Skip to main content

Best Practice

Page 1

18

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 350 (06/26)

La distruzione dei capi invenduti. Una valutazione dei pro e contro di Blumine Srl

Secondo l’European Environment Agency, 1 ogni anno in Europa una quota compresa tra il 4 e il 9% dei capi di abbigliamento invenduti viene distrutta. Tradotto in volumi, sono tra 250 mila e 600 mila tonnellate di capi: vestiti, accessori che finiscono in un inceneritore o in discarica. Il costo ambientale è tutt’altro che marginale, e genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2eq di gas a effetto serra (GHG) ogni anno, un valore quasi equivalente alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021. Una quota di invenduto elevata è strutturale nella moda per l’estrema variabilità e imprevedibilità dei gusti dei consumatori che rendono intrinsecamente imprecise le previsioni della domanda. Il regolamento europeo sull’ecodesign dei prodotti

sostenibili (Espr), adottato nel 2024, include il divieto di distruzione dei capi. Una misura che ha il giusto obiettivo di contenere o eliminare un fenomeno dannoso, incluse le emissioni di GHG derivanti dalle azioni di distruzione via incenerimento o in discarica. Il regolamento prevede per tutte le categorie di beni di consumo gli obblighi: • di adottare le misure ragionevoli per prevenire la necessità di distruzione dell’invenduto (Articolo 23); • di rendicontare pubblicamente i volumi di invenduto con le ragioni dello scarto, il trattamento previsto (riuso, riciclo, smaltimento) e le misure adottate per evitare la distruzione (Articolo 24). Il divieto di distruzione (Articolo 25) è invece specifico

per l’abbigliamento e si applicherà a partire dal 19 luglio 2026. Riguarderà da subito le grandi imprese, mentre le aziende di medie dimensioni (50‑249 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro) saranno coinvolte dal 2030. Le piccole e micro (meno di 50 dipendenti, fatturato fino a 10 milioni di euro) sono esentate, ma soggette al generico impegno espresso dall’Articolo 23. Ci sono aspetti critici del provvedimento che potrebbero, nei fatti, rendere difficile o in ogni caso limitarne l’attuazione o generare effetti indesiderati. Una critica spesso sollevata riguarda l’equiparazione di riciclo e distruzione e la conseguente proibizione di riciclare l’invenduto, con le seguenti deroghe: a) motivi di salute, igiene e sicurezza; b) danni causati che non possono essere riparati in modo economicamente vantaggioso (cost‑effective); c) inidoneità dei prodotti all’uso cui sono destinati; d) mancata accettazione dei prodotti offerti in donazione; e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rigenerazione (inclusa la non fattibilità tecnica della rimozione dei loghi); f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti; g) distruzione come opzione con il minor impatto ambientale negativo.

1. Briefing, Volumes and destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy, European Environment Agency (EEA), marzo 2024.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Best Practice by Edizioni Ambiente - Issuu