Bozza decreto economia (parte 2)

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Testo provvisorio e riservato 15.3.2020 ore 13 Capo IV) (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19) Art. 68 (Fondo promozione integrata: campagna di comunicazione, integrazione fondo made in Italy e fondo cultura all’estero, cofinanziamenti a fondo perduto per internazionalizzazione PMI) 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di xxx milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) costituzione, nell’ambito del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Relazione illustrativa Comma 1. La disposizione istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE (articolo 30, DL n. 133/2014), il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2017), le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all’estero (capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI), i capitoli dell’azione “promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero” dello stato di previsione del MAECI (tra cui il 2761, assegni agli istituti italiani di cultura all’estero), nonché “internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale” dello stato di previsione del MAECI mediante i quali sono 1


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