Articolo xxx (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e bonus facciate)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 2. L'aliquota del 110 per cento si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sempreche' eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 5. Per gli interventi di cui al comma 4, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. 6. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1, lettere a) e b), 2 e 4. 7. La detrazione di cui al comma 6 è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 6, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 8. La detrazione di cui ai commi 6 e 7 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici la detrazione dall'imposta lorda spetta nella misura del 110 per cento sempreché gli interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli indicati nei commi 1, lettere a) e b), 2 e 4. 10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività dii impresa, arti e professioni, e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati u immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 11. Entro il 30 giugno 2022, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dello sviluppo economico provvedono a monitorare gli interventi di cui al presente articolo complessivamente effettuati al fine di verificare il livello di efficientamento energetico e antisismico conseguito.
Relazione illustrativa art. XXX Con l'articolo XXX si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici effettuati dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. In particolare: - la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013 nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo XXX;
- nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese legate a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021; - il comma 5 eleva dal 19 a 90% la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per i premi di assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi, nel caso in cui a seguito della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi agevolati ai sensi del comma 4 ad un'impresa di assicurazione si stipuli presso la medesima impresa la polizza assicurativa; - nei commi 6 e 7 si estende la detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad almeno uno di quelli indicati nei commi 1, lettere a) e b), 2 e 4 del presente articolo; - la disposizione contenuta nel comma 9 incrementa, nel presupposto che si tratti di interventi effettuati congiuntamente ad almeno uno di quelli indicati nei commi 1, lettere a) e b), 2 e 4 del presente articolo, dal 90% al 110% la misura della detrazione relativa agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici e ne amplia l’ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo e da quello temporale provvedendo, rispettivamente, a rimuovere i riferimenti alla preesistenza degli edifici e alla loro ubicazione “in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968”, nonché ad includere le spese sostenute nell’anno 2021, oltre a quelle sostenute nell’anno 2020. Con il comma 10 si stabilisce l'ambito applicativo delle nuove disposizioni con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli IACP. Il comma 11, infine, detta una norma in materia di monitoraggio, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, in ordine al livello di efficientamento energetico e di riduzione di rischio sismico conseguiti per effetto degli interventi indicati nel presente articolo.
Art. YYY (Cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali, sconto sul corrispettivo dovuto e semplificazione di alcune norme in materia di interventi di efficienza energetica)
1. I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
b) per la cessione del corrispondente importo sotto forma di credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 2. I crediti d’imposta di cui al comma 1 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo e senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. 3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo XXX c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; d) recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al comma 9 dell'articolo XXX; e) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo XXX. 4. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni di cui ai commi da 1 e 3, all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2.1 La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti
dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.”; c) i commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 sono abrogati, fatti salvi i comportamenti posti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Al fine di coordinare le norme in materia di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, all’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-quinquies, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; b) al comma 1-septies, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
Relazione illustrativa Con il presente articolo si prevede una disciplina a carattere generale della facoltà di cessione, da parte dei beneficiari di detrazioni fiscali che hanno sostenuto spese per alcuni interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico, di protezione antisismica, di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici e di installazione di impianti fotovoltaici, del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anziché fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi per diminuire l’ammontare della propria imposta lorda. Al tempo stesso analoga disciplina e per i medesimi interventi è prevista con riferimento al contributo riconosciuto sotto forma di sconto sui corrispettivi accordato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. La disciplina a carattere generale introdotta consente ora di ricevere uno sconto di pari ammontare sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati, o, di cedere l'importo corrispondente alla detrazione a soggetti terzi. I crediti di imposta scaturenti dallo sconto in fattura e dalla cessione della detrazione possono essere, a loro volta, ceduti ad altri soggetti, pubblici e privati, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il comma 2 stabilisce che i predetti crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo e senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente articolo, anche ai fini delle opzioni da effettuarsi in via telematica. Il comma 3 individua le tipologie di spese che danno origine alle detrazioni per le quali è possibile optare per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto in fattura Si tratta, nel dettaglio, delle spese: - di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lett. a) e b ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), riferibili agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia (cfr. articolo 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile,
nonché dei medesimi interventi (con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Non è, invece, possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto sui corrispettivi, per le ulteriori spese indicate nel medesimo art. 16-bis del TUIR; - di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico ivi indicati nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo XXX; - di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, per interventi di adozione di misure antisismiche; - di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) nonché di quelli indicati nel comma 9 dell'articolo XXX; - di installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli indicati nei commi 6 e 7 dell'articolo XXX. I commi 4 e 5 recano le necessarie disposizioni di coordinamento normativo intervenendo negli articoli 14 e 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, al fine di abrogare le disposizioni che attualmente disciplinano la cessione delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Il citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 viene, inoltre, modificato al fine di risolvere i problemi applicativi derivanti dalle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n.160, a seguito delle quali non è possibile stabilire in modo univoco la disciplina agevolativa applicabile ad alcune fattispecie ivi indicate. Sono, infine, abrogate le disposizioni che consentono a partire dal 1° gennaio 2020, ai soggetti aventi diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta (cd. sconto in fattura).
Art. ZZZ (Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) 1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi, anche edilizi, necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate le spese ammissibili e sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo ‌.. (a cura di RGS).