Testo correttivo job act

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

Relazione tecnica Decreto legislativo n. 81 del 2015 Le modifiche all’articolo 48, in materia di lavoro accessorio, sono finalizzate ad escludere il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali, fermo restando il limite di 7.000 per lavoratore, possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a esplicitare in una norma primaria una prassi già consolidata. La disciplina del lavoro accessorio è stata infatti interpretata (cfr. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2013 del 18/01/2013) nel senso che, in ragione della specialità del settore agricolo, la disposizione concernente l’ulteriore limite dei 2.000 euro per singolo committente non è applicabile alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori agricoli. Si evidenzia, inoltre, che la modifica normativa non incide sul limite massimo riferito al singolo lavoratore che rimane fermo a 7.000 euro e ha il solo scopo di consentire al lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro accessorio per lo stesso committente imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7.000. In particolare, si ritiene che la disposizione non sia suscettibile di determinare effetti finanziari apprezzabili, in quanto, anche successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite dei 2.000 euro per singolo committente imprenditore non ha trovato applicazione nei confronti dei committenti imprenditori agricoli. Infatti, indipendentemente dalle modifiche normative nel frattempo intervenute (l’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è confluito nell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015), ha continuato a trovare applicazione l’interpretazione fornita dalla circolare n. 4/2013 del 18/01/2013, Pertanto, la modifica all’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, oggi proposta, si risolve in un adeguamento della situazione normativa alla perdurante situazione di fatto. Si osserva, comunque, che l’ultimo rapporto sull’utilizzo dei voucher, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22/03/2016 rende evidente che l’aumento del ricorso al lavoro accessorio è stato registrato in seguito all’eliminazione dei limiti soggettivi e oggettivi all’istituto ad opera della legge n. 92 del 2012, che ha prodotto i suoi effetti a partire dal mese di luglio 2012. L’importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore ha raggiunto il valore massimo nel 2011 (677,12 euro), mentre nel 2015 si è attestato sui 633 euro annui medi. Sotto questo profilo, il rapporto evidenzia che «non sembra avere avuto effetto significativo l'aumento a 7.000 euro del compenso complessivo per singolo lavoratore introdotto a giugno del 2015 con il D.Lgs. 81. Il 64,8% dei prestatori ha riscosso nel 2015 meno di 500 € di valore complessivo. Il 20% ha superato i 1.000 €.». Il rapporto evidenzia, inoltre, che i settori in cui l’uso dei voucher risulta più significativo sono stati nel 2015 il commercio, il turismo e i servizi, e che il settore agricolo si colloca all’ultimo posto. Per quanto concerne, poi, l’effetto di sostituzione di precedenti rapporti di lavoro, il rapporto ministeriale del 22/03/2016 mette in luce che nel 2015 solo il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro (la percentuale sale al 10,0% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi) e che i settori nei quali il fenomeno è più significativo sono, ancora una volta, il turismo, il commercio e i servizi, mentre nel settore agricolo le percentuali sono molto più contenute. Dall’analisi dei dati, il rapporto trae la conclusione che «i dati relativi al 2015 non mostrano, comunque, una crescita del dato successiva al riordino dei contratti operato a giugno col D.Lgs. 81/2015: le percentuali di sostituzione, anzi, da luglio decrescono.». È dunque difficile ipotizzare che il lavoro accessorio abbia rappresentato un’alternativa rispetto ad altre forme di rapporto di lavoro, se non eventualmente per il settore turistico con l’avvertenza che le prestazioni lavorative compensate con i voucher potrebbero essere state precedentemente rese nell’ambito di un contratto di lavoro


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