Dpcm coronavirus 1 marzo 2020

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020; Viste, altresĂŹ, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanitĂ  il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanitĂ  pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale Ăš stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piĂč ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitĂ  nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 1


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