IV-15-R-Cappiello-Saluto

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Tratto dalla Rivista IoRoma consultabile al sito: http://rivista.ording.roma.it

L’ANGOLO DEL

PRESIDENTE

iL compLesso ruoLo DeLL’ingegnere neL sistema giustizia Dott. Ing.

Carla Cappiello Presidente

i

l sistema giustizia rappresenta il settore in cui da sempre i professionisti tecnici svolgono un ruolo di primo piano, che richiede sempre più frequentemente rilevante specializzazione e responsabilità. il ruolo dell'ingegneria forense diviene prominente, se si considera il contributo reale che gli ingegneri possono fornire e forniscono alla giustizia in tutti i procedimenti civili, amministrativi, penali che riguardano questioni tecniche. si assolve a un compito rilevante: dare consulenza all’autorità giudiziaria o alle parti. sono tante le responsabilità gravanti sull'ausiliario della giustizia. ai consulenti tecnici d’ufficio si richiedono conoscenze puntuali delle regole processuali e di procedura civile/amministrativa/penale che condizionano in maniera essenziale la bontà del lavoro peritale. l'operato del consulente si concretizza in tutte quelle attività di ausilio al giudice atte ad accertare, rilevare e analizzare fatti inerenti il caso specifico della controversia oggetto della lite per produrre, mediante un elaborato (la c.d. relazione peritale), motivazioni chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili, in risposta ai quesiti che il giudice affida. l'opera del Consulente tecnico oggi, anche a fronte della grave crisi che attraversa il sistema giurisdizionale, è divenuta essenziale per il giudizio del magistrato. sempre più spesso, infatti, quando le liti si risolvono in questioni tecniche, proprio sull’esperto del giudice ricade la responsabilità di decidere l’esito della controversia. il mancato rispetto delle regole processuali può condurre a effetti spiacevoli sino a comportare l’annullamento della relazione peritale e a responsabilità disciplinari, penali e civili dell’ausiliario. in più con la riforma del processo civile del 2006 si è riconosciuto il potere al Ctu di conciliare la nascente controversia e in tal senso incombe sull’ausiliario un’ulteriore responsabilità, quella di offrire alle parti, che hanno scelto il particolare strumento della consulenza tecnica preventiva, un tentativo di conciliazione concreto e professionale. purtroppo, il lavoro dell'ingegnere forense non è valorizzato quanto dovrebbe. a volte non si da a livello formale la giusta rilevanza all’operato del consulente. basti considerare che ancora oggi non vi è stata una riforma delle tariffe dei Ctu, dopo anni di richiesta, sebbene sia stata annunciata una rivalutazione dei parametri in base agli indici istat. in più ci sono da analizzare, negativamente, la legge 132/2015 che introduce nuove misure in materia fallimentare e di esecuzione forzata, che reputo fortemente a discapito dei Ctu, in quanto il compenso del professionista non dovrebbe essere vincolato e correlato ad una futura ed aleatoria cessione. oppure, sempre negativamente è da analizzare la convulsa interpretazione dell’art. 34, comma 17, lett. a) del d. leg.vo 1° settembre 2011, n. 150, che ha modificato l’art. 170 del d.p.r. 115/02, recante la disciplina dell’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, cioè del provvedimento con il quale il giudice determina il compenso in favore, tra gli altri, dei consulenti tecnici di parte e/o di ufficio. la suddetta modifica ha determinato l’abrogazione del termine di decadenza, originariamente di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto. in sostituzione del predetto termine, il giudizio di opposizione, di cui all’art. 170 del d.p.r. 115/02, è stato assoggettato alla disciplina prevista dall’art. 15 del d. leg.vo n. 150/2011 in base alla quale le controversie derivanti dall’opposizione al decreto di pagamento “sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo (art. 15)”. va segnalato che, come testimoniano diversi casi di cui sono stati “protagonisti” alcuni colleghi, che il generico rinvio al rito sommario di cognizione ha generato e genera non poche difficoltà interpretative e applicative. l’ordine di roma si sta facendo portavoce nei confronti del governo e del ministero di giustizia, in merito alla tutela della certezza del diritto, violato dalla possibilità che il decreto di pagamento sia oggetto di opposizione sine die, a che venga introdotto un intervento normativo che ripristini il termine, dies a quo, per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia. Carla Cappiello Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

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