Articolo xxx (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e bonus facciate)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 2. L'aliquota del 110 per cento si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sempreche' eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 5. Per gli interventi di cui al comma 4, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. 6. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al