l’Agenda
di ottobre 2021
SOMMARIO
L'A
• Le novità del decreto Infrastrutture
• Come dimostrare l’idoneità finanziaria
• Ingressi in Italia: regole fino al 25/10
• Certificazioni ADR: le corrette scadenze
• Tirolo: i limiti al transito dei camion
• Come cambia la formazione dei conducenti
• Licenze UE per trasporti internazionali
A cura di Anna De Rosa
LE NOVITÀ DEL DECRETO INFRASTRUTTURE Decreto Legge 10.9.2021, n. 121 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10.9.2021 Con questo decreto legge, definito «Infrastrutture», sono
circa due anni. Inoltre anche il decreti Cura Italia rimanda a un
state introdotte rilevanti novità nel settore dell’autotrasporto.
decreto del MIMS (da emanare entro 30 giorni) relativamente
Vediamole sinteticamente.
all’istituzione delle Commissioni d’esame per l’abilitazione degli
Sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche
Ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a
categorie. Sono previste disposizioni urgenti per la circolazione
motore e dei loro rimorchi.
dei veicoli, in particolare l’introduzione su ordinanza del Sindaco
Targa prova. È ammesso l’utilizzo della targa prova sui veicoli
di spazi riservati alla sosta a carattere temporaneo o permanente,
immatricolati. Il decreto prevede che l’autorizzazione alla
o anche per determinati periodi, giorni e orari) dei veicoli elettrici
circolazione di prova «può essere utilizzata per la circolazione
e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite.
su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti
Sanzioni. Aumentano le sanzioni pecuniarie per la violazione
della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del
del divieto di sosta, negli spazi riservati alle donne in stato di
certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga
gravidanza; a quelli per il trasporto scolastico e per il trasporto
agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30
degli invalidi.
aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per
Limiti. La sagoma limite prevista per gli autoarticolati e gli
esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive,
autosnodati ( art.61, comma 2 cds) dagli attuali 16.50 m passa a18
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o
m, compresi gli organi di traino.
di allestimento». Fermo l’obbligo di copertura assicurativa del
In particolare per gli autoarticolati, la lunghezza massima
titolare della targa prova come prevede la normativa in materia
fissata in ambito comunitario è di 16.50 m, mentre quella per gli
di copertura di responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali erzi, p
autosnodati come per gli autotreni eni è di 18.75 m. oltre dunque a
danni cagionati dal veicolo circolazione in prova. o durante la circola circolazio Con successivo decreto dell Presidente della Repu Repubblica, verrà pub
quella ammessa nel nuovo decreto reto trasporti, per cui in sede di conversione in legge se ne saprà più puntualmente. puntualmente. ua en Revisione. Viene estesa la possibilità deii sibilità di fare e la revisione ev ne de complessi veicolari inclusi rimorchi semirimorchi hi e se emirimorchi ri ch presso es officine ff e private. Per definire le modalità e amministrative tà tecniche te ecniche c m tr e di svolgimento delle revisioni affidate fidatte aii privati, at come om già per pe quelle dei veicoli a motore di massa superiore pe e alle 3 3,5 ton on n con on n l’esclusione dei mezzi destinatii a pericolose al trasporto rasporto p di merci peric p per ericolo olose ose e dei prodotti deperibili in regime gime e ATP, P, si deve de attendere a atten tte tten ender ere rre e un u decreto ministeriale (MIMS) che emanato he ttarda arda a ad esse essere es ess e eman anato an n to o da da
stabilito massimo autorizzazioni alla circolazione ta o il numero um o mas ssim m di autorizzaz mo autorizzazio zio a a cir dii p prova rilasciabili, considerato il tipo di attività esercitata e il a sc i, con nsid de erato tto attti à es serci numero di addetti. nu um o d dd CQC estere. CQC ste Il decreto re legge legg ge prevede revede emendamenti emendamen emenda nti a una serie s dii disp disposizioni decreto 286/2005) riferite alla sposizioni os n (del el dec cretto o legislativo i l tivo 286/2005 286/2 5) ri iferite a specificando l’apposizione unionale CQC, QC C, spe pe ca pecificando c che l’ap pposizione p osizione del co codice e un nionale 95 9 patente comprovante iniziale sulla p pa paten ente è comprova comprovant p tte della lla qualificazione qualifica in inizi ale e della formazione soltanto abilitazioni formazio one ep periodica solt tan ntto o se riferito ferito a ad ab abilitazi abili ionii alla guida Italia. rilasciate in Ita alia. alia
INGRESSI IN ITALIA: ITAL TAL AL LIA: IA: A: REGOLE RE R FINO F FI AL L 25 2 25/ 25/10 Ordinanza ministero della Salute te del de 28.8.2021 pubblicata su Gazze Gazzetta zetta Ufficiale n. 207 del 30.8. 2021 Con questa ordinanza, il ministero della a Salute ha prorogato
rientro per l'ingresso e rient ntro in Italia dai Paesi dell’elenco A, B e C,
al 25 ottobre 2021, le misure previste eviste te a fine luglio relative al
periodicamente aggiornati periodicame ente dalla Farnesina e consultabili sul sito
personale viaggiante. In particolare olare e si conferma l’obbligo di
www.viaggiaresicuri.it www viaggiaresicuri itt, imponendo una serie di obblighi generali
compilare il formulario digitale di localizzazione, il cosiddetto
per tutti come di seguito riassunti:
digital Passenger Locator Form dPLF (reperibile al link: https://
• compilazione del formulario on-line di localizzazione (dPLF);
app.euplf.eu/#/), o, in caso di impedimenti, l’autocertificazione
• presentazione di Certificazione Verde Covid-19 o equipollente,
cartacea da inviare poi alla ASL competente per territorio, mentre
da cui risulti, in alternativa, l’effettuata vaccinazione con
si dispone che al personale viaggiante privo di sintomi compatibili
attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale
con Covid-19, non si applichino gli obblighi di Certificazione Verde,
da almeno 14 giorni; o l’avvenuta guarigione da Covid-19 con
di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e,
contestuale cessazione degli obblighi di isolamento; o test
ove previsto, di quarantena di 5 o 10 giorni con successivo test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
molecolare o antigenico. Dunque, fatte salve le deroghe per il
SARS-CoV-2 eseguito nelle 48 ore antecedenti l'ingresso nel
personale viaggiante, il ministero proroga le misure restrittive
territorio italiano.
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