Rifiuti pirotecnici e materiali esplodenti in disuso
Biometano e regime autorizzatorio per la costruzione e l’esercizio dell’impianto
“Culpa in vigilando” del legale rappresentante dell’impresa
Rapporto Ispra Rifiuti urbani 2024 (1a parte)
Sottoprodotti origine animale (Soa) e il nuovo certificato sanitario
Nuove sanzioni per abbandono e formulario (Dl 116/2025)
Direttore responsabile e Coordinamento Normativa Reteambiente.it
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Redazione normativa
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Il presente numero è stato chiuso in Redazione il 24 settembre 2025
Finito di stampare nel mese di settembre 2025 presso Lazzati Industria Grafica srl Casorate Sempione (Va)
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Editoriale
di Paola Ficco
Mistral, il vento scomposto del pensiero artificiale francese che lancia la sfida europea a OpenAI
Mistral, il vento che soffia da Nord- Ovest e porta con sé un’energia invisibile ma tangibile, che piega alberi e spazza nubi. Un vento scomposto come un attore inquieto che, pur carico di un’intima coerenza, fugge. Non è una corrente d’aria; è, invece, un’ansia che insegue un’urgenza misteriosa.
Ma oggi, nel nostro paesaggio tecnologico, un altro Mistral soffia impetuoso: quello dell’intelligenza artificiale, un vento di bit e algoritmi. Mistral AI è una startup francese fondata nel 2023 da ex ricercatori di Google DeepMind e Meta, specializzata nello sviluppo di modelli linguistici di grande dimensione sia open‑source che proprietari. Con una valutazione di mercato di 14 miliardi di dollari nel 2025, Mistral è considerata una delle principali aziende europee nel settore dell’intelligenza artificiale. Sarà Mistral l’OpenAI formato Ue?
Un vento nuovo, invisibile come l’aria e capace di modellare il mondo. Un archivio infinito, dove ogni pensiero umano si rifrange in mille schegge di dati, ciascuna pronta a ricomporsi in nuove forme. È qui che l’intelligenza artificiale trova la sua casa in un labirinto di logiche e connessioni, fatto di istruzioni e codici. Il Mistral digitale non conosce confini; attraversa continenti in un battito, coglie frammenti di realtà e li restituisce trasformati.
Come il signor Palomar di Calvino osservava il mare provando a comprenderne l’essenza, così noi guardiamo l’AI cercando di decifrarne l’enigma. È solo una macchina o c’è qualcosa di più? Un riflesso della nostra mente o un’entità autonoma che cresce e si evolve? L’intelligenza artificiale non pensa come noi: calcola, prevede, apprende secondo logiche estranee all’intuizione umana. Ed è in queste diversità che si cela la sua forza.
Il Mistral del pensiero artificiale soffia tra le pieghe della nostra realtà quotidiana: nelle raccomandazioni di un film, nelle diagnosi mediche sempre più precise, nei linguaggi che traduce con sorprendente rapidità. Ogni algoritmo è una lezione di logica, un racconto di possibilità e probabilità, dove il caso si mescola con la necessità. Entità (per ora) servente di un’umanità sempre in bilico tra il bisogno di stabilità e il desiderio di fuga, tra la nostalgia del passato e la speranza del domani.
Ma come ogni vento, anche l’IA può essere nemica. Può sollevare la polvere della disuguaglianza o creare nuove forme di controllo (anche ambientale), di
relazioni sociali e di percezione dell’umano stesso. Dipende. Da che dipende? Da chi governa il suo potere, da come scegliamo di navigare in questo mare digitale. Si chiama etica. Il rischio però esiste, ed è reale: confondere la complessità con l’intelligenza, l’efficienza con la saggezza.
In fondo, il Mistral dell’intelligenza artificiale ci costringe a riflettere su noi stessi. Non è lei a porci domande, siamo noi a farcele guardando ciò che essa riflette. Scopriamo così che il vero viaggio non è nell’esplorazione dell’ignoto, ma nella riscoperta di ciò che credevamo già di conoscere: la nostra stessa umanità. Perché, potendo imitare le nostre emozioni e i comportamenti, l’IA sfida la definizione di cosa significhi essere umani. Anche questo nuovo Mistral è una creatura viva, carica di contraddizioni, che ci insegue e scompiglia certezze e pensieri.
Un vento scomposto che non si arrende diventa metafora di un’esistenza inquieta, di un’umanità sempre in bilico tra bisogno di stabilità e desiderio di fuga, tra nostalgia del passato e speranza di quel velo sottile chiamato futuro: quella fitta rete di possibilità che tessiamo con i fili sottili del presente.
Paola Ficco
SOMMARIO
L’intervento
I rifiuti di articoli pirotecnici esplodenti rientrano nel campo di applicazione del “Codice ambientale” pag. 9 di Paola Ficco
Biometano da rifiuti: quale procedura autorizzativa dopo il Dlgs 190/2024?
13 di Leonardo Filippucci
La responsabilità per gli illeciti in materia di rifiuti commessi dai dipendenti
18 di Pasquale Fimiani
Rapporto Rifiuti Urbani 2024. I dati di Ispra e Snpa (1a parte) 25 di Rosanna Laraia
Bonus sociale rifiuti, le regole applicative Arera e l’intervento della Corte dei Conti 32 di Francesco Petrucci
Legislazione
norme eurounitarie
Sottoprodotti di origine animale (Soa), cambia anche il modello di certificato sanitario Regolamento di esecuzione 15 luglio 2025, n. 2025/1379/Ue 38 il commento di Irene Manca
norme nazionali
Le nuove sanzioni sui rifiuti, dall’abbandono alla gestione abusiva Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 50 a cura di Alessandro Geremei
Giurisprudenza
“Culpa in vigilando” del legale rappresentante per gestione abusiva di rifiuti Corte di Cassazione – Sentenza 12 giugno 2025, n. 22079
La giurisprudenza più recente in materia di rifiuti
60
65 a cura di Costanza Kenda e della Redazione normativa Reteambiente
Prassi e documentazione complementare
Le Entrate sull’Iva per fatture e pagamenti delle discariche dopo la riforma del 2024 Risposta Agenzia delle Entrate 1° agosto 2025, n. 12
Il MinInterno indica il confine tra Codice ambientale e Codice della strada per le sanzioni del Dl 116/2025
Circolare MinInterno 10 settembre 2025, prot. 59513
Rubriche
Focus regioni a cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente
Focus rifiuti e sanzioni amministrative
La diffida dell’Ente per la violazione delle prescrizioni autorizzatorie. Quando le violazioni sono sanabili 76 a cura di Italia Pepe
L’intervento
I rifiuti di articoli pirotecnici esplodenti rientrano nel campo di applicazione del “Codice
ambientale”
di Paola Ficco
ABSTRACT
Con la risposta 15 luglio 2022, prot. 88853 il Mase ha risposto (in modo so lo parzialmente condivisibile) a un in terpello sull’applicabilità della Par te quarta del Dlgs 152/2006 agli ar ticoli pirotecnici scaduti per le fasi successive allo stoccaggio. Il che offre lo spunto per riflettere su ta le risposta, che appare affetta da qualche criticità di sistema. Anche, e soprattutto, alla luce di un ca so ricorrente sul territorio naziona le. A volte, le norme sui rifiuti e quel le sulla pubblica sicurezza di cui al Rd. 773/1931 (cd. “Tulps” – Testo unico leg gi sulla pubblica sicurezza) paiono so vrapporsi. Inoltre, le norme sui rifiu ti pirotecnici sembrano confonder si con quelle degli esplodenti tutti, il che confonde il campo di applicazio ne della disciplina sui rifiuti. L’inter vento, muovendo da una condotta ti pica, svolge una riflessione che con sente di dirimere più di una questione.
Premessa
Il 15 luglio 2022, con prot. 88853, il Mi nistero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha risposto a un inter pello della Regione Abruzzo (*) circa l’ap plicabilità del Dlgs 152/2006, Parte quarta, agli articoli pirotecnici scaduti per le “fa si successive alle operazioni di R12 o D13 sui seguenti rifiuti Eer 160110* (ad esem pio ‘air bag’), 160401*, 160402* e 160403*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le al tre parti in impianti (detti Cantieri di Scari camento) autorizzati ai sensi del R.d. n. 635 del 6.5.1940”.
Il caso concreto che muove la riflessione
Un caso concreto e ricorrente sul territorio è dato dal ritiro di articoli pirotecnici (codice Eer 160403*) presso un punto vendita, con il trasporto regolarmente assistito da formulario.
Tuttavia, usando in modo strumentale la risposta 15 luglio 2022, prot. 88853 del Mase, il destinatario dei rifiuti omette di inviare la copia del formulario al produt tore, asserendo che il codice Eer 160403* è escluso dal campo di applicazione del
Dlgs 152/2006 e il formulario va usato solo come Ddt/bolla di trasporto. Da alcune par ti, sempre strumentalizzando la risposta del Mase, si sostiene inoltre che il produtto re non deve compilare il registro cronologi co di carico e scarico per i rifiuti né il Mud. È, dunque, più che mai opportuno riposi zionare i termini della questione.
Le esclusioni dal Dlgs 152/2006, Parte quarta e gli articoli pirotecnici scaduti
Rispetto alle esclusioni sul punto indi viduate dal campo di applicazione dal Dlgs 152/2006 di cui al suo articolo 185, comma 1, lettera e), si osserva che esso è stato successivamente implementato dal Dl 77/2021 (legge 108/2021).
Pertanto, ad oggi, si ha che, rispetto al campo di applicazione del “Codice am bientale”:
• sono esclusi i “materiali esplosivi in di suso”;
• sono inclusi i “rifiuti prodotti dai ma teriali che hanno avuto contatto con ma teriale esplosivo” e i “rifiuti da articoli pirotecnici” che rimangono soggetti al la disciplina dei rifiuti e la cui gestione (ai sensi dell’articolo 185, comma 4‑ bis, Dlgs 152/2006) deve avvenire ai sensi del Dlgs 123/2015 e del decreto attuativo 101/2016.
Tali norme integrano gli estremi di leg gi speciali e derogatorie rispetto a quan to previsto dal Dlgs 152/2006. Tale Dlgs 123/2015 non si applica (ex multis) “alle mu nizioni” e “agli articoli pirotecnici destina ti ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dal le Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco”.
La risposta del Mase e i codici Eer Ciò che crea confusione nella risposta del Mase all’interpello della Regione Abruzzo sono i codici Eer che vengono presi in con siderazione per capire cosa è dentro e co sa invece è fuori dal “Codice ambientale”.
Ma si ritiene che la strada intrapresa pre senti più di un profilo di criticità. Infat ti, secondo il Ministero rientrano nella disciplina del Dlgs 152/2006, Parte quar ta i rifiuti con Eer 160110* e Eer 160402*, mentre sono “esclusi per definizione” quelli identificati con codice Eer 160401* e Eer 160403*.
I codici Eer non sempre sono pertinenti, e affermare che i rifiuti di cui al codice Eer 160403* sono “esclusi per definizione” ap pare un’evidente forzatura.
È vero, tuttavia, che per i rifiuti pirotecnici cui è stata dedicata una direttiva (2013/29/ Ce), un decreto legislativo (123/2015), un decreto ministeriale (101/2016) non è previsto un codice Eer specifico.
Quindi, se del caso, si ritiene che il pro blema sia questo, e non che questi rifiuti viaggino con o senza formulario, poiché è già previsto che debbano averlo. E il codi ce per essi non può che essere 160403*. Ma andiamo con ordine.
L’articolo 7, comma 1, Dm 101/2016 cit. stabilisce che: “Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore ai sensi dell’articolo 4 e depositati ai sensi dell’articolo 6 del pre sente regolamento, sono trasportati dal luogo di deposito ad un impianto autoriz zato allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei ri fiuti di cui all’articolo 193 e 212 del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili”
Quindi, per tali rifiuti, in ordine alle attivi tà successive a quelle di deposito tempora neo presso il commerciante, si confermano gli obblighi di formulario e di trasporto ef fettuato da azienda iscritta all’Albo gesto ri ambientali.
A volte, sul punto, le norme sui rifiuti e quelle sulla pubblica sicurezza di cui al Rd. 773/1931 (cd. “Tulps” – Testo unico leggi sulla pubblica sicurezza) paiono, però, sovrapporsi. Inoltre, le norme sui rifiuti pirotecnici sembrano confondersi con quelle degli esplodenti tutti, e allora il campo di applicazione della disciplina sui rifiuti si oscura.
I prodotti esplodenti e il Rd. 6 maggio 1940, n. 635 Per non confondersi, occorre effettuare un lieve lavoro ermeneutico e ricordare che i prodotti esplodenti sono individua ti dall’articolo 82 del Rd. 6 maggio 1940, n. 635 (“Approvazione del regolamen to per l’esecuzione del testo unico 18 giu
La risposta del Mase sui codici Eer per i rifiuti pirotecnici solleva criticità
gno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”), modificato dall’articolo 12, Dm 272/2002.
Tali prodotti sono distinti nelle seguen ti cinque categorie:
• I. “polveri” e prodotti affini negli ef fetti esplodenti;
• II. “dinamiti” e prodotti affini negli ef fetti esplodenti;
• III. “detonanti” e prodotti affini negli effetti esplodenti;
• IV. “artifici” e prodotti affini negli ef fetti esplodenti;
• V. “munizioni di sicurezza” e giocatto li pirici.
Tale Categoria V, a sua volta, è distinta nei seguenti cinque gruppi:
a) bossoli innescati per artiglieria, spolet te a percussione con innesco amovibile o interno; spolette a doppio effetto per arti glieria; cartucce da salve per armi comu ni e da guerra; cartucce per armi comuni e da guerra;
b) micce a lenta combustione o di sicurez za; cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; accenditori elettrici; accenditori di sicu rezza;
c) giocattoli pirici;
d) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in mon tagna, ovvero alle segnalazioni per la si curezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad esse re utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato; manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, com presi quelli destinati ad essere utilizza ti dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato; manufatti pirotecnici destina ti all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi; manufatti pirotec nici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso; e) munizioni giocattolo; air bag, pretensio natori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompre si nell’Allegato I, Dlgs 2 gennaio 1997, n. 7; bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; manufatti pirotecnici e car tucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cemen teria); cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.
La linea di demarcazione tra Rd. 635/1940 e “Codice ambientale”
Tutte le fasi del ciclo di vita degli esplodenti di cui alle categorie da I a IV e ai gruppi A, B e C della categoria V sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di pubblica sicurezza indicata.
Invece, gli esplodenti di cui alla catego ria V, gruppi D ed E sono sottoposti alla normativa di pubblica sicurezza solo per quanto riguarda trasporto, commercia lizzazione e detenzione. Mentre a essi si applica la disciplina sui rifiuti quando giungono a fine vita secondo la definizio ne di rifiuto da “articolo pirotecnico” for nita dall’articolo 185, comma 1, lettera e), Dlgs 152/2006 (come sul punto modificato dal Dl 77/2021 – legge 108/2021).
Infatti, con l’entrata in vigore del Dlgs 123/2015 (in attuazione della diretti va 2013/29/Ue recante il nuovo sistema di classificazione degli articoli pirotecnici), è venuta meno la “validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei pro dotti pirotecnici” censiti alla indicata cate goria V, gruppi D ed E.
Quindi, per non perdersi all’interno del la relativa disciplina, occorre distingue re tra:
• prodotti esplodenti (categoria da I a IV e categoria V, gruppi A, B e C), e • pirotecnici esplodenti (categoria V, grup pi D ed E).
Solo i primi sono i “materiali esplosivi in disuso” che sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera e) cit. e rispondono solo alla normativa di pubblica sicurezza.
Mentre i secondi (pirotecnici esploden ti – categoria V, gruppi D ed E) rientra no pienamente nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte quarta del Dlgs 152/2006 con l’au silio della disciplina speciale di cui al Dlgs 123/2015 e al Dm 101/2016.
Si potrebbe eccepire che l’inserimento della categoria 16.04 “esplosivi di scarto” nell’Elenco europeo dei rifiuti crei confu sione rispetto alla demarcazione normativa e al campo di applicazione della discipli na sulla pubblica sicurezza e di quello sui rifiuti. Ma, alla luce della suddivisione tra
È centrale la distinzione tra prodotti esplodenti e pirotecnici esplodenti
prodotti esplodenti come individuata, è fa cile comprendere che tali codici Eer posso no essere applicati esclusivamente ai rifiuti derivati dai prodotti di categoria V, gruppi
D ed E già indicati (compresi, dunque, i ri fiuti da articoli pirotecnici) e non anche a quelli derivanti dalle altre categorie e agli altri gruppi di prodotti.
Così riposizionati i termini della questio ne, è ragionevole ritenere che:
• siano esclusi dalla disciplina sui rifiuti solo “i materiali esplosivi in disuso” (come indicati e assoggettati sempre, solo e co munque, al Tulps e alla sua disciplina at tuativa come richiamata);
• ai rifiuti da articoli pirotecnici (come definiti) si applicano le norme di cui al Dm 101/2016 usando il codice Eer 160403* “altri esplosivi di scarto”.
Sono queste le ragioni per le quali non si condivide l’esclusione “tout court” affermata dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica.
Tracciabilità tra schedario, registro di carico e scarico, formulario e Mud
Le norme speciali di cui al Dlgs 123/2015 e al Dm 101/2016 citt. non contemplano il registro di carico e scarico; però, l’artico
lo 6, comma 5 prevede uno schedario per il distributore e stabilisce che “restano fermi tutti gli adempimenti previsti a cari co del distributore, che ha anche l’obbligo di tenere uno schedario numerato progres sivamente”.
Pertanto, si ritiene che tale schedario sia additivo e non sostitutivo del registro cro nologico di carico e scarico per i rifiuti pe ricolosi, con la dovuta osservanza delle regole sul Rentri di cui al Dm 59/2013. Tale registro cronologico, in ogni caso, de ve essere tenuto anche dagli altri soggetti della filiera perché i rifiuti pirotecnici so no ricompresi nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006; quando la norma spe ciale è silente su alcuni punti, si applica la disciplina generale (compreso il Mud). Del formulario si è già detto.
(*) La risposta del 15 luglio 2022, prot. n. 88853, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e l’in terpello della Regione Abruzzo (al pari di tutti gli altri in tema di rifiuti) sono pub blicati nello spazio “ Interpelli” del sito www.rivistarifiuti.it e sono riservati agli Abbonati a “ Rifiuti online”. La documen tazione è restituita per intero nonché sin tetizzata e organizzata per argomenti per una facile reperibilità e consultazione.
L’intervento
Biometano da rifiuti: quale procedura autorizzativa dopo il Dlgs 190/2024?
di Leonardo Filippucci
Avvocato in Macerata
ABSTRACT
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 190/2024, che ha ridefinito i re gimi amministrativi relativi agli im pianti di produzione di energia da fon ti rinnovabili, è nuovamente cambia ta la disciplina sul coordinamento tra l’autorizzazione unica alla costruzio ne e all’esercizio di detti impianti ed il Provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto dall’articolo 27‑bis del Dlgs 152/2006 per i progetti sotto posti a Via regionale.
Il presente contributo intende illustra re come ha operato nel tempo questo coordinamento e a quali approdi si è giunti a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 190/2024.
Con riguardo al trattamento dei rifiu ti, il tema assume precipua rilevanza per gli impianti di produzione di bio metano da digestione anaerobica di rifiuti organici.
La ridefinizione del regime autorizzativo Con Dlgs 190/2024, entrato in vigore il 30 di cembre 2024, è stato ridefinito il regime au torizzativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
A tale regime autorizzativo sono soggetti, come noto, gli impianti di produzione di biometano 1 e le relative opere di modifi ca. 2 In particolare, sono soggetti a Procedu ra abilitativa semplificata (Pas): 3
1. Ex articolo 2, lettera o), Dlgs 28/2011, per “bio metano” si intende il “gas ottenuto a partire da fon ti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”. 2. L’articolo 8‑ bis del Dlgs 28/2011, già prima del Dlgs 190/2024, stabiliva al primo comma: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di ac cisa sul gas naturale, per l’autorizzazione alla co struzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi in cluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti, inclu sa l’immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6”, ossia la Procedu ra di rilascio dell’autorizzazione unica, la procedu ra abilitativa semplificata (Pas) e la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.
3. Per l’attuale disciplina della Pas si rinvia all’ar ticolo 8 del Dlgs 190/2024.
• gli interventi di nuova costruzione di impianti a biometano di capacità pro duttiva fino a 500 standard metri cubi/ ora (cfr. Allegato B, sezione I, lettera z), Dlgs 190/2024);
• gli interventi su impianti esistenti consi stenti nella parziale o completa riconver sione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capaci tà non superiore a 500 standard metri cu bi/ora (cfr. Allegato B, sezione II, lettera l), Dlgs 190/2024);
• le modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati, che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abili tazione o autorizzazione, a condizione che: – la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; – nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
– l’eventuale aumento delle aree dedica te alla digestione anaerobica non sia su periore al 50% (cfr. Allegato B, sezione II, lettera m), Dlgs 190/2024).
Sono invece soggetti ad autorizzazione unica 4 di competenza della Regione o del la Provincia delegata dalla Regione mede sima:
• gli interventi relativi ad impianti a bio metano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora (cfr. Alle gato C, sezione I, lettera f), Dlgs 190/2024); • le modifiche su impianti a biometano in esercizio per le quali non sia sufficiente la Pas. 5
Le Regioni e gli Enti locali, in sede di ade guamento ai principi del Dlgs 190/2024, possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dallo stes so decreto legislativo, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi soggetti a Pas (articolo 1, comma 3, Dlgs 190/2024).
Il coordinamento con la Via Qualora la produzione di biometano ab bia luogo mediante digestione anaerobica di rifiuti organici non pericolosi, il regime autorizzativo previsto in materia di fon ti rinnovabili deve necessariamente coor dinarsi con:
• le procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della Parte seconda del Dlgs 152/2006 (verifica di assoggettabi lità a Via e Paur);
• il regime autorizzativo relativo al trat tamento dei rifiuti (autorizzazione unica prevista dall’articolo 208, Dlgs 152/2006 o autorizzazione integrata ambientale).
Per quanto concerne le procedure di valutazione ambientale, è richiesta la verifica di assoggettabilità a Via nel caso in cui la capacità complessiva di trattamento dei rifiuti sia superiore a 10 t/g (cfr. punto 7, lettera z.b), Allegato IV alla Parte seconda).
Per quanto concerne, invece, l’autorizzazio ne al trattamento, è necessaria l’Aia nel ca so di impianti che effettuano operazioni di trattamento biologico aventi una capacità superiore a 75 t/g o, qualora il trattamento consista unicamente nella digestione anae robica, aventi una capacità superiore a 100 t/g (cfr. punto 5.3, lettera b), Allegato VIII alla Parte seconda); in tutti gli altri casi, è necessaria l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 208, Dlgs 152/2006.
Nella prassi, in particolare, si è frequen temente presentata, nel corso dell’ultimo decennio, la problematica del coordina mento tra la procedura di autorizzazione unica prevista dalla disciplina sulle fonti rinnovabili e la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Nel prosieguo si intende ricostruire sinteticamente le soluzioni offerte, nel tempo, dal Legislatore ed illustrare l’attuale disciplina introdotta dal Dlgs 190/2024.
La (complessa) ricostruzione normativa Prima dell’adozione del Dlgs 104/2017, le Linee guida per l’autorizzazione degli
Per il biometano da rifiuti è necessario il coordinamento tra autorizzazione unica per fonti rinnovabili e procedura di Via
4. L’autorizzazione unica, oggi prevista dall’artico lo 9 del Dlgs 190/2024 e in precedenza dall’artico lo 12 del Dlgs 387/2003, è tale in quanto comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque deno minati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessa ri alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
5. Benché non specificato dall’Allegato C al Dlgs 190/2024, si ritiene che, analogamente a quan to già previsto dall’articolo 8‑ bis, comma 1, lette ra b), Dlgs 28/2011, sia necessaria l’autorizzazione unica ogniqualvolta la modifica di un impianto esistente non rientri nelle casistiche per le quali è sufficiente la Pas.
impianti alimentati da fonti rinnovabi li, adottate dal Ministero dello sviluppo economico con Dm 10 settembre 2010, sta bilivano che le procedure di verifica di as soggettabilità a Via e di Via costituissero endoprocedimenti da svolgersi all’interno del procedimento unico previsto dell’ar ticolo 12 del Dlgs 387/2003. In particolare, era previsto che:
• alla domanda di autorizzazione unica fosse allegata la documentazione necessa ria per la verifica di assoggettabilità a Via ovvero per la Via;
• i lavori della conferenza di servizi rima nessero sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure;
• gli esiti delle procedure di verifica di as soggettabilità o di Via fossero contenuti in provvedimenti espressi e motivati destina ti a confluire nella conferenza dei servizi. 6
Il Dlgs 104/2017 ha introdotto nella Par te seconda del Dlgs 152/2006 l’artico lo 27‑ bis, che disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), va le a dire il provvedimento unico che, per i progetti sottoposti a Via di competenza re gionale, è destinato ad inglobare, oltre al provvedimento di Via, tutti gli atti di as senso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.
L’introduzione dell’articolo 27‑ bis, Dlgs 152/2006 ha posto un serio problema di coordinamento tra la disciplina del Paur e la disciplina di altre analoghe autorizzazioni uniche, quale quella prevista, all’epoca, dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003.
Al fine di dirimere tale problematica, nel 2021, il Dl 31 77/2021 (cd. “decreto Sempli ficazioni‑ bis ”) ha modificato il comma 7 dell’articolo 27‑ bis, stabilendo opportuna mente che “nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’am bito di un’autorizzazione unica, le ammi nistrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’au torizzazione unica confluisce nel Provvedi mento autorizzatorio unico regionale”. Per effetto di tale intervento legislati vo, dunque, diventava chiaro che l’auto rizzazione unica di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003 fosse destinata a conflui re all’interno del Paur, e che l’unica pro
cedura da adottare fosse quella prevista dall’articolo 27‑ bis, Dlgs 152/2006.
A distanza di meno due anni, tuttavia, il Dl 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2023, ha nuovamente ribal tato l’impianto normativo, modificando l’articolo 12, comma 4, del Dlgs 387/2003 e stabilendo che l’autorizzazione unica disciplinata dallo stesso articolo “com prende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e che, in tale even tualità, “il termine massimo per la con clusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambienta le di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti”
Come anche confermato da apposita ri sposta ad interpello ambientale, 7 il Dl 13/2023, in quanto norma successiva e spe ciale, ha derogato all’articolo 27‑ bis del Dlgs 152/2006, “con la conseguenza che per gli impianti di produzione di energia elettri ca alimentati da fonti rinnovabili si deve ap plicare detto nuovo procedimento unico (Au) e non il Paur”.
Per effetto del Dl 13/2023 le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del Dlgs 152/2006, dunque, sono tornate ad essere degli endoprocedimenti del procedimento unico di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003.
Il Dlgs 190/2024
Da ultimo, come anticipato, il Dlgs 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ha ri definito il regime autorizzativo previsto per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnova bili, abrogando, tra l’altro, l’articolo 12 del Dlgs 387/2003 e riscrivendo per l’ennesima volta la disciplina sul coordinamento tra l’autorizzazione unica (oggi prevista dall’ar ticolo 9 del Dlgs 190/2024) ed il Paur.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, Dlgs 190/2024 stabilisce che, “nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I [ossia nel caso di interventi in regime di Il Dlgs 190/2024 ha ridefinito il regime autorizzativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
6. Cfr. punti 13.1, lettera h) e 14.13 delle Linee guida. 7. Nota Mase prot. 110609 del 14 giugno 2024, consul tabile al seguente link: https://www.reteambiente.it/ normativa/54551/
autorizzazione unica di competenza regio nale, ndr] , sottoposti a valutazione di im patto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolza no, si applica l’articolo 27‑bis del decreto le gislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzato rio unico di cui al presente articolo”
Per la prima volta, pertanto, viene rimessa alle Regioni e alle Province autonome la decisione se optare per il procedimento unico previsto dall’articolo 27‑ bis del Dlgs 152/2006 oppure per il procedimento unico previsto dall’articolo 9 del Dlgs 190/2024. 8
In mancanza di decisione espressa da par te della Regione o della Provincia autono ma, troverà applicazione il procedimento di Paur e l’autorizzazione unica confluirà nel Paur a norma dell’articolo 27‑ bis, com ma 7, Dlgs 152/2006.
Qualora, invece, la Regione o la Provincia autonoma opti per l’applicazione del pro cedimento unico di cui all’articolo 9 del Dlgs 190/2024, la relativa disciplina di co ordinamento può essere così sintetizzata: • alla domanda di autorizzazione unica devono essere allegati, oltre a tutti gli ela borati richiesti dalle varie normative di settore, anche quelli per la verifica di as soggettabilità a Via o per la Via; 9
• nel caso in cui il progetto sia sottopo sto a Via, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, Dlgs 152/2006, indicando altre sì ogni autorizzazione, intesa, parere, con certo, nulla osta o atti di assenso richiesti; • sempre nel caso di progetto sottoposto a Via, una volta verificata la completezza della documentazione, l’amministrazio ne procedente non provvede all’imme
8. A titolo meramente esemplificativo, si segna la che hanno optato per il regime di cui all’ar ticolo 9 del Dlgs 190/2024 la Regione Toscana (articolo 73‑ quinquies della Lr 10/2010), la Regione Sardegna (Dgr 5 giugno 2025, n. 30/42), la Regione Calabria (decreto dirigenziale n. 6047 del 24 apri le 2025) e la Regione Marche (Dgr 28 luglio 2025, n. 1201), mentre hanno optato per il regime di cui all’articolo 27‑ bis del Dlgs 152/2006 la Regione Lombardia (articolo 11, comma 3, Lr 8/2025) e la Regione Umbria (Dgr 5 marzo 2025, n. 165).
9. Benché l’articolo 9, comma 3 faccia generica mente riferimento agli elaborati previsti “per la valutazione di impatto ambientale”, non v’è dubbio che, in caso di semplice verifica di assoggettabili
diata convocazione della conferenza dei servizi, bensì attende che l’Autorità com petente ai fini della Via pubblichi l’avviso sul proprio sito web; da tale pubblicazio ne e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazio ni all’Autorità competente ai fini della Via; qualora all’esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l’inte grazione della documentazione acquisi ta, l’Autorità competente ai fini della Via ne dà tempestiva comunicazione all’am ministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponen te un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione, in modalità telemati ca, della documentazione modificata ov vero integrata;
• entro 10 giorni dall’esito della consulta zione o dalla data di ricezione della do cumentazione integrativa eventualmente richiesta, l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi;
• il termine di conclusione della conferen za per il rilascio dell’autorizzazione unica è di 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via o per un massimo di 90 giorni nel caso di pro getti sottoposti a Via;
• la determinazione motivata favore vole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento auto rizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita, comprende, tra l’altro, il provve dimento di Via o di verifica di assoggetta bilità a Via, ove occorrente. 10
Infine, l’ultimo comma dell’articolo 9 del Dlgs 190/2024 stabilisce che “nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambien tali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimen
tà a Via, alla domanda debbano essere allegati agli elaborati richiesti per tale procedura; ciò lo si de sume inequivocabilmente dal fatto che l’autorizza zione unica “comprende il provvedimento di Via o di verifica di assoggettabilità a Via, ove occorrente” (cfr. comma 10, lettera a) dell’articolo 9).
10. A ben vedere, nel caso in cui il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via disponga l’as soggettamento a Via del progetto, l’amministra zione procedente deve sospendere il procedimento unico ed assegnare al proponente un congruo ter mine per la presentazione della documentazione richiesta per la Via; una volta presentata tale do cumentazione, il procedimento riprenderà con la pubblicazione dell’avviso al pubblico.
La scelta sul procedimento da adottare ricade su Regioni e Province
to di Via o di verifica di assoggettabilità a Via sia rilasciato al di fuori del procedi mento unico di cui al presente articolo”
In altri termini, il proponente, anziché esperire le procedure di valutazione ambientale all’interno del procedimento unico, ha la facoltà di avviarle separatamente, presentando la relativa documentazione direttamente all’Autorità competente di cui all’articolo 5, lettera p), Dlgs 152/2006.
Il che può risultare utile nei limiti in cui il proponente, prima di predisporre tut ti gli elaborati richiesti dalle normati ve di settore per il rilascio di tutti gli atti di assenso destinati a confluire nell’au torizzazione unica, voglia verificare se sussistono le condizioni di compatibilità ambientale per la realizzazione del pro getto. Peraltro, in sede regionale, mentre la procedura di verifica di assoggettabili tà a Via trova la sua disciplina nell’artico lo 19 del Dlgs 152/2006, altrettanto non può dirsi per la procedura di Via “pura”, os sia per la procedura di Via scollegata dal procedimento di Paur, giacché, a seguito del Dlgs 104/2017 e delle successive mo difiche introdotte alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, la disciplina della procedu ra di Via oggi contenuta negli articoli da 22 a 26 del Dlgs 152/2006 è destinata a re golamentare la procedura di Via statale.
Pertanto, le Regioni e le Province autonome che intendano optare per l’applicazione dell’articolo 9 del Dlgs 190/2024 anziché dell’articolo 27‑ bis del Dlgs 152/2006 dovranno opportunamente regolamentare, a norma dell’articolo 7‑ bis, comma 8, del Dlgs 152/2006, l’ipotesi della Via scollegata da una procedura unica.
Da ultimo, si sottolinea come l’autoriz zazione al trattamento dei rifiuti (sia essa un’autorizzazione unica ex artico lo 208, Dlgs 152/2006 o un’autorizzazio ne integrata ambientale) debba essere espressamente acquisita all’interno della conferenza dei servizi convocata a norma dell’articolo 9, Dlgs 190/2024 o dell’artico lo 27‑ bis, Dlgs 152/2006, per essere poi rila sciata unitamente al provvedimento unico conclusivo.
Per i successivi rinnovi troverà applica zione la relativa disciplina di settore (ar ticolo 208, comma 12, o articolo 29‑ octies), mentre, in caso di modifica dell’impianto, occorrerà verificare se la stessa compor ti il rilascio di una nuova autorizzazione unica o di un nuovo Paur: in caso negati vo troverà applicazione la disciplina per le modifiche prevista dall’articolo 208, comma 19, o dall’articolo 29‑nonies, men tre in caso affermativo l’approvazione della modifica confluirà in un nuovo pro cedimento unico.
L’intervento
La responsabilità per gli illeciti in materia di rifiuti commessi dai dipendenti
di Pasquale Fimiani
Avvocato generale presso la Corte di Cassazione
ABSTRACT
In materia di gestione dei rifiuti, il prin cipio della responsabilità congiunta del dipendente autore materiale del reato e dell’imprenditore (o nelle so cietà degli amministratori) per culpa in vigilando, affermato dalla giurispru denza nel sistema contravvenziona le di cui agli articoli 255, 256 e 259 del Dlgs 152/2006, trova conferma, sia pu re su basi diverse, nel sistema conse guente alle modifiche del Dl 116/2025 (che ha trasformato tali reati in de litti dolosi o colposi), ferma restando l’esclusione della responsabilità del soggetto apicale nei casi di delega di funzioni correttamente conferita ed attuata e di comportamento abnor me ed imprevedibile del dipendente.
Il fondamento della responsabilità secondo la giurisprudenza
Uno dei temi ricorrenti negli illeciti in ma teria di rifiuti è quello della responsabili tà dell’imprenditore o (nelle società) degli amministratori per il reato materialmen te commesso dal dipendente.
La giurisprudenza è costante nell’affer mare che il “legale rappresentante della società (…) che gestisce un impianto pro duttivo, è destinatario degli obblighi pre visti dalle norme di settore. Il suddetto, cui legalmente è attribuita una posizione di garanzia, è tenuto a vigilare che pro pri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche. L’os servanza delle norme in questione conse gue, quindi, ope legis e chi è destinatario di esse, legale rappresentante di una socie tà per azione o il suo delegato, è tenuto a osservarle”. 1
1. Cass. pen., sez. III, n. 22752/2010. Precisa sez. III, n. 20236/2022 che il legale rappresentan te risponde a titolo di colpa, per omessa vigilan za, sulla sorte dei rifiuti prodotti dall’impresa quando risulti che l’illecito sversamento provie ne da essa, anche se non sia individuato l’autore materiale del fatto.
Pertanto, l’estensione del dovere di con trollo si estende anche al fatto commes so dai dipendenti, stante “l’obbligo per il produttore/detentore di vigilare che pro pri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, do vendosi intendere produttore di rifiuti non soltanto il soggetto dalla cui attività mate riale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridica mente riferibile detta produzione”. 2
La responsabilità per fatto dei dipenden ti per culpa in vigilando è stata affermata in materia di smaltimento illecito, 3 di tra sporto, 4 di abbandono incontrollato di ri fiuti 5 e di discariche. 6
Per quanto riguarda il soggetto apicale cui riferire gli obblighi previsti dalla leg ge e le conseguenti responsabilità nelle strutture complesse private, occorre esa minare distintamente le società di perso ne e quelle di capitali.
Nelle prime, l’orientamento tradizionale è nel senso che, qualora vi sia la nomina di un amministratore, egli “assume l’inte ra gestione della società (cui sono estranei, salvo deroghe inserite nell’atto costitutivo, gli altri soci) e risponde delle relative re sponsabilità penali, 7 mentre, se tale nomi na manca, la condotta illecita commissiva
2. Cass. pen., sez. III, n. 6443/2008. Conformi, ex plurimis, sez. III, n. 42535/2008, n. 22005/2010, n. 45932/2013, n. 1716/2015 e n. 29578/2021.
3. Cass. pen., sez. III, n. 56275/2017. 4. Cass. pen., sez. III, n. 22053/2003, che ha ritenu to colpevoli del reato di abbandono di rifiuti, po sto in essere in coincidenza del loro trasporto, i responsabili del settore trasporti e del settore si curezza e qualità di un’impresa iscritta all’albo per avere cooperato, insieme all’autista, ad un tra sporto di rifiuti pericolosi liquidi senza l’adozione delle necessarie misure di sicurezza, quali la ve rifica dell’idoneità del mezzo di trasporto, dell’an coraggio del carico, e la predisposizione di misure di prevenzione in caso di incidente, tanto da de terminare un incidente dell’autocarro a cui con seguiva lo spargimento delle sostanze trasportate nelle pubbliche vie di un centro abitato; sez. III, n. 40530/2014, che ha affermato la responsabilità dei titolari di un’impresa edile produttrice di ri fiuti per il trasporto e l’abbandono incontrollato degli stessi, avvenuto con automezzo di proprie tà della società, “quantomeno sotto il profilo del la omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta illeci ta”. Sez. III, n. 49548/2017, pur richiamando tali principi, ha escluso che la presenza di un sistema Gps a bor do dei mezzi utilizzati per una gestione non auto rizzata di rifiuti fosse sufficiente a far presumere, da parte del titolare dell’impresa, la conoscenza dell’illecito materialmente commesso dall’autista del mezzo che in giudizio si era assunto la respon sabilità esclusiva dell’illecito (aver raccolto, oltre
va attribuita al singolo socio che l’ha posta in essere (in conformità al dettato dell’ar ticolo 27 Costituzione), e quella omissiva è imputabile anche agli altri soci che so no venuti meno ai doveri connessi alla co mune conduzione aziendale” 8 . Si registra, però, nella successiva evoluzione giuri sprudenziale, un progressivo coinvolgi mento di tutti i soci, affermandosi che “la responsabilità per le violazioni contrav venzionali commesse nell’ambito di una società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto‑dovere di amministrare, essendo irrilevante l’eser cizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli soci”. 9
Tale evoluzione connota anche le società di capitali.
L’orientamento tradizionale è stato a lungo nel senso che il presidente del consiglio di amministrazione “non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministrato re) delegato. 10 La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimen to della facoltà di esercitare i poteri dell’in tero organo collegiale. Una volta conferita
ai residui alimentari previsti dalla tabella di mar cia aziendale, anche dei fanghi provenienti dalle fosse settiche di alcune abitazioni private, scari candoli poi in un impianto autorizzato a riceve re esclusivamente residui alimentari). Ad avviso della S.C., nella specie, quanto al titolare dell’im presa, l’istruttoria non aveva dimostrato né la co noscenza della gestione illecita (considerato che il monitoraggio aziendale tramite Gps era solo “a campione”, quindi eventuale, e che comunque al cuni dei pozzi svuotati si trovavano nelle zone che il mezzo doveva percorrere), né il tornaconto eco nomico (sulla base del confronto tra l’esiguo rica vo derivato dallo spurgo e il complessivo volume d’affari della ditta).
5. Cass. pen., sez. III, n. 26406/2013, n. 8652/2016, n. 28492/2018 e n. 5601/2021.
6. Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 3943/2015.
7. Nel caso di più amministratori, in assenza di una documentata ripartizione interna delle com petenze, la responsabilità è congiunta (Cass. pen., sez. III, n. 56275/2017 con riferimento al reato di abbandono incontrollato di rifiuti riferibile agli amministratori di una società in accomandita semplice).
8. Cass. pen., sez. III, n. 46210/2008. Confor mi, in precedenza, sez. IV, n. 8195/1997; sez. III, n. 668/1999 e n. 3077/2003.
9. Cass. pen., sez. III, n. 25045/2011.
10. Per la responsabilità, in assenza di delega, di tutti i componenti del consiglio di amministrazio ne, a norma dell’articolo 2932, C.c., cfr. Cass. pen., sez. III, n. 11087/2022 ed ivi rif.
La responsabilità per fatto dei dipendenti per culpa in vigilando è stata affermata in materia di gestione dei rifiuti
la delega, l’obbligo di vigilanza sulla osser vanza delle misure di prevenzione passa dall’intero consiglio di amministrazione al delegato”. 11
Si è poi affermato, specie in materia di re ati societari e fallimentari, un orienta mento per il quale “il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’ammini stratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica conte stualizzazione delle condotte illecite tenu te dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscen za di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di ‘segnali di allarme’ ine quivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accetta zione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella for ma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infi ne accertare, sulla base di un giudizio pro gnostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli ammini stratori con delega” 12
Pertanto, anche per la materia ambientale vale il principio di immanenza delle scelte aziendali di livello più alto nella sfera di responsabilità dei soggetti apicali, in linea con le previsioni dell’articolo 2392, C.c., per il quale gli amministratori di società “sono soli -
11. Principio affermato in tema di osservanza del le misure antinfortunistiche da Cass. pen., sez. IV, n. 14436/1990 e richiamato nella materia ambien tale da sez. III, n. 41996/2014. Vedi anche sez. III, n. 2737/2001: “il direttore ed il legale rappresentan te di uno stabilimento industriale, sono tenuti, nella loro qualità di preposti alla gestione degli impian ti, ad osservare le prescrizioni del Dlgs 22/1997 e del Dpr 203/1988, senza che sia loro rilasciata alcuna specifica delega in ordine all’osservanza delle nor me di legge poste a tutela dell’ambiente”.
12. Cass. pen., sez. V, n. 33582/2022.
13. Sulla responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione, nonostante il conferimento ad altri della delega, v. anche Cass. pen., sez. IV, n. 7564/2020 e n. 30689/2021.
14. Cass. pen., sez. V, n. 23838/2007, che per pri ma ha esaminato i riflessi della novella del 2003 sulla responsabilità penale degli amministratori di società di capitali, precisando che la stessa “ha modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società ed ha compiu tamente regolamentato la responsabilità dell’am ministratore destinatario di delega, delineando, da un lato, il criterio direttivo dell’‘agire informa to’, che sostiene il mandato gestorio (articolo 2381,
dalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. 13
Principio, questo, successivamente com pletato con la precisazione che la rifor ma della disciplina delle società, da parte del Dlgs 6/2003, riformulando gli artico li 2381 e 2392, C.c. ha ridotto gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, fermo restando che “l’ammini stratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex articolo 40, comma secon do C.p., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei pre stabiliti mezzi informativi) e che, pur po tendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l’articolo 2392 C.c., nei limi ti della nuova disciplina dell’articolo 2381 C.c., risulta immutato. Ne deriva, altresì, che detta responsabilità richiede la dimo strazione, da parte dell’accusa, della pre senza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito, nonché l’accer tamento del grado di anormalità di questi sintomi, anche se non in linea assoluta per l’amministratore privo di delega”. 14
In materia di rifiuti, la circostanza che gli amministratori senza poteri di gestione si recassero quotidianamente presso l’im pianto per controllarne il funzionamento è stata ritenuta in sé insufficiente a fonda re una loro responsabilità, trattandosi di
comma 5, C.c.) e, correlativamente, l’obbligo di rag guaglio informativo sia a carico del presidente del consiglio di amministrazione (articolo 2381 C.c., comma 1: ‘provvede affinché adeguate informazio ni sulle materie iscritte all’ordine del giorno ven gano fornite a tutti i consiglieri’) sia in capo agli amministratori delegati, i quali, con prestabilita periodicità, devono fornire adeguata notizia ‘sul generale andamento della gestione e sulla sua pre vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag gior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate’ (arti colo 2381, C.c., comma 5). In tal modo la riforma ha indubbiamente – con più puntuale disposizione let terale – alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, poiché è stato ri mosso il generale ‘obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione” (già contemplato dall’ar ticolo 2392, C.c., comma 2), sostituendolo con l’one re di ‘agire informato’, atteso il potere (ma, che si qualifica come doveroso nell’ottica dell’indicazio ne normativa sulla modalità di gestione informa ta) di richiedere informazioni (senza che ciò assegni anche un autonomo potestà di indagine)”. Confor mi, ex plurimis, sez. V, n. 21581/2009, n. 36595/2009, n. 23000/2013 e n. 32352/2014.
Il Dlgs 6/2003 ha ridotto gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega
“un elemento quanto meno equivoco e pri vo di una sicura efficacia dimostrativa, sia perché la presenza [dei soggetti indicati] sul posto non implica di per sé il fatto che gli stessi avessero dei poteri gestionali ed operativi, sia perché l’attività di controllo è attività ontologicamente distinta da quel la di intervento autonomo, posto che l’una, semmai, costituisce un limite alla potenzia lità realizzativa della l’altra” 15
Probabilmente diversa soluzione avreb be seguito la Corte se la sentenza di meri to avesse individuato elementi di gestione non corretta dell’impianto riconoscibili con una presenza assidua sul posto.
È poi configurabile anche la responsabili tà dell’amministratore di fatto, 16 purché risulti che abbia poteri di gestione della impresa sulla base di dati obiettivi. 17
Va precisato che il soggetto apicale non è l’unico responsabile, ma del fatto rispon de anche il dipendente non solo quando sia l’autore materiale del reato, 18 ma an che quando abbia determinato, agevolato,
15. Cass. pen., sez. III, n. 16956/2022.
16. E ciò in base al principio generale secondo il quale “il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, si espo ne comunque alle conseguenze dell’operato degli amministratori di fatto e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il para vento loro prestato con la carica ricoperta, attivi tà non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all’articolo 2932 C.c., in forza della quale l’ammi nistratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi” (Cass. pen., sez. III, n. 5601/2021 ed ivi rif.). 17. Tale evenienza è stata esclusa da Cass. pen., sez. III, n. 16956/2022 in un caso in cui era risultata la presenza quotidiana presso l’impianto per con trollarne il funzionamento, trattandosi di un “ele mento privo di una sicura efficacia dimostrativa, sia perché la presenza sul posto non implica di per sé il fatto che gli stessi avessero dei poteri gestionali ed operativi, sia perché l’attività di controllo è atti vità ontologicamente distinta da quella di interven to autonomo, posto che l’una, semmai, costituisce un limite alla potenzialità realizzativa della l’altra” 18. In materia di abbandono o deposito incontrol lato di rifiuti, la concorrente responsabilità del dipendente era stata affermata anche con riferi mento all’ipotesi in cui tale condotta era prevista come reato solo quando commessa dai “titolari di imprese ed ai responsabili di Enti” (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006). Come precisato da ulti mo da Cass. pen., sez. III, n. 39599/2024, con rife rimento alla condotta di un direttore tecnico “la responsabilità (articolo 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) imputabile all’Ente o all’impresa attiene an che al dipendente che abbia dato causa all’evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa, perché non si tratta di reato proprio (sez. 3, n. 11490 del 15 dicembre 2010, F., Rv. 249770‑01; sez. 3, n. 16754 del 04 dicembre 2012, dep. 2013, P., non mass.; nello stesso senso, sez. 3, n. 37603 del 09 settembre 2021, Pardo, Rv. 282332‑01, che ne ha
indotto o comunque partecipato nell’ille cito compiuto dall’amministratore. 19
Tra i soggetti responsabili rientra il Re sponsabile tecnico per le imprese obbliga te ad iscriversi all’Albo gestori, in quanto “l’articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (regolamento rela tivo all’istituzione dell’Albo dei gestori am bientali), a norma del quale il Responsabile tecnico di una impresa deve porre in esse re azioni dirette ad assicurare la corret ta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della nor mativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolge re tali compiti in maniera effettiva e con tinuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria ‘posizione di garan zia’ relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente respon sabilità per gli illeciti connessi alla viola zione di tale normativa”. 20
tratto la conseguenza secondo la quale il dipendente dell’Ente o dell’impresa risponde del reato proprio di abbandono o deposito incontrollato di cui all’arti colo 256, comma 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, a con dizione che gli siano stati conferiti, anche di fatto, i poteri di gestione)”. Del resto, prosegue la decisio ne, “è stato precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs 3 apri le 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qual siasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipen dentemente dalla qualifica formale dell’agente o del la natura dell’attività medesima (sez. 3, n. 56275 del 24 ottobre 2017, M., Rv. 272356‑01; sez. 3, n. 30133 del 05 aprile 2017, S., Rv. 270323‑01; sez. 3, n. 38364 del 27 giugno 2013, B., Rv. 256387‑01; sez. 3, n. 2339 del 06 ottobre 2022, dep. 2023, F., non mass)” 19. Cass. pen., sez. III, n. 37116/2013 (fattispecie re lativa al concorso del dipendente di un consorzio di bonifica che concorreva con altri soggetti nel lo smaltimento di miscele bituminose derivanti da lavori stradali).
20. Cass. pen., sez. III, n. 16191/2024. Per un qua dro complessivo delle responsabilità del Respon sabile tecnico, sia consentito rinviare al Nostro, Il responsabile tecnico in materia di rifiuti , in que sta Rivista , n. 281 (03/2020), in particolare quanto alla considerazione che “la predeterminazione le gale dei compiti del responsabile tecnico comporta che nel caso di delega formale con specificazione dei compiti, non sono consentite modulazioni riduttive o modificative rispetto allo schema legale mentre, nel caso di mera designazione, senza delega forma le e specificazione dei compiti, le funzioni implicita mente delegate sono quelle di cui all’articolo 12 (la designazione equivale, implicitamente, alla delega delle funzioni ed il contenuto di questa deve ricavar si dalle previsioni normative che specificano i com piti oggetto di delega). In entrambi i casi, quindi, si realizza una sorta di automatismo, riconducibile al fenomeno della cd. ‘inserzione automatica’, previsto dall’articolo 1339 C.c.”
Insieme al soggetto apicale anche il responsabile tecnico rientra tra i soggetti responsabili
Il rapporto tra la responsabilità del di pendente e quella dell’imprenditore/am ministratore si pone in una prospettiva diversa a seguito della riforma dei reati in materia di rifiuti con il Dl 116/2025.
La novella ha lasciato la punizione a tito lo di contravvenzione del solo abbandono di rifiuti non pericolosi nella versione non aggravata (articolo 255, Dlgs 152/2006), mentre ha introdotto i delitti dolosi di ab bandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255‑ bis) e di abban dono di rifiuti pericolosi (articolo 255‑ter), nonché trasformato in delitti, sempre do losi, i reati previsti dagli articoli 256, Dlgs 152/2006, ai commi 1 (svolgimento di una attività di raccolta, trasporto, recu pero, smaltimento, commercio ed inter mediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o co municazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216), 3 (realiz zazione o gestione di una discarica non autorizzata) e 4 (inosservanza delle pre scrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di ca renza dei requisiti e delle condizioni ri chiesti per le iscrizioni o comunicazioni), e 259 (spedizione illegale di rifiuti), nel contempo prevedendo una riduzione di pena se taluno dei fatti di cui agli artico li 255‑ bis, 255‑ter, 256 e 259 è commesso per colpa (articolo 259‑ter). 21
È quindi possibile, nella vigenza della novella, che il dipendente abbia commesso uno dei citati nuovi reati dolosi, ma che nei confronti del soggetto apicale si configuri solo una colpa per omessa vigilanza.
In questi casi va fatta applicazione del principio per il quale “non è configurabi le il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione norma tiva, non ravvisabile nell’articolo 113 Cod. pen. che contempla esclusivamente la co operazione colposa nel delitto colposo, di
talché, nei delitti, la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che in tegri una fattispecie colposa espressamen te prevista dall’ordinamento” 22 Pertanto, se il dipendente commetta dolo samente uno dei fatti previsti come delitto dal Dl 116/2025, la loro punibilità a titolo di colpa ai sensi dell’articolo 259‑ter con sente di affermare la responsabilità del soggetto apicale per omessa vigilanza, non più a titolo di cooperazione colposa, come nel previgente regime contravvenzionale, ma in via autonoma sulla base della cita ta norma speciale di nuova introduzione.
Le limitate ipotesi di esclusione da responsabilità per culpa in vigilando Una recente decisione 23 si è occupata di una vicenda in cui l’ammasso di rifiuti ac certato era stato materialmente realizzato dai dipendenti della società del ricorrente.
La S.C. ha in primo luogo ribadito che in capo a costui per espressa previsione nor mativa contenuta nell’articolo 185‑ bis del Codice ambientale sussistevano gli speci fici obblighi (anche di vigilanza) inerenti al rispetto dei quantitativi e della durata del deposito, che non risultavano in tutta evidenza rispettati.
La decisione, nel replicare alle deduzioni del ricorrente, ha affermato che egli non aveva introdotto alcun profilo di censu ra al fatto, chiaramente desumibile nella sentenza di merito, che gli addetti aves sero operato su disposizione del titolare, ed in particolare non aveva dedotto “da parte di costoro comportamenti estranei o del tutto eccentrici rispetto alle sue diret tive”, con la conseguenza che “non vi era una spiegazione diversa a quello che mate rialmente era stata la condotta contestata, eseguita da maestranze con ruolo esecuti vo su ordine dell’imputato e quindi sogget tivamente a lui addebitabile”
La S.C. ha sul punto rilevato, quanto al la sufficienza dell’imputazione relati
Con il Dl 116/2025 la responsabilità del soggetto apicale per omessa vigilanza è attribuibile in via autonoma
21. Per i reati permanenti oggetto di aggravamen to punitivo (tra i quali rientra il reato di realizza zione e gestione di discarica non autorizzata) va applicato il principio per il quale “nell’ipotesi di condotta protrattasi unitariamente sotto l’impe rio di due diverse leggi, l’ultima delle quali abbia aggravato il regime sanzionatorio del fatto, ele vandolo da contravvenzione a delitto, va applicata solo la disposizione vigente alla data della cessa zione della permanenza e, per l’effetto, il più lun
go termine di prescrizione” (Cass. pen., sez. III, n. 43597/2015, con riferimento al reato paesaggi stico previsto dall’articolo 181 del Dlgs 42/2004, alla cui ipotesi base contravvenzionale del primo comma furono aggiunte ipotesi delittuose al com ma 1‑ bis con il Dlgs 157/2006).
22. Cass. pen., sez. III, n. 22280/2024, espressione di un orientamento consolidato.
23. Cass. pen., sez. III, n. 22079/2025, a pagina 60 di questa Rivista.
va ad un illecito commesso nell’ambito di una attività di impresa svolta in for ma societaria, che non è necessario dover specificare se il suo titolare abbia posto materialmente in essere le condotte o le abbia fatte eseguire materialmente da soggetti con incarichi esecutivi privi di re sponsabilità, di cui ovviamente gli si deve attribuire la paternità, essendo sufficien te che nella motivazione della sentenza la condotta materiale sia congruamente at tribuita all’imputato quale manifestazio ne della sua volontà.
La ragione di quanto sopra chiarito tro va fondamento nella legge, in quanto nel la definizione di cui all’articolo 183, Dlgs 152/2006 il riferimento è sempre al soggetto che giuridicamente è da ritenersi produttore o detentore del rifiuto, non cer to il suo operaio avente ruolo meramente esecutivo. Non è quindi generica la conte stazione che non precisi se la condotta con sista nell’omessa vigilanza piuttosto che nella natura commissiva.
Il riferimento all’omessa deduzione da parte del ricorrente di comportamenti dei dipendenti estranei o del tutto eccentri ci rispetto alle sue direttive individua il perimetro dell’esonero di responsabilità per fatto abnorme del dipendente evocan do sostanzialmente gli stessi principi af fermati in materia di sicurezza sul lavoro.
Costante, in questo settore, è l’afferma zione che “il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagio nare l’evento, tanto da escludere la respon sabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio ‘eccentrico’ o esorbitante dalla sfera di rischio gover nata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, con esclusione, in tal caso, della responsabilità del garante se ed in quanto questi abbia posto in essere anche le caute le che sono finalizzate proprio alla discipli na e governo del rischio di comportamento
imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondot to alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento di chi riveste la posi zione di garanzia”. 24 Tenendo presente tale principio, ai fi ni della esclusione della responsabili tà per culpa in vigilando per fatto illecito del dipendente, occorre distinguere due situazioni che possono verificarsi nelle strutture complesse.
La prima è quella in cui l’autore del fatto sia destinatario di una delega di funzioni correttamente conferita con riferimento al settore di gestione dei rifiuti. Vanno sinteticamente richiamati i princi pi elaborati dalla Cassazione per i quali, in tema di gestione dei rifiuti, è consenti ta la delega di funzioni a condizione che la stessa:
a) sia puntuale ed espressa, con esclusio ne di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente pro vata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgi mento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giu stificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restan do la persistenza di un obbligo di vigi lanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. 25
L’applicabilità, anche nella materia ambientale, dell’articolo 16 del Dlgs 81/2008 sui requisiti della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro esclude per la sua validità ed efficacia della delega che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima. 26
Ai fini che interessano in questa sede va te nuto presente che l’attribuzione della delega
La delega di funzioni correttamente conferita esclude la responsabilità per culpa in vigilando
24. Cass. pen., sez. IV, n. 23320/2025. Sempre in tema di infortuni sul lavoro si è affermato che “qualora l’evento sia riconducibile alla violazio ne di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il compor tamento del lavoratore che abbia disapplicato ele mentari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio pro pria del titolare della posizione di garanzia in
quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di ri schio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi di pende dall’inerzia del datore di lavoro” (sez. IV, n. 15174/2017). Occorre quindi che la condotta po sta in essere sia al di fuori della sfera di controllo dell’amministratore.
25. Cass. pen., sez. III, n. 15941/2020. 26. Cass. pen., sez. III, n. 27862/2015.
di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espleta mento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della culpa in vigilando. 27
Tuttavia, tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato. 28
Pertanto, quando l’autore materiale del fat to sia stato addetto al settore nell’ambito del quale la condotta illecita si è consuma ta e sia destinatario di delega di funzioni correttamente disposta ed attuata secondo i principi enunciati, l’amministratore non risponde se fornisca la prova che: • ha adeguatamente formato ed informato il dipendente, autore materiale del fatto, sulle mansioni che deve svolgere; 29 • gli ha fornito direttive specifiche sull’at tività di cui è incaricato;
• ha vigilato sul rispetto di tali direttive, anche se, come visto, non è esigibile un controllo diuturno e costante, ma una con dotta consapevole di indirizzo e verifica protratta nel tempo, anche in modo in termittente e programmato tramite per sonale idoneo e l’attivazione di un flusso informativo adeguato; 30 • il fatto è stato commesso in modo eccen trico ed imprevedibile.
La seconda ipotesi si verifica quando il reato sia commesso da persona priva di delega e non addetta al settore nel cui am bito il fatto è stato commesso. Nonostante la mancanza di delega, l’one re di vigilare non viene meno, anche se indubbiamente ha una minore intensità. Pertanto, il soggetto apicale non può anda re automaticamente esente da responsabi lità, ma ha comunque l’onere di provare che tale condotta era estemporanea ed im prevedibile, in quanto sostanzialmen te elusiva dello schema organizzativo dell’impresa e della relativa ripartizione dei compiti.
27. Cass. pen., sez. III, n. 17174/2020 (fattispecie in cui è stata esclusa la violazione del dovere di con trollo del delegante, in considerazione al fatto che al delegato erano ascritte irregolarità nelle mo dalità di stoccaggio dei rifiuti del tutto marginali, derivanti da modeste difformità rispetto alle pre scrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale).
28. Cass. pen., sez. III, n. 15941/2020. Vedi anche Cass. pen., sez. IV, n. 51455/2023, secondo cui “in tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzio ni, disciplinata dall’articolo 16 Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della com plessiva gestione del rischio da parte del delegato,
non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singo le lavorazioni”
29. Vale al riguardo quanto affermato in tema di obblighi di formazione, di informazione e di ad destramento del lavoratore quale presupposto per fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di la voro, conoscenza che non può ritenersi corretta mente conseguita nel caso in cui abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all’uso di un macchinario (Cass. pen., sez. IV, n. 42623/2024).
30. Vedi le citate Cass. pen., sez. III, n. 15941/2020 e sez. IV, n. 51455/2023.
L’intervento
Rapporto Rifiuti Urbani 2024. I dati di Ispra e Snpa (1a parte)
di Rosanna Laraia
Microbiologa, già Responsabile del Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti e l’economia circolare di Ispra
ABSTRACT
L’intervento riporta i dati del Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2024 di Ispra e del Snpa su produzione e gestione di rifiuti urbani nell’anno 2023.
In questa prima parte in particolare si trova una panoramica del contesto normativo di riferimento; nella secon da parte dell’intervento, in pubblica zione sul prossimo numero di questa Rivista, saranno analizzati nel detta glio i numeri della produzione e della gestione dei rifiuti.
Il contesto normativo
Gli ultimi atti regolamentari e di indiriz zo elaborati dall’Unione europea, nonché le norme nazionali di recepimento del cd. “pacchetto rifiuti”, il Programma nazio nale di gestione dei rifiuti e la Strategia nazionale per l’economia circolare perse guono l’obiettivo di realizzare l’economia circolare.
Uno strumento essenziale per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dai target di preparazione per riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani: 55% entro il 2025, 60% entro il 2030 e 65% entro il 2035; nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti dei rifiuti di imballaggio: 65% entro il 2025 e 70% entro il 2030, ma con target distinti per i singoli materiali.
Fondamentale per promuovere l’econo mia circolare anche l’obiettivo relativo ad una percentuale massima di rifiuti urba ni da conferire in discarica che, nel 2035, non potrà superare il 10% del peso dei ri fiuti urbani prodotti e il divieto di smalti re in discarica i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla pre parazione al riutilizzo e al riciclaggio, a
eccezione degli scarti derivanti da succes sive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il col locamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.
Il regolamento 2025/40/Ue
Gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio sono riconfermati anche dal regolamento 2025/40/Ue, che è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e che contiene nuove disposizioni sulle caratte ristiche ambientali degli imballaggi e sul la loro gestione a fine vita, e che abroga la storica direttiva 94/62/Ce.
In primo luogo, il regolamento fissa nuo ve e puntuali definizioni che individuano tutti gli operatori economici coinvolti, e a carico di ciascuno di essi sono indicati i re lativi e stringenti obblighi; sono, poi, intro dotte disposizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi a partire dalla sostenibi lità ambientale e dall’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato.
Il regolamento stabilisce, inoltre, nuove prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come, tra gli altri, la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
Tutte le misure introdotte hanno come obiettivo prioritario quello di prevenire o ridurre gli impatti negativi degli imballag gi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un ele vato livello di protezione dell’ambiente.
Il Green Deal europeo
Il contesto normativo e strategico europeo per promuovere l’economia circolare si ba sa, comunque, in primo luogo sul Green Deal europeo, che nasce nel 2019 dalla con sapevolezza che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituiscono una minaccia enorme per l’Europa e per il mon do, e che quindi fissa obiettivi molto am biziosi per trasformare l’intera economia, rendendola efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, e garantendo che:
• nel 2050 non siano più generate emissio ni nette di gas a effetto serra;
• la crescita economica venga dissociata dall’uso delle risorse;
• nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.
Il Piano industriale del Green Deal, varato nel 2023, rafforza la competitività dell’in dustria europea a zero emissioni nette e accelera la transizione verso la neutralità climatica, creando un contesto più favore vole all’aumento della capacità produttiva dell’Ue per le tecnologie e i prodotti a zero emissioni nette, necessari per conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell’Europa.
La nuova Commissione europea ha ricon fermato, pur in clima diverso, gli obiet tivi del Green Deal, ma prevedendo un approccio meno rigido. La Presidente della Commissione ha, infatti, presenta to la Bussola della competitività, ribaden do che la decarbonizzazione prosegue, e che resta l’obiettivo al 2040 di una ridu zione delle emissioni del 90%, annuncian do, tuttavia, una maggiore gradualità e soprattutto una modifica delle norme fi nalizzata alla semplificazione e velocizza zione delle procedure. Nel documento c’è la lista delle proposte che la Commissione presenterà: dal piano d’azione sull’auto motive, agli acquisti comuni di materiali critici, alla revisione della tassa sul car bonio alle frontiere, alla revisione delle norme in materia ambientale per sempli ficarle e snellire le procedure ammini strative soprattutto per le piccole imprese.
Nel contempo, in materia di decarboniz zazione si darà più tempo alle aziende di adeguarsi anche allo scopo di non perdere punti nei confronti della concorrenza sta tunitense e cinese.
Comunque, prima degli ultimi interventi della nuova Commissione sono stati ema nati alcuni importanti regolamenti che spingono verso un’economia di tipo cir colare, la sostenibilità e la gestione effi ciente dei rifiuti. I regolamenti daranno un contributo considerevole agli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione, al rad doppio del tasso di circolarità dell’uso dei materiali entro il 2030 e al raggiungimen to degli ambiziosi obiettivi di efficienza energetica dell’Unione europea.
Il regolamento 2024/1252/Ue
Tra gli altri non può non citarsi il re golamento 2024/1252/Ue (“Crma”) sul le materie prime critiche, in vigore dal 23 maggio 2024, che si pone come obietti
La nuova Commissione europea ha graduato gli obiettivi e semplificato le procedure del Green Deal
vo il funzionamento del mercato interno attraverso l’istituzione di un quadro che garantisca all’Unione europea un approv vigionamento di materie prime critiche sicuro, resiliente e sostenibile, promuo vendo altresì l’efficienza e la circolarità lungo la catena del valore.
Il regolamento, nell’Allegato II, sezione 1, contiene l’elenco di 34 materie prime cri tiche; quelle strategiche (17) sono indicate nell’Allegato I, sezione 1. Le prime sono quelle esposte ad un eleva to rischio di approvvigionamento perché, ad oggi, i principali siti di estrazione e di produzione sono concentrati in pochi Sta ti terzi (tra cui Cina e Turchia), il che crea una pericolosa dipendenza dell’Unione europea in punto di approvvigionamento. Inoltre, per queste risorse è prevista una crescita esponenziale della domanda, che può essere compromessa dall’aggravarsi delle tensioni geopolitiche.
Le materie prime strategiche sono quelle che, secondo i criteri fissati dal regolamento, presentano un elevato punteggio in termini importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà nell’aumentarne la produzione. Con atti delegati, la Commissione potrà aggiornare gli elenchi che le individuano.
Vengono, poi, fissati i seguenti obiettivi al 2030: coprire almeno il 10% di queste ma terie mediante estrazione nella Ue, pro cessarne il 40% a livello locale, garantire almeno il 25% della domanda mediante riciclaggio sempre all’interno dell’Unio ne e diversificare le importazioni di mate rie prime strategiche in modo che nessun Paese terzo copra oltre il 65% del consu mo annuo di tali risorse. Inoltre, vengono semplificate le autorizzazioni per i pro getti strategici, stabilite valutazioni del ri schio nelle catene di approvvigionamento e promossi posti di lavoro locali di qualità.
Gli Stati membri dovranno adottare e at tuare misure nazionali per migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di ma terie prime e garantirne il riciclaggio in materie prime critiche secondarie. Inol tre, gli Stati membri e gli operatori pri vati dovranno esaminare il potenziale di recupero di materie prime essenziali dai rifiuti di estrazione nelle attuali attivi tà minerarie, ma anche nei siti storici di trattamento dei rifiuti minerari.
Il regolamento 2024/1781/Ue
Tra gli altri regolamenti nati per promuo vere l’economia circolare e il riciclaggio dei rifiuti riveste un ruolo fondamentale anche il regolamento 2024/1781/Ue sulla Progettazione ecocompatibile dei prodot ti sostenibili (il cosiddetto “Ecodesign”). Il regolamento fa parte di un pacchetto di misure che sono determinanti per il rag giungimento degli obiettivi del Piano d’a zione per l’economia circolare 2020, uno dei pilastri centrali del Green Deal euro peo. Le regole sulla progettazione ecocom patibile riguardano quasi tutti i prodotti venduti sul mercato interno, ad eccezione di alimenti, mangimi, medicinali e orga nismi viventi.
In particolare, il Regolamento, istituisce un quadro per migliorare la sostenibili tà ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato inter no stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti da immet tere sul mercato. In particolare, la norma definisce i requisiti di progettazione eco compatibile concepiti per:
• migliorare la durabilità, la riutilizzabili tà e la riparabilità dei prodotti;
• migliorare l’efficienza energetica e il consumo di risorse dei prodotti;
• contrastare la presenza di sostanze che impediscono la circolarità;
• aumentare il contenuto di riciclato;
• rendere i prodotti più facili da rifabbri care e riciclare;
• ridurre l’impronta di carbonio e ambien tale;
• migliorare la disponibilità di informa zioni sulla sostenibilità dei prodotti;
• affrontare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Elemento importante è la lotta all’obsole scenza programmata dei prodotti elettrici ed elettronici; le aziende produttrici do vranno rendere disponibili aggiornamenti software in modo da garantire la longevi tà degli apparecchi elettronici e pezzi di ricambio adeguati.
Viene introdotto, infine, il “passaporto digitale del prodotto”, che dovrà fornire informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti.
Aiuterà i consumatori e le imprese a com piere scelte informate al momento dell’ac quisto dei prodotti e consentirà alle
L’Ue al 2030 dovrà estrarre almeno il 10% di materie prime strategiche nel proprio interno
autorità pubbliche di eseguire meglio le verifiche e i controlli. Il Regolamento sta bilisce anche specifiche disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione del la distruzione dei prodotti di consumo in venduti e in materia di appalti pubblici verdi.
La direttiva 2024/1799/Ue
Si vuole anche ricordare in questo conte sto la direttiva 2024/1799/Ue sul diritto al la Riparazione, che è entrata in vigore il 30 luglio 2024 e che stabilisce norme co muni che rafforzano le disposizioni re lative alla riparazione dei beni, come le apparecchiature elettriche ed elettro niche, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, ga rantendo un elevato livello di tutela dei consumatori e dell’ambiente. Tra le altre disposizioni, la direttiva prevede che gli Stati membri garantiscano, su richiesta del consumatore, che il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui so no previsti requisiti di riparabilità dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’Al legato II alla direttiva.
La riparazione deve avvenire in un las so ragionevole e a un prezzo ragionevole. Vengono introdotti moduli per i consuma tori in cui sono specificati in modo chia ro le condizioni della riparazione, viene estesa la garanzia legale di 12 mesi se si sceglie la riparazione e creata una piat taforma per individuare i servizi di ripa razione. L’elenco dei prodotti riparabili potrebbe essere ampliato in futuro. Per rendere le riparazioni più accessibili, ogni Paese membro dovrà attuare almeno una strategia per promuovere le ripara zioni, ad esempio buoni d’acquisto o fondi per la riparazione, campagne informati ve, corsi di riparazione sulle competenze di riparazione o sostegno agli spazi di ri parazione gestiti dalla comunità.
Il regolamento 2024/1157/Ue Sempre con l’obiettivo di promuovere l’e conomia circolare si vuole citare il rego lamento 2024/1157/Ue, che ha sostituito lo storico regolamento sull’import/export dei rifiuti 1013/2006/Ce ed è entrato in vi gore dal 20 maggio 2024, ma si applica in linea generale dal 21 maggio 2026. Il re golamento stabilisce le procedure e i con trolli sulle spedizioni di rifiuti al fine di: proteggere l’ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica, con
seguire un’economia circolare e l’inqui namento zero.
Tutte le sue disposizioni mirano a preve nire o ridurre qualsiasi danno alla salu te o all’ambiente durante il trasporto e il trattamento dei rifiuti nel luogo di desti nazione.
Importante per promuovere il riciclo dei rifiuti e ridurre drasticamente il lo ro smaltimento sono le disposizioni che vietano in via generale le esportazioni dei rifiuti destinati allo smaltimento, salvo consentirle solo in casi eccezionali qua lora le Autorità competenti di destinazio ne e spedizione rilascino l’autorizzazione a fronte della verifica della sussistenza di una serie di circostanze specificate nello stesso regolamento.
Le spedizioni dei rifiuti destinati al recu pero nei Paesi dell’Unione sono agevolate, tuttavia, qualora i rifiuti siano considerati pericolosi o non in grado di essere recupe rati in modo ecologicamente corretto, caso in cui si dovrà utilizzare la stessa proce dura di notifica e autorizzazione preventi ve scritte previste per le spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti.
La legislazione contiene, inoltre, disposi zioni per assicurare sempre la tracciabili tà anche in caso di recupero. Dal momento che i rifiuti da recuperare possono esse re conferiti solo a un impianto legalmente autorizzato, tutte le parti coinvolte nella spedizione devono compilare il modulo informativo allegato allo stesso regola mento. Ulteriori norme stabiliscono che i rifiuti notificati in una spedizione di re cupero o smaltimento non possono essere mescolati con altri rifiuti o sostanze, e che tutti i documenti devono essere conserva ti per almeno cinque anni.
Inoltre, nell’ambito del nuovo regolamen to, da maggio 2027 saranno consentite ad esempio le esportazioni di rifiuti dell’Ue verso Paesi non appartenenti all’Ocse so lo se tali Paesi informano la Commissione europea della loro disponibilità a impor tare rifiuti e dimostrano di essere in grado di gestirli in modo sostenibile. La Commis sione monitorerà, inoltre, le esportazio ni di rifiuti verso i Paesi Ocse e prenderà provvedimenti qualora tali esportazioni causino problemi ambientali nel Paese di destinazione. Allo stesso modo dovrà con trollare le esportazioni di rifiuti dell’Unio
Il regolamento 2024/1157/Ue vieta in via generale le esportazioni dei rifiuti destinati allo smaltimento
ne, in particolare di plastica, verso i Paesi dell’Ocse per il loro impatto ambientale e sanitario e per garantire che non venga no spediti a terze destinazioni; gli esporta tori a loro volta dovranno dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologi camente corretto; sono, inoltre, vietate le esportazioni di rifiuti verso l’Antartico e i Paesi e territori d’oltremare.
Il nuovo regolamento prevede anche un’osservanza più rigorosa e una maggio re cooperazione nella lotta contro il traf fico di rifiuti, integrando così la nuova direttiva 2024/1203/Ue sulla tutela pena le dell’ambiente.
La revisione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce Sempre riguardo allo specifico settore dei rifiuti, e sempre in linea con la necessità di promuovere, a valle della prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti, si cita la proposta di revisione della direttiva quadro sui ri fiuti 2008/98/Ce. Il 5 luglio 2023 la Commis sione europea ha presentato una proposta di revisione, rivolta in particolare ai setto ri alimentare e tessile. Sono stati acquisiti i pareri del Parlamento (il 13 marzo 2024) e del Consiglio europeo (il 17 giugno 2024). Infine, è stato raggiunto l’accordo tra le istituzioni europee il 19 marzo 2025 1 .
L’obiettivo generale della proposta è ridurre gli impatti ambientali e climatici associati alla produzione e alla gestione dei rifiuti tessili e alimentari.
Per la riduzione degli sprechi alimentari la proposta di direttiva fissa per la prima volta a livello europeo specifici obiettivi da raggiungere entro il 2030:
• riduzione del 10% dei rifiuti di trasfor mazione e fabbricazione rispetto alla quantità media di sprechi alimentari ge nerata nel periodo 2021‑2023; • riduzione del 30% pro capite dei rifiu ti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici rispetto alla quanti tà media di sprechi alimentari generata in questi settori nel periodo 2021‑2023.
Prevede, inoltre, sempre con lo scopo di ri durre gli sprechi alimentari, la donazione 1.
volontaria dei prodotti invenduti che sono sicuri per il consumo umano.
Quanto al settore tessile, la proposta pre vede l’introduzione di regimi armonizza ti di responsabilità estesa del produttore (Epr) che impongano ai marchi di moda e ai produttori tessili di pagare tariffe per contribuire a finanziare i costi di raccol ta e trattamento dei rifiuti, che dipende ranno da quanto la progettazione del loro prodotto è circolare e sostenibile. Poiché la prevenzione costituisce sempre l’opzione migliore, viene stabilito che gli Stati membri possano richiedere tarif fe più elevate per le aziende che seguo no pratiche industriali che determinano la sovrapproduzione di rifiuti tessili e le pratiche di moda rapida e ultrarapida (ul tra‑fast and fast fashion), al fine di evita re lo scarto di prodotti tessili che non sono ancora giunti al termine del loro ciclo di vita potenziale.
Inoltre, al fine di ridurre gli oneri am ministrativi a carico delle microimprese, queste disporranno di un anno supple mentare dall’istituzione dei regimi di re sponsabilità estesa del produttore (tre anni e mezzo dall’entrata in vigore delle nuove norme).
La direttiva 2024/884/Ue
Sempre in tema di rifiuti è importante ci tare la direttiva 2024/884/Ue, che dovrà essere recepita entro il 9 ottobre 2025. Il provvedimento è stato adottato a seguito della sentenza nella causa C‑181/20 della Corte di giustizia europea del 25 genna io 2022 in relazione alla responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici.
Con la nuova direttiva è stata inserita la previsione che la Commissione valuterà entro il 31 dicembre 2026: tra le altre cose, la creazione di una nuova categoria di Aee denominata “Pannelli fotovoltaici”, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di Aee esistente denominata “Apparecchiature di grandi dimensioni”, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato.
La proposta di revisione della direttiva sui rifiuti prevede sistemi Epr per il tessile
La norma apporta, inoltre, una serie di modifiche alla direttiva 2012/19/Ue sui ri fiuti di apparecchiature elettriche ed elet troniche e, soprattutto, introduce nuove misure per migliorare la gestione dei Ra ee. Un importante obiettivo è quello di ridurre lo smaltimento dei Raee come ri fiuti urbani misti incoraggiando la raccol ta differenziata; a tal fine, viene previsto che gli Stati membri provvedano affin ché i produttori marchino adeguatamente le Aee immesse sul mercato, preferibil mente in conformità alla norma europea En 50419:2022.
Particolare rilievo ha anche la disposi zione sul finanziamento dei costi relativi alla raccolta, e al trattamento e allo smal timento dei Raee provenienti da nuclei do mestici depositati nei centri di raccolta.
Il regolamento 2024/3110/Ue Vale la pena di citare anche il regolamen to 2024/3110/Ue sui prodotti da costruzio ne, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che troverà applicazione dall’8 gennaio 2026.
La nuova legislazione mira ad armoniz zare le norme dell’Unione sui requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione, con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare e lo svi luppo tecnologico nel settore.
Infatti, promuove la digitalizzazione del comparto, prevedendo che la Commissione fornisca strumenti digitali che specificano i metodi di calcolo per la valutazione del ciclo di vita dei prodotti (Lca).
Questi software faciliteranno l’integrazio ne dei dati relativi alle emissioni di CO2 , all’utilizzo delle risorse e agli impatti am bientali durante tutte le fasi del ciclo di vita, promuovendo la trasparenza e la comparabilità.
Vengono, inoltre, introdotti una nuova de finizione di prodotto da costruzione, il passaporto digitale che dovrà includere la dichiarazione di prestazione e di con formità (DoP), con dettagli precisi sulle prestazioni ambientali del prodotto, indi cazioni sulla sicurezza e dati sul riciclo. La marcatura Ce diventerà esclusiva, eli minando certificazioni parallele che po trebbero generare dubbi o incertezze sul mercato. Il regolamento aggiorna anche le norme sugli appalti pubblici introducen
do requisiti di sostenibilità ambientale affinché i prodotti rispettino gli obiettivi ambientali.
Le prestazioni ambientali dovranno esse re estese anche all’imballaggio e include re la valutazione dell’intero ciclo di vita del prodotto.
A livello nazionale, dopo il recepimento delle direttive del pacchetto rifiuti, sono stati adottati altri importanti strumen ti, con l’obiettivo di rendere efficiente l’u so delle risorse, garantire una gestione omogenea e sostenibile dei rifiuti sull’in tero territorio nazionale, colmando il divario tra il Nord e il Sud del Paese, uti lizzare al meglio i fondi messi a disposi zione dell’Europa nel Pnrr per realizzare l’economia circolare anche nel settore dei rifiuti.
Il Dm 257/2022
Con il Dm 257/2022 è stato adottato il Pro gramma nazionale per la gestione dei ri fiuti (Pngr), previsto dall’articolo 198‑ bis del Dlgs 152/2006, che ne ha fissato i conte nuti. Esso è una riforma strutturale previ sta dal Pnrr nella Missione 2 e costituisce uno dei pilastri attuativi della Strategia nazionale per l’economia circolare. Insie me al Programma nazionale di prevenzio ne e ad altri strumenti di policy, indirizza le Regioni e le Province autonome nella lo ro attività di pianificazione e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di sviluppare un’e conomia sostenibile e circolare.
L’obiettivo dichiarato del Pngr è colma re il gap impiantistico tra le il Nord e il Centro‑Sud, aumentare il tasso di raccol ta differenziata e di riciclaggio, l’utilizzo di materie prime seconde, in sostituzione di quelle vergini, e contribuire alla tran sizione energetica. Tutto questo, a livel lo nazionale si potrà e dovrà realizzare attraverso il Programma nazionale, cui dovranno adeguarsi i Piani regionali/pro vinciali, una nuova Strategia per l’econo mia circolare e i finanziamenti derivanti dal Pnrr.
Il Programma fa propri gli obiettivi indi cati dal Pnrr per ridurre il divario territo riale e indica come target i seguenti: • entro il 31 dicembre 2023 la differenza tra la media nazionale e la Regione con i peggiori risultati nella raccolta diffe renziata dovrà essere ridotto a 20 pun
Il passaporto digitale per i prodotti da costruzione conterrà dati sul riciclo
ti percentuali, considerando una base di partenza del 22,8% riferita all’anno 2019; • entro il 31 dicembre 2024 la variazione tra la media della raccolta differenziata delle tre regioni più virtuose e la medesi ma media delle tre regioni meno virtuose dovrà essere ridotta del 20%, consideran do una base di partenza di 27,6% riferita all’anno 2019.
Ulteriori obiettivi riguardano la riduzio ne delle discariche irregolari, oggetto di procedure di infrazione. Il capitolo 12 del Programma nazionale è dedicato al moni toraggio del programma stesso allo scopo
di valutare l’efficacia degli obiettivi, anche per proporre eventuali azioni correttive.
Il Dm 259/2022
Per promuovere l’economia circolare non può, infine, non citarsi la Strategia nazio nale per l’economia circolare, approvata con Dm 259/2022, che rappresenta un do cumento programmatico che individua le azioni, gli obiettivi e le misure che si in tendono perseguire, entro il 2035, per as sicurare una reale transizione verso l’economia circolare, in ottemperanza a quanto previsto dal Pnrr. Uno spazio im portante è dedicato alla gestione dei rifiuti.
L’intervento
Bonus sociale rifiuti, le regole applicative Arera e l’intervento della Corte dei Conti
di Francesco Petrucci
Redazione normativa Reteambiente
ABSTRACT
Istituito dal Dpcm 24/2025, il “Bonus sociale rifiuti”, cioè lo sconto sulla tassa/tariffa per il servizio di gestio ne dei rifiuti urbani in favore di sog getti in condizione di disagio econo mico, partirà nel 2026. Impossibile un avvio già nel 2025, come peraltro pre scrive la legge. Le regole operative per il suo funzionamento sono arriva te troppo tardi. A finanziare il bonus saranno tutti coloro – cittadini e im prese – che versano la tassa rifiuti, e i nuovi importi se li ritroveranno in bolletta. Nel frattempo, la Corte dei Conti ha chiarito in che modo i Comu ni devono mettere a bilancio questo “extra costo”. Nel presente interven to diamo conto di queste ultime novi tà intervenute.
Introduzione: uno slittamento necessario
Come era prevedibile il cd. “Bonus sociale rifiuti” partirà a decorrere dal 2026. Le re gole operative indispensabili per il funzio namento dell’agevolazione sono arrivate tardi (a fine luglio 2025) e per tanti Comu ni sarebbe stato troppo oneroso implemen tare la misura già dall’anno in corso.
Lo sconto del 25% sulla bolletta Tari o tariffa corrispettiva per i soggetti che si trovano in disagio economico sarà dunque erogato nel 2026, anche se la legge afferma senza equivoci che i cittadini ne hanno diritto dal 1º gennaio 2025.
L’Autorità di regolazione per energia, re ti e ambiente (Arera), già nel documento per la consultazione 240/2025/R/Rif ema nato a giugno 2025, faceva capire di essere orientata allo slittamento. Arera sottoline ava infatti, come “non appare possibile pro cedere all’erogazione dell’agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l’approvazione della Tari e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai ge stori delle tariffe e rapporti con gli utenti l’e lenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in
tempi compatibili con l’approvazione della Tari medesima”.
In questo contributo diamo atto degli ul timi aggiornamenti sul “Bonus sociale rifiuti”, rinviando per la disamina appro fondita del meccanismo ad un preceden te intervento pubblicato a Luglio 2025 su questa Rivista. 1 In quella occasione da vamo atto delle criticità applicative, dubi tando che tutti i Comuni avrebbero potuto organizzarsi efficacemente per applicare il bonus già dall’anno in corso.
Bonus sociale rifiuti: a chi spetta, chi lo finanzia – Un riepilogo
La misura agevolativa è stata istituita dal Dpcm 24/2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 13 marzo 2025 n. 60 ed entrato in vigore il 28 marzo 2025. Si tratta, come già accennato, di una ridu zione del 25% dell’importo della tassa sui rifiuti (Tari) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei ri fiuti urbani dovuta dall’utente. Lo sconto è calcolato al lordo di tutte le “componenti perequative” che sono presenti nella bollet ta, 2 al netto dell’Iva (nel caso di tariffa cor rispettiva) e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti.
Ne beneficiano gli utenti domestici (quin di solo i cittadini, non le imprese) che si trovano in disagio economico “certifica to”, cioè che hanno ottenuto dall’Inps –dietro richiesta – una attestazione che il proprio reddito è al di sotto di deter minate soglie. Occorre, insomma, ave re un Indicatore di situazione economica equivalente (cd. “Isee”) 3 non superiore a 9.530,00 euro, elevato a 20.000,00 euro per le famiglie con 4 figli a carico.
1. Si veda Petrucci F., “Il Bonus sociale rifiuti parte nel 2025 con molte difficoltà”, pubblicato sul n. 340 (07/2025) di questa Rivista.
2. Oltre al nuovo bonus rifiuti, ci sono altri due “extra costi” che cittadini e imprese si ritrovano nella bolletta Tari o nella fattura della tariffa cor rispettiva. Si tratta: della componente perequativa “Salvamare” (0,10 euro) a copertura dei costi di ge stione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei ri fiuti volontariamente raccolti; della componente perequativa “Calamità naturali” (1,50 euro) a co pertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
3. Si tratta di uno strumento che valuta il va lore economico delle famiglie. Secondo il Dpcm 159/2013 l’Indicatore della situazione eco nomica (Ise) è la somma dell’Indicatore della si
La misura sociale funziona in modo analogo ad altri “sconti in bolletta” già previsti per le famiglie a basso reddito in relazione alla fornitura dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua.
Lo “sconto in bolletta” è applicato in auto matico dai Comuni, non serve una esplicita richiesta dell’utente.
A finanziare la misura economica sono tut ti i soggetti – imprese e cittadini – tenuti a versare la Tari o la tariffa corrispettiva. Nella bolletta Tari o nella fattura della ta riffa corrispettiva sarà evidenziata una ulteriore componente perequativa. Si trat ta di una voce di entrata che non copre i costi del servizio rifiuti erogato dal Co mune e quindi non è definita dal Piano economico finanziario dell’Ente. I soldi versati servono a finanziare altre tipolo gie di costi.
Non stiamo dunque parlando di una mag giorazione della Tari o della tariffa. Si tratta di un elemento che si aggiunge a queste, ed è indicato e specificato separa tamente. Nel caso della tariffa corrispetti va, sul costo extra va applicata l’Iva. 4
L’importo andrebbe versato anche da quelle imprese che, ai sensi dell’artico lo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, hanno deciso di “uscire” dal servizio rifiuti co munale dimostrando di avere avviato a recupero o riciclo i propri rifiuti specia li assimilati agli urbani. Tali soggetti, che in questo modo non pagano (in tutto o in parte) la componente variabile del tribu to, restano comunque “utenze Tari” e sono tenuti a pagarne la parte fissa.
Ai sensi di quanto ha disposto Arera ogni utente del servizio rifiuti dovrà pagare 6,00 euro a copertura del bonus. L’impor
tuazione reddituale (Isr) e del 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (Isp). L’Isee è cal colato, in relazione al nucleo familiare di cui fa parte chi lo richiede, come rapporto tra l’Ise e il parametro della Scala di equivalenza corrispon dente alla specifica composizione del nucleo fami liare (Se).
4. L’Agenzia delle entrate, nella risposta ad inter pello 183/2024, ha affermato che le componenti pe requative della tariffa corrispettiva per il servizio rifiuti si possono assimilare agli “oneri generali di sistema” presenti nella bolletta dell’energia elet trica. Pertanto, queste concorrono alla determina zione dell’unitaria base imponibile Iva della Tari corrispettivo, in quanto contribuiscono a determi nare il costo complessivo del servizio fornito, da assoggettare all’aliquota Iva del 10%.
Beneficiari del Bonus sociale rifiuti sono le famiglie con Isee al di sotto di determinate soglie
to potrà essere aggiornato da Arera negli anni seguenti. Non vi sono differenze tra quanto pagano i cittadini e quanto le imprese. In futuro Arera non esclude di differenziare l’im porto a seconda della tipologia di utente. Come accennato la componente di 6,00 eu ro si aggiunge alle altre due componen ti perequative già presenti in bolletta dal 2024. Pertanto, abbiamo:
1) componente perequativa “Salvamare” (0,10 euro/anno) che copre i costi di gestio ne dei rifiuti accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti (legge “Salvamare” 60/2022);
2) componente perequativa “Calamità na turali” (1,50 euro/anno) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per even ti eccezionali e calamitosi che comporta no interventi straordinari per la gestione e rimozione di rifiuti e macerie; 3) componente perequativa “Bonus rifiuti” (6,00 euro/anno) che finanzia il “Bonus so ciale rifiuti” definito dal Dpcm 24/2025.
I Comuni incassano e versano le componen ti perequative alla Cassa per i servizi ener getici e ambientali (Csea) presso cui sono istituiti dei Conti dedicati a ognuna di esse. Successivamente, da questi Conti sono prele vate le somme da erogare agli aventi diritto.
L’introduzione del “Bonus rifiuti” non impe disce ai Comuni di attivare, a livello locale, agevolazioni di natura sociale da finanziare con fondi del bilancio comunale. Come sta bilito dalla normativa nazionale (articolo 1, comma 660, legge 147/2013), queste agevo lazioni per determinati soggetti non posso no pesare né sulle altre utenze del servizio rifiuti dello stesso Comune, né sul “sistema perequativo nazionale” (i vari bonus). I be nefici locali sono, in altre parole, completa mente indipendenti dal bonus sociale rifiuti nazionale e sono disciplinati dai singoli Co muni competenti in conformità a quanto di sposto dalla normativa vigente.
Le regole operative Arera Il meccanismo di funzionamento del bo nus rifiuti richiede una interoperatività e uno scambio di dati tra tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dall’Inps, che in dividua gli effettivi beneficiari in disagio economico destinatari dell’agevolazione.
All’Istituto nazionale della previdenza so ciale si aggiungono: il Sistema informati vo integrato (una banca dati di fornitori e utenti gestita dalla società pubblica Ac
quirente unico); il Sistema di gestione del le agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), gestito dall’Associazione naziona le comuni italiani (Anci); i gestori del ser vizio rifiuti, compresi i Comuni.
Con la deliberazione Arera 29 luglio 2025, 355/2025/R/Rif è stato approvato il “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (Tubr)”.
Il provvedimento detta le modalità per de finire gli “Enti erogatori” (Comuni e Au torità d’ambito), individuare le utenze agevolabili, le condizioni di ammissione al beneficio, la quantificazione del bonus e il suo riconoscimento.
Sono, inoltre, individuati e regolati i flus si di dati che consentono l’identificazione degli aventi diritto e la corresponsione au tomatica del beneficio, e definite le “rego le di privacy ” per gestione e trattamento della circolazione dei dati nel rispetto del la normativa di settore.
Sono infine disciplinati gli obblighi infor mativi a carico di tutti i soggetti coinvol ti e le modalità di monitoraggio di Arera sulla corretta applicazione del bonus.
L’imputazione in bilancio delle componenti perequative: l’intervento della Corte dei Conti
Una questione di non poco conto per i bi lanci comunali è come imputare le compo nenti perequative.
Come già detto sopra, le tali componenti sopra viste sono accertate e riscosse dai
Comuni e successivamente riversate alla Cassa per i servizi energetici ambientali (Csea), che poi distribuisce i fondi agli aventi diritto.
In merito al trattamento in bilancio degli extra costi già vigenti nel 2024, le Corti dei Conti regionali avevano espresso posizio ni contrastanti.
Secondo i magistrati contabili liguri, i Co muni non sono né i beneficiari né i debitori delle componenti perequative. Queste voci sono neutrali rispetto al bilancio dell’Ente, come affermato anche dalla Ragioneria ge nerale dello Stato il 1º luglio 2024 (Corte dei Conti Liguria, deliberazione 5/2025/Par).
Al contrario, la Corte dei Conti della Lom bardia ha affermato che le componen ti perequative non sono partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passag
Il Bonus sarà coperto dalla somma di 6 euro versata da ogni utente a titolo di componente perequativa
gio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune, come se agisse in qualità di in termediario nel riversare le somme ad un soggetto terzo (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione 15/2025/Par).
La posizione dei Giudici lombardi sem bra essere stata fatta propria dalla Corte dei Conti nazionale con la delibera 10 lu glio 2025, n. 13/2025.
Va tenuto presente che le considerazioni della Corte dei Conti nella delibera sopra citata si sviluppano specificamente intor no alla componente perequativa “Salvama re”, quella che copre i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volonta riamente raccolti. Non poteva essere diver samente, visto che la componente “Bonus sociale rifiuti” non era ancora operativa.
Come visto sopra, la componente “Salva mare”, presente nella bolletta Tari dal 2024 (0,10 euro/utente), viene riscossa dal Comune insieme alla tassa rifiuti e versa ta alla Cassa per i servizi energetici e am bientali che custodisce i fondi relativi, e che poi rimborsa i Comuni (dietro richie sta) per coprire i costi sostenuti per gesti re i rifiuti pescati.
La prima questione cui ha risposto la Cor te dei Conti è relativa alla possibilità di considerare – ai fini dell’obbligo legisla tivo di riversamento alla Cassa servizi energetici e ambientali – gli importi del le componenti perequative effettivamente incassati, anziché effettuare il riversa mento sulla base delle somme “accertate”. La domanda è stata ritenuta inammissibi le, perché coinvolge aspetti legati a diritti la cui tutela giudiziaria è affidata ad altro Giudice.
La questione però non è di poco conto, perché può impattare in modo significati vo sui bilanci comunali.
Occorre ricordare che l’obbligo per i Co muni di versare sul dichiarato e non sul riscosso è stato confermato sia da Arera in un comunicato del 27 gennaio 2025, sia dalla Cassa per i servizi energetici e am bientali.
Secondo l’Autorità di regolazione per ener gia, reti e ambiente, se il Comune trasmet te solo le somme effettivamente riscosse e non quelle accertate, dovrà pagare gli in teressi di mora sugli importi non versati, come previsto dall’articolo 6 della delibe razione Arera n. 386/2023/R/Rif.
La seconda questione ha riguardato l’at tribuzione nel bilancio comunale delle componenti perequative. Secondo i Magistrati contabili questi im porti devono essere imputati come entra te di parte corrente e non come partite di giro. Queste ultime sono transazioni che non influenzano direttamente il bilancio economico dell’Ente perché effettuate per conto di terzi, e rappresentano sia un cre dito che un debito.
La Corte dei Conti sottolinea come l’impu tazione di una posta nel “conto terzi” del bilancio è una eccezione – prevista dalla legge – all’obbligo costituzionale di coper tura e di equilibrio dei conti. Essa però opera solo quando l’Ente agisce come me ro “esecutore di spesa” di altro Ente, privo di discrezionalità decisionale. Non è così nel caso dell’accertamento e del riversamento delle componenti pere quative della Tari. Questo per una serie di motivi.
Il Comune non è il mero esecutore di un servizio per conto terzi. La componente perequativa “Salvamare” è un obbligo proprio dell’Ente locale connesso all’esercizio del servizio rifiuti, funzione a lui assegnata dalla legge (articolo 14, comma 27, lettera f), Dl 78/2010).
Inoltre, il Comune si assume il rischio di mancata riscossione. Anche se non incas sa, è comunque tenuto al versamento delle somme della componente perequativa al la Cassa per i servizi energetici e ambienta li. E se non lo fa rischia di vedersi applicare interessi di mora sulle somme non versate. A questo si aggiunge la possibilità di farsi contestare dallo Stato un inadempimento, con conseguente sospensione del diritto al rimborso delle somme a copertura della ge stione dei rifiuti pescati. Una ulteriore di mostrazione, secondo i Giudici contabili, che il patrimonio di ogni Comune è esposto a responsabilità per l’adempimento di ob bligazioni e funzioni proprie.
Infine, la componente perequativa “Salva mare” si può considerare “accessoria” al la Tari. La legge “Salvamare” 60/2022 ha infatti assimilato i rifiuti marini ai rifiuti solidi urbani, agganciandoli al sistema di gestione per essi previsti, e ha quindi pre visto una copertura specifica per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pesca ti che “aggiunge” alla Tari. Anche l’obbligo del successivo riversa
La gestione delle componenti perequative può impattare in modo significativo sui bilanci comunali
mento alla Cassa dei servizi energetici e ambientali va regolato a carico della parte corrente del bilancio comunale.
Pertanto, l’Ente territoriale, non essen do esecutore di spesa per conto di altri, adempie un proprio onere il cui costo vie ne successivamente rimborsato sulla base di un meccanismo di solidarietà naziona le, che presuppone una contabilità analiti ca e la rendicontazione separata di risorse e impieghi utilizzati e sostenuti.
In conclusione, accertamento e riversa mento della componente perequativa “Salvamare” sono da inserire nella parte corrente del bilancio comunale. I Comuni dovranno pertanto vigilare sulla corretta copertura dei costi. Il ragionamento della Corte dei Conti si può applicare, con i dovuti adattamenti, anche alle altre componenti perequative della tassa/tariffa rifiuti, compresa quella che “copre” il “Bonus sociale rifiuti”.
Legislazione
Sottoprodotti di origine animale (Soa), cambia anche il modello di certificato sanitario
Commissione europea
norme eurounitarie
Regolamento di esecuzione 15 luglio 2025, n. 2025/1379/Ue
Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1379 della Commissione del 15 luglio 2025 che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’U nione europea, visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine ani male e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regola mento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), in par ticolare l’articolo 21, paragrafo 5, lette re a) e b), e l’articolo 22, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 dispo ne che, durante il trasporto all’interno dell’Unione, i sottoprodotti di origine ani male e i prodotti derivati siano accompa gnati da un documento commerciale o, se del caso, da un certificato sanitario. Inol tre gli operatori devono tenere i registri delle partite e i relativi documenti com merciali e certificati sanitari.
(2) I modelli del documento commerciale e del certificato sanitario per i movimen ti di sottoprodotti di origine animale pro venienti da zone soggette a restrizioni, nonché il periodo di conservazione dei
registri, figurano nell’allegato VIII del re golamento (Ue) n. 142/2011 della Commis sione.
(3) I registri e i relativi documenti devono essere conservati per un periodo di alme no due anni ai fini della loro presenta zione alle autorità competenti. Dato che il sistema elettronico esperto per il control lo degli scambi (Traces) rilascia e registra le versioni elettroniche dei documenti commerciali e dei certificati sanitari, è opportuno esentare gli operatori dall’ob bligo di tenere i documenti commercia li qualora li abbiano ottenuti mediante il sistema Traces. È altresì opportuno esen tare gli operatori dall’obbligo di tenere i certificati sanitari per le partite di stal latico non trasformato qualora li abbiano ottenuti mediante il sistema Traces.
(4) Il modello di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni dovrebbe essere aggiornato in base al modello più recente di cui al rego lamento di esecuzione (Ue) 2020/2235 del la Commissione.
(5) Il regolamento (Ce) n. 999/2001 del Par lamento europeo e del Consiglio vieta lo spostamento verso l’Unione di partite di ri chiami da caccia a base di urina di cervidi
originari della Norvegia, nonché la produ zione, l’immissione sul mercato e l’uso di richiami da caccia a base di urina di cer vidi originari degli Stati membri elenca ti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, di tale regolamento. Al fine di ga rantirne il rispetto, detti divieti dovrebbe ro riflettersi nel documento commerciale. (6) È pertanto opportuno modifica re di conseguenza il regolamento (Ue) n. 142/2011.
(7) Le misure di cui al presente regola mento sono conformi al parere del co mitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (Ue) n. 142/2011 è modifi cato conformemente all’allegato del pre sente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubbli cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unio ne europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appli cabile negli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025
Allegato
Il regolamento (Ue) n. 142/2011 è così mo dificato:
1) nell’allegato VIII, il capo III è così mo dificato:
a) il punto 5 è sostituito dal seguente: “5. I registri e i relativi documenti com
merciali o certificati sanitari sono con servati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti. Tale obbligo non si applica ai certifica ti sanitari per le partite di stallatico non
«7. Modello di certificato sanitario e modello di documento commerciale
trasformato e ai documenti commercia li per il trasporto all’interno dell’Unione europea di sottoprodotti di origine ani male e di prodotti derivati rilasciati me diante il sistema Traces.”; b) il punto 7 è sostituito dal seguente:
Modelli di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate
UNIONE EUROPEA INTRA
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese
Parte I: descrizione della partita
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese
I.7. Paese di origine
Codice ISO del
Codice ISO del paese
Codice ISO del paese
I.8. Regione di origine Codice
I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione / di riconoscimento
Indirizzo
Paese
I.13. Luogo di carico
I.15. Mezzo di trasporto
Nave
Treno
Identificazione
Documento
Codice ISO del paese
Aeromobile
Veicolo stradale
Altro
I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
CODICE QR
I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese
I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese
I.10. Regione di destinazione Codice
I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione / di riconoscimento
Indirizzo
Paese
I.14. Data e ora della partenza
Codice ISO del paese
I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione / di autorizzazione
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese
Riferimento del documento commerciale
Codice ISO del paese
I.18. Temperatura di trasporto Ambiente Di refrigerazione Di congelamento
I.19. Numero del contenitore / numero del sigillo
N. del contenitore N. del sigillo
I.20. Certificato come o per Trasformazione
Trattamento Lavorazione
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo
Paese terzo
Punto di uscita
Punto di ingresso
Codice ISO del paese
Codice del posto di controllo frontaliero
Codice del posto di controllo frontaliero
I.22. Per il transito attraverso uno o più Stati membri I.23. Per l’esportazione
Stato membro
Stato membro
Stato membro
Codice ISO del paese
Paese terzo
Codice ISO del paese Punto di uscita
Codice ISO del paese
Codice ISO del paese
Codice del posto di controllo frontaliero
I.24. Tempo previsto per il trasporto
I.26. Numero totale di colli
I.28. Peso netto / peso lordo totale (kg)
I.30. Descrizione della partita
Codice NC Specie
I.25. Giornale di viaggio sì no
I.27. Quantità totale
I.29. Spazio totale previsto per la partita
Regione di origine Natura del prodotto Peso netto
Data di raccolta / Categoria di produzione
UNIONE EUROPEA
II. Informazioni sanitarie
Prova
Sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate
II.a. Riferimento del certificato
II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I:
(1) [II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali detenuti:
(1) [abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di:
(1) [ . .
(indicare il nome della pertinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell’autori tà competente conformemente al regolamento (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione me diante
(1) [i metodi da 1 a 5.]]]
(1) oppure [incenerimento.]]]
(1) oppure [coincenerimento.]]]
(1) oppure [.
. (indicare il nome della pertinente malattia emergente) secondo le istruzioni dell’autori tà competente conformemente alle misure di emergenza adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 e sono destinati alla trasformazione mediante
(1) [i metodi da 1 a 5.]]]
(1) oppure [incenerimento.]]]
(1) oppure [coincenerimento.]]]
(1) oppure [non sottoposti ad abbattimento da parte dell’autorità competente a fini della prevenzione e del control lo di malattie di categoria A o di malattie emergenti, detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restri zioni istituite per la prevenzione e il controllo di malattie animali conformemente
(1) [al regolamento delegato (UE) 2020/687,]
(1) oppure [a misure speciali temporanee di controllo delle malattie di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/429,]
(1) oppure [a misure di emergenza adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 259 del regola mento (UE) 2016/429,]
e i sottoprodotti di origine animale sono spostati da tale zona soggetta a restrizioni nel rispetto delle condi zioni di cui
(2), ai fini
(1) [della trasformazione mediante i metodi da 1 a 5 di cui all’allegato IV, capo II, e in caso di insilaggio di sottoprodotti ottenuti da animali acquatici di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera K, del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]
(1) oppure [della trasformazione o del trattamento mediante i metodi di cui all’allegato X, all’allegato IX o all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]
(1) oppure [della produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]
(1) oppure [della trasformazione in compost o biogas di cui all’allegato V, capo III, sezione 1, del regolamen to (UE) n. 142/2011.]]]
(1) oppure [II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali selvatici di specie elencate trovati morti o abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di . . .
. . . . (indicare il nome della per tinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell’autorità competente (3) conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante
(1) [i metodi da 1 a 5.]]
(1) oppure [incenerimento.]]
(1) oppure [coincenerimento.]]
Note
Conformemente alla dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità euro pea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).
Il presente certificato sanitario è destinato ai movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allega to I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
Parte I
– Caselle I.9 e I.11: cancellare la dicitura non pertinente.
– Caselle I.11, I.12 e I.16: numero di riconoscimento o di registrazione.
– Casella I.13: completare se diverso da «I.1. Speditore».
– Casella I.20: per la «trasformazione», il «trattamento» o la «lavorazione».
– Casella I.30: natura del prodotto: «i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687». Categoria: «Categoria 1 », «Categoria 2» o «Categoria 3».
Parte II
(1) Cancellare le voci non pertinenti.
(2) Inserire il numero dell’articolo o degli articoli pertinenti, il titolo e la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni o il riferimen to all’atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall’autorità competente che stabiliscono tali condizioni.
(3) Cfr. la legislazione speciale sulla prevenzione delle malattie trasmissibili.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello)
Nome dell’unità di controllo locale
Data
Qualifica e titolo
Codice dell’unità di controllo locale
Timbro Firma
Modello di documento commerciale
Per il trasporto all’interno dell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009
UNIONE EUROPEA Documento commerciale
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Numero di riconoscimento o di registrazione
Codice postale
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Numero di riconoscimento o di registrazione
Tel.
I.8. Paese di origine
Codice ISO Regione di origine
I.12. Luogo di origine
Stabilimento
I.2. N. di riferimento del documento I.2.a. N. di riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.6. Commerciante registrato
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Codice postale Stato membro I.7.
Codice I.10. Paese di destinazione
Nome Numero di riconoscimento o di registrazione
Indirizzo
Codice postale
I.14. Luogo di carico
I.16. Mezzo di trasporto
Aereo Nave Vagone ferroviario
Veicolo stradale Altro
Identificazione
I.18. Descrizione della merce
I.21. Temperatura dei prodotti
Codice ISO I.11. Regione di destinazione
I.13. Luogo di destinazione
Stabilimento
Codice
Nome Numero di riconoscimento o di registrazione
Indirizzo
Codice postale
I.15. Data di partenza
I.17. Trasportatore
Nome Numero di riconoscimento o di registrazione
Indirizzo
Codice postale Stato membro
I.19. Codice della merce (codice NC) I.20. Quantità totale
Ambiente Di refrigerazione Di congelamento Temperatura controllata
I.23. Numero del sigillo se prescritto dall’autorità competente e numero identificativo
BIC del conenitore
I.25. Merce certificata per:
I.26.
I.22. Numero di colli
I.24. Tipo di imballaggio
alimentazione animale uso come alimenti per animali da compagnia fertilizzanti organici / ammendanti uso tecnico
Partita soggetta alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 Olio di pesce / farina di pesce di categoria 3 con livelli eccessivi di diossine e/o di policlorobifenili (PCB) destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786
I.27. Transito negli Stati membri
Stato membro
Stato membro
Stato membro
I.28. Esportazione
Paese terzo
Punto di uscita
I.30.
I.31. Identificazione delle merci
Codice ISO
Codice ISO
Codice ISO
I.29.
Codice ISO
Codice
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie Natura della merce Categoria Tipo di trattamento Impianto di fabbricazione Numero di lotto
II: dichiarazione
PAESE
II. Informazioni sanitarie
II.1. Dichiarazione dello speditore
Il sottoscritto dichiara che
Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati
II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
II.1.1. le informazioni di cui alla parte I sono corrette e veritiere;
II.1.2. sono state prese tutte le precauzioni al fine di evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.
Note
Parte I
– Casella I.1: la persona fisica o giuridica che ordina il trasporto indicata nel documento prescritto dalla Convenzione re lativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modi ficata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978.
– Casella I.5: la persona fisica o giuridica alla quale è destinata la partita.
– Casella I.6 [se del caso]: nome, indirizzo e numero di registrazione del commerciante registrato.
– Caselle I.9 e I.11: se del caso.
– Caselle I.12 e I.13: numero di riconoscimento o di registrazione.
Nel caso di:
– prodotti soggetti alle disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, solo un impianto di immagazzinaggio, di incenerimento o di coincenerimento registrato a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure, nel caso dello stallatico, l’azienda agricola autorizzata di destinazione;
– olio di pesce o farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786, indicare il numero di riconoscimento dell’impianto di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (UE) 2015/786.
– Casella I.14: compilare se diverso da I.1. e I.12.
– Casella I.17: numero di registrazione o di riconoscimento del trasportatore effettivo. Se l’informazione è identica a quel la della casella I.6, usare solo la casella I.17.
– Casella I.23: nel caso di trasporto in un contenitore, è obbligatorio indicare il numero completo di identificazione del contenitore («codice BIC»).
– Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale o da quello come fertilizzanti organici/ammendanti. I prodotti tecnici non possono essere utilizzati in mangimi, alimenti per animali da compagnia o fertilizzanti organici/ ammendanti.
– Casella I.31: Specie animale: per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi. Scegliere fra: volatili, ruminanti, suidi, altri mammiferi, pesci, mollu schi, crostacei, insetti (specie, se del caso), altri invertebrati, specie non ruminanti miste, spe cie miste comprendenti ruminanti.
Natura della merce: indicare un prodotto tra quelli compresi nel seguente elenco: «sottoprodotti apicoli», «pro dotti sanguigni», «sangue», «farina di sangue», «residui della digestione», «contenuto del tubo digerente», «articoli da masticare», «farina di pesce», «interiora aromatizzanti», «gelati na», «ciccioli», «pelli», «proteine idrolizzate», «fertilizzanti organici/ammendanti», «alimenti per animali da compagnia», «proteine animali trasformate», «sottoprodotti di origine ani male per la produzione di alimenti per animali da compagnia», «alimenti greggi per animali da compagnia», «grassi fusi», «compost», «stallatico trasformato», «olio di pesce», «prodotti a base di latte», «prodotti a base di colostro», «fanghi di centrifugazione o di separazione risul tanti dalla lavorazione del latte», «fosfato bicalcico», «fosfato tricalcico», «collagene», «pro dotti a base di uova», «siero di equidi», «trofei di caccia», «lana», «peli», «setole di suino», «piume», «sottoprodotti di origine animale per la trasformazione», «prodotti derivati », «fa rine di carne e ossa», «carcasse», «stallatico», «derivati lipidici», «glicerina», «ex prodotti ali mentari», «rifiuti di cucina e ristorazione», «olio da cucina usato», «pelli trattate», «substrati di coltivazione», «animali da compagnia morti», «equidi morti », «ex mangimi», «[natura dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati] miscelati con rifiuti non pericolosi [codice EURAL]», «uova», «sottoprodotti dei centri di incubazione», «embrioni, anche non in uova», «frass», «frass trasformato», «piume trattate», «setole di suino trattate».
Categoria: specificare i materiali di categoria 1, 2 o 3.
Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati come alimenti per animali, indicare la lettera dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che si riferisce al sotto prodotto di origine animale in questione (ad esempio, articolo 10, lettera a), articolo 10, let tera b) ecc.).
Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati in alimenti greggi per anima li da compagnia, indicare «3 a)» o «3 b) i)» o «3 b) ii)» a seconda che si tratti dei sottoprodot ti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera a), o all’articolo 10, lettera b ), punto i) o ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Nel caso di pelli e prodotti da esse derivati, indicare «3 b) iii)» o «3 n)» a seconda che si trat ti dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di cui all’articolo 10, lettera b), punto iii), o all’articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tipo di trattamento: per le pelli trattate, indicare il trattamento: «a)» per le pelli essiccate; «b)» per le pelli salate secche o salate verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione; «c)» per le pelli sottoposte a salatura per almeno sette giorni in sale marino con aggiunta del 2% di carbonato di sodio.
Per i materiali di categoria 1 e 2 descrivere il metodo di trasformazione. Indicare il metodo di trasformazione pertinente (scegliendo un metodo tra quelli da 1 a 5 elencati nell’allegato IV, capo lll, del regolamento (UE) n. 142/2011 o uno dei metodi alternativi indicati nell’allega to IV, capo IV, del medesimo regolamento) oppure un metodo di trasformazione per lo stalla tico trasformato di cui all’allegato XI di detto regolamento e indicare la data della marcatura con trieptanoato di glicerina (GHT), se del caso.
Per i materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati nei mangimi si rinvia alla relativa sezione dell’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.
Per i prodotti derivati da materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati nei mangimi, indicare il pertinente metodo standard di trasformazione: a) un metodo tra quelli da 1 a 7 elencati nell’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 nel caso di proteine animali trasformate (PAP); b) uno dei metodi alternativi indicati nell’allegato IV, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011 in caso di insilaggio; oppure
c) descrivere la natura e i metodi di trattamento elencati nell’allegato X, capo II, del regola mento (UE) n. 142/2011.
L’olio di pesce o la farina di pesce destinati alla detossificazione devono essere etichetta ti come «olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009».
Le partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi devono essere etichettate come se gue: «Richiami da caccia diversi da quelli vietati dall’allegato VIII, capitolo A, sezione C, pun to 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 e originari della Norvegia».
Numero del lotto: indicare il numero del lotto o del marchio auricolare, se del caso.
Impianto di fabbricazione: nel caso di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi, indicare lo sta bilimento di trasformazione riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.
Parte II
– Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.
Firma
Fatto a .
il
(luogo) (data)
(firma della persona responsabile del luogo d’origine) (nome in lettere maiuscole)
2) nell’allegato XI, capo I, sezione 1, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Modello di attestato sanitario da aggiungere al documento commerciale:
UNIONE EUROPEA INTRA
I.1. Speditore Nome
Indirizzo
Paese
Parte I: descrizione della partita
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese
I.7. Paese di origine
Codice ISO del
Codice ISO del paese
Codice ISO del paese
I.8. Regione di origine Codice
I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione / di riconoscimento
Indirizzo
Paese
I.13. Luogo di carico
I.15. Mezzo di trasporto
Nave
Treno
Identificazione
Documento
I.18. Temperatura di trasporto
Codice ISO del paese
Aeromobile
Veicolo stradale
Altro
Ambiente
I.19. Numero del contenitore / numero del sigillo
N. del contenitore
N. del sigillo
I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
CODICE QR
I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome N. di registrazione
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese
I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese
I.10. Regione di destinazione Codice
I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione / di riconoscimento
Indirizzo
Paese
I.14. Data e ora della partenza
Codice ISO del paese
I.16. Trasportatore
Nome N. di registrazione / di autorizzazione
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale
I.20. Certificato come o per Fertilizzanti organici e ammendanti Uso tecnico
I.21. Per il transito attraverso un paese terzo
Paese terzo
Punto di uscita
Punto di ingresso
I.22. Per il transito attraverso uno o più Stati membri
Stato membro
Stato membro
Stato membro
Codice ISO del paese
Codice ISO del paese
Codice ISO del paese
I.24. Tempo previsto per il trasporto
I.26. Numero totale di colli
I.28. Peso netto / peso lordo totale (kg)
I.30. Descrizione della partita
Codice NC
Codice
Codice ISO del paese
Codice ISO del paese
Codice del posto di controllo frontaliero
Codice del posto di controllo frontaliero
I.23. Per l’esportazione
Paese terzo
Punto di uscita
Codice ISO del paese
Codice del posto di controllo frontaliero
I.25. Giornale di viaggio sì no
I.27. Quantità totale
I.29. Spazio totale previsto per la partita
Specie
Natura del prodotto: Regione di origine
Peso netto stallatico non trasformato
II. Informazioni sanitarie
III. Attestato sanitario
II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver compreso che l’autorità competente del luogo di destinazione ha acconsentito all’introduzione di stallatico non trasformato nel suo territorio e che lo stallatico non trasformato di cui alla casella I.30 rispetta le seguenti condizioni:
a) nel caso di stallatico non trasformato ottenuto da volatili da cortile (1) : [lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l’influen za aviaria.]
e [nel caso di stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili da cortile vaccinati contro la malattia di Newcastle, lo stallatico non è spedito in una regione che abbia ottenuto lo status di regio ne di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle a norma del regolamento delegato (UE) 2020/689.]
b) nel caso di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi (1) : [lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave.]
e
[lo stallatico è destinato alla trasformazione in un impianto di fabbricazione di prodotti deriva ti destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali o alla trasformazione in biogas o compost conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini della fabbricazione di stallati co trasformato o prodotti trasformati a base di stallatico.]
oppure [lo stallatico è destinato all’applicazione sul terreno in un’azienda.]
Note
Conformemente alla dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità euro pea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).
Il presente certificato sanitario è destinato ai movimenti di stallatico non trasformato. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allega to I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
Parte I
– Caselle I.8 e I.10: se del caso.
– Caselle I.11, I.12 e I.16: numero di riconoscimento o di registrazione.
– Casella I.16: completare se diverso da «I.1. Speditore».
– Casella I.20: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.
Parte II
(1) Cancellare le voci non pertinenti.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello)
Nome dell’unità di controllo locale
Data
Qualifica e titolo
Codice dell’unità di controllo locale
Timbro Firma”.
il commento
Soa: il quadro normativo aggiornato
di Irene Manca
Redazione normativa Reteambiente
ABSTRACT
L’analisi del quadro normati vo vigente in materia di sot toprodotti di origine animale, aggiornato alle disposizioni in vigore dal 5 agosto 2025 che restringono i Soa importabili nell’Unione europea e rivedo no i documenti di trasporto. Il regolamento di esecuzione 15 luglio 2025, n. 2025/1379/Ue interviene su vari fronti e ag giorna anche il modello di at testato sanitario che deve accompagnare il trasporto di alcuni fertilizzanti organi ci e ammendanti derivanti dai sottoprodotti di origine ani male (Allegato XI, Capo I del regolamento 142/2011/Ue).
I Sottoprodotti di origine animale (Soa) sono definiti dal Legislatore europeo come i “corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri pro dotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovo citi, gli embrioni e lo sperma” (articolo 3, paragrafo 1, punto 1) del regolamen to 1069/2009/Ce).
I Soa si ottengono prevalentemente du rante la macellazione di animali, la pro duzione di prodotti di origine animale e lo smaltimento dei cadaveri di animali. E costituiscono un potenziale rischio per la salute pubblica e degli animali non ché per l’ambiente.
Al fine di arginare tale rischio l’Unio ne europea, con regolamento 1069/ 2009/Ce, ha fissato norme sanitarie co muni per garantire sistemi sicuri di utilizzo, o di smaltimento, dei Soa e dei prodotti da essi derivati. Sono nu merosi, infatti, i settori produttivi che li utilizzano, come le industrie farma ceutiche, mangimistiche, dei fertiliz zanti e dell’energia.
Le norme contenute nel regolamen to 1069/2009/Ce sulla gestione dei sot toprodotti di origine animale sono direttamente operative in tutti gli Sta ti membri e disciplinano, tra gli altri, la relativa raccolta, il trasporto, la manipo lazione e il trattamento.
Al regolamento 1069/2009/Ce, che costituisce la disciplina madre in materia di Soa, ha fatto seguito il regolamento 142/2011/Ue con cui la Commissione Ue ha dettato le relative disposizioni applicative.
Negli anni la disciplina sui sottoprodot ti di origine animale è stata modificata più volte, fino ad arrivare ai due prov vedimenti adottati dall’Unione europea nel luglio 2025 che hanno inciso ancora una volta sulla materia e, in particola re, sulle regole per il trasporto dei Soa in nell’Unione: regolamenti 2025/1377/Ue e 2025/1379/Ue.
Ricordiamo che il Legislatore nazio nale esclude i Soa contemplati dal re golamento 1069/2009/Ce dall’ambito di applicazione della disciplina sui ri fiuti contenuta nel Codice ambienta le (articolo 185, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006). Ma non sempre. Se de stinati ad attività di smaltimento (in cenerimento e discarica) o di recupero (produzione di biogas e compostaggio),
i Soa rientrano infatti nell’ordinaria ge stione dei rifiuti come disciplinata dalla Parte quarta del Dlgs 152/2006.
Di seguito si riporta una panoramica del quadro normativo vigente in materia. Tutti i provvedimenti richiamati sono pubblicati in “Reteambiente – Osserva torio di normativa ambientale” (www. reteambiente.it).
Unione europea
1) Disciplina madre
Regolamento 1069/2009/Ce
Il provvedimento stabilisce le norme sa nitarie e di Polizia sanitaria relative ai Sottoprodotti di origine animale (Soa) e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salu te pubblica derivanti da tali prodotti. Il regolamento si applica ai Soa e ai pro dotti derivati che sono esclusi dal consu mo umano.
Il provvedimento disciplina gli obbli ghi degli operatori quanto a raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione, lavorazione, magazzi naggio, immissione sul mercato, distri buzione, uso e smaltimento dei Soa. I Soa sono classificati dal regolamento in tre distinte categorie a seconda del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.
2) Disposizioni attuative
Regolamento 142/2011/Ue
Il provvedimento detta le disposizioni di attuazione delle norme sanitarie e di Polizia sanitaria relative ai Soa e ai pro dotti derivati contenute nel regolamen to 1069/2009/Ce.
Il regolamento 142/2011/Ue, in partico lare, definisce le regole specifiche per la raccolta, il trasporto, l’uso e lo smalti mento di Soa e prodotti derivati, nonché per l’importazione, il transito all’interno dell’Unione e l’esportazione.
Il provvedimento contiene inoltre spe cifiche deroghe alle disposizioni del re golamento 1069/2009/Ce e definisce le regole per l’autorizzazione all’uso di me todi alternativi di impiego e smaltimen to dei Soa.
3) Principali modifiche intervenute nel tempo 1 Regolamento 1063/2012/Ue Il provvedimento interviene con mo difiche sull’articolo 25 del regolamen to 142/2011/Ue e amplia l’elenco dei Soa
1. Per l’elenco completo delle modifiche che hanno interessato nel tempo il regolamen to 142/2011/Ue si veda: www.reteambiente. it/normativa/14671
che sono esentati dai controlli di Polizia sanitaria in caso di importazione e tran sito nell’Unione europea.
Regolamento 592/2014/Ue
Il provvedimento integra l’Allegato III del regolamento 142/2011/Ue e detta le prescrizioni generali per l’utilizzo di Soa e di prodotti derivati come combustibile.
Regolamento 2015/9/Ue
Il provvedimento integra l’articolo 20 del regolamento 142/2011/Ue e fissa una disciplina di favore per gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di Soa.
Regolamento 2021/1891/Ue
Il provvedimento aggiorna alcuni dei modelli di certificati sanitari che de vono accompagnare la spedizione o il transito dei Soa nell’Unione europea (si veda l’Allegato XV del regolamen to 142/2011/Ue).
Regolamento 2022/384/Ue
Il provvedimento aggiorna l’elenco dei Paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unio ne europea di Soa e prodotti derivati (si veda l’Allegato XIV del regolamen to 142/2011/Ue).
Regolamento 2025/1377/Ue
Il provvedimento, intervenendo con mo difiche sull’articolo 25 del regolamen to 142/2011/Ue, amplia l’elenco dei Soa che non è possibile importare o far tran sitare nell’Unione europea (richiami da caccia a base di urina di cervidi). Al con tempo estende i Soa che, se importati in Ue, non sono sottoposti a condizioni di
2. Si segnala che il 23 aprile 2025 il Mini stero della Salute ha adottato la circolare n. 17956/2025 con cui sono state approva te le linee guida aggiornate per la gestione dei Soa. Come si legge nel documento, la cir
Polizia sanitaria (prodotti a base di cere d’api derivate).
Il regolamento, inoltre, provvede ad ag giornare il modello di certificato sani tario da utilizzare per la spedizione e il transito nell’Unione europea di determi nati Soa e prodotti derivati, come le pro teine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento non destinate al consumo umano (Allegato XV, Capi 1‑ bis e 17 del regolamento 142/2011/Ue).
Il provvedimento, infine, introduce nel regolamento 142/2011/Ue, all’Allega to IV, nuove regole per la trasformazio ne dei Soa in biodiesel. E riduce i Paesi terzi da cui è possibile importare Soa destinati alla fabbricazione di medici nali (si veda l’Allegato XIV del regola mento 142/2011/Ue).
Regolamento 2025/1379/Ue
Il regolamento interviene con modifiche sulla disciplina relativa al trasporto dei Soa che impone agli operatori di conser vare per un periodo di almeno due anni i relativi documenti commerciali e, nei casi previsti dalla normativa, i certifi cati sanitari. Il regolamento 2025/1379/ Ue esclude dall’obbligo di conservazione i documenti commerciali rilasciati me diante il sistema elettronico “Traces”. E aggiorna il modello di certificato sani tario da utilizzare per i movimenti di sottoprodotti di origine animale pro venienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il control lo di determinate malattie (si veda l’Allegato VIII, Capo III del regolamen to 142/2011/Ue).
Il provvedimento, infine, aggiorna il modello di attestato sanitario che de
colare deve ritenersi applicabile a tutto il Paese, nelle more di un nuovo Accordo Sta to‑Regioni che sostituirà quello del 7 feb braio 2013.
3. Il decreto è stato emanato per adeguare
ve accompagnare il trasporto di alcuni fertilizzanti organici e ammendanti de rivanti da Soa (Allegato XI, Capo I del re golamento 142/2011/Ue).
Stato
1) Linee guida per l’applicazione della normativa
Accordo Conferenza Unificata Stato‑Regioni 7 febbraio 2013
Il documento sancisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autono me di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulle linee guida per l’applica zione del regolamento 1069/2009/Ce sui Soa. Le linee guida sono rivolte a tutti gli operatori del settore che si occupa no delle varie fasi della catena dei sot toprodotti di origine animale, dalla raccolta, all’uso o allo smaltimento. E costituiscono gli indirizzi di riferimen to per garantire un’applicazione unifor me sull’intero territorio nazionale delle norme sanitarie in materia di Soa (rego lamento 1069/2009/Ce). 2
2) Sanzioni
Dlgs 186/2012
Il decreto disciplina le sanzioni da ir rogare per la violazione degli obblighi previsti dai regolamenti 1069/2009/Ce e 142/2011/Ue in materia di Soa.
Dlgs 23/2021 3
Il provvedimento prevede specifiche sanzioni per gli operatori che ricevo no da altri Stati membri sottoprodotti di origine animale e che non adempio no agli obblighi di segnalazione stabili ti dall’articolo 2 del decreto.
la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2017/625/Ue relativo ai control li ufficiali sulla conformità dei Soa alle re gole Ue. Per le ulteriori sanzioni in materia si veda anche il Dlgs 24/2021.
Legislazione norme nazionali
Le nuove sanzioni sui rifiuti, dall’abbandono alla gestione abusiva
a cura di Alessandro Geremei
Redazione normativa Reteambiente
Il Dl 8 agosto 2025, n. 116, in vi gore dal 9 agosto 2025, reca disposizioni urgenti per il con trasto alle attività illecite in materia di rifiuti che aggrava no – con un’unica eccezione – il regime sanzionatorio applica bile alle condotte di abbando no, gestione non autorizzata, mancata tracciabilità, combu stione illecita e spedizione ille gale di rifiuti.
A tal fine il provvedimento, che dovrà essere definitivamente convertito in legge entro 60 giorni pena la decadenza, ope ra un restyling del regime san zionatorio previsto dalla Par te quarta del Codice ambienta le e dei delitti contro l’ambiente punibili ai sensi del Codice pe nale. Interventi a pioggia anche sulle collegate disposizioni con tenute – tra l’altro – nel Codi ce di procedura penale, nel Co dice antimafia, nel Codice del la strada e nel Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese).
Di seguito si evidenziano sinte ticamente, comma per com ma, le novità che si evincono dal confronto puntuale con la versione previgente delle di sposizioni modificate.
Consiglio dei Ministri
Decreto -legge 8 agosto 2025, n. 116 * (Gu 8 agosto 2025 n. 183)
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
(omissis)
Articolo 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modi ficazioni:
a) all’articolo 212, dopo il comma 19‑ bis è aggiunto il seguente:
“19‑ter. Fermo il reato di cui all’artico lo 256, l’impresa che esercita l’autotra sporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambien tali e commette una violazione del le disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell’ambito dell’attività di
Argomento e glossa
trasporto, è soggetta, oltre alle sanzio ni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospen sione dall’Albo nazionale delle perso ne fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di ter zi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sen si dell’articolo 8‑ bis della legge 24 otto bre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 del Codice penale, si ap plica la sanzione accessoria della can cellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che eserci tano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.”.
Sospensione (e cancellazione, nel caso di reiterazione/recidiva) dall’Albo Autotra sportatori per le imprese che, seppur tenute, non sono iscritte all’Albo gestori am bientali e commettono violazioni sanzionate dalla Parte quarta del Dlgs 152/2006.
b) all’articolo 255:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Salvo che il fatto costituisca più gra ve reato chiunque, in violazione delle di sposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abban dona o deposita rifiuti ovvero li immet
te nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinque cento a diciottomila euro. Quando l’ab bandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione
* Si veda anche la Circolare MinInterno 10 settembre 2025, prot. 59513 pubblicata a pag. 68.
della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Ti tolo VI, Capo II, Sezione II del decreto le gislativo 30 aprile 1992, n. 285.”; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i re sponsabili di Enti che abbandonano o de positano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque super ficiali o sotterranee in violazione del di vieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.”;
3) il comma 1‑ bis è sostituito dal seguente:
“1‑ bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f‑bis), del decreto legi slativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232‑ bis e 232‑ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pe cuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.”;
4) dopo il comma 1‑ bis è inserito il se guente:
“1‑ter. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1‑ bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di vi deosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1‑ bis è competente all’ap plicazione della correlata sanzione am ministrativa pecuniaria.”;
5) la rubrica è sostituita dalla seguen te: “Abbandono di rifiuti non pericolosi”;
Argomento e glossa
Abbandono di rifiuti
c) dopo l’articolo 255 sono inseriti i se guenti:
“Articolo 255‑ bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari).
1. Chiunque, in violazione delle disposi zioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbando na o deposita rifiuti non pericolosi ovve ro li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero perico lo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle stra de di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di Enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o deposi tano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle ac que superficiali o sotterranee in viola zione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusio ne da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l’abbandono o il deposito ven gono effettuati mediante l’utilizzo di vei coli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accesso ria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le
Restyling complessivo delle sanzioni applicabili nel caso di abbandono di rifiuti (in combinato disposto con la suc cessiva lettera d), punto 3), che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006).
Rifiuti non pericolosi: aumenta l’ammenda a carico di “chiunque” abbandona – o immette nelle acque – rifiuti non pericolosi (da euro 1.000 a 1.500 il minimo, da euro 10.000 a 18.000 il massimo). Così come quella della pena dell’arresto (minimo da 3 a 6 mesi, massimo da 1 a 2 an ni) o dell’ammenda (minimo da euro 2.600 a 3.000, mas simo da euro 26.000 a 27.000) per la punizione dei titolari di imprese e dei responsabili di Enti.
Le pene si applicano “salvo che il fatto costituisca più gra ve reato”
Nuova sanzione accessoria: sospensione della patente di guida (da 1 a 4 mesi) per chi conduce il veicolo utilizzato per l’illecito. Si applicano le sanzioni amministrative ac cessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie previ ste dal Codice della strada.
Aumenta anche la sanzione amministrativa pecuniaria (minimo da euro 30 a 80, massimo da euro 150 a 320) ap
disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 apri le 1992, n. 285.
Articolo 255‑ ter (Abbandono di rifiuti pericolosi).
1. Chiunque, in violazione delle disposi zioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li im mette nelle acque superficiali o sotterra nee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deteriora mento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle stra de di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque super ficiali o sotterranee in violazione del di vieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pe na è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.”;
plicabile nel caso di abbandono dei cd. “rifiuti di picco lissime dimensioni” (come scontrini, fazzoletti e gomme da masticare) e per i cd. “rifiuti da fumo” (minimo da eu ro 30 a 80, massimo da euro 300 a 320). L’applicazione del le sanzioni viene affidata ai Comuni. L’accertamento può avvenire senza contestazione immediata, attraverso l’uti lizzo di sistemi di videosorveglianza.
Nuovo delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in “casi particolari”, che si configura quando dall’abbando no/deposito di rifiuti non pericolosi deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, un pericolo di compro missione/deterioramento di (alcune) matrici ambientali, o avviene in aree contaminate (anche solo potenzialmen te) e nelle loro pertinenze: in questi casi scatta la pena di reclusione, da 6 mesi a 5 anni (da 9 mesi a 5 anni e 6 me si i titolari di imprese e i responsabili di Enti). Se vengono utilizzati veicoli, scatta la sanzione accessoria: sospensio ne della patente del guidatore (da 2 a 6 mesi). Si applicano le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni am ministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.
Nuovo delitto di abbandono di rifiuti pericolosi (condot ta in precedenza sanzionata con ammenda fino a euro
20.000), pena reclusione da 1 a 5 anni. 6 mesi in più per i titolari di imprese e i responsabili di Enti, in precedenza sanzionati con l’arresto (da 6 mesi a 2 anni) e ammenda (da euro 2.600 a 26.000).
La pena aumenta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) nel caso
d) all’articolo 256:
1) al comma 1: 1.1) all’alinea, le parole: “è punito:” so no sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cin que anni.”;
1.2) le lettere a) e b) sono abrogate; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1‑ bis. La pena per i fatti di cui al com ma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deteriora mento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative per tinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al pe riodo che precede, i fatti riguardano ri fiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1‑ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1‑ bis siano commesse median
Argomento e glossa
di pericolo per le persone o l’ambiente, o di illeciti com piuti in siti contaminati (medesime fattispecie dei “casi particolari”). Per i titolari di imprese e i responsabili di Enti reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.
te l’utilizzo di veicoli a motore, al con ducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1‑ quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’arti colo 444 del Codice di procedura pena le per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1‑ bis, consegue la confisca del mezzo uti lizzato per la commissione del reato, sal vo che appartenga a persona estranea al reato.”;
3) il comma 2 è abrogato; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29‑ quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discari ca non autorizzata è punito con la reclu sione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiu ti pericolosi.”;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3‑ bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deteriora mento:
Gestioni non autorizzate di rifiuti
Nuovo delitto di gestione non autorizzata di rifiuti, con pena della reclusione: da 6 mesi a 3 anni se sono coinvol ti rifiuti non pericolosi, da 1 a 5 anni nel caso di rifiuti pericolosi (la condotta era precedentemente sanziona ta con arresto e/o ammenda rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per quelli non pericolosi).
Se dai fatti deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, un pericolo di compromissione/deteriora mento di (alcune) matrici ambientali, o se vengono com messi in aree contaminate (anche solo potenzialmente) e nelle loro pertinenze, la pena aumenta: minimo 1 anno e massimo 5 per i rifiuti pericolosi, da 2 anni a 6 anni e 6 mesi se i rifiuti sono pericolosi. Se sono stati utilizzati veicoli, sanzione accessoria del la sospensione della patente di guida (da 3 a 9 mesi). Al la sentenza di condanna o “patteggiamento” consegue la confisca del mezzo utilizzato, “salvo che appartenga a persona estranea al reato”
Nuovo delitto di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata. Tale condotta, in precedenza punita con
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative per tinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al pe riodo che precede, la discarica è destina ta, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclu sione da due anni e sei mesi a sette anni. 3‑ ter. Alla sentenza di condanna o al la sentenza emessa ai sensi dell’artico lo 444 del Codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3‑ bis, consegue la confisca dell’area sulla qua le è realizzata la discarica abusiva, sal vo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”; 6) al comma 4, le parole: “di cui ai com mi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 1‑ bis, 3 e 3‑ bis,”; 7) al comma 5, le parole: “di cui al com ma 1, lettera b) ” sono sostituite dalle se guenti: “dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicen to euro a ventiseimila euro”; all’articolo 256:
l’arresto (fino a 3 anni per i rifiuti pericolosi) e ammen da, ora comporta la reclusione: da 1 a 5 anni se sono pre senti solo rifiuti non pericolosi, da 1 anno e mezzo a 5 anni a mezzo se sono stati conferiti, anche solo in parte, rifiuti pericolosi.
Anche in questo caso la pena aumenta nel caso di peri colo per le persone o l’ambiente, o di illeciti compiuti in siti contaminati: da 2 a 6 anni per rifiuti pericolosi; da 2 anni a mezzo a 7 anni per i rifiuti pericolosi. Si appli ca la riduzione (della metà) delle pene per le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni o di carenza dei requi siti/condizioni richiesti per le iscrizioni/comunicazioni. La confisca dell’area dove è stata realizzata la discari ca può essere evitata solo quando appartiene a persona “estranea ai fatti”.
Non cambia niente invece in tema di sanzioni per misce lazioni non autorizzate di rifiuti (nonostante la modifica dell’articolo 256, comma 5): la pena era – e rimane – l’ar resto (da 6 mesi a 2 anni) e l’ammenda (da euro 2.600 a 26.000).
e) all’articolo 256‑ bis:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successi va combustione illecita di rifiuti. Se i fat ti di cui agli articoli 255‑ bis, 255‑ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della suc cessiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono es sere inferiori a quelle stabilite dal com ma 1.”;
2) il comma 3 è abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3‑ bis. La combustione di rifiuti non peri
Argomento e glossa
Combustione illecita di rifiuti
colosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero peri colo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, an che agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle stra de di accesso ai predetti siti e relative per tinenze.
La pena prevista per il reato di combustione illecita (re clusione da 2 a 5 anni per rifiuti non pericolosi, da 3 a 6 anni per rifiuti pericolosi) continua ad applicarsi solo con riferimento ai soggetti che abbandonano rifiuti non peri colosi “in funzione” della successiva combustione illecita. Per l’abbandono di rifiuti non pericolosi in “casi partico lari”, per l’abbandono di rifiuti pericolosi, per la gestione non autorizzata e le spedizioni illegali di rifiuti, invece, le pene applicate “non possono essere inferiori” a quelle pre viste per la combustione illecita.
Non cambia niente invece per l’aumento (un terzo) di pena previsto per attività d’impresa o comunque organizzate
f) all’articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: “da duemila a diecimila euro” sono so stituite dalle seguenti: “da quattromila a ventimila euro”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2‑ bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni ca
Argomento e glossa
Registro di carico e scarico
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la re clusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3‑ter. Se ai fatti di cui al comma 3‑ bis se gue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.”; 4) al comma 4, le parole: “il fatto di cui al comma 1 è commesso” sono sostituite dalle seguenti: “i fatti di cui ai commi 1 e 3‑ bis sono commessi”; 5) al comma 6, il primo periodo è sop presso;
(le disposizioni contenute nell’articolo 256‑ bis, comma 3, abrogato dal Dlgs 116/2025, sono transitate nel nuovo – e più comprensivo – articolo 256‑ bis).
Se dai fatti deriva un pericolo per la vita o l’incolumità del le persone, un pericolo di compromissione/deterioramen to di (alcune) matrici ambientali, o se vengono commessi in aree contaminate (anche solo potenzialmente) e nelle lo ro pertinenze, la pena aumenta: in tal caso la reclusione va da un minimo di 3 anni a un massimo di 6 anni per rifiuti non pericolosi, da 3 anni e 6 mesi a 7 anni se i rifiuti sono pericolosi. La pena aumenta della metà se ai fatti segue un incendio. E si applica l’aumento di pena di un terzo per fat ti commessi in territori in stato di emergenza rifiuti.
so la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di ri fiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si appli cano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento
Raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria appli cabile nel caso di mancata o incompleta tenuta del regi stro relativo a rifiuti non pericolosi: il minimo passa da euro 2.000 a 4.000, il massimo da euro 10.000 a 20.000. All’accertamento della violazione, sia per i rifiuti perico losi che non pericolosi, consegue la sanzione amministra tiva accessoria della sospensione della patente di guida
della violazione consegue altresì la so spensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quat tro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.”;
(da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi, da 2 a 8 mesi se sono pericolosi) e la sanzione della sospensione dall’Albo nazionale gestori ambientali (da 2 a 6 mesi per rifiuti non pericolosi, da 4 a 12 mesi per quelli pericolo si). Si applicano le sanzioni amministrative accessorie al le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: “la pena dell’articolo 483 del Codice pena le” sono sostituite dalle seguenti: “la pena della reclusione da uno a tre anni”; 4) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4‑ bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per ta luno dei reati di cui al comma 4, secon do e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.”;
Argomento e glossa
Formulario di identificazione rifiuti
Aumenta la pena della reclusione per il trasporto di
rifiuti pericolosi senza formulario o con formula rio incompleto o inesatto: viene introdotto un minimo
(1 anno) e viene incrementato il massimo (da 2 a 3 anni).
Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, di fornitura di false indicazioni in sede di predisposizione del certifi cato di analisi dei rifiuti e di uso di un certificato falso
g) all’articolo 259:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illega le ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Par
Argomento e glossa
Spedizione illegale di rifiuti
durante il trasporto, alla sentenza di condanna o “pat teggiamento” consegue la confisca del mezzo utilizza to per la commissione del reato, “salvo che appartenga a persona estranea al reato”
lamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, pun to 26 del regolamento (Ue) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclu sione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiu ti pericolosi.”;
Nuovo delitto di spedizione illegale di rifiuti: i soggetti che violano le regole Ue (i riferimenti nel Dlgs 152/2006 sono stati aggiornati) sulle spedizioni di rifiuti vengono
h) dopo l’articolo 259 sono inseriti i se guenti:
“Articolo 259‑ bis (Aggravante dell’attivi
tà di impresa)
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Spedizione illegale di rifiuti”;
puniti con la reclusione da 1 a 5 anni (ex contravvenzio ne di traffico illecito di rifiuti sanzionata con ammenda e arresto fino a 2 anni). Rimane fermo che “la pena è au mentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”
1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256‑ bis e 259 sono aumen tate di un terzo se i fatti sono commes si nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è re sponsabile anche sotto l’autonomo pro filo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comun
Argome8,35 mmnto e glossa
Aggravante dell’attività d’impresa
L’aggravante dell’attività d’impresa (o comunque di un’attività organizzata), con pene aumentate di un ter zo, si applica anche per i nuovi delitti di gestione non autorizzata (discariche comprese) e di spedizione ille
Articolo 259‑ter (Delitti colposi in mate ria di rifiuti)
Argomento e glossa
Delitti colposi
que riconducibili all’impresa o all’atti vità stessa.
Ai predetti titolari d’impresa o respon sabili dell’attività si applicano altre sì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giu gno 2001, n. 231.
gale (era già prevista per il reato di combustione illeci ta di rifiuti).
Il titolare/responsabile risponde anche per l’omes sa vigilanza e si applicano le sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001.
1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255‑ bis, 255‑ter, 256 e 259 è commesso per
Se i fatti sono commessi per colpa, diminuzione di pena (da un terzo a due terzi) per i reati di abbandono di rifiu
Articolo 2
Modifiche al Codice penale
1. Al Codice penale sono apportate le se guenti modificazioni:
Argomento e glossa
Esclusione della punibilità
colpa, le pene previste dai medesimi artico li sono diminuite da un terzo a due terzi.”.
ti non pericolosi nei “casi particolari”, di abbandono di rifiuti pericolosi, di gestione non autorizzata (discariche comprese) e di spedizione illegale di rifiuti.
a) all’articolo 131‑ bis, terzo comma, dopo il numero 4‑ bis) è aggiunto il seguente: “4‑ ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255‑ter, 256, com
I delitti – consumati o tentati – di abbandono di rifiuti pericolosi, di gestione non autorizzata “aggravata”, di scarica non autorizzata, di combustione illecita e di spe
b) all’articolo 452‑sexies:
1) il secondo comma è sostituito dal se guente:
mi 1‑ bis, 3 e 3‑ bis, 256‑ bis, e 259 del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
dizione illegale non possono, ex lege, essere ritenuti di particolare tenuità (e quindi escludere la punibilità ai sensi dell’articolo 131, C.p.).
“La pena di cui al primo comma è au mentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o
per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deteriora mento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità,
Argomento e glossa
anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sen si dell’articolo 240 del decreto legislativo
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
L’aumento di pena può arrivare “fino alla metà” per tutte
c) all’articolo 452‑ quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “Le pene previste dai commi che pre cedono sono aumentate fino alla metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero
Argomento e glossa
3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relati ve pertinenze.”; 2) il terzo comma è abrogato;
le condotte in siti contaminati o potenzialmente contami nati e relative pertinenze (non più solo nel caso di mes sa in pericolo della vita o dell’incolumità delle persone).
pericolo di compromissione o deteriora mento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sot tosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Pena aumentata “fino alle metà” se dai fatti deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, un pe
Articolo 3
Modifiche all’articolo 382‑bis del Codice di procedura penale
1. All’articolo 382‑ bis del Codice di pro cedura penale, dopo il comma 1 è inseri
Argomento e glossa
Arresto in flagranza differita
to il seguente:
b) il fatto è commesso in siti contamina ti o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle stra de di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.”.
ricolo di compromissione/deterioramento di (alcune) matrici ambientali, o se vengono commessi in aree con taminate (anche solo potenzialmente) e nelle loro per tinenze.
“1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452‑ bis , 452‑ ter, 452‑ qua ter, 452‑ sexies e 452‑ quaterdecies del
L’arresto in flagranza differita viene consentito, sulla base di documentazione videofotografica o di altra do cumentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, per i seguen ti delitti ex Dlgs 152/2006: abbandono di rifiuti pericolo si, gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, gestione
Articolo 4
Modifiche all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), del la legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il
Argomento e glossa
Operazioni sotto copertura
Codice penale e nei casi di cui agli ar ticoli 255‑ bis, 255‑ ter, 256, commi 1, se condo periodo, 1‑ bis, 3 e 3‑ bis, 256‑ bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
non autorizzata “aggravata” di rifiuti non pericolosi, di scarica non autorizzata, combustione illecita e spedi zione illegale; ed ex Codice penale per inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del de litto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
numero: “353‑ bis ,” sono inseriti i se guenti: “452‑ bis , 452‑ ter, 452‑ quater, 452‑ sexies,” e le parole: “nonché ai de litti previsti dal Testo unico” sono sosti tuite dalle seguenti: “nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255‑ bis, 255‑ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1‑ bis, 3 e 3‑ bis, 256‑ bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai de litti previsti dal Testo unico”.
Esclusa la punibilità per gli ufficiali di Polizia giudizia ria, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che agiscono, sotto co pertura, in ordine ai seguenti delitti ex Dlgs 152/2006: abbandono di rifiuti pericolosi, gestione non autorizza ta di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata “aggra
Articolo 5
Modifiche all’articolo 34 del Codice delle leggi antimafia e delle misure
vata” di rifiuti non pericolosi, discarica non autorizzata, combustione illecita e spedizione illegale; ed ex Codice penale: inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di sastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico ille cito di rifiuti.
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 1. All’articolo 34, comma 1, del Codice del
le leggi antimafia e delle misure di pre venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: “di cui
agli articoli 603‑ bis, 629, 644, 648‑ bis e 648‑ter del Codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 452‑ bis,
Argomento e glossa
Amministrazione giudiziaria
452‑ quater, 452‑sexies e 452‑ quaterdecies, 603‑ bis, 629, 644, 648‑ bis e 648‑ter del Co dice penale, nonché per i delitti di cui agli
Viene consentita l’amministrazione giudiziaria (misu ra di prevenzione patrimoniale) delle aziende o dei beni che sono utilizzabili per agevolare persone sottoposte a procedimento penale in ordine ai seguenti delitti previ sti dal Dlgs 152/2006: abbandono di rifiuti pericolosi, ge
Articolo 6
Modifiche all’articolo 25‑undecies del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231
1. All’articolo 25‑undecies del decreto le gislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono ap portate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: “duecento
Argomento e glossa
articoli 255‑ter, 256, commi 1, secondo pe riodo, 1‑ bis, 3 e 3‑ bis, 256‑ bis e 259 del de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
stione non autorizzata di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata “aggravata”, discarica non autorizzata, com bustione illecita e spedizione illegale; ed ex Codice pe nale: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
cinquanta” è sostituita dalla seguente: “quattrocento”;
2) alla lettera b), le parole: “da quattro cento a ottocento quote” sono sostituite dalle seguenti: “da seicento a novecen to quote”;
3) alla lettera d), le parole: “da trecento” sono sostituite dalle seguenti: “da quat trocentocinquanta”;
Inquinamento e disastro ambientale, delitti associativi aggravati e materiali radioattivi
Aumenta la sanzione pecuniaria minima (da 250 a 400 quote) per il delitto di inquinamento ambientale e per i delitti associativi aggravati (da 300 a 450 quote). Aumen ta la sanzione minima e massima per disastro ambien tale (da 400 a 600 quote la prima, da 800 a 900 quote la
5) dopo la lettera e) sono inserite le se guenti:
“e‑bis) per la violazione dell’artico lo 452‑septies, la sanzione pecuniaria fi no a duecentocinquanta quote; e‑ter) per la violazione dell’articolo
Argomento e glossa
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) per la violazione dell’articolo 452‑se xies , la sanzione pecuniaria da cin quecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;”;
seconda) e per il traffico e abbandono di materiale ad al ta radioattività (da 250 a 500 quote la minima, da 600 a 900 la massima). Se c’è stato pericolo per la salute/inco lumità delle persone o di compromissione/deterioramen to di (alcune) matrici ambientali, o se l’illecito è stato commesso in aree contaminate, la sanzione sale ancora: da 600 a 1.200 quote.
452‑terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e‑quater) per la violazione dell’artico lo 452‑ quaterdecies, la sanzione pecunia ria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quat
Impedimento del controllo, omessa bonifica e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Nuove fattispecie di applicazione della “responsabili tà 231”: delitti di impedimento del controllo e di omes sa bonifica.
Aumenta la pena per le attività organizzate per il traffi co illecito di rifiuti (in combinato con la successiva let tera d), punto 5): il minimo passa da 300 a 400 quote, il
b) al comma 1‑ bis, le parole: “al comma 1, lettere a) e b) ” sono sostituite dalle se
Argomento e glossa
Sanzioni interdittive
trocentocinquanta a settecentocinquan ta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;”;
massimo da 500 a 600 quote. Se sono coinvolti rifiuti ad alta radioattività, il minimo passa da 400 a 450 quote e il massimo da 800 a 750 quote (unico caso di riduzione del la pena applicabile a seguito del Dl 116/2025). Se c’è stato pericolo per la salute/incolumità delle persone o di com promissione/deterioramento di (alcune) matrici ambien tali, o se l’illecito è stato commesso in aree contaminate, la sanzione sale ancora: da 500 a 1.000 quote.
guenti: “al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e‑quater) ” e le parole: “, per un periodo
L’applicazione di sanzioni interdittive “231” – oltre al le sanzioni pecuniarie – diventa obbligatoria anche nei casi di condanna per delitti associativi aggravati, per traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e
non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) ” sono soppresse;
per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Non è più previsto il limite temporale massimo (1 anno) all’applicazione delle sanzioni interdittive in relazione al delitto di inquinamento ambientale.
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le se guenti:
“a‑bis) per il reato di cui all’artico lo 255‑ bis , la sanzione pecuniaria da
Argomento e glossa
trecentocinquanta a quattrocentocin quanta quote; a‑ter) per il reato di cui all’artico lo 255‑ter : 1) per la violazione del comma 1, la san zione pecuniaria da quattrocento a cin quecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la san zione pecuniaria da cinquecento a sei centocinquanta quote;”;
Abbandono di rifiuti non pericolosi “in casi particolari” e abbandono di rifiuti pericolosi
Nuove fattispecie di applicazione della “responsabilità 231”.
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per i reati di cui all’articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da tre cento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secon do periodo, e 3, primo periodo, la sanzio ne pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
Argomento e glossa
Gestione non autorizzata
3) per la violazione del comma 3, secon do periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocin quanta quote;
3‑ bis) per la violazione dei commi 1‑ bis, primo periodo, e 3‑ bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3‑ter) per la violazione dei commi 1‑ bis,
Aumentano le sanzioni per i delitti di gestione non auto rizzata di rifiuti non pericolosi (da una sanzione fino a 250 quote a una sanzione da 300 a 450 quote) e di rifiuti pericolosi (la sanzione minima passa da 150 a 400 quote, quella massima da 250 a 600 quote).
Aumentano le sanzioni anche per i delitti di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi (minimo da 150 a 400 quote, massimo passa da 250 a 600 quote) di discarica non autorizzata “anche in parte” di rifiuti pericolosi (minimo da 200 a 450 quote, massimo da 300 a 750 quote).
secondo periodo, e 3‑ bis, secondo perio do, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3‑ quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquan ta quote;”;
Per il deposito temporaneo illecito dei rifiuti sanitari in fettivi viene fissato un minimo di sanzione pecuniaria (150 quote), fermo restando il massimo (250 quote).
Nuove fattispecie di applicazione delle sanzioni (da 600 a 1200 quote) per delitti di gestione non autorizzata di ri fiuti pericolosi e di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi che comportano pericoli per le persone o l’am biente, o sono sommessi in siti contaminati. Non cambia niente solo per la miscelazione non autoriz zata di rifiuti (da 150 a 250 quote).
3) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “ b‑bis) per il reato di cui all’artico lo 256‑ bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da due cento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secon do periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3‑ bis, pri mo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3‑ bis, se condo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;”;
Argomento e glossa
Combustione illecita
Nuove fattispecie di applicazione della “responsabilità 231”.
4) alla lettera e), le parole: “da centocin quanta a duecentocinquanta quote” so
Argomento e glossa
Spedizione illegale di rifiuti
no sostituite dalle seguenti: “da trecento a quattrocentocinquanta quote”;
Aumenta la sanzione applicabile: il minimo passa da 150 a 300 quote, il massimo da 250 a 450 quote.
5) la lettera f) è abrogata;
Argomento e glossa
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Si veda sopra “Impedimento del controllo, omessa bonifica e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.
d) dopo il comma 2, è inserito il seguen te: “2‑ bis. Quando ricorre l’ipotesi di cui
Argomento e glossa
all’articolo 259‑ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste
Delitti colposi in materia di rifiuti
Le sanzioni previste per i delitti di abbandono di rifiuti in “casi particolari”, abbandono di rifiuti pericolosi, ge stione non autorizzata (anche di discariche), spedizioni
e) il comma 7 è sostituito dal seguen te: “7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), nume ro 2), e al comma 5, lettere b) e c), si ap plicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una du rata non superiore a sei mesi. Nei ca si di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b‑bis) ed e), si ap
Argomento e glossa
Sanzioni interdittive
dal comma 2, lettere a‑bis), a‑ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.”;
illegali di rifiuti sono diminuite da un terzo a due terzi se ricorre l’ipotesi introdotta dal nuovo articolo 259‑ter del Dlgs 152/2006 (si veda sopra).
plicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una dura ta non superiore a un anno. Se l’Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo uni co o prevalente di consentire o age volare la commissione dei reati di cui agli articoli 452‑ bis, 452‑ quater, 452‑ se xies e 452‑ quaterdecies del Codice pe
Salta il limite (durata non superiore a 6 mesi) all’ap plicazione delle sanzioni interdittive “231” con riferi mento ai delitti di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e di attività organizzate per il traffico ille cito di rifiuti.
Viene invece posto un limite (1 anno) all’applicazio ne delle sanzioni interdittive per tutte le fattispecie di gestione non autorizzata (discariche comprese), di combustione illecita e di spedizione illegale di rifiu ti. E viene consentita l’applicazione della sanzione
Articolo 7
Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Al Codice della strada, di cui decre to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, so no apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15, comma 1:
Argomento e glossa
Atti vietati
nale, agli articoli 256, 256‑ bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislati vo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definiti va dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.”.
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivi tà per gli Enti che “vengono stabilmente utilizzati al la scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione” di determinati reati previsti dal Codice ambientale (gestione non autorizzata, discarica non autorizzata, combustione illecita e spedizione illega le) e dal Codice penale (inquinamento ambientale, di sastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffi co illecito di rifiuti).
1) la lettera f) è sostituita dalla seguen te:
“f) fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;”; 2) la lettera f‑bis) è sostituita dalla se guente:
Niente più sanzione amministrativa (da euro 26 a 102) per chi deposita rifiuti su strade e loro pertinenze.
Rimane invece ferma la sanzione amministrativa pe cuniaria (da euro 216 a 866) per chi deposita o getta ri
b) all’articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5‑ quater. Le disposizioni del comma 5‑ ter si applicano altresì per l’accerta
Argomento e glossa
Notificazione delle violazioni
“f‑bis) fuori dai casi di cui agli artico li 255, 255‑ bis e 256 del decreto legisla tivo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232‑ bis e 232‑ter del decreto le gislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veico li in sosta o in movimento;”;
fiuti dai veicoli in sosta o in movimento, ma solo se si tratta di rifiuti non pericolosi di piccolissime dimensio ni o di prodotti da fumo e “fuori dai casi” di abbandono e di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, di cui agli articoli 255, 255‑ bis e 256 del Dlgs 152/2006.
mento delle violazioni di cui all’artico lo 15, comma 1, lettera f‑bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorve
La contestazione immediata non è più necessaria per l’accertamento delle violazioni di getto/deposito di
glianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.”.
rifiuti non pericolosi dai veicoli (in sosta o in movi mento) riscontrate attraverso impianti di videosorve glianza installati lungo le strade.
Articolo 8
Utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 1. A tutela e salvaguardia dell’ambien te, della salute e delle produzioni agro alimentari, nell’ambito delle attività
Argomento e glossa
Utilizzo della CNdS
di prevenzione e repressione finalizza te all’accertamento delle violazioni pre viste dagli articoli 255, 255‑ bis, 255‑ter, 256, 256‑ bis e 259 del decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli ar ticoli 452‑ bis, 452‑ quater, 452‑ quinquies, 452‑sexies del Codice penale, al fine del
Viene consentito l’avvalimento della Carta nazionale dell’uso del suolo (CNdS), lo strumento digitale lancia to recentemente da Agea che utilizza tecnologie di te
Articolo 9
Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al Commissa rio unico di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‑legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla leg ge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei ri fiuti abbandonati in superficie, è auto
Argomento e glossa
Emergenza Terra dei Fuochi
la rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico‑fisiche dei suo li, è possibile avvalersi, anche, dei da ti, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta na zionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).
lerilevamento e intelligenza artificiale per mappare e controllare l’uso del territorio italiano, per le attività fi nalizzate all’accertamento delle violazioni in materia di rifiuti.
rizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025, si prov vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilan cio triennale 2025‑2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserve speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’e conomia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energe tica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario sono attribuiti i po teri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l’eser cizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei sog getti responsabili individuati.
Vengono stanziati fondi e attribuiti nuovi poteri al Commissario unico per l’emergenza Terra dei Fuochi.
Articoli 10‑11 (omissis)
Argomento e glossa
I due articoli, non presenti nella prima versione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 lu glio 2025, non appaiono attinenti alla tematica dei ri fiuti. Il primo reca misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpi
Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
te da eventi calamitosi di particolare gravità; il secondo proroga lo stato di emergenza per gli eccezionali even ti meteorologici verificatisi a partire dal settembre 2022 in parte della Regione Marche.
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen
tato alle Camere per la conversione in legge.
Giurisprudenza
“Culpa in vigilando” del legale
rappresentante per gestione
abusiva di rifiuti
La massima
Il legale rappresentante è re sponsabile di assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’ “azienda” nel suo complesso e quindi risponde anche degli illeciti ambienta li commessi dai suoi dipenden ti, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando
La posizione di garanzia che grava sul legale rappresen tante implica quindi che in ma teria ambientale, i titolari e i responsabili di Enti ed impre se rispondono del reato di ab bandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo del la omessa vigilanza sull’opera to dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. (C.K)
Si veda anche P. Fimiani “La responsabilità per gli illeciti in materia di rifiuti commessi dai dipendenti” a pag. 18 del presente numero della Rivista.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 giugno 2025, n. 22079
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione Sezione terza penale
ha pronunciato la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da V. A. (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Fi renze del 15 luglio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugna to e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. (omis sis); lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Dr. (omissis), che ha conclu so per l’inammissibilità del ricorso.
Premesso in fatto
1. Con sentenza del 15 luglio 2024, il Tri bunale di Firenze dichiarava L. A. col pevole del reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 e, per l’effetto, condannava lo stesso alla pena di euro 1.734,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza propone ricor so l’imputato.
2.1. Con un primo motivo, lamenta vio lazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità o deca denza, in relazione agli articoli 191, 247, 250 e 352 C.p.p., in relazione all’ingres so degli operanti attraverso un buco della recinzione metallica che delimi tava il confine dell’area di pertinenza della “J. Srl” (di proprietà della A. Spa), operazione svolta in assenza di autoriz zazione della autorità giudiziaria, ciò che renderebbe inutilizzabili i mezzi di prova costituiti dalle fotografie scatta te in loco.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme processua li previste a pena di nullità, inutiliz zabilità o decadenza, in relazione agli articoli 521 e 522, in riferimento alla parte di motivazione che parla di con dotta omissiva e di responsabilità in vi gilando, a fronte di una contestazione di
condotta attiva (avere effettuato una at tività di raccolta).
2.3. Con il terzo motivo, lamenta viola zione dell’articolo 40 C.p., 185‑ bis e 256 Dlgs 152/2006, nonché travisamento del la prova.
L’imputato e due testi hanno confermato che i beni collocati all’esterno erano de stinati al riutilizzo e, ove non riutilizza ti, correttamente smaltiti.
La sentenza, laddove parla invece di ri fiuti accumulati “in modo caotico”, indi stinto e confusionario, si scontra con la deposizione dei testimoni.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta vio lazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in riferimento all’artico lo 131‑ bis C.p.
3. Nelle sue conclusioni, il Procuratore generale evidenzia quanto segue. Quanto al primo motivo, ritiene che sia sufficiente richiamare quanto di sposto dagli articoli 55 e 354 Codice di procedura penale, dall’articolo 13 del la legge 689/81 e dall’articolo 197 del Dlgs 152/2006 per evidenziare come la motivazione della sentenza impu gnata ha correttamente individuato i presupposti legittimi in forza dei qua li gli operanti sono intervenuti nel la immediatezza, hanno effettuato gli accertamenti e rilievi, peraltro in con traddittorio con gli incaricati presenti dell’imputato, così che neanche da que sto punto di vista può escludersi una violazione dei diritti di difesa.
Il secondo e il terzo motivo sono generi ci, in quanto nel ricorso non si contesta che la condotta materiale sia stata com piuta da dipendenti della società ricon ducibile all’imputato, ma solo che questi materialmente non l’abbia compiuta, senza introdurre alcun profilo di cen sura al fatto, che chiaramente si desu me in sentenza, che gli addetti abbiano operato su disposizione del titolare, che non risultino da parte di costoro com portamenti estranei o del tutto eccen trici rispetto alle sue direttive, che in sostanza non vi sia una spiegazione di versa a quello che materialmente è sta ta la condotta contestata, eseguita da
maestranze con ruolo esecutivo su or dine dell’imputato e quindi soggettiva mente a lui addebitabile. Sul punto ci si può limitare a rilevare che non è certo necessario nella imputazione formula ta, nell’ambito di una attività di impresa svolta in forma societaria, dover speci ficare se il suo titolare abbia posto ma terialmente in essere le condotte o le abbia fatte eseguire materialmente da soggetti con incarichi esecutivi privi di responsabilità, di cui ovviamente gli si deve attribuire la paternità, essendo sufficiente che nella motivazione della sentenza la condotta materiale sia con gruamente attribuita all’imputato quale manifestazione della sua volontà. La ragione di quanto sopra chiarito tro va fondamento nella legge, in quanto nelle definizioni di cui all’articolo 183 del Tua e nella descrizione della condot ta contestata di cui all’articolo 183‑ bis in relazione all’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, il riferimento è sempre al soggetto che giuridicamente è da ri tenersi produttore o detentore del rifiu to, non certo il suo operaio avente ruolo meramente esecutivo.
Correlata alla predetta censura di cui al terzo motivo, si innesta anche la censu ra del secondo motivo, volta a evidenzia re che nella motivazione della sentenza il ricorrente si vedrebbe addebitare una condotta di omessa vigilanza (non pre cisata in imputazione) piuttosto che una condotta commissiva.
Anche tale censura è manifestamente infondata perché non si confronta an cora una volta con il portato della di sposizione incriminatrice del deposito incontrollato. Se infatti l’ammasso ac certato è stato materialmente realizzato dai dipendenti della società del ricor rente, in capo a costui per espressa previsione normativa contenuta nell’ar ticolo 185‑ bis del Testo unico ambientale sussistevano gli specifici obblighi (an che di vigilanza) inerenti al rispetto dei quantitativi e della durata del deposito, che non risultano in tutta evidenza ri spettati.
Quanto all’altro profilo della censura, esso è del pari manifestamente infonda to in quanto deve ritenersi rifiuto secon do la definizione di cui all’articolo 183 del Testo unico ambientale, ciò di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi o si di sfa o intende disfarsi. Le condotte ricon ducibili alla creazione di un ammasso di materiali eterogenei di scarto e accu mulati alla rinfusa è già di per sé con dotta tipica di gestione di un rifiuto e quindi espressione della volontà di di sfarsi.
Si aggiunga che la censura rimane del tutto generica in ordine alla riutilizza bilità di parte degli oggetti costituenti il
deposito, in quanto sfornita di adeguata illustrazione in ordine alla necessaria documentazione di una simile attività di riutilizzo.
Quanto al 131‑ bis Codice penale, la sen tenza di merito ha posto in evidenza come, nella condotta dell’odierno ricor rente, non solo non fosse riscontrabi le alcuno degli indici di “tenuità” sopra indicati, ma, addirittura, fossero da apprezzare elementi sintomatici di co spicuo disvalore (ammasso di rifiuti ete rogenei in quantità non marginale (oltre 33 metri cubi) ed esposti agli agenti at mosferici senza alcuna precauzione, e in area di piazzale di proprietà di un terzo che aveva concesso al ricorrente la locazione finanziaria, terzo che poi ha provveduto direttamente alla rimozio ne e smaltimento dei rifiuti.
Sul punto, si veda Sezione 3 n. 5410 del 17 ottobre 2019, dep. 2020, Rv. 278574‑01: “in tema di deposito incontrollato di ri fiuti, ai fini del riconoscimento del la causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131‑ bis Codice pena le non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma de ve valutarsi l’effettivo pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta”, nonché Sezione 3 n. 50782 del 26 settembre 2019, Rv. 277674‑01: “ai fi ni del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’ar ticolo 131‑ bis Codice penale non è suffi ciente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’arti colo 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità”.
Ed invero non risulta una allegazione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essere letti in segno contrario. 4. In data 7 maggio 2025, l’Avv. (omissis), per il ricorrente, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso Quanto al primo motivo, sottolinea va che nel ricorso si è segnalato come la Polizia Municipale operante si sia in trodotta in una proprietà privata uti lizzando un “varco” nella recinzione e si ritenesse che ciò non sia consentito dall’ordinamento, tanto più che non vi era alcuna ragione di urgenza. Quanto al secondo e terzo motivo, le argomentazioni proposte nella requi sitoria scritta sono contraddette da Se zione 3, n. 24080 del 29 maggio 2024 (Putortì, n.m.), secondo cui è vero che i titolari e responsabili di Enti e im prese rispondono dell’abbandono o de posito incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo ma anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza, con la se
guente fondamentale precisazione: “[…] affinché possa ritenersi la responsabili tà concorrente del titolare dell’impresa, non costituendo un’ipotesi di responsa bilità oggettiva, occorrerà accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavora tori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro”, ed è proprio questo il vizio fondamentale della motivazione della sentenza, che sul punto non spen de una sola parola. Contesta anche il difetto di specificità del motivo sul 131‑ bis C.p.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La prima censura è inammissibile. In primo luogo, infatti, essa si scontra irrimediabilmente con il tenore lettera degli articoli 352 e 354 cod. proc. pen. Il primo articolo consente, in flagranza di reato (come nel caso in esame) agli uf ficiali di polizia giudiziaria di procede re a perquisizione (personale o) locale quando hanno fondato motivo di ritene re che cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse si trovino in un determinato luogo, men tre il secondo, al comma 2, prevede che “se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichi no e il pubblico ministero non può inter venire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle inda gini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e ri lievi sullo stato dei luoghi e delle cose”. Il ricorrente, a fronte di una evidente flagranza di reato, omette di dedurre in relazione alla assenza degli elementi di fatto che consentono l’intervento au tonomo della polizia giudiziaria prima dell’intervento dell’A.G., con conseguen te genericità della doglianza.
A ciò va aggiunto l’articolo 197 del Dlgs 152/2006, come correttamente evi denziato dal Procuratore generale, il quale consente agli addetti al control lo di effettuare “ispezioni, verifiche e prelievi di campioni” all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di ge stione dei rifiuti.
Ancora, quella lamentata dal ricorrente sarebbe, in ogni caso, una nullità a regi me intermedio, la quale va prontamen te eccepita soprattutto ove l’interessato ha partecipato al compimento dell’atto. Ed infatti, questa Corte, in tema di ac certamenti ex articolo 354 Codice di pro cedura penale (Sezione 4, n. 48344 del 2 dicembre 2009, O., Rv. 245799‑01), ri tiene che (arg. ex articolo 182 Codice di procedura penale) “la nullità derivan te dall’omesso avviso all’interessato da
parte della polizia giudiziaria che pro ceda ad accertamenti urgenti di cui all’articolo 354 Codice di procedura pe nale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sa nata a norma dell’articolo 182, secon do comma, Codice di procedura penale, se la parte, presente, non la deduce im mediatamente prima o immediata mente dopo il compimento dell’atto o comunque prima della sentenza di pri mo grado (Nella specie la nullità era stata dedotta in sede di ricorso per cas sazione), mentre, ove l’indagato non fos se presente, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (articolo 180 Codice di procedura penale).
Nel caso di specie, l’imputato omette di dedurre qualsivoglia elemento, sia sulla sua presenza o meno all’atto del controllo, sia sulla eventuale eccezio ne nel corso del giudizio di primo gra do, la quale non si può desumere dal testo del provvedimento impugnato, in cui si riportano (pag. 1) solo la richiesta di assoluzione e quella di applicazione dell’articolo 131‑ bis Codice penale, con conseguente genericità della doglianza. 2.2. In ogni caso, il Collegio evidenzia che nel processo penale vige pacifica mente il principio del male captum be ne retentum
Si è a tal proposito ritenuto che, in ap plicazione di tale principio, l’irregola rità del verbale di sequestro operato dalla P.G. non travolge il provvedimen to di convalida del pubblico ministero (Sezione 2, n. 31225 del 25 giugno 2014, M., Rv. 260033‑01; Sezione 3, n. 41957 del 19 ottobre 2005, G., Rv. 232747‑01).
Una risalente, ma mai superata, pronun cia delle Sezioni Unite della Corte, ha poi affermato che, anche in caso di per quisizione illegittima, allorché ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 253, com ma 1, Codice di procedura penale, il se questro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il mo do con cui ad esso si sia pervenuti (Se zioni Unite, n. 5021 del 27 marzo 1996, Sala, Rv. 204643‑01).
Anche la Corte Costituzionale, dal can to suo, ha dichiarato inammissibili (sent. n. 219 del 2019) le questioni di legittimi tà costituzionale dell’articolo 191 C.p.p. in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, Costitu zione, quest1ultimo in relazione all’ar ticolo 8 Cedu, nella parte in cui tale disposizione non prevede che la sanzio ne dell’inutilizzabilità ai fini della pro va riguardi anche gli esiti probatori (cd. “frutto dell’albero avvelenato”); nel ca so di specie, si trattava di prove acquisi te tramite sequestro del corpo del reato
o delle cose pertinenti al reato, o atti di perquisizione ed ispezione compiu ti dalla polizia giudiziaria fuori dei ca si tassativamente previsti dalla legge, o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato. Il Giudice delle leggi ha, nella circo stanza, ritenuto che in materia non pos sa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, istituto disci plinato solo per le nullità: non si posso no infatti equiparare, senza invadere la discrezionalità del legislatore, fenomeni – quali quelli della nullità e della inuti lizzabilità – del tutto autonomi e tutt’al tro che sovrapponibili.
È stata quindi esclusa la possibilità di trasferire nella disciplina della inuti lizzabilità un concetto di vizio deriva to che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità (prin cipio recentemente ribadito con senten za n. 24 7 del 2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo è quindi doppiamente inam missibile.
3. Il secondo motivo è del pari inammis sibile.
L’editto accusatorio incolpa il V. A. nella sua qualità di legale rappresentante del la società “J. Srl”: egli, in altre parole, ri sulta essere investito di una posizione di garanzia che gli impone non solo di non effettuare in prima persona attivi tà di gestione dei rifiuti senza autoriz zazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto.
In tal senso, con la locuzione “effettua re una attività di raccolta” oppure un deposito incontrollato, la norma indi ca sia la effettuazione in prima perso na dell’attività illecita che il consentire ad altri, che rientrano nella propria sfe ra di responsabilità, la condotta medesi ma (arg. ex articolo 2049 Codice civile).
La posizione di garanzia del legale rap presentante in materia di gestione dei rifiuti implica, pertanto, che egli è re sponsabile di assicurare la corretta ge stione dei rifiuti da parte dell’“azienda” nel suo complesso considerata e, per tanto, risponde degli illeciti ambienta li commessi dai di lui dipendenti, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando, la cui esistenza non è neppure contestata dal ricorrente.
In tal senso, si è affermato che “in ma teria ambientale, i titolari e i responsa bili di Enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di ri fiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vi gilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condot ta di abbandono (Sezione 3, n. 40530 del 11 giugno 2014 – dep. 1º ottobre 2014, M.,
Rv. 261383‑01; Sezione 3, n. 23971 del 25 maggio 2011, G., Rv. 250485‑01; Se zione 3, n. 45974 del 27 ottobre 2011, S., Rv. 251340‑01; più di recente: Sezione 3, n. 24080 del 29 maggio 2024, P.; Sezio ne 3, n. 2234 del 9 luglio 2021, dep. 2022, L.; Sezione 3, n. 32744 del 3 luglio 2023, P., non massimate).
Correttamente, il P.G. evidenzia come il ricorso difetti totalmente nell’allegare elementi di fatto da cui desumere che i dipendenti della società abbiano agi to contro le espresse direttive del legale rappresentante, odierno imputato, con conseguente genericità della doglianza. 4. Il terzo motivo è inammissibile e co munque manifestamente infondato. 4.1. In primo luogo, infatti, solleci ta a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e propone una ricostruzione “alternativa” della piat taforma probatoria, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (Se zione 5, n. 26455 del 9 giugno 2022, D., Rv. 283370‑01) al di fuori dell’angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazio ne, sicuramente non sussistenti nel ca so di specie, alla luce delle valutazioni operate dal Tribunale a pagina 3 della sentenza gravata, ove si riporta il conte nuto delle operazioni di sopralluogo del 22 gennaio 2022, da cui il Giudice ha de sunto la natura di ammasso eterogeneo e caotico dei rifiuti (costituiti da residui di lavorazioni edili, materiale elettroni co dismesso, macchinette provenienti da sale giochi, fusti in metallo, un car tello riportante il nome (omissis), cartel loni pubblicitari riportanti il nome J.).
Ed infatti, il Giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quan to tale attività è rimessa esclusivamen te alla competenza dei Giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su mo tivi che postulano una inammissibile ri valutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del Giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a ve rificare la correttezza giuridica e la lo gicità della motivazione adottata dai Giudici di merito (Sezione 6, n. 43139 del 19 settembre 2019, S., n.m.).
Il sindacato di legittimità va infatti sol lecitato sul “prodotto dell’ingegno” e non sul puro e semplice “materia le probatorio” (e men che meno su sin goli “frammenti” di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi proba tori, il Giudice di legittimità deve chia rire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata laborata una de terminata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scarta te altre (Sezione 5, n. 34149 del 11 giu gno 2019, E., Rv. 276566‑01; Sezione 5,
n. 35816 del 18 giugno 2018, B., n.m.; Se zione 5, n. 44992 del 9 ottobre 2012, A., Rv. 253774‑01).
4.2. In ogni caso, il motivo è anche ma nifestamente infondato.
Questa Corte, anche di recente (Sezio ne 3, n. 20841 del 9 maggio 2024, M., n.m.), ha peraltro avuto modo di preci sare che il “deposito temporaneo prima della raccolta” (articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006), è “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smalti mento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185‑ bis ”.
Esso è estraneo al perimetro della “ge stione” dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne “la raccolta, il tra sporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli in terventi successivi alla chiusura dei si ti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgi mento delle relative attività”.
L’articolo 185‑ bis del Testo unico stabi lisce che affinché possa parlarsi di de posito “temporaneo”, occorre che esso avvenga con il rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli impren ditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperati va agricola, ivi compresi i consorzi agra ri, di cui gli stessi sono soci);
b) esclusivamente per i rifiuti sogget ti a responsabilità estesa del produtto re, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere ef fettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demoli zione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizio ne di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Si prevede, inoltre, che:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti orga nici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, si ano depositati nel rispetto delle nor me tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti so stanze pericolose e gestiti conformemen te al suddetto regolamento;
b) i rifiuti siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità al ternative, a scelta del produttore dei ri fiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in de posito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamen te i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere du rata superiore ad un anno; c) i rifiuti siano raggruppati per catego rie omogenee, nel rispetto delle relati ve norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) i rifiuti siano trattati nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose. Ove effettuato alle condizioni di cui so pra, il deposito temporaneo non ne cessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.
La giurisprudenza ha chiarito (da ul timo: Sezione 3, n. 20841 del 9 mag gio 2024, M., n.m.; Sezione 3, n. 16183 del 28 febbraio 2013, L., n.m.) che so lo l’osservanza di “tutte” le condizio ni previste dalla legge per il deposito temporaneo – e quindi anche lo smal timento con cadenza almeno annua le – solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio del le attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previ sto dall’articolo 187, mentre, in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’inte ressato, trattandosi di norma di favore (Sezione 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Se zione 3 n. 30647, 15 giugno 2004; Sezio ne 3 n. 21587, 17 marzo 2004) – l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.
Il Tribunale di Firenze (pag. 4) ha esclu so la natura di deposito temporaneo dei rifiuti in ragione del loro quantitativo e delle modalità di stoccaggio degli stes si, rispettivamente superiore al limite di legge e con modalità non consentite, con ciò facendo buon governo dei prin cipi elaborati da questa Corte, mentre l’alternativa ricostruzione del fatto pro posta dal ricorrente non può trovare in gresso in questa fase di legittimità.
5. Il quarto motivo di ricorso è inam missibile.
5.1. L’articolo 131‑ bis Codice penale pre vede la “non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esi guità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di parti colare tenuità e il comportamento risul ta non abituale”.
In particolare, la norma (Sezione 3, n. 34151 del 18 giugno 2018, F., n.m.), ol tre allo sbarramento del limite editta le (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pe cuniaria, sola o congiunta alla predet ta pena), richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli “indici‑criteri” (così li de finisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua volta in due “indici‑re quisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la “modalità della condotta” e “l’esiguità del danno o del pericolo”, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 Codi ce penale, (natura, specie, mezzi, ogget to, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pe ricolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della mo difica introdotta dal Dlgs 150 del 10 ot tobre 2022).
Si richiede pertanto al Giudice di rile vare se, sulla base dei due “indici‑re quisiti”, sussista l’“indice‑criterio” della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della “non abitualità” del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fat to di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Correttamente il Procuratore gene rale rammenta che, secondo questa Corte (Sezione 3 n. 50782 del 26 settem bre 2019, Rv. 277674‑01), ai fini del riconoscimento della causa di esclu sione della punibilità di cui all’ar ticolo 131‑ bis Codice penale non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le mo dalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma primo, sia rite nuta di particolare tenuità.
Questa Corte ritiene (Sez. 3, n. 34151 del 18 giugno 2018, Foglietta, Rv. 273678‑01) che, “ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenu ità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richie sti dall’articolo 131‑ bis ritenuto, eviden temente, decisivo” e che, in tal senso (Sez. 3 n. 50782 del 26 settembre 2019, Rv. 277674‑01), “ai fini del riconoscimen to della causa di esclusione della puni bilità di cui all’articolo 131‑ bis cod. pen. Non è sufficiente che il fatto sia occasio nale, ma è necessario che l’offesa, per le
modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sen si dell’articolo 133, comma primo, sia ri tenuta di particolare tenuità”.
5.2. La sentenza, in proposito, chiarisce in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, che non può ritenersi applicabile l’articolo 131‑ bis cod. pen. in ragione del quantitativo non trascura bile di rifiuti (circa 33 metri cubi) e del fatto che ad occuparsi del loro successi vo smaltimento è stata altra società, la “A.”, e non anche la società amministra ta dal ricorrente, escludendo quindi la non gravità del fatto.
Tale motivazione non appare manifesta mente illogica o contraddittoria, né fa cattivo uso dei principi espressi da que
sta corte in tema di particolare tenuità del fatto.
La doglianza, che con tali principi non si confronta, è pertanto inammissibile per genericità.
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’articolo 616 Co dice di procedura penale, l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altre sì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rile vato che, nella fattispecie, non sussisto no elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della cau sa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima conse gue, a norma dell’articolo 616 Codice di procedura penale, l’onere del ver samento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ri tiene di fissare, equitativamente, in eu ro 3.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e con danna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende. Così deciso il 15 maggio 2025.
Depositato in cancelleria il 12 giu gno 2025
Giurisprudenza
La giurisprudenza più recente in materia di rifiuti
A cura di Costanza Kenda e della Redazione normativa Reteambiente
Tutte le sentenze elencate in sintesi in questa pagina sono presenti per intero e massi mate nell’Area “Normativa rifiuti” in www.reteambiente.it, riservata agli abbonati.
Consiglio di Stato, sezione settima
Sentenza 1° settembre 2025, n. 7158 I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata li mitata nel tempo e, analogamente, le decisioni sui progetti già approvati sono riesaminabili nel tempo. Va necessariamente rinnovata la valutazione di impat to ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento.
Corte di Cassazione, sezione terza penale
Sentenza 18 agosto 2025, n. 29543
Il raggruppamento e la raccolta di materiali naturali spiaggiati per effetto di ma reggiate ed eventi meteo vanno fatti nel rispetto di condizioni e tempi previsti dal la normativa, altrimenti costituiscono attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Corte di Cassazione, sezione terza penale
Sentenza 28 luglio 2025, n. 27671
Le difficoltà di gestione aziendale legate a carenza di personale non possono mai integrare le cause di “forza maggiore” richieste al fine di escludere la punibilità dell’imprenditore che ha commesso il reato di gestione illecita dei rifiuti.
Consiglio di Stato, sezione quarta
Sentenza 11 luglio 2025, n. 6062
È coerente con la normativa in materia di End of waste l’autorizzazione “caso per caso” di un impianto di car fluff ; infatti, l’articolo 184‑ter, comma 3, Dlgs 152/2006 prevede espressamente la possibilità di individuare “caso per caso”, non solo con decreti ministeriali generali, ma anche nell’ambito dell’Aia (e quindi da parte del la Regione), i criteri in base ai quali il materiale trattato in un dato impianto per de la qualità di rifiuto.
Prassi e documentazione complementare
Le
Entrate sull’Iva per fatture e pagamenti delle discariche dopo la riforma del 2024
La risposta ad interpello n. 12/2025 dell’Agenzia delle En trate chiarisce l’ambito ap plicativo dell’articolo 1, com ma 49, legge 207/2024 (leg ge di Bilancio 2025), che dal 1 º gennaio 2025 ha escluso il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero energetico dall’aliquota Iva ri dotta del 10%, assoggettando li a quella ordinaria. L’associa zione istante, rilevata l’assenza di disposizioni transitorie, chie deva se l’aliquota ordinaria si applicasse alle sole prestazioni eseguite dopo il 1 º gennaio 2025 o anche a quelle precedenti ma fatturate o pagate successiva mente. L’Agenzia richiama l’ar ticolo 6, Dpr 633/1972, secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del pa gamento o, se anteriore, all’e missione della fattura. Pertan to, le operazioni prive di fattura o pagamento entro il 31 dicem bre 2024 sono soggette ad ali quota ordinaria del 22% se fat tura o pagamento intervengo no dal 1 º gennaio 2025. Restano validi:
• fatture emesse entro il 31 di cembre 2024 con aliquota al 10%;
• pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 con aliquota al 10% anche se la fattura è emes sa dopo il 1 º gennaio 2025. (S.F.)
Agenzia delle Entrate
Risposta ad interpello 1 º agosto 2025, n. 12
Conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energie – Aliquota Iva – Articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Decorrenza modifiche
Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa (di seguito, “Istante” o “Associazione”) chiede chiarimenti in merito alla corret ta applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 49 della legge 30 dicem bre 2024, n. 207 (i.e. Legge di Bilancio 2025).
Tale disposizione, entrata in vigore dal 1º gennaio 2025, ha modificato la Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in segui to, “Decreto Iva”) per escludere “il conferimento in discarica e l’incenerimento senza re cupero efficiente di energia” dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento, prevista dal numero 127‑sexiesdecies).
Risposta n. 12/2025
L’Associazione chiede quale sia la corretta aliquota Iva da applicare sulla fattura emes sa dopo il 1º gennaio 2025 ma riferita a una prestazione di servizio di conferimento, eseguita prima del 31 dicembre 2024. In altri termini, chiede se l’aliquota Iva ordi naria attualmente prevista riguarda le prestazioni di servizio effettuate dal 1º gen naio 2025 oppure quelle pagate a partire dalla medesima data, a prescindere dal momento in cui sono eseguite.
Soluzione interpretativa prospettata
L’Istante non propone alcuna soluzione.
Parere dell’agenzia delle entrate
In virtù della modifica apportata dall’articolo 1, comma 49 della Legge di Bilancio 2025, a decorre dal 1º gennaio 2025, il n. 127‑sexiesdecies della Tabella A, Parte III del Decreto Iva prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per le “pre stazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discari ca e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legi slativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”
La modifica normativa ha dunque determinato l’esclusione dall’agevolazione in paro la delle prestazioni di “conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero effi ciente di energia (…) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del [n.d.r. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152]”, le quali sono ora sogget te all’aliquota Iva ordinaria.
In merito al quesito posto dall’Associazione, in assenza di disposizioni transitorie ad hoc, ossia norme che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina Iva, oc corre far riferimento all’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto Iva che, nel disciplinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, prevedono che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (…)
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipenden temente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’ope razione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento” (cfr. circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, para grafo n. 2 e circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, paragrafi nn. 2, 3 e 4, cui si rimanda).
Ne deriva che le prestazioni di “conferimento in discarica e [n.d.r. di] incenerimento sen za recupero efficiente di energia, (…), di rifiuti urbani e di rifiuti speciali (…)” sono sogget te all’aliquota Iva ordinaria quando: – in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1º gennaio 2025; – in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1º gennaio 2025.
Le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l’aliquota Iva del 10 per cento restano valide. Ugualmente validi restano i pagamenti effettuati, entro la medesima data, con siderando applicabile l’aliquota Iva del 10 per cento e la cui fattura è stata emessa do po il 1º gennaio 2025.
Prassi e documentazione complementare
Il MinInterno indica il confine tra Codice ambientale e Codice della strada per le sanzioni del Dl 116/2025
Il Ministero dell’interno, con la circolare 1 º settembre 2025, prot. 59513, ha fornito alcu ni chiarimenti agli organi inca ricati di accertare le violazio ni delle disposizioni sul getto dei rifiuti di piccole dimensio ni (come mozziconi di sigaret te, scontrini, fazzoletti di car ta, gomme da masticare) dai veicoli in sosta e in movimento. La disciplina del Codice della strada (Dlgs 285/1992) è sta ta infatti recentemente modi ficata dal Dl 116/2025. In particolare, la novità norma tiva prevede che tali violazio ni possano essere accertate dalle Autorità preposte utiliz zando – anche “in differita” –le immagini degli impianti di vi deosorveglianza regolarmen te installati su tutte le strade, fuori e dentro i centri abitati. Tale possibilità, precisa pe rò il Ministero, non è immedia tamente applicabile. Occorre che sia approvato un apposi to decreto ministeriale con il quale devono essere stabili te le modalità di acquisizione e conservazione delle registra zioni relative alle violazioni ac certate. (F.P.)
Ministero dell’interno Circolare 10 settembre 2025, prot. 59513
Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” *
* Il Dl 116/2025 è pubblicato a pag. 50.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 ago sto 2025, è stato pubblicato il decreto leg ge indicato in oggetto 1 , con il quale sono state apportate modifiche a diverse nor me in materia di rifiuti. In particolare, la novella è intervenuta sul codice dell’am biente (C.A.) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul codice penale e sul codice di procedura penale. È in tervenuta, altresì, sul codice della stra da (C.D.S.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con modifiche agli articoli 15 e 201, per le quali si forniscono le seguenti indicazioni operative.
• Modifica dell’articolo 15 C.D.S. Sono state modificate le lettere f) ed f‑bis) del comma 1.
La nuova lettera f) punisce la condotta di chi sporca la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali diversi dai rifiuti, al di fuori dai casi di occupazione strada le disciplinata dall’articolo 20 C.D.S..
Rispetto al testo previgente, la norma non disciplina più il deposito di rifiuti o di
1. In vigore dal 9 agosto 2025.
2. Condotta ora sanzionata, a seconda dei casi, dall’articolo 15, comma 1, lettera f‑bis) C.D.S., o dall’articolo 255 C.A., o dall’artico lo 255‑ bis C.A..
3. Condotta ora sanzionata, a seconda dei casi, dall’articolo 15, comma 1, lettera f‑bis)
materiali di qualsiasi specie sulla strada o sue pertinenze 2 , ma sanziona la condot ta riguardante l’imbrattamento o l’insu diciamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali diversi e non clas sificabili come rifiuti quali, ad esempio vernici, liquidi, anche dispersi dai veicoli a causa di guasto o rottura ecc...
La nuova lettera f‑bis), invece, disciplina le ipotesi di getto o deposito sulle strade o loro pertinenze di rifiuti di cui agli art ticoli 232‑ bis e 232‑ter del C.A., dai veicoli in sosta o in movimento. Si tratta di rifiu ti di prodotti da fumo e di rifiuti di pic colissime dimensioni quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzo letti di carta e gomme da masticare (per brevità espositiva di seguito solo piccoli rifiuti ). La norma trova applicazione so lo al di fuori dei casi di cui agli artico li 255 3 , 255‑ bis 4 e 256 5 del C.A..
Dal combinato disposto delle norme del C.D.S. e del C.A., la condotta riguardante l’abbandono, il getto o il deposito di picco li rifiuti sarà sanzionabile da:
C.D.S., o dall’articolo 255 C.A., o dall’artico lo 255‑ bis C.A..
4. Abbandono di rifiuti non pericolosi in ca si particolari.
5. Attività di gestione di rifiuti non autoriz zata.
• articolo 15, comma 1, lettera f‑bis), C.D.S., quando il deposito o il getto av viene dai veicoli in sosta o in movimento sulle strade o loro pertinenze:
• articolo 255, comma 1‑ bis, C.A., quando l’abbandono o il deposito avviene: 1. sulla strada o sue pertinenze in ogni circostanza, tranne che dai veicoli in so sta o in movimento; 2.fuori dalla strada o sue pertinenze, in ogni circostanza, anche dai veicoli in so sta o in movimento.
Infine, si segnala che gli articoli 255, comma 1, e 255‑ bis C.A. prevedono che quando l’abbandono o il deposito di ri fiuti non pericolosi viene effettuato uti lizzando un veicolo a motore si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida 6
• Modifica dell’articolo 201 C.D.S. È stato introdotto il comma 5‑ quater.
Il nuovo comma, per l’accertamento della violazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f‑bis) di cui sopra, rimanda all’ap plicazione delle disposizioni di cui al com ma 5‑ter dello stesso articolo 201, il quale prevede la possibilità di utilizzare le im magini dei sistemi di videosorveglianza 7 .
A differenza di quanto previsto nel com ma 5‑ ter, che limita la possibilità di utilizzare la videosorveglianza per l’ac certamento delle violazioni ivi indica
te solo in alcuni punti delle autostrade e delle strade extraurbane principali, il nuovo comma 5‑ quater consente l’utiliz zazione delle immagini registrate dagli impianti installati su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato.
Ai sensi del comma 5‑ter, l’attività di ac certamento è demandata agli organi di polizia stradale cui l’articolo 12 C.D.S. at tribuisce la competenza all’accertamento delle violazioni in materia di circolazio ne stradale.
Le violazioni possono essere accertate at traverso la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti su tutte le strade. Si tratta di impianti in stallati sulle strade nel rispetto delle nor me sulla protezione dei dati personali 8
Per espressa indicazione del comma 5‑ter, nel quale è previsto che agli impianti di videosorveglianza non si applicano le di sposizioni dell’articolo 45 C.D.S., gli stessi non sono soggetti ad approvazione o omo logazione. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza e di tutelare i dirit ti degli utenti stradali, la norma impone di adottare adeguati metodi di verifica e certificazione, con particolare riferimen to all’orario dell’accertamento.
Infatti, tale attività può essere svolta in due modi:
• l’agente accertatore, durante la visione
delle immagini in diretta, rileva una vio lazione e provvede all’acquisizione e con servazione del filmato avente data e ora certificata dallo stesso operatore; • l’agente accertatore rileva la violazione entro le 24 ore successive alla registrazio ne attraverso la visione delle immagi ni registrate, il cui l’orario è certificato conforme al tempo coordinato universa le UTC.
Qualora la violazione non sia stata imme diatamente contestata, la notificazione del verbale può essere effettuata anche successivamente.
Infine, si sottolinea che, analogamente a quanto previsto per l’accertamento del le violazioni indicate nel comma 5‑ ter dell’articolo 201 C.D.S., anche l’utilizzo delle immagini degli impianti di video sorveglianza per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 15 comma 1, let tera f‑bis) C.D.S. è subordinato all’ado zione del decreto previsto dal medesimo comma 5‑ ter, con il quale devono esse re stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relati ve alle violazioni accertate.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Go verno sono pregate di estendere il conte nuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
6. L’articolo 255, comma 1 C.A. prevede la sospensione da 1 a 4 mesi; l’articolo 255‑ bis C.A. prevede la sospensione da 2 a 6 mesi.
7. Analoga possibilità è prevista dal nuo vo comma 1‑ ter dell’articolo 255 C.A. per l’accertamento delle violazioni di cui al
comma 1‑ bis del medesimo articolo 255. Tuttavia, in tale ipotesi, l’impiego delle im magini non è subordinato alle medesime condizioni previste dall’articolo 201, com ma 1‑ ter, CDS e la competenza all’applica zione della sanzione è attribuita al Sindaco
del Comune dove è stata accertata la viola zione.
8. La norma parla di strade, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzare le regi strazioni di impianti di videosorveglianza installati fuori da tale ambito.
Rubriche
Quesiti
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La Rivista RIFIUTI pubblica le risposte fornite dai suoi Esperti ai quesiti posti dai Lettori. Le risposte sono a pagamento. L’entità viene valutata caso per caso ma, ovviamente, è quasi simbolica poiché il servizio fornito riserva un dovuto trattamento di favore agli Abbonati alla Rivista (sia cartacea che on line).
La rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti.
La pubblicazione è riservata solo a quesiti ritenuti, a insindacabile giudizio dei Curatori della Rubrica, di valenza generale. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Le richieste vanno inoltrate a quesiti@rivistarifiuti.it.
A cura di Paola Ficco
Risponde Paola Ficco
1684. Formulario e Ddt: le semplificazioni per la manutenzione comprendono anche le attività di cui alla legge 82/1994 (sempre con la dovuta cautela)
Ci occupiamo di derattizzazione, disinfestazione insetti, disinfezione cisterne/ serbatoi acqua potabile, allontanamento volatili e atri tipi di servizi similari. Lo svolgimento di queste attività prevede l’utilizzo di diversi prodotti insetticidi e/o disinfettanti, in gel, liquidi, polvere e spray ed attrezzature (es. trappole collanti, postazioni di monitoraggio) che danno origine sia a rifiuti liquidi da disinfezione delle cisterne/ serbatoi acqua potabile e postazioni cattura roditori, sia a rifiuti solidi (es. carcasse di piccoli roditori, volatili e guano), entrambi in piccole quantità che devono essere rimosse.
Le attività di manutenzione a tali sistemi/impianti di cattura prevedono la posa del sistema/impianto e un certo numero di passaggi per il controllo del sistema/ impianto stesso, la rimozione delle esche o trappole e loro sostituzione per mantenere l’efficienza del sistema/impianto. Chiediamo se le attività descritte possono essere ricomprese nelle attività di manutenzione di cui all’articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006. In caso affermativo, ritenete che i rifiuti rimossi possano essere trasportati con Ddt presso la sede della nostra attività in cui verrà effettuato il deposito temporaneo?
Il testo vigente dell’articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006 è il seguente: “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”.
Da tale testo si evince che la sua portata previsionale è estesa anche alle “attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82” che disciplina le “attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
Il regolamento di attuazione di tale legge è stato adottato con Dm Industria 274/1997 “per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” come ivi definite dall’articolo 1, comma 1.
La circolare del Ministero dell’Industria 8 gennaio 2001 precisa che non rientrano nelle indicate attività le seguenti:
• pulizia di caminetti;
• espurgo dei pozzi neri;
• sterilizzazione di terreni ed ambienti;
• pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
• manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
• disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
Così restituito il quadro disciplinare di riferimento, si ritiene che il riportato articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006 sia riferito a tutte le attività di cui alla legge 82/1994 come già indicate poiché, stando al suo tenore letterale, esso espande la sua previsione tanto da indicarle come “incluse le attività di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82”.
Pare evidente, dunque, che tale articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006 si riferisca a tutte le attività che la citata norma del 1994 contempla e disciplina, estendendo a tali attività la disciplina per la manutenzione e i piccoli interventi edili previsti da tale comma 19.
Pertanto, si ritiene che • le attività di cui alla legge 82/1994 siano “incluse” in quelle di manutenzione quanto alla gestione del formulario/ Ddt e deposito temporaneo come previsto dall’articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006, che, infatti, le pone su un piano paritetico; • i rifiuti possano essere trasportati con Ddt presso la sede dell’impresa che li rimuove per la realizzazione del deposito temporaneo in tale sede e l’iscrizione all’Albo conservi la sua attualità. Occorre, però, che si tratti di “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività”, del che, in caso di controllo, l’impresa sarà tenuta a fornire apposita prova. Poiché si tratta di evidente regime di favore, anche se la norma non fornisce modalità comportamentali, si ritiene opportuno conservare e organizzare le registrazioni riferite ai quantitativi raccolti da tenere sempre nei limiti della ragionevolezza volumetrica e quantitativa affinché sia agevolmente dimostrabile il requisito minimale richiesto dalla norma.
1685. Rentri, il formulario per il deposito temporaneo delle macerie presso la rivendita di materiali nuovi per l’edilizia
Abbiamo letto l’articolo 185‑bis, comma 1, lettera c), del Dlgs 152/2006 e
chiediamo se per il trasporto occorre il formulario e come comportarci con il Rentri. Questo perché la destinazione dei rifiuti di cantiere verso il rivenditore di materiali nuovi per l’edilizia non compare tra le destinazioni individuate in automatico dal Rentri.
L’articolo 185‑ bis, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006 stabilisce che “per i rifiuti da costruzione e demolizione (…) il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti”.
È previsto dalla norma indicata per agevolare la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione; nella pratica, è individuato come deposito temporaneo “anomalo”, poiché non è realizzato dal produttore dei rifiuti bensì dal soggetto che vende materiali nuovi per l’edilizia; né è realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti bensì presso il punto vendita di materiali nuovi per l’edilizia.
Nella nota 51657/2021 il Mite (attuale Mase) affermava che “(…) in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o Enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole”, e aggiungeva che “il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti (…) dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto”.
Con riguardo al Rentri, si ricorda che il Dd 251/2023, sulle modalità
di compilazione del formulario in base al Dm 59/2023, al punto 2.2., Allegato 2, stabilisce: “Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita. Se il rifiuto viene trasportato al punto di vendita, di cui all’articolo 185‑bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Fir viene compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 indicando nel campo 3 (Destinatario) come destinatario il soggetto che gestisce il punto vendita. Non vanno inseriti i codici dell’operazione di trattamento (R o D). Il successivo trasporto dal punto vendita verso l’impianto di gestione sarà accompagnato da un nuovo Fir compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1. I quantitativi saranno cumulativi di quanto conferito al deposito temporaneo. Il gestore del punto vendita compila il Fir in qualità di detentore”. Quindi, il formulario deve accompagnare il trasporto; si aggiunge, però, che è privo delle indicazioni relative a R o a D poiché il punto vendita non è un luogo dove si effettua recupero o smaltimento né è un centro di raccolta.
Nel Rentri, nel compilare la causale T*aT (da Terzi a Terzi), occorre indicare il destino del rifiuto (D oppure R oppure centro di raccolta comunale). La rivendita di materiali nuovi per l’edilizia ove si realizza il deposito temporaneo delle macerie di un cantiere terzo, però, non appare tra queste destinazioni da inserire in automatico dal sistema. In attesa che il sistema informatico si allinei alle previsioni del Dlgs 152/2006 e al Dd 251/2023, è possibile emettere un formulario in bianco e procedere con la compilazione manuale.
Focus regioni
La Rubrica si propone di aggior nare mensilmente il Lettore sul le novità regionali più rilevan ti in materia di rifiuti. I singoli provvedimenti sono pubblica ti in Reteambiente – Osserva torio di normativa ambienta le (www.reteambiente.it Area “Normativa rifiuti”) e visibili agli abbonati al servizio.
A cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente
Calabria
Decreto dirigenziale Calabria 1° agosto 2025, n. 11348 (Bur 4 agosto 2025 n. 152)
Modalità operative di istruttoria delle istanze del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), della Autorizzazione integrata ambientale (Aia), dell’auto rizzazione gestione rifiuti, autorizzazione unica.
Decreto dirigenziale Calabria 9 settembre 2025, n. 12659 (Atto pubblicato sul sito istituzionale della Regione il 10 settembre 2025)
Piano regionale triennale 2025‑2027 e Programma 2025 delle Ispezioni negli stabi limenti a rischio di incidente rilevante (Seveso III).
Emilia‑Romagna
Dgr Emilia-Romagna 14 luglio 2025, n. 1173 (Bur 30 luglio 2025 n. 203)
Bando per la promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina – Approvazio ne Linee guida – Domande dal 15 settembre 2025 al 31 dicembre 2026.
Lazio
Determinazione Lazio 14 luglio 2025, n. G09040
(So n. 1 al Bur 17 luglio 2025 n. 58)
Bando per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per i contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi.
Dgr Lazio 10 luglio 2025, n. 591 (Bur 15 luglio 2025, n. 57)
Approvazione delle disposizioni per l’applicazione del Metodo tariffario rifiuti.
Lombardia
Decreto dirigenziale 9 settembre 2025, n. 12286 (Bur 15 settembre 2025 n. 38)
Incentivi alle Pmi per interventi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti alimenta ri – Domande dal 15 ottobre al 22 dicembre 2025.
Lr 7 agosto 2025, n. 13 (Bur 12 agosto n. 33)
Assestamento al bilancio 2025‑2027 – Modifiche alla Lr 10/2003 sul tributo per il conferimento di rifiuti solidi in discarica (Ecotassa).
Decreto dirigenziale 7 agosto 2025, n. 11309 (Bur 13 agosto 2025 n. 33)
Incentivi alle Pmi delle filiere della produzione di materiali per l’edilizia e del re cupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e da bonifica di siti contaminati –Bando “Ricircolo C&D – Risorse circolari in Lombardia per il sostegno alle Pmi lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare” – Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.
Dgr 28 luglio 2025, n. XII/4839 (Bur 31 luglio 2025 n. 31)
Iniziativa “Ri.Circo.Lo. – Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle Pmi lom barde per lo sviluppo di azioni di economia circolare” – Edizione dedicata alla pre venzione e riciclaggio dei rifiuti alimentari – Approvazione.
Dgr 28 luglio 2025, n. XII-4838 (Bur 1º agosto 2025 n. 31)
Proposta di modifica del Programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con Dgr 6408/2022 – Deposito documentazione nell’ambito del procedimento di Valutazio ne ambientale strategica (Vas).
Dgr 28 luglio 2025, n. XII/4840 (Bur 31 luglio 2025 n. 31)
Individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di re cupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lodi – Aggiorna mento relazione di dettaglio approvata con Dgr 8 febbraio 2017, n. X/6206.
Dgr 22 luglio 2025, n. XII/4768 (Bur 25 luglio 2025 n. 30)
Modalità e dettaglio delle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore (Seveso III).
Marche
Lr 24 luglio 2025, n. 17 (Bur 31 luglio 2025 n. 71)
Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenen ti amianto.
Dgr 5 agosto 2025, n. 1298 (Bur 15 agosto 2025 n. 77)
Criteri e modalità per l’impiego dei fondi regionali da riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica (Ecotassa) – Primo atto di indirizzo.
Dgr 28 luglio 2025, n. 1201 (Bur 8 agosto 2025 n. 75)
Via – Aggiornamento delle Linee guida regionali.
Dgr 8 luglio 2025, n. 1044 (Bur 18 luglio 2025, n. 67)
Recupero dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni nelle aree colpite dagli even ti sismici del 2016 e loro utilizzo come aggregati riciclati per un’economia circolare –Protocollo d’intesa.
Provincia di Bolzano
Dgp 19 agosto 2025, n. 637 (Bur 28 agosto 2025 n. 35)
Importi 2026 dovuti dai Comuni e dai gestori degli impianti di raccolta e smaltimen to per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti.
Toscana
Dgr 15 luglio 2025, n. 962 (Bur 23 luglio 2025 n. 30)
Istruzioni operative in materia di bonifica di siti inquinati – Integrazione dei procedi menti amministrativi col nuovo Sistema informativo (Sisbon 2.0).
Veneto
Decreto direttoriale 22 agosto 2025, n. 286 (Bur 5 settembre 2025 n. 119)
Riconoscimento del sottoprodotto denominato “ceneri volanti”.
Dgr 29 luglio 2025, n. 849 (Bur 19 agosto 2025 n. 114)
Linee guida per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale.
Decreto direttoriale 29 luglio 2025 n. 256 (Bur 12 agosto 2025 n. 109)
Modulistica per la comunicazione delle modifiche non sostanziali di installazioni sog gette ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Dgr 8 luglio 2025, n. 729 (Bur 22 luglio 2025 n. 97)
Indirizzi aggiornati in materia di Autorizzazione unica ambientale (Aua).
Focus rifiuti e sanzioni amministrative
ABSTRACT
Le prescrizioni contenute nel le autorizzazioni vanno formu late non soltanto tenuto con to di quella che è la normativa a presidio del comparto am bientale in cui il titolo viene ri lasciato ma altresì, in parti colare, avuto riguardo a quel le che sono le caratteristiche dell’impresa che dovrà opera re. La prescrizione può essere definita quale regola caute lativa imposta all’impresa che può basarsi non solo, generi camente, sui contenuti delle disposizioni normative di set tore, ma altresì appunto sul le “verifiche tecniche” ese guite dagli organi di control lo. Ne discende pertanto che le stesse non possano mai dir si irragionevoli e pretestuose se frutto di un procedimento istruttorio che poggia, in par ticolare, su evidenze certe. La prescrizione non può essere autoritativamente introdot ta senza tenere conto – oltre agli esiti tecnici – della condi zione (anche economica) in cui ciascuna impresa si trova ad operare, risultando importan te il costante confronto e la compartecipazione ai proce dimenti autoritativi.
La diffida dell’Ente per la
violazione delle prescrizioni autorizzatorie
Quando le violazioni sono sanabili
A cura di Italia Pepe
Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
Le prescrizioni dell’autorizzazione
Le prescrizioni contenute nelle autoriz zazioni vanno formulate non soltanto te nuto conto di quella che è la normativa a presidio del comparto ambientale in cui il titolo viene rilasciato ma altresì, in particolare, avuto riguardo a quelle che sono le caratteristiche dell’impresa che dovrà operare.
In tale contesto risultano pertanto es senziali gli esiti dei controlli eseguiti da tutti gli Enti deputati a garantire la tu tela ambientale, con la conseguenza che è del tutto escluso che si possa attribui re validità indiscussa solamente a quelli posti in essere dall’Autorità preposta al rilascio del titolo abilitativo.
Il lavoro di Arpa, delle Province, dei Co muni e di qualunque altro organo ac certatore nell’esercizio delle proprie funzioni acquisisce importanza al fi ne della valutazione della condizione di operatività dell’impresa, costituen do la base per la formulazione delle pre scrizioni da rispettare nell’esercizio della propria attività in qualunque ma trice ambientale (rifiuti, acque, scari chi, emissioni).
La prescrizione può essere definita qua le regola cautelativa imposta all’impresa che può basarsi non solo, genericamente, sui contenuti delle disposizioni norma tive di settore, ma altresì appunto sulle “verifiche tecniche” eseguite dagli or gani di controllo. Ne discende pertanto che le stesse non possano mai dirsi ir ragionevoli e pretestuose se frutto di un procedimento istruttorio che poggia, in particolare, su evidenze certe.
La Corte di Cassazione 1 ha ad esempio chiarito come “le ‘prescrizioni’ contenu te o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’articolo 256, comma 4, del D.Lvo
n. 152/06 sono tali non già, esclusivamen te, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indi pendentemente da ogni possibile intito lazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in ne cessaria connessione con le finalità ed i limiti dell’autorizzazione rilasciata”.
Le prescrizioni frutto della collaborazione tra Enti ed imprese
A tutto quanto sopra occorre altresì ag giungere come la prescrizione non possa essere autoritativamente introdotta sen za tenere conto – oltre agli esiti tecni ci – della condizione (anche economica) in cui ciascuna impresa si trova ad ope rare, risultando importante il costante confronto e la compartecipazione ai pro cedimenti autoritativi.
In tal modo da un lato le Autorità ac quisiscono la completa certezza che le prescrizioni vengano debitamente com prese dalle imprese, che prontamen te potranno porre in essere le azioni di indagine, tecniche ed economiche per poter assolvere a quanto imposto, ma, trattandosi di impartizioni condivise in ogni relativa fase di realizzazione, il ri spetto richiesto non potrà che ritenersi consequenziale.
Tale modus operandi nel garantire la tu tela dell’ambiente gioverebbe anche alle attività di controllo degli organi accerta tori, che avranno modo di confrontarsi con imprese preparate e coscienti, ridu cendo in tal modo anche i contenziosi che, nella quasi totalità dei casi, vengo no attivati con il vano fine di contestare le prescrizioni non ritenute necessarie, presumendo che la relativa loro intro duzione nelle autorizzazioni sia frutto esclusivamente di un abuso di potere da
parte delle Autorità competenti nell’e sercizio delle loro funzioni e palesando dunque l’evidente mancata condivisione dell’importanza della soluzione tecnica come imposta.
A ben vedere, le modalità di comparte cipazione cui occorrerebbe che tutti i procedimenti amministrativi tendes sero sono le medesime cui si ispira, nell’attuale panorama dei controlli, il Dlgs 103/2024. Questo innovativo decreto infatti nasce a garanzia della piena co noscenza degli obblighi ai quali i sogget ti controllati sono tenuti al fine anche di eliminare sovrapposizioni e duplicazio ni dei controlli, rendendoli in tal modo maggiormente efficaci ed efficienti.
L’articolo 4 del sopraccitato decreto le gislativo, infatti, premesse le finalità cui deve tendere la normativa di recen te introduzione e tenuto conto dell’im portanza di programmare l’attività ispettiva, stabilisce che le amministra zioni svolgenti funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilan za, debbano consultare ed alimenta re con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di ciascuna impresa: sarà questa la “sede” che darà vita ad un ca nale di conoscenza reciproca, cosicché le imprese saranno costantemente rese edotte circa le vicissitudini preliminari e conseguenti ai controlli, e allo stesso modo le Autorità a questi preposte sa ranno in grado di eseguire controlli tec nicamente adeguati poiché consapevoli delle condizioni in cui ciascuna impre sa opera presso l’insediamento oggetto di verifiche.
Autorità ed imprese – per il comune buon andamento – devono dunque ope rare, ciascuno per quanto di competen za, in un clima oltremodo collaborativo, che inevitabilmente genererà la consa pevolezza delle azioni che le ammini strazioni si troveranno ad assumere nei confronti delle imprese che intendesse ro disattendere le prescrizioni loro det tate per mezzo dei titoli autorizzatori.
Le conseguenze per chi viola le prescrizioni dell’autorizzazione Il primo provvedimento che l’Autorità competente si troverà ad assumere nei confronti di un’impresa che viola le pre scrizioni – indipendentemente dai veri e propri provvedimenti sanzionatori che la norma può prevedere e che comporte rebbero la comminazione di ingiunzioni pecuniarie – è appunto la diffida, ovve ro un espresso richiamo dal continuare ad esercitare l’attività, come autorizza ta, in violazione di quanto riportato nel titolo autorizzatorio.
Il provvedimento in questione rap presenta un invito a regolarizzare la propria posizione ritenuta, al lo stato dell’accertamento, illegitti ma, proponendo un espresso richiamo all’osservanza delle prescrizioni violate, attribuendo un termine entro il quale provvedere ed indicando, se necessario, anche le azioni da porre in campo al fi ne del corretto adempimento.
La descrizione appena fornita chiarisce come la diffida non debba essere con siderata un vero e proprio provvedi mento sanzionatorio, quanto piuttosto un atto interlocutorio, che ha peraltro il vantaggio di accompagnare “l’igna ro trasgressore” alla regolarizzazione della propria attività. In quanto tale, pertanto, non può definirsi un atto im mediatamente lesivo della sfera del ri cevente, non avendo alcuna immediata conseguenza se non quella appunto di attenzionare all’impresa la violazione accertata e le misure da porre in campo per rimediare.
L’osservanza dei disposti della diffida non vedrà il prosieguo del procedimen to sanzionatorio secondo le eventuali successive fasi che potrebbero portare il trasgressore alla sospensione del ti tolo autorizzatorio e conseguentemente, qualora venissero accertate ulteriori violazioni, alla revoca dello stesso: per l’amministrazione vige dunque l’one re di una graduale adozione dei citati provvedimenti – diffida, sospensione e revoca – con l’obbligo che il passaggio al provvedimento successivo venga mo tivato in virtù di situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.
Ne è un chiaro esempio l’articolo 208 del Dlgs 152/2006, che al comma 13 testual mente riporta:
“13. Ferma restando l’applicazione del le norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competen te procede, secondo la gravità dell’infra zione:
a) alla diffida, stabilendo un termine en tro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo deter minato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’am biente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in ca so di mancato adeguamento alle prescri zioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino si tuazione di pericolo per la salute pubbli ca e per l’ambiente”
La diffida dal continuare ad operare in violazione delle prescrizioni dettate con il titolo autorizzatorio costituisce per tanto premessa alla possibile adozione di successivi atti che porterebbero alla sospensione dell’attività per un periodo più o meno lungo – a seconda che il tito lo autorizzatorio venga appunto sospe so o revocato – con evidente nocumento per le sorti economiche delle imprese: l’attività così come autorizzata non po trà essere esercitata sino a quando non si provvederà ad eliminare le cause di violazione e dimostrare di avere assun to misure idonee per evitare, anche in futuro, un esercizio illegittimo poiché non conforme alla normativa dei com parti ambientali da cui discende l’obbli go a dotarsi del titolo autorizzatorio.
Sospensione e revoca del titolo autoriz zatorio, a differenza della diffida, sono dunque provvedimenti che incidono im mediatamente, ed in taluni casi in modo piuttosto gravoso sull’assetto economico delle imprese, e pur tuttavia non costi tuiscono l’unica conseguenza per le ir regolarità accertate.
La sanzione pecuniaria
Le prescrizioni contenute nei titoli auto rizzatori, in quanto regole da rispettar si a garanzia del corretto ed ossequioso svolgimento dell’attività produttiva al la normativa ambientale (rifiuti, ac que, emissioni ecc.), possono rivelarsi preziose linee guida per l’imprendito re che non intende incorrere in sospen sioni o revoca del titolo autorizzatorio, con la consapevolezza che seppure una diffida amministrativa non genera (al meno) nell’immediatezza una obbliga ta sospensione dell’attività esercitata, così come autorizzata, anticiperà la no tifica di un verbale di accertamento di trasgressione.
La contestazione di una violazione ha luogo infatti secondo due coordinate, la diffida e il verbale di accertamento di trasgressione: la prima costituisce ri chiamo a non continuare ad operare in violazione di quanto autorizzato, non ché l’indicazione delle azioni da assume re al fine di porvi immediato rimedio, mentre il secondo costituisce effettiva punizione per la trasgressione accerta ta con l’ulteriore finalità di far desiste re l’interessato, in futuro, dal ritrovarsi nuovamente in una condizione di illeci to amministrativo, quantomeno per non essere costretto ad assolvere nuovamen te al pagamento di sanzioni pecuniarie.
In materia di rifiuti, il verbale di ac certamento ammetterà tuttavia il tra sgressore al pagamento di una somma
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BILANCI
DI SOSTENIBILITÀ E RAPPORTI AMBIENTALI
Una nuova area, che nasce nell’autunno 2025, dedicata alla rendicontazione ambientale e di sostenibilità per la qualificazione strategica delle imprese e degli Enti.
I bilanci di sostenibilità non sono solo documenti di reporting: oggi diventano strumenti attraverso i quali le imprese possono mettere a punto nuove formule organizzative e supportare “l’intelligenza del cambiamento” che ogni settore, dell’industria o dei servizi, richiede.
Per questo tutti i documenti presentati in quest’area vengono analizzati in dettaglio, mettendo in evidenza le peculiarità di ciascuno e evidenziando le correlazioni più interessanti all’interno di ogni settore.
Ogni azienda ha la propria storia, che muta con il cambiamento delle altre imprese del settore, e così ogni nuovo bilancio può trarre esperienza dai migliori modelli già messi a punto fino ad oggi.
in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favo revole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Il trasgressore po trà procedervi entro 60 giorni dalla con testazione in via immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione per mezzo del verbale di accertamento.
Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione a carico dell’autore mate riale della violazione e dell’obbligato in solido, prevenendo in questo modo l’ac certamento definitivo della violazione per mezzo dell’ordinanza di ingiunzio ne che, come noto, per poter essere adot tata, comporterà l’acquisizione di scritti difensivi e audizione del trasgressore che non intenda conciliare – per mezzo del pagamento liberatorio – poiché di sconosce l’illecito contestatogli, ovvero ritiene di poter addurre cause di esclu sione della propria responsabilità, qua le ad esempio la buona fede.
Il pagamento spontaneo della sanzione pecuniaria e l’assolvimento di quanto imposto con la diffida amministrativa rappresentano la condizione ideale per un’impresa che intenda dimostrare non solo consapevolezza dell’illecito com messo, ma altresì volontà di adoperar si così da poter operare, in futuro, nel rispetto delle norme e del titolo auto rizzatorio. Lo stesso non può certo dir si nell’ipotesi in cui, pur provvedendo a liberarsi della sanzione comminata, non si osservino tempi e disposti del la diffida: il mancato adeguamento al le prescrizioni della diffida e dunque del titolo autorizzatorio, pur a fronte dell’avvenuto pagamento della sanzio ne pecuniaria, imporranno all’Autorità competente di eseguire nuovi accerta menti al fine di verificare l’avvenuta re golarizzazione e valutare l’assunzione dei successivi atti di sospensione e revo ca dell’autorizzazione.
Il nuovo modo di intendere la diffida ai sensi del Dlgs 103/2024 Nel contesto di innovazione normativa di cui al Dlgs 103/2024, peraltro, la dif fida, perlomeno per le violazioni per cui è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non supe
riore nel massimo a euro 5.000,00, ac quisisce una veste del tutto nuova.
La normativa in questione, infatti, nel ribadire che la diffida amministrativa va intesa come un invito a provvedere, precisa, inoltre, che lo stesso debba es sere contenuto all’interno del verbale di ispezione e debba precedere la con testazione della violazione con il fine di sanarla. L’articolo 6, infatti, stabili sce che l’organo di controllo incarica to, nel caso in cui accerti per la prima volta nell’arco di un quinquennio l’esi stenza di violazioni sanabili (pur sem pre qualora si tratti di violazioni per cui è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative non superiori nel mas simo euro 5.000,00), diffiderà l’interes sato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo.
Tutto dovrà essere eseguito nel termine di 20 giorni dalla data della notificazio ne dell’atto di diffida che, qualora ven ga ottemperata, vedrà il procedimento sanzionatorio estinguersi limitatamente alle inosservanze sanate. L’inottempe ranza alla diffida, contrariamente, fa rà sì che l’organo di controllo effettui la contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/1981.
Nella fattispecie di cui al citato artico lo, pertanto, la diffida mirerebbe ad evi tare la comminazione di una sanzione pecuniaria raggiungendo comunque lo scopo primario, che è quello dell’avve nuta regolarizzazione ed eliminazio ne della condizione illecita, ponendo quindi in secondo piano l’aspetto più punitivo, che è quello generato dall’in giunzione: il trasgressore sarà costretto a provvedere al pagamento della somma ingiunta laddove non si adegui secondo le modalità ed i tempi indicati nella dif fida, eliminando la condizione di irre golarità accertata.
Le prescrizioni frutto del principio di precauzione Il Consiglio di Stato ha inoltre attribui to particolare rilievo al principio di pre cauzione come imposto alle Autorità competenti: 2 queste sono tenute ad adot tare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la
sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e pri ma che subentrino più avanzate e riso lutive tecniche di contrasto.
“Ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attivi tà potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una pre venzione anticipata rispetto al consoli damento delle conoscenze scientifiche, anche in assenza di certezze riguardo all’esistenza o alla portata del pregiudi zio per la salute delle persone che si vuo le scongiurare.
I principi di proporzionalità e ragione volezza, come anticipato, imporranno all’amministrazione il bilanciamento tra l’interesse privato alla commercializza zione dei prodotti e le contrapposte esi genze di tutela della salute pubblica, con la conseguenza per cui il peso di scelte cautelative, imposte dal dubbio residua le sui margini di rischio, debba gravare sul soggetto responsabile della condot ta illecita”. 3
Gli atti assunti dalle Autorità prepo ste al rilascio dei titoli autorizzato ri, anche se esaminati in un’ottica di corretta applicazione del principio di precauzione, non devono lasciar tra sparire elementi sintomatici di un esercizio irragionevole del potere. “D’altra parte, il sindacato sulla moti vazione delle scelte discrezionali, anche se pervaso da significative componen ti tecniche, deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica del la non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti” : 4 se è da intendersi pertanto indiscussa l’at tendibilità delle acquisizioni tecni co‑scientifiche poste alla base della valutazione dell’Autorità preposta, al trettanto deve dirsi della plausibile ra gionevolezza delle determinazioni che questa ha inteso trarne all’esito della ponderazione dei diversi interessi af fidati alle sue cure. Rimanendo per tanto ferma per l’amministrazione la necessità di evidenze scientifiche ade guate per supportare i propri provve dimenti, la non adeguata certezza dei rischi che potrebbero derivarne non può minarne la validità. E pur tutta via l’applicazione del principio di pre
2. Fra tutte, Cons. Stato, sez. III, 3 otto bre 2019, n. 6655; sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5377; sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8098. 3. La fattispecie inerisce ad un provvedimen to, con il quale l’amministrazione ordina va, tra l’altro, che tutti i lotti di prosciutto,
nei quali era stata riscontrata la presenza di antiparassitari nelle parti superficiali, fossero sottoposti a un’idonea toelettatura, con eliminazione della cotenna e del grasso di rivestimento, al fine di poterne garanti re l’integrità rispetto a possibili contamina
zioni nelle parti edibili. L’atto de quo è stato ritenuto conforme sia alle regole di precau zione sia ai principi di proporzionalità e ra gionevolezza.
4. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655.
cauzione determinato da un contesto di incertezza, ovvero dall’assenza di dati tecnico‑scientifici conclusivi, non deve favorire una dilatazione delle misure restrittive o impeditive: l’amministra zione dovrà sempre adottare misure proporzionate, oggettive e non discri minatorie – anche in caso di rischio –con l’evidente deduzione che solo la
compartecipazione potrà essere posta a garanzia di un corretto procedimento amministrativo quale ad esempio quel lo autorizzatorio.
In conclusione, lo scopo della diffida resta esclusivamente quello di ricon durre le imprese al corretto e legitti mo esercizio delle attività ossequioso,
dunque, delle prescrizioni ragionevol mente dettate con i titoli autorizzatori ed elaborate con la compartecipazione delle imprese stesse al procedimento amministrativo, e ciò al fine di preve nire eventuali o accertati rischi con la consapevolezza di coloro che in osse quio a tali titoli dovranno esercitare le proprie attività.
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Normativa Rifiuti contiene provvedimenti della normativa Ue, nazionale e regionale, vigenti e in corso di approvazione, specifici in materia di rifiuti e di Albo gestori ambientali. Accompagnati da approfondimenti e Dossier, giurisprudenza, prassi e documentazione complementare, nonché correlati agli altri documenti complementari. I testi dei provvedimenti consolidati sono aggiornati in tempo reale, con modifiche a vista.
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Interpelli sui rifiuti
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L’interpello è uno strumento giuridico che consente a determinati soggetti di presentare al Ministero dell’Ambiente istanze di ordine generale volte a chiarire l’applicazione della normativa ambientale. In questa sezione vengono presentati e raccolti i principali interpelli in materia di rifiuti, con i link alla normativa di riferimento e completi dell’intera documentazione originale.
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Normativa ambientale Ue/Nazionale (esclusi Rifiuti e Albo Gestori) . 310,00 € (iva compresa)
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