Este

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Comune di Este Provincia di Padova POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 83 / 2020 OGGETTO: DIVIETO DI STAZIONAMENTO NEI PORTICI E NELLE AREE PROSPICIENTI DEI PUBBLICI ESERCIZI IN PIAZZE E VIE DELLA CITTA' A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA VIRUS “COVID-19” IL SINDACO Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visti l’art. 32 della Costituzione, l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020, nonché i successi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e relative disposizioni attuative; Rilevato il significativo incremento dei contagi da Covid 19 anche nella Città di Este, che impone l'adozione di misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno di diffusone dei contagi; Ritenuto - conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica – di disporre, al fine di mitigare il rischio di contagio, il divieto di stazionamento nei luoghi meglio specificati nel dispositivo del presente provvedimento, dove, per comportamenti consuetudinari, si verificano situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio di distanziamento interpersonale; Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati; Preso atto delle numerose segnalazioni giunte da più parti (privati cittadini, organi di informazione, ecc.) evidenzianti la presenza di numerose persone ed il formarsi di affollamenti favoriti anche dalla presenza di numerosi ragazzi e clienti di alcuni Pubblici Esercizi che non rispettano il distanziamento, misura obbligatoria per contenere l’espandersi del virus COVID-19; Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l’interdizione e lo stazionamento di pedoni in alcune aree cittadine; Ravvisate le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente provvedimento, volto alla tutela della salute pubblica; Visto il paragrafo A, punti A7 e A8, dell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12.11.2020; Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali -; Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2002. ORDINA per i motivi descritti in narrativa, con efficacia dalle ore 00.00 del 14 novembre 2020 e sino al 03 dicembre 2020, le seguenti misure restrittive: 1. Il divieto dalle 00,00 alle 24,00, per le attività commerciali e pubblici esercizi di posizionamento di tavoli e altro arredo urbano che consenta il potenziale stazionamento di clienti presso: - Portici di Piazza Maggiore; - Portici Via S.Rocco; - Portici Via Matteotti. E' altresì vietato nei medesimi luoghi lo stazionamento degli avventori. 2. Considerando che per fumare è necessario abbassare la mascherina, è vietato fumare dalle 00,00 alle 24,00 a gruppi di persone superiori a tre nelle aree prospicienti i pubblici esercizi e attività


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