PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2020
L' articolo 1-ter del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l' anno 2020 stabilisce che "Al fme di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo " . Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre. Saranno coinvolti nel procedimento elettorale oltre 51 milioni di elettori distribuiti in 61.572 sezioni. A tal fine il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto. E' necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; ed inoltre si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale. ALLESTIMENTO DEI SEGGI Per l' allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali- prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa ali' esterno dell' edificio stesso. I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l' elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.