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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1940

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO-UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1940

Roma 1994


La pubblicazione del presente volume è stata curata dal dottor Flora Rose/li, magistrato militare di Cassazione a r. , con la collaborazione de lla signora Maria Zincone della Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.

PROPRIETÀ LETTERARIA Tutti i diritti riservati

Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione \

©

BY UFFICIO S TORICO SME - ROMA

1994

Tipografi a Fusa Editrice s.r.l. - Via Anastasio II, 93 - Roma Finito di stampare nel mese di Ottobre 1994


721

INDICI

INDICE GENERALE

Pag.

Prefazione

5-8

Legge del 28.7.1939 11. 1097 (Disposizioni pena! i in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro).

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511-513

Legge del 16.6.1940 n. 582 (Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guena).

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615-617

Legge del 29.6.1940 n. 871 (Modificazioni all'ordinamento del T.S.D.S.).

»

13

PRIMA PARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale Sezione "A" Sentenze pronunciate dal T.S .D .S.

Pag.

17-198

Sezione "B" Rimessione cli atti processu ale alla competente Aut01ità Giudiziaria (art. 2 del R.D. 15.12. 1936 n. 2136).

»

199-225

Sezione "C" Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

»

227-236

Sezione "D"Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

»

237-262

SECONDA PARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore relative ai reati di spionaggio. Sezione "A" Sentenze pronunciate dal T.S .D .S . Sezione "B" Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore

Pag. 265-497

»

499-510

TE RZA PARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore relative ai reati previsti dalla Legge 28.7.1939 n. 1097. Sezione "A" Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.

Pag. 5 I 5-607


722

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Sezione "B" Sentenze emesse dalla Commissione istruttoria e dal Giudice Istruttore

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INDICI

»

608-614

Calabria Sicilia Sai·degna Estero

» » » »

e seguenti

QUARTA PARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e dal Giudice Istruttore relative ai reati previsti dalla Legge 16.6.1940 n. 582.

F) Elenco de lle mansioni di coloro che hanno svolto

Sezione "A" Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

»

619-639

Sezione "B" Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

»

641

A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima parte comprese quelle menzionate nelle "Note".

»

645

B) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda parte comprese quelle menzionate nelle "Note".

»

647

C) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Terza parte.

»

649

D) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Quarta parte.

»

650

E) Indice riassuntivo dell'attività delittuosa commessa da tutti gli individui che sono stati denunciati alla Procura Generale del T.S.D.S. con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione.

»

651-696

» »

652 655 656 660 662 663 666 668 672 676 677 679 682 684 685 687 688

Piemonte Valle d ' Aosta Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzi Molise Campania Puglia Basilicata

l'attività specificata nella Seconda patte.

»

697-699

G) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale.

»

700-7 16

»

7 17

»

718

H) Indice de.ll 'elenco nominativo, in ordine al~a_beti~o,_degli

imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono nf1utat1 _di as~ sociarsi ad istanze di grazia inoltrate a loro favore dai gerutori, da altri parenti o da estranei.

INDICI

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» » »

» » » »

» » » »

» » »

689 690 693 694

I) lndice riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna inflitta nel 1928.


PREFAZIONE Per il 1940 l'attività giudiziaria svolta dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato viene suddivisa in quattro parti. Nella Prima parte vengono pubblicate 33 sentenze pronunciate dal T.S.D.S. relative ad "attività sovversiva" svolta nel territorio nazionale. Sempre nella prima parte vengono date notizie concernenti 85 procedimenti di originaria competenza del T.S.D.S. che vengono rimessi, per la facoltà prevista dall'art. 2 del R.D. J 5. 12.1936 n. 2136, al Giudice competente secondo le norme ordinarie. Si pubblicano, inoltre, tre sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e 14 sentenze di assoluzione emesse dal Giudice Istruttore. Vengono anche pubblicati i nominativi degli imputati e la data di emissione di otto sentenze con le quali il Giudice Istruttore ha dichiarato di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione. Per i procedimenti relativi a 144 imputati che il Giudice Istruttore ha trasmesso alle varie Autorità Giudiziarie Ordinarie e Militari, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, non si pubblicano i nominativi degli imputati e i reati loro addebitati perchè le imputazioni più gravi si riferiscono ai reati comuni e militari. I delitti di spec(fica competenza del T.S.D.S. si riferiscono ai reati di Offese a S.M. il Re Tmperatore, al Principe Ereditario, alla Principessa Maria Pia di Savoia, al Capo del Governo, al di.~fattismo politico, al Vili. pendio della Nazione Italiana e della Bandiera Nazionale e al Vilipendio delle Istituzioni Costituzionali. Nella Seconda Parte si pubblicano 53 sentenze pronunciate dal TS.D.S., 2 sentenze della Commissione Istruttoria e 3 sentenze del Giudice Istruttore, relative ai reati di "spionaggio" commessi in data anteriore al 10.6.1940. Per i reati di spionaggio commessi dopo il 10.6.1940 i fatti non costituiscono più reato perchè nell'art. 16 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10.2.1947 e reso esecutivo in Italia con D .C.P.S. del 28.11.1947 n. 1430 viene specificato che i reati di spionaggio non costituiscono più reato. Pertanto, per i suddetti reati commessi dopo il 10.6.1940, la competente Autorità Giudiziaria deve dichiarare cessata l'esecuzione della condanna e gli e.f~ fetti penali derivanti dalla sentenza pronunziata dal T.S.D.S.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

Nella Terza Parte vengono pubblicate 23 sentenze pronunciate dal T.S.D.S., 2 dalla Commissione Istruttoria e 1 dal Giudice Istruttore relative a imputati in-

corsi nei delitti previsti dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, valute e di commercio dell'oro). Nella Quarta Parte vengono pubblicate 5 sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e 2 dal Giudice Istruttore relative ai "delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra" (Legge 16.6.1940 n. 582). Per la Prima Parte sono da segnalare le seguenti sentenze:

PRIMA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

7

12) - La sentenza emessa dal Giudice Istruttore nei confronti del professore in lettere e .filosofi.a Pioli Giovanni; 13) - La sentenza emessa dal Giudice Istruttore il 19.7. .1940 nei confronti del soldato Valentini Rinaldo. Per la Seconda Parte sono da segnalare le seguenti sentenze: 1) - La sentenza n. 15 del 6.2.1940 relativa a Podestà Federico condannato all'ergastolo;

1) - La sentenza n. 5 del 20.1.1940 relativa a Pietroni Alfredo, Pietroni Manlio, Romagnoli Pietro, Bini Vladimiro ed altri 10 imputati (tutti impiegati e operai);

2) - La sentenza n. 24 del 19.2.1940 relativa a La Maljà Salvatore e Tomrnaselli E duardo condannati alt' ergastolo e La Ma{fa Gaetano condannato a 30 anni di reclusione;

2) - La sentenza n. 12 del 31.1.1940 relativa al dottore in legge Bracci Claudio ed altri 7 imputati;

3) - La sentenza n. 28 del 23.2.1940 relativa a Lo Russo Antonio condannato a 30 anni di reclusione;

3) - La sentenza n. 29 del 2.3.1940 e la sentenza n. 30 del 4.3.1940 relative a 41 imputati tra i quali l'ingegnere Muratori Spartaco, professori in lettere Duse Gastone e Serbandini Giovanni e il giornalista Pellegrini Giacomo;

4) - La sentenza n. 31 del 5.3.1 940 relativa a Guagliardo Giuseppe condannato a 26 anni di reclusione;

4) - La sentenza n. 38 del 13.3.1940 e la sentenza n. 39 del 15.3.1940 relative a 43 imputati; 5) - La sentenza n. 50 del 19.4. ./940 relativa a 26 imputati appartenenti a un movimento, apparentemente con finalità religiose, i cui aderenti venivano chiamati "Testimoni di Geova" o "Studenti biblici";

5) - La sentenza n. 42 del 2.4.1940 relativa a Pozzi Ettore condannato a 28 anni e Morganti Agostino a 26 anni di reclusione; 6) - La sentenza n. 46 del 12.4.1940 relativa a Di Giovanni Vincenzo condannato a 25 anni e Pino Giuseppe a 17 anni di reclusione;

· 7) - La sentenza n. 53 del 7.5.1940 relativa a Settimo Fermo con.dannato a 25 anni e 1 mese di reclusione;

6) - La sentenza n. 56 dell'll.5.1940 relativa al soldato Guassandro Giuseppe;

8) - La sentenza n. 68 dell' 11.6. .1940 relativa a Condin Luigi e Fleker Giuseppe condannati, entrambi, a 26 anni di reclusione;

7) - La sentenza n. 58 del 16.5.1940 relativa a 13 imputati tra i quali i dottori in legge Amicone Ferdinando, Amendola Pietro e Corbi Bruno, il professore di matematica Lombardo Radice Lucio, il medico chirurgo Natoli Aldo, il violinista Giacchetti Pietro e lo studente universitario Spallone Giulio; 8) - La sentenza n. 183 del 20. .l l . 1940 relativa a 15 imputati; 9) - La sentenza n. 188 del 28.11.1 940 relativa all'Avvocato giornalista Ugolini Luigi; 10) - La sentenza n. 199 del 13.12.1940 relativa a 41 imputati; 11) - La sentenza n. 77 della Commissione Istruttoria emessa il 23.12.1940 nei confronti di 7 imputati tra ·i quali Giacosa Giocondo, Corgnati Maurizio e Corso Iolanda;

9) - La sentenza n. 148 del!' 11.10.1940 relativa a Barbanera Bruno con.dannato all'ergastolo; 10) - La sentenza n. 163 del 7.11.1940 relativa a Fon Simone con.dannato a 24 anni di reclusione; J 1) - La sentenza n.. 186 del 23.11.1940 relativa a Clozza Maria condannata a 30 anni di reclusione;

12) - La sentenza n. 201 del 21.12.1940 relativa a 27 imputati tra i quali Cocozza Aurelio, nato a Roma il 17.6.1914 - impiegato - e Ghezzi Francesco, nato a Milan.o il 21.11.1916 -.furiere nella R. Marina - che sono stati condannati alla pena di morte eseguita nel "Forte Bravetta" di Roma il 22.12.1940. Altri tre imputati e precisamente Gubitta Giusto, impiegato tecnico presso i cantieri "Ansaldo", Ba.sevi Osvaldo, sottocapo .furiere della R . lvfarin.a e Marchetto Clara,

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PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

insegnante elementare, furono condannati all'ergastolo; 13) - La sentenza n. 46 emessa dalla Commissione Istruttoria il 3.7.1940 nei confronti del milite Marzani Amedeo. Per la Terza Parte sono da segnalare le sentenze n. 23 del 17.2.1940, n. 65 del 31.5.1940 e n. 78 del 25.6.1940.

ABBREVIAZIONI

Per la Quarta Parte la sentenza n. 77 del 15.11.1940 relativa a 6 imputati tra i quali Pavese Alberto, nato il 16.7.1897 ad Asti - panettiere - e Grisanti Clamente, nato il 6.3.1914 a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) - autista - condannati alla pena di morte eseguita a Genova nel "forte Be gotto" il 16.11.1940.

(oltre quelle che sono nell'uso comune)

Per la quasi totalità degli imputati condannati nel 1940 i periodi effettivi della pena espiata furono ridotti al minimo perchè, per i noti eventi ver(ficatisi in Italia dopo il 25 luglio 1943, vennero emanate circolari in base alle quali i condannati per i reati politici.furono scarcerati per Grazia Sovrana.

C.P.

Codice Penale

C.P.C.

Codice Penale comune

C.P.Esercito

Codice Penale per l'Esercito

Inoltre molti furono scarcerati o evasero dalle Case di Reclusione ove erano detenuti a seguito di irruzioni di formazioni partigiane o per ordini impartiti dai comandi delle Forze Armate Alleate.

C.P.P.

Codice Procedura Penale

D.C.P.S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D.L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.L.t.

Decreto Luogotenenziale

G.I.

Giudice Istruttore

M.V.S.N.

Mi lizia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico Ministero

p;Q,M.

Per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D.

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabinieri

Tribunale C. e P.

Tribunale Civile e Penale

T.S.D.S.

Tribunale Speciale per la difesa de1lo Stato

T.U.

Testo Unico

10

Primo capoverso

u. cpv.

Ultimo capoverso

p.p.

Prima parte

u.p.

Ultima parte

Alcun.i detenuti, inoltre, furono scarcerati per intervento dei comandi delle Forze Armate tedesche e tradotti nei campi di lavoro della Germania. Nel 1940, nonostante il numero elevato dei procedimenti, solamente cinque imputati non si associarono a istanze di grazia inoltrate dai propri parenti. Dalla.lettura degli indici redatti con gli stessi sistemi adottati nei precedenti volumi si potrà rilevare che per molte Regioni italiane il numero degli imputati sottoposti a procedimento penale per la cosiddetta "attività sovversiva" si è molto ridotto.

Dott.

FLORO

RosELLT

9


LEGGE 29 GIUGNO 1940-XVlll, n . 871 MODIFICAZIONI ALL' ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO


PRTh,IA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

13

LEGGE 29 giugno-XVID, n. 87 l. Modificaziorù all'ordinamento del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. l. La costituzione delle sezioni del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, quando occorre provvedervi, è fatta con decreto presidente ciel Tribunale speciale medesimo. Art. 2 . La tabella annessa al R. decreto 29 marzo 1932-X n. 46 1, è aumentata delle seguenti unità, per quanto riguarda le voci appresso indicate: Vice presidenti 2 Giudici effettivi e supplenti 12 Ufficiali istruttori 4 Giudici relatori 2 Cancellieri 2

Ait. 3. Lo Stato cli previsione della spesa del Ministero del.le finanze, per l'esercizio finanziario 1940-XVIU- 1941 -XIX, nella parte che riguarda il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è aumentato della somma di L. 850.00. Tale somma sarà ripartita fra i quattro capitoli di bilancio con decreto del Ministero per le finanze. Art. 4 . È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge. Alt. 5. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. O rdiniamo che J.a presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVUI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

V isto, il Guardasigilli: GRANDI


Prima parte

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L' ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE


SEZIONE "A"

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D .S. Le decisioni emesse dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore nei confronti dei coimputati assolti o latitanti vengono pubblicate dopo la sentenza del T.S.D.S. che ha giudicato gli imputati rinviati al giudizio del T.S.D.S .

.............


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S D.S.

Reg. Gen. n. 212/1939

SENTENZA N. 5

11 Ttibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umbetto, Calia Michele, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Pasqua.lucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Pietroni Alfredo, nato il 13.11.1919 a Roma, manovale; Bini Vladimiro, nato il 3.1.1910 a Roma, impiegato al Banco di Napoli; Cangini Emilio, nato il 23.3 .1903 a Premilcuore (ForlĂŹ) autista; Cerasari Ercole, nato il 6.7 .1917 a Roma, imbianchino; Cerasari Fede, nata il 10.6.1 915 a Roma dattilografa; Palmucci Roberto, nato il 10.8.1906 a Roma, muratore; Pettinelli Antonio, nato il 15.9.1916 a Maglia.no dei Marsi (Aquila), verniciatore; P ietroni Manlio, nato il 17.7.1916 ad Ancona, stagnino; Proietti Attilio, nato il 24.5.1906 a Roma, fattorino ali' ATAC; Romagnoli Pietro nato il 22.7 .1914 a Roma, muratore; Spallacci Angelo, nato il 13.1. 1885 a Roma, legatore di libri; Sena Gino, nato il 26.4.1906 a Cesena (ForlĂŹ), impiegato postale; Ub aldi Varo, nato il 30.7.1913 a Monteleone (Terni), fattoiino all'ATAC; I

Virgilio Italo, nato il 20.1 2 .1 911 a Civitavecchia, fattorino all' ATAC.

I

! !


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRTMA PARTE: SENTENZEPRONUNZTATE DAL T.S.D.S.

IMPUTATI

lanza e di pazienti pedinamenti. In tal modo fu possibi le stabilire che i rubricati Pietroni Alfredo detto Dino, manovale iscritto al P.N.F., Pietroni Manlio, stagnino ' fiolio di un confinato politico, e Romagnoli Pietro manovale, nel maggio b . 1939 si erano costituiti in "Comitato federale" per sviluppare e dirigere un movimento sovversivo. E mantenendo i contatti fra loro nonché con i nuovi adepti andavano svolgendo attività propagandistica, sia indicendo frequenti riunioni sia tiproducendo e diffondendo stampa clandestina.

1) Pietroni Alfredo, Pietroni Manlio e Romagnoli Pietro:

a) del delitto di cui agli artt. 110-270 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, promosso, costituito, organizzato e diretto una associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; 2) Pietroni Alfredo, Bini Vladimiro, Cangini Emilio, Cerasari Ercole Pal-

~ucci Robe1to,_Pettinelli Antonio, Pietroni Manlio, Proietti Attilio, Rom;gnoli Pietro, Spallacci Angelo, Serra Gino, Ubaldi Varo e Virgili Italo: . b) d~l d~litto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato all'associazione cb cu1 al precedente capo a); 3) Pietroni Alfredo, Bini Vladimiro Cangini Emilio, Cerasari Ercole, Cerasari

Fede, PaJr1:1ucci Robetto, Pettinelli Antonio, Pietroni Manlio, Proietti Attilio, Romagnoli Pietro, Spallacci Angelo, Serra Gino, Ubaldi Varo e Virgili Italo: c) del delitto di cui agli ait. 110 e 272 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con allTÌ, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; 4) Pietroni Alfredo, Bini Vladimiro, Pietroni Manlio e Romagnoli Pietro:

d) del delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 282 C.P. per avere, in concorso tra loro_ e ?on gh alt~i, in più riprese e con piì:1 azioni esecutive del medesimo disegno cnmmoso, 11 Brni formulato e gli altri tre divulgato frasi offensive dell'onore e del prestigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo. In Roma, precedentemente e fino alla data dei rispettivi arresti. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emeraenze 0 dell'orale dibattimento si venne ad accertare. IN FATTO ED IN DIRITTO ~a R. Questura di Roma nell'aprile 1939 aveva notato che un gruppo di giovam troppo sovente e con fare sospetto si riuniva nel caffè sito in via Appia Nuova n. 297. Perciò furono disposti particolari servizi di osservazione di vioi -

"'

21

Nella seconda decade di agosto venivano infatti stampati un sessantina dicopie di un manifesto di carattere comunista, rivolto ai lavoratori; nel quale, dopo di essersi affermato che i nemici degli operai non stanno al di là delle frontiere, ma erano i oovernanti e padroni, si invitava ad unirsi nella lotta nella fede di un più radioso ~vvenire "e ad insorgere" per la battaglia che vi renderà piì'1 forti e liberi" . Fu altresì individuata la maggior paite degli appartenenti alla organizzazione sovversiva e si venne anche a sapere che i maggiori esponenti avevano deciso di riprodurre diverse centinaia di manifestini per farne larga diffusione nei cantieri, nèlle officine e nei depositi tranviari, nella notte dal 2 al 3 settembre 1939. Necessitava pertanto agire subito e con la maggiore energia per riuscire a stroncare il deleterio movimento sovversivo, che minacciava onnai di divenire assai pericoloso. La Q uestura, arrestati tutti i giudicabili raccolse_ gli elementi .cli specifica accusa a carico di ognuno e poi li denunciò a questo Tnbunale Speciale, con suo rapporto del settembre J.939. Dalla compiuta istrutto1ia emersero in modo chiaro ed esplicito le prove, maggionnente poi precisate all'udienza; attraverso le complete confessioni di taluni imputati , le non potute negai·e particolari ammissioni di altri; nonché le dichiarazioni rese dai testi di accusa e di difesa. Così a cai-ico dei singoli imputati fu assodato quanto appresso: Pietroni Alfredo, Pietroni Manlio e Romagnoli Pietro, formavano il comitato federale ed erano gli organizzatori e dirigenti del movimento. Nella abitazione del Pietroni _Alf~ed~ furono rinvenuti e sequestrati: un ciclostile sul quale si portava ancora 11 eliche riproducente il manifesto che comincia con le parole "lavoratori animati da uno spiiito combattivo ecc." e termina "la battaglia clecisi:a vi renderà più. forti e liber.i"; 22 cliché in bianco e vario materiale necessano per la produzione della stampa clandestina; nonché otto manosc1itti. Il primo contiene un appell~ ~ontr~ la guerra; il secondo è di intonazione antifascista: lamenta la mancanza d1 libe1ta e si scaglia contro il regime e contiene offese all'indirizzo del Duce; il terzo sostiene il principio dell' uguaglianza sociale e della proprietà comune; il quart~ contiene insulse quanto volgari offese all'indirizzo del Duce e del Fuh.rer, cm viene attribuita la colpa dell'attuale disagio economico; il quinto parla di malversazioni che, per mancanza di controlli verrebbero commesse dagli organi dello Stato ai danni ciel popolo; il sesto è un appello agli esiliati politici perché resista~ no in attesa della loro "redenzione" e "liberazione"; il settimo è un cumulo d1 volgaii ingiurie contro il Duce e contro .il Fascismo e termina incitando all~ ri~ volta; l'ottavo contiene volgari ingiurie all'indirizzo ciel Duce ed alla memona ?1 Filippo Corridoni e Gabriele d'Annunzio . Nella abitazione ciel Pietroni M anho venivano rinvenuti due foglietti manoscritti di intonazione sovversiva dal titolo


22

23

TRIBUNALE SPECTALE PER LA DTFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

"Al popolo" (da lui compilato), "Pane Nostro" (compilato dal rubricato Spallacci); un ritaglio di stoffa rossa delle dimensioni di cm. 150 x 250; e nel domicilio del Romagnoli Pietro si rinveniva "il tallone di ferro". Per la riproduzione di tale materiale sovversivo propagandistico il detto Romagnoli aveva portato al Pietroni Alfredo il manoscritto "lavoratori animati da uno spirito combattivo..... ", passato poi al Pietroni Manlio che a sua volta a mezzo di Cerasad Ercole lo passò alla di costui sorella Cerasarì Fede. Dopo qualche giorno, in seguito ad accordi presi, il detto Cerasad restituì ali' Alfredo Pietroni il cliché riproducente il manifesto; ed allora i due Pietroni riprodussero col ciclostile, acquistato in precedenza, un quarantina di manifestini che furono poi passati in parte ai coimputati Cangini Emilio, Pettinelli, Ubaldi, Proietti, Virgili, Serra e Palmuccì, per la distribuzione.

Ubaldi Varo: iscritto al P.N.F., alle dipendenze dell' Atac; aderì al movimento e perciò sovente ebbe contatti col Romagnoli che finì per richiedergli la collaborazione, e per dargli a tal uopo, dei manifestini da distribuire a compagnj dì fede. Infatti ebbe molti manifestini con l'incarico di distribuirli ai compagni che lavoravano alle dipendenze dell' ATAC.

Cangini Emilio: propagandato aveva aderito al movimento e per tale motivo si incontrava sovente in modo particolare col Pietroni Alfredo ricevendo stampa sovversiva, una volta passata a certo Rossi. Inoltre - su richiesta del PietToni gli diede la somma di lire 120 per partecipare alle spese dì acquisto della macchina necessada a riprodurre il materiale propagandistico. Cerasari Ercole: aderì alla organizzazione sovversiva, partecipando a riunioni fra compagni di fede. Ebbe incadco di costituire una cellula nel rione Campo dei Trionfi e di far dattilografare dalla propria sorella Fede, dei manifesti per conto di Pietroni Alfredo e Manlio. A dibattimento lo stesso Cerasad affem1ò che la propria sorella non voleva prestarsi al detto lavoro, ma insistentemente da lui pregata firù per accontentarlo. Però da lui nuovamente ed insistentemente richiesta di dare la di lei opera una seconda volta diede un reciso 1ifiuto. Pertanto potrebbe anche rispondere al vero quanto la giudicabile Cerasari Fede dichiarò di avere agito senza aver compreso che aveva compiuto e che ancora avrebbe dovuto compiere opera delittuosa. Quindi di fronte alla negativa della Cerasad che protestò sempre la sua innocenza, il Collegio ritiene, di doverla assolvere per insufficienza di prove in ordine al dolo, dal reato ascrittogli di propaganda. Spallacci Angelo partecipe alla organizzazione scrisse di suo pugno dei manifestini per incarico del nipote Romagnoli Pietro che a tal uopo gli dava il tema da svolgere. Lo stesso Spallacci fu l'autore di scritti cli acceso antifascismo e dì vili offese al Duce; per cui viene caratterizzata la subdola sua condotta di fingersi un ammiratore ciel Duce ed invece era uno dei più attivi del movimento sovversivo. Palmucci Roberto: aderente al movimento, per accordi presi col Romagnoli Pietro interessò il compagno di fede Bini Vladimiro, ragioniere iscritto al P.N.F. di compilare due manifesti sovversivi. Costui, sapendo che ì capeggiatori della organizzazione antifascista ne avrebbero curata la riproduzione e la diffusione compilò ì due manifesti dì contenuto sovversivo ed altresì offensivo dell'onore e del prestigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo. I deleteri suoi manoscritti furono da lui s tesso passati di poi al Palmucci, perché ne effettuasse la consegna al Romagnoli Pietro.

Proietti e Vìrgilì iscritti al P.N.F. e alla M.V.S.N. Proietti avrebbe passato a Vìrgìli un solo manifesto. Lo stesso Ubaldi, mentre discuteva con il Serra in merito alle idee sovversive, propose al Proietti di distribuire ai compagni manifestini propagandistici e nello stesso tempo gli consegnò alcuni manifestini. Pettinellì Antonio: cognato del Romagnoli: propagandato da costui aderì alla organizzazione. ricevette dallo stesso Romagnoli stampe sovversive con incarico dì distribuirle. Da quanto venne su esposto rimane chiaramente provato che Pietroni Alfredo e Manlio nonché Romagnoli Pietro in concorso fra loro avevano promosso, costituito organizzato e diretto una associazione a carattere comunista, diretta a sovverh..re violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. A tal.e associazione appartenevano, assieme ai detti tTe capeggiatori, Bi11i, Canginì'. Cerasari Ercole, Palmucci, Pettinelli, Proietti, Spallacci, Se1Ta, Ubaldi e Virgìli. E tutti (ad eccezione dì Pettinelli, Proietti, Serra e Virgili che devono essere assolti per insufficienza di prove dal delitto di cui ali' art. 272 p.p. C.P., in quanto non si sono raccolti a loro carico elementi sufficienti per affermare che nel ricevere la stampa sovversiva per essere propagandati, alla loro volta l'abbiamo in seguito diffusa e quindi siano concorsi all'attività criminosa propagandistica rispettivamente contestata) in concorso fra loro svolsero opera propagandistica per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Pietroni Alfredo e Manlio, Romagnoli, nonché Bini, inoltre il concorso fra loro, in più riprese e con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il Bini formulato e gli altri tre divulgato, frasi offensive dell'onore e del prestigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo. di conseguenza, con la rispettiva attività criminosa, tutti sì sono resi responsabili, soggettivamente ed oggettivamente, dei suaccennati reati ipotizzati nella configurazione giuridica dì cui agli artt. 110 - 270 p .p.; 270 cpv. 2°; 110 - 272 p.p.; 81 - 110 282 C.P.. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive considerate la natura particolare dei reati e tenuto presente che taluni imputati pur essendo di ottimi precedenti appartengono al P.N.F. ed alla M.V.S.N., il Collegio ritiene equo dì irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 110 - 270 p.p. C.P.: a Petronì Alfredo e Manlio, Romagnoli antù 5 ciascuno; In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P. : a Spallacci anni 3; a Cerasad Ercole, Palmucci, ed Ubaldì anni 2 ciascuno; a Pettinelli, Proietti, Serra e Virgilì anni J e mesi 6; a Pietroni Alfredo e Manlio, Romagnoli, Bini, Cangìnì, anni 1 ciascuno.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ai sensi degli artt. 110 - 272 p.p. C.P.: a Spallacci anni 5; a Cerasari Ercole, Palrnucci, ed Ubaldi anni 3 ciascuno; a Cangini, anni 2; a Pietroni Alfredo e Manlio, Romagnoli e Bini anni I ciascuno; In base agli artt. 81 - 1 IO - 282 C.P.: a Bini anni 3; a Pietroni Alfredo e Manlio e Romagnoli anni 2 ciascuno. Ed operato (art. 73 C.P.) il cumulo delle pene complessivamente condarmare: Pietroni Alfredo e Manlio, e Romagnoli ad anni 9 ciascuno; Spallacci ad anni 8; Ercole, Bini, Palmucci, Ubaldi, ad anni 5 ciascuno; Cangini ad anni 3; Pettinelli, Serra, Proietti e Yirgili ad anni 1 e mesi 6. Tutti alla reclusione; Pietroni Alfredo e Manlio, Romagnoli e Spallacci anche alla reclusione; Pietroni Alfredo e Manlio, Romagnoli e Spallacci anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti alla libertà vigilata dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese .d i giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti gli artt. 110 - 270 p .p.; 270, cpv. 2°, 110 - 272 p .p .; 81 - 110 - 282; 2329 - 73 - 288 - 229 C.P.; 274 - 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P.Esercito. DICHIARA Tutti colpevoli dei reati loro ascritti; ad eccezione della Cerasari Fede, Pettinelli, Proietti, Serra e Virgili che vengono assolti per insufficienza di prove dal reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.. Ordina che la Cerasari Fede venga immediatamente scarcerata, se non detenuta per altra causa. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna; Pietroni Alfredo e Manlio, e Romagnoli ad anni 9 ciascuno; Spallacci ad anni 8; Cerasari Ercole, Bini, Palmucci, Ubaldi, ad anni 5 ciascuno; ad anni 3; Pettinelli, Serra, Proietti, e Virgili ad anni 1 e mesi 6. Tutti alla reclusione; Pietroni Alfredo e Manlio, Romagnoli e Spallacci anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Ercole, Bitti, Palmucci ed Ubaldi anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti alla libertà, vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma 20.1.1940 Anno XVIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Cerasari Fede - detenuta dal 4.9.1939 - viene scarcerata il 20.1.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Pietroni Alfredo: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.1.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 4.9.1946.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S.

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I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e pertanto Pietrotli. viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Enli.lia il 7.9.1943. Detenuto dal 4.9.1939 al 7.9.1943. Pena espiata: 4 anni e 3 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 2.12.1939; istanza non accolta. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 30.6.1977. Gli effetti della suddetta riabilitazi~he vengono estesi alle pene accessorie nli.litari e ad ogni altro effetto penale militare a seguito della sentenza pronunciata dal Tribunale Supremo Militare il 20.4.1978. - Pietroni Manlio: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 3.9.19461 titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156. Per gli stessi motivi per i quali è stato scarcerato Pietroni Alfredo anche Pietroni Manlio viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Portolongone il 3.9.1943. Detenuto dal 3.9.1939 al 3.9.1943. Pena espiata: 4 anni. Anche nei confronti di Romagnoli e Spallacci vengono emessi gli stessi provvedimenti applicati nei confronti di Pietroni Alfredo e Pietroni Manlio. Pe1tanto, entrambi, vengono scarcerati per Grazia Sovrana. Sia Romagnoli che Spallacci vengono scarcerati dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 30.8.1943. Detenuti dal 3.9.1939 al 30.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 11 mesi e 27 giorni. Istanze di grazia inoltrate dallo Spallacci e dalla moglie nel 1940 non vengono accolte.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFE'.'SA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56

Pena espiata: 6 mesi ed J giorno.

- Bini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia 1'8.9.1942. Detenuto dall'8.9. 1939 all'8.9.1942.

- Virgili viene scarcerato dal Carcera Giudiziario di Roma il 7.3 .1940. Detenuto dal 6.9.1939 al 7.3.1940.

Pena espiata: 3 anni.

Pena espiata: 6 mesi ed I giorno.

- Cerasari Ercole viene scarcerato daJla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 4 .9.1942. Detenuto dal 4.9.1939 al 4 .9.1942.

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Nei confronti di Bini,, Palmucci, Ubaldi,, Pettinelli, Proietti, Sem1 e Virgili il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanze emesse nel marzo del 1961, il beneficio dell'amnistia previsto dal D.L. 17.11.1945 n. 7189 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia. (art. I D .P. 22.11.1947 n. 1631)

Pena espiata: 3 anni. - Palmucci viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Caste.l franco Emilia il 4 .9.1942. Detenuto dal 4 .9.1939 al 4.9.1942.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 20.1.1940 solamente per ciò che concerne le condam1e inflitte per il reato di offesa al Capo del Governo a Pietroni Alfredo, Pietroni Manlio, Bini Vladimiro e Romagnoli Pietro.

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 24.8.1940.

Con successiva sentenza emessa il 15.11.1951 la Corte Suprema cli Cassazione ha respinto l'istanza inoltrata da Ubaldi Varo tendente ad ottenere il completo annullamento della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 20.1.1940.

- Ubaldi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 3.9.1942.

La Co1mnissione Istruttoria ha dichiarato, con sentenza n. 3 dell'8.l.1940, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti dei coimputati:

Pena espiata: 3 anni.

Detenuto dal 3.9.1939 al 3.9.1942.

- De Angelis Elio, nato il 23.5.1909 ad Albano (Roma), operaio;

Pena espiata: 3 anni .

- Romagnoli Luigi, nato il 21.6.1912 a Roma, manovale.

- Cagnini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 3.9.1940. Detenuto dal 3 .9.1939 al 3.9.1940. Pena espiata: l anno. Una istanza di grazia inoltrata dal .il 24.2. 1940 non viene accolta. - Pettinelli viene scarcerato dal carcere Giudiziario di Roma il 7 .3.1940. Detenuto dal 4.9.1939 al 7.3 .1940. Pena espiata: 6 mesi e 3 giorni. - Proietti viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma il 7.3.1940. Deten uto dal 6.9. 1939 al 7 .3.1940.

Sia il De Angelis che il Romagnoli, detenuti dal 3.9.1939, vengono scarcerati il 9.1.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 313/1939

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 7

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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zione Italiana con le frasi: camice nere, squadre sporche di manganellatori, povero branco di schiavi terrorizzato, bande dei delinquenti di Mussolini; frasi contenute nel secondo dei libelli menzionati alla lettera a) dal titolo "bollettino della libertà";

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. Y.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Pietro, Mingoni Mario, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

5) del delitto di cui agli artt. 81 e 272 cap. l ° C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda per deprimere il sentimento nazionale diffondendo i tre libelli menzionati nel secondo capo di imputazione. Reggiori Alessandro e Magni Achille: 1) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso l'onore ed il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo con le parole: tiranno, uomo ambizioso e senza scrupoli che ha partorito nella sua coscienza e reso miserabile e schiavo il popolo, contenute nel libello anzidetto del titolo "compagno italiano" redatto e diffuso dal Reggiori Alessandro e duplicato a scopo diffusivo dal Magni Achille;

Reggiori Giovan Battista, nato il 15.6.1877 a Legino (Savona), Reggi ori Alessandro, nato il 19.5.1905 a Luino (Varese), ingegnere; Magni Achille, nato il 12.9.1893 a Premilcuore (Forlì) autista;

2) del delitto cli cui all'art. 297 C.P. per avere offeso l'onore ed il prestigio del Capo dello Stato Gennanico con le stesse parole riportate al precedente n. 1. Reggiori Alessandro, inoltre: del delitto di cui all'art. 272 cpv. I° C.P. per avere partecipato all'associazione antinazionale di cui sopra.

IMPUTATI OMISSIS Reggiori Giovan Battista l) del delitto di cui aJl'art. 271 p .p. C.P. per avere promosso, costituito, organizzato e diretto una associazione che si proponeva di svolgere e che effettivamente ha svolto un' attività diretta a deprimere il sentimento nazionale; 2) del delitto di cui agli artt. 81 e 282 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore ed il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo componendo e diffondendo un libello dal titolo "cittadini e compagni" contenente una poesia dal titolo "ove si gioisce dalla prossima morte del Duce che viene chiamato boia, ed inoltre redigendo e diffondendo altro libello dal titolo "bollettino della libertà" e diffondendone ancora, un terzo dal titolo "compagno, italiano" nei quali si dice ciel Duce, fra l'altro, che è tiranno uomo ambizioso e senza scrupoli, megalomane, par·alizzato, se non fisicamente, certo moralmente, povero cieco cli piazza Venezia, e che è livido di paura; 3) del delitto cli cui all'art. 291 C.P. per avere offeso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'onore ed il prestigio del Capo dello Stato Germanico con le parole: "criminale assassino, sudiciume cli lacrime e ili sangue, tiranno, uomo ambizioso e senza scrupoli", contenute nel primo e nel terzo dei 1ibelli suindicati . 4) del delitto cli cui all' art. 291 C.P. per avere pubblicamente vilipeso la Na-

P. Q.M. Visti gli artt. 3 della Legge 4.6.1931 n. 674; 271 p.p., 81 - 282 - 297 - 291 272 CPV. 1°, 73- 29 C.P.; 488 - 274 C.P.P. DICHIARA Gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e condanna Reggiori Giovan Battista complessivamente alla pena di anni 6 di reclusione, Reggiori Alessandro complessivamente alla pena di anni 8 di reclusione e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, Magni Achille alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Condanna altresì tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese ciel processo e alle spese di mantenimento durante la custodia. Ordina che Reggiori Giovan Battista e Reggiori Alessandro siano sottoposti a libe1tà vigilata. Roma 22.1.1940 Anno XVIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56


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TRIBUNALE SPEC[ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 301/1939

- Reggiori Alessandro viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Giminiano il 1.10. 1942.

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PRfMA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA N. 8

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Detenuto dal 1.10.1939 al 1.10.1942.

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .V.S.N.;

Pena espiata: 3 anni.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino;

- Reggiori Giovan Battista viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 1.10.1942. Detenuto dal 1.10.1939 al 1.10.1942. Pena espiata: 3 anni. Istanze di grazia inoltrate da Reggiori Giovanni Battista e dalla moglie nel febbraio del 1940 non vengono accolte. - Magni viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma il 27.2.1940. Detenuto dal 1.10.1939 al 27.2. 1940. Pena espiata: 4 mesi e 26 giorni . NOTA: Per il coimputato Pioli Giovanni, nato il 19.1.1887 - Professore di lettere e filosofia vedi sentenza emessa dal Giudice Istruttore l' 11.1.1940.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Caputi Pietro, Barbera Gaspero, Carusi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Fedi Si! vano, nato il 25.4.1920 a Pistoia, studente; Fondi Fabio, nato l' 8.8. I 915 a Pistoia, studente; Giovannelli Carlo, nato il 1.8.1919 a Pistoia, studente; La Loggia Giovanni, nato il 19.4.1920 a Palermo, studente. IMPUTATI a) del delitto di cui agli artt. 110 - 271 p.p. C.P. per avere, in correitĂ fra loro, costituita ed organizzata, fra studenti, un'associazione antinazionale; b) del delitto di cui agli artt. 110 - 81 cpv. 272 cpv. C.P. per avere, in momenti diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in correitĂ fra loro, svolta propaganda antinazionale; c) del delitto di cui all'art. 304 in relazione all'art. 285 C.P. per essersi fra loro accordati al fine di commettere atti terroristici. In Pistoia dal gennaio 1939 fi no alla data in cui vennero arrestati. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola. 1N FATTO ED IN DIRITTO Con atto di accusa del 3 gennaio e.a., gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere rispettivamente dei reati sopra indicati. Nell'orale dibattimento, per le dichiarazioni rese dai testi escussi e


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

per le parziali ammissioni degli stessi imputati, è risultato provato che questi ultimi, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica, parteciparono all'attività di un gruppo studentesco esistente in Pistoia, che svolgeva attività diretta a deprimere il sentimento nazionale. Risulta infatti dalle accennate risultanze che gli imputati, in concorso fra loro, diffusero fra alcuni loro compagni idee nettamente contrarie al fascismo. Essi fra l'altro andavano sostenendo la necessità di una maggiore libertà di stampa e di pensiero e affermavano che tale risultato sarebbe stato possibile raggiungere mediante l'annullamento delle frontiere e un miglioramento dell'attuale ordinamento interno. Nella esposizione di tale progranuna innestavano apprezzamenti non favorevoli al Regime e concludevano rappresentando la necessità di un mutamento cli governo. Quanto alla imputazione cli cui alla lettera c) le risultanze processuali, per le anunissioni degli stessi imputati, hanno provato che effettivamente in una riunione da questi ultimi tenuta in casa Fedi il 16.9.1939 si discusse della necessità cli mettere in atto attentati terroristici. Le accennate risultanze non hanno perè> sufficientemente precisato se la ideazione degli attentati sopra indicati aveva unicamente lo scopo, come gli imputati hanno assunto a loro discolpa, di saggiare le idee politiche di coloro che presero parte alla riunione, o se invece fu fatta allo scopo determinato di "scuotere il popolo italiano dal torpore", nel quale, secondo gli imputati, il popolo italiano era caduto. Pertanto il Collegio ritiene che per il reato di cui alla lettera c) del capo di accusa gli imputati debbono essere assolti per insufficienza di prove. Ritenuto, però, che nei fatti che sono stati accertati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati di appa1tenenza ad associazione antinazionale e di propaganda antinazionale; che pertanto in tal senso deve modificarsi la rnbrica non essendo risultato provato che gli imputati stessi furono gli organizzatori e i dirigenti del cennato gruppo antinazionale al quale appartennerò e in seno al quale svolsero opera di propaganda antinazionale.

Assolve tutti gli imputati dal reato di cospirazione, di cui all'art. 304 in relazione all'art. 285 C.P. di cui alla lettera c) del capo di accusa, per insufficienza di prove.

Ritenuto, che appare equo fissare la pena complessiva in anni 1 di reclusione, quale cumulo delle pene di mesi 6 di reclusione per ciascuno dei due reati concorrenti, che alla pena ora cennata consegue il pagamento in solido delle spese del processo e del mantenimento durante la custodia. P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n. 674, 110 - 271 cpv., 272 cpv. C.P.; 488 274 - 479 C.P.P. DICHIARA Fedi Silvano, Fondi Fabio, GiovannelJi Carlo, e La Loggia Giovanni rispettivamente responsabili di concorso nei reati di associazione antinazionale di cui agli artt. 110 - 271 cpv. C.P. e di propaganda antinazionale, di cui agli artt. 1.10 272 cpv. C.P. e così modificando parzialmente la rubrica condanna ciascuno, complessivamente, alla pena di anni l di reclusione al pagamento in solido delle spese del processo, alle spese per il mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenza di legge.

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Roma 25.1.1940 Anno XVIII.

Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZCONE A seguito di istanze di grazia inoltrate da Fedi Silvano, Fondi Fabio, Giovannelli Carlo, La Logia Giovanni e dai loro familiari viene concesso, con Decreto Reale del 5.2.1940 il condono della residua pena da espiare e pertanto vengono scarcerati dalle Carceri Giudiziarie di Roma 1' 8.2.1940. La Loggia e Fedi, detenuti dal 12.10.1939 vengono scarcerati l' 8.2.1940. Pena espiata: 3 mesi e 26 giorni. Fondi e Giovannelli, detenuti dal 13.10.1 939 vengono scarcerati 1'8.2.1940. Pena espiata: 3 mesi e 25 giorni. Nei confronti dei sopraspecificati imputati il Tribunale militare territoriale di Roma concede con Ordinanza del 13.3.1961 il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.P. 22.11.1947 n. 1631).


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 223/1939

SENTENZA N. 11

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Le Metre Gaetano, Luogotenente-Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Gangem.i Giovanni, Caputi Pietro, Barbera Gaspero, Carusi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Boccasavia Giuseppe, nato il 21.3.1894 a Casalbuttano (Cremona) impiegato privato, detenuto per altra causa. IMPUTATO dei delitti di cui agli artt. 282 - 290 p.p. C.P. per avere vilipeso il Governo del Re Imperatore ed offeso l'onore ed il prestigio ciel Duce del fascismo Capo del Governo con la frase: "Se fosse di mettere una comm.issione internazionale per vedere e giudicare le Gerarchie del Governo, sono tutti pregiudicati e non di reati politici bensì di reati comun.i, principiando dal suo Capo".

In Roma il 25.9.1939. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva

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via ha negato, anche in udienza, l'addebito dichiarando di avere, invece, pronunciando la seguente frase: "se ci fosse una Commissione composta di elementi estranei alla Provincia che esaminasse la mia posizione e ne 1iferisse a S.E. il Capo del Governo, mi piacerebbe sapere cosa ne direbbe di questi pregiudicati", intendendosi con ciò riferire a presunte persecuzioni subite da certo Dester da Castulbuttano per motivi privati. Gli agenti Brunetto e Gala, invece, anche al dibattimento, hanno confermato concordemente il loro rapporto specificando di avere sentito, senza possibilità di quivoco, pronunciare distintamente dal Boccasavia le frasi incriminate. E~ite in atti l'autorizzazione a procedere di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia a norma dell'articolo 313 del codice penale. Nella frase addebitata al Boccasavia il Tribunale ravvisa gli estremi dei reati rubricati, essendo evidente nel prevenuto, individuo di pessimi procedimenti giudiziari, morali e politici, l'intenzione di vilipendere il Governo dal Re Imperatore e di arrecare offesa al Duce del Fascismo Capo del Governo. Il Boccasavia, infatti, incorreggibile antifascista già confinato e benediciato di condono e già impiegato in Francia nel giornale antitaliano "Giustizia e Libertà", non ha mai tralasciato occasione di manifestare il suo livore contro il Regime. Ed, invece, delle persecuzioni politiche da lui dichiarate, egli ha goduto più volte della magnamità della gerarchia e delle autorità fasciste, anche per la pietosa considerazione della sua famiglia piuttosto numerosa. Quando il Boccasavia commise i fatti delittuosi in esame scontava una recente condanna alla reclusi.one e, pertanto, gli è stata contestata, giustamente, in udienza - ai sensi dell'art. 99 - primo e secondo cpv - del C.P. la prescritta recidiva. Commisurando la pena all'entità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato, il Tribunale ritiene giusto condannarlo alla pena complessiva di 6 anni di reclusione, risultante dal cumulo di 3 ann.i e 2 mesi per il delitto cli cui all'art. 282 C.P. e di 2 anni e 10 mesi per il delitto di cui all'ait. 290 - Prima parte - C.P. compreso in dette pene 1' aumento di un terzo per la recidiva di cui ali' art. 99 - primo e secondo cpv - C.P., nonché al pagamento delle spese processuali (alt. 488 C.P.) e di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.).

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d'istruttoria a 1ito diretto, il prevenuto, con atto di accusa del P.M. in data 29 dicembre u.s. fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi esposti nel sopra rubricato capo d'imputazione. Nell'odierna udienza, per quanto ha asserito l'accusato e per le prove testimoniali, è stato accertato quanto segue: Nelle Carceri giudiziarie di Roma, il giorno 5 settembre u.s. i due agenti di custodia Brunetto Pietro e Gala Ugo avevano sorpreso il detenuto Boccasavia Giuseppe a pronunciare ad alta voce nella camera n . 46 dell' 8 transito, ove c'erano altri detenuti, la seguente frase offensiva dell'onore e del prestigio del Duce del fascismo Capo del Governo ed arrecante vilipendio al Governo del Re Imperatore: "Se fosse di mettere una commissione internazionale per vedere e giudicare le Gerarchie del Governo, sono tutti pregiudicati e non cli reati politici, ma di reati comuni, principiando dal s uo Capo". Il Boccasa-

Alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni (art. 29 C.P.). Il Tribunale ritiene, inoltre, di dovere ordinai·e I.a sottoposizione del Boccasavia alla libertà vigilata (art. 299 C.P.) ricorrendo gli estremi di pericolosità di cui agli articoli 202, 203 C.P. in relazione alle circostanze previste nell'art. 133 C .P .. P.Q.M. Letti ed applicati gli aitt. 282 - 290 - 99 1° e 2° cpv.; 73 - 29 - 229 C.P.; 274 488 C.P.P. DICHIARA Boccasavia Giuseppe responsabile dei reati in rubrica ascrittigli coll'aggra-


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vante della recidiva ai sensi dell'art. 99 1° e 2° cpv. C.P. e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 6 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, colla conseguente interdizione temporanea per la durata di anni 5 dai pubblici uffici; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma 30.1.1940 Anno

xvm.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 12

Reg. Gen. n. 119/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, Calia Michele, Leonardi Nicola.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCTCOLI DI ESECUZIONE ha pronunciato la seguente: I precedenti penali ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. T titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. I 156.

Si associa a istanze di grazia inoltrate dal figlio il 28.10.1940 e il 7.2.1942; istanze non accolte. 11 Boccasavia, che si trovava ristretto nelle Carceri Giudi:òarie di Roma per espiare pene inflittegli - per reati comuni - dalle competenti Autorità Giudiziarie Ordinarie, avrebbe dovuto essere scarcerato il 6.8.1941. Pertanto il Boccasavia cominciò a espiare la pena di 6 anni di reclusione inflittagli dal T.S.D.S. con sentenza del 30.1.1940 a decorrere dal 7.8.1941 e, quindi, avrebbe dovuto essere scarcerato il 7.8.1947. A seguito di una istanza cli grazia inoltrata dalla madre nel maggio ciel 1943 (istanza accolta) viene scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo il 12.9.1943. Quindi il Boccasavia, detenuto dal 7 .8.1941 al 12.9.1943, ha espiato la pena di 2 ann i, 1 mese, 5 giorni. La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Penale) ha, con sentenza emessa il 2.5.1946 annullato la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 30 l.1940 nei confronti di Boccasavia Giuseppe limitatamente al reato di cui all'art. 282 C.P. per effetto delle disposizionj contenute nell'art. 1, del D.L.L. 14.9.1944 n. 159. TI Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, estinto per l'amnistia prevista dall'art. J del D.L. 17.11.1945 n. 719, il reato di cui all'art. 290 C.P. dichiarando contemporaneamente estinto i diritto dell'Erario al recupero delle spese di gi ustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bracci Claudio, nato il 13.8.1907 a Temi, dottore in legge; Androsciani Ezzelino, nato il 7.6.1912 a Papigno (Terni), sarto; Crisostomi Ido, nato i I 23.2.1914 a Piediluco (Terni), tornitore meccanico; Crisostomi Settimo, nato il 25.5.1899 a Piediluco (Terni), livellatore presso la società Breda; Diociaiuti Brenno, nato il 4.2.1917 a Papigno (Temi), aggiustatore meccanico; Proietti Eurilio, nato il 4.3 .19 14 a Piediluco (Terni) il 4.3.1914, operaio; Zagaglionì Vero, nato il 30.3.1913 a Narni (Temi), operaio nelle acciaierie di Terni; Zenoni Bruno, nato U 3.4.1908 a Papigno (Terni), barbiere. IMPUTATI a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere partecipato, in Terni , Roma ed altrove, sino al maggio 1939, ad associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; tutti, meno Zenoni Bruno: b) del reato di cui agli artt. 110 - 272 p.p. C.P. per avere, nelle circostanze di cui sopra, in concorso fra loro, fatta propaganda per il sovvertimento violento deoli o ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; Bracci Claudio, ino!Lre: a) del reato di cui all'art. 270 p.p. C.P. per avere sempre nelle circostanze di


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T .S.D.S.

cui sopra, promosso, costituito, organizzato e diretto l'associazione sovversiva di cui alla lettera a);

a Terni, ma giunse in altre località di quella provincia, come Piediluco e Marmore, ed anche in Renna, dove aveva come fiducia.rio Crisostomi Settimio, operaio nelle officine Breda della capitale. Erogò anche somme perché fossero distribuite come soccorso rosso; cento lire a mezzo di Diociaiuti e cinquanta a mezzo di Zagaglioni. E nel n. 7 del libello suindicato il Bracci ebbe ad offendere con le n~bricate triviali espressioni il Duce, ai cui ordini egli invece fingeva di milita.re. E vero che anche in udienza egli ha protestato cli non essere autore di tali offese, ma non ha potuto negare di averle coscientemente stampate e diffuse, ciò che ai fini giuridici, è perfettamente identico, costituendo tale concorso una pmtecipazione attiva nel reato stesso. Puerile nella sua consistenza e irTilevante ai fini di giustizia è il pretesto addotto dal Bracci per contestare il suo tradimento e cioè che si indusse a passare all'azione per una pretesa ingiustizia patita dal proprio padre ad opera del Prefetto di Temi . Prescindendo dall'accertata inesattezza del fatto assunto, il Bracci sapeva benissimo il pericolo cui andava incontro tanto che preventivò persino la misura della sanzione penale che dalle sue malefatte gliene sarebbe derivata. Gli altri imputati, con l'esclusione, però, di Zenoni, erano operai ben remunerati (il Crisostomi Settimo guadagnava circa 50 lire al giorno) aderirono ai principi sovversivi ciel Bracci, parteciparono a riunioni e quasi tutti diffusero a scopo di propaganda le copie del "La scintilla" che ricevevano periodicamente dal Bracci. In casa dell' Androsciani, si riunivano i compagni per ascoltare le stazioni rosse a mezzo cli un apparecchio radio (ora sequestrato) ivi installato. Per quanto riguarda Io Zenoni, è certo che fu segnalato al Bracci come compagno di sicura fede dagli altri coimputati, che egli ben conosceva: ma se è vero che fu avvicinato dal Bracci nella sua bottega di barbiere e che il Bracci gli parlò dell'organizzazione comunista non si sono, però, avute prove serie per dimostrare che lo Zenoni abbia dato un'adesione concreta all'associazione o che comunque si sia incontrato ulteriormente con Bracci o con altri. Pertanto egli deve essere prosciolto dalla rubricata imputazione e deve essere ordinata la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa (artt. 485 - 486 C.P.Esercito).

b) del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere, a Terni; nel n. 7 del libello "la scintilla", diffuso nel gennaio 1939, offeso il Duce del Fascismo Capo deJ Governo con parole ''volgare fanfarone, profittatore, pazzo criminale". Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 989 p.p. C.P. per Crisostomi Ido. In esito al p ubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRJTTO I prevenuti, a seguito di istruzione a rito fo1male, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 24 ·agosto u.s., furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in rubrica esposti. All'orale dibattimento, per la confessione pressoché completa di quasi tutti gli accusati e per le prove documentali e testimoniali, si è accertato quanto segue: Nell'estate 1938 e successivamente, una associazione comunista era stata costituita, aveva operato in Temi e sobborghi ed aveva steso i suoi tentacoli anche in Roma. Le direttive venivano diramate e la propaganda veniva svolta in frequenti e caute riunioni e mediante un organo di stampa che, a somiglianza di quello pubblicato da Lenin in Svizzera, aveva il titolo incendiario "La scintilla" e veniva diffuso specialmente in ambienti di maggiore popolazione operaia. Nell'ambito dell'associazione era stato organizzato anche il così detto "soccorso rosso", insidiosa forma di propaganda sovversiva esercitata fra le famiglie bisognose degli adepti e dei simpatizzanti. Promotore e organizzatore di tale associazione era stato il rubricato Bracci, dottore in legge e in questi ultimi anni rappresentante di commercio i.n Terni, rappresentanza che gli aveva consentito di realizzare ingenti sonune ammontanti ad alcune centinaia di migliaia di lire. Fascista dal 1922 e appartenente a famiglia di fascisti (la madre era fiduciaria provinciale dei fasci femminili di Terni), figura volgare e spregevole di traditore che da parecchi anni svolgeva propaganda antifascista e sovversiva, previa adeguata preparazione culturale; la sua attività, però si era contenuta in limiti moderati. Ma nei principi dell'estate 1938 espresse il proposito di passare a una posizione positiva e di fare l'organizzatore comunista. Infatti nella stessa estate costituì l'associazione da lui poi diretta e sviluppata, composta degli altri imputati con l' esclusione, però, di Zanoni. Il Bracci che si nutriva delle idee di Marx e di Lenin, apprese ed approfondite nei volumi poi sequestrategl.i, (alcuni dei quali si era fatti spedire dall'estero) ideò, scrisse e stampò il periodico "La scintilla" le cui copie poi distribuì ai compagni perché leggessero e facessero leggere ad altri. La sua attività non si limitò

Così, all' odierno dibattimento, non sono emerse prove efficienti circa l'attività di propaganda punibile addebitata a Crisostomi Settimio, il quale riceveva bensì numerose copie de "La scintilla" da parte del Bracci che gliele portava in pacchi a Roma, ma non è risultato che egli le abbia comunque divulgate. E nei riguardi del Proietti, il quale avrebbe presentato I' Androsciani al Bracci, non è risultato che tale presentazione sia stata fatta a scopo di propaganda sovversiva. Pe1tanto il Crisostomi Settimio e il Proietti debbono essere assolti dall'analoga imputazione di cui all'art. 272 p.p. 110 C.P .. Negli altri fatti accertati dagli accusati commessi, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei relativi reati rubricati e commisurando le pene alla entità dei fatti stessi e alla pericolosità dei prevenuti ritiene equo condannare alla reclusione: Bracci a complessivi anni 17, risultanti dal cumulo di anni 10 per il delitto di cui all'mt. 270 p.p. C.P. di anni 4 per il delitto cli cui all' art. 282 C.P. e di un anno e sei mesi per ciascuno degli altri due delitti a lui addebitati in rubrica; colla conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (29 C.P.); Crisostomi Ido a 4 anni risultanti dal cumulo della pena di 2 am1i inflitta per


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ognuno dei reati contestatigli compreso nella suddetta pena l'aumento cli un sesto della pena per la contestata recidiva.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56. Androsciani e Zagaglini alla pena cli 4 anni ciascuno risultanti dal cumulo della pena cli 2 anni inflitta per ciascuno dei reati a essi addebitati. Crisostomi Settimio e Proietti ad anni 3 ciascuno per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. colla conseguenza per entrambi dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 (art. 29 C.P.). ai condannati in solido incombe l'obbligo del pagamento delle spese processuali, e a ciascuno quello ciel pagamento delle spese di propria custodia preventiva (488 - 274 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 230 n. I bisogna ordinare lo sottoposizione del Bracci alla libertà vigilata. Tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'att. 229 C.P. il Collegio ritiene di dovere infliggere anche altri condannati, ricorrendo per essi gli estremi di pericolosità cli cui agli art. 202 - 203 C.P. in relazione alle circostanze di cui all'art. 133 C.P. L'apparecchio radio e quanto servì per la riproduzione degli stampati, in sequestro, essendo serviti per commettere i reati di cui i rispettivi proprietari sono stati dichiarati responsabili, vanno confiscati (art. 240 C.P.)

- Bracci avrebbe dovuto essere scarcerato il 6.5.1954. Il titolo dei reati per i quali è stato giudicato e condannato osta all'applicazione dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n.1156.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e pertanto Bracci viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilio il 28.8.1943. Detenuto dal 6.5.1939 al 28.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 3 mesi, 22 giorni. - Androsciani viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Tuti (Bari) 1'8.5.1941. Detenuto dall'8.5. l 939 all'8.5. I 941.

P. Q. M. Pena espiata: 2 anni. Letti ed applicati gU rut. 270 p.p. e 2° cpv., 282 - 110 - 272 p.p., 99 - 73 - 29 229 - 230 n. I -240 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485 - 486 C.P.Esercito

Una istanza di grazia inoltrata dall' Androsciani il 10.2.1940 non viene accolta.

DICHIARA Bracci Claudio, Androsciani Ezzelino, Crisostomi Ido, Dioaciaiuti Brenno e Zagaglio Vero responsabili dei reati a ciascuno cli essi in accusa attribuiti, dichiara Cristomi Settimio e Proietti Eurilio Emilio responsabili del solo delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. assolvendoli per non provata reità dal delitto cli cui agli a1t. 110 - 272 p .p. C.P. coll'aggravante della recidiva per Crisostomi Ido; e, cumulate le pene, condanna alla reclusione Bracci ad anni 17; Androsciani, Crisostomi Ido e ad anni 4 ciascuno; Ciisostomi Settimio, e Proietti ad anni 3 ciascuno; condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; colla conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Ctisostomi Settimio e Proietti; ordina che tutti i condannati siano sottoposti alla libettà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro; assolve Zenoni Bruno per non provata reità dal reato asctittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

- Crisostomi Ido viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilio a 1'8.5.1941. Detenuto dall'8.5.1939 all'8.5. 1941. Pena espiata: 2 anni. - Crisostomi Settimio viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 19.5.1940. Detenuto dal 19.5.1939 al 19.5.1940. Pena espiata: 1 anno . - Diociaiuti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Roma 1'8 .5.1 940..

Roma 31 .1. 1940 Anno X VIII. Detenuto dall'8 .5 .1939 all'8.5.1940. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pena espiata: 1 anno. Zenoni Bruno - detenuto dall'8.5.1939 - viene scarcerato il 31.1.1940.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA N. 20

- Zagaglioni viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma 1'8.5.1941 ..

Reg. Gen. n. 245/1939

Detenuto dall'8.5.1939 all'8.5.l941.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Pena espiata: 2 anni.

Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

- Proietti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma l' 8 .5. 1940.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino;

Detenuto dall'8.5.1939 all'8.5.1940.

Giudici Consoli M. V.S.N. : Mazzetti Mario, Carusi Mario, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Leonardo Nicola.

Pena espiata: 1 anno. ha pronunciato la seguente: NOTA: La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza n. 25 del 24.8.1939, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei con.fronti di Zenoni Bruno in ordine al solo reato dì cui all'ait. 272 C.P. (propaganda sovversiva)

nel procedimento penale a carico di:

ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte dj Appello cli Perugia ha:

Clauser Ottavio, nato il 19.1.1913 a Cles (Trento), contadino, in atto soldato del 4° Autocentro di Trento.

a) - con sentenza del 9.12.1952 assolto perché il fatto non costituisce reato Zagaglionì Vero;

IMPUTATO

b) - con sentenza del 13.10.1960 assolto perché i fatti non costituiscono reato Bracci Claudio, Crisostomi Ido, Crisostomi Settimio, Androsciani Ezzelino, Diociaiuti Brenno e Proietti Eurilio dalle imputazioni di cui agli articoli 270 e 272C.P.. Con la sentenza I.a Co1te di Appello ha annullato la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 31.1.1940 nei confronti di Bracci Claudio in ordine al delitto di cui all'art. 282 C.P. perché detto reato non costituisce più reato per effetto delle di sposizioni contenute nell ',ut. 1 del D.L.L. 14.9.1944 n. 159.

SENTENZA

del delitto di cui all'rut. 290 cpv. C.P. per avere il 3.10.1939 sul tram.della linea Trento Malè, in presenza di più persone, pronunciata la frase "La Milizia m.i fa schifo ed i militi sono dei vigliacchi". OMISSIS P.Q.M. Visti gli art. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; rut. l R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 290 cpv. C.P. ; 488 - 274 C.P.P.; 28 C .P.Esercito, DICHIARA Clauser Ottavio responsabile clell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni 1 cli reclusione che sostitu isce con reclusione militru·e per egual tempo. Condanna altrcsì il Clauser al pagamento delle spese processuali ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Roma 13.2.1940 Anno XVIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.R. 24.2.1940 n. 56, Clauser viene scarcerato dalle Cru·ceri Giudiziarie di Roma il 2.3 .1940


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Detenuto dal 5.10.1939 al 2.3.1940

Reg. Gen. n. 266/1939

Pena espiata: 4 mesi e 27 giorni.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 13:3.1961, il beneficio dell'am11.istia cli cui all'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).

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SENTENZA N. 21

Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S .N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Carusi Mario, Mazzetti Mario, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Vaccari Alfredo, nato il 2] .1.1916 a Castelfranco E milia (Bologna), falegname, caporalmaggiore di ftr., detenuto dal 17.10.1939. IMPUT ATO a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del delitto cli cui all'art. 272 p .p. C.P. per aver fatto propaganda comunista; c) del delitto di cui agli artt. 266 p.p.; 302 in relazione all'art. 253 C.P. per avere istigato il militare Voceri Cristoforo a far saltare, in caso di guerra, qualche deposito di munizioni, intercettare ordini, falsificarli, tagliare fili telefonjci ed, in caso cli pericoli, passare al nemico. Reati commessi in Airole (Imperia) ed altrove precedentemente e nell' ottobre 1939. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Vaccari Alfredo per i fatti specificati in rubrica, con atto di accusa del 9 gennaio e.a., fu ,inviato a giudizio di questo Tii bunale per rispondere dei reati ascrittigli. Risulta dalla denunzia inoltrata dal Comando ciel 90° Reggimento fanteria, che l'imputato avrebbe incitato il soldato Voceri Cristoforo a svolgere attività sovversiva; che il Voceri seguendo il consiglio dei superiori finse di aderire ai cennati incitamenti, allo scopo di conoscere le recondite intenzioni del Vaccari; che quest'ultimo, ce1to di avere trovato nel detto mjlitare persona di sua fiducia, gli avrebbe fatto gravi confidenze accennando, fra l'altro, ai suoi rappotti con


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esponenti sovversivi e gli avrebbe rappresentato la necessità di fare propaganda comunista e di compiere, in caso di guerra, i fatti delittuosi specificati nella lettera c) del capo di accusa. Risulta pure dalla denuncia che il Vaccari nel settembre 1939, avrebbe rivolto discorsi disfattisti al fante Sirotti. Durante l'istruttoria sommaria il Vaccari ha recisamente negato ogni sua responsabilità, così come ha fatto nell'orale dibattimento. Ciò posto, il Collegio, osserva: Le risultanze dibattimentali hanno provato: che il Vaccari, ottimo graduato desiderando di accrescere la propria culturn, frequentava le lezioni di francese, matematica e disegno che gli impartiva un giovane studioso certo Lucchi Gino, iscritto al P.N.F., le cui idee mai sono state contrarie agli ordinamenti politici, sociali ed economici dello Stato; che il Lucchi regalò all'imputato due fotografie con dedica; che tali fotografie il Vaccari ebbe occasione di mostrare al Voceri. Dai fatti ora accennati sorse la denuncia da parte di quest'ultimo ai propri superiori, ai quali riferì che il Vaccari era in rapporti con un propagandista, del quale teneva perfino le fotografie. Quanto ai fatti specificati nella lettera c) del capo di accusa il Voceri, modificando quanto aveva prima affermato, ha dichiarnto che il Vaccari non lo incitò a sottrarre armi dal Reggimento, ma gli avrebbe soltanto domandato se durante il congedo aveva avuto occasione di procurarsi armi nel caso di una rivoluzione. 11 Sirotti col suo interrogatorio non ha apportato apprezzabili elementi. II Capitano Albetino ha riferito i fatti come glieli aveva rappresentato originariamente il Voceri, e si è espresso in maniera lusinghiera sui precedenti dell' imputato. Tali risultanze hanno lasciato perplesso il Collegio, il quale si è trovato nella impossibilità di poter precisare se effettivamente il Vaccari abbia commesso quanto il Voceri gli attribuisce con le sue pur modificate dichiarazioni, o se quest'ultimo privo di ogni cultura com'è abbia erroneamente ritenuto delittuosi alcuni discorsi fottigli dal Vaccari su argomenti riguardanti le varie dottrine sociali, delle quali l'imputato si interessava. Sembra utile soggiungere che il Voceri aveva interesse di mettersi in buona evidenza verso i superiori, ai quali sapeva di essere stato segnalato perché già condannato per espatrio clandestino. Che tale condizione di animo del Voceri unitamente alla probabile involonta1ia deformazione de.i discorsi dallo stesso percepiti potrebbe forse spiegare la rappresentazione dei fatti che diede luogo al presente giudizio; rappresentazione, in ogni caso alquanto esagerata, come risulta dalla dichiarazione resa al dibattimento dallo stesso Voceri. Ma poiché, come già eletto, quella cennata è una ipotesj probabile che non è stato possibile confortare con sicuri elementi di prova, l'imputato deve essere assolto dagli ascrittigli reati con fomrnla dubitativa. P.Q.M. Visti gli artt. 3 Legge 4.6.1931 n. 674; art. 1 R.D.L. 15.12.1936 n . 2136; 479 C.P.P .. ASSOLVE Vaccari Alfredo dagli ascrittigli reati, per ins ufficienza di prove. Ordina che l'imputato sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma 13.2. 1940 Anno XVIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 22

Reg. Gen. n. 218/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M . V.S.N.: Mazzetti Mario, Carusi Mario, Barbera Gaspero, Suppiej Giorg.io, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Napolitano Riccardo, nato il 18.2 .1899 in Andria (Bari), meccanico, libero. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e l' imputato che col s uo difensore ha avuto per ultimo la parola

IN FATTO ED IN DIRITTO Napolitano Riccardo con sentenza 5.7. J 926 del Tribunale di Torino fu condannato a mesi 5 di detenzione ed a lire 416 di multa per il reato di offesa al Capo del Governo (art. 9 della legge 24.12.1935 n. 2263) e precisamente perché ritenuto responsabile di avere pronunciato la frase: "La nùlizia e Mussolini fanno schifo". Detta sentenza venne confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 2 .10.1926 ed .il ricorso per Cassazione interposto dal Napolitauo fu dichiarato inammissibile con ordinanza del 6.11.1926 della Corte stessa. Il Napolitano con istanza 30.12.1935 chiese al Tribunale di Torino di procedere agli accertamenti in ordine a nuovi elementi di prova, dai quali sarebbe emersa la insussistenza del fatto attribuitogli. Con ordinanza I 6.3 .1936 il Tribunale di Torino dispose i richiesti accertamenti, ed in base agli atti raccolti il Napolitano inoltrò istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 2.10.1926. La Corte di Cassazione venendo in diverso avviso del Procuratore Generale della stessa, che con le sue requisitorie scritte aveva chiesto il 1igetto della cennata istanza ritenne fondata questa ultima, nel senso che i nuovi elementi cli prova emersi dalla compiuta isa:uttoria, uniti a quelli già esaminati nel dibattimento davanti al T ribunale di Torino, apparivano cli tale consistenza che più sicuramente dimostrati, avrebbero potuto portare ad escludere la sussistenza del fatto per cui il Napolitano ebbe a riportare la suddetta condanna. Conseguentemente, la Suprema Corte, con sentenza 23.6. 1939 annullò condizionalmente la sentenza 2.10.1926 della Corte di Appello di To1ino e rinviò gli atti per il nuovo giudizio a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, contemporanea-


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TRl13UNALESPEC!ALEPER LA DIFESA DELLO STATO

mente a conoscere del delitto ascritto al Napolitano secondo quanto previsto dall'art. 3-cpv. della Legge 4.6.1931 n. 674.

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PR!MA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 29

Reg. Gen. n. 129/1939

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Nell'orale dibattimento il Napolitano ha negato recisamente, come del resto sempre aveva fatto, di avere pronunciato la frase attribuitagli, e che egli stando alle dichiarazioni dei nominati Giaconia Calogero e Pedo Italo avrebbe profferito, in presenza di questi ultimi, il 30.6.1926, in Torino, nei locali delle officine di Savigliano. I testi escussi Melli Francesco, Bertone Mario e Argento Tommaso hanno concordemente dichiarato che pur trovandosi presenti alla discussione insorta tra l'imputato, il Giaconia e il Pedo non udirono la frase incriminata e hanno affermato che, dato il posto ove essi si trovavano rispetto al Napolitano, se quest'ultimo la detta frase avesse pronunciato l'avrebbero sicuramente percepita. Hanno affermato i detti testi che la discussione assunse presto un tono di particolare asprezza tanto da generare confusione specialmente per le grida dei contendenti cd ebbe origine dal dualismo allora esistente in Torino tra gl apprutenenli alla Mutua squadristi disciolta per ordine dell'Autorità politica cd alla quale apparteneva il Napolitano e la M. V.S.N. alla quale erano iscritti il Giaconia e il Perlo. I detti testi mentre hanno confermato che il Napolitano, in ogni occasione, aveva dimostrato fervido attaccamento al Regime ed al Duce hanno dichiarato che, stante la confusione, non può escludersi che il Giaconia e il Perlo abbiano potuto fraintendere, nel senso di ritenere offensiva per il Duce una frase che voleva essere invece di devozione e di attaccamento. Tale ipotesi trova conforto nella dichiarazione resa al dibattimento dal Perlo e dal Giaconia i quali non hanno escluso ch'essi, in buona fede, abbiano potuto ritenere pronunciata una frase che il Napolitano non ebbe a proferire. Ciò posto, il Collegio, ritenuto che le risultanze dibattimentali hanno provato la non sussistenza del fatto ascritto all'imputato.

Presidente: Le Metrc Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Muratori Spa1taco, nato il 1.1.1897, a Mantova, ingegnere industriale; Bernetti Maria, nata il 14.3.1902, a Trieste, sarta; Bissi Giovanni, nato il 12.3.1878 a Ravenna, industriale; Duse Gastone, nato il 26.6.1913 a Paiano Maggiore (Vicenza) professore in lettere; Franceschino Regina, nata il 11.10.1909 a Forgaria (Udine) casalinga;

P. Q.M.

Loceri Rolando, nato il 1.8.7. 189 l ad Arcola (La Spezia) tornitore; Visti gli artt. 3 della Legge 4.6.1931 n. 674; art. l R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 561 - 562- 479 C.P.P.; 9 R.D. 3.10.1929 n. 1759; 551 C.P.Esercito. GIUDICANDO in sede di rinvio, in seguito alla sentenza 23.6 .1939 della 1° Sezione Penale della Corte di Cassazione del Regno, che annulla condi zionalmente la sentenza pronunciata il 2.10. l926 dalla Corte di Appello di Torino nei confronti dell'imputato

Madrignani Ercole, nato il 6.10.1909, in Sarzana (La Spezia), fondirore; Melodia Giovanni, nato il 18.1.1939, a Messina, impiegato privato; Michi Massimo, nato il 27.4.1898, a Massa, muratore; Migliarini Oscar, nato il 16.1.1897, a Genova, meccanico; Pascolini Otello, nato il 21.5.1905, a Udine, meccanico;

ASSOLVE Napolitano Riccardo dall'ascrittogli deli tto di offese al Duce del Fascismo Capo del Governo di cui agli articoli 9 della Legge 24.12.1925 n. 2263 e 59 C.P. 1889 perché il fatto non sussiste.

Pavinelli Mario, nato il 4.6.1900, a La Spezia, commerciante; Pelacchi Mario, nato il 18.10.1902 a Pisa, tornitore meccanico; Pellegrini Giacomo, nato il 12.8.190 I , in Osoppo (Udine) giornalista;

Roma 13.2.1940 Anno XVIll. Picedi Dino, nato 1'8. 1.1901 , in Arcola (La Spezia) operaio; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

Poli Agostino, nato il 23.7.1894 a Pisa, operaio; Rossino Augusto, nato il 28. L2.1900, a Carloforte (Cagliari) disegnatore; Saccani Alfredo, nato il 21.5.1902, a La Spezia, elettricista; Sassano Fidia, Nato il 5.1.1 904 a Taranto, impiegato privato;

PRfMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Reati commessi in Italia ed all'estero sino al gennaio 1939. Melodi a, ancora: a) del delitto di cui all'art. 278 p.p. C.P. per avere o~feso il P~;stigio}i ~.M. il Re Imperatore con la frase, riferita al Palazzo Reale dt Roma, tutto 1 ms,eme è piuttosto modesto, seppur armonico per un Re Imperatore" e con l' altra "la Corona d' Albania è assunta da Vittorio il Re senza sconfitte" frasi contenute nel suo dario serino in Roma sollo le date 19 marzo e 12 aprile 1939.

Serbandini Giovanni, nato il 16.8.1912 a Chiavari (Genova), professore; Scarazzati Dirce, nata a MHano il 15.12.1920, domestica; Tombetti Giuseppe, nato il 3.8.1902, a Cesena (Forlì), muratore; T orraca Oscaldo, nato il 1.7.1899, in La Spezia, fornaio; Vaselli Oreste nato il 30.6. 1915 a Pisa, mecc;rnico; Vienco Margherita, nata il 6. l.1 895 a Cambiano (Torino), operaia

b) del delitto di cui all' art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio ~el Duce ~el Fascismo Capo del Governo con le parole: "è in forte declino: è fisicamente invecchiato" e "troppo tirannico" e qualificando i suoi discorsi con le frasi "malfatto" inconcludente quanto roboante" insignificante", parole egualmente contenute nel diario di esso Melodia scritto in Roma sotto le date 16 marzo, 14 maggio e 24 settembre 1938; e 31 marzo e 13 aprile 1939. Bernetli, Pellegrini e Tombetti, inoltre: . . . del delitto di uso di atti falsi ai sensi dell'art. 489 C.P. ID relazione agli artt. 477 e 482 stesso Codice, commesso in varie località d'Italia sino al marzo-aprile 1939.

IMPUTATI Tutti : a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte di un'associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del reato di cui agli art. 110 - 272 p.p. C.P. per aver, in concorso fra loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento degli odinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Bernetti, Franceschino, Muratori, Migliarini, Pavinelli, Pellegrini, Rossino, Sassano, Scarazz.ati, Tombetti, Vienco, anche: del reato di cui agli artt. 110 - 270 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri , promosso, organizzato e diretto l'associazione a carattere comunista di cui a.Ila lettera a) della rubrica. Reati commessi in varie località d'Italia e al l'estero sino al marzo-maggio 1939. Muratori e Rossino, ancora: a) del delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 258 C.P. per essersi, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive cli un medesimo proponimento criminoso, procurate, a scopo di spionaggio politico-militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del delillo di cui agli artt. 110 - 262 cpv. 2° in relazione alla parte prima C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri, rilevato, a scopo di spionaggio politico-militare, le notizie di cui al precedente capo d'imputazione.

Con l'aggravante per Bernetti, Pellegrini, Sassano e Torracca della recidiv_a ai sensi del secondo cpv. dell 'art. 99 C.P. in relazione ai numeri l e 3 del pnmo cpv. dello stesso articolo. In esito al dibattimento svoltosi, giusta ordinanza preliminare, a porte chiuse ai sensi degli artt. 443 - 551 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P.. Sentito il P.M. e gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola. 1N FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza della Commissione Istruttoria del 2 febbraio corrente anno gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere, rispettivamente, dei fatti loro ascritti. Ris ulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che la Q uestura di Genova, sin dall'ottobre 1938, aveva avuto ragione cli sospettare che l'ingegnere Spartaco Muratori residente a Chiavari svolse attività antinazionale. Sottoposto ad assidua vigilanza fu possibile ,ilevarc che il Muratoti la s~ra del 7.2. I 939 ricevette in casa propria la visita di un individuo dal fare molto crrcospetto, il quale, dopo essere rimasto per circa un'ora si recò ali~ stazio1~e ferroviaria e prese posto in un treno in partenza per Genova. Dai ped111ament1 c~e ne seguirono fu possibile precisare che a Genova detta persona aveva contatti co~ altra persona il cui contegno diede luogo a sospetto. li ma.,-~'. allo scopo d, evitare la fuga, i detti individui furono fermati. TI primo, fu 1dent1f1cato per Tam-

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TRIB UNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

betti Giuseppe, emissario del centro di Parigi del Partito comunista. L'altro, per Pellegrini Giacomo, membro della direzione del centro stesso.

danti la preparazione militare della Nazione; notizie e documenti, che venivano inviate al centro di Parigi per 1' ulteriore inoltro.

Entrnmbi furono trovati in possesso di passaporti, carta di identità ed ,ùtri documenti personali falsi. Al Pellegrini fmono anche rinvenuti numerosi opuscoli di propaganda comunista, nonché materiale per la stampa di un giornale clandestino e per corrispondenza segreta. Il Tombetti fece subito ampie confessioni, dalle quali si ebbe:

Gli imputati sopra specificati appartenevano ai gruppi operanti a La Spezia, Chiavari, Massa, Reggio Emilia. Altri 16 imputati, appartenenti al gruppo operante a Genova, saranno giudicati con separato giudizio.

a) la prova dell'attività sovversiva che da vario tempo svolgevano Muratori Spartaco e certo Barisoni Giuseppe, i quali erano a contatto diretto e personale il primo con Berti Giuseppe, dirigente il centro comunista di Parigi; b) la conoscenza di utili informazioni che condussero all'arresto alla stazione di Ancona, della emissaria comunista Dirce Scarazzati, che ivi attendeva il Tombetti perché dallo stesso doveva 1icevere due valigie di stampe comuniste. L'interrogatorio della Scarati portò poi ali' arresto, rispettivamente alle stazioni di Mestre e di Milano, delle emissarie Franceschino Rel!ina e Vienco Maro-he1ita ~ b ' le quali avrebbero dovuto ricevere dalla Scarazzati la stampa comunista, della quale quest'ultima era in possesso, per diffonderla. "Ulteriori indagini condussero alla denuncia a questo Tribunale Speciale oltre che degli individui predetti, degli alt.ti specificati in rubrica (ad eccezione di Pascolini Otello nei confronti del quale fu esteso il procedimento durante l'istruttoria) . La istruttoria formale precisò: a) che nelle provincie di Genova e La Spezia si era costituito da qualche tempo, raggiungendo presto piena efficenza, una associazione comunista in collegamento col centro di Parigi e composta fra gli altri dagli attuali imputati. Detta associazione era guidata e potenziata da emissari che si succedevano e dal Muratori. Quest'ultimo, servendosi del passaporto del quale era munito, spesso si recava a Parigi per riferire e riavere istruzioni direttamente dal Berti: b) che l'anzidetta associazione aveva cominciato a propagarsi in altre località e specialmente: a) a Massa, dove aveva come suo rappresentanti Michi Massimo; b) a Reggio Emilia, ove agiva l'altro imputato Melodia Giovanni. L'attività della detta associazione non era di solo carattere politico. Le accennate risultanze istruttorie hanno infatti precisato che essa svolgeva pure opera spionistica, mediante il procacciamento di notizie e documenti riguar-

Premesso che l'attività spionistica esercitata da alcuni imputati (precisamente dai nominati Muratori, Berti, Migliorini, Pavinelli, Melodia e Rossino) s_arà pe~ maggiore precisione trattata separatamente dall'attività partit~ clagh stess i svolta il CoJleo-io, sulla base delle risultanze dibattimentali, le quali come quelle istrutt~rie trov:no, la loro principale base nelle stesse confessioni della quasi totalità degli imputati, ritiene provata la responsabilità degli imputati stessi (meno che per il Bissi e per il Pascolino) in ordine ai reti loro ascritti. Le accenna.te risultanze hanno infatti provato che:

?i

Pellegrini Giacomo (alias Redì) fino all'arresto disimpegnò la carica di_membro della direzione del centro comunista di Parigi e di segretario del partito comunista italiano di Parigi. Suo principale compito era quello di organizzare .in Italia il partito comunista e di diffondere stampa comunista. Col m_~ter~ale seq~e~ stratogli si proponeva la pubblicazione sembra presso una tipogratia d1 Napoh d1 un nuovo giornale di partito: "La voce del Popolo". A Geneva ha avuto contatti col Tombetti. Ha fatto uso di passaporto e carta di identità falsi. L'imputato ha confessato gli addebiti sopra cennati. Ha soltanto negato di essere membro della direzione del partito comunista italiano e di avere dato alla Franceschino istruzioni relative ali' attività comunista che la stessa avrebbe dovuto svolgere in Italia. Ma tali circostanze, malgrado il diniego dell'imputato, sono rimaste confermate dalle dichiarazioni dei coimputati Tombetti e Franceschino. Tombetti Giuseppe (alias Romeo) fu in casa del Muratori, dal quale ricevette relazione del movimento comunista, con particolare all'attività del gruppo genovese. Tali notizie il Tombetti, come da mandato 1icevuto dal capo del centro comunista di Parigi Berti Giuseppe, fece pervenire al centro, ora cennato. Dal Pellegrini ricevette documenti di copertura. Ha fatto uso di p~~sapo1to e di altri documenti falsi. Ha sempre confessato, come aveva fatto negli mte1Togator.i a l Giudice Istruttore, di essere venuto in Italia nel gennaio 1939 per ordine cli Berti: a) per prender contatti col Muratori Sprutaco e preparare l'_an:ivo ~ la p~r~anenza a Genova di un dirigente del partito comunista; tenersi a1 suoi ordm1 ed aiutarlo. Ha pure dichiarato: a) di essersi presentato al Muratori e cli essersi fatto conoscere dallo steso mediante parola d'ordine (già nota al Muratori e datagli dal Berti): "Saluti da Delta e dal pittore";


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S .

b) di avere scritto sotto dettatura del Muratori una relazione per il detto centro comunista, contenente:

Che aveva il compito di organizzare la diffusione specie a mezzo posta di stampa comunista, e di prendere a Venezia contatto co?- altro el~me~to (ce1to Casolati Giacomo) per l'esame della situazione del partito comunista m alcune provincie del Veneto. Sino all'anno XV fu iscritta al P.N.F..

l) le indagini fatte dal Muratori per stabilire le circostanze in cui era stato arrestato a Genova, nei primi del 1937, l'emissario comunista;

2) l'appuntamento per un emissario che sarebbe dovuto venire a Genova da

Parigi nella seconda metà di aprile, per collegarsi con i nominativi Barisone e Remigio; 3) notizie sull'organizzazione comunista cli Genova;

e) d_i avere inviato a me~zo cli un comunista che raggiunse la Francia seguendo la via mare detta relaz10ne, nonché un foglio scritto a macchina, datogli pure dal Mura.ton, e contenente considerazioni sulla politica antiebraica del Regime;

!a

d) di essersi incontrato con Pellegrini Giacomo dirigente del partito comurùsta che era venuto in Italia da Paiigi in sostituzione del nominato Massini che egli attendeva; ' e) di avere ricevuto dal Pellegrini comunicazione che lo stesso avrebbe dovuto provvedere aJla stampa in Italia di un giornale comunista, che si sarebbe intitolato "La voce del popolo"; t) c~e ricevette incarico dal Pellegrini di provvedere al ritiro delle copie del detto g10ruale per consegnarle ad una emissaria, la quale si sarebbe trovata alla stazione di Ancona;

. _g)_di avere fatto uso del passapotto falso ed altri documenti di copertura forrutigll dal Berti . Il Tombetti ha ancora confessato: 1) che gli incontri di La Spezia e Massa avvenuti nel novembre 1938 tra Bernet_ti Maria, Michi, Sassano Fidia e Rossi1ù Augusto forono preparati dal Mura.ton Spartaco; 2) che a Parigi nell'ambiente cli quel centro comunista era stato oroanizzato un centro di attività spionistica, la quale si occupava anche di attentati te;·oristici;

3:

eh~ il ~,foratori. teneva nella propria abitazione una camera a disposizione degh enussan comunisti. ~l_T~mbetti, ha confermato l'esposto presentato al Giudice Istruttore col Quale s1 e d1cluarato pentito di aver dato la sua opera al comunismo. Franceschino Regina eletta "Bragon" (alias passionaria). Ha confessato di essere venuta in Italia perché mandatavi dal Pellegrini., munita di danaro, di cifrario e di istruzioni sull' uso della sciittura segreta.

Bernetti Maria (alias Mara). Ha ampiamente confessato di aver com.messo i fatti che le sono ascritti. Ha precisato di essere stata in diretto contatto col centro comunista di Parigi e di essere venuta in Italia, per incarico ricevuto dallo stesso centro tre volte.(rispettivamente nel maggio 1938, nel novembre dello stesso anno e il 21.4.1939) per svolgervi secondo le istruzioni ricevute-attività organizzativa mediante creazioni di contatti e di collegamenti. Ha pure confessato che la sua 'opera era anche diretta ad assumere notizie da comunicare a Parigi e ad introdurre clandestinamente in Italia stampa sovversiva. Ha pure precisato che per la prima volta che ve1me in Italia si recò a Bergamo per consegnare stampa comunista. La seconda volta, ebbe importanti contatti politici; a Massa col Michi; a La Spezia, col Sassanno Fidia. Nei cennati incontri si attenne alle istruzioni che le erano state date personalmente dal Berti. Ha soggiunto che a La Spezia ebbe pure contatti col Pavinelli, Rossino e Serbandini presso il quale alloggiò per 4 o 5 gionù. La terza volta che venne in Italia: avvicinò a Genova il Tombetti (che la Bernetti conosceva da Pa1ioi come Romeo) al quale consegnò un nuovo passaporto di copertura; si recò a L: Spezia per prendere nuovi contatti con Sassano, allo scopo di stabilire la possibilità di trovare un nuovo elemento che potesse collaborare con lo stesso Sassano nella distribuzione di due pacchi di stampa sovversiva, che le erano stati forn iti dalla direzione del partito comunista e che aveva già introdotti in Italia. Ha pure ammesso la Bernetti che nei tre viaggi sopra sp~cjfi~at~ entr~ in Ita~a sotto falso nome e mediante uso di passaporto e documenti fals1 ncevut1 dalla direzione del partito comunista. Scarazzati Dirce (alias Jannette). Ha pure confessato. Arruolato al servizio del partito comunista italiano nel gennaio 1939, fu inviata in Italia dal Betti (del quale era domestica) con l'incarico: di incontrarsi col Tombetti, Franceschino e la Vienco; di organizzare con gli stessi, la diffusione di stampa sovversiva; di prendere contatti a Milano ~on u~1 nuovo elemento (certo Cantaldo). Ricevette dal Berti le somme occorrenti per 11 viaggio (lire 120 e 200 franchi francesi) . Vienco Margherita (alias Rita). Ha confessato gli addebiti che le vengono mossi . Ha dichiarato che aveva incarico: d.i recarsi a Milano e ritirare dalla Scarazzati una valigia contenente stampa sovversiva; di recarsi a Torino e da i".i spedire stampati sovversivi e cento indirizzi ricevuti a Parigi dal c~ntro com~1111sta, cercare a Torino un luogo sicuro per depositarvi stampa comumsta e 11np1antarvi una stamperia clandestina; cercare col.laboratori per la stampa comunista e e lementi idonei a formare i


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZIA'l'U DAL T.S.D.S.

quadri del soccorso rosso; cercare a Torino un alloggio sicuro per un emissario del partito proveniente da Parigi. Ha pure dichiarato che prima di partire dalla Francia ricevette duemila lire, un cifrario ed un foglio scritto in simpatico, nel quale erano le indicazioni di quanto avrebbe dovuto fare in Italia.

Sassano; La Bernetti Maria ha affermato d i avere avuto a La Spezia contatti col Sassano Fidia, come da istruzioni avute personalmente dal Berti.

Migliorini Oscar (già confinato politico). Confessa di aver dato al Vaselli notizie sui fini che il comunismo vuole raggiungere, e di avere fatto leggere allo stesso Vaselli un libro riguardante la Russia. Nega di avere indotto il Vaselli a far parte del partito comunista, e di avere svolto attività comunista. Le risultanze dibattimentali per le dichiarazioni di Vaselli, Rossino, Melodia e Pavinclli, hanno provato che l'imputato, oltre ad avere contati di partito con questi ultimi, esercitò la carica di capo gruppo del soccorso rosso; che Io stesso imputato indusse il Vaselli a far parte del partito comunista e ricevette dal parti to comunista una sovvenzione di lire 500. Pavinelli M ario. Ha confessato di aver svolto attività sovversiva e di avere avuto contatti con uno slavo dal quale ebbe istruzioni per lo svolgimento di attività incendiaria. Ha pure confessato: di avere avuto contatti con Rossini e di avere unitamente a quest'ultimo fatto esperimenti per la costruzione di ordigni incendiari su istruzioni ricevute dal detto s lavo; cli essersi incontrato a La Spezia con una emissaria su invito del Rossini; di avere versato soccorso rosso; di avere ricevuto dallo slavo somme e materiale necessario per la preparazione di ordign i incendiari; di essersi recato a Firenze per incarico del Rossino, dal quale ricevette lire 500, per rimborso spese; di avere avuto contatti di partito con la Bem etti, con Sassano, Serbandini e, uni tamente a Migliorini, con una emissaria della quale non ha precisato il nome; cli avere avuto pure contatti con lo s lavo che aveva dato al Pavinelli le note istruzioni sulla confezione dei cennati ordigni, i quali dovevano servire per compiere attentati incendiari su navi in partenza dall'Italia per la Spagna Nazionale, di essersi recato a Parigi ove dal Muratori, gli fu presentato il Berti, col quale prese accordi di partito. Pavinelli, Bernetti, Sassano, Muratori, Serbandini confermano le dichiarazioni rese dal Rossino. Sassano Fidi a (alias il giapponese). Confermato le dichiarazioni rese ha ammesso di avere avuti rapporti epistolari con Mosca, ma soltanto per ragioni inerenti alla sua qualità di pubblicista. Ha ammesso di avere avuto rapporti con Rossino, ma come amico di famiglia. Ha confessato di essersi messo in relazione con la emissaria Bemetti Maria ( in seguito a sollecitazione fattagli da Rossino), alla quale consegnò perché la portasse a Parigi una relazione riguardan te le osservazioni che lo stesso aveva fatto sulla vita che conducevano a Civitavecchia gli internati politici. Ha pure confessato di avere ricevuto, dalla detta emissaria, una copia de "Lo Stato operaio" . Ha negato di avere passato al Rossino, due numeri del primo giornale ed un numero del secondo. Nei confronti del l'imputato di che trattasi: Rossino ha confermato che presentò al Sassano un certo Matrignani perché lo mettesse a contalto con la zona di Sarzana; Tombetti ha dichiarato che fu progettato un incontro tra Massini, del centro comunista di Parigi, e il

Dalle ora accennate dichiarazioni dei nominati Rossino, Tombetti e Bernetti ritiene il Collegio che risultano provati gli addebiti attribuiti al Sassano Fidia con capo di accusa che specificatamente lo riguarda. TI Sassano è stato già condannato dal Tribunale Speciale nel 1928. Muratori Spartaco: (alias Chiari). Anche nell'.orale di?~ttim~nt~ si è .mantenuto sostanzialmente confesso. Pur con qualche rnattend1b1le g 1ust1ficaz1one ha infatti ammesso di essere stato, a Parigi, piì:'1 volte a contatto personale col Berti, al quale riferì a voce o per iscritto sul movimento comunista in lt~~· ove e~a .a contatto fra gli altri con Rossino, Barisone, Podestà, Duse, Serbandm1, Pascol1111. Le risultanze dibattimentali per le dichiarazioni di Tombetti, Rossino, Bemetti e Michi hanno provato che il Muratori av~va la carica di fiducia~o esp.e1to ~cl centro comunista di Parigi e che vasta ed attiva fu la sua opera nelI org~m~~az10ne e nella direzione dell'associazione che forma oggetto del presente g1ud1z10.

È risultato infatti provato: che il Tombetti prese contati col Muratori per incarico del Berti (capo del centro comunista di Parigi) per ritirare dallo_ stesso un~ relazione 1iouardante l'attività del par6to comunista, relazione che 11 Tombett1 scrisse sott; dettatura del Murato1i e inviò al centro comunista di Parigi; che il Muratori oroanizzò oli incontri di La Spezia e di Massa, avvenuti nel novembre o o . 1928 tra Bernetti Maria, Michi , Sassano Fidia e Rossini; che Muratori teneva nella propria abitazione una camera a disposizione degli emissa1i comuni.sti, c~n i quali era sempre in relazione; che a Parigi il Muratori, oltre che col Berti, era 1~ relazione di partito con i nominati Ugojni, Cenni, Varni e Canepa; che Muraton a Parigi presentò al Berti, Rossino e Duse il cui viaggio fu finanziato dallo stesso Muratori. Melodia Giovanni. È stato sostanzialmente confesso. A mezzo del Vaselli conobbe gli appartenenti al gruppo comunista di L.a Spezia. Seri~~e, nel marz? J939 un articolo dal titolo "La libertà" che culmmava con la v1s10ne della distruzione di R oma; nell 'ottobre 1938, un altro scritto, progettando la distruzione deoli attuali ordinamenti. H a confessato di avere svolto attiv ità comunista in unione col Vaselli e che ebbe contatti di partito con Migliorini e Pavinelli. Ha pure confessato di essere autore di frasi offensive per il Re l m?eratore e per il Capo del Governo, da lui scritte sotto le date 19 marzo.~ 12 apn~e 1939 durante il sevizio militare nel suo diario, nel quale sfogava la biliosa fob ia contro la Nazione e il Regime. Di Sua Maestà egli scrisse, fra J' altro, in tono sarcastico, che "la Corona d'Albania è assunta da Vittorino il Re senza sconfitte". E poi, riferendosi al palazzo Reale di Roma; "tutto l' insieme è piuttosto .modesto seppure armonico per un Re Imperatore!". Per il Du~e: che ".è t~·oppo tlran: nico" è in forte declino e fisicamente invecchiato. Qualifica poi ciascuno dei


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suoi discorsi "malfatto, come, appunto, una brntta toppa" inconcludente quanto roboante", "insignificante" . Dette parole scrisse nel cennato diario sotto le date 16 marzo, 14 maggio e 24 settembre 1938 e 31 marzo, 13 aprile 1939.

l'avere donato per strada le proprie scarpe ad un individuo che ne era sprovvisto, sono fatti che possono rispecchiare la sensibilità dell' animo del Serbandini, ma non possono giustificare il suo connubio con i cennati elementi del partito comunista.

Il Melodia è stato poi così cinico da scrivere per il popolo italiano, del quale egli è indegno di appartenere, frasi volgari ed offensive. Vaselli Oreste - iscritto ai fasci giovanili - ha confessato di essere entrato nel partito comunista per tramite di M igliorini, nel luglio 1937. Trasferitosi a Reggio Emilia fu dal Melodia messo a contatto con l'associazione. Versò soccorso rosso. Michi Massimo (comunista schedato e già confinato politico). Ha dichiarato che nel dicembre 1938 fu avvicinato a Massa Carrara dalla Bernetti, la quale si fece conoscere mediante segni convenzionali e di una parola d'ordine a lui nota. Ha confessato di avere ricevuto dalla emissaria stampa di partito ed incarico di procurare un alloggio sicuro per un funzionario del partito comunista che sarebbe arrivato a Massa per svolgere attività organizzativa. La Bemetti confemia le ammissioni fatte dal Michi. Serbandini Giovanni. Ha ammesso di avere avuto contatti con Muratori, Rossino e Sassano. Ha negato di essersi comunque intrattenuto con gli stessi su questioni di carattere politico. Ha confessato di avere dato su richiesta del Rossino alloggio, per cinque o sei giorni, alla Bemetti, ha negato, quanto dette l'alloggio, cli essere a conoscenza che la Bemetti era una emissaria del partito comunista. Le risultanze processuali per le dichiarazioni della Bernetti, del Rossino e del Sassano hanno però provato che il Serbandini diede alloggio alla Bernetti, conoscendo la qualità di emissaria della medesima. Le accennate risultanze ham10 pure provato che il Serbanclini consentì che la Bernetti presiedesse in casa sua e in s~a presenza una riunione di partito, alla quale presero parte elementi notoriamente sovversivi, quale il Sassano Fidia, già condannato da questo Tribunale Speciale. Come si era già detto le risultanze dibattimentali hanno provato con elementi certi, che il Serbanclini diede alloggio alla Bernetti, conoscendo la qualità di emissaria stessa. Si soggiunge che se un dubbio vi fosse stato sulla valutazione delle accennate risultanze, sarebbe bastato per tranquillizzare il Collegio il ricordo del contegno tenuto dal Sernbandini nell'orale dibattimento; contegno profondamente diverso da chi è condotto sul banco degli accusati da un triste e fatale equivoco, così come egli avrebbe voluto far credere con la sua discolpa. Il vero è che il Serbandini dimentico dei suoi particolari doveri di iscritto al P.N.F., ritenne per fini personali di potere rivolgere il suo ingegno e la sua cultura a vantaggio di un partito che aveva giurato di combattere. L'episodio ora accennato non può essere inquadrato per la sua gravità e per l'indiscutibile discernimento dell'imputato nel quadro di quelle stranezze che il Prof. Ugo Betti ha presentato, in una sua memoria al Collegio, per scagionare da qualsiasi colpa il Serbandini. L'avere dato ospitalità ad uno scrittore che si trovava in misere condizio1ù, o

Duse Gastone. Ha dichiarato di essersi recato a Parigi, per ragioni professionali; di avere scritto per incarico di Ugolini (del quale egli ha affermato di sconoscere la qualità di fuoriuscito) articoli da pubblicare su "La voce degli Italiani". Quanto all'articolo "sorte del giovane" ha confermato che lo scritto da lui inviato non conteneva le espressioni antifasciste che nell'articolo stesso si leggono, espressioni, che secondo l'imputato sarebbero state interpolate clall'Ugolini. Il Collegio, 1itiene che le ipotesi prospettate a sua discolpa dall'imputato sono smentite dalle 1isultanze dibattimentali, le quali, confermando quelle isttuttorie, hanno provato per le dichiarazioni rese da Muratori, Rossino e Sassano che Duse si recò a Parigi, ricevendone i mezzi finanziari dal Muratori; che a Parigi ebbe contatti di partito con Berti, Ugolini e con i coniugi Cenni, Vami; che l'articolo "sorte del giovane italiano", pubblicato sull'antifascista "La voce degli italiani", fu scritto dal Duse così come è pubblicato. Che pertanto sono da attribuirsi interamente allo stesso imputato le vili menzogne che nell'articolo stesso si leggono. Una diversa conclusione sarebbe in profondo contrasto, oltre che con le cennate risultanze istruttorie e dibattimentali, con la osservazione invero ovvia che considerato il colore politico del giornale sul quale l'articolo avrebbe dovuto essere pubblicato, nonché la qualità di fuoruscito del richiedente del!' articolo stesso al Duse l'uno e l'altro ben noti non sarebbe possibile immaginare che l'imputato abbia inviato all' Ugolini, per la pubblicazione su un giornale di carattere spiccatamente antifascista, un articolo aderente al Regime, così come il Duse ha creduto di poter far credere. Del resto, a maggior confronto della cennata convinzione del Collegio, basterebbe rilevare che lo scritto appare un tutto unico ed armonico, che esclude l'avvenuta interpolazione per opera di persone diverse dal Duse, che ne è stato l'autore. Lo stesso imputato del resto non ha saputo, nell'orale dibattimento, precisare quali sarebbero state le frasi introdotte dall'Ugolini. Si è solo limitato a rivelare che in tutto l' articolo vi è una parola che non coincide colla sua forma letteraria di scrittura. Torraca Osvaldo, Poli Agostino, Pelacchi Mario, Picedi Dino, Locori Rolando, Saccani Alfredo, e Madrignani Ercole: Alle dipendenze di Rossino, presero particolarmente parte attiva nella raccolta e nella erogazione del soccorso rosso. Saccani, Toracca e Pelacchi sono confessi . Ammettono di avere versato e raccolte some pro-soccorso rosso e di avere erogato sussidi alle famiglie dei detenuti politici. Tonaca è stato condannato nel 1928 da questo Tribunale Speciale per attività comunista e nel 1929 dal magistrato ordinario per offese al Duce. Pelacchi nel 1934 fu assolto per insufficenza di prove dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale. Poli ammette di avere versato due o tre volte somma pro-soccorso


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rosso; di avere avuto rapporti di partito col Rossino. Locori confessa di avere versato a Pelacchi somme pro-soccorso rosso. Ammette che, in previsione della guerra, ebbe contatto con Pelacchi, Poli, Rossino ed allTi, ma unicamente per discutere sulla situazione. Risulta infatti dalle accennate risultanze dibattimentali che il Picedi versò al Rossino somme pro-soccorso rosso; lo stesso imputato raccolse fondi per sussidiare le famiglie dei detenuti politici di Arcola. Il Madrignani risulta esser l'esponente di Sarzana, dove raccoglieva i fondi pro-soccorso rosso. Fu a contatto con Rossino e Sassano. Bissi Giovanni. Confessa di avere versato a Rossino somme per venire in aiuto di casi pietosi. Ha ammesso di avere, rare volte, conversato col Rossino e con altri trattando ~u-gomenti del tutto leciti. Le risultanze dibattimentali hanno provato, per la dichiarazione dei testi escussi, che effettivamente il Bissi veniva sempre in aiuto di quanti a lui si rivolgevano; che tale suo sistema può fa.re apparire veritiera l'affermazione dello stesso, che cioè le somme versate al Rossino non ebbero c,u·attere di soccorso rosso, ma di pubblica beneficienza. Quanto alle conversazioni avute con Rossino e con aJt.ri, le cennate risultanze non hanno fornito sufficienti elementi di prova a carico del Bisi. Se infatti è vero che taluno degli imputati ha dichiarato che i discorsi del Bissi non erano di carattere fascista, sembra al Collegio che non possa escludersi la ipotesi che considerata la profonda diversità di cultura del Bissi rispetto a quella delle persone con le quali egli era uso intrattenersi l'imputato sia stato frainteso. Tale convincimento il Collegio si è formato dal!' esame di alcuni scritti del Bissi. Pascolini Otello. È negativo. Le circostanze che il suo nominativo era conosciuto dal Berti. e che quest'ultimo incaricò Muratori di chiedergli i particolari dell' arresto dei funzionari comunisti Grassi Luigi e Secco Maddalena, non semb~ano al Collegio elementi decisivi per affermare la responsabilità dell' imputato d1 che trattasi. Posto infatti che il Grasso e la Secco abitarono in casa della madre del Pascolini, non è da escludersi l'ipotesi che il Berti conoscesse il nome di quest'ultimo unicamente per tale circostanza e non perché avesse rapporti di partito con lo stesso. Precisata come sopra esposta la responsabilità di ciascuno degli imputati in ordine ai reati riguardanti l'attività di partito dagli stes~i esercitata (per il Melodia anche per i delitti di offesa al Re e al Duce), il Tribunale è passato ad esaminare la posizione dei nominati Muratori, Berti, Migliorini, Pavinelli, Melodia e Rossino intorno all'attività spionistica che come si è già fatto cenno gli stessi hanno svolto. Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che Muratori Sp~utaco nel novem-

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bre 1937 su incarico del Rossino portò a Parigi, consegnandoli al Berti: a) lo schizzo di un nuovo caccia e quello di un aerobomba in costruzione presso le officine reggiane di Reggio Emilia; b) dati sulla qualità delle maestranze e sulla produzione di aerei del detto stabilimento; c) una cartolina panoramica delle cennate officine; che detto materiale Rossino lo aveva avuto da Melodia, tramite Pavinelli. Il Muratori, nel suo interrogatorio reso alla polizia in data 20.5.1939, ha dichiarato: "contrariamente alle recise negative da me opposte nel verbale del 14 corrente, ammetto che Rossino, in epoca posteriore di poco al settembre-ottobre 1937, mi consegnò, nel mio studio di Chiavari, due o tre foglietti contenenti dati sulla forza del maestrnnze; uno schizzo di aereocaccia di nuovo modello con qualche caratteristica; dati su una aereobomba e qualche altra cosa insignificante, affinché io recapitassi, per conto del Rossino, detto materiale al Berti, a Parigi". "Ammetto di avere consegnato personalmente detto materiale o al Berti o al Canepa Vincenzo perché lo recapitasse al Berti". Nello stesso interrogatorio il Muratori pure confessò: che nel dicembre 1938 il Rossino gli portò a Chiavari una copia (non ricorda se cianografica o se schizzo) di una valvola di rapido sfogo per tubi lancia siluri; che il Rossino illustrò detta valvola con qualche figura fatta a mano libera su un foglietto a parte; che in detta occasione il Rossino gli fece uno schizzo approssimativo della conformazione di un piccolissimo sommergibile. Del materiale ora detto il Muratori affermò di avere portato a Parigi, e di averlo personalmente consegnato al Berti, soltanto lo schizzo della valvola di rapido sfogo della quale si è fatto cenno e non anche quello del sommergibile. Lo stesso imputato in data 19.6. I 939 (un mese dopo della data della dichiarazione sopra ricordata) scrisse al Procuratore Generale presso questo Tribunale Speciale, ritrattando quanto aveva dichiarato nel suo intenogatorio del 20 maggio, assumendo pretese pressioni ricevute per sottoscriverlo. Intanto nell'interrogato.rio reso al Giudice Istruttore di questo tribunale l' 11.7.1939, lo stesso imputato, in evidente contrasto con la ritrattazione della quale si è fatto cenno, dichiarò che effettivamente il Rossini lo pregò di portare a qualcuno del partito comunista a Parigi. 1°) un foglietto disegno a lapis di un aereoplano;

2°) un disegno sommario di un aereobomba; 3°) una cartolina illustrata con veduta panoramica degli stabilimenti delle officine reggiane;


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4 °) alcuni dati molto schematici sulle maestranze delle reggiane.

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Del detto materiale il Muratori stando alla dichiarazione dello stesso avrebbe consegnato al centro comunista di Parigi soltanto la cru.tolina panoramica.

ristiche di un nuovo apparecchio da caccia consistenti: nelle sole dimensioni di ingombero; nella velocità presunta; nella postazione di quattro mitragliere alle ali un piccolo schizzo illustrativo del cennato apparecchio un disegno di aereobomba.

TI resto, lo avrebbe distrutto o perché impo1tante (come i dati sulle maestranze) o perché di non rilevante valore.

Ha ancora dichiru.·ato il Rossino che detto materiale consegnò al Muratori, affinché lo portasse in Francia, al partito comunista.

Nell'accennato interrogatorio giudiziale dell' 11.7.1939 il Muratori ha ancora dichiarato che nel dicembre 1938 il Rossino gli portò una copia cianografica di una valvola per lancia siluri, perché la portasse in Francia.

Altrn disegno, consistente in una copia cianografica di una valvola di rapido sfogo l'aria nei tubi di lancio dei sommergibili, fu pure consegnato dal Rossino al Muratori perché lo portasse in Francia.

Nell'ora ce1mata circostanza il Rossino gli riferì che a La Spezia si trovava in arsenale un piccolo sottomru.ino, del quale gli tracciò la sagoma.

A quest'ultimo il Rossino come ora detto imputato ha confessato consegnò ancora "uno schizzo illustrativo dalla esistenza in arsenale di un piccolo sommergibile", del quale diede notizie riguardanti la forma, le dimensionj e 1' ru.,uarnento. Ha ancora dichiarato il Rossino che dei cennati disegni il Muratori trasse copia su carta trasparente ed ha espresso la convinzione che quelli relativi alla valvola lancia siluri ed al sommergibile furono dal Muratori effettivamente portati al partito comunista.

Dei detti disegni (valvola e sottomarino) recandosi a Parigi consegnò al Berti soltanto il primo, ritenendo si trattasse di un congegno di invenzione del Rossino. Nell'interrogatorio reso il 28.7.1939 conferma la circostanza ora cennata e, quanto al disegno del sommergibile, assume di averlo distrutto prima della partenza per la Francia. Nell'orale dibattimento il Muratori ha essenzialmente confermato le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore, delle quali si è fatto sopra cenno. Ma il Collegio, per le ammissioni fatte dallo stesso imputato nel suo interrogatorio alla polizia e per le dichiarazioni rese dal coimputato Rossino, si è formato il convincimento che il Muratori portò a Parigi, consegnandole al Berti; a) le notizie relative alla produzione degli aerei e al personale degli stabilimenti delle officine reggiane, nonché una cartolina panoramica delle officine stesse; b) uno schizzo di aereocaccia di nuovo modello; c) uno schizzo relativo ad una aereobomba; d) un disegno di valvola di rapido sfogo dei tubi lancia siluri. Il Rossino, confermando gli interrogatori precedentemente resi, ha nell'orale dibattimento dichiarato che trovandosi a Parigi fu invitato da persone appartenenti ad un comitato pro-Spagna rossa di fornire loro notizie di carattere militare. Che servendosi di un sistema segreto, suggeritogli dalle dette persone, comunicò a Bruxelles due lettere, con le quali diede notizia delle intensificate spedizioni di. mezzi militari alla Spagna Nazionale. Che, trnmite Nigliorini e Pavinelli, ricevette dal Melodia: a) dati che lo tesso Rossino aveva richiesto relativi alla produzione, la forza delle maestranze occupate nelle officine reggiane; b) notizie sui tipi di aerei costruiti, in quale periodo, nel eletto stabilimento; c) una cartolina raffigurante lo stabilimento sopra cennato; cl) appunti sulle caratte-

Tale convinzione ha affermato di essersela formata perché il Muratori, quando tornò dalla Francia, gli disse: "a proposito cli" quei foglietti" ti raccomando di non stru.·mi a dare più incarichi, perché mi hanno procurato forti batticuori". Delle accennate risultanze sembra al Collegio provata la responsabilità degli imputati Rossino e Muratori, relativamente alla consegna al centro comunista' di Parigi di tutto quanto il materiale consegnato dal Rossino al Murntori, ad eccezione del disegno del sommergibile per i motivi esposti nella sentenza di rinvio a giudizio e che indussero la Commissione Istruttoria a non rinviare gli imputati ora cennati per quest'ultimo fatto. Il Rossino deve anche rispondere per le comunicazioni dallo stesso fatte al comitato pro Spagna rossa, e in ordine alle quali ha pure confessato. Pavinelli ha confessato di avere fornito al Rossino gli schizzi e le notizie relative alle maestranze, alla produzione e costruzione di nuovi apparecchi bellici dategli del Melodia. Ha precisato che detto materiale egli chiese a quest'ultimo per incarico del Rossino. Quanto agli schizzi relativi ad un aereoplano e all' aereobomba, il Pavinelli afferma che gli schizzi stessi erano stati in precedenza preparati dal Melodia. Affe1ma ancora che quest' ultimo, nel consegnargli gli schizzi dei quali si è fatto cenno, aggiunse a voce dati relativi all'armamento e alla velocità dell ' aereo. Migliorini avvicinò, tramite Vaselli, il Melodia. Fu a sollecitare quest'ultimo perché fornisse notizie militari relative alla produzione e alle maestranze delle officine reggiane. Per incarico del Rossino ed a fine spionistico presentò Pavinelli al Melodia.


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È reticente. La responsabilità dello stesso in ordine ai fatti sopra specificati risulta dalle deposizioni del Vaselli, il quale ha dichiarato: "il Migliorini ....... mi chiese subito di fornire dati sull'attività delle officine reggiane dicendo che in tal modo potevo rendermi utile alla causa antifascista".

eia e dell'aereobomba il perito, premesso che qualsiasi notizia esatta su tali apparecchi sarebbe egualmente non divulgabile per precetto di legge (ed infatti rientrerebbe nel paragrafo 210 dell'allegato predetto corrispondenti ai paragrafi 1 e 7 delle norme per l'aeronautica), ha giudicato che le riproduzio11i degli schizzi fatte dal Rossino e dal Muratori non contengono per la loro inesattezza, dati di qualche valore ai fini della riservatezza. Ora è evidente - come osserva nella sua requisitoria il P.M. - che una riproduzione avente una tale origine, cioè fatta da imputati durante l'istruttoria a loro carico, a richiesta dell' Istruttore, non può essere esatta: non è possibile chiedere agli imputati di creare essi stessi delle prove a loro carico, quando invece ham10 l'interesse opposto, di ridurre cioè al nulla l'importanza delle notizie da essi procuratesi e poi rivelate. Sicché nessuna meraviglia che il perito si sia trovato di fronte a degli schizzi assai lontani dal vero. Supplisce, però ad una tale deficienza, la esauriente dimostrazione, già data, da.Ila reale esattezza delle notizie procuratesi dal Melodia, e contenute nei due schizzi; notizie, che sono, come si è visto, di carattere non divulgabile. e pertanto, per esse - come per i dati sulle maestranze e sulla produzione di aerei il Melodia deve rispondere penalmente ai sensi degli artt. 258 p.p. e cpv. 2° ipotesi p1ima in relazione ala p1ima parte C.P., in concorso con Migliorini, Pavinelli, Rossino e Muratori che sono stati i suoi compartecipi nel procacciamento e nella seguente rivelazione.

L'accennata responsabilità risulta pure dalle dichiarazioni cli Pavinelli e Melodia. Melodia confessa di aver dato a Pavinelli su sollecitazioni dello stesso e del Migliorini: a) i dati sulle maestranze nelle officine reggiane e sul la produzione delle officine stesse; b) gli schizzi sul nuovo caccia e sull'aereobomba; c) la cartolina panoramica del detto stabilimento. Il Melodia anche nel dibattimento ha tentato cli attenuare la sua responsabilità, affermando di aver volutamente dato notizie e schizzi inesatti. Ma tale giustificazione è stata smentita dal Pavinelli, il quale ha confermato che le notizie gli furono date dal Melodia dopo che lo stesso attenendosi all'invito che lo stesso Pavinelli gli aveva rivolto per incarico di Rossino le notizie stesse aveva controllato. Ciò posto il Collegio ritenuto che quanto è rimasto provato a carico degli imputati, circa l'attività sovversiva propriamente detta e l'uso di documenti di copertura, costituisce i delitti a ciascuno di essi attribuiti come in rubrica. Per quanto 1iguarda attività spionistica, il perito tecnico-militare del ramo marina ha opinato ed in piena rispondenza alle norme di legge, che la notizia sull'esistenza dei piccoli sommergibili e lo schizzo con i dati e c,u·atteristkhe relativi sono esatti ed hanno carattere eccezionalmente segreto. Sicché il Rossino deve rispondere del reato previsto dall'art. 257 p.p. C.P .. f

Secondo H detto perito, l'aggravante della compromissione della preparazione ed efficienza bellica dello Stato sussisterebbe soltanto se le notizie e lo schizzo fossero stati portati a conoscenza di una potenza straniera interessata, il che, come si è già visto, non si è riusciti a provare. Per concorso nello stesso delitto di cui all'art. 257 p.p. è stato rinviato a giudizio anche il Muratori. Ma poiché le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi di prova a carico di quest'ultimo in ordine al delitto di che trattasi, così il Muratori deve, per il reato stesso, essere assolto per insufficienza di prove. Le notizie contenute nel disegno della valvola di rapido sfogo d'aria dei tubi lancia siluri e quelle altre sulla partenza di navi portante materiale bellico per la Spagna Nazionale sono invece, a giudizio del perito, sempre basato sulla legge (paragrafi 5 e 8 allegati RD. 28.9.1934 n. 1728), di carattere non divulgabile.

Ritenuto che il Melodia si è reso anche responsabile dei reati di offese a S.M. il Re Imperatore e al Duce del Fascismo Capo del Governo ai sensi degli artt. 278 p.p. e 282 C.P.. Ritenuto che nei fatti come sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati rispettivamente ascritti agli imputati, tranne che per Bissi e Pascolini, per tutti i reati cli cui all'art. 110, 257 p.p. C.P. e per Trombetti per il reato di cui all'art. 489, in relazione agli artt. 477 - 282 C.P.. Ritenuto che Bissi, Pascolini debbono esser assolti per insufficienza di prove dai reati loro ascritti; che Muratori deve pure essere assolto per insufficienza di prove dal reato di cui agli rutt. J JO - 257 p .p. C.P. che nei confronti di Tombetti deve dichiararsi non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli attt. 477 - 482 C.P. perché il reato stesso è estinto per effetto del'amnistia di cui all' art. I del R.D. 24.2.1940 n. 56. Ritenuto, che nei confronti di Bernetti Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fidia, Toraca Osvaldo non può app]jcarsi il beneficio del condono di cui al citato R.D. 24.2.1940 n. 56, perché ostano i loro precedenti penali. Ritenuto che a carico cli Bernetti, Pellegrini, Sassano e ToITaca ricorre l' aggravante della recidiva come agli stessi contestata.

Per le prime il Rossino e il Muratori, concorrenti nel procacciamento e nella divulgazione, debbono rispondere ai sensi degli artt. 258 p.p. C.P. per le altre, è solo il Rossino a doverne rispondere.

Il Collegio, dopo aver preso in attento esame le singole istanze difensive passando all'applicazione delle pene, ritiene sia rispondente a giustizia fissarle nella seguente misura:

Per quanto concerne le notizie e gli schizzi procurati dal Melodia, il perito aereonautico, dato atto della nessuna importanza della cartolina panoramica delle officine reggiane, ha riconosciuto carattere di non divulgabilità ai dati sulle maestranze e sulla produzione di aerei, e infatti tali notizie sono comprese nei paragrafi 7 e 8 dell'allegato al citato R.D. 28.9..l 934 n. 1728, corrispondenti ai paragrafi 46 e 48 delle disposizioni speciali per l' aereonautica. Per gli schizzi del cac-

- Muratori Spartaco; anni 30 di reclusione, quale cumulo, ai sens.i dell'art.. 78 C.P. delle pene di anni 30 di reclusione inflitte per i reati di cui agli rutt. 81. - 11 O - 258 81 - 262 cpv. 2° in relazione alla prima parte (per i quali fissa , rispettivamente, le pene in anni 12 ed anni diciotto di reclusione) ed anni 20 di reclusione per i reati di cui agli artt. 270 cpv. 2°; 110 - 270 p.p. C.P. (per i quali fissa 1ispettivamente le pene in anni 3, 5 e 12 di reclusione).


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Per Muratori non deve farsi luogo all'applicazione del condono di cui al R.D. 24.2.1940 n . 56 perché tutta la pena di anni 30 di reclusione fissata in concreto si rife1isce a reati esclusi dell'anzidetto beneficio. - Rossino Augusto: alla pena dell'ergastolo, quale cumulo delle pene di anni 3 per i I reato di cui all'art. 270 cpv. 2°; anni 5 per il reato di cui agli artt. 11 O _ 27~ p.~.; anni 12 per il reato di cui agli artt. 110 - 270 p.p.; anni 30 per il reato di cui agh artt. 81 - 110 - 258 p.p. anni 30 per il reato di cui agli artt. 81 - 110 - 262 cpv. 2° in relazione alla p.p.; anni 24 per il reato di cui agli artt. 110 - 257 p.p. C.P.; - ~elodia_ Giovanni: anni 30 di reclusione quale cumulo delle pene di anni uno d1 reclus10ne per ciascuno dei reati di cui agli artt. 270 cpv. 2°, 110 - 272 p.p. e 282 C .P.; anni due per il reato di cui all'art. 278 p.p.; anni J O di reclusione per il reato cli cui agli attt. 11 O - 258 p.p. anni 15 per il reato di cui ao-Ji artt. 110 _ 0 268 cap. 2° in relazione alla prima parte. - Migliorini Oscar e Pavinelli Mario: ciascuno ad anni 30 di reclusione, quale cumulo a sensi dell'art. 78 C.P.; di anni 25 di reclusione per i reati di cui ao-li artt. _110 -. 258 p.p. e 110 - 262 cpv. 2° in relazione alla p.p. C.P. (per i quali fi.c;sa, nsp_ett1v~mente _le pene in anni 10 di reclusione ed anni 15 della stessa pena), ed arnu 7 eh reclus1'.me p~r_i reat~ ~i c~i agli attt. 270 cpv. 2°, 110 - 272 p.p. e 110 - 270 p.p. (per 1 quali fissa, nspettivamente, le pene della reclusione in anni uno, ed anni cinque). II Collegio ritiene equo applicare il condono, di cui al R.D. 24.2: 1940 ~- 56, sulla pena di anni 30 di reclusione fissata in concreto perchè, a?phcan?o il_Sovrano beneficio prima ciel cumulo delle anzidette pene, Migliorilll e _Pavm~lh non godrebbero ciel detto beneficio, per quanto una parte dei reati dagli stessi commessi non ne sia escl usa. -. Pellegi·i~i G~acomo: anni 20 di reclusione quale cumulo delle pene di anni 3 ~er 11 reato d1 cui all'31:t. 27~ cpv. 2_0 ; anni S_di reclusione per il reato di cui agli ,utt. 1_10 - ~72 P-P_- anrn 11 _di reclus10ne per 11 reato di cui agli att. 110 - 270 p .p. e anm l d1 reclus10ne per 11 reato di cui all'art. 489 in relazione agli artt. 477 _ 482 C.P.. . - Bernetti Maria: anni 16 di reclusione, quale cumulo di anni uno di reclusione per ciascuno dei reati cli cui agli artt. 270 cpv. 2° e 289 in relazione agli artt.47 - 482 C.P. anni 2 di reclusione per il realo di cui ~wlì artl. 110 - 270 p p o .. . C.P.. . - Sass_ano Fidia: anni 12 di reclusione, quale cumulo di anni due per il reato d1 cu1 all'art. 270 cpv. 2° C.P.; anni tre per il reato di cui agli artt. 110 - 270 p.p. C.P.. - Franceschino Regina, Scarazzati Dirce e V ienco Margherita: ciascuna ad ~nn~ ott_o di _reclusione quale cumulo di anni 2 di reclusione per ciascuno dei reati d1 cur agh artt. 270 cpv. 2° e 110, 272 p .p. C.P. ed anni quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 - 270 p.p. C.P..

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S .

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- Torracca Osvaldo ad anni 7 di reclusione, quale cumulo di anni 3 di reclusione per il reato cli cui agli artt. 110, per il reato di cui agli artl. 110-270 secondo capoverso C.P. ed anni 4 di reclusione per il reato cli cui agli articoli 110 e 272 - prima parte - C.P.. - Michi Massimo ad anni 6 di reclusione, quale cumulo di anni cli 2 di reclusione per il reato di cui all' art. 270 cpv. e anni 4 cli reclusione per il reato cli cui agli artt. 110 - 272 p.p. C.P .. - Duse Gastone, Serbandini Giovanni e Picedi Dino: ciascuno ad anni 3 di reclusione quale cumulo di anni uno di reclusione per il rato di cui all'art. 270 cpv. 2° e anni 2 per il reato di cui agli mt. 110 - 272 p.p. C.P.. - Locori Rolando, Madrignagni Ercole, Poli Agostino e Vaselli. Oreste: ciascuno ad anni 2 cli reclusione quale cumulo di anni I di rec lusione per ciascuno dei 2 reati di cui agli art. 270 cpv. 2° e 110 - 272 p .p . C.P .. Tombetti Giuseppe ad anni 7 di reclusione quale cumulo cli anni l di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. anni 2 di reclusione per il reato di ci all'arl. 110, 270 p.p. C.P. e anni 4 di reclusione per il reato di cui agli articoli 110 e 270 - prima parte - C.P .. Ritenuto che consegue ope legis la interdizione perpetua dai pubblici uffici alle pene inflitte a Muratori Spartaco, Bemetti ]Yfaria, Melodia Giovanni, Migliorini Oscar, Pavinelli Mario, Pellegrini Giacomo, Rossino Augusto e Sassano Fidia; che consegue la interdizione temporanea alle pene inflitte a Franceshino Regia, Mi.chi Massimo, Scarazzati Dirce, Tombetti Giuseppe e Torracca Osvaldo; Ritenuto che tutti gli imputati , ad eccezione di B issi Giovanni e Pascolini Otello, debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese per il mantenimento durante la custodia; Ritenuto che appare opportuno sottop01Te tutti i condannati, ad eccezione di Rossino Augusto, Locori Rolando, Madri.guani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste alla libert.à vigilata. Ritenuto che delle pene della reclusione inflitte a tutti gli imputati ad eccezione di Bemetli Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fida, Torracca Osvaldo (per i quali, come si è eletto, ostano i precedenti penali) Muratori. Spartaco, Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste devono dichiararsi condonate condizionalmente 2 anni, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 24.2.1940 n. 56; Ritenuto che a ternùne dello stesso decreto n. 5 devono pure dichim-m·si condonate condizionalmente: a) le pene int1itte a Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste; b) la interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta a Franceschini Regina, Michi Massimo, Scarazzati Dirce e Tombetti Giuseppe.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Ritenuto che nei confrontj di Vaselli Oreste deve sostituire la pena in reclusione militare per egual tempo, trattandosi di militare in servizio. Ritenuto che per Bissi Giovanni, Pascolini Otello, Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e V aselli Oreste deve ordinarsi che siano posti in libertà se non detenuti per allra causa; che occon-e provvedere alla confisca degli oggetti posti in giudizio le sequestro costituenti corpi di reato.

Ordina che tutti i condannati ad eccezione di Rossino Augusto, Locori Rolando, Madrignani E rcole, Poli Agostino e Vaselli Oreste - siano sottoposti a libertà vigilata, assolve Muratori Spartaco dal reato di cui agli artt. 110 - 257 p.p. C.P.; Bissi Giovanni e Pascolini Otello dai reati di cui agi artt. 270 cpv. 2° 110 - 272 p.p . C.P. agli stessi Bissi e Pascolini ascritti, per insufficienza di prove.

P. Q.M. Visti gli artt. 3 della legge 4.6.1931 n. 674; att. 1 R.D. L. 15.12.1936 n. 2136; 81 - 270 p.p. e cpv. 2° llO - 272 p.p. 258 - 262 cpv. 2° in relazione alla p.p. , 36 489 in relazione agli artt. 477 - 482 - 257 p.p., 278 p.p. 282 - 99 cpv. 2° in relazione ai nn. J e 3 cpv. 1°, 229 - 230 - 240; 29 - 73 - 78 C.P.; 479 - 488 - 274 C.P.P.; 28 C.P.Esercito; R.D. 24.2.1940 n. 56, artt. l - 2 - 3. DICHIARA Muratori Spartaco responsabile dei reati ascrittigli, ad eccezione del delitto di cui agli art. 110 - 257 p.p. C.P. e lo condanna complessivamente alla pena dianni 30 di reclusione. · Dichiara tutti gli imputati ad eccezione di Tombetti Giuseppe, Bissi Giovanni e Pascolini Otello - rispettivamente responsabili dei reati loro ascrittigli e con l'aggravante della recidiva (come contestata) per Bernetti Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fidia e Torracca Osvaldo condanna: Rossino Augusto alla pena dell'ergastolo; Melodia Giovanni, Migliorin.i Oscar, e Pavinelli Mario ciascuno ad anni 30 di reclusione, Sassano Fidia ad anlli 12 di reclusione Franceschino Regina, Scarazzati Dirce, Vienco Margherita ad anni 8 di reclusione ciascuna, Ton-aca Osvaldo ad anni 7 di reclusione, Michi Massimo ad anni 6 di reclusione, Duse Gastone, Serband.ini Giovanni e Picedi Dino ciascuno ad anni 4 di reclusione; Saccani Alfredo ad anni 3 cli reclusione; Locori Rolando, Maclrignani Ercole, Pelacchi Mario, Poli Agostino e Vaselli Oreste ciascuno ad anni 2 di reclusione e Pelacchi Mario ad anni 3 di reclusione.

Delle pene della reclusione inflitte a tutti gli imputati - ad eccezione di Bernetti Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fidia, e Tonaca Oscaldo (nei confronti dei quali ostano precedenti penali), Muratori Spartaco, Locori Rolando, Madri gnani Ercole, Poli Agostino e Yaselli Oreste, dichiara condonati condizionalmente 2 anni. Dichiara pure condizionalmente condonate le pene inflitte a Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste. Dichiara condonata condizionalmente la interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta a Franceschino Regina, Michi Massimo, Scarazzati Dirce, Tombetti Giuseppe, Tornea Osvaldo. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Tombetti Giuseppe in ordine al reato di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli artt. 477 e 482 C.P. perché il reato stesso è estinto per anmistia. Sostituisce in reclusione militare per eguale durata la pena inflitta a Vaselli Oreste. Ordina che Bissi Giovanni, Pascolilli Otello, Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ordina la confisca degli oggetti posti in giudiziale sequestro costituenti corpi di reato. Roma 2.3 .1 940 Anno XVTTT. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Dichiara Tombetti Giuseppe responsabile dei reati di cui agli artt. 270 cpv. 2°, 110 - 272 p.p. e 270 p.p. e lo condanna complessivamente alla pena di anni 7 di reclusione. Condanna inoltre: alla interdizione perpetua dai pubblici uffici Muratori Spartaco, Bernetti Maria, Melodia Giovanni, Miglio1ini Oscar, Pavinelli Mario, Pellegrini Giacomo, Rossino Augusto, Sassano Fidia; alla interdizione temporanea dai pubblici uffici Franceschino Regina, Michi Massimo, Scarazzati Dirce, Tombetti Giuseppe, Ton-acca Osvaldo. Condanna infine tutti gli imputati nei confronti dei quali viene inflitta una pena, al pagamento in solido delle spese del processo, ali spese di mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenziale di legge.

Vaselli Oreste - detenuto dal 22.5.39 -; Bissi Giovanni, Pascolinj Otello, Locori Rolando e Poli Agostino - detenuti dal 25.5.1939 -; Maclrignani Ettore - detenuto dal J7 .6. 1939 - vengono scarcerati il 2.3.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Rossino detenuto dal 30.4.1939 e condannato all' ergastolo venne scarcerato nell'agosto del 1943, ma nel settembre del 1943 venne catturato dai tedeschi e condotto in un campo di concentramento della Ge1mania; rientrò in Italia nel 1946. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 4 .6.1946 il beneficio dell'amnistia prevista dall'art. I del D .L.L. 17.11.1945 n.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

719 dichiarando cessata l'esecuzione della pena infJjtta del T.S.D.S. con sentenza del 2 .3.1940.

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata : 4 anni, 5 mesi e 18 giorni. Per Pellegrini vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927" pag. 457.

- Muratori detenuto dal 24.4.1939 e condannato alla pena cli 30 anni di reclusione I 10.6.1944 evase dalla Ca.sa Penale di S . Giminiano e si arruolò nelle formazioni partigiane e in seguito nell'esercito alleato. 11 Tribunale milita.re territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 12.8.1946 il beneficio dell'amnistia prevista dall'Art. 1 del D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando cessata l'esecuzione della pena inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 2 .3. 1940. - Pa.vinelli detenuto dl 6.5.1939 e condannato alla pena di 30 anni di reclusione venne scarcerato, in epoca imprecisata, a seguito dei noti eventi verificatisi in ltalia dopo 1'8.9.1943. 11 Tribunale mi li tare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 7.5.1947, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17. 11.1945 n. 719 dichiarando cessata l'esecuzione della pena inflitta dal T.S.D .S. con sentenza del 2.3.1940. - Melodia detenuto dal 18.5.1939 e condannato alla pena cli 30 anni di reclusione venne scarcerato, in epoca imprecisata., a seguito dei noti eventi verificatesi in Italia dopo 1'8.9.1943. Il Tribuna.le Militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 1.3.1947 il beneficio dell'amnistia dj cui al D .L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando cessata l'esecuzione della pena infitta dal T.S.D.S . con sentenza del 2.3.1940. - Migliorini detenuto dal 25.5.1939 e condannato alla pena di 30 anni di reclusione venne scarcerato, in epoca imprecisata, a seguito dei noti eventi verifica.tesi in ltalia dopo 1'8.9.1943.

- Bernetti detenuta dal 22.4.4.1939 viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 27.8.1943. Detenuta dal 22.4.1939 al 27.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi e 5 giorni. - Sa.ssano detenuto dal 1.5.1939 viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 4.9.1943. Detenuto dal 1.5.1939 al 4.9.1943 . Pena espiata: 4 anni, 4 mesi e 3 giorni. Per Sassano vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1928" pag. 732. - Scarazzati detenuta dal 28.3.1939 viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Trani il 3.9.1943. Detenuta dal 28.3.1939 al 3.9.1943. Pena espiata: 4 anni, 5 mesi e 5 giorni. - Franceschino detenuta dal 28 .3.1939 viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 27.8.1943 . Detenuta dal 28.3.1939 al 27.8. 1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi e 29 giorni .

Il Tribuna.le Militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 1.6 .. 1947 il beneficio dell'anu1istia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando cessata l'esecuzione della pena inflitta dal T.S.D.S . con sentenza. del 2.3.1940.

- Torraca detenuto dal 25.5.1939 viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 21.8.1943. Detenuto dal 25.5.1939 al 21.8.1943 .

SCARCERAZIONI PER GRAZIA SOVRANA In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell ' Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati .imputati. - Pellegrini detenuto dal 6.3.1939 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 24.8.1943. Detenuto dal 6.3.1939 al 24.8.1943.

Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 26 giorni. Per Torra.ca vedi "Decisioni Emesse da.I T.S.D.S . nel 1928" pag. 923. - Yienco inoltra, in data 4.12.1940, istanza di grazia al Capo del Governo. Tutti gli organi competenti esprimono parere contra.rio per l'accoglimento dell'istanza cli grazia, ma per l'intervento personale ciel Capo del Governo viene concesso, con Decreto di grazia del 21.12.1942, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Yienco viene scarcerata. dalla Casa di Reclusione per Donne cli Trani il 2 . I . 1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Detenuta dal 29.3.1939 al 21.1.1943. Pena espiata: 3 anni, 9 mesi e 3 giorni. - Tombetti detenuto dal 6.3.1939 viene scarcerato per concessione del benefi cio della liberazione condizionale dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 13.5.1943. Detenuto dal 6.3. I 939 al 13.5.1943. Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 7 giorni. SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA - Michi detenuto dal 30.4. 1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 30.4.1943. - Serband.i ni detenuto dal 28.4.1939 viene scarcerato per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.4.1941. - Duse detenuto dal 28.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di reclusione di Fossano il 28.4.1941; - Pelacchi detenuto da.I 25 .5 .1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.5.1940. Per Pelacchi vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1934" pag. 114. - Saccani detenuto dal 25 .5.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.5 .1940. - Picedi detenuto dal 25.5.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione del Castelfranco Emilia il 25.5.1941. A seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei T ribunali militari di Guerra soppressi la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Penale) annulla, con sentenza ciel 6.10.1 964, per inesistenza giuridica (art. I D .L.L. 27.7.1944 n. 159) nei confronti di tutti i sopracitati imputati, la sentenza pronunciata dal T.S.D.S . il 2.3.1940.

TI 17.8.1968 e il 25.10.1968 Rossino Augusto inoltra regolare istanze affinché, per le disposizioni contenute nel l'art. 570 - secondo e terzo comma - del codice di procedura penale, la sentenza emessa dalla Corte Suprema cli Cassazione (2° sez. Pen .) il 6.10.1964 venga pubblicata nella cronaca spezzina del giornale "La Nazione" di Firenze.

PRlt'v1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

tere la sua decisione secondo quanto disposto dal Capo di Stato Maggiore Generale l' 8.11.1944 (Gazzetta Ufficiale N . 84 del 2 l. I I .1944). Il 16.12. I 968 il Capo dell' Ufficio del P.M. dei Tribunali milita1i guerra soppressi, Floro Roselli, comunica a Rossino Augusto e alla Corte Supr~ma di <:=assazione che l'Ufficio non può richiedere, ai sensi dell ' art. 570 C.P.P. m relazione al'art. 15 del D.L.L. 21.3.1946 n. 14 al competente Tribunale militare territoriale di Roma l ' emi ssione di una ordinanza che autorizzi la pubblicazione della sentenza emessa dalla seconda Sezione Penale della Cotte Suprema di Cassazione il 6.10.1964 nel giornale "La Nazione". Infatti è esatto che l'art. 570 del C.P.P. prevede la pubblicazione delle sentenze emesse a seguito di un giudizio di revisione, ma nel caso in esame la sentenza in questione è stata pronunziata dalla Corte Suprema di Cassazione non in seguito a un giudizio di revisione, ma per effetto delle disposizioni contenute nell' art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 il quale stabilisce che "sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo". Ora è evidente che in casi del genere la Corte suprema di Cassazione, pur dovendo esprimere un giudizio attraverso una pura valutazione di diritto, emette sempre una sentenza in base alla specifica norma prevista dal D.L.L. 27.7.1944 n. 159, ma non attraverso un normale giudizio di revisione. È una riprova che si tratta di un provvedimento che non ha nulla in comune con il giudizio di revisione si ha anche da due fondamentali considerazioni: a) - dal fatto che nei casi di annullamento previsti dal D.L.L. 27.7 .1 944 n. 159 vengono inclusi anche i giudicati terminati con una sentenza cli assoluzione con form ula dubitativa, mentre ciò, logicamente, non è ammesso nel giudizio cli revisione che ha, come presupposto fondamentale, l'esistenza di una condanna; b) - dal fatto che il legislatore, oltre all' istituto dell'annullamento, ha r.itenuto opportuno, - al fine di eliminare in tutti i loro effetti le sentenze pronunziate dal Tribunale Speci,ùe della Difesa dello Stato in contrasto con il nuovo ordinamento giuridico - introdurre anche l'istituto di un giudizio cli revisione speciale previsto dal D.L.L 5 .10.1944 n. 3 I 6. NOTA : Con sentenza n. 9 del 2.2. I 940 la Commissione Istruttoria rinviò al giudizio del T.S.D.S anche i latitanti: - Berti Gi useppe, nato il 22.7 ..1901 a Napoli, pubblicista; - Ugolini Amedeo, nato il 30.4.1896 a Costantinopoli, scrittore; - Vani Cerni Ada, nata il 5.6.1912 a Genova;

Il 9.12.1968 la Corte Suprema di Cassazione trasmette le suddette istanze all'Ufficio del P.M. dei T1ibunali militari guerra soppressi competente ad emet-

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- Cenni Renato, nato il 26.3.1906 a Firenze, pittore.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Dai registri generali del T.S.D.S non lisulta se nei confronti di Vani Cerni Ada e Cenni Renato sia stata emessa una sentenza del T.S.D.S. e se gli atti vennero trasmessi ad altra Autorità Giudiziaria. Per ciò che concerne Betti Giuseppe si rileva che il 7.9.1943 gli atti - a seguito di una Ordinanza di remissione del T.S.D.S . - furono inviati il T1ibunale militare di La Spezia. (Per Berti vedi anche "Decisioni emesse dal T.S .D .S. nel 1928" pag. 1073). Ugolini Amedeo, tratto in an-esto il 9.3 .1942, venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza emessa il 1.6. 1942. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1942).

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 219/1939

SENTENZA N. 30

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N. : Mingoni Mario, Calia Michele, Caputi Pietro, Pasqualucci Renato, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a emico di: Altobel.li Arnaldo, nato il 12.9.1888 in Bologna, meccanico, libero. Angelotti Attilio, nato il 28.J. I 909 a Genova, muratore; Barisone Giuseppe, nato il 5.1.1900 a Visone d' Aqui (Alessandria), fornaio; Bonacci Santi, nato il 6.7.1904 a Sampierdarena (Genova), tracciatore; Cavallini Orlando, nato il 4 .8. 1905 a Palaia (Pisa), parrucchiere; Cesaroni Alfonso, nato il 16.3.1900 a Tesi (Ancona), barbiere; Cosentino Alfonso, nato il 7 .2 . 1897 a S . Andrea Ionico (Catanzaro), sarto; Delle Piane Arturo, nato il 27.1.1903 a Rivarolo (Genova), impiegato privato; Mandali Rino, nato I' I 1. ] 2 . 1912 a Genova, frenato re; Ma.resta Ercole, nato il 22.7.18796 a V illanova (Fen-ara), meccanico; Mongiarclino Michele, nato il 6 .12.1887 a Genova, coloritore; Noli Armando, nato il 27 .7.1892 a Genova, pe1ito commerciale; 01iundo Remigio, nato il 3.11 .1909 a Genova, commesso di negozio; Podestà E nzo nato il 20.9.1917 a Genova, impiegato privato; Poggi Giuseppe nato 1'8. L2. 1909 a Genova decoratore; Risotto Salvatore, nato il 3.4.1907 a Bolzaneto (Genova), manovale.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF.SA DbLLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

IMPUTATI

Le reticenti dichiarazioni del Maresta, già condannato da questo Tribunale Speciale nel 1929, sono risultate integrate dalle deposizioni rese da Barisone e da Angelotti. Barisone ha dichiarato che il Maresta svolgeva attività di propaganda sovversiva e Angelotti ha affennato che ricevette dal Maresta l'incarico di tenere i collegamenti tra il Maresta e gli emissari del partito comunista che venivano in Italia.

. a) del reato di cui all' art. 270 cpv. 2° C.P. per aver fatto parte di un'associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del reato di cui agli art. 11 O - 272 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Già condannato da questo Tribunale Speciale nel 1929.

Con l'aggravante della recidiva per Bonacci Delle Piane e Maresta ai sensi dell'art_. 99 cpv. 2° in relazione ai nn. 1 - 3 del cpv. I° C.P. per Mongiardino, Cosentmo e Cesaroni a norma dello stesso art. 99 cpv. 1° n. 2 C.P. e per Rissotto ai sensi della parte prima ciel medesimo art. 99 C.P.. ·

Barisone Giuseppe. Ha confessato di essere stato a contatto con Muratori Spartaco (presentatogli dal Canepa) al quale diede su richiesta dello stesso notizie concernenti il movimento comunista della zona di Genova. Ha ammesso di essere stato anche dopo il suo ritorno dal confino di polizia (1926) in rapporti con sovversivi. Per tramite del Muratori ricevette dalla Francia notizia della morte del fratello combattente nella Spagna rossa ed alcuni oggetti che erano appartenuti a quest'ultimo (un orologio e un accendi sigari). Dal Muratori ebbe:

IN PUBBLICA UDIENZA

a) richieste di notizie relative all 'an-esto del funzionario comunista Grassi;

Tn Genova e altrove fino all'aprile 1939.

Sentito il P.M.. Sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ullim.i la parola.

b) offerta di impiego a Parigi presso il partilo comunista; c) richiesta di notizie sul movimento comunista della zona;

OMISSIS non si trascrivono le prime pagine della sentenza perché sono identiche a quelle relativa alla sentenza n.. 29 del 2.3.1940

Gli imputati specificati in rubrica appartenevano al grnppo operante a Geno:,,a. Il C_ollegio sulla base delle risultanze dibattimentali, le quali come quelle 1struttone, trovano la loro principale fonte di prova nelle stesse confessioni della ~1uasi ~otali_Là degli imputati, ritiene provato la responsabiLità degli imputati stessi m ordme a1 fatti loro ascritti. Le accennate risultanze hanno infatti provato che: Poggio Giuseppe (alias Ezio). Nell'orale dibattimento, confermando l'interrogatorio al Giudice Istruttore, ha confessato di avere svolto attività sovversiva e ha dichiarato che il Maresta lo mise in comunicazione con una emissaria. Ha ~onfess~to pl'.re di avere avuto contatti con altri emissari, con uno dei quali mise 111 relaz10ne l Angelotti. . Servendosi di un ciclostile fornitogli da una dei detti emissari stampò un marnfesto che comincia con le parole "Ancora una volta il criminale fascismo tedesco" - del quale gli furono trovate circa duecento copie. ~ar~sta Ercole. Ha confessato di avere messo il Poggi a contatto con un em1ssar10 comunista venuto a Genova. Ha ammesso di avere frequentato l'Anoe0 lotti, ma come compagni di lavoro.

cl) avviso che a metà aprile sarebbe arrivato in Italia un funzionario del partito comunista di Parigi;

e) richiesta di un recapito per il funzionario comunista, del quale si è fatto cenno. Ha confessato infine il Barisone che egli fornì al Muratori le notizie dallo stesso richiestegli e delle quali si è fatto sopra cenno. Già assolto per insufficienza di prove dal Giudice Istruttore di questo Tribunale. Angelotti Attilio (alias Orazio). Ha confessato di avere fatto da collegamento su richiesta del Poggi tra quest' ultimo imputato e alcuni emissari comunisti. Ha ricevuto da Poggi stampa sovversiva. Nel gennaio 1939 mise a contatto Maresta con una "francese, enùssaria del partito comunista. Nell'aprile 1939 accompagnò da Poggi un emissario del partito anzidetto. Mandoli Rino (alias Sergio). Ha confessato di avere abbracciato le idee comuniste e di avere svolto attività inerente alle idee ora cennate. Scrisse a macch.ina su carta cerata da ciclostile il testo del manifesto "operai lavoratori, ancora una volta il criminale fascismo tedesco" fornitogli dal Poggi. Coadiuvò quest'ultimo nella tiratura delle copie del manifesto ora cennato. È iscritto al P .N .F.. Cosentino Alfonso. Ha negato ogni sua responsabilità che, invece è, risultata


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

provata dalle dichiarazioni rese dal Barisone, il quale confermando la cleposizion.e resa innanzi al Giudice Istruttore, ha dichiarato che dal Cosentino seppe che s1 trovava a Genova un funzionario del partito comunista, inviato in Italia per svolgere attività organizzativa; che detto Cosentino, dopo avergli chiesto se era disposto a collaborare, gli comunicò che era stato incaricato, unitamente a Cavallini di trovare una camera sicura per alloggio del detto funzionario. ·

ebbe con lo stesso Barisone, rapporti saltuari di partito, che Bonacci faceva parte del gruppo si Sampierdarena ed era a contatto con Rissotto e con il funzionario del partito comunista venuto in Italia; che nùse Cesarom Alfon~o a cont~tto con Podestà; che Mongiardino lo avvertì, allo scopo di fare cosa utile al partito, che certo "Nana" e certo "Turco" erano spie della Questura.

Delle Piane Arturo. Ha negato così come aveva fatto durante la istruttoria ma le responsabilità dell'imputato cli che trattasi è rimasta provata dalla dichiarazione resa da Barisone il quale ha affermato: a) che conoscendo le idee dell'imputato, lo indicò a Muratori come elemento sul quale il partito comunista poteva fare sicuro affidamento; b) che il Delle Piane era capo gruppo comunista cli Sampierdarena, ed era in rapporti di partito con certo Bonacci. Altobelli Arnaldo, Bonacci Santi, Cavallini Orlando, Cerasoni Alfonso, Mcmgiardino Michele, Noli Arnaldo, Oriundo Remigio, Podestà Enzo e Rissotto Salva,tore: Cesaroni. Ha confessato di avere mantenuto rapporti di Partito con Podestà Enzo. Ha ammesso infatti di avere accettato l'incarico datogli dal Barisone di tenerlo in collegamento col Cesaroni, che lo stesso Barisone gli aveva presentato. Bonacci. Ha ammesso soltanto di avere avuto con Barisone discussioni di carattere politico. Le risultanze dibattimentali hanno provato che l'imputato mise a contatto cli partito Delle Piane con Rissotto. . Altobelli, Cavallini e Mongiardino ham10 negato. Noli ha dichiarato di essere amico cli Barisone e di avere inviato in due volte e a mezzo di quest'ultimo lire cento alla famiglia di Cosentino quando si trovava al confine di polizia. Oriundo. Ha ammesso cli avere ricevuto da Ba1isone incarico cli ricevere un individuo, ma senza spiegazioni del motivo della visita. Rissotto. Ha confessato di essere stato presentato al Barisone dal!' Altobelli ma ha dichiarato che tale presentazione non ebbe scopi politici. ' l dinieghi e le reticenze sopra ricordati sono risultati colmati dalle risultanze dibattimentali le quali come quelle istruttorie hanno provato per le dichiarazioni del Ba.risone, l'appartenenza alla cennata associazione sovversiva di tutti oli imputati sopra indicati nonché l'attività propagandistica dagli stessi svolta in favore dell'associazione sovversiva medesima. Ha dichiarato infatti il B,u·isone che Cavallini e Cosentino furono incaricati di trovare una camera sicura ove allogoiare un funzionario del. partito comunista che si trovava a Genova; che Noli, invitato a partecipare all'attività ciel partito, si mise a contatto col detto funzionario che su richiesta del Muratori diede a questo ultimo, come recapito, l'indiriz~o di Oriundo, che Altobelli faceva parte cl] gruppo comunista dell' Ilva; che Rissotto

Tutti hanno precedenti sovversivi, eccetto il Podestà che è giovane fascista iscritto al Gruppo Caccialupi cli Genova. Bonacci è stato condannato da questo Tribunale Speciale nel 1929, Cavallini è stato assolto dalla Commissione Istruttoria nel 1928 per insufficienza di prove e quindi assegnato al confino. Anche il Cesaroni è stato al con~ino cli po!izi.a, mentre il Mongiardino, di pessimi precedenti penali, ha già subito Il dorrucll.10 coatto e l'ammonizione. Ritenuto che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati a ciascuno ascritti; che ricorrono le aggravanti delle .recidive come contestate in .rubrica. Ciò posto, il Collegio, prese in esame le singole istanze difensive., ritiene rispondente a giustizia fissare le seguenti pene: - Maresta E rcole: alla pena di anni 8 di reclusione quale cumulo delle pene di anni 3 mesi e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all' art. 270 cpv. 2° C.P. e anni 4 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 - 272 p.p. C.P.. Nei confronti dell ' imputato di che trattasi come oltre si dirà, non può farsi luogo all' applicazione del condono di cui R.D. 24.2.1940 n. 56 perchè ostano i precedenti penali dello stesso. - Barisone Giuseppe e Mandoli Rino: ciascuno ad anni 8 d.i reclusione, quale cumulo delle pene di anni 3 per il reato cli cui all'art. 270 cv. 2° C.P. e anni 5 per il reato di cui aoli artt. 110 - 272 p .p. C.P .. E poiché gli imputati, come oltre s1 dirà, hanno di1i~o a due amù di condono ai sensi del R.D. 24.2.1940 n. 56, perché non ostano nè i titoli dei reati nè i precedenti penali, nè consegue che pur applicando il condono sulla pena comp lessiva, la pena che in c.oncreto .do.vranno espiare per il reato più grave risulta, in ogni modo, supenore a1 tre anm di reclusione ma inferiore a 5. Cosentino Alfonso e Poggi Giuseppe, ciascuno alla pena di anni 7 di reclusione, quale cumulo di anni 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° a anni 4 cli :reclusione per il reato di cui agli artt. 110 - 272 p.p. C.P .. - Bonacci Santi alla pena di ani 6, quale cum ulo cli anni 2 per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° e anni 4 per il reato di cui agli artt. 110 - 272 p.p. C.P.. - Anuelotti Atti lio, alla pena cli anni 5 cli recl usione, q uale cumulo cli anni due per il re~to di cui all'art. 270 cpv . 2° e anni 3 per il reato di cui agli artt. 110 272 p.p. C.P ..


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfF'ESA DELLO STATO

- Noli Armando e Altobelli Arnaldo, ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione quale cu mulo di amù due per ciascuno dei due reati loro ascritli. Podestà Enzo, Cavallini Orlando, Cesaroni Alfonso, Mongiardino Michele, Oriundo Remigio, Rissotto Salvatore e Delle Piane Arturo: ciascuno ad anni 3 di reclusione quale cumulo di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110-272 p.p. C.P. e 2 anni per il reato di cui all'art 270 cpv. C.P .. Che alle pene sopra indicate conseguono le conseguenze di legge. Che appare necessruio sottoporre tutli i condannati alla libertà vigilata. Ritenuto che alle pene inflitte a tutti gli imputati, con l'esclusione di Altobelli Arnaldo, Bonacci Santi Giovanni, Cosentino Alfonso, Delle Piane, Arturo e Maresta Ercole Mario nei confronti dei quali ostano i precedenti penali, bisogna dichiarare condonati condizionalmente 2 anni. Che pure condizionalmente va condonata la interdizione dai pubblici uffici nei confronti degli imputati per i quali non ostano i precedenti penali; che occorre provvedere alla confisca degli oggetti posti in giudiziale sequestro e costinienti corpi di reato. P.Q.M. V is ti g li artt. 3 della legge 4 .6.1 931 n. 674; art. 1 R.D. L. 15. 12. I 936 n. 2 136; 270 cpv. 2°, 110 - 272 p.p., 99 - 29 - 73 - 229 C.P. 488 - 274 C.P.P.; R.D. 24.2.1940 n. 56 artt. 2 - 3 - 4 . DICHIARA Tutti gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e con l' aggravante del la recidiva come contestata per Bonacci Sante, Cesaroni Alfonso, Cosentino Alfonso, Delle Piane Arturo, Maresta Ercole, Mongiardino Michele e Rissotto Salvatore, condanna: Barisone Giuseppe, Maresta Ercole Mandali Rino ciascuno alla pena di anni 8 di rec lusione; Cosentino Alfonso e Pogg i Giuseppe, ciascuno a lla pena di anni 7 si reclusione; Bonacci Santi alla pena di anni 6 di reclusione; Angelotti Attilio all a pena di anni 5 di recl usione; Podestà Enzo, Cavallini Orlando, Cesaroni Alfonso, Mongiardino M ichele, Oriundo Remig io, Rissotto Salvatore e Delle Pi ane Arturo c iascuno alla pena d i anni 3 di reclusione. Condanna alla interdizione temporane.a dai pubblici uffici Angelotti Attilio, Barisone Giuseppe, Bonacci Santi , Cosentino Alfonso, Mandali Rino, Mru·esta Ercole e Poggi Giuseppe. Condanna infine tutti gli imputati al pagamento in sol ido delle spese del processo, alle spese per il mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenza di legge.

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Ordina che tutti i condannati siano sottoposti al libertà vigilata. Delle pene inflitte a tutti gli imputati ad eccezione di: Altobelli Arnaldo, Bonacci Santi Cosentino Alfonso, Delle Piane Arturo e Maresta Ercole nei confronti dei quali ostano i precedenti penali, dichi ara condonati condizionalmente 2 anni. 4

Dichiara condonate condizionalmente la interdizione temporanea dai pubblici uffi ci inflitta a Barisone Giuseppe, Angelotti Attilio, Mandali Rino e Poggi Giuseppe. Ordina la confisca degli oggetti posti in giudiziale sequestro costituenti corpi di reato. Roma 4.3 .1940 Anno XVTTT. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DES UNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero cieli' interno con circolari n. 46643 del 27 .7 .1943 e n. 492 16/441 ciel 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati: - Maresta viene scarce rato dall a Casa cli Reclusi one di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 24.4.1939 al 20.8.1943 . Pena espiata: 4 anni, 3 mesi e 26 giorni . Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 1.4.1940; istanza non accolta. Per Maresta vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. ne l 1929" pag. 323. - Mandali viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 24.8.1943 . Detenuto dal 25.4. 1939 al 24.8. I 943. Pena espiata: 4 anni, 3 mesi e 29 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dall 'avvocato difensore il 10.6.1940. - Baiisone viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d i Castelfranco Em ilia il 24.8.1943 .


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TRTBUNALESPECIALEPER LA DIFESA DELLO STATO

Detenuto dal 25.4.1939 al 24.8.1943 .

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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- Podestà detenuto dal 28 .4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 28.4.1940.

Pena espiata: 4 anni, 3 mesi e 29 giorni. (Per Barisone vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1928" pag. 1204). - Cosentino viene scarcerato dalla Casa Penale cli Sulmona il 3.9.1943.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) - a seguito di istanza inoltrata da Podestà Enzo, annulla, per inesistenza giuridica (art. l D .L.L. 27.7 . 1944 n. 159), con sentenza del 26.10. 1958, la sentenza pronunziata dal T.S.D.S . il 4 .3.1940 nei confronti di Podestà Enzo.

Detenuto dal 10.5. 1939 al 3.9. 1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi e 23 giorni. (Per Cosentino vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1932" pag. 554). - Poggi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia i I 24.8.1943. Detenuto dal 24.4.1939 al 24.8 .1943. Pena espiata: 4 anni e 4 mesi. SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA

- Cesaroni detenuto dal 26.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.4.1940. - R issotto detenuto dal 26.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 26.4.1940. - Oriundo detenuto dal 25.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, alle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.4.J 940. In sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) - a seguito cli istanza inoltrata eia Oriundo Remigio - annulla, per inesistenza giuridica (art. 1 D .L.L. 27.7.1944 n. 159), con sentenza del 26.10.1949 la sentenza emessa dal. T.S .D.S. il 4.3.1940 nei confronti di Oriundo Remigio.

- Bonacci detenuto dal 26.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 26.4.1945 .

- Cavallini detenuto dal 24.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 24.4.1940.

Una istanza di grazia inoltrata dal Bonacci il 26.3.1940 non viene accolta.

(Per Cavallini vedi "Decisioni emesse dal T .S .D.S. nel 1929" pag. 42 e le "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1930" pag. 927).

(Per Bonacci vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1929" pagg. 42 - 73). - Alto bel Ii detenuto dal 26.4. 1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 26.4.1943. - Angelotti detenuto dal 24 .4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione cli Fossano il 24.4.1942. - Delle P iane detenuto dal 24.4.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa per minorati fisici e psichici di Turi (Bari) il 24.4.1942. Una istanza di grazia inoltrata dal Delle Piane il 22.4.1940 non viene accolta. Per Delle Piane vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S . nel 1.929" pagg. 43 - 73. - Noli detenu to dal 24.4.1 939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 26.4 .1941. - Mongiarclino detenuto dal 5.5.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 5 .5.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 289/1939

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 32

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

SENTENZA N. 34

Reg. Gen. n. 330/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Giudice Relatore: Lanari Pietro;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Caputi Pietro.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanrù, Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Capllti Pietro.

ha pronunciato la seguente:

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Dell'Amore Arrigo, nato il 28.8. I 900 a Bologna, impiegato di banca.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Giorgolo Carlo, nato il 13.9.1916 a Fiume, operaio, cannoniere della R.M..

IMPUTATO del delitto di cui agli artt. 56 - 246 C.P. per avere in Bologna nel settembre 1939, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere e farsi promettere dallo straniero danaro o altra utilità a compenso di sua attività contraria agli interessi nazionali.

IMPUTAT O del delitto di cui alla parte prima dell'art. 266 C.P. per avere, 1'8.12.1939 nella sala di mensa della batteria S . 840 di La Spezi.a e precedentemente, fatto a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento ed ai doveri militari. Con l'aggravante della recidiva di cui alla parte pr.i ma dell'art. 99 C.P..

OMISSIS OMISSIS P . Q. M. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 56 - 246 - 23 - 228 - 229 C.P.; 274 - 488 C.P.P .. DICHIARA Dell'Amore Arrigo colpevole ciel reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione e L. 4.000 di multa. Con la libertà vigilata col pagamento delle spese di giudizio, e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Roma 5.3 .1940 Anno XVIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Dell'Amore detenuto dal 19.9.1939 viene scarcerato, per espiata pèna, dalla Casa di Reclusione di Ci v.itavecchia il 19 .9 .194 l. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25.2. l.940; istanza non accolta.

Letti ed applicati gli artt. 266 p.p. 99 C.P.; 274 - 488 C.P.P.; 2 R.D . 24.2.1940 n. 56. DICHIARA Giorgolo Carlo responsabile del reato ascrittogli, con la rubricata aggravante e lo condanna ad anni 2 di reclusione, condjzionalmente condonati, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina la scarcerazione ciel Giorgolo, se non detenuto per altra causa. Roma 8.3.1940 Anno XVIII. Seguono le fin11e del Presidente e dei Giudici. Giorgolo Carlo, detenuto dal 9.12.1939, viene scarcerato 1'8.3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 305/1939

PRTMA PARTE: SENTENZE PRO!\UNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N; 38

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

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Castaldini Ugo, nato il 17.3.1905 a Ferrara, meccanico; detenuto dal 29 .10.1939 Comini Alberto, nato il 9.8.1914 a Venosa (Potenza) meccanico;

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Pietro;

Felloni Giuseppe, nato 27. l] . 1919 a Fossano va (Fe1nra), vulcanizzatore; detenuto dal 25. l 0.1939

Giudici Consoli M . V.S.N.: Rossi Umberto, Carusi Mario, Mingoni Mario, Barbera Gaspero,Caputi Pietro.

Felloni Werther, nato il 26.12.1916 a Ferrara, meccanico;

ha pronunc.iato la seguente:

Finotti Renato, nato i I 23.11 .1919 a Fe1Tara, canapino; detenuto dal 31.10.1939; SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Angelini Arnaldo, nato il 26.11.1905 a Ferrara, impiegato; Badiali Giulio, nato il 25.5.1902 a Ficarolo (Rovigo), meccanico; detenuto dal 25 . 10.1939;

Guerzoni Giovanni, nato il 27.4.1912 a Vigarano (Ferrara), impiegato; Malagutti Walter, nato il 17.6.1917 a Fe1nra, operaio; detenuto dall'8.l l.1939. Mantovani Bruno, nato il 12.1.1920 a Fenara, elettricista; detenuto dal 12.10.1939;

Battara Mario, nato il 9.1.1918 a Ferrara, sai umi ere;

Nicodemi Giuseppe, nato il 26.4.1908 a Ferrara, verniciatore; detenuto dal 31.10. 1939;

Bergami Ivano, nato il 23 .12.1917 a S. Martino (Ferrara), soldato; detenuto dal 9 .11.1939;

Pezzini Armando, nato il 19.5. 1920 a Boara (Fenara), manovale; detenuto dal 27 .10.1939;

Berselli Giovanni, nato il 22.6.1913 a Ferrara, manovale; detenuto dal 27.10.1939;

Poletti Secondo, nato il 16.5.1913 a Ferrara, idraulico;

Borghi Attilio, nato il 15.12.1 911 a Porotto (Ferrara), meccanico; detenuto dal 24.10.1939; Borelli Werther, nato il 15.3.1916 a Femtra, imbianchino; Buzzoni Gilclardo, nato il 27.6.1914 a Frncolino (Ferrara), calzolaio; detenuto dal 27.10.1939; Carletti Gino, nato il 5.4. 1917 a Copparo (Ferrara) falegname; detenuto dal 18. 10.1939; Caselli Luciano, nato il 7. l .1921 a Fenara, barbiere; detenuto dal 31.10.1939; Staldini Ugo, nato il 17.3. 1905 a F enara, meccanico; detenuto dal 29. 10.1939; Chiarioni Angelo, nato il 5.4. 1915 a Cona (Ferrara), muratore;

Poltronieri Vincenzo, nato il 2.12.1913 a Ferrara, fornaio; detenuto dal 18.10.1939; Zagni Romeo, nato il 20.11 .1913 a Ferrara, verniciatore di automobili; detenuto dal 27.10.1939. IMPUTATI Angelini Arnaldo - Chiarioni Angelo - Comini Alberto - Guerzoni Giovanni e Poletti Secondo: - del reato di cui agli artt. 110 - 270 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con gli. altri, organizzato e diretto un'associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costitutivi nello Stato; l suddetti, e inoltre: Badiali Giulio, Battara Mario, Berselli Giovanni, Borghi Attilio, Borelli Wether, Carletti Gino, Caselli Luciano, Felloni Wether, Finotti Renato, Nicodem i Giuseppe, Pezzini Armando, Poltronieri Vincenzo e Zagni Romeo:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte dell'associazione cli cui sopra;

Raccolti elementi cli specifica accusa a carico dei rubricati vennero tutti denunciati a questo Tribunale Speciale, e dalla compiuta istruttoria emersero a ca1ico di ognuno le seguenti prove della 1ispettiva responsabilità, meglio precisate a dibattimento. E cioè:

- del reato di cui agli artt. 81 - 110 - 272 - p.p. C.P. per avere, in tempi diversi, con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con gli altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e politici costitutivi nello Stato; - Bergami Ivano Buzzoni Gildardo Castaldini Ugo Malagatti Walter Carlo Mantovani Bruno: del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° per avere fatto parte della associazione predetta.

Mitroni Luigi d'anni 28 autista, latitante, per il quale con odierna ordinanza venne disposto lo stralcio degli atti: vecchio comunista aveva sempre svolta attività sovversiva propagandistica; riuscendo ad attrarre al movimento non pochi compagni, ad esempio i rubricati Borelli Werther, Poletti Secondo Dante, Felloni Giuseppe, Battara Mario Giancarlo e Chiaiioni Angelo. Riformato dal servizio militare si recò clandestinamente, assieme al comunista Storari a Parigi per prendere contatti col Comintern; e nel maggio 1939 ritornò a Ferrara ottenendo ospitalità, per poche ore, in casa del Guerzoni, al quale consegnò la so111J11a di L. 300 ed una ventina di opuscoli che teneva nascosti nella valigia.

In Ferrara, in epoca precedente e fino alla data dei rispettivi arresti.

Di poi espatriò di nuovo clandestinamente. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze cieli' orale dibattito si è potuto accertare IN FATTO ED lN DIRITTO Nella sera del 17.10.1939, il rubricato Felloni Wether, d'anni 24, meccanico, veniva arrestato dagli agenti di P.S. di servizio perché trovandosi al teatro Verdi di Ferrara, dal loggione ebbe a gridare improvvisamente "Vogliamo bandiera rossa". interrogato dichiarò subito di nuhire idee comuniste e di avere sentito il bisogno, durante lo spettacolo, di esternare i propri sentimenti rivoluzionari nella speranza che il popolo italiano insorgesse al suo grido. E poiché la Questura ricordava che nella sera del 31 ottobre e del 26 dicembre 1937 nonché del 19.1.1938 anche dal loggione del teatro "Nuovo" si erano fatte delle manifestazioni sovversive, lanciando dei manifestini scritti a mano con la dicitura "W l'anarchia", in seguito a domande rivolte al Felloni, costui finì per confessare di essere stato lui a gettare detti manifestini; e che perfino altra volta aveva tentato il lancio anche al teatro Verdi. Lo stesso Felloni in successivi interrogatori aveva altresì fatti i nomi di alcuni compagni di fede coi quali egli aveva svolta attività propagandistica, e così la stessa Questura, indagando e procedendo ad altri arresti ed interrogatori, riuscì a scoprire I.a vasta organizzazione comunista che clandestinamente funzionava a Ferrara e Provincia.

Guerzoni Giovanni, d'anni 28 impiegato, iscritto alle organizzazioni del Regime, tanto da frequentare il gruppo fascista: ammise di avere commesso i reati contestategli; di essere stato capo della cellula "gioventù comunista", di essere stato fedele collaboratore del detto Mistroni, facendo parte, in un primo tempo della cellula da costui capeggiata. Di poi costituì la cellula al centro, che funzionava come comitato federale; e poiché non ebbe a ricevere il materiale propagandistico promessogli dal Mistroni, d'accordo coi compagni cli cellule, verso la fine del 1938 decise di stampare e diffondere largamente dei manifestini comunisti, con la dicitma, da lui stesso dettata "fratelli operai, il fascismo ci intisichisce e ci strozza. Difendiamo la nostra vita, uniamoci; guerra al fascismo affamatore". A tal uopo il Chiarioni Angelo detto Giuseppe provvide all' acquisto della carta e fece preparare un clichet di gomma ad aiutò lo stesso Guerzoni nell'approntare un congegno per la stampa. La tiratura di circa un migliaio di copie di manifestini venne eseguita nell'abitazione dello s tesso Guerzoni, da costui da Borelli e dal Comini Alberto. Quest'ultimo poi partecipò alla ideazione ed alla fabbricazione di un altro congegno per la stampa ciel materiale propagandistico, che venne da tutti i detti imputati diffuso in città, nelle frazioni e nel comune di Tresigallo nella 11otte dal 2 al 3 dicembre 1938. Chiarioni Angelo, chiamato Giuseppe, d'anni 25 , muratore, ammise di avere svolta l'opera criminosa contestatagli. Aderito al movimento diede la sua collaborazione al Mistroni e dopo l'espal1·io cli costui fece parte della "cellula" del centro. Esplicò efficace opera nell 'azione organizzativa, direttiva e propagandistica assieme agli altri compagni di fede Mistroni, Comini, Guerzoni, Potetti. Quando


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il Mistroni portò a Ferrara gli opuscoli di propaganda, il Chiarioni ricevendone parecchi da Guerzoni ne curò la d iffusione fra i diversi elementi sovversivi. Si servì poi del coimputato Zagni Romeo per riprodurre con la macchina da scrivere "le direttive" ed altri suoi scritti antifascisti propagandistici . Prese parte alle riunioni organizzative coi vari coimputati, specie con gli altri capeggiatori. Tentò infine di istituire un fondo pro soccorso rosso, ricevendo denaro da altri . Nell~ perquisizione domiciliare la Questma gli sequestrò una rivoltella già appartenuta al Mistroni..

Intervenne a riunioni anche per ricevere pa1ticolari incarichi propagandistici (tanto che indusse Zagni e Finotti ad aderire al movimento) specie per la diffusione della stampa clandestina avvenuta nella notte dal 2 al 3 dicembre 1938, partecipandovi attivamente con lo Zagni.

Poletti Secondo, d'anni 26, idraulico: facendo parte dell'associazione comunista egli pure diede la fattiva collaborazione nell'azione organizzativa e direttiva nonché propagandistica assieme agli altri capeggiatori della cellula del centro. Perciò intervenne alle varie riunioni con Mistroni, Storari, Guerzoni e Chia1ioni; specie a quella nella quale viene concretata l'idea di fare delle manifestazioni sovversive mediante diffusione di stampati. Infatti nella notte dal 2 al 3 dicembre 1938 provvide a diffondere il materiale propagandistico passatogli dal Chiarioni, circa un centinaio di manifestini. Comini Alberto, d'anni 26, meccanico, ammise di avere commessi contestatigli .

reati

Aderì al movimento sovversivo, appartenendo alla cellula del centro; e ne è uno dei maggiori esponenti nell'opera organizzativa, direttiva e propagandistica. Provvide alla diffusione della stampa proveniente dall'estero e riprodotta, a Ferrara. Intervenne con gli altri coimputati alle riunioni fra compagni di fede e sostituì nelle funzion i il Paoletti, q uando costui partì per il servizio militare. Angelini Arnaldo, d'anni 35, capo ufficio presso le fabbriche elettriche riunite, iscritto al P .N.F. dal 1932 proveniente delle organizzazioni giovanili del regi me. Nella veste di segretario della "palestra ginnica" "Ferrara", attualmente amministrata dalla G.l.L. ha avuto modo di frequentare dei giovani organizzati dalla G.I.L. e di compiere fra loro una attiva e velenosa propaganda contraria agli scopi politici e sociali del Regime; sia verbalmente che riproducendo e diffondendo stampe, come chiaramente venne provato attraverso le stesse affermazioni rese dai va1i imputati. Si era servito del Nicodemi Giuseppe per sussidiare con L. 60 mensili la famiglia dello Storari.

Ch iamato alle armi e destinato in servizio a Roma, non ebbe più rapporti coi compagni di Ferrara; però venuto in licenza nel luglio 1939 ebbe in lettura dal Cbiarioni degli opuscoli che poi portò a Roma, ma secondo il suo dire li avrebbe distrutti per paura di compromettersi. Caselli Luciano, d'anni 19, iscritto alla G .LL. garzone di salumeria: avendo frequentato la compag1ùa del M istroni finì per aderire al partito comunista perché il Mistroni faceva propaganda del suddetto partito sia, verbalmente, che con stampa clandestina. Prima di espatriare lo stesso Mistroni lo presentò a Paoletti che a sua volta lo mise in rapporti col Chiarioni. Con costui e col coimputato Finotti partecipò alla manifestazione sovversiva della notte del 2 dicembre mediante diffusione di materiale propagandistico. Finotti Renato, d ' anni 21, iscrittto alla G.l.L. dal 1938, operaio: indotto dal Battarn partecipò al movimento e trovandosi col Caselli e con lo stesso Battara diede la propia collaborazione nella diffusione del materiale propagandistico nella notte del 2 dicembre. Fel loni Giuseppe, d'anni 21, vulcanizzatore, iscritto alla G.I.L. ammise cli avere compiuta l'opera delittuosa contestatagli: propagandato a voce e con stampa, eia Mistroni aderì al movimento; a sua volta passò del materiale tentando di fare degli adepti, inoltre preparò il clichet per la riproduzione dei manifestini che furono diffusi nella notte dal 2 al 3 dicembre. Pezzini Armando, d i anni 20, manovale, iscritto dalla G.I.L. indotto da Angelini, conosciuto nei locali della "palestra Fenara", che continuamente gli andava dicendo di essere comunista e che ormai gli eventi erano maturi per cui era dovere dei giovani di riunirsi od agitarsi, diede l'adesione al partito comunista. Si incontrò talvolta con compagni di fede, ebbe dallo Zagni qualche opuscolo sovversivo che egli stesso si è prestato a far copiare a macclùna, per la diffusione. Lo stesso Angelini gli insegnò il saluto comunista.

Borelli Werther, d 'anni 24, imbianchino. Attratto al movimento dal Mistroni e dallo Storari, diede la propria attività nella propaganda incontrandosi a tal uopo coi compagni di fede Felloni Werther, Carletti Guerzoi e Comini: quest' ultimo fu da lui indotto ad aderire alla organizzazione. Concorse a preparare un migliaio di manifestini ed a diffonderli.

Berselli Giovanni, d'anni 27, manovale: sulle clùare e precise circostanziate dichiarazioni del rubricato Chiarioni risultò che il Berselli era un compagno di fede che a costui lo stesso Chiarioni ebbe a dare ciel materiale propagandistico (un centinaio circa di manifestini) eia diffondere a Torrefossa nella notte dal 2 al 3 dicembre (dove infatti ne furono 1invenuti) ed anche della stampa clandestina giunta dalla F rancia ed una copia dattilografata cli uno scritto sovversivo compilato dal Guerzoni.

Battara Mario, d'anni 22, salumiere, iscritto alla G.I.L. ammise di avere svolta l 'opera criminosa a lui contestata; indotto egli pure dal Mistroni , diede la propria adesione all'organizzazione comunista.

Z agni Romeo, d'anni 27, operaio: riconobbe cli avere esplicata l'opera sovversiva contestatagli; divenne comunista in seguito alla propaganda fattagli, a voce ed attraverso stampa clandestina, dal Battara, al quale diede denaro (com-


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S .D.S .

plessivamente una diecina di lire) per contribuire alla attività del partito. Partecipò con lo stesso Battara alla diffusione dei manifesti del 2 dicembre. Partito soldato il Battara ebbe rapporti politici col Chiarioni e con altri compagni di fede specie col Pezzini, al quale passò materiale propagandistico. Altro ne passò anche al Castaldini perché venisse consegnato ad Angelini per incarico di Chiarioni.

giatore del movimento Comini Alberto ed ai coimputati Carletti Gino e Poltronieri Vincenzo.

Borghi Attilio, d'anni 29, meccanico; nella perquisizione domiciliare gli rinvennero la fotografia di Matteotti. Frequentando sovente il Mitroni, venne propagandato e così finì per aderire al movimento. Partito per la Francia il Mitroni ebbe contatti politici col Chiarioni, dal quale ebbe un pacchetto di manifestini da diffondere, nella frazione di Perotto nella notte dal 2 al 3 dicembre. Però il Borghi dichiarò sempre di averli distrutti per paura di compromettersi; ed al proposito non furono raccolte prove sufficienti per statuire se in realtà fc1rono o meno diffusi . Badiali Giulio, d ' anni 28, meccanico: vecchio sovversivo apparteneva alla organizzazione comunista, perciò sovente si riuniva coi vari compagni di fed e. Anche nei suoi confronti vennero a mancare le prove sufficienti di reità in ordine al delitto di propaganda rubricatogli. Malagutti Walter, d ' anni 23, commesso, iscritto alla G.J.L. e Bergami Ivano d'anni 23, iscritto ai giovani fascisti; attraverso le dichiarazioni dell' Angelini e le parziali ammissioni dei due giudicabili, risultò che entrambi ebbero occasione di trovarsi alla "palestra Ferrara" (essendo il Berganù un atleta) e dopo una assidua, insistente propaganda dello stesso Angelini che consegnò a entrambi materiale propagandistico aderirono al movimento. Però, ricevuto l'incarico di trovare altri aderenti, non fu da Loro svolta nessuna attività per svolgere tale compito. Castaldini Ugo, d'anni 25, meccanico presso le fabbdche elettriche riunite. Propagandato dall' Angelini aderì ali' organizzazione comunista; e ri cevendo del materiale sovversivo da Zagni, lo passò d'accordo con quest'ultimo, ali' Angelini . Nicodemi Giuseppe, detto "Fifa", d'anni 32, verniciatore: vecchio antifascista, ammise di essere stato propagandato da Angelini e di avere aderito a partecipare al suo gruppo sovversivo, ricevendo da costui materiale propagandistico da diffondere, tanto che ne passò al Chiarion.i. ln quanto fu egli Nicodemi a mettere in rapporti di carattere politico costui con l' Angelini. Lo stesso Angelini, inoltre gli passò il mensile di lire 60 da corrispondere alla famiglia del fuoruscito Storari. Felloni We1ther, di anni 24, meccanico: come si è già accennato egli dichiarò di nutrire idee comuniste e di aver sentito il bisogno di gridare, nella sera del 17.10.1939, dal loggione del teatro Verdi "vogliamo bandiera rossa"; di avere lanciati, le sere del 31.10 e 26.12.1937, nonché 19.1. 1938, dal loggione del teatro nuovo, dei manifestini con la dicitura "W l'anarchia". Nell'estate del 1938 diffuse altri manifesti sovversivi nello stradale FeJTaraTresigallo, in Via Chiara ed in Piazza d'Armi, assieme al già nominato capeg-

Cadetti Gino, d'anni 23, falegname, iscritto alla G.I.L.; aderì alla organizzazione comunista e perciò svolse attività propagandistica. D'accordo col Felloni Wcrther, che conobbe al campeggio dei giovani fascisti a Trento nel battaglione tipo, attaccò dei cartelli con la dicitura "vogliamo lavoro", a dei pali posti all'inizio dello stradale che da Ferrara conduce a Tresigallo; scrisse a mano dei foglietti con frasi sovversive imbucandone alcuni in cassetta di impostazione per le lettere della città e gettandone altri al di là delle cancellate di alcune villette cli Via Polodrelli. Inoltre di sua .iniziativa da solo scrisse alcuni manifestini antifascisti che poi diffuse. Si dichiarò pentito. Po.ltronieri Vincenzo, d'anni 27, fornaio: frequentava il gruppo rionale fasci sta: partecipando al movimento sovversivo assieme ai già nominati Felloni Werther, Carletti e Comini , perché già propagandato da costoro. A sua volta esplicò opera propagandistica, fra l'altro per due sere consecutive ebbe a sporcare i muri di alcune vie, disegnandovi col carbone l'emblema di "falce e martello". Dalla sua esposta narrativa emerge ad evidenza che in Fen-ara, in epoca precedente e fino alla data di rispettivi arresti, si era organizzata e diretta una associazione a carattere comunista per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Le funzioni organizzative e direttive erano esercitate, in concorso fra loro, dal latitante Mistroni , dal Chimioni, dal Comini, dal Guerzoni e dal Poletti; mentre nei confronti dell' Angelini all'udienza non vennero raccolti elementi sufficienti di reità per cui deve essere assolto per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'art. 270 p .p. C.P.. Con costoro partecipavano a detta associazione Badiali, Battara, Berselli, Borghi, Borelli, Carletti, Caselli, Felloni Giuseppe e Werther, Fiotti, Nicodemi, Pezzini, Poltronieri, Zag1ù, Bergami, Castaldini e Malagutti. Tutti, in concorso tra loro con esclusione di Borghi e Badiali che devono essere assolti dal reato di cui all'art. 272-p.p.-C.P. per insufficienza di prove, svolgevano in tempi diversi e con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso attività propagandistica continuata per il sovvertimento violento degli ordi namenti economici e politici costituiti nello Stato. Pertanto essi si sono resi oggettivamente e soggettivamente responsabili dei reti loro addebbitati previsti dagli artt. 110-270-p.p. e 2° cpv e 272 p.p.C.P.. Invece non sono emersi elementi sufficienti di reità a carico dei rubricati Buzzoni e Mantovani, pure rinviati a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dalJ 'art. 270 èap. C.P. e quindi devono dichiararsi assolti per insufficienza cli prove, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati; tenute presenti tutte le circostanze favorevoli o meno per la valutazione e l'applicazione delle pe-


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

ne; il Collegio è d'avvisto di irrogare le seguenti pene: per il disposto egli artt. 110 - 270, p.p. C.P..

P.Q.M.

A Chiarioni e Guerzoni anni 7 ciascuno; a Comini e Paletti anni 5 ciascuno.

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Visti ed applicati gli artt. 110 - 270 p.p., 270 cap. 2; 81 - 110 - 272 p.p. 23 29 73 - 228 - 29 C.P., 274 - 488 C .P.P.; 485 - 486 C.P.Esercito; 2 - 4 R.D . . 24.2.1940 n. 56.

Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P.. DICHIARA Ad Angelini, Chiarioni, Guerzoni, Bore1Ji e Felloni Wether anni 2 ciascuno; a Comini, Potetti, Battara, Bergami, Berselli, Carletti, Caselli, Felloni Giuseppe, Finotti, Malagutti, Nicodenli, Pezzini, Poltronieri, Castaldini, Zagni anni l ciascuno. In applicazione degli mtt. 81 - 110, 272 p.p. C.P..

Ad Angelini, Chiarioni, Guerzoni, Borelli e Felloni Wetther, Battara anni 3 ciascuno; a Comini, Poletti anni 2 ciascuno; Berseli i, Cadetti, Caselli, Felloni Giuseppe, Finotti, Nicodemi, Pezzini, Poltronieri e Zagni anni 1 e mesi 2 ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare: Chiarion i e Guerzoni ad anni ·12 ciascuno; Comini e Poletti anni 8 ciascuno; Angelini, Borelli e Felloni We1ther ad anni 5 ciascuno, Battara ad anni 4; Berselli, Cadetti, Caselli, Felloni Giuseppe. Finotti, Nicodemi, Pezzini, Poltronieri, Zagni, ad anni 2 e mesi 3 ciascuno; Bergami, Castaldini e Malagutti ad anni 1 ciascuno; Borghi e Badiali ad anni l e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione, Chiarioni, Comini, Guerzoni e Paletti anche con la interdizione dai pubblici uffici; Angelini, Battara, Barelli, Felloni Werther pure con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata ad eccezione di Bergami, Castaldini e Malagutti; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. E poiché i reati furono commessi prima della promulgazione del R.D. di condono, in applicazione degli artt. 2, 4 R.D. 24.2.1940 n. 56 dichim·are conclizionalmente condonata l'intera pena (compresa la libertà vigilata) a Bergami, Badiali, Borghi, Castalclini e Malagutti ordinando che vengano immediatmnente scarcerati se non detenute per altra causa. E condizionalmente condonati anni 2 sulla pena complessiva inflitta a tutti gli altri (oltre alla interdizione temporanea dai pubblici uffici), ad eccezione per il Felloni Werther in quanto mancando in atti il suo certificato penale non si può statuire se egli possa o meno usufruire ciel beneficio di condono; determinando la pena complessiva da scontare, in anni 10 per Chiarioni e Guerzoni; anni 6 per Comini e Paletti; anni 3 per Angelini e Borelli; anni 2 per Battara; mesi 2 per Berselli, Carletti, Caselli, Felloni Giuseppe, Finotti, Nicodemi, Pezzini, Poltronieri e Zagni: ordinando che questi ultimi vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa, avendo già espiata la pena.

Tutti colpevoli dei reati lo ascritti, ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove: Buzzoni e Mantovani dal reato di cui all'art. 270-cap. 2°-, Angelini dal reato di cui all' art. 270-p.p. e Borghi e Badiali dal reato di cui all'art. 270 p.p.C.P .. Ordina che Buzzoni e Mantovani vengono immediatamente scm·cerati , se non detenuti per altre cause. Operato il cumulo delle pene condanna complessivamente: Chiarion.i e Guerzoni ad anni 12 ciascuno, Comini e Polelti anni 8 ciascuno, Angelini, Borelli e Felloni We11her ad anni 5 ciascuno, Battara ad anni 4; Berselli, Carletti, Caselli, Felloni Giuseppe, Finotti Nicodemi, Pezzini, Poltronieri, Zagni ad anni 2 e mesi 2 ciascuno; Bergami, Castaldini, Malagulti ad anni 1 ciascuno; Borghi e Badiali ad anni 1 e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione, Chiarioni, Comini, Guerzoni e Paletti anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Angelin i, Battara, Borelli, Felloni Werther pure con la interdizione perpetua dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata, ad eccezione cli Bergami, Castaldini e Malagutti. Tutti al pagamento in solido delle spese cli giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. In applicazione degli artt. 2 e 4 del R.D. 24.2.1940 n. 56 dichiara condizionalmente condonata l'intera pena inflitta a Bergami, Badiali, Castalclini e Malagutti ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. A tutti gli altri dichiara condizionalmente condonata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e 2 anni della pena loro inflitta. Pertanto la pena complessiva eia espiare viene stabilita in 10 anni per Chiaroni e Guerzoni, in 6 anni per Comini e Poletti, in 3 anni per Angelini e Borelli, in 2 anni per Battara e in 2 mesi per Berselli. Carletti, Caselli, Felloni Giuseppe, Finotti, Nicodemi, Pezzini, Poltronieri e Zagni hanno già espiata la pena loro inflitta e, pertanto, devono essere immediatamente scarcerati, se .non detenuti per altra causa. Roma 13.3.1 940 Anno XVIII.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ!AfEDAL T .S.D.S.

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SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA

Pertanto vengono scarcerati, perché assolti per "insufficienza di prove" : Buzzonj Gildardo e Mantovani Bruno.

- Angelini detenuto dal 27 .10.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 27.10.1942.

Vengono, inoltre, scarcerati, per espiata pena: Badiali Giulio, Bergami Ivano, Berselli Giovanni, Borghi Attilio, Cadetti Gino, Case lli L uciano, Castaldini Ugo, Felloni Giuseppe, Finotti Renato, Malagutti Walter, Nicodemi Giuseppe, Pezzini Annando, Poltronieri Vincenzo e Zagnj Romeo.

- Borelli detenuto dal 20.10.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dal Reclutorio mjlitare di Gaeta il 20.10.1942.

Il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 12.4.1940, commutata in reclusione militare la pena della reclusione inflitta a Battara Mario e a Borelli Walter.

- Felloni detenuto dal 17.10.1939 We1ther viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa per minorati fisici e psichici ei Saluzzo il 17.10.1942. - Battara detenuto dall' 11. .1 J .1939 scarcerato, per espiata pena, dal Reclutorio mjlitare di Gaeta l' 11.11.194 l.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministro dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7 .1943 e n . 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la scarcerazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati: - Chiarioni viene scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 23.8.1943,

Su richiesta inoltrata dall' Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guena soppressi la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) annulla, con sentenza del 17.2.1965, - per inesistenza giuridica (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159), nei confronti di tutti gli imputati, la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 13.3. 1940. - NOTA: La Commissione Istruttoria, con sentenza n° 16 del 2.3 .1940, rinviò al giudizio del T.S.D.S. anche il latitante:

Detenuto dal 23.10.1939 al 23 .8.1943. - Mistroni Luigi, nato il 30.12.1912 a Ferrara, autista. Pena espiata: 3 anni e 10 mesi. - Guerzoni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Giminiano il 20.8.1943. Detenuto dal 23 .10.1939 al 20.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 9 mesi e 27 giorni. - Poletti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 23.8. I 943. Detenuto dal 23.10.1939 al 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni e 10 mesi. - Comini viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 3 .9. 1943. Detenuto dal 19. 10.1939 al 3.9.1943. Pena espiata: 3 anni, 10 mesi e 14 giorni.

Dai registri generali non risulta se il Mjstnmi venne tratto in anesto e giudicato dal T.S.D.S. in data successiva al 13.3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 328/1939

PRlMA PARTE: SENTENZE PRON1JNZTATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 39

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Tamberi Medardo, nato il 24.6.1920 a Livorno, operaio; Tuticci Alfredo, nato 1'8.2.1891 a Livorno, operaio; Valesini Emilio, nato il 15.4.1903 a Livorno, operaio.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Calia Micbele, Leona.rdi Nicola, Pasqualucci Renato, Barbera Gaspero.

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IMPUTATI 1°) Tutti a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad un'associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti econonùci e sociali costituiti nello Stato;

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Pelagatti Rosolino, nato il 1.1.1905 a Livorno, imbianchino;

b) del delitto di cui agli art. 110.81.272 p.p. CP. per avere, in concorso tra loro e con altri, in tempi diversi e con azio1ù esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda per sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

Allegri Alfredo, nato il 20.1 I.. 18989 a Livorno, falegname;

2°) gli imputati: Pelagatti Rosolino, Guelfi Aramis e Fulignati Angelo, anche:

Andreucci Umberto, nato 1'8.9. 1907 a Livorno, manovale;

c) del delitto cli cui agli art. 110.270 p.p.C.P. per avere in concorso tra loro, organizzato e diretto l'associazione di cui al capo a);

Benifei Garibaldo, nato a Campiglia Marittima (Livorno), operaio; Bertelli Ant.onio, nato il 17.4.1902 a Livorno, autista mecca1ùco; Calvanico Eustacchio, nato il 3.4.1908 a Livorno, operaio; Conti Danilo, nato il 4.1.1919 a Castellina (Pisa), parrucchiere;

Con l'aggravante della recidiva specifica (art. 99-1 °-2° cpv. C.P.) per Pelagatti, Andreucci, Calvanico, Guelfi, Valesini, F ulignati, Allegri (art. 99 n. 1) e per Benifei e della recidiva generica (art. 99 n. 2 C.P.) per Pavoletti e Rossi. In territorio di Livorno, in epoca precedente e fino alla data dei rispettivi arresti . In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M . nella sua requisitoria e gli accusati che coi loro difensori, hanno per ultinù avuto la parola, osserva,

Del Rio Osvaldo, nato il 9.9.1920 a Livorno, operaio; IN PATTO ED 1N DIRITTO: Fulignati Angelo, nato il 28.1.1895 a Certaldo (Firenze), carbonaio; Gigli Bruno, nato il 14.6.1920 a Livorno, barbiere;

Con sentenza della Comnùssione Istruttoria in data 2 corrente marzo, i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi come sopra, in epigrafe, a ciascuno attribuiti colle aggravanti della recidiva ivi precisate.

Giusti Carlo, nato il 17.4.1915 a Livorno, manovale; Guelfi Aramis, nato il 12.11.1905, operaio; Pacini Ervé, nato 1'8.8.1906 (Siena), operaio; Pescioli Augusto, nato il 4 .12.1891 a Livorno, custode del cimitero ebraico;

All'odierna udienza, per la confessione di quasi tutti gli accusati e per le prove documentali e testimoniali è stato accertato quanto segue:

In Livorno, nei primi mesi del 1939, erano stati costituiti t1·e gruppi di sovversivi che pur presentandosi apparentemente distinti e sistemati a compartimenti stagni, erano con sottigliezza collegati al rnbricato Guelfi Aramis, il quale, oltre che il capo di uno dei grnppi, era anche l'animatore di tutta la clandestina associazione.

Pavoletti Mazzino, nato il 12.2.1913 a Livorno, zavo1Tante; Rossi Giorgio, nato il 5.10.1910 a Livorno, facchino;

Degli altri gruppi, uno era capitanato dal rubricato Pelagatti Rosolino, l'altro dal rubricato Fulignati Angelo.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

I partecipi dell'associazione raccoglievano e distribuivano somme pro-soccorso rosso, insidiosa e fondamentale forma di propaganda comunista, sotto l'ingannevole apparenza di innocente solidarietà umana ed erano attrezzati di mezzi di stampa, coi quali riproducevano dopo averli compilati, manifestini di accesa propaganda sovversiva e antifascista, manifestini, che poi, in larga misura, ora l'uno ora l'altro e alcuni più volte, diffondevano. Dal 5 marzo al 23 settembre di detto anno, 5 volte gli associati tali ma1ùfestini diffusero in vari rioni di Livorno, in quella zona industriale e specialmente nei pressi di quel cantiere Navale Orlando. Riunioni venivano tenute nel caffè Buontalenti di Livorno e spesso venivano capeggiate dal Guelfi. La posizione processuale di ciascun accusato dall'orale dibattimento così è ri sultata: 1° Gruppo Pelagatti Rosolino. Comunista irriducibile già altre due volte condannato da questo Tribunale. Era il dirigente di questo gruppo. Previo accordo con i prevenuti Gigli Bruno e Conti Danilo, diresse la compilazione e la diffusione dei manifestini sovversivi, fornendo al Gigli l'occorrente per la stampigliatura. Consegnò poi i manifestini al compagno Andreucci per la diffusione che avvenne il 29-30 aprile. Altra diffusione diresse il 23 settembre. Il Guelfi aveva chiesto la carta occorrente. In collaborazione con i rubricati Allegri e Valesini effettuò erogazioni di soccorso in favore delle famiglie dei condannati politici Bolognesi e Nicolai . Facevano patte del gruppo: Gigli Bruno. D'accordo con il Pelagatti e con Conti Danilo, provvide all'acquisto di vari alfabeti di gomma per procedere alla stampigliatura di molti mani festini, di alcuni dei quali curò anche la compilazione e la diffusione (5 marzo 3 aprile - 23 settembre). Gli furono sequestrati alcun.i manoscritti. sovversivi. Conti Danilo. Iniziato alle teorie comuniste dal Guelfi Aramis. Di accordo con il Pelagatti ed il Gigli collaborò alla stampigliatura e diffusione, in marzo e ap1ile, dei manifestini di cui sopra. Era caposquadra della G.I.L. Andreucci Renato. Già condannato da questo Tribunale e due volte dai Tribunali ordinari. Per incarico del Pelagatti attirò nella organizzazione il prevenuto Pavoletti ed insieme allo stesso procedette alla diffusione dei manifestini cli cui sopra il 29 - 30 aprile e il 23 settembre.

l'RIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Pavoletti Mazzino. Più volte condannato per i reati comuni. Attratto dell' Andreucci nelle file comuniste, insieme allo stesso ed al prevenuto Rossi Giorgio, procedette alla diffusione dei manifestini nei giorni 29 - 30 aprile e 23 settembre. Rossi Giorgio. Più volte condannato per i reati comuni. Per incarico del Pelagatti ed insieme al Pavoletti procedette alla diffusione dei manifestini di cui sopra. 2° Gruppo Guelfi Aranùs. Era capo di questo gruppo e dirigente di tutta l'associazione. Già condannato da questo Tribunale. Fornì al Pelaaatti tutto l'occorrente per la stampa dei manifestini di propaganda comunista~ Adescò nella clandestina associazione i giovani fascisti Tamberi, Conti, Del Rio. Insieme ai prevenuti Giusti e Benefei effettuò la compilazione e stampigliatura dei manifestini diffusi da J.uj stesso il 13 settembre con l_a collaborazione di Tamberi e Del Rio. L'opera del Guelfi è stata vasta e molteplice oltre che insidiosa e pericolosa. La sua attività di propaganda aveva anche raggiunto tali Perosini, Vivaldi, Cavalli, Sbolgi ed altri, contro i quali dalla competente autorità furono adottati provvedimenti di polizia. Facevano parte del gruppo: Giusti Carlo. Per incarico del Guelfi acquistò tre scatole di alfabeti di gomma e procurò due cuscinetti ed una bottiglia d'inchiostro. In~ie1,:ie a Benefei e a _tale Bardelli, in casa di quest' ultimo, collaborò nella compilazione del testo d1 un manifestino. Già confinato nel 1936. Tamberi Medardo e Del Rio Osvaldo. Furono adescati dal Guelfi al comunismo. Con lui concorsero alla diffusione dei manifestini avvenuta il 13 settembre. Hmmo dichiarato di essere pentiti. Appartenevano alla G.I.L. Benefei Garibaldo. Già condannato da questo Tribunale. Collaborò con il Guelfi nelle compilazioni e stampigliature dei manifestini diffusi il 13 settembre e in casa di Bardelli copiò a macchina un manoscritto di un contenuto sovversivo. 3° Gruppo Fulignati Angelo. Già condannato da questo Tribunale. Era il capo cli questo gruppo. Convertì alle idee comuniste l'operaio Pes_ci~li e lo ~nduss~ a trovare nuovi proseliti. Prese contatto, presentatigli dal Pesc10h, con gh op~ra~.~ar~ngo e Fantozzi, fiduciari sindacali presso lo stabilimento "la Metallurgica , mc1tancloli a fare propaganda. I due però si disinteressarono. Istigò anche l'operaio Mo-


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TR1BUNALESPECIALEPER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

netti di costituire "il fronte popolare" fra gli operai della "Metallurgica" ma il suo tentativo fallì. Impartì istruzioni a Pescioli e Tuticci per la preparazione dei mezzi per la stampigliatura dei manifesti1ù. Erogò somme pro-soccorso rosso al Pelagatti.

stampigliatura dei manifestini. Ma all'udienza la prova nei suoi riguardi ha difettato. Il Pacini, che risulta di buoni precedenti politici e già sottufficiale nel R. Esercito, ha sostenuto che nell'accettare 1' incarico del!' acquisto dell'alfabeto dal Guelfi, ignorava lo scopo cui dovevano servire e ha spiegato qualche sua incertezza precedente nell'indicare la causa della sua gita a Pisa coll'intento di non svelare la persona colla quale in detta città aveva un appuntamento amoroso. Lo stesso Guelfi non ha fornito in udienza seri elementi al riguardo a carico del Pacini.

Pescioli Augusto. Spinto nell'organizzazione dal Fulignati riuscì a sua volta a convertire al comunismo il Tuticci. Come si è detto, mise a contatto con Fulignati, il Marengo, il Monetti ed il Fantozzi. Insieme al Tuticci nascose in una tomba del cimitero ebraico, il materiale per la stampa che il Tuticci aveva avuto dal Guelfi. Gestì somme pro-soccorso rosso.

Sembra, pertanto, equo al Collegio assolvere il Pacini perchè la sua reità non è stata provata in ordine alle mossegli accuse e a ordinare la sua scarcerazione se

Tuticci Alfredo. Entrò nelle file comuniste per opera del Pescioli e, d'accordo con lo stesso e con Guelfi, preparò il materiale necessario per la compilazione e la stampa di manifestini sovversivi, mate1iale da lui e dal Pescioli nascosto nel già ricordato cimitero ebraico. Con Bertelli e Pescioli costituì un fondo pro-vittime politiche raccogliendo somme da tal Colantini e dal rubricato Calvanico. Calvanico E ustachio. Già condannato da questo Tribunale. Mise a contatto Tuticci con Guelfi allo scopo di fornirlo del materiale necessario per la stampa di manifestini. Concorse alla raccolta dei fondi pro-soccorso rosso organizzata dal Tuticci, dal Bertelli e dal Pescioli, dal Bertelli e dal Pescioli. Bertelli Antonio. Incaricò il Tuticci di raccolgliere nel proprio stabilimento "La Metallurgica" le quote per il soccorso rosso, che poi riceveva in consegna. Per intervento del Pelagatti la gestione di tal soccorso passò all 'Allegri. Allegri Alfredo. Già condannato da questo Tribunale. Prese contatto con Pelagatti col quale s'intese per la gestione del fondo pro-soccorso rosso. All'uopo si mise di accordo anche con Bertelli ed infatti in più riprese ebbe da quest'ultimo circa 50 lire in denaro che consegnava, a sua volta, al Pelagatti.

non detenuto per altre cause (art. 485.486 C.P. Esercito). Quanto agli alni prevenuti, adeguando le pene ai fatti ed alla pericolosità di ciascuno, ritiene di dover condannare alla reclusione: Guelfi a complessivi anni 16 (cumulo di 10 anni per il delitto di cui all'art. 270 p.p.C.P. e di anni e 3 per ciascuno degJj 2 reati a lui ascritti in rub1ica, compreso in ciascuna cli elette pene parziali l'aumento di un terzo per la recidiva a lui contestata): Pelagatti e Fulignati ciascuno a complessivi anni 14 (cumulo per ciascuno di anni 8 di cui all'art. 270 p .p.C.P. e cli anni 3 per ciascuno degli altri 2 reati ad ognuno di essi attribuiti in rubrica, compreso in dette pene parziali l'aumento di un terzo per la recidiva a loro contestata): And.reucci e Gigli ciascuno ad anni 8; (cumulo per ciascuno cli anni 5 per delitto di cui all' art. 272 p.p.C.P. e di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. compreso ·nelle pene dell' Andreucci, l'aumento di un terzo per la recidiva a lui rubricata); Benifei a complessivi anni 7 (cumulo di anni 5 per il delitto di cui agli art. 272. p .p .C.P. e cli anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv C.P. compreso in dette pene parziali l'aumento di un terzo per la contestata recidiva);

Valesini Emilio. Due volte condannato da questo Tribunale. D'accordo con il Pelagatti collaborò per la raccolta dei fondi pro-soccorso rosso. Alcune volte ebbe somme variabili da 35 a 45 lire che consegnò alla moglie del condannato politico Nicolai Gino.

Pavoletti e Conti ciascuno a complessivi anni 6 (cumulo per ciascuno di anni 4 per il delitto di cui all'art. 272 p .p.C.P. e cli anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. compreso per il Pavoletti l'aumento di un terzo per la rubrica recidiva).

Nei fatti come sopra acce11ati, commessi dagli accusati dianzi enumerati, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati in rubrica a ciascuno di essi atnibuiti coll'aggravante della recidiva specifica (art. 99 I O e 2° cap. C.P.) per Pelagatti, Andreucci, Calvanico, Guelfi, Valesini, Fulignati, Allegri e (art. 99 n . 1) Benefei e della recidiva generica (art. 99 n . 2 C.P.) per Pavoletti e Rossi.

Calvanico, Allegri e Pescioli ciascuno a complessivi anni 5 (cumulo per ciascuno di anni 2 e mesi 6 per ognuno dei 2 reati ad essi rubricati, compreso per le pene parziali cli Calvanico e Allegri l'aumento di un terzo per la recidi va loro contestata);

Era stato rinviato a giudizio anche il rubricato Pacini Ervé perchè, per incarico del Guelfi, aveva acquistato in Pisa un alfabeto di gomma da servire per la

Giusti e Tuticci ciascuno a complessivi anni 4 (cumulo per ciascuno di anni 2 per ognuno dei 2 reati a loro contestati);


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA D ELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

Valesini, Rossi, Del Rio e Tamberi ciascuno a complessivi anni 3 (cumulo per ciascuno di anni 1 e mesi 6 per ognuno dei 2 reati a loro attribuiti in accusa, compreso nelle pene parziali di Valesini e Rossi ]'aumento cli un terzo per la rubricata recidiva):

Tuticci ad anni quattro ciascuno, Valesini, Rossi, Del Rio e Tamberi ad anni tre ciascuno e Be1telli ad anni due e mesi sei.

Bertelli a complessivi anni 2 e mesi 6 (cumulo di anni 1 e mesi 3 per ciascuno dei reati in epigrafe a lui attribuiti). Tutti i condannati in solido hanno l'obbligo del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno quello del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (274 C.P.P.).

Condanna tutti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Guelfi, Pelagatti, Fulignati, Andreucci, Gigli e Benefei e l'interdizione temporanea per anni cinque per Conti e Pavoletti. Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Alla condanna consegue per Pelagatti, Guelfi, Fulignati, Andreucci, GigJi e Benefei l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e per Pavoletti e Conti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di allli 5 (art. 29 C.P .).

Dichiara condizionalmente condonati anni due di reclusione della pena inflitta a Gigli, Be1telli, Giusti, Conti, Del Rio, Tamberi, Pescioli e Tuticci nonchè l'interdizione temporanea dai pubblici uffici del Conti.

Bisogna ordinare la libertà vigilata per Pelagatti, Guelfi, Fulignati (art. 230 n. 1 C .P.).

Assolve Pacini Ervé per non provata reità dai delitti in epigrafe ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Il Collegio ritiene che tale misura di sicurezza, però ai sensi dell' art. 229 C.P. sia da ordinarsi anche per gli altri condannati, ricoJTendo nei loro riguardi gli estremi di cui agli art . 202-203 C.P. in relazione alle circostanze di cui all'art. 1.33 C.P. Le cose sequestrnte che servirono per commettere il reato vanno confiscate (art. 240 C.P.).

In applicazione e ai sensi degli art. 2-4 del R.D. 24.2.1 940 n. 56, bisogna condonare (condizionalrnente per anni 5) anni 2 della pena cumulata inflitta a Gigli, Bertelli, Giusti, Conti, Del Rio, T amberi, Pescioli e Tuticci nonchè l'intera interdizione dai p ubblici uffici del Conti, trovandosi i predetti nelle condizioni gi uridiche previste da detto R.D. per usufruire di tale beneficio. P.Q.M. Letti e applicati gli artt. I 10,270 - prima parte -, 81, 272 - prima parte -, 270 2° cpv, 73,99 primo e secondo cpv, 29, 229-230-240 C.P.; 485-486 C.P. Esercito 2 e 4 R.D. 24.2.1940 n° 56

Roma 15.3.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici Pacini Ervé, detenuto dal 15.101939 - viene scarcerato il 15.3.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n . 49216/44 1 del 14.8 .1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati: Guelfi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 24.8.1 943 . Detenuto dal 17.9.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 11 mesi, 7 giorni (Per Guelfi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932" pag: 560 e"Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936" pag:135)

DICHIARA Guelfi Aramis, Pelagatti Rosolino, Fulignati Angelo, Andreucci Renato, Calvanico E ustachio, Valesini Emilio, Allegri Alfredo, Benefei Garibaldo, Pavoletti Mazzino, Rossi Giorgio, Gigli Bruno, BerteUi Antonio, Giusti Carlo, Conti Danilo, Del Rio Osvaldo, Tamberi Medardo, Pescioli A ugusto e Tuticci Alfredo responsabili dei reati in epigrafe a ciascuno di essi ascritti, con le aggravanti della recidiva in rubrica specificate e, cumulate le pene, condanna alla reclusione Guelfi ad anni sedici, Pelagatti e Fulignati ad anni quattordici ciascuno, Andreucci e Gigli ad anni otto ciascuno, Benefei ad anni sette, Pavoletti e Conti ad anni sei ciascuno, Calvanico, Allegri e Pescioli ad anni cinque ciascuno, Giusti e

Pelagatti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emi lia il 24.8.1943 . Detenuto dal 29.9.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 10 mesi, 25 giorni (Per Pelagatti vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1936" pag: 148) Fulignati viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 19.8.1943 Detenuto dal 3.10.1939 al 19.8. 1943 Pena espiata: 3 anni, 10 mesi, 16 giorni


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S .

(Per Fulignati vedi "Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931 pag: 212 e "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 pag: 135)

Tuticci, detenuto dal 5.10.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5. J. 0.1941

And.reucci viene scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 25.8.1943 Detenuto dal 25.9.1939 al 25.8.1943 Pena espiata: 3 anni ed 11 mesi (Per And.reucci vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936" pag: 148) Gigli viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 24.8.1943 Detenuto dal 29.9.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 10 mesi, 25 giorni Benjfei. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco il 24.8.1943 Detenuto dal 17.9.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 11 mesi, 7 giorni (Per Benifei vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933" pag: 151) Conti viene scarcerato dalla Casa Penale ili Fossano il 24.8.1943 Detenuto dal 30.10.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 24 gi.:>rni Allegri viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 25.8.1943 Detenuto dal 25.10.1939 al 25.8. I 943 Pena espiata: 3 anni e 1O mesi. (Per Allegri vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S.nel 1936" pag: 135) Calvanico viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 20.8. 1943 Detenuto dal 20.10.1939 al 20.8.1943. Pena espiata: 3 anni e I O mesi (Per Calvanjco vedi "Decisioni emesse dal T.S.D. nel J 936 pag: 135) Pavoletti inollrn il 28.7.1942 istanza di grazia al Capo del Governo. Con Decreto di Grazia del 4.2.1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e il 22.2.43 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia. Detenuto dal 25.9.1939 al 22.2.1943 Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 27 giomi SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA Pescioli, detenuto dal 5.10.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il 5.10.1942 Rossi, detenuto dal 30.9.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il 30.9.1942.

Tamberi, detenuto dal 15.10.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario ili Roma il 15.10.1940. Del Rio, detenuto dal 15.10.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 15.10.1940 Bertelli, detenuto dal 25. IO. 1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 25.4.1940 Giusti, detenuto dall' 11.10.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia I' 11.10.1941. Valesini (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1931" pag: 221 e le "Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1936" pag: 135). Con sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 5.3.1936 Valesini venne condannato alla pena complessiva di 7 anni di reclusione. Con Ordinanza emessa dal T.S.D.S. 1'8.4.1937 il T .S.D.S. applicò nei confronti del Valesim i provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 15.2.1937 n. 77 e pertanto la residua pena da espiare venne fissata in l anno, 11 mesi e 1 giorni di reclusione. Con Ordinanza del 29.8.1941 il T.S.D.S. ha revocato il beneficio del condono concesso con Ordinanza dell'8.4.1937 e, quindi il Vice Procuratore Generale del T.S.D.S. Giuseppe Montalto, con provvedimento emesso il 2.9.1941 ha stabilito che Valesini, entrato in carcere il 29.10.1939, doveva essere scarcerato, per espiata pena, il 30.9.1944. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n . 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana del detenuto in questione e, pertanto, Valesini, viene scarcerato dalla Casa di Reclus.ione di Castelfranco Emilia il 24.8.1943 . Detenuto dal 29.10.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 25 giorni A seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen)) annulla, con sentenza del 12.7.1966, per inesistenza giuridica, (art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159), nei confronti ili tutti i sopracitati imputati, la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 15.3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 184/1959

PRl1\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA N. 43

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE La pena della reclusione inflitta al Lovadina con sentenza del T.S .D.S. del 3.4.1940 viene commutata da T.S.D .S., con Ordinanza de] 5.8.1940, nella pena della reclusione militare per uguale durata. Pettanto Lovadina, detenuto dal 26.6. I 939, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 26.6.1941.

Giudici Consoli: Rossi Umberto, Carusi M,u-io, Calia Michele, Suppiej Giorgio.

Una istanza di grazia inoltrata dal Lovadina il 15.5.1940 non viene accolta. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento penale a carico di: Lovadina Alberto nato ad Arcade (Treviso) il 12.5.1916, bracciante del Reggimento genio di Addis Abeba IMPUTATO a) del delitto di cui agli art. 81 266 C.P. per avere e, in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso istigato altri militari a disobbedire alle leggi ed a violare i doveri militari incitandoli, fra l'altro, alla clisc;rzione. In Adami Tullio (Addis Abeba) antecedentemente al 20.6. I 939. b) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere il 20.6.1 939 in Adami Tullio (Addis Abeba) offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo, gettando, in atto di disprezzo, sotto la propria branda una effige del Duce ed accompagnando tale gesto ad tma frase oltraggiosa. OMISSIS P.Q.M . Visti ed applicati gli art. 81, 266, 282, 23, 73, C.P.; 274 488 C.P.P.; 2 e 4 R.D. 24.2.1940 n. 56 DICHIARA Lovadina colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione. Con le spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. In applicazione degli art. 2 e 4 R.D. 24.2 .1940 n. 56 dichiara condizionalmente condonati anni 2 sulla pena coniplessiva inflittagli, determinando la pena da scontare in anni 2 di reclusione. Roma 3.4.1940 - Anno XVIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

Su conforme richiesta richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4 . I 961,: a) - cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna relativa al reato di cui all ' art. 282 C.P. (Offesa al Capo del Governo) perchè il fatto non costituisce più reato dato che è stato abrogato con il D.L.L. 14.9.1944 n. 288; b) - estinto per l'amnistia di cui all'art. I D.L. 17.11.1945 n. 719 il reato di cui all'att. 266 C.P. dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. l D.C.P.S. 22.l l.1947 n. 1631);


l IO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 10/1940

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA N. 50

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N.

ll l

Doria Salvatore, nato il 3.10.1907 a Cerignola (Foggia) Giardinelli Veronino, nato il 30.4.1896 a Pianella (Pescara), bracciante; Giovannoli Michele, nato il 20.11.1888 a Città Sant' Angelo ((Pescara), contadino;

Giudice Relatore: Presti Giovanni Liberatore Francesco, nato il 9 .5. I 921 a Spoltore (Pescara), contadino;

Giudici Consoli: Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Cali Michele, Suppiej Giorgio, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente

Neviconi Giuseppe, nato il 14.1.1905 a Chieti, contadino; Pizzoferrato Vincenzo, nato il 15.3.1881 a Pratola Peligna (Aquila), frutti vendolo;

SENTENZA Predebon Romano, nato l' 1.11.1897 a Conco (Vicenza), contadino; nel procedimento penale a carico di: Ricci Tommaso, nato il 7.11.1888 a Cepagatti (Pescara), contadino Pizzato Maria, nata il 12.9.1897 a Vicenza, dattilografa; Sbalchiero Girolamo, nato il 17.5.1883 a Malò (Vicenza), falegname; Protei Geltrude, nata il 16.3.1893 a Marra di (Firenze), operaia; Stefenon Narciso, nato il 4.3.1891 a Prada (Trento), contadino; Martinelli Marcello, nato il 15.11.1881 a Castione Andevenno (Sondrio), contadino; Ercolino Tobia, nato il 6.2.1895 a S. Giovamù Rotondo (Foggia), agricoltore; Di Censo Mariantonia, nata il 24.11 .1916 a Città Sant' Angelo (Pescara), contadina; Di Marco Caterina, nata il 13.2.1895 a Roseto (Teramo), casalinga; Paschetto Giosuè, nato il 17. 1 I . J 880 a Prarostino (Torino), agricoltore; Bello Francesco, nato l' 11.9.1877 a Pietralcina (Benevento), contadino;

Taroni Domenico, nato il 25.10.1889 a Faenza (Ravenna), colono; Z ortea Francesco, nato l' 1.1.1908 a Prada (Trento), contadino; IMPUTATI

1 °) Pizzato Maria, Martinelli Marcello, Protti Geltrude, Paschetto Giosuè, Doria Salvatore, Di Censo Mariantonia e Di Marco Caterina: del delitto di cui agli art. 110.305 p .p.C.P. in relazione agli mt. 302, 266, 272, 283 stesso Codice per avere, in correità fra loro e con altri residenti all'estero, organizzato e diretto una associazione segreta mirante, fra l'altro ad incitare i militari a disobbedire alle leggi; a fare propaganda per deprimere il sentimento Nazionale; ed a compiere fatti diretti a mutare la forma del Governo;

Cavaluzzo M ichele, nato il 20.2. I 880 a Pietralcina (Benevento), contadino; Costantini Guido, nato il 5.1.1918 a Collecorvino (Pescara), contadino; D ' Angelo Guerino, nato il 23.2.1907 a Città Sant'Angelo (Pescara), contadino; Di Felice Gerardo, nato il 10.5 ..1901 a Montesilvano (Pescara), contadino;

2°) Ercolino Tobia, Bello Francesco, Cavalluzzo Michele, Costantini Guido, D'Angelo Guerino, Di Felice Germ·do, D'Ettore Domenico, Di Giampaolo Francesco, Giardinelli Veronino, Giovannoli Michele, Liberatore Francesco, Neviconi Giuseppe, Pizzofenato Vincenzo, Predebon Romano, Ricci Tommaso, Sbalchiero Girolamo, Stefenon Narciso, Taroni Domenico e Zortea Francesco:

del delitto di cui al cpv. 1° del citato art. 305 C.P. in relaz.ione agli art. 302 266 272 283 stesso Codice, per avere partecipato all'anzidetta associazione;

D'Ettorre Domenico, nato il 10.3.1910 a Montesilvano (Pescara), meccanico; Di Giampaolo Francesco, nato il 4.3.1901 a Pescara, orologiaio;

3°) D'Ettore Domenico, Giardinelli Veronino, Neviconi Giuseppe, Stefenon Narciso e Zo1tea Francesco;


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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del delitto di cui all'art. 81 cpv. 272 cpv. 1° C.P. per avere in tempi diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso fatta propaganda, verbalmente ed a mezzo di stampa, per distruggere il sentimento Nazionale;

nostri emigranti rimpatriati, si era andato sviluppando in varie regioni d'Italia un movimento, apparentemente con finalità religiose, i cui aderenti venivano denominati, "Testimoni di Geova" o "Studenti biblici".

4°) Pizzato Maria, Ercolino Tobia, Di Censo Mariantonia, Di Marco Caterina, Paschetto Giosuè, Bello Francesco, Costantini Guido, D'Angelo Guerino, Di Giampaolo Francesco, Doria Salvatore, Giovanni Michele, Neviconi Giuseppe, Pizzoferrato Vincenzo, Ricci Tommaso, Sbalchiero Girolamo, Stefenon Narciso, Tarorù Domenico e Z ortea Francesco:

Il movimento, poichè sembrava politicamente innocuo, per qualche tempo era stato tollerato nella nostra Nazione: ma quando la intensa propaganda fatta con opuscoli provenienti dall'America e a mezzo di corrispondenza epistolare fra gli adepti cominciò a presentare qualche pericolo, provvedimenti di polizia furono adottati e ripetuti dalle nostre autorità.

a) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere verbalmente e a mezzo della stampa offeso l'onore ed il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo;

Tali provvedimenti, peraltro, si dimostrarono assolutamente inefficaci, tanto che nell' autum10 u.s. poichè il pericolo per il nostro Stato e per le nostre istituzioni assumeva proporzioni sempre maggiori per l'intensificarsi della propaganda, che dal campo religioso dilagava apertamente nel campo politico, dalle nostre autorità furono anestati i più attivi e pericolosi esponenti della setta e nel gennaio u.s. furono denunciati a questo Tribunale, perchè dagli elementi raccolti era chiaramente emerso che gli anestati avevano commesso delitti contro la personalità dello Stato.

b) del delitto di cui all'art. 8 del Trattato fra la Santa sede e l'Italia in relazione all'art. 278 C.P. per avere pubblicamente ed a mezzo della stampa offeso la persona del Sommo Pontefice; c) del delitto di cui all'art. 297 C.P. per avere, nel territorio dello Stato, offeso verbalmente o a mezzo della stampa, il Capo dello stato Gennanico; 5°) Pizzato Maria, Paschetto Giosuè, Protti Geltrude, Martinelli Marcello. Di Censo Mariantonia, Di Marco Caterina, Doria Salvatore, Taroni Domenico, Costantini Guido, Sbalchiero Girolamo, infine: del delitto di cui all' art. 278 C.P. per avere a mezzo della stampa offeso il prestigio di S.M. il Re Imperatore. Reati commessi dagli imputati nelle rispettive località cli residenza e nell'Abruzzo, nelle Puglie, nel I.a Campania e nel Trentino precedentemente e fi no all'epoca dei loro arresti. Con l'aggravante della recidiva generica cli cui all'art. 99 C.P. per i nominati Neviconi Giuseppe, Sbalchiero Girolamo, Stefenon Narciso, Giardinelli Veronino, Costantini Guido, Liberatore Francescopaolo e Di Giampaolo Francesco. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nell.a sua requisitoria e gli accusati, che coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola osserva: lN FATTO ED IN DIRITTO: I prevenuti furono , con sentenza della Commissione Istruttoria, in data 3 corrente mese, rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierna udienza, per la confessione di tutti gli accusati e per le prove documentali e testimoniali si è accertato quanto segue: Da parecchi anni, importato dall'America del Nord da appositi incaricati e da

Infatti sia nella formale istruttoria che ne seguì che all'odierno dibattimento, dall'esame del materiale propagandistico rinvenuto e sequestrato e dalle confessioni degli arrestati, si sono potute accertare le delittuose finalità della setta sfruttata a scopo politico dall'antifascismo internazionale e diretta e organizzata, in Italia, dai rubricati Pizzato, Protti, Martinelli, Doria, Di Censo, Di Marco e Paschetto. Con il pretesto religioso e con mezzi subdoli, si è cercato di creare, specialmente fra contadini, nuclei di antifascisti sempre pronti a svolgere propaganda antinazionale ed opera di disgregazione nelle fila dell'Esercito, con la finalità di abbattere l'attuale Regime. Infatti nei numerosi opuscoli che abbondantemente sono stati diffusi si legge: "Il Regime totalitario è emanazione di Satana"; "La guerra è creazione del Demonio"; "Le creature umane devono essere separate dal concetto di Patria" ; "Nessuno può impugnare le armi contro il prossimo, per nessun motivo". E gli imputati si sono mostrati consapevoli, irriducibili e talvolta, fanatici seguaci di tali dettanù. Alcuni di essi (ad esempio il D'Ettore, il Di Giampaolo, lo Stefenon, lo Zortea) sono già stati reiteramente e vanamente sottoposti a provvedimenti di polizia per attività antinazionale svolta, specialmente, in occasione della campagna d'Africa (manifestata ostilità all'offerta dell'oro; al nostro intervento armato; ecc.). Altri si sono recisamente ii fiutati cli adempiere ai propri doveri militari, ed altri ancora hanno dichiarato di non essere disposti ad impugnare le aimi per la Patria e di non riconoscere che l'Autorità di Geova (es. Costantini, Liberatore, Zortea, Di Felice, Neviconi). Dall'esame delle numerose pubblicazioni della setta,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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che sono state sequestrate e che gli imputati hanno confessato di aver diffuso e di aver letto e commentato ad altri, e dall'esame di manoscritti di alcuni di essi imputati si notavano, fra l'altro, offese all'onore ed al prestigio di S.M. il Re Imperatore, del Duce del Fascismo, del Capo del Governo Gennanico. Basterà citare i libelli dal Titolo "Rivendicazione"; "Ricchezza"; "Di fronte ai fatti"; "L' aurora Millenaria"; "Il nuovo Impero Romano", che contengono esplicite offese all'onore ed al prestigio del Capo del Governo, del Sommo Pontefice e di Hitler; nonchè il libello "Nemici", che oltre alle anzidette offese, contiene anche frasi menomanti il prestigio del Re Imperatore.

Nei fatti come dianzi accertati, il Tribunale ravvisa tutti gli estremi giuridici dei reati rubricati come a ciascuno degli accusati attribuiti.

I predetti libri scritti in inglese pervenivano da Brooklyn (New York) sede principale della setta, o da Bema (città prescelta per la propaganda in Italia), all'imputato Paschetto, che provvedeva alla loro traduzione in italiano ed all'inoltro delle relative traduzioni in America donde tornavano, in Italia per una larga diffusione. Dalle stesse a1mnissioni della Pizzato, della Protti, del Martinelli, del Paschetto, della di Censo, della Di Marco e del Doria è emerso chiaramente che dirigente della setta in questione ed in sostituzione di tal Caminetti (marito della Protti Geltrude, morto il 18.1.1939) era in Italia, la Pizzato Maria, la quale aveva istruzioni e materiale di propaganda dai superiori residenti all'estero con cui era in diretti rapporti; che gli altri su nominati coimputati (anche essi in contatto con i detti superiori) collaboravano con la Pizzato (con cui erano in relazione) nella sua attività organizzativa, direttiva e di propaganda. I maggiori imputati hanno tentato di scolparsi affermando che la loro confessata attività aveva semplici finalità religiose e non politiche, ma dall'esame dei libii da essi diffusi e commentati appare ad evidenza come inconsistente sia la loro affenuazione e come non sia meritevole di rilievo da parte di questo Tribunale. Dalle ammissioni, poi fatte dai rimanenti imputati emerge la prova che essi hanno data piena e cosciente adesione alla setta e che con entusiasmo hanno svolto attività di propaganda, verbalmente o diffondendo i noti libelli di cui condividono il pensiero. Per confessione stessa degli imputati, è stato accertato che il libro "Nemici", contenente, fra l'altro, come si è detto offese all'indirizzo di S .M . il Re Imperatore, del Capo del Governo, del Sonuno Pontefice e di Hitler è stato diffuso direttamente e per interessamento dei nominati Pizzato, Paschetto, Protti, Martinelli, Di Censo, Di Marco, Doria, Taroni, Costantini e Sbalchiero; che i rimanenti libri già accennati, contenenti, tra l'altro, offese al Capo del Governo, al Sommo Pontefice, ed ad Hitler sono stati commentati o materialmente diffusi dai rimanenti imputati. Alcuni accusati come la Pizzato, il Paschetto, il D'Ettore, 11 Predebon e il Cavaluzzo hanno, anche in udienza , manifestato il loro pentimento per quanto hanno commesso e il loro proposito cli non immischiarsi in movimenti del genere in avvenire; ma se ciò può essere oggetto di considerazione da parte di questo Collegio nei riflessi della commisurazione della pena, non può avere rilevanza agli effetti dell'affermazione della responsabilità in ordine ai fatti delittuosi commessi.

Adeguando le pene ai precedenti, alla pericolosità e al fatto di ciascuno degli accusati ritiene equo condannare alla reclusione: Pizzato, Protti, Martinelli, Di Censo, Di Marco, Paschetto e Doda ciascuno ad anni I 1 cumulo per ciascuno, di anni 5 per il delitto di cui all'art.. 305 p.p.C.P. , di anni 1 per il delitto di cui all'art. 282 C.P., di anni 2 per il delitto di cui all'art. 8 del trattato con la Santa Sede in realizzazione all'art. 278 C.P., di anni l per il delitto cli cui all'art. 297 C.P. e di anni 2 per il delitto di cui all'art. 278 C.P. (offese al Re Imperatore): Costantini a complessivi am1i 11, cumulo di anni 3 per il delitto di cui all'art. 305 - J O cpv. C.P. di anni uno e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 282 C.P., di anni 2 e mesi 6 per il delitto di cui art. 278 (offese al Papa) di anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 297 C.P. e di anni 2 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 278 C.P. (offese al Re Imperatore) compreso in ogni singola pena l'aumento per la recidiva generica (att. 99 p .p .C.P.); Sbalchiero ad anni 8 e mesi 1 complessivi, cumulo dei minimi delle pene edittali, più l'aumento di 6 giomi in ogni singola pena per la recidiva geneiica, previste per tutti i reati allo Sbalchiero in epigrafe addebitati; Neviconi a complessivi anni 8, cumulo di anni 2 e mesi 3 per il delitto di cui all'art. 305 p.p.C.P. di mesi 9 per il delitto di cui agli art. 81,212 cap. 1° C.P. di anni uno e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 282 C.P. di anni 2 e mesi 4 per il delitto di cui all'art. 278 C.P. (offese al Papa), cli anni 1 e mesi 2 per il delitto di cui all'art. 297 C.P. compreso in ogni singola pena l'aumento per la recidiva gene1ica; Taroni a complessivi anni 8, cumulo dei minirni delle pene edittali di tutti i reati a lui addebitati in rubrica; Zortea a complessivi anni 8, cumulo di am1i 2 per il delitto di cui all'art. 305 1° cpv. C.P. cli anni I per il delitto di cui all'art. 81-272 1° cpv. C.P. di anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui agli art. 282 C.P. di anni 2 per il delitto di cui all'art. 278 C.P. (offese al Papa) e di anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 297 C.P.; Di Giampaolo ad anni 6 e mesi 1 complessivi, cumulo di anni 2 e giorni 8 per il delitto di cui all'art. 305 I O cpv . C.P. di anni 1 e giorni 5 per il delitto di cui all'art. 282 C.P. di anni 2 e giorni 12 per il delitto di cui all' art. 278 (offese al Papa) e di anni 1 e giorni 5 per il delitto di cui all'rut. 297 C.P. compreso, in dette singole pene, l'aumento per la recidiva generica; Bello, D'Angelo, Giovannoli, Pizzoferrato, Ricci ed Ercolino ciascuno a complessivi anni 6, cumulo per ciascuno ai nùnimi delle pene edittali dei reati a ciascuno di essi in rubrica addebitati;


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Di Felice d Liberatore ciascuno ad anni 4 per il delitto di cui all'art. 305 1° cpv. C.P.

DICHIARA

Giardinelli ad anni 3 e mesi 1 complessivi cumulo di anni 2 e mesi 5 per il delitto di cui all'art. 305 1° cpv. C.P. e di mesi 8 per il delitto di cui agli art. 81, 272 1° cpv. C.P. compreso in ciascuna delle due pene l'aumento per la recidiva generica; D'Ettore a complessivi anni 3, cumulo di anni 2 e mesi 4 per il delitto di cui agli art. 305 1° cap. C.P. e di mesi 8 per il delitto di cui agli art. 272 l O cpv. 81 C.P.; Cavalluzzo e Predebon ciascuno ad anni 2 per il delitto di cui all'art. 305 1° cpv. C.P. Tutti i condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e ciascuno quello personale deJ pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.). Conseguenza delle pene predette sono per Pizzato, Protti, Martinelli, Di Censo, Di Marco, Paschetto e Daria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per Costantini, Di Felice, Liberatore l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 (art. 29 C.P.). Bisogna ordinare la libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P .) per tutti coloro dei predetti condannati la cui pena non è inferiore a 10 anni . Il Tribunale, peraltro, ritiene, che tale misura di sicurezza sia da ordinarsi, però ai sensi dell'art. 229 C.P. anche per tutti gli altri condannati, ricorrendo nei loro riguardi gli estremi di pericolosità di cui agli art. 203-204 C.P. in relazione alle circostanze di cui ali' art. 133 stesso codice. Quanto in sequestro, che servì alla consumazione dei reati di cui dianzi, va confiscato (240 C.P.). A tutti i condannati (eccettuati D'Ettore, Giardinelli, Stefanon, Zortea, Cavalluzzo, Di Felice, Liberatore, Predebon e Neviconi perchè o confinati all'epoca dei fatti delittuosi commessi, o per i loro precedenti penali o perchè il reato per cui sono stati condannati è escluso dal beneficio di cui trattasi) bisogna condonare condizionalmente anni 2 della condanna alla reclusione alle pene, limitatamente alle pene da infliggere per i reati di cui agli art. 288, 278 e 297 C.P. in applicazione del R.D. 24.2. 1940 n. 56. P.Q.M . Letti ed applicati gli a1t. 110, 305 p.p. e 1° cpv. in relazione agli art. 302, 266, 272, 283 C.P.; art. 282, 297, 278, 81, 272 1° cpv. C.P.; art. 8 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia in relazione all'art. 278 C.P.; art. 99, 29, 229, 230, 240, 73 C.P.; 274, 488 C.P.P.; art. 2 del R.D. 24.2.1940 n. 56.

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Pizzato Maria, Protti Geltrude, Martinelli Marcello, Ercolino Tobia, Di Censo Mariantonia, Di Marco Caterina, Paschetto Giosuè, Bello Francesco, Cavalluzzo Michele, Costantini Guido, D'Angelo Guerino, Di Felice Gerardo, D'Ettore Domenico, Di Giampaolo F rancesco, Doria Salvatore, Giardinelli Veronino, Giovannoli Michele, Liberatore Francescopaolo, Neviconi Giuseppe, P.izzoferrato Vincenzo, Predebon Romano, Ricci Tommaso, Sbalchiero Girolamo, Stefenon Narciso, Taroni Domenico e Z ortea Francesco, responsabili dei reati a ciascuno in rubrica ascritti, colle aggravanti della recidiva in epigrafe precisate e cumulate le pene, condanna alla reclusione: Pizzato, Protti, Martinelli, Di Censo, Di Marco, Paschetto, Dori a e Costantini, ciascuno ad anni 11; Sbalchiero ad anni 8 e mesi 1; T aroni, Zortea, Neviconi ad anni 8 ciascuno; Stefenon ad anni 6 e mesi 7 , Di Giampaolo ad anni 6 e mesi I; Ercolino, Bello, D ' Angelo, Giovannoli, Pizzoferrato e Ricci ad anni 6 ciascuno; Di Felice e Liberatore ad anni 4 ciascuno; Giardinelli e D'E ttore ad anni 3; Cavalluzzo e Predebon ad am1i 2 ciascuno; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di preventiva; consegue alla pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Pizzato, Protti, Martinelli, Di Censo, Di Marco, Paschetto e Doria; e per Costantini, Di Felice e Liberatore consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di 5 anni. Ordina che tutti i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata; Ordina la confisca di quanto in sequestro; dichiara condizionalmente condonati anni 2 della irrogata reclusione a ciascuno dei condannati (eccettuati D'Ettore, Giardinelli, Neviconi, Stefenon, Zortea, Cavalluzzo, Di Felice, Liberatore e Predebon) limitatamente alle pene inflitte per i delitti di cui agli a11. 282, 278, 297 C.P. Roma 19.4.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. In ottemperanza alle disposizioni impartite da Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati. Pizzato, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 27.8.1943 Detenuta dal 1.11.1939 al 27.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 26 giorni Protti, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 27.8.1943 Detenuta dal 6.11.1939 al 27.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 21 giorni Martinelli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Teramo il 28.8.1943 Detenuto dal 28.11.1939 al 28.8.1943


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 3 anni e 9 mesi Di Censo, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 27.8.1943 Detenuta dal 29.10.1 939 al 27.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 28 giorni Di Marco, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 26.8.1943 Detenuta dal l.11.1939 al 26.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 25 giorni Paschetto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943 Detenuto dal 7 . 11.1939 al 23 .8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 16 giorni Istanze di grazia inoltrate dal Paschetto, dal figlio e dall'avvocato difensore nel 1940 non vengono accolte. Costantini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943 Detenuto dal 2.11.1939 al 23 .8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 2 I giorni Doria, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 24.8.1943 Detenuto dal l.5.11.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 9 giorni Sbalchiero, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione d i Castelfranco Emilia il 22.8.1 943 Detenuto dal 21.11.1939 al 22.8.1 943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, l giorno Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 14.5.1940 Zo1tea, viene scarcerato dalla Casa per mi norati fisici e psichici di Saluzzo il 26.8. 1943 Detenuto dal 2.12.1939 al 26.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 24 giorni Taroni viene scarcerato dalla Casa di reclusione di S. Gim ignano il 24.8.1943 Detenuto dal 16.11.1939 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 8 giorni Neviconi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 22.8.1943 Detenuto dal 1.11 .1939 al 22.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 21 giorni

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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SCARCERAZIONE PER GRAZIA SOVRANA Ercolino si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie e con Decreto di Grazia del 20.4.1942 viene concesso il condono condizionale della residua .. . pena da espiare. Pertanto Ercolino viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Em1ha 11 3.5.1942 Detenuto dal 16.11.1939 al 3.5. 1942 Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 17 giorni

SCARCERAZIONI PER CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE Stefenon, detenuto dal 2.1.2 1939, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia l' 8.6.1943 Pena espiata: 3 anni, 6 mesi, 6 giorni Pizzoferrato, detenuto dall'8.ll.1939, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Turi (Bari) 1'8.5.1943 Pena espiata: 3 anni e 6 mesi D'Ettorre, detenuto dal 26.12.1939, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 17.10.1942

Pena espiata: 2 anni, 9 .mesi, 21 giorni SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA Bello, detenuto dall'8.I2.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfr.anco Emilia 1'8.12.1943 Di Giampaolo, detenuto dal 29. J 0.1939, viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma, per espiata pena, il 29.11.1943. Liberatore, detenuto dal 7 . 11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 7 .1 l.1943. Ricci, detenuto dal 6.11 .1 939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 6.11.1943. Di Fel ice, detenuto dal 2.11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 2. ĂŹ 1.1943. D'Angelo, detenuto dal 2.11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 2.11.1943. Giovannoli, detenuto dal 29.10.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 29.10.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATC

Giardinelli, detenuto dal 1.11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, daJla Casa Penale di Castelfranco Emilia l' 1. 12.1942.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

SENTENZA N. 51

Reg. Gen. n. 54/1940 II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Cavalluzzo, detenuto dal 24.11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 24. 11.1941. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie I' 1.12.1940. Predebon, detenuto dal 20.11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 20.11.1941. Si associa a istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 30.4.1940 e il l 0.5 .1940; istanze non accolte. Nota: la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 25 del 3.3.1940 cli non doversi procedere nei confronti dei soprannominati imputati Pizzato Maria, Protti Geltrude, Martinelli Marcello, Ercolino Tobia, Di Censo Mariantonia, Di Marco Caterina, Paschetto Giosuè, Bello Francesco, Cavalluzzo Michele, Costantini Guido, D'Angelo Guerino, Di Felice Gerardo, Di Giampaolo Francesco, Doria Salvatore, Giovannoli Michele, Liberatore Francesco, Pizzoferrato Vin cenzo, Predebon Romano, Ricci Tommaso, Sbalchiero Girolamo e Taroni Domenico in ordine al delitto di cui all'art. 272 - primo cpv. C.P. perchè il suddetto reato è estinto per amnistia concessa con il R.D. 24.2.1940 n. 56. In sede di giudizio cli revisione specjale (D.L.L. 5.10. I 944 n . 316) la Corte di Appello di Aquila ha, con sentenza del 20.3.1 957 - passata in giudicato il 5.3.1958 - assolto tutti gli imputati condannati dal T.S.D.S. con sentenza n. 50 ciel 19.4.1940 pe.rchè i fatti loro attribuiti non costituiscono reato.

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Caputi Pietro, Calia Michele, Mingoni Mario. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico cli : . Littardi Giovanni, nato a Pigna (Imperia) l' 1.10.1908, barbiere. IMPUTATO del delitto di cui agli art. 110-81 cpv. I O e 2°; 266 C.P. per avere in correità con Casanova Giovanni e Rebauclo Giacomo, latitanti - antecedentemente e fino al febbraio 1940 - in Pigna (Imperia) istigato militari a disobbedire alle leggi, incitandoli, fra l'altro, alla diserzione e facendo l'apologia cli fatti contrrui alla disciplina ed alle leggi. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M . Sentito l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Littarcli Giovanni, per i fatti specificati in rubrica, con atto d'accusa del 9 aprile e .a. :fu rinviato a giudizio per rispondere clell'ascrittogli reato. Nell'orale dibattimento l'imputato, confermando le dichiarazioni rese durante l'istruttoria, ha confessato di avere istigato alcuni militari a disobbedire alle leggi, incitandoli, fra l'altro, alla diserzione. Ciò posto, ritenuto che la confessione del Littardi è rimasta confermata dalle esplicite dichiarazioni dei testi Ronclelli e Tondi: ritenuto eh~ l'attività ~elittu_osa dell'imputato si svolse in tempi diversi ma in esecuzione d1 un medesimo d1se~ gno criminoso; che pertanto nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gh elementi materiali e psichici ciel reato ali' imputato ascritto, non potendo essere ritenuta valida la giustifica prospettata a sua discolpa dal Littarcli, il quale ha af~ fermato che commise i fatti dei quali si è fatto cenno per incarico ricevuto dai nominati Casanova Giovanni e Rebaudo Giacomo in atto latitanti, e nei confronti dei quali il Collegio ha già ordinato la separazione del giudizio. Ritenuto che


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

appare rispondente a giustizia di fissare la pena in anni 7 di reclusione, spese e conseguenze di legge; che appare opportuno ordinare che l'imputato sia sottoposto a libertà vigilata dopo scontata la pena; che non ostando il titolo del reato nè i precedenti penali: dell'imputato, deve nei confronti dello stesso applicarsi il beneficio del condono condizionale di cui all'art. 2 del R.D. 24.2.1940 n. 56. P.Q.M. Visti gli art. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; R.D.L. 15.12.1936 n. 2316; llO, 81 cpv. l O e 2°, 266, 29 C.P.; 488,274 C.P.P.; 2 R.D. 24.2.1940 n. 36 DICHIARA Littardi Giovanni responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo, alle spese di mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina che il Littardi sia sottoposto a libertà vigilata. Dichiara condonate condiziona.lmente 2 anni della detta pena. Roma 22.4.1.940-Anno XVIlSeguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE A seguito di istanza cli grazia inoltrata dal Littardi il 6.6.1942 viene concesso con Decreto di Grazia del 4 .2.1943 il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto, Littardi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Fossano il 24.2.1943 . Detenuto dal 18.2.1940 al 24.2.1943. Pena espiata: 3 anni e 6 giorni. Nota: insieme con Littardi vennero rinviati a giudizio del T.S.D.S. anche i latitanti: Casanova Giovanni, nato 1'11.6.1897 a Pigna (Imperia), cameriere Rebaudo Giacomo, nato il 30.7 .1867 a Pigna (Imperia), agricoltore Dai registri generali del T.S.D.S . non risulta se il Casanova e il Rebauclo vennero tratti in arresto e giudicati dal T.S.D.S.

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PRJll,fA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

SENTENZA N. 56

Reg. Gen. n. 39/1940 I]

Tribunale speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero

Giudici Consoli: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Leonardi Nicola, Barbera Gaspero, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente SENTENZ A nel procedimento penale a carico di: Guassardo Giuseppe, nato il 13.1.1913 a Genova, meccanico soldato del 4° Rgt. Art. di Piacenza, detenuto dal 7.2.1940 IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 133 C.P. Esercito in relazione all'art. 130 stesso Codice per avere, mentre prestava servizio militare, quale artigliere richiamato nel 4° Reggimento Artiglieria Piacenza, scritta e diretta, il 15.11. 1939, all'Eccellenza il Generale Soddu, Sottosegretario di Stato al Ministero della Guerra, una lettera anonima ingiuriosa con cui si chiedeva, in sostanza, nell'interesse di tutti gli artiglieri della classe 1913, il congedamento di questa classe minacciando, in caso contrario, una rivolta; b) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, nella suindicata lettera, inserita la frase che lede il prestigio del Duce ciel Fascismo, Capo del Governo: "Manda il Duce ora a fare qualche predica a To1ino che lo riceveremo bene". IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali, nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare: IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto cli accusa del 26.4.1940 il P .M . cli questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio l'artigliere Guassardo Giuseppe, del la classe 1913 del distretto cli


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TRIBUNALE SPECL.\LE PER LA DIFESA DE LLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Piacenza, in servizio militare (quale richiamato) al 4° Reggimento artiglieria di Armata.

cedenti politici e morali nonchè di vita, tranquillissima e disciplinatissima, nemmeno vi è da pensare che abbia potuto agire per un improvviso fenomeno di anormalità fisio-psichica. Di conseguenza il Collegio opina di doverlo assolvere dalle imputazioni ascrittegli per non avere commesso il fatto, ordinando che egli venga immediatamente scai·cerato se non detenuto per altra causa.

Gli erano stati contestati i reati di cui agli art. 133 in relazione all'art. 130 C.P. Esercito e 282 C.P.; .in quanto gli si attribuiva il fatto che il 15.9.1939 mentre prestava il servizio militare, avrebbe scritta e diretta l'Ecc.; il Generale Soddu - sottosegretario di Stato alla GueITa a nome di una immaginaria associazione di congiurati e nell'interesse di tutti gli artiglieri della classe 1913, con cui chiedeva il congedamento della suddetta classe; in caso contrario minacciava una rivolta. Inoltre offendeva l'onore del Capo del Governo, dicendo: "manda il Duce ora a fare qualche predica a Torino che Io riceveremo bene". Gli elementi indiziari a carico del giudicab.ile si erano raccolti attraverso un saggio calligrafico che il Comandante del reggimento aveva ottenuto dai vari militari sottoposti a scrivere un dettato.

In quanto taluna consonante o vocale del saggio calligrafico presentava delle strane somiglianze con le consonanti e con le vocali della lettera incriminata. Però lo stesso Comandante del reggimento nel denunciare il Guassardo (in adempimento ai superiori ordini ministeriali), concludeva il suo rapporto espri1.nendo il dubbio sulla di lui responsabilità e prospettando il caso di strana somiglianza di calligrafia. E' pur vero che il perito invece, come emerse dagli atti istruttori, con suo elaborato sosteneva che secondo lui autore della lettera anonima doveva essere l'imputato; il quale mantenendo sempre la sua rettilinea condotta difensiva (sia dinanzi all'Autorità militare che dinanzi a quella giudiziaria ed a dibattimento) si protestò innocente. 11 Guassardo risulta di fede fascista proveniente dalle organizzazioni giovanili del Regime; figlio di fascista ex combattente, pure di ottimi precedenti; impiegato col padre all' A.G.I.P. di Piacenza dove gode la più ampia stima e fiducia. Ha sempre fatto il servizio militare di leva prima e da richiamato poi, sempre nel modo piì:1 disciplinato, rispettoso e dimostrandosi un ottimo soldato, 1neritando particolare considerazione ed affetto dei superiori. Da borghese tenne sempre vita esemplare anche dal punto di vista politico; per cui assurda si appaleserebbe una tanta anonnale improvvisa manifestazione criminale da patte sua. Specie ove si consideri che all'atto del richiamo l' A.G.I.P. aveva iniziata subito la procedura per conseguire il di lui immediato esonero dal servizio militai·e, per cui egli era sicuro del sollecito congedo. Durante il poco tempo passato al reggimento si era sempre dimostrato volenteroso, contento della vita militare, meritandosi le simpatie dei superiori tutti, e dei compagni; e quando dal Ministero giunse l'ordine di indagare per scoprire l'autore dell'anonima, già era stato esonerato; Non vi è dubbio pertanto, che dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che il Guassardo non aveva la benchè minima ragione per dover scrivere una tanto sciocca lettera minatoria ed offensiva; e dati i suoi non comuni ottimi pre-

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 485-486 C.P. Esercito DICHIARA Guassardo Giuseppe assolto per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma 11.5.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n.16/1940

PR!lvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 58

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli: Mingoni Mario, Suppiej Giorgio, Pasqualucci Renato, Barbera Gaspero, Calia Michele.

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IMPUTATI

Tutti: 1°) a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del delitto di cui agli rut. 110, 272 p.p.C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici costituiti nello Stato;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Amicone Ferdinando, nato il 24.7 .191 O in Avezzano (L'Aquila), dottore in legge; Abruzzo Francesco, nato il 21.9.1903 a Col.lelongo (L'Aquila), sarto; Detenuto dal 12.12.1939 Amendola PieLTO, nato il 26.10.1918 a Roma, dottore in giurisprudenza; Capone Antonio, nato il 24. 12.1906 a Ci vitella Roveto (L'Aquila), carpentiere; Detenuto dal 14.12. J 939 Casadio Aleandro, nato il 24. l. I 91.2 a Roma, verniciatore; Corbi Bruno, nato il 4.2.1914 in Avezzano (L'Aquila), dottore in giurisprudenza; Giacchetti Pietro, nato il 9 .2 .1914 in Carovigno (B1indisi), violinista; Lombardo-Radice Lucio, nato il 10.7.1916 a Catmùa, professore di matematica; Mancini Guglielmo, nato il 21.1.1909 in Aielli (L'Aquila), sarto. Detenuto dal I 3 .12. 1939; Natoli Aldo, nato il 20.9.1913 a Messina, medico chirurgo; Ricciardi Giovanni, nato il 2.4.1894 in Avezzano (L'Aquila), commerciante; Detenuto dal 14.12.1939; Spallone Giulio, nato I' 11.9.1919 in Lecce dei Marsi (L'Aquila), studente universitario; Vidimari Renato, nato il 12.2 .1900 in Borgocollefegato (Rieti), contabile

2°) Amicone Ferdinando, Amendola Pietro, Corbi Bruno, Giacchetti Pietro, Lombardo-Radice Lucio, Natoli Aldo, Spallone Giulio e Vidimati Renato, anche: c) del delitto di cui agli art. 110-270 p.p.C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri, promosso, costituito, organizzato e diretto l'associazione sovversiva di cui al precedente capo a); 3°) Amicone Ferdinando, Corbi Bruno, Giacchetti Pietro, Spallone Giulio e Vidimari Renato, infine: d) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo con espressioni satiriche e fra le altre con le parole "discorso puerile, degno dell'opera dei pupi", si palesa in tutta la sua mentalità di capo-banda ed il disprezzo profondo per gli uomini che governa", contenute nel bollettino comunista n. 3 in data 5.10. 1939 dai suddetti compilato e diffuso in Avezzano e Roma. Reati commessi in Avezzano-Roma ed altrove, precedentemente e fino alla data dei rispettivi arresti. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. Sentiti gli imputati e i loro difensori i quali hanno avuto gli ultimi la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Gli imputati sopra specificati con sentenza della Commissione Istruttoria furono, in data 13.4.1940 rinviati a giudizio cli questo Tribunale per rispondere dei reati loro ascritti. Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che verso la fine del 1939 la Questura di Roma aveva notizia che alcuni giovani intellettuali residenti in A vezzano svolgevano attività com unista, mantenendo in Roma contatti ai fini di collegamento e per propagandare le loro ideologie. Disposte accurate indagini e servizi di osservazione, si giungeva all'identificazione di due degli individui segna-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

lati nelle persone dello studente in matematica, residente in Avezzano, Spallone Giulio e del dottore in giurisprudenza Amicone Ferclinanclo, incaiicato di storia e filosofia presso il liceo di quella città. Da ulterio1i accertamenti si potè stabilire che costoro avevano in Roma contatto con Amendola Pietro, dottore in giurisprudenza, col violinista Giacchetti Pietro e col dottore in matematica LombardiRadice Lucio, assistente presso la Facoltà di matematica dell'Università di Roma. Si aveva quindi, notizia della circolazione di un bollettino di propaganda comunista. Raccolti gli elementi necessaii, nel pomeriggio del 9.12.1939, in occasione di una visita dello Spallone (giunto da Avezzano) al Giacchetti, si procedeva all'arresto di entrambi. Nella perquisizione eseguita dopo ad Avezzano nell'abitazione dello Spallone si rinvennero otto copie del eletto bollettino comunista, portanti i numeri 2, 3, 4 copia di un "rapporto" sui motivi del patto gern1ano sovietico; appunti manoscritti sulla terza internazionale, nonchè nume.rosi fogli di carta vergata bianca e cli carta carbone. In conseguenza delle cennate risultanze venne arrestato l'Amicone e successivamente, a seguito degli intenogatori dei suddetti e di ulteriori acce1tamenti, si procedette all'arresto cli tutti gli altri undici prevenuti, sopra rubricati. Ulteriori perquisizioni condussero al sequestro di corrispondenza varia intercorsa fra gli arrestati, fogli, appunti e libri di contenuto comunista e a sfondo sociale, e di una macchina da scrivere che il Corbi aveva, per precauzione, fatta distruggere e sotterrare.

nismo specie durante il suo soggiorno a Parigi, che si protrasse da 5 luglio al 21 agosto 1939. Presentatogli da certo Jatosti conobbe Amendola il quale gli era stato rappresentato dallo stesso Jatosti come antifascista e quindi idoneo ad aiutare l'espatrio clandestino del nominato Zanni. Tramite Spallone inviò alcune copie del bollettino periodico di propaganda comunista a Giacchetti Pietro, mentre altre copie ne diede personalmente al Corbi Bruno. Spallone, che aveva il compito cli diffondere i bollettini fra gli studenti di Roma, a sua volta, ne distribuì alcune copie al Lombardo-Radice, Amendola e Giacchetti. Qualche giorno p1ima della sua partenza per Parigi, fu inviato da Amendola Pietro, in presenza di Spallone Giuseppe, a stabilire contatti di natura politica con alcuni c~m~nisti residenti in Francia. Tramite Spallone ricevette clall' Amendola opuscolI d1 propaganda comunista; Ha pure dichiarato l'Amicone che prima di partire p_er la Francia l 'Amendola gli disse che a Parigi avrebbe potuto prendere contatti con sovversivi per tramite del Reale, che ebbe incarico dall' Amendola di chiedere al Natoli notizie sulla pratica relativa all'espatrio clandestino dello Zanni , già raccomandatogli. Ha negato l'Amicone quanto aveva diclùarato durante l'istruttoria relativamente alla raccomandazione che egli avrebbe fatto al Natoli, per invito dell' Amendola, circa i rapporti con elementi sovversivi che lo stesso Natoli avrebbe dovuto assicurare prima di lasciare Parigi.

Nell'orale dibattimento gli imputati confermando essenzialmente le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore e alla polizia hanno tentato di rappresentare i fatti in maniera eia escludere la esistenza di una associazione di partito. Hanno infatti generalmente sostenuto che i contatti e le discussioni fra loro avvenivano unicamente a scopo culturale o dilettantistico. Ma tale ardito sistema difensivo è risultato smentito dalle stesse confessioni degli imputati, dalle dichiai·azioni rese al dibattimento dai testi Ferrara e Rotanclano, da tutto quanto il materiale sequestrato, dalla corrispondenza fra i vari elementi (che avveniva sotto falso nome), dai rapporti avuti da alcuni imputati con gli elementi comunisti cli Parigi, dalla assistenza che gli imputati si prestarono non appena ebbero sentore del primo arresto. Pertanto il Collegio, mentre ritiene provata la esistenza di una vera e propria attività associativa tra i gruppi di Roma e di Avezzano, ritiene che le associazioni ora cennate avevano come dirigenti ed organizzatori, il primo: Amendola; il secondo Amicone, Corbi, Spallone e Vidimari, i quali agivano in concorso fra loro e con l' Amendola. Ciò premesso, il Collegio, passando all'esame delle s ingole responsabilità sulla base delle imputazioni a ciascuno ascritte, ritiene che le responsabilità stesse - con alcune eccezioni nei confronti cli Abruzzo, Capone, Mancini, Ricciardi, Giacchetti, Lombardo-Radice, Natoli delle quali si dirà, risultano dalle confessioni degli imputati stessi, dalle dichiarazioni che gli uni hanno fatto nei rapporti degli altri, dalle disposizioni dei testi Ferrara e Rotondano Invero Amicone Ferdinando: come lo stesso ha dichiarato, si orientò verso il comu-

Ha soggiunto l'Amicone che Corbi, prima di recarsi in Francia, prese accordi con I' Amendola; che Corbi da Parigi scrisse al Vidimari una lettera con contenuto convenzionale, avente per oggetto la possibilità di organizzai·e un movimento sovversivo in Italia. Ha precisato l'Amicone che lo sc1itto del titolo "motivi del patto germanico e sovietico", sequestrato allo Spallone, fu compilato dal Corbi al suo 1itorno dalla Francia. Quanto alla compilazione dei bollettini cli propaganda comunista il Collegio ritiene malgrado il diniego dell'imputato che nella compilazione di che trattasi l' Anùcone ebbe parte, come del resto lo stesso imputato aveva confessato e come è rimasto provato dalla dichiarazione del Corbi. Amendola Pietro: confessa di avere svolto verbalmente propaganda cli carattere estremista e mentre dichiara di essere lontano dalle concezioni fasciste su cui poggia l'attuale Regime, afferma di non essere un marxista rigido. Confessa di avere avuto discussioni di carattere politico con Giacchetti, Lombardo-Radice, Natoli, Spallone e Amicone; di avere ricevuto a casa (tramite Giacchetti) alcuni bollettini sopra specificati, che egli rifiutò non condividendo tale sistema cli propa(Tanda per ragio1ù ideologiche e per motivi politici; di avere dato al Natoli (che sa;eva antifascista), prima che questi partisse per Parigi i nomi dei noti comunisti dott. Reale e dott. Sereni, per dargli modo di raccomandare I' espatiio clandestino di certo Zanni. Ha pure dichiarato l' Amendola che indirizzò Corbi (che doveva recarsi a Parigi) al Re,ùe e al Sereni, che comunicò con Spallone e Amicone mediante il falso nome di "Pietro Grassi", che nella primavera 1939 diede a Spallone alcuni opuscoli del partito comunista trovati in famiglia, perchè appartenenti al di lui fratello Giorgio; che prestò al Giacchetti un libro in lingua francese dal titolo "Per comprendere Marx" che in precedenza aveva dato in lettma ad altri suoi amici, che diede in lettura al Casadio il libro "La concezione materialistica della storia" del Labriola; che diede a Giacchetti alcuni fogli dattiloscritti da titolo "Conversazione di Stalin con lo scrittore inglese Welles" e allo


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Spallone mate1iale di propaganda comunista. Diede al Corbi, a richiesta dello stesso, i recapiti di Parigi del fratello e dei dottori Natoli, Reale e Sereni. Ha precisato l'Amendola che il Natoli, durante la permanenza a Parigi, gli inviò alcune lettere (tramite Lombardo-Radice) con le quali mentre gli diede notizie riguardanti l'espatrio clandestino dello Zanni gli manifestò dubbi sulla fede del Corbi. Ha soggiunto che il Natoli al ritorno in Patria gli riferì le sue impressioni su quanto aveva rilevato durante alcuni colloqui dallo stesso avuti con i dottori Reale e Sereni.

che presentò Casadio al!' Amendola, raccomandando a quest'ultimo d.i aiutarlo trattandosi cli un antifascista; che ricevette da Amendola un fascicolo di fogli dattilografati intitolando "conversazione di Stalin con lo scrittore inglese Welles"; che consegnò i bollettini 2, 3, 4 ad Amendola, il quale li trattenne per circa 2 giorni e poscia glieli restituì, che fu inviato dallo Spallone a provvedere alla produzione del materiale di propaganda da diffondersi, e quindi ebbe preventiva conoscenza delle frasi offensive per il Capo del Governo contenute nel bollettino n.3

Casadio Aleandro: confessa di avere ricevuto da Croce Felice sei bollettini di propaganda comunista. Il Croce gli disse di averli ricevuti da Giacchetti Pietro, con l'incarico di leggerli e passarli in lettura a persone di fiducia. Ha soggiunto che detti bollettini consegnò al Giacchetti, dopo averli trattenuti circa una settimana; che i fogli dattilografati dal titolo "La premessa" e "Conversazioni cli Stalin con lo scrittore inglese Welles" gli furono consegnati dal Giacchetti; che ricevette da Amenclola il libro "La concezione materialistica della storia".

Lombardo-Radice Lucio: dichiara che con Amendola Pietro e Natoli Aldo esaminò le condizioni di vita fatte in Italia dal Fascismo e che tutti e tre si trovarono di accordo nel desiderare "qualche cosa di meglio"; che Amendola gli fece conoscere Spallone Giulio, il quale, a sua volta, gli presentò Amicone Ferdinando; che Natoli corrispose da Parigi con lo stesso Amendola per suo mezzo onde evitare che il contenuto delle lettere potesse venire a conoscenza della Polizia, sapendosi l' Amendola sorvegliato; che mise a contatto Amicone con Natoli per discutere in merito alla politica internazionale della Russia; che ricevette dallo Spallone cinque numeri del "bollettino comunista" e un supplemento; che avuta notizia dall' Amendola dell'anesto dello Spallone, avvertì il Natoli, il quale, a sua volta, avvisò l'Amicone.

Corbi Bruno: ha dichiarato che Spallone Giulio alla vigilia della sua partenza per Parigi avvenuta il 28.1939 lo presentò ad Amendola Pietro che, tramite lo stesso Spallone, gli aveva fatto conoscere la possibilità cli prendere contatti col partito comunista operante in Francia. Ha pure dichiarato il Corbi che l'Amendola lo indirizzò al dottor Natoli con l'incarico di pregare il Natoli di intervenire per aiutare lo Zanni. Ha negato come invece affermato in un suo interrogatorio di essere stato indirizzato al Natoli, perchè quest'ultimo lo mettesse in contatto col partito comunista. Ha poi ancora ammesso il Corbi che fu presentato dal Natoli al Reale sempre per l'affare Zanni; che conosciuto il Dottor Sereni, quest' ultimo lo presentò a persone appartenenti al partito comunista che si interessavano dell' organizzazione comunista in Italia; che durante la sua permanenza a Parigi presentò l'Amicone a certo Giuliani del partito comunista di Parigi; che i due presero accordi circa l'azione comunista da svolgere in Italia, che tornato ad Avezzano seppe da Amicone che lo stesso aveva iniziato attività cli partito, estendendo la sua attività a Roma. Di tale attività il Corbi diede notizia a Parigi inviando una ca11olina illustrata, così come era stato concordato, a certo Giusti del Partito comunista operante in Francia . Confessa ancora il Corbi che diede in prestito all'Amicone una macchina da scrivere per dargli modo di attuare il proposito che aveva manifestato, circa la pubblicazione cli un bollettino comunista, che ricevette da Amicone cinque bollettini e un supplemento che lesse ed approvò che nel bollettino n. 3 che egli pure approvò vi erano frasi satiriche contro il Duce, che lesse alcuni brani dei eletti bollettini a Mancini Guglielmo, avendo ritenuto che potessero essere utili a illuminare la mente di quest'ultimo; che Viclimari aveva ricevuto copia dei bollettini. Giacchetti Pietro: dichiara che essendo antifascista ed avendo simpatia per il comunismo, riuscì facile a Spallone e ad Amenclola di indiiizzarlo alla conente marxista; che a Parigi si incontrò col fratello di Amendola, che al ritorno in Italia conobbe Spallone Giulio che gli rivelò le sue idee politiche cli spunto marxista; '

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Mancini Guglielmo: confessa che Corbi Bruno gli lesse alcuni bollettini di carattere sovversivo e che il Vidimari, poco dopo, gli diede in lettura bollettini del genere. Natoli Aldo: dichiara che alcune lettere lo interessarono delle dottrine marxiste e del loro modo di concepire la vita, che delle sue idee era il Lombardo-Radice; che a mezzo di quest'ultimo conobbe Amendola Pietro, il quale gli manifestò le medesime concezioni politiche; che, prima di prutire per Parigi, Amendola Pietro lo interessò di raccomandare al di lui fratello Giorgio certo Zanni, che voleva espatriare clandestinamente. A Parigi, non avendo trovato l'Aro.endola Giorgio, si incontrò col dottore Reale (amico dell' Amendola Pietro) col quale dopo aver parlato dello Zanni, si intrattenne su argomenti politici. A Parigi ricevette la visita cli Corbi Bruno, inviatogli da Amendola Pietro. Poichè il Corbi si era recato in Francia per cercare contatti col partito comunista, lo mise a contatto con Reale. Prima di lasciare Parigi presentò a quest'ultimo l'Amicone, inviatogli dall' Amendola per rassicurarlo sulla fede comunista del Corbi. Dichiara ancora il Natoli che quanto aveva avuto modo di constatare durante la sua permanenza a Parigi intorno all'organizzazione comunista fu causa di una profonda crisi di coscienza, determinata dal rilevato profondo contrasto tra le teorie apprese dalla lettura di libri e il sistema pratico seguito dal detto partito; che rientrato in Italia scambiò coli' Amendola e con Lombardo-Radice le cennate impressioni; che, a mezzo di Lombardo-Radice, ebbe un colloquio coll'Amicone (pure rientrato in Italia), col quale parlò sulle questioni del momento e precisamente sull'atteggiamento dello Stato sovietico; che l'Amicone lo invitò a colla-


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

barare nella formazione dei noti bollettini, ma egli rifiutò; che avuta notizia dell'arresto dello Spallone ne diede notizia all'Amicone, inviando una cartolina illustrata che firmò "Carmelo", come era stato precedentemente concordato.

tati alcuni dei noti bollettini comunisti, non è stato possibile accertare se gli imputati stessi vi aderirono e se ne abbiano divulgato il contenuto.

Ricciardi Giovanni: confessa di avere ricevuto dal Vidimari, in due momenti diversi, i bollettini n. 2, 3 e 4, che restituì dopo letti. Vidimari conferma l'accennata circostanza.

Ciò posto il Collegio ritiene che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati agli imputati ascritti, meno che del delitto di cui agli art. I IO, 272 p.p.C.P. addebitato ai nominati Mancini Guglielmo e Ricciardi Giovanni e del delitto di cui agli art. 110, 270 C.P. addebbitato ai nominati Giacchetti Pietro, Lombardo-Radice Lucio e Natoli Aldo.

Spallone Giulio: dichiara di essere marxista; che diede in lettura ad Amendola, Giacchetti, e Lombardo-Radice i noti bollettini di propaganda comunista. Affenua che la tiratura a macchina dei detti bollettini era fatta dall'Amicone; che, con l'Amicone aveva stabilito di usare nella COffispondenza la firma convenzionale "Grossi Pietro"; che presentò l'Amicone all' Amendola come "compagno di idee". Conferma di avere ricevuto dall' Amendola materiale comunista che, dopo letto, passò ali' Amicone. Soggiunge che presentò Corbi ad Amendola in seguito al desiderio espressogli dal primo. Quanto alla compilazione dei bollettini n. 2, 3 e 4 lo Spallone dichiara che l'idea dei bollettini stessi venne aJ Vidimari, che ne fu il solo compilatore. Tale circostanza, per quanto confermata dal Vidimari, risulta smentita dalle stesse esplicite confessioni fatte dallo Spallone durante l'istruttoria e dalle dichiarazioni rese dal Corbi. Vidimari Renato: confessa di essere comunista, ideatore e redattore dei bollettini n. 2, 3 e 4 e tenta scagionare gli imputati Amicone e Spallone della collaborazione agli stessi ascritta circa la redazione dei cennati bollettini di propaganda. comunista, assumendosene piena responsabilità. Della veridicità di quest'ultima affermazione si è già detto trattando della posizione dei nominati Amicone e Spall.one. Le risultanze dibattimentali hanno infatti provato come unitamente al Vidimari abbiano concorso gli imputati Amicone e Spallone nella redazione dei cennati bollettini, fra i quali quello contenente le offese al Capo del Governo, Duce del Fascismo, specificate in rubrica. Ha pure ammesso il Vidimari che lesse i noti bollettini ai nominati Abruzzo, Ricciardi, Capone, Mancini; che pure la prima parte dei bollettini n . I fu da lui redatta; che discusse su questioni sociali e politiche con Corbi Bruno e Amicone Ferdinando; che prese accordi con Corbi (prima che questi fosse pa1tito per Parigi), circa i contatti da prendere in Francia con i compagni di fede; che in proposito ricevette da Corb.i una lettera, che passò in lettura ad Amicone, che 1ispose al Corbi a mezzo di una cartolina finnata col nome convenzionale di "Mario" per il timore che la polizia potesse venire a conoscenza dei rapporti tra lo stesso e il Corbi; che diede al Corbi in lettura al ritorno dello stesso dalla Francia - i noti bollettini (compreso quello indicato col n. 3) e ne spiegò il contenuto, che a Roma ebbe vari contatti con Amendola. Quanto agl i imputati Abruzzo Francesco e Capone Antonio le risultanze dibattimentali non hanno forn ito sufficienti elementi di prova a carico degli stessi in ordine ai reati loro ascritti. Se infatti è vero che il Vidirnari lesse ai eletti impu-

Nei confronti dei quali, e limitatamente ai reati ora cennati, le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi di prova. Quanto al Mancini e al Ricciardi, in ordine al reato di cui agli art. 110-272 C.P. non è rimasto invero provato che gli stessi abbiano svolto attività propagandistica. Quanto a Giacchetti, Lombardo-Radice e Natoli il Collegio dall'esame delle risultanze dibattimentali non ha potuto rilevare elementi sufficienti per affermare, con sicura coscienza, che i suddetti imputati collaborarono con altri compagrù a dirigere il gruppo di Roma capeggiato dall' Amendola. Non v'è dubbio che Giacchetti, come Lombardo-Radice e Natoli, oltre che partecipare alla associazione, svolsero opera concoffente con quella di coloro che avevano il preciso compito di una attiva propaganda. Ma non sembra al Collegio che, sia pure attraverso la ipotesi di concorso possa sicuramente affem1arsi la loro responsabilità anche in ordine al delitto di direzione. E' pertanto che Mancini e Ricci ardi per reato di cui agli art. 11 O, 272 C.P. Giacchetti, Lombardo-Radice e Natoli per il reato di cui agli art. 110, 272 C.P. debbono essere assolti, per volontà cli legge, per insufficienza di prove. Il Collegio infine, dopo aver prese in esame le singole istanze difensive passando all'applicazione delle pene 1itiene sia rispondente a giustizia fissarle nei seguenti linùti: Amicone Ferdinando: anni 20 di reclusione, quale cumulo delle pene di anni 2 per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. anni 3 per il reato di cui agli art. llO, 272 p.p.C.P. anni I O di reclusione per il reato di cui agli art. 110, 270 p.p. e anni 5 della stessa pena per il reato di cui all'art. 282 C.P. Amenclola Pietro: anni IO di reclusione, quale cumulo di anni 2, anni 3 e anni 5 di reclusione inflitte 1ispettivamente per i reati di cui agli art. 270 cpv. 2; 110, 272 p.p. e 11 O; 270 p .p.C.P. Casadio Aleandro: anni 5 di reclusione quale cumulo di anni 2 e anni 3 di reclusione rispettivamente per i reati di cui agli art. 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p. 110, 270 p.p.C.P. Corbi Bruno e Spallone Giulio: ciascuno anni 17 di reclusione quale cumulo di anni 2, anni 3, anni 7, anni 5 di reclusione rispettivamente per i reati di cui agli art. 270 cpv. 2°, 110,272 p.p. 110,270 p.p. 282 C.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Giacchetti Pietro: anni. 9 di reclusione, quale cumulo cli anni 2, anni 3, anni 4 rispettivamente per i reati di cui agli art. 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p. 282 C.P.

Alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Casadio Aleandro, Giacchetti Pietro, Lombardo-Radice Lucio, Mancini Guglielmo e Natoli Aldo. Condanna infine al pagamento in solido delle spese del processo e al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia tutti gli imputati ad eccezione di Abruzzo Francesco e Capone Antonio. Ordina che, con l'esclusione di Ricci.ardi Giovanni, tutti gli imputati, ai quali è stata inflitta una pena, siano sottoposti alla libertà vigilata.

Lombardo-Radice Lucio: anni 4 cli reclusione, quale cumulo di anni I e anni 3 di reclusione rispettivamente per i reati di cui agli art. 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p.C.P. Mancini Guglielmo: anni 3 per il reato di. cu.i all' art. 270 cpv. 2° C.P. Natoli Aldo: anni 5 di reclusione quale cumulo di anni 2 ed anni 3 di reclusione, rispettivamente per i reati di cui agli art. 270 cpv. 2° e 110 272 C.P.

Della pena inflitta a ciascuno dei suddetti imputati dichiara condonati condizionalmente 2 anni. Dichiara pure condon ata condizionalmente la inte rdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti degli imputati ai quali viene inflitta.

Ricciardi Giovanni: anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.

Dichiara condonata condizionalmente la pena inflitta a Ricciardi Giovanni ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Vidimari Renato: anni 16 di reclusione, quale cumulo di anni 2, anni 3, anni 6 e anni 5 di reclusione rispettivamente per i reati di. cui agli art. 270 cpv. 2° 110, 272 p.p. 110, 270 p.p. 282 C.P.

Assolve per insufficienza di prove: Giacchetti Pietro, Lombardo-Radice Lucio e Natoli Aldo dal reato di cui agli art. 110, 272 p.p.C.P. Mancini Guglielmo e Ricci.ardi Giovanni dal reato di cui agli art. J lO, 272 p.p.C.P..

Ritenuto che alle pene come sopra stabilite conseguono le conseguenze di legge; che appare opportuno sottoporre tutti i condannati meno il Ricciar·di, alla libertà vigilata, che non ostano i titoli dei reati nè i precedenti penali per la concessione del condono di cui all'art. 2 del R.D. 24.2.1940 n. 56.

Assolve Abruzzo Francesco e Capone Antonio dai reati loro ascritti per insufficienza di prove e ordina che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

P .Q .M.

Roma 16.5.1940 - Anno XYill Seguono le firme dei Giudici

Visti gli art. 3 legge 4.6.1931 n. 674; art. l R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p. 270 p.p. 282, 229, 29 C .P.; 488,274,479, C.P.P.

Abruzzo Francesco, detenuto dal 19.12.1939, Capone Antonio e Ricciardi Giovanni, detenuti dal 14.1 2 .1939, vengono scarcerati il 16.5.1940.

DICHIARA

NOTIZ IE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Amiconi Ferdinando, Amendola Pietro, Casadio Aleandro, Corti Bruno, Spallone Emilio e Vidi.mari Renato responsabili dei reati loro ascritti e condanna: Amiconi complessivamente ad anni 20 di reclusione, Amendola ad amli .1 O ·di reclusione, Casadio ad anni 5 di reclusione, Corti ad anni 17 di reclusione, Spallone ad anni 17 di reclusione e Vidimari ad anni 16 della stessa pena. Dichiara responsabili: Giacchetti Pietro dei reati di cui agli art. 270 cpv. 2° 11 O, 272 p.p. e 282 c.p. e lo condanna complessivarnente alla pena di anni 9 di reclusione, Mancini Guglielmo del reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione; Natoli Aldo dei reati di cui agli art. 270 cpv. 2° 11 O, 272 p.p.C.P. e lo condanna ad anni 5 di reclusione; Ricci.ardi Giovanni del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione: Lombardo-Radice Lucio, dei reati di cui agli art. 270 cpv. 2° e 110, 272 p .p .C.P. e lo condanna complessivamente ad anni 4 di reclusione.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati:

Inoltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Amicone Ferdinando, Amendola Pietro, Corti Bruno, Spallone Giulio e Vidi mari Renato.

Amicone, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S . Gimignano (Siena) il 19.8.1943. Detenuto dal 10.12.1939 al 19.8.1 943 Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 9 giorni Spallone, viene scar·cerato dalla Casa Penale di Teramo il 17.8.1943 Detenuto dal 9.12.1939 al 17,8.1943 Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 8 giorni Corbi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia (Modena) il 23 .8.1943 Detenuto dal 12.12.1939 al 23 .8.1943 Pena espiata: 3 anni, 8 mesi e 11 giorni


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESI\ DEI.LO STATO

Vidimar.i, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 18.8.1943 Detenu~o dal 18.8.1943 Detenuto dal 14.12.1939 al 18.8.1943 Pena espiata 3 anni, 8 mesi, 4 giorni Amendola, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 18.8.1943. Detenuto dal 6.1.1940 al 18.8. 1943 Pena espiata: 3 anni, 7 mesi, 12 giorni Giacchetti, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 27.8.1943 Detenuto dal 9.12.1939 al 27.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 18 giorni SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA Casadio, detenuto dal 10.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 10.12.1942 Natoli, detenuto dal 21.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 21.12.1942

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PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 66

Reg. Gen. n. 11/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli: Calia Michele, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Caputi Pietro. IMPUTATO nel procedimento penale a carico di: Greco Attilio, nato il 21.7.1892 a ViUa S. Giovanni (Reggio Calabria), venditore ambulante Franco Gregorio, nato l'l.l.1893 al La Goletta (Tunisia), marittimo. Confinati politici a Favignana IMPUTATI

Lombardo-Radice, detenuto dal 22.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 22.12.1941. Mancini , detenuto dal 13.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 13.12.1940

del reato previsto dall'art. 272 - .l O cpv. C.P. per avere svolto propaganda antinazionale nella colonia di confino di Favignana, in epoca antecedente e fino al giorno del loro arresto. OMISSIS

La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen), con sentenza emessa in camera di Consiglio il 7.9.1948, dichiara giuridicamente inesistente (art. I D.L. 27.7. 1944 n. 1959), nei confronti di tutti gli imputati, la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 16.5.1940. Nota: La Commissione Istruttoria, nel rinviare a giudizio del T .S.D.S. i soprannominati imputati, con sentenza n. 26 del 13.4.1940, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di: Croce Felice, nato il 25.1.1916 a Roma, pittore, trattandosi cli persona non imputabile per vizio totale cli mente. Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 222 C.P. Croce Felice venne ricoverato in un manico1nio giudiziario. Con decreto emesso il 23 .5.1941 il Ministro di Grazia e Giustizia revoca la misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario.

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 272 cpv. l; 23, 99, 228,229, C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Greco Attilio e Franco Gregorio colpevoli del reato di cui all'art. 272 cpv. 1 con l'aggravante della recidiva generica prevista dall'art. 99 C.P. e condanna: Greco ad anni 2 e mesi 4; Franco ad anni 1 e mesi 4. Entrambi alla reclusione, con la libertĂ vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 7.6.1940 - Anno XVIII Seguono le fame del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA Dlr'ESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Greco, detenuto dal 22.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.4.1942.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZLl\TE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 67

Reg. Gen. n. 819/1931 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S .N. Franco, detenuto dal 22.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 22.4.1941. Una istanza di grazia inoltrnta da Franco nel luglio del 1940 non viene accolta. II Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, estinti per amnistia di cui all'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 719, i delitti politici addebitati a greco e al Franco dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell' Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631)

Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli: Calia Michele, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Gucchierato Bruno, nato il 4.8.1903 a Venezia, tipografo IMPUTATO a) del delitto di cui al cpv. 2° dell'art. 270 C.P. per avere in Venezia nel luglio 1931 e precedentemente fatto patte di una associazione rivoluzionaria comunista; b) del delitto di cui alla parte prima dell'art. 272 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda di tale associazione comunista; c) del delitto di cui alla patte prima dell'art. 270 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, riorganizzato e diretto l'associazione comunista; d) del reato di cui all'att. 158 della legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 per essere espatriato nel luglio 1931, clandestinamente per motivi politici . IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusiotù e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza 23 .1.1932 della Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale, il rubricato Gucchierato Bruno, veniva rinviato a giuctizio con altri 11


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TRIBUNA.LE SPECIALE PER LA DIFESA VELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

coimputati, per rispondere dei reati di cui agli art. 270 p.p. cpv. 272 p.p. e 158 p.p. legge di P.S. del 1931. Con sua decisione del 26.4.1932 questo stesso Tribunale speciale ordinò lo stralcio degli atti ed il rinvio del processo, nei confronti del Gucchierato; in quanto costui temendo l'arresto, era espatriato clandestinamente in Francia e continuava a rimanere latitante.

sari degli organi centrali del partito comunista, furono i capeggiatori dell'opera di ricostruzione del movimento sovversivo, a Venezia e perchè i gregari potessero esplicare azione propagandistica, mantenendo sempre viva la fede antifascista, affidarono ai vari coimputati già condannati da questo Tribunale Speciale abbondante stampe comuniste.

In data 21.4.1940 munito di foglio di via del nostro Console residente a Bruxelles, rientrò in Italia; ed in ottemperanza al mandato di cattura 15.10. 1931 contro di lui già spiccato, venne arrestato. Sia dinanzi al Giudice Istruttore che a dibattimento confessò pienamente cli aver svolta l'attività propagandistica sovversiva imputatogli : escludendo invece di avere compiuta opera di ricostituzione e di direzione del movimento comunista.

Non v'è dubbio pertanto che il giudicabile, iscritto al partito comunista, nelle sue funzioni cli emissario, nella prima metà dell' anno 1931, aveva ricostimito e diretto il movimento sovversivo di Venezia; svolgendosi fattiva opera propagandistica. Ma poichè la sua attività criminosa fu anteriore alla promulgazione dei R .D. di amnistia e condono ciel 5.11.1932 n . 1403, 25 .9.1934 n. 1511 e 24.2.1940 n. 56 ne consegue che in ordine ai reati ascrittigli, previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2°, 272 p.p.C.P. e 158 p.p. legge di P.S. e d'uopo dichiarare estinti i reati stessi per intervenuta amnistia. Invece per quanto concerne il delitto di cui all'art.. 270 p.p.C.P. essendo emersa la soggettiva ed oggettiva responsabilità penale, esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive il Collegio ritiene equo cli irrogare la pena di anni 5 di reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Siccome però il reato venne commesso prima della promulgazione del citato R.D. 24.2.1940 n. 56 dichiara conclizionalmente condonati anni 2 sulla pena inflitta al Gucchierato, determinando la pena eia scontare in anni 3.

Ma al proposito venne in modo chiaro ed esplicito concordemente accusato dai vari coimputati già condannati eia questo Tribunale; particolarmente poi da Memmo Romano. Inoltre lo stesso_Gucchierato ammise che ad esempio il capeggiatore Pavanello gli diede incarico di trasmettere gli ordini (relativi alla organizzazione antifascista) al Bonini ed al Memmo in guanto egli, Pavane!Jo, era conosciuto e sorvegliato dalla P.S. Di conseguenza attraverso le sue affennazioni il Gucchierato offre la prova della responsabilità penale in ordine al reato di cui all' art. 270 p.p.C.P. Infatti dalla narrativa della sentenza di rinvio a giudizio emerse che nel luglio 1931. la Questura aveva notata una ce1ta attività propagandistica svolta a Venezia clandestinamente da comunisti finora rimasti sconosciuti. Perciò intensificò le indagini e così poté conoscere che presso i principali stabilimenti industriali della città, e particolarmente nell' isola della Giudecca venivano diffuse copie della "Unità" e di stampe sovversive. Talune copie furono perfino trovate sul pavimento della cabina del vaporino che compie il servizio di traghetto con l'isola della Giudecca; ed altTe copie poi furono distribuite agli operai disoccupati che giornalmente sostano dinanzi all'ufficio cli collocamento dei sindacati fascisti dell 'industria, situato sulle fondamenta delle zattere e precisamente di fronte all'isola della Giudecca. Gli agenti investigativi riuscirono a statuire che tale attività criminosa era svolta da certo "Memi" in combutta con certo"Sambo", "Altieri", "Mario" e "Bruno". Ed individuati, il Sambo, l' Altieri, il Mengazzo, Io Zoccolin, il Ferialdi, il Biasutto, il Pugiotto, il Cunial, il Pelizzato come sovversivi organizzati; attraverso le chiare precise ed esplicite confessioni degli stessi imputati fu possibile stabilire che il partito comunista, a mezzo dei propri emissari Gucchierato (noto per "Bruno") e Bonini (noto per "Mario") coadiuvati dal Pelizzato, dal Menuno detto "Merni", dal Sambo e dall' Altieri, anelava svolgendo opera propagandistica. Agivano a tal uopo gli affiliati, costituiti in cellule cli strada e di officina; coi fiduciari capi e capi cellula. Si r.i univano al Campo di Marte, sulle fondamenta delle zattere ed in altTi luoghi: e spesso l' Altieri, nei segreti convegni, ebbe ad esprimere ai compagni di fede propositi violenti affenrn.mdo che il movimento contava aià 120 aderenti e disponeva di anni per affrontare la forza pubblica ed i fascisti."' Si raccolsero denari pro soccorso rosso e quote di iscrizione al partito; e si distribuivano stampe clandestine da diffondere. Il Gucchierato ed il Bonini, e1nis-

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 270 p.p. e cpv. 2°, 272 p.p.C.P. 158 legge di P.S . 1931; 23, 29,228, 229, C.P.; 274,488, C.P.P.; l R.D. 5.1 1.1932 n. 1403; 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511; 2-4 R.D. 24.2. .1940. DICHIARA Nei confronti di Gucchierato Bruno estinti i reati di cui agli rut. 270 cpv . 2°, 272 p.p.C.P. e 158 legge cli P.S . 1931 per intervenuta amnistia e ritenendolo colpevole del delitto di cui all'm-r. 270 p.p.C.P. lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia, oltre a ogni altra conseguenziale cli legge. In applicazione degli art. 2-4 R.D. 24.2.1940 n. 56 dichiara conclizionalmente condonati anni 2 sulla pena inflitta determinando la pena eia scontare in anni 3. Roma 7.6.1940 - Anno

xvm -

Seguono le fame del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Guccl1ierato, detenuto dal 21.4.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 21.4.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

II Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordi nanza del 13.3.1961, estinti per amnistia, (art. 1 D.L. 17.11.1945 n. 719) i delitti politici adde bitati a Gucchierato dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.1 1. 1947 n . 1631). Per Gucchierato vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932" pag: 214.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZTATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 97

Reg. Gen. n. 172/1940

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di Koch Elda, nata il 2.1.0.1921 ad Abbadia S. Salvatore (Siena), casalinga; Koch Lidia, nata il 2.1.1916 a Roma,casalinga; IMPUTATE 1) la Koch Elda, del reato previsto dall'art. 272 p.p. e u. cpv. C.P. per avere l' 8 giugno 1940, in Roma, fatta apologia del sovvertimento violento degli ordinamenti attuali; 2) La Koch Elda e la Koch Lidia, dei reati previsti dagli art. 110, 317 e 341 C.P. per avere 1'8.6.1940, in Roma concorso, oltraggiato con le parole offensive di "mascalzoni, farabutti, delinquenti e simili" il Maresciallo CC.RR Dilleo Vito e il V . Brigadiere Guidotti Osvaldo, in loro presenza ed a causa delle loro funzioni, usando altresĂŹ violenze contro i medesimi per opporsi a che le conducessero in caserma. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 110, 337, 341, 73 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito dichiara Koch E lda e Kolch Lidia responsabili dei reati di cui al n. 2 dell'accusa e cumulate le pene, condanna ciascuna ad anni uno di reclusione al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuna al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; assolve Koch Elda per non provata reitĂ in ordine al dolo dal delitto di cui al punto 1) dell'accusa. Roma 19.7 .1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TIUBUNALE SPECIALG PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE A seguito di istanze di grazia inoltrate al Capo del Governo viene concesso, con Decreto di grazia del 16.12.1940, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pe11anto Koch Elda e Koch Lidia, detenute dall'8.6.1940, vengono scarcerate da Carcere Giudiziario di Roma il 22.12.1940. Pena espiata: 6 mesi e 14 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 il T.S .D.S. dichiara, con Ordinanza del 18.3.1943, cessata per amnistia, l'esecuzione della condanna inflitta a Koch Elda e Koch Lidia dal T.S .D.S. con sentenza del 19.7.1940.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

SENTENZA N.131

Reg. Gen. n. 17/1938 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Leonardi Nicola, Carusi Mruio, Ciani Ferdinando. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di Piva E ugenio, nato il 27.8.1907 a Schio (Vicenza), tessitore IMPUTATO 1) del reato di cui all' ait. 270 cpv. 2° C.P. per avere, in Schio, ed altrove, fino all'ottobre 1937, partecipato ad associazione sovversiva (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; 2) del reato di cui agli art. llO, 81, 272 p.p.C.P. per avere, in concorso con altri, in epoche diverse ma, in esecuzione di un unico disegno criminoso, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente e a mezzo diffusione di stampa sovversiva o di altre manifestazioni di partito; 3) del reato di cui all'art. 158 Testo Unico leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 per avere espatriato clandestinamente per motivo politico. Con l'aggravante della recidiva generica. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO L'organo speciale di P.S. , tutore dell'ordine pubblico del settore della Vene-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

zia Giulia, aveva dovuto occuparsi in modo pruticolare della zona industriale di Schio, perchè aveva avuto sentore che vi si andava riprendendo l'attività sovversiva.

altri; mentre il giudicabile le negò pure ammettendo di essere andato in Spagna a combattere e di avere mantenuto i contatti coi compagni di Schio.

Infatti qualche iscrizione muraria con l'emblema della falce e martello era comparsa a Schio, il 28.9.1936 e ripetuta il 5 ed il 16.10 stesso anno; la diffusione di stampa comunista a Malo (Vicenza) verificatasi il 2.4.1936; una diffusione di manifestini volanti con scritte antifasciste avvenuta a Torre Belvicino (Vicenza) il 23.11.1936, ed il rinvenimento nel maggio 1937 di una scritta sovversiva nello spogliatoio dal lanificio Cazzola di Schio, fecero subito intuire che vi doveva esistere una vasta organizzazione segreta, e che essa già esplicava la sua opera deleteria in una zona ove lavoravano migliaia di operai, ad esempio nei grandi lanifici Rossi e Marzotto. Perciò vennero intensificate pazienti indagini con abili pedinamenli per potere individuare i responsabili e stroncare ogni pericolosa attività. Venne così a conoscere i principali posti di segreto ritrovo abituale dei vari sovversivi, e precisamente seppe che si riunivano al caffè svizzero ed al caffè della stazione. Pertanto dopo aver raccolti elementi sufficienti di reità a carico specie dei maggiori componenti dell'organizzazione, in data 18.1.1938 produsse denuncia a questo Tribunale Speciale a carico di 23 imputati già giudicati e condannati a pene varie. Con ordinanza dello stesso Tribunale venne allora disposto lo stralcio degli atti e il rinvio della causa nei confronti dei latitanti Piva, Casetto, Giovannoli e Tessaro.

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Da quando venne suesposto resta ad evidenza provato che a Schio si era organizzata e si dirigeva un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti dello Stato. E che vi si andava svolgendo attività propagandistica. Apparteneva all'associazione, oltre agli imputati già giudicati e condannati, anche il Piva che ebbe ad esplicare del pari attività propagandistica continuata; ed inoltre ad espatriare clandestinamente per motivi politici. Pertanto si è reso responsabile dei reati ascrittigli ed accertati: in quanto nella fattispecie dell'attività criminosa compiuta si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivamente ed oggettivamente considerati, costituenti la configurazione giuridica dei reati di cui agli articoli 270 capov. 2°, 110, 81,272 p.p.C.P. e 158 T.U.L. di P.S. 18.6.1931 n. 773. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimenlali nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati; considerato che il Piva dopo aver preso parte alla campagna cli guerra spagnola bolscevica, anzichè rimpatriare e mostrare pentimento del suo antipatriottismo, come a suo tempo ebbero a fare altri compagni di fede antifascista, ha continuato a peregrinare in terra straniera, fino a che, con la invasione tedesca del Belgio, si trovò nella necessità di presentarsi alle nostre auto1;tà consohu; e chiedere il rimpatrio; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P. anni due di reclusione. Ai sensi degli art. 110, 81 , 272, p.p.C.P. anni sei di reclusione.

Poichè il Piva venne arrestato il 18.6. 1940 al Brennero, mentre rimpatriava dal Belgio, dopo la contestazione fattagli dei reati ascrittigli venne rinviato a giudizio. In quanto risultò che apparteneva alla suaccennata organizzazione sovversiva, che aveva svolta relativa attività propagandistica e che era, col coimputato Casetto Oscar clandestinamente espatriato per arruolarsi nelle milizie rosse spagnuole; mantenendosi a tal uopo in contatto, nei giorni precedenti alla partenza con Cogollo, Lievore e Scala, coimputati già giudicati e condannati. Risultò che gli espatriati erano guidati al confine svizzero per raggiungere la Spagna dal Rinaldi Giuseppe, secondo le affem,azioni del Gracco e del Marchioro (pure coimputati e già condannati); che Cogollo Alessandro e Lievore G. Battista erano i capi del loro locale movimento sovversivo, e che gÌi stessi fornivano i necessari mezzi ed incoraggiamenti per reclutare compagni di fede e farli andare il lspagna a combattere coi miliziani rossi, mantenendosi in collegamento con la centrale comunista di Parigi. Le responsabilità del Piva emersero dalle concordi specifiche e chiare chiamate di correo di Cogollo, Gracco, Lievore, Saggin, Conforto, Scala, Peder e di

Per il disposto dell'art. 158 T.U. legge di P.S. 18.6. 1931 n. 773, anni quattTo di. reclusione e L. 20.000 di multa. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare il Piva ad anni dodici di reclusione e L. 20.00 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Poichè il giudicabile venne an·estato il 18.6.1940, egli deve beneficiare del R.D. di amnistia e condono del 24.2.1940 n. 56. Perciò in base agli art. 2 - 4 del detto decreto devesi dichiarare condonati condiziona.I mente anni due sulla pena inflittagli e l'intera multa di L. 20.000; determinando la pena da scontare in anni dieci di reclusione.


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P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 270 cpv. 2° ; 110, 81, 272 C.P.; 158 T.U . legge di P.S. 18.6.1921 n. 773; 23, 29, 73, 228, 229 C.P. ; 274, 488 C.P.P.; 2 -4 R.D. 24.2.1940 n. 56

SENTENZA N. 136

Reg. Gen. n. 202/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: MiJazw Gioacchino

DICHIARA Piva Eugenio colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione e L. 20.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altrn conseguenziale di legge.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFJ.lSA DELLO STATO

Giudici Consoli M. V.S.N.: Coli:aa Ugo, Cisotti Carlo, Calla Michele, Bergamaschi Carlo, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente SENTENZA

ln applicazione degli art. 2 -4 R.D. 24.2.1940 n. 56 dichiara condizionalmente condonati anni 2 sulla pena inOittagli e l'incera multa di L. 20.000 determinando la pena da scontare in anni 10 di reclusione. Roma, 13.9.1940 - Anno XVTI -

nel procedimento penale a carico di: Beoni Vittorio, nato i I 16.9.1917 a Foligno (Perugia), pittore, Soldato nell' 8 Compagnia di Sanità in Roma IMPUTATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Il T .S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 21.12.1942, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 - cessata per amnistia l' esecuzione della condanna di 4 anni di reclusione e lire 20.000 di multa per il reato previsto dall'art. 158 T.U. Legge di Pubblica Sicurezza determinando la residua pena in 6 anni di reclusione. Pertanto Piva Eugenio, detenuto dal 19.6.1940, avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo il 19.6.1946. Però, per i noli eventi verificatisi nel 1944 e 1945, venne scarcerato nel novembre del 1944 o nel gennaio del 1945.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. l0.1944 n. 316) la Corte d'Appello di Venezia ha, con sentenza n. 77 del 5.11.1948, assolto Piva Eugenio dalle imputazioni addebitategli perchè il fatto non costituisce reato. Nota: Per Piva Eugenio vedi nelle "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939" la sentenza pronunziata il 17.1.1 939.

dei delitti di cui agli art. 278 e 282 Codice Penale per avere il l~.7.194? ~n Roma in una lettera diretta alla propria fidanzata offeso l'onore ed Il Presl!g10 della Maestà del Re. Imperatore e dell'Eccellenza il Capo ciel Govern~ - Duce del Fascismo con la seguente frase: "io vorrebbe che cadesse una pm grande guerra per di struggere i tre capi che comandano l'Italia".

1N PUBBLlCA UDIENZA Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola

IN FATIO ED 1N DIRITTO Benni Vitt01io per i fatti specificati in rubrica fu denunciato a questo ,1'rib~nale e con atto di accusa del 6 c .m. rinviato a giudizio per rispondere dell ascnttogli reato. Nell'orale dibattimento l'imputato ha confessato di avere scritto in una lettera diretta_ il 14.7 e.a._ alla propria fidanzata Zelinda Gattucci la frase ripor:ata nel superiore capo d'accusa ed ha precisato che la frase stessa intendeva nfenrla alla Maestà del Re Imperatore, alla Eccellenza il Duce del Fascismo Capo del Governo e alla S.S. del Sommo Pontefice. Ha tentato di 0oiustificare il contenuto della cennata frase, assumendo ~i ave~la scritta, avendo saputo che alla propria madre non veniva corrisposto il sussidio del quale aveva diritto.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Collegio - per quanto la giustificazione prospettata dall'imputato, anche se fondata, non avrebbe rilevanza giuridica - osserva che la cennata causale non ha alcuna consistenza, risultando - proprio dalla lettera contenente la nota frase che la madre del Benni - come lo stesso comunicava alla fidanzata - riceveva regolarmente il detto sussidio. Ciò posto, ritenuto che nei fatti come sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati all'imputato ascritti; che, considerata la buona condotta morale e politica tenuta da quest'ultimo precedentemente ai commessi reati, appare equo fissare le pene in anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 278. C.P.; che operando il cumulo delle dette pene ne risulta in concreto, la pena di anni cinque di reclusione; che conseguono: la interdizione temporanea dai pubblici uffici, il pagamento delle spese processuali e quelle per il mantenimento durante la custodia; che appare opportuno ordinare che il Benni sia sottoposto a libertà vigilata; che - trattandosi di militare in servizio - la detta pena deve essere sostituita in reclusione militare per egual tempo. P.Q.M. Visti gli art. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; I R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 278,282, 73, 29, 229 C.P.; 488, 274 C.P.P.; 28 C.P. Esercito DICHIARA Benni Vittorio responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni cinque di reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durnnte la custodia. Ordina che il Benni sia sottoposto a libertà vigilata; sostituisce la pena come sopra inflitta in reclusione militare per egual tempo. Roma, 24.9.1940 - Anno XIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.7.1 941 non viene accolta. Una seconda istanza di grazia, inoltrata sempre dalla madre il 9.3.1943, viene accolta e con Decreto di grazia del 3.9.1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Benni Vittorio, detenuto dal 25.7.1940, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 5.9.1943. Detenuto dal 25.7.1940 al 5.9.1943

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: 3 anni, l mese, 1O giorni S u conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di gueJTa soppressi, il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordirtanza del 18.4.1961: a) cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna relativa al reato di cui all'art. 282 C.P. perchè l'offesa al Capo del Governo non costituisce più reato (D.L.L. 14.9 .1 944 n. 288); b) estinto per amnistia (art. 1 D.L. 17.11.1945 n. 719) il reato di cui all'art. 278 C.P. ed estinto, inoltre, il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631)


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF..SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 224/1940

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N.140

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici ~onsoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Calia Michele, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato ba pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale contro: Cozzi Alfredo, nato 1' 8.9.1907 a Firenze, facchino lgnesti Emilio, nato il 3.7.1889 a Bagno a Ripoli (Firenze), calzolaio Ignesti Osvaldo, nato l' 11.2.1922 a Bagno a Ripoli (Firenze), calzolaio Pini Ugo, nato il 27.12.1909 a Bagno a Ripoli (Firenze), calzolaio IMPUTATI 1) del d~litto cui all_'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione sovver?va (comu111sta) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; , 2) d~I delitto di cui a~li art. 110, 272 p.p.C.P. per avere, in concorso fra loro,, fatt~ ~10paganda comumsta verbalmente e a mezzo di diffusione dj scritti sovvers1v1. In Firenze ed altrove, precedentemente e fino alla data dei rispettivi arresti. IN PUBBLICA UDIENZA Sentit? il P.~. nelle sue conclusioni e gl i imputati che per ultimi ebbero la parola co1 loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell' orale dibattimento si è potuto associare

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IN FATTO ED IN DIRITTO L'organo speciale di P.S . ili Firenze aveva denunciato a questo Tribunale Speciale i giudicabili Cozzi Alfredo, Ignesti Emilio e Osvaldo nonchè Pini Ugo, ritenendoli responsabili dei delitti di appartenenza ad associazione sovversiva ed altresì di relativa attività propagandistica. All'udienza però i fatti vennero meglio precisati e così potè emergere che a.1cuni operai del "Calzan.irificio Civilini" sito in via S . Zenobi, si riunivano, sia nelle ore cli lavoro che di riposo, intavolando discussioni di carattere politico, criticando l'operaio fascista ed inneggiando ad un mutamento del Regime. Gli stessi rubricati Tgnesti Osvaldo e Pini (quest'ultimo già ilipendente della ditta "Civilini" e poi passato alla ditta "Stiga" della vicina via Faenza) confessarono che sovente si riunivano con vari altri compagni di lavoro per discutere assieme argomenti vari di carattere politico e per concludere tutti d'accordo, che nell'interesse della massa operaia era necessaria una maggiore attività antifascista in Italia e che essi dovevano svolgere opera propagandistica. Infatti l'Ignesti Osvaldo ebbe, a tal uopo, dal facchino Cozzi Alfredo, ex confinato politico, un libro nel quale erano riportate frasi di Stalin ed altri brani illustranti l'organizzazione comunista in Russia ed incitanti alla propaganda: Scritti dallo stesso Ignesti Osvaldo vennero riprodotti in più copie e diffusi a compagni di lavoro dello stabilimento "Civilini", e fra coloro il Pini. A quest'ultimo un giorno ne chiese la restituzione, ma il Pini gli rispose che l'aveva fuori, perchè dato in lettura. Anche il Cozzi, nel complesso ammise di avere passato il libro propagandistico sovversivo "sulla nuova costituzione sovietica", all'Ignesti Osvaldo; e di avere, a sua volta, ricevuto da costui un libro di carattere sovversivo, ma di averlo bruciato, in quanto nel cominciare a leggerlo s'accorse che trattava argomenti antifascisti. Escluse cli essersi trovato qualche volta anche col Pini, perchè non lo conosceva nemmeno di vista. Nei confronti dell' Ignesti Emilio, dalle stesse dichiarazioni degli altri imputati, 1isultò che talvolta ebbe a rimproverare il figlio Osvaldo particolarmente per il suo atteggiamento sovversivo e per avere accettato dal Cozzi il libro comunista. Per cui puè> rispondere anche al vero, come l'Emilio afferma, che mai egli prese parte alle discussioni antifasciste propagandistiche fatte dal figlio Osvaldo e dal Pini; tanto più quando si ricordi che il comando dei CC.RR., al proposito, in tal senso si espresse nel suo rapporto informativo. Dalla suesposta narrativa scaturisce la prova che il Cozzi, l'Ignesti Osvaldo ed il Pini ebbero a svolgere attività propagandistica per la instaurazione violenta della dittatura cli una classe sociale sulle altre e per il sovvertimento violento degli orilinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Rendendosi così responsabili del delitto di cui all'art. 272 p.p.C.P.; in quanto nella fattispecie della opera criminosa da ognuno compiuta si vengono ad integrare tutti gli estremi


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZTATE DAL T.S.D.S.

soggettivamente ed oggettivamente costitutivi la configurazione giuridica del detto reato ascritto.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Pertanto esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali e le richieste difensive, tenuta presente la natura particolare del reato, il Collegio ritiene equo d'irrogare le seguenti pene alla reclusione: di anni due al Cozzi ed all'Ignesti Osvaldo; e di anni uno al Pitti. Tutti alla reclusione: tutti tranne il Pini anche alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In ordine al delitto previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2° C.P.; il Tribunale opina che non si siano raccolti elementi sufficienti di reità e che perciò, non potendosi statuire che i giudicabili appartenevano in realtà ad una organizzazione sovversiva, si debba dichiararli assolti per insufficienza di prove. Nei confronti poi dell'Ignesti Emilio devesi pure dichitu·are l'assoluzione per insufficienza di prove anche del reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. essendo venuti a mancare pure per tale imputazione elementi sufficienti di specifica accusa. Di conseguenza necessita che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

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Cozzi, detenuto dal 1.7 .1940, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Fossano l ' 1.7.1942. Ignesti, detenuto dal 16.6.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 20.6.1942 Pini, detenuto dal 17.6.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 17.6.1941 Nei confronti dei suddetti imputati il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 20.3.1961, estinti per amnistia (art. I D.L. 17.11.1945 n. 719) i reati addebitati dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. l D .C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) Nota: il 2.8.1940 vennero denunziati alla Procura Generale del T .S.D.S. anche: Pampaloni Michele, nato il 26.9.1899 a San Casciano (Firenze), calzolaio libero

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270 cpv. 2°; 272 p.p.; 23 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 486 C.P. Esercito DICHIARA tutti assolti per insufficienza di prove del reato di cui all'art. 270 2° C.P. e l'Ignesti Emilio anche del delitto previsto dall'art. 272 p.p .C.P.; ordinando che lo stesso Ignesti Emilio venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. RITIENE Cozzi, lgnesti Osvaldo e Pini colpevoli dell'altro reato loro ascritto e condanna Cozzi e Ignesti Osvaldo ad anni 2, e Pini ad anni I. 1\1tti alla reclusione; tutti, ad eccezione del Pini alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 27.9.1940 - Anno XIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. Ignesti Emilio, detenuto dal 26.6.1940, viene scarcerato il 27.9.1940

Capanni Ardelio, nato il 6.6.1912 a Bagno di Ripoli (Firenze), spazzino - libero Pieraldi Adorno, nato il 20.2.1906 a Bagno di Ripoli (Firenze), calzolaio - libero Non essendo emersi elementi di responsabilità nei loro confronti il P.M . ordinò, in data 6.9.1940, l'archiviazione degli atti.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 221-227/1940

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 146

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Leonardi Nicola, Caputi Pietro

ha pronunciato la seguente SENTENZA

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giorno imprecisato tra il 22 ed il 25.7.1940 (il primo), ed il 19.7.1940 (il secondo) ebbero a comunicare rispettivamente delle notizie false e tendenziose tali da dep1imere Io spirito pubblico. Gli elementi di specifica accusa vennero confermati anche all'udienza attraverso le chiare, precise e concordi dichiarazioni di testi ed altresi attraverso le affermazioni degli stessi giudicabili; essendo risultato che costoro avevano comunicato notizie false e tendenziose: il Garavina su pretesi rovesci delle nostre armi in A.O.; ed il Tagliavini su un preteso affondamento di numerosi sottomarini. Infatti a carico ciel primo emerse che in un giorno imprecisato del luglio 1940 giunto con un cano di frutta dinanzi alla pesatura della cooperativa frutticultori di Massalombarda, alla presenza di certo Corsini Alfredo, pesatore, e di alcune donne, avrebbe eletto "i nostri in Africa hanno preso una bella batosta, ed hanno retrocesso".

nel procedimento penale a carico cli: Gara vina Romeo, nato il 28.4.1898 a Massalombarda (Ravenna), contadino; Tagliavini Domenico, nato il 9.9.1886 a Massalombarda (Ravenna), muratore; IMPUTATI del delitto cli cui all' art. 265 C.P. per avere, in Massalombarda, in giorno imprecisato tra il 22 ed il 25 luglio 1940 il Garavina - ed il 19 luglio il Tagliavini comunicato notizie false e tendenziose tali eia deprimere lo spirito pubblico su pretesi rovesci delle nostre armi in Africa (il primo) e su preteso affondamento cli nostri sottomarini (il secondo). Con l'aggravante deila recidiva di cui all'art. 99 cpv. 1° n. 2 nei confronti del Garavina. TN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell' orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza del 2 .10.1940 della Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale erano stati rinviati a giudizio j rubricati Garavina Romeo, contadino già condannato e Tagliavini Domenico, muratore, perchè in Massalombarda, in

Il Garavina, in un primo tempo invece affe1111ò, al Giudice Istruttore, di avere detto "in Africa le prendiamo o le diamo? Cosa dice la radio?", di poi essendogli state contestate le varie frasi udite dai testi, finì per dichiarare di non ricordare d'avere pronunciate le frasi incriminate e che se le avesse, in realtà, proferite, ciò avrebbe fatto non per propagare notizie tendenziose e per destare pubblico allarme, ma soltanto inconsciamente senza sapere ciò che dicesse: dichiarandosene pentito.

E ' vero che solo il teste Corsini ebbe a precisare pure a dibattimento, cli avere chiaramente udito il discorso incriminato rivolto a lui ed agli altri presenti; mentre le donne, che del pari erano presenti, si limitarono a dire che nulla udirono, perchè per ragioni di lavoro dovevano di tratto in tratto allontanarsi dalla pesatura: però le stesse donne non esclusero che il Garavina in realtà avrebbe potuto essersi espresso con le suddette parole. Lo stesso Garavina poi, dalle informazioni dei Carabinieri , risulta di idee sovversive, m ilitante nel partito sovversivo tanto che dal Tribunale Speciale con sentenza 25.7.1939 fu condannato ad anni due di reclusione per appartenenza alla organizzazione comunista e per relativa attività propagandistica . A carico del Tagliavini emerse che trovandosi a parlare coi testi Raneli, Mongardi, Piso e Cacldoni, (dinanzi la trattoria eletta "Vapore"), disse che i sottomarini italiani affondati dagli inglesi, in una battaglia navale erano quindici oltre ad una grande nave e che la notizia l'aveva appresa da una radio; per cui provocò subito la reazione dei presenti che protestarono accusandolo di essere un propalatore di notizie false ed un cattivo italiano. Dinanzi al Giudice Istruttore ordinario negò di avere specificato che i sommergibili affondati fossero 15 ma di avere eletto invece "alcuni" e che se i testi lo avessero lasciato parlare ancora, egli avrebbe precisato che le notizie propalate erano state da Iuj per caso apprese per la strada da un discorso fatto da un uomo e da una donna a lui sconosciuti; e non eia una radio, come invece dagli stessi testi viene insistentemente e concordemente dichiarato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Al Giudice Istruttore di questo Tribunale Speciale sostenne cti avere detto "che era stato affondato qualche sommergibile"; usando la parola dialettale che significa "qualche" in modo da generale equivoco col "15" pure in frase dialetta. le. Ma al proposito fu contraddetto dai testi, in quanto nella espressione dialettale di Massalombarda, non v'è possibilità alcuna cti equivoci. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che il Garavina ed il Tagliavini ebbero a comunica.re notizie false e tendenziose tali da deprimere lo spirito pubblico; rendendosi così soggettivamente ed oggettivamente responsabili del reato in cui elementi costitutivi caratterizzavano la ipotesi giuridica prevista e punita dall'art. 265 C.P.; con l'aggravante cli cu.i all'art. 99 capo 1 n. 2 nei confronti del Garavina già condannato nel 1939 per reati politici. Pertanto esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali, nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura speciale del reato, commesso in momento particolare della vita nazionale, il Collegio ritiene equo condannare il Tagliavini ad anni cinque cti reclusione e Garavina ad anni cinque e mesi sei cti reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cti legge.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: 3 anni, e 25 giorni Per Garavina vedi nelle "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939" la sentenza del 25.7.1939 n. 87 Taglia.vini, detenuto dal 25 .7 .1940 venne scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 24.8.1943 a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 en. 49216/441 del 14.8.1943 Detenuto dal 25.7.1940 al 24.8.1943 Pena espiata: 3 anni, e 29 giorni Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27.2.1942; istanza non accolta.

Il T ribunale militare territorial e di Roma dichiara, con Ordinanza di 3.12.1963 - per effetto delle disposizioni contenute del D.P. 22.6.1946 n. 4 condonata la residua pena che avrebbero dovuto espiare Garavina Romeo e Tagliavini Domenico. Nota: nei confronti del coimputato:

P.Q.M. Visti ed applicati gli mt. 265, 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.;

Dalle Vacche Bruno, nato il 20.9. 190 I a Massa Lombarda (Ravenna), meccanico, la Commissione Istrutto1ia dichiarò, con sentenza n. 58 del 2.10.1940, di non doversi procedere per i fatti addebitatigli perchè "i fatti non sussistono".

DICHIARA Detenuto dall' 11.9.1940 al 2.10.1940 Tagliavini Domenico e Garavin Romeo colpevoli dei reati loro ascritti e condanna Tagliavini ad anni 5 di reclusione e Garavini ad anni 5 e mesi 6 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 11.10.1940 - Anno XVI1ISeguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESE CUZIONE Garavina, detenuto dal 29.7.1940 venne scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 24.8.1943 a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 en. 49216/441 del 14.8.1943. Detenuto dal 29.7.1940 al 24.8 .1943


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 145/1940

SENTENZA N. 151

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni G_iu1ici Consoli M. VS.N.: Cisotti Carlo, Calia Michele, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Colizza Ugo. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a emico di Drago Giovanni, nato il 14.5.1910 a Torino, lattoniere, Sergente neJ 30° Rgt. Fant. IMPUTATO del reato di cui all'rut. 265 in relazione all'art. 310 C.P. per avere svolta attività disfattista tale da recare nocumento agli interessi nazionali. Reato commesso in Cesana Torinese (Torino) il 2.6.1940 In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva

IN FATTO ED TN DIRITTO A seguito di procedimento a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 3 ~.m.,. il p~·evenuto .fu_ rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, m ep1grate, enunciati. . All'orale dibattimento, malgrado i recisi dinieghi dell'accusato, per la deposiz10ne altTettanto precisa della teste diretta Torrente Teresa, in relazione anche agli elementi raccolti in istruttoria, è rimasto accertato quanto segue: Nel pomeriggio del 2 giugno u.s. il Drago entrava nella farmacia del Dott. Benenati in Cesana Torinese per acquistare medicinali. Essendo il Benenati mome1!taneamente assente, il Drago si metteva a parlru·e con un operaio, esprimendosi contro l'Esercito italiano, esaltando invece l' esercito francese ; ad un certo momento, anzi, estraeva la baionetta dicendo che l'avrebbe usata contro oli italiani e non contro i francesi. Presente al fatto era la menzionata teste T;n-enti, persona cli servizio del Benenati la quale riferì a questi l'accaduto ed il Benenati a sua volta, infonnò di quanto sopra le A utorità, che provvidero all'an-esto e alla denuncia del Drago.

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All'udienza la Torrenti, che era già stata esplicita, anche in confronto col Drago, ha confermato con decisione il fatto critico come sopra narrato, precisando che il Drago al momento del fatto doveva essere alticcio. Il Drago come sopra s.i è accennato, anche in udienza ha negato di avere pronunciate le frasi incriminate e cli avere estratto la baionetta. Ha asserito che, pur avendo in antecedenza bevuto, non era affatto alticcio.

Dai rapporti in atti dei suoi s uperiori, si rileva che il Drago, pur esplicando in servizio le sue mansioni di sergente con zelo e perfezione, era dedito al vino e nei momenti di ubriachezza era capace di qualsiasi atto o discorso inconsulti. Il Collegio non ha alcun dubbio sull'attendibilità della teste Torrenti, la quale non aveva conosciuto prima del fatto il Drago e nessun motivo aveva per attiibuirgl i parole ed atti di tanta gravità date anche le circostanze di tempo e di luogo.

Nè può dare alcun risultato giuridico al fatto che il Drago era alticcio, circostanza peraltro negata dallo stesso accusato, perchè tale stato non consente, nel nostro diritto positivo, alcuna attenuazione di respons abilità. Pertanto nei fatti come sopra accertati il Collegio ravvisa gli estremi del reato rubricato e ritiene cli dover dichiarare la responsabilità del Drago. In considerazione dei buoni precedenti militari ciel Drago ed alla entità del fatto nel suo insieme, ritiene equo di condannarlo al minimo della pena edittale e cioè ad anni cinque cli reclusione e al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva. Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la pena accesso1ia della degradazione (rut. 5 - 17 C.P. Esercito). Ritiene cli dover ordinare la sottoposizione del Drago alla libertà vigilata, ricorrendo nei suoi riguardi gli estremi di pericolosità di cui agli articoli 202 - 203 C.P. anche per la sua invincibile abitualità alla ubriachezza, che, come riferirono i suoi superiori, ne esaspera il comportamento sino a farlo trascendere. P.Q.M . Letti ed applicati gli art. 310, 265, 29, 229 C.P.; 5, 17 C.P.Esercito; 274,488 C.P.P. DICHIARA Drago Giovanni responsabile del reato ascrittogli e lo condanna ad anni cinque di reclusione e alla pena accessoria della degradazione, nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e alla interd.izione perpetua dai pubblici uffici, ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 15.10.1940 - Anno XVTII Seguono le fome del Presidente e dei Giudici.


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TRIDUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE 횢l ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n . 46643 del 27.7.1943 en. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Drago Giovanni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 9.9.1943.

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PRilv1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA N. 152

Reg. Gen. n. 237/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generai.e M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni

Detenuto dal 9.5.1940 al 9.9.1943 Pena espiata: 3 anni e 4 mesi

Giudici Consoli M. V.S.N.: Cisotti Carlo, Calia Michele, Caputi Pietro, Colizza Ugo, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cioni Gorizio, nato il 27 .9.19 15 a Figline Valdarno (Firenze), commerciante in calzature, in atto soldato nel 36째 Rgt. Ftr. IMPUTATO 1) del reato previsto dall'articolo 290 cpv. C.P. per avere pubblicamente vilipeso l'Esercito con le parole: "abbasso l'Esercito", da lui scritte il 29.7.1940 sulla porta della latrina della 5째 Compagnia del 36째 Regg. Fanteria nell' accantonamento in Vignola (Modena); 2) del reato previsto dall'articolo 282 C.P. per avere offeso il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo con le parole: "abbasso il Duce che ci conduce tutti alla fame", da lui scritte nelle predette circostanze di luogo e di tempo; 3) del reato previsto dall'art. 272 p.p.C.P. per aver fatto propaganda sovversiva con le parole: "viva la Russia, w il comunismo, abbasso la guerra", da lui scritte nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sopra. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 290 cpv., 282, 272 p.p., 73 C.P.; 28 C.P.Esercito; 274 - 488 C.P.P. dichiara Cioni Giorgio responsabi le dei reati ascrittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni quattro di reclusione, sostituiti con altrettanta reclusione militare, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 15.10.1940 - Anno XVII -


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TRTBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL F ASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito di istanza di grazia inoltrata da Cioni Gorizio 1'11.4.1941 viene concesso, con Decreto di Grazia del 22.1.1942, il condono conctizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Reclusorio milita.re di Gaeta il 29.1.1942.

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PRJMAPARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 173

Reg. Gen. n. 281/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni

Detenuto dal 29.7.1940 al 29.1.1942

Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola.

Pena espiata: I anno e 6 mesi

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bracci Paolo inteso "Guspar", nato il 7.8. 1893 in Cesenatico (Forlì), bracciante; Amaducci Luigi inteso "Carlon", nato il 4 .12. 1898 a Cesena (Forlì) , bracciante; Amaduzzi Pio inteso "Lumon", nato 1'8.1. 1909 a Cesena (Forlì), maniscalco; Riceputi Scevola,nato il 20.7.1913 a Cesena (Forlì), arrotino; IMPUTATI T utti: 1) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° per avere fatto parte di una associazione sovversiva diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nel lo Stato; 2) del delitto di cui agli artt. 110 e 272 p.p.C.P. per avere, in concorso tra loro, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; 3) del delitto di cui agli artt. 110 e 266 cpv. I O e 2° in relazione al n. 1 C.P. per avere, in concorso tra loro, mediante manifestini diffusi pubblicamente istigato i militari a disobbedire alle leggi e a violare i doveri inerenti al proprio stato. In Forlì, Rimini, Forlimpopoli, Cesena e Cesenatico dal 29 giugno al 1° agosto 1940. In esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola, osserva


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IN FATTO ED IN DIRITTO

fermato in udienza, ma anche al dibattimento è stato smentito dall' Amaducci il quale non solo ha confessato di avere ricevuti i manifestini dall' Amaduzzi, per incarico del Riceputi, per diffonderli, ma ha affermato senza alcuna esitazione, che, quando li consegnò al Bracci, lo avvertì che si trattava cli propaganda sovversiva ben sapendo che anche lui nutriva sentimenti del genere.

I prevenuti, a seguito d'istruzione a titolo formale, furono, con sentenza della Commissione Istruttoria, in data 21 ottobre u .s., rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in rubrica, enunciati. All'orale dibattimento, per la confessione di quasi tutti gli accusati in guanto concerne la materialità del fatto, e per le prove documentali e testimoniali nonchè per chiare circostanze e univoche chiamate di correo, è stato accertato quanto segue: Il 29 giugno u.s. erano state rinvenute in alcune contrade rurali di Cesena e nella zona periferica della città circa un centinaio di manifestini sovversivi stampigliati con l'emblema comunista di faJce e martello incitanti a trasformare la guerra in rivoluzione. Nelle prime ore del 15. luglio, manifestirù simili furono rinvenuti a Forlì, Rinùni e Forlimpopoli. Nella notte dal 31 luglio all' 1 agosto, in occasione della ricorrenza della manifestazione della giornata comunista (1 ° agosto) a Cesenatico e a Cesena si ripeteva la diffusione di manifestini stampigliati istiganti i militari alla rivolta, disobbedendo alle leggi, mentre a Cesena veniva issata, in cima ad un vecchio fumaiolo, una bandiera rossa con l'emblema comunista di falce e martello.

L' Amaduzzi anche in udienza ha ammesso di aver ricevuto il pacchetto contenente i manifestini dal Riceputi con l'incarico di passarlo all' Amaducci, ma ha asserito di non aver chiesto nè ulteriormente saputo che cosa contenesse. 11 Riceputi, seguendo al dibattimento la medesima linea offensiva tenuta in antecedenza si è mantenuto nella più ostinata negativa nonostante le specifiche e circostanziate dichiarazioni fatte a suo carico dall' Amaduzzi e dall' Amaducci. Da guanto, come sopra, è risultato e dalle reiterate manifestazioni sovversive che, come si è accennato, erano avvenute nell'estate u.s. in quel di Cesena, il Collegio ha riportato la convinzione che un'organizzazione comunista esisteva ed operava in Romagna, della cui organizzazione erano partecipi sicuramente il Riceputi, il Bracci e l 'Amaducci, i quali svolgendo propaganda sovversiva mediante diffusione cli manifestini preparati clandestinamente, coi quali manifestinj incitavano anche i militari - neJ particolare e delicato periodo dei p1irni mesi di gueJTa - a disobbedire alle leggi e violare i doveri del prop1io Stato. Nei fatti da essi commessi pertanto il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati.

Nelle prime ore dell' 1 agosto stesso, l'appuntato dei carabinieri reali Santi Orlando e l'agente di P.S. Meo Giuseppe sorprendevano in Cesenatico il rubricato Bracci Paolo nell'atto in cui gettava per terra alcmù manifestini.

Commisurando la sanzione all'entità dei fatti e alla pericolosità dei prevenuti, ritiene equo condannare alla reclusione:

Arrestato e sottoposto ad interrogatorio il Bracci confessava di essere stato l'autore mate1iale della diffusione dei manifestini che all'uopo gli erano stati consegnati da Amaducci Luigi.

Riceputi ad anni otto (risultati da cumuJo di anni tre per il delitto di cui al numero 3) dell'accusa e di anni due e mesi sei per ciascuno degli altri due reati rubricati;

Arrestato l' Amaducci confessava di aver consegnati al Bracci i manifestini perchè fossero diffusi e cli averli, a sua volta, ricevuti, allo stesso scopo, da Amaduzzi Pio.

Bracci ed Amaducci ciascuno ad anni sette (risultanti per ciascuno dal cumulo cli anni tre per il delitto di cui al numero 3) della rubrica e di anni due per ciascuno degli altri due reati rubricati;

Arrestato quest'ultimo, confessava anche lui di aver ricevuti i manifestini da Riceputi Scevola con l'incarico di consegnarli ali' Amaducci.

I tre condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e ciascuno ha l'obbligo del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (artt. 274, 488 C.P.P.);

Il Riceputi, invece, arrestato ed intenogato, si mantenne nella più ostinata negativa, nonostante fosse recisamente smentito clall' Amaducci e dall' Amaduzzi. I quattro rubricati furono denunziati a questo Tribunale. Al Giudice Istruttore il Bracci confessò di aver ricevuto dall' Amaducci i manifestini sovversivi con l' incarico di diffonderli, cosa ch'egli effettuò; però affermava cli avere agito in buona fede e di averli diffusi senza leggerli, in quanto, a suo dire, l' Amaducci lo assicurò trattarsi di cosa non pericolosa e di nessuna importanza. Lo stesso ha af-

Alla condanna per i tre predetti, consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (art. 29 C.P.). Il Collegio ritiene sia il caso di ordinare la sottoposizione dei tre condannati alla libertà vigilata (art. 229 C.P.) ricorrendo nei loro confronti gli estremi di pericolosità di cui agli art. 202 e 203 C.P ..


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Quanto all' Amaduzzi, pur essendo risultato cbe egli abbia materialmente concorso all'attività delittuosa dei coaccusati, tuttavia non sono emerse prove tranquillanti - dati anche i suoi buoni precedenti - circa l'efficienza dell'elemento intenzionale, necessario all'integrazione giuridica dei reati. Pertanto il Tribunale ritiene di doverlo assolvere dai rubricati addebiti perchè la sua reità in ordine al dolo non è provata e di doverne, in conseguenza, ordinare La scarcerazione se non detenuto per altra causa (485 - 486 C.P.Esercito).

Nei confronti di Bracci Paolo e Amaducci Luigi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 20.3.1961, estinti per l'amnistia di cui all'art. I D.L.L. 17.11.1945 n. 719, i delitti politici loro addebitati dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art; I D.C.P.S. 22.11.1947 n . 1631)

P.Q .M. Letti ed applicati gli artt. 270 2° cpv. - 272 p.p. e 110 - 266 cpv. 1° e 2° in relazione al n . 1 - 73 - 29 - 229 C.P.; 274 - 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P.Esercito, DICHIARA Riceputi Scevola, Amaducci Luigi e Bracci Paolo responsabili dei delitti in epigrafe ad essi ascritti e, cumulate le pene, condamia alla reclusione: Riceputi ad anni otto, Amaducci e Bracci ad anni sette ciascuno nonchè al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di propria custodia preventiva, colla conseguenza per tutti dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ordina che siano sottoposti alla libertà vigilata; Assolve Amaduzzi Pio per non provata reità dai delitti in rubrica ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 12.11.1940 - Anno XIX Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici. Amaduzzi Pio, detenuto dall' 1.8.1940, viene scarcerato il 12.11.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Riceputi, l' 11.4.1942 muore nello Stabilimento Penale di Civitavecchja. Bracci, a seguito di istanza di grazia inoltrata il 31.8.1942 viene concesso, con Decreto di Grazia del 18.1.1943, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Bracci viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 21.1. I 943 . Detenuto dal 1.8.1940 al 21.1.1943. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 20 giorni Amaducci, detenuto dal 2 .8.1940 viene scarcerato, in data che non è stata possibile accertare, dalla Casa Penale id Saluzzo a seguito dei note eventi verificatisi nel 1944 e 1945.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRlBUNAI.E SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 245/1940

IMPUTATI

SENTENZA N. 183

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Pietro, Barbera Gaspero, L eonardi Nicola. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Gianassi Mario, nato il 29.7.1917 a Firenze, meccanico;

Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte di un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici nello Stato; b) del delitto di cui agli artt. 81,272 p.p.C.P. per avere, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato; Gianassi, Biagini, Poli, inoltre c) del delitto di cui agli artt. 110, 270 p.p.C.P. per avere, in concorso tra di loro, promosso, costituito, organizzato e diretto l'associazione sovversiva di cui alla lettera a);

Bertini Vinicio, nato il 20.12.1921 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico;

Con l'aggravante della recidiva per Poli di cui all'art. 99 n. 2 C.P..

Biagini Giuliano, nato il 28.3.1921 a Barberino (Firenze), meccanico;

In Firenze e dintorni, dal 1938 fino all'epoca dei rispettivi arresti.

Bolclrini Igino, nato il 22.12.1903 a Empoli (Firenze), operaio; Borghesi Fernando, nato il 22.6. 1904 a Galluzzo (Firenze), verniciatore;

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IN PUBBLlCA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimj ebbero la parola coi loro difensori,

Chiti Mario, nato l' 1.12.1907 a Firenze, meccanico; IL TRIBUNALE Fi lippetti Ilio, nato il 10.3.1921 a Livorno, tornitore; Gentiluomo Armando, nato il 24.4.1920 a La Maddalena (Sassari), meccani-

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne ad accertare

co; IN FATTO ED IN DIRITTO Gigli Pietro, nato il 22.12.1920 a Calenzano (Firenze), meccanico; Morrocchi Silvano, nato il 19.2.1921 a San Casciano (Firenze), meccanico; Papi Giovanni, nato l' 11 .2.1908 a Firenze, muratore;

La maggior parte dei rubricati erano operai dello stabil imento "Cipriani e Baccani" cli Rifredi, che assieme ad altri compagni di fede si erano organizzati e tenevano segrete riunioni per un continuo scambio di idee antifasciste, per raccogliere fondi "pro soccorso rosso", per diffondere stampa comunista e per fare sempre nuovo proseliti.

Peruzzi lliano, nato il 26.3 .1920 a Empoli (Firenze), meccanico; Poli Eugenio, nato il 20.3.1917 a Firenze, meccanico; Pratesi Filiberto, nato il 18.2.1921 a Fiesole (Firenze), meccanico; Scorsipa Rindo, nato il 26.9.1907 a Firenze, pellettiere.

Attraverso la completa confessione dei capeggiatori del movimento, le parziali ammissioni di taluni gregari, nonchè attraverso le dichiarazioni resi dai testi risultò che si erano costituiti dei gruppi comunisti di 3 o 5 elementi; ed i maggiori responsabili erano Gianassi Mario, Poli Eugenio, Chiti Mario, Biagini Giuliano e Borghesi Fernando e non meno attiva era la responsabilità dei gregari Gentiluomo Armando, Gigli Pietro, Scorsipa Rindo e Peruzzi Iliano. Una certa opera sovversiva svolsero del pari Be1tini Vinicio, Filippetti Ilio e Pratesi Filiberto. Fra gli ap-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

pattenenti all'associazione vi figurano anche Papi Giovanni e Boldrini Igino. Mentre meglio precisati i fatti all'udienza non si raccolsero elementi sufficienti di reità a carico del giudicabile Morrocchi Silvano: in quanto potrebbe anche rispondere al vero l'affennazione dell'imputato cli non avere mai fatto parte dell'organizzazione, che richiesto una volta cli dare qualche lira per assistere la famiglia povera di un detenuto, si lasciò commuovere e ne fece versamento: ma quando gli fu precisato che il denaro invece veniva spedito direttamente ad un detenuto politico, allora si rifiutò recisamente. Circostanze non solo sempre affermate da Morrocchi sia dinanzi alla Questura, al Giudice Istruttore ed a dibattimento, ma concordemente sempre ripetute dagli altri coimputati. Di conseguenza nei confronti del Morrocchi devesi dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove dei reati ascrittigli e di cui agli a11t. 270 cpv. 2° e 272 p.p.C.P.: ordinandosi che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Mancarono pure elementi sufficienti di reità a carico: a) - del Biagini, per quanto riguarda il delitto previsto e punito dall'art. 270 p.p.C.P . non essendo risultato che egli veramente esercitasse funzioni direttive od organizzative od avesse svolta opera di ricostrnzione; b) - del Boldrini e del Papi, in ordine al delitto di propaganda sovversiva; per cui tutti e tre i giudicabili devono essere assolti dalla detta rispettiva imputazione, per insufficienza cli prove. Le singole responsabilità dei vari condannati vennero precisate come in appresso: 11 Gianassi Mario: meccanico tornitore, iscritto alla G.LL., verso la fine del J 938 ebbe occasione di incontrarsi col coimputato Poli e di scambiare delle idee sovversive; ed avendo potuto sapere, dallo stesso Poli, che a Firenze c'erano dei compagni di fede che stavano ricostituendo le file del partito comunista e che era sua intenzione, di formare un grnppo anche a Rifredi, senz'altro aderì. A tal uopo il Gianassi parlò al Biagini, Gigli ed al Gentiluomo, e dopo fattiva propaganda ottenne che costoro partecipassero alla organizzazione, costituendosi in piccoli grnppi . Al dire del Gianassi avevano aderito, per primi , al movimento dando la propria attiva collaborazione i rubricati Papi, Peruzzi, Boldrini, Chiti. Quest'ultimo passò allo stesso un quaderno contenente, scritto a penna, un discorso di Lenin. Poti Eugenio: della classe 1917, meccanico, già condannato nel 1936 per rapina, è dedito al vagabondaggio, nipote del pericoloso sovversivo Gemmi Giuseppe in espiazione di pena, perchè condannato a dieci anni di reclusione da questo Tribunale Speciale nel 1939. Incontratosi col Gianassi, dopo uno scambio di programmatiche idee, dicomune accordo entrambi stabilirono di costituire una organizzazione, a grnppi, antifascista nella zona di Rifredi.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Perciò egli diede tutta la sua fattiva opera deleteria anche propagandistica assieme agli alni capi del movimento, a tal uopo intervenendo a riunioni clandestine e presentando compagni di fede. A sua volta ebbe a ricevere in lettura da Gentiluomo il libro "Tallone di ferro". Biagini Giuliano: meccanico, appartenente alla G.l.L., propagandato da Gianassi, a voce ed attraverso stampa sovversiva (a sua volta passata a Chiti), divenne comunista aderendo all'associazione e divenendone fattivo propagandista. Tanto eia riuscire ad ottenere l'adesione al movimento di Chiti, Filippetti, Bertini e Pratesi. Con costoro talvolta tenne segrete riunioni per svolgere la propaganda e per ritirare quote quindicinale "pro soccorso rosso", che versava a Chiti. Gigli Pietro: meccanico, appartenente alla G.I.L., propagandato da Gianassi, a voce ed attraverso stampa sovversiva (a sua volta passata a Chiti), divenne comunista aderendo all'associazione e divenendone fattivo propagandista. Tanto da riuscire ad ottenere l'adesione al movimento di Chiti, Filippetti, Bertini e Pratesi. Con costoro talvolta tenne segrete riunioni per svolgere la propaganda e per ritirare quote quindicinali "pro soccorso rosso", che versava a Chiti. Gigli Pietro: meccanico, iscritto aUe organizzazioni giovanili della G.I.L., indiziato della continua propaganda cli Gianassi fini per aderire a.I movimento e a dare la sua cooperazione. Incaricato cli svolgere attività di partito a sua volta propagandò Papi e lo presentò al Gianassi. Versò quote quindicinali pro-soccorso rosso. Boldrini Igino: operaio della "Montecatini": alle contestazioni fattegli si mantenne sempre negativo. Ammise cli avere avuto rappo11i con vmi coimputati; escludendo che avessero carattere politico. Però a suo carico stanno le chiare, precise, concordi accuse di Biagini, Gianassi e Poli; risultando che egli faceva parte del movimento; tanto che una volta, fra compagni di fede ebbe a magnificm·e le gesta dei comunisti empolesi. Papi Giovanni: muratore, indotto da Gigli, a voce e con pubblicazioni antifasciste, aderì alla organizzazione, trovandosi con compagni per svolgere attività sovversiva. Ebbe incarico da Gimrnssi e Poli di costituire un gruppo a Campi Bisenzio: ma non se ne occupò affatto; e Gigli gli passò in lettura un libro sovversivo. Peruzzi lliano: meccanico, isc1itto alla G.I.L., soldato cli leva, propagandato dal Biagini diede la propria adesione e collaborazione al movimento. A tal uopo presentò Boldrini al Poli, al Gianassi e corrispose quote quindicinali di L. 2 per il soccorso rosso, in favore di un detenuto politico. Gentiluomo Armando: meccanico tornitore, soldato di leva, trovandosi con


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Chiti, Biagini e Gianassi ed altri compagni ebbe modo di scambiare delle idee antifasciste e propagandato da costoro finì per aderire alla organizzazione locale. Ebbe incarico dal Gianassi di svolgere attività per costituire un gruppo e infatti ne parlò a certo Palchi Eligio e Rovai Luciano, studenti senza però riuscirvi. In tale occasione precisò a costoro che a Firenze si era costituita una organizzazione rossa per abbattere il fascismo. Versò a Chiti del denaro, proprio e ritirato da vfu-i compagni, "pro soccorso rosso"; ricevendo invece eia lui del materiale propagandistico

Con costoro vi appar1enevano tutti gli altri rubricati ad eccezione dell'assolto per insufficienza di prove, Morrocchi, e tutti poi, ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove Morrocchi, Papi e Boldrini, svolgevano relativa opera continuata propagandistica: rendendosi così rispettivamente responsabili dei reati di cui agli artt; llO, 270 p.p.; 270 cpv. 2°; 81, 272 p.p.C.P.; con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. 2 C.P. nei confronti del Poli.

Chiti Mario: meccanico, ex guardia di finanza, iscritto al P.N.F., incontrandosi sovente coi compagni di fede e di lavoro, Gianassi e Biagini, ebbe modo di scambiare delle idee comuniste e di accettare di far parte del movimento sovversivo locale svolgendovi efficace attività. Ritirò da vari compagni dei contributi quindicinali pro-soccorso rosso, (precisando che servivano ad un detenuto politico) versandoli al Borghesi, dal quale ricevette talvolta, stampa comunista che passò poi al Gianassi ed al Biagini . Borghese Fernando: verniciatore imbianchino, già ammonito politico nel 1938, noto fra i compagni di fede col pseudonimo di "Chiri": parlando di antifascismo col Chiti (dopo che enlnunbi avevano aderito alla organizzazione) diede a costui incarico cli svolgere attività, consegandogli a tal uopo stampa sovversiva (fra cui un libro sul quale aveva scritto dei brani di contenuto sovversivo) ed affidando altresì la raccolta dei fondi "pro-soccorso rosso" precisando che il denaro doveva essere inviato al detenuto politico Censimenti. Ebbe contatti di carattere politico particolarmente anche coi Gianassi e col Biagini. Scorsipa Riudo: pellettiere, incontrandosi talvolta al caffè, "Pieri" col Chiti e col Borghesi, trattò argomenti politici antifascisti; ed avendo egli pure, aderito al movimento locale, contribuì con versamenti settimanali, consegnati al Borghesi, "pro soccorso rosso", dandogli anche del denaro ritirato dal Gianassi . Di poi, a sua volta, per incarico dello stesso Borghesi raccolse dai compagni le quote quindicinali da inviare ad un detenuto politico. Filippetti Tiio: tornitore, iscritto alla G.I.L. iniziato dal Chiti aderì alla organizzazione sovversiva, incontrandosi perciò anche col Biagini. Richiesto, fino al maggio 1940, versò a quest'ultimo conaibuti "pro soccorso rosso", per un detenuto politico. Be1tini Vinicio: meccanico, iscritto alla G.l.L. e Pratesi Filiberto, meccanico pure appartenente alla G .I.L.; propagandati da Biagini parteciparono al movimento sovversivo locale. Richiesti gl i versarono, fino al maggio 1940, contributi quindicinali "pro soccorso rosso"; in favore di un detenuto politico. Da quanto viene suesposto scaturisce evidente la prova che ad opera dei rubricati Gianassi e Poli era stata, in concorso fra loro, promossa, costituita ed organizzata in territorio di Firenze un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Pe11anto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive, tenuto presente la natura particolare dei reati, il Collegio e d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 110, 270 p.p. con l'aggravante della recidiva nei confronti del Poli: Gianassi ad anni cinque e Poli ad anni 5 e mesi 2; Ai sensi dell'art. 270 cpv 2° con l'aggravate della recidiva nei confronti del Poli:

Chiti ad anni due e mesi sei; Biagini, Boldrini, Borghesi, Gentiluomo, Gigli, Scorsipa, Peruzzi e Papi ad anni due ciascuno. Poli ad anni uno e mesi due; Gianassi, Bertini, Filippetti e Pratesi ad anni uno. In base agli artt. 81, 272 p.p. con l'aggravante della recidiva nei confronti del Poli: Chiti ad anni 5 e mesi 6; Biagini e Borghesi ad anni 4 ciascuno; Gianassi, Gentiluomo, Gigli, Scorsipa e Peruzzi ad anni due ciascuno; Poli ad anni 1 e mesi 8; Bertini, Filippetti e Pratesi ad anni 1 e mesi 1 ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna: Gianassi, Poli e Chiti ad anni 8 ciascuno; Biagini e Borghesi ad anni 6 ciascuno, Gentiluomo, Gigli, Scorsipa e Peruzzi ad anni 4 ciascuno; Pertini, Filippetti e Pratesi ad anni 2 e mesi uno; Boldrini e Papi ad anni 2 ciascuno; Gianassi Poli e Chiti anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Biagini e Borghesi anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vicrilata· col paoamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento b ' b . delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110, 270 p.p.; 270 cpv. 2°; 81, 272 p.p.; 99 n. 2; 23, 29, 73, 228, 229, C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 486 C .P.Esercito; 2 e 4 R .D. 24.2.1940 n. 56;


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TRIBUNALE SPECTALE PER LA DfFESA DELLO STATO

PRlJ1,,1A p ARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T.S.o.s.

DICHIARA

Borghesi: detenuto dal 6.6.1940 viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 23.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 17 giorni

Tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti - ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove: Biagini del reato di cui all'art. 270 p.p.C.P., Boldrini e Papi del reato di cui all'art. 272 p.p .C.P. e Morrocchi dai reati di cui di cui agli artt. 270 p.p. e 272 p.p.C.P .. E ordina che Morrocchi venga immediatamente sci.u·cerato, se non detenuto per altra causa. Ed Operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Gianassi, Poli e Chiti ad anni 8 ciascuno; Biagini e Borghesi ad anni 6 ciascuno; Gentiluomo, Gigli, Scorsipa e Peruzzi ad anni 4 ciascuno; Bertini, Filìppetti e Pratesi ad anni 2 e mesi I ciascuno, Boldrini e Papi ad anni 2 ciascuno. Gianassi, Poli e Chiti anche con la interdizione perpetua da pubblici uffici; Biagini e Borghesi anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione degli artt. 2, 4 R.D. 24.2.1940 n. 56 dichiara condizionalmente condonati anni 2 sulla pena complessiva inflitta a Poli, Gentiluomo, Gigli e

Peruzzi in ordine al reato di propaganda; detem1inando la pena da scontare in anni 6 per Poli, anni 2 per Gentiluomo, Gigli e Peruzzi. Roma, 20.11.1940 - Anno XX Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. Morrocchi Silvano, detenuto dal 6.6.1940, viene scarcerato il 20.11.1940 NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE 1n ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27 .7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati: Poli: detenuto dal 30.5.1940 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 22 giorni Gianassi: detenuto dal 30.5.1940 viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 22.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 22 giorni Chiti: detenuto dal 3.6.1940 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione dj Castelfranco Emilia il 22.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 6 mesi, 19 giorni

Biagini: detenuto dal 30.5.1940 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco E milia il 22.8.1943 Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 17 giorni Scorsipa: detenuto dall' 11.6.1940 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 23.8. I 943 Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 12 giorni SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA Bertini: detenuto dal 3.6.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 3.7.1942 Fjljppetti: detenuto dal 3.6.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 3.7.1942 Pratesi : detenuto dal 3.6.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 3.7.1942 Una istanza cli grazia inoltrata dalla madre il 16.12.1940 non viene accolta. Gentiluomo: detenuto dal 7 .6.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 7.6.1942 Peruzzi: detenuto dal 6.6.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 6.6.1942 Gigli: detenuto dal 30.5.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 6.6.1 942 Papi: detenuto dal 3 1.5.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 31.5.1942 Boldrini: detenuto dal 30.5.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 30.5.1942. Una istanza di grazia inoltrata dal figlio il 30.11. l 940 non viene accolta. 11 Tribunale nùlitare tenìtoriale di Roma dichlara, con Ordinanza del 20.3.1961, estinti per amnistia i delitti politici (D.L. I 17.11.1945 n. 7.19) ~dd.e?bitati ~i soprannominati imputati dichiarando, contemporaneamente estmto il dmtto dell Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631). La Suprema Corte di Cassazione (2° Sezione Penale) dicl~ara, con sentenz.a del 12.4.1977, la giuridica inesistenza della sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 20.11.1940 (art. I D.L.L. 27 .7.1944 n. 159)


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D1FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 114/1940

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 188

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Pe1tanto per la gravità del commesso reato si ritiene opportuno infliggere la · pena di due anni di reclusione; alla suddetta pena consegue, ovviamente, il pagamento delle spese processuali e a quelle per il mantenimento durante la custodia.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Ciani Ferdinando, Carusi Mario, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ugol.ini Luigi, nato il 29.6.1891 a Firenze, avvocato e giornalista

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P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; l R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 272 cpv. 1° C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA L'imputato Ugolini Luigi responsabile dell' ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Roma, 28.11.1940 - Anno XIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ciel reato di cui all'art. 272 cpv. 1° C.P. per avere, in Firenze ed altrove, dal novembre-dicembre 1939 ali' aprile 1940, fatto, con numerosi manifestini diffusi, propagm1da diretta e deprimere il sentimento nazionale. IN PUBBLICA UDIENZA

A seguito di una istanza inviata al Capo del Governo il 29.11.1940 da Ugolini Luigi nella quale "affermando che il reato da lui commesso fu causato da una fatale aberrazione frutto di una mente esaurita da eccessivo lavoro, invoca il perdono e la restituzione alla famiglia" viene concesso, con Decreto di Grazia del 20.101941, il condono condizionale della residua pena da espiare.

Sentito il P.M., sentito l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola.

Pertanto Ugolini Luigi, detenuto dal 27.9.1940, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 24.1.1941

IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Ugolini Luigi fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dell'ascxittogli reato. Nell'orale dibattimento, l'imputato - confermando la confessione già resa - ha ammesso di avere diffuso - nelle circostanze di tempo e di luogo .i ndicate in rubr.ica - manifestini contenenti espressioni idonee a deprimere il sentimento nazionale. A propria discolpa l'Ugolini ha dichiarato che il fatto commesso poteva trovru·e qualche spiegazione nelle eccezionali condizioni di animo e spirito, nelle quali si trovava in conseguenza dell' intenso lavoro intellettuale al quale era costretto per sopperire alle necessità della sua numerosa famiglia. Il Collegio ritiene che la causale che - secondo l'imputato - avrebbe dato origine alla compilazione ed alla diffusione dei cennat.i manifestini - anche se vera non sarebbe tale da escludere o di grandemente diminuire la capacità di intendere e di volere; che pertanto, nei fatti commessi dall'Ugoli1ù si riscontrano glielementj materiali e psichici del delitto che gli è stato ascritto.

Pena espiata: 3 mesi e 27 giorni


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 335/1940

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA N. 193

fl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Carusi Mario; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Zorzin Dorino, nato il 15.5.1919 a S. Canzian di Isonzo (Trieste), fuochista artefice scel.to nella R. Marina. IMPUTATO del reato di cui agli artt. 56, 272 J O cpv. C.P., per avere, il 16.8.1940, a La Spezia, compiuto atti idonei, mediante scritturazione di una lettera contenente affermazioni inconsistenti sui disagi del1a vita di bordo nella R. Nave sulla quale era imbarcato, e sul contegno degli Ufficiali della R. Marina diretti in modo non equivoco a deprimere il sentimento Nazionale

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO Il prevenuto, in seguito a istrutto1ia a rito sommario, con atto d'accusa ciel P.M. in data 19 novembre u .s., fu rinviato a giudizio per rispondere del reato tentato sopra, in epigrafe, enunciato. All'orale dibattimento per la confessione clel1'accusato - il quale ha espresso sincero pentimento dell'atto compiuto, a suo dire, in un attimo di smarrimento e cli aberrazione per sciagure familiari e per un suo incidente disciplinare - e per la prova documentale, è rimasto accertato quanto segue: L'ufficio di censura di Trieste aveva requisito una lettera scritta dal marinaio Zorzin D01ino alla propria madre Leonardon Luigia in Zorzin per alcune espressioni che apparivano in essa contenute. Risulta, infatti, da]]a lettera incriminata rimessa a q uesto Tribunale dal Comando in Capo ciel Dipartimento Marittimo cieli' Alto Tirreno, che lo Zorzin, nel

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raccontare aJla madre le vicende del la vita di bordo, si è espresso con la seguente frase: "si mangia galletta e carne in scatola ed ogni tanto ne muore qualcuno"; abbiamo fatto per più di un'ora un esercizio per un combattimento con la maschera e l'elmo in testa, cose da pazzi" e più oltre riferendosi ad un episodio di un suo conoscente che aveva protestato per non aver potuto salire sulla nave:"il nostro Comandante farabutto ha sentito, lo ha chiamato a bordo e gli ha fatto rapporto. Questi sono gli ufficiali della Marina italiana? (Questo è un esempio). Ti spiegherei delle altre cose ma non posso" ecc .. Lo Zorzin, dopo aver riconosciuto come scritta di proprio pugno la lettera incriminata, ammetteva di non aver mai visto morire a bordo alcun compagno, affermando di aver sentito parlare di tale fatto da altri marinai a lui ignoti che lo conunentavano ad alta voce fermi presso alcuni manifesti ove si trovava fermo anche lo Zorzin. Per quanto si riferisce al linguaggio da lui adoperato nei confronti dei suoi superiori e degli ufficiali della Marina italiana, in genere, non sapeva dare altra giustificazione oltre quella causata da un certo risentimento per una punizione che egli riteneva ingiusta. Tale versione lo Zorzin ha ripetuto in istruttoria e in udienza; ma è chiaro che il contenuto delle espressioni che egli aveva adoperato per descrivere la vita di bordo era prevalentemente diretta a far conoscere alla madre, ed egli non ignorava che la madre avrebbe potuto ripeterle ad altri, le notizie ricevute, in quali condizionj di disagio egli si trovasse, sia per il vettovagliamento durante la navigazione, sia per quanto si riferisce al contegno degli Ufficiali della Marina. Lo Zorzin ha ammesso che i fatti cui egli alludeva sono ciel tutto insussistenti: la causale del reato deve riscontrarsi, pertanto, esclusivamente nella volontà di inculcare nei sentimenti della propria madre e di quanti direttamente o indirettamente fos sero venuti a conoscenza di quanto egli aveva scritto, la depressione della quale egli stesso si sentiva invaso e che lo induceva a trane da fatti specifici, inunaginari e tendenziosi, elementi di generalizzazione circa la vita che si svolgeva a bordo delle navi non soltanto per quanto si riferiva al contegno cli un singolo Ufficiale, verso il quale egli nutriva personali sentimenti di rancore, ma anche al contegno di tutti gli Ufficiali della Marina italiana in genere. Poichè la lettera incriminata è stata tolta dalla circolazione prima che giungesse a destinazione lo Zorzin dovrà essere dichiarato responsabile del tentato reato di cui agli artt. 56, 272 1° cpv. C.P. riscontrnnclosi nei fatti gli elementi oggettivi e soggettivi cli tale reato tentato. In considerazione dei buoni precedenti, anche civili, dell'accusato e della peculiarità del fatto , consistente in una sola isolata manifestazione di una accidentale deviazione del sentimento, il Collegio ritiene equo condannarlo a mesi quattro cli reclusione (da sostituirsi ai sensi dell'art. 27 C.P.M.Mar., con altrettanto carcere militare) nonchè al conseguente pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. (artt. 488 - 274 C.P.P.)


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P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 56, 272 1° cpv; C.P. 27 C.P.M.Marittimo 274 - 488 C.P.P. ·

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PRIMA PARTE: SENTENZe PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 199

Reg. Gen. n. 243/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe DICHIARA

Giudice Relatore: Lanari Piero Zorzin Dorino responsabile del reato tentato ascrittogli e lo condanna a mesi quattro di reclusione, da sostituirsi con altrettanto carcere militare, nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 6.12.1940 - Anno XIX -

Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Calia Michele, Colizza Ugo, Carusi Mario. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Zorzin Dorino, detenuto dal 10.9.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Preventive Marittime di La Spezia il 10.1.1941

nel procedimento penale a carico di: Bellone Sergio, nato il 6.2. 1915 a Milano, ingegnere; Anoelucci Mario, nato il 3 .1.1903 a Spello (Perugia), meccanico;

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Barberis Teresio, nato il 9.3.1912 a Torino, meccanico; Basagli a Filiberto, nato l' 11.11.19 15 a Ficarolo (Rovigo), meccanico; Benano Alessandro, nato il 10.7.1915 a Torino, meccanico; Biancolli Bruno, nato il 7. I 0.1896 a Ferrara, meccanico; Cappelli Andrea, nato il 24.8.1918 a Galeata (Forlì), infermiere aviere in servizio presso il Campo di aviazione di Grosseto; Caporali Ugo, nato il 14.7.1904 a Castiglion Fiorentino (Firenze), operaio; Capra Giacinto, nato il 18.4.1914 a Torino, ferratore Camino Firmino, nato il 27.9. I 892 ad Avigliana (Torino), meccanico; Cicognani Lorenzo, nato il 15.7.1910 a T orino, meccanico; Darchini Amedeo, nato il 22.9.1909 ad Imola (Bologna), fattorino di ospedale; Fantini Adolfo, nato l ' 11.2.1905 a luz de Foro (Brasile), decoratore; Filiberto Umberto, nato l' 11.5.1893 a Neviglie (Cuneo), meccanico; Giona Ugo, nato il 23.12.1910 a Cavaglià (Vercelli), elettricista;


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D S.

Galeotti Idamo, nato il 4.10.1907 a Santa Sofia (Forlì), negoziante;

Zambon Bruno, nato il 19.1.1910 a Treviso, meccanico;

Guerra Giuseppe, nato il 7.8.1910 a Torino, meccanico;

Zambon Luigi, nato il 21.6.1913 a Treviso, falegname;

Graziano Mario, nato il 23.12.1910 a Cavaglià (Vercelli), operaio siderurgi-

Zampetti Natale, nato il 23.12.1907 ad Ascoli Piceno, meccanico;

co;

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T o1retta Federico, nato il 25 .6.1890 a Buttigliera (Asti), insegnante, latitante. Girardin Agostino, nato il 2.12.1907 a Piovene-Rocchette (Vicenza), falegname; Giordo Maurizio, nato il 6.9.1903 a Porto Torres (Sassari), meccanico; Gozzelino Renato, nato il 19.7.1920 a To1ino, tipografo; Marchino Giuseppe, nato il 27.2.1913 a Robbio Lomellina (Pavia), meccanico; Milanesi Terzilio, nato il 26.5.1914 a Galeata (Forlì), aiuto motorista;

IMPUTATI Tutti: a) del reato di cui all'att. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici dello Stato; b) del reato di cui all'art. 272 p.p. in relazione all'art. 1.10 stesso Codice per avere, in concorso, fra loro fatto propaganda in favore delle predetta associazione sovversiva;

Mulas Pietro, nato 1'8.5 .1907 a Sassari, manovale; Il Bellone, il Ravetto, il Giordo e il Darchini, inoltre: Negrini Aurelio, nato il 2.12.1898 a Montieri (Grosseto), operaio; Palandella Francesco, nato il 21.1.1900 a Robbio Lomellina (Pavia), meccanico; Pampuro Cesare, nato il 10.9.1909 a To1ino, meccanico; Ravetto Pietro, nato il 23.4.1900 a Bussoleno (Torino), meccanico; Regazzo Guido, nato il 3.10. l 910 a Padova, meccanico;

del reato di cui all'art. 270 p.p. in relazione all'articolo 110 stesso Codice per avere, in concorso fra loro, promosso, costituita ed organizzata e diretta l'associazione di cui alla lettera a); Zambon Luigi, inoltre: del reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. per avere, nell'agosto 1940, scritto con un chiodo sulla porta della cella e sulla faccia interna di un paravento di un cesso (nelle Carceri giudiziarie di Torino, ov'era detenuto) le parole "viva il comunismo, viva Carlo Marx, Angels, ed altre simili.

Rossi Giuseppe, nato il 12.7.1900 a Valmacca (Alessandria), tramviere; Rovelli Amleto, nato il 21.8.1901 a Montieri (Grosseto), operaio tessile;

Torretta, ancora: del reato di cui all'art. 158 T.U. leggi di P.S. per essere espatriato clandestinamente per motivi politici.

Serafino Taddeo, nato il 14.3.1889 a Druento (Torino), muratore; Siviero Luigi, nato il 18.10.1894 a Bottighe (Rovigo), operaio; Sticca Luigi, nato il 3.2.1901 ad Antignano (Asti), cameriere; Sclaverano Pietro, nato il 26.4.1916 a Torino, operaio; Tagini Mario, nato il 25.7. 1907 a Belgirata (Novara), meccanico; Vighetto Oreste, nato il 22.10. 1898 a Bussoleno (Torino), manovale;

Giordo, Tagini nonchè Filiberto dell'aggravante prevista e punita dall'art. 99 C.P .. Reati commessi in Torino e Piemonte, anteriormente al luglio 1940. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL TS.D.S.

IL TRIBUNALE

Torino, ma che furono dal suddetto Ospedale consegnate alla Questura, in quanto il Darchini era già stato arrestato.

Considerato che dalla lettura degli atti processuali e dalle emergenze dell'orale dibattimento, nonchè ed in modo particolare attraverso le chiare, precise, concordi confessioni dei maggiori esponenti del movimento sovversivo, attraverso le esplicite ammissioni della maggiore parte dei giudicabili, ed infine attraverso le concordi testimonianze, si è potuto accertare

Altra volta gli scrisse precisando che occorreva tenersi pronti ad ogni evento, volendo intendere che era imminente lo scoppio della gueJTa che poteva apportare grandiosi avvenimenti e capovolgimenti; mentre nelle citate due cartoline, fra l'altro gli partecipava che essendo malato il capo dell'organizzazione (Ravetto) le funzioni erano state assunte dal collaboratore Giordo.

IN FATTO ED IN DIRITTO Si era costituita a Torino e funzionava in piena efficienza, una organizzazione commùsta, tra l'agosto e settembre 1939, ad opera dei rubricati Ravetto, Giordo e Drachini sotto la direzione e l'iniziativa del coimputato Bellone. E per cons.iglio di quest'ultimo fu ridotta al minimo la propaganda scritta onde evitare possibili arresti; mentre invece si curò la propaganda mediante raggruppamento e contatti ili "compagni" di sicura e provata fede, e la costituzione di "quadri" che avrebbero dovuto maggiormente intensificare il movimento sovversivo, approfittando della occasione della nostra entrata in guerra; come viene dimostrato dalla stessa corrispondenza scambiatasi fra taluni giudicabili e che trovasi in giudiziale sequestro. Si era altresì fo1mata una piccola biblioteca di libri che venivano fatti circolare fra gli aderenti alla organizzazione per poter in tal modo perfezionare la cultura sulle idee comuniste. Si raccoglievano fondi pro soccorso rosso; e fra "compagni" si faceva uso di pseudo1ùmi, per evitare quanto più possibile la propria identificazione. Il detto Bellone Sergio (noto nelJ'ambiente sovversivo per "Pacifico"), ingegnere, è iscritto al P.N.F. ed al G.U.F.; all'atto dell'arresto si trovava al campo di Gavirate, quale allievo ufficiale di complemento, del genio. Conosciuto il coimputato Ravetto (operaio meccanico) ebbe modo di scambiare delle idee politiche e saputo che egli pure aveva tendenze sovversive, che conosceva parecclù operai simpatizzanti per il movimento comunista, concordò di mantenere contatti fra loro di carattere politico e di dare la rispettiva collaborazione nell'attività organizzativa e propagandistica. Lo stesso Ravetto a tal uopo gli presentò altri due preziosi cooperatori, il Giordo ed il.Darchini. Sempre per svolgere la s ua opera di partito ebbe contatti del pari coi "compagni" Berzano, Regazzo e Cicognani (il portinaio del palazzo abitato dalla di lui famiglia). Nel complesso il Bell.one confessò di avere dato la sua opera di intellettuale e di tecnico, in concorso con quella del Ravetto, del Giordo e del Darchini, a favore della orgatùzzazione comunista di Torino, avendo aderito al relativo movimento. Tanto che durante il servizio militare al campo di Gavirate, nel luglio 1940, scrisse due cartoline (dal contenuto segreto convenzionale e finnate col pseudonimo di Pacifico) al giudicabile Darchini, dirette all'Ospedale civile di

Ravetto Pietro (conosciuto dai compagni di fede per "Tranquillo"), vecchio comunjsta, tanto che nel 1920, 21 e 22 collaborò nel giornale comunista !"'ordine nuovo"; assolto nel 1922 dalla Corte di Assise di Torino dalla imputazione di incitamento all'odio di classe; nel 1923 esonerato dalle ferrovie di Stato; ora meccanico presso al S. A. Ambra di Torino. Sotto le direttive del Bellone iniziò il lavoro di riorganizzazione del partito comunista a Torino, riuscendo a collegare parecchi compagni. Quando il Bellone partì per il servizio militare rimase il capo, disimpegnando le funzioni con la collaborazione di Giordo e mantenendo i rapporti epistolari con lo stesso Bellone. Attraverso il materiale rinvenutogli e sequestratogli e particolarmente da un grafico da lui compilato con indicazioni convenzionali, fu accertato che l'organizzazione constava di dieci nuclei principali, dei quali vennero identificati 8 capi ("Tranquillo" Ravetto, Cicogna op Cicognani; Serafino Drueni Serafino Taddeo; "Gig operaio" Siviero Luigi; "Settimo op" Giono Ugo;"Regazzo operaio" Regazzo Guido; "Dar Amedeo" Darchini Amedeo; "Sandro operaio" Berzano Alessandro). Raccolse fondi pro soccorso rosso; fece proseliti ctistribuendo le cariche generiche della organizzazione, diffuse materiale propagandistico e diede denaro al Darchini per potersi recare a Milano e prendere i contatti col locale movimento sovversivo. Darchini Amedeo: fattorino all'Ospedale civile della Molinette, amnistiato nel 1932 da questo Tribunale Speciale dall'accusa cli appartenenza ad associazione sovversiva e di relativa attività propagandistica. Ammise di essersi incontrato a scopo politico col Ravetto e col Bellone e di aver dato la propria cooperazione organizzativa e propagandistica; ctisimpegnando a tal uopo la carica di capo nucleo. Perciò ebbe contatti anche con vali compagni di fede, fra i quali con Siviero capo nucleo per Venaria Reale, con Regazzo Guido capo nucleo per la Fiat e Zambon Bruno. Ebbe a riprodurre, a mezzo di macchina da scrivere e di ciclostile dell'ospedale, circa 200 copie dei due deleteri libelli sovversivi in giudiziale sequestro, consegnate in gran parte al coimputato Torretta.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T .S.D.S.

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Andò a Milano per prendere contatto con l'organizzazione antifascista locale, per incarico del Ravetto; e tenne particolare corrispondenza epistolare di carattere politico con Bellone, col Siviero, e col Cappelli Andrea.

tenere in sicuro nascondiglio; e qualcuno talvolta ne consegnò al Ravetto.

Gìordo Mamizio: meccarùco, vecchio comunista, condannato nel 1932 per violenza. Propagandato dal Ravetto fini per aderire al movimento e per divenire un suo prezioso collaboratore nelle funzioni organizzative e direttive.

Serafino Taddeo, muratore. Secondo le dichiarazioni del Siviero e dal Ravet to egli apparteneva al movimento con funzioni di capo nucleo. Però a suo carie< non emersero prove sufficienti di reità in ordine al reato contestatogli di propa ganda sovversiva.

Infatti con la sua attività propagandistica riuscì a fare proseliti, ad esempio il Mulas, il Berzano, lo Sclaverano; prese parte a riunioni clandestine, provvide alla raccolta dì fondi pro vittime politiche e diffuse materiale sovversivo. Regazzo Guido: meccanico, vecchio comurùsta, già condannato nel 1928 per offese al Capo deJ Governo ed assolto per insufficienza di prove, nel 1932, da questo Tribunale per reati politici. Sollecitato dal Ravetto aderì alla organizzazione disimpegnando la carica di capo nucleo per la Fiat; avendo a tal uopo contatti coi capi e coi vari compagni di fede del suo gruppo e svolgendo opera propagandistica. Siviero Luigi: operaio. Fu in Francia dal 1930 al 1932, venendo nel 1931 segnalato dalle autorità nostro consolari, come iscritto al partito comunista di Lione; nel 1937 fu licenziato dalla Snia Viscosa per la sua pericolosità sovversiva. Insistentemente invitato dal Darchini ad aderire al movimento, accettando la carica di capo di nucleo per Venaria Reale. Al suo gruppo appartenevano anche Girardin, Caporali e Giono. Ebbe rapporti coi capeggiatori e coi compagni di gruppo, svolgendo opera propagandistica . Giano Ugo: elettricista, vecchio comunista, amnistiato nel 1932 da questo Tribunale Speciale, sollecitato dal Siviero prese parte all'organizzazione e nominato, da Ravetto, capo nucleo di Settimo. Perciò ebbe contatti coi capeggiatori e con vari altri compagni, svolgendo attività propagandistica.

Al suo gruppo appaitenevano Camino, Graziano e Vighetto.

Z ambon Bruno: meccanico. Iniziato dal Darchini a voce e per mezzo di stampa sovversiva e dei libelli aderì al movimento divenendo capo nucleo di Vanchig!ia, svolse, a sua volta, attività propagandistica, tanto che riuscì a fare dei proseliti, fra i quali Gozzelino, Guerra ed il fratello Luigi. Zambon Luigi: falegname; Propagandato dal fratello Bruno prese parte alla organizzazione, coadiuvando, quale vice capo nucleo, nella opera sovversiva propagandistica il detto fratello . Egli inoltre in data 28 giugno 1940 mentre si trovava detenuto nelle carceri di Torino ebbe a scrivere frasi di contenuto sovversivo apponendo la propria firma con la dichiarazione di "comunista". Guerra Giuseppe: meccanico. Per opera del Bruno Z ambon finì per aderire al movimento comunista. Conobbe perciò anche Darchini e da entrambi ebbe istruzioni per svolgere attività propagandistiche e per fare proseliti, con relativa stampa sovversiva, che diffuse. Gozzelino Renato, compositore tipografo, iscritto alla G.I.L. e soldato al 5° Artiglieria. Sollecitato dai fratelli Zambon prese parte alla organizzazione; perciò ebbe contatti anche col Darchini, che lo incitò a svolgere attività propagandistica; Però non fu possibile acce1tai·e se abbia o meno esercitata opera c1inùnosa di propaganda. Trovandosi in servizio militare a Venaria Reale, per mezzo dello Zambon Luigi prese contatto col locale vice capo nucleo comunista (Girai·d.in); passando dal gruppo di Vanchiglia a quello di Venaria Reale.

Regazzo Alessandro: meccanico, iscritto al P.N.F., già segnalato alla Questura per un simpatizzante sovversivo che aveva raccolti fondi pro soccorso rosso, all'epoca de1la guerra in Spagna.

Girardin Agostino, falegname. Propagandato con insistenza dal Siviero finì per partecipare al movimento, coadiuvando il capo nucleo di Venaria Reale Si viero, nella attività sovversiva propagandistica; ricevette dallo stesso Siviero copia del libello "Contrattacco". Funzionò da vice capo nucleo coadiuvando il Siviera.

Propagandato dal Giordo aderì alla organizzazione ed incaricato dal Ravetto s volse propaganda ottenendo a sua volta l'adesione di Biancolli, Zampetti, Pampuro, Sticca, Capra e Palandella. Raccolse fondi pro soccorso rosso e diffuse materiale sovversivo.

Marchino Giuseppe, meccanico; orfano di guerra ed iscritto al P.N.F. propagandato a voce e per mezzo di libri sovversivi, aderì alla organizzazione. Versò denaro pro-soccorso rosso al Berzano che gli passò manifestini antifascisti da diffondere.

Cicognani Lorenzo, meccanico, propagandato, a voce e per mezzo di libelli da Ravetto prese paite al movimento, disimpegnando le funzioni di capo nucleo. Di conseguenza svolgendo attività propagandistica ebbe contatti coi capeggiatori e coi vari compagni di nucleo. Ricevette dal Bellone molti libri antifascisti, da

Fantini Adolfo, decoratore, egli pure propagandato dal Berzai10 aderì al movimento sovversivo, a tal. uopo incontrandosi con compagni di fede e col capeggiatore Giordo. Anche nei suoi confrontj mancarono prove sufficienti per statuire che svolse ai1che attività propagandistica.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pampuro Cesare, meccanico. Alle insistenze del Berzano partecipò alla orga1ùzzazione comunista intervenendo a riunioni fra compagni. Secondo Berzano fece degli aderenti, e versò denaro pro-soccorso rosso. Sticca Luigi, cameriere, propagandato dal Berzano aderì al movimento, perciò si incontrò coi compagni del nucleo. Una volta versò denaro allo stesso Berzano pro-soccorso rosso, ed altra volta ritirò da lui un libro sovversivo, da leggere e da fare circolare; Nominato dal Berzano capo nucleo svolse attività propagandistica per fare proseliti . Biancolli Bruno, meccanico egli pure alle insistenze del Berzano finì per partecipare alla organizzazione comunista, trovandosi a tal uopo con gli altri compagni del nucleo. A scopo propagandistico ricevette dei manifestini sovversivi, dal Berzano al quale invece versò denaro pro-soccorso rosso; avendone anche raccolto dai compagni di fede. Palandella Francesco, meccanico, al tempo delle organizzazioni rosse in Italia, fu membro del sindacato metallurgico e partecipò alle occupazioni delle officine Fiat. Inviato dal Berzano aderl al movimento, divenendo collaboratore nell'opera propagandistica dello stesso Berzano. A costui versò danaro pro-soccorso rosso, ricevendo invece manifestini da diffondere. Zampetti Natale, Filiberto Umberto, meccanici e Capra Giacinto, fen-atore: sollecitati con insistenza dal Berzano parteciparono alla organizzazione ricevendo dallo stesso Berzano manifestini sovversivi. Tranne che a carico del Capra, per gli altri due giudicabili risultò anche che versarono denaro pro-soccorso rosso, e svolsero attività propagandistica. Sclaverano Pietro, operaio, soldato di Artiglieria. Propagandato a voce ed a mezzo di libri sovversivi dal Giordo aderì alla organizzazione. Ebbe perciò contatti con vari compagni del nucleo Giordo, versando a quest'ultimo denaro prosoccorso rosso. Lo stesso Giordo lo incitò a fare opera propagandistica presso i soldati tanto che al proposito lo Sclaverano, scrivendogli, disse fra l'altro: "C'è l'amico Basaglia e con lui cercheremo di fare tutto il possibile.... ". Mulas Pietro, manovale, nel 1931 segnalato dalla divisione della Polizia politica del Ministero, come accanito antifascista, che non faceva mistero delle sue idee anarchiche. Convinto dal cognato Giordo aderì al movimento comunista. Ebbe libri sovversivi dallo stesso Giordo.

PR!l\llA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Trasferitosi nel 1939 a Roma, nel 25 marzo e 26 marzo 1940 sc1isse al cognato per informarlo, con frasi convenzionali, che a Roma non riusciva a combinare nulla nel cmnpo politico antifascista, e chiedendo notizie sul movimento torinese ed anche istruzioni su quello che doveva fare . A suo carico, però, non si potè accertare che esplicò opera criminosa propagandistica. Camino Firmino, meccanico, già di idee socialistoide, si stabilì nel 1928 a Torino proveniente da Lione (Francia). Indotto da Cicognani aderì al movimento comunista, prendendo perciò contatti specialmente col Ravetto: tanto che figura nel di costui grafico alla riga 32, indicato "Camino"; sostituì Cicognani nelle funzioni di capo nucleo quando costui fu chiamato alle armi. Graziano Mario, siderurgico. Presentato da compagno V.ighetto, al Ravetto, dopo vari incontri con costui che lo propagandò, finì per aderire al movimento commùsta. Infatti egli è registrato nel grafico alla riga 33 ed indicato "Mario". Vighetto Oreste, manovale. Insistentemente propagandato dal Ravetto finì per partecipare all'organizzazione; tanto che figura nel grafico alla riga 34, indicato "Vighetti". svolse attività propagandistica. Tagini Mario, meccanico tornitore. Invitato con insistenza da Ravetto, ed in seguito a propaganda fattagli, aderì al movimento; Ebbe un manifesto sovversivo che passò a Berzano, versò danaro pro-soccorso rosso. Egli pure trovavasi registrato nel grafico alla riga 10, precisato "Tagini", gli sequestrarono dei libri sovversivi. Angelucci Mario, meccanico, già condannato da questo Tribunale Speciale nel 1927, ad anni sei e mesi dieci, per attività sovversiva. Presentato a Darchini, da Siviero e da Giono, come un buon compagno di fede, fece parte del movimento; perciò si incontrò sovente coi vari aderenti. A suo carico non sono emersi elementi sufficienti di reità in ordine alla attività propagandistica. Cappelli Andrea, infenniere, iscritto al P.N.F. proveniente dalle organizzazioni giovanili, aviere in servizio all'Aeroporto di Grosseto, trasferitovi da Guidonia per la sua condotta politica. Propagandato aderì al movimento tanto è vero che figura nel grafico del Ravetto. Prese parte alle riunioni coi vari compagni di fede e tenne corrispondenza particolarmente col Darchini, scambiando frasi metaforiche di carattere politico sovversivo. Sia a voce che per lettera, si esprimeva in modo assai spinto e compromettente, tanto che più volte venne redarguito ed invitato alla prudenza dallo stesso Darchini. Non fu possibile però statuire se in realtà ebbe, o meno a svolgere opera propagandistica.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DtFESA DELLO STATO

Milanesi Terzilio, motorista. Trovandosi coi vari compagni di fede aveva finito per aderire alla organizzazione sovversiva. Infatti se ne ha la prova attraverso la corrispondenza metaforica avuta col CappeJii; dal quale venne perfino incaricato di tenere contatti di carattere politico, col capeggiatore del movimento, Darchini. Anche nei suoi confronti mancarono prove sufficienti per affermare che svolse attività propagandistica. ToJTetta Federico, detto "Maestro", insegnante, latitante vecchio sovversivo, tanto che nel 1926 il R. Provveditore agli studi di Asti lo trasferì per punizione. Nel 1931 implicato nella riorganizzazione del partito comunista di Alessandria, fu mandato al confino per 5 anni. Durante la sua permanenza a Lipari nel 1932 fu denunziato al Tribunale Speciale perchè ritenuto responsabile di aver tentato di ricostruire fra i confinati, il partito comunista.

In istruttoria fu prosciolto per insufficienza di prove. Presi contatti col Galeotti si fece presentare al Darchini per fargli dattilografare i libelli sovversivi, (in copie allegati agli atti processuali) nella maggior parte da lui ritirati. Espatriato clandestinamente in Francia, si mantenne in conispondenza politica col Galeotti, informando costui che un emissario del centro sarebbe venuto in Italia e che si sarebbe altresì incontrato col Galeotti. Infine avvertiva costui di evitare i contatti col Darchini perchè il centro comunista lo riteneva un "provocatore".

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P. a Bellone, Ravetto, Darchini, Berzano, Cicognani, Ton-etta, Siviero, Zambon Btuno e Luigi, Regazzo anni 2 ciascuno; ad Angelucci anni 1 e mesi 6; a Giordo anni 1 e mesi 3; a Cappelli, Capra, Filiberto, Gozzelino, Serafino, Biagini anni J e mesi 2 ciascuno a Biancolli, Ca.mino, Fantini, Guerra, Graziano, Giono, Girardin, Palandella, Pampuro, Sticca, Sclaverano, Vighetto e Zampetti anni 1 ciascuno. Ai sensi degli artt. 110, 272 p.p. C.P.: a Bellone, Ravetto, Berzano e ToJTetta anni 5 ciascuno; a Cicognani, Siviera e Zambon Bruno, anni 4 ciascuno; a Giono e Ragazzo anni 3 ciascuno; a Darchini, Carnino, Guen-a, Girardin, Palandella, Sticca, Sclaverano e Zambon Luigi, anni 2 ciascuno, a Tagini anni 1 e mesi 1O, a Giordo anni 1 e mesi 3; a Filiberto anni l e mesi 2; a Biancolli, Graziano, Marchino, Pampuro, Vighetto, Zampetti anni 1 ciascuno; ln base all'art. 272 p.p.C.P. a Zambon Luigi anni 2 e per la pena prevista dall'art. 158 T.U. Legge di P.S. 1931: anni 2 e L. 20.000 di multa. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna:

Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che a Torino si era costituita un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici dello Stato. I capeggiatori organizzatori e direttore erano in concorso fra loro, il Bellone, il Ravetto, il Giorclo ed il Darchini. Con costoro tutti gli altri suaccennati coimputati partecipavano alla detta associazione sovversiva; svolgendovi tutti (tranne gli assolti per insufficienza di prove Cappelli, Capra, Fantini, Gozzelino, Milanesi, Mulas e Serafino), sempre in concorso fra loro; attività propagandistica. Di conseguenza tutti si sono resi rispettivamente responsabili responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 270 p.p.; 270 cpv.; 272 p.p. e 272 p.p.C.P., come vennero per ognuno rubricati. Il Torretta poi essendo espatriato clandestinamente in Francia per motivi politici, si è reso colpevole anche del reato previsto dall'art. 158 p.p. leggi cli P.S. 1931; e lo Zambon Luigi poichè mentre stava in carcere detenuto ebbe a scrivere frasi sovversive si rese così colpevole di altro delitto di propaganda. Nei confronti, poi di Giordo, Tagnini e Filiberto si deve applicare l'aggravante prevista dall'art. 99 n. 2 C.P .. Considerate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive tenuta presente la natura speciale dei reati, commessi perfino da iscritti al P.N.F. in momenti particolari per la Nazione; il Collegio e d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 11 O, 270 p.p.C.P. A Bellone e Ravetto anni 7 ciascuno; a Darchini anni 6; a Giordo anni 5 e mesi 6.

Bellone e Ravetto ad anni 14 c.i ascuno; Da.rchini ad anni 10; ToJTetta ad a.mù 9 e L. 20.000 di multa; Giordo ad am1i 8, Berzano ad anni 7, Cicognani, Siviera, Zambon Luigi, Zambon Bruno, ad anni 6 ciascuno, Regazzo ad anni 5, Giono ad anni 4; Camino, Guerra, Girardin, Palandella, Sticca, Sclaverano, Tagini ad anni 3 ciascuno, Filiberto ad anni 2 e mesi 4, Biancolli, Graziano, Marchino, Pampuro, Vighetto, Zampetti ad anni 2 ciascuno, Angelucci anni 1 e mesi 6; Cappelli, Capra, Gozzelino, Serafino anni 1 e mesi 2 ciascuno; Fantini, Mulas, Milanesi ad anni 1 ciascuno. Tutti alla reclusione; Bellone, Ravetto, Darchini, Giordo, Torretta, Berzano anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, Cicognani, Siviero, Zambon Luigi e Bruno, Regazzo e Giona anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti ad eccezione di Fantini, Mulas, Milanesi anche alla libertà vigilata, tutti al paga.mento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese cli preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Erano stati rinviati a giudizio anche i coimputati Barberis, Basaglia, Caporali, Negrini, Rossi, Rovelli e Galeotti, per rispondere dei reati di cui a.gli artt. 270 cpv. 2 e 272 p.p.C.P .. Al dibattimento non si raccolsero elementi sufficienti per statuire che realmente tutti (ad eccezione del Galeotti nei confronti del quale emerse che durante la gueJTa perdette tutto il suo patrimonio in A.O. nell'impresa dei tra.sporti gestita con pericolo della vita e che di recente fu investito da un camion riportando gravi lesioni alla testa che lo resero in condizioni fisico psichiche anormali, per cui può anche darsi che egli abbia agito senza la capacità di intendere e di volere e conseguentemente è d'uopo assolverlo per insufficienza


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

di prove in ordine al dolo) appartenevano ad associazione sovversiva e svolsero relativa attività propagandistica; pertanto tutti i suddetti vengono assolti dalle imputazioni ascritte per insufficienza di prove, ordinandosi che siano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

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In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con cfrcolari n. 46643 del 27 .7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene disposta la liberazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati:

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110, 270 p.p., 270 cpv. 2°, 1 IO, 272 p.p., 99, 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 158 T.U. leggi di P.S. 1931; 274, 488 C.P.P.; 485, 486, 510 C.P.Esercito, DICHIARA la contumacia di Torretta, ritiene tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, coll'aggravante di cui all'art. 99 n. 2 nei confronti di Angelucci, ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove: a) Barberis, Basaglia, Caporali, Galeotti, Negrini, Rossi e Rovelli da entrambe le imputazioni, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; b) Angelucci, Cappelli, Capra, Fantini, Gozzolino, Milanesi, Mulas e Serafino dal solo reato cli propaganda. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Bellone, detenuto dal 5.7.1940, viene _scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 18 giorni Ravetto, detenuto dal 24.6.1940, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco E milia il 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 29 giorni Darchini, detenuto dal 21.6.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimìgnano il 20.8.1943. Pena espiata: 3 ann.i , I mese, 29 giorni (Per Darchini vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pagg: 379 e 381). Giordo, detenuto dal 24.6.1940, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 29 giorni

Bellone e Ravetto ad anni 14 ciascuno; Darchini ad alllli 10, Torretta ad anni 9 e L. 20.000 di multa, Giordo ad alllli 8; Berzano ad anni 7; Cicognani, Siviero, Zambon Luigi, Zambon Bruno, ad anni 6 ciascuno, Regazzo ad anni 5; Giono ad anni 4, Camino, Guerra, Girardin, Palandella, Sticca, Sclaverano, Tagini a anni 3 ciascuno, Filiberto ad anni 2 e mesi 4, Biancolli, Graziano, Marchino, Pampuro, Vighetto, Zampetti anni 2 ciascuno, Angelucci anni 1 e mesi 6; Cappelli, Capra, Gozzelino e Serafino anni 1 e mesi 2 ciascuno, Fantini, Mu]as e Milanesi ad anni 1 ciascuno.

Berzano, detenuto dal 3.7.1 940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 19.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 16 giorni Una istanza di grazia inoltrata da Berzano il 4.5.1941 non venne accolta.

Tutti, alla reclusione; Bellone, Ravetto, Darchini, Giordo, Tonetta, Berzano anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Cicognani, Siviero, Zambon Luigi e Bruno, Regazzo e Giono alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti, ad accezione di Fantini, Mulas, Milanese anche alla libertà v.igilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese dì preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Siviero, detenuto dal 24.6.1940, viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 29 giorni.

Cicognani, detenuto dal 16.7.1940 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione dì Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni, I mese, 7 giorni.

Zambon Luigi, detenuto dal 28.6.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23 .8.1943. Pena espiata: 3 alllli, 1 mese, 25 giorni.

Roma, 13.12.1940 - Anno XIX Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. Ba.rberis Teresio, Caporali Ugo, Negrini Aurelio e Rovelli Amleto detenuti dal 7.7.1940, Rossi Giuseppe, detenuto dal 17.7.1940, Basaglia Filiberto detenuto dal 19.7 .1940 e Galeotti Idamo, detenuto dal 25.6.1940, vengono scarcerati il 13. 12.1940.

Zambon Bruno, detenuto dal 24.6.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23 .8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 29 giorni. Regazzo, detenuto dal 24.6.1940, viene scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo il 30.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 6 giorni.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Per Regazzo vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 pag: 1147" e "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag: 379).

SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA

Giono, detenuto dal 24.6.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 1 mese, 29 gionĂš. (Per Giono vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 369 e 374)

197

Girardin, detenuto dal 7.7. I 940, viene scarcerato, per espiata pena dalla Casa di Reclusione di Fossano il 7 .7.1943. Una istanza di grazia inoltrata da Girardin il 4 .7 .1941 non veru1e accolta. Guerra, detenuto dal 28.6.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.6.1943.

SCARCERAZIONI PER CONCESSIONI DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 16.11.1940; istanza respinta.

Camino, detenuto dal 23.7.1940, v.iene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.4.1943. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e 28 giorni.

Filiberto, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 15.11.1942.

Palandella, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 15.4.1943. Pena espiata: 2 anni, 9 mesi. Istanze di grazia inoltrate dal Palandella e dalla moglie il 24.2.1941 non vengono accolte. Sclaverano, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia l ' 11.4.1943. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 26 giomi. Istanze di grazia inoltrate da Sclaverano il 9 e il 20 dicembre 1940 non vengono accolte. Tagini, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 9.4.1943. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 24 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Tagini il 13.3.1941 non viene accolta. Sticca, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 13.3.1943. Pena espiata: 2 anni, 7 mesi, 28 giorni. Una istanza di grazia inoltrata da Sticca l' 11.5.1941 non viene accolta. SCARCERAZIONE PER GRAZIA SOVRANA Marchino: una istanza di grazia inoltrata dal Marchino 1' 1 1.8.1941 viene accolta e, pertanto, con Decreto di Grazia del 21.6.1942, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. II 30.6.1942 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di FossĂ no. Detenuto dal 14.7.1940 al 30.6.1942. Pena espiata: I anno, 11 mesi, 16 giorni.

Vighetto, detenuto dal 23.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.7.1942. Si associa a. una istanza di grazia inoltrata dalla moglie nel giugno del 1941; istanza respinta. Graziano, detenuto dal 23.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia 23.7.1942. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal figlio il 9.3.1941; istanza respinta. Biancolli, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 15.7.1942. Una istanza di grazia inoltrata dal Biancolli il 24.2.1941 non viene accolta. Pampuro, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 15.7.1942. Zampetti, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 15.7.1942. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre i1 9.5.1942. Angelucci, detenuto dal 26.6.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 26.12.1941. (Per Angelucci vedi "Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1927 pag: 457). Serafino, detenuto dal 26.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 26.9.1941. Una istanza di grazia inoltrata dal Serafino nel gennaio del 1941 non viene accolta. Gozzelino, detenuto dal 17.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 17.9.1941. Capra, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario cli Roma il 15.9.1941.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Una istanza di grazia inoltrata da Capra nel gennaio del 1941 non viene accolta. Cappelli, detenuto dall' 11.7 .1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Reclusorio militare di Gaeta 1'11.9.1941. Fantini, detenuto dal 15.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 15.7.1941. Istanze di grazia inoltrate da Fantini e dalla moglie nel gennaio del 1941 non vengono accolte. Mulas, detenuto dal 5.7. 1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 15.7.1941. SEZIONE "B" Milanesi, detenuto dal 2.7.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 2.7.1941. Per il latitante Ton-etta Federico, nato il 25.6.1890, condannato, in contumacia, alla pena di 9 anni e 20.000 lire di multa non risulta dal Registro Generale se venne tratto in an-esto e .t radotto in una Casa Penale per espiare, sia pure per qualche anno, una parte della pena inflittagli. Per Ton-etta, infine vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag: 554". Nota: venne denunziato alla Procura Generale del T.S.D.S. anche il latitante Anzaghi Pietro, nato il 20.6.1886 a Milano, metallurgico. Per l' Anzaghi, però, la Procura Generale del T.S.D.S. non riscontrò nella denunzia gli estremi di alcun reato e, pertanto, non venne iniziata azione penale nei suoi confronti.

SENTENZE CON LE QUALI IL T.S.D.S . RlMETTE ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA PROCEDIMENTI RELATIVI A REATI DI SUA ORIGINARIA COMPETENZA (art. 2 del R.D. 15.12.1936 n. 213)


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

RIMESSIONE DI ATTI PROCESSUALI ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA

3) Sottili Lando, nato il 12.9.1923 a Suzzara (Mantova), meccanico, libero

Nel 1940 il T.S.D.S., avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 2 del R.D. 15.12.1936 n. 2136, ha trasmesso 85 procedimenti relatjvi a reati di sua originaria competenza al Giudice competente secondo le norme ordinarie. II T.S.D.S. ha ritenuto che per l'entità e la modalità del fatto attribuito all'imputato si ravvisava la convenienza di rimettere gli atti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per ciascun procedimento viene indicata la data di trasmissione degli atti processuali alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria allo scopo di consentire a coloro che desiderano conoscere, per vari motivi l'esito del procedimento, a quale Autorità Giudiziaria devono inoltrare la loro richiesta. I Procedimenti vengono elencati in ordine cronologico di trasmissione, tranne che per Di Lullo Federico che viene inserito al n. 85. I) Lapaine Giovanni, nato il 27.8.1916 ad Idria (Go1izia), manovale, detenuto dal 22.12.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Gorizia IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 266 C.P. per avere, in Idria (Gorizia) la sera del 19.11.1939 istigato l'Artigliere Selvaluga Lamberto fu Paolo, effettivo al 22° settore di Copertura della Guardia alla frontiera a disertare in Jugoslavia. b) del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere nelle stesse circostanze e parlando con lo stesso artigliere definito l'Italia "schifosa" dove non c'è niente da fare e non si riesce a trovare lavoro; Rimette gli atti al Pro.curatore del Re di Gorizia per l'ulteriore corso di giustizia il 9.1.1940 con Sentenza n. 1 (Reg. Gen. n. 333/39).

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IMPUTATO del reato di cui all'art. 290, cpv. C.P. per avere, in una pubblica strada, pronunciato le seguenti frasi rivolte ad un plotone di militi "Dio maledica voi e la milizia, siete arrabbiati perchè non percepite più di lire 15 al giorno, siete indegni di portare la divisa" vilipeso le Forze Armate dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia per l'ulteriore corso di giustizia il 9.2.1940 con Sentenza n. 16 (Reg. Gen. n. 18/40) 4) Di Rocca Iolanda, nata il 15.7.1901 a Livorno, stiratrice, detenuta per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Livorno. IMPUTATA del delitto di cui all'art. 278, cpv. C.P. per avere, in epoca imprecisata, nelle Carceri Giudiziarie di Livorno, discutendo con altra detenuta circa il prossimo fausto evento nella Famiglia Reale, offeso il prestigio di S.A.R. la Principessa cli Piemonte con le parole "lo possa fare morto a pezzi".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno per l'ulteriore corso di giustizia il 9.2.1940, con Sentenza n. 17 (Reg. Gen. n. 22/40). 5) Golfetto Giuseppe, nato il 19.3.1905 a Battaglia Terme (Padova), detenuto, in espiazione di pena, nelle Carceri Giudiziaiie cli Mantova. IMPUTATO a) del delitto di cui all' art. 282 C.P. per avere in un giorno imprecisato dei mesi di d.i cembre 1939 e gennaio 1940, neJle Carceri Giudiziarie di Mantova, offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo, dicendo "che dal tempo che Egli è al potere la popolazione è stata posta in schiavitù e che si è fatta soffrire la fame".

2) Beccani Ghino, nato il 16.9.1854 a Firenze, libero IMPUTATO

b) del delitto previsto dall'art. 290, cpv. C.P. per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo, pubblicamente vilipeso la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale qualificandola come "massa di delinquenti".

del reato di vilipendio all'Ordine Giudiziario (art. 290 cpv. C.P.) per avere affisso nell'albo degli atti giudiziari del Tribunale di Firenze uno scritto dattilografato nel quale sono enunciate frasi di vilipendio contro i Magistrati del Tribunale Penale di Firenze. In Firenze il 18.1.1937.

Atti trasmessi ,ù Procuratore del Re di Mantova per l'ulteriore corso di giustizia il 9.2.1940, con Sentenza n. 18 (Reg. Gen. n. 23/40).

Rimette gli atti al Procuratore del Re di Firenze per l'ulteriore corso di giustizia il 22.J..1940 con Sentenza n. 6 (Reg. gen. n. 3/40)

6) Z anin Italo, nato il 18.3.1902 a San Donà di Piave (Venezia), salumiere, detenuto, per altra causa, nella Casa Penale di Pianosa.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere il 19.1.1940, nello Stabilimento Penale di Pianosa, offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo, pronunziando la frase: "Il Duce è un porco". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno per l'ulteriore corso di giustizia il 9.2.1940, con Sentenza n. 19 (Reg. Gen. n. 27/40). 7) Cavedon Domenico, nato il 13.5.1910 a Vicenza, appaltatore, detenuto dal 22.12.1939. Camicia nera della M.V.S.N. Ceccato Antonio, nato il 4 .11.19 Il a Trinchiana (Belluno), panettiere, libero. IMPUTATI

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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gestito in Zerimà-Debivar (A.O.I.) offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo con le parole "Mussolini è un ambizioso che presto condurrà l'Italia ad una nuova guerra, alla strage, alla rovina, per la sua politica, ha già ridotto l'Italia in miseria e rubati gli anelli nuziali alle spose". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gondar (A.O .I.) per l'ulteriore corso di giustizia il 7.3.1940, con Sentenza n. 33 (Reg. Gen. n. 2/40). 10) Sarzi-Madidini Otello, nato il 7 .2 .1922 a Vigasio (Verona), artista drammatico, detenuto dal 3.2.1940. IMPUTATO dei reati di cui all' rut. 272 u. cpv. C.P. per avere fatto apologia sovversiva dei fatti preveduti nella prima parte dello stesso art; 272. Apologia fatta nelle Carceri Giudiziarie di Alessandria il 23.2.1940.

Cavedon del delitto di cui agli artt. 81 e 282 C.P. per avere in Lechemti (Gimma - A.O.I.) 1'11.10.1939 e in altri giorni imprecisati offeso il prestigio di S.E. il Capo del Governo, pronunciando le frasi "il Duce sbaglia in pieno nella politica estera e interna, il Duce non è un uomo di Governo ed è uno squilibrato mentale", con atti diversi esecutivi di un medesimo disegno criminoso;

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria il 9.3.1940, con Sentenza n . 36 (Reg. Gen. n. 51/40).

Ceccato del delitto di cui ,ùl'art. 282 C.P. per avere in Lechemti (A.O.I.), in un giorno imprecisato dell'ottobre 1939, offeso il prestigio di S .E. il Capo del Governo, dicendo che "Mussolini doveva finire di rompere le scatole in casa d'aln·i perchè da oltre cinque anni la guerra in Africa ed altre imprese che non ci lasciava in pace".

IMPUTATO

11) Grasselli Riccardo, nato I' 1.9.1897 a San Lazzaro Parmense (Pam1a), libero

Atti trasmessi al Procuratore de.I Re di Gimma (A.O.I.) per l'ulteriore corso di giustizia il 10.2 .1 940, con Sentenza n. 25 (Reg. Gen. n. 34/40)

del delitto di cui all'rut. 282 C.P. per avere, in un giorno imprecisato del settembre 1939 in San Lazzaro Parmense offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo con le parole: "Dà pure retta al Duce, così morirai di fame".

8) Kanton Sebastiano, nato l' 1.11.1906 a Renon (Bolzano), bracciante, detenuto dal 3.2.1940.

Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Pru·ma per l'ulteriore corso di giustizia il 10.3.1940, con Sentenza n. 37 (Rcg. Gen. n. 53/40)

W:PUTATO

12) Tizzano Pasquale, nato il 17.8.1909 a Napoli, scaricatore, in atto internato nella Colonia agricola dell'Isola cli Capraia (Livorno)

del delitto cli cui all'art. 292 C.P. (Vilipendio alla Bandiera o ad altro emblema dello Stato) commesso il 3.2.1940 in un albergo di Prato all'Tsarco (Bolzano)

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Bolzano per l'ulteriore corso di giustizia il 22.2.1940, con Sentenza n. 26 (Reg. Gen. n. 35/40). 9) Vecchi Ettore, nato il 19.12.1885 a Lugo (Ravenna), conunerciante, detenuto nelle Carceri Giudiziruie cli Gondar (A.O.I.) dal 16.7 .1939 IMPUTATO del delitto di cui all' art. 282 C.P. per avere il 13.7.1 939, nello spaccio da lui

dei reati di cui agli artt. 291 e 272 del C.P. per avere il 9.3.1940 nella Colonia internati per misure di sicurezza in Capraia (Livorno) scritte, su alcuni muri del fabbricato della colonia stessa, espressioni rispettivamente di vilipendio della Nazione Italiana e di propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale. Attj trasmessi al Procuratore del Re di Livorno per l'ulteriore corso di giustizia il 18.4.1940, con Sentenza n. 49 (Reg. Gen. n. 68/40). 13) Bampi Giovanni, nato jl 3 1.7.1878 a Bronzolo (Bolzano), contadino, de-


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TR!BUNA.LESPECIALEPERLA DIFESA DELLO STATO

tenuto nelle Carceri Giudiziarie di Bolzano dal 24.4.1940.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Atti trasmessi al Procuratore del Re di Pola per l'ulteriore corso di giustizia il 25.5 .1940, con Sentenza n. 62 (Reg. Gen. n. 110/40).

rMPlJTATO del delitto di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 21.4.1940, in Laives (Bolzano) pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana dicendo in una osteria e in presenza di più persone: "Se potessi avere tutta l'Italia in pugno la brucerei volentieri, tanto è il bene che le voglio". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano per l'ulteriore corso di giustizia il 14.5.1 940, con Sentenza n. 57 (Reg. Gen. n. 96/40). 14) Cicero Salvatore, nato 1'8.1.1882 a Cefalù (Palermo), commerciante, detenuto, per altre cause, nel Carcere Giudiziario di Cefalù rMPlJTATO del delitto di offesa all'onore e al prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo (art. 282 C.P.) commesso nel Carcere Giudizia1io di Cefalù in epoca imprecisata dal 26 marzo al 16 giugno del 1939.

17) Kanetscheider Luigi, nato il 30.3.1912 a Innsbruk (Austria), contadino, detenuto dal 14.5.1940. IMPUTATO dei delitti di offesa al Duce del Fascismo Capo del Governo e di vilipendio alla Nazione Italiana previsti e puniti dagli artt. 282 e 291 C.P. per avere il 14.5.1940 in località Due Ponti di Lappago, pubblicamente, pronunciato le parole: "Porco di Mussolini, vigliacco lui e tutti gli italiani mangia tutto, bastardo di Mussolini". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano per l'ulteriore corso di giustizia il 25.5.1940, con Sentenza n . 63 (Reg. Gen. n . 117/40). 18) Gualdani Luigi, nato il 25.5.1913 a Loro Ciuffenna (Arezzo), mediatore di bestiame, detenuto dal 18.5.1940.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Termini Imerese per l'ulteriore corso di giustizia il 25.5 .1940, con Sentenza n. 60 (Reg. Gen. n. 102/40).

IMPUTATO

15) Santono Giorgio, nato il 31.3.1896 a Ispica (Ragusa), proprietario di una falegnameria, detenuto dal 27.4.1940.

del delitto di Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 18.5. 1940 pronunciato, pubbl icamente, le parole : "Accidenti alla puttana dell'Italia"; In S. Giovanni Valdarno (Arezzo).

Modica Vittorio, nato l' 1.1.1903 a Noto (Siracusa), operaio, detenuto dal 27.4.1940

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Arezzo per l'ulteriore corso di giustizia il 25.5.1940, con Sentenza n. 64 (Reg. Gen. n . 122/40) .

IMPUTATI del delitto di offesa all'onore e al prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 22.4.1940, nella sede del tiro a segno di Ispica, sfregiato mediante taglio sul viso, un q uadro a forma di calendario rappresentante l'effigie del Duce. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Modica per l'ulteriore corso di giustizia il 25.5.1940, con Sentenza n. 61 (Reg. Gen. n. 108/40). 16) De Santi Maria, non meglio identificata, residente a Yallon di Cherso (Pola), libera

19) D'Alessandro Panfilo, nato il 28.4.1 900 a Castel cli Irei (L'Aquila), libero IMPUTATO Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo pronunciando le parole: "Quel porco del Duce, quella coccia pelata di Mussolini". In Castel di frei il 4.11.1938. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sulmona per l'ulteriore corso di giustizia il 12.6.1940, con Sentenza n. 70 (Reg. Gen. n . .139/40). 20) Lioce Michele, nato il 10.10.1904 a Foggia, autista ex carabiniere, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Lucera (Foggia)

IMPUTATA IMPUTATO del del itto d i vilipendio della Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 5.5.1940, in Vallon cli Cherso, vilipeso pubblicamente la Nazione Italiana con le parole: "Voi appartenete a una razza maledetta, voi siete tutti imbroglioni".

a) del delitto previsto e punito dall 'art. 278 p.p.C.P. per avere offeso l'onore del. Re Imperatore;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

b) de] delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere offesq l'onore ed il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo; con l'aggravante della recidiva (art. 99, secondo cpv. C.P.).

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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quella buon~ perchè tu sei la spia del paese. Và pure dal brigadiere a dircelo". In località~ lberghi l' 11.6.1940.

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Atti trasmessi al Procuratore dei Re di Pistoia, per ulteriore corso di giustizia, il 25.6.1940, con Sentenza n. 77 (Reg. Gen. n. 154/40).

In Lucera il 9.5.1940. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lucera per l'ulteriore corso di giustizia il 12.6.1940, con Sentenza n. 71 (Reg. Gen. n. 138/40). 21) Favilla Ivo, nato 1'11.3.1919 a Livorno, impiegato alla Teti di Roma, libero IMPUTATO del delitto di cui all'art. 290, cpv. C.P. per avere il 18.6.1940, in Livorno, durante l'allanne aereo per incursione nemica su quella città, diretto pubblicamente ad un ufficiale e a un militare dell'arma le parole: "Anche i carabinieri hanno paura".

24) Leonzio Mario, nato l' 1.7.1921 a Roma, tipografo, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Bari. IMPUTATO dei delitti di cui agli artt. 278 e 282 C.P. per avere il 18.6.1940, durante l'ora di passeggio, nelle Carceri Giudiziarie di Bari, gridato: "Abbasso il Duce, Abbasso il Re". Atti Lrnsmessi al Procuratore del Re di Bari, per l'ulteriore corso di giustizia, il 4.7.1940 con Sentenza n. 81 (Reg. Gen. n. 157/40).

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno per l'ulteriore corso di giustizia il 25.6.1940, con Sentenza n. 75 (Reg. Gen. n. 155/40).

25) Vandali Guelfo, nato il 4.2.1892 a Ferrara, impiegato presso il R. Arsenale Marittimo di Taranto, libero.

22) Severino Alfonso, nato il 26.6.1886 in Altavilla Irpina (Avellino), capo squadra in una miniera di zolfo, libero.

IMPUTATO

De Freda Raffaele, nato il 14.9.1.880 in Altavilla Irpina, minatore, libero

dei delitti di cui agli artt. 291 e 282 C.P. per avere il 26.2.1940 tracciato sui mmi del R. Arsenale Marittimo di Taranto le frasi: "Anche il Fascismo farà la sua fine" e "Mussolini ha paura di non essere ucciso perchè..... "

IMPUTATI del delitto di cui all'art. 272, ultima parte C.P. per avere fatto apologia sovversiva, disegnando l'emblema del partito comunista "falce e martello" sulla porta cli un mulino nella miniera "Sain" di Altavilla Irpinia.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Taranto, per l'ulteriore corso di giustizia, il 4 .7 .1940, con Sentenza n. 82 (Reg. Gen. n. 160/40). 26) Vairos Lorenzo, nato il 6.11.1902 a Carena (Aosta), manovale, detenuto dal 12.5.1940.

Reato commesso in un giorno imprecisato del febbraio 1940. IMPUTATO Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Avellino per l'ulteriore corso di giustizia il 25.6.1940, con Sentenza n. 76 (Reg. Gen. n. 156/40) . 23) Papini Ubaldo, nato il 12.11.1898 a Pescia (Pistoia), detenuto dal 12.6.1940 nelle Carceri Mandamentali di Ponte all'Abate. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 265 C.P. per avere, pubblicamente, diretto a Lazzerini Renato squadrista mutilato sul lavoro, le parole: "Sudiciume, pezza da piedi, quando c'era da prendere il premio di squadrista ti sei mosso; ora perchè non vai volontario come Enrico Toti? Te lo dico in faccia a tutto il Paese che mi ascolta: se mi chiamassero militare ti leverei la gamba di legno e con quella ti romperei

del delitto di cui ali' art. 291 C.P. per avere .iI. 12.5.1940, in Piazza Giuseppe Verdi di Bolzano, pubblicamente, pronunciato le frasi: "Italia farabutta e disgraziata tutti gli italiani assieme" traendo contemporaneamente di tasca due biglietti di banca di lire 50 ciascuno, che gettava a terra con evidente senso dispregiativo. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano, per l'ulteriore corso di giustizia, il 4.7.1940, con Sentenza n. 83 (Reg. Gen. n. 161/40. 27) Audisio Giuseppe, nato 1'8.10.1908 in Brasile, muratore, detenuto, per altra causa, nella Casa di Reclusione di Alessandria.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO

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I

del delitto di cui all'art. 290, cpv. C.P. per avere pronunciato il 20.6.1940 nella Casa di Reclusione di Alessandria, in una discussione con altri aetenuti, la seguente frase: "Un riformato francese vale per sette soldati italiani'/. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria, per l'ulteriore corso di giustizia, il 9.7.1940, con Sentenza IL 86 (Reg. Gen. n. 168/40). 28) Codecà Giuseppe, nato il 24.6.1897 a Milano, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di S. Maria Capua Vetere.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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IMPUTATO di delitti contro la personalità dello Stato perchè; secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono all' Andricciola espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Nicastro, per l'ulteriore corso di giustizia, il 13.7.1940, con Sentenza n. 94 (Reg. Gen. IL 184/40). 32) Capuano Luigi, nato il 24.10.1885 a Francavilla Fontana (Lecce), capraio, detenuto, per altra causa, nella Casa di Reclusione di Ancona.

IMPUTATO IMPUTATO di delitti contro la personalità dello Stato, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, per avere il Codecà pronunziato frasi offensive. Atti trasmessi al Procuratore del Re di S. Mar'ia Capua Vetere, per l'ulteriore corso di giustizia, il 13.7.1940, con Sentenza n. 91 (Reg. Gen. n. 76/40). 29) Brazè Silvio, nato l'l.5.]903 a Exilles (Torino), minatore, detenuto dal 24.6.1940. IMPUTATO di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, il Brazè ha pronunziato fras i offensive.

Di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono a Capuano espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ancona, per l'ulteriore corso di giustizia, il 13.7.1940, con Sentenza n. 95 (Reg. Gen. n. 186/40) 33) Caratozzolo Domenico, nato il 13.6.1916 a Bagnara (Reggio Calabria), cerclùaio, detenuto dal 5.7.1940. IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Torino, per l'ulteriore corso di giustizia, il 13.7.1940 con Sentenza n. 92 (Reg. Gen. n. 176/40).

di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Caratozzolo espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato.

30) Di Costanzo Antonino, nato il 23.7.1906 a Pozzuoli (Napoli), infermiere, detenuto, per altra causa, nella Casa cli Rigore di Imperia.

Atti Trasmessi al Procuratore del Re di Reggio Calabria, per l'ulteriore corso di giustizia, il 25.7.1940, con Sentenza n. 101 (Reg. Gen. n. 194/40).

IMPUTATO

34) Nolli Francesco, nato il 24.9.1889 a Casalmorano (Cremona), calzolaio, detenuto per altra causa, nelle Carceri Giudiziar·ie di Grosseto.

dei delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Miiùstero, si attribuiscono al Di Costanzo espressioni che costituiscono delitto contro la personalità dello Stato.

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Imperia, per .l'ulteriore corso di giustizia, il 13.7.1940, con Sentenza n. 93 (Reg. Gen. n. 177/40).

di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Nolli espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità d~llo Stato.

31) Andricciola Francesco, nato il 14.1.1901 a Sambiase (Catanzaro), gmu·diano privato, libero.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Grosseto, per l'ulteriore corso di giustizia, l'l.8.1940, con Sentenza n. 102 (Reg. Gen. n. 169/40).


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TRIBUNALÈ SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

35) Ruggieri Giuseppe, nato nel 1909 a Roccadevandro (Caserta), parrucchiere, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Cassino.

IMPUTATO

IMPUTATO di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Ruggieri espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cassino, per l'ulteriore corso di giustizia, l'l.8.1940, con Sentenzan. 103 (Reg. Gen. n. 210/40). 36) Valenti Antonio, nato il 2.2.1893 a Palermo, commerciante, libero

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di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Fantini espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Forlì, per l'ulteriore corso di giustizia, il 9.8.1940, con sentenza n. 108 (Reg. Gen. n . 203/40) 39) Mazzoncini Alfredo, nato il 13.10.1899 a Pistoia, verniciatore, detenuto per altra causa nelle Carce1i Giudiziarie di Pistoia. IMPUTATO

Fell Giovanni, nato il 24.7. 1894 a Palenno, macchinista navale, libero Barrocchiere Ernesto, nato il 23.9.1903 a Palermo, antiquario, libero. IMPUTATI di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero si attribuiscono agli imputati in questione espressio11i nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo, per l'ulteriore corso di giustizia, I' 1.8.1940, con Sentenza n. 104 (Reg. Gen. n . 211/40). 37) Ponchione Maria, nata il 9.2.1915 a Torino, impiegata nella FIAT, libera; Veisi Irene, nata il 25.8.1924 a Savona, impiegata nella FIAT, libera;

di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Mazzoncini espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi de delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Pistoia, per l'ulteriore corso di giustizia, il 9 .8.1940, con sentenza n. 109 (Reg. Gen. n. 218/40) . 40) Bargilli Bruno, nato il 26.8.1894 a Firenze, commesso di farmacia, detenuto, per altra causa, nella Casa di Reclusione di Procida . IMPUTATO di delitti contro la personalità delJo Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Bargilli espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato.

Sogno Giovanna, nata il 25.7.1921 a Torino, impiegata nella FIAT, libera. IMPUTATE

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli, per l'ulteriore corso di giustizia, il 13.8.1940, con Sentenza n. 110 (Reg. Gen. n. 225/40).

di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono alle imputate in questione espressioni nelle quali si riscontrano gl i estremi di delitti contro la personalità dello Stato.

41) Paolazzi Carlo, nato il 23.6.1917 a Trento, straccivendolo, detenuto, per altra causa; nelle Carceri Giudiziaiie di Trento.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino, per l'ulteriore corso di giustizi.a, l' 1.8.1940, con Sentenza n . 105 (Reg. Gen N . 214/40).

di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono aJ Paolazzi espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato.

38) Fantini Francesco, nato il 13.3.1900 a Bologna, operaio, deten uto dal 14.7.1940.

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trento, per 1'ulteriore corso di Giustizia, il 21.8.1940, con Sentenza n. 11.7- (Reg. gen. n. 229/40).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

42) Piddington Jones, nato il 7. l.1870 ad Alessandria di Egitto, professore di · lingua, detenuto dall'8.7.l.940. IMPUTATO di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Piddington espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Arezzo, per l'ulteriore corso di giustizia, il 21.8.1940, con Sentenza n. 113 (Reg. Gen. n. 230/40). 43) Demontis Gavino, nato il 13.12.1913 a Sassari, bracciante, libero. IMPUTATO di delitti contro la personalità dello Stato perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Dernontis espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi di delitti contro la personalità dello Stato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sassari, per l'ulteriore corso di giustizia, il 21.8.1940, con Sentenza n. 114 (Reg. Gen. n. 231/40). 44) Marinosci Angelo, nato il 14.9.1899 a Martina Franca (Taranto), muratore, internato nella Colonia Agricola di Gorgona Isola (Livorno). IMPUTATO del reato di Offesa all'onore del Re Imperatore (art. 278 C.P.) per avere il 2.8.1940 nella Colonia Agricola per misure di sicurezza di Gorgona Isola - riferendosi ad un provvedimento disciplinare adottato nei suoi riguardi - pronunciato, in presenza di altri detenuti le parole: "Se caso mai avessero detto la bugia non mi farebbe specie neanche S. M . il RE che gli romperei la faccia". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno, per l'ulteriore corso di giustizia, il 21.8.1940, con Sentenza n. 115 (Reg. Gen. n. 241/40). 45) Cellarosi Giuseppe, nato il 2.8.1925 a Roma, meccanico, detenuto dall' 8.7.1940.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T .S.D.S.

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Atti trasmessi al Procuratore del Re presso il Tribuanle dei Minorenni di Roma il 21.8.1940, con Sentenza n. 116 (Reg. Gen. n. 242/40). 46) Milia Cosimo, nato nel 1911 a Bonorva (Sassaii), contadino, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Sassari. IMPUTATO del deUtto di cui all'art. 282 C.P. per avere il 5.8.1940, nelle Carceri Giudiziarie di Sassari, offeso l'onore ed il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo - con le parole: "E se la può prendere in c ... Mussolini". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sassari, per l'ulte1iore corso di giustizia, il 21 .8.1940, con Sentenza n. 117 (Reg. Gen. n. 252/40). 47) Gilardi Vincenzo, nato il 30.1.1879 a Benevento, calzolaio, detenuto per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Benevento. IMPUTATO a) del delitto previsto dall'art. 278 C.P. per avere offeso il prestigio del Re Imperatore; b) del delitto previsto dall'art. 278, primo cpv. C.P. per avere offeso il prestigio del Principe Ereditario d'Italia; Reati commessi nelle Carceri Giudiziarie di Benevento il. 21.6.1940. Atti trasmessi al. Procuratore del Re di Benevento, per l'ulteriore corso cli giustizia, il 21.8.1940, con Sentenza n. 118 (Reg. Gen. n. 251/40). 48) Sbisà Matteo, nato i.I 25.8.1892 a Rovigno (Pola), agricoltore, detenuto dal 9.8.1940 IMPUTATO del reato di cui all'art. 290, cpv. C.P. per avere il 9 .8.1940, in Rovigno d'IsLTia, vilipeso la M.V.S .N. pronunciando, pubblicamente, le frasi "sfrondati te e tutta la Milizia". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Pola, per l'ulteriore corso di giustizia, il 5.9.1940 con sentenza n. 124 (Reg. Gen. n. 260/40)

IMPUTATO 49) Di Giesi Saverio, nato il 6.4.1889 a Gravina (Bari), tramviere, libero a) del delitto di cui all'art. 272 C.P. (propaganda sovversiva e antinazionale); IMPUTATO b) del delitto di cui all'art. 282 C.P. (Offesa all'onore del Capo del Governo). del delitto cli Vilipendio delle Forze Annate de.Ilo Stato (art. 290, cpv. CP.)


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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per avere il 17.7 . 1940, in Bari, pronunciate all'indirizzo di un sottufficiale .della Difesa Contraerea, che sedeva nel tram, le parole: "Questi invece di stare sulla piattafo1111a si siedono comodamente" aggiungendo "questo è proprio l'Esercito dei Franceschielli"; contemporaneamente sputava, con disprezzo verso il lato destro della motrice.

oio nelle Carceri Giudiziarie di Milano, in presenza di altri detenuti e dirigendo le ~arole al) ' effigie del Re Imperatore detto: "Dai tanto importanza a quella fig~ra che non fa nulla dalla mattina alla sera e tiene i servi che gl i puliscono pure 11 sedere". Minacciato di denuncia, aggiunse: "va se non stai zitto ti piglio e ti getto da.ll'altra parte del cortile e vado in culo a te e Mussolini" .

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bari, per l'ulteriore corso di giustizia, il 5.9.1940 con sentenza n. 125 (Reg. Gen. n. 261/40).

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Milano, per l'ulteriore corso di giustizia, il 5.9.1940, con Sentenza n. 128 (Reg. Gen . n. 264/40).

50) Zangiacomi Lucio, nato il 17.4.1914 a Belluno, macel.laio, detenuto dal 10.8.1940 .

53) SantaluciaGiorgio, nato il 16.4. 1896 ad Arcade (Treviso), minatore, libero;

IMPUTATO del delitto di Vilipendio delle Forze Armate dello Stato (art. 290, cpv. C.P.) per avere il 5 .8.1940, in Cortina d'Ampezzo, pronunciato pubblicamente, all'indirizzo della M.V.S.N. le parole: "Noi al fronte a combattere e patire, e loro lagg iù a fare i signori quei neri, ma non appena terminata la gue1Ta faremo a loro, a quei rospi per chiamarli in italiano, fascisti per chiamarli in dialetto. Noi a conquistare e loro a fare mafia". Atti trasmessi al procuratore del Re di Belluno per l'ulteriore corso di giustizia il 5.9.1940 con sentenza n. 126 (Reg. Gen . n. 262/40). 51) Orsolini Giulio, non meglio identificato, aiutante idrovorista a Coltano (Pisa), libero. IMPUTATO a) del delitto di offesa all'onore e al prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 22.6.1940, in Co.ltano, pronunciato le seg uenti paro le: "l'armistizio non ve1Tà perchè il Duce vuole troppo come è sua abitudine";

Corazza Cornelio, nato il 24. JO. 191 O a Treviglio (Bergamo), motorista, libero. IMPUTATI del delitto di Vil ipendio delle Forze Armate dello Stato (art. 290, cpv. C.P.) per avere il 23.7.1940 pronunciato all'indirizzo di alcuni ufficiali del l~ M.V .S.N: le paro.le: "Giovinezza, Giovinezza, Primavera di bellezza .... Primavera d1 bufon". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cuneo, per l'ulteriore corso di giustizia, il 5.9.1940, con Sentenza n. 129 (Reg. Gen. 11. 265/40). 54) D'Angelo Augusto, fu Cesidio, non meglio identificato, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Avezzano. IMPUTATO a) di Offesa all'onore e al prestigio del Re Imperatore (art. 278 C.P.); b) cli Offesa all'onore e al prestigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P.)

b) del delitto di Vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290, cpv. C.P.) per avere il 6.7.1940, in Coltano, pronunciato, pubblicamente, le frasi: "la Dicat è l'Esercito di Franceschiello" aggiungendo, inoltre, che lui non aveva mai voluto sapere della M ilizia perchè non l'aveva m ai stimata.

per avere iI 7 .9 .1940, nelle Carceri Giudiziarie di Avezzano, pronunciate le parole: "Accidenti a Te, al Re e al Duce che ti passano la paga", rivolgendo ~e stesse parole al condetenuto Sciamanna Giovanni con il quale era venuto a diverbio.

Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Pisa, per l'ulteriore corso di giustizia, il 5.9 .1940, con Sentenza n. 127 (Reg. Gen. 263/40).

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Avezzano, per l' ulteriore corso di giustizi a, il 20.9 .1940, con Sentenza n. I 32(Reg. Gen. n. 301/40) .

52) Acerbi Carlo, nato il 5.1.1905 a Milano, macellaio, detenuto, per altra causa, nelle carceri Giudiziarie cli Milano.

55) Tirapelle Ennio, nato I' 11.5.1886 a Verona, venditore ambulante;

IMPUTATO

Giliberti Pasquale, nato il 27. l.1889 a Rivoli (Torino), impiegato. Entrambi detenuti, per altre cause, nella Casa di Reclusione di Parma.

dei reati di cui agli artt. 278 e 282 C.P. per avere l' 8.8.1940 durante il passeg-


216

TRIBUNALE SPECIALE PER LA ùlFE.SA DELLO STÀTO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IMPUTATI

parete di una cella di dette Carceri le parole: " W il comunismo - W la libertà W gli anarchici rivoluzionari".

a) del delitto di cui agli artt. 110-265 C.P. per avere il 15.6.1940, nella Casa di Reclusione di Parma, comunicato voci e apprezzamenti falsi e tendenziosi atti a deprimere lo spirito pubblico, essendo la Nazione in gueua; b) del delitto di cui agli artt. 110-282 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Panna per l'ulteriore corso di giustizia, il 20.9.1940 con Sentenza n. 133 (Reg. Gen n. 299/40).

217

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Verona per l ' ulteriore corso di Giustizia il 24.9.1940, con sentenza n. 139 (Reg. Gen. n. 318/40). 58) Scaglia Ciro, nato il 28.2.1909 ad Alessandria d 'Egitto, artista; Gemesio Rosolino, nato il 2 .1 2.1911 a Oneglia (Imperia), pescatore Entrambi detenuti per altra causa, nella Casa di Reclusione cli Alessandria. IMPUTATI

56) Morolin Romano, di 46 anni, nato a Venezia, mosaicista; Fontana Enrico, di 54 anni, nato a Castellane (Campobasso), pittore; Colotti Marcello, di 48 anni, nato a Venezia, fornaio. Tutti e tre detenuti, per altra causa, nelle Cm·ceri Giudiziarie di Campobasso. IMPUTATI

Scaglia dei reati di Offesa all'onore del Duce del Fascismo - Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di Offesa all'onore di un Capo di Stato Estero (art. 297 C.P.) per avere il 6.9.1940, nella Casa di Reclusione di Alessandria e in presenza di altri detenuti detto "Il Duce come il Capo della Germania sono due ladri perchè rubano il terreno ad altri Stati"; Gemesio dei reati di Offesa all' onore del Duce del Fascismo - Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 6.9.1940, nella Casa di Reclusione di Alessandria in presenza cli altri detenuti, detto "Il D uce è un vile perchè la guerra venne da lui dichiarata quando la Frm1cia era stata sconfitta";

a) cli disfattismo politico in tempo di guerra (art. 265 C.P.); b) di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.); c) di Offesa al Duce del Fascismo - Capo del Governo (art. 282 C.P.);

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria, per l'ulteriore corso di giustizia, il 30.9.1940, con Sentenzan. 142 (Reg. Gen.11. 317/40). 59) Stemberger Gabriele, nato il 20.9. I 907 a Castel Iablanizza (Fiume), bracciante, libero;

cl) di Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 l C.P.); IMPUTATO per avere nelle Carceri Giudiziarie cli Campobasso, nella prima quindicina del mese di maggio del 1940, pronunciate frasi oltraggiose all'indirizzo dell'Esercito, della Nazione e del Duce, tra le quali: "I soldati italiani sono vigliacchi, i francesi sono disciplinati e coraggiosi; in Francia si sta bene, ment1·e in Italia si muore cli fame . Il governo italiano dovrà cadere perchè con questa miseria non si può tirare avanti" .

del delitto cli disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere il 9.7.1940 pronunciato, pubblicamente, le seguenti frasi: "L' ltalia va sempre indietro perchè è costretta a fare moneta di carta e, inoltre, l'Italia sta perdendo in Abissinia dato che il Negus sta ripigliando il suo Impero. E' inutile che l'Italia spari ne può fare a meno dato che se si mette contro la J ugoslavia perde sicuramente".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Campobasso, per l'ulteriore corso di giustizia, con Sentenza n. 138 (Reg. Gen. n. 234/40).

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Fiume, per l'ulteriore corso di giustizia il 30.9.1940, con Sentenza n. 143 (Reg. Gen. n. 319/40).

57) Lugoboni Angelo, nato il 3.10.1907 a Quinzano (Verona), fornaio, detenuto, per altre cause, nelle Carceri Giudiziarie di Verona.

60) Pelucch.i Lino, nato il 15.4.1914 a Francolino (Ferrara), meccanico, detenuto, per altre cause, nelle Carceri Giudiziarie di Torino.

IMPUTATO

IMPUTATO

del delitto di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.) per avere nei giorni 8 e l I settembre 1940, nelle Carceri Giudiziarie di Verona, scritto sulla

del reato di cui all'art. 272 C.P. per avere, in epoca imprecisata e prossima al 27 .8. I 940 nelle Carceri Giudiziarie di Torino, fatta propaganda sovversiva seri-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRilvfA PARTE: SENTENZE PROJ.'RTNZIATE DAL T.S.D.S.

vendo su alcune pareti delle Carceri le seguenti parole: "W l'anarchia e la libertà di stampa" con il disegno della "falce e il martello".

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino, per l'ulteriore corso di giustizia, il 30.9.1940, con Sentenza n. 144 (Reg. Gen. n. 326/407.

del delitto di Offesa al prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 5.10.1940, nella Casa di Reclusione di Capodistria, in presenza di altri detenuti - asportato, raschiandola, la testa da una stampa raffigurante il Duce, stampa che si trovava incollata a uno spo1tello di un armadio.

61) Abbo Giacomo, di 31 anni, nato a Ventimiglia, muratore, detenuto, per altre cause, nelle Carceri Giudiziarie di Panna.

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Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Capodistria, per l'ulteriore corso di Giustizia il 19.10.1940 con Sentenza n. 156 (Reg. Gen. n. 373/40).

IMPUTATO dei reati di cui agli artt. 282 e 291 C.P. per avere, in un giorno imprecisato della prima decade del mese di settembre .1940, - in una discussione con altri detenuti - pronunciato, tra l'altrò, frasi di offesa all'onore e al prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo e di Vilipendio alla Nazione Italiana. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma, per l'ulteriore corso di giustizia, il 15.10.1940 con Sentenzan. 153 (Reg. Gen. n . 333/40). 62) Romero Vittorino, nato il 18.10.1893 a Carmagnola (Torino), commerciante ambulante, detenuto dal 26.9.1940. IMPUTATO del reato prev.isto e punito dall'art. 292 C.P. per avere il 26.9.1940, in Villastellone, vilipeso la Bandiera Nazionale dicendo "Maledizione alla guerra - abbasso la Bandiera con lo scudo perchè quello ha tradito la nostra Patria".

65) Scirocco Vittorio, nato il 15.8.1904 a Montecorvino (Foggia), ciabattino, detenuto dal 29.9.1940. IMPUTATO Dei delitti previsti e puniti dagli artt. 272 e 282 C.P. per avere fatto propaganda sovversiva ed antinazionale gridando alla pubblica udienza del 23.9.1940 della Pretura di Castelnuovo Dauno "abbasso Mussolini, abbasso il Fascismo" con offesa al prestigio del Capo del Governo - Duce del Fascismo. Con l'aggravante della recidiva (art. 99 - prima parte - C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lucera, per l'ulteriore corso di giustizia, il 19.10.1940 con Sentenza n. 157 (Reg. Gen. n. 376/40). 66) Lenzi Ilio, di 41 anni, nato a Livorno, fabbro, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Livorno.

Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Torino, per l'ulteriore corso di giustizia, il 15.10. 1940 con Sentenza n . 154 (Reg. Gen. n . 362/40).

IMPUTATO

63) Pertot Miche!, di 45 anni, nato a Trieste, scultore, detenuto, per altra causa nelle Carceri Giudiziarie cli Porto Empedocle.

del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere, in un giorno imprecisato del settembre 1940, nelle Carceri Giudizia1ie di Livorno, parlando con altri detenuti, pronunciato le parole: "il Duce è il responsabile dell'attuale conflitto ed è d'accordo con i nostri nemici per schiacciarci tutti".

IMPUTATO del delitto di cui agli artt. 81 e 290 - prima parte - C.P. per avere, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, - pubblicamente - vilipeso il Governo ciel Re. In Porto Empedocle il 5.7.1940 e precedentemente.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno, per l'ulteriore corso di giustizia, il 7 .1 I .1940, con Sentenza n. 164 (Reg. Gen. n. 365/40). 67) Flores Carmine, nato il 10.8.1910 a Napoli, calzolaio, detenuto, in espiazione di pena, nel Reclusorio mi litare di Gaeta.

Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Agrigento, per l'ulteriore corso cli giustizia, il 15.10.1 940 con Sentenza n. 155 (Reg. Gen. n. 359/40).

IMPUTATO

64) Pilat Giovanni, nato il 2.9.1906 a Pisino (Pola), bracciante, detenuto, per altra causa, nella Casa di Reclusione cli Capodistria.

del delitto di cui a1l'art. 282 C.P. per avere, nei giorni l e 3 agosto 1940 nel Reclusorio Militare di Gaeta, scritto su alcuni bigliettini le parole "Mussolini è un fetente, disgraziato a lui e a tutti quelli che l'amano". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Littoria, per l'ulteriore corso cli giusti-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

zia, il 7 . 11.1940, con Sentenza n. 166 (Reg. Gen. n. 378.40). 68) De Michele Cosimo, nato il 22.7.1902 a Pulzano (Taranto), giornalista, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Como.

PR.ù\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Lorenzo, che cantava un inno patriottico: "Scioppa (scoppia, crepa) tu e il Duce". Atti trasmessi al Procuratore del Re.di Torino, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12. 11.1940, con Sentenza n. 172 (Reg. Gen. n. 409/40).

IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 272 e 282 C.P. commessi, in presenza cli altri detenuti, nelle Carceri Giudiziarie di Como in giorni imprecisati del luglio 1940.

72) Celletti Loreto, nato il 12.8. 1894 a Piglio (Frosinone), contadino, detenuto, in espiazione di pena, nel Carcere Giudiziario di Bari. IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Como, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12.11.1940, con Sentenza n. 169 (Reg. Gen. n. 355/40). Nota: per De M ichele vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928, pagine: 1149 e 1305''.

del reato di Offesa al Duce del Fascismo - Capo del Governo - (art. 282 C.P.) perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e daJJa requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Celletti espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi ciel delitto di Offesa al Capo del Governo.

69) Pagliuca Giuseppe, nato il 26.11.1897 a Moteleone di Fermo (Ascoli Piceno), muratore, libero.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Brui, per l'ulteriore corso di giustizia, il 18.11.1940, con Sentenza n. 178 (Reg. Gen. n. 413/40).

IMPUTATO

73) Fronzoglio Guido, nato il 9.8.1911 a Calvagese della Riviera (Brescia), autista, libero.

del delitto di cui all'art. 272 cpv, C.P. per avere il 15.10.1940, in Monteleone di Fermo, mentre ascoltava il comunicato radio, pronunciato le parole: "Graziaiù - Grazia1ù è buono per mangiare le sardelle" aggiungendo, inoltre: "I comunicati italiani ... Pum ... Pum...sono tutte trappole".

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Fermo, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12.11.1940, con Sentenza n. 170 (Reg. Gen. n . 385/40).

del reato di cui all'art. 266 C.P. (istigazione cli militari a disobbedire alle leggi) perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Fronzoglio azioni nelle quali si riscontrano gli estremi ciel delitto di cui all'art. 266 C.P.

70) Bosio Luigi, nato il 20.9.1909 a Savigliano (Cuneo), muratore, detenuto, in espiazione di pena, nella Casa Penale di Pianosa.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano, per l'ulteriore corso di giustizia, il 1.8.11.1940, con Sentenza n. 179 (Reg. Gen. n. 408/40).

IMPUTATO del delitto cli cui all'art. 290 - prima parte - C.P. per avere il 22.10.1940, nella Casa Penale di Pianosa pronunciato, in presenza di allTi detenuti, le parole: "Il Governo, con questa guerra, fa morire tanti figli di mamma e a noi ci fa morire di fame". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno, per l' ulteriore corso di giustizia, il 12. 11.1 940, con Sentenza n. 17 l (Reg. Gen . n. 399/40). 71) Buniva Matteo, nato il 13.2.1880 a T o1ino, possidente, libero. IMPUTATO del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere, in Torino, il 21.4.1939 offeso il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo - dicendo al ragazzo Pinto

74) Ballweber Amedeo, nato il 14.9. 1899, contadino, libero. IMPUTATO del delitto di Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 l C.P.) perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Ballweber espressioni nelle quali si riscontrano gli estremi del reato di Vilipendio alla Nazione Italiana. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Bolzano, per l'ulteriore corso di giustizia, il 20.11.1940, con Sentenza n. 184 (Reg. Gen. n. 405/40). 75) Consoli Francesco, nato il 10.5.191 4 a Taormina (Messina), odontotecnico, detenuto dal 5.10.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S .O.S.

IMPUTATO

b) de] delitto previsto e punito dall'art. 297 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso l'onore e il prestigio del Capo della Nazione Germanica.

del delitto di cui all'art. 272 C.P. (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per avere il 12.9.1940 sul Lreno n. 81 nel tratto Paola - S. Eufemia Lametia parlando con altri viaggiatori detto: "Sul fronte francese, quando furono quei pochi giorni di battaglia, notavo che gli apparecchi francesi avevano più agilità dei nostri perchè quando si incontravano in combattimento, i nostri aviatori coraggiosamente si abbassavano a bassissima quota e poi ritornavano subito indietro in modo che i francesi avevano tutta la libertà di azione senza essere molestati da nessuna difesa e miLi-agliavano e spezzonavano le truppe italiane facendone un macello. Le nostre perdite, contrariamente a quanto comunicava la radio, non erano lievi! In una sola giornata vi furono 2600 morti, oltre ai fe1iti gravi e leggeri ed altri danni importanti. Noi dobbiamo ringraziare la Germania che ha sconfitto subito la Francia altrimenti subivamo delle gravi conseguenze perchè il modo con il quale i francesi modernamente armati - combattevano. Bastavano quattro o cinque di loro per mettere fuori uso un nostro battaglione, tanto è vero che di un nostro battaglione di quasi mille uomini ne sono rimasti sette o otto soldati". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Nicastro, per l'ulteriore corso di giustizia, il 22.11.1940, con Sentenza n. 165 (Reg. Gen. n. 388/40). 76) Mengali Ester, nata il 26.1.1901 a Lucca, direttrice di una Casa di Tolleranza di Ancona, libera. IMPUTATA del delitto di cui all'art. 290 - cpv. - 290 per avere 1'11.11.1940, in Ancona, vilipeso, pubblicamente, le Forze armate dello Stato dirigendo al soldato Panetta Domenico le parole: "Me ne frego delle stellette e di chi te le ha messe".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Foggia, per l'ulteriore corso di giustizia, il 10.12.1940, con Sentenza n. 194 (Reg. Gen. n. 464/407. 78) Scipioni Virgilio, nato 1'8.11.1912 a Tarquinia (Viterbo), rappresentante di commercio, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Viterbo. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 278 C.P. per avere, nelle Carceri Giudiziarie di Viterbo, in un giorno imprecisato del mese di novembre del 1940, lanciato contro l'effigie di S.M. il Re Imperatore due sputi pronunciando la parola "buffone", dopo di che lacerava, con un pezzetto di legno, l'effige stessa. Atti trasmessi al Procmatore del Re di Viterbo, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12.12.1940, con Sentenza n. 195 (Reg. Gen. n. 486/40). 79) Mevlja Maria, nata il 21.1.1925 a Corgnale (Trieste), sarta, libera. IMPUTATA del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in Corgnale, in un giorno imprecisato dell'agosto 1940, offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo con le parole: "A Mussolini toccherà presto pregare per l'elemosina; egli una volta era operaio". Atti trasmessi al Procuratore del Re del Tribunale dei Minorenni di Trieste, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12.12.1940, con Sentenza n. 196 (Reg. Gen. n. 470/40). 80) Massano Francesco, nato l' 1.5.1876 ad Asti, libero. IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ancona, per l'ulteriore corso di giustizia, il 30.11.1940, con Sentenza n. 191 (Reg. Gen. n. 441/40). 77) Totaro Matteo, nato il 20.4.1893 a Monte Santangelo (Foggia), contadino, libero

del delitto previsto e punito dall'art. 290 C.P. per avere in Asti, nella Caserma del 29° Reggimento Fanteria, il 31.8.1940, pubblicamente vilipeso la Milizia Volontaria per Ja Sicurezza Nazionale, dicendo ai vari militari della 404° Coorte Territoriale Mobile: "Lo so che voi della Milizia non avete volontà di lavorare siete tutti vagabondi - se così non fosse non vi sareste an-uolati".

IMPUTATO a) del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere, in Monte Santangelo il 12.6.1940 offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo;

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Asti, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12.12.1940, con Sentenza n. 197 (Reg. Gen. n. 475/40). 81) Morandini Battista, nato il 10.7.1921 a Bienno (Brescia), fabbro, libero.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IMPUTATO

Reati commessi nelle Carceri Giudiziarie di Castrovillari, in giorni imprecisati tra il primo e il dieci ottobre 1940.

del delitto di cui all'art. 290 - cpv - C.P. per avere, in Bienno, il 17.10.1940, pubblicamente, vilipeso le Forze Armate dello Stato, indirizzando al fante Ligas Stefano le parole: "Lancia fiamme di merda, appartieni al repatto più scassato".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Castrovillari, per l'ulteriore corso di giustizia, il 23.12.1940, con Sentenza n. 203 (Reg. Gen. n. 495/40).

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Brescia, per l'ulteriore corso di giustizia, il 12.12.1940, con Sentenzan. 198 (Reg. Gen. n . 4 81/40).

85) Di Lullo Federico, cli 52 anni, nato a Pratella (Caserta), segretario del Comune di Pratella, libero.

82) Barcia Gioacchino, nato il 29.6.1901 a Palermo, carrozziere, detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo.

IMPUTATO

IMPUTATO del delitto di cui agli artt. 282 e 291 C.P. per avere pronunciate, in presenza di altri detenuti, il 4.12.1940, nelle Carceri Giudiziarie dj Pal.enno, le parole: "L'Italia è cornuta ed anche Mussolini è un cornuto". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo, per l'ulteriore corso di giustizia, il 18.12.1940, con Sentenza n. 200 (Reg. Gen. n. 509/40). 83) Maraviglia Italo, nato il 9.6.1913 a Rozzano (Milano), tramviere, libero. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 266 C.P. per avere il 28.10.1940, in una lettera inviata al fratello Angelo, Caporal Maggiore nel 3° Gruppo del 27° Rgt. Artiglieria, istigato lo stesso a disobbedire alle leggi. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Milano, per l'ulteriore corso cli giustizia, il 23.12.1940, con Sentenza n. 202 (Reg. Gen. n. 499/40). 84) Grosso Luigi, nato il 28.3.1922 ad Altomonte (Cosenza), detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Castrovillari.

dei reati previsti e puniti dagli artt. 282 e 291 C.P. perchè, secondo quanto risulta dagli atti processuali e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, si attribuiscono al Di Lullo espressioni nelle quali si possono ravvisare gli estremi dei reati di Offesa al Capo del Governo e di Vilipendio della Nazione Italiana. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Isernia, per l'ulteriore corso di giustizia, il 18.1.1940, con Sentenza n. 4 (Reg. Gen. n. 135/39). Per agevolare gli eventuali lettori che desiderano effettuare ricerche in merito alle azioni addebitate al Di Lullo si rende noto che il Di Lullo inoltrò regolare querela nei confronti dei suoi accusatori e che presso la Procura di Isernia è stato istruito nel 1939 e 1940 un procedimento anche nei confronti dei sottoelencati individui: Beneduce Nicola, nato il 6.2.1913 a Pratella (Caserta), segretario comunale; Casale Casimiro, nato il 26.2.1884 a Pratella (Caserta), pregiudicato; Mancone Manfredo, nato il 18.4.1891 ad Acquafondata (Frosinone), medico; Manera Tommaso, nato il 15.4.1912 ad Ailano (Benevento), applicato di segreteria; Nobilomo Domenico, nato il 14.2.1881 a Pratella (Caserta), possidente;

IMPUTATO a) di Offesa all 'onore e al prestigio cli tutti i componenti della Famiglia Reale (il Re, la Regina, il Principe Ereditario e tutti gli altri congiunti); reato previsto dall'art. 278 - prima parte e cpv. C.P. b) di Offesa all'onore e al prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo (art. 282 C .P.).

c) di propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale, commesso con disegno di falce e martello da lui eseguito dietro la porta di una cameretta (art. 272 C.P.).

Pistacchio Ercolino, nato il 18.8.1915 a Ciorlano (Caserta), inserviente comunale; Schiavi Pasquale, nato il 31.3.1902 a Roma, disoccupato.


SEZIONE "C" SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA


PRJ'MA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.I.

Reg. Gen. n.127/1940

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SENTENZA N. 56

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudice: Borri Aldo, Console della M.V.S .N. Giudice: Zampi Giuseppe, 1° Seni.ore M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: De Natale Giovanni, nato il 13.2.1892 a Mili Inferiore (Messina), commerciante, detenuto in espiazione di pena per una condanna inflittagli dal T.S.D.S. il 18.2.1939 (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939). IMPUTATO del reato di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato Palermo Amedeo a commettere delitti contro i poteri dello Stato. Reati commessi ali' estero (Tunisi) fino al 27.11.1938 OMISSIS Palermo Amedeo ha dichiarato che nel 1935 decise di espatriare clandestinamente in Tunisia. Giunto in Tunisia ebbe occasione di incontrarsi con il De Natale e costui ritenendolo un espatriato clandestino per motivi politici gli avrebbe proposto - secondo l'accusa del Palerino - di ritornare in Italia per gettare bombe nelle Prefetture e negli uffici pubblici e compiere altri attentati dinamitardi allo scopo di fomentare la rivoluzione. E per allettarlo gli avrebbe offerto qualsiasi somma cli denaro avesse voluto. 1n conseguenza delle accuse del Palermo il De Natale venne denunciato alla Procura Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il De Natale che trovasi in espiazione di pena perchÊ condannato con sentenza del 18.2.1939 di questo Tribunale a 6 anni di reclusione per concorso in reati di spionaggio, ha negato recisamente l'addebito.

E' da osservare che le accuse del Palermo si presentano vaghe, indeterminate e cli dubbia credibilitĂ specie se si pensa che egli era la persona meno adatta per


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compiere attentati in quanto rigorosamente vigilato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza Italiana, per la sua qualità di espatriato clandestino e di pericoloso pregiudicato. Pertanto le sue dichiarazioni, .non confortate dal altri elementi di prova non possono meritare completo accoglimento, anche perchè provengono da persona di pessimi precedenti morali e giudiziari.

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PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.I.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 339/1940

SENTENZA N. 65

La Commissione Istrnttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da: Presidente: Gauttieri Filippo, Luogotenente Generale M.V .S ..N. Giudice Relatore: Lanari Piero

Pertanto la discolpa del De Natale potrebbe considerarsi in certo qual modo meritevol.e di accoglimento, tanto da dichiarare nei di lui riguardi di non doversi procedere per insufficienza di prove.

Giudici: Jannone Eugenio e Zampi Giuseppe, l O Seniori M.V .S.N.

ha pronunciato la seguente: P.Q .M . SENTENZA Visti gli art. 302 C.P.; 378 C.P.P. in relazione al 421 C.P.Esercito; 2 R.D. 13.3.1927 n. 315; DICHIARA

nei confronti di: Del Re Carlo, nato il 18.10.1901 a Codroipo (Udine), avvocato, detenuto dall'll. al 29.1.1932.

di non doversi procedere nei confronti di De Natale Giovanni in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove. Roma, 17.9.1940 - XVIIl Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 3 - prima patte - della Legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'rut 2 stessa legge e agli artt. 120 e 252 C.P. per avere in Milano, in Sardegna e in altre località concertato con altri imputati di attentare all'ordine costituzionale dello Stato; b) del delitto di cui all'art. 4 - prima parte - della Legge 25.11.1926 n. 2008 per ricostituzione di associazione disciolta per ordine della pubblica autorità (massoneria); IN CAMERA DI CONSIGLIO Lette le conclusione del Pubblico Ministero e gli atti istruttori e processuali si è potuto stabilire in

FATTO E DIRITTO Con sentenza emessa della Commissione Istruttoria in data 6 .3.193 I (Vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S . nel 1931 pag; 240) il De] Re veniva prosciolto per insufficienza di p rove in ordine ad reato di cui all'art. 4 della Legge 25.1 1..1926 n. 2008 e rinviato - in stato di latitanza - al giudizio del T .S.D.S. in ordine al reato di cui all'art. 3 della stessa legge. Tratto in arresto I' l l. l.1932 e sottoposto all'interrogatorio si resero necessarie nuove indagini istruttorie in base alle quali questa Commissione Istruttoria, considerando come non avvenuta la precedente sentenza di rinvio a giudizio, dichiarava, con sentenza n. 21 del 29.1.1932, di non doversi procedere per insuffi-


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cienza di pròve nei confronti del Del Re anche in ordine al delitto di cui all'art. 3 - prima parte - della Legge 25. 11.1926 n. 2008. Il Del Re, però, con istanza del 13.9 .1939 diretta a questo Tribunale, forniva nuovi elementi di prova della sua completa innocenza, chiedendo la riapertura dell'istruttoria e una assoluzione con formula più ampia e riparatrice. Riapertasi l'istruttoria, Je nuove indagini dimostrarono chiaramente come egli non fosse stato esponente di nessuna organizzazione rivoluzionaria e, pertanto, questa Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza del 23 .10.1939, di non doversi procedere nei confronti del Del Re "per non aver commesso il fatto" in ordine al reato di cui all'art. 3 della summenzionata legge. Ora il Del Re ha presentato, in data 10.10.1940, una nuova istanza con la quale chiede di essere prosciolto "per non aver commesso il fatto" anche dal reato di cui all' ait. 4 della suddetta legge. Poichè le indagini fatte a seguito della riapertura della istrnttoria si riferiscono a tutta l'attività che avrebbe svolto il Del Re, si ritiene fondata la richiesta inoltrata il 10 corrente mese. P .Q.M. Visti gli articoli 402 - 403 - 404 C.P.P. e 421 C.P.Esercito considerando, su conforme parere del Pubblico Min istero - come non emessa la sentenza del 6 marzo 1931 DICHIARA nei confronti del suddetto Del Re Carlo di non doversi procedere per non aver commesso il fatto anche in ordine alla imputazione d.i cui all'art. 4 della Legge 25.11.1926 n. 2008. Roma, 21.10.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici .

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PRIMA PARTE: SENTENZE PROl\"lJN'ZlAT6 DALLA C.I.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 77

Reg. Gen. n. 367/1940

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da: Presidente: Gauttieri Filippo, Luogotenente Generale M .V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici: Zampi Giuseppe e .Tannone Eugenio, 1° Seniori M.v.s:N. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nei confronti di Giacosa Giocondo, nato 1'11.7.1916 a Torino, vice direttore dell'E.N .P.S. con sede a Milano, detenuto dal 1.6.1940; Baccelli Pier Giuseppe, nato il 21.4. 1915 a Torino, impiegato diurnista delle R. Poste, detenuto dal 6.6 .1940; Carassale Giovanni, nato il 25 .8.1917 a Badalucco (Impe1ia), impiegato,presso una Impresa di costruzione, detenuto dal!' 8.7 .1940; Clerico Luigi, nato il 25.7.1910 a Torino, falegname, detenuto dall' 1.11.1940 Corgnati Maurizio, nato I' 1.8.1917 a Borgomasino (Frazione Maglione - Aosta), Dott. in giurisprudenza, detenuto dal 9.8.1940; Corso Iolanda, nata il 24.2.1896 a Genova, impiegata privata, detenuta dal 10.8.1940; Daddi Maurizio, nato il 6.8.1916 a San Casciano Val di Pesa (Firenze), tipografo, detenuto dal J 5 .6 .1940; De Chiffre Ezio, nato l' 1.9.1919 a Savona, studente universitario, detenuto dal 31.7. 1940; Fra Martino, nato il 26.6.19 16 a Torino, studente universitario, detenuto dal 3.6.1940; Giuffra Angelo, nato il 12.7.1920 a Genova, studente universitario, detenuto dall'8.8.1940; Ortalda Carlo, nato il 27.6 .1916 a La Maddalena (Sassai·i), studente universi tario, detenuto dal 31.5.1940;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

Migliardi Vittorio, nato il 15.6.1918 a Savona, impiegato privato, detenuto dal 29.8.1940;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUN'LIATE DALLA C.I.

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Letti gli atti processuali e le richieste del Pubblico Ministero si osserva in FAITO E DIRIITO

Morel Giuseppe, nato j I 17. J O. 1914 a Genova, medico chirurgo, detenuto dal 7.7.1940; Passadore Luigi, nato l' 11.6.1917 a Genova, impiegato privato, detenuto dall'8.7.1940; Poggiolesi Renato, nato il J 4.8.1893 a Firenze, capo officina presso la Ditta Vallecchi, detenuto dal 1.6.1940; Reggio Giovanni, nato il 6.2.1915 a Torino, professore in lettere e filosofia e auualmente S. Tenente di fanteria presso il 102° Btg. Mitraglieri, dipendente dal 6° Settore Guardia alla frontiera; detenuto dal 2.11.1940; Rossi Maria Teresa, nata il 20.11.1916 a Torino, dottoressa in lettere e filosofia, detenuta dal 24.9.1940; SaJtamerenda Ezio, nato il 19.9.1917 a Roma, studente universitario, detenuto dal 4. 11.1940; Steinleitner Riccardo, nato il 10.1.1915 a Torino, studente universitario, detenuto dall' 1.11.1940; Tiglio Dante, nato il 16.10.1920 a Torino, studente uni versitario, detenuto dal 29.8.1940; Viganò Bruno, nato il 6.9.1915 a Torino, ragioniere, attualmente S. Tenente nel 4° Rgt. Bersaglieri di Torino, detenuto dall' 1.8.1940; Vincenti Eugenio, nato 1'8.1.1918 a Genova, studente universitario, detenuto dal 4.11.1940; IMPUT ATI 1) Giacosa Giocondo del reato di cui all'art. 305 - prima parte - C.P. in relazione all'art. 283 stesso codice per aver promosso, costituito e organizzata una associazione intitolata M.U.R.I. (Movimento unitario per la Ricostruzione italiana) diretta a mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'Ordinamento Costituzionale dello Stato; 2)Tutti gli altri imputati del reato di cui agli artt. 110 - 305 primo cpv. C.P. per avere partec ipato alla suddetta associazione; in Tori no, Firenze, Roma, Genova, Alessandria, Verona, Novara, Napoli e Milano precedentemente e fino al maggio 1940.

L'Organo speciale di Pubblica Sicurezza, con sede a Firenze, denunciava a questo Tribunale Speciale, con dettagliato rapporto dal 5 ottobre 1940, i 22 rubricati per rispondere dei reati specificati nel capo di imputazione. Procedutosi all' istruzione con rito formale tutti gli imputati hanno negato le accuse protestando, con insistenza, la propria innocenza. Taluni poi dichiaravano a loro discolpa dj avere solamente aderito alla idea di presentare agli organj competenti, cioè alle maggiori autorità del Regime una esposizione di malcontenti che serpeggiavano nelle varie classi sociali, specie in ordine ad una pretesa limitazione della libertà di parola nei raduni studenteschi e in ordine ad alcuni provvedimenti di politica interna dei quali non sapevano rendersi ragione. Discolpa che nel complesso traspare dalla deposizione istruttoria resa dall'Ispettore di Pubblica Sicurezza che ha inoltrato la denunzia. L'Ispettore ha, infatti, dichiarato che proseguendo nelle indagini per altri individui non ancora denunciati si è convinto che più che una vera e propria cospirazione politica, con lo scopo di commettere il delitto cli mutare la forma di Governo con mezzi illeciti, si sia trattato di un tentativo di raccogliere aderenti per manifestare un interno malcontento politico, che doveva probabilmente sfociare in una protesta da presentare agli Organi costituiti. Pertanto il movimento - se tale si può dichiarare - non ba portato ad alcun accordo delittuoso, e se qualche idea del G iacosa si è concretata nell a redazione di manifestini dattilografati, ciò è stato fatto per dare ad intravedere ai giovani un programma di idee attraenti e promettenti, ma molto lontane dalla capacità e dalle possibilità sia del Giacosa che degli altri denunziati . Lo stesso Ispettore di Pubblica Sicurezza ha concluso le sue dichiarazioni affermando che in tutto l 'operato dei giovani, a parte ogni considerazione sulla illecità morale e politica delle loro manifestazioni, non si è riscontrato alcunchè cli penalmente perseguibile. Dalla suesposta narrativa emerge che le esplicite dichiarazioni dell'Ispettore di Pubblica Sicurezza vengono a smentire il carattere della associazione sovversiva nel movimento dei giovani denunziati . Smentita che trova la sua riprova attraverso i risultati giudiziari istruttori che hanno messo in evidenza come l'associazione denominata M.U.R.I. sia stata costituita con finalità non sovversive o delittuose. E ' pur vero che in tale manifestazione si riscontrano gli estremi di una illecità morale e politica, anche se inconsideratamente esercitata, ma la soluzione di di-


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'fRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ritto, che in base agli atti necessita trane, è che tutto l'operato dei giovani in questione si deve ritenere penalmente indifferente dato che nessuno accordo criminoso e nessuna cospirazione nel senso giuridico della parola si sono mai verificati. Occone, inoltre, precisare che alla accennata attività illecita non tutti i rubricati hanno partecipato in maniera concreta. Si può anzi stabilire una certa graduazione di attività, più intensa da parte di Giacosa, massimo esponente del movimento, e dei nominati, in ordine decrescente, Baccelli, Carassale, De Chiffre, Corgnati, Passadore, Vincenti, Migliardi, Tiglio, Pogg.i olesi, Giuffra, Daddi, Ortalda, Rossi, Fra e Clerico. Nei confronti di tutti costoro si deve dichiarare il proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato. Per gli altri giudicabili e cioè per Viganò, Steinleitner, Reggio, Saltarnerenda, Corso e Morel che, non solo non hanno preso parte al movimento mantenendosene estranei, ma qualche volta lo hanno anche ostacolato bisogna dichiarare il proscioglimento perchè non hanno commesso il fatto. P.Q.M. Visto l'art. 421 C.P.Esercito in relazione all'art. 378 C.P.P. DICHIARA chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro Giacosa Giocondo, Baccelli Pier Giuseppe, Carassale Giovanni, De Chiffre Ezio, Corgnati Maurizio, Passadore Luigi, Vincenti Eugenio, Migliardi Vittorio, Tiglio Dante, Poggiolesi Renato, Giuffra Angelo, Daddi Maurizio, Ortalda Carlo, Rossi Maria Teresa, Fra Martino e Clerico Luigi perchè il fatto non costituisce reato e di non doversi procedere contro Viganò Bruno, Steinleitner Riccardo, Reggio Giovarmi, Saltarnerenda Ezio, Corso Iolanda e More! Giuseppe per non aver commesso il fatto. Ordina che tutti vengano scarcerati, se non detenuti per altra causa. Roma, 23.12.1940 - Anno XIX Seguono le fame del Presidente e dei Giudici. Tutti i 22 detenuti vengono scarcerati il 24.12.1940.

SEZIONE "D" SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE


PR.lJ\,l A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.!.

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SENTENZA DELL'll.1.1940 (G.I. Pasquale Spoleti)

Reg. Gen. n. 313/1939

Nei confronti di: Pioli Giovanni, nato il 19.1.1877 in Albano Laziale (Roma), professore di lettere e filosofia , detenuto dall' I. I 0.1939 all' 11.1.1940. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 271 - primo cpv - C.P. per avere partecipato ad associazione antinazionale; b) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per averè offeso il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo - con le parole: "genialoide con qualche lucido intervallo, ma beve e si esalta, che ha messo a servizio della sua ambizione personale e della reazione nazionalistica la tecnica dell'inquadramento e dell'istupidimento delle masse, che sta straziando l'Italia e che pretende aver reso dei servizi all'Italia" contenute nel libello "Il nemico" da lui diffuso; c) del delitto di cui all'art. 297 C.P. per avere offeso il prestigio del Capo dello Stato Germanico con le parole: "un pazzo, un pazzo autentico, intellettualmente al disotto di ogni definizione" pure contenute nel libello "TI nemico" di cui sopra; d) del deli tto di cui all'art. 272 - primo cpv - C.P. per avere fatto propaganda per deprimere il sentimento nazionale diffondendo il libello "Il nemico" sopra menzionato; Reati commessi in Milano, sino al I ' l .10.1939 - XVII IN FATTO E IN DIRITTO Pioli Giovanni venne denunziato, in stato di arresto, dal!' Autorità di Pubblica Sicurezza per aver partecipato con Reggiori Giovanni, Reggiori Alessandro e Magni Achille ad un'associazione antinazionale in Milano, sino al 1 ottobre 1939, nonchè per propaganda antinazionale, per avere diffuso il libello antifascista "Il nemico" del fuori uscito Armando Zanetti, e per offesa al Duce del Fascismo - Capo del Governo ed al Capo dello Stato Germanico, contenute nel suddetto libello. Avendo l'istruzione sonunaria fornita la prova dei suindicati fatti era stato già compilato il relativo atto cli accusa nei confronti del Pioli e degli altri tre coimputati. Successivamente, però, vennero a conoscenza del Giudice inquirente dei fatti morbosi a carico del Pioli dai quali appariva come costui non fosse dotato cli normale equilibrio di mente, e, pertanto, venne disposto nei suoi confronti un esame medico-legale.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.l.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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SENTENZA DEL 12.1.1940 (G.J. Fernando Verna)

L'esito del suddetto esame ha confermato che il Pioli presenta quel quadro morboso costituzionale che nella medicina mentale viene chiamato con i termini di ''personalità pa.ranoicale del Tanzi", e che influenza in modo variamente intenso la capacità di .intendere e di volere.

Reg. Gen. n. 594/1927

Pertanto si deve seriamente dubitare che l'attuale imputato avesse, all'epoca della consumazione de.i fatti, la capacità in questione.

Bertoldi Carlo, nato il. 5.2.1873 a Verona, commerciante attualmente residente in Lussemburgo.

In tali condizioni di dubbio, il Pioli può essere assolto dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove.

IMPUTATO

P.Q.M. Visti gli artkoli 85 C.P. e 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta del Pubblico Ministero inoltrata 1'11.1.1940 DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Pioli Giovanni per i .reati di partecipazione ad associazione antinazionale, di propaganda antinazionale e di offesa al Duce del Fascismo - Capo del Governo - ed al Capo dello Stato Germanico, a lui ascritti come in rubrica, per insufficienza di prove ed ordina la scarcerazione del Pioli, se non detenuto per altra causa. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere Nota: per i coimputati Reggiori Alessandro, Reggiori Giovanni Battista e Magni Achille vedi Sent. n. 7 del T.S.D.S. del 22. I. I 940.

Nei confronti di:

dei delitti di cui agli art. 4 - ultimo cpv. -· e 5 della Legge 25.11.1926 n. 2008 per avere all'Estero, in epoca imprecisata, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e metodi cli azione di un partito già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, diffondendo e comunicando, pubblicamente e a mezzo della stampa, voci e notizie false, esagerate e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, allo scopo di menomare il credito e il prestigio dello Stato all'Estero, e svolgendo un'attività tale da an-ccare nocumento agli interessi nazionali. FATTO E DIRITTO Su denunzia inoltrata il 7.9.1927 dalla Questura di Verona il Pubblico Ministero presso questo Tribunale iniziava azione penale contro Bettoldi Carlo per .i reati specificati in rubrica richiedendo il Giudice Istruttore per l'emissione del mandato di cattura. Con mandato del 27 gennaio 1928 il Giudice Istruttore ordinava la cattura del Bertoldi, ma tale mandato rimase senza effetto perchè il ricercato era espatriato e risiedeva all'estero e precisamente in Lussemburgo come risultò dalla nota inviata il 14 febbraio 1928 dal competente Comando di stazione dei reali carabinieri. Pettanto il Pubblico Ministero, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 557 C.P.Esercito, sospendeva il procedimento fino a quando l'imputato non si fosse presentato o non fosse stato tratto in anesto ordinando, contemporaneamente, l'archiviazione degli atti. In data 3 gennaio 1940 il Pubblico Ministero chiede che si dichiarino estinti per prescrizione j reati addebitati a Bertoldi Carlo, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data della emissione dell'ultimo atto processuale. La richiesta merita accoglimento. Infatti essendo comminata la legge per i delitti addebitati in rubrica al Bertoldi la pena rispettivamente di anni cinque e di anni quindici di reclusione, I.a prescrizione (secondo quanto stabi lito dall'art. 9.l n. 3 del codice penale in vigore al l' epoca dei fatti) si è compiuta in dieci anni. Infatti non sembra che i I provvedimento di sospensione del procedimento emesso per la disposizione contenuta nell'art. 557 C.P.Esercito possa, secondo


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

quanto previsto dall'art. 159 C.P., sospendere il corso della prescrizione. E' vero che l'art. 159 C.P. stabilisce che "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge" ma è anche vero che l'art. 557 C.P.Esercito - applicato dal P.M. per ordinare la provvisoria archiviazione degli atti contro il Bertoldi, stabilisce che "qualora non si sia potuto procedere all'arresto dell'imputato non si procederà al giudizio in contumacia fino a quando non s.iano cessate le ostilità". Non si può non rilevare che la norma con la quale la Legge 25. 11.1926 n. 2008 dispone nell 'é.Ut. 7 - terzo cpv - che le disposizioni previste dal Codice Penale dell'Esercito per la procedura penale in tempo di guerra (tra le quali si trova il sopracitato articolo 557) si applicano per i procedimenti di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, si riferisce al tipo particolare del procedimento previsto dal Codice Penale per l'Esercito, ma non può impon-e per il T.S.D.S. - che giudica in tempo di pace - norme che hanno come loro presupposto uno stato di guerra. Se in tempo cli osti lità è ragionevole e logico che non si ingombrino i Tribunali con giudizi contro latitanti dal momento che per il rito mjJita.re costoro - venendo in seguito in possesso della giustizia - avrebbero diritto a essere giudicati in contraddittorio (art. 517 C.P.Esercito), tale speciale esigenza non si verifica invece quando le ostilità e lo stato cli guerra nella realtà non esistono. D'altra patte, riferirsi durante il tempo di pace alla "cessazione delle ostilità" (indicate nell'art. 557 C.P.Esercito) come tennine ultimo per la durata della sospensione, non avrebbero alcuna rilevanza logica e giuridica. Pertanto l'art. 557, creato in vista di specifiche condizioni determinate da ostilità in corso, non è applicabile in tempo di pace e non può perciò essere considerato come un divieto giuridico al T.S .D .S. a procedere in contumacia contro gli imputati non arrestati. Per effetto delle suddette considerazioni non si può attribuire al processo in esame un effetto interruttivo per la sospensione del procedimento. Pertanto si deve 1itenere che il periodo ultradecennale trascorso dall'ultimo atto del procedimento in poi ha operato I.a prescrizione dei reati addebitati al Bertoldi e quindi si deve revocare il mandato di cattura emesso nei suoi confronti essendo venute a mancare le condizioni che legittimano l'emissione del mandato. P.Q.M. Visti gli articoli citati e l'art. 378 C.P.P. in relazione all'art. 395 stesso codice e la conforme richiesta ciel Pubbl ico Ministero

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.l.

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DICHIARA di non doversi procedere contro Bertoldi Carlo in ordine ai reati addebitatigli di cui in rubrica perchè estinti per prescrizione e revoca, inoltre, il mandato di cattura emesso per le imputazioni in questione dal Giudice Istruttore di questo Tribunale in data 27 gennaio 1928, mandato di catu1ra tuttora non eseguito. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 191/1939

SENTENZA DEL 3.2.1940 (G.I. Pasquale Spoleti)

Nei confronti di:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.I.

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Il teste Solfa, Capitano di fanteria in servizio, squadrista e fondatore del Fascio di Soave - ove sono nati e risiedono i nominati Marconi, Morin e Ferrandin - ha informato, anche per esplicito incarico avuto dall'Ispettore cli Zona e Podestà di Soave, che i predetti imputati sono conosciuti per la loro irreprensibile condotta di fedeli e disciplinati fascisti militanti.

Ferrari Giuseppe, nato il 5.3.1915 ad Avesa (Verona), inserviente, libero; P.Q.M. Gianello Attilio, nato il 16.8.1915 a Soave (Verona), bracciante, libero; Zamboni Luigi, nato il 20.3.1914 ad Avesa (Verona), falegname, libero; Marconi Lino, nato il 7 .5.1913 a Soave (Verona), fittavolo, libero; Morin Giuseppe, nato il 25.1.1913 a Soave (Verona), mezzadro, libero; Ferrandin Enrico, nato il 25.10.1913 a Soave (Verona), agricoltore, libero.

Visto l'art. 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e la conforme richlesta del Pubblico Ministero DICHIARA cli non doversi procedere a carico dei nominati Ferrari Giuseppe, Gianello Attilio e Zamboni Luigi per non aver commesso il fatto loro addebitato, e nei confronti dei nominati Marconi Lino, Morin Giuseppe e Ferrandin E mico, per insufficienza cli prove.

IMPUTATI Ordina, inoltre, la revoca dell'ordine di cattura emesso il 12.10.1 939 del delitto di cui all' art. 272 - prima parte e ultimo cpv. - C.P. per avere fatto propaganda ed apologia sovversiva, cantando, tra l'altro: "Prendi il fucile e mettilo giù per terra, vogliamo la pace e non la guerra". In Verona il 30.8.1939 - XVII OMISSIS I sei rubricati furono denunziati per canti disfattisti e contro di loro il Magistrato inquirente ha proceduto con rito sonunario e ordine cli cattura per il delitto di cui in epigrafe. In istruttoria, però, - durante la quale è stata sospesa l'esecuzione degli ordini di cattura - è venuto a mancare del tutto la prova che i nominati Ferrari, Gianello e Zamboni abbiano cantata l'incriminata parodia e non sono emerse sufficienti prove di responsabilità per rinviare a giudizio gli altri imputati. Attraverso gli interrogatori degli imputati Marconi, Morin e Ferrandin appare provato che fra i numerosi richiamati che insieme andavano a passeggio per Verona si era formato un gruppetto che cantava e che in questo gruppetto non si trovavano coloro che furono fermati dagli agenti di Pubblica Sicurezza. Attraverso, poi, gli stessi interrogatori resi in istruttoria dai nominati Marconi, Morin e Ferrandin e attraverso le dichiaraz.ionj del teste Solfa Ottavio appare verosimile che il Marconi, il Morin e il Ferrandin mal si espressero quando, interrogati per la prima volta, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ammisero l'addebito. Essi avrebbero inteso riferire che effettivamente si trovavano nel gruppo dal quale partl l'incriminato canto senza, però, aver partecipato al canto.

Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. 34/1927

SENTENZA DEL 17.2~1940 (G.I. Fernando Verna)

Nei confronti di:

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G .I.

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Ritenuto che perciò l'imputato deve essere prosciolto dalle imputazioni come sopra contestategli e deve di conseguenza essere revocato il mandato di cattura contro di lui emesso, essendo venute meno I.e condizioni che lo legittimavano; P.Q.M.

Baldi Duilio, nato il 28.3.1888 a Sesto Fiorentino (Firenze), latitante. IMPUTATO a) del delitto di cui aU'art. 134 n. 2 in relazione agli articoli 120 e 118 n. 3 C.P. per avere, in Firenze, antecedentemente a.I 12.10.1924 e fino al 12.11.1926, preso parte attiva all'organizzazione del partito comunista, concertando e stabilendo clandestinamente di commettere fatti diretti a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, allo scopo di mutarne violentemente I.a costituzione e la forma di governo, predisponendo all'uopo i mezzi opportuni; b) del delitto di cui all'art. 131 in relazione all'art. 118 n. 3 e 120 C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, formato, nella provincia di Firenze, le squadre armate di azione del partito comunista, per attuare il fine criminoso propostosi con il delitto di cospirazione; c) del reato di cui agli articoli 468, 63 C.P. per avere, in Firenze, dall'ottobre 1924 fino al 12 novembre 1926, tenuto clandestinamente, ora in casa ora in altri luoghi, ammasso di armi in numero non minore di venti, nonchè di esplosivi; d) del reato di cui a1l'a1t. 7 cpv n. 3 del R.D. 3.8.1919 n . 1360 per avere tenuto nascosto dette anni e detti esplosivi, senza averli denunziati all'Autorità cli Pubblica Sicurezza; Letti gli atti del procedimento iniziato contro il prevenuto e i suoi correi recante il numero 34 R.G. 1927 e visto il mandato di cattura emesso contro il Baldi i I 31.1.1927 e rimasto senza effetto per la latitanza del Baldi nonchè la sentenza di rinvio a giudizio pronunziata nei suoi confronti in contumacia il 12 settembre 1927 a conclusione deJl' istrnttoria; Considerato che per i summenzionati reati la legge del tempo - ad essi tuttora da applicarsi, perchè piLt favorevole, in base all'art. 2 - secondo cpv. del C.P. ora vigente - fissava pene non superiori nel massimo a venti annj di reclusione; Considerato che i reati punibili in astratto con tale limite di pena si prescrivono in dieci anni a nom1a dell' art. 91 n. 3 C.P. 1889 che vigeva al l'epoca dei fatti e che è tuttora da applicarsi agli effetti del computo deUa prescrizione in forza dell'art. 41 delle norme transitorie contenute nel R.D. 28 maggio 1931 n . 601; R itenuto che nel. caso in esame sono decorsi più di dieci anni dal giorno dell'ultimo atto di procedimento utile a interrompere la prescrizione (sentenza di rinvio a giudizio) senza che si siano verificati altri fatti interruttivi e perciò deve dichiararsi matnrata la prescrizione dei reati suddetti;

Visti gli articoli citati e l'art. 378 C.P.P. e le conformi richieste dal Pubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere contro Baldi Duilio in ordine ai reati come sopra addebbitatigli perchè sono estinti per prescrizione e visto, inoltre, l'art. 260 C.P.P. revoca il mandato di cattura per tali imputazioni emesso dal Giudice Istrnttore del Tribunale militare territoriale di Firenze in data 31 gennaio 1927 e rimasto tuttora ineseguito.

Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 66/1940

SENTENZA DEL 6.4.1940 (G.I. Fernando Verna)

Nei confronti di:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.I.

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SENTENZA DELL' 8.6.1940 (G.I. Fernando Verna)

Reg. Gen. n. 143/1940 Nei confronti di:

Nicot Sergio, nato il 31.1.1911 a Bomporto (Modena), libero.

Kollensperger Teodoro, nato il 15.5.1913 a Bolzano, studente, libero.

IMPUTATO

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 272 - primo cpv. - C.P. per avere in Adola (A.O.I.) il 23.8.1939, fatto propaganda per deprimere il sentimento nazionale.

a) del reato di cui all'art. 260 n . 1. C.P. per essersi, nella notte dell' 11 aprile 1939, introdotto clandestinamente, in territo1io del Brennero in zona in cui è vietato l'accesso nell' interesse milita.re dello Stato;

OMISSIS Con denuncia del 3.9.1939 il Comandante della stazione dei carabinieri di Adola (Gimma - A.O.I.) riferiva al Procuratore del Re di Gimma, che Nicot Sergio era indiziato di avere il 23 agosto, mentre sostava nello spaccio del generi alimentari gestito in Adola da certo Marras Pasquale, pronunciato in presenza di connazionali, le seguenti frasi: "se mi richiamano sotto le armi e se vedo che le cose vanno male, armo una banda di neri e mi rivolto contrn il Governo italiano: oramai siamo stufi ed è meglio che andiamo noi in culo al Governo piuttosto che il governo in culo a noi". Dopo la compiuta istruttoria il Procuratore del Re di Gimma ha trasmesso gli atti , per competenza, alla Procura Generale del T .S.D.S.

b) del reato di cui all'art. 17 T.U. Legge P .S . per avere nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, varcato il confine attraverso valico non autorizzato; OMISSIS Dalla compiuta istruttoria è rimasto accertato che l' unico motivo per cui il Kollensperger si introdusse nella zona vietata di Jodok fu quello cli raggiungere, al più presto, la città di lnnsbruk ove doveva sostenere degli esami all' Università.

OMISSIS

Pertanto non possono ravvisarsi nell'azione commessa dal Kollensperger gli elementi costitutivi del reato addebbitatogli e cioè la cosciente volontà di violare i divieti di interesse militare esistenti per il transito neJia zona in oggetto.

Considerato che il reato addebbitato a Nicot Sergio - punibile con la reclusione non superiore a due anni - è compreso nel recente provvedimento di sovrana clemenza emesso con R.D. 24.2.1 940 n. 56 e il Nicot risulta incensurato occorre emettere una sentenza che dichiari di non doversi procedere nei suoi confronti essendo il reato estinto per amnistia;

Quindi la trasgressione commessa assume semplicemente carattere contravvenzionale e precisamente nella contravvenzione prevista dall'art. 682 C.P. Però tale reato, insieme con l 'altra imputazione contravvenzionale prevista dall' a1t. 17 del T.U. della legge di P .S. sono da considerarsi estinti per l'amnistia concessa con il R.D. 24.2.1 940 n. 56.

P.Q.M .

P.Q.M .

Vista la conforme richiesta del Pubblico Ministero e gli artr. 151 C.P. 395, 378 e 591 C.P.P. e gli articoli 1 e 5 n. 1 del R.D. 24.2.1940 n. 56

Viste le conformi richieste del Pubblico Ministero e gli articoli 151 C.P. e 378 e 591 C.P .P.

DICHIARA

DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di Nicot Sergio in ordine al reato addebitatogli perchè estinto per amnistia.

di non doversi procedere contro Kollensperger Teodoro in ordine al reato cli cui all' art. 682 C.P., così modificata l'imputazione di cui alla lettera a) della ntbrica, e in ordine al reato di cui alla lettera b) della rubrica perchè i detti reati sono estinti per l'amnistia emanata con il R.D. 24.2.1940 n. 56.

Seguono le finne del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Seguono le firme del Giudice Istnrttore e del Cancelliere.


250

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 74/1940

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL O.I.

251

SENTENZA DEL 19.7.1940 (G. I. Pasquale Spoleti)

Il rapporto inoltrato dal Comando del 46° Rgt. Art. conferma i buoni precedenti di condotta militare del Valentini.

Valentini Rinaldo, nato il 19.8.1919 a Tuenno-Cles (Trento), soldato nel 46° Rgt. Art. - 3° Batteria, detenuto dal 19.3.1940.

Questi elementi sono sufficienti per affermare che, più che la quantità, la qualità del vino ingerito dal Valentini il 17 marzo, operando come causa morbosa, detemùnarono ne'll 'organismo fisico - psichico di lui un processo patologico vero e proprio, per cui egli venne ad essere privato della capacità di intendere e di volere.

Nei confronti di :

IMPUTATO P.Q.M.

dei delitti di cui agli articoli 290 cpv. e 291 C.P. per avere il 17 marzo 1940, in Trento, pubblicamente vilipeso le Forze Armate dello Stato e la Nazione Italiana con le parole: "Il soldato italiano non è buono; per fare un buon soldato tedesco ce ne vogliono cento italiani; il soldato italiano sarebbe scappato vedendo quello tedesco: gli italiani non valgono niente e non sono buon.i a niente; gli italiani sono tutti ladri e assassini". OMISSIS

Il 17 marzo 1940 il militare Valentini Rinaldo, in servizio presso il 46° Rgt. Art. di stanza a Trento, trovandosi, durante la libera uscita, in stato di ubriachezza, nella "trattoria al Volto" in Trento pronunciava dinanzi ad altri militari a un borghese e alla padrona della trattoria le frasi specificate nel capo di imputazione le quali provocavano lo sdegno e l'intervento dei militari presenti. Sebbene il contegno del Valentini sia molto riprovevole non si ravvisano tuttavia gli estremi dei reati che gli sono stati contestati. Il fatto materiale è pienamente provato dalle dichiarazioni dei testi. Ma per quanto riguarda l'elemento intenzionale si rileva dagli interrogatori e dagli accertamenti che le escandescenze e le frasi attribuitegli furono conseguenza dello stato di ubriachezza nel quale il Valentini si trovava in quella circostanza. Lo stesso Valentini, sia nell'interrogatorio reso presso il Comando del suo Reggimento, sia nell'interrogatorio giudiziale, ha sempre dichiarato di non ricordare nulla per essersi trovato in stato di piena incoscienza provocata da eccessivo vino consumato; ha affermato, però di aver sempre nutrito sentimenti italiani. E' rimasto accertato, comunque, che il Valentini quando pronunziò le frasi in questione, era in stato di completa ubriachezza. Valutando la natura e i caratteri di tale stato si può senz'altro anunettere che esso ebbe i caratteri di uno stato morboso vero e proprio. Infatti il rapporto della R. Questura di Trento informa che il Valentini, pur essendo di buona condotta, morale e politica, quando è brillo diventa irascibile e capace anche di trascendere ad atti violenti.

Visto l'articolo 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e l'art. 88 C.P. nonchè la conforme richiesta del Pubblico Ministero; DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Valentini Rinaldo per i delitti addebbitatigli, per aver agito senza la capacità di intendere e di volere e ordina la scarcerazione del Valentini, se non detenuto per altra causa. Seguono le finne del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


252

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.!.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 164/1940

SENTENZA DEL 28.7.1940 (G. I. Fernando Verna)

Nei confronti di Pernat Maurizio, nato il 30.8.1905 a Isola d'Istria, commerciante, libero.

Reg. Gen. n. 174/1940

253

SENTENZA DEL 31.7.1940 (G. I. Fernando Verna)

Nei confronti di: Bertolotto Stefano, nato il 18.6.1886 a Demonte (Cuneo), agricoltore;

IMPUTATO del reato di cui all'art. 252 C.P. (frode in forniture in tempo di guerra). OMISSIS Il Giudicante, inoltre, deve necessariamente tener conto della dichiarazione che ha reso il Colonnello Nobili: che cioè egli - pur essendo persuaso che il fornitore non avesse diritto, a termine di contratto, ad effettuare i noti prelevamenti di zucchero - si è convinto della buona fede della società A.C.I.E.R. e per essa del Pernat. Naturalmente tali considerazioni non sopprimono il fatto , certamente grave e deplorevole, della leggerezza e della irriflessione con cui il Pernat, interpretando e1Toneamente un contratto di per sè chiarissimo e trascurando di rendersi conto di tutte le clausole di esso, ha arrecato - proprio nel più vivo del periodo prebellico (maggio 1940) - un sensibile danno all' Amministrazione militare e cioè una indebita dinùnuzione nella misura dei rifornimenti destinati alle truppe. Tale danno, però, esplicitamente anunesso dallo stesso Pernat nel suo interrogatorio del 28 maggio 1940 alla Polizia Tributaria, non può influire nella valutazione strettamente penale del fatto la cui punibilità viene evidentemente a cessare dal momento che si ammette la buona fede di chi lo ha commesso. Pertanto il Pernat va prosciolto dal reato di frode in forniture militari in tempo di guerra per mancanza di uno degli elementi costitutivi del delitto, e cioè dell'elemento intenzionale.

In conseguenza, venendo meno il motivo di connessione con il reato di competenza del Tribunale Speciale, devono essere restituiti gli atti al Procuratore del Re di Trieste per l'ulteriore corso di giustizia in merito alle altre responsabilità accertate dalla Polizia Tributaria nel suo rapporto di denunzia. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P. e le conformi conclusioni del Pubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Pernat Maurizio in ordine al reato di cui all'art. 252 C.P. perchè il fatto non costituisce reato e ordina la restituzione degli atti al Procuratore del Re di Trieste per l'ulteriore corso di giustizia. Seguono le finne del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Nelchio Donato, nato il 3.4.1873 a Demonte (Cuneo), erborista; Langero Bernardino, nato il 9.11.1888 a Demonte (Cuneo), falegname; Sargiacomo Luigi, nato l' 8.6.1913 a Lione (Francia), manovale; Pesce Ludovico, nato il 27.7.1870 a Demonte (Cuneo), contadino; Porracchia Giuseppe, nato il 4.11.1898 ad Aisone (Cuneo), negoziante. Tutti detenuti dal 10.7.1940. IMPUTATI del reato di cui all'art. 265 - prima parte - C.P. per avere, in tempo di guen-a, diffuso voci e notizie false, esagerate e tendenziose tale da destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nenùco, e svolto attività tale da recare comunque nocumento agli interessi nazionali, propagandando fra la popolazione di Demonte (Cuneo) nel periodo dj settembre .1939 - giugno 1940, fra l'altro, che l'Italia non doveva e non deve combattere la Francia, nazione che ha sempre aiutato l'Italia e che se l'Italia entra in teITitorio francese per combattere non 1iuscirà certamente a vincere perchè le anni francesi sono più potenti e moderne delle nostre. OMISSIS Tn seguito alla sommaria istruttoria si deve riconoscere che L'estremo essenziale del reato loro attribuito - e cioè la volontà cosciente e determinata di diffondere voci e notizie false, capaci di destare pubblico allarme o cli deprimere lo spirito pubblico - non risulta accertato, perchè mancano in proposito elementi concreti e sicuri di prova.

Tutto induce, invece, a ritenere che le mormorazioni ad esse attribuite siano state determinate da leggerezza e da irriflessione, cioè da colpa. Pertanto il fatto potrebbe eventualmente essere configurato quale reato meno grave di quello rubricato, e forse come un reato contravvenzionale, lesivo di obiettività giuridica diversa dalla personalità dello Stato, e di competenza, comunque, del Magistrato ordinario. Ciò premesso gli imputati devono essere prosciolti dalla grave imputazione


254

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL O.I.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

contro di essi formulata nel capo di imputazione, ed escarcerati, salvo alla Magistratura ordinaria di esaminare se si ravvisano nei fatti reati di sua competenza. P.Q.M.

Reg. Gen. n. 226/1940

255

SENTENZA DEL 25.8.1940 (G. I. Pasquale Spoleti)

Nei confronti di :

Viste le conformi richieste del Pubblico Ministero e gli artt. 265 C.P. e 395 C.P.P.

Rebeschini Vittorio, nato il 17.12.1 890 a Roana (Vicenza), commerciante, detenuto dal 19.7.1940

DICHIARA

IMPUTATO

di non doversi procedere contro Bertolotto Stefano, Nelchio Donato, Langero Bernardino, Sargiacomo Luigi, Pesci Ludovico e Porraccb.ia Giuseppe perchè il fatto loro attribuito non costituisce il reato contestato in rubrica.

del reato previsto e punito dall'art. 252 C.P. per avere, in tempo di guerra, il 19 luglio 1940, in Monselice, commesso frode nell'adempimento cli un contratto di fornitura di legna per la mensa ufficiali e per quella dei sottufficiali del1'81 ° Rgt. Fant. accantonato a Monselice, consegnando ai militari incaricati del ritiro di detta legna chili 71 e chili 42 invece di chili 100 e chili 50, fatturati posteriormente alla consegna.

Ordina che i medesimi siano scarcerati, se non detenuti per altra causa e rimette gli atti al Procuratore del Re di Cuneo per quanto cli sua competenza. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

OMISSIS Attraverso l'istruttoria sommaria è stata confermata la piena sussistenza del fatto materiale, riconosciuto, del resto, dallo stesso imputato. Si osserva, però, che il Rebeschini ha ripetutamente affermato che il minor peso fu dovuto a un errore, avendo egli calcolato, inavvertitamente, la tara del carretto, s ul quale la legna era stata pesata prima della consegna, per un peso minore di quello effettivo. Gli ottimi precedenti dell'imputato, che è padre di numerosa prole, il lievissimo valore della legna mancante - cli circa dieci lire - la circostanza che già precedentemente, in più riprese, lo stesso Rebeschini aveva fornito legna a quello stesso Reggimento senza che fosse stata rilevata alcuna irregolarità, possono rendere possibile la versione prospettata dall'imputato a sua discolpa. Pertanto l'elemento intenzionale del reato è da considerarsi dubbio e I' imputato può essere assolto da reato addebbitatogli per insufficienza di prove. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta del Pubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Rebeschi Vittorio per il reato ascrittogli per insufficienza cli prove in ordine all'elemento intenzionale e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALG.l.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA DEL 25.8.1940 (G. I. Pasquale Spoleti)

Reg. Gen. n. 182/1940

257

SENTENZA DEL 16.9.1940 (G. I. Fernando Verna)

Reg. Gen. n. 201/1940

Nei confronti di:

Nei confronti di: Innamorati Ugo, nato il 25.9.1889 a Terni, meccanico, detenuto dal 7.6.J 940.

V alese Raffaele, nato il 31.1 .1 901 a Castel S. Giovanni (Piacenza), operaio, detenuto da.I 20.4.1940;

IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere pronunziato la frase: "Vigliacco il Duce che vi paga".

Turni Pietro, nato il 18.1.1905 a Stetrino (Germania), parrucchiere, detenuto dal 20.4.1940. IMPUTATI

b) dei delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 337 e 341 C.P.) e del reato contravvenzionale cli bestemmia previsto dall'art. 724 C.P. Reati commessi il 7.6.1940 in Portonaccio (Roma) durante l'arresto, la traduzione al Policlinico Umberto 1° e, poi, nelle Carceri Giudiziarie di Roma.

del delitto di cui agli articoli 265 e 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, la notte del 19 aprile J 940, in Genova - in tempo di guerra - comunicato false e tendenziose notizie sull'imminente distruzione di Sestri da parte della flotta nemica, notizie da destare pubblico allarme e deprimere Io spirito pubblico.

OMISSIS

OMISSIS

Ritenuto che per il delitto previsto dall'art. 282 C .P. non si può procedere contro l'Innamorati per avere il Ministro di Grazia e Giustizia, con nota n. 136 39/5441 del 17.8.1940 negata l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 313 C.P ..

Ritenuto che il Ministro di Grazia e Giustizia ha negata l'autorizzazione a procedere per il reato in questione nei confronti de Valese Raffaele e Turni Piet1·0 e che, pertanto, si deve pronunciare il prosciog.l imento dei due imputati; P.Q.M .

Rilevato che gli altri reati addebbitati all'Innamorati sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria P.Q.M. Visto l'art. 15 - 5° cpv - C.P.P. e la conforme richiesta del Pubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Innamorati Ugo in ordine al reato di cui all 'art. 282 C.P. per mancata autorizzazione a procedere e ordina trasmettersi gli atti al Procuratore del Re di Roma per l'ulteriore corso di giustizia in ordine ai reati previsti dagli articoli 337 - 341 e 724 C.P. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Visto l'art. 313 C.P. e l'art. 378 C.P.P. DICHIARA cli non doversi procedere nei confronti di Valese Raffaele e Turni Pietro in ordine al reato loro adclebbitato per mancata autorizzazione a procedere e ordina la scarcerazione di Valese e di Turni, se non detenuti per altra causa.

Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere


258

TRIBUNALE SPECIALE PERLA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 324/1940

SENTENZA DEL 7.11.1940 (G. I. Vincenzo Cersosino)

PRll'vtA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL G .I.

259

P.Q.M.

Visto l'art. 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta del Pubblico Ministero inoltrata in data 30 ottobre 1940

Nei confronti di : Albergucci Aldo, nato il 1O. I 0.1916 a Montefiorino (Modena), contadino, attualmente soldato nel 4° Rgt. Fant., libero. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere 1'8 settembre 1940, in Enna, offeso il Duce del Fascismo, Capo del Governo, con le parole: "Mussolini è un delinquente". IN FATTO E DIRITTO In data 17 settembre 1940 il Comando del 4° Reggimento Fanteria denunciò alla Procura del Tribunale militare di guerra di Palermo il fante Albergucci Aldo perchè il giorno 8 settembre u. s. su di un foglio di carta e la notte sulla parete interna di una garitta presso la polveriera di Enna ove aveva prestato servizio di guardia, aveva scritto la frase: "Mussolini è un delinquente". Il R. Avvocato Militare presso il Tribunale militare di guerra di Palermo trasmise gli atti a questo Tribunale Speciale competente per materia. Dagli accertamenti espletati è rimasto provato il fatto materiale sopraspecificato e lo stesso Albergucci lo ha confessato. L'imputato ha dichiarato, a sua discolpa, che in un momento di sconforto perchè punito per mancanza disciplinare commessa, scrisse la frase incriminata, senza alcuna intenzione di recare offesa al Duce, ma solo - come ha testualmente dichiarato - "per uno sfogo come quando si dice una bestemmia senza pensarci". La difesa dell' imputato non appare infondata, se si tiene conto che egli non ha mai manifestato idee contrarie al Regime o nei riguardi del Duce, e che è risultato da informazioni assunte sul suo conto dal competente Comando di Stazione dei carabinieri che egli è di buona condotta politica oltre che morale. I suoi superiori, inoltre, lo giudicano di ottima condotta, volenteroso, educato e disciplinato. Pertanto, tenuti presenti tali precedenti ed anche le sue precarie condizioni di salute, quali risultano accertate dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei suoi camerati, appare quanto mai dubbio l'elemento intenzionale necessario alla integrazione del reato ascritto all' Albergucci che va prosciolto per insufficienza di prove.

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Albergucci Aldo in ordine al reato addebbitatogli per insufficienza di prove. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


260

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 369/1940

SENTENZA DELL'S.12.1940 (G. I. Pasquale Spoleti)

Nei confronti di: Poggioli Giuseppe, nato il 12.12.1901 a Lugo (Ravenna), calzolaio, detenuto dal 4 .10.1940. IMPUTATO del reato di cui all'art. 110 - 265 C.P. per avere la sera del 29.9.1940, in Massa Lombarda, comunicato e diffuso voci e notizie false tali da destare pubblico allarme e deprimere lo spirito pubblico, in concorso con il fratello Silvio. OMISSIS In seguito alla sommaria istruttoria si deve riconoscere che la volontà cosciente e determinata di diffondere voci e notizie false, capaci di destare pubblico allanue o di deprimere lo spirito pubblico, non risulta accertato perchè mancano in proposito elementi concreti e sicuri di prova. OMISSIS Dalle dichiarazioni dei vari testi escussi non è stato possibile stabilire con sicurezza che Poggioli Giuseppe fosse al corrente dei propositi criminosi del fratello Silvio e fosse possibile, con il suo apparecchio radio - durante le visite del fratello - ascoltare le trasmissioni estere sull'andamento della guerra. Infine la Questura di Ravenna, pur comunicando che Poggioli Giuseppe era un pregiudicato per reati contro la proprietà, ha dichiarato che il Poggioli non aveva mai dato luogo a rilievi con la sua condotta politica e che non risultava che appartenesse a partiti sovversivi . P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA di non doversi p rocedere nei confronti di Poggioli Giuseppe in ordine al reato addebbitatogli, per insufficienza di prove, e ne ordina l' immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Rimette gli atti al Pubblico Ministero del T.S .D.S . per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti di Poggioli Silvio. Seguono le firme del Giudice Istruttore e ciel Cancelliere.

PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G. I.

261

SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO, PER PRESCRIZIONE, EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Il Giudice Istruttore Verna Fernando ha dichiarato estinto, per prescrizione, i reati addebbitati ai sottoelencati imputati: Ravazzoli Paolo, nato il 9.11.1894 a Stradella (Pavia), latitante, Sentenza dell' 11.2. 1940; Sinigaglia Alessandro, nato il 2. l. 1902 a Fiesola (Firenze), latitante; Fibbi Iole, nata il 13.6.1905 a Firenze, latitante, Sentenza del 27.3.1940; Gagliasso Francesco, nato l' 1.12.1899 a Monforte d'Alba (Cuneo), latitante, Sentenza del 3.4.1940; Esposito Giuseppe, nato il 6.3.1893 a Marigliano (Napoli), detenuto, per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 4 .1.1940, Sentenza del 9.4.1940; Tresso Pietro, nato il 3.1.1893 a Magrè (Vicenza), latitante, Sentenza del 9.5 .1940; Colalucci Aristide, nato il 2 .9.1876 a Roma, latitante; Diozzi Procolo, nato il 2.3.1884 a Ferrara, latitante; Triaca Ubaldo, nato 1'1.8.1880 a Venezia, latitante, Sentenza dell'll.6.1940; Il Giudice Istruttore Forlenza Demetrio ha dichiarato, con sentenza del 28.9.1940, estinti per prescrizione i reati addebbitati a: Kerze Giovanni, nato il 12.10.1904 a Trieste, latitante; Maj nik Antonio, nato il 26.4.1906 a Tolmezzo (Udine), latitante; Sorli Felice, nato l' 11 .1.1899 a Tolmezzo (Udine), latitante. II Giudice Istruttore Spoleti Pasquale ha d ichiarato, con sentenza del 22. l O. .I 940, estinti per prescrizione i reati addebitati a: Andrich Giuseppe, nato il 26.6. l894 a Belluno, latitante.


262

TRIDUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TRASMISSIONE DI PROCEDIMENTI ALLE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE ORDINARIE E MILITARI Nel 1940 il Giudice Istruttore, in applicazione delle disposizioni previste dall'att. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, ha trasmesso alla competente Autorità Giudiziaria, Ordinaria o Militare, procedimenti relativi a 144 imputati di reati comuni o uùlitru.i e di reati di specifica competenza del T.S.D.S I delitti di specifica competenza del T.S.D.S. si riferiscono ai reati di Offese a S.M. il Re Imperatore, al Principe Ereditario, alla Principessa Maria Pia di Savoia, al Capo del Governo, di Disfattismo politico, Vilipendio delle Forze Armate dello Stato, Vilipendio della Nazione Italiana e della Bandiera Nazionale e Vilipendio delle Istituzioni Costituzionali. Poichè le imputazioni più gravi si riferiscono a reati comuni e militari non si è ritenuto opportuno trascrivere le imputazioni e i nominativi degli imputati.

Seconda parte

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER REATI DI "SPIONAGGIO" COMMESSI PRIMA DEL 10.6.1940


SEZIONE "A" SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S .D .S.


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 211/1939

267

SENTENZA N. 2

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevi lacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Calia Michele, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro: Della Valle Gaudenzio, nato il 18.4.1920 a Momo (Novara), impiegato privato; Proverbio Arnaldo, nato il 18.7.1915 a Momo (Novara), panettiere. IMPUTATI 1) del reato di cui agli art. 81 - 110 - 624 - 625 n. 7; 61 n. 11 C.P. per avere in correità fra loro in tempi diversi ma con atti esecutivi del medesimo disegno criminoso sottratto, per trarne indebito profitto dalla sede della S.I.A.l. cui il Della Valle era impiegato, parecchi disegni originali dell'aereo S. 79. In Sesto Calende in epoca precedente e fino alla data del suo arresto. 2) del reato di cui all'art. 110 - 56 - 246 C.P. per avere in correità fra loro tentato cli allacciare rapporti con i Consolati frances i di Milano e Torino al fine di ottenere dagli stessi compensi di denaro ed altra utilità, proponendosi di compiere in cambio atti di spionaggio. Il Momo e Torino il 3 ed il 4.3.1939.

OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 81,110,624,625 n. 7; n. 61, n. Il; 110, 56,246, 23, 73,228,229 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Della Valle e Proverbio colpevoli dei reati loro ascritti ed operato il cumulo del le pene complessivamente condanna Della Valle ad anni 9 e a L. 4.000 di multa; Proverbio ad anni 8 e L.4.000 di multa.


268

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Enlrambi alla reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giustizia, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ognj altra consequenziale di legge. Roma, 15.1.1940 - Anno XVIIl Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLJ DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR. DD 20.1940 n. 56 e 17.10.l942n. 11 56 - Della Valle viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia I' 11.3.1943. Detenuto dall' 11.3.1939 ali' 11.3.1943. Pena Espiata: 4 anni

Il T ribunale militare territoriale di Roma - su conforme richiesta dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi - concede, con Ordinanza del 5.3.1965 i condoni previsti dal R.D. 5.4. 1944 n. 96 e dal D.P. 22.6.1946 n. 4 e dichiara, con la stessa Ordinanza, cessata l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal T.S.D.S. nei confronti di Della Valle Gaudenzio con sentenza del 15.1.1940. I condoni del l 944 e del l 946 sono stati concessi perchè l'applicazione della misura cli sicurezza della libertà vigilata può essere evitata solamente se viene condonata l'intera pena esp iata dato c he per il disposto dell'art. 210 C.P. "l'estinzione della pena impedisce l'applicazione della misura di sicurezza. Per le disposizioni contenute nell'art. 183 C.P. nulla osta che al Della Valle, che ha già espiato la pena, siano concessi ulteriori condoni dato che per effetto della concessione di ulteriori condoni vengono a cessare "effetti che non poterono essere dichiarati cessali in conseguenza della applicazione dei precedenti condoni". · La Suprema Corte di Cassazione ha anche affermato che "d i tale beneficio non può essere privato il condannato per il solo fatto di avere già espiala la pena" (V. Giustizia Penale 1953, II, pag. 147 n. 90). - Proverbio Arnaldo: con decreto emesso 1'8.12.1940 dal S. Procuratore Generale Tsgrò Michele la pena della multa di lire 2.000 viene convertita nella pena della reclusione di giorni 44. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 11 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 21.10.1942.

SECONDA PARTE: SEl'ITENZE PR01' UNZIATE DA T .S.O.S . RELATIVE Al REA·n DI SPIONAGGIO

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Detenuto dall'll.3.1939 al 21.10.1942. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi, 1O giorni. Una istanza dì grazia inoltrata I' 1.4.1940 non viene accolta. Una istanza di revisione speciale inoltrata dal Proverbjo viene respinta dalla Corte di Appello dì Torino con sentenza del 17.10.1946. Riabilitato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 14.7.1949.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Af REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 227/1939

SENTENZA N. 3

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M . V.S.N.: Rossi Umberto, Calia Michele, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro: Boasso Bernardo, nato il 21.10.1911 a Carmagnola (Torino), cameriere IMPUTATO . 1) ?~l delitto di cui all'art. 258 C.P. per essersi procurato, a scopo di spionagg10 nuhtare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione;

2) del delitto di cui all'art. 262 p.p. cpv. 2° C.P. per avere rivelato allo straniero, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al precedente capo 1)

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al servizio informativo francese, notizie cli carattere militare relative all'Esercito ed alla Aeronautica . Per poter svolgere la sua criminosa attività, mentre ancora si trovava a Parigi, per mezzo di un suo vecchio amico certo René Decrois Figneras si incontrò col sedicente Pelissier, esponente del centro spionistico fran cese, che a tal uopo lo convocò al n. 75 di via dell' Università (ingresso secondario del Ministero della guerra), e lo inviò a Marsiglia per mettersi a disposizione di tale Giovanni Landieri. Costui subito gli affidò il compito di svolgere opera spionistica a Torino, nel campo dell'Esercito e del!' Aeronautica: per controllare e comunicare il numero degli stormi esistenti nei campi di aviazione di Torino, Mirafiori, Venaria Reale e Casella Torinese; il numero distintivo degli apparecchi per ogni campo, il nome dei comandanti di stormo; gli spostamenti degli apparecchi; segnalare i tipi di apparecchi di nuova costruzione; il richiamo delle classi; il numero del personale occupato "nell'Aeronautica d ' Italia" ed i turni di lavoro praticati in detto stabilimento ecc. ecc .. Istruendolo sul modo di corrispondere clandestinamente, e consegnandogli intanto lire l.500 italiane e 500 franchi francesi. Pattito il primo marzo 1939 per l'Italia, prima si recò a Genova poscia a Torino ove prese alloggio in una camera ammobiliata di via Pò n. 20. Il 5 marzo 1939 iniziò il suo lavoro criminoso recandosi ad osservai·e lo stabilimento della "Aeronautica Italia" ed a chiedere notizie sul numero degli operai occupativi. Raccolti tutti gli elementi necessari in data 8 marzo scrisse (con inchiostro simpatico) al Landieri inviandogli una relazione; comunicandogli fra l'altro notizie sul richiamo di classi, sul.la esistenza di apparecchi C.R. 42 da Caccia, motore Fiat 750 H.P., apparecchi B.R. 20. Successivamente acquistate delle carte topografiche ed individuate le località ove si trovano dei campi di aviazione, si recò ad osservare, ed assumere delle relative notizie, i campi cli aviazione di Mirafiori e di Venaria Reale; dandone poscia comunicazione sempre scritta con inchiostro simpatico, al detto Landieri.

In Torino e altrove, nei mesi di marzo - aprile 1939. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE

In applicazione dell'art. 443 C.P.Esercito, in relazione all'art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IN TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale di battito si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO 11 rubricato Boasso Bernardo della classe 1911, cittadino italiano, già aviere, r~siclente in Francia, venne denunciato il 7 ottobre 1939 a questo Tribunale Speciale dal Comando dei CC.RR. dj Torino, per attività spionistica svolta ai danni delJ' Italia. Sia dinanzi al Giudice Istruttore che a dibattimento confermò le circostanze di fatto emerse a suo carico meglio precisandole all'udienza. Ammise cioè, in modo chiaro ed esplicito che egli ebbe ad accettare l'incarico di fornire

Altra volta ebbe ad inviare informazioni allo stesso Landieri, in seguito ad una nuova visita fatta allo stabilimento "Aeronautica d'Italia". Per esplicare la sua opera spionistica corrispose clandestinamente coi suoi mandanti; e dopo di averne rilevato il contenuto scrittogli in simpatico sempre bruciò le lettere ricevute dal Landieri . Affermò altresì che oltre al denaro ricevuto all'atto di partire dalla Francia per venire in Italia gli furono spediti tre vaglia di complessive L. 1.250. Infine riconobbe per sue le due lettere: 21 aprile 1939 da lui diretta a C loristine Genet, con la quale chiedeva l'antipirina per la scrittura in simpatico, e il 24 aprile 1939 da lui invece ricevuta e scrittagli in simpatico da Landieri perchè si recasse ad Airasca (Toxino) e procedesse ad accertamenti, che però il giudicabile non volle precisare. Seguendo il sistema difensivo usato, in genere, da tutti gli spioni traditori della PatJia, tentò di attenuare la sua responsabilità dicendo che agiva non per danneggiare il proprio Paese ma che riprometteva di scoprire, in tal modo, gli agenti dello spionaggio francesy per comunicarne i nomi alle nostre Auto1ità. Sottoposte a perizie tecnico militare le notizie procacciate e rivelate dal Boasso, secondo il giudizio peritale risultò che fra le notizie sono di vietata divulgazione, a n01ma di legge, quelle relative;


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S.

TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

1) ai turni di lavoro ed al numero di operai occupati nello stabilimento "Aeronautica d'Italia";

2) alla dislocazione del 23° gruppo caccia a Mirafiori; 3) alla dislocazione del 5° gruppo da ricognizione Aerea e delle lre squadriglie da esso dipendenti a Venaria Reale; 4) alla dislocazione di caccia a Caselle Torinese.

Da quanto viene su esposto scaturisce evidente la prova che il Boasso nei mesi di marzo - ap1ile 1939 in Torino ed altrove, ebbe a procurarsi ed altresì a rivelare allo straniero, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Non v'è dubbio quindi che egli con la sua azione delittuosa soggettivamente ed oggettivamente si è reso responsabile dei reati di cui all'ipotesi giuridica degli ait. 258 e 262 p.p. e cpv. 2° C.P..

RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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zione dei provvedimenti di clemenza previsti dal RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156 Una istanza di grazia inoltrata dal Boasso il 2.4.1940 non viene accolta. Detenuto dal 28.4.1939 viene scarcerato dall'Istituto Penale di Porto Azzurro a seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9.1943. Su conforme richiesta dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di gueml soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 24.3.1961, il condono previsto dall'ait. 9 del D .P. 22.6.1946 n . 4 che riduce la pena di 25 anni a 16 anni e 8 mesi di reclusione; pena che per gli indulti previsti dall'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96, dall'art. I del D.P. 23.12.1949 n. 930 e dall'art. 2 del D.P. 11.7.1959 n . 460 viene ridotta a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Pertanto Boasso, che ha già espiato circa 4 anni dovrebbe ancora espiare circa

5 anni. Considerato, però, che dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonchè le richieste difensive, tenuta presente la natura pa1ticolare dei reati; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 258 C.P.: anni 10; ai sensi dell'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P.: anni 15. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna il Boasso alla pena di anni 25 di reclusione.Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 258, 262 p .p. e cpv. 2°; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Boasso colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condam1a alla pena di anni 25 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese cli giudizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Roma, 1.5.1.1940 - Anno XVITI Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano dell'applica-

(] 5.1.1940) sono trascorsi più di IO anni e quindi è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che, in concreto, Boasso dovrebbe espiare il Tribunale militai·e territoriale di Roma dichiara, con la stessa Ordinanza del 24.3. 1961, estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la pena che Boasso dovrebbe espiare.

Infatti avendo lo Stato rinunziato con un suo atto di clemenza a fare eseguire la pena originaria è evidente che il termine della prescrizione deve operare sulla pena modificata e non su quella originariamente inflitta (Manzini - Trattato di Diritto Pen~ile Voi III pag. 534 e Massari - Rivista di Diritto Pen.itenziario I 932

n. 1).


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAT.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 241/1939

SENTENZA N. 9

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Carusi Mario, Pasqualucci Renato, Leonardi Nicola.

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la competente autorità ha vietata la divulgazione.

ln Firenze ed in altre città d'Italia e dell'estero precedentemente e fino all'agosto 1939. Con l'aggravante, per il Verde ed il Sorge, della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. 1° n. 2 C.P. Ritenuta incorsa la contumacia dei latitanti Barthe De Sandfort Maddalena, Verde Giuseppe e Sorge Santo, citati nelle forme di legge e senza giusto motivo non comparsi; ritenuto che, pertanto, ai sensi degli art. 511, 512 C.P.Esercito debbono essere giudicati anche essi nell'odierna udienza conformemente all'intimazione e alla diffida loro fatta colla sentenza di rinvio a giudizio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

In esito al dibattimento svoltosi, giusta ordinanza preliminare ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati presenti, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva

nel procedimento penale a carico di:

1N FATTO ED IN DIRITTO: Turr Lamberto, nato il 20.3.1914 a Budapest, impiegato dello Stato Ungherese; Giordano Riccardo, nato il 28.1.1905 a Trapani, commerciante;

I rubricati, a seguito cli istruzione formale, furono, con Sentenza della Commissione Istruttoria in data 8 corrente mese, rinviati al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere dei fatti defjttuosi a ciascuno di essi, come in epigrafe, addebitati.

Wedel von Lillj, nata il 14.12.1915, ad Hannover, casalinga; Barthe de Sandfort Maddalena, nata l' 11.9.1914 a Pau (Francia), latitante; Verde Giuseppe, nato 1'8.11 .1900 a Palermo, latitante; Sorge Santo, nato 1'11.1.1908 a Mussomeli (Caltanissetta), commerciante, latitante.

All'odierno dibattimento, per le amissioni degli accusati presenti, per le prove documentali e testimoniali e tenuto conto delle conclusioni peritali, sono stati accertati i seguenti fatti: in Francia, nel 1939, alcuni italiani espatriati per i loro precedenti penali o per altri loschi motivi, uniti a donnine di dubbia moralità, vivevano di espedienti ed avevano formato una vera e propria associazione di fatto diretta a commettere atti di spionaggio militare in danno dell'Italia e in favore della Nazione ospitante, al servizio del cui ufficio spionistico erano agevolmente passati col miraggio di trarne lauti guadagni.

IMPUTATI Tutti: - del delitto di cui all'art. 305 cpv. l O ed ultimo C.P. in relazione agli art. 257 e 261 stesso Codice, per avere partecipato ad una associazione diretta al fine di commettere delitti di procacciamento e 1ive]azione, a scopo cli spionaggio militare, di notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; - del delitto di cui agli art. 56, 110, 258 p.p.C.P. per avere, in concorso fra loro, tentato di procacciarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui la competente autorità ha vietata la divulgazione; il Turr inoltre ciel delitto di cui all'art. 302 C.P. in relazione agli art. 258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2° C .P. per avere istigato Menduni Giuseppe a commettere reati di procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie di cui

All'organizzazione spionistica di cui trattasi fu facilmente adescato il giovane ungherese rubricato Turr, ennesimo amante di una di tali donnine, la contessa Barthe de Sandfort Maddalena, per matrimonio duchessa Lombardo di Cumia. Il Turr trovandosi in Francia, assillato da gravi difficoltà finanziarie, disoccupato e indebitato, accettò, a fine giugno 1939, la proposta dei rubricati Verde e Sorge, da qualche tempo da lui e dalla Barthe conosciuti, di partire per l'Italia per procurarsi notizie o documenti sul cannone pneumatico, sulla mitragliatrice pneumatica e sul carro FIAT da 13 tonnellate di recente costruzione. Partito con la Barthe de Sandfort il 17 luglio, si recò con lei dapprima a Milano e quindi, da solo, a Firenze, dove avvicinò il suo ex.compagno di scuola geometra Menduni Giuseppe, al quale 1ichiese le notizie di cui sopra, dopo aver saputo, intrattenendosi con lo stesso di cose indifferenti, che costui era occupato presso il Comando Genio del Corpo cl' Annata. Alla risposta del Menduni di non avere possibilità di procurargli quelle informazioni, egli Io pregò di dargli qual-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

siasi notizia di interesse militare, come ubicazione deJle batterie contraeree e degli stabilimenti ausiliari e produzione di questi, ripromettendosi di ricavarne un utile fino a mezzo milione, di cui una buona parte sarebbe spettata al Menduni . Avendo costui accettato, il Turr lo invitò a trovarsi il 10 agosto ad un appuntamento in piazza Mentana per segnalargli su una carta cli Firenze le notizie raccolte. Il Turr mostTÒ al Menduni il pacchetto dei dollari e glielo lasciò, assieme alla valigetta che li conteneva, a garanzia del versamento dell'utile al Menduni promesso. 11 Manduni, il mattino ciel 10 agosto, si presentò alla Questura di Firenze e riferì quanto sopra. Il Vice Commissario Dott. Fratini si pose a contatto col Maggiore dei CC.RR. Bentivoglio ed insieme dettero istruzione al Menduni di seconda.re il Turr e di presentarsi all'appuntamento, ciò che egli fece. Fu, così, possibile fermare il T urr dopo che già era salito nella vettura ove si trovava ad attenderlo il Menduni, e sequestrare la valigetta contenente i dollari, poi riconosciuti falsi. Interrogato il Turr, dapprima ebbe qualche esitazione, ma poi si decise a confessare, mettendosi anche a disposizione dell'Autorità per consentire possibilmente l'arresto dei suoi mandanti e correi. E difatti, accompagnato dai carabinieri, si portò a San Remo, dove aveva già, prima dell'arresto, fissato un appuntamento col rubricato Giordano Riccardo, al quale avrebbe dovuto consegnare, per essersi rimesso ai suoi mandanti Verdi Giuseppe e Sorge Santo alias Gangi, res.i dente in Francia, il materiale spionistico raccolto, ma per un errore di interpretazione, da patte del personale di vigilanza alla frontiera, (che al riguardo aveva già ricevuto degli ordini) il Giordano a!J'atto del suo ingresso dalla Francia nel Regno, il 12 agosto, sull'automobile condotta dal s uo amico Dott. Di Renzo, era stato già fermato, e così, l'incontro fra i due non potè aver luogo. Quindi il Torr si prestò alla richiesta dei denuncianti di telegrafare e cli telefonare al Verde Giuseppe per sollecitarlo a mandare altri a ritirare il materiale, ciò che il Verde promise immediatamente, preannunciando la partenza della sua amante Wedel Lillj. Giunta, infatti, costei a Firenze la notte dal 24 al 25 agosto, il Turr, sempre su istruzioni dei denuncianti, la rilevò alla stazione ferroviaiia accompagnandola quindi all'albergo, dove la Wedel gli disse subito che Verde le aveva dato il duplice incarico di ritirare eia lui .il materiale inforrnativo e distruggere i dollari, previo ritaglio dei relativi numeri di serie che essa avrebbe dovuto po1tare in Francia. Il Turr, pertanto, provvide, in presenza della Wedel medesima, a ritagliare i numeri ed a bruciare i dollari (giustificando presso la donna la mancanza cli sette biglietti, in realtà trattenuti dai denuncianti per i necessari accertamenti ed ora in atti, col dire che aveva dovuti lasciarli al fornitore delle notizie) e quindi consegnò alla donna i primi, da costei subito nascosti nel suo portaspecchio, nonchè un piego contenente dei documenti militari, già preparati appositamente dall' Autorità, piego che la donna celò dentro una copia del giornale "La Nazione". Il 25 agosto alle ore 11, la Wedel partì per ritornare in Francia, ma alla stazione di Pisa fu fermata e ricondotta a Firenze dove venne tratta in arresto. Fu trovata in possesso dei numeri ritagliati dai dollari ma non de] piego, in quanto, dopo il fer-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

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mo a Pisa, essa, con destrezza, aveva durante il viaggio di ritorno a Firenze, fatto scivolare, senza che il suo gesto venisse notato dai militi che la accompagnavano, sotto il cuscino del sedile dello scompartimento dove viaggiava, posto nel quale il piego, peraltro, fu poscia rinvenuto. Il T urr chiese al Menduni anche informazioni su un proiettile ad obice filettato, sulla potenzialità dei cannoni antiaerei di Firenze, sulla ubicazione e lavorazione dello stabilimento chimico militare, sempre di Firenze, e, particolarmente, sulle fortificazioni eseguite dall'Italia ~ù confine francese, e poichè, a sua richiesta, il Menduni gli aveva eletto che, come assistente dell 'ufficio lavori, aveva fatto dei rilievi di opere militari, il Turr lo aveva richiesto di indicargli la esatta posizione di tali opere. La Wedel ha ammesso, anche in udienza, di essere stata mandata a Firenze dal Verde e dal Sorge per ritirare dalle mani del Tun un pacchetto di documenti molto impo1tanti e provvedere, inoltre, alla distribuzione dei dollari in possesso dello stesso Torr, previo ritaglio dei numeri di serie, i quali dovevano essere consegnati alla Barthe de Sandfort, che, a sua volta, avrebbe dovuto farli tenere ad una persona interessata. Circa i documenti, la Wedel ha detto, però di ignorare di che genere fossero, aggiungendo che, per disposizioni impartitele dal Verde e dal Sorge, il pacchetto avrebbe dovuto essere eia lei portato a Sanremo ed ivi consegnato a persona conosciuta che si sarebbe fatta trovare alla stazione. Ma pur non sussistendo dubbi nel Collegio circa la concreta partecipazione della Wedel alJ'associazione spionistica di cui trattasi e anche prescindendo dalla considerazione che il concorso nel tentativo di cui alla lettera b) dell'epigrafe, che anche a lei venne addebitato, sia eia annoverarsi fra i casi d'impossibilità di evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 C.P. in quanto la Wedel iniziò il suo viaggio in Italia per predisposizione degli organi di polizia italiani che ne seguirono i movimenti, non sono emerse prove efficienti circa una qualsiasi partecipazione cosciente della Wedel nell'addebitatogli reato di cui alla predetta lettera b) dell'accusa. Pertanto da detto reato il Collegio ritiene di doverla assolvere (art. 485 C.P.Esercito). Il Giordano ha ammesso, anche in udienza di essere stato più volte in Italia, proveniente dalla Francia, dove agli risiede, ed a Milano, ma, a s uo dire, per motivi inerenti al suo commercio di pellicce; che ha avvicinato ivi il Turr e la Barthe de Sandfo1t, ma ciò soltanto per affari del suo commercio e per chiedere ai due, a nome del Verde e del Sorge, una lettera di raccomandazione, a costoro dai primj promessa. Ma anche nei confronti del Giordano il Tun è stato esplicito, indicando, anche al dibattimento e dimostrandolo con precisazioni di fatti e circostanze di date e località, il Giordano come il corriere mandato a lui dal Verde e dal Sorge per sollecitarlo alla consegna del materiale informativo, che lo stesso Giordano era incaiicato di ritirare e far pervenire a quei due in Francia, e come colui, inoltre che egli aveva affidato i dollaii appartenenti al Verde e al Sorge. II Giordano aveva fatto la spola fra la Francia e Milano, ma inutilmente, perchè il T un non ancora aveva potuto procurarsi le notizie, tanto che per il 12 oppure il 13 agosto era fissato l'appuntamento a Sanremo davanti al Casinò per la consegna a lui del materiale da parte ciel Turr; ma, come si è già detto, il Gior-


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TRIBUNALE SPECL'\LE PER LA DTFESA DELLO STATO

dano fu tempestivamente fennato al varco di confine mentre si avviava al convegno. Anche la Wedel ha ripetuto in udienza che il Di Renzo, col quale come si è detto il Giordano viaggiava il 12 agosto quando fu fermato al varco di confine, aveva poi riferito al Verde e compagni, oltre l'avvenuto fermo del Giordano, che costui doveva in quel giorno stesso incontrarsi col Turr di fronte al Casinò di Sanremo. Del resto come è stato accertato, l'invio della Wedel a Firenze avvenne perchè era venuto a mancare per l'operazione da compiere il Giordano.

SECONDA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAT.S.D.S. RELATIVE Al REATI or SPIONAGGIO

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Bureau (nominativo già noto, come tale, al nostro servizio di controspionaggio), aogiunoendo che in epoca precedente il predetto Leuman gli aveva proposto di b b . tentare cli venire il possesso del cifrario dell'addetto militare presso la R. Ambasciata d'Italia di Parigi, riferendosi, per raggiungere lo scopo, agli ottimi rapporti che intercorrevano tra l'amante di esso Verde, la Wedel cioè, e il vice addetto militare italiano comandante Rosati, soprannominato Zazà. Il Verde a tale proposito si mostrò con Turr sicuro che, se fosse riuscito nell'intento, egli avrebbe ottenuto per sè e per i suoi amici notevoli vantaggi .

Resta provata così anche la responsabilità del Verde e del Sorge, i quali come ha specificato il Turr, sono a diretto contatto, per la loro delittuosa attività, con uno dei dirigenti del servizio spionistico francese, Leuman.

Lo stesso Rosati, sentito quale teste, anche in udienza ha confennato che la Wedel ed il Verde erano in realtà tanto intimi con esso Maggiore Rosati, nostro addetto militare aggiunto a Parigi, da darsi del tu.

Quanto alla Maddalena Barthe de Sandfort, a parte gli elementi che a carico di lei ha fornito il Giordano, e dai quali si trae la convinzione che la donna era perfettamente al corrente dell'opera rischiosa che andava svolgendo in quel tempo il T urr, è certo che, data l'assoluta intimità di rapporti esistenti fra il Verde e compagni da una parte e la Barthe e il Turr dall'altra, e data inoltre, la comunione di vita fra i due ultimi, alla Maddalena, donna assai intelligente, astuta e navigata, nonostante la giovane età, non poteva essere nascosto lo scopo vero del viaggio in Italia, tanto più che essa doveva accompagnarsi al Turr, come poi in realtà avvenne. Le insistenze della Maddalena unite a quelle del Verde e del Sorge, presso la Wedel perchè si recasse a Firenze dal Turr, con promessa di rimborso delle spese di viaggio nella misura di mille franchi, insistenze riferite da quest'ultima, provano che la Barthe era, come gli altri due, interessata a far giungere in Francia le notizie procuratesi dal Turr, si preoccupava di salvare le noti zie da costui raccolte, per impedire che cadessero in mani diverse da quelle alle quali erano destinate.

Essi si incontravano nella capitale francese, trattenendosi assieme, e ciò durante la permanenza dell'ufficiale in quella città, protrattasi dal 1937 all'aprile maggio 1939.

La Barthe, perciò era, non solo a conoscenza dell'incarico spionistico avuto dal Turr (e le frasi di non dubbio significato che si leggono nelle sue lettere, dirette dalla Francia a costui, lo confermano) ma personalmente interessata a che il risultato del lavoro non venisse a mancare. Ed anzi dal l'insieme delle risultanze traspare che proprio la Barthe ebbe a far ingaggiare il Turr dal Verde. Quando poi lo vide decisarnente avviato alla realizzazione ciel proposito comune, considerando che il rischio diveniva sempre più imminente, se ne allontanò, partendo per la Francia. E nonostante la sua asserita decisione di ritornare immediatamente presso il Turr, come ripetutamente si legge nelle sue lettere, la Barthe ebbe cura di non mettere più piede in Italia, ed anzi, quando, dopo l'arresto della Webel, vide perduta definitivamente ogni speranza di avere dal Turr, il materiale raccolto, se ne partì anche dalla Francia, raggiungendo i genitori nella lontana Siria. E' Iisultato che ad un fatto isolato era rivolto il comune proposito dell'associazione spionistica. Lo stesso Turr ha affermato che il Verde gli confidò pure, di essere da tempo in relazioni col Leumann, funzionar'io dirigente presso il 2°

La Wedel ed il Rosati hanno ammesso ciò e le lettere, ora in atti, inviate dal Verde all'amante dopo l'arresto e dalla Wedel al Rosati dal car·cere, lo confermano. La Wedel, naturalmente, ha negato che si sia fatto parola o progettata un'eventualità del genere, ed il Rosati, pure ammettendo che il cifrario era da lui usato continuamente in ufficio e tenuto in cassaforte, di cui egli aveva la chiave, ha escluso che i due gli abbiano fatto alcun cenno al eletto cifrario o che egli abbia avuto occasione di sospettare che potessero pensare a sottrarlo. E' provato l'uso eia parte degli imputati, di nomi, di termini, e recapiti convenzionali, della corrispondenza priva di firma, di questionari scritti. Il Sorge, infatti, si faceva chiamare Gangi; il Giordano si faceva dal Turr spedire la corrispondenza al proprio recapito con il cognome di Scarrozza; i dollari, i documenti, e certi avvenimenti venivano indicati nelle relazioni fra di loro con termini convenzionali; la Barthe scriveva alla Wedel senza firmare le lettere (ne esistono due in atti, con le quali la Barthe incita la Wedel di raggiungere il Turr a Firenze); al Turr fu sequestrato un foglio in cui, sotto la specie d.i un programma - itinerario - visite a varie città cli Italia e in gran parte a stabilimenti di preminente interesse militare traspare un vero e proprio questionario di natura spionistica, anche se non si sia potuta precisare l'epoca cli compilazione di tal foglio per gli oscillanti elementi forniti dalla teste Fabbiicotti, elementi nettamente contrastanti in udienza con quelli fomiti in istruttor.ia. E una perfetta intesa esisteva fra gli associati. Ad esempio come ha affermato il Tun, la Wedel sapeva che i documenti che ritraeva dal Turr, avrebbero dovuto essere dal Verde consegnati al Leumann il 28 agosto. Da quanto esposto dianzi risulta chiaro che da molto tempo Verde e compa"'lli avventurieri tutti senza scrupoli e dal vivere facile e dispendioso (il Giorclae ' . no possedeva anche un'automobile, ora in sequestro), pur senza palesi e lecite


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

fonti di guadagno, avevano costituito una vera e propria associazione spionistica, continuativa quanto alla sua durata, al diretto servizio del secondo Bureau, associazione alla quale si era accodato il Turr, introdottovi, attraverso il Verde, dalla Barthe de Sandfort. Il perito tecnico militare ha confermato in udienza, e il Collegio ritiene, che le notizie sopra ricordate chieste dal Tun- al Menduni, eccettuata qualcuna che non ha importanza militare, sono notizie di cui la competente Autorità ha vietata la divulgazione. Pertanto il Tribunale, fatta eccezione per quanto si è detto relativamente al concorso in tentativo di procacciamento di notizie non divulgabili attribuito alla Wedel, nei fatti accertati commessi dagli accusati ravvisa tutti gli estremi giuridici, soggettivi ed oggettivi, dei rispettivi reati rubricati, e, adeguando la pena alla entità dei fatti e alla pericolosità dei prevenuti, ritiene di dover condannare: aUa reclusione: Verde e Sorge, in contumacia, ciascuno a complessivi anni venti, risultanti dal cumulo per ciascuno di anni 15 per il delitto di cui al capo b) della rubrica e di anni cinque per il delitto di cui al capo a), compreso in dette pene l'aumento di un sesto per la recidiva rubricata; Barthe de Sandfort, in contumacia, ad anni 15 risultanti dal cumulo di anni 11 per il delitto di cui al capo b) e di anni 4 per il delitto di cui al capo a) d'accusa; T urr ad anni 6 e mesi 5, risultanti dal cumulo di anni 3 e mesi 4 per il delitto di cui al capo b), di anni 2 e mesi 1 per il delitto di cui al capo a) e di anni l per il delitto di cui al capo c) d'accusa; Giordano ad anni cinque e mesi 5, risultanti dal cumulo di anni 3 e mesi 4 per il delitto di cui al capo b) e di anni 2 e mesi 1 per il delitto di cui al capo a) d'accusa.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Per gli stranieri Turr e Wedel bisogna ordinare l'espulsione dallo Stato a pena espletata (art. 312 C.P.). Di quanto in sequestro, specificato in atti, essendo servito per commettere i reati o essendo profitto dei reati dei quali i prevenuti vengono ritenuti responsabili, bisogna ordinare la confisca (art. 240 C.P.).

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 305 1° ed u . cpv. in relazione agli art. 257 e 261 C.P.; 56, 110, 258 p.p. , 302 in relazione agli art. 258 p.p. e 262 p.p. e 2° cpv. C.P.; 99 cpv. n. 2, 29, 229, 230 n. l , 312, 73 C.P.; 511,512,485 C.P.; 274,488 C.P.P. dichiara Wedel von Lillj responsabile del solo delitto di cui all' art. 305 u. cpv. C.P. (lettera a) dell'imputazione assolvendola per non provata reità del delitto di cui alla lettera b) della rubrica; dichiara Turr Lamberto, Giordano Riccardo e, in contumacia, Barthe de Sandfort Maddalena, Verde Giuseppe e Sorge Santo responsabili dei delitti a ciascuno di essi in accusa attribuiti, coli' aggravante della rubricata recidiva per Verde e Sorge, e, cumulate le pene, condanna alla reclusione: Turr ad anni 6 e mesi 5, Giordano ad anni 5 e mesi 5, Wedel ad anni 3, e in contumacia Barthe de Sandfort ad anni 15, Verde e Sorge ciascuno ad anni 20; condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali, Turr, Giordano e Wedel ciascuno alle spese di propria custodia preventiva; colla conseguenza dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici per Verde, Sorge e Barthe de Sandfort e dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 per Tun, Giordano e Wedel; ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata; ordina che Turr Lamberto e Wedel Lillj a pena espiata, siano espulsi dallo Stato; ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 29.1.1 940 - Anno XVIIISeguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Wedel ad annj 3 per il delitto di cui al capo a) d'accusa; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno dei condannati presenti alle spese di propria custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.). Alla condanna consegue per Verde, Sorge e Barthe de Sandfort l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per gli altri l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 (art. 29 C.P.). Per Verde, Sorge e Barthe de Sandfort bisogna ordinare la sottoposizione alla libertà vigilata (art. 230 n. I.C.P.). Il Collegio ritiene che tale misura di sicurezza sia da ordinarsi, però ai sensi dell'art. 229 C.P. anche nei riguardi degli altri condannati ricorrendo gli estremi di pericolosità di cui agli art. 202 e 203 C.P. in relazione alle circostanze di cui all'art. 13 C.P.

Dalle aimotazioni poste in calce alla sentenza originale e dalle minute di alcune lettere contenute in un fascicoletto si rileva, anzitutto che tutti gli atti processuali (18 volumi) e sei fascicoli di atti relativi all'esecuzione delle sentenze sono stati trasmessi il 2.12.194 8 alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze. Ciè> perchè a seguito del parere espresso dalla Corte di Appello di Roma e Napoli, condiviso dal parere espresso dalla Procura Generale Militare, la competenza dell'Ufficio del Pubblico Min istero dei Tribunali Militari cli guerra soppressi si deve intendere limitata alla esecuzione relative alle sentenze per le guaii sia stata rigettata l'istanza di revisione speciale prevista dal D.L.L. 5.10.1944 n. 316 Per ciò che concerne la detenzione degli imputati condannati si rileva che:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Turr, detenuto dal 18.8.1939, venne scarcerato, da una Casa Penale non indicata, il 30.4.1940 a seguito della grazia concessa con Decreto Reale del 27.4.1940.

SECOl\'DA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S.

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RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 281/1939

SENTENZA N. 10

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Detenuto dal 18.8.1939 al 30.4.1940

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Pena espiata: 8 mesi e 12 giorni.

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Per il detenuto Giordano, detenuto dal 12.8.1939 e sicuramente scarcerato a seguito dei noti eventi verificatisi dopo l' 8.8.1943, risulta che la residua pena da espiare venne dichiarata condizionalmente condonata per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96.

Giudici Consoli: Mazzetti Maiio, Gangemi Giovanni, Caputi Pietro, Barbera Gaspero, Carusi Mario.

Nulla risulta, invece, nei confronti di Wedel von Lillj, detenuta dal 25.8.1939 condannata alla pena di anni 3 di reclusione che sarà stata sicuramente scarcerata, per espiata pena, il 25.8.1942.

SENTENZA

La 3° Sezione Penale della Corte di AppelJo di Firenze, in accoglimento della istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) inoltrata dai sei imputati dichiara, con sentenza del 9.4.1948: Verde Giuseppe, Giordano Riccardo, Barthe Sandfort Maddalena, Sorge Sante e Turr Lamberto colpevoli del reato di cui agli art. 56, 11 O, 258 - prima parte e 99 cpv. n. 2 C.P. e il Turr anche del reato di cui all'art. 302 C.P. e condanna il Verde e il Sorge a 3 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione, la Barthe de Sandfort e il Giordano ad anni 3 e 4 mesi di reclusione e il Torr a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Assolve Weclel von Lillj dal reato di cui all'art. 56, 110, 258 - prima parte C.P. per insufficienza di prove.

ha pronunciato la seguente:

nel procedimento penale a carico di: S01ia Nino, nato il 17.2.1901 a Ceva (Cuneo), industiiale. IMPUTATO a) del delitto di cui agli a11. 56, 258 p.p.C.P. per avere, con atti idonei diretti in modo non equivoco tentato di procacciarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato Ghidetti Adolfo a commettere delitti di spionaggio.

In Alessandria, nel mese di febbraio e nei primi di marzo 1939.

Assolve, inoltre, tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 305 cpv. 1° e ultimo C. P. in relazione agli artt. 257 e 261 C.P. perchè il fatto non sussiste.

In esito al dibattimento, tenutosi, giusta odierna ordinanza preliminare a porte chiuse, ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito sentito il P.M. nella sua requisitoria e l'accusa che , col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva

L'estratto della sentenza viene notificato ai latitanti contumaci Verde Giuseppe, Giordano Riccardo, Barthe de Sandfort e Sorge Sante.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Sentenza passata in giudicata il 24.7.194~.

Il prevenuto, a seguito d'istruttoria a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 28 dicembre u.s. fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi esposti nei sopra rub1icati capi d'imputazione. All'odierna udienza, per la confessione dell'accusato e per le prove testimoniali, è stato accertato quanto segue: Il rubricato Soria, il 7 febbraio u. s. giungeva ad Alessandria, proveniente da Nizza (Francia) ove da parecchi anni era domiciliato. A vendo prestato servizio militare nella legione dei Carabinieri Reali di Alessandria il Soria incontratosi con il biigadiere Valente Paolo e con il barbiere del-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

la legione stessa Giovanni Rivera, che conosceva, dichiarò loro di essere tornato in Italia con l'intento di prendere appalti in forniture militari, richiedendo con questo pretesto numerosi ragguagli sui comandi militari della città. L' I I febbraio il Soria, conosciuto tal Adolfo Ghidetti all'albergo Falcone, ove entrambi prendevano i pasti, dopo i consueti preliminari, gli fece aperte proposte di spionaggio chiedendogli d'incaricarsi di raccogliere determinate notizie di carattere militare da riferire a lui in un suo prossimo ritorno ad Alessandria. Il Ghidetti, però, riferì subito ai Carabinieri Reali quanto il Soria gli aveva proposto e fu consigliato di simulare l'accettazione delle criminose proposte al fine di poter conoscere anche nei dettagli l'attività spionistica del Soria. Il quale, a svolgimento del già manifestato programma partì da Alessandria il 12 febbraio, e dopo varie peregrinazio1ù nel Piemonte ed una breve gita a Nizza, il giorno 28 successivo rientrò ad Alessandria e riprese subito contatto con il Ghidetti al quale tracciò le direttive del lavoro per i giorni successivi stabilendogli un compenso di L. 30 al giorno.

Nei giorni seguenti il Soria e il Ghidetti andarono in giro per la città aggirandosi per le caserme alla ricerca di notizie di carattere militare, fino a che il 6 marzo il primo fu tratto in arresto e denunciato a questo Tribunale.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Il Tribunale, pertanto nei fatti accertati commessi dal Soria ravvisa gli estre1ni dei rubricati di tentativo di procacciamento, a scopo di spionaggio militare, di notizie di cui è vietata la divulgazione e d'istigazione a commettere delitti di spionaggio nùlitare. Commisurando la pena alla entità dei fatti commessi dal Soria, il T1ibunale ritiene giusto condannarlo a complessivi anni 6 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui agli art. 56, 258 p.p.C.P. e di anni uno per il delitto di cui all'art. 302 C.P. nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.). Alla condanna per il 1° reato consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). Il Tribunale ritiene di dovere ordinare la sottoposizione del Soria alla libertà vigilata (art. 299 C.P.) ricorrendo gli estre1ni di pericolosità di cui agli art. 202, 203 C.P. in relazione all'art. 133 C.P .. Ritiene anche di dover ordinare la confisca della automobile sequestrata al Soria, essendo detto mezzo servito al Soria per commettere i reati di cui viene dichiarato responsabile (arl. 240 C.P.). P.Q.M.

Il Soria ha confessato, anche in udienza, per intero la sua responsabilità, dichiarando che, domiciliato da qualche anno a Nizza e pressato dalla necessità di ottenere la carta d'identità francese nei primi dell'anno corrente accolse le proposte di due agenti dello spionaggio francese, Cotoni e Lacompte, i quali gli fissarono l'incarico di reclutare ad Alessandria persona adatta a fare da agente informatore locale nel campo militare dandogli un complessivo compenso di circa 1000 lire. Recatosi la prima volta ad Alessandria ingaggiò il Gludetti e poscia ritornò a Nizza per riferire al Lacompte.

Lelli ed applicati gli art. 56, 258, 302, 73, 29, 229, 240 C.P.; 274, 488 C.P.P. dichi,u-a Soria Nino responsabile dei reati in epigrafe ascrittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 6 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, colla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata, ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 30.1.1940 - Anno XVIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

In base alla relazione fatta, il Lacompte lo fornì di un questionario relativo a tutte le opere ed apprestamenti militari esistenti ad Alessandria e gli ingiunse di ripartire il 26 febbraio per concretare il lavoro assegnatogli. Incontratosi ad Alessandria di nuovo con Ghidetti, il Soria gli confem1ò l'incarico, lo sussidiò con L. 30 al giorno e si mise con lui in giro per la città in affannosa ricerca di notizie militari fino a che, come si è detto, venne tratto in ai-resto il 6 marzo. Al Soria fu sequestrata un'automobile di sua proprietà colla quale era venuto dalla Francia. Il teste Ghidetti ha dichiarato di essere stato ingaggiato dal Soria e di avere simulato l'accettazione dell'incarico dopo avere comunicato tutto ai CC.RR..

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.I0.1942n.1156. Una istanza di grazia inoltrata dal Soria al Capo del Governo 1'8.3.1940 non viene accolta. Secondo quanto viene comunicato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, con lettera del 16.2.1954 inviata all'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi, Soria viene scarcerato 1'8.5 . .1944 a seguito di un provvedimento di grazia condizionata emesso dalla Repubblica Sociale di Salò.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Detenuto dal 6.3.1939 all'8.5 .1944.

Reg. Gen.n. 280/1939

Pena espiata: 5 anni, 2 mesi, 2 giorni.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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SENTENZA N. 13

11 Tribunale militare territoriale di Roma concede al Soria, con provvedimento emesso il 25 .3.1954, il beneficio del condono previsto dall'art. 5 ciel R.D. 5.4.1944 11. 96.

Presidente: T1ingali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M .V.S.N.;

Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova il 18.5.1954.

Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Carusi Mario, Barbera Gaspero, Mingoni Mario, Suppiej Giorgio.

Giudice Relatore: Lanari Piero;

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Papayanopoulos Spiridion, nato il 23.4.1901 a Costantinopoli, impiegato. IMPUTATO a) del delitto di cui agli art. 81, 258 p.p.C.P. per essersi, in tempi diversi e con atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui agli art. 81,262 p.p. e cpv .. 2° C.P. per avere, in tempi diversi e con atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, rivelato a nazione straniera, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al precedente capo d'imputazione. Reati commessi in Genova e in territorio francese in epoca precedente e fino al 17.9.1939. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 81, 258, p.p. e cpv. 2°; 23 , 29, 228, 229, 312 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito DICHIARA Papayanopoulos assolto dal reato di cui agli art. 81, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per insufficienza di prove; e lo ritiene colpevole del delitto, previsto e punito dagli art. 81,258 p.p.C.P. Condannandolo alla pena di anni I O e mesi 6 di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Ordina che dopo espiata la pena venga espulso dallo Stato.

Reg. Gen. n. 265/1939

Roma, 6.2.1940 - Anno XVIII -

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Papayanopoulos, detenuto nella Casa Penale di Turi (Bari), venne scarcerato il 20.10.1943 per ordine impartito dal Comando Anglo-Americano. Detenuto dal 15.9.1939 al 20.10.1943 Pena espiata: 4 anni, 1 mese, 5 giorni. I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R .D. 24 .2 .1940 n. 56 e dal R.D. · 17.10.1942 n. 1156. Una istanza inoltrata dal Papayanopoulos, nel maggio del 1940, a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. L'ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di guerra soppressi rilevato che Papayanopoulos, detenuto dal 15.9.1939, riacquistò la libertà il 20. 10.1943 per cause indipendenti dalla sua volontà dopo aver espiato la pena di 4 anni, 1 mese e 5 giorni di reclusione e constatato, inoltre, che dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile (6.2. 1940) erano già trascorsi più di 15 anni e cioè un periodo doppio della pena di 6 anni, mesi 5 e 25 giorni che il Papayanopoulos avrebbe dovuto espiare, ha inoltrato, in data 27.2.1961, al competente T1ibunale militare territoriale di Roma richiesta di dichiarare estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la residua pena che Papayanopoulos avrebbe dovuto espiare. Richiesta accolta dal Tribunale militare territoriale di Roma che, con Ordi nanza del 18.4 ..1961, ha dichiarato estinta per decorso del tempo la residua pena di 6 anni, mesi 3 e 26 giorni che Papayanopoulos avrebbe dovuto espiare.

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SENTENZA N. 14

Presidente: Tringali Casa.nuova Antonio, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Carusi Ma.rio, Barbera Gaspero, Mingoni Mruio, Suppiej Giorgio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Iug Aldo, nato a Trieste l' 11.7.1914, mecca.nico. IMPUTATO a) del delitto cli cui agli art. 81, 246, C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ricevuto compensi di denaro dallo straniero al fine cli compiere atti spionistjci nel Regno; b) del reato di cui all' att. 302 C.P. per avere nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra istigato Busolli Pietro Mai-io a commettere delitti di spionaggio; c) del reato di cui all' art. 158 legge P.S . per avere, nel giugno 1938, da Milano, espatriato clandestinamente in Francia a fine poJitjco. OMISSIS Il rubricato lug Aldo della classe 1914, già in servizio nella R. Marina dal 1934 al 1937, era espatriato clandestinamente in Francia, arruolandosi nella legione straniera. Dopo pochi giorni entrò in relazione con un esponente del centro spionistico francese che gli propose di mettersi a sua disposizione, evitando in tal modo di essere mandato in servizio al Marocco con ferma di 5 anni. Iug diede la sua adesione e pertanto gli furono consegnati 100 franchi con l'ordine di recarsi ad Avignone e di presentarsi al Commissariato per ottenere i necessari documenti personali. Durante il suo soggiorno ad Avignone gli vennero corrisposte sovvenzioni personali oltre al vitto e all'alloggio. Gli era stato proposto di compie.re determinati atti di spionaggio, con la promessa di ricevere subito 1000 franchi, un vestito, un binocolo, una macchina fo-


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S ECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE D A T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPJONAGGJO

TRfBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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tografica e documenti personali falsi .

le seguenti pene:

Sarebbe stato inviato a Torino e a Milano dove avrebbe avuto una occupazione, per non far destare sospetti, ed in Italia avrebbe ricevuto istruzioni da persone già sul posto dalle quali sarebbe stato anche pedinato e vigilato.

In applicazione degli mtt. 81, 246 C.P. anni 4 e lire 6000 di multa, per il disposto dell'art. 302 C.P. 1 anno e 6 mesi. In base all'art. 158 Legge di P.S. 2 anni, 6 mesi e lire 20.000 cli multa.

In un primo tempo il lavoro sarebbe consistito nel fotografare e disegnare forti, depositi e campi di aviazione, facendo di tutto per conoscere il calibro dei cannoni, nonchè gli sbarramenti e apprestamenti difensivi nelle città di Taranto, La Spezia, Venezia, Pola ed altre città marittime.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) condannare complessivamente Iug ad anni 8 di reclusione e lire 26.000 cli multa con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni , con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Iug accettò tale criminoso incarico e per meglio riuscirvi aveva scritto a Busolli Giovanni per conoscere l'indirizzo dell'ex moto1ista scelto della R. Marina Busolli Pietro Maiio al quale scrisse molte volte allettandolo in mille modi per ottenere la sua collaborazione. Lo invitò anche a procurarsi dal fratello Busolli Genninal (sottufficiale imbarcato allora s ul R.C.T. "Camicia Nera"" in crociera sul mare Egeo) "quell'affare" riferendosi all' affare losco che gli spioni stranieri volevano dallo Tug e cioè ai "piani della centrale di tiro" delle nostre navi da guerra.

P.Q .M ..

Infine lo stesso Iug aveva tentato di corrompere anche il proprio padre, Ottavio Agostinis, promettendogli l'invio di denaro, affinchè avesse invogliato Mario Busolli ad agire, a concludere "quell'affare" e a trasferirsi in Francia. Però gli venne a mancare la preziosa collaborazione del Busolli, ed allora si v.ide nella impossibilità di mantenere l'impegno assunto con le autorità francesi , che nel frattempo, avevano continuato a retribuirlo lautamente. Pertanto Iug architettò la fuga. Infatti .il 25.5 .1939 si introduce clandestinamente a bordo del piroscafo americano "Presidente Adams" nascondendosi nella stiva. Dopo due giorni di navigazione sbarcò a New York, ma venne fermato e consegnato alle nostre autorità consolari che provvedettero a rimpatriarlo. Dalla suddetta narrativa emerge, in modo chiaro, tutta l'opera delittuosa compiuta dall'imputato il quale si è reso soggettivamente ed oggettivamente responsabile dei ~eati ipotizzati nella configurazione giuridica: a) degli a1t. 81, 246 C.P. per avere accettato dallo straniero in tempi diversi, con più azioni cli un medesimo disegno criminoso, compensi di denaro ed altre utilità al fine di compiere atti di spionaggio in danno dell'Italia; b) dell' mt. 302 C.P. per avere istigato il Busolli a commettere delitti di spionaggio; c) dell'art. 158 Legge di P.S . per avere emigrato clandestinamente all'estero a fine politico; Pertanto vagliate le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati il Collegio ritiene equo irrogare

Visti ed applicati gli artt. 81,246,302 C.P.; 158 Legge di P.S. 18.6.1931 n. 773; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA lug Aldo colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene lo condanna, complessivmnente, alla pena di 8 anni di reclusione e lire 26.000 di multa. Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 6.2 .1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con provvedimento emesso dal S. Procuratore Generale Michele Isgrò il 6 .9.1940 la pena pecuniaria di 26.000 lire viene convertita in 520 giorni di reclusione. Il T .S .D.S . dichiara, con Ordinanza del 21 . 12.1942, cessata, per amnistia, (R.D. 17.10.1942 n. 1156) l'esecuzione della conda1rna cli 2 anni e 6 mesi di reclusione e lire 20.000 di multa inflitta allo Iug per il reato cli espatrio clandestino determinando la residua pena in 5 anni e 6 mesi di reclusione e 6000 lire di mul ta, ferma restando la misura di sicurezza e la pena accessotia. Con precedente Ordinanza del 21.8.1940 il T.S .D.S. non aveva concesso il beneficio ciel condono elargito con il R.D. 24.2. 1940 n. 56 perchè Iug era stato condannato dal Tribunale di Milano con sentenza del 5.11.1939 alla pena di 6 mesi di reclusione e lire 600 di multa perchè colpevole del reato di furto . Pertanto Iug, detenuto dal 9.7.1939, avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 9.1.1945. Iug, invece - come risulta da un ce1tificato rilasciato dalla Associazione Na-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlfESA DELLO STATO

zionale Partigiani Italiani - Sezione Mandamentale di Canùa - venne scarcerato dai partigiani nella prima decade di luglio del 1944 e partecipò dal 15.7.1944 al 14.5.1945 con il nome di battaglia "Renzo" e con il grado di Comandante di Compagnia all'attività partigiana svolta dalla Divisione "Osoppo - Carnia" .

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 250/1939

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SENTENZA N. 15

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Detenuto dal 9.7.1939 al 9.7.1944. Giudice Relatore: Lanari Piero;

Pena espiata: 5 anni. Risultata provata la partecipazione di Iug alla Lotta partigiana il Tribunale militare territoriale di Roma, a seguito di istanza inoltrata dallo Iug il 2 .6.1949, dichiara - su conforme richiesta del P .M. - cessata per amnistia (art. 2 R .D . 5 .4. 1944 n. 96) l'esecuzione della condanna e le pene accessorie inflitte a Iug Aldo dal T .S .D.S . con sentenza del 6 .2 .1940.

Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Carusi Mario, Barbera Gaspero, Mingoni Mario, Suppiej Giorgio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Podestà Federico, nato il 23.6.1902 ad Imperia, meccanico. IMPUTATO dei delitti cli cui agli art. 257 p.p.; 258 p.p.; 261 p.p. e 2° cpv.; 262 p.p. e 2° cpv. C.P. perchè in Genova e all'estero antecedentemente e sino al 30.6.1939, a scopo di spionaggio militare, si procacciava e 1ivelava allo straniero notizie segrete e notizie cli cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione. Coll'aggravante della recidiva (art. 99 C.P.). A porte chiuse a sensi dell'art. 443 C .P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO Con rapporto 10.10.1939 il Comando della legione territoriale dei CC.RR. cli Torino, denunciava a questo Tribunale Speciale il rubricato Podestà Fede1ico già soldato alpino di Finale Marina (individuo di cattiva condotta morale e già più volte condannato dal!.' Autorità giudiziaria ordinaria, il quale, dopo di avere abbandonata la moglie e 3 figli, conviveva maritalmente con l'amante e con un fi glio illegittimo), perchè al soldo del centro spionistico francese svolgeva attività criminosa ai danni dell'Italia.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Erano stati raccolti a suo carico elementi di specifica accusa, che dalla compiuta istruttoria meglio vennero precisati. E cioè risultò, come venne confermato pure all'udienza, attraverso le chiare ed esplicite dichiarazioni dell'imputato, dei testi e del perito, che nel gennaio 1938 il Podestà, dopo di essersi licenziato dallo stabilimento ausiliario militare di costruzioni navali di Varazze, dove lavorava in qualità di meccanico, si era presentato al Console francese in Genova per offrirgli i prop1i servizi spionistici in relazione ad interessanti notizie di carattere militare procacciatesi nel predetto stabilimento. Poichè il Console non 1itenne di sua competenza la trattazione di tanto grave servizio lo consigliò di indirizzarsi all'addetto militare presso l'ambasciata di Francia, in Roma. Ma il giudicabile per il timore di doversi esporre ad evidente pericolo, non aderì alla proposta; ed invece, nel successivo febbraio, espatriò clandestinamente e si recò ad Antibes in modo da poter con più facilità condurre a termine la losca impresa. Infatti si affrettò a scrivere al Ministero della Difesa nazionale francese dichiarandosi disposto a fare delle impo11anti rivelazio1ù concernenti la marina da guerra italiana. A tutta risposta dopo pochi giorni sarebbe stato avvicinato da un funzionario della polizia francese, addetto allo spionaggio; ed a costui avrebbe fornito delle notizie sommarie sulla costruzione di uno speciale natante bellico detto "barca della morte"; costruzione cui il Podestà aveva partecipato nel già detto stabilimento ausiliario militare. Nel colloquio però gli avrebbe anche lasciato comprendere che poteva riferire dati più dettagliati solo a condizione che gli fosse stata concessa la cittadinanza francese e la possibilità di una conveniente sistemazione nel territorio della repubblica. Intanto aveva già forniti i dati relativa alla lunghezza, al peso, all'autonomia di movimento, alla velocità, all'equipaggio, allo scafandro di salvataggio, al sistema di trasporto ed all'impiego della "barca della mo11e". L 'esponente del centro spionistico straniero subito richiese la copia dei disegni originali; e siccome l'imputato fece presente che non possedendola per ottenerla sarebbe stato necessario corrompere qmùcbe tecnico dei cantieri "Baglietto" , senz'altro ebbe l'offerta di 10.000 franchi. Il Podestà escluse di avere avuti dei compensi in denaro dagli agenti spionistici: ma non si può spiegare come mai vivendo allora di stenti, abbia potuto inviare la somma di lire 1300 all'amante. Comunque sta di fatto che egl i rivelò preziosissime notizie sullo speciale natante "barca della morte", per conseguire la naturalizzazione francese in deroga alle vigenti norme, per rimanere indisturbato in Francia e per avere una buona sistemazione professionale. Inoltre egli rientrò in Italia nel maggio 1939, per mare, con una moto barca, che secondo l'accusa dovrebbe essere di sua prop1ietà. Invece egli sostenne che a lui costò molto lavoro di riparazioni e "qualche cosa anche in denaro" per l'acquisto del relativo matetiale; in quanto mai l'acquistò ma se ne trovò in possesso per avere avuto dal proprietario l'incarico di venderla per L. 3.400; salvo, non

S é CONDA PARTE: SENTÈNZE PRONUNZIATE DA T.S .D.S. RELATIVE Al REATI Dr SPION AGG.IO

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riuscendovi, di venire indennizzato delle spese sostenute e del lavoro fatto per le riparazioni. A comprovare tali sue affermazioni esibì all'udienza una scrittura in ca11a bollata ma non registrata, assieme al decreto di espulsione dalla Francia. Entrambi detti documenti non possono offrire alcun elemento di specifica prova agli effetti delle tesi sostenute dalla difesa, e cioè che l'imputato non poteva avere disponibilità di denaro e che rimpatriava in conseguenza della espulsione. La scrittura privata, che per strano caso, figura fatta ad Antibes il 25.5.1939 (nove giorni dopo che egli venne messo in libertà dal cellulare, ossia dal 16.5.1939 con la ingiunzione di abbandonare i l territorio francese entro il 20.5.1939) in sostanza verrebbe a dimostrare che il Podestà doveva avere una certa disponibilità di denaro in quanto se non ne aveva sborsato per l'acquisto della barca, però ne aveva speso per le riparazioni.. Inoltre egli rimpatriò per mare munito di un decreto di espulsione che gli agenti dello spionaggio francese sono soliti a rilasciare ai traditori della nostra Patria (come già emerse chiaramente attraverso le non poche procedure definite, in materia di spionaggio, dal nostro Tribunale Speciale); quindi egli anzichè una vittima delle vessazioni della Que-· stura straniera era uno scaltTo strumento volontario dì quest'ultimo, per esercitare lo spionaggio ai danni del nostro paese. Il perito tecnico militare nell'accertare e stabilire la natura delle notizie rivelate dal giudicabile all'ufficio infonnazioni francese, ha concluso attraverso elaborato, in modo chiaro e preciso 1iconfermato all'udienza, che le seguenti notizie tecniche circa la motobarca denominata "la barca della morte" in costruzione presso i cantieri Baglietto a Varazze, per conto della marina da guerra italiana: a) lunghezza metri 4 o 4,50; b) motore Alfa Romeo; c) carico di alto esplosivo; cl) peso non superiore a Kg; 800; e) equipaggio un'solo uomo; f) trasportabile con qualsiasi mezzo; sono da annoverarsi fra quelle che nell' interesse della sicurezza deUo Stato debbono rimanere segrete; mentre le altre relative alla ubicazione del cantiere Baglietto alla sua grandezza ed al numero degli operai, sono da annoverarsi invece fra quelle di cui è vietata la divulgazione. Non v'è dubbio che dalla su esposta narrativa scaturisca la prova che il Podestà, in Genova ed all'estero antecedentemente e sino al 30.6.1939, si è procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie segrete e notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; rivelandole, sempre a scopo di spionaggio, allo straniero. Di conseguenza egli si è soggettivamente ed oggettivamente reso responsabile dei reati di cui agli art. 257 p.p.; 258 p.p.; 261 p.p. e 2° cpv. 262 p.p. e 2° cpv. C.P. con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C.P. essendo già stato condannato dall'Autorità giudiziaria ordina1ia.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Considerate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; considerata la natura pa1ticolare e la gravità dei reati, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene; Per il disposto dell'rut. 257 p.p. con l'aggravante dell'art. 99 C.P.: anni 16. Ai sensi dell' art. 258 p.p. e cpv. 2°; con l'aggravante dell'art. 99 C.P. anni 11. In applicazione dell' rut. 262 p.p. e cpv. 2°; con l'aggravante dell'art. 99 C.P. anni 16. In base all'art. 261 p.p. e cpv. 2° C.P. l'ergastolo. Ed operato il cumulo delle

pene (art. 72, 73 C.P.) complessivamente condannare il Podestà all'ergastolo. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 189/1939

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SENTENZA N. 24

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S .N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Calia Michele, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

P.Q.M . nel procedimento penale a carico di : Visti ed applicati gli art. 257 p.p., 258 p.p., 261 p.p. e cpv 2°, 262 p.p. e cpv. 2°, 99, 23, 29, 32, 72, 73 C.P.; 274,488 C .P.P.

La Malfa Salvatore, nato il 19.4.1901 a Piazza Armerina (Enna), applicato di P.S.;

DICHIARA La Malfa Gaetano, nato il 26.1.1901 a Piazza Annerina (Enna), meccanico; Podestà colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna a!J'ergastolo. Con Ja interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 6.2.1940 - Anno XVIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL F ASCICOLO DI ESECUZIONE Podestà, detenuto dal 9. 11 .1939, muore alle ore tre e minuti cinquanta del 31.12.1941 nella Casa Penale di S. Stefano di Ventotene. Pe1tanto il T1ibunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, estinta per morte del reo (art. 171 C.P.) la pena dell'ergastolo inflitta a Podestà Federico del T.S.D.S . con sentenza del 6 .2 .1 940

Tommaselli Eduardo, nato il 10. 10.1911 a Napoli, applicato di P.S. IMPUTATI a) del delitto di cui agli rut. 110 p.p. del C.P. per essersi, in correità tra loro, procurato, a scopo di spionaggio politico e militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; b) del delitto di cui agli art. 110, 261 p.p. e cap. 2° C.P. per avere sempre in correità tra loro ed a scopo di spionaggio politico militare, rivelato ad uffici stranieri di infonnazioni, le notizie di cui alla lettera a); c) del delitto cli cui all'art. 158 p.p.T.U. leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 per essere muniti di regolare passaporto; d) del delitto di cui agli rut. 110, 482 in relazione all'art. 447 C.P. per avere, in correità fra loro, contraffatti ed alterati passaporti scaduti e intestati ad altri per recarsi ali' estero. Reati commessi in Aosta, a Parigi, a Londra ed a Losanna antecedentemente e fino a luglio 1939.

In udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.E sercito in relazione all'art. 423 C.P.P. Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.


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TRfBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze orali del dibattimento si venne ad acce1tare. IN FATTO ED IN DIRITTO Era stato segnalato alla Autorità di P.S. di To1ino il rub1icato La Malfa Gaetano, operaio disoccupato, già meccanico presso le officine "Spa", in quanto pur non avendo beni di fortuna conduceva una vita dispendiosa, trascorrendo buona parte della giornata al caffè Varallo. Inoltre aveva destato dei sospetti perchè frequentava poche persone; intrattenendosi invece abitualmente, nei giorni festivi, con due individui che furono poi identificati per gli altri due giudicabili: La Malfa Salvatore e Tommaselli Eduardo; entrambi in servizio della R. Questura di Aosta, in qualità di applicati. Perciò tutti costoro vennero sottoposti a diligenti indagini ed a pazienti pedinamenti specie quando si venne a sapere che La Malfa Gaetano aveva compiuto quattro viaggi in Francia, facendo apparire di averli fatti a scopo turistico, nel novembre e nel dicembre 1937, nell'aprile e nel giugno 1938, approfittando delle gite indette dall'agenzia di viaggi Pier Busseti; e che il La Malfa Salvatore a sua volta aveva compiuto un viaggio pure facendolo figurare a scopo turistico, nel giugno 1938, e si era recato in Francia con passaporto ottenuto dalla R. Questura di Aosta, valido per un mese non più rinnovato. Nei confronti dello stesso La Malfa Salvatore si era altresì assodato che aveva chiesto ed ottenuto un mese dj congedo ordinario da trascorrere a Piazza Arme1ina; invece partito il 18 luglio da Aosta egli si era fermato a Torino per incontrarsi con La Malfa Gaetano ed assieme avevano concordato ed attuato un viaggio a Zurigo. Infatti furono visti entrare negli uffici della C.l.T. verso le ore 15.30 del 19 luglio ed acquistare due biglietti di 3° classe esibendo due passaporti rispettivamente intestati a La Malfa Salvatore ed a lorioz Giuseppe.Verso le ore 11 del 20 luglio si erano recati nei locali della Cassa di Risparmio, ed avevano compilata una richiesta per l'emissione di un assegno bancario di L;S.150 all'ordine di La Malfa Calogero. Data la gravità di tali risultanze i due La Malfa non furono più perduti di vista dagli agenti di P.S. e così furono abilmente pedinati quando verso le ore 16.10 partirono da Torino, stazione Po1ta Nuova (ove il La Malfa Salvatore pri ma di prendere il treno, lasciò una valigia nel deposito bagagli) e giunti verso mezzanotte alla stazione cli confine di Domodossola ebbero ad esibire rispettiva~nente i passaporti. E cioè il La Malfa Salvatore produsse un regolare passaporto rntestato a suo nome, ma falsificato nella rinnovazione, ed il La Malfa Gaetano, il già citato passapo1to intestato a lorioz Giuseppe. Entrambi vennero subito arrestati e perquisiti; e sulla persona di La Malfa Salvatore furono rinvenuti 115 fotografie; 91 riproducenti elenchi giornalieri del Mini.stero dell'Interno relativi alle variazioni da apportarsi nelle rubriche di fron-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZfATE DA T.S.D.S. RELATfVE A f REATI DI SPIONAGGIO

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tiere; 12 riproducenti nominativi delJ'elenco alfabetico dei sovversivi stranieri e due riproducenti due circolari del Mitùstero dell 'Jntemo riguardanti il divieto di espatrio dei militari in congedo della R. Marina delle classi 1912 e seguenti nonchè 44 negative formato 4 e 1/2 x 6 di fotografie riproducenti pagine della rubrica di frontiera e pagine di elenchi alfabetici dei sovversivi stranie1i; materiale che i detti due giudicabili avrebbero dovuto consegnare in Ginevra, a persona che dichiararono a loro sconosciuta. Dalla perquisizione eseguita alla su accennata valigia depositata da La Malfa Salvatore all'ufficio bagagli della stazione Porta Nuova di Torino, si rinvennero e si sequestrarono 208 pellicole impressionate, riproducenti fogli di nominativi di rubrica di frontiera. lntetrogati furono chiari ed espliciti nelle confessioni, confermate in istruttoria ed altresì a dibattimento. E cioè affermarono che assieme a loro dava la sua collaborazione nella losca impresa anche l'applicato di P .S. Tommaselli; per cui costui fu pure arrestato e nella perquisizione domiciliare gli sequestrarono abbondante materiale del genere di quello rinvenuto ai La Malfa. Dalle concordi affermazioni dei tre giudicabili venne stabilito che l'unico ideatore fu il La Malfa Salvatore, che durante la sua carriera cli impiegato ebbe a dimostrare una ce1ta sua innata tendenza al malfare. Ma poichè da solo non poteva attuare la sinistra idea, ne parlò, convincendolo a dare la sua collaborazione, al suo compaesano ed omonimo La Malfa Gaetano; e di poi al suo collega Tommaselli, dal quale ottenne pure completa adesione. Lo stesso La Malfa Salvatore aveva intuito che per rendere edotte dell'interessante materiale che giornalmente gli passava sotto gli occhi (essendo egli addetto ad un impo1tante servizio della R. Questura di Aosta) Je polizie delle altre nazioni straniere, egli non avrebbe potuto personalmente prendere i contatti, specie con le autorità straniere inglesi e francesi di Torino, e fare offerte per conseguire lauti guadagni, ed allora ne affidò l'incarico all'omonimo Gaetano La Malfa. Siccome però quest' ultimo, pur avendo fatto dei tentativi, contin uava a dimostrare una certa titubanza ed una certa preoccupazione, allora il Salvatore lo convinse a recarsi in Francia perchè in tal modo la delittuosa attività che doveva svolgere poteva meglio sfuggire all'eventuale controllo. Infatti i.I Gaetano La Malfa, come fu già detto, a tal uopo ebbe a fare quattro viaggi. La prima volta andò nel novembre 1937 e portò del materiale al Ministero della guerra francese che, secondo le dichiarazioni del giudicabile, non ha trovato molto interessante i documenti consegnati, ma tuttavia corrispose la somma di franchi 1000, a titolo di rimborso spese di viaggio. La seconda si recò pure in Francia, consegnando, allo stesso Ministero, un pro-merno1ia compilato dal La Malfa Salvatore, contenente proposte relative al baratto della rubrica di frontiere fotografata; ma poichè le pretese di compenso dei giudicabili furono ritenute esagerate, sempre secondo gli imputati, allora nulla fu concluso e l'autorità straniera corrispose altri 500 franchi a titolo di rimborso spese.


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mTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

La terza volta, andò portando al detto Ministero un campione di 28 fotoirrafie b riproducenti pagine della rubrica cli frontiera, che, sempre secondo le affermazioni dei giudicabili, sarebbero state trovate malfatte, benchè trattenute, con soli 200 franchi. La quarta volta accompagnato dal Salvatore: ma pur avendo portato del materiale e trattato con varie autorità francesi nulla fu da entrambi concluso. .

La Malfa Salvatore affatto persosi di coraggio, pensò di abbandonare le pratiche intraprese con gli agenti spionistici francesi, e cli tentarle con gli organi inglesi: però bisognava sostenere delle spese per acquistare una buona macchina fotografica e così produrre del migliore materiale. E poichè egli non aveva disponibilità finanziaria ma era venuto a sapere che il collega Tommaselli stava espletando la procedura per ottenere la cessione del quinto dello stipendio, senz'altro ne parlò a lui, riuscendo a persuaderlo a dargli la più ampia collaborazione. Così· il Tommaselli contribuì con la somma di denaro necessario all' acquisto di una macchina "Rollexcord" e di altro materiale fotografico; ed alt:resì coadiuvò il Salvatore nella r.i produzione delle prime 250 pagine della rubrica di frontiera. A lavoro compiuto, il Salvatore, che era in possesso del passaporto regolarmente già rilasciatogli ma ormai scaduto, provvide a falsificarne la rinnovazione; ed ottenuta regolare licenza verso la fine del novembre 1938, partì per Londra. Lo stesso Tonunaselli gli aveva compilato un biglietto per l"lntelligence Service", col quale veniva chiesto un colloquio per comunicazioni interessanti; per cui presi i contatti col detto ufficio spionistico e promettendo di mantenerli il Salvatore cedette tutto il materiale per 75 sterline, cambiate, nel viaggio di ritorno, secondo lo stesso Salvatore, a Parigi in circa L. 7.000 italiane. Dopo tale felice risultato, i due applicati di P.S. divennero più audaci; e trafugarono dall'archivio della Questura dei passaporti usati, con lo scopo di falsificarli e di utilizzarli nei futuri loro viaggi all'estero. inoltre impiantarono nell'abitazione del Tommaselli, un vero e proprio gabinetto fotografico, come appare dall'abbondante mate1iale rinvenuto e sequestrato.

In due successivi viaggi a Losanna, uno compiuto dal Tommaselli (che a tal uopo fece uso cli passaporto scaduto al nome di Jerioz Giuseppe; falsificato nella sostituzione della fotografia ed in una rinnovazione) e La Malfa Gaetano, nel febbraio 1939; ed il secondo effettuato dal solo Gaetano, nell'aprile 1939, furono consegnate all'"Intelligence Service", tutte le rimanenti pagine delle rubriche; per complessive lire italiane 24.000. Di guisa che i giudicabili sarebbero riusciti a passare allo straniero tutta la rubrica di frontiera con l'impegnativa di fornire le fotografie degli elenchi di variazioni da apportare alla rubrica stessa, perchè l'"Intelligence Service" potesse tenere quest'ultima aggiornata. Contemporaneamente ai rapporti tenuti con gli agenti spionistici inglesi, tentarono di averne anche con gli agenti francesi, ma nulla poterono concludere. Furono cedute all'ufficio straniero altresì le fotografie circolari ministeriali del 27.2. 1935 relative alla circoscrizione dei centri di controspionaggio e della cir-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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colare ministeriale relativa alla giurisdizione delle zone aeree tenitoriale con gli indirizzi convenzionale telegrafici. Tutto il materiale spionistico rinvenuto presso i singoli giudicabili, e che trovasi in giudiziale sequestro, venne sottoposto a giudizio tecnico militare; e dalle affermazioni del perito, confermate all'udienza, rimase assodato che gli imputati si sono procurate ed hanno 1ivelato, ad agenti di uffici informativi stranieri, a scopo di spionaggio, notizie che nell'interesse politico e militare dello Stato devono rimanere segrete. Da quanto venne su esposto scaturisce evidente la prova che La Malfa Salvatore, Tommaselli Eduardo e La Malfa Gaetano in coITeità fra loro ebbero a procurarsi ed a rivelare ad uffici stranieri di informazioni, sempre a scopo di spionaggio politico militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato e nell'interesse politico interno ed internazionale dello Stato devono rimanere segrete. Ed operato il cumulo delle pene (ai sensi dagli art. 72, 73, 78 C.P.) complessivamente condannare: La Malfa Salvatore e Tommaselli Edoardo all' ergastolo e L. 20.000 di multa. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia; La Malfa Gaetano anche con la libertà vigilata; lutti altresì ad ogni altra conseguenziale cli legge. Ai sensi dell'art. 36 C.P. in relazione all' art. 484 C.P.P. nei confronti di La Malfa Salvatore e di TommaseJli Edoardo deve essere pubblicata per estratto la sentenza di condanna. P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110,257 p.p.; 110, 261 p.p. e cpv. 2,110,482, in relazione al 477 C.P.; 158 p.p. legge di P.S. 18.6.1931, 773; 22, 23, 29, 32, 36, 72, 73 ,311, 65,228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Tutti colpevoli dei reati loro ascritti, e con la concessione nei confronti del solo La Malfa Gaetano, del beneficio della diminuente in applicazione degli art. 311, 65 C.P., ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: La Malfa Salvatore e Tommaselli Riccardo all'Ergastolo e L. 20.000 di multa; La Malfa Gaetano ad anni 30 cli reclusione e L. 12.350 di multa. T utti con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento in solido delle spese cli giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia; La Malfa Gaetano anche con la libertà vigilata; tutti altresì ad ogni altra conseguenziale di legge.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, 19.2.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dej Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Nei confronti di La Malfa Salvatore e di Tommaselli Edoardo il Tribunale militare territoriale di Roma - su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi - dichiara, con Ordinanza del 15.4.1948, commutata la pena dell'ergastolo nella pena di 30 anni di reclusione (beneficio previsto dall'art. 10 del D.P.R. del 22.6 .1946 n. 4). - La Malfa Salvatore, detenuto dal 20.7 .1939 e scarcerato illegalmente il 9.9.1943 dallo Stabilimento Penale di S. Stefano, viene tratto nuovamente in arresto il 10.4.1948 dai carabinieri del Comando Stazione di Piazza Armerina. - Tommaselli, detenuto dal 21.7.1939 e scarcerato illegalmente il 27.3.1944 dallo Stabilimento Penale di Pianosa v iene tratto nuovamente in arresto il 26.6.1948 dagli Agenti di Pubblica Sicurezza della Sezione Vicaria di Napoli. Nei confronti di La Malfa Gaetano la Procura Generale del T.S.D.S. dispone, con Ordinanza del 17.3.1941, la conversione della pena pecuniaria cli 13.350 nella pena della reclusione di 267 giorni di reclusione. Il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 26.11.1942, cessata, per amnistia (art. 1 R.D. 17.10.1942 n. 1156) l'esecuzione della condanna di 2 anni di reclusione e di lire 13.350 di multa inflitta per il reato di espatrio clandestino determinando la residua pena in 30 anni di reclusione. - la Malta Gaetano, detenuto dal 20.7.l 939, venne prelevato dai tedeschi il 26.6.1 944 dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia e tradotto in Germania. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Torino assolve, con sentenza del 2.12.1948 , La Malfa Salvatore, Tommaselli Edoardo e La Malfa Gaetano dai reati di spionaggio loro addebitati perchè il fatto non costituisce reato dichiarando estinti per amnistia gli altri reati per i quali vennero giudicati e condannati dal T .S .D .S. con sentenza del 19.2.1940.

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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE AI REATI 01 SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 27

Reg. Gen. n. 260/1939

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Costa Angelo, nato il 5.2.1918 a Milano, pescatore; Allavena Valentina, nata il 27.3 .1913 a Dolceacqua (Imperia), donna di casa. IMPUTATI Il Costa: a) del reato di cui all'art. 257 p.p.C.P. per essersi procacciate, a scopo di spi~naggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato, debbono rimanere segrete; b) del reato di cui agli art. 5, 261 p.p. e 2° cpv. C.P. per tentativo di rivelazione, a scopo di spionaggio militare, delle notizie di cui alla precedente lettera a); e) del reato di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato i soldati Bianchi e Vaiani a commettere delitti di spionaggio militare. Reati commessi in territorio di Ciai.xe di Camporosso e Ventimiglia nella seconda quindicina del mese di luglio 1939. Il Costa e l' Allavena del reato di cui all'art. 304 C.P. per essers.i accordati al fine cli commettere delitti di spionaggio militare, ai primi del mese di luglio 1939 in Dolceacqua (Imperia). In udienza a porte chiuse in applicazione dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione dell'art. 423 C.P.P. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

OMISSIS P.Q.M . Visti ed applicati gli att. 258 p.p., 56, 262 p .p. e cpv. 2°; 302, 23, 29, 73, 228, 229, 311, 65 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485,486 C.P.Esercito.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 209/1939

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SENTENZA N. 28

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: TringaJi Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;

DICHIARA L' Allavena Valentina e Costa Angelo assolti per insufficienza di prove dal

reato di cui all'art. 304 C.P. ordinando che I' Allavena venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa. Ritiene lo stesso Costa colpevole dei reati previsti e puniti dagli art. 258 p.p. e 56, 262 p.p. e cpv 2 C.P. in tal senso modificato il relativo capo di accusa, nonchè dall'art. 302 C.P. ed accordando il beneficio della diminuente delle pene in applicazione dall'art. 311., 65 C.P., ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna il Costa ad anni undici di reclusione. Con la libe1tà vigilata, con la interdizione perpetua daj pubblici uffici, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 23 .2.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Allavena Valentina, detenuta dal 30.7.1939 - viene scarcerata il 23 .2 .1940. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2. J940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.

Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, PasquaJucci Renato, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Lo Russo Antonio, nato il 6.3.1903 a Trani (Bari), rappresentante di commercio. IMPUTATO a) del reato di cui agli art. 81, 302 C.P. per avere con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, istigato Busolini Arduino, Clemen Antonio (vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S." nel 1935, Sent. n. 51, pag. 349), Taucer Giuliana, Battisti Ercole (vedi "Decisioni emesse dal T.S .D .S ." nel 1936, Sent. n. 7, pag. 321) (già condannati) al fine di commettere delitti di spionaggio militare; b) del reato di cui agli art. 11 O, 81., 246 C.P. per avere con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi in correit?t con i sopradetti Busolini, Clemen, Taucer e Battisti, ricevuto dallo straniero compensi in denaro al fine di commettere atti contrari all'interesse Nazionale;

Pertanto Costa Angelo, detenuto dal 29.7.1939, viene scarcerato dai tedeschi dalle Carceri Giudiziarie di Genova il 4 .7.1944.

c) del reato di cui agli art. 110, 262 p.p. e 2° cpv. C.P. per avere in correità con Pasqualucci Carlo (già condannato) rivelato allo straniero a scopo di spionaggio militare notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione;

Tratto nuovamente in arresto i.1 14.6.1946 viene scarcerato, per espiata pena, il 9.7.1948.

Reati commessi negli amù 1933, 1934, 1935 in territorio francese (Marsiglia Tolone) ed in quello di Alessandria, Genova, Gorizia, Trieste;

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Genova respinge, con sentenza del 31.5.1947, l'istanza di revisione e dichiara condizionalmente condonati 4 anni della pena complessiva di 11 anni di reclusione inflitta al Costa dal T.S .D.S. con sentenza de.I 23.2.1940.

cl) di concorso con BottineUi Giulia (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1935, Sent. n. 6, pag. 271) (già condannata) nel delitto preveduto dall'art. 246 C.P. per avere ricevuto dallo straniero denaro e promesse di altri compensi per compiere atti contrari agli interessi nazionali.

Per mancata presentazione dei motivi la stessa Corte di Appello di Genova dichiara, con Ordinanza del l' I l .10.1947, inammissibile il ricorso inoltrato alla Corte Suprema di Cassazione da Costa Angelo.

c) del delitto di cui all'art. 304 in relazione al 261 p.p. e 2° cpv. C.P. per essersi accordato, con Bottinelli Giulia, di rivelare, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reati commessi in Francia ed in provincia di Genova e cli Alessandria dal novembre 1933 alla fine di gennaio 1934. Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 C.P.

In udienza a porte chiuse in applicazione dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P. sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto assodare. IN FATIO ED IN DIRITIO Specie negli anni 1933 e I 934, gli organi di controspionaggio avevano accertato che non pochi dei traditori italiani, che al soldo del centro informazioni francese andavano svolgendo attività spionistica ai danni della nostra Patria, facevano il nome di un pseudo "Gabriel (o Gabrielli) Edouard" con recapito in Via Bretnil 73, o del "Triestino" o "Pierin", o "Viale" o "Lo Russo"; quale fattivo reclutatore di spie in favore della Francia. Però mai si era riusciti a stabilire se si potesse trattare di un unico individuo che usasse più pseudonimi, o più individui che svolgessero la rispettiva opera criminosa. Solo attraverso il procedimento penale a emico della Bottinelli Giulia, condannata con sentenza 6.1.1935 ad anni 4 di reclusione e L. 5000 di multa, emerse che essa si era resa responsabile dei reati previsti e puniti dagli art. 304 in relazione al 261 p.p. e cpv. 2° nonchè al 246 C.P. perchè si era accordata col proprio amante residente in Francia, Lo Russo Antonio, (l'attuale giudicabile) di rivelare, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete ricevendo a tal uopo, dallo straniero, denaro e promesse di altri compensi. Infatti la Bottinelli, allora anche in udienza, aveva confe1mato che nel gennaio 1932 era espatriata clandestinamente ed andata a raggiungere il suo amante Lo Russo Antonio, in Francia. Tornata in Italia, si era mantenuta in relazione epistolare col Lo Russo, che, vivendo all'estero cli ripieghi, era riuscito a mandarle, in più volte, circa l.000 lire e le aveva proposto, in seguito di rilevare con grafici i piatti di parecchie staziorù ferroviarie della Liguria e del Piemonte e di spedirli all'indirizzo di suoi pseudonimi in Francia, nonchè di raccogliere notizie di carattere militare segnalando specialmente eventuali movimenti di truppe. La informava, il Lo Russo, che da ciò si riprometteva forti compensi stranieri e, per le prime spese cui sarebbe anelata incontro, le aveva spedite L.500. La Bottinelli, pur cosciente dell' illeceità della proposta e del non equivoco mandato

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATfVEAI REATIDISPJONAGGIO

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spionistico, aveva ade1ito e cautamente aveva già rivelato e spedito i grafici delle stazioni feffoviarie di Isola del Cantone, Seffavalle ed Arquata Scrivia, Frugarolo, Solero, Felizzano, Rocchetta Tanaro, Baldichieri, S. Damiani d'Asti, Castel d' Annone, Villafranca, Villanova, Pessione, Cambiano e Trofarello, illustrando i detti grafici con leggende e dati esplicativi e informando il Lo Russo di movimenti di militari notato durante i suoi viaggi e di esperimenti con nuovi mezzi fatti al campo d'aviazione di Ciampino. Per tutto ciò era intercorsa corrispondenza clandestina con frasi convenzionali. Il Russo successivamente l'aveva con insistenza richiamata in Francia per affidarle più importante incarico ed all'uopo le aveva spedito L. 150; ma queste erano giunte quando la Bottinelli la cui attività aveva provocata adeguata vigilanza, era già stata arrestata. Pure attraverso il processo a carico del già soldato dell' 11 ° bersao-!ieri Busolini Arduino e del marittimo Clemen Antonio (condannati, il primo ;d 8 anni di reclusione e L 5.000 di multa, il secondo ad anni 3 della stessa pena, con sentenza cli questo Tribunale Speciale del 24.10. I 935), si raccolsero le prove evidenti che il Lo Russo era al servizio spiorùstico francese ai danni dell'Italia, con particolare incarico di reclutare i traditori della nostra Patria. Lo stesso Busolinj dichiarò che verso la fine del 1933 trovandosi in un carcere, in Francia, per scontare una condanna, vi conobbe un tal "Gabrielli", il quale, a pena scontata, lo presentò a certo Alberti, agente del servizio militare di informazioni di quella nazione. L' Al berti lo incaricò cli rientrare in Italia per compiervi il servizio militare in modo da potere così inviare notizie militari e quell'ufficio spionistico. Lo fornì all'uopo di mezzi (alcune centinaia di lire) e di istruzioni sugli accorgimenti cautelari da adottare per corrispondenza. Il Gabrielli, per suo conto, incaricò il Busolini di reclutare, a firù di spionaggio, altri elementi che, a suo giudizio, fossero ritenuti idonei. Il 5.9.1934 il Busolini rientrò in Italia, fu fermato a Ventimiglia e tradotto a Tolmezzo, quale renitente di leva Durante la traduzione conobbe il rnbricato Clemen e, giusto l'incarico avuto lo reclutò per lo spionaggio francese . Arruolato dal DistTetto militare di Sacile il 26.9.1934, il Busolirù fu destinato all 11 ° Reggimento, comunicò il proprio indi rizzo ai suoi mandanti francesi e in seguito, a sollecitazione di costoro, spedì in Francia 8 relazioni contenenti dati sulla costituzione, forza ed armamento del suo Reggimento, distribuzione delle armi (mitragliatrici, tromboncini, moschetti); descrizione dei tiri col moschetto e mitragliatrici; descrizione di manovre effettuate nei pressi di Udine e sul rovescio del Monte S. M ichele; descrizione di un esperimento d'allam1e effettuato dal Reggimento, con indicazioni dettagliate sul tempo impiegato per l'adunata; sulla presenza a Gradisca del 17° Reo-o-imen00 to Fanteria. Spedì anche una circolare, che asportò, dall'ufficio di Compagnia, avente per


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

oggetto: Modificazioni al plotone di Cavalleria; emanata dal Comando del Corpo di S.M. in data 5.9.1934. Il Busolini ebbe in complesso, L. 500 dai mandanti. II Clemen a sua volta aderì alla proposta di Busolini e prese accordi epistolari diretti col "Gabrielli" predetto per commettere atti cli spionaggio militare. In una lettera il "GabiielJi gli dettagliò il servizio da esplicare. Il Clemen all'uopo tentò di arruolarsi nella R. Marina; ma non mise in attuazione i suoi sciagurati propositi, anche perchè fu tempestivamente aJTestato. Non meno precisi ed espliciti furono nelle specifiche accuse a carico del Lo Russo, Taucer Giuliano e Battisti Ercole, pure già condannati con sentenza del 28.1.1936 di questo Tribunale Speciale, il primo ad anni 7 di reclusione e L. 8.000 di multa, il secondo ad anni 5 e L. 6.000 di multa. Il Taucer al quale era stata sequestrata una lettera direttagli dal Lo Russo, anche all'udienza confermò le sue dichiarazioni; dicendo che varie volte si era incontrato a Trieste, nell'estate 1933, col Lo Russo suo amico d'infanzia; che gli aveva confidato di essere stato ingaggiato da un agente di Tolone per il servizio dello spionaggio francese, e che effettuava dei viaggi in Italia per contrarre amicizie nell' ambiente militare ed attingere quelle notizie che gli sarebbero state Iichieste. Inoltre gli aveva Iiferito che aveva compiuto vari viaggi a Trieste per ingaggiare agenti informativi e che per le sue prestazioni Iiceveva un compenso mensile fisso e percentuali per ogni ingaggiato. Perciò l'aveva pregato di presentargli qualche persona che fosse stata disposta a dargli la collaborazione. Egli, Taucer, aderì a tale richiesta, ed il giorno dopo del colloquio col Lo Russo, incontrandosi col Battisti, lo mise al corrente della detta proposta e siccome lo stesso Battisti si era mostrato disposto ad accettarla, senz'altro provvide all'incontro fra i due. Fu presente ai loro vari colloqui; anche quando il Lo Russo impartì dettagliate istruzioni al Battisti, circa l'incarico accettato previo compenso; di fornire cioè particolari notizie di carattere militare, mediante corrispondenza clandestina, con l'uso di inchiostro simpatico. A dire del Taucer, in 2 volte in Lo Russo avrebbe con-isposto al Battisti L. l 70; mentre a lui avrebbe date L. 150 delle quali L. 100 gli sarebbero state spedite da Marsiglia, nella primavera del 1934, in seguito a sua richiesta. Continuò a corrispondere col Lo Russo fino alla fine del 1934; nella quale epoca informò lo stesso Lo Russo cli avere istigato certo Ranieri Sergio, e che quest'ultimo sotto il miraggio di lauti compensi aveva promesso di fornirgli interessanti notizie di carattere riservato militare. Anche il eletto Battisti confennò all'udienza le accennate dichiarazioni fatte dal Taucer, già rese in istruttoria. La deleteria attività spionistica esplicata dal Lo Russo del pari chiaramente traspare dal procedimento contro Pasquali Carlo, pure condannato eia questo Tribunale Speciale con sentenza 22. I 0.1935 (Vedi "De-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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cisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1935, pag. 336), alla pena di anni 16 di reclusione, per avere rivelato, a scopo spionistico, a nazione straniera, notizie dalle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Infatti dagli atti processuali e dalle emergenze dibattimentali risultò che il Pasquali fu presentato al centro spionistico francese dal sedicente Gabriel Edoardo, via Brentenil 73, Marsiglia, che però gli era stato fatto conoscere, da altro spione certo "Mele", per il u·iestino detto "Pierin". L ' incarico specifico affidatogli consisteva nel comp.iere atti di spionaggio in Italia e precisamente di segnalare sottufficiali e militali di truppa che si prestassero a rivelare segreti militari; di procurare documenti di carattere segreto, specialmente relativi ai Reggimenti dislocati sul confine francese; di procurare qualsiasi altra notizia sulla vita reggimentale dei reparti, istruzioni, ecc. Perciò munito di passaporto francese, di notevole somma e cli istruzioni rientrò in Italia e da Milano e Fossano inviò ai suoi mandanti diffuse relazioni epistolari con notizie militari, parte delle quali erano a sua conoscenza per avere poco tempo p1ima prestato servizio militare nel 34° Fanteria in Fossano, parte acquisì da conversazioni amichevoli con i suoi ex commilitoni ancora sotto le armi in Fossano ex commilitoni che avvicinava nelle ore di libera uscita e coi quali si intratteneva preferibilmente in pubblici locali. Per le sue nefande prestazioni, ebbe dai francesi complessivamente L. 2400, secondo quanto dichiara lo stesso Pasquali. Molto e importanti furono le notizie militari fornite in tal modo dal Pasquali ai francesi, notizie su esercitazioni varie, su chiamate alle armi su servizi logistici ecc. Ma tra tutte le notizie rivelate a scopo cli spionaggio agli stranieri, il perito giudiziale ha tTovato che sono di vietata divulgazione per ordine della competente Autorità quelle circa la suddivisione dei reparti del 34° Reggimento Fanteria fra le caserme "Principe d' Acaia", "Eusebio Bava" e "Umbe110 1°" in Fossano; la suddivisione dei reparti dello stesso Reggimento fra le caserme "Borelli" e "Pallavicini" in Demonte; l'ubicazione della nuova polveriera cli Fossano, composizione della guardia addetta alla polveriera stessa e strada di raccordo fatta con la strada provinciale in detta località. Lo stesso Pasqualini fu preciso nell'accusare il Lo Russo; specificando persino che gli aveva dato istruzioni per corrispondere clandestinamente con Lui indirizzandogli le lettere a Gabriel. Eduardo 73 Brentenil, indirizzo infatti che il Pasquali segnò suddividendo in varie pagine del suo manuale religioso del soldato sequestratogli (e cioè a pag. 45, 49, 55, 57); secondo il vecchio sistema in uso presso gli spioni, per eludere i sospetti . Il Lo Russo, individuo di bassa moralità e pregiudicato, di fronte alle prove cli di specifica accusa raccolte a suo carico nel complesso ha ammessi tutti i fatti; ma nel confessare tutta la sua attività svolta, ha cercato cli attenuare la gravità attribuendo alle sue malefatte l'intento cli truffare i suoi mandanti francesi . Tale accusa, assurda, è consueta e ricorrente nella risma ignobile di tutti i traditori della Patria, cui appattiene pure il Lo Russo.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dlf'ESA DELLO STATO

Dalla su esposta narrativa scaturisce evidente la prova che l'imputato, con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, ebbe ad istigare i già condannati Busolini, Clemen, Taucer, Battisti, al fine di commettere delitti di spionaggio militare. Inoltre, con più azioni di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in correità coi predetti Busolini, Clemen, Taucer, Battisti e Bottinelli, ebbe a 1icevere dallo straniero compensi in denaro al fine di co1mnettere atti contrari all'interesse nazionale.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione e L. I 5.000 di multa. Con J' interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ad altra conseguenziale di legge. Roma, 23 .2 .1940 - Anno XVIIl Seguono le finne del Presidente e dei Giudici .

Ed in correità col pure già condannato Pasquali Carlo, ebbe a rivelare allo straniero, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. Infine ebbe ad accordarsi con Bottinelli Giulia di rivelare, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono 1imanere segrete. Di conseguenza il Lo Russo si è reso soggettivamente ed oggettivm11ente responsabile dei reati ascrittigli come in epigrafe e di cui agli art. 81, 302; 110, 81, 246 ; 110, 262 p.p. e cpv. 2° C .P.; con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 C.P.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.l0.1942n. 1156. Lo Russo, detenuto dal 21.10.1938, evase dalle Carceri Giudiziarie di Venezia durante i moti insurrezionali verificatisi nell'aprile del 1945. L' 1.8.1953 l'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi emise nei confronti del Lo Russo ordine di carcerazione per esecuzione pena.

Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali, nonchè le richieste difensive, considerata la natura dei reati; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene:

L'ordine di carcerazione venne restituito dalla Questura di Firenze in data 29.10.1955 perchè dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Firenze risulta che Lo Russo Antonio è deceduto a Firenze il 22.2 . 1955.

Per il disposto degli art. 81, 302 con l'aggravante anche della recidiva, art. 99 C.P. anni 8. Ai sensi degli art. 81, 246 con l'aggravante anche della recidiva, art. 99 C.P. anni 6 e L. 15.000 di multa. In applicazione dell'art. 262 p .p. e cpv. 2°, con l'aggravante anche della recidiva, art. 99 C.P. annj 20. In base all'art. 304 con l'aggravante anche della recidiva, art. 99 C.P. anni 4.

Pertanto il Tribunale 1nilitare territoriale di Roma dichim·a, con Ordinanza del 17.1.1956, a seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi, estinta per morte del reo (art. 171 C.P.) la pena di anni 30 di reclusione e lire 15.000 di multa inflitta a Lo Russo Antonio dal T .S.D.S con sentenza del 23.2.1940.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73) complessivamente condannarlo ad anni 30 di reclusione e L. 15.000 di multa. Con ]'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Nota: per L o Russo vedi anche "Decisioni emesse dal T .S.D.S . nel 1935" pag: 272.

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110, 81, 246; 110, 262 p .p. e cpv. 2°; 302, 304, 99 p.p., 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHlARA Lo Russo Antonio colpevole dei reati di cui agli art. 304 in relazione all'art. 261 p.p. e cpv. 2°; 81,302; 110, 81,246,110,262 p .p. e cpv. 2°; con l'aggravante della recidiva prevista e punita dall'art. 99 p .p .C.P., ed operato il cumulo delle


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 267/1939

SENTENZA N. 31

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V,.S.N.; Giudice relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Carusi Mario, Leonardi Nicola, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Guagliardo Giuseppe, nato il 19.1.1914 a Tunisi, fornitore di vini. IMPUTATO a) del reato di cui agli art. 81, 258 p.p.C.P. per essersi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso procacciato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del reato di cui agli art. 81, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno c1iminoso rivelato allo straniero, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al precedente capo a). Reati commessi in Palermo, Trapani, Siracusa, Augusta, Catania, Roma e Napoli dal marzo al giugno 1939. In udienza a porte chiuse in applicazione dell'art. 443 C.P.Esercito, in relazione all'art. 423 C.P.P. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto acce1tare. IN FATTO ED IN DIRITTO Il Comando dei CC.RR. di Palermo era riuscito a sapere che il rubricato Gagliardo Giuseppe d'anni 26, nato e domiciliato a Tunisi ma cittadino italiano, verso la fine di aprile 1939 era partito per l'Ital ia per svolgere attività spionistica nell'interesse ciel centro infonnazioni francese ed ai danni della nostra Patria. Perciò dispose subito le più diligenti indagini, venendo presto a raccogliere

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interessanti informazioni. E cioè che in data 29 aprile, con la motonave "Città di Tunisi" era giunto a Palermo proveniente da Tunisi; che il 1° maggio successivo si era allontanato per ignota destinazione; e che presso ]'ufficio postale di Palermo erano giacenti due vaglia internazionale ordinari diretti al Gagliardo Giuseppe; uno di mille franchi emesso a Tunisi il 16 maggio per conto di Giovanni Catalanotti, l'altTo cli 198 franchi pure emesso a Tunisi l' 11 maggio, da parte di Olga Guagliardi.

In seguito lo stesso Comando venne anche informato che l'imputato da Palermo era andato a Napoli e poi a Roma ritornando, il 13 maggio a Napoli. Di conseguenza nelle sue varie peregrinazioni era sempre pedinato; per cui potutesi raccogliere, a suo carico, prove sufficienti di reità, mentre 1'8 agosto a Palermo si accingeva ad imbarcarsi sul piroscafo "Citta di Napoli" diretto a Tunisi, venne arrestato. Sottoposto ad interrogatorio fu chiaro ed esplicito nelle sue dichiarazioni, più dettagliatamente poi precisate in istruttoria e ripetute altresì all'udienza. Confessò di essere stato ingaggiato da agenti del centTO spionistico francese, ciel 2éme bureau di Tunisi, col mandato di fare un viaggio in Sicilia per procurarsi informazioni di carattere militare a) sulle fortificazioni, specialmente costiere, a sulla difesa antiaerea; b) sui campi d'aviazione esistenti nell'isola; c) sulla quantità e tipi degli apparecchi di cui era dotato ciascun campo. Infatti nel successivo mese di marzo egli s i recò una p1ima volta in Sicilia e si procacciò e di poi ebbe a rivelare ai predetti agenti stranieri, al suo ritorno a Tunisi, notizie generiche attinenti alle richieste già ricevute. Era partito munito di regolare passaporto, di :franchi 1700 e lire italiane 400 per spese di viaggio e di soggiorno in Italia. Il 3 marzo era giunto a Pale11110 e da un suo parente che aveva visitato, certo Cesare Aronica, si era fatto prestare una macchina fotografica. A vendo saputo che in località "Bocca di Falco", poco lungi da Palermo, esisteva un campo d'aviazione, vi si recò e spedì come da accordi già presi, all'indirizzo degli agenti stranieri una cartolina illustrata per comprovare la sua presenza e che stava svolgendo la sua attività criminosa. Siccome durante il viaggio in autobus aveva conosciuto un giovane, certo lnzeri l lo, così fece una fotografia a quest'ultimo in località, dalla quale si vedeva il sottostante campo d'aviazione. Di poi passò a Trapani, indi a Marsala, da dove spedì altra cartolina illustrata agli agenti francesi. Rientrato a Tunisi riferì ai suoi mandanti quanto aveva potuto fare in Italia; esibendo anche una cartolina della Sicilia, sulla quale aveva avuto cura di segnalarvi varie località, tracc.i ando a penna, la linea tranviaria tra Palermo e Trapani, dicendo che le località segnate rappresentavano località fo1tificate. Inoltre indicò


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

la esistenza di campi di aviazione a Palermo, Messina, Taom1ina, Monte Etna, Catania, Augusta, Siracusa, Ragusa, Militello, Piazza Arrnerina, Enna, Licata, Valma, Agrigento, Sciacca, Marsala, Trapani, Caltanissetta; e comunicò che in detti campi esistevano 450 aereoplani circa.

così raccogliere i maggiori dati possibili, noleggiò una barchetta in modo da fare un largo giro nel porto. Nel non facile suo lavoro riuscì a sapere che l'idroscalo era presidiato dall'83° gruppo con due squadriglie da ricognizione marittima (184-185) ciascuna provvista di 6 o 7 apparecchi Cant. E.

A titolo di rimborso spese gli furono corrisposti altri 560 franchi. Dopo qualche giorno ebbe altri incontri con gli agenti francesi che gli affidavano un nuovo incarico; e cioè di 1itornare in Italia per rilevare il numero esatto delle squad1iglie esistenti nei campi di aviazione, il numero degli stormi e dei gruppi, il numero e la forma degli Hangar in ogni campo; la figura geografica dei campi di aviazione. A tal uopo gli fu consegnato il relativo questionario, e dopo il colloquio gli furono versati 150 franchi; mentre in un successivo incontro, del 25 aprile, ebbe 2475 franchi e lire italiane 400.

Raggiunta Siracusa si recò ad osservare l'aeroporto, che gli risultò presidiato da una sola squadriglia (l' 89°) dipendente da Augusta, accertando l'esistenza d.i un Hangar di nuova costruzione, adibito a ricovero di apparecchi e di altri due in legno i quali ultimi, secondo informazione procacciatesi per mezzo di un aviere, servono ad alloggio truppa e magazzino materiali. Il 4 giugno andò a Comiso, il 5 a Licata e poscia ad Agrigento; ovunque riuscì a raccogliere preziose notizie, prendendone sempre nota.Il 6 ritornò a Palermo; e 1' 8 giugno mentre si accingeva a partire dopo di avere attaccati con uno spillo alla fodera dei pantaloni che indossava, i foglietti sui quali aveva riportati tutti i dati procacciatisi per raggiungere Tunisi e poterli consegnare agli agenti francesi, venne fermato dai CC.RR.

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Il 27 ap1ile gli vennero fatte le ultime raccomandazioni sul lavoro da svolgere, e gli fu dato l'indirizzo di "Catalanotti Giovanni" Albergo Lutezia-Tunisi, per la corrispondenza. Fu infine concordato che il Guagliardo, da ogni località visitata a scopo spionistico, doveva spedire al detto indirizzo una cartolina illustrata. II 28 aprile si imbarcò per Palermo ed il 1° maggio ripartì per Napoli da dove spedì una lettera diretta al già citato "Catalanotti", poscia andò a Sorrento ed a Capri. A Napoli aveva conosciuto un sottotenente dell'aviazione certo Carlo Dotto, al quale fra l'altro aveva chiesto informazioni sulla procedura da seguire per ottenere un evenhiale arruolamento nell'arma, in qualità di pilota. E siccome a tal uopo era necessario svolgere la pratica con gli uffici competenti del Ministero dell'Aeronautica , così richiesti fondi (in quanto stavano ormai per finire quei già fornitigli) e ricevuto un vaglia internazionale di mille franchi, partì per Roma, assieme al detto Ufficiale che però proseguì fino ad Orvieto. II Guagliardo si fermò nella capitale alcuni giorni; e nel frattempo completò la pratica di arruolamento, che tanto gli stava a cuore, facendo la relativa domanda, si presentava personalmente al Ministero. TI 25 maggio ritornò a Palermo, il 1° giugno raggiunse Messina ed il 2 successivo Catania; e recatosi in località detta "Fontanarosa" dalla quale poteva agevolmente osservare l'ubicazione e l'estensione del campo di aviazione prese degli appunti. Rientrato a Catania ebbe modo di conoscere e cli interrogare persone, dalle quali poté procacciarsi notizie sull'armamento del campo visto a Fontanarosa. E cioè l'esistenza del 34° stormo da bombardamento (apparecchi S.M. 79) con il 52° gruppo composto cli quattro squadriglie (13-14-15-16); una squadriglia da caccia (30°). II mattino del 3 giugno andò ad Augusta per continuare il lavoro di · indagini favorevolmente iniziato a Catania. Infatti avendo constatato un idroscalo e notato che esso era provvisto di due Hangar per idrovolanti ed uno per dirigibilj, senz'altro prese tutti i necessari appunti, segnalandoli sul suo taccuino; e per poter meglio osservare l'idroscalo e

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Da quanto venne supposto scaturisce evidente la prova che il Guagliarclo assoldato dallo straniero era venuto in Italia dalla Tunisia per svolgere attività spionistica ai danni del nostro Paese. Nei suoi vari viaggi egli era già riuscito a procacciarsi ed altresì a rivelare all'ufficio infonnazioni francese delle notizie ed altre ancora ne aveva raccolte e senza dubbio, le avrebbe del pari rivelate ai suoi mandanti, se invece non fosse stato a tempo arrestato. Dal responso tecnico militare per accertare la natura delle notizie procurate e già rivelate, secondo l'elaborato peritale in atti, confermato a dibattimento, risulta che trattasi di notizie di cui l'autorità competente, nell'interesse della sicurezza dello Stato, ha vietato la divulgazione. Di conseguenza previo compenso di circa 7000 franchi e con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal marzo al giugno 1939 si era procacciato ed altresì rivelato allo straniero, sempre a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione: rendendosi così soggettivamente ed oggettivamente responsabile dei reati ascrittigli, come in rubrica, e di cui agli art. 81, 258, p.p.; ed 81, 261 p.p. e 2 cpv. C.P. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati, il Collegio ritiene equo irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 81, 258 p.p.C.P. anni 10 e mesi 6. Ai sensi dell'art. 81, 262 p.p. e cpv: anni 15 e mesi 6. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare il Guagliardo ad anni 26 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni conseguenziale di legge.


31.6

TRTBUNALE SPECIALEPER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 81, 258 p.p. 81, 262 p.p. e cpv. 2°; 2, 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 251/1939

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SENTENZA N. 35

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

DICHIARA Giudice Relatore: Presti Giovanni; Guagliardo Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente, lo .c ondanna ad anni 26 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Caputi PietTO. ha pronunciato la seguente:

Roma, 5.3.1940 - Anno XVIll SENTENZA Seguono le firme del Presidente e dei Giudici nel procedimento penale a carico di: NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Nel settembre del l 944 Guagliardo Giuseppe venne scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone ed avviato a Tunisi.

Ressort Edoardo, nato il 12.12.1896 a Herserange (Francia), impiegato aJ Consolato francese. IMPUTATO

Su conforme richiesta dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari cli gueml soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 24.3.1961, ridotta ad anni 17 e 4 mesi la pena int1itta a Guagliardo ed applica alla suddetta pena, così ridotta, un condono complessivo di 8 anni dichiarando, inoltre estinta per decorso del tempo, la pena di 5 anni che Guagliardo Giuseppe dovrebbe, in concreto, espiare. La pena di 26 anni viene ridotta di un terzo per le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4.

dei reati di cui agli att. 81, 258 p .p.; 262 p.p. e cpv. 2°; 257 p.p. 261 p.p. e cpv. 2° C.P. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi procacciato e rivelate a nazione straniera, a scopo di spionaggio militare, notizie segrete ed altre di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. In Napoli dal 1° giugno al 3 settembre 1939. PORTE CHIUSE

Alla suddetta pena, ridotta a 17 anni e 4 mesi, viene applicato il condono di cui all'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 (anni 3), il condono di cui all'art. 1 D.P. 23.12. 1949 n. 930 (anni 1), il condono di cui all'art. 2 lettera c) del D.P. 19.12. 1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 del D.P. 11.7.1959 n. 460 (anni l).

In esito al dibattimento svoltosi, giusta ordinanza preliminare, a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che, col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

La pena, pertanto viene ridotta a 9 amù e 4 mesi di reclusione. Poichè il Guagliardo ha già espiato circa 4 anni dovrebbe espiare circa 5 anni .

Con sentenza della Commissione Istruttoria di questo Tribunale, in data 8 germaio n. 1 il rubricato Ressort Edoardo fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe esposti.

Poichè dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile (5.3.1940) sono trascorsi più di 10 anni deve essere applicato il provvedimento di estinzione del)a pena previsto dall'art. 172 del C.P. dato che alla data del 24.3.1961 è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che Guagliardo dovrebbe in concreto espiare.

Nell'odierna udienza per le numerose e concordi prove testimoniali è stato accertato quanto appresso: TI cittadino francese predetto Ressort, ammogliato in Napoli e da molti anni ivi residente, fin dall'epoca della guerra Italo Etiopica, aveva dato sospetti ai CC.RR. di esercitare attività spionistica ai nostri danni, anche perchè disoccupa-


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

to com'era, per essere stato allontanato nel 1930 dall'Ilva, dove lavorava, per motivi politici - spesso era stato visto girovagare presso il porto e in località frequentata da militari e raggiungere, successivamente gli uffici del Consolato fran cese di Napoli .

di cui agli art. 258 p.p. - 262 p.p. e 2° cpv. e 81 C.P. ed in tal senso ritiene cli dovere modificare la rubrica.

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Nella primavera u.s. i sospetti cominciarono ad assumere consistenza pericolosa, sicchè il Ressort fu sottoposto ad opportuna ed intensa vigilanza. Nel decorso maggio, quando la situazione internazionale s'era fatta preoccupante, egli dai sottufficiali dei CC.RR. preposti al suo pedinamento, era stato visto più volte al porto ad osservare movimenti di militari e di navi da guerra. Nei primi del mese successivo, il Ressort fu senz'altro assunto quale impiegato al Consolato francese di Napoli e allora fu constatato che egli non seguiva il nonnale orario cli ufficio, ma dedicava molte ore ad un intensa attività spionistica. Nei mesi estivi sino al giorno del suo arresto, si recava spesso anche due volte nella stessa giornata, al potto per osservare il movimento delle navi da guerra, l'imbarco del materiale bellico e delle truppe e, alla fine cli ogni sua visita al porto, rientrava al Consolato francese per riferire quanto aveva osservato. II Ressort, anche al dibattimento, ha negato quanto sopra, ammettendo soltanto di essersi recato poche volte al potto ma per motivi estranei a quelli contestatigli. Però i testi Milone Marino, Alessandro Galderisi hanno in udienza resi vani i dinieghi del Resso1t, affermando che egli si recava quasi giornalmente al porto; che interrogava i militari e che osservava i movimenti dianzi ricordati, riferendo poi di ciò al Consolato francese. Il teste Fiore, infine, ha assicurato che il Ressorto era un partecipe dell'associazione spionistica francese. Nè i testi a discarico Bianchi, Ruggiero, Piccoli e Tricarico, che per altro hanno deposto sulla condotta generica del Ressort e della sua famiglia e su episodi indifferenti alla causa, hanno potuto minimamente contrastare le chiare risultanze specifiche del processo. La perizia tecnico-militare (il perito Capitano di Vascello Giacopini Eligio è deceduto nelle more del Giudizio) conclude che, fra le notizie così raccolte e rivelate dal Ressort, sono da considerarsi segrete quelle concernenti :

Ritiene perciò di dovere condannare il Ressort a complessivi 25 anni e mesi 1 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 15 e giorni 15 per il delitto di cui agli art. 81-262 p.p. e cpv. 2° C.P. e di anni 10 e giorni 15 per il delitto di cui agli art. 81 -258 p.p.C.P. Conseguenze della condanna sono il pagamento delle spese processuali e di preventiva custodia (488-274 C.P.P.), l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P.) Ai sensi dell'art. 312 C.P., bisogna ordinare l'espulsione del Ressort dallo Stato. P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 258 p.p., 262 p.p. e 2° cpv., 81, 73, 29, 230 n. 1, 312, C.P.; 488, 274 C.P.P. DJCffiARA Ressort Edoardo responsabile dei delitti di cui agli art. 258 p .p. 262 p.p . e cpv. 2°, 81 C.P. così modificata l'accusa, e cumulate le pene lo condanna ad anni 25 e mesi l di reclusione, colla conseguenza della interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva; Ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata, ordina che a pena espiata sia espulso dallo Stato. Roma, 8.3.1940 - Anno XVIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

a) composizione, dislocazione, movimenti di forze navali e unità da guerra dislocate, esistenti nel Porto di Napoli dal giugno all' agosto 1939, b) grandi trasporti di truppe e materiale avvenuto nello stesso periodo nel medesimo potto; che le rimanenti sono da considerarsi di vietata divulgazione. Il Tribunale però, tenuto presente il particolare periodo in cui venne data la comunicazione delle notizie in questione e che la temporanea classsifica di notizie segrete data dal perito non si estende a tutto il periodo di tempo in cui venne svolta l'attività delittuosa del Ressort (vedi pag. 7-8 del fascicolo Perizia), ritiene che tutte le notizie, anche quelle di cui alla lettera a) e b) sopra elencate, siano da considerarsi divulgabili ai sensi di legge. Pertanto nei fatti commessi dal Ressort ravvisa soltanto gli estremi giuridici

Resso1t, detenuto dal 3.9.1939 venne scarcerato dai partigiani dalla Casa cli Reclusione di S. Gimignano il 10.6.1944. S u conforme richiesta dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 24.3 .1961, ridotta ad anni 16, mesi 8 e giorni 20 la pena inflitta a Ressort ed applica alla suddetta pena, così ridotta, un condono complessivo di 8 anni dichiarando, inoltre, estinta per decorso del tempo la pena di circa 4 anni che Ressort Edoardo dovrebbe, in concreto, espiare. La pena di 25 anni e 1 mese di reclusione viene ridotta di un terzo per le disposizioni contenute nell' art. 9 del D .P. 22.6.1946 n. 4 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Alla suddetta pena ridotta a 16 anni, 8 mesi, e 20 giorni di reclusione viene applicato il condono di cui all'a1t. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 (anni 3), il condono di cui all'art. 1 D .P. 23. 12.1949 n . 930 (anni 1), il condono di cui all'art. 2 lettera c) del D .P . 19.12.1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 D.P. 11.7.1959 n. 460 (anni l). La pena, pertanto, viene ridotta a 8 anni, mesi 8 e 20 giorni di reclusione. Poichè dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile (8.3.1940) sono trascorsi più di 10 anni si può applicare il provvedimento di estinzione della pena prevista dall'art. 172 C.P. dato che alla data del 24.3.1961 è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che Ressort Edoardo dovrebbe, in concreto, espiare.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 24/1940

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SENTENZA N. 40

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Pasqualucci Renato, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Vimercati Gaetano, nato il 20.4.1917 a Milano, panettiere, Caporal Maggiore IIIC.d'A.; Ghizzoni Andrea, nato il 2.11.1902 a Milano, ingegnere industriale; Negrini Luigi, nato il 27.7.1890 a Vigevano (Pavia), direttore tecnico della "Società I.S.M.A.", Caporale fanteria. IMPUTATI Il Vimercati: dei delitti di procacciamento e rivelazione di notizie segrete, concernenti la sicurezza dello Stato, ai sensi della prima parte dell'art. 256 e della prima parte dell 'art. 261 C .P . Il Negrini: del delitto di rivelazione di notizie segrete, concernenti la sicurezza dello Stato, ai sensi della prima parte dell'art. 261 C.P. Con l'aggravante per il Negrini della recidiva di cui al cpv. 1° n. 2 dell'art. 99 C.P. Reati commessi in Milano nell'ottobre I 939. OMISSIS P .Q.M. Letti ed applicati gli art. 261 u .p. prima ipotesi 56, 99 C.P.; 485, 486, 28, 9 C.P.Esercito; 274, 488 C .P .P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA Vimercati Gaetano e Negrini Luigi responsabili del delitto di cui all'nltima parte prima ipotesi dell'art. 261 C.P. e Ghizzoni Andrea di tentativo di detto delitto, così modificata la rubrica in quanto si riferisce al delitto di rivelazione e al tentativo, assolvendo il Vimercati per non provata reità in ordine ad dolo dal delitto di cui all'art. 256 p .p .C.P., con l'aggravante della recidiva per il- Negrini, e condanna alla reclusione Vimercati ad anni 2, sostitnita con altrettanta reclusione militare, colla conseguente rimozione dal grado, Negrini e mesi 7 e Ghizzoni a mesi 4; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Ordina la scarcerazione del Ghizzoni se non detenuto per altra causa. Roma, 29.3 .1940 - Anno XVlll Seguono le firme dei Giudici e del Presidente. Ghizzoni Andrea - detenuto dal 25 .10.1939 - viene scarcerato il 29.3.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Vimercati: si associa a una istanza di grazia inoltrata il 7.5.1940 dall'avvocato che l'ha difeso nel procedimento in questione. Con decreto di grazia del 20.9.1941 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Vimercati viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta l' 1.10.1941. Detenuto dal 26.10.1939 al l.10.1941. Pena espiata: 1 anno, 11 mesi, 5 giorni.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 41

Reg. Gen. n. 276/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M .V.S .N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Mazzetti Ma.rio, Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Pasqualucci Renato, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cemazar Francesco, nato il 14.8.1909 a Daucia (Jugoslavia), contadino, detenuto dal 6.9.1939. IMPUTATO a) del delitto di cui agli art. 81 e 258 p.p.C.P. per essersi procurato, in più riprese con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del delitto di cui agli art. 81 e 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere, in più riprese e con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a scopo di spionaggio militare, rivelato allo straniero le notizie di cui al precedente capo a). Reati commessi in territorio di Gorizia dal 1936 al 6.9.1939.

- Negrini: detenuto dal 25.10.1939 viene scarcerato, per espiata pena dal Carcere Giudiziario di Roma il 25.5.1940.

In esito al dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza preliminare ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte d' AppeUo di Milano (5° Sez. Pen) assolve, con sentenza del 14.12.1948, Negrini Luigi e Ghizzoni Andrea dai reati loro addebitati perchè il fatto non costin1isce reato.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nota: la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 20 del 13.3.1940 ha dichiarato di non doversi procedere perchè iJ fatto non costituisce reato nei confronti di: - Bietta Adelaide, nata il 9.7.1909 a Milano, impiegata; - Franzioni Luigi, nato il 12.12.1883 a Milano, libera professionista. Sia il Frianzioni che la Bietta, detenuti dal 26.10.1939, vengono scarcerati il 13.3.1940.

Con· sentenza della Commissione Istruttoria in data 2 corrente marzo, il prevenuto fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe enunciati. All'odierno dibattimento per la confessione dell'accusato per le prove documentali e testimoniali e per le conclusioni peritali, è rimasto accertato quanto segue: Sin dal 1936 le nostre Autorità di confine avevano sospettato che il Cemazar, suddito jugoslavo, il quale si aggirava con ingiustificata frequenza presso la nostra zona fortificata di Circhina, passava la frontiera munito di regolare tessera e s'intratteneva familiannente con il militari jugoslavi che prestavano servizio al


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

transito di Passo Sluga, esercitasse lo spionaggio militare ai nostri danni. Dette nostre autorità, per mettere alla prova gli ostentati sentimenti d'italianità del Cemazar, gli affidarono, compensandolo incarichi infonnativi militari in nostro favore; però l'esito non solo fu negativo perchè il Cemazar fornì solo notizie di nessun valore e di dubbia attendibilità, ma lo condusse all'accertamento che nell' estate 1938 e in seguito, il Cemazar fornì a militari jugoslavi, fra i quali anche un ufficiale notizie sulle opere fortificate in costruzione sul Monte Nero e altre informazioni d'indole militare.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

DICHIARA Cemazar Frai1cesco responsabile dei delitti in epigrafe ascrittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 25 e mesi l di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e alla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata, ordina che, a pena espiata, sia espulso dallo Stato. Roma, 29.3.1940 - Anno

Arrestato il Cemazar, in un primo tempo, s'era mantenuto reticente, ma in seguito agli orgaiù di polizia giudiziaria, al Giudice Istruttore e in udienza, ha confessato di avere fomite, in più riprese, a militari jugoslavi notizie; su lavori di riparazione alla strada militare Circhina-Novacchi; sulla costruzione, da pa1te di operai borghesi, di una casermetta su Monte Nero; sulla dislocazione, nell'estate 1938, a Circhina di un battaglione di fanteria della forza di circa 200 uomini; sul trasporto di materiale, effettuato in eletta estate, da autocarri italiani, sulla strada Circhina-Monte Nero; su esercitazioru a fuoco con mitragliatrici svolte nella stessa epoca, nella zona di Laise, da piccole unità di fanteria sull' esplosione di nùne nella zona di Robinazza, nelle vicinanze della cui località era in costruzione una casermetta, della quale aveva disegnato uno schizzo con indicazioni delle approssimative dimensioni, schizzo che doveva, ma che non potè consegnare ai militari jugoslavi perchè fu da lui sman-ito (schizzo inserito al processo perchè rinvenuto dal nostro servizio informazioni). Tali notizie, che il Cemazar in più riprese si procurò frequentando di proposito le zone critiche e che più volte rivelò a scopo di spionaggio militare agli stranieri, sono fra quelle di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione come il perito tecruco giudiziale, anche in udienza, ha confermato e il Collegio condivide. Nei fatti accertati, come sopra esposti, commessi dal Cemazar il Tribunale ravvisa tutti gli estremi di diritto dei reati continuati prospettati in rubrica e di essi ritiene dover dichiarare responsabile il Cemazar che li ha commessi con coscienza e volontà. Pertanto, adeguando le pene alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell' accusato, reputa equo condannarlo a complessivi anni 25 e mesi 1 di reclusione, risultanti dal cumulo d i amù 15 e giorru 15 per il delitto di cui agli art. 81, 262 p .p. e cpv. 2° C.P. e di anni 10 e giorni 15 per il delitto di cui agli art. 81, 258 p.p.C.P. e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488,274 C .P.P.) Conseguono alla condanna l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) la libertà vigilata (art. 230 n. C.P.) e l'espulsione del Cemazar dallo Stato (312 C.P.) a pena espiata. P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 81, 258 p .p . e 262 p.p. e 2° cpv. 73, 29, 230 n . 1, 312 C.P.; 274, 488 C.P.P.

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xvn -

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con foglio n. 1556 del 14.3.1944 la Procura Generale di Stato di Trieste comunica al T.S.D.S., in Pam1a, che 'in conformità di notizie avute dalla Casa Penale di Castelfranco E milia il detenuto Cemazar Francesco è stato scarcerato il 9.3.1944 a seguito di ordine impartito dal Comando Tedesco di Verona". Dagli atti non risulta che siano stati emessi ulteriori provvedimenti in merito alla condanna inflitta al Cemazar e se il detenuto in questione è deceduto in Germania oppure è rientrato in Jugoslavia.


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S .

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RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 42

Reg. Gen. n. 323/1939 Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, L uogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Con.soli: Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Suppiej Giorgio, Calia M ichele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

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nato a Trobaso d'lntra domiciliato a Losanna, e naturalizzato svizzero. Dopo alcuni giorni dal primo incontro, lo stesso Pozzi saputo che il Morganti lavorava presso lo stabilimento di Sesto Calende della Società italiana aeroplani idrovolanti Savoia Marchetti, finì per proporgli di comunicare notizie sulle attività dello stabilimento S.l.A.l. ,promettendo a tal uopo compensi di qualche centinaia di lire. Inoltre ebbe a precisargli che le notizie dovevano servire a suoi amici residenti all'estero; per cui non avrebbe dovuto corrispondere direttamente con lui ma con altre persone e servendosi dell'indirizzo mandato dai detti amici stranieri.

A costoro poi avrebbe dovuto scrivere in chiaro, mentre le lettere provenientegli dall'estero lo stesso Morganti avrebbe dovuto far apparire il testo trattando la parte bianca con tintura di iodio diluita in acqua. Dopo venti giorni dagli accordi presi col Pozzi e dalle relative istruzioni ricevute, pervenne al Morganti da Nancy una lettera senza firma con poche righe di convenevoli in chiaro: ma sottoposta la lettera al reagente chimico, potè rilevare il vero contenuto della corrispondenza clandestina.

Morganti Agostino, nato l' 1.8.1893 a Trobaso d'lntra (Novara), meccanico; Pozzi Ettore, nato il 26.10.1892 a Piedimulera (Novara), carrozziere. IMPUTATI a) ciel delitto cli cui agli art. 81, 110, 258 p.p.C.P. per essersi, in concorso tra loro, in tempi diversi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, procacciato, a scopo di spionaggio mi litare, notizie cli cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del delitto di cui agli art. 81, 110, 262 p .p . e cpv. 2° C.P. per avere, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivelato allo straniero, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui a.I precedente capo a). Reati commessi in Trobaso d'Intra (Novara), Milano e territorio svizzero dall'agosto 1938 alla data dei rispettivi arresti.

In udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione dell'art. 423 C.P.P.

E cioè gli venivano richieste le seguenti notizie: il numero degli operai occupati presso lo stabilimento S.l.A.I.; i turni di lavoro, le ore lavorative; la produzione mensile; i tipi di apparecchi in costruzione. Rispose fornendo le richieste notizie, firmandola le.t tera col nome di "Ettore" ed inviandola a Rossi Nancy, Alta Savoia. Nell'ottobre successivo gli pervenne una seconda lettera, pure scritta in simpatico, con la richiesta di aggiornare le notizie fornite e cli riferire sull'andamento generale dello stabilimento. Ai primi di novembre J 938 inviò ad detto Rossi, notizie su.I numero degli operai occupati nello stabilimento, sui turni di lavoro, sulle ore lavorative, sulla produzione e tipi di apparecchi. Nel gennaio 1939 fu avvertito di non indirizzare più la corrispondenza clandestina al Rossi Nancy, ma a Ma1io di Campo - Rue Clotilde 81 Marsiglia; consigliandolo di non apporre suoi indirizzi sulle missive contenenti, in chiaro, le informazioni. Inoltre gli chiedevano, dove al momento lavorava, e lo sollecitavano a dare notizie con una maggiore frequenza: specie sulla produzione della S.J.A.I. e sui richiami alle armi di mili tari dell' Aeronautica e dell'Esercito, e sugli esperimenti fatti con apparecchi S. 75 od S.83 relativi al trasporto di truppa in volo. Infine gli soggiungevano che se il Pozzi gli avesse chiesto chiruimenti sui suoi rapportj con gli agenti spionistici francesi, egli avesse risposto che aveva già troncata ognj corrispondenza con loro.

IL TRIBUNALE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Morganti nel complesso scrisse clandestinamente agli agenti stranieri (rispondendo sempre ai va1i questionari inviatigli) una decina di lettere ricevendo un compenso di L. 2.600 per tutta la sua attività spionistica chiaramente documentata oltrechè dalle chiare e precise confessioni anche dalla documentazione processuale.

Il rubricato Morganti Agostino d'anni 43 nell'agosto 1938 a Trobaso d'Intra (Novara) aveva avuto modo di conoscere il coimputato Pozzi Ettore d'anni 48

Il coimputato Pozzi, che all'atto dell'arresto fu trovato in possesso di 5 bustine di antipirina e di due pennini nuovi (ossia il materiale necessario per la scrit-

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

tura in simpatico), e che ai CC.RR. in un primo momento aveva negato recisamente perfino di avere conosciuto il coimputato Morganti, mentre in seguito ammise di avere avuto vari incontri con lui anche all'udienza escluse di avere con lui parlato e trattato questioni di carattere spionistico: mantenendosi sempre negativo, anche di fronte alle prove più evidenti, e quantunque sempre ed in modo energico fosse accusato con precise circostanze di tempo e di luogo dal Morganti; il quale insistentemente dichiarò di essere stato proprio reclutato e di avere ricevuto le prime istruzioni del caso, dal Pozzi per conto del servizio spionistico francese . Il perito pure a dibattimento ha confermato le conclusioni del suo elaborato allegato agli atti istruttori, affermando che le notizie procacciate e fornite poscia allo straniero sono da annoverarsi fra quello di cui è vietata la divulgazione. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che entrambi i giudicabili in concorso fra loro, in tempi diversi e con piLt azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ebbero a procacciarsi ed a rivelare poi, sempre a scopo di spionaggio militare, allo straniero, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; rendendosi così soggettivamente ed oggettivamente responsabili dei reati continuati di cui agli art. 81, 10, 258 p .p. e 81, 110, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. Pertanto esaminate e vagliate le emergenze processuali nonchè le richieste difensive; considerata la natura speciale dei reati; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Ai sensi degli art. 81, 110, 258 p.p.C.P.: il Pozzi ad anni 12, a Morganti anni 10 e mesi 6; Per il disposto degli art. 81 , 110, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. a Pozzi anru 16; a Morganti anru 15 e mesi 6. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare Pozzi ad anni 28 e Morganti ad anni 26. E ntrambi alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P .Q.M. Visti ed applicati gli art. 81 , 110, 258 p.p., 81, 110, 262 p.p. e cpv. 2°; 23, 29, 79, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Morganti Agostino e Pozzi Ettore colpevoli dei reati loro ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna; Pozzi ad anni 28, Morganti ad anru 26. Entrambi alla reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 2.4.1940 - Anno XVIlI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Sia il Pozzi che il Morganti, come risulta dalle cornun.icazioni trasmesse dalle varie Case Penali nelle quali sono stati trasferiti, sono evasi a seguito dei noti eventi verificatisi nel 1945. Per entrambi il Tribunale militare territoriale di Roma ha dichiarato con Ordinanza del 24.3.1 961 - su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi - ridotta la pena loro inflitta dichiarando estinta per decorso del tempo la pena che in concreto avrebbero dovuto espiare.

fo applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D .P. 22.6.1946 n. 4 la pena di 28 anni di reclusione inflitta a Pozzi viene ridotta a 18 anni ed 8 mesi di reclusione e la pena di 26 anni inflitta a Morganti viene ridotta a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Applicando a lle pene così ridotte il condono di cui all'art. 5 del R .D . 5.4.1944 n. 96 (anni 3), il condono di cui all'art. 1 D .P. 23 .12.1949 n. 930 (anni 1), il condono di cui all'art. 2 lettera c) del D.P. 19.12.1 953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 D.P. 11.7.1959 N . 460 (anni 1) la pena inflitta a Pozzi viene ulteriormente ridotta a 10 anni e 8 mesi di reclusione e la pena inflitta a Morganti a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Rilevato, però, che dalla data in cui la sentenza del T.S.D.S . divenne irrevocabile (2.4.1940) sono già trascorsi circa 21 anni e cioè un periodo di tempo doppio della pena, che in concreto, Pozzi e Morganti dovrebbero espiare, tale termine è più che sufficiente per l'applicazione del provvedimento di estinzione della pena per decorso del tempo (art. 172 C.P.) .


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 263/1939

SENTENZA N. 45

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to, per trarne profitto, di munizioni da gueJTa, sottraendola, mediante forzamento del reticolato di chiusura, dall'interno di opere milita1i;

Il Tribunale Speciale pre la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Carusi Mario, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio;

Maccari Antonio: di concorso, col detto Biagi Luigi; del reato di furto doppiamente aggravato (art. 110, 624, 625 u. cpv. in relazione ai n. 2 e 7 stesso art. 625 C.P.) commesso in Cruscevia il 27.8.1939 sottraendo, mediante scasso, armi da guerra dal magazzino del distaccamento del XXIII sottosettore B. della guardia alla frontiera; perchè determinò a commettere il delitto e dato a lui istruzioni per eseguirlo. Maccari Francesco: del reato di ricettazione (art. 648 C.P.) perchè in Cruscevia, nell'agosto 1939, per trame profitto, ebbe a ricevere ed accettare armi da guerra provenienti dal furto commesso dal Biagi Luigi e dal Tribuson Lodovico.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

OMISSIS nel procedimento penale a carico di: P.Q.M. Biagi Luigi, nato 1'11.10.1922 a Crenovizza (Trieste), contadino; Maccari Antonio, nato il 13.12.1920 a Crenovizza (Trieste), contadino; Maccari Francesco, nato il 9.9.1913 a Crenovizza (Trieste), contadino;

Visti ed applicati gli art. 110, 257 p.p., 110, 261, cpv. 2° ipotesi prima 110, 81 , 624, 625 u. cpv. in relazione ai n. 2 e 7 stesso art. 625, 110, 624, 625 u. cpv. in relazione ai n. 2 e 7 stesso art. 265, 648, 23, 29, 73, 98 in relazione al 65, 228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito; 2 - 4 R.D. 24.2.1940 n. 56

IMPUTATI

DICHIARA

1) del delitto di cui agli art. 110, 257 p.p.C.P. per essersi, in concorso con Bosazzi Antonio (latitante) il 18.4.1939 in territorio di Cruscevia (Trieste) procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete;

Tutti colpevoli dei reati ascritti ad eccezione del Biagi assolto per insufficienza di prove dal delitto cli cui all'art. 110, 261 cpv. 2° ipotesi prima, accordato al solo Biagi il beneficio della diminuente di 1/3 delle pene per la minore età; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Biagi ad anni 14 e L. 4.000 di multa, Maccari ad anni 5 e L. 2.000 di multa, Maccari Francesco ad anni 2 e L. l.000 di multa.

Biagi Luigi:

2) del delitto di cui agli art. 110, 261 cpv. 2°, ipotesi prima del C.P. per avere, in concorso col suddetto latitante, il 19.4.1939, in territorio jugoslavo, rivelato allo straniero, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al precedente capo I);

Tutti alla reclusione. Maccari Antonio alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Biagi alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

3) del delitto di cui agli art. 110, 624, 625 u. cpv. C.P. in relazione ai n. 2 e 7 dello stesso art. 625, per essersi, pure in Cruscevia il 27.8. 1939, in concorso con Tribuson Lodovico (del quale è stato ordinato il ricovero in un riformatorio giudiziario - trattandosi di persona non imputabile per mancanza di capacità di intendere e di volere) e con Maccari Antonio, impossessato, per trame profitto, di anni da guerra sottraendole, mediante scasso, dal magazzino del distaccamento del XXIII sottosettore B. della Guardia alla frontiera;

In applicazione degli art. 2 e 4 R.D. 24.2. I 940 e n. 56 dichiara condizionaimente condonata l'intera pena inflitta a Maccrui Francesco compresa la multa; ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa:

4) del delitto di cui agli art. 81, 624, 625 u. cpv. C.P. in relazione ai n. 2 e 7 dello stesso art. 625, per essersi nella s uddetta località, in giorni diversi dell'aprile 1939, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impossessa-

condizionalmentc condonati 2 anni sulla pena complessiva inflitta, oltre alla multa e la interdizione temporanea dai pubblici uffici, al Biagi ed al Maccari Antonio deternùnando la pena da scontare in anni 12 per Biagi ed anni 3 per Mac-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DtFESA DELLO STATO

cari Anto1ùo. Roma, 9.4.1940 - Anno XVIll -

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S . RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Sirca Francesco, nato il 26.2.1920 a Crenovizza (Trieste), contadino. Sia il Petri che il Sirca, detenuti dal 15 .9.1939, vengono scarcerati il 14.3.1940.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Maccari Francesco - detenuto dal 7.9.1939 - viene scarcerato il 9.4.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Biagi: con ordinanza emessa dal T.S.D.S il 6 .12.1942 vennero dichiarati condizionalmente condonati altri 2 anni di reclusione (R.D. 17.10.1942 11. 1156) determinando la pena da espiare in 10 anni . Pertanto Biagi, detenuto dal 6.9.1939, avrebbe dovuto essere scarcerato il 6.9.1949. Biagi, però, il 9.4.J 944 venne scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Trieste a seguito di ordine impartito dal Comando militare tedesco. Una istanza di grazia inoltrata dal Biagi il 10.6.1940 non venn e accolta. Alla data della scarcerazione Biagi aveva espiato 4 anni, 7 mesi e 3 giorni di reclusione. La res.i dua pena da espiare viene dichiarata conclizionalmente condonata dal Tribunale militare territoriale di Roma con Ordinanza del 13.4.J 950 per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui agli artt. 5 e 6 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e del D.P. 22.6.1946 n. 4. Maccari Antonio: detenuto dall' 11.9.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Recl usione di Castelfranco Emilia l' 11.9.1942. Una istanza di grazia inoltrata dal Maccari il 10.7 .1940 non viene accolta. Nota: la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 21 del 13.3.1940, nel rinviare al giudizio del T.S.D.S . i soprannominati imputati ha assolto "perchè il fatto non costituisce reato": Petri Adolfo, nato il 21.8.1911 a Crenovizza (Trieste), contadino . Con la stessa sentenza la Comnùssione Istruttoria ha disposto il ricovero in un riformato1io giudiziario perchè non imputabili per incapacità di intendere e volere i coimputati. Franco Antonio, nato l' 8.5.1923 a Grotte di Postunùa (Trieste), contadino; Tribuson Lodovico, nato il 22.4.1925 a Crenovizza (Trieste), contadino;

Sempre con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria rinviò al giudizio del T.S.D.S . il latitante: Bosazzi Antonio, nato il 15.1.1915 a Gimino (Pola), bracciante. Il 7 .9.1956 gli atti processuali relativi al. Bosazz.i vengono trasmesse alla Procura della Repubblica di T rieste. Il Tribunale di Trieste dichiara, con sentenza del 6. 11.1957, di "non doversi procedere nei confronti di Bosazzi Antonio perchè il reato che gli è stato contestato è estinto per amnistia" .


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REA TI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 283/1939

SENTENZA N. 46

11 T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da/

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Calia Michele, Leonardi Nicola, Carusi Mario.

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seguenti fatti: Il rubricato Di Giovamù, già a contatto con la polizia francese di Tu1ùsi, che di lui si serviva come "l'indicatore", giunse a Palern,o nel marzo del 1939, apparentemente per riallacciare la relazione con certa Buonomonte (divisa dal marito e già dal Di Giovanni, in Tunisi, indotta alla prostituzione e sfruttata), ma in realtà perchè incaricato dal servizio francese di svolgere attività spionistica in danno dell'Italia. Conosciuto il rubricato Pino, giovane debole e bisognoso perchè disoccupato, a mezzo dello zio della Buonomonte, Machi Antonio, cominciò a frequentare l'abitazione.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Saputo, così, che il Pino era in possesso di documenti militari e avendoli avuti in visione, gli fece proposta di cederli, previo compenso, allo spionaggio francese, proposta dal Pino accettata.

nel procedimento penale a carico di: Di Giovanni Vincenzo, nato il 9.5.1910 a Tunisi, meccanico; Pino Giuseppe, nato il 25.8.1915 a Messina, impiegato. IMPUTATI Entrambi: del delitto di procacciamento, a scopo cli spionaggio militare, di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, in concorso fra loro (art. 110 e 258 p.p.C.P.) nonchè di tentativo del delitto di rivelazione, a scopo di spionaggio militare, delle notizie anzidette, sempre in concorso fra loro (art. 110, 56 e 262 cpv. 2° in relazione alla parte prima dello stesso art.. 262 C.P.). Reati commessi in Palermo e vicinanze dal marzo all'S.6.1939. Il Pino Giuseppe ancora, di altro delitto di procacciamento, a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione (art. 258 p.p.C.P.) commesso in Palermo nell' agosto 1937.

In esito al dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza preliminare, ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisit01ia e gli accusati, che coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

1 prevenuti, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 21 marzo u.s. furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in rubrica, enunciati. All' orale dibattimento per le ammissioni degli accusati, per le prove testimoniali e documentali e tenuto conto delle conclusioni peritali, sono stati accertati i

Avuto dal Pino un elenco dei documenti, tornò a Tunisi a riferire circa le trattative col Pino e a mostrare l'elenco. Autorizzato dal servizio francese a continuare i rapporti col Pino, ritornò, quincti a Palermo dove invitò quest'ultimo, per conto del servizio predetto, a consegnargli, per portarlo a Tucisi, qualcuno dei documenti percbè i suoi mandanti potessero valutare l'importanza del materiale, e lo incaricò, inoltre, di procurare notizie, ciò che il Pino fece, sulle forze e sugli apprestamenti militari esistenti nella zona di Palermo e vicinanze. Il Di Giovanni avrebbe voluto anche sim.ili notizie per le provincie di Caltanissetta, Enna e Siracusa, ma il Pino fece presente che ciò non era possibile, in guanto non gli era consentito allontanarsi dalla zona di Palermo a causa del suo impiego (ottenuto in via provvisoria, solo dal 10 maggio) presso la locale Intendenza di Finanza. Preparata, quindi, dal Pino la relazione con le notizie richiestegli e fatto scegliere al Di Giovanni il documento che più gli fosse piaciuto, (il Di Giovanni, scelse un disegno dello sban-amento del Chinisia poi sequestratogli) i due si avviarono al p01to per la partenza del Di Giovanni per Tunisi, allorchè, furono fermati dai Carabinieri. Sottoposti a perquisizione, fu rinvenuto, nella valigia del Di Giovanni nascosto fra la fodera e il fondo della valigia stessa, un plico contenente una relazione dattilografata sulla composizione dei presidi militari di Palermo e vicinanze sulla posizione di batterie contraeree, di polveriere, campi di aviazione e simili nonchè la riproduzione di un disegno, quello dianzi ricordato, unito a un foglio con cenci esplicativi, riguardanti il sistema di sbarramento, in caso di guen-a, della zona del Chinisia in provincia di Trapani. Addosso al Di Giovanni furono sequestrati, fra l'altro, 3 fotografie del Pino, formato tessera, ed un biglietto da visita dello stesso Pino, nonchè un permesso d'ingresso al campo di aviazione di El Acuina (Tunisi) 1ilasciato al Di Giovanni il 9.11.1938, con a tergo segnati alcuni indirizzi di Tunisi, due dei quali riconosciuti come recapiti dello spionaggio francese. Nell'abitazione ciel Pino furono sequestrate, fra l'altro una relazione dattilografata analoga, e sostanzialmente uguale nel contenuto, a quella rinvenuta al Di Giovanni, una lettera dattilografata


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dlfl:SA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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di anni 1.3 per il delitto di cui agli art. 56, 262 2° cpv. C.P.

a firma del Pino diretta a ce1to Di Vitto1io a Tunisi, una minuta di tale lettera scritta a mano, un modulo di richiesta, alla ditta Var di Milano, per l'acquisto a rate, già riempito in data 6 .6.1 939 e firmato dal Pino, di una macchina fotografi ca con altro modulo di versamento della prima rata, pure già compilato, nonchè 12 fra pubblicazioni e circolari del Ministero della Guerra e di Comandi militari relative alle manovre svoltesi in Sicilia nell'estate del 1937.

Alla condanna consegue per entrambi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la libertà vigilata.

Il Pino e il Di Giovanni erano ben disposti a portare a compimento la loro delittuosa opera già iniziata, di svilupparla ulterionnente e di migliorarla, tanto che entrambi erano intenzionati, fra l'altro di fornirsi di macchina fotografica ed il Pino anche cli sbarazzarsi del Di Giovanni per trattare direttamente col servizio francese.

Quanto in sequestro avente attinenza coll'azione delittuosa dei prevenuti va confiscata. (art. 240 C.P.).

E' stato accertato che il disegno sullo sbarramento del Chinisia e pubblicazioni e circolari sequestrare al Pino erano state da costui sottratti alla fureria della 1° compagnia artiglieri del 12° Reggimento Genio, presso la quale sino al 24.8.1937 egli aveva prestato servizio, come caporale aiutante furiere. Le notizie sulle forze militari di Palermo e vicinanze furono assunte dal Pino o da lui aggiornate dopo l'incarico ricevutone dal Di Giovanni. Egli era stato compensato dal Di Giovanni con qualche centinaio di lire. Circa la natura dei documenti e delle informazioni in crimine, il perito ha concluso e il Tribunale ritiene che trattasi di notizie cli cui l'Autorità ha vietata la divulgazione. Pertanto nei fatti accertati commessi dai prevenuti, la Commissione Istruttoria ravvisa gli estremi giuridici del delitto di cui agli art. 258 p.p.C.P. e del delitto tentato di cui agli art. 56, 262 2° cpv. in relazione alla p.p. dello stesso art. 262 C.P. in quanto la rivelazione non fu portata a compimento per il tempestivo intervento dei Carabinieri. Quanto alle pubblicazioni e circolari sottratte dal Pino nel 1937 dal repaito in cui prestava servizio, poichè l'udienza non ha fornito prove sicme che il Pino le sottrasse a scopo di spionaggio, egli deve rispondere di violazione dell'art. 256 2° cpv. C.P. anzichè del delitto a lui singolannente attribuito all' ultima parte della rubrica. Così va modificata l'accusa nei suoi riguardi in quanto a] delitto solo a lui rubricato. Il Di Giovanni anche per i suoi precedenti è risultato dal procedimento individuo di particolare pericolosità, senza scrupoli e di spiccata capacità alla delinquenza. Il P ino invece, giovane debole e abulico, facilmente trascinato al delitto dal Di Giovanni, che profittò delle precarie condizioni economiche del Pino per piegarlo ai suoi fini spio1ùstici. Il Tribunale, adeguando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno ritiene di condannare il Pino a complessivi anni 17 di reclusione, cumulo dei minimi delle pene edittali e previste dai tre reati di cui viene ritenuto responsabile e cioè: anni 10 per il delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P. anni 3 per delitto tentato di cui agli art. 56, 262 2° cpv. C.P. e anni due per il delitto di cui all'art. 256 p.p.C.P. e il Di Giovanni a complessivi anni 25 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 12 per il delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P. e

Entrambi in solido hanno l'obbligo del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno deve pagare le spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.)

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 256 2° cpv. 1 JO, 258 p.p., 56, 262 2° cpv. in relazione alla p .p., 73, 29, 230 n. 1 240 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICffiARA Di Giovanni Vincenzo e Pino Giuseppe responsabili dei reati loro ascritti in concorso nella prima parte della rubrica, e Pino anche del delitto di cui all'art. 256 2° cpv. così modificata l'accusa in ordine al delitto a lui singolarmente attribuito nell'ultima parte della rubrica, e cumulate le pene, condanna; alla reclusione Di Giovanni ad anni 25 e Pino ad anni 17; entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, nonchè alla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici ordina che siano sottoposti a.Ila libertà vigliata; ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 12.4.1940 - Anno XVIII Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Di Giovanni: detenuto dall'8.6.l939 veniva, in data imprecisata del 1944, prelevato dai tedeschi dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e tradotto in Gern,ania. Dagli atti non risulta se il Di Giovanni rientrò dalla Ge1mania. Le ricerche effettuate dai competenti comandi fino al 1959 per rintracciare il Di Giovanni hanno dato esito negativo. Nell'agosto del 1940 Di Giovanni si associa a una istanza cli grazia inoltrata dalla madre al Capo del Governo. Istanza non accolta.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pino: detenuto dall '8.6.1939 venne scarcerato dai partigiani dalla Casa Penale di S. Gimignano il 10.6.1944.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S . RELATIVE A.l REATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 47

Reg. Gen. n. 21/1940 Il T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

L'8.5.1949 Pino venne tratto in arresto e ristretto nelle Carceri Giudiziarie di Palem10. Il Tribunale militare territoriale di Roma, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui agli artt. 5 e 6 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e 9 - lettera e) - del D.P. 22.6.1946 n. 4, dichiara, con Ordinanza del 26.8.1949, condonati 8 anni e 8 mesi di ree! usio ne.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5 .10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Palermo conferma, con sentenza del 14.12.1950, la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 12.4.1940, ma concede al Pino il beneficio delle attenuanti generiche riducendo, pertanto la pena a 15 anni di reclusione.

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Mazzetti Mar.io, Mingoni Mario, Pasqualucci Renato, Leonardi Nicola, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

Poichè il Tribunale militare territoriale di Roma aveva concesso al Pino, con Ordinanza del 6.4.1950, il condono di un allTO anno di reclusione per le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P. 23.12.1949 11. 930 Pino, detenuto dall'8.6.1939 al 10.6.1944 e dalI'8.5.1949 al 14.12.1950, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di P~ùenno.

Sciplini Alfredo nato il 4.5.1872 a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) contabile privato. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 305 cpv. 1 ° e 3° in relazione alla p.p.C.P. per avere partecipato ad una associazione avente il fine di commettere delitti cli procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; b) del delitto d.i tentativo di procacciamento, a scopo di spionaggio, cli notizie militari di carattere segreto, a.i sensi degli art. 56 e 257 p.p.C.P. Reati commessi in Algeri, Palermo ed altrove, precedentemente e fino al giugno 1939.

In udienza a porte chiuse in applicazione dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P., con provvedimento odierno di questo T1ibunale Specjale che ha ordinato altresì lo stralcio degli atti ed .il rinvio deUa causa nei soli confronti dei latitanti Croceo, Galli e Razzetti. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibatto si venne ad accertare IN FATTO ED IN DIRITTO Il rnbricato Sciplini Alfredo, contabile privato di Bagnara (Reggio Calabria) emigrato per l'Algeria nel 1.929 e rimpatriato nel maggio 1939, coi coimputati Galli e Razzetti aveva partecipato ad una associazione avente il fine di commet-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

tere delitti di procacciamento e di rivelazione, a scopo di spionaggio militare ai danni dell'Italia ed .in favore della Francia, d.i notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Tale associazione era stata organizzata ed era diretta dal pure .imputato Croceo Carlo. A tal uopo il detto Sciplini, come ebbe a confessare anche all'udienza, aveva accettato, dagli agenti del servizio spionistico francese, l'incarico di svolgere attività criminosa ai danni dell'Italia; però a suo dire con intendimento di tradire i suoi mandanti e quindi al solo scopo di carpire del denaro allo straniero e nello stesso tempo rendere un servizio al suo Paese, smascherando la rete spionistica francese. La losca proposta gli era stata fatta dal Razzetti, che lo aveva messo a contatto col Galli, il quale a sua volta lo aveva presentato al Croceo, ex cancelliere ciel consolato italiano ad Algeri: stabilendo di organizzare, con un comune accordo, una associazione a delinquere di carattere spionistico. Per svolgere la sua disonesta opera aveva infine trattato con l'agente francese Dupont, dell'ufficio segreto di Algeri, accettando di procacciarsi, per poi rivelarle, delle notizie di carattere militare che, per assumerle, avrebbe dovuto recarsi in Tripolitania. Col Dupont ebbe tre o quattro incontri, durante i quali gli vennero date tutte le istruzio1ù del caso e precisati i compiti affidatigli. E cioè di procacciarsi notizie: sulle opere di fortificazioni esistenti a Tripoli, sulla loro ubicazione, sulla truppa impiegata a presidiarle, sugli apprestamenti difensivi, installati nelle predette opere di fortificazione, precisando la specie delle anni e delle munizioni, nonchè la portata ed il calibro; sui presidi militar.i accertando la forza dei reparti e specificando se composta di truppa di colore nazionale o mista; sui campi di aviazione, specificando per ognuno il numero degli apparecchi, se da bombardamento, da ci accia o daricognizione, i nominativi delle squadriglie ed i numeri d'immatricolazione cli ciascun apparecchio. Per poter eseguire un tale mandato, si presentò al R. Consolato italiano per chiedere il rinnovo del passaporto per l'Italia con la particolare autorizzazione per la Tripolitania; ma conoscendosi le sue non buone condizioni economiche e non potendosi perciò prestare fede sulla asserita ragione del viaggio in colonia (per un insussistente impianto industriale), gli fu concesso il solo passaporto per il Regno; di poi comp.letato di tutte le fom1alità procedurali francesi, dal Dupont. Il 15.2.1939 lo stesso Dupont gli fece la consegna del passaporto di L. 2.700 franchi (dei quali, 500 dovette passare al Galli a titolo di mediazione) di un bigUetto ferroviario di 2° classe Algeri-Tunisi e di un biglietto per il viaggio in piroscafo Tunisi-Palermo di 3° classe ed infine un questionario sulle suaccemiate informazioni che avrebbe dovuto procacciarsi. Detto questionario per consiglio del Dupont, doveva essere nascosto nel tubo della penna stilografica. Partito da Algeri e giunto a T unisi indi a Palermo, spedì allo stesso Dupont e dalle due città una cartolina illustrata con semplici saluti, per segnalargli l'arrivo in dette località.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Mentre, (secondo gli accordi intercorsi) clandestinamente, scrivendo con inchiostro simpatico (succo di limone) a tergo dei libri e di riviste, avrebbe dovuto comunicare le notizie raccolte: indicando l'inizio della scrittm-a in simpatico con le parole "Debut" ed il termine "fin"; indi1izzando la corrispondenza a "Marchetti Carlo - bureau Strasburgo - poste restante Algeri", ed imbucandola sempre nelle cassette delle poste centrali e mai nelle secondaiie. Al dire del giudicabile, giunto a Palermo il 18 febbraio, non volle interessarsi affatto di condurre a termine il mandato affidatagli, e decise di ritornare subito ad Algeri. Ed infatti imbarcatosi il successivo 23 vi giunse il 25 febbraio. Nell'incontro col Dupont disse che non aveva potuto recarsi a Tripoli perchè a Palermo non gli era stato possibile ottenere il lascia passare. Tuttavia finse, sempre secondo ['.i mputato, di avere svolta dell'attività spionistica a Palermo, assumendo delle notizie circa alcuni reggimenti di fanteria e di artiglieria ed alcune navi da guerra che si trovavano sul posto. Notizie che essendo cervellotiche non soddisfarono il Dupont; per cui costui foù col trattarlo n1ale e col minacciarlo dicendogli: "avrete a che fare con me". Dopo alcuni giorni si presentò al nostro Console per riferirgli dei rapporti avuti con gli agenti spionistici francesi e con gli altri tre coimputati. Ed in un successivo incontro gli consegnò un biglietto, scrittogli il 18 marzo 1939 dal Dupont che gli proponeva un secondo viaggio in Italia. Nel maggio 1939 rimpatriò defirùtivamente, in quanto il Console al duplice scopo di impedire che lo Sciplini continuasse a far parte della rete spionistièa francese, e di ottenere che egli fosse avviato nel Regno e consegnato alle nostre autorità per i provvedimenti di giustizia, lo aveva indotto a chiedere il rimpatrio consolare. Mentre il giudicabile tenta d.i attenuare le sue responsabilità, facendo credere che aveva accettato la losca impresa solo per scoprire la rete spionistica straniera e di nulla aver fatto, all'infuori delle cervellotiche notizie fornite, invece emersero dei gravi elementi di specifica accusa a suo caiico. E cioè ad Algeri dopo di avere accettato il mandato e si era interessato vivamente presso il nostro Consolato per ottenere anche il passaporto per la Tripolitania; giunto a Palermo aveva pregato il Colonnello delle R. Guardie cli Finanza a riposo, Carnbba, marito di una cugina dello Sciplini, di accompagnarlo dal Questore per sapere se occorreva o no il lascia passare per la Tripolitania; e fingendo che il viaggio gli necessitava per trattare la possibilità di impiantai·e una distilleria di alcool. Però, pur avendo appreso che avrebbe potuto usufruire del solo suo passaporto, non avendo denaro sufficiente e di fronte alla evidente difficoltà di farsene spedire dall'estero in Tripolitania, ripartì per Algeri: facendo invece credere all'albergo, dove alloggiava, (consumava i pasti presso la famiglia Carubba) che andava a Reggio Calabria. Sia al nostro Console, come al suo parente Colonnello Carubba, come alle autorità deJ Regno, mai parlò delle losche proposte fattegli ed accettate; anzi nel Regno fece sempre credere a tutti che era venuto dall'estero per trattare affa1i di


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

carattere commerciale industriale. In un secondo tempo (e dopo parecchi giorni dal suo viaggio in Italia) parlò dell'illecito incarico al nostro Console in Algeria; forse perchè egli riteneva che si potesse sospettare sulla sua clandestina attività. Se realmente egli avesse voluto rendere un patriottico servizio al suo Paese, oltre che mettersi subito in rapporti con le nostre autorità di Algeri e del Regno, avrebbe dovuto anche consegnare, a dette autorità, il questionario ricevuto dal Dupont; e non l'avrebbe invece distrutto, però sempre a suo dire, sia pure per evitare dei guai, dalle stesse autorità italiane. Dalla suesposta nan-ativa scaturisce la prova che lo Sciplini aveva voluto partecipare all'associazione avente il fine di commettere i delitti di procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. E mentre si sono raccolti elementi di specifica accusa a suo carico per quanto concerne la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 305 cap. l O ed u. C.P., invece mancarono prove sufficienti di reità per affennare che egli tentò pure, a scopo di spionaggio militare, di procacciarsi le già accennate notizie.

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guenziali di legge. Roma, 16.4.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Deceduto a Turi (Bari) il 23.9.1942. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9.10.1965, estinta per morte del reo (art. 171 C.P.) la pena di 8 anni di reclusione e lire 5.000 di multa inflitta a Sciplini Andrea dal T.S.D.S. con sentenza del 16.4.1940.

Nota: la commissione Istruttoria, con sentenza n . 23 dell'8.4.1940, rinviò al giudizio del T.S.D.S anche i latitanti : Croceo Carlo, nato il 7.2.1888 a Palenno, rappresentante di commercio;

Invece emerse che l'imputato ebbe a ricevere dagli agenti stranieri denaro ed altre utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; per cui a modifica del secondo capo d'accusa contestatogli lo Sciplini si è reso soggettiva~ente ed oggettivamente responsabile del pari del delitto di cui all' art. 246 C.P. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 305 cap. l O ed u. C.P. anni tre. Ai sensi dell'art. 246 C.P. anni 5 e L. 5.000 di multa. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare J.o Sciplini ad anni 8 di reclusione e L. 5.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, con tutte le altre conseguenze di legge. P .Q.M. Visti ed applicati gli art. 305 cpv. 1° ed u. cpv, 246, 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274 , 488 C.P.P. DICHIARA Sciplini Alfredo colpevole dei reati di cui agli art. 305 cpv. l ed u., 246 - in tal senso modificando il secondo capo d'imputazione; ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 8 di reclusione e L. 5.000 cli multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigi lata, col pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conse-

Galli Marcello, nato l' 1.10.1911 a Roma, impiegato; Razzetti Ignazio, nato il 25 .5.1886 a Panna, venditore ambulante. Dai registri generali non risulta se i suddetti imputati vennero tratti in an-esto e giudicati dal T.S .D .S.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 33/1940

SENTENZA N. 48

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S .N .; Giudice Relatore : Lana1i Piero; Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Mingoni Mario, Pasqualucci Renato, Leonardi Nicola, Caputi PieLTO. ha dichiarato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : M inolfo Francesco nato a Catania il 26.10.1907, ingegnere, professore delle R. Scuole industriali . IMPUTATO del delitto di cui all'art. 246 p .p .C.P. per avere jn Tunisi, in giorno imprecisato fra I' 11 dicembre 1933 ed il 4 gennaio 1934, ricevuto dallo straniero danaro ed altra utilitĂ al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. OMISSIS P .Q .M. Visti ed applicati gli a,.t . 246, 23 , 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511; 2, 9, R.D. 15.2.1937 n. 77 DICHIARA M inolfo Francesco colpevole del reato ascrittogli, e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione e L. 6 .000 di multa. Con l' interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la libertĂ vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, o ltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione degli art. 1 R.D. 25.9.1934, n. 1511; 2, 9, R .D. 15.2. 1937 n. 77 dichiara condizionalmente condonati nel complessivo anni 4 sulla pena inflittagli e l' intera multa determinando la pena residua eia scontare in anni 1 di reclusione. Roma, 16.4.1940 - Anno X VII Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici.

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Minolfo, detenuto dal 12.9.1939, vine scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 12.9.1940.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRlll UNALE S PECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 31/1940

SENTENZA N. 52

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.S.V.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli: Mazzetti Mario, Mingoni Mario, Caputi Pietro, Calia Michele, Gangemi Giovanni; ha pronunciato la seguente: SENTENZA ne] procedimento penale a carico di: Bocca Alfredo, nato il 24.10.1889 a La Ciotat (Marsiglia), rappresentante di commercio.

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cifiche responsabilità. Nel 1939 tornò in Italia e contemporaneamente prevennero da Nizza - ove il Bocca aveva residenza - segnalazioni anonime sull'attività spionistica deJJ'imputato. Fermato il 12.4.1939, ali' atto in cui stava per rientrare in Francia, venne trovato in possesso di fascicoli e di ritagli di 1iviste aereonautiche; di fogli di ordùù e bollettini di informazioni dell'U.N.U.C. di una agenda 1939 contenente appunti di carattere militare; fotografie e scritti vari pure di carattere militare. Dalle indagini svolte 1isultò precisato che il Bocca, nel suo ultimo viaggio in Italia, tentò di raccogliere a scopo spionistico notizie militmi, la maggior parte delle quali di carattere aereonautico. Denunciato alla Procura Generale presso questo Tribunale Speciale fu, con atto di accusa del 7 aprile e.a. rinviato a giudizio per rispondere dell'ascrittogli reato. L'orale dibattimento confermando le risultanze istruttorie, ha provato che l'imputato, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica, domandò:

IMPUTATO del delitto di cui agli art. 8 I, cpv. 1° e 2°; 56, 258 C.P. per avere, nel 1939, in epoche diverse ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in Torino, ed altrove tentato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente vieta la divulgazione. Con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C.P. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE

1) al teste Duino Mario, pilota della ri,serva aeronautica : a) le caratteristiche dell'apparecchio militare da bombardamento B.R. 20 b) il numero degli apparecchi B.R. 20 che si trovavano al campo di aviazione Mirafiori, in Torino; e) gl i indirizzi di comandi dei reparti militari di aviaziooe di stanza a Torino e di tutti i piloti e specialisti ivi residenti.

2) al teste Gaschi Cesare, pilota della riserva aeronautica : a) notizie sui campi di aviazione di Mirafiori, Venaria Reale e Casello, con particolare riguardo al quantitativo, alla specie e alle caratteristiche degli apparecchi, al numero degli ufficiali in servizio presso i detti campi e alla ripartizione orgatùca dei reparti;

Ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione a.ll'art. 423 C.P.P. IL TRIBUNALE Sentito il P.M. sentito l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Bocca Alfredo, nato in Francia da genitori italiani, all'età di 11 anni si trasferì a Torino, ove mantenne la sua residenza fino al 1933. Rientrato in Francia dopo aver prestato servizio militare in Italia e dopo essersi iscritto al P.N.F. optò per la cittadinanza francese. Nel 1936 iniziò una serie di viaggi in Italia che richiamarono l'attenzione dei nostri organi di polizia. Fermato nel settembre del detto anno, per ordine della Questura di Vercelli, fu subito rilasciato, non essendo 1isultato a s uo carico spe-

3) al teste Ancona Umberto: i nomi ed il numero del personale esistente nei campi di aviazione militare del Piemonte, suddiviso per grado e specialità; 4) al teste Solaro Gabriele, pilota della riserva navale e cugino dello stesso imputato notizie: a) sulla posizione dei generali della R. A. Marchesi e Bernasconi; b) sulle specialità aereonautiche in servizio presso il campo di Cesello, nonchè le dimensioni del campo stesso. L'imputato ha confessato quasi tutti i fatti che sono rimasti provati per le dichiarazioni dei testi sopra indicati ed ha tentato di giustificarli, assumendo che le notizie stesse furono da lui richieste allo scopo di poter conoscere quante copie di una rivista aeronautica avrebbe potuto vendere in Italia. Ha soggiunto che la detta rivista che doveva essere stampata in Francia avrebbe dovuto mettere in luce la potenza della nostra aeronautica militare. Il Collegio ritiene che la giustificazione prospettata dall'imputato non può essere accolta.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Basta invero porre mente che le risultanze dibattimentali hanno provato: che l'imputato era in intime relazioni con tale Batissier, ispettore della polizia speciale francese che si occupava anche dello spionaggio; che fra le notizie richieste vi è queHa relativa alle dimensio1ù del campo di Cesello, che non poteva comunque avere alcun riferimento con la prospettiva vendita dei fascicoli della cennata Rivista; che il Bocca che sarebbe venuto in Italia principalmente per assumere le notizie da pubblicare e per fare un preventivo delle copie che si sarebbero potute vendere nel nostro ambiente aereonautico, non ha mai saputo precisare l'editore della detta Rivista, come non ha mai saputo indicare il nome di un individuo per conto del quale avrebbe assunto notizie circa la stanza di alcuni corpi del R. Esercito. Ciò posto, il Collegio, ritenuto che, come il perito ha precisato, le notizie richieste dal Bocca ai nominati Duino, Gaschi, Ancona e Solaro sono tra quelle di cui l'autorità militare ha vietato la divulgazione. Ritenuto che gli atti compiuti dall'imputato furono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato di spionaggio militare di cui all'art. 258 C.P.Esercito che pertanto nei fatti come sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato all'imputato ascritto, che ricon-e l'aggravante della recidiva; che appare rispondente a giustizia fissare la pena in anni 12 di reclusione; spese e conseguenze di legge; che appare opportuno ordinare che l ' imputato sia sottoposto alla libertà vigilata dopo scontata la pena; che devesi provvedere alla confisca delle somme che si trovano in giudiziale sequestro, ritenendo il Collegio che le somme stesse costituiscono parte del profitto ricavato dall'imputato dal reato del quale viene ritenuto responsabile; P.Q.M. Visti gli art. 3 legge 4.6.1931 n. 674; art. 1 R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 81 cpv. 1° e 2°, 56, 258, 99, 240, 229, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Bocca Alfredo responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni 12 di recl usione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo, alle spese per il mantenimento durante la custodia ed ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Bocca sia sottoposto a libertà vigilata e la confisca delle somme sequestrate; Roma, 23.4.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bocca, detenuto dal 12.4.1939, venne scarcerato da "formazioni partigiane" il 26.3.1944 dalla Casa Penale di Saluzzo.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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La residua pena da espiare (7 anni e 16 giorni di reclusione) venne dichiarata condonata dal Tribunale militare territoriale di Roma con Ordinanza del 4.4.1950 per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dall'art. 3 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e dall'art. 9 lettera c) del D.P. 22.6.1946 n. 4. Istanze di grazia inoltrata dal Bocca il 27.5 .1940 e il 16.8.1943 non vennero accolte.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZTATE DAL T.S.D.S. RECATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. n. 28/1940

SENTENZA N. 53

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

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del quale, in limine Jitis, essendo latitante, si è ordinato la sospensione del procedimento sino a quando perverrà in potere della giustizia furono, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 27.4 u.s. a seguito di istruzione a rito formale, rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in tubrica, enunciati. All'odierna udienza, per la confessione dell'accusato Settimo Fermo, per quanto ha deposto l'accusato Jaggi, per le prove testimoniali e documentali e tenuto conto delle conclusioni peritali, è stato accertato quanto segue: il predetto Settimo, già aviere nella R. Aeronautica , verso la metà dell'agosto u. s. fu ingaggiato in Annemasse dallo spionaggio francese a mezzo dell'agente spionistico nominato Crespin, ed ebbe il mandato di venire in Italia per svolgervi attività informativa militare ai nostri danni.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Settimo Fermo, nato il 17.3.1910 a Savona, viaggiatore di commercio; Jaggi Hermann, nato il 12.9.1887 a Ginevra, commerciante e rappresentante di macchine calcolat1ic.i. IMPUTATI Entrambi: a) del reato di cui all'art. 305 C.P. per essersi associati tra loro allo scopo di commettere delitti di spionaggio ai danni dell'Italia; b) del reato di cui agli art. 110, 81, 258 p .p.C.P. per essersi procacciate in concorso fra loro a più riprese, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crinùnoso, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; c) del reato di cui agli art. llO, 81, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere in concorso fra loro e più riprese, con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivelato a scopo di spionaggio militare le notizie come sopra specificate. Reati commessi in territor.io svizzero e francese, in Milano e zone limitrofe, dall'agosto al novembre 1939. In esito al dibattimento, s voltosi, giusta ordinanza preliminare, a po11e chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito sentito il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola, osserva TN FATTO ED IN DIRITTO I prevenuti, unitamente a tal Crespin (non meglio identificato) nei riguardi

All'uopo fu fornito di somme nonchè di istruzioni, fra cui quelle di fare uso, nella corrispondenza, d'inchiostro simpatico ottenuto con succo di limone e di firmare la corrispondenza stessa collo pseudonimo di Ca-Rino; di penetrare nelle officine di Taliedo ed in altri stabi limenti di costruzioni aereonautiche onde asportare piani e documentazioni comunque interessanti e spedire notizie e materiale raccolti all'indirizzo del rubricato Jaggi Hennann - Il Rue Marignac - Ginevra. Il Settimo, in esecuzione dell'ignobile incatico da lui accettato, venne una prima volta in Italia nell'ottobre 1939, visitò La Spezia, le sedi di aeroporti di Cadimare, Novi Ligure, Milano, Novara, Taliedo, Cameri e Torino Mirafiori, ed altri luoghi e durante i viaggi di cui sopra, fornì al mandante, fra l'altro, notizie sul tipo e numero di apparecchi, di scuola di pilotaggio ed altro dislocati negli aeroporti suddetti, di qualcuno dei quali fornì anche lo schizzo. Tornato in Svizzera riferì a voce al mandante notizie sulla fabbrica "Capronti" e sul deposito di benzina di Villanova d'Albenga. Rientrò poi in Italia I'8 novembre, con incarico di raccogliere fra l'altro, informazioni sulle officine di Ponte S. Pietro, Caproni e Breda, e sugli aeroporti di Brezzo, Serrate (Bergamo) Como, Novi Ligure, Mondovì e Villanova cl' Albenga. In questa occasione il Settimo spedì all'indirizzo del predetto Jaggi cartoline con frasi convenzionali e tre lettere contenenti, con scrittura simulata, notizie varie su costruzioni aereonautiche in Taliedo e Sesto S . Giovanni. Per opera prestata, il Settimo, a suo dire, ebbe complessivamente quattromiladuecento franchi francesi. Quando i nostri organi di repressione dello spionaggio ebbero elem enti dell'attività suesposta, provvidero all'arresto del Settimo prima e dello straniero Jaggi tre mesi. dopo, e alla loro denunzia, unitamente al latitante Crespin, a questo Tribunale.

Il Settimo ha ripetuto, anche in udienza, l'ampia e dettagliata confessione già fatta agli organi di polizia giudiziaria e al Giudice Istruttore. Il prevenuto Jaggi, invece anche al dibattimento, si è mantenuto negativo protestandosi innocente ed assumendo, in s ua difesa, di avere acconsentito a dare al Crespin, suo amico, il


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAJ'O

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZL.O.TE DAL T.S.D.S. RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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proprio recapito, per la sua corrispondenza, in perfetta buona fede, avendo il Crespin assicurato trattarsi di lettere di una sua amante, lettere che non voleva fossero indirizzate al proprio domicilio per tema di essere scope1to dalla moglie.

274, 488 C.P.P.; 485, 486 C.P.Esercito.

Pur non potendo dar credito assoluto a quanto ha asserito lo Jaggi, dalle orali emergenze il suo asserto non appare inverosimile, sia per i precedenti dello stesso Jaggi, che sono immuni eia sospetti cli attività del genere, sia per il fatto che pur essendo stato il Settimo rassicmato dall 'ingaggiatore che lo Jaggi era un incaricato del servizio spionistico predetto, dall'ingaggiatore fu inibito al Settimo di spedire all'indirizzo dello Jaggi documenti, come carte topografiche, dizionario dei Comuni italiani e quant'altro al di f uori delle lettere, come si è detto, a scrittura simulata che lo Jaggi consegnava, peraltro, ancora chiuse al Crespi, se ne escluda una per equivoco aperta in presenza dei propri familiari, lettera che nella scrittura in evidenza, nulla conteneva di sospetto.

Settimo Fermo responsabile dei delitti di cui alle lettere b) e c) dell'accusa colla rubricata circostanza della continuazione, assolvendolo per non provata reità dal delitto di cui alla lettera a) dell' accusa, e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 25 e mesi 1 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, colla conseguenza deU'interdizione perpetua dai pubblici uffici; ordina che il Settimo sia sottoposto alla libertà vigilata; assolve Jaggi Hermann per non provata reità dai delitti in epigrafe ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Pertanto, non si può con tranquilla coscienza affermare la responsabilità dello Jaggi in ordine agli ascrittogli reati perchè difetta la prova in ordine al dolo.

DICHIARA

Roma, 7.5.1940 - Anno XVTII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Jaggi Hermann, detenuto dall' 11.2.1940, viene scarcerato il 7.5.1940.

Perciò il Collegio ritiene doverlo assolvere ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa (art. 485 - 486 C.P.Esercito) . Pure per non provata reità, conseguentemente, bisogna assolvere il Settimo del delitto di cui all'art. 305 C.P. perchè il numero di tre persone almeno, prescritto da tale articolo per la perfezione del reato, viene, con l'assoluzione dello Jaggi, a difettare. A dire del Settimo, tutte le notizie raccolte e rivelate allo straniero, egli si procacciò interrogando militari e operai borghesi, ma non è da escludere che egli se le sia procm-ate 1iuscendo a penetrare, profittando della sua esperienza di ex aviere, negli stabilimenti militari sopra ricordati o in alcuni di essi. Il perito tecnico - militare ha concluso e il Tribunale ritiene che le notizie , meglio precisate in atti, procacciatesi e rivelate dal Settimo Fermo al servizio francese di spionaggio, sono fra quelle di cui l'Autorità competente, nell' interesse della sicurezza dello Stato, ha vietata la divulgazione.

Nei fatti commessi dal Settimo come sopra emersi, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati continuati di cui agli mti. 81, 258 p.p. e cpv. 2° C.P. Commisurando le pene all'entità dei fatti ed alla pericolosità del Settimo, reputa giusto condannarlo a complessivi anni 25 e mesi 1 dì reclusione, risultati dal cumulo di anni 15 e giorni 15 per il delitto di cui agli art. 81, 262 p.p. e 2° cpv. C.P. e di aruù IO e giorni 15 per il delitto di cui agli a11. 81, 258 p.p.C.P. nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.). Ne consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la sottoposizione alla libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 81,258 p.p., 262 p.p . e cpv. 2°, 73, 29,230 n. 1 C.P.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Settimo, detenuto dall' 11.11.1939 il 26.6.1944 venne scarcerato dalla Casa cli Lavoro di Castelfranco Emilia per essere "deportato per lavoro in Germania allo stato coatto". Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 10.9.1940; istanza non accolta. A seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari cli guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma, dichim·a, con Ordinanza del 24.3.1961, ridotta ad anni 8 e 8 mesi di reclusione la pena da espiare e dichiara, inoltre, estinta per decorso del tempo (mt. 172 C.P.) la pena di circa 4 anni che Settimo dovrebbe espiare. Infatti, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 la pena di 25 anni di reclusione viene ridotta a 16 anni e 8 mesi di reclusione. E alla suddetta pena viene applicato il condono di cui ali' art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 (anni 3), il condono di cui all'art. 1 D.P. 23.12.1949 n. 930 (anni 1), il condono di cui all'art. 2 lettera c) D.P. 19.1 2.1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 del D.P. 11.7.1959 n. 460 (anni 1) pertanto la pena di 16 anni e 8 mesi viene ridotta a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Poichè Settimo ha già espiato circa 5 anni dovrebbe in concreto espiare circa 4 anni. Detta pena, però, è da dichiararsi estinta per decorso del tempo perchè dalla


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TRIIlUNALESPEClALEPER LA DIFESA DELLO STATO

data in cui la sentenza del T.S.D.S. (7.5.1940) divenne irrevocabile sono trascorsi, alla data del 24.3.1961, più di 8 anni cioè un periodo di .tempo doppio della pena che il Settimo dovrebbe in concreto espiare. (att. 172 C.P.). Nota: insieme con Settimo Fem10 e Jaggi Hermann venne sottoposto a procedimento penale anche il latitante Crespin, non meglio identificato. Dai registri generali non risulta se il Crespin venne, in seguito, identificato e se nei suoi confronti venne emessa una sentenza dal Giudice Istruttore, dalla Commissione Istruttoria o dal T.S.D.S .

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen n. 56/1940

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SENTENZA N. 55

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.Y.S.N.; Giudice relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Leonarcli Nicola, Barbera Gaspero, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ke]ler de Schletheim Maria, nata il 19.3.1913 a Budapest (Ungheria, artista cli varietà. IMPUTATA a) del delitto di cui all'art. 258 p .p .C.P. per essersi procurata, a scopo di spionaggio militare, notizie concernenti la sicurezza dello Stato delle quali l' Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui all'art. 262 cpv . 2° ipotesi prima, in relazione alla p.p.C.P. per avere, a scopo di spionaggio militare, rivelate le notizie di cui sopra. Reati commessi in va1ie città dell'Italia e all' estero nel settembre - dicembre 1939. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 258 p .p ., 262 cpv. 2° ipotesi p1ima in relazione alla p .p., 23, 29, 73,228,229, 312 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Keller de Schletheim Maria, colpevole dei reati a lei ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente la condanna ad anni 25 cli reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che non appena espiata la pena venga espulsa dallo Stato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Roma, 11.5.1940 - Anno XVIII -

Reg. Gen. n. 47/1940

Seguono Le firme del Presidente e dei G iudici.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE In data imprecisata del 1944 la Keller evade dal Carcere di Perugia. U na istanza di grazia inoltrata dalla Keller il 18.6.1940 non viene accolta. A seguito di 1ichiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di (ruerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinan;a del 20.3 .1 961, ridotta a 8 anni e 8 mesi di reclusione la pena da espiare e dichiara, inoltre, estinta per decorso del tempo (art. 172 C .P.) una pena non superiore a 5 anni che la Keller dovrebbe espiare. Infatti, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4, la pena di 25 anni di reclusione viene ridotta a 16 amli e 8 mesi di reclusione. E alla suddetta pena viene applicato il condono di cui all'art. 5 del R .D . 5.4.1944 n. 96 (anni 3), il condono di cui all'art. I del D.P. 23.12.1949 n. 930 (anni 1), il condono di cui all'art. 2 lettera e) del D.P. 19.12.1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 del D.P. 11.7.1959 n. 460 (anni 1). Pertanto la pena di mesi di reclusione.

·16 anni e 8 mesi

di reclusione viene ridotta a 8 anni e 8

Poichè la Keller ha già espiato circa 4 anni di reclusione dovrebbe, in concreto, espim·e una pena non superiore a 5 anni. Detta pena, però, è da dichiararsi estinta per decorso del tempo (art. 172 C .P.) perchè dalla data in cui la sentenza del T.S.D.S . (11.5.1940 divenne irrevocabile sono trascorsi, alla data del 20.3.196 1, più di 10 anni e cioè un periodo di tempo doppio della pena che la Keller dovrebbe in concreto espiare.

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SENTENZA N. 68

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Carusi Mario, Gangerni Giovanni, Leonardi Nicola, Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Condin Luigi, nato il 9.12.1906 ad Ora (Trento), portiere d'albergo; Fleker Giuseppe, nato il 23.6 .1913 a Bolzano, autista meccanico. IMPUTATI a) del delitto di cui agli art. 110, 81, 258 p .p.C.P. per essersi, in concorso fra loro, procacciate a scopo di spionaggio nlilitare, notizie di cui l'Autorità competente, nell'interesse della sicurezza dello Stato ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui agli art. 110, 81, 262 p .p. e 2° cpv. stesso Codice, per avere in concorso fra loro, rivelato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui al precedente capo di imputazione.

In territorio di Bolzano, Sanremo e in Francia, precedentemente e fino alla data del loro arresto.

In udienza a porte chiuse, ai sensi dell'art. 443 C.P.E sercito in relazione all' art. 423 C.P.P. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ul timi ebbero la parola IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle ris ultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza 3.6.1940 della Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale, erano stati rinviati a giudizio i rubricati Condin Luigi e F leke1: Giuseppe per rispondere di spionaggio militare ai danni del nostro Paese ed m favore


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Oll' ESA DELLO STATO

della Francia. Gli elementi di specifica accusa si erano raccolti a carico di entrambi, attraverso le chiare ed esplicite rispettive confessioni nonchè attraverso concorde testimonianze e le prove documentali . Infatti dalla compiuta istruttoria emerse quanto venne confem1ato ali' udienza. E cioè che il Comando dei CC.RR. di Bolzano era venuto a sapere che uno sconosciuto spediva da Bolzano della corrispondenza clandestina, servendosi dell'inchiostro simpatico, diretta a "A. Bernardin Leca - 24 rue des Cordeliers Aix en Provence" (Francia) a firma "Chiara"; per comunicare agli agenti stranieri notizie di carattere militare. Perciò lo stesso Comando svolgendo diligenti e pazienti indagini nonchè pedinamenti riuscì ad identificare l'autore degli scritti clandestini, nell'imputato Condin. Procedutosi all'arresto di costui, ed alla perquisizione personale e domiciliare, venne trovato in possesso di passaporto a lui intestato, di una boccetta di tintura di jodio, di altra boccetta con succo di limone, un notes contenente indirizzi vari e, nel dorso del notes, esisteva un pezzo di carta velina anotolato, contenente un elenco cli notizie che dovevano essere raccolte e trasmesse perchè interessanti lo spionaggio francese, precisamente: composizione dell'ru.tiglieria G.A.F. 6°; se esiste un battaglione di carri armati a Bolzano, a che raggruppamento appartiene, modello e quantità dei carri e numero del battaglione; a che divisione appartiene il 7° reggimento bersaglie1i e se questo reggimento è motorizzato; che unità si trovano nella caserma "Costantini"; che classi sono richiamate e se al completo o in parte, che classi sono in congedo od in licenza, se vi sono truppe tedesche in Italia; mobilitazione di corpi d'armata; se truppe tedesche ed italiane sono pronte al Brennero. Di fronte a tanta grave documentazione il Condin affermò che il 14.4. I 939 si era recato a Nizza per riferire, al ben noto agente del centro spionistico francese "Le Cont" le notizie già raccolte dal coimputato Fleker e per riscuotere un compenso di due o tre mila lire che l'ufficio informativo straniero doveva dare al Fleker. Dopo i primi contatti col "Le Cont" si lasciò sedune dalle promesse fatte da quest'ultimo, consistenti in vistosi compensi in denaro, accettando di dedicarsi allo spionaggio contro l' Italia. A tal uopo assunse il nome convenzionale di "Pfefer" e con la collaborazione dello stesso Fleker si procacciò in Sanremo delle notizie di carattere militare che comunicò personalmente al "Le Cont" ritornando a Nizza nella seconda quindicina di aprile 1939. Di poi si recò a Marsiglia per ricevere istruzioni ed incarichi; venendo come in precedenza compensato in denaro oltre che rifuso delle spese di viaggio ecc. A Marsiglia gli venne affidato il compito di assumere notizie nella zona di Bolzano; e dopo essere stato istruito sull'uso dell'inchiostro simpatico per la corrispondenza clandestina a firma "Chiara" e munito di denaro (mille franchi oltre alle spese di viaggio ecc.) e con la promessa di lauti compensi per ogni lettera spedita dall'Italia, partì per Bolzano.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Raggiunto dal Fleker che lo coadiuvò efficacemente, si mantenne in continua corrispondenza segreta col centro spionistico francese, chiedendo talvolta aiuti in denaro, e proponendo perfino, per suggerimento del Fleker, la vendita del piano di una polveriera al confine italo-francese, vicino a Torino. AITestato anche il Fleker si ebbe la più ampia conferma delle confessioni già rese dal Condin. Ossia il F leker, a sua volta, dichiarò che trovandosi a Nizza ed avendo subito una forte perdita al giuoco finì per accettare le losche proposte fattegli dall'agente spionistico "Le Cont" ed istr·uito sull'uso dell'inchiostro simpatico, nonchè mu1ùto di denaro, si recò, nel marzo 1939 a Bolzano col mandato di indagare sulla costituzione ed efficienza dei reparti di truppa di quella sede e circa gli eventuali spostamenti di militar.i sulle ferro".'ie. Come dagli accordi prestabiliti comunicò le varie notizie procacciatesi per lettera; e poichè non gli era possibile più di ritornare in Francia, perchè appartenente alla classe del 1913, allora decise di ricorrere alla collaborazione del Condin, che a tal uopo si recò più volte a Nizza ed a Marsiglia presso gli agenti spionistici per 1iferire, ricevere istruzioni e denaro. Da quanto venne suesposto emerge ad evidenza che i due giudicabili si erano messi al soldo del centro spionistico francese per svolgere continuata opera delittuosa ai danni del nostro Paese. Secondo il giudizio tecnico militare, come dell' elaborato peritale allegato agli atti istruttori e confermato all' udienza, venne accertato che le notizie procacciate e rivelate dal Conclin e dal Fleker, sono di quelle di cui l'Autorità competente, nell'interesse della sicurezza dello Stato, ha vietata la divulgazione. Di conseguenza vengono a integrarsi nella criminosa attività svolta da entrambi tutti gli estremi dei delitti continuati rubricati ad ognuno, e di cui agli art. llO, 81, 258 p.p. e 110, 81, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. Affermata la soggettiva ed oggettiva responsabi lità penale di entrambi, esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive, tenuta presente la natura patticolare dei reati commessi in un momento grave per la nostra Nazione, il Collegio è d ' avviso di inogare le seguenti pene: per il disposto degli art. llO, 81, 258 p.p.C.P. anni 10 e mesi 6 di reclusione ad ognuno; ai sensi degli art. 110, 81,262 p.p. e cpv. 2° C.P. anni 15 e mesi 6 di reclusione ad ognuno. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare entrambi ad anni 26 di reclusione. Con la libertà vigilata, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpagamento in solido del le spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110, 81,258 p.p., 110, 8 1,262 p.p. e cpv. 2°; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA Condin Luigi e Fleker Giuseppe colpevoli dei reati loro ascritti; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna entrambi ad anni 26 di reclusione. Con la libertà vigilata, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento in solido delle spese di preventiva custodia, col pagamento in solido delle spese di preventiva custodia, col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 11.6.1940 - Anno XVIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI F ASCICOLI DI ESECU ZIONE Condin: detenuto dal!' 8.8. I 939 il 26.6.1944 viene prelevato dai tedeschi dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia e tradotto in Germania. Rientrato in Italia il 16.8.1945 fissa il suo domicilio a Bolzano. A seguito di ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il 5.8 .1948 Condin viene tratto in arresto a Bolzano il 13.9.1948. Con provvedimento emesso dalla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena in data 19.10.1948 viene disposto il trasferimento di Condin dalle Carceri Giudiziarie di Bolzano alla Casa Penale di Fossano. Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di gue1Ta soppressi il Tribunale militare tenitoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 21.1.1949, condonati 3 anni ai sensi dell'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n . 96 e per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 lettera c) del D .P. 22.6 .1946 n. 4 applica un ulteriore condono di 8 anni e 8 mesi di reclusione. Con successivo provvedimento il periodo di tempo dal 26 .6 . 1944 al 16.8.1945 - trascorso in Germania - gli viene computato come espiazione della pena e con Ordinanza emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma il 7.6.1950 v iene concesso il condono di un altro anno per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al D.P. 23.12.1949 n . 930; pertanto la data di scarcerazione di Condin viene fissata al 4 .1.1956. La Corte di Appello di Trento respinge, con sentenza del 2.2.1950, una istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) inoltrata dal Condin. Istanze di grazia inoltrate dal Condin il 5 .8.1940, il 10.8.1950 e il 4.3.1952 non vengono accolte.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI RE ATI DI SPIONAGGIO

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Il 23.12.1953 Condin viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici cli Saluzzo a seguito di ordine di liberazione provvisoria emesso dall' Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guena soppressi poichè al Condin doveva essere concesso il condono previsto dal D .P. del 18.12.1953 n. 922; condono concesso dal Tribunale militare tenitoriale di Roma l' 11.2.1954. Pena espiata: conteggio separato, 11 anni, 2 mesi, 8 giorni conteggio intero, 14 anni, 4 mesi, 15 giorni. Fleker: il 10.4.1943 viene prelevato dai tedeschi dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia e tradotto in Germania. Il 24.4.1945 rientra a Bolzano.

Il 16.3.1948 viene tratto in arresto e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Bolzano. In data 2 .4.1946 il Procuratore della Repubblica di Bolzano dispone, ai sensi dell'art. 593 C.P.P. e I del R.D. 5.4.1944 n . 96, la scarcerazione di Fleker disponendo, però, che si presenti ogni d ue giorni alla Questura di Bolzano e non s i allontani dalla suddetta città. La scarcerazione di Fleker diventa definitiva a seguito della Ordinanza emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma il 4 .3.1977 con la quale la pena di 26 anni di reclusione inflitta a Fleker dal T .S.D.S . con sentenza dell' 11.6. J940 viene dichiarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.). Detenuto dal 9 .8.1939 al 10.4.1943 e dal 16.3.1948 al 2.4.1948. Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 17 giorni.


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SECONDA PARTE: S ÈNTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFF.SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 70

SENTENZA N. 69

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .Y.S.N.: Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Bergamaschi Carlo, Carusi Mario, Caputi Pietro, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico ci: Willi Paul, nato il 5.10.1901 a Zurigo, rappresentante di commercio. IMPUTATO a) del delitto di cui agli art. 81, 302 C.P. per avere, in tempi diversi, con unico disegno criminoso, istigato tali Leccese e Greco a commettere reati di spionaggio; b) del delitto di cui agli art. 258 p.p., 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. In Milano ed altrove, dal Maggio 1938 all'8.8.1939. In udienza a porte chiuse a sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola. IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento venne ad accertare TN FATTO ED lN DIRITTO

11 rubricato Willi Paul, cittadino svizzero domiciliato a Ginevra, nelle sue gite, in Italia, aveva richiamata l'attenzione dei RR.CC. di Milano, per il suo fare sospetto. Perciò nei di lui confronti si esercitò abile vigilanza e procedutosi al suo arresto venne trovato in possesso della pianta dello stabilimento "Breda" di Sesto S. Giovanni, di taluni appunti scri.tti in lingua francese di carattere spionistico, di un passaporto e di un quaderno pure con appunti generici;

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Interrogato fu chiaro ed esplicito nelle sue dettagliate confessioni confermate poi dinnanzi al Giudice Istruttore ed all'udienza. E cioè dichiarò di essere da quattro anni al soldo del servizio spionistico francese e di avere esplicata, in varie riprese, attività criminosa. Reclutato, nel gennaio 1936 si assunse il compito di procacciarsi notizie di carattere militare ai danni della Gennania, e previo compenso, sempre corrispostogli in franchi francesi, mantenne gli impegni presi. Nella primavera del 1938 gli vennero affidati incarichi speciali informativi da svolgere in lta]ja. In tal uopo nel maggio 1938 entrò nel Regno, recandosi a Bolzano, Bologna, Milano ed a Trento per acce11are e segnalare oltre frontiera movimenti straordinari di truppa. Per un tale servizio gli vennero corrisposti 2.000 franchi francesi. Ritornò in Italia una seconda volta l' 11 luglio, col mandato di reclutare degli informato1i, perciò andò a Milano, Roma, Genova e ritornando poscia a Milano, riuscì ad incontrarsi col teste Leccese Giuseppe, ed a proporgli lauti compensi se avesse data la collaborazione nella losca impresa. Costui finse subito di aderire ed invece mise al corrente di tutto le nostre Autorità. Dagli accordi presi col giudicabile il Leccese doveva raccogliere e convogliare in Fraricia, all'indirizzo di "Maritz Emma Place de la Commedie 27 Lyon" info1mazioni sui riservisti delle classi 1913-1914-19 l 5 richiamati alle armi e sui movimenti di truppa. Infatti detto teste corrispose con gli agenti francesi, ricevendo comunicazioni scritte in simpatico, e L. 200. li 9.2 .1939 il Willi ebbe incarico specifico cli recarsi a Torino per reclutare al servizio francese certo Giurlanda; identificato poi per il Capitano dei bersaglieri in S.P.E.; ma attualmente in aspettativa. Però non riuscendo a trovarlo a casa gli lasciò una lettera per comunicargli che avrebbe potuto entrare in relazioni di affari con una industria svizzera per lo sfruttamento cli taluni brevetti, ed a tal uopo gli rilasciò per la risposta, l'indirizzo di "Alfredo Muller fermo posta Mont Blanc Ginevra". Secondo accertamenti fatti dal Comando dei CC.RR. risulterebbe che il Giurlanda non se ne sarebbe interessato affatto.

Ai prin1i di marzo rientrò in Italia, retribuito con 3 .000 franchi per recarsi a Venezia, e per accertare l'esistenza in detta città od in transito di truppe e materiali bellici tedeschi, rivarcanclo la frontiera di Domodossola, si diresse a Loc,u·no il. 14 marzo, per riferire l'esito della missione. Il 2.4.1939 da Chiasso ritornò nel Regno, dovendo raggiungere, sempre per esercitarvi lo spionaggio militare, Udine, Belluno, Venezia e Milano; I' 11.4 rientrò da Chiasso, per visitare le città di Bolzano, Verona, Venezia ed il 16.4 ritornò in Italia per visitare pa11icolarmente Bolzano e Belluno: munito in ogni suo viaggio cli abbondante denaro. Nel maggio e nell 'agosto 1939 rientrò in Italia per tentare di ingaggiare tal Greco; offrendogli lauti compensi . Anche lui finse cli aderire ed invece riferì tutto ai RR.CC. il Willi che fu pienamente confesso, ammise cli avere percepito, per la sua criminosa attività, circa


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

30.000 franchi. Dalla successiva esposizione dei fatti riesce provato che il giudicabile in tempi diversi, con unico disegno criminoso istigò tale Leccese e Greco a commettere i reati di spionaggio. Inoltre ebbe a procacciarsi ed a rivelare a nazione straniera ed a scopo di spionaggio militare; notizie che, secondo il giudizio del perito tecnico allegato in atti istruttori e confermato pure a dibattimento, l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Non v'è dubbio quindi che il Willi si è reso soggettivamente ed oggettivamente responsabile dei reati ascrittigli e di cui agli art. 81, 302; 258 p.p.; e 262 p.p. e cpv. 2° C.P. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze processuali nonchè le richieste difensive, considerata la natura speciale dei reati commessi in particolari gravi momenti nazionali ed internazionali; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli art. 81, 302 C.P. anni 8. Ai sensi dell'art. 258 p.p.C .P. anni 15. In applicazione delJ'att. 262 p.p. e cpv. 2° C.P. anni 20. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73, 78 C.P.) complessivamente condannare il Willi ad anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Trattandosi di condannato straniero, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 312 C.P. il Willi deve essere espulso dallo Stato, dopo avere espiato la pena. P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 81, 302, 258 p.p. e cpv. 2°, 23, 29, 78, 73,.228, 229, 312 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Willi Paul colpevole dei reati lui ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Willi espiata la pena venga espulso dallo Stato. Roma, 11.6.1940 - Anno XVIII Seguono la firma del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Willi, detenuto dall'8.8.1939, evase - in "seguito ad irruzione di forze arma-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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te" - il 5.7.1944 dalla Casa di Reclusione di Fossano. Su conforme richiesta dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali mibtari di guerra soppressi il Tribunale militare tenito1iale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4.1961 - in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 - la pena di 30 anni iidotta a 20 anni. Alla suddetta pena di 20 anni viene applicato il condono di cui all'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 (amu 3), il condono di cui all'art. 1 D .P. 23 .12.1949 n. 930 (anni 1), il condono di cui all'rut. 2 lettera c) del D .P. J 9. 12.1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 D.P. 11.7.1959 n. 460 (anni l); pertanto la pena, con l'applicazione dei suddetti condoni, viene ridotta a 12 anni. Poichè il Willi ha già espiato circa 4 anni dovrebbe espiare circa 8 a:nni. Poichè alla data del 18.4.1961 sono trascorsi dalla data in cui la sentenza del T.S.D.S. d ivenne in-evocabile (11.6.1940) più di 20 anni la pena di circa 8 anni che in concreto dovrebbe ancora espiare il Willi viene dichiarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.)


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al REATI Ol SPIONAGGlO

TRll.lUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 92/1940

SENTENZA N. 73

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probatori, testimoniali e documentali raccolti e tenuto conto delle conclusioni del perito giudiziale tecnico militare, è stato accertato quanto segue:

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Suppiej Giorgio, Calia Michele, Barbera Gaspero, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Paquet Edoardo, nato 1'11.4.1940 a Fontenain Aux Roses (Francia), aviatore civile; Magro Salvatore, nato il 28.8. I 916 a Palermo, motorista; Bellina Francesco, nato 1'1.10.1915 a Venzone (Udine), barista. IMPUTATI a) del reato di cui all'art. 305 C.P. per essersi, nel maggio 1939 in Milano, associati lra di loro il Paquet quale promotore ed organizzatore il Bellini ed il Magro quali partecipanti al fine di commettere reati di spionaggio militare. Con l'aggravante di cui all'ultimo cpv. del medesimo art. 305; b) del reato di cui agli art. I 10 e 258 p.p.C.P. per essersi, in concorso fra loro, procacciato, a scopo di spionaggio militare, notizie concernenti la sicurezza dello Stato, di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; c) del reato di cui agli ait. 110, 262 cpv. 2° C.P., per avere, in concorso tra loro, rivelate, a scopo di spionaggio militare le notizie di cui al precedente capo b). In esito al dibattimento, svoltosi, come da ordinanza preliminare, in applicazione dell'art. 443 C.P.Esercito a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitor.ia e gli accusati, che coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN FATTO ED 1N DIRITTO I prevenuti, a seguito di istruzione a rito formale, con le sentenze della Commissione Istruttoria in data 1O corrente mese, furono rinviati a giudizio per ri · spondere dei fatti delittuosi come sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento, per le ammissioni degli accusati, per gli elementi

Il cittadino francese, rnbricato Paquet, nel febbraio 1939, di ritorno dalla Spagna (dove aveva profittato di quelle vicende belliche e della sua qualità di aviatore per realizzare notevoli profitti), in Perpignano era stato assunto quale agente del 2° Bureau dello spionaggio militare francese ed ai primi di maggio egli era stato munito di 2.000 franchi e lire 350 ed inviato in Italia col compito di cercare persone capaci di trasmettere periodicamente in Francia, alJ'inclirizzo del noto agente spionistico Combes in Marsiglia, notizie sull'attività della nostra industria aeronautica. Giunto a Milano il 10.5 dopo qualche giorno avuta occasione di conoscere il rubricato Bellina, con questi allacciò una stretta relazione recandosi insieme anche a fare una gita al campo di aviazione di Linate. Durante tale gita, il Paquet, saputo del desiderio del Bemni di recarsi in Francia per cercare maggiori guadagni capi che era l'uomo che gli occoITeva e gli fece la proposta di entrare in relazione con un indusoiale di Marsiglia, il quale era a suo dire disposto a pagare bene informazioni sul!; produzione dell'industria aeronautica italiana. Il Bellini dichiarando di non essere in grado di dare simili infom,azioni, indicava il suo amico rubricato Magro come quello che avrebbe potuto fornirle, essendo operaio presso l'Alfa Romeo e prometteva al Paquet di presentarglielo. In un successivo colloquio del 19 maggio, il Bellina, ormai decisosi ad ent1·are in relazione con l'industriale di Marsiglia, acconsentiva a scrivere, sotto dettatura del Paguet stesso, una lettera indirizzata al Cornbes, con la quale comunicava che avrebbe inviata una lettera "più interessante"; il Paquet lo iSLTUiva, altresì, circa il modo di con-ispondere con l'inchiostro invisibile mediante uso di antipirina. Nel frattempo il Bellina veduto il Magro, lo infonnava cli avere conosciuto il francese, il quale desiderava notizie riguardanti la produzione dell'Alfa Romeo, disponendo così l'incontro tra lo stesso Magro ed il Paquet. In tale incontro, avvenuto il 23 maggio il Paquet, il Bellina ed il Magro, tutti e tre assi.eme, fecero delle fotografie (poi sequestrate al Bellina) e conversando intorno ai motori di aviazione, il Paquet - così egli affermò - apprese dal Magro notizie circa i turni di lavoro presso l'Alfa Romeo, i tipi di motore che questa fabbricava ed il personale addettovi. Altro incontro tra i tre avveniva nel pomeriggio del giorno seguente: nella sera di questo giorno, il Bellina, ritrovandosi col Paquet al caffè di via Agnello, che avevano la consuetudine di frequentare, gli prometteva che avrebbe chiesto al Magro il numero di matricola di uno dei motori in costruzione presso l'Alfa Romeo. Nel successivo colloquio del 27 maggio l'ultimo tra il Paquet ed il Bellina questi riferendo al Paquet che il Magro non aveva voluto parlare, manifestò le sue preoccupazioni, dicendo tra l' ala·o di temere la fucilazione se scope1to. Il 29 maggio il Paquet si recava a Torino, da dove il giorno seguente scriveva al Combes, due lettere: nella prima chiedeva danaro ed univa una relazione, che attribuiva al Magro, comunicando le notizie intorno alla produzione dell' Alfa


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Romeo da questo riferitegli ed altre riguardanti il movimento di truppe; il 3 giugno riceveva dal Combes l'invito di tornare in Francia, il giorno 7 veniva arrestato dai nostri carabinieri alla frontiera. Nei giorni successivi venivano arrestati e, successivamente, assieme al Paquet denunziati a questo Tribunale Speciale, anche gli altri due rubricati. Il Paquet ha confermato anche in udienza quanto sopra e, in sostanza, anche il Bellina ha ammesso quanto gli viene attribuito. Gran parte della corrispondenza intercorsa tnt il Combes e i predetti, e viceversa, era stata intercettata dalle nostìe Autorità e, fotografata, trovasi in atti. li Magro mentre ha ammesso i contatti avuti coi due, ha negato ogni addebito spionistico. Però dalle risultanze processuali è emerso che egli, pur non potendosi con certezza affennare od escludere che le abbia fomite a scopo di spionaggio militare, diede al Paquet le notizie incriminate.

Il perito tecnico giudiziale ha concluso ed il Tribunale ritiene che dalle notizie fornite dal Paquet ai suoi mandanti solo quelle relative alla potenza del motore Alfa-Romeo 126 R.C. 21 (200 C.V.) sono da ritenersi non divulgabili ai sensi degli art. 258, 262 C.P. Pertanto, mentre l'operato delittuoso del Magro risulta li.mitato alla violazione di quanto dispone la prima parte dell'art. 262 C.P. ed in tal senso deve essere ridotta e modificata l'accusa nei suoi 1iguardi, non essendo per lui provata l' intenzione spionistica, nei fatti accertati commessi dal Paquet e dal Bellina, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati di cui agli art. 110, 258 p.p. e 262, 2° cpv. C.P.

Difettando l'elemento intenzionale da parte del Magro, in quanto si riferisce allo scopo spionistico viene a difettare conseguentemente la sua coscienza e volontà di associarsi agli altri due per commettere reati di spionaggio, manca così il numero necessario affinchè il reato di cui all'art. 305 C.P. sia perfetto anche nei riguardi degli altri coaccusati.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Ai REATI DI SPIONAGGIO

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Bisogna ordinare la sottoposizione di Bellina e Paquet alla libertà vigilata (230 n. 1 C.P.) Il Tribunale ritiene che al Magro sia da infliggere tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P. ricorrendo gli estremi di cui agli art. 202, 203 C.P. in relazione alle circostanze di cui all'art. 133 C.P.

Ai sensi dell'art. 312 C.P. bisogna ordinare l'espulsione dello straniero Paquet dallo Stato. P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 258 p.p., 262 p.p. e 2° cpv. 110, 73, 29, 229, 230 n. 1, 312 C.P.; 485 C.P.Esercito; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Paquet Edoardo e Bellina Francesco responsabili dei delitti di cui ai capi b) e c) della rubrica e Magro Salvatore del delitto di cui all 'art. 262 p.p.C.P. così modificata nei suoi riguardi, assolvendo i tre predetti per non provata reità dell'accusa di cui al capo a) della rubrica, e, cumulate le pene, condanna alla reclusione Bellina ad anni 26, Paquet ad anni 25 e Magrn ad anni 4, tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; consegue l'interdizione dai pnbblici uffici, perpetua per Bellina e Paquet, e per la durata di anni 5, per Magro; ordina che i coimputati siano sottoposti alla libertà vigilata; ordina l'espulsione del Paquet dallo Stato a pena espiata. Roma, 18.6.1940 - Anno XVJII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Pertanto da tale imputazione anche il Bellina ed il Paquet debbono essere prosciolti. Adeguando le pene alla pericolosità ed al fatto degli accusati e tenuto conto che il Bellina che anche dal francese Paquet è stato definito quale cattivo italiano, era iscritto al P.N .F. e perciò tenuto a maggiori doveri, reputa equo condannare alla reclusione: Paquet e complessivi anni 25, risultanti dal cumulo di anni 15 per il delitto cli cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. C.P. e cli anni 10 per il delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P. Bellina a complessivi anni 26, risultanti dal cumulo di anni 15 e mesi 6 per jJ delitto di cui agli art. 110, 262 p.p. e 2° cpv. C.P. e di anni 10 e mesi 6 per il delitto di cui agli art. 110, 258 p.p.C.P. e il Magro ad anni 4 per il delitto di cui all'art. 262 p.p.C.P. Tutti i condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e ciascuno quello del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.) Alla pena di Paquet e Bellina consegue l' interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella cli Magro l'interclizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 (ait. 29 C.P.).

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Bellina: detenuto d~tll ' 8.6.1939, venne scarcerato il 10.6.1944 da reparti partigia11i dalla Casa Penale di S. Girnignano (Siena). Una istanza di grazia inoltrata dalla madre di Bellina il 24.7.1940 non venne accolta. Il Trib u na le mil itare territorial e di Roma dichiara, con Ordinanza dell'8.6.1945, condonati 3 anni della pena inflitta per effetto delle disposizioni contenute nell' art. 5 del R.D. 5 .4.1944 n. 96 Con Ordinanza emessa il 16.1.1947 il Tribunale militare territoriale di Roma, in applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dall'art. 9 lettera c) del D .P. 22.6.1 946 n. 4, dichiara ridotta "la rimanente pena di 23 anni di reclusione di un terzo e cioè di 7 anni e 8 mesi detenninando la residua pena da espiare in 15 anni e 4 mesi.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

L' 11.12.1946 il Ministero di Grazia e Giustizia, con decisione confe1mata il 14.11.1949, comunica alla Procura Generale Militare che "il Ministero non ha trovato motivi sufficienti per proporre un atto di grazia a favore di Bellina".

Il Capo dell'Ufficio del P.M. dei Tiibunali militari di guerra soppressi, Magg. Gen. Luigi Lenti, con lettera del 28.11.1949 diretta alla Questura di Pisa comunica "che prima di emettere l'ordine di carcerazione per disporre il riaJTesto di Bellina gradirebbe conoscere se eventualmente ricorrano a favore del condannato circostanze di particolare rilievo (partecipazione alla lotta partigiana o altre benemerenze patriottiche) che consiglino il riesame della posizione giuridica del Bellina ai fini di una nuova proposta di grazia". La Questura di Pisa comunica, con lettera del 16.1.1950, che "il Bellina ha fatto parte della 23° brigata partigiana " Garibaldi" operando nel Volterrana ed in altre colline del Pisano e che attualmente il BeJlina è il Dirigente della Camera del Lavoro - sezione di Pontedera - ed è un elemento riservato e fervente comunista". In sede d.i giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza del 25.1.1950, il Bellina "colpevole del reato di cui alla prima parte dell'art. 262 C.P. anzichè del reato di cui al secondo capoverso dello stesso articolo e lo condanna a 4 anni di reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5 e alla libertà vigilata. Assolve il Bellina dall'imputazione di cui all' art. 258 C.P. per non aver commesso il fatto e conferma nel resto la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. nei riguardi degli imputati Paquet e Magro". Con successiva Ordinanza emessa il 27.11.1950 la Corte di Appello di Milano "dichiara estinto il reato di cui alla prima parte dell'art. 262 C.P. con conseguente cessazione della esecuzione della condanna e delle pene accessorie int1itte con la sentenza del 25.1.1950". Pertanto il Bellina non venne tratto nuovamente in aJTesto ed è stato ristretto in una Casa Penale dall'8.6.1939 al 10.6.1944 espiando una pena di 5 anni e 2 giorni di reclusione. Paquet, detenuto dal 7.6.1939, venne scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia nel giugno del 1944 da reparti partigiani. Dal carteggio del fascicolo di esecuzione non risultano ulteriori notizie in merito alla situazione processuale di Paquet che, quasi sicuramente, sarà rientrato in Francia. Magro, detenuto dal 10.6 .1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 85/1940

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SENTENZA N. 79

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZ A nel procedimento penale a carico cli: Rotoli Renato nato 1'8.3.1900 a Genova, rappresentante. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 246 C.P. per avere, essendo cittadino italiano ricevuto dallo straniero denaro, al fine di compiere atti contrari agli interessi Nazionali. ln Milano, Genova, La Spezia, Pisa, Roma e altrove dai princip.i cli maggio al 21.9.1939. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 246 C.P.; 23, 29, 229 C.P.; 274, 488 C .P.P. DICHIARA Rotoli Renato colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 5 cli reclusione e L. 5.000 di multa. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento deJle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 28.6.1940 - Anno XVIII Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici.

di Reclusione di Fossano il 10.6.1943 .

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Istanza di grazia inoltrata dal Magro il 25.7.1940 e dalla madre nel luglio ciel 1941 non vengono accolte.

Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S in data


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

28.3.1941 la pena della multa di lire 5.000 viene convertita in cento giorni di reclusione.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 65/1940

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SENTENZA N. 84

Cl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Pertanto Rotoli Renato, detenuto dal 21.9.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Parma il 30.12.1944. Una istanza di grazia inoltrata dal Rotoli il 3.8.1942 non viene accolta.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Genera.le M.Y.S .N .; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Calia Michele, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Zamora Josip, nato il 7.6.1900 a Pijedak (Bosnia), marittimo di nazionalità Jugoslava; Jurkovic Wladimiro, nato il 17.7.1904 a Ogulin (Croazia), commesso di negozio. IMPUTATI dei reati di cui agli art. 11 O, 56, 258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere, in concorso tra loro e con atti idonei tentato di procacciarsi e rivelare a Nazione straniera, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente, nell'interesse della sicurezza dello Stato, ha vietata la divulgazione.

In Venezia e Fiume dal gennaio 1938 al dicembre 1939. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 81, 56, 110, 258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2°; 23, 29, 114, 65, 228, 229, 312 C.P.; 274, 488 C.P.P. 485 C.P.Esercito. DICHIARA Zamora Josip e Jurkovic Wladimiro assolti per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui agli art. 56, 110, 262 p.p. e cpv. 2° C.P.; ritenendoli invece colpevoli del reato previsto e punito dagli art. 56, 110, 258 p.p.C.P.; escludendo l'aggravante dell'art. 81 ed accordando il beneficio delle circostanze attenuanti di cui all'art. 114 C.P., al solo Jurkovic. E condanna Zamora ad anni 6 e mesi 8 e l'.Turkovic ad anni 2 e mesi 3 di re-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

elusione. Zamora con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Entrambi con la libe1tà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che Zamora e l' Jurkovic, espiata la pena, vengano espulsi dallo Stato; Roma, 5.7.1940 - Anno XVIII NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Zamora: detenuto dal 19.12.1939 avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.8.1946. Dal fascicolo di esecuzione non risulta se Zamora venne scarcerato il 19.8.1946 oppure in data anteriore per i noti avvenimenti verificatisi in Emilia Romagna nel 1944 e 1945. Una istanza di grazia inoltrata da Zamora nell'agosto del 1940 non venne accolta. Jurkovic: detenuto dal 26.4.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 26.7.1942. Una istanza di grazia inoltrata eia Jurkovic l' 1.9.1940 non viene accolta.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Geo. n. 149/1940

SENTENZA N. 85

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V .S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M.V.S.N.: Rossi Umberto, Calia Michele, M ingoni Mario, Leonardi Nicola, Pasqual ucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Staderoli Primo, nato il 25.4.1913 a Casarola di Monchio (Panna), aggiustatore meccarùco. IMPUTATO del delitto di cui agli a1t. 56, 246 C.P., per avere il 20 febbraio 1940 in Durazzo, con atti idonei ed in modo non equivoco tentato di ottenere dal Console inglese della stessa città, utilità e benefici (concessione di un passaporto per la Francia o per l'Inghilterra) al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 56, 246, 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C .P.P. ; DICHIARA Staderoli Primo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e L. 4.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge; Roma, 5.7.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 27.3.1941 la pena pecuniaria di lire 4.000 viene convertita in 80 giorni d.i reclusione. Pertanto Staderoli, detenuto dall'S .3.1940, avrebbe dovuto essere scarcerato il 27.1.1947.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 90

Reg. Gen. n. 165/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Per i noti eventi bellici Staderoli viene scarcerato dalla Casa Penale di Soriano del Cintino (Viterbo) il 5.6 .1944.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro.

II Tribunale militare territoriale di Roma, dichiara, con Ordinanza del 13 .3. I 961, condonata la residua pena da espiare per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96.

ha pronunciato la seguente:

Detenuto dal1' 8.3.1940 al 5.6.1944. Pena esp.iata: 4 anni, 2 mesi, 27 giorni. Una istanza di grazia inoltrata da Staderoli il 30.5.1942 non viene accol.ta.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Uberti Uberto, nato il 17.4. .1910 a Novara, impiegato comunale. IMPUTATO del delitto di cui agli articoli 56 e 246 cpv. 2° n. 1 Codice Penale, per avere, in Novara e Roma, in tempo di guerra, nell' ottobre 1939, tentato di farsi promettere dallo straniero denaro ed altre utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. In esito al pubblico dibattimento, sentiti .il. P.M. nella sua requisitoria, e l'accusato che col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO Il prevenuto, a seguito d.i istrutto1ia a rito sommario, con atto cli accu_s~ del P.M. in data 4 c.m. veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato specificato in rubrica. All'odierna udienza per la confessione ell' imputato e per le prove documentali e testimoniali si è accertato quanto segue: I Carabinieri Reali di Roma appresero ai primi di ottobre 1939, da fonte confidenziale, che un individuo di Novara si proponeva di mettersi in relazione con l'Ambasciatore francese di Roma allo scopo di offrire la sua opera infom1ativa e talune sue invenzio1li di carattere bellico. Disposte le opportune lllÌsure di vigilanza si venne in possesso di una lettera diretta all' Ambasciata di Francia da Novara in data 16 ottobre con la quale lo scrivente, senza firmare ed usando anche per l'ulteriore COJTisponclenza ogni possibile cautela, offriva delle notizie di carattere lllÌlitare dicendosi disposto ad inviare un saggio per dimostrare le sue possibilità di infonnatore.


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TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

I Carabinieri, per identificare l'offerente, e nello stesso tempo, accertare quali effettive possibilità informative egli avesse si sostituirono all'Ambasciata destinataria e, secondo il suggerimento contenuto nella lettera, fecero pubblicare sul "Corriere della Sera" un'inserzione convenzionale che provocò dall'anonimo altra lettera nella quale lo scrivente, dopo aver dato notizie su certe bombe dirompenti che affermava già in uso presso l'esercito italiano, diceva di poter essere "molto utile anche per ulteriori accertamenti e per altre cose: tutto sta nel saperci intendere", aggiungendo che le sue possibilità informative erano avvantaggiate dal fatto di avere egli un fratello ingegnere elettronico ed aeronautico, progettista in una importantissima fabbrica di aeroplani e di materiale bellico. I Carabinieri, seguendo sempre il suggerimento contenuto in questa seconda lettera, fecero inserire sul "Corriere della Sera" altro avviso convenzionale, a seguito di che l'anonimo avrebbe dovuto presentarsi all'Ambasciata di Francia in Roma.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATJVE /\I REATI DI SPIONAGGIO

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P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 56, 246 2° cpv. n. 1 - 64, 229 C.P. 274, 488 C.P.P. DICHIARA Uberti Uberto responsabile del delitto tentato in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni due di reclusione e a lire tremila di multa nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 12.7.1940 - Anno XVUI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Disposto un adeguato servizio di vigilanza alla stazione di Novara, non fu difficile stabilire chi era la persona che prutiva a quello scopo per Roma. S.i trattava, infatti, dell'attuale accusato Ube1to Uberti, il quale, vigilato durante il viaggio e dopo l'ruTivo nella Capitale, fu tratto in arresto 1'8 novembre in Piazza Farnese, dove trovavasi appunto J'Ambasciata di Francia. l'Uberti anche in udienza ha confessato il fatto stesso nei suoi particolari sopra esposti, tentando di sostenere, per altro, che egli non aveva intenzione di procurare aJJa Francia notizie riguardanti la nostra preparazione militare, ma solo di offrire alcune sue invenzioni cli carattere bellico (fra cui quelle sulle granate dirompenti) già rifiutate dai nostri Ministeri Militari. Ma, dalle eloquenti frasi contenute nella seconda lettera, compresa la possibilità da lui vantata di ottenere notizie grazie ad un suo fratello ingegnere, egli aveva tutta la intenzione di compiere, mediante compenso, una vera e propria attività informativa ai nostri danni e a favore dello straniero. Al 1iguardo devesi, tuttavia, rilevare che, se è vero che l'Uberti ha il fratello Aldo ingegnere occupato presso la Società Anonima Costruzioni Aeronautiche Novaresi, ove presta la sua opera di calcolatore progettista, è altrettanto certo, per le indagini in proposito compiute, che l'Aldo, professionista stimato sotto ogni aspetto, è completamente estraneo al criminoso tentativo dell'attuale imputato. Nel fatto commesso dall'Uberti il Collegio ravvisa tutti gli estremi del delitto di tentativo di corruzione del cittadino da parte dello straniero, cli cui alla rubrica, del quale reato l'Uberti deve, pertanto, essere dichiarato responsabile. Commisurando la pena al fatto e alla pericolosità del prevenuto ritiene equo condannarlo ad anni 2 di reclusione e a lire tremila di multa nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. (art. 488, 274 C.P.P.). Il Tribunale ritiene che incorrono gli estremi di circostanze di cui all'art. 133 stesso Codice per ordinare la sottoposizione dell' Uberti alla Ii be1tà vigilata.

Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T .S.D.S. il 7.1.1941 la pena pecuniaria di lire 3000 viene convertita in 60 giorni di reclusione. Pertanto Uberti, detenuto daI1'8.ll.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 7.1.1942. Una istanza di grazia inoltrata da Uberti il 22.8.1940 non viene accolta.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESADELLOSTATO

Reg. Gen. n.111/1940

SENTENZA N. 96

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Tobino Roberto, nato il 2.1.1908 ad lstambul (Turchia), cittadino italiano, commerciante, detenuto dal 12.1.1940. IMPUTATO dei reati di cui agli articoli 258 e 262 cpv. 2° in relazione all'articolo 81 C.P., per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dal luglio al dicembre 1939 in Napoli, B1indisi ed altrove, a scopo di spionaggio militare, procurato notizie di cui l'Autorità competente ha vietata I.a divulgazione, rivelandole ad agenti dello spionaggio straniero. In esito al dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza in limine litis, ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, a porte chiuse, sentito il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva.

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Nei primi di luglio fu inviato una prima volta in Italia per assumere notizie circa la presenza cli navi da guerra italiane sui movimenti della flotta nei porti di Brindisi, Taranto e Napoli; giunto in Italia il Tobino visitò i porti di Napoli e Brindisi, e il 29 luglio tornò a Atene, ove 1iferì agli agenti dello spionaggio inglese circa le navi da guerra italiane presenti in quei porti. Il 29 agosto, fu nuovamente inviato in Italia per assumere notizie sulle classi richiamate alle anni e sul morale delle ttuppe e della popolazione: tornato ad Atene l' 11 settembre egli riferì a suo dire, che le classi richiamate erano solo quelle del 1902-1903-1912 e 1913, e che il morale sia delle trnppe sia della popolazione era buono. Il 29 settembre fu per la terza volta inviato in Italia col compito più vasto di assumere notizie sui contingenti delle truppe italiane partenti da Ba1i, Brindisi e Napoli per l'Albania, l'Egeo e l'Africa Settentrionale, sugli spostamenti della flotta, sulle fabb1iche che lavoravano per conto della Germania, ecc.; giunto a Brindisi, il Tobino si presentò a quel R. Questore cui fece noto il compito che gli era stato affidato. Il R. Questore di Brindisi lo avviò a Roma, ove il Tobino prese contatto con le Autorità italiane. Tornato ad Atene il IO novembre, il 13 dicembre successivo fu, per l'ultima volta, inviato in Italia con analogo incarico; giunto in Italia, si pose di nuovo a contatto con le autorità italiane, le quali, però - convinte 01mai che, con la sua presentazione avvenuta soltanto al penultimo viaggio, egli non aveva avuto altro scopo che quello di crearsi sicurezza e tranquillità per assolvere i compiti affidatigli dallo spionaggio inglese - il 12.1.1940 ne ordinarono il fermo, in Napoli. Il Tobino ricevette dall'Intelligence Service complessivamente 310 sterline a titolo di compenso e spese per viaggi in Italia. Il Tobino, anche in udienza, come si è accennato, ha confessato come sopra, adducendo a sua discolpa di essersi messo al servizio degli inglesi col proposito di ottenere da essi qualche segreto utile per il Governo Italiano.

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di procedhnento a rito diretto, il prevenuto, con atto d'accusa del O P.M. in data I corr. mese, fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento, per la confessione dell'accusato, per le prove emerse e tenuto conto delle conclusioni peritali, è stato accertato quanto segue: Il rubricato Tobino, cittadino italiano residente in Atene, ove esercitava la professione di rappresentante di commercio, fu, nel gennaio 1939, interpellato da elementi dell'Intelligence Service se desiderava essere ingaggiato, quale informatore, a servizio dell'Intelligence Service. II Tobino accettò e nel giugno successivo, venne regolarmente ingaggiato con stipendio fisso di 30 sterline al mese durante i viaggi e di 20 sterline al mese quando risiedeva ad Atene.

Però le peculiari contingenze del fatto, la tardività della sua esibizione alle Auto1ità italiane e le risultanze processuali escludono la attendibilità e la serietà di tali sue asserzioni. La perizia tecnico-militare ha concluso e il Tribunale ritiene che le notizie in più riprese procacciatesi dal Tobino e da lui rivelate agli stranieri sono tutte notizie delle quali l'Autorità ha vietata la divulgazione. Nei fatti come sopra acce1tati, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rub1icati, e commisurando le pene alla entità dei fatti e alla pericolosità del prevenuto, ritiene equo condannarlo a complessivi anni venticinque e mesi uno di reclusione, risultanti dal cumulo di anni dieci e giorni 15 per il delitto di cui agli art. 81, 258 C.P. e di anni quindici e giorni 15 per il delitto di cui agli art. 81, 262 2° cpv. C.P., nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.) e alla conseguente interdizione dai pubblici uffici (articolo 29 C.P.).


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ai sensi dell' att. 230 n. l C.P. bisognerà ordinare la sottoposiz.i one del Tobino alla libertà vigilata.

Reg. Gen. n. 119/1940

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SENTENZA N. 98

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P.Q.M.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Letti ed applicati gli art. 258,262 2° cpv., 81 , 73, 29, 230 n. I C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA

Tobino Roberto responsabile dei delitti ascrittigli in rubrica e, cumulate le pene, lo condanna ad anni venticinque e mesi uno di reclusione, col pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva nonchè alla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 19.7 . I 940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Tobino, detenuto dal 12.1.1940, doveva essere scarcerato il 12.2.1965, ma, secondo quanto comunicato dalle Carceri Giudiziarie di Venezia con lettera del 26.2.1961, "è uscito dalla Carceri Giudiziarie di Venezia durante i moti insurrezionali dell'aprile 1945".

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Hoger Elsa, nata il 12.4.1901 a Gorizia, casalinga; Bruner Antonio, nato il 2.11 .1903 a Vienna, commerciante, latitante; Moravec Emi[, nato a Vienna, di anni 45, latitante. IMPUTATI 1) la Hoger Elsa:

Il Tribunale militare territoriale di Roma - su conforme richiesta dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi - dichiara, con Ordinanza del 18.4.1961, "estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la pena che in concreto Tobino Roberto dovrebbe espiare".

Infatti, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 la pena cli 25 anni e 1 mese di reclusione viene 1idotta a 16 anni, 8 mesi e 20 giorni. Alla suddetta pena vengono applicati i condoni di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96 (anni 3), al D.P. 23.12. 1949 n. 930 (anni 1), al D.P. 19.12.1953 n. 922 (anni 3) e al D.P. 11.7.1959 n. 460 (am1i 1). Con i suddetti condoni la pena viene ridotta a 8 anni, 8 mesi e 20 giorni e poichè Tobino ha già espiato circa 4 anni dovrebbe in concreto espiare circa 5 anni. Poichè, alla data del 18.4.1961, sono trascorsi dalla data in cui la sentenza del T.S.D.S. divenne in-evocabile (19.7. 1940), più di 10 anni - cioè -un periodo cli tempo doppio della pena che il Tobino, in concreto, dovrebbe espiare - deve essere applicato il provvedimento di estinzione della pena per decorso del tempo previsto dall'art. 172 C.P.

a) del reato di cui all'art. 258 C.P. in relazione all' art. 81 stesso Codice per essersi, con più azioni esecutive della medesima risoluzione criminosa dall'agosto all'ottobre 1939, procurata, a scopo di spionaggio militare, in Camporosso, Bordighera e in altre località, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del reato di cui agli art. 56 e 262 cpv. 2° C.P. per avere, a scopo di spionaggio militare, tentato, con lettera in data 29.9.1939 diretta da Sanremo al marito Bruner Antonio residente in Francia, di rivelare le notizie di cui sopra, non 1iuscendo a pervenire alla consumazione del reato per circostanze indipendenti dalla sua volontà; 2) Il Brnner Antonio e il Moravec Emil: del reato di cui agli art. 110, 258, 262 cpv. 2° 81 C.P. per avere, in concorso tra loro, nell'agosto 1939 in territorio estero (Francia), determinato la Hoger Elsa E lisabetta a commettere i reati di cui alle precedenti lettere a) - b), dandole altresì le istruzioni ed i mezzi per commetterli. In esito al dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza preliminare, ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, a porte chiuse, constatata l'assenza degli accusati lati-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

tanti Bruner e Morovec e deciso cli procedersi in contumacia nei loro riguardi, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusata presente che, col suo difensore ha per ultimo avuto la parola, il Collegio osserva IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito cli istruttoria e rito diretto, i rubricati, con atto d'accusa del P.M. in data 5 corr. mese, furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi in epigrafe ad essi addebitati. All'udienza, per la confessione della Hoger, per le prove documentali e testimoniali emerse e per le conclusioni peritali è stato accertato quanto segue: La Hoger -stabilitasi dal marzo 1938 in Sanremo, ove aveva tenuto sempre un tenore cli vita poco chiaro ed era altresì sospettata di trnffico di valuta - era stata segnalata nel settembre 1939 perchè vista frequentare con eccessivo interesse località della provincia di Imperia, nelle quali erano accampate truppe. Risultava altresì che la Hoger, nonostante fosse suddita germanica, aveva ottenuto il visto d'ingresso in Francia, ove il maritp suo, Bruner Antonio, anch'egli suddito germanico, risiedeva, e precisamente a Nizza, godendo di piena libertà di movimento. Operando in conseguenza, l'Autorità italiana riusciva, il 29 settembre, a pervenire in possesso di una lettera scritta dalla Hoger in lingua tedesca. Sottoposta ad esame chimico, tale lettera rivelava scritture di carattere spionistico militare relative alle truppe dislocate in Camporosso, sui monti da Ventimiglia a Grimaldi ed in Sanremo, notizie desunte tutte personalmente dalla Hoger. Avuta così la prova deJJ' attività spionistica della Hoger, l'Autorità italiana, la sera del 7 ottobre, procedeva all'arresto di essa. Nella perquisizione domiciliare venivano rinvenute, fra l'altro, una penna cli vetro adatta per scritture occulte ed una comunicazione ciel Consolato germanico di Genova diretta al marito di lei, il Bruner, la quale comunicazione, sottoposta a reagenti chimici, rivelava altre scritture spionistiche, ossia, notizie relative ad automezzi ed a movimenti di truppe italiane nella medesima località di confine. La Hoger, nell'agosto 1939, conobbe a Mentone - ove più volte essa si era recata da Sanremo per visitare il marito Bruner Antonio - un tale che le propose di osservare e quindi riferire tutto quanto accadeva sotto i suoi sguardi a Sanremo circa la preparazione militare dell'Italia; sollecitata anche dal marito essa accettò tale incarico, e così, tornata dopo una settimana circa da Sanremo a Mentone, quivi si incontrò di nuovo con quell'uomo, il quale l'accompagnò a Nizza ove la presentò a certo Le Conte. Il Le Conte le dette istruzioni di dettaglio circa le notizie che interessavano, circa il modo cli attingerle e circa il modo di mettersi a contatto con lui, remunerandola con 600 franchi francesi e 350 lire italiane. La Hoger consegnò tutto questo denaro al marito. Il I O settembre, tornata ancora in Francia ebbe a Nizza

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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altri colloqui col primo mandante e col Le Conte, il quale la incaricò di accertare se nella zona cli Ventimiglia e Sanremo si trovassero truppe dj alcune specialità dell'esercito italiano, e le consegnò altresì una penna di vetro da usarsi per scrivere con inchiostro invisibile: la Hoger avrebbe dovuto poi inviare i notiziari all'indirizzo del marito, il quale stava, intanto, in attesa dei documenti necessari per uscire dalla Francia e raggiungere la moglie in Italia. Rientrata in Italia il 3 settembre essa compì varie gite in località di frontiera al fine di procurarsi le notizie di carattere militare da comunicare al Le Conte; il 29 settembre scrisse la lettera pervenuta in possesso delle autorità italiane, con la quale lettera dava le notizie che si era potuto procacciare in Camporosso, Bordighera, Sanremo ecc. Ha spiegato la Hoger di aver scritto tale lettera per aiutare il marito, il quale attendeva dal Le Conte un passaporto per venire in Italia e così sottrarsi al campo di concentramento, ove era stato inviato; che l'accenno contenuto nella lettera medesima, ove era stato inviato, ad un altro precedente rapporto si riferiva ad altra lettera da lei affidata a viaggiatori che si recavano in Francia, escludendo però che essa contenesse notizie di carattere militare, ha ammesso nondimeno, di avere annotato a tergo ciel foglio del Console germanico, varie notizie cli carattere militare, che però non comunicò al Le Conte. 11 primo mandante venne identificato nell'oriundo cekoslovacco Emil Moravec, già segnalato come appartenente allo spionaggio francese ed incaricato di reclutare agenti informatori per conto degli uffici dello spionaggio di Nizza e Marsiglia. La Hoger - assunta, dietro retribuzione in danaro, al servizio dello spionaggio francese dal Le Conte, dirigente dell ' uffic.io spionaggio di Nizza - tornò, dunque, in Italia col compito preciso di assumere informazioni cli carattere militare e di riferirle al Le Conte, per il tramite ciel suo marito. Come la Hoger abbia svolto tale compito di assumere e procacciarsi, simili notizie è dimostrato in modo non equivoco non solo da quanto essa stessa ha dichiarato e cioè, i suoi ripetuti contatti col marito, col Moravec e il Le Conte, dai quali ebbe tutte le istruzioni e tutti i sussidi necessari: le visite delle vaiie località italiane, visite compiute con circospezione, abilità ed intelligenza nell'osservare e nel rilevare ciò che le interessava, ma è dimostrato altresì dall'epistolario acquisito agli atti, ove pure sta ad indicare che essa operava alla diretta dipendenza dello spionaggio francese per le esecuzioni di un compito specifico cli spionaggio in danno dell'Italia, nonchè del mezzo di cui fu munita, vale a dire la penna di vetro per scrivere con inchiostro invisibile. Tutto ciò sta a confermare, che l'attività della Hoger - detenninata e sorretta da un'unica, medesima risoluzione de.littuosa - si concretò: 1) in più fatti di procacciamento cli notizie cli interesse militare, compiute in varie località italiane nell'agosto e nel settembre 1.939. La natura di tali notizie dalla Hoger procacciatesi resta precisata:


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TR1BlfNALTI SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- dalla natma stessa dell'incarico affidatole dal Le Conte, il quale inca1ico come si è detto - consisteva nell'accettare tutto quanto si rife.dva alla preparazione nùlitare dell'Italia, e particolarmente nell'accertare quali truppe fossero dislocate nella località prossima alla frontiera ed i loro movimenti; - dai documenti sequestrati, e nei quali le notizie procacciatesi sono scritte; al quale proposito il perito tecnico-militare ha concluso il suo esame giudicandole tutte notizie delle quali la Autodtà competente ha vietata la divulgazione; su ciò si concreta, appunto, nei suoi estremi costitutivi, l'ipotesi del reato continuato cli procacciamento cli notizie, commesso a scopo di spionaggio militare (art. 258, 81 C.P.); 2) in un fatto, accertato, di tentativo di rivelazione di tali not1z1e, costituire dall'avere essa tentato di far pervenire al Le Conte la lettera in data 29 settembre, nella quale le notizie predette erano riferite; lettera che, come è noto, non giunse a destinazione perchè caduta in possesso delle autorità italiane (art. 56, 262 cpv. 2° C.P.).

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AIREATI DI SPIONAGGIO

in continui contatti telefonici. Subito dopo l'arresto della Hoger, sparì da Mentone senza lasciar traccia di sè. In conclusione, il Bruner ed il Moravec concorsero entrambi direttamente nella esecuzione di ambedue i reati commessi dalla Hoger, e cioè tanto del reato di procacciamento di notizie d'interesse militare quanto nel reato tentato di rivelazione delle notizie medesime, sia determinando la Hoger a commetterli, sia dandole le istruzioni, i mezzi e gli aiuti ali' uopo necessari. Pertanto nei fatti come sopra emersi il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati, e adeguando la sanzione penale ai fatti, reputa equo condannare ciascuno degli accusati a complessivi anni quindici e mesi uno cli reclusione, risultanti per ciascuno dal cumulo di anni dieci e mesi uno per il delitto di cui agli rut. 110, 258 C.P. e di anru cinque per il delitto di cui agli art. 110, 56, 262 cpv. 2° C.P., nonchè al pagamento in solido delle spese di sua custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.); per tutti alla pena consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.); la sottoposizione alla libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P.) e, a pena espiata, l'espulsione dallo Stato (art. 312 C.P.).

La Hoger non operò da sola, ma col concorso del marito, il Bruner Antonio e del Moravec Emil. Il Bruner trasferitosi in Francia in attesa di farsi colà raggiungere dalla moglie fu sorpreso dallo scoppio della guen-a e per sfuggire al provvedimento di internamento, tramite Moravec, si nùse a disposizione dello spionaggio francese sfruttando, per il procacciamento di notizie, la moglie rimasta in Italia. Quindi, egli era pienamente consapevole della attività spionistica della moglie, la quale "ci teneva a far comparire il maiito presso Jo spionaggio francese e non a trattare direttamente, poichè era quest'ultimo che in ultima analisi beneficiava dell'attività da lei svolta, ottenendo tolleranza alla cli lui permanenza in Francia o documenti idonei ad emigrare in altra nazione. Risulta infatti che il Bruner è riuscito ad emigrare nel Marocco, zona Spagnola, Tangeri, ove trovasi attualmente" . Non solo, ma la partecipazione del Bruner all'attività della moglie fu diretta, immediata, esecutiva, come è posto in chiaro, tra l'altro, dai 1ipetuti contatti che la moglie ebbe con lu.i, e col Moravec e il Le Conte, a Mentone e a Nizza; dall'epistolario, documentazione eloquentissima di tale partecipazione, dall'avere ricevuto dalla moglie i 600 franchi e le 350 lire, che il Le Conte aveva sborsati ad essa a titolo di compenso. E, analogamente, immediata ed esecutiva fu la partecipazione del Moravec, il quale dopo aver consigliata e indotta la Hoger a porsi al servizio dello spionaggio francese, la presentò al Le Conte, e con essa ebbe egli pure ripetuti contatti a Mentone e a N izza, interessandosi così direttamente a tutto lo svolgimento dell'attività di lei. Il Moravec aveva stabilito il suo quartiere generale al caffè Perroquet di Garavan presso la Fontana della frontiera, donde controllava i mov.imenti di stranieri e di connazionali attraverso la frontiera stessa, svolgendo la sua opera di reclutatore per conto degli uffici dello spionaggio di Nizza e Marsiglia, con i quali era

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P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 258, 81,110,262 2° cpv., 56, 73, 29,230,312 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Hoger Elsa e, in contumacia, Bruner Antonio e Moravec Emil responsabili dei delitti in epigrafe ciascuno ascritti e, cumulate le pene, condanna alla reclusione Hoger, Bruner e Moravec ciascuno ad aruù quindici e mesi uno, al pagamento in solido delle spese processuali e la Hoger al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, colla conseguenza per tutti dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; ordina per tutti la libertà vig ilata e, a pena espiata, l'espulsione dallo Stato. Roma, 19.7.1940 - Anno XVIll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE DI HOGER ELSA Hoger Elsa, detenuta dal 7.10.1939, venne trasferita nella Casa Penale per d01me di Trani il 28.8.1940. Secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa Penale per donne di Trani con foglio n. 390 del 3 l. l.1961 Hoger Elsa "venne liberata il 23 .3. 1944 dalle Autorità Militari Inglesi che presero anche il relativo fascicolo personale".


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA OlFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATJ DI SPIONAGGIO

Detenuta dal 7.10.1 939 al 23.3 .1944.

Reg. Gen. n. 63/1940

Pena espiata: 4 anni, 5 mesi, 16 giorni.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 21.3 .1961, ridotta a 2 anni e 20 giorni di reclusione la pena int1itta a Hoger Elsa, pena che la Hoger ha già espiato. Con la suddetta Ordinanza il Tribunale, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 , ha ridotto la pena di 15 anni e 1 mese di reclusione inflitta a Hoger Elsa e ai latitanti Bruner Antonio e Moravec Emi! a I O anni e 20 giorni di reclusione.

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SENTENZA N. 99

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S .N .; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N. : Pasqualucci Renato, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio, Capoti Pietro, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

E alla suddetta pena ha applicato gli ulteriori condoni previsti dall'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 (anni 3), dall'art. 1 del D.P. 23 .12.1949 n. 930 (anni 1), dall'art. 2 lettera c) del D.P. 19.12.1953 n. 922 (anni 3) e dall'art. 2 del D.P. l 1.7.1959 n. 460 (anni 1). Per effetto dei s uddetti condoni la pena di 10 anni e 20 giorni di reclusione viene ulteriormente ridotta a 2 amù e 20 giorni di reclusione. 11 Tribunale, inoltre, 1ilevato che alla data del 21.3.1961 sono trascorsi dalla data in cui la sentenza de.I T.S.D.S . divenne iJTevocabile (19.7.1940) più di 20 anni e che tale tennine e più che sufficiente affinchè possa applicarsi a B runer Antonio e Moravec Emilio il provvedimento di estinzione della pena prevista dall'art. 172 C.P. ctichiara estinta, per il decorso del tempo, la pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione che Bruner e Moravec - latitanti - dovrebbero espiare. Istanza di grazia inoltrata il 20.2.1940 dalla s uocera di Hoger Elsa e altre due istanze inoltrate dalla Hoger Elsa, e dalla suocera nel 1941 non vennero accolte.

nel procedimento penale a carico di: Oppezzo Giovanni, nato .il 21 .3.1 902 a Torino, dottore in Chimica e Farmacia, detenuto dall' 11.10.1939. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 257 p.p. in relazione all'art. 56 C.P. per avere, previ accordi presi con il servizio spionistico francese e previo compenso cli franchi francesi 4 .000, compiuto atti .idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie, che, nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete. In Torino 1'8 ed il 9 ottobre 1939 e precedentemente. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Oppezzo Giovanni, in seguito a mandato di cattura emesso nei suoi confronti dall'Autorità gi udiziaria ordinaria dell'A.0.I., decise di espatriare. A tal fine, munitosi di regolare passaporto, si recò in Svizzera. Ma prima di iniziare il viaggio diede in deposito al Notaio Francesco Musso l'eredità materna - costituita da titoli al portatore del valore nominale di lire cinquantamila - con incarico di forn irgli saltuariamente sovvenzioni, fino ad estinzione della relativa somma. Nel luglio 1939 l' imputato - che già si trovava in Svizzera - spinto dal bisogno, scrisse al suo amico Luigi Musso - figlio ciel notaio sopra cennato - perchè, serven,dosi del passaporto del quale lo stesso era in possesso gli portasse del de-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

naro o anche un brillante di adeguato valore. Il Musso Luigi, nel successivo mese di agosto, raggiunse l'Oppezzo al quale consegnò un piccolo brillante e, per scusarsi della esiguità del valore di questo ultimo (fu infatti venduto per pochi franchi svizzeri), disse che la somma di L. 100 ed un grosso brillante gli erano stati sequestrati dalla Dogana Italiana. In detta occasione il Musso Luigi consigliò all'Oppezzo di recarsi in Francia, ove gli sarebbe stato facile - e mezzo di una ditta di Torino con la quale era in rapporti - di fargli prevenire le somme delle quali avrebbe avuto bisogno. In seguito a tale suggerimento l'Oppezzo lasciò la Svizzera e si recò in Francia. Ma ivi nessuna somma mai lo raggiunse, talchè l' imputato fu costretto chiedere - per poter vivere - 1'arruolamento alla legione straniera. Gli addetti all'accennato arruolmnento misero come condizione per l'accettazione, che l'Oppezzo si recasse in Italia per assumere notizie di natura militare e di carattere manifestamente segreto. Per l'attuazione di tale piano spionistico offrirono 4.000 franchi e il passaporto falso. L'Oppezzo, in tale proposta, vide due possibilità: la prima, di poter fare ritorno in Italia e precisare col notaio Musso la questione della somma datagli in deposito che aveva visto svanire attraverso il grosso brillante e mille lire che, a dire del figlio dello stesso notaio, erano stati sequestrati dalla Dogana Italiana; la seconda, di ritornare in Francia e, scusandosi coll'affermare che nulla aveva potuto fare perchè riconosciuto dalla Polizia Italiana, ottenere il promesso arruolamento.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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stesso di continuare a prendere in giro i francesi . A tal fine offrì i propri servigi, promettendo che avrebbe comunicato all'Oppezzo, dopo il ritorno dello stesso in Francia, notizie false. Per l'attuazione di tale progetto, il Musso chiese 1500 franchi e la indicazione - su una cartina geografica - delle località dalle quali avrebbe dovuto mandare le promesse informazioni. Dopo avere tutto concertato come sopra detto, il Musso Luigi si recò dal padre e, con lo stesso, concretò di denunciare la presenza in Torino deU'Oppezzo assumendo che questi era venuto in Italia con passaporto falso allo scopo di potere compiere gli atti spionistici dei quali si è fatto sopra cenno. Il Musso Luigi si recò infatti a denunciare i fatti sopra cennati al direttore della segreteria del fascio di Torino, il quale ne informò l'arma dei Carabinie1i Reali. In seguito all'accennata denuncia furono dati al Musso Luigi precise istruzioni sul modo di comportarsi durante gli ulteriori contatti che lo stesso avrebbe dovuto avere coll'Oppezzo, al ritorno de1lo stesso da Genova ove si era recato per scambiare i franchi francesi e avere così la possibilità di dare al Musso Luigi la somma concertata (1.500 franchi) in moneta italiana.

Avvenuto l'incontro, il Musso lasciò, nello scompartimento ferroviario occupato dall'Oppezzo (che, come stabilito - avrebbe dovuto proseguire per Parigi), nascosto in un giornale:

Fu così che l'Oppezzo decise di accettare l'offerta, pur respingendo - nel suo intimo - ogni pensiero di tradire la Patria, che aveva sempre fedelmente servito in pace ed in guerra.

1) un foglio di carta contenente risposte evasive (preparate dall'Arma) ed alcune delle anzidette domande degli agenti spionistici francesi, rese note - come si è già detto - al Musso da1l'Oppezzo;

A Torino, ove giunse nell'ottobre 1939, ebbe un abboccamento col Musso Luigi al quale, dopo aver chiesto di volere sistemare col notaio la questione delle 50.000 lire lasciategli in deposito, confidò allo stesso Musso Luigi - suo amico come era riuscito a venire in Italia. Disse cioè che i francesi gli avevano dato 4.000 franchi, il passaporto di copertura e l'incarico di assumere in Italia notizie:

2) una ricevuta per il 1.500 franchi che, come convenuto tra l'Oppezzo e il Musso, avrebbe dovuto essere consegnata agli agenti francesi per mostrare a questi ultimi che se l. ' Oppezzo nulla aveva potuto fare direttamente perchè riconosciuto dalla polizia italiana, pure aveva avuto cura di assicurare la collaborazione di un tale, che - come già cennato - sarebbe stato il Musso Luigi.

1) sulla dislocazione dell'Armata del Po; 2) sulla dislocazione del Gruppo di Annata al Comando del Maresciallo Gra-

ziani; 3) sulla organizzazione e dislocazione dei Battaglioni CC.NN costituiti per mobilitazione;

L'Oppezzo, ricevuto il giornale, si recò alla 1itirata per controllare se il giornale stesso conteneva la ricevuta relativa ai 1.500 franchi. Con sua somma meraviglia notò, però, che - oltre la ricevuta - vi era un foglio contenente risposte al questionario propostogli dai francesi. Riavutosi dalla sorpresa buttò dal finestrino del treno in corsa il detto foglio , dopo averlo stracciato a pezzi. L'Oppezzo - che durante il viaggio fino alla fron tiera non ebbe contatti con alcuno - fu tratto in arresto a Bardonecchia.

5) sull'atteggiamento e sul morale della popolazione dell'Italia settentrionale in relazione ad una eventuale guerra con la Francia.

Perquisito gli fu trovato il passaporto falso e i relativi documenti di copertura, nonchè la ricevuta rilasciatagli dal Musso. Denunciato alla Procura Generale presso questo Tribunale con atto di accusa dell' 1.3.1940 fu rinvialo a giudizio per rispondere del reato ascrittogli.

Il Musso Luigi dopo avere ascoltato la narrazione de1l'Oppezzo propose ano

Nell'orale dibattimento, per la dichiarazione dello stesso imputato e per le de-

4) dati sui campi di aviazione di Casello Torinese e Mirafiori;


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

posizioni rese dai testi Giardinello Costantino, Rosazza Ugo, Musso Luigi e Musso Francesco, il Collegio si è formato il convincimento che i fatti si sono svolti come sopra esposti e che la denuncia fatta dal Musso Luigi - di concerto col padre dello stesso (Notaro Musso Francesco) - ebbe lo scopo di togliersi, essi Musso, l'onere di dovere rendere conto all'Oppezzo delle cinquantamila lire, che quest'ultimo aveva dato in deposito prima di recarsi all'estero. Di particolare rilievo è il fatto che nell'orale dibattimento il Musso Luigi ha confermato che non rispondeva a verità la storiella del sequestro delle mille lire e del grosso brillante per opera della dogana italiana. Ha soggiunto che ciò egli disse all'Oppezzo per giustificare la mancata consegna delle somme che quest'ultimo legittimamente si attendeva dopo la richiesta fattagli. Pure di particolare interesse, ai fini dell'accennato convincimento formatosi dal Tribunale, è stata la dichiarazione di Musso Francesco che - mentre ha affermato di aver restituito all'Oppezzo la somma in deposito - non ha saputo dar conto di come avesse erogato in favore dell'imputato le dette cinquantamila lire, dimostrando, ancora più e meglio, che della detta somma si era locupletato. Che i Musso avessero ritenuto di raggiungere mediante la denuncia lo scopo di liberarsi dell'Oppezzo, lo dimostra anche il fatto che, nello stesso momento in cui Musso Luigi denunciava di spionaggio l'imputato, Musso Francesco - professionista poco scrupoloso, affarista avido di denaro (come risulta dagli atti e come ha confermato all'orale dibattimento il teste Maggiore dei CC.RR. Giardinello Costantino) - spargeva la notizia che l'Oppezzo era stato fucHato! Come già cennato, l'Oppezzo - vecchio squadrista, marcia su Roma, volontario in A.O.I., sottotenente di complemento del genio, dottore in chimica e farmacia - venne in Italia non per tradire, ma per sistema.re con il Musso la questione relativa alle 50.000 lire, date in deposito al Notaro Musso, e per procurarsi verso i francesi un titolo di benemerenza (sia pure inesistente), onde ottenere 1'arruolamento presso la Legione straniera: unico mezzo che g li restava per poter vivere. Tutto ciò è rimasto accertato dalle risultanze istruttorie e da quelle dibattimentali , le quali - come già cennato - hanno provato che l'Oppezzo, durante la sua permanenza in Ital ia, ebbe contatto unicamente con Musso Luigi. Circostanza quest'ultima che esclude ogni proposito delittuoso dell'Oppezzo ai danni dell'Italia. In conseguenza delle esposte risultanze il Collegio ritiene che l'imputato debba essere assolto dallo ascrittogli reato per non avere commesso il fatto . P.Q.M. Visto l' art. 479 C.P.P.; ASSOLVE Oppezzo Giovanni dall'ascrittogli reato, percbè non ha commesso il fatto addebitatogli.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Ordina che l'imputato sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 23.7.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE AI REATJ DT SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO

SENTENZA N. 107

Rcg. Gcn. n. 166/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.Y.S.N.; Giudice relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Caputi Pietro, Mingoni Mario, Suppjej Giorgio, Gangemi Giovanni.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Beccaro Alberto, nato l' 11.5.1904 a Massiola (Novara), elettrotecnico. IMPUTATO del reato di cui all'art. 258 in relazione all'art. 56 del C.P. , per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procacciarsi in Italia notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Reato commesso nell'estate 1939. In udienza a porte chiuse, in applicazione dell'articolo 443 C .P.Esercito in relazione all'mt. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED 1N DIRITTO Il 9 agosto 1939 era 1impatriato dalla Francia, dal valico ferrovimfo di Bardonecchia, il rubricato Beccm·o Alberto. Poichè doveva scontare sei mesi di arresto e L. 4000 di ammenda per due disti1Jti reati di espatrio clandestino, così venne arrestato. Il giudicabile era stato in precedenza segnalato alle auto1ità di confine perchè un giornale francese aveva pubblicato che egli era stato arrestato nei pressi di Montlien, per vagabondaggio e che in tale occasione avrebbe dichiarato di essere ex ufficiale italiano, ingegnere, resosi disertore in quanto era stato mobilitato per

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essere inviato nella Spagna nazionale.

E siccome il Beccaro era stato individuato per l'ex elettricista, che aveva lavorato presso la "Breda" di Sesto S. Giovanni, e per l'ex montatore e collaudatore presso la Marelli e Compagnie Generali, sempre a Sesto S. Giovanni, così l'autorità di P.S. ritenne opportuno di interrogarlo per indagare sul di lui conto. L'imputato fra le tante notizie fornite disse che a Poitiers era divenuto l'amante di una suddita spagnola, separata dal marito, nonchè amico del di lei fratello, ex miliziano rosso. Da quest'ultimo in servizio dello spionaggio francese, aveva saputo che certi Colombini, Ing. Bruno e Gilbert, italiani, erano pure al soldo dell'ufficio informazioni segrete, francese. Inoltre nell'escludere di avere avuto rapporti diretti con tale ufficio straniero, affermò che le varie notizie suUa attività spionistica francese, ai danni dell'Italia, erano state da lui apprese attraverso le confidenze fattegli dal fratello de.Ua sua amante. Successivamente fu messo a contatto con un ufficiale dei CC.RR;, il quale, per la dovizia dei pa1ticolari di carattere spionistico comunicatigli, cominciò a sospettare che il Beccaro fosse uno spione vero e proprio. Infatti di fronte ad abili contestazionj finì per confessare che nel marzo 1939 mentre era detenuto nelle carceri cli Poitiers ebbe la visita di un funzionario di quella prefettura che successivamente lo mise a contatto con due ufficiali di aeronautica francesi, i quali gli clùesero notizie di indole generale e lo assicurarono che uscito dal carcere non sarebbe stato espulso dal territorio francese. Al termine della pena (già inflittagli dall'Autorità gi udiziaria straniera) fu rilevato dal la prigione da un ispettore del commissariato centrale, che gli diede 50 franchi e lo accompagnò in un albergo ove venne alloggiato e spesato fino a nuovo ordine. Dopo alcuni giorni ebbe un incontro con cinque ufficiali in borghese, i quali, avendo da lui appreso, fra l'altro, che egli era un antifascista, lo lasciarono in albergo promettendogli una buona sistemazione. ln un successivo colloquio con altri ufficiali finì per avere concrete proposte spionistiche militari, con specifici compiti da svolgere in lta.lia. A tal uopo ebbe tutte le necessm·ie istruzioni per poter corrispondere clandestinmnente. Inoltre gli fu dato l'incarico di ingaggiare altre persone al servizio spionistico francese e di occuparsi della spedizione dalla Svizzera di materiale spionistico che gli sarebbe stato affidato da persone che a suo tempo s.i sarebbero fatte riconoscere.

Secondo le affermazioni dell'imputato egli non avrebbe avuto somme di danaro quando partì dalla Francia per svolgere la losca impresa: ma promessa di riceverne appena incominciato l'invio delle notizie e comunicato il suo recapito. I suoi mandanti lo avrebbero solo mantenuto di vitto, alloggio e gli avrebbero dato un po' di denaro durante la sua permanenza a Poitiers.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il 9 .8.J 939 era arrivato a Bardonecchia ed avrebbe dovuto svolgere la sua attività spionistica con l'assumere notizie sulla quantità e dislocazione delle truppe alla frontiera francese, sulla ubicazione di depositi e sui materiali in essi custoditi, sui campi di aviazione esistenti in Piemonte e Lombardia e sulla difesa antiaerea del Lago Maggiore, sulle fortificazioni di !selle ecc. ecc. Però essendo stato arrestato, non appena giunto in territorio italiano, gli mancò la possibilità di eseguire il mandato ricevuto. Anche all'udienza il perito concluse il suo giudizio tecnico-militare dichiarando che le notizie che il Beccaro avrebbe dovuto procacciarsi a scopo spio1ùstico sono tutte notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Dalla suesposta narrativa.emerge ad evidenza che il giudicabile ha compiuto atti idonei d.u:etti in modo non equivoco a procacciarsi, a scopo spionistico, in Italia notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Di conseguenza egli si è reso soggettivamente e oggettivamente responsabile del reato ascritto gli e cli cui all'art. 258 in relazione ali' art. 56 C.P.. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare del reato, il Collegio è d'avviso cli irrogare la pena di anni quindici; ed applicandogli la diminuente di un terzo ai sensi dell'art. 56 C.P. (delitto tentato) condannarlo ad anni dieci di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge . P.Q.M . Visti ed applicati gli art. 258 in relazione al 56, 23, 29, 228 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Beccaro Alberto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre che ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 6.8.1940 - Anno XVlll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Beccaro, detenuto dal 9.8.1939, evase 5.7.1944 dalla Casa cli Reclusione di Fossano "in seguito ad irruzione di formazioni armate".

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio ciel P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 24.3.1961, estinta, per decorso del tempo, (art. 172 C.P.) la residua pena di 5 anni, l mese e 4 giorni che Beccaro avrebbe dovuto espiare.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T .S.D.S. RELATI VE Al REA TI DI SPIONAGGIO

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 170/1940

SENTENZA N.120

Il Tribunale Speciale per la Difesa deJJ.o Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

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che dovevano giungere altri 5 mila richiamati. Il Bucci, ha, anche in udienza, ammesso di avere scritti quei due biglietti ai suoi amici e conterranei e di avere loro dato le notizie anzidette precisando che i cannoni li aveva veduti egli stesso nel cortile della caserma quando vi erano giunti .

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M . V.S.N. : Rossi Umberto, Mingoni Mario, Carusi Mario, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

Il Bucci ha spiegato di aver comunicato dette notizie ignorando l'importanza di esse e la gravità delle conseguenze che gliene sarebbero derivate, ma è certo, anche per le frasi di indubbio significato che si leggono nei due biglietti, che a ciò il Bucci (allogeno come i due destinatari dei biglietti) è stato po1tato dai suoi sentimenti antitaliani invano da lui contestati, in arm01ùa con gli stessi sentimenti dei suoi due amjci.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bucci Mario, nato il 27.2.1920 a Dignano d ' Istria (Pola), soldato nel 4° Btg. Art. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 1° ipotesi C.P. per avere, in tempo di guerra, il 24.5.1940, rivelato a Zuccon Natale e Mazzucca Giovanni notizie militari delle quali 1' Autorità competente ha vietata la divulgazione.

In esito al dibattimento svoltosi, giusta ordinanza preliminare, ai sensi dell' art. 443 C.P.Esercito, a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l ' accusato che col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva

Le notizie in questione contestate, rispondenti a realtà, sono di quelle non djvulgabili, come anche, il perito tecnico-nùlitare ha accertato. Nel fatto il Collegio ravvisa tutti gli estremi del delitto di rivelazione di cui a l capo d'imputazione, e cioè, della p.p. e del cpv. 1° ipotesi prima dell'art. 262 C.P., essendo il periodo di imminente pericolo di guerra, qual'è senza dubbio quello in cui i due biglietti sono stati scritti, compreso, a norma dell'articolo 310 C.P., nella denominazione cli tempo di gueITa, agli effetti della legge penale. Tenuto conto della giovane età e ai buoni precedenti del Bucci, il Tribunale ritiene di condannar-lo al minimo della pena edittale e cioè ad anni dieci di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, colle conseguenze della degradazione (art. 5 C.P.Esercito), dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e della libertà vigilata (m-c 230 n. 1 C.P.). P .Q.M.

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d'Istruttoria a rito diretto, con atto d'accusa del P.M . in data 20 luglio u.s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere del fatto delittuoso sopra in epigrafe enunciato. Per la confessione dell'accusato, per le prove documentali e testimoniali e tenuto conto delle conclusioni peritali, confermate in udienza, è stato accertato q uanto segue: I Carabinieri Reali, procedendo il 28 maggio, e.a. a perquisizione nell'abitazione dei sovversivi Zoccon Natale e Mazzucca Giovanni sita a Zucconi di Dignano (Pola), rinvennero e sequestrarono due biglietti postali scritti in croato, da Fiume ai suddetti dal rubricato soldato Bucci Matteo in servizio presso il 4° Reggimento Artiglieria di stanza in detta città, nei quali, oltre a manifestare sentimenti antitaliani (fra l'altro, il Bucci chiamava "zingari" i suoi camerati italiani) si comunicavano notizie d'indole militare, e cioè che erano giunti otto grossi cannoni da 260 mm. i quali venivano sistemati al confine verso la Jugoslavia, e

Letti ed applicati gli art. 262 p.p. e cpv. 1° prima ipotesi - 310, 29, 230 C.P. 274, 488 C.P.P.; 5 C .P .Esercito. DICHIARA Bucci Matteo responsabile del delitto in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni dieci di reclusione, alla conseguente degradazione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva nonchè all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; ordina che sia sottopo's to alla libertà vigilata. Roma, 23.8.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DE SUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bucci, detenuto dal 19.6 .1940, avrebbe dovuto essere scarcerato il 19.6.1950,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ma per i noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano in data imprecisata del dicembre 1944 o gennaio 1945.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S. RELATlVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 137/1940

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SENTENZA N.122

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Il Tribunal e militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4.1961 , "estinta per decorso del tempo (att. 172 C.P.) la pena che in concreto Bucci Matteo dovrebbe espiare".

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Infatti poichè alla data del 18.4.1961 sono trascorsi dal giorno in cui la sentenza del T.S.D.S. divenne irrevocabile (23.8.1940) più cli 10 anni - cioè un periodo di tempo doppio della pena che il Bucci, in concreto, dovrebbe espiare deve essere applicato il provvedimento di estinzione della pena per decorso del tempo previsto dall'art. 172 C.P.

Giudici Consoli M. VS.N.: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Ca.tusi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Marich Giovanna, nata il 18. I .1903 a Nizza Marittima (Francia), casalinga. IMPUTATA del reato di cui agli art. 110, 246 C.P. per avere, in concorso cli Minucci Ettore (latitante), nel dicembre 1939 o gennaio 1940, in Livorno e territorio francese, ricevuto dallo straniero somme di denari al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. In esito al dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza in limine litis, a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 443 C.P.Esercito sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusata che con i I suo difensore ha avuto per ultimo la parola, osserva: IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di accusa del P.M. in data 6 c.m. la prevenuta, unitamente al proprio marito Minucci Ettore (nei riguardi del quale, essendo latitante, preliminarmente, è stato ordinato lo stralcio degli atti e la sospensione del dibattimento sino a quando non perverrà in potere della giustizia) fu rinviata a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi enunciati in rubrica. All'odierna udienza, attraverso le reticenti a.tmnissioni dell'accusata, per le prove documentali e testimoniali, sono stati accertati i seguenti fatti: la rubricata Marich, alloggiata presso la pensione "La Toscana" di Livorno, eseguiva ripetute visite al porto, avvicinava con notevole interesse persone presso il R. Aeroporto L. Zoli e manteneva una sospetta corrispondenza con persone residenti in Francia. I CC.RR di Firenze avevano così accertato che Minucci Ettore residente a Nizza, mar.ito della Marich, le inviava frequenti lettere, alle quali la Ma.rich 1ispondeva regolarmente. In una di queste, precisamente quella timbrata Livorno


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ferrovia 22 gennaio 1940, la Marich, oltre le comunicazioni di carattere insignificante, inseriva in simpatico alcune notizie di carattere milita.re circa i nostri "topolini" cioè unità di nuova costruzione della nostra marina da guerra. il 29 gennaio, pertanto, la Marich verùva arrestata mentre si accingeva a partire per Ventimiglia e poi per Nizza. Sottoposta a perquisizione si rinveniva, fra l'altro, ben nascosto nel fondo di una sua scatoletta portacoroncina un pezzettino di carta sul quale risultavano scritti a matita i nomi dei tre piroscafi Alicante, Livorno e Procida della Marina mercantile germanica, ormeggiati da tempo nel porto di Livorno. Le venivano anche sequestrate 60 fotografie di navi da guerra italiane. La Marich, pertanto, fu denunziata a questo Tribunale. Sia in sede istruttoria che al dibattimento, essa ha dichiarato che il predetto Minucci da Nizza, in cui erano domiciliati, l'aveva mandata a Livorno al fine di inviargli periodicamente lettere preventivamente preparate dal Minucci. Ciò allo scopo di far vedere alla sua clientela (occupandosi egli del commercio di frutta e verdura) che aveva numerosi clienti anche in Italia. Inoltre il Minucci le aveva dato incarico di accertare e comunicare se nel porto di Livorno vi fossero ancorati piroscafi mercantili tedeschi. Ha aggiunto che essa non conosceva affatto le notizie in simpatico di indole mi litare contenute nella l.ettera inviata al marito il 22 gennaio, in quanto la lettera era stata preparata dallo stesso Minucci.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D S. RELATTVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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sata con somme di denaro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Il compenso è rimasto provato per dichiarazione della stessa Marich la quale ha ammesso di aver ricevuto dal marito al momento della partenza cla Nizza oltre 2000 lire. Pertanto il Collegio, adeguando la pena alla entità dei fatti commessi, ritiene di dover condannare la Marich ad anni cinque di reclusione e 8000 lire di multa con la conseguenza delle spese processuali e cli custodia preventiva e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (a.rtt. 488, 274 C.P.P. e 29 C.P.). Il Collegio ritiene, inoltre, di dover ordinare la sottoposizione della Marich alla_libertà vigilata (art. 229 C.P.) ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 202, 203 C.P. in relazione alle circostanze cli cui all'art. 133 stesso codice. La somma sequestrata alla Marich, trovata nascosta nelle parti intime del suo corpo, costituendo il compenso della sua attività delittuosa, deve essere confiscata (art. 240 C.P.) La Marich ha dichiarato - senza, però, fornire alcuna prova - che la somma era il ricavato di suoi facili amori; giustificazione non creduta dal Collegio. P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 110,246, 29,229,240 C.P.; 274,488 C.P.P.

Ma la sua discolpa non può essere creduta perchè artificiosa ed evidentemente creata a scopo difensivo. Infatti se si considera che le lettere preparate dal Minucci non parlano affatto di commercio di frutta e di verdure, come la Marich ha dichiarato, ma contengono notizie insignificanti e comuni da servire di copertura alle notizie scritte in simpatico, si deve dedurre il preciso accordo fra i coniugi di corrispondere fra loro .in modo da nascondere gli argomenti cli carattere militare. La Marich ha asserito di essere analfabeta, ma dalle indagini effettuate, delle q uali esiste una sufficiente documentazione negli atti processuali, è risultato che essa, pur non possedendo una notevole cultura, da anni si esercitava a leggere e scrivere.

DICHIARA Ma.r-ich Giovanna responsabile del delitto in epigrafe ascrittole e la condanna ad anni cinque di reclusione e a lire ottomila di multa, al pagamento delle spese processuali, nonchè all'interdizione perpetua dai pubblici uffici che ne consegue; ordina che sia sottoposta alla libertà vigilata, ordina la confisca di quanto sequestrato. Roma, 27.8.1940 - Anno XYlllSeguono le finne del Presidente e dei Giudici

Se a ciò si aggiunge la cura con la quale la Marich nascose il pezzo di carta sul quale erano segnati i nomi dei tre piroscafi tedeschi, non può sorgere alcun dubbio sulla esistenza del dolo cla parte della Marich e sul criminoso accordo con il marito. La perizia tecnico militare sulla natura delle notizie procurate, ha escluso che si tratta di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione nell'interesse della sicurezza dello Stato. Però la crinùnosa attività della Marich si inquadra perfettamente nel reato di cui all'a11. 246 C.P. in quanto è evidente che essa, al servizio dello straniero, fu, tramite il marito, dallo straniero compen-

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S .D.S. il 3.4.1941 la pena pecuniaria di lire 8000 viene convertita in 160 giorni di reclusione. Pertanto Marich Giovanna, detenuta dal 29.1.1940, doveva essere scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Perugia 1'8.7.1945. Invece, secondo quanto comunicato in data 9 . l. 1945, dalla Casa Penale per


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Donne di Perugia, la Marich "venne scarcerata per ordine del Comando Alleato il 20.6.1944".

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONVNZlATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 134

Reg. Gen. n. 197/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Detenuta dal 29.1.1940 al 20.6.1944

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 21 giorni.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Nota: Dal registro generale non iisulta se nei confronti del latitante Minucci Ettore, nato il 21.8.1895 a Napoli, per il quale il T.S.D.S dispose, nell'udienza del 27.8.1940, la sospensione del procedimento, sia stata emessa una sentenza dal T.S.D.S.

Giudici consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Calizza Ugo, Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: De Filippi Michele, nato il 9.10.1894 a Sarzana (La Spezia), meccanico. IMPUTATO del delitto di cui agli art. 81, 246 C.P. per avere, in territoiio francese e belga, dai p1imi dell' anno 1933 fino alla data del suo anesto, essendo cittadino italiano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ricevuto dallo straniero demuo ed altre utilità, al fine di commettere atti contrari agli interessi nazionali. IN UDIENZA a porte chiuse, sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola.

IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica De Filippi Michele, con sentenza della Commissione Istruttoiia fu, in data 9 settembre e.a., rinviato a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato ascrittogli. L ' imputato nell'orale dibattimento confermando le dichiarazioni rese ai CC.RR. e al Giudice Istruttore, ha confessato di avere avuto nel 1934 alla data del suo arresto frequenti rapporti con gli agenti dello spionaggio francese, dai quali .1icevette - come compenso dei servigi dallo stesso promessi - una carta di identità e l'assicurazione che gli sarebbero state fomite le somme occorrenti per svolgere l'attività spionistica che gli veniva richiesta. Ha soggiunto il De Filippi che sua intenzione era quella di truffare i francesi . Il Collegio, presa in esame la tesi prospettata a sua discolpa dall'imputato, dopo averla raffrontata con le r.is ultanze dibattimentali e con quelle istruttorie, si


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

è formato il convincimento che ìl De Filippi - nel ricevere dallo straniero la carta d'identità, nonchè la promessa di denaro - ebbe per fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. P~rtant~, r~te_nuto che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi cost1tut1v1 del reato all'imputato ascritto; che tenuto conto della recidiva come ~ontest~ta, ap?a~e ri~pondente a giustizia fissare la pena in anni quattro di reclus10ne e hre se1m1la d1 multa; che alla detta pena consegue la interdizione temporane~ dai pubblici uffici, nonchè la condanna al pagamento delle spese processuali ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. P.Q.M. Visti gli art. 3 Jegge 4.6.1931 n. 674; l R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 81,246, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA

?~ Filippi Michele responsabile dell'ascrittogli reato e con l'aggravante della recidiva lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, alla multa cli lire seimila, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici; alle spese del processo, a quelle per il mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 20.9.1940 - Anno

xvm -

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGG(O

Reg. Gen. n. 190/1940

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SENTENZA N. 135

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato com.posto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M. V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N : Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Calizza Ugo, Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZ A nel procedimento penale a carico di: Le Brun de Sessavalle Francesco, nato il 22.9.1899 a Campiègne (Francia), industriale. IMPUTATO dei reati di cui agli art. 81, 258 p.p. e 262 p.p. e 2° cpv. C.P. per essersi, in tempi diversi e con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, procurato e per avere rivelato, a scopo cli spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente, nell'interesse della sicurezza dello Stato, ha vietata la divulgazione.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

In Provincia di Venezia e Bolzano, in epoca precedente e fino alla data del suo ruTesto.

Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S . il 2f .10.1941 la pena pecuniaria di lire 6000 viene convertita in centoventi giorni d1 reclusione.

In udienza, a porte chiuse, sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la pru·ola.

~ertanto De Filippi Michele, detenuto dal 28.3.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 26.7.1944. In sede di giudizio di revisione speciale (R.D. 5.10.1944 n . 3 16) la Corte di ~ppello cli Genova (l O sez. Penale) ha assolto De Filippi Michele dal reato addebitatogli perchè il fatto non costituisce reato.

IN FATTO ED IN DIRITTO Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che Le Brun de Sessavalle Francesco, in data 6.7. 1940, fu denunciato dai CC.RR cli Trieste, quale responsabi le di attività spionistica in danno dell'Italia. Dalle indagini svolte dai CC.RR è risultato: che il Le Brun che nei primi mesi del corrente anno - congedato dopo il richiamo alle armi, avvenuto in seguito allo scoppio della guerra tra la Francia e la Ge1111ania - venne tre volte in Italia ove, a suo dire, aveva interessi privati da sistemare; che entrato in rapporti di amicizia col Console cl' Albytre e col Vice Console d ' Huart, del Consolato francese di Venezia, fu incaricato dagli stessi di raccogliere notizie militari e di accertare l'effettiva consistenza di alcuni comandi di settori di copertura alla frontiera; che pure il vice Console a Trieste, De Pret, affidò al Le Brun, il compito di accertare le località ove avevano sede le grandi unità, l'Annata ciel Po e la pre-


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPlONAGGIO

senza di un comando importante a Scodavacca (Udine); che l'imputato di che trattasi s'interessò pure della raccolta di notizie relative ai rifornimenti di carbone fatti dalla Germania, ai campi di aviazione ed apparecchi della R.. Aeronautica e alla capacità dei serbatoi di benzina della raffineria "Aquila".

- del foglio 24/IIJ S.E. (Aviano) della carta d'Italia al 25.000 edita dall'Istituto Geografico Militare, sulla quale è riportata la ubicazione dell'aeroporto militare - non aperto alla navigazione aerea civile - di Aviano (Pordenone) e sono disegnati esattamente i manufatti dell'Aeroporto stesso;

Da una perquisizione eseguita all'atto dell'arresto - avvenuto alle ore 0,30 del giorno 11.5.1940 nell'albergo "Union" di Venezia - fu trovato molto materiale e documenti comprovanti l'attività spionistica del Le Brun, e cioè:

- del foglio 50-IV S.O. (Vicenza) della carta d'Italia al 25 .000 edita dall' Istituto Geografico M ilitare, sulla quale sono riportati quasi esattamente i manufatti dell' Aeropo1to militare (aperto al traffico civile) di Vicenza;

1) appunti vari riguardanti i vagoni di carbone provenienti dalla Germania;

- del foglio 6 della carta automobilistica d ' Italia al 20.000 edita da Touring Club Italiano, sulla quale ]'imputato ha ubicato con esattezza gli Aeroporti militari di Aviano, Campoformio, Gorizia e Treviso - tutti chiusi al traffico civile - e i campi di fo1tuna di Casarsa della Delizia, Ronchi dei Legionari (Gorizia) e Postumia (Trieste);

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2) schizzi su carte topografiche e su carte millimetrate o tm-istiche di campi cli aviazione e appunti vari in agende, in taccuino ed in foglietti sciolti, relativi ad apparecchi della nostra aviazione; 3) annotazioni riguardanti corpi e unità del R. Esercito trascritte in agende, nel cennato taccuino e sul margine di un giornale. Nell'orale dibattimento l'imputato - confern1ando le dichiarazioni precedentemente rese - ha confessato di avere raccolto i dati sopra cennati ed ha tentato di giustificare tale sua attività, assumendo che i dati raccolti interessavano un comitato di propaganda esistente in Francia, il quale aveva lo scopo di far conoscere la potenza dell'Italia Fascista e riuscire - in tal modo - ad ottenere una distensione dei rapporti esistenti fra i due Paesi. Ha pure confermato il Le Brun di avere avuto incarico da patte dei nominati d' Albytre, d'Huart e De Pret di controllare l'esattezza di alcune notizie di carattere militare. II Collegio, dall'esame dell'abbondante materiale sequestrato all'imputato si è formato il convincimento che la giustificazione del Le Brun non può trovare

accoglimento .

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- di due fogli di carta millimetrata su uno dei qual.i è abbozzato con sufficiente esattezza uno schizzo dell'Aeroporto militare di Gorizia - non aperto al traffico civile - mentre sul secondo è riportato con molta esattezza - anche nei particolari - lo schizzo del!' Aeroporto militare di Treviso, pure esso chiuso alla navigazione aerea civile. Ora, dall'esame dei documenti sopra cennat.i si rileva come il contenuto dei documenti stessi mal si concili con la tesi difensiva dell' imputato, come lo stesso ha del resto riconosciuto all' orale dibattimento - in seguito a specifica contestaz.ione fattagli - quando ha ammesso che tutto "ciò appare veramente misterioso". I numeri distintivi di reparti; la indicazione precisa della ubicazione di Aeroporti militari; gli schizzi riproducenti - talvolta con molta esattezza - Aeroporti militari con la indicazione dei relativi manufatti, non erano invero notizie che avrebbero potuto comunque occorrere per trattare in un articolo di giornale un argomento di carattere generale, relativo al potenziale bellico dell'Italia Fascista, ovvero per dare notizia di tale potenziale a quell'ipotetico comitato che sarebbe sorto in Francia al fine di cooperare alla distensione dei rapporti Italo-Francesi.

Invero: Il Le Brun fu - fra l'altro - trovato in possesso: - del numero di alcune squadriglie costituenti il Primo Stormo da caccia di stanza a Udine (Campoformio); - di notizie relative alla ubicazione del campo di fortuna di Casarsa della Delizia (Pordenone) e delle aviorimesse ivi esistenti; - del numero distintivo di alcune squadriglie componenti il 4° Stormo caccia di stanza a Gorizia; - del numero distintivo delle squadriglie componenti il 54° Stormo da caccia di stanza a Treviso;

La verità è invece quella - secondo quanto ritiene il Collegio - che il Le Brun, cedendo agli inviti fottigli cla Console d' Albytre c dai Vice Consoli d ' Huart e De Pret (quest' ultimo più che vice Console era Ufficiale di S.M. con incarichi militari), accettò di raccogliere e comunicare agli stessi notizie militari delle quali si è fatto cenno e di altre ancora specificatamente indicate nella perizia agli atti. Versione quest'ultima, la quale - oltre che risultare palese dall'esame dei documenti sopra cennali - risulta pure dalle ammissioni dello stesso imputato il quale - come già ricordato - ha in definitiva, esplicitamente confessato cli avere avulo inca1ico, da parte dei nominati d' Albytre, d'Huart e De Pret, di controllare l'esattezza cli alcune notizie di carattere militare. Ciò posto, il Coll.egio, ritenuto che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati all'imputato ascritti, risultando dalla perizia in atti che le notizie dallo stesso procuratesi e rivelate a scopo cli spionag-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

gio militare sono fra quelle di cui l'Autorità competente - nell'interesse della sicurezza dello Stato - ha vietata la divulgazione. Ritenuto che appare rispondente a giustizia fissare la pena cli anni sedici di reclusione per il reato di cui agli art. 81, 258 p.p. C.P. e anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 262 p .p. e 2° cpv. C.P.; che operando il cumulo delle anzidette pene ne risulta - in concreto - la pena di anni ventisei di reclusione; che alla detta pena conseguono: la interdizione perpetua dai pubblici uffici; il pagamento delle spese del processo e di quelle per il mantenimento durante la custodia; la libertà vigilata; l'espulsione dallo Stato dopo scontata la pena. P.Q.M. Visti gli art. 3 legge 4.6.1 931 n . 674; 1 R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 81, 258 p.p., 262 p.p. e 2° cpv.; 230, 312, 215, 29, 73 C.P.; 488, 274 C.P.P.; 443 C.P.Esercito, DICHIARA Le Brun de Sessavalle Francesco responsabile degli ascrittogli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni ventisei di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo, a quelle per il mantenimento durante Ja custodia e ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina che il Le Brun de Sessavalle sia sottoposto a libertà vigilata e che dopo scontata la pena - sia espulso dallo Stato. Roma, 20.9.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Le Brun, detenuto dall' 11 .5.1940, avrebbe dovuto essere scarcerato l' 11.5.1966. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 18.9.1941; istanza non accolta. Secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa di Reclusione cli S . Gimignano con foglio n . 767 del 31.1.1961 . Le Brun "venne liberato dai partigiani il 10.6. 1944". Detenuto dall'll.5 .1940 al 10.6.1944 . Pena espiata: 4 anni, 29 giorni.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATNE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Su confon11e 1ichiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 24.3.1961, "estinta per decorso del tempo la pena che in concreto dovrebbe espiare Le Brun de Sessavalle Francesco". Infatti, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D .P . 22.6.1946 n. 4 la pena di 26 anni di reclusione viene ridotta a 17 anni e 4 mesi. Alla suddetta pena di 17 anni e 4 mesi vengono applicati i condoni previsti dall'ait. 5 del R.D. 5.4.1944 n . 96 (anni 3), dall'art. 1 D.P. 23.12.1949 n. 930 (anni 1), dall'art. 2 lettera c) D.P. 19.12.1953 n. 922 (anni 3) e dall'art. 2 D.P. 11.7.1959 n. 460 e pertanto la pena viene ulteriormente ridotta a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Poichè Le Brun ha già espiato circa 4 anni dovrebbe espiare una pena che è da dichiararsi estinta per decorso del tempo (art. 172 C .P .) poichè, alla data 24.3.1961, sono trascorsi dalla data in cui la sentenza del T .S.D.S. divenne irrevocabile (20.9.1940) più di 20 anni


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S. RELATIVE Al REATI Dl SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n.148/1940

SENTENZA N. 137

OMISSIS

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.; Colizza Ugo, Calia Michele, Bergamaschi Carlo, Cisotti Carlo, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Sapo1iti Antonio, nato il 24.2.1898 a Torino, costruttore edile. IMPUTATO

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P .Q.M . Visti gli art. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 246, 56, 302, 269, 282, 73, 29, 229 C.P.; 488, 274 C.P.P.; 158 p.p. T.U. leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773; 2 R.D. 15.2.1937 n. 77; 2 R.D. 24.2.1940 n. 56. DICHIARA Saporiti Antonio responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni quindici di reclusione e lire 22.500 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che il Saporiti sia sottoposto a libertà vigilata. Dalla pena sopra indicata dichiara condonati condizionalmente due anni, in applicazione dell' art. 2 del R.D. 19.2.1937 n. 77; due anni, in applicazione dell'art. 2 del R.D. 14.2 .1940 relativamente ai reati di cui ai numeri 3 e 5 della rnbrica.

- deJ reato di cui all'art. 246 C.P. in relazione all'articolo 56 del Codice stesso, per avere, quale cittadino italiano, compiuto atti idonei ed univoci diretti ad ottenere dallo strnniero utilità al fine di commettere atti di spionaggio a favore dell'Inghilterra e in danno dell'Italia, non riuscendo a pervenire alla consumazione di detto reato per non avere in Console inglese a Torino accettato di entrare in trattative con lui;

Dichiara pure condonata condizionalmente la pena della multa come sopra inflitta, in applicazione dei decreti sopra citati.

- del reato di cui all'art. 302 C.P. per avere nel dicembre 1935 e successivamente in Torino, istigato con mezzi idonei il nominato Giuliaiù Renato a compiere reati di spionaggio in danno dell'Italia, ponendosi al servizio dello spionaggio inglese; istigazione non accolta;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

- del reato cli cui all'art. 158 parte prima Testo Unico leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 per avere, in Torino, nel gennaio 1936, espatriato clandestinamente in Francia per motivi politici mediante passaporto falso; - del reato di cui all'art. 269 C.P. per avere nel 1936 svolto in Spagna un'attività antifascista e tale da recare nocumento agli interessi nazionali; - del reato di cui ali' art. 282 C.P. per avere in una lettera in data 11.10.1936 indirizzata da Barcellona al Console d'Etiopia in Gibuti, offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del governo, con le parole "de plus en plus s'impose la necessitè de se debarasser de cet dangereux Cesare d'operetle".

Roma, 24.9.1940 - Anno XVIIT Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il T .S.D.S , con Ordinanza emessa il 29.12.1942, in applicazione delle disposizioni contenute nel R .D. 17. 10.1942 n . 1156, dichiara cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna di 2 anni di reclusione e di lire 20.000 di multa (che erano stati già condonati con precedente indulto), riportata per il reato di espatrio clandestino, determina la residua pena in 11 anni di reclusione, ferma restando la pena accessoria e la misura di sicurezza. Saporiti, detenuto dal 26.9.1939, viene scar·cerato - in data che non è stata possibile accertare - dalla Casa Penale per minorati fisici e psichjci di Saluzzo a seguito dei noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945. Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali m.ilitari di guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiar·a, con Ordinanza del 27.5..1961, la pena di ll anni di reclusione ridotte a 7 anni e 4 mesi di reclusione per effetto delle disposizioni contenute neU'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 e poichè alla data del 27.5.1961 sono trascorsi più di 20 anni dalla data in cui la sentenza del T .S .D.S. divenne in-evocabile (20.9.1940) la pena che, in concreto, Saporiti dovrebbe espiare viene dichiarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.).


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI 01 SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. 11. 246/1940

SENTENZA N. 147

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Contice1li Giuseppe, Luogotenente Generale M .V.S .N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Leonardi Nicola, Caputi Pietro.

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Mentone dal centro spionistico francese, di far passare clandestinamente la valigia dal Sanremo in Francia, abbia avuto non solo la intenzione di compiere atti di spionaggio, ma ne abbia iniziato, con atti idonei, la esecuzione. Pertanto affermata la soggettiva e oggettiva responsabilità del Gaggero, ai sensi degli articoli 56 e 258 - prima parte - C.P.; ed esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive il Collegio è dell'avviso di irrogare la pena di 8 anni di reclusione con l' interdizione perpetua dai pubblici uffici, con Ja libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giustizia e di preventiva custodia, oltre a ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Gaggero è straniero, in applicazjone dell'art. 312 C.P. deve ordinarsi che egli venga espulso dallo Stato, dopo aver espiato la pena.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

P.Q.M. nel procedimento penale a carico di: Visti ed applicati gli art. 56,258, 23, 29,228,229, 311 C.P.; 274,488 C.P.P. Gaggero Angelo, nato il 27.9.1905 a Men ton e (Francia), pescatore. DICHIARA IMPUTATO del delitto di cui agli art. 56, 258 p.p.C.P. per avere tentato di procacciarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. In Ventimiglia e territorio francese, antecedentemente e fino al 31.3.1940. OMISSIS E' vero che il Capo Ufficio trasporti militari FF.SS ed il Ministero delle Comunicazioni, opportunamente interpellati, hanno espresso il parere che le pubblicazioni in esame, pur non essendo in vendita in pubblico, non sono di carattere riservato, ma è pur vero che tale parere non può vincolare o limitare l'esame del Giudice sulla penale responsabilità del Gaggero. Infatti è faci le notare, a prescindere da qualsiasi formale definizione o parere, che l'imponente complesso di notizie sulla rete dei trasporti militari avrebbe costituito per l'aviazione francese un sicuro prezioso materiale per stabilire con esattezza la dislocazione dei depositi di locomotiva, dei carri soccorso, attrezzi etc., nonchè delle stazioni e sottostazioni elettriche, con relativi impianti. Il fatto stesso che il servizio spionistico francese aveva interesse di venire in possesso delle predette notizie dimostra di per se I.a non lieve importanza delle medesime.Se poi si tiene conto che da tempo il Vice Console d'Italia a Mentone aveva segnalato il Gaggero al Ministero della Guerra come persona sospetta in materia di spionaggio non può non stabilirsi che egl i, con l'essersi soffermato, per ben due volte, sul ponte Roia di Ventimiglia per osservare gli importanti lavori di fortificazione in corso e con l'avere tentato, come da incarico avuto a

Gaggero Angelo colpevole del reato asc1ittogli e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Gaggero venga espulso dallo Stato dopo di avere espiata la pena. Roma, 1 I. I 0.1940 - Anno XVIII Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con Decreto di Grazia del 2 .3.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Gaggero Angelo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 9.3.1942. Detenuto dal 30.3.1940 al 9.3.1942. Pena espiata: I anno, 11 mesi, 9 giorni .


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SECONDA PA.RTE: SENTENZE.PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen n. 255/1940

SENTENZA N. 148

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

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1N UDIENZA A PORTE CHIUSE ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore,

Giudice Relatore: Lanari Piero;

IL TRIBUNALE Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Leonardi Nicola, Caputi Pietro.

Ritenuto che dalla lettura degJi atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si venne ad accertare.

ha pronunciato la seguente: IN FATTO ED IN DIRITTO SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Barbanera Bruno, nato il 20.3.1919 a Losanna (Svizzera), studente (già marinaio), cittadino italiano. IMPUTATO 1) del delitto di cui agli art. 81, 257 p.p.C.P. per essersi procurate con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, dal 7. J2.1939 al 2.6.1940, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell' .i nteresse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; 2) del delitto di cui agli art. 81, 258 p.p.C.P. per essersi procurate con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso dal 7.12.1939 al 2.6.1940, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui, nell' interesse della sicurezza dello Stato, l'autorità competente ha vietato la divulgazione; 3) del delitto di cui agli art. 310, 81, 56,261 p.p. 1° e 2° cpv. C.P. per avere tentato ripetutamente di rivelare a Nazione straniera in tempo di imminente pericolo di guerra con il successivo avverarsi della guerra medesima, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e che avrebbero compromesso, se rivelate, la preparazione e la efficienza bel lica dello Stato; dal 7.12.1939 al 2.6. 1940; 4) del delitto di cui agli art. 310, 81, 56, 262 p.p. 1° e 2° cpv. C.P. per avere tentato ripetutamente di rivelare a Nazione straniera in tempo di imminente pericolo di guerra, con il successivo avverarsi della guerra medesima, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; dal 7 .12.1939 ~ù 2.6.1940; 5) del delitto di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato il 2° capo elettricista di marina Di Giovanni Angelo a conunettere i delitti di spionaggio.

Dalle chiare, esplicite e circostanziate dichiarazioni rese dal rubricato Barbanera Bruno, - studente, c.ittadino italiano nato a Losanna, già marinaio in servizio fino all'atto del suo arresto - nonchè dalle testimoniali risultanze confermanti i fotti a suo tempo denunciati dal Comando dei CC.RR. della R. Marina di La Spezia. Tutti gli elementi di specifica accusa già raccolti dalla detta Autorità militare e meglio poi precisati in corso istruttorio, rifulsero anche all'udienza, in quanto lo stesso giudicabile ebbe a ripetere la sua ampia cinica confessione. E cioè che egli si era messo a disposizione del 2me bureau informazioni segrete per esercita.re lo spionaggio militare ai danni dell'Italia e nell'interesse francese. A tal uopo prima di arruolarsi nella nostra R. Marina, e precisamente ai primi di agosto 1939 si era incontrato a Losanna con un certo Thevaud (originario del Canton Ticino) non meglio individuato, che ebbe modo di sollecitarlo ad inviare notizie segrete militari al servizio spionistico francese; potendo così procurarsi considerevoli somme di denaro. Avendo aderito, il Barbanera fu presentato dallo stesso Thevaud a certo Rapaz, cittadino svizzero, pure non meglio individuato, abitante a Losanna. Costui, a sua volta, presentò il Barbanera a certo Monsieur Jean (non meglio conosciuto) esponente del 2me bureau francese che gli tracciò il progranuna di lavoro da svolgere in Italia, precisando che avrebbe dovuto comunicare una volta ogni 15 o 30 giorni e segnalare nomi, dislocazioni movimenti delle navi eia guerra italiane ed ogni altra utile notizia di carattere militare. Prima di lasciare l'imputato, lo Jean gli consegnò 300 franchi; ed in un secondo incontro nel confermargli il losco incarico e le precedenti istruzioni, gli spiegò altresì in modo di usare e rivelare l'inchiostro simpatico nelle scritture occulte per la corrispondenza clandestina. Gli diede inoltre l'indirizzo: "Joseph et Maurice Amacher - Fer et Quinquaillerie - St Maurice (Ct. Valais) Suisse"; nonchè due formule telegrafiche convenzionali, con le quali comunicare eventuali notizie e concentramenti di truppe e piroscafi mercantili a la Spezia. In data 15.5.1939 il Barbanera, iscritto alla O.I.LE. di Losanna, per mezzo


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

del nostro R. Console inoltrò domanda di arruolamento volontario nella R. Marina categoria R.T.. Arruolatosi, riuscendogli difficile svolgere il grave e disonesto compito assuntosi, in un primo momento tentò di farsi trasferire dalla R. Marina alla R. Aeronautica; indirizzando a tal uopo una lettera a Donna Rachele Mussolini, contenente una supplica al Duce. Solo in data 7 .12.1939 spedì lettera convenzionale al Rapz - 18 Place Chaucleron - Losanna, per chiedergli se l'indirizzo dello Jean fosse stato cambiato o meno e se poteva iniziare il lavoro. Con lettera pure convenzionale, datata da Nizza, 2 .1.1940, a firma "Giovanni" gli fu risposto affermativamente; per cui il 13 gennaio successivo, all'indirizzo succitato cli Joseph et Maurice Amacher chiese maggiori istruzioni che gli pervennero il 31.. l.. 1940 con lettera a firma "Jean", venendo invitato a fornire il lunedì di ogni settimana all'indirizzo "Madame Ida Peri - 5 Rue de Cornavin Ginevra", notizie sulle navi da guerra presenti, in riparazione od in costruzione a La Spezia e nei cantieri di 0.T.O. (Odero-Terni-Orlanclo) di Muggiano, numero dei "topolini" (piccoli sommergibili) in servizio, e loro caratteristiche, nonchè la posizione esatta cli alcune batter.ie della piazzaforte di La Spezia. Nel contempo gli furono spediti 42 franchi svizzeri; ed in data 1O marzo in Barbanera ne accusò ricevuta per mezzo di cartolina postale. Per poter ri uscire nella losca impresa il giudicabile, avendo potuto conoscere nell 'isola Palmaria, il 2° capo elettricista Di Giovanni Angelo, pure in servizio al semaforo (col quale era entrato in rapporti di amicizia) ed avendo per incidenza avuta la confidenziale notizia che versava in critiche condizioni finanziarie, finì a su a volta per confidargli che apparteneva al servizio spionistico francese e che avrebbe potuto, dandogli la collaborazione, realizzare ingenti guadagni; fornendo alla Francia notizie militari, disegni di navi, di anni, ecc.. fl Di Giovanni finse di accettare tale proposta, ed invece ne diede immediata comunicazione ai superiori.

Il Barbanera però credeva di esservi riuscito ed allora con lettera 18 marzo, contenente scrittura in simpatico, comunicò agli agenti francesi di avere reclutato un sottufficiale della R. Marina che dietro lauti compensi, avrebbe potuto fornire preziose notizie. Con altra lettera del 27 marzo, pure contenente scrittura occulta, comunicò ancora al servizio francese che nel semaforo dell'isola Palma.ria era stato distrutto il "cifrario ridotto" Segreto S .M . - 15 S.S.M. 15 bis s. titolo abbreviato C.R. n. 443 tabella 2° cifr. e sostituito con altro che avrebbe cercato di inviare al più presto. Con altra lettera del 22 aprile il Barbanera comunicò le possibilità di procacciamento di notizie da parte del sottufficiale segnalato ed inoltre diede notizie circa le navi da guerra allora present.i a .la Spezia e quelle in riparazione ed in costruzione, sui "topolini" sulla sistemazione di batterie, su vari tipi di sommergibili e

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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tiri di collaudo eseguiti in quei giorni dalla corazzata "Littorio". Segnalò infine i nomi di alcuni battelli requisiti in servizio di scorla a 40 miglia della costa. Il 15 aprile il Barbanera, mentre trova.vasi nella stanza del Di Giovanni, avendo scorto dal.la finestra la corazzata "Littorio" disse al sottufficiale che sarebbe stato un bel colpo fare riposare sul fondo marino I.a bell.a Littorio, collocandovi dentro un ordigno esplosivo. In tal modo avrebbero guadagnato entrambi dei milioni perchè esso Di Giovanni sarebbe stata la persona più adatta a fare il colpo. Quest'ultimo si mostrò contrario a tale infamia e come in precedenza avvertì i superiori. Il 26 maggio il Barbanera indirizzò altra lettera al servizio francese comunicando con scrittura simpatica i movimenti del traffico navale nel porto di La Spezia dal 16 al 25.5 , i movimenti di navi requisite e chiese un buon apparecchio fotografico per poter fotografare il nuovo cifrario segreto del semaforo. Con lettera del 2.6 il Barbanera segnalò ancora il traffico delle unità da guerra nel porto di La Spez.ia dal 27.5 al 2.6 ed informò che molte navi erano a Taranto, che le corazzate Vittorio Veneto e Littorio stavano per lasciare le loro basi per attaccare, se ce ne fosse stato bisogno, Malta e la Tunisia. Diede notizie sul.l'oscuramento nel Comune di La Spezia ed infine inviò uno schizzo delle isole di Palmaria e Tino, precisando la posizione, il numero delle batterie ed il calibro delle bocche da fuoco colà esistenti. Per ogni comunicazione che faceva, il Barbanera riceveva compensi in denaro fra le 200 e 150 lire. Il Comando dei CC.RR. della R. Marina che seguiva di continuo tutta La cri 1ninosa opera del Barbanera, era sempre 1i usciro ad intercettare la corrispondenza segreta inviata al servizio spionistico francese; per cui veniva sempre opportunamente riprodotta con le variazioni necessarie e poscia inoltrata a destinazione. Finchè 1'11.6 per stroncare la nefasta attività si procedette all'arresto dell'imputato. Dalla suesposta narrativa si evince ad evidenza che l'imputato si è reso soggettivamente ed oggettivamen te responsabile di attività spionistica ai danni dell'Italia ed in favore della Francia. Secondo il gi udizio confen11ato pure a dibattimento del perito tecnico militare, sulla natura del le notizie procacciate, fu accertato che: - le notizie relative al movimento da navi di guerra, sulle esercitazioni delle stesse compiute, s ulle requisizioni dei motovelieri e sulle postazioni delle batterie, debbono considerarsi non divulgabil i; - le notizie sull'isola di Palmaria con relativo schizzo e sul cifrario segreto debbono considerarsi segrete. II procacciamento delle predette notizie non divulgabili e segrete, non ha


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato.

Per il disposto degli art. 81, 257 p.p.C.P.: anni 24 cli reclusione;

Circa poi la rivelazione, secondo lo stesso confennato elaborato peritale, ris ultò che le notizie non divulgabili non avrebbero compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato; mentre invece la rivelazione delle notizie segrete avrebbe compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato se come sopra già dimostrato non fosse mancata la effettiva rivelazione.

Ai sensi degli art. 81,258 p.p.C.P.: anni 24 di reclusione.

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In applicazione degli art. 310,81, 56, 261 p.p. cpv. 1° e 2° C.P.: anni 24 di reclusione. In base agli art. 31 O, 81, 56, 262 p.p. 1° e 2° cpv. C.P.: anni 24 di reclusione.

Di conseguenza l'opera criminosa svolta dal Barbanera viene a caratterizzare lutti gli estremi della configurazione giuridica dei delitti: - di cui agli art. 81, 257 p.p.C.P. per essersi procurate con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, dal 7.12. 1939 al 2.6.1940, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; - di cui agli art. 81, 258 p.p.C.P. per essersi procurnte con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso dal 7.12.1939 al 2.6.1940, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato, l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Inoltre, giacchè il procacciamento delle predette notizie non è stato seguito da una effettiva 1ivelazione in quanto le lettere venivano intercettate, debbono addebitarsi al prevenuto i seguenti altri reati, non già consumati ma tentati con l'aggravante di cui all'art. 310 C.P. perchè commessi in periodo di imminente pericolo di una guena che poi è scoppiata: - delitto di cui agli art. 310, 81, 261 p .p., 1° e 2° cpv. C.P. per avere tentato ripetutamente cli rivelare, dal 7.12.1939 al 2.6. 1940, a Nazione straniera in tempo di imminente pericolo di guena con il successivo avverarsi della guerra medesima, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e che avrebbero compromesso, se rivelate, la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. - delitto di cui agli art. 310, 81, 56, 262 p.p., 1° e 2° cpv. C.P. per avere tentato ripetutamente di rivelare, dal 7. 12.1939 al 2.6.1940, a Nazione straniera in tempo di imminente pericolo di gueJTa con il successivo avverarsi della guerra medesima, a scopo di spionaggio nùlitare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione;

Per il disposto dell'art. 302 C.P.: anni 8 di reclusione. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente, m base all'art. 73 C.P. condannarlo alla pena dell'ergastolo. Con la interdizione legale, con la interdizione perpetua da pubblici. uffici; col pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina che la sentenza venga pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art. 36 C.P .. P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 81, 257 p.p.; 81, 258 p .p.; 310, 81, 56, 261 p.p. 1° e 2° cpv.; 310, 81, 56, 262 p.p. 1° e 2° cpv.; 302, 23, 29, 32, 36, 73 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Barbanera Bruno colpevole dei reati ascrittigli, ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena dell'ergastolo, con la interdizione legale, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia, ollre ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina che la sentenza venga pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art. 36C.P.. Roma, 11. 10. 1940 - Anno XVlll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il prevenuto deve inoltre rispondere del delitto di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato il 2° Capo elettricista di marina Di Giovanni Angelo a commettere delitti di spionaggio. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive, tenuta presente la natura particolare dei reati commessi in un momento cli imminente pericolo di gueJTa con il successivo avverarsi della guerra medesimà, il Collegio e d'avviso di irrogare le seguenti pene:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Barbanera, dete1iuto dal!' 11.6.1940, viene scarcerato - in data che non è stato possibile accertare - a seguito dei noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del


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TRIBUNALE S PECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO

29.9.1971, estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la pena che, in concreto, Barbanera avrebbe dovuto espiare.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al REATI D I SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 113/1940

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SENTENZA N. 149

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Infatti, per il provvedimento di clemenza previsto dall'art. IO del D.P. 22.6.1946 n. 4 la pena dell'ergastolo viene commutata nella pena di 30 anni di reclusione.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Alla suddetta pena di 30 anni vengono applicati i condoni previsti dall'art. 5 del R.D . 5.4.1944 11. 96 (anni 3), dall'a1t. l del D.P. 23.12.1949 n. 930 (anni 1), dall'art. 2 lettera c) del D.P. 19. I 2 .1953 11. 922 (anni 3), dell'art. 2 del D .P. 11.7.1959 n. 460 (anni 1). dal D .P. 24.1.1963 n.5 (anni 2) e del D.P. 4 .6.1966 n. 332 (anni 1). La pena, quindi, viene ridotta a 19 anni. Poichè Barbanera Bruno ha già espiato 4 o 5 anni dovrebbe, in concreto, espiare 13 o 14 anni. Osservato, però che dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile ( 1 J. 10.1940) sono lntscorsi più di 10 anni deve essere applicato il provvedimento di estinzione della pena previsto dall'art. 172 C.P. dato che alla data del 29.9.1971 è trascorso un petiodo di tempo doppio della pena che Barbanera Bruno dovrebbe, in concreto, espiare.

Giudici Consoli M. V.S.N. : Cisotti Cado, Calia Michele, Caputi Pietro, Colizza Ugo, Leonardi Nicola.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Ventresca Vittorino, nato il 3.10.1911 a Bugnara (L'Aquila), contadino, soldato nel 10° Rgt. Genio. IMPUTATO 1) del reato di cui all' art. 262 p.p. in relazione all'art. 56 C.P. per avere tentato con lettera in data 10.4.1940 - scritta da Capua ed indirizzata al fratello in America, ma non pervenuta a] destinatario - di rivelare notizie delle quali I' Autorità competente ha vietata la divulgazione;

2) del reato di cui ail'mticolo 282 C.P. per avere, con la lettera di cui sopra, offeso il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 310, 56, 262 1° cpv., 282, 73, 29 C.P.; 28 C.P.Esercito; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Ventresca Vittorino responsabile dei reati ascrittigli, con l'aggravante per quanto riguarda il reato di tentativo di spionaggio, di cui al 1° cpv. dell'art. 262 in relazione all'art. 310 C.P., così modificata l' accusa, e cumulate le pene, lo condanna ad anni cinque di reclusione sostituita con altrettanta reclusione militare, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Roma, 15.10.1940 - Anno XVlll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con dispaccio n. 176703 del 24.9.1942 il Ministero della Guerra dispone la sospensione dell'esecuzione della pena per il trasferimento del Ventresca a un reparto dislocato in zona di operazione. Pertanto Ventresca viene scarcerato dal Reclusori o militare di Gaeta il 23.10.1942.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 253/1940

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SENTENZA N. 150

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Detenuto dal 13.4.1940 al 23.10.1942.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Cisotti Carlo, Calia Michele, Caputi Pietro, Colizza Ugo, Leonardi Nicola.

Pena espiata: 2 anni, 6 mesi, 16 giorni.

ha pronunciato la seguente:

Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4.1961, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna relativa al reato di cui all'art. 282 C.P. perchè l'offesa al Capo del Governo non costituisce piì:1 reato(D.L.L. 14.9.1944 n. 288)

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Flander Andrea, nato il 9.11.1907 a Circhina (Gorizia), contadino. IMPUTATO del reato di cui all' art. 262 p.p. e 1° cpv. C.P. in relazione all'articolo 56 stesso Codice, per avere tentato, con lettera scritta in Gessenizza (Gorizia) in data 29.6. 1940, ma non pervenuta al destinatario in Bari, di rivelare notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 56, 262 l O cpv., 29 C.P.; 274, 488 C.P.P. dichiara Flander Andrea responsabile del reato ascrittogli e lo condanna ad amù tre e mesi quattro di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e alla conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Roma, 15.10.1940 - Anno XVlll Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI E SECUZIONE Con decreto di Grazia del 29.8.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Flander Andrea viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano l' 11.9.1942. Detenuto dal 2.8.1940 ali' 11.9.1942. Pena espiata: 2 anni, 1 mese, 9 giorni.


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SECONDA PARTE: SENTENZE I'RON UNZJATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 249/1940

SENTENZA N. 160

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M. Y.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.; Bergamaschi Carlo, Ciani Ferdinando, Colizza Ugo, Mingoni Mario, Carusi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a caiico dj: Battaglia Federico, nato il 21.12.1883 a Graniti (Messina), primo ufficiale macchinista, detenuto dal 19.7.1940 IMPUTATO del reato cli cui agli ait. 56, 258 p.p.C.P. per avere tentato dj procacciarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione.

In Oristano il 2.6. 1940

sci sta dal 1923); nel 1927 si laureò in scienze economiche e marittime; e nella sua tesi di laurea figurano entusiastiche citazioni patriottiche con pa1ticola1i giudizi di vivo entusiasmo e di ammirazione per l'operato ciel Duce. Al quale nella sua tesi di laurea, che consta di ben 500 pagine dattilografate, ha fatto patriottica dedica. Infine sulla moralità e sulla condotta politica favorevole al Regime e sul patriottismo del Battaglia ha testimoniato il segretario politico cli Graniti, D' An drea Marco, fascista deUa prima ora e già Podestà di Graniti dal 1927 al 1937. D'Andrea ha, inoltre, dichiarato che il contenuto sfavorevole del rapporto dei carabinie1i di Graniti è dovuto al fatto che in una lotta elettorale il candidato politico clericale aveva organizzato, per ragioni personali ed ingiustamente, una dimostrazione ostile al Battaglia. Infine è risultato che il Battaglia, in epoca non sospetta, aveva espresso giudizi sfavorevoli all'Inghilterra e agli inglesi, sia attraverso suoi scritti diretti ai familiari che attraverso le dichiarazioni fatte all'udienza dal teste Z accheroni Guido, funzionaiio della confederazione della gente cli mare. Di conseguenza essendo emerso in modo chiaro ed evidente che il Battaglia aveva fatto le domande al militare Pinna (che si era spontaneamente avvicinato all'imputato) per semplice curiosità, il Collegio convinto che nessuna intenzione dolosa egli aveva per compiere un qualsiasi reato, ha ritenuto equo di dichiararlo assolto perchè il fatto non costituisce reato. Ed ordina, quindi, che egli venga immediatamente scai·cerato, se non detenuto per altra causa. P.Q.M.

OMISSIS Senonchè meglio chiar.ite le circostanze di fatto, dalle stesse dichiarazioni del Capitano de.i Carabinieri, che aveva indagato sul contegno del Battaglia durante la sua permanenza ad Oristano (2 giugno 1940), risultò che il giudicabile tranne che della visita alla Cattedrale di Santa Giusta, monumento nazionale, ed alla chiesa di S . Francesco non si era interessato d'altro. E che tranne il soldato Pinna, con nessun altro tenne discorsi che nemmeno lontanamente potessero far sospettare che egli nut1isse sentimenti antipatriottici e tanto meno volesse svolgere ad Oristano attività delittuosa di qualsiasi genere.

Visti ed applicati gli art. 56, 258 p.p.C.P. 485, 486 C.P.Esercito. DICHIARA Battaglia Federico assolto perchè il fatto non costituisce reato dal delitto ascrittogli, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 5.1. l. I 940 - Anno XIX Seguono le finne ciel Presidente e dei Gi udici .

OMISSIS Da altTo copioso materiale esibito dal difensore si rilevano gli ottimi precedenti morali e politici dell'imputato. Egli è stato ed è un buon italiano, un buon patriota e un buon fascista. Infatti è un iscritto al P.N.F. dal gennaio I 927; falangista dal 1937 (iscrittosi nella occa-

sione dello sbarco in Spagna ed avendo scritto anche il proprio fratello Saro, fa-

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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 316/1940

SENTENZA N.161

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Carlo, Ciani Ferdinando, Colizza Ugo, Mingoni Mario, Carusi Mario.

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a) situazione militare sul Brennero e sull'Isonzo; b) dove si trovava l'Annata del Po; c) notizie su Pola e Gorizia; Il Delles accettava l'incarico e rienlrnto nel Regno, dopo qualche tempo prendeva contatti con il Nannucci al quale proponeva, con il miraggio di lauti guadagni, il procacciamento, a scopo di spionaggio, di notizie sulla aviazione e sulla marina e in modo particolare sul tipo di un aeroplano a picchiata e di un sottomarino a tre posti, entrambi in costruzione.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Delles Guido, nato il 3.3.1890 a Trieste, dottore in scienze commerciali; Nannucci Brunetto, nato il 28.3.191 O a Signa (Firenze), rappresentante cli commercio. IMPUTATI del reato di cui all'art. 305 C.P. per essersi fra loro associati per commettere delitto cli spionaggio in danno della Nazione Italiana. In territorio francese e territorio della provincia di Genova, dall'agosto 1939 fino al giugno 1940. OMISSIS Insieme con Delles Guido e Nannucci Brunetto venivano denunziati anche i coimputati Annani Michele e Giscard d'Estaing Henri "alias Leconte", entrambi cittadini francesi, non meglio identificati. Poichè i detti due stranieri si sono sempre mantenuti latitanti il Collegio ritenne opportuno ordinare lo stralcio degli atti e il rinvio della causa nei soli loro confronti.

Il Nannucci accettava l'incarico e per darsi maggiore credito lo assicurava che aveva facili possibilità di apprendere le notizie richiestegli, sia a mezzo di una donna che si occupava di spionaggio, sia a mezzo di un ufficiale di marina, suo amico, residente a Spezia. Non è stato possibile stabilire con esattezza quello che il Nannucci abbia fatto per procacciarsi dette notizie, anz.i sembra che non sia riuscito nello scopo, non per mancanza di volontà o per scrupolo, ma perchè non ne aveva i mezzi. Sta cli fatto, però, che egl.i per effettuare l'incarico si diede molto da fare rivolgendosi, fra l'altro, alle prostitute Roffino e Calami le quali, solo per darsi delle arie, gli avevano detto che si occupavano di spionaggio. Fu così che il Nannucci visto che non poteva fa.re nulla di concreto per il Delles, pur di lucrare in qualche modo, tentè> in un primo tempo di sfruttarlo, a mezzo cli tal Pasquino, presso un servizio di informazioni tedesco esistente a Genova e poi, fallito anche questo tentativo, lo denunciè> alle nostre Autorità. A fare ciò, egli fu spinto dalla speranza di ricevere un compenso, ma sopratutto dalla preoccupazione di precostituirsi delle prove favorevoli nel caso fosse stato scoperto ed arrestato. Quasi contemporaneamente il Delles, constatato anche lui che il Nannucci non rendeva nulla, lo denunziava ai Carabinieri Reali di Torino tramite il Capitano Murgia della polizia tributaria di Imperia. Anche il Delles nel fare ciò fu spinto dalla speranza cli un compenso e dalla preoccupazione di precostituirsi delle prove favorevoli.

Attraverso le dichiarazioni rese dal Nannucci e dal Delles, nonchè da testimoni, rimase accertato che fin dall'agosto del 1939 il prevenuto Delles aveva stabilito rapporti a Mentone con l'agente Armani addetto a quel centro di spionaggio e controspionaggio.

A propria discolpa il Delles, pur aimnettenclo i rapporti avuti con gli agenti del centro spionistico francese Annani e Leconte e l'incarico ricevuto ed accettato di procacciarsi notizie di carattere militare ed a scopo di spionaggio ai danni dell'Italia, ed ammettendo, inoltre, di avere preso contatti criminosi con il Nannucci, affermò di avere agito per scoprire la rete spionistica francese e quella facente capo al Nannucci, per poi riferire alle nostre Autorità competenti.

L' Annani, a sua volta, lo aveva posto in contatto con altro agente del servi zio, capitano dell'Esercito francese Henri Giscard "alias Leconte" ed entrambi gli avevano proposto cli procacciarsi per poi rilevare loro le seguenti notizie:

A sua volta il Nannucci ha ammesso i rapporti avuti con il Delles circa il procacciamento di notizie militari , ma anche il Nannucci ha dichiarato, a propria discolpa, di avere agito al fine di denunziare il Delles non appena si fosse impa-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA OELLOSTATO

dronito di elementi concreti a suo carico.La discolpa di entrambi gli imputati si presenta, però, del tutto infondata e smentita dai risultati istruttori. Infatti è da considerare che il Delles inizièi i suoi rapporti con l' Arrnani e il Leconte sin dall'agosto del 1939 e, quindi, se fosse vero il suo assunto difensivo, avrebbe dovuto riferirne alle nostre Autorità, se non subito dopo, almeno dopo qualche settimana. Egli invece ne parlò, e non spontaneamente, quando nel settembre ciel 1940, fermato per sospetti su cli ltù addensatisi e stretto da]]e contestazioni, non potè fare a meno di celare oltre il mandato ricevuto dai francesi, cosa che d ' altro canto era già nota agli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti. Le stesse considerazioni vanno fatte per il Nannucci che si decise a denunziare il Delles solo quando vide svanire uno dopo l'altro tutti i tentativi iniziati per esplicare il criminoso incarico ricevuto. E' rimasto, invece, provato, specie per le precise dichiarazioni dei testi denuncianti Capitano dei carabinieri reali Martone e Maresciallo dei carabinieri reali Carbone, che il Delles, associatosi con i due imputati latitanti Annani e Leconte al fine di svolgere attività spionistica a danno dell'Italia, si associò, a sua volta, con il Nannucci per lo stesso fine delittuoso.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REAl'l DI SPIONAGGIO

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na: Delles ad anni 8 e Nannucci ad anni 6. Entrambi alla reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata; al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 5 .11.1940 -Anno XIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Delles: secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa cli Reclusione di Fossano, Delles "è stato liberato il 7 aprile 1944 per intervento della Croce Rossa Croata d'accordo con l'Autorità Ge1111anica cli Torino e traspo1tato a Trieste". Detenuto dal 14.6.1940 al 7.4.1944. Pena espiata: 3 anni, 9 mesi, 23 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 18.6.1943 non venne accolta.

Fu solo quando constatarono che loro "societas sceleris" non aveva reso i frutti sperati e che con il loro agire subdolo avevano generato dei gravi sospetti, a loro carico, che entrambi si decisero a denunciarsi a vicenda credendo di riuscire a scagionarsi dalle accuse specifiche ed ottenere un compenso. Non v'è dubbio, pe1tanto, che nella criminosa attività svolta dagli imputati si devono ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art. 305 C.P. per essersi gli stessi fra cli loro due e con gli altri stranieri, già citati, associati al fine di commettere i delitti di spionaggio di cui agli articoli 257 e seguenti del codice penale. Di conseguenza accertata la loro oggettiva e soggettiva responsabilità penale; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonchè le richieste difensive e tenuta presente la natura particolare del reato, commesso in momenti eccezionali per la Nazione, il Collegio è dell'avviso di infliggere le seguenti pene: a Delles Guido anni otto e a Nannucci Brunetto anni sei; entrambi alla reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giustizia, al pagamento delle spese di custodia preventiva, oltre a ogni altra conseguenziale cli legge.

Per ordine del Comando Militare Gem1anico di Torino Delles "venne adibito al lavoro obbligatorio che prestò sotto il controllo dei tedeschi nella località denominata Lazzaretto di S. Bartolomeo, in Trieste, fino al 26. aprile 1945, giorno in cui i tedeschi abbandonarono la località". In data 10.10.1949 Delles Guido inoltra all'Ufficio del P.M . dei Tribunali militari di guen-a soppressi una motivata istanza con la quale chiede l'applicazione del beneficio dell'amnistia prevista dall'art. 1 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e dall' art. 1 del D lt 17.11.1 945 n. 719 e, in via subordinata, il beneficio dell'indulto previsto dall' art. 9 lettera c) del D.P. 22.6.1946 n. 4 . 11 Trib unale mili tare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25 .10.1949, condonata la residua pena da espiare e cessata l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata. - Nannucci: secondo quanto comunicato dalla Casa di Reclusione di Alessandria Nannucci "venne scarcerato il 24.4.1 945 per i noti eventi verificatisi durante quel periodo di tempo nell'Italia del Nord"

P.Q.M. Detenuto dal 14.6.1940 al 24.4.1945. Visti ed applicati gli art. 305, 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; Pena espiata: 4 anni, 10 mesi , 1O giorni. DICHIARA Una istanza di grazia inoltrata il 31.7.1942 non venne accolta. Delles Guido e Nannucci Brunetto, colpevoli dei reati loro ascritti e condan-


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TR!RUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9.11.1953, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. I del D.P. 23.12.1949 n. 930, condonata la residua pena che Nannucci Brunetto avrebbe dovuto espiare.

In sede di giudizio di revisione speciale 'D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Genova con sentenza del 7 .11 . .1.952 (comunicata all'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi soltanto nel 1957) ha assolto Delles Guido e Nannucci Brunetto dal reato loro addebitato perchè il fatto non sussiste. Nota: il procedimento nei confronti dei due latitanti Armani Michele e Giscard d'Estaing Hemi "alias Leconte" (cittadini francesi non meglio identificati) venne trasmesso il 21.5.1954 alla Procura del Tribunale di Genova. Il Giudice Istruttore del predetto Tribunale ha dichiarato, con sentenza del 12.10.1956, che i fatti addebitati ad Armani Michele e a Giscard d'Estaing Henri non sussistono.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 285/1940

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SENTENZA N.162

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. VS.N.: Gangemi Giovanni, Carusi Mario, Mingoni Mario, Colizza Ugo, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Palma Giacomo, nato il 21.7.1893 a Tenda, pastore, detenuto dal 27.6.1940. IMPUTATO del reato di cui all'art. 262 l O cpv. C.P. in relazione all'art. 310 C.P. per avere, nel dicembre 1939 in località di frontiera Paganini, rivelato ad un funzionario della polizia francese notizie, delle quali l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione, concernenti la posizione delle truppe e lo stato delle fortificazioni in alcune località del Piemonte e delle quali il Palma era venuto fortuitamente a conoscenza. OMISSIS Il Palma ha affermato di essersi limitato a dire di avere visto dei soldati che andavan,o e venivano, ma di non essere in grado di precisare il loro numero, nè a quali reggimenti essi appartenessero. Ha negato, quindi, cli aver dato ai detti gendarmi le notizie contenute nel foglietto. Risulta dagli atti che, in occasione di una perquisizione operata nella abitazione del Palma era stato rinvenuto del denaro contante e precisamente franchi 14.860 in valuta francese e lire 2053 in valuta italiana. TI Palma ha giustificato la provenienza di tali somme con il fatto che esse costituivano i proventi della azienda agricol.a e pastorizia condotta in comunione con i propri fratelli . Dalle informazioni, opportunamente assunte presso il locale comando dei CC.RR., è risultato che effettivamente l'azienda agricola e pastorizia gestita dai fratelli Palma produce un reddito sufficiente a giustificare la presenza nell'abitazione del Palma di una somma di una certa entità. L'esistenza di valuta francese, è, poi giustificata dal fatto che il Palma vendeva in Francia gli agnelli che nascevano in territo1io straniero.


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TRIBUNALE SPECTALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Non vi sono elementi, pertanto, in tutto o in parte per affermare che dette somme siano proventi di attività spionistica e comunque illecita.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATNE Al REATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 163

Reg. Gen. n. 309/1940 Il Tribunale Speciale per Ja Difesa dello Stato composto da:

Il Palma, che è stato buon combattente della grande guerra, risulta di inecce-

pibili precedenti e comunque incapace anche per i suoi sentimenti, di esercitare attività spionistica ai nostri danni. Sembra, inoltre, che sia di intelligenza alquanto ristretta, come risulta da documentazione in atti e da referenze dello stesso verbali zzante, sentito quale teste. Del resto le notizie di cui trattasi non tutte rispondenti ad esattezza, non sono di importanza rilevante e, comunque, potevano essere dal Palma, data la sua inefficiente mentalità, fomite esulando ogni sua intenzione di fornire noti.zie in danno dell'Italia.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Carnsi Mario, Mingoni Mario, Colizza Ugo, Bergamaschi Carlo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Il Collegio, pertanto, difettando nel fatto la coscienza e la volontà, elementi necessari per la perfezione giuridica del reato, ritiene giusto assolvere il Palma perchè la sua reità non è provata in ordine al dolo e di doverne, in conseguenza, ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 485, 486 C.P.Esercito Assolve Palma Giacomo per non provata reità in ordine al dolo dal delitto in epigrafe ascrittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 7.11.1940-Anno XIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nel procedimento penale a carico di: Fon Simone, nato il 23.10.1912 a Tolmino (Gorizia), contadino. IMPUTATO del reato di cui agli art. 56, 262 1° e 2° cpv. C.P., per avere, il 26.7.1940, in Volzana di Tolmino (Gorizia) compiuto a scopo di spionaggio militare atti idonei, mediante scritturazione con inchiostro simpatico, diretti in modo non equivoco a far conoscere al fratello Simone Mattia la posizione e lo stato di apprestamenti militari italiani e a rivelare a quest'ultimo notizie delle quali l' Autorità competente aveva vietato la divulgazione.

In esito al dibattimento, che ha avuto luogo a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito giusta ordinanza preliminare, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola osserva IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito cli istruttoria a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 24 ottobre u.s., il rubricato Fon fu rinviato a giudizio per rispondere del fatto de)jttuoso sopra in epigrafe enunciato. All'odierno dibattimento, per la confessione dell' accusato e per le emergenze documentali testimoniali e peritali, è stato accertato quanto segue: Il 28.7.1940 dagli uffici di censura di Gorizia veniva revisionata e tolta di corso una lettera diretta a tale Fon Mattia, residente in Jugoslavia, il cu.i mittente era indicato sul retTO della busta col nome di "Crainich". I fogli di detta lettera apparivano riempiti con normale scrittura ad inchiostro, in lingua slovena, e contenevano notizie d'indole familiare e apprezzamenti vari sullo stato dell' agricoltura, ma sottoposti alle opportune pratiche, si rilevava trn


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TRIBUNALE SPEClAJ.,E PER LA DIFESA DELLO STATO

le righe, per evidente scritturazione con inchiostro simpatico, il contenuto di un'altra lettera, scritta dalla stessa mano e nella stessa lingua, nella quale erano contenute, tra le altre, espressioni del seguente tenore: "Le forze italiane sono in movimento. Non so cosa intendano fare. Molti dicono che quando l'Italia avrà finito di combattere in Africa contro l'Inghilterra, tenterà contro la Jugoslavia. Di questo si parla molto, nonostante fosse veramente proibito. Da quando ha avuto inizio la guerra, nessuno può uscire di casa di notte, nè accendere luci all'aperto. A Volzana presso il nostro Giuseppe c'è il Comando del Genio. Spesso giungono e partono dalla nostra valle militari di tutte le armi: sanità, genio, alpini, ecc .. A Paliavce presso Kosare c'è stato un tentativo cli bruciare la polveriera, e altrettanto anche a Polumbino. Hanno tagliato il filo di conduttura e energia elettrica in punto alle tre dopo mezzanotte. Hanno bruciato un fienile. A Polumbino c'è stato 1'allarme e tutti gli abitanti sono stati allontanati meno uno che si trovava nella bara. Tutta la popolazione di Polurnbino era qui a Tolmino. Gli italiani sono convinti che venanno i bombardieri per bombardare la polveriera. Forse avrai sentito che, i bombardieri inglesi sono venuti a devastare i cantieri navali di Monfalcone e che anche a Venezia essi Ii hanno spauriti con le bombe. A Pologar stesso lavorano dei militari del genio e operai italiani qualcosa che nessuno è in grado di sapere perchè agli abitanti del luogo non è permesso avvicinarsi. Qui a Tolmino sono stati portati sessanta card annati. Militari giungono continuamente dal Piemonte a questa frontiera. Dicono che ve ne sono 1.800.000 e ve ne stanno anivando ancora". Il Fon anche all'odierno dibattimento ha ammesso di aver fatto uso cli tale scrittura simpatica, adoperando il succo di limone, giustificandosi col dire che egli intendeva comunicare tali notizie a titolo di cronaca per appagare la curiosità del fratello . Ha aggiunto cli avere fatto uso del succo di limone, per consiglio avuto dallo stesso fratello, allo scopo di sfuggire al controllo della censura ed avere così maggiore libertà nella corrispondenza. Risulta inoltre dagli atti del procedimento che a seguito di perquisizione operata nell'abitazione dell'imputato venne rinvenuta una lettera dello stesso fratel lo Matko, o Mattia, diretta all'imputato, nella quale appare adoperato il medesi.m o sistema di scritturazione. 11 Fon Mattia si esprime, nel testo simpatico, in ternùni violenti contro l'Italia e gli italiani: "circa quanto mi scrivi" egli dice, tra l'altro "che venete, cioè, con l'elmo in testa, con l'acciaio e col piombo, racconta pure agli italianj che abbiamo qui per ciascuno cli essi 100 chilogrammi di piombo da cacciare nelle schiene".

SECONDA PARTE: SENTENZE f>RONUNZV\TE DALT.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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E quale interprete abbia avuto il fratello Fon Mattia nel prendere conoscenza di tali notizie si desume chiaramente dai suoi precedenti di disertore espatriato, dal tenore della lettura da lui scritta, rinvenuta presso l'imputato, dal sistema segreto adoperato, dallo scambio delle lettere col fratello Simone. Quest'ultimo non ignorava i sentimenti del fratello alle cui 1st1gazioni non aveva mancato di rispondere; è chiaro che tra i due fratelli si era stabilita una intesa per cui quello residente in Italia conferiva all'altro, residente in Jugoslavia, il materiale adatto per diffondere nel paese vicino notizie sullo stato degli apprestamenti militari italiani. Il Fon Simone era quindi a conoscenza dell'ulilità che poteva trarre il fratel lo nel diffondere e portare a conoscenza delle Autorità straniere le notizie delle quali egli, per aver fatto uso di scrittura segreta ignorava la riservatezza. Il Fon Simone dovrà pertanto essere dichiarato responsabile del tentativo di rivelazione, in tempo di guerra, a scopo di spionaggio, di notizie delle quali l'Autorità competente aveva vietata la divulgazione, riscontrandosi nel fatto da lui commesso gli estremi giuridici del reato tentato, come in epigrafe, avendo il perito concluso e il Tribunale ritenendo che le notizie di cui trattasi sono cli vietata divulgazione ai sensi cli legge. Commisurando la sanzione alla gravità del fatto, il Collegio ritiene equo dover condannare il Fon ad anni ventiquattro di reclusione, al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva, colle conseguenze dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della libertà vigilata (488, 274 C.P.P.; 29, 230 n. 1 C.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 56, 262 cpv. 1 ° e 2°, 29, 230 n. 1 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Fon Simone responsabile del reato tentato in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni ventiquattro di reclusione, con conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici , e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; ordina la sottoposizione del Fon alla libertà vigilata. Roma, 7 .11.1940 - Anno XIX -

Dalle informazioni in atti dai CC.RR. di Trieste risulta che l'accusato, pur essendo di buona condotta morale e civile e senza precedenti penali è, in linea politica, di origine e sentimenti sloveni.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Cade pertanto la giustificazione addotta dal Fon Simone circa le ragioni che l'indussero a comunicare al fratello le dette notizie; non era lo scopo cli appagare la cli lui curiosità, come egli dichiara, bensì quello di portare a conoscenza del fratello residente in Jugoslavia lo stato degli apprestamenti mili tari italiani.

Fon Simone, detenuto dal 30.7.1940, viene scarcerato, in data che non è stato possibile accertare, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia a seguito dei noli eventi verificatisi nel 1944 e 1945.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll"ESA DELLO STATO

Poichè il reato di spionaggio è stato commesso dopo il 10.6.1940 i fatti addebitati a Fon Simone non sono più incriminabili e perciò non costituiscono più reato. Infatti nell'art. 16 deJ T rattato di Pace tra le Nazioni Alleate o Associate firmato a Parigi il 10.2 .1947 e reso esecutivo con D.C.P.S. del 28.1 1.1947 n. ·1430 viene specificato che i reati di spionaggio non costituiscono più reato e, pertanto, sono venuri a cessare tutti gli effetti penali derivanti dalle condanne inflitte per i suddetti reati commessi dopo il 10.6.1940. Per i suddetti motivi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.11.1950, cessata l'esecuzione della condanna e gli effetti penali derivanti dalla sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 7 .11.1940 nei confronti di Fon Simone. Nota: Insieme con Fon Simone venne rinviato al giudizio del T .S.D.S. anche il latitante: F on Mattia, nato il 15.2.1908 a Tolmìno (Gorizia), contadino. Nei confronti di Fon Mattia il Tribunale cli Gorizia ha dichiarato, con sentenza emessa il 3.1.1957, çii non doversi procedere "per non aver commesso il fatto" in ordine al reato di cui all' art. 269 C.P. e perchè il "fatto non costituisce reato" in ordine al reato di cui all'art. 262, primo, secondo e terzo cpv. C.P. Con la stessa sentenza viene ordinata la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti di Fon Mattia.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 352/1940

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SENTENZA N. 167

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, L uogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M . V.S.N.: Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Carusi Mario, Mingoni Mario, Bergamaschi Carlo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Melchers Andreina, nata il 28 .2.1907 a Bruxelles (Belgio), casalinga. IMPUTAT A 1) del delitto dì cui all' art. 258 p.p. C.P. per essersi procurate - nell'aprile 1940 - in Formia e Gaeta - a scopo di spionaggio militare - notizie militari marittime di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; 2) del delitto di cui all' art. 262 p.p. e cpv. 2° - ipotesi 2° - in relazione al cpv. 1° ed all'art. 310 C .P. per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, in tempo di guerra, rivelato, ad agenti stranieri, le notizie di cui sopra. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge4.6.1931 n. 674; 1 R.D.L. 15.12.1936 n. 21 36; 258 p.p. , 29, 230,312,488,274,479 C.P.P. DICHIARA Melchers Andreina responsabile del reato di cui all'art. 258 p.p.C.P. e la condanna alla pena dì anni sedici di reclusione, aUa interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo e alle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputata, dopo scontata la pena, sia sottoposta a libertà vigilata e sia espulsa dallo Stato. Assolve la imputata dal reato di cui al numero 2) del capo di accusa, per insufficienza di prove.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATJVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Roma, 8.11 .1940 - Anno XIX -

Reg. Gen. n. 270/1940

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Melchers Andreina, detenuta dal 14.5.1940, viene scarcerata - per ordine del Comando Alleato - dalla Casa di Reclusione di Perugia j] 20.6.1944. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza d e l 4 .5.1953, condizionalmente condonati 9 anni e 4 mesi di reclusione della pena che la Melchers dovrebbe ancora espiare: ciò per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96 (anni 3), dall'art. 9 lettera c) del D.P. 22.6.1946 n. 4 (5 anni e 4 mesi, cioè un terzo della pena) e dall'art. I - ultimo comma - del D .P. 23 .12.1949 n. 930 (anni l).

Per l'espiazione della residua pena (2 anni, 6 mesi e 24 giorni) viene emesso, in data 17.6.1953, ordine di carcerazione dall'Ufficio del P.M . dei Tribunali militari di guerra soppressi.

Il 26.6.1953 la Melchers viene tratta in arresto e 1istretta nelle Carceri Giudiziarie per Donne di Roma.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la 3° sezione della Corte di Appello di Roma con sentenza del 29.10.1953 - divenuta esecutiva il 2 .11 .1953 - "conferma la responsabilità di Melchers Andreina per il delitto di cui all' art. 258 - prima parte - C.P. e la condanna alla pena di 12 anni di reclusione confe1mando l'applicazione dei benefici d'indulto di 9 anni e 4 mes i. concessi alla Melchers dal Tribunale Militare territoriale di Roma con Ordinanza del 4 .5.1953". Pertanto la Melchers viene scarcerata, per espiata pena, il 29.10.1953 ed "in attesa di procedere alle formalità relative alla sua espuls ione dall ' Italia viene avviata al Centro cli Raccolta Profughi Stranieri di Farfa Sabina".

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SENTENZA N.168

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M . V.S.N.: Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Carusi Mario, Mingoni Mario, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Reitz Leone, nato il 2.12.1897 a Ginevra, conunerciante. IMPUTATO 1) ciel delitto di cui all'art. 258 parte prima C.P. per essersi procurate, a scopo di spionaggio politico-militare, notizie de lle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione;

2) del delitto di cui agli artt. 56 e 262 p.p. e cpv. 2° - ipotesi prima C.P. - per avere tentato di rivelare, a scopo di spionaggio politico-militare, le notizie cli cui sopra. Reati commessi a Milano ed altrove sino al 15.12.1939. OMISSIS P .Q .M . Visti gli art. 3 legge 4.6.1931 n . 674; I R.D.L. 15.12. 1936 n. 2136; 258 p .p .; 56,262 p .p. e cpv. 2° ipotesi prima C.P. ; 73,230, 29,312 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Reitz Leone responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni quindici di reclus ione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato, dopo scontata la pena, sia sottoposto a libertà vigilata e sia espulso dal territorio dello Stato.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE AIREATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, 8.11.1940 - Anno XIX -

Reg. Gen. n. 343/1940

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Reitz Leone, detenuto dal 15.12.1939, evade dalla Casa di Reclusione di Fossano il 5.7.1944 "a seguito di irruzione di formazioni armate nello stabilimento penale". Pertanto l'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi emette, in data 7.8.1946, ordine di carcerazione nei confronti di Reitz Leone. L'Ordine di carcerazione viene revocato perchè il Tribunale militare territoriale di Roma, con Ordinanza del 29.5.1957, dichiara la pena di 15 anni ridotta di un terzo (art. 9 lettera c) del D.P. 22.6.1946 n. 4 e applica alla pena ridotta i condoni previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96 (3 anni) e dal D.P. 19.12.1953 n. 922 (1 anno). Con l'applicazione dei suddetti provvedimenti d.i clemenza la residua pena di 5 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione che Reitz Leone avrebbe dovuto espiare viene condonata.

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SENTENZA N. 175

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, L uogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.; Rossi Umberto, Cisotti Ugo, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ferrari Luigia, nata il 23.10.1919 a S. Maria della Croce (Cremona), casalinga. IMPUTATA 1) del reato di cui agli artt. 56, 258 p.p.C.P. per avere tentato di procurarsi, .a scopo di spionaggio militare, mediante atti esecutivi idonei, notizie di vietata divulgazione; 2) del reato di cui all'art. 496 C.P. per avere date false generalità ad agenti della forza pubblica. Reati commessi in Milano ed altrove fino all'epoca del suo arresto. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 56, 256, 496, 23, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Ferrari Luigia colpevole dei reati di cui all'art. 56, 256 e 496 in tal senso mo~ clificando il capo d ' accusa, ed operato il cumulo delle pene la condanna ad anm l e mesi 1 di reclusione. Con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 15.11.1940 - Anno XIX -


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL F ASCICOLO DI ESECUZIONE F errari Luigia, detenuta dal 10.7.1940, viene scarcerata, per espiata pena, dalla Casa Penale per Donne di Venezia il 10.8.1941.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AJ REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 357/ 1940

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SENTENZA N. 176

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Cisotti Ugo, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Salmon Pietro, nato il 20.6.1888 a Charleville (Ardenne), meccanico, detenuto dal 2 .5.1940, cittadino francese. IMPUTATO 1) del reato di cui agli artt. 81, 258 p.p.C.P. per avere con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi ed a scopo di spionaggio militm·e fatto procacciamento di notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione nel!' interesse della sicurezza dello Stato; 2) del reato di cui agli artt. 81,310,262 p .. p. 1° e 2° cpv. C.P. per avere in tempi diversi con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, a scopo di spionaggio nùlitare, con l'aggravante del tempo di guerra, rivelato notizie cli cui l'Autorità competente, nell'interesse della sicurezza dello Stato, ha vietato la divulgazione. Dal luglio 1939 al 2.5.1940, nel territorio dell'Italia settentrionale e centrale. All'udienza porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.E sercito in relazione all'art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore; IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare;


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TRTBUN1-\LESJ'>EC!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO Attraverso le esplicite confessioni e le parziali ammissioni del giudicabile nonchè le dichiarazioni dei testi, emerse che il rubricato Salmon PieLTO, suddito francese, nel 1937 ebbe contatti a Grenoble con certo Henry Duverne (esponente del 2me bureau spionistico francese) il quale lo ingaggiò per svolgere attività criminosa ai danni della nostra Nazione. Perciò una prima volta fu incaricato cli procacciarsi notizie di carattere politico militare e in seguito rivelargliele con una relazione sc1itta. Per espletare la losca impresa nel luglio 1938 venne nel Regno toccando Ventimiglia, Genova, Rapallo, Siena, Firenze, Roma, Ostia, Littoria, Pisa e Patina di Massa; e rientrato in Francia fece al suo mandante una relazione scritta esponendo, a suo dire, la petfetta organizzazione dell'Italia in campo politico ed economico.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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tivelare al centro spionistico straniero, però non oltre il marzo 1940; perchè nel rientrare in Francia dalla missione compiuta, nell'aprile 1940, venne arrestato. Di conseguenza egli si è reso soggettivamente ed oggettivamente responsabile dei reati continuati previsti e puniti dagli rutt. 81, 258 p.p. ed 81,262 p.p. cpv. 2° C.P.; escludendosi l'aggravante, del tempo di guerra di cui all'art. 310 C.P., in quanto essendo stato arrestato nel maggio 1940 non riuscì sufficientemente provato che egli abbia, in realtà, potuto compiere l'attività criminosa che avrebbe dovuto svolgere durante il periodo di tempo di imminente pericolo di guerra. Per cui verrebbero a mancare gli estremi necessari ad integrare la configurazione giuridica del detto ai1icolo 310 C.P. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti gravi per la Nazione; il Collegio ritiene equo di iiTogare le seguenti pene: Per il disposto degli rutt. 81, 258 p.p.C.P.: anni dieci e mesi sei;

n J .10.1939 ebbe il compito specifico di controllare se nella penisola si trovassero molte truppe tedesche. Recatosi a Ventimiglia, Roma, Bari, Pescara, Bologna, Torino, al ritorno in Pat1ia riferì al Duverne che in nessuna delle città italiane toccate aveva notate truppe tedesche. Effettuò altro viaggio in Italia l' 11.3.1940 con l'incarico di accertare, sempre da parte del Duverne, se nella zona di Ulzio e di Cesana (ossia al fronte francese) vi fossero dei militari con mostrine rosse-gialle appartenenti a divisioni italiane, che a lui risultava fossero dislocate nella zona del Brennero, per cui si sarebbe accertata la dislocazione di truppe sul fronte occidentale. Il Duverne nel dargli tale incarico aggiunse che se non avesse trovato tali ttuppe, la cosa era confortante per la Francia in quanto poteva ritenersi che l'intervento dell'Italia non era nè deciso nè prossimo. Al ritorno da tale viaggio che si svolse fra Savona, Cerva, Pragelato e Sestriere il Salmon fece una relazione negativa. Nell'aprile 1940 il Duveme, a mezzo di un suo agente a nome Paul, lo invitò ad effettuare altro viaggio in Italia munendolo a tal uopo di uno specifico questionario; con l'incarico di accertare e stabilire i numeri e le mostrine dei vari corpi dislocati sulla frontiera occidentale italiana, ed il nome dei Generali comandanti delle unità. Il Salmon entrò nel Regno il 22.4.1940 da S . Dalmazzo di Tenda. Proseguì per Cuneo, Bibiana, Rivoli, Valle D'Aosta, Ponte S. Martino, Aosta, Aimavilla Cogne, Parco del Gran Paradiso, Ivrea, Chivasso, Torino, Cuneo, ma il 2.5 a S. Dalmazzo di Tenda mentre stava per rientrare in Francia, dopo avere esplicato l'incarico, venne arrestato. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che il Salmon con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi ed a scopo di spionaggio militare si è procacciato notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione, nell'interesse della sicurezza dello Stato. Notizie che poscia potè

Ai sensi degli artt. 81, 262 p.p. cpv. 2° C.P.: anni quindici e mesi sei; Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare il Salmon ad anni 26 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, ollTe ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Salmon è straniero in applicazione dell'art. 312 C.P. deve essere espulso dallo Stato dopo di avere espiata la pena. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 81, 258 p.p.; 81, 262 p.p. cpv. 2°; 23, 29, 73, 228, 229,312 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Salmon Pietro colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 258 p.p., 81, 262 p.p. e cpv. 2° C.P., in tal senso modificando il capo cli accusa; ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 26 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Ordina che il Salmon, espiata la pena, venga espulso dallo Stato. Roma, 15.11.1940 - Aru10 XIX -


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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RELATIVE Af REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DlFESA DE LLO STATO

Seguono le fame del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Una istanza di grazia inoltrata da Salmon Pietro viene accolta e con Decreto di Grazia del 20.4.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Salmon Pietro, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27.4.1942. Detenuto dal 2.5.1940 al 27.4. 1942. Pena espiata: 1 anno, 11 mesi, 25 giorni.

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SENTENZA N. 181

Reg. Gen. n. 97/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M . V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Colizza Ugo, Caputi Pietro, Mingoni Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Chiarelli Antonio, nato il 14.6.1917 a Castrovillari (Cosenza), barbiere, fante nel 37° Rgt. Fant. Il\!fPUTATO del reato di cui all'art. 256 cpv. 2° del C.P. per essersi procurato la pianta del deposito munizioni del forte "Bormida" in Alessandria, costituente notizia della quale l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Reato commesso in Alessandria nel 1938 o 1939. Recidivo ai sensi dell'art. 99 C.P. OMISSIS P.Q.M. Visti gli arlt. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; 1 R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 256 cpv. 2°, 99 C.P.; 488,274 C.P.P.; 28 C.P.Esercito. DICHIARA Chiarelli Antonio responsabile dell'ascrittogli reato e, con l'aggravante della recidiva contestatagli, lo condanna alla pena di anni d ue e mesi uno di reclusione, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Sostituisce detta pena in reclusione militare, per egual tempo. Roma, 19.1 1. 1940 - Anno XlX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTA DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Chiarelli Antonio, detenuto dal 1.10.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dal Reclusorio militare di Gaeta l' 1.11.1942.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA N. 182

Reg. Geo. n. 340/1940 11 T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino;

Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonardi Nicol.a. ba pronunciato la seguente: SENTENZ A nel procedimento penale a carico di: Corbaz Margherita, nata il 17.2.1920 a Ginevra, commerciante. IMPUTATA 1) del reato di cui all' art. 257 p.p.C.P. in relazione all'art. 56 C.P. per avere, in Venezia, dal 13.5.1940, tentato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse dello Stato debbono rimanere segrete; 2) del reato di cui all'art. 258 p.p.C.P. in relazione all' a1t. 56 C.P. per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, tentato, a scopo di spionaggio militare, cti procurarsi notizie di cui l'AutoritĂ competente ha vietata la divulgazione; 3) del reato di cui all'art. 302 C.P., per avere, nel maggio 1940 in Venezia, istigato Carnorani Romeo e Ciaccio Salvatore a commettere reati di spionaggio, istigazione non accolta. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n . 674; I R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 56, 257 p .p., 312, 29 C.P.; 488,274,479 C.P.P. DICHIARA Corbaz Margherita responsabile del reato di cui all'art. 257 p.p.C.P. in relazione all'art 56 del codice stesso, a.scrittole col n. 1) del capo d'accusa, e la condanna alla pena di anni cinque di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese processuali ed a quelle per il mantenimento durante la custodia.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. !IBLATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

Ordina che l'imputata, dopo scontata la pena, sia espulsa dal territorio dello Stato.

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SENTENZA N. 185

Reg. Gen. n. 351/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa del.lo Stato composto da:

Assolve la Corbaz dai reati di cui ai numeri 2 e 3 del capo d'imputazione per insufficienza di prove. Roma, 19.11.1940 - Anno XIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Corbaz Margherita viene scarcerata per ordine del Comando Alleato dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 20.6.1944.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Carlo, Ciani Ferdinando, Calia Michele, Gangemi Giovanni, Colizza Ugo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Detenuta dal 10.7 .1940 al 20.6.1944.

nel procedimento penale a carico di:

Pena espiata: 3 anni, 11 mesi, 10 giorni.

Weinberger Emma (detta Manuela), nala il 14.6.1899 a Vienna (Austria), casalinga;

Una istanza di grazia inoltrata dalla Corbaz e dal padre nel gennaio del 1942 non viene accolta. Per effetto dei provvedimenti di clemenza cli cui all'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 il Tribunale militare territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 30.3.1949, condonata la residua pena da espiare.

Kaufmann Tessy, nata il 9.3. J 904 a Zurigo (Svizzera), attrice; Bedenk Jenny, nata il 2.3.1896 a Karlsruhe (Gennania), casalinga. IMPUT ATE Tutte a) del delitto di cui agli artt. 110, 258 p.p.C.P. per essersi procurate in concorso tra loro a scopo di spionaggio militare, notizie militari, delle quali l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione; b) del delitto di cui agli artt. 110,262 cpv. 2° e 3°; 310 C.P. per avere in tempo di guerra, rivelato, a scopo di spionaggio m.iJjtare, le notizie di cui sopra;

Bedenk Jenny inoltre: ciel delitto di cui all'art. 305 p. ed u. p. C.P. per avere costituita ed organizzata una associazioni fra tutte le imputate, allo scopo di commettere i delitti di cui agli artt. 258 e 262 C.P.; Weinberger Emma, Kaufmann Tessy: del delitto di cui agli artt. llO, 305 cpv. 1° C.P. per avere partecipato all'associazione di cui sopra.

In Taonnina, Messina, Augusta, Siracusa, Pale1mo, Genova, Spezia nell'aprile 1940


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

In udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e le imputate che per ultime ebbero la parola coi loro difensori; IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuale nonchè dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto d'accusa, 23.10.1940, del P.M. di questo Tribunale Speciale, venivano rinviate a giudizio le rubricate Weinberger Emma, Bedenk Jenny, Kaufmann Tessy ed il latitante Paul Schiff (nei confronti di quest'ultimo con odierna ordinanza venne provveduto allo stralcio degli atti ed al rinvio della causa); per rispondere dei reati di spionaggio e di associazione allo scopo di commettere i reati di procacciamento e di rivelazione di notizie di carattere militare non divulgabili ed a scopo di spionaggio. Attraverso le chiare ed esplicite confessioni delle giudicabili e le affermazioni concordi dei testi nonchè le dichiarazioni del perito, emerse in corso istruttorio, quanto venne in pieno confermato anche all'udienza. E cioè che la Weinberger nel febbraio e.a. era stata reclutata a Zurigo da certa Lilly, più tardi identificata per Bedenk .Tenny, suddita svizzera, residente abitualmente in Francia, e da costei era stata prima indotta a presentarsi al Consolato francese in Zurigo, per prendere contatto con certo Probst, e quindi istruita nell'uso dell'inchiostro simpatico e nel modo di rivelare la scrittura occulta. I compiti affidatile da Probst erano i seguenti: a) stabilirsi in Taonnina per un mese; b) compiere viaggi settimanali a Messina, Augusta e Siracusa per osservare gli spostamenti delle navi da guerra, degli apparecchi di aviazione, prendendone nota, e segnalando il nome e le sigle delle singole unità, oltre l'eventuale presenza di navi da guerra e marinai tedeschi; c) spedire le relazioni in inchiostro simpatico indirizzando ad Amblas Peinture all'indirizzo già precisato, oppure al proprio amante Paul Schiff in Seefeldstrasse 63 - Zurigo, che d'accordo con la Bedenk, avrebbe provveduto ad inoltrare le missive a Losanna; cl) segnalare con telegramma la propria impressione circa l'eventuale entrata in guerra dell'Italia. La Weinbergere ha potuto svolgere il compito affidatole nella seguente maniera: a) appena giunta a Roma, il 5.4.1940, spedì a Paul Schiff la piima relazione in inchiostro simpatico nella quale comunicava di non aver notato nulla di interessante ad eccezione di due grandi navi da guerra nel po1to di Genova; b) il 9 aprile spedì da Taormina una relazione (col consueto sistema, nella quale specificava notizie circa la dislocazione cli due navi da guerra ad Augusta,

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S. RELATIVE Al REATI Dl SPIONAGGIO

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Catania, Siracusa e Messina, oltre alla propria sensazione che in Italia non si credeva alla guerra ma che riteneva che J'Italia avrebbe seguito la Germania. Tale lettera è stata intercettata; c) il 16 aprile redasse altra missi va contenente altre indicazioni su navi cla guerra a Messina. Anche tale lettera è stata intercettata; d) il 19 aprile spedì altra lettera da Messina, nella quale si comunicavano il numero e la dislocazione della navi da guerra esistenti ad Augusta, oltre a cinque aerei da guerra. Tale lettera non è stata intercettata. In ordine alla Kaufmann è risultato che anche costei, nel marzo u. s. venne reclutata per conto dello spionaggio francese a Zurigo dalla Beclenk Jenny, con l'incarico di recarsi in Italia per assolvere compiti informativi di carattere militare analoghi a quelli della Weinberger. Ebbe anche lei le opportune istrnzioni del nominato Probst, che la pagò, e le precisò gli incarichi da espletare; dalla Bedenk venne istruita circa l'uso dell'inchiostro simpatico e le venne indicato l'indirizzo di Merz Karl - Brungasse 18 Zurigo, per l'inoltro delle missive, con divieto di fare il nome del Probst, ma di indicarlo con pseudonimi come Ruthli, Henriette e simili. Anche nei riguardi delle Kaufmann ricorre il nome del Paul Schiff, che ebbe ad interessarsi per il cambio conveniente dei franchi svizzeri che le erano stati consegnati come anticipo per l'opera da svolgere. Il 16 aprile la Kaufmann, dopo che si era incontrata con la Weinberger a Taormina, accompagnata da costei a Messina, prosegui per Palermo e quindi scrisse la prima relazione, indirizzandola a Karl Merz, e comunicando, col sistema della. scrittura in simpatico, la presenza nel porto di una torpediniera OS., del piroscafo tedesco "Savona", di altre due piccole navi da guerra, senza specificazione del nome e del tipo. Altra relazione venne inviata il 22 aprile con la specificazione della presenza in porto delle torpediniere e del piroscafo già segnalati, e di altri piroscafi dei quali precisò il nome; soggiungeva che due militari che passeggiavano lungo la banchina le avevano detto che nella settimana successiva vi sarebbe stato nel porto un più intenso movimento di navi. Le due missive non vennero intercettate, e deve ritenersi che almeno una di esse giunse a destinazione, come peraltro la stessa Kaufmann afferma, perchè il 3 maggio giungeva da Zurigo all'indirizzo della Kaufmann una lettera in lingua tedesca, spedita in data 30 aprile, nella quale con l'apparente contenuto della richiesta di saldo di un debito lasciato insoluto, si muovevano rimproveri alla Kaufmann perchè scriveva male, perchè le notizie date erano insufficienti ecl inesatte, e le si ricordava di dare notizie sui cantieri, sull'aviazione e sull'annata.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Le perquisizioni operate nei bagagli delle due donne hanno fatt;o risaltare che ambedue erano in possesso di materiale sostanzialmente identico per l'uso della scrittura occulta, e cioè identica sostanza, ferrocianuro di potassio, contenuto in boccette da profumi, identici tubetti di vetro contenente cotone emostatico al percloruro di ferro, identici pennini a punta ricurva adatti alla scrittura occulta, identica carta e buste da lettera. Per quanto concerne l'attivit?t criminosa della Bedenk risultò che nel novembre 1939 era stata ingaggiata a Sanary (Tolone) da due ufficiali francesi con l'incarico di reclutare persone disposte a svolgere compiti informativi di cm·attere militare in Italia, in Germania ed in Olanda. Anche lei ebbe diversi colloqui a Zurigo col nominato Probst, e riuscì a reclutare la Kaufmann e la Weinberger che .istruì e catechizzò sulla preparazione e sull'uso dell'inchiostro s.impatico e sulla maniera di redigere le relazioni. Suggerì alle due donne di trasmettere le relazioni al Paul Schiff, e successivamente, essendo stato costui anestato, a tale Karl Merz - Brungasse 18 Zurigo - . Inoltre partite le due donne, ed essendo stata pagata l'opera compiuta, richiese al Probst il promesso premio di rendimento di mille frm1chi svizzeri. Le fu invece concesso un soggiorno di 3 mesi in Liguria con un assegno mensile di lire duemil.a. Giunse a Rapallo il 24 aprile ed il 13 maggio si trasferì a Zoagli. Durante il soggiorno il Liguria effettuò, secondo le sue stesse ammissioni, viaggi a Genova, nel porto, alla Spezia ed a Pisa, a scopo apparente turistico.

In ordine a Paul Schiff venne accertato che egli era l'amante della Weinberger e che prestò la sua opera per collaborare con ]a Kaufrnann allo scopo di trasmettere le relazioni spionistiche a Probst. Il 6 aprile Paul Schiff veniva tratto in arresto dalla polizia federale elvetica quale sospetto di attività informativa ai damu della Germaiua, e quindi estradato in Francia. Non v'è dubbio che dalla suesposta narrativa scaturisce la prova dell'attività delittuosa svolta dalla Weinberger e dalla Kaufmann circa il procacciamento e la rivelazione a scopo di spionaggio militare, di notizie di carattere militare, delle quali ai sensi del R.D . 28.9. 1934 n. 1728, è vietata la divulgazione. E ' la stessa Weinberger che ammette di aver spedito 4 relazioni, delle quali soltanto due sono state intercettate, ed è la stessa Kaufmann che ammette cli averne spedite due, una delle quali almeno deve essere giunta a destinazione dato che per le notizie inviate ricevette una lettera di rimprovero per aver comunicato notizie inesatte e insufficienti.

In ordine al Paul Schiff va rilevato che, secondo le amnussioni concordi delle tre donne egli servì, almeno per un certo periodo, sia per incoraggiare il reclutamento delle spie, sia quale tratto di unione con il nominato Probst. Non può non ritenersi abbastanza significativo il fatto che egli, amante della Weinberger, ebbe a scrivere a costei, in data 3 agosto (lettera intercettata dai

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

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CC.RR.) dandole istruzioni circa i contatti con Henriette, che come si è detto, conisponde al pitt volte nominato Probst. Per quanto riflette la Bedenk, la vera direttrice dell'azione spionistica, va rilevato che la detenzione delle punte di penna ritorte e deJ cotone emostatico, oggetti usati dalle altre due donne, per la scrittura occulta, e da lei suggerite, sta a dimostrare che costei perseguiva di fatto in Italia gli stessi scopi spionistici delle altre imputate. Le giustificazioni circa i lauti sussidi che le pervenivano da Zurigo, e cioè che tali sussidi rappresentavano il premio per il procurato reclutamento delle due donne, non reggono alla più elementare critica perché è chiaro che non si corrisponde un premio vistoso a chi ancora non ha dato la dimostrazione dell' efficienza dell'azione svolta. Ciò senza dire che la permanenza della Bedenk in una delle zone più importanti dell'attrezzatura militare, attraverso le quali ella ha fatto frequenti gite, è la dimostrazione più convincente degli scopi spionistici che anche lei perseguiva ed attuava in Italia. La Bedenk, correa nei delitti ascritti agli altri imputati, si è resa responsabile ancbe del reato di cospirazioni politica ai sensi dell'art. 305 C.P. con l' aggravante di esserne la promotrice. Non può mettersi in dubbio invero, anche ammesso che i fatti si siano svolti come testè narrati, e non ricorra piuttosto il caso di una organizzazione spiorùstica voluta, preordinata ed attuata esclusivamente dal Bedenk, che costei ha reclutato le altre due donne, le ha istruite, le ha poste a contatto diretto col non meglio identificato Probst. Questa attività spesa esclusivamente al fine cli commettere e fare commettere i delitti di spionaggio nùlitare (art. 258 C.P.) e di rivelazione cli notizie di cui la divulgazione è vietata (art. 262 C.P.) non può classificarsi come opera di cospirazione, diretta a promuovere, costituire ed organizzare una associazione politica a contenuto spionistico. Onde è che mentre a carico degli altri imputati va ritenuto il reato di partecipazione all 'associazione, per la Bedcnk va ritenuta la qualità cli promotrice dell'associazione medesima. E' appena il caso di 1ilevare che i vari fatti sono stati commessi nell'aprile 1940, ossia in periodo di imminente pericolo di guerra, effettivamente seguita, e quindi devono ritenersi commessi in tempo di guerra, ai sensi perciò dell'art. 310 C.P .. Accertate ed affermate le rispettive responsabilità penali in ordine ai reati cli cui agli artt. 258 p.p., 110, 262 cpv. 2° e 3°, 310, 305 p. e u.p. nonchè cpv. l 0 C.P.; Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive, tenuta presente la natura particolare dei reati conunessi in momenti gravi per la Nazione, considerato però che le circostanze dell'azione criminosa svolta dal-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

le imputate (in favore di una nazione straniera, la Francia, debellata dalle gloriose armi italiane e germaniche) consentono l'applicazione del beneficio della circostanza diminuente di cui all'art. 311 in relazione all'art. 65 C.P.; il ColJ.egio ritiene equo di irrogare .le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 258 p .p .C.P. con la diminuzione di 1/3 della pena (art. 311, 65 C.P.): anni sei e mesi otto ciascuna; Ai sensi degli artt. 110, 262 cpv. 2° e 3°; 310 C.P., con la dimjnuente di cui agli artt. 311, 65 C.P. : anni 24 ciascuna; In base agli artt. 305 p. ed u. p .; 305 cpv. 1° C .P. , con la diminuente di 1/3 della pena (artt. 311 , 65 C.P.): Bedenk ad anni nove; Kaufmann e Weinberger arnù quattro ciascuna: Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare ]a Bedenk, la Weinberger e la Kaufmann ad anni trenta di reclusione, ciascuna. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento il solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè è risultato che il denaro e quant'altro trovasi in giudiziale sequestro ha attinenza coi reati consumati; devesi ordinare ai sensi dell' art. 240 C.P. la confisca; e poichè risulta altresì che le condannate sono strnniere, per l'art. 312 C.P. devesi ordinare che, espiata la pena, esse vengono·espulse dallo Stato. P.Q.M. V isti ed applicati gli artt. 110, 258 p.p., 110, 262 cpv. 2° e 3°, 31 O, 305, 64, 23, 29, 73,228,229,311, 65,240,312 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Bedenk Jenny, Weinberger Emma, Kaufmann Tessy colpevoli dei reati loro ascritti ed accorciando la diminuente di cui ali' art. 311 in relazione all'art. 65 C.P., nonchè operato il cumulo delle pene complessivamente condanna la Bedenk, la Weinberger e la Kaufmann ad anni 30 cli reclusione, ciascuna. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese cli giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguen:òale di legge. O rdina la confisca ciel denaro e di quanto altro in giudiziale sequestrato; e che le condannate vengano espulse dallo Stato non appena espiata Ja pena. Roma, 22.11.1940 - Anno XIX -

SECONDA P ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI F ASClCOLI DI ESECUZIONE - Kaufmann: detenuta dal 3.5.1940 viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Venezia il 30.4.1945 per ordine del Comitato Nazionale di Liberazione. Detenuta dal 3.5.1940 al 3.4.1945. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 27 giorni . Istanze di grazia inoltrate ne] luglio del 1942 non vennero accolte. - Weinberger: detenuta dal 22.4.1940 viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 20.6.1944 per ordine del Comando Militare Alleato. Detenuta dal 22.4.J 940 al 20.6.1944. Pena espiata: 4 anni, 1 mese, 28 giorni. - Bedenk: detenuta dal 9 .7 . 1940 viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 20.6.1944. Detenuta dal 9.7.1940 al 20.6. 1944. Pena espiata: 3 anni, 11 mesi, 11 giorni. Nei confronti delle suddette imputate - che hanno commesso il reato di spionaggio in data anteriore al 10.6.1940 - il T1ibunale nùlitare territoriale di Roma ha emesso, in data 4 .3.1960, una Ordinanza con la quale dopo aver ridotto, ai sensi dell'art.. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4, la pena di 30 anni a 20 anni ha applicato alla suddetta condanna i provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96, dal D.P. 23 .12.1949 n. 930, dal D.P. 19. 12.1953 n. 922 e dal D .P. 11.7.1959 n. 460 che, con un condono complessivo di 8 anni, riduce .la pena da espiare a 12 anni. Poichè le tre imputate hanno già espiato circa 5 anni dovrebbero espiare una pena non superiore a 7 anni. Rilevato, però, che dal 22.11 .1940, data in cui la sentenza del T.S.D .S. divenne irrevocabile, sono trascorsi più di 14 anni e cioè un periodo doppio della pena che, in concreto, dovrebbero espiare la pena in questione viene dichiarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) Una istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) della sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 22.l 1..1940 nei confronti delle sunnonùnate imputate viene respinta dalla Corte cli Appello di Messina con sentenza del 10.1 0 .1 950.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

Nota: dal Registro Generale non risulta se il T.S.D .S. ha emesso una sentenza nei confronti del latitante:

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 339/1940

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SENTENZA N. 186

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Schiff Paul, nato il 29. 12.1903 a Vienna.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Calia Michele, Ciani Ferdinando, Colizza Ugo, Bergamaschi Carlo. ba pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Clozza Maria, nata il 23 .1 1.1917 a Varmo (Udine), commessa. IMPUTATA a) del reato di cui all'ait. 258 C.P. per essersi procurata, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione; b) del reato di cui all'art. 262 1° e 2° cpv., in relazione all'art. 3 10 C.P. per avere, a scopo di spionaggio militare, in tempo di guerra, rivelato al servizio segreto francese notizie delle quali l'autorità competente aveva vietata la divulgazione. Reati commessi a La Spezia in epoca anteriore e prossima all' 11.6.1940. In udienza a porte chiuse ai sensi dell.'art. 443 C .P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e la imputata che per ultima ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne ad accertare IN FATTO ED IN DIRITTO La rubricata C lozza Maria residente a Nizza, ma italiana, era venuta in Italia e si era trasferita a La Spezia il 26.3.J 940, per esercitare lo spionaggio ai danni nostri.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEtLO STATO

Per poter nascondere la sua attività crimfoosa, a mezzo della locale federazione fascista, era riuscita a farsi assumere quale commessa della ditta di abbigliamento "Ube1to" con una rel1ibuzione di L.250. Però essendosi generati dei sospetti a suo carico essa venne pedinata e sottoposta ad abile vigilanza; per cui fu possibile intercettare uno scritto a parte, (in lingua francese) incluso in una lettera a lei diretta, dove si leggeva: "ben ricevuta lettera del 13. Fate scaldare con ferro elettrico le buste, senza lacerarle, voi potrete leggere. Date il nome intero dei battelli. Imbarco di truppa destinazione, catego1ia. Tutto è in ordine per vostra madre" Di poi venne intercettata una seconda lettera scritta in inchiostro simpatico, su un foglietto riempito con scrittura ed inchiostro nero, diretta a "Biaggi Luigi 17 rue de la Prefecture - Nice"; con la quale la Clozza segnalava all'ufficio informazioni francese che il 4 giugno 1940 verso le ore 4 era pa1tita da La Spezia, per ignota destinazione, una squadriglia di 18 aeroplani, aventi a bordo bombe e munizioni. Accertata l'opera delittuosa della giudicabile, veru1e arrestata, ed interrogata finì per essere chiara, precisa nelle confessioni; confermate di poi dinanzi al Giudice Istruttore ed all'udienza. Dicendo cioè che per incarico del centro spionistico si era trasferita a La Spezia, venendo da Nizza ove viveva con la madre (internata dalle autorità francesi dopo la pattenza per l'Italia della figlia, come risulta dalla lettera clandestina già citata), la sorella ed un fratello sin dal I 925. Era stata ingaggiata a mezzo di un certo Bertier, il quale prospettandole la possibilità di guadagnare molto denaro le aveva presentato un altro individuo che ella riteneva chiamarsi Giannini che, a .sua volta, l'aveva indotta a recarsi in Italia per assumere notizie cli carattere militare, "mediante un compenso di L. 3.000 mensili", circa gli effetti del blocco economico e principalmente per raccogliere dati sul carbone tedesco che l'Italia importava dalla Germania, nonchè di notizie sui movimenti delle navi da guerra ed ogni altra possibile indicazione di carattere militare. Prima di partire ella ebbe dei colloqui con un sedicente ufficiale francese, non meglio identificato, il quale le impartì in una camera cl' albergo, delle lezioni circa l'uso dell'inchioslro simpatico nelle scritture occulte e circa il riconoscimento delle varie unità da guerra della marina. Essa fu anche avvertita che avrebbe percepito un acconto del suo compenso a Sanremo, cosa che effettivamente avvenne il giorno 25 .3.1940, in piazza Colombo, ove ebbe ad incontrare uno sconosciuto, che previo scambio di una parola d'ordine, le consegnò una busta contenente mi Ile lire. Ha dichiarato pure di avere ricevuto per le sue prestazioni, solo L.2.800 in quanto che le altre somme a lei promesse, per non destare sospetti, venivano deposi tate, a suo nome, in una banca di Nizza.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Intanto, giunta a La Spezia, cominciarono a pervenirle dalla Francia vruie lettere con le quali le si chiedevano notizie di carattere militare. Rispose alle richieste trasmettendo alcune notizie suJle unità da guena presenti e in partenza da La Spezia, sull'acquisto di navi da patte della marina svedese, sulla partenza di una squadriglia di aeroplani con bombe e munizioni. Tali notizie erano scritte in inchiostro simpatico su un foglio di lettera che veniva poi da lei riempito con inchiostro comune con una immaginaria lettera d 'amore, e spedita al nominativo che le era stato fornito dall'ufficiale francese, suo istruttore. Nei colloqui che la Clozza non esita a chiamare "lezioni", avuti con quest' ultimo a Nizza circa due o tre volte alla settimana, per quindici giorni, ella ha affermato di aver appreso, oltre al modo di adoperare la scrittura simpatica, anche quello di riconoscere e distinguere le varie unità da guerra italiane. Per quanto dalla denuncia si rilevi che essa si asteneva dall' avvicinare i militari e i civili e conduceva vita riservata e regolare non v'è dubbio che la Clozza attingeva le varie informazioni valendosi al massimo della propria diretta osservazione e cercando di trarre da tutte le occasioni che le si presentavano nella strada e nei locali da essa frequentati, nel negozio di abbigliamento ove lavorava, il materiale sufficiente per avere qualche dato concreto da trasmettere al servizio segreto francese. Le notizie che essa ha ammesso di aver comunicato si riferiscono, infatti, come risulta dalla perizia, a fatti e circostanze che poterono cadere nel raggio della sua osservazione. Ed è possibile, pertanto, che la Clozza abbia appreso i nomi delle navi dai nastri dei benetti dei marinai, la notizia sull'acquisto delle navi da parte della marina svedese, per aver domandato ad un ignoto ufficiale, col quale essa si trovava in un caffè, chi fossero alcun i ufficiali in divisa diversa da quella italiana e, infine, tutte le altre notizie dalle indiscrezioni delle numerose e loquaci sue compagne di lavoro le quali non trascuravano di raccontare le vicende che interessavano i loro congiunti e conoscenti sotto le armi. Pur procurando quindi di evitare ogni atto che potesse in qualche modo rivelare ad estranei il vero scopo del suo rimpatrio, la C lozza non trascurava alcuna occasione che le avesse consentito di svolgere nel migliore modo l'incarico affidatole. · E in questa sua condotta vigile e attiva non può non identificarsi una vera e propria opera cli procacciamento delle notizie che le venivano richieste, il cui scopo spionistico non era ignoto alla Clozza, che era sufficientemente edotta delle finalità del servizio segreto francese, sin dalla sua prutenza da Nizza. Circa l a natura delle notizie, si rileva dalla perizia in atti e confermata all 'udienza che esse, pur non essendo di quelle di carattere segreto, possono ritenersi comprese tra le notizie delle quali è vietata la divulgazione. La Clozza affe1ma cli aver dato, talora, notizie deliberatamente erronee. Nulla risulta al 1iguardo: quelle che sono state comun icate al servizio segreto francese,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO

per quanto alcune di esse siano non ben determinate, sono sostanzialmente vere. E non v'è ragione di dubitare che non siano pervenute a destinazione in quanto che esse formano oggetto di più cli una .lettera, sfuggite alla censura, e, d'altra prute, in una di queste provenienti dalla Francia, ora intercettata, si legge chiaramente "Bien recu" con evidente allusione alle notizie comunicate dalla Clozza. Ciò premesso, si ritiene che debba essere affennata la responsabilità penale dell'imputata in ordine a reati di cui agli artt. 258 e 262 I O e 2° cpv. C.P. in relazione all'art. 310 C.P. essendosi i fatti di cui sopra verificati in pe1iodo di imminente pericolo di guerra.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZL'\TE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTlZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Clozza, detenuta dall' 11 .6.1940 viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Venezia il 30.4.1945 per ordine del Comitato di Liberazione Nazionale. Detenuta clall'll.6.1940 al 30.4.1945. Pena espiata: 4 anni, I O mesi, 19 giorni.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste clifensive, tenuta presente la natura particolare del reato, ma considerato che le circostanze dell'azione criminosa svolta dalla Clozza in favore della Francia (oggi debellata dalle gloriose armi italo-germaniche) consentono l'applicazione del beneficio della diminuente di cui all'art. 31 l C.P., il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 258 p .p ., con la diminuente di 1/3 ai sensi dcll'att. 311, 65 C.P. : anni sei e mesi otto;

Il Tribunale militare territoriale di Roma ha emesso, in data 24.3.1961, - su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi - una Ordinanza con la quale dopo aver ridotto, ai sensi dell'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4, la pena di 30 anni a 20 anni, ba applicato alla s uddetta pena i provvedimenti di clemenza previsti dal R.D . 5.4.1944 n. 96, dal D.P. 23.12.1949 11. 930, dal D.P. 19.12.1953 n. 922 e dal D.P. I 1.7.1959 n. 460 che, con un condono complessivo di 8 anni, riduce la pena da espiare a 12 anni di reclusione.

In applicazione degli artt. 262 p.p. I O e 2° cpv. - 31 O, con la diminuente cli cui agli artt. 311 - 65 C.P.: anni ventisei.

Poichè la Clozza ha già espiato circa 5 anni dovrebbe espiare una pena non superiore a 7 anni.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73, 78 C.P.) complessivamente condanna la Clozza ad anni 30 di reclusione.

Rilevato, però, che dal 22.11.1940, data in cui la sentenza del T .S.D.S. divenne irrevocabile, sono trascorsi più di 14 anni e cioè un periodo doppio della pena che, in concreto, la Clozza dovrebbe espiare la pena in questione viene dichiarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.).

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese di gi udizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M . Visti ed applicati gli art. 258 p.p.; 262 cpv . I O - 2° in relazione all'art. 310; 23, 29, 73, 228, 229, 311 , 65 C.P.; 274, 488 C.P.P.; DICHIARA Clozza Maria colpevole dei reati a lei ascrjtti ed accordando la diminuente di cui all'art. 31 I in relazione all'art. 65 C.P. nonchè operato il cumulo delle pene complessivamente la conda1rna alla pena di anni 30 dj reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 23.1 l.1940 - Anno XlX -


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'S.O.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TR1BUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DJ:iLLO STATO

Reg. Gen. n. 283/1940

SENTENZA N. 189

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Ciani Ferdinando, Carusi Mario e Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE La Direzione della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia comunica, in data 14.1.1952, che Haller Paolo, tradotto iJ 2.2.J 941, dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, il 17.9.1944, dopo un bombardamento aereo, venne ricoverato nell'Ospedale Civile di Castelfranco Ern.ilia. Il 21.4. I 945 venne scarcerato a seguito di ordine impartito dalle Autorità al-

leate. Dal contenuto di una istanza inviata da Haller Paolo, da accertamenti compiuti dallo Stato Maggiore della Difesa e dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 3.12.1951 si rileva che il nominato Haller Paolo si identi fica in Jaquet Julien Pie1re, nato i I 22.1 .1903 a Crolley (Svizzera).

nel procedimento penale a carico di: Haller Paolo, nato il 22.1.1903 a Talujers (Francia), domiciliato a Nizza, cittadino francese, rappresentante di commercio. Detenuto dal 12.6.1940. IMPUTATO del delitto di cui agli artt. 56 e 257 cpv. 2° C.P. per avere, in Genova, La Spezia ed altrove dal 26 maggio al 12 giugno 1940, tentato di procurarsi a scopo di spionaggio militare notizie che nel!' interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete, e di compromettere, così, la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. OMISSIS P.Q.M. Visti gli rutt. '.? legge 4.6.1931 n. 674; 1 R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; 56,257 prima parte - 29, 212 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Haller Paolo responsabile del reato di cui agli art. 257 - prima parte - 56 C.P. e così modificando la rubrica lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato dopo scontata la pena sia espulso dallo Stato. Roma, 28.11.1940 - Anno XIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Pertanto i l Tribunale militare territoriale di Roma, con Ordinanza del 25.2.1953, ordina che le generalità di Haller Paolo, nato il 22.1.1903 a Talujers (Francia) giudicato e condannato dal T .S .D.S . con sentenza del 28.11.1940 siano rettificate in quelle di Jaquet Julien Pierre, nato il 22.1.1903 a Crolley (Svizzera). Con successiva Ordinanza del 3.4.1967 il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la pena cli 8 anni di reclusione inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 28.11.1940 a Jaquet Julien Pierre. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte cli Appello dj Genova (Sez. 3°) rigetta l'istanza inoltrata dallo Jaquet tendente ad ottenere la revisione della sentenza pronunciata dal T .S .D.S. nei suoi confronti con sentenza ciel 28. 11.1940.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATTVE Al REATI DI SPIONAGGIO

mTBUNALE SPECIALE PER LA DJ.FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 187/1940

SENTENZA N. 201

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

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Veziano Ma1ia, nata il 27.3.1908 a Isolabona (Imperia), casalinga; lachino Giovanni, nato il 10.8.1901 a Ventimiglia, autista; Lebre Canùllo, nato il 18.6.1895, in Aix en Provence (Francia), impiegato nelle ferrovie francesi;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Manfredi Anna, nata il 4.4.1909 a Montevecchia (Reggio Emilia), casalinga; Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro, Leonardi Nicola.

Marchetto in Gubitta Clara, nata il 9.11.1911 a Pieve Tesino (Trento), insegnante elementare;

ha pronunciato la seguente: Merlini Antonio, nato il 20.12.1908 a Carrara, commerciante in marmi; SENTENZA Rosà Renato, nato il 22.5.1898 a Marsiglia, ispettore di assicurazioni; nel procedimento penale a carico di: Ronco Pierina, nata il 17.10.1909 a Ronco Scrivia (Genova), casalinga; Cocozza Aurelio, nato il 17.6.1914 a Roma, impiegato; Basevi Osvaldo, nato il 10.6.1916 a Verona, tornitore meccanico, sottocapo furiere della R. Marina; Batkowski Sigismondo, nato il 14.8.1892 a Poznan (Polonia), giornalista; Bertuglia Diego, nato il 22.1.1892 a Palermo, marittimo; Bertuglia Giuseppe, nato il 5.6.1895 a Mazara del Va!Io (Trapani), pulitore presso la compagnia vagoni letto; Costa Wolfango, nato il 4.6.1913 a Salsomaggiore (Pam1a), decoratore; Cotton Edoardo, nato il 23.4.1907 a Marsiglia (Francia), fuochista;

Valori J ean, nato il 29.12.1905 a Villafranche sur Mer (Francia), manovale delle ferrovie francesi; Wilser Giuseppe, nato il 24.3.1903 a Dornach (Alsazia), conduttore di vagoni letto; Zanfranceschi Goliardo, nato il 19.9. I 906 a Nervesa (Treviso), tenente di vascello; De Dominicis Alfonso, nato il 13.8.1911 a Ascea (Salerno), commerciante; Eyraud Roger, nato il 7.8.1899 a Lione (Francia), industriale; Sabran Edmondo, nato il 20.9.1899 a Couzon au Mont d'Or (Francia), fabbri cante cli seterie.

D'Altoè Serafina, nata 1'8.5.1901 a Garessio (Cuneo), commerciante; IMPUTATI Ferrarotti Dario, nato il 14.8. 1899 a Finalmarina (Savona), autista; Tutti: Gaziglia Giuseppe, nato il 10.3.1903 a Colomars (Francia), impiegato d' albergo; Ghezzi Francesco, nato il 21.11.1917 a Milano; impiegato, furiere nella Regia Marina; Gross Margherita, nata il 7.6.1898 a Vienna, casalinga; Gubitta Giusto, nato il 5.9.1905 a S . Stino di Livenza (Venezia), impiegato tecnico presso i cantieri Ansaldo;

eccetto Cocozza, Rosà e E yraud del delitto di cui all'art.. 305 cpv. 1° ed u. C.P. in relazione agli artt. 257 e 261 stesso Codice, per aver partecipato ad associazione avente il fine di commettere delitti di procacciamento e di rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; Cocozza, Rosà ed Eyraud: del delitto cli cui all'art. 305 p;p. e cpv. 2° ed u. C.P. in relazione agli artt. 257 e 261 stesso Codice per aver fatto parte in qualità di capi dell'associazione di cui sopra;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ghezzi, Cocozza e Ronco, inoltre: del delitto di cui agli artt. 110 e 257 cpv. 2° C.P., per essersi, in concorso tra loro, procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse dello Stato debbono rimanere segrete, compromettendo così la preparazione e la efficienza bellica dello Stato; Ghezzi, ancora: del delitto di cui all'art. 261 p.p. e cpv. 2° ipotesi 2" in relazione al cpv. 1 ° ipotesi 2" C.P. per avere rivelato a scopo di spionaggio militare, Le notizie di cui sopra, compromettendo così la preparazione e la efficienza belli.ca dello Stato; Cocozza e Ronco: ancora del delitto di cui agli artt. 11 O e 261 cpv. 3 ° in relazione alla p.p. e cpv. 2° ipotesi 2" in relazione al cpv. l O ipotesi 2" C.P., per avere, in concorso fra loro, ottenuta, a scopo di spionaggio militare la rivelazione delle notizie di cui sopra compromettendo così la preparazione e la efficienza bellica dello Stato; Basevi, Cocozza e Ronco, ancora: del delitto di cui agli artt. 11 O e 258 p.p.C.P. per essersi in concorso tra loro, procurato a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; Basevi, inoltre: del delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° ipotesi 2"C.P. per avere rivelato, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al capo precedente; Cocozza e Ronco, inoltre: del delitto di cui agli artt. 110 e 262 cpv. 3° in relazione alla p.p. e al cpv. 2° ipotesi I" C.P. per avere, in concorso fra loro, ottenuta, a scopo di spionaggio militare la rivelazione delle notizie di cui sopra; Cocozza, ancora: del delitto di cui agli artt. 81 e 302 C.P. in relazione agli artt. 257 e 261 stesso Codice, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, istigato Appoggi Alberto, Bruno Mario, Varini Arnaldo, Giudici Luigi., Giardini Gianluigi, Colombo Dante, Caleo Carlo, Messa Alberto a commettere i delitti di procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; Gubitta, Marchetto, inoltre: ciel delitto di cui agli arlt. I IO e 257 cpv. 2° C.P. per essersi, in concorso fra loro, procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete, compromettendo così la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. Gubitta e Marchetto, ancora: del delitto di cui agli artt. 110 e 261 p.p. cpv. 2° ipotesi 2" in relazione al cpv. 1° C.P. per avere, in concorso fra loro, rivelato in tempo di guen-a a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al capo precedente compromettendo così la preparazione e la efficienza beUica dello Stato; Costa, Gaziglia e Ferrarotti, inolti-e: del delitto cli cui agli artt. l 10 e 261 cpv. 3° e 2° ipotesi 2" in relazione al cpv. 1° C.P. per avere, in concorso fra loro, ot-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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tenuto, in tempo di guerra, a scopo di spionaggio militare, la rivelazione dell.e notizie di cui sopra; Gross, inoltre: a) del delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° - ipotesi l" C.P. per avere rivelato, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui sopra; c) del delitto di cui agli artt. 56 e 257 p.p.C.P. per avere tentato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; Merlini, inoltre: a) del delitto di cui all'art. 257 p.p.C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; b) del delitto cli cui all'art. 261 p.p. e cpv. 2° ipotesi I" C.P. per avere rivelato, a scopo di spionaggio nùlitare, le.notizie cli cui sopra; c) del delitto di cui all'art. 258 parte prima C.P. per essersi pro~urato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; d) ciel delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° ipotesi ]" C.P. per avere rivelato, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al capo precedente; Rosà, inoltre: a) del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 257 p.p.C.P., per avere, in concorso con alai - latitanti - tentato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; b) del delitto cli cui agli artt. 110, 56 e 258 p.p.C.P. per .aver~,. in concor~o con altri - latitanti - tentato cli procurarsi, a scopo di spionaggio mrhtai·e, not1z1e di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; Eyraud e Sabran, inoltre: del delitto cli cui agli artt. 110, 56, 257 p.p.C.P. per avere, in concorso fra loro, tentato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; Batkowski e Wilser, inoltre: del delitto cli cui agli artt. 110, 56, 257 p.p.C.P., per avere in concorso fra loro, tentato di procurarsi, a scopo di spi~naggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono nmanere segrete; Zanfranceschi, inoltTe: del delitto di cui all'art. 246 p.p.C.P. per avere ricevuto denaro dallo straniero al fine cli compiere atti contrari agli interessi nazionali. Reati commessi in Italia ed all'estero sino al dicembre 1939 - maggio 1940. · Cocozza, ancora: a) del delitto cli cui agli artt. 138 e 152 C.P.Esercito, per essersi, il 29.6.1937, assentato dal proprio Corpo (92° Reggimento Fanteria) rifuoianclosi all'estero; b) del delitto di cui agli artt. 158 p.p. .T.U. Legge di P.S. e . . 18.6.1931 n. 773, per avere, il 29.6.1937, espatriato clandestmamente per mot1v1 politici;


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRlBUNALE SPECIALE PER LA Dff'ESA DELLO STATO

De Dominicis Alfonso, inoltre: a) del delitto di cui agli artt. 110 e 258 p.p. C.P. per essersi, in territorio cli Napoli, Gaeta e altrove fino al 24.9.1938, procurato con De Dominicis Gregorio, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui I' Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui agli artt. .llO e 262 p.p. cpv. 2° ipotesi I" C.P. per avere, nelle stesse circostanze, anzidette, rivelato, in concorso con De Dominicis Gregorio, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui sopra; c) del delitto di cui agli artt. 81 e 489 C.P. in relazione agli artt. 477 e 482 stesso Codice, per avere, in Napoli 1'8.maggio ed il 30 giugno 1938, ed altrove in epoche imprecisate, con più azioni esecutive di un disegno criminoso, fatto uso di un passaporto francese intestato al falso nome di Bartoli Jean Pierre; cl) del delitto cli cui agli artt. .llO, 81 e 258 p.p.C.P. per essersi in Alcamo, Palermo e altrove dall'agosto 1938 al 25.3.1939, in concorso con Barbuscia Salvatore, con più azioni esecutive cli un medesimo disegno c1iminoso, procurate, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; e) del delitto di cui agli artt. 110, 81 e 262 p.p. e cpv. 2° ipotesi 11\ C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in concorso con Barbuscia Salvatore, rivelato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crinùnoso, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al capo precedente.

In esito al dibattimento, svoltosi giusta ordinanza preliminare, a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola osserva

RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Nell' organizzazione molti degli imputati. avevano un compito proprio. Infatti, alle dipendenze dei dirigenti, il Fabre in Francia ed il Cocozza in Italia, si nmovevano i fiduciari come la Gross, con incarico, in un secondo tempo, di collegamento per gli emissari viaggianti, quali il Nahoum, gli infom1atori come Ghezzi, Basevi, Merlini, Gubitta, Marchetto e De Dominicis, i corrieri quali Cotton, Valori, Lebre, i recapiti fissi e corrispondenti quali Bertuglia Diego e Bei:tuglia Giuseppe, Iachino, D ' Altoè e Veziano. L'attività si svolgeva usando di larghi mezzi, oltre che finanziari , tecnici, come le macchine foto1:,1rafiche "Leica", distribuite abbondantemente fra gli associati, ed operando, per la corrispondenza, quasi sempre segreta, e l'avviamento a destinazione del materiale raccolto, numerosi indirizzi e recapiti in Italia e fuori, nomi convenzionali, segni di riconoscimento, parole d ' ordine, documenti di copermra. Ai margini dell'organizzazione, che prevalentemente operava negli ambienti della R.M., e da esponenti della organizzazione stessa, venivano sfruttati, a fini spionistici, elementi stranieri, che, occasionalmente o per ragioni delle loro ordinarie e lecite mansioni, venivano o si trovavano in Italia, come Batkowski, Wilser e Sabran, o anche cittadini italiani cui si nascondeva o travisava lo scopo spionistico cui venivano incaricati come Costa. La posizione processuale di ciascun accusato, dalle emergenze dibattimentali,

IN FAITO ED IN DIRIITO Con sentenza della Commissione Istrutto1ia in data 8 novembre u. s., i sopra rubricati, unitamente a Clerissy Gastone, Fabre Paul , Fuxman Alessandro, Nahoum Isidoro, Massimino Paola, Solamito Caterina e Urbino Ciro (nei 1iguardi dei quali ora nomi nati, essendo latitanti, in limine litis si è ordinato la sospensione del procedimento sino a quando perverranno in potere della giustizia), furono rinviati al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere dei fatti delittuosi come sopra in epigrafe specificati. Al dibattimento, per la confessione, pressochè completa, di quasi tutti gli accusati, specialmente dei maggiori responsabili, per le prove documentali e testimoniali e tenuto conto delle conclusioni peritale, è stato accertato quanto segue: Nell'anno 1939, specialmente per rivelazioni fatte alle nostre Autorità eia mi litari della R. Marina, un'importante operazione fu compiuta dai nostri organi preposti alla scoperta dello spionaggio, operazione che fu proseguita anche nei successivi inverno e primavera 1940 e che fruttò la scoperta di una pericolosa organizzazione spionistica alla dipendenze del servizio francese , organizzazione operante da tempo nel Regno ai danni dell'Italia. La sua più lontana attività rimonta, infatti, al 1933, ad opera della rubricata Gross Margherita. L'organizzazione eia allora si è estesa e perfezionata sino ad assumere, negli ultimi tempi, una complessità non comune, per il numero degli elementi operanti e per la frequenza e gravità dell'opera compiuta.

è così risultata:

Cocozza Aurelio, Ronco Pierina, Ghezzi Francesco, Basevi Orlando, Rosà Renè. Il Cocozza riuscì con le sue male arti, a far deviare dal dovere due militari in servizio nella R. Marina, il furiere Ghezzi Francesco e il sottocapo furiere Basevi Osvaldo, ottenendo dal primo, fra il giugno ed il luglio 1939 le copie di parecchi documenti (sottratti dal Ghezzi dal comando presso il quale a Taranto egli prestava servizio come dattilografo), fra i quali una circolare sul pilotaggio attraverso la costruzione della base navale di Taranto, ed alcuni fogli di esercitazione R.T., nonchè altri fogli sui disturbi alla radiodiffusione, e dal Basevi, a giugno 1939, oltre a notizie militari a voce, le copie cli due documenti dal militare egual mente sottratti dal comando dove egli, sempre a Taranto, prestava servizio quale dattilografo, e cioè una lettera con istmzioni per la R. Motocisterna "Sesia" ed un foglio riguardante trasporto di materiali e sbarco in Albania di truppe. Tentò di ottenere, il Cocozza, altri documenti, e notizie ed anche il cifrario della R. Marina, richiedendoli ad altri militari: Appoggi Alberto, Bruno Mario, Sivo1i Giuseppe, Giudici Luigi, Giardini Gian Luigi, Colombo Dante, Messa Alberto, nonchè a tali Varini Arnaldo e Caleo Carlo, ma non raggiunse l'intento per l'accortezza ed il sentimento del dovere di tutti gli interpellati . Disertore dal 92° Reggimento Fanteria cli Torino dal 29.6.1937 ed espatriato, subito dopo, clandestinamente all 'estero, fu, a maggio 1939, ingaggiato dal servizio spiotùstico francese ed inviato (munito, tra l'altro, di documenti di copertura al nome di


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI.FESA DELLO STATO

Rossi Enzo da lui effettivamente usati in Italia) direttamente a Taranto, per svolgervi attività informativa, ed ivi e successivamente il Liguria ed altrove potè compiere la sua opera criminosa sino a quando a seguito delle segnalazioni fatte dall'Appoggi, dal Varini e dal Bruno non venne posto sotto sorveglianza ad opera dei Carabinieri Reali. Il CocOzza al dibattimento, pur ammettendo di avere accettato l'incarico dal servizio francese e di avere quindi ottenuto dal Ghezzi e dal Basevi, fra l'altro, i documenti sopra specificati e tentato di ottenere il cifrario, si è sforzato di far credere di avere distrutto i documenti e di avere operato unicamente per spillare denaro allo straniero, cercando, nello stesso tempo, di tenere a bada il servizio, riservandosi di riferire tutto alle Autorità italiane per metterle in condizione di stroncare l'organizzazione spionfatica al completo. Ma tale impudente e meschina tesi difensiva crolla già quando, posta sotto vi gilanza la sua corrispondenza, dopo la segnalazione dell'Appoggi e degli altri, si potè intercettare una sua lettera diretta al servizio francese in data 21.11.1939, a finua Gabriella, nella quale, con caratte1i segreti, il Cocozza si affrettava a comunicare le notizie dategli, d'accordo con i Carabinieri, dall'Appoggi e quando, incontratosi col Rosa, il 4 .12.1939, voleva mostrare a costui una circolare ed una lettera da poco pervenutagli pure dall'Appoggi.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

RELATNE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Gli stessi Ghezzi e Basevi hanno concordemente asserito che il Cocozza li esortava ad agire in modo da non far palese alla Ronco l'oggetto delittuoso dei loro rapporti col Cocozza. Pertanto mentre la Ronco deve essere dichiarata responsabile della contestata appartenenza ali' associazione spionistica, deve essere assolta per non provata reità dalle altre imputazioni a lei ascritte in epigrafe. Ghezzi e Basevi anche al dibattimento hanno ammesso di aver fornito le notizie ed i documenti sopra indicati al Cocozza, sottraendo questi dal Comando presso il quale prestavano servizio come dattilografi, ad istigazione dello stesso Cocozza, che prometteva compensi in denaro ed impieghi dopo il congedo. In realtà in Ghezzi ebbe in tutto L. 1.200 ed il Basevi circa L. 600. E fu il Ghezzi a presentare al Cocozza il Basevi, sapendo che il primo si proponeva di ottenere dal Basevi notizie e documenti, ed entrambi conoscevano che il materiale da essi fornito era destinato all'estero. Fu ancora il Ghezzi a presentare al Cocozza, allo stesso scopo, gli altri militari di marina sopra menzionati.

Del resto, per ammissione dello stesso Cocozza, egli è stato ricompensato dai francesi con L. 28.000 nei pochi mesi in cui ba tradito il suo Paese.

Nessun dubbio, perciò, che il Ghezzi e il Basevi appartenessero all'associazione spionistica al cui capo per l'Italia, il Cocozza, ubbidivano. Quanto ampia fosse la specifica attività di questi due indegni graduati della R. Marina, è risultato, per loro stessa confessione concordante con le ammissioni del Cocozza, che si procurarono e consegnarono, o fecero pervenire altrimenti al Cocozza, fra l'altro, i documenti sopra indicati, rivelando per ciò stesso, al Cocozza il relativo contenuto, che il Tribunale, concordando con le conclusioni del perito, ritiene di carattere segreto, con compromissione dell'efficienza bellica dello Stato, quanto ai documenti del Ghezzi, e di natura riservata quanto a quelli del Basevi, e riscontra in tali fatti gli estremi giuridici, oggettivi e soggettivi dei reati rispettivamente rubricati.

La Ronco si è protestata innocente, assumendo, cioè di non aver cooperato in alcuna maniera all'attività del suo amante, il Cocozza, e di avere, anzi, ignorato che costui svolgesse opera spionistica. Essa riteneva, secondo le sue dichiarazioni, che il Cocozza guadagnasse con le relazioni omosessuali che egli manteneva.

Il Cocozza deve, per suo conto, essere dichiarato responsabile di concorso (art. 110 C.P.) con Ghezzi e Basevi nei due delitti di procacciamento anzidetti a costoro rubricati e di ottenuta rivelazione dei documenti predetti giusta la corrispondente imputazione in epigrafe.

In effetti l'orale dibattimento, mentre ha dichiarato il convincimento che la Ronco, venditrice randagia d'amore, servisse coscientemente di copertura alle malefatte spionistiche del s uo occasionale amante e fosse perciò partecipe dell'associazione spionistica in contestazione (essa infatti unitamente al Cocozza era stata invitata dall'ufficio spionistico francese ad accettare incarichi spionistici, ed era, insieme al suo amante, venuta in Italia dalla Francia, avendo una conoscenza generica della natura della missione che detto ufficio aveva affidata al Cocozza), non ha fornito prove serie ed efficienti circa la sua specifica consapevolezza delle gravi operazioni spionistiche effettuate dal Cocozza, di concorso nelle quali è stata chiamata a rispondere.

Deve inoltTe essere dichiarato responsabile di istigazione continuata nei confronti di Appoggi e degli alt1i già menzionati, a commettere delitti di spionaggio (81 - 302 in relazione agli a.ttt. 257 - 261 C.P.), di espatrio clandestino (158 p.p. T .U. leggi cli P .S.) e di diserzione all'estero (artt. 138 - 152 C.P.Esercito) giusta le analoghe imputazioni rubricate, ritenendosi questo, quanto alla diserzione, giudizio di purgazione della relativa sentenza contumaciale del Tribunale Militare di Torino in data 18.12.1937 (art. 517 C.P.Esercito).

In altra sua lettera al servizio francese in data 14.11.1939 accennava all'invio di un "regalo di nozze", parole significative, anche se velate, per chi è abituato al linguaggio convenzionale degli spioni. Ed ancora, egli stesso ha confidato al 'Ghezzi ed al Basevi che le notizie ed i documenti egli li mandava all'estero dopo averli riprodotti in cifra.

Rosa ha pure confessato. Con la scusa di curare in Italia gli interessi commerciali del fratello, giunse nel nostro Paese mandatovi in realtà da servizio spionistico francese con compiti di controllo, fra gli altri.


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Una prima voita venne da noi nel settembre del 1939 e portò 4 mila lire a Merlini, 8 mila al Cocozza, e 5 mila alla Gross, ed a tutti e tre diede nuovi indirizzi ed istruzioni, ed al Cocozza, inoltre, comunicò l'ordine di ritornare a Taranto per procurarsi il cifrario della R. Maiina ed alla Gross di procacciarsi e riferire notizie sui movimenti delle navi da guerra a Napoli, su eventuali partenze di truppe per la Libia ed altro ancora. Tornò in Italia ai primi di dicembre per sollecitare Cocozza a procurai·si il cifrario.

Il Rosa consegnò il denaro già specificato ai due anzidetti ed al Merlini, ed a tutti e tre, ancora fornì nuovi indirizzi. Il Cocozza fece di tutto per ottenere il cifrario, ma inutilmente. Nulla risulta che abbiano fatto a seguito della visita del Rosa, la Gross ed il Merlini . Poichè il cifrario è di carattere segreto e le notizie richieste alla Gross sono di natura riservata, anche secondo il perito, il Rosa dovrà essere dichiarato responsabile di un duplice tentativo di procacciamento, ai sensi, cioè, degli a1tt. 56, 257 p.p. e 258 p.p.C.P., in concorso fra loro (art. 11 O C.P.). L'orale istruttoria non ha offerti elementi atti a confermare nel Rosa la contestatagli qualifica aggravante di capo o di di1igente della associazione spionistica di cui trattasi. Egli era si un esponente di particolare fiducia dell'ufficio francese da cui dipendeva, ma, in sostanza, era un esecutore di ordini. Pertanto, l'aggravante di cui alla prima parte dell'art. 305 deve essere esclusa nei suoi riguardi. Gubitta Giusto, Marchetto Clara, Costa Wolfango, Gaziglia Giuseppe, Ferrarotti Dario. Gubitta e la moglie Marchetto anche al dibattimento hanno confessato. Il Fuxman, già da essi conosciuto a Genova, li fece, a fine marzo del corrente anno, avvicinare dal sedicente Noble, identificato poi per Nahoum Isidoro, il quale li indusse a procurare notizie e disegni riguardanti la corazzata "Littorio", allora in allestimento nei Cantieri Ansaldo, dove il Gubitta era occupato come impiegato tecnico, promettendo facoltosi compensi. Il Gubitta, dapprima titubante, fu, in seguito, persuaso dalla moglie ad accettare le proposte del Nahoum. E così il Gubitta, portati a casa, in due riprese, i disegni esistenti in ufficio, lì fece copiare con fogli lucidi dalla moglie, offertasi costei spontaneamente alla bisogna (anche perchè la Marchetto, che è insegnante e lementare, era pratica cli disegno per gli studi compiuti), e corredare delle necessarie indicazioni. Quindi, seguendo le istruzioni del Nahoum e facendo uso della parola d'ordine, la Marchetto li portò personalmente, assieme a fogli di appunti del marito riguardanti la "Littorio" ed altre navi da battaglia, al Costa, a Bordighera, per l'av-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REA TI DI SPIONAGGIO

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viamento a destinazione, patte il 19 aprile e parte 1'8 maggio.

I lucidi e gli appunti fortunatamente non proseguirono per la Francia, come era, invece, nel programma degli imputati, e ciò unicamente perchè a poche ore di distanza dalla prima consegna al Costa, la sera, cioè, dello stesso 19 aprile, i documenti erano stati rinvenuti nell'abitazione di quest'ultimo durante una perquisizione diretta a rintraccia.re un piego spedito dai Carabinieri all'indirizzo dello stesso Costa (indirizzo che il servizio francese aveva allora comunicato al Merlini, già detenuto) per scoprirlo in fragrante attività spionistica. Gli altri lucidi ed appunti, portati dalla Marchetto al Costa 1'8 maggio, furono immediatamente presi dai Carabinieri, che, d'intesa con lo stesso Costa, vigilavano per identificare e catturare la donna, ciò che infatti riuscì in pieno. Per quanto riguarda il Costa solo alcuni giorni prima eg:li aveva accettato dal Gaziglia e dal Clerissy l'incarico di ricevere e trattenere i pieghi per loro conto, ed inoltre che li avrebbe dovuti consegnare al Clerissy la notte dell'imminente 27 aprile, s icchè è facile rilevare che con l'atTesto del Costa, s i è impedito che il servizio francese venisse in possesso di documenti di tanta importanza. Va, pera! tro, rilevato che i I Costa dopo I' atTesto, si è posto a disposizione dell'Arma, la quale, con la sua collaborazione, è riuscita a catturare, oltre la Marchetto, il Gaziglia e il Ferrarotti. Il Costa, a sua discolpa, assume che, accettando l'incarico, non sapeva che si trattasse di materia spionistica; e lo stesso dicasi del Gaziglia. Il Fenarotli, cooperatore del Gaziglia e del C le1issy si presentò a Bordighera il 27 aprile alla ricerca del Costa. Ciò saputo i ca.rabitùeri provvidero a far avvicinare i due, e così si potè accertare che il Ferrarotti, per incarico avuto del Gaziglia, dopo aver detto al Costa che veniva da Nizza, comunicava, fra l'altro, che il Clerissy attendeva lo stesso Costa la medes.ima notte al limite delle acque tetTitoriaJ i ital.o francesi per ricevere il pacchetto, e cioè i documenti po1tati al Costa alcuni giorni prima dalla Marchetto. Il Ferrarotti, che ha confessato il fatto, eccepisce però la sua buona fede, così come, peraltro, il Costa e il Gaziglia: sarebbe stato dato loro ad intendere che trattavasi di cose riflettenti ebrei, di contrabbando valutario, di cosa illecita insomma, ma non di materia spionistica. Quanto in proposito hanno sostenuto il Costa, il Gaziglia e il Ferrarotti, non sembra dato l'insieme delle risultanze processuali, ciel tutto inverosimile. Non sono, infatti, emersi elementi seri e convincenti per fare ritenere i medesimi partecipi dell' associazione spionistica in crimine, data anche la loro attività del tutto episodica e circoscritta ad unico fatto, e si può, con tranquilla coscienza, escludere lo scopo di spionaggio militare e politico nella più grave imputazione loro addebitata in epigrafe.


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Ritiene pertanto, il Tribunale di dovere assolvere per non provata reità il Gaziglia, il Ferrarotti e il Costa dal delitto di cui all'art. 305 C.P. , precisato in rubrica, e di dovere invece dichiararli responsabili del delitto di cui agli artt. 110 261 p.p. e l O cpv. C.P. anzichè del cpv. 2° e 3° dello stesso articolo 261 C.P. loro rubricato, così modificando l'accusa. Quanto è risultato a carico della coppia Gubitta-Marchetto costituisce i delitti di procacciamento e rivelazione, loro contestati, perchè il Tribunale, concordando con le conclusioni del perito, ritiene che il contenuto dei lucidi e di qualche appunto è di carattere segreto con compromissione dell'efficienza bellica dello Stato, e poichè i fatti sono stati commessi in piena guerra ed a breve distanza dalla successiva entrata in guerra dell'Italia e, quindi, giuridicamente (art. 310 C.P.), in tempo di guerra, il duplice delitto si concreta negli artt. 257 cpv. n. 2 C.P. e 261 p.p. e cpv. 2° ipotesi 2/\ in relazione ad entrambe le previsioni del capo 1° stesso codice. E di tali delitti debbono essere dichiarati responsabili oltre a quello di partecipazione ali' associazione spionistica loro addebitato. Peraltro, il Collegio, in considerazione di particolari contingenze del fatto e particolarmente perchè il loro operato non ebbe conseguenze dannose, ritiene che sia il caso di applicare nei loro riguardi la diminuente di cui al l'art. 311 C.P.P. Gross M argherita, Zanfranceschi Goliardo, Batkowski Sigismondo, Eyraud Roger, Sabran E dmondo, Wilser Giuseppe, Merlini Antonio, De Dominicis Alfonso. La Gross ha confessato anche in udienza. E' stata alle dipendenze del servizio francese dal 1933 sino all'arresto, con un intervallo dal 1935 al 1938, durante il quale sarebbe stata in Germania, a suo dire, senza avere rapporti con suddetto servizio. Ha svolto opera infonnativa e negli ultimi tempi unicamente di collegamento fra gli informatori ed il centro di cui appariva come una vera e propria fiduciaria. In più riprese fra il 1934 ed il 1939 si è procurata ed ha fatto pervenire ali.o straniero notizie sui movimenti della flotta, suJI 'entrata in bacino per riparazioni a Castellamare di Stabia di navi da guerrn, sull'annunzio di manovre a siluro a Gaeta per il 28.8.1934, s ul trasferimento di ufficiali da una unità all'altra, ed infine i nomi dei nuovi comandanti di gruppi di sommergibili. Inoltre, nel mese di gennaio del 1939, fu incaricata di rintracciare il tenente di vascello Zanfrancescru e di indurlo a procurare il cifrario interno dei sommergibili. Essa eseguì l'incarico. Si recò a Taranto e quindi a Brindisi, dove lo Z anfranceschi si lrovava, imbarcato sul sommergibile "Anfitrite", ed a mezzo di un carabiniere gli fece recapitare una macchina fotografica "Lei.ca".

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Da Napoli poi gli scrisse invitandolo a fotografare il cifrario ed a trasmettere le relative negative al recapito Bertuglia di Genova e ciò con promessa di un vistoso compenso. In merito a tale incarico la Gross null'altro fece o seppe, a quanto risulta. Allorchè a settembre poi, si incontrò con Rosa, costui, a sua richiesta, le disse che allo Zanfranceschi era meglio non pensasse più e lo dimenticasse. Le notizie procuratesi e fatte pervenire dalla Gross al servizio francese, di carattere riservato, anche secondo il perito, costituiscono il duplice delitto di procacciamento e di rivelazione a norma degli artt. 258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2° ipotesi lA C.P .. Circa il cifrario, J' azione della Gross verso I.o Zanfranceschi, rimasta allo stato di tentativo, raggiunse gli estremi del delitto di tentato procacciamento di notizie segrete di cui agli artt; 56 e 257 p.p.C.P.. Deve poi, la Gross essere dichiarata responsabile di partecipazione all'associazione. La Gross, dopo l'arresto, ha efficacemente collaborato con la nostra Autorità, la quale ha così potuto cattmare il Batkowski e l'Eyraucl. Zanfranceschi anche a dibattimento ha respinto ogni addebito. Si è detto vittima delle persecuzioni dello spionaggio francese, col quale ha negato di avere mai avuti rapporti ed a cui non ha prestato alcun servizio.E' risultato che egli non ha aderito alla richiesta fattagli giungere dai francesi tranùte la Gross, e che ha restituito, per posta, la macchina fotografica da costei mandatagli, all'indirizzo del Bertuglia, ritornandola ancora al detto indirizzo quando, successivamente, gli era stata di nuovo rimessa. La Gross ha rifetito anche in udienza che a Nizza, dal capo del servizio spionistico francese, apprese che lo Z anfranceschi precedentemente aveva servito lo spionaggio francese previo compenso di 50 mila lire. Nella stessa circostanza quel capo .Le avrebbe mostrato la riproduzione fotografica della fotografia del passaporto dello Zanfranceschi ed altra piccola fotografia di questi. Lo Zanfranceschi non ha escluso che tale esibizione di fotografie possa essere avvenuta ed ha dato una versione non del tutto inverosimile del come il servizio francese abbia potuto venire in possesso, a mezzo di una sua occasionale amica d'albergo, durante il suo soggiorno in Francia nel 1933, di tali fotografie. Non ba escluso di avere subito pressioni, anche epistolari, in seguito, da esponenti dello spionaggio francese, ma ha, invece, negato recisamente di avere comunque aderito alle pressioni e agli inviti stranieri. Certo è deplorevole il comportamento di questo ufficiale che viene meno al suo elementare dovere cli denunciare alle Autorità competenti le manovre di chi insidia la sicurezza del suo Stato. Rimane nell'ombra quanto di preciso sia potuto intercorrere fra lui e il servizio francese in epoca in cui egli non era in servizio nella R. Marina. Comunque, ai fini di giustizia, il Tribunale non può affermare la responsabilità dello Zanfranceschi in ordine alle ascrittegli imputazioni, traendo la prova


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soltanto da una indicazione proveniente dallo spionaggio straniero, rimessa alla giustizia da una spia, pure di origine straniera, se pure per matrimonio cittadina italiana, che per numerosi anni, ha lavorato in seno all'Italia a danno dell'Italia stessa. Pertanto ritiene cli dovere assolvere lo Zanfranceschi per non provata reità e di doverne ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa. (artt. 485, 486 C.P.Esercito). Il Batkowski fu mandato dal servizio francese presso la Gross per concretare il procacciamento del cifrario degli alti Comandi della R. Marina, che ai francesi si era fatto credere sicuro. Batkowski portò alla Gross, nell' aprile 1940, a Roma, un messaggio segreto e 5 mila lire. li Batkowski ritirò, poi, una lettera ed un libro, sul quale egli lesse (lo ha pure ammesso) la indicazione "segreto', che la donna d'intesa coi carabinieri, gli aveva affidato per farli pervenire al servizio. Egli deve per quanto ha compiuto essere dichiarato responsabile di tentato procacciamento di notizie cli carattere segreto, qual'è il cifrario, ai sensi degli artt. 56 e 257 p.p.C.P. Non così può affermarsi quanto all'imputazione pure contestatagli cli appartenere all'associazione. In effetti, come è stato dimostrato dallo straniero, egli venne in Italia accompagnato dalla sua consorte, per affari familiari. L'incarico eia lui affidato fu perciò occasionale; incarico che egli, come ha dichiarato in udienza, accettò di buon grado per le sue affinità nazionali ed ideali con la Francia e con la causa francese. Non sembra quindi che questo unico atto commesso dal giornalista polacco residente in Svizzera possa costituire prova sicura e seria di una sua partecipazione all'associazione spionistica in crimine. Perchè la sua reità non è provata, egli va assolto da questa imputazione. L'Eyraucl ha riconosciuto cli essere venuto in Italia per scopi spionistici. Anche per l'Eyraud la prova è stata fornita, particolarmente, dalle dichiarazioni della Gross, la quale ha avuto con lui contatto, d'intesa coi carabinieri, nella seconda metà di maggio 1940 a Roma. L'Eyraucl volle conoscere lo stato della riproduzione del cifraiio degli alti comandi della R. Marina e la donna gli mostrò un campione che l' Eyraud osservò attentamente mostrandosi soddisfatto. Prese, q uindi, gli accordi per far giungere i rotoli delle pellicole al servizio a mezzo di una signorina a nome Teresa che egli assicurò si sarebbe presentata a giorni alla Gross . Consegnò a costei ben 25 mila lire e le richieste di accertare in giornata, se l' Esercito e la Flotta fossero mobilitati ed altre notizie militari. Dal modo autoritario col quale l'Eyraud trattava la Gross, dal suo comportamento disinvolto, dalla sua perfetta conoscenza della tecnica del mestiere e degli indirizzi e recapiti vari del servizio, da tanti altri elementi che riguardano anche le qualità personali e dai precedenti dell 'Eyraud era sembrato che egli fosse un Capo dell'organizzazione spionistica. Ma l'orale dibattimento non ha fornito la certezza di tale contestatagli qualità. Pertanto deve essere dichiarato responsabile del delitto cli cui all 'art. 305 cpv. 1° ed u. C.P. del tentato procacciamento ciel cifrario ai sensi degli artt. 56 e 257 p.p. C.P.;

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I1 Sabran ha solo riconosciuto cli aver consegnato all'Eyraud le 25 mila lire, che costui poi passò alla Gross, senza sapere, afferma il Sabran, la reale destinazione del denaro; circa la sua origine ha dato una versione non attendibile. E' certo, per le dichiarazioni rese clall'Eyraud e per le parziali ammissioni dello stesso Sabran, che l'Eyraud fu incaricato di ritirare la somma presso il Sabran dal servizio francese, che gli fornì l'indirizzo e lo informò che il Sabran sarebbe stato avvertito dell'an-ivo cli esso Eyraud, che Sabran si mostrò seccato perchè l'altro era andato a trovarlo, a Milano, in ufficio, anzichè a casa (segno, questo, evidente della consapevole riservatezza della consegna del denaro e del pericolo che costituiva per lui il contatto con l'Eyraud di fronte ad estranei); Che lo stesso Sabran, per giustificare la indisponibilità immediata della somma disse all' Eyraucl di essere stato, si, avvertito del suo arrivo (confern1a questa, che effettivamente, come aveva saputo l'Eyraud, dal servizio, al Sabran sarebbe stato comunicato il prossimo arrivo di lui) ma in ritardo; che Sabran, benchè la somma fosse ragguardevole, non si fece rilasciare ricevuta dall'Eyraud; che Sabran ebbe a suggerire all'altro di non accennare a "denaro" nella telefonata che l' Eyraud gli avrebbe dovuto fare da Roma, ma parlare di "guanti"; che, infine, fu lo stesso Sabran che, ne.Ilo spedire a Roma lire 15 mila per completare le 25 mila richieste dall 'Eyraud, le incluse in un piego non raccomandato, ma ordinai·io (e ciò non per la inconcludente ragione addotta dal Sabran, di sfuggire ad eventuali manomissioni, in quanto evidentemente avrebbe portato, e dovuto, data l'entità della somma, fare la spedizione in assicurata, ma, cli certo, per evitare all' Eyraud, di cui conosceva il ruolo di agente spionistico l'obbligo del rigoroso riconoscimento all'ufficio postale ed il conseguente pericolo che l'operazione poteva portare anche a se stesso). Egli, pertanto, deve rispondere di concorso nel delitto di procacciamento del cifrario. Non pare invece al Collegio che da questo s uo semplice concorso possa trarsi la convinzione che egli fosse partecipe dell'associazione spionistica di cui trattasi. Pertanto egli va assolto con la stessa fonnula terminativa del Batkowski dalla analoga imputazione rubricata. Wilser, conduttore di carrozze letto, sorprendendo la buona fede del conoscente Mario Brajon, aveva ottenuto da costui, nel marzo del e.a., di far mandare all'indirizzo dello stesso Brajon a Milano pacchi e con-ispondenza, che il Wilser stesso avrebbe poi 1itirato. E difatti giunsero al Brajon lettere e pacchi che il Wilser 1itirò e portò con sè in Francia. Il Brajon accortosi della natura spionistica del mate1iale, ne informò i carabinieri e in seguito agì dietro istruzioni degli stessi. Il Wilser ha ammesso quanto sopra; assumendo, però, che ignorava trattarsi di spionaggio. I fatti e le circostanze accettate contro cli lui, le sue parziali e caute ammissioni proprio sul punto che egli ha tentato di negare, sono prove più che convincenti della consapevole partecipazione del Wilser all'attività informativa antitaliana. In concreto, tuttavia non si conosce quali notizie e documenti il Wilser ha recapitato al servizio. E' certo, però, che il servizio francese aveva per lettera invitato la Gross a


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mandar il cifrario, che la donna era incaricata di procurarsi, all'indirizzo di Brajon e cioè al Wilser e che tale ordine venne fermato poi dal dal Batkowski; sicchè è chiaro il concorso del Wilser nel tentativo di procacciamento di quel documento (attt. 110, 56, 257 p.p. C.P.), del quale deve, quindi essere dichiarato responsabile. Per le stesse considerazioni fatte sul Sabran egli va assolto dal reato di cui all'art. 305 C.P.. Merlini Antonio fu ingaggiato mentre era in Francia, a luglio 1938, e mandato in Italia, a La Spezia, per particolari scopi informativi, e rimase alle dipendenze del servizio straniero sino all'anesto, avvenuto a gennaio 1940. Benchè il Merliru abbia prospettato la stessa giustificazione, sostanzialmente, già avanzata da Cocozza, e cioè di aver voluto solo spillare denaro allo straniero, ripromettendosi cli riferire ogni cosa all'Autorità italiana (il che si è ben guardato, così come il Cocozza del resto, di fare), pure ha riconosciuto di avere a La Spezia saputo, interrogando dei marinai, che i sommergibili "Archimede" e "Torricelli" erano partiti il giorno prima; che i sommergibili 0.T.O. erano unità della nostra flotta, e che di tale tipo di sommergibile se ne sarebbero consegnati alcuni al Brasile. Queste notizie, che rispondevano ad analoga richiesta del servizio francese, egli le mandò a questo per posta all'indirizzo di "Manini" - Grimaldi - Nizza" di cui i francesi lo avevano munito. Successivamente egli ha detto di aver mandato, sempre per posta, fra le altre, la notizia che nell'Arsenale cli La Spezia c'erano tecnici tedeschi per il controllo ed il funzionamento dei sommergibili italiani "topolino" e ciò a fine 1939, e, tram.i.te i recapiti Be1tugli.a e Iachino, pubblicazioni e disegni in commercio. Egli ha avuto dallo straniero lire 12 mila e franchi 4 mila. Le notizie sui sommergibili da lui raccolte e mandate al servizio francese sono di carattere riservato, anche a giudizio del perito, così come quella sulla presenza a La Spezia dei tecnici tedeschi per lo scopo anzidetto. A modificazione clell' accusa e in relazione a risultanze dibattimentali e a chiarimenti peritali il Collegio ritiene che anche la notizia sui "Topolino" sia di natura riservata e che in conseguenza il Merlini oltre che di partecipazione all'associazione spionistica deve essere dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, 258 p.p. 81, 262 2° cpv. C.P. così unificati e modificati e reati di procacciamento e rivelazione a lui attribuiti in epigrafe. 11 Merlini, dopo il suo arresto, contribuì efficacemente colle nostre autorità per le ulteriori operazioni di scoperta dello spionaggio ai nostri danni, specialmente per la identificazione e l'arresto del Valori. Il De Dominicis è stato da anni alle dipendenze dello spionaggio francese. A suo carico si definiscono ora altri due procedimenti, sempre per attività spionisti..:a, che non si sono definiti nei suoi confronti per la sua latitanza.

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Ora a De Dominicis Alfonso viene addebitato di avere, ins.ieme con lo zio De Dominicis Gregorio, concorso nei delitti di procacciamento e rivelazione di notizie riservate commessi a Napoli ed altrove fino al 24.9.1938, nonchè di uso continuato cli falso passaporto commesso nelle stesse circostanze, ed ancora di procacciamento e rivelazione continuati, pure di notizie riservate, in concorso con Barbuscia Salvatore, reati, questi ultimi consumati ad Alcamo, Palermo ed altrove dall'agosto 1938 al 25 marzo 1939. I suoi correi sono stati già condannati da questo Tribunale Speciale a 26 anni ciascuno di reclusione, il De Dominicis Gregorio con sentenza in data 22.4.1939, ed il Barbuscia in data 16.9.1939. Il De Dominicis Alfonso ha riconosciuto di essere stato ingaggiato dal servizio francese, che lo ha munito di falso passaporto al nome cli Jean Pien-e Bartoli, passaporto da lui poi usato in Italia, di avere ingaggiato il Barbuscia e in sostanza di aver concorso all'attività spionistica dello stesso. Le parziali amnùssioni del De Doniinicis Alfonso integrate dalle dichiarazioni rese, a suo tempo, da De Dominicis Gregorio e dal Barbuscia costituiscono una prova fondamèntale della responsabilità cli De Dominicis Alfonso in ordine ai fatti che gli vengono addebitati. Questo Tribunale, del resto, ha già affermato tale responsabilità nelle sentenze emesse il 22.4 .1939 e il 16.9.1939. Egli fornì al servizio francese la sua tessera del P.N.F. perchè la usasse come documento di copertura per gli agenti da inviare in Italia. E, difatti, la tessera del De Domin.icis, alterata col nominativo di Enzo Rossi, si è trovata in possesso del Cocozza, cui era stata fornita, come si è visto, dal servizio anzidetto. Pertanto il De Dominicis deve essere dichiarato responsabile anche di partecipazione associativa. Quanto ai delitti di concorso in procacciamento e rivelazione di cui alla lettera a) e b) della sua rubrica il Collegio ritiene di doverli unificare nei delitti continuati di procacciamento e rivelazione cli cui alte lettere cl) ed e) della stessa sua rubricata imputazione, trattandosi in realtà cli più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse in tempi diversi. Negli altri fatti contestati al De Dominicis il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei rispettivi reati rubricati. Bertuglia Diego, Bertuglia Giuseppe, Cotton Edoardo, Valori Giovanni, D'Altoè Serafina e Lebre Camillo. Erano recapiti fissi e co1Tieri dello spionaggio francese e Bertuglia Diego e Bertuglia Giuseppe hatrno in parte confessato. II primo ha riconosciuto di avere concesso a tal G reg01i, suo compagno di servizio a bordo cli un piroscafo francese, dove entrambi erano occupati come camerieri, di fari spedire pacchetti a casa di esso Diego. Il Gregori gli avrebbe detto che i pacchetti contenevano romanzi ed egli acconsentì . Giunsero pacchetti e lettere ed il Diego li consegnò al De Gregari.


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Ha aggiunto che poi il fratello Giuseppe scoprì che i pacchetti contenevano libri di carattere milita.re ed allora invitò il Gregori a non farsi più mandare pacchi presso di lui. Il fratello Giuseppe (che abitava coll'altro) ha confennato, in sostanza, quanto ha detto il Diego.

circostanza, come la presenza del Cotton a Ventimiglia l' 11 marzo (giorno in cui il Valori ha detto di avere ricevuto il secondo inca1ico), negata dallo stesso Cotton, è rimasta accertata dalle indagini compiute.

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E' certo, tuttavia, che la conclamata buona fede di entrambi resta smentita. dal fatto che successivamente alla scoperta, da essi dichiarata, del delittuoso traffico, i due accettarono dal Gregori l'inca1ico di recapitare alla Gross, a Napoli, una macchina "Leica"", e fu il Giuseppe a po1tarla di persona nella predetta città, consegnandola a mani della destinataria. E la Gross, confermando il fatto, ha aggiunto che il Bertuglia Giuseppe, dandole la macchina, le disse che gliela inviava "un parente dalla Francia", e che, avendo essa chiesto all'altro particolari circa quel parente (dato che la Gross non ne aveva in quel paese), il Bertuglia non seppe rispondere. E dopo ciò, quando si tiene presente che il recapito Bertuglia, annullato dal servizio nell'agosto 1939, fu ripristinato poco dopo, nell'autunno dello stesso anno (segno, questo, della rinnovata fiducia del servizio); che esso era stato comunicato a parecchi degli imputati informatori, Cocozza, Gross, Merlini, non si può avere alcun dubbio sulla malafede e consapevolezza del delittuoso da parte dei due Bertuglia. Non si conosce quali notizie e documenti siano passati attraverso il detto recapito, eccetto__le pubblicazioni dichiarate dal Merlini, che non hanno, però, anche secondo il perito, nemmeno carattere di riservatezza, ed anzi sono in commercio. Il Cotton anche in udienza ha recisamente negato, ma è raggiunto dalle preci se, particolareggiate accuse del Valori. Costui ha, infine, detto di essere stato una prima volta incaricato dal Cotton di recarsi da Ventimiglia (dove entrambi si trovavano quale occupanti nelle ferrovie francesi) a Sanremo per prendere l'indirizzo di un caffè che egli avrebbe dovuto comunicare ad altra persona per farvi recapitare un pacco di libri. Il Valori, compensato dal Cotton con ben 200 lire, si portò a Sanremo ed al ritorno dette al Cotton l'indirizzo del caffè "Mercato" . Poi, l' 11 marzo alle ore 19, il Cotton gli comunicò che aveva fissato l'appuntamento con quella persona nel detto caffè per il 14 stesso mese e lo pregò di recarvisi per ritirare libri e consegnare a quell'individuo 3 mila lire, che infattj gli passò. Gli dette la parola d'ordine ed un fazzoletto rosso e verde e gli disse di indossare l'abito grigio ed .il basco dello stesso colore, per il riconoscimento. Il Valori si recò all'appuntamento, vi trovò una persona che si fece riconoscere, avvem1e fra i due il passaggio di un pacco e del denaro, ma subito il Valori venne tratto in arresto dai carabinieri, che avevano preparato la trappola con la collaborazione del Merlini, già a sua volta catturato. Ora, l'accusa del Valori contro il Cotton, fatta immediatamente e con i più minimi particolari, non può non essere creduta, anche perchè qualche importante

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I motivi, per i qual i, secondo il Cotton, il Valori avrebbe creata l'accusa contro cli lui, sono irrilevanti, non provati e comunque deboli e sproporzionati ad un addebito di tanta gravità. In difetto cli specifica attività concreta penalmente punibile, entrambi debbono essere dichiarati responsabili della partecipazione associativa loro rubricata. la.chino e la mogl ie d' Altoè hanno accettato dal Fabre e dalla moglie di costui l'incarico di ricevere plichi e pacchi e di consegnarli a persona di loro fiducia che sarebbe andata a ritirarli. Ed infatti hanno ricevuto dal Merlini pacchi di libri, e, per posta, rotoli di pellicole cinematografiche, secondo quanto ha detto il Iachino. Ogni cosa è stata poi ritirata da incaricati dei Fabre, e le pellicole precisamente dall'attuale accusato Lebre. La D ' Altoè ba ricordato che uno dei pacchi conteneva disegni di macchine, che sembravano parti di aeroplano. Il pacco fu consegnato come gli altri. Se a ciò si aggiunge che i coniugi operavano, nel far le consegne, con non comuni cautele, con originali segni di riconoscimento, concordati con i Fabre; che essi hanno spedito per incarico di costoro 2 mila lire al Merlini e 5 mila al Cocozza e tutto ciò mediante compenso, si raggiunge la convinzione della loro consapevolezza di concorrere ad attività spionistica. Quindi, anche questi due imputati debbono essere dichiarati responsabili della partecipazione associativa loro contestata. Il Lebre fu ingaggiato dai Fabre. Ritirò più volte pacchetti dai Iachino-D' Altoè, compensandoli, a nome dei suoi mandanti, con somme che sarebbero senza dubbio sproporzionate al servizio reso dai primi se non si conoscesse, e il Lebre lo conosceva al pari degli altri, la estrema delicatezza dell' opera prestata, e quindi del rischio cui si anelava incontro. Il gesto compiuto dal Lebre, d'introdurre furtivamente il compenso in tasca al lachino ed allontanarsi in fretta, come di chi teme di essere sorpreso in fallo, confenna la consapevolezza che egli aveva di compiere opera spionistica. Nel mese di novembre del 1939 egli spedì 3 mila lire al Cocozza da Ventimiglia, d' incarico della Fabre, ed altro denaro, ancora, spedì a varie persone residenti in Italia, sempre per ordine della Fabre. Egli deve essere dichiarato responsabile della partecipazione associativa rubricatagli. Anche le rubricate Veziano e Manfredi s'erano prestate a ricevere la corrispondenza inviata ai Fabre da coloro che operavano al loro soldo e ai loro ordini in Italia. Ma non è stato provato in modo tranquillante che esse conoscessero la natura della corrispondenza del Fabre diretta presso le loro rispettive abitazioni.


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Peraltro il recapito fu limitato a pochi casi, qualcuno dei quali non bene accertato ed è risultato che il recapito della Veziano fu disdetto dal Fabre ai suoi corrispondenti in Italia. Ritiene g iustizia, pertanto, il Tribunale dovere assolvere la Veziano e la Manfredi dall'imputazione loro ascritta in rubrica perchè la loro reità non è provata e di doverne in conseguenza ordinare la scarcerazione se non detenute per altra causa. Così accertati i fatti e determinate le ipotesi giuridiche ad essi corrispondenti, il Collegio, adeguando le sanzioni alla gravità dei fatti stessi, della particolare epoca di preparazione delle nostre forze armate in cui avvennero, del fatto e del la pericolosità di ciascun giudicando in relazione anche alla s ua qualità di cittadino o meno de llo Stato italiano, ritiene di dover condannare. Cocozza e Ghezzi alla pena di morte mediante fucilazione e a tutte le conseguenze di legge, in applicazione dei massimi delle pene edittali e di tutti i reati e ciascuno di essi attribuiti, come in rubrica, restando assorbite dalla pena capitale per i reati più gravi, quelle per i reati minori; Gubitta, M archetto e Basevi all 'ergastolo e alle conseguenze di legge: il Basevi in applicazione del massimo delle pene edittali dei reati a lui attribuiti come in rubrica e per effetto del cumulo giuridico ai sensi del l O cpv. dell 'art. 73 C.P.Gubitta e Marchetto in applicazione delle pene edittali per i reaH maggiori a loro rubricati, diminuite ai sensi dcl i' art. 311 C.P. e cumulate a norme del 1° cpv. dell'art 73 C.P. rimanendo nell'ergastolo assorbita le pena de l massimo edittale per reato minore ai tre in accusa addebitato; Gross e De Dominicis ciascuno ad anni 30 di reclusione, risultanti dal cumulo per la Gross del minimo delle pene edittali de i reati a lei rubricati , e per il De Dominicis dal c umulo di anni 11 per il delitto di concorso in procacciamento continuato di notizie riservate e del massimo delle pene edittali degli altri reati a lui rubricati, modificati e unificati come sopra è cenno (cumulo ai sensi dell'art. 73 - 78 n. I C.P.); Merlini a complessiv i anni 2 e mesi 2 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 1 per il reato di cui all'art. 305 C.P. (esclusa l' aggravante di capo) e del minimo delle pene edittali degli altri reati a lei rubricati. Ronco, Costa, Ferrarotti e Gaziglia ciascuno ad armi I O di reclusione, la Ronco per il delitto cli cui all 'art. 305 C.P. come in rubrica e agli altri per il delitto di cui agli artt. 1. 10, 261 p.p. e 1° cpv. C.P., così limitata e modificata l'accusa nei loro riguardi, come sopra è detto; Eyraud ad anni 7 e mesi 1 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 1 per il delitto di cui all 'art. 305 C.P. (esclusa l' aggravante di capo) e di ann i 5 per il reato tentato a lui rubricato;

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Batkowski, Wilser e Sabran ciascuno ad anni 5 di reclusione, limitata l'accusa al solo reato tentato loro rubricato; Bertuglia D iego ad anni quattro di reclusione e Bertuglia Giuseppe, Cotton, Lebre, D' Altoè, Valori e Iachino ciascuno ad anni 3 della stessa pena per l'unico reato a loro rubricato. I condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (488 - 274 C.P.P.).

Conseguenza della pena è l'interdizione temporanea per anni 5 per quelli la cui pena non supera i tre anni di reclusione e perpetua per gli alai (art. 29 C.P.) Ai condannati Ghezzi e Basevi, che all'atto dei commessi reati si trnvavano in servizio militare, ai sensi dell'art. 6 C.P. Mii. Mar. va inflitta la pena accessoria della degradazione.

Oltre a coloro a cui la condanna, ope legis, comporta la libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 n. l C.P., il Tribunale ritiene che anche tutti i condannati a meno di dieci anni di reclusione sia opportuno sottopo1Tc alla stessa misura di sicurezza, ricorrendo nei loro riguardi gli estremi di pericolosità ai sensi di legge. Tutti i condannati non cittadini italiani, a pena espiata, giusta l'art. 312 C.P. debbono essere espulsi dal lo Stato. Quanto in sequestJ·o avente attinenza coi reati va confiscato (art. 240 C.P.) A norma dell'art. 4 R.D. 12. 12.1926 n. 2026 questa sentenza deve essere pubblicata per estratto in tutti i comuni del Regno e a norma del l'art. 36 C.P. in un giornale che il Tribunale determina nel "Giornale d'Jtalia". P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 110,305, 257, 258,261 , 262,302, 81, 56, 489,477, 482,312,311 , 72, 73,240, 17, 21, 22, 29,229,230, 32, 36 C.P.; 138, 152, 517, 485, 486 C.P.Esercito; 6 C. P.M. per la Marina; 158 testo unico leggi vigenti di P.S.; 484 - 274 - 488 C.P.P.; 4 R.D. 12.12.1 926 n. 2026 considera come non avvenuta la sentenza profferita dal Tribunale Militare di Torino il 18.12.1937 a carico di Cocozza Aurelio; Dichiara Cocozza Aurelio, Ghezzi Francesco, Gubitta Giusto, Marchetto Clara, Basevi Osvaldo, Gross Margherita, Rosa Renato, Eyraud Roger, Bertuglia Diego, Bertuglia Giuseppe, Cotton Edoardo, Lebre Camillo, D' Altoè Serafina, Valori Jean e l achino Giovanni, responsabili di tutti i reati a ciascuno di essi in epigrafe ascritti, esclusa però la qualifica di capo di cui all a l" parte dell'art. 305 C.P. attribuita a Rosa e a Eyraud e colla diminuente di cui all'art. 31 I C.P. per Gubitta e per Marchetto; dichiara Costa Wolfango, FcJTarotti Dario e Gaziglia Giuseppe responsabili del delitto di cui all'art. 261 p-.p. e I O cpv. C.P. , così mo-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dificata l'accusa in ordine al corrispondente più grave reato loro ascritto, assolvendoli per non provata reità dal delitto di cui all'a1t. 305 C.P.; Dichiara Batkowski Sigismondo, Wilser Giuseppe e Sabran Edmondo responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 56, 257 p.p. C.P. e li assolve per non provata reità del delitto di cui all'art. 305 C.P.; Dichiara Merlini Antonio responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 258 p .p. e 81 - 262 2° cpv. C.P. così unificati e modificati i reati di procacciamento erivelazione a lui attribuiti, nonchè dell'ascrittogli delitto di cui all'art. 305 C.P.; Dichiara De Dominicis Alfonso responsabile di tutti i reati ascrittigli unificando però nei delitti di cui alle lett. d) ed e) dell'accusa a lui rubricata, anche le analoghe imputazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa accusa; dichiara Ronco Pierina responsabile del rubricatole delitto di cui all'art. 305 C.P. assolvendola per non provata reità del concorso negli altri delitti a lei ascritti; e, cumulate le pene, condanna, previa degradazione dei milita1i, Cocozza e Ghezzi a morte mediante fucilazione, Gubitta, Marchetto e Basevi all'ergastolo, Gross e De Dominicis ciascuno ad anni trenta di reclusione, Merlini ad anni venti sette e mesi due di reclusione, Batkowsk.i, Wilser e Sabran ciascuno ad anni cinque di reclusione; Rosa ad anni dieci e mesi cinque di reclusione; Eyraud ad anni sette e mesi uno di reclusione, Ronco, Costa, Ferrarotti e Gaziglia ciascuno ad anni dieci di reclusione; BertugJia Diego ad anni quattro di reclusione; Bertuglia Giuseppe, Cotton, Lebre, D' Altoè, Valori e Iachino ciascuno ad anni tre di reclusione tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento 'delle spese di propria custodia preventiva; tutti .alle altre conseguenze ed accessori di legge; Ordina che tutti i condannati a pene detentive siano sottoposti a libertà vigilata e che i condannati stranieri, a pena espiata, siano espulsi dallo Stato; Ordina la confisca delle somme e di quant'altro in sequestro; Assolve .rer non provata reità dalle imputazioni a ciascuno ascritte Zanfranceschi Goliardo, Manfredi Anna e Veziano Maria ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa; Ordina che questa sentenza sia pubblicata per estratto in tutti i comuni ciel Regno e nel "Giornale d'Italia" di Roma. Roma, 21.12.1940 - Anno XIX -

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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26.1.1940 e Veziano Maria, detenuta dal 7.3 . 1940 vengono scarcerati il 27.12.1940

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZ IONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquaranta XIX addì ventidue del mese di dicembre alle ore 8, 15 antimeridiane in Roma e nel forte Bravetta, località appositamente designata dal Comando della Difesa Territoriale di Roma con nota n. 82 T.S. in data di ieri. A seguito dell'ordine impartito dal detto Comandante col quale è stato stabi lito questo giorno ed ora per la esecuzione della pena di morte inflitta a Cocozza Aurelio di Guido e di Di Placidi Felicetta nato a Roma il 17 giugno 1914, domiciliato a Roma, impiegato, con sentenza irrevocabile emessa da questo Tribunale in data 21 corrente per i reati di procacciamento e rivelazione di notizie segrete che hanno compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. lo sottoscritto Cancelliere Capo dell'intestato Tribunale con l'intervento del medico Dott. Alfredo Monaco (medico del Carcere Giudiziario), presente il Colonnello dei Carabinieri Reali Marino Roberto addetto all'Ufficio di Polizia Giudiziaria presso questo Tribunale, mi sono recato per assistere alla esecuzione di cui sopra nella eletta località dove è stato tradotto dalla forza pubb lica il condannato Cocozza Aurelio cli Guido. Quivi il Sacerdote in luogo appartato e senza la presenza di altre persone ha dato l'assistenza religiosa al condannato. Col locato poi il Cocozza di fronte al q uadrato della truppa in armi il Comandante il reparto Seniore Calzolari Guerrino del Comando Generale della M .V .S.N., ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Il Cocozza è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato formato da elementi della M.V.S .N. con la schiena rivolta alla truppa e subi to dopo con le modalità richieste dal regolamento, alle ore 8,26 del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante fucilazione del Cocozza. 11 medico ha proceduto alle constatazioni del caso accertando il decesso del Cocozza. Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica, in conformità al disposto dell'ait. 4 del R .D. 12.12.1926 n. 3062.

Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Zanfranceschi Goliardo, detenuto dal 27.1 .1940, Manfredi Anna, detenuta dal

All'originale seguono le firme


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.C.C.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 23 .12.1940 - XIX -

All'originale seguono le firme.

Il cancelliere Capo

P.C.C.

F.to A. Fenazzoli

Roma, 22.12.1940 - XIX -

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE

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n Cancelliere Capo F. to A. Ferrazzoli. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

L'anno millenovecentoquaranta XIX addì ventidue del mese di dicembre alle ore 8,45 antimeridiane in Roma e nel Forte Bravetta, località appositamente designata dal Comando della Difesa Territoriale di Roma con nota 82 T.S. in data di ieri. A seguito dell'ordine impartito dal detto comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della pena di morte inflitta a Ghezzi Francesco di Giovanni e fu Mantovani Luigia nato a Milano il 21.11.1917, furiere nella R. Marina, con sentenza iITevocabile emessa da questo Tribunale in data 21 coITente per i reati di procacciamento e rivelazione di notizie segrete che hanno compromessa la efficienza bellica e la preparazione dello Stato.

- Cocozza Aurelio e Ghezzi Francesco, condannati alla pena di morte, vengono fucilati il 22. 12.1940 al Forte Bravetta in Roma. I due cadaveri, presi in consegna dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, vengono ti-asportati al Cimitero del Verano e sepolti in "uno special-e quadrato". - Basevi: alle ore 11 dell'l l.l.1941 "ha luogo nel Distaccamento della Regia Mruina di Roma, via Timavo, la degradazione del Sottocapo furiere Basevi Orlando". Basevi, detenuto dal 22.12.1939, venne ristretto in varie Case Penali e il 17.5.1944 "fece ingresso nella Casa cli Reclusione cli Castelfranco Emilia".

Io sottoscritto Cancelliere Capo dell'intestato Tribunale con l'intervento del Capitano Medico della R. Marina Dott. Praloran Luigi, presente il Colonnello dei CC.RR. Marino Roberto addetto all'Ufficio di Polizia Giudiziaria presso questo Tribunale, mi sono recato per assistere alla esecuzione di cui sopra nella detta località dove è stato tradotto della forza pubblica il condannato Ghezzi Francesco di Giovanni.

A seguito cli richiesta inoltrata dall'Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali militari di guena soppressi la Direzione della suddetta Casa di Reclusione comunica, in data 7 .5.1956, che "tutti gli atti relativi al carteggio dei detenuti venne distrutto a seguito di un bombardamento aereo effettuato il 17.9.1944,

Quivi il Sacerdote in luogo appartato e senza la p resenza di altre persone ha dato l'assistenza religiosa al condannato.

Pena estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.). Vedi analogo provvedimento emesso nei confronti del coimputato Gubitta.

Collocato poi il Ghezzi di fronte al quadrato della R. Marina in arnù, il Comandante il reparto Capitano di Fregata Giuseppe A ltoviti comandante il distaccamento, de]la R. Marina in Roma, ha letto ad alta voce la sentenza di condanna.

Gubitta, detenuto dall' S.5 .1940, venne ristretto in vruie Case Penali e, probabilmente, nell'ottobre del 1.944 - approfittando dei noti eventi bellici o di un bombardamento aereo effettuato sulla Casa Penale ove era ristretto - è evaso e non si sono avute più notizie precise sulla attività espletata negli anni successivi; al riguardo sono pervenute ai competenti Uffici notizie discordanti .

Il Ghezzi è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con la schiena rivolta alla truppa e subito dopo con le modalità richieste dal Regolamento, alle ore 8,50 e dal sopraindicato giorno è avvenuta la esecuzione mediante fucilazio ne del Ghezzi. Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso, accertando il decesso del Ghezzi. Si dà atto c he l'esecuzione non è stata pubblica, in conformità del disposto dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926 n. 2062.

Secondo quanto ha dichiarato la moglie Marchetto Clara - coimputata del Gubitta - sembra che il marito ve1rne liberato dal Penitenziario di Ventotene e si sia trasferito a Tunisi trovando lavoro presso un cantiere navale francese. Pertanto la posizione processuale cli Gubitta Giusto è stata definita dal Tribunale militare territoriale di Roma con due ordinanze. Con la prima emessa il 19.10.1954 la pena dell'ergastolo è stata commutata


TR1BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECOND,\ PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

in 30 anni di reclusione per effetto delle disposizioni contenute nel D.P. 22.6.1946 n. 4 e con la seconda pronunziata il 20.6.1973 la pena da espiare è stata dichiarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.).

Con successiva Ordinanza emessa sempre dalla Corte di Appello di Genova viene condonata, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al D.P. 19.12.1953 n. 922 la residua pena di 4 anni, 3 mesi e 21 giorni di reclusione.

Analogo provvedimento è stato emesso dal Tribunale militare ten-itoiial.e di Roma nei confronti di Basevi Osvaldo con Ordinanza del 19.5.1978.

- De Dominicis, detenuto dal 19.7.1940 il 21.5.1943 viene assegnato alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia.

Marchetto Clara: detenuta dall'8.5. l.940, viene scarcerata, per orcline del Comando Alleato, dalla Casa cli Reclusione per Donne di Perugia il 20.6.1944.

Evaso dalla s uddetta Casa di Reclusione a seguito dei noti eventi verificatisi dopo 1'8.9.1943 muore nel Comune di Roccavignale (Savona) nel dicembre del 1944.

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Dopo la liberazione la Marchetto fece ritorno a Pieve Tesino (Trento), suo paese di nascita, ove divenne uno degli esponenti più importanti dell' Asar, cioè del movimento automista Trentino e "in vaiie occasioni non si fece scrupolo di vantare apertamente la sua ostilità all'Italia". Nel Congresso dell' Asar del 25.7.1948 la Marchetto fu la compilatrice e la presentatrice della mozione - approvata a maggioranza - per la formazione del Partito del Popolo Tirolese Trentino; partito che ha per programma la stretta collaborazione con il partito Tedesco dell'Alto Adige. E nelle elezioni regionali del 28.11.1948 la Marchetto venne eletta Consigliere regionale del Partito del Popolo Tirolese Trentino. La Questura di T rento, dopo aver accertato che la Marchetto, condannata all'ergastolo, era stata scarcerata illegalmente ha proceduto al suo arresto in data 2.2.1949 e alla sua successiva traduzione alla Casa Penale per Dorme cli Perugia. Con Ordinanza emessa il 14.2.1 949 il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, per effetto delle disposizioni contenute nel D.P. 22.6.1946 n. 4 commutata in 30 anni. di reclusione la pena dell'ergastolo. A seguito cli istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) inoltrata dalla Marchetto alla Corte di Appello cli Genova la suddetta Corte concede la libertà provvisoria e, pertanto, la Marchetto viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Perugia il 19.11 .1949. La suddetta Corte, con sentenza emessa il 27.11.1953, dichiara Marchetto Clara responsabile ciel reato previsto dal primo capoverso degli articoli 261 e 305 C.P. - così modificando l'originaria rubrica - e con la concessione delle attenuanti previste dagli articoli 311 e 62 bis ciel C.P., la condanna alla pena complessiva di 15 armi e 4 mesi di reclusione. Della suddetta pena vengono dichiarati condonati, per effetto delle disposizioni contenute nel D.P. 22.6.1946 n. 4 e nel D.P. 23.12.1949 n. 930, 6 anni, I mese e 10 giorni di reclusione. La Corte, inoltre, assolve ]a Marchetto dal reato di cui all'art. 257 C.P. per non aver commesso il fatto .

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Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9.10.1959, estinta per morte del reo (art. 171 C.P.) la pena intlitta a De Dominicis Alfonso dal T.S .D.S. con sentenza del 21.l2.1940. Gross Margherita: a seguito di istanza cli grazia inoltrata da Gross Margherita la pena cli 30 anni di reclusione viene ridotta, con decreto di Grazia del 3 .6.1941, a 6 anni cli reclusione. Pertanto Gross Margherita, detenuta dal 29.12.1939, avrebbe dovuto essere scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Perugia il 29.12.1945. Nel marzo del 1943 la Gross inoltra domanda per ottenere il beneficio della liberazione condizionale per la residua pena da espiare. Il Servizio Informazioni Militari de] Comando Supremo comunica, in data ]9.5.1943, al Procuratore Generale del T.S.D.S. che la Gross ha concorso, successivamente alla condanna, in modo efficace alla riuscita di importanti servizi cli controspionaggio real izzati dallo Stato Maggiore della R. Marina - Ufficio S.I.S .

Ed attualmente, dopo l ' unificazione nel S.T.M. ciel servizio di C.S. della R. Marina ed Aeronautica, continua a prestare, per azioni in corso, la sua apprezzabile collaborazione. La Gross non ha dato luogo ad alcun rilievo con la sua condotta in genere, mentre ha dimostrato pieno senso di ravvedimento, mercè l'opera che ha prestata e che presta nella lotta contro l'attività informativa nemica. A seguito delle suddette informazioni viene espresso pm·ere favorevole per la concessione del richiesto beneficio e, quindi, Gross Margherita viene scarcerata, per concessione del beneficio della liberazione condizionale dalla Casa Penale per Donne di Perugia il 13.9.1943. - Merlini: detenuto dal 12.1.1940 viene trasferito, in data 21.5.1943, dalla Casa d i Reclusione di Civitavecchia alla Casa Penale di Castelfranco Em.ilia. La Questura cli Genova comunica, in data 25 .3.1949, che "eia uJte1iori accer-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

tamenti praticati Merlini Antonio risulta disperso in seguito a un bombardamento aereo avvenuto nel settembre del 1944 mentre era detenuto nelle carceri di Castelfranco Emilia".

- Ronco Pierina: detenuta dal 4.12.1939 venne scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Venezia il 30.4.1945 a seguito di ordine impartito dal Comitato di Liberazione di Venezia.

- Rosa Renato: dalla corrispondenza intercorsa tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero di Grazia e Giustizia si rileva che "per trattative intercorse con la Francia in data anteriore alle ostilità il Rosa avrebbe dovuto essere scambiato con il connazionale Glesaz Luigi condannato a morte in quello Stato per attività informativa svolta a favore dell'Italia. Lo scambio, però, non fu potuto effettuare per la sopravvenuta dichiarazione di guerra. Poichè, tuttavia, in base agli impegni assunti ed essendo stato convenuto che, ultimato il relativo processo, il Rosa sarebbe stato liberato, la Francia sospese l'esecuzione della condanna a morte pronunziata contro il nostro connazionale Glesaz Luigi, il quale fu poi liberato in seguito all'occupazione gem1anica di parte del territorio francese viene proposta la scarcerazione del Rosa per concessione di Grazia Sovrana".

Dopo aver prestato la sua opera presso il detto Comitato di Liberazione fino ali' 1.8.1946 il 28.8.1946 partì per Londra insieme con il suo fidanzato di nazionalità inglese che sposò il 2 .10.1946.

La richiesta viene accolta e, pertanto, con Decreto di Grazia dell' 11.4.1941, viene concesso il condono della residua pena da espiare e Rosa Renato viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 19.4.1941 e messo a disposizione della questura di Modena per la consegna del Rosa alle competenti Autorità Francesi.

- Ferrarotti: detenuto dal 27.4.1940 viene scarcerato dalla Casa Penale di Alessandria a seguito dei noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945.

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Detenuta dal 4.12.1939 al 30.4.1 945. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi, 26 giorni. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1970, estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la residua pena da espiare.

Il Tribunale militare territoria le cli Roma dichiara, con Ordinanza dell'l.6.1973, estinta, per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la pena di 10 anni inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 21.12.1940.

Detenuto dal 4. I 2.1939 al 19 .4. I 941. Pena espiata: 1 anno, 4 mesi, l5 giorni. - Gaziglia: con Decreto di Grazia del 2.3.1942 viene concesso il condono della residua pena da espiare e, pertanto, Gaziglia viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia l'll.3 .1942. Detenuto dal 23.4.1940 all' 11.3.1942. Pena espiata: 1 anno, 10 mesi , 18 giorni. - Costa: detenuto dal 19.4.1 940 evade dalla Casa Penale di Spoleto il 13.10.1943. il 4.12.1945 viene tratto nuovamente in arresto e ristretto nelle Carceri Giudiziarie di Imperia. Il 16.2.1946 viene trasferito nel Carcere giudiziario di Perugia e il l.0.4 .1947 nel Carcere Giudiziario cli Spoleto. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 17.1 . 1948, condonati 5 anni da espiare per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dall' art. 9 lettera c) del D.P. 22.6.1946 n. 4 e, pertanto, Costa Wolfango viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie d i Spoleto l' 1.2.1948.

- Eyraud: su proposta inoltrata il 29.3 .1941 dalla Commissione Italiana di Armistizio con la Francia che ha proposto - a seguito di accordi presi con la Francia - lo scambio ciel detenuto Eyraud Roger con il cittadino italiano Marro Andrea detenuto in Francia "per atti conunessi a favore dell'Italia" viene concesso, con Decreto cli grazia del 22.5.1941, il condono della .residua pena da espiare. Pertanto Eyraud Roger, detenuto dal 22.5.1940, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 29 .5 .1941 e tradotto nelle Carceri Giudiziarie cli Torino per essere messo a disposizione della Commissione Italiana cli Armistizio con la Francia. II 6.8.1941 Eyraud Roger viene consegnato alla Polizia francese di Modane. - Sabran: a seguito di accordi intercorsi tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero di Grazia e Giustizia viene proposta la liberazione di Sabran Edmondo e, pertanto, con Decreto di Grazia del 16.2.1942, viene concesso il condono della residua pena da espiare e, pertanto, Sabran, già scarcerato il 15.1.1942 dalla Casa Penale di Civitavecchia per ordine emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia, viene messo a clispos.izione del suddetto Ministero per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Detenuto dal 19.7. 1940 al 15.1.1942. Pena espiata: 1 anno, 5 mesi, 26 giorni.


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TR!BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA Batkowski: detenuto dal 14.4.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 14.4.1945.

SECONDA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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giudizio del T.S.D.S. anche i coimputati latitanti : - Clerissj Gastone, nato il 29. l.0. 1904 a Nizza (Francia); - Fabre Paul, nato il 5.9.1901 al La Penne (Francia);

Bertuglia Diego: detenuto dal 20.1.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 20.1.1944. Wilser: detenuto dal 10.5.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Saluzzo il 10.5.1945.

- F uxman Alessandro, nato il 16.2.1903 a Chisiman; - Massimino Paola, nata il 21.11.1909 a Canù (Cuneo), cameriera; - Nahoum Isidoro, nato il 21.7.1907 a Salonicco (Grecia);

Una istanza di grazia inoltrata da Wilser il 13.3.1941 non viene accolta. - Solamito Caterina, nata il 31.8.1911 nel Principato di Monaco; - Valori: detenuto dal 14.3.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 14.3.1943. Una istanza di grazia inoltrata da Valori il 13.3.1940 non viene accolta. - Iachino: detenuto dal 21 . 1.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Ca-_ sa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 21. l.1943 . Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla nonna i I 13.1.1941; istanza respinta. - Be1tuglia Giuseppe: deten uto dal 20.1.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 20. I .1943. - Lebre: detenuto dal 6 .12.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 6. 12.1942. Una istanza di grazia inoltrata da Lebre il 13.3.1941 non viene accolta. - Cott.on: detenuto dal 5.4.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Fossano il 5.4.1943. Una istanza di grazia inoltrata da Cotton inoltrata da Cotton il 7. l.1941 non viene accolta. - D' Altoè Serafina si associa a una istanza cli grazia inoltrata dalla nonna il 7.1.1941. Con Decreto di Grazia del 20.4.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Venezia il 30.4. 1942. Detenuta dal 21.1.1940 al 30.4.1942. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi, 9 giorni. Nota: la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 68 dell'8 .1 J. 1940, rinviò al

- Urbino Ciro, nato il 22.7 .1899 a Venezia, venditore ambulante; Dei soprannominati imputati solamente Urbino Ciro verme tratto in anesto e giudicato dal T.S.D.S . con sentenza del 30.3.1942 (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1942"). Per tutti gli altri non risulta dal Registro Generale se vennero tratti in arresto e giudicati dal T.S .D.S. o da altra Autorità Giudiziaria.


SEZIONE "B"

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA (Sent. n. 46 del 3 .7.1940 e Sene. n. 48 del 27 .7.1940)

SEZIONE "C" SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE (Sent. del 6.3.1940, Sent. del 12. 10.1940 e Sent. del 17. 1.0.1940).


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.1. RELATIVE A l RE.ATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 89/1940

50)

SENTENZA N. 46

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudice: Mingoni Mario, Console M .V.S.N. Giudice: Z ampi Giuseppe, I O Seniore M.V.S.N. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale nei confronti di: Marzani (già Marzaz) Amedeo, nato il 9.9.1 896 a Pola, milite della 11° Legione M.V.S .N ., detenuto dal 28.3.1940. l.MPUTATO a) del reato di cui all'art. 258 C.P. per essersi, in Trieste, nel marzo 1940 procurato, a scopo di spionaggio nùlitare, notizie concernenti la sicurezza dello Stato, di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del reato di cui agli artt. 56 e 262 C.P. per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a rivelare, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al precedente capo a); Il Commissario di Pubblica Sicurezza, capo dell'Ufficio politico della R. Questura di Trieste, fece avvicinare il Marzani da persona di sua fiducia, certa Bagnar Maria, per riuscire ad accertare se il Marzani desse la propria collaborazione nella losca attività riguardante traffico clandestino di valuta, falsificazioni di passaporti e di attestati di battesimo; attività che alcuni individui andavano svolgendo a Trieste. La Bagnar, nel parlare con l'imputato della possibilità di ottenere, per un suo supposto principale, valuta estera e certificati di battesimo destinati a essere alterati, seppe dal suo interlocutore che costui era impiegato all'Ufficio fortificazioni del Genio militare in qualità di geometra. Pertanto le balenò l'idea di accertare se il Marzani esercitasse anche una attività spionistica. Quindi la Bognar, dopo di avere avuto l'autorizzazione da parte del Capo dell'Ufficio politico della R. Questura di Trieste, fece la proposta al Marzani di procurarle qualcosa di importante dal punto di vista militare, assicurandole un


502

TRIBUNALE SPECIALE PER LA ùll'ESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PROKUNZIATE DALLA C.l. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

buon compenso in denaro

503

OMISSIS

Il Marzani, nella speranza di realizzare un facile guadagno, finì per promettere di procurare il piano delle batterie contraeree di Trieste.

P.Q.M.

OMISSIS

Visti gli artt. 2 R.D. 13.3.1927 n . 313; 49 - u. cpv. - e 215 - u. cpv. - C.P.; 381 C.P.P.

Dopo lunghe e laboriose trattative il Marzani consegnava alla Bognar il richiesto documento che il Capo di Stato Maggiore ciel Corpo d ' Armata di Trieste riconosceva che era stalo compilato in modo conispondente alla esatta e vera dislocazione delle batterie contraeree.

In base a tali risultanze il Marzani venne tratto in arresto e denunziato alla Procura Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Della compiuta istruttoria è rimasto accertato per le concordi dichiarazioni del Marzani, degli ufficiali che hanno preso parte, direttamente o meno, alle trattative con l'attuale giudicabi le, nonchè della stessa Bognar e del Commissario di P.S. che in un primo lempo ha condotto le indagini cbe l'iniziativa non partì dal Marzani, ma dalla Bognar. costei, infatti, pensava di farsi un merito di un serviz io che essa 1iteneva, oltre che brillante come ris ultato, utile a sè dal lato finanziario, per il compenso cbe sperava potesse esserle assegnato. E si deve alla istigazione della stessa Bognar se il Marzani si decise a procurarsi il documento e a tentarne la vendita. In tali condizioni è evidente che il fatto non è pun ibile per la inidoneità sostanziale dell'azione del prevenulo; azione che non solo fu provocata da altri, come si è visto, nella sua ideazione, ma continuatamente fu seguita e controllata, nel suo svolgimento, clall' Autorità per cui rendeva evidentemente impossibile 1' evento; ricorre, pertanto, in pieno l'applicazione del primo capoverso clell' arl. 49 C.P.. Accertato quanto sopra è evidente che il Marzani, pur inunune eia precedenti penali, iscritto la Partito Nazionale Fascista dal IO novembre 1920, camicia nera in forza alla Legione M .ilizia Dicat di Trieste, si è rivelato individuo proclive a commettere reati anche gravi. Pertanto appare giustificata la sua sottoposizione alla libertà vigi lata in appli cazione degli articoli 49 - ultimo cpv. - e 215 - ultimo cpv. - C.P. Ciò non esclude che la competente Autorità di Pubblica Sicurezza possa emettere a carico ciel Marzani quello adeguato provvedimento che, data l' accertata gravità ciel caso, si ritenà necessario.

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Marzani Amedeo per i reati addebitatigli trattandosi di persona non punibile per impossibilità del relativo evento dannoso a causa della inidoneità dell'azione. Ordina che lo stesso M arzani sia immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa, ma venga sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 3.7.1940 - XVIII Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.T. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 290/1939

SENTENZA N. 48

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da: Presidente: G1iffini Mario, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Jannone Eugenio e Zampi Giuseppe, I O Seniori della M.V .S .N. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale nei confronti di Amedeo Filippo, nato il 2.2.1891 a Torino, latitante;

L'Amedeo, poi, pubblicò, nel giornale locale "La voce de~li italia~i_" il_ co_~tenuto dell'intervista con il titolo "qual è lo stato d'animo dei soldati 1taham? Il racconto di un alpino che ha varcato la frontiera". L'Amedeo riporta notizie sulle condizioni di vita nella Valle D' A?s.ta, ~ullo stato d'animo della popolazione, sugli ufficiali e i soldati e anche notizie ?1 carattere militare relative alla preparazione militare, come si rileva dalla copra del giornale allegato agli atti istruttori. Non v' è dubbio, pertanto, che i giudicabili Pitet ed Amedeo, in concorso ~ra loro e fuori dal te1Titorio dello Stato, hanno fatto affermazioni false e tendenziose sulle condizioni interne dell'Italia menomandone il prestigio ed hanno, inoltre rivelato notizie di carattere militare di cui l'Autorità competente ha vietato la ' divulgazione. Di conseguenza devono essere rinviati al giudizio di questo competente_ Tribunale Speciale, diffidandoli a costituirsi ai sensi del!' art. 507 e seguenti del C.P.Esercito.

Pitet Giuseppe, nato il 2.3 .1917 a Alleno (Aosta), bracciante,latitante; IMPUTATI a) del reato previsto dagli artt. 11 O - 269 C.P. per avere, in concorso tra loro, fuori del territorio dello Stato, fatto affermazioni false e tendenziose sulle condizioni interne dell'Italia menomandone il prestigio; ·· b) del reato previsto dagli artt. 110 - 262 C.P. per avere, sempre in concorso tra loro, rivelato notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; In Francia, il 9.7.1939. OMISSIS Alessio Pitet, già condannato per furto, tentato espatrio clandestino e porto abusivo di coltello, il 27 giugno 1939, mentre si trovava in servizio mili ta.re alla 26° Compagnia del 3° Reggimento Alpini si allontanò dal reparto, dislocato a Possent di Bobbio Pellice. Passato in Francia attraverso il Colle Majti (Cesena Torinese) si presentò alle autorità locali e dopo di essere stato interrogato dal l'Ispettore della Sureté e munito di abiti civili e di un foglio di via si recò nel Dipartimento del Vaucluse. Successivamente si arruolò nella Legione straniera francese e per far conoscere pubblicamente i suoi sentimenti antitaliani e particolarmente antifascisti, si fece intervistare alla sede della Bourge du Travail, e precisamente dal rub1icato Amedeo Filippo di Torino, residente a Marsiglia.

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P.Q.M. Visti gli artt. 110 - 269; 110 - 262 C.P.; 507 e seguenti; 551 e seguenti C.P.Esercito; legge 13.3.1927 n. 313. DICHIARA Chiusa l'istruttoria e rinvia al giudizio di questo competente T ribunale Speciale i latitanti Amedeo e Pitet, diffidandoli a costituirsi ai sensi degli articoli 507 e seguenti del C.P.Esercito, altrimenti saranno giudicati in contumacia, per rispondere dei reati ascritti come in rub1ica. Roma, 27.7.1940 - Anno XVJII Seouono le fim1e del Presidente e dei Giudici. o Nel 1940-1941- 1942 e 1943 i latitanti Pitet ed Amedeo non vennero giudicati dal T.S.D.S . Con la soppressione del suddetto Tribunale gli atti vennero trasmessi al Tribunale Supremo Militare che, in data 18.8.1943, ha trasmesso gli att.1 al Tnbunale militare di Torino.

n carteooio venne restituito alla Procura Generale Militare che, in data 2.10.1956, 'r,°ha trasmesso, per competenza, alla Procura della Repubblica di Torino.


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TRfBUNALE S PECIALE PER LA DU' ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 125/1933

SENTENZA DEL 6.3.1940 (G. T. Cersosimo Vincenzo)

SECONDI\ PARTB: SENT ENZlà PRONUNZIATE DAL G.1. RELATIVE Al REATI 0 1 SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 313/1940

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SENTENZA DEL 12.10.1940 (G. J. Demetrio Forlenza)

Nei confronti di: Nei confronti di: Turk Milan, nato il 28.8. l 899 in Jugoslavia, latitante. IMPUTATO dei reati previsti dagli articoli 305 , 257, 258

c .p . (S p1onaggio · · )

IN FATTO E IN DIRITTO .

Turk ~ila_n, con rappo1to n. 08/3076 del 19 giugno 1933 venne denunziato stato d1 latitanza dall'Ufficio Informazioni del Corpo d'A 1.' t d'1 T · • reati di s i ,, . . ma a neste per . P onagolO e, per tanto, venne emesso nei suoi confronti in data 6 J l' 1933, mandato di cattura che non venne eseguito perchè 1•· t' l . ug ~o Jugoslavia. rmpu a o s1 trovava rn 111

R_itenuto che il 7_ novembre 1938 il Turk è deceduto in Tersauo (Sussak co~e. nsulta dalla ~opia dell' atto di mone trasmessa a questo Ufficio d · · ) s1v1 accertamenti eseouiti dall'At·ma de,·. Ca1·ab· . . e a1 succes0 , , 1111en; Ritenuto che devono dichi ararsi est1'nt1· 1· ,·eat1· ,a Itri· a dd ebitali e revocarsi il mandato di cattura; P.Q.M. V'•sto l ' art. 150 C.P. e la conforme richiesta del P.M. in data 5.3.1940

DICHlARA tstinti i reati ascritti a Turk Milan per l'avvenuta mo1te del medesimo e ordi na a revoca del mandato di cattura emesso a suo carico in data 6 luglio 1933. Seguono le firme de l Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Rosi Raffaello, nato il 27.3 . 191 8 a Certaldo (Firenze), soldato nel 2 13" Autoreparto della 3" divisione Celere, detenuto dal 28.8.1 940. IMPUTATO del reato d i cui agli articoli 56 e 262 C.P. per avere il 5 agosto 1939, mediante descrizione - in una lettera, poi censurata - della presenza di truppe ed autorità militari , compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a rivelare al proprio fratell o, Rosi Italo - destinatario delle lettere - notizie delle quali I' Autori là militare aveva vietato la divulgazione. OMISSIS

11 Capo di Stato Maggiore de lla 3° Divisione Celere escludeva, con suo rapporto del 23 seuembre 1940, che Rosi avesse avuto lo scopo di rivelare notizie di importanza politica o militare precisando che le notizie genetiche, contenute nella lellera, corrispondevano a voci imprecisate che sì erano sparse in quei giorni fra i militari e i civili del luogo. TI Comandante del 213" Autoreparto, in un rapporto informativo sul Rosi, attestava che questi aveva sempre disimpegnato il suo servizio con disciplina e con senso de l dovere e lo c lassificava, per la sua condotta e anche per i suo sentimenti patriottici, come un ottimo e lemento.

In base a queste risultanze deg li atti processuali il Pubblico Ministero, in data 8 ottobre 1940, ha richiesto il proscioglimento del Rosi, per mancanza di dolo, ritenendo che egli non abbia avuto coscienza e volontà cli commettere il reato per il quale è stato denunziato. T ale richiesta deve essere acco lta; infatti perchè sussista il reato d i rivelazione di notizie, di cui è vietata la divulgazione, occorre la coscienza di diffondere notizie riservate. Le c ircostanze del fatto, gli ottimi precedenti penali, m ilitari e politici dell ' imputalo (accertati in atti) fanno ritenere in modo sicuro che egli - sc,ivendo al fratello - non abbia nè preveduto nè voluta alcuna rivelazione di notizie che avessero relazione con gli interessi dello S tato . Il fatto resta, pertanto, privo del contenuto intenzionale proprio della ipotesi delittuosa prevista dall'art. 262 C.P. e in mancanza di questo elemento psichico essenziale del reato, esso non è punibile e l'imputato deve essere prosciolto.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.J. RELA1WE A[ REA TI DI SPIONAGGIO

TRIB UNA LE SPECIALE PER LA ùlFESA DELLO STATO

P.Q.M.

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SENTENZA DEL 17.10.1940 (G. I. Demetrio F orlenza)

Reg. Gen. n. 278/1940

Visto l'art. 378 C.P.P. Nei confronti di: DICHIARA di non. d~versi procedere contro Rosi Raffaello in ordine al fatto ascrittogli, trattand?s1 d1 persona ~on punibile perchè il fatto non costituisce reato per mancanza d1 dolo, e ne ordma la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Fioraso Primo, nato l' 11.9.1917 a Lonigo (Vicenza), calzolaio, attualmente fante nella Guardia alla F rontiera del XXII Settore di Copertura di stanza a ldria, detenuto dal 23.8.1940. IMPUTATO

Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere. del reato di cui agli articoli 56 e 262 C.P. per avere il 7 agosto 1940, in Idria, mediante descrizione di una lettera - poi censurata - della presenza di truppe e autorità militmi, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a rilevare al proprio fratello Fioraso Lino, destinatario della lettera, notizie delle quali l'Autorità rnilitm·e aveva vietato la divulgazione. OMISSIS Il competente Comando dei Carabinieri denunzianclo il fatto escludeva che il Fioraso abbia avuto lo scopo di rivelare notizie di importanza politica o militare. 1 rapporti informativi sul conto ciel Fioraso attestavano che egli aveva sempre disimpegnato il suo servizio con disciplina e senso del dovere e lo classificavano, per la sua condotta e per i suoi sentimenti patriottici, come un ottimo elemento.

In base a tali risultanze il Pubblico Ministero ha chiesto, in data 13 ottobre 1940, il proscioglimento del Fioraso per mancanza di dolo. La richiesta va accolta perchè manca la scienza di diffondere notizie riservate. Le circostanze del fatto , gli ottimi precedenti. penali, militari e politici dell'imputato fanno ritenere in modo sicuro che egli - scri vendo al fratel lo - non abbia nè preveduto nè voluta alcuna rivelazione di notizie che avessero relazione con gli interessi dello Stato.

li fatto resta, pertanto, privo del contenuto intenzionale propria della ipolesi delittuosa di cui all'art. 262 C.P. contestata e in mancanza di questo elemento psichico essenziale, esso non è p unibile e l'imputato deve essere prosciolto. P.Q.M. Visto l'articolo 378 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Fioraso Primo in ordine al reato addebitatogli lrattandosi di persona non punibile perchè il fatto non costituisce rea-


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TRIBUNALE SPECIALE PER I ,A DIFESA DELLO STATO

to per mancanza di dolo e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancellìere.

TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1939 - XVII - N. 1097 CHE ATTRIBUISCE ALLA COMPETENZA DEL T.S.D.S. I DELITTI PREVISTI DALLA SUDDETTA LEGGE I delitti previsti dalla suddetta legge sono s tati abrogati dalla Legge 18.10.1949 p ubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29.10.1949 n. 250.


TERZA PARTE: SEI\TEl\'ZE PRONUNZIATE DA T.S.O.S. RELATIVF. Al DÈLITTI PREVISTI OALI.A LEGGE 28.7.1939 N. 1097

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LEGGE 28 LUGLIO 1939 - XVII, N. 1097 DJSPOSIZTONI PENALI lN MATERIA DI SCAMBI, Dl VALUTE E Dl COMMERCIO DELL'ORO. YlITOR10 EMANUELE ID PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA 11 Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. l Chiunque, con mezzi fraudolenti , commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è del la reclusione fino a ventiquattro anni, oltre la multa: I) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in patte, dei proventi del delitto anzidetto; 2) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma; 3) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio rivestito, o per il grave nocumento che ne sarebbe potuto derivare alla economia na1,ionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza. Qualora concorrano due o più delle circostanze prevedute nel comma precedente la reclusione non può essere infetiore a quindici anni. Se risulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenze con lo straniero al fine di recare un grave pregiudizio a lla economia nazionale, si applica la pena di morte. La condanna, nel caso preveduto dal comma precedente, importa sempre la confisca dei beni. Art. 2

I delitti preveduti nell'a1ticolo precedente sono considerati, a tutti gli effetti cli legge, delitti contro la personalilà dello Slato e sono devoluti alla competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFES A DllLLO STATO

Art. 3 Quando il valore della cosa che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'art. 1 non supera lire diecimila e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti contemplate nello stesso articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo ed i fatti sono puniti con le sanzioni da applicarsi dal Ministro per gli scambi e le valute, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza del predetto Ministro per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in tutti i casi non preveduti nell'art. l. Se, durante il procedimento dinanzi al Tribunale speciale, risulta che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'art. l, il Presidente del Tribunale stesso, con sua ordinanza, rimette gli atti ad Ministro per gli scambi e valute per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Art. 4 Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli artico! i precedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del R. decretolegge 12 maggio 1938 - XVl, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939 XVII, n. 380, nè quelle del R. decreto-legge 5 dicembre 1938 - XVTI , n. I 9.28, convertito nella legge 2 giugno 1939 - XVII, n. 739, nè qualsiasi altra disposizione che commini, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo. Art. 5 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che La presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e cli farla osservare come legge de llo Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1939 - XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - GUARNIER1. Visto, il Guardasigilli: Grandi. La legge di cui sopra è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d ' Italia n. 185 del 9 Agosto 1939 - XVII.

Terza parte

SENTENZE RELATIVE A IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER ESSERE INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097. (Disposizioni penali in materia cli scambi, di valute e di comm ercio dell'oro) 23 Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. 2 dalla Commissione Istiuttoria I dal Giudice fstruttore.


TER7.A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. 1097

Reg. Gen. n. 277/1939

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SENTENZA N. 23

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M. V .S.N. ; Giudice Relatore: Presti giovanni; Giudici Consoli: Mazzettj Mario, Carusi Mario, Mingoni Mario, Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Corbella Francesco, nato il 15.3.1886 a Lomazzo (Como) sarto; Andreol.i G iacomo, nato il 3.1.1890 a San Giovanni Lupatolo (Verona), artista li 1ico; Bonacina Enrico, nato i I 6.1.1883 a Como, commissionario; Cipriani Giuseppe, nato il 23.4.1909 a Reggio Emilia, ragioniere; Contini E nrico, naro i I 4.4.1889 a Parma, artista lirico; Cappellotti Enrico, nato l ' 11. J0.1898 a Torino, artista I irico; Ponzini Fedele, nato il 27.4.1898 a Borgo Val di Taro (Parma), assicuratore; Sala Renzo, nato il 30.5.1 908 a Milano, impiegato. IMPUTATI Corbella Giuseppe, Cipriani Giuseppe, Ponzini Fedele, Contini Enrico, Coppe llotti E nrico e Andreoli G iacomo: del delino di cui all'art. llO C.P. e JA parte prima legge 28 .7.1939 n. 1097 per avere, in Milano ed in provincia di Parma sino al 19.10. 1939, commerciato, in concorso fra loro e relativamente ali' imputazione di cui sotto, con Bonaci na Enrico, Sala Renzo ed altro rimasto sconosciuto, con mezzi fraudolenti , in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento a ll'estero e per avere agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, con l'aggravante, per Corbella, Cipriani e Ponzini, di cui al cpv. 1° n. 1 del medesimo arl. 1 legge predetta, vivendo gli stessi abitua lmente, in parte, dei proventi di simi le delitto;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Bonacina Enrico e Sala Renzo: .del delitto di cui agli art. 56 e 1 IO C.P. e I legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, in. ~ila?o _il 19.10.1939, tentato, in concorso fra loro e con Corbella Giuseppe, C1pnam Gmseppe ed altro rimasto sconosciuto, cli commerciare, con mezzi fraudolenti, in danno della economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero e di agire in modo da deprimere il corso della valuta nazionale; Con l'aggravante, per Bonacina, di cui al cpv. l O n. I del medesimo art. 1° legge predetta, vivendo egli abitualmente, in parte, dei proventi di sinlile delitto. Con l'aggravante ancora, per il Bonacina della recidiva ai sensi della prima parte dell'art. 99 C.P.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e 0<>li accusati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO l prevenuti, a seguito di procedimento a rito formale, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 2 corrente mese, furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in rubrica, esposti. All'orale dibattimento, per le ammissioni degli accusati e per le prove testimoniali e documentali emerse, è stato accertato quanto segue: Nei primi d'ottobre u. s. in Milano il rubricato Commendatore Bonacina Enrico, individuo cli sci:u·si scrupoli, come si desume anche da condanne per reati comuni in precedenza riportate ed elencate nel suo ce1tificato penale, non nuovo neanche, in materia di traffico valutario, come risulta eia un rapporto .in atti ciel N ucleo cli Polizia Tributaria di Milano in data 15.9.1938, fu premunerato eia uno straniero suo conoscente e in seguito anche da un certo conte Vidal, sedicente diplomatico, non meglio identificato, per l'acquisto di valuta estera pregiata. 11 Bonacina incaricò il rubricato Sala Renzo, già suo consocio in affari commerciali, di procurargli sterline sino al!' anÙnontare di un milione e duecentomila lire e gli promise settemila li.re di provvigione, assicurandolo che aveva crià pronto l' acquirente. 11 Bonacina si 1iprometteva, per suo conto, l' utile di dodici mila lire. Il Sala accettò l'incarico e, dopo che il Bonacina gli ebbe presentato il Vidal, si rivolse per la bisogna al rubricato Corbella, il quale alla sua attività di sarto, aggiungeva quella dj abituale clandestino trafficante di valuta straniera e per esercitare tale illegale commercio frequentava assiduamente la Galleria Vittorio Emanuele della Capitale lombarda. Il Corbella s' impegnò di procurare al Sala le sterline, fissandone il prezzo a lire centoquindici, ed anche dollari, al prezzo di lire trentuno circa, e subito si diede eia fare incaricando il rubricato artista lirico disoccupato Coppellotti, il quale, messosi a contatto coi suoi colleghi in arte rubricati Andreoli e Contini,

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28 .7.1939 - N. 1097

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quest'ultimo venuto da Parma, procurò al Corbella il fornitore della valuta in Parma, e cioè il rubricato Ponzini col quale i tre artisti trattarono . A questo punto s'intromise nella faccenda il rubricato Cipriani, il quale, fornito di possibilità finanziarie e venuto a conoscenza, a mezzo del Coppellotti e dell'Andreoli, delle trattative in corso fece in modo da concludere egli stesso l'affare, pur non escludendo la partecipazione del Corbella da lui conosciuto. Il Cipriani, coadiuvato dal Coppellotti e clall' Andreoli, conobbe il Ponzini, il quale, come d'accordo, accompagnò da lui, a Milano, il proprietario della valuta, Croci Giuseppe, da cui il Cipriani acquistò 500 sterline a lire 96 l'una consegnandogli il complessivo importo cli lire 48 mila (delle quali 47 mila furono poi sequestrate al Croci). Successivamente il Cipriani previa intesa col Coppellotti, coll' Andreoli , col Ponzini, si recò colla propria automobile e in compagnia del!' Andreoli, a Parma, donde, accompagnate dallo stesso Andreoli, dal Contini e con la guida del Ponzini, provetto conoscitore dei luoghi e delle persone che possedevano valuta estera, si recò a Varzi, dove acquistò da Monterossi Egisto 500 sterline versandogli il complessivo importo di lire 49 mila (poi sequestrato al Monterossi) e dallo stesso Ponzini, che se l'era procurati da Ercoli Edoardo, Capitelli Vittorio e Martino Celestino, 353 sterline e 3 dollari per un controvalore complessivo cli L. 34510. G li artisti, per il loro concorso, ebbero complessivamente qualche migliaio di lire. Tornato il Cipriani a Milano, mezzo del Corbella, allacciò le trattative col Sala e il Bonacina, affidando le 853 sterline e i tre dollari di cui sopra (delle 500 sterline acquistate dal Croci non si è potuto accertare la fine per le reticenti ed equivoche indicazioni fornite dal Cipriani) al Corbella, ai quali il Corbe.Ila aveva aggiunto 100 dollari da lui procacciatisi. Il 19 .ottobre, i I Corbella aveva consegnato le 853 sterline e i 103 dollaii al Sala e questi si apprestava a consegnarli, per riceverne i.I convenuto controvalore in lire italiane, al predetto conte Vidal che era in compagnia del Bonacina, quando intervenne tempestivamente la Polizia Tributaria che troncò l'operazione arrestando il Sala, cui fu sequestrata la valuta sopra specificata, e il Bonacina (il presunto Vidal era riuscito ad eclissarsi rendendosi anche in seguito irrepe1ibile) e subito do1~0 il Corbella, cui furono sequestrati tre assegni bancari per complessivi 100 dollari, e Cipriani, cui furono sequestrati 13 mila lire in biglietti da mille nascosti in una calza. Successivamente furono arrestati anche gli altri quattro prevenuti. Oltre agli otto rubricati furono denunziati anche altri dodici individui, alcuni già dianzi nominati e altri che si nomineranno appresso, che avevano venduta la valuta straniera di loro proprietà, proveniente eia importazione dall'estero, avvenuta in occasione del loro rimpatrio in ltalia oppure da rimesse fatte dalle loro famiglie residenti fuori del Regno.


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TERZA PARTE: SE:-lTENZE PRONL!\ZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALl,A I.F.G1o F. 28.7. 1939 • N. 1097

TRlliUNALE SPECIALE PER LA DU:SSA DELLO STATO

Contro questi dodici individui sono in corso adeguali provvedimenti. E' risultato altresì in udienza che Corbella in Milano e Ponzin i in Parma vivevano abitualmente in paite almeno per qualche tempo, certo dall'agosto sino alla data del loro arresto, dall'illegale traffico valutario. TI sarto Corbella era l'incettatore al quale abitualmente ricorrevano gli stu-

denti americani dell'Università di Pav.ia. Egli come si è detto, era assiduo della Galleria Vittorio Emanuele, dove gli studenti erano sicuri di trovarlo e di avere immediatamente il cambio in lire dei dollari. Ha così avulo, da Cristini Orlando, Norna Enrico, Gambella Josè, Estrada Carlos e Guttierrez Adriano 969 dollari in complesso da lui pagati a prezzo superiore al cambio ufficiale, sino a raggiungere L. 26,50 a dollaro. Contro il Corbella altra denunzia su l gennaio 1939 era stata inoltrata al Ministero degli Scambi e Valule dal!' Autorità politica di Milano per traffico illecito di franchi svizzeri. Il Ponzini oltre, come si è detto, a cooperare col Cipriani per l'acquisto delle sterline del Monterossi e del Croci e a convincere il Capitelli a cedergli 200 sterline, l'Ercoli 300 sterline e Ma1tino 3 sterline e 3 dollari, si era fatto consegnare dall'E rcoli anche un assegno di 400 sterline che aveva tentato di vendere al Cipriani, ma che costui non aveva accettato per eventuali difficoltà d'incasso. Oltre ai proventi per le operazioni in proprio, il Ponzini traeva somme in compenso per le vendite cli cui si rendeva efficace intermediario, come egli stesso ha confermalo. 11 Corbella e il Ponzini pertanto, debbono rispondere anche dell'aggravante loro contestata. Il Tribunale, invece, ritiene che da tale aggravante debbono essere liberati Cipriani e Bonacina. Il primo perchè le operazioni a suo carico accertate furono circosclitte in un unico contesto di tempo e non rientrano, pertanto, nel concetto d i abitualità inteso dalla ·1egge se pur non si consideri che il Cipriani aveva mezzi sufficienti per condurre una vita senza preoccupazioni mercè i notevoli guadagni e le sostanze della moglie, artis ta lirica. Il Bonacina perchè anche se fornito di notevole specifica capacità a delinquere, nel caso concreto, ness un profitto trasse essendosi il s uo operato delittuoso limitato al tentativo; nè ebbe seguilo apprezzabile l'offerta, fattagli nello s tesso ottobre dal Sala per incarico di un tal Comm. Sartorio, relativa il collocamento di una folte partita di dollari per il controvalore di un milione di lire, depositati in America, appartenenti ad un addetto al Consolato dell'Honduras, in Roma, perchè la richiesta di L. 31 a dollaro parve eccessiva a] Bonacina, che comunque, nessun profitto realizzò da tali preliminari. Il Controvalore in lire italiane della valuta estera commerciala o tentala di commerciare dai prevenuti, sopra specificati per ciascuno di essi risulta per Corbella il L. 124.427, per Cipriani in L. 172.055 (compenso quello di 1286 dollari e 20 sterline risultanti dal contegg io di un fog lietto seq uestratogli di cui non ha

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fornito attendibili spiegazioni), per Ponzini in L. 188.485, per Andreoli e Coppellotti in L. 132.669, per Contini in L. 49.000, per Bonacina e Sala in L. 101.391.

Nei falli, come sopra accertati, esclusa l'aggravante per Cipriani e Bonacina come sopra si è motivato, il Collegio ravvisa tutti gli estremi giuridici della legge rubricata. La difesa ha sottoposto al Tribunale la questione della competenza da attTibuirsi al Ministero degli scambi e valute, ritenendo che, nella fattispecie, difetto l' estremo dei "mezzi fraudolenti"' di cui all'art. 1 della legge applicata. Il Collegio opina che tale estremo ricorra perchè ritiene che ogni sua azione volontaria e cosciente. fatta in frode allo Stato e in deroga alle disposizioni delle Autorità competenti o senza l'autorizzazione di esse, che ha come effett? la di~ strazione della valuta pregiata dalla disponi bi li là statale, cui è necessana per 1 suoi acquisti all'estero, la depressione del corso della nostra moneta e il danno dell'economia nazionale, rientra nel novero generico dei " mezzi fraudolenti" di cui alla parte prima dell'art. l della legge 28.7.1939 n. 1097.

Di quel la sua interpretazione il Collegio trae giustificazione nei motivi di continoente interesse nazionale che determinarono tale legge; negli atti prelimio . na1i alla legge stessa .in cui è espressa, senza possibil ità di equi voci l'inten:t.10ne del legislatore di frenare energicamente l'intensificarsi e il dilagare della speculazione parricida, contro la quale le misure precedenti (R.D. Legge 5.12.1938 n. 1928) s'erano dimostrati inefficaci col comminare pene che, nei casi più gravi, si elevano a quella capitale; col parificare le infrazioni al la legge stessa ai delitti contro la personalità dello Stato, devolvendone, pertanto la competenza a questo speciale magistrato, a meno che il valore non superi le 10.000 lire e non ricorrano le circostanze aggravanti previste dalla della legge. Nè la volontà del legislatore nè la difesa dello Stato, cui questo Tribunale è preposto avrebbero convenienti attua7.ione ed efficacia, conferendo significato diverso alla legge. Pertanto il Tribunale ritiene di dovere affermare la responsabilità cli tutti gli accusali entro i limiti sopra precisati e. commisurando le pene alla enlità del fatto di ciascuno e alla pericolosità dei prevenuti, di dover condannare: Corbella e Ponzini, ciascuno ad anni 14 di reclusione e a lire 10.000 di multa; Cipriani ad anni 12 di reclusione e a lire 8000 di m.ulta; Bonacina ad anni 6 di reclusione e a lire 4 .000 di multa, compreso in dette pene l'aumento di un sesto per la recidiva generica cu i all'art 99 p.p.C.P.; Coppellotti ed Andreoli ciascuno ad anni 5 di reclusione e a lire 2.000 di multa; Contini e Sala ciascuno ad anni 4 di reclusione e a lire 2.000 di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488 274 C.P.P.). Alla condanna della reclusione ai sensi dell'art. 29 C.P. consegue per Contini e Sala l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata dì anni 5, e per tutti gli altri rubricati l'interdiz ione perpetua dai pubblici uffici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Ai sensi dell'art. 230 n. I bisogna ordinare la sottoposizione alla libertà vigilata di Corbella, Ponzini e Cipriani. Il Tribunale, peraltro, ritiene che a tale misura di sicurezza sia da ordinarsi anche nei riguardi di tutti gli altri rubricati, però ai sensi dell' art. 229 C.P. ricorrendo nei loro confronti gli estremi di pericolosità cli cui agli art. 202, 203 C.P. in relazione alle circostanze di cui ali' art. 133 stesso Codice. In applicazione del contenuto dell'art. 240 C.P. il Collegio ritiene di dovere ordinare la confisca dell'automobile in sequestro che servì al Cipriani per commettere il reato nonchè delle somme o assegni sequestrati al Sala (853 sterline e 103 dol lari) al Cipriani (L. 13.000), al Corbella (3 assegni per 100 dollari) al Croci (L. 47.000 controvalore parziale delle 500 sterline vendute al Cipriani), al Monterossi (L. 49.000, controvalore delle 500 sterline vendute al Cipriani), al Coppellotti (L. 7.000, residuo del ricavato di 200 sterline vendute a Ponzini), somme ed assegni che servirono o furono destinate o erano il prodotto o il profitto ciel reato.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S . RELATIVE AlDE LllTI PREVISTI DALLA LEGGE 28. 7. I 939 - N. I 09ì

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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per jl titolo dei reati per i quali sono stati giudicati e condannati tutti gli imputati non possono usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R .D. 24.2.1940 Il. 56. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D_ 17.10. 1942 n. 1156 - Corbe] la avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 19.10.1950. TI Corbella, però, detenuto dal 19.10.1939, venne scarcerato, in epoca imprecisata, a seguito dei noti eventi verificatisi in ltalia nel 1944-1945.

- Anclreoli viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Spoleto il 28. 10.1942. P.Q.M. Detenuto dal 28.12.1939 al 28.10.1942 Letti ed applicati gli art. 1 p.p. e cpv. 1° n. 1 legge 28.7 .1939 n. 1097; 110, 56, 99, 29,229,230,240 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Corbella Francesco, Cipriani Giuseppe, Ponzini Fedele, Andreoli Giacomo, Contini Emico, Coppellotti Enrico, Bonacina Enrico e Sala Renzo responsabili del delitto a ciascuno di essi in rubrica ascritto, esclusa però l'aggravante di cui al cpv. 1° n. 1 della legge rubricata per Cipriani e Bonacina, e , coll' aggravante della recidiva generica per Bonacina, condanna: Corbella e Ponzirù ciascuno ad anni 14 cli reclusione e a lire I 0.000 di multa, Cipriani ad anni 12 di reclusione e a lire 8.000 di multa, Be.macina ad anni 6 cli reclusione e a lire 4 .000 di multa, Andreoli e Cappellotti ciascuno ad anni 5 cli reclusione e a lire 2.000 di multa, Contini e Sala ciascuno ad anni 4 di reclusione e a li.re 8.000 di multa; Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata; alla pena consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Corbella, Cipriani, Ponzini, Andreoli, Coppellotti e Bonacina e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 per Contini e Sala; ordina la confisca dell'automobile in sequestro e delle somme e assegn i sequestrati a Sala, Cipriani e Corbella, nonchè quelle sequestrate a C roci, Monterossi e Cappellotti.

Pena espiata: 2 anni, 10 mesi. - Contini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Ancona il 28 .10.1942. Detenuto dal 21.12. 1939 al 28.10. 1942. Pena espiata: 2 anni, J.0 mesi, 9 gionù. Si associa a una istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 13.4. I 940; istanza non accolta.

SCARCERAZIONI PER GRAZIA

- Ponzini: per i provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 avrebbe dovuto essere scarcerato il 21.12.1950. Viene, invece, scarcerato dalla Casa Penale cli Volterra il 28 . I 0. 1945 perché, con Decreto Luogotenenziale di Grazia del 12. 10 . .1945 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 21.12.1939 al 28.10.1945. Pena espiata : 5 anni, 10 mesi, 7 giorni.

Roma, 17.2.1940 - Anno XVIII - Cipriani: con Decreto di grazia del 24. I 0.1942 viene concesso il condono


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELIITI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

condizionale della residua pena da espiare e pertanto Cipriani viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli Castelfranco Emilia il 24.10.1942.

- Gambetta Josè, nato il 30.10.1914 a Molendo (Perù), suddito peruviano, studente;

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Detenuto dal 29.10.1939 al 24.10.1942.

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- Gutienez Aobrian, nato il 18.8.1918 a Heredia (Costarica), suddito del Cost,uica, studente;

Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 25 giorni. - Lap.~oraken Max, nato il 21.1.1909 a Kamianke (Polorua), ebreo; - Coppellotti: con Decreto di grazia del 28.5.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Coppellotti viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo il 3.6.1942.

- Martino Celestino, nato il 18.5.1880 a Sepino (Campobasso), esattore; - Monterossi Egisto, nato il 3.2.1898 a Palmi (Reggio Calabria), possidente;

Detenuto dal 29.12.1939 al 3.6.1942. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 4 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal CoppeUotti a S.M. il Re Imperatore nel marzo del 1940 non venne accolta. Per i precedenti penali non possono usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R .D. 17.10.1942 n. 1156 - Bonacina Enrico e Sala Renzo . - Sala, detenuto dal 19.10.1 939, viene scarcerato per espiata pena, dalla Casa Penale di Padova il 19.10.1943. - Bonacina, detenuto dal 19.10.1939 avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casà di Reclusione di Firenze il 7.1.1946 ma venne scarcerato in data anteriore che non risulta precisata negli atti - a seguito dei noti eventi che si sono verificati in Italia nel 1944 e 1945. A seguito di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte cli Appello di Milano, con sentenza emessa il 23.1.1 963, ha assolto perchè i fatti non sono previsti dalla legislazione attuale come reati tutti gli imputati che vennt>ro condannati dal T.S .D.S . con sentenza del 17.2.1940. Nei confronti dei sottoelencati individui, denunziati insieme con i sopraspecificati imputati, la Procura Generale del T .S.D.S . non ritenne opportuno promuovere l'azione penale. - Cristinj Orlando, nato il 19.5. 1918 a Lima (Perù), suddito peruviano, studente; - Croci Giuseppe, nato il 20.11.1893 a Borgotaro (Parma), possidente; - Ercoli Edoardo, nato il 4 .3.1897 a Lugagnano (Piacenza), tipografo; - Estrada Carlos, nato il 16.2.1918 a Palmares (Costarica), suddito ciel Costarica, studente;

- Morna Emico, nato il I 3.1 2 .1 9 I 2 a San Josè (Costarica), suddito del Costarica, studente; - Ottolenghi Alfredo, nato il 15.7 .1908 a Genova, operatore in borsa.


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TERZA PA!Uc: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. REL ATJVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28. 7. I 939 - N. I097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 309/39

SENTENZA N. 44

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Cali.a Michele, M ingoni Mario, Carusi Mario, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Colleoni Mario, nato il 14.8.1906 a Villa d'Ogna (Bergamo), agente di assicurazioni; Cividino Emilio, nato il 28.10. 1906 a Majano (Udine), meccanico; Delpini Giuseppe, nato il 2 .9.1920 a Gorizia, commesso di negozio; Simonetti Francesco, nato il 20.7.1911 a Gorizia, meccanico. IMPUTATI del delitto di cui agli art. l p.p. della legge 28.7. 1939 n. 1097 e 110 C.P. per avere .in Gorizia, Villanova di S . Daniele, Majano S . Daniele del Friuli nell' ottobre 1939, tentato, in concorso tra loro, di commerciare, con mezzi fraudolenti, e in danno dell ' economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, e cioè franchi francesi 12 1.1 00. Con l'aggravante della recidiva generica (a11. 99 C.P.) per il Simonetti Francesco Saverio. ln esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M. nella s ua requisitoria e gli accusati che, coi loro difensori, hanno avuto per primi e per ultimi la parola, osserva OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli art. I IO, 56 C.P.; 1 p.p. legge 28.7 .1939 n. 1097; 99, 29, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 4 86 C.P.Esercito.

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DICHIARA Colleoni Mario, Delpini Giuseppe e Sirnonetti Francesco responsabili del reato in epigrafe loro ascritto, coll'aggravante della rubricata recidiva per Simonetti , e condanna alla reclusione: Colleoni ad anni 4 , De.lpini ad anni l e Simonetti ad anni 1 e mesi 6 nonchè Col leoni a L. 400 di multa e Del pini e Simonetti L l 00 ciascuno di multa: tutti al pagamento in solido delle spese processuali e di propria custodia preventiva, colla conseguente interdizione dai pubblici uffici per anni 5 per Colleoni; ordina che Colleoni e Simonetti siano sottoposti alla libertà vigilata, assolve Cividino Emilio ciel reato ascrittogli per non provata reità in ordine al dolo ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa; ordina lo stralcio degli atti del Cividino l'invio cli essi al Ministero per gli scambi e le valute per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Roma, 5.4.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici Cvidino Emilio, detenuto dal 26.J. I 940, viene scarcerato il 5.4.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DT ESECUZIONE - Colleoni: a seguito di istanza di grazia inoltrata dal Colleoni viene concesso con Decreto di grazia del 30.3.1942 il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Colleoni, detenuto dal 21.11.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 9.4.1942. Pena espiata: 2 ann i, 5 mesi, 18 giorni. - Simonetti: detenuto dal 18.1.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 20.7 .1 94 1. Viene scarcerato il 20.7. 1941 anzichè il 18.7 .1941 perchè la pena della multa di lire 100 viene convertita in due giorni di reclusione. Una istanza di grazia inoltrata dal Simonetti il 13.5.1940 non viene accolta. - Delpini: detenuto dal 18. 1. 1940 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 20.1.1941. Viene scarcerato il 20.1.1941 anzichè il 18.1.1941 perchè la pena della multa viene convertita in due giorni di reclusione. Una istanza di grazia inoltrata dal Delpini il 13.5. 1940 non viene accolta.


TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nota: la Conunissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 18 del 13.3.1940 di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di :

RELATIVE Al OEL!TTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

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SENTENZA N. 54

Reg. Gen. n. 57/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

- Cividino Ca.do, nato il 19.8.1905 a Majano (Udine), meccanico; Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . Y.S.N .; - Cividino Augusto, nato il 30.11.1901 a Majano (Udine), meccanico ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; - Rinaldis Emilio, nato il 2.1.1902 a San Daniele (Udine), fornaio; I suddetti imputati, detenuti dal 21.1 l.1939, vengono scarcerati il 13.3.1940.

Giudici Consoli: Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro, Calia Michele

Gli atti relativi a:

ha pronunciato la seguente:

- Moale Francesco, nato il 30.6.1883 a Majano (Udine), assistente edile, libero; - Cividino Pietro, nato il 4.1 l.1902 a Majano (Udine), autista vengono trasmessi al Ministero degli Scambi e Valute "competente a conoscere delle eventuali infrazioni valutarie eia loro commesse".

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Salvi Bortolo, nato il 17.2.1915 a Berbenno (Bergamo), boscaiolo. IMPUTATO del delitto cli cui agli art. 81 C.P.; 1 parte e n. I legge 28.7.1939 n. 1097 per avere con .mezzi fraudo lenti e abitualmente con più azioni esecut ive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, commerciato, sottratto ed occultato, in danno dell'economia nazionale, mezzi d.i pagamento a ll 'estero, costituiti da lit. 9.600 importate dall'estero nel Regno e fr. francesi 22.000 esportati dal Regno all'estero, con relativo rientro nel Regno del controvalore realizzato dalla vendita di essi, pari al Lit. 13.310 e per avere tentato, inoltre di esportare dal Regno all'estero fr. francesi 48.000. Reati commessi in territorio di Bergamo ed all'estero dal 31.12.1939 alla data di arresto. OMISSIS

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. I p.p . e n. 1 della legge 28.7.1939 n. 1097; 81, 29, 229,240 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Salvi Bortolo responsabile del reato contin uato in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni 5 di reclusione e a lire 2 .000 di multa nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, colla conseguenza delia interdizione perpetua dai pubblici uffici; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro.


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TERZA PA.R TE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S. RE LATI VE Al DELITTI PREV ISTI DALLA LEGGE 28.7. I 939 • N. I 097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, 7.5.1940 - Anno xvm

-

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza ciel 21.12.1942, condizionalmente condonata la residua pena da espiare e l'intera multa per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Pertanto Salvi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Parma il 23.10.1942.

Reg. Gen. n. 49/1940

Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.2.1957, cessati l'esecuzione e gli effetti penali della condanna emessa dal T.S.D.S. il 7 .5.1940 perchè i fatti attribuiti al Salvi non costituiscono più reati dato che la legge ciel 29.7. 1939 n. 1097 è stata abrogata daUa legge 18.10.1949 n. 769.

SENTENZA N. 59

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Carusi Mario, Mazzetti Mario, Caputi Pietro, Leonardi Nicola.

ha pronunciato la seguente:

Detenuto dal 23.2.1940 al 23.10. 1942. Pena espiata: 2 anni ed 8 mesi .

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SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Staffetta Italico, nato il 12. l 0.1893 a Pola, commerciante; Cudkowicz Isidoro, nato il 18.4.1902 a Brzerin (Polonia), commerciante; Schwarz Gustavo, nato il 31.7.1898 a Bratislava (Cecoslovacchia), conu11erciante; Weisz Ignazio, nato il 22.6.1895 a Besanov (Ungheria), commerciante. IMPUTATI Tutti: del delitto di cui agli a11. 110, 56 C.P.; I legge 28.7.1939 n. 1097, per avere in concorso e con mezzi fraudolenti compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a commerciare, sottrarre ed occultare, in danno dell'economia nazionale, mezzi cli pagamento all'estero costituiti da valuta estera per l'ammontare di dollari americani 7540 pari al controvalore effettivo di Lit. 203 .508. Staffetta Italico, inoltre: del delitto di cui agli art. 1.10, 640 C.P. per avere, in concorso cli Sziwtz (non meglio identificato) latitante, con artifizi e raggiri, indotto Cudkowicz Isidoro, Klinger (non meglio identificato) e Weisz Ignazio a consegnare ad essi la predetta somma in valuta estera per l'ammontare di dollari americani 7540, appropriandosene con ingiusto profitto e con danno dei primi. In Mi lano, Venezia, Trieste, nella seconda metà del mese cli gennaio 1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA OTFESA DELLO STAT O

OMISSIS

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110, 56 C.P.; legge 28.7.1939 n. 1097; 110, 640 C.P.; 23, 29, 73, 228, 229, 312, 65 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 486 C.P.Esercito.

T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATJVEAI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.!939 - N. 1097

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Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 4 giorni. Istanze di grazia inoltrate dal Cudkowicz e dalla moglie nel giugno del 1940 non vengono accolte. Per i precedenti penali Staffetta ltalico non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.

DICHIARA Schwarz Gustavo assolto per insufficienza di prove dal reato, rubricatogli: ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. E ritiene gli altri colpevoli dei reati loro ascritti ed operato il. cumulo delle pene complessivamente condanna Staffetta ad anni 6 e L. 3.000 di m ulta, Cudkowicz e Weisz ad anni 3 e L.. 1.000 di multa ciascuno. Tutti alla reclusione; con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; con la libertà vigilata; col pagamento il solido delle spese di g iudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che non appena espiata la pena, Cudkowicz e Weisz vengano espulsi dallo Stato. Roma, 17.5.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Schwarz Gustavo, detenuto dal 27.1.1940, viene scarcerato il 17.5.1940.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 - Weisz viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Viterbo il 23.10.1942 . Detenuto dal 30.1.1940 al 23. 10.1 942 Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e 23 giorni. Una istanza di grazia ino.ltrata dal Weisz il 13.6.1940 non viene accolta. - Cudkowicz viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il. 24.10.1942. Detenuto dal 20.2. I 940 al 24. 10.1942.

Pertanto Staffetta, detenuto dal 25.1.1940, viene scarcerato, per espiata pena dalla Casa Penale di Namone (Cagliari) il 26.3. 1946. Il Tribunale militare territoriale di Roma, dichiara, con Ordinanza del 21.2.1956: l) cessata l'esecuzione e gli affetti penali della condanna ad anni 4 cli rec1L1sione e lire 2.000 cli multa inflitta per il reato d i cui all ' art. l della Legge 28 .7.1939 n. 1097 perchè i fatti, per le disposizioni emanate con la Legge 18.10.1949 n. 769, non costituiscono più reato; 2) dichiara cessata, per intervenuta amnistia (art. 1 D.P. 22.6.1946 n. 4) l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie inflitta, nella nùsura cli 2 anni di reclusione e lire 1.000 cli multa per il reato di truffa; Nota: la Commissione Istruttoria nel ri nviare, con sentenza n. 27 del 27.4.1940, al giudizio del T.S.D.S . i soprannominati imputati dichiarò cli "non doversi procedere per non aver commesso il fatto" nei confronti di: - Serchen Rodolfo, nato il 4 .5 .1903 a T rieste, pittore; - Weissmann Virgilio, nato il 20 . .1 J . 1908 a Spalato (Jugoslavia), commerciante, detenuti dal 25 .1.1940 al 28.4.1940. Nei confronti di: Klinger Rodolfo, nato il 10.1.1889 a Vienna (Austria), tappezziere, tratto in aITesto per errore di persona il 16.3.1940, la Commissione Istruttoria conferma la scarcerazione disposta dal Pubblico Ministero I' 1.4. I 940. Per le generali tà incomplete non vennero identificati i latitanti Klinger e Sziwtz.


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Reg. Gcu.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .s .n.s. RELATIVE Al DELITII PREVISTI DALLA LEGGE28.7.1939 - N. 1()97

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DU' ESA DELLO STATO

11.

20/1940

SENTENZA N. 65

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Mingoni Mario, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cicero Simone, nato 1' 11.11 .1887 a Cefalù (Palermo), commerciante; Cracolici Giovanni, nato il 19. I 0.1904 a Palermo, impiegato di banca; Camilleri Giuseppe, nato il 9.7.1907 a Cefalù (Palermo), barbiere; Cirone Carmelo, nato il 4.6.1902 a Palermo; Lanclino Giuseppe nato il l.8.l.1902 a Palermo, tipografo; Macajone Fiorentino, nato il 26.6.190 .1 a Tusa (Messina), co1mnerciante; Marsiglia Giuseppe, nato I' 1.12.1906 a Cefalù (Palermo), calzolaio; Passanante Antonino nato il 16.10.1902 a Mazara (Trapani), conunerciante; Pino Antonino, nato il 24.1. l 908 a Barcellona (Messina), commerciante. IMPUTATI ciel delitto di cui all'art. I p.p. legge 28.7 .1939 n. 1097 in relazione agli art. 110 - 81 cpv. 1° e 2°, 56 C.P. per avere, in concorso tra loro con mezzi fraudolenti , nell'agosto 1939 e successivamente, in epoche diverse ma in esecuzione cli un medesimo disegno criminoso, in Cefalù, Palermo, Roma, ed altrove conunerciato, tentato di commerciare, sottratto ed occultato, in danno dell'economia nazionale, mezzi cli pagamento all'estero (dollari).

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ti che coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola osserva: IN FATTO ED IN DIRITTO I prevenuti unitamente ai latitanti Obbisò Nicolò e Passanante Paolino (nei iiguardi dei quali si è preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento, sino a quando non perven anno in potere della giustizia) a seguito di istruzione a rito formale, dalla Conunissione Istruttoria furono, con sentenza del primo maggio e.a., rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi come sopra in epigrafe enunciati. AI1' orale dibattimento per la confessione di quasi tutti gli accusati per le prove documentali e testimoniali e tenuto conto di una perizia calligrafica riflettente il prevenuto Cracolici, si è accertato che da tempo veniva, in Sici lia, incettata, clandestinamente, valuta estera e specialmente, quei dollari che numerose fantiglie della regione ricevevano periodicamente sia in assegni su banca sia su banconote incluse nella corrispondenza dai rispettivi congiunti emigrati in America. Da un'operazione della polizia tributaria di Palermo, incettatori principali risultarono il rubricato Cicero Simone, ricco conunerciante in generi di drogheria in Cefalù ed il rubricato Macajone Fiorentino, commerciante, segretar.io politico del Fascismo di Castel Tusa (Messina) che era coadiuvato e finanziato dal rubricato Pino Antonino negoziante di lane e generi diversi, domicil iato a Barcellona (Messina) . S'incettavano, altresì, piccole partite di dollari in Palermo, nella tipografia del rubricato Laudino Giuseppe che veniva in tale illecita attività, coadiuvato dal disoccupato rubricato Cirone Carmelo, ed a Cefalù, dai rubricati Marsiglia Giuseppe (calzolaio) e Camilleri Giuseppe (barbiere). I dollari incettati da costoro prendevano due direzioni: la parte principale della valuta affluiva ai predetti Obbisò Nicolò (commerciante) e Passanante Paolino (commerciante) ambedue residenti a Campo Bello cli Mazara (Trapani). Quest' ultimo la faceva pervenire, clandestinamente, in Tunisia dove evidentemente i dollari venivano negoziati in borsa nera. Le lire ricavate dalla vendita in borsa nera dei dollari, clandestinamente esportati in Tunisia, venivano ancora impiegati alJ'acquisto, a prezzo vile cli biglietti di banca italiani di grosso taglio e sempre a mezzo dei Passanante venivano clandestinamente reimportati nel Regno e costituivano il nuovo fondo lire da utilizzare nell'incetta di altra valuta estera.

Con l'aggravante di cui al n. 2 della citata legge, per tutti e con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C.P. per il Pino Antonino.

L'altra parte, poi, dei dollari che erano incettati in Sicilia, veniva, invece diretta a Roma ove era ceduta al rubricato avv. Cracolici Giovanni, impiegato della Banca Commerciale italiana anche egli siciliano che all'uopo era in relazione con i nominati incettatori Cicero e Macajone Fiorentino.

In esito al pubblico dibattito, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusa-

Dalle mani del Cracolici i dollari incettati passavano nelle mani di altri traffi-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

canti non identificati per esser destinati ed utilizzarJi in modo analogo a quello già descritto.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELAT IVE Al DELl1TT PREVIS11 DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. !097

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Dopo tali accertamenti, il Comando denunziante deferiva a questo Tribunale tutti i rubricati e questo Tribunale procedeva unicamente per quella illecita attività valutaria da loro svolta dopo il 9.8.1939 dopo cioè l'entrnta in vigore della legge 28.7.1939.

Il Cicero dopo le ampie e circostanziate confessioni fatte, in merito, alla Polizia Tributaria ha in istruttoria e in udienza ritrattato tutto guanto aveva in precedenza dichiarato. Però le primitive dichiarazioni cli lui, non solo trovano conforto nei numerosi documenti repertati (conteggi, lettere e telegrammi convenzionali a lui diretti o da lui trasmessi etc.) ma coincidono con analoghe esplicite confessioni e rivelazioni rese, in istruttoria e in udienza eia coimputati e testi che all'uopo ebbero con lui rapporti (coimputati Cracolici e Marsiglia teste Aloisio ecc.).

L'udienza odierna, in ordine agli specificati addebiti, per ciascuno imputato, ha fornito le seguenti risultanze:

Cracolici Giovanni: acquistava per l' illecito commercio, nel settembre 1939, eia Cicero Simone dollari 1000 pari a lit. 19. 800;

Passanante Antonino: già domiciliato a Tunisi, si trovava casualmente presso la famiglia a Campobello di Mazara (Trapani) quando fu arn;stato mentre stava per partire per Tunisi. Fu arrestato e denunziato perchè il Cicero nella ricordata confessione davanti la Polizia Tributaria aveva asserito di aver appreso dal Passanante Paolino (ora latitante) fratello dell'Antonino che J.a valuta del Cicero acquistata dal Paolino veniva recapitata ali' Antonino in Tunisi dove l'Antonino la trafficava in borsa nera o altrimenti, come sopra è fatto cenno, sempre in danno della nostra economia nazionale.

acquistava per lo stesso motivo nel novembre 1939, dal Macajone Fiorentino e dal Pino Antonino dollari 534 pari a lit. 10.573;

L'Antonino anche in udienza, ha respinto ogni addebito. Le presunte confidenze del Passanante Paolino fatte dal Cicero ma dal Cicero, anche in udienza, non confennate, non hanno avuto giudizialmente il conforto cli una prova qualsiasi. Non si può logicamente escludere che nel suo delittuoso traffico il Passanante Paolino abbia fatto capo a T unisi al proprio fratello Antcmino, ma in materia così delicata come quella penale non è lecito attribuire un fatto determinato, implicante responsabilità e pene non indifferenti, soltanto per una deduzione logica senza un elemento concreto e diretto. Pertanto il Collegio ritiene di dovere assolvere il Passanante Antonino perchè, allo stato deJ procedimento, la sua reità non è provata in ordine al delitto ascrittogli e di doverne in conseguenza ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa (485, 486 C.P.Esercito) . Cicero Simone: vendeva a cambio superiore all ' ufficiale nell'agosto 1939, a Passanante Paolino dollari 1500 pari a Lit. 28 .000; Vendeva, a cambio superiore all'ufficiale, allo stesso Passanante Paolino nell'ottobre 1939, dollari 1000 pari a Lit. 19.800; Vendeva, a cambio superiore all'ufficiale, nel settembre 1939, a Cracolici Giovanni, dol lari 1000 pari a Lit. 19.800; Incettava e tentava di vendere, a cambio superiore all'ufficiale al Passanante Paolino, nel dicembre 1939 dollari 5426, 37 pari a lit. 105.813 che gli furono sequestrati all'atto del fem10.

tentava di acquistare, nello stesso mese di novembre, sempre per lo stesso motivo, dagli stessi Macajone e Pino, dollari 2000 pari a lit. 39.600; vendendo a cambio superiore all'ufficiale nello stesso novembre a persona non identificata, dollari 640 pari al lit. 12.672. 11 Cracolici, dopo reiterate negative (innanzi ai funzionari della polizia tributaria) ha finito a istruttoria inoltrata e anche al dibattimento, ,per riconoscere l'esistenza dei fatti specifici a lui addebitati; però ha addotto di essere stato un casuale complice compiacente intermediario tra i suaccennati coimputati a tale Glauclino Giulio, che gli aveva promesso una certa percentuale di guadagno e che agiva, per tramite suo, ad insaputa delle persone (coimputati) con cui esso Cracolici trattava. Dalle risultanze processuali sembra che il Glaudino sia una immaginaria persona creata, a scopo difensivo, dal Cracolici. InfaUi, le più minuziose indagini esperite per la identificazione del Glauclino hanno dato esito negativo, una perizia grafica ha accertato essere cli calligrafia del Cracolici una distinta (richiesta di vaglia cambiario) che a dire del Cracolici, sarebbe stata compilata dal sedicente Glaudino. Ma, anche se il Glaudino fosse esistito effettivamente ciò non potrebbe mutare la situazione processuale cli concorrente in traffico valuta1io del Cracolici. A tutto ciò si aggiunga che l'attività illecita del Cracolici 1isalente a vecchia data, è stata messa in evidenza dal Cicero nelle dettagliate e circostanziate dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; dal Macajone Fiorentino anche in udienza e dai numerosi documenti repertati (conteggi, ricevute, lettere e telegrammi convenzionali ecc.). Macajone Fiorentino e Pino Antonino: vendevano, a cambio superiore all' ufficiale, al Cracolici, dollari 534 pari a lit. 10.573,20 (di cui dollari 500 acquistati per l'illecito commercio, da tal Milone Cosimo con l'intervento cli tale De Pasquale Giuseppe); tentavano di vendere a cambio superiore all' ufficiale, dollari 2164 e pesos 6


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

pari a lit_ 42.874 di cui dollari 2000 offerti al Cracolici e richiesti al Mi Ione ed il rimanente sequestrato al Macajone all'atto del fermo (tra i dollari sequestrati ve ne sono 49 ceduti dal 'c oimputato Cicero Cam1elo). il Macajone ha pienamente confessato, anche in udienza, gli addebiti mossigli, adducendo di non avere creduto di commettere cosa contraria alle leggi. Tale pretesto non è ammissibile, specialmente da un gerarca del P.N.F. che è fra l'altro, preposto a sorvegliare affinchè le leggi per la difesa dello Stato vengano osservate. Peraltro le sue lettere e i suoi telegrammi convenzionali e i conteggi in alti dimostrano a volere trascurare quanto di lui hanno deposto Cicero e Cracolici, che egli era perfettamente consapevole dell'illecità e della gravità di quanto operava.

Il Pino, anche in udienza, si è protestato estraneo al traJfico delle valute, limitando il suo concorso a un presunto prestito di L. 9.500 fatto al Macajone. Ma ciò è smentito dai coimputati Cracolici e Macajone, della sua corrispondenza in sequestro e dal fatto che il Pino accompagnò il Macajone a Roma per trattare col Cracolici la vendita clandestina della valuta estera Landino Giuseppe e Cirone Carmelo: acquistavano, in correità tra loro per l'illecito commercio, nell'ottobre 1939, dai coimputati Marsiglia e Camilleri, dolJari 205,66 paii a lit. 4071; ,

vendevano, a persona ignota, posteriormente all'agosto 1939, dollari 326 pari a lit. 6454,80; · vendevano a Macajone Fiorentino, posteriormente all'agosto 1939, dollari 49 pari a lit. 970,20. Il Laudino ha cercato di reagire. Ma il primo addebito è restato provato, tra l'altro, dalle stesse dichiarazioni del Marsiglia che ha cercato solo di spostare ma vanamente, come si dirà, l ' epoca del!' acquisto, e dalle ammissioni del Cirone. Il secondo addebito è tra l'altro, provato dal corrispondente conteggio sequestrato a Cirone e quello di cui al n. 3 dalle stesse dichiarazioni del Macajone Fiorentino. Marsiglia Giuseppe, Camilleri Giuseppe: tentavano, in correità tra loro, di commerciare dollari 352 incettati sequestrati al Marsiglia all'atto del fermo; vendevano posteriormente alJ'agosto 1939 ai coimputati Landino e Cirone dollari 205,66 (complessivo valore dei dollari anzidetti, commerciati e tentati di commerciare lit. 11041,66). Ambedue gli accusati hanno cercato di discolparsi presumendo buona fede e tentato di far risalire al maggio 1939 la vendita dei dollari fatta ai coimputati Landino e Cirone. Però i repertati documenti da cui rilevasi la data delle operazioni valutarie da loro effettuate hanno resa vana ogni loro reticenza. Nei fatti come dianzi accertati, il Collegio ravvisa tutti gli estremi giuridici

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al DELl'nl PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. 1097

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del reato come in epigrafe ai predetti ascritto. Agli accusati si è precisamente addebitato di avere, in correità fra alcuni di loro (rut. 110 C.P.) sottratto, più volte, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. 1° e 2° C.P.) alla immediata disponibilità dello Stato, valuta estera (dollari inviati alle rispettive famiglie dai nostri emigrati) incettandola, occultandola, commerciandola, o tentando di commerciarla. Lo stesso art. 1 della predetta legge 28.7.1939 n. 1097, pone tra gli elementi costitutivi del reato anche l'uso cli mezzi fraudolenti da parte dell'agente, ma tale estremo non difetta nella specie. Infatti gli imputati trafficavano, clandestinamente durante circospetti convegni, a mezzo di corrispondenza a gergo convenzionale, con dollari che, in definitiva venivano utilizzati all'estero, unicamente per frodare, con successive operazioni, le nostre leggi economiche. Con costante giurisprudenza questo Tribunale Speciale, ha ritenuto che anche l'operazione clandestina svolta in frode al la legge dei trafficanti di valute è uno dei mezzi fraudolenti voluti dalla legge. Ma nella specie è ancora ben palese l'esistenza dell'aggravante prevista dal cap. 1° n. 2 della citata legge 28.7.1939 n. 1097. Già è stato notato, in fatto che per un metodico permanente traffico valutario si erano associati il Cracolici con i coimputati Macajone Fiorentino, Pino Antonino e Cicero Simone; il Cicero Simone con i già nominati Obbisò Nicolò e Passanante Paolino, ora latitanti, Marsiglia Giuseppe e Cirone Carmelo. Commisurando, pertanto, la pena al fatto e alla pericolos.ità di ciascuno ritiene equo condannare per il reato aggravato come in rubrica: Cicero ad anni 10 di reclusione ed a lire 5.000 di multa; Macajone ad anni 8 di reclusione e a lire 4.000 di multa; Cracolici ad anni 7 di reclusione e a lire 4.000 di multa; Pino ad anni 5 di reclusione e a lire 2.000 di multa, compreso in detta pena l'aumento cli mesi 6 per la recidiva generica contestatagli, il Mru-siglia, Camilleri, Landino e Cirone ciascuno ad anni 2 di reclusione e a lire 1.000 di multa; tutti in solido al pagamento delle spese processuali (art. 274 C.P.P.) e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Alla pena di Cicero, Macajone, Cracolici consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). Bisogna ordinare la sottoposizione di Cicero alla libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 n. 1 C.P. II Collegio peraltro, 1itiene che tale misura cli sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P. sia da ordinarsi anche nei riguardi di altri condannati, ricon-endo nei loro riguardi gli estremi di pericolosità di cui agli ai-e. 202 -


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. I 097

203 C.P. in relazione alle valutate circostanze di cui all'art. 133 C.P.

Pena espiata: 7 anni.

Le somme sequestrate ai condannati che servirono o erano destinate alla consumazione del reato vanno confiscate (att. 240 C.P.).

'Una istanza di grazia inoltrata da Cicero il 13.6.1940 non viene accolta.

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Macajone viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Parma il 6.12.1944. P.Q.M. Detenuto dal 6.12.1939 al 6.12.1944. Letti ed applicati gli art. l p.p. e n. 2 della legge 28.7.1939 n. 1097; 81, 110, 56, 29, 229, 230 n. l , 240 99 C.P.; 485, 486 C.P.Esercito; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Cicero Simone, Maca_jone Fiorentino, Cracolici Giovanni, Pino Antonino, Marsiglia Giuseppe e Cirone Carmelo responsabili del reato in rubrica ]oro ascritto, colle aggravanti ivi precisate, e condanna:

Pena espiata: 5 anni. Cracolici: una istanza di grazia inoltrata da Cracolici viene accolta e, pertanto, viene concesso, con Decreto di Grazia del 5 .9.1942, il condono condizionale della residua pena da espiare. Cracolici, quindi viene scarcerato dalla Casa Penale cli Volterra i I 7.9.1 942.

Cicero ad anni 10 di reclusione e a lire 5.000 cli multa;

Detenuto dall'8.12.1939 al 7.9.1942.

Macajone ad anni 8 di reclusione e a lire 4.000 di multa;

Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 29 giorni.

Pino ad anni 5 e a lire 2.000 cli multa;

Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello cli Roma il 24.4.1950.

Marsiglia, Camilleri, Landino e Cirone ciascuno ad anni 2 cli reclusione e lire l.000 cli multa; Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e a ciascuno al pagamento delle spese di prop1ia custodia preventiva; colla conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Cicero, Macajone, Cracolici e Pino ordina che tutti i condannati siano sottoposti alla libertĂ vigilata, ordina la confisca delle somme in sequestro; Assolve Passanante Antonino per non provata reitĂ dal delitto in rubrica ascrittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Pino, con nota n. 17620/41 del 9.7.1942 il Ministero di Grazia e Giustizia dispone la sospensione della pena secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 9.7.1940 n. 924. Pertanto Pino, detenuto dall' 8.12.1939, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano 1'11.7.1942. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 17.10.1942 n. 1156 il T.S .D.S. dichiara, con Ordinanza del 25. I 1.. 1942, condizionalmente condonata la residua pena da espiare. Detenuto dall'8.12.1939 all' 11.7.1942.

Roma, 31.5.1940 - Anno X VIII Pena espiata: 2 anni, 7 mesi, 3 giorni. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA Passanantc Antonino, detenuto da] 9.1.1940, viene scarcerato il 31.5.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. I 156

- Marsiglia, detenuto dal 29 .12.1939, viene scarcerato, per espiata pena dal la Casa di Reclusione di Avellino il 18.1.1942. Dal 30.12.1941 al 18.1.1942 Marsiglia ha espiato 20 giorni di reclusione per conversione della pena pecuniaria della multa cli lire mille.

- Cicero viene scarcerato dalla Casa Penale di Noto (Siracusa) il 29.12.1946. Detenuto dal 29.12.1939 al 29.12.1946.

Istanze cli grazia inoltrate dal Marsiglia e dalla moglie il 13.6.1940 non vengono accolte.


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1'.RID UNALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO

- Landino, detenuto dall'8.l.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Campobasso il 28.1.1942. Dal 9 al 28.1.1942 ha espiato la pena pecuniaria della multa di lire mille in 20 giorni di reclusione. Istanze cli grazia inoltrate dal Laudino e dalla moglie il 13.6.1940 non vengono accolte. - Cirone, detenuto dal 9.12.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Ree! usi one cli Spoleto il 29.12.1941. Dal 9.12.1941 al 29.12.1941 ha espiato la pena pecuniaria della multa di lire mille convertita in 20 giorni cli reclusione. Una istanza di grazia inoltrata da Cirone il 13.6.1940 non viene accolta. - Camilleri, detenuto dal 9.1. J940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione cli Viterbo il 9.1.1942. Una istanza di grazia inoltrata da Camilleri il 13.6.1940 non viene accolta. Nota: La Commissione Istruttoria, nel rinviare a.I giudizio del Tribunale, i soprannorninati imputati dichiarò, con sentenza n. 31 del 1.5.1940, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: - Macajone Andrea, nato il 23.7.1896 a Cefalù (Palermo), commerciante; - Passanante Maria, nata il 7 .3.1900 a Campobello di Mazara (Trapani), casalinga, latitante; Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria rinviò al giudizio del Tribunale il latitanti: Passanante Paolino, nato il 10. 10.1908 a Campo bello di Mazara (Trapani) e residente a Tunisi. - Obbisò Nicolò, nato 1'8.9.1889 a Campobello di Mazara (Trapani), commerciante; Per Passanante Paolino vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942, sent. del 25.5.1942" Per Obbisò Nicolò, costituitosi il 30.6. 1940, vedi stesso volume sentenza n. 100, pag. 574. La Guardia di Finanza di Palermo denunziò anche:

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE AI DEU'JTJ PREVISTI DALIA LEGGJ:::28.7. 1939 . N. 1097

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Save1ino Giuseppe, nato il 23.9.1894 a Palermo, libero. Gli atti , però, vennero trasmessi, in data 14. 12.1940, al Ministero per gli Scambi e le Valute.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZL'\.TE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 • N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA ùll"ESA DELLO STATO

SENTENZA N. 72

Reg. Gen. n. 69/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

)

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli: Carusi Mario, Caputi Pietro, Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola, Bergamaschi Carlo.

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to in epigrafe ad essi ascritto e condanna Notari ad anni 3 di reclusione e a lire 3.000 di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; consegue, per Notari l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di annj 5; ordina la confisca delle somme in sequestro e l'espulsione del Notari dallo Stato a pena espiata. Roma, 14.6.1 940 -Anno XVlll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente: Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n . 1156 SENTENZA - Notari viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Firenze il 21.10.1942. nel procedimento penale a carico di: Detenuto dal 6.2.1940 al 2l.10.l.942. Notari Giovanni, nato il 20.11.1881 nel Canton Ticino (Svizzera), esercente ristorante; Locatelli Agnese nata il 3 .9 .1912 a Capizzona (Bergamo), casalinga; Bott.a.ri Abbondio, nato il 31.8.1888 a Piano Porlezza (Como), contadino. IMPUTATI Il Not.a.ri: del delitto di cui all'art. 1° p.p. della legge 28 .7 .1939 n. 1097 per avere con mezzi fraudolenti, esportando ed importando valuta nazionale per l'ammontare di L. 73.500, agito in modo da deprimere il corso della valuta medesima; La Locatelli ed il Bottari: di concorso col Notari nel delitto anzidetto (arl. 110 C.P. e l O p.p. della legge suindicata), rispettivamente per l'ammontare di L. 13.000 e L. l I .400. In territorio di Como, Milano e all'estero, precedentemente e fino al febbraio 1940. OMISSIS P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. l p.p. e 2 della legge 28.7 .1939 n. 1097 - 110, 312, 29, 240 C.P. 274, 488 C.P.P. DICHJARA Notari Giovanni, Locatelli Agnese e Bottari Abbondio, responsabili del delit-

Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 15 giorni . Una istanza di grazia inoltrata da Notari il 18.7.1940 non viene accolta. - Locatelli Agnese, detenuta dal 13.2.1940, viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie di Arezzo per espiata pena - compresa la pena pecu1ùaria di lire 1000 convertita in 20 giorni di reclusione - il 5.3.1941. Istanze di grazia inoltrate dalla Locatelli e dalla madre il 26 e il 28 giugno 1940 non vengono accolte. - Bottari, detenuto dal 30.4.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 30.4.1941. Istanze di grazia inoltrate dal Bottari e dalla moglie nel mese di agosto del 1940 non vengono accolte. Nota: Insieme con i suddetti imputati venne anche denunziato il latitante Maggi Giovanni, nato il 7 .9.1883 a Buenos Aires (Argentina), contadino. Dai registri generali non risulta se Maggi ve1rne tratto in arresto e giudicato dal T.S.D.S.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE28.7. 1939 • N. 1()97

mJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 5/1940

SENTENZA N. 74

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

)

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M. V.S .N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: B uzzolini Ambrogio, nato il 7 . 12.188 1 a Genestriero (Svizzera) agente di cambio, latitante; Bell uschi Teodolinda, 1'8.4. 1892 a Milano, possidente.

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azionari italiani che non avrebbero potuto più rientrare nel Regno dopo i divieti che li avevano bloccati all'estero; nonchè valuta italiana acquistata, in borsa nera, a prezzo vile; b) nell'impiegare il ricavato della vendita e della riscossione delle cedole e la valuta itaUana, clandestinamente importata, nella emissione di vaglia postafj ed assegni bancari con cui si effettuavano i pagamenti, per conto di ditte estere, a cittadini residenti in Italia che avevano fornito merce esportata. Buona parte di tali vaglia ed assegni era destinata a pagare i fornitori di certa Arnaboldi Cesarina, vedova Pesce, cittadina italiana, commerciante domiciliata a Chiasso (Svizzera). Costei si forniva in Italia di partite cli foglie secche ornamentali, le faceva affluire in un magazzino di Ponte Chiasso, e da qui le introduceva, a piccole partite, in Svizzera dove le vendeva, realizzando franchj svizzeri. Per il pagamento dei fornitori passava la valuta estera al Buzzolini che, con questa, acquistava in Svizzera, a prezzo vile, valuta italiana. Tale valuta veniva dal Buzzolini introdotta in Italia clandestinamente e consegnata alla Belluschi per le successive accennate operazioni di pagamento dei fornitori di merci. Per la vendita, nel Regno, di titoli italiani introdotti clandestinamente dall'estero il Buzzolini era coadiuvato anche da tale Prada Osvaldo, impiegato di banca, domiciliato ad Olgiate Comasco.

IMPUTATI del delitto di cui agli art. 110 C.P. e .l p.p. della legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, in correità tra loro, in C hiasso, Como ed altrove, posteriormente al 9 agosto e fino al novembre 1939 occultato, sottratto e conunerciato, con mezzi fraudolenti ed in danno dell'economia nazionale mezzi di pagamento all'estero ed avere agito in modo da deprimere il corso della valuta italiana. Con l'aggravante di cui al cpv. 1° n . 1 del citato art. di legge.

Dal le cennate indagini è pure risultato che il Buzzolini e la Belluschi sottrassero all' economia nazionale mezzi di pagamento all'estero occultando, non denu nzianclo e non cedendo all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, titoli esteri (per il complessivo valore di L. 308.221) di proprietà della Belluschi, amministrati dal Buzzolini ed esistenti tuttora in Svizzera. In conseguenza dei cennati accertamenti i rubricati Buzzolini (tuttora in Svizzera) e Belluschi (arrestata) nonchè i nominati Prada ed Arnaboldi (liberi), furono denunziati a questo T ribunale Speciale.

IN FATTO ED IN DIRITTO Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che in occasione di accertamenti da parte della succursale di Como della Banca d'Italia, circa un contrabbando valutario svolto da tale Barberis Giacinto, erano sorti sospetti sulla rubricata Belluschi Teodolinda vedova Omboni residente a Como. Dalle indagini che ne seguirono, dall'esame cli titoli azioni, obbligazioni, conteggi e documenti vari rinvenuti nel domicilio della BelJuschi e dalle dichiarazioni d i quest'ultima risul tò che la stessa, vedova di un impiegato di banca, ed il rubricato latitante B uzzolini Ambrogio, cittadino svizzero già direttore di banca residente in Svizzera da tempo operavano contrabbando valutario. Il Buzzolini era colui che ideava e teneva le fila delle illecite operazioni. L'opera delle stesso efficacemente integrata dalla Belluschi, consisteva; a) nell'introdurre clandestinamente in Italia: titoli, cedole di titoli di Stato ed

Per il Pracla e l ' Arnaboldi e per le trasgressioni valutarie commesse anteriormente al 9.8. I 939 dal Buzzolini e dalla Belluschi è stato investito il Ministero per gli Scambi e Valute. Oggetto ciel presente giudizio sono pertanto i fatti commessi degli imputati sopra rubricati posteriormente alla data anzidetta (9.8. 1939). In ordine agli specifici addebiti relati vi a tale atti vi tà l'orale dibattimento, confern1ando pienamente le risultanze istruttorie ha precisato le seguenti responsabilità: 1) Buzzolini Ambrogio (latitante): posteriormente al 9.8 .1 939 ha introdotto clandestinamente nel Regno: a) valuta italiana, acquistata in borsa nera, in Svizzera ed utilizzata, in Italia,


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

con l'emissione dei noti assegni, per il complessivo importo di lire 372)0,50; b) ,ùtra analoga valuta depositata e sequestrata in casa Belluschi anunontante a L. 11.000 avente la stessa destinazione della precedente; c) valuta italiana, per J' importo di L. 9. 972,20 avente la stessa destinazione e rappresentante il contro valore di cedole di titoli emessi all'estero (Terni Edison) di proprietà della Belluschi, e per suo conto riscosse in Svizzera, dal Buzzolini, in valuta estera (in detta cifra è compresa la somma di lire 1.000 separatamente indicata, in aggiunta, in denunzia); d) cedole a titoli azionari italiani bloccati all'estero illegalmente riscosse in Italia per l'anuuontare di lire 990 (in denuncia è indicata la cifra di lire 1214 perchè comprese alcune cedole di proprietà della Belluschi) utilizzata come sopra. Lo stesso Buzzolini ha poi in concorso con la Belluschi fraudolentemente occultato, emettendo denunzie e cessioni, i titoli emessi all'estero e presso di lui depositati di proprietà della Belluschi, del valore complessivo di lire 308.221 e di avere impedito la introduzione nel Regno di valuta estera con-ispondente all'impo1to delle cedole relative a tali titoli, incassate in Svizzera, per conto della Belluschi, per l'importo complessivo di lire 6.484,50. La responsabilità del Buzzolini in ordine ai fatti sopra cennati è rimasta confermata dall'esito di indagini eseguite presso Istituti bancari, da dichiarazioni della Belluschi, da annotazioni di pugno di costei nell' agenda 1939, da conteggi fatti dallo stesso Buzzolini e sequestrati presso la Belluschi.

2) Belluschi Teodolinda: posteriormente al 9.8. 1939, concorse al delittuoso traffico valutario organizzato e diretto dal Buzzolini: a) prendendo, come al solito, in temporaneo deposito, valuta italiana importata nel Regno, clandestinamente dal Buzzolini e destinata all' emissione di assegni per conto estero e precisamente la somma di lire 11.000 (sequestrata al momento del fermo): b) incassando la somma di lire 9972,20 .i mportata clandestinamente nel Regno dal Buzzolini, quale controvalore in v,ùuta italiana delle cedole di titoli di sua proprietà emessi all'estero (Temi, Edison); cedole riscosse in valuta estera, in Svizzera, per conto cli lei, dal Buzzolini (come si è osservato, nei confronti del Buzzolini , in detta cifra è compresa la somma di Ure l.000 separatamente indicata, in aggiunta, elci denunziante); c) riscuotendo in Italia cedole di titoli azionari italiani bloccati all'estero e impo1tati clandestinamente nel Regno dal Buzzolini, per l'ammontare complessi VO di L. 990; d) non denunziando ed occultando i titoli di cui al n. 2 (Terni, Edison) di sua proprietà, emessi all'estero, del valore complessivo di lire 308.22l;

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al DELIH! PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 • N. I 097

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e) accettando, in valuta italiana L. 6484,50, per cedole relative ai suindicati titoli riscosse in valuta straniera dal Buzzolini in Svizzera impedendo così l'afflusso in Italia della corrispettiva valuta estera. La Belluschi confessa la materialità degli addebiti sopra specificati, i quali risultano bancari, da annotazioni fatte dalla stessa imputata nella propria agenda del 1939, da conteggi eseguiti dal Buzzolini sequestrati presso la BeJluschi. La tesi. difensiva della Belluschi che afferma di non essere a conoscenza che i "fatti" commessi fossero da considerarsi criminali non p uò essere accettata perché contraddetta da tutte quante le risultanze dibattimentali, le quali hanno provato che la imputata di che trattasi commise i fatti che le sono addebitati, avendo la coscienza e la volontà di violare le norme di legge che regolano la materia. La circostanza che la Belluschi si trovava in condizioni economiche personali tali da dovere seguire il Buzzolini nelle sue imprese criminose, se anche vero come il Collegio pure ritiene può essere motivo di attenuazione di pena non per escludere o attenuare la imputabilità. Ciò posto, iitenuto che nei fotti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi materiali e psichici del reato agli imputati ascritto, compreso l' aggravante contestata essendo risultato provato che il Buzzolini e la Belluschi traevano dalla loro attività delittuosa, come sopra specificata, i mezzi per vivere; ritenuto che, nei confronti del Buzzolini deve dichiararsi incorsa la contumacia, non essendosi costituito nei termini di legge come da diffida contenuta nella sentenza di rinvio a giudizio, il Collegio, passando all'applicazione della pena, ritiene ri spondente a giustizia fissarla nei seguenti limiti: per Buzzolini, anni 15 di reclusione e lire 50.000 di multa; per la Belluschi anni 3 di reclusione e lire I 0.000 di multa. Alle dette pene conseguono: per il Buzzolini (cittadino svizzero), la interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'espulsione dallo Stato a pena espiata, per la Belluschi, la interdizione temporanea dai pubblici uffici e le spese di mantenimento durante la custodia. Entrambi gli imputati devono poi èssere condannati al pagamento in solido delle spese del processo. Ritenuto che occorre provvedere alla confisca delle somme che si trovano in giudiziale sequestro, essendo iimasto provato che le somme stesse erano destinate a commettere i I reato. · P.Q.M .

Visti gli art. l cpv. l O n . 1, 2 della legge 28 .7.1939 n. 1097; 110, 29,312,240 C.P.; 488, 274 C.P.P.; 507 e segg. C.P.Esercito


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA incorsa la contumacia di Buzzolini Ambrogio e lo dichiara respons<i1bile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni 15 di reclusione, a'H'rc 50.000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla espulsione dallo Stato a pena espiata. Dichiara Belluschi Teodolinda, responsabile del reato ascritto le e la condanna alla pena cli anni 3 di reclusione, a lire 10.000 di multa alla interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle spese pel mantenimento durante la custodia. Condanna altresì gli imputati al pagamento in solido delle spese ciel processo. Ordina la confisca delle somme sequestrate. Roma, 21.6.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Belluschi Teodolinda: con Decreto di grazia ciel 7.5.1942 viene concesso in condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, la Belluschi, detenuta dal 9.11.1939, viene scarcerata dal la Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 15.5.1.942. Detenuta dal 9.11.1939 al 15.5.1942. Pena espiata: 2 anni, 6 mesi, 6 giorni. Una precedente istanza di grazia inoltrata dalla figlia il 10.1 I .1940 non venne accolta. - Buzzolini: dai registri generali non risulta se il latitante Buzzolini venne tratto in arresto e tradotto in una Casa Penale. Nei confronti del Buzzolini, inoltre, non è stata emessa nessuna Ordinanza di applicazione di provvedimenti di clemenza o di estinzione della pena o ciel reato. A ogni modo i fatti preveduti dalla Legge 28.7.1939 n. I 097 non costituiscono più reati per Ie disposizioni contenute nell'art. I della Legge 18. J. 0.1949 n. 769. Nota: Il nucleo di Polizia Tributa1ia di Como denunziò, in data 15.4.1940, alla Procura Generale del T.S.D.S. anche: - Prada Osvaldo, nato il 20.11.1897 a Cogliate (Como), impiegato di banca, libero;

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

RELATIVE Al DELITfl PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. L097

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- Arnaboldi Cesarina, nata l' 8.11.1889 a Lentate su Seveso (Milano), commerciante, libera. Dal registro generale, però non risulta se venne iniziata nei loro confronti regolare azione penale.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939- N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 322/1939

SENTENZA N. 78

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.NçGiudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli: Rossi Umberto, Calia Michele, Mingoni Mario, Pasqualucci Renato, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Pontelli Mario, nato il 19.7.1902 a Trieste, macchinista navale; Gambaro Attilio, nato il 10.4.1908 a Chiasso (Svizzera), spedizioniere; Lusardi Guido, nato il 31.7.1901 a Novara Mezzola (Sondrio), scritturale postale; Navarini Alessandro, nato il 15.6.1903 a Camerino (Macerata), cambiavalute, tatitante;

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del delitto di cui all'art. I O p.p. della legge 28.7.1939 n. 1097 in relazione agli art. 110, 81 cpv. J O e 2°, 56 C.P. per aver concorso ad un traffico valutario deprimendo i I corso della valuta italiana, facendo acquistare, acquistando o favorendo l'acquisto, in borsa nera, in Svizzera, di biglietti di banca italiani di grosso taglio e facendo introdurre, introducendo e favorendo l'introduzione e l'impiego nel Regno, di tali biglietti destinati a pagamenti, a favore di famiglie di nostri emigrati residenti in Rio de Janeiro, per conto di costoro da cui veniva ritirato ed incettato il corrispettivo valore in moneta brasiliana, ovvero tentando (i primi due) di far trasferire in Rio De Janeiro in frode alla legge capitali, esistenti in Italia e non trasferibili all'estero, di ebrei colà emigrati. Reati commessi, nell'agosto 1939 e successivamente, in epoche diverse ma in esecuzione di un medesimo disegno crim.inoso, in Rio De Janeiro, Trieste, Firenze, Genova, Roma, Pontechlasso, Chiasso ed altrove. Con l'aggravante, per tutti, di cui al cpv. l 0 , 2 delle citata legge 28.7.1939. Sassi Cesare e Gambaro Attilio: del delitto di cui a1l' a11. l p.p. della legge 28.7 .1939 n. 1097 in relazione all'art. 110 C .P. per avere concorso alla suindicata attività criminosa, atta a deprimere il corso della valuta italiana, provvedendo, il 26.11.1939, al trasporto da Ponte Chiasso a Trieste, del la somma di L. 100.000, in biglietti di banca di grosso taglio acquistati all' estero, in borsa nera, dal Nigris ed introdotti clandestinamente, nel Regno dal Lusardi. Volterra Alberto:

Nigris Alfredo, nato il 10.9.1901 a Mesocco (Canton dei Grigioni) (Svizzera), commerciante, latitante;

del delitto di cui all'art. 1° p .p . della legge 28.7.1939 n. 1097 in relazione agli art. 110, 56 C.P. per avere, in correità con i nominati Navarini Alessandro e Pon-

Pietri in Pontelli Maria Teresa, nata il 6 .5.1914 a Carpi (Modena), casalinga,; Sassi Cesare, nato il 4.3.1901 a Va.rallo (Svizzera), tintore; Volterra Alberto, nato il 9.5 .1888 a Roma, rappresentante, latitante;

telli Mario, nel novembre - dicembre 1939, in Rio De Janeiro e Roma, compiuti e fatti compiere, atti idonei diretti, in modo non equivoco, a fare trasferire in Rio De Janeiro ove risiede, in frode alla legge e con nocumento al corso della valuta italiana, il proprio capitale esistente in Italia che, quale ebreo emigrato, non poteva esportare; non riuscendo nel suo intento criminoso per circostanze indipendenti dal la sua \/Olontà.

Bozzani Paolino, nato il 25.5.1 870 a Buenos Aires (Argentina), infermiere; Lorclelli Irene: Navarin.i Eligio nato il 17.10.1869 a Cesena (Forlì), veterinario; Lordelii Irene, nata il 19.7.1908 in Adrara S. Martino (Bergamo), domestica, latitante.

del reato di cui all'art. 648 C.P. per avere, dopo l'arresto del Lusardi Guido per contrabbando e frode in mate1ia di val.uta, aiutato la di lui moglie Silvia Maria, ad occultare L. 200.000 provenienti dall' attività criminosa di Lusardi, contro •npenso di L. 10.000.

IMPUTATI ln Milano dal 28.11.1939 in poi. Navarini Alessandro, Pontelli Mario, Pietri Maria Teresa, Navarini E ligio, Bozzani Paolo, Nigris Alfredo, Lusardi Guido:


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TR113UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che gli imputati sopra specificati (meno la Lordelli nei confronti della quale si è proceduto per favr,:ggiamento durante l'istruttoria) con verbale in data 17 - 18 e 23.12.1939 della R. Questura di Trieste furono denunciati a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per violazione alla legge 28.7.1939 n. 1097. Risulta dai detti verbali che la imputata Pietri Maria Teresa, residente a Trieste, moglie del coimputato Pontelli Mario (macchinista navale imbarcato sul la motonave Oceania) venne sospettata di illecito traffico valutario a causa di un numero considerevole di vaglia postali e assegni bancari che, saltuariamente, inviava a persone residenti, in prevalenza nell'Ilalia meridionale, che l'esito di una perquisizione domiciliare eseguita, conseguentemente, nella sua abitazione (che portò al rinvenimento di non equivoci documenti) e le cli lei confessioni e rivelazioni servirono ad accertare q uanto si sospettava ed a fornire preziosi elementi che, svil uppati durante l' operazione di polizia, offrirono il quadro preciso del complessivo traffico valutario in questione che può così sintetizzarsi. Il rubricato Navarini Alessandro, di professione cambia valuta italiano, residente in Rio De Janeiro, s'impegnava, verso i nostri emigranti residenti in Brasile che intendevano inviare danaro alle proprie famiglie cli fare a queste pervenire in lire italiane, quelle rimesse che detti nostri emjgrati gli consegnavano in valuta brasiliana. Per procurarsi la valuta italiana (all'uopo necessario) e farla pervenire ai beneficiari , esso Navarini aveva escogitati due mezzi: a) d'intesa ed a mezzo del rub1icato Nigris Alfredo, cambiavalute residente in Chiasso ivi acquistava, in borsa nera ed a prezzo vile, biglietti italiani di grosso taglio colà svalutati perchè bloccati all' estero. Il Nigris d'intesa ed a mezzo del rubricato Lusardi Guido (che quale supplente postale di Pontechiasso era munito di tessera di frontiera) provvedeva alla clandestina introduzione nel Regno cli tali biglietti. Il Lusardi a s ua volta, d' intesa ed a mezzo di persone di fiducia, tnt cui i rubricati Sass.i Cesare e Gambaro Attilio provvedeva alla consegna di tali biglietti (normalmente riuniti in pacchetti da lire 100.000) alle persone che avevano avuto l'incarico dal Navarini, d'inviare a mezzo di vaglia postali oc! assegni bancari, alle rispettive fam iglie, il denaro degli enu 6,-rati brasiliani. Tali persone tempestivamente ricevevano dal Navarini, per posta aerea, gl.i elenchi delle rimesse da pagare con la indicazione e gli indirizzi dei beneficiari. L'avvenuta ricezione di danaro e di elenchi e l'avvenuto pagamento ai beneficiari doveva essere notificato al Navarini a mezzo di lettere e telegrammi convenzionali accusando ricezione dei "cento figurini" od inviando auguri o condoglianze a secondo che l'operazione era stata o meno eseguita.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DEI.ITII PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

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Tra le persone che avevano l'incarico di ricevere il denaro proveniente dal Nigris e di provvedere i pagamenti v'erano: in Trieste il rubricato Pontelli Mario che trovandosi quasi sempre in navigazione, agiva a mezzo della moglie Pietri Maria Teresa; in Genova il rubricato Bozzani Paolo ed in Firenze il padre ciel Navarini, il rubricato Nava1ini Eligio che spesso rappresentava, in Italia, il figlio, specialmente per il contrnllo delle illecite operazioni da quest' ultimo organizzate e dirette; b) D'intesa, poi, ed a mezzo di ebrei che in frode alle legge volevano trasferire all'estero, capitali liquidi, esistenti in Italia e non trasferibili, il Navarini Alessandro utilizzava tali capitali per il pagamento delle cennate rimesse degli emigrati brasi liani, accreditando, all'estero a detti ebrei il corrispettivo valore in valuta brasiliana. Così il 15.11.1939, in Rio del Janeiro, egli aveva presi gli opportuni accordi con il rubricato Volterra Alberto e con il nominato Pontelli Mario. Il Volterra, ebreo, trasferitosi a Rio De Janeiro aveva lasciato a Roma, ove risiedeva e precisamente in una cassetta cli sicurezza della Banca Commerciale Italiana un libretto di depositi e titoli vari per un complessivo valore nominale di L. 320.000, affidando le ch iavi della cassetta di sicurezza e la relativa tessera di riconoscimento all'avvocato Sonnino Alberto. A costui, prima di partire, aveva dato mandato generale per l'amministrazione e la cura dei suoi interessi a mezzo di formale atto notarile. Tale capitale veniva ceduto dal Volterra, al Navarini che a mezzo del nominato Pontelli Mario, doveva ritirarlo dall' Avvocato Sonnino all'uopo preavvisato ed impiegarlo, con il solito sistema, nel pagamento delle somme che gli emigrati brasiliani inviano alle proprie famiglie. Naturalmente il corrispettivo valore sarebbe stato accreditato in valuta brasiliana in Rio De Janeiro, al Volterra. Pertanto, mentre lo stesso Volterra preavvisava, a mezzo posta, l'avvocato Sonnino dell'arrivo di persona m unita di un suo biglietto da visita e di una lettera d'istruzione relativa ai valori che aveva in consegna, il Pontelli con tale biglietto e tale lettera tornava in Italia proponendosi cli svolgere la sua missione durante la permanenza in Patria. Senonchè, giunto in Italia e saputosi ricercato dalle Autorità di P.S . egli credette opportuno lacerare la lettera diretta all'Avvocato Sonnino. Ma, fermato ed interrogato dai funzionari inquirenti svelò tale missione e consegnò il biglietto da visita del Volterra che doveva essere presentato, per riconoscimento, ali' avvocato Sonnino. Un sottufficiale di P.S . allora sotto il nome del Pontelli, si presentò, il 7.12.1939, a Roma nello studio clell' Avvocato Sonnino a cui presentò il biglietto da visita e chiese il denaro del Volterra. L'Avvocato aderendo alla richiesta e credendo di trovarsi di fronte alla persona preannunziata dal Volterra consegnò al sottufficiale in parola un involto contenente le lire 160.000 che, per conto del Volterra, custodiva presso la Banca Commerciale.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

In conseguenza delle accennate risultanze gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per 1ispondere, rispettivamente del reato loro ascritto. Dall'orale dibattimento è risultata provata la responsabilità d~ li imputati per la confessione degli imputati detenuti, per le dichiarazione degli stessi nei confronti dei latitanti, per le prove documenta.li acquisite agli atti e per le deposizioni dei testi escussi. L'orale dibattimento non ha portato alcun elemento idoneo a modificare l'accertata responsabilità di ciascuno degli imputati.

TERZA PARTE: SENTENZEPRONUNZlATEDAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITII PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

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e) di avere nel settembre 1939 al fine di rendere possibile il traffico valutario concordato tra il Navarini Alessandro e Nigris Alfredo - prestato la sua opera per l'acquisto di L. 175.000 di titoli ciel prestito redimibile 3,50% per conto della nominata Scardino Carolina in Metauro. Pietri Maria Teresa: Ha confessato, di avere effettuato nell'agosto del 1939 in seguito ad istruzioni ricevute dal marito Pontelli Mario il pagamento a famiglie di emigrati brasiliani di somme (per il complessivo importo di L. 100.000) pervenutele da Nigris Alfredo a mezzo di Lusardi Guido e di altra persona non identificata. Ha pure dichiarato J.a Pietl'i:

Infatti: a) che per l'invio delle somme si servì cli assegni bancrui o vaglia postali; Navarini Alessandro (latitante): La coITispondenza e i telegrammi con frasario convenzionale, gli elenchi dei destinatari ed assegni, le ricevute di vaglia repertati e le precise dichiarazioni rese nei confronti dello stesso da Pontelle, Pietri e Bozzano danno La prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti asc1ittigli e della considerata parte presa dallo stesso nella organizzazione e direzione del traffico valutario del quale si è fatto sopra cenno. Nigris Alfredo (latitante): Gambaro, Sassi e Lusardi, con le dichiarazioni dagli stessi rese, ham10 provato che a Chiasso per incarico del Navarini Alessandro, Nigr.is Alfredo raccoglieva in borsa nera valuta italiana; valuta che servendosi del Lusardi, inviava clandestinamente in Italia. Pontelli Mario. E' pienamente confesso. Ha infatti ammesso: a) di avere preso nel dicembre 1938 accordi col Navarini intorno al traffico valutario eia svolgere in Italia; b) di avere effettuato nell'agosto 1939 a mezzo della di lui moglie Pietri Maria Teresa il pagamento di complessive lire centomila a famiglie di emigrati brasiliani indicategli dal Navarini; c) di avere successivamente tutto predisposto per fare effettuare alla propria moglie altra operazione del genere di quella indicata nella precedente lettera a); d) di avere preso precisi accordi con Volterra Alberto e Navarini Alessandro tendenti ad effetrnare il trasferimento all'estero di somme non trasfe1i bili appartenenti all'ebreo emigrato Volterra, ricevendo a tale scopo una lettera di istruzioni ed un biglietto di presentazione per l' Avvocato Sornlino (depositando delle somme di proprietà del Voltemt); onde ottenere eia quest'ultimo la relativa somma;

b) che nel novembre 1939 si apprestava ad effettuare altra operazione analoga alla precedente in conseguenza di altra somma pure di lire I00.000 - inviatele dal N igris a mezzo dei coimputati Sassi, Gambaro, Lusardi; c) che nel settembre 1939 diede incarico alla propria suocera di investire L. 115.000 pervenutele clandestinamente dal Nigris - nell ' acquisto di titoli redimibili 3,50% per conto della nominata Scardino Carolina in Meta.uro; d) che dal 1938 al maggio 1939 aveva ricevuto ed espletato altr.i tre incarichi del genere di quelli sopra indicati, per l' ammontare complessivo di circa lire 300.000; e) che lire 6.000 delle somme sequestrate in casa s ua costituiscono .il profitto tratto dalle operazioni effettuate. Le esplicite ammissioni della Pietri trovano conforto - fra l'altro nell'ultimo elenco delle rimesse di somme dalla stessa effettuate a famiglie di emigrati e nelle istruzioni per comunicare, con Navarini mediante frasario che le furono sequestrati. La Pietri nell'orale dibattimento ha insistito nell'affermare che nel commettere i fatti dalla stessa confessati non ebbe coscienza di violare una legge penale e che i fatti stessi co1m1use per dare esecuzione all'invito rivoltole dal mruito; invito che da sempre ritenne riguardasse una attività lecita. Il Collegio, si è però formato il convincimento che l'imputata Pietri nel commettere i cennati fatti ebbe coscienza e scienza di violare le norme che disciplinano la materia. Tale precisazione, che conduce alla piena responsabilità della Pietri, non esclude che il Collegio nella determinazione della pena tenga conto delle particola1i condizione nelle quali la imputata stessa venne a trovru-si in conseguenza delle continue sollecitazioni che le pervenivano da parte del marito, al quale purtroppo non seppe negare la propria delittuosa collaborazione.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Bozzani Paolino: Ha confessato:

a) di avere concorso nel delitto ascritto al Navarini e al N'ris, effettuando per conto del primo dal 9 agosto al dicembre 1939 il pagamento, a famiglie di emigrati brasiliani, di complessive L. 300.000 circa pervenutegli dal Nigris, a mezzo di Lusardi e di altra persona non identificata; b) di avere comunicato con Navarini Alessandro mediante lo stesso linouacro e gio convenzionale usato dalla Pietri;

TERZA PARTE: SENTENZE PRON UNZJATE DAL T.S.D.S. RGLATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.i.1939 - N. !097

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altro risulta confermata dalle dichiaraziotù rese alla polizia dai nominati Sassi e Gambaro. Lusardi assume di avere agito in buona fede. Ciò risulta smentito da tutto quanto il contegno dell'imputato, dagli intimi rapporti che egli aveva col Nigris e dai suoi precedenti (già denunciato per traffico valutario). Sassi Cesare e Gam.baro Attilio: Ammettono di avere trasportato per incarico di Lusardi, da Pontechiasso a Trieste, e precisamente in casa della Pietri, lire centomila, (proverùenti eia Nigris) ma negano di conoscere la illecita natura dell'operazione; tale sistema difensivo risulta superato dalle seguenti circostanze:

c) che delle somme 1icevute trattenne lire 3600 in acconto della somma che, a titolo di compenso, avrebbe dovuto dargli il Navarini Alessandro.

a) unitamente alla somma degli imputati ricevettero in consegna un biglietto con dicitura convenzionale che avrebbero dovuto far firmare per ricevuta alla Pietri;

Quanto all'asserita buona fede, con la quale il Bozzani ha ancora tentato di giustificare la sua attività delittuosa, il Tribunale osserva che tale sistema difensivo è smentito:

b) che la somma di che trattasi venne dal Sassi nascosta nella cintura dei pantaloni;

a) dal sistema convenzionale stabilito dallo stesso col Navarini; b) dai nomi inesistenti att1ibuiti ad alcuni mittenti dei vaglia e degli assegni spediti; c) dalla raccomandazione di maggiore prudenza fatta al Navarini nella lettera del 13.12.1939, nella quale manifestava la sua " paura per la censura". Navarini Eligio . Confessa di avere espletato per incar.ico del figlio Alessandro alcuni incarichi, di carattere valutario, ma assume che non conosceva il fine delittuoso degli stessi. Pontelli, Pietri, Bozzani, con le loro dichiarazioni hanno però smentito la giustificazione dell'imputato. Dalle dichiarazioni dei detti coimputati risulta che il Navarini Eligio seguiva e controllava il sistema amministrativo usato nella spedizione delle sonune alle famiglie degli emigrati brasiliani. La Pietri ha dichiarato che l'imputato si recò in casa sua e in un colloquio avuto col marito della stessa, durato circa un'ora, si accertò che le rimesse di somme al figlio erano state regolannente inviate ai destinatari. Pontelli ha poi dichiarato di avere avuto notizie dal figlio dell'imputato (Navarini Alessandro) dell'attività delittuosa che quest'ultimo svolgeva in Italia. Leonardi Guido: confessa di avere introdotto il 26 . 11.1939 clandestinamente in Italia L. 100.000. Tale somma, che aveva ricevuto a Chiasso eia Nigris, affidò (a Pontechiasso) al Sassi, perchè a sua volta la consegnasse al la Pietri, la quale, come si è già detto, con la sonuna di che trattasi avrebbe dovuto effettuare altri pagamenti alle famiglie degli emigrati brasi liani_ Nega altra attività del genere, la quale per

e) che nell'interrogatorio reso alla polizia ammisero di avere avuto notizia che la somma di che trattasi proveniva dal Nigris. Lordelli Irene, latitante: La responsabilità della stessa, in ordine ai fatti che le sono stati ascritti, risulta dalle dichiarazioni della moglie del Lusardi, la quale ha affermato che la Lordelli, mediante compenso di L. 10.000 le prestò aiuto per nascondere lire duecentomila provenienti dall'attività svolta dal Lusardi, e del la quale si è fatto sopra cenno. Volterra Alberto, latitante, ebreo enùgrato in Rio del Janeiro. La responsabilità dello stesso in ordine ai fatti ascrittigli, risulta confermata dalla dichiarazione del coimputato Pontelli, dalla quale risulta che in una riunione avvenuta il 15.11 . 1939 in Rio de Janeiro, in casa Navarini, fu concordata tra il Navaritù, il Volterra e lo stesso Pontelli il trasferimento all'estero dei capitali che il detto Volterra teneva in Italia e che prima di espatriare, aveva dato in deposito all'avvocato Sonnino_ Ciò posto il Tribunale, ritenuto che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi materiali i psichici del reato a ciascun imputato ascritto; che nei confronti di Navarini Alessandro, Pontelli Mario, Pietri Maria Teresa, Navarini Eligio, Bozzani Paolino, Nigris Alfredo e Lusardi Guido ricorre l'aggravante prevista dal cpv. n. 2 dell'art. I della legge 28 .7.1939 11- 1097 avendo l'orale dibattimento provato che gli imputati di che trattasi si associarono a gruppi di almeno tre di essi allo scopo di compiere il delitto agli stessi ascritto, e del quale sono ritenuti responsabili.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al DELTITI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 . N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER I .A DIFESA DELLO STATO

Passando all'applicazione della pena il Collegio, prese in esame le singole richieste difensive ritiene sia rispondente a giustizia fissarla nei seguenti limiti:

e

Navarini Alessandro e Nigris Alfredo ciascuno alla pena di anni 20 di reclusione e lire cinquantamila di multa; Pontelli Mario, Lusardi Guido, Bozzani Paolino e Navarini Eligio ciascuno alla pena di anni 10 di reclusione e lire diecimila di multa Voltena Albetto alla pena di anni 6 di reclusione e lire clietimila di multa; Pietri Maria Teresa ali.a pena di anni

ti-e

di reclusione e lire mille di multa;

Lordelli Irene, alla pena di anni 3 di reclusione e lire mille di multa; Gambaro Attilio e Sassi Cesare, ciascuno alla pena di anni due di reclusione e lire mille di multa. Ritenuto che a Navarrini Alessandro, Navarrini Eligio, Nigris, Pomelli, Lusardi, Bozzani e Volterra consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici mentre a Pietri Maria Teresa, Lorclelli Irene, Sassi Cesare e Gambaro Atti! io consegue la interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ritenuto che tutti gli imputati, meno i latitanti, devono essere condannati al pagamento delle spese pel mantenimento durante la custodia, e che tutti devono poi essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo che deve essere ordinata la libertà vigilata nei confronti degli imputati ai quali viene inflitta la reclusione per non meno cli dieci anni; che deve ordinarsi la confisca delle somme sequestrate di proprietà degli .imputati ed aventi attinenza con la loro attività delittuosa, che deve ordinarsi la restituzione alla nominata Scardino Carolina in Metauro dei titoli del debito pubblico sequestrati alla stessa, che deve dichiararsi incorsa la contumacia cli Navarini Alessandro, Nigris Alfredo, Volterra Alberto e Lordelh Irene, non essendosi costituiti entro i temùni fissati nella sen~ tenza di rinvio a giudizio. P.Q.M. Visti gli art. 2 R.D . 13.3.1927 n. 313, art. I p.p.; e cpv . 1° n. 2 legge 28.7.1939 n. 1097; 110, 81 cpv. 1 ° e 2°, 56 e 648 C.P.; 29, 230, 240 C.P.; 488, 274C.P. DICHIARA incorsa la contumacia di Navarini Alessandro, Nigris Alfredo, Volterra Alberto e Lordelli Irene.

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DICHIARA Tutti gli imputati responsabili del reato rispettivamente ascritto come in rubrica e condanna: Navarini Alessandro e Nigris Alfredo ciascuno alla pena di anni venti di reclusione e lire cinquantamila di multa; Pontelli Mario, Lusardi Guido, Bozzani Paolino e Navarini Eligio, ciascuno aUa pena di anni 10 di reclusione e lire diecimila di multa; Volterra Alberto alla pena di anni sei di reclusione e lire diecimila di multa; Pietri Maria Teresa alla pena di anni 3 di reclusione e lire mille di multa; Lordelli Irene alla pena di anni 3 di reclusione e lire mille di multa; Gambaro Atti lio e Sassi Cesare ciascuno alla pena di anni 2 di reclusione e lire mille di multa; Condanna alla interdizione perpetua dai pubblici uffici tutti gli imputati meno Pietri Maria Teresa, Lordelli Irene, Gambaro Attilio e Sassi Cesare che vengono condannati alla interdizione temporanea dai pubblici uffici . Condanna altresì tutti gli imputati meno i latitanti al pagamento delle spese pel mantenimento durante la custodia; tutti gli imputati al pagamento in solido alle spese del processo. Ordina che siano sottoposti a libertà vigilata gli imputati nei confronti dei quali viene inflitta la reclusione per non meno dì dieci anni; la confisca della somme sequestrate di proprietà degli imputati ed aventi attinenza con la loro attività delittuosa come sopra affennata; la restituzione alla nominata Scardino Carolina in Metauro dei titoli del debito pubblico sequestrate alla stessa e dei quali è oggetto il processo verbale del 27.3.1940. Roma, 25 .6.1 940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Scarcerazioni per graz.ia sovrana - Pietri Maria Teresa : con Decreto di Grazia del 16.2 .1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e dell'intera multa e, pertanto, Pietri Maria Teresa viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Perugia il 23.2.1942.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE28.7.1939- N. 1097

Detenuta dal 23 .11.1939 al 23.2.1 942.

Detenuto dal 28.11.1939 al 28.3.1946.

Pena espiata: 2 anni e 3 mesi.

Pena espiata: 6 anni e 4 mesi.

- Bozzani: con Decreto di Grazia del 9.10.1942 viene conces~ il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Bozzani viene scarcerato dalla Casa Penale di Pozzuoli il 16.10.1942.

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Una istanza di grazia inoltrata dal Lusardi il 13.7.1940 non venne accolta. - Sassi, detenuto dal 26.11.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Spoleto il 26. I 1..1941.

Detenuto dal 14.12.1 939 al 16.10.1942. Una istanza cli grazia inoltrata il 13.7.1940 non v iene accolta. Pena espiata: 2 anni, 10 mesi, 2 giorni . - Navarini Eligio: con Decreto di grazia del 24.10.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 28 .10.1942. Detenuto dal 17.12.1939 al 28 . 10.1942.

- Gambaro, detenuto dal 27. l l.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalle carceri Giudiziarie di Viterbo il 27.11.1941. Una istanza di grazia .inoltrata il 13.7.1940 non viene accolta. Istanze di revisione speciale (D.L.L. 5.1 0 .1 944 n. 316) sono state rigettate dalla Corte di Appello di Roma (sez. 6°) con sentenza emessa il 7.2.1947.

Pena espiata: 2 anni, 10 mesi, 11 giorni . Il T.S.D.S . con Ordinanza del 20.11.1942, dichiara, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n . 1156: a) condizionalmente condonati 3 anni di reclusione e l'intera multa a Pontelli Ma.rio e Lusardi Guido determinando la residua pena da espiare in 7 anni di reclusione; b) condizionalmente condonata l'intera pena della reclusione e della multa inflitta alla latitante Lordelli Irene disponendo la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti di Lordelli Irene dal Giudice Istruttore in data 21.5. 1940. - Pomelli: con Decreto di grazia viene condizionalmente condonata la residua pena da espiare e, pertanto, Pontelli viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 13.5.1944. Detenuto dal 3.12. 1939 al 13.5. 1944.

La Corte Suprema cli Cassazione dichiara inammissibili, con sentenza del 22.12.1947, i ricorsi inoltrati da Navarini Egidio, Pontelli Mario, Pietri Mruia Teresa, Navarrini Alessandro e Nigris Alfredo. Nei confronti di tutti gli impulati latitanti - giudicati in contumacia - Navarini Alessandro, Nigris Alfredo, Volterra Alberto e Lordelli Irene la Corte di Appello di Roma - Sez. 2° - dichiara, con sentenza dell' 11.12.1950, cessati rutti gli effetti penali della condanna inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 25 .6.1940 perchè i fatti, per le disposizioni contenute nell'art. l della Legge 18.10.1949 n. 769, non costituiscono più reati . Decisione che viene estesa a tutti gli i:ùtri imputati giudicati dal T.S .D.S . con la sopracitata sentenza. Nota: la Commissione Istru ttoria nel rinviare, con sentenza n. 36 ciel 10.6. l 940, al giudizio del T.S .D .S . i soprannonùnati imputati ha dichiarato di "non doversi procedere per insufficienza di prove" nei confronti di:

Pena espiata: 4 anni, 5 mesi, 1O gionù.

- Sonnino Alberto, nato il 2 I .8.1 875 a Roma, avvocato.

Istanze di grazia inoltrata nel 1940, 1941 e 1942 non vennero accolte.

Detenuto dal 7.12.1939 al 10.6.1 940.

- Lusardi: per effetto dei provvedimenti di clemenza cli cui al R.D. 5.4.1944 n . 96 viene condizionai.mente condonata la residua pena da espiare. Pertanto Lusardi viene scarcerato dalla Casa Penale cli S. Gim ignano il 2 .4.1946 a seguito di ordine emesso dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari cli guerra soppressi il 28.3.1946.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.l).S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGEZS.7. 1939 • N. !097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 80/1940

SENTENZA N. 80

TI T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generali M.'(_S .N.; Giudice Relatore: Lanari P iero;

565

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il T .S .D .S. dichiara, con Ordinanza del 26.11 . 1942, condizionalmente condonati 3 anni determinando la res.idua pena da espiare in 7 anni (indulto previsto dal R .D. 17.10.1942 n. 1156).

Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio.

Pertanto Vassallo, detenuto dal 21.3.1940, avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 21.3.1947.

ha pronunciato la seguente:

Dal fascicolo di esecuzione, però, non risulta se Vassallo venne scarcerato alla suddetta data oppure in data anteriore per i noti avvenimenti verificatisi in Emilia Romagna nel 1944 e 1945.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Vassallo Mario, nato il 6 .8 .1885 a Genova, avvocato. IMPUTATO del reato previsto e punito dall' art. 1° della legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, in Genova, dal 9 .8.1939 fino alla data dell'arresto sottratto, occultato e commerciato mezzi di pagamento al l' estero, e, per avere agito in modo da deprimere in corso della valuta nazionale. Con l'aggravante di cui al n. 1 del cpv. 1° del citato articolo. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 1 legge 28.7.1939 n. 1097; 23, 29, 228, 229, 240 C .P .; 274, 488 C.P.P. DTCIDARA Vassallo Mario Colpevole del reato cli cui all'art. l legge 28.7.1939 esclusa l'aggravante cli cui al n . 1 del cpv. 1° citato art. in tal senso modificando il capo d'accusa, e lo condanna alla pena di anni IO di reclusione e L. 50.000 di multa. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di g iudizio, e di preventiva custodia, ed oltre ad Ògni altra conseguenziale di legge. Ordjna la confisca del denaro di quant'altro in giudiziale sequestro. Roma, 28.6.1940 - Anno XVIII -


TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

TRrBUNALE SPECL!\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 115/1940

SENTENZA N. 87

sconi, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire mille di multa. Condanna inoltre;

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.~

567

.;

a) alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Concorù, Frigerio e Roncoroni;

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino;

Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato.

b) tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese del processo e alle spese per mantenimento durante la custodia. Ordina la confisca dei Kg. 68.363 di argento sequestrati.

ha pronunciato la seguente: Roma, 9.7.1940 - Anno XYlll SE NTENZA Seguono le finne del Presidente e dei Gi udici. nel procedimento penale a carico di: NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Conconi Giuseppe, nato il 5.4.1 905 a Ronago (Como), costrnttore edile; Scarceraziorù per Grazia Frigerio Guglielmo, nato il 23.9.191 4 a Minoprio (Como), muratore; Roncoroni Giovanni, nato il 3.9.1907 a Uggiate Trevano (Como), muratore;

- Frigerio: si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie e con Decreto di Grazia del 29.8.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena della reclusione.

Bernasconi Pierino, nato il 4 .10. 1907 a Ronago (Como), calzolaio . 11\tlPUTATI del delitto di cui agli art. 110, 81 cpv . cd u. p. C.P.; I legge 28 .7.1939 n. 1097, per avere, in concorso tra loro, con mezzi fraudolenti, in epoche diverse ma con unico disegno criminoso, depresso il corso della valuta nazionale, esportando in Svizzera lit. 74.000 e tentando di esportare lit. 40.300 in biglietti di banca italiarù.

Poichè la Grazia non venne concessa per la pena pecuniaria della multa di lire 3000 detta pena viene convertita in 60 giomj di reclusione. Pertanto Frigerio viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. G.i.nùgnano il 23. 10.1942. Detenuto dal 20.4.1940 al 23.10.1942. Pena espiata: 2 anni, 7 mesi, 3 giorni.

Con le aggravanti cli cui ai numeri 1 e 2 del predetto art. l legge 28.7.1939 n. 1097. In Milano, Como e dintorni dal 7 .4.1940 al 21.4.1940. OMISSIS

- Roncoroni: a seguito di una istanza di grazia inoltrata da Roncoroni viene concesso con Decreto di Grazia del 18.9. 1942 il condono condizionale della multa di i.ire 3000 e della residua pena della reclusione. Pertanto Roncoroni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Firenze i I 1.10.1 942.

Visti gli art. 110, 81 cpv. e u.p., 29, 240 C.P.; l n. 1° e 2° legge 28.7.1939, n. I 097; 488, 274 C.P.P.

Detenuto dal 20.4. 1940 all'l.10.1942.

DICHIARA

Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 11 giorni .

Conconi Giuseppe, Frigerio Guglielmo, Roncoroni Giovanni e Bernasconi Pierino responsabili del reato loro ascritto e condanna: Conconi , Frigerio e Roncoroni ciascuno alla pena di anni tre di reclusione e lire tremila di multa; Berna-

- Conconi: a segu ito cli istanza cli grazia inoltrata dal padre viene concesso con Decreto di Grazia del 29.8.1942 il condono condizionale della pena pecuniaria della multa di lire 3000 e della residua pena della reclusione.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI DELITTT PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 • N. 1097

TJUBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto Conconi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Parma il 10.9.1942.

SENTENZA N. 88

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Detenuto.dal 20.4.1940 al 10.9.1942. Pena espiata: 2 anni, 4 mesi, 20 giorni.

Reg. Gen. n. 132/1940

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(_

Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 9.6.1959. SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA - Bernasconi, detenuto dal 21.4.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Como il 21.10.1941. Nota: La Commissione Istrutto1ia, con sentenza n. 43 del 20.6.1940, rinviò al giudizio del T.S.D.S. anche i latitanti: - Larghi Ettore, cittadino svizzero; - Camponovo Alessandro, cittadino svizzero. (Nel Registro Generale non sono state trascritte le complete generalità di Larghi e Camponovo) Dal Registro Generale risulta, però, che le denunzie vennero archiviate dal Giudice Istruttore ciel Tribunale Penale di Como con Decreto del 6.4.1956 pcrchè i fatti denunziati non costituiscono più reato per le disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 18.10.1 949 n. 1097.

Il 31.5.1940 il Nucleo di Polizia Tributaria di Como denunziò, per infrazioni valutarie, anche: - Bassanini Nunzio, nato 1'8.7. I 906 a Como, elettricista, libero. Nella denunzia inoltrata la Procura Generale del T .S.D.S . non ravvisò gli estremi di alcun reato e, pertanto, il Bassanini non venne sottoposto a procedimento penale.

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.Y.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M . V.S.N.: Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Cantù Giovanni, nato il 5.9.1919 a Como, salumiere; Robbiani Ernesto, nato il 28.9.1920 a Drezzo (Como), garzone, costituitosi il 9.7.1940. Viene tradotto nella stessa giornata alla Carceri Giudiziarie di Roma. IMPUTATI del reato di cui agli a11. 81, 110 C.P.; I legge 28.7 .1939 n. 1097 per avere, in concorso fra loro, con mezzi fraudolenti, in tempi diversi ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, esportato in Svizzera la somma di lit. 68750 in bi glietti di banca italiani deprimendo il corso della valuta nazionale. In Como, dal novembre 1939 ai primi cli aprile 1940. OMISSIS P.Q.M. Visti gli art. 81,110,240 C.P.; I legge 28.7.1939, n. 1097; 488,274 C.P.P .. DICHIARA Cantù Giovanni e Robbiani Ernesto responsabili del reato loro ascritto e li condanna ciascuno alla pena cli anni due cli reclusione e lire duemila di multa nonchè al pagamento in solido delle spese del processo. Condanna inoltre Cantù Giovanni al pagamento delle spese per mantenimento durante la custodia. Ordina la confisca dell'argento sequestrato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

TERZA PARTE: SEl\'TEI\ZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S. RELATIVE Af DELITfl PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 . N. 1097

Roma, 9.7.1940 - Anno XVill -

Reg. Gen. n. 86/1940

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Robbiani: con provvedimenlo emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. 1~8.12.1940 la~a pecuniaria di lire 2000 viene convertita in 40 giorni di reclusione. Poichè Robbiani versò l'importo della multa il 5.7.1942 il provvedimento di conversione della pena pecuniaria in reclusione viene revocato e Robbiani viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri di Milano (ove era stalo tradotto il 24.5.1942 dalla Casa di Reclusione di V iterbo) il 9.7.1942. - Cantù: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 12.2.1941 la pena pecuniaria di lire 2000 viene convertùa in 40 giorni di reclusione. Pe1tanto Cantù, detenuto dal 9.4.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Spoleto il 19.5.1942. 11 Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26.1.1961, che i fatti addebitati agli imputati dal T.S .D.S . con sentenza del 9.7.1940 non costitui scono più reato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. I della Legge 19.10.1949 n. 769.

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SENTENZA N. 89

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenenle Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro. ha pronuncialo la seguenle: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ci vati Natale, nato il 20. 12.191 2 ad Albavilla (Como), meccanico; Cengia Arduino, nato il 13.12.1906 a S. Giovanni Tlarione (Verona), manovale; Colombo Severino (detto Giuan), nato l' 11.5.1912 a Cesello di Brianza (Como), contadino; Colombo Onorato (detto Rat), nato il 9.2.1916 a Cesello di Brianza (Como) contadino; ' Regazzoni Bruno, nato il 18.4 .1 913 a Morbio Superiore (Ticino) Svizzera, spedizioniere, latitante. IMPUTATI I) Civati Natale e Regazzoni Bruno:

del delitto di cui all'art. I p.p. della legge 28.7. 1939 n. 1097 per avere, con mezzi fraudolenti , agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, esportando tale valuta rispettivamente per L. 53.300 il Civati e per L. 16.500 il Regazzoni; 2) Cengia Arduino, Colombo Onorato e Colombo Severino: del delitto cli cui agli art. 110 del Codice Penale e I parte prima della legge 28.7.1939 n. 1097 per avere concorso nel delitto come sopra ascritto a l Civati ed al Regazzoni , il Cengia per l'ammontare di L. 16.500 e gli altri due per l'ammontare di L. 53.300. Reati commessi in provincia di Como, Milano e territorio svizzero, dal giugno 1939 fino al marzo 1940.


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TRlllUNALE SP.ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

OMISSIS

TERZA PARTE: SENTENZE PRONU NZLATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE28.7. 1939- N. 1097

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Pertanto Colombo Onorato, detenuto dal 21.3 . 1940, avrebbe dovuto essere scarcerato, il 10.4.1941.

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 1 p.p. legge 28.7.1939 n. 1097, 110,312 C.P. 488, 274 C.P-P. DICHIARA Civati Natale, Cengia Ardujno, Colombo Severino, Colombo Onorato e, in contumacia, Regazzoni Bruno, responsabili del de]jtto in epigrafe a ciascuno dj essi ascritto e condanna Civati e Regazzoni ciascuno ad anni due di reclusione e a lire duemila di multa, Cengia, Colombo Severi.no e Colombo Onorato ciascuno ad anni uno di reclusione e a lire mille di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno dei condannati presenti alle spese di propria custodia preventiva; ordina che Regazzoni, a pena espiata, sia espulso dallo Stato. Roma, 12.7.1 940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Civati: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T .S.D.S. il 7 .12.1940 la pena pecuniatia di lire 2000 viene convertita in 40 giorni di reclusione. Pertanto Civati, detenuto dal 10.3.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 19.4.1942. - Cengia: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S . il 12.2.1941 la pena pecuniaria di lire 1000 viene convertita in 20 giorni di reclusione. Pertanto Cengia, detenuto dall' 11.3 ..1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziar.ie di Roma il 31.3.194 1. - Colombo Severino: cori provvedi.mento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 7.1.1941 la pena pecuniaria di lire 1000 viene convertita in 20 giorni di reclusione. Pertanto Colombo Severino, detenuto dal 21.3.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.4.1941. - Colombo Onorato: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 6.1.1941 la pena pecuniaria di lire 1000 viene convertita in 20 giorni di reclusione.

Viene, però, scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 21.3.1941 perchè a seguito di istanza di grazia inoltrata dal padre, viene concesso con Decreto di Grazia del 17.3.1941 il condono della pena pecuniaria di lire 1000. - Regazzoni: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 29.12.1942, condiz_1 0nal~ente condo~ata la pena della reclusione di 2 anni e l'intera pena pccuniana d1 hre 2000 ordinando la revoca del mandato di cattura emesso dal Giudice lstrnttore il 30.4.1940.


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. TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T.S.D.S. llliLATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. I 097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 100

Reg. Gen. n . 20/1940

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mento non si riscontrano elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell 'Obbisò.

Il T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudic.([jelatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli MV.S.N.: Pasqualucci Renato, Bergamaschi Cado, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro, Barbero Gaspero.

Se infatti è vero che dalla istruttoria risultano elementi tali da fare fondata mente supporre che l'imputato non fu estraneo all'attività delittuosa svolta daoli altri coimputati precedentemente giudicati, è anche vero che l'orale dibattime:io non ha fornito elementi idonei a fare assurgere i cennati elementi a valore di prova. Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'Obbisò deve essere assolto, dal reato di cui in rubrica, per insufficienza di prove.

ha pronunciato la seguente: Pertanto l'imputato deve essere posto in libertà, se non detenuto per altra cauSENTENZA

sa. P.Q.M .

nel procedimento penale a carico di: Obbisò Nicolò, nato 1'8.9. 1889 a Campobello di Mazara (Trapani), commerciante, detenuto dal 30.6.1940.

Visto l'art. 479 C.P.P. ASSOLVE

IMPUTATO del delitto di cui all'art. 1 p.p. Legge 28 .7.1939 n. 1097 in relazione agli art. 110, 81 cpv. 1 ° e 2° e 56 C.P. per avere, in concorso con altri, con mezzi fraudolenti, nell 'agosto 1939 e successivamente, in epoche diverse ma in esecuzione di un medesimo disegno crinùnoso, in Cefalù, Palermo, Roma ed altrove, commerciato, tentato di commerciare, sottratto ed occultato, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero (dollari). Con l'aggravante di cui al n. 2 della citata legge. IN FATTO EIN DIRITTO Obbisò N icolò, per i fatti specificati in rubrica, fu rinviato al giudizio di questo Tribunale, per rispondere del reato ascrittogli, unitamente ad alni coimputati . (vedi stesso volume sentenza n. 65). Il procedimento a carico dello stesso fu separato da quello degli altri, essendosi Obbisò mantenuto latitante. Costitu.itosi in data 30 giugno e.a., si è proceduto oggi al dibattimento. L'imputato ha negato ogni sua responsabilità in ordine ai fatti addebitatigli, assumendo che durante la prima fase dell'istruttoria il suo nome fu arbitrariamente fatto dal cognato dello stesso (con il quale non era in buoni rapporti), per giustificare il proprio operato. Il Collegio, ritiene che nei fatti quali sono rimasti provati nell'orale dibatti-

Obbisò Nicolò dall' ascrittogli reato per insufficienza di prove e ordina che sia posto il libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 23.7.1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TfiRZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE AlDELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. ì097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 106

Reg. Gen. n. 107/1940

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

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Dalla Costa ad anni 9, Cortesi ad anni 8, e L. 10.000 di multa (per ognuno). Entrambi alla reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 6.8.1940 - Anno XVIII -

Giudic~elatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. VS.N.: Rossi Umberto, Gangemi Giovamù, Caputi Piero, Mingoni Mario, Suppiej Giorgio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cortesi Pietro, nato .I 22.6.1898 a Trevano (Como), parrucchiere; Dalla Costa Antonio, nato il 22.5 .1902 in Voerde (Svizzera), negoziante di orologeria. IMPUTATI del reato previsto dagli art. 110 C.P. e I p .p. e cpv. 2° in relazione al 11- I e 2 del cpv. I 0 dello stesso arti. 1 ed all' art. 3 della legge 28.7. 1939 n. 1097, per avere in concorso tra loro e previa associazione, sottratto con mezzi fraudolenti in danno dell'economia nazionale mezzi di pagamento all'estero, esportando clandestinamente dall'Italia in Svizzera fr. sv. 1285; e per avere altresì agito con mezzi fraudolenti in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, esportando del pari clandestinamente dall'Italia in Svizzera lit. 107.034,30, vivendo tutti e due abitualmente, in parte, dei proventi del delitto. In Italia ed all'estero, dal 9 .8.1939 all'aprile 1940. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110, 81 C.P . e I p.p. e cpv. 2° in relazione al n. 2 cpv. 1° dello stesso art. 1 ed all'art. 3 della legge 28 luglio 1939 n. 1097; 23, 29 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Cortesi e Dal la Costa colpevoli del reato di cui agli art. 110 C.P. e l - 3 legge 28.7.1939 n. 1097 con l'aggravante di cui al n. 2 del cpv. 1° citato art. 1, in relazione al1'art. 81 C.P., in tal senso modificando il capo d' imputazione e condanna:

Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T .S.D.S. la pena pecuniaria di lire 10.000 viene convertita in 200 giorni di reclusione. Per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza ciel 29.12.1942, condizionalmente condonati 3 amù di reclusione e l'intera m ulta. Pertanto Dalla Costa, detenuto dal 6.6.1940, deve essere scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Ancona il 6 .6.1946 e Cortesi, detenuto dal 26.4.1940, deve essere scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Parma il 26.4.1945. Dai fascico li di esecuzione non risulta se Dalla Costa e Cortesi vennero scarcerati nella suddetta data oppure in data anteriore per i noti eventi verificatisi ad Ancona e Parma nel 1944 e 1945. In data 10.5. 1940 il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano denunziò anche il latitante: Rossel Cesare nato a Tramelan (Svizzera), negoziante cli orologi. Dal registro generale non risultano altri dati anagrafici e se il Rossel venne giudicato dal T.S.D.S.


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TER7.A PARTE: SEm"Ei',"ZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA U:GGE 28.7.1939 • N. 1097

TR.illUNALE SPECIALE PER LA DIFF,SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 91/1940

SENTENZA N. 111

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consol~ M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Barbera Gaspero, Bergamaschi Carlo, ~uti Pietro. ha pronunciato la seguente:

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3) del reato di cui agli art. 11 O C.P. e 4 - 11 e 12 R.D.L. 14.l l.1926 n. 1923 (convertito nella legge 7.7.1927 n. 1495, modificato dal D.M. 24.6.1936) per avere, in concorso fra loro, importato legname, per valore e quantità, Scorza e Barenghi per lire 1.489.441,93; Schmidt e Dallera per lire 830.914,65; oltre il contingente concesso nelle licenze di importazione; Scorza Gerolamo, inoltre: del reato di cui agli art. 11 e 13 R.D.L. 14.l J.1926 n. 1923 (convertito nella legge 7.7.1927 n. 1495) per essersi avvalso presso la dogana dì licenze di importazione rilasciate a terzi e eia lui acquistate, a scopo speculativo, senza avere avuto dai concessionari delle medesime anche le merci presentate per l'importazione. Reati commessi in Italia ed all'estero dal 9.8.1939 sino all'aprile 1940.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

OMISSIS P.Q.M.

Scorza Gerolamo, nato il I 8.2.1890 a Genova, commerciante; S~hmidt Giovanni, nato il 3.2.1885 a Pegli (Genova), intermedjario di commercio; Barenghi Glauco, nato il 27.7. I 908 a Genova, impiegato; Dallera Giovanni, nato il 1.5.4. I 898 a Genova, impiegato privato. IMPUTATI Tutti: .1) del reato di cui agli art. 110 C.P. e I cpv. 2° legge 28.7.1939 n. 1097 in relazione _alla parte pri~a e ai n~. 1.' 2 e 3 del cpv. l stessa legge, per avere, in concorso. f:a loro e ~revia associazione, commerciato, sottratto ed occultato, con mczz~ f:audolent1 e con p iù atti esecutivi, in danno dell 'economi a nazionale, mezzi d, pagamento a!l'estero per il controvalore, lo Scorza e il Barenghi di L. ?41. 132,7~ e lo Sc~dt ed il Da1Icra di L. 1.061.924,50, vivendo abitualmente 1ll ~-aite ~ei pro~en~1 ~el .clelit~o, e dando così, origine, per le loro qualità sociali e P~1sonah, per: I ufficio nvesttto e per il grave nocumento all 'economia nella nazione, ad un fatto avente carattere di notevole rilevanza·,

2? del reato di cui agli art. 110 e 485 C.P. per aver, in concorso fra loro

al fine di procurare a sè e ad altri illecito profitto in danno dello Stato formato.fatture e contr~tti. di vendita falsi, facendone uso col presentarli ali' A;nmini stt·azione doganale 1tah~na ed a _banche agenti della B anca d'Italia per poter introdurre nel ~ cgno 1?erce ~n 9u.a.nt.1tà e di qualità s uper.imi a quelle autorizzate e per ottenere con~ess1one d1 d1v1sa estera maggiore di quella occorrente alle operazioni consentite;

Letti ed applicati gli art. 523 - 524 C.P.Esercito l O R.D. 24.2. J940 n. 56, 110, 485 C.P.; l p.p. e n. 2 del 1° cpv. della legge 28.7 .1939 n. 1097; 4, 11, 12 R.D. 14.11.1926 n. 1923 (convertito nella legge 7.7.1927 n. 1495 modificato con R.D.L. 3.11.1935 n. 1891 e integrato dal D.M. 24.6.1936) 29, 229, 240, 73 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere per amnistia in o rdine al reato particolarmente ascritto a Scorza Gerolamo all'ultima parte della rubrica; djchiara Scorza Gerolamo, Schmiclt Giovanni Barenghi Glauco e Dallera Giovanni responsabili degli altri reati a ciascuno di essi rubricati, escluse però per tutti le aggravanti di cui ai n. I e 3 del l O cpv. e al 2° cpv. della rubricata legge valutativa e, cumulate le pene, condanna Scorza ad anni otto di reclusione e a lire cinquecentomila di multa, Schmidt ad anni sette di reclusione e a lire cinquecentomila di multa, Dallera ad anni quattro di reclusione e a lire quattromila di multa, Barenghi ad anni due di reclusione e a lire duemila di multa; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, colla conseguenza per Scorza e Schmidt dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici c per Dallera dell'interdizione da.i p ubblici uffici per la durata di anni cinque; Ordina che tulli i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata; Ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 13.8.1940 - Anno XVTTI Seguono le fi rme ciel Presidente e dei Giudici.


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TERL.. PARTE: SE.Nì"EN'.lE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AJ DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 • N. 1097

TRIBUNALE SPECIAL(; PER LA DTFESA DELLO STATO

NOTlZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SCARCERAZIONI PER GRAZlA - Scorza: con Decreto di grazia del 9.3.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, perlanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Firenze il 12.3.1942. -.J Detenuto dal 3.5.1940 al 12.3.1 942.

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SENTENZA N. 119

Reg. Gen. n. 46-112/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M.V.S.N.: Calia Michele, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Suppiej Giorgio, Bergamaschi Cado.

Pena espiata: 1 anno, 10 mesi, 9 giorni. ha pronunciato la seguente: - Schmiclt: con Decreto di grazia del 4.2.1942 viene concesso il condono condil:ionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Genova il 16.2.1942.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

Detenulo dal 3.5.1940 al I 6.2.1 942. Romita Mario, nato 1'8. l .1885 a Tortona (Alesandria), cambiavalute; Pena espiata: l anno, 9 mesi, 13 giorni . - Dallera: con Decreto di grazia del 4.2.1942 viene concesso i I condono condizionale della residua pena da espiare e, pe1tanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Parma il 15.2.1942.

Demarchi Umbcrlo, nato il 12.2.1 881 a Trino (Vercelli), commerciante in legname; Basso Giacomo, nato 1'1.3.1897 a Demonte (Cuneo), caJTettiere;

Detenuto dal 3.5.1940 al 15.2.1942.

Widmer Hans, nato il 27 .2. l 896 a Zurigo, commerciante di quadri;

Pena espiata: 1 anno, 9 mesi, 12 giorni.

Falco Giuseppe, nato il 17.1.1913 a Pinerolo (Torino), commerciante;

- Barenghi: con Decreto di grazia del 4.2.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Spoleto il 18.2. 1942.

Taverna Pietro, nato il 23.12.1900 a Villadossola (Novara), cambiavalute; Canfori Robe1to, nato il 19.4.1903 a Venaria Reale (Torino), rappresentante di commercio;

Detenuto dal 3.5.1940 al 18.2.1942. Audisio Carlo, nalo il 23.3.1908 a Roccavione (Cuneo), autista; Pena espiata: 1 anno, 9 mesi, 15 g iorni. Pepino Pietro, nato, l' l J. I 1.1909 a Roccavione (Cuneo), contadino; SENTENZE DI RIABILITAZIONE - Scorza: viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 10.4.1948.

Bertone Mario, nato il 13.2.1910 a Beinette (Cuneo), autista; Aime Bruno, nato il 20.2.1898 a Moncalvo (Asti), commerciante. IMPUTATI

- Barenghi: viene riabi litato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 3.6.1948. Tutti: Con sentenza del 17.5. 1954 il Tribunale Supremo mi litare estende gli effetti della riabilitazione alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto militare della condanna.

O

del delitto di cui ali' art. I O p.p. e cpv. 2° in relazione al cpv. I n. 1 e 2 della legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, mediante associazione ed in concorso fra loro e con più azioni esecutive cli un medesimo disegno criminoso, introducendo clan-


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TRISUNALESPECIALEPER LA DIFESA DELLO STATO

destinamente in Italia titoli industriali e di Stato Italiani bloccati all'estero, sempre clandestinamente, valuta italiana e francobolli italiani, omettendo la denunzia dei crediti all'estero, sottratto, con mezzi fraudolenti, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero ed agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, vivendo tutti, in parte, abitualmente dei proventi del delitto, con l'aggravante, inoltre, a carico dell'imputato Romita Mario, di cui al n. 3 del cpv. I O su menzionato, per avere il fatto da lui commesso, assunto, pei.:.Je qualità sociali e personali del Romita e per l'ufficio dallo stesso rivestito, nonchiì! per il grave nocumento derivato ali' economia nazionale, carattere di notevole rilevanza. Reato commesso in Torino ed altre città d'Italia ed all'estero sino all'ottobre - novembre 1939 per Romita, Demarchi, Basso, Audisio, Pepino, Bertone e Aime e sino al maggio 1940 per gli altri imputati. Con l'aggravante della recidività ai sensi della p.p. dell'art. 99 C.P. per Falco e Aime. OMISSIS

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. .RELATIVE AI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 • N. 1097

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Ordina che tutti i condannati per i quali viene inflitta la reclusione per non meno di dieci anni di reclusione siano sottoposti a libertà vigilata. Assolve Taverna Pietro e Canfori Robe1to per insufficienza di prove in ordine al reato loro ascritto e ordina che i due imputati ora citati siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ordina che il Widmer sia espulso dallo Stato a pena ultimata. Roma, 22.8.1940 - Anno XYill Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Taverna Pietro, detenuto dall' 11.6.1940 - e Canfori Roberto, detenuto dal 12.6.1940, vengono scarcerati il 22.8.1940. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZ IONE

P.Q.M.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 4.1.1943:

Visti gli ftrt. l p.p. e n. 1, 2, 3 e 3° comma, 2 legge 28.7.1939 n. 1097; 29, 99, 110,230,312 C.P.; 488,274 e 479 C.P.P ..

- Romita: condonati condizionalmente 3 anni di reclusione e l'intera multa determinando la residua pena da espiare in 13 anni.

DICHIARA

Pertanto Romita, detenuto dal 5.12.1939, avrebbe dovuto essere scarcerato il 5.12.1952.

Tutti gli imputati - meno Taverna Pietro e Canfari Roberto - responsabili del reato loro ascritto - esclusa l'aggravante dell'abitualità per tutti meno Romita, Widmer e Basso; esclusa pure l'aggravante dell'associazione per il Demarchi e Falco - e condanna: Romita Mario e Wiclmer Hans ciascuno alla pena di anni sedici cli reclusione e lire trecentomila cli multa; Demarchi Umberto ad anni dieci di reclusione e lire cento1nila di multa; Basso Giacomo ad anni otto di reclusione e lire cinquantamila di multa; Audisio Carlo ad anni sette di. reclusione e lire venticinquemila di multa; Aime Bruno ad anni cinque di reclusione e lire diecimila di multa; Bertone Mario ad anni quattro di reclusione e lire ventimila di multa;Pepino Pietro ad anni tre di reclusione e lire quindicimila di multa; Falco Giuseppe ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire duemila di multa. Condanna inoltre: a) alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Romita, Demarchi, Basso, Widmer, Audisio e Aime; b) alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Pepino e Bertone; c) tutti gli imputati nei confronti dei quali viene inflitta una pena al pagamento in solido delle spese di processo e alle spese per il mantenimento durante la custodia.

Romita, invece, secondo quanto comunicato dalla Questura di Tor.ino, (con foglio n. 38684 del 12.2.1946) "venne liberato, nell'aprile del 1945, dai pattigiani della Casa Penale di Saluzzo". - Wiclmer: condonati condizionalmente 3 anni di reclusione e l'intera multa determinando la residua pena da espiare in 13 anni. Pertanto Widmer, detenuto dal 4.5 .1940, avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Panna il 4.5.1953. Widmer, però, venne liberato dai partigiani della Casa di Reclusione di Parma nel 1944. - Demarchi: condonati condizionalmente 3 atrni di reclusione e l'intera multa determinando La residua pena da espiare in 7 anni. Pertanto Demarchi, detenuto dal 4.12.1939, deve essere scarcerato il 4.12.1946. Demarchi, detenuto nella Casa di Reclusione di S. Gimignano, il 27.4.1942 viene trasferito alla Casa di Lavoro all'aperto di Trama.riglio (Sassa1i).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. REL\TTVE Al DELITTI PREVlSTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

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Il 21.6.1944 viene trasferito alla Colonia di Asinara, ove viene trattenuto fino al 4.12.1946.

giudicati dal T.S .D .S. con sentenza del 22.8.1940 perchè il fatto non costituisce reato.

- Basso: condonati condizionalmente 3 anni di reclusione e l'intera multa determinando la pena da espiare in 5 anni.

Nota: la Conunissione Istruttoria, con sentenza n. 51 del 6.8. I 940, rinviò al giudizio del T .S.D.S. anche i latitanti:

Pertanto Basso, detenuto dal 5.12.1939, viene scarcerato, ~r espiata pena, dalla Casa di Reclusione cli Fossano il 5_12. 1944. - Aud.isio: condonati condizionalmente 3 anni cli reclusione e l'intera multa determinando la pena da espiare in 4 anni. Pertanto Audiso, detenuto dall' 8.6.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Ancona 1'8.6. 1944. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre nel gennaio del 1942 non viene accolta. - Aime: viene condonata condizionalmente la residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 24.10.1942. Detenuto dal 28.6.1940 al 24.10.1942. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi, 26 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25.10.1940 non venne accolta. - Bertone: viene condonata condj zionalmente la residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione dj Viterbo il 23.10.1942. Detenuto dall'8.6.1940 al 23.10.1942. Pena espiata: 2 anni, 4 mesi, 15 giorni. Istanze di grazia inoltrate dai genitori 1'8.6.1941 e l' l.8.1941 non vengono accolte. - Falco, detenuto dal 5.4.1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Gi.udiziarie di Torino il 5.10.1941. Una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 13.12.1940 non viene accolta. - Pepino, detenuto dall'8.6.1940, muore, per tubercolosi polmonare, nel Sanatorio Giudiziario di Pianosa il 16.9.1942. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 22.5.1948, assolve tutti gli imputati

- Gal lo Mario, nato il 29 .11. 1898 a Monesiglio (Cuneo), pasticciere; - Lenzer Charles, nato il 6.4. 1912 a Zurigo (Svizzera), rappresentante di commercio; - Sottas Emilio, nato il 26.9.1905 a Fribourg (Svizzera), conunerciante. La Sezione lstrutto1ia della Corte di Appello di Torino dichiara, con sentenza del 24.6.1948, di non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati perchè il fatto non costituisce reato revocando il mandato di cattura emesso nei loro confronti. In data 14.5.1940 il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino denunziò, per infrazion i tributarie, anche il latitante: - Barberis Giacinto, nato il 20.5.1890 ad Alessandria; titolare del la ditta "Globus". Dal Registro Generale risulta che Barberis non venne sottoposto a procedimento penale perchè la Procura Generale del T.S.D.S. non ravvisò nella denunzia gli estremi di alcun reato.


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TERZ A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVlSTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 121

Reg. Gen. n. 128/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M . V.S.N.; Giudice Relatore: Presti G iovanni;

(_

Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Carusi Mario, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato.

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multa, entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, colla conseguenza per il Corà dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; ordina che Corà sia sottoposto alla libertà vigilata; ordina la confisca di guanto sequestrato; dichiara revocato il condono di anni uno e mesi sei di reclusione e di lire quattromila di multa concessa al Corà con sentenza 5 .10. 193 7 della Corte d'Appello di Venezia. ASSOLVE Ubric Antonio per non provata reità in ordine al dolo del reato in rubrica ascrittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Roma, 23.8.1940 -Anno xvm -

nel procedimento penale a cru-ico di:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Corà Cristiano, nato il 10.11.1908 a Montecchio Maggiore (Vicenza), agente di conunercio;

Urbic Antonio, detenuto dal 4.5.1940, viene scarcerato il 23.8.1940.

Kert Rodolfo, nato il 23.4.1899 a Trieste, impiegato privato; Urbic Anto1ùo, nato il 20.11.1898 a Orehovo (Jugoslavia), ferroviere. IMPUTATI del delitto di cui agli rut. 110 C .P. e I legge 28.7. 1939 n. 1097 per avere, con mezzi fraudolenti, esportando, in concorso fra loro, all'estero valuta nazionale, agito in modo da deprimere il corso della valuta stessa. Con l'aooravante per Corà e Kert della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. l O n. bb 2C.P. In Postumia ed all'estero, sino al 23 ap1ile 1940. OMISSIS P .Q.M. Letti ed applicati gli art. 110 C.P.; 1 legge 28.7.1939 n. 1097; 29, 299, 240, 99 cpv. 1 n. 2 C.P.; 274,488 C.P.P.; R.D. 15.2.1937 n. 77; 485,486 C.P.Eserc.ito. DICHIARA Corà Cristiano e Kert Rodolfo responsabili del reato in epigrafe a loro ascritto colla rubricata aggravante della recidiva, e condanna Corà ad anni tre di reclu~ sione e a lire diecimila di multa e Kert ad anni uno di reclusione e a lire mille d1

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Corà: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 20.3.1941 la pena pecutùaria della multa di lire 10.000 viene convertita in 200 giorni di reclus.ione.

In data 9.6. 1941 il Procuratore del Tribunale di Vicenza cumula la pena di 3 atmi di reclusione e 10.000 lire di multa inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 23.8.1940 con le pene inflitte, per altri reati commessi dal Corà, con sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 15.3 .1937 e con sentenza pronunziata dal Tribunale militare tcnitoriale di Trieste il 27.9. 1940 determinando la pena complessiva eia espiare in 7 anni, 7 mesi e IO g iorni di reclusione a 10.000 lire di multa. Pertanto il Procuratore Generale del T.S.D.S. (Francesco Dessy) stabilisce, con provvedimento del 18.7.1941, che Corà, detenuto dal 26.4.1940, "terminerà di espiai-e la pena principale il 6.12.1947 e la pena della multa convertita in 200 giorni di reclusione il 24.6.1948". Dal fascico lo di esecuzione non risulta se Corà venne scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 26.4.1948 oppure in data anteriore per i noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre e dalla moglie 1'8.11.1941 non viene accolta. Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali mi li tari guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Corà Cristiano dal T.S.D.S . con sentenza del 23.8.1940 "perchè il delitto a lui


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al DELlTTJ PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 • N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

addebitato non costituisce più reato dato che è stato abrogato dal la Legge 18.10.1949 n. 76,9" . - Kert, detenuto dal 26.4..1940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Trieste il 26.4 . I 941.

e

Reg. Gen. n.152/1940

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SENTENZA N.123

fl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Carnsi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Gario Arturo, nato il 13.1.1903 a Torino, commerciante; Walser Roberto, nato l' 11 .3 .1.900 a Teufen (Svizzera), chimico. IMPUTATI I) del delitto di cui all'art. 1° p.p. e cpv. 2° in relazione al cpv. 1° n. 1 e 2 legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, mediante associazione ed in concorso fra loro e con altri non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commerciato e sottTatto, con mezzi fraudolenti, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero ed agito in modo eia deprimere il corso della valuta nazionale, acquistando e vendendo a scopo speculativo, ed esportando, quindi, oro, ed omettendo di cedere allo Stato Ja valuta straniera ricevuta dalla vendita dell'oro all'estero, vivendo abitualmente, in parte, dei proventi del delitto; 2) del reato cli cui agli art. 110 C.P. e 11 R.D. legge 14. l 1.1926 n . 1923 e successive modificazioni, per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati, esportato oro ed importato argento, platino e brillanti senza i relativi prescritti. permessi ministeriali. Reati commessi in Torino ed altrove ed all'estero sino all'aprile 1940. Con l'aggravante, per il Walser della recidiva ai sensi cieli' art. 99 cpv. 1° n. 2 C.P. OMISSIS P.Q .M . Letti ed applicati gli art. 1 p. p. cpv. 1 n. 1, 2 legge 28 luglio 1939 n. 1097; 11 R.D. legge 14.11.1926 n . 1923 e successive modificazioni 110, 73, 29, 229, 240, 312 C.P.; 274,488 C.P.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA Gario Arturo e Walser Roberto responsabili dei reato loro ascritti. esclusa ~erò l'aggravante di cui al n. 2 del 1° cpv. dell'art. I della rubricata legg~ valutaria, con l'agg~avante della rubricata recidiva per Walser, e, cumulate le pene c~nda~a Gano e Walser ciascuno ad anni sette cli reclusione t;-tl lire cinquantamila d1 multa, al pagamento in solido delle spese di preventivà-custodia, con la cons~guenza per entrambi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; ordina c,he sia~o sott?posti a libertà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro e I espuls10ne d1 Walser dallo Stato a pena espiata, revoca il beneficio della condizionale concessa a Walser dal Tribunale di Torino con sentenza 5.2.1936 in virtì:1 dei RR.DD 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n . 77. Roma, 23 agosto 1940 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 vengono dichiarati condizionalmente condonati 3 anni di reclusione a - Gario Arturo (Ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 29.12.1942) Pertanto Gario, detenuto dall' 1.5.1940 e che ha pagato la multa di 50.000 lire, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale cli Padova I' 1.5.1944. Pena espiata: 4 anni. . Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie nel marzo del 1941; istanza non accolta. - Walser: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S .D.S. 1'8.3.1941 la pena pecuniaria di lire 50.000 viene convertita in mille giorni di reclusione. Per:anto :Yalser, detenuto dal 9.5. 1940 e che per i precedenti penali non può usufruire dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156, doveva essere scarcerato il 3.2.1950. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 28.8.1941; istanza non accolta. Dal fascicolo cli esecuzione non risulta se Walser venne scarcerato dalla Casa Penale di Parma nella suddetta data oppure in data anteriore per i noti avvenimenti verificatisi nel 1944 e 1945. Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M . dei Tribunali militari di

TERZA P ARTÉ: SENTENZE PRONUNZIATE l>AL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1 939 . N. 1097

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guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Gario Arturo e a Walser Roberto dal T.S.D.S. con sentenza del 27.8.1940 perchè, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 28 .10.1949 n. 769, i reati previsti dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 non costituiscono più reato. Nota: la Questura cli Lucca denunziò, in data 18.6. 1940, anche il latitante Silberstein Federico, nato il 15.6.1913 a Gogolin (Svizzera), commerciante in oro. Dal Registro generale, però, non risultano ulteriori notizie e si ignora se il Silberstein venne sottoposto a procedimento penale.


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TERZA PARTE: SENT ENZE PROl'R JNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE A.I DELITTI PREV1STI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen.n. 220/1940

SENTENZA N. 130

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

SENTENZA N. 141

Reg. Gen. n. 171/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

('

Giudice Relatore: Lanari Piero;

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Presidente:. Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M .V.S .N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici Consoli M. V.S.N. : Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Ciani Ferdinando.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Calia Gaspero, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente:

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

SENTENZ A

nel procedimento penale a carico di:

nel procedimento penale a carico d i:

Menken Leo, nato il 23.7.1889 ad Amsterdam (Olanda), commerciante, detenuto dal 13.6.1940.

Lo Po Alfredo, nato il 2 1.1. 1906 a Giarre (Catania), rappresentante di commercio, detenuto dal 10.7.1940;

IMPUTATO del reato previsto dall'art. 1 p .p. della legge 28.7 .1939 n. 1097 per avere, nell'ottobre o novembre 1939, agito con mezzi fraudolenti in modo da deprimere il corso della valuta nazi.onale, esportando clandestinamente dall' Italia in Svizzera lire 250.000 circa. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli mt. 1 p .p . legge 28.7 .1939 n. 1097; 485,486 C.P.Esercito.

Gallino Ferdinando, nato il 27.9.1901 a Torino, industriale, detenuto dal 6.7.1940. ilv!PUTATI del reato di cui agli art. 110 e 56 C.P. e I p .p. della legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, in concorso fra loro, in Napoli ed altrove, nel febbraio 1940 e successivamente, tentato di commerciare, con mezzi fraudolenti, in danno dell' economia nazionale, assegni esteri per settemila dollari. Con l'aggravante per il Lo Po Alfredo della recidiva ai sensi dell'a1ticolo 99 cpv. 1° n. 2 C.P. OMISSIS

DICHIARA Menken assolto per insufficienza cli prove dal reato ascrittogli, ordinando che egl i venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 13.9.1940 - Anno X VIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

P.Q.M . Visti ed applicati gli art. 110, 56, 99 cpv. 1 n. 2; legge 28.7.1939 n. 1097; 42 C .P.; 485, 486 C.P.Esercito. DICHIARA ASSOLTI Lo Po Alfredo per insufficienza di prove dal reato ascrittogli per mancanza di dolo; e Gallino Ferdinando perchè il fatto non costituisce reato; ordinando che entrambi vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 27.9.1 940 - Anno XVIll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 188/1940

RELATIVE Al DELrrn PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

SENTENZA N. 145

il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Ciani Ferdinando, Colizza Ugo,~ppiej Giorgio, Pasqualucci Renato, Mingoni Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

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RITIENE gli altri colpevoli del reato loro rubricato e condanna Frevola ad anni 3 e L. 2.000 di multa, Wellauer ad anni 2 e L. 2.000 di multa e Mazzola ad anni 2 e L. 1.000 di multa. Tutti alla reclusione; Frevola anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti alla libertĂ vigilata; al pagamento in solido delle spese cli giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina la confisca di quanto trovasi in giudiziale sequestro; e che la Wellauer venga espulsa dallo Stato dopo cli avere espiata la pena.

nel procedimento penale a carico di:

Roma, 8.10.1940 - Anno XYlll -

Frevola Raffaele, nato il 5.2.1893 a Vico Equense (Napoli), rappresentante di commercio;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Canepa Francesco, detenuto dal 4.5.1940, viene scarcerato 1'8.10.1940.

Wellauer Edwige, nata il 13 .5. I 891 a Lugano (Svizzera), casalinga; NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI E SECUZIONE Canepa Francesco, nato il 21.12.1903 a Genova, orefice; Mazzola Angelo, nato il 15.6.1912 a Chiasso (Svizzera), fattorino spedizioniere.

- Frevo la: per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il 23.10.1942, a seguito di ordine di scarcerazione emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 20.10.1942.

IMPUTATI del reato di cui agli art. 110, 81 cpv. C.P.; I e 2 legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, in concorso tra loro, in tempi diversi, ma con piĂš azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esportato dal Regno clandestinamente e con mezzi fraudolenti , biglietti di banca italiani per un importo non inferiore a lire italiane 47 1.940,70; deprimendo in tal modo il corso della valuta nazionale. In Como, Genova e territorio svizzero, dal gennaio al marzo 1940.

11 T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 29 .12.1942, condizionalmente condonata la residua pena eia espiare. Detenuto dal 30.4.1940 al 23.10.1942. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 23 giorni. Si associa a una istanza di graz.ia inoltrata dalla moglie i I 4.6. I 941: istanza non accolta.

OMISSIS P .Q.M. Visti ed applicati gli art. 110, 81 cpv. C.P.; I e 2 legge 28.7.1939 n. 1097; 23 , 29,228,229,240, 312 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485,486 C.P.Esercito. DICHIARA Canepa Francesco assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli; ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non de tenuto per altra causa.

- Wellauer: con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 27.7.1941 la pena pecuniaria di lire 2000 viene conve1tita il 40 giorni cli reclusione. Una istanza di grazia viene accolta e, pertanto, con Decreto di Grazia ciel 15.4.1942 viene concesso il condono dell'intera multa, convertita in 40 giorni cli reclusione, e della residua pena della reclusione da espiare e, pertanto, viene scarcerata da.Ila Casa Penale per Donne cli Venezia il 23.4.1942. Detenuta dal 30.4.1940 al 23.4.1942.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. 1097

mTBUNALE SPECIALEPE R LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 159

Reg. Gen. n. 106/1940

Pena espiata: 1 anno, 11 mesi, 23 giorni. - Mazzola: una istanza di grazia viene accolta e, pertanto, con Decreto di Grazia del 7.5.1942, viene concesso il condono dell'intera multa e della residua pena della reclusione da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 14.5. 1942.

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11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino;

Detenuto dal 3.5.1940 al 14.5.1942. Pena espiata: 2 anni ed l 1 giorni.

)

Nei confronti dei sopraspecifi.cati imputati il Tribunale militare territo1iale di Roma dichiara, con Ordinanza del 21.7 .1967, cessata l'esecuzione e gli effetti penale della condanna emessa dal T.S.D.S. 1'8.10.1940 perchè il fatto addebitato non costituisce piÚ reato per effetto delle disposizioni contenute nella legge 18.10.1949 11. 769.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Barbera Gaspero, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Petillo Nicola, nato il 21.11.1890 a Napoli, commerciante; Ferrari Emilio, nato il 10.1.1876 a Pistoia, impiegato; Fibbi Luigi, nato il 3.2.1877 a Borgo San Lorenzo (Firenze), commissionario; Francini Lamberto, nato il 22.2.1904 a Tizzana (Pistoia), negoziante; Keniston Gerald, nato l' 1.3.1882 a Castle Cary Somerset (Inghilterra), commissionario; Lowe Tommaso, nato il 18.11.1896 a Firenze, produttore della Soc. An. Masetti Fedi; Maitini Luigi, nato il 3.8.1886 a Lucca, espo1tatore; Masi Angiolo, nato il 19.7.1890 a Firenze, spedizioniere doganale; Messeri Alberto, nato il 9.3. 1897 a Vaglia (Firenze), impiegato privato; Pacini Domenico "detto Ugo", nato il 19.1 2 .1884 a Bagni (Lucca), geometra. Paltrinieri Vincenzo, nato il 4.4.1 889 a Pisa, avvocato; Pozzi Attj]io, anto il 29.5.1902 a Sesto Fiorentino (Firenze), commerciante; Verdiani Francesco, nato il 25 .5. 1894 a Impruneta (Firenze), impiegato privato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI 1) Petillo Nicola, Francini Lambe1to e Mattini Luigi: del delitto di cui all'art.

1 p.p. e cpv. 1°; n . 1 e 2 legge 28 luglio 1939 n. 1097, in relazione agli art. 110 e 81 cpv. 1° e 2° C.P. per avere, in concorso tra loro, all'uopo associati, con mezzi fraudolenti, nell'agosto 1939 e successivamente, in più riprese ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in Firenze, Milano ed altrove, sottratto e commerciato, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ed_ avere agito in modo eia deprimere, il corso della valuta Jl.il.Zionale; vivendo, abitualmente, dei proventi dei delitti anzidetti; ) 2) Verdiani Francesco, Keniston Gerald, Masi Angiolo, Pacini Domenico, Lowe Tommaso Enrico, Messeri Alberto e Pozzi Attilio: del delitto di cui all' art. 1 p.p. legge 28.7.1939 n. 1097 in relazione agli art. 110, 81 cpv. 1° e 2° C.P. per avere nelle suddette circostanze di tempo e luogo concorso nel delitto addebitato come sopra ai nominati Petillo, Francini e Martini, o finanziandoli, o incettando e consegnando valuta estera, o comunque agevolandoli nella loro delittuosa altività; 3) Fibbi Luigi: del delitto di cui all'art. 453 n. 3 C.P. in relazione agli art. 456, 458, 11 O stesso codice, per avere sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, in concorso e di concerto con Ciavieri Pietro e Manuelli Franco (latitanti) e con il falsificatori e gli intem1ediari, messo in c.i rcolazione carte cli pubblico credito false (assegni alterati nelle cifre); 4) Ferrru·i Emilio e Paltrinieri Vincenzo: del delitto di cui agli art. 378 e 379 C.P. per avere, sempre nelle predette circostanze di tempo e di luooo, aiutato i coimputati Ciavieri e Manuelli (latitanti) ad assicurare il profitto derivato dal collocamento, presso il nominato Francini, di carte di pubblico credito false, e per avere dopo la consumazione ciel delitto attribuito ai nominati Ciavieri e Mannelli, assistiti costoro ad eludere le investigazioni della competente Autorità e a sottrnrli alle ricerche della medesima. OMISSIS

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 2&.7.1 939 - N. !097

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DICHJARA Francini Lamberto e Martini Luigi rispettivamente responsabili del reato loro ascritto escluse le aggravanti di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 28.7.1939 11. 1097 e così modificando parzialmente rubrica nei confronti dei detti imputati li condanna ciascuno alla pena cli anni dieci di reclusione e lire trecentomila di multa. Dichiara Verdiani Francesco responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di amù cinque di reclusione e lire ventimila di multa. Dichiara Fibbi Luigi responsabile del reato cli cui all' att. 491 C.P. in relazione agli rut. 476, 482 e 489 del codice stesso e, così modificando al rubrica, lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Dichiru·a Ferrari Emilio responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena di a111ù due di reclusione. Condanna alla interdizione perpetua dai pubblici uffici Francini Lamberto, Martini Luigi e Verdiani Francesco. Condanna infine tutti gli imputati nei confronti dei quali viene inflitta una pena al pagamento in solido delle spese del processo e al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputatj nei confronti dei quali viene inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni siano sottoposti a libertà vigilata. Ordina la confisca di quanto sequestrato appartenente agli imputati nei confronti dei quali viene affermata la responsabilità e avente attinenza all'attività delittuosa dei medesimi. Assolve perchè il fatto non costituisce reato Masi Angiolo, Messeri Alberto e Pacini Domenico.

P.Q.M.

Assolve per insufficienza cli prove dal reato rispettivamente ascritto Petillo Nicola, Ke1ùston Gerald, Lowe Tommaso, Pozzi Attilio e Paltrinieri Vincenzo.

Visti gli art. 2, I p.p. legge 28.7.1939 n. 1097; 110 e 81 cpv. 1° e 2°, 491 C.P. in relazione agli art. 476, 482 e 489 codice stesso; 29, 73, 378, 379, 230, 240 C.P.; 45 n. 4 , 49,274,488,479 C.P.P.

Ordina che gli assolti siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

Sciogliendo la riserva contenuta nel la propria ordinanza emessa in data 29.1 O. 1940 - in seguito ad incidente sollevato - in limine litis - dalla difesa di Fibbi Luigi e giudicando preliminarmente sulla istanza di incompetenza per matena proposta alla difesa degli imputati Ferrari Emilio e Paltri.nieri Vincenzo dichiara la propria competenza a conoscere dei reati a carico dei nominati Fibbi Luigi, Ferrari Emilio e Paltrinie1i Vincenzo, ricorrendo le ipotesi di cuj all'art. 45 n. 4 del C.P.P.

Roma, 2.11 .1940 - Anno XIX Seguono le fame ciel Presidente e dei Giudici. - Keniston Gerald - detenuto dal 21.3 .1 940 - Masi Angiolo - detenuto dal 22.3 .1940 -


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE AI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE28.7.l 939 - N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

- Petìllo Nicola - detenuto dal 28.3.1940 - Lowe Tommaso e Messeri Alberto - detenuti da11'8.4.1940 - Pacini Domenico - detenuto dal 9.4.1940 - Pozzi Attilio - detenuto dal 10.4.1940 - Paltrinieri Vincenzo - detenuto dal 16.4.1940 vengono scarcerati il 2.11.1940 NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Francini: il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 20.11.1942, condonati 3 anni di reclusione e l'intera pena pecuniaria di 300.000 lire per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156. Pertanto Francini, detenuto dal 21.3.1940, avrebbe dovuto essere scarcerato il 21.3.1947. L' 1.1.1944 venne scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto per ordine del Comando militare tedesco della Piazza di Spoleto "per entrare nel servizio del lavoro obbligatorio tedesco". Il 9.5.1946 la Questura di F irenze " procede al fermo" del Francini che, in data 27 .5. I 946, viene tradotto nuovamente nella Casa Penale dj Spoleto. Il T ribunale militare territoriale di Roma, d ichiara, con Ordinanza del 28.10.1946, condonati altri 4 anni di reclusione: 3 per le disposizioni contenute nel R.D. 5.4.1944 n. 96 e J per i provvedimenti di clemenza previsti dal D.P. 22.6.1946 n. 4. Pertanto Francini Lamberto viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto, per espiata pena, il 10.7.1946.

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Gimignano. Dal fascicolo di esecuzione non risulta se la residua pena da espiare venne dichiarata condonata per i provvedimenti cli clemenza emessi negli anni successivi oppure venne emessa una Ordinanza che dichiarava cessat~ l'esecuzione pen~I~ e gli effetti penale della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. 11 2.11.1940 perche 1 fatti, per le djsposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 18.10.1949 n. 769, non costituiscono più reati. - Verdiani, una istanza di grazia viene accolta e, pertanto, con Decreto di Grazia del 12.9.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e dell'intera multa di lire 20.000. Verdiani, quindi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di V iterbo il 18.9.1942. Detenuto dall' 1.4.1940 al 18.9.1942. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 17 giorni - Fibbi: poichè il figlio, Fibbi Giuseppe - classe 1912 - presta servizio militare nella 3° Compagnia Sanità di Milano il Procuratore Generale del T.S .D.S. (Francesco Dessy), ritenuto che dagli accertamenti compiuti dal competente Comando dei reali Carabinieri risulta che la moglie e il secondo figl io minorenne ciel Fibbi versano in disagiatissime condizioni economiche a causa della detenzione di Fibbi Luigi, ordina la "sospensione dell'esecuzione penale della sentenza di condanna" per effetto delle disposizioni contenute nell' art. 6 della Legge 9.7.1940 n. 924. Pertanto Fibbi Luigi, detenuto dal 22.3 .1940, viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 25 .12.1941. La residua pena da espiare venne dichiarata condizionalmente condonata_ per le disposizioni contenute nel R.D. 5.4.1944 n. 96 (Ordinanza emessa dal Tribunale militare ten-itoriale di Roma il 23 .3.1946).

Una istanza di grazia inoltrata dal Francini e dalla moglie l' 1.5.1941 venne respinta.

- FeITari: detenuto dal 9.4.1940 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale per Minorati di Pozzuoli il 9.4.1942.

- Martini: il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 20.11 .1942, condonati 3 anni di reclusione e l'intera pena pecuniaria di 300.000 lire per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1 942 n. 1156.

Nota: nel pronunciare l'accusa nei confronti dei summenzionati imputati la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 61 dell' 8. l0. I 940:

Pertanto Martini, detenuto dal 26.3.1940, avrebbe dovuto essere scarcerato il 26.3 .1947. A seguito dei noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945 Mattini venne scarcerato - in data che non è stato possibile accertare - dalla Casa cli Reclusione di S .

a) ha assolto "per non aver commesso il fatto": - Michclucci Tito, nato il 3.1.1885 ad Empoli (Firenze), spedizioniere; Detenuto dal 24.4.1 940al 9.10.1940.


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b) ha dichiarato di "non doversi procedere perchè i fatti addebitati non costituiscono reati" nei confronti di: - Cioci Bernardino, nato il 27 .3.1902 a Bagni a Ripoli (Firenze), impiegato privato; Detenuto dal 22.3.1940 al 9.10.1940. - Speranza Edoardo, nato il 27.1.1894 a Comegliano (Genova), commissionario; Detenuto dal 23.3.1940 al 9.10.1940. - Boni Natale, nato il 25.12.1890 a Firenze, pellicciaio; Detenuto dal 17.4. 1940 al 9.10.1940. c) ha dichiarato di "non doversi procedere per insufficienza di prove" nei confronti cli:

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELlTTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1 939 - N. 1097

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SENTENZA N.174

Reg. Gen. n. 244/1940

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Cisotti Carlo, Barbera Gaspero, Bergamaschi Carlo, Caputi Pietro, Suppiej Giorgio.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ehret Giorgio, nato il 21.6.191 I a Greenwich (U.S.A.), studente di canto; Gunther Grace, nata il 10.3.1888 a Chicago (U .S.A.) possidente;

- Martelli in Francini Alma, nata il 26.1.1907 a Tizzana (Pistoia), negoziante; Mattioli Renzo, nato il 25.5.1908 a Pisa, commissario di borsa; Detenuta dal 2.1..3.1940 al 9.10.1940. Fattorini Tommaso, nato il 21.12.1902 a Roma, commerciante; d) ha rinviato al giudizio ciel T.S.D.S. i latitanti: - Giavieri Pieti-o, nato il 17.7.1900 a Firenze, impiegato di banca; - Manueli Bianco, nato il 25.2.1886 a Figline (Firenze) . Nei confronti degli imputati latitanti Giavieri Pietro e Manueli Bianco il T.S.D.S. ha dichiarato, con Ordinanza del 12.2.1943, che i reati loro addebitati sono eia dichiararsi estinti per l'amnistia concessa con R.D. 17.10.1942 n. 1156.

De Luca Giovanni, nato il 13.4.1906 a Catania, dottore in scienze economiche, direttore dell' American Express. IMPUTATI Elu-et Giorgio, Gunther Grace, Mattioli Renzo e Fattorini Tommaso: del delitto cli cui agli altt. lJ.O C.P. e J A p.p. e cpv. 1° e 2 della legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, previa associazione ed in concorso fra loro e con De Luca, incettato a commerciato, con mezzi fraudolenti, in Firenze ed altrove fino al luglio 1940, mezzi di pagamento all'estero (dollari) in danno dell'economia nazionale, agendo in modo da deprimere il corso della valuta nazionale; De Luca Giovanni: del delitto di cui agli rutt. 110 C.P. e I O p.p. cpv. 2° in relazione ai n. 2 e 3 del cpv. I O della legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, previa associazione ed in concorso con E hret Giorgio, Gunther Grace, Mattioli Renzo e Fattorini Tommaso, incettato e commerciato, con mezzi fraudolenti, in Firenze ed altrove fino al luglio 1940, mezzi di pagamento (dollari) in danno dell'economia nazionale, agendo in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, e, dando luogo, per le sue qualità sociali e personali e per l'ufficio di direttore di banca da lui rivestito, ad un fatto cli notevole rilevanza. Ehret Giorgio , inoltre: del delitto di cu i all'art. 291 C.P. per avere il 16.7.1940 in Firenze pubblicamente vilipeso la nazione italiana chiamando gli


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

italiani "bastardi" e "maiali" e pronunziando le frasi: "In questa terra sono guardati bene i bambini e nessun altro" - "qui sono tutti poveri perchè le cose sono male organizzate".

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

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era stata convertita in 3 anni di reclusione) viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Voltena il 20.4.1941. Detenuto dal 17_7.1940 al 20.4.1941.

OMISSIS Pena espiata: 9 mesi e 3 giorni. P.Q.M. Visti gli a.ttt. I e 2 legge 28.7.1939 n. 1097; 29, 73, 230, 312, 240 p.p., 291 , 266, 133 C.P.; 274,488 C.P.P..

- Gunthcr: a seguito di istanza di grazia inoltrata il 7.12.1940 viene concesso, con Decreto di Grazia del 31.3.1941, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Venezia il 12.4 .1941.

DICHIARA Detenuta dal 17.7.1940 al 12.4. J 941. Tutti gli imputati responsabili dei reati loro ascritti, esclusa l'aggrnvante di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge 28.7.1939 n. 1097 per il De Luca e, così modificando parzialmente la rubrica nei confronti di quest'ultimo, condanna Ehret Giorgio alla pena di anni sei di reclusione e lire trecentomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 C.P.e 1 p.p. e cpv. I O n. 2 della legge ora citata e anni uno della stessa pena per il reato cli cui all'art. 291 C.P. e, operando il cumulo delle anzidette pene, fissa per l'Ehret la pena complessiva cli anni sette di reclusione e lire trecentomila di multa;

Pena espiata: 8 mesi e 25 giorni . - Fattorini: a seguito cli istanza di grazia inoltrata il 20.12.1940 viene concesso, con Decreto di Grazia del 19.5.1941, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d.i Panna il 25.5.1941. Detenuto dal 17.7.1940 al 25.5.1941.

Gunther Grace, alla pena di anni sei di reclusione; Matti.oli Renzo e Fattorini Tommaso, ciascuno, alla pena di anni cinque di reclusione; De Luca Giovanni alla pena di anni dieci di reclusione. Condanna altresì: Gunther, Mattioli, Fattorini e De Luca, ciascuno, a lire cinquantamila di mul ta; tutti gli imputati: alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo ed a]le spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che, dopo scontata la pena, il De Luca sia sottoposto a libertà vigilata e che Elu·et Giorgio e Gunther Grace siano espulsi dal tenitorio dello Stato. Ordina la confisca delle somme sequestrate e che sono il prodotto o il profitto del reato.

Pena espiata: 1O mesi ed 8 giorni. La pena pecuniaria della multa di lire 50.000 viene dichiarata condonata dal T.S.D.S. con Ordinanza del 20.11.1942 per effetto delle disposizioni contenute nelR.D. 17.l0.1942n. 1156. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di appello cli Roma il 28.2.1949. - Matti.oli: a seguito di istanza di grazia inoltrata il 20.12.l 940 viene concesso, con Decreto di Grazia del 19.5.1941, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 26.5.1941. Detenuto dal 17.7.1940 al 26.5.1941.

Roma, 14.11.1940 - anno XIX Pena espiata: 1O mesi e 9 giorni. Seguono le firme del Presidente e dei. Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Elu·et: a seguito di istanza di grazia inoltrata il 1.12.1940 viene concesso con Decreto di Grazia del 31.3.1941, il condono condizionai.e della residua pena da espiare. Poichè Eh.ret paga l'importo della multa di lire 300.000 (pena pecuniaria che

La pena pecuniaria della multa di lire 50.000 viene dichiarata condonata dal T.S.D.S. con Ordinanza del 20.11.1942 per effetto delle disposizioni contenute nel R.D. 17.10.1942 n. 1156. - De L uca: a seguito di inoltro di i.stanze di grazia viene concesso, con i Regi Decreti di Grazia del 19.5.1941 e 12.1.1942, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il 17.1.1942.


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TRIB UNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE PR01''UNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al DELI'ITJ PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

Detenuto dal 7.8.1940 al 17.1.1942.

Reg. Gen. n. 280/1940

Pena espiata: 1 anno, 5 mesi, 1O giorni.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, il 6.9. I 950, riabilitazione estesa alle pene accessorie militari ed a ogni altro effetto militare con sentenza pronunziata dal Tribunale Supremo Militare il 29.10.1951.

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SENTENZA N. 192

Presidente: Conticelli Giuseppe, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. l 944 n. 316) la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27.2. 1946, assolve Ehret Giorgjo dal reato di vilipendio alla Nazione Italiana perchè il fatto non costituisce'réato confermando le condanne inflitte per gli altri reati e rigetta l'istanza di revisione inoltrata da Gunther Grace, Mattioli Renzo, Fattorini Tommaso e De Luca Giovanni.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Carusi Mario.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara, con sentenza del 17.6.1948, inammissibili i ricorsi inoltrati da Ehret Giorgio, Mattioli Renzo, Fattorini Tommaso e De Luca Giovanni e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, tassa di sentenza e li condanna, inoltre, ciascuno, a pagare la somma cli lire 5000 alla Cassa delle Ammende.

nel procedimento penale a carico di:

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Mazzola Pietro, nato il 16.1.1910 a Castelbuono (Palermo), commerciante. IMPUTATO del delitto di cui all'art. I legge 28.7.1939 n. 1097 per avere in Castelbuono dal 12.10.1939 al 20.3.1940 sottratto con mezzi fraudolenti e in danno dell'economia nazionale mezzi di pagamento all'estero (valuta estera) per complessive lit. 43.253, 95. Con l'aggravante dell'abitualità a norma del n. 1 stesso articolo. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. J n. ! legge 28-7.1939 n. 1097; 274,488 C.P.P. DICHIARA Mazzola Pietro responsabile del reato in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni uno cli reclusione e a lire cinquecento di multa nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 6.12.1940 - Anno XIX Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Mazzola Pietro, detenuto dal 25 .9. I 940, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.9.1941. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 30.12.1940 non viene accolt.~


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.I. RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 - N. 1097

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 329/1939

SENTENZA N. 63

La Commissione Isttuttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Muhlhans Rolando e Blaschke Rodolfo per insufficienza di prove a loro carico e ordina che sia resa definitiva la loro hiJrazione.

Presidente: Gauttieri Filippo, Luogotenente Generale della M.V.S.N.;

Roma, 21.10.1940 - Anno XVIIl Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Giudici: Jannone Eugenio e Zampi Giuseppe - I Seni ori M. V .S.N .. O

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento nei confronti di Muhlhans Rolando, nato il 18.3.1886 a Graz (Germania), tecnico cinematografico, cittadino italiano, detenuto dal 7 giugno al 25 settembre 1939. Blaschke Rodolfo, nato il 23.11. I 900 a Vienna, esercente un panificio, cittadino germanico, detenuto dal 7 al 25 settembre 1939. IMPUTATI del reato di cui all'art. I - prima parte - legge 28.7.1939 n. 1097, in relazione agli artt. 56, 81 , 110 C.P. per avere, in concorso con altt¡i, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso tentato di commerciare con mezzi fraudolenti valuta estera. In Abbazia nel novembre 1939. OMISSIS Essendo venuta a mancare la certezza processuale che le valute, dal Muhlhans poste in contrattazione, esistessero come oggetti suscettibili di essere, effettivamente ed attualmente, trasferiti dal venditore, o venditori, agli acquirenti, si deve dichiarare cli non doversi procedere per insufficienza di prove a loro carico. E per tale motivo Muhlhans e Blaschke furono scarcerati dal Pubblico Ministero in data 25.9.1939 ai sensi dell'art. 269 C.P.P. P.Q.M. Visti gli artt. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 e la conforme richiesta del Pubblico Ministero

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.I.

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 248/1940

RELATIVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 - N. 1097

SENTENZA N. 71

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Gauttieri Dott. Gr. Uff. Filippo, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Prof. Dott. Comm. Gioacchino, R. Avvocato Militare; Giudici: Jannone Dott. Cav. Uff. Eugenio, Zampi Avv. Comm. Giuseppe, I 0 Seniori M.V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO nel procedimento penale a carico di: Muller Francesco, nato l' 8.11.1900 a Torino, rappresentante di commerc.io, detenuto dal 1.9 settembre 1940 - XVIII IMPUTATO del delitto di cui all'art. l p.p. e cpv. I 0 n. I legge 28.7.1939 n. 1097 per avere con mezzi fraudolenti occultato e sottratto mezzi di pagamento all'estero, in danno dell'economia nazionale, costituendosi clandestinamente, presso ditte stranjere all'estero, d.isponi.bili.tà di valuta i.n parte artificiosamente trasferitavi, e utilizzando tali crediti i.n clandestine operazioni in divise.

In Italia e ali' estero dal settembre 1939 al maggio 1940, con la circostanza aggravante di aver vissuto abitualmente dei proventi delle suindicate frodi.

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trnva una precisa ed esauriente dimostrazione dei documenti sequestratigli e nei diligenti accertamenti compiuti dall'Autorità denunziante. In soGanza è rimasto sicuramente provato quanto segue.

Il Muller, nella sua qualità di rappresentante delle case straniere, aveva diritto ad una provvigione proporzionata all'importo degli affari conclusi col suo intervento, e che era a lui accreditata nella valuta del Paese a cui apparteneva la casa esportatrice, e cioè in fiorini, pesos e dollari. Egli aveva l'obbligo di denunziare e cedere all'Istit·uto Nazionale per i cambi coll'estero tali provvigioni, ed invece ciò non ha fatto, lasciando deliberatamente le provvigioni stesse accantonate presso le case estere a sua disposizione. Inoltre, per incrementare tali accantonamenti di valuta straniera il Muller è ri corso ad un altro più malizioso stratagemma, a quello cioè, dei sopraprezzi. Di accordo con le ditte fornitrici egli fissava il prezzo della gomma, che veniva acquistata dai clienti italiani, ad un livello più alto dell'effettivo, ottenendo, così, dalle nostre banche, per il pagamento delle partite, valuta estera in misura superiore a quella necessaiia, e ciò senza che gli acquirenti ne fossero a conoscenza. Il Muller usava, poi, la valuta, così accantonata, per effettuare i pagamenti alle ditte fomiLTici in conto o a saldo delle varie partite di merci fatte spedire in Italia all'indirizzo dei clienti. Tanto egli faceva per non attendere le conferme di apertura di credito e il trasferimento della divisa da parte dei destinatari della merce, operazioni, queste, che potevano, frattanto, seguire il loro corso regolare. In conseguenza, ad ogni operazione del genere le disponibilità di valuta estera venivano ricostituite, non solo, ma aumentati dai nuovi sopraprezzi e dalle nuove provvigioni, ed il Muller si trova in grado, così, di trattare affari sempre più rilevanti e con una celerità che altrimenti non sarebbe stato possibile raggiungere, aumentando in tal modo, com'egli ha confessato, il proprio guadagno.

IN FATIO ED IN DIRITTO Risulta dalla requisitoria del P.M. che: Con rapporto 11 agosto e.a. il Comando del Nucleo di Polizia Tributaiia Investigativa di Genova denunziava per traffico valutario, connesso con operazioni di importazione di gomma greggia, Muller Francesco, reggente la ditta Arminio Muller di Torino, rappresentante in Italia di alcune case straniere fornitrici della merce anzidetta. Procedutosi a caiico del Muller Francesco con mandato cli cattura, l'istruttoria relativa ha confermato in pieno la prova a carico del denunziato. L'imputato è sostanzialmente confesso, e, del resto, quanto gli è attribuito

In certi casi, pur facendo indirizzare la gomma al nome di normali clienti italiani, il Muller si riservò l'assegnazione della merce ad alLTi destinatari, trattenendosi ed utilizzando direttamente i documenti emessi dalla ditta estera e facen do rifatturare la merce stessa con altri prezzi nei confronti dei nuovi definitivi acquirenti intestatari di licenze d'importazione, i cui trasferimenti di valuta al fornitore estero servivano, naturalmente, a ricostituire .il fondo "disponibilità". Infine il Muller tentò cli usufruire dei fondi accantonati all'estero avvalendosi delle concessioni di licenze ministeriali per importazioni senza richiesta di valuta: la relativa operazione non potè, per altro, essere portata a compimento per le difficoltà sorte a seguito dell'entrata in guerra dell'Italia. Come si è già detto, il Muller ha ammesso i fatti.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

A sua discolpa ha dichiarato, fra l'altro, che, per quanto riguarda le provvi gioni, le case estere gli avevano fatto conoscere che non gli avrebbero mandato valuta, ma merce. Ora, ciò non è vero, in quanto, se mai, è la sola ditta Albett Weber di Amsterdam, fra le sei con le quali il Muller ha trattato affari, che si era attribuita la facoltà di liquidare all'attuale imputato le provvigioni in divisa o in merce, facoltà della quale non è provato, tuttavia che la Weber si sia in concreto avvalsa. Comunque, ciò non esentava il Muller dall'obbligo di denunziare e cedere il suo credito, così come si trovava costituito, verso la ditta in questione, mentre è accertato che egli ha compiuto su tale suo credito delle compensazioni abusive ed ha occultato il saldo nella misura di 500 fiorini. Dagli acce1tamenti compiuti risulta che per il pe1iodo dal 9 settembre 1939, epoca dell' entrata in vigore della nuova legge penale valuta1ia, sino alla denunzia a carico del Muller, costui aveva omesso di denunziare e cedere all'Istituto Nazionale per i cambi coll'estero tanti provvigioni in fiorini, pesos e dollari, per il controvalore di L. 112.556,25, mentre l'ammontare degli accantonamenti all'estero mediante i sopraprezzi è, sempre in controvalore di L. 1.319.260,15: in totale, quindi, il Muller ha sottratto, col doppio sistema fraudolento da lui escogitato e posto in essere, tanta valuta straniera per il controvalore di L. 1.431.816,40. Di tale valuta l'imputato ne ha investito in acquisti e pagamenti ali ' estero per L. 1.372.413,25, ma (a prescindere dalla constatazione che l'investimento non è

stato totalitaiio) ciò non elimina affatto il delitto contestatogli per diverse ragioni. Innanzi tutto questo è indipendente, com'è ovvio, dall'impiego che il Muller ha potuto fare della val uta straniera da lui occultata o sottratta al Paese: il reato si è già verificato, infatti , in tutti i suoi estremi materiali ed intenzionale allorchè il Muller ha, di proposito, omesso di denunziare e cedere la divisa straniera, ovvero coscientemente egli ha chiesto ed ottenuto dalle banche agenti l'assegnazione di tale divisa in misura superiore al reale fabbisogno, e quando, ancora, l'ha chiesta ed ottenuta pur sapendo che a sua disposizione già si trovava all'estero la valuta precedentemente accantonata. L 'investimento nulla toglie, quindi, al delitto già consumato, anche perchè il danno all'economia del Paese si è già verificato con l'avvenuta sottrazione, fosse stata pure per breve momento, della valuta estera dalla sua normale ed obbligatoria destinazione, che è appunto quella di essere posta senz'altro a disposizione dello Stato italiano, e, per esso, degli organi e ciò designati. E qui occorre notare subito che se si lasciasse all'arbitrio dei singoli di disporre della divisa slnllliera, si genererebbe lo squilibrio e la confusione in un settore tanto delicato come quello delle importazioni, i cui cardini fondamentali, il contingentamento, cioè, ed il monopolio dei cambi con l'estero possono essere assicurati nella loro funzionalità soltanto dall'azione equilibrattice dello Stato, che opera e provvede nel superiore interesse dell'economia nazionale.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALLA C.I. RELATIVE Al DELlTl'J PREVISTI DALLA LEGGE 28.7. 1939 · N. 1097

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Non va, poi,/rascurato, per la valutazione del danno all'economia anzidetta cagionato dall'ahone illecita del Muller, guanto è avvenuto a proposito di alcune partite di gomma che non poterono giungere in Italia per le sopraggiunte difficoltà conseguenti alla nostra entrata in guerra. Il Muller, seguendo il suo sistema, aveva pagato anticipatamente tali partite prima del loro imbarco per l'Italia, ciò che impedì, data la sopravvenuta impossibilità di far giungere in Italia la merce, di chiedere ed ottenere l'accreditamento della valuta corrispondente, pari al notevole controvalore di L. 801.343,25. Nell'attività illecita provata a carico del M uller ricorrono, oltre al danno all'economia nazionale, gli estremi del delitto a lui contestato di cui all'att. I della legge 28.7.1 939 n. 1097, compreso quello dei mezzi fraudolenti, che come si è visto, consistono nell'omissione maliziosa della denunzia e cessione della valuta e nella maggiorazione dei prezzi, col corollario di relativi fatture e contratti sostanzialmente fittizi. E ricorre altresì l'aggravante del cpv. I 0 n. 1 della ~egge anzidetta, e cioè di

vivere abitualmente anche solo in patte dei proventi del delitto, provato anche dalle stesse ammissioni del Muller, il quale ha, infatti, confessato ali' Autorità denunziante di avere agito contro legge per aumentare il proprio guadagno, molto limitato per la scarsità degli affari e per l'esiguità delle provvigioni. La Commissione preso in esame la cennata requisitoria e le risultanze istruttorie ritiene esservi sufficienti prove a caiico dell'imputato per rinviai-Io a giudi zio, e pertanto : Sulle conformi conclusioni del P.M.: Visti gli art. 2 R.D. 13 marzo 1927 n. 313,426 C.P.Esercito ORDINA il rinvio a giudizio ciel Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato dell'imputato Muller Francesco fu Francesco per rispondere del delitto ascrittogli di cui all'art. 1 p.p. e cpv. l O legge 28.7.1939 n. 1097 nelle circostanze tutte di cui alla rubrica: Roma, 25.11.1940 - Anno XIX Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. Il Presidente del T.S .D.S. non fissa l'udienza per il dibattimento perchè ritiene che nei fatti enunciati nel.la sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria non si riscontrano gli estremi dei reati previsti dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 . Pertanto trasmette, in data 27. l .1941, gli atti, per i provvedimenti di sua competenza, al Ministero per gli Scambi e le Valute.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFF,SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 88/1940

SENTENZA DEL 21.8.1940 (G. I. Fernando Verna)

Nei confronti di: Waser Matteo, nato il 9.7.1884 a Schleine Morissen (Canton dei Grigioni) cittadino svizzero, detenuto dal 26.10.1939;

e

Baumann Matilde, nata il 12.6.1918 in Germania, detenuta dal 19.10.1939 IMPUTATI

del reato di cui agli ruticoli 110 C.P. e 1 Legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, in concorso tra loro, nell'ottobre 1939, esportando clandestinamente in Svizzera preziosi e marchi germanici per l'importo di circa 40.000 lire italiane, e dopo averli venduLi in Svizzera non portavano in Italia i franchi svizzeri ricavati sottraendo, in tal modo, fraudolentemente mezzi di pagamento all'estero in datu10 del l'economia nazionale. OMISSIS Viste le conformi conclusioni del Pubblico Ministero e l'art. 378 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Waser Matteo e Baumann Matilde in ordine al reato loro addebitato per non aver commesso il fatto e ordina la scarcerazione di enrrambi, se non detenuti per altra causa. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

LEGGE 16 GIUGNO 1940 N. 582 (Norme per l'aggravamento delle pene r~guardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato d1 guerra)


QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELITTI

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Legge 16 giugno 1940 - XVIII, n. 582 VITIORJO EMANUELE III Per Gr?zia di Dio e per volontà della Nazione !&E D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Att. 1 Quando la circostanza aggravante preveduta nell'articolo 61, n. 5 del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

a) per i delitti di violenza carnale (articolo 519), di omicidio (articolo 575), di rapina (articolo 628), di estorsione (articolo 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte; b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata. Art. 2 La cognizione dei delitti di cui alla lettera a) dell' articolo precedente spetta al Tribunale Speciale per la difesa del.lo Stato. Per gli altri delitti preveduti nella lettera b) dello stesso articolo la competenza spetta al Tribunale ordinario e si procede a giudizio direttissimo. Art. 3 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, muni ta del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di f<u·l.a osservare come legge dello Stato. Dalla zona di operazioni, add) 16 giugno 1940 - XVIII VITTORIO EMANUELE Visto, .il Guardasigilli: Grandi


Quarta parte

CINQUE SENTENZE DEL T.S.D.S. E DUE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE A DELITTI COMMESSI PROFITTANDO DELLE CIRCOSTANZE DIPENDENTE DALLO STATO DIGUERRA (Legge 16.6.1940 n. 582).


QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.O.S. RELATfVE Al DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 16.6.1940 N. 582

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SENTENZA N.158

Reg. Gen. n. 292/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa della Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Ciani Ferdinando, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Lauria Gaetano, nato il 4.3.1917 a Licata (Agrigento), impiegato esattoriale. IMPUTATO 1) del delitto preveduto dagli arl. 519 p.p., 61 n. 5 C.P. in relazione alla legge 16.6.1940 n. 582 per avere, nella notte dall'8 al 9.7. 1940, in Piazza Armerina (Enna), con violenza, costretto Bisicchia Carolina a congiunzione carnale, commettendo il fatto approfittando di circostanze dj tempo e di persona tali da ostacolare la privata difesa trovandosi la Bisicchia sola nella sua abitazione, per essere il padre richiamato alle armi, e la madre occupata in lavori agricoli e mentre la cittĂ trovavasi abbuiata per ragioni dello stato di guerra;

2) del delitto preveduto dagli art. 614 11\ ed u.p., 61 n. 2 e 5 C.P., in rela7.ione alla legge 16.6.1940 n. 582 per essersi, nella notte dal l'8 al 9.7.1940, in Piazza Armerina, al fine di eseguire il delitto di cui al numero J), introdotto nel domicilio di coniugi Bisicchia-Failla, usando violenza a Bisicchia Carolina mediante spintoni, commettendo il fatto approfittando di circostanze di tempo e di persona tali da ostacolare la privata di fesa, trnvandosi la Bisicchia Carolina sola nella sua abitazione, per essere il padre richiamato alle armi e la madre occupata in lavori agricoli e mentre la cittĂ trovavasi abbuiata per ragione dello stato di guerra. OMISSIS Verso le ore 21,30 dell'S.7.1940 il Lamia era entrato nell'abitazione dei Bisicchia mentre la Carolina di 19 ann i, era sola e dopo un po' era andato a letto con la ragazza. Alcun i parentj di costei, avvertiti che un uomo era stato visto entrare nell'abitazione, richiesero l'intervento di due militi jncontrati casualmente, e si recarono nella casa ove la coppia si trovava.


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TRIBUNALE SPECIALE PERLA DIFESA DELLO STATO

Bisicchia Carolina, che apri la porta alle insistenti chiamate e bussate si mise a ~i_a_ngere,_~en_tre il Lauria, che si era rannicchiato sul letto, venne scoperto dai m1l1t.1 che s1 limitarono a prendere le generalità. Il Lauria anche in udienza non ha negato dj essersi recato in casa della Bisicchia, ma ha affermato che fece ciò in seguito alle insistenze della ragazza. Ha confessato di averla posseduta, ma ha negato di averle fatto violenza. La Bisicchia Carolina, sottoposta a perizia, è stata trovata deflorata in data recente, data che coincide con quella dei fatti in questione. La Carolina, invece, ha anche in udienza asserito che il Lauria nella sera critica, mentre parlava con lei s ul lirnitare della casa a porta soccb.iu;a, le aveva da~o uno spi~to?e ed era penetrato nella abitazione e dopo aver chiusa la porta con 11 catenacc10 mterno l'aveva posseduta usandole violenza. Ha aggiunto, inoltre, che successivamente essa si era spogliata ed era consensualmente andata a letto con il Lauria, in seguito ad assicurazione che questi l'avrebbe sposata. Le due versioni, univoche per quanto concerne il congresso carnale, sono di~co_rdant1 _pe~ 9uanto si riferisce alla violenza, elemento indispensabile per la perfez10ne giund1ca del reato in questione addebitato al Lauria. . Pertanto il Collegio - in mancanza di prove dirette - non ha potuto trarre dalle nsultanze processuali elementi concreti per poter emettere, con sicura coscienza, un giudizio di responsabilità in ordine al reato di violenza carnale addebitato al Lauria.

QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T S D.S. RE LATIVE Al DELrm PREVISTI DALLA LEGGE 16.6. 1940 N. 582

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do di aver avuto il consenso della Carolina, fece ciò contro la volontà presunt_a di chi aveva il diritto di escluderlo, perchè non si può ammett~~e, neancheyer ipotesi che i oen.itcni delta Carolina, titolari di tale di.Jitto, fac1htassero tacltamen~e l'in~resso del Lauria ilella propria abitazione affinchè egli deflorasse la propna figlia, sia pure con il consenso di questa. Poichè il fatto avvenne nelle circostanze di cui all'art. 61 n. 5 C.P. ricoITe l'aggravante di cui alla legge 16. giugno 1940 n. 582. Il Tribunale, pertanto, commisurando la sanzione penale all'entit~ del f~tto, così ricondotto nei limiti delle risultanze, ritiene giusto co~dannare il Laun,a a mesi sei di reclusione per la violazione dell'articolo 614 - pnma parte - e d~ll articolo 61 n. 5 C .P., pena che va raddoppiata per la citata legge del 16 gmgno 1940 n. 582 e cioè, in concreto, ad un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.)

P.Q .M. Letti ed applicati gli articoli 614 p .p. 61 n. 5 C.P. in relazione ali' art. 1 legge 16.6 .1940 n . 582; 488, 274 C .P.P.; 485 C.P.Esercito. DICHIARA Lauria Gaetano responsabile del delitto di cui all'art. 614 p.p. e 61 11 ·• 5 C:.P. · re laz10ne · m a.!l'art , . 1 leoge "' 16·6 · 1940 n · 582 , così modificata . l'accusa d1 cm al numero 2) della rubrica e lo condanna ad anni uno di reclusione e al pagamento delle spese process uali e di custodia preventiva; ASSOLVE

Tanto più che Carolina Bisicchia - di dubbia moralità - come è dimostrato, in modo esauriente, dai rapporti in atti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e dal Comando dei CC.RR. del luogo, ha avuto alcune perplessità ed ince11ezze nel riferire, anche in dibattimento, i particolari relati vi alla violenza subita.

!l Lauria, invece, risulta di ottimi precedenti e, se mai, inespe110, ingenuo e

facile esca alle male arti alttui.

Pertanto il Lauria deve essere assolto dal l' accusa di violenza carnale di cui alla lettera a) della rubrica perchè la sua reità non è provata (art. 485 C.P.Esercito). Per ciò che concerne il delitto di violazione di domicilio di cui alla lettera b) della rubrica il Collegio, però, pur escludendo perchè non provata la circostanza della violenza e quella aggravante di cui al n. 2 dell'art. 61 C.P. (ritenendo, in tal senso, di dover modificare l ' accusa) non può fare a meno di affermare la responsabilità del Lauria. Infatti il Lauria, con l' introdursi nell'abitazione dei Bisicchia, pur ammetten-

Il Lauria per non provata reità dal delitto di violenza carnale aggravante di cui al numero 1) della rubrica.

Roma, 25.10.1 940 - Anno XVIII Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. o NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seouito di istanze cli grazia inoltrate il 28.11.1940 viene conc~sso, con De0 . t d' Grazi·a· del l 5 1941 il condono condizionale della residua pena da Cie O I ·- · ' · · · · · l' espiare e, pertanto, Lauria Gaetano viene scarcerato dalle Carcen Gwd1ziane e 1 Roma il 5.5.1941. Detenuto dal 2 .8.1940 al 5.5.1 941. Pena espiata: 9 mesi e 3 giorni.


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QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELTTIT PREVISTI DALLA LEGGE 16.6. 1940 N. 582

mTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 407/40

SENTENZA N.177

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M . V.S.N. : Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando, Calia M ichele, Colizza Ugo, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Pavese Alberto, nato il 16.7.1897 ad Asti, panettiere; Grisanti Clemente, nato il 6.3.1914 a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), autista; Celle Gerolamo, nato il 27.6.1899 a Genova, legatore di libri; Casazza Vittorio, nato il 18.9.1909 a Guspini (Cagliari), manovale; Vercesi Mario, nato il 14.9.1908 a Genova, operaio; Forlani Silvio, nato il 18.6.1904 a Genova, panettiere. IMPUTATI 11 Pavese ed il Grisanti: 1) del delitto di cui agli artt. l.10, 628 cpv. 2° n. I, 1° della legge 16.6.1940 n. 582 in relazione all'art. 61 n . 5 C.P. per essersi impossessata alle ore 20,30 del 9.10.1940 in Genova, essendo insieme riuniti a scopo di ingiusto profitto, mediante violenza usata a Torriglia Ada, cli uno scatolo, contenente due cappelli ed un vestito che costej portava alle mani, e commettendo tale fatto profittando del le speciali condizioni di oscuramento della città, in dipendenza dello stato di guerra, tali da limitare la privata difesa; 2) del delitto di cui agli artt. llO, 582, 61 n. 2 C.P.; 1° della legge 16.6.1 940 n. 582 in relazione all'art. 61 n. 5 C.P., per avere nelle stesse circostanze di cui sopra, allo scopo cli commettere il delitto cli rapina, rubricato sub. l) prodotto lesioni a Torriglia Ada che hanno portato malattia e incapacità lavorativa per giorni 15;

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3) ~I delitto di cui agli artt. 110, 628 cpv. 2° n . 1 C.P.; 1° della legge 16.6.1940 11. 582, in relazione all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi impossessati in concorso tra loro, ed essendo insieme riuniti mediante minaccia con arma (pistola) di una borsetta appartenente a Risso Maria contenente circa lire 523, commettendo il fatto profittando delle speciali condizioni cli oscm-amento della città in dipendenza dello stato di guerra, tali da limitare la privata difesa, in Genova il 13.10. 1940 alle ore 6,30. 4) del delitto di cui agli artt. 11 O, 625 n. 4 C.P.; 1° della legge 16.6.1940 n. 582 in relazione all'art. 81 n. 5 C.P. per avere, alle ore 20,15 del 17.10.1940, in Genova, tolto con destrezza dalle mani di Coronata Aida una borsetta contenente lire 30, commettendo il fatto profittando delle speciali condizioni di oscuramento della città, in conseguenza dello stato cl.i guerra; Il Pavese, il Grisanti ed il Casazza: 1) del delitto di cui agli artt. 110, 268 cpv. 2 ° n. 1 C.P.; 1° della legge 16.6.1940 n. 582, in relazione all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi impossessati in concorso tra loro, mediante minaccia estrinsecata con l'aver puntato una pistola automatica contro M urialdi Fausto, della soma cli lire 78 appartenente a costui, commettendo il fatto dalle ore 4 alle ore 5 ciel giorno 11.10 in Genova, profittando delle condizioni d oscuramento, a causa della guerra tali da Jjmitare la privata difesa;

2) della contravvenzione agli artL 110, 699 cpv. 3 C.P. per avere portato nelle circostanze predette fuori dell'abitazione una pistola automatica senza licenza; 3) contravvenzione alle leggi sulle CC.GO. conseguenziali al porto abusivo di pistola;

4) contravvenzione agli artt. 110, 697 C.P. per omessa denunzia dell'arma suddetta; Il Celle, il Vercesi ed il Casazza:

del delitto di cui agli artt. 110,625 n. 1, 2 e 5 C.P.; 1° della legge 16.6.1940 n. 582, in relazione all'art. 61 n. 5 C.P. per essersi impossessati, nella notte del 5.1 O. 1940 in Genova, in tempo di guerra, di vari oggetti di piombo ed altrn, per un valore di lire 1000 in danno di Copello Andrea, commettendo il fatto in luogo di abitazione essendo insieme riuniti con mezzo fraudolento e mediante violenza sulle cose; Tutti: 1) del delitto di cui agli artt. 11 O, 56, 265 n. 1. , 2 e 5 C.P. per essersi più volte recati a scopo di furto nei pressi dell'abitazione cli Carruti Giuseppe, senza conseguire l'intento, per circostanze non dipendenti dalla loro volontà, in Genova nell'ottobre 1940;


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

2) del delitto di cui agli art. 110, 416 cpv. I° C.P. per essersi associati in Genova nell'ottobre 1.940 allo scopo di commettere più delitti.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria gli accusati che con ìl loro difensori hanno avuto per ultimi J.a parola osserva IN FATIO ED IN DIRITTO A seguito di procedimento a rito sonunario, con atto di accusa del P.M. in data 5 c.m., i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati sopra in epigrafe denunciati . · All'orale dibattimento svoltasi in Genova nei giorni 14 e 15 novembre 1940 in applicazione dell'art. 1 della legge 29.6.1940 n. 871, per le ammissioni degli accusati per le prove testimoniali, è stato accertato quanto segue: Per una torbida e improvvisa germinazione scaturita dal bassofondo, Genova - città pacifica e operosa e rarissimamente indicata dalla cronaca nazionale per fatti rilevanti di criminalità - nei primi venti giorni dell'ottobre u.s., era stata teatro di gesta delittuose, il cui ripetersi, in così breve tempo aveva suscitato vasto legittimo allarme. Sembrava ormai che le vie fossero precluse nelle ore notturne al libero transito di quei c ittadini che, soprattutto per ragioni di lavoro, sono obbligati a trasferirsi da un punto all'altro della città. L'oscuramento, dovuto alle superiori necessità della difesa antiaerea aveva offerto il destro ai criminali di compiere le loro imprese. A uomini e donne senza difesa, essi tentavano la brutale paura dell'agguato spesso sotto la minaccia della rivoltella. Dalla P .S. che aveva raccolto le varie denunzie dalle parti lese, vennero intensificati i servizi di polizia per la ricerca dei criminali, che si aveva motivo di ritenere che fossero sempre gli stessi. Fu così che la mattina del 19 ottobre, una pattuglia di agenti si imbatteva in due individui dall'atteggiamento sospetto, che fermarono e perquisirono. In tasca di uno di essi, Pavese Alberto venne rinvenuta una pistola automatica che portava senza licenza. I due individui vennero condotti in questura dove, malgrado stringenti interrogatori si trincerarono in un ostinato mutismo, negando qualsiasi addebito delittuoso, nonostante i loro cattivi precedenti penali. Soltanto a seguito di un abile espediente escogitato dal Commissario di P.S. Dr. Cocco Arturo il CeJle faceva dell.e parziali ammissioni e denunziava l'attività di alcuni s uoi compagni ed amici che, cli solito, s i riunivano nell'osteria Gi ulie quivi ideavano, tramavano, organizzavano vari colpi tutti diretti contro il patJimonio mediante violenza alle persone ed alle cose.

QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DEL!Tl'J PREVISTI DALLA LEGGE 16.6. 1940 N. 582

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Anche il Pavese si mantenne ostinatamente negativo, e fu solo in seguito aJ suo riconoscimento da paite di una delle vittime che egli si indusse a confessare qualcuno dei delitti rubricati. Sulla via tJ·acciata dalle confessione del Colle e del Pavese, la Polizia continuò alacremente nelle indagini, così fu possibile accertare la esistenza di una autentica associazione per delinquere avente per scopo precipuo di consumare delitti di indole patrimoniale ed alla quale partecipavano gli imputati elencati in epigrafe. Dei fatti delittuosi perpetrati dalla criminale associazione al dibattimento sono stati esaurientemente provati i seguenti reati: Nella notte sull' 11 ottobre dalJe ore 4 alle cinque Murialdi Fausto, giornalista mentJ·e stava per rincasare veniva fermato da due dei rubricati uno dei quali, il Pavese, gli puntò verso il torace una pistola e gli proiettò sul viso una lampadina elettrica. Il Pavese quindi gli ingiungeva di mettere fuori i valori che portava, mentre l'altro il Grisanti lo frngava e perquisiva. Il Murialdi diede ai due tutto quello che portava, e cioè L. 78 in cinque biglietti da 1O, cinque dal L. 5 e tre da L. 1; i due malfattori vennero riconosciuti dal Murialdi nelle persone appunto del Pavese e ael- Cnsanti i quali per altro hanno fatto piena ed ampia confessione del fatto anche in udienza, la rivoltella di proprietà ciel Grisanti era stata da questi messa a disposizione del Pavese e veniva da questi usata per le comuni imprese. La mattina del successivo 13 ottobre, alle ore 6,50 identica rapina venne consumata in danno di Risso Maria, costei era appena uscita dalla casa di abitazione; allorchè venne fermata da i due predetti sulla pubblica via uno dei quali, il Grisanti le puntò la rivollella contro il petto e le ingiunse di consegnai·e il denaro che portava. La donna tentò di dar soltanto il denaro spicciolo contenuto nella borsetta, ma l'altro il Pavese, le strappò questa e i due si dileguarono di corsa. Il denaro sottratto ammontava complessivamente a L. 523, pur su tale episodio il Pavese ed il Grisanti hanno confessato al dibattimento. Nella notte del 5 ottobre 1940 i prevenuti Celle Girolamo, Yercesi Mario e Casazza Vittorio si recarono nella villa del Dr. Capello Andrea temporaneamente disabitata, scavalcando il muro di cinta e forzando due finestre del 1° e 2° piano. Poi con una mazza e un coltellaccio ruppero i wbi cli piombo della conduttura dell'acqua e presero vari oggetti cli nichelio e di alluminio; lasciarono aperte le condutture dell'acqua e si appropriarono di tutto il materiale che venne vendutoper 550 lire. Su tale episodio, il Celle, il Vercesi ed il Casazza anche in udienza hanno resa piena confessione. Varie volte nel!' ottobre 1940, tutti gli attuali prevenuti meno il Forlani per il quale il dibattimento non ha fornito prove sufficienti, in gruppi diversi si recai·ono lungo le scale della casa di abitazione di Cerruti Giuseppe con il fe11110 proposito di aggredirlo perchè lo sapeva danaroso nel momento in


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

cui esportava il denaro. Il proposito non fu attuato per ragionj varie ma soprattutto perchè la speranza di incontrare solo il Cerruti venne frustrata dalla presenza di altre persone. altri appostamenti degli stessi vari gruppi di accusati sempre con scopi di rapina vennero praticati sulla pubblica strada in danno della tabaccaia Vinetti Enrichetta e della fornaia Della Ferrira Pasqualina. Nessun atto di esecuzione però fu po1tato a compimento od iniziato dai criminali che si limitarono ad un semplice accordo preliminare senza nulla operare in danno delle due donne. l delitti così accertati sono stati consumati o tentati nelle speciali condizioni di oscuramento in cui s i trovava per lo stato di guerra la città di Genova. Sia sotto il riflesso obiettivo, pertanto, o sia tenendo presente che tale stato di fatto ha agevolato il compimento delle imprese delittuose, sia sotto il riflesso subiettivo dei soggetti attivi dei vari delitti, che nell'oscuramento hanno trovato le favorevoli condizioni di limitata se non impossibile difesa ricorre l'applicazione della legge 16.6.1940 n. 582.

I delitti compiuti in danno di Murialdi Fausto e di Risso Maria hanno specifiche caratteristiche della rapina. Allorchè la spogliazione della vittima fatta o scopo cli profitto si concreta mediante violenza o minaccia; allorchè in altri tem1ini tra il mezzo di costrizione e impossessamento della cosa mobile esiste il rapporto di causa ed effetto, non è configurabile altra ipotesi di reato diversa da quella dell'art. 628 C.P. Nel caso Copello, il furto è stato commesso senza la presenza del soggetto passivo, da più persone riunite in casa mediante violenza sulle cose forzamento delle finestre, e mediante mezzo fraudolento (scavalcando dal muro di cinta) dal che deriva l'ipotesi del.l'art. 625 n. I, 2 e 5 C.P.

11 tentativo di furto in danno del Cerruti infine, si è verificato, con un efficiente inizio di atti di esecuzione ossia con introduzione nella scala dell' abitazione del Cenuti e con un successivo appostamento, senza che il delitto fosse portato a compimento per sopravvenute circostanze che indussero i malfattori ad abbandonare la località e consistente nella nominata presenza di terze persone. Quanto alla associazione per delinquere basterà considerare che i vari delitti ve1ùvano ideati e maturati ne lla osteria Giuli da tutti gli imputati che colà si riunivano e scambiavano pareri ed impressioni e ciò è stato ammesso dagli stessi imputati. 11 "vinculum sceleris" che si riscontra nella partecipazione simultanea degli imputati in diversi gruppi e in diverse riprese rappresenta l'elemento fondamentale di tutta l'opera delittuosa compiuta. Se a ciè, si aggiunge che alcuni fra i principali accusati, specialmente il Pavese si qualificava gangester, non esitavano a dare suggerimenti e consigli agli altre accusati per evitare i furti e porre invece in essere le rapine, si ha la dimostra-

QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al DELIITI PREVISTI DALLA LEGGE 16.6. 1940 N. 582

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zione che si è costituita una associazione con un numero sufficiente di persone riunite per il solo scopo di compiere azioni delittuose. Il Pavese ed il Grisanti, rei confessi delle rapine in danno della Rissa Maria e del Murialdi Fausto hanno negato anche in udienza la rapina in danno di Torriglia Ada ed il furto in danno di Coronata Aida, ad essi addebitati in accusa. Sebbene costoro siano risultati i più audaci e temibili criminali della associazione, gli stessi che davano suggerimenti consigli ai consociati circa la maniera delittuosa di procacciare denaro; gli s tessi individui perfettamente riconosciuti dalla teste Zuliani Annita che da più giorni si aggirava dove la Torriglia subì l'aggressione, e dove essa Zuliani stava per subire la stessa sorte se non avesse avuto la presenza di spirito di chiamare a voce alta un immaginario fruttivendolo, allo scopo di far notare ai due malfattori la presenza di persona conosciuta nel momento in cui costoro stavano per avvicinarsi a lei, il dibattimento non ha fornito prove tranquillanti a loro carico non essendo stati riconosciuti nè dalla Torriglia nè dalla Coronata. Pertanto dalle imputazioni loro addebitate essi devono essere assolti per non provata reità (art. 485 C.P.Esercito). Con la tessa formula di assÒ1ti'zione deve essere assolto il Casazza dall'addebitatogli concorso nella rapina del Murialdi, e alle conseguenti rubricate contravvenzioni. Invero vari elementi lasciano forti dubbi che egli non fosse estraneo a tale delitto; la sua capacità a delinquere per i reati del genere, l' appartenere all'associazione, l'essere stato trovato a dormire nelle vicinanze del luogo del commesso delitto poco dopo del fatto, l'avere egli in antecedenza prospettato al Pavese la possibilità di tamponare qualche individuo probabilmente danaroso che soleva passare per quei paraggi; tuttavia essendosi il Casazza mantenuto negativo su questo fatto in ogni stadio del procedimento e non essendo emersa alcuna indicazione spec.i fica ne da parte del Pavese e del Grisanti nè da parte della vittima nè da parte di altri non si può concludere un'affermazione di responsabilità e per non provata reità va pure assolto il Forlani dal concorso nel tentato furto dal Cerruti. E ' risultato che il giorno prima del dibattimento, a mezzo dei fanùgliari del Grisanti le vittime sono state risarcite del danno patrimoniale subito, evidentemente ai fini della attenuazione di cui agli art. 62 n. 6 C.P . ma ciè, è irrilevante per questa giustizia speciale . Infatti, nel momento grave ed eccezionale che attraversa la Patria la legge 16 giugno 1940 n. 582 non ha conferito a questo Tribunale la eccezionale competenza di determinati reati a tutela di interessi privali di beni patrimoniali singol i, per la quale tutela sarebbe stato sufficiente il Giudice Ordinario, ma.per garantire nelle speciali circostanze in cui la vita si svolge per necessità di guerra e di difesa la pubblica tranquillità per proteggere la libertà cli tutti contro i criminali profittatori cli tali circostanze.


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QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

RELATTVE Al DEL1111 PREVISTI DALLA LEGGE J6.6.1 940 N. 582

Pertanto, nei fatti come dianzi, accertato il Collegio ravvisa tutti gli estremi giuridici dei corrispondenti reati rubricati, attribu.iti agli attuali accusati, eccetto quanto si è detto per il Casazza e il F orlani; il Casazza, il Vercesi e il Celle debbono essere aggravati di recidiva specifica come da contestazione in udienza per essere stati numerose volte condannati in precedenza specialmente per i reati contro la proprietà, che risulta dai loro certificati penali in atti.

P.Q.M.

Il Celle in precedenza è già stato dichiarato delinquente abituale dalla Corte di Assisi di Genova con sentenza dell' 8.7.1943. Il T1ibunale ritiene di dovere applicare rigorosamente la legge come il momento, le circostanze e la pericolosità dei giudicati impongono. Pertanto ritiene di dovere condannare a morte mediante fucilazione Pavese e Grisanti per le rapine in danno di Murialcti e di Risso di cui in epigrafe. La pena capitale complessiva delle altre sanzioni per gli altri reati dei quali, come sopra si è accennato, sono da dichiararsi responsabili , sanzioni che peraltro, cletermfaa nei massinù delle rispettive pene edittali. Ritiene di dover condannare: Yercese, Celle e Casazza, ciascuno ad anni 30 di reclusione e a L. 40.000 di multa, risultando per ciascuno dal cumulo di anni 20 di reclusione e L. 30.000 cli multa per il rubricato furto in danno di Capelo Andrea, cli anni 5 di reclusione e L. 10.000 cli multa per rubricato tentativo continuato di furti in danno cli Cenuti Giuseppe e di anni 5 di reclusione per rubricata associazione per delinquere, compresa ogni singola pena l'aumento per la recidiva Forlan_i ad anni 5 di reclusione per l 'ascrittagli associazione per delinquere. I condannati hanno l'obbligo solidale ciel pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno quello del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Conseguenza della condanna per Celle, Casazza, Vercesi, e Forlani, è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P. Ai sensi dell'art. 417 C.P. Forlani deve essere sottoposto ad una misura di si curezza, che il Tribunale determina nella libertà vigilata. 11 Tribunale, inoltre ritiene che ricorrono le circostanze cli legge per dichiarare Vercesi delinquente abituale e Celle delinquente professionale (art. 103 e 105 C.P.) e pertanto di dovere ordinare la loro assegnazione ad una casa di lavoro (ait. 216 n. 1 C.P.).

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Letti ed applicati gli artt. 110, 628 cpv. 2° n. 1, 2, 5 e u.p. 56, 8 I C.P.; 1 ° del la legge 16.6.1940 n. 582 in relazione all'art. 61 n. 5 C.P.; 110, 416 cpv. 1°, 697, 699, 17, 21, 29, 32, 36, 38, 229, 230, 73, 78, 99, 103, 105, 211, 215, 216 C.P.; legge sulle CC.GG; art. 485 C.P.Esercito; 274, 488 C.P.P.; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 1 legge 29.6.1940 n. 871. DICHIARA Pavese Alberto e Grisanti Clemente responsabili delle rubricate rapine in danno cli Risso Maria e di Murialdi Fausto nonchè dei rubricati reati di associazione a delinquere, concorso in tentativo continuato di furto in danno cli Cerrut.i Giuseppe e contravvenzioni, assolvendoli per non provata reità dagli altri delitti in epigrafe a loro ascritti; Dichiara Celle Gerolamo e Vercese Mario responsabili dei delitti in epigrafe a loro ascritti e Casazza Vittorio dagli stessi delitti, assolvendolo per non provata reità dal concorso nella rapina del detto Murialdi e dalle rubricate contravvenzioni; dichiara Forlani Silvio responsabile di associazione per delinquere, assolvendolo per non provata reità dall' ascrittogli concorso in tentativo di furto continuato in danno di Cerruti Giuseppe; Coll'aggravante della recidiva per Celle Vercesi e Casazza; E, cumulate le pene, condanna: Pavese e Grisanti a morte mediante fucilazione e alle conseguenze di legge; Celle, Casazza e Yercesi ciascuno ad anni trenta di reclusione e a lire quarantamila di multa e Forlani ad anni cinque di reclusione; tutti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; colla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici per Celle, Casazza, Vercese e Forlani; Ordina che Casazza e Forlani siano sottoposti alla libertà vigilata; dichiara Celle delinquente professionale e Yercesi delinquente abituale e ordina che, a pena espiata, siano assegnati a una casa d.i lavoro; Ordina che questa sentenza sia pubblicata mediante affissione nel Comune cli Genova e che sia inoltre pubblicata nel giornale: "Il Secolo XIX" di Genova. Genova, 15.11.1940 - Anno XIX -

Ai sensi dell'art. 36 C.P. bisogna ordinare che la sentenza sia pubblicata mediante affissione nel Comune di Genova. A nonna del I 0 cpv. di detto art. detenrùna che sia pubblicata inoltre nel quotidiano genovese - Il Secolo XIX 0 -

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici VERBALE Dl ESECUZIONE DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquaranta XIX addì sedici del mese di novembre alle ore 8 antimeridiane in Genova, nel "Forte Begotto" località appositamente designata dal Comandante del XV Corpo d'Armata con nota n. 07/2189 in data di ieri.


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A seguito dell'ordine impartito dal suddetto Comandante con il quale è stato stabilito questo giorno ed ora per l'esecuzione della pena di morte inflitta a Pavese Alberto di Luigi e fu De Maria Maria, nato il 16 luglio I 897 ad Asti e Orisanti Clemente di Angelo e di Lombardi Carmela, nato il 6 marzo 1914 a Castelnuovo Monti, con sentenza irrevocabile emessa da questo Tribunale in data 15 corrente mese per i reati di rapina aggravata commessa a causa di oscuramento dipendente dallo stato di guena.

QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al DELITTI PREVIS'O DALLA LEGGE 16 .6. 1940 N. 582

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All'originale seguono le firme Per copia conforme al suo originale Roma, 17. I l.l 940 Il Cancelliere Capo Dirigente

Augusto Ferrazzoli. lo sottoscritto Cancelliere Capo dello intestato Tribunale con l'intervento del

medico Dr. Marcacci Giovanni, presente il Colonnello dei CC.RR Marino Roberto addetto all'ufficio di Polizia Giudiziaria presso il suddetto T1ibunale mi sono recato per assistere alla esecuzione di cui sopra nella detta località dove sono stati tradotti dalla forza pubblica i condannati Pavese Alberto e Grisanti Clemente. Quivi il sacerdote, in luogo appartato e senza la presenza di altre persone ha dato l'assistenza religiosa ai condannati . Collocato poi il condannato Pavese Alberto - rimanendo lontano l'altro Grisanti Clemente - di fronte al quadrato della truppa in anni, il Comandante il reparto Lorusso Caputi Dr. Bettino ciel Corpo degli Agenti di Polizia ha letto ad alta voce la sentenza cli condanna.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Celle muore nel Carcere Giudiziaiio di Genova il 4.12.1940. Il T .S .D.S. dichiara, con Ordinanza del 3.10.1941 la estinzione delle pene inflitte a Celle Gerolamo per morte del reo (a11. 171 C.P., 578 C.P.P.).

- Vercesi : inoltra istanza di revisione speciale (D.LL. 5.10.1944 n. 316) alla Corte di Appello di Genova che gli concede, in data 3.5.1946, il beneficio della libertà provvisoria. Pertanto Vercesi, detenuto dal 19.10.1940, viene sca.t·cerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 15.5.1946.

Il Pavese è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con la schiena rivolta alla truppa e subito dopo con le modalità richieste dal regolamento alle ore 8,2' del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante fucilazione del Pavese.

La suddetta Corte, con sentenza del 10.10.1946 - che riforma pa.t·zialmente la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 15.11.. 1940 - riduce la pena di 30 anni inflitta a Vercesi Mario alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione e lire 20.000 di multa.

Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso, accertando che il Pavese è deceduto.

li ricorso inoltrato da Vercesi viene dichiarato inamlnissibile dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 10.4.1947.

Allontanato il cadavere è stato portato di fronte al quadrato in anni il condannato Grisanti Clemente ed il Comandante ciel repa.tto sopranno1ninato ha dato lettura della sentenza.

Con sentenza emessa il 14.7.1953 - in un secondo giudizio di revisione - la Corte di Appello di Genova:

11 Grisanti è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con la schiena rivolta alla truppa e subito dopo con le modalità richieste dal regolamento alle ore 8,15' del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante fucil.azione ciel Grisanti. Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso, accertando che il Grisanti è deceduto.

Si dà atto che l' esecuzione non è stata pubblica in conformità al disposto dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926 n. 2062.

a) assolve Verces.i Mario dall'imputazione di tentato furto aggravato a danno di Cerruti Giuseppe perchè il fatto non costituisce reato; b) riduce, per il reato di fotto aggravato commesso a danno di Capello Andrea, la pena a 4 annj di reclusione e lire 10.000 di multa; c) conferma, per il reato di associazione a delinquere, la pena inflitta con la presente sentenza del 10.10.1946 detenninando la pena complessiva in 5 anni, 9 mesi e IO giorni di reclusione e 10.000 lire cli multa. La Corte Suprema di Cassazione dichiara, con Ordinanza emessa il 25.1955, inammissibile il ricorso inoltrato da Yercesi Mario.

Letto, confermato e sottoscritto. - Casazza: detenuto dal 19. I O. 1940, evade - a seguito dei noti eventi bellici -


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QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATI Vf:: Al DEL!'ITI PREV ISTJ DALLA LEGGE 16.6. 1940 N. 582

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dalla Casa Penale di Volterra il 2 .7 .1944. Il 9.2.1945 viene "riarrestato e introdotto" nelle Carceri Giudiziarie di Firen-

ze. Il 13.3.1945 viene tradotto nella Casa Penale di Volterra.

Il 3 .5.1946 la Procura Generale della Corte di Appello di Genova concede il beneficio della libertà provvisoria poichè Casazza ha inoltrato istanza per il giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) della sentenza pronunziata dal T.S .D .S. il 15.11.1940. La Direzione della Casa Penale di Volterra non provvede, però, a scarcerare il Casazza perchè deve espiare la pena di 4 mesi di reclusione int1itta, per il reato di furto, dal Tribunale di Genova con sentenza del 27. l.1941. In sede di giudizio d.i revisione speciale la Corte di Appello di Genova inf1igge a Casazza Vitt01io, con sentenza del 10.10.1946, la pena complessiva di 11 anni e 4 mesi di reclusione e lire 20.000 di multa. Non si conosce la data esatta della scarcerazione cli Vercesi Mario e Casazza Vittorio perchè per I ' ese.c uzione delle condanne inflitte dalle Corti di Appello a seguito del giudizio di revisione speciale delle sentenze pronunciate dal T.S.D.S. provvede la competente corte di Appello. - Forlani : per effetto dei provvedimenti di clemen za previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli Padova il 20.10.1942 a seguito di ordine emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. Il T.S.D.S . dichiara, con Ordinanza del 29.12.1942, cessata per amnistia, la condanna di 5 anni di reclusione inflitta a Forlani Silvio. Detenuto dal 19.10.1940 al 20. 10.1942. Pena espiata: 2 anni ed 1 giorno.

Reg. Gen. n. 201

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SENTENZA N. 180

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato Composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S .N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio, Carusi Mario, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENT ENZA nel procedimento penale a carico di: Valese Raffaele, nato a Castel San Giovanni (Vicenza) il 16.10. 1913, gruista, detenuto dal 5.7.1940; Turni Pietro, nato a Stettino (Germania) il 18. l.J 905, parrucchiere, òetenuto dal 5.7.1940. IMPUTATI del delitto di cui agli art. 110, 56,519 e 61 n. 5 C.P. in relazione all'art I legge 16.6.1940 n. 582, per avere in Genova, in concorso tra loro, la _notte .sul 19.6.1940 compiuto atti idonei di violenza e di minaccia contro Begh1 Paolina, diretti in modo non equivoco a costringerla a congiungersi carnalmente, senza conseguire l'intento, con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto profittando di circostanza di tempo, di luogo e di persona - dipendente dallo stato di guerra - tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. OMISSIS P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 448, 485, 486 C.P.Esercito. respinge l'istanza difensiva, assolve Valese Raffaele per non. aver comme~so il fatto e Turni Pietro per non provata reità in ordine all'imputazione loro ascritta in epigrafe ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 18.11.1940-AnnoXIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Nota: Turni P ietro e Valese Raffaele vennero anche denunziati per essere in-


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QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . TRIRUNALE S PECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

corsi nel reato previsto dall'art. 265 C.P. per avere diffuso, in Genova nella notte del 1.9.4.1940, noti zie false, ma idonee a destare pubblico allarme. (Vedi Sentenza emessa dal Giudice Istruttore il 16.9.1940 pagina 257).

RELATIVE AI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 16.6.1940 N. 582

Reg. Gen. n. 311/1940

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SENTENZA N.187

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V .S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato, Colizza Ugo, Ciani Ferdinando. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Guerriero Giovanni, nato I' Il. l.1.915 a Napoli, impiegato.

IMPUTATO a) del reato previsto e punito dagli artt. 56, 628 2° cpv. e 61 n. 5 C.P.; art. I 0 lett. a) della legge 16.6.1940 n. 582 per essere in Napoli, la sera del 31.8.1940 profittando dell 'oscurità dipendente dallo stato di gueJTa, penetrato nell'esercizio di De Meglio Vincenzo, ed armato di una rivoltella tentato, rnercè violenza verso il De Meglio Vincenzo, di impossessarsi di quanto possedeva costui, non riuscendovi per circostanze indipendenti dalla sua volontà; b) del reato p.p. dagli artt. 582 e 585 e 61 n. 2 C.P. per avere nelle predette circostanze di tempo e cli luogo, al fine cli eseguire la rapina in danno di De Meglio Vincenzo, ferito costui, mercè colpi col calcio della rivoltella, producendogli lesione guarita in giorni 9;

c) ciel reato p .p . dall'art. 699 C.P. per porto di rivoltella senza licenza; d) di contravvenzione alla CC.GO. a11. 9 R.D.L. 30.12.1923 n. 3270, modificata dall'art. 3 ciel R.D.L. 26.9.1935 n. 1749; e) del reato p.p. dall'art. 697 C.P. per avere omesso cli denunziare la detta arma.

OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 56,628 2° cpv. n. l - 61 n. 5,582,585, 61 n. 2,699, 697, 29, 230 n. 1, 240, 73, 74 C.P.; 1° lettera a) della legge 16.6.1940 n. 582; 274, 488 C.P.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA Gueniero Giovanni responsabile del delitto tentato di cui alla lettera a), del delitto di cui alla lettera b), e delle contravvenzioni di cui alle lettere c) ed e) della rnbrica, e, cumulate le pene, lo condanna ad anni ventiquattro e mesi otto di reclusione e a mesi due di arresto, al pagamento delle spese processuaii e di custodia preventiva e alla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordina che il Guerriero sia sottoposto alla libertà vigilata; ordina la confisca dell'arma in sequestro, ordina che gli atti relativi alla violazione delle nonne sulle CC.GG. di cui alla lettera d) dell'epigrafe, siano trasmessi all'Autorità competente. Roma, 26.11 . 1940 Seguono le firme del Presidente dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Gueniero, detenuto dal 31.8. J940 evade dalla Casa di Reclusione di Fossano il 5.7.1944 venendo riarrestato a Napoli il 4.3.1946 e ristretto, in pari data, nel Carcere di Poggioreale di Napoli. Il 14.6.1946 viene tradotto nella Casa Penale di Augusta (Siracusa). II T.S .D .S. per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1.156, dichiara, con Ordinanza del 29.12.1942 , cessata per amnistia la condanna a 2 mesi di arresto inflitta per i reati previsti dagli articoli 697 e 699 C.P. determinando la pena da espiare in 24 anni e 8 mesi di reclusione.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Napoli dichiara, con sentenza dell'8 aprile 1947, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 del C.P. in relazione all'art. l della legge 16.6.1940 n. 582 e, pertanto, riduce la pena int1itta per il reato ili tentata rapina a 8 anni di reclusione lire I 0.000 di multa Dichiara, inoltre, di non doversi procedere nei confronti di Guerriero Giovanni in ordine al reato di lesione perchè detto reato, con l'esclusione della aggravante dell'arma, deve essere dichiarato estinto per l'amnistia prevista dal D .P. 22.6.1946 Il. 4. La predetta Corte di Appello, con Ordinanza emessa il 22.4.1947, dichiara condonati 4 anni di reclusione e lire 4000 di multa per effetto dei provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 4 e dal D.P. 22.6.1946 n. 4. Pertanto Guerriero Giovanni viene scarcerato, per espiata pena, il 25.4.1947.

QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AJ DEL!TII PREVISTI DALLA LEGGE 16.6.1940 N. 582

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SENTENZA N. 190

Reg. Gen. n. 305/1940

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N. : Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Leonardi Nicola, Colizza Ugo, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Monte Giovanni, nato i I 13.9.1939 a Genova, carrettiere; Casagrande Ludovico, nato il 29.1.1915 a Genova, muratore. IMPUTATI a) del reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 628 2° cpv. n. 1 C.P. in relazione all'art. I lettera a) legge 10.6.1940 n. 582, per essersi impossessati al fine di trarne profitto in danno di Perasso Davide, cli un portafogli contenente lire 500 e documenti vari, colpendolo con pugni e producendogli delle contusioni e delle escoriazioni, commettendo il fatto alJe ore 21,45 del 22 agosto 1940, in Genova, salita della Madonnetta, profittando dell'oscuramento sulla via dovuto all'attuale stato di guerra; b) del reato di cui agli artt. 582, 110 C.P., per avere in concorso tra loro cagionato al Perasso, nelle medesime circostanze, lesioni personali volontarie, guarite senza reliquati, in giorni 15. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 61 n. 5, 110, 628 cpv. 2 n. I in relazione all'art. l lettera a) legge 10.6.1940 n. 582, 110, 23, 29, 73, 91 in relazione all'art. 65,228, 229 C .P.; 274, 488 C.P.P.; DICHIARA Monte e Casagrande colpevoli dei reati loro ascritti ed accordato il beneficio della diminuente di cui all'art. 91 cpv. in relazione all'art. 65 C.P., operando il cumulo delle pene complessivamente condanna entrambi ad anni 26 cli reclusio-


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QUARTA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL G.I. RELATIVE Al DEL!TII PREVISTI DALLA LEGGE 16.6. 1940 N. 582

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

ne e L. 10.000 di multa (ciascuno).

Reg. Geo. n. 338/1940

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Nei confronti di:

Roma, 30.11.1940 - Anno XIX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Cotte di Appello di Genova riduce, con sentenza del 26.6.1946, la pena inflitta a Monte e Casagrande a 5 anni, mesi 6 di reclusione e lire 8000 di multa ordinando la loro scarcerazione.

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SENTENZA DEL 20.10.1940 (G. I. Demetrio Forlenza)

Cesaroni Luigi, nato il 9.9.1924 a Genzano di Roma, legnaiolo, detenuto dal 23.9.1940 nel Centro di rieducazione per minorenni. IMPUTATO del reato di cui agli articoli 56, 110 e 575 C.P. in relazione all'art. 1 lettera a) legge 16.6.1940 n. 582 per avere, alle ore 21,30 del 19.9.1940, in Gen~ano _di Roma, concorso nel reato di tentato omicidio attribuito a tale Scoppolett1 Itaba, contro tale Servadio Remo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e profittando dell'oscuramento totale dipendente dallo stato di guerra. OMISSIS P.Q.M. Viste le conformi richieste del Pubblico Ministero e l'art. 378 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere contro Cesaroni Luigi, in ordine al fatto asc1ittogli perchè il fatto non sussiste e ordina la scarcerazione del Cesaroni, se non detenuto per altra causa. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere. Nota: Scoppoletti Italia è stata giudicata con sentenza n. 108 del 5.5.1941 (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941).


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INDICI

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TRJDUNALE SPECIALE PllR LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 424/1940

INDICI

SENTENZA DEL 16.12.1940 (G. I. Demetrio Forlenza)

Nei confronti di: Grattarola Armando, nato il 30.l. I 906 a Genova, facchino, detenuto dal 5.11.1940. IMPUTATO di rapina aggravata ai sensi degli artt. 628 cpv. 2° n. I. C .P. in relazione all'art. 61 n. 5 stesso codice e all' art. I della legge 16.6.1940 n. 582, per avere, insieme ad altri due individui sconosciuti, mediante violenza sulla persona, sottratto a Gambaro Anto rùo la somma di lire 160, profittando dello oscuramento dipendente dallo stato di guerra. In Genova il 2.11.1940.

A) indice di tutte Je sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle "Note" . B) indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda Parte comprese quelle menzionate nelle " Note" . C) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Terza Parte. D) Indice di tutte sente nze pubblicate nella Quarta Parte.

E) indice riassuntivo dell' attività delittuosa commessa da tutti gli individui che sono stati de nunciati alla Procura Generale del T.S.D.S. con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una dete1minata regione. F) Elenco de lle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nel-

OMISSIS Il Gambaro ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere in Grattarola colui che lo aveva rapinato.

A carico del Grattarola sono i suoi cattivi precedenti, indice della sua capacità a delinquere, nonchè il fatto - c he però non può dirsi accertato in maniera assoluta - che il 3.11. 1940 egli fu sorpreso in circostanze di tempo e di luogo analoghe a quel le in cui fu commessa la rapina. Questi elementi, però, non sono sufficienti, in mancanza di altre prove, pe r rinviare il Grattarola a giudizio. Essi non hanno la consistenza necessaria per autorizzare tale rinvio; si tTatta di presunzioni o di indizi c he non trovano riscontro in dati di fatto conc reti. Per i suddetti motivi il Gratta rola deve essere prosc io lto con formu la dubitativa e, quindi, deve essere scarcerato, se non dete nuto per altra causa. P.Q.M. Visto l' art. 378 C.P.P. e la conforme richies ta del P.M. DICHTARA di non doversi procedere contro Grattarola Armando in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Seguono Le fim1e de l Giudice Istruttore e del Cancelliere.

la Seconda Parte. G) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. H ) Indice dell' elenco nominativo, in o rdine alfabetico, degl! imp~ta~i condannati dal T.S.D.S. c he si sono rifiutati di associarsi ad istanze d1 g razia moltrate a loro favore dai genitori, da a ltri parenti o da estranei.

I) Indice riassuntivo dei condannati alla pena di morte -~ dec~~rer~ dalla prima condanna (v. pagina 669-674 del volume relativo alle · Dec1s1om emesse da l

T.S.D.S. nel 1928) .


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IN DICI

A) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE "NOTE" SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 5 del 20.1.1 940 ............................................................... Sentenza n. 7 del 22.1.1 940 ........ ... .................................................... Sentenza n. 8 del 25. l. l 940 .............................................................. . Sentenza n. 11 del 30.1.1940 ............................................................ . Sentenza n. 12 del 31.1.1940 ................................. ............................ Sentenza n. 20 del 13.2.1940 ............................................................ . Sentenza n. 21 del 13.2.1940 ............................................................ . Sentenza n. 22 del 13.2.1940 ............................................................ . Sentenza n. 29 del 2.3.1940 .............................................................. . Sentenza n. 30 del 4.3.1940 .............................................................. . Sentenza n. 32 del 5.3.1940 .............................................................. . Sentenza n. 34 dell'8.3. l 940 ............................................................. . Sentenza n. 38 del 13.31940 ............................................................. . Sentenza n. 39 del 15.3. 1940 ...................................... :..................... . Sentenza n. 43 del 3.4.1940 .............................................................. . Sentenza n. 50 del 19.4.1940 ............................................................ . Sentenza n. 51 del 22.4.1940 ............................................................ . Sentenza n. 56 dell' 11.5.1940 ............................................................ Sentenza n. 58 del 16.5. 1940 ................................................ ............ . Sentenza n. 66 del 7.6.1940 ............................................................... Sentenza n. 67 del 7.6.1940 .............................................................. . Sentenza n. 97 del 19.7.1940 ............................................................ . Sentenza n. 131 del 13.9.1940 .......................................................... . Sentenza n. 136 del 24.9.1940 .......................................................... . Sentenza n. 140 del 27.9.1940 .......................... ...................... .......... . Sentenza n. 146 dell' l 1. 10.1940 ....................................................... . Sentenza n. 151 del 15.10. 1940 ........................................................ . Sentenza n. 152 del 15. 10.1940 ........................................................ . Sentenza n. J 73 del 12.11.1940 ........................................................ . Sentenza n. 183 del 20.11.1940 ........................................................ . Sentenza n. 188 del 28. J I .1940 ...................................... ................... Sentenza n. 193 del 6.1 2. 1940 .......................................................... . Sentenza n. 199 del 13.12.1940 ........................................................ .

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

19 28 31 34 37 43 45 47 49 75 84 85 86 98 108 110 121 123 126 137 139 143 145 149 152 156 160 163 165 170 178 180 183

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE "NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 3 dell'8 .J .1940 ("Nota" aJla sentenza n. 5 del T.S.D.S.) Pag. Sentenza n. 25 del 24.8.1939 ("Nota" alla sentenza n. 12 del T.S.D.S.) Pag. Sentenza n. 9 del 2.2.1 940 ("Nota" alla sentenza n. 29 del T.S.D.S.) Pag.

27 42 73


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TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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INDICI

Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n.

58 del 2.10.1940 ("Nota" alla sentenza n.146 del T.S.D.S.) Pag. 159 16 del 2.3.1940 ("Nota" alla sentenza n. 38 del T.S.D.S.) Pag. 97 25 del 3.3.1940 ("Nota" alla sentenza n. 50 del T .S.D.S.) Pag. 120 26 del 13.4.1940 ("Nota" alla sentenza n. 58 del T.S .D.S.) Pag. 136

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA Sentenza n. 56 del 17.9.1940 ............... .... ......................................... . Sentenza n. 65 del 21.10.1940 .......................................................... . Sentenza n. 77 del 23 .12.1940 .......................................................... .

Pag. 229 Pag. 231 Pag. 233

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Sentenza dell' 11.1.1940 nei confronti di Pioli Giovanni .................. . Sentenza del 12.1.1940 nei confronti di Bartoldi Carlo ..... .. ............. . Sentenza del 3.2.1940 nei confronti di Ferrari Giuseppe, Gianello Attilio, Zamboni Luigi, Marconi Lino, Morin Giuseppe e Ferrandin Enrico ................................................................................................ . Sentenza del 17.2.1940 nei confronti di Baldi Duilio ........................ Sentenza del 6.4.1940 nei confronti di Nicot Sergio ........................ . Sentenza dell' 8.6.1940 nei confronti di Kollensperger Teodoro ...... . Sentenza del 19.7.1940 nei confronti di Valentini Rinaldo .............. . Sentenza del 28.7.1940 nei confronti di Pernat Maurizio ................. . Sentenza del 31.7.1940 nei confronti di Bertolotto Stefano, Nelchio Donato, Langero Bernardino, Sargiacomo Luigi, Pesce Ludovico e Porracchio Giuseppe ......................................................................... . Sentenza del 25.8.1940 nei confronti di Rebeschini Vittorio ........... . Sentenza del 25.8.1940 nei confronti di Innamorati Ugo ................. . Sentenza del 16.9.1940 nei confronti di Valese Raffaele e Tunù Pietro Sentenza del 20.10.1940 nei confronti di Cesaroni Luigi ................. . Sentenza del 7.11.1940 nei confronti di Albergucci Aldo ................ . Sentenza dell'8.12.1940 nei confronti di Poggioli Giuseppe ............ . Sentenza del 16. I 2.1940 nei confronti di Grattarola Armando ........ .

Pag. 239 Pag. 241 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

244 246 248 249 250 252

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

253 255 256 257 641 258 260 642

SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE NEL 1940. Sentenza dell' l l .2.1940 ne.i confronti di Ravazzoli Paolo ............... . Sentenza del 27.3 .1940 nei confronti di Sinigaglia Alessandro e Fibbi Iole .............................. .................................................................. . Sentenza del 3.4.1940 nei confronti di Gugliasso Francesco ...... .. .... . Sentenza del 9.4.1940 nei confronti di Esposito Giuseppe ............... . Sentenza del 9.5.1940 nei confronti di Tresso Pietro .. ...................... . Sentenza dell' 1 l .6.1940 nei confronti di: Colalucci Aristide, Diozzi Procolo e Triaca Ubaldo ................................. ............................... . Sentenza del 28.9.1940 nei confronti di Kerze Giovanni, Majnik Antonio ·e Sorli Fe:lice ...................................... ................................. . Sentenza del 22.10.1940 nei confronti di: Andrich Giuseppe .......... .

Pag. 261 Pag. Pag. Pag. Pag.

261 261 261 26]

Pag. 261 Pag. 261 Pag. 261

B) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA SECONDA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONA TE NELLE "NOTE". SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 2 del 15.1.1940 ... ................................. .. ........................ . Sentenza n. 3 del l 5.1.1940 ................................................. ··· · · ·· ··· · · ·· Sentenza n. 9 del 29.1.1940 ..................... .................................... .. ... . Sentenza n. 10 del 30.1.1940 ............................................................ . Sentenza 11. 13 del 6.2.1940 ............ .. ................................................ . Sentenza n. 14 del 6 .2.1940 ................ .. ............................................ . Sentenza n. 15 del 6.2.1940 .................................... ... ....................... . Sentenza n. 24 del 19.2.1940 ......... ................................................... . Sentenza n. 27 del 23 .2.1940 ............................................... ,......... .. . . Sentenza n. 28 del 23.2.1940 ............................................................ . Sentenza n. 31 del 5.3 .1940 .............................................................. . Sentenza n. 35 dell'8.3. J940 ............................................................. . Sentenza n. 40 del 29.3.1940 ............................................................ . Sentenza n. 41 del 29.3.1940 ............................................................ . Sentenza n. 42 del 2.4.1940 .......................................................... .. ... Sentenza n. 45 del 9.4.1940 ............................................................... Sentenza n. 46 del 12.4.1940 ...................................... .. .................... . Sentenza n. 47 del 16.4.1940 ........................................................... .. Sentenza n. 48 del 16.4.1940 ..................................................... .. ..... . Sentenza n. 52 del 23.4.1940 .. .......................................................... . Sentenza n. 53 del. 7.5.1940 ................................................ .............. . Sentenza n. 55 dell' 1 1.5.1940 .............................................. .. ... · ·· · · ·· ·· Sentenza n. 68 clell' 11.6.1940 ........................................................... . Sentenza n. 69 dell' 11.6.1940 .. ......................................................... . Sentenza n. 73 del 18.6.1940 ............................ .. .............................. . Sentenza n. 79 del 28.6.1940 ....................................... ..................... . Sentenza n. 84 del 5.7.1940 ................ .. ............................................ . Sentenza n. 85 del 5.7.1940 ............................................................... Sentenza n. 90 del 12.7. 1940 ............................................................ . Sentenza n. 96 del 19.7..1 940 ..................................... · · ·· ··· · ·· ···· ··· ·· ·· · ·· Sentenza n. 98 del 19.7.1940 ...... .. ..................................................... Sentenza n. 99 del 23.7.1940 .. .......................................................... . Sentenza n. 107 del 6.8.1940 ...................................... · · ·· ·········· ··· ·· ·· ·· Sentenza n. 120 del 23.8.1940 .......................................................... . Sentenza n. 122 del 27.8.1940 ........... .................................... ........... . Sentenza n. 134 del 20.9.1940 ...................... .................................... . Sentenza n. 135 del 20.9.1940 ..................................... ..................... . Sentenza n. 137 del 24.9.1940 ............................................ .............. . Sentenzan. 147 dell'll.10.1940 ......... .. .. ................................... ....... . Sentenza n. 148 dell'l l.10.1940 ....................................................... . Sentenza n. 149 del 15.10..1940 .................. .. .. .................................. . Sentenza n. J 50 del 15.10.1940 .................................... ·· · ·· · ·· · ·· · · ·· · · ·· ·· Sentenza n. 160 del 5. 11.1940 ........................................... · .. · · ·· · ·· · · ·· · ·

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

267 270 274 283 287 289 293 297 303 305 312 317 321 323 326 330 334 339 344 346 350 355 357 362 366 371 373 375 377 380 383 389 394 398 401 405 407 412 414 416 423 425 426


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Sentenza n. 161 del 5.11.1940 .......................................................... . Sentenza n. 162 del 7.11.1940 .......................................................... . Sentenza n. 163 del 7.11.1940 ... .. ... ............................. .. ................... . Sentenza n. 167 dell'8.l l.1940 .................. .. ..................................... . Sentenza n. 168 dell'8.l l.1940 ......................................................... . Sentenza n. 175 del 15 .11.J 940 ........................................................ . Sentenza n. 176 del 15.11.1940 .......................................... .. ............ . Sentenza n. 181 del 19.1 1.1940 ... ............ .. .. ...................... .. ............. . Sentenza n. 182 del 19.11..1940 ........................................................ . Sentenza n. 185 del 22.11.1940 ......................................................... Sentenza n. 186 del 23.11.1940 .................... .................................... . Sentenza n. 189 del 28.11.1940 .......................... .............................. . Sentenza 11. 201 del 21.12.1940 ........................................................ .

Pag. Pag. Pag. P4g. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

428 433 435 439 441 443 445 449 451 453 461 466 468

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S .D.S. Sentenza n. 20 del 13.3. 1940 ("Nota" alla sentenza n. 45 del T.S.D.S .) Pag. 332 Sentenza n. 23 dell'8.4.1940 ("Nota" alla sentenza n. 47 del T.S.D.S.) Pag. 343 SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA Sentenza n. 46 del 3.7.1940 .............................................................. . Sentenza n.48 del 27.7.1940 .. ........................................................... .

Pag. 501 Pag. 504

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Sentenza del 6.3.1940 nei confronti di Turk Milan .......................... . Sentenza del 12.10.1940 nei confronti di Rosi Raffaele .............. .. ... . Sentenza del 17.10.1940 nei confronti di Fioraso Primo ........ .......... .

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pag. 506 Pag. 507 Pag. 509

C) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA TERZA PARTE Sentenza n. 23 del 17.2.1940 ............................................................ . Sentenza n. 44 del 5.4.1940 .................................................. .. .......... . Sentenza n. 54 del 7.5. I 940 ............................ .. ................................ . Sentenza 11. 59 del 17.5.1940 ............................................................. Sentenza n. 65 del 31.5.1940 ..................................... .. ..................... . Sentenza n. 72 del 14.6.1940 ............ .... .. ..... .. ................................... . Sentenzan. 74 del 21.6.1940 .................. ...................... .... .. .. ............ . Sentenza n. 78 del 25.6.1 940 ............................... .. ........................... . Sentenza n. 80 del 28.6.1940 ............................................................ . Sentenza n. 87 del 9.7.1940 ........ .. ..... .. ......... .. .................................. . Sentenza n. 88 del 9.7.1940 .................................. .. ................ .. ........ . Sentenza n. 89 del 12.7.1940 ............................................................ . Sentenza n. 100 del 23.7.1940 ....................... .. ......... .. .................... .. . Sentenza n. 106 del 6.8. 1940 ............. ............................................... . Sentenza n. 111 del 13.8.1940 ........................................................... Sentenza n. 119 del 22.8.1940 .......................................................... . Sentenza n. 121 del 23.8.1 940 ..................... .. ................................... . Sentenza n. 123 del 23 .8.1940 ...... .. ......... .. ........................................ Sentenza n. 130 del 13.9.1940 ............................. .. ........................... . Sentenza n. 141 del 27.9. 1940 .................. .. ..... .. .. .. ...... .. ... ................ . Sentenza n. 145 dell'8.10.1940 ......................................................... . Sentenzan. 159 del 2.11.1940 .......................................................... . Sentenza n. 174 del 14.11.1940 ........................................................ . Sentenza n. 192 del 6.12.1940 .. .. ..................................... ..................

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

517 526 529 531 534 544 546 552 564 566 569 571 574 576 578 581 586 589 592 593 594 597 603 607

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE "NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL T .S.D.S . Sentenza n. 18 del 13.3.1940 ("Nota" alla sentenza n. 44 del T.S .D.S.) Pag. Sentenza n. 27 del 27.4.1940 ("Nota" alla sentenza n. 59 del T .S.D.S.) Pag. Sentenza n. 31 dell' 1.5.1940 ("Nota" alla sentenza n. 65 del T.S .D.S .) Pag. Sentenza n. 36 del 10.6 .1940 ("Nota" alla sentenza n. 78 del T.S .D.S.) Pag. Sentenza n. 43 del 20.6.1940 ("Nota" alla sentenza n. 87 del T.S.D.S.) Pag. Sentenza n. 61 del1'8. I 0.1 940 ("Nota" alla sentenza n. 159 del T.S.D.S.) Pag.

528 533 542 563 568 601

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE Sentenza n. 63 del 21.10.1940 (Commissione Istruttoria) .... .. .......... . Sentenza n. 71 del 25.11.1940 (Commissione Istruttoria) ................ . Sentenza del 2 1.8.1940 (Giudice Istruttore) ........ .. ........................... .

Pag. 608 Pag. 6 10 Pag. 614


650

TRll!UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

D) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA QUARTA PARTE Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n.

158 del 25.10.1940 ........................................................ . 177 del 15.1 1.1940 ........... .. ............ .. ........ .. ................ .. .. 180 del 18.11.1940 .......... .. ................... .. ....................... . 187 del 26.11.1940 .................... .. .................... .. ............ . 190 del 30.11.1940 ................................ ........................ .

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

621 624 635 637 639

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Sentenza del 20.10.1940 nei confronti di Cesaroni Luigi.................. Sentenza del 16.12.1 940 nei confronti di Grattarola Armando . .. . .. . .. Sentenza del 16.9.1940 menzionata nella "Nota" aI!a sentenza n. 180 ciel T .S.D.S. ......... .. ........................... .. .....................................

Pag. 641 Pag. 642 Pag. 636

651

E) INDICE RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITA' DELITTUOSA COMMESSA DA TUTTI GLI INDIVIDUI CHE SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA' ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE - CHE SONO NATI 1N UNA DETERMINATA REGIONE Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Piemonte ............................................................................................. Valle d'Aosta .. ............................. .. ................................................... . Liguria ............................................................................................... . Lombardia ...... .. .................... .. .............. .. ........................................... . Trentino- Alto Adige ... ................... .. .......... ....................................... . Veneto .......... .. ......................................................... .... .. .................... . Friuli-Venezia Giulia ............................. .. ................... .. .. .. ................ . Emilia-Romagna ............................................................................... . Toscana ........................ .. .................................. ................................. . Umbria....................................... ....... ........... ............... .. ..................... . Marche...... .. .................................................. .. ..... .. ............................ . Lazio ......... ...................... .. ................................................................. . Abruzzi ........................... .. ................................................................. . Molise .......................................................... .. ........... ........ .. ............... . Can1pania ............................................................................................ Puglia...... ........................................... ................................................. Basilicata ....................... .. ................................ ······· ··················· ·· ·· ·· .. . Calabria .... .. ................................................................ ..... .................. . Sicilia .... .............................. ............................................................... . Sardegna ............................................................................... .. ........... . Estero ...................................................... .................... .. ......................

Pag. 652 Pag. 655 Pag. 656 Pag. 660 Pag. 662 Pag. 663 Pag. 666 Pag. 668 Pag. 672 Pag. 676 Pag. 677 Pag. 679 Pag. 682 Pag. 684 Pag. 685 Pag. 687 Pag. 688 Pag. 689 Pag. 690 Pag. 693 Pag. 694 e seguenti

NOTA: Per estero si intendono anche le località che dopo la seconda guena mondiale sono passate ad altri Stati (es.: Fiume)


652

PIEMONTE

Sergente nel 30° Rgt. Fant. Tipografo Tramviere

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Torino Cesena Torinese (Toiino) Torino

Anno

Numero della sentenza 22 151 199

1 I 1

151 199 199

160 183 183

29

49

DONNE Pag. 1

Operaia 30.6.1926 2 .6.1940 1939-1940

653

INDICI

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

47 160

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

183 UOMINI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Torino-Alessandria e Novara

Anno

Data della sentenza

Pag.

1939- 1940

23.12.1940

233

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Piemonte. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI 1N PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Falegname Dottore in Giurisprudenza Impiegato diurnista Prof.re di lettere e filosofia Ragioniere Studente universitario Vice Direttore clell'E.N.P.S.

UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 I

50 199 199 199 30 199 7 199 199 199 199

110 183

l

1 I l

1 1 9 1 l

Pag.

1 1 l 1 1 3 1

23.12.1940 23.12.1940 23 .12.1940 23 .12.1940 23.12.1940 23.12.1940 23.12.1940

233 233 233 233 233 233 233

Dottoressa in lettere e filosofia

1

23.12.1940

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1940 il Gi udice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in Piemonte.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Agricoltore Cameriere Elettricista Ferratore Fornaio Insegnante Insegnante di lingua tedesca Manovale Meccanico Muratore Operaio

Data della sentenza

DONNE

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DEN UNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penale in materia di scambi, di valute e cli conm1ercio dell'oro) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

183 183 75 183 28 1~3

183 183 183

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Autista Cambiavalute Altista lirico

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

2 2

119 119 23

581 581 517

1


INDICI

654

Carrettiere Commerciante Commerciante Contadino Industriale Rappresentante di commercio

l 4 1 l 1

1

119 119 123 119 141 1. 19

V ALLE D'AOSTA 581 581 589 581 593 581

DONNE Nessuna Nota: Per i reati previsti dalla suddetta legge non sono state emesse nei confronti dj individui nati in Piemonte sentenze da parte della Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PTEMONTE, SONO STATI DEN UNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI DELIITI PREVISTI DALLA LEITERA A) DELL'ART. I DELLA LEGGE DEL 16.6.1940 N. 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze rupendenti dallo stato di guerra) Sentenze Pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Panettiere

655

TRIBUNAl, S SPECIALE PER LA DU"ES/\ DELLO STATO

Condanna inflitta della sentenza

Data

Pag.

Pena di morte

15.11.1940

624

DONNE Nessuna Per i delitti previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse sentenze da parte della Conunissione Istruttoria e del Giudice Istruttore.

Nel 1940 il T.S.D.S. , la Commissione Istruttoria e il G iudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Valle d'Aosta. Nel 1940 il T.S.D.S . la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Valle d'Aosta per essere incorsi in reati di attivitĂ sovversiva oppure nelle disposizioni penali previste dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 o dalla legge 16.6.1940 n. 582.


656

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

LIGURIA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività Airolo (Imperia) Genova Pigna (Imperia) La Spezia

657

INDICI

Anno della sentenza

Numero

Pag.

1939 1938-1939 1939 16.8.1940

21 30 51 193

45 75 121 180

2 1 1

Impiegato privato Manovale Meccanico Meccanico Muratore Operaio Perito commerciale Professore di lettere Tornitore Tracciatore

I

1 1 I

1 1 1

30 30 29 56 30 29 30 29 29 30

75 75 49 123 75 49 75 49 49 75

DONNE B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nessuna Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Genova

Anno

1939-1940

Data della sentenza

Pag.

23.12.1940

233

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Liguria. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE MILITARE PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Impiegato presso una impresa di costruzione Impiegato privato Medico-chirurgo Studente universitario

(Gli imputati - per i quali la C. f. ha pronunciato l'accusa - vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag.

1

23.12.1940 23.12.1940 23.12.1940 23.12.1940

233 233 233 233

23.12.1940

233

2

I 2

DONNE Impiegata p1ivata

1

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansio1ù svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Barbiere Coloritore Commerciante Commesso di negozio Decoratore Elettricista F,u·macista Fonditore Fornaio Frenatore

I

51 30 29 30 30 29 7 29 29 30

121 75 49 75 75 49 28 49 49 75

1 1 l l

1 1 l

1 1

Nel 1940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza, per attività sovversiva, nei confronti di individui nati in Liguria. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI TN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e cli commercio dell'oro) A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S . UOMINI


658

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

659

fND!Cl

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Avvocato Commerciante Impiegato Intermediario di commercio Orefice

Numero delle persone

Numero del la sentenza

Pag

1 1

80 Ill

564

2 1 1

111 111 145

624 624

Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Nessuna

Per i reati previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse sentenze di assoluzione dalla Com1nissione Istruttoria

B) Sentenze emesse dalla Conunissione Istrnttoria

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI

UOM1NI

Mansioni svolte

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Mansioni svolte

Com1nissionaiio

l

8.10.1940 (Nota alla sent. 159 del T .S .D.S.)

601

Facchino

Numero delle persone

DONNE DONNE Nessuna Nessuna Per i reati previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse sentenze dal Giudice Istnittore ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 16.6.1940 N. 582 (Aggravante delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dal tempo di guerra) A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Carrettiere Legatore libri Manovale Muratore

177 177

DONNE

578 578 578 594

DONNE

1 1

Operaio Panettiere

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

I 1

190 177 177 190

639 624

1

624 639

Data della sentenza

Pag.

16.12.1940

642


660

661

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

lNDICI

LOMBARDIA

Nel 1940 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative a individui nati in Lombardia.

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Milano

1939

7

Pag.

28

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REA TI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro)

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Milano

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Anno

Data della sentenza

Pag.

1939-1940

23.12.1940

233

C) ·Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Milano

1939

Data della sentenza

Pag.

11.1.1940

239

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA (Gli imputati - per i quali la C.!. ha pronunciato l 'accusa - vengono menzionati solamente nelle sentenze del T.S.D.S.)

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Boscaiolo Calzolaio Commissionario Contadino Contadino Costruttore edile Garzone Impiegato Meccanico Muratore Panucchiere Salumiere Sarto Scritturai.e

Contadino Impiegato privato Ingegnere Ingegnere Ingegnere Meccanico

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1 1 1 1 2

50 7 29 199 199

I JO 34 28 49 183 183

29

49

11

DONNE Domestica

1

Numero della sentenza

Pag.

l l

54 87 23

529 566 517 544 571 566 569 517 571 566 576 569 517 552

I 1 2 1

I 1

I 2 1 1 l l

72

89 87 88 23 89 87 106 88 23 78

DONNE

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Casalinga Domestica Possidente

1 1 J

72

78 74

544 552 546

Nota: Per i reati previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse sentenze da parte della Commissione Istruttoria e dal Giudice istruttore. Nel 1940 il T.S .D .S. la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui, nati in Lombardia, per essere incorsi nelle disposizioni penai i previste dalla Legge 16.6.1940 n. 592


662

VENETO

TRENTINO-ALTO ADIGE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Pag.

20 50

43 110

Sul tram della linea Trento-Malè 3.10.1939 Nell'intera Regione 1939

B) Sentenze emesse dalla Commissi<,?ne Istruttoria

Nel 1940 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza di assoluzione in ordine ad attività sovversiva svolta nel Trentino-Alto Adige.

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Pag.

Venezia

1931

67

139

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Verona

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Trento

Anno

Data della sentenza

Pag.

17.3.1 940

19.7.1940

250

(Gli imputati - per i quali la C.T. ha pronunciato l'accusa - vengono menzionati solamente nelle sentenze del T.S.D.S.)

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Verona

Pag.

1939-1940

23 .12.1940

233

Anno

Data della sentenza

Pag.

30.8.1939

3.2.1940

244

Gli imputati - per i quali la CI. ha pronunciato l'accusa - vengono menzionati solamente nelle sentenze del T.8.D.S.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI

UOMINI

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

I

20 50

43 110

2

Data della sentenza

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Contadino Contadino

Anno

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TRENTINO-ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

663

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dff'ESA DELLO STATO

DONNE Nessuna Nota: Nel 1940 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nel Trentino-Alto Adige per essere incorsi in reati di attività sovversiva oppure nelle disposizioni penali previste dalla Legge 28.7.1939 o dalla Legge 16.6.1940 n. 582.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Contadino Falegname Fa'legname Meccanico Meccanico Operaio Operaio Professore di lettere Tessitore Tipografo

1 1 2

50 50 199 38 199 43 199 29 131 67

110 110 183 86 183 108 183 49 145 139

1 1 1 1 l 1 1


664

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

665

INDTCT

DONNE Dattilografa

1

50

110

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1940 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione nei confronti di individui nati nel Veneto.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 16.6.1940 N. 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Mansioni svolte

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore Bracciante Commerciante Falegname Fittavolo Mezzadro

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag.

1

3.2.1940 3.2.1940 12.1.1940 3 .2.1940 3.2.1940 3.2 .1940

244 244 241 244 244 244

1 1 1 l 1 DONNE Nessuna

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N . 1097. (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

PÃ g.

Agente di commercio Artista lirico Manovale

1

89 23 121

571 517 586

1

1 DONNE Nessuna

Nota: Per i reati previsti dall<.1 suddetta Legge non sono state emesse sentenze da parte della Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore

G ruista

Numero delle persone

Numero delle sentenze

Pag.

1

I8Q

635

DONNE Nessuna Nota: Per i reati previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse sentenze da parte della Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore.


666

FRIULI-VENEZIA GIULIA Nel 1940 il T.S.D.S. la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Friuli-Venezia Giulia. ·

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N .1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro)

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciata l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal TS.D.S.

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Fuochista nella R. Marina Giornalista Meccanico

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Commesso di negozio Impiegato privato Macchinista navale Meccanico

1 1 I

44 121 78 44

526

2

586

552 526

Numero della sentenza

Pag.

l 1 1

193 29 29

180 49

Nota: Per i reati previsti dalla suddetta legge non sono state emesse, nei confronti di individui nati nel Friuli-Venezia Giulia, sentenze da parte della Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore

29 29

49 49

Anche per i reati previsti dalla Legge 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato cli guerra) il T.S.D.S., la Co1m1ussione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenza o provvedimenti relativi a individui nati nel Friuli-Venezia Giulia

1 J

DONNE

UOMINI Numero delle persone

Avvocato

Nessuna

49

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Numero delle persone

DONNE Casalinga Sarta

667

INDICI

TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Data della sentenza

Pag.

21.10.1940

231

DONNE Nessuna

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel J940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in Friuli-Venezia Giulia


668

EMILIA-ROMAGNA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Ferrara 1939 Massalombarda (Ravenna) 22-25 luglio del 1940 Vignola (Modena) 29.7.1940 Forlì, Cesena, Cesenatico, Forlimpopoli e Rimini Dal 29.6.1940 all'l.8.1940

38 146 152 173

669

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pag.

86 156 163 165

B) Sentenza emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1940 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza di assoluzione relativa ad attività sovversiva svolta il Emilia-Romagna C) - Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Emilia-Romagna. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Fattorino di ospedale Fornaio Idraulico Imbianchino Impiegato postale Impiegato di Banca Impiegato Industriale Infermiere Maniscalco Manovale Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Muratore Negoziante Operaio Salumiere Scaricatore di po1to Soldato Soldato Verniciatore Verniciatore di automobile Vulcanizzatore

199 38 38 38 5 32 38 29 199 173 38 30 38 199 29 38 146 199 38 38 30 38 152 38 38 38

1 1 l 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 l

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

183 86 86 86 19 84 86 49 183 170

86 75

86 183 49

86 156 183 86 86 75 86 163

86 86 86

DONNE

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

Nessuna A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI UOMINI Mans.i oni svolte (in ordine alfabetico) Aiuto motorista Arrotino Autista Barbiere Bracciante Calzolaio Canapino Colono Contadino Elettricista Falegname

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1 1 1 2 1 l 1 1 1 1

199 173

183 165 19 86 165 86 86 110 156 86 86

5

38 173 38 38 50 146 38 38

Mansioni svolte

Meccanico

Numero delle persone 1

Data della sentenza

Pag.

159 Sent. n. 58 del 2. 10.1940 (Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 146)

DONNE Nessuna


670

TRIBUNALE Sl'EClALE l'ER LA DlFESA DELLO STATO

INDICI

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

DONNE

UOMINI Mansioni svolte Contadino

Nessuna

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag.

1

7.11.1940

258

Nota: Per i delitti previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse da parte del Giudice Istruttore

DONNE Nessuna ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA-ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte Artista litico Assicuratore Ragioniere Veterinario

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1 1 l

23 23 23

78

517 517 517 552

78

552

DONNE Casalinga

Nota: Per i reati previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse nei confronti di individui nati in Emilia-Romagna sentenze da parte della Commissione Istrutto1ia e dal Giudice Istruttore. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA-ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NE DELITTI PREVISTI DALLA LETTERA A) DELL'ART. 1. DELLA LEGGE DEL 16.6.1940 N. 582. (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra) Mansioni svolte

Autista

671

Condanna inflitta

Data della sentenza

Pag.

Pena di morte

15.11.1940

624


672

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TOSCANA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

1939 1939 1939 dal 1938 al 1940 dicembre 1939 - Aprile 1940

Pistoia Livorno Firenze Firenze Firenze

8

39 140 183 188

Pag.

31 98 152 170 178

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

1939-1940

Firenze

Data della sentenza

23.12.1940

Pag.

233

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

1924-1925-1926

Firenze

673

TNDlct

Data della sentenza

Pag

17.2.1940

246

Facchino Falegname Imbianchino Manovale Meccanico Meccanico Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio tessile Parrucchiere Parrucchiere Pellettiere Soldato Studente Tornitore meccanico Tornitore Verniciatore Zavorrante

l 1 1 2 l

9 1

1 1 8

1 1 1

1 1 1

1 3

1 l 1 1

140 39 39 39 29 183 29 183 29 39 183 199 199 30 39 183 152 8 29 183 183 39

152 98 98 98 49 170 49 170 49 98 170 183 183 75 98 170 163 31 49 170 170 98

97 50

143

DONNE l

Casalinga Operaia

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

l

110

B) Sentenze emesse dalla Commissione lstrnttoria

UOMINI Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag.

1

23.12.1940 23 ..12.1940

233 233

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Capo officina Tipografo

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

39 188 39 140 39 39 39

98 178 98 152 98 98 98

DONNE Nessuna

Autista Avvocato Barbiere Calzolaio Carbonaio Custode di un cimitero ebraico Facchino

1

1 3 1

1

1

C) Sentenza emesse dal Giudice Istruttore Nel 1940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in Toscana.


674

!Nl)JCI

TRIB UNA I .E SPEC IALE PER LA D IFESA DELLO STATO

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S . PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro).

675

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Per i reati previsti dalla suddetta Legge il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in Toscana Delitti previsti dall'art. l della Legge del 16.6.1940 n. 582

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guena)

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Avvocato Conunerciante Commissario di borsa Commissionario Espottatore Geometra Impiegato Negoziante Produttore Spedizioniere doganale

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

I l l I l l I 1

159 159 174 159 159 159 159 159 159 159

597 597 603 597 597 597 597 597

l 1

597

597

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Impiegato di banca Impiegato privato Negoziante Pel licciaio Spedizioniere

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag.

l 1

8.10.1.940 8. 1.0.1940 8.10.1940 8.10.1940 8.10.1940

601 601 60 1 60t 601

1 l

l

DONNE Nessuna Nota: La sentenza clell'8 . JO. l940 viene menzionata nelle "Nota" alla sentenza n. 159 ciel T.S.D.S.

Per i del itti previsti dall'art. 1 della suddetta Legge il T.S .D.S., la Corn1~ssi~ne Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relanva a individui nati in Toscana.


676

677

[Nl)ICI TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

MARCHE

UMBRIA

Nel 1940 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Temi

Anno

Numero delle sentenze 12

1938-1939

Pag. 37

Nota: Nel 1940 la Commis~ione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolte in Umbria

nelle Marche. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Gli imputati - per i quali La Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI IN UM BRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GÈNERALE DE{ T.S.D.S PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

Gli imputati · .peri. quali la Commissione istruttoria ha pronunciato L'accusa. . vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S. Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolle (in ordine alfabetico) Aggiustatore meccanico Barbiere Dottore in legge Fattorino Livellatore Meccanico Operaio Pittore Sarto Tornitore meccanico

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 I l l 1

12 12 12 5 12 199 12 136 12 12

37 37 37 19 37 183 37 149 37 37

1 2

Mansione svolte (in ordine alfabetico) Barbiere Meccanico Stagnino

Numero delle persone

Numero della sentenza

l

30 199 5

Pag.

75 183 19

DONNE Nessuna Nel 1940 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza di assoluzione relativa ad attività sovversiva compiuta da individui nati nelle Marche.

DONNE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S PER ESSER E INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penale in materia di scambi, valute e di commercio dell'oro)

Nessuna

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 1940 la Co~ssione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in Umbria

UOMINJ

1 1 1

P~r i reat~ pr~visti dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 (Disposizioni penali in materia 1.sc:r~\1,1 ~al~t~ e di commercio dell 'oro) e per i delitti menzionati nella !etera. .e . a1 t. ell.a Leg~e ciel 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento delle pene per I d~htt1 commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di ~uerra) il T.S.D.S;,. la C~m1:1.issione Istruttoria e il Giudice non hanno emesso alcuna sentenza relativa a 111d1vidui nati in Umbria.

1

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Cambiavalute

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

78

552


678

679

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

DONNE

LAZIO

Nessuna

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nota: di Perindivid i reati .previsti M suddetta L egge non sono state emesse, nei canfronti . lida]la toria e dal Giudi~1e ~:~t~o1~e. arche, sentenze da parte della Com.rrtissione Istrnt-

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Per i previsti dalla lettera A) dell'art. I della Legge del 16 6 1940 n 582 (A vamento delle pc . · d r · ·· · ggradenti da]lo stato ;.e per_ l ~ lttl conunessi profittando delle circostanze dipenl g uerra) il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e 1·1 a· d . ' 1u 1ce 1struttore non hanno individui nati nelle M::~:~o a1cuna sentenza o provvedimento nei confronti di

Roma Roma Roma Roma Roma Roma

Anno

Numero della sentenza

1938-1939 25.9.1 939 1938-1939 1939 8.6.1940 14.7.1940

5 11 12 58 97 136

Pag.

19 34 37 126

143 149

Nel 1940 la Commissione istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Lazio. ELENCO DELLE MANSfONJ SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIYlTA' SOVVERSIVA

Gli imputati - per i. quali la Commissione lstruf/oria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S. A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOMINI

Mansioni svolte (i n ordine alfabetico) Contabile Dottore in legge Fattorino clell' A.T.A.C. imbianchino Impiegato di banca Legatore cli libri Manovale Muratore Verniciatore

Numero delle persone 1 1 2 I 1 1 I 2 1

Numero della sentenza 58

58 5 5

Pag.

126 126 19 19

5

19

5 5

58

19 19 19 126

97

143

5

DONNE Casalinga Dattilografa

5

19


68 1

INDICI

680

TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DONNE B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nessuna Numero delle persone

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Manovale

1

Operaio

l

Pittore Studente universitario

I

Data dell a sentenza

8.1.1940 (Nota a Sent. 5 del T.S .D.S.) 8.1. 1940(Nota a Sent. 5 del T.S.D.S.) 13.4. l 940(Nota a Sent. n. 58 del T.S.D.S .) 23.1 2.1940

Pag. B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

27 27

233

Data della sentenza

Pag.

11.1.1940

239

Nessuna

563

~!~~~o~~~~! p

UOMINI Numero delle persone

Legnaiolo

ELENCO DELLE M ANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STA TT DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REATl PREVlSTI DALLA LEGGE 28.7.1 939 N . 1097 Disposiz ioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro) A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

174 78

603 552

l

1o.6.1940 (Nota alla Sent. 78 del T.S.D.S)

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Mansioni svolte

DONNE

Commerciante Rappresentante

Avvocato

Per i delitti previsti dalla_lettera A) dell'art..~ d~~:ns:~: 1~:~:~e~:i_:t~~~·;·i~d~~i~ la Comm issione Istruttona non hanno emesso a dui nati nel Lazio.

UOMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Pag.

~R:·

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Professore di lettere e fi losofia

Data della sentenza

Numero delle persone

DELITTI PREVISTI DALLA LETTERA A) DE1:-L' l DEL 16.6.1940 N. 582 (Aggravante dell~ pene per i delitti corru delle circostanze dipendenti dallo stato d1 guen-a)

Nessuna

Numero delle persone

Mansioni svolte

136

DONNE

Mansioni svolte

UOMJ.Nl

DONNE Nessuna

Data della sentenza

Pag.

20. 10.1940

641


682

INDICI

TRIRUNALE SPF.CIALE PER LA DIFESI\ !)ELLO ST/\TO

ABRUZZI Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stara svolta l 'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

lntera Regione Avezzano

1939 1939

50 58

Pag.

110

126

Nel l 940 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi. ELENCO DELLE MANSIONI SV OLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZl, SONO STATI DENUNCI ATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVYERSlV A

Gli imputati - per i quali La Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S. Sentenze pronunci ate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Carpentiere Commerciante Contadino Dottore in legge Fruttivendolo Meccanico Orologiaio Sarto Sludente universilario Verniciatore

1 1

58 58 50 58 50 50 50 58 58 5

126 126 110 126 110 110 110 126 126 19

50 50

11 o 110

7 2 1 1

l 2

1

DONNE Casalinga Contadina

1 1

Nel 1940 la Commissione Istruttoria e i l Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze di assoluzione relative a individui nati negli Abruzzi. Per i reati previsli dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, valute e di commercio dell' oro) e per i delitti previsti dalla lettera A)

683

dell'art. 1 della Legge del 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento delle pe1~e per i d~. · commessi· pio . f'ttando delle circostanze dipendenti dallo stato d1 guerra) il litt• 1 T.S.D.S la Commissione Istrultoria e il Giudice Istruttore n~n h~no emes_so a1cuna set~tenza O provvedimento nei confronti di individui nati negh Abruz.21.


684

TRIB UNA LF. SPECIALE PER LA DTFESA Ol!LLO STATO

INDICI

MOLISE

CAMPANIA

Nel 1940 il T.S.D.S, la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso .alcuna sentenza o provvedi mento relativi ad attività sovversiva svolta nel Molise.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 1940 il T.S.D.S. la Comm issione Istruttoria e il Giudice Istruttore non ha emesso relativi a individui nati nel Moli·se per essere nno . . . .sentenze . .o provvedimenti . ., mco1 s1 LO reati d1 att1v1ta sovversiva oppure nelle disposizioni penali previste dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 o dalla Legge 16.6.1940 n. 582.

685

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Jntera Regione

1939

50

Pag.

I IO

B) Sentenze pronunciate dalla Commissione Istruttoria

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Napoli

Anno

Numero della sentenza

Pag.

1939-maggio 1940

23.12.1940

233

C) Sentenze emesse dal G iudice Istruttore Nel 1940 il Giuclice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Campania. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCU RA GENERALE DEL T.S .D.S. PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle senten ze emesse dal T.S.D.S. Sentenze pronunciate clal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte

Contadino

Numero delle persone

Numero della sentenza

2

50

Pag. J IO

DONNE Nessuna Nel 1940 la Commissione Istruttoria e il G iudice Istruttore non hanno emesso sentenze di assoluzione relative a individui nati in Campania incorsi in reati di alti vità sovversiva.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATl IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI A LLA PROCURA GENERALE DEL


686

TRIBUNALI:. SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

INDICI

T .S.D.S . PER ESSERE INCORSI NEI REA TI PREVISTI DAL LA L EGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell 'oro)

PUGLIA

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

687

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Pag.

Intera Regione

1939

50

110

UOMINI Mansioni svolte (in ordine al fabetico)

Numero delle persone

N umero della sentenza

Pag.

1

159 145

597 594

Commerciante Rappresentante di Commercio

DONNE Nessu na

Nel 1940 la Commiss.ione (struttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative all'attività sovversiva svolta in Puglia. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATIJVITA ' SOVVERSfVA

Gli imputati - per i quali la Commissione istruttoria ha Pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle senrenze emesse dal T.S.D.S.

~er_ i. re~ti p~e~isti dalla suddetta Legge non sono state emesse nei confronti di rnd rvrdui natl m Campania da parte della Com.missione Istruttoria e dal Giudice Istruttore.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINT

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO C HE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GE NERALE DEL T.S.D .S. PER ESSERE INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LETTE RA A) DELL' ~T._ I_DELLA LEGGE DEL 16.6.1940 N . 582 (Aggravament~ ~!elle ~ene per 1 debttJ commessi profittand o delle circostanze dipendenti dallo stato d1 guerra). Sentenze pronunciate dal T.S .D.S . UOMINI Mansioni svolte

Impiegato

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore Impiegato privato Meccanico Violinista

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

50 29 22 58

110 49 47 126

1 I 1 DONNE

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

187

637

DONNE Nessuna Per i delitti ~revisti d~Ua su~detta Le~ge _non sono state emesse sentenze da parte della Comm1ss1onc Istruttona e dal Giudice Istruttore.

Nessuna Nel 1940 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Puglia incorsi in reati di attività sovversiva oppure nei delitti previsti dalla L egge 28.7 .1939 n. 1097 (Disposizioni penali in materia di scamb i, di valute e di commercio dell'oro) o dalla Legge 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra)


688

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

689

fNDICl

BASILICATA

CALABRIA

Nel 1940 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Basilicata.

Nel 1940 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Calabria.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN BASILICATA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA" SOVVERSIVA

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CALABRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENE RALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenza emesse dal T.S.D.S.

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte

Meccanico

UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

1

30

Pag. Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Sarto Venditore ambulante

1 l

30 66

75 137

75

DONNE Nessuna

DONNE

Nel 1940 il T.S .D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi e individui nati in Basilicata incorsi in reàti di attività sovversivi oppure nei delitti previsti dalla Legge 28.7.1939 n. l 097 (Disposizioni penali in materia cli scambi, di valute e di commercio dell'oro) o dalla Legge 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento dell.e pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guen-a).

Nessuna Nel 1940 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Calabria incorsi in reati di attività sovversiva oppure nei delitti previsti dalla Legge 28.7.1939 n. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di com~er~i~ dell'oro) o dalla Legge 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento delle pene per 1 delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guen-a).


690

mIBUNALF. SPF.CTA.LE PER LA DJFESA DELLO STATO

SICILIA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero del la sentenza

Pag.

Favignana

1939

66

137

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REA TI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.1939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro) A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

B) Sentenze emesse dalla Conunissione lstrnttoria Nel 1940 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sicilia C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Enna

691

INDICI

Anno

Data della sentenza

Pag.

8.9.1940

7.11.1940

258

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Barbiere Calzolaio Conunerciante Commerciante Dottore in scienze economiche Impiegato di banca Rappresentante di commercio Tipografo

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1

65 65 65 100 174 65 141 65

534 534 534 574 603 534 593 534

4

1 I l 1 1

DONNE Nessuna

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Isttuttoria

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Impiegato privato Medico-chirurgo Professore di matematica Studente

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1 1 l

29 58 58

49 ]26 126 31

8

DONNE Nessuna Nel 1940 la Commissione Istrutt01ia e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze di assoluzione relative a individui nati in Sicilia incorsi in reati di attività sovversiva.

Data della sentenza

Pag

1

1.5.1940 (Nota alla sent. 65 del T.S.D.S.)

542

1

1.5.1940 (Nota della sent. 65 del T.S.D.S.)

542

Mansioni svolte

Numero delle persone

Commerciante

DONNE Casalinga

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Per i reati previsti dalla suddetta Legge il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze nei confronti di individui nati in Sicilia. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL


692

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICJ

T.S.D.S. PER ESSERE INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DEL 16.6.1940 N . 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra)

SARDEGNA

693

Nel 1940 il T .S.D.S., la Commi$sione Istrutto1ia e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Sardegna.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA ' SOVVERSIVA

UOMINI Mansioni svolte

Impiegato esattoriale

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

158

621

Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttori.a ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S. A) Sentenze pronunciate dal T .S .D.S .

DONNE Nessuna Per i delitti previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse sentenze da pmte della Commissione istruttoria e dal Giudice Istruttore.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone l 1

Disegnatore Manoval.e Meccanico Meccanico

l

l

Numero della sentenza

Pag

29

49 183 170 183

199 183 199

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

UOMINI Mansioni svolte

Studente universitario

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

77

233

DONNE Nessuna C) Sentenze emesse dal Gi udice Istruttore Nel 1940 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenze relativa a individui nati in Sardegna. Nel 1940 il T .S.D.S., la Conunissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non han-


694

695

U'ID!Cl

TRIBUNALE SPECIALE PISR LA DIFF.SA DISLLO STATO

no emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Sardeona incorsi n~i delitt~ pr.evisti dalla:Legge 28.7.193911. 1097 (Disposizioni penalt'in materia d1 scarn b1, d1 valute e d1 commercio del! ' oro)

DONNE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE 16.6. l ~40 N. 582 .(Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle crrcostanze d1pendenti dalo stato di guerra)

Nel 1940 la Commissione Isttuttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze di assoluzione per attività sovversiva svolta da individui nati all'estero.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

177

624

Nessuna

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S. PER ESSERE INCORSI NEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28.7.J 939 N. 1097 (Disposizioni penali in materia cli scambi, di valute e di commercio dell'oro) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

Manovale

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

DONNE Nessuna Nota: Per i delitti previsti dalla suddetta Legge la Commissione Istruttoria e il Giudice Isttuttore non hanno emesso sentenze nei confronti di individui nati in Sardegna. ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA ALL' ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI Nel 1940 il T.S.D.S., la Comnùssione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta all'Estero per arrecare un danno agli interessi nazionali. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emesse dal T.S.D.S.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Decoratore Marittimo

Numero della sentenza

Pag.

74 123 59 78 130 159

1

72

I 1 1

145 121 78 106 174 78 89

546 589 531 552 592 597 544 594 586 552 576 603 552 571

145 174

594 603

l

4 1 l 1

1 l

l

1 DONNE

Casalinga Studentessa di canto

1 l

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Per i reati previsti dalla suddetta Legge non sono state emesse nei confronti di individui nati all'estero sentenze da parte della Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore.

I 1

199 66

183 137

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO INCORSI NEI DELITTI PREVISTI DALLA LEGGE

UOMINI Mansioni svolte

Agenti di cambio Chimico Commerciante Commerciante Commerciante Commissionario Esercente di ristorante Fattorino Ferroviere Infermiere Negoziante di orologeria Possidente Spedizioniere Spedizioniere

Numero delle persone


696

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL.LO STATO

697

INDICI

16.6.1940 N. 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra)

ELENCO DELLE MANSIONI DI COLORO CHE HANNO SVOLTO L ' ATTIVITA' SPECIFICATA NELLA SECONDA PARTE

Sentenze pronunciate dal T .S.D.S.

UOMINI

UOMINI Mansionj svolte

Parrucchiere

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

180

635

DONNE Nessuna N ota: Per i delitti previsti dalla suddetta Legge la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze nei confronti di individui nati al I 'estero.

Numero della Sentenza del T.S.D.S. e della C.I.

LocalitĂ di nascita

P.zza Armerina (Enna) T.S.D.S. n. 24 Napoli T.S .D.S. n. 24 Bolzano T.S.D.S. n. 68 Finalmarina (Savona) T.S.D.S. n. 201 Ventim.iglia (Francia) T.S.D.S . n. 201 Fontenain Aux Roses (Francia) T.S.D.S. n. 73 Castrovillari (Cosenza) T.S.D.S. n. 181 Venzone (Udine) T.S.D.S. n. 73 C.I. n. 21 (Nota a sent. Gimino (Pola) T.S .D .S. n. 45) Caimagnola (Torino) T.S .D.S. n. 3 Cameriere Milano T .S .D.S. n. 40 Caporal Maggiore Vigevano (Pavia) T.S.D.S. n. 40 Caporale Piedimulera (Novara) T.S.D.S. n. 42 Canozziere Trapani T.S.D.S. n. 9 Commerciante Mussameli (Caltanissetta) T.S.D.S. n. 9 Commerciante Ginevra (Svizzera) T.S.D.S. n. 53 Commerciante Istanbul (Turchia) T.S .D.S. n. 96 Commerciante Vienna T.S.D.S. n. 98 Commerciante Ginevra (Svizzera) T .S.D.S. n. 168 Commerciante Garessio (Cuneo) T.S.D.S. n. 201 Commerciante Ascea (Salerno) T.S.D.S. n. 201 Commerciante Carrara (Massa Carrara) T.S.D.S. n. 201 Commerciante in marmi Ogulin (Croazia) T.S.D.S. N. 84 Commesso di negozio Dornach (Alsazia) Conduttore di vagoni letto T.S.D.S. n. 201 T.S.D.S. n. 47 Bagnara Calabra (R. Calabria) Contabile privato Daucis (Jugoslavia) T.S.D.S. n. 41 Contadino Tutti e tre di T.S.D.S. n. 45 Contadino (tre) Crenovizza (Trieste) Tutti e tre nati. a C.J. n. 21 (Nota a sent. Contadino (tre) Crenovizza (Trieste) T.S.D.S. n. 45) C.I. n. 21 (Nota a sent. Contadino T.S.D.S. n. 45) Grotte di Postumia (T1ieste) T.S.D.S . n. 150 Circhina (Gorizia) Contadino T.S.D.S. n. 163 Tolmino (Go1izia) Contadino T.S.D.S . n. 137 Torino Costruttore edile T.S.D.S .n. 201 Salsomaggiore (Panna) Decoratore T.S.D.S.n. 99 Torino Dottore in chimica Dottore in scienze Tr.ieste T.SJ).S. n. 161 commerciali

Applicato di P.S. Applicato di P.S. Autista Autista Autista Aviatore civile Barbiere Barista Bracciante

Pag.

297 297 357 468 468

366 449 366 332

270 321 321

326 274 274 350 380 383 441

468 468

468 373 468 339 323 330

332 332 425 435

412 468 389 428


698

Elettrotecnico T .S .D.S. n. 107 Massiola (Novara) 394 Fabbricante T.S.D.S. n. 201 Couzon au Mont d'Or (Francia) 468 Fornitore di vini T.S.D.S. n. 31 Tunisi 312 Fuochista T.S.D.S. n. 201 Marsiglia (Francia) 468 Furiere nella R. Marina T.S.D.S . n. 201 Milano 468 Giornalista T.S.D.S . n. 201 Poznan (Polonia) 468 Impiegato privato T.S.D.S . n. 2 Mono (Novara) 267 Impiegato dello Stato T.S .D.S. n . 9 Budapest 274 Impiegato T.S.D.S. n. 13 Costantinopoli 287 Impiegato al Consolato Francese T .S.D.S. n. 35 Herserange (Francia) 317 Impiegato T .S.D.S. n. 46 Messina 334 Impiegato comunale T.S.D.S . n . 90 Novara 377 Impiegato T.S.D.S. n. 201 Roma 468 Impiegato di albergo T.S.D.S. n. 201 Colmars (Francia) 468 Impiegato tecnico T.S.D.S. n. 201 S. Stimo di Livenza (Venezia) 468 Impiegato nelle feffovie francesi T.S.D.S. n. 201 Aix en Provencc (Francia) 468 Industriale T.S.D.S . n. 135 CompiĂŠgne (Francia) 407 Industriale T.S.D.S . n. 201 Lione (Francia) 468 T.S.D.S. n. 1O Industriale Ceva (Cuneo) 283 Ingegnere T.S.D.S. n. 40 Milano 321 Ingegnere T .S.D.S. n. 48 Catania 344 Ispettore cli assicurazione T.S.D.S. n. 201 Marsiglia (Francia) 468 Libero professionista C.I. n. 21 del 13.3.1940 Milano 332 Manovale nelle ferrovie francesi T .S.D.S. n. 201 Villafranche sur Mer (Francia) 468 Marittimo T.S.D.S. n. 84 Pijedak (Bosnia) 373 Marittimo T.S.D.S. n. 201 Palem10 468 Meccanico T .S.D.S. n. 14 Trieste 289 Meccanico T.S.D.S. n. 15 Imperia 293 Meccanico T.S.D.S. n. 24 Piazza Annerina (Enna) 297 Meccanico T.S.D.S. n. 42 Trobaso cl'Intra (Novara) 326 Meccanico T.S.D.S. n. 46 Tunisi 334 Meccanico T.S .D.S. n. 85 Casarola di Monchio (Parma) 375 Meccanico T.S .D .S. n. 134 Sarzana (La Spezia) 405 Meccanico T.S.D.S. n. 176 Charleville (Francia) 445 Motorista T .S.D.S. n. 73 Palermo 366 Panettiere T.S.D.S. n . 2 Mono (Novara) 267 Pastore Tenda (Cuneo) T .S.D.S. n. 162 433 Pescatore T.S.D.S. n. 27 Milano 303 Pescatore T.S.D.S. n. 147 Mentone (Francia) 4 14 Portiere di Albergo T.S.D.S . 68 Ora (Trento) 357 Primo Ufficiale macchinista Graniti (Messina) 426 T .S.D.S. n. 160 Pul itore presso la Compagnia vagoni letto T .S .D.S. n. 201 Mazara del Vallo (Trapani) 468 Rappresentante

699

INP!Cl

TRHlUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO STATO

di commercio Rappresentante cli commercio Rappresentante di commercio Rappresentante Rappresentante di commercio Rappresentante di commercio Soldato Soldato Soldato Soldato Sottocapo furiere R. Marina Sruclente Tenente di Vascello Viaggiatore di commercio

T.S.D.S. n. 28

Trani (Bari)

305

T.S.D.S. n. 52

La Ciotat (Marsiglia)

346

T.S.D.S. n. 69 T .S.D.S. n. 79

Zurigo (Svizzera) Genova

362 371

T .S.D.S. n. 161

Signa (Firenze)

428

T.S.D.S. n. 189 T.S.D.S. n. 120 T.S .D.S. n. 148 G.I. 12.10.1940 O.I. 17.10.1940

Crolley (Svizzera) Dignano d'Istria (Pola) Bagnara (Sulmona) Certaldo (Firenze) Lonigo (Vicenza)

466 398 416 507 509

T.S .D.S. n. 201 T.S.D.S. n. 148 T.S .D.S. n . 201 T.S .D.S. n. 53

Verona Losanna (Svizzera) Nervesa (Treviso) Savona

468 416 468 350

DONNE T.S.D.S. n. 55 Budapest 355 Artista di varietĂ T.S.D.S . n. 185 Zurigo (Svizzera) 453 Attrice T .S.D.S. n. 9 Hannover (Germania) 274 Casalinga T.S.D.S. n. 9 Pau (Francia) 274 Casalinga T.S.D.S. n. 27 Dolceacqua (Imperia) 303 Casalinga T.S .D.S. n. 98 Gorizia 383 Casalinga T.S.D.S. n. 122 Nizza (Francia) 401 Casalinga T.S.D .S . n. 167 B ruxelles 439 Casalinga T .S.D.S . n. 175 S. Maria della Croce (Cremona) 443 Casalinga T.S.D.S. n. 182 Ginevra (Svizzera) 451 Casalinga T.S .D .S. n. 185 Vienna 453 Casalinga T .S .D .S. n. 185 Karlusruhe (Germania) 453 Casalinga T.S.D.S . n. 201 Vienna 468 Casalinga T .S.D.S. n. 201 Isolabona 468 Casalinga T.S.D.S . n. 186 Vanno (Udine) 461 Casalinga CJ. n. 21 del 13.3.1940 Milano 332 Impiegata T.S.D.S. n. 201 Montevecchio (Reggio Emilia) 468 Insegnante elementare


700

G) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE Abbo Giacomo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma Pag. Abruzzo Francesco, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Acerbi Carlo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Milano Pag. Aime Bruno, sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza Parte Pag. Albergucci Aldo, sentenza G.I. del 7.11.1940 - Prima parte Pag. Allavena Valentina, sentenza n. 27 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Allegri Alfredo, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Altobelli Arnaldo, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Amaducci Luigi, sentenza n. 173 T.S .D.S. - Prima patte Pag. Amacluzzi Pio, sentenza n. 173 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Amedeo Filippo, sentenza n. 48 della C.l. - Seconda parte Pag. Amenclola Pietro, sentenza n. 58 T.S.D.S. - P1ima pa1te Pag. Amicone Ferdinando, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Andreoli Giacomo, sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza Pa;te Pag. Andreucci Umbe1to, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Pag. And1icciola Francesco, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Nicastro Pag. Andrich Giuseppe, sentenza G .I. del 22.10.1940 - Estinzione del reato per prescrizione Pag. Androsciani Ezzelino, sentenza n. 12 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Angelini Armando, sentenza n. 38 T.S .D.S. - Prima parte Pag. Angelotti Attilio, sentenza n. 30 T.S .D.S. - Prima parte Pag. Angelucci Mario, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Anzaghi Pietro, "Nota" alla sentenza n. 119 T.S.D.S. - Azione penale non iniziata Pag. Armani Michele, "Nota" alla sentenza n. ] 61 T.S.D.S. - Seconda partePag. Arnaboldi Cesarina, "Nota" alla sentenza n. 74 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Audisio Carlo, sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza Parte Pag. Audisio Giuseppe, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria Pag. Baccelli Pier Giuseppe, sentenza n. 77 C.J. - Prima parte Pag. Badiali Giulio, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Baldi Duilio, sentenza G.I. ciel 17.J 2.1940 - Prima parte Pag. Ballweber Amedeo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano Pag. Bampi Giovanni, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano Pag. Barbanera Bruno, sentenza n. 148 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Barberis Giacinto, "Nota" alla sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Barberis Teresio, sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Pag. Barcia Gioacchino, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palem10 Pag. Barenghi Glauco, sentenza n. 11 1 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Bargilli Bruno, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli Pag. Barisone Giuseppe, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Barrocchiere Ernesto, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo Pag. Barthe de Sandfort Maddalena, sentenza n. 9 T .S.D.S. - Seconda parte Pag. Basaglia Filiberto, sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Pag. Basevi Osvaldo, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag.

701

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

218 126 214 581 258 303 98 75 165 165 504 126 126 517 98 208 261 37 86 75 183 198 432 551 581 207 233 86 246 221 203 416 585 183 224 578 211

75 210 274 183 468

Bassanini Nunzio, "Nota" alla sentenza 87 T.S.D.S. - Terza parte Basso Giacomo, sentenza n. 119 T.S.D .S. - Terza parte Batkowki Sigismondo, sentenza n. 201 T.S .D.S. - Seconda parte Battaglia Federico, sentenza n. 160 T.S.D.S. - Seconda parte Battara Mario, sentenza n. 38 T .S.D.S. - Prima parte Baumann Matilde, sentenza G.I. del 25.8.1940 - Terza parte Beccani Ghino, Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Firenze Beccaro Alberto, sentenza n. 107 T.S.D.S. - Seconda parte Bedenk Jenni, sentenza n. 185 T.S.D.S . - Seconda parte Bellina Francesco, sentenza n. 73 T.S.D.S. - Seconda parte Bello Francesco, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Bellone Sergio, sentenza n. 199 T .S.D.S. - Prima parte Belluschi Teodolinda, sentenza n. 74 T.S.D.S. - Terza parte Beneduce Nicola, Atti trasmessi al Procuratore di Isernia Benifei Garibaldo, sentenza n. 39 T.S.D.S . - Prima parte Benni Vittorio, sentenza n. ] 36 T.S.D.S . - Prima parte Bergami Ivano, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Bemasconi Pierino, sentenza n. 87 T.S.D.S. -Terza parte Bemetti Maria, sentenza n. 29 T .S.D.S. - Prima parte Berselli Giovanni, sentenza n. 38 T.S .D.S. - Prima parte Bertelli Antonio, sentenza n. 39 T .S.D.S. - Prima parte Berti Giuseppe, "Nota" alla sentenza n. 29 T.S.D.S . - Prima parte Bertini Vinicio, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Ptima parte Bertoldi Carlo, sentenza G.I. del 12.1.1940 - Prima parte Bertolotto Stefano, sentenza G.I. del 31.7.1940 - Prima parte Bertone Mario, sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte Be1tuglia Diego, sentenza n. 201 T.S .D.S. - Seconda parte Bertuglia Giuseppe, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Berzano Alessandro, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Biagi Luigi, sentenza n. 45 T.S .D.S. - Seconda parte Biagini Luciano, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Biancolli Bruno, sentenza n. 199 T.S.D.S. - P rima parte Bietta Adelaide, "Nota" alla sentenza n. 40 del T .S.D.S . - Seconda parte Bini Vladimiro, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Bissi Giovanni, sentenza n. 29 T.S .D.S. - Prima parte Blaschke Rodolfo, sentenza n. 63 C.I. - Terza parte Boasso Bernardo, sentenza n. 3 T.S.D.S. - Seconda parte Bocca Alfredo, sentenza n. 52 T.S.D.S. - Seconda parte Boccasavia Giuseppe, sentenza n. 11 T.S.D.S . - Prima parte Bolclrini Igino, sentenza n. 183 T.S .D.S. - P1ima parte Bonacci Santi, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Bonacina Enrico, sentenza n. 23 T.S.D.S . - Terza parte Boni Natale, "Nota" alla sentenza n. 159 T.S.D.S . - Terza parte Borelli Werther, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Borghesi Fernando, sentenza n. 183 T.S .D.S . - Prima parte Borghi Attilio, sentenza n. 38 T .S.D .S. - Prima parte Bosazzi Antonio, "Nota" alla sentenza n. 45 del T.S .D.S. - Seconda parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

568 581 468 426 86 614 200 394 453 366 110 183 546 225 98 149 86 566 49 86 98 73 170 241 253 581 468 468 183 330 170 183

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

322 19 49 608 270 346 34 170 75 517 602 86 ]70 86

Pag. 333


702

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Bosio Luigi, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno Bottari ~bbo~dio, sentenza n. 72 T.S.D.S. - Terza parte Bozz~m Paol_m o, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte Brace~Claudio, sentenza n. 12 T.S.D.S. - Prima parte Bracci Paolo, sentenza n. 173 T.S.D.S. - Prima parte Brazè Silvio, Atti trasmessi la Procuratore del Re di Torino Brun~r Antonio, sentenza n. 98 T.S.D.S. - Seconda parte Buc~1 Mano, sentenza n. 120 T.S.D.S. - Seconda parte Buruva Matteo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino Buzzoli~i ~nbrogio, sentenza n. 74 T.S.D.S. - Terza parte Buzzorn Gtldardo, sentenza n. 38 T.S.D .S . - Prima pa11e Calv~nic? ~ustacchio, sentenza n. 39 T.S .D.S. - Prima parte Cam1llen Gmseppe, sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Camponovo Alessandro, "Nota" alla sentenza n. 87 T.S.D.S. - Terza parte C anepa_F rancesco, sentenza n. 145 T.S.D.S. - Terza parte C anf,~n. Rob_e~to, sentenza n. 119 T.S.D.S . - Terza parte Cang1ru .Em1ho, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte C an tù G_1ovanni, sentenza n. 88 T.S.D.S . - Terza parte Capanni Arclel~o, "Nota" alla Sentenza n. 140 T.S.D.S. - Prima parte Capone _Antomo, sentenza n. 58 T.S.D.S . - Prima parte Caporal_1 Ugo, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte C appelh_~drea, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Capra Giacinto, sentenza n. 199 T.S .D.S . - P1ima parte C apuano Luigi, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ancona C arassale Giovanni, sentenza n. 77 C.L - Prima parte Caratozzolo Domen ico, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Reggio Calabria Carl~tti G~no,_sentenza n. 38 T.S.D.S . - Prima parte Carm,~o F trl'lllno, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Casacl10 Aleandro, sentenza n. 58 T.S.D.S . - Prima parte Casagrancl~ L~1dovic~, sentenza n. 190 T .S.D.S. - Quarta parte Casale Cas1m u-o, Atti Procura Isernia Casanova Giovanni, "Nota" alla sentenza n. 5 1 T.S.D.S. - Prima parte Casazza Vittorio, sentenza n. 177 T.S.D.S . - Quarta parte Caselli ~~ciano, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Castald11:1 Ugo, sentenza n. 38 T.S .D.S. - Prima parte Cavalhm Orlando, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Cavalluzzo Michele, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Cavedon Domenico, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gimma (A.O.I.) Ceccato Antoni o, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Giroma (A.O.I.) Cellarosi Giuseppe, Atti trasmessi a l Tribunale dei Minoremù di Roma Celle ~erolamo, se~tenza n. 177 T.S.D.S . - Quarta parte Cellctt, Loreto, Atll trasmessi al Procuratore ciel Re di Bari

!NDICT

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. p ag. Pag. p ag. Pao. - Pai. Pag. p~ Pag. p ag. p ag . Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

220 544

552 37 165 208 383 398 220 546 86 98 534 568 594 581

19 569 155

126 183 183 183 209 233

209 86

183 126 639 225

Pag. 122 Pag. 624 Pag. 86 Pag. 86 Pag. 75 Pag. 110 Pag. 202 Pag. 202 Pag. 212 Pag. 624 Pag. 221

Pag. Cemazar Francesco, sentenza n. 41 T.S .D.S. - Seconda parte Pag. Cengia Arduino, sentenza n. 89 T.S .D .S . - Terza parte Pag. Cenni Renato, "Nota al la sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima pa11e Pag. Cerasari Ercole, sentenza n. 5 T.S.D.S . - Prima parte Pag. Cerasari Fede, sentenza n. 5 T.S .D .S . - Prima parte Pag. Cesaroni Alfonso, sentenza n. 30 T.S.D.S . - Prima parte Pag. Cesaroni Luigi, sentenza G.I. 20. l0.1940 - Quarta pa11e Pag. Chiarelli Antonio, sentenza n. 181 T.S.D.S . - Seconda parte Pag. Chiarioni Angelo, sentenza n. 38 T .S .D .S. - Prima parte Pag. Chiti Mario, sentenza n. 183 T.S.D.S . - Prima parte Cicero Salvatore, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tennini lmerese Pag. Cicero Simone, sentenza n. 65 T.S.D.S . - Terza parte Pag. Pag. Cicognanj Lorenzo, sentenza n. 199 T.S .D .S . - Prima parte Cioci Bernardino, "Nota" alla sentenza n . 159 T.S.D.S . - Terza parte - Pag. Ciorù G01izio, sentenza n. 152 T.S .D .S. - Prima parte Pag. Pag. Cipriani Giuseppe, sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Cirone Carmelo, sentenza n. 65 T .S .D.S. - Terza parte Pag. Pag. Civati Natale, sentenza n. 89 T.S.D .S. - Terza parte Cividino Augusto, "Nota" alla sentenza n. 44 T.S .D .S. - Terza parte - Pag. Pag. Cividino Carlo, "Nota" alla sentenza n. 44 T .S.D .S. - Terza parte Cividino Emil io, sentenza n. 44 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Cividino Pietro, "Nota" alla sentenza n. 44 T.S .D .S . - Terza parte Pag. Clauser Ottavio, sentenza n . 20 T.S.D .S. - Prima parte Pag. Clerico Luigi, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte Pag. Clerissy Gastone, "Nota" alla sentenza n. 20 I T .S .D .S . Pag. - Seconda parte Pag. Clozza Mari a, sentenza n. 186 T .S.D.S . - Seconda parte Pag. Cocozza Aurelio, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Codecà Giuseppe, Atti trasmessi al Procuratore del Re di S. Maria Pag . C . Vetere Colalucci Aristide, sentenza G.I. dell' .l 1.6.1940 - Estinzione del Pag. reato per prescrizione Pag. Colleoni Mario, sentenza n. 44 T.S .D .S. - Terza parte Colombo Onorato, sentenza n. 89 T.S.D.S . - Terza parte Pag. Colombo Severino, sentenza n. 89 T .S.D.S . - Terza parte Pag. Colotti Marcello, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Campobasso Pag. Comini Alberto, sentenza n . 38 T.S.D.S . - Prima parte Pag. Pag. Conconi Giuseppe, sentenza n. 87 T.S.D .S . - Terza parte ~ Pag. Condin Luigi, sentenza n. 68 T .S .D .S . - Seconda parte Pag. Consoli Francesco, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Nicastro Pag. Conti Danilo, sentenza n. 39 T.S .D.S . - Prima parte Pag. Contini Enrico, sentenza n. 23 T .S .D .S. - Terza parte Pag. Coppellotti E nrico, sentenza n . 23 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Corà Cristiano, sentenza n. 121 T.S .D.S . - Terza pa11e Pag. Corazza Cornelio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cuneo Pag. Corbaz Margherita, sentenza n. 182 T.S.D .S . - Seconda parte Pag. Corbella Francesco, sentenza n. 23 T.S .D.S. - Terza parte -

703

323

571 73 19 19

75 641 449

86 170 204

534 183 602 163 517

534 571

528 528

526 528 43

233 497

461 468

208 261 526

57 1 571 216

87 566 357

221 98 517 517

586 2 15 451 51 7


704

Corbi Bruno, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Corgnati Mau1izio, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte Pag. Corso Iolanda, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte Pag. Cortesi Pietro, sentenza n. 106 T .S.D.S. - Terza parte Pag. Cosentino Alfonso, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Costa Angelo, sentenza n. 27 T.S .D.S. - Seconda parte Pag. Costa Wolfango, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Costantini Guido, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Cotton Edoardo, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Cozzi Alfredo, sentenza n. 140 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Cracolici Giovanni, sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Crespin (latitante non ientificato) "Nota" alla sentenza n. 53 T.S.D .S. - Seconda Parte Pag. Pag. Crisostomi Ido, sentenza n. 12 T.S.D.S. - Prima parte Crisostomi Settimo, sentenza n. 12 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Cristini Orlando, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D .S. - Terza parte - Pag. Croceo Carlo, "Nota" alla sentenza n. 47 T.S.D.S . - Seconda parte - Pag. Croce Felice, "Nota" alla sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Croci Giuseppe, "Nota" alla sentenza n. 23 T .S.D.S. - Terza pa1te Pag. Cudkovicz Isidoro, sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte Pag. D'Alessandro Panfilo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di SulmonaPag. Daddi Maurizio, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte Pag. Dalla Costa Antonio, sentenza n. 106 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Dallera Giovanni, sentenza n. 111 T .S.D.S. - Terza parte Pag. Dalle Vacche Bruno, "Nota" alla sentenza n. 146 T.S.D.S. - Prima parte Pag. D' Altoè Serafina, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. D'Angelo Augusto, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Avezzano Pag. D'Angelo Guerino, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Darchini Amedeo, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag. De Angelis Elio, "Nota" alla sentenza n. 5 T.S.D .S. - Prima parte Pag. De Chiffrè Ezio, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte Pag. De Dominicis Alfonso, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. De Filippi Michele, sentenza n. 134 T.S.D .S. - Seconda parte Pag. De Freda Raffaele, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Avellino Pag. Dell'Amore Arrigo, sentenza n. 32 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Della Valle Gaudenzio, sentenza 11. 2 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Delle Piane Alturo, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Delles Guido, sentenza n. 161 T.S .D.S. - Seconda parte Pag. Delpini Giuseppe, sentenza n. 44 T.S.D.S . - Terza parte Pag. Del Re Carlo, sentenza n. 65 C.I. - Prima parte Pag. Del Rio Osvaldo, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Pag. De Luca Giovanni, sentenza n. 174 T.S.D .S. - Terza parte Pag. Demarchi Umberto, sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte Pag. De Michele Cosimo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Como Pag. Demontis Gavino, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sassari Pag. De Natale Giovanni, sentenza n. 56 C.J. - Prima parte Pag. De Santi Maria, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Pola Pag.

705

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

126 233 233 576 75 303 468 110

468 152 534 354 37 37 524 343

136 524 531 205 233 576 578 159 468 215 110 183 27 233

469 405 206 84

267 75 428 526 231 98 603 581 220 212 229 204

D 'Ettorre Domenico, sentenza n. 50 T .S.D.S . - Prima parte Pag. Di Censo Mariantonia, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Di Costanzo Antonino, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Imperia Pag. Di Felice Gerardo, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Di Giampaolo Francesco, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Di Giesi Saverio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bari · Pag. Di Giovanni Vincenzo, sentenza n. 46 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Di Lullo Federico, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Isernia Pag. Di Marco Caterina, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Diociaiuti Brenno, sentenza n. 12 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Diozzi Procolo, sentenza G.I. dell' 11 ..6. 1940 ·- Estinzione reato Pag. per prescrizione Pag. Di Rocca Iolanda, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno Pag. Doria Salvatore, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Drago Giovanni, sentenza n. 151 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Duse Gastone, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte -

110 ]10

208 110 110 213 334 225 110 37 261 201 111 160 49

Ehret Giorgio, sentenza n. 174 T.S.D.S. - Terza parte Eyraud Roger, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Ercoli Edoardo, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Ercolino Tobia, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Esposito Giuseppe, sentenza O.I. 9.4.1940 - Estinzione reato per prescrizione Estrada Carlos, "Nota" alla Sent. n. 23 T.S.D.S. - Terza parte -

Pag. 603 Pag. 469 Pag. 524 Pag. 110

Fabre Paul, "Nota" alla sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Falco Giuseppe, sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte Fantini Adolfo, sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Fantini Francesco, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Forll Fattorini Torrunaso, sentenza n. 174 T.S.D.S. - Terza parte Favilla Ivo, Atti trasmessi al Procmatore del Re di Livorno Fedi Silvano, sentenza 11. 8 T.S.D.S. - Piima parte Fell Giovanni, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo Felloni Giuseppe, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Felloni Werther, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Ferrandin Enrico, sentenza G.I. del 3.2 .1940 - Prima parte Ferrari Emilio, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Ferrari Giuseppe, sentenza O.I. del 3.2.1940 - Prima parte Ferrari Luigia, sentenza n. 175 T.S.D.S. - Seconda parte Feirarotti Dario, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Fibbi Iole, sentenza G.I. 27.3.1940 - Estinzione reato per prescrizione Fibbi Luigi, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Filiberto Umberto, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Filippetti Ilio, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Finotti Renato, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Fioraso Primo, sentenza G.l. del 17.10.1940 - Seconda parte Flander Andrea, sentenza n. 150 T.S.D.S. - Seconda parte Fleker Giuseppe, sentenza n. 68 T.S.D.S. - Seconda parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. pag. Pag. Pag.

Pag. 261 Pag. 524 497 581 183 210 603 206 31 210 87 87 244

597 244 443

468 261 597

183 170

87 509 425

357


706

Flores Carmine, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Littoria p ag. Fon Mattia, "Nota" alla sentenza n. 163 T.S.D.S. - Seconda parte p ag. p ag. Fon Simone, sentenza n. 163 T.S.D.S. - Seconda parte p ag. Fondi Fabio, sentenza n. 8 T.S.D.S. - Prima parte Fontana Enrico, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Campobasso Pag. p ag. Forlani Silvio, sentenza n. 177 T.S.D.S. - Quarta parte Fra Martino, sentenza n. 77 C.l. - P1ima parte p ag. Franc~s~hino Regina, sentenza n. 29 T .S.D.S. - Pr.ima patte Pag. Franc1m Lambe1to, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Franco Antoni?, "Nota" alla sentenza n. 45 T.S.D.S. - Sèconda parte - Pag. Frane? 0eg~n.o,..scntenza n. 66 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Franz1om Lu1g1, Nota" alla sentenza n. 40 T.S.D.S. - Seconda parte - Pag. Fr~vol.a Raffaele, sentenza n. 145 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Fngeno ?ugli~lmo, sentenza n. 87 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Fro~zog!•o Gmdo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano Pag. Pag. Fuhgnat1 Angelo, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Fuxman Alessandro, "Nota" alla sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Gag~ero Angelo, sentenza n. 147 T .S .D.S. - Seconda patte Pag. Gaghasso Francesco, sentenza G.I. del 3.4. J940 - Estinzione del reato per prescrizione p ag. p ag. Galeotti ldamo, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Gall~ Marcel~o, "Nota" alla sentenza 47 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Gallmo Ferdmando, sentenza n. 141 T.S.D.S . - Terza Parte Pag. Gallo Mario, "Nota" alla sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte p ag. p ag. Gambaro Attilio, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte Gamb~tta Josè, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Gar~vma Romeo, sentenza n. 146 T.S .D.S. - Prima parte Pag. Gano Arturo, sentenza n. 123 T.S.D.S. - Terza parte p ag. Gazigli_a GiuseJ:>pc, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Gem~s10 Rosolino, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria Pag. Gentiluomo Armando, senten:at n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Ghezzi Francesco, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. G~zzoni ~drca, sentenza n. 40 T.S.D.S. - Seconda patte Pag. ~acchctt1 _Pietro, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Pag. G~acosa_ G1oc?ndo, sentenza n. 77 C.l. - P1ima Parte Pag. G~anasst M8:°_o, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Gianello Attiho, sentenza G.I. del 3.2.1940- Prima parte Pao. ~ar~in~ll! Ver~~ino, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pai. G~a~1en PJetro, Nota" alla sentenza 159 T.S .D .S. - Terza parlc Pag. G~gl~ B~11no, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Pri ma parte Pag. G~gli ~1e~o, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Pag. G~~d1 ymcenzo, Arti trasmessi al Procuratore del Re di Benevento Pag. G1hbert1. Pasquale, Alli trasmessi al Procuratore del Re di Parma p ag. Giono Ugo, sentenza n. 199 T.S.D .S. - Prima parte Pag. G~ordano R i~cardo, sentenza n. 9 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. p ag. G1ordo Maunzio, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima paite -

707

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PUR LA DIFESA DELLO STATO

219 438 435 31 216 624 233 49 597 332 137 322 ·594 566 221 98 497 414 261 184 343

593 585 552 524 156 589 468 217 170 468 321 126 233 170 244

111

602 98 l 70 213

215 183 274 184

Giorgolo Carlo, sentenza n. 34 T.S.D.S. - Prima parte Giovannelli Carlo, sentenza n. 8 T.S.D.S. - Prima parte Giovannoli Michele, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Girardin Agostino, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Giscard d'Estaing Henrl, "Nota" alla sentenza n. 161 T.S.D.S. - Seconda parte Giuffra Angelo, sentenza n. 77 C.T. - Prima parte Giusti Carlo, sentenza n. 39 T.S.D .S. - Prima parte Golfetto Giuseppe, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Mantova Gozzelino Renato, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Grasselli Riccardo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma Grattarola Armando, sentenza G.I. deJ 16.12. 1940 - Quarta parte Grazjano Mario, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Greco Attilio, sentenza n. 66 T.S.D.S. - Prima parte Grisanti Clemente, sentenza n. 177 T.S.D.S. - Quarta parte Gross Margherita, sentenza n. 20 I T.S.D.S. - Seconda parte Grosso Luigi, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Castrovillari Guagliardo Giuseppe, sentenza n. 31 T.S.D.S. - Seconda parte GuaJdani Luigi, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Arezzo Guassardo Giuseppe, sentenza n. 56 T.S.D.S. - Prima parte Gubitta Giusto, sentenza n. 201 T.S.D .S. - Seconda parte Gucchierato Bruno, sentenza n. 67 T.S.D.S. - Prima parte Guelfi Aramis, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Guerra Giuseppe, sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Guerriero Giovanni, sentenza n. 187 T.S.D .S. - Quarta parte Guerzoni Giovanni, sentenza o. 38 T.S.D.S. - Prima parte Guntber Gracc, sentenza n. 174 T.S.D.S. - Terza parte Gutierrez Aobrian, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

Haller Paolo, sentenza n. 189 T.S.D.S. - Seconda parte Hoger Elsa, sentenza n. 98 T.S.D.S. - Seconda parte -

Pag. 466 Pag. 383

Iachino Giovannj, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Ignesti Em ilio, sentenza n. 140 T.S.D.S . - Prima parte Tgnesti Osvaldo, sentenza n. 140 T.S.D.S. - Prima parte Innamorati Ugo, sentenza G.I. del 25.8.1940 - Prima parte Iug Aldo, sentenza n. 14 T.S.D.S. - Seconda parte -

Pag. 469 Pag. 152 Pag. 152 Pag. 256 Pag. 289

Jaggi Hermann, sentenza n. 53 T.S.D.S. - Seconda parte Jaquet Julen,Nota a sentenza n. 189 T.S.D.S. - Seconda parte Jurkovic Wladimiro, sentenza n. 84 T.S.D.S. - Seconda parte -

Pag. 350 Pag. 467 Pag. 373

Kanetschciden Luigi, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano Kanlon Sebastiano, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bolzano Kaufmann Tcssy, sentenza n. 185 T.S.D.S. - Seconda Parte Keller de Schlctheim Maria, sentenza n. 55 T.S.D .S. - Seconda parte Keniston Gcrald, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Kert Rodolfo, sentenza n. 121 T.S.D.S. - Terza parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

Pag. Pag. Pag. Pag.

85 31 111

184 432 233 98 201 184 203 642 184 137 624 468 224 3 12 205 123 468 139

98 184 637 87 603 525

205 202 453 355 597

586


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INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

Kerze Giovanni, sentenza G.I. del 28.9.1940 - Estinzione reato per prescrizione Klinger Rodolfo, "Nota" alla sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte Koch Elda, sentenza n. 97 T.S.D.S. - Prima parte Koch Lidia, sentenza n. 97 T.S.D.S. - Prima parte Kollensperger Teodoro,sentenza G.I. dell'8.6.1940 - Prima parte La Loggia Giovanni, sentenza n. 8 T.S.D.S. - Prima parte La Mal fa Gaetano, sentenza n. 24 T.S.D.S. - Seconda parte La Ma Ifa Salvatore, senlcnza n. 24 T.S.D.S. - Seconda patte Landino Giul:ieppe, sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Langero Bernardino, sentenza G.I. del 31.7.1940 - Prima parte Lapaine Giovanni, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gorizia Lapajoraken Max "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Larghi Ettore, "Nota" alla sentenza n. 87 T.S.D.S. - Terza parte Lauria Gaetano, sentenza n. 158 T.S.D.S. - Quarta parte Lebre Camillo, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Le Brun de Sessavalle Francesco, sentenza n.135 T.S.D.S. - Seconda parte Lenzer Charles, "Nota" alla sentenza n. 11 9 T.S.D.S. - Terza Parte Lenzi Ilio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno Leonzio Mario, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bari Liberatore Francesco, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Lioce Michele, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lucera Littardi Giovanni, sentenza 11. 51 T.S.D.S . - Prima parte Locatelli Agnese, sentenza n. 72 T.S.D.S. - Terza parte Locori Rolando, sentenza 11. 29 T.S.D.S. - Prima parle Lombardo-Radice Lucio, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Lo Po Alfredo, sentenza n. 141 T.S.D.S. -Terza parte Lardelli lrene, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte Lo Russo Antonio, sentenza n. 28 T.S.D.S. - Seconda parte Lovadina Alberto, sentenza n. 43 T.S.D.S. - Prima parte Lowe Tommaso, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parle Lugoboni Angelo, Atti ti-asmessi al Procuratore del Re di Verona Lusm·di Gtùdo, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte Macajone Andrea, "Nota" alla sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Macajone Fiorentino, sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Maccarì Antonio, sentenza n. 45 T.S.D.S. - Seconda patte Maccari Francesco, sentenza n. 45 T.S.D.S. - Seconda parte Madrignani Ercole, sentenza n. 29 T.S .D.S. - Prima parte Maggi Giovanni, "Nota" alla sentenza n. 72 T.S.D.S. - Terza parte Magni Achille, sentenza n. 7 T.S.D.S. - Prima parte Magro Salvatore, sentenza n. 73 T.S.D.S. - Seconda parte Majnik Antonio, sentenza G.I. del 28.9.1940 - Estinzione del reato per prescrizione Malagutti Walter, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Mancini Guglielmo, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima pa1te -

Pag. 261 Pag. 533 Pag. 143 Pag. 143 Pag. 249 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

31 297 297 534 253 200 525 568 621 469

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

407 585 219 207 111 205 121 544 49 126 593 552 305 108 597 216 552

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

542 534 330 330 49 545

28 366

Pag. 261 Pag. 87 Pag. 126

709

Pag. 225 Mancone Manfredo, Atti a Isernia Pag. 75 Mandali Rino, senlenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte 225 Pag. Ma.r1era Tommaso, Atti a Isernia Pag. 469 Manfredi Anna, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda Parte 87 Pag. Mantovaru Bruno, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte 602 Pag. Manueli Bianco, "Nota" alla sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 224 Maraviglia Italo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Milano Pag. 469 Marchetto Clara, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda Parte Pag. 184 Marchino Giuseppe, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 244 Marconi Lino, sentenza G.I. del 3.2.1940 - Prima parte Pag. 75 Maresta Ercole, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 401 Marich Giovanna, sentenza n. 122 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 212 Marinosci Angelo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno Pag. 534 Marsiglia Giuseppe, sentenza n. 65 T.S.D.S . - Terza parte Pag. 602 Martelli Alma, "Nota" alla sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 110 Martinelli Marcell.o, sentenza n. 50 T .S.D.S. - Prima parte Pag. 597 Martini Luigi, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza Pa.ite 525 Pag. Martino Celestino, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D .S. - Terza parte Marzani Amedeo, sentenza n. 46 della Commissione Istruttoria Pag. 501 - Seconda parte pag. 597 Masi Angiolo, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte . . 223 Pag. Massano Francesco, Atti trasmessi al Procuratore del Re d1 Asa Massimino Paola, "Nota" alla sentenza n. 201 T.S.D.S. Pag. 497 - Seconda parte Pag. 603 Mattioli Renzo, sentenza n.174 T.S.D.S. -Terza parte Pag. 594 Mazzola Angelo, sentenza n. 145 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 607 Mazzola Pietro, sentenza n. 192 T.S.D.S. -Terza parte Pag. 211 Mazzoncini Alfredo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Pistoia Pag. 439 Melchers Andreina, sentenza n. 167 T.S.D.S. - Seconda parte 49 Pag. Melodia Giovarmi, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte 222 Pag. Mengali Ester, Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Ancona Pag. 592 Menken Leo, sentenza n. 130 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 469 Merlini Antonio, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 597 Messeri Alberto, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 223 Mevlja Maria, Atti al Tribunale dei Minorenni di Trieste Michelucci Tito, "Nota" alla sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terz,a parte - Pag. 601 49 Pag. Micbi Massimo, sentenza n. 29 T .S.D.S. - Prima parte 234 Pag. Mìgliardi Vittorio, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte 49 Pag. Migliarini Oscar, sentenza n. 29 T .S.D.S. - Prima parte 184 Pag. Milanesi Tersilio, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag .. 213 Milia Cosimo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sassaii Pag. 344 Minolfo Francesco, sentenza n. 48 T.S.D.S. - Seconda parte Minucci Ettore, "Nota" alla sentenza n. 122 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 404 97 Pag. Mistroni Luigi, "Nota" alla sentenza n.38 T.S.D.S . - Prima parte 528 Pag. Moale Francesco, "Nota" alla sentenza n. 44 T.S.D .S. - Prima parte Modica Vittorio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Modica Pag. 204 (Ragusa) Pag. 75 Mongiardino Michele, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte -


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

Monte Giovanni, sentenza n. 190 T.S .D.S. - Quarta parte Pag. Monterosi Egisto, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte - Pag. Morandini Battista, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Brescia Pag. Moravec Emilio, sentenza n. 98 T .S.D.S. - Seconda parte Pag. Morel Giuseppe, sentenza n. 77 C.l. - Prima parte Pag. Morin Giuseppe, sentenza G.I. del 3.2.1940 - Prima parte Pag. Morganti Agostino, sentenza n. 42 T.S.D.S . - Seconda patte Pag. Morna Enrico, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Morolin Romano, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Campobasso Pag. Mon-occhi Silvano, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Muhlhans Rolando, sentenza n. 63 C.I. - T erza parte Pag. Mulas Pietro, sentenza n. 199 T .S.D.S . - Prima parte Pag. M uller Francesco, sentenza n. 71. C.l. - Terza parte Pag. Muratori Spartaco, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Pag.

639 525 223 383 234 244 326 525 216 170 608 184 610 49

Nahoum Isidoro, "Nota" alla sentenza n. 201 T.S.D.S . - Seconda parte Nannucci Btunetto, sentenza n. 161 T.S.D.S. - Seconda parte Napolitano Riccardo, sentenza n. 22 T.S.D.S. - Prima parte Natoli Aldo, sentenza n. 58 T.S .D.S. - Prima parte Navarini Alessandro, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte Navarini Egidio, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte Negrini Aurelio, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Negrini Luigi, sentenza n. 40 T.S.D.S. - Seconda parte Nelchio Donato, sentenza G.I. del 31.7.1940 - Prima parte Neviconi Giuseppe, sentenza n. 50 T.S.D.S . - Prima parte Nicoderni Giuseppe, sentenza n. 38 T.S.D.S . - Prima parte Nicot Sergio, sentenza G.I. del 6.4.1940 - Prima parte Nig1is Alfredo, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

497 428 47 126 552 552 184 32.1 253 111 87 248 552

Nobilomo Domenico, Atti a Isernia Noli Annando, sentenza n. 30 T.S.D.S . - Prima parte Nolli Francesco, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Grosseto Notari Giovanni, sentenza n. 72 T.S.D.S. - Terza parte -

Pag. 225 Pag. 75 Pag. 209 Pag. 544

Obbisò Nicolò, "Nota" alla sentenza n. 65 T.S.D.S. e sentenza n. 100 T.S.D.S. - Terza parte Oppezzo Giovanni, sentenza n. 99 T.S.D.S. - Seconda parte Oriundo Remigio, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima parte ~ Orsolini Giulio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Pisa Ottalda Carlo, Sentenza n. 77 C.I. del 23 .12.1 940 - Ptima parte Ottolenghi Alfredo, "Nota" alla sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza-patte Pacini Domenico, sentenza n. 159 T.S.D.S. -Terza parte Pacini Ervè, sentenza n . 39 T.S .D.S. - Prima pa1te Pagliuca Giu.seppe, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Fem10 Palandella Francesco, sentenza n. 199 T.S.D.S . - Prima patte Palma Giacomo, sentenza n. 162 T.S.D.S. - Seconda parte -

Pag. 542 e 574 Pag. 389 Pag. 75 Pag. 214 Pag. 233 -Pag. 525 Pag. 597 Pag. 9.8 Pag. 220 Pag. 184 Pag. 433

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Pag. 19 Palmucci Roberto, sentenza n . 5 T .S.D.S. - Prima parte Pag. 597 Paltrinieri Vincenzo, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza patte Pampaloni Michele, "Nota" alla sentenza n. 140 T .S .D.S. - Prima patte Pag. 155 Pag. 184 Pampuro Cesat·e, sentenza n . 199 T.S.D.S. - Prima p~te Paolazzi Carlo, Atti trasmessi al Procuratore del Re d1 Trento Pag. 211 Papayandpoulus Spiridione, sentenza n. 13 T.S.D.S. - Seconda parte - Pag. 287 Papi Giovanni, sentenza n. 183 T .S.D.S. - Prima part~ - . . Pag. 170 Papini Ubaldo, Atti trasmessi al Procuratore del Re d1 Pistoia Pag. 206 Paquet Edoardo, sentenza n. 73 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 366 Paschetto Giosuè, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima patte Pag. 110 Pascolini Otello, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 49 Passadore Luigi, sentenza n. 77 C.I. - Prima parte Pag. 234 Passanante Antonino, sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 534 Passanante Maria, "Nota" alla sentenza n. 65 T.S .D.S. - Terza parte - Pag. 542 Passanante Paolino, "Nota" alla sentenza n. 65 T.S.D.S . - Terza parte -Pag. 542 Pavese Alberto, sentenza n. l 77 T .S.D.S. - Quarta parte Pag. 624 Pavinelli Mario, sentenza n . 29 T.S .D.S . - Prima parte Pag. 49 Pavoletti Mazzino, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 98 Pelacchi Mario, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 49 Pelagatti Rosolino, sentenza n. 39 T.S .D .S. - P1ima patte Pag. 98 Pelle!rrini Giacomo, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 49 Peluc~hi Lirio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino Pag. 217 Pepino Pietro, sentenza n. 119 T .S.D.S. - Terza parte Pag. 581 Pag. 252 Pernat Maurizio, sentenza G .l. del 28.7.1940 - Prima parte Pertot Michele, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Agrigento Pag. 218 Peruzzi Iliano, sentenza n. 183 T .S.D.S . - Prima parte Pag. 170 Pesce Lodovico, sentenza O.I. del 31.7.1940 - Prima parte Pag. 253 Pescioli Augusto, sentenza n. 39 T .S.D.S. - Prima parte Pag. 98 Petillo Nicola, sentenza n. 159 T.S .D.S. - Terza patte Pag. 597 Petri Adolfo, "Nota" alla sentenza n. 45 T.S.D .S . - Seconda parte Pag. 332 PettinelJ. i Antonio, sentenza n. 5 T.S.D.S . - Prima parte Pag. 19 P ag. 87 Pezzini Armando, sentenza n. 38 T.S .D.S. - Prima parte Picedi Dino, sentenza n. 29 T .S.D.S. - Prima parte Pag. 49 Piddington Jones, Atti trasmessi al Procuratore del Re di ~ezzo Pag. 212 Pieraldi Adorno, "Nota" alla sentenza n. 140 T .S.D.S. - Pnma parte - Pag. 155 Pietri Maria Teresa, sentenza n. 78 T.S .D.S. - Terza parte Pag. 552 Pietroni Alfredo, sentenzan. 5 T .S .D.S . - P1ima patte Pag. 19 Pietroni Manlio, sentenza n. 5 T .S.D.S. - Prima parte Pag. 19 Pilat Giovanni, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Capodistria Pag. 21. 8 Pini Ugo, sentenza n. 140 T .S.D.S. - Prima parte Pag. 152 Pino Antonino, sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 534 Pino Giuseppe, sentenza n. 46 T .S.D.S. - Seconda parte Pag. 334 Pioli Giovanni, "Nota" alla sentenza n. 7 T.S.D.S. e sentenza Pag. 30 O.I. 11.1.1940 - Prima parte e 239 Pistacchio Ercolino, Atti a Isernia Pag. 225 Pitet Giuseppe, sentenza n. 48 C.l. del 27.7.1940 - Seconda parte Pag. 504 P iva Eugenio, sentenza n. 131 T.S.b.S. - Prima patte Pag. 145


712

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pizzato Maria, sentenza n. 50 T.S.D.S . - Prima parte Pizzoferrato Vincenzo, sentenza n. 50 T.S.D .S. - Prima parte Podestà Enzo, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima pa1te Podestà Federico, sentenza n. 15 T.S.D.S . - Seconda parte Poggi Giuseppe, sentenza n. 30 T.S .D.S. - Prima parte Poggioli Giuseppe, sentenza G.I. dell'8. 12. l 940 - Prima parte Poggiolesi Renato, sentenza n. 77 C.I. del 23.12.1940 - Prima parte Poletti Secondo, sentenza n. 38 T.S.D .S. - Prima parte Poli Agostino, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Poli Eugenio, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Poltronieri Vincenzo, sentenza n. 38 T.S.D.S. - Prima parte Ponchione Maria, Atti lntsmessi al Procuratore del Re di Torino Pontelli Matio, sentenza n. 78 T.S.D.S . - Terza parte Ponzini Fedele, sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Porracchia Giuseppe, sentenza G.T. del 31.7.1940 - Prima parte Pozzi Attilio, sentenza n. 159 T.S.D.S . - Terza parte Pozzi Ettore, sentenza n. 42 T.S.D.S. - Seconda parte Prada Osvaldo, "Nota" alla sentenza 11. 74 T.S.D.S. - Terza parte Pratesi Filiberto, sentenza n. 183 T.S.D.S . - Prima parte Predebon Romano, sentenza n. 50 T.S.D.S . - Prima parte Proietti Attilio, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Proietti E urilio, sentenza n. 12 T.S.D.S. - Prima parte Protti Geltrude, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Proverbio Arnaldo, sentenza n. 2 T.S.D.S . - Seconda parte -

713

INDICI

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

Ravazzoli Paolo, sentenza G.I. dell' 11.2.1940 - Estinzione del reato per prescrizione Pag. Ravetto Pietro, sentenza n. 199 T .S .D.S . - Prima p,ute Pag. Razzetti Ignazio, "Nota" alla sentenza n. 47 T.S.D.S . - Seconda parte - Pag. Rebaudo Giacomo, "Nota" alla sentenza n. 51 T.S.D.S . - Prima parte - Pag. Rebeschini Vittorio, sentenza G .I. ciel 25.8.1940 - Prima parte Pag. Regazzo Guido, sentenza n. 199 T.S.D.S . - Prima parte Pag. Regazzon i Bruno, sentenza n. 89 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Reggio Giovanni, sentenza n. 77 C.I. del 23.12.1940 - Prima parte - Pag. Reggiori Alessandro, sentenza n. 7 T.S.D.S. - Prima prute Pag. Reggiori Giovanni, sentenza n. 7 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Ressort Edoardo, sentenza n. 35 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Reitz Leone, sentenza n. 168 T.S.D.S . - Seconda parte Pag. Ricci Tommaso, sentenza n. 50 T .S .D.S. - Prima parte Pag. Ricciardi Giovanni, sentenza n. 58 T.S .D.S. - Prima parte Pag. Riceputi Scevola, sentenza n. 173 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Rinaldis Emilio, "Nota" alla sentenza n. 44 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Risotto Salvatore, sentenza n. 30 T.S.D.S. - Prima pàrte Pag. Robbiani Ernesto, sentenza n. 88 T .S.D.S. - Terza parte Pag. Romagnoli Luigi, "Nota" alla sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte - Pag. Romagnoli Pietro, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Romero Vittorino, Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Torino Pag. Romita Mario, sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte Pag.

110 111 75 293 75 260 234 87 50 170 87 210 552 517 253 597 326 550 170 1 11 19 37 110 267

261 1.84 343 122 255 184 571 234 28 28 317 441 1 11. 126 165 528 75 569 27 19 218 581

Ronco Pierina, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Roncoroni Giovanni, sentenza n. 87 T.S.D.S. - Terza parte Rosà Renè (Renato), sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Rosi Raffaello, sentenza G .I. del 12.10.1940 - Seconda parte Rosse! Cesare, "Nota" alla sentenza n. I 06 T.S.D.S. - Terza patte Rossi Giorgio, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Rossi Giuseppe, sentenza n. 199 T .S.D.S. - Prima pa1te Rossi Maria Teresa, sentenza n. 77 C.M. del 23.12.1940 - Prima parte Rossino Augusto, sentenza n. 29 T .S .D.S. - Prima parte Rotoli Renato, sentenza n. 79 T.S.D.S. - Seconda parte Rovelli Amleto, sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Ruggieri Giuseppe, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cassino

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

469 566 469 507 577 99 184

Pag. 234 Pag. 50 Pag. 371 Pag. 184 Pag. 210

Pag. Sabran Edmondo, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Saccani Alfredo, sentenza n. 29 T .S.D.S . - Prima patte Pag. Sala Renzo, sentenza n. 23 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Salmon Pietro, sentenza n. 176 T .S.D.S. - Seconda parte Saltamerenda Ezio, sentenza n. 77 C.I. del 23 .12.1940 - Prima parte - Pag. Pag. Salvi Bartolo, sentenza n. 54 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Santalucia Giorgio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cuneo Pag. Santono Giorgio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Modica Pag. Sapo1iti Antonio, sentenza n. 137 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. Sargiacomo Luigi, sentenza G.l. del 31.7. I 940 - Prima parte Pag. Sarzi Madidini Otello, Atti al Procuratore del Re di Alessandria Pag. Sassano Fidia, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Sassi Cesare, sentenza n. 78 T.S .D .S . - Terza parte Saverino Giuseppe, "Nota" alla sentenza n. 65 T.S.D.S. - Terza parte - Pag. Pag. Sbalchiero Girolamo, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Sbisà Matteo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Pola Pag. Scaglia Ciro, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria Pag. Scarazzati Dirce, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Schiavi Pasquale, Atti a Isernia Pag. Schiff Paul, "Nota" a sentenza n. 185 T.S.D.S . - Seconda parte Pag. Sclunidt Giovanni, sentenza n. 1 1I T .S.D.S . - Terza parte Pag. Schwarz Gustavo, sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte Pag. Scipioni Virgilio, Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Viterbo Pag. SGiplini Alfredo, sentenza n. 47 T .S.D.S. - Seconda parte Pag. Scirocco Vittorio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di L ucera Pag. Sclaverano Pietro, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Scorsipa Riudo, sentenza n. 183 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Scorza Gerolamo, sentenza n. 11 1 T.S .D.S . - Terza patte Pag. Serafino Taddeo, sentenza n. 199-T.S.D.S . - Prima parte Pag. Serbandini Giovanni, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Serchen Rodolfo, "Nota" alla sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte - Pag. Pag. Serra G ino, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Pag. Settimo Fenn o, sentenza n. 53 T.S.D.S. - Seconda parte pag. Severino Alfonso, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Avellino

469 50 517 445 234 529 215 204 412 253 203 50 552 543 111 213 217 50 225 460 578 531 223 339 219 184 170 578 184 50 533 19 350 206


714

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Silberstein Federico, "Nota" alla sentenza n. 123 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 591 Simonetti Francesco, sentenza n. 44 T .S.D.S. - Terza parte pag. 526 Sjnigaglia Alessandro, sentenza G.I. del 27.3.1940 - Estinzione reato per prescrizione Pag. 261 Sirca Francesco, "Nota" alla sentenza n. 45 T.S.D.S. - Seconda parte - Pag. 333 Siviera Luigi, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 184 Sogno Giovanna, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino pag. 210 Solamjto Caterina, "Nota" alla sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 497 Sonruno Alberto, "Nota" alla sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza patte - Pag. 563 Sorge Santo, sentenza n. 9 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 274 Soria Nino, sentenza n. 10 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 283 Sorti Felice, sentenza G.I. del 28.9.1940 - Estinzione reato per prescrizione Pag. 261 Sottas Errulio, "Nota" alla sentenza n. 119 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 585 Sottili Lando, Atti trasmessi al Tribunale dei Minorenni di Brescia Pag. 201 Spallacci Angelo, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 19 Spallone Giulio, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 126 Speranza Edoardo, "Nota" alla sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 602 Staderoli Primo, sentenza n. 85 T.S.D.S . - Seconda parte Pag. 375 Staffetta Italico, sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte Pag. 531 Staldini Ugo, sentenza n. 38 T.S.D.S . - Prima parte Pag. 86 Stefenon Narciso, sentenza n. 50 T.S .D.S. - Prima parte Pag. 111 Steinleitner Riccardo, sentenza n. 77 C.I. del 23.12.] 940 - Prima parte · Pag. 234 Stemberger Gabriele, Atti trasmessi al Procmatore del Re di Fiume Pag. 217 Sticca Luigi, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 184 Sziwtz (generalità incomplete), sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte - Pag. 533 Tagini Mario, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima pa1te Pag. 184 Tagliavini Domenico, sentenza n. 146 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 156 Tamberi Medardo, sentenza n. 39 T.S .D.S. - Prima parte Pag. 99 Taroni Domenico, sentenza n. 50 T.S.D.S. - Prima parte Pag. 111 Taverna Pietro, sentenza n. 119 T.S.D .S. - Terza patte Pag. 581 Tiglio Dante, sentenza n. 77 C.I. del 23.12.1940 - Prima parte Pag. 234 Tirapelle Ennio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma Pag. 2 15 Tizzano Pasquale, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno Pag. 203 Tobino Roberto, sentenza n. 96 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 380 Tombetti Giuseppe, sentenza n . 29 T.S .D.S. - Prima parte Pag. 50 Tommaselli Eduardo, sentenza n. 24 T.S.D.S. - Seconda parte Pag. 297 Torraca Osvaldo, sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima patte Pag. 50 Torretta Federico, sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Pag. 185 Totaro Matteo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Foggia Pag. 222 Tresso PielTO, sentenza G.I. del 9.5.1940 - Estinzione del reato per prescrizione Pag. 261 Triaca Ubaldo, sentenza G.I. de!J' 11.6.1940 - Estinzione del reato per prescrizione Pag. 261

715

INDICI

Tribuson Lodovico, sentenza n. 45 T.S.D.S. - Seconda parte Tmk Milan, sentenza G.I. del 6.3.1940 - Estinzione del reato per mo1te del reo - Seconda parte Tunù Pietro - Quruta parte e Sentenza n. 180 T.S.D.S. e Sentenza G.l. Turr Lamberto, sentenza n. 9 T.S.D.S. - Seconda parte Tuticci Alfredo, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte -

Pag.

332

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

506 635 257 274 99

Ubaldi Varo, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Ubetti Uberto, sentenza n. 90 T .S.D.S. - Seconda parte Ugolini Amedeo, "Nota" alla sentenza n. 29 T .S.D.S. - Prima parte Ugolini Luigi, sentenza n. 188 T.S.D.S. - Prima parte Urbic Antonio, sentenza n. 121 T.S.D.S. - Terza parte Urbino Ciro, ''Nota" alla sentenza n. 20.l T.S.D.S. - seconda parte -

Pag. 19 Pag. 377 Pag. 73 Pag. 178 Pag. 586 Pag. 497

Vaccari Alfredo, sentenza n. 21 T.S.D.S. - Prima parte Vairos Lorenzo, Atti al Procuratore del Re di Bolzano Valentj Antonio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo Valentini Rinaldo, sentenza G.I. del 19.7.1940 - Prima parte Valese Raffaele, sentenza n. 180 T .S.D.S. - Qua1ta parte e Sentenza G.I. 16.9.1940 - Prima prute Valesini Emilio, sentenza n. 39 T.S.D.S. - Prima parte Valori Jean, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Vandali Guelfo, Atti trasmessi al Procuratore dl. Re di Taranto Vani-Cemi Ada, "Nota" alla sentenza n. 29 T.S.D.S. - Prima parte Vaselli Oreste, sentenza n. 29 T .S.D.S. - Prima parte Vassallo Mario, sentenza n. 80 T.S.D.S. - Terza parte Vecchi Ettore, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gondar (A.O.I.) Veisi Irene, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino Ventresca Vittorino, senlenza n. 149 T.S.D.S. - Seconda parte Vercesi Mario, sentenza n. 177 T.S.D.S. - Quarta parte Verde Giuseppe, sentenza n. 9 T.S.D.S. - Seconda parte Verdiani Francesco, sentenza n. 159 T.S.D.S. - Terza patte Veziano Maria, sentenza n. 201 T.S .D.S. - Seconda parte Vidimati Renato, sentenza n. 58 T.S.D.S. - Prima parte Vienco Margherita, sentenza 11. 29 T.S.D.S.- Prima parte Viganò Bruno, sentenza n. 77 C.I. del 23.12.1940 - Prima patte Vighetto Oreste, sentenza n. 199 T.S.D.S . - Prima parte Vimercati Gaetru10, sentenza n. 40 T.S.D.S. - Seconda parte Vincenti Eugenio, sentenza n. 77 C.I. del 23.12.1940 - Prima parte Virgilio Italo, sentenza n. 5 T.S.D.S. - Prima parte Volterra Alberto, sentenza n. 78 T.S.D.S. - Terza parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

Walser Roberto, sentenza n. 123 T.S.D.S. - Terza parte Waser Matteo, sentenza G.I. del 21.8.1940 - Terza parte Wedel Von Lil lj, sentenza n. 9 T.S.D.S. - Seconda parte Weinberger Emma, sentenza n. 185 T.S.D.S. - Seconda parte Weissrnan Virgilio, "Nota" alla sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza patte

45 207 210 250 635 e 257 Pag. 99 Pag. 469 Pag. 207 Pag. 73 Pag. 50 Pag. 564 Pag. 202 Pag. 210 Pag. 423 Pag. 624 Pag. 274 Pag. 597 Pag. 469 Pag. 126 Pag. so Pag. 234 Pag. 184 Pag. 321 Pag. 234 19 Pag. Pag. 552

Pag. Pag. Pag. Pag. - Pag.

589 614 274 453 533


716

TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO STAT O

7 17

TNDICI

Weisz Ignazio, sentenza n. 59 T.S.D.S. - Terza parte WelJauer Edvige, sentenza n. 145 T.S .D .S. - Terza parte Widmer Hans, sentenza n. 119 T .S.D.S . - Terza parte Willi Paul, sentenza n. 69 T.S.D.S. - Seconda parte Wilser Giuseppe, sentenza n. 201 T.S .D .S. - Seconda parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

531 594 581 362 469

Zagaglioni Vero, sentenza n. 12 T.S.D.S . - Prima parte Zagni Romeo, sentenza n . 38 T .S.D.S. - Prima parte Zambon Bruno, sentenza n. 199 T .S .D .S . - Prima parte Zambon L uigi,sentenza n. 199 T.S .D.S. - Prima parte Zamboni Luigi, sentenza G .I. del 3.2.1940 - Prima parte Zamora Josip, sentenza n. 84 T.S.D.S. - Seconda parte Zampetti Natale, sentenza n. 199 T.S.D.S. - Prima pa1te Zanfranceschi Goliardo, sentenza n. 201 T.S.D.S. - Seconda parte Zangiacomi Lucio, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Belluno Zanin Italo, Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno Zenoni Bruno, sentenza n. J 2 T.S.D.S. - Prima parte Zorrea Francesco, sentenza n. 50 T.S.D .S. - Prima parte Zorzin Dorino, sentenza n. 193 T.S.D.S. - Prima parte -

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

37 87 185 185 244 373 185 469 214 201 37 111 180

H) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI lMPUTATI COND ANNATI DAL T.S.D .S . CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI. 1940 Cavalluzzo Michele, sentenza n. 50 del 19.4.1940 Mandoli Rino, sentenza n. 30 ciel 4.3 .1940 Palmucci Renato, sentenza n. 5 del 20.1.1940 Sbalchiero Girolamo, sentenza n. 50 del 19.4.1940 Zampetti Natale, sentenza n. 199 ciel 13.12.1940

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

120 81 26

Jl8 197


718

TRIBUNALE SPECIAL-E PER LA D1FESA DELLO STATO

INDICI

1) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE A DECORRERE DALLA PRIMA CONDANNA

1938

719

Nel 1938 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte.

L'elenco sarĂ pubblicato, con eventuali aggiornamenti, anche nei volumi successivi. 1928 Della Maggiore Michele: vedi "Decisioni emesse nel 1928", pagine 669-67 4. 1929 Gortan Vladimiro: vedi "Decision i emesse nel 1929", pagine 314-320. 1930 Milos Zvonimiro, Bidovec Ferdinando, Marusic Francesco e Valente Luigi: vedi "Decisioni emesse nel 1930", pagine 339-353. 1931 Schinu M ichele: vedi "Decisioni emesse nel 1931 ", pagine 767-771. 1932 Bovone Domenico: vedi "Decisioni emesse nel 1932", pagine 643-656. Sbardellotto Angelo Pellegrino: vedi "Decisioni emesse nel 1932" pagine 663668 . 1933 Traviglia Ugo: vedi "Decisioni emesse nel 1933" pagine 232-244-245 (spionaggio). 1934 Nel 1934 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte. 1935 Nel 1935 il T.S .D .S. non ha condannato nessuno imputato alla pena di morte. 1936 Nel 1936 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte. 1937 Nel 1937 il T .S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte.

1939 Scarpa Antonio: vedi "Decisioni emesse nel 1939" sentenza n. 27 (spionaggio). 1940 Cocozza Aurelio e Ghezzi Francesco, sentenza n. 201 (spionaggio) . Condannati alla pena di morte per essere incorsi nei reati previsti dalla lettera A) dell'art. 1 della Legge del 16.6.1940 n. 582 (Aggravamento delle pene per i delitti commessi profittando delle cii-costanze dipendenti dallo stato di guerra). Giisanti Clemente, sentenza n. 177 del 15.11.1940 Pavese Alberto, sentenza n. 177 del 15. 11.1940


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