_____________________ m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0003169.27-01-2026.h.21:20 ______________________________________
VISTI gli articoli 117 e 120 della Costituzione in tema di riparto di competenze fra Stato-Regioni e di potere di sostituzione; VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare gli articoli 137-139; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con decisioni del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025; VISTO l’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha riformato la disciplina relativa alla definizione e alla distribuzione dell’organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA); VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, e recante la determinazione dei criteri per la definizione per ciascuna regione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027; VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, che ha inserito, tra gli altri, il comma 83ter all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che « (…) le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. (…)»;
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