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L'Agenda del mese. Novità normative
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l’Agenda di ottobre 2021
Advertisement
A cura di Anna De Rosa
SOMMARIO
• Le novità del decreto
Infrastrutture • Ingressi in Italia: regole fino al 25/10 • Tirolo: i limiti al transito dei camion • Licenze UE per trasporti internazionali • Come dimostrare l’idoneità finanziaria • Certificazioni ADR: le corrette scadenze • Come cambia la formazione dei conducenti
LE NOVITÀ DEL DECRETO INFRASTRUTTURE
Decreto Legge 10.9.2021, n. 121 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10.9.2021
Con questo decreto legge, definito «Infrastrutture», sono state introdotte rilevanti novità nel settore dell’autotrasporto. Vediamole sinteticamente. Sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie. Sono previste disposizioni urgenti per la circolazione dei veicoli, in particolare l’introduzione su ordinanza del Sindaco di spazi riservati alla sosta a carattere temporaneo o permanente, o anche per determinati periodi, giorni e orari) dei veicoli elettrici e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite. Sanzioni. Aumentano le sanzioni pecuniarie per la violazione del divieto di sosta, negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza; a quelli per il trasporto scolastico e per il trasporto degli invalidi. Limiti. La sagoma limite prevista per gli autoarticolati e gli autosnodati ( art.61, comma 2 cds) dagli attuali 16.50 m passa a18 m, compresi gli organi di traino. In particolare per gli autoarticolati, la lunghezza massima fissata in ambito comunitario è di 16.50 m, mentre quella per gli autosnodati come per gli autotreni è di 18.75 m. oltre dunque a quella ammessa nel nuovo decreto trasporti, per cui in sede di conversione in legge se ne saprà più puntualmente. Revisione. Viene estesa la possibilità di fare la revisione dei complessi veicolari inclusi rimorchi e semirimorchi presso officine private. Per definire le modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni affidate ai privati, come già per quelle dei veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton con l’esclusione dei mezzi destinati al trasporto di merci pericolose e dei prodotti deperibili in regime ATP, si deve attendere un d decreto ministeriale (MIMS) che tarda ad essere emanato da circa due anni. Inoltre anche il decreti Cura Italia rimanda a un decreto del MIMS (da emanare entro 30 giorni) relativamente all’istituzione delle Commissioni d’esame per l’abilitazione degli Ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Targa prova. È ammesso l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. Il decreto prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova «può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento». Fermo l’obbligo di copertura assicurativa del titolare della targa prova come prevede la normativa in materia di copertura di responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni cagionati dal veicolo durante la circolazione in prova. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, verrà stabilito il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili, considerato il tipo di attività esercitata e il numero di addetti. CQC estere. Il decreto legge prevede emendamenti a una serie di disposizioni (del decreto legislativo 286/2005) riferite alla CQC, specificando che l’apposizione del codice unionale 95 p sulla patente è comprovante della qualificazione iniziale e della formazione periodica soltanto se riferito ad abilitazioni alla guida rilasciate in Italia. erzi, p circolazioo durante la circola publ Presidente della Repu m di autorizzazio a ciralla de to il tipo di att sercià es g a una snti a to iferite a5) ri nionale 9e un ale e dellainizi i alla guidaion
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Ordinanza ministero della Salute del 28.8.2021 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30.8. 2021 zetta Ufficiale n. 207 del 30.8. 2021del 28.8.2021 pubblicata su Gazzete de
Con questa ordinanza, il ministero della Salute ha prorogato al 25 ottobre 2021, le misure previste a fine luglio relative al personale viaggiante. In particolare si conferma l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione, il cosiddetto digital Passenger Locator Form dPLF (reperibile al link: https:// app.euplf.eu/#/), o, in caso di impedimenti, l’autocertificazione cartacea da inviare poi alla ASL competente per territorio, mentre si dispone che al personale viaggiante privo di sintomi compatibili con Covid-19, non si applichino gli obblighi di Certificazione Verde, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, di quarantena di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico. Dunque, fatte salve le deroghe per il personale viaggiante, il ministero proroga le misure restrittive
per l'ingresso e rientro in Italia dai Paesi dell’elenco A, B e C, aggiornati periodicamente dalla Farnesina e consultabili sul sito esiconfermal’obbligodi www.viaggiaresicuri.it, imponendo una serie di obblighi generali per tutti come di seguito riassunti: • compilazione del formulario on-line di localizzazione (dPLF); • presentazione di Certificazione Verde Covid-19 o equipollente, da cui risulti, in alternativa, l’effettuata vaccinazione con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; o l’avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione degli obblighi di isolamento; o test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 eseguito nelle 48 ore antecedenti l'ingresso nel territorio italiano.
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In caso d’ ingresso in Italia senza presentazione del dPLF e della certificazione verde o equipollente, è fatto obbligo di: • isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando
il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio; • test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
TIROLO: I LIMITI AL TRANSITO DEI CAMION
Il Tirolo ha reso noto il calendario delle giornate di limitazione al traffico durante il primo semestre 2022 a cui viene applicato il “sistema di dosaggio” sui veicoli pesanti provenienti dalla Germania e diretti a sud, in transito sull'autostrada A12 Inntal nell'area del valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, asse del Brennero. Il sistema di filtro dei veicoli pesanti – operativo dalle ore 5,00 - ammette fino a un massimo di 300 unità/h. Riportiamo di seguito le date indicate: • venerdì 7 gennaio 2022 • lunedì 7 febbraio 2022 • lunedì 14 febbraio 2022 • lunedì 21 febbraio 2022 • lunedì 28 febbraio 2022 • lunedì 7 marzo 2022 • lunedì 14 marzo 2022 • martedì 26 aprile 2022 • lunedì 23 maggio 2022 • martedì 24 maggio 2022 • mercoledì 25 maggio 2022 • venerdì 27 maggio 2022 • venerdì 3 giugno 2022 • sabato 4 giugno 2022 martedì 7 giugno 2022
LICENZE UE PER TRASPORTI INTERNAZIONALI
MIMS, Direzione generale per l’autotrasporto, circolare n. 2 del 9.8.2021
Con questa circolare, la Direzione generale per l’autotrasporto del MIMS ha dato indicazioni alle imprese iscritte al REN, che dispongono di veicoli di massa a carico ammissibile - compresa quella dei rimorchi - superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton. sul come ottenere la licenza comunitaria, che diverrà obbligatoria dal 21 maggio 2022, per tutte le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio UE, anche se operanti solo con veicoli di questa categoria ) (art. 4, Regolamento n. 1072/2009 e Regolamento n. 2020/1055). Il MIMS, nel fornire un aggiornamento alle indicazioni già date in precedente circolare, peraltro in vigore per le parti non modificate, specifica le modalità di presentazione della domanda di rilascio di licenza comunitaria e le condizioni per il conseguimento, vediamole in dettaglio. Presentazione domanda. La domanda di rilascio di licenza comunitaria va presentata preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, all’indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it; in alternativa va inviata a mezzo servizio postale all’indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità - Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma. In alternativa a pec, la domanda può esser presentata direttamente allo sportello della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità - Divisione 4, nei giorni lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o infine depositata in busta chiusa presso
l’ufficio di corrispondenza sito all’interno del complesso di via G. Caraci n. 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Il MIMS raccomanda di presentare tempestivamente la domanda che diverrà obbligatoria di rilascio di licenza comunitaria a partire dal 1° gennaio 2022 utte le imprese che intendono esegu e im anche se l’obbligo di possederla scatterà il 21 maggio prossimo e le azionali di merci su strada per conto terzi n merci su strada per c imprese potranno fino a questa data svolgere attività di trasporto o UE, a h ti l i lidi t t operanti solo con veicoli di q internazionale in ambito UE, in regime di esenzione da licenza (art. 4, ReRegol e nto n. 1072/2009 e Regolamento n comunitaria. Il MIMS, nel ornire un aggiornamento alle ind Lo scopo è dare tempo agli uffici ministeriali di organizzare con preceden rcolare, peraltro in vigore per le p più efficacia l’attività e consentire alle imprese destinatarie -che spec odalità di present operano esclusivamente con veicoli 2,5-3,5 ton - di richiedere d munitaria e le c successivamente il rilascio di copie conformi da apporre sui veicoli dettaglio. presso il competente UMC. Pres nda. L Anche le imprese già titolari di licenza UE che intendono dotare entata dell’autorizzazione i veicoli disponibili di massa da 2,5 a 3,5 ton, possono richiedere copie conformi di licenza comunitaria a partire dal gennaio 2022. Condizioni per ottenere la licenza comunitaria. L’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN nonché con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/74). Il soggetto designato come gestore dei trasporti dell’impresa deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, titolo necessario per ottenere il rilascio della licenza comunitaria.
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COME DIMOSTRARE L’IDONEITÀ FINANZIARIA
Circolare MIMS n. 3 del 23.8.2021. Regolamento UE n. 2021/267
Con questa circolare, il MIMS ha chiarito le modalità con cui le imprese devono dare dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria (art. 7, Regolamento n. 1071/2009) in conformità alle disposizioni europee in materia (Regolamenti UE n. 2020/698 e n. 2021/26). Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al R.E.N. sono tenute a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante idonea documentazione, a seconda della modalità scelta, sinteticamente indicata come segue: • attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in disponibilità; • attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari; • polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi 2 anni di esercizio della professione di trasportatore su strada. Le imprese in possesso dell’autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute ad inviare annualmente agli UMC la documentazione idonea a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria. Nel caso di dimostrazione del requisito mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile, la circolare precisa che i valori contabili da prendere come riferimento per il rilascio di tale attestazione vanno desunti dal bilancio di esercizio approvato e depositato nello stesso anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno precedente. Se gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all’esercizio della professione, accertino la carenza del requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre 2020 - 31 dicembre 2020, considerato dal Regolamento n. 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l’anno 2021 (nel quale rientra il periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di garanzie fideiussorie o polizze di responsabilità civile, possono prolungare il termine del procedimento fino ad un massimo di 12 mesi continuativi, (secondo le procedure indicate al punto 1. delle Linee guida contenute nella nota prot. n. 22649 del 29 dicembre 20169. La concessione del prolungamento di tale termine, comunque, non è mai automatica da parte degli UMC. Inoltre, la possibilità di concedere l’estensione del termine da 6 a 12 mesi, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’UMC competente abbia avviato il procedimento previsto in caso di carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, a condizione che non sia già concluso.
ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI
80
75
70
65 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PREZZI EXTRARETE tendenza
GASOLIO EURO/ 000L NORD CENTRO SUD E ISOLE
min max min max min max
1125 1141 1129 1154 1131 1158
rilevazione del 17.9.2021
COME CAMBIA LA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI
Circolare MIMS 14.9.2021 - DM 30.7.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 15.9.2021
Nelle ultime settimane sono state approvate diverse novità che riguardano la CQC. La prima è contenuta nel decreto Trasporti (DL n.121/2021) e riguarda le CQC estere, per le quali, contrariamente a quanto accade con quelle italiane, il codice unionale 95 non comprova l’avvenuta formazione. Poi il 14 settembre, la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una circolare in cui non soltanto chiarisce il contenuto di questa disposizione, ma anticipa anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del giorno successivo (vale a dire il 15 settembre) di un altro decreto, che porta la data del 30 luglio 2021 n. 311, che secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie andrà a sostituire progressivamente il decreto ministeriale 20 settembre 2013. A questo punto diventa opportuno esaminare distintamente i provvedimenti. Circolare MIMS del 14 settembre 2021 Inizialmente la circolare ripercorre per chiarezza le principali disposizioni in materia, sottolineando le recenti novità. Al riguardo ricorda prima che l’attività di guida di veicoli per i quali è necessaria una patente superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE) richiede la CQC soltanto se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose e passeggeri e che il campo di applicazione della disciplina della CQC è esteso al trasporto di cose in conto proprio. Ovviamente esistono alcune deroghe particolari rispetto a precise nicchie. Di seguito vengono prese in considerazione le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci da parte di un autista titolare di patente rilasciata: • da uno Stato extra-UE o extra-SEE, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE. In questo caso la prova della qualificazione CQC è data dall’attestato del conducente necessario per effettuare trasporti internazionali in cui è
presente il “codice 95”. L’apposizione di tale codice è prevista dal 23 maggio 2018 e quindi gli attestati precedenti sono validi sino alla loro scadenza; • dall’Italia. In questo caso la prova della qualificazione è fornita tramite la patente-CQC su cui è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa. Decreto ministeriale del 30 luglio 2021 Rispetto alla formazione iniziale, si chiarisce che possa essere svolta sia come avviene attualmente tramite corso unitario, sia del 30 luglio 2021 n. 311, che sec de con un corso frazionato composto da 5 moduli annuali da svolgere sposizioni transitorie andrà a s nei cinque anni. Una parte della formazione si può svolgere ecreto ministeriale 20 settembre anche in e-learning, vale a dire on-line. Se l’aula formazione si pportuno esaminare distintamen trova presso un’azienda di autotrasporto a nome dell’ente di rcolare MIMS del 14 settembre almente la circolare riperc formazione, ai corsi possono partecipare anche dipendenti di zioni in materia, s altre imprese; se invece è abilitata a nome dell’impresa stessa, d i ai corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della stessa essaria una patente supe impresa. DE) richiede la CQC soltanto se rientra La formazione periodica per rinnovo CQC, il corso può essere: di trasporto di cose e passeggeri e che il ca a) integrale, organizzato quindi in unica soluzione. In tal caso le della disciplina della CQC è esteso al trasporto di cose 35 ore vanno erogate in un lasso temporale non superiore ai 12 proprio. Ovviamente esistono alcune deroghe part colar mesi antecedenti la scadenza della qualificazione posseduta; a precise nicchie. Di seguito vengono prese in consider b) frazionato, organizzato quindi in cinque moduli da sette modalità per comprovare la qualificazione CQC merci da part ore ciascuno, anche se almeno uno va frequentato nell’ultimo un autista titolare di patente rilasciata anno di validità della CQC. a uno Stato extra-UE o extr ipendente da impr Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica si stabilita in Italia o in un uno Stato UE. In questo caso la pr svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle della qualificazione CQC è data dall’attestato del conduc ore 22,00 e il sabato e la domenica (e questa è una novità) dalle necessariopereffettuaretrasportiinternaziona ore 8,00 alle ore 15,00.
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CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.
Km/ Anno
Ammortamento Gasolio (+IVA) Lubrificanti
Costi di Gestione (€/km)
Pneumatici Manutenzione Collaudi/ tassa di possesso Assicurazioni Autostrade
Totale
Costi personale (€/km)
Autista Straord Trasf.
Totale
40.000 0,6500 0,4220 0,0250 0,0910 0,0480 0,0210 0,2830 0,1250 1,6650 1,0200 0,2050 2,8900 60.000 0,4330 0,4220 0,0250 0,0910 0,0320 0,0140 0,1890 0,1250 1,3310 0,6800 0,1370 2,1480 80.000 0,3250 0,4220 0,0250 0,0910 0,0240 0,0110 0,1420 0,1250 1,1650 0,5100 0,1030 1,7780 100.000 0,2600 0,4220 0,0250 0,0910 0,0190 0,0080 0,1130 0,1250 1,0630 0,4080 0,0820 1,5530
CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.
Ammortamento Gasolio (+IVA) Lubrificanti
Costi di Gestione (€/km)
Pneumatici Manutenzione Collaudi/ tassa di possesso Assicurazioni Autostrade
Totale
Costi personale (€/km)
Autista Straord Trasf.
Totale
40.000 0,8000 0,3950 0,0250 0,0910 0,0720 0,0590 0,3600 0,1340 1,9360 1,1730 0,2050 3,3140 60.000 0,5330 0,3950 0,0250 0,0910 0,0480 0,0390 0,2400 0,1340 1,5050 0,7820 0,1370 2,4240 80.000 0,4000 0,3950 0,0250 0,0910 0,0360 0,0290 0,1800 0,1340 1,2900 0,5870 0,1030 1,9800 100.000 0,3200 0,3950 0,0250 0,0910 0,0290 0,0240 0,1440 0,1340 1,1620 0,4690 0,0820 1,7130
COSTI DI GESTIONE AGOSTO 2021
Il periodo estivo, oggetto di attenzione, ha confermato i timori per il repentino aumento del costo del carburante, registrato dapprima in termini assoluti e successivamente su valori ponderati, pur con alcuni timidi segnali di raffreddamento nelle ultime settimane di agosto. In ogni caso preoccupa ancora il trend ascendente dei costi con le possibili negative ricadute sui livelli totali degli stessi alla vigilia di un complesso periodo autunnale. Le altre voci non hanno presentato modifiche.