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Gli Aggiornamenti segnalano alcune novità esaminate nel corso dell’attività dello Studio. Si resta a disposizione per approfondimenti riguardo alle stesse: aggiornamenti@vm-associati.it
A cura di:
Michela Bassani (MB)
Andrea Di Gialluca (ADG)
Lorenza Filippone (LF)
Davide Galofaro (DG)
Valentina Garilli (VG)
Mario Manna (MM)
Francesca Marchetti (FM)
Giorgia Marra (GM)
Alfonso Papa Malatesta (APM)
Eugenio Ruggiero (ER)
Michele Maria Rossi (MMR)
Federica Sisca (FS)
Annalisa Stirpe (AS)
Ernesta Visentini (EV)
Proposte di regolamento “Digital Omnibus” 20
Codice europeo di buone pratiche in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l’IA 20
Nuova Determinazione ACN sulle modalità e specifiche di base per l’adempimento degli obblighi di gestione dei rischi informatici e di notifica degli incidenti 21
Linee Guida NIS sulla definizione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica 21
Offerte che prevedono l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale negli appalti pubblici: la sentenza del Consiglio di Stato 21
Proprietà intellettuale 23
Addestramento di modelli IA e diritto d’autore (in particolare, text and data mining). Tribunale di Monaco di Baviera. 23
La prova della spedizione della raccomandata informativa semplice
Con ordinanza n. 20144 del 18.7.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in materia di contenzioso con il contribuente, la prova della spedizione della raccomandata informativa semplice prescritta dall’art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 139 c.p.c. è correttamente offerta dal "PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ACCETTAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE RACCOMANDATE SPEDITE ", recante l'intestazione e il timbro di Poste italiane. Nello stesso senso, e quasi contestualmente, si è pronunciata anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. II, Sent., 26/06/2025, n. 1574 (prova; raccomandata informativa; contenzioso con il contribuente) (FM)
La prova dell’interruzione della prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento
Con sentenza n. 992 del 25.11.2025, la Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, ha ritenuto validamente dimostrata l’interruzione della prescrizione del credito oggetto di una cartella di pagamento dalla produzione dell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’atto interruttivo e della “Interrogazione documenti" tratta dagli archivi informatici dell’esattore, quale documento dal quale si inferisce il collegamento tra la cartella di pagamento (individuata tramite l’apposito numero identificativo) e l’intimazione di pagamento (parimenti identificata dal numero ad essa attribuito). A tale documento è in particolare riconosciuta l’efficacia probatoria delle copie parziali ex art. 2718 c.c., in considerazione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria e richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’efficacia degli estratti di ruolo per l’insinuazione al passivo fallimentare, quali copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario e munite di piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale (Cass. civ. n. 32998/2019).
Il Giudice di appello ricorda altresì che, in materia di notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in forza del principio di vicinanza della prova, è onere del destinatario dimostrare che il plico ricevuto non contiene alcun atto o un atto diverso da quello indicato dall’agente della riscossione (Cass., ord. n. 6251 del 09/03/2025; Cass., Ord. n. 6586 del 12/03/2025).
In tema di vicinanza della prova, con recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante
raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia" (Cass. civ., Sez. V, Ord., 08/01/2026, n. 398).
(prova; interruzione della prescrizione, contenzioso con il contribuente) (FM)
Legge di Bilancio: comma 662 AMCO s.p.a. e riscossione locale
La Legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto all’art. 2 del d.l. 193 del 2016 i commi da 2-bis a 2-undecies, in base ai quali, le amministrazioni locali possono (o devono, in determinate situazioni) affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO (Asset Management Company), società per azioni partecipata per il 99,78% dal MEF.
Per l’operatività della riforma si attende un decreto attuativo del MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomia locali, a cui rimandano le nuove disposizioni. Il decreto dovrà definire alcuni aspetti cruciali della nuova disciplina (comma 2-undecies).
Secondo il comma 2-septies, le amministrazioni locali hanno la facoltà di affidare ad AMCO l’attività di riscossione; tuttavia, la facoltà diventa un obbligo nel momento in cui, al termine dei contratti con il precedente riscossore, la percentuale di riscossione in conto residui risulti inferiore a una data soglia che sarà determinata con il predetto Decreto Attuativo.
Il comma 2-ter prevede che ad AMCO possano essere affidati non solo i nuovi carichi, ma anche quelli già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e discaricati secondo le nuove regole di cui all’art. 3 d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
AMCO provvede all’attività di riscossione dei crediti “alle condizioni [non meglio precisate dalla legge] che sono stabilite nell’atto di affidamento, disciplinate nel decreto” Attuativo (comma 2-quinques).
Il comma 2-decies prevede che, per l’esercizio dell’attività di riscossione, ad AMCO sono attribuiti i medesimi poteri di Agenzia delle Entrate-Riscossione (dal 2027 contenuti nel titolo VI e art. 224 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33).
Per esercitare l’attività di riscossione, AMCO si avvale, previa selezione tramite procedura competitiva, dei soggetti iscritti nell’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle amministrazioni locali. In tale ottica è affidato ad AMCO l’attività di
indirizzo e il coordinamento e controllo dei soggetti selezionati per lo svolgimento dell’attività di riscossione.
(AMCO; Riscossione; Legge di Bilancio)
(APM - MMR)
Definizioni agevolate introdotte dagli enti locali
La legge di bilancio 2026 (l. 199/2025, art. 1, c. 102) ha previsto che le Regioni e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possano introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
La definizione agevolata può riguardare anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Inoltre, al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento, gli enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, anche nel caso di affidamento della riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997. Possono formare oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali, nonché le entrate di natura patrimoniale. Le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti (si segnala la nota UPI sulle novità dettate dalla legge di bilancio 2026 d’interesse per gli enti locali).
(definizione agevolata; fiscalità locale) (FM)
Rottamazione quinquies
Con legge di bilancio 2026 (l. 199/2025, art. 1, c. 82-108), è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023, che consente ai contribuenti di estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi e le sanzioni, inclusi gli interessi di mora ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, le somme di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni o somme aggiuntive di cui all’art. 27 del d.lgs. 46/1999, nonché le somme maturate a titolo di aggio dall’agente della riscossione.
La rottamazione si applica ai carichi derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Possono accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni e, in particolare, dalla rottamazione quater (articolo 1, c. 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Non possono invece accedervi coloro che, alla data del 30.9.2025, sono in regola con il versamento delle rate della rottamazione quater.
I contribuenti devono presentare la richiesta di definizione agevolata entro il 30.4.2026, tramite il sito dell’agente della riscossione.
Il pagamento degli importi dovuti può essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 31.7.2026, o in un massimo di 54 rate bimestrali, decorrenti dal 31.7.2026, con applicazione di un tasso di interesse de 3%
(definizione agevolata) (FM)
Legge di Bilancio 2026 – Novità in tema di cripto-attività
La Legge di Bilancio 2026(L. n. 199/2025) ha apportato delle modifiche alla tassazione delle cripto-attività.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, è innanzitutto confermato che sulle cripto-attività continuerà ad applicarsi l’aliquota del 33%, così come previsto dalla legge n. 207 del 2025.
Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2026 si sancisce che per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro continuerà ad applicarsi l’imposta
sostitutiva nella misura del 26% in luogo di quella del 33% sulle criptoattività. Ai fini della disposizione in commento, è specificato che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva (cd. stablecoin) sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea.
(Legge di Bilancio 2026; cripto attività; plusvalenze; token) (ADG - MB)
Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), ha limitato il regime opzionale di rateizzazione delle plusvalenze, che attribuiva al contribuente la facoltà di rateizzare le plusvalenze realizzate in quote costanti e in un massimo di cinque periodi di imposta. A partire dal periodo d’imposta 2026, la possibilità di rateizzare le plusvalenze in cinque quote annuali è stata mantenuta esclusivamente per le plusvalenze derivanti da:
- cessione di aziende o rami d’azienda, purché possedute per un periodo non inferiore a tre anni;
- vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche, purché posseduti per un periodo non inferiore a due anni.
Tutte le altre plusvalenze devono essere tassate per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate, salvo l’applicazione del regime di participation exemption (Pex) ricorrendone le condizioni.
(Legge di Bilancio 2026; fiscalità plusvalenze sui beni strumentali; rateizzazione) (ADG - MB)
Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi
Tra le componenti relative al reddito di impresa, la cui tassazione viene riformata dalla legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) vi sono le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni e i dividendi, percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
La novella prevede che i dividendi, al fine di essere considerati esclusi, e le plusvalenze derivanti da vendita di partecipazioni, al fine di essere considerate esenti, in riferimento alle imposte sui redditi (41,86% per i soggetti IRPEF e 95% per i soggetti IRES), debbano essere realizzati su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente all’interno dello stesso gruppo, in misura non inferiore al 5% ovvero devono avere un valore fiscalmente riconosciuto non inferiore a 500 mila euro.
Tale novità si applica anche qualora l’utile o la plusvalenza sia relativo a titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, e ai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
Le modifiche in esame trovano applicazione anche con riferimento ai dividendi di fonte estera provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
Le novità in oggetto devono essere applicate alle distribuzioni di utili di esercizio deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni delle partecipazioni e degli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026.
(Legge di Bilancio 2026; fiscalità plusvalenze su vendita di partecipazioni; esenzione; fiscalità dividendi)
(ADG - MB)
Decreto Milleproroghe
In data 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Il decreto ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossioni e delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
(milleproroghe; Testi Unici)
(ADG - MB)
Legge di Bilancio 2026 - Modifiche alla disciplina dei fondi pensione
La legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025), con i commi 201-205 e con i commi 295296, ha introdotto diverse modifiche particolarmente significative alla disciplina dei fondi pensione e della previdenza complementare contenuta nel d.lgs. n. 252 del 2005, la gran parte delle quali applicabili a partire dal prossimo 1° luglio 2026.
Portabilità della posizione
La modifica ritenuta di maggiore impatto è quella, derivante dalla rimodulazione della disposizione contenuta nel sesto comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, secondo cui, in caso di trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare, il lavoratore mantiene il diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro, là dove è stata eliminata la previsione che tale diritto possa essere disciplinato o limitato dai contratti o accordi collettivi anche aziendali. Dunque, decorsi due anni di partecipazione a un fondo pensione, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione e continuerà a ricevere il contributo del datore di lavoro, anche se il fondo pensione cui si trasferisce non è tra quelli previsti dalla contrattazione collettiva cui fa riferimento.
Adesione automatica
Le varie modifiche operate all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 istituiscono il meccanismo della “adesione automatica” ai fondi pensione. In buona sostanza viene esteso il già noto meccanismo della adesione tacita mediante conferimento del (solo) TFR maturando alla più completa adesione da cui derivano i connessi obblighi contributivi del datore di lavoro e del lavoratore. Dunque, in conseguenza dell’assunzione il lavoratore aderisce automaticamente alla specifica forma di previdenza complementare individuata secondo i criteri stabiliti dalla legge, con destinazione del TFR maturando e con applicazione dei conseguenti obblighi contributivi previsti dalla contrattazione collettiva in capo al datore di lavoro e al lavoratore (il quale mantiene in ogni caso la facoltà di determinare liberamente la propria contribuzione). Il meccanismo di adesione automatica è diversamente modulato per i lavoratori non di prima assunzione, per tener conto della possibilità che già aderiscano alla previdenza complementare. In ogni caso, entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può comunque decidere di rinunciare all’adesione automatica, mantenendo il TFR secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 2120 cod. civ., o destinandolo ad altra forma pensionistica complementare.
I contributi e le quote di TFR che affluiranno ai fondi pensione per effetto delle adesioni automatiche dovranno essere investiti in comparti o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio e rendimento, tenendo conto di fattori quali l’orizzonte temporale di investimento e l’età anagrafica dell’aderente (ad esempio, life
cycle). Di conseguenza, non sarà più necessario prevedere i c.d. comparti garantiti finora previsti per l’afflusso delle quote di TFR derivanti da adesione tacita.
Deducibilità dei contributi ai fondi pensione
A decorrere dal periodo di imposta 2026, viene innalzato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Viene conseguentemente adeguato, rispetto a tali nuovi limiti di deducibilità dei contributi, anche lo speciale regime previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 (che, nei venti anni di partecipazione al fondo pensione successivi al quinto, possono beneficiare di un più elevato plafond di deducibilità).
Prestazioni dei fondi pensione
Viene ridisegnata la disciplina delle prestazioni dei fondi pensione.
In primo luogo, viene ampliata la possibilità di beneficiare, al momento del pensionamento, della prestazione in forma di capitale, che può essere erogata fino al 60% del montante finale accumulato (e non più solo al 50%).
Viene poi ampliato il novero delle prestazioni in forma periodica erogabili dal fondo pensione, che ora comprendono, oltre alla tradizionale rendita vitalizia, anche le rendite a durata definite, le prestazioni mediante prelievi e le prestazioni mediante erogazione frazionata. Queste nuove forme di prestazione periodica, cui si estendono i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni obbligatorie, sono tutte erogate direttamente dal fondo pensione (mentre per le rendite vitalizia occorrerà continuare a ricorrere ad apposita convenzione assicurativa) e prevedono che, in caso di morte dell’aderente in pendenza dell’erogazione delle stesse, il montante residuo sia riscattato dai beneficiari designati.
Le rendite a durata definita, le prestazioni mediante prelievi, nonché i riscatti del montante residuo in caso di morte del beneficiario di alcuna di tali nuove prestazioni periodiche, sono soggetti a tassazione secondo quanto stabilito in via generale per le prestazioni in forma di capitale (ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile fino al 9% in presenza di una certa anzianità di partecipazione, da applicare sulla prestazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione).
Invece, per quanto riguarda le prestazioni mediante erogazione frazionata si prevede un nuovo regime di tassazione, con applicazione di una ritenuta titolo d’imposta del 20%, che può ridursi fino al 15%.
In ogni caso, ad applicare la tassazione in qualità di sostituto d’imposta è il fondo pensione che eroga la prestazione.
Sanzioni
Con le previsioni contenute nei commi 295 e 296 della legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025) viene notevolmente inasprito, con decorrenza immediata, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 19-quater del d.lgs. n. 252 del 2005. L’importo massimo
della sanzione irrogabile dalla COVIP (in particolare nei confronti degli esponenti dei fondi pensione che si rendano colpevoli dei comportamenti irregolari ivi previsti) diviene di Euro 500.000 (rispetto ai precedenti importi di 25.000 o 15.500 Euro).
(Legge di Bilancio 2026; fondi pensione; portabilità; adesione automatica; contributi; deducibilità; prestazioni)
(ADG – MB - ER)
Le prove atipiche sono ammissibili e liberamente apprezzabili dal Giudice anche nel processo tributario, quali elementi indiziari.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 2320 del 23/07/2025, ha in particolare valorizzato le dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391 novies c.p.p. nell'ambito di indagini difensive preventive di natura penale, verbalizzate ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p., rammentando che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi raccolte fuori dal processo possono costituire valida fonte di convincimento del Giudice e non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 9507/23; Cass. Civ. Sez. III° sent. n. 23299/24).
(prove atipiche; processo tributario) (FM)
Rimborso dei costi up-front in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumatore
Con sentenza n. 1025 del 20.11.2025 la Corte d’Appello di Torino consolida l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’art. 125 sexies TUB, che ha trasposto nel nostro ordinamento l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE (“CCD”) in materia di contratti di credito ai consumatori, va inteso nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla restituzione proporzionale dei costi sostenuti include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi recurring e costi up-front, in conformità con l’interpretazione della norma comunitaria fornita dalla CGUE con sentenza del 11.9.2019, Lexitor, C383/18
La sentenza torinese afferma che, dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor, non poteva sorgere alcuna incertezza in merito all’obbligo del finanziatore di rimborsare anche i costi up-front, poiché l’illegittimità costituzionale della contrastante normativa nazionale (art. 11 octies c. 2 d.l. n. 73 del 25.5.2021) doveva desumersi dal principio di gerarchia delle fonti anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22.12.2022. Sono inoltre chiariti altri aspetti: il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non rientra nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. l) della Direttiva 2008/48/CE, e pertanto soggiace alla disciplina del credito al consumo; le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi versati a terzi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che gli deve essere proporzionalmente rimborsato.
A dissipare ogni dubbio sul perimetro dei rimborsi dovuti è comunque intervenuta la Direttiva UE 2023/2225 (“CCD2”), volta rafforzare la protezione del consumatore e a tenere conto delle trasformazioni dovute alla progressiva digitalizzazione dei mercati, la quale ha recepito definitivamente a livello legislativo i principi stabiliti dalla sentenza Lexitor. La CCD2 abroga la CCD con decorrenza dal 20.11.2026, ma le disposizioni nazionali di recepimento della CCD continueranno ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20.11.2026.
La CCD2 è in via di recepimento in Italia. Il Governo, al quale è stata conferita delega con L. n. 91 del 13.6.2025 (art. 4), lo scorso novembre ha sottoposto al parere parlamentare uno Schema di decreto legislativo di recepimento della CCD2 recante modifiche a diversi corpi normativi, tra cui principalmente il TUB. Con riferimento all’estinzione anticipata dei finanziamenti, il nuovo art. 125 sexies è riformulato in modo da superare le numerose questioni affrontate dalla casistica giurisprudenziale sul tema. (rimborso costi up-front) (EV)
Riforma della Corte dei conti e della responsabilità erariale
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.01.2026, la l. 07.01.2026, n. 1, di riforma della Corte dei conti e delle relative funzioni.
I punti fondamentali della Riforma con riguardo alla responsabilità erariale possono così sintetizzarsi:
- definizione/tipizzazione della colpa grave;
- tipizzazione delle fattispecie rispetto alle quali la responsabilità erariale è limitata al dolo;
- obbligo per il giudice contabile di esercitare il potere riduttivo ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del danno accertato e comunque al doppio della retribuzione lorda annua;
- positivizzazione del concorso del danneggiato ai fini della quantificazione del danno;
- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne vengano a conoscenza, ad eccezione dell’occultamento doloso;
- potere per il giudice erariale di disporre la sospensione temporanea del responsabile dalla gestione di risorse pubbliche;
- cessazione degli altri effetti della condanna in caso di pagamento spontaneo dell’intero danno;
- introduzione di una presunzione relativa di buona fede dei titolari di organi politici ai fini dell’esimente politica;
- obbligo di copertura assicurativa per danno erariale in capo ai soggetti sottoposti a giurisdizione della Corte dei conti.
La nuova disciplina, in vigore dal 22.01.2026, è applicabile anche ai procedimenti pendenti alla predetta data, purché non definiti con sentenza passata in giudicato.
La Riforma apporta poi interventi alle attività di controllo preventivo di legittimità e consultive della Corte dei conti, al regime di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato, introduce ipotesi di responsabilità sanzionatoria per i responsabili dell’attuazione di procedimenti connessi a PNRR e PNC, e contiene una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte dei conti ed il rimborso da parte delle amministrazioni delle spese legali all’esito dei giudizi di responsabilità erariale nei quali la responsabilità venga esclusa.
(Corte dei conti; giudizio di responsabilità erariale; responsabilità amministrativa; danno erariale) (GM)
Categorie di quote e dematerializzazione nelle S.r.l. PMI
Nell’ambito del progressivo avvicinamento delle S.r.l. PMI alle logiche del mercato dei capitali, particolare rilievo assume l’istituto delle categorie di quote, il cui fondamento normativo si rinviene nell’art. 26, comma 2, del d.l. 179/2012, come modificato dal d.l. 50/2017, in deroga al principio di uniformità delle partecipazioni sancito dall’art. 2468, comma 2, c.c. La disciplina consente alle S.r.l. PMI di emettere categorie di quote caratterizzate dall’attribuzione di diritti patrimoniali e/o amministrativi differenziati, secondo una logica sistematicamente affine a quella delle categorie di azioni di cui all’art. 2348 c.c.
Le categorie di quote si configurano come insiemi di partecipazioni accomunate dalla medesima struttura di diritti, attribuiti in modo uniforme ai titolari della categoria e differenziati rispetto alle altre partecipazioni, ordinarie o appartenenti a categorie diverse. La differenziazione può riguardare sia i diritti patrimoniali – quali utili, riserve e liquidazione – sia i diritti amministrativi, inclusi voto non proporzionale, limitazioni o rafforzamenti del voto e particolari prerogative gestorie. A differenza dei diritti particolari attribuiti a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., i diritti incorporati nelle categorie di quote assumono natura oggettiva e sono destinati a seguire la partecipazione nelle sue vicende circolatorie, salvo diversa previsione statutaria. In tale prospettiva, l’introduzione della dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI appartenenti a categorie omogenee, come prevista dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), mira a rafforzare la coerenza sistematica dell’istituto, favorendo la standardizzazione degli strumenti partecipativi e una maggiore circolabilità delle partecipazioni. Le categorie di quote si confermano così uno strumento di ingegneria societaria idoneo a bilanciare esigenze di attrattività per gli investitori e tutela degli assetti di controllo, segnando una distinzione netta rispetto al modello personalistico dei diritti particolari e avvicinando la S.r.l. PMI a soluzioni tipiche delle società per azioni, pur nel rispetto della propria flessibilità strutturale.
(s.r.l., categorie di quote, dematerializzazione) (MM)
Omnibus I: nuovi confini degli obblighi informativi e di due diligence per le imprese
Il Parlamento europeo, con voto del 16 dicembre 2025, ha definito la propria posizione sulla direttiva del pacchetto Omnibus I, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464/UE (CSRD) e 2024/1760/UE (CSDDD), rivedendo gli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza delle imprese.
L’approvazione fa seguito all’impegno del Consiglio, formalizzato con lettera dell’11 dicembre 2025, ad adottare la posizione del Parlamento ai sensi dell’art. 294, par. 4, TFUE. Una volta adottata anche dal Consiglio, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le modifiche alla CSRD circoscrivono l’obbligo di rendicontazione sociale e ambientale alle imprese dell’Unione con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro, nonché alle imprese di paesi terzi che realizzano nell’UE un fatturato superiore a 450 milioni di euro e alle relative succursali o controllate con ricavi oltre i 200 milioni di euro. Il pacchetto introduce una riduzione degli oneri informativi, rende facoltativa la rendicontazione settoriale ed esclude, per le imprese sotto i 1.000 dipendenti, l’obbligo di fornire informazioni ulteriori alle controparti di maggiori dimensioni rispetto agli standard di rendicontazione volontaria; è inoltre prevista l’istituzione, da parte della Commissione, di un portale digitale con orientamenti e modelli standard.
Con riferimento alla CSDDD, gli obblighi di due diligence si applicheranno alle imprese con sede nell’Unione con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 1,5 miliardi di euro, nonché alle imprese extra-UE che superano tale soglia di fatturato nell’Unione. Le imprese saranno tenute a mappare i rischi nelle proprie catene di attività, mentre la richiesta di informazioni ai partner commerciali di minori dimensioni sarà ammessa solo se necessaria. Viene eliminato l’obbligo di adottare piani di transizione; restano ferme le sanzioni nazionali fino al 3% del fatturato netto mondiale e l’applicazione della disciplina è fissata al 26 luglio 2029.
(obblighi informativi, responsabilità degli organi sociali, sostenibilità d’impresa) (MM)
Assemblee a distanza
Con l’art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe), è stata prorogata fino al 30 settembre 2026 la possibilità per le società di capitali (nonché per le associazioni e le fondazioni) di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifiche previsioni statutarie.
(Milleproroghe; assemblee) (ER)
Proposte di regolamento “Digital Omnibus”
Il 19 novembre 2025 la Commissione Europea ha presentato le proposte di regolamento “Digital Omnibus”, pacchetto normativo volto a semplificare, armonizzare e rendere più coerente il complesso quadro delle regole digitali dell’Unione Europea. L’iniziativa comprende due proposte di regolamento (COM (2025) 837 e COM (2025) 836), attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, e incide in modo trasversale su una pluralità di fonti esistenti, tra cui il GDPR, la direttiva ePrivacy, il Data Act, la Direttiva NIS2, il DORA e l’AI Act, con l’obiettivo di ridurre sovrapposizioni normative, costi di compliance e incertezza applicativa per imprese e pubbliche amministrazioni e di migliorare l’interazione tra normative, nonché, con riferimento all’AI Act, di rendere più graduale e flessibile la sua applicazione nel tempo. Allo stato attuale appare prematuro esaminare il contenuto delle proposte di regolamento che, nell’iter legislativo ancora in corso, potrebbero subire modifiche anche profonde. Sembra più utile rimandare alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2025) 47, intitolata “Un’Europa più semplice e più rapida”, che illustra la strategia di “semplificazione” che si propone l’Unione Europea per i prossimi 5 anni, di cui il Digital Omnibus costituisce prima attuazione.
(digital omnibus; GDPR) (EV)
Codice europeo di buone pratiche in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l’IA
Il 17 dicembre 2025, la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito la prima bozza del Codice di buone pratiche previsto dall’art. 50 del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale, in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l’IA. Il Codice si rivolge sia ai fornitori di sistemi di IA generativa, chiamati a garantire che i contenuti prodotti (testo, immagini, audio, video) siano identificabili come artificiali, sia ai c.d. deployer, che devono dichiarare quando un contenuto costituisce un deep fake o quando testi che informano il pubblico su temi di interesse generale siano generati o manipolati dall’IA. Trattandosi di una prima bozza, il documento costituisce la base per un ulteriore processo di perfezionamento, che continuerà a coinvolgere partecipanti provenienti dall’industria, dal mondo accademico e dalla società civile, oltre ai contributi degli Stati membri. La pubblicazione della versione finale del Codice è prevista per giugno 2026. Una volta approvato dalla Commissione, il Codice fungerà da strumento volontario per fornitori e deployer di
sistemi di AI per dimostrare il rispetto degli obblighi di marcatura, rilevazione ed etichettatura dei contenuti generati dall’IA e dei deep fake.
(IA, marcatura, etichettatura, codice di buone pratiche) (VG)
Nuova Determinazione ACN sulle modalità e specifiche di base per l’adempimento degli obblighi di gestione dei rischi informatici e di notifica degli incidenti
È del 18 dicembre 2025 la pubblicazione della Determinazione ACN n. 379907/2025 in tema di obblighi NIS di gestione del rischio informatico e di notifica degli incidenti, la quale sostituisce la Determinazione ACN n. 164179 del 14 aprile 2025. Le novità risiedono soprattutto negli allegati della Determinazione, i quali sono stati aggiornati e sono disponibili sul sito di ACN. La nuova Determinazione si applica dal 15 gennaio 2026.
(NIS, rischio informatico, incidenti informatici, determinazione, ACN, sicurezza informatica) (VG)
Linee Guida NIS sulla definizione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica
Con nota del 31 dicembre 2025, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato le Linee guida NIS – Specifiche di base sulla gestione degli incidenti di sicurezza informatica, rivolte ai soggetti NIS essenziali e importanti. Il documento definisce un processo unitario e strutturato per la gestione degli incidenti, individuandone fasi, ruoli, responsabilità e presupposti organizzativi, nonché la nozione di “incidenti di base” rilevanti ai fini della disciplina NIS. Le Linee guida collocano la gestione degli incidenti all’interno dell’assetto organizzativo dei soggetti NIS come processo stabile e formalizzato, che copre l’intero ciclo di vita dell’incidente, dalla preparazione alla revisione successiva, chiarendo gli adempimenti richiesti in ciascuna fase.
(Linee Guida ACN, NIS, incidente informatico, sicurezza informatica) (VG)
Offerte che prevedono l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale negli appalti pubblici: la sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 8092 del 20 ottobre 2025, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio di rigetto dell’impugnazione promossa dalla concorrente non aggiudicataria di una gara pubblica, avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, avverso il giudizio di congruità formulato
dalla stazione appaltante a favore delle offerte proposte da due imprese aggiudicatarie. La stazione appaltante aveva ritenuto attendibili (e valutato positivamente) le previsioni effettuate da una delle due aggiudicatarie in relazione all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella propria offerta (nello specifico, “Chat GPT-4 e Open AI”), mentre l’impresa ricorrente ne censurava l’incongruenza, contestando che gli strumenti di IA indicati nell’offerta fossero in grado di svolgere le attività previste. Ribadendo il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della PA in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, e non della congruità dell'offerta e delle singole voci, il CdS si limita a rigettare l’interpretazione proposta dalla ricorrente affermando, da un lato, che il punteggio attribuito per l’utilizzo dell’IA non era stato determinante nella valutazione dell’offerta della concorrente aggiudicatarie, e, dall’altro lato, che la gara aveva ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro, nel quale sono definiti i termini generali dello scambio, rimandando a successivi contratti attuativi la determinazione esatta dei prodotti o dei servizi.
Pur nei limiti propri di tale pronuncia, dalla stessa è comunque possibile ricavare un importante portato, ossia che l’impiego di strumenti tecnologici innovativi non deve essere considerato aprioristicamente in senso positivo o negativo, ma dev’essere valutato caso per caso e ammesso solo se coerente con gli obiettivi contrattuali. Si ricorda poi che l’impiego di tecnologie di IA in appalti pubblici può avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante, come ribadito dalla Legge n. 132/2025 sull’IA, nonché conformemente ai principi previsti dal neo-introdotto art. 30 del Codice dei contratti pubblici.
(pubblica amministrazione, IA, Codice dei contratti pubblici, Consiglio di Stato, giudizio di congruità) (VG)
Addestramento di modelli IA e diritto d’autore (in particolare, text and data mining). Tribunale di Monaco di Baviera.
Il Tribunale di Monaco di Baviera, sezione specializzata in diritto d’autore, con sentenza dell’11/11/2025, ha accolto le domande di GEMA - società di gestione collettiva dei diritti d’autore per compositori, parolieri ed editori musicali - contro due società del gruppo OpenAI, riconoscendo violazioni del diritto d’autore.
GEMA sosteneva che i testi di note composizioni musicali di autori tedeschi fossero stati memorizzati nei modelli linguistici delle convenute e riprodotti, su richiesta degli utenti, negli output dei relativi chatbot. Le società convenute opponevano che i modelli non memorizzano dati specifici, ma rielaborano informazioni statistiche e che la responsabilità degli output è degli utenti in relazione ai prompt; in subordine, chiedevano il riconoscimento delle eccezioni di legge, in particolare il text and data mining (TDM) della Direttiva Copyright.
Il Tribunale ha stabilito che, mancando un consenso anche implicito degli autori (l’addestramento dei modelli non può considerarsi uso comune o atteso dagli aventi diritto), la memorizzazione dei testi musicali nei modelli e la relativa riproduzione negli output costituiscono violazioni dei diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere. In particolare, il Tribunale ha accertato la memorizzazione, ossia l’incorporazione dei testi musicali nei parametri del modello in forma riproducibile, escludendo una coincidenza casuale, considerata anche la complessità dei testi. Si è esclusa l’applicabilità dell’eccezione TDM, dato che essa copre solo riproduzioni tecniche e temporanee funzionali all’analisi dei dati, e non la riproduzione stabile delle opere. Se l’opera è memorizzata in modo da poter essere riprodotta e comunicata al pubblico, si va oltre il TDM e si incidono gli interessi economici degli aventi diritto. Del pari, si è esclusa un’inclusione occasionale, ossia la riproduzione di un’opera ammessa se di carattere insignificante e accessorio rispetto all’opera effettivamente oggetto della riproduzione (il set di dati di addestramento, considerato lo scopo, non si classifica come opera per il diritto d’autore).
(diritto d’autore, addestramento IA, estrazione di testo e dati/TDM)
(APM - AS)