Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLE QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
NOTA INFORMATIVA SULL’IMPORT/EXPORT DEI CAVALLI A SEGUITO DELLA “BREXIT”
Al riguardo, per non trovarsi impreparati agli eventi di questo nuovo scenario, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende fornire una breve guida che potrà essere utile per affrontare le novità che, a partire dal 1° gennaio 2021, riguarderanno le formalità legate non solo alle normali movimentazioni commerciali con il Regno Unito, ma nel caso di nostro particolare interesse, anche i cavalli. Per questo motivo e al fine di una corretta informazione, il Ministero invita e raccomanda gli Operatori ippici nazionali di utilizzare sempre il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.adm.gov.it. - per attingere tutte le informazioni rilevanti sotto il profilo doganale. Come noto, a far data dal 1° gennaio 2021, la Gran Bretagna uscirà ufficialmente dalla UE divenendo, nei confronti di quest’ultima, Paese Terzo, e di conseguenza, per quanto riguarda l’applicazione delle formalità doganali, si parlerà di importazione, per tutte le movimentazioni commerciali dalla Gran Bretagna verso la UE e di esportazioni per quelle dall’UE verso la Gran Bretagna. Pertanto, in base alla vigente normativa italiana, le cessioni di merci rese ad un soggetto stabilito nel Regno Unito, saranno considerate ai fini IVA operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 DPR n. 633/72 e, quindi, dovranno essere espletate le relative pratiche doganali con la predisposizione della bolletta doganale di esportazione. Per contro, nell’introdurre nel territorio UE merci provenienti dal Regno Unito, sarà necessario presentare la relativa bolletta doganale di importazione che comporterà, ovviamente, il pagamento dell’IVA all’importazione nonché il dazio doganale “Paesi Terzi”, e, per le merci per cui essa è dovuta, anche l’accisa per la loro immissione in consumo in Italia. Inoltre, corre l’obbligo segnalare che sotto il profilo impositivo e quello relativo ai controlli, le movimentazioni import/export saranno disciplinate dalle disposizioni di cui al Reg. UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09.10.2019 (CDU) nonché dai relativi Regolamenti delegato e di esecuzione.
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MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Interno N.9385967 del 17/12/2020
La presente nota è rivolta agli Operatori ippici italiani e si rende necessaria a seguito dell’imminente uscita della UK – BREXIT - dalla Unione Europea. Tale situazione farà venir meno, nei rapporti commerciali con la Gran Bretagna, l’applicabilità della normativa per gli scambi intracomunitari attualmente vigente tra i Paesi appartenenti alla UE.
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IL DIRETTORE GENERALE
In Italia, nel caso di Società, il codice EORI corrisponde al numero di partita IVA preceduto da “IT”, mentre, nel caso di un soggetto privo di partita IVA, il codice EORI è costituito dal codice fiscale preceduto da “IT”; questo codice, viene assegnato gratuitamente, su diretta istanza del soggetto interessato indirizzata all’autorità doganale dello Stato europeo in cui il soggetto è stabilito ed è valido in tutta l’Unione Europea. Altro elemento fondamentale per operare in dogana è l’individuazione della corretta voce doganale corrispondente alla merce oggetto di movimentazione internazionale; in questo caso, ogni singolo prodotto viene classificato ed identificato mediante l’impiego di una serie di numeri la cui sequenza è concordata ed armonizzata a livello mondiale per gli scambi commerciali. La "tariffa doganale comunitaria" (TARIC), è la tariffa doganale applicata nell'Unione europea sin dal 1987 e comprende, oltre alle aliquote dei dazi applicabili alle importazioni dai Paesi terzi, anche i dazi preferenziali applicabili alle merci originarie dei paesi ai quali l'Unione europea ha concesso un trattamento particolare e tutta una serie di altre misure specifiche (sospensioni temporanee dei dazi, contingenti, massimali, ecc.). L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul proprio sito “AIDA”, mette a disposizione la Tariffa doganale d'uso Integrata, che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti, per i codici TARIC. Nel caso specifico dei cavalli, a seconda della tipologia di cavallo e/o la relativa destinazione (es. cavalli riproduttori di razza pura, cavalli altri, cavalli destinati alla macellazione), si distinguono diversi codici TARIC che assumono rilevanza ai fini del supporto documentale richiesto in fase di sdoganamento e, soprattutto, in caso di importazione, al fine della liquidazione dei diritti doganali. In ultimo, si rammenta che, per le movimentazioni degli animali vivi, nel caso specifico dei cavalli, alla documentazione amministrativa doganale necessaria allo “sdoganamento”, deve essere obbligatoriamente allegato, oltre che il passaporto dell’equino, anche la certificazione sanitaria emessa dall’autorità sanitaria competente territorialmente rispetto al luogo di detenzione dell’animale. Infatti il Ministero della Salute italiano, in preparazione della fine del periodo di transizione e conseguente uscita della Gran Bretagna dall’UE, con propria nota (prot. n. 37848 del 28.10.2020), ha dettato alcuni principi in materia di esportazione di alimenti, animali vivi e prodotti di origine 2
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Per effettuare esportazioni, l’esportatore dovrà essere titolare del c.d. CODICE EORI (Economic operator registration and identification), combinazione alfanumerica necessaria per la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti con l’autorità doganale. Nel nostro Paese, è necessario che si dotino del Codice EORI sia le figure giuridiche come le Società (Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice), che i privati, non dotati di partita IVA.
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animale, in funzione del documento redatto dal Governo del Regno Unito, denominato “BORDER OPERATING MODEL“, con cui vengono indicate le linee guida relativamente ai controlli frontalieri, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 a seguito dell’uscita della G.B. dal mercato unico UE.
Ad ogni buon conto, per ulteriori informazioni, si riportano qui di seguito, i link forniti al Ministero della Salute italiano dal Department for Environment Food & Rural Affairs dell’United Kingdom e che forniscono informazioni per esportare animali dalla GB alla UE e per importare in GB animali provenienti da UE: Exports:https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-1january-2021#documents-to-transport-live-animals Imports: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-andfeed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021 Pertanto, alla luce di quanto fin qui descritto e, al fine di fornire un quadro operativo quanto più possibile comprensibile e di supporto all’attività degli Operatori ippici italiani, si illustreranno i principali regimi doganali che, a seconda delle necessità o del tipo di “movimentazione aventi per oggetto i cavalli”, potranno essere utilizzati: ESPORTAZIONE DEFINITIVA: Tale regime trova applicazione in caso di trasferimento definitivo del cavallo all’estero, ovvero in caso di vendita, donazione o quando il cavallo segue il proprietario che si trasferisce definitivamente all’estero. In questa contesto, occorre fornire la fattura di vendita o una dichiarazione di vendita (nel caso di soggetto privato) e il relativo pagamento dovrà essere tracciabile ai sensi della vigente normativa nazionale. Nel caso di una donazione, o quando il trasferimento del cavallo avviene a seguito del trasferimento del proprietario, dovrà essere attribuito al cavallo, necessariamente, un valore ai fini doganali che dovrà essere comunque congruo. TEMPORANEA ESPORTAZIONE: questo particolare regime, invece, viene utilizzato nel caso in cui il trasferimento della merce all’estero è giustificato da un’esigenza temporanea. 3
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Pertanto la Gran Bretagna, per quanto concerne la movimentazione internazionale di equini, ha introdotto nuove procedure che a far data dal 1° gennaio 2021, assoggettano gli stessi a controlli in linea prevedendo, a tal fine, una pre-notifica e una certificazione sanitaria; inoltre, da luglio 2021, sarà previsto un punto obbligatorio per l’ingresso in Gran Bretagna, attraverso la predisposizione di un determinato punto di controllo frontaliero.
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Caso tipico di “temporanea esportazione” nei cavalli, è quando questi partecipano a competizioni sportive, fiere, o vengono movimentati per fini riproduttivi.
Nel caso in cui però, si decidesse di non far rientrare il cavallo nel Paese di provenienza (per vendita o decesso dell’animale), si procederà con la trasformazione in definitiva della originaria temporanea esportazione. IMPORTAZIONE DEFINITIVA: consente di trasferire definitivamente la merce da un Paese Terzo nell’UE, previo pagamento dei diritti doganali, mentre nel caso di importazioni in Italia di cavalli (in base alla vigente normativa nazionale), saranno dovuti l’IVA e il dazio. A tale proposito, si rende opportuno fare un’appropiata distinzione in base alla “tipologia di cavallo” e sua destinazione. Infatti, i diritti doganali dovuti, sono legati alla voce doganale utilizzata in sede di dichiarazione doganale e qui di seguito si riportano, a titolo indicativo ed esemplificativo, le principali categorie di cavalli previste e la corrispondente previsione dei diritti doganali dovuti all’importazione:
CAVALLI RIPRODUTTORI RAZZA PURA – VOCE DOGANALE 01012100 per i quali è dovuta solo l’iva al 22% in quanto il dazio è ad aliquota zero; CAVALLI ALTRI – VOCE DOGANALE 01012990 per i quali è dovuto il dazio Paesi Terzi pari all’ 11,5% e l’IVA al 22%. CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE - VOCE DOGANALE 01012910 per i quali è dovuto il Dazio non preferenziale a motivo dell'uso finale pari a zero e l’IVA al 10%.
AMMISSIONE IN TEMPORANEA: questa modalità, permette di introdurre nell’UE, per un determinato periodo di tempo, merce proveniente da Paesi Terzi. In questo caso i diritti doganali non vanno pagati ma devono essere garantiti attraverso il deposito della corrispondente somma, oppure attraverso la prestazione di una fideiussione. Scaduto il termine di permanenza autorizzato dall’autorità doganale all’atto dell’amissione in temporanea, il cavallo deve essere riesportato e solo in questo caso, la garanzia prestata sarà svincolata. Invece, nel caso in cui l’animale non venga riesportato nel termine suddetto (es. in caso di vendita nella UE o per decesso), si opererà la trasformazione in “definitiva” del regime temporaneo e saranno quindi dovuti i diritti doganali. 4
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Nella fattispecie, il trasferimento del cavallo all’estero avviene per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale l’animale dovrà essere reintrodotto nel Paese di provenienza utilizzando l’istituto della reimportazione.
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Infatti, l’art. 57 del Regolamento UE n. 2017/625 secondo cui per “ …merci (e degli animali) indicate all’articolo 47 …. subordinati alla presentazione del Documento Sanitario Comune di Entrata …. Stabilisce che “ Non è consentito l’assoggettamento ad un regime doganale diverso da quello indicato dalle autorità competenti ….”. In definitiva, tale enunciato afferma che se il cavallo viene introdotto nella UE con un certificato sanitario di carattere definitivo, quest’ultimo condizionerà inevitabilmente il regime doganale che non potrà essere altro che quello definitivo. Quindi, al fine di ottenere il rilascio di un regime doganale di ammissione in temporanea, all’atto dell’introduzione in UE andrà prodotto necessariamente un certificato sanitario per l’importazione temporanea, che coprirà la permanenza del cavallo nell’UE per un periodo non superiore ai 90 giorni che corrisponderà, giustappunto, al periodo di tempo autorizzato dall’autorità doganale. Al contrario, con la presentazione di un certificato sanitario di carattere definitivo, l’autorità doganale non potrà autorizzare un regime temporaneo, ma al contrario, solo un’importazione definitiva. La movimentazione in via temporanea, si pone principalmente per i cavalli sportivi al fine della partecipazione a competizioni sportive, oppure in allenamento, nonché per i cavalli destinati a fiere o a fini riproduttivi. Al fine di agevolare l’iter delle formalità doganali, si può ricorrere ad uno strumento previsto per la movimentazione temporanea di merce tra UE e determinati Paesi Extra UE (tra cui figurerà a breve anche la Gran Bretagna dal gennaio 2021 in qualità di Paese Terzo), il c.d. CARNET A.T.A. (Admission temporaire / Temporary Admission). Il CARNET ATA non è altro che un documento doganale internazionale che, per un massimo di 12 mesi, consente l’esportazione temporanea di merci o animali verso i Paesi extra UE, destinati a Fiere e mostre o per partecipazioni a gare o manifestazioni sportive, senza dover prestare alle Dogane (in cui avviene la temporanea importazione) alcuna garanzia per l’ammontare dei relativi diritti doganali. In Italia l’Ente preposto al rilascio dei Carnet A.T.A. sono le Camere di Commercio, le quali adempiono a tale compito, a seguito di apposita istanza formulata da persone fisiche, giuridiche o enti morali (residenti sul territorio nazionale), congiuntamente alla presentazione di una garanzia 5
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Si rammenta, che l’ammissione in temporanea degli equini è in stretta dipendenza con quanto stabilito dalla decisione n.92/260/CEE, modificata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione, e dalla Direttiva 2009/156/CE del Consiglio del 30 novembre 2009, in base a cui “ gli equidi registrati provenienti da un Paese Terzo, vincolati a un regime di «ammissione temporanea», non possono permanere nel territorio della Comunità per un periodo superiore a 90 giorni “.
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assicurativa (per maggiori informazioni e dettagli, si consiglia di rivolgersi C.C.I.A.A. territorialmente competenti o al sito www.cameradicommercio.it).
IMPORTANTE: la presente nota informativa ha carattere puramente indicativo ed è stata redatta con lo spirito di fornire agli Operatori ippici italiani nozioni generali ed essenziali in materia doganale e che riguardano soprattutto la “Brexit”. Pertanto, si raccomanda di utilizzare come riferimento principale in materia doganale, il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.adm.gov.it - su cui sarà possibile reperire tutte le informazioni rilevanti in materia, aggiornate anche alla luce di eventuali accordi internazionali.
Oreste GERINI Direttore Generale (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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Entro il termine di scadenza, l’animale deve essere reimportato nel Paese di partenza ed il Carnet deve essere chiuso e restituito alla Camera di Commercio emittente.