Pisa

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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 69/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico Presidente; dall’Avv. Arturo Perugini, dall’Avv. Marco Santaroni Componenti; con l’assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Alfonso Di Carlo Componenti aggiunti; del Signor Claudio Cresta Segretario con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni: “” (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 Srl), Società AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016). Il deferimento Con atto del 30 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito: - il Sig. Lucchesi Fabrizio, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, in data 9 novembre 2015, ha prodotto presso la Lega Pro e fatto uso di una fideiussione risultata non veridica, senza effettuare alcun controllo preventivo; - la Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Lucchesi Fabrizio, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl, come sopra descritto. I deferiti hanno fatto pervenire tempestive memorie difensive con le quali hanno preso posizione specifica sui fatti contestati, hanno richiesto l’ammissione di mezzi istruttori e comunque, previa declaratoria di inapplicabilità dell’art. 8 CGS non essendo stata finalizzata la produzione della fideiussione alla iscrizione al Campionato, il rigetto del deferimento. Il dibattimento Alla riunione del 14 aprile 2016, le parti, dopo ampia discussione nella quale è intervenuto anche il Sig. Lucchesi che ha reso spontanee dichiarazioni con le quali ha invocato la più totale buona fede nell’occorso, hanno concluso come da rispettivi atti e, in particolare, la Procura Federale ha chiesto l’applicazione della penalizzazione alla Società di punti 12

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ‐ SS 2015‐2016


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