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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1933

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1933

s.r,11.E. B!BUOTECA

MlLITARE CENTRALE

ROMA 1987


PROPRIETA'

LETTERARIA

La pubblicazione del presente volume è stata curata

Tutti i diritti riservati

dal dottor Flora Rose/li, magistrato militare di

Vietata la riproduzione anche parziale

Cassazione a r., con la co11aborazione della signora

senza autorizzazione

Maria Zincone della Procu,ra Generale Militare del-

Š

BY UFF!ClO STORICO

SME -

la Repubblica.

ROMA 19il7

Tipografia Regionale - Piazza M. Fanti

42,

Roma -

1~7


INDICE GENERALE

Prefazione

Pag.

5

Legi../azione concernente il T.S.D .S. emanata nel 1933

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Abbreviazioni

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Sezione c• A>J : Sentenze pronun~iate dal T.S.D.S.

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Sezione " B >>: Sentenze emess:: da lla Commissione Istruttoria

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Sentenze pro11u11ziute dal T .S.D.S .. dalla r.0111miuio11e Istruttoria e dal Giudice l stn(//Ol'e pa /'atti1•it,ì .<011vcrsi(la .cvofta nel t el'l"itorio 1111zio11ale:

Sezione

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Sentenze emesse dal Ciudice fscruttore

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Sentenze pronunaiate dal T .S.D.S. e dalla Commissio11(' t.,trulloria rela111·e ai reati di spionaggio: Sezione " A >, : Sentenze pronun zia te dal ·r.s.D.S.. Sezione " B >• : Sentenze emesse dalla Commissione Istrutto ria

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Indici: A) lndict· di tutte le Je1/le11 z" pubblicate nella Prima Parte comprese quelle

menzionate nelle ,, :Yote ,, . B} Indice di tufft' le .<t'nlen ze pubblicatt' nella Seconda Parte comprese quei/e menzionate nelle " :\" ore ,.

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. I NDICI

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C) India riassuflf.ivo del!' attività so11vcrsi11r.1 svolta nelle singole r(·gioni e al/' estero con elenco dettagliato delle varie attiv ità. esercitate da tutti coioro - uomini e don ne - che sono nati in una detaminala regione

P iemonte Valle d ' Aosta L iguria . Lombardia Trentino - A lto Ad ige Veneto F riu li - Venezia G iulia Emilia - Romagna

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Toscana U m bria Ma rche Lazio Abruzzi Molise Campania Puglia Basilicata Calabria . Sicilia Sardeg na Estero

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3°9 310 312 313 314 316 317 319 321

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D) Eienco delle mansioni di coloro clzr hanno .,volto /'allivit!Ì specificata nella .'frconda Pari e

E) Indice delle persont' .;orlof'oste a p1·ocedim enio penalr

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F) Indice dcl/'e/e11 co nominativo , in ordine alfabetico. degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si Jo110 rifìut,.lli di a.,soc,arsi ad i.-tc111.ze cli grazia i1Jo!tmtt> a loro fa v ore dai genitori . da altri parcnri o da estranei .

G) Elt·11co ria.".iUllt ivo dei conda nnati alla prima conda111lil

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di morte a d ecorrere dalla );

F in ito di stampare nel 1987, presso la Tipografia Reg ionale, per conto dell'Ufiìcio Storico dello Stato Maggio re dell'Eserc ito

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PREFAZIONE

L'attività giudiziaria svolta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nel 1933 viene suddivisa in due parti. La prima parte si riferisce alle sentenze emesse, per attività sovversiva svolta in Italia, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore. Nella seconda parte sono pubblicate le sentenze relative ai reati di spionaggio. Per ciò che concerne l'attività sovversiva svolta in Italia si rileva che il TS.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore hanno emesso, nel 1933, un numero di sentenze di gran lunga inferiore a quelle emesse negli anni precendenti. Anche in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana l'attività sovversiva pur essendo sempre superiore a quella svolta nelle altre Regioni, si è ridotta.

È da segnalare la sentenza n. 27 del 13.ro.1933 relativa a «fatti commessi .;.

per portare la devastazione e e la strage nel territorio dello Stato». Anche nel 1933 il TS.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore hanno svolto una intensa attività per la sollecita applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 5.n.1932 n. 1403. Al riguardo è da segnalare la sentenza n. 24 del 16.3.1933 emessa dalla Commissione Istruttoria nei confronti di Amendola Giorgio. Nel 1933 sono, invece, aumentate le sentenze pronunziate dal TS.D.S. e dalla Commissione Istruttoria per i reati di spionaggio.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA

DIFESA DELLO STATO

Sono da segnalare, al riguardo, le seguenti sentenze: - Sentenza n. 3 del 25.r.r933 pronunziata nei confronti di Traili Mario, Console della M V.S.N.; - Sentenza n. IJ del ro.5.r933 pronunziata nei confronti del Capo Furiere di ra classe Traviglia Ugo e di Agliardi Camilla. Traviglia, condannato alla pena di morte, venne fucilato nel Forte Braschi di Roma l'rr.5.r933. La pena di morte inflitta all'Agliardi non venne eseguita perché, con decreto di grazia del 29.6.r933, la pena di morte venne commutata nella pena del!'ergastolo. - Sentenza n. 33 della Commissione Istruttoria del 3.5.r933 e sentenza n. r8 del T.S.D.S. del r9.6.r933 pronunziate nei confronti di Korner Alberto e di altri coimputati. Sentenza n. 2r del T.S.D.S. pronunziata il 22.7.r933 nei confronti di Ravetti Giulio, ex ufficiale di complemento. Anche nel presente volume tutte le sentenze sono pubblicate integralmente o per estratto precisando, quindi, per tutti i condannati, i periodi effettivi di pena espiata ed elencando i nominativi di coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri parenti. Gli indici sono stati redatti con lo stesso sistema adottato nei precedenti . volumi. Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore non sono indicate le generalità complete e le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta al riguardo dagli atti processuali.

Dott.

FLORO

RosELLI

LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO EMANATA NEL 1933 Legge 15 giugno 1933, n. 698 «Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali Speciali della Tripolitania e Cirenaica»


Legge 15.6.1933, n. 698: «Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica».

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA N AZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. r.

La revizione delle sentenze preonunciate dai Tribunali speciali delle Colonie è devoluta per i casi e secondo il procedimento previsto dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, al Consiglio di revisione istituito per il Regno col medesimo decreto.

Art.

2.

Per quanto concerne la revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali della T ripolitania e della Cirenaica alla competenza del Ministro della guerra, stabilita nel R. decreto 3 ottobre 1929, è sostituita la competenza del Ministro per le colonie.


IO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ABBREVIAZIONI

Data a ~- Rossore, addĂŹ 15 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE BONO - DE FRANCISCI

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI

(o/Ire quelle che sono nel!' u.,o comune)

C.P.

Codice Penale

C.P.c.

Codice Penale comune

C.P. Esercito

Codice Penale per l'Esercito

C.P.P.

Codice Procedura Penale

C.P.P.c.

Cod ice Procedura Penale comune

D .C.P.S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D.L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.Lt.

Decreto Luogotenenziale

G.!.

G iud ice Istruttore

M.V.S.N.

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico Ministero

P.Q.M.

per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D.

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabinieri

T ribunale C. e P.

Tribunale C ivile e Penale

T.S.D.S.

Tribunale Speciale per la dift:sa dello Stato

T.U.

Testo Unico

1°

cpv.

primo capoverso

u.cpv.

ultimo capoverso

p.p.

prima parre

u.p.

ultima parte


Prima Parte

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S., DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ATTIVITÀ SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE Sezione «A»: Sentenze prounziate dal T.S.D.S. Sezione «B»: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Sezione «C»: Sentenze emesse dal Giudice Istruttore


SEZIONE «A»

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.


SENTENZA N. 7

Reg. Gen. n. 1084/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato l_a seguente SENTENZA

nella causa contro: Scotti Francesco, nato il 25.7.1910 a Casalpusterlengo (Milano), studente . . . umversitano; Mirotti Aldo, nato il 27+1902 a Casalpusterlengo (Milano), esercente di osteria. IMPUTATI

1) del delitto previsto dall'art. 270, p.p., C.P. per avere in Casalpusterlengo e Milano, in epoca antecedente e fino a tutto l'ottobre 1931, organizzato e diretto un'associazione comunista;

2) della contravvenzione di cui all'art. 9 legge tributaria sulle concessioni governative 30.12.1923, n. 3279, n. 16 dell'annessa tabella allegato A) modificata, per non aver pagato la tassa relativa al porto delle armi. Sentiti il P.M. e gli imputati che per ultimi ebbero la parola con il loro difensore, IN PUBBLICA UDIENZA

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchÊ dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire 2. -

U.S.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA 0IFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Sulla strada provinciale Codogno-Casalpusterlengo furono rinvenuti a1 primi di luglio 1931 copie del giornaletto «l'Unità» del 23.6.1931. Nella notte tra il 29 ed il 30.7.1931 furono gettati in varie località dell'abitato di Casalpusterlengo manifestini, a stampiglia con caratteri di gomma, incitanti gli operai cattolici contro il Fascismo ed altri inneggianti al Partito Comunista ed ai sindacati rossi. Inoltre venivano stampigliati gli emblemi di falce e martello sulle pareti di vari fabbricati e delle latrine pubbliche di detto Comune. Il 9.8.1931 nello stabilimento <<Segheria Elettrica» di Casalpusterlengo l'Ing. Rossi, Podestà e proprietario della detta azienda industriale con circa 200 operai giornalmente occupati, trovò le scritte su una parete della ritirata: «W Lenin», «W i comunisti», «A morte il Duce». La mattina del 7.9.1931 sulla strada provinciale Codogno-Casalpusterlengo furono rinvenuti alcuni foglietti stampigliati con caratteri di gomma, con le diciture «Lottiamo contro ogni riduzione di salari e per il loro aumento generale del 20 per cento», del tutto simili a quelli suddetti diffusi nella notte tra il 29 ed il 30.7.193r. Nell'agosto, nel settembre e nell'ottobre 1931 pervennero, spedite da Milano e con bollo postale agosto, settembre ed ottobre 1931 a varie persone di Casalpusterlengo copie poligrafate di un giornaletto sovversivo intitolato «Il Risveglio», anno r0 , n. I, agosto 1931; anno 1°, n. n, settembre 1931; nonché alcune copie di un manifestino pure poligrafato diretto alle filatrici. Di fronte a tanta deleteria attività comunista la Questura, la M.V.S.N., ed i RR.CC. svolsero pazienti ed abili indagini, riuscendo ad assodare che in Casalpusterlengo si era costituita una vasta organizzazione comunista per opera dello studente in medicina Scotti Francesco e dell'oste Mirotti Aldo. Parteciparono a tale associazione sovversiva rivoluzionaria parecchi compagni di fede; taluni rimasti sconosciuti ed altri 19 già rinviati a giudizio ma amnistiati perché solo colpevoli di partecipazione al Partito Comunista e di attività propagandistica sovversiva. Tutti costoro, a mezzo dello Scotti, svolgevano opera criminosa in collegamento con l'organizzazione antinazionale di Milano. Attraverso chiare e precise chiamate di correo con relative confessioni esplicite ed inequivocabili, vennero accertate le ripetute responsabilità a carico di:

Che lo Scotti ed il Mirotti erano stati, con sentenza n. 43 del 7.3.1932 della Commissione Istruttoria, rinviati al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere assieme ad altri 19 imputati: r) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 270 C.P. per avere in Casalpusterlengo e Milano antecedentemente e fino all'ottobre 1931 fatto parte di un'associazione comunista; 2) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 272 C.P. per avere, nelle stesse ciscostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente o a mezzo di diffusione di stampe.

Lo Scotti ed il Mirotti, inoltre: 3) del delitto di cui alla prima parte del citato art. 270 C.P. per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, organizzato e diretto un'associazione comunista.

Lo Scotti ed il Mirotti ancora: 4) dei reati di cui agli art. 697, p.p., e 699, p.p., C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, detenuto pistole non denunciate all'Autorità e portato le armi stesse fuori della propria abitazione;

5) della contravvenzione di cui all'art. 9 legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, e n. 16 annessa tabella allegato A) modificata, per non aver pagato la tassa relativa al porto delle armi suddette. Che in seguito al R.D. di amnistia 5,1r.r932, n. 1403, per ognuno dei delitti di cui ai numeri 1, 2 e 4 in favore di tutti i giudicabili fu dichiarato estinto il reato per intervenuta amnistia. Mentre nei confronti dello Scotti e del Mirotti vennero mantenute le imputazioni rubricate ai numeri 3 e 5. Limitato pertanto l'accertamento delle responsabilità penali alla sola opera criminosa svolta per avere organizzato e diretto un'associazione comunista e per non avere pagato la tassa relativa al porto di armi abusivamente . detenute ed anche portate fuori della propria: abitazione, venne provato: Che gli organi tutori dell'ordine pubblico di Milano ebbero a notare che dal giugno all'ottobre 1931 si erano avute nel Comune di Casalpusterlengo frequenti manifestazioni clandestine di propaganda comunista. E cioè nel giugno 1931 furono rinvenuti sulla strada nazionale Piacenza-Milano alcuni stampati di contenuto sovversivo. Nello stesso mese furono trovati sui muri di Casalpusterlengo alcuni francobolli raffiguranti Matteotti.

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Scotti Francesco, il quale di ritorno da un viaggio in Francia, dove si era provveduto di libri comunisti, ebbe incarico di organizzare in Casalpusterlengo il movimento sovversivo rivoluzionario. E nel difficile compito, suggestionandolo, riuscì a farsi come maggiore suo collaboratore indispensabile il Mirotti Aldo. Compilò il manifestino per le filatrici, e i due numeri del giornaletto «Il Risveglio» nei quali sono ben determinati i metodi da usare per infiltrarsi specie nelle file della gioventù fascista, ed il programma


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TR1DUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

rivoluzionario da attuare. Fornì al Mirotti il proprio bisturi per incidere su alcuni dischi di gomma l'emblema «falce e martello». Acquistò tre rivoltelle nel mese di agosto e ne consegnò due a certo Bramini perché le tenesse pronte in caso di disordini. Venne trovato in possesso di tre medaglie di Matteotti, riuscendo a liberarsi di parecchio materiale sovversivo, prima dell'arresto. Nella fattiva opera sua, ebbe modo di esplicare la propaganda. Mirotti Aldo che era di idee comuniste sin da prima dell'avvento fascista, però fino all'arresto non aveva dato luogo a lamentele da parte delle Autorità locali. Coadiuvò efficacemente lo Scotti nel riorganizzare il partito rivoluzionario sovversivo, ed altresì per esplicare attività propagandistica. Nella sua osteria si riunivano i vari compagni di fede e veniva depositata la stampa clandestina da passare al Bramini ed alla Casali, per la diffusione. Tirò col poligrafo le copie del «Risveglio», del manifestino «le Filandiere» e tutti i manifestini divulgati in Casalpusterlengo. Ricevuti da un sovversivo quattro dischi di gomma, asportati dalla ditta Pirelli, con un bisturi avuto dallo Scotti vi incise gli emblemi di «falce e martello»; e passò due di detti dischi assieme ad alcuni manifestini al Lana Giovanni per svolgere la propaganda a Brembio. Affidò ad un certo Peviani Battista una rivoltella per avvalersene in caso di bisogno a scopo politico. Non v'è dubbio quindi che l'organizzazione comunista rivoluzionaria di Casalpusterlengo funzionava alla perfezione ed in efficienza massima, secondo gli ordini che il partito centrale aveva impartito allo Scotti. Questi coadiuvato dal Mirotti riuscì a costituire ed a dirigere l'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, detenendo, entrambi, abusivamente nella propria abitazione a scopo politico - delle pistole. Pertanto detti due giudicabili si sono resi responsabili del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. e della contravvenzione di cui all'art. 9 legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, e 16 dell'annessa tabella A) in relazione all'art. 24 R.D. 5.3,1925, n. 258, in quanto nella fattispecie della rispettiva opera criminosa svolta si vengono a ravvisare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la ipotesi giuridica dei reati ascritti allo Scotti ed al Mirotti. Esaminate e vagliate tutte le circostanze dibattimentali, tenuta presente l'attività antinazionale esplicata dallo Scotti e la di lui pericolosità; considerato altresì che il Mirotti fino a poco prima del suo arresto non aveva dato luogo ad alcuna lamentela da parte degli organi tutori dell'ordine pubblico e che fu indotto a commettere i delitti dallo stesso Scotti, il

2I

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUN ZIATE DAL T.S.D.S.

Collegio, concedendo al Mirotti il beneficio della diminuente di cui all'art. 3n in relazione all'art. 65, n. 3, C.P.c., è d'avviso di irrorare le seguenti pene:

- allo Scotti anni 7 di reclusione e lire 600, sestuplo della tassa sulle CC.GG.; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; - al Mirotti anni 4 e mesi 2 di reclusione nonché lire 600, sestuplo della tassa sulle CC.GG.; con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Allo Scotti poi, data anche la natura particolare del reato, libertà vigilata ed un anno al Mirotti.

2

anm di

Condanna inoltre entrambi al pagamento in solido delle spese di giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ai sensi e per gli effetti giuridici dell'indulto di cui all'art. 2 del R.D. 5-11.1932, n. 1403, applica allo Scotti ed al Mirotti il beneficio del condono di anni 3 sulla pena rispettivamente inflitta; ed al secondo anche il beneficio del condono dell'interdizione dai pubblici uffici, determinando perciò le pene da scontare: m anm 4 di reclusione e la somma di lire 600 per lo Scotti; m anm I e mesi 2 di reclusione nonché lire 600 al Mirotti. E poiché, computando nei confronti del Mirotti la carcerazione sofferta, risulta che egli ha già espiato la pena residuata dopo l'applicazione in suo favore dell'indulto su accennato, viene ordinata la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270, p.p., C.P.; 9 legge 30.12.1923, n. 3279 e 16 annessa tabella A) CC.GG., in relazione all'art. 24 R.D. 5.3.1925, n. 258; 3n in relazione al 65, n. 3; 23, 29, 228, 229 C.P.c.; 274, 488 C.P.P.c.; 2 R.D. 5,11.1932, n. 1403, dichiara Scotti e Mirotti colpevoli dei reati loro ascritti e concedendo al Mirotti la diminuente della pena in applicazione dell'art. 3u C.P.c., condanna: Scotti ad anni sette di reclusione e lire 600, sestuplo della tassa sulle CC.GG.; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 2 anni di libertà vigilata;


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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Mirotti ad anni 4 e mesi 2 di reclusione nonché lire 600, sestuplo della tassa sulle CC.GCC. GG.; con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ed un anno di libertà vigilata. Condanna inoltre entrambi al pagamento in solido delle spese di giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica ad entrambi il beneficio del condono di anni 3 sulla pena rispettivamente inflitta per l'indulto di cui all'art. 2 R.D. 5-11.1932, n. 1403; ed al Mirotti anche il beneficio del condono della interdizione dai pubblici uffici, determinando le pene da scontare. - in anni 4 di reclusione, ferma l'interdizione dai pubblici uffici, la misura di sicurezza e la somma di lire 600 per Scotti; - in anni r e mesi 2 di reclusione, ferma la misura di sicurezza e la somma di lire 600, per Mirotti; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge per tutti e due. E poiché computando la carcerazione sofferta nei confronti del Mirotti risulta che egli ha già espiato la pena residuata dopo l'applicazione in suo favore dell'indulto suaccennato, viene ordinata la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 25.3-1933 - Anno XL

Seguono le firm e del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE D ESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Mirotti, detenuto dal 20.ro.1931, viene scarcerato, per espiata pena, dalle carceri Giudiziarie di Roma il 25.3.1933. La Corte Suprema di Cassazione 62 3 Sez. Pen.), con sentenza emessa in camera di consiglio l'n.11.1947, respinge una istanza inoltrata dal Mirotti il 21.10.1947 tendente ad ottenere l'annullamento della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 15.3-1933, Scotti, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.25-9.1934, n. 14n, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27.9.1934.

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUN ZIATE DAL T .S.D.S.

23

Detenuto dal 25.10.1931 al 27.9.1934. Pena espiata: anni 2, mesi n e giorni 2. Nei confronti dello Scotti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con declaratoria del 25.9.1951, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945, n. 719. Su richiesta, inoltrata d'ufficio in data 21.3.1968 dal Capo dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra soppressi Dr. Floro Roselli, la Corte Suprema di Cassazione (2 3 Sez. Pen.) dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio il 29.10.1968, la giuridica inesistenza della sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 25.3.1933 limitatamente alle condanne per violazione dell'art. 270 C.P. inflitte a Scotti Francesco e Mirotti Aldo (art. I D.L.L. 1.7.1944, n. 159). La Commissione Istruttoria del T.S.D .S., nel pronunziare, con sentenza n. 43 del 7.3.1932, l'accusa nei confronti di Scotti Francesco e Mirotti Aldo dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine al reato di aver costituito il Partito Comunista nei confronti di: Casali Giovanna Maria, nata l'n.6.1906 a Cavacurta (Milano), filatrice; Bramini Aldo, nato il 10.6.1904 a Casalpusterlengo (Milano) falegname; Bertoli Giuseppe, nato 1'8-7-1903 a Casalpusterlengo (Milano), venditore ambulante; Peviani Battista, nato il 28.12.1901 a Casalpusterlengo (Milano), bottaio; Peviani Angelo, nato il 20.12.19n a Casalpusterlengo (Milano), autocorriere; Bertoli Opimio, nato il 28.12.1908 a Casalpusterlengo (Milano), falegname; Pisati Giovanni, nato il 13.9.19ro a Casalpusterlengo (Milano), studente universitario; Lana Giovanni, nato il 21.n.1898 a Casalpusterlengo (Milano), elettricista; Camanini Pietro, nato il 7.2.1902 a Ponte di Nossa (Bergamo), elettricista; Peviani Luigi, nato il 7.5-1903 a Casalpusterlengo (Milano), bottaio; Galluzzi Mario, nato il 16.8.1899 a Casalpusterlengo (Milano), operaio giornaliero (r); Matti Giuseppe, nato il 1° .7.1895 a Siziano (Pavia), gommista; Cazzaniga Carlo, nato il 2.8.1906 a Greco Milanese (Milano), gommista; Garatti Giuseppe, nato il 27+1905 ad Agnadello (Cremona), meccanico; Pacchetti Egidio, nato il 4.5-1905 a Cinisello (Milano), meccanico; Todeschi Luigi, nato il 4.10.1896 ad Acquanegra sul Chiese (Mantova), muratore; (1) Per Galluzzi Mario vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1928, pp, 722 e 1252».


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

. Belotti Giovanni, nato il 7.10.1902 a Trescore Balneario (Bergamo), giornaliero; De Sario Gioacchino, nato 1'8.7.1900 a Terlizzi (Bari), bracciante; Mutti Gaetano, nato il 21.9.1903 a Zandobbio (Bergamo), operaio. Nei confronti di Bertoli Opimio, Pisati Giovanni, Camanini Pietro Peviani Luigi e Galluzzi Mario la Commissione Istruttoria dichiarò, co~ ~a sopr_acitat_a sen:en~a, di non doversi procedere per insufficienza di prove m ordme a1 reati d1 appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del medesimo. La Commissione Istruttoria - sempre con la suddetta sentenza - dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Peviani Battista anche in ordine al delitto di tentato omicidio del milite della M.V.S.N . Rossetti Giovanni. Berteli Opimio, detenuto dal 25-10.1931, Pisati Giovanni, detenuto dal 28.10.19?, e Galluzzi Mario, detenuto dal 30.10.1931, vengono scarcerati, con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore, il r0 .2.1932. Peviani Luigi, detenuto dal 28.10.1931, viene scarcerato il 7.3,1932 e Camanini Pietro, detenuto dall'8.n.1931, viene scarcerato 1'8.3.1932. _Il. T.S_.D.S_., con declaratoria emessa l'n .n.1932, dichiara estinti per l'amnistia d1 cui al R.D. 5-11.1932, n. 1403, i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del suddetto partito addebitati a Belotti Giovanni, _Bert?li Gi~seppe, Bramini Aldo, Casali Giovanna, Cazzaniga Carlo, De Sano G10acchmo, Garatti Giuseppe, Lana Giovanni, Matti Giuseppe, Mutti Gaetano, Pacchetti Egidio, Peviani Angelo, Peviani Battista, Todeschi Luigi. Bramini Aldo, detenuto dal 20.10.1931; Bertoli Giuseppe e Casali Giovanna, detenuti dal 25-10.1931; Lana Giovanni e Peviani Angelo, detenuti dal 26.10.1931; Cazzaniga Carlo, Garatti Giuseppe, Matti Giuseppe, detenuti dal 4.n.1932; Belotti Giovanni, Pacchetti Egidio e T adeschi Luigi, detenuti dal 5-1u931; Mutti Gaetano, detenuto dal 6.n.1931; De Sario Gioacchino, detenuto dall'n.n.1931 e Peviani Battista, detenuto dal 29.n.1931, vengono scarcerati l'n.n .1932.

PRIMA

PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

SENTENZA N. 8

Reg. Gen. n. 162/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Gina Armando, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Postogna Giovanni, nato l'n.n.1903 a Muggia (Trieste), operaio metallurgico.

IMPUTATO

1) del delitto di costituzione e direzione di una associazione sovversiva a senso della prima parte dell'art. 270 C.P. vigente, per avere dall'agosto al 28.10.1931 costituito e diretto nella Romagna e nell'Emilia associazioni del Partito Comunista allo scopo di stabilire violentemente la dittatura della classe proletaria, di sopprimere violentemente l'attuale Regime e di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; 2) del delitto di partecipazione al Partito Comunista a senso del 2° cpv. dello stesso articolo 270 C.P., per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo preso parte al Partito Comunista; 3) del delitto di propaganda comunista a senso della p.p. dell'art. 272 C.P. vigente, per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda ai fini sopraindicati del Partito Comunista mediante diffusione di stampe sovversive e distribuzione di denaro per il «Soccorso Rosso)); 4) del delitto di concorso nella formazione di documenti falsi a senso degli art. no, 476, p.p., e 482 C.P. vigente per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, concorso alla formazione del passaporto falso di cui fece uso per entrare in Italia nell'agosto 1931 e delle tessere d'identità false di cui fece uso, durante la sua permanenza in Italia sino alla data del suo arresto, per la sua identificazione negli alberghi;


l'RJDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

5) del reato di espatrio clandestino a senso del 2° cpv. dell'art. 16o della legge 6.1~.1926, n. 1848, e del corrispondente art. 158, 1° cpv ., della n~ova legge d1 P.S. 18.~.1931, n. ?73, in relazione all'art. 2, 2° cpv., C.P. vigente, per ave:e espatnato nel giugno 1930 senza essere munito di regolare passaporto o d1 altro documento equipollente;

zare il Partito Comunista in dette regioni perché dopo gli ultimi arresti era rimasto disorganizzato. Dichiarò che a tale scopo prima di partire da Parigi fu fornito di documenti di copertura e di denaro, e cioè lire 5.500, per distribuirlo alle federazioni e per il «Soccorso Rosso». Che entrò in Italia il 29.8.1931 varcando la frontiera con passaporto falso, e si recò a Milano, a Bologna, a Faenza, a Forlì, a Ravenna, ad Imola ed in altre città per gli scopi sopraindicati. Che a Milano ebbe altre lire 3-500 dall'emissario Caldini che cessando da tale carica veniva da lui sostituito. Che a Bologna prese accordi con i rappresentanti dei fornai, dei tramvieri e dei ferrovieri allo scopo di costituire la federazione del lavoro, e prese contatto col federale al quale consegnò lire 700. Che ad Ozzano tenne una riunione con l'intervento dei suddetti rappresentanti ai quali ha dato istruzioni sul lavoro di organizzazione. Uguali dichiarazioni fece quando fu interrogato dal Giudice Istruttore confessando altresì che le stampe rinvenute nella valigia a doppio fondo avrebbe dovuto consegnarle ai compagni per la propaganda. Che il manoscritto di suo pugno rinvenuto fra i documenti sequestrati è una relazione da lui fatta alla direzione del partito sull'attività da esso svolta in Italia, e che avrebbe dovuto spedirla a destinazione. Che un'altra relazione aveva già spedito alla detta direzione del partito sull'attività da lui svolta in precedenza. Ha confessato infine che negli alberghi dove ha alloggiato nelle varie città d'Italia ha presentato i documenti d'identità falsi che sono quelli sequestrati. All'odierno dibattimento il Postogna, pur confermando in massima parte le dichiarazioni rese negli interrogatori scritti, cercò di attenuare la sua responsabilità dicendo che egli è venuto in Italia non per organizzare il Partito Comunista, ma per scopi sindacali, e cioè per organizzare la Confederazione Generale del lavoro. Si osserva però che i documenti sequestrati dimostrano invece che egli è un emissario del Partito Comunista venuto in Italia con il preciso incarico di riorganizzare il detto partito nella Romagna e nell'Emilia. I manifestini di propaganda sequestrati infatti contengono dottrine, programmi e metodi di azione del Partito Comunista; e la relazione da lui preparata per spedirla alla direzione centrale del partito è la prova evidente che egli svolse la sua attività in Italia per conto del Partito Comunista. Infatti in essa egli accenna alla formazione di comitati e di federazioni, ed a riunioni da lui tenute in cui si è inneggiato al Comunismo. le somme da lui distribuite nelle varie città per le federazioni e per il «Soccorso Rosso» dimostrano che la riorganizzazione a suo mezzo si era effettuata; e la distribuzione di denaro ha dovuto essere larga perché indosso

6) della contravvenzione prevista e punita dall'art. 9 R .D . 30.12.1923, n. 3279, in relazione agli art. 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710, e I R.D.L. 26.2.1931, n. 315, per non aver J?agato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cm al precedente capo d1 accusa, la prescritta tassa sui passaporti.

IN PUBBLIGA UDIENZA

Udita . la let_t~r.a della ~en~enza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentltl 11 P.M., 11 difensore e l'imputato che ha avuto per ultimo la parola,

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. La notte dal 27 al 28.10.1931 l'Arma dei RR.CC. di Rimini traeva in arrest~ Postogna Giovanni che aveva preso alloggio nell'Albergo «Emilia» sotto 11 falso nome di Caldoni Luigi, esibendo la carta d'identità intestata a tale nome. Nella perquisizione eseguita nella camera da lui occupata si constatò che una delle due valigie, che egli possedeva, era a doppio fondo, e conteneva stampe e manifestini di propaganda comunista, e documenti d'identificazione falsi (p. 4, Voi. 1°). . ~ndosso gli fu rinvenuta e sequestrata la somma di lire r.300, un vaglia d1 lire 100 ed un foglio sul quale era scritto: <<Caro Caldoni ti mando questi poc?i soldi che dovr~i distribuire alle seguenti federazio~i: Bologna per S.R. lire 500, federale lire 200; Imola per S.R. lire 500, federale lire roo; Conselice per S.R. lire 200, federale lire roo; Medicina federale lire ro~». Uni~o a detto foglio era un pezzo di carta sul quale era scritto: «Ricevo lire r.600 per organizzazioni Cald.». Sottoi:os~o il Postogn~ a,d interro~atorio, d_ichiarò ~h~ nel giugno 1930 trovandosi disoccupato emigro clandestmamente m Francia m cerca di lavoro. Che prima si recò a Marsiglia e poi a Parigi dove entrò a far parte del Partito Comunista. ~he nell'~gost<:> 1931 ebbe incarico dalla centrale di venire in Italia per esammare la situazione politica dell'Emilia e della Romagna, e per riorganiz-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE l)AL T.s.o.s.

gli furono trovate soltanto lire 1.300, mentre a suo stesso dire aveva ricevuto lire 5,500 prima di partire da Parigi ed altre lire 3.500 a Milano dall'emissario cessante Caldini. Non vi ha dubbio quindi che egli organizzò in varie città dell'Emilia e della Romagna il Partito Comunista, e perciò deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P.. Gli altri reati a lui ascritti, e cioè di partecipazione al Partito Comunista, di propaganda sovversiva, di formazione di documenti falsi e di espatrio clandestino rientrano nel beneficio dell'amnistia concessa dall'art. r del R.D. 5-11.1932, n. 1403, perché le pene detentive comminate per ciascuno dei detti reati non sono superiori nel massimo a cinque anni, ed anche la pena pecuniaria congiunta alla detentiva per il reato di espatrio clandestino è compresa nel beneficio di cui al citato articolo. In conseguenza devesi dichiarare che questi reati sono estinti per amnistia. Dai benefici concessi dal detto decreto è però esclusa la contravvenzione alla legge sulle CC. GG. per il mancato pagamento della tassa sui passaporti; e poiché è rimasto accertato che il Postogna non ha pagato la detta tassa, dev'essere ritenuto colpevole anche di questa contravvenzione che è prevista e punita a senso dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dell'art. I del R.D.L. 26.2.1931, n. 315.

P.Q.M.

29

Letti ed applicati gli art. 29, 151, 228, 229, 240, 270, p.p., C.P.; 9 R.D. . 2.1923, n. 3279; 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710; I Rp.L. 26.2.1931, n .. 315; I'. 30 1 , R.D. 5-11.1932, n. 1403; 479, 488, 591 C.P.~., nt1ene ~ost0gna_ G1ovanm 2 4 colpevole del reato di ricostituzione_ del Par~1to ~omumsta e d1 mancato pagamento della tassa sui . passapoz:c1 come m _ep_1grafe,. e lo . c_ondanna a sette anni di reclusione, a lire 300 d1 pena pecuniaria, all mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di libertà vigilata, ~1 pagament~ delle spese processuali e del mantenimento durante_ la d_etenz10ne preventiva, ed . ordina la confisca delle cose sequestrate amnenti al reato. Dichiara condonati tre anni della pena della reclusione come sopra ~nflittagli, ed estinti per amnistia gli_ altri. reati_ ?i ~arteci~azione al ~art1t~ Comunista, di propaganda sovversiva, d1 fals1f1caz1one di documenti e di espatri clandestini.

Roma, 27.3.1933 - Anno XL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Passando quindi all'applicazione delle pene il Tribunale, per il reato di organizzazione del Partito Comunista, applica l'art. 270, p.p., C.P. e, tenendo conto delle circosanze indicate dall'art. 133 stesso Codice, determina la pena nella misura di ·sette anni di reclusione, alla quale pena aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice, e tre anni di libertà vigilata a norma degli art. 228 e 229 Codice medesimo. Poiché al Postogna compete sulla pena della reclusione inflittagli il beneficio del condono di tre anni a senso dell'art. 2 del R.D. 5-11.1932, n. 1403, non riscontrandosi alcuno dei motivi di esclusione indicati dall'art. 4 dello stesso decreto, detta pena rimane perciò ridotta a quattro anni di reclusione. In ordine alla contravvenzione alla legge sulle CC.GG. il Tribunale applica le disposizioni previste dall'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dall'art. 1 del R.D.L. 26.2.1931, n. 315, e determina detta pena in lire trecento che è il triplo della tassa stabilita .per i passaporti all'estero. Ritenuto che il denaro e gli altri oggetti sequestrati, avendo attinenza col reato in quanto servivano alla perpetrazione dell'organizzazione comunista, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P .. Ritenuto infine che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P ..

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R-?· ~5.9.1934, n. , 1511 viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 27.9.1934. Detenuto dal 28.10.1931 al 27 .9.1934Pena espiata: anni 2, mesi 10 e giorni 29.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 487/1932

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 9

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

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6) del delitto di uso sciente di documenti falsi previsto e punito dall'art. 285, n. 3, C.P. 1889, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al 4 ° capo di accusa, fatto uso di passaporto falso per espatriare clandestinamente.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici:_ Ve~tura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, T orell1 Vmcenzo, Gina Armando, Consoli della M .V.S.N.; ha pronunciato la seguente

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentiti il P.M., il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola,

SENTENZA IN FATTO ED IN DIRITTO

nella causa contro:

è risultato quanto appresso. Montanelli Elio, nato il 5-10.1907 a Empoli (Firenze), pittore decoratore di ceramiche.

IMPUTATO

~) del delitto di organizzazione di associazioni sovversive previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. vigente, per avere organizzato il ·Partito Cor:iuni~ta in Empoli ed in altre località della 'Toscana nel 1930 e 1931, ed m Piacenza nel maggio 1932; ~) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P. vigente per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del Partito Comunista; 3) del d~litto di propaganda sovversiva previsto e punito dall'art. 272, p.p., C.P. vigente per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, f~tto pr?paganda mediante diffusione di stampe comuniste per la instauraz10~e v1ole~ta d~l!a. classe pr~l~taria e per il sovvertimento violento degli ordmament1 p0Irt1c1, econom1c1 e sociali costituiti nello Stato·

'

4) del delitto di espatrio clandestino per movente politico previsto e punit~ dall'art. 158, p.p., della legge 18.6.1931, n. 773, per avere nel 1931 espa~nato per movente politico senza essere munito di regolare passaporto o dr altro documento equipollente; 5) della contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, ed all'art. 1 del R.D.L. 26.2.1931~ n. 315, per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, omesso d1 pagare la tassa prescritta sui passaporti;

Tra la fine .del 1930 ed i primi del 1931 alcuni elementi comunisti di Empoli svolgevano attività per ricostituire il Partito Comunista, ed erano riusciti a formare un comitato federale con sede in Empoli, ed a costituire cellule nelle diverse vetrerie della città e dei paesi v1cm1. L'Autorità di P .S. identificò i responsabili di tale movimento, e fra costoro era appunto Montanelli Elio. Quasi tutti furono tratti in arresto, ma il Montanelli si diede alla latitanza ·e riuscì a varcare il confine con passaporto falso ed a recarsi in Francia. Dall'istruttoria fatta in seguito alla denunzia dell'Autorità di P.S. risultò che il Montanelli era uno dei capi del movimento comunista di Empoli e paesi vicini, che concorse alla ricostituzione del partito, procurò proseliti e svolse propaganda mediante diffusione di stampe sovversive. Il 15.5-1932 il Montanelli fu rintracciato e tratto in arresto a Piacenza dove era giunto la sera del 13 detto mese con due valigie ed aveva preso alloggio all'Albergo «Roma» qualificandosi per Falco Emilio rappresentante di commercio, ed esibendo una carta d'identità intestata a tale nome. La mattina del 15 maggio fu visto uscire dall'albergo con una delle dette valigie, e recatosi al Bar <<Cavour» l'aveva consegnata al comunista Pedroni Arturo (1) che lo aspettava in detto bar. Pedinato il Pedroni fu visto dirigersi alla stazione di Empoli, e fu fermato mentre si accingeva a partire con la valigia ricevuta dal Montanelli. Nella perquisizione eseguita si constatò che detta valigia era a doppio fondo e conteneva abbondante materiale di propaganda comunista che è descritto a f. 12 degli atti processuali. (1) Vedi sentenza T.S.D.S. n. 27 stesso volume.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dopo tale constatazione si ritenne opportuno di procedere all'arresto del Montanelli; e siccome per il momento era stato perduto di vista, si attese che rientrasse in albergo. . Nel frattempo si fece una perquisizione nella stanza da lui occupata m detto albergo, e fu trovata e sequestrata l'altra valigia. Aperta si constatò che anch'essa era a doppio fondo e conteneva molto materiale di propaganda comunista, documenti falsi, denaro italiano, francese e svizzero, come risulta dal verbale (f. ro e n del Proc.). Verso le ore 17 il Montanelli fece ritorno all'albergo e venne arrestato. Perquisito nella persona, fu trovato in possesso di lire 801,30 che gli furono sequestrate. Sottoposto ad interrogatorio, confessò di avere avuto incarico da due comunisti da lui conosciuti con i nomi di «Rigolo» e di «Andrea» di venire in Italia per portare le due valigie con materiale di propaganda, e darne una al Pedroni e l'altra a un altro compagno che si sarebbe presentato la sera stessa al Bar «Cavour». Per questi fatti il Montanelli è stato rinviato al giudizio di questo Tribunale. Egli tanto davanti al Giudice Istruttore quanto all'odierno dibattimento ha pienamente confessato la sua attività comunista svolta in Empoli e paesi vicini negli anni 1930 e 1931, il suo espatrio clandestino, l'uso dei documenti falsi, e l'attività comunista svolta a Piacenza dopo il suo ritorno in Italia. Pertanto si deve ritenere raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti. Si osserva che i reati di partecipazione al Partito Comunista, di propaganda sovversiva, di uso di documenti falsi e di espatrio clandestino rientrano nel beneficio dell'amnistia concesso dall'art. 1 del R.D. 5-11.1932, n. 1403, perché le pene detentive comminate per ciascuno dei detti reati non sono superiori nel massimo a cinque anni; ed anche la pena pecuniaria congiunta alla detentiva per il reato di espatrio clandestino è compresa nel beneficio di cui al citato articolo. E poiché non vi è alcuno dei motivi di esclusione indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, detti reati devono essere dichiarati estinti per amnistia. Rimangono quindi a carico del Montanelli il reato di organizzazione del Partito Comunista e la contravvenzione per mancato pagamento della tassa sui passaporti. Nel determinare la pena per il reato di organizzazione del Partito Comunista il Tribunale prende norma dall'art. 270, p.p., C.P.; e tenendo conto che il Montanelli è affetto da grave malattia cardiaca cronica, come risulta dai certificati sanitari in atti, e che per queste sue condizioni di salute ~'attività organizzativa da lui svolta non ha avuto grande importanza, è il caso di concedergli la diminuente di cui all'art. 311 C.P .. Partendo quindi dal minimo della pena stabilito dall'art. 270, p.p.,

33

C.P. in cinque anni di reclusione, e diminuendo detta pena nella misura stabilita dall'art. 65 per le circostanze di cui al suddetto art. 3n stesso Codice, si determina la detta pena in tre anni ed otto mesi di reclusione. A questa pena si deve aggiungere l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni a senso dell'art. 29 C.P .. Poiché al Montanelli compete sulla pena della reclusione inflittagli il condono di tre anni, ed il condono dell'intera pena dell'interdizione dai pubblici uffici a norma dell'art. 2 del R.D. pI.1932, n. 1403, la detta pena rimane così ridotta ad otto mesi di reclusione. In ordine alla contravvenzione per il mancato pagamento della tassa sui passaporti, essendo essa esclusa dai benefici del citato decreto di clemenza sovrana nel determinare la pena devesi prendere norma dall'art. 9 del R.D. 30.1/1923, n. 3279, e dall'art. I del R.D.L. 26.2.1931, n. 315. E perciò il Tribunale la determina in lire trecento, che è il triplo della tassa stabilita per i passaporti all'estero. Ritenuto che il denaro e gli altri oggetti sequestrati hanno attinenza col reato di organizzazione comunista, in quanto erano destinati alla consumazione di esso, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P .. Ritenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la detenzione pre•:entiva a norma cieli'art. 488 C.P .P .. Ritenuto infine che il Montanelli, avendo già espiato con la detenzione preventiva sofferta la pena della reclusione residuata dopo l'applicazione del condono, deve essere scarcerato se non è detenuto per altra causa.

P. Q . M.

Letti ed applicati gli art. 29, 65, 151, 240, 270, p.p., 3II C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 1 R.D.L. 26.2.1931, n. 315; 1, 2, 4 R.D. 5-11.1932, n. 1403; 479, 488, 591 C.P.P ., ritiene Montanelli Elio colpevole del reato di ricostituzione del Partito Comunista e di mancato pagamento della tassa sui passaporti, e col beneficio delle attenuanti generiche lo condanna a tre anni ed otto mesi di reclusione, a lire 300 di pena pecuniaria, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e del mantenimento durante la detenzione preventiva, ed ordina la confisca delle cose sequestrate attinenti al reato. Dichiara condonati tre anni della reclusione inflittagli e l'interdizione temporanea, ed estinti per amnistia i reati di partecipazione al Pa_rtito C?munista, di propaganda sovversiva, di uso di documento falso e d1 espatno clandestino. 3· ·

u.s.


34

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ordina che il Montanelli sia posto in libertà per pena espiata, se non detenuto per altra causa.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 241/317/1932

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SENTENZA N . 10

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, 27.3.1933 - Anno XL

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Torelli Vincenzo, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Pertanto Montanelli, detenuto dal 15.5-1932, viene scarcerato il 27.3,1933. SENTENZA

(Vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932>>, pag. 245). nella causa contro:

Orlandi Luigi, nato il 1°. 10.1909 a Bologna, modellatore meccanico; Sandi Giorgio, nato il 24.n.1898 a Venezia, meccanico; Tommasi Agostino, nato il 19.9.1894 a Venezia, scalpellino; Pavanello Ruggero, nato il 28.8.1889 a Venezia, meccanico; Fagarazzi Antonio, nato il 19.I.I872 a Venezia, decoratore.

IMPUTATI

Tutti meno il Fagarazzi: 1) del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. per avere in Bologna, Venezia e Padova, antecedentemente e fino al febbraio 1932, organizzato e diretto associazioni comuniste.

L'Orlandi, inoltre: 2) della contravvenzione di cui all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. ed all'art. 1 del R.D.L. 26.2.1931, n. 315, per non aver pagato la tassa sui passaporti.

Il Pavanello, inoltre: 3) dei delitti di cui agli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte di un'associazione comunista, facendone propaganda verbalmente ed a mezzo di riproduzione e diffusione di stampe sovversive e del cosiddetto «Soccorso Rosso».


TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZIAT E DAL T.S.D.S.

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- -- - - - - - - - - -- - - - - ----------' Il Fagarazzi:

4) del delitto di cui all'art.

cpv., C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, appartenuto ad un'associazione comumsta. 270, 2°

JN PUBBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori,

IL TRIBUNALE

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto accertare

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che la Regia Questura di Bologna nel settembre 1931 denunciava l'Orlandi, allora latitante, per la deleteria opera sovversiva che, assieme ad altri pericolosi comunisti, andava svolgendo in detta città e provincia. Che le Autorità di P .S. - Ufficio Speciale e Regia Questura di Venezia - avendo notato che individui sospetti troppo spesso si incontravano à Venezia, Padova, Treviso ed a Mestre, ebbero ad intensificare le indagini ed abili pedinamenti. Riuscendo così a conoscere che l'Orlandi, emissario del Partito Comunista, più volte rientrando in Italia dalla Francia aveva preso i contatti pure coi maggiori esponenti del movimento antinazionale organizzato nelle accennate città e province; e che mediante la fattiva collaborazione di compagni di fede andava svolgendo attività criminosa. Vennero fatti due distinti ver bali di denuncia: del 25 marzo e del r4 maggio 1932. Le due processure sulla richiesta del P.M. (f. 23h6, Vol. 1°, Proc. 317) furono abbinate: ed attraverso le chiare e precise confessioni e parziali ammissioni della maggior parte degli stessi giudicabili, nonché le concordi testimoniali, emerse ad evidenza tutta la responsabilità, confermata a dibattimento, dei molti imputati rinviati al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati di cui agli art. 270, p.p., 2° cpv., e 272, p.p., C.P.c. Però in applicazione del R.D. pr.1932, n. 1403, la maggior parte dei giudicabili beneficiò della amnistia; e nei confronti dell'Orlandi, del Tommasi, del Sandi e del Pavanello fu mantenuta l'imputazione per il delitto

non amnistiabile di ricostituzione del partito; allo stesso Pavanello ed al Fagarazzi non fu concesso il beneficio del detto R.D. per le altre imputazioni perché entrambi già, più volte, precedentemente condannati. Orlandi Luigi. Noto comunista denunciato nel settembre r93r per l'opera sovversiva che fin da allora svolgeva a Bologna con l'emissario del partito Alpi Carlo già condannato dal Tribunale Speciale (1), e con altri maggiori esponenti del sovversivismo. Espatriato clandestinamente per sottrarsi all'arresto, rientrò di poi in Italia da Parigi per costituire associazioni rivoluzionarie e per svolgere propaganda comunista mediante larga diffusione di materiale stampato alla macchia ed importato dall'estero con valigie a doppio fondo. Si incontrò a tal uopo, una prima volta, con compagni di fede di Padova, alloggiando all'Albergo «Sant'Antonio,> con falso nome di Gigino Orsoni; poscia con altri compagni di Venezia, di Treviso, di Mestre, di Udine e di Vicenza. Presenziò frequenti riunioni segrete indette per organizzare manifestazioni sovversive e diffusione di materiale propagandistico. Consegnando al Fai (2), amnistiato, una valigia a doppio fondo di fibra bleu, contenente abbondante stampa comunista. Per esercitare le funzioni di funzionario del partito era venuto dall'estero con denaro, stampati clandestini e documenti personali falsi sui quali egli aveva apposto firma falsa e la propria fotografia. All'atto dell'arresto gli furono sequestrati: molti opuscoletti e molte stampe in genere di carattere comunista; un passaporto svizzero falso intestato a <,D'Arno Emile,, studente; una carta di identità falsa rilasciata dal Comune di Trieste a «Calgari Enrico»; altra rilasciata dal Comune di Milano a «Musiani Lino»; una terza rilasciata dal Comune .di Bologna a «Orsani Gigino»; inoltre tessere del P.N.F. e dell'O.N.D. pure false, rilasciate dalle suddette autorità ed ai suddetti falsi nomi. Sancii Giorgio . Funzionava da membro ·del federale comunista di Venezia e perciò ebbe ad incontrarsi sovente con parecchi compagni rimasti sconosciuti od amnistiati, coadiuvando l'emissario Orlandi in tutta l'opera delittuosa che andava svolgendo. Quando erano di passaggio i vari funzionari del partito egli rivedendoli provvedeva perché venissero avvicinati dai maggiori esponenti del movimento sovversivo locale; e ritirava direttamente dai funzionari stessi tutto il materiale importato per la propaganda. Era l'esecutore delle disposizioni emanate dalla centrale del partito, a mezzo dell'interregionale Orlandi e di altri funzionari comumstl, sia per (1) Vedi «Decisioni eme~. dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 144. (2) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 360.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA Oil'ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

la costituzione delle cellule di officina, di strada, di caserma, dei settori, ecc., sia per raccogliere e distribuire somme di denaro pro «Soccorso Rosso>>. Interveniva alle riunioni segrete per organizzare il vario lavoro e per distribuire le stampe comuniste.

gevano attività di partito anche facendo propaganda sovversiva mediante diffusione di materiale stampato alla macchia od importato dall'estero. Per esplicare il suo compito antinazionale l'Orlandi, dopo di essere espatriato clandestinamente per motivo politico nel settembre 1931 e senza pagare la relativa tassa di passaporto, rientrò in Italia dalla Francia provvedendosi di passaporto falso e di documenti personali falsi, concorrendo nella falsità di tali atti. In suo favore venne applicata l'amnistia per tutti detti ultimi reati; non però in ordine alla tassa di passaporto. Non v'è dubbio pertanto che l'Orlandi e il Sandi si sono resi responsabili del delitto previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P.; ed il Fagarazzi ed il Pavanello del reato di cui all'art. 270, cpv., C.P.c .. L'Orlandi altresì del reato previsto e punito dall'art. 9 legge 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 1 R.D.L. 26.2.1931, n. 315. In quanto nella fattispecie dell'attività criminosa svolta dai suddetti singoli imputati, si vengono a concretare tutti gli estremi, oggettivamente e soggettivamente considerati, che costituiscono la qualificazione giuridica dei reati ad ognuno dei giudicabili ascritti. Pertanto: esaminate e vagliate tutte le circostanze dibattimentali; tenuta presente la natura particolare del reato; l'attività pericolosa svolta dall'Orlandi e dal Sandi; considerate le condizioni miserevoli delle famiglie del Pavanello e del Fagarazzi, oggi sussidiate dalle opere assistenziali fasciste di Venezia; il primo perfino affetto da tubercolosi e bisognevole di atto operatorio; nonché le suppliche sommessamente inoltrate da entrambi gli ultimi imputati a S.E. il Capo del Governo; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Pavanello Ruggero (1). Più volte condannato per truffa e ricettazione dolosa; ed assolto per insufficienza di prove con sentenza 13.6.1928 dal Tribunale Speciale dai reati di concerto di istigazione contro i Poteri dello Stato; ammonito politico fino al 1930. Nelle stesse parziali ammissioni del giudicabile, di avere avuto frequenti incontri con emissari nonché con i coimputati e di essere un simpatizzante comunista, risultò che egli partecipava all'organizzazione sovversiva locale. Mancarono invece prove sufficienti per affermare che svolse attività propagandistica e di ricostituzione del Partito Comunista. Fagarazzi Antonio. Più volte condannato per violenza ed oltraggio e nel 1926 assegnato al confino di polizia per anni 3 e dopo un anno graziato per atto di clemenza di S.E. il Capo del Governo. Egli, vecchio sovversivo, ebbe a ricevere nella propria abitazione i funzionari del Partito Comunista di passaggio per Venezia: ad esempio il Bianco Vincenzo (2) già condannato dal Tribunale Speciale e l'Orlandi, coimputato. Durante la riunione di carattere politico tenuta nell'abitazione sua il 17.1.1932, alla quale intervennero l'Orlandi, il latitante Luna (3) ed altri, egli si trovava m casa. Dalla suaccennata espos1z1one dei fatti riesce ad evidenza accertato che gli organi centrali del Partito Comunista ancora una volta avevano affidato il compito, ad un funzionario loro, di prendere contatto coi maggiori esponenti del sovversivismo veneto, per svolgere delittuosa opera. A tale uopo venne più volte e clandestinamente dalla Francia l'Orlandi che, presi i contatti col federale Sandi ed anche con i compagni di fede Pavanello e Fagarazzi, li indusse a dare fattiva collaborazione. Riuscì, con la collaborazione del Sancii a riorganizzare a Mestre, Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, ecc., associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Partecipavano a tali associazioni rivoluzionarie del pari il Pavanello, il Fagarazzi e tutti gli altri coimputati con la cooperazione di parecchi compagni di fede, rimasti sconosciuti od amnistiati in applicazione del R.D. 5-11.1932, n. 1403; svol(1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pagg. 151 e 399. (2) Vedi «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932», pag. 99. (3) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 357.

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- all'Orlandi anni 9 di reclusione e lire 300, triplo della tassa sulle CC.GG., con la interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché la libertà vigilata; - a Sancii anni 5 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché la libertà vigilata; - a Pavanello e Fagarazzi anni

I e

mesi r di reclusione.

Condanna inoltre tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio; al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica in favore dell'Orlandi e del Sancii il beneficio del condono di anni 3 sulla pena rispettivamente inflitta per l'indulto di cui all'art. 2 R.D. 5-11.1932, n. 1403; determinando le pene da scontare: in anni 6 di reclusione e lire 300 per l'Orlandi; in anni 2 di reclusione per il Sandi;


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TRl-8UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ferma per entrambi l'interdizione dai pubblici uffici, la misura di sicurezza ed ogni altra conseguenziale di legge.

Ordina che siano immediatamente scarcerati Tommasi, Pavanello _e Fagarazzi, risultando dal computo della carcerazione s_offerta che questi due ultimi hanno già espiato la pena, se non detenuti per altra causa.

Era stato rinviato al giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P., anche il Tommasi. Però a suo carico vennero a mancare

elementi sufficienti di reità per affermare che egli ebbe a svolgere anche attività criminosa per aiutare l'Orlandi ed il Sandi nella ricostituzione del partito. Invece emerse la sua opera sovversiva nel partecipare all'organizzazione comunista e nel fare relativa propaganda. Ma per tali reati il T ommasi beneficiò già del R.D. di amnistia pr.1932, n. 1403. Di guisa che nei di lui confronti necessita dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Assieme al Pavanello ed al Fagarazzi in quanto questi due ultimi, computando la carcerazione sofferta, hanno già espiato la pena loro inflitta.

Roma, 7+1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Pertanto Fagarazzi, Pavanello e Tommasi, detenuti dal 15.2.1932, vengono scarcerati il 7 +1933.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p., C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 sulle CC.GG. in relazione all'art. I R.D.L. 26.2.r931, n. 315; 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.c.; 485 C.P. Esercito; 2 R.D. pr.1932, n. 1403, dichiara assolti per insufficienza di prove: T ommasi in ordine al reato di cui all'art. 270, p.p., ed il Pavanello altresì in ordine al delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. E ritenendo Orlandi, Sandi e Fagarazzi colpevoli dei reati rispettivamente ascritti ed il Pavanello del solo delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P., condanna Orlandi ad anni 9 di reclusione e lire 300, triplo della tassa sulle CC.GG., con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché la libertà vigilata; Sandi ad anni 5 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché la libertà vigilata; Pavanello e Fagarazzi ad anni I di reclusione ciascuno. Condanna inoltre tutti al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica in favore dell'Orlandi e del Sandi il beneficio del condono di anni 3 sulla pena rispettivamente inflitta per l'indulto di cui all'art. 2 R.D. pr.1932, n. 1403, determinando le pene da scontare: in anni 6 di reclusione e lire 300 per l'Orlandi, in anni 2 di reclusione per Sandi; ferma per entrambi l'interdizione dai pubblici uffici, la misura di sicurezza, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Sancii, detenuto dal 29.r.1932, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il 29.1.1934.

Rp.

Orlandi, per effetto dei provvedimenti di cle1:1en~ _di cui ~ 25.9.1934, n. 15n, viene scarcerato dalla Casa Penale d1 C1v1tavecch1a 11 29.1.1936. Detenuto dal 29.1.1932 al 29.1.1936. Pena espiata: anni 4. Con ordinanza, emessa dal Tribunale Militare Territoriale d_i Roma_ il 27 .1.1961, viene concesso a Orlandi Luigi, S~ndi Gio_r~io, Fa~araz~1 ~nt?nio'.

Pavanello Ruggero e T ommasi Agostino 11 beneficio dell amnistia d1 cui all'art. 1 del D.L. 17.n.1945, n. 719.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA ùELLO STATO

Reg. Gen. n. 329/1932

SENTENZA N. 11

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE O.AL 'l'.$.O.$.

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IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola,

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Rambaldi Giuseppe; Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Germoni Guglielmo, nato il 23-n.1904 a Roma, fabbro.

IMPUTATO

. 1) dei ?elitti di cui all'art. 270, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Roma, ~1lano: Firenze e Bologna, antecedentemente e sino al 15.3-1932, costituito 11 Partito Comunista e fatto parte di esso; 2) del delitto di cui all'art. 272, p .p., C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda sovversiva mediante distribuzione di stampe comuniste; . 3) ~el delitto di cui agli art. no, 476 e 482 C.P. per avere, in epoca 1mprec1sata fra l'ottobre 1931 ed il 15 marzo 1932, concorso nella formazione di documenti falsi sequestratigli; 4) del reato previst_o e punito dalJ'art. 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 7~3, pe~ avere espatnato nell'ottobre 1931, per motivi politici senza essere mumto d1 passaporto o di altro documento equipollente; , 5) della contravvenzione di cui all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 ed a~l ar:. l R.D.L. 26.2.1931, n. 315, per non aver pagato, nelle circostanze d1 cui al precedente capo d'imputazione, la tassa prescritta per la concessione dei passaporti all'estero.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. La Regia Questura di Bologna in data 15.3-1932 traeva in arresto nell' Albergo «Corona d'Italia» di quella città un individuo giuntovi la sera precedente sotto il nome di Gianfranceschi Bruno, come risultava dalla carta d'identità da lui esibita. Fu invece identificato per Germani Guglielmo, emissario del Partito Comunista mandato dalla centrale di Parigi per svolgere attività per l'organizzazione del detto partito e per la propaganda. È stato trovato in possesso di una carta d'identità falsa portante la sua fotografia, ma intestata al nome di Gianfranceschi Bruno; di una tessera falsa dell'Opera Nazionale Dopolavoro portante la sua fotografia, ma intestata al suddetto nome di Gianfranceschi; di un libretto notes con indicazioni di spese; di tre chiavi di abitazione; di due per valigie e di un'altra per borsa. Poiché risultava che egli era stato a Firenze, dove aveva preso in fitto una camera mobiliata in via delle Fornaci n. r, fu eseguita una perquisizione in detta camera e furono rinvenute e sequestrate due valigie a doppio fondo contenenti effetti personali e materiale di propaganda comunista composto di: 178 giornaletti intestati «l'Unità» e datati 29.2.1932; 205 giornaletti intestati «Caserma>> datati febbraio 1932; 167 manifestini poligrafati dal titolo «Per un chilo di viveri al giorno», «Per dei viveri sani e nutrienti ai disoccupati». Furono inoltre trovati documenti falsi ed altri oggetti che sono elencati a Voi. r0 , f. 9 atti proc. Il Germoni fece ampie confessioni sulla sua attività comunista sia davanti alla P.S. che davanti al Giudice Itruttore dichiarando di appartenere al Partito Comunista; di avere svolto propaganda; di essere stato inviato in Italia dalla centrale del partito per contribuire all'organizzazione del partito stesso; di avere fatto uso di documenti fa lsi; di essere espatriato clandestinamente per motivi politici nell'ottobre 1931 recandosi in Francia. Ha soggiunto che, prima del suo espatrio, era membro del federale giovanile di Roma ed in seguito, e cioè nel 1931, ebbe la carica di segretario federale giovanile comunista. Che dopo il suo espatrio frequentò in Francia un corso d'istruzione durante il quale ebbe spiegazione dell'organizzazione e del funzionamento


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TRIIlUNALE SPECIALE PER

LA

OIFl!SA DELLO STATO

del partito, e nel febbraio 1932 fu mandato in Italia per contribuire alla costituzione del partito e per recapitare materiale di propaganda, e fu munito di denaro e di documenti falsi. Che venuto in Italia ebbe incontri a Milano con certo Gerardi al quale consegnò materiale di propaganda ed a Firenze con certo Antonio, a disposizione del quale si mise in base alle direttive ricevute a Parigi ed a quelle dategli dal Gerardi stesso a Milano. Che l'Antonio ai primi di marzo 1932 lo mandò a Bologna con materiale di propaganda ed egli, giuste istruzioni avute, lo consegnò ad un compagno; ma poco dopo venne arrestato in albergo. All'odierno dibattimento il Germoni ha confermato le dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore ed alla Polizia Giudiziaria; ma ha detto a sua discolpa che egli non ha ricostituito il Partito Comunista, ma ha fatto opera di corriere, portando materiale di propaganda, ed in tal modo intende di aver contribuito alla costituzione del Partito Comunista. Ha dichiarato di non essere pentito di quello che ha fatto, e che la sua fede comunista si è rafforzata in carcere durante questi mesi di detenzione preventiva. Si osserva che è superfluo intrattenersi sulla responsabilità del Germoni m ordine ai reati di partecipazione al Partito Comunista, di propaganda sovversiva, di falsificazione di documenti e di espatrio clandestino a lui ascritti, perché detti reati, essendo puniti con pena detentiva che nel massimo non supera i cinque anni, rientrano nel beneficio dell'amnistia concesso dall'art. I del R.D. pu932, n. 1403; e non ostando i precedenti penali del Germoni, a lui compete il detto beneficio. Non resta quindi che esaminare la responsabilità del Germoni in ordine al delitto di costituzione del Partito Comunista, ed alla contravvenzione per il mancato pagamento della tassa sui passaporti. Quanto al delitto di costituzione del Partito Comunista si potrebbe ritenere raggiunta la prova da quanto egli ha dichiarato dicendo di avere contribuito alla costituzione del detto partito. Ma poiché al dibattimento ha cercato di dare alle sue dichiarazioni un significato diverso da quello che hanno, si osserva che la carica di federale da lui rivestita prima del suo espatrio clandestino, avvenuto nell'ottobre 1931, è funzione direttiva, e come cale il fatto rientra nella disposizione dell'art. 270, p.p., C.P .. C he devesi ritenere che lo scopo per cui il Germoni fu mandato dalla Francia in Italia fu precisamente di collaborare alla costituzione del Partito Comunista, e non di fare da semplice corriere perché, se tale fosse stato, egli avrebbe dovuto, dopo aver consegnato il materiale di propaganda, fare ntorno in Francia.

PRIMA

PARTE:

SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.$.0.S.

45

Invece rimase in Italia circa venti giorni prendendo contatto con funzionari a Milano ed a Firenze, e collaborando con loro. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole del delitto previsto e punito dall'art . 270; p.p., C.P .. Ed il Tribunale, nel determinare la pena da infliggergli per tale reato, t iene conto delle circostanze indicate negli art. 132 e 133 C.P. e lo condanna a sette anni di reclusione, aggiungendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 C.P. e la libertà vigilata a norma degli art. 228 e 229 stesso Codice, perché il Germoni per il contegno dimostrato di irriducibile ed ostinato comunista deve essere ritenuto individuo socialmente pericoloso. E poiché i suoi precedenti consentono che egli goda del beneficio del condono di tre anni concesso dagli art. 2 e 4 del R.D. pu932, n. 1403, la suddetta pena rimane ridotta a quattro anni di reclusio ne. Quanto al la contravvenzione ascrittagli per il mancato pagamento della tassa prescritta per i passaporti dall'art. 1 del R.D.L. 26.2.1931, n. 315, essendosi raggiunta la prova per la stessa confessione dell'imputato, egli deve essere condannato al triplo della tassa suddetta a senso dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, e cioè a lire 300 di pena pecuniaria. Ritenuro che gli oggetti sequestrati, che hanno attinenza col reato, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P .. Ritenuto infin e che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art . 488 C.P.P .. P.Q.M.

Letti ed applicati gli an. 29-132-133-151-228-229-240-270, p.p., C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; I R.D.L. 26.2.1931, n. 315; 479-488-591 C.P.P., ritiene Germoni Guglielmo colpevole dei reati di costituzione del Partito Comunista e di mancato pagamento della tassa sui passaporti come in rubrica, e lo condanna a sette anni di reclusione, a lire trecento di pena pecuniaria, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e del mantenimento durante la detenzione preventiva; ed ordina la confisca delle cose sequestrate attinenti al reato. Visti gli art. 1, 2, 4 del R.D. pu932, n. 1403, dichiara condonati tre anni della pena della reclusione come sopra inflittagli, ed estinti per amnistia i reati di partecipazione al Partito Comunista, di propaganda sovversiva, di falsificazione di documenti e di espatrio clandestino. Roma, 25+1933 - Anno XL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. 1511, Germoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 15.3.1932 al 28.9.1934. Pena espiata: anni 2, mesi 6 e giorni 13.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 230/1932

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SENTENZA N. 12

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Oliveti Ivo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N .;

Nei confronti del Germoni il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.1.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Francia Alberto, nato il 2.n.1908 a Correggio (Reggio Emilia), agricoltore, detenuto dal 29.2.1932.

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. per avere in epoca anteriore e fino al 26.2.1932 in Reggio Emilia, costituito il Partito Comunista.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola,

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. L'Autorità di P.S. di Reggio Emilia, in seguito ad una larga diffusione di stampe sovversive verificatasi in quella città nei giorni 27 e 29.2.1932, aveva fatto indagini che portarono all'arresto di un numeroso gruppo d'individui fra i quali era precisamente Francia Alberto. Egli era stato individuato da altri suoi compagni come capo dell'organizzazione comunista di Reggio Emilia. E malgrado avesse sempre negato


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

sia davanti alla P .S. sia davanti al Giudice Istruttore è stato rinviato al giudizio di questo Tribunale con sentenza della Commissione Istruttoria in data 20.6.1932 per rispondere dei delitti di organizzazione del Partito Comunista, di appartenenza a detto partito e di propaganda sovversiva a senso degli art. 270, p.p. e 2° cpv., e 272, p.p., C.P .. Intervenuto il R.D. di amnistia pr.1932, n. 1403, il Francia ha goduto del detto beneficio per i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva con provvedimento di questo Tribunale emesso m camera di consiglio il ro.n.1932. Pertanto il Francia è comparso all'odierno dibattimento per rispondere soltanto del delitto di costituzione del Partito Comunista come è detto m rubrica. Anche al dibattimento il Francia ha negato il fatto che gli si attribuisce. Allo stato della causa manca la prova certa che il F rancia abbia costituito ed organizzato il Partito Comunista in Reggio Emilia; né si può ritenere che facciano fede le dichiarazioni fatte a suo carico in periodo istruttorio da altri imputati, perché non è da escludere che essi lo abbiano accusato per discolpare se stessi. Vero è che il Francia è stato altra volta sottoposto a procedimento penale per appartenenza al Partito Comunista, e prosciolto da questo Tribunale per insufficienza di prove: ma questo precedente non autorizza a ritenere che abbia in seguito ricostituito il Partito Comunista. Pertanto è il caso di assolverlo per insufficienza di prove e di ordinare la sua scarcerazione se non è detenuto per altra causa.

P. Q.M.

Letto l'art. 479 C.P.P., assolve Francia Alberto dal reato ascrittogli per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Roma, 25-4-1933 - Anno XI.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 364/1932

49

SENTENZA N. 91

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Barelli Luigi, nato il 14.9.1902 a Covo (Bergamo), fonditore in officina.

I MPUT AT O

1) dei delitti di cui al 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.n.1926, n. 2008, per avere in Milano, nel periodo dall'agosto al dicembre 1929, partecipando al Partito Comunista, fatto propaganda dei programmi, della dottrina e dei metodi di azione del partito stesso; 2) dei delitti di cui all'art. 270, p.p. e 2° cpv., e all'art. 272 C.P. vigente, per avere in Bologna, Firenze e Pisa, dal settembre 1931 al marzo 1932, svolto attività quale inviato della centrale comunista per ricostituire il Partito Comunista, avervi appartenuto e aver fatto propaganda a favore di esso; 3) del reato di cui all'art. 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, e 9 del R.D. 13.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 35 della tabella annessa, per avere nel 1930 espatriato clandestinamente in Svizzera per motivo politico; 4) del reato di cui all'art. 482, in relazione all'art. 477 C.P., per avere concorso nel falso della carta di identità, della tessera delì'O.N.D., del passaporto, facendone anche uso.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN CAMERA DI CONSIGLIO

(Vedi <<Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1931)>, pag. 508) . (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 352).

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il rinvio a giudizio dell'imputato Barelli per rispondere di tutti i reati a lui ascritti in rubrica, 4. - U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue. L'Autorità di P.S. di Milano verso la metà del 1929 aveva avuto sentore che individui sospetti per i loro precedenti politici solevano darsi convegno in alcune trattorie denominate «Rosa rossa» e «Leon d'oro». Perciò predispose servizi di vigilanza per accertare lo scopo di tali convegni. Dagli elementi raccolti risultava che in Milano, sotto le direttive d'individui provenienti dall'estero forniti di larghi mezzi, si era ricostituito il federale del Partito Comunista, e si svolgeva propaganda mediante diffusione di stampe sovversive e distribuzione di somme per il «Soccorso Rosso,,. Si decise quindi di procedere all'arresto degli individui maggiormente indiziati. Fra costoro c'era precisamente Borelli Luigi sospettato di appartenere al Partito Comunista e d'avere diffuso il 1°.8.1929 un pacco di manifestini ricevuti a tale scopo da un compagno, Rainoldi Carlo (1). Il 14.12.1929 gli agenti di P.S. si presentarono allo stabilimento IsottaFraschini di Milano, dove il Barelli lavorava, per procedere al suo arresto. Ma questi, mentre veniva accompagnato dagli agenti, si diede a precipitosa fuga e, sebbene inseguito, riuscì a dileguarsi ed a far perdere le sue tracce. Durante la latitanza varcò clandestinamente il confine recandosi in Svizzera. Procedutosi contro · di lui, e contro gli altri suoi compagni arrestati, in esito alle risultanze dell'istruttoria egli è stato rinviato a giudizio con sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 19+1930 per rispondere dei reati d'appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva a senso del r 0 e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 2pu926, n. 2008. Ma all'udienza del 12.6.1930, fissata per la trattazione della causa, perdurando la latitanza del Barelli, veniva dal Tribunale ordinato nei suoi riguardi lo stralcio degli atti e la sospensione del giudizio (2). Se non che la sera del 2r.3,1932 il Barelli veniva tratto in arresto a Bologna in una trattoria di Via Petroni n. 38. Perquisito, al momento dell'arresto veniva trovato in possesso sulla persona di documenti falsi portanti la sua fotografia e cioè di: una carta d'identità intestata a Stacchi Giuseppe; una carta d'identità intestata a Borroni Angelo; una tessera dell'O.N.D. intestata al detto Borroni. Veniva inoltre trovato in possesso di una chiave per borsa e d'un distintivo del P.N.F ..

(,) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930», pagg. 63 e 68. (2) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930», pag. 67.

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Sottoposto ad interrogatorio il Borelli ha dichiarato d'essere funzionario del Partito Comunista, di essere entrato nel Regno da circa 4 mesi, proveniente da Parigi, con passaporto svizzero falso intestato a Puffi Antonio. Ha dichiarato inoltre di essersi allontanato dal Regno nel febbraio 1930 perché ricercato dalla Polizia per ragioni politiche, emigrando clandestinamente in Svizzera. E per quanto riguarda l'attività da lui svolta nel Regno quale funzionario. del Partito Comunista ha dichiarato che non intende dare alcuna spiegaz10ne. Ha detto però che venne nel Regno una prima volta nel settembre 1931, ritornando in Francia nel successivo mese di ottobre; e che la seconda volta venne in Italia nel dicembre 1931. Fatte indagini risultò che il Borelli dal giorno II al giorno 13.12.1931 prese alloggio a Bologna all'Albergo «Cappello,, sotto il nome di Stacchi Giuseppe. Che il 30.9.1931 prese alloggio ali' Albergo <<Garibaldi» di Pisa sotto il nome di Stacchi Giuseppe, dichiarando di provenire da Milano; ed il giorno successivo partì per Firenze. Che il 3.ro.1931 prese alloggio all'Albergo <<Romagna>> di Firenze sotto nome di Stacchi Giuseppe; ed il 9.12.1931 prese alloggio alla Pensione «Boston,, di Firenze sotto lo stesso nome di Stacchi. Contestate al Borelli queste risultanze, ammise di essere stato a Pisa, a Bologna ed a F irenze nelle date suddette, aggiungendo che vi si trovò in altri giorni; ma si rifiutò di dare indicazioni sull'attività da lui svolta in dette città. Ammise di avere preso alloggio a Firenze all'Albergo «Polo Nord» il 7.12.1931 sotto il nome di Puffi Antonio, come dal passaporto svizzero falso che gli servì per entrare nel Regno. Disse che detto passaporto si trova in una valigia a doppio fondo depositata in una località che non ha voluto indicare. Denunziato il Borelli per tali fatti dalla Questura di Bologna con rapporto in data 30.5.1932, si procedeva contro d'esso per i reati che sono ascritti in rubrica. Interrogato dal Giudice Istruttore ha dichiarato: «Confermo le dichiarazioni da me rese il 23 marzo ed il 28 maggio e.a. alla P .S.. Confermo che, allontanatomi da Milano nel febbraio 1930, emigrai clandestinamente in Svizzera, e che rientrai in Italia, proveniente da Parigi, nel dicembre 1931 quale funzionario del Partito Comunista. Mi recai a Bologna dove presi alloggio all'Albergo <<Cappello», proveniente da Firenze dove avevo dimorato alcuni giorni. A Firenze alloggiai prima all'Albergo «Polo Nord» sotto il nome di Puffi Antonio di cui al mio passaporto falso svizzero, e passai poi al-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

la Pensione «Boston» sotto il nome di Stacchi Giuseppe, al cui nome possedevo una carta d'identità. Faccio presente che anche prima di tale mio rientro in Italia io fui altra volta nel Regno nel settembre e nell'ottobre 1931 dimorando a Pisa ove alloggiai all'Albergo «Garibaldi» sotto il nome di Stacchi Giuseppe, e successivamente a Firenze all'Albergo «Romagna» sempre sotto lo stesso nome. Il 5 e 6 ottobre da Firenze, munito d'un passaporto di cui mi sfugge il nome, fornitomi a Parigi, per la linea di Chiasso espatriai nuovamente, rientrando, come ho detto sopra, in Italia nel successivo dicembre. Non intendo dichiarare quale sia stata la mia attività durante la permanenza in Italia, né con quali persone ho avuto contatto perché non voglio comprometterle; e così pure non intendo dichiarare presso chi ho lasciato una valigia a doppio fondo nella quale ho conservato altre carte d'identificazione. Conosco da molto tempo Rainoldi, e non escludo di essermi trovato con lui nel 1929 e di essere stato qualche volta, sebbene di rado, nell'osteria la «Rosa rossa» dove intervenivano altri amici. Io però in quel tempo non svolgevo alcuna attività, e perciò mi limitavo a bere qualche bicchiere di vino. Nego pertanto che il Rainoldi mi abbia consegnato un pacco di manifestini il giorno 1° agosto. Effettivamente il 14.12.1929 mentre lavoravo nello stabilimento IsottaFraschini si presentarono due agenti che mi cercavano per accompagnarmi in Questura; ma io riuscii a sfuggire alle loro mani ed a dileguarmi. Mi tenni nascosto fino al febbraio del 1930 in cui riuscii, come ho detto sopra, a varcare la frontiera presso Colico. Nell'agosto 1931 presi contatti con la centrale del Partito Comunista, ed accettai di venire in Italia per svolgere gli incarichi affidatimi. Fui perciò munito di documenti di copertura e di materiale di propaganda, che in parte ho consegnato a quegli elementi che potetti avvicinare». Essendo queste le risultanze dall'interrogatorio del Borelli, la prova dei fatti che gli sono attribuiti nel rapporto della Questura di Bologna è data dalle sue stesse dichiarazioni. PoicM è risaputo che il compito dei funzionari del Partito Comunista, che entrano nel Regno con documenti falsi e materiale di propaganda, è appunto quello di costituire le organizzazioni del partito e di dirigere quelle esistenti secondo le istruzioni ricevute dalla centrale di Parigi, è fuori dubbio che il Borelli, venendo in Italia come funzionario, abbia avuto questo incarico; come non vi è dubbio che egli lo abbia esplicato durante la sua permanenza in Italia, e nei suoi viaggi da una città all'altra. Egli pertanto deve rispondere del reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., del C.P ..

In ordine alla sua appartenenza al Partito Comunista egli è pienamente confesso, avendo dichiarato di essere funzionario del detto partito. E perciò deve rispondere anche del reato previsto e punito dal 2° cpv. dell'art. 270 suddetto Codice. Avendo egli stesso dichiarato, inoltre, d'avere portato con sé materiale di propaganda nella valigia a doppio fondo e di averlo consegnato agli elementi che ha potuto avvicinare, deve altresì rispondere del reato previsto e punito dall'art. 272, p.p., C.P .. In ordine all'espatrio clandestino risulta dalle sue stesse dichiarazioni che espatriò una prima volta nel febbraio 1930 senza passaporto, ed ~na sec?~da volta ai primi d'ottobre 1931 con passaporto falso, sempre per fme politico. Pertanto egli deve rispondere del reato previsto e punito dall'art. 158, p.p., della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773. In conseguenza, avendo omesso di pagare la relativa tassa di passaporto, deve rispondere anche della contravvenzione prevista e punita dall'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dall'art. r del R.D.L. 26.2.1931, n. 315. Infine poiché egli fu trovato in possesso di due carte d'identità false delle quali ha dichiarato di aver fatto uso per riconoscimento negli alberghi dove ha preso alloggio; ed ha anche dichiarato di essersi servito di passaporto falso per entrare ed uscire dal Regno, essendovi motivo per ritenere che detti documenti siano stati da lui falsificati perché portano la sua fotografia, ed a lui servivano per nascondere le sue vere generalità, egli deve pertanto rispondere anche del reato previsto e punito dall'art. 482 C.P., in relazione all'art. 477 stesso Codice. In ordine ai fatti da lui commessi nel 1929 a Milano per i quali è chiamato a rispondere dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva con sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 19-4-1930, si osserva che, sebbene il Barelli abbia negato quanto gli si attribuisce, pure la prova emerge dalle risultanze degli atti del Proc. n. 51 del Reg. Gen . del 1930. La sua fuga al momento dell'arresto e la susseguente latit~nza all'estero costituiscono la conferma dei fatti che gli sono attribuiti. Però siccome si tratta di fatti identici a quelli da lui commessi successivamente a Bologna, a Pisa ed a Firenze dal settembre 1931 al marzo 1932, e che rivestono i caratteri degli stessi reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva, non è più il caso di formare distinti capi d'imputazione per questi reati commessi in due epoche diverse, né di mantenere in vita la precedente sentenza di rinvio del 19-4-1930, ma quei fatti possono essere compresi in quei capi d'imputazione della presente sentenza che costituiscono i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva, rimanendo in tal modo modificata la rubrica, ed annullata la suddetta sentenza del 19.4.1930 nei riguardi del Barelli.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ritenuto che competente a giudicare dei reati attribuiti al detto Borelli, nel modo avanti specificato, è il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 4.6.1931, n. 674 e dell'art. 8 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, per i reati connessi.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T .$.D.S.

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SENTENZA N . 14

Reg. Gen. n. 364/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; P.Q.M.

Visti gli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p. , 482 e 477 C.P.; 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 1 R.D.L. 26.2.1931, n. 315: 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, dichiara annullata nei riguardi di Borelli Luigi la sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 19+1930 e, modificando la rubrica, pronuncia l'accusa contro il detto Borelli e lo rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere:

1) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive a senso dell'art. 270, 2° cpv., del C.P. per avere fatto parte del Partito Comunista in Milano, Bologna, Firenze e Pisa dall'agosto 1929 al marzo 1932;

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Mingoni Mario, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

2) del delitto di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272, p.p., del C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, svolto propaganda mediante diffusione di stampe del Partito Comunista tendenti a sovvertire gli ordinamenti politici e sociali dello Stato e ad mstaurare violentemente la dittatura della classe proletaria;

Borelli Luigi, nato il 14.9.1902 a Covo (Bergamo), fonditore in officina.

3) del delitto di organizzazione e direzione di associazioni sovversive a senso dell'art. 270, p.p., C.P. per avere, quale funzionario della centrale comunista, organizzato e diretto associazioni comuniste in Bologna, in Firenze ed in Pisa dal settembre 1931 al marzo 1932;

dei reati specificati nella sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 13-7.1932

4) del delitto di espatrio clandestino per fine politico a senso dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per essere espatriato per fine politico nel febbraio 1930 senza passaporto od altro documento equipollente, e nel1' ottobre 1931 con passaporto falso;

5) della contravvenzione prevista e punita dagli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e r R.D.L. 26.2.1931, n. 315, per avere, nelle circostanze di cui al capo precedente, omesso di pagare la tassa prescritta per i passaporti ali' estero;

6) del delitto di falsificazione di documenti a senso dell'art. 482 C.P. in relazione all'art. 477 stesso Codice per avere, dal settembre 1931 al marzo 1932, contraffatto due carte d'identità ed un passaporto, e fatto uso di detti documenti falsi per occultare le sue vere generalità. Roma, 13.7.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTATO

Omissis

Il Tribunale deve, anzitutto, dichiarare estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5,11.1932, n. 1403, i delitti di partecipazione ad associazione sovversiva, di propaganda sovversiva, di espatrio clandestino per fine politico e di falsificazione dei documenti (numeri 1, 2, 4 e 6 del capo di imputazione).

Omissis

Per gli altri reati il Tribunale riscontra gli estremi giuridici dei reati di cui ai capi 3 e 5 della rubrica e perciò decide di condannarlo ad anni 5 di reclusione, tre dei quali debbono essere condonati in applicazione del1'art. 2 R.D. d'indulto predetto e a lire 300 di pena pecuniaria relativa al mancato pagamento della tassa di lire roo per il passaporto all'este-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ro (contravvenzione esclusa dai benefici concessi con il citato R.D.). Conseguono alla condanna il pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 274-488 C.P.P.) nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). Sebbene il Barelli in udienza abbia tenuto contegno deferentissimo e remissivo, tuttavia, data la specialità del delitto commesso e la ripetizione della sua attività sovversiva che va dal 1930 al marzo 1932, dimostrante la sua pericolosità, il Tribunale ritiene opportuno ordinare nei suoi confronti la libertà vigilata (art. 229 C.P.). Le cose che furono sequestrate al Barelli (tessere, carte d'identità e distintivi del P.N.F. falsi) vanno confiscate (art. 240 C.P.).

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.1.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D.L. 17.n .1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.n.1947, n. 1631).

P.Q.M.

Letti gli art. 270, p.p., 240-29-229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; I R.D.L. 26.2.1931, n. 315; 2-1 R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara Borelli Luigi responsabile del delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C.P. e della contravvenzione alle disposizioni sulle CC.GG. di cui ai capi 3 e 5 dell'epigrafe e lo condanna ad anni 5 di reclusione dei quali tre condonati per indulto, a lire 300 di pena pecuniaria, nonché alla libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e all'interdizione dai pubblici uffici. Dichiara non doversi procedere nei confronti del Barelli in ordine a tutti gli altri reati in rubrica a lui ascritti per essere estinti per amnistia. Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Roma, 22.5-1933 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Borelli viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il 21.3.1934. Detenuto dal 21.3,I932 al 21.3.1934. Pena espiata: anm 2.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 355/554/1932

SENTENZA N. 15

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: . Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Mingoni Mano, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Maglietta Clemente, nato il 22.2.1910 a Napoli, dottore m legge. IMPUTATO

1) del delitto di cui ~ll'art. 270, p.p., C.P. per avere, in Terni, L'Aquila e Teramo nel 1931 e fmo al 14,4,1932, costituito il Partito Comunista; 2) del reato di cui all'art. 9 del R.D. L. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. per non avere, nell'agosto 1931, pagato la tassa sul passaporto per l'estero.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, con il suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva,

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Maglietta fu rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttori~ i~ data 10.ro.1932 per parecchi reati, alcuni dei quali, per l'intervenuta amnistia del decennale (R.D. pr.1932, n. 1403), furono dichiarati estinti. 9uanto ai r~sidui reati sopra rubricati, per la confessione dell'imputato, esplicitamente ripetuta anche in udienza, per le prove documentali e testimoniali, è risultato quanto segue. . Il Maglie~ta, non appena laureato in giurisprudenza, dopo di essersi inteso con gli esponenti comunisti di Napoli e specialmente con il medico Eugenio Reale (1) già condannato da questo Tribunale, espatriò, con falso (r) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 32.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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passaporto, e senza perciò pagare la tassa sui passaporti, nell'agosto 193r. Il 25.p932, per ordine della centrale del Partito Comunista italiano con sede in Parigi, rientrò, sempre con passaporto e documenti di copertura falsi, in Italia con la carica di funzionario della federazione giovanile comunista italiana allo scopo di inquadrare il movimento giovanile nelle province di L'Aquila, Teramo e Terni e intensificare la propaganda specie a mezzo di manifesti e di altre stampe. Giunto a Terni prese contatto con i sovversivi locali e, non avendo trovato formazioni giovanili, si occupò degli adulti, costituendo il federale, disponendo l'intensificazione della propaganda a mezzo di manifesti e fornendo all'uopo le stampiglie occorrenti per la tiratura delle copie. Presiedette alcune riunioni, fustigando con parole energiche e tono autoritario la presunta inerzia degli intervenuti, ai quali diede precise direttive sull'attività da svolgere, e si fece accompagnare in un giro di propaganda a Spoleto, Todi e Perugia. Lo stesso all'Aquila, non avendo trovato raggruppamenti di giovani non perdette il suo tempo, si interessò degli adulti sciogliendo il vecchio federale e costituendone uno nuovo, al quale diede precise direttive d'azione e istruzioni per la stampa di propaganda fornendo le relative stampiglie. Munì di passaporti falsi i comunisti Ranghi Vero e Ciani Camilla i quali espatriarono in Francia ritornando quindi in Italia con materiale di propaganda comunista. Avvicinò anche alcuni giovani e gettò le basi per la costituzione del federale giovanile. A Teramo organizzò il movimento giovanile, impartÌ disposizioni per la diffusione della stampa di propaganda sovversiva, consegnando all'uopo sei stampiglie. Diede anche al comunista Tuzzoli Renato un passaporto falso per farlo espatriare. Il 12,4,1932 il Maglietta fu arrestato in Pescara, dove erasi rifugiato nella speranza di sottrarsi al controllo della polizia al quale da qualche giorno era sottoposto. Fu trovato in possesso di due valigie a doppio fondo, contenenti stampe di propaganda sovversiva e documenti falsi di copertura, di lire 2.168,45 nonché di 70 franchi francesi e 12,65 franchi svizzeri. Come si vede l'attività del Maglietta, pur costretta in breve tempo, fu intensa ed efficace. Il Collegio non si occupa dell'appartenenza al Partito Comunista, della propaganda, dell'espatrio clandestino per motivi politici e dei falsi commessi dal Maglietta, in quanto, come si disse, gli analoghi reati furono dichiarati estinti per amnistia. Può trascurare anche, ai fini penali, sebbene lumeggiano la pericolosità e la caparbia irriducibilità del prevenuto, una lettera-relazione che costui tentò di far pervenire alla centrale del suo partito in Parigi consegnandola in carcere al condetenuto Natali Bruno (1), che doveva essere scarcerato (1) Vedi «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931», pag. 172.


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TRIBUNALE SPECIALE PER Lo\ DIFESA DELLO STATO

e al quale fu rinvenuta fra le suole delle scarpe, e una lettera con la quale, alle buone esortazioni paterne risponde con alterigia facendo dichiarazioni di fede comunista ed invitando il padre a non più permettersi di fargli esortazioni del genere. Ma nell'accertata sua attività organizzativa esplicata, come si è detto, nei capoluoghi di Terni, L'Aquila e Teramo, nella sua qualità di funzionario che in riunioni dà direttive programmatiche per la costituzione o il migliore funzionamento dei nuclei dell'associazione comunista, che, come si sa, è diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire con lo stesso mezzo gli ordinamenti economici e sociali che attualmente esistono nel nostro Stato e che vengono man mano adottati dai popoli più civili e progrediti del mondo; nell'avere anzi egli stesso presieduto alla costituzione di organi direttivi dei nuclei stessi, si ravvisano perfetti gli estremi giuridici della p.p. dell'art. 270 C.P. di cui il Maglietta è stato chiamato a rispondere. Né è contrastante con ciò che il teste Polito Saverio abbia asserito che un movimento embrionale animato da tal Di Giovanni, inteso Delfo (r), sia esistito in Abruzzo anteriormente alla venuta del Maglietta, se lo stesso Polito, funzionario di P.S., ha informato che a dar forma, contenuto e inquadramento a quel comunismo regionale fu appunto il Maglietta.

PRJMA

PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.$.

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P.Q . .M.

Letti ed applicati gli art. 270, p.p., 240, 29, 229 C.P.; 9 R.D.L. 30.12.1923, n. 3279 sulle CC.GG.; 274, 488 C.P.P.; 2 R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara Maglietta Clemente responsabile dei reati in epigrafe ascrittigli e lo condanna ad anni 8 di reclusione, dei quali 3 condonati per indulto, a lire 300 di pena pecuniaria, alla libertà vigilata, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Roma, 22.5-1933 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Nell'avere il Maglietta espatriato senza pagare la tassa sui passaporti si riscontra la violazione alle vigenti disposizioni sulle CC.GG. (art. 9 R.D.L. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 35 della tabella annessa, modificato dall'art. r del R.D.L. 26.2.1931, n. 315).

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. 15n, Maglietta viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12-4-1935. Detenuto dal 12-4-1932 al 12-4-1935. Pena espiata: anni 3.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dovere dichiarare la responsabilità del Maglietta in ordine ai reati rubricati e reputa pena adeguata anni 8 di reclusione per il delitto, nonché lire 300 di pena pecuniaria per la contravvenzione. Della predetta pena restrittiva, però, bisogna dichiarare condonati anni 3 per l'indulto concesso col citato R.D. 5-11.1932, n. 1403 (art. 2).

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.1.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.n.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.n.1947, n. 16n).

Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali e dì custodia preventiva (art. 274-488 C.P.P.) e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.).

I corpi di reato in sequestro che hanno chiara attinenza con l'azione delittuosa del Maglietta vanno confiscati (art. 240 C.P.). La specialità del delitto commesso, la qualità del soggetto, la perniciosa e intensa sua attività, dimostranti la sua pericolosità consigliano di ordinare la sottoposizione del Maglietta alla libertà vigilata. (1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pagg. 4n e 415.

Nota. - Insieme con Maglietta Clemente vennero sottoposti a procedimento penale i sottoelencati imputati:

Allulli Oscar, nato il 10.5-1912 a Teramo, muratore, detenuto dal 12-4-1932; Adamoli Altobrando, nato il 15.2.1913 a Teramo, commerciante, detenuto dal 13-4-1932; Amato Bruno, nato il 29.4.1909 a Terni, meccanico, detenuto dal 20-4-1932;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Androsciani Agamante, nato il 14-2.1902 a Terni, forgiatore, detenuto dal 15+1932; Attardi Dante, nato il 18.7.1908 a L'Aquila, falegname, detenuto dal 29+1932; Barzotti Camillo, nato il 23.11.1901 ad Attigliano (Terni), impiegato comunale, detenuto dal 17.6.1932; Berselli Alido, nato il 2.2.1903 a Terni, sellaio, detenuto dal 19+1932; Bravetti Giuseppe, nato il 17.10.1900 a Terni, meccanico, detenuto dal 19+1932; Bologna Tullio, nato il 1° .3.1895 a Bomarzo (Viterbo), assessore comunale, detenuto dal 18.6.1932; Brini Dante, nato il 23.5-1902 a Perugia, impiegato nella Banca d'Italia, detenuto dal 17.6.1932; Capitali Benedetto, nato il 4.7.1881 ad Arrone (Terni), operaio, detenuto dal 21+1932; Carini Savino, nato il 3-2.1909 a Terni, meccanico, detenuto dal 20-4-1932 (1); Cioni Camillo, nato 1'11.1.1908 a L'Aquila, falegname, detenuto dall'n.6.1932; Coccagna Attilio, nato il 6.5.1906 a Teramo, autista, detenuto dal 12+1932; Cococcetta Alfredo, nato il 14.8.1899 a L'Aquila, calzolaio, detenuto dal 4.5-1932; De Angelis Emilio, nato il 2.12.1906 a Terni, meccanico, detenuto dal 18.5-1932; Domiziani Giuseppe, nato il 20.3.1898 a Cesi (Terni), elettricista, detenuto dal 17.6.1932; Filipponi Alfredo, nato il 21.9.1897 a Ferentillo (Terni), commerciante, · detenuto dal 17.7.1932; Francia Orlando, nato il 31.5.1893 a Contigliano (Rieti), tornitore, detenuto dal 23+1932; Inches Vincenzo, nato il 29+1892 a Foligno (Perugia), meccanico, detenuto dal 19+1932; Lello Pietro, nato il 27.2.1898 a Termini Imerese (Palermo), intagliatore in legno, detenuto dal 13+1932 (2); Marcelli Mario, nato il 20.9.1908 a Teramo, fabbro, detenuto dal 12+1932; (1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 764. (2) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 153.

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.ù.S.

Mannucci Giuseppe, nato il 18.3.1904 a L'Aquila, falegnam e, detenuto dal 19.4.1932; Morelli Libero, nato il 21.1.1908 a Terni, pompiere, detenuto dal 12-4-1932; Pacifico Cesare, nato il 9.3.1902 a L'Aquila, falegname, detenuto dal 13.4.1932; Pompa Alfredo, nato il 16.10.1912 a Coatesville (Pennsylvania - USA), detenuto dal 12+1932, sarto; Ranghi Vero, nato il 17.3.1907 a L'Aquila, meccanico, detenuto dal 16-5-1932; Rossi Bruno, nato il 17.9.1908 a Fermignano (Pesaro), elettricista, detenuto dal 12+1932; Righetti Remo, nato il 25.3.1901 a Terni, tornitore, detenuto dal 19,4,1932; Ranghi Dante, nato il 24.1.1909 a L'Aquila, falegname, detenuto dal 13+1932; Orsini Ercole, nato il 7.12.1901 a Terni, ebanista, detenuto dal 13+1932; Tartini Finistauro, nato il 29.9.1906 a Terni, meccanico, detenuto dal 20.5-1932; Testa Angelo, nato il 9.12.1908 a L'Aquila, imbianchino, detenuto dal 6.5.1932; Tuzzoli Renato, nato il 19+1905 a Teramo, sarto, detenuto dal 12-4-1932; Vetrini Remo, nato il 6.n.1909 a Popoli (Pescara), studente, detenuto dal 13,4.1932. La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 128 del ro.ro.1932, ha dichiarato di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti di Pompa Alfredo, Coccagna Attilio, Adamoli Altobrando, Amato Bruno, Ranghi Dante, Capitali Benedetto, Francia Orlando e Testa Angelo ordinando la loro immediata scarcerazione. Il T.S.D.S., con ordinanza emessa il ro.n.1932, ha dichiarato estinti per amnistia (R.D. pu932, n. 1403) i reati addebitati a Allulli Oscar, Morelli Libero, Marcelli Mario, Rossi Bruno, Tuzzoli Renato, Lello Pietro, Orsini Ercole, Pacifico Cesare, Vetrini Remo, Androsciani Agamante, Berselli Alido, Bravetti Giuseppe, Inches Vincenzo, Mannucci Giuseppe, Righetti Remo, Carini Savino, Attardi Dante, Cococcetta Alfredo, Ranghi Vero, De Angelis Emilio, Tattini Finistauro, Cioni Camillo, Barzotti Camillo, Brini Dante, Domiziani Giuseppe, Bologna Tullio e Filipponi Alfredo.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE OAL T.$.0.$.

TRIBUNALE SPECIALE PER Lo\ DIFESA DELLO STATO

Pertanto tutti i suddetti imputati vennero scarcerati il 10.n.1932. Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa nei confronti del latitante: Mattioli Giovanni, nato il 24.6.1902 a Terni, calderaio. Il Mattioli venne tratto in arresto il 31.12.1932 e la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 18 del 21.2.1933, dichiarò di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di costituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove. Pertanto il Mattioli venne scarcerato il 21.2.1933.

SENTENZA N. 16

Reg. Gen. n. 372/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Mingoni Mario, De Mar:is G iovann i Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Venegoni M auro, n,no il 4.10.1903 a Legnano (Milano), lattoniere.

IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. per avere - quale em1ssano comunista all'uopo venuto dall'estero - organizzato e diretto, in Sicilia ed in Calabria, antecedentemente e fino all'8~ 5,1932, associazioni a carattere comunista e miranti a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; 2) del delitto di cui al 2° cpv. del citato art. 270 C.P. per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte di tali associazioni; 3) del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampa sovversiva; 4) dei reati di cui all'art. 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, e 9 del R.D . 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 35 della tabella annessa,

per essere espatriato nel 1929 clandestinamente per motivi politici, non pagando la relativa tassa di passaporto; 5) del reato di cui all'art. 482, in relazione all'art. 477 C.P., per essere concorso nella falsità di carte d'identità e del passaporto di cui fece uso al suo ritorno in Italia nell'aprile 1932. 5. - U.S.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IN PUBBLICA UDIENZA

Durante la sua presenza a Messina vennero diffusi stampati sovvers1v1, per cui devesi ritenere che dal giudicabile fossero stati dati a fidi propagandisti. Il Venegoni Mauro è un vecchio comunista; nel 1925 fu ammonito dalla Commissione provinciale di Milano, e con sentenza del 17.u928 fu dalla Commissione Istruttoria del Tribunale Speciale prosciolto, per insufficienza di prove, dai reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza e di propaganda relativa a detto partito (1). Dalla suesposta narrativa emerge che gli organi centrali comunisti avevano mandato in Italia il Venegoni, già espatriato clandestinamente per motivo politico, a svolgere opera criminosa. A tal uopo egli, funzionario stipendiato, munito di denaro, documenti personali falsi e di materiale sovversivo, aveva già preso contatti con vari esponenti del Regno per costituire associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Non v'è dubbio pertanto che l'imputato, con la sua attività sovversiva, si è reso responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. dovendosi escludere l'ipotesi giuridica affacciata dalla difesa e cioè che nella fattispecie si abbiano a ravvisare gli estremi del delitto tentato anziché del delitto consumato. Infatti il Venegoni riuscì a svolgere per quindici giorni circa tanto deleteria opera criminosa che fu solo stroncata per l'immediato intervento degli organi tutori dell'ordine pubblico. Egli deve essere punito per i soli reati di cui agli art. 270, p.p., C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 e 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710. In quanto per tutti gli altri rimanenti ed al Venegoni addebitati devesi applicare in di lui favore il R.D. di amnistia 5,11.1932, n. 1403; dichiarando assolto il Venegoni perché estinti i reati . Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali, considerata la natura particolare del reato e la pericolosità dell'individuo, il Collegio è d'avviso di condannare il giudicabile alla pena di anni 5 di reclusione ed a lire 240, triplo della tassa sulle CC.GG. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Gli concede il beneficio del condono di anni 3 sulla pena inflitta per l'indulto di cui all'art. 2 del citato R.D. n. 1403; determinando la pena da scontare in anni 2 di reclusione ferma l'interdizione dai pubblici uffici, la misura di sicurezza e la somma di lire 240; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato, che ebbe per ultimo la parola, col suo difensore. Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si venne ad accertare IN FATTO ED IN DIRITTO

Che la Regia Questura di Messina nell'aprile 1932 era venuta a sapere che, dalla Francia, era rientrato in Italia uno dei soliti emissari con il mandato di prendere i contatti con i compagni di fede e di riorganizzare il movimento sovversivo in Calabria e Sicilia, nonché di svolgere attività propagandistica, diffondendo materiale comunista importato clandestinamente. Predisposto un abile servizio di investigazione, in data 8.5-1932 alla stazione di Villa San Giovanni gli agenti di P.S. riuscirono ad identificare il pericoloso funzionario del Partito Comunista. Arrestato e perquisito, gli rinvennero due carte d'indentità rilasciate dal Comune di Milano al nome di Datta Giovanni e Buzzi Mario; due tessere della Federazione Fascista autonoma degli artigiani d'Italia al nome di Passio Antonio e di Buzzi Mario; una tessera dell'O.N.D. al nome di Fassio Antonio; ed un passaporto svizzero intestato a Cassa Paolo; tutti documenti falsi, alla formazione dei quali, il Venegoni, era concorso fornendo perfino due fotografie ed apponendovi le firme false. Interrogato, pur non volendo far nomi e dare notizie sulla sua attività svolta, ammise di essere emigrato clandestinamente nel 1929 per motivo politico; di essere un funzionario comunista stipendiato e di essere venuto da Parigi, munito di denaro e di documenti personali falsi, per ricostituire le sovversive organizzazioni della Confederazione Generale del Lavoro già disciolta in Italia, ma avente sede a Parigi. Rimpatriato nell'aprile 1932 - secondo le sue parziali confessioni attraversò il valico di San Dalmazzo di Tenda raggiungendo Genova, indi proseguì per la Sicilia. Arrivato a Catania vi stette due giorni sotto il falso nome di Datta Giovanni, partendo per Gioia Tauro (Reggio Calabria) e poscia per Messina, fermandosi alcuni giorni e facendosi chiamare a Gioia Tauro «Fassio Antonio» ed a Messina «Buzzi Mario». Affermò che i documenti falsi, italiani, ed il passaporto svizzero gli furono dati da un funzionario del Partito Comunista residente a Parigi. Probabilmente al detto funzionario egli avrebbe dovuto, ritornando a Parigi, consegnare le tre fotografie sequestrategli, appartenenti a compagno di fede ma a lui consegnate da altro emissario in Italia con incarico di passarle alla confederazione centrale di Parigi.

(1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 1041.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA

DIFESA DELLO STATO

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p., 482 in relazione all'art. 477 C.P.; 158 T .U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 in relazione all'art. 160 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 23, 29, 228, 229 C.P.c.; 274, 488 C.P.P.c.; 1 e 2 R.D. 5,11.1932, n. 1403, ritiene Venegoni Mauro colpevole dei reati di cui agli art. 270, p.p., C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n . 3279 e 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710 e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione e lire 240, triplo della tassa sulle CC.GG.; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Dichiarandolo assolto, perché estinti i reati di cui agli art. 270, cpv. 2° 272, p.p., 482 in relazione all'art. 477 C.P.c.; 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 in relazione all'art. 160 della legge di P .S. 6.n.1926, n. 1848 per amnistia di cui all'art. 1 R.D. 5,11.1932, n. 1403. E gli applica il beneficio del condono di anni 3 sulla pena inflitta per l'indulto di cui all'art. 2 del già citato R.D. n. 1403 determinando la pena da scontare in anni 2 di reclusione, ferma l'interdizione dai pubblici uffici, la misura di sicurezza e la somma di lire 240; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma, 8.6.1933 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Venegoni, detenuto dall'8. 5,1932, viene scarcerato per espiata pena dalla Casa Penale di Civitavecchia 1'8.5,1934. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.I.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.u.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.u.1947, n. 16n).

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 17

Reg. Gen. n. 448/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Mingoni Mario, De Martis Giovanni Battista, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Cassani Felice, nato il 29.10.1905 a Milano, litografo.

IMPUTATO

r) del delitto di organizzazione del Partito Comunista previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. vigente per avere organizzato e diretto il Partito Comunista in Milano ed altrove dall'agosto 1929 al giugno 1930, ed in Firenze e Livorno nel maggio 1932; 2) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P. vigente per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo fatto parte del Partito Comunista; 3) del delitto di propaganda sovversiva previsto e punito dall'art. 272, p.p., C.P. vigente per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, fatto propaganda comunista mediante diffusione clandestina di stampe tendenti all'instaurazione violenta della classe proletaria ed alla soppressione violenta degli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti nello Stato; 4) del delitto di espatrio clandestino per movente politico previsto e punito dall'art. 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 in relazione all'art. 160 T.U. della legge di P .S. 6.11.1926, n. 1848 per essere espatriato per movente politico nel giugno 1930 senza regolare passaporto od altro documento equipollente; 5) della contravvenzione prevista e punita dall'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dall'art. 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710 per avere, nelle circostanze


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

di cui al precedente capo d'imputazione, omesso di pagare la tassa prescritta sui passaporti;

1930, provvide alla diffusione di stampe comuniste nelle adiacenze degli stabilimenti di Milano. Fontana Bruno ha dichiarato che il 1° .8.1929 il Cassani gli consegnò 200 manifestini per spargerli nelle vicinanze degli stabilimenti Miani e Silvestri, e Distillerie Italiane. Beltrame Eugenio, Mantegazza Angelo, Battilani Luigi e . Mazi. Q~into hanno dichiarato di essersi iscritti al gruppo giovanile comumsta d1 Milano per opera del Cassani. In base a questa risultanze egli, come si è detto, è stato rinviato al giudizio del Tribunale Speciale con sentenza in data 17.10;1930.. . Ma il procedimento a suo carico rimase sospeso perche egli, fm dal . giugno 1930, era emigrato clandestinamente in Francia. La Questura di Milano con altro rapporto in data 27 .r.1931 denunziava nuovamente a questo Tribunale Speciale lo stesso Cassani assieme ad un altro gruppo di imputati di cui facevano parte Mangi~cava~li ed ~Itri (1), per attività comunista svolta in correità con costoro m Milano smo alla data del suo espatrio clandestino. Dalla istruttoria del procedimento, distinto con il n. 25 Reg. Gen. 1931, è risultato che l'attività delittuosa del Cassani, di cui al rapporto della Questura di Milano in data 27.u931, era la medesima di quella che formava oggetto dell'altro procedimento distinto con il n. 240 Reg. Gen. 1930 e per la quale era stata pronunziata sentenza di accusa in data 17.10:1930. Perciò si è ordinato lo stralcio degli atti riguardanti il Cassam nel procedimento n. 25 Reg. Gen. 1931, e l'unione di essi al procedimento n. 240 Reg. Gen. 1930, onde evitare che si procedesse due volte contro il detto Cassani per la medesima attività delittuosa. Senonché la notte del 22.5-1932 il Cassani veniva tratto in arresto nell 'Albergo «La Cervia» di Livorno, reduce dalla Franci_a, don~e er~ stat~ man~ato dalla centrale comunista per svolgere opera di orgamzzaz1one m Italia. Perquisito sulla persona gli furono trovati: una carta d'identità intestata a Battilani Luigi, lire 2.600, due scontrini di deposito b~g~gli del ~rand.e Albergo Diurno-Firenze, un notes ed un foglietto con scnttl ~onvenz1onah. Nella camera da lui occupata in detto Albergo «La Cervia)} fu trovata, dentro il comodino da notte, una busta contenete un passaporto falso con la fotografia di tale Vivaldi Roberto (2), già arrestato in precedenza, e fogli scritti a macchina ed a mano destinati alla .prop_aganda. . . Nelle tre valigie a doppio fondo furono trovati van documenti falsi, numerosi manifestini, opuscoli ed altre stampe del Partito Comunista, cli: ches e rotoli di carta poligrafica, come risulta dall'elenco (Vol. I 0 , fogli 9, 10, II atti processuali).

6) del delitto di uso di documenti falsi previsto e punito dall'art. 489 C.P. vigente in relazione agli art. 482 e 477 stesso Codice, per avere fatto uso di passaporto falso e di carte d'identità false nel maggio 1932 sia per entrare nel Regno, sia per prendere alloggio negli alberghi di Genova, di Firenze e di Livorno. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola con il suo difensore. IL TRIBUNALE

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO

Che Cassani Felice con sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 17.10.1930 veniva rinviato al giudizio del Tribunale Speciale con le forme del procedimento contumaciale per rispondere dei delitti di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza a detto partito e di propaganda ai sensi dell'art. 4 della legge 25-11.1926, n. 2008. Egli era stato denunciato, insieme ad altri, dalla Regia Questura di Milano con rapporto in data 8.8.1930 per attività comunista svolta nel 1929 e nel 1930 in Milano. E dalla istruttoria del procedimento distinto con il n. 240 Reg. Gen. 1930 risultò che aveva esplicato opera di ricostituzione del gruppo giovanile comunista milanese, e di propaganda mediante diffusione di stampe sovversive. Ciò è emerso dalle dichiarazioni di altri imputati coinvolti nel suddetto procedimento (1). Infatti Maggi Agostino ha dichiarato che il Cassani ha comandato il gruppo giovanile comunista milanese sino all'epoca in cui espatriò clandestinamente in Francia. Rustioni Aldo ha dichiarato che egli fu iscritto al gruppo giovanile comunista ad opera del Cassani, e che versò a costui alcune quote per tale iscrizione; ed ha soggiunto che il Cassani, nell'agosto 1929 e nell'aprile

(1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931», pag. 359. (1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1930», pag. 159.

(2) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 563,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Sottoposto ad interrogatorio il Cassani ha dichiarato di militare nel Partito Comunista dal 1922, di essere stato fermato varie volte dalla Questura di Milano per misure di polizia politica, di essere espatriato clandestinamente nel giugno 1930 attraverso la frontiera svizzera, passando in Francia e stabilendosi a Parigi, dove lavorò nei gruppi dell'emigrazione. Ha soggiunto che, dopo un anno di appartenenza a detti gruppi, gli fu proposto di passare al partito per espletare incarichi direttivi in Italia. Che accettò la proposta ed iniziò subito un corso accelerato d'istruzione per l'organizzazione sindacale che gli fu fatto da due compagni di fede a lui noti con i nomignoli di <<Germanetto» e di «Nicoletto». Che verso la fine di aprile 1932 il «Germanetto>> gli annunziò che tra breve avrebbe ricevuto l'incarico di recarsi in Italia. Difatti dopo pochi giorni fu munito di documenti falsi di copertura, della somma di lire 3.000, e di tre valigie a doppio fondo (due di fibra ed una di cuoio) piene di materiale di propaganda, con l'incarico di recarsi a Livorno dove avrebbe dovuto incontrarsi il 21 maggio alle ore 20,30 nei pressi della Piazza Carlo Alberto con un altro funzionario del partito a nome «Giulio» e lavorare con costui nel campo sindacale giovanile per le federazioni di Livorno, Bologna e Modena. Che, partito da Parigi il 17.5-1932, entrò nel Regno il giorno successivo per il valico di Modane valendosi del passaporto svizzero falso intestato a Lambert Gustavo. Si recò prima a Genova prendendo alloggio all'Hotel «Astoria» ed esibendo il falso passaporto. Il 19 maggio partl per Firenze e, giuntovi la sera stessa, prese alloggio all'Albergo «Nuova Venezia» dove esibì la carta d'identità falsa intestata al nome di Battilani Luigi. Il 21 maggio, dopo di avere lasciato presso il deposito bagagli nell' Alberto diurno di Via Sassetti la valigia di cuoio ed una di quelle di fibra, partl per Livorno con l'altra valigia contenente indumenti, stampe, cliches e documenti che doveva consegnare a Giulio, dal quale avrebbe dovuto ricevere direttive per l'altro materiale contenuto nelle due valigie lasciate all'Albergo diurno e destinato a Bologna ed a Modena. Giunto a Livorno prese alloggio all'Albergo «La Cervia» dove esibl la carta d'identità al nome di Battilani Luigi. Alle ore 20,30 del 21 maggio si recò al posto convenuto ed attese per circa mezz'ora «Giulio». Ma questi non si presentò; ed allora egli ritornò all'albergo, dove alle ore 22,30 venne tratto in arresto mentre stava compilando il manifestino contro la guerra nella camera presa in affitto. Ha dichiarato inoltre che nel partito aveva lo pseudonimo di «Luigi» che già precedentemente gli era stato imposto nei gruppi di emigrazione; e che per corrispondere con il partito a Parigi avrebbe dovuto servirsi di un cifrario e del seguente indirizzo «Duchesse Caston - Rue du Champe 76 - Paris».

Che a Bologna avrebbe dovuto ricercare attraverso l'organizzazione il compagno detto «Il Piccolino» per farsi coadiuvare nel lavoro da svolgere. Ha soggiunto che la sua permanenza in Italia doveva durare due mesi. Quando il Cassani fu interrogato dal Giudice Istruttore ha confermato quanto aveva dichiarato alla Pubblica Sicurezza precisando che la sua venuta in Italia aveva lo scopo di prendere contatto con i compagni di fede residenti nel Regno per l'organizzazione e per la propaganda. Si osserva che se questo era lo scopo della sua venuta in Italia, non è ammissibile che nei 4 giorni di sua permanenza a Firenze ed a Livorno non abbia avuto contatti con alcuno, come egli ha dichiarato per attenuare la sua responsabilità. Dalla suesposta narrativa risulta chiaramente che il Cassani era un funzionario del Partito Comunista che svolgeva opere criminose per costituire ed organizzare in Italia associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; inoltre per esplicare attività propagandistica comunista. A tal uopo si era munito di passaporto falso per rientrare dalla Francia, dove era espatriato clandestinamente e per motivi politici nel giugno 1930, e di carte false d'identità.

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Il Cassani in conseguenza del R.D. di ammstla 5-11.1932, n. 1403, deve rispondere dei soli reati previsti e puniti dagli art. 270, p.p., C.P., 9 R.D., 30.12.1923, n. 3279 e 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710: mentre viene beneficiato della amnistia in ordine a tutti gli altri reati addebitati e dichiarato assolto perché estinti i reati stessi. Pertanto, esaminate e vagliate tutte le circostanze dibattimentali, ritenuto che anche durante la custodia preventiva il Cassani ebbe a fare professione di fede sovversiva attraverso la sua corrispondenza in carcere; considerata la natura speciale del reato e la pericolosità dell'individuo, il Collegio ritiene equo irrogare le seguenti pene: -

per il disposto dell'art. 270, p.p., C.P.c.: anni 9 di reclusione;

- ai sensi degli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710: lire 240, triplo della tassa sulle CC.GG.; - con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Gli applica il beneficio del condono di anni 3 sulla pena inflitta per l'indulto di cui all'art. 2 del R.D. 5-11.1932, n. 1403; determinando la pena da scontare in anni 6 di reclusione, ferma la interdizione dai pubblici uffici, la misura di sicurezza e la somma di lire 240; oltre ad ogni altra conseguenziale.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlfESA DELLO STATO

Ordina la confisca del denaro e di quanto altro servì pure a commettere reati addebitati al Cassani e che trovasi in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p .p, 482 in relazione all'art. 477 C.P.c.; r58T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 in relazione all'art. 160 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 3 R.D. 21.6.1928, 1710; 23, 29, 228, 229, 240 C.P.c.: 274, 488 C.P.P.c.; 1, 2 R.D. 5.11.1932, n. 1403, ritiene Cassani Felice colpevole dei reati di organizzazione del Partito Comunista e d'omesso pagamento della tassa prescritta pei passaporti e lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione e lire 240, triplo della tassa sulle CC.GG.; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Dichiarandolo assolto da tutti gli altri reati rimanenti perché estinti per amnistia di cui all'art. 1 del R.D. 5-11.1932, n. 1403E gli applica il beneficio del condono dì anni 3 sulla pena inflitta per l'indulto di cui all'art. I del già citato R.D. 1403; determinando la pena da scontare in anni 6 di reclusione, ferme la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la misura di sicurezza e la somma di lire 240; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina la confisca del denaro e di quant'altro in giudiziale sequestro.

Roma, 8.6.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. 1511, Cassani viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il 22.5.1936. Detenuto dal 22.5.1932 al 22.5.1936. Pena espiata: anni 4.

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.1.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719 dichiarando,

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).

Nota. - La postilla posta in calce alla, pagina ~63 de~ v~lume relativo alle «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930» e da cons1derars1 scntta per errore.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. n. 199/1933

SENTENZA N. 20

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Conticelli Giuseppe, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Natini Augusto, nato l'n.ro.1882 a Foligno (Perugia), meccamco.

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, il 5.6.1933 sul tram della Società Tramvie Elettriche Lombarde da Ponte Seveso a Cinisello, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, pronunciando la frase: «Il Duce è il più grande assassino che sia esi~"tito al mondo ed è da paragonarsi a Nerone».

Omissis P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 282 C.P. e 488 C.P.P., dichiara Natini Augusto colpevole del reato ascrittogli e lo condanna ad un anno di . reclusione. ed al pagamento delle spese processuali e delle spese del propno mantemmento durante la detenzione preventiva.

Roma, 21.7.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.$.

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

A seguito di istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Natini al Capo del Governo viene concesso, con decreto di grazia del 19-4-1934, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Natini, detenuto dall'8.6.1933, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 21.4.1934. Pena espiata: mesi IO e giorni 13. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma - su richiesta di ufficio, inoltrata dal Capo dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra soppressi - dichiara, con ordinanza emessa il 27.1.1961, «cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta al Natini dal T.S.D.S. perché, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14-9.1944, n. 288, i fatt i oggetto della sentenza di cui sopra non costituiscono più reato».


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 694/1932

SENTENZA N . 22

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Gina Armando, Mingoni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Caprini Amleto, nato il 9.1.1897 a Bologna, muratore; T rombetti Bruno, nato il 10+1910 a Bologna, meccanico; Comellini Marino, nato il 7.rr.1904 a Calderara (Bologna), muratore, Scarabelli Renato, nato l'u.ro.1914 ad Anzola (Bologna), cementista.

IMPUTATI

Del delitto di cui agli art. 270, p.p., e no C.P., per avere in correità fra loro organizzato e diretto il Partito Comunista in Bologna e provincia dal novembre 1931 al luglio 1932.

IN PUBBLICA UDIENZA

.

Ud~ta la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli atti processua-

lr, sentito il P .M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. Durante l'anno 1932 in Bologna e provincia si è manifestato un risveglio di attività comunista mediante diffusione di manifestini e di altre stampe m determinate decorrenze.

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Difatti il 6.2.1932 nello Stabilimento A.C.M.A. di Bologna si sono rinvenuti molti manifestini incitanti gli operai ad organizzarsi ed a lottare per difendere i loro interessi, ed a rifiutarsi di pagare la tessera dei Sindacati Fascisti (Vol. 1°, f. 42). Nella notte dal 24 al 25.3.1932 furono diffusi in Bologna manifestini ed opuscoli contenenti norme del programma d'azione del Partito Comunista ed incitamenti alla rivoluzione (Vol. r 0 , f. 43). Nell'aprile 1932 nella città e nella provincia furono sparsi manifestini per la giornata del r0 maggio (Vol. r0 , f. 44). Il 28.6.1932 nello Stabilimento della Ditta Wiber di Bologna si trovarono manifestini incitanti gli operai ad unirsi ed a lottare contro i padroni .per l'aumento del salario, ed a prepararsi per lotte più grandi (Vol. 1°, f. 45). Per la ricorrenza del 1° agosto 1932 nella provincia di Bologna vi fu una larga diffusione di manifestini incitanti i lavoratori a reclamare l'abolizione delle tasse ed a protestare contro la disoccupazione e contro il fascismo (Vol. 1°, f. 49). Le indagini esperite dalla Questura di Bologna per l'identificazione dei colpevoli portarono alla scoperta dell'organizzazione comunista di Bologna e provincia; e risultò che si erano costituiti un federale comunista adulti ed un federale comunista giovanile. Che la città di Bologna era suddivisa in quattro zone le quali comprendevano complessivamente le dodici vie ed arterie (Vol. 1°, f. 41). Che l'organizzazione comunista della provincia era rappresentata da un comitato di zona che comprendeva i Comuni di San Lazzaro di Savena, di Ozzano Emilia, di Castel San Pietro e di Calderara di Reno. Ed in esito alle indagini fatte furono identificati e tratti in arresto 51 individui appartenenti all'organizzazione comunista bolognese, i quali vennero denunciati a questo Tribunale Speciale con rapporto in data 24.11.1932. (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pagg. 565 e 566). Però con provvedimento del Giudice Istruttore in data 10.12.1932 furono scarcerati 44 dei denunciati, perché i reati a loro attribuiti erano compresi nel beneficio dell'amnistia a senso dell'art. 1 del R.D. 5-11.1932, n. 1403 (Vol. 1°, f. 65). Invece sono stati mantenuti in detenzione con mandati di cattura gli altri sette denunciati perché imputati del reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P., reato non compreso nel beneficio dell'amnistia, ma in quello dell'indulto. In esito alle risultanze dell'istruttoria tre dei sette imputati sono stati prosciolti per insufficienza di prove e scarcerati con sentenza della Commissione Istruttoria in data 20.1.1933. Gli altri quattro, e cioè: Caprini Amleto, Trombetti Bruno, Comellini Marino e Scarabelli Renato sono stati rinviati a giudizio di questo Tribunale


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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

per rispondere del reato d'organizzazione e direzione del Partito Comunista a senso dell'art. 270,p.p., C.P.. All'odierno dibattimento Caprini Amleto è risultato il vero capo e dirigente di tutto il movimento comunista bolognese, ed il responsabile del federale degli adulti. A lui facevano capo i funzionari del partito che si recavano a Bologna per dare direttive, tenere riunioni e portare materiale per la propaganda. Egli fu specialmente a contatto con il pericoloso funzionario Barelli Luigi detto «Via» (1). Il Caprini, come in periodo istruttorio, anche in dibattimento ha negato ogni addebito sulla sua attività comunista, dicendo di non aver commesso nulla, e di non conoscere nemmeno gli altri coimputati. Invece l'imputato Trombetti, tanto davanti alla Polizia, quanto davanti al Giudice Istruttore, lo ha indicato come il capo e dirigente dell'organizzazione comunista bolognese, precisando che il Caprini teneva riunioni per dare istruzioni, distribuiva stampe comuniste per la propaganda e denaro per il «Soccorso Rosso». Ed in un confronto che ha avuto luogo davanti al Giudice Istruttore il Trombetti ha sostenuto con fermezza in faccia al Caprini che questi faceva parte del federale degli adulti, che partecipò alle riunioni e che lo mise in rapporti con funzionari e compagni. Sebbene il Trombetti al dibattimento si sia dimostrato reticente e mendace ritrattando le dichiarazioni fatte alla Polizia ed al Giudice Istruttore nei riguardi di Caprini, pure non può dubitarsi della veridicità di quanto egli disse nei precedenti interrogatori e nel memoriale scritto di suo pugno, sia perché le sue dichiarazioni sono precise, circostanziate ed uniformi, sia perché esse trovano conferme anche nelle dichiarazioni scritte di altri coimputati. Infatti, anche Benagozzi Lino e Colombari Corrado, già prosciolti per amnistia, hanno indicato il Caprini alla Polizia come il vero capo e dirigente dell'organizzazione comunista bolognese. Pertanto devesi ritenere raggiunta la prova dei fatti attribuiti al Caprini; fatti che rivestono i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P.; e di tale reato egli deve essere ritenuto colpevole. Nei riguardi di Trombetti Bruno dalle risultanze del dibattimento è rimasto accertato che egli era il dirigente e responsabile del federale giovanile comunista, e che spiegò la sua attività per dare impulso al movimento giovanile. Egli nei suoi interrogatori resi alla Polizia ed al Giudice Istruttore ha confessato pienamente la sua attività comunista dichiarando di avere diretto (1) Vedi stesso volume pag. 49.

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l'organizzazione giovanile sino al maggio 1932, e di aver composto il federale giovanile con elementi che già appartenevano al Partito Comunista. Anche al dibattimento ha fatto ampie confessioni nei propri riguardi, ed anzi si è addossata intera la responsabilità della direzione del Partito Comunista cercando di discolpare il Caprini da tutte le accuse che aveva fatto contro costui davanti alla Polizia ed al Giudice Istruttore. Però, come si è detto, le accuse da lui fatte contro il Caprini sono così precise, particolareggiate ed uniformi da non lasciare dubbio sulla loro veridicità. Il contegno mendace, assunto dal Trombetti al dibattimento nei riguardi del Caprini, è la conseguenza degli accordi da lui presi in carcere con i compagni di fede; e dimostra che egli non è per nulla pentito di quello che ha fatto, come aveva dichiarato al Giudice Istruttore. Pertanto devesi ritenere raggiunta la prova della colpevolezza del Trombetti in ordine al reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P .. L'imputato Comellini Marino è risultato l'elemento dirigente e responsabile del movimento comunista degli adulti della zona di Calderara di Reno. Si occupò della propaganda e procurò proseliti al partito. Indusse Giovannini Agostino (1) e Scarabelli Renato a partecipare al movimento, e mise in collegamento lo Scarabelli col Trombetti. Egli, come in istruttoria, così al dibattimento si è mantenuto negativo dicendo di non avere commesso nulla. Invece l'imputato Giovannini, già prosciolto per amnistia, ha dichiarato ali' Autorità di P.S. di essere stato indotto da Comellini ad entrare nel Partito Comunista. Lo Scarabelli ed il Trombetti hanno dichiarato alla P.S. ed al Giudice Istruttore che il Comellini faceva parte del comitato di zona degli adulti di Calderara di Reno, e che fu prorio lui a farli entrare nel movimento comunista, ed a metterli in relazione fra loro. E pertanto anche il Comellini deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dell'art. 270, p.p., C.P .. L'imputato Scarabelli Renato, sebbene non avesse ancora compiuto l'età di 18 anni, pure era il dirigente del movimento giovanile comunista di Calderara di Reno; svolgeva propaganda e procurava proseliti non solo fra i giovani ma anche fra le donne: infatti era riuscito a costituire anche una cellula di donne. Egli davanti alla P.S. ed al Giudice Istruttore fece ampie confessioni, dicendo di essere entrato nel Partito Comunista ed opera di Comellini, di essere stato presentato da costui a Trombetti, di aver procurato proseliti, (r) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 564.

'6. - U.S.


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IR1BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

di essere divenuto il dirigente della zona giovanile di Calderara di Reno, e di aver tenuto riunioni dando ordini ai capi cellula. Ed al Giudice Istruttore aveva dichiarato di non esere pentito di quanto ha fatto. Però al dibattimento ha assunto un contegno più remissivo, ed ha dichiarato che è vero che è iscritto al Partito Comunista, ma non era un dirigente. Che egli fosse il dirigente del movimento giovanile comunista di Calderara di Reno risulta non solo dalle dichiarazioni da lui fatte alla Polizia ed al Giudice Istruttore, ma anche da quelle fatte dal Trombetti. Il Podestà di Calderara in un suo rapporto, che si trova a Vol. 23°, f. 13 degli atti processuali, riferendosi al reato commesso dallo Scarabelli, gli attribuisce capacità d'intendere e di volere. E difatti al dibattimento lo Scarabelli, durante il suo interrogatorio, ha dimostrato di possedere intelligenza pronta e sveglia. Perciò deve essere ritenuto imputabile a senso dell'art. 98 C.P .. E poiché si è raggiunta la prova dei fatti a lui attribuiti, dev'essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P .. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene, e nel determinarne la misura per ciascun imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P .. Al Caprini, che è il maggiore responsabile quale capo di tutto il movimento comunista bolognese, infligge la pena di dodici anni di reclusione a norma dell'art. 270, p.p., C.P.. A questa pena aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 citato Codice; e la libertà vigilata a norma dell'art. 230 stesso Codice, perché il Caprini per la gravità del reato commesso e per la sua capacità a delinquere dev'essere ritenuto individuo socialmente pericoloso. Siccome il reato da lui commesso è anteriore alla data del R.D. px.1932, n. 1403, e non ostano i suoi precedenti penali, a lui compete, a norma dell'art. 2 del suddetto decreto, il beneficio del condono di cinque anni sulla pena della reclusione inflittagli. E per conseguenza la pena effettiva che deve scontare rimane ridotta a sette anni di reclusione. Nei riguardi degli imputati Trombetti e Comellini, essendo risultato che la loro responsabilità è minore di quella del Caprini, il Tribunale ritiene adeguata per ciascuno di essi la pena di otto anni di reclusione; ed aggiunge a detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice.

PIUMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

E poiché anche i suddetti condannati devono essere ritenuti individui socialmente pericolosi a senso degli art. 202 e 203 C.P ., è il caso di aggiungere nei loro riguardi anche la libertà vigilata a norma dell'art. 229 stesso Codice. Al Trombetti ed al Comellini compete il beneficio del condono di tre anni sulla pena della reclusione a loro inflitta a norma dell'art. 2 del R.D. pr.r932, n. 1403, perché dai loro certificati penali e dai loro rapporti dell'Autorità di P.S. non risulta alcuno dei casi di esclusione dell'indulto previsto dall'art. 4 del citato decreto. In conseguenza la pena effettiva che essi devono scontare rimane ridotta a cinque anni di reclusione ciascuno. A Scarabelli, tenuto conto che la sua attività sovversiva ha avuto minore importanza di quella degli altri, infligge sei anni di reclusione. E poiché dagli atti risulta che al tempo in cui commise il reato non aveva ancora compiuto l'età di 18 anni, ma aveva capacità d'intendere e di volere, la detta pena dev'essere diminuita a senso dell'art. 98 C.P .. Ed il T ribunale, prendendo norma dall'art. 65 stesso Codice, la diminuisce di un anno, e la riduce perciò a cinque anni di reclusione. A questa pena aggiunge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni a norma del citato art. 98 C.P .. E poiché anche lo Scarabelli dev'essere considerato persona socialmente pericolosa si ritiene opportuno sottoporlo alla libertà vigilata a norma del1' art. 229 stesso Codice. A lui compete il beneficio del condono di tre anni sulla pena della reclusione inflittagli, e ciò a norma dell'art. 2 del R.D. p1.r932, n. 1403, perché dal rapporto della P.S. e dal certificato penale non risulta alcuno dei casi di esclusione del condono previsti dall'art. 4 dello stesso decreto. In conseguenza la pena effettiva della reclusione che egli deve scontare rimane ridotta a due anni. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato al rifacimento delle spese per il suo mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P ..

P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 29, 65, 98, 132, 133, 229, 230, 270, p.p., e rro C.P., dichiara Caprini Amleto, Trombetti Bruno, Comellini Marino e Scarabelli Renato colpevoli del reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista come in rubrica e condanna: Caprini a dodici anni di reclusione, ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Trombetti e Comellini ciascuno ad otto anni di reclusione ed all'interdizione perpetua


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dai pubblici uffici; Scarabelli, col beneficio della minore età, a cinque anni di reclusione ed a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici. Tutti alla libertà vigilata, e al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenz10ne preventiva. Visti gli art. 2 e 4 del R.D. 5.n.1932, n. 1403, dichiara condonati cinque anni nei riguardi di Caprini, e tre anni nei riguardi degli altri sulla pena a ciascuno rispettivamente inflitta. Roma, 18.9.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934, n. 15n e 15.2.1937, n. 7T Caprini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937 Detenuto dal 30.7.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 6 e giorni 19. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai figli il 15.7.1934. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R .D. 25.9.1934, n. 15n: Comellini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 20.8.1935. Detenuto dal 20.8.1932 al 20.8.1935. Pena espiata: anm 3. Trombetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 29.7.1935. Detenuto dal 29.7.1932 al 29.7.1935. Pena espiata: anni 3. Scarabelli, detenuto dal 18.8.1932, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 18.8.1934. La sentenza di cui sopra pronunziata dal T .S.D.S. il 18.9.1933 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. 1 D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2 3 Sez. Penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 29.10.1968.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 10 del 20.r.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di:

Grossi Renato, nato il 9.5.1909 a Bentivoglio (Bologna), muratore; Bignami Torquato, nato 1'8.6.1910 a Bologna, meccamco; Martelli Dino, nato il 14+1907 a Castelguelfo (Bologna), muratore. Pertanto Bignami, detenuto dal 6.8.1932, Martelli, detenuto dal 18.8.1932, e Grossi, detenuto dal 5-10.1932, vennero scarceraci il 20.1.1933.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 23

Reg. Gen. n. 362/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Generale di Divisione;

PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.S.

IN PUBBLICA

UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Gina Armando, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Frausin Luigi, nato il 21.6.1898 a Muggia (Trieste), carpentiere in ferro; Succio Carmelina, nata il 27.5-1901 a Santhià (Vercelli), casalinga; Macchia Umberto, nato il 6.10.1904 a Bologna, lavorante in legno; Oliva Ernesto, nato il 30.11.1896 a Pordenone (Udine), muratore; Marcucci Cesare, nato il 23-9.1906 a Falerone (Ascoli Piceno), studente universitario ( medicina); . Maz~oleni Vi~ginio, nato il 27.2.1897 a Introbio (Como), commesso viaggiatore m tessuti.

IMPUTATI

Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. per avere organizzato il Partito Comunista in Milano, Firenze, Genova, Pordenone, Venezia Giulia ed altrove, in epoca anteriore e fino al marzo 1932.

Il Frausin, il Macchia, l'Oliva ed il Marcucci inoltre: della contravvenzione per mancato pagamento della tassa prescritta sui passaporti, e cioè il Frausin ed il Macchia a sensi degli art. 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710, e 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; l'Oliva ed il Marcucci a sensi dell'art. I legge 26.2.1931, n. 315, e 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. L'Ufficio investigativo politico speciale di Milano nel marzo 1932 eseguì operazioni di Polizia che portarono alla scoperta della centrale interna del Partito Comunista italiano, che svolgeva la sua attività in rapporto diretto con la centrale esterna, residente a Parigi. Furono identificati e tratti in arresto funzionari della centrale mterna, i regionali per la Lombardia, l'ispettore regionale per la Toscana ed altri esponenti dell'organizzazione comunista. Si procedette anche al sequestro di abbondante materiale che serviva alla centrale interna per il lavoro di organizzazione di propaganda (Voi. 1°, f. 80-81 atti proc.). L'istruttoria che ne è seguita portò al rinvio a giudizio di ventidue individui, ma sopravvenuto il R.D. di amnistia in data 5-11.1932, n. 1403, la maggior parte di essi sono stati scarcerati con provvedimento di questo Tribunale in camera di consiglio in data 10.n.1932 perché i reati di cui essi dovevano rispondere rientravano appunto nel beneficio dell'amnistia (1). Sono rimasti invece in stato di detenzione gli individui nominati in rubrica perché fra i reati a loro addebitati vi erano quelli di organizzazione di associazioni sovversive e di omesso pagamento della tassa sui passaporti all'estero, non compresi nel beneficio dell'amnistia. E perciò gli odierni imputati, mentre hanno beneficiato dell'amnistia con il suddetto provvedimento del 10.n.1932 per alcuni reati, invece sono comparsi oggi davanti a questo Tribunale per rispondere del reato di organizzazione del Partito Comunista, ed alcuni anche della contravvenzione per il mancato pagamento della tassa sui passaporti, come si è detto in rubrica. Le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti. Frausin Luigi: è un vecchio sovversivo che milita nel Partito Comunista fin dal 1921.

(1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 414.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Espatriò clandestinamente nel dicembre 1926 perché, per l'attività comunista che svolgeva in quel tempo in Italia, temeva di essere arrestato. Si recò prima a Vienna e poi a Parigi, dove entrò in rapporti con la centrale del partito, e fu nominato membro del comitato centrale. Nel 1929 entrò clandestinàmente in Italia mandato dalla centtrale di Parigi per organizzare il partito nella Venezia Giulia. Quivi svolse la sua attività sotto lo pseudonimo di «Aristide»; ma non poté essere arrestato perché riuscì a varcare il confine. Fu però denuqziato a questo Tribunale dalla Questura di Trieste con rapporto in data 23.9.1930, ed il procedimento a suo carico rimase sospeso a causa della sua latitanza. Nel gennaio 1932 ritornò in Italia con l'incarico di costituire e dirigere la centrale interna del Partito Comunista italiano, di cui divenne il rappresentante ed il dirigente. A Genova prese in fitto una camera al Vico delle Vigne, e di lì faceva frequenti viaggi a Milano, a Firenze, a Modena ed in altre città prendendo contatto con altri esponenti del Partito Comunista italiano. Il 6 marzo fu notato a Milano in misterioso colloquio con i funzionari Oliva Ernesto, Macchia Umberto e Mazzoleni Virginio, detto «Lunghezza», capo del primo settore milanese. Fu subito riconosciuto per quel tale «Aristide» da tempo ricercato per l'attività comunista svolta nel 1929 e nel 1930 nella Venezia Giulia. Sottoposto a vigilanza si constatò che aveva preso alloggio all'Albergo «Doria» in Via Vittor Pisani sotto il falso nome di Pessina Pietro. Il giorno seguente fu visto uscire dall'albergo con una valigia, ed avviarsi alla stazione, dove salì sul treno diretto a Modena. Giunto in questa città prese alloggio all'Albergo «Bologna» sotto il falso nome di Pasini Emilio. Il 9 marzo fu notato in compagnia della Succio che era giunta col treno da Milano. Il giorno II si recò a Genova dove s'incontrò nuovamente con la Succio, e la sera stessa entrambi proseguirono per Pegli ed alloggiarono nella casa in Via Carducci n. 6, che era tenuta in fitto dalla detta Succio. Il 12 marzo il Frausin e la Succio tornarono a Genova; ma, avendo dato segni di essersi accorti che erano pedinati, furono tratti in arresto. Sottoposto il Frausin a perquisizione gli furono trovati indosso lire mille italiane, una carta d'identità intestata al nome di Pessina Pietro portante la sua fotografia èd altri documenti di contenuto comunista che sono elencati a Vol. 1°, f. 82 atti proc.. Eseguita una perquisizione nella stanza da lui presa in fitto a Genova al Vico delle Vigne, fu trovato e sequestrato abbondante materiale dentro due valigie a doppio fondo, e cioè: vari documenti di copertura falsi, nume-

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

rosi opuscoli, giornali, manifestini, bollettini del Partito Comunista, un rapporto a firma «Lunghezza» sulla situazione organizzativa del primo settore di Milano, fotografie di disoccupati fatte a Milano dal (<Lunghezza», la somma di cinquecento franchi, due monete da dieci franchi, ed altri documenti che sono elencati nel verbale a Vol. 1°, f. 83 atti proc.. Il Frausin, tanto in istruttoria quanto all'odierno dibattimento, ha confessato di essere il rappresentante e dirigente del centro interno del Partito Comunista italiano, mandato in Italia dalla centrale di Parigi per svolgere lavoro di organizzazione e di propaganda, ed ha soggiunto che assume tutta la responsabilità di detto lavoro. Ha specificato che ha avuto contatti a tale scopo con la Succio, con i funzionari Oliva e Macchia, e col capo del primo settore milanese Mazzoleni. Che il materiale sequestrato e trovato sulla persona della Succio, e nel domicilio di costei a Pegli, appartiene a lui stesso; e che i tre criptogrammi riguardanti recapiti di persone e di stampe sono stati da lui cifrati (Vol. r 0 , f. ro7 e 108). Ha dichiarato inoltre di essere espatriato clandestinamente per motivi polìtici il 2u2.r926, e di essere ritornato nel Regno nel 1929 per svolgere lavoro di organizzazione e di propaganda nella Venezia Giulia. Da queste dichiarazioni del Frausin emerge la prova della sua responsabilità in ordine al reato di organizzazione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P .. Egli deve altresì essere ritenuto colpevole della contravvenzione per mancato pagamento · della tassa sui passaporti per l'estero a senso dell'art. 2 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dell'art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710. Succio Carmelina: era la valida collaboratrice del Frausin nel lavoro di organizzazione e di propaganda, e fu arrestata con lui a Genova il 12.3.1932. Al momento dell'arresto fu trovata in possesso della somma di lire cinquecento italiane, di franchi centocinquanta, di una carta d'identità falsa portante la sua fotografia e di altri documenti, e cioè manoscritti e stampe di carattere comunista (Vol. r0 , f. 85). Nell'appartamento da lei tenuto in fitto a Pegli, in Via Carducci n. 6, furono trovati: una valigia di cuoio a doppio fondo, un passaporto falso con la sua fotografia e molti altri documenti comunisti che risultano nel verbale (Vol. 1°, f. 86 e 87 a.p.). La Succio emigrò in Francia nel 1924 con regolare passaporto per raggiungere il marito, Ghiso Felice, noto comunista (r). Rientrò in Italia nel gennaio 1932 servendosi dei documenti falsi che le sono stati sequestrati, e prese in fitto, sotto il falso nome di Tronconi (1) Per Ghiso vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 554·


TRllJUNALE SPECIALE PeR LA DIFESA

OELLO STATO

PRIMA

Maria, l'appartamento a Pegli in Via Carducci n. 6 per svolgere la sua attività comunista. . Ess~, tanto in is_truttoria quanto al dibattimento, ha confessato che era st1pend1ata ?al P~rt1:o Comunista, che ha fatto tutto ciò che ha potuto, secondo_le 1struzio01 che le venivano date volta per volta dal Frausin dal q_ual~ dipendeva, e che la sua casa a Pegli serviva più come punto di nfenmento che come deposito di materiale. Ha confessato inoltre i suoi contatti a Firenze col Marcucci funzionario per I~ ~ oscana, e? ~a dichiarato che essa si assentava spesso 'da Pegli per r~carsi m altre c1t;a per_ por_tare stampe e per trovare i compagni che s1 occupavano dell orgamzzaz10ne comunista. I d_ocui:nenti sequ~stra~i sulla sua persona, e nel!'appartamento da essa preso m foto a Pegh, dimostrano che era la fiduciaria della centrale e che _aveva . ruolo di fu~zionaria del Partito Comunista perché si sono trovati fra i dett1 ~ocumenti rapporti pervenuti alla centrale dai vari funzionari e? . un r~ndiconto del mese di febbraio 1932 scritto di suo pugno, che t1p1co d1 un ufficio centrale.

i

Il suo rango di funzionaria emerge non solo da questi documenti, ma anche dal fatto c?e essa aveva yres_o . in fitto un appartamento a Pegli per conto del partito e per uso di uff1c10, che era in diretta corrispondenza con la centrale esterna, e che prendeva contatto con i funzionari regionali. D 'altronde ~ssa stessa ha dichiarato che era alle dipendenze del Frausin, e che lo coadiuvava nel lavoro di organizzazione. . Da_ queste risultanze emerge la prova della responsabilità della Succio 10 ord10e al r eato di organizzazione comunista ascrittole a senso dell'art. 2 7°, P·P·, C.P .; e di tale reato deve essere ritenuta colpevole. Macchia Um~erto: questi era noto all'Autorità di P.S. perché altra volta e~a stat~ denunziato a questo Tribunale Speciale, e prosciolto per insufficienza_ di prove con sentenza della Commissione Istruttoria in data 2 4 .9.192 8. Dim~sso dal carcere riprese l_a sua attività sovversiva; fu nominato ispett~re regionale per la Lombard!a coi: lo pseudonimo di «Ceppo», ed il giorno 6.3.1932 fu notato a Milano 10 compagnia del F rausin. Fu tratt?. in ~~resto la sera del 20 marzo, e trovato in possesso di una carta d 1dent1ta falsa e di una tessera dell'O.N.D . anche falsa. . N ella perquisizione eseguita n~l suo don:1icilio fu trovato un passaporto s:izzero falso con la ~ua fotografia, ed altn documenti falsi, vari opuscoli di i:irop~ganda comu~1sta, una ~elazione scritta di suo pugno concernente 1~ s1t~az1one del ~artJto_ Comu~1sta in Lombardia, ed una carta topografica di Milano con dei segrn a mama rappresentanti la suddivisione della città in settori (Vol. 1°, f. 92). .

PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Egli, tanto davanti al Giudice Istruttore quanto all'odierno dibattimento, ha confessato di essere funzionario del Partito Comunista con rango di ispettore regionale per la Lombardia, e di avere incarico dalla centrale di organizzare e presiedere il partito nella detta regione. Ha dichiarato inoltre che, dopo di aver scontato due anni di confino, espatriò clandestinamente nel 1930, recandosi prima in Svizzera e poi in Francia; di essere andato quindi a Mosca per frequentare la scuola di partito e studiare l'organizzazione della nuova civiltà portata in quel Paese. Che dopo un anno di permanenza a Mosca è ritornato in Francia e fu nominato funzionario. H a anche detto che nell'ottobre 1931 rientrò in Italia per adempiere incarichi datigli dalla centrale; che venne una seconda volta nel febbraio 1932 portando con sé una valigia a doppio fondo con stampe comuniste e che, recatosi a Milano, prese contatto col Frausin, rappresentante della centrale interna, con Oliva, funzionario regionale, e con il capo del primo settore comunista di Milano detto «Lunghezza». Ha altresì confessato che a Milano ha tenuto delle riunioni con l'intervento dei capi settore e dei capi cellula, allo scopo di dare incremento all'organizzazione, e che ha fatto una relazione al centro esterno sui risultati di tali riunioni. Ha dichiarato infine che i segni tracciati sulla carta topografica di Milano, che gli è stata sequestrata, corrispondono alla nuova divisione territoriale che la centrale del partito diede alla città dividendola in tre settori. Da queste dichiarazioni del Macchia emerge luminosamente la prova dei fatt i che gli sono attribuiti, e perciò egli deve essere ritenuto colpevole del reato di organizzazione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P .. E poiché, essendo espatriato clandestinamente nel 1930, non ha pagato la tassa prescritta sui passaporti all'estero, deve essere ritenuto colpevole anche della contravvenzione di cui agli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710, come in rubrica. O liva Ernesto: questi era conosciuto nel partito con il nome di «Antonio» ed aveva rango di funzionario. Il 6.3.1932 fu tenuta in casa sua a Milano una riunione di fun zionari con l'intervento del Frausi n per esaminare la situazione comunista della Lombardia. Fu tratto in arresto il 12 marzo a Milano e trovato in possesso della somma di lire mille, di una carta d'identità, di una tessera dell'O.N.D. e di una tessera del P.N.F., tutte false, intestate al nome di Navilli Augusto; di un'agenda con appunti vari e di due manoscritti del Partito Comunista (Voi. 1°, f. 88).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA OIFESA OELLO STATO

La perquisizione operata nello stesso giorno in casa sua portò al sequestro di un passaporto falso con la sua fotografia, di altri documenti d'identità pure falsi, di numerosi manoscritti, opuscoli, giornali e manifestini comunisti, ed una carta topografica di Milano (Voi. 1°, f. 89-90-91). Egli era espatriato clandestinamente il 6-4-1931 recandosi in Francia, per sottrarsi alle ricerche della Polizia, che lo andava rintracciando per l'attività che svolgeva in quel tempo a Pordenone; e fu uno dei principali organizzatori del partito in quella città. Per questi fatti era stato denunziato alla Questura di Udine con rapporto in data 30.4.1931, assieme ad altri, e rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 14.7.1931. Ma il procedimento a suo carico rimase sospeso a causa della sua latitanza, e fu poi abbinato all'attuale procedimento. All'odierno dibattimento l'Oliva ha confessato di essere espatriato con passaporto falso il 6-4-1931, di essersi recato in Francia, d'essere entrato nel Partito Comunista italiano a Parigi, di avere poi avuto incarico di recarsi a Milano con rango di funzionario della Confederazione Generale del Lavoro per occuparsi del!' organizzazione sindacale fra gli operai. Che giunto a Milano prese contatto con Frausin, con Macchia e con Mazzoleni per lo svolgimento del lavoro organizzativo. Egli trovandosi in carcere indirizzò una lettera a S.E. il Capo del Governo, ed altre due ai Giudici di questo Tribunale, nelle quali afferma di essere sinceramente pentito di quello che ha fatto, promette di essere in avvenire un buon italiano, come lo fu in guerra dove ebbe una medaglia al valor militare ed un encomio solenne; ed invoca clemenza. Uguali dichiarazioni di pentimento ha fatto al dibattimento. Poiché la prova della sua responsabilità, in ordine al reato di organizzazione del Partito Comunista, emerge dalle sue stesse dichiarazioni, egli deve essere ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 270, p.p., C.P.; e del suo ravvedimento potrà tenersi conto nell'applicazione della pena. Siccome quando espatriò clandestinamente nell'aprile 1931 non ha pagato la tassa prescritta per i passaporti all'estero, deve essere ritenuto colpevole anche della contravvenzione di cui agli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 e I legge 26.2.1931, n. 315, come in rubrica. Marcucci Cesare: è studente in medicina dell'Università di Torino, ex confinato politico, condannato nel 1926 con sentenza della Corte di Assise di Ancona per associazione a scopo sedizioso. Sottoposto a nuovo procedimento penale nel 1928 per ricostituzione del Partito Comunista e per propaganda, fu prosciolto per insufficienza di prove dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale con sentenza in data 9.11.1928.

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PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

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Espatriò in Francia con passaporto falso nel marzo 1931; fu P?i man?ato in Italia con la carica di funzionario per la Toscana allo scopo d1 orgamzzare il Partito Comunista in detta regione. Il 10.3-1932 fu notato a Firenze in colloquio con la ~uccio che er~ andata appositamente per incontrarlo, e ricevette da costei la somma d1 lire 3.000 e passaporti falsi per compagni di fede. Fu tratto in arresto a F irenze la sera del 13-3.1932, e fu trovato m possesso di documenti d'identità falsi. La perquisizione eseguita nel suo d~micilio po_rt_ò al sequ~stro di abbondante materiale di propaganda trovato m due valigie a doppio fondo (Vol. I 0 , f. 93). All'odierno dibattimento ha confermato di essere espatriato per motivi politici con passaporto falso nel m~rzo 1?31, ?i essere stato man~ato ai primi del 1932 in Italia con rango d1 funz1onar~o per la T osc~na, ?1 avere esplicato la sua attività a Firenze, _a Prato, a L1~or~o ~d a P1ombmo, per organizzare il Partito Comunista, d1 av:r tenuto nu~1om e fatto prop~ganda in dette città di avere avuto contatti con Frausm e con la Succ10 alla quale ha cons~gnato due relazioni scritte di proprio pugno sull' organizzazione in Toscana. Il Marcucci al dibattimento ha tenuto un contegno tale da far ritenere che non è pentito di quanto ha fatto; ed in una lettera scritta ai familiari dal carcere dimostra di non volersi ravvedere. In base a queste risultanze egli deve essere ritenuto colpevole del reato di organizzazione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P., come in rubrica. E poiché, espatriando clandestinamente nel marzo 19?, non ha pagato la tassa relativa ai passaporti per l'estero, deve essere ntenuto colpevole anche della contravvenzione prevista e punita dagli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e I legge 26.2.1931, n. 315. Mazzoleni Virginio: questi era il capo del primo settore comunista milanese, noto con lo pseudonimo di «Lunghezza,,. Fra i documenti sequestrati alla Succio si sono trovati al~uni ~ firn_ia «Lunghezza» che dimostrano che il Mazzole~i .a:7eva r~olo d~ fun_z10nano del Partito Comunista, e svolgeva la sua att1v1ta per 1orgamzzaz10ne del detto partito. Invero si tratta di relazioni da lui fatte sulla situazione politica del primo settore comunista di Milano. All'odierno dibattimento il Mazzoleni ha confermato quanto aveva detto al Giudice Istruttore, e cioè d'essere capo del primo settore milanese; di essere stato a contatto con i funzionari Macchia ed Oliva; di avere


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA . DIFESA DELLO STATO

costituito le cellule comuniste negli stabilimenti «Società Elettrica)> e «Riva» e, nella_ clas~e degli ch~uffe_urs; di essersi recato a Lecco il 28.2.1932 per I ?rga1:1zzaz1one comunista m quel settore; e di essersi interessato dell'orgamzzaz10ne del gruppo disoccupati a Milano secondo le direttive di funzionari del partito. Anch'egli, mentre era detenuto in attesa di giudizio, indirizzò a S.E. Benito Mussolini una lettera nella quale dichiara di essere pentito di quello ~he ha fatto , promette di essere in avvenire buon italiano, come lo fu m guerra combattendo come soldato nel 5° Alpini, ed invoca clemenza. ~gli al dibattimento ha fatto ancora una volta ampie dichiarazioni di pentunento. ~oiché la s~a responsabilità in ordine al reato di organizzazione del ~artico Comumsta emerge dalle sue stesse dichiarazioni, egli deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P.; e del suo ravvedimento se ne terrà conto nell'applicazione della pena. Ciò posto devesi passare alla fissazione delle pene; ed il Tribunale nel determinare la misura per ciascun imputato tiene conto dell'attività di ognuno, e delle circostanze indicate nell'art. r33 C.P .. Agli imputati Frausin, Macchia e Marcucci infligge: pèr il delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. dodici anni di reclusione per ciascuno. A Frausin ed a Macchia, per la contravvenzione relativ a al mancato pagamento delJa tassa sui passaporti, lire 240 di pena pecuniaria per ciascuno a norma degli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D. 21.6.1928, n. r710. Al Marcucci per la stessa contravvenzione lire 300 di pena pecuniaria a norma degli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 e 1 legge 2r.2.r931, n. 315. Aggiunge alla pena della reclusione inflitta a ciascuno dei tre suddetti condannati, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 C.P., e la libertà vigilata a norma dell'art. 230 stesso Codice. Tanto al Frausin quanto al Macchia ed al Marcucci compete il beneficio del _co~dono di cinque anni sulla pena della reclusione a loro rispettivamente mfhtta a senso dell'art. 2 del R.D. pu932, n. 1403, perché dai loro precedenti penali non risulta alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 4 dello stesso decreto. Perciò la pena della reclusione a loro rispettivam ente inflitta rimane ridotta a sette anni per ciascuno. All'imputata Succio infligge per il delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. ott?. anni di reclusione; ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uff1c1 a norma dell'art. 29 stesso Codice e la libertà vigilata a norma dell'art. 229 Codice medesimo, in quanto deve essere essa ritenuta persona socialmente pericolosa a senso ed agli effetti degli art. 202 e 203 suddetto Codice.

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PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Anche alla Succio compete il beneficio del condono nella misura di tre anni a norma dell'art. 2 del citato decreto, non ostando i suoi precedenti penali. E perciò la pena della reclusione a lei inflitta rimane ridotta a cmque anni. All'imputato Oliva, tenuto conto del suo ravvedimento, del serv1z10 prestato in guerra e della sua decorazione al valor militare infligge per il delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. cinque anni di reclusione; e per la contravvenzione relativa alla tassa del passaporto lire 300 di pena pecuniaria a norma degli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e I legge 26.2.1931, n. 315. Alla pena della reclusione inflittagli aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 C.P. e la libertà vigilata a norma degli art. 229, 202, 203 stesso Codice. Anche all'Oliva compete il beneficio del condono di tre anni a norma dell'art. 2 del citato decreto 5-11.1932, n . 1403 perché non ostano i suoi precedenti penali. E perciò la pena della reclusione inflittagli rimane ridotta a due anni. All'imputaco Mazzoleni, tenuto conto del ravvedimento dichiarato e del servizio prestato in guerra, infligge per il delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. sei anni di reclusione, ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice e la libertà vigilata a norma ed agli effetti degli art. 229, 202, 203 del Codice medesimo. E poiché non ostano i suoi precedenti penali gli compete il beneficio del condono di tre anni a norma dell'art. 2 del citato decreto di amnistia. Pertanto la pena della reclusione inflitta al Mazzoleni rimane ridotta a tre anni. Ritenuto che i condannati sono obbl igati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P .. Ritenuto infine che il denaro sequestrato al Frausin, alla Succio ed all'Oliva e tutti gli altri oggetti sequestrati come dai verbali in atti devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. perché essi provengono dal Partito Comunista, ed erano destinati a commettere il reato per il quale gli imputati sono stati condannati,

P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 29, 132, 133, 229, 230, 240, 270, p.p., C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710; r legge 26.2.1931, n. 315; 488 C.P.P., dichiara Frausin Luigi, Succio Carmelina, Mac-


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

chi~ U~bert~, Oliva Ernesto, Marcucci Cesare e Mazzoleni Virginio colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica, e condanna: Fr"ausin, Macchia e Marcucci ciascuno a dodici anni di reclusione; Frausin e Macchia anche a lire 240 di pena pecuniaria e Marcucci a lire 300 di pena pecuniaria; Succio ad otto anni di reclusione; Oliva a cinque anni di reclusione ed a lire 300 di pena pecumana; Mazzoleni a sei anni di reclusione. Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati attinenti al reato. Visti gli art. 2 e 4 R.D . 5-11.1932, n. 1403, dichiara condonati cinque anni nei riguardi di Frausin, di Macchia e di Marcucci, e tre anni nei riguardi di Succio, di Oliva e di Mazzoleni sulla pena della reclusione rispettivamente inflitta a ciascuno. Roma, 20.9.1933 - Anno XL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a1 RR.DD. 25.9.1934,

n. 1511 e 15-2.1937, n. 77: Marcucci viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 19.2.1937. Detenuto dal 13.3-1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi II e giorni 6. ~i associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 21.9.1933; istanza respinta. Con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Ancona il 30-4-1926 viene ritenuto colpevole del reato di associazione a scopo sedizioso e condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 5 mesi di detenzione e lire 83 di multa. Per Marcucci vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1928,>, pag. 1074·

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Macchia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 20.3.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi ro e giorni 29. Per Macchia vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929», pag. 91. Frausin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 12.3-1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anm 4, mesi II e giorni 7. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. 1511: Succio viene scarcerata dalla Casa di Pena per donne di Trani il 12.3.1935. Detenuta dal 12.3.1932 al 12.3-1935. Pena espiata: anni 3. Oliva. A seguito di istanza di grazia, inoltrata personalmente dall'Oliva il 9.10.1933, viene concesso, con decreto di grazia del 5-2.1934, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Oliva, detenuto dal 12.3-1932, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 7.2.1934. Pena espiata: anni 1, mesi 10 e giorni 25. Per Oliva vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931,,, pag. 459. Mazzoleni si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 28.9.1933. Con decreto di grazia del 12-4-1934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Mazzoleni, detenuto dal 19.3.1932, viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 18.4.1934. Pena espiata: anni 2 e giorni 29. Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Sondrio il 23.8.1921 viene ritenuto colpevole del reato di furto e condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 6 mesi di reclusione. La Sezione di Accusa di M ilano dichiara, con sentenza dell'n.3.1923, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti del Mazzoleni in ordine al reato di omicidio volontario. La sentenza di cui sopra, pronunziata dal T.S.D.S. il 20.9.1933, viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. 1 D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2 a Sez. Pen.) il 13-9.1949. Nota: Per i suddetti imputati vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel

1932», pag. 414. 7. - U .S.


TR1BUNALE SPECIALE PER LA OlrESA DELLO STATO

SENTENZA N. 24

Reg. Gen. n. 386/1932

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZtATE DAL T.S.D.S.

99

Visti gli art. 2 e 4 del R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara condonaci tre anni della pena della reclusione inflitta rispettivamente a ciascuno dei suddetti condannati.

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione; Roma, 22.9.1933 - Anno XI.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Conticelli Giuseppe, Gina Armando, Mingoni Mario, De Martis Giovanni Battista, Rossi Umberto, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SENTENZA

nella causa contro: Venezia Eraldo, nato il 27 .12.r903 a Bianzè (Vercelli), venditore ambulante; Mosca Severo, nato il 14.ro.1893 a Occhieppo Superiore (Vercelli), decoratore.

IMPUTATI

Del delitto previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. per avere in Cavaglià (Vercelli), dal novembre 193r al maggio 1932, costituito il Partito Comunista.

Omissis

P.Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 29, 132, 133, 229, 270, p.p., C.P. e 488 C.P.P., dichiara Venezia Eraldo e Mosca Severo colpevoli del reato a loro ascritto, e li condanna ciascuno a cinque anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese processuali, ed ognuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.

Mosca: detenuto dal 23-4,1932 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 23-4,r934, Con sentenza pronunziata dal Tribunale Militare di Guerra del XXX Corpo d'Armata il 18.8.1918, ritenuto colpevole del reato di insubordinazione con insulti e vie di fatto, è condannato alla pena di 7 anni di reclusione militare; pena condonata. Con sentenza emessa dal Pretore di Biella, ritenuto colpevole del reato di oltraggio, e condannato a lire 50 di multa. Per Mosca vedi anche: «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r927», pag. 549, e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 872. Venezia: detenuto dal 2r+r932 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21-4-1934.

Nota: Vedi nelle «Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1932}> la sentenza n. 100 della Commissione Istruttoria, pag. 369.


100

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL

SENTENZA N. 25

Reg. Gen. n. 614/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Conticelli Giuseppe, Gina Armando, Mingoni Mario, De Martis Giovanni Battista, Rossi Umberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Chiarini Gaetano, nato il 30.3.1898 a Baricella (Bologna), bracciante. IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. per avere, in diverse province del Regno, fino al giugno 1932, ricostituito il Partito Comunista, già disciolto per ordine della pubblica Autorità.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e l'imputato che con il suo difensore ha per ultimo avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Chiarini (prosciolto per l'amnistia del decennale dai reati politici minori, anche per attività sovversiva esplicata in Emilia nel 1930, prima di che era stato 3 anni al confino di polizia e dopo di che, sapendosi ricercato, era espatriato clandestinamente in Francia) fu rinviato dalla Commissione Istruttoria, con sentenza 10.12.1932 a giudizio per rispondere del delitto sopra rubricato (1). Per la confessione dell'imputato, per prove documentali e testimoniali anche in relazione a quanto era emerso in istruttoria, all'orale dibattimento si è accertato quanto segue. Espatriato, come si disse, nel 1930 in Francia, il Chiarini si mise a contatto e a disposizione della centrale del Partito Comunista italiano in Parigi. (1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931», pag. 332.

T.s.o.s.

101

Ritenuto ormai maturo per avere appartenuto attivamente a quel partito sovversivo sin dalla sua formazione, fu esonerato dalla frequenza della scuola di perfezionamento e dal periodo di pratica in Russia, condizioni ritenute da quel partito necessarie per potere essere adibiti quali funzionari con incarichi direttivi di responsabilità. Dopo avere dato prova della sua speciale attitudine in Francia, il Chiarini fu inviato dalla detta Centrale in Italia come funzionario di controllo per l'Emilia e per il centro interno giovanile comunista. Entrato in Italia nella primavera del 1932, dopo d'essere stato a Venezia, stabilì in Verona la sede della sua delittuosa attività, in casa di tale Guzzi Maria, abitante in Via San Cosimo n. 5, dove riceveva gli esponenti principali del movimento sovversivo clandestino delle regioni settentrionali d'Italia, ai quali impartiva ordini, dava direttive e somme necessarie per la costituzione di nuclei comunisti e per l'azione da svolgere. D'altra parte egli che conviveva con tale Bucciarelli Bianca, moglie del comunista Edoardo D'Onofrio (1) già condannato da questo Tribunale, riferiva alla centrale di Parigi dalla quale riceveva mezzi e 1struz10ni. Provvisto di documenti falsi d'identità, era riuscito a sfuggire ai nostri organi di sorveglianza per circa due mesi. Però il 4.7.1932, a tale Attolini Armando (imputato in un altro processo pendente presso questo Tribunale) (2), mentre tentava di rientrare in Italia per la frontiera di Domodossola, furono rinvenuti, in valigia a doppio fondo, materiali di propaganda comunista nonché lettere del centro comunista distinte per provenienza e destinazione, cioè della «Segreteria al centro interno giovanile» con le quali si impartivano ordini al definito «centro» ed al suo compagno di abitazione di lasciare l'Italia, ai quali ordini era fra l'altro aggiunto un passaporto falsificato fornito della fotografia del Chiarini. Tale materiale sequestrato valse a fare arrestare, nella notte del 16 luglio sul treno Milano, Como, il Chiarini e la Bucciarelli (poi prosciolta per amnistia) i quali si apprestavano a lasciare clandestinamente l'Italia per recarsi in Francia. Nella circostanza furono sequestrati: una cappelliera e delle valigie, due delle quali a doppio fondo, contenenti documenti di copertura (passaporti svizzeri, tessere del dopolavoro e carte d'identità del Chiarini e della Bucciarelli) falsificati; copie recentissime del bollettino interno del Partito Comunista, lettere del giugno 1932, a firma di compagni, nelle quali vengono forniti al funzionario notizie sul clandestino lavoro di organizzazione di Valpolcevera e di Novara; rapporto manoscritto che comincia con le parole: <<Rapporto di sei e sette sulla campagna della monda»; relazione manoscritta su sette fogli di carta che comincia con le parole: «Sulla situazione della (1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. (2) Vedi Sentenza T.S.D.S., n. 27 stesso volume.

780 e 794.


I02

TRIBUNALE SPECIALE PER

LA DIFESA DELLO STATO

vostra provincia, del vostro lavoro e di P. abbiamo avuto una relazione»; manifestini poligrafati e manoscritti di specifica propaganda sovversiva specialmente diretti alle mondine. Al Chiarini furono sequestrate anche lire italiane 866,20, franchi francesi 235,60, franchi svizzeri 9,80. Il contenuto di tale materiale documentario sequestrato indica più del bisogno l'attività organizzativa e direttiva del Chiarini nei riguardi del clandestino movimento comunista in Italia; ma lo stesso Chiarini, pur negando d'essere il centro interno giovanile, in contrasto con le risultanze, cosa peraltro che avrebbe importanza relativa ai fini della perfezione del delitto contestatogli, dice: «È vero che io, quale funzionario, ho dato delle istruzioni alle federazioni di alcune province che non intendo specificare, ho comunicato direttive, critiche, e ho indicato obiettivi sui quali far convergere principalmente il lavoro del partito. È questo il lavoro o megìio il compito di un funzionario comunista». Orbene, tutto ciò corrisponde nel nostro diritto positivo all'attività punibile, ai sensi della p.p. dell'art. 270 C.P., di colui che organizza e dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, tali essendo i postulati del Partito Comunista risultanti, peraltro, nel caso concreto dal contesto di molto materiale sequestrato al Chiarini. Pertanto il Chiarini deve essere ritenuto responsabile del reato a lui addebitato come in epigrafe. Il Tribunale, anche in considerazione della pericolosità del soggetto, del fatto che nessun segno di resipiscenza ha manifestato, neanche in udienza; che anche in una lettera sequestrata, diretta ai suoi familiari, persiste nella sua ostinata aberrazione, decide di condannarlo al massimo della pena previsto dalla p.p. del citato art. 270 C.P. e cioè ad anni dodici di reclusione con la conseguenza del pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia preventiva (art. 274-488 C.P.P.), oltre, s'intende, alla pena accessoria prevista dall'art. 29 C.P .. Poiché nel caso concreto non solo ricorrono gli elementi di cui all'art. 133 C.P. e quelli di cui agli art . 202-203 stesso Codice, ma la pena da infliggere supera i ro anni di reclusione, deve essere ordinata la libertà vigilata (art. 230 C.P.). In virtù dell'art. 2 del R.D. 5.11.1932, n. 1403, e poiché i precedenti del Chiarini lo consentono, bisogna dichiarare condonati cinque anni di reclusione, per indulto.

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

103

Poiché il materiale e le somme sequestrati, non vi è dubbio, servirono e furono destinati per commettere il reato, il Collegio ritiene di doverne ordinare la confisca (art. 240 C.P.). P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270-240-230 C.P.; 274-488 C.P.P.; 2 R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara Chiarini Gaetano responsabile del delitto in epigrafe a lui ascritto e lo condanna ad anni dod ici di reclusione, dei quali cinque condonati per indulto, alla libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina la confisca del materiale e delle somme in sequestro.

Roma, 23.9.1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a1 RR.DD. 25.9.1934, n. r5n e 15-2.1937, n. 77: Chiarini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 16.7.1932 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 7 e g1orm 2. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cu i al D.Lt. 17.n.1945, n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1. D .C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).

Nota. · Nei confronti di

Bucciarelli Bianca, nata il 1° .1.1902, a Roma, maglierista, la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 167 del 10.12.1932:


104

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

a) di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto previsto dalla p.p. dell'art. 270 C.P., per insufficienza di prove; b) estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5,11.1932, n. 1403, le altre imputazioni addebitatele.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T. S.D.S.

Reg. Gen. n. 634/1932

SENTENZA N. 26

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Generale di Divisione; Pertanto la Bucciarelli, detenuta dal 16.7.1932, venne scarcerata il 12.12.1932.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Gina Armando, Mingoni Mario, De Martis Giovanni Battista, Gaudio Vincenzo, Barbera Gaspero, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente ¡

SE NT ENZA

nella causa contro: Colarich Natale, nato il 24.12.1908 a Muggia (Trieste), calzolaio; Purger Clemente, nato il 29.1u894 a Gabrovizza d'Istria (Trieste), carpentiere; Montanja Martino, nato il 2.1u897 a Bagnoli della Rosandra (Trieste), meccamco.

IM P UTAT I

Tutti: del delitto di cui agli art. no e 270, p.p., C.P. per avere in correitĂ fra di loro, in territorio di Gorizia, Pola e Trieste, anteriormente e fino al luglio 1932, organizzato e diretto associazioni comuniste. Il Colarich, inoltre: del reato di cui all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 sulle CC.GG. in relazione all'art. 35 tariffa annessa, modificata con R.D. 26.2.1931, n. 315, per omesso pagamento della tassa di passaporto. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che con i loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva,

IN FATTO ED fN

DIRITTO

I prevenuti furono rinviati a giudizio dalla Commissione Istruttoria con sentenza del 27.12.1932 per rispondere dei reati sopra rubricati.


ro6

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Senonché il Purger, che allora risultava latitante, il 9 gennaio di quest'anno veniva tratto in arresto e confessava di non aver pagato la prescritta tassa di passaporto e di essere espatriato clandestinamente in Jugoslavia nel luglio 1932 perché era venuto a conoscenza che la Polizia Io ricercava. Perciò in udienza, su richiesta del P.M., gli è stata contestata l'analoga contravvenzione nei termini di quella rubricata al Colarich e su ciò nulla il Purger ha obiettato. Gli imputati avevano beneficiato, per delitti minori di quello rubricato, uno di natura politica, dell'amnistia concessa in occasione del decennale della Marcia su Roma. Quanto ai residui reati come dianzi precisati, confessione d'imputati, prove documentali e testimoniali hanno fornito al Collegio la certezza della responsabilità degli imputati in ordine ai fatti penalmente punibili loro contestati. A seguito di manifestazioni sovversive - lancio di manifestini comunisti, esposizione di drappi rossi, ecc. - avveratesi in numerosi paesi delle terre redente della Venezia Giulia e specialmente dell'Istria, e dopo il sequestro di materiale per la riproduzione di stampe nonché di numerosi giornali, proclami e manifesti comunisti, fatti avvenuti nella primavera e nell'estate 1932, gli organi di Polizia procedettero fra l'altro, nel luglio, all'arresto e alla denunzia dei rubricati Colarich e Montanja e alla denunzia dell'allora latitante Purger. Il Colarich, al quale furono sequestrate lire italiane I.167 e franchi r5 nonché una bicicletta da corsa con telaio pitturato in rosso e una falsa carta d'identità, pur mantenendosi sempre reticente su particolari, confessò subito, confermandolo in istruttoria anche orale, di essere espatriato più volte clandestinamente (l'ultima volta nel dicembre 1931) e di essersi recato in Francia e messo a contatto con quella centrale comunista di Parigi che l'aveva utilizzato ai fini sovversivi del partito, rinviandolo più volte in Italia con incarichi di propaganda e di organizzazione del partito. L'ultima volta era tornato in Italia, nell'aprile r932, quale funzionario del partito, con l'incarico di venire nella Venezia Giulia per organizzare operai e contadini, specie quelli di lingua slava, preparandoli ad una eventuale rivoluzione. Era stato fornito, all'uopo, di documenti falsi di copertura, di materiale di propaganda - opuscoli, manifesti, cliches del giornaletto in lingua slava «Delo)> - contenuto in valigie a doppio fondo, nonché di lire 2.000. Notevole ed efficace, infatti la sua attività nei mesi che seguirono: larga diffusione di manifestini, esposizione di decine di drappi rossi, costituzione di numerosi gruppi comunisti in paesi dell'Istria (Capodistria, Villa Decani, Villa del Nevoso, Pisino, Castelvenere, Parenzo, Pola, Dignano, ecc.). Le

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

riunioni venivano tenute preferibilmente nei boschi e il segnale di_ ricon?scimento per gli affiliati era di battere, due o tre volte, due pietre 1una contro l'altra. Il Colarich aveva diffuso oltre tremila giornali sovversivi e manifestini comunisti che aveva lanciato anche presso un accampamento di militari. Nell'esplicazione di tale sua criminosa attività era efficacemente co~diuvato da esponenti fidati fra i quali i coimputati, Pu~ger e MontanJa. Il Purger, piccolo possid_ente di Gabrovizz~ d !stna, f~ coll_abor~tore intelligente e cauto del Colanch ed ebbe part~ diremva nell ?rgam~za~10ne. Egli peraltro ha ammesso tale sua collaborazione s.forzandos1, pero, ~1 fare intendere che agl per spingere le masse ad un'azione avente ~er fn~e un miglioramento economico e non politico; ed ha parlato an~he d1 u?a ipotetitica domanda collettiva al Governo per ottenere un presrno agrario. Tutte postume e meschine argom~ntazioni dife1:siv~ che _sono sta:e t:avolt~ dalle chiare precisazioni di Colanch e Montanp, i quali hanno mdic~to. il .vero scopo sovversivo dell'organizzazione segreta'. ed anche dalle ammissi~nt _del~ lo stesso Purger il quale ha confessato di avere preso part_e a ~m~~om segrete e di avere diffuso stampe comuniste, portandole a un barbiere di P1smo. II Collegio accenna a quanto si attiene ad attività ~ropagandistica, a puro fine illustrativo, non. te1:endone calc~lo. nella valutazione della responsabilità penale, trattandosi di reato ammst1ato. Il Montanja era entrato nel movimento comunista ad Jstiga.zio_ne .del Purger, il quale gli aveva presentato il. Co_larich quale ~unz10nano inviato dal centro comunista per assumere la direz10ne mo:7imento nella. Venezia Giulia. Nella primavera del 1932 il Montanp co.n 1 dm~ p_redett1 p~ese parte a molte riunioni tenute quasi sempre di sera ~e~ boschi .di Gabroviz~~ e Caresana nonché a Pisino e Basovizza, alle quali mtervemvano non p1u di dieci o dodici compagni. In tali riunioni venivano prese iniziative sulla costituzione di gruppi nelle località dove ancora non esistevano e ciascuno dava il resoconto sul lavoro già fatto all'uopo. In una di tali riuni?ni il Purger aveva dato incarico al Montanja di organizzare i compagm a Castelvenere. II Montanja aveva affidato al Colarich e al Purger lo specifico incarico del collegamento tra i fiduciari dei vari nu~lei dell'Istria, ed a~eva avut~ cosl agio, nell'esplicazione di tale m~ndat.o, di co1:osc_ere .1:um;:os1 ~~mp~gm dei quali, quando venne arrestato, diede mformaz1om uuh ali identif1caz1one ed al rintraccio. Il Montanja, che nell'istruttoria scritta era stato tanto pre~iso n~lle indicazioni delle persone, dei particolari e del ~roprio operato, m udienza ha tentato vanamente di ripiegare, scagionando, m parte, 11 Purger ed asserendo che egli aveva agito perché costrettovi da fame.

?el


PRIMA

I08

PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S .

109

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Accorgimenti difensivi dell'ultima ora, questi, che vengono facilmente superati e smentiti dalle stesse dichiarazioni concordanti con altre risultanze e con quanto ha ammesso lo stesso Colarich. Il Collegio ritiene che il movimento di cui trattasi, m una zona del Paese particolarmente sensibile e delicata in cui viene operato con diligente cu~a un p~ocesso ~i assimilazione di elementi di altra lingua infiltratisi, ne1 ~~cenm _trasc?rsi, nella nostra Nazione, assume un carattere di maggiore gravita e d1 pencolo anche per la speculazione che esponenti torbidi di oltre confine sistematicamente ne fanno. Nei fatti come sopra accertati si ravvisano tutti gli estremi dei reati contestati e gli imputati, pertanto, debbono essere dichiarati responsabili di averli commessi. Il Purger, anche in udienza, ha dato qualche segno di resipiscenza, segno che, del resto, sembra dovuto più a sollecitudine di ottenere una pronta ~i?erazio?e che gli permettesse di riprendere e regolare gli interessi economici turbati dall'attuale suo stato di costrizione che a sincero pentimento. Il Tribunale, proporzionando le pene al concorso di ciascuno nel delitto e alla singola pericolosità degli imputati, ritiene giusto condannare: Colarich alla . reclusi~ne per an~i 12 e a ~ire 300 di pena pecuniaria; Purger ad anni 8 di reclus10ne e a lire 300 di pena pecuniaria; Montanja ad anni 6 di reclusione. . Consegue il pagamento in solido delle spese processuali e il pagamento smgolo delle spese di custodia preventiva (art. 274-488 C.P.P.). Per Colarich bisogna - poiché la reclusione supera i IO anni - ordinare la libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 C.P .. Ritiene il Collegio di dover ordinare la stessa misura di sicurezza ai sensi però ~ell'art. 229 C.P., anche per Montanja e Purger poiché nel ~aso concreto ricorrono gli elementi di cui agli art. 133-202-203 C.P.. . In virtù . dell'art. 2 del R.D. 5.11.1932, n. 1403, e poiché i precedenti dei prevenutl lo consentono, bisogna dichiarare condonati 5 anni di reclusione, per indulto, a Colarich e tre anni per ciascuno a Montanja e a Purger. Poiché il materiale e le somme in sequestro servirono e furono destinati a commettere il reato, il Tribunale ritiene di doverne ordinare la confisca (art. 240 C.P.).

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. no, 270, p.p., 240, 229 e 230 C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 sulle CC.GG. in relazione all'art. 35 annessa tabella modifi~at~ con R.J:?. 26.2.1931, n. 315; 274-488 C.P.P.; 2-4 R.D. 5-1u932, n. 1403, d1ch1ara Colanch Natale, Montanja Martino e Purger Clemente responsabili

dei reati m epigrafe loro ascritti ed il Purger anche alla contravvenzione per omesso pagamento della tassa sui passaporti, e li condanna alla reclusione: Colarich ad anni 12, Purger ad anni 8, Montanja ad anni 6; Purger e Colarich anche a lire 300 ciascuno di pena pecuniaria; condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di custodia preventiva. Ordina per tutti la libertà vigilata. Ordina la confisca della somma e del materiale in sequestro. Dichiara condonati per indulto anni 5 della reclusione inflitta al Colarich ed anni 3 per ciascuno di quella rispettivamente inflitta al Purger e al Montanja. Roma, 26.9.1933 - Anno XL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a1 RR.DD. 25-9.1934, n. 15II e 15.2.1937, n . 77: Colarich viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 18.7.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 7 e giorni I. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. 1511: Purger viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.1.1936. Detenuto dal 9.1.1933 al 9.1.1936. Pena espiata: anni 3. Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Purger il 4.10.1933, viene respinta. Montanja viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 27.9.1934. Detenuto dal 19.7.1932 al 27.9.1934. Pena espiata: anni 2, mesi 2 e giorni 8.


IIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA OIFESA OELLO STATO

Il T ribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1. D .C.P.S. 22.11.1947, n . 1631).

Nota 1. · Per Colarich vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931» p. 49 e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pagg. 455 e 478; per Purger e Montanja vedi «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932», pag. 478.

Nota 2. · Insieme con Colarich, Purger e Montanja vennero anche denunziati i sottoelencati imputati che vengono suddivisi in tre gruppi:

1°

GRUPPO

Bonassin Antonio, nato il 19-7-1903 a Dignano (Pola), contadino, detenuto dal 9.9.1932; Buratto Domenico, nato il 6.7.1897 a Rovigno (Pola), contadino, detenuto dall'8.9.1932; De Luca Antonio, nato il 25.5,1902 a Dignano (Pola), contadino, detenuto dal 16.9.1932; Da Marin Antonio, nato il 25.5-1902 a Dignano (Pola), contadino, detenuto dal 16.9.1932; Dell'Acqua Mario, nato il 6.3.1904 a Muggia (Trieste), meccanico, detenuto dal 19-7-1932; Franco Bruno, nato il 5,10.1903 a Pola, carpentiere, detenuto dal 3-9.1932; Ferro Matteo, nato il 7.r.r899 a Dignano (Pola), contadino, detenuto dall'8.9.r932; Jercog Floriano, nato il 4.5-1912 a San Dorligo (Trieste), meccanico, detenuto dal 18.8.1932; lrovetz Guerrino, nato il 29.3-1908 a Transeverino (Romania), scalpellino, detenuto dal 19.7.1932; Ivancic Cirillo, nato il 5-7-1906 a Gabrovizza (Trieste), contadino; Jelercich Vittorio, nato il 15+1897 a Uralice (Gorizia), tappezziere, detenuto dal 5.8.1932;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

III

Marz Giovanni, nato il 9.12.1907 a Trieste, contadino, detenuto dal 30.7.1932; Marx Paola, nata il 26.1.1908 a San Dorligo (T rieste), casalinga, detenuta dal 22.7.1932; Mercandel Giovanni, nato il 23+1890 a Muggia (Trieste), assistente edile, detenuto dal 5.8.1932; Mihalic Vittorio, nato l'rr.11.1900 a Castalec (Pola), bracciante, detenuto dal 24.8.1932; Nuvolari Giovanni (già Oblak), nato il 21.1.1909 a Pola, barbiere, detenuto dal 2.9.1932; Otta Natale, nato il 13-12.1904 a San Dorligo (Trieste), bracciante, detenuto dal 30,7,1932; Primosich Agostino, nato il 19.6.1914 a Capodistria (Trieste), contadino, detenuto dal 9-7.1932; Pechars Angelo, nato il 1° .5,1913 a Pobeghi (Pola), contadino, latitante; Purger Silvestro, nato il 22.12.1913 a Caresana (Vercelli), operaio, detenuto dal 31.8.1932; Rimani Emilio, nato il 21.7.1906 a Pisino (Pola), barbiere, detenuto dal 30.7.1932; Russian Giuseppe, nato il 21.rr.1890 a Pisino (Pola), calzolaio, latitante (v. «Decisioni emesse dal T .S.D .S. nel 1928», pag. 1205 - ordinanza del G.L del 16.5-1928); Strain Luigi, nato il r0 .12.1907 a Caresana (Vercelli), bracciante, detenuto dal 30-7-1932; Scherian Nazario, nato il 23.12.1902 a Muggia (Trieste), scalpellino, detenuto dal 19.7.1932; Tull Mario, nato 1'11.12.1900 a Caresana (Vercelli), operaio, detenuto dal 27.8.1932; Valentich Giuseppe, nato il 18.3-1893 a Domio (Pola), bracciante, detenuto dal 30.7.1932; Verbanaz Giuseppe, nato il 24+1900 a Vines d'Albona (Pola), meccanico, detenuto dal 5.9.1932;

Kral Giovanni, nato il 26.n.1906 a Trieste, manovale, detenuto dal 30.7.1932;

Vattovaz Narciso, nato il 20.6.1913 a Capodistria (Trieste), contadino, latitante;

K_o zina Michele, nato il 27.9.1894 a Bagnoli della Rosandra (Trieste), bracciante, detenuto dal 17.8.1932;

Zobec Angelo, nato il 22+1907 a Bagnoli della Rosandra (Trieste), bracciante, detenuto dal 18.8.1932;


112

n3

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

Zerial Bruno, nato il 27.2.1906 a Bagnoli della Rosandra (Trieste), bracciante, detenuto dal 20.8.1932;

Ai suddetti imputati il Giudice Istruttore concede, con sentenza del 14-n.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5-11.1932, n. 1403; pertanto tutti i sunnominati imputati vengono scarcerati il 14.n.1932.

Zuccherich Giovanni, nato 1'8.9.1900 a Dignano (Pola), contadino, detenuto dal 9.9.1932; Zettini Giuseppe, nato il 3-4-1905 a Capodistria (Trieste), palombaro, detenuto dal 19.9.1932. Ai suddetti imputati il Giudice Istruttore concede, con sentenza dell'n.11.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5-11.1932, n. 1403; pertanto tutti gli imputati detenuti vengono scarcerati l'n.11.1932. Per i latitanti Pechars, Russian e Vattovaz viene disposta la revoca dell'ordine di cattura.

2°

GRUPPO

3°

GRUPPO

Ivancic Andrea, nato il 1° .12.1904 a Gabrovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 4.8.1932; Ivancic Adalberto, nato il 17-4-1904 a Gabrovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 19.7.1932; Ivancich Giuseppe, nato il 29.3.1896 a Gabrovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 30.7.1932; Ivancich Teodoro, nato il 29.1.1904 a Gabrovizza (Trieste), agricoltore, detenuto dal 19-7-1932;

Bobek Vittorio, nato il 3-11.1909 a Villa del Nevoso (Fiume), commerciante, detenuto dal 4.8.1932;

Peciar Beniamino (Peccari), nato il 26.9.1912 a Gabrovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 19.7.1932;

Crismanich Edoardo, nato l'n.3.1901 ad Antignana (Pola), piazzista, detenuto dal 4.9.1932;

Primossi Luigi, nato il 17.6.1889 a Gabrovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 19.7.1932;

Ghersi Andrea, nato il 27.10.1899 a Dignano (Pola), contadino, detenuto dal 16.9.1932;

Purger Spiridione, nato il 14.12.1892 a Gabrovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 19-7.1932.

Ghersetti Giuseppe, nato il 28.2.1907 a Navacco di Pisino (Pola), calzolaio, detenuto dal 2.9.1932; Gregori Edoardo, nato il 20.3.1908 a Basovizza (Trieste), contadino, detenuto dal 30.7.1932;

Ai suddetti imputati il Giudice Istruttore concede, con sentenza del 15-11.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5-11.1932, n. 1403; pertanto tutti i sunnominati imputati vengono scarcerati il 15.n.1932.

Guadagno Roberto, nato il 12-4-1907 a Muggia (Trieste), carpentiere, detenuto dal 19.7.1932; Hrvatin Antonio, nato 1'8-4-1907 a Villa del Nevoso (Fiume), autista, detenuto dal 31.7.1932; Maslo Francesco, nato il 15-10.1905 a Villa del Nevoso (Fiume), bracciante, detenuto dal 14.8.1932; Maver Vincenzo, nato il 20.3.1907 a San Dorligo (Trieste), bracciante, detenuto dal 14.10.1932; Strain Luigi, nato il 10.5-1910 a Caresana (Vercelli), bracciante, detenuto dal 30.7.1932. 8. - U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 27

Reg. Gen. n. 591/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Conticelli Giuseppe, Mingoni Mario, De Martis Giovanni Bat-

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

Il5

· Il Cugini ed il Pergetti, inoltre, anche del delitto di cui agli art. 624 e 625, comma 2° e 3°, C.P., con l'aggravante anche prevista dal comma 2° art. 61 stesso Codice, per avere in concorso fra loro e con altro rimasto sconosciuto, in giorno imprecisato del febbraio-marzo 1931, mediante forzamento di un lucchetto e di due serrature, sottratto dalla Polveriera della Società <<Calce e gesso» di Scandiano (Reggio Emilia) Kg. 124 di polvere di mina, impossessandosene allo scopo di servirsene per insurrezione armata contro i Poteri dello Stato.

tista, Gaudio Vincenzo, Barbera Gaspero, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

IN PUBBLICA UDIENZA

SENTENZA

Sentiti il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori,

nella causa contro: Anolini Armando, nato il 14.12.1904 a Reggio Emilia, meccamco; Vispi Ubaldo, nato il 15.6.1898 a Cantiano (Pesaro), bracciante; Pedroni Arturo, nato il 27.9.1907 a Reggio Emilia, falegname;

JL TRIBUNALE

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire

Grisenti Aldino, nato il 23.5.1904 a Torrile (Parma), tornitore; Tagliavini Gilio, nato il 14.6.1907 a Cadelbosco (Reggio Emilia), contadino; Fontanesi Scanio, nato il 31.3.1907 a Reggio Emilia, calzolaio; Cugini Desiderio, nato il 10.2.1906 a Reggio Emilia, falegname; Pergetti Fiero, nato il 14.2.1908 a Reggio Emilia, muratore; Lelli Luigi, nato il 17.7.1897 a Modena, pescatore.

IMPUTATI

Tutti: del delitto di cui all'art. 305 C.P. in relazione agli art. 302 e 285 dello stesso Codice per essersi, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, tra loro associati per commettere fatti diretti a portare la devastazione e la strage nel territorio dello Stato. I primi sei e cioè: il Vispi, l'Attolini, il Pedroni, il Grisenti, il Tagliavini e il Fontanesi anche del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. per avere prestato opera continua di organizzazione e direzione di associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre. Delitti commessi in provincia di Reggio Emilia durante gli anni 1931 e 1932.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Gli organi tutori dell'ordine pubblico di Reggio Emilia avevano denunciato parecchi sovversivi che, in combutta con gli emissari del Partito Comunista e coi maggiori esponenti della locale organizzazione antinazionale, andavano svolgendo, nel 1932, opera criminosa. In applicazione del R.D. di amnistia del pr.1932, n. 1403, nei confronti di taluni imputati fu dichiarato, in istruttoria, di non doversi procedere per intervenuta amnistia, mentre nei confronti di altri fu ordinato il rinvio a giudizio per rispondere dei maggiori reati esclusi dal citato beneficio (1). Così gli attuali giudicabili, prosciolti in ordine ai reati di appartenenza ad associazione sovversiva e di relativa attività propagandistica nonché di altre responsabilità penali, furono chiamati a rispondere: di cospirazione politica mediante associazione ai sensi degli art. 302 e 285 C.P.; di organizzazione e di direzione di associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; inoltre il Cugini e il Pergetti di furto aggravato da scasso e, in concorso di più di 2 persone, di Kg. 124

(r) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», da pag. 556 a 566.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

di polvere da mina allo scopo di servirsene per insurrezione armata contro i Poteri dello Stato. La Questura di Reggio Emilia aveva accertato che alcuni degli attuali imputati nella specifica loro attribuzione di funzionari del partito erano rientrati in Italia dall'estero; muniti di falsi passaporti e documenti di copertura, di denaro e di abbondantissimo materiale clandestino propagandistico. E che, d'accordo coi maggiori esponenti del movimento sovversivo locale, avevano organizzato un vasto movimento comunista - diretto da un comitato federale - diviso in dieci zone. La prima zona era costituita dalle officine meccaniche; la seconda comprendeva Reggio Emilia e frazioni; la terza i Comuni di Villa Argine e Villa Sasso; la quarta di Caprara di Campegine; la quinta d_i Cavriago e Babbiano; la sesta di Villa Rivalta, suddivisa in due gruppi: Vezzano sul Crostolo e Villa Rivalta; la settima di Scandiano e Casalgrande, Ventoso, Cà dei Caroli ed Arceto di Scandiano; l'ottava di Rubbiera; la nona di Villa Massenzatico, divisa in tre gruppi: Villa Budrio di Correggio, Bagnolo m Piano e Guastalla; la decima di Castelnuovo Monti. Ogni zona era capeggiata da capi zona, ispettori di zona e capi gruppo. Il comitato federale svolgeva la sua attività organizzativa stabilendo collegamenti fra gli elementi delle varie zone e promuovendo saltuarie riunioni segrete. In tal modo venivano date relative direttive per l'azione di propaganda nelle campagne, specie fra i disoccupati, allo scopo di fare nuovi adepti al movimento sovversivo. A tal uopo il comitato federale faceva largo uso di manifestini e libelli comunisti, che in parte venivano importati da emissari del partito ed in parte stampati alla macchia a cura del comitato stesso su clichés e bozze forniti dagli stessi emissari. L'attività propagandistica gradatamente ebbe maggiore sviluppo e fu in modo particolare intensificata prendendo i contatti anche con le organizzazioni sovversive di Bologna e Parma, fornendovi copiosa stampa clandestina. Il lavoro di stampa veniva fatto nella casa di Villa San Prospero dove convenivano i membri del comitato federale, gli emissari del partito, nonché i maggiori esponenti locali. Per l'opera propagandistica abbondanti erano i mezzi finanziari e tutto il materiale occorrente. Oltre all'attività propagandistica veniva svolta anche la raccolta e distribuzione di denaro pro «Soccorso Rosso». La stessa organizzazione comunista poi era riuscita a sottrarre, mediante scasso della baracca di custodia ed a mezzo dei fidi compagni Cugini e Pergetti, Kg. 124 di balistite per mina di proprietà della Società «Calce e gesso» di Scandiano, trasportandola con ogni cautela in Reggio. Tanto ingente materiale esplosivo era stato accumulato e tenuto segretamente custodito assieme ad armi da fuoco (fucili e rivoltelle) a scopo cospirativo

PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T .S.D.S.

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politico; e ne erano consapevoli .solo gli. imp~tati. elencati in rubrica.. I quali, secondo i maggiori e.lementi ra~c?lu a di.bam°:ento,. co~ la prop~ia opera criminosa si sono resi responsabili del del.m~ d~ cosp~raz~one pol~t~ca mediante accordi, ai sensi dell'art. 304 C.P., anziche d1 cospirazione polmca mediante associazione sovversiva prevista e punita dall'art. 305 C.P .. Il Collegio, valutando tutte le emergenze. dibatti~ent~li, :itiene specialmente dalle stesse confessioni degli imputati, che sia nusc1ta provata la colpevolezza, in ordine ai delitti di cui agli art. 304 e 270, p.p., C.P., a carico di: Attolini Armando. Confessò di appartenere al Partito Comunista da un decennio· di avere avuto contatto con i maggiori esponenti del partito in Italia ed 'in Francia dove frequentò la scuola di partito..Rientrato. nel Regno svolse ogni genere di attività sovversiva .con ~ comp.agm d~l c.om.itato federale, dedicandosi particolarmente all'orgamz~az10n~ d1 .assoc1~z10n~ co~ muniste. Era conosciuto per «Pierino» presso i funz10nan e ~h em1ssan del partito e presso i compagni di fede reggian.i. Fu trovato m p~sse~so di pistola e munizioni, essendo del .tutto pa.rtecipe all'accordo cosp1rat1vo politico di cui all'art. 304 in relazione agli art. 302 e 285 C.P.c.. Tagliavini Gilio. Nel 192 5 avanguardista,. nel 1929. i~~ritto al ~artit~ fasc!sta e nella M.V.S.N.. Confessò di avere esplicato att1v1ta sovv~rs~va d1 parti~ to assieme ai vari coimputati, specie con l' Attolini, il Gris~nt1, 11 ~ontanesi entrando a far parte dell'associazione comunista nel 1931, fmgendos i sempre fascista. Disse altresì che in casa di quest'ultimo ebbe ad accompagnar~ lo stesso Attolini per la consegna di un i~v?lto c~ntenente delle armi ricevute, sulla strada di Scandiano, da Grisentl m seguito ad appuntamento d'accordo prestabilito. Dal Grisenti egli pure ebbe, in consegna.' in seguito.' ~na pist~la automatica ed una rivoltella a tamburo; altra pistola acquisto per lire 70 eh~ gli furono rimborsate d~l Gri~en~i, .e ve~ne rif~so anch.e delle somme ~1 lire 35 e 8,70 spese per nparaz10m d1 armi da lui tenute m segreta custodia . . ed a disposizione del comitato federale. Quando seppe degli arresti di compagni si affrettò a .lib~rars1 d~l~e armi. Fra i compagni di fede, pure partecipi all'accordo cospirativo polmco, era noto per «Caruso». Pedroni Arturo. Fattivo sovversivo apparteneva al comitato fed~rale co~ munista ed assieme all' Attolini, al Grisenti, al T agliavini, al ~ugi~1 ed agi~ altri coimputati svolse ogni genere di attività crirr.iinosa antinazionale cl~ partito. Coi capeggiatori del movimento sovent~ s~ trovava n~lla casa d~ Villa San Prospero; ed era noto fra i compagni di fede con 11 nome d1


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

«Cesare}>. L'opera sua era prestata pure collaborando nell'organizzazione di associazioni comuniste; partecipando atresì all'accordo cospirativo politico suaccennato. Grisenti Aldino. Sovversivo appartenente al comitato federale diede preziosa collaborazione in ogni genere di attività comunista. Esplicò opera criminosa nell'organizzare associazioni comuniste, partecipando inoltre all'accordo cospirativo politico. Ebbe a pagare al Lelli l'affitto di una stanza per la custodia segreta delle armi e dell'esplosivo, in seguito ad accordi presi in modo particolare con l'Attolini. Inoltre, per disp9sizioni ricevute da quest'ultimo, nell'inverno 1932 ritirò dallo stesso Lelli le pistole e le rivoltelle, passate all' Attolini che a tal uopo lo aspettava assieme al Tagliavini sulla strada alta di Scandiano. Fontanesi Scanio. · Ispettore di zona per Villa Rivalta e Vezzano svolse attività sovversiva con gli altri membri del comitato federale per organizzare anche le associazioni comuniste. Compartecipò pure all'accordo cospirativo politico suaccennato confessando di avere effettivamente ricevuto dall'Attolini rivoltelle e pistole con cartucce da tenere in custodia segreta. Cugini Desiderio. Egli pure esplicò attività di partito fino al marzo 1931, collaborando con i compagni del comitato federale particolarmente nell'organizzare associazioni comuniste. Partecipò altresì all'accennato accordo cospirativo politico; istigando perfino il Pergetti a sottrarre assieme mediante scasso della baracca di custodia, Kg. 124 di balistite per mina di proprietà della Società «Calce e gesso>} di Scandiano (Reggio Emilia). Per l'opera criminosa compiuta nella ricostruzione del Partito Comunista, con sentenza del 9.12.1931 del Tribunale Speciale, venne già condannato alla pena di anni 15 di reclusione, ridotta ad anni 7 in applicazione del R.D. di amnistia del novembre 1932. Pergecti Piero. Apparteneva alla locale organizzazione sovversiva, partecipando all'accordo cospirativo politico accennato. Tanto che concorse a tale scopo, nel marzo 1931, a sottrarre abbondante materiale esplosivo. Lelli Luigi. Pericoloso pregiudicato di pessima condotta morale, più volte condannato per furto, ed in guerra per diserzione qualificata, apparteneva all'organizzazione comunista locale. Ebbe rapporti con vari compagni di fede, specie con i capeggiati del movimento sovversivo, coimputati. Fu compartecipe del suaccennato accordo cospirativo politico; tanto che, per incarico particolarmente avuto dal Cugini, dal Grisenti e dalla latitante

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Gualdi, tenne in segreta custodia, sia pure previo corrispettivo ~n 1ena~o, il materiale esplosivo e le armi occorrenti per commettere f~tti d~retti a portare la devastazione e la strage nel territorio dello Stato al fme di attentare alla sicurezza dello Stato stesso. Venuto però a conoscenza che taluni èompagni erano stati arrestati verso la fine di aprile 1931, si sbarazzò dei fucili e dell'esplosivo. Spargendo una parte dell'esplosivo lungo una siepe in località campestre «~uco del Signore>> e gettando i fucili, la miccia ed il rimanente .dell'esplosivo sotto il ponte di un canale di irrigazio,ne all' imb?c~o del .v10ttolo «Baraz~ola», nella stessa località. T rattenne pero presso di se tre rivoltelle e due pistole che nascose nella sua abitazione di Via Gavagni n. 7. Risulta gravemente affetto da lesione polmonare di natura tubercolotica. Vispi Ubaldo. Fin dal 1930 era stato segnalato da~ Minis;ero_ dell'Inter?~ come sovversivo. Rientrato nel Regno, della Francia, nell aprile 1931 giro per lungo e per largo l'Italia per mantenere i con~atti ~ i. colleg~menti_ co~ l'estero fra funzionari del partito e le varie orgamzzaz1om locali, specie d1 Bologna, Reggio Emilia e Parma. ~erciò _diede ?g1!-i ~ttività s?vversiva i~ modo particolare per la ~rganizzazion~ _di associazion~ comUJyste. Ebbe ~ maggiori contatti ad esempio con Attohm e col Pedrom partecipando altres1 egli pure al concerto cospirativo politico per attentare ~a s1curez~a dello Stato. Era venuto in Italia con molto denaro e con vano materiale da consegnare ai vari emissari-corrieri del par~ito; t~lvolt~ poi ~bb~ ~ ric~vere a sua volta delle migliaia di lire da altn funzionari pur~ mv1at1 .d~ll est_e~o. Munito di passaporto e carte ~ersonali ~alsi, intest~tl _ad «Arfm1 Em~h?» e «Gregari Antonio}>, si faceva chiamare dai compagm d1 fede «Marcelhm», «Gustavo>} e (<Bortolo>}. Dal 21 aprile al 5.6.1932 egli, per esplicare ~l ma~dato c_riminoso affidatogli, andò a Milano, a Genova, a Livorno, a Viareggio, a Firenze, a Bologna, a Verona, Brescia, Reggio Emilia, Parma, ecc.. . Nei suoi confronti non emersero sufficienti indizi di reità per statuire che era partecipe anche all'accordo cospi_rativ~ _ai sensi_ dell'art. =304 C._P.: perciò necessita dich_iarai:lo assolt? per _m~ufficienza . di prove: m ordme a tale reato. Invece nsulto uno dei maggiori esponenti del movimento sovversivo della provincia di Reggio Emilia. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente 1~ pro_va che nell~ provJncia di Reggio Emilia si era costituita una vasta orgamzzaz101:e c~mumsta _diretta da un comitato federale e divisa in dieci zone. I capeggiatori del pericoloso movimento agivano mantenendo i contatti con gli emissari esteri: coi ~u~zionari corrieri del Regno, e con i maggiori esponenti delle provmce limitrofe di Bologna, Modena e Parma. . . . . . L'attività criminosa particolarmente svolta dall' Attohm, dal T_agha':"im, dal Vispi, dal Pedroni e dal Fontanesi comprendeva anche la orgamzzazione


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.$.

e direzione di associazioni sovversive per stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Tutti i giudicabili ad eccezione del Vispi, a carico del quale mancarono gli elementi sufficienti di reità, inoltre si erano accordati al fine di commettere fatti diretti a portare la devastazione e la strage nel territorio dello Stato per attentare alla sicurezza dello Stato stesso. Infine il Cugini ed il Pergetti, in concorso fra loro e con altro rimasto sconosciuto, mediante forzamento di un lucchetto e di due serrature ebbero a sottrarre dalla polveriera della Società «Galee e gesso)} di Scandiano Kg. 124 di polvere di mina - impossessandosene - allo scopo di servirsene per la insurrezione armata contro i Poteri dello Stato. Di conseguenza tutti gli imputati si sono resi responsabili dei suaccennati delitti rispettivamente ascritti. In quanto nelle fattispecie della loro azione criminosa si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la configurazione giuridica dei reati previsti e puniti dagli art. 304, in relazione agli art. 302 e 285; 270, p.p., C.P.; 624 e 625, comma 2° e 5°, con l'aggravante anche di cui al comma 2° dell'art. 61 C.P.c., in relazione agli art. 404, n. 4; e 9 C.P .c. del 1889. Pertanto: esaminate e considerate tutte le circostanze dibattimentali; tenuto conto nei confronti del Cugini e del Pergetti che i delitti furono consumati nel marzo 1931 ossia sotto l'imperio del C.P. del 1889, di guisa che entrambi devono godere della legge a loro più favorevole sia nell'applicazione delle pene che nell'applicazione del loro cumulo; che il Tagliavini esplicava attività comunista pur continuando ad essere iscritto al partito fascista ed alla M.V.S.N.; ed infine che il Lelli è un tubercolotico gravemente malato, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Ai sensi dell'art. 304 in relazione agli art. 302 e 285 C.P.c.: ad Attolini, T agliavini, Cugini e Pergetti anni 6 di reclusione ciascuno; a Grisenti, Pedroni, Fontanesi anni 5 di reclusione ciascuno; al Lelli anni 1 e mesi 1 di reclusione. Per il disposto dell'art. 270, p.p., C.P.: ad Attolini, Tagliavini e Vispi anni 12 di reclusione ciascuno; a Grisenti anni II di reclusione; a Pedroni e Fontanesi anni 10 di reclusione ciascuno. In applicazione degli art. 624 e 625, comma 2° e 5°, e 61, comma 2°, C.P.c. in relazione all'art. 404, n. 4 e 9, C.P.c. del 1889: a Cugini e Pergetti anni 8 di reclusione ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene ai sensi e per gli effetti giuridici del1' art. 73 C.P.c. nei confronti dell' Attolini, del Tagliavini, del Grisenti, del Pedroni e del Fontanesi; ed ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 68 C.P.c. del 1889 nei confronti del Cugini e del Pergetti, complessivamente condanna: Attolini e Tagliavini ad anni 18 di reclusione ciascuno; Grisenti ad

anni 16; Pedroni e Fontanesi ad anni 15 ciascuno; Vispi ad anm 12; Cugini e Pergetti ad anni n ciascuno; Lelli ad anni 1 e ~esi 1.- _Tutti con la libertà vigilata e - tranne il Lelli - anche con la mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici. Condanna infine tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poiché i reati furono commessi anteriormente alla promulgazione del R.D. di amnistia e di indulto del 5-1u932, n. 1403, a tutti, tranne al Lelli per i suoi pessimi precedenti penali, spetta il . ben~ficio . del cond?n~ di cui all'art. 2 del citato R.D. sulla pena complessiva nspemvamente mflitta; per cui vengono determinate le pene da scontare in: an~i 13 all'~tt~lini e Tagliavini; n al Grisenti; IO al Pedroni e al Fontanes1; 7 al Vispi, al Cugini ed al Pergetti. Considerato poi che il Cugini sta espiando la pena ridotta di anni 7 in applicazione del R.D. di amnistia e di condono del 5-11.1932, n. 1403 per condanna riportata dal Tribunale Spec!ale in data. 9:1~.1931, la pena complessiva definitiva da scontare, operato 11 cu11:ulo gmnd1~0 del~e pen~ di cui alla precedente ed alla presente sentenza, viene determmata m anm ro e mesi 6.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270, p.p. - 304-302-285-624-625, comma 2° e 5°, 61 C.P.c., in relazione all'art. 404, n. 4 e 9, C.P. 1889; 73, 80 ~.P. e 68 C.P. 1889; 23, 29, 228, 229, 274, 488 C.P.; 485 - 486 ~.P. Eserc~toi 2 R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara: tutti gli imputati, ad eccez10ne del V1sp1 assolto per insufficienza di prove, colpevoli del reato di cui all'art. 304 in relazione agli art. 302 e 289 C.P., cosl modificato il titolo del reato. Attolini, Vispi, Pedroni, Grisenti, Tagliavini e Fontanesi, altresì, del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P., Cugini e Pergetti del reato di cui all'art. 404, n. 4 e 9, C.P. 1889. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Attolini e Tagliavini ad anni 18 di reclusione; Grisenti ad ~n.ni 16; Pedr?ni e Fo~tanesi ad anni 15 ciascuno; Vispi ad anni 12; Cugmi e Pergem ad anm II ciascuno; Lelli ad anni I e mesi r. Tutti con la libertà vigilata e tutti, ad eccezione del Lelli, anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tutti, altresl, al pagamento in solido delle spese di giudizi?, co~ pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni conseguenziale d1 legge. Applica in favore di tutti, tranne del Lelli, il beneficio del condono sulla pena ad ognuno inflitta per l'indulto di cui. ~ll'art. 2 .R·~: pu932'. n. 1403 determinando le pene da scontare: Attolm1 e Taghav1m ad anm 13 di reclusione ciascuno; Grisenti anni n; Pedroni e Fontanesi anm IO


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ciascuno; Vispi anni 7; Cugini e Pergetti anni 7 ciascuno; oltre ad ogni conseguenziale di legge. Per il Cugini, espiando la pena ridotta di anni 7 in applicazione del R.D. di amnistia e condono del 5.n.1932, n. 403, per condanna riportata dal Tribunale Speciale in data 9.12.1931, operato il cumulo giuridico delle pene di cui alla precedente ed alla presente sentenza, determina la pena complessiva da scontare in anni IO e mesi 6 di reclusione con tutte le altre conseguenze di legge. Ordina che venga immediatamente scarcerato il Lelli - risultando dal computo della scarcerazione sofferta che egli ha già espiato la pena se non detenuto per altra causa.

Roma, 13.10.1933 -

Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Lelli Luigi, detenuto dal 27.7.1932, viene scarcerato il 13-10.1933.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm a1 RR.DD. 25.9.1934, n . 1511 e 15.2.1937, n. 77: Attolini viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 4-7-1939 . Detenuto dal 4.7.1932 al 4.7.1939. Pena espiata: anni 7. (V. anche Decisioni emesse nel 1932, pagg. 451-454) Tagliavini, detenuto dal 25.7.1933 avrebbe dovuto essere scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 25.7.1939. Il Tagliavini, però, muore nell'Istituto Penale di Castelfranco Emilia alle ore undici del 18.12.1938. Affetto da carcinoma allo stomaco il T agliavini venne operato il 16.10.1938 e il 12.12.1938 inoltrò una istanza di grazia al Capo del Governo nella quale dichiarava «di vedere la vita sfuggirgli da un momento all'altro, .m a prometteva - in caso di sopravvivenza - di poter far dimenticare il suo

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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passato e cooperare, con il suo retto agire, al raggiungimento delle aspirazion i della nostra Patria». Grisenti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2.6.1937. Detenuto dal 2.6.1932 al 2.6.1937. Pena espiata: anni 5. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 20.9.1934. Pedroni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 15-5-1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 9 e giorni 4. A seguito di istanza inoltrata dal Pedroni il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e la Giustizia (Solmi) revoca, con decreto del 15-2.1939, la misura di sicurezza della libertà vigilata inflitta al Pedroni dal T.S.D.S. con sentenza del 13.10.1933. Fontanesi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 6.6.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 8 e giorni 13. Pergetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1 9.2.1937.

Detenuto dal 9.9.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anm 4, mesi 5 e giorni

10.

Per Pergetti vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929», pag. 160. Vispi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 5.6.1932 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 7 e giorni 14. Per il periodo di detenzione di Cugini Desiderio vedi <<Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931)}, pagg. 471-477.

Nota. - Con sentenza n. 13 del 25,1.1933 la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti della latitante: Gualdi Egle, nata l'n.u901 a Modena, sarta.


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Dagli atti del T.S.J?.S. non risulta se negli anni successivi al 1933 sia stata emessa una sentenza d1 condanna o di assoluzione nei confronti della Gualdi. . ~a- sente~a. n. 27 del T.S._D.S. , ~ro?unziat~ n:i confronti dei sopraspecificati imputati 11 13.10.1933, viene d1ch1arata gmndicamenre inesistente (art. ~ D.L.L. 27-7- 1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Pen.) 11 20.5.1974.

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Reg. Gen. n. 130/1933

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SENTENZA N. 29

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, De Martis Giovanni Battista, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: . Venturini Bruno, nato il 28.9.1909 a Fano (Pesaro e Urbino), studente universitario (veterinaria); Battistelli Silvio, nato il 25-12.1905 a Fano (Pesaro e Urbino), meccanico; Bertini Mariano, nato il 28.9.1907 a Fano (Pesaro e Urbino), impiegato pnvato; Rovinelli Remo, nato il 18.3.1901 a Fano (Pesaro e Urbino), fuo chista; Mancinelli Alberto, nato il 22.2.1902 a Fano (Pesaro e Urbino), manovale cement1sta; Nesti Alcide, nato il 17.3-1907 a Siena, tipografo; Petrolati Virgilio, nato il 25-2.1906 a Fano (Pesaro e Urbino), tipografo; Ugolini Odoardo, nato il 27.9.1910 a Santa Maria Fabbrecce (Pesaro e Urbino), falegname; Pagnoni Francesco, nato il 30.3.1901 a Pesaro, vetturale; Mattioli Liviero, nato il 12.1.1910 a Pesaro, ceramista; Cecchini Antonio, nato il 17.1.1904 a Tomba di Pesaro (Pesaro e Urbino), meccanico; G iardini Cenzino, nato il 26.11.1909 a Pesaro, ceram ista; Mancini Alfredo, nato il 16.6.1897 ad Urbino, fruttivendolo.


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IMPUTATI

Tutti: 1) del delitto previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P. per avere, fino al gennaio 1933 ed in precedenza, partecipato ad associazione comunista in territorio di Fano, Pesaro ed Urbino; 2) del delitto previsto e punito dagli art. 81, 2° e 3° cpv., 272, p.p., C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno cnmmoso, fatto propaganda comunista verbalmente e mediante diffusione di stampe.

Rovinelli, Venturini, Battistelli, Bertini ed Ugolini, inoltre, del delitto previsto e punito dagli art. 270, p.p., e no C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, organizzato e diretto in concorso fra loro l'associazione comunista.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentito il P .M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. Durante l'anno 1932 nei Comuni di Fano, Pesaro ed Urbino si è verific~ta una diffusione di stampe comuniste che si ripeteva in determinate ncorrenze. Difatti la mattina del 26+1932 in Fano venivano trovati sparsi manifestini a stampa indirizzati agli operai, ai lavoratori ed ai soldati, incitanti a fare nella ricorrenza del r0 maggio manifestazioni in massa contro il Fascismo e contro i padroni. Il 28.8.1932, poco prima del ritorno dei soldati richiamati dalle manovre, venivano gettati nella Caserma del 94° Reggimento Fanteria di Fano e nella Caserma del 2° Reggimento Artiglieria di Pesaro, manifestini contenenti espressioni che deprimevano lo spirito di patriottismo e di sacrificio dei richiamati stessi. ' Nella notte dal 5 al 6.11.1932 per la ricorrenza dell'anniversario della rivoluzione russa venivano gettati per le vie di Fano numerosi manife-

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stini incitanti alla rivolta contro il Fascismo, contro il Governo Nazionale, e contro le Istituzioni del Regime. Le indagini fatte dalla Polizia per l'identificazione dei colpevoli portarono alla scoperta dell'organizzazione comunista locale, e nel febbraio 1933 si procedette all'arresto degli individui maggiormente indiziati. Dagli interrogatori degli stessi arrestati è risultato che, durante l'anno 1932, si erano recati in Fano due emissari del comitato centrale comunista di Parigi, l'uno in primavera e l'altro in estate, allo scopo di promuovere l'organizzazione del Partito Comunista in quella provincia. Che il primo emissario prese contatto con Rovinelli Remo dal quale fu ospitato; gli consegnò stampe e gli diede istruzioni per l'organizzazione del partito, E prima di partire gli consegnò mezza cartolina illustrata perché gli servisse come mezzo di riconoscimento per l'altro emissario che si sarebbe recato in seguito a Fano. Il Rovinelli dopo la partenza dell'emissario iniziò la sua opera facendosi coadiuvare da Battistelli Silvio e da Ugolini Odoardo nel procurare aderenti all'organizzazione. Il secondo emissario di Parigi si recò a Fano nel mese di agosto portando stampe per la propaganda ed una cassetta di legno con caratteri ed altro materiale tipografico per la stampa dei manifestini. Anche questo emissario fu ospitato dal Rovinelli, ed a suo mezzo prese contatto con Ugolini, con Battistelli, con Bertini e con Venturini, e diede a costoro istruzioni per dare incremento alla organizzazione del Partito Comunista. Dopo la sua partenza, ed in esecuzione delle istruzioni da lui date, fu costituito in Fano un comitato direttivo, e furono nominati anche i capi settore. Il detto comitato si occupava della compilazione, stampa e diffusione dei manifestini, e del (<Soccorso Rosso». Anche nel Comune di Pesaro si era costituita una organizzazione comunista come quella di Fano, ed in stretto collegamento con essa e con le frazioni di Santa Maria Fabbrecce e di San Pietro Calìbano. A capo della organizzazione di Pesaro era appunto Ugolini, il quale aveva organizzato un buon gruppo di affiliati. In Urbino si era costituita una cellula comunista che era in collegamento con il gruppo di Pesaro. Il comitato direttivo di Fano aveva stabilito di fondare un giornale sotto il titolo (<La scintilla» e per procurare il denaro occorrente si rivolse all'Ugolini, il quale si fece dare duecento lire dal cassiere del proprio gruppo, e con questo denaro furono comprati a Bologna i caratteri tipografici ed altro materiale per il giornaletto. Poi si provvide alla costruzione della pressa e della cassetta. Il progettato giornaletto però non vide la luce, perché si ebbe sentore che la Polizia era sulle tracce per scoprire l'organizzazione.


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Perciò tutto il materiale tipografico acquistato per il giornaletto, e l'altro materiale tipografico che era stato portato a Fano dal secondo emissario di Parigi, fu nascosto e sotterrato in località Tiro a Segno del Comune di Fano, dove poi fu rinvenuto dalla Polizia. Dalle risultanze della istruttoria si è accertato che della organizzazione comunista di Fano facevano parte Venturini, Battistelli e Bertini, i quali costituivano il comitato direttivo; inoltre Mancinelli, Petrolati e Rovinelli erano capi settore; e Nesti il quale, essendo tipografo, era incaricato del servizio stampa. Che del gruppo di Pesaro facevano parte Ugolini, che ne era il capo, Cecchini, Giardini, Mattioli e Pagnoni. Che alla cellula di Urbino apparteneva Mantini. Pertanto costoro sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti in rubrica. Le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti.

ne e direzione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P.; del reato di appartenenza a detto partito a senso del 2° cpv. dello stesso art. 270; e del reato continuato a senso degli art. 272, p.p., ed 81, 2° e 3° cpv., C.P .. E perciò il Venturini deve essere ritenuto colpevole di detti reati. La difesa ha sostenuto che il reato di appartenenza al Partito Comunista di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P. deve essere assorbito dal reato più grave di organizzazione e direzione del Partito Comunista previsto e punito dalla p.p. dello stesso articolo. Si osserva però che tale assorbimento non ha fondamento nella invocata disposizione dell'art. 84 C.P. che si riferisce al reato complesso. Invero da questo articolo si rileva che si ha reato complesso quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per sé stessi reato. E la dottrina insegna che questa volontà della legge deve risultare espressamente, e non si può dedurre da arbitrarie argomentazioni. Ora il reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista, ed il reato di appartenenza a detto partito, sono considerati dall'art. 270 C.P. come due reati distinti ed a sé stanti; né da detto articolo si rileva che l'appartenenza al Partito Comunista è elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'organizzazione. Pertanto la tesi difensiva dell'assorbimento dell'un reato nell'altro non merita accoglimento. Si è detto inoltre che il reato di propaganda di cui all'art. 272, p.p., C.P. rientra nel beneficio dell'amnistia a norma dell'art. I del R.D. 5-11.1932, n. 1403. Si osserva però che nella specie si tratta di reato continuato che sfugge al beneficio dell'amnistia perché si è protratto oltre la data del decreto di clemenza sovrana. Difatti l'ultimo fatto costituente propaganda, e cioè la diffusione di manifestino compilato per la ricorrenza della rivoluzione russa, è avvenuto nella notte dal 5 al 6.n.1932; mentre il decreto di amnistia stabilisce all'art. 22 che esso ha efficacia soltanto per i fatti commessi fino a tutto il 4.11.1932. Perciò neanche la seconda tesi difensiva ha fondamento.

Venturini Bruno: studente in veterinaria nell'Università di Bologna. Tratto in arresto il 1° .2.1933 fu trovato in possesso di un cifrario che, a suo stesso dire, gli serviva per la corrispondenza di partito. Nella perquisizione eseguita al suo domicilio furono trovate alcune carte, fra le quali era la tessera del G.U.F. intestata al suo nome. Egli ha confessato che faceva parte del comitato direttivo del Partito Comunista di Fano, che si occupò della compilazione e della stampa dei manifestini, che scrisse il manifestino diretto ai soldati richiamati, e lo diffuse egli stesso il 28.8.1932 assieme a Battistelli ed a Bertini nella Caserma del 94 ° Reggimento Fanteria; che compilò altri due manifestini intitolati, l'uno: (<Federazione giovanile comunista italiana», e l'altro: «Partito comunista italiano», sotto la data: settembre 1932. Che organizzò assieme a Battistelli, a Bertini, a Nesti ed a Petrolati la diffusione dei manifestini fatti per la ricorrenza dell'anniversario della rivoluzione russa e diffuse nella notte dal 5 al 6.n.1932. Che assieme a Battistelli, a Bertini ed a Nesti stabilì la fondazione del giornaletto «La scintilla» e preparò un articolo per questo giornale. Che s'interessò di procurare i mezzi finanziari per il giornaletto rivoluzionario ad Ugolini, fiduciario del gruppo di Pesaro. Che prese parte alla riunione tenuta in Fano l'8.u933 nell'osteria del «Carboncino» allo scopo di prendere accordi sui sistemi da adottare per dare incremento alla organizzazione comunista ed alla propaganda. Egli quindi ha pienamente confessato la sua appartenenza al Partito Comunista, la carica direttiva da lui assunta di membro del comitato e l'attività da lui svolta per la organizzazione comunista e per la propaganda. Questi fatti rivestono rispettivamente i caratteri del reato di organizzazio-

Battistelli Silvio: questi ha confessato che faceva parte del comitato direttivo di Fano; che nel maggio 1932 prese contatto con l'emissario di Parigi per mezzo di Rovinelli; che svolse attività organizzativa e procurò aderenti al partito ottenendo l'adesione di Venturini e di Bertini; che si occupò della stampa e diffusione dei manifestini, e diffuse egli stesso assieme a Venturini ed a Bertini nell'agosto 1932 quelli diretti ai soldati richiamati, gettandoli nella Caserma del 94° Reggimento Fanteria di Fano; che assieme a Bertini, a Venturini, a Nesti ed a Petrolati organizzò la diffusione dei 9. - U.S.


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manifestini compilati per la ricorrenza dell'anniversario della rivoluzione russa; che concertò con i suddetti Bertini e Venturini la fondazione del giornale «La scintilla» ed andò a Pesaro per chiedere all'Ugolini i mezzi necessari per detto giornale; che infine prese parte alla riunione tenuta nel gennaio 1933 in Fano nella osteria del «Carboncino» allo scopo di dare incremento all'organizzazione comunista ed alla propaganda. Da queste dichiarazioni dello stesso Battistelli emerge quindi la prova dei fatti che gli sono attribuiti, che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di organizzazione e direzione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P.; di appartenenza a detto partito a senso del 2° cpv. del suddetto articolo; e di propaganda sovversiva continuata a senso degli art . 272, p.p., e 81, 2° e 3° cpv., C.P .. E pertanto il Battistelli deve essere ritenuto colpevole di detti reati.

1932, e gli offrl ospitalità in casa sua; mise in contatto questo em1ssano con Ugo lini, con Battistelli, con Venturini e con Bertini. Li interessò di organizzare il Partito Comunista in Fano fin dal maggio 1932, ed a tale scopo si rivolse al Battistelli perché procurasse aderenti, e gli diede le stampe lasciate dall'emissario per la propaganda. Quando fu costituito il comitato direttivo di Fano egli non volle entrare a far parte, scusandosi che era conosciuto dalle Autorità e temeva di compromettersi, che era anziano, e che aveva figli. Assunse però la carica di capo settore della organizzazione di Fano. Diffuse opuscoli e fogli volanti nell'estate 1932 nelle campagne fiancheggianti la via Flaminia a scopo di propaganda fra i contadini che ivi lavoravano. Egli ha confessato le suddette circostanze; ma ha anche dichiarato che dal settembre in poi non si è più occupato del Partito Comunista, perché doveva provvedere ai bisogni della sua numerosa famiglia. Questa circostanza trova conferma nelle dichiarazioni di altri imputati. Difatti il Venturini nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore, e confermato al dibattimento, ha detto che gli ultimi contatti da lui avuti col Rovinelli sono stati nell'agosto o settembre r932; che il Rovinelli non sapeva né della diffusione dei manifestini avvenuta il 5,11.1932, né della riunione avvenuta nel gennaio 1933; e che egli ha la precisa impressione che il Rovinelli dopo di aver dato la spinta alla organizzazione, ad un certo momento si sia ritirato indietro per non compromettersi (fase. Venturini, f. 34 retro e 35). Il Bertini ha dichiarato al Giudice Istruttore, e confermato al dibattimento, che il Rovinelli non volle far parte del comitato direttivo facendo presente che era anziano, che aveva figli e che era conosciuto dalle Autorità (f. 13, fase. pers.). Ed a f. 17 ha soggiunto che il Rovinelli si è mantenuto assolutamente estraneo alla fondazione del giornaletto «La scintilla». Anche il Battistelli nel suo interrogatorio scritto, confermato al dibattimento, ha dichiarato che il Rovinelli non volle far parte del comitato direttivo dicendo di essere ormai anziano, di avere figli, e di non volersi più interessare direttamente della organizzazione comunista (fase. Battistelli, f. 11). Pertanto vi sono elementi sufficienti per ritenere che il Rovinelli, sebbene sia stato il promotore della organizzazione comunista di Fano, e si sia occupato della propaganda fino al tempo della diffusione dei manifestini diretti ai soldati richiamati (28.8.1932), poi non ha più svolto alcuna attività, ed è rimasto estraneo alla organizzazione. In conseguenza i reati di organizzazione comunista, di appartenenza alla detta organizzazione e di propaganda sovversiva a lui attribuiti sono stati commessi nel periodo che va dall'aprile al settembre 1932; e la rubrica deve essere modificata nei suoi riguardi in tal senso.

Bertini Mariano: questi ha confessato che nella primavera del 1932 entrò nell'organizzazione comunista di Fano per opera di Battistelli; che prese parte alla riunione tenuta nell'agosto 1932 dall'emissario di Parigi in località Sottomonte per dare istruzioni in ordine alla costituzione del gruppo comunista in Fano, ed ebbe in consegna la cassetta col materiale tipografico, portato da detto emissario; che l'organizzazione di Fano ebbe sviluppo per l'interessamento suo, di Rovinelli, di Battistelli e di Venturini; che egli era membro del comitato direttivo; che nell'agosto 1932 diffuse assieme a Venturini ed a Battistelli stampe nella Caserma del 94° Reggimento Fanteria di Fano, e poi egli stesso andò a Pesaro e diffuse gli stessi manifestini nella Caserma del 2° Reggimento Artiglieria. Ha confessato inoltre che egli assieme a Venturini, a Nesti ed a Petrolati organizzò la diffusione per la ricorrenza dell'anniversario della rivoluzione russa; che assieme a Venturini, a Battistelli, a Nesti ed a Petrolati concertò la fondazione del giornaletto «La scintilla» e nel gennaio 1933 s'interessò di procurare la pressa per detto giornale; che partecipò alla riunione tenuta 1'8.1.1933 nell'osteria del «Carboncino» per dare incremento all'organizzazione ed alla propaganda. Da quanto sopra emerge la prova dei fatti che sono attribuiti al Bertini, e perciò egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli a senso degli art. 270, p.p. e 2° cpv., C.P., 272, p.p., e 81, 2° e 3° cpv., stesso Codice. Rovinelli Remo: è colui che prese per primo contatto con l'emissario venuto da Parigi nella primavera del 1932 e lo ospitò in casa sua; ebbe da costui stampe comuniste e l'incarico di organizzare il partito in Fano, ed ebbe anche una mezza cartolina illustrata che doveva servirgli come riconoscimento per l'altro emissario che si sarebbe in seguito recato a Fano. Prese infatti contatto col secondo emissario recatosi a Fano nell'agosto


132

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S.

Pertanto a lui devono essere applicati i benefici dell'amnistia e dell'indulto concessi con R.D. pr.r932, n. 1403.

Ugolini Odoardo: questi era il capo riconosciuto del gruppo comunista di Pesaro e, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, ha confessato di essere effettivamente tale. Ha dichiarato inoltre che nel maggio 1932 prese contatto con l'emissario di Parigi, il quale lo incaricò di organizzare il gruppo comunista a Pesaro e gli diede stampe per la propaganda. Che egli indusse Giardini e Mattioli ad aderire alla organizzazione; che s'interessò della fondazione del giornale «La scintilla>> e procurò i mezzi finanziari facendosi consegnare nel dicembre 1932 dal cassiere del suo gruppo, Mattioli, lire duecento per l'acquisto del materiale tipografico'. e poi egli stesso costruì nel gennaio 1932 la pressa per la stampa del giornale. Ha confessato inoltre che egli aveva l'incarico di fare da collegamento fra la organizzazione di Fano e quella di Pesaro. Che ricevette più volte dal Bertini stampe per la propaganda, e provvide alla diffusione. La prova quindi dei fatti a lui attribuiti è raggiunta dalle sue stesse dichiarazioni; e perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, e cioè: di organizzazione e direzione del Partito Comunista a senso dell'art. 270, p.p., C.P.; di appartenenza a detto partito a senso del 2° cpv. dello stesso art. 270; e di propaganda sovversiva continuata a senso dell'art. 272, p.p., C.P. e dell'art. 81, 2° e 3° cpv., stesso Codice.

Mancinelli Alberto: questi ha confessato che faceva parte della organizzazione comunista di Fano, e che gli era stata affidata la carica di capo settore. Non è però rimasto accertato se abbia partecipato alla diffusione dei manifestini o se abbia fatto in altro modo propaganda. Pertanto mentre deve essere ritenuto colpevole del reato di partecipazione al Partito Comunista a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P., deve invece essere prosciolto dal reato di propaganda per insufficienza di prove. Nesti Alcide: è tipografo, e come tale era incaricato dal comitato comunista di Fano del servizio stampa. Ha confessato di appartenere alla organizzazione comunista e di essersi occupato della propaganda; di avere lavorato con Bertini e con Petrolati per la stampa dei manifestini diretti ai soldati nell'agosto 1932 e di avere diffuso assieme a Petrolati nella notte dal 5 al 6 novembre i manifestini per l'anniversario della rivoluzione russa; inoltre di aver compilato col Petrolati il manifestino dal titolo «La diana» diffuso nella notte dal 5 al 6 novembre; di essersi interessato della fondazione del giornaletto «La scintilla» e di essere andato a Bologna per comprare i caratteri tipografici. Ha confessato altresì di aver preso parte alla riunione tenuta 1'8.1.1933 nella osteria del «Carboncino». Il materiale tipografico rinvenuto dalla Polizia in località Tiro a Segno di Fano era da lui tenuto, e fu da esso e da Petrolati sotterrato nel gennaio r933 per timore che la Polizia avesse avuto sospetti sulla loro attività. Poiché dalle stesse dichiarazioni del Nesti emerge la prova dei fatti che gli sono attribuiti, egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 270, 2° cpv., 272, p.p., e 81, 2° e 3° cpv., C.P .. Petrolati Virgilio: ha confessato di appartenere alla organizzazione comunista di Fano, di avere assunto l'incarico di capo settore, di essersi occupato assieme al Nesti della stampa dei manifestini diretti ai soldati richiamati nell'agosto r932, e di avere diffuso nella notte dal 5 al 6 novembre i manifestini fatti per l'anniversario della rivoluzione russa. Ha anche dichiarato di essersi interessato alla fondazione del giornaletto «La scintilla» e di aver preso parte alla riunione tenuta nell'osteria del «Carboncino» nel gennaio 1933, Pertanto vi sono elementi sufficienti per ritenerlo colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva continuata previsti e puniti rispettivamente dagli ai:t. 270, 2° cpv., 272, p.p., e 81, 2° e 3° cpv., C.P ..

I3}

Pagnoni Francesco: questi faceva parte del gruppo comunista di Pesaro, ed ha confessato tale appartenenza; ha anche detto che egli manteneva il collegamento fra il gruppo di Pesaro e la cellula di Urbino; che ebbe contatto nell'agosto 1932 con l'emissario di Parigi; che prese parte alla riunione tenuta da costui presso San Pietro in Calibano. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole del reato di partecipazione al Partito Comunista a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P .. E poiché non si sono avuti elementi sufficienti che egli abbia anche partecipato alla propaganda, dev'essere prosciolto da questo reato per insufficienza di prove. Mattioli Liviero: questi ha dichiarato che faceva parte del gruppo comunista di Pesaro, che aveva l'incarico di cassiere e custodiva le quote che i dirigenti della organizzazione gli versavano. Che prese parte alla riunione tenuta dall'emissario di Parigi nell'agosto 1932 a San Pietro in Calibano; che nel novembre dello stesso anno consegnò a Venturini, per interessamento di Ugo lini, lire duecento per la fondazione del giornaletto «La scintilla» prelevando detta somma dalla cassa del gruppo (fase. pers., f. 5 e rn). Ne.Ila perquisizione eseguita sulla sua persona al momento dell'arresto gli furono trovate indosso lire 123,75 di cui non seppe giustificare il possesso, e perciò gli furono sequestrate.


134

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA

DELLO STATO

Per tali risultanze il Mattioli dev'essere ritenuto colpevole del reato di partecipazione al Partito Comunista a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P .. E poiché non è rimasto accertato che egli abbia svolto anche propaganda, dev'essere prosciolto da questo reato per insufficienza di prove. Non avendo giustificato il possesso della somma sequestratagli devesi ritenere che essa costituiva il fondo di cassa del gruppo, e perciò dev'essere confiscata a norma dell'art. 240 C.P .. Non ha fondamento la tesi difensiva in base alla quale si è chiesto nei riguardi del Mattioli l'applicazione del beneficio dell'amnistia, perché risulta dalle sue dichiarazioni (f. 5 del fascicolo personale), nonché dalle dichiarazioni di Ugolini (f. 20/r.), e di Giardini (f. 6 e 7/r.) dei propri fascicoli personali, che il Mattioli ha consegnato lire duecento per la fondazione del giornale «La scintilla» in epoca posteriore al R.D. 5,11.1932, n. 1403; e questo fatto dimostra che la sua appartenenza al Partito Comunista si è protratta al di là della pubblicazione del suddetto decreto di amnistia. Cecchini Antonio: ha confessato di appartenere al gruppo comunista di Pesaro dal maggio 1932, indotto da Pagnoni; di aver preso parte alle riunioni tenute in maggio ed in agosto 1932; ma ha dichiarato di non avere svolto alcuna attività dopo tale epoca. È risultato invece che la sua appartenenza al Partito Comunista si è protratta sino alla data del suo arresto, e perciò dev'essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P .. Deve invece essere prosciolto dal reato di propaganda ascrittogli per insufficienza di prove, perché non è rimasto accertato che avesse preso parte alla diffusione delle stampe comuniste. Giardini Cenzino: questi ha dichiarato che apparteneva al gruppo di Pesaro fin dal maggio 1932, indotto da Ugolini; che prese parte alla riunione tenuta nell'agosto 1932 dall'emissario di Parigi nel locale «La rosticceria»; che in seguito a richiesta di Ugolini, capo gruppo, ha aderito al versamento della somma di lire duecento prelevate da Mattioli dalla cassa per la fondazione del giornale «La scintilla» che poi non vide la luce. In base a tali risultanze il Giardini dev'essere ritenuto colpevole del reato di partecipazione al Partito Comunista a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P.; e deve invece essere prosciolto dal reato di propaganda ascrittogli per insufficienza di prove, non essendo rimasto accertato che abbia anche svolto propaganda. Mantini Alfredo: questi apparteneva alla cellula di Urbino, ed ha confessato di essere entrato a farne parte per opera di Pagnoni, di non aver svolto propaganda, né altra attività. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

1 35

del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P .. Deve invece essere prosciolto dal reato di propaganda ascrittogli per insufficienza di prove, non essendo rimasto accertato che abbia presso parte alla diffusione delle stampe comuniste. Stabilita nel ruolo avanti detto la responsabilità penale di ciascun imputato in ordine ai reati rispettivamente ascritti ad ognuno, non resta che passare all'applicazione delle pene. Ed il tribunale per determinarle tiene conto della gravità dei fatti da ciascuno commessi, e delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P .. A ciascuno degli imputati Venturini, Battistelli, Bertini ed Ugolini infligge:

- per il reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista sette anni di reclusione a norma dell'art. 270, p.p., C.P.; ed aggmnge a detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice; - per il reato di partecipazione al Partito Comunista un anno di reclusione a norma del 2° cpv. del suddetto art. 270; - per il reato di propaganda sovversiva continuata due anni di reclusione a norma degli art. 272, p.p., e 81, 2° e 3° cpv., C.P. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P., risulta la complessiva pena di dieci anni di reclusione, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. All'imputato Rovinelli infligge per il reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista sette anni di reclusione a norma dell'art. 270, p.p., C.P.; ed aggiunge a detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice. E poiché, come si è detto avanti trattando la sua responsabilità, a lui compete il beneficio del condono a senso dell'art. 2 del R.D. 5-11.1932, n. 1403, e non vi è alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 4 dello stesso decreto, devonsi dichiarare condonati tre anni della pena della reclusione come sopra inflittagli. Quanto ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva ascritti al Rovinelli, poiché le pene rispettivamente comminate per detti reati dagli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P. non sono superiori nel massimo a 5 anni, essi rientrano nel beneficio dell'amnistia a senso dell'art. 1 del citato decreto pr.1932, n. 1403; e perciò devesi dichiarare non doversi procedere per questi reati perché sono estinti per amnistia.


136

TRIBUNALE SPECIALE PER 1A DIFESA DELLO STATO

A ciascuno degli imputati Nesti e Petrolati infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione a norma dell'art. 270, 2° cpv., C.P.; - per il reato di propaganda sovversiva quattro anni di reclusione a norma degli art. 272, p.p., e 81, 2° e 3° cpv., C.P.; aggiunge a quest'ultima pena cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici a nqrma dell'art. 29 suddetto Codice. E procedendo al cumulo delle pene della reclusione a norma dell'art. 73 stesso Codice, risulta la complessiva pena di sei anni di reclusione per ciascun imputato, con cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici.

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .$.D.S.

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Ritiene cessata l'attività sovversiva di Rovinelli Remo in epoca anteriore al 5.1u932, e modificando in tal senso la rubrica, dichiara non do~ersi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di appartenenza e d1 propaganda sovversiva perché estinti per amnistia a norma d:ll'art. ~ del_ R.D. 5-JI.1?32, n. 1403- Lo ritiene invece colpevole del solo reato di orgamz~~on: ~omumsta. Assolve Mancinelli Alberto, Pagnoni Francesco, Matttoli L1v1ero, Cecchini Antonio Giardini Cenzino e Mantini Alfredo dal reato di propaganda sovversiva pe; insufficienza di prove, e li ritiene colpevoli del solo reato di partecipazione al Partito Comunista. Conseguentemente condanna:

A ciascuno degli imputati Mancinelli, Pagnoni e Mattioli infligge per il reato di partecipazione al Partito Comunista tre anni di reclusione a norma dell'art. 270, 2° cpv., C.P.; ed aggiunge alla detta pena cinque anni per ciascuno d'interdizione dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 citato Codice.

Venturini, Battistelli, Bertini ed Ugolini ciascuno a dieci anm di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici;

A ciascuno degli imputati Cecchini e Giardini infligge per il reato di partecipazione al Partito Comunista due anni di reclusione a norma dell'art. 270, 2° cpv., C.P ..

Nesti e Petrolati ciascuno a sei anni di reclusione ed a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici;

All'imputato Mantini infligge, per il reato di partecipazione al partito comunista, un anno di reclusione a norma del citato art. 270 cpv. 2° C.P .. Poiché tutti i condannati suddetti, meno il Mancini, per la gravità dei reati commessi, devono essere ritenuti persone socialmente pericolose a senso e per gli effetti degli art. 202 e 203 C.P., ad essi si ritiene opportuno applicare anche la libertà vigilata a norma dell'art. 229 stesso Codice. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, ciascuno è obbligato anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P .. Ritenuto infine che il denaro e gli altri oggetti sequestrati attinenti ai reati devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P ..

Rovinelli a sette anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e dichiara condonati tre anni della pena della reclusione a norma dell'art. 2 R.D. 5.n.1932, n. 1403;

Mancinelli, Pagnoni e Mattioli ciascuno a tre anni di reclusione ed a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici; Cecchini e Giardini ciascuno a due anni di reclusione; Mancini ad un anno di reclusione. Tutti i condannati suddetti, meno il Mancini, inoltre alla libertà vigil_ata, al pagamento in solido, compreso_ il Manti_ni, delle spese processu~h, e ciascuno anche alle spese del propno manternmento durante l~ det_en_z1on~. Ordina la confisca del denaro e delle altre cose sequestrate attmentl a1 reati.

Roma, ro.n.1933 - Anno XII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. P. Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 29, 73, 132, 133, 229, 240, 270, p.p. e 2° cpv., no, 272, p.p., 81, 2° e 3° cpv., C.P.; 479, 488, C.P.P.; 1, 2, 4 R.D. 5-1r.r932, n. 1403, dichiara Venturini Bruno, Battistelli Silvio, Bertini Mariano, Ugolini Odoardo, Nesti Alcide e Petrolati Virgilio colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934, n. 15n e 15-2.1937, n. 77:


138

TRIBUNALE SPECIALE PER

LA

DIFESA

DELLO STATO

Venturini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il I .2.1938. Detenuto dal 1° .2.1933 al I 0 .2.1938. Pena espiata: anm 5. 0

Battistelli viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia l'n.2.1938. Detenuto dal I 0 .2.1933 all'n.2.1938. Pena espiata: anni 5 e giorni ro. In una dichiarazione redatta il 12.5-1934, con la quale si associa a una istanza di grazia inoltrata dai fratelli il 20.2.1934, il Battistelli dice, tra l'altro «che intende e vuole essere per l'avvenire un cittadino italiano onesto, laborioso, degno insomma dell'onore di essere un italiano dell'Era Fascista di Mussolini al quale invia fino da ora, qualunque sia l'esito della presente, tutti i più profondi sensi di devozione, di riconoscenza e di amore»; istanza di grazia respinta. Bertini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1°.2.1938. Detenuto dal I 0 _.2.1933 al I 0 .2.1938. Pena espiata: anni 5. Ugolini viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia l'n.2.1938. Detenuto dal 3.2.1933 all'n.2.1938. Pena espiata: anni 5 e giorni 8. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 28.1.1935. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. 15n: Rovinelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 6.2.1935. Detenuto dal 6.2.1933 al 6.2.1935. Pena espiata: anni 2. Petrolati avrebbe dovuto essere scarcerato il 1° .2.1937, ma a seguito di istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Petrolati, viene concesso, con decreto di grazia del 20.6.1935, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Petrolati viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 24.6.1935. Detenuto dal I 0 .2.1933 al 24.6.1935. Pena espiata: anni 2, mesi 4 e giorni 23.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

1 39

Il Petrolati, quale sergente maggiore, venne ritenuto colpevole dei reati di prevaricazione, soppressione di corrispondenza e falso e c_ondannat~,. con il beneficio della sospensione condizionale della pena, dal Tribunale Militare di Bari, con sentenza del 14.1.1926, alla pena di I anno e 6 mesi di reclusione militare. Nesti avrebbe dovuto essere scarcerato il r 0 .2.1937, ma a seguito di istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Nesti, viene, concesso co n decreto di grazia del 2.5.1935, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Nesti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 4.5.1935. Detenuto dal I 0 .2.1933 al 4.5-1935. Pena espiata: anni 2, mesi 3 e giorni 3. Mancinelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 3.2.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: anni I, mesi 7 e giorni 25. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla figlia il 2. II. 1933; istanza respmta. Mattioli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 26.2.1933 al 28.9.1934. · Pena espiata: anni I, mesi 7 e giorni 2. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 2.5-1934Pagnoni viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 29.9.1934. Detenuto dal 3.2.1933 al 29.9.1934. Pena espiata: anm 1, mesi 7 e giorni 26. Giardini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 27.9.1934. Detenuto dal 26.2.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni I. Cecchini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 26.2.1933 al .28.9.1934. . Pena espiata: anm 1, mesi 7 e g1orm 3Mantini, detenuto dal 26.2.1933, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 26.2.1934.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nota - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 49 del 19.7.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine al reato di organizzazione del Partito Comunista nei confronti dì Mancinelli Alberto, Nesti Alcide, Petrolati Virgilio, Pagnoni Francesco, Mattioli Liviero, Cecchini Antonio e Mantini Alfredo.

Nei confronti dei sottoelencati imputati: Angelinì Tommaso, nato il 6.7.1896 a Ginestreto (Pesaro e Urbino), bracciante; Amadori Quinto, nato il 27.u908 a Pesaro, fonditore; Andreoni Luigi, nato il 14.2.1895 a Urbino, ebanista; Balducci Ezio, nato il 16+1905 a Fiorenzuola (Pesaro e Urbino), meccanico; Belpassi Massimo, nato il 22.2.1889 a Urbino, fabbro; Galeri Olivio, nato il 24.3.1908 a Fano (Pesaro e Urbino), falegname; Galligari Giuseppe, nato il 3.9.1890 a Fano (Pesaro e Urbino), falegname; Ghiandoni Carlo, nato il 13.3.19n a Fano (Pesaro e Urbino), studente m legge; Gremolìni Germano, nato 1'8.5.1910 a Fano (Pesaro e Urbino), cementista; Mazzolini Vittorio, nato· il 2.2.1909 a Perugia, studente 1st. Sup. Economia e Diritto; Pedinelli Renato, nato il 9.2.1897 a Fano (Pesaro e Urbino), tipografo; Sperandini Umberto, nato il 14.11.1902 a Fano (Pesaro e Urbino), pescivendolo; Vampa Urbano, nato il 1°.5-1906 a Pesaro, nichelatore. la Commissione Istruttoria dichiarò:

a) non doversi procedere nei confronti di Angelini Tommaso in ordine al reato di organizzazione del Partito Comunista per non aver commesso il fatto e in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva per insufficenza di prove;

b) non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine a1 reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

nei confronti di Gremolini Germano, Balducci Ezio, Amadori Quinto, Vampa Urbano, Belpassì Massimo e Andreoni Luigi; e) non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva nei confronti di Ghiandoni Carlo, Mazzolini Vittorio, Galligari Giuseppe, Pedinelli Renato, Sperandini Umberto e Galeri Olivio. Pertanto Galligari Giuseppe e Pedinelli Renato, detenuti dal 1° .2.1933, e Ghiandoni Carlo, detenuto dal 17.2.1933, vengono scarcerati il 19.7.1933. La Commissione Istruttoria confermò, infine, la scarcerazione disposta dal Giudice Istruttore nei confronti di Angelini Tommaso (detenuto dal 26.2.1933 al 21.5-1933), Amadori Quinto (detenuto dal 26.2.1933 al 2r.5.1933), Balducci Ezio (detenuto dal 26.2.1933 al 2r. 5,1933), Belpassì Massimo (detenuto dal 12-4-1933 al 2!.5.1933), Galeri Olivio (detenuto dal 6.2.1933 al 21.5-1933), Gremolini Germano (detenuto dal 17.2.1933 al 21.5-1933), Mazzolini Vittorio (detenuto dal 17.2.1933 al 2!.5.1933), Andreoni Luigi (detenuto dal1'8.3.1933 al 21.5-1933), Sperandinì Umberto (detenuto dal 3.2.1933 al 21.5-1933), Vampa Urbano (detenuto dall'n.5-1933 al 21.5-1933).


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 30

Reg. Gen. n. 142/1933

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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dell'autorità, di notte in luogo abitato, fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione;

IN PUBBLICA UDIENZA

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Conticelli Giuseppe, De Martis Giovanni Battista, Gaudio Vincenzo, Gangemi Giovanni, Barbera Gaspero, Consoli della M.V.S.N.;

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentito il P .M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

ha pronunciato la seguente IN FATTO ED IN DIRITTO

SENTENZA

è risultato quanto appresso. nella causa contro: Conditi Attilio, nato il 15.9.1893 a Senigallia (Ancona), appaltatore edile; Gobbetti Egisto, nato il 17.6.1896 a Senigallia (Ancona), pescivendolo; Gobbetti Armando, nato il 23.3-1901 a Senigallia (Ancona), pescivendolo; Mazzotti Aldo, nato 1'8.12.1904 a Riccione (Forll), carpentiere.

IMPUTATI

Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P. per avere m Senigallia sino al 25-3.1933, ed in precedenza, partecipato al Partito Comunista. Conditi Attilio, inoltre: a) del delitto previsto dagli art. 56 e 575 C.P. con le aggravanti di cui agli art. 61, n. ro, e 577, n. 3, stesso Codice per avere in Senigallia, la sera del 24.3,1933, per movente politico e con premeditazione, attentato, mediante colpi di rivoltella, alla vita di Brunetti Mario e di Pasquinotti Alfredo, entrambi appartenenti alla M.V.S.N.;

b) del reato previsto e punito dall'art. 697, p.p., C.P. per aver detenuto in Senigallia, nel marzo 1933, una rivoltella senza averne fatto denuncia ali' autorità;

c) del reato previsto e punito dall'art. 699, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Senigallia, il 24 marzo, portato una rivoltella senza licenza

Da qualche tempo in Senigallia si notava un certo risveglio di attività sovversiva che si manifestava con frequenti, per quanto cauti, contatti fra i vecchi elementi sovversivi, e con qualche affissione per le strade di scritti comunisti. L'Ufficio Politico investigativo della n8a Legione della M.V.S.N. nel febbraio 1933 dava incarico al milite Brunetti, giovane accorto e dotato di vivida fede fascista, di fare indagini. Questi, per poter penetrare nell'ambiente sovversivo senza destare sospetti, propalò la voce che era stato espulso dal P.N.F. e dalla Milizia. E siccome si sapeva che tale Negrini Andrea, impiegato del Municipio di Senigallia, frequentava l'osteria di tale Mangialardi, dove solevano riunirsi gli elementi sospetti di sovversivismo, si rivolse a lui per avere notizie. Il Negrini avvicinò Gobbetti Armando, e parlando con costui del movimento comunista locale gli domandò su quali elementi si poteva fare affidamento. Il Gobbetti allora gli fece alcuni nomi, fra i quali indicò Conditi Attilio, Mazzotti Aldo, il proprio fratello Gobbetti Egisto, egli stesso ed altri. Il Negrini scrisse l'elenco dei nomi e lo consegnò al Brunetti, il quale gli manifestò il desiderio di essere presentato a qualcuno di costoro. Allora il Negrini lo presentò, nell'osteria di Mangialardi, a Mazzotti Aldo, al quale il Brunetti diede ad intendere che era stato espulso dal Fascio e dalla Milizia, che intendeva entrare nel Partito Comunista, e che era già in relazione col capo gruppo di Fano. Il Mazzotti gli promise di metterlo a contatto con i comunisti di Senigallia, e lo presentò a Conditi Attilio; questi però si dimostrò diffidente e gli disse che la sua intenzione era di formare un gruppo, così detto,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

Mussoliniano composto di coloro che erano malcontenti, e presentarlo al segretario federale per manifestare i propri desideri. In seguito il Brunetti ebbe modo di avvicinare i fratelli Gobbetti Egisto ed Armando i quali gli dissero che i comunisti di Senigallia erano già organizzati, ma avevano bisogno di aiuti finanziari perché erano abbandonati dal centro. Fu indetta una prima riunione sotto forma di cena in casa di tale Bernacchia Palmira vedova Bordi, alla quale presero parte i fratelli Gobbetti, Mazzotti, Brunetti ed altri. In questa riunione si parlò dell'organizzazione comunista in Senigallia; gli intervenuti manifestarono il desiderio di prendere contatto con un funzionario comunista allo scopo di avere aiuti finanziari per dare incremento alla organizzazione. Dopo questa riunione ve ne furono altre, sempre sotto forma di cena, nella osteria del Mangialardi, ed a qualcuna di esse prese parte anche il Conditi. Nell'ultima riunione, siccome s'insisteva sulla necessità di prendere contatto con qualche funzionario comunista, il Brunetti propose di andare a Fano per avere un abboccamento col capo-gruppo, che egli diceva di conoscere; ma non si stabilì né chi doveva recarsi a Fano, né quando si dovesse andare. Nel frattempo il Brunetti prese accordi con i propri superiori, e si stabilì che a Fano avvenisse l'incontro con un confidente camuffato da funzionario comunista. Dopo ciò il Brunetti invitò il Conditi e tale Pasquini Silvio (prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove) di andare insieme con lui a Fano per prendere contatto con il funzionario. Però tanto il Conditi quanto il Pasquini si rifiutarono adducendo di essere impegnati nel disbrigo di loro affari; anzi il Conditi aggiuns~ che egli non intendeva occuparsi della organizzazione, e che ritornava alla sua prima idea, e cioè di formare il gruppo Mussoliniano. In seguito al rifiuto di Pasquini e di Conditi, il Brunetti si rivolse a Gobbetti Egisto ed a Mazzotti Aldo, i quali aderirono di andare con lui a Fano, ed il 23 marzo tutti e tre si recarono in questa città. Quivi giunti s'incontrarono con l'individuo camuffato da funzionario comunista, ed il colloquio con costui fu breve: si parlò dell'organizzazione comunista di Senigallia e della necessità di avere aiuti finanziari per dare incremento alla organizzazione. Terminato il colloquio Brunetti, Gobbetti Egisto e Mazzotti ritornarono a Senigallia. Però la gita a Fano aumentò i sospetti che già si avevano verso il Brunetti; e di ciò egli ebbe tosto ad accorgersi, perché il giorno seguente, incontrandosi con alcuni di essi, venne schivato e guardato con diffidenza.

Allora il Brunetti, temendo qualche rappresaglia, si recò subito dal Caposquadra Pasquinotti Alfredo, che lo coadiuvava nelle indagini, e gli disse che era stato scoperto dai comunisti. Il Pasquinotti per evitare che il Brunetti subisse qualche aggress10ne, lo accompagnò a casa; poi andò al Comando della Coorte ed informò il Centurione Belardi. Questi disse di recarsi ad Ancona assieme al Pasquinotti ed al Brunetti per informare il Comandante della Legione. Perciò il Pasquinotti tornò a casa dal Brunetti e gli disse che era desiderato dal Centurione Belardi. Usciti assieme il Brunetti ed il Pasquinotti dal portone principale del palazzo, dopo pochi passi il Pasquinotti notò in un angolo nel buio della sera due individui fermi in attitudine sospetta; ma per l'oscurità non poté distinguere chi fossero. Dubitando che quei due stessero in agguato, indusse il Brunetti a rientrare in casa, ed aspettare che essi, stanchi di attendere, si allontanassero. Trascorso un po' di tempo, il Pasquinotti ed il Brunetti, nella speranza che i due individui appostati si fossero allontanati decisero di uscire; ma per precauzione uscirono da una porta secondaria, dalla parte opposta al portone principale. Dopo pochi passi furono fatti segno a tre colpi di rivoltella sparati uno dopo l'altro. Il Pasquinotti ed il Brunetti si buttarono subito a terra, ed estratte le rivoltelle spararono a loro volta alcuni colpi contro gli aggressori, i quali si diedero alla fuga dileguandosi. La Polizia eseguì nella notte stessa le indagini del caso per l'accertamento delle responsabilità; si procedette a moltissimi fermi e perquisizioni delle persone sospette. Fu fatto anche nella notte stessa un sopralluogo presso l'abitazione del Brunetti, e sul davanzale della finestra a destra della porta, donde il Pasquinotti ed il Brunetti erano usciti, si rinvenne una pallottola blindata, schiacciata, di pistola calibro mm. 9, che fu subito sequestrata. Siccome nel buio della notte non si potevano fare tutti i rilievi del caso, la mattina seguente si eseguì un nuovo sopralluogo, e furono rilevate le tracce ed i segni lasciati dai colpi esplosi, le distanze, le ubicazioni, e quant'altro era necessario a lumeggiare le circostanze e modalità del fatto; e si rinvenne un bossolo di pistola automatica calibro mm. 6,35 uguale ad altri due rinvenuti nella notte precedente. Venivano anche raccolte le dichiarazioni di alcune persone che abitavano nei pressi della casa del Brunetti, e da esse si poté indiscutibilmente stabilire che verso le ore 21,10 erano state sentite tre detonazioni d'arma da fuoco, l'una dopo l'altra senza sensibile distacco, in modo da far ri-

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ro. - U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

tenere che si trattava di spari della stessa arma, e dopo un breve intervallo echeggiarono altri colpi di pistola evidentemente di risposta ai primi. Dalle indagini proseguite dalla Polizia Giudiziaria si raccolsero elementi a carico di sette individui che furono denunziati a questo Tribunale Speciale con rapporto in data 2.5-1933. Proceduto contro di essi, dalla istruttoria sono emersi elementi a carico soltanto di Conditi Attilio, di Gobbetti Egisto, di Gobbetti Armando e di Mazzetti Aldo, quali appartenenti al Partito Comunista, ed a carico del Conditi si sono raccolti anche indizi tali da farlo ritenere autore dei colpi di rivoltella sparati la notte del 24 marzo contro il Brunetti ed il Pasquinotti. E pertanto i quattro suddetti individui sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati che sono loro rispettivamente ascritti in rubrica. All'odierno dibattimento tutti gli imputati hanno negato di appartenere al Partito Comunista, ed il Conditi ha anche negato in modo assoluto di essere autore dei colpi di rivoltella sparati contro il Pasquinotti ed il Brunetti. Nei suoi riguardi è risultato che egli, sebbene in passato fosse di sentimenti sovversivi, pure da diverso tempo in qua non ha dato più motivo a sospetti sulla sua condotta politica. Egli durante le indagini fatte dalla Polizia è stato indicato da Gobbetti Egisto come il capo del movimento comunista di Senigallia. Anche il Mazzetti dichiarò alla Polizia che gli elementi sovversivi di Senigallia hanno subito e subiscono l'influenza particolare del Conditi. Costoro però non hanno confermato queste circostanze né davanti al Giudice Istruttore né al dibattimento. E dalle dichiarazioni rese dallo stesso Brunetti all'odierno dibattimento è risultato che quando in primo tempo egli invitò il Conditi ad organizzare il Partito Comunista, questi gli rispose che la sua idea era invece di organizzare un gruppo di Mussoliniani composto da coloro che erano malcontenti per non essere stati ammessi nel partito fascista. Vero è che il Brunetti ha anche dichiarato che in seguito il Conditi gli parlò dell'organizzazione comunista, ma sta di fatto che questi prese parte ad una sola delle varie riunioni tenute sotto forma di cena, in cui si trattava della organizzazione comunista; e che quando si stabilì di andare a Fano per prendere contatto col funzionario comunista, il Conditi non era presente. Ed è anche risultato, per le stesse dichiarazioni del Brunetti, che quando questi invitò il Conditi a prendere parte alla gita a Fano, egli si è rifiutato dicendo che non intendeva partecipare all'organizzazione comunista, e che la sua idea era sempre di costituire un gruppo Mussoliniano.

Il Conditi è un ex combattente che ha prestato servizio in guerra per quattro anni con fedeltà ed onore, che fu ferito, e gode della pensione di seconda categoria per aver contratto la tubercolosi. Queste risultanze pongono per lo meno in dubbio la partecipazione del Conditi alla organizzazione comunista in Senigallia. E se tale dubbio esiste, non vi è neppure fondato motivo per ritenere il Conditi autore dell'attentato commesso la sera del 24 marzo contro il Brunetti ed il Pasquinotti. Questo dubbio è avvalorato dal fatto che né il Brunetti né il Pasquinotti hanno riconosciuto coloro che in quella notte hanno sparato contro di essi, né nella perquisizione eseguita poco dopo gli spari il Conditi fu trovato in possesso di alcuna rivoltella. È vero che l'alibi da lui presentato alla Polizia, per giustificare dove egli si trovasse nell'ora degli spari, è apparso contraddittorio; ma non è da escludere che egli, per la preoccupazione di essere incolpato di un fatto così grave, abbia potuto dire cose non esatte, quando non ci sono altre prove concrete a suo canco. Pertanto il Collegio r itiene di dover assolvere il Conditi per insufficienza di prove tanto dal reato di partecipazione al Partito Comunista, quanto dal reato di tentato omicidio. In conseguenza il Conditi dev'essere prosciolto con la stessa formula dubitativa anche dagli altri due reati ascrittigli: di omessa denuncia di rivoltella e di porto abusivo della detta arma. E per l'effetto del proscioglimento, il Conditi dev'essere scarcerato se non detenuto per altra causa. Nei riguardi degli imputati Gobbetti Egisto, Gobbetti Armando e Mazzotti Aldo sono emersi elementi sufficienti per ritenerli appartenenti al Partito Comunista. È risultato infatti che costoro, quando hanno preso contatto col Brunetti, hanno dimostrato di essere al corrente del movimento comunista di Senigallia, ed hanno preso parte a tutte le riunioni con l'intenzione di dare sviluppo alla organizzazione comunista, manifestando anche il desiderio di prendere contatto con un funzionario del partito per avere aiuti finanziari onde dare sviluppo alla organizzazione stessa. È risultato che nell'ultima riunione, tenuta sotto forma di cena nella osteria del Mangialardi, in cui si concertò la gita a Fano, erano presenti tanto i due Gobbetti, quanto il Mazzetti; e furono precisamente Gobbetti Egisto e Mazzetti Aldo coloro che accompagnarono il Brunetti a Fano per essere presentati al funzionario comumsta. Queste risultanze offrono la prova dell'appartenenza dei tre suddetti imputati al Partito Comunista.

1 47


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA

DELLO STATO

E perciò essi devono essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P .. Ed il Tribunale, tenuto conto delle modalità dei fatti e delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P., ritiene equo infliggere a ciascuno dei tre suddetti imputati la pena di un anno di reclusione. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P ..

P.Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 132, 133, 270, 2° cpv., C.P.; 479 e 488 C.P.P., assolve Conditi Attilio dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove, ed ordina che sia scarcerato se non detenuto per altra causa. Dichiara Gobbetti Egisto, Gobbetti Armando e Mazzotti Aldo colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista, come in rubrica, e li condanna ciascuno ad un anno di reclusione, al pagamento in solido delle spese processuali, ed al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.

Roma, 16.n.1933 - Anno XII.

Sebruono le firme del Presidente e dei Giudici.

Pertanto Conditi, detenuto dal 25.3.1933, viene scarcerato il 16.11.1933.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Gobbetti Armando, detenuto dal 25.3.1933, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.3-1934. Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Gobbetti il 27.9.1933, viene respinta. Nei confronti di Gobbetti Armando sono state emesse dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria le seguenti sentenze:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.S.

- sentenza del Pretore di Senigallia del 10.7.1920: trenta giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché ritenuto colpevole del reato di lesioni a pubblico ufficiale; e

IO

sentenza della Corte di Appello di Ancona del 25.5-1926: 9 mesi giorni di reclusione per lesioni; pena condonata;

- sentenza della Corte di Assise di Ascoli Piceno del 30.1u926: 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per omicidio; - sentenza della Corte di Appello di Ancona del 21.6.1929: 2 anm, 10 mesi e 15 giorni di reclusione quale pena complessiva per i reati di associazione a delinquere e furto. Gobbetti Egisto, detenuto dal 25.3-1933, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.3.1934Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Gobbetti il 27.n.1933, viene respinta. Nei confronti di Gobbetti Egisto sono state emesse dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria le seguenti sentenze: - sentenza del Tribunale di Ancona del 4-I0.1916: 3 mesi e IO g1orm di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per furto; - sentenza del Pretore di Senigallia del 10.7.1920: 22 giorni di reclusione e lire 80 di multa per lesioni e oltraggio; - sentenza del Pretore di Senigallia del 18.6.1921: per oltraggio.

IO

giorni di reclusione

Mazzotti: a seguito di una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Mazzotti il 19.n.1933, viene concesso, con decreto di grazia del 25-1.1934, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Mazzotti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 28.1.1934. Detenuto dal 25.3-1933 al 28.1.1934. Pena espiata: mesi 10 e giorni 3. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17.n.1945, n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.n.1947, n. 1631).

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. 45 del 30.6.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, di-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

chiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di: Predicatori Corrado, nato 1'8.n.1907 a Senigallia (Ancona), pasticcere; Tommassoni Ruggero, nato il 25-1.1891 a Senigallia (Ancona), vigile urbano. Con la summenzionata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò anche di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Pasquini Silvio, nato il 21.7.1907 a Senigallia (Ancona), impiegato privato. Pe rt.1nto Predicatori Corrado, Tommassoni Ruggero e Pasquini Silvio, detenut i dal 25.3-1933, vennero scarcerati il 30.6.1933.

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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SENTENZA N. 31

Reg. Gen. n. 257/1933

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pasqualucci Renato, Gina Armando, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Tamberi Renzo, nato 1'8.7.1914 a Fauglia (Pisa), commesso; Benifei Garibaldo, nato il 31.u912 a Campiglia Marittima (Livorno), rappresentante di macchine da cucire; Corsi Marte, nato il 1° .2.1913 a Livorno, studente Regio Istituto Nautico; Martelli Giovanni, nato il 17.n.1913 a Castelfiorentino (Firenze), manovale edile.

IMPUTATI

Del delitto previsto e punito dall'art. 304 C.P. per essersi m Livorno, fino al 31.7.1933 ed antecedentemente, accordati fra loro al fine di commettere il delitto di propaganda sovversiva (art. 272, p.p., C.P.) mediante la compilazione e la riproduzione poligrafica di due manifestini sovversivi.

Omissis

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 304 (in relazione all'art. 272) e 229 C.P.; 274 e 488 C.P.P., dichiara Tamberi Renzo, Martelli Giovanni, Benifei Garibaldo e Corsi Marte responsabili del reato in epigrafe loro ascritto, coll'aggravante, pei soli Tamberi e Martelli, di cui al 1° cpv. dell'art. 304 C.P. e condan-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

na alla reclusione: Tamberi e Martelli ad anni due e mesi cinque ciascuno, Benifei e Corsi ad un anno ciascuno; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quelle delle spese di custodia preventiva. Ordina per Tamberi e Martelli la libertà vigilata. Roma, 9.12.1933 - Anno XII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. r5n: Martelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 31.7.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: anni r, mesi r e giorni 27. Con declaratoria del ro.7.1937 il T.S.D.S. concede al Martelli il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. rp.1937, n. 77 dichiarando cessata l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata. T amberi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 27.9.1934. Detenuto dal 31.7.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: anni r, mesi I e giorni 26. Benifei: a seguito di istanza di grazia inoltrata personalmente dal Benifei, viene concesso, con decreto di grazia del 7.5-1934, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Benifei viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Livorno il ro.5-1934. Detenuto dal 31.7.1933 al rn.5-1934. Pena espiata: mesi 9 e giorni 9, Corsi, detenuto dal r0 .8.1933, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il r0 .8.1934. Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Corsi il 3.2.1934, viene respinta. Nei confronti dei sopraspecificati imputati, il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia

PRIMA

PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

1 53

di cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.u.1947, n. 1631).

Nota r. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 54 del 20.9.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di:

Frangioni Otello, nato il 18.7.1913 a Livorno, manovale edile, detenuto dal r0 .8.1933 al 20.9.1933. Nota 2 . - Per Frangioni Otello e Martelli Giovanni ved. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 560. - Sent. emessa dal Giudice Istruttore il IO.II.r932»

Per Tamberi Renzo vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 564. - Sent. emessa dal G iudice Istruttore il 12.u.1932,,.


SEZIONE «B»

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA


Reg. Gen. n. 108/1932

SENTENZA N. 4

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Berton Giuseppe, nato il 2.8.1880 ad Altivole (Treviso), carrettiere, detenuto dal 26.1.1932 all'n.1.1933.

IMPUTATI

Del reato previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere, il 26.1.1932 nelle carceri di Agrigento, offeso l'onore ed il prestigio del Capo del Governo sputando in segno di disprezzo all'indirizzo di un ritratto di S.E. Mussolini.

IN CAMERA DI

CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. del 10.1.1933 con la quale chiede che si dichiari non doversi procedere contro Berton Giuseppe in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove, ordinando la su a scarcerazione se non detenuto per altra causa,


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto appresso. Con sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 9.5,1932 l'imputato ~erton Giuseppe veniva rinviato al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere del reato di offesa a S.E. il Capo del Governo a senso dell'art. 282 C.P. (1). Egli però in data 21.n.r932 faceva istanza al P.M. di questo Tribunale proclamandosi assolutamente innocente. Pertanto si ritenne opportuno riesaminare la sua posizione, e si fecero a mezzo dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria nuove indagini per meglio accertare la sussistenza del fatto e, nel caso affermativo, se il Berton abbia agito con la volontà e la coscienza di fare offesa a S.E. il Capo del Governo. E dalle indagini esperite dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria risulta che mancano seri elementi probatori che il Berton abbia commesso il fatto, e che in ogni caso non può affermarsi con sicurezza che egli lo abbia commesso con la coscienza e la volontà di arrecare offesa al Capo del Governo, in quanto lo stesso non ha politicamente precedenti di sorta. Pertanto il detto Berton dev'essere prosciolto per insufficienza di prove e scarcerato, rimanendo in tal senso modificata la precedente sentenza di questa Commissione Istruttoria.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

159

SENTENZA N. 6

Reg. Gen. n. 367/1931

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Perrotti Ubaldo, nato il r0 -4-1899 a San Severo (Foggia), meccanico, detenuto dal 12.1.1931 al 5.5-1931 e, nuovamente, dal 7.1.1932 al 13.r.1933-

IMPUTATO

a) del delitto previsto e punito dall'art. 122, r0 e 2° cpv., C.P. 1889 P.Q.M.

.

Visti gli art. 378 e 381 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927, n . 313, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, modificando la precedente sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 9. 5,1932, dichiara non doversi procedere nei riguardi di Berton Giuseppe in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove ed ordina che gli sia scarcerato se non è detenuto per altra causa.

Roma, u.1.1933 - Anno XI.

in relazione all'art. 278, cpv., C.P. vigente per avere il giorno 9.u931, in San Severo e nel salone da barba di Salatti Cesare, pronunciato frasi offensive all'indirizzo di S.A.R. il Principe Ereditario esclamando: <<Leva quel calmionte e mettilo là, tanto quello è uno stupido, un demente, un cretino, non è nemmeno lo sperma del mio cazzo>>;

b) del delitto previsto dall'art. 122, p.p. e 2° cpv., C .P. r889 in relazione all'art. 278, p.p., C.P. vigente per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, ed in occasione delle frasi ingiuriose rivolte a S.A.R. il Principe Ereditario, offeso S.M. il Re dicendo: «Vedi, il padre è una marionetta che si fa girare da Mussolini,,; e) di oltraggio a S.E. il Capo del Governo per avergli attribuito il fatto di far girare S.M. il Re come una marionetta (legge 24.12.1925, n. 2263, art. 9).

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

(r) Sopravvenuto il decreto di amnistia del 5-11.1932, n. 1403, il Berton non ha potuto godere di detto beneficio per i suoi precedenti penali.

Viste e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria voglia, a modifica della propria sentenza 9.2.1932, dichiarare di non doversi procedere per insufficienza di prove nei riguardi del Perrotti in relazione ai 3 delitti ascrittigli, ed ordinare che il Perrotti stesso sia immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura della citata sentenza, degli atti istruttori


160

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ed in modo particolare delle indagini investigative recentemente compiute dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria, Sezione 4, di guesto Tribunale Speciale si è potuto stabilire

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

161

Il Collegio quindi dichiarando chiusa l'istruttoria ordina che il Perrotti venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

P.Q.M. IN FATTO

ED IN DIRITTO

Che il Perrotti con la suaccennata sentenza della Commissione Istruttoria veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati previsti e puniti dagli art. 122, r0 e 2° cpv., C.P. 1889 in relazione all'art. 278, cpv., C.P. vigente; 122, p.p. e 2° cpv., C.P. 1889 in relazione all'art. 278, p.p., C.P. vigente; di oltraggio a S.E. il Capo del Governo ai sensi della legge 24,12.1925, n. 2263, art. 9. Però dalla ulteriore istruttoria è emerso che il giudicabile sarebbe stato denunciato tre giorni dopo d'avere pubblicamente pronunciato le frasi incriminate, ed il giorno successivo ad una lite avvenuta fra il Perrotti ed il teste principale di accusa, Pitta Eraldo. Mentre i testi a difesa affermarono di nulla sapere circa le frasi contestate all'imputato, pur trovandosi assieme al Perrotti quando quest'ultimo avrebbe commesso i reati addebitatigli, invece il Pitta fu accanito nelle accuse specifiche ed altri testi minorenni di anni 15 circa, garzoni del barbiere Salatti denunciante e nel cui negozio si sarebbero svolti i fatti denunciati, furono generici nelle loro deposizioni e non del tutto concordi fra loro. Per cui si può affacciare l'ipotesi che il Salatti per lo meno sia stato esagerato nella narrativa ed il Pitta abbia potuto influenzare Salarti nella denuncia; per vendetta e per motivi collegati alla lite avuta con il Perrotti. L'ipotesi è anche avvalorata dal fatto che il Perrotti, pur avendo professato per il passato idee sovversive e contrarie all'attuale Regime, da anni conduce un tenore di vita irreprensibile, tanto da essere stato prosciolto nel 1929 dalla ammonizione. Inoltre egli è individuo di scarsa cultura ed intelligenza; per cui se scherzando con la solita compagnia che frequentava, ebbe a pronunciare delle frasi non del tutto fedelmente riportate e magari anche esagerate dagli stessi accusatori, si può fortemente dubitare che per lo meno avesse la volontà di offendere S.M. il Re, S.A.R. il Principe Ereditario e S.E. il Capo del Governo. Pertanto il Collegio meglio vagliate tutte le emergenze istruttorie è d'avviso di dichiarare di non doversi procedere contro il Perrotti per insufficienza di prove in relazione ai 3 delitti addebitatigli. I pessimi precedenti penali del Perrotti non consentono l'applicazione del beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.n.1932, n. 1403,

Visti ed applicati gli art. 378 e 395 C.P.P.c.; 2 R.D . 13.3,1927, n. 313, dichiara chiusa l'istruttoria; di non doversi procedere penalmente contro Perrotti per insufficienza di prove in relazione ai 3 reati ascrittigli. Ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 13,1.1933 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

11. •

U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA OIFESA OELLO STATO

Reg. Gen. n. 484/1931

SENTENZA N. 15

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Ordina la revoca del relativo mandato di cattura.

Roma, 15.2.1933 - Anno XL

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; Nota. - Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pagg. 631-633.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Biotti Umberto, nato il 17.9.1904 a Malnate (Varese), muratore, latitante.

IMP UTA TO

a) del delitto previsto dall'art. 4, u.c., legge 2pr.r926, n. 2008 per avere in Malnate (Varese) e zone viciniori, anteriormente al maggio 1927, fatto propaganda di metodi di azione dei programmi e delle dottrine del Partito Comunista;

b) del reato previsto dall'art. 160, p.p., legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848 per avere in epoca imprecisata del 1929 espatriato clandestinamente per movente politico. Poiché i reati sopra specificati sono compresi nell'amnistia concessa con R.D. 5,11.1932, n. 1403 e debbono considerarsi estinti; visto il certificato penale dal quale risulta che il Biotti non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 4 del citato decreto.

P.Q.M.

Visti gli art. 151 C.P. e 591 C.P.P., in conformità della richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei riguardi dell'imputato Biotti Umberto in ordine all'imputazione rubricata per essere estinti per amnistia i reati a lui ascritti.


TRIBUNALE SPECIALE PER

LA Dll'ESA DELLO STATO

SENTENZA N. 17

Reg. Gen. n. 510/1928

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

della predetta disposizione di legge) ad esso Spadoni da addebitarsi o addebitati, in base ai fatti che portarono all'atto di accusa del 29.u.r928, ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Roma, 16.2.r933 - Anno XI.

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente Pertanto Spadoni Riccardo, tratto in arresto il 23-1.r933, venne scarcerato SENTENZA

nel procedimento penale contro: Spadoni Riccardo, nato il 2.ro.r905 a Ferrara, muratore.

.IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 4, p.p. e 2° cpv., legge 25-11.1926, n. 2008 per avere concorso alla riorganizzazione del Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità e provveduto alla propaganda, mercé diffusione di stampati, della dottrina, dei programmi e metodi di azione del suddetto partito disciolto. In Ferrara, dal marzo al luglio r928.

Omissis P.Q.M.

Visti e applicati gli artt. 378-395 C.P.P.; r e 4 R.D. 5.u.1932, n. r403; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara in parziale modifica dell'atto di accusa del 21.n.1928:

a) non doversi procedere per insufficienza di prove contro Spadoni Riccardo relativamente al capo di imputazione di cui alla p.p. dell'art. 4 legge 25-n.1926, n. 2008;

b) estinti per amnistia i reati di appartenenza a partito sovversivo disciolto, nonché di propaganda relativa ad esso partito (1° e 2° cpv.

il 16.2.1933Nota. - Nei confronti di Spadoni Riccardo venne ordinato, nel 1928, lo stralcio degli atti a causa della sua latitanza. I suoi coimputati Rossi Domenico, Verdelli Gaetano, Gamberini Amedeo e Brina Antonio vennero giudicati dal T.S.D.S. il r9.r2.r928 (vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928>> pag. 953) .


166

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 573/1927

SENTENZA N. 19

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Il Benedetti, rientrato dall'estero, venne tratto in arresto il 15.2.1933. In sede giudiziale l'imputato ha respinto, in modo energico, tutte le accuse dando ai fatti una verosimile versione difficilmente controllabile a causa del lungo tempo trascorso. Poiché dal suo interrogatorio emergono circostanze che fanno dubitare che egli abbia prestato la sua attività criminosa in ordine ai reati addebitatigli, si ritiene conforme a giustizia dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti per insufficienza di prove.

Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

P.Q.M.

SENTENZA nel procedimento penale contro: Benedetti Anacleto, nato il 28.1.1900 a Ravenna, contadino, detenuto dal 15-2.1933 al 25-2.1933.

IMPUTA TO

a) del delitto di cui all'art. 3, p.p ., legge 25-11.1926, n. 2008 in relazione all'art._ 2 stessa legge per avere, in provincia di Ravenna in epoche imprecisate e fmo all'agosto 1927, in correità con altri, concertato di commettere a mezzo di proseliti e simpatizzanti del Partito Comunista, fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile; b) del delitto di cui all'art. 3, 3° cpv., della legge 25-11.1926, n. 2008 per . a:7e~e nelle predette circostanze di tempo e di luogo, in correità con altn, 1st1gato a mezzo stampa a far sorgere in armi gli abitanti del Regno e a suscitare la guerra civile. Con l'aggravante della recidiva (art. 80 C.P.).

Omissis . Benedetti Anacleto venne rinviato, nel gennaio del 1928, in stato di lautanza, al giudizio del T.S.D.S. per essere giudicato in ordine ai reati di cui in rubrica.

Visti gli art. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13-p927, n. 313, dichiara, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi procedere nei confronti di Benedetti Anacleto in ordine ai reati di cui in rubrica e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Roma, 25-2.1933 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Per Benedetti vedi anche (<Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1928», pagg. 483 e 1023.


r68

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 241/1932

SENTENZA N. 20

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

del Tribunale Speciale per rispondere dei delitti di partecipazione ad associazione comunista a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P.; di propaganda comunista a senso dell'art. 272, p.p., stesso Codice; di organizzazione di associazioni comuniste a senso dell'art. 270, p.p., citato Codice; di espatrio clandestino per motivo politico a senso dell'art. 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; e della contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279 per non aver pagato la tassa prescritta per il passaporto. Reati commessi in Venezia, Mestre e Treviso fino al febbraio 1932.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Luna Giovanni, nato il 6.8.1898 ad Oderzo (Treviso), fabbro, detenuto dal 22.r.1933 al 25,2.1933; Fornasier Angelo, nato il r0 .3.1903 a Treviso, cameriere, detenuto dal rp.1933 al 25,2.1933.

IMP U TATI

Del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. per avere in territorio di Treviso, antecedentemente e fino al febbraio 1932, organizzato e diretto associazioni comuniste.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. in data 24.2.1933, che chiede il proscioglimento degli imputati Luna e Fornasier dal delitto di cui in rubrica per insufficienza di prove e la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa, modificando in tal senso la precedente sentenza del r3,7.r932,

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto appresso. Con sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 13.7.1932 i nominati Luna Giovanni e Fornasier Angelo venivano rinviati al giudizio

Poiché il Luna ed il Fornasier erano. latitanti e risultavano all'estero, il giudizio nei loro riguardi rimase sospeso. Se non che intervenuto il R.D. di amnistia in data 5.II.1932, n. 1403, su richiesta del P.M., il Tribunale Speciale con sentenza in camera di consiglio in data 10.rr.1932 dichiarava non doversi procedere nei riguardi di Luna e di Fornasier (latitanti) in ordine ai reati di cui agli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P.; ed ai reati di cui all'art. 158, p.p., legge di P.S. ed all'art. 9 della legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, perché detti reati sono estinti per ammst1a. Rimaneva quindi a carico dei suddetti imputati il solo reato di cui all'art. 270, p.p., C.P .. Luna Giovanni veniva tratto in arresto il 22.r.1933 alla frontiera di Bardonecchia all'atto in cui rientrava nel Regno. Fornasier Angelo veniva arrestato il 15,2.1933 sul treno proveniente da Modane col quale ritornava in Italia. Messi entrambi a disposizione di questo Tribunale venivano interrogati dal Giudice Istruttore sulla imputazione rimasta a loro carico, ed essi, pur ammettendo di aver fatto parte del Partito Comunista e di aver fatto propaganda mediante diffusione di stampe sovversive, hanno però negato recisamente d'aver svolto alcuna azione per la ricostituzione del Partito Comunista, dichiarando di aver soltanto firmato un foglio «rapporto» con la qualifica di federale per dare maggiore importanza a tale documento, ma senza coprire effettivamente la carica di federale. Si osserva che dalle risultanze degli atti processuali non emergono elementi certi di prova per ritenere che tanto il Luna che il Fornasier abbiano svolto azione diretta alla organizzazione del Partito Comunista, o quanto meno che essi fossero i dirigenti di detto partito. E pertanto è il caso di proscioglierli dal reato di cui all'art. 270, p.p., C.P. per insufficienza di prove e di ordinare la loro scarcerazione se non


170

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

sono detenuti per altra causa, rimanendo cosl modificata la precedente sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 13-7.1932.

P.Q.M.

PRIMA

PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA

COMMISSIONE ISTRU'ITORIA

Reg. Gen. n. 570/1932

171

SENTENZA N. 21

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Letti gli art. 378 e 381 C.P.P. e 2 R.D . 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P. M., modificando la precedente sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 13-7.1932, dichiara non doversi procedere nei riguardi di Luna Giovanni e Fornasier Angelo in ordine al delitto di organizzazione del Partito Comunista a loro ascritto per insufficienza di prove, ed ordina che essi siano scarcerati se non detenuti per altra causa.

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Calia Michele, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Roma, 25,2.1933 - Anno XI. nel procedimento penale contro: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Raise Antonio, nato il 7.9.1912 ad Este (Padova), residente a Parigi, lattoniere, detenuto dal 14.6.1932 al 2.3,1933,

Nota. - Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pagg. 357-359. IMP U TATO

Del delitto previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. per avere, anteriormente e non oltre il 14.6.1932, in territorio di Parma ed altrove costituito il Partito Comunista. Viste e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria, a modifica parziale della propria sentenza del 10.n.1932, dichiari non doversi procedere per insufficienza di prove nei riguardi di Raise Antonio per il delitto ascrittogli di costituzione del Partito Comunista, ed ordini che il Raise sia immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori, specie delle ulteriori indagini investigative compiute si è potuto statuire

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza 10.n .1932 questa Commissione dichiarava non doversi procedere contro Raise Antonio ed altri per diversi reati perché estinti a causa di amnistia, e rinviava a giudizio solo il Raise per il delitto di costituzione del Partito Comunista.


TRIBUNALE SPECtALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dalle ulteriori indagini compiute dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria Sez. B - .P:esso ques~o Tribun~le, è risultato, però, che non c'è agli atti prova suff1c1ente a canco del Ra1se per ritenerlo colpevole del delitto ascrittogli. Da una parte, invero, . è accertato che il Raise, venendo in Italia, doveva prendere contatto con un emissario del partito, al quale doveva consegnare materiale e denaro, il che dimostra che non il Raise fosse il vero funzio_nario, ma l'altro, poi identificato per Rimola Giuseppe (1). D'altra parte risulta che il Raise per la sua giovane età e per la deficiente cultura non poteva dimostrarsi tanto capace ed esperto da dirigere le fila di un movimento come il comunista. A tutto ciò si aggiungano le ripetute dic_hiarazioni di sott?missione al Regime fatte in questi ultimi tempi dal Ra1se, che confessa d1 non aver mai sentito veramente le idealità comuniste da lui riconosciute errate, e che si dice vittima di influenze nefaste, com; è stato confermato dalle indagini del predetto Ufficio di Polizia Giudiziaria. Può, pertanto, il Raise essere prosciolto dall'imputazione residua per insufficienza di prove.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

1 73

SENTENZA N. 22

Reg. Gen. n. 622/1932

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Calia Michele, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento p~nale contro: Gangi Ciro, nato il 15.5.1905 a Resina (Napoli), fuochista manmmo, detenuto dal 6.ro.1932 all'8.3.r933.

P.Q.M. IMPUTATO

Visti ed applicati gli articoli 378 e 395 C.P.P.c. e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove nei riguardi di Raise Antonio per il delitto ascrittogli di costituzione del Partito Comunista. Ed ordina che il Raise sia immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 2.3.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pagg. 451-454-

(1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 459.

Del delitto di cui all'art. 269 C.P. per avere, a Boston (Stati Uniti d'America) verso la fine di giugno 1932, comunicato e diffuso notizie false e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato italiano, per modo da menomare il prestigio dello Stato all'estero. Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede il rinvio del Gangi a giudizio per rispondere del delitto sopra rubricato, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nel giugno 1932 il Ministero della Marina consentiva, su richiesta del1' Autorità Giudiziaria americana, che il marinaio Gangi Ciro si portasse a Boston quale importante testimonio in gravissimo processo che colà si doveva celebrare per l'uccisione avvenuta nel 1927 del nostro connazionale Giuseppe Fantasia. Il Gangi che, già imputato di tale uccisione, era stato condannato a morte, ma successivamente prosciolto, al giungere in America fu intervistato da giornalisti i quali pubblicarono sui loro giornali dichiarazioni e affermazioni lesive del prestigio italiano che in tale occasione il Gangi avrebbe loro fatte.


1 74

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

S.E. il Ministro della Marina, venuto a conoscenza di ciò, denunziava il Gangi a questo Tribunale Speciale. Poiché nei fatti denunziati si riscontrò violazione dell'art. 269 C.P., fu provveduto contro il Gangi con la prescritta autorizzazione del Ministero della Giustizia. L'imputato, nei subìti interrogatori, si è protestato innocente. Non ha concesso vere e proprie interviste ai giornalisti e non ha mai fatto dichiarazioni contrarie allo Stato italiano. Non ha escluso peraltro di aver potuto dir bene del trattamento avuto nelle carceri americane - dove era stato rinchiuso per quattro anni prima del suo ritorno in Italia e dove era tornato ad essere ristretto nei pochi giorni che precedettero il dibattimento nel quale era stato chiamato a testimoniare - e di aver potuto dire anche che il servizio militare in Marina gli era pesante specie per il servizio di sentinella, e ciò non a scopo di diffusione di notizie tendenziose contro l'Italia ma perché il buon trattamento, che gli veniva usato, continuasse. Ha affermato di essere tornato volontariamente in Italia e di avere volontariamente contrattato ferma di 28 mesi in Marina, mentre per le sue condizioni di famiglia avrebbe potuto nell'Esercito compiere i suoi obblighi militari solo in 3 mesi. È vero che risulta avere davanti la Corte di Boston il Gangi confermato con un semplice sì, quanto in proposito avevano pubblicato i giornali americani, ma il Gangi spiega ciò colla possibilità di un equivoco non conoscendo bene egli l'inglese e non avendo la Corte aderito alla sua reiterata richiesta di un interprete. Verosimile perciò appare la possibilità di una deformazione e di un' amplificazione delle parole e del pensiero del Gangi, operate dalla stampa americana, e la possibilità di un equivoco in sede giudiziaria su circostanza di nessun rilievo ai fini di quella giustizia. Dubbia, pertanto, si presenta la generica. Ma anche nell'ipotesi che il Gangi in quel determinato momento in cui stava per essere in gioco la sua personale reputazione ed anche la sua libertà, davanti ad agenti di polizia, che lo allietavano con ogni sorta di generose e compiacenti concessioni, egli abbia pronunciato le frasi incriminate e cioè di essere contento di ritornare nelle carceri americane dove si sta bene piuttosto che servire nella Marina Militare italiana; che in Italia si va a letto senza lenzuola e senza indumenti per la notte e si lavora sino a mezzogiorno senza nulla per mangiare, non si può, all'esame obiettivo dei fatti, affermare con certezza che il Gangi abbia voluto con ciò denigrare coscientemente l'Italia, menomandone il credito ed il prestigio, anziché crearsi una situazione favorevole in quella speciale contingenza.

La stessa «Gazzetta del Massachusetts», prima a deplorare quanto era contenuto nell'intervista pubblicata dai giornali americani: «Boston American» e «Daily Record», nel suo numero del 16 luglio riproduce una lettera di tal Giuseppe Russo ex marinaio italiano, patriotta esemplare, esaltante la R. Marina d'Italia, nella quale fra l'altro è detto: «Secondo la mia modesta opinione, non si dovrebbe dare tanta importanza a certe stupide asserzioni perché il mondo intero ben conosce la grandezza dell'Esercito e della Marina italiani. Io classificherei tali insulti (le frasi incriminate presuntamente pronunciate dal Gangi) come risultato di una febbrile delusione di paura, nella speranza di poter essere meglio trattato in caso che l'individuo fosse costretto a rimanere molto tempo in carcere». Lo stesso comportamento del Gangi durante il suo servlZlo militare di marinaio porterebbe a far ritenere per lo meno verosimile una tale spiegazione se si pensa che dal suo foglio matricolare risulta essere un buon elemento e avere disimpegnato benissimo - nei nove mesi di servizio prestato nella R. Marina italiana - delicati e gravosi servizi. Pertanto, anche nell'ipotesi che il fatto materiale siasi svolto nei termini incriminati, può logicamente ritenersi che il Gangi abbia così parlato in un momento in cui la sua mentalità era eccitata da un turbinare di eventi che gli richiamavano alla memoria i quattro anni di carcere sofferto e l'eventuale pericolo di subirne ancora nello svolgersi dell'ultima vicenda .giudiziaria che tanto da vicino lo interessava e non con volontà diretta a recare pregiudizio al suo Paese. Anche in tale ipotesi, quindi, difetterebbe l'elemento intellettivo, necessario all'integrazione giuridica del reato di cui all'art. 269, la cui essenza, è bene ricordarlo, è particolarmente diretta a combattere la triste piaga del fuoruscitismo. Nel fatto concreto invece si può ravvisare una incomposta escandescenza di grossolane invenzioni determinata, in un momento ritenuto di personale pericolo, da personale interesse. Ora se un tale comportamento può eventualmente essere soggetto ad esame disciplinare di altrui competenza, non emergono dagli atti elementi seri e comunque efficienti per poter giustificare un rinvio a giudizio del Gangi.

1 75

P.Q . M.

Visti gli articoli 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in difformità della richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove contro Gangi Ciro in ordine al reato ascrittogli in rubrica, e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 8.3.1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


PRIMA PARTE: SENTENZE EMESS.E DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 410/1931

SENTENZA N . 24

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

177

rispondere dei reati di cui in epigrafe. Il 5.6.1932 l'Amendola, reduce dall'estero, veniva arrestato in Milano dall'Autorità di P .S. e posto, il 28 dicembre successivo, a disposizione di questo Tribunale. Interrogato, pur riconoscendosi responsabile dei reati di cui ai numeri 1) e 3) della rubrica, ha respinto l'addebito relativo alla contestata sua attività comunista riorganizzativa, dichiarandosi vittima di false accuse di compagni di partito interessati ad attenuare proprie responsabilità. Le discolpe dell' Amendola appaiono verosimili anche se si mettono in relazione a emergenze precedenti; pertanto tale sua attività organizzativa può ritenersi non raggiunta da prove sufficienti. I reati di cui ai numeri r) e 3) della rubrica devono dichiararsi estinti per amnistia in virtù ed ai sensi degli art. 1 e 4 del R.D. 5-11.1932, n. 1403-

SENTENZA P.Q.M.

nel procediment~ penale contro: Amendola Giorgio, nato il 21.n.1907 a Roma, studente universitario, detenuto dal 5.6.1932 al 16.3.1933. IMPUTATO

1) dei delitti prev1st1 e puniti dal 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1u926, n. 2008 per avere in Napoli, in epoca anteriore e sino all'aprile 1931, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della pubblica Autorità e per avere, mediante clandestina compilazione, riproduzione e diffusione di stampati, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto partito;

Visti gli articoli succitati nonché gli art. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, a parziale modifica della indicata propria sentenza, dichiara non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei riguardi di Amendola Giorgio in ordine al delitto di cui al numero 2 della rubrica; non doversi procedere, nei confronti dello stesso Amendola Giorgio, in ordin~ ai rimanenti reati a lui ascritti . . . per essere questi estmtl per ammst1a. Ordina la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Roma, 16.3.1933 - Anno XI.

2) del delitto previsto e punito dalla p.p. dell'art. 4 della legge 25.n.1926, n. 2008 per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della pubblica Autorità;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

3) del reato di cui agli art. 158, p.p., T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 per avere, nell'aprile 1931, espatriato per motivi politici senza essere munito di passaporto e senza avere pagato la relativa tassa di concessione governativa.

Nota. - Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932,,, pag. 42.

Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza di questa Commissione Istruttoria in data 18.n.1931, il prevenuto Amendola vemva rinviato a giudizio, in istato di latitanza, per 12. -

U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 80/1933

SENTENZA N. 35

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Baretti Giuseppe, nato il 2.7.19ro a Milano, studente in giurisprudenza presso l'Università di Milano; Giovanardi Eugenio, nato il 21.u913 a Milano, studente presso l'Università Cattolica. Detenuti dal 27.2.1933 al 6.5-1933.

IMPUTATI

Del delitto previsto e punito dall'art. 272, p.p., C.P. per avere in Milano, dal dicembre 1932 e non oltre il 9.2.1933, svolto propaganda sovversiva mediante diffusione di stampe. Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Questura di Milano denunziò il 27.2.1933 in istato di arresto i prevenuti per propaganda sovversiva mediante diffusione di stampe. La istruttoria compiuta non ha offerto, però, prove sufficienti a carico dei due denunziati. È rimasto accertato che nel dicembre 1932 e nel gennaio corrente anno, gli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Barbieri Gino, Follieri Mario e Vismara Giulio, ricevettero per posta dei fogli dattilografati che trattavano dei rapporti fra comunismo e religione, nel sen-

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

1 79

so della possibilità di coesistenza dei due princ1p1, e citavano, fra l'altro, le idee di Lenin in proposito. I primi due consegnarono i fogli all'Autorità mentre il Vismara, che aveva inoltre ricevuto anche dei fogli stampati dal titolo «Cristo Re», li distrusse. Fogli simili a questi ultimi erano pure pervenuti ad altre persone, fra le quali il Rettore Magnifico della predetta Università, Padre Agostino Gemelli. Il prevenuto Giovanardi, mentre ha ammesso di essere stato lui a mandare i fogli sui rapporti fra comunismo e religione ai tre suoi colleghi di università, ha negato di avere spedito gli stampati dal titolo «Cristo Re,>, dei quali, a suo dire, aveva ricevuto per posta una ventina di esemplari da lui subito, però, distrutti. Quanto a questi ultimi stampati non è stato possibile accertare se effettivamente sia stato il Giovanardi a diffonderli, sebbene se ne possa sospettare. Per gli altri fogli, ha negato di aver voluto fare della propaganda comunista, in quanto sua intenzione sarebbe stata semplicemente quella di far conoscere ai colleghi le proprie idee sull'argomento trattato nei fogli stessi, il contenuto dei quali sarebbe stato da lui desunto da pubblicazioni consultate nelle biblioteche, così come il contenuto di altri fogli sul comunismo che gli erano stati sequestrati sulla persona all'atto dell'arresto. In realtà non pare che le dichiarazioni rese dal Giovanardi, a sua discolpa, siano inverosimili. Trattasi di un giovane di appena 20 anni, di buoni precedenti, e pertanto può essere prosciolto dalla imputazione mossagli per insufficienza di prove, tenuto conto anche, a suo favore, del pentimento esplicitamente da lui dichiarato dinanzi al Giudice Istruttore, e del suo accostamento, da lui asserito, ai principi del Regime. Quanto all'altro prevenuto Boretti Giuseppe non risulta sufficientemente provato che egli abbia preso parte alla spedizione dei fogli in questione. Il Boretti ha ammesso di avere svolto per il passato attività antifascista e di essere stato, perciò, sottoposto anche all'ammonizione, ma si è dichiarato completamente estraneo, oltre che alla spedizione anzidetta, alla compilazione dei fogli. È però certo che egli era intimo del Giovanardi e che con lui si recava nella biblioteca dell'Università Cattolica per consultare le pubblicazioni su Lenin e, quindi, non può escludersi che abbia collaborato col Giovanardi (il quale, peraltro, lo nega) alla compilazione dei fogli incriminati e alla spedizione degli stessi. Mancano, però, elementi concreti a carico del Boretti, e la Commissione quindi ritiene di doverlo prosciogliere per insufficienza di prove.

P.Q.M.

Letti gli articoli 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3-1927, n. 313, in conformità della richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere per insufficienza


180

TRIBUNALE SPECIALE PER

LA DIFESA

DELLO STATO

di prove contro Giovanardi Eugenio e Boretti Giuseppe in relazione al delitto ad essi rubricato ed ordina la scarcerazione di entrambi se non detenuti per altra causa.

Roma, 6.5-1933 - Anno XI.

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRU'ITORIA

181

SENTENZA N. 40

Reg. Gen. n. 58/1933

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Mucci Giulio, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Calia Michele, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Di Mambro Giuseppe, nato il 17.8.1910 a Parigi, tipografo, soldato nel 46° Reggimento Fanteria, detenuto dal 12.1.1933 al 19.5-1933. IMPUTATO

a) dei reati previsti dagli art. 122 e 132 C.P. Esercito per avere, il 17.r.1933 m Cagliari, nella Caserma del 46° Reggimento Fanteria, profferito parole di oltraggio contro la persona di S.M. il Re, pronunziando, alla presenza di più militari, la frase: «M~ ne frego del Re»; b) del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: «Me ne frego di Mussolini». Omissis P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 551 e segg. C.P. Esercito; 378 e 381, C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara chiusa la istruttoria; non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai delitti ascritti nei confronti di Di Mambro Giuseppe; ordinando la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 19.5-1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


182

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 41

Reg. Gen. n. 94/1933

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Però sembra alla Commissione che non il delitto di offesa a S.E. il Capo del Governo come dalla rubrica si deve riscontrare nel fatto stesso; sibbene la contravvenzione di cui all'art. 654 C.P., in quanto il Misuri ebbe intenzione di esaltare il comunismo e quindi di compiere una vera e propria manifestazione sediziosa; le stesse parole <,Abbasso il Duce» sono il contrapposto delle altre «Viva Lenin» che è l'esponente ed il simbolo maggiore del sovvertimento politico e sociale cui mira il comunismo. Concorre nel fatto anche l'estremo della pubblicità richiesta dall'art. 654 C.P., nei limiti più ampi consentiti dal Codice vigente; per il quale anche gli ambienti di un carcere e specialmente il cortile di esso, dove il fatto si è svolto, è luogo aperto al pubblico. Il reato pertanto esula dalla competenza di questo T ribunale, e dev'essere chiamato a conoscerne il giudice ordinario competente.

nel procedimento penale contro: Misuri Pasquale, nato il 2.9.1906 a Livorno, facchino, detenuto per altra causa dal 20.2.1933-

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, l'n.3.1933 nelle Carceri Giudiziarie di Livorno, offeso S.E. il Capo del Governo tracciando su un muro del cortile di detto carcere le parole «Soltanto il comunismo potrà riconoscere i diritti dell'operaio. Viva Lenin abbasso il Duce>,, nonché l'emblema falce e martello. Letti gli atti e la richiesta del Pubblico Ministero, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

L'n marzo u.s. il prevenuto, mentre si trovava a passeggio in un cortile del Carcere Giudiziario di Livorno, dov'era detenuto in espiazione di pena per reato comune, tracciava su un muro le parole e le figure indicate nel capo di imputazione. Su denunzia analoga della Direzione di quel Carcere, questo Tribunale ha proceduto contro il Misuri. L'istruttoria ha confermato il fatto denunziato. Gli esami dei testi, e principalmente del condetenuto Marzeghini Ernesto e dell'agente di custodia Baiocchi Giuseppe, sono stati precisi e univoci a carico del Misuri.

P. Q.M.

Su conforme richiesta del P.M., dichiara che il fatto commesso da Misuri Pasquale non costituisce il reato di offesa a S.E. il Capo del Governo, e ordina che gli atti siano rimessi al Magistrato ordinario per l'eventuale procedimento di sua competenza.

Roma, 10.6.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA OlfESA OELLO STATO

Reg. Gen. n. 168/1928

SENTENZA N. 53

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

n~l procedimento penale contro: Nata Giuseppe, nato il u.I1.I902 a Torino, panettiere, detenuto dal 28.7.1933 al 29.8.1933-

IMPUTATO

a) del reato previsto e punito dall'art. 3, p.p., legge 2pu926, n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed art. 252-120 C.P. 1889, in detto articolo richiamati, per avere in Torino in epoca anteriore e prossima al luglio 1927 concertato con altri di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;

b) del reato previsto e punito dagli art. 63-79 C.P. 1889; art. 3, cpv., legge 2p1.I926, n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed art. 252-120 C.P. 1889, in detto articolo richiamati, per avere in tempi diversi anteriori e prossimi al luglio 1927, in concorso con altri e con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, incitato pubblicamente e con mezzo della stampa a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato. Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Commissione di volere modificare la rubrica di cui sopra in appartenenza e propaganda relative a partito sovversivo ai sensi degli art. 270 e 272 C.P. e di volere in conseguenza dichiarare di non doversi procedere contro il Nata per essere i reati ora ricordati estinti per amnistia, osserva

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORJA

IN FATTO ED IN DIRITTO

La notte del 16.7.I927 il capo dei vigili notturni di Venaria Reale (Torino) notò due individui in bicicletta, riconosciuti per Alberti Alberto e Nata Giuseppe, buttare lungo le vie della borgata dei fogli e, quindi, allontanarsi rapidamente. Raccolti alcuni fogli, constatò trattarsi di manifestini sovversivi incitanti gli operai a non accettare la riduzione delle paghe e ad opporsi col sabotaggio e con lo sciopero bianco. Rapportato il fatto ai RR.CC., costoro, dopo gli accertamenti del caso, denunziarono i due, che frattanto si erano rifugiati clandestinamente in Francia, a questo Tribunale Speciale. · Si procedette a carico dell' Alberti e del N ata per i delitti di cui in rubrica, ma mentre l' Al berti veniva arrestato il I 0 +1931 a Torino e condannato, con sentenza di questo Tribunale dell'n dicembre stesso anno, ad anni dodici di reclusione, anche per attività sovversiva da lui svolta successivamente al fatto di cui sopra (I), il Nata veniva tratto in arresto soltanto il 28 luglio e.a. al suo rientro nel Regno, munito di un foglio di via del Consolato Generale d'Italia di Parigi. Il Nata, interrogato, ha asserito che nella notte critica egli aveva soltanto accompagnato l' Alberti senza conoscere ciò che costui si proponeva di fare, e che solo dopo si era accorto della diffusione dei fogli compiuta dall' Al berti. Ciò non appare alla Commissione attendibile anche perché contrastante con le dichiarazioni fatte dal teste Acciari e dallo stesso Alberti, dalle quali risulta che anche il Nata buttò per le strade dei manifestini, fatto sufficiente, dati i rapporti con l' Al berti, per fare ritenere anche la sua appartenenza al Partito Comunista. Peraltro quanto ha commesso il Nata (a carico del quale null'altro risulta, nemmeno come precedenti) non raggiunge gli estremi dei delitti a lui ascritti, ma rientra in quelli meno gravi di propaganda comunista e di partecipazione al Partito Comunista di cui al I 0 e 2° cpv. dell'art. 4 legge 2p1.I926, n. 2008, che hanno la loro corrispondenza nel 2° cpv. dell'art. 270 C.P. vigente e nella p.p. dell'art. 272 stesso Codice. E poiché tali delitti sono compresi nell'amnistia di cui al R.D. pr.1932, n. 1403 ed i precedenti dell'imputato non ostano all'applicazione del beneficio, il Nata, che del resto si è dichiarato pentito, dovrà godere di detto beneficio.

(1) Vedi ,,Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931», pagg. 489 e 493.


186

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M.

Letti gli art. r e 4 del R.D. 5.11.1932, n. 1403, in conformità della richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di Nata Giuseppe per i delitti di partecipazione a partito sovversivo e di propaganda sovversiva, cos~ modificata la rubrica, per essere i predetti reati estinti per amnistia, ed ordma che il Nata sia immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 55

Reg. Gen. n. 231/1933

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.;

Roma, 29.8.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Mammolino Gennaro, nato il 29.10.1903 a Pozzuoli (Napoli), muratore, già detenuto per altro reato.

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, il 15.6.1933 nella Colonia Agricola dell' Asinara, dov'era internato come delinquente abituale, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo, dicendo ai compagni: «Mussolini non ha mai fatto del bene a nessuno, e specialmente a noi internati. Se lo avessero ammazzato ne avrebbero messo un altro migliore di lui». Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglimento dell'imputato, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il 15 giugno u.s., l'agente di custodia Furia Celestino accompagnava alla località Tamburino sei internati della Colonia Agricola dell'Asinara. Durante il tragitto si cominciò fra gli internati a parlare del Patto a Quattro, esaltandosi l'opera e la figura di S.E. il Capo del Governo. Uno degli internati, però, Mammolino Gennaro, fu dal Furia udito ad un certo punto pronunziare le seguenti parole: «Mussolini non ha mai fatto del bene a nessuno, e specialmente a noi internati. Se lo avessero ammazzato ne avrebbero messo un altro migliore di lui».


188

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Denunziato a questo Tribunale e procedutosi, previa autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, per il delitto di cui alla rubrica, l'istruttoria non ha fornito a carico del Mammolino prove sicure e tali che consentano il suo rinvio a ~iudizio. Difatti l'imputato ha opposto, sin dal primo momento, una recisa negativa alla contestazione fattagli, attribuendo l'accusa ad ~qu~voc? d~~l'a~e.nte F~ria. Ha escl~s~, cioè, di aver profferito le parole attnbuitegh all mdmzzo di S.E. Mussolini, ammettendo invece di aver detto ai compagni, che discutevano sul Patto a Quattro, di tralasciare tali discorsi e di preoccuparsi soltanto della loro condizione di internati. . L'ac:usa è so~tenuta dall'agente denunziante soltanto, avendo gli altri internati, presenti al momento del fatto, dichiarato di non avere udito il_ Mammolino pronunziare le parole incriminate e, solo qualcuno di essi, di aver sentito l'agente rimproverare il Mammolino con la frase: «Ma voi allora siete un sovversivo». In tali condizioni, la prova resta incompleta e comunque insufficiente; pertanto, adottando i suesposti motivi del P.M., la Commissione ritiene di dover prosciogliere per insufficienza di prove il Mammolino.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 59

Reg. Gen. n. 272/1933

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Daniel Mario, nato il 12.9.1909 a Caerano di San Marco (Treviso), bracciante, detenuto dal 24.8.1933 al 2r.ro.1933.

P.Q.M. I'MPUT ATO

Letti gli art. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, in conformità della ric_hiesta del tM., dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti del Mammolino Gennaro in relazione al delitto ascrittogli al capo d'imputazione, ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Del reato di cui all'art. 303, u.p., C.P. in relazione all'art. 280 stesso Codice, per avere il 5.8.1933 in Littoria, fatto l'apologia di un attentato alla vita di S.E. il Capo del Governo con le parole: «Ora ci vorrebbe un granatone, questo sarebbe il momento>>.

Omissis

Roma, 20.9.1933 - Anno XL

P.Q.M.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. La Commissione Istruttoria, visti gli art. 3 R.D. 13.3.r927, n. 313; 378 e 381 C.P.P., dichiara non doversi procedere contro Daniel Mario in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove, ed ordina che sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa.

Roma, 2r.10.r933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


190

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 29/1933

SENTENZA N. 64

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Mausich Santo, nato il 9.9.1889 ad Abrega (Pola), camenere. IMPUTATO

Dei delitti previsti e puniti dagli art. 278 e 282 C.P. per avere il 14.r.1933, nelle Carceri Giudiziarie di Poggioreale (Napoli) ove trovavasi detenuto per altra causa, offeso l'onore ed il prestigio di S.M. il Re e di S.E. il Capo del Governo, pronunziando al loro indirizzo reiterate e volgari frasi.

Omissis P. Q.M.

Visti gli art. 85, 88, 222 C.P.; 378 C.P.P.; 2 R.D. 13.3-I927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Mausich Santo in ordine ai reati a lui ascritti perché egli non è imputabile, essendo, nel momento in cui commise il fatto, in tale stato d'infermità di mente da escludere la sua capacità d'intendere e di volere. Ordina che egli sia ricoverato in un manicomio giudiziario essendo persona pericolosa per se, per altri, ed anche socialmente. Roma, 26.10.1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE IS'fRUTTORIA

ERRATA CORRIGE

A pagina 143 del volume relativo alle «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1930» viene asserito che Vecchi Eros, nato il 29.9.1902 a Mirandola (Modena), condannato in contumacia con sentenza pronunziata dal T.S.D.S il 30.10.1930, non venne mai tratto in arresto. Tale affermazione è inesatta in quanto il Vecchi venne tratto in arresto il 9.6.1933 e la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 46 del 30.6.1933, dichiarò decaduta - a seguito dell'avvenuto arresto - la suddetta sentenza contumaciale. Inoltre la Commissione Istruttoria, avendo constatato che da successive indagini compiute dall'Autorità di P.S. era risultato che non il Vecchi, ma altra persona non ancora identificata, aveva compiuto ciò che veniva attribuito al Vecchi, dichiarò - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere nei confronti di Vecchi Eros in ordine ai delitti addebitatigli per non aver commesso il fatto.


SEZIONE «C»

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

13. - U.S.


Reg. Gen. n. 649/1932

SENTENZA DEL 10.1.1933 (G.I. Salvatore Curatola)

Nei confronti di: Occelli Giovanni, nato il 14-I.1872 a Trofarello (Torino), detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Torino. IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere in Torino, il 22.8.1932, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole «Mussolini è una merda». Ritenuto che nello stesso tempo in cui il prevenuto sopradescritto veniva denunziato a questo Tribunale Speciale, per rispondere del delitto di cui in rubrica, si procedeva a suo carico con provvedimento di polizia per cui egli era assegnato al confino per la durata di due anni dalla Commissione Provinciale di Torino, in data 26.9.1932 per violazione dell'art. 185 T.U. legge di P.S., Ritenuto che in conseguenza del cennato procedimento non può esserci luogo a procedimento penale nei riguardi del medesimo non essendo ammissibile che egli sia punito due volte per lo stesso fatto. P.Q. M.

Su conforme richiesta del P.M. e visti gli art. 260 e 378 C.P.P., dichiara non esservi luogo a procedimento penale contro il nominato Occelli Giovanni per il delitto di cui in rubrica e ordina la revoca del mandato di cattura emesso il 29.n .r932.

Reg. Gen. n. 550/1932

SENTENZA DEL 23.1.1933 (G .I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di: Buonocore Eugenio, nato il 18.6.1869 a Napoli, falegname.


TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO

Dei reati di cui agli art. 278, 282 e 290, cpv., C.P. per avere il 9.9.1932 pronunziato, nella Casa di Lavoro di Imperia, le parole «Sua Maestà è una carogna con tutti i Ministri e quelli che ci governano. La Regina Margherita se ne scappò con un ufficiale a Savona» e per avere scritto, in data 11.9.1932, una lettera indirizzata al Procuratore Generale di Savona contenente offese per il Procuratore Generale, il Ministro di Grazia e Giustizia e la giustizia italiana.

Omissis Buonocore, già oggetto di quarantacinque provvedimenti del Giudice Penale, quasi tutti contenenti condanne a pene anche gravi, ha ripetutamente oltraggiato qualunque persona gli venisse innanzi: parole e scritti ingiuriosi sono stati da lui indirizzati sia all'agente di custodia come al Giudice e infine anche alle Sacre persone dei Sovrani. Interrogato sul perché di tali ingiurie ha sempre risposto che egli così reagisce agli atti che gli sembrano ingiusti, mentre è evidente che a lui difetta proprio il concetto di ciò che la Giustizia vuole significare. Inoltre il Buonocore - come afferma la perizia psichiatrica - è stato più volte ricoverato in manicomio. Pertanto egli deve essere dichiarato non imputabile a norma dell'art. 88 C.P. e ricoverato in un manicomio giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a due anni. P.Q. M.

Visti gli art. 88 e 222 C.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non farsi luogo a procedimento penale contro Buonocore Eugenio perché non imputabile per aver commesso i delitti addebitatigli in tale stato di mente da escludere la sua capacità di intendere e di volere ed ordina la revoca del mandato di cattura emesso il 7.1.1933 e il ricovero del Buonocore in un manicomio giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

197

Margutti Tommaso, nato il 4.2.1906 a Genova, marittimo, detenuto dal 28.11.1932 al 21.2.1933.

IMPUTATI

Del delitto di cui al 1° cpv. dell'art. 272 C.P. per avere, verso la metà del mese di novembre del 1932 sul piroscafo italiano «Presto», fatto propaganda, per dep:imere il sentimento nazionale, mediante distribuzione di stampe sovversive.

Omissis Ritenuto che le giustificazioni addotte dagli imputati, pur no? ?is_truggendo gli elementi della loro colpa, hanno una base _di ve_rosim~glianza e che pertanto le prove del dolo si presentano manchevoli per i due imputati che sono, tra l'altro, di ottimi precedenti.

P.Q.M.

Visti l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dich~ara di non farsi luogo a procedere nei confronti di Sotgiu Efisio e Margutti To.mmaso in ordine al delitto loro addebitato per insufficienza di prove e ordina la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.

SENTENZA DEL 1.4.1933

Reg. Gen. n. 600/1932

(G.I. Vincenzo Cersosimo) Nei confronti di:

Reg. Gen. n. 26/1933

SENTENZA DEL 21.2.1933 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

Prasio Dandolo, nato il 21.3-1889 a Sampierdarena, elettrotecnico, detenuto per altra causa. IMPUTATO

Nei confronti di: Sotgiu Efisio, nato il I0-4-1883 a Orosei (Nuoro), marittimo, detenuto dal 22.n.1932 al 21.2.1933;

Dei reati di offesa a S.M. il Re e a S.E. il Capo del Governo (art. 278 e 282 C.P .) commessi nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 1° .10.1932.


TRIBU NALE SPECIALE

PER L\ DIFESA DELLO STATO

Omissis Ritenuto che dalla conclusione della perizia psichiatrica eseguita in data 27.3.1933 è risultato che il Prasio, nel momento in cui ha commesso i fatti addebitatigli, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere e quindi non imputabile ai sensi dell'art. 88 C.P .. Ritenuto, inoltre, che dalla suddetta perizia è risultato che il Prasio è da considerarsi un individuo socialmente pericoloso.

PRIMA

PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

1 99

Considerato, inoltre, che la suocera del Marrone Di Biase Maria, presente al fatto, ha escluso di aver sentito pronunziare dal Rossetti e dal La Cordara frasi offensive contro S.E. il Capo del Governo. Ritenuto, infine, che nel paese il Marrone è considerato in tipo presuntuoso e vendicativo, si ritiene opportuno, per le suddette considerazioni, dichiarare di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti degli imputati in questione.

P.Q.M. P.Q.M.

Visti gli art. 88 e 222 C.P. e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Prasio Dandolo in ordine ai reati addebitatigli per vizio totale di mente e ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Visti l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rossetti Luigi e La Cordara Antonio in ordine al reato loro addebitato per insufficienza di prove ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

Reg. Gen. n. 81/1933 Reg. Gen. n. 71/1933

SENTENZA DEL 19.4.1933

SENTENZA DEL 5.4.1933 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

(G.I. Pietro Quinto Guerri) Nei confronti di:

Neiconfronti di:

Mahnich Giovanni, nato il 6.5-1886 a Trieste, autista.

Rossetti Luigi, nato il ro.12.1897 a Manoppello (Pescara), bracciante;

Detenuto dal 24.1.1933 al 19+1933,

La Cordara Antonio, nato il 1°.8.1899 a Braciarola (Chieti), bracciante. Entrambi detenuti dal 14.2.1933 al 5+1933. IMPUTATI

Del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere la sera del 14.2.1933 in contrada Vallone di Manoppello (Pescara), durante uno scambio di insolenze con il milite della M.V.S.N. Marrone Silvio, pronunciato la frase «In c... a Mussolini».

Omissis Ritenuto che dalla compiuta istruzione le accuse del denunziante milite Marrone non sono risultate sufficientemente fondate, dato che fra il Marrone e i due imputati esistevano forti rancori.

IMPUTATO

Del delitto di cui al cpv. dell'art. 290 C.P. per avere il 24.1.1933, in un pubblico esercizio di Abbazia (Fiume), vilipeso le Forze Armate del.lo Stato (Agenti di P.S., Carabinieri Reali e M.V.S.N.) con le parole <,Canaglie, pirati, etc.».

Omissis Dalla compiuta istruttoria è risultato che Mahnich pronunziò le frasi incriminate non al preciso scopo di oltraggiare le suddette Forze Armate dello Stato, ma piuttosto per dare sfogo al suo rancore perché proprio nella mattinata del 24.1.1933 gli era stata elevata una contravvenzione e tolta la patente di conducente di autovetture.


200

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Inoltre è rimasto anche accertato che l'imputato in questione si trovava m stato di manifesta e avanzata ubriachezza. Nascono, quindi, fondati dubbi sull'esistenza del dolo ed è quindi conforme a giustizia dichiarare di non doversi procedere nei confronti del Mahnich in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

20!

P.Q.M.

Visti l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Fioramonti Biagio in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenutò per altra causa.

P. Q.M.

Visti l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi porocedere nei confronti di Mahnich Giovanni in ordine al reato di cui in rubrica per insufficienza di prove e ne ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

SENTENZA DEL 5.8.1933

Reg. Gen. n. 225/1933

(G.I. Vincenzo Cersosimo) Nei confronti di: Ania Giovanni, nato il 24.12.1901 a Favignana (Trapani), bracciante, ricoverato nel Manicomio interprovinciale di Nocera Superiore (Salerno).

Reg. Gen. n. 169/1933

SENTENZA DELL'8.7.1933 (G.I. Vincenzo Cersosimo)

Nei confronti di: Fioramonti Biagio, nato il 27.8.1888 a Fontaneto d'Agogna (Novara), falegname, detenuto dal 30.4.1933 all'8.7.1933,

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 272 C.P. per avere il 30-4-1933, nella frazione Balchi di Fontaneto d'Agogna, fatto propaganda sovversiva a mezzo di manifestini volanti e del giornaletto comunista «l'Unità».

IMPUTATO

a) del delitto di offesa all'onore di S.M. il Re per avere il 24.6.1933 nelle Carceri Giudiziarie di Bari gridato: «Vigliacco il Re» (art. 278 C.P.); b) del delitto di offesa all'onore di S.E. il Capo del Governo per avere nelle circostanze di tempo e di luogo suddette gridato: «Vigliacco Mussolini» (art. 282 C.P.); e) del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale per avere, sempre nelle circostanze di cui sopra, gridato: «Vigliacca la bandiera italiana e coloro che la proteggono>> (art. 292 C.P.).

Omissis Omissis Ritenuto che il Fioramonti fu ritenuto colpevole del reato di cui m rubrica solo perché fu rinvenuto nei pressi della sua abitazione un manifestino lacerato e nel suo laboratorio chiodi simili a quelli che erano serviti per attaccare i manifestini. Ritenuto che dalla compiuta istruttoria non sono emersi altri elementi di prova a suo carico e che, pertanto, non essendo sufficienti gli indizi raccolti l'imputato deve essere prosciolto dall'imputazione addebitatagli.

In merito ai delitti di offesa a S.M. il Re e a S.E. il Capo del Governo, poiché S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia non ha co?ce_sso, con su_a nota del 29.7.1933, l'autorizzazione a procedere, si deve d1ch1arare, per 11 combinato disposto degli art. 15 del C.P. e 313 del C.P.P., dì non doversi procedere per mancanza di autorizzazione. In merito al delitto di vilipendio alla . bandiera nazionale si osserva che l'espressione «vigliacca bandiera italiana» - espressione ingiur_ios~ per il sacro simbolo della sovranità e della personalità dello Stato, e quindi sempre riprovevolissima - non integra gli estremi del reato rubricato in quanto,


202

TIUBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

secondo il concetto del legislatore, il vilipendio che è «il mostrare di tenere a vile, mediante ignominia, disprezzo o dileggio» va oltre l'offesa e l'oltraggio. Quindi, nel caso in esame, non si può riscontrare vilipendio dato che la frase incriminata è stata pronunziata senza. una plausibile ragione e pertanto si può ravvisare nella suddetta frase solamente uno inconsulto sfogo di una mente sconvolta piuttosto che il vilipendio previsto e punito del C.P .. Non ricorrendo, quindi, gli estremi del reato di vilipendio l'Ania deve essere prosciolto anche dalla suddetta imputazione. P.Q.M.

PRIMA

PARTE: SENTENZE EMESSE OAL GIUDICE ISTRUTTORE

ed un ignorante che vive alla giornata, poco amante del lavoro e che spende rapi1amente quel poco che guadagna. . . . . E anche risultato che il 23.8.1933 Fatt101 era ancora d1gmno alle 14,30, bevve un bicchiere di vino, poi giocò a scopa, vinse un altro mezzo litro di vino che bevve sempre a digiuno. Pertanto le circostanze di fatto danno alle parole incriminate il carattere e l'espressione di quel triste turpiloquio, di quella _irri~essiva scor~~tte~z~ di linguaggio che purtroppo è consueta in cem amb1en~1 e ~on certi m?~v,dui. Nel caso in esame, quindi, si deve dubitare che esista 11 dolo specifico del delitto di offesa al Capo del Governo che presuppone la cosciente volontà di oltraggiare.

Visti gli art. 15 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di: 1) non doversi procedere nei confronti di Ania Giovanni in ordine a1 delitti di offese al Re e al Capo del Governo per mancanza di autonzzaz1one; 2) non doversi procedere nei confronti di Ania Giovanni in ordine al delitto di vilipendio alla bandiera nazionale perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti del Pattini e ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

SENTENZA DEL 3.10.1933

Reg. Gen. n. 234/1933 Reg. Gen. n. 275/1933

SENTENZA DEL 22.9.1933 (G.I. Antonio Scerni)

Nei confronti di: Pattini Giovanni, nato il 16.6.1896 a Bagno di Romagna (Forlì), bracciante, detenuto dal 23.8.1933 al 22.9.1933-

203

(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di: Gherardi Giovanni, nato il 16.10.1873 a Cesena (Forlì), maniscalco, detenuto dall'1q.1933 al 3-10.1933.

IMPUTATO IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in un'osteria di Bagno di Romagna il 23.8.1933, offeso il prestigio del Capo del Governo, rivolgendo a tal Donati Federico di Predappio la frase: «Vado in c... a te e al tuo paesano».

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere l'n.7.1933, in Cesena, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo pronunciando la frase: «Mussolini e il Fascismo sono una massa di ladri».

Omissis Omissis Dall'istruttoria è rimasto confermato che il Pattini pronunziò l'espressione che gli è stata contestata, ma è risultato anche che egli è un miserabile

L'n.7.1933 Gherardi ebbe un diverbio con Magnani Luigi, custo_de del Monte dei pegni della Congregazione di Carità di Cesena. Il ~agnam affe~ma che nella discussione il Gherardi inveì con parole offensive contro il


TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Presidente della Congregazione di Carità che mal retribuiva il suo lavoro ~ contro i dirigenti dei Sindacati e che, per ultimo, avrebbe pronunziato, tn gergo romagnolo, la frase offensiva di cui in rubrica. Non si può, però, non osservare che le altre persone presenti al fatto, mentre confermano le parole offensive pronùnziate contro il Presidente della Congregazione, escludono di avere udito parole oltraggiose all'indirizzo del Capo del Governo e del Fascismo. . Pur esse.ndo il Magnani persona di indiscussa moralità, è tuttavia possibile che. egli a?bi~, durante i.] diverbio, frainteso le parole pronunziate dal Gherard1 e qumd1, nel dubb10, diventa necessaria ed equa una assoluzione per insufficienza di prove.

Omissis

204

P.Q.M.

Visti l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Gherardi Giovanni in ordine al delitto addebitatogli, e ne ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

205

Gli elementi di prova a carico del Tesini si riassumono nella penz1a calligrafica positiva per la scritta in caratteri stampatelli, nel fatto che egli stesso additò la seconda scritta e infine nei suoi pessimi precedenti politici. Non si può non osservare che poca fede merita il giudizio del perito circa le identità grafiche della prima scritta. Infatti ognuno sa che lo stampatello a base di linee scritte si presta pochissimo al rintraccio di sicuri caratteri di somiglianza; moltissime lettere anonime sono scritte in stampatello per sfuggire al controllo in caso di sospetto. La seconda scritta, poi, non è del carattere del Tesini. La cattiva condotta politica, poi, non può costituire una prova di colpevolezza. Per le suddette considerazioni il Tesini deve essere assolto dall'imputazione addebitatagli per insufficienza di prove.

P.Q.M.

Visti l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di T esini Pietro in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove. (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928,,, pagg. 547 e 718).

Reg. Gen. n. 194/1933

SENTENZA DEL 12.10.1933 (G.I. Antonio Scerni)

Nei confronti di: T esini Pietro, nato il 12.n.1909 a Bologna, muratore, libero.

IMPUTATO

D.el delitto di vilipendio alle Forze Armate dello Stato per avere in due np~ese, coi:i atti esecuti-~,i di un medesimo disegno criminoso, rispettivamente 11 ro e 11 14.11.1932, m Modena, scritto su di un muro della latrina nella caserma del 6° Rgt. Art. Pesante Campagna le parole: «La vita militare è scuola di ogni peccato, è la rovina e la dannazione di tante anime. Fratelli siate forti, non lasciatevi trascinare dalle insidie di questa vita corrotta» e sulla parete interna di una garitta le parole: «La vita militare è la scuola di ogni peccato, di ogni vizio e corruzione. Siate forti non vi lasciate trascinare da peccato di impudicizia che spesso è cagio~e di morte>> (art. 81 e 290, cpv., C.P.).


206

TRIBUNALE SPECIALE PER LA OJfESA DELLO STATO

Nel 1933 il Giudice Istruttore ha emesso, inoltre> 73 ordinanze relative a trasmissione di atti alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Trattasi di trasmissione di atti effettuata - per motivi di convenienza ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13.3.1927, n. 313. Nei suddetti procedimenti le imputazioni più gravi si riferiscono a reati comuni e, pertanto, non si ritiene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati. I reati di competenza del T.S.D.S. si riferiscono a offese al Re e al Capo del Governo e al vilipendio delle Istituzioni Costituzionali dello Stato. Per i procedimenti per i quali il Giudice Istruttore ha dichiarato di non doversi procedere, essendo il reato estinto per l'amnistia di cui al R.D. 5.II.1932, n. 1403, si pubblicano soltanto i nominativi degli imputati, il titolo del reato e la località ove venne commesso.

PROCED IMENTI PER I QUALI IL GIUDICE ISTRUTTORE HA DICHIARATO DI NON DOVERSI PROCEDERE ESSENDO IL REATO ESTINTO PER L'AMNISTIA PREVISTA DAL REGIO DECRETO

5,II.I932,

N.

1403

SENTENZA DEL 5.1.1933

Reg. Gen. n. 733/1932

(G.I. Ettore Rocca) Nei confronti di: Lolli Adelmo, nato il ro.n.1893 a Bologna, pastaio, detenuto dal 1° .n.r932 al 5-1.1933; Sabbioni Giorgio, nato 1'8.3.1907 a San Felice sul Panaro (Modena), commesso, detenuto dal 2.n.1932 al 5.r.r933; Armaroli Adelmo, nato il 7.6.1905 a Bologna, fornaio, detenuto dal 6.n.r932 al 5,1.1933; Caprini Ercole, nato il 14.n.1901 a Bologna, fornaio, detenuto dal 26.n.1932 al 5,1.r933.

IMPUTATI

Dei delitti di appartenenza ad associazione comunista e propaganda comunista (art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P.). Reati commessi, in Bologna e provincia, fino alla data del loro arresto.

Reg. Gen. n. 633/1932

SENTENZA DEL 7.1.1933 (G.I. Ettore Rocca)

Nei confronti di: Gasparri Menotti, nato il 20.12.1907 a Livorno, vetraio, libero; Di Prato Carlo, nato il 18-4-1907 a Livorno, facchino, libero.


208

TRJBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

IMP UT A TI

Gaberschek Andrea, nato il 15-11.1908 a Lubino di Tolmino (Goriza), contadino, detenuto dal 5-10.1932 al 2.2.1933;

Dei delitti di appartenenza ad associazione comunista e di propaganda comunista (art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P.). Reati commessi a Livorno in data anteriore al maggio 1932. Per Gasparri Menotti vedi «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928», pag. 541.

SENTENZA DEL 18.1.1933

Reg. Gen. n. 23/1933

209

Kaucic Antonio, nato il 17.1.1899 a Lubino di Tolmino (Gorizia), contadino, detenuto dal1'8.10.1932 al 2.2.1933; Leban Michele, nato il 1°.9.1908 a Lubino di Tolmino (Gorizia), contadino, detenuto dal1'8.10.1932 al 2.2.1933; Rutar Michele, nato il 14-8.1905 a Lubino di Tolmino (Gorizia), contadino, detenuto dal 5-10.1932 al 2.2.1933; Leban Giovanni, nato il 20.10.1916 a Piedilmez di Tolmino (Gorizia), contadino, detenuto dal 5,10.1932 al 2.2.1933.

(G.I. Salvatore Curatola) IMPUTATI

Nei confronti di: Prollo Giuseppe, nato il 14.3.1916 a Palermo, giornalaio, detenuto per altra causa. IMPUTATO

a) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere con le parole «cornuto Mussolini» offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo; b) del delitto di cui all'art. 387 C.P. per avere usato violenza agli agenti del carcere di Palermo mentre costoro adempivano atti del loro ufficio; e) del delitto di cui all'art. 341, p. e u.p., per avere con le parole «cornuto e disgraziato» offeso il prestigio di una guardia carceraria, e ciò alla presenza di più persone in Palermo nei giorni 8 e 9 settembre 1932.

Dei reati di costituzione di una associazione segreta a fine antinazionale (art. 271 C.P.) e di atti vandalici su cose destinate a pubblico servizio (art. 635 in relazione all'art. 625, n. 7, C.P.). Reati commessi a Lubino di T olmino in data anteriore al dicembre 1932. Per Rejec, vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930», pagg. 356-358 e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 582.

SENTENZA DEL 10.2.1933

Reg. Gen. n. 45/1933

(G.I. Nicola Mojo)

Reg. Gen. n. 724/1932

SENTENZA DEL 2.2.1933 (G.I. Salvatore Curatola)

Nei confronti di:

Nei confronti di: Erede Dante, nato l'8+r898 a Genova, commerciante, detenuto dall'n.1.1933 al 10.2.1933.

Rejec Massimiliano, nato l'rr.10.1907 a Tolmino (Gorizia), giornalista, latitante; Leban Luigi, nato il 16.6.1903 a Tolmino (Gorizia), contadino, latitante; Kaucic Andrea, nato il 28.n.1908 a Tolmino (Gorizia), contadino, detenuto dal 5.10.1932 al 2.2.1933;

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in Genova, in data anteriore al novembre 1932 offeso con parole oltraggiose l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo. 14. - U.S.


210

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL CIUOICI:. ISTRUTTORE

SENTENZA DEL 13.2.1933

Reg. Gen. n. 660/1932

(G.I. Vincenzo Cersosimo) Nei confronti di: Corbucci Achille, nato il 2p.r896 a Città di Castello (Perugia), bracciante, detenuto dal 15-10.1932 al 13.2.1933.

2II

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 4, u.p., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Trieste, nell'anno 1930, fatto, a mezzo di stampa clandestina, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Giudice Istruttore, inoltre, revoca il mandato di cattura emesso m data 5.r.r93r.

IMPUTATO

Del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 34r C.P.) e della contravvenzione di cui all'art. 724 C.P. per aver pubblicamente bestemmiato Dio. Reati commessi a Viareggio il rpo.1932.

Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 193I>>, pag. 418.

SENTENZA DEL 28.2.1933

Reg. Gen. n. 108/1931

(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di:

SENTENZA DEL 14.2.1933

Reg. Gen. n. 20/1927

Gaidella Seduto, nato il 29.n.1889 a Bagnolo San Vito (Mantova), latitante.

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di:

IMPUTATO

Rocca Massimo, nato il 26.2.1884 a Torino, pubblicista, deputato al Parlamento, latitante.

IMPUTATO

a) del delitto di cui all'art. 122, p.p., C.P. 1889 per avere, con lettera diretta alla sorella Zeffilia, offeso il Re con le parole: <<Auguriamo prossima morte al Re d'Italia, vero aguzzino e carnefice del popolo lavoratore italiano; a morte il Re»;

Del reato di cui all'art. 9, cpv., della legge 24-12.1925, n. 2263, per avere, mediante articoli scritti e pubblicati sui «Quaderni del Nuovo Paese» n. I del giugno 1926, offeso la persona del Capo del Governo S.E. Benito Mussolini.

b) del delitto di cui all'art. 9, cpv., legge 24.12.1925, n. 2263 per ave~e, con la stessa lettera, offeso S.E. il Primo Ministro con le parole: <,Auguriamo prossima morte a Mussolini, vero aguzzino e carnefice del popolo italiano, a morte Mussolini, vostro delinquente Duce».

Il Giudice Istruttore, inoltre, revoca il mandato di cattura emesso in data 10.3-1927.

Il Giudice Istruttore, inoltre, revoca il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Mantova in data 17.6.1931.

Reg. Gen. n. 180/1933 Reg. Gen. n. 350/1930

SENTENZA DEL 16.2.1933 (G .I. Salvatore Curatola)

Nei confronti di: Bergamo Giulio, nato il 21.8.1900 a Nanno (Trento), tranviere, latitante.

SENTENZA DEL 17.6.1933 (G.I. Antonio Scemi)

Nei confronti di: Zivec Giuseppe, nato il 18.3.1894 a Poverio di Sesana (Trieste), cantoniere ferroviario, libero.


2I2

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 9, cpv., legge 24-12.1925, n. 2263 per avere la sera del 3,2.1931, viaggiando in treno da Cecchina a Velletri e parlando con il milite ferroviario Velletrani Angelo, offeso il Capo del Governo con queste parole: « ...Fascismo?!, niente, niente - Mussolini?! .... caput (voce che nelle provincie già irredenti significa: giù, finito, spacciato, morto). Senti, sei un amico? Ebbene devi sapere che quanto prima andrò a trovare il tuo padrone ed allora vedrai.... sentirai il mio nome sul giornale!.. . Occuperemo delle terre».

Seconda Parte

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. E DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA Reg. Gen. n. 57/1932

SENTENZA DEL 19.6.1933

RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

(G.I. Salvatore Curatola) Il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ai reati di spionaggio

Nei confronti di: Bertoglio Comunardo, nato il 25,1.1903 a Crevacuore (Vercelli), esercente, latitante.

Sezione «A»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. IMPUTATO

Sezione «B»: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. in relazione all'art. 7, 1° cpv., C.P. per avere, nel 1931, svolto all'estero propaganda sovversiva mediante invio di somme provenienti dal «Soccorso Rosso» (lire venticinque) al detenuto politico Secchia Pietro. Il Giudice Istruttore, inoltre, revoca il mandato di cattura emesso in data 26.1.1932.

Reg. Gen. n. 329/1927

SENTENZA DEL 1°.7.1933

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Clemente Giuseppe, nato il 22.6.1910 a Lodo Nogiosi (Stati Uniti), barbiere. IMPUTATO

Dei delitti di partecipazione al Partito Comunista e di propaganda comunista commessi in Milano e altrove fino alla prima metà del giugno 1927.


SEZIONE «A»

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.


SENTENZA N. 1

Reg. Gen. n. 497 /1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Floriani Renato, nato il 9.7.1901 a Riva (Trento), albergatore. IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., per avere, in Marsiglia, anteriormente e sino al luglio 1932, rivelato ad agenti spionistici di Potenza estera, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.

Omissis P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 304 in relazione agli art. 257-258 C.P.; 29-229 stesso Codice; 274-488 C.P.P.; 2 R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara Floriani Renato responsabile di cospirazione mediante accordo ai sensi dell'art. 304 in relazione agli art. 257-258 C.P., così modificata l'imputazione, e lo condanna ad anni sei di reclusione, a tre anni di libertà vigilata, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva nonché alle altre conseguenze di legge.


2I8

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dichiara condonati, per indulto, anni tre della suddetta pena principale.

Roma, 12.r.r933 - Anno XI.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

2I9

SENTENZA N. 2

Reg. Gen. n. 590/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

A seguito di istanza di grazia inoltrata dal Floriani il 9.2.r933 viene co~cesso, con decreto di grazia dell'n.6.r934, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 13.6.1934. Detenuto dal 23.7.r932 al 13.6.r934. Pena espiata: anni 1, mesi rn e giorni 20. .

Il 25-10.1934 il Floriani inoltra istanza al Capo del Governo per ottenere la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Istanza accolta con provvedimenti emessi il 7.2.1935.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Mutariello Umberto, nato il 18.u889 a Pastena (Salerno), Maresciallo Maggiore della ma Comp. di Sanità di stanza a Cava dei Tirreni, detenuto dal r 0 .9.r932.

IMPUTATO

Del delitto di spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, previsto e punito dall'art. 258, p.p., C.P. per essersi procurato in Torino, dall'ottobre 1930 all'ottobre 1931, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità militare ha vietato la divulgazione, asportando dall'Ufficio Statistica del Comando del Corpo d'Armata di Torino, a cui era addetto, documenti di carattere riservato.

Omissis

P. Q . M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 29, 132, 133, 230, 258, p.p., C.P.; 488 C.P.P.; 5 e 7 C.P. Esercito, dichiara Mutariello Umberto colpevole del reato di spionaggio ascrittogli e lo condanna a tredici anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla degradazione, a tre anni di libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la detenzione preventiva.


220

TRIBUNALE SPECIALE PER LA OIFESA DELLO STATO

Visti gli art. 2 e 4 del R.D. 5.n.1932, n. 1403, dichiara' condonati cinque anni della reclusione come sopra inflittagli.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

22I

SENTENZA N. 3

Reg. Gen. n. 527/1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, r3.r.1933 - Anno XI.

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE SENTENZA

Istanze di grazia inoltrate dal Mutariello il ro.2.1933, il 22.8.r936 e il 1pr.r937 vengono respinte. Viene respinta anche una istanza della moglie inoltrata il 15.7.1933. Deceduto nella Casa Penale di Civitavecchia il 27.12.1938.

nella causa contro: Troili Mario, nato il 19.6.1889 a Pesaro, Ten. Col. in aspettativa per riduzione di quadri, Console della M.V.S.N., Commendatore.

IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dall'art. 261, 2° cpv., C.P. per avere dalla primavera del 1930 all'agosto 1932 rivelato ad agenti di ~otenza este~a'. a scopo di spionaggio politico e militare, notizie che nell'mteresse politico e della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete.

IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al dibattimento, tenuto ai sensi dell'art. 443 C.P. Esercito a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Commissione Istruttoria, con sentenza d'accusa del 15-11.1932, rinviava a giudizio il Troili per rispondere del reato so~ra . rubrica:o. Le prove documentali e testimoniale, le conclus10m del pento, la c?nfe~sione dei fatti dello stesso imputato, hanno confermato, anche al dibattimento, 1 motivi che avevano determinato l'accusa.


222

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

È rimasto accertato quanto segue. Troili Mario, ufficiale dell'Esercito, di brillante carriera e di commendevole passato militare, nel r919 a sua domanda era stato collocato in aspettativa per riduzione di quadri. In seguito era stato nominato Console e Capo di S.M. della X Zona della M.V.S.N. Sin d'allora vita sregolata, giuoco ed altri vizi l'avevano ingolfato nei debiti, tanto che nel r925 era stato allontanato, quale «indesiderabile,,, dai ranghi della Milizia. Nel r923 una prima volta e ancora nel r926 era stato invitato da agenti dello spionaggio francese a prestare servizio remunerato d'indole spionistica a danno dello Stato italiano. Non sono stati raccolti elementi per dimostrare ch'egli abbia aderito alla profferta; anzi è emerso che egli ebbe, nel r926, ad offrire i suoi servigi al nostro Comando del Corpo di S.M. dell'Esercito, ma che questo abbia respinto l'offerta, dato il poco affidamento che dava l'offerente. Avrebbe potuto - gli era stato fatto rilevare - , nei suoi frequenti viaggi all'estero, osservare, se avesse voluto, e riferire; ma senza alcun specifico incarico o mandato. Nulla è risultato che in proposito abbia fatto il Troili evidentemente perché era svanita la possibilità di quei vantaggi finanziari che s'era ripromesso. Nel r930, gli agenti di spionaggio stranieri, constatato che, nelle consuete gite ai Casini di Montecarlo e di Nizza, il Troili appariva più che mai dissestato per le perdite di giuoco, lo ritennero maturo di volontà, lo abbordarono, gli rinnovarono l'invito degli anni precedenti, ed egli nessun indugio frappose nell'aderire, senza riserve. Cominciò allora a fornire agli stranieri notizie di carattere politico e militare che a lui non era difficile apprendere, sfruttando fiducia, stima ed amicizia che egli godeva presso singoli negli analoghi ambienti idonei. Le notizie gli venivano compensate. Il Troili ha confessato di avere percepito dagli agenti esteri circa lire 40.000; ma, dall'accertata facilità colla quale alle sue richieste gli venivano corrisposte notevoli somme, non è da escludersi che egli abbia percepito molto di più e che ben importanti e utili allo straniero dovevano essere le notizie fornite. La prova di ciò infatti si ebbe in seguito. I sospetti, che la nostra Autorità preposta alla scoperta dello spionaggio, aveva nutrito sulla attività del Troili, erano aumentati nei primi del r932 e perciò la vigilanza su di lui era stata intensificata. Si era potuto, così, assodare che il Troili, abbandonata la famiglia oberata di debiti in Roma, conduceva vita signorile nella Riviera Ligure e precisamente ad Arma di Taggia, assieme alla sua amante, tale Steinwachs Grete, figlia di un generale tedesco; che frequenti erano le sue gite a Montecarlo; che venendo, anche coll'amante, a Roma, frequentava i Ministeri delle Comunicazioni e della Guerra; che spesso si soffermava con ufficiali, anche della Milizia; che, al Capo dell'ufficio pubblicazioni del Ministero della

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.$. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

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Guerra, Maggiore Pacini, aveva rivolto insistenti premure acché gli preparasse d'urgenza tavole di tiro adottate dal nostro Esercito e riservate. Ritenutosi sorvegliato poi non andò a ritirarle. Si era altresì assodato che da Roma egli indirizzava lettere con linguaggio convenzionale a tale Maria Moretti in Cannes, lettere che, per ovviare sospetti, faceva impostare da congiunti a Milano. Si apprese così che egli chiedeva ai suoi corrispondenti stranieri cospicue somme, che gli venivano con premurosa puntualità inviate. In ultimo aveva chiesto ed ottenuto prima lire tremila e poi lire mille. Nell'agosto del r932 pa,rtì da Roma e si recò in Genova, dalla quale città spedì al solito indirizzo di Maria Moretti - Rue Grande 7 - Cannes una relazione contenente informazioni di carattere politico-militare fra le quali ve ne erano di natura segreta e di quelle non divulgabili. I nostri organi di polizia poterono ottenere a mezzo di fiduciario copia fotografica di tale importantissima relazione. Pertanto il Troili fu tratto in arresto il r6 di detto agosto in Genova. Con lui fu pure arrestata la sua amante predetta Steinwachs, la quale, avendo potuto dimostrare la sua buona fede, fu prosciolta in istruttoria. Fra le notizie fornite allo straniero, con dovizia e precisione di particolari, nella ricordata relazione, vi erano quelle circa lo studio per l'adozione nel nostro Esercito di un modello di arma portatile; circa la costruzione e l'esperimento di un modello di cannone di grandissima potenza e di altri pregi che nella relazione venivano distinti; circa l'aumento di reparti . . carn armati. Tali notizie dal perito giudiziale, che le ha riscontrate corrispondenti al vero anche negli importanti dettagli, sono state definite, tra quelle che, nell'interese dello Stato, debbono rimanere segrete. La notizia invece che in detta relazione concerneva lo studio per l' adozione nella nostra Aviazione di due nuovi tipi di armi automatiche, corrispondente pure a verità, dal perito è stata classificata fra quelle di cui l'Autorità militare ha esplicitamente vietato la divulgazione. Non è da escludersi che nei due anni di sua attività delittuosa il Troili abbia fornito allo straniero altre interessantissime notizie inerenti in particolar modo alla nostra preparazione militare, se si tien conto della facilità colla quale, poteva procurarsele, data la sua cultura, la sua perspicacia e le sue conoscenze. Non bisogna dimenticare, inoltre, i lauti compensi che - come il prevenuto stesso ha confessato - aveva percepito dallo straniero. Il Troili a sua discolpa, anche in udienza, pur ammettendo i fatti, ha asserito che le notizie fornite erano di sua immaginazione o mistificate o, in ogni modo, non compromettenti o non corrispondenti al vero o ricavate da riviste e giornali in commercio e ingrandite dalla sua fantasia. Scusa meschina e non accoglibile perché smentita dalle prove e dal chia-


224

TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

rissimo e inequivocabile referto peritale cui il Collegio nulla ha da eccepire, poiché in effeto le notizie fornite erano autentiche, vere, gravi e segrete. Il perito ha concluso che le notizie incriminate non hanno compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, e poiché tale conclusione ha trovato riscontro nella coscienza dei magistrati egli non è stato chiamato a rispondere della più grave analoga imputazione che avrebbe importato la pena capitale. Però nei fatti giudizialmente accertati si ravvisano chiari e precisi tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato per cui è stata, come in rubrica, mossa accusa al Troili e pertanto nessun dubbio ha il Collegio circa la dichiarazione di piena responsabilità, relativamente a tale reato, del Troili stesso. Egli, immemore del suo passato militare e dei suoi doveri verso la sua famiglia, ha voluto - smarrendo ogni senso morale - tradire coscientemente il suo Paese, che pur non gli era stato avaro di tangibili riconoscimenti con promozioni, riconoscenze e onorificenze. Nessuna attenuante o diminuente il Tribunale ritiene di poter concedere al Troili sia per la gravità dell'oggetto sia per la qualità e la pericolosità del soggetto. La pena da infliggere al Troili, pertanto, è quella dell'ergastolo giusta disposizione del 2° cpv. dell'art. 261 C.P.. Ne consegue:

a) la degradazione (art. 5 legge vigente sul reclutamento e 5 C.P. Esercito);

b) il pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488-274 C.P.P.);

e) la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI

or

SPIONAGGIO

225

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

A seguito di varie istanze inoltrate dal Troili, dalla madre e dalla moglie, la pena dell'ergastolo viene commutata, con decreto di grazia del 7.8.1936, nella pena di 30 anni di reclusione. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15,2.1937, n. 77, la pena da espiare viene ridotta a 26 anni. Nel 1941 sia il Troili che la moglie inoltrano nuove istanze di grazia e a seguito del parere favorevole espresso, personalmente, dal Capo del Governo viene concesso, con decreto di grazia dell'n.5.1942, il condono condizionale della residua pena da espiare con l'ulteriore condizione di prestare, come volontario e soldato semplice, servizio militare in zona di operaz10m. Pertanto il T roili, scarcerato dalla Casa Penale di Santo Stefano di Ventotene il 20.5.1942, viene avviato al Deposito dell'8r 0 Rgt. Fanteria per essere successivamente inviato in zona di operazioni in Russia. Detenuto dal 16.8.1932 al 20.5.1942. Pena espiata: anni 9, mesi 9 e giorni 4.

Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 150 del 15,11.1932, l'accusa a carico di Troili Mario dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di:

Steinwachs Grete, nata il 3.8.1900 a Koblenz (Germania), casalinga. Detenuta dal 17.8.1932 e scarcerata, con provvedimento del Giudice Istruttore, il 10.9.1932.

29 C.P.).

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 261, 2° cpv. - 17-22-29 C.P.; 274-488 C.P.P.; 5 legge vigente sul reclutamento del Regio Esercito, e 5 C.P. Esercito, dichiara Troili Mario responsabile del delitto in rubrica ascrittogli e lo condanna alla pena dell'ergastolo, alla degradazione e alle altre conseguenze di legge e pena accessoria. Roma, 25.1.1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici, 15. - U.S.


226

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 567/1932

SENTENZA N. 4

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Ram baldi Giuseppe, Piroli Alberto, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S. RELATIVE AI REA.TI 01 S.PJONAGG!O

227

l'Eydoux a cinque anni di reclusione e la Bonnefond, col beneficio delle attenuanti di cui all'art. 114, p.p., C.P., a tre anni e quattro mesi di reclusione; entrambi al pagamento solidale delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina l'espulsione dallo Stato dei suddetti condannati ad espiata pena, e la confisca delle cose sequestrate attinenti al reato. Visti gli art. 2 e 4 del R.D. 5-11.1932, n. 1403, dichiara nei riguardi di Eydoux e di Bonnefond condonati tre anni della reclusione a loro rispettivamente inflitta, ed ordina la scarcerazione della Bonnefond, se non detenuta per altra causa, avendo espiata la restante pena.

Roma, 4.2.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Eydoux Charles, nato il 3.9.1876 a Carpentras (Francia), cittadino francese, Ingegnere Capo di ponti e strade, Direttore degli studi della Scuola Politecnica di Parigi, Ufficiale della Legione d'Onore; Bonnefond Georgene, nata il 17.3.1894 ad Avon (Francia), cittadina francese, dattilografa.

IMPUTATI

Del delitto di spionaggio militare a senso degli art. no e 257, p.p., C.P. per essersi in correità fra loro procurato a scopo di spionaggio militare notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato devono r imanere segrete. Reato commesso in Trieste, Fiume, Gorizia, Udine, Tarvisio e località confinanti dal 21 agosto al 4 settembre 1932.

Omissis

La Bonnefond, detenuta dal 4.9.1932, viene scarcerata il 4.2.1933 ed avviata al competente Commissariato di Pubblica Sicurezza per essere espulsa dal Regno.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

A seguito di istanza di grazia inoltrata dall'Eydoux il 6.2.1933, viene concesso, con decreto di grazia del 5.6.1933, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.6.1933. Detenuto dal 4.9.1932 al 6.6.1933. Pena espiata: mesi 9 e giorni 2. L'Eydoux viene avviato al competente Commissariato di Pubblica Sicurezza per essere espulso dal Regno.

P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 56, 1° cpv., 65, n. 3, 110, 144, p.p., 257, p.p., 240, 312 C.P.; 477 e 488 C.P.P., dichiara Eydoux Charles e Bonnefond Georgette colpevoli di tentativo di procacciamento, a scopo di spionaggio militare, di notizie che nell' interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete e, mutata in tal senso la rubrica, condanna


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 530/1932

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUN ZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

SENTENZA N . 5

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

229

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Canonico viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 21.10.1933.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. del 21.u933, l'accusa a carico di Canonico Mario dichiarò, inoltre, di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di:

11

Tomaselli Oreste, nato il 29.9.1910 a Catania, pittore, detenuto dal 21.7.1932 al 21.1.1933.

nella causa contro: Canonico Mario, nato il 7.9.1903 a Catania, piazzista, detenuto dal 21.7.1932. IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 302 C.P. in relazione all'art. 257 stesso Codice, per avere, in Livorno, in giorni imprecisati del maggio e giugno 1932, istigato il Caporale Tomaselli Oreste, addetto alla XX Divisione Militare, a procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, devono rimanere segrete.

Omissis

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 302 in relazione agli art. 257-64-99, n. 2 C.P. e 488-274 C.P.P., dichiara Canonico Mario responsabile del delitto in epigrafe ascrittogli e, con l'aggravante della recidiva, lo condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione, ad anni due di libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva nonché alle altre conseguenze di legge.

Roma, 14.2.1933 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò anche di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Risaliti Gino, nato 1'8.12.1899 a Livorno, rappresentante di commercio. Già detenuto per altra causa, viene messo a disposizione del Magistrato Ordinario.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 642/1932

SENTENZA N. 6

I1 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al R.EATI DI SPIONAGGIO

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Ordina la confisca delle cose sequestrate attinenti al reato. Visti gli art. 2 e 4 del R.D. 5,11.1932, n. 1403, dichiara condonati cinque anni della reclusione rispettivamente inflitta ai suddetti condannati.

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Roma, 15,2.1933 - Anno XI.

Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, O liveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Vallebona Antonio, nato il 31.10.1906 a Sampierdarena (Genova), disegnatore; Dall'Orso Sebastiano, nato il 5-1.1882 a Sampierdarena (Genova), marittimo.

IMPUTATI

. Del delitto di cui agli art. 84 e 262, p.p., 2° e 3° cpv., C.P. per aver rivelato, a s~opo di spionaggio militare, dal febbraio all'ottobre 1932 in Genova e ~izz~, ~ocumenti di cui è vietata la divulgazione: il Vallebona sott~aendoli da~l Istit_uto Idrografico di Genova e consegnando a sua volta detti documenti a Nizza ad altro agente spionistico al servizio della Francia.

Omissis

P.Q.M.

I1 Tribunale, letti ed applicati gli art. 29-132-133-230-240-84-262, p.p., 2° e 3° cp:v., C.P.; 488 C.P.P., dichiara Vallebona Antonio e Dall'Orso Sebastiano colpevoli del reato di spionaggio a loro ascritto, e Ii condanna ciascuno a quin?ic~ a?ni ~i r~c~usione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anm d1 liberta v1~ilata, al ~agamento solidale delle spese processuali ed alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a1 RR.DD. 25.9.1934, n. 15n e 15.2.1937, n. 77: Dall'Orso viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Portolongone il 19.2.1937. Detenuto dal 12.n.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 3 e giorni 7. Tre istanze di grazia inoltrate dal Dall'Orso nel 1934, 1935 e 1936 vengono respmte. Vallebona viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal rpo.1932 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 4 e giorni 5. Istanze di grazia inoltrate nel 1933, 1934 e 1935 dal Vallebona e dai genitori vengono respinte.


232

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 49/1933

SENTENZA N. 13

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Pasqua-

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATJVE Al REATI DI SPIONAGGIO

233

2° cpv., stesso Codice e con l'aggravante di cui agli art. 61, n. 9, e n8, 1° cpv., Codice medesimo per ave~e in tempi diversi, e cioè dall'autunno 1931 al 3.1.1933, con atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in Roma, ottenuto da Traviglia Ugo, nella sua qualità di sottufficiale della Regia Marina a scopo di spionaggio militare, documenti e notizie in parte segreti e in parte riservati concernenti la sicurezza dello Stato e per averli a sua volta rivelati quasi tutti ad agenti spionistici di una Potenza estera, compromettendo la preparazione e l'efficienza bellica dello Stato italiano.

lucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Traviglia Ugo, nato il 2.2.1892 a Sant'Angelo di Brolo (Messina), Capo Furiere di 1a classe presso il Ministero della Regia Marina; Agliardi Camilla, nata 1'8.9.1897 a Rezzato (Brescia), antiquaria; Amadeo Vittorio, nato il 12-7.1881 a Imperia, avvocato. Tutti detenuti dal 3-1.1933.

IMPUTATI

Il Traviglia: del delitto di rivelazione continuata a scopo di spionaggio militare di notizie in parte segrete ed in parte riservate concernenti la sicurezza dello Stato a senso degli art. 261, p.p., 1° e 2° cpv., 262, p.p., 1° e 2° cpv., e 61, n. 9, C .P. in relazione all'art. 81, 1° e 2° cpv., stesso Codice per avere, a scopo di spionaggio militare e con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di sottufficiale della Regia Marina addetto ad un pubblico servizio, rivelato in tempi diversi, ma con atti esecutivi del medesimo disegno crimi!'oso, ali' Agliardi ed in precedenza al proprio fratello Francesco, documenti e notizie in parte segreti e in parte riservati concernenti la sicurezza dello Stato, compromettendo la preparazione e l'efficienza bellica dello Stato stesso. Reato commesso in Piombino, Genova e Roma dal 1926 al 3.r.1933. . _L' Agliardi: del delitto di rivelazione continuata a scopo di spionaggio militare di documenti e di notizie in parte segreti ed in parte riservati concernenti la sicurezza dello Stato a sensi degli art. 261, p.p., r 0 , 2° e 3° cpv., 262, p.p., 1°, 2° e 3 cpv., C.P., in relazione all'art. 81, 1° e

L'Amadeo: di concorso nel delitto come sopra attribuito all' Agliardi a senso dell'art. no C.P. in relazione agli art. 261, p.p., I 0 , 2° e 3° cpv., stesso Codice per avere ag~volato l' Agliardi prestandole assistenza allo scopo di ottenere le suddette notizie dal sottufficiale di Marina T raviglia, e di comunicarle agli agenti spionistici di una Potenza estera nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra.

JN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso. L'Arma dei RR.CC. di Roma il 23.n.1932 veniva in possesso della copia fotografata di una lettera scritta in francese, proveniente dal Principato di Monaco con la data 17.n.1932, all'indirizzo: «a di Sardagna» - Eden Hotel - Via Ludovisi - Roma. Dal contenuto della lettera si rilevava che a Roma si trovava un agente dell'Ufficio Informazioni francese in relazione con un funzionario residente nella capitale, il quale dava informazioni segrete riguardanti la nostra Marina. Alla lettera era allegato un questionario con richieste di notizie e documenti riservati (Voi. I 0 , f. 45 e segg., atti proc.). Fatte indagini per identificare il <<di Sardagna», destinatario della lettera, risultò che presso l'Eden Hotel non vi era nessun individuo alloggiato sotto tale nome. Si venne invece a sapere che fra le persone presenti in detto albergo si trovava certa Agliardi Camilla residente ad Imperia, persona sospetta di esercitare lo spionaggio fin dal 1926, epoca in cui il suo nome venne


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

iscritto nei Registri di frontiera per controllare le sue uscite ed entrate nel Regno. . Costei nel . prendere alloggio al detto Eden Hotel aveva avvisato il portiere_Santobelh Angelo che, qualora fosse pervenuta una lettera all'indirizzo «a d1 Sardag~a», la rispedisse s~bito a ~izza all'Hotel Ceci! (Vol. 1°, f. 50 ). Questa circostanza poco chiara ed ti tenore della stessa lettera indussero l'Arma a sottoporre la Agliardi ad assidua vigilanza; e si constatò che essa nella notte stessa del 23 novembre partì da Roma per Genova, e che quivi era attesa_ dal suo amante Avv. Amadeo Vittorio, col quale si recò poi ad Imperia. Anche l'Amadeo era indiziato di esercitare lo spionaggio, tanto che al_ suo nome ~ra stato impiantato nel 1926 apposito fascicolo dall'Autorità d1 P .S. perche fosse sorvegliato. li 10.12.1932 la Agliardi e l'Amadeo si recarono in Francia, ed il giorno dopo fecero ritorno ad Imperia. . I~ 13 dicembre l'Amadeo scrisse al proprietario della Pensione «S. Cecilia» m Roma - Via dei Greci n. 43, informandolo che aveva intenzione di recarsi prossimamente a Roma con sua moglie (I'Agliardi), e che desiderava una ~amera nella detta pensione (Vol. 6°, f. 3). Infatti il 30 dicembre entrambi vennero a Roma e presero alloggio nella Pensione «S. Cecilia». . ~erso le ore 19 dello stesso giorno l' Agliardi e l'Amadeo furono notati m ~1a Tomacelli_ e,_ giunti all'angolo di Via Ripetta, la Agliardi si distaccò dall Arnad~~ e s1 diresse al Lungotevere in Augusta, dove s'incontrò con un sottuff1c1ale del~a _Regia Marina, identificato per il capo furiere Traviglia Ugo'. a_ddetto al Ministero della Regia Marina, Ufficio Operazioni - Sezione N ~vig~10, c?l qua!e . si . fermò a pa:lare i~ modo circospetto per circa 20 mmut1. Poi torno md1etro e raggrnnse l Amadeo che era rimasto fermo all'angolo di Via Ripetta. Int~n.sificata _la ~igilanza sui detti individui si constatò che nei giorni successivi la Aghard~ ebbe altri incontri con il Traviglia, sempre accompagnata dall'Amadeo, 11 quale, pur non avvicinandosi al Traviglia rimaneva ' in attesa a distanza. La mattina del 3. r.1933 la Agliardi e l'Amadeo entrarono nella Chiesa d~ S~nt~ Maria del Popolo, e mentre l'Amadeo, su indicazione della Agliardi, s1 ~1res_se _ver~o una cappella in fondo alla Chiesa per osservare i quadri, la Agl1ard1 s1 mise a sedere sopra una panca vicino la porta della Chiesa stessa. Poco ?opo entrò il Tra:iglia, il quale avvicinatosi alla Agliardi, prese un rotolo di carta che costei aveva deposto sul sedile, e si allontanò. . La sera dello stesso giorno 3 gennaio alle ore 19.15 avvenne un nuovo 1~contro fra la f\gl iardi ed il Traviglia al Lungotevere in Augusta, mentre 1 Amadeo stava m attesa nella sottostante Passeggiata Ripetta. Essendosi notato. c~e la Agliardi ed . il Traviglia nel buio si scambiavano qualche cosa, s1 ritenne che fosse grnnto il momento di procedere al loro arresto.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.o.s. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Dopo circa un'ora fu tratto in arresto anche l' Amade_o c?e attendeva ancora lungo la Passeggiata Ripetta_ il ritorno ?ella Aghar~1. . Perquisito il Traviglia fu trovato m possesso d1 un~ m~cchma fot0grafica che gli era stata consegnata poco prima dalla Aghard1. . . Sulla persona della detta Agliardi fu trovat? un. passaporto ,nlasc1at~le nel dalle Autorità di Imperia, ed un pezzettino d1 carta con 1annotazio1931 ne «92 R.». Indosso all'Amadeo non fu trovato nulla che potesse essere oggetto . .. di sequestro. Eseguita una perquisizione nella ca_me:a della Pensione «~. Cecilia» o~cupata dalla Agliardi e dell'Amadeo s1 rinvenne del materiale fotografico, e dentro la tasca di un paletot appeso ad una parete furon? trov~te 12.3 pellicole, le quali riproduceva~o due_ ~ubblicazio_ni, della Regia Manna rispettivamente «riservata» e «nservat1ss1ma>>, e cioe:

a) classificazione del Regio Naviglio e sua ascrizione ed assegnazione alle varie sedi datato 1° .1.1933; b) costruzione e fornitura alla Regia Marina di un incr~~iat~re di_ 6900 tonnellate metriche di dislocamento standard, e della veloc1ta d1 nodi 16,5, <<Emanuele Filiberto Duca di Aosta». Nella perquisizione passata al domicilio ~el Traviglia s! rinve~n~ro nove biglietti della Banca d'Italia di lire mi1le ciascuno, che il Traviglia st_es_s~ confessò essere proveniente dalla Francia quale compenso della sua amvita spionistica (Vol. 4 °, f. 4). . . . , . Dalle indagini preliminari e dalla successiva istruttoria e rimasto ~cc_ertato che il Traviglia e la Agliardi fin dall'autunno 1931 svolgeva°:o msieme attività spionistica ai danni dell'Italia ed a fav?r,e ?ella Francia. . Che Ugo Traviglia anche in precedenza, e c10e fi? dal 1926, esercitava lo spionaggio a favore della Francia assieme al pr_opno fratello. France~c~, impiegato di Dogana a Piombino, al quale ~ormva ~ocume~u. e not1z1e sottraendoli dal proprio ufficio e da quello dei colleghi del M1mstero della Regia Marina, e che questa attività criminosa durò sino all'epoca della morte del detto fratello, avvenuta nel dicembre 1930. . . . . . . Il Traviglia, a conferma delle confessioni fatte,_ ha r_il~sc1~to agli ufficiali dei Carabinieri che lo interrogavano tre elenchi scnt_tt d1 s~o pugno. . Nel primo elenco ha specificato tutti i documenti ~a l_ui c~nsegnatt al fratello Francesco dal 1926 al dicembre 1930, ed alla Aghardi dall autunno 0 1931 al giorno dell'arresto (Vol. I , f. 52 e 53). . . . . Nel secondo elenco ha specificato tutte le not1z1e verbali comumcate 0 alla Agliardi, a sua richiesta, nel sudd~tt_o ~er~odo \Vol. I , f_. 5~). Nel terzo elenco ha specificato le notlZle nchiestegh dalla Aghardi nello stesso periodo, ma da lui non date (Vol. 1°, f. 55).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA

OIFESA OELLO STATO

. palle ~isultan~e dell'istruttoria anche l'Amadeo è apparso gravemente md121ato di partecipazione all'attività spionistica della Agliardi e del Traviglia. ~ perciò t~tti e tre sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale Speciale per nspondere dei reati a loro ascritti. All'odierno dibattimento il Traviglia ha confermato pienamente quanto avev~ d!chiarato in periodo istruttorio, e cioè: che egli fin dal 1926, cedendo alle msistenze del proprio fratello Francesco, ha dato a costui documenti «riservati» e «riservatissimi» sottraendoli dal proprio ufficio e da quello dei colleghi. . Che ,do.p~ ~a ~ori:e .del det;o fratello, avvenuta nel dicembre 1930, egli :ipre~e l a:t1v1ta sp10mst1ca nell autunno 1931 con la Agliardi, la quale, per mcar~co ricevuto .dagli agenti spionistici di Nizza, venne a Roma per rintracciarlo e per md urlo a mandare documenti alla Francia. Il !ravig!ia ha specificato quali dei documenti, compresi nel primo elenco scritto di suo pugno, ha dato al proprio fratello Francesco, e quali alla Agliardi. Ed ha detto che alla Agliardi ha consegnato i seguenti documenti:

1) pubblicazione R.R.: Programma di addestramento delle FF.NN. Anno 1932-1933 (consegnata in riproduzione fotografica); 2) circolare a stampa R.R. 1932 relativa all'addestramento delle FF.NN. (consegnata in riproduzione fotografica);

3) un fascicolo di edizione recente: pubblicazione R. - Classificazione del Regio Naviglio (consegnato in riproduzione fotografica); :4-) relazione dello S.M. sul servizio delle comunicazioni datato primi mesi 1928 (consegnato in originale). Rettificando il documento indicato al n. II del r 0 elenco; 5) pubblicazioni relative ai Capitolati d'onere riferentisi alle seguenti Unità: Tipo Navigatori (in originale), Tipo Aosta (in riproduzione fotografica); 6) una pubblicazione riguardante «Disposizioni M.A.S.» di vecchia data (consegnata in originale);

7) uno specchio relativo a quadri della costituzione dell'Armata. . Che al fratello Francesco ha consegnato tutti gli altri documenti del pr!~o. :lenco; anz:i alcuni di essi .li, ha s~ed~ti egli stesso personalmente all mdmzzo datogli dal fratello, e c10e: Mariani Avenue - Auber - 8 - Nice. Il .T.ravfglia ha inoltre confermato di aver dato alla Agliardi le notizie verbali indicate nel secondo elenco da lui scritto. E di aver ricevuto come compens~ ~ei docu.menti. e delle notizie dati alla Agliardi la complessiva somma di lire ventiduemila che l'Ufficio Informazioni francese gli mandò

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI OI SPIONAGGIO

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a mezzo della stessa Agliardi; e che detto ufficio gli mandò anche una macchina fotografica per la riproduzione dei documenti, che è appunto quella trovatagli indosso al momento dell'arresto. Ha a!tresì confessato di aver consegnato alla Agliardi nell'ultima sua venuta a Roma le due pubblicazioni della Regia Marina riguardanti la classificazione del Reale Naviglio, e la costruzione e fornitura dell'Incrociatore «Duca d'Aosta>>; già indicate nell'elenco, e di averle dato anche la macchina fotografica per riprodurle. La prova quindi dei fatti attribuiti al Traviglia è pienamente raggiunta per le sue stesse confessioni. Dalla perizia fatta in istruttoria, e confermata al dibattimento dal perito Capitano di Vascello Cav. Legnani, è risultato che quasi tutti i documenti e le notizie indicati negli elenchi dal Traviglia con le relative rettifiche da lui fatte nei suoi interrogatori, rivestono i caratteri di segreti di Stato la cui rivelazione ha compromesso in maniera grave la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. Che il Traviglia con l'opera sua delittuosa ha messo a nudo la nostra Marina, rivelando ad una Potenza estera particolari della pj.ù gelosa segretezza riflettenti navi, armi, strumenti e munizioni; svelando le inevitabili manchevolezze, i concetti addestrativi ed operativi; indicando gl'istanti di tempo più favorevoli nei quali un presunto nemico poteva cogliere la nostra Marina nei momenti di minore efficienza, e creando la possibilità che la Marina e la Nazione fossero proditoriamente pugnalate alle spalle. Non vi è dubbio che il Traviglia avesse piena coscienza della grande importanza e del carattere di segretezza dei documenti e delle notizie che egli comunicava, e del grave danno che arrecava alla Patria perché tale conoscenza gli derivava dal fatto di essere addetto allo Speciale Ufficio di pratiche «riservate» e «riservatissime». Egli stesso ha dichiarato al Giudice Istruttore e confermato al dibattimento di avere fin dal suo primo interrogatorio fornito agli ufficiali dei Carabinieri, che lo interrogavano, un elenco dei documenti e delle notizie dati alla Francia per mettere la Marina in grado di rimediare al danno da lui arrecato (Vol. 4 °, f. 147). Anche in una lettera scritta dal carcere alla propria moglie il Traviglia dice che egli non ignorava nel momento in cui commise i fatti la gra':'ità delle mancanze commesse ai danni della Marina e le severe pene previste per tale genere di mancanze (Vol. 4 °, f. 154). Dalle dichiarazioni rese dalla Agliardi in istruttoria e confermate al dibattimento risulta che il Traviglia attribuiva ai documenti un altissimo valore talmente da pretendere in compenso somme rilevanti che andavano dalle 20.000 alle 100.000 lire.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Tutto ciò dimostra che egli aveva piena coscienza della grande importanza dei documenti e del grave danno che arrecava alla Patria. La Agliardi ha anche dichiarato di avere appreso dagli stessi francesi che a Traviglia Francesco venivano liquidate dalle centomila alle centocinquantamila lire all'anno come compenso dei documenti che forniva, e che erano appunto quelli che riceveva dal fratello Ugo. . Queste vistose somme sono una conferma della grande importanza attribuita dalla perizia ai documenti ed alle notizie che Traviglia Ugo ha rivelato, sottraendoli dal proprio ufficio e da quello dei colleghi del Ministero della Regia Marina. Pertanto sono prive di fondamento le argomentazioni della difesa ten~enti a diminuire la gravità delle conclusioni a cui è venuto il perito, il quale ha ritenuto che i documenti e le notizie rivelati dal Traviglia hanno compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. È questo un apprezzamento che richiede cognizioni tecniche; ed il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio l'apprezzamento fatto dal perito Capitano di Vascello Cav. Legnani. Ed è opportuno a questo proposito porre in rilievo che agli effetti della responsabilità del colpevole non è necessario che la compromissione sia da lui voluta, perché tale compromissione denota un pericolo, già verificatosi, derivato dalla sua azione in conseguenza di un rapporto di causalità materiale. Basta quindi che il colpevole abbia commesso volontariamente e coscientemente il fatto, da cui è derivata la compromissione della preparazione e de~la efficienza bellica dello Stato, perché egli sia passibile della più grave sanzione. Poiché fra i documenti e le notizie rivelati dal Traviglia vi sono alcuni che nell'interesse della sicurezza dello Stato dovevano rimanere segreti, ed altri di cui era stata vietata la divulgazione, ma quasi tutti hanno compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato, i fatti da lui commessi rivestono rispettivamente i caratteri dei delitti previsti e puniti dagli art. 261, p.p., r 0 e 2° cpv., e 262, p.p., r0 e 2° cpv., C.P .. Vi concorre l'aggravante di cui all'art. 6r, n. 9, C.P. perché il Traviglia commise i fatti_ delittuosi violando i doveri inerenti alla sua qualità di sottufficiale della Regia Marina, addetto ad un servizio pubblico. Questi fatti delittuosi devono però essere considerati come un solo reato continuato a senso dell'art. 81, r 0 e 2° cpv., C.P. perché nella specie si t~atta di più azioni esecutive commesse in tempi diversi, ma per effetto d1 un medesimo disegno criminoso, che violano la stessa disposizione di legge, intesa come identità di diritto leso. Il Traviglia deve quindi essere ritenuto colpevole di detto reato.

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L'imputata Agliardi all'odierno dibattimento ha confermato le dichiarazioni fatte in periodo istruttorio, dalle quali emerge luminosamente la sua attività spionistica ai danni dell'Italia ed a favore della Francia. Ha ammesso di essere stata ingaggiata a stipendio fisso dall'Ufficio Informazioni francese di Nizza per fare da tramite fra detto ufficio ed il sottufficiale della Regia Marina Ugo Traviglia. Ciò per altro trova riscontro anche nel contenuto della lettera pervenuta all'Eden Hotel nel novembre 1932 all'indirizzo «di Sardagna>>, della quale l'Arma venne in possesso della copia fotografata (Vol. r 0 , f. 45 e segg.; Vol. 2°, f. 62 e segg.). La Agliardi ha altresì ammesso di avere avuto varie volte incarico dagli agenti spionistici di Nizza di richiedere al Traviglia documenti segreti riflettenti la nostra Marina; di avere portato al Traviglia la complessiva somma di lire ventiduemila come compenso di documenti dati e promessi, ed una macchina fotografica per la riproduzione dei detti documenti. Essa però ha negato di avere ricevuto dal Traviglia tutti i documenti e le notizie che egli ha dichiarato di averle dato. Ha affermato di avere invece avuto dal Traviglia un documento nel settembre 1932, e di averlo spedito ai francesi dall'Ufficio postale S. Silvestro di Roma. Ma le dichiarazioni fatte dal Traviglia a tale proposito, in parziale istruttoria ed al dibattimento, sono così esplicite, particolareggiate ed uniformi da non lasciare dubbio sulla loro veridicità. E bisogna pur riconoscere che il Traviglia, quando faceva tali dichiarazioni, non aveva il fine di aggravare la posizione della Agliardi, ma soltanto di fare delle confessioni nei propri riguardi. La Agliardi ha anche ammesso di essersi recata il 10.12.1932 a Nizza; di avere avuto in tale occasione un abboccamento con gli agenti dell'Ufficio Informazioni, e di essere stata da essi consigliata a stabilirsi a Roma per svolgere meglio la sua attività spionistica col Traviglia. Che questo fosse il desiderio degli agenti spionistici francesi si rileva anche dal contenuto della lettera pervenuta all'Eden Hotel all'indirizzo «di Sardagna», nome che la Agliardi confessò di avere essa stessa dato ai francesi in precedenza per il recapito della corrispondenza che essi le dirigevano a Roma. E seguendo il consiglio dei francesi essa infatti venne a Roma il 30 dicembre in compagnia dell'amante Avv. Amadeo, per prendere contatto col T raviglia. Essa ha ammesso che dal 30.12.1932 al 3.1.1933, data del suo arresto, ebbe diversi incontri col Traviglia al quale comunicò le richieste dei francesi, ed ebbe da lui le due pubblicazioni della Regia Marina, e la macchina fotografica per fotografarle e spedirle in Francia.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ha confessato di averle essa stessa fotografate durante la notte del 2 gennaio nella camera occupata da lei e dall'Amadeo impiegando un lungo e snervante lavoro. Che il giorno dopo restituì al Traviglia gli originali delle due pubblicazioni e la macchina fotografica. Che le 123 pellicole, sequestrate dopo il suo arresto nella camera della Pensione «S. Cecilia», sono precisamente quelle da lei riprodotte nella notte del 2 gennaio. Tutto ciò la Agliardi lo ha pienamente confessato in istruttoria ed al dibattimento; e basterebbero queste sue confessioni per affermare con sicura coscienza la sua completa responsabilità. Ma a suo carico sono emerse anche altre circostanze che aggravano maggiormente la sua responsabilità. Risulta infatti dagli atti che essa, anche prima d'intraprendere i suoi rapporti spionistici con Ugo Traviglia, era sospettata di esercitare lo spionaggio ai danni dell'Italia per i suoi contatti con altre spie, e per i suoi frequenti viaggi dall'Italia in Francia; e, come si è detto avanti, il suo nome fin dal 1926 era stato iscritto sui Registri di frontiera per controllare le sue uscite ed entrate nel Regno. A Francesco Traviglia, fratello di Ugo, essa fu presentata nel 1923 da certo Rejbaud Jean Charles, noto agente spionistico della Francia, il quale ne!lo ste.sso anno 1923 fu sottoposto a procedimento penale in Italia per sp10nagg10. Traviglia Ugo ha dichiarato in istruttoria e confermato al dibattimento che la Agliardi era al corrente dell'attività spionistica che egli svolgeva assieme al fratello Francesco, tanto è vero che una volta il detto fratello gli confidò di avere dato incarico alla Agliardi di ritirare dai francesi una certa somma che essi gli dovevano come compenso. Ha affermato inoltre il Traviglia che, dopo la morte del fratello, la Agli ardi venne nell'ottobre 1931 a Roma, e gli disse che era stata incaricata dagli agenti spionistici di Nizza di rintracciarlo per indurlo a mandare documenti in Francia; e che essa per allettarlo gli fece dei prestiti di circa un migliaio di lire. Tutto ciò dimostra che la Agliardi esercitava da antica data lo spionaggio ai danni dell'Italia, e che essa era la fiduciaria dell'Ufficio Informazioni francese. In un rapporto della Polizia Giudiziaria la Agliardi è definita depravata, ma intelligente ed abile. Queste qualità la rendevano adatta ai fini dell'ufficio spionistico francese. I fatti da lei commessi la rendono responsabile dello stesso reato di cui è ritenuto colpevole il Traviglia, e ciçè di rivelazione continuata a scopo di spionaggio militare di notizie in parte segrete ed in parte riser-

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vate, compromettenti la preparazione e la efficienza bellica dello Stato, sia perché colui che ottiene la rivelazione delle notizie è dalla legge considerato «correo» di chi fa la rivelazione, sia perché essa, dopo di avere ottenuto le notizie ed i documenti, li ha poi rivelati all'Ufficio Informazioni francese quasi tutti, meno le due ultime pubblica~ioni ricevute nel. gennaio 1933 perché, essendo stata arrestata, non fece m tempo a spedirle. Non vi è dubbio che la Agliardi conoscesse il carattere di segretezza dei documenti e delle notizie che riceveva dal Traviglia ed il grave danno che derivava all'Italia dalla loro rivelazione, sia per le dichiarazioni che in proposito le faceva il Traviglia rappresentando l'altissimo valore ed interesse che avevano i documenti, sia per le istruzioni che riceveva dai francesi nel momento in cui le davano gli incarichi, sia per le ingenti somme che le consegnavano per portarle al Traviglia come compenso. Essa stessa ha confessato che in una sola volta le furono date lire 18.000. Pertanto la Agliardi deve essere ritenuta colpevole del reato di rivelazione continuata di segreti di Stato a senso dell'art. 81, 1° e 2° cpv., C.P. . re laz10ne . m ag1·1 art. 2 61, p.p., I o , 2 o e 3o cpv., e 2 62, p.p., I o , 20 e 30 cpv., stesso Codice. Alla Agliardi si estende anche l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, C.P. per disposizione dell'art. 118, 1° cpv., stesso Codice, perché essa era a conoscenza che il Traviglia, commettendo i fatti delittuosi di cui si è detto avanti, violava i doveri inerenti alla sua qualità di sottufficiale della Regia Marina addetto ad un pubblico servizio. Non ha fondamento la tesi della difesa per ritenere la Agliardi una minorata psichica nel senso voluto dall'art. 89 C.P. perché essa non si è dimostrata tale in nessun momento· della sua vita; ed in quanti l'hanno conosciuta ha lasciato il convincimento di agire con piena coscienza. Né risulta che fosse affetta da epilessia prima del suo arresto, e perciò non può essere preso in considerazione il certificato sanitario esibito. Nei riguardi dell'imputato Amadeo si osserva che egli, anche al diba:t~mento, come in periodo istruttorio, ha negato di avere preso parte ~ll'att1v1tà spionistica della Agliardi, ed ha dichiarato di avere persino ignorato sempre che essa svolgeva attività spionistica. A suo carico sono però emerse delle circostanze che farebbero ritenere che egli partecipasse all'attività spionistica della Agliardi e del Traviglia. Infatti risulta che il 10 dicembre l'Amadeo si recò assieme alla Agliardi a Nizza dove si presero accordi fra gli agenti spionistici francesi e la detta Agliardi perché questa si stabilisse a Roma per meglio svolgere l'attività spionistica col Traviglia. Che il 30 dicembre l'Amadeo venne in compagnia della Agliardi a Roma, e la accompagnò in tutti gli incontri che essa ebbe col Traviglia, pur non avvicinandosi a costui, ma rimanendo a distanza in attesa. 16. - U.S.


TRIBUNAI.E SPECIALE PER LA DIFESA OELLO STATO

Che la riproduzione delle due pubblicazioni della Regia Marina fu fatta dalla Agliardi durante la notte del 2 gennaio nella stessa camera dove dormiva l'Amadeo, e perciò questi doveva essere al corrente di quanto la Agliardi faceva. · Che le 123 pellicole furono trovate in una tasca di un paletot che era stato indossato dall'Amadeo. Che questi era fin dal 1926 sospettato di esercitare lo spionaggio dell'Italia. Vi sono però altre circostanze emerse al dibattimento che mettono in dubbio la responsabilità dell'Amadeo. Infatti, non solo la Agliardi ha sempre affermato che l'Amadeo era estraneo ed inconsapevole della sua attività spionistica, ma anche lo stesso Traviglia ha sempre detto di non aver mai conosciuto l'Amadeo, e di non avere mai sentito fare il suo nome dalla Agliardi nello svolgimento della loro attività spionistica. Ora se si può dubitare che la Agliardi voglia discolpare il proprio amante, non vi è ragione per ritenere che anche il Traviglia avesse motivo di fare lo stesso. Inoltre non è risultato che nel viaggio fatto a Nizza il ro.12.1932 l'Amadeo avesse presenziato all'abboccamento che la Agliardi ebbe con gli agenti spionistici francesi, anzi questa ha escluso che l'Amadeo fosse presente. Nei vari incontri che la Agliardi ebbe col Traviglia a Roma dal 30.12.1932 al 3.1.1933, coloro che erano incaricati del loro pedinamento hanno escluso che l'Amadeo si fosse qualche volta avvicinato al T raviglia; anzi i testi capitano Frignani, tenente Smecca, maresciallo Pasta e brigadiere Pierotti hanno dichiarato che quando l' Agliardi si distaccava dall'Amadeo per andare a raggiungere il Traviglia, l'Amadeo rimaneva solo come distratto, e senza dare segni di circospezione o di sospetto. E siccome gl'incontri fra l' Agliardi ed il Traviglia, nei giorni che precedettero il loro arresto, furono diversi, il fatto che mai l'Amadeo fu sorpreso a parteciparvi farebbe ritenere che egli fosse estraneo a quanto i due facevano. Inoltre il capitano Frignani ha dichiarato al dibattimento che l'arresto dell'Amadeo avvenne dopo circa un'ora di quello della Agliardi e del Traviglia, mentre egli stava ancora alla Passeggiata di Ripetta ad attendere il ritorno della Agliardi. Ciò fa sorgere il dubbio che, se egli era al corrente di tutto, non sarebbe rimasto lì in attesa come un incosciente per così lungo tempo, ma si sarebbe reso conto di quanto era accaduto, e si sarebbe allontanato per evitare il suo arresto o quanto meno sarebbe corso subito alla pensione per far sparire dalla camera tutto ciò che era compromettente. Gravissima, è vero, è la circostanza che la riproduzione delle pellicole sia stata fatta nella stessa camera dove egli dormiva; ma non è da esclu-

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dere in modo assoluto che la Agliardi gli abbia effettivamente propinato del veronal per farlo addormentare profondamente. Infine è risultato al dibattimento che il paletot, nella cui tasca furono trovate le pellicole, è un soprabito da donna, e non da uomo. Che l'Amadeo, pur avendolo indossato una sola volta per desiderio della Agliardi, non era abituato a farne uso, perché aveva la sua pelliccia; e perciò poteva anche non accorgersi della esistenza delle pellicole nella tasca del detto paletot. Queste risultanze lasciano il dubbio sulla partecipazione dell'Amadeo all'attività spionistica ed il Tribunale ritiene di non potere con sicura coscienza né affermare né escludere la responsabilità dell'Amadeo in ordine ai fatti che gli sono attribuiti. Pertanto è il caso d'assolverlo per insufficienza di prove, e di ordinare che sia scarcerato, se non è detenuto per altra causa. Passando all'applicazione della pena da infliggere al Traviglia ed alla Agliardi, il Tribunale tiene conto che il delitto da loro commesso ha assunto la forma più grave che è prevista e punita dal nostro C.P., perché l'azione criminosa d'entrambi ha esposto la Patria ai più gravi pericoli. Il Traviglia traditore fedifrago, dimentico del giuramento prestato e dei doveri inerenti al proprio stato, è andato volontariamente e coscientemente incontro alla grave responsabilità che gli deriva dalla sua azione. La lunga durata della sua attività delittuosa, non interrotta da rimorsi, ed il gravissimo danno arrecato alla Patria senza una causale che possa minimamente attenuare la sua responsabilità penale, lo rendono indegno di qualsiasi umana considerazione. A lui devesi quindi infliggere la pena che è comminata dal 2° cpv. dell'art. 261 C.P., e cioè la pena di morte; la quale dev'essere eseguita mediante fucilazione nella schiena, a senso dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, previa degradazione, perché il delitto da lui commesso quale militare è il più infamante. La stessa pena dev'essere inflitta alla Agliardi, a senso del 3° cpv. dell'art. 261 C.P., perché essa ha ottenuto dal Traviglia i segreti di Stato; ed anche a senso del 2° cpv. dello stesso articolo perché, dopo di avere ottenuto i detti segreti, li ha a sua volta quasi tutti rivelati all'ufficio spionistico francese, e cioè ha rivelato quei documenti segreti che il Traviglia le aveva consegnato prima della sua ultima venuta a Roma. A favore della Agliardi non ricorrono neppure circostanze che possano attenuare la grave responsabilità a cui essa è andata coscientemente e volontariamente mcontro. Essa è la spia di professione pagata a stipendio fisso; è la rinnegata che ha dimostrato di aver perduto ogni nobile sentimento verso la Patria; è la fiduciaria dell'ufficio spionistico francese il quale riponeva in lei


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la più grande fiducia per l'attitudine da essa dimostrata negli incarichi che le venivano affidati. Precisamente a lei si sono rivolti nell'autunno 1931 gli agenti spionistici di Nizza per rintracciare Ugo Traviglia e trascinarlo nel baratro e nella vergogna. Essa è quindi, come il Traviglia, meritevole della pena di morte. E sia la loro condanna monito severo ai rinnegati ed ai traditori della Patria! Ritenuto che il danaro e gli altri oggetti sequestrati, aventi attinenza col reato attribuito ai condannati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P.; ritenuto che un estratto della presente sentenza, con la menzione dell'avvenuta esecuzione, deve essere affisso in tutti i Comuni del Regno per disposizione dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062. P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 38, 61, n. 9, 81, 1° e 2° cpv., n8, 1° cpv., 261 p.p., 1°, 2° e 3° cpv., 262, p.p., 1°, 2° e 3° cpv., 240 C.P., 479 C.P.P. e 4 R.D. 12.12.1926, n. 2062, assolve Amadeo Vittorio dal delitto ascrittogli per insufficienza di prove, ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Dichiara Traviglia Ugo e Agliardi Camilla colpevoli del delitto a loro ascritto, e li condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione del Traviglia. Ordina la confisca del danaro e delle altre cose sequestrate attinenti al reato, e che un estratto della sentenza eseguita sia affisso in tutti i Comuni del Regno. Roma, I0.5.1933 - Anno XL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Amadeo Vittorio, detenuto dal p.1933, viene scarcerato il ro.5-1933-

VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE

L'anno millenovecentotrentatre XI il giorno undici maggio, in Roma, nel Forte Braschi, località espressamente designata dall'Autorità Militare.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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A seguito dell'ordine impartito dal Comandante del Corpo di Armata Territoriale di Roma, n. 43 T.S. in data IO maggio 1933 - XI - per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato pronunciata lo stesso giorno IO maggio detto, e con la quale 1:raviglia Ugo di Giuseppe e di Inghilleri Carolina nato a Sant'Angelo d1 Brolo (Messina) il 2 febbraio 1892, capo furiere di . la classe n~l Corp~ R:eale Equipaggi Marittimi, fu condannato alla pena d1 morte mediante fuc1laz10ne alla schiena, siccome responsabile di spionaggio militare continuato che ha compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato.

Si dà atto: che è presente sotto le armi disposto m quadrato il Distaccamento Marina di Roma designato all'esecuzione; che sono presenti inoltre il Rev. Trossi Mons. Giuseppe Ispettore Cap: pellano della R. Marina e della R. Aeronautica; il Dott. Giuseppe Pezzi Capitano Medico della R. Marina, nonc~é il _T.en .. C~l.. d~i ~.CC. Ca~. Uff. Roberto Marino addetto all'ufficio dt pol1Z1a gmd1Z1ana d1 questo Tnbunale Speciale. Il condannato è stato tradotto dalla forza pubblica nel luogo designato per l'esecuzione; quindi in luogo app~rtato e senza la_ presenza di .altre persone si è appressato al condannato 11 Rev. Mons. Giuseppe TroSSl che gli ha offerto l'assistenza religiosa dal condannato accettata. Collocato il Traviglia di fronte al quadrato della truppa mobilitata il Comandante Capitano di corvetta Mengarini Cav. Paolo ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Il condannato Traviglia è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con le spalle rivolte alla truppa e con le modalità richieste dal regolamento. Il drappello di sedici uomini più due sottufficiali comandat~ per l_'esecu: zione, si è avvicinato, in silenzio, su due righe arrestandosi a sei passi dal condannato. L'ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore 5 antimeridiane. La morte immediata è stata accertata dall'ufficiale medico, dopo di che si è ordinato il seppellimento del cadavere. Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 12 dicembre 1926, n. 2062. Al presente verbale sono allegati i documenti elencati in calce.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dal che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto. All'originale seguono le firme.

p. c.

c.

Il Cancelliere Capo A. Roma,

FERRAZZOLI

12. 5,1933.

Reg. Gen. n. 635/641/686/1932

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SENTENZA N . 33

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Su istanza di grazia inoltrata dall' Agliardi il 10.5.1933 il Generale di Corpo d'Armata Francesco Goggia, Comandante del Corpo d'Armata T erritoriale di Roma, sospese, ai sensi dell'art. 556 del C.P. Esercito, l'esecuzione della sentenza di condanna in attesa dell'esito dell'istanza inoltrata dalla condannata. Con decreto di grazia emesso il 29.6.1933 la pena di morte viene commutata nella pena dell'ergastolo. Ulteriori istanze di grazia inoltrate dall'Agliardi il 7.8.1934, il 29.5,1935, il 29.2.1936, il 28.2.1937 e il 29.r2.r939 vengono respinte L' Agliardi, detenuta dal 3.1.1933, venne liberata dalla Casa Penale per donne di Trani il 23.J.1944 dalle Autorità militari inglesi. Secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa Penale di Trani con foglio n. 3180 del 26.7.1960 «dette Autorità presero anche il fascicolo personale dell' Agliardi». Il Tribunale Militare Territoriale di Roma - su richiesta di ufficio inoltrata dal Capo dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra soppressi - dichiarò, con declaratoria emessa il 2r.n.1960, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, lettera B, del D.P. 22.6.1946, n. 4, commutata la pena dell'ergastolo nella pena di anni 30 di reclusione dichiarando condonati 5 anni della suddetta pena per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai DD.PP. 23.12.1949, n. 930 (1 anno), 19.12.1953, n. 922 (3 anni) e rr.7.1959, n. 460 (1 anno). L'Agliardi si è trasferita, dopo la liberazione, nel Principato di Monaco presso la propria sorella Annunziata. Nel Principato di Monaco l' Agliardi risiede fino alla data della sua morte avvenuta il 13.9.1980 (comunicazione inviata dal Comune di Rezzato (Brescia) il 18.6.1986). Pena espiata: anni rr, mesi 2 e giorni 20.

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Korner Alberto, nato il r2.J.1897 a Enzesfeld (Galbrun - Bassa Austria), commerciante; Pontani Romolo, nato il 9.4.1900 a Canino (Viterbo), palombaro istruttore alla dipendenza della Società Belloni; De F lorentiis Giuseppe, nato l'n.5,1893 a Roma, ingegnere; Jona Umberto, nato il 30.9.1904 a Torino, ingegnere meccanico presso la Fiat; Vota Giuseppe, nato il 21.10.1886 ad Avigliana (Torino), direttore della Siclar, già consigliere provinciale e comunale di Torino, possidente; Bessone Francesco, nato il 13-9.1909 a Vigone (Torino), impiegato presso la Fiat; Bertocco Antonio, nato il 22.5.1902 a Torino, impiegato presso l'Aeronautica d'Italia; La Torre Giacomo, nato il 9.12.1900 a Laureana di Borrello (Reggio Calabria), impiegato della Fiat come archivista; Ruffino Guglielmo, nato il 13+1889 ad Arpino (Frosinone), impiegato presso l'Aeronautica d'Italia, latitante; Arrigoni Carlo, nato il 7.5.1890 a Milano, capo tecnico presso l'Officina Caproni.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI

Il Korner: del delitto di cui agli art. 81, 1° e 2° cpv., e 262, p.p. e 2° e 3° cpv. per avere, in Milano, Torino ed altrove, sino al 2.10.1932, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ottenuto a scopo di spionaggio militare, da De Florentiis Giuseppe, Jona Umberto, Ruffino Guglielmo ed Arrigoni Carlo, la rivelazione di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, e indotto Pontani Romolo · a procurargli notizie parimenti riservate, compensando i suddetti con denaro e promettendo loro altre utilità. Il Pontani: del delitto di cui agli art. 56 e 258, 2° cpv., C.P. per avere, m La Spezia ed altrove, fino al 24.9.1932, tentato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, compromettenti la preparazione e la efficienza bellica dello Stato, ricevendo, per far ciò, il compenso di lire seimila dallo straniero Korner Alberto. Il De Florentiis: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere, in Brescia ed altrove, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire seimila e la promessa di altre utilità. Lo Jona: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P., per avere, in Torino, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire 3.500 e la promessa di altre utilità. Il Vota: del delitto di cui all'art. 257, p.p., C.P. per essersi in Torino, sino al 2.10.1932, a scopo di spionaggio militare, procurato notizie che nel1' interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. Il Bessone, il Bertocco e il La Torre: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Torino, fino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, notizie concernenti la Aeronautica delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. Il Ruffino: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Torino, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELAT IVE Al REATI J)I SPIONAGGIO

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e;,.~.

L' Arrigoni: del delitto di cui all'art. 262, p.p. ~ 2° c~v., per avere in Milano, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di sp1onagg10_ militare, ~ Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha v~etato la ~i:7~lgazione, ricevendo dal Korner lire 3-300 e la promessa d1 altre ut1hta. Letti gli atti e la requisitoria con la quale il Pubblico ~inistero chi~1e alla Commissione il rinvio a giudizio di Korner, Pontam, De Florentus, Jona, Arrigoni, Vota e Ruffino, ed il proscioglimento di Bertocco, La Torre e Bessone, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nel 1930 uno straniero, di nazionalità e di nome non bene accei:rati, venne in Italia e insediatosi in Milano, a contatto con quella delegazione commerciale sovietica, esercitò lo spionaggio militare in danno dello Stato italiano. Vasta fu la sua attività delittuosa, avendo egli steso i tentacoli anche su Torino, su Brescia e su La Spezia ed essendo r~uscito ad ingagg!a:e valorosi professionisti e tecnici provetti che, quasi tutti, prestav_an~ servizio presso stabilimenti industriali fornitori delle Forze ~r~ate italiane. . Il patriottismo e l'onestà di un ottimo lavoratore italiano e la solerzia dei nostri organi di Polizia militare fecero sì che. ~ell'.autunno ~el. 1932 furono scoperti ed assicurati alla giustizia i protagomstl di questa cnmmosa vicenda. Verso la fine di agosto 1932 Tabasso Aristide, già occupato _rresso_ 1~ Ditta Angelo Belloni di La Spezia, e distaccato a Tarant~ pr~sso i Can:i~r~ Navali Tosi, per dirigere l'impianto delle vasche Bellom sm sommer~1b1h in costruzione per conto della Regia Marina italiana, e che era stato licenziato dall'impiego, giunse a La Spezia per tentare di otte~~re d~lla ditt~ la liquidazione delle sue competenze. Si rivolse, per aver fa_c1hta~o il comp~to, a Pantani Romolo, palombar? istrutt_o~e. presso la stes~a pnta ~ello_m, che egli già conosceva. Il Pon:am l? ospito m _casa e lo amto nel d1sbngo delle pratiche. Un giorno, poiche 11 Tabasso s1 mo~trava preoccupato per l'avvenire essendo ormai senza impiego, il Pontam dopo aver accennato alle attitudini tecniche di esso T abasso in materia di sommergibili, gli fece proposta di assumerlo alle sue dipenden~e con una notevole retribuzione, che in poco tempo lo avreb?e _res_o :icco. . .. . . . Si trattava di procurare de1 p1am d1 sommergibili e di ~pparecchi attinenti a tali specie di navi. Aggiunse, il Pontani, che egli lavorava per conto di una Potenza estera e che era già in relazione con una persona alla quale poi l'avrebbe presentato. 1


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TRIBUNALE SPECIALE PER

LA D IPESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SP IONAG GIO

Il. T abasso finse di accettare la proposta del Pentani, al quale infatti promise che avrebbe procurato quanto chiedeva. Quindi, invece di ritornare a Taranto, venne a Roma e denunziò il fatto al Ministero della Marina. Fu ~es~o a ~o~tat~o col !enent~ dei RR.CC. Passino Gavino dal quale ebbe . dei d~segni d1 s1stemaz1one d1 batterie e motori per la propulsione elettrica dei sommergibili, da consegnare al Pontani, e ciò aJlo scopo di avere_ prova della. colpevolezza ~i qu~st'.ultimo e scoprire, quindi, i suoi correi ~ . ma_ndan_t1. _Il Tabasso s1 reco infatti a La Spezia dove dette al ~ontani 1 disegni, ncevendo da costui, come premio di incoraggiamento lire r.ooo. ' Pe~ aderire a nuove pressa~ti _richi~st_e del Pentani, il Tabasso consegnò successivamente allo stes~o altn di~egrn nguardanti sommergibili, ricevendo, come com~e_nso, alt~e lire 2.5~0 m due volte. L'ultima consegna avvenne ~ Roma, v1gila~a a dma?za dai Ca~abinieri, i quali ritennero ormai giunto il momento d1 _tr_arre m arresto 11 . Pontani; il che avvenne il 2 . .1932 49 mentre egli si dmgeva verso la stazione ferroviaria per allontanarsi dalla capitale. Gli ,f:irono trov~ti indosso i disegni poco prima ricevuti dal Tabasso. . Dal~ m~e7rogatono del Pontani si apprese che egli agiva per incarico di un m_d1v1duo_ c?e e?li sapeva russo e facente parte della delegazione c?mmer~ial~ _sovietica d1 Milano. Con la collaborazione dello stesso Pontarn, tale m?1v1duo, qu_alificatosi per Korner Alberto, di nazionalità austriaca, fu trat~o ~n. ~rresto 11 2 ottobre mentre, dopo aver ricevuto dal Pentani al Caffe Biffi m Galleria ~ittorio E~~nuele ~ Milano, come da appuntamen~ to precedentemente fra i due stabilito, gli stessi disegni che il Tabasso aveva consegnato a R?ma al Pontani medesimo, si avviava verso la sede della predetta delegaz10ne commerciale. La perquisizione c?mpf uta al domicilio e nell'ufficio che il Korner tene~a presso la sede d1 Milano della Società in legnam i Siclar, della quale 11 Korne: risultava_socio e rappresentante per la Lombardia, fruttò il sequestro dt numerosi documenti d'indole militare i quali dimostravano ancora meglio l'attività spionistica svolta da tempo' ai danni dell'Italia cl l Korner. a Dalle prime inda~ini risultò che il Korner aveva ricevuto i documenti oltre che dal Pontam, da De Florentiis Giuseppe Jona Umberto A · '. Carl 0 R ff" . . . ' ' rngorn . e _u mo Guglielmo, 1 quali furono, pertanto, tratti in arresto eccetto ti Ruffmo sottrat~osi alle ricerche, come furono arrestati Bessone Francesco, ~ertocc? Ant~mo e La Torr~ Giacomo e successivamente Vota Giuseppe a canco_ ~ei qual~ erano emersi egualmente elementi di responsabilità. ;utti ~ sudde~tl venn~ro denunziati a questo Tribunale Speciale, assieme al r Capitano d1 Fantena Paulucci Renato, il quale ultimo, però, siccome

imputato di agevolazione colposa ai sensi dell'art. 259, p.p., C .P., per avere r eso possibile, per colpa, al De Florentiis la cognizione di documenti riservati, fu, con sentenza 11.11.1932 di questa Commissione Istruttoria (r), prosciolto per essere il reato estinto per l'amnistia di cui al R.D. 5 stesso mese, n. 1403. Il Bessone, il Bertocco ed il La Torre nel corso della istruttoria furono scarcerati a norma dell'art. 269 C.P.. La compiuta istruttoria fornisce le prove della responsabilità di parecchi degli imputati. Korner Alberto: di nazionalità straniera, non è stato possibile accertare a quale Paese egli appartenga. Le indagini in proposito compiute fanno ritenere che le generalità da lui date non siano vere e che i documenti sequestratigli, dai quali risulterebbe nativo del Comune di Galbrun (Austria), non siano autentici. Al riguardo sono in corso ulteriori accertamenti. Risulta pienamete stabilito, invece, che egli svolgeva da tempo attività spionistica ai danni dell'Italia e nell'interesse della Russia. Quasi tutti gli imputati che con lui hanno avuto più diretto contatto lo dicono russo, alle dipendenze della delegazione commerciale sovietica con sede a Milano. Jona Umberto ha detto essergli stato il Korner presentato da Vota Giuseppe come ingegnere russo, e che ne ebbe poi conferma dallo stesso Korner il quale gli specificò anche che faceva parte della delegazione commerciale russa; De Florentiis Giuseppe ha dichiarato che il Korner gli fu presentato come Andreieff o Ignatieff dall'ing. Sutchkof, capo dell'ufficio ingegneri della predetta delegazione, e di avere trattato con lui come se il Korner agisse per conto dello Stato russo; Pontani Romolo ha asserito che il Korner gli fu presentato, negli uffici della stessa delegazione in Milano, dall'ing. Fradkin, uno dei capi della delegazione medesima, come ingegnere russo, incaricato di trattare l'assunzione in Russia di esso Pentani. L'imputato Jona ha poi precisato che il Korner spesso correggeva la pronunzia di alcune parole di lingua russa che esso Jona conosceva, ed il Pontani ha ricordato che, avendo egli consegnato al Korner una lettera ed un biglietto in lingua russa (sequestrati poi al Korner), scritti da certa Elena Buschen, maritata al cittadino italiano Frumento da Portovenere, ed indirizzati ad un ufficiale russo al quale la Buschen si raccomanda per ottenere la sistemazione in Russia del figliuolo, il Korner, dopo aver letto i fogli ed assicurato che li avrebbe recapitati al destinatario, aveva osservato che dalle espressioni usate dalla scrivente era facile rilevare che costei mancava dalla Russia da molto tempo. Il Korner, tuttavia, ha negato di avere svolto attività spionistica, ma nello stesso tempo non ha voluto dare alcuna spiegazione sui numerosi (1) Vedi nota 2 pag. 259 stesso volume.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

document~ d'indole militare, riguardanti l'Esercito, la Marina e l' Aeronautica, eh: gli . erano ~tati sequestrat_i subito dopo l'arresto; ha negato di conosc~re t co1mput~t1, che con lui avevano avuto rapporti delittuosi e che gli avevano formto i docume~ti, ad eccezione dell'Arrigoni, dal quale, per altr~, avrebbe avuto, a suo dire, solo lezioni di aeronautica. L'istruttoria ha, mvece,. esaurientemente dimostrato che la permanenza in Italia del Korner ~ra umcamei:it~ dovuta all'~nte:esse spionistico che egli perseguiva: quello di ottenere, c1~e, a sc?po d1 sp10nagg10, documenti e notizie riguardanti la nostra preparaz10?~ "?uhtare, e che gli serviva esclusivamente di copertura a. tale deh_ttu_osa att1v1ta la sua appartenenza alla Società per il commercio d1 legnami S1clar, della quale dirigente era l'altro imputato Vota Giuseppe. I documenti sequestrati al Korner provengono dal De Florentiis dallo Jo?a, ?al!'Arrigoni, dal Pentani e dal Ruffino, come è stato ricon~sciuto dai pn~1 quattro e come risulta provato da molteplici elementi in atti. ~ontam e De Fl?rentiis ricevettero dal Korner, come compenso, ciascuno hre _6.ooo, Joi:ia lire 3.5~0, Arrigoni lire 3.300, con la prospettiva di ottenere tum magg1on guadagm come conseguenza di sistemazione in Russia dallo stesso Korner promessa. Le pe~i~ie hann? accertato che numerosi documenti posseduti dal Korn_er e ~ot1z1e da _lu1 ottenute sono d'indole riservata, e, fra gli altri, sono n~ervat1 per. ordme :spress~ _dell'~ut~rità Militare competente, e quindi esiste per essi un esplicito divieto d1 divulgazione, i documenti che il Korner ~a. ottenuto dal De Florentiis «Norme per il tiro con proietti a liqùidi speciali», <<Tabella della potenza d'ingrassamento di varie bocche da fuoco» (il qua~e ultim~ documento è, peraltro, parte integrante del primo) e «Fascic?lo dt appu?tt sull'Arma chimica», che parimenti sono riservati, trattandosi d1 a.rpare<~chi sperimentali in costruzione o costruiti per la Regia Aeronautica, Il «D~segno completo dell'aeroplano Stipa-Caproni» e le notizie sugli app~re_cch1 ~a bombardamento 2000, 3000, 6000 e su altri ottenuti dall' Arrigom; 11 «Disegno cellula schema ala inferiore del C.R. 32>> e lo «Schema co1:1pl_eto ~ell'ae_r?plan? <:=-R. 32>> avuti dal Ruffino; che riservati sono gli sc~1zz1 s~gh stabilimenti F~at, la_tavola planimetrica sulle officine Fiat-Lingotto e il fa~c1~olo _sulla ~rgamzzaz1one industriale italiana ottenuti dallo Jona; e che mfme nservat1 e compromettenti la efficienza bellica dello Stato sarebbero stati (qualora li avesse ottenuti, non potendosi naturalmente tener cont~ a carico del Kor?er, ~ nemmeno contro il Pentani, dei disegni cons~g1:~ti ?al_ T~basso per mcanco della Polizia militare) i disegni di sommergibili nch1est1 dallo stesso Korner al Pentani e da costui domandati al Tabasso. Nei fatti commessi dal Korner pertanto si ravvisano tutti gli estremi del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° e 3° cpv., C.P., a lui contestato,

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in quanto il Korner ha ottenuto la rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie interessanti lo Stato, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; e poiché la violazione della legge si è ripetuta per ognuno dei coimputati dai quali egli ha avuto i docuI?enti e le 1:otizie, ma tutte le azioni esecutive sono il prodotto del medesimo propommento criminoso che animava il Korner, deve costui rispondere di un solo delitto continuato a norma dell'art. 81, 2° e 3° cpv., C.P., nel quale delitto resta compresa, per l'ampiezza di contenuto che il legislatore ha inteso dare alla espressione «stessa disposizione di legge» di cui al predetto a~t. 81, l'attività da lui svolta nei riguardi del Pentani Romolo, che non raggtunge, come si dirà in appresso, gli estremi della rivelazione o del semplice tentativo, così come vi rimane compresa, per effetto della disposizione contenut~ nel primo comma dell'art. 246 C.P., la corruzio~e del Ko~~er ope~ata nei confronti dei coimputati, per avere i documenti e le not1z1e, costituendo l'ottenuta rivelazione un più grave reato. Pentani Romolo: è rimasto accertato che costui, lusingato dal miraggio di un ottimo impiego in Russia, come direttore di una fabbrica di cappucci di salvataggio tipo Belloni (cappucci che egli conosc~va ed es~erime~tava continuamente quale palombaro istruttore presso la Ditta Bellom fabbncante ), fu posto a contatto del Korner, come si è già ricordato, dall'ing. _Frandkin della delegazione commerciale russa di Milano. Il Korner lo mdusse a procurargli notizie d'indole militare, ed il Pentani, che pur~, per sua stessa confessione, aveva intuito la illiceità della richiesta, fece di tutto per accontentarlo, e prima consegnò al Korner dei dati su una torpedine marina di nuovo tipo, sui proietti illuminanti e su~ con?eg_ni d~ punter_i~, ?at~ che avrebbe, a suo dire, ottenuto, con mezzi obliqui, dai sottufficiali di marina Galletti e Bonelli e dal sottocapo cannoniere artificiere in congedo Marconi e, quindi, premette, facendogli balenare un avvenire di ricchezza, sul Tabasso, già ricordato, per ottenere piani di sommergibili da passare al Korner. Come si è già detto, il Pentani ebbe dal Korner, quale compenso, lire 6.000, somma da lui stesso dichiarata, ed a sua volta retribuì il Tabasso con lire 3.500. Al Pentani è stato cor;itestato il delitto di tentato procacciamento di notizie riservate e compromettenti l'effic_ienza bellica del~ lo Stato, in quanto la perizia ha riconosciuto tale duplice caratt~re nei disegni di sommergibili dal Pentani richiesti al Tabasso, mer:-t~e né nservat~ né tanto meno segrete il perito ha escluso essere le altre notizie dal Pontam fornite al Korner. Ma, da una più esatta valutazione dei fatti si trae la convinzione che mancherebbe, per la sussistenza del delitto in questione, la idoneità dell'atto'. richiesto dall'art. 56 C.P., ossia del mezzo dal Pentani usato per procurarsi


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI

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SPION AGGIO

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i disegni, in quanto il Tabasso, al quale egli si era rivolto per ottenerli, benché con lui fingesse di aderire alle richieste, tuttavia subito, in realtà, agl diversamente, tanto che immediatamente denunziò la manovra al Ministero della Marina. Ritiene invece la Commissione che il fatto rientri nell'ipotesi del delitto di cui all'art. 302 C.P., in quanto la istigazione non fu accolta dal Tabasso, e di tale delitto deve, quindi, essere chiamato a rispondere il Pontani. Costui deve altresl rispondere dell'altro delitto di corruzione di cui all'art. 246, p.p., C.P., i cui elementi di fatto gli sono stati contestati e che risultano ampiamente provati, avendo egli accettato, dallo straniero Korner lire 6.000, oltre la promessa di altre utilità per procurargli i documenti e le notizie militari, e cioè, in sostanza, per compiere atti contrari agli interessi nazionali.

guadagni che egli non esitò a consegnare al Korner documenti d'indole militare e riservata (com'è confermato dalla perizia, che risponde esaurientemente alle erronee affermazioni tecniche dell'imputato) e che sostanzialmente nulla hanno a che fare con l'innocente scopo che, secondo il De Florentiis, voleva raggiungere il Korner, e cioè di aver notizie sul materiale di difesa dagli agenti chimici che varie ditte italiane offrivano, per l'acquisto, alla delegazione commerciale russ~. Concorrono, nel fatto commesso dal De Florentiis, gli estremi tutti del delitto ascrittogli, di rivelazione, cioè, a scopo di spionaggio militare, di notizie riservate interessanti lo Stato, di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P., e di tale reato che assorbe, per la maggiore gravità, l'altro di corruzione (art. 246 C.P.) da lui egualmente commesso, egli deve, pertanto, essere chiamato a rispondere.

De Florentiis Giuseppe: pur ammettendo di aver consegnato al Korner i tre documenti sull'impiego dei liquidi speciali e sull'arma chimica, ha negato di avere inteso compiere con ciò dello spionaggio. Gli elementi raccolti, però, fanno giustizia di tale ingenua discolpa. Difatti, quando, fra l'altro, si consideri che il De Florentiis, copiando a mano il documento «Norme per il tiro con proietti a liquidi speciali» (il cui originale egli, al pari di quello degli altri due documenti, aveva sottratto o comunque f~audolentemente ottenuto dall'amico 1° Capitano Paulucci), si preoccupò fmanco di ripetere sulla copertina la dicitura «Ministero della Guerra Pubblicazione 684 R. - anno 193r» e la parola «riservato»; quando si tenga ancora presente che il De Florentiis consegnò al Korner anche i fogli · che trattano della composizione organica e cioè dell'ordinamento dell'Arma chimica presso il nostro Esercito, si trae evidente la dimostrazione che egli non perseguiva, sin dal momento in cui si procurava le copie dei documenti in questione, quel semplice interesse, da lui asserito, di studiare il problema dei gas asfissianti per realizzare un nuovo autorespiratore, ma l'altro di fare apprezzare al Korner l'importanza dei documenti che gli offriva, quale si rilevava dal loro contenuto prettamente militare, dalla provenienza ufficiale e recente nonché dalla riservatezza di essi. Egli stesso ebbe a dire al teste Scotti di aver ricevuto dal russo lire 6.000. Il De Florentiis ammet' ma in tendo ciò, ha dichiarato che la somma, sl, gli era stata promessa, realtà nulla aveva avuto, e che aveva dovuto dire allo Scotti di essere stato compensato con quella cifra per non menomare il proprio decoro di professionista, giustificazione, questa, che si presenta inverosimile, cosl come sono inverosimili e contraddittorie tante altre sue dichiarazioni, ripetute nei vari interrogatori e in prolissi memoriali, in un vano tentativo di dimostrare la sua protestata buona fede. Ma oltre le seimila lire il De Florentiis ebbe la promessa di essere chiamato in Russia, con una lauta remunerazione il che l'imputato non nega, ed è precisamente in vista di tali

Jona Umberto: ha riconosciuto di avere consegnato al l\orner gli schizzi sugli stabilimenti Fiac, la tavola planimetrica sulle officine Fiat-Lingocco ed il fascicolo sulla organizzazione industriale italiana, e di aver ricevuto dallo stesso Korner lire 3.500 e la promessa di essere assunto in Russia, come ingegnere, con lo stipendio da 30 a 40 mila lire. Ha negato di aver ciò fatto a scopo di spionaggio, giustificando la consegna al Korner dei documenti (asportati dallo stabilimento Fiat, presso cui era impiegato, e che solo in parte erano stati da lui stesso compilaci, per conto della ditta) con la necessità di dimostrare allo stesso Korner la sua capacità tecnica in vista della promessagli assunzione in Russia, giustificazione incredibile sia perché è provato che consegnò al Korner anche dei documenti che non erano prodotto di suoi scudi o del suo lavoro, fra i quali proprio quelli che il perito ha riconosciuto d'indole riservata, sia perché egli ha percepito un compenso che rende vana l'asserita innocente intenzione di dimostrare al Korner la propria capacità tecnica. Anche nei confronti di costui risulta, quindi, dimostrata la sussistenza degli estremi del delitto di rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie d'indole riservata, ascrittogli come in rubrica, nel quale rientra, come pel De Florentiis, la corruzione di cui è stato oggetto ad opera dello straniero Korner. Vota Giuseppe: di precedenti comunisti, già pregiudicato per delitti contro i Poteri dello Stato, per motivi politici già confinato ed ammonito, era stato in Russia e dalla Russia si forniva di legname a mezzo della delegazione commerciale russa in Milano. Era in intimi rapporti col Korner perché costui sin dal dicembre 1930 era entrato nella Società in legnami Siclar, diretta dal Vota, versando il contributo di socio in lire sessantamila. Fu precisamente il Vota che fece conoscere Jona al Korner, rappresentando al primo la possibilità di essere


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESI\ DELLO STATO

sistemato in Russia. Il Vota, pur ammettendo di aver presentato i due, assume che ciò non fu preordinato ma avvenne casualmente, essendosi il Korner recato nello stabilimento di falegnameria mentre esso Vota faceva esaminar.e ~a Jona un impianto di essiccazione. Jona, invece, ha ripetutamente dichiarato che la presentazione al Korner avvenne nel Caffè «Mottino» in Piazza dello Statuto a Torino, a seguito di appuntamento, all'uopo concordato, con lo stesso Vota, al quale precedentemente aveva consegnato una relazione da lui richiesta per passarla al Korner, contenente le generalità, le capacità tecniche e professionali e le lingue straniere conosciute da esso Jona. Dopo che il Vota ebbe presentato i due, si allontanò lasciandoli soli. Le dichiarazioni di Jona trovano sostanziale conferma nella deposizione del teste Montagnana Massimo, il quale, infatti, ha detto che il Vota richiese a~ ess? tes~e se conosceva qualche tecnico per fargli esaminare un impianto d1 ess1ccaz1one, e che, avendogli fatto il nome di Jona, il Vota accennò alla possibilità. di sistemarlo in Russia. Il Montagnana stesso presentò Jona al Vota e poi seppe dal primo che costui gli aveva fatto conoscere un tecnico o ingegnere della delegazione commerciale russa dal quale si attendev~ la p~omessa sistemazione. Il Vota non si è interessato, per altro, solo ?1 a~vicmare Jor:ia e Korner, ma, come ha con molta precisione ricordato 1~ l?i':11;10, su~cess1vament~ ebbe c~ra di avve~tire più volte Jona della imposs1bil1ta per il Korner di trovarsi ad alcum appuntamenti dati allo stesso J?na,. o perché era partito per .la Russia o per altro motivo, come si premuro di far sapere a Jona che il Korner era tornato e che lo attendeva in certe località. Naturalmente il Vota non ammette tali circostanze, come non ammette di aver detto allo Jona che il Korner era russo e che faceva parte della delegazione russa. <?ra, è evidente che si debba prestar fede a Jona, in quanto, mentre costui non ha alcun motivo per attribuire ingiustamene al Vota ciò che ha dic~iarato, e, ~'altra parte, la sua posizione processuale non se ne gioverebbe, 1~ Vota ha mvece tutto l'interesse di negare delle circostanze compromettenti. Pertanto il fatto del Vota che, a conoscenza dell'attività spionistica del Korner, concorre nell'ingaggio di persone da essere poi utilizzate dal Korner allo stesso scopo, s'inquadra giuridicamente nel concorso dei reti commessi dal Korner, limitato, per concrete emergenze di questo processo, alla delittuosa attività del Korner relativa ai rapporti con Jona (art. 110-262, p.p. e 2° e 3° cpv., C.P.). Così va modificata l'imputazione a lui rubricata. Il Bessone, il Bertocco e il La Torre formano un unico gruppo col Ruffino, in quanto tutti e quattro sono legati, più o meno, direttamente da quanto risulta accertato in loro confronto.

SECONDI\ PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE OAL T.s.o.s. llEUTIVE Al llE/\TI 01 SPIONAGGIO

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Il Ruffino soltanto, però, era in relazione c;ol Korner, come si vedrà, mentre non risulta che gli altri conoscessero quest'ultimo o che ne conoscessero l'attività criminosa. È accertato che il Ruffino, addetto come disegnatore agli stabilimenti Aeronautica d'Italia di Torino, richiese ed ottenne, in più volte, dall'altro disegnatore presso la stessa ditta Bertocco, alcuni disegni di parti staccate di aeroplani, fra i quali lo «Schema dell'ala inferiore dell'apparecchio C.R. 32» che è stato poi sequestrato al Korner e che la perizia ha giudicato essere riservato per ordine esplicito del Ministero del1'Aeronautica, in quanto riferentesi ad apparecchio sperimentale. Al Korner fu pure sequestrato lo «Schema completo dell'apparecchio C.R. 32», egualmente riconosciuto riservato, per l'identico motivo, dalla perizia, ma il Bertocco ha negato di averlo consegnato al Ruffino, prospettando invece l'ipotesi che costui l'abbia sottratto dal tavolo, su cui era deposto, nell'ufficio di esso Bertocco dove il Ruffino aveva, per le sue mansioni, libero accesso, il che non parrebbe del tutto inverosimile, data l'attività del Ruffino. Costui giustificava la richiesta dei disegni affermando, volta a volta, al Bertocco, di doverli studiare per applicare i vari meccanismi ad altri apparecchi in progetto o che servivano al Direttore dell'Ufficio progetti ing. Gabrielli. Quest'ultimo, nella deposizione resa, ha detto che generalmente la richiesta dei disegni da parte del Ruffino al Bertocco era normale e giustificata dalle necessità di lavoro. La ,,Schema dell'ala inferiore dell'apparecchio C.R. 32» non era tuttavia in istudio nell'ufficio del Gabrielli, ma costui non ha potuto escludere che potesse essere richiesto al Bertocco dal Ruffino, eventualmente incaricato di studiare il disegno per conto dell'Ufficio tecnico della stessa ditta. Comuque è certo che i disegni, anche se richiesti per ragioni di ufficio, dovevano essere restituiti al Bertocco entro pochi giorni, mentre lo «Schema dell'ala inferiore del C.R. 32» non fu più restituito. Il Bertocco afferma di aver dimenticato non solo di segnare l'avvenuta consegna al Ruffino del disegno, ma di richiederne la restituzione. Non ha saputo poi spiegare come mai non si sia accorto della sparizione dal tavolo dello «Schema completo del C.R. 32» ed abbia atteso, per farne ricerca, naturalmente vana, solo quando era sopravvenuta la verifica al suo ufficio a seguito dell'arresto del Korner e del sequestro del documento in questione. La prova, comunque, è deficiente, e quindi il Bertocco può essere prosciolto per insufficienza di prove. La Torre, impiegato come segretario archivista nell'Ufficio tecnico Fiat, sezione motori di aviazione, fu richiesto dal Ruffino, che egli da qualche tempo conosceva, di fornirgli qualche documento dell'ufficio al quale era addetto, perché, a suo dire, gli occorreva per coltivare la propria istruzione professionale. Il La Torre gli consegnò, così, alcuni documenti che poi 17. - U.S.


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DIFESA DELLO STATO

furono pure sequestrati al Korner, al quale evidentemente li aveva passati il Ruffino. Quest'ultimo chiese anche al La Torre di procurargli i programmi settimanali delle esperienze che si eseguivano nella sezione motori della Fi_at, ed il La Torre si rivolse al suo compagno d'ufficio Bessone, che gliene fornì quattro in più volte, e quindi li passò al Ruffino, il quale, a sua volta, li consegnò al Korner, ed infatti furono sequestrati presso quest'ultimo. La perizia ha giudicato non riservati né tanto meno segreti tutti i documenti in questione. La buona fede del Bessone non pare si possa mettere in dubbio: egli ha dato dei documenti ad un compagno di ufficio, che, secondo lo stesso Bessone, giustificava la richiesta con ragioni di studio. D'altra_ parte, come si è già ricordato, i documenti non sono di quelli protetti dalla legge penale e, quindi, ben può il Bessone essere prosciolto perché il fatto a lui ascritto non costituisce reato. A carico del La Torre sussistono dei dubbi. Pur essendo semplice conoscente del Ruffino, il La Torre si decide a dargli vari documenti, venendo, se non altro, meno ai suoi doveri d'ufficio. Egli, poi, non solo fornisce al Ruffino documenti dei quali aveva la consegna, ma giunge sino a richiederli ad altri, al Bessone, pretestando di averne bisogno per ragioni di st_udio ed_ insistendo più volte per ottenerli. D'altra parte, pur negando d1 aver ncevuto compensi dal Ruffino, il La Torre ha dovuto ammettere di aver avuto con lui rapporti di interessi, di aver ricevuto vari prestiti e di dovergli ancora centinaia di lire. Ci sono, insomma, nella condotta del La Torre verso il Ruffino, agente spionistico alle dipendenze del Korner, dei punti oscuri che non consentono di proscioglierlo se non con la formula dubitativa. Da quanto sopra si è detto, risulta, invece, palese la responsabilità del Ruffino ai sensi dell'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P., responsabilità che è riconfermata dalla sua latitanza. . ~rrigoni Ca~lo: c~potecnico presso gli Stabilimenti aeronautici Caproni d1 Milano, assensce d1 aver impartito al Korner lezione di costruzioni aerona~tich~ e ~i ave_rgli consegn~~o documenti e notizie su apparecchi e congeg~u van es1stent1 nello stabilimento al quale egli era addetto, ritenendo di far cosa lecita. Ammette di aver percepito, come compenso, dal Korner, la somma complessiva di lire 3.300. La giustificazione prospettata dall' Arrigoni, per quanto sostanzialmente concordi con le dichiarazioni fatte in proposito dal Korner, è evidentemente tanto puerile da non meritare una qualsiasi dimostrazione in contrario, che sarebbe abbastanza facile sol che si tenesse presente la reale importanza delle notizie e dei documenti forniti dall' Arrigoni al Korner nonché di alcuni documenti sequestrati allo stesso Arrigoni, il quale evidentemente si apprestava a metterli pure nelle mani

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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del Korner. A quest'ultimo, difatti, fu sequestrato un disegno dell'aeroplano Stipa-Caproni (all'Arrigoni affidato dai suoi superiori per disegnarvi le linee decorative per la verniciatura), che il perito ha detto essere d'indole riservata per ordine esplicito del Ministero dell'Aeronautica, siccome apparecchio sperimentale. Le notizie sugli apparecchi da bombardamento Caproni 2000, 3000 e 6000, ed altre che lo stesso Arrigoni ha ammesso di aver fornito al Korner, sono egualmente riservate, trattandosi sempre di apparecchi sperimentali, come lo sono i fascicoli sugli Stabilimenti Caproni e sul campo di volo «E. Pensuti», pure dati al Korner dall'Arrigoni. Infine «Norme di montaggio e regolaggio del monoplano Caproni 95» ed i disegni relativi, trovati in casa dell' Arrigoni, sono pure riservati trattandosi sempre di apparecchio sperimentale costruito per conto della nostra Aeronautica militare. A proposito di questi ultimi documenti, l'Arrigoni ha detto di averli ricevuti in omaggio dall'ing. Sacchettino, capo dell'Ufficio tecnico della Ditta Caproni, ma il Sacchettino lo ha recisamente negato, aggiungendo che l'Arrigoni non avrebbe nemmeno potuto richiederli per motivo di lavoro, in quanto tali disegni nulla hanno a che vedere con le mansioni disimpegnate dell'attuale imputato. Anche nei riguardi dell' Arrigoni, quindi, la responsabilità risulta accertata in relazione al delitto ascrittogli di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P., nel quale resta contenuta la corruzione di cui egli è stato oggetto da parte del Korner.

P.Q.M.

Visti i succitati articoli nonché gli art. 378 C.P.P., 2 R.D. 13.3.1927, n. 313 e 507 e segg. C.P. Esercito, su conformi richieste del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di Bessone Francesco perché il fatto a lui attribuito come al capo di imputazione non costituisce reato, e nei confronti di Bertocco Antonio e La Torre Giacomo, in relazione al delitto a ciascuno di essi attribuito come alla rubrica, per insufficienza di prove; dichiara altresì definitiva la avvenuta scarcerazione del Bessone, del Bertocco e del La Torre. Pronuncia l'accusa contro Korner Alberto, Pontani Romolo, De Florentiis Giuseppe, Jona Umberto, Arrigoni Carlo, Vota Giuseppe e Ruffino Guglielmo e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere: Korner: del delitto di cui agli art. 81, 1° e 2° cpv., e 262, p.p. e 2° e 3° cpv., C.P. per avere, in Milano, Torino ed altrove, sino al 2.10.1932, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ottenuto, a


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scopo di spionaggio militare, da De Florentiis Giuseppe, Jona Umberto, Ruffino Guglielmo ed Arrigoni Carlo, la rivelazione di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, e indotto Pantani Romolo a procurarsi notizie parimenti riservate, compensando i suddetti con denaro e promettendo loro altre utilità. Pantani:

a) del delitto di cui all'art. 246, p.p., C.P. per avere ricevuto dallo straniero Korner Alberto lire seimila e la promessa di ulteriori utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; 2° di tà ca

b) del delitto di cui all'art. 302 in relazione all'art. 262, p.p. e 1° e cpv., C.P. per avere istigato Tabasso Aristide a commettere il delitto rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali l'Autoricompetente ha vietato la divulgazione e compromettenti l'efficienza bellidello Stato. A La Spezia, Roma ed altrove fino al 24.9.1932.

Arrigoni: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere, in Milano, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire 3.300 e la promessa di altre utilità. De Florentiis: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere, in Brescia ed altrove, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire seimila e la promessa di altre utilità. Jona: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere, in Torino, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire 3.500 e la promessa di altre utilità. Vota: del delitto di cui agli art. uo-262, p.p. e 2° e 3° cpv., C.P. per avere in Torino, sino al 2.10.1932, concorso con Korner nell'ottenuta rivelazione dal predetto Jona a scopo di spionaggio militare di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. Ruffino: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere, in Torino, sino al 2.10.1932, rivelato, a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.

SECONDA PARTE: SF.NTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .O.S. RELATIVE Al REATI 01 SPIONAGGIO

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Fa intimazione al latitante Ruffino Guglielmo di presentarsi entro cinque giorni dalla notifica della presente sentenza, con diffida che altrimenti sarà giudicato in contumacia.

Roma, 3- 5,1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota: - Nei confronti di Ruffino Guglielmo il G.I. presso il Tribunale di Torino, con sentenza 24-2.1958, ha dichiarato non d?versi proce~ere perché il reato è estinto per prescrizione ed ha revocato il mandato d1 cattura a suo tempo emesso.


TRIBUNALI; SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 635/641/686/1932

SENTENZA N. 18

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, De Martis Giovanni Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI RE.ATI DI SPIONAGGIO

Pontani: 1) del delitto di cui all'art. 246, p.p., C.P. per avere ricevuto dallo straniero Korner Alberto lire 6.000 e la promessa di ulteriori utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; 2) del delitto di cui all'art. 302 in relazione all'art. 262, p.p. e 1° e 2° cpv., C.P. per avere istigato Tabasso Aristide a commettere il delitto di rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione e compromettenti la efficienza bellica dello Stato. A La Spezia, Roma ed altrove fino al 24.9.1932. Arrigoni: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Milano, sino al 2.10.1932, rivelato a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire 3.300 e la promessa di altre utilità.

nella causa contro: Korner Alberto, nato il 12.p897 a Enzesfeld (Galbrun - Bassa Austria), commerciante; Pontani_ Romolo, nato il 9-4-1900 a Canino (Viterbo), palombaro istruttore alle dipendenze della Società Belloni; Arrigoni Carlo, nato il 7.5.1890 a Milano, capo tecnico presso l'Officina Caproni; De Florentiis Giuseppe, nato l'n.5-1893 a Roma, ingegnere industriale Fiat; J?na Umberto, nato il 30.9.1904 a Torino, ingegnere meccanico presso la F1at;

De Florentiis: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Brescia ed altrove, sino al 2.ro.1932, rivelato a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire 6.000 e la promessa di altre utilità. Jona: del delitto di cui all'art. 262, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere in Torino, sino al 2.10.1932, rivelato a scopo di spionaggio militare, a Korner Alberto, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, ricevendo dal Korner lire 3-500 e la promessa di altre utilità.

Vota Giuseppe, nato il 21.10.1886 ad Avigliana (Torino), direttore della Siclar.

Vota: del delitto di cui agli art. rro-262, p.p. e 2° e 3° cpv., C.P. per avere in Torino, sino al 2.10.1932, concorso con Korner nell'ottenuta rivelazione dal predetto Jona, a scopo di spionagg.io militare, di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.

IMPUTATI

Omissis

Korner: del delitto di cui agli art. 8r, 1° e 2° cpv., e 262, p.p. e 2° 3° cp~~' C._P. _per av~re i~ Milano, Torino ed altrove sino al 2.rn.1932, con pm. azrom esecutive dr un medesimo disegno criminoso, ottenuto a scop? d1 spi~naggio militare da De Florentiis Giuseppe, Jona Umberto, Ruffrno Guglielmo e Arrigoni Carlo la rivelazione di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione e indotto Pontani Romolo a procurarsi notizie parimenti riservate, compensando i suddetti con denaro e promettendo loro altre utilità.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 262-81-246-302-29-240-312 C.P.; 2 R.D. pr.1932, n. 1403; 274-488 C.P.P.; 485-486 C.P.Esercito, dichiara Korner Alberto e Pantani Romolo responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti; Arrigoni Carlo e De Florentiis Giuseppe solo del delitto di cui alla p.p. dell'art. 262 C.P. e Jona Umberto del delitto di cui all'art. 246 C.P. e, così modificata la rubrica per questi ultimi tre, condanna: Korner ad anni 16


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di reclusione, Arrigoni ad anni 3 e De Florentiis ad anni 5 della stessa pena, Pentani ad anni 5 e Jona ad anni 3 di reclusione e questi ultimi due anche a lire 10.000 di multa ciascuno. Delle predette pene dichiara condonati per indulto anni 5 per il Korner ed anni tre ciascuno per tutti gli altri nonché la multa per Jona e Pentani. Li condanna in solido al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina che il Korner a pena ultimata sia espulso dallo Stato. Ordina la confisca di quanto in sequestro si attiene al processo. Assolve per nori provata reità dal delitto addebitatogli in rubrica Vota Giuseppe e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ordina la scarcerazione di Arrigoni e J ona se non detenuti per altra causa.

Roma, 19.6.1933 - Anno XI.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Nota 1. . Nei confronti del Korner doveva essere applicata, dopo l'es~ia-

zione della pena, la misura di sicurezza dell'espuls~one dal R_egno, ma fmo al luglio del 1939 taìe misura di sicurezza non nsulta apph_cata dato che il Korner continua a essere ristretto nell'Istituto Penale di Castelfranco Emilia a disposizione della Direzione Generale di P.S.. De Florentiis detenuto dal 16.10.1932 viene scarcerato, per espiata pena, .. . dallo Stabilimento Penale ·di Civitavecchia il 27.9.1934. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre del De Florentns 11 26.10.1933 viene respinta. Pantani detenuto dal 24.9.1932 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Fossano il 24.9.1934. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 6.8.1933 viene respinta. Nota 2. _ Quale coimputato di De Florentiis Giuseppe, venne sottoposto a procedimento penale anche:

Paulucci Renato, nato il 22.8.1894 a Morcone (Benevento), Capitano di Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Arrigoni Carlo, detenuto dal 4-ro.1932, Vota Giuseppe e Jona Umberto, detenuti dal 6.n.1932, vengono scarcerati il 19.6.1933-

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934, n. 15n e 15.2.1937, n. 77: Korner viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 3-10.1937. Detenuto dal 3-10.1932 al 3.10.1937. Pena espiata: anm 5.

Fanteria in spe. d" h" ' La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 144 del 10.12.1932, ~c iar~ di non doversi procedere nei suoi confronti essendo il reato addebitatogli estmto per l'amnistia di cui al R.D. 5-11.1932, n. 1403.


266 TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL

Reg. Gen. n. 2111933

SENTENZA N. 19

r.s.o.s.

Omissis

Il Tribunale S · I 1 df . pec1a e per a i esa dello Stato composto da:

P.Q.M.

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale di Divisione· Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

'

Giu~~-~seOliveti Ivo, P_asqu~lucci _Renat?, Piroli Alberto, Conticelli ppe, De Mart1s G10vanm Battista, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa co ntro: Roman Pasquale, ·1 . nato l r2.3.I909 ad Alassio (Savona), cameriere; Rescalli Camillo t ·1 . . . d. ' na O 1 29.5-1904 a Cast1gl1one d'Adda (M.l ) · g1atore 1 commercio. 1 ano , v1ag-

RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Il Tribunale, letti ed applicati gli

art. 29, 228, 229, 81, I 0 e 2° cpv.,

258, p.p., 3n, 65, 308, n. 2, C.P.; 479-488 C.P.P., assolve Rescalli Camillo dal reato di cospirazione politica mediante accordo perché non è punibile avendo receduto dall'accordo; ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Assolve Roman Pasquale dal reato di cospirazione politica mediante associazione per insufficienza di prove. Lo ritiene colpevole del reato di procacciamento continuato di notizie militari riservate, anziché segrete, e mutando in tal senso la rubrica, lo condanna, con il beneficio della lieve entità del fatto, ad otto anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, ·21.7.1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTATI

Rescalli, detenuto dal 25-12.1932, viene scarcerato il 21.7.I933.

Il Roman: 1) del delitto previsto e punito dall'art o o . . 3 5, r cpv., C.P. per avere, nel novembre e nel dicem bre I avente il fine di commettere del~;? partec1fato ad un_'~ssociazione straniera e più precisamente i delitti d . I. I c?ntro a personalita dello Stato italiano I ·1 c_u1 ag I art. 257-258-260-261-262 suddetto Codice a scopo di spionag . g10 m1 !tare; 2/ del _d ~litto di procacciamento continuato a d. . . .. d 1· scopo i sp1onagg10 m1htare d1 notizie segrete e riservate 8 a senso eg t art. 81 Io e 20 c v 2 b' . P ·, 47 P·P, _25 P·P·, C.P. per essersi procurato n 1 d. Taggia e Porto M · · . . ' e tcem re r932 10 Sanremo aunz10 a scopo di spwn · .1. . , del medesimo diseg · · . . aggw mi ttare, con atti esecutivi · no cnmmoso not1z1e milit · h ll'. sicurezza dello Stato d . ' an c e ne mteresse della . evono nmanere segrete e . . ·1 · . . d I cui è vietata I d. l . not1z1e m1 ttan riservate a 1vu gaz1one.

Il. Rescalli del delitto previsto e punito dall'art o o essersi accordato in Sanremo 1 d. b . 3 4, I cpv., C.P. per . . ne 1cem re 1932 I dd R fme d1 commettere, a scopo di . co su etto oman al art. 257-258-260 C.P., delitti che sp1?nag?io militare, i delitti di cui agli P 01 egli non commise.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Roman viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 25-12.1940. D etenuto dal 25.12.1932 al 25-12.1940. Istanze di grazia inoltrate dal Roman il 27.2.1935 e 15.9.1939 vengono respmte. Nota. - Insieme con Roman Pasquale e Rescalli Camillo venne anche denunziato:

Parodi Benedetto, nato il 6.9.1908 ad Arma di Taggia (Imperia), calzolaio. Poiché nei confronti del Parodi, tratto in arresto il 27.12.1932, non venne iniziato un regolare procedimento penale, il Giudice Istruttore dichiarò, con sentenza del 24.1.1933 - ai sensi dell'art. 395 C.P.P. -, di non doversi procedere nei suoi confronti ordinando la sua immediata scarcerazione.


268

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. n. 18/1933

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE OAL T.S,O.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

SENTENZA N. 21

Dalle risultanze dell'istruttoria, dalle prove documentali, dalle conclusioperitali e dalle dichiarazioni rese dagli imputati in udienza è emerso quanto segue. 01

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni·

'

Giudic!: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Conticelli G mseppe, Mingani Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Ravetti Giulio, nato il 17.8.1899 a Firenze, rappresentante di commercio·

' G uigue Louise Josephine in Denis, nata il 7.2.1893 a Tolone (Francia), artista di varietà.

I MP UTATI

J?el d~litto pr~visto dall'art. 305,_ r~ cpv., C.P. per avere, dal giugno ~93r 1_n poi? pa~ec1~ato ad una assoc1az1one avente per fine di commettere 1 del1tt1 d1 cui agli art. 256-257-258-260-261-262 stesso Codice. Il Ravetti anc_he del delitto di cui all'art. 262, 2° cpv., in relazione alla P·P· stess? ar~1colo _del ~ ..P. per avere, nelle circostanze predette, rivelato, a sc~po d1 sp1onagg10 militare, notizie delle quali l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione. In esito_ al dibatt_i~e_nto, tenutosi, a norma dell'art. 44 3 C.P. Esercito, a porte ch~use, s~nt1t1 11 P .M. nella sua requisitoria e gli imputati che, coi loro d1fenson, hanno per ultimi avuta la parola, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

I pre_ve~ut_i furo_no. -: con sentenza u-4-1933 della Commissione Istruttoria - nnv1at1 a grnd1z10 per rispondere dei reati sopra rubricati.

Giulio Ravetti, ex ufficiale di complemento, già condannato più volte per reati comuni e disobbedienza militare, lasciò, nel 1931, moglie e figli ancor teneri in miseria, ed emigrò in Francia per vivere, quale individuo di pochi scrupoli, con profitti ricavati da azioni illecite. A Marsiglia si fece mantenere, per un certo periodo di tempo, dalla coimputata Guigue Louise, donna da trivio. La Guigue fo rniva i suoi amor:i anche ad un Commissario di P .S. addetto al bùon costume e operante pure a pro dello spionaggio francese, tal Chevalier. Con il suddetto Commissario aveva preso accordi per procacciare notizie concernenti la sicurezza dello Stato italiano. Per esercitare tale attività aveva collocato, nelle portinerie di alcuni edifici, delle cassette postali intestate a nomi ipotetici; nelle suddette cassette doveva essere posta corrispondenza proveniente da informatori spionistici operami in Italia, corrispondenza che la Guigue consegnava, previo compenso, allo Chevalier. Il Ravetti fu presentato dalla Guigue allo Chevalier che provvide a farlo assumere al servizio dello spionaggio francese. Il predetto Commissario infatti mise il Ravetti in rapporto con il Questore di Marsiglia Cals, e questi, a sua volta, lo mise a disposizione di tal Manavelli, funzionario dell'organizzazione spionistica di quel Paese. Fu appunto nel giugno 1931 che il Ravetti accettò dal Manavelli, colle istruzioni sull'uso dell'inchiostro simpatico, l'incarico d'assumere notizie relative alla sicurezza politico-militare in Italia e di fornirle al Manavelli, dal quale, sin da principio, ebbe notevoli somme in compenso. Al Ravetti vennero proposti questionari e richieste informazioni su caserme in costruzione, forti, hangars, guarnigioni, sedi di corpi e di reparti anche della M.V.S.N., artiglierie, strade e gallerie militari, motori, armamento e riserva di apparecchi aerei, postazioni, capacità ed importanza di depositi di munizioni, documenti. Qualcuno di detti questionari fu scritto dallo stesso Ravetti e da Marsiglia indirizzato a Sanremo al proprio indirizzo per evitare che al passaggio alla frontiera durante i suoi rientri in Italia gli fosse rinvenuto. Il Ravetti ha confessato anche in udienza che informò il suo emissario della dislocazione di Corpi del Regio Esercito, di gruppi e forti di batterie della 2 3 Legione M.D.I.C.A.T., di strade esistenti in zone fortificate, nonché del progetto di miglioramento della strada militare sul monte Saccarello.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Tali not1Z1e, come ha concluso il perito e come nt1ene il Collegio, sono tra quelle di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. Il Ravetti ha asserito che ha fornito tali notizie al solo scopo di ricevere dallo straniero qualche utilità di carattere economico. Tale asserzione, però, non può - a parere del Collegio - avere una importanza rilevante nella valutazione delle responsabilità del Ravetti. Infatti lo scopo dello spionaggio si rileva dalla qualità delle notizie fornite, notizie vere e riservate, della cui esistenza e importanza il Ravetti era a perfetta conoscenza. Non si sono invece avute prove che i due imputati abbiano avuto la conoscenza d'appartenere al vasto e ben attrezzato organismo dello spionaggio francese. Dagli elementi emersi il Tribunale ritiene che nel caso concreto il servizio spionistico agiva per singoli accordi: accordo tra lo Chevalier e la Guigue per svolgere attività diretta al procacciamento di notizie spionistiche ai sensi dell'art. 256 C.P.; accordo tra Manavelli e Ravetti diretto allo stesso fine ed alla rivelazione da parte del Ravetti ad essi agenti delle notizie spionistiche di cui trattasi. In tale accordo delittuoso il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del delitto di cui all'art. 304 anziché del contestato art. 305. Per ciò che concerne il Ravetti è chiaro che, con l'effettuato accordo, venne consumato il delitto di cui all'art. 262 C.P .. L'attività cospirativa della Guigue, invece, si è limitata al solo accordo delittuoso (art. 304 in relazione all'art. 256 C.P.) e pertanto la Guigue deve essere ritenuta responsabile solamente del suddetto reato e in tal senso va modificato il capo di imputazione. Per altro il Collegio reputa che il fatto commesso da Ravetti debba ritenersi di lieve entità sia per la quantità e per il genere delle notizie fornite sia per la scarsità del pregiudizio recato alla sicurezza dello Stato. Sebbene il Ravetti sia stato arrestato il 29.11.1932 e la Guigue il successivo 6 dicembre, non è risultato che l'attività delittuosa siasi esplicata oltre al 4 dello stesso novembre. Ritiene il Tribunale che siano pene adeguate: - per il Ravetti anni 10 e mesi 2 di reclusione (anni 10 in applicazione dell'art. 262, 2° cpv., e dell'art. 3rr C.P., aumentati di mesi 2 per essere il Ravetti recidivo);

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Entrambi in solido sono tenuti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di custodia pr~vent~va _(~- 488-274_ C.P:P.). Alla condanna, per il Ravetti, consegue la liberta v1g1lata non mfer~ore a anni come è disposto dal n. 1 dell'art. 230 C.P., e per la Gu1gue 3 l'espulsione dallo Stato italiano giusta l'art. 321 C.P ..

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. di legge 3n-262-9_9-230-312-304 in relazione agli art. 256 C.P.; 2?4-4~8 _C.P.P.; 485 ~.P. E~erc1~0; 2 .R.D: 5.II.1?32, .n. 1~03, dichiara: Ravetu G1uho responsabile dell ascnttogh delitto d1 cui all a:t. 262 C.P. e Guigue Louise Josephine del_ de~itto di_ cui al:'~rt. 304 in r~laz10ne all'art. 256 C.P., così nei confronti d1 costei modificata la rubn~~' e ritenuta per il Ravetti la lieve entità del fatto, ~oll'a.ggrava~te della rec1~iva, condanna il Ravetti alla pena di anni 10 e mesi 2 d1 reclusione e la Guigue alla pena di anni 3 di reclusione, pena interamente condonata. Li condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno alle spese di custodia preventiva. Ordina la sottoposizione di Ravetti alla libertà vigilata non inferiore ad anni 3 e la espulsione della Guigue dallo Stato. Assolve per non provata reità Ravetti dall'ascrittogli delitto di cui all'art. 305 C.P ..

Roma, 22.7.1933 - Anno Xl. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

- per la Guigue anni 3 di reclusione in applicazione dell'art. 304 C.P. m relazione all'art. 256 stesso Codice.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm a1 RR.DD. 25.9.1934, n. 15n e 15.2.1937, n. 77:

L'intera pena della Guigue deve essere dichiarata condonata per l'indulto di cui al R.D. 5-11.1932, n. 1403Tale beneficio non è applicabile al Ravetti ostandovi i suoi precedenti penali.

Ravetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.n.1938. Detenuto dal 29.n.1932 al 29.n.1938. Pena espiata: anni 6.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Ravetti il 20.6.1935 . . viene respmta. Il Ravettì risulta, inoltre, condannato:

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Gauttieri Filippo, Generale dì Divisione;

alla pena dì 2 anni di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché ritenuto colpevole del reato di rifiuto dì obbedienza;

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Rossi Umberto, Gangemi

b) dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 30.n.1923, alla

Giovanni, Barbera Gaspero, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

c} dal Pretore di Pisa, con sentenza del 13.12.1923, alla pena di 1 mese di reclusione e lire 300 di multa perché ritenuto colpevole del reato di truffa. Una istanza di revisione speciale inoltrata dal Ravettì viene respinta dalla Corte dì Appello dì Genova con sentenza del 9.2.1961.

SENTENZA N. 28

Reg. Gen. n. 645/1932

a) dal Tribunale Militare Speciale di Firenze, con sentenza del 19.5-1920,

pena di 8 mesi di reclusione e lire 300 di multa perché' ritenuto colpevole del reato di appropriazione indebita qualificata;

2 73

SENTENZA

nelle causa contro: Crispo Giovanni, nato il 9.7.1886 a Sassari, ricevitore della Regia Dogana;

Il ricorso inoltrato dal Ravetti contro la suddetta sentenza viene rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 2.10.1962.

Garry Renée, nata il 1° .7.1906 a Montluçon (Francia), casalinga.

Guigue, detenuta dal 6.12.1932, viene scarcerata, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie dì Roma il 23-7-1933 ed avviata alla Questura dì Roma per l'applicazione della misura dì sicurezza della espulsione dal Regno.

Il Crispo:

IMPUTATI

r) di peculato continuato ai sensi degli art. 314, 81, 1° e 2° cpv., C.P. per avere a profitto proprio sottratto oltre centonovantamila lire dalla pubblica amministrazione, delle quali egli aveva il possesso per ragioni del suo ufficio di contabile principale della ricevitoria della R. Dogana dì Ventimiglia, togliendole man mano che nel suo possesso pervenivano, con atti esecutivi di unico disegno criminoso ed in tempi diversi che vanno tra il gennaio 1931 ed il settembre 1932; 2) di falso continuato ai sensi degli art. 476, 479 e 81, 1° e 2° cpv., C.P. per avere in occasione del peculato di cui sopra formato atti falsi (riepilogo mod. 136), alterato ricevute di vaglia postali da lui indotte come documentazione di versamenti (n. 5 ricevute da lire 20 falsificate ciascuna per lire 20.000) e falsamente attestato versamenti di somme che invece erano state da lui peculate; 3) del delitto di cui all'art. 304, 1° cpv., C.P., in relazione all'art. 261, 2° cpv., stesso Codice per avere nell'aprile 1932, in Ventimiglia, promosso l'accordo, stabilitosi poi tra dì lui e gli imputati Garry e Pacaud, dì rivelare ad agenti di Potenza estera (Francia) ed a fine di spionaggio militare notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete, rivelazione peraltro che non risulta sia stata commessa; 18. -

u.s.


2 74

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

4) del delitto di cui agli art. 368 ed 81 C.P. per avere nell'agosto 1932 in Ventimiglia simulato tracce del delitto di propaganda sovversiva a carico di Maglione Ernesto e Maglione Francesco - impiegati nella stessa dogana che egli riteneva innocenti.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s. RELATIV E Al REATI 01 SPIONAGGIO

2 75

Applica in favore del Crispo il beneficio del condono t~tale della p~na pecuniaria ed in favore di entrambi il condono sulla rispettiva comple_ss1va pena inflitta, per l'indulto di cui all'art. 2 R.D. 5,11.1932, n. 1403; determmando le pene complessive da scontare in anni 9 e 6 mesi al Crispo ed anni 2 alla Garry, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

La Garry:

1) del concorso nel delitto di cui al n. 2 del capo d'imputazione relativo al Grispo Giovanni (art. no C.P.) per avere materialmente operato la falsificazione di rendiconto; 2) del delitto di cui all'art. 304 C.P., p.p., in relazione all'art. 261, 2° cpv., stesso Codice per avere partecipato all'accordo promosso dal Crispo e di cui al n. 3 del capo d'imputazione di costui;

3) del concorso nel delitto di calunnia di cui al n. 4 del capo d'imputazione Crispo per avere materialmente redatto le scritte di propaganda sovversiva destinate a costituire la prova della colpevolezza dei Maglione che essa sapeva inesistente.

Omissis

P.Q. M.

Visti ed applicati gli art. 314, 81, 1° e 2° cpv., 476, 479, 81° cpv., 304, 1° cpv., in relazione agli art. 261, 2° cpv., 368, 81 C.P.c.; 23, 29, 73, 228, 229, 312 C.P.c.; 274, 486 C.P.P.c.; 485 C.P. Esercito; 2 R.D. 5.n.1932, n. 1403, dichiara assolta la Garry per insufficienza di prove in ordine al concorso nel delitto di cui agli art. 476 e 479 C.P.c.. Ritiene colpevoli: il Crispo di tutti i reati ascrittigli e la Garry dei reati previsti dagli art. 304, p.p., in relazione all'art. 261, 2° cpv., e 368 in relazione agli art. no, 81 C.P.c.. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Crispo ad anni 14, e mesi 6 e a lire 10.000 di multa e la Garry ad anni 5; entrambi alla reclusione; con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Condanna inoltre il Crispo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata; ordinando che la Garry non appena espiata la pena venga espulsa dal Regno.

Roma, 17.10.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934, n. 1511 e 15.2.1937, n. 77= Crispo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 10.9.1932 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 4, mesi 5 e giorni 9. Una istanza di grazia, inoltrata dal Crispo al Capo del Governo il 14-3.1934, viene respinta. La Garry, detenuta dal I0.9.1932, viene scarcerata, per espiata pena, dalla Casa di Pena per donne di Trani il I0.9.1934. Una istanza di grazia, inoltrata dalla Garry il 28.10.1933, viene respinta.

Nota. - La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 44 del 30.6.1933, pronunziò l'accusa in ordine al delitto di spionaggio anche nei confronti del latitante:

Pacaud Ippolito, nato il 5.7.1907 in Francia, ingegnere. A causa della latitanza il Pacaud non è stato mai giudicato dal T.S.D.S .. Il Tribunale di Torino ha dichiarato, con sentenza del 17.5,1957, di non doversi procedere nei suoi confronti, essendo il reato addebitatogli estinto per prescrizione (art. 157 C.P.).


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SEZIONE «B»

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA


Reg. Gen. n. 17/1933

SENTENZA N. 14

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffin i Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SEN TENZA

nel procedimento penale contro: Saveri Torello, nato il 12.2.1890 a Massa Martana (Perugia), conduttore di caldaie a vapore; Dramis Rosario, nato il 14.11.1896 a San Giorgio Albanese (Cosenza), negoziante; Melazzo Alfredo, nato il 23.u892 a Cerignola (Foggia), muratore; Mangione Salvatore, nato il 6.12.1890 a Vittoria (Siracusa), carrettiere. Tutti liberi.

IM PUT ATI

Di correitĂ nel reato di tradimento (art. 37 e 72 C.P. Esercito) per avere, nel luglio 1918 insieme ad altri militari, mentre trovavansi con un distaccamento di circa 200 soldati italiani in Arcangelo (Russia) agli ordini della Missione militare italiana colĂ dislocata, informato il Capo delle truppe bolsceviche che il distaccamento italiano stava in attesa di reparti francesi ed inglesi che avrebbero dovuto sbarcare per intraprendere una comune azione aggressiva contro le truppe bolsceviche, provocando in tal modo l'arresto,


280

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA C.!. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Con rapporto della Missione militare italiana in Arcangelo (Russia) in data 11.7.1918 i soldati Saveri Torello, Dramis Rosario, Melazzo Alfredo e :lv!angione Salvatore, prigionieri fuggiti dall'Austria e riparati in Russia, vemvano denunziati per il delitto di alto tradimento perché sospettati di avere rivelato ai massimalisti che il proprio reparto, inviato da Mosca ad Arcangelo d'ordine del Capo della Missione italiana, era in attesa dello sbarco degli inglesi e dei francesi, per prendere parte alla occupazione di Arcangelo nell'interesse degli stessi Alleati. E che dopo tale notizia il reparto composto di circa 200 soldati italiani, mentre si trovava ricoverato nelle baracche, veniva circondato da numerose truppe della Guardia Rossa fornite di mitragliatrici e di autoblindate, cattu· rato, e fatto partire immediatamente per Mosca. La denuncia faceva carico agli stessi imputati d'altri reati minori e cioè: d'.insubordinazione ~on insulti e minacce verso superiori ufficiale e graduati d1 truppa; e contro 11 Melazzo ed il Mangione anche dei reati di alienazione d' effetti militari, di furto e di insubordinazione con vie di fatto verso superiore graduato. Portata la denuncia alla cognizione del Tribunale Militare di Torino si procedeva contro i suddetti imputati per i reati sopraspecificati. Con ordinanza del Giudice Istruttore in data 2.5.1919 gli impÙtati venivano scarcerati nella considerazione che allo stato degli atti non risultavano indizi sufficienti di reità a loro carico; e nello stesso tempo si ordinavano nuove e più complete indagini (f. 85 a.p.).

reati di alienazione di effetti militari, d'insubordinazione con insulti e minacce e di furto. E nello stesso tempo ordinava il rinvio a giudizio di Mela;zo e di Mangione per il reato d'insubordinazione con vie di fatto verso graduato (f. 135). Malgrado la dichiarata incompetenz~ del~' Autorità .Giudiziaria Mi.litare a giudicare del reato di tradimento, gli atti non vemvano trasmessi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria per il di più da praticarsi. Ed il procedimento, dopo varie vicende,. veniva. archiviato. Se non che, n~i primi gi?rni .del mese di, genna~o, de~ c?~rei:ite ~11:no (1933), detto procedimento vemva riesumato dall Aut?rit~ .Gmd1z1aria Militare di Torino la quale, dopo di avere proceduto al gmd1Z10 contro Melazzo e Mangione per il reato di insubordinazione ~on vie di fatto verso .gradua:o, trasmetteva gli atti a questo Tribunale Speciale per competenza m ordme al reato di tradimento attribuito ai quattro imputati a norma dell'art. 3, cpv., della legge 4.6.1931, n. 674 (f. r96). . . Si osserva che dall'esame degli atti risulta che l'accusa ~1 tradiment~ a carico degli imputati nominati in rubrica è sorta in se~1to a sospetti originati dal fatto che soltanto essi avevano ~ot~to ~fug.gire alla c~t~ura dei bolscevichi; sospetti avvalorati da alcune dich1araziom del carabmiere Chianucci, anch'egli appartenente al reparto degli imputati, ~l .quale a~cenn~ ad espressioni di malcontento e di minaccia profferite dagli 1mputat1 stessi nei giorni precedenti alla cattura del repar:o. . . Risulta però dagli atti che lo stesso. ~hianu~c1 q~and? fu mterrogato dal Giudice Istruttore del Tribunale Militare d1 Tonno m data r4.p919 fece dichiarazioni perplesse, dicendo di avere s~n~ito, dopo la .cattura del reparto, circolare voci fra i compagni cont~o gli 1mpu.tati per ~l f~tto che erano riusciti a sfuggire durante l'accerchiamento de~ bolscev1ch1. . Anche il Capitano Cianci di San Severino, ~he. mol_trò. la den~ncia, quando fu interrogato dal Giudice I~truttore fece d1ch1a~azi?m .molt? mce~te a carico degli imputati, basandosi su q~anto avev~ riferit? 11 C?1a?uc~1. E soggiunse che, dopo la partenza dei quattro imputati, senti dire. m Arcangelo che l'arresto del reparto italiano .venne eseguito. pe~ un ordme pervenuto da Mosca di carattere generale riguardante tutti gli aggl~~er~menti di persone di nazionalità estera, che dovevano essere «manu militari» concentrati a Mosca. Che quando il reparto si recò ad .Ar~an~elo i .soldati non sapevano che si doveva prendere parte ad operaz1om d1 alleati, ma a loro era stato detto invece che si andava in attesa d'imbarco per l'Italia.

Espletate le nuove indagini lo stesso Giudice Istruttore con successiva ordinanza in data 29.10.1919, su conforme richiesta del P.M., dichiarava la incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Militare a giudicare in ordine al reato di tradimento, ed estinta l'azione penale per amnistia in ordine a1

Che l'arresto del reparto avvenne dopo cinq~e g~orni d~ll'arrivo a~ Arcangelo, ed i quattro imp~tat~ che erano sfugg.1t1 all accerc?iamento dei bolscevichi si presentarono 11 giorno dopo a lui narrando 11 fatto della loro fuga, e mettendosi ai suoi ordini.

da parte di detto Capo, del distaccamento ed il trasferimento di esso <<manu militari,, da Arcangelo a Mosca.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P .M. che chiede si dichiari non essere luogo a procedimento penale contro gli imputati nominati in rubrica per insufficienza d'indizi di reità,

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto appresso.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA ])!FESA ])ELLO STATO

Risulta ino~tre dagli atti che _il ~ottotenente Campigli dello stesso reparto quando fu mterrogato dal Gmd1ce Istruttore in data 29.8.1919 disse che l'arriv~ del_ rep~n~ _ad Arcangelo causò fin dal primo momento parecchi s?spettl ~e1 ~ov1et1c1 e la cattura da parte di costoro avvenne dopo soli cmque g1orn1. ~a soggiu.n~o il Ca'.11pigli che, essendo stato egli incaricato delle indagini a canco degli 1mputat1 per le accuse che si facevano contro di loro, ha avuto l'impressione che coloro che li accusavano non fossero a conoscenza di alcun fatto concreto (f. 120 retro). Ora quando si consideri che i soldati del reparto non erano a conoscenza del vero scopo della loro andata ad Arcangelo; che le accuse contro gli imputati si fondano su semplici sospetti sorti in seguito alla loro fuga dall'accerchiamento dei bolscevichi; che il giorno seguente alla cattura del reparto essi si presentarono ai superiori per informarli della loro fuga e per mettersi ai loro ordini; che nei loro interrogatori essi hanno sempre respinto nel modo più reciso l'accusa di tradimento; che nessun fatto concreto è risultato a loro carico, devesi ritenere che essi non hanno commesso il fatto che è a loro attribuito, e che perciò devono andare assolti con la formula più larga, anziché per insufficienza di indizi di reità.

P.Q.M.

. Visto _l'art. 378 C.P.P., dichiara non doversi procedere contro gli imputati Saven Torello, Dramis Rosario, Melazzo Alfredo e Mangione Salvatore in ordine al reato di tradimento per non avere essi commesso il fatto a loro attribuito.

Roma, 31.1.1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECOND A PARTE:

SENTENZE EMESSE ])ALLA C.I. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

SENTENZA N. 34

Reg. Gen. n. 79/1933

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SEN TENZA

nel procedimento penale contro: Crosa Riccardo, nato il 9.6.1901 a Milano, ingegnere alla Fiat, detenuto dal 24.2.1933 al 6.5-1933; Maestri Carlo, nato il 2.3.1901 a Milano, perito industria~e ~ila Fiat, detenuto dal 24.2.1933; viene scarcerato con ordine emesso dal Giudice Istruttore il 27+1933; Boreff Gregorio, nato il 20.11.1891 a Odessa (Russia), impiegato privato Società Petrolea, detenuto dal 24.2.1933 al 6.5-1933; Gattlick Valeria maritata Boreff, nata il 19.5-1900 a Mosca, casalinga, detenuta dal 24.2.1933; viene scarcerata con ordine emesso dal Giudice Istruttore il 27+1933. IMPUTATI

I primi due (Crosa e Maestri): del delitto previsto e punito dagli ,i~t. uo-2 61, 2 ° cpv., C.P. per avere in Milano, d~l n?vemb!e 19~: al febb~a1_0 1933, in correità tra loro, rivelato, a scopo d1 sp1onagg10 _militare, not1z1e che nell'interesse della sicurezza dello Stato, debbono nmanere segrete. 'Gli altri due (Boreff e Gatdick): del delitto ?i cui agli ~ - no-261, 3° cpv., C.P. per avere, nelle stesse ~i~cos~anze d1 tempo e d1_ luogo ed in correità tra loro, ottenuto le notlZle d1 carattere segreto nvelate dal Crosa e dal Maestri. Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia: dichiarare chiusa la istruttoria;


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dichiarare non doversi procedere - perché il fatto non costituisce reato nei confronti del Maestri Carlo in ordine al delitto a lui addebitato; _dichiarare . non doversi procedere - per insufficienza di prove ed in ordine al delitto loro ascritto - nei confronti dei rimanenti imputati; ordinare la immediata scarcerazione del Crosa Riccardo e del Boreff Gregorio, se non detenuti per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire

IN FATTO ED IN DIRITTO

. In ~e~i~o ~ regolare rapporto del Direttore della Sezione applicazioni mdustriah di Milano della Società Anonima Fiat, l'Autorità di P.S. e l'Arma d~i RR.CC:, di Milano era~o riuscite ad accertare che il prevenuto Crosa Riccar~?• gia addet~o quale ingegnere alla indicata Sezione Fiat, si era posto a servmo d:l rubricato Boreff Gregorio - suddito russo impiegato presso la locale ~~c1età Petr~l~a -:- pe~ la .peri?dica consegna di disegni di macchine - preferib1I,mente militari - m 1stud10 presso la locale Sezione Fiat. Era stato, altresi? ~ccertato che ~e_r tale lavoro il Crosa riceveva il pattuito compenso di hre 1.000 mensili e che con la collaborazione del rubricato Maestri Carlo - già addetto quale perito industriale alla Fiat di Milano - egli era riuscito a consegnare al Boreff alcuni documenti contenenti notizie che si ritennero segrete ed interessanti la sicurezza dello Stato e precisam:n~e vari disegni relativi ad un motoverricello per aerostati ordinato dal M1mstero della Guerra e realizzato precisamente dalla Fiat - Sezione di Milano. Poich~ 1~ rubricata Gattlick Valeria - moglie ed interprete del Boreff non s1 ritenne est~anea alla attività_di quest'ultimo, tutti i prevenuti vennero, con verbale m data 24 febbraio corrente anno deferiti a questo ' Tribunale Speciale. . Procedutosi, però, formalmente, contro tutti per il delitto di cui in ep~grafe, la c?mpiuta istr~lttoria mentre ha escluso ogni penale responsabilità nei confronti del Maestri non ha offerto prove sufficienti di reità in ordine alla adde~itat~ attivit_à spionistica nei riguardi dei rimanenti imputati. . ~aste~a ~l ~opo rilevare che, da regolare perizia e da esplicite concordi dich1araz10m d1 funzionari della Fiat, è rimasto accertato che le notizie r~lative al motoverricello fornite dal Maestri e dal Crosa al Boreff non nvestono alcun carattere di segretezza o di riservatezza. La istr~ttoria ha . reso, quindi, evidente che il Maestri, il quale di solo tale addebito deve nspondere e che già è stato scarcerato in virtù ed ai sensi dell'art. 269 C.P.P., non ha commesso fatti costituenti reato.

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA

C.I.

RELATIVE Al REATI

DI SPIONAGGIO

Ma la stessa istruttoria ha - altresì - ben differenziato la figura processuale del Maestri da quella dei r imanenti suoi coimputati. Detta istruttoria, infatti, accertando che altri documenti - oltre quelli relativi all'indicato motoverricello - furono dal Crosa consegnati al Boreff ed alla Gattlick ed offrendo interessanti e gravi notizie sulla condotta misteriosa ed equivoca dei sudditi russi e sui rapporti - per lo meno sospetti - interceduti tra loro ed il Crosa, come si è detto, non è riuscita a fornire prova certa del loro grave indizio sulla effettiva esistenza dell'attività spionistica loro addebitata. È cosa certa - invero - che i coniugi Boreff vennero in relazione con il Crosa in modo assai strano e sospetto. Lo stesso Crosa ha parlato di inaspettato incontro avvenuto nella sede della Rappresentanza commerciale russa di Milano in seguito a ricezione di cartolina illustrata redatta, in prestabilito modo convenzionale, da persona addetta alla Rappresentanza stessa. Lo stesso Crosa ha parlato - ancora - di uno pseudonimo (Giuseppe) da lui adoperato durante i contatti che aveva con il Boreff nella sede della Petrolea di Milano; dell'ambiente misterioso degli uffici della Petrolea; di raccomandazioni alla prudenza da parte dei coniugi Boreff che incitavano a fornire documenti o fotografie di documenti sempre più importanti. È cosa certa - ancora - che in un primo momento il Crosa dovette consegnare ai Boreff documenti di saggio e che in seguito a tali consegne ricevette in compenso la non indifferente somma di lire 3.900. Tanto il Boreff quanto il Crosa hanno ciò esplicitamente ammesso. È cosa certa, infine, che il Boreff era in relazione con altro suddito russo, tal Maximoff, che dopo l'arresto di esso Boreff ha fatto scomparire ogni traccia di sé. È vero che il Crosa ha assunto a sua discolpa di aver avuto sempre piena coscienza di truffare i sudditi russi con documenti che non potevano assolutamente nuocere ad alcun interesse nazionale e che l'esito della perizia, nella parte riguardante l'attività della Sezione Fiat di Milano, nonché l'assoluta mancanza di notizie precise sulla qualità e quantità dei documenti consegnati .dal Crosa non consentono di ritenere provato il contrario; è vero, ancora, che la Gattlick - già scarcerata durante la istruttoria in virtù ed ai sensi dell'art. 269 C.P.P. - ha sempre sostenuto di essere stata una semplice interprete tra il marito ed il Crosa e che il Boreff Gregorio ha assunto a sua discolpa di essere stato inconsciente intermediario tra il nominato Maximoff ed il Crosa e di aver sempre creduto di non commettere azioni illecite e che sempre l'accennato esito della perizia e la assoluta mancata conoscenza di tutti i documenti da lui ricevuti non consentono ritenere provato il contrario; ma è pur vero che le su riferite emergenze processuali fanno sorgere legittimo il dubbio che non solo un vero patto delittuoso sia stato concluso tra i Boreff (che, in ogni caso, hanno dimostra-


286

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA C .I. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

to pericolos!tà non comune) ed il Crosa, ma che il saggio del Crosa largamente ric~n:1pe1:sato - p~teva contenere notizie di spionistica importanza. Pertanto _nt1ens1 _necessario ed equo prosciogliere il Crosa ed i coniugi B?reff dalla 1mputaz1one loro ascritta ma, semplicemente, per insufficienza d1 prove.

Visti gli art. 551 e seguenti C.P. Esercito; 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.J.1927, n. 313, dichiara:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

chiusa la istruttoria; nei

. non doversi procedere - per insufficienza di prove ed in ordine al delmo loro ascritto - nei confronti dei rimanenti imputati. O rdina la immediata scarcerazione del Crosa Riccardo e del Boreff Gregorio, se non detenuti per altra causa.

Roma, 6.5-1933 - Anno XI.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.;

P.Q.M.

non doversi procedere - perché il fatto non costituisce reato confronti del Maestri Carlo in ordine al delitto a lui addebitato;

SENTENZA N. 36

Reg. Gen. n. 4/1933

nel procedimento penale contro: De Lucia Ugo, nato il 24.6.1906 a La Spezia, disegnatore presso la Pirotecnica della Regia Marina. IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 255 C.P. per avere in Venezia, sino al 28.n.1932, sottratto dall'Ufficio della Pirotecnica della Regia Marina (presso cui era addetto come disegnatore) documenti concernenti la sicurezza dello Stato. Letti gli atti e la richiesta del P.M., osserva

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN FATTO ED IN DIRITTO

Il 12.10.1932, il Comando Militare Marittimo Autonomo dell'Alto Adriatico segnalava al Ministero della Marina il disegnatore avventizio presso la R. Pirotecnica di Certosa (Venezia), De Lucia Ugo, affinché fosse sorvegliato per la vita strana che conduceva e per la sua assidua amicizia con due stranieri. Predisposto analogo servizio, il 28.n.1932, mentre il De Lucia usciva dall'Arsenale con una borsa sotto il braccio, fu fermato dai RR.CC. e poiché la borsa conteneva due disegni di spolette con i relativi calcoli, ch'egli aveva asportato dall'Ufficio, fu tratto in arresto. Operata una perquisizione nel di lui domicilio, furono rinvenuti e sequestrati disegni che egli aveva asportato pure dall'Ufficio. Interrogato sommariamente dai RR.CC., sin dal primo momento si è protestato innocente assumendo che era suo intendimento di portare a casa, per modificare e correggere un errore di calcolo, i disegni di cui fu trovato in possesso all'atto dell'arresto.


288

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Gli altri disegni rinvenuti e sequestrati nella sua abitazione erano copie cianografate di disegni da lui eseguiti nel suo ufficio che eventualmente potevano servirgli come titoli in concorsi o promozioni. Allo scopo aveva fatto apporre sui disegni stessi la sua firma e la sua qualifica. Denunziato per tali fatti a questo Tribunale Speciale e procedutosi contro di lui, formalmente per il reato descritto in epigrafe, dalla compiuta istruttoria la sua discolpa è risultata fondata. Il perito cui sono stati affidati tutti i disegni rinvenuti al De Lucia, per un esame sui loro caratteri di segretezza, riservatezza e riferimento alla sicurezza dello Stato, dopo ampia e particolareggiata motivazione, ha concluso che i disegni stessi non hanno alcun carattere di segretezza né di riservatezza - pur riferendosi, alcuni di essi, ad argomenti tecnici di natura militare riguardanti la difesa dello Stato - ed ha escluso nella maniera più assoluta che la sicurezza dello Stato e la sua efficienza militare avrebbero potuto essere compromesse dalla divulgazione di ·tali disegni. Ha accertato infine che l'errore di calcolo, esistente nelle due spolette, esisteva effettivamente. A ciò deve aggiungersi che tutti i testi concordemente hanno dichiarato che il De Lucia era un ottimo ed abile disegnatore, tenuto in grande considerazione dai superiori ed incapace di commettere non un delitto ma nemmeno una sconvenienza nei riguardi del suo ufficio. In sede testimoniale è stato pure accertato che effettivamente, nei disegni delle spolette, affidati al De Lucia, vi era un errore di calcolo che doveva essere corretto nel più breve tempo possibile e che egli dovette sospendere ad un tratto il lavoro, perché gli venne affidato un altro incarico urgente e cioè quello di eseguire uno schizzo di insieme di una bomba fumogena. Giustificato risulta, pertanto, il trasporto a casa dei disegni delle spolette per correggere l'errore in essi contenuto. A maggiore conferma, il Comandante Zuino ha affermato che il De Lucia era ritenuto un ottimo elemento, che effettivamente nei disegni delle spolette vi era un errore di calcolo e che egli aveva dato ordini di riaverli dopo un giorno o due. Ha aggiunto di aver tollerato che qualche funzionario portasse il lavoro a casa o per lo meno a ciò non aveva badato, e che poteva rispondere a verità l'affermazione del De Lucia che le copie dei disegni asportate potessero avere valore come titoli per dimostrare la propria capacità tecnica di disegnatore. Infine, il Capitano di Corvetta Ronca Mario afferma che, quando il De Lucia fu sottoposto ad una commissione di inchiesta, ricevette l'impressione che nelle sue discolpe fosse sincero ed in buona fede. Pertanto questa Commissione ritiene che il prevenuto De Lucia ha agito sempre in perfetta buona fede non avendo avuto mai l'intento di

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA C.J. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

sottrarre dolosamente documenti dal suo ufficio, né, comunque, di divulgare notizie segrete e riservate concernenti la sicurezza dello Stato.

P. Q.M.

Letti gli art. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13-p927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere contro De Lucia Ugo in ordine al reato ascrittogli come in epigrafe perché il fatto non costituisce reato, e dichiara altresì definitiva la di lui temporanea scarcerazione.

Roma, 10.5-1933 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - De Lucia, detenuto dal 28.n.1932, viene scarcerato, per insufficienza di indizi di reità, dal Giudice Istruttore con provvedimento del 4-4-1933.

19. - U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 120/1933

SENTENZA N. 51

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Zmarich Leonardo, nato il 26.u.1904 a Jelenje Qugoslavia), contadino, latitante.

IMPUTATO

Dei reati previsti dagli art. 257 e 258 C.P. per essersi, in epoca imprecisata, dal luglio 1932 al febbraio 1933, nella zona di Clana (frontiera italojugoslava) procacciato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. Viste e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria voglia dichiarare non farsi luogo a procedere contro lo Zmarich dalla ascrittagli imputazione per insufficienza di prove ed ordini la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso nel corso della presente istruttoria. Ritenuto,

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il mattino del 26.7.1932 i Carabinieri del nucleo di Ermesburgo, addetti alla sorveglianza di quel cantiere di lavori di difesa, avevano fermato l'imputato Zmarich, suddito jugoslavo, contadino della classe 1904, nato a Jelenje ed ivi domiciliato, perché arbitrariamente si era introdotto nel recinto delle opere di fortificazione di Val Ravno.

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA C.J. RELATIVE Al REATI 01 SPIONAGGIO

291

Dalle indagini prontamente esperite fu accertato che lo Zmarich era entrato in territorio nazionale il giorno precedente verso le ore 9 attraverso il bosco tra Studena e Sukova, raccogliendo fragole. Aveva trascorso la notte nei dintorni di Ermesburgo, dormendo all'aperto a circa 800 metri dalla cinta delle opere di difesa, e il mattino seguente aveva ripreso a raccogliere lo stesso frutto, per venderlo a Fiume, essendo egli in possesso della tessera di frontiera n. 298 per la durata di anni uno, rilasciata dalle autorità jugoslave di Sussak il 28.2.1932 regolarmente vistata dalla Regia Questura di Fiume. Fu pure assodato che lo Zmarich giornalmente si recava a Fiume, proveniente da Jelenje, per vendere latte, ed in quella stagione funghi e fragole che raccoglieva nei boschi. Infatti al momento dell'arresto aveva il berretto riempito di fragole e sul posto, ove aveva dormito la notte, ne aveva già depositate circa 5 chili. In considerazione delle suaccennate circostanze di fatto e che lo Zmarich risultava analfabeta, non essendo stato possibile raccogliere elemento alcuno a di lui carico che potesse comunque far sorgere il dubbio di una sua attività informativa militare ai nostri danni,_ venne deferito dal Comando dei RR.CC. di Ciana ali' Autorità Giudiziaria di Abbazia per rispondere di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. In applicazione del R.D. pr.1932, n. 1403, fu amnistiato e rimesso in libertà. Lo Zmarich venne nuovamente tratto in arresto dalla milizia confinaria di Ciana il 23.2.1933 perché sprovvisto di documenti di identità personale. Nel breve periodo in cui venne ristretto nelle carceri mandamentali di Volosca-Abbazia lo Zmarich conobbe il condetenuto Mahnich (1) Giovanni. Il suddetto Mahnich, dopo che lo Zmarich venne scarcerato, riferì al custode del summenzionato carcere mandamentale che lo Zmarich aveva svolto attività spionistica a favore della Jugoslavia ai danni dell'Italia. Il custode provvide, pertanto, a denunziare lo Zmarich al Pretore di Abbazia per aver svolto opera di spionaggio ai danni dell'Italia. Il Mahnich assicurava infatti che lo Zmarich gli avesse detto che nel luglio 1932 lungo la linea di frontiera di Ciana, con la scusa di racc?gli~re fragole, si era avvicinato alle opere di fortificazione italiane ed era nusc1to a vedere le munizioni rinchiuse nelle cassette. Inoltre che il Comando militare jugoslavo è al corrente delle nostre opere di fortificazione e che le informazioni vengono raccolte da agenti di spionaggio travestiti da militi di frontiera. Aggiungeva anche che allo Zmarich era noto che alcune munizioni italiane vengono di nottetempo, attraverso la frontiera di Drenava, trasportate in Jugoslavia. (1) Vedi Sentenza del 19-4-1933 emessa dal Giudice Istruttore pag. 197 stesso volume.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Comando dei RR.CC. di Abbazia, dopo di aver proceduto alle più diligenti indagine investigative, concludeva il suo rapporto affermando che aveva ragione di ritenere che il Mahnich avesse aggiunto parecchio di suo alle confidenze avute dallo Zmarich e che sembrava inammissibile che lo stesso Zmarich, contadino analfabeta, qualificatosi come agente dello spionaggio jugoslavo, potesse essere stato tanto ingenuo da fare certe confidenze prima ancora di essere messo in libertà. L'ufficiale superiore che ebbe l'incarico della perizia in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni di carattere militare procacciate alla frontiera italo-jugoslava nella zona di Clana, secondo le rivelazioni che avrebbe fatto lo Zmarich durante il periodo di sua detenzione nelle carceri di VoloscaAbbazia, e riferite dal condetenuto Machnich (f. 22, fase. proc.), a conclusione del suo elaborato affermò che in tutta l'azione e nelle rivelazioni dello Zmarich non si può parlare di spionaggio militare ai nostri danni. E che le stesse notizie che avrebbe potuto raccogliere lo Zmarich non contengono nulla di segreto o di riservato per la sicurezza dello Stato. Anzi talune di dette notizie potrebbero tutt'al più risolversi a vantaggio dei nostri organi informativi in quanto addita ad essi fonti ed elementi di informazioni. Escluse inoltre che lo Zmarich, raccogliendo le fragole lungo la linea di frontiera, si sia potuto avvicinare alle opere di fortificazione ed abbia potuto vedere le munizioni rinchiuse nelle cassette. Dalla suaccennata esposizione di fatto, se si può anche pensare che lo Zmarich abbia fatto piuttosto della millanteria, non può escludersi tuttavia, avuto riguardo alla sospetta condotta dello stesso Zmarich, che egli siasi introdotto nella zona vietata di Clana a fine di spionaggio militare anziché per semplice inavvertenza di divieto. Ma non essendosi raccolti in ogni modo elementi sufficienti a suo carico, dev'essere prosciolto dalla imputazione ascrittagli, per insufficienza di prove. Dichiarando altresì chiusa la istruttoria ed ordinando la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso.

SECONDA PARTE: SENIENZE EMESSE DALLA C.J. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

SENTENZA N. 68

Reg. Gen. n. 246/1933

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy F rancesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Zorzut Cirillo, nato il 25.8.1900 a San Martino di Quisca (Gorizia), venditore ambulante, detenuto dal 22.7.1933 al 3.n.1933.

IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dall'art. 258, p.p., C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione. Reato commesso nei territori di Udine e di Gorizia antecedentemente e fino al 22.7.1933.

Omissis P.Q. M.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 378 C.P.P.c. e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara:

a) chiusa la istruttoria; b) non doversi procedere contro lo Zmarich per insufficienza di prove; ed ordina la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso. Roma, u .8.1933 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

293

Visti gli art. 2 del R.D. 13,3,1927, n. 313; 378 e 381 C.P.P., di~hiar~ non doversi procedere contro Zorzut Cirillo in ordine al reato ascnttogh per insufficienza di prove, ed ordina che egli sia scarcerato, se non è detenuto per altra causa. Roma, 3,u.1933 - Anno XII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


2 94

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA ùELLO STATO

SECONDA

PARTE:

SENTENZE EMESSE D ALLA C.!. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

SENTENZA N. 71

Omissis

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

P. Q . M.

Reg. Gen. n. 269/1933

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Urbancich Giuseppe, nato il 7.n .1908 a Fontana del Conte (Fiume), contadino; Maslo Girolamo, nato il 26.2.1908 a Sembie (Fiume), contadino; Senkinz Rodolfo, nato il 27.8.1908 a Sembie (Fiume), contadino. Detenuti dall'n.8.1933.

IMPUTATI

r) di co~trabbando ai sensi degli art. 83-92-97-106 legge 21.1.1929, n. 67 per avere 11 5.8.1933 introdotto, in unione tra loro, in territorio itaÌiano dalla frontiera di Monte Obrame n. 3.340 sigarette jugoslave; . 2) del reato di cui all'art. 158 legge di P.S. per avere, nelle stesse circostanze, espatriato senza essere muniti di passaparto; 3) l'Ur~anc~ch inoltre: di con~rabbando ai sensi degli art. 83-92-106 della legge d1 cui al n. r della rubrica per avere, l'n.8.1933, introdotto in territorio italiano n. I.I8o sigarette jugoslave; . 4) t~tti e tre del delitto previsto dall'art. 261, p.p., C.P. per avere 11 5·.8·!933 . m Kosane, territorio jugoslavo, rivelato alla gendarmeria jugoslava notlZle d1 carattere segreto su opere militari in corso di costruzione nella zona di confine di Monte Obrame.

2 95

Letti gli art. 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062 e 378 C.P.P. , in conformità delle richieste del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di U rbancich Giuseppe, Maslo Girolamo e Senkinz Rodolfo in ordine al delitto di cui al n. 4 dell'epigrafe, perché i fatti non costituiscono reato. Ordina la trasmissione degli atti al competente Magistrato Ordinario per l'ulteriore corso di giustizia in ordine ai reati di cui ai n. r, 2 e 3 della rubrica, mettendo gli imputati a sua disposizione nello stato di carcerazione preventiva in cui si trovano.

Roma, 24.n.1933 - Anno XII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

QUADRO RIASSUNTIVO Nel 1933 il T.S.D.S. ha emesso, inoltre, 176 declaratorie di amnistia e indulto (R.D. 5.n.1932, n. 1403) relative a procedimenti svoltisi negli anni: 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 e 1932.

I suddetti provvedimenti sono stati giĂ menzionati nelle annotazioni relative alle sentenze pubblicate nei volumi relativi alle decisioni emesse dal T. S. D. S. nei sopraspecificati anni.

(redatto dal competente uffic io del T.S.D.S.)


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52 2 26

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13 7 26 29 58 35 51

7

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Abruzzi e Molise . ' ....... Calabria .. . ... ..... ... . .. Campania ..... . . . ... .... Emilia ............. . .... Lazio .. . . ... .. . ...... ... Liguria .. ' ... ... . . ..... .. Lombardia ............... Lucania .... .. ..... . ..... Marche ... . ........ ' .... Piemonte .. - ... . ... - .... . Puglie ... .. . . . ........... Sardegna ..... ... ..... . .. Sicilia . . ......... ..... . .. Toscana .... . . ... . . . ... . . Umbria ................. Venezia Euganea ...... . .. Venezia Giulia ........... Vcnezia Tridentina ........

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4 16

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30

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I

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6

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5 3

224

o> o

3 7

-

23 I


NB. - L'attentato è quello commesso nell'atrio della Basilica di S. Pietro in Roma da Bucciglioni Leonardo ed altri.

109

87

13

:

:26

.

' 't:a., , . ,,; . . . ~.. . . . . ¡9 ,.,,, : ~--t

.....

I

5

LEGE NOA

_

denunciati

. .. condanna ti


INDI C I

A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parre comprese quelle menzion ate nelle 1< Note>> . B) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda Parte comprese quelle menzionate nelle << Note ». C) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione.

D) Elenco delle mansion i di coloro che hanno svolto l'attivi tà specific ata nella Seconda Parte. E) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. F) Indice dell'elenco nominativo, in ord ine alfa betico, degli imputati condannati dal T .S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi ad istanze di grazia inoltrate a loro favore dai geni tori, da altri parenti o da estranei. G) Ele nco ri assunt ivo dei condannati alla ~ena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagi ne 669- 674 del volume relati vo alle e< Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 » ) .

1 " N ota. - Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono speci fi cate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta dagli atti processuali.

2 ° Nota . - La pubblicazione delle sentenze della Commissione Istruttori a è incompleta in quanto non vengono pubblicate le sentenze con le quali viene " pronunciata solamente l'accusa » nei confronti di imputati per i quali il T .S.D.S. ha pronunziato, successivamen te, sentenze di condanna o di assoluzione.


A) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE N ELLE (<NOTE» SEN TENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

7 ciel 25·3· 1 933 Sentenza n. 8 del 27.3.1933

Pag.

17

))

25

Sentenza n. 9 ciel 27·3· 1933

>)

30

Sentenza n.

Sentenza n.

del 7+1933

))

35

<lei 25+ 1933 Sentenza n. 12 del 25+1933

))

42

))

47

Sentenza n. 14 del 22-5.1933

))

55

Sentenza n. 15 del 22.5.1<.m

))

58

Sentenza n. r6 del1'8.6.r933

I)

65

Sentenza n. 17 dell '8.6. I 933

))

69

ciel 2I.J.I933

))

76

Sentenza n. 22 del 18.9.1933

)ì

78

Sentenza n. 23 del 2o.9.r 933

)>

86

Sentenza n. 24 del 22 ·9· 1933 Sentenza n. 25 del 23·9· 1933

))

98

))

I00

Sentenza n. 26 del 26.9.1933

))

105

Sentenza n. 27 ciel 13 .1 0.1 933

))

u4

Sentenza n. 29 ciel lO.II.!933

))

125

s~ntenza n. 30 del 16.11.1933

))

142

Sentenza n. 3T ciel 9.r2.1933

))

151

Sentenza n.

Sentenza n.

IO Il

20

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSlONE !STRUTTO!?! A

91 ciel 13·7·1 93 2 Sentenza n. 4 clell'u.1 .1 933

Set1tenza

11 .

Pag. J)

49 1 57


I NDICI

3°4 Sentenza n.

6 del 13.1. 1933

INDICI

Pag.

159

Sentenza del 1".4. l933 emessa nei confronti di Prasio Dandolo .

Sentenza n. 15 del 15.2.1933

))

162

Sentenza n. 17 del 16.2. 1933

)/

164

Sentenza n . 19 del 25·2 · 1933

\)

166

Sentenza n . 20 del 25· 2 · 1933

))

168

Sentenza

21 del 2 -3· 1933

))

171

Sentenza n. 22 dell'S-3.1933

)>

173

Sentenza

))

176

Sentenza n. 35 del 6.5. 1933

))

178

Sentenza n. 40 del 19.5.1 933

))

181

Semenza n. 41 del 10.6.1933

))

182

n. 53 del 2 9.8.1933

l)

184

Sentenza n. 55 de l 20 -9· 1933

))

187

Sentenza n. 59 del 21 .1 0.1 9

:n

})

189

Sentenza n. 64 del 26. ro. 1933

))

I <}')

Sen ten za

11.

11 .

24 del 16.3.1933

SENTENZE EMESSE DALL,1 COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE "NOTE >> ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONU NZIATE DAL T.S.D .S . Sentenza n .

43 d el 7.3. 1932

505 Pag.

197

Sentenza del 5-4-1933 emessa nei confronti di Rossetti Luigi e La Corclara Antonio

))

198

Sentenza del 19.4.1933 emessa nei confronti di Mahnich Giovanni

))

199

Sentenza dell'8.7.1933 emessa nei confronti di Fioramonci Biagio

))

200

Sentenza del 5.8.1 933 emessa nei confronti cli An ia Giovanni

))

20!

Sentenza del 22.9.1933 emessa nei confronti di Fattini Giovanni

))

202

Sentenza del 3. 10.1933 emessa nei confronti cl i Gherardi G iovanni

))

203

Sentenza del 12.10.1933 emessa nei confronti di Tesini Pietro .

))

204

SENTENZE Elv!ESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE A DICHIARA ZIONI DI NON DOVERSI PROCEDERE ESSENDO lL REATO ESTINTO PER L'AMNISTIA DI CUI AL R.D. 5.11.1932. N . 1403 Sentenza del 5.1.1 933 emessa nei confronti di Lolli Ade lmo e d i altri t re coimputati

Pag.

207

Sentenza del 7. 1. r933 emessa nei confronti d i Gasparri Me notti e Di P rato Carlo

>>

207

Sentenza <lei .18.1.1933 emessa nei confronti di Prollo G iuseppe .

»

208

Sentenza del 2.2.1 933 emessa nei confronti d i Rejec Massim iliano e d i altri sette coimpu tati

))

208

Pag.

23

Sentenza del 10.2.1933 emessa ne i confronti cli Erede Dante .

))

209

Sentenza n. 128 del 10.1.0. J 932

))

63

Sen tenza del 13.2.1933 emessa nei co n fronti d i Corbucci Achille

))

210

Sentenza n. 167 del !0.1 2. 1932

))

103

Sentenza del 14.2.19_13 emessa nei confronti di Rocca Massimo

)}

2(0

Sentenza n.

IO

del 20.r.1933

))

85

Sentenza de l 16.2.1933 emessa nei confronti di Bergamo Giulio

))

210

Sentenza

11.

13 del 25-I. 1933

))

123

Senten za del 28.2. l 93.1 emessa ne i confronti d i Ga idella Seduco

))

2II

Sente nza n.

45 del 30.6.1933

))

1 49

Sentenza d el 17.6.1933 emessa ne, confronti di Zivec Giuseppe

)>

21l

Sentenza n.

49 del

1 9·7· 1933

))

140

Sentenza del 19.6.1933 emessa nei confronti d i Bertoglio Comunardo

))

212

Sentenza n .

54 del

20 .9.1933

))

153

Sentenza del r".7. 1933 emessa nei confronti <li C lemente G iuseppe

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Sentenza de l ro.1.1 933 em essa nei confronti d i Occelli Giova n ni .

Pag.

195

Sentenza del 23.r.1933 emessa ne i co nfronti di Buonocore Eugenio

))

195

Sentenza del 2r.2.1933 emessa nei confronti di Sotgiu Efisio .

)l

l~

20. - U .S.

)>

212


B) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICAT E N ELLA SECONDA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE N ELLE « NOTE »

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n.

I

del 12.r.1933

Sentenza n.

2 del 13.r.1933

))

21 9

Sentenza n. 3 ciel 25· 1· I 933

))

221

Sentenza n.

4 del 4.2.1933

))

226

Sentenza n.

5 del

1

4·2· 1933

))

228

Sentenza n.

6 del

1 5·2 · 1 933

))

230

Sentenza n. 13 ciel ro.5., 933

))

232

Sentenza n. 18 ciel 19.6. 1933

))

262

Pag.

217

Sentenza n. r9 del 21.7.,933

))

266

Sencenza n. 2r ciel 22 .7.1933

))

268

Scnccnza n. 28 del 17.10.1933

))

273

Pag.

279

SEN TENZE EMESSE DALLA COMMlSSIONE ISTRUTTORIA Sentenza n. 14 del 3 J. l. I 933 Sentenza n. 33 ciel 3·5· 1933

))

2

Sentenza n. 34 del 6.5.1933

))

283

Sentenza n. 36 del J0.5 .,933

))

287

Sentenza n. 5r dell' 11.8.1 933

))

290

Sentenza n. 68 del 3. u .1933

))

293

Sentenza n. 71 de]

))

294

2

4- 11. 1933

47


INDICI

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE o NOTE » ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

C) INDICE RIASSUNTIVO DELL' ATTIVIT A' SOVVERSIVA Sentenza n. 150 del 15.11.1932 .

Pag.

225

SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO

Sentenza n. t44 del 10.12.1932 .

))

265

CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA'

Sentenza n.

II

del 21.1.1933

)>

229

Sentenza n.

44 del 30.6.1933

))

275

ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE CHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE

SENTENZE EMESSE DAI, GlUDf(:E !STJWTTORE Sentenza n. 19 del 24.1.1933 .

Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Pag.

310

Valle d'Aosta

))

312

Liguria

l>

31.5

Lombardia .

))

3 14 316

Piemonte

Trentino· Alto Adige

\l

Veneto

))

3 17

Friuli - Venezia Giulia

>•

3 19

Emilia - Romagna

))

321

Toscana

)>

32.3

Gmbria

)>

325 327

Marche

)>

Lazio

)\

Abruzzi

))

Molise

))

333

Campania

))

334

Puglia

))

336

Basilicata

))

337

Calabria

))

338

Sicilia

))

339

Sardegna

))

Estero

)J

.~40 34 1

3 29 33 1

r.,: ota. • Per Estero si intendono anche le località che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es. : Fiume).


INDICI

I NDICI

PIEMONTE

DONNE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nessuna

310

Loca lità ove è stara svolta l'att ività sovversiva

311

Numero Anno

del la Sentenza

Pagina

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

98

Cavaglià (Vercelli)

UOMIN I

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Loca lità ove è staio svolta l ':tttiv'irà sovversiva

Numero Anno

T orino

dd la Semenza

Pagi na

53

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è sta ta svolto J'attività sovvcrsi\'a

Fontaneto d' Agogna (Novara)

Anno

Data della Sentenza

Pagina

1 933

8.7.1933

200

Mansioni svol te (i n o rd ine alfabetico)

Bracciante Bracciante Esercente Falegname Operaio Pubblicista - Deputato

N umero delle perso ne

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOMINI '.'.fansion i Sl'Oitc {in online alfabetico)

Nu mero dc Ile persone

N umero della Sentenza

Pag ina

Decoratore Venditore ambulante DONNE

86

Casalinga

B) Sentenze em esse dalla Commissione Istruttoria />er el'Ìt(lre duplicati, gli imputati - per i qualt la C./ . /w pronw1ciato /'al'C11sa - 1·e11go110 ele11rnti solame11te 111.'lle se111e11 ee dd T. S.D.S .. UOMI N I lvfansioni svolte (in orrlinc alfabetico)

Panettiere

Numero del le perso ne

:--ìumero della Sentenza

53

Pagina

Pagi n3

l! .JI.1 932

III

14.11.1932

ll2 212

t9.6. r933 2

DO NNE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLT O ATTIVITA' SOVVERSIVA

Data del la Sentenza

Ness una

8.7. 1933 1.19}2 1 4· 2· 1 933

I I. I

200 111

210


312

INDICI

INDICI

VALLE D'AOSTA

LIGURIA

Nel r933 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il G iudice Istruttore non ha nno emesso alcuna semenza o provvedimento relativi ad attivirà sovversiva svolta in Valle d'Aosta.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata s,·olta l ':tltività sovversiva

Anno

Genova Nel 1933 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Valle d'Aosta.

Num ero del la Sentenza

Pagin:1

23

86

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1933 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Liguria.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove ì: stat:1 svolta l 'attività SOV\'Cr!>iVa

Casa di Lavoro di Imperia Genova

Data ,\ nno

della Sen tenza

Pagina

1932 1932

23,1.1933 10.2.1933

1 95 209

ELENCO DELLE MAKSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LfGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTJVITA' SOVVERSIVA Nel 1933 il T.S.D.S. e la Ccmmissione Istruttoria non hanno emesso sentenze relative ad individui nati in Liguria.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabcti;o)

Numero delle persone

Commerciante Elettrotecnico Maritti mo

Data della Senten za

10.2.1933 1.4.1933 21.2.1933 DONNE

Nessuna

Pagina


INDICI

_ _

_

_

_

_ __

_

_

_

_ __

_

_

_ 1_:"<_ ' D_rc _ 1_

_

LOMBARDIA

DONNE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

Nessuna

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Casalpusterlengo e Milano Milano Milano Milano Milano

Anno

1931 1932 1929-1932 1929-1930 1931-1932

Numero de lla Sentenza

Malnate (Varese) Milano

Anno

1927 1 9.3 2 - 1 933

7

17

Il

42

14 17 23

55 69 86

Anno

Pagina

15 35

162 r78

Milano

Pagina 2I2

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Commesso viaggiatore in tessuti Esercente di osteria Fond itore in officina Lattoniere L itografo Studente universitario

_

_

_

_

_ 3 15

_

vengono

UOMINI

Autocorr i::re Bottaio E lettricista Falegname G iornal iero Gommista Meccanico Muratore Muratore Operaio Studente Studente universitario Ve nditore ambula nte

Kumero delle persone

Numero del la Sentenza

Pagina

I

43 (193 2 ) 4.3 (193 2) 43 (193 2) 43 ( 1 93 2) 43 (193 2 ) 43 (193 2 ) 43 (193 2) 43 (1932)

23 23 23 23 2.3-24 23 23 23

2 2

2 2 2

2 I

15

r62

43 (193 2)

24

2

35

178

I

43 ( 193 2 ) 43 (193 2)

23 23

DONNE

Filatrice

1

4.3 ( 1 93 2 )

Nel 1933 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati in Lombard ia.

UOMINI Numero delle persone

_

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S.

Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

_

Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. /,a pronunciato l'accwa elencati solamente nelle scntem:e del T.S.D.S ..

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

~umero dell a Sentenza

Data dell a Sentenza

_

B) Sentenze emesse dctlla Commissione Istruttoria

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è sta ta svolta l 'anività sovversiva

_ __ _

Pagina

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è scata svolta l'a ttiv ità sovversiva

_

NumC'ro

della Senten:.:a

23

7 14

16 17 7

Pagina


316

INDICI INDICI

- - - - - - - - -- ---- -- - -- - - --V ENE TO

TRENTINO - ALTO ADIGE Nel 1933 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Trentino - Alto Adige.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Località ove è stata srnlta l'attività sovver siva

N umero Anno

Venezia e Padova ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL TRENTINO - ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATT!VJTA' SOVVERSIVA Nel 1933 il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non han no emesso alcuna sentenza relativa a individui nati rn Trentino - Alto Adige.

Pagina

IO

35

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Local ità ove è stata srnh~ l 'att ivi tà sovversi\'a

:--:urncro ·\0110

della Sentenza

P agi na

20

Venezia, Treviso e Mestre

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI

Nel 1 933 il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolra nel Venelu.

Mansioni svo lte (in ordine alfabetico)

Tramviere

della Semenza

N umero <lelie persone

Data del la Sentenza

Pagina

6.2.1933

2IO

l

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ord ine alfabctic())

Decoratore Meccan ico Scalpellino

delle persone

Numero rlel la Sentenza

Pagina

10

35

2

10

35 35

l\umero

IO

DONNE

Nessuna


INDICI

l 1'D1Cl

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.[. /Ja pronunciato l'accusa ele11ca11 solamente nelle sentet1ze del T.S.D.S..

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S.

vengono

Numero

Local ità ove è sta ra S\'Olta

UOMINI Man sioni svo lte (in ordine alfabetico)

Numero dellc ptrsone

Bracciante Cameriere Carrettiere Fabbro Lattoniere

Numero de lla Sentenza

Pagina

59 20

4 20 2I

l 'attività sovversiva

Anno

Nell'intera Regione della Venezia G iulia Gorizia, Pola e Trieste

1 93l-I93 2

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1933 il Giudice Istruttore vidui nati nel Veneto.

11011

Pag·ina

86

105

193t-1932

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1933 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcu na sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Friuli - Venezia Giulia.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

DONNE Nessuna

della Senccnz:,

Località ove è stata svolta l'a ttività SOVVl'rSi\'a

Abbazia (Fiume) Tolrnino (Gorizia) Trieste

Dat~ Anno

della Scn renz~

Pagina

1ç33

19-4- 1 933 2.2. 1933 16.2.1933

199 208

1932 1930

2!0

ha emesso alcun provved imento relativo a indiELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI. VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

!'.fansioni svolte (in ordine alfabetico)

Calzolaio Carpe ntiere Carpenciere rn ferro Meccanico Muratore Operaio metallurgico

Numero udle persone

I I I I

DONNE Nessuna

Numero della Sente112.a

Pagina

26

105 105

26 23 26 23 8

86

105 86

25


321

I NDICI

INDI CI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

EMILIA-ROMAGNA

Per evitare duplicati, gli imputati - pe,· i quali la C.l. !,a pro111111cia10 l'acrnsa - vengono cle1Jca1i sola111e11te nelle sentenze del T.S.D.S ..

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

320

Località ove è stata svolta l 'attiviti1 sovversiva

UO:\.iINI Mansion i svolte (in ord ine alfabetico)

Numero delle per~one

:---:uin cro

della Sentenza

Pagina

Cameriere

DONNE

Nessuna

In tutta la Regione Piacenza Bologna Bologna Reggio Emilia Bologna Bologna e Provincia Reggio Emilia e Provincia

Anno

1931 1932 1931-1932 1 932

193 1-1932 1931'193 2 1931-1932 193H93 2

Località ove è stata s,·olta UOM INI

Agricoltore Assistente edile Aut ista Autista Barbiere Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Cantoniere delle Ferrovie Carpentiere Carpentiere Ccmmerciante C0ntadino Contadino Contadino Contadino G iornalisrn Manovale Meccanico Palombaro Piazzista Scalpellino Tappezziere

Numero del le per~one

2

6 2

I

II 2

6 7 3 l T

I

l'attivi tà

Darn della Sentenza

Pagina

15.11.1 932 II.II.1932 14.1u932 19+ 1933 II.IJ.1932 I J.ll.1932 14. u . 1932 14.11.1932 14.11.1932 17.6. 1933 11.11.19}2 14.ru932 14.11.1932 11.11.1932 14· 1 t.1 932 15.11.1932 2.2.193.1 2.2.1 933 Il.ll,1932 11.11.19.32 11 .11 .1932 14.11.1932 J I.I 1. 1932 11.11.1932

II_3 TU

I

l l. I 1. r 932

sovversiva

Anno

1928 1927 1931-1932

Ferrara Ravenna Panna

9 10 ll

J2 14 22 27

25 30 35 42 47 55 78 114

l\u mero della Sentenza

Pagina

17 19 2t

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

112 1 99 lll.

III-II2 112 lii.

112 2II 110 Il2 112 ,UO-lfT -II2 112 113 208-209 208 IIO ITO-Ill IJ2 Il2 IIO

uo

DONNE

Casalinga

8

Pagina

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

~fonsioni s,·oltc (in ord ine ~lfabctico)

Numero de lla Sentenza

li [

Darn

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Bagno di Romagna (Forlì) Cesena Modena Bologna e Provincia

1933 1933 1932 1932

della Sentenza

22 ·9· 1933 3.10.1933 12.10.19:;5 5.r.1933

Pagina

202 203 204 207

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA-ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UOMIN I Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Agricoltore Bracciante Calzolaio 2r. - U.S.

Numero clelle persone I

Numero dei Ia Sentenza

Pagina

12 25 27

47 100 114


322

I ND ICI

INDICI

Carpentiere Cemencista Contadino Falegname Lavoratore m legno Meccanico Meccanico Modellatore meccanico Muratore Muratore Pescatore Tornitore

r

30

I I

22 27

2

27

142 78 II4 n4

l

23 22

86 78

r

27 10

2

rr4 35

22

78

I

27 27 27

rr4 114 II4

TOSCANA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata srnlta l ',utività sovversiva

~um<.:ro Anno

1930-1931 1932 15;29-1932 1932 1931-1932 1 93 2 - 1933

Empoli (Firenze) F irenze F irenze e Pisa F irenze e Livorno Firenze Livorno

<lclla Sentenza

9 J[

14 17 2.3 31

Pagi na

30 42 55 69

86

DONN E

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Nessuna

Loca lirà ove è stata svolta l 'attività sovversiva

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imptttati - per i quali la C./. ha />1'011u11ciato l'accusa - ve11go110 ele11cati solamente nelle senten ze del T.S .O.S ..

Livorno (Carceri giudiziarie)

U011INI Ma nsioni svolte (in ordine alfabetico)

Contadino Meccanico Muratore Muratore

Kumero J\nno

delb Sentenza

1933

41

Pagina

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

N umero delle persone

~ umcro della Semenza

I

19

2

IO IO

I

17

Pagi na

166 85 85 164

DONNE

123

Sarta

Loca lità ove è stata s,·olca l'attività sovversiva

Livorno Viareggio (Lucca)

Anno

Data delb Sentenza

Pagina

1932 1932

7.1. 1933 I3 ·2 · 1933

207 210

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTfVITA' SOVVERSIVA

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UOM I N I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Bracciante Commesso Fornaio Maniscalco Muratore Pastaio

Numero delle persone I l

2 I I

DONNE

Nessuna

UOMINI

Data della Sentenza

Pagina

22·9·1933 5.t.t933 5.r.1933 3.ro.1933 12.10.r933 5.r. 1933

202 207 207 203 204 207

Mansioni svolte (in ordi ne alfabetico)

Commesso Manovale Pictore (decoratore di ceramiche) Rappresentante cli macchine da cucire Studente universitario T ipografo

Kumero ddlc perso ne

Numero ddb Semenza

Pagina

3r 3r

151 151

9

30

31 3r

29

151

151 125


DIOICI I NDICI

DONNE

UMBRIA

Nessuna

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località o,·e è stata srnlta I·atti\'ità sO\\"Crsi,·:1

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per et-ilare duplicuti, gli impuf<1ti - per i quali 1., C. /. ha pro111mcituo l'accusa elencati solamente nelle se11te11ze del T .S.D.S ..

:,..'umero dd le persone

facchino Ma novale edile

:S:umero della Sentenza

Terni Nel 1933 la Commissione Ist ruttoria e il Gi ud ice lstrutlo re non hanno emesso se ntenze relative ad atri vità sovversiva svolta in Umbria.

U OMI N I Mansioni s,·oltc (i n ordine alfolx:tico)

vengono

Anno

:S:umero

cll'lla Sentenza

Pagi na

41 54

182 153

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBR IA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

DONNE

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S.

Nessuna UOM I NI

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

!lfansioni svolte (in ordi ne aHal•etico)

U OMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

:-ìu mero delle persone

Facchino Vetraio

X urnero della Sentcrnn

Meccanico

Pagi na

20

Data della Sentenza

Pagin a

7. r.r933 7.1., 933

207 2 07

DONNE Nessuna

DONNE Nessuna

Numero nelle pe rsone

B) Sentenze emesse dalla Commtss;one Istruttoria Per evitare duplicati, gli impruati - per i quali fa C./. /,a pro111l11ri11to l'accusa elencati solt1mc11te 11e((e se11te11zt: del T. S. D .S ..

UOl\-lINI ~fa nsioni svolte (in ordine alfabetico)

Ca]deraio Commerciante Ebanista Elettricista Forg iatore

Numero delle pt·r~ne I

Xumero dcll:a Sentenza

128 r28 128 128 r28

Pagina

(1932)

64

( 1932) (1932) (1932)

62 63

62

(1932)

62

vengono


Impiegato alla Banca d'Ital ia Impiegato comunale Meccan ico O peraio Pompiere Sellaio Studente p resso l'Tstitu to Superiore di Economia e D iritto Tornitore

128 (1932)

62 62

6

1 28 ( 1 9v) 1 28 (r932)

I

128 ( I 932) 128 (r9_32) 128 (1932)

1

327

IKDICI

l>iDICI

61-62-63

62 63 62

MARCHE A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolw l'attività sovversiva

Numero

Anno

dell a Sentenza

Pagi na

49 128

(1932)

Fano, Pesaro e U rbino Senigallia (Ancona)

DONNE

1932 1932-1933

Nel r933 la Comm issione Istruttoria e il Gi ud ice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta nelle Marche.

Nessuna

C) Sentenze e·messe dal Giudice Istruttore

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI N ELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

UOMINI /vfonsioni sl'ohe (in ordine alfabetico)

1'umcro

D,Ha

delle pl'r~onc

del b Scritcnz:,

Braccia nte

1

3·2 · 1 933

Pagina

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

210 UOMINI

DONNE

Nessuna

l'vfansioni woltc (i n ordine alfabetico)

Appalta tore edile Bracciante Ceramista Faleg name F rutti venclolo Fuochista Impiegato privato Manovale cementista Meccanico Pescivendolo Studente universitario (Medicina) Studeòtc u ni versitario (Veterina ria) Tipografo Vetturale

Numero

Numero

delle pcrsnne

del la Sentenza

Pagina

2

2

2

I I I l

DONNE

Ness una

86


INDICI

INDICI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

LAZIO

Per evitare duplicati , gli imp111nti - per i quali la C.!. ha pronunciato l'acctts,1. elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S ..

vengono

UOMINI Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Bracciante Cementista Ebanista Elettricista Fabbro Falegname Fonditore Impiegato privato Meccanico Nichelatore Pasticcere Pescivendolo Studente In legge Tipografo Vigile urbano

Località ove è stata S\'olta l'attività sovversiva

Numero delle persone

Numero del la Sentenza

l

49 49 49 128 (19.32) 49 49 49 45 49 49 45 49 49 49 45

l

I

2 l

I

I

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Pagina

Roma

140 140 140 63

140 140 140 150 140 140 150 140 140 140 150

J\nno

>iumcro della Sentenza

Pagina

1932

li

42

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l 'attività sovversiva

Littoria (ora Latina)

Numero Anno

della Sentcnz:1

Pagina

933

59

189

1

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Loc:1lità ove è stata Sl'olrn l'anività sovversiva

Dala Anno

della Sentenza

Paoina ,., 1 97

Roma (Carceri gi udiziarie)

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

DONNE

Nessuna

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI

Nel 1933 il G iudice Istruttore non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nelle Marche.

Ma nsioni svolte (in ordine alfabetico)

Kumero delle persone

~u trn:ro della Sentenza II

Fabbro

42

DONNE

Ness una

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali In C.l. ha /"'01/111//'Ìa!o l',1(('11sa elenmti solamente nelle se111em::e dei T.S.D.S ..

vengono


33 0

1:-IDICI 11'/lllCI

UOMINI Mansioni s,·oltc (in ordine alfabetico)

Numero delle perso ne

Assessore comuna le Studente u nive rsi tario Tornitore

33 1

A BRUZZI D~t:1 della Sentenza

A) Sentenze pronunciate dal T. S.D.S.

Pagina

128 (1932) 24 128 (1932)

Località ove è stata svol ta I '3ttività ~ovn:r!li,·;i

Anno

Numero della Sentenza

L'Aquila e Teramo

DONNE

Pagina

58

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Maglierista

Nel 1933 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze re la tive ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1933 il G iudice Istruttore non ha emesso si:nten ze ad individui nati nel Lazio.

O

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

prov vedimenti re lativi

Localid ove è stata svolta l'attività sov versiva

Vallone di Manoppello (Pescara)

Anno

Data ,-!ella Sentenza

Pe1gin:t

1933

5.4.1933

198

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEC;LI ABRUZZI, SONO STATl DENU:-slCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. ·et 1933 il T.S.D.S. non ha emesso sentenze relative a individui nati negli Abru:ai.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare d uplicatt, gli imputati - per i quali /(I C.l. h" pronunciaro l'accma elenmti sola111e11te 11clle s,·11tcnze del T.S .D.S ..

UOMINI Mansion i svolte (in o rò ine alfabetico)

Autista Ca lzola io Commerciante Fabbro

Numero <kllc.: persone

1\'urnero dc li.i Sentenza

128 (r932)

128 (1932) 128 (r932) 128 (1932)

Pagin~

vengono


33 2

I NDICI

INDlCI

Falegname Imbianchino Meccanico Muratore Sarto Studente

5 I I I

128 . 128 128 128 J 28 128

(rç;p) (1932) ( I 932) ( 1 932) ( 1932) (1 932)

62-63 63 63 61 63 63

Nessuna

C) Sentenze emesse dal Gtudice Istruttore UOM I NI

Bracciante

Ă&#x152;'umcro

Data

delle persone

della Se ntenza

2

DONNE Nessuna

MOLISE

Nel 1933 il T.S.D.S., la Commissione Istruttor ia e il Giudice Istruttore non han no emesso sentenze o p ro vvedimenti relativi ad attivitĂ sovversiva svolta nel Molise. Nel 1933 il T.S.D.S., la Commissione Istru ttor ia e il G iud ice Istrutto re non hanno emesso sentenze o prov ved imenti relativi a individ ui nati nel Molise.

DONNE

Mansion i svolte (in ordine alfabetico)

333

Pagi na


334

Il\DIC[

l NOICI

CAMPA N IA

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Nel 1933 il T.S.D .S. e il Giudice Ist rutto re non hanno emesso sentenze o vedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Campania.

prov-

U OMI NI Ylansi on i svolte (i n ord ine alfabetico)

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Kumero delle persone

Faleg name Loc,1lità 01·e è stara srnl ta l'attività sovveC'Si\'::l

Napoli Napoli (Ca rceri giudiziarie d i Poggioreale)

Anno

933

I<)O

Nessuna

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIAT I ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UOMINI Mansioni svo lte (in o rd ine alfabetico)

t-;umcro

delle persone

Dottore in legge

Nurner·o della Se nrc n:rn

r5

58

DONNE Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria l'er evitare duplicati, gli imp11r,ai - per i quali fa C./. /,a pro11u11ciaro l'accwa elencati solamente 11elle sentenze del T.S .D .S ..

UOMINI Mansioni svolte (in o rd ine ·a lfabet ico)

1'llm ero delle perso ne

Fuochista mari ttimo Muratore

N umero de lla Sentenza 22

55 DONNE Nessuna

Pag ina

ve11go110

Data della Sentenza 2

Numero dell a Sentenza

DONNE 1

335

3.1. 1933

Pagina


INDICI

L:,./DICI

PUGLIA

BASILICATA

Nel 1933 il T..S.D.S. non ha emesso alcuna s~ntenza relativa ad att ivit?1 sovversiva svolta in Puglia.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Locali(ii ove è stata srnlta l'attività sovversiva

Anno

San Severo (Foggia)

Nel I<J.B il T .S.D.S.. la Commissione lstruttor ia e il Giudice Ist ru ttore non banno emesso alcuna sentenza o provvedimen to relativi ad attività sovversiva svolta 1r1 Basi!icata. Nel 1933 il T .S.D.S ., la Comm issione Ist ru tto ria e il G iudice Istruttore non hann o emesso semenze o provved imenti relat ivi :i individui na ti in Basilicata.

Nu mero della Scntcn~a

Pagina

6

1 59

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Anno

Data della Sentenza

Pagina

1 9.33

5.8.1933

201

Località ove è stata svolta l 'attivi tà sovversiva

Bari (Carceri g iudiz iarie)

ELENCO DELLE MANS[ONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO ST ATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Nel 1933 il T.S.D.S. e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvediment i relativi a indi vidui nati in Puglia.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria l'er evitare duplirnti, gli imputati - per i qaali la C.!. lw pro1Jtmciato l'accusa elencc,ti solamente nelle sentenze del T .S.D.S ..

vengono

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfa betico)

'.'lumcro delle persone

Br;icciante Meccanico

:--Jumero

della Semenza

337

Pagina

43 ( 193 2 )

6

DONNE Nessuna 22. •

u.s.


1:S: J)J C l

I NDICI

CALABRIA

SICILIA

l\) Sente11ze l.uc.il ic'i

(J\T

1'.1uirit:'t

lnrera Re~ionc

1..

:-.t:l!:l

,,olt..1

\cff\'tT , 1,

,l

prm11111àate

339

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

dal T.S.D.S.

Localicà ove è sra1:1 svolca l ' nnività sovversiva

:-=1111wrn dc lla Scntcnz:1

65

hanno e::messo sentenze o pro\'\·edimenti relati,·i a indi,·idui nati in Cabbria.

Numero del la Sente nza

Pagina

l ntera Reg ione

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

)J,.;I 1933 la Cc,mmissione Ist ru ttor ia e; il Giudiée btrutrort' non hanno <.: llless(J alcuna semen za o prov\'cd im<.:nto relativi ad :mivi t~1 sovver~iva S\'C>lta in ( :a lahri:i.

Nel 1933 il T.S.D.S., In Commissionc lsrrut.rorr:i e il Giudi, <· L, rrutt01c non

Anno

Loc:ilità o,·e i; staia svolta l'auività so,·vecsiva

Kumcro Anno

Agr igento (Carceri giudiziarie)

della Sentco7.a

Pagina

4

C) Sentenze emesse dai Giudice Istruttore Loca lità ove è stata ~vo lta l" attivirà sovversiva

Anno

Palermo (Ca rceri g iud iz ia rie)

Data della Sentenza

P:igina

18. I. I 933

208

E LENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Nel 1933 il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso alcuna sentenza relativa a indi vid ui nati in Sicilia.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UO ~UNI Mansioni svolte (in o rdine :ilfabctico)

Numero

delle persone

Bracciante Giornalaio

DONNE Nessu na

23 . • U.S.

Data della Sentenza

Pagina

5.8. 1 933 18.1.1933

208

20!


34 1

l :S.J)IC!

l1'D1Cl

ATTIVJTA' SOVVERSIVA SVOLTA ALL'ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI

SARDEGNA Nel 1933 il T.S.D.S. e il Giud ice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Sardegna.

N e l 1933 .·1 1 T • S •D •S • e ·,t G·iudice Istru ttore non hanno emesso alcuna se ntenza provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta a ll'Estero per a rrecare un danno agli interessi nazionali. 0

B) Sentenze em esse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta

l'attività sovversiva

;\nno

Cagliari (Caserma ciel 46" rgt. fanter ia) Asinara (Colonia agrico la)

1 933 1 933

'.\1 um ero c1ella Se nte nza

40 55

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Pagina

r81

187

Localirà o ,·c è st~ta snllta l'attività sovversiva

'.\"umcro c1ella Scnc en1/.a

\nn o

1 •

22

Boston (Stati Uniti)

ELENCO DELLE MANS IONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Nel 1933 il T.S.D.S. e la Comm issione Istruttoria non ha nno emesso alcu na sentenza o provvedimento relativi a individui nati in Sardegna.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Numero delle persone

Marittimo

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, N ATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENU N CIATI ALLA PROCURA GEN ERALE D EL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO, IN LOCALITA' STRAN IERE O ITALIANE, ATTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI Nel 1933 il T.S.D .S. non ha emesso alcuna sentenza relativa a ind ividui nati all 'Estero.

UOMIN I l'v!ansioni svolte (in ordine alfabetico)

Pagina

Data

della Sentenza

Pagina

21.2. 1933

196

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplimti, gli imputati - per elencati solamente nelle selllenze del T .S .D .S ..

quali la C.l. ha pro1111ncia10 / 'accusa -

vengono

DONNE Nessuna

UOMIN I .Mansioni svolte (i n ordine alfabetico)

Sar to Tipografo

!è..:umero

Numero

delle persone

della Sentcnu

I

DONNE Nessuna

Pagina


34 2

IKDICI

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOM I NI

D) ELENCO DELLE MANSIONI DI COLORO Mansion i svolte (in ordine 3Jfo uctico)

Numero delle persone

Barbiere Scalpell ino (Romania)

Dat3 dell a Sente nza

1.ĂŹ- 1933 l I. I

1.1 932

Pagina

CHE HANNO SVOLTO L'ATTIVITA' SPECIFICATA

212

NELLA SECONDA PARTE

I I()

UOMINI

DONNE Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Nessuna

..

Albe rgatore Avvocato Calzolaio Cameriere Capitano di fanteria in spe. Capo furiere di 1;' classe Capo tecnico Carrettiere Commerciante Conduttore <li calda ie a vapore D irettore della Siclar D isegnatore Disegnatore presso il Pirotecnico della Regia Marina Impiegato presso l'Aeronautica Italiana Impiegato presso l'Aeronautica Italiana Impiegato presso la F iat

Numero del la sentenza del T .S.D.S. , della C.I. e data della scmenz.a dd G .J.

Local itĂ di nascica

T .S.D .S. n. 1 T.S.D.S. n. 13 G.I. 2 4.r. 1 933 T.S.D.S . n. 19

Riva (Trento) Imperia Arma di Taggia (Im peria) Alassio (Savona)

Morcone (Benevento) C.I. n. 144 (1932) T.S.D.S. n. 13 Sant'Angelo di Brolo (Messina) T.S.D.S. n. 18 Milano C.I. n . 14 Vittoria (Siracusa) T.S.D.S. n. r8 Enzesfel<l (Aus tria)

C.I. n. 14 T.S.D.S. n. 18 T.S.D.S. n. 6

C.I.

11.

36

La Spezia

c.r. n. 33

Arpino (Frosinone)

C.I. n. 33 C.!. Il. 33

Torino Laureana di Borrello (Reggio Calabr ia) Vigonc (T orino) Odessa (Russia) Milano Carpentras (Francia) Roma Pastena (Salerno) Cerig 11ola (Foggia) San G iorg io A lbanese (Cosenza) Canino (Viterbo) M ilano Catania

c.r. n. 33 lmpiegaro presso Ja Fiat C.I. n. 34 Impiegato pr ivato c.r. n. 44 Ingegnere T.S.D .S. n. 4 Ingegnere T.S.D.S. n. 18 Ingegnere T.S.D.S. n. 2 MarescialJo Maggiore c.r. n. 14 Muratore C.!. n. 14 Negozia nte Palombaro istruttore Perito industriale Piazzista

Massa Martana (Perugia) Av igliana (Torino) Sam pierda rena

T.S.D.S. n. 18 C.I. n. 34 T .S.D.S. n. 5

Pagi na


INfl!C I

344

Numero della sentenza Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

dd T .S.D .S.,

Località di Mscirn

della C.I. e dato rlcl Ia sentenza del (; .T.

C.J. n. I l Pittore Rappresentante cli comT.S.D.S. n. 2 1 mercio Ra ppresentante di comC.!. n. 11 merc10 T.S.D.S. n. 28 R icevitore alla Dogana T .S.D.S. n. 3 Tenente Colonnello Viaggiato re di commercio T.S.D.S. n. 19

Pagina

E) INDICE DELLE PERSONE

Catania

SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE

F irenze Livorno Sassari Pesaro C astiglione d'Adda (Milano)

229 2

73

A damoli Altobrando, 6r. Agliardi Camilla, 232. A llulli Oscar , 61. Amadeo Vi ttorio, 232. Amadori Quinto, 140. Amato Bruno, 6 1. Amendcla Giorgio, 176. A nclreoni Luig i, 140. Androsciani Agam ante. 62. An gel in i Tommaso, 140. Ania G iovanni, 20 1. Arrnaroli Adelmo, 207. Arrigon i Carlo, 247, 262 . Attardi Dante, 62. Atto li n i A rmando, 1 14.

221

266

DONNE Antiqua ria Artista di variet~ Casalinga Casalinga Casalinga · Dattilografa

T.S.D.S. n. 13 T.S.D.S. n . 2I e.I. n. 150 T .S.D .S. n. 28 c.r. n. 34 T.S.D.S. n. 4

Rezzato (Brescia) Tolo ne (Francia) Kobleng (Germania) Montluçon (Francia) Mosca (Russia) Avon (Francia)

232 268 225 273 283 226

\

Balducci Ezio, 140. Barzotti Carnillo, 62. Battisrelli S il vio, 125. Belotti Giovanni, 2 4 . Bel passi Massimo, 140. Benedetti Anacleto, 166. Benifei Ga ribaldo, 15r. Bergamo Giulio, 210. Bersell i Alido, 62. Berti ni Mariano, 125 . Bertocco Anton io, 247. Bertoglio Comunardo, 212. Bertoli Gi useppe, 23. Bcrtoli Opimio, 23. Benon Giuseppe, 157. Bessone Francesco, 247. Bignami Torquato, 85. Eietti Umberto, 162. Bcbek V ittorio, 112. Bologna T ullio, 62. Bonassin Antonio, I 10. Ronncfond Georgette, 2 26. Boreff Greg orio, 283. Rorell i Luigi, 49, 55· Bo retti Giuseppe, 178. Bram ini Aldo, 23.

Bravetti Giuseppe, 62. Br ina Antonio, 165. Brini Dante, 62. Bucciarelli Bianca, 103. Buonocore Eugenio, 195. Buratto Domenico, 110. Caman ini P ietro, 23. Canonico Mario, 228. Capita li Renedecco, 62. Caprini A m leto, 78. Caprini Ercole, 207. Carini Sav ino, 62. C asali c;iovan na, 23. Cassani Felice, 69. Cnzan iga Carlo, 23, Cecchini An tonio, 125. Chiarini Gaetano, roo. C ioni Camillo, 62. Clemente Giuseppe, 2r2. Coccagna Attilio, 62. Cccoccetta Alfredo, 62. Colarich Natale, 105. Comellin i Marino, 78. Cond iti Attilio, 142. Corbucci Ach ille, 210. Corsi Marte, 151 . Crisman ich Edoardo, 11 2. Crispo Giovanni, 273. Crosa Riccardo, 283. Cugini Desiderio, I 14. Dall'Orso Sebastiano, 230. Da Marin Antonio, 110. Dan iel Mario, 189. De Angelis Emilio, 62. De Florentìis Giuseppe, 247, 262. Dell'An1ua Mario, no. De Luca Antonio, 1 to. De Lucia Ugo, 287. Dc Sario Gioacchi no, 24. Di Mambro G iuseppe, 181.


D i Prato Carlo, 207. Domiziani Giuseppe, 62. Dramis Rosario, 279. Erede Dante, 209. Eydoux Charles, 226. Fagarazzi Antonio, 35. Farcini Giovanni, 202. Ferro Matteo, rro. Fil ipponi Alfredo, 62. Fioramonti Riagio, 200. Floria ni Renato, 217. Fontanesi Scan io, rr4. Fornasier A ngelo, 168. Francia Alberto, 47. Francia O rlando, 62. Franco Bruno, uo. Frangioni Otello, 153. Frausin Lu igi, 86. Gaberschek Andrea, 209. Ga idella Seduto, 2 1 J.. Galeri Olivio, 140. Galli'gari Giuseppe, 140. Galluzzi Mario, 23. Gamberini Amedeo, 165. Gangi Ciro, 173. Garatti G iuseppe, 23. Garr y Renée, 273. Gasparri Menotti, 207. Gattlik Valeria, 283. Germoni Guglielmo, 42. G herardi G iovanni, 203. Gh::rsetti Giuseppe, 11 2. Ghersi Andrea, n 2. Ghiandoni Carlo, 140. Giardin i Cenzino, 125. Giovanard i Eugenio, 178. Gobbetti Armando, 142. Gobbetti Egisto, 142. Gregori Edoardo, 112. Gremoli ni Germano, 140. Grisenti Aldino, 114. Grossi Renato, 85. Guadagno Roberto, 1 12 . Gualdi Egle, 123. G uigue Louise Joseph ine, 268. H rva rin Antonio, r 12.

347

INU!CI

INDICI

lnches Vincenzo, 62. lrovetz Guerrino, 11 0. lvancic Adalberto, r 13. I vancic Andrea, 113. I vancic C irillo, IIO. I vancic Teodoro, 1 r3. Tvancich G iuseppe, 11 3.

Maver Vincenzo, 112. Mazzoleni Virginio, 86. Mazzolini Victorio, 140. Mazzotti Aldo, 142. Melazzo Alfredo, 279. Mercandcl G iovanni, 1 r I. Mi hai ic Vittorio, li r. Mirotri Aldo, 17. Misuri Pasquale, 182. Montanelli Elio, 30. Montanja Martino, 105. Morelli Libero, 63. Mosca Severo, 98. Mutariello Umberto, 2r9. Mutti. Gaetano, 24.

Jelercich Vittorio, 110. Jercog F loriano, 110. Jona Umberto, 247, 262. Kaucic Andrea, 208. Kaucic Antonio, 209. Kcrner Alberto, 247, 262. Kozi na Michele, ec o. Kral· Giovann i, ; 10.

Nata Giuseppe, 184. Natini Augusto, 76. Nesci Alcide, 125. Nuv0lari Giovanni, 1 11.

La Ccrdara Antonio, 198. Lana Giovanni, 23. La Torre Giacomo, 247. Leban Giovann i, 209. Leban Luig i, 2 08 . Leban Michele, 209. Lelli Luigi, r 1 4. Lello Pietro, 62. Lclli Adelmo, 207. Luna Giovanni, 168. Macchia Umberto, 86. Maestri Carlo, 283. Mahnich Giovanni, 199. Maglietta Clemente, 58. Mammolino Gennaro, 187. Mancinell i Alberto, 125. Mangione Salvatore, 279. Mannucci G iuseppe, 63. Mancini Alfredo, 125. Marcelli Mario, 62. Marcucci Cesare, 86. Margutti Tommaso, 197. Martelli D ino, 85. Martelli Giova nn i, 151. Marx Paola, 1 11. Marz G iovanni , III. Maslo F rancesco, n2. Maslo G irolamo, 294. Matti Giuseppe, 23. Mattioli G iovanni, 64. Mattioli L iviero, 125. Mausich Santo, 190.

Occelli G iovann i, 195. O liva Ernesto, 86. Orlandi Luigi, 35 · Orsini Ercole, 63. Otta Natale, 1 11.

I

Pacaud Ippolito, 275 . Pacchetti Egidio, 23. Pacificc, Cesare, 63. Pagnoni Francesco, 125. Parodi Benedetto, 267. Pasquin i Silvio, 150. Pauluc.ci Renato, 265. Pavanello Ruggero, 35· Pechars Angelo, 11 I. Peciar Beniam ino, 1 13. Pedinelli Renato, 140. Pedroni Arturo, 114. Pergetti Fiero, 114. Perrocci Ubaldo, 159. Petrolati Virgilio, 125. Peviani Angelo, 23. Pev iani Battista, 23. Peviani Luigi, 23. Pisati Giovanni, 23. Pompa Alfredo, 63. Pontani Romolo, 247, 262. Postògna Giovanni, 25. PrasiÒ Dandolo, 197. Predicatori Corrado, 1 50.

Primosich Agostino, 111. Primossi Luigi, 113. Prollo Giuseppe, 208. Purger C lemente, 105. Purger Sii vestro. l II. Purger Spiridione, 1 r3. Raise Antonio, 171. Ranghi Dante, 63. Ra ng hi Vero, 63. Ravetti G iulio, 268. Rcjec Massimiliano, 208. Rescalli Camillo, 266. Righetti Remo, 63. Ri mani Emilio, 11 1. Risaliti Gino, 229. Rocca Massimo, 210. Roman Pasquale, 266. Rossetti Luigi, 198. Rossi Bruno, 63. Ressi Domenico, 165. Rcvinelli Remo, 125. Ruffino Cuglielmo, 247. Russian G iuseppe, 1 r 1. Rutar Michele, 209. Sabbioni Giorgio, 207. Sancii Giorgio, 35· Saveri Torello, 279. Scarabelli Renato, 78. Scherian (o Skerian) Nazario, 1 l I. Scotti Francesco, 17Senk inz Rodolfo, 294. Sctgiu Efisio, 196. Spadoni Ricca rdo, 164. Sperandini U mberto, 140. Steinwachs Grete, 225. Stra in Luigi , nato il 1". 12.1907, 11r. Strain Lu igi, nato il 10.5. 1910, n2. Succio Carmelina, 86. Tagliavini G ilio, rr4. Tamberi Renzo, 151. T attini Finistauro, 63. Tesini Pietro, 204. Testa Angelo, 63. T odeschi Luig i, 23. Tomaselli Oreste, 229. Tommasi Agostino, 35· Tommasoni Ruggero, r50.


IND1Cf

Traviglia Ugo,

Tra ili Mario,

232 .

221.

Trombetti Bruno, 78. Tull Mario, r 11. Tuzzoli Renato, 63. Ugol ini Odoardo, 125. Urbancich Giuseppe, 294 . Valentich Giuseppe, r 1 r. Vallcbona Antonio, 230 . Vampa Urbano, 140. Vattovaz Narciso, III. Vecchi Eros, 1 9 1 . Venegoni. Mauro, 65.

Venezia Eraldo, 98. Ventu ri ni Bruno, 125. Verbanaz G iuseppe, 111. Verdelli Gaetano, 165. Vetrini Remo, 63. Vispi Ubaldo, 114. Vota Giuseppe, 247, 262. Zer ial Bruno, u2. Zetti ni G iuseppe, rr2. Z ivec Giuseppe, 211. Zmarich Leonardo, 290 . Zobec Angelo, u J. · Z orzut Cirillo, 293. Zuccher ich Giovani1i, 112.

F) INDICE DELL'ELENCO NOMIN ATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DAL T.S.D.S. CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI

1933 Caprini Grisenti Manioli Ugol ini

Amleto, Sene. n. 22. pag. 84. A ld ino? Sent. n. 27, pag. 123. L iviero, Sent. n. 29, pag. 139. Odoardo, Senr. n. 29. pag. q8.


G) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE A DECORRERE DALLA PRIMA CONDANNA ( L'elenco .<artÌ pubblicato . con et'l'ntuali aggiornamenti. t111clie nei volumi successii,i)

1928 Della Maggiora Michele: vedi,, Decision i emesse nel 1928 l>, pagine 669 - 674.

1929 Gortan Virale, Gortan Vbdimiro, Bacchiaz Vittorio. Ladavaz Lui),(i e La<lavaz Dussan: vedi « Decisioni eme~$e nel 1929 l> , pagine 3r4 - 320.

1930 Milos Zvonimiro, Bidovec Ferdinando, Marusic Francesco e Valencic Luigi: vedi « Decisioni emesse nel 1930 », pagine 339 - 353·

1931 Schirru Michele : vedi ,, Decisioni emesse nel 1931 >•. pagine 767 - 771.

1932 Bovone Domenico: \'Cdi ,, Decisioni emesse: nel 1932 » , pagine 643 - 656. Sbar<lcllotco Angelo Pt:llcgrino: ved i (( Dec ision i emesse nel 1932 )>, pagine 663 - 668.

1933 Travi),(lia Ugo: ,·cdi

«

Decisioni emesse nel 1933 ", pagine 232 • 244 - 245 (spionaggio).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1933 by Biblioteca Militare - Issuu