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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1932

Page 1

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1932

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ROMA 1986


PROPRIET.A'

LETTERARIA

La pubblicazione del presente volume è stata curata

Tutti i diritti riservati

dcd dottor Floro Roselli, magistrato militare di

Vietatct la ripl'Oduzione anche parziale

Cassazione a r., con la collaborazione della signora

sen;,.~a autori:z.z azione

Maria Zincane della Procura Generale Militare del-

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BY UFl'! CIO S TORI CO

SME -

ROMA

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1985

la R epubblica e del Maresciallo Maggiore Aiutante cau. dottor Pasquale Musillo.

Tipog rafia Regionale - Piazza M. Fanti 42, Roma - 1986


INDICE GEN ERALE

Pag.

Prefazione

5

Legislazione concernente il T.S.D.S. emanata nel 1932

))

Abbreviazioni

))

I J'

Sezione uA»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.

))

19

Sezione (( B )) : Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

))

2

Sezione «C >J: Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

))

485

9

Sentenze pronunziate dal T .S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale:

75

«Al>: Sentenze del T.S.D.S. e della Commissione Istruttoria relative ai

reati di spionaggio

))

« B »: Sentenze del T.S.D .S. nn. 7 e 49 relative a fatti diretti a provocare

la devastazione e la strage .

))

TERZA

(<

PARTE

A » : Sentenze nn. 50 e 5 I pronunziate nei confronti degli anarchici Domenico Bovone e Angelo Sbardellotto, condannati allcf. pena di morte. Pena eseguita .

(( B l>: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice lstruttore nei con.fronti di imputati che fecero apologia dei reati commessi da Sclzin-u, Bovone e Sbardellotto cc

1 56 emessa dal/ci Commissione Istruttoria nei confront1, cli Costantino Fr~ttianni, Cado Carelli e Pacifico Cicùmi, imputati di. aver concertato di commettere un attentato nei confronti del Capo del Governo

))

))

C >l : Sentenza n .

Relazione e Regio Decreto 5 novembre 1932 relativo alla concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza clel primo decennale

))

))

573


816

l:s!DICI

INDICI

I'-'' , ) indice delle persone menzionate nelle sentenze p,·onunziate dal T .S.D.S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissione lstruttoria e dal Giudice Istruttore

Indici : A) Elenco, m ordine cronologico, di tutte le sentcn.z e pronunziatt· dal T.S .D.S. e pubblicate nel presente volume

!)

B) Ele1Jco, in ordine cronologico, di tutte ie sentenze emesse dalla Com m.issione lstruttoria e pubblicate nel presente volume, integralmente o per estratto

))

D) Indice delle sa1te11ze emesse dal Giudice lstruttore e pubblicate nella presente pubblicazione .

E) lndice ria ..-suntivo dell'attività, sovC1ers:va svolta nelle sin.gole regioni. e all'estero con elt-n.co dettagliato delle varie attività esercitate da tutti colorn - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione : Piemonte Valle d'Aosta

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Lombardia

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Trentino - Alto A dige Veneto Friuli - Venezia Giulia Emilia - Romagna

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Toscana

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Umbria Marche Lazio Abru:ai Molise Campan ia

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Puglia Basilicata Calabria . S icilia Sardeg na Estero

F) Elc~11co delle mansioni di coloro clze neila Seconda e T er::::a Parte

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745 747 75 1 754 760 765 767 769 7ì 2 77·1 775 777 779 780

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svolto l'attività xpecificata

G) Indice delle persone sottoposte a proadimento penale

Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati con.dannati dal T.S.D.S . che si sono rifiutati tli associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei .

))

721

C) Indice delle sentenze emes..e dalla Commissione Istruttoria pubblicate o menzionate prima o dopo delle sentenze pronunziate dal T.S .D .S. oppure nelle «Note» della p1·esente pubblicaz ione

Pag.

Pag.

))

7~~0

))

793

Elenco riassuntivo dà condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna

))

8n


PREFAZIONE

L'attivitĂ giudiziaria svolta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nel 1932 viene suddivisa in tre parti. La prima parte si riferisce alle sentenze emesse, per attivitĂ sovversiva svolta in Italia, dal T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato, dalla Cammissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore.

Nella seconda parte sono pubblicate le sentenze relative at reati di spionaggio. Nella terza parte:

a) la sentenza n . 50 del I 5.6.1932 relativa a Bovone Domenico; b) la sentenza n . 51 del r6.6. r932 relativa a Sbardellotto A ngelo. Sempre nella terza parte vengono pubblicate sentenze concernenti tapologia dei reati commessi da Schirru e Sbardellotto. Le sentenze sono pubblicate, integralmente o per estratto, con il sistema adottato nei precedenti volumi precisando, quindi, per tutti i condannati, i periodi effettivi di pena espiata ed elencando i nominativi di coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri genitori. Sono da segnalare le sentenze pronunziate net confronti di Bovone e Sbardellotto, entrambi fucilati il 17.6.1932.


6

7

PREFAZIONE

TRIBUNALE SPECI AL E PE R L1\ DIFESA Dl::LLO ST,\TO

Per ciò che concerne l'attività sovversiva svolta in Italia, la quasi tota-

Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dalla

lità delle sentenze pronunziate dal T .S.D.S. si riferisce ad attivitcì svolta

Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore non sono indicate le ge-

dal Partito Comunista in Piemonte, in Lombardia, in Emilia - Romagna,

neralità complete e le mansioni svolte dagli imputati l'omissione è· dovuta

zn Toscanq,, nel Veneto e in Liguria.

al fatto che nulla risulta al riguardo dagli atti processuali.

La sentenza n. 3 del 27.1 .1932 si riferisce, invece, alla ricostituzione del Partito Comunista a Napoli; sentenza interessante per l'attività svolta da professionisti napoletani e in particolare da Eugenio Reale. Per il movimento rivolu.zionario denominato « Giustizia e Libertà »

è da segnalare la sentenza n. 43 del 29.4. r932. Il T.S.D.S. non ha pronunziato alcuna sentenza per fatti commessi in Valle d'Aosta, Umbria, Marche, Abru.zzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. E' da segnalare, inoltre, l'intensa attività giudiziaria svolta dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per esaminare fatti ed episodi interessanti per lo studio del carattere del singolo cittadino. Si nota, in particolare, che le sentenze di assoluzione emanate dal Giudice Istruttore -

magistrato ordinario -

si sono basate, quasi sempre, su

criteri di umanità. L'emanazione del R.D. 5 . I I .193 2, n.

I 40 3

-

che si è rùenuto oppor-

tuno pubblicare integralmente insieme con la relazione -

ha contribuito

a fare aumentare l'attività svolta dal T .S .D .S. in camera di consiglio, dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'applicazione solerte e sollecita dei benefici di clemenza previsti dal suddetto decreto. Gli indici sono stati redatti con lo stesso sistema adottato nei precedenti volumi.

Dott. FwRo RosELLr


LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO EMANATA NEL 1932

Regio Decreto 29.3.1932, n. 461 : « Norme circa la formazione dell 'organico del Tribunale Spe-

ciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico ».


Regio Decreto 29.3.1932, n. 461: ÂŤ Norme circa la formazione dell'organico del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico)>.

Veduta la legge 4.6.1931, n. 674, sulla proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Art. r. L'organico del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e dal ministro segretario di Stato per le Finanze. Art.

2.

I trasferimenti interni e la destinazione alle singole cariche, eccettuate quelle di presidente e di procuratore generale, e ai singoli uffici del personale assegnato al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, sono disposti con decreto del presidente del Tribunale Speciale, il quale può prescindere, nella destinazione di cui sopra, dal grado militare o civile rivestito dal personale nelle amministrazioni di provemenza. Art. 3. Il personale militare o civile dei ruoli delle amministrazioni. statali, addetto al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, è considerato, durante tale destinazione, nella posizione di comandato, in deroga a qualsiasi disposizione generale o speciale che preveda il collocamento fuori quadro o fuori ruolo.


12

TR!BUNA !.E SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

.REGIO DECRETO

E' peraltro consentito il collocamento fuori ruolo:

29.:p932, :-<. 46r

- - - -

Art. 7.

a) di due magistrati e di due cancellieri della giust1z1a militare, a decorrere dall'esercizio 1932- 1933, e di altri tre magistrati pure della giustizia militare, con effetto dall'esercizio r933- r934;

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto.

b) dei magistrati e cancellieri dell'ordine giudiziario ordinario e militare che siano destinati al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato in eccedenza al numero di quelli rispettivamente addettivi alla data del presente decreto.

annessa al R. Decreto 29.3. 1932, n. 461, concernente l'organico del personale addetto al Tribunale Speciale per la difesa delìo Stato.

Art. 4Ai fini dello stato giuridico e del trattamento economico e cli quiescenza, il personale delle Forze Armate addetto al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato è considerato, per il periodo in cui presta servizio presso il Tribunale stesso, in servizio effettivo. Al presidente ciel Tribunale Speciale per la difesa dello Stato è attribuito, durante l'incarico, il grado secondo della gerarchia anche se nell'amministrazione di provenienza appartenga a grado inferiore. Al personale militare e civile addetto al T ribunale è corrisposta una indennità speciale in misura e con la decorrenza che sarà determinata con decreto deC Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e del ministro per le Finanze. Essa è comprensiva di qualsiasi altra indennità di cui il personale medesimo fruisse per cariche o funzioni tenute presso l'amministrazione di provenienza.

Art. 5. E' posta a disposizione dc.I presidente del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato la somma annua di lire 200.000, da erogarsi per gli scopi e con le modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato. A tale fabbisogno sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio del ministero delle Finanze.

Art. 6. Con decreto del ministro per le Finanze saranno introdotte nel bilancio tutte le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

TABELLA

Presidente

n.

r

Procuratore b<renerale

))

I

Vice presidente addetto

))

I

Vice presidenti

))

3

Giudici effettivi e supplenti

))

T2

Vice procuratore generale .

))

l

Sostituti procuratori generali

))

6

Consiglieri di revisione

))

3

Presidente Commissione Istruttoria

))

I

Vice presidente Commissione Istruttoria

))

I

Giudici effettivi e supplenti della Commissione Istruttoria

))

Capo ufficio istruzione

))

I

Ufficiali istruttori

))

8

Giudici relatori .

))

5

Capi uffici polizia giudiziaria

))

2

Ufficiali di polizia giudiziaria

))

8

Ufficiale d'amministrazione

))

l

Segretario di presidente

))

l

Cancellieri od ufficiali di polizia giudiziaria addetti

))

3

Cancelliere capo

))

I

Cancellieri

))

8

Ufficio censura e grazie

))

I

Ufficio storico

))

I

Totale

,.,

J

n. 73


ABBREVIAZIO NI , _ l' ) (oltre quelle che sono nel uso comune

C.P.

Codice Penale

C.P.c.

Codice Penale comune

C.P. Esercito

Codice Penale per l'Esercito

C.P.P.

Codice Procedura Penale

C.P .P .c.

Codice Procedura Penale comune

D.C.P .S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D.L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.Lt.

Decreto Luogotenenziale

G.I.

Giudice Istruttore

M.V.S.N.

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico Ministero

P.Q.M.

per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D .

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabinieri

Tribunale C. e P.

Tribunale Civile e Penale

T.S.D .S.

T ribunale Speciale per la difesa dello Stato

T .U.

Testo U nico

1°

cpv.

primo capoverso

u.cpv.

ultimo capoverso

p.p.

prima parte

u.p.

ultima parte


Prima Parte SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S., DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L' AT TIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE Sezione «A>>: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione « B » : Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Sezione « C » : Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

2. -

U.S.


SEZIONE «A,>

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.


SENTENZA N. 2

Reg. Gen. n. 403/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Toreili Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTE NZA nella causa contro: Santhià Luigi - Battista, nato il 17.3.1898 a Santhià (Vercelli), meccanico; Vincenzi Sante, nato il 6.6.1895 a Parma, meccarnco; Spinelli Veniero, nato il 18.9.1909 a Roma, impiegato privato; Sinnreich Daniel, nato il 21,8.1906 a Brodina (Jugoslavia), medico; Banfo Antonio, nato il 23.2.r900 a Torino, meccanico alla Fiat ; Ballario Michele, nato il ro.10.1907 a Centallo (Cuneo), tornitore ; Canali Giovanni, nato il 28.9.1894 a Mercato Saraceno (Forlì), stagnino; Riva Antonio, nato il I0.6.r897 a Ronsecco (Vercelli), meccanico alla Fiat; Prono Antonio, nato il 27.11.1898 a Torino, meccanico. IMPUTATI

T utti, meno il Prono: r) del delitto di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.11,1926, n. 2008, in relazione al 3° cpv. dell'art. 2 vigente C.P., per avere in Piemonte, Li-


PRIMA PARTE:

TRIBUNALI! SPECIALE PER l, A DIFESA DELLO ST/\TO

22

SENTENZc PRONUNZIATE D/\L _T .S.D.S,

- - - - - - - --

IN FATTO ED IN DIRITTO

guria, Lombardia ed altrove, precedentemente e fino al luglio 1931, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità;

è risultato quanto appresso:

2) del delitto di cui al 2° cpv. citato art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008,

A seguito di operazioni di polizia, effettuatesi nel 1930 in Torino, operazioni che portarono alla scoperta e al lo stroncamento di una clandestina organizzazione comunista, gli organi di P.S. non tralasciarono di osservare e sorvegliare elementi che, se erano sfuggiti per mancanza di indizi idonei ai rigori della legge, tuttavia lasciavano adito a sospetti. Così poterono accertare che uno di tali elementi, il rubricato Spinelli, si teneva in contatto col prevenuto Vincenzi e con tal Salvaneschi Luigi [condannato da questo Tribunale in altro processo (1YI, noti e pericolosi comunisti, nonché coi prevenuti Sinnreich, medico rumeno e studente in lettere all'Università cli Torino, e con Banfo e Ballario, operai dello Stabilimento Fiat Grandi Motori, parimenti sospetti di attività sovversive. Intensificata la sorveglianza sul Vincenzi e sul Salvaneschi si notò che essi, negli ultimi di giugno del 193r, si recarono prima a Genova e poi a La Spezia, dove il 28 di detto mese ebbero abboccamenti con Santhià Luigi Battista, noto agitatore sovversivo e già ricercato dalla polizia per precedenti attività delittuose in Piemonte. In tale occasione furono arrestati i tre ultimi nominati e subito dopo anche gli altri che ne risultarono compartecipi in Torino e furono denunziati a questo Tribunale. A seguito di formale istruzione, con sentenza della Commissione Istruttoria del 18.9.193r, i rubricati furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe. All'odierno dibattimento, per la confessione cli quasi tutti gli imputati , e specialmente dei tre ultimi nom inati, per chiare e concordi chiamate di correi, per prove testimoniali e documentali, ]a posizione di ciascun imputato è rimasta accertata come appresso:

per avere,. nelle ~tesse circostanze. di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottnna, dei programmi e dei metodi d'azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffus ione di stampa sovversiva o del cosiddetto << Soccorso Rosso )>.

Il Santhià, il Vincenzi, lo Spinelli ed il Sinnreich, ancora:

3) del delitto di cui alla P·P· deJl'art. 4 della citata legge, per avere, s~mpre nelle _anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comun ista. Il Santhià ed il Vincenzi, inoltre:

4) de) reato di cui all'art. 158 T.U. della legge di P.S. r8.6.1931, n. 773, per espatrio clandestino determinato da movente politico (rispettivamente negli anni 1928, r930 e 1931). Il Santhià ed il Vincenzi, anche:

. 5) del d~litto di cui all'art. 285, n. 3, C.P. r889, per avere, nelle stesse c11·costanze di tempo e di luogo, fatto scientemente uso di tessera di riconoscimento e passaporto fa lsi. Il Banfo: 6) dei reati di cui agli art. 679 - 697 C.P., per avere omesso di denunciare alla competente Autorità due pistole e trentatré capsule detonanti che conservava nella sua abitazione; reato accertato in Torino il 1°.7.1931. Il Prono:

Santhià Luigi - Battista, dopo avere, sino al 1928, esplicato intensa attività di propaganda comunista mediante diffusione di stampe clandestine e discorsi in segrete riunioni, espatriò clandestinamente per sapersi ricercato clal!a polizia e riparò in Russia. Perfezionato nell'Università comunista di Mosca, fu mandato a Parigi dove coprì l'alta carica cli membro del Comitato Centrale all'estero del Partito Comunista italiano. N ella primavera del 1931, fornito di somme straniere e di circo'.ari, istruzioni e m a~eriale cli propaganda, tornò, usando falsi passaporti e false carte d'identità, m Italia col mandato di riannodare le file tra la centrale predetta e i gruppi

7) del delitto di cui all'art. 270, 2;, cpv., vtgente C.P., per avere, in Torino, fatto parte fino all'8.7.r93r di una associazione comunista, e del delitto _di cui all'art. 272, p.p., vigente C.P ., per aver fatto, nelle sopradd~tte _circostanze di tempo e di luogo, propaganda comunista a mezzo di d1ffus10ne di stampe sovversive.

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva

(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 193! », pag. 470.

I


TRIBUNALE SPECIALE PE R LA llfl'ESJ\ DELLO STATO

iìlee:ali del partito> ses,:retamente ricostituitisi in Italia, e per svolo·ere a sua b volta opera direttiva di riorganizzazione e di propaganda. Già era giunto a buon punto di tale criminosa attività, quando, come si disse> fu arrestato durante un convegno coi due internazionali Salvaneschi e Vincenzi e fu trovato in possesso de i predetti documenti falsi e di abbondante ed importantissimo materiale sovversivo. Egli, nel confessare pienamente quanto sopra> e nell'assumerne intera la sua personale responsabilità, ha voluto, ::mche in udienza, fornire nuova prova della sua sociale pericolosità dichia' rando, prima che ancora ne fosse richiesto, che non intendeva dare spieo-a. b z10ne alcuna in ordine alla struttura, alle formazioni, agli organi ed ai partecipi del movimento illegale cui presiedeva. '-.-'

..

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Vincenzi Sante, già confinato e poi ammonito nel 1927, dopo di aver esplicato attività di propaganda in Puglia e nel Mantovano, nel 1930, per sfuggire alle responsabilità di cui era conscio> espatriò clandestinamente e, come il Santhià, si perfezionò a Mosca nell'alta scuola cli comunismo. Rientrò in Italia mediante fals i passaporti e carte d'identità, nella primavera del 1931 e, dopo aver toccato numerose città del settentrione, fornendo istruzioni organizzative ai maggiori esponenti locali, e diffondendo stampe clandestine per la propaganda, coprì la carica di interregionale per la Lombardia> il Piemonte e la Liguria, espìicando specialmente la sua attività riorganizzativa e di propag;.mda in T orino. Fu, come sopra è accennato, arrestato mentre, a La Spezia, riferiva al suo gerarca Santhià su l'opera svolta e ne prendeva le istruzio.ni per quella da svolgere. Importante materiale comunista, dimostrante il suo rango, fu sequestrato al Vincenzi; il quale ha fatto le stesse dichiarazioni del Santhià, aggiungendo di ritenere di non aver fatto opera di ricostituzione perché « per i comunisti il parcito non è mai stato sciolto in Italia». Affermazione che, mentre caratterizza la pericolosità del Vincenzi, che non riconosce le leggi del suo Paese, ne dimostra l'aberrazione. Spinelli Veniero, appartenente a famiglia di sovversivi, poté trovare lo s~esso un posto d'impiegato a lire 500 mensili nella fabbrica Fiat di Torino. Ma il 1" giugno u.s. abbandonò l'im piego per potere più intensamente e più liberamente esplicare la sua attività di comunista acceso. Da tempo in relazione col rumeno Sinnreich e con gli operai Banfo e Ballario> ebbe con costoro scambio di idee sull'attività sovversiva da svolgere e di stampe comuniste di propaganda per l'ulteriore diffusione fra l'e lemento operaio. Nel giugno prese contatto con l'interregionale Salvaneschi e, agli ordini di questi, formò e riprodusse istruzioni e relazioni inerenti al movimento della regione. Numerosi manifestini di propaganda comunista ebbe dal Salvaneschi e consegnò> per la più efficace diffus ione neJla fa bbrica Fiat, al Banfo. Ebbe dal Sinnreich numerosi libri destinati ad una costituente

PRIMA PARTE:

SENTE:-IZE

PROJ\ U1"Z!A'J'E DAL T.S.D.S.

biblioteca proletaria. Pur dichiarando di mantenersi volutamente reticente su alcune circostanze che porterebbero all'identificazione di altri corregionali, è confesso di quanto come sopr a riportato, come confesso è di aver partecipato, il 25 giugno> assieme al Salvaneschi, al Banfo, al Riva ed al Canali, ad una importante riunione di partito tenutasi in casa di quest'ultimo. Mentre ha dichiarato di appartenere al Partito Comunista e cli avere svolto propaganda analoga, ha insistito nell'affermare di essere stato un semplice elemento di base e di non avere svolto perciò opera di ricostituzione del partito, anche perché non ebbe, nel giugno, quando cioè operò libero dall'impiego, i] tempo. Ed in realtà, pur essendo emerso che egli ne aveva la capacità, non è risultato che tale opera, più severamente punibile, egli abbia esplicato. Sinnreich Daniel, cittadino rumeno, oriundo dalla Bucovina appunto dopo che tale regione austriaca fu annessa alla Romania, studiò e si laureò in medicina nella Regia Università cli Torino e in detta Università studiò in secruito per addottorarsi in ìettere quando, reclutato da un comunista b . ungherese, di cui non ha voluto fare il nome, passò dalle intenzioni sovversive ai fatti. Cercò così di organizzare un gruppo di studenti stranieri e di costituire una biblioteca proletaria per la propaganda. Tuttavia a tale istituzione, per buona sorte, non riuscì a dar vita. Presi contatti con Spinelli, Banfo, Ballario e Salvaneschi ed era fra essi l'elemento intellettuale, volgarizzava con relazioni il piano quinquennale sovietico> traduceva relazioni di congressi comunisti, riproduceva stampe per la propaganda che, unitamente ai g<.· iornali comunisti.• cooi.osamente forniva per la diffusione a Banfo, l a Ballario ed a Spinelli; affìdò, infìne, a tal Colombo, importante materiale sovversivo pe~ la pit1 sicura custodia e per tema di venire scoperto e di conseguenze. Pur cercando di attenuare qualche sua responsabilità, il Sinnreich, di quanto sopra, è sostanzialmente confesso. N ega, però, di avere svolto opera di ricostituzione del disciolto partito, né sono emerse prove serie che contrastino con il suo diniego. Il Sinnreich appare anche in udienza di salute cagionevole e r isulta affetto da catarro bronchiale di sospetta natura specifica. Banfo Antonio> operaio della Fiat Grandi Motori, era stato adescato al comunismo da tale Lazzaro Nicola, e dal coimputato Canali aveva avuto l'.incarico di raccogiiere fra gli operai contributi pro « Soccorso Rosso », tipica forma di propaganda comunista. N ella fabbrica in cui lavorava, aveva formato una cellula coi compagni di lavoro Canali, Riva e Ballario. A mantenere viva l'attività sovversiva fra essi, erano il Sinnreich e lo Spinelli che fornivano le stampe clandestine per la propaganda anche al Banfo. Questi diffondeva le stampe mettendole nei cassetti deii altri operai durante la loro assenza. Partecipò alla riunione a casa di Canali e nella sua


TR[]JU:sli\LE SPECIALE PER LA l)! Fl,SA DELLO STATO

abitazione furono trovate due rivoltelle (una delle quali non in condizioni di servibilità) ed alcune cartucce. Di tali armi e munizioni egli non aveva fatto la prescritta denuncia. Il Banfo è con.fesso, sostanzialmente, di quanto dianzi è-risultato; ha dichiarato in istruttoria e ripetuto in pubblica udienza di essere sinceramente pentito di quanto ha fatto. A convincere della sua sincerità, ha testualmente detto ai giudici: « Se loro potessero leggere in fondo nel mio cuore!>>. Ballario Michele, fece parte della cellula predetta e fece propaganda con le stampe che precipuamente riceveva dal Sinnreich. Afferma che più volte tentò di svincolarsi dal vincolo cui Sinnreich e Spinelli l'avevano legato. Nelle more del giudizio indirizzò una lettera di sincero pentimento a) Duce. Pentimento che ha riconfermato in udienza. Riva Antonio, fece parte della ripetuta cellula comunista nell a Fiat Grandi Motori, in cui lavorava, e partecipò con gli altri alla propaganda sovversiva specialmente con erogazioni pro « Soccorso Rosso>>. Prese parte alla riunione in casa del Canali, trascinandovi tal Beraudo, suo compagno di lavoro, prosciolto in istruttoria. Cerca, in udienza, di scagionarsi dagli addebiti, sÒstenendo di non essere stato un comunista anche perché tale aualità non si addice ad un volontario fiumano come lui; tuttavia non nega 1~ partecipazione alla riunione e le erogazioni effettuate e, per il resto, è esplicitamente accusato anche nei confronti avuti con il Banfo. Canali Giovanni, appartenne alla ricordata cellula della Fiat e - come si è detto - spinse il Banfo alle raccolte pro « Soccorso Rosso )>. La sua abitazione servì alla importante riunione cli cui pri ma è cenno. Egli si è mantenuto negativo, ostinatamente, anche in udienza, sebbene raggiunto dalle esplicite e concordi indicazioni cli Spinelli, Riva e Banfo, il quale, però, ha riferito che il Canali più volte espresse la volontà di sottrarsi dal vincolo dell'organizzazione. Prono Anton io, nello Stabilimento Westinghouse, in cui lavorava, consegnò una copia del fog)io clandestino comunista « Unità >) al compagno di lavoro Rossano, già prosciolto in istruttoria. Non nega tale fatto, però asserisce, non contrastato, di averlo consegnato a semplice scopo di curiosità, lungi essendo da lui l'idea della propaganda comunista, al cui partito illeo·ale dichiara - e non risulta diversamente - di non appartenere. b Da quanto, come sopra, è stato accertato, il Collegio ritiene che sia opera di giustizia assolvere, per non prov.ata :eità, il Pron_o _dall'_imp.utazione a lui ascritta cd il Sinnreich e lo Spmelh da quella d1 ncost1tuz10ne di un partito disciolto. Negli altri fatti accertati, invece, il Tribunale rav-

!>RIMA PARTE :

SENTE"1Z E PROK UNZ!ATE DAL T.S .D.S.

visa o-li estremi giuridici dei relativi reati a ciascuno dei prevenuti addebitati, dei quali essi, che scientemente li hanno commessi, debbono essere dichiarati respomabili. Quanto, però, alla contravvenzione di omessa denuncia di armi e munizioni ascritt-a al Banfo, poiché si riferisce ad epoca anteriore al 1°.7-r93r, rìtiene che sia da applicarsi la corrispondente disposizione della legge di P.S. allora vigente e più favorevole all'imputato, anziché i rubricati articoli del C.P.. Commisurando le pene alla pericolosità di ciascuno e all'attività delittuosa da ciascuno esplicata, ritiene giusto infliggere le seguenti sanzioni: - al Santhià, complessivamente ad anni r7 di reclusione ed a lire di multa, risultanti dal cumulo (art. 68 C.P. J889 vigente all'epoca dei fatti e più favorevole all'imputato) di anni ro per la r icostituzione di un partito disciolto, anni 5 per la propaganda, anni 5 per l'appartenenza, anni 3 e lire 20.000 cli multa per l'espatrio clandestino, r anno per l'uso sciente di falsi documenti; 20.000

- al Vincenzi, complessivamen te ad anni r2 cli reclusione ed a )ire di multa, risultanti dal cumulo (art. 68 come sopra) di anni 5 per ciascuno dei tre reati di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda, relativi ad un partito disciolto, e di eguali pene del Santhià per l'espatrio clandestino e J'uso sciente di falsi documenti; 2 .000

- al lo Spinelli, ad anni 6 di reclusione, cumulati da à!lni 4 per ciascuno dei due reati di appartenenza e di propaganda di un partito disciolto; - al Banfo, ad anni 3 e giorni 15 di reclusione, cumulati (art. 68 - 72 C.P. 1889) da anni 2 per ciascuno dei reati di appartenenza e propaganda e da mesi 3 di arresto per l'omessa denuncia di armi e muni zioni (art. 37 - 16 legge di P .S. 1926); - al Sinnreich, al I3al!ario, al Riva cd al Canali, ad an.m 3 ciascuno di reclusione, cumulo di 2 anni per l'appartenenza al Partito Comunista e di 2 anni per la propaganda rubricata. Alla pena per ciascuno consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per- quan-to dispone l'applicato art. 4 della legge speciale rubricata, ed il pagamento in solido delle spese processuali (art. 488 C.P.P.). Giusta il disposto dell'art. 312 C.P. in relazione all'art. 55 delle norme di coordinamento di cui al R.D . 28.5.r93r , n. 6or, ritiene di dovere ordinare, per quando avrà scontato la pena, la espulsione dallo Stato dello straniero Sinnreich che, della generosa ospital ità italiana, ha abusato violando le leggi per la difesa dello Stato italiano. Per ciascuno degli altri condannati, invece, che parimenti ritiene socialmente pericolosi, reputa particolarmente opportuno ordinare la misura


TRIBUKALE SPECIALE P ER LA DIFESA DEl.1..0 STATO

di sicurezza di anni tre di libertà vigilata giusta gli art. 200 - 215 - 228 - 229 C.P., in relazione alle analoghe disposizioni delle citate norme di coordinamento. Reputa giustizia dover ordinare la confisca di quanto in sequestro (somme, anni, munizioni, stampe, documenti, ecc.) come cose attinenti alla attività delittuosa dei condannati e di quanto altro in sequestro abbia carattere sovversivo (art. 240 C.P.). All 'assoluzione del Prono consegue la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa (art. 485 - 486 C.P.).

l' . Q. M .

Letti ed applicati gli art. 4- 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. r2.r2.r926, n. 2062; J58 vigente legge di P.S.; 37- r6 legge di P.S. 1926; 285-68-72 C.P. 1889; 2-200-215-228-229 -312-240 C.P.; 488 C.P.P. ; 485- 486- 551 C.P. Esercito; legge 4.6.1931 , n. 674; R.D. 28.5.1931, n . 601, dichia;a Santhià Luigi - Battista, Vincenzi Sante, Banfo Antonio, Ballario Michele, Canali Giovanni e Riva Antonio responsabili di tutti i reati in epigrafe loro ascritti, ritenuta però l'omessa denuncia di armi e munizioni del Banfo come violazione degli art. 16 - 37 legge di P.S. 1926, anziché degli articoli di legge rubricati; dichiara Spinelli e Sinnreich responsabili di appartenenza e propaganda relative ad un partito disciolto, assolvendoli per non provata reità dall'imputazione cli ricostituzione dello stesso partito loro ascritta e, fa tto· il cumulo giuridico delle pene, condanna Santhià ad anni 17 ed a lire 20.000 di multa, Vincenzi ad anni 12 ed a lire 20.000 di multa, Spinelli ad anni 6, Banfo ad anni 3 e giorni r5, Sinnreich, Ballario, Canali e Riva ad anni 3 ciascuno; tutti al'.a reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al pagamento in solido delle spese processuali; ordina per Sinnreich l'espulsione dallo Stato, non appena scontata la pena e, per tutti gli altri, armi 3 ciascuno di libert~t vigilata. Ordina la confisca di quanto in sequestro abbia attinenza con questo processo. Assolve per non provata reità dai reati ascrittigli Prono Antonio e ne ordina la liberazione se non detenuto per altra causa.

Roma, 25.r. r932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PARTE:

Sl1:-IT ENZE PRO:s!UNZIA'l'E DAL T.S.D.S.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Prono, detenuto dall'8 .7.193r, viene scarcerato il 25.r.r932. Per effetto dei provved imenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.1 r. r932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5II: Santhià viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 28.6.1936. Detenuto dal 28.6.1931 al 28.6. 1936. Pena espiata: anni 5. Per Santhià vedi anche il volume relativo alle « Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1928 » (pag. 10r6). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Vincen.zi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.6.1933. Detenuto dal 28.6.1931 al 28.6.1933. Pena espiata: anni 2. Spinelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'rr.n.1932. Detenuto dal 30.6.1931 all'rr .rr.1932. Pena espiata: anm r, mesi 4 e giorni 11. Ballario viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il 14.rr.1932. Detenuto dal 1°.7.193 1 al 14.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 4 e giorni 13. Banfo viene scarcerato dallo Stabi:imento Penale l'II.II.1932. Detenuto dal 1°.7.1931 all'u.rr.r932. Pena espiata: anni 1, mesi 4 e giorni 10.

di Alessandria

Canali viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Ancona l'n. 1r.1932. Detenuto dal 2.7.r931 all'n.11.1932. Pena :spiata: anni 1, mesi 4 e giorni 9. Una istanza di grazia inoltrata dal Canali al Capo del Governo il 17.2.1932 viene respinta.


TRTBUJ\..\LE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO

Riva il 1°-4-1932 inoltra istanza di grazia al Capo del Governo « dichiarandosi sinceramente pentito di quanto ha fatto facendo formale promessa di diventare un onesto e buon cittadino>>. Con decreto reale del 22.7.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Riva viene scarcerato dalla Casa Penale di Pa)lanza il 30.7.1932. Detenuto dal 2.7.1931 al 30.7.1932. Pena espiata: anni r e giorni 28. Sinnreich a seouito del -parere favorevole espresso dal Capo del Gob . verno su una istanza di grazia inoltrata, personalmente, gli viene concesso, con decreto reale del ro-3 .1932, il condono condizionale della residua pena da espi.are e, pertanto, viene scaicerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 12-3.1932. Detenuto dal 30.6.1931 al 12.3.1932. Pena espiata : mesi 8 e giorni 12.

Il T .S.D.S., con declaratoria emessa il r2. 1.1933, dichiara « nei confronti dei condannati Spinelli, Sinnreicb, Ballario, Banfo, Canali e Riva cessata, per amnistia, l'esecuzione delle condanne in ordine a tutti i reati per i q ti'ali furono condannati e cessata l'esecuzione delìe misure ?i sicurezza e di tutte le pene accessorie inflitte con la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 25.1.1932 ». La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. penale) - con sentenza del 3.7. r956 - ha dichiarato, nei confronti di Santhià Luigi - Battista, l' annullamento della sopratrascritta sentenza limitatamente alle prime tre imputazioni.

Nota . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 131 del 18.9.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifì.cati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista, nei confronti di Banfo Antonio, Ballario Michele, Canali Giovanni, Riva Antonio e Prono Antonio. La Commissione, con la sopracitata sentenza, dichiarò anche di non doversi procedere per non aver commesso il fatto, in ordine ai delitti di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito e di propaganda del medesimo, nei confronti d i :

PRIMA PARTE:

SENTENZE PROKU:-.!ZIATE DAL T.S.D.S.

31

Beraudo Ernesto, nato 1'8.9.1900 a Racconigi (Cuneo), impiegato; Rosdli Giuseppe, nato il 7.7.1908 a Minervino Murge (Bari), barbiere; Marletta Francesco, nato il 18.10.1908 a Catania, falegname; Rossano Paolo, nato il rn.9.1898 a Piombino (Livorno), tornitore; Bruna Caterina, nata il 6-3-1880 a Miagliano (Vercelli), tessitrice. Per Bruna Caterina vedi pag. 470.

«

Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel r931 »,

Inoltre la Commissione Istruttoria, con la sopra citata sentenza, pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante : Magnani Arturo, nato il 21.8.1906 a Milano, meccanico.

Il Consigliere Istruttore del Tribunale Penale di. Torino, con provvedimento emesso il 14-5.1957, dichiara di non doversi procedere nei confronti del Magnani in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista, perché i fatti non costituiscono reato, e in ordine al reato di espatrio clandestino, perché estinto per prescrizione. Con il suddetto provvedimento viene ordinata la revoca dell'ordine di cattura emesso il 29.7.1931.


32

PRIMA PARTE :

TRIBU:-.ALE SPECIALE PER Li\ D IFESA DELLO S1'ATO

Reg. Gen. n. 410-745/1931

SENTENZA N. 3

SEK'J'ENZE PRONUNZIAT E DAL T.S . D.S.

33

diffusione di stampati, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto partito. Il Reale, il Catalano ed il Rippa, anche :

11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni , Pasqualucci Renato, Torell i Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente S E NTENZA

nella causa contro: Reale Eugenio, nato 1'8.6.1905 a Napoli, medico chirurgo;

2) del delitto previsto e punito dalla p.p. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle predette ci rcostanze di tempo e di luogo, ricostituito il Partito Comunista, già clisciolt, per ordine della Pubblica Autorità. Il Menconi Gino: 3) del delitto di cui agli art. 270, P·P· e 2 ° cpv., e 272, p.p. , C.P., per avere, in Roma ed in N apoli dal 20 giugno al 4.7.1931, ricostituito il Partito Comunista, avervi appartenuto e aver fatto propaganda a favo re di esso, a mezzo di diffusione di stampe sovversive e di dis tribuzione cli fon di pro « Soccorso Rosso)) , e del delitto di cui all'art. 489, p.p., in relazione agli art. 476 - 482 C.P. , per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto uso di passaporto e degli altri documenti falsi a lui sequestrati.

Rippa Gennaro, nato il 26.7.1904 a Napoli, tornitore; IN PUBBLICA UDIENZA

Catalano Vincenzo, nato il 23.10.1899 a Sannio (Benevento), medico ; Del Prete Alfonso, nato il 6.r.1900 a Sant'Arpino (Caserta), meccamco ; Russo Luigi, nato il 29.5. 1907 a N apoli, elettricista;

Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, co1 loro di fensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva

Romano Sisto, nato il 16.12.1882 a Frattamaggiore (Napoli), opera10 tessile; Vitale Francesco, nato l' II. u. 1894 a Caivano (Napoli), muratore; Qu.adro Giorgio, nato il 2.10.1893 a San Giorgio a Cremano (Napoli); meccamco; Menconi Gino, nato il 13.5.1899 ad Avenza (Massa Carrara), dottore in scienze commerciali.

IM P UTATI

Tutti, meno il Menconi Gino: r) dei delitti previsti e puniti dal

1''

e

2°

cpv. dell'art. 4 della legge

IN FATTO ED I N DIRITTO

è risultato quanto appresso: Dopo l'arresto e la condanna dei dottori in scienze agrarie Sereni Emilio e Rossi Doria Manlio (1), ed i provvedimenti di polizia che, nell'autunno 1930, erano seguiti a carico di altri, il movimento comunista clandestino di Napoli era rimasto disorganizzato e disorientato; tuttavia qualche nefasto germe di esso, sfuggito perché non bene identificato al vaglio della giustizia, non era rimasto inoperoso. A'.cune diffusioni di stampe di propaganda comunista, avvenute nei mesi di maggio e giugno ciel r93r , in quegli stabilimenti di maggior rac~olta operaia, in Portici e nei pressi della Via nuova Poggioreale, anche per 11 contenuto di esse stampe, fornirono la prova generica che un attivo, ben diretto ed attrezzato nucleo del Partito Comunista, era stato ricostituito.

25.rr.1926, n. 2008, per avere in Napoli, in epoca anteriore e fino al 3.6.r931, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, e per avere, mediante clandestina riproduzione, compilazione e

(1) V. 3· -

u.s.

cc Decisioni

emesse dal T.S.D.S. nel 1930 >i , pag. 194.


34

'rRlllU:S,/\LE SPECIALE l'I;R LA DIFES,\ DELLO STATO

Pertanto la Regia Questura di Napoli, dopo le indagini ciel caso, il 30 o-ium10 u.s. dispose l'arresto e la denuncia a questo T ribuna'.e di coloro che b b erano apparsi i dirigenti ed i gregari del risorto comunismo partenopeo. Il 5 del successivo luglio fu arrestato, in Napoli, e poi denunciato per analoga attività delittuosa dalla Regia Questura di Roma, il prevenuto \1cnconi. A seguito di formale istruzione, la Commissione Istruttoria prosciolse alcuni dei denunciati e rinviò gli altri a giudizio per rispondere dei reati rubricati. In pubblica udienza, per la confessione degli esponenti maggiori Menconi, Reale e Rippa, per le parziali ammissioni del Catalano, per le prove testimoniali e documentali (abbondante materiale comunista: circolari, istruzioni, relazioni, stampe di propaganda, ecc., sequestrato ai quattro or ora nominati), la posizio~e di ciascuno di essi imputati è risultata come appresso: Mcnconi Gino, dottore in scienze comm~rciali e già supplente nelle scuole secondarie di Chiavari, amico del Lucetti (r), nel settembre 1926 - dopo cioè l'attentato da costui commesso - onde sfuggire ad eventuali ricerche della polizia espatriò, ed in questi ultimi anni esplicò tutta la sua attività ai danni dell'ltaiia, prima in .Austria, poi in Francia ed, in.fine, per più lungo tempo, in Germania, dove era funz ionario stipendiato della sezione << Agitazione e propaganda del Partito Comunista in Ita'.ia ». Fornito cli larghi mezzi di propaganda e di somme straniere, all'uopo da lui richiesti, rientrò in Italia con falsi passaporto e carta d'identità che usò fino al giorno del suo arresto, e si recò a Napoli dove, giusti precorsi ordini ricevuti all'estero, prese contatti coi capi di quel movimento illegale: Reale Eugenio e Rippa Gennaro, assumendo la direzione del movimento stesso e, ai quali capi, impartì istruzioni per l'intensificazione della delittuosa attività, consegnò stampe di propaganda, circolari ed altro; concorrendo così, direttamente, nell'opera da quelli da tempo iniziata e dirigendola. Dopo si recò a Roma, dove esplicò analoga attività, specialmente con distribuzione di somme a titolo di « Soccorso _Rosso » ad appartenenti al partito della provincia. Tornato a Napoli fu arrestato, il 5 luglio u.s., e trovato in possesso di importantissimo materiale comunista. Pienamente confessò, anche in udienza, circa i fatti incriminati, assumendo un grottesco atteggiamento di ridicola .fierezza, ma non ha voluto fornire indicazioni atte ad identificare le persone con le quali ebbe contatti in Roma e provincia, né a decifrare crÌptogrammi di c~1i fu trovato in possesso.

(1) Per Lucetti vedi

cc Decisioni

emesse dal T.S.D.S. nel 1927 l>, pag. 98.

!'RIMA !'ARTE :

SENTENZE

l'RONUKZI.-\TE

DAL T.S.D .S,

35

Reale EuO'enio, medico chirurgo, da molti anni praticante il sovversivismo, sin d~J r927 temeva ài essere chiamato dalla giustizia a rendere conto delle sue malefatte, tanto che consegnò al suo collega Catalano un elenco dei suoi compagni di fede a cui avrebbe dovuto rivolgersi, in caso di suo arresto, onde proseguire la illegale attività sovversiva da lui esplicata. Ma la sua maggiore e confessa attività risale ai primi del T.931. Assicurati alla giustizia i predetti Sereni e Rossi Doria, prese contat~o nel dicembre 1930 con Gioroio Amendola (nei cui riguardi, essendo lati.tante, preliminarmente si è ordinata la sosp~nsi~ne del procedin~ento), il_ quale dopo quegli arresti aveva assunto la d1rez10!1e d~l clanclestmo mo_vunento e dal quale ebbe parecchio materiale sovversivo d1 propagan~a. Net marzo r93r, dovendo l'Amendola espatriare, come esp~triò clan_de~tmament~'., p_resentò al Reale il suo collaboratore immediato R1ppa e gh checle le d1rettJve per continuare l'opera di ricostituzione e di propaganda, dal Ri1_)pa e dal1'Amendola ripresa dopo i. ricordati arresti. L' Amendola, n:lla cir~ostanza, consegnò al Rea'.e i mezzi (rulli, poligrafi, ed ~'. ltro! per ~a nproduz10ne_ delle stampe di propaganda . Il Reale accetto e s1 nuse all opera. Nella nproduzione delìe stampe di propaganda si fece coadiuvare dal suo compagn~ di lavoro dottor Catalano, e incaricò il Rippa di tenersi a contatto con gli elementi di base, di costituire cellule e fa re propaganda nei maggiori stabilirnenti industriali, all'uopo fornendolo di stampe e di somme. L'ambulatorio di Via Montecalvar10, gestito dai due medici, divenne così la fucina di tutto il materiale di propaganda ed il luogo dove venivano tenut~ ~e più importanti riunioni di partito, emanate direttive e raccolt~ le not1z1~ del movimento. Il Reale si tenne in relazione con le gerarchie del partito a mezzo di emissari che periodicamente venivano dall'estero per fornirlo di mezzi ed istruzioni. L'ultimo fu il :Menconi, come dianzi è detto. Per le ostinate reticenze del Reale, non si è potuto con precisione conoscere chi fossero, oltre il Reale ed i: Rippa, gli altri membri del federale che, come si evince anche dall'abbondante materiale sequestrato, nel giugno u.s., era in piena efficienza e funzionava avendo alle sue dipendenze cellule nelle officine: « La Precisa)), e< Cotonerie Meridionali)>,« Miani e Silvestri)), ecc .. Rippa Gennaro, già meccanico dello Stabil_imen~o « La_ Precisa:)' e s_uperstite del gruppo comunista capeggiato dai npetutl Serem e Rossi Dona, dopo l'arresto d( costoro si adoperò, assieme al predetto Amendola, per la ricostituzione del ~ruppo in Napoli; tale opera ~rosegue?do q_u~lc . m~mbr~ del federale alle dipendenze ed al soldo del Reaie. Fra 1 1~1anttm:1,_fra _gli operai degli Stab.ilimenti « M iani e Silvestri _>), « Coton~:ne . Mend1o~ah_)) , « Società E lettrica Meridionale)) e « La Pree1sa )>, era rmsc1to a cost1tu1re delle cellule. In udienza ha esplicitamente ciò dichiarato: « Avvicinavo gli operai li or<,anizzavo distribuivo loro stampe e circolari che mi consegna' b ' vano prima Amendola, poi Reale e fu nzionari che venivano dall'estero


'l'R l.l!UKALE SPECI ,11, E PER LA DIFESA DET, LO STATO PRIM.<I PARTE:

periodicamente a trovarmi. Distribuivo anche somme pro "Soccorso Rosso" che ricevevo dal Reale )>. Egli fu trovato in possesso di circolari riservate ed altro materiale comunista che, giorni prima di essere . arrestato, aveva ricevuto dal Menconi. Per rendere difficile la sua identificazione, aveva assunto il cognome cli Di Giacomo. N ell'agosto r930 aveva partecipato alla importante riunione di Melito. Ebbe rapporti con i coimputati Del Prete, Russo e Quadro ma, circa la natura di tali rapporti, ha, in udienza, escluso che si trattasse di comunismo. Catalano Vincenzo, medico chirurgo e compagno di ambulatorio del Reale, con questi col.laborò nelJa compilaz ione e nella riproduzione di circolari e relazioni cli partito e di stampe comuniste di propaganda. Sostiene ,111che in udienza che egli, contrar io al comunismo, prestò la sua opera al Reale a puro titolo cli amicizia. Ma, pur non essendo emerso con certezza che del partito illegale egli fosse partecipe e che avesse contribuito all'opera di ricostituzione che più attivamente il Reale ed il Rippa esplicava no, non vi ha dubbio che la sua collaborazione alla propaganda del partito sia stata cosciente ed intelligente e, pertanto, delittuosa e punibile. La sua abitazione era adibita alla più sicura custodia dei documenti importanti dell'organizzazione e di stampe di propaganda. Dattilografò e po.ligrafò i fogli dì propaganda comunista: « Opera io bolscevico >l , « Scinti1la >l, « Falce e martello >>, che furono largamente diffusi fra gli operai dal Rippa. Dattilografò anche indirizzi di operai cui furono spediti alcuni dei giornaletti clandestini di cui sopra. Abbondanti sono, pertanto, g li elementi che, oltre alla sua confessione, dimostrano la manifestazione concreta per lo meno della sua attività propagandistica. Del Prete Alfonso, operaio del.lo Stabilimento « La Precisa >) ebbe contatti col Rippa, già suo cÒmpagno di lavoro. In sede di polizia giudiziaria ammise di essere partecipe del movimento e dì aver anche consegnato stampati per incarico del Rippa al Romano che avrebbe dovuto consegnarli al Vitale per la diffusione nelle « Cotonerie Meridionali)) ' dove questi due lavoravano. Ma, in istruttoria ed in udienza, ha insistentemente ritrattato la sua prima deposizione asserendo che aveva fornito particolari non veritieri perché temeva (< eventuali rigori )) da parte della Autorità cli P.S .. Né, in udienza, è risultato altro a suo carico. Risulta buon lavoratore cd iscritto al sindacato fascista della sua cate<roria. Ha un fra tello milite della . b M.V.S.N. ed uno sottufficiale della Reg ia Marina. Romano Sisto, della sua prima amm1ss10ne alla P.S., che ha ripetutamente ritrattato in seguito, ha dato spiegazione analoga a quella data da Del Prete, negando di avere da questi avuto, e al Vitale passato, le stampe

Sl:.!\"TENZE l'RO:-J UN ZI ATE D:\L T .S. D.S.

37

di provenienza dal Rippa di cui sopra. Verosimili sembrano le asserz10m del Romano che risulta buon lavoratore e analfabeta. Vitale Francesco, ha una posizione analoga a quella di Del Prete e Romano per avere, in udienza come in istruttoria, negato ogni addebito e spiegato i motivi per i quali aveva reso la prima inesatta deposizione alla P.S .. Russo Luigi, operaio della (( Società Elettrica .Meridionale )> ebbe la possibilità d i incontrare spesso il Rippa in occasione dei movimenti di protesta da parte di operai deila suddetta Società che - violando il contratt_o di la~ voro - minacciava di licenziare. Indubbiamente il Rippa volle approfotare di tale circostanza per adescare operai al comunismo, ma il Russo ha sempre asserito che ricevette e diffuse alcuni manifestini ricevuti dal R ippa, ma il contenuto di tali manifestini era cli protesta e cli invito al rispetto del patto di lavoro e, pertanto, riteneva che potessero essere utili per risolvere la questione economica. Il Russo diede al Rippa alcuni indirizzi di operai ai quali, però, il Reale e il Catalano sped irono· - all'insaputa del Russo - il giornaletto comunista la « Scintilla>). Quadro G ioro-io, operaio della « Miani e Silvestri )) , per un movimento del o-enere d i cut sopra, fu avvicinato dal Rippa, che di ciò profittava per pesc~re nel torbido. Ma non è risultato che il Quadro abbia conosciuto le vere intenzioni del Rippa; così, cli lire 200 che il Ripp~ gli affidò. affinché alla famiglia d i tal Marino, confinato m Pozzuoli , non è le conserrnasse 0 risultato che il Quadro sapesse che trattavasi di erogazione p ro « Soccorso Rosso >> . Peraltro il poco fedele Quadro, cli tale somma, trattenne per sé lire roo. Di qualche ammissione alla P.S. - poi non confermata - dà spiegazioni simili a quelle date da Del Prete. Per quanto come sopra è emerso, pare al Collegio che sia oper~ d i giustizia assolvere per non provata reità, dalle imputazioni loro ascrltte, Del Prete, Rornano, Russo, Vitale e Quadro, poveri e buoni operai in lotta con le necessità della vita che, se mai, non respinsero il Rippa d al quale erano insidiati, perché non compresero le m al~ arti di. qt~est!, ~he ~giv~, per _altri intenti, d i conserva col Reale; e, dalle 1mputaz10rn cli ncost1tuz1one d1 un partito disciolto e di appartenenza_a detto partito, il Catalano che, peraltro, è apparso individuo debole e scarso di amor prop1:io. . . N ecrli altri fatti accertati, invece, il Collegio ravvisa per Mencon1 , Reale / Rippa gli estremì g iuridici di tutti i reati a ciascuno acl~ebitati i~ epigrafe e, per Catalano, quelli dell'ascrittagli propaganda comumsta; e, d1 tali reati, ri"iiene di dover dichiarare responsabili i quattro predetti; e, commisu rando le pene alla pericolosità e all'entità di ciascuno, ritiene giusto condannare alla reclusione :


PRIMA PARTE:

TR!BU NALE SPECIM, E PER LA DIFESA DELLO STATO

-

il Menconi, a complessivi. anni 17, risultanti dalla somma di anni IO per il reato di cui alla P·P· dell'art. 270 C.P., anni 2 per quello di cui al 2° cpv. dello stesso articolo, anni 3 per quello di cui alla P·P· dell'art. 272 C.P. ed anni 2 per l'uso di passaporto e documenti falsi di cui agli art. 489 476- 482 C.P.; nonché alle spese per la custodia preventiva (art. 274 C.P.P.); - il Reale, ad anni 10, risultanti dal cumulo giuridico (art. 68 C.P. 1889) di anni 7 per la ricostituzione di un partito disciolto ed anni 3 per ciascuno dei delitti di appartenenza e propaganda relativi allo stesso partito ;

39

Assolve dai reati loro ascritti, per non provata reità : De! Prete A lfonso, Russo Luigi, Romano Sisto, Vitale Francesco e Quadro G iorgio ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 27.r. 1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

- il Rippa, ad anni 8, risultanti dal cumulo giuridico di anni 5 per la ricostituzione e di anni 3 per ciascuno degli altri due delitti come per il Reale; -

SENTENZE PRO:,.JU NZlATE D AL T .S. J).S.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

il Catalano, ad anni 5, per il solo delitto di propaganda comunista.

Conseguenza della condanna per tutti è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento in soiido delle spese processuali (art. 28 - 29 C.P.; 4 legge 25.11.1926, n. 2008; 488 C.P.P.). Ritiene il Collegio particolarmente opportuno, data la pericolosità sociale dei condannati, ordinare per ciascuno di essi anni 3 di libertà vigilata: art. 215 - 228 - 229 C.P. e legge 28.5.1931, n. 6or. Le cose in sequestro attinenti ai reati commessi e di natura sovversiva vanno confiscate (art. 240 C.P.). Va ordinata la scarcerazione di Del Prete, Russo, Quadro, Romano e Vitale, qualora non detenuti per altra causa (art. 485- 486 C.P. Esercito).

Russo, detenuto dal 29.6.1931, Del Prete, detenuto dal 30.6.1931, Romano, Vitale e Quadro, detenuti dal 1°.7.193r, vengono scarcerati il 27.1.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr. 1932, n . 1403, e 25.9.1934, n. 15rr: Menconi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 5.7.1936. Detenuto dal 5.7.1931 al 5.7.1936. Pena espiata : anni 5. Reale viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il

P . Q. M.

Letti ed applicati g li art. 4-7 legge 25.rr.1926, n . 2008; 8 R.D. 12.12.1926, 11. 2062; 2 - 28 - 29-73 - 270 - 272 - 489 - 476- 482 - 200 - 215 - 228 229-240 C.P.; 274-488 C.P.P.; 68 C.P. r889; 485-486-551 C .P. Esercito ; legge 4.6.1931, n. 674; R.D. 28.5.r93r, 11. 6or, dichiara Menconi Gino, Reale Eugenio e Rippa Gennaro responsabili di tutti i reati in epigrafe loro ascritti e Catalano Vincenzo di sola propaganda di un parti to disciolto, assolvendolo per non provata reità dagli altri delitti a lui addebitati ed. operato il cumulo g iuridico per Reale e Rippa e materiale per Menconi, condanna alla reclusione: Menconi ad anni 17, Reale ad anni 10, Rippa ad anni 8 e Catalano ad anni 5; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 ciascuno di libertà vigilata cd al pagamento in solido delle spese processuali ; il Menconi anche alle spese per la custodia preven tiva. Ordina la confìsca di quanto in sequestro sia attinente col presen te processo.

2 7·9· 1 934·

Detenuto dal 1°.7.1931 al 27.9.1934Pena espiata: ann i 3, mesi 2 e giorni 26. Il 25.9.1933 l'Avv. Agostino Mittizia inoltra al Ministero di Grazia e Giustizia (Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena) istanza di liberazione condizionale a favore del Reale rappresentando, tra l'altro, quanto segue :

a) la domanda di grazia non viene inoltrata perché « avendo il Reale sempre sostenuto di non aver mai fatto opera di ricostituzione del Partito Comunista con la domanda di boTazia si verrebbe ad ammettere il ricorro. scnnento di un reato che non è stato commesso >); b) il T.S.D.S. « non può non tener conto del parere espresso dalla Pubblica Sicurezza di Napol1 la guale ha detto che non solo il- ritorno del Reale a N apoli non è pericoloso, ma che farebbe buona impressione, specie nella classe medica

)> •

'


TRIBUKALE SPECIALE PER L,\ DIF ESA DELLO STATO

e) « l'amore alla famiglia insieme con l'amara esperienza del carcere dà la certezza che i l Reale - già rientrato in sé stesso - di fronte alla tragedia svoltasi nel :a sua casa, manterrà la parola data e si dedicherà alla professione e alla fam iglia ». La Procura generale del T.S.D.S., nella persona del Vice Procuratore generale Vincenzo Balsamo, esprime parere contrario per l'accoglimento ~!ell'istanza per le seguenti ragiÒni :

1) « la valutazione della condotta serbata dal Reale in carcere e le informazioni fornite dai Direttori delle carceri di Roma e Viterbo inducono a ritenere che il Reale, anziché il fanciulJone ingenuo, sia il sovversivo accorto, tenace, irriducibile, intellettuale e quindi - come tale - il più pericoloso )>; 2) « il 28.10.1931 il Reale partecipò, nelle carceri di Roma, a un rifiuto di cibo collettivamente eseguito dai detenuti politici per p rotesta contro il Regime e il Direttore di quel carcere lo definì - il 29.2.1932 come individuo fornito di scarso senso di disciplina che "nutre perseverante rancore contro il Regime" e per evitare una sua pericolosa propaganda non venne assegnato - nonostante la sua capacità professionale al gabinetto radiologico » ; 3) « il Direttore delle carceri di Viterbo lo qualificò "esaltato, di mediocre condotta disciplinare, di carattere imperioso, sovversivo irriducibi le" )) ; 4) « inoltre il Reale in un velenoso opuscolo comunista è additato ad esempio "per l'intellettuale che rivendica altamente come il più grande titolo di onore e di orgoglio la sua appartenenza al Partito Comunista" ». A seguito di istanza del Reale del 17.rr.1935 e del parere favorevole espresso dal Sostituto Procuratore generale Giuseppe Montalto il T.S.D.S., con provvedimento emesso in camera di consiglio l'n.12.1935, ordina, ai sensi dell'art. 149 del C.P.P., « l'eliminazione dalla sentenza pronunziata il 27.r.1932 nei confronti del Reale, del Menconi, del Rippa e del Catalano della condanna a tre anni di libertà vigilata )> . Ciò perché - secondo quanto stabilito dall'art. 208 del C.P. - spetta al Giudice di Sorveglianza e non al Tribunale stabilire per i condannati la durata della libertà vigilata. Il Giudice di Sorveglianza di Napoli sottopose il Reale, per un periodo di 3 anni, alla misura di sicurezza della libertà vigilata e aìla scadenza dei 3 anni dispose una ulteriore proroga della libertà vigilata. II Rea.le, però, si sottrasse all'esecuzione di ta:e misura dì sicurezza espatriando clandestinamente in Francia nel r937-

PRn{A PARTE:

SENTEKZE PRONUNZI ATE DAL

T.S.n.s.

A seguito di tale espatrio il Giudice di Sorveglianza di Napoli dispose con decreto del 4. 12. r937 <( la revoca della libertà vigilata e l'assegnazione del Reale a una Casa di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a un anno l>. Nel maggio del 1943 il Reale venne rimpatriato dal Governo francese ed internato nella Casa di lavoro di Imperia. A seguito di istanza inoltrata dal Reale il 5.8.1943 il Ministro di Grazia e Giustizia, Azzariti, revocò - ai sensi dell'art. 207 del C.P. - con decreto del 6.9.1943, la misura d i sicurezza applicata dal Giudice cli Sorveglianza . di Napoli il 4.12.1937. Il Reale non venne dimesso dalla Casa di lavoro di Impen a nel settembre del r943 perché si trovava già a Napoli « in licenza premio)>. Per effetto dei provvedimenti di clemenza cli cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403 : Rippa viene scarcerato dallo Stabili mento Penale di Civitavecchia il 30.6.1933. Detenuto dal 30.6.1931 al 30.6.1933. Pena espiata : anni 2. Catalano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia il 14.rr.1932. Detenuto dal 1°.7. 1931 al r4.rr.r932. Pena espiata : anni I , mesi 4 e giorni I 3. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il r4-3.r932. L'istanza di trrazia viene respinta dal Ministero di Grazia e Giustizia nonob 1 . stante il parere favorevole espresso dal Vice Procuratore genera e Vincenzo Balsamo. La Corte Suprema di Cassazione (2"· Sez. penale), con sentenza emessa camera cli consiglio il 28.5.1971, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 27.r.1932 (art. I D .L.L. 27.7.1944, n. 159).

111

La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 161 del 18.rr .1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza cli indizi nei confronti di Del Prete Alfonso, Russo Luigi, Quadro Giorgio, Romano Sisto e Vitale Francesco in ordine al solo delitto cli ricostituzione del disciolto Partito Comunista.


TRIBUNALE SPECI ALE P ER I.A DIFESA DELLO Sl'i\TO

Con la summenzionata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, infine: a) il non luogo a procedimento penale per non aver commesso il fatto nei confronti di: Nunziante Vito, nato il 26.6.1904 a Napoli, studente;

b) di non doversi procedere per insufficienza di indizi di reità in ordine ai delitti di ricos~ituzio1~e del disciolto Partito Comunista, di appartenenza . al sud?etto partito e dr aver fatto propaganda, a mezzo di stampe clandestine, dei programmi e dei metodi di azioni di detto partito nei confronti di:

PR IMA P ARTE:

43

SENTENZA N . 4

Reg. Gen. n. 123 / 1931

Il Tribunale Speciale per la difes a dello Stato composto da: Presidente: Sapori ti Alessandro, Generaìe di Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Pas(1ualucci Renato, T ordii Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

N unziante Gregorio, nato il 1°.rr.1900 a N apoli, ingegnere; Capone Ercole, nato il 7.12.1887 a Sant'Arpino (Caserta), meccamco;

SENT Eì-,7.E PRO :-J U NZI AT E D AL T.S.n. s .

SEN T EN Z A

nella causa contro:

Capaccio Gennaro, nato il 13.8.1902 a Napo!i, elettricista;

Secchia Pietro, nato il r9.r2.r903 ad Occhicppo (Vercelli), impiegato;

Gelardi Vincenzo, nato il r7.9.r896 a Napoli , operaio;

Baroncini Paolo, nato il 15+ 1902 a Lugo (Ravenna), muratore;

Coppola Luigi, nato il 24.rr.1904 a Napoli, meccanico;

Pacquola Gordiano, nato il 15.r.1906 a San Donà (Venezia), bracciante;

Pizza Nicola, nato il 18. r2.r899 a N apoli, meccanico.

Gazzotti Mario, nato il 21.2.1901 a Bomporto (Modena), muratore;

Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante: Amendola Giorgio, nato il 2r.rr.r907 a Roma, studente.

. ,!',- seguito dell'arresto dell'Amendola, avvenuto il 5.6.1932, la Commtssrone Istruttoria emise una sentenza di proscioglimento il 16-3-1933 ( vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933 ») .

Avanzato Giovanni, nato l'II.1.r904 a Chivasso (Torino), operaio della Fiat; Nonis Antonio, nato il r6. IO. r897 a San Vito (Udine), manovratore della Fiat; Mucci Nerino, nato il r6.r.r901 a San Marcello (Pistoia), manovratore ; Cresto Giacomo , nato il 25.2.1899 a Crescentino (Vercelli), operaio; Rebecchi Ruggiero, nato il 9.6.1892 a Suvereto (Livorno), maestro di forno; Palminteri Vito, nato il 25.3.1898 a Menfi (Agrigento), conciatore; Landi Giacomo, nato il r .9.r904 a Marsiglia (Francia), operaio; 0

Casetti Arcangela, nata il 1°.1.1904 a Livorno Ferraris (Vercelli), sarta ; Brognara Lea, nata il 31,7. r894 a Occhiobello (Rovigo), tessitrice. I MP UTA TI

T utti: r) del delitto previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008, per avere in Piemonte, Liguria cd altrove, in epoca posteriore all o scioglimento del Partito Com unista e sino aìla data del loro arresto, avve-


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'J'RIBU:'-/ALE SPECI.~LE PER LA DIF ESA DEI.LO STATO

nuto nell'aprile 1931, fatto parte del Partito Comunista ricostituito clandestinamente; del delitto previsto e punito dagli art. 4, 2° cpv., e 6, cpv., della legge suddetta, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e cli luogo, fatto propaganda comunista mediante diffusione di stampe sovversive e distribuzione cli somme pro (< Soccorso Rosso». 2)

Secchia, Baroncini, Pacquola e Cazzotti, anche : 3) del delitto previsto e punito dagli art. 4, p.p., e 6, cpv., della citata legge, per avere, sempre nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, ricostituito il Partito Comunista dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 285, n. 3,, C.P., per avere, nelle suddette circostanze di tempo e cli luogo, fatto scientemente uso di passaporti e tessere cli riconoscimento falsi. Secchia e Baroncini, altresì: 5) del reato previsto e punito dall'art. r58 T.U. legge di P.S. 18.6.1931 , n. 773, per essere espatriati per movente politico e senza regolare passaporto, rispettivamente: il Secchia nel 1928 cd il Baroncini nel 1927; 6) della contravvenzione all'art. 9 ciel R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG., per non aver pagato la prescritta tassa di passaporto. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentiti il P.M., i difensori e gli accusati, che hanno avuto per ultimi la parola, IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: Con rapporto dell'Autorità di P.S., in data r5.5.r931, vemva denunziato a questo Tribunale un numeroso gruppo cli imputati, come appartenenti al.la organizzazione comunista di Torino, la quale, al momento del loro arresto, aveva raggiunto il suo completo sviluppo, perché erano state costituite cellule comuniste in molti ed importanti stabilimenti industriali cli detta città ed in vari rioni periferici abitati prevalentemente da operai. La detta organizzazione era stata costituita ad opera cli emissari fuorusciti mandati nei primi mesi. del r931 dalla centrale comunista di Parigi, forniti di denaro, di materiale di propaganda e di falsi documenti di rico-

PR!:V(A PARTE :

SEXrENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

noscimento per norganizzare nella Liguria. Espletata l'istruttoria, gli in due gruppi e, all'odierno gruppo, le cui risultanze sono

45

il partito nel Piernonte, nella Lombardia e impu tati sono stati rinviati a giudizio divisi dibattimento, sono comparsi quelli del 1° le seguenti:

Secchia Pietro, membro della centrale comunista di Parigi; venne in Italia 1'8.1.1931, come rappresentante del centro all'estero, per mettersi a capo di tutto il movimento di riorganizzazione del partito nel Regno. La sua attività è vasta e complessa. Al momento del suo arresto teneva in .fitto, sotto falsi nomi, quattro abitazioni: una a Parigi, due a Milano (Via Lavaana n. 24 e Via Boccherini n. 9) ed una a Torino (Via Cagliari). Nella pe~quisizione eseguita sulla sua persona, furono trovate lire 7.700, carte d'identità, tessere cli riconoscimento e certificati intestati al falso non1e di « Olivieri Luigi,, (Vol. 1°, f. 37; voi. testi, f. 7). Nella perquisizione eseguita a Milano, nell'abitazione in Via Lavagna n. 24, fu trovata e sequestrata una valigia di pelle a doppio fondo contenen te lire 5.000 e documenti rivelatori della sua attività (Vol. r", f. 38; vol. testi, f. 7). Nell'abitazione cli Via Boccherini n. 9 fu trovata e sequestrata una valigia contenente materiale adatto alla compilazione di documenti falsi, timbri, punzoni, inchiostri tipografici e poligrafici, carta eia bollo, ecc. (Vol. 1°, f._ 195), e dall~ padrona di casa si è saputo che egli si era presentato a lei col n~me cli. « Ferri Paolo >) e che il 6 aprile era stata ritirata, dalla camera da lm presa in affitto, una pesante valigia da certo Zeni, il quale le aveva presentat~ una lettera del detto Ferri, datata da Torino, con la guale la pregava eh consentire che fosse ritirata la valigia perché gli era capitato un infortunio. Nella perquisizione eseguita nell'abitazione di Torino, in Via Cagliari, fu trovata e sequestrata una busta di pelle a doppia parete, contenen te lire 3.600, passaporti intestati a varie persone, carte d'identità e certificati falsi che egl1 adoperava nei suoi viaggi in Italia ed all'estero, documenti ri~uardanti relazioni destinate alla centrale e circolari destinate alla orgamzzazione in Italia (Vol. 1", f. 38, 39, 40). Dai documenti sequestrati si rileva che il Secchia aveva anche il compito di reclutare nuovi elementi e di manscuola di partito, perché la centrale indarli all'estero per frequentare tendeva sostituire i funzionari forestieri con elementi locali opportunamente sovvenzionati i quali, mascherando l'esercizio di un commercio o di un lavoro lieve, avrebbero potuto, senza destare sospetti, dedicare tutta la loro attività per il partito. Difatti egli, seguendo tali direttive, _aveva dato . a Matta Carlo (r) lire 3.500 per aprire, in Via Balme n. 24, un piccolo n~goz1~ di elettricista e mascherare, così, la sua attività. Il Secchia anche negli anm

la

(1) Vedi stesso volume, sentenza T .S.D.S. n. 5, pag. 59.


'!"RlBUN.·\l, E SPECI,\LE PER LA DIPESA DELLO STt\'fO

precedenti, e cioè dal dicembre 1926 al febbraio 1928, epoca in cui s1 recò clandestinamente in Francia, aveva svolto la sua deleteria attività di riorganizzazione e di propaganda comunista a Verona, a Milano, a Torino, a Genova ed in altre località dell ' Italia settentrionale; tanto che, al momento del suo arresto, esistevano contro di lui cinque mandati di cattura cd altrettanti procedimenti penali, i quali erano rimasti sospesi a causa della sua latitanza al.l'estero e furono, poi, allegati all'attuale procedimento. Il Secchia, nei suoi interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, ha confessato tutta la sua attività svolta anche negli anni precedenti. Disse di aver partecipato, nel giugno 1924, al V Congresso Internazionale di Mosca; di aver continuato poi in Italia la sua attività sino al febbraio 1928, epoca in cui si trasferì clandestinamente a Parigi, dove diresse la Federazione Giovan ile Comunista Italiana. Confessò che, al momento dell'arresto, era membro della cen trale del partito con lo pseudonimo di <<Botta»; che 1'8.r.1931 rientrò in Italia con passaporto belga, intestato al falso nome di Verh·angen Jean Paul, per svolgere attività di riorganizzazione e ài propaganda; che, recatosi a Milano, prese in fato un piccolo alloggio in Via Lavagna n. 24 sotto il nome di Olivieri Luigi; che, eia Milano, andò a Torino e, sino alla àata ciel suo arresto, si recò più voite all'estero. Che, verso la metà di gennaio, affittò una camera in Via Cagliari sotto il nome di Ferri Paolo e prese contatti con i funzionari Baroncini, Pacquola, Gazzotti ed altri. Che la valigia che egli teneva a Milano nella casa di Via Boccherini n. 9 conteneva documenti cli partito e lire 35.000 in moneta italiana, destinata agli scopi del partito e fu ritirata ai primi di aprile dai suoi compagni i quali, non avendo ricevuto la quotidiana cartolina illustrata convenuta, avevano intuito che egli era stato arrestato, e perciò avevano provveduto al ritiro di detta valigia. Ha riconosciuto, per suo, tutto il materiale cd i documenti che furono sequestrati nelle abitazioni da lui tenute a Milano ed a Torino, ed ha confessato che la somma di lire 7.700 sequestratagli addosso al momento del suo arresto e le al tre somme rinvenute neila busta e nella valigia appartenevano tutte al partito, eccetto lire 1-300 di sua pertinenza, e dovevano servire ai compagni che si recavano all'estero. Al dibattimento il Secchia ha ancora una volta confermato pienamente quanto aveva detto in periodo istruttorio, facendo spavalde dichiarazioni di fede ed ha dichiarato che, come membro della centrale comunista, assume tutta la responsabilità dell'attività svolta dal suo partito in Italia, e che egli personalmente ha fatto tutto quanto poteva nell'interesse ciel suo partito. La prova dei fatti che gli sono attribuiti emerge, quindi, oltre che dalle risultanze e dalle perquisizioni, anche dalle sue stesse dichiarazioni. E poiché tale fatto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 285, n. 3, C.P. 1889, anche di tale reato egli deve essere ritenuto colpevole. Poiché, infine, risulta che il Secchia, nel febbraio 1928, si recò clandestinamente in Francia per movente politico, senza essere rnunito cli regolare passaporto e senza aver pagato le

PRI MA PARTE:

SE NTENZE PRONUNZIATE

DAL T.S.D.S.

47

relative tasse prescritte dalla legge sulle CC.GG., deve essere ritenuto colpevole, inoltre, del reato previsto e punito dall'art. 158, p.p., della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, e della contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 3 legge 21.6.1928, n. 1710. Baroncini Paolo, fuoruscito comunista, espatriato clandestinamente nella primavera del 1927, con mezzi fornitigli dal partito, per andare a Mosca e frequentare la scuola sovietica. E' ritornato in Italia, nel gennaio 1931, nella qualità di funzionario del partito per collaborare col Secchia e fu arrestato il 1°-4-1931 a Torino, mentre stava per entrare nell'abitazione dell'altro funzionario comunista Chini Celso (r), denunziato con separato rapporto. Nella perquisizione eseguita al Baroncini, furono trovati e sequestrati documenti di riconoscimento portanti la sua fotografia col falso nome di Bantoni Carlo e la somma di lire 354,60 (Vol. testi, f. 7). Egli, nei suoi interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, ha dichiarato che nel gennaio 1931, d'ordine del Partito Comunista, venne i n Italia come funzionario interregionale degli adulti per il Piemonte e per la Liguria. Che, a tale scopo, fu munito di falsi documenti, della somma di lire ro.ooo e di una valigia a doppio fondo contenente opuscoli e stampe del Partito Comunista. Che, recatosi a tvfilano, proseguì. per Torino dove, dopo pochi giorni, prese contatto col Secchia e collaborò con costui per la riorganizzazione del oartito; circostanza confessata anche dal Secchia. Che, durante i mesi di febbraio e di marzo, fece diversi viaggi nel Piemonte e nella Liguria per il lavoro del partito, distribuendo agli elementi locali comunisti bollettini, opuscoli e somme di denaro per il « Soccorso Rosso)), le cui cifre sono contenute nell'ultimo foglietto del libretto sequestratogli nella valigia. Al dibattimento il Baroncini ha pienamente confermato le suddette dichiarazioni rese in istruttoria. E, pertanto, le prove dei fatti che gli sono attribuiti emergono dalle sue stesse dichiarazioni. Tali fatti rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza e di propaganda, previsti e puniti, rispettiva1nente, dalla p.p., dal 1° e dal 2° cpv. della legge 25.11.1926, n . 2008; del reato di uso di passaporto falso a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889; del reato di espatrio clandestino a senso dell'art. r58, p.p., della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; della con travvenzione all'art. 9 della legge sulle CC.GG. 30.12.r923, n. 3279, in relazione all'art. 3 della legge 2r.6.1928, n. r7ro. Pacquola Gordiano, funzionario del Partito Comunista, fuoruscito, anche costui residente a Parigi, ritornò in Italia nel marzo 1931 munito di passaporto falso e di due carte d'identi tà false forni tegli dal partito. Fu

(1) Vedi cc Decisioni emesse da! T.S.D.S. nel 193t

)> ,

pag. 471.


TRIBU NALE SPEC IALE PER LA ))!FESA DELLO STATO

arrestato a Torino, il 3-4-1931, mentre si trovava col Secchia e fu trovato in possesso cli lire 800. In una valigia che aveva depositato a Milano, nel passare da questa città, fu trovato uno specchio dentro il quale erano nascosti il passaporto e le carte d'identità fals i e due ricevute per un importo complessivo di lire 45.000. N egli interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, il Pacquola disse di appartenere al Partito Comunista e che era stato mandato in Italia da detto partito munito cli documenti e gli era stata affidata anche la somma di lire 45.000 per consegnarla ad una persona che si sarebbe presentata a lui, a Milano, facendosi riconoscere con un segno convenzionale prestabilito; soggiunse di aver adempiuto a tale incarico e che le due ricevute trovate ne.Ila sua valigia si riferiscono appunto a detta somma. Disse, inoltre, che a Torino ha avuto un abboccamento col Secchia, in seguito ad un appuntamento fissato a Parigi. Al dibattimento il Pacquola ha confermato quanto aveva detto alla P.S. ed al Giudice Istruttore, dicendo però che egli è un semplice gregario del partito e non un funzi0nario. Invece lo stesso Secchia, nei suoi interrogatori, ha annoverato il Pacquola fra i funzionari del partito, con i quali egli prese contatto a Torino per il lavoro d i riorganizzazione e di propaganda. E che il Pacquola fosse un funzionario, e non un semplice gregario, lo dimostra il fatto che egli fu scelto dal partito per affidargli la rilevante somma di lire 45.000 da portare in Italia. E, pertanto, la prova dei fatti attribuiti al Pacquola è anche raggiunta ed egli deve essere ritenuto colpevole dei reati cli ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza e di propaganda a senso del citato art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; nonché del reato di uso sciente di documenti falsi a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889. Gazzotti Mario, fuoruscito comunista, ritornato in Italia nel m arzo 1931. La sua presenza a Torino era stata notata dalla P.S. ed aveva dato luogo a sospetti, tanto vero che era stato sottoposto ad assidua vigilanza. Il 28 marzo egli partì da T orino per Genova, seguito dagli agenti. Giunto in detta ci ttà, essendosi accorto di essere pedinato, cercò di far perdere le sue tracce, ma fu subito tratto in arresto. Fu trovato in possesso di due valigie a doppio fondo, di documenti falsi con la sua fotografia e di lire 2.650 in valuta italiana (Vol. testi, f. 7). Nel suo primo interrogatorio, a Genova, si mantenne negativo ; ma, tradotto a Torino ed in terrogato, disse di essere rimpatriato dalla Francia mediante passaporto falso; di aver preso contatto, a Torino, con certo Arturo, iden tificato poi per il funzionario comunista Angelino Vincenzo (1); di aver collaborato con costui per la riorganizzazione ciel partito e di averlo coadiuvato nella tiratura di varie centinaia di copie del giornale comunista « Battaglie sindacali >> destinate aJla

(r) Vedi stesso volume sentenza n. 30, pag. 164.

PR[~IA PARTE:

SENTEJ\ZE

PRONUNZIATE DAL T,s.n.s.

49

propaganda. _Ha ~~mmesso di essersi anche interessato ~ella prepara~ion_e dei passaporti falsi per coloro che dovevano andare all estero. Uguali dichiarazioni ha fatto davanti al Giudice Istruttore e le ha confermate anche al dibattimento. Il Secchia, nei suoi interrogatori, lo ha indicato fra i funzionari con i quali egli prese contatto a Torino per la riorganizzazione de~ partito. Per~anto, ancl~e i:~i riguard_i del Ga~zotti, è :ag~iunta_ la .Pr?va _dei fatti che gh sono attr1bmt1 e che rivestono 1 caratten dei reati d1 ncostttuzione, di appartenenza e di propaganda previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008, e del reato di uso sciente di documenti falsi a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889. Avanzato Giovanni, operaio delle Ferriere Fiat, appartenente alla cellula di detto stabilimento,- assunse le funzioni cl i collegamento fra le cellule di officina e quelle di strada per intensificare ed allargare il movimento. Accettò la proposta fattagli dal Secchia cli andare all'ester? per frequ~ntare la scuola dei funz ionari, per poi tornare in Italia ed apnre un negoz10, cosiddetto di copertura, per m ascherare la sua attività comunista. Negli interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istrutt~re, .ha confessato le s~d: dette circostanze e le ba anche confermate al d1battunento. Pertanto v1 e la prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati dì appartenenza al Partito Comun ista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.u.1926, n . 2008. Nonis Antonio, operaio delle Ferriere Fiat, svolse la sua attivi:à sp~cialmente nella oroanizzazione femminile, distribuendo stampe negli stab1i:, limenti. Era uno dei destinati ad andare all'estero per frequentare la scuola dei funzionari del partito ed, a tale scopo, aveva dato la sua fotografia al Secchia per apporla sul passaporto. Pienamente confesso nei suoi interroo:atori sc~itti ed anche al dibattimento. Pertanto, devesi ritenere raggiunta prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i c~ratte:i .dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaga~d.a. a hn ascr~tt1 ~1 senso del 1° e del 2° cpv. della citata legge. Nella perqu1S1z10ne esegmta m casa sua, furono trovati e sequestrati 1 .300 franchi francesi. Egli ha dichiarato che questo denaro rappresenta le economie del. suo lavoro. E, per di~ostrare ciò, ha detto che lo aveva da tempo depositato alla posta e convertito in buoni frutti feri e che, nel novembre del r930, lo ha ritirato e cambiato in franchi francesi. Le indagini fatte presso l'Ufficio postale di Torino hanno confermato le dichiarazioni del Nonis e, perciò, il denaro sequestrato deve essere a lui restituito perché gli appartiene e non ha attinenza con i reati da lui commessi.

la

Cresto Giacomo, operaio della Sezione Scaravella delle Ferriere, apparteneva alla cellula di detto stabilimento. Prendeva parte a riunioni e man4· -

u.s.


50

PRIMA PARTE :

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

teneva i contatti con le cellule delle Concerie Riunite, consegnando stampe per la propaganda. Negli interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, ha confessato le suddette attività e le ha confermate sostanzialmente al dibattimento, sebbene con una certa reticenza. La prova in ordine ai fatti che glì sono attribuiti si può, perciò, ritenere raggiunta ed egli deve essere ritenu to colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del I e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. 0

Nei riguardi degli imputati Mucci, Rebecchi, Palrninteri, Landì, Casetti e Brognara, il dibattimento non ha offerto elementi sufficienti dì prova a loro carico. Quasi tutti hanno dichiarato di aver aderito alla organizzazione perché fu loro fatto credere che si trattava di un'organizzazione sindacale avente lo scopo di ottenere il miglioramento delle paghe. Poiché non si hanno elementi certi per escludere la loro buona fede e si tratta di individui incensurati, i quali hanno fatto anche al dibattimento ampie dichiarazioni di sottomissione, il Tribunale ritiene che sia il caso dì assolverli per insufficienza di prove e di ordinare la loro scarcerazione. Ciò posto, il Collegio passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ritenuti colpevoli nel modo sopra specificato e, nello stabilire la misura di dette pene, tiene conto del grado di responsabilità dì ciascuno desunto dalla gravità dei reati commessi, dell'attività svolta, delJa pericolosità sociale dimostrata. A Secchia Pietro, membro della centrale comunista, infligge: - per il delitto di ricostituzione del Partito Comunista, dieci anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della p.p. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008; - per il delitto di appartenenza al Partito Comunista, cinque anni dì reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del 1° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge; - per il delitto di propaganda comunista, cinque anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a nonna del 2° cpv. dell'art. 4 della legge suddetta; - per il delitto di uso sciente di documenti falsi, diciotto mesi di reclusione, a norma dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889; - per il delitto di espatrio clandestino per movente politico, quattro anni di reclusione e lire 20.000 di multa a norma dell'art. 158, p.p., della legge di P.S. 18.6.r931, n. 773, e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni quattro a norma dell'art. 3r C.P. 1889;

5I

SENTENZE PRONUNZIATE DAL 'J' .S.l>.S.

- per la contravvenzione alle tasse sulle CC.GG., lire 240 di pena pecuniaria, a nonna degli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710. E facendo il cumulo delle suddette pene, a norma degli art. 68 - 75 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 17 anni. e 9 mesi di reclusione, lire 20.000 di multa, lire 240 di pena pecuniaria e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché il Secchia è individuo socialmente pericoloso, a senso degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, il Tribunale aggiunge alla pena della reclusione, come sopra inflittagli, 6 anni di libertà vigilata, a norma dell'art. 230 stesso codice. A ciascuno degli imputati: Baroncini Paolo, Pacquola Gordiano, Gazzotti Mario, funzionari del Partito Comunista e collaboratori del Secchia, infligge: - per il delitto cli ricostituzione del Partito Comunista, otto anm e sei mesi di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma della P·P· dell'art. 4 della citata legge; - per il delitto di appartenenza al Partito Comunista, cinque anni di reclusione e l'in terdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del I cpv. dello stesso art. 4 della legge suddetta; 0

- per il delitto di propaganda, cmque anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della legge medesima; - per il delitto di uso sciente di documenti falsi, un anno di reclusione, a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889.

Al Baroncini, inoltre, infligge: -

per il delitto di espatrio clandestino, due anni di reclusione e lire

20.000 di multa, a norma dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; - per la contravvenzione alle tasse sulle CC.GG., lire 240 di pena pecuniaria, a norma degli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D. 21.6.1928,

n. 1710. E procedendo al cumulo delle dette pene, a norma degli art. 68 - 74 del C.P. 1889, determina: per il Baroncini, la complessiva pena in anni 15 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, lire 20.000 cli multa, lire 240 per la tassa sulle CC.GG. , a cui aggiunge 4 anni_ cli libertà vigilata, ritenendolo individuo socialmente pericoloso, a senso degli art. 202 203 - 133 C.P. vigente; per ciascuno degli imputati Pacquola e Gazzotti: 14 anni di. reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anm


52

TRIBUNALE SPECl.>\LE PER LA l)If'ESA DELLO STATO

PIUMA PARTE:

di libertà vigilata, a norma degli articoli sopra citati, quali persone socialmente pericolose. Ad Avanzato Giovanni:

?i

. ~ per il }elitt~ appartenenza al Partito Comunista, quattro anni di reclus10ne e l mterdiz10ne perpetua dai pubblici uffici, a norma del r cpv. dell'art. 4 della legge sopra citata; 0

. - per il delitto di propaganda, <lue anni di reclusione e l'interdiz10ne perpetua dai pubblici uffici, a nonna del 2° cpv. dell'art. 4 della stessa legge. E procedendo al cumulo delle dette pene, a norma dell'art. 68 C.P. 1889, detenmna la pena complessiva in 5 anni di reclusione e nell'interdizione perp~tua dai pubblici uffici, ed aggiunge 2 anni di libertà vigilata, a norma degh art. 202 - 203 - 133 - 228 - 229 C.P., ri tenendo l'Avanzato persona socialmente pericolosa. A ciascuno degli imputati: Nonis Antonio, Cresto Giacomo, infligge: . - per ~l delitto di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclus10ne e l'mterdizione perpetua dai pubblici uffici, a nonna del r" cpv. dell'art. 4 più volte citato; · - per il delitto di propaganda, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del 2" cpv. dello stesso art. 4. E proce_d~ndo al . cumulo delle dette pene determina, per ciascuno dei due s~?detti _imputati,_ 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pu?bl_1c1 _uffici; ed aggrnnge r anno di libertà vigilata, a norma degli articoli c1tat1, per la loro pericolosità sociale. ~it~n~to cl~.e, a senso dell'art. 488 C.P.P. vigente, i condannati sono obbl!gati m solido al pagamento delle spese processuali, ciascuno è anche obbligato personalmente . al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenz10ne preventiva. Ritenut?, in~ne, che il denaro e gli altri oggetti sequestrati, aventi attinenza con 1 reati, devono essere confiscati, a norma dell'art. 240 C.P. vigente, meno il denaro sequestrato al Nonis, che deve essere restituito essendo di sua pertinenza.

SENTENZE PRONUKZIATE DAL T.S.D.S.

53

3 R.D.L. 21.6.1928, n . 1710; 68 C.P. 1889; 202- 203- 228- 229- 230 - 240 C.P. vigente; 479- 488 C.P.P. vigente, assolve Mucci Nerino, Rebecchi Ruggiero, Palminteri Vito, Landi Giacomo, Casetti Arcangela e Brognara Lea, dai reati loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara colpevoli tutti gli altri imputati dei reati a loro ascritti e li condanna: Secchia Pietro, a 17 anni e 9 mesi di reclusione, a lire 20.000 di multa, a lire 240 quale pena pecuniaria sulle CC.GG., alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 6 anni di libertà vigilata; Baroncini Paolo, a r5 anni di reclusione, a lire 20.000 di multa, a lire 240 quale pena pecuniaria sulle CC.GG., alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 4 anni di libertà vigilata; Pacquola Gordiano e Gazzotti Mario, ciascuno a 14 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni cli libertà vigilata; Avanzato Giovanni, a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; Nonis Antonio e Cresto Giacomo, ciascuno a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad r anno di libertà vigilata. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido delle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del proprio mantenimento durante la custodia preventiva. Ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati, meno il denaro sequestrato al Nonis, che si ritiene di sua pertinenza e deve essere restituito. Roma, 28.1.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Mucci, detenuto dall'S-4-1931, Rebecchi, detenuto dal ro-4-1931, Casetti e Brognara, detenute dall'n-4-1931, Landi, detenuto dal 22-4-1931, e Palminteri, detenuto dal 17.4. r93r, vengono scarcerati il 28.r. 1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u:

P. Q. \f.

Letti ed applicati gli art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008; 285, n. 3, C.P. 1889; 158, p.p., legge di P.S. 18.6.r93r, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279;

Secchia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 3.4.r936. Detenuto dal 3.4.1931 al 3-4-1936.


54

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE:

Pena espiata : anni 5. Nei confronti del Secch ia risultano i sottoelencati precedenti penali: . - . 7.5.r92~: condannato, d~l Tribunale di Biella a 3 mesi di reclusi?ne e lire 75 d1 multa perche ritenuto colpevole di « eccitamento all 'odio dt classe»; pena sospesa e poi amnistiata; . -:-- 2 r.6._1927: ~ondannato dall a Corte di Appello di Venezia a 8 mesi dt r:cl~s1on: e lire 700 di multa perché ritenuto colpevole di « eccitamento all odio di classe » ·

'

- r r.2. r929: condan~ato dal Tribunale di Basilea a 3 giorni di carcere per passaporto falso ed inganno a polizia straniera. Per Secchia vedi anche << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1923 », pag. 780 e la « nota » a pag. 793, e le « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1 929 », pagg. 44, 53, 473 e 476. 'tl

Baroncini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia 1°.10.1936. Detenuto. dal 1°+193r al 1°.10.r936. Pena espiata : anni 5 e mesi 6.

Gazzotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 7.9. r934. Detenut~ dal 28.3.1931 al 27 .9. 1934. Pena espiata: anni 3, mesi 5 e giorni 29.

SE:-ITE1'Zls PROKU:>IZIATE DAL T.S .o.s.

55

Detenuto dall 'n+1931 all'n .II .1932. Pena espiata: anni 1 e mesi 7. Vedi anche pag. 68r delle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 Nonis viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di l'n.1r.r932. Detenuto dal 6+1931 all'n .II.1932. Pena espiata: anni I, mesi 7 e giorni 5.

>).

Capodistria

Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D .L. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22. rr.1947, n. r63r). La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 174 del 2.12.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, tra l'altro :

a) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di cui alla p .p. dell 'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e per insufficienza di prove in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda in favore del suddetto partito nei confron ti di: Berutti Giovanni, nato il 14.5.1878 a Vayes (Torino), calzolaio;

Pacquola viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 4· 10· 1 934· Detenuto dal 3+193r al 4. 1 0. 1 934 . Pena espiata: anni 3, mesi 6 e giorni 1. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui· a I R .D . 5.11.1932, n. r403 : . 11

Avanzato viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia r4.1r.r932. Detenuto dal 1°+193r al r4.1r.1932. Pena espiata: anni 1 , mesi 7 e giorni r3.

Cresto viene l'1r. rr .1932.

scarcerato

dallo

Stabilimento

Penale

di

Pallanza

Gabbia Caterina, nata il 9.7.1902 a Torino, tessitrice;

b) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, nei confronti di Avanzato Giovanni, Nonis Antonio, Mucci N erino, Cresto Giacomo, Rebecchi Ruggiero, Palminteri Vito, Landi Giacomo, Casetti Arcangela e Brognara Lea;

e) di non doversi procedere nei confronti di Secchia Pietro in ordine alle sottoelencate imputazioni per inesistenza di reato << dichiarando l'inefficacia giuridica di altre precedenti pronuncie a suo carico » : 1) del delitto previsto e punito dall'art. 3, p.p. , in relazione all'art. 2 legge 25. 11. 1926, n . 2008, per avere in Verona, Milano ed altrove, dalla seconda decade del dicembre 1926 in poi, concertato con altri di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile;


56

TRIBUNALE SPECIALI:: PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA l'.'IRTE: SE:-ITENZE PRONUNZl1\TE DAL T.S .D.S.

2) dei delitti previsti e puniti dall'art. 3, cpv., legge 25.rr.1926, n. ~008, in r~lazi?ne all'art. 79 C.P ., per avere, nelle circostanze di tempo e dr luogo d1 cm sopra, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, . mediante diffusione clandestina di manifesti, opuscoli e proclami stampati alla macchia, istigato a commettere i delitti di cui all'art. 120 - 252 C.P. e fatto apologia degli stessi reati;

9) dei delitti previsti e puniti dall'art. 3, P·P· , in relazione all'art. 2 legge 25.rr.1926, n. 2008, e dagli art. 104- 108 - 120- 252 C.P. 1889, ~er avere concertato con altri, alcuni in qualità di capi promotori ed orgamzzatori, altri come gregari, di commettere fatti - organizzazione segreta finanziata all'estero, opera di spionaggio, propaganda fatta specie con la diffusione clandestina di giornali, opuscoli, proclami e manifesti stampati alla macchia, formazione di gruppi a carattere spiccatamente militare; detenzione illecita di armi, ecc. - diretti :

. 3) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 legge citata, per avere, nelle circostanze anzi cennate, ricostituito il disciolto Partito Comunista, fatto par~e ?i e~so, svolto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d1 azione del detto partito; 4) del delitto di cui all'art. 79 - 247 C.P., in relazione a.ll'art. 1 legge r9.7.r894, n. 135, per avere, nelle circostanze cli cui sopra, con atti esecutivi di un'unica risoluzione criminosa, mediante diffusione clandestina di manifesti, giornali e opuscoli stampati alla macchia, pubblicamente incitato alla disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali, in modo pericoloso all'ordine pubblico; 5) del delitto di cui all'art. 9, cpv., legge 25.11.1925, n. 2263, per avere ~ffe?o, semp_re nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, con espr~ss10111 oltr~gg10se, contenute in giomali, opuscoli e stampati diffusi clandestinamente, il Capo del Governo in persona di S.E. Benito Mussolini Primo Ministro; · . 6) del delitto di cui all'art. 2 della legge 19.7.1894, n . 135, in relazione all'art. 79 C.P. 1889, per avere, con atti esecutivi della massima risolu~i~ne criminosa, nelle stesse circostanze di tempo e cli luogo e modo di c~11 In precedenza, istigato i militari a disobbedire alle leggi, a violare il gmramento prestato e infrangere i vincoli disciplinari e per avere esposto le Forze Armate dello Stato all'odio e al disprezzo della cittadinanza; 7) ?el delit_to prev\sto e punito dall'art. 3, p.p., della legge 25.rr.1926, n . 2008, m relazione all art. 2 stessa legge ed art. 252 - 120 C.P. in detto arti~olo richiamati, per avere in Torino, · in epoca anteriore e prossima al lugho 1927, concertato con altri di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 8) del reato previsto e punito dagli art. 63 - 79 C.P. 1889 e 3, cpv. , legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge ed art. 252 - ·120 C.P. 1~89_, in det~o artico!? richiamati, per avere in tempi diversi, anteriori e pross11111 al lugl10 1927, m concorso con altri e con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, incitato pubblicamente e col mezzo della ~tampa_ a ~om'.nett~re fatti diretti a suscitare la guerra civile e far sorgere m armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;

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- a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero ed a discioglierne l'unità; - ad ottenere la rivelazione di segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato; -

a far sorgere in anni gli abitanti del Regno contro i Poteri dello

Stato; - a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione ed il saccheggio nello Stato; 10) dei delitti di cui all'art. 3, cpv., legge citata, per avere istigato con la stampa clandestina e con la diffusione di giornali, opuscoli, proclami e manifestini del Partito Comunista ed organizzazioni da esso dipendenti (Unione Slovena, ecc.) a commettere i reati di cui agli art. 104- ro8 - 120 252 C.P. 1889, facendo l'apologia dei reati; rr) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4., p.p. e cpv., legge citata, per avere ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e per averne fatto parte;

12) del delitto di cui all'art. 4, 2° cpv., legge citata, per avere, specie mediante la stampa clandestina e la diffusione di giornali, opuscoli, proclami e manifesti, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista disciolto; fatti commessi a Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il gennaio 1927 e la prima decade del novembre successivo; 13) del delitto di cui all'art. 63 C.P. 1889, 3° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere nel territorio di Genova e dintorni, nell'anno 1927 e fino al mese cli gennaio 1928, mediante propaganda scritta ed orale, diffusione di manifestini e di altri stampati di contenuto violento cd illegale, riunioni segrete, preparazione di fatti violenti e di attentati contro alte personalità dello Stato, istigato le popolazioni e le masse operaie a sorgere in armi contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile allo scopo di mutare la costituzione dell o Stato stesso;


TRIBUNALE SPl(CI/\LE PER LA DIFESA DELLO S'J'ATO

14) del reato di cui all'art. 4, u.p., della suddetta legge 25.rr.r926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, con la propria attività sovversiva propagandato idee, proclami e metodi di azione del disciolto Partito Comunista; 15) del delitto di cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere, in Perugia, in epoca imprecisata ma antecedentemente all'ottobre dell'anno 1930, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso >>.

PRIMA P,\RTE:

SENTE1'ZE PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S.

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SENTENZA N. 5

Reg. Gen. n. 123/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Matta Carlo, nato il 15.5.1900 a Torino, elettricista; Grasso Mario, nato il 2r.5.r907 a Torino, tramviere; Brina Antonio, nato il 2.8.1889 a Portomaggiore (Ferrara), operaio; Roccatti Francesco, nato il 2.8.1898 a Torino, meccanico; Aimone Francesco, nato il 4.9.1903 a Cuorgnè (Torino), meccanico; Chiorgnio Francesco, nato il 23.9.1886 a Torino, manovale; Sannazzaro Vittorio, nato il 21.3.1889 a Vignale (Alessandria), manovale; Sfregola Annibale, nato il 2.7.1899 a Barletta (Bari), ebanista; Giovenale Giuseppe, nato il 30.r2.r88r a Villanova (Alessandria), meccanico; Labate Leonardo, nato il 30.r.r889 a Canosa (Bari), manovale; Valentino Giuseppe, nato il 18.9.1899 a Cerignola (Foggia), impiegato municipale. IMPUTATI

Tutti: r) del delitto previsto e punito dal r cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Piemonte ed altrove, nel 1931 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista ricostituito dopo lo scioglimento ordinato dalla Pubblica Autorità; 0


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TRIBUN Al, E SPECIALE PER LA ])!PESA DEI.I.O ST.1TO

PRIMA PARTE; SENTE NZI, PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.

2) del delitto previsto e punito dal 2° cpv dello stesso art. 4, in relazione all'art. 6, cpv., della citata legge, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbale ed a mezzo di diffusione di stampe sovversive.

suoi interrogatori, resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, il Matta confessò di aver ricevuto dal Secchia lire 3.500 per l'apertura di un negozio di elettricista allo scopo di lavorare per il Partito Comunista. Disse, però, di aver accettato tale incarico perché si trovava disoccupato, ma di non aver svolto nessuna attività. Uguali dichiarazioni ha fatto al dibattimento, aggiungendo che egli non si è mai occupato di politica e che ha accettato l'invito fattogli dal Secchia perché costretto dal bisogno. A conferma dei suoi buoni sentimenti politici disse di aver prestato, durante la guerra, servizio militare per cinque anni nella Regia Marina. Poiché non vi sono elementi certi per escludere che egli, in modo certo, abbia agito in buona fede, il Collegio ritiene di doverlo assol vere per insufficienza di prove ed ordinare la sua scarceraz10ne.

Giovenale Giuseppe, anche: 3) del delitto previsto e punito dall'art. 285, n. 3, C.P. 1889, per aver fatto uso sciente di tessere di riconoscimento e di passaporti falsi, nel marzo e nell'aprile 1931; 4) del reato previsto e punito dall'art. 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per avere espatriato clandestinamente , per movente politico, senza regolare passaporto, il 31.3.1931; 5) della con travvenzione prevista e punita dall'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG., per avere, nelle suddette circostanze, omesso di pagare la prescritta tassa sul passaporto. IN PUBBLICA uDIENZA

Udita la lettura dell a sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola , IN FATTO ED IN DIRITTO

Omissis Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n. 4 del T.S.D.S .. All'odierno dibattimento sono comparsi quelli del 2° gruppo, le cui risultanze sono le seguenti : Matta Carlo, operaio dello Stabilimento Lancia, licenziato il 22. r.1931, impiantò a Torino, in Via Balme n. 24, un negozio da elettricista con lire 3.500 ricevute dall'emissario del partito Secchia Pietro, mandato dalla centrale di Parigi per la riorganizzazione del partito a Torino ed altrove. Il Matta fu tratto in arresto il 3.4.1931, perché era indiziato come appartenente alla organizzazione comunista , essendo stato notato, la sera dell' II marzo, a colloquio con il funzionario del partito Angelino Vincenzo (r). Nei (1) Vedi stesso volume, sentenza T.S.D.S. n. 30, pag. 164.

Grasso Mario, in casa di costui, il funzionario del Partito Comunista Angelino Vincenzo aveva impiantato un ufficio poligrafico per tirare delle copie di manifestini e giornali comunisti; ed il 20 marzo, con la sua collaborazione, erano state tirate circa mille copie del giornale clandestino « Battaglie sindacali )) . Egli, nei suoi interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, ha pienamente confessato le suddette circostanze e le ha confermate anche al dibattimento. Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova della sua appartenenza al Partito Comunista e della sua attività per la propaganda e deve essere ritenuto colpevole di tali reati che sono previsti e puniti dal 1° e dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Brina Antonio, fra le carte sequestrate al funzionario del partito giovanile comunista, Al berti Berto ( 1 ), fu trovato un criptogramma col nome e con l'indirizzo del fratello di Antonio Brina, a nome Luigi, che l'Antonio aveva dato come recapito proprio. Quando fu tratto in arresto Antonio fu trovato in possesso di una cartolina illustrata identica a quelle sequestrate all'Alberti. N ei suoi interrogatori, resi alla P .S. ed al Giudice Istruttore, il Brina ha confessato di essere militante nel Partito Comunista e di appartenere alla categoria dei nuovi elementi ingaggiati per essere mandati all'estero onde frequentare la scuola del partito. Difatti, fra i documenti sequestrati al Secchia, si è trovato un passaporto con la sua fotografia. Al dibattimento il Brina si è mantenuto negativo ma le suddette circostanze non lasciano alcun dubbio sulla sua appartenenza al Partito Comunista; perciò deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge citata. N on essendo emersi elementi certi che abbia anche svolto propaganda, deve essere assolto da tale capo d'imputazione per insufficienza di prove.

(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 >J , pag. 489.


TRIBliKALE SPECIAJ.,E PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZUTE DAL T.S .D.S.

Roccatti Francesco, operaio della Materiali Ferroviari Fiat, era uno dei membri della cellula del rione Borgo San Paolo. Quando il funzionario Angelino giunse a Torino, si rivolse al Roccatti perché gli presentasse compagni per il collegamento con il partito, cosa che egli fece. Nei suoi interrogatori, resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, il Raccatti si è mantenuto reticente e lo stesso contegno ha tenuto al dibattimento. Ma la prova della sua colpevolezza è emersa dalle dichiarazioni di altri imputati, come il Chiorgnio e l'Aimone, dalle quali risulta che non solo egli apparteneva al Partito Comunista, ma anche che procurava aderenti con la propaganda verbale. Pertanto, deve essere ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal 1° e dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Egli fu sottoposto anche un'altra volta a procedimento penale per reati politici ed assolto, per insufficienza dì prove, da questo Tribunale con sentenza in data 18.6.1928. (Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 l>, pag. 1015).

recarsi all'estero per frequentare la scuola del partito. Nei suoi interrogatori ha pienamente confessato le suddette circostanze e le ha anche confermate al dibattimento. Pertanto, vi è la prova della sua appartenenza al Partito Comunista e deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge più volte citata. N on essendo emersi elementi certi che abbia anche svolto propaganda, deve essere assolto da tale capo d'accusa per insufficienza di prove.

Aimone Francesco, esponente della cellula Spa, prese contatto con i funzionari Secchia ed Angelino, i quali tennero una riunione nella sua casa la sera del 18-3.1931. Il Secchia gli aveva proposto di mandarlo all'estero, ma egli sì scusò di non potere andare e gli presentò, invece, un compagno, il Sannazzaro, il quale acconsentì di recarsi all 'estero. N ei suoi interrogatori, resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, l'Aimone ha confessato le suddette circostanze e le ha anche confermate al dibattimento dichìarandosi esponente della cellula Spa. Sì ha, quindi, la prova della' sua appartenenza ~{l Partito ~omunista e deve perciò essere ritenuto colpevole del reato previsto e pumto dal 1'' cpv. dell'art. 4 della citata legge. N on essendo emers.i elementi certi che abbia anche svolto propaganda, deve essere assolto da tale reato per insufficienza di prove. Chiorgnio Francesco, è stato indicato come appartenente alla cellula dello ~tabilimento Spa. Egli, però, nei suoi interrogatori ha sempre dichiarato d1 aver dato la sua adesione alla organizzazione perché 0oli fu detto eh~ si _trattava di organi~zaz~one sindacale e non comunista. Uguale dicl11araz1one ha fatto al d1batt11nento e, per dimostrare che non appartiene al Partito Comunista, ha detto di avere un fìgiio che è capo - squadra nella M.V.S.N. e che vi è entrato col suo consenso. Poiché il dibattimento non ha offerto elementi certi per affermare la colpevolezza de.I Chioronio, in ordine ai reati ascrittiglì, mentre nelle sue dichiarazioni egli è app~rso sinc~ro, il ~ollegio riti:ne di doverlo assolvere da entrambi i reati per insufficienza d1 prove, ordrnando la sua scarcerazione. Sannazzaro Vittorio, risultato appartenente alla cellula dello Stabilimento Spa. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati due volumi comunisti. Ha accettato la proposta fattagli dal funzionario Angelino di

Sfregola Annibale, indicato come appartenente alla cellula di strada del rione Borgo San Paolo e di avere avuto contatti col funzionario Angelino. Ma il dibattimento non ha offerto elementi certi per affermare la sua colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli e perciò deve essere assolto per insufficienza dì prove e scarcerato. Giovenale Giuseppe, faceva parte della cellula di strada del Borgo San Paolo e, come tale, ebbe contatti con i funzionari Secchia ed Angelino. Ebbe incarico di rappresentare, con Angelino, il Piemonte nel congresso comunista tenuto nell'aprile 1931 in German.ia e vi andò munito di passaporto falso e di lire 700 consegnatigli dal Secchia. Terminato il cong:resso, tornò in Italia con altro passaporto falso avuto dalla centrale comumsta a Parigi. Nei suoi interrogatori, resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, ha pienamente confessato le suddette circostanze e le ha anche confermate al dibattimento, spiegando che la sua accettazione di andare all'estero aveva avuto più lo scopo di trovare lavoro che di prendere parte al congresso comunista. Questa dichiarazione, però, non distrugge la sua confessata appartenenza al Partito Comunista. Pertanto, deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge sopra citata. Ed essendo anche risultato, dalle sue stesse dichiarazioni, d'essere espatriato clandestinamente il 3r.3.1931 per recarsi al congresso comunista facendo uso di passaporto falso, deve altresì essere ritenuto colpevole del reato di uso sciente di documento falso, a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889, del reato di espatrio clandestino a senso dell'art. 158 della legge dì P.S. 18.6.1931, n. 773, e della contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, ed all'art. 3 del R.D. 21.6.1928, n. 1710, per omesso pagamento della tassa sui passaporti. Non essendo emersi elementi sufficienti in ordine al reato di propaganda a lui ascritto, deve essere assolto da guesto capo d'accusa per insufficienza di prove. Labate Leonardo, faceva parte della cosiddetta cellula municipale, essendo egli dipendente del M t~oicipio per la sua mansione di giardiniere. Dal certificato penale risulta condannato all'ergastolo per diserzione e poi amnistiato. Nei suoi interrogatori scritti, ed anche al dibattimento, ha pienamente confessato la sua appartenenza alla detta cellula, ma ha negato


TR!BU:'<ALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

di avere fatto propaganda. Pertanto, deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal J cpv. dell'art. 4 della sopra citata legge e, non essendovi elementi sufficienti in ordine alla propaganda, deve essere assolto da questo capo d'accusa per insufficienza di prove. 0

Valentino Giuseppe, anche costui, per la sua quali.fica di spazzino, faceva parte dc.Ila cellula municipale. E' risultato che in casa sua, la sera ciel 19.3.1931, fu tenuta una riunione comunista con l'intervento del Secchia. Egli è pregiudicato in materia cli reati politici commessi nel 1924, per i quali ha beneficiato dell'amnistia. Nei suoi interrogatori scritti, ha confessato di essere simpatizzante del movimento comunista, ma non ha fatto esplicite confessioni in ordine alla sua appartenenza alla cellula municipale. Ed anche al dibattimento ha fatto le stesse dichiarazioni. Ma la prova della sua appartenenza alla cellula municipale emerge dalle stesse dichiarazioni del Labate. Pertanto, il Valentino deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1" cpv. dell'art. 4 della legge più volte citata, ma deve essere assolto dal reato di propaganda per insufficienza di prove, non essendo rimasto accertato che abbia anche svolto propaganda. Ciò posto, il Tribunale passa all'applicazione delle pene e, nel determinare la misura per ciascun imputato, tiene conto del grado di responsabilità di ognuno, desunto dalla gravità del fatto, dall'attività svolta e dalla pericolosità sociale dimostrata. A Grasso Mario, infligge:

- per il delitto di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del r " cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; - per il delitto di propaganda, due anni di reclusione e l'interd izione perpetua dai pubblici uffici, a norma del 2 ° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge.

PRIMI\ PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T.S.D.S.

norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della succitata legge. E poiché essi devono essere ritenuti individui socialmente pericolosi, a senso e per gli effetti degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, si aggiunge alla reclusione 1 anno di libertà vigilata per ciascuno, a senso degli art. 228 - 229 C.P . suddetto. A Raccatti Francesco, infligge: - per il delitto di appartenenza al Partito Comunista, quattro anni di reclusione e l' interdizione perpetua dai pubblici uff-ìci, a norma del 1° cpv. del citato art. 4 della legge sopra indicata; __, per il delitto di propaganda, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del 2° cpv. del suddetto art. 4.

E procedendo al cumulo giuridico delle dette pene, determin~ la cor:n~ plessiva pena in 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua ~a1 pub~hc~ uffici, a cui si aggiungo.no 2 anni di libertà vigilata a senso dei sopracttatt articoli, ritenendo il Roccatti individuo socialmente pericoloso. A Giovenale Giuseppe, infligge: - per il delitto di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del I cpv. del citato art. 4; 0

- per il delitto di uso sciente di documento falso un mese di reclusione a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889; - per il delitto di espatrio clandestino per fine politico, due anni di reclusione e lire 20.000 di multa a senso dell'art. 158, p.p., della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; - per la contravvenzione sulle tasse per le CC.GG., lire 240 cli pena pecuniaria, a norma dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dell'art. 3 del R.D.L. 21.6.1928, n. 1710.

E procedendo al cumulo giuridico delle suddette pene, a norma del1' art. 68 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché il Grasso si è dimostrato persona socialmente pericolosa, a norma degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, si aggiungono alla pena della reclusione, come sopra inflittagli , 2 anni di libertà vigilata, a senso degli art. 228 - 229 C.P. suddetto.

E procedendo al cumulo delle suddette _pene, a i:iorma d~gli ~rt .. 68 - 74 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 3 anm e 15 g1orm d1 reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, lire 20.000 di multa e lire 240 cli pena pecuniaria. E poiché il Giovenale è_d~ ritenere individuo socialmente pericoloso, ai sensi e per gli effetti dei c1tat1 art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente ) acrcriunge alla reclusione 2 anni di libertà vigilata a norma 00 <. degli art. 228 - 229 stesso C.P ..

A ciascuno degli imputati: Brina Antonio, Aimone Francesco, Sannazzaro Vittorio, infligge: per il delitto di appartenenza al Partito Comunista, 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a

. A ciascuno degli imputati: Labate Leonardo e Vale~tino Giuseppe: mfligge: per il delitto di appartenenza al Parti~o ~omumsta, 3 a1;°1 d, reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del I cpv.

V

5. -

u.s.


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TRIBU:,/ALE SPECIM,E PER LA DIFES:\ DELLO ST,\TO

PRIMA PARTE : SENTE:-.!ZE PRO~UNZIATE DAL T . S.D.S.

dell'art. 4 della legge più volte citata, ed essendo essi persone socialmente pericolose, aggiunge 2 anni per ciascuno di libertà vigilata a nonna dei sopracitati articoli. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno, personalmente, anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C.P.P.. Ritenuto, infìne, che il denaro e gli altri oggetti sequestrati, aventi attinenza con i reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4, r" e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 285, n. 3, C.P. 1889; 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710; 68 C.P. 1889; 202- 203228- 229- 240 C.P. vigente; 479- 488 C.P.P. vigente, assolve Matta Carlo, Chiorgnio Francesco, Sfregola Annibale, dai reati loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; Brina Antonio, Aimone Francesco, Sannazzaro Vittorio, Giovenale Giuseppe, Labate Leonardo, Valentino Giuseppe, dal solo reato dì propaganda per insufficienza di prove. Dichiara Grasso Mario e Roccatti Francesco, colpevoli di entrambi i reati loro ascritti; Brina, Aimone, Sannazzaro, Giovenale., Labate, Valentino, colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista cd il Giovenale anche dei reati di uso di passaporto falso, d'espatrio clandestino e dì omesso pagamento della tassa di passaporto; e condanna: Grasso, Labate, Valentino, ciascuno a 3 anni dì reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; Giovenale, a 3 anni e 15 giorni di reclusione, a lire 20.000 di multa, a lire 240 per la tassa sulle CC.GG., all a interdizione perpetua dai pubblici uffici cd a 2 anni di libertà vigilata; Roccatti, a 5 anni- di\eclusìone~ alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; Aimone, Sannazzaro, Brina, ciascuno a 2 anni dì reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a r anno di libertà vigilata. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del proprio mantenimento durante la custodia preventiva. Ordina la confisca del denaro delle altre cose sequestrate aventi attinenza con i reati.

e

Matta Carlo, detenuto dal 3-4-1931, Chiorgnìo Francesco e Sfregola Annibale, detenuti dal 22-4-1931, vengono scarcerati ìl 29.1.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932, n. 1403: Roccatti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 12.11.1932. Detenuto dal 18-4-1931 al 12.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 24. Sì associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27.2.1932; istanza respinta. Giovenale viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia l'u.11.1932. Detenuto dal 5.5.1931 all'n. 1 r.1932. Pena espiata: anrn 1, mesi 6 e giorni 6. Valentino viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il IO.u.r932. Detenuto dal 6+1931 al 10.u.1932. Pena espiata: anni I, mesi 7 e giorni .4. . . . . . Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia moltrata dalla moglie 11 . . . . . 5·7· 1932 · Con sentenza pronunziata dalla Corte d1 As~1se d_1 T r~m 1I 25.7.1924 - in riforma della sentenza emessa dalla Corte d1 Assise d1 Lucera annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6.2.1924 - condannato alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione e lire 420 di multa perché ritenuto colpevole di danneggiamenti ed incendi.

Labate viene scarcerato dallo Stabilimento Penale dì Nisida (Napoli) il 13.11.1932. Detenuto dall'8+ 1931 al 13.u .r932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e gi?rni 5· .. . , Con sentenza pronunziata dal Tnbunale M1h~ar~ d1 _Guerra dell 8 Armata il 31.10.1918 ritenuto colpevole d~l ~eato d1_ d1serz~o:ne e condam~ato alla pena dell'ergastolo ridotta a 10 anm d1 reclusione militare e successivamente amnistiata. 3

Roma, 29 .1.1932 - A.nno X . Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


68

TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

Sannazzaro viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 10.rr.1932. Detenuto dal 22.4.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni r8. Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Casale il 4.6.1920 ritenuto colpevole ciel reato di oltraggio ad agente della Forza Pubblica e condannato alla pena di 5 giorni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Brina viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia 1'11. 11.1932. Detenuto dal 27+1931 all'rr.r r.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 14. Con sentenza pronunziata dal Pretore di Portomaggiore il 7.9.r9u ritenuto colpevole del reato di furto e condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 4 giorni di reclusione. Grasso viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 12.11.1932 cd avviato aLle Carceri Giudiziarie di Savona perché detenuto per altra causa. Detenuto dal 6-4-1931 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni 6. Aimone si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 30.r.1932; istanza accolta. Con R.D. del 16.6.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto l'Aimone viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 2r.6.1932. Detenuto dal 15-4-1931 al 2r.6.1932. Pena espiata: anni r, mesi 2 e giorni 6.

Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1 961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D .C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).

La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 175 del 3. r2. 1931, l'accusa nei con fronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò di: « non doversi procedere nei loro confronti in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista per non aver commesso il fatto».

PRIMA PARTE : SEKTENzr;

PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Con la suddetta sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di : « non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista e per insufficienza di prove in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del suddetto partito )> nei confronti di : Montarolo Luigi, nato il 3 r.7- r 887 a Collinas (Cagìiari), manovale; Rocco Carlo, nato il 2r.5.189r a Crusinallo (Novara), cardatore; Mosca Giulia, nata il 28.2.1895 a Torino, tessitrice.


70

TR !l!U1'ALE SPECIALE PER LA DIFESA J)EI.T.O STJ\TO

PRIMA PARTE:

SENTE :-S ZE PRO:-SUN ZIAT E D/\L

r.s.o.s.

7r

- - -- - - -- - -- - - Reg. Gcn. n. 163/1931

SENTENZA N. 6

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·

'

Giudici:. Rambaldi Gi~s:PP~, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Toreilr Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

mente in Suzzara, Sailetto e Borgoforte, dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 2) del delitto di propaganda comunista, previsto e punito dal 2° cpv. dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della citata legge per avere, in correità fra loro e con altri, nelle anzidette circostanze di tempo e cli luogo, fatto propaganda comunista mediante diffusione di manifestini stampati alla macchia e raccolto somme pro <( Soccorso Rosso)) . Il Fretta, anche: 3) del delitto di ricostituzione del Partito Comunista, previsto e punito dalla P·P· dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della citata legge per avere, nel r930 e fino al maggio r931 , in correità fra loro e con altri, ricostituito il Partito Comunista in Borgoforte, Suzzara e Sailetto, dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità.

nella causa contro: Fretta Agenore, nato il 26. r2. 1900 a Suzzara (Mantova), calzolaio;

TN P UBBUCA UDIENZA

Grandi Renzo, nato il 30.8.1908 a Suzzara (Mantova), contadino; Braglia Odino, nato il '-

1 .12.1899 I.)

.

a Pe<JO<rnaga (Mantova)' acrricoltore· b b b . '

Canepari Silvio, nato il 20.9.1903 a Gonzaga (Mantova), contadino; Tampelloni Remo, nato il 20.9. r903 a Suzzara (Mantova), avventizio delle FF.SS.;

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

IN FATPO ED IN DIRITT O

Caffara Ruggiero, nato il 7.7.1901 a Suzzara (Mantova), contadino; Canepari Ernesto, nato l'u.r. 1899 a Sorbolo (Parma), contadino; Sironi Guido, nato il 27.10.1908 a Suzzara (Mantova), muratore ; Oliva Enrico, nato il 30.6.1908 a Motteggiana (Mantova), contadino; Ferraresi Pilade, nato il 15. n.1903 a Borgoforte (Mantova), contadino; Chierici Rodolfo, nato il 2.9. r904 a Suzzara (Mantova), contadino; Dazzi Quirino, nato il 23.3.1904 a Borgoforte (Mantova), muratore.

IM PU TATI

Tutti: I) ciel delitto di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal r~ cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, fino al maggio r93r, fatto parte del Partito Comunista ricosti tuito clandestina-

è risultato quanto appresso: In provincia di Mantova, e propriamente nei comuni di Suzzara, Sailetto, Gonzaga, Borgoforte, San Benedetto Po e Motteggiana, si verificarono m anifestazioni sovversive mediante diffusione di stampe del Partito Comunista. Difatti nella notte dal 29 al 30-4-1931, nei pressi dell'abitato di Borgoforte, furono sparsi circa 30 manifestini inneggianti al r" maggio, con incitamenti agli operai di scioperare, di fare dimostrazioni in massa per chiedere l'aumento dei salari e sussidi per i disoccupati, con istigazioni ai soldati di agitarsi per la riduzione della ferma, per l'aumento della paga e per il miglioramento del rancio. Nella· notte dal 30 aprile al 1°.5. r 931 lungo le strade campestri di Suzzara furono sparsi manifestini identici a quelli sopra indicati. Altri manifestini con l'emblema falce e martello furono rinvenuti affissi ai pali telegrafici nel territorio del Comune cli Gonzaga. Il 1°.5.r93r presso lo scalo ferroviario di Motteggiana fu trovato un drappo rosso appeso ad un palo deJla luce elettrica.


72

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

Le indagini della P.S. per identificare i colpevoli portarono all'arresto di molti individui; dai loro stessi interrogatori risultò che nella zona di Suzzara si era costituita un'organizzazione comunista ad opera di tale Mcnotti Clarenzo, maestro elementare, vecchio comunista, il quale dopo il suo ritorno dal confino di polizia, nel febbraio r930, si diede all'opera per ricostituire il Partito Comunista. Costui, dopo d'aver dato le direttive e le istruzioni ai suoi collaboratori Fretta Agenore e Giavazzi Enrico, emigrò clandestinamente; motivo per cui non ha potuto essere arrestato assieme agli altri. Furono quindi costituite tre cellule: una a Sailetto di Suzzara con a capo il Fretta; una in territorio di Borgoforte con a capo Canepari Ernesto ; ed un'altra a Suzzara con a capo Giavazzi Enrico. Si sono tenute anche diverse riunioni allo scopo di intensificare la propaganda per procurare proseliti profittando della crisi economica e della disoccupazione. Dopo espletata l'istruttoria, i denunziati ritenuti responsabili sono stati rinviati a giudizio divisi in due gruppi. Ed all'odierno dibattimento sono comparsi gli imputati del primo gruppo le cui risultanze sono le seguenti.

Fretta Agenore ha confermato quanto aveva dichiarato al Giudice Istruttore dicendo di avere organizzato gruppi di operai secondo gli ordini e le istruzioni avuti dal Menotti; di aver mantenuto i contatti con i due fiduciari che gli erano stati presentati da costui; di avere ricevuto materiale di propaganda e di averlo a sua volta distribuito. Ha soggiunto che tutta la sua attività ha avuto lo scopo di organizzare la Confederazione Generale del Lavoro e non il Partito Comunista. Si osserva però che quando egli fu interrogato dalla P.S. ha dichiarato che la riorganizzazione riguardava il Partito Comunista. E che sia così Io dimostra il fatto che egli eseguiva le direttive e le istruzioni del Menotti, vecchio comunista; e lo dimostrano anche i manifestini da lui distribuiti e diffusi intestati al Partito Comunista ed il giornaletto « l'Unità» che è organo precisamente del detto partito. Pertanto la prova dei fatti attribuiti al Fretta è p ienamente raggiunta ed egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti di ricostituzione del Partito Con~1~ni:ta, ~i appartenenza a eletto partito e cli propaganda, previsti e pumti r1SJ?ett1vamentc dalla p .p., dal r e dal 2" cpv. dell'art. 4- della legge 25.rr.1926, n. 2008. N ell'applicazione della pena però devesi ritenere il concorso formale fra il de.litto di ricostituzione e quello di appartenenza, a norma dell'art. 78 C.P. abrogato, per quel principio più volte confermato da questo Tribunale che la ricostituzione del Partito Comunista importa necessariamente l'appartenenza, quando questa non fosse già preesistente. 0

PRIMA PARTE:

SENTENZE P RONU>lZ I ATE DAL 'l'.S.)).$.

73

· Grandi Renzo: anche costui al dibattimento ha confermato le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore dicendo che il Fretta nell'invitarlo ad entrare nella organizzazione non gli ha parlato del Partito Comunista, ma della Confederazione Generale del Lavoro; e che lo scopo era di formare gruppi per fare un~ dimostr_azi~ne davanti al Municipio e c~1ied~r~ lavor~. Ha confessato, 11 Grandi, d1 avere avuto dal Fretta mamfest1m e copie dell' « Unità JJ ; di averli a sua volta distribuiti; e di aver preso parte ad una riunione tenuta in casa di Ruffini, dove uno sconosciuto prese la parola per incitare i presenti ad unirsi ed andare in massa davanti al Municipio per fare una dimostrazione. Tutto ciò è già sufficiente per ritenere che il Grandi h a commesso i fatti che gli sono attribuiti e per escludere la sua buona fede. E pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti di apparten~nza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. ciel citato art. 4 della legge suddetta. Bra olia Odino: questi all'odierno dibattimento ha confessato di avere avuto cintatti col Menotti; di essere stato da costui presentato a due fiduciari; di aver preso parte a due riunioni in cui si parlò di migliorare le condizioni economiche degli operai e di recarsi in gruppi davanti al Municipio per fare presente alle Autorità i loro bisogni; e di avere in una di dette riunioni preso egli stesso la parola in tal senso. Vi è perciò nelle sue stesse dichiarazioni la prova dei fatti che gli sono attribuiti. Egli è stato altra volta deferito a questo T ribunale Speciale per appartenenza al Partito Comunista e prosciolto per insufficienza di prove (I); ed il suo ritorno davanti allo ste;so T ribunale dimostra che è un ostinato sovversivo, destramente sfuggito la prima volta alla giustizia punitiva. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda come in rubrica. Canepari Silvio al dibattimento ha dichiarato di aver aderito alla organizzazione per incitamento del Fretta e di avere :rnchc procurato aderenti ; ma ha soggiunto di aver ritenuto che si trattasse della Confederazione Generale del Lavoro. Ha confessato anche di avere ricevuto dal Fretta manifestini in occas~on~ del r maggio e di averli distribuiti; e di avere preso parte ad una nunione. Basterebbero queste dichiarazioni per escludere che il Canepari ri:enesse trattarsi della Confederazione Generale del Lavoro e non del Partito 0

(1) Vedi

« Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel

1928 )) , pag. 773.


74

TRIBUNALE SI'ECIALl, PER LA DIFESA DELLO STATO

Comunista, appunto perché i manifestini da lui diffusi erano intestati al Partito Comunista. Egli risultò essere l'autore del collocamento dello straccio rosso trovato il 1° maggio sopra un palo telegrafico presso lo scalo ferroviario di Motteggiana. E mentre davanti alla P.S. aveva confessato di averlo egli collocato, davanti al Giudice Istruttore ed al dibattimento ha poi .ritrattato tale confession e. In base alle suddette risultanze egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti ascrittigli come in rubrica. Caffara Ruggero: anche costui ha dichiarato al dibattimento che in seguito ad invito del Fretta ha aderito ad entrare nella Confederazione Generale del Lavoro e che ha avuto manifestini che riguardavano la detta confederazione del lavoro. Invece nella perquisizione eseguita in casa sua sono stati trovati, artificiosamente nascosti, tre manifestini inneggiami al 1° maggio intestati al Partito Comunista italiano ed una copia del giornale « l'Unità». Questo materiale di propaganda dimostra che egli aveva piena coscienza che si trattava del Partito Comunista e non della Confederazione Generale del Lavoro. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti di appartenenza e di propaganda come in rubrica. Canepari Ernesto ha dichiarato di avere aderito ad entrare nella Confederazione Generale del Lavoro per invito del Fretta, soggiungendo di avere accettato l'incarico di capo gruppo; di aver procurato aderenti; e di aver ricevuto tre volte manifestini per la propaganda. Quando fu interrogato dalla P.S. disse invece che si trattava del Partìto Comunista; e poiché i manifestini da lui ricevuti per la propaganda erano intestati al Partito Comunista è evidente che egli ha dato la sua adesione a detto partito. Pertanto deve essere ritenuto colpevole dei delitti di appartenenza e di propaganda come in rubrica. Sironi Guido: costui davanti alla P.S. ha confessato di avere aderito all'invito del Grandi cli entrare nel Partito Comunista; di aver ricevuto due volte manifestini per il 1° maggio ed il giornaletto « l'Unità n, con l'incarico di spargerli per le vie e di averli sparsi lungo la via che da Torricella va a Casale. Davanti al Giudice Istruttore ed al dibattimento si è dimostrato reticente; ma ha sostanzialmente ammesso le suddette circostanze.

PRIMA PARTE:

SEK'l'E NZE PRONUKZIATE DAL T.S.D.S.

75

Pertanto anch'egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza e di propaganda ascrittigli. Nei riguardi di Tampelloni Remo, Oliva E~rico, F:rra_resi Pilad~, ~hienci Rodolfo e Dazzi Quirino non sono emersi suffic1ent1 elementi d1 responsabilità. . . . _ Anche essi sono accusati d1 appartenenza e di propaganda ed al dibattimento hanno dichiarato che, trovandosi da molto tempo disoccupati, hanno aderito all'invi to di entrare nella Confederazione Generale del Lavoro nella speranza di trovare una occupa~ione e _che rn~ssuno ha ~1ai fatto loro comprendere che si trattasse cl~ o_rgan~zz~1re _11, Part~to Comurnsta ... A dar credito alle loro d1cluaraz10rn s1 e aggmnta la depos1z10ne del Commissario di P.S. Cav. Cibella il quale ha dichiarato che non è da es~ludere che costoro abbiano agito in buona fede, nel senso che avr~nno _ritenuto trattarsi della Confederazione Generale del Lavoro e che vi abbiano aderito nella speranza di trovare una occupazione, essendo da molti mesi disoccupati. Il Ferraresi è un analfabeta e non può avere concezione politica. Il Chierici è un ex fascista ed ex mili.te; e, -sebbene avesse cessato di appartenere al Fascio ed alla Mili zia, pure è risultato che la sua cancellazione non avvenne per motivi d'indegnità, ma perché, essendosi trasferito dal . suo paese ad un altro, non ha più curato l'iscrizion~. Però_ dopo la can_ce_llaz1one egli tenne una condotta così regolare da menta.re di essere suss1d1ato dal Municipio e dalla stessa Milizia. Anche gli altri tre imputati, e cioè il Tampelloni, l'Oliva ed il Dazzi. sono figure secondarissime ed è ammissibile che abbiano agito perché costretti dalla disoccupazione e dalla miseria. . . . . Pertanto i cinque suddetti imputati devono andare assolti _da~ delitti. a loro ascritti per insufficienza di prove in ordine all'elemento psichico; ed 111 conseguenza- devono essere scarcerati. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione ?elle pene _e_ ?el _detenninarle per ciascun imputato ti~ne conto_ c!e} grado di responsab_ihta ~i, ogn~no desunto dalla maggiore o mmore attlVl ta svolta e dalla pencoloslta sociale dimostrata. A Fretta Agenore infl igge :

- per il delitto di ricostituzione cinque anni cli reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della P·P· dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008 ; -

per il delitto cli propaganda due anrn di reclusione e l'intercli-


TRIBU><.\l.E SPECIALE l'ER LA

l)J

PRIM,\

r-es.~ DE LLO STATO

zione perpetua dai pubbl ici uffici a norm a del 2° cpv. dello stesso suddetto art. 4. Cumulando le dette pene a norma dell'art. 68 del C .P. abrogato determina la complessiva pena in 6 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. E p oiché il Fretta deve essere d ichiarato persona socialmente pericolosa a senso e per gli effetti degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, gli si aggiungono 3 anni di libertà vigilata a norma degli art. 228- 229 C.P. vigente. A ciascuno degli imputati Grandi Renzo, Canepari Silvio, Caffara Ruggero e Sironi Guido infligge: - per il delitto di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1 ° cp v. del citato art. 4 della legge 25.1 r. 1926, n . 2008 ; - per il delitto di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici u ffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4. Cumulando le suddette pene a norma dell'art. 68 C.P. abrogato determina la pena complessiva, per ciascuno, in 3 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai p ubblici uffici, a cui aggiunge I anno di libertà vigilata r itenendo i suddetti imputati socialmente pericolosi a senso deg li articoli sopracitati.

PARTE :

SENTE1'ZE PR01't:))Z IATE !HL T .s . o.s.

77

P. Q. ~(.

Letti ed applicati gli art. 4 le<nre 25.u .1926, n. 2008 ; 6, cpv., delJ a < b ò J) . 88 stessa legge; 68 - 78 C.P. 1889; 202-203-228~229 C._. vigente; _479_ - 4 c.P.P. vigente, assolve Ta11:1~elloni _R emo, _ Oliva Enrn~o,_ Ferr~resi P~lade, Chierici Rodolfo, Dazzi Qmnno, da1 delitti a loro ascnttl per rn~uffi.c1enza di prove, ed ord ina che essi siano posti in libertà, se non detenuti per altra causa. . . Dichiara tutti gli altri imoutati colpevoli dei delitti a loro nspettlvamen te ascritti e co~danna : Fr~tta Agenore, col concorso ~ormai: . tra l' appartenenza e la ricostituzione, a 6 ann.i d~ r~clus~on~, _alla rnterdtz~one perh~erta vigilata~ ~randt Re_nzo, petua dai pubblici u ffici ed a 3 a~nt Canepari Silvio, Caffara Ruggero, S1r~m Gm?~, a 3. anm ciascuno d1_ r~clusione, alla interdizione perpetua dat pubblici uffici ed a. J _anno d~ libertà vigilata;_ Brag!i~ O dino e Canepari E ~n_esto, ~ 4 anrn_ d1 . re~l~s1~n~ ciascuno, alla rnterd1z1one perpetua da1 p ubblici uffici ed a 2 c1n111 d1 h berta

?I

vigilata. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido delle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del propri o mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 8.2.1932 - Anno X . Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

A ciascuno degli imputati Braglia Odino e Canepari Ernesto infligge: - per il delitto di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffic i a norma del r" epv. dell'art. 4 della legge sopracitata; - per il delitto di propaganda d ue ann i di recl usione e l'interdizione perpetua d ai p u bblici uffici a norma del 2° cpv . dello stesso art. 4. E cumulando le dette pene a norma dell'art. 68 C .P. abrogato determina la complessiva pen a, per ciascuno, in 4 anni di reclusione e nella interdizione perpetu a dai p ubblici uffici, a cui aggiunge 2 anni di libertà vigi lata a norma degli articoli sopracitati, ritenendo il Braglia ed il Canepari individui socialmente pericolosi. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamen to delle spese processuali e ciascuno è anche obbligato personalm ente al pagamento delle spese del proprio m antenimento durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C .P.P. vigente.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Tampelloni Remo, Oliva Enrico, Ferraresi Pilade, _C~ierici Rodolfo e Dazzi Quirino, detenuti dal 5.5.1931, vengono scarcerati 18.2.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.u .193 2 ,

n. 1403 : F retta viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 5.5.1933. Detenuto dal 5.5.1931 al 5.5.1 933. Pena espiata : anni 2 . Braglia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 12.n.1932.


TRIB UNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO

PRIMA J>ARTE :

Detenuto dall'S.5.1931 al 12. n.1932. Pena espiata : anni r, mesi 6 e giorni 4.

79

e di propaganda delle dottrine, dei metodi e dei programmi di detto partito » nei confronti di:

Canepari Ernesto viene scarcerato dalJa Casa di Reclusione di Padova il 12.r r.1932. Detenuto dal 4.5.1931 al 12.n.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni 8. Sironi viene scarcerato dallo Stabilimento l'II.lI.I932. Detenuto dal 15.5.1931 all'u.11.1932. Pena espiata : anni r, mesi 5 e giorni 26.

SENTENZE PRON UNZIA'I'E DAL T.S . O.S .

Penale

di

Pallanza

Caffara viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia l'rr.11.1932. Detenuto dal 5.5.1931 all'11.11 .1932. Pena espiata : anni I, mesi 6 e giorni 6. Canepari Silvio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 12.11.1932. Detenuto dal 5.5.1931 al 12.1r.r932. Pena espiata : anni r, mesi 6 e giorni 7. Grandi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandri a l'rr.rr.1932. Detenuto dal 5.5.1931 all'n.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 6. Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.n.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.u.1947, n. 1631).

La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 128 del 14.9.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, inoltre, di « non doversi procedere nei loro confronti, per insufficienza di prove, in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista». Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò anche di « non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine ai delitti di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito

Giovanardi Valerio, nato il 30.10.1900 a Suzzara (Mantova), fornaio; Biondani Guido, nato il 22.r.1897 a San Benedetto Po (Mantova), muratore; Magotti Arnaldo, nato il 26.10.1908 a Suzzara (Mantova), contadino; Ferretti Fernando, nato il 18-4-1899 a Suzzara (Mantova), mezzadro. La Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti di: Menotti Clarenzo, nato il 30. I. 1900 a Suzzara (Mantova), insegnante elementare, latitante. Nei confronti del Menotti non risulta, però dai controlli effettuati nei Registri Generali - , che il T.S.D.S. abbia emesso una sentenza nei suoi confronti in data successiva al 1932. L'accusa venne pronunziata anche nei confronti di: Vincenzi Sante, nato il 6.6. r895 a Pann a, muratore, che venne i:,<riudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 2 del 25.r.1932 (vedi pag. 21).


80

1'11.IMA P,\RTE:

TRIBU)!AI.E SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 848/1931

SENTENZA N. 8

3) della contravvenzione di cui all'art. 699, p.p., C.P., per avere, senza licenza dell'Autorità, portato fuori della propria abitazione la pistola automatica suddetta;

11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente

4) della contravvenzione

Righi Goliardo, nato il 22.7.1905 a Rovereto (Modena), bracciante; Malavasi Demos, nato il 2.1r.r912 a Novi (Modena), manovale; Gelmini Bruno, nato il 31.1.J912 a N ovi (Modena), operaio; Sala Medardo, nato il 12.3.1912 a N ovi (Modena), operaio; Bulgarelli Uvier, nato il 19-4- r9r3 a Novi (Modena), operaio;

di cui all'art.

9 della legge

tributaria

30.12.1923, n. 3279, per avere omesso il pagamento della tassa di licenza per il porto della pistola automatica suddetta. Gli altri cinque: 5) del delitto di cui agli art. 270, 2" cpv., e 272, p.p., C.P., per avere nel modenese, sino al 31.7.1931, appartenuto al Partito Comunista e per aver fatto propaganda a favore del detto partito.

SENTENZA

nella causa contro:

SEl':TENZE PRONUKZIA'l'E DAL T.S.D.S.

Il Rossi, il Navi ed il Maretti, inoltre : 6) della contravvenzione di cui all'art. 697, p.p., C.P., per avere, presso le rispettive abitazioni, il Rossi detenuto una rivoltella, il N avi delle munizioni da pistola e due pistole, il Maretti due rivoltelle, senza averne fatta denunzia all'Autorità; 7) della contravvenzione prevista dall'art. 699, p.p. ed u.p., C.P., per aver portato fuori, di notte, dalla propria abitazione due rivoltelle senza licenza dell'Autorità; ed art. 9 della legge tributaria sopraddetta per non aver pagato le relative tasse.

Cremaschi Paolo, nato il 16.r2.r9r3 a Novi (Modena), operaio; Dallari Nicodemo, nato il 16.5.1893 a Carpi (Modena), falegname;

IN PUBBLICA UDIENZA

Rossi Bruno, nato l'r r. i. 1902 a Campogalliano (Modena), autista; Maretti Arturo, nato il 7.1.1896 a Novi (Modena), bracciante; Navi Marino, nato il 25.12.1908 a Novi (Modena), carrettiere;

Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola,

Incerti Auro, nato il 24+1910 a Novi (Modena), bracciante. IN FATTO ED IN DIRITTO IMPUTA T I

I primi sei: .

r) ?ei_ delitti di ~ui agli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P., per avere 111 ~ov1 d1 M~dena, m epoca anteriore e sino al ro.9.1931 , appartenuto al Partito Comumsta e per aver fatto propaganda a favore di detto partito. Il Malavasi ed il Sala, inoltre:

2) del:a co~travv~n?'ione di cui al_l'art. ~97, p.p._, C.P., per av~re omesso la denunzia ali Autonta della detenzione dr una pistola automatICa e delle relative cartucce;

è risultato quanto appresso: Nel luglio e nel settembre 1931, Autorità po_litiche ~ di P.S_. d~lla _p~o; vincia di Modena avevano scoperto in Novi ed m Carpi focolai di att1V1t:1 comunista. Tratti in arresto gli esponenti noti del movimento furono, con separati verbali, denunciati a questo T ribunale Speciale. Nell'odierno dibattime.nto, per la confessione di quasi tutti gli imputati, per la deposizione dei testi e per le prove documentali, il fatto di ciascun imputato -è stato accertato come segue : 6. -

u.s.


TRIBUNALE SPECIALE PER LI\ DIFl;SA DELLO STATO

_Rossi _Br:mo, fu reclutato al comunismo, in Francia, da tale Gaspari ni Mano (nei riguardi del quale, perché latitante, preliminarmente si è ordinata la . so~pen~ione del pr?cedimento), già segretario federale e< adulti >> per la provm~1a d1 Modena s_mo al 1930, nel quale anno espatriò clandestinamente .. R1~ntrato, nell'apnle 1931, in Italia, dal Gasparini ebbe, per lettera , comurncaz10ne che un funzionario del partito avrebbe avuto un incontro con lui; infatti, nel giugno 1931, ebbe la visita di tal Marchi, vetraio di E~po!i, di c~1i, in altro processo, il qu_ale presie?ettc una riunione clandestma m locah~a campestre tra Corregg10 e Carpi. Dopo qualche settimana ~bbe un_ altro mcontr~ con d:tto ~archi il quale gli presentò tale Alpi (r), mterreg1on_alc comumsta dei « g10vani )) (di cui in altro processo), dal quale Alpi ebbe ordini e direttive sull'attività da svol<rere nella zona tra Carpi e N ovi '. di cu_i il _Rossi fu nominato fiduciario. N~l luglio successivo, ~a un con~umsta ( d1 _cu_1 :1011. ha sa.I?uto_ d_are spiegazioni atte al rintraccio), ricevette circa un m1gha10 d1 marufest.m1 commemorativi del r" aaosto e O talloncin_i gommati con scritte inneggianti al comunismo, nonché numerose copie ?el foglio c?mu_nista « l'Unit~ »: Parte del materiale di cui sopra lo con~egno, per la d1~fus_10n~, ~l fìduc1;no ~omu~ista di Gargallo ( di cui no_n lu saputo dé~re md1caz1om per I 1dent1ficaz10ne) e parte all'attuale c01mputato Marettl per la diffusione in Novi di Modena. A quest'ultimo cons_egnò an~~e ?ue rivoltelle . e relative munizioni, nonché un poligrafo, arrn'. e muruz1om non denunciate alle competenti Autorità, da lui portate fuon della propria abitazione senza relativa licenza e senza, perta~to, il pagamento delra~aloga tassa di lire IOO, di cui alla vigente legge su]Jc CC.GG .. N~n e r_1sultato, ~erò, che abbia portato tali armi in tempo di notte. P~r quanto m ~~1enza abbia_ dichiarato di essere pentito di quanto ha fatto e ?1 ess~re ora d1 idee contrane al comunismo, il Rossi, anche perché recidivo 10 delitto ed in contravvenzione, non appare suscettibile di ravvedimento e, pertanto, egli è da considerarsi socialmente pericoloso. , . Maretti Arturo, oltre a quanto si è detto del Maretti nei fatti del Rossi, e nsultato che, con ]'Incerti ed il Ri()'hi, apparteneva alla cellula de(Tli <~adulti)) / i ,Novi;_ che _espl~cò _propag:nd~ f~a i ~iovani di detto pae~e ; che reclu,o I Incerti ed 11 R1gh1; che tento, non riuscendovi di adescare all'associazione. con_rnnista il ~uo, ~mico Navi al quale conseg~ò, chiuse in un, pacchetto. d1 c~I no~ specifico 11 contenuto, le armi e le munizioni perche le custodisse, 11 poligrafo e alcune delle stampe avute dal Rossi. All'Incerti con~egnò, _per la_ diffusione, altre stampe di propaganda comunista. Il Marett1, mutilato d1 guerra, ha in sostanza ammesso anche in udienza quanto, come sopra, gli è stato contestato, pur cercando di attenuare la sua

(r) Vedi sentenza n. 28 stesso volume, pag. 144.

PRl!>!A PA RTE :

SENTE)JZE PRON\JNZHTE DAL T.S.ll.S.

responsabilità ma non dan?o alcun segno di res~piscenz~. In Novi e'.a l'elemento più autorevole e piu temuto nel clandestmo ambiente comunista che rappresentò anche in importa~ti riu?i_oni dirette ~ ?are mag~io'.e ~m~ulso al locale movimento. Sotto gli auspici del Marett1 1mportant1 numorn furono tenute il 26 maggio u.s. presso Ponte di Pietra ed il 27 luglio successivo in N ovi nell'osteria del Marascin. Incerti Auro, reclutato dal Maretti, contribuì a sua volta al reclutamento del Righi, del Bulgarelli e del Gelmini, suoi attuali coimputati. Fu tra i più attivi esponenti del movimento comunista novese e prese parte alle riunioni dette dianz i. Incaricò il Righi del collegamento tra il Rossi - che abitava in Carpi - ed il gruppo di N ovi. Diffuse più volte, assieme ad alcuni dei coimputati, numerose stampe di propaganda comunista che ricevette dal Rossi e dal Maretti. Ha confessato, anche in udienza, la parte sostanziale del suo operato negando, invece, particolari di scarso rilievo, concordemente ammessi da taluno dei coimputati. Non ha manifestato alcun segno di pentimento. Si ritiene individuo socialmente pericoloso. Righi Goliardo, noto a quegli organi di P.S. per precedenti sovversivi, fece parte della cellula e< adulti » di Novi. Fu dall'Incerti messo a contatto col Rossi che andò a trovare a Carpi e dal quale ebbe numerose stampe di propaganda comunista che diffuse in Novi a tale Rossi Dante (di cui si è preliminarmente sospeso il procedimento, per essere il Rossi Dante degente in manicomio). Il Righi partecipò alle riunioni sopraddette e, come si diss:, fu reclutato dal }.;faretti e dall'Incerti. Pienamente confesso, anche m udienza, egli si è dichiarato pentito di quanto ha fatto ma, per il notevole contributo dato all'illegale associazione nella contingenza e per i suoi precedenti, il Tribunale ritiene che trattasi di individuo socialmente pericoloso. I quattro imputati seguenti, invece, tutti giovani operai adescati al comunismo dai predetti Maretti cd Incerti, appaiono giovani che, se non hanno saputo resistere alle lusinghe degli adulti, tuttavia non hanno dato una notevole cooperazione al movimento e le reiterate dichiarazioni di pentimento in relazione alle buone referenze che di loro sono emerse fanno presumere che essi non ricadano in errori del genere e potranno divenire dei buoni cittadini. Sala Medardo, fu reclutato dall'Incerti dal quale ebbe copie del clandestino foglio « l'Unità >) ed altre stampe che, assieme al Bulgarelli, diffuse nei dintorni di Villa Francia il 1° agosto u.s .. Partecipò alle suaccennate riunioni ed era in possesso di una rivoltella avuta dal Malavasi, che aveva omesso di denunziare all'Autorità e aveva portato fuori della propria abitazione senza licenza e senza pagare la relativa tassa.


TRIRt:):ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTf. :

SE:-.TENZF. PRONt:NZI.\Ti:: DAL T .S. D.S.

Malavasi Demos, invogliato dall'Incerti e dal Sala, partecipò al movimento e prese parte alla riunione di Ponte di Pietra diffondendo manifesti avuti dall'Incerti. Per la rivoltella che, come si è detto, consegnò al Sala, era incorso nelle stesse infrazioni accennate sopra per il Sala.

Ritiene che ricorrano gli estremi della lieve entità .del fatto a1 sensi dell'art. 3II C.P. nei riguardi di Sala, Bulgarelli, Gelmini e Malavasi._ Commisurando le pene al fatto di ciascuno, ritiene di dover applicare le seguenti pene in concreto :

Bulgarelli Uvier, partecipò al locale nucleo comunista per invito dell'lncerti. Non è risultato che sia intervenuto ad importanti riunioni ma, come egli stesso ha confessato, diffuse più volte, anche insieme al Sala, manifestini di propaganda sovversiva.

- Rossi Bruno: complessivi anni 5 e mesi 2 di reclusione, mesi 7 di arresto e lire 600 di pena pecuniaria (anni 3 e mesi 1 per la propag~nda, anni 2 e mesi r per l'appartenenza, mesi 3 ~ gior~i 15 di ~rres~o ~er c1ascu~ na delle contravvenzioni di omessa denuncia e d1 porto d anm, hre 600 d1 pena pecuniaria per la contravvenzione alla legge vigc~t~ su~le C~.GG.): calcolate aià nelle pene predette l'aggravante della rec1d1va m misura _di 1 mese di reclusione per ciascun delitto e di 15 giorni di arresto per ciascuna delle due contravvenzioni previste dal C.P.;

Gelmini Bruno, indottovi dall'lncerti e dal Maretti, entrò nell 'associazione comunista di cui trattasi, partecipò a riunioni in luoghi appartati e diffuse, come gli altri, stampe di propaganda.

Navi Marino, amico del Maretti, fu ritenuto perciò partecipe delle malefatte di questi ma, per concordi dichiarazioni di tutti gli imputati, è rimasto escluso che egli abbia dato una qualsiasi adesione al movimento. Circa il sacchetto avuto in custodia dal Maretti, sacchetto di cui ignorava il contenuto, non si può affermare che egli avesse commesso i fatti inerenti alle contestategli contravvenzioni. Anche i suoi buoni precedenti e la sua famiglia devota al Regime cui appartiene, possono con tranquilla coscienza fare affermare che egli non commise i fatti di cui trattasi. Dall ari Nicodemo, ha negato ogni partecipazione al movimento e fu ritenuto partecipe perché il Rossi, suo amico, diede al nominato Alpi il recapi to del Dallari in Carpi perché esso Rossi era sospettato. Ma è risultato che il Dallari non sapeva degli intrighi del Rossi con l'Alpi. Ha buoni precedenti ed ha partecipato alla grande guerra con l'XI Bersaglieri. Cremaschi Paolo, minore degli anni r8 quando avrebbe commesso i fatti, ha sempre negato ogni sua partecipazione al movimento. Ebbe, è vero, alcuni manifesti dal Bulgarelli e dal Sala, ma non è rimasto provato che l'abbia diffusi a scopo di propaganda. Dubbio, pertanto, sul fatto e dubbio anche dato il suo comportamento (preferiva andare al cinematografo anziché alle riunioni cui veniva invitato), sulla capacità di intendere e di volere.

Maretti Arturo, Riohi Goliardo, lncerti Auro, a complessivi anni 0

4 di reclusione ciascuno per i due delitti lo~o _ascritti, r isulta_nti d~ anni 2 di reclusione per ciascun delitto. Il Marettl, moltre , a mesi _6 eh arre~to (3 mesi per ciascuna delle contravven~io~i di on:iessa ~enunoa e abusivo porto d 'armi) e lire 600 di pena pecumana come 11 Rossi; - Malavasi Demos, Sala Medardo, Bulgarelli Uvier e Gelmini Bruno, complessivi anni 1 e mesi 6 di re~lu_sione ciasc_u~o,. risultant~ da mesi ~ di reclusione per ciascuno dei due dc~1tt1 loro ~scnttl; 11 Sa~a ~ 11 Malavas1, inoltre, ciascuno mesi 6 di arresto e hre 600 d1 pena pecun1ana per le contravvenzioni come il Maretti. Alla condanna per il Rossi consegue l'interdizione temporanea per . . anni 5 (art. 29- 77 C.P.). Ritiene di dover infliggere a Rossi, Marctti, Righi ed Incerti anrn 2 ciascuno di libertà vigilata (art. 229 C.P.). . . Consegue per tutti i condannati il pagamento m solido de) le spese p~ocessuali (art. 488 C.P.P.), e per ciascuno le spese di custocha preventiva (art. 274 C.P.P.). Le armi, le munizioni e le cose attinenti al processo, rn sequestro, vanno confiscate.

l'. Q . M .

Ritiene, pertanto, di giustizia il Collegio assolvere il Cremaschi per non provata rei tà cd il Navi ed il Dallara per non aver commesso i fatti in ordine agli addebiti loro mossi (art. 4.85 C.P. Esercito). Nei fatti commessi dagli altri, invece, ravvisa i termini giuridici dei reati rubricati, esclusa però l'aggravante del tempo di notte circa la contravvenzione di porto abusivo d'armi del Maretti e del Rossi.

73 -

Letti ed applicati gli art. 270, 2" cpv.~ 272, p.p., 6sJ7 - 699- 99 - 311 74 -28-29- 240- 200-215- 229 C.P. ; 274- 4.88 C.P.P. ; 551 -485-486 C.P. Esercito· lecrcre vicrente sulle CC.GG.; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; legge 4.6.1931: n. i:,674, dichiara Righi Goliardo, Malavasi f?emos, Gel mini. Bruno, Sala Medardo , Bulgarelli Uvier, Rossi Bruno, Marett1 Arturo, In~ert1 Auro'. colpevoli di tutti i reati in epigrafe loro ascritti, esclusa per RoSSt e Marett1


86

PRlM/\ PARTE:

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

l'aggravante del tempo di notte quanto alla contravvenzione di abusivo porto. ~'armi colla dim(nuente della lieve entità del fatto per Malavasi, Gelmrm, Sala, Bulgarellr, coll'aggravante della recidiva per il Rossi e, cun:~ulate le pene, condanna: Rossi, ad anni 5 e mesi 2 di reclusione, a mesi .., dr arr~sto ~ a lire 600 di pena pecuniaria; Maretti, ad anni 4 di reclusion: , a_1~es1 6 d_r arrest? e a lire 600 _di pena p~cuniaria; Incerti e Righi ad anni c_1ascuno dr reclusrone ; Malavasr e Sala, ciascuno ad anni I e mesi 6 di reclus10ne, ~ mesi di ~rrest? e lire. 600 di P:na pecuniaria; Gelmìni e Bulgarellì, ad annr 1_ e m~sr 6 dr reclusrone;_ tutti al_ pagamento in solido delle spese processuali e c1ascu~o a quelle eh custodia preventiva, nonché a tutte le altr~ conseguenze dr legge; Rossi, 1faretti, Incerti e Riahi inoltre ad anni 0 2 ciascuno di libertà vigilata. ' ' Ordina la confisca _di_quanto in sequestro si riferisce a questo processo. . A~solve: Cremasclu Paolo, per non provata reità; Navi Marino e Dallan N1.codemo per non aver commesso il fatto in ordine ai reati loro rubricati ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

4

Roma, 24.2.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

SENTE KZE PRON lJNZ I1\TE DAL T.S. D.S.

Detenuto dal 7.8.1931 al 12.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 5. Righi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione dì Padova il 12. 1r. 1932. Detenuto dal 12.9.r931 al 12.rr. 1932. Pena espiata: anni 1 e mesi 2. Malavasi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il

10.n .1932. Detenuto dal 12.9.1931 al 10.11.1932. Pena espiata : anni 1, mesi I e giorni 28. Bulgarelli viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo il

IO.II.I932. Detenuto dal 12.9.1931 al 10.1r.r932. Pena espiata: an ni 1, mesi r e giorni 28. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre ìl

14+1932. Sala viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 10.11.1932. Detenuto dal 12.9.1931 al 10.1 r. r932. Pena espiata : anni I, mesi 1 e giorni 28. Gelmini viene scarcerato dalle Carceri

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Cremaschi Paolo, Navi Marino e Dallari Nicodemo, detenuti dal

Giud iziarie di Napoli

il

IO.II.1932. Detenuto dal 12.9. 193 I al IO. 1I. 1932. Pena espiata : anni I , mesi r e giorni 28.

29.9.1931, vengono scarcerati il 24.2.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,

n. 1403: Rossi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 12.11.1932. Detenuto dal 31.7.1931 al 12.n .1932. Pena espiata: annì r, mesi 3 e giÒrnì r I. Maretti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il

J4.11.1932. Detenuto dal 2.8.r931 al 14.1r.19J2, Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni r 1. In.certi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il

I2. II.l932.

Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1t16I, il beneficio dell'amnistia di cui al D .L. 17.11.1945, n . 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.u. 1947, n. 1631).

La Commissione Istruttoria, nei pronunciare con sentenze nn. 17r e 177 del 12, 12. I93I l'accusa nei confronti dei SOpraspecificatÌ imputati, dichiarò, inoltre, di << non doversi procedere per insufficienza di prove » ner confronti di: Magri Raul, nato il 24.8.1912 a Novi (Modena), opcra10; Ghidoni Zaira, nata il 25.r.1890 a N ovi (Modena), casalinga.


88

,, 1

TRll!U:-,/ALt:: SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre , con sentenza n. 171, accusa nei confronti del lati tante-: Gasparini Mario, nato il r".5.1895 a Soliera (Modena), operaio.

PRI MA P/\RTE;

SENTENZA N. 9

Reg. Gen. n. 739/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

. Il procedimento nei confronti di Gasparini Mario venne definito dal Tnbu~a]e di Moden_a che, con sentenza -del 2.1.1957, dichiarò di « non

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione ;

c~ov~rs1 pr~c~dere ne1 confronti del Gasparini in o~dinc ai reati addebitati gli perche il fatto non costituisce reato )> .

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Infine con ia sopracitata sentenza n. 171 1a Commissione Istruttoria dichiarò di « non doversi procedere per insufficienza di prove >> nei confronti di : _Pi?ppi Ettore, nato il 17.2.1900 a San Martino in Rio (Rego-io Emilia) b ' comadmo. Inoltre l_a Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche contro Rossi Sa?te,r 1:i,ato 11 . 17-5.r~II a No~i (Mo~ena)~ braccian te. Procedimento sospeso pmche 1] RoSSI era ncoverato m marncom10. Il 1:·S_,D.~., con declaratoria emessa l'I r. u .1932, ha dichiarato estinti per am111st1a (K.D . 5.11 .1932, n . I403), i reati addebitatigli.

89

SEN'J'EKZE PR01't; NZIATE DAL T .S.J). S.

Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Iiélla causa contro : Bonomi Giovanni, nato il 7.9.1903 a Martinengo (Bergamo), gommista; Lazzarini Francesco, nato il 6.7-1903 a Treviglio (Bergamo), opera10; Fontana Giuseppe, nato il 13.r.r9or a Caravaggio (Bergamo), operaio; Deponti Ambrogio, nato il r9.9.r9or a Treviglio (Bergamo), gommista . IMPUTATI

Dei delitti previsti dagli art. 270, 2" cpv., e 2 72 C.P., per avere, nelle province di Bergamo e di Milano, in epoca anteriore e sino al 24.7.1931, partecipato alla sovversiva associazione comunista e per aver fatto propaganda, mediante diffusione cli stampe clandestine, dei postulati di tale illegale associazione. JK PUBBLICA UDIENZA

Sentiti il P .M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, sori, hanno per ultimi avuto la parola,

co1

loro difen-

IN FATTO E.D IN DIRI'lTO

è risultato quanto appresso : Per rivelazioni di tal Biscuola Giuseppe rimputato in altro processo (1)] le Autorità di P .S. acqumrono. nell'ultima decade di luglio u.s., che gli (1) Vedi sentenza n . 30 stesso volume, pag.

J61.} ,


TlUBUN1\LE SPECIALE PER LA lllf'ESA DELLO STA'i'O

imputati, tutti operai della fabbrica Pirelli in Greco Milanese, avevano svolto attività comunista nel Bergamasco, diffondendo anche manifesti sovversivi di propaganda. Arrestati e denunciati a questo Tribunale, furono, a seguito di formale istruzione, rinviati, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 20.n.1931, a giudizio per rispondere dei reati sopra specificati in rubrica. In udienza, per confessione di quasi tutti gli imputati e per prove testimoniali e documentali s.i è accertato quanto segue: Bonomi Giovanni, già condannato alla reclusione per reato comune, fu reclutato al comunismo, con promesse di miglioramenti economici, da tale Mantovani Girolamo (imputato nello stesso processo col predetto Biscuola) operaio anche egli nelle officine Pirelli, ed accettò di fare, come fece, propaganda mediante stampe comuniste che riceveva dal Mantovani e dal Biscuola e che distribuiva preferibilmente tra gli operai suoi comprovinciali, tra i quali i prevenuti, in treno durante il viaggio di ritorno Milano - Treviglio e mediante reclutamento di proseliti. Per rendersi benemerito al suo gerarca Biscuola, consegnò a questi una esagerata relazione sul lavoro fatto nel Bergamasco. Tuttavia, come dirà, riuscì a guadagnare al comunismo alcuni dei coimputati. Partecipò a più riunioni a Milano e a Treviglio, assieme a Mantovani e a Biscuola. Si è dichiarato di idee contrarie al comunismo e pentito della delittuosa attività svolta. Buone sono le referenze delle Autorità nei suoi riguardi . Dati, però, i suoi preceden ti penali e l'entità dei fatti commessi, il Collegio ritiene che trattasi di individuo socialmente pericoloso, che nessun affidamento di emenda fornisce. Deponti Ambrogio, reclutato dal Bonomi e dal Mantovani, prese parte alle riunioni di cui sopra. Ebbe stampe di propaganda dal Bonomi, m a solo una copia ne consegnò a tal Mombrini a titolo di curiosità, come egli , non smentito, ha sostenuto. Ha fatto esplicite e ripetu te d.ichiarazioni di pentimento e di avversione al comunismo.

PRIMI\ P,\RTE:

SE:-.ITENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.

di propaganda se lo stess? Cast~lli, sentito quale teste in udienza, _ha assicurato che, nel mostrarglielo, disse: « Guarda cosa stampano a Milano! », in senso più di disgusto che di approvazione. Ottime informazioni esistono, in atti, nei riguardi del Deponti, del Lazzarini e del Fontana, fornite dalle Autorità anche politiche e locali.

?i .

Ritiene, pertanto, di giustizi~ . il C~llegi~ as~olvere p~r no?- provata reità il Fontana da entrambi i reati ascnttigh, il Deponti ed 11 Lazzarini solo del reato cli propaganda loro ascritto. . . . Necrli altri fatti addebitati a quest'ultimi due ed in quelli addebitati al Bonomi° il Tribunale riscontra gr]i elementi cli diritto degli. altri reati a ciascuno addebitati in epigrafe. Proporzionando le pene al fa tto di ciascuno ritiene giusto infliggere in concreto : '

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- al Bonomi: complessivi anni 3 e mesi 2 di reclusione (cumulo di anni uno e mesi sei più ~n mese per ia recidiva - art. 99 C.P. - per il delitto di appartenenza all'associa~i?ne c?nrnnista_ e~ altretta~to rer 11 delitto di propaganda comunista). Ritiene, moltre, sia 11 caso d1 ordmare per il Bonomi anni 2 di libertà vigilata (art. 229 C.P.); - al Deponti ed al Lazzarini: r anno di reclusione ciascuno per il delitto di appa~tenenza all'associazione predetta. Per tutti consegue il pagamento in solido delle spese _proceSSl~ali art. 488 C.P.P. _ e per ciascuno il pagamento delle spese d1 custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Bisogna ordinare la scarcerazione del Fontana se non detenuto per altra causa (art. 486 C.P. Esercito).

P. Q. M.

Lazzarini Francesco, fu convertito al comunismo dal Bonomi dal quale ebbe manifestini e giornali («l'Unità))) di propaganda. Ne consegnò copie a tal Brambilla il quale lo redarguì per essere in possesso di simile materiale. In effetti non si può dire che il Lazzarini passasse le stampe al Brambilla coll'intento di fare propaganda, poiché conosceva le idee d'ordine di costui; è verosimile, come il Lazzarini asserisce, che gliel'abbia mostrate per sentirne il saggio parere. Fontana Giuseppe, ebbe le stampe dal Bonomi ma non è risultato che costui sia riuscito ad attrarlo nell'orbita comunista. Un foglio sovversivo, che il Fontana mostrò all'oste Angelo Castelli, non può costituire prova

Letti ed applicati gli art. 270, 2° cpv ., 272, p-P·, 99 - 73 - 200 - 215 - 228 229 C.P.; 274- 288 C.P.P.; 485 - 486 C.P . Esercito; le~g~ 1.6.1931, ~- 674, dichiara Bonomi Giovanni responsabile dei reati ascn_ttigh,. DepontJ Ambroo-io e Lazzarini Francesco responsabili del solo delitto d1 appartenenza ali':ssociazione comunista, assolvendoli per non provata reità ~a~l'imputazione di propaganda loro ascritta con l'aggravante della rec1cl1va. per il Bonomi e, cumulate per quest'ultimo le pene, condanna: Bonotm ad anni 3 e mesi 2 di reclu;ione ed anni 2 di li~e~tà vi~ilata; Deponti e Lazzarini ad anni r di reclusione ciascuno; tutti m solido alle spese processuali e ciascuno alie spese di custodia preventiva.


92

Pll!MA PARTE :

TRIBUNALli SPECI ALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Assolve Fontana per non provata reità dai reati ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

SEN'l'EN'ZE PROK U:-IZIATE DAL T.S.D.S.

93

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 165 del 20.11.r93r l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, li prosciolse, per insufficienza di prove, dal delitto di cui alla p.p. dell'art. 270

Roma, 25.2.1932 - Anno X.

C.P..

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere> per insufficienza di prove, in ordine ai delitti previsti e puniti dalla P·P· e 2 ° cpv. dell'art. 270 C.P. e dalla P·P· dell'art. 272 C.P. nei confronti di:

Fontana, detenuto dal 23.7.1931, viene scarcerato il 25.2.1932.

Colombi Giovanni, nato il 24.5.1894 ad Arcene (Bergamo), opera10; NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Bonomi il _4.3_.1932 inoltr?, personalmente, istanza di grazia al Capo del C?overno dteh~arand~ « d1 aver _c~mmesso il reato, non per volontà propria, ma perch~ trasc~nato da catt1v1 compagni )J. Con decreto di grazia del 6.6.1932 viene concesso il condono condizionale dell~i residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 10.6.1932. Detenuto dal 22.7.1931 al 10.6.1932. Pena espiata: mesi IO e giorni 18. Lazzarini il 4.3.1932 inoltra, personalmente istanza di grazia al Capo ' del Governo. . Con decreto di grazia del 19.5.1932 viene concesso il condono condiz10nal:. de_ll~1 r:sid~a ~ena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Carcere Grnd1z1ano d1 Viterbo il 23.5.1932. Detenuto_ dal 25.7.1931 al 23.5.1932. Pena espiata: mesi 9 e giorni 28. Dcponti il 4.3.1932 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo. . Con decreto di grazia del 19.5.1932 viene concesso il condono condiz10nale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Avellino il 23.5.1932. Detenuto dal 22.7.1931 al 23.5.1932. Pena espiata: mesi ro e giorni i . . . Nei conf_ron_ti de.I Bonomi, del Lazzarini e del Deponti il Tribunale M1_htare !ern~o~1al~. di ~0~1a concede, con ordinanza del 3.2.196!, il benefic10 dell amnistia 01 cm al D .L. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemp~r~neamcnte, e!tinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giust1z1a (art. r D.C.P.S. 22.11.1947, n . r63r).

Blini Giovanni, nato il 15.1.1903 a Calvenzano (Bergamo), operato; Mombrini Giovanni, nato il

12+ 1902

a Caravaggio (Bergamo\ operaio.


94

TRIBUKALE SPECIALE PER LA l)!J'ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 126/ 1931

SENTENZA N. 1O

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

PRIMA PARTE:

SENTENZE l'ROKU NZ IATE DAL T.S .D.S.

95

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Rustichelli, detenuto dal 12+1931, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 12+1932. Pena espiata: I anno.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: . Rustichelli Ettore, nato il 17+1903 a Budrio di Correggio (Reggio Emilia), muratore.

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dal 1° cpv. del)' art. 4 della legge 25.1r. 1926, n. 2008, per avere, in Bolzano, .fino all'aprile 1931, fatto parte del Partito Comunista ricostitui to dopo lo scioglimento ordinato dalla Pubblica Autorità.

Nei confronti del Rustichelli il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 186 del 17-12.1931 l'accusa nei confronti del Rustichelli, lo prosciolse dai reati di ricostituzione del Partito Comunista e di propaganda del medesimo per non aver commesso il fatto. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di « non doversi procedere per non aver commesso il fatto )) in ordine ai reati di ricostituzione ciel Partito Comunista e di propaganda del medesimo e di « non doversi procedere, per insufficienza di prove )), in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista nei confronti di: Rovatti Bruno, nato il 2-3.1907 a Correggio (Reggio Emilia), muratore;

Omissis

Vezzani Leo, nato il 24.9.1910 a Correggio (Reggio Emilia), falegname; Zaccarelli Arnaldo, nato il 1".9.1895 a Correggio (Reggio Emilia), muratore;

P. Q. M.

Ruozzi Marino, nato 1'8.6. 1903 a Correggio (Reggio Emilia), muratore; Letti cd applicati gli art. 4 - 6 - 7 legge 25.1I. 1926, n. 2008; legge 2 C.P., dichiara Rustichclli Ettore responsabile del reato ascrittogl i in epigrafe e, in considerazione della lieve entità del fatto, lo condanna ad I anno di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena ed al pagamento delle spese processuali.

4:6.1931, n. 674; 488 C.P.P.;

Roma, 25.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Tondelli Dionisio, nato il 7.10.1902 a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), manovale.


PRIMA PARTE : SENTENZE PRON UNZIATE DAI, T.S.D.S.

TRl.B UN1\ LE SPECIALE P ER LA DlFcSA DEl, 1.0 STATO

Reg. Gen. n. 125/1931

SENTENZA N . 11

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;

9ì

Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido delle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 26.2.1932 - Anno X.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Yen.tura Alberto, Oliveti Ivo, Rambaldi Giuseppe, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

SE N TENZA

nella causa contro: Poco Antonio, nato il 5.11.1914 a Padova, impiegato privato;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 25.11.1932, n. 1403:

Rossetto Mario, nato il 10.2. r909 a Padova, macellaio; Dall'Armi Aldo, nato il 4.5.1908 a Padova, manovale. IMPUTATI

Del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Padova, fino all'aprile 1931, fatto parte d:l Partito c,omunista ricostituito dopo l'ordine di scioglimento della Pubblica Autorita.

Dall'Armi viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 17.11.1932. Detenuto dal 20+193r al 17.1r.I932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 27. Rossetto viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l' II. I 1. 1932. Detenuto dal 9+1931 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 2. Foco, detenuto dal 9+1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie per Minorenni di Roma il 9+1932.

Omissis

P. Q. ì\f .

Letti cd applicati gli art. 4,

1''

cpv., della legge 25.1r. r926, n. 2008;

Il T.S.D.S. dichiarò, con declaratoria del 12.u. 1933, cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna alla reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti dei sopraspecificati imputati e nei confronti del Rossetto e del Dall'Armi cessata anche l'esecuzione della libertà vigilata.

6 stessa legge in relazione agli art. 55 C.P. r889 e 98 C.P. vigente; 202 203- r33 - :228 - 229 - 240 C.P. vigente; 1+88 C.P.P., dichiara Foco Antonio, Rossetto Mario e D all 'Armi Aldo colpevoli del reato a loro ascritto e condanna: Foco, col beneficio della m inore età, ad 1 anno di reclusione ed alla in terdizione dai pubblici uffic i per egual durata; Rossetto, a 2 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad I anno di libertà vigil ata; Dall'Armi, a· 3 -anni di re~lusione , alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a 2 anni di libertà vigilata.

Nota. - Per Dall'Armi vedi « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 >1, pag. 151.

La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 184 del 17-r2.r931, l'accusa nei confronti di Foco Antonio, Rossetto Mario e Dal7. - U.S.


TRIBt:NALE SPECIALI, PJ;R L.\ DIFESA DELLO STATO

l'Armi Aldo dichiarò, inoltre, di non doversi procedere contro i suddetti imputati in ordine ai reati di ricostituzione del Partito Comunista e di propaganda del suddetto partito per non aver commesso il fatto. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, infine, di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati di ricostituzione del Partito Comunista e di propaganda del medesimo e di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista nei confronti di: Piselli Cesare, nato il 19.9.1909 a Pontassieve (Firenze), impiegato; Miotto Luigi, nato il 14.ro.1913 a Padova, meccanico; Pasquali Romeo, nato il 15.6.1912 a Padova, impiegato;

!'RIMA PARTE : SEX I'E KZE PRONt:KZJ,\TE DAL T.S.D.S.

99

SEN TENZA N . 12

Reg. Gen. n. 639 / 1931

Il Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato composto da: Presidente: Sapori ti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Oliveti Ivo, Rambaldi Giuseppe, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N . ;

ha pronunciato la seguente

Brunazzo Luigi, nato il 6.8.1910 a Padova, legatore di libri.

SENTENZA nella causa contro: Bianco Vincenzo, nato 1'11.2.1898 a Torino, fonditore; Stefani Giuseppe, nato il 30+ 1890 a Cavarzere (Venezia), esercente.

IMPUTATI

Entrambi: r) dei delitti di cui agli art. 270, 2° cpv., e 272~ p.p., C.P.'. per avere, in Venezia, fino al 31.7.1931, appartenuto al Partito Comumsta e fatto propaganda delle dottrine del detto partito. Il Bianco, inoltre :

2) del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P., per avere costituito il Partito Comunista; 3) dei reati previsti e puniti dagli art. 2~5, n. 3, ~.P. 1889~ e 158 del!~ legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per espatno clandestmo mediante uso d1 passaporto e di altri documenti falsi.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,


iOO

TRIBt:~ALE SPECl:\LE PER I.A OIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: L'Autorità di P .S., nel maggio 1931, aveva notato m Venezia una recrudescenza nel la diffusione di manifestini sovversivi. Intensificate le indagini per identificare i colpevoli, si raccolsero prove a carico degli attuali giudicabili in quanto che risultò che Bianco Vincenzo era venuto dalla F rancia con l'incarico di svolgere la sua attività comunista a Venezia e che , a tale scopo, aveva impiantato una tipografi.a nell'abitazione di Stefani Giuseppe, per la stampa e la riproduzione di manifestini e di circolari del Partito Comunista, destinati alla propaganda. L a perquisizione operata in casa dello Stefani ed in altro locale da costui tenuto in fitto, portò al rinvenimento ed al sequestro di molti manifestini sovversivi, di copie del giornale « l'Unità», di circolari, di clichés, di rulli, di poligrafi, di inchiostri, di telai, di una macchina per scrivere e di altro materiale che è elencato a f. 5 - 8 del fascicol o person ale dello Stefani.

li Bianco, nei suoi interrogatori resi all a P.S. ed al G.I., ha fatto ampie confessioni sulla sua attività comunista e le ha conferma te al dibatti mento, dichiarando di assumere tutta la responsabilità dei fatti che gli sono attribuiti. Dalle sue stesse dichiarazioni è risultato che eoli è iscritto al Partito Con_i\mis.ta fin dalla sua costituzione. Nell'anno 192~ emigrò in Russia e, s~abilitosi a Mosca, frequentò la scuola di partito per due anni e poi vi nmase lavorando nel suo mestiere di fond itore. Nel 1929 si trasferì a Parigi ed entrò a far parte della centrale comunista. Nel luglio 1930 fu mandato dalla Direzione del partito a Milano come corriere, m unito di documenti fa lsi. Espletato l'incarico che gli era stato affidato, ritornò a Parigi varcando clandestinamente la frontiera. Nell'ottobre dello stesso anno 1930 fu mandato un'altra volta in Italia per ispezionare le organizzazioni comuniste di Livorno, Empoli e Prato, ed esplicò il mandato facend o uso di tessere e di documenti fal si fornitigli dal partito. Ritornato a Parigi ebbe, nel marzo 1931, incarico di venire in Italia come corriere e, a suo dire, si recò a Mortara per consegnare una lettera ad un personaggio per conto del Partito Comunista. Espletato l'incarico ritornò a Parigi varcando sempre clan destinamente la frontiera con passaporto falso. Alla metà di maggio 1931 fu mandato dalla Direzione del partito a Venezia come funzionario per sostituire il funzionario che si trovava sul luogo e per dirigere l'organizzazione comunista locale. Giunto a Venezia ebbe dal funzionario cessante le consegne; prese contatto con gli clementi comunisti del luogo, ed iniziò la sua attività sia per la direzione ed il riordinamento dell'associazione comunista, sia per la

PRn<A

PARTE;

SE:-!TENZE PRO:-ruNZIATE

DAL T.S.U.S.

IO I

propaganda, usando i falsi nomi di Magrini Giovanni, Somaschi Carlo e Bottani Emilio. Difatti nella perquisizione che gli fu fatt.i al momento dell'arresto fu trovato in possesso di una carta d'identità e di un certificato penale, intestati entrambi al falso nome di Magrini Giovanni. Per poter provvedere alla stampa e riproduzione di manifesti?i, _di circolari e del giornaletto « l'Unità» , chiese ed ?ttenne d~llo Stda?1 Gm~ seppe, esercente di una cartoleria, il perm:sso di portare . m casa di costui tutto il materiale occorrente per la lavoraz10ne e riproduzione della stampa comunista. E fu così che impiantò in casa del detto Stefani una tipografia, ove produsse d'accordo e col consenso del detto S~efani una gran?e quan~ tità di manifestini, di circolari e di giornali « l'Umtà i i in parte già chffus1 . . . ed in parte pronti per la diffusione . Il Bianco, pur confessando le suddette circostanze nguardantt la sua attività comunis-ta, cd assumendone intera la responsabilità, ha cercato al dibattimento di discolpare lo Stefani dicendo che costui non solo non lo coadiuvò nella lavorazione delle stampe e delle circolari, ma più volte lo invitò a portar via il materiale depositato in casa sua perché non voleva . . . andare incontro a responsabilità. Quanto sia compiacente questa d iscolpa a favore dello Stefam si dimostrerà nell'esaminare la responsabilità di costui. A par te ciò si può ritenere che 1~ ~rova_ d~i fatti attribuiti al Bianco ., . . emerge chiaramente dalle sue stesse d1ch1araz1om. Avendo egli confessato di avere assunto, ~ella ~ua qua)ita d1 fu nzionario, la direzione della organizzazione comunista d1 V cnez1a, deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'ar~. 270, p.p., del C.P. vigente, in quanto che la sua azione si è protratta sino alla data del suo . . . arresto avvenuto il 13.7.193 r. La confessata sua appartenenza al Partito Comurusta riveste 1 caratteri del reato previsto e punito dal 2 ° cpv. dello stesso art. 2 70, ed anche di tale reato d·cve essere ritenuto colpevole. L'attività da lui svolta e confessata, per la propaganda a mezzo della stampa e diffusione di manifestini, di gio:nali e di. circol~ri del Partito Comunista, riveste i caratteri del reato previsto e pu111to dall art. 272, P·P·, C.P. vigente, e di tale reato deve altresì. essere ritenuto c~lpevole. . Poiché egli ha anche confessato di avere fatto uso pm_ volt~ d~ pass~porto falso per venire in Italia e per ritornare. all'estero nei ?1e~1 d1 lugh~ ed ottobre 1930 e nei mesi di marz? e n~agg10 r931, no~che d1 tessere d1 riconoscimento e di altri documenti falsi, deve essere ritenuto col pevole , del reato previsto e punito dall'art. 285, ~· 3, C.P. 1889. Di conseouenza deve anche essere n tenuto colpevole del reato d espatrio clandestit~o per movente politico a senso dell 'art. 158, P·P·, della legge di P .S. 18.6.1931, n . 773, e di omesso pagamento della tassa stabilita per


I02

TRIBtJNAI.E SPECtALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA !'ARTE:

SENT ENZE PROì--U:SZ! ATE

DAL T.S.D.S.

I O~

i p~ssaporti a senso dell'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dell'art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. r7ro.

3) per il reato di propaganda comunista due anni di reclusione a senso degli art. 272, p.p., e rro suddetto C.P. vigente;

L'imputato Stefani in tutti 1 suoi 111terroo·atori si è 1nantenuto necra-

4) per il reato cli uso sciente di documenti falsi un anno e sei mesi di reclusione a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889;

tivo, dichiarando di non appartenere al Partit~ Comunista e di non a~er coadiuvato . il Bianco nella lavorazione e diffusione delle sta~1pe: ma di ~ver se1~pl1.Cemente aderito_alla richiesta del Bianco di tenere in deposito il materiale che fu trovato m casa sua senza però sapere che si trattava del Partito Comunista. A dimostrare il mendacio dello Stefani basterebbe osservare il materiale rinvenuto e sequestrato in casa sua e nell'altro locale da lui tenuto in fi tto. Difatti fra tutto il materiale furono trovati numerosissimi manifestini e . circolari di evidente contenuto comunista, nonché numerose copie del g10rnalc «l'Unità» che, come si sa, è intestato al Partito Comunista. Ma vi è di più. J?al~a dichiarazione resa dalla moglie dello Stefani alla P.S. risulta che q~esti diverse_ volte aiutò il Bianco nella riproduzione delle stampe comurnste; ~he egli for-?ì l_a car~a ~ccorrente alla stampa e che la tagliò in piccoli formati secondo 1 bisogm ai quali detti formati dovevano essere adibiti· e che fu proprio lui che_ copiò a macchina le circolari, perché egli sol~ sapeva usare detta macchina . . Si osserva in.fine che fra i documenti sequestrati si è trovato un manifestmo comunista i-?di~izzato. « Ai soldati, operai e contadini >> che la perizia grafica, esegmta m periodo istruttorio, accertò essere stato scritto di pugno dello Stefani. Queste risultanze danno la prova dell'appartenenza dello Stefani al Partito Comunista e della sua collaborazione nell'opera di propaganda del Bianco. ,E pertanto egli deve ess~re ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dall art. 270, 20 cpv., C.P. vigente e 272, p.p., stesso codice. Il Tri~unale, _quindi, p~ssa all'applicazione delle pene e nel determinarle per ciascun imputato tiene conto del grado cli responsabilità di ognuno, desunto dall'attività e dalla pericolosit?1 dimostrata. Al Bianco Vincenzo infligge:

I) per il reato di partecipazione ad associazioni sovversive di cui all'art. 270, p .p., C.P. vigente sei anni di reclusione a senso del eletto articolo e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso codice; 2) per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione a senso del 2° cpv. del citato art. 270 C.P. vigente;

5) per il reato di espatrio clandestino per motivi politici due anni di reclusione e lire 20.000 di multa a senso dell'art. 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 6) per il mancato pagamento della tassa sui passaporti lire 240 di pena pecuniaria a senso dell'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dell'art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710. Nel procedere al cumulo delle dette pene bisogna tener presente che le tre prime pene, commisurate a senso def nuovo codice penale, vanno cumulate a norma dell'art. 73 dello stesso codice, per cui risulta la complessiva pena di dieci anni di reclusione con l' interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene di cui ai numeri ,1 e 6 vanno invece cumulate a senso degli art. 68 -75 C.P. 1889 perché ai relativi reati, essendo stati co1nmessi prima dell'entrata in vigore del nuovo C.P., devesi applicare la disposizione più favorevole all'imputato che è appunto quella del cumulo giuridico a senso dei citati art. 68 - 75 C.P. abrogato. E pertanto si ha la complessiva pena per tutti i reati attribuiti a~ Bianco in I I anni e 9 mesi di reclusione, lire 20.000 di multa, lire 240 di pena pecuniaria per tassa di passaporto e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché il Bianco deve essere ritenuto persona socialmente pericolosa a senso e -per b(Tli effetti eleo-li art. 202 - 203 -- 133 C.P. vigente aggiunge alla b pena della reclusione, come sopra inflittagli, 3 anni di libertà vigilata a norma dell'art. 230 stesso codice. 0

A Stefani Giuseppe infligge: r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista due annr di reclusione a norma dell'art. 270, 2° cpv., C.P. vigente; 2) per il reato di propaganda comunista due am1i di reclusione a norma dell'art. 272, p.p. , stesso codice. E procedendo al cumu lo delìe dette pene a norma dell'art. 73 codice medesimo si determina la complessiva pena in 4 anni di reclusione. Poiché anche lo Stefani déve esse;e ritenuto persona socialmente pericolosa a senso e per gli effetti dei citati art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente


'J'RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

aggiunge alla pena della reclusione inflittagli due anni di libertà vigilata a norma degli art. 228 - 229 stesso codice. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese pro~essuali e .ciascuno è anche obbligato al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma del1'art. 488 C.P.P. vigente. Ritenuto infine che gli oggetti tenuti m giudiziale sequestro, avendo attinenza con i reati commessi dai condannati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente.

P. Q . M.

Letti ed applicati gli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p., IIO - 73 - 29 202 - 203 - 133 - 228 - 229 - 230 - 240 C.P. vigente; 285, n. 3, 68 C.P. 1889; 158, P·P·, legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 3 R.D.L. 2r.6.1928, n. 17m; 488 C.P.P. vigente, dichiara Bianco Vincenzo e Stefani Giuseppe colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna il Bianco ad II anni e 9 mesi di reclusione, a lire 20.000 di multa, a lire 240 per la tassa di passaporto, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di libertà vigilata; lo Stefani a 4 anni di reclusione ed a 2 anni di libertà vigilata. Pone a carico di entrambi i condannati l'obbligo in solido del pagamento ?elle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del proprio manten11nento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 26.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza dr· ct11 (al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Bianco viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il r3.7.r934. Detenuto dal 13.7-1931 al 13.7.1934.

PR!~!A PARTE:

SENTEKZE P ROMJ~ZlATE D/IL T.S.D.S.

Pena espiata: anni 3. . . . . Il Bianco venne, inoltre, condannato dalla Corte d1 Assise d1 Tonno con sentenza del 12+1923, alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di incitamento alla guerra civile. Stefani viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'II. 1r.1932. Detenuto dal 14.7.1931 all'u.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 27.

Nei confronti di Bianco Vincenzo e di Stefani Giuseppe il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del · 3.2.1961 il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D .C.P.S. 22.11.1947, n . 1631).

La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 180 del rn.12.1931 l'accusa nei confronti di Bianco Vincenzo e Stefani Giuseppe dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di : Orcali Arpalice Maria, nata il 23-4-1891 a San Biagio di Callalta (T reviso), casalinga; Scapin Antonio, nato 1'8+1901 a Venezia, commesso.

Nota. - Per Scapin vedi ~< Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 1074.

l>,


ro6

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 929 / 1931

SENTENZA N. 13

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro : Brilli Danilo, nato il 28.7-1904 a Livorno, meccanico; Marranci Enrico, nato il 9.11.1908 a Livorno, operaio; Menconi Guido, nato il r2.5.r893 a Pisa, magazziniere; Tintori Vasco, nato il 7.10.r899 a Livorno, facchino; Piram Armando, nato il 26.9.1901 a Livorno, facchino.

IMPU TAT I

Tutti del delitto p~evisto e punito dall'art. 270, 2° cpv., e dall'art. 272, P·P·, C.P., per avere, m epoca precedente e fino al 26.8.r93r, in Livorno partecipato all'associazione comunista e per aver fatto analoga propaganda'.

IN PUBBLICA UDIENZA

~d~ta la lettur~ della_ sentenza d'accusa e degli altri atti processuali. Sentltl 11 P.M., i d1fenson e gli accusati, che hanno avuto per ultimi la parola, IN FATTO ED IK DIRITTO

è risultato quanto appresso: Il 26.8.1931 il milite della M.V.S.N. Apolloni Bruno, operaio del Cmtiere Orlando di Livorno, sorprendeva il compagno di lavoro Brilli Danilo

PRI MA PARTE:

SE);TENZE PRONU 1'ZIA'l'E D:\L T.S.D.S.

107

mentre consecrnava un opuscoletto d'accesa propaganda comunista al compagno Paoletti Angiolo dentro lo stess? Cantiere. .. . Il Brilli fu , per tale fatto, tratto m arresto e, nella perqms1z10ne esecruita in casa sua, furono trovati altri due opuscoletti, identici a quello da lui dato al Paoletti ed un manifestino di propaganda comunista. Dagli interrogatori del Brilli e del Paoletti emerse la responsabilità di altri imputati che sono stati arrestati e denunziati quali appartenenti alla organizzazione comunista di Livorno e quali propagandisti di detta organizzazione. Le risultanze dell'istruttoria portarono al rinvio a giudizio dei cinque imputati nominati in rubrica per rispondere dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva. All'odierno dibattimento il Brilli ha protestato la sua innocenza dicendo che egli non appartiene al Partito Comunista e che non ha n~ai fa.no propaganda. Ha dichiarato di aver dato al Paoletti l'opuscolo per me,:rico di Marranci Enrico, senza però sapere che si trattasse d1 stampa comumsta; ed ha socraiunto che anche i due opuscoli ed il manifestino che furono trovati in1:,~1sa sua, gli erano stati dat[ dallo stesso Marranci, ed egli li ric~vette inconsapevolmente. Si è dichiarato pentito di q~ello che. ha fatto, d1cendo di essere stato tratto in inganno dal Marranci, ed ha invocato perdono dal Tribunale. Si osserva che il solo fatto della consegna dell'opuscolo al Paoletti e del rinvenimento delle altre stampe in casa sua, non suffragato da altre risultanze cli attività comunista, non dà _la _c~rtezza .de~la colpevolezza del Brilli in ordine ai reati che gli sono attnbmt1. Le d_ich1~razioni di pentimento e di sottomissione da lui fatte non solo al d1batt1mento, ma - anche in periodo istruttorio danno motivo a dubitare sui suoi sentimenti sovversivi ed a pensare che egli possa essere stato eff~tti va~11ente tratto in inganno e trascinato inconsapevolmente a commettere 1 fatti, che gli sono attribuiti, dal Marranci. E pertan to il Tribunale ritiene cli non poter con sicura coscienza n~ affermare né escludere la responsabilità del Brilli e lo assolve da entrambi i reati che gli sono ascritti per insufficienza di prove ordinando che egli sia scarcerato se non detenuto per altra causa. Nei r iguardi dell'imputato lvfarra~ci è risultato c~e e~li, dopo . di es~ sere stato per cinque anni avanguardista della orgamzzaz1one fascista, e entrato a far parte del Partito Comunista per istigazione del noto. so~versivo Valesini (r) già condannato da questo Tribunale e per sollec1taz10ne del coimputato Menconi Guido.

(1) P::r Valesini vedi

e< Decisioni

emesse dal T.S.D.S. nel 1931 », pag. 221.


108

PRI MA P,\R'f.E:

TRIBUNALE SPECI1\LE PER I.A )))FESA DELLO STATO

- -- - -- - -- - -- - --

Che e:a incaricato della distribuzione di stampe comuniste che ricevev~ dal Puan: e dal Menconi; difatti fu lui che diede al Brilli gli opuscoletti sequestrati a costui. Che prese parte alla riunione tenuta in casa del Piram con l'intervento di un funzionario forestiero, ed accettò l'incarico datoo-li da .Menconi Guido di rappresentarlo in detta riunione. Che era anche in~aricato della raccolta di somme per il « Soccorso Rosso». 11 Marranci, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, ha confessato le suddette circostanze dichiarando di essere pentito di quanto ha fatto. Pertanto la prov~ d_ei fa~ti ~he g~i sono attribuiti può ritenersi raggiunta per le sue stesse dich1araz10Il!; ed m conseguenza egli deve essere dichi arato colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del!' art. 270, 2" cpv., C.P. vigente e del reato di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272, p.p., stesso codice. ~ei riguardf ?ell'imputato !'-1enconi Guido è risultato che costui, quale opera10 magazziillere del Cantiere Orlando, reclutava aderenti al Partito Comunista e si occupava anche della propaganda mediante la distribuzione delle stampe comuniste. Fu egli, infatti, che sollecitò il Marranci ad entrare nel Partito Comunista e che poi lo utilizzò nella diffusione della stampa. _ll 1~enconi si è mantenuto negativo tanto in periodo istruttorio quanto al d1batt11nento. Ma la prova dei fatti che o·li sono attribuiti è emersa non so~o d~1lle dichiarazioni del Marranci, ma aiche dalla deposizione del Comnmsano Dottor Campera, il quale ha dichiarato che il Menconi era noto come comunista propagandista nel Cantiere Orlando, talmente che il milite Forabianco, operaio dello stesso Cantiere, lo aveva diffidato di denunziarlo se avesse continuato a fare propaganda. Pertanto il Menconi deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli a senso degli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P. vigente. Nei riguardi dell'imputato Piram Armando è risultato che · anche costui entrò a far _parte dell'organi~zazione comunista per istig~zione del pericoloso sovversivo Scotto (1), gra condannato da questo Tribunale, ed anche p~r sollecita!'io:1e del coimputato Tintori Vasco. Diede ospitalità in casa sua a~ cor~pagrn d'. fede per tenere una riunione nella quale inter venne un funz1o~ar10 f~res_t1ero. Concorse nella propaganda facendo pervenire al Mencom pacchi _d1 st~mpa comunista a mezzo del Marranci e raccoglieva anche danaro per il « Soccorso Rosso>).

(r) Per Scotto Arturo vedi

«

Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel

1931

», pag.

212.

SE:--TE!'\ZE PR01"t:~7.IAT E DAL T.S.l).S.

II Piram nei suoi interrogatori scritti ed anche al dibattimento, si è mantenuto negativo e mendace; ma non ha potuto negare di avere dato ospitalità in casa sua ai cor~pagn_i per la ri_unione con l'int~rvento ~el forestiero e di aver accettato 1mcanco datogli dallo Scotto d1 raccogliere denaro per il « Soccorso Rosso ». Dalle dichiarazioni di Marranci risulta inoltre che questi ebbe dal Piram pacchi di stampa comunista per portarli al Menconi. Pertanto può ritenersi raggiunta la prova dei fatti attribuiti al Piram che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti rispettivamente dall'art. 270, 2° cpv., e 272, P·P·, C.P. vigente e di tali reati egli deve essere dichiarato colpevole. L'imputato Tintori Vasco è risultato l'esponente maggiore della organizzazione comunista di Livorno. Eoli è stato il promotore dell a riunione comunista in casa del Piram, presieduta dal fun zÌonario forestiero. Si occupava di procurare affiliati al Partito Comunista ed in tal senso svolse la sua opera col Piram e con tale Carnevali, prosciolto dalla Commissione Istruttoria. Svolgeva la sua attività anche per la propaganda e più volte consegnò pacchi cli stampe sovversive al Piram per passarli ad altri. Per i suoi sentimenti sovversivi era stato diffidato dalla polizia. Appena ebbe notizia dei primi arresti egli si allontanò da Livorno col proposito di emigrare all'estero e difatti si era provvisto di passaporto falso, ma non riuscì a mettere in esecuzione tale proposito. Egli, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, si è mantenuto negativo. Ma la prova dei fatti che gli sono attribuiti, nel modo avanti specificato, è emersa dalle dichiarazioni del Piram e del Marranci e dalla deposizione del Commissario di P .S. Dottor Campera il quale al dibattimento ha confermato che il Tintori è comunista schedato, che per la sua attività propagandista era stato diffidato dalla Questura e che la sua responsabilità per i fatti che gli sono attribuiti è emersa attraverso gli interrogatori degli altri imputati durante le prime indagini. In base a tali risultanze il Tintori deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva a senso degli art. 270, 2" cpv., e 272, p.p., C.P. vigente. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene e, nel determinarne 1a misura per ciascun imputato, tiene conto del grado di responsabilità di ognuno, desunto dall'attività svolta e della pericolosità sociale dimostrata.


Il 0

'rRJBlJN ALE SPECIALE PER L,\ DI FESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTE);ZE l'RO); lJNZIA'l'J; DAL T.S.o.s.

A Marranci Enrico infligge:

P. Q. M.

- per il reato di appartenenza al Partito Comunista, r anno di reclusione a senso del 2° cpv. dell'art. 270 C.P. vigente; - per il reato di propaganda sovversiva, senso della p.p. dell'art. 272 stesso codice.

I

anno di reclusione a

E, cumulando le dette pene a norma dell'art. 73 codice suddetto, determina la complessiva pena in 2 anni di reclusione, a cui aggiunge 1 anno di libertà vigilata a norma degli art. 228 - 229 C.P. vigente, perché ritiene il Marranci individuo socialmente pericoloso a senso ed agli effetti degli art. 202 - 203 - r.33 codice suddetto. A ciascuno degli imputati Menconi Guido e Piram Armando infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista sione a senso dell'art. 270, 2° cpv., C.P. vigente;

1

Letti ed applicati gli art. 73 - 202 - 20.3 - 133 - 228- 229- 270, 2° cpv., 272,

P·P·, C.P. vigente; 479 -. 488 C.~.P. vigente, ~ssolve B~illi Dan~lo ~ai r,eati a lui ascritti per insuffioenza d1 prove ed ordma che s1a posto m hberta se non detenuto per altra causa. Dichiara tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condann~~: Tintori Vasco a 3 anni e 6 mesi di reclusione e a 2 anni di libertà vicrilata; Menconi Guido e Piram Armando ciascuno a 2 anni e 6 mesi di r~clusione e ad 1 anno di libertà vigilata; Marranci Enrico a 2 anni di reclusione e ad 1 anno di libertà vigilata. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.

anno di reclu-

- per il reato di propaganda comunista r anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 272, p.p., detto codice. E, procedendo al cumulo delle suddette pene a norma deJl 'art. 73 stesso codice, determina per ciascun imputato la complessiva pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione, a cui aggiunge r anno di libertà vigilata a senso degli art. 228 - 229 suddetto codice, perché ritiene il Menconi ed il Piram individui socialmente pericolosi a senso ed agli effetti degli art. 202 - 203 - 133 codice medesimo.

Roma, 26.2.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Brilli Danilo, detenuto dal 26.8.1931, viene scarcerato il 26.2.1932. Marranci si associa a una istanza cli grazia inoltrata dalla madre il

All'imputato Tintori Vasco infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista, 1 anno e 6 mesi di reclusione a nonna del citato art. 270, 2" cpv., C.P. vigente; - per il reato di propaganda comunista dell'art. 272, p.p., suddetto codice.

I I I

2

anni di reclusione a norma

E, procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 stesso codice, determina la complessiva pena in 3 anni e 6 mesi di reclusione, a cui aggiunge 2 anni di libertà vigilata perché ritiene il Tintori individuo socialmente pericoloso a senso e per gli effetti degli articoli più volte sopra citati. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno è anche tenuto al rimborso delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C.P.P. vigente.

18+1932. Con decreto reale del 5.8.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 12.8.1932. Detenuto dal 26.8.1931 al 12.8.1932. Pena espiata: mesi r r e giorni 16. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il

7.r.r938. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cu1 al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Tintori viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il 12.1r.r932. Detenuto dal 25.9.1931 al r2.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi I e giorni 17.


l I2

PRIMA PARTE:

TRIBONAl..E SP!;CIALE PER L,\ DIFESA !)ELLO STATO

SENTE KZE PROK U:s;ZJATE DAL 1' ,S.D.S.

I

13

- - - -- ---- - - - - -

Piram viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12.u.1932. Detenuto dal 2.9.1931 al 12.u.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 2 e giorni ro.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: T ringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

Menconi viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo l'u.u.1932. Detenuto dal 29.8.1931 all'u.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 2 e giorni 12.

La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 187 del 17.12.1931 l'accusa nei confronti di Marranci Enrico, Menconi Guido, Tintori Vasco, Pi ram Armando e Brilli Danilo dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove. . Con la so,rracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, infine, d1 non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine ai delitti di ri.costituzione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito e d1 propaganda del medesimo nei confronti di:

SENTENZA N. 14

Reg. Gcn. n. 1056/1931

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SEN TENZA nella causa contro: Carnevali Francesco, nato il 9.10.1894 a Cuasso al Monte (Varese), assistente edile.

Paoletti Angiolo, nato il 10.8.1905 a Livorno, fonditore;

IMPUTATO

Mattesoni Giuseppe, nato il 28.5.1913 a Livorno, operaio meccanico; Mori Curzio, nato il 7.11.1888 a Livorno, tornitore meccanico; Carnevali Ugo, nato il 21.7.1903 a Livorno, facchino.

1) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P., per avere, in epoca anteriore e sino al 25.8.1931, in Milano ed altrove, fatto parte del Partito Comunista; 2) del delitto cli propaganda sovversiva previsto e punito dall'art. 272, p.p., C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e cli luogo, fatto propaganda -comunista mediante diffusione di stampe sovversive; 3) del delitto di falsità materiale commessa da privati a senso degli art. 466- 482 C.P., per avere, nelle elette circostanze di tempo e di luogo, falsificato documenti riguardanti la sua identità personale.

Omissis

P. Q. M.

Visti ed app licati gli art. 270, 2° cpv., 272) P·P·, 476- 482 - 23 - 29_- 71 ~ 77- 228- 229 C.P.c.; 274- 488 C.P.P.c., dichiara colpevole Carnevali dei delitti ascrittigli e, operato il cumulo delle pene, complessivamente lo con~ danna ad anni 5 e mesi 8 di reclusione) con l'interdizione temporanea dai 8. -

u.s.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUI\ZIA'I'( DAL T.S.O.S .

TRIBt:NALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 15

Reg. Geo. n. 1113 / 1931

pubblici uffici per la durata di anni 5, con 2 anni di libertà vigilata e col pagamento delle spese di giudizio e di custodia preventiva oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

115

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, 27.2.r932 - Anno X .

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rarnbaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente i

t

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932,

n. 1403:

SENTENZA

'I

,,'

nella causa contro:

l

Galazzo Aldo detto il Moretto, nato il 12.2.1907 ad Arcola (La Spezia),

\

Carnevali Francesco viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14.r r.1 932. Detenuto dal 25.8.1931 al 14.1I. 1932. Pena espiata : anni 1, mesi 2 e giorni 19.

I

l

operaio; Guerrato Romolo, nato il 3.2.1908 a La Spezia, saldatore elettrico.

I i

l

}

Nei confronti di Carnevali Francesco il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.r.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).

I } {

fI (

l

IMPUTATI

1) il Galazzo Aldo: dei delitti preveduti dagl_i art. 270, p.cpv., e 272, P·P·, C.P., per avere, a La S~ezia, in epoca antenore e smo . al 17.!r-~931, appartenuto al Partito Comumsta e fatto propaganda per detto partito,

2) il Guerrato Romolo: del delitto_ preved~1to dall'art. 272, P·P·, C.P., per avere, a La Spezia, in epoca anteriore e srno al 17.u .1931, fatto propaganda a favore del Partito Comunista.

IN PUBBLICA UDIENZA

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Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che, per ultimi, ebbero coi loro difensori la parola.

IL TRIBU~ALE

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne ad accertare,


II6

PRIMA PARTE:

TRIBUNALE SPECIALE PER LA J)IFESA DELLO STATO

P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Guerrato e Galazzo assolti per insufficienza di prove in ordine ai reati rispettivamente

117

ascritti. Ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

IN FATI-O ED IN DIRITTO

Che la Questura di La Spezia nel dicembre r93r aveva denunciato i giudicabili perché era venuta a sapere che il Galazzo, quale partecipante alla organizzazione comunista rivoluzionaria, aveva consegnato. dei manifestini sovversivi da diffondere al Guerrato, il quale a sua volta ne aveva distribuiti a compagni di lavoro. Però a dibattimento meglio chiariti i fatti si stabilì che il Galazzo ebbe a consegnare alcuni stampati, che secondo lui aveva per caso trovati, a Guerrato e che questi sorridendo ne consegnò uno a certo Perotti. Il quale non appena si accorse che si parlava di antifascismo tentò di restituirlo, ma lo stesso Guerrato lo rifiutò. Il Commissario di P.S. affermò che il Ga.lazzo subito gli disse che i manifestini erano stati da lui trovati per caso e che senza intenzione criminosa alcuna li aveva dati al Guerrato. A sua volta quest'ultimo gli aveva subito confessato che senza aver preso visione dei manifestini ne aveva dato uno al Perotti che l'aveva però stracciato subito. Lo stesso Commissario di P.S. diede favorevoli informazioni sui precedenti morali, penali e politici dei due imputati facendo anche conoscere che stampati del genere di quelli passati al Guerrato non erano stati mai diffusi. Il Guerrato risultò figlio di un maresciallo di marina a riposo, iscritto al Partito Fascista dal 1922, ed il giudicabile fu volontario libico nella M.~.~.N., da poco congedato, ed era in attesa di essere richiamato in serv1z10. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza il dubbio che il Galazzo ed il Guerrato abbiano agito con finalità criminose. Ossia per svolgere attività propagandistica sovversiva. E poiché anche per il Galazzo vennero a mancare elementi sufficienti per statuire che egli ì)artecipava ad associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre ed a sopprimere violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, sorge l'ipotesi dubitativa che entrambi i giudicabili abbiano agito con leggerezza ma senza la volontà di svolgere opera antinazionale in favore del partito rivoluzionario comunista. Di conseguenza il Collegio ritiene di dover dichiarare Galazzo e Guerrato assolti per insufficienza di prove in ordine ai reati loro ascritti. Ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.n.s.

Roma, 27.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Galazzo Aldo e Guerrato Romolo, detenuti dal 19.rr.1931, vengono scarcerati il 27.2.1932.

Nota. _ La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 5 del 7.r. 1932, l'accusa nei confr~nti del Galazzo .Aldo ~ Guerr~to Romolo

dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per msuffic1enza d1 prove, nei confronti di: Ieroni Paolo, nato il 2.3.r9n a La Spezia, barbiere.

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118

TR!llU:sJALE SPECIALE PJ;R LA DIFESA D ELLO STATO

SENTENZA N. 16

Reg. Geo. n. 868/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S .

reclusione. Col pagamento delle spese di giudizio e di custodia preventiva, oltre ad oani altra conseguenziale di legge. I:> ' Roma, 27.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Gi:udice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Hartner, detenuto clal1'8.9.1931 viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Avellino 1'8.9.1932.

nella causa contro : Hartner Germano, nato il 16.3.1905 a Riva del Garda (Trento), operaio.

IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, in Bressanone (Bolzano), in giorno imprecisato del mese di agosto 1931, offeso con parole l'onore ed il prestigio del Capo del Governo; 2) del delitto di cui all'art. 290 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, pubblicamente vilipeso il Governo del Re e le Forze Armate dello Stato, specificatamente la M.V.S.N.; 3) del delitto di cui all'art. 291 C.P., per avere, sempre nelle stesse circostanze, pubblicamente vilipeso il Fascismo e la Nazione italiana.

Omissis

P. Q. M,

Visti ed applicati gli art. 282 - 290 - 291 - 23 C.P.c.; 274 - 488 C.P.P.c. , dichiara Hartner colpevole del so.lo reato di cui all'art. 291 C.P.c., in tal senso modificando il capo d'imputazione, e lo condanna ad r anno di

Il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 25.1.1933, a Hartner Germano il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5. r r. 1932, n. 1403.


120

TRIBUNALE SPECI ,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1006/1931

SENTENZA N . 17

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

PRI M/1 l'ART E : SENTENZE PRON UN ZIATE DAL T.S.ll.S.

12I

SENTENZA N. 18

Reg. Gen. n. 1061/1931

Jl Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici_: Cau Luss?rio'. Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vmcenzo, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA SENTENZA

nella causa contro: Roncarati Augusto, nato il 30.5.1899 a San Venanzio di Galliera (Bologna), bracciante, detenuto dal 24.5.1931 al 27.2.1932.

nella causa contro: Budicin Antonio, nato l'u.6.1908 a Rovìgno d'Istria (Jugoslavia), fabbro.

IMPUTATO IMPUTATO

. Dei delitti di cui agli art. 79 - 122, P·P·, I e 2° cpv., C.P. r889, in relazion~ all'~rt. 278,_ P,P· e. I cpv., C.P. vigente, per avere, in territorio di <?all1er~, m _tempi drversr nel maggio 1931, con atti esecutivi della medes1;11a .nsoluz1one, pubblicame~te offeso le loro Maestà il Re e la Regina d Italia colle parole « abbasso Il Re, abbasso la Regina ». 0

0

1) del delitto di cui agli art. 270, 2 ° cpv., e 272, p.p., C.P., per ave~e, in Firenze, in epcca anteriore e fino al 12.9.1931 , appartenu:o al Partito Comunista e per aver fatto propaganda a favore del detto partito;

Omissis

2) del delitto previsto dall'art. 489, P·P·: C.~., i~ relazion~. agli_ ~rt. 476- 482 stesso codice, per avere fatto uso d1 atti falsi (carta d rdenttta e passaporto) senza essere concorso nella falsità.

P. Q. M.

JN PUBBLICA UDIENZA

Visti ed applicati gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Roncarati assolto per insufficienza di prove in ordine al reato ascrittogli. Ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola col suo difensore.

Roma, 27.2.1932 - Anno X. IL TRIBUNALE

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risul~ tanze dell'orale dibattito si venne a stabilire,


I22

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

I N FATTO ED IN DIRITTO

Che la Questura di Rimini aveva notato la m isteriosa presenza di un individuo che agiva con fare troppo circospetto. Perciò ritenendo che si trattasse di pericoloso sovversivo intensificò la vigilanza. . ~n seguito ad abili pedinamenti ed indagini gli agenti investigativi riuscirono a sapere che lo sconosciuto facendosi credere certo « Scabini Federico » di Giuseppe di anni 24, viaggiatore, nato e domiciliato a Trieste, si era fermato a Rimini fingendo di esercitare attività commerciale. Che più volte si era allontanato per due o tre giorni lasciando nella stanza due valigie, facendo ritorno con treni p rovenienti da Firenze . Di conseguenza nella sera del 13.9.1931, mentre si trovava in una casa reduce da un viaggio fatto a F irenze, venne arrestato. Dich iarate false generalità, dichiarandosi « Scabin i Federico, ecc. ecc. », spera:a ?i farsi ~re~ere un viaggiatore ?i commercio ; m a non appena gli agenti di P.S. gh nnvennero del m ateriale sovversivo propagandistico finì per co~fessare di e~sere « Budicin Antonio di Carlo, di anni 23, di Rovigno, comumsta ». Specificò di appartenere alla Federazione Giovanile Comunis~a Itali~na. con sede a Parigi: ma dai prim i di giugno 1931, passato alla sezione d1 Gmevra. Espatriato clandestinamente nel luglio 1930 dal ponte di Sussak riparò in territorio jugoslavo, indi andò in Austria, Svizzera ed a Parigi, venendo in un primo tempo sussidiato dalle organizzazioni sovversive pro « Soccorso Rosso >> di Vienna, di Zurigo e di Parigi. Trasferitosi a Ginevra nell'agosto 1931 fu incaricato dai locali dirigenti del movimento comunista di recarsi in Italia quale « corriere e riorganizzatore del partito>). A tal scopo fu munito di carte d'identità personali false, con passaporto svizzero pure falso ; ed altresì di lire 3.000 italiane e 500 fran chi francesi. Ebbe affidate inoltre due valigie a doppio fondo per importare dall'estero copiose stampe sovversive propagandistiche da consegnare a compagni di fede di Firenze e di Siena. Partito da Ginevra il 2.9.1931 rientrò in Italia dalla frontiera di Domodossola facendo uso di passaporto svizzero falso. Andò a Firenze, Siena, Faenza e Rimini, incontrandosi con compagni di fede ai quali consegnò le stan~pe c~andestine. Alloggiando negli alberghi declinò sempre false generalità, esibendo la carta d 'identità falsa intestata a <e Scabini Federico». Perquisito venne trovato in possesso di abbondante materiale sovversivo propagandistico che avrebbe dovuto consegnare ad altri esponenti comunisti, se non fosse stato arrestato . . Al dibat~imen to con fare spavaldo disse di appartenere al partito antinazion ale; d1 essere venuto dall'estero per organizzare l'associazione rivoluzion,u·ia comunista e per svolgere relativa propaganda. Confessò il suo

PRIMI\ P,\RTE :

SENTENZE PRONU'.'IZIA'l'l!

DAL T.S.P,S .

r23

concorso nel falso, nel senso che la falsificazione dei documenti fu operata d'accordo con lui. . . Non vi è dubbio che il Budicin, pertanto, con la sua opera cnmmosa si era reso colpevole dei delitti previsti dagli art: 27~, ~-P· e 2° ~pv., 272, P·P·, e 476 - 482 C.P.c., ~n. t:,l senso ~nodifica ndo 1 ca~1 ~ 1 a~cusa~ m q~anto nella fattispecie dell'att1v1ta sovversi~a. svolta d~l _gmd1cab1Ie s1 ravv1~ano tutti gli estremi soggettivi ed oggett1v1 che cost1tmscono la configurazione giuridica dei reati ascrittigli. . . . Esaminate e va<rliate tutte le emergenze dibattimentali; tenuto presente cfie il Budicin risul~a assolto per insufficienza di prove dal Trib~nale Speciale per la difesa dello Stato dal delitto di ricostituzione del Partito ~omunista · condannato nel 1924 dalla Pretura di Rovigno per furto semplice e, nel ~ovcmbre 1930, daÌla stessa Pretura di Rovigno, pc~ espatri~ cl~~clestino e per omesso pagamento della tassa sulle CC.G?· ; 11. Colleg~o noene eque le -pene: ai sensi dell'art. 270, p.p., C.P:c·: ~Ili 6 d_1 recl~s10ne; per il disposto dell'art. 270, 2° cpv., C.P.c.: a~1 2 _di reclus1o~c; m applicazione dell'art. 272 C.P.c.: anni 2 di reclusione; m bas~ a~h art._ 476 ~ 482 C.P.c. : mesi r2 ridotti di r / 3 per l'art. 482 C.P.c., ossia m mesi 8 d1 reclusione. Ed operato il cumulo ~elle pene (~rt. 73 C.P.c.)_ com~l~ssivamente 1~ condanna ad anni IO e mesi 8 d1 reclusione. Con la mterdJZJone perpetua, con anni 3 di libertà vigilata in conside~azion: della pericolosità dcli 'individuo specie per la nat~ra partic~lare de1 reati; c~l pagamento dell~ spes~ di giudizio e di custodia preventiva, oltre ad ogm altra conseguenziale d1 legge.

P. Q. M.

Visti cd applicati gli art. 270, P·P· e 2° cpv ., _27~, P·P·, ~3_- 29-7377 _228- 229 - 476- 482 C.P.c.; 274- 488 C.P.P.c., dichiara Bucl1e111 colpevole dei delitti di cui agli art. 270, P·P· e 2° cpv.'. 272, P·P·, 476 - 4_8 2 C.P.c., in tal senso modificando il capo d'accusa rubricato e, opcra~o 11 ~umulo delle pene, complessivamente lo con?anna ~~ anni_ IO e mesi ~ ~1 ~eclu: sione. Con l'interdizione perpetua dai pubbl1e1 uffici; con 3 anm d1 hberta vigilata; col pa()'amento delle spese di giudizio e di custodia preventiva, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 27.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUKALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

PRIMA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provved.i menti di clemenza d1· cui aI R .D . 5.11.1932,

Budicin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 13·9· 1934·

PRONUNZIATE

DAL T.S .O.S.

125

SENTENZA N. 19

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Lanari Piero;

Detenuto dal 13.9.r931 al 13.9. 1934. Pena espiata: anni 3.

Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede con ordinanza del 21.10.1947, il be~e.ncio ~ell'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945, n. 7r9. . Con, suc~ess1va ordinanza del 3.2.1961 viene dichiarato estinto il dintto dell Erano al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.n.19 7,

1631).

SENTE:-IZE

Reg. Gen. n. 102/1931

n. 1403 :

Il.

PARTE:

4

Nota . - Per Budicin Antonio vedi anche (< Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 », pag. rn09.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Silvagni Paolo, nato il 1°.I.1896 a 13izzuno di Lugo (Ravenna), contadino.

I MPUTATO

1) del delitto di cui all 'art. 3, p.p., della legge 25.u.1926, n. 2008, in relazione agli art. 120 - 252 C.P. 1889, per avere, in provincia di Ravenna, in epoche imprecisate e fino all'agosto 1927, in correità con altri, alcuni déi quali rimasti sconosciuti , preso parte attiva alla esplicazione del programma rivoluzionario del Partito Comunista concertato, in omaggio alle superiori istruzioni direttive, di commettere a mezzo di proseliti e simpatizzanti, fatti diretti a fa r sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stalo e a suscitare la guerra civile; 2) del delitto di cui all'art. 63 C.P. 1889 e 3, cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008 , in relazione all'art. 2 stessa legge e art. 120 - 252 C.P. 1889, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, in correità con altri, istigato a mezzo della stampa a far sorgere in armi gli abitanti del Regno e suscitare la guerra civile; 3) dei reali di espatrio clandestino a scopo politico nell'agosto - settembre 1927, art. 160 T.U. legge di P.S. 6.II. 1926, n. 1848, in relazione all'art. 158. p .p., nuovo T.V. legge di P.S. 18.6.r93r, n. 773; e per non avere, nelle stesse circostanze anzidette, -pa<rato la tassa di concess ione governativa per b passaporto, art. 9 R.D. 30.12.1923, n . 3279, e 1 R.D.L. 26.2.1931, n. 315.


126

TRlBUK:\LE Sl'ECIALE PER L:\ DIFES,\ DELLO STI\TO

Omissis

PRIMA PARTE:

SENTJ1KZE

PRO>IUNZIATE DAL T.S.D.S.

127

SENTENZA N. 25

Reg. Gen. n. 163/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

P. Q. M. 0

Visti ed applicati gli art. 4, I cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008; r58, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; r R.D. legge 26.2.!93_r, n. _315; 2-23 C.P.c. vigente; 28-68 C.P.c. 1889; 488 C.P.P.c., dichiara Silvagni colpevole del delitto di cui all'art. 4, r 0 cpv., d:lla legge 2~.r~.r926, ':· 2008, i~ tal senso modificando i capi d'imputaz10ne; nonche d1 espatno clandestmo e di contravvenzione alla tassa sulle concessioni governative. ~' oper~to il cumul? giuridico delle pene, lo condanna ad anni 3 di ~eclus1_01:e, lire 20.000 d1 multa e lire 300 di tassa sulle CC.GG.; con la 11~t~rd1Z1one perpet~a dai pubblici uf~ci; col pagamento delle spese di giud1z10, oltre ad ogm altra conseguenziale di legge.

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale dì Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Rambalcli Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Toreìli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Giavazzi Enrico, nato il 5.6.1902 a San Benedetto Po (Mantova), meccamco;

Roma, 27.2.1932 - Anno X.

Sottili Ovidio, nato il 27.5.1904 a Suzzara (Mantova), contadino; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Torreggianì Erminio, nato il 24.6.1894 a Suzzara (Mantova), contadino; Bianchi Bruno, nato il 28.7.1909 a Suzzara (Mantova), fabbro;

NOTIZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Bertuol Otello, nato il 9.ro.1908 a Luzzara (Reggio Emilia), falegname; Mastri Vittorio, nato il 18-3.1902 a Suzzara (Mantova), contadino;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di n. 1403:

cu1

al R.D. 5.rr.1932,

Silvagni Paolo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'u .rr.1932. Detenuto dal 2r+r931 all'rr.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 20. Con ordinanza del 3.2.1961 il Tribunale Militare Territoriale di Roma co1:cecle il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945, n. 719, dicluaranclo, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. r D.C.P.S. 22.1r.r947, n. 1631). Nota. - Per S~l~a~ni vedi anche le pagg. 483 - 485 e 1023 del volume relativo alle « Dec1s1om emesse dal T.S.D.S. nel 1928 >i.

Ruffini Vittorio, nato il 18.5.1903 a Suzzara (Mantova), agricoltore.

IMPUTATI

Tutti:

1) del delitto dì appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della leo·oe 25.11.1926, n. 2008, per avere fatto parte, nel 1930 e sino al maggio d~l r931, del Partito Comunista ricostituito clandesti~1amente in Suzzara, Sailctto di Suzzara e Borgoforte (Mantova) dopo l'ordme di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; , 2) del reato di propaganda comunista previsto e punito d~l 2° CP:\ del] art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della legge suddetta, per avere, 111 correita fra loro e con altri, nelle suddette circostanze cli tempo e di luogo, fatto propaganda mediante diffusione di stampe comuniste.


128

l'IUMA PARTE :

TRIBlJNJ\LE SPECIALE PER LJ\ DI FESA DELLO STATO

Il Giavazzi anche: 3) del reato di ricostituzione del Partito Comunista a senso della P·P· dell'art: 4 e del cpv. dell'art. 6 della citata legge, per avere, in correità con Menott1 Clarenzo, Fretta Agenore e Vincenzi Sante, nel 1930 e fino al mag!sio r93r, ricostituito in Suzzara, Sailetto di Suzzara e Borgoforte il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 4) del delitto di uso sciente di passaporto falso a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889, pe~_avere fatto uso di detto passaporto ai primi di aprile 19.31, quando espatrio per recarsi a Basilea; 5) del reato di espatrio clandestino a senso dell'art. 158, p.p. , legge di

P.S: . r.8.6._193~, .n .. 773,. per essere espatriato clandestinamente per motivi pol1t1c1, a1 pnm1 d1 apnle 193r, senza essere munito di regolare passaporto o di altro documento equipollente; 6) della contravvenzione all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, ed all'art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710, per non aver paaato nella circostanza di cui al precedente capo d'imputazione la tassa presiitta per i passaporti.

Omissis Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n. 6 del T.S.D.S ..

Dop? ~sp.letat~ l?s~rut~o~i~, . i denunciati che risultarono responsabili furono rmv1at1 a gmchz10 d1v1S1 m due o-ruppi. Ed all'odierno dibattimento sono ~omparsi gli imputati del secondo gruppo nei r iguardi dei quali si sono avute ·1e seguenti ~-isultanze: Giavazzi Enrico: al dibattimento ha dichiarato di essere stato invi tato dal Fretta a fare parte della Confederazione Generale del Lavoro e non del Pa~tito Co~nunista, allo scopo di cercare lavoro per i disoccupati e cli fare d1mostraz10ni davanti al Municipio per indurre le Autorità a dare lavoro e sussidi ai disoccupati. Ha anche dichiarato di avere, in conformità delle istruzioni ricevute dal Fretta, formato in Suzzara dei gruppi ottenendo l'adesione di diversi compagni e di avere egli assunto la carica di capo gruppo. Ha infine dichiarato di aver avuto contatti con un fiduciar io forestiero presentatogli dal_ Fr:tta, di essere stato incaricato cli mantenere il collegamento con costm, d1 aver preso parte alle riun ioni tenute da esso .fiduciario e di avere ricevuto dallo stesso manifestini inneggianti al 1° maggio per

SENTENZE

PRONUNZI ATE DAL T.S.O.S.

distribuirli e di averli distribuiti; sempre però per la Confederazione Generale del Lavoro e non per il Partito Comunista. Invece quando fu interrogato dalla P.S. fece più esplicite dichiarazioni dicendo che tutto ciò riguardava il Partito Comunista. E quando si consideri che la sua attività era in rapporto diretto con quella del Fretta, auten:ico comunista, che eg:li mant~n~va. i} collegamento col fiduciario forestiero 11 quale faceva saltuarie appanz10m m Suzzara per tenere segrete riunioni e per portare manifestini per la propaganda e che questi manifestini erano intestat~ al_ Par~ito. Comu~ista con ~'emblema falce e martello e contenevano esprcss10m ed mc1tament1 conform.t al programma ed ai metodi d'azione del Partito Comunista, come quelli sequestrati, non vi può essere dubbio che l'attività organizzativa del Giavazzi riguardasse il Partito Comunista. Pertanto egli è raggiunto da sufficienti prove per essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, d'appartenenza al detto partito e di propaganda previsti e puniti rispettivamente dall'art. 4, p.p., 1° e 2° cpv., e dal cpv. dell'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, come è detto in rubrica. Devesi però ritenere assorbito il reato minore d'appartenenza in _qu:l~o maggiore di ricostituzione a senso dell'art. 78 C.P.. 188~ pe_r quel prmc1~10 più volte affermato da questo Tribunale che la ncostttuz10ne del Partito Comunista importa necessariamente l'appartenenza di esso. Poiché dalla lettura fatta al dibattimento del primo interrogatorio reso dal Giavazzi alla P.S. è risultato che egli ha dichiarato d'essersi recato ai primi di aprile a Basilea - per prendere parte ad un congresso comunista munito di passaporto falso, il P.M. ha ritenuto oppor tuno constatare al Giavazzi in udienza i reati di uso di passaporto falso a senso dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889, di espatrio clandestino ai sensi dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, e di mancato pagamento della tassa sui passaporti a senso dell'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e dell'art. 3 R.D .L. 21.6.1928, n. 1710, reati non contestati in periodo istruttorio. A tali contestazioni il Giavazzi ha negato d'essersi recato all'estero ai primi cli aprile 1931, ed ha dichiarato d'avere detto ciò alla P.S. soltanto nel suo primo- interrogatorio con l'intenzione di deviare le indagi_ni che si stavano facendo, in quanto che egli non voleva far sapere che s1 era recato a Milano per prendere contatto con i dirigenti de.I Partito Comunista. Il teste Commissario di P.S. Cibelli al dibattimento ha confermato la versione data dall'imputato dicendo che è suo convincimento che il Giavazzi nell 'aprile 1931 non ha fatto il viaggio a Basilea sia perché le indagini da lui fatte in proposito gli hanno dato risultato negativo, sia perché lo stesso Giavazzi nei successivi interrogatori ha negato d'essere andato all'estero, dichiarando di aver detto ciò in primo tempo per disorientare le indagini della P.S.. 9· - U.S.


TRIB UNALE SPECIALE i'iiR ! .. I DIFESA ()ELLO STATO

. In ~ase a que:te r~~ultanze il ~ribunale ritiene non raggiunta la prova dei reati contestati all imputato Giavazzi al dibattimento e lo assolve da detti reati per insufficienza di prove. Sottili Ovidio: questi al dibattimento si è dimostrato reticente dichiarando di non essere entrato a far parte del Partito Comunista ma di essersi unito agli altri per cercare lavoro perché era disoccupato da ~tto mesi. Invece quando fu interrogato dalla P.S. disse d'aver aderito al Partito Comunista per invito del Giavazzi, d'avere a sua volta ottenuto l'adesione di '!'orre~gian_i, d 'avere avuto manifestini inneggianti al 1° maggio e di averli dati a B1anch~ B~uno_ ed_ a Mastri Vittorio per spargerli per le vie. 9uest~ d1cl11araziom trovano conferma in quelle rese da Torreggiani, da Bianchi e da Mastri. E pertanto il Sottili deve essere ritenuto colpevole dei reati d'appartenenza al Partito Comunista e di -propaaanda come in rubrica. - o . !orreggian! ~rminio : al dibattimento ha confermato quanto aveva d~clua~ato a~ _G1~chce, Istruttore e cioè che alla fine di marzo 1931, per invito di Sottili, .s1 uni. ~d un gruppo di disoccupati per cercare lavoro alle Autorità; che tl Sottili lo mandò a ritirare un pacchetto di manifestini senza sapere che erano manifestini comunisti. J?v~ce dalle d~chiarazioni rese in periodo istrnttorio da Giavazzi e da S?tt1h ~1sulta che il Torreggiani accettò di fare parte della cellula comurnsta d1 Suzzara e che ricevette da esso Giavazzi rnanifestini comunisti per diffonder Ii. . Pe.rtant? not~ v1 p~ò es:e~e ~ubbio sulla colpevolezza del Torreggiani m ordme ai reati a lm ascntti d1 appartenenza al Partito Comunista e di concorso nella propaganda, che sono integrati in tutti i loro clementi obiettivi e subiettivi. . _Bi~nchi Bruno: costui è soldato effettivo al Deposito Gruppo Aerost1en d1 stanza a Roma. Quando sono avv~nu.ti i. fatti che gli sono attribuiti egli si trovava a Suzzara, ~uo ~:aese nat_10, 1? hce_nza di _co~valescenza fin dal novembre 1930. . Al d1b~t~1mento il. B1~n~hi . ha ?1ch1arat~ d'aver lartecipato alla .riumone che s1_ e _tenut_a a1 pnm1 di apnle 1931 m localita Fornace e d'esservi anda~o per m,v1to ~1 tale Tampcllo~i (appartenente al primo gruppo d'imputati), ma cl essersi allontanato subito quando si accorse che si trattava di disoccupazione. .. Ha anche dichiar~to d'aver ricevuto dal Sottili due pacchi di manifestm1, non per spargerli, ma per darli a Bertuol ed a Mastri e di averli dati senza sapere di che cosa trattassero.

PRIM A PARTE:

SENTENZE

PROKUNZ(ATE

DAL T .S.D.S.

131

Invece dal verbale dei carabinieri (a f. 3 Vol. 4°) risulta che egli quando fu interrogato dall'Arma ha dichiarato di appartenere alla cellula comunista, e quando poi fu interrogato dalla P.S. e dal Giudice Istruttore, pur neoando di appartenere al Partito Comunista, ha confessato d'aver ricevuto dal Sottili i i'nanifestini comunisti inneggianti al 1° maggio e di averli dati al Bertuol ed al Mastri per spargerli. Costoro infatti hanno dichiarato anche al dibattimento che il Bianchi nel dare a loro i manifestini raccomandò che li spargessero in località dove non c'era sorveglianza di carabinieri né di militi. Ciò dimostra che egli conosceva il contenuto di detti manifestini. Pertanto non vi può essere dubbio sulla cosciente appartenenza del Bianchi all'organizzazione comunista di Suzzara e sulla sua collaborazione alla propaganda. E non può farsi a meno di deplorare che egli, per la sua qualità di militare e senza essere un disoccupato, abbia preso parte a tali manifestazioni comuniste. Pertanto il Bianchi deve essere ritenuto colpevole dei reati che sono a lui ascritti in rubrica. Bertuol Otello: al dibattimento ha dichiarato d'aver preso parte alla riunione tenuta in località Fornace in cui si parlò di recarsi in gruppi davanti al Municipio per chiedere lavoro; di avere avuto dal Bianchi un pacchetto di manifestini per spargerli per le vie con la raccomandazione di gettarli dove non c'era sorveglianza di carabinieri e di militi e di averli gettati in un fosso in prossimità del cimitero. Da11 'intcrrogatorio da lui reso alla P.S. risulta invece che egli sapeva, come tutti gli altri, di partecipare alla organizzazione comunista e di fare propaganda per la detta organizzazione. E pertanto deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti. Mastri Vittorio: al dibattimento ha confermato le dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore e cioè d'aver preso parte alla riunione tenuta nel marzo 1931 in casa di Ruffini; d'aver ricevuto il 30 aprile dal Bianchi un pacchetto di manifestini per diffonderli lungo le vie dove non c'era sorveglianza e di averli a sua volta gettati lungo la strada che da casa sua conduce a Suzzara. Non vi può essere dubbio che egli sapesse che tutto ciò riguardava il Partito Comunista quando si consideri che davanti alla P.S. ha dichiarato esplicitamente di avere aderito al Partito Comunista per invito del Giavazzi e di avere ricevuto da costui, nel febbraio r93r, ro copie del giornale « l'Unità ll per diffonderle. Pertanto anche egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli.


132

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Ruffini Vittorio: è colui nella cui casa furono tenute due riunioni comuniste con l'intervento del .fiduciario forestiero. Egli al dibattimento ha detto che il Fretta lo pregò di permettere che nella sua casa si tenesse una riunione a scopo di divertimento. Ma fat~ogli notare la enormità del suo mendacio, ha ripiegato dichiarando che m quelle riunioni si è parlato di cose economiche riguardanti i disoccupati. Invece dal suo interrogatorio reso alla P.S. risulta che egli ha aderito al Partito Comunista per invito del Fretta e che ha anche aderito alla richiesta di mettere a disposizione del fiduciario la propria casa per le ri unioni tenute nel dicembre 1930 e nel marzo 193r. Egli quindi deve essere ritenuto colpevole dei reati. ascritticrli e la sua responsabilità è aggravata non solo dal fatto d'aver d ato ospitalità nella propria casa per le dette riunioni, ma anche dal fatto che ecrli è benestante 0 e perciò non costretto dalla disoccupazione e dal bisogno di partecipare alla organizzazione comunista. Accertata la colpevolezza degli imputati nel modo sopra specificato il ~ribunale passa all'applicazione delle pene e nel determinarle per ciascuno tiene conto del grado di responsabilità di ognuno desunto dall'attività svol ta e dalla pericolosità dimostrata. A Giavazzi Enrico infligge: - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 4, .P·P·, della legge 25.11.1926, n. 2008; - per il reato di propaganda comunista 4 anni di reclusione e l'inter1izione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 della legge citata. E procedendo al cumulo delle dette pene, a norma dell'art. 68 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 6 -anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché il Giavazzi è da considerare persona socialmente pericolosa a senso e per gli effetti degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, aggiunge alla pena della reclusione, come sopra inflittagli, 3 anni di libertà vigilata a norma degli art. 228 - 229 suddetto codice. A Ruffini Vi ttorio infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione e l'interdiz ione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1'' cpv. dell'art. 4 della legge 25~n.-r926, n . 2008;

PRIMA PARTE:

SE NTEN ZE

PR0NUK7.1/\TE J)AL T .S.)).S.

_ per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 sopra citato. E pertanto procedendo al cun~ulo delle ~ette pen~, a norm~ dell'art. 68 1 C.P. 1 889, determina la complessiva pena m 4 anm 01 reclusione e nella interdizione perpetua dai p ubblici uffici. . . Poiché anche il Ruffini è da ritenersi persona soC1almente pericolosa a senso ed ao·li effetti t·brli art. 202 - 203 - r33 C.P. vigente, aggiunge alla pena della r~clusione inftittagli 2 anni di libertà vigilata a norma degli art. 228 - 229 stesso codice. A ciascuno degli imputati Sottili Ovidio, Torreggiani Erminio, Bianchi Bruno, J3ertuol Otello e Mastri Vittorio infl igge: - per il .reato di appartenenza al P~r~ito C~munista 2 anni di reelusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del I cpv. dell'art. 4 della legge sopra citata; 0

- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. dello stesso art. 4. E procedendo al cumulo delle dette_ pene a 1:orma de_ll'~t~t. 68 ~ .P. 1889 determina per ciascuno la complessiva pena m 3 anni 01 reclusione . . e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché anche gli imputati suddetti devono esse~e c?ns~de~~t1 _pe~sone so~ialmente pericolose a norma cd agli effetti degli articoli gia citati, aggiunge alla pena della reclusione come sopra inflitta a ciascuno r anno di libertà vicrilata a norma dei citati articoli. b Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido, a norma dell'art. 488 C.P.P. vigente, al pagamento delle. spese proc:ssuali e ciascuno è anche tenuto a rifondere le spese del propno manternmento durante la deten. . . zione preventiva. Ritenuto che gli oggetti sequestrati aventi attinenza con i reati devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente. P . Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4- 6 cpv ., legge _25.11.1926, n. 2008; 68- 7_8 C.P. 1889; 202 -203-133- 228- 229- 240 C .P. vigente; 479-488 C:P.P. v~~ gente, assolve Giavazzi Enrico dai reati d'uso di passarorto fals~, d1 oi~esso pagamento della relativa tass~ e d~ espat~io :land~s~mo pe~ msuffìci_enz~ di prove. D ichiara il detto G iavazz1 e tutti gh altn 11nputatl colpevoli dei


1 34

TRIBUNALE SPECIALI'. l'F.R LA D[FESA nEu.o ST,\TO

PR IMA

r~at~ a I.oro. ascritti ~ condanna: Giavazzi, col concorso formale fra i reati d1 ncost1tuz1one e d1 appartenenza, a 6 anni di reclusione, alla interdizione p~rpetua _dai pubbli~i uffì.ci_ ed a 3 anni di libertà vigilata; Ruffini, a 4 anni ~1 reclus:o?e, alla mterd1Z1one perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di hbertà v1g1lata; Bertuol, Sottili, Torrecnriani Bianchi e Mastri ciascuno a 3 anni .di reclusione, alla interdizione b;erp;tua dai pubblici u'ffìci e ad 1 anno d1 libertà vigilata. Pone a carico dei sudd~tti condannati 1'obbligo in solido del pagament~ delle srx:se processuab ed a carico di ciascuno anche le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 1"-4-1932 - Anno X.

i'ARTE :

SE NTUNZE

PRONUNZI ATE

DAL T.S .n.s.

1 35

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 19-4- 1932 • Bianchi viene scarcerato dallo Stabilimento l'rr.u.1932. Detenuto dall'8.5.1931 aJl'n .11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 3.

Penale

di

Piacenza

Torreggiani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12. rr. 1932. Detenuto dall'8.5.r931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 4. Sottili viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'u. I 1.1932. Detenuto dall'8.5.r931 all'II .rr . 1932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 3.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui aI R .D . 5.u.1932, n. 1403: Giavazzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 13.1r.r932. Detenuto dall'8.5.193r al r3.rr.r932. Pena espiata : anni r, mesi 6 e giorni 5. Ruffin i viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 12.rr.1932. Detenuto dal 5.5.1931 al 12.rr.1932. Pena espiata : anni r, mesi 6 e giorni 7. Mastri viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 10.11.1932. Detenuto dall'8-5.1931 al 10.n.1932. Pena espiata : anni t, mesi 6 e giorni 2.

La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il 1°.4.1932 viene dichiarata baiuridicamente inesistente (art. r D .L.L. 27.7.1 944, n. 159). dalla Corte Suprema di Cassazione (2• Sez. penale) con sentenza emessa m camera di ~onsiglio il 14.rr.1969.

La Commissione Istruttoria, nel pronunzi are, con sentenza n. 129 del 14.9.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre:

a) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di tutti, con l'esclusione del solo Giavazzi, in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista; b) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine ai delitti di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito e di propaganda del medesimo nei confronti di : Fornasari Guido, nato il 18.2.1897 a Suzzara (Mantova), fornaciaio; Chiozzi Martino, nato il

IO. 1 r. 1907

a Suzzara (Mantova), muratore ;

Pasotti Arnaldo, nato il 4.3.1908 a Suzzara (Mantova), contadino; Bertuol viene scarcerato dallo Stabilimento l 'rr.1r. 1932. Detenu to dall'8.5. r931 all '1r. rr .1932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e g iorni 3.

Penale

di

Pallanza

Carnevali Giovanni, nato il 25.3.1904 a Suzzara (Mantova), muratore ; Ruffini Umberto, nato il 27. r. 1901 a Motteggiana (Mantova), contadino.


TRlllt::S:IILF; SPECIALE PER LA DIFESI\ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 464 / 1931

SENTENZA N. 26

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :

PRIMA PARTE;

SENTENZE

PRONt:NZI IITE

DAL T . S. D. S.

1 37

3) del delitto di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dell'art. 4 e del cpv. dell'art. 6 della citata legge, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, fatto propaganda comunista, mediante diffusione di stampe sovversive.

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·

IN PUBBLICA UDIENZA

'

Giudici: V~ntura Albert~, R~,m~aldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Torelli Vincenzo, Cont1celh Gmseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M. nelle sue richieste, i difensori e gl i accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

SENTENZA

nella causa contro :

IN FATTO ED IN DTRTTTO

Falchetti Aldo, nato il 3.12.1899 a Rom a, autista; Vincon Alessandro, nato 1'8.1.1904 a Roma, tipografo ; Moreschi Renato, nato il 29.1. 1902 a Ronciglione (Viterbo), autista; Cesaroni Domenico, nato il 27.4. r908 a Roma, falegname; Gatti Pietro, nato il 5.7.1904 a Roma, autista; Ubaldi Giov,mni, nato il 22.4.1907 ad Auditore (Pesaro), contadino; Fanelli Marzio, nato il 5-3-1899 a Sassocorvaro (Pesaro), nichelatore; Losi Guglielmo, nato il 20.4 .1911 a Rom a, pittore.

IMPU TAT I

Falchetti, Vincon e Moreschi : , r) del delitto di ricostituzione del Partito Comunista a senso dell a P·P· ?ell art. 4 e del cpv. dell'a~t. 6 della legge 2 5. 1 r. r926, n. 2008, per avere, m ~ orna, dal _rnarz~, al . g1_ugno 1931, correità fra loro, ricostituito il Partito Comumsta, gia d1sc1olto per ordine della Pubblica Autorità.

!n

Tutti: ,~) del delitto_ di appartenenza al Partito Comunista a senso del r'' cpv. dell_ clrt. 4 della citata legge, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e dt luogo, fatto parte di detto partito. Falchetti e Vincon anche :

è risultato quan to segue: Nella primavera del 1931 l'Ufficio politico investigativo di Roma aveva notato una certa attività sovversiva nella Capitale che si manifestava mediante diffus ione di un foglio poligrafato alla macchia intitolato « Il Lazio Comunista - Organo della Federazione Comunista Laziale ». Di detto fogl io si era fatta un a larga diffusione per le strade periferiche, ed anche collocando numerose copie, di nottetempo, nelle autovetture di piazza che sogliono restare all 'aperto. Risultava inoltre che erano state spedite per posta copie di detto foglio anche fuori Roma. Difatti la Questura di Campobasso aveva dato notizia a quella di Roma che a Salcito erano giunte alcune copie in busta chiusa d irette al Podestà e ad altre persone. Inoltre il 5.6.1931 l'ufficio di P .S. di Porta Maggiore sequestrava 64 manifestini comunisti che erano stati sparsi durante la notte lungo le vie periferiche denominate Aquila, Pigneto ed Acque Bullicanti. Il 6.6.r931 l'Arma dei RR.CC. di Tor Pignattara sequestrava altri 60 manifestini sovversivi sparsi lungo la via Marranella e la via Tor Pignattara. Nello stesso giorno venivano trovati e sequestrati nelle vie periferiche denominate Quintili e Tuscolana altri 50 manifestini inneggianti al comunismo ed imprecanti al fascismo. . Pertanto l'Autorità di P.S. procedeva all'arresto degli individui indiziati e dagli interrogatori di costoro risultava che a Roma si era costituito u~1 comitato federale comunista che aveva lo scopo di fare propaganda e d1 attirare proseliti. Denunziati gli arrestati, l'istruttoria raccoglieva elementi di prova a c_arico degli individui comparsi all'odierno dibattimento e le risultanze nei n guardi di ciascuno sono le seguenti.


TRIB UNALE SPECl1\LE PER LA DIFESA Dl, LLO STATO

Falchetti Aldo: al dibattimento ha dichiarato che ha sempre professato principi comunisti; che circa un anno avanti del suo arresto avendo conosciuto Vincon Alessandro, ed avendolo trovato dei suoi stessi sentimenti, si accordarono di costituire un comitato federale comunista laziale allo scopo di fare propaganda e di raccogliere aderenti. Soggiungendo che questa idea è venuta a loro spontaneamente senza avere rapporto con i dirigenti del Partito Comunista italiano. Il Falchetti ha però negato che la costituzione di tale comitato avesse scopo organizzativo. Ciò è in contrasto con quanto egli aveva dichiarato alla P .S. e al Giudice Istruttore e con la finalità stessa della propaganda comunista, la quale non ha altro scopo che di procurare aderenti alla organizzazione. Ha dichiarato, inoltre, che egli ed il Vincon, verso la metà di maggio 1931, stabilirono di pubblicare un foglio intitolato « Il Lazio Comunista Organo della Federazione Comunista Laziale >> e che a tale scopo acquistarono un poligrafo a scatola ed altro materiale. Che egli in seguito ne acquistò un altro per proprio conto. Che tutto il detto materiale fu portato a casa sua e così egli ed il Vincon compilarono il primo numero del giornaletto, riproducendo circa 70 copie, che furono diffuse in parte da lui ed in parte dal Vincon durante la notte. Che dopo qualche giorno compilarono e stamparono manifestini di propaganda di varie specie, riproducendo un centinaio di copie ed egli durante la notte dal 4 al 5 giugno le diffuse nelle vie Pigneto e Prenestina con un'automobile di piazza da lui stesso guidata. Ha dichiarato che, contrariamente a quanto egli disse in periodo istruttorio, il Moreschi, malgrado gli inviti da loro fatti, non ha voluto entrare a far parte del comitato federale ed è stato sempre contrario alla diffusione dei manifestini. Ha aggiunto che egli, in periodo istruttorio, accusò il Moreschi come facente parte del comitato perché ha creduto che questi avesse per pruno accusato lui ed il Vincon davanti alla P.S .. Nella perquisizione eseguita in casa del Falchetti al momento dell'arresto furono trovati e sequestrati: 2 poligrafi; 200 fogli di carta per poligrafo; I foglio in testato « Il Lazio Comunista Anno I n. 2 - Organo della Federazione Comunista Laziale 1°.6.1931 »; r foglio contenente scritti di carattere politico; 2 quaderni in cui sono ricopiati discorsi di uomini politici ed una bandiera rossa. Questo materiale conferma le dichiarazioni rese dal Falchetti. E pertanto egli è raggiunto da sufficienti p rove per essere ritenuto colpevole dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di ricostituzione di un'associazione comunista a senso della P·P· dell'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008; di appartenenza a detta asso-

PR!~{A PARTE:

SENT ENZE PRONUNZIATE

1

DAL T .s.n.s.

39

ciazione a senso del 1° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge e di propaganda comunista a senso del 2" cpv. dell'articolo suddetto. Vincon Alessandro: anche costui al dibattimento ha fatto le stesse di: chiarazioni del Falchetti confessando di avere costituito col detto ~alchettl il comitato federale comunista laziale a scopo di propagan~a e ave.rio coadiuvato alla riproduzione e diffusione del giornaletto e d1 altn manifestini comunisti. . . Negli interrogatori resi all~ P.S. e al Giu~ice Istrutto~e 11 Vmcon ha detto esplicitamente che il com.nato ~veva. altres1 lo ~copo d~ pr?curare. a.derenti e che si è ottenuta l'ades10ne d1 van compagm fra cm gli attuali imputati. da prove sufficienti per essere Pertanto anche il Vincon è raoviunto bb d. reati di ricostituzione, di appartenenza e 1 proparitenuto colpevole dei

?1

ganda a lui ascritti. Moreschi Renato: costui è conducente di automobili ed è stato altre volte sottoposto a procedimento penale P.er i. reati politici ed ass?g~ettato all'ammonizione. Eoli è stato arrestato 11 giorno 8.6.1931 perche 11 Falchetti ed il Vincon° lo hanno indicato all'Autorità di P .S. come appartenente al comitato federale. Il Moreschi non solo al dibattimento ma anche davanti alla P.S. e. al Giudice Istrutt;re, pur confessando di esser~ stato invitato da F~lchetti e da Vincon di entrare a far parte del comitato federale, ha pero sei:1pre dichiarato di essersi rifiutato di partecipare al comitato ed alla o~gamzzazione stessa e di essersi anche dimostrato contrario alla diffusione d1 s~amfe. E per dare credito al suo rifiuto ha dichiarato che egl.i, ~ssendo d1 ~rmcipi repubblicani, non poteva prendere. part.e ad una assoc1~z1one comunista. Ora il Falchetti ed il Vincon al d1batt1mento hanno ritrattato le a~cus.e da loro fatte, in periodo istruttorio, dicendo che il Moreschi, da loro invitato, ha sempre -rifiutato la sua partecipazione ed hanno dato alle loro . . . . . , accuse una verosimile spiegazione. Ma poiché è r isultato eh~ il Moreschi, ?1algrado .1 suoi nfiut1, s1 e tr?: vato varie volte in compagnia del Falchetti e del V1~con ,e che fresenzio ai loro discorsi sulla organizzazione comunista, non s1. puo ~on sicura coscienza né affermare né escludere la sua colpevolezza m ordme ai reati a lui ascritti; ed è il caso di assolverlo per insufficienza di prove e di scarcerarlo se non è detenuto per altra causa. Cesaroni Domenico: al dibattimento ha dichiarato di avere accettato l'invito fattogli dal Vincon di en~rare .a far parte dell'.organizzazione comunista, ma di aver rifiutato la canea d1 capo settore d1 Trastevere.


PRIMA PARTE:

TRrnu:,,., ALE SPEC.IALE PER LA DIFESA .!)ELLO STATO

!nvece dava.nti alla P.S. e al Giudice Istruttore ha dichiarato che fu nommato dal Vrncon capo settore di Trastevere con l'incarico di riscuotere le quo.te mensili. dagli altri compagni e che accettò tale carica e riscosse da Ubald1 e da Los1 le quote mensili. 9ueste dich~ara~ioni trovano confer ma in quelle cli Uba.ldi e di Losi i quah anch~ al d1batt1m.en~o ~1anno confermato di avere versato le loro quote al Cesaronr dal qu ale essi dipendevano. E pertanto il Cesaroni. deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comurnsta come in rubrica. . Gli imputati Gatti Pietro, Ubaldi Giovanni, Fanelli Marzio e Losi Gu~helmo !1anno. conf~ssato, in p~riodo i~truttor io, di avere dato la loro ades10n~ all ~rga111zzaz10ne comumsta e d1 avere pagato le quote mensili. Ma al cl1bat.t1mento ~anno cercato di attenuare la loro responsabilità dich iarando d1 a,vere agito per debolezza senza rendersi conto di ciò che facevano. Po1che, _per le stesse dichiarazioni da loro rese alla P.S., devesi escludere eh~ essr. non sapessero che 1'organizzazione fosse comunista, devono essere n~enut1 colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista a loro ascritto. Ma nella considerazione. ~~e ;i. tratta d~ una semplice partecipazione . ~enza a~e.re svolto. alcuna atti vita, ~ il cas? .di accordare ai suddetti quattro 1mputat1 1! bene.fi.c10 delle attenuanti genenche a senso dell'art. 59 C.P. 1889, ~d al Los~ anche quello . dell'età minore degli anni 21 a senso dell'art. stesso codrce, ed anche ndurre la pena a norma dell'art. 6 o.p. della leo-~e 25.11.1926, n . 2008. i:) i:)

56

L

Passando quindi all'applicazione delle pene 'il Tribunale le determina seco~d? ~1 pado di responsabilità di ciascun iÌnputato, come si è detto avanti , dell att1v1ta svolta e della pericolosità dimostrata. Nei riguardi degli imputati Falchetti Aldo e Vincon Alessandro ritiene a;~sorbito il reato di appartenenza in quello di ricostituzione a norma delI art. 78 C.P ..188~, p~r quel. pri~cipio. pi.ù volte affermato da questo Tribunale che la ncost1tuz1one d1 un·assoc1az10ne comunista importa necessariamente anche l'appartenenza ad essa. Conseguentemente infligge a ciascuno dei due suddetti imputati : - per il reato di ricostituzione 3 anr.i di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della P·P· dell'art. 4 della legge 25. 1r. 1926, n. 2008; . . - per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione e l'interd1z10ne perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. del suddetto art. 4 della stessa legge.

SENTENZE PROl'-UNZIATE

DAL T .S.D.S.

E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 4 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché il Falchetti ed il Vincon devono essere ritenuti individui socialmente pericolosi a nonna ed agli effetti degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, aggiunge alla pena della reclusione, come sopra inflitta a ciascuno, 2 anni di libertà vigilata a norma degli art. 228 - 229 stesso codice. A Cesaroni Domenico infligge per il reato di appartenenza all 'associazione comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge sopra citata. E poiché anche egli è da considerarsi individuo socialmente pericoloso a senso ed agli effetti degli art. 202 - 203 - 133 C.P . vigente, aggiunge alla pena della reclusione, come sopra inflittagli, 1 anno di libertà vigilata a senso degli art. 228 - 229 stesso codice. A ciascuno degli imputati Gatti Pietro, Ubaldi Giovanni, Fanelli Marzio e Losi Guglielmo, colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista, prendendo nonna dal 1° cpv. dell'art. 4 e dalla P·P· dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, per le circostanze diminuenti avanti accennate, infligge 1 anno di reclusione ed 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Ritenuto che i condannati sono, a senso dell'art. 488 C.P.P ., obbligati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno è anche obbligato al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ritenuto che gli oggetti sequestrati aventi attinenza con i reati devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente.

P. Q. \L

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4-6 deìla legge 25.11.1926, n. 2008; 56-59-68-78 C.P. 1889; 202- 203-133- 228-229-240 C.P. vigente; 479 488 C.P.P. vigente, assolve Moreschi Renato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove cd ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Dichiara tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro ascritti e condanna: Falchetti e Vincon, col concorso formale fra il r eato di ricostituzione e quello di appartenenza, ciascuno a 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; Cesaroni a 2 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad I anno di libertà vigilata; Gatti, Ubaldi, Fanelli e Losi, col beneficio delle


TRIBUNALE SPeCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

attenuanti generiche, e per il Losi anche della minore età, ciascuno ad 1 anno di reclusione e ad -r anno di interdizione dai pubblici uffici. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed a carico di ciascuno anche le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 2.4.1932 - Anno X.

PRIMA P,\RTE:

SENTENZE

------- - -- - - -- -

143 - - - - - -- - - - - -

PRONU1'ZIATE DAL T.S .D.S.

Fanelli, detenuto dall'u .6.1931, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma l'II.6.1932. Ubaldi, detenuto dal 10.6.1931, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.6.1932. Gatti, detenuto dal 6.6.1931, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.6.1932.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 24 del 4.2.1932, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò:

Moreschi, detenuto dall'8.6.1931, viene scarcerato il 2.4.1932.

a) di non doversi procedere, per insufficienza di prove in ordine ai delitti di ricostituzione e propaganda ciel Partito Comunista, n~i conf~onti di Cesaroni Domenico, Gatti Pietro, Ubaldi Giovanni, Fanelli Marz10 e Losi Guglielmo;

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Falchetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 18.11.1932. Detenuto dal 6.6.1931 al 18.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 5 e giorni 12. Vincon viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il 12.11.1932. Detenuto dal 6.6.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 5 e giorni 6.

b) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Moreschi Renato in ordine al delitto di propaganda del Partito Comunista; e) di non doversi procedere, perché nel momento in cui commise i reati era minore degli anni 18 e non aveva capacità di intendere e di volere, nei confronti di: Grandicelli Cesare, nato il 4.1r.1913 a Roma, meccarnco; d) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Truglia Spartaco, nato il 31.1.1900 a Roma, falegname; Mazzone Agostino, nato il 27.8.1902 a Roma, muratore; Mariani Dante, nato l'u.6.1906 a Cantalupo in Sabina (Rieti), manovale;

Cesaroni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 10.11.1932. Detenuto dal 6.6.1931 al 10.11.1932. Pena espiata : anni r, mesi 5 e giorni 4. Losi, detenuto dal 13.6.1931, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.6.1932. Il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 24.rr.1937, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D . 5.rr.r932, n. 1403, dichiarando cessata l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. RÌ:abilitato con sentenza emessa dalla - Corte di Appello di Roma il 12.2.1938.

Zeppa Crescentino, nato l'rr. 1 o. 1906 a Tavoleto (Pesaro), maiolicaro; Battazza Guido, nato il 1°.10.1903 a Tavoleto (Pesaro), autista.


1 44

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 743 - 783- 798/1931

PRn{A PARTE :

SENTENZA N. 28

SENTENZE

PRONUNZIATE

DAL T.S .D.S.

Fava Renato, nato il 29.11.19JI a Parma, inserviente d'ambulatorio chimico; Arduini Augusto, nato il 17.6. r908 a Parma, cementista;

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Ramenghi Armando, nato il 12.6. r9II a Bologna, elettricista;

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

Dal Monte Giovanni, nato il meccanico.

Giudice Relatore: Lanari Piero·

'

2. I.I

899 a Castel San Pietro (Bologna),

Giuc:i~i: .Cau ~ussorio? V~nt~ra Alberto, .Rambaldi Giuseppe, Sgarz1 G1ovanm, Cont1celh Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; IMPUTATI

ha pronunciato la seguente Tutti: SENTENZA

1) del delitto di cui agli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P.c., per avere, sino a luglio 1931, appartenuto, in Parma e Bologna, al Partito Comunista e per avere fatto propaganda a favore del detto partito.

nella causa contro:

L' Alpi Carlo, il Grignaffini Alfredo ed il Barbieri Virginio, inoltre:

Alpi Carlo, nato il 18. ro. 1909 a Monghidoro (Bologna), pittore;

2) del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P.c., per avere, sino a luglio 1931, costituito, in Parma e Bologna, il Partito Comunista degli adulti.

Rossi Giovanni, nato il 5.3.1905 a Parma, calzolaio; Barbieri Virginio, nato il 14.1.1907 a Parma, panettiere; Grignaffì.ni Alfredo, nato il 29.1.1905 a Panna, imbianchino; Papini Bruno, nato il 15.9.1907 a Parma, operaio;

L'Alpi Carlo, il Grignaffì.ni Alfredo, il F~rretti Aldo ed il Franchi Emidio, del pari :

3) del delitto di cui all'art. 266, 1° cpv., C.P.c., per avere, in Parma e dintorni, pubblicamente, a mezzo di diffusione di manifestini, istigato militari alla disobbedienza.

Cella Elide, nato il 10.8.1900 a Colorno (Panna), muratore; Manzini Mario, nato il 24.5.1898 a Parma, facchino;

L 'Alpi Carlo, ancora:

Perazzi Gualtiero, nato il 23.9.1888 a Pan1_1a, operaio;

4) del reato di cui all'art. 489, p.p., in relazione agli art. 476- 489 C.P.c., per avere usato false tessere del Fascio, false carte d'identità e certificati penali falsi, senza essere concorso nella falsità ;

Bologna Giuseppe, nato il 3.9.1905 a Parma, muratore; Pedrelli Mario, nato il 23+ 1906 a Parma, mur atore; Ferretti Aldo, nato 1'8.3.1912 a Re(nrio Emilia barbiere· bb

'

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Franchi Emidio, nato il 29.12.1910 a Rego-io Emili a barbiere· .

t,

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Mattioli Paride, nato il 10.9. r9ro a Viadana (Mantova), calzolaio; Pessina Alberto, nato il 24.12. r908 a Traversetolo (Parma), meccanico ; Pattera Bruno, nato il 7-4-1912 a Parma, vetraio; Mattioli Bruno, nato il 26.9.19n a Panna, vetraio; Coruzzi Tullio, nato il 20.9.1908 a Parma, barbiere;

5) di espatrio clandestino determinato da motivi politici (commesso nell'aprile r93r), ai sensi dell'art. 160 legge di P.S. 6.u .1926, n . 1848, in relazione all'art. 158 legge di P .S. 18.6.1931, n. 773, nonché di contravvenzione agli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e I della legge 26.2.1931, n. 315, sulle CC.GG., per non aver pagato la relativa tassa del passaporto; 6) di porto indebito di distintivo del P.N.F. determinato da movente politico, aCsensi dell'art. 213 legge di P .S. 18.6.1931 , n. 773· Il Dal Monte Giovanni, infine : 7) di resistenza a pubblico ufficiale, commessa m Bologna il 25 +1931, ai sensi dell'art. 337 C.P.c .. IO. -

U.S.


l'Rl~I,\

TR!BwK~LE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO ST,\TO

IN PUBBLICA UDIEKZA

Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori,

IL TlUBU:'.-IALE

Considerato che dalle emergenze dell'orale dibattimento e dalla relativa lettura degli atti processuali si venne a statuire,

I N FATTO ED IN DIRITTO

Che il Comando di Compagnia dei RR.CC. di Parma e la Questura di Bologna alla fine del dicembre 1930 avevano accertato che nelle province di Parma e Bologna si andava svolgendo attività sovversiva mediante larga diffusione di materiale propagandistico. Intensificate le indagini, con abili e pazienti pedinamenti, fu possibile in'dividuare i maggiori esp~nenti del movimento locale comunista « giovan ile» e degli « adulti», nonché alcuni emissari dell 'organizzazione centrale residenti nel Regno ed all'estero. Fra gli attuali giudicabili si era costituito il partito, col comitato federale per gli « adulti » e per i « giovani >>, e si erano formati le zone e i settori, coi relativi capi zona e capi settore. Ogni settore, a Parma, era stato poi diviso in quattro gruppi ed i settori erano distribuiti tre nell'oltre torrente cd uno in Parma nuova. Per svolgere la propria opera criminosa spesso si riunivano segretamente fra loro concertando manifestazioni antinazionali e stampando alla macchia materiale propagandistico perfino di istigazione alla disobbedienza mi litare. Dalle confessioni degli imputati e dalle testim oniali scaturirono prove di specifica accusa a carico di : Alpi Carlo di anni 2 2, residente nel Belgio. Era stato inviato in Italia dalla centrale del partito come interregionale dei <<giovani» . Perciò passando per Milano, Bologna, Reggio Emilia, Modena e Panna si tenne a contatto coi sovversivi locali; presenziando altresì parecchie riunioni clandestine con l'intervento dei federali e dei compagni di fede delle organizzazioni <e giovanili » e degli « adulti ». In tutte le sue peregrinazioni fece uso di pseudonimi facendosi credere « Lionelli Alfredo » di Firenze e « Masarona Luigi» di Roma; possedendo

l'.\RTE :

SENTE'.'/ZE

1

PR0Nt:1'Zl!,fl; D,\L T.s.n .s .

47

uopo certificati di identità personali e documenti in genere falsi, sui · f fi uali aveva posto firme false e le proprie otogra e: . . . q Portò dall'estero materiale sovversivo nascosto ~n valigie a doppio f~n: do, consegnandolo ad un e< corriere » del centro mterno come da ord1m a ta1

impartitigli. J f · Una prima volta rimpatriò nel ma~zo 1931 entrand? per . a rontier~ di Modane, munito di passaporto falso mtestato ad Anrubale B~~ton, e ritornò in Francia il 6+1931 clandestinamente e per movente politico._ . Il 2 luglio successivo ricomparve nel ~egno attraverso la frontiera d1 Domodossola con passaporto falso fra~cese mtestato a Gerard. . . Passando per Milano, Bologna, Svizzera, Parma, Modena, Regg10 Emilia distribuì denaro e stampe. . . . ' Per meglio sfuggire agli organi tutori dell'ordi:°e pu.bb~1co s1 era munito di tessera falsa del Fascio di Roma e portava 11 d1stmt1vo del P.N.F.. Barbieri Virginio, di anni 25, di Panna. Comunista .noto. F unzion~va da segretario federale degli « adulti » e capo. del mo~1men~o. ;o~vers1vo della provincia parmense. Perciò diede 1~ propna ~detena att1v1ta m combutta con l' Alpi, riorganizzando il Parti to Comumsta e svolgendo la propaganda (1). Grignaffini Al fredo, di anni 27, ùi P~r~1a. Comunista noto ~n ?al « Guido :rosm~ » ed alla squadra « ; 1celh.». Era federale degli « adulti » e serviva d1 collegamento con 1 organizzazione criovanile · incaricato della propaganda provvedeva alla stampa e? alla diffu~ione deÌ materiale clandestino, avendo a tal uopo ricevuto un poligrafo portato dall'Alpi e pass.a~o. al Ba:bieri. , , . . _ Nella perquisizione domic1hare ~li s~(1uestraro~o ctbbondc1?t 1 m a01fe stini da lui' stampati, pronti per la d1 ffus1one predisposta per 11 1_.8.1931. D 'accordo con l'Alpi provvide alla stampa . del . marnfesto n~venu~o nella fabbrica Bornioli, avuto in bozza dal Matnoh Pan?e e_ P.assat? 1!1. cor1: al Pattera per la diffus ione ; non_c?é ~)l a stampa di man1f?t1m ant.1m1litan~_t1 incitanti alla disobbedienza i m1btan del 61° e 62° Reggimento d1 Fanteria.

1925 perché iscritto alla cellula

0

· · Bruna, di' P apm1 . anru· 24? d1' Parm',1· . Federale . • , incaricato . , del lavoro sindacale. Nel maggio 1931 assieme al ~duc1ano del partito a_n do _a Modena per nt1rarc un pacco di stampe comuruste per cu~arne la d1ffus10!1e. ~onfessò pienamente tutta la sua deleteria opera crimmosa nell'orga111zzaz1one antinazionale.

( 1)

Vedi « Decision i emesse dal T.S.D.S. nel 1931 » , pagg. 5o8 e 5 12 ·


TRlSU:--rt\LE SPEC IALE l'ER LA DI FESA DELLO ST1\TO

Mattioli Paride, di anni 20, di Parma. Membro della federazione u 1ovanile e capeggiatore del movimento. b I1:1 c?m_butta coi maggiori esponenti del comunismo prendeva parte alle .:mn10n1 s_egrete_ sv~lgendo anche fattiva opera propagandistica. Passò pemo bozze d1 man1fest1 da stampare al Grignaffini , ritirandone delle copie per diffonderle. Raccolse denaro pro « Soccorso Rosso ». . ~amengh~ Armando, di anni 20, di Bologna. Disimpegnava le fu nziont d1 _segretano dell'organizzazione giovanile di Bologna. Ricevette l' Alpi all'arrivo a Bologna facendolo alloggiare in casa Ari atti. Ebbe in consegna dallo ~tes,so Alpi la somma di lire 875 per le spese di propaganda, nonché un eliche portato dall'estero con abbondanti stampe clandestine da diffondere. ~o~diuvò i~ latitante Orlandi nell a preparazione del materiale propagand1st1co da divulgare nella ricorrenza del 1 ° agosto. Ferretti Aldo, di anni 19, di Re(ro-io Emilia. Membro della federazione giov~nile di . Regg!o. ~oadiuvò nell'~ttività sovversiva i capeggiatori del movimento nvoluz1onano. . Presentò il cugino, sold ato Franchi, al Grignaffini , per concordare assieme a quest'ultimo la diffusione tra i militari del 61" e 62" Fanteria di manife?ini istig~~ gli ~tessi m_ilitari _alla disobbedienza. A tal uopo il Ferretti consegno 11 relativo copione, ricevuto dall' Alpi al Grianaffini e guest'ultirno, non app~na stampati i manifestini, andò {n caserria per effettuare la consegna d1 un pacco di tanto incendiario materiale sovversivo al Franch i. Commettendo così, il Ferretti, il solo delitto di cui all'art. 266 C.P.c.: in quanto vennero a mancare prove sufficienti di reità in ordine a gucllo previsto e punito dall'art. 272, p .p., C.P.c. . . Franchi Emidio, di anni 21, di Reggio Em ilia, soldato del 62° F antena. ,Pr~ssato dal cugino Ferretti, dal quale era aiutato finanziariamente, accetto d1 portare al campo un pacco di 300 manifestini incitanti all a di~obbe?ienza i militari. Nascosti nel tascapane, dopo alcuni giorni e durante tl penodo delle man?vre, 1:1na _n?tte gett? nell'accampamento, poco lon tano dalla sua tenda, detti manrfest1m. A canco suo non emersero elementi sufficienti di rei.tà dai qua~i potesse scaturire la prova che il Franchi apparteness~ al Partito Comunist_a a:1esse .fatto altra diffusione di stampe sovversive, oltre a guelle ant1m1lttanste diffuse fra i militari. . Af~accia~dosi . il dubbi~ che abbia agito senza partecipare all'associaz10ne nvoluz1onana comunista e cioè abbia commesso il delitto di cui al1'.art . .2~ C.P.c. indo~to dal cugino Ferretti , pericoloso sovversivo, necessita d1cl11ara_rc assolt? 11 Franchi in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e dt propaganda generica sovversiva, per insufficienza di prove.

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DAL 1'.S.D.S.

1 49

Pessina Alberto, di anni 22, di Panna. In combutta con Mattioli partecipò attivamente al moviment~ « giov?nile_» dando ospi~alità nel suo ne. . gozio per il collegamento fra « rnterreg10_nah » e «_ fed erali ». Era depositario delle stampe comumste che nceveva dal Matt10l1 per p01 distribuirle. Pattera Bruno, di anni 19, di Parma. Membro del federale cc giovanile », prese parte ai convegni seweti'. ebbe 1:11aruf~sti_ comuni~ti di ~ropaganda dal Grio-naffìni per la distnbuz10ne agli affiltau al partito. Egli stesso ne buttò ndlo spogliatoio dello stabilimento Bormioli. Rossi Giovanni, di anni 26, di Parma . Di buoni precedenti e di buona famiglia che vive agiatamente di lavoro. Traviato da cattivi amici entrò a far parte dell'organizzazione comunista. Minato dalla tubercolosi forse non ebbe la forza di ribell arsi ai compagni e diede la propria opera all'organizzazione giovanile. ' Però non si r-accolsero ·elementi sufficienti di reità per affermare che svolse altresì attività propagandistica. Di conseguenza egli deve essere assolto da tale delitto per insufficienza di prove. Dal Monte Giovanni, di anni 32, di Bologna. Era stato indicato come pericoloso vecchio com un ista: ma all 'udienza rifulsero circostanze in base alle quali si può fortemente dubitare che i gravi precedenti politici segna1:iti dalla P.S. si riferiscano ad omonimo. Sulle responsabilità nella presente processur~ scatu~ì s?l? la P:ov~ che apparteneva al Partito Comunista e mancarono mvece 111d1z1 suffic1ent1 per affermare che svolse opera propagandistica. Del pari non si raccolsero prove sufficienti per stabilire che il Dal ~onte, semplicemente fermato dagli agenti di P.S. perché sospetta_to sov~ers1vo, usò violenza o minaccia a pubblico uffici ale mentre tentava d1 fuggire ge~tandosi dall 'automobile che lo trasportava in Questura. Potendo sorgere 11 dubbio che invece abilmente sia riuscito ad eludere la vigilanza degli agenti stessi. Di conseguenza il Dal Monte deve essere assolto per insufficienza di prove in ordine ai delitti di cui agli art. 272, p.p., e 337 C.P.c .. Mattioli Bruno, di anni 19, di Parma. Apparteneva al Partito Comunista indotto ad iscriversi dal Pattera. Non furono raccolti elementi sufficienti per stabilire che svolse opera propagandistica: ed allora deve essere assolto· per insufficienza di prove per quanto concerne detto reato. Pedrelli Mario, di anni 25, di Parma. Trovandosi disoccupato fu sollecitato a partecipare all'organizzazione sindacale comunista. Egli pure


TRIBU:-.ALE Sl!EClALE PER LA U[FESA OF.I.LO STATO

deve essere assolto per insufficienza di prove dal delitto di cui all'art. 272, P·P·, C.P.c., essendo venuti a mancare gli indizi sufficienti di reità. Fava Re!1~to, di anni 19, di Parma, Coruzzi Tullio, di anni 22, di Parma cd Ardm n1 Augusto, di anni 22, di Parma. Risultarono iscritti al movimento comunista indotti dal Pessina: a carico loro non risultarono elementi suffìcien~i per .d ire eh.e esplic.arono attività propagandistica, per cui necessita assolverli per msuffic1enza d1 prove dal reato di propaganda. Da)la esposizione d~i fatti emerge ad evidenza la prova che il Partito Con~umsta aveva orgamzzato associazioni dirette a stabilire violentemente l~ ~tttatura proletaria, a sopprimere violentemente tutte le altre classi soc1~h. ~d a sovvertire violentemente gli ordinamenti econom ici e sociali cost_1t~1t1 nello. Stato . .svol_gendo. a tal ~opo deleter_ia fattiva opera propagand1st1ca, mcd1an~e diffusione di matenale sovversivo stampato alla macchia nel Regno ed unportato dall'estero a mezzo di emissari che viaggiavano con valigie a doppio fondo. . Capeggi_atore dell'opera di riorganizzazione del partito era l'Alpi coadiuvato assai effi.cacem~nte dal Barbieri e dal Grignaffi ni. Con costoro parteciparono al movimento antinazionale « adulti » svol~endo. altr~sì la relativa propaganda: il Papini, il Mattioli Paride, il Pattera, i~ Pess~n_a, _il ~amen~hi ~~ il _Ferr~tti. Quest'ultimo però commettendo il delitto ~1 1st1gaz10?e di m1lttan. a_ d.1sob~dire alle . leggi e non di propaganda ge1:enca c?mumsta. Reato d1 1st1gaz1one compmto assieme all'Alpi cd al Gngnaf.fim col concorso anche del soldato Franchi . . ~e il !lossi, il ~al Monte, il F ava, il Coruzzi, il Mattioli Bruno, l'Ard_mm cd 11. Ped~clh venn:ro as.solti. dall'i1~p~tazione di propaganda gcnenca comumsta, mvece gh stessi coimputati nsultarono responsabili di appartenenza alla accennata associazione rivoluzionaria. . L 'Alpi poi, per adempiere le sue funzioni di interregionale dei « oiovaru » e per mantenere i contatti di retti con l'estero, espatriando cland~tinamente .e s~nza pa~~re 1~ ,tassa. sulle CC.GG. del passaporto, si munì di passaporti, di carte_ d 1~ent1t~ e d1 documenti personali in genere falsi, concorrendo nella falsità d1 detti atti ; nonché di distintivo del P.N.F. che indebitamente por tava per movente politico. . '.e~tant~ con la lor_o o~er.a criminosa i giudicabili si sono resi responsabili n spettivamente de1 del.mi pre~isti e puniti dagli art. 270, P·P· e 2 ° cpv., 2?2, P.P·, _266, t 0 cpv., 476 m relaz10ne all'art. 482 C .P.c.; nonché dei reati d1 cm ~gh art. 160 legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, in relazione all'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, 2r3 detta legge di P.S. 193r, n. 773. . In quanto _nella fattispe~ie _dell'attività sovversiva da ognuno esplicata SI vengono ad integrare tutti gh estremi oggettivi e soooettivi che costituiscono la qualificazione g iuridica dei reati ad ognuno ts~ritti.

PRl~!A

PARTE :

SE~TEKZE

PRO:-.UNZIAT!i

0/\L T.S.D.S.

Esaminate e vagliate tutte le circostanze d ibattimentali; considerata la pericolosità dei, maggiori espon:nti del ~ovim~nto c~munista ~d~ i l~r~ ~recedenti, nonche la natura particolare de1 reati, specie del delttLO d1 istigazione alla disobbedienza dei militari, commesso persino col concorso di un militare e di p ropaganda comunista; ritenuto che taluni imputati, perché disoccupati, furono indotti a partecipare all'organizzazione rivoluzionaria antinazionale da cattivi amici; cd infine che il Rossi, di buoni precedenti e di buone condiz ioni di famigl ia, è altresì minato dalla tubercolosi; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene : - in applicazione ùell'art. 270, p .p., C .P .c.: all'Alpi cd al Barbieri anni 6 ciascuno; al Grignaffìni anni 5; - per il disposto dell'art. 270, 2" cpv., C.P.c.: all'Alpi, al Barbieri'. al Pattera ed al Pessina anni 3 ciascuno; al Mattioli Paride , al Ramengh1 ed al Grignaffini anni 2 ciascuno ; al Papini, al Ferretti, al Rossi, al Dal Monte, al Mattioli Bruno, al Pedrelli, al Fava, al Coruzzi ed ali' Arduini anni 1 ciascuno ; - ai sensi dell'art. 272, p .p., C .P.c.: all'Alpi, al Barbieri, al Mattioli Paride, al Papini ed al Ferretti anni 5 ciascuno; al Grignaffini ed al Ramenghi anni 3 ciascuno; al Pattera ed al Pessina anni 1 ciascuno ; - per il disposto dell'art. 266, 1° cpv., C.P.c.: al Ferretti anni 5; al Franchi anni 4; ali' Alpi ed al Grignaffi.ni anni 2 ciascuno; -

in base all'art. 476 in relazione all'art. 482 C.P.c.: all' Alpi anni I;

- ai sensi dell'art. 160 legge di P.S. 6.u.1926, n. 1848, in relazione all'art. 158 legge di P.S. r8.6. 193r, n. 773 : all'Alpi anni 2 e lire 20.000 di multa; anni

I

in applicazione dell'art. 213 legge di P.S. r931, n. 773 : all'Alpi e lire 3.000 di multa;

- per il disposto dell'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 1 legge 26.2.1931, n. 315: all'Alpi lire 300 di tassa sulle CC .G G .. Operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P .c.) e tenuto conto che nei confronti del soldato Franchi devesi applicare l'art. 28 C.P. Esercito, e cioè sostituire alla reclusione ordinaria la reclusione militare, complessivamente condanna: - !'Alpi ad anni 20, lire 23.000 di multa e lire 300 di tassa sulle CC.GG. ; -

il Barbieri ad anni 14;

-

il Grignaffini ad anni 12;


I R!Bt:NALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

-

il Mattioli Paride ad anni 7;

-

il Papini ed il Ferretti ad anni 6 ciascuno;

-

il Ramenghi ad anni 5.

Tutti alla reclusione. L'~lpi, il ~arbie~i'. il Grignaffini, il Mattioli Paride, il Papini ed il Ferretti con la mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di libertà vigilata (art. 77- 29 - 228- 229 C.P.c.). Il Ramenghi con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e 3 anni di libertà vigilata.

li Pessina ed il Pattera ad anni 4 di reclusione, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e 2 anni di libertà vigilata. Il Rossi, il Dal Monte, il Mattioli Bruno, il Pedrel)i, il Fava il Coruzzi e l' Arduini ad anni I ciascuno di reclusione. ' . . Il Fr~nchi ad anni 4 di reclusione militare, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. di·

Tutti. al pagan~ento in solido cle_lle spese di giudizio, nonché alle spese custo~ia p~eventiva, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordma, mfine, la confisca delle somme di denaro e deO'li ogrretti in b b giudiziale sequestro. , Erano. stat~ denunziati del pari Cella, Manzini, Perazzi e Bologna. Pero a canco d1 loro vennero a mancare indizi sufficienti di reità per affermare che loro pure appartenevano realmente all'associazione sovversiva e svolgevano la relativa p~opaganda. . P~rciò devon_o essere .assolti per insufficienza di prove dalle due imputaz10ni loro ascntte, ordinandosi la immediata loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

PRIMA !'ARTE:

SENTENZE

PRO :-SUNZIAT E DAL T.s.n.s.

propaganda comunista ed i.l Fra?chi. an~he di appartenenza al detto partito; Dal Monte anche, dal del.1 tto di cm all art. 337 C.P.c .. Ritene~doli assieme ad Alpi, Gr.ignaffini, Barbieri, Papini, Mattioli .P ~ride, Pattera e Pessina colpevoli degli altri reati rispettivamente loro ascntti, modificando però la rubrica nei confronti dell' Alpi considerandolo responsabile di coné'orso nella falsità degli atti a lui sequestrati. Ed operato il cumulo delle pene, tenuto conto che nei confronti del Franchi devesi applicare l'art. 28 C.P. Esercito e cioè sostituire alla reclu~ sione ordinaria la reclusione militare, complessivamente condanna: Alpi ad anni 20, lire 23.000 di multa e lire 300 di tassa sulle CC.GG.; Barbieri ad anni 14; Grignaffìni ad anni 12; Mattioli Paride ad anni 7; Papini ad . . . anni 6; Ferretti ad anni 6; Ramenghi ad anni 5. Tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici e 3 anni di libertà vigilata. Pattera e Pessina ad anni 4 di reclusione ciascuno, con 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e .2 ~mni di libertà v~gilata. . . . . . Rossi, Dal Monte, Matuoli Bruno, Pedrelh, Fava, Coruzzi ed Ardmm ad anni r ciascuno cli reclusione. Franchi ad anni 4 cli reclusione militare. Tutti, poi, al pagamento in solido delle spese .di giL_idizio, alle spese di custodia preventiva oltre ad o<rni altra conseguenziale d1 legge. Ordina,- infine, la confisca delle somme di denaro e degli oggetti in giudiziale sequestro. Roma, 5.4.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Bologna, detenuto dal 21.7.r931, Perazzi e Cella, _d:tenuti dal 24.7.1931 e Manzini, detenuto dal 26.7. r931 , vengono scarcerati il 5+ 1932.

P. Q. M.

. Vis~i ed applicati gli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p., 266, 1" cpv. , 476 m re.laz10ne al 482, 337- 23 - 29 - 73 - 77- 81 - 228 - 229- 230 C.P.c.; 274 - 488 ~.P.P.c.; 28- 485-486 C.P. Esercito; 160 legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, m relazione all'art. 158 legge di P.S. 18.6.r931, n. 773; 213 della lecroe di P.S. 193r~ 9 ~.D. 30.1~.1923,. n. 3279, in relazione all'art. 1 R.D.L. 26.~.~931, n. 315, ~1~h:1ara a~solti per 1:1s_uffici:nza di prove: Perazzi, Bologna, Cella ~ Man~mi m ordme a t~1tt1 1 reati loro ascritti, ordinando che vengano 1~1mediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; Rossi, Ferretti, Dal Monte, Fava, Coruzzi, Mattioli Bruno, Arduini e Pedrelli dal reato di

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.II.r932,

n. 1403: Alpi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 5·7· 1 934·

Detenuto dal 25.7.1931 al 25.7.1934. Pena espiata: anni 3.


1 54

TRillUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

PRIMA PARTE:

SE'.'<l'ENZE

PRO:-IUNZIATE

DAL T.S. D.S.

La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. penale) dichiara inamm1ss1bile, con ordinanza del 13·.3.1959, l'istanza inoltrata dall' Alpi tendente ad ottenere che la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 5+1932 « venga annullata in applicazione dell'art. 1 del D.L. 27.7.1944, n. 159, trattandosi di condanna pronunciata in base a disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo >). La Corte di Cassazione così motiva la sua decisione: « La condanna inflitta all'A lpi si riferisce agli art. 270 - 272 del C.P., intesi a tutelare la personalità dello Stato nelle sue esigenze fondamentali, e non già le istituzioni e gli organi politici creati dal fascismo, per il che, anche dopo la caduta del regime fascista, i predetti articoli sono rimasti in vigore, non essendo consentito comprenderli fra le disposizioni penali che si dovevano ritenere abrogate, con riferimento all'art. I del già citato D.L. 27.7.1944, n. r59 >> .

· scarcerato dallo Stab1·11·mento Penale di Piacenza il Pattera viene 12.n.1932. Detenuto dal 17.7.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi 3 e giorni 25.

Barbieri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 16-4-1934. Detenuto dal 16+193r al 16+1934. Pena espiata : anm 3.

Rossi, detenuto dal 22.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Panna il 22.7.1932.

Pessina viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 12.11.1932. Detenuto dal 19.7. 1931 al 12.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 23. Franchi viene scarcerato dal Reclusorio Militare succursale di Gaeta il 12.n.1932. Detenuto dal 24.7.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi 3 e giorni 18.

Dal Monte, detenuto dal 25.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere il 25.7-1932.

Grignaffìni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il r8.7.r933. Detenuto dal 18.7.1 931 al 18.7.1933. Pena espiata: anni 2.

Mattioli Bruno, detenuto dal 21.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere il 21.7.1932.

Mattioli Paride viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Trieste il

Pedrelli, detenuto dal 25.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere il 25.7-1932.

I2.II.I932•

Detenuto dal 18.7.1931 al 12.11.1932. Pena espiata : anni r, mesi 3 e giorni 24. Papini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 15.rr.1932. Detenuto dal 22.7.1931 al 15.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 23. Ferretti viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 13.rr.1932. Detenuto dal 25.7.1931 al 13.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni 18. Ramenghi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitaveçchi a il 14.rr.1932. Detenuto dal 25.7.1931 al 14.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorm r5.

Fava, detenuto dal 19.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dal Carcere Giudiziario di Spoleto il 19.7.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre l'n-4-1932. l Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma i 19.2.1942. Cornzzi, detenuto dal 19.7.1931, viene scarcer~to, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere 11 19.7.1932. Arduini, detenuto dal 18.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dal Càrcere Giudiziario di Spoleto il 18.7.1932. La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. penale), in accoglime~to d~l-

la motivata richiesta inoltrata alla Pr ocura Generale dal Capo dell Ufficio


PRIMA P1\RTE :

TRIBU~ALE SPECIALE PER Lt\ DIFES,\ DELLO STATO

del Pubblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra soppressi, Dr. F loro Roselli, dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio il 19.11.1963, giuridicamente inesis tente, nei confronti di tutti gli imputati (compreso Alpi Carlo e coloro che vennero assolti per insufficienza di prove), la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 5+ 1932. La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. penale) così motiva la sua decisione: « Le sentenze emesse dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per fatti del genere vanno annullate in quanto le condanne riportate dagli imputati si riconnettono ad attività diretta a sovvertire il regime fascista e la repressione penale fu determinata dalla esigenza di tutel are e consolidare il regime stesso, onde trova applicazione l'art. r del D.L. 27.7.1944, n. 159, che sancisce tale annullamento>> .

SENTE:-;ZE

PRONUNZIATE D1\L T.S.D,S.

1 57

SENTENZA N. 29

Reg. Geo. n. 124/ 1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nota . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 20 del 28.1. 1932, l'accusa nei confronti dei sopraspecifi.cati imputati dichiarò, inoltre, di:

a) non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di tutti - ad eccezione di Alpi, Barbieri e Grignaffi.ni - in ordine al delitto di cui all'art. 270, P·P· e 2° cpv., C.P.; b) non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine a tutti i reati loro addebitati nei confronti di: Peschieri Bruno, nato il 1°.r.1906 a Parma, operaio (r); Cesoi Luigia, nata il r4.rr.r89r a Bologna, donna cli servizio; Silvestrini Federico, nato il 5.7.1901 a Fontanelice (Bologna), esercente. La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa anche nei confronti del latitante Orlandi Luigi, nato il 1°.10.1909 a Bologna, meccanico. Per Orlandi, tratto in arresto il 29.1.1932, vedi stesso volume, sentenza n. 93, della Commissione Istruttoria.

nell a tausa contro: Marcuzzi Amleto, nato il 2.rr .1912 a Udine, falegname; Chiandoni Bernardino, nato il 29.r.19u a Gemona (Udine), sarto; Zanuttini Perseo, nato il 19.6.1908 a Cussignacco (Udine), pittore; Chianduzzi Quirino, nato il 17.10.1904 a Cussignacco (Udine), falegname; De Pauli Edoardo, nato il 23.12.1907 a Udine, meccamco ; Chiandoni Armando, nato il 31.12.1908 a Cussignacco (Udine), falegname; Periz Giovanni, nato il r4.9.r908 a Udine, meccanico; Tondo Angelo, nato il 6.2.1904 a Paderno (Udine), falegname; Pollo Mario, nato il 24.9.r9H a Cormons (Gorizia), elettricista; Basello Giovanni, nato il 22.9.1901 a Castions di Strada (Udine), liutaio operaio. I~lPUTATI

Tutti:

_25.II. 1926, n. 2008, per avere, in provincia di Udine e~ altrove, ~ella f;1n~av?a del 1931_ e 1) del delitto di cui all'art.

( ,) Per Peschieri ,·edi

«

Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 >> , pag. 508.

4,

1° cpv., della legge

precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, g1a d1sctolto per ordme della Pubblica Autorità.


l'RIBUK,\LE SPECI Ai.E PER L~ DIFESA DELLO STATO

Gli stessi, meno Pollo Mario, inoltre: 2) del d~litto di cui. al 2° cpv..del citato articolo di legge, per avere, ne.lle stesse c1rc?stanze ~1 temp~ e .d1 l~ogo, ~atto propaganda dei programmi, della dottrina ~ d~1 11:etod1 .eh azione d1 tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo d1 d1ffus1one d1 stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Rosso ».

Il Basello Giovanni, ancora : 3) del delitt? di cui al i~ P·P· dell'ar~. 4 citata legge, per avere, sempre nell~ suddette circostanze d1 tempo e d1 luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista .

IN PUBBLICA UDIENZA

. Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro di fenson, hanno per ultimi avuto la parola,

IN FATTO ED I~ DIRITTO

è risultato quanto appresso: Ne] marzo r93r furono arrestati Ghini Celso e Cuoini Desiderio interregional i comunisti [già gi.udi~a~i da . questo Tribunak Speciale (t ),I, e fu.rono loro sequestrate tre sene d1 identiche cartoline illustrate con annessi cnptogrammi indicanti nomi e recapiti di fiduciari di colk:o-amen to c.Jella cland<:5ti~a. org~nizzazi~ne c?n~unistà. in Italia . Per tali crip~ogrammi fu. rono md1viduat1, fra gh altn, 1 rubr1cati ?vfarcuzzi, Chiandoni Bernardino e Pollo, fiduc iari delle rispettive località di residenza: Udine, Cussignacco e Cormons. Gli s~essi fur?no. avvicinati _da u? ~gente ~i P.S. che, esibendo per cias~un: . una delle .indicate ca.rtohne d.1 nco~osc1mento, si qualificò per funz1onc1~10 del . Parut? Comumsta e chiese d1 essere posto in contatto con gli organ1zzaton locali. Il Marcuzzi riferì allo pseudo emissario comunista sulla situazione locale e lo rassicurò di avere affisso i manifestini di oropaoand a conse<rnatigli 0 dal rubricato Tondo Angelo. ' ~

( e) Per G h ini e Cugini ved i sentenza n. 72 nelle nel 19.1 r », pag. 47 1.

«

Decisioni emesse dal T.S.D.S.

l'.Rni;,

l'.~1rn: :

SE:STI:1'ZE PRO)IUNZl:\TE !HL T.S.O.S.

1

59

Il Chiandoni Bernardino, in una predisposta riunione nei pressi del cimitero di Cussignacco, presentò quali compagni i prevenuti De Pauli, Chiandussi e Zanuttini. Il Pollo affermò di non aver potuto ancora lavorare per il partito a causa della presenza in Cormons di numerosi agenti di P .S. cd a causa della mancanza di materiale di propaganda. Nelle abitazioni dei tre predetti fiduciari di collegamento furono r invenute e sequestrate le cartoline di riconoscimento identiche a quelle sequestrate ai predetti Ghini e Cugini ed esibite dal falso emissario comunista. I sopra n ominati furono perciò arrestati. Dalle loro prime dichiarazioni risultò che attivi affiliati alla scoperta organizzazione erano anche i rubricati Chi andoni Armando, Periz e Basello nonché tal Biondini Ezio del quale - essendo latitante - si è preliminarmente ordinata la sospensione del dibattimento. Chiandoni e Periz furono arrestati e il Basclio, che si trovava a Genova, saputosi ricercato, si costituì due mesi e mezzo dopo e cioè il 22.6.1931. Tutti furono denunciati a questo Tribunale. Dall'istruttoria formale che ne seguì, gli imputati, meno il Pollo ed il Basello, confessarono che, istigati dal r ipetuto interregionale Cugini, dal Biondini, dal Marcuzzi e dal T ondo erano entrati a far parte del clandestino Partito Comunista nei primi mesi del 1931 e avevano fatto analoga propao-anda o concorso in essa; che avevano tenuto riunioni, particolarmente in ~asa di Chiandoni Bernardino, coll'intervento del Cugini; che avevano formato un comitato di dirigenti composto dal Periz, dai fratelli Chiandoni e dal Zanuttini; che il Periz, Chiandoni Bernardino e Zanuttini avevan o aiutato il Cugini nel trasporto di una valigia a doppio fondo c~ntenente materiale di propagand a, da Udine a Padova, da Padova a Udine e_ da questa città a Venezia. Il Chiandoni Armando era reduce dalla Franoa e daì Belgio dove s'era imbevuto di teorie comuniste. Pertanto i prevenuti fu rono dalla Commissione Istruttoria, con sentenza 22.12.1931, rinviati a giudizio per rispondere dei reati rubricati. All'orale dibattimento il Bascllo ha respinto, come in istruttoria, ogni addebito. Ha dimostrato che all 'epoca dei fatti, e precisamente nella seconda metà cl i febbraio, egli per ragioni di lavoro e con commendatizie della fed erazione fascista dell'artigianato di Udine, s'era trasferito a Genova e che mai aveva professato idee sovversive. D 'altro canto i suoi accusatori Marcuzzi e Tondo hanno ritrattato, nella parte che si riferiva al Basello, le dichiarazioni istruttorie, spiegando che avevano fatto il nome del l3asello: il Marcuzzi perché sapeva che Basello, nella cui bottega di liutaio aveva lavorato quale apprendista, si era trasferito altrove senza lasciare alcuna traccia di sé e per scagionare così il Tondo che in effetti era stato a reclutarlo; il Tondo perché nell'interrogatorio gli era stato detto che il Marcuzzi


160

TRlll UNALF. Sl'EC !.-\ LE PER LA D!rESA l)f\ l.LO STATO

aveva fatto il nome del Basello e perché accusando questi rafforzava quanto Marcuzzi aveva detto cd alleviava la propria responsabilità. Appare al Collegio attendibile q~anto hanno d~tto in. udienza i . due predetti, anche perché in realtà il Basello risulta d1 buom precedenti ed immune da rimarchi politici. Chianduzzi e De Pauli hanno confermato di essere stati adescati il primo dal Chiandoni Armando e l'altro dal Zanuttini, di avere partecipato, perché indottivi, ad una riunione, ma hanno insistentemente asserito che furono inoannati circa la vera entità del movimento e che, non appena compresero di che cosa si trattava, recedettero. In verità si tratta_ di gi~v~ni operai inesperti e di buoni sentimenti e, pertanto, non sembra mveros1m1le quanto essi asseriscono. Per ciò che concerne il Chianduzzi si rileva dal contenuto delle lettere - sequestrate e allegate agli atti - dirette alla . madr~ ed ~l pa~roco del suo paese che si tratta di un giovane semplice e d1 bu?m sent1rnen~1. . . Tutti gli altri imputati, meno il Pollo, che ha riconfermato I suoi dinieghi, sebbene raggiunto dalla irreputabile _prova del teste, agente di P.S. Brunetti Giovanni, sono pienamente confessi. Il Periz, il Zanuttini e il Chiandoni Armando furono più particolar~ mente a contatto con il pericoloso ed esaltato Cugini, ma anche il Mar~uzz1 e il Chiancloni Bernardino esplicarono notevole attività di partito mediante riunioni e diffusioni di manifestini; meno ne esplicò il Tondo sebbene abbia concorso nella propaganda portando al Marcuzzi un pacco di manifestini sovversivi avuti dal Biondini. Tutti, meno il Pollo ed il Basello che negano, fanno insistenti proteste di pentimento di quanto di delittuoso hanno commesso non sapendo, come affermano, le conseguenze cui andavano incontro. . . Si tratta di operai assillati dalle promesse di m iglioramenti econom1c1 fatte loro dal Biondini e dal Cugini. Date le suesposte risultanze il T ribunale r_itiene ~i gi~stizia asso_lvere il Basello per non aver commesso il fatto, il Ch1anduzz1 ed 11 De _Pauli p~r non provata reità in ordine al dolo, relativamente a quant.o loro viene attribuito in accusa, e ord inare in conseguenza la loro scarceraz10ne (art. 485- 486 C.P. Esercito). . Nei fatti commessi dao-Ji altri ed accertati, mvece, ravvisa gli estremi o'iuridici ' sogoettivi ed ogo~ttivi, dei reati loro attributi come in epigrafe. b b b Ritiene di dover applicare il beneficio di cui a_ll'art._ 6 de!la legge 25.11.1926, n. 2008, ai minori degli anni 2~ Marcuz~1, Ch1a~don~ Bernardino e Pollo (art. 56 C.P. 1889), legge speciale e codice apphcant1 a1 sensr dell'art. 2, 3° cpv., C.P .. E commisurando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascun imputato ritiene di condannare in concreto alla reclusione:

PRfM 1\

PARTE :

SE:-.T ENZE

PRONUNZIATE

DAL T .S. D.S.

161

- Periz, Chiandoni Armando e Zanuttini a complessivi anrn 4 ciascuno (anni 3 per l'appartenenza e anni 3 per la propaganda cumulati a norma dell'art. 68 C.P. 1889); - Tondo a complessivi anni 3 (risultanti dal cumulo di 2 anm per ciascuno dei reati di cui sopra); - Marcuzzi e Chiandoni Bernard ino anni 2 ciascuno (risultanti dal cumulo di anni I e mesi 4 per ciascuno dei due reati di cui sopra); -

Pollo ad anni

I

per il reato di appartenenza solo rubricato.

Per tutti i condannati consegue il pagamento in solido delle spese processuali e l'interdizione dai pubblici uffici; per ugual durata della pena nei riguardi dei tre minori predetti e perpetua per gli altri. Ritiene il Collegio par ticolarmente opportuno, data la pericolosità socia.le dei condannati, meno il Pollo, di infliggere loro anni 2 di libertà vigilata ai sensi degli art. 200- 215 - 228 - 229 C.P., in relazione alle analoghe disposizioni del R.D. 28.5.1931, n. 6or. P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4 - 6-7 legge 25.11.1926, n . 2008; 56-68 C.P. 1889; 2, 3° cpv., 200- 215 - 228 - 229 C.P. ; 488 C.P.P.; 4~5 ~ 486- 55_1 C._P. Esercito; leoO'e 4.6.1931, n. 674; R.D. 28-5.1931, n. 6or, d1eh1ara Penz G10vanni, Zan~trini P~rseo, Tondo Angelo, Chiandoni Armando, Chiandoni Bernardino, Marcuzzi Amleto e Pollo Mario responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, con la diminuente per l'età nei riguardi di Marcuzzi, Pollo e Chiandoni Bernardino e, fatto il cum ulo giuridico delle pene, condanna alla reclusione: Periz, Zanuttini e Ch iandoni Armando ad anni 4 ciascuno; Tondo ad anni 3; Marcuzzi e Chiandoni Bernardino ad anni 2 ciascuno; Pollo ad anni r. Questi ultimi tre all'interdizione dai pubblici uffici per ugual durata della pena e gli altri all 'interdizione perpetua ; tutti, meno il Pollo, ad anni 2 di libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve dai reati loro addebi tati: Basello Giovanni per non aver commesso il fatto; Chianduzzi Quirino e De Pauli Edoardo per non provata reità; ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 6+ r932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Chianduzzi e De Pauli, detenuti. dal 7-4-1931, e Basello, detenuto dal 22.6.1931, vengono scarcerati il 6.4.1932. II. -

U.S,


TRIBUNAJ.E SPECIAL E PE R LA DIFESA DELLO ST,\TO

·- --

NOTiZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1r. 1932, n. 1403: Periz viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'u.1r.1932. Detenuto dall'8+1931 all'II.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 3.

PRnlA

PARTE :

SENTEÌ'ZE

PRO~UNZIATE

sello Giovanni - in ordine al . reato di nista » per non aver commesso 11 fatto ;

DAL T.S.D.S .

<< appartenenza

al Partito Comu-

b) di non doversi proceder: nei confr_onti di. Pollo Mario in ordin_e al reato di ricostituzione del Partito Comumsta per non aver commesso il fatto;

e) di non doversi procedere nei confronti di: Malisani Corino, nato il 30.12.1905 a Udine, contadino; Clochiatti Pio, nato il 18.6.1906 a Povoletto (Udine), agricoltore;

Chiandoni Armando viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 13.11.1932. Detenuto dal1'8+1931 al 13.1r.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorm 5. Zanuttini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandri a il r2.rr.r932. Detenuto dal 7+193r al 12.II.r932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni 5. Tondo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Bari l'u.II.1 932. Detenuto dal 22.4. 1931 all'n.n .1932. Pena espiata : anni r, mesi 6 e giorni r9. Chiandoni Bernardino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 10.u.1932. Detenuto dal 7+1931 al IO.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorrn 3. .Marcuzzi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 10.rr.1932. Detenuto dal 7+193r al ro.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni 3. Pollo, detenuto dal 9+r93r, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 9+ 1932.

La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza .n. 188 del 22. r2. 1931 , l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò :

a) di non doversi procedere nei confronti degli imputati di cui alla sentenza n. 29 pronunziata dal T.S.D.S. il 6-4-1932 - ad eccezione di Da-

in ordine al reato di « appartenenza al Partito Co1~unista i> per. non aver commesso il fatto e in ordine ai reati di « ricostituz10ne del Partito Comunista e di aver fatto propaganda del suddetto partito l) per insufficienza di prove;

d) di non doversi procedere per non ~ver co11:messo il ~atto in _ordine al reato di << appartenenza al Partito Cornumsta i, nei confronti del latitante: Biondini Ezio, nato il 26.12.1907 a Udine , operaio. . Nei confronti del latitante Biondini Ezio la Commissione Istruttona pronunziò l'accusa di aver provveduto a ricostituire il disciolto Partito Comunista ad Udine ed altrove nel 1931. Dal Reo-istro Generale del T.S.D.S. non risulta che il procedimento in questione n~i confronti di Biondini Ezio sia stato definito. (Per Biondini Ezio vedi anche e< Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 l>, pag. 403).


TRIBUKALE SPECIALE PJ;R

LA OlFES,\

DELLO STATO

l'RIM/1 ]>,.\RTE:

- - -- - - -- - - - ------- - -- - - -- Rcg. Gen. n. 758 / 1931

SENTENZA N. 30

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTEN ZA

nella causa contro: Mantovani Girolamo, nato il r".6.1892 ad Ariano (Rovigo), bracciante;

Gli ultimi quattro: 2) del delitto previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv ., C.P.c., per avere, in Milano e provincia, in epoca anteriore e fino all'II.7.I93r, appartenuto al Partito Comunista.

Il Marzoli, inoltre: 3) del delitto previsto e punito dall'art. 489, in relazione agli art. 476482 C.P.c. , per aver fatto uso di passaporto e carta d 'identità falsi; 11 ·

Perotti Giuseppe, nato il 10.r.1904 a Sali (Vercelli), operaio di officina; Marzoli Alberto, nato l'S.3.1903 a Bazzane (I3ologna), falegname; Giacchetti Renato, nato il 2.7-1903 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista; Trombetti Gustavo, nato il 12. ro. 1905 a Castel San Pietro (Bologna). cameriere;

4) di espatrio clandestino ai sensi dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, 773;

5) della contravvenzione di cui all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 1 legge 26.2.1931, n. 315, per non aver pagato la tassa sulle CC.GG. del passaporto.

Biscuola Giuseppe, nato il 28.5.1904 a Ferrara, elettromeccanico; (Alessandria)' carneAngelino Vincenzo, nato il 19+ 1901 a Vio-nale . b nere;

165

aver fatto propaganda a favore di esso a mezzo di distribuzione di stampe sovversive.

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N . ;

SENTEKZE PRO~ t;:-<zl 1\TE l>AL T.S.IJ.S.

L'Angelino Vincenzo, altresì:

6) di espatrio clandestino ai sensi dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, 11 •

773;

7) della contravvenzione di cui all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. T R.D .L. 26.2.1931, n. 315, per non aver pagato la tassa sulle CC.GG. del passaporto. IN Pt:BBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. sulle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori,

Zecchini Umberto, nato il 2r.r.r9or a Venezia, meccanico; Corradi Vincenzo, nato il 4.9.1890 a Fidenza (Parma), meccanico; Bonetti Giuseppe, nato il 16+1903 a Verona, meccanico; Lamberti Artidoro, nato il r".1.r906 ad Ariano (Rovigo), orologiaio. IMP UTAT I

I primi sette : 1) del delitto p~evist~ e pun ito dagli art. 270, P·P· e 2° cpv., 272, p.p.. ~ .P.c., per ave~e,. m . Milan~ e provincia, in epoca anteriore e fino alI rT.7-r93r, costituito 11 Partito Comunista, per avervi appartenuto e per

IL TRJBt:NALE

Considerato che dalle risultanze dell'orale dibattimento, che meglio precisarono gli elementi di specifica accusa già raccolti negli atti istruttori, si è potuto statuire, IN FA'l'fO ED IN DIRIITO

Che gli organi tutori di Milano, nel luglio _1931, ~vev3:110 notato f~equenti manifestazioni sovversive clandestine, mediante d1ffus1one, nella città e provincia, di copioso materiale propagandistico stampato alla macchia. Attraverso pazienti e diligenti indagini nonché abili pe.diname_nti~ g)i agenti investigativi erano riusciti a conoscere che taluni deglt attuali gmdi-


166

TRIIH.:1'ALE SPECIALE

PER

I.,\

DIFESA DELLO STATO

cabili co~ fare_ tropp? _circospetto si riun ivano per le strade, nelle abitazioni ed altres1 negli eserc1z1 pubblici. Arrestati~ di fronte al molto e c_omproi_nettente m ateriale di specifica accusa ad essi sequestrato, fecero ampie e cJuare confessioni . E q~a~tunque, all 'udienza, :a~uno _abbia tentato di attenuare la propria opera cn~1:1osa svolta, fu possibile ricostruire i fatti secondo le singole responsabtlita. . E cioè a Milano si andavano riorganizzando le file del Partito Comunista con efficace. penetrazione fra . operai ,, adulti » e « giovani ». . A t~l uopo s1 t~nevano segreti convegni nella trattoria « Toscana » di v1~ Cardinale Ascanio S!orza, al caffè dell a « Spiga d'oro»; più spesso poi all aperto co~e nelle_ ptazz~ -':"spromonte, Baracca, Piola, Piemonte, ecc .. T~ modo parttc~lare I magg1on esponenti del mov imento sovversivo si riunivano nell'uf_fìc10 del partito di vi a Galla Placidia n . ro, tenuto dal Biscuola. ~c~po dei co~vegni, ol~re _che . per provvedere all'opera propagandistica da esp licare med1~~tc la ?1stnb~1z1on~ d_elle stampe comuniste, era princip~lm~i:ite quello_ d1 u1:1p~rt1re le 1struz10~ sul modo di addivenire alla orga~1zzaz~one ~eg~1 affiliati e_ sul modo ?I p rocurare sempre nuovi proseliti e s1:m_pat_1zzant1: ~nfìltrandos1 nelle officrne e, sfruttando specialmente le cond1z1?m ec?nom1che del momento, cercare d'aizzare l'elemento operaio contro il Regune. Dovevansi,., inoltre, prepa_~are su vasta scala ma~if~stazi?ni per la giornata rossa del _r .8.1931 e perc1~ era stato consegnato il c1cJost1le al Meani (r); era sta~a acqmstata_da]~ 'Angelrno la macchina tipografica per aumen tare )a produ~10ne e la_ d1ffus1one dei manifestini ; ed era stata data del pari la macchma da scnvere al Biscuola. . Si_ erano o7r~ai costituite numerose cellule coi capi cellula negli stabilimenti della c1tta, come le « Officine Radaelli » . le « Vetrerie milanesi » l~1 « Veloz '> , la << Moto_ meccanica Bianchi », l'« Alfa Romeo» , la e< Ceru t~ t1 ", la_ (< ~athan Ubald1 »? la « Borletti », l' « Arte tipografica», la « O.M. », la « P1re1l1 », la « Marel11 », la « Miani Silvestri n, ecc .. E già si stavano formando le « zone » ed i <e settori ». .. Con _sentenza della Commissione Istruttoria erano stati rinviati a oiud?~o. ~5 imputati e_ per econ~mia di giudizio tutti i giudicabili erano s~ati 1 1 d_ ~1~ m du.e gruppi. . Per ?gn1 w u_ppo s_i e_rano stabilite le singole responsab1hta_ attrav~rso _la n spett1va att1v1ta cnmmosa compiuta, più chiaramente definita a d1batt1mento. Appartengono al primo gruppo: Angelino Vincenzo, noto sovversivo, mentre si recava in casa Biscuola venne arrestato. Egli era uno dei maggiori esponenti del movimento comu-

(r) Vedi stesso volume sentenza T.S.D.S. n. 3 t, pag . r7 . 4

PR n!A PAR1'E :

SE:-lTENZE PRONU1'Z!ATE DAL T .S. D.S.

- - -- --- -

· ta milanese e si faceva chiamare dai compagni « Alfredo >>. Con lo pseums . d . 1 . .' donimo di « Arturo» o « G ibs" era noto a Tonno, aven ov1 svo to attivlta sovversiva nel febbraio e marzo 193r. Il 22.3.1931 era ritornato in Francia, espatria~do_ clan~estinan_1ente, :d il 7 maggio era rientrato in Italia col mandato d1 n organ1zzare 11 Partito Comunista a Mil ano. L'opera sua era retribuita con lire 1.075 ll_1ensili, ~!tre alle spese.. . Sostituendo altro funzionario noto col nomi gnolo d1 « Arnò ,, era nusc1to a costituire la federazione comunista degli « adulti » e dei « giovani ». Facendo uso di valigie a doppio fondo aveva importato copioso materiale propagandistico, in parte seq uestratogli. Biscuola Giuseppe, era stato fiduciario dei sind acati fascisti 1:ell'offì. cina elettromeccanica Lombard a. Conosciutovi l'Angelino accettò d1 cooperare con lui e con gli altri mao-Piori esponenti del partito; affittò a tal uopo un appartamento in via Galla Placidia n. ~o, già ~cel_to dall' Ang~l ino stes~o, che lo pagò con lire 200. Il Biscuola vemva retnbmto dal partito con lire 6oo mensili, oltre alloggio e rifusione delle spese._ . . In casa teneva un ufficio completo sovversivo: macchina da scrivere con tutti gli accessori, numerose circolari della ?irezione g~n~ral~ del partito, corrispondenza, _schc?e rie?:pite ~ ?a rier~p~re, con ~o:1z1e d1 ~ar~tte~e sindacale, rio·uard ant1 van stab1 hment1 mdustnah della citta, pacchi di ma~ nifes tini con°le indicazioni dei paesi ai quali erano diretti; ins?mm~ abbondantissimo materiale dal quale emergeva tutta la vasta organizzazione per costituire il partito e per svolgere la propaganda. A_ lui stess~, al~'atto dell'arresto, furono sequestrati due pacchi di stampati con scnttov1 sopra ~ lapis la destinazione di Prato Centenario. In casa sua si davano <:onv_egno _1 capeggiatori del movimento « adulti » e « giovani », e presso d1 lm vemvano convocate le riunion i segrete e distribuite le stampe. Mantovani Girolamo, pregiudicato per reati comuni e vecchio sovversivo. Iniziò assieme all'Angelino, al Patergnani ed al Pizzagalli ; essendo stato a sua volta iniziato dal pericoloso comunista Lojacono detto « Grap. . pa » di Padova. Dirigeva la propaganda provvedendo a far pervemre stampati ed ordini ai vari affiliati nella zona di città. Per l'attività antinazionale che andava svolgendo, in combutta con gli altri capeo-oiatori, percepiva la retribuzione di .lire r. 100 mensili. bb

-

-

Perotti Giuseppe, sovversivo noto 1 arrestato mentre stava per entrare in casa del Biscuola. Era conosciuto nell'ambiente sovversivo con lo pseudonimo di « Armando Battista » .


168

TRIBli1'ALl:: SJ>J,C l,\lE PER LA DI FESA

PRIMA PARTE :

DEI.I.O STATO

. . Nella perquis~zione domiciliare gli sequestrarono materiale propa<ra nd1st1,co ~ numerosi . doc~menti. falsi (pass~porto? ,tessera d~l P.N.F., tes~era del! O.N .D. , 2_ cert1ficat1 pen~h, . 6 carte d 1dent1ta personali) che si presume dovessero servire a compagrn dt fede. ~ a . ~na l~ttera, in giudiziale sequestro, risultò che esercitava anche funz10rn 1spett1ve fuori della zona di Milano . .· ~el_ 1922 _espatriò r~golarmentc recandosi in_ Francia; nel giugno 1 930 n~ntro m Itaha per ordme della centrale comu111sta con incarico di rioro-antzz~re 1~ file del p~rtito e di esplicare attività propagandistica. Perciò r,fu murn to _d1 documenti personali, di valigia a doppio fondo piena di stampe clandestine ed ebbe altresì la somma di lire 5.000. Deleteria risultò l'opera da lui prestata assieme agli altri compagni. -~arzo!i_ ~ lber~o, ex con.fi~ato politico, espatriato clandestinamente per motivi ,.roht1~1~ Abitava ~otto 11 falso nome di « Bozzi Arturo » (come da carta d 1dent1ta e da ~ert1ficato penale falsi, alla formazione dei quali aveva conco~s? . apponendovi firme false e le fotografie proprie, trovatigli nella perqrnslZlone personale). Tene':'a pure u1;la !ett~ra e corrisponde~za :7aria direttegli dal partito. . . Esercitava funzioni_ d1 carattere organizzativo e m ansioni non supenon a quelle del comitato federale. Era riuscito a formare varie cell ule negli stabilimenti industriali della città : « R adaelli », « Alfa Romeo » '< Ccrutti », « Borletti », ecc.. ' D~po il suo arrivo dalla F rancia l'organizzazione comunista cominciò a funz ionare anche gerarchicamente e fin anziariamente col denaro da lui portato dall'estero e, da una lettera sequestratagli, emerse che per il parti to aveva girato l'T talia settentrionale (r). Giacchetti Renato, già assolto dal Tribunale Speciale, nell'agosto 1928, per insufficienza di prove (2). Espatriato. cl_andest~namente per motivi politici era rientrato in Italia col manda:o _di norgamzzare le file comuniste giovanili e di svolgere aziore propagand1st1ca. A tal uopo fu _provvisto di valigia a doppio fondo, di stampe e di denaro; tanto che _gh sequestra~ono la som ma residuante di lire 2-300. , Fu trovat~ ID poss~sso di una lettera della centrale comunista, vi era I ordine che, nent~asse m Francia, stabilendogli perfino l'itinerario da fare cd ~ra altres1 precisato che doveva essere sostituito nelle funzioni dal Trornbettt, che sarebbe venuto appositamente da Ginevra, non appena egli Giac-

(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 559. (2) Vec.li « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 749.

SEts:TE~'.lE PRONUKZIATE DAL T .S.O.S.

chetti fosse espatriato clandestinamente. Infatti quest'ultimo stava predi. sponendosi a lasciare Mila~o. Gli furono sequestrati documenti personali comunisti, una macchina da scrivere, numerosa corrispondenza del partito e molto materiale sovversivo. Trombetti Gustavo, già assolto per insufficienza di prove dal Tribunale Speciale nel 1928 (1 ). Venuto espressamente da Ginevra ebbe continui incontri in casa Biscuola col Giacchetti e con l'An gelino per poter sostituire nelle funzioni direttive lo stesso G iacchetti. Egli pure venne in Italia provvisto di valigie a doppio fondo, materiale propagandistico e denaro. Svolse pericolosa opera antinazionale ed in data rr . 12.1931 scrisse dal carcere una lettera diretta al compagno di fede Gobbi di Vienna per dirgli « che è dolente di rimanere qua per non trovarsi a lottare a .fianco dei compagni ... che però anche qua non devono disarmare, ccc. ». Corradi. Vincenzo, di buoni precedenti. Faceva parte deJl'organizzazione, iscritto alla cellula dello stabilimento « Breda ». Indiz iato dal Biscuola ebbe particolari rapporti di carattere politico coi vari coimputati, m modo particolare col Biscuola che lo aveva nominato capo cellula. Dalla esposiz ione suenunciata dei fatti scaturisce ad evidenza la prova che funzionari del Partito Comunista, taluno venuto dalla Francia e dalla Svizzera, agli ordini delle proprie gerarchie supreme residenti nel Regno od all'estero, si erano trasferiti a Milano per riorganizzare l'associazione rivoluzionaria comunista diretta a stabilire ~iolentemente la dittatura degli operai e contadini sulle altre classi sociali, sopprimendole e sovvertendo gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. A tal uopo disponevano di denaro anche importato dall'estero nonché di copioso m;teriale sovversivo. Erano riusciti a costituire cellule e a creare le gerarchie in parecchi stabilimen ti industriali della città e provincia, gettando le basi per un movimento antinazionale organizzato dai « giovani >> e dagli « adulti » diviso in zone e settori. Funzionava del pari il cosiddetto <\ ufficio legale del partito » in diretta corrispondenza con gli organi centrali e la direzione, per produrre nonché distribuire le stampe clandestine per mezzo di compagni di fede incaricati del collegamento e di agenti propagandistici.

(t) Ved i « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pag. 92.


170

TRIB!:NALE SPECl,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

_G~era, di ri~ostr~zio~e dell~ ~ittatura pr~le~aria ebbero a svolgere il !"far_zoh, l Ang~hno, 11 Giacchetti, 11 Mantovaru, il Trombetti, il Perotti ed 11 B1scuola, tutt1 vecc~i affiliati al Partito Comunista che esplicavano altre;l la propaganda sovversiva. 11_ Marzoli , il Gi_acchetti e l'Angelino per eseguire il rispettivo mandato espatriarono clandestmamente per movente politico e senza pagare la tassa sulle CC.GG. del passaporto. Ed il_ N.farzoli, poi, concorse alla formazione dei vari documenti falsi sequestrat1gl1. Il Corradi, invece, appartenne alla rivoluzionaria associazione accettando la carica di capo cellula. Con la lo~o opera .c~imin~sa. tutti i. ~iudicabili si sono resi rispettiva~ente colpev~h dei ~ehtt1 p;ev1st1 e pumt1 _dagli art. 270, P·P· e 2° cpv., e 2 12, P·P·, 476 m relaz10ne all art. 482 C. P.c. m tal senso modificando il relativo capo ? 'accusa; 158 l~gge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12. 1923, n. 3279, m rel az1?ne ali art. r R.D.L. 26.2. 1931, n. 315, sulle CC.GG .. In qua~to nella fa_tuspecie _dell:attività _antinazi~~ale compiuta da ognuno si ven 0 ono a r~vv1sar~ t_Ut_t1 gli. estremi soggett1v1 ed oggettivi che integrano la configurazione gmnd1ca det reati loro ascritti. Pertanto esaminate e vagliate tutte le circostanze dibattimentali, considerata _la peric?l?sità dei maggiori esponen ti del movimento comunista e ten~ti presenti 1 loro precedenti, il Collegio è di avviso di irrogare le seguenti pene: - in applicazione dell'art. 270, .P·P·, C.P.c.: al Marzoli, all'Angelino, al Giacchetti, al Mantovani , al B1scu0Ia, al Trombetti ed al Perotti, anni 6 ciascuno;

r

-

I

7l

Ed operato il cumulo delle pene ai sensi dell'art. 73 C. P.c. , complessivamente condanna : - Marzoli ad anni 12 e mesi 8, lire 20.000 di multa e lire tassa sulle CC.GG.;

300

di

- Angelino e Giacchetti ad anni 12, lire 20.000 di multa e lire 300 di tassa sulle CC.GG. ciascuno ; -

Mantovani, Trombetti, Peroni e Biscuola ad anni ro ciascuno;

-

Corradi ad anni 2.

Tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici , ad eccezione di Corradi; tutti con anni 3 di libertà vigilata, tranne pel Corradi al quale viene limitata ad anni r (art. 77- 29 - 228- 229 - 230 C.P.c.). Tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, alle spese di preventiva custodia (art. 488 - 274 C.P. P.c.) oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati denunciati e rinviati a giudizio anche Zecchini, Bonetti e Lamberti per rispondere di appartenenza alla organizzazione rivoluzionaria comunista. Però, meglio chiarite le risultanze istruttorie , si affacciarono dei dubbi nei confronti di tutti e tre i giudicabili; per cui, essendo venuti a mancare indizi sufficienti per affermare la rispettiva reità, è d'uopo assolverli per insufficienza di prove, ordinando la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. P. Q . M.

- _ai sensi dell'a~t. 272,. p.p., C.P.c. : al Marzoli, all'Angelino, al . G1acchett1, al Mantovam , al Btscuola, al Trombetti ed al Perotti, anni 2 ciascuno; in base all'art. 476 in rel azione all'art. 482 C.P.c.: al Marzoli.

,. -:- in, appli~azione dcl]'~rt. r58_ legge di P.S. r8.6. r931, n. 773: al Mc1rzoli , all Angelmo ed al G1acchett1, anni 2 ciascuno, con lire 20.ooo di multa ; - per il disposto de~li art. 9 R.D. 30. 12.1 923, n. 3279, e r R.D.L. 2 1 6· · 93I, n. 3r5: al Marzoh, all'Angelino ed al Giacchetti, lire 300 di tassa sulle CC.GG.. 2

SENTENZE PRO)IUNZIATE D.-\L T .S. 0.S.

0

per il d_isposto dell'art: 270, ~ cpv., C.P.c.: al Marzoli, all'Ange_mo, al G1acchett1, al Mantovani, al B1scuola, al Trombetti al Perotti ed al Corradi, anni 2 ciascuno; '

mesi 8;

l'R!MA P,\RTF.:

Visti ed applicati gli art. 270, P·P· e 2° cpv., 272, p.p., 476 in relazione all'art. 482 C.P.c.; 23- 29 - 73 -77- 8r - 228 - 229-230 C.P .c.; 274 - 488 C.P.P.c. ; 485 - 486 C.P. Esercito; r58 legge di P.S . r8 .G.r93r , n. 773 ; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. r R.D.L. 26.2. r93r, n. 315, dichiara Zecchini. Bonetti e Lamberti assolti per insufficienza di prove in ordine al delitto loro ascritto, ord inando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Ritiene tutti i rimanenti imputati colpevol i dei reati rispettivamente ascritti; il Giacchetti, poi, anche di espatrio clandestino nonché di contravvenzione alla legge sulle CC.GG. del passaporto. E modificando la rubrica nei confronti di Marzoli , consideratolo invece responsabile di concorso nella fals ità dei documenti personali a lui sequestrati; operato il cumulo complessivo delle pene condanna : Marzoli ad anni 12 e mesi 8, lire 20.000 di multa e lire 300 di tassa sulle CC.GG. ; Angelino e Giacchetti ad anni 12, lire 20.000 di multa e lire 300 di tassa


172

Tl\lBUNAL.E SPEC IALE PER LA DIFESA DE l, l.0 STA'J'O

- - - - - - - - - -

-- - - -

sulle CC.GG. ciascuno; Mantovani, Trombetti, Perotti e Biscuola ad anni 10 ciascuno; Corradi ad anni 2. r~utti alla reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ad ~ccezt?ne di Corradi a_l q_ual~ _viene limitata ~d anni r, t1.1tti al pagamento rn s?lrdo delle spese d1 gmd1z10, alle spese di custodia preventiva, oltre ad ogrn altra conseguenziale di legge. Roma, 8-4-1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. . ~amberti Artidoro,_ detenuto dal 12.2.1932, Bonetti Giuseppe e Zecchm1 Umberto, detenuti dal 22.7.r93r, vengono scarcerati 1'8-4-1932.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr. 1932,

n. 1403 : Mantovani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 13·7· 1934-

Detenuto dal 13.7.1931 al 13.7.1934. Pena espiata: anni 3. Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Rovigo il 15.3.1923 è ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali e oltraggio e cond;nnato alla pena complessiva di 8 mesi e r5 giorni di reclusione e lire r20 di multa. Biscuola avre~)?e dovuto essere scarcerato il 13.7.1934, ma venne scarcerato dallo Stabilimento _Penale di Civitavecchia il 18.6.1934 per essere stato ammesso al benefìc10 della libertà condizionata concessa con decret~ emess? ~al Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gh Affan d1 Culto De Francisci il 12.6.1934. Detenuto dal 13.4.1931 al 12.6.1934. Pena_espiata: anni 3, mesi r e giorni 29. Il B1scuola e< fu ammesso al beneficio della libertà condizionata in considerazione delle prove di ravvedimento fornite, della condotta serbata dur~nte l'es~iazione ?ella pena e del dissenso politico dimostrato con gli altn detenuti serbanti le idee comuniste >J. Il 26.8.1932 si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie e dai genitori l'rr.5. r932; istanza respinta.

PRIMA l'ARTE:

SENTE NZE PRON lDì Z l 1\TE J)AI. "f.S.D.S.

- - - - -- - -- -- - --

I

73

- - -- - ·- -- - -

Angelino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 13.7.1934. Detenuto dal 13.7.1931 al 13.7-1934. Pena espiata: anni 3. Perotti viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Saluzzo il r3.7.r934. Detenuto dal 13.7.1931 al 13.7.1934. Pena espiata: ann i 3. Marzoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 16.7.1934Detenuto dal 16.7.1931 al 16.7.1934. Pena espiata: anni 3. Giacchetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 14.7.1934. Detenuto dal 14.7.1931 al 14.7.1934. Pena espiata : anni 3. Trombetti viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici cli

Turi il 14.7.1934. Detenuto dal 14.7.1931 al 14.7.1934. Pena espiata: anni 3. A seguito di istanza inoltrata dal Trombetti tendente ad ottenere, a1 sensi dell'art. r del D .L. 27.7.1944, n. 159, l'annullamento della sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria del T.S.D.S. il 24.9.1928 (vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 >>, pag. 92) e la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. 1'8-4-1932, la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. penale), con sentenza emessa in camera di consiglio il 2.5.1946, ha annullato solamente la sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria dichiarando che la sentenza pronunziata dal T.S.D .S. poteva essere annullata solamente a seguito dello speciale giudizio di revisione speciale regolato dal D .L. 1°.2.1945, n. 105, e dal D.L. 5.10.1944, n. 316. Corradi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il IO. II . 1932. Detenuto dal 22.7.1931 al 10.11.~932: Pena espiata: anni 1, mesi 3 e g1orm 18.


1

74

TRIBU NALE SPECIALE P ER LA J)JFCS,\

Reg. Gcn. n. 758/1931

DELLO STATO

SENTENZA N. 31

Il Tribunale Speciale per ia difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

PRIMA l',\RTE :

SEKTE~ ZE PR0~UN7.IATE DAL 1'.S. O. S.

1 75

IMP UT ATI

Tutti del delitto previsto e punito dagli art. 270, 2., cpv., e 272, p.p. , C.P.c., per avere, in Milano e provincia, in epoca anteriore e fino all' u .7.1931, appartenuto al Partito Comunista e per aver fa tto propaganda a favore di esso a mezzo di diffusione di stampe sovversive.

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici_: Cau Lus~ori~, ':7cntura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oli-

Omissis

veti Ivo, Conucelh Gmseppe, Consoli della M.V.S.N .;

Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n . 30 del T.S.D.S..

ha pronunciato la seguente

Appartengono al secondo gruppo : SENTE:KZA

nella causa contro : Patcrgnani Enrico, nato il 28.2.1903 ad Ariano (Rovigo), meccamco; Pizzagalli Francesco, nato il 17. rr.1893 a Milano, tipografo; Abbiati Giulio Cesare, nato il 5.1 1.1906 a Lodi (Milano), meccanico; Muzzarelli Giovanni, nato il 17-6.1897 a Panano (Modena), impiegato privato; Mantovani Rutilio, nato il 26.10.1894 ad Ariano (Rovigo), gommato; Mantovani Antonio, nato il 12.6.1905 ad Ariano (Rovigo), meccanico; Meani Carlo, nato il 18.6.1904 a Cinisello (Milano), commesso; Perego Luigi, nato il 25.8.1898 a Sesto San Giovanni (Milano), manovale; Mariani Carlo, nato il 12.5.1899 a Gaggiano (Milano), operaio ; Perego Severino, nato il 5.12.1897 a Sesto San Giovanni (Milano), carpentiere; Baldanza Liborio, nato il 2.8.1899 a Geraci Siculo (Palermo), mcccarneo; Ferri Fedele, nato il 18.8.1907 ad Ariano (Rovigo), meccanico; F~rrari Teobaldo, nato il 29.7.1906 a Castel Goffred o (Mantova), operéuo cinematografico.

Pizzagalli Francesco, già condannato per furto e noto sovversivo. Faceva parte della organizzazione comunista milanese e perciò agiva in combutta coi maggiori esponenti del movimento antinazionale. In modo particolare con l'Angelino e col Mantovani Girolamo; intervenendo sovente ai convegni segreti e provvedendo alla diffusione del materiale propagandistico. Gli sequestrarono numerose stampe clandestine. Trovandosi al carcere, nella luttuosa circostanza della morte del fratello di S.E. il Capo del Governo, chiese al cape guardia delle notizie; ed avutane conferma rispose che avrebbe bevuto un mezzo litro di vino. Intendendo in tal modo di sfogare il suo odio al Regime. Patergnani Enrico, capo cellula nelle officine meccaniche « Mi ani - Silvestri» coabitava col Pizzagalli. Fu iniziato ed ebbe la carica di capo cellula dall'Angelino; perciò ebbe frequenti incontri coi maggiori esponenti del sovversivismo locale, prendendo parte alle riunioni clandestine e provvedendo alla distribuzione delle stampe comuniste. Mantovani Rutilio, era capo della cellula stabilimento << Pirelli )) cd organizzatore nella zona di Tre~iglio e di altre cellule di Milano. Coadiuvò i compagni nell'opera propagandistica; gli fu rono seq uestrati numerosi stampati. Abbiati Giulio Cesare, era di collegamento per l'azione propagandistìca da svolgere, ricevendo a tal scopo il relativo materiale dall'Angelino ~ dal Giacchetti. Cercò di far entrare nella organizzazione dei << giovani >J 11 milite Abicini della M.V .S.:\' .. Muzzarelli G iovanni, apparteneva al movimento e< adulti)); intervenne a riunioni segrete e provvide alla distribuzione del materiale propagandistico


T!UllUN,1LE SPECIAi.E PER LA DIFESA

DEL LO STATO

che riceveva dal Mantovani Girolamo. A lui pure vennero sequestrai.e numerose stampe comuniste. Meani Carlo, iscrittosi al partito concorse nella azione propagat'.distica ; tanto che gli fu sequestrato un ciclostile fornitogli dal Biscuola per incarico dell'Angelino, con una certa quantità cli manifestini. Spesso ebbe contatti coi maggiori esponenti. Perego Severino, per incarico del Biscuola e dell'Angelino disim pegnò le funzioni di « cassiere)> presso i capi cellula di Sesto San Giovann i, consegnando materiale propagandistico. Per la sua opera che andava svolgendo gli furono corrisposte lire 320. Ferri Fedele, capo cellula della « V elox >). Distribuì le stampe a sua volta ricevute dal Patergnani e dal Mantovani Girolamo per la propaganda. Mariani Carlo, si incontrava sovente col B.iscuola e con l'Angelino per svolgere azione propagandistica, distribuendo il materiale che a tal scopo gli veniva consegnato. Dalla suesposta narrativa si deduce che detti imputati, costituenti il secondo gruppo, facevano parte della associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura proletaria rivoluzionaria degli operai e contadini per sopprimere le altre classi sociali e per sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, dando inoltre la propria attività nell'opera propagandistica mediante diffusione di materiale stampato alla macchia. Non v'è dubbio che si sono resi colpevoli dei delitti previsti e puniti dagli art. 270, 2 ° cpv., e 272, p .p., C.P.c.. In quanto nella fattispecie dell'azione criminosa esplicata da tutti gli imputati si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivamente ed oggettivamente considerati che caratterizzano la configuraz.ione giuridica de.i reati ad essi ascritti. Pertanto vagliate tutte le emergenze dibattimentali; considerata la pericolosità dei maggiori esponenti del movimento sovversivo e la natura particolare del reato; tenuto presente che taluno degli imputati non è di buoni precedenti; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: - per il disposto dell'art. 270, 2° cpv., C.P.c.: a Pizzagalli anni 2; a Patergnani, Muzzarelli, J\1eani, Abbiati, Mariani, Mantovani Rutilio, Perego Severino e Ferri anni I ciascuno; - ai sensi dell'art. 272, p.p., C.P.c.: a Pizzagalli anni 3; a Patergnani e Mantovani Rutilio anni 2 ciascuno; a Muzzarelli, 1-feani, Abbia ti, Mariani, Perego Severino e Ferri anni I ciascuno.

PRIMA PARTE:

177

SEN'I'ENZE PROKUNZ!ATE DAL T.S.D.S.

Ed operato il cumulo delle pene in applicazione dell'art. 73 C.P.c., complessivamente condanna: _ Pizzagalli ad anni 5 con

2

anni di libertà vigilata;

Pateronani e Mantovani Rutilio ad anni 3 e .:::, ailata ciascuno; b

-

_ Muzzarelli ad anni

2

2

anni di libertà vi-

con anni r di libertà vigilata;

__,, Abbiati, Mariani, Perego Severino, Ferri e Meani ad anm

2

cia-

scuno. T utti alla reclusione. Pizzagalli, Patergnani e Mantovani Rutilio con la interdizione dai pub. . . . , blici uffici per la durata di anni 5. Tutti al pagamento in solido de~le spese di gmdiz~o, no.nche delle spese . . di custodia preventiva; oltre ad ogni altra consegt~enziale .eh legge. Nei confronti di Baldanza, Ferrari, Mantovam Antonio e ~ere~o Lm.g1 non fu possibile affermare la rispettiva appartenenza al partito nvoluz10~ nario coinunista e che abbiano svolto la relativa propaganda, essendo venuti a mancare a loro carico elementi sufficienti di reità. Di conseguen~a dev?no essere assolti per insufficienza di prove: ordinandosi la loro immediata scarcerazione s~ non detenuti per altra causa. P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 270, 2" cpv. , e 272, P·~·, 23 ~ 2 ~ - 73 - 77- 228 229 C.P.c. ; 274 - 488 C.P.P.c. ; 485 - 48? . C.P. ~serc1t?, d1ch~ara B~ldan~a, Ferrari, Mantovani Antonio, Perego Lmg1, assolti per insufficienza di prove, in ordine ai reati loro ascritti. Ritiene tutti gli altri imputati colpevoli dei delitt~ rispettivamente addebitati; ed operato il cumulo delle pene complessivamente_ condan?a: Pizzagalli ad anni 5, con 2 anni di libe:tà vi_g_ilata; Pat~rgnam ad ann_1 3: con 2 anni di libertà vioilata · Mantovam Rutilio ad anm 3, con 2 anrn di libertà vigilata; Muzzarelli ad' a_nni 2, co~ I anno. di li?ertà vigilata;_Ab~iati, Mariani, Perego Severino, Fern e Meam ad anm 2 ciascuno. Tutti alla reclusione. · PizzaO'alli con la interdizione dai pubblici uffici assieme a Patergnarn e Mantov:ni Rutilio, limitata per la du.iata di anni 5· Tutti al pagamento in solÌdo delle spese cli giudiz~o, no.ncbé delle spese di custodia p~eventiva, oltre ad ogni altra conseguenziale d1 legge. Roma, 9-4-1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. I2. -

U.S.


178

TRIBUNALE SPECI:\L'E PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA P,\RTE:

Fcrrari, detenuto dal 15.7.1931, Perego, detenuto dal 22.7.1931, Baldanza e Mantovani Antonio, detenuti dal 23.7.1931, vengono scarcerati il 9+1932.

1 79

Meani viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il ro.rr.1932. Detenuto dal 18.7.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi 3 e giorni 22.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Mariani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il Detenuto dal 21.7.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 19.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Pizzagalli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Finale Ligure il 13.11.1932. Detenuto dal 12.7.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 4 e giorni I.

SENTEKZE l'RONIJNZIATE !)AL 'J'.S.D.S.

IO.I r.1932.

Perego Severino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 10.r r.1932. Detenuto dal 22.7.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni 18.

Patergnani viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'1r.11. r932. Detenuto dal 12.7.1931 all'rr.11.1932. Pena espiata : anni r, mesi 3 e giorni 29.

Ferri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il IO,II,I932. Detenuto dal 12.7.1931 al ro.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni 28.

Mantovani Rutilio viene scarcerato dalla Casa per :Minorati Fisici e Psichici di Turi l'u.rr.1932. Detenuto dal 13.7.1931 all'u.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 28. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27+ 1932; istanza respinta.

Nei confronti di tutti il Tribun,ale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.1.1961, il beneficio dell'amnis,tia. di. cui al D.~. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, conte1:11p.ora~~amente, 1estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese d1 gmst1z1a (art. r D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631 ).

Muzzarelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 10.rr.1932. Detenuto dal 13.7.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 27. li 3.5.1932 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo; istanza respinta. Il Muzzarelli « abbandonò la moglie per convivere con una prostituta che sfruttava facendole esercitare il meretricio clandestino>>. Risulta, inoltre, condannato dal Tribunale Militare di Guerra di Verona, con sentenza del 13.8.1915, alla pena di 3 mesi di carcere militare perché ritenuto colpevole di furto e dalla Corte di Appello cli Modena, con sentenza del 23.9. 1923, alla pena di 4 anni di reclusione perché ritenuto colpevole di rapina. Abbiati viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il ro.rr.1932. Detenuto dal 15.7.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e g10rni 25.

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 190 del 23.12.1931 l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputa~, dichiarò: inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti

di: Cerea Alberto, nato il 22.4.1905 a Ceregnano (Rovigo), manovale; Lucca Luigi, nato il 4.3.1904 a Garlasco (Pavia), fabbro; Veronesi Nino, nato il 5.rr.1894 a Guastalla (Reggio Emilia), tipografo. Pertanto Cerea, detenuto dal 15.7.1931, e Lucca, detenuto dal 16.7.1?31, vengono scarcerati il 23.12.1931; Veronesi, detenuto dal 18.7.1931, viene scarcerato dal Giudice Istruttore il ro. 11. 1931. La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, con la sopracitata sentenza, l'accusa nei confronti del latitante: Amodeo Cesare, nato il 7.12.1903 ad Abbiategrasso (Milano), muratore. Nei confronti dell' Amodeo il T.S.D.S. dichiarò, con declaratoria del 16.12.1932, estinto per amnistia (R.D. 5. 11. 1932, n. 14~3) il reato addebitatogli revocando il mandato di cattura emesso nel lugho del 1931,


1 80

TR IBUKALE SPECI ALE PER LA DIFESA

Reg. Gcn. n. 738/1931

DELLO ST ATO

PRI MA l>ARTE :

l

8I

NOT IZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

SENTENZA N. 32

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :

SENT ENZE PRONUNZIATE ))AL T . S.o.s.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932,

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di D ivisione ;

n. 1403:

Giudice Relatore : Presti Giovanni ;

Zanichelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfran co Emilia il 12. II . 1932. Detenuto dal 17.8.1931 al 12.n .1932. Pena espiata: anni r, mesi 2 e giorni 25.

Giudici: Ventura Al bert?, ~am baldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqua. lucci Renato, T orelli Vmcenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente S EN TE NZA

nella causa contro: . Zanichelli Rodolfo, nato il r6.9.1899 a CorreO"gio (Regoio Emilia) mec0 canico. ò ' I MPUTATO

r) del delit,to di cui al 2° cpv. dell'art. 2 70 C.P., per avere, in Torino ed a)t rove, nell agosto r931 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista; 2

) del d~litto di cui ~Ila p .p . dell'art. 272 C.P.c., per avere, nelle stesse circostanze d1 tempo e d1 luogo, fatto propaganda d i tale partito. .

Omissis P . Q. M.

L~tti ed applicati gli art. 270_, 2~ cpv., 272, p.p., 73 - 240 C.P.; 274 - 488 C.~.~·~ legge _4.6. 1 93~, _n .. 674, d1ch1ara Z aruchelli Rodolfo responsabile dei de ltt~r m ~-ubn ~a asc_r1tt1gh _e cumulate le pene lo condanna alla pena compless.1va d1 anni 2 d_1 reclusione e al pagamento delle spese di custodia prevent1va e processuali. Ordina la confisca di quanto in sequestro è attinen te a questo processo. Roma, 22.4. 1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nei con fronti di Zanichelli Rodolfo il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con declaratoria del 27.r. 196!, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945, n. 719, dichiaran do, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.n .1947, n . 1631).

N ota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n . ro del 15.1.1932 l'accusa nei confronti dello Zanichelli, lo prosciolse, per non aver commesso il fatto , dal reato di costituzione e organizzazione del Partito Comunista. Con la suddetta sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fa tto in ord ine ai delitti di costituzione ed organizzazione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito e di propaganda del medesimo nei confronti di : Zanichelli Silvino, nato il 2.9.1906 a Correggio (Reggio Emilia), meccanico.


182

TRlBU:-IALE SPECIALE

PER LA OIFESA OEL LO STATO PRIMA P:\RTE:

Reg. Gen. n. 113 / 1931

SENTENZA N. 33

SEl\TE:-IZE l'RONUNZfr\TE UAL

T.s.n.s.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni·

'

Giudici: . Ventura Alber~o, ~ambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pas ualucc1 Renato, Torelli Vmcenzo, Consoli della M. V.S.N.; q ha pronunciato la seguente S ENTENZA

nella causa contro: Storini Mario, nato il 26-3-1898 a Bornasco (Pavia), meccanico.

IMPUTATO

.. r) del delitto di cui all'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in "poca_ prec~~ente e fino al. 18?.1?3 I, in Milano, Pavia, Modena, Parma, R~ggio Emilia_ed altrove, nc?st1tu1to gruppi del Partito Comunista, gi;1 disct~lto per ordme della Pubbh~a Auto_rità, per averne fatto parte e per avere svo to propagan~a delle dottrine, de1 programmi e dei metodi di azione dello stesso, specie a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto << Soccorso Rosso » ·

'

2 ) del reato di cui all'art. 285 ~.P. abrogato, in relazione all'art. 489 nuovo_ C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo fatto ' uso sciente d1 passaporto e carta d'identità falsi .

'

B 3) del feato di_ cui all'art. r6o legge P.S. abrogata, in rel azione ·1ll'art 1 5 nuov ~ egge di P.S.,_ ~er avere, nel luglio 1930, esoatriato cland~stina~ mente a11estero per mot1v1 politici. A

JN Pl.iP.BLT(;A Ul)JE KZA

Sentit~ il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola,

Nel 1930, in Milano, lo Storini costituì clandestinamente alcuni nuclei del Partito Comunista, specialmente fra autisti pubblici (i cui componenti furono scoperti e giudicati da questo Tribunale con altro procedimento). Indisse e capeggiò riunioni di partilo, diffuse numerose stampe di propaganda comunista, specie in occasione della presenza in Milano del Capo del Governo, distribuì tessere ai nuovi affiliati e raccolse somme fra i gregari per le necessità del criminoso movimento. Nel luglio dello stesso anno, saputosi ricercato dalla polizia e, come ha dichiarato in udienza, perché la vita in Italia gli riusciva difficile, espatriò clandestinamente recandosi a Parigi, ove, per interessamento di un alto funzionario di quel centro comunista, certo Danté, non meglio identificato. frequentò una scuola dì comunismo trasferendosi poscia a Lione per perfezionarsi. Ultimati i corsi suddetti, fu rinviato in Italia per riorganizzarvi i gruppi comunisti della Romagna e dell'Emilia e per svolgervi efficace propaganda. Infatti, fornito di abbondante materiale di propaganda sovversiva e di parecchie migliaia di lire, ridiscese in Italia e il 5.1.1931 si recò a Bologna, ove prese contatto con altro funzionario del partito, certo Ridda, non altrimenti identificato, e con gli esponenti più attivi della locale segreta organizzazione, dando istruzioni sul modo di meglio organizzarsi, ottenendo la ricostituzione di nuovi nuclei e consegnando parecchio materiale di propaganda, mezzi idonei per la riproduzione nonché somme. Poscia si recò a Parma e prese contatto con gli elementi locali presso i quali svolse lavoro simile a quello svolto in Bologna. . Indi si recò a Reggio Emilia, Modena e Carpi, sempre a scopo di ricostituzione dell'illegale partilo e di analoga propaganda, ed infine, tornato a Bologna, il 18.2.1931 venne arrestato. Durante le sue ultime peregrinazioni italiche usò falsi passaporto e carta d'identità, i quali contenevano la sua fotografia ma generalità non sue. Al pubblico dibattimento, come in istru ttoria, lo Storini ha ammesso tutti gli addebiti mossigli, tenendo, anzi, in udienza, a far rilevare che la sua attività svolta in Milano sino al luglio 1930 fu più vasta cd efficace di quella contestatagli. Le sue ampie confessioni, i falsi documenti sequestratigli, da lui riconosciuti, le chiare indicazioni sulla sua attività milanese fornite dagli imputati Lucchetti, Andena, Roncaglio e Bernini Guido nel processo n. 240: Reg. Gen. 1930 (1), non lasciano dubbi sulla gravità dei fatti commessi dallo Storini, come dianzi n arrati, e sull a sua pericolosità. (1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930

», pag. 144.


PRIMA

TRIBU:,..lALE SPECIALE JIER LA DIFESA DELLO STATO

In essi fatti il Tribunale ravvisa tutti gli estremi giuridici dei reati allo Storini addebitati in epigrafe. Commisurando le pene nella gravità dei fatti stessi ed alla pericolosità del prevenuto ritiene che sia giusto condannarlo alla pena complessiva di anni 10 di reclusione e a lire 20.000 di multa, risultante dal cumulo giuridico (art. 68 C.P. 1889, essendo i fatti stati commessi anteriormente al 1°.7.1931, data di attuazione del nuovo C.P . e dovendosi applicare le disposizioni della legge speciale rubricata a mente dell'art. 2, 2 ° cpv., C.P., dell'art. 285 C.P. 1889, perché più favorevole all'imputato dell'art. 489 corrispondente del vigente C.P. e dovendo seguire detto cumulo perché più favorevole anche per l'infliggenda pena del delitto di espatrio clandestino per motivi politici secondo l'art. 158 della vigente legge di P.S. anziché secondo il corrispondente art. 160 abrogata legge di P.S., meno conveniente al giudicando, ciò in applicazione della disposizione di cui al l'art. 48 R.D. 28.5.1931, n. 601) delle seguenti pene per ciascun reato :

5 di reclusione;

-

per la ricostituzione di un partito disciolto: anni

-

per l'appartenenza ad un partito disciolto: anni 3 di reclusione;

- per la propaganda relativa ad un partito disciolto: anni 3 di reclusione (art. 285 C.P. 1889); per l'espatrio clandestino per motivi politici : anni 3 di reclusione e lire 20'.000 di multa (art. 158 vigente legge di P.S. approvata con R.D.

r,\RTE:

SENTENZE l'RON\JNZI.-\TE )) AL

r.s.o.s.

uffici, ad anni 3 di libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali. Ordina la confis ca di quanto in sequestro risulta inerente a questo processo. Roma, 22+ 1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESU~TE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cu1 al R.D. 5.11.1932,

n. 1403: Storini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il

18.2.1933. Detenuto dal 18.2.1931 al 18.2.1933. Pena espiata : anrn 2 .

-

18.6.1931, n. 773). Alla pena restrittiva consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici , quanto disposto dall'art. 4 della applicata legge 25.11.1926, n . 2008, e l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali. Il T ribunale, accertata la pericolosità sociale dello Storini, ritiene di ordinare la sua sottoposizionc alla libertà vigilata per anni 3 (art. 200 - 202 203 - 204 - 228 - 229 - r33 C.P. e 55 R.D. 28.5.1931, n. 601). Le cose in sequestro che servirono o furono destinate a commettere il reato vanno confiscate, a norma dell'art. 240 C.P..

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4 - 7 legge 25. 1 I. 1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 68 - 285 C.P. 1889; 2 - 28- 29-200 - 215- 228-229-240 C.P. ; 158 vigente legge di P.S.; 488 C.P.P.; legge 4.6.1931, n. 674; R.D. 28.5.193r, n. 601, dichiara Storini Mario responsabile di tutti i reati in epigrafe ascrittigli e fatto il cumulo giuridico lo condanna alla pena complessiva di anni 10 di reclusione e lire 20.000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici

Nei confronti di Storini Mario il Tribun~le Milit~re Te;ritor_ia~e d~ Roma concede, con declaratoria del 27.1.1961, il beneficio dell arnnts~ia _di cui al D.L. 17-11. 1945, n. 719, dichiarando, contempor~ne~me_n~e, l estmzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese d1 gmst121a (art. 1 D.C.P.S. 22.1u947, n. 1631). La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sente~za n. 15;3 del 30.10.1931, l'accusa nei confronti di _Storini. Mario dichi~rò, mo~tre, d1 non doversi procedere nei suoi confronti m ordme al ;:ato _d~ fal s~ m att_o pubblico, per aver fatto uso di passaporto e carta d 1dent1ta fals i, per insu fficienza di prove.


186

TRIBU NALE SPECI ALE PER I.A DIFESA DEL LO STATO

Reg. Gen. n. 1100/ 1931

PRl:\IA PARTE:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZION E

SENTENZA N. 34

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni ;

Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente SENTE N ZA

nella causa contro: Cicchetti Eugenio, nato il 22.ro.1878 a Pizzoli (L'Aquila), rappresentante.

IMP U TATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. , per avere, in Bologna, il 5.11.1931 ed anteriormente, recato offese a S.E. il Capo del Governo pronunciando le frasi: « Non voglio obbligazioni da nessuno perché posso dare da mangiare a tutti quei vigliacchi di fascisti, incominciando dal Capo del Governo » e « S.E. Mussolini mi scassa u c . . . ».

Omissis

P. Q. M.

Letti gli art. 99 - 282 C.P.; 274 - 488 C.P.P. ; legge 4.6. r93r, n . 674, diéhiara Cicchetti Eugenio responsabile del reato ascri ttogli in rubrica e con l'aggravante deila recidiva lo condanna ad anni 2 di reclusione e al pagamento delle spese di custodia preventiva e processuali. Roma, 22.4.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SE'.'ITENZE PROKUNZ!ATE DAL T.S . D.S.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5. 11.1932,

n. 1403: Cicchetti viene scarcerato dalla Casa di Pena di Sulmona il 12. 1 r. 1932. Detenuto dal 6.rr.r93r al 12.n.1932. Pena espiata: anni r e giorni 6. . . . Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal C1Cch:ttl 11 r~.~.1~32 viene respinta per il parere contrario espresso dall'Arma dei Carabm1en e dalle Questure di Bologna e di L'Aquila. Il Cicchetti « che aveva già espiato sei condanne per reati comuni risultava un fannullone e un prepotente, poco amante del lavoro e che maltrattava, continuamente, moglie e figli». Il T .S.D.S. concede al Cicchetti, con declaratoria del 21.12.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403.

Poiché il fatto per il quale venne condannato il Cicchetti non costituisce più reato per le disposizioni contenute nel D.L.L. ciel 14.9.1~44, n. 288, il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con ordmanza del 19.12.1960, cessati l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Cicchetti Eugenio perché il fatto non costituisce più reato.


188

TRIBUNALE SPECULE

PRIMA PARTI\ : SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.O.S.

PER LA DIFESA DELLG STATO

Reg. Gen. n. 686/1931

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5. r 1. 1932,

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

n. 1403:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici:. Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

Rodolfi viene scarcerato dalla Casa Penale di Panna il 1°.12.1932. Detenuto dal 3r.7.193r al 1°.12.1932. Pena espiata : anni 1 e mesi 5. 11 Rodolfì risulta, inoltre, condannato:

ha pronunciato la seguente

a) dal Tribunale Militare di Piacenza, con sentenza del 23.6. 1919,

SENTENZA

alla pena di 3 anni di reclusione militare (pena successivamente condonata) perché ritenuto colpevole del reato di insubordinazione con insulti;

nella causa contro: Rodolfi Pietro, nato il 22.2.1897 a Guastalla (Reggio Emilia), meccanico.

IMPUTATO

. r) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive previsto e punito dall'art. 270, 2° cpv., C.P. vigente, per avere, in Guastalia, Dosolo ed altr~ve, nel luglio 1931 e precedentemente, fatto parte di una associaz ione comumsta;

2) del 1elitto di propaganda comunista previsto e punito dall'art. 272, P·P·, C.P. vt~ente, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di ]uo<ro fatto propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di stampe del Partito Comunista. V

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

SENTENZA N. 35

-

()

)

Omùsis P. Q, M,

Letti ed applicati gli art. 270, 2° cpv., 272, p.p., 73 C.P.; 274- 488 ~.~.P. ; ~egge 4..6. I?~ 1, n. ~74, dichiara Rodolfi Pietro responsabile dei delitti a lm addeb~tat1 ~n rubr~ca e, cumulate le pene, lo condanna complessivam~nte ad annr reclus10ne e al pagamento delle spese di custodia preventiva e processuali.

2?1

Roma, 22+ r932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

b) dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 25.5. 1926, alla pena di 8 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di lesioni. In ordine alla sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 22.4.1932 nei confronti di Rodolfi Pietro il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con declaratoria del 27.r.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.1r.r945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).


TRlll UNALE SPECI ALE PER LA DI FES1\ DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 796/ 1931

SENTENZA N. 36

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

l'RIM,\ P/IRTE:

SE'.'<TENZE PRONU:-;Z I,\TE

DAL T .S.ll.S.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, udito il P.M. nelle sue richieste, uditi il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola,

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; IN FATTO ED IN DIRITTO

Giudzà: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

è risultato quanto appresso:

ha pronunciato la seguente SENTE N ZA

nella causa contro: Armiliato Ernesto, nato il 7.Ii.1907 a Milano, stuccatore.

IMPUTATO

. 1) dei de_lit_ti di o~g_anizzazione di associazioni sovversive e di partecipazione, prev1st1 e ~unm dalla p.p. e dal 2° cpv. dell'art. 270 C.P. vigente, per ~vere, ~~] luglio r93I ed anche in precedenza, in Genova, Milano, Regg10 Emilia ed altrove, organizzato e diretto associazioni comuniste e per avervi partecipato; ,2) del delitto ~i propaganda sovversiva previsto e punito dall a P·P· d~ll art. 272 C.P. vigente, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e dt luog~, fatto pr?paganda sovversiva mediante distribuzione di stampe del Partito Comumsta; 3) _del deli_tto di ~so di at~o falso previsto e punito dall'art. 489, P·P·, C.P._ v1gente, m relaz10ne agh art. 476- 482 stesso codice, per avere, nel l~1~lio 1931, fatto scientemente uso di falso passaporto e di fals-a carta d 'identrta allo scopo di occultare il suo vero essere nello svolgimento dell'attività comunista nelle località sopraddette; 4) dei reati di e:patrio cla~destino per fi ne politico e cli omesso pagamento della. tassa sui passaporu, previsti e puniti rispettivamente dagli art. 158 le~ge eh P.S. 18.6.193:r, n. 773, e 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG., P:r e~sere espatriato, nella seconda metà dell'anno 1927, senza essere m~mto d1 passaporto o di altro documento equipollente, e per aver omesso eh pagare la tassa relativa al passaporto.

In data 1°.8.1931, a Reggio Emilia, l'Autorità di P.S. procedeva all'arresto di un individuo che per il suo contegno aveva dato luogo a sospetti. Al momento dell'arresto esibiva una carta d 'identità, una tessera del P.N.F. ed un'altra dell'O.N.D. intestate al nome di Verga Pietro. Tali documenti da un primo sommario esame apparivano falsi perché scritti con la medesima calligrafia. Eseguita una minuziosa perquisizione nella valigia di cui era in possesso l'individuo, fu rinvenuto uno specchio portatile nel cui fondo si trovarono nascosti un passaporto svizzero rilasciato il 19.5. 1931 al nome di Pironi Paul e una carta d'identità rilasciata dal Comune di Trieste in data 14.1.1930 al nome di Bertolotti Giuseppe . Anche questi documenti erano falsi. Dall'esame della valigia si constatò che essa era a doppio fondo abilmente simulato e dentro furono trovate le seguenti stampe di propaganda sovversiva: 29 copie del giornale << Battaglie Sindacali )) in data 1".8.1931; 29 copie del giornale « l'Unità )J in data 1°.8.1931; 6r copie di un manifestino della Confederazione Generale del Lavoro; 16 opuscoli dal titolo « Come lottare contro il fascismo)); 12 opuscoli intitolati << La terza conferenza della Confederazione Generale ciel Lavoro d'Italia J>; 9 opuscoli intitolati « Conflitto fra fascismo e chiesa )J; 25 opuscoli intitolati « Via gli agrari ed i fascisti dalle campagne>>. Furono anche rinvenuti: un cliché metallico in tre pezzi per il giorn~le « Battaglie Sindacali »; una cartolina illustrata pronta per la spediz10ne all'indirizzo: Monsieur Formigani, Rue Cloys 55, Paris, datata da Reggio Emilia 1°.8.1931; un notes con appunti; sei foglietti staccati dallo stesso notes contenenti appunti vari a lapis ; un foglio scritto a penna in data 25.7.1931 del tenore seguente: « Carissimo, il comp. che ti consegnerà 9uesto biglietto viene mandato da fuori per fare uscire il giovane dalla città; il legale adulto della città, scura il giovane della stessa città, e i comp. di Imola. E' stato deciso che voi dovete uscire subito dopo aver regolato la continuità in modo tale per una facile ripresa. Saluti ... or ... >). . L'Armiliato tanto davanti alla P .S. ed al Giudice Istruttore, quanto al dibattimento, ha fatto ampie dichiarazioni: ha detto che appartiene al Par-


TRIBUN,\LE SPECIALE PER Lt\ DIFESA

PRIMA PARTE :

DELLO STATO

tito Comunista e che verso la metà dell'anno 1927 emigrò in Francia con documenti falsi fornitigli ?a! partito, e _da Parigi fu n:a:1dato a !"fosca per frequentare la scuola sovietica. Che, ritornato a Pang1, ebbe incarico il 27.7.1?31 da un funzionario del partito di andare a Lione dove il 25 luglio ebbe m consegna da un altro funzionario i documenti falsi che o-li furono trovati nella perquisizione con l'ordine di tenersi pronto per unt missione da compiere in Italia. Che due giorni dopo, è cioè il 27 luglio, ebbe dallo stesso funzionario la valigia col materiale di propaganda con l'incarico di portarlo ai compagni comunisti di Ferrara e di Reggio Emilia che si sarebbero presentati a lui in seguito ad appuntamenti fissati dall'estero. Soggiunse che, partito da Lione il 27 luglio, passò la frontiera di Ventimiglia e la mattina del 28 giunse a Genova donde partì per Ferrara; ma non /vendo tr~vato i!1. questa ci~tà nessuno all'appuntamento fissato, prosegui per ~egg10 Em1ha, ?ove gmnse alle ore 19 del 30 luglio prendendo alloggio all albergo San Gmseppe. Che il 3r si presentò a lui un individuo il quale si fece riconoscere con un segno convenzionale prestabilito ed, al suo invito di prendere in consegna il materiale di propaganda, dichiarò che non ,poteva riceverlo. Che, in seguito a sua richiesta, detto individuo promise di presentargli un compagno . di Bologna o di Modena, ed egli gli diede lire 500 per le spese occorrenti, fissando un appuntamento per le ore 14 del giorno 2 agosto; appuntamento però che non ebbe luogo per il suo arresto. Ha soggiunto I' Armiliato che egli aveva fatto in precedenza un altro viaggio a Reggio Emilia dove era giunto il 17.7.193 r proveniente da Lione, munito di passaporto svizzero falso, ed aveva portato con sé due valio-ie a doppio fondo con materiale di stampe da consegnare a certo Claudio il fece ritorno quale . però non si presentò all'appuntamento; e pertanto eali b a .L10ne riportando le due valigie intatte. Che nei due viaggi fatti in Italia egli fece sempre uso dei documenti falsi di cui era stato fornito e sui quali aveva apposto la propria firma. Ha concluso il suo interrogatorio al dibattimento dichiarando di sentirsi orgoglioso della missione che il suo partito gli ha affidato venendo in Italia, ma ha negato di avere svolto alcuna attività per la ricostituzione del partito, in quanto che egli era semplicemente un corriere . In ordine al biglietto mandatogli dal Depangher nel carcere di Reggio Emilia, in cui questi gli raccomanda il silenzio e di affermare che non si conoscono, l'Arrniliato non poté fare altro che confermare di averlo ricevuto. In base alle suddette risultanze si può concludere che il dibattimento non ~a off~rto elementi sufficienti per ;ffermare la colpevolezza dell' Anniliato m ordme al reato di organizzazione del Partito Comunista in Italia in quanto non è rimasto accertato che eali avesse svolto attività in tal senso. Perciò da questo capo di accusa dev~ essere assolto per insufficienza di prove.

SEN'l'ENZE

PRONUNZIATE

1 93

DAL T .S.D.S.

Che invece si è raggiunta pienamente la prova della sua colpevolezza ·n ordine agli altri reati a lui a;critti per le sue stesse confessioni. 1 E poiché e<rli ha dichiarato di avere concorso alla falsificaz ione del passaporto e della carta d'.identità (di cui f~~e uso),_appon~ndo la propria firma e fornendo la propria fotografi.a per 1mtegraz10ne dei suddetti documenti il fatto riveste i caratteri del reato di concorso nella loro falsificazione ' ai sensi degli art. uo - 482 in relazione all'art. 476 C.P. vig~nte, anziché di semplice uso di detti documenti senza concorso nella falsificazione a senso dell'art. 489 stesso codice, per cui la rubrica deve essere modificata in tal senso. Dimostrata nel modo avanti detto la colpevolezza dell' Armiliato in ordine ai reati di partecipazione ad associazioni sovversive, di falsificazione di documenti, di ~s~atrio clan~estino per fine politico e di m~ncat.o p~1gamento della tassa sui passaporti, ora non resta che passare all appl icazwne delle pene. . Ed il T ribunale nel determinare la misura tiene conto del grado di responsabilità deil'Armili ato desunto dall'attività da lui svolta e dalla pericolosità dimostrata. Pertanto gli infl igge: - per il reato di partecipazione ad una associazi_one sovversiva di reclusione a norma dell'art. 270, 2° cpv., del C.P. vigente;

2

anni

- per ii reato di propaganda sovversiva 5 anni di. reclusi~~1e a ~o~ma dell'art. 272, p.p., suddetto C.P.; alla quale pena aggmn~e 1mterchz10ne perpetua dai pubblici uffici a norma clell' art. 29 stesso codice; - per il reato cli concorso nella falsificazione cli documenti r anno di reclusione a norma degli art. 1 ro - 482 in relazione all'art. 76 codice medesimo; - per il reato di espatrio clandestino per motivo politico 2 anni cli reclusione e lire 20.000 cli multa a norma dell'art. 158, p.p. , legge di P .S.

18.6.1931, n. 773; - per il mancato pagamento della tassa sui passaporti lire ~40 di pena pecuniaria a senso dell'art. 9 R.D. 30.12.1923, n . .3279, e dell art. 3

R.D. 21.6.1928, n. 17ro. , E procedendo al cumulo delle dette pene_della recl_usione a ~ori:na delI art. 73 C.P. vigente, determina la complessiva pena m IO anrn di. reclusione ferme restando lire 20.000 di multa e lire 240 di pena pecun iaria. Poiché l 'Armiliato deve essere dichiarato persona socialmente pericolosa a senso ed ao-li effetti degli art. 202 - 203 - r33 C.P. vigente, devesi aggiungere alla pen~ della reclusione, come sopra inflittagli, 3 anni di libertà vigilata a norma dell'art. 230 suddetto codice. 13. -

u.s.


1 94

TRIBU:-1/\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ritenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.. Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati, avendo attinenza con i reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente. P, Q. M.

Letti ed applicati gli art. 270, 2° cpv., 272, p.p., 29- 73 - 202 - 203- 133230- 240 - uo-476 - 482 C.P. vigente; 158 legge di P.S. 18.6.1931 , n. 773; 9 R.D. 21.6.1928, n. 1710; 479 - 488 C.P.P. vigente, assolve Armiliato Ernesto dal reato di organizzazione di associazioni sovversive per insufficienza di prove. Lo ritiene invece colpevole degli altri reati a lui ascritti, modificando la rubrica in ordine alla imputazione di uso di documenti falsi, in concorso n~lla falsi?c~zione di detti documenti, e lo condanna alla complessiva pena d1 10 anm dt reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici , a lire 20.000 di multa, a lire 240 per la tassa sulle CC.GG., a 3 anni di libertà vig~lata, al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenuncnto durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 23.4.1932 - Anno

X:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA P/\RTE:

SE>ITENZE PRO:-,IUNZI/\TE

DAL T.s.o.s.

1 95

SENTENZA N. 37

Rcg. Gen. n. 1052/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

ba pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Satti Teodoro, nato il 20+1876 a San Romano Garfagnana (Lucca), muratore. IMPUTATO

Del delitto di offese all'onore del Capo del Governo, previsto e pu~ito dall'art. 282 C.P. vigente, per avere, il 29.10.1931, in San Rocco, frazione del Comune Toiano Sovicille (Sien a), alla presenza d_i due persone, o~f~s~ l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo, dicendo: « Mussolm1 e uno sfruttatore, un ladro, affamatore del popolo, rinnegato, lazzarone! Mangia tutto lui, mentre noi si crepa dalla fame». Con l'aggravante della recidiva reiterata a senso dell'art. 99, u.p., in relazione ai numeri 1 e 2 del 1° cpv. dello stesso articolo C.P. vigente.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Armiliato viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dal 1°.8.1931 al 14.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni 13. Il T.S.D.S., con declaratoria emessa il 12.1.1933, dichiara « cessata per amnistia l'esecuzione della condanna, della misura di sicurezza e della pena accessoria inflitta confermando la pena pecuniaria di lire 240 per la contravvenzione finanziaria perché esclusa dall'amnistia>>.

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola, IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: L'Arma dei RR.CC. di Toiano Sovicille (Siena), in data 29.10.1931, traeva in arresto il nominato Satti Teodoro poiché era stata informata da alcune persone che costu i nel pomeriggio dello stesso giorno trovandosi nel-


T Rll!UN,\LE Sl'EC!ALE

PRIMA P,\l\T E :

PER LA DIFESA DELLO STATO

la frazione San _Ro_~co aveva fat~o, pr~ma dentro un'osteria e poi sulla strada, a)la presenza d1 p1u persone, discorsi contro il fascismo ed il Governo Naz ~onale, _cd aveva anche proferito le seguenti parole oltraggiose all'indirizzo d1 S.E. il Capo del Governo: « Mussolini è uno sfruttatore, un ladro, un affamatore del popolo, un rinnegato, lazzarone! Mangia tutto lui, mentre noi si crepa di fame >> . . Procedendosi con~ro il _Satti, sebbene egli negasse quanto gli si attribu~va d_ando_ una vers10ne diversa al fatto, pure l'accusa è stata confermata ~a1 testimoni. che erano presenti; per cui egli è comparso all'odierno dibattunento per rispondere del reato di offese al Capo del Governo a senso del1' art. 282 C.P. vigente. Interrogato, ha ripetuto quanto aveva detto all'Arma dei RR.CC. ed al Giudice Istruttore_ e cioè_che, trovandosi da più di un mese disoccupato, era anelato nella frazione d1 San Rocco in cerca cli lavoro, ed essendo entrato in una osteria per bere un po' cli vino, discorrendo con le persone presenti, aveva, detto ch_e _non lavo~o, che. siamo nel la miser.ia e si crepa di fame, perche Mussolini ha ritirato I clenan. Invece i testi Marrocchesi, Salvadori, Andreani, che erano presenti al f~tto, _hanno. confermato al dibattimento che il Satti, in primo tempo nell ostena e poi sulla stra_da, se~za alcun motivo e senza alcuna provocazione, aveva sbraitato contro il fasc~smo ed aveva J?roferito all'indirizzo del Capo d~l _Governo le parole offensive che erano riportate nel verbale dei carabimen, tanto che avevano dovuto intervenire essi energicamente per farlo smettere. . Gli stessi testimoni hanno sogcriunto che il Satti' nel momento del fatto , . . b non appanva ubnaco, ma si trovava in condizioni normali. Ora quando si consideri che i suddetti testimoni non avevano nessun motivo di ra~core per a~cusare il Satti il quale, non essendo del luogo, era da _lor? persmo sconoscmto, devesi ritenere raggiunta la prova del fatto attnbmto al detto Satti. . E ~oiché il ~atto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 282 C.P. vigente, sia nell'elemento materiale, che nell'elemento psichico in qu~nto è risultato che il Satti aveva piena capacità d'intendere di volere, egli deve essere ritenuto colpevole del detto reato . . Po~ché dal cert\ficat? penale risulta che egli ha riportato una lunga sene d1 co~danne cl1 cm una per oltraggio alla forza pubblica e l'ultima condanna nmonta a meno di cinque anni da questo nuovo reato, deve essere riten~to recidivo reiterato a senso dell'art. 99, u.p., per il concorso delle due_ circostanze app~ovanti cli cui ai numeri r e 2 del r" cpv. dello stesso articolo del C.P. vigente. E pertanto, il Tribunale, tenendo conto della crravità ciel fatto e del1' aggra~ante della recidiva come sopra specificata, coidanna il Satti a 3 anni di reclusione.

C:~

e

SEKTENZE

PRONliKZ !ATE D1\L T.S.ll.S.

1 97

Ritenuto che la pena di reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a senso dell'art. 29 C.P. vigente. Ritenuto, inoltre, che il Satti deve essere dichiarato individuo socialmente pericoloso a senso ed agli effetti degli art. 202 - 203 - 133 codice suddetto e, come tale, è il caso di infliggergli anche r anno cli libertà vigilata, a senso degli art. 228 - 229 stesso codice. Ritenuto, infine, c.he alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e delle spese del mantenimento durante la detenzione preventiva (art. 488 C.P.P .). P. Q .

:-.f.

Letti ed applicati gli art. 282 -99, 2° cpv., in relazione ai numeri 1 e 2 del 1° cpv., 101 -202-203 - 133-228-229 C.P. vigente; 488 C.P.P. vigente, dichiara Satti Teodoro colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna a 3 anni di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ad 1 anno di libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e delle spese ciel proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 23.4.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL PASCICOLO DI ESECUZIONE

I precedenti penali del Satti escludono l'applicazione dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403. . A seguito di istanza di grazia inoltrata personalmente dal condannato 11 12.1.1933 viene concesso, con decreto del 26-4-1934, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Satti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.4.1934 ed avviato alle Carceri Giudiziarie di Civitavecchia per scontare la pena di 3 mesi di arresto inflitta, per un reato contravvcnzionale, dal Pretore di Lucca con sentenza ciel 29.8.1931. Detenuto dall'8-4-1932 al 29-4-1934. Pena espiata : anni 2 e giorni 21.


198

'l'R!BUNALE SPECIALE

l'ER

l.A l)IFES,\

l>ELl.O STATO PRIMA

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con ~o~h{ r;ato per il quale ~enn~ condann~t.o il Satti è stato abrogato d' . • · · 4._9· 1944, n. 288, il Tnbunale Militare Territoriale di R 1 d ic uar~ ~~n ordm~za del 27. r. 1961 « cessati gli effetti penali della anna m Itta al Satt1 dal T.S.D.S. con sentenza del .., h; · ~ 1 2 oggetto dell a sentenza in questione non costituiscono-3~t ;~at!:~c e I fatti

~:a

PARTE :

SENTENZE

PRONUNZIATE

Reg. Gen. n. 60/ 1927 e 337/ 1931

DAL T ,S,D.S,

1 99

SENTENZA N. 38

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe , Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro : Pratolongo Giordano, nato il 22.2.1905 a Trieste, caffettiere; Vanni Melchiorre, nato il r2.3. r904 a Greve (Firenze), operaio elettricista.

IMPUTATI

Il primo: r) del delitto di cui all'art. 134, n. 2, in relazione agli art. 120- u8, n. 3, C.P. 1889, per avere, in Limena (Padova) ed altrove, il 5.4.1926 e anteriormente, preso parte attiva alla esplicazione del programma rivoluzionario del Partito Comunista, conccrtando e stabilendo, in omaggio alle superiori istruzioni e d.irettive, di commettere a mezzo di proseliti e simpatizzan ti, guadagnati alla propria causa tra le masse di determinate zone territorio, fat ti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poteri dello Stato, al fine di mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Governo;

?i

. 2) del delitto di cui agli art. 63 - 252 C.P. 1889, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. commesso fatti diretti a suscitare la guerra ci.vile, attuando un'i ntensa propaganda sovversiva espletatasi , fra l'altro, co l d1~fondere tra le reclute il giornaletto e< La Recluta » stampato alla macchia e rncitan te alla guerra civile e all'insurrezione armata dei lavoratori; 3) dei deli tti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in epoca imprecisata ma anteriormente e non oltre il 7.5.1931, a Bologna ed altrove, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per


200

T RIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ordine della Pubblica Autorità, e svolto attiva propaganda delle dottrine dei programmi e dei metodi di azione di detto partito; ' tj.) dei delitti di cui all 'art. 285, n . r e 3, C.P. 1889, per essersi reso colpevole di contraffazione di carte d 'identità e passaporti, ed uso sciente deo·li stessi documenti falsifica ti; b

5) del delitto di cui all'art. 278 C.P. 1889, per avere firmato un certificato penale falso a nome di Princi valli Aucrusto · -

b

'

6) del deli tto di cui al.l'art. r6o della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 18 8, 4 per espatrio cl andestino determinato da movente pol itico, effettuato nel dicembre T926; _ 7) della contravvenzione di cui all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, della legge sulle CC.GG., in relazione all'art. 35 dell'annessa tariffa modificato con R.D .L. 26.2.1931, n. 3r5, per non aver pagato la relativa tassa di passaporto. Il secondo :

I) del .delitto di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv. , della legge 25.rr .1926, n. 2008, per avere, m Bologna ed altrove, in epoca anteriore e non oltre il 14.5. r93 r, appar~e!1uto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della P~1bblica Autonta, e svolto propaganda a favore di detto partito; 2). del delitto di cui all'art. 285, n . 1 e .3, C.P . 1889, per avere, in Firenze il 2r..1r.r929 e nelle circostanze di luogo sopraindicate, fa lsi ficato un passaporto e una carta d'identità e fat to uso sciente di detti documen ti in FirenA ze ed altrove; '

3) del delitto di cui all'art. 278 C.P. 1889, per fa lso in certificato penale, commesso in Firenze il 5.3.1931. JN PUBBLICA UDIENZA

_Dd~ta la lettura della. sentenza di accusa e degli altri atti processuali , sentito 11 P.M. nelle sue nchieste, sentiti gli accusati che coi loro difensori hanno avuto per ultimi la parola,

IN F ATTO EC IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: . La Regia Questura di Padova con rapporto in data 8-4-1926 denunziava all'Autorità Giudiziaria locale Pratolongo Giordano di Trieste, fidu-

PRI:1-!A PARTE:

SEN TEN ZE

PROK lJNZl/\TE DAL

'I' .S.D.S.

201

iario del Partito Comunista per la suddetta zona, informando che costui

fi 5 aprile di detto anno si era recat~ da .Tr~este a ~adova per pre~dere parte ad un convegno indetto da un emissario_ mt~rreg10nale. d~l ~art1to _C?munista, e che in tale occasione il detto emissario aveva d1stnbmto .agl.1 mte~venuti che erano tutti fiduciari delle province del Veneto, pacdn d1 mamfestin/ sovversivi intitolati « La Recluta >) perché li portassero ciascuno nella . propria zona allo scopo di diffonderli. . Dallo stesso rapporto risultava che 11 Pratolongo fu tratto 111 arresto la sera stessa del 5.4.1926 verso le ore 23 alla stazione fe rroviaria di Padova mentre si accingeva a fare ritorno a Trieste. Che, perquisito, fu trovato in possesso di un pac~o contenente cent~ dei suddetti manifestini intitolati « La Recluta )) e che mterrogato confesso di averli ricevuti dall'emissario del Partito Comunista nella riunione. Sottoposto per tal fa tto il Pratolongo a procedimento penale la Sezione di accusa della Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 27.10.192? lo rinviava a giudizio per i reati a lui ascritti e con temporanea1~ente ordinava la sua scarcerazione, perché i detti reati non comportavano 11 mandato di cattura. Rimesso a piede libero il Pratolongo, per sottrarsi ai rigori della gmstizia, emigrò clandestinamente all'estero nel dicemb:e 1926. _ Nel frattempo veniva istituito il T ribuna!: Sp:ciale .P:r la d1fes~ dello Stato con la legge del 25. rr.1926, n. 2008, e gh attt relat1v~ al proced11nento contro il Pratolongo ed altri suoi correi venivano trasmessi per competenza al detto Tribunale. E la Commissione Istruttoria, con sentenza in data 28.II.1927, rinviava per glì stessi fatti il Pratol.ongo e gli altri al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati di cospirazione contro i Poteri dello Stato a. ~enso degli art. 134, n. 3, e 120 C.P. 1889, e di istigazione alla guerra c1V1le a senso degli art. 63 - 252 stesso codice. . . Al dibattimento, che ebbe luogo nella udienza del 13.2.1928, il procedimento nei ricruardi del Pratolongo veniva stralciato e rinviato a tempo indeterminato : causa della sua latitanza all'estero (r). Senonché ai primi dì aprile 1931 il Pratolongo ritornava in ~talia,_ pe1: incarico della centrale comunista di Parigi, fornito di documenti falsi, di denaro e di materiale di propaganda sovversiva per prendere contatti con esponenti del movimento sovversivo in Italia. Andò, a suo dire, a Milano ed a Bologna per avvicinare i funzionari locali. A Milano s'incontrò con tale Giovanni ìl Piemontese, non meglio identificato, gli consegnò lire 6.000 per conto del partito ed il materiale dì pro-

(r) Vedi ,, Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 », pag. 51.


20:2

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STi\TO

- -- - -- ---- - -- ------ ------- - - ---paganda portato dall'estero e si mise a sua disposizione, giusto ordine ricevuto dalla centrale di Parigi prima di partire. . , Il Giovanni lo incaricò di andare a Bologna col funzionario di quella ;itta. La Questura di Bologna avendo avuto notizia della presenza del Pratolongo, e dei suoi contatti con elementi comunisti, lo trasse in arresto il

7·5· 1 93I. Perquisito, fu trovato in possesso di: una carta d'identità falsa rilasciata a Firenze l'II.12.1929 al nome di Princivalli Augusto; un'altra carta d'identità falsa rilasciata a Roma in data 29.3.1929 al nome di Balestra Gino; un passaporto francese senza fotografia rilasciato a Rennes il r5.9.r930 al nome di Gallé Maurice; un rendiconto di bilancio dal 17 marzo al r7+1931 contenente entrata ed uscita di somme; un foglietto con l'indicazione di entrate e spese per il mese di aprile; un taccuino con appunti riguardanti versamento di somme e frasi abbreviate; un certificato penale falso rilasciato a Firenze in data 23.r2.r930 al nome di Princivalli Augusto; quattro chiavi di cui due destinate ad aprire una camera mobiliata che egli teneva in fitto a Milano, via dell'Arno n. 2, la terza apparteneva ad una valigia e la quarta ad una borsa che aveva con sé. Eseguiti accertamenti a Milano si rintracciò la camera mobiliata, da lui stesso indicata, ed in essa furono rinvenute due valigie a doppio fondo contenenti oltre effetti personali i seguenti documenti: un passaporto belga con la fotografia del Pratolongo al nome dì Dronet Gustavo; una relazione datata 30.4.1931 senza firma, diretta dal centro esterno giovanile al centro interno giovanile comunista; una relazione dal titolo « Rapporto della mia permanenza dal 20 al 3r.3.r93r >) a firma Brunello, riguardante l'attività comunista svolta in Sicilia; una lettera datata 4.5.1931 a firma Brunello, indirizzata « Compagni >); un elenco con l'indicazione di città e del numero di c?mpagni designati per ogni città a partecipare ad un congresso; una cartolina illustrata in bianco raffigurante S.A.R. il Principe Ereditario, un criptogramma e . due fotografie di sconosciuto; alcuni fo<rli di pubblica. . b z1om estere comumste. Dopo l'arresto del Pratolongo la Questura di Bologna proseo-uendo nelle indagini veniva a conoscenza della presenza di un altro f~restiero in detta città, che si teneva in contatto con clementi comunisti. Rintracciato, fu arrestato il 14.5.1931, e fu identificato per il comunista Vanni Melchiorre già assegnato al confino di polizia dalla Commissione provinciale di Genova nel maggio 1927 e riuscito ad emigrare clandestinamente in Francia. Perquisito, fu trovato in possesso di: una carta d'identità falsa rilasciata a Firenze il 2r. r1.1929 al nome di Pettiti Alfredo; un passaporto belga falso con la fotografia del Vanni r ilasciato a Liegi il r3.3.r93r al nome di Cardel Henrj; un certificato penale falso rilasciato a Firenze in data 5. 3. r.931 al

PR(~A

PARTE:

SENTENZ E PRONUNZIATE

DAL T.S. !).S.

203

nome del detto Pettiti Alfredo; un criptogramma; un foglietto con parole abbreviate e numeri; una minuta di manifestino destinato agli operai della bonifica dell'Idice della provincia di Bologna; quattro chiavi delle quali una destinata ad una piccola borsa che il Vanni aveva con sé al momento dell'arresto e le altre tre appartenevano evidentemente a delle valigie. Difatti si è accertato che due delle dette chiavi aprivano perfettamente due valigie contenenti indumenti trovati presso la vedova Ariatti Luigia di Bologna la cui casa era il recapito degli emissari comunisti. E si è ritenuto pertanto che le dette valigie appartenessero al Vanni, anche perché nel cassetto di un comò in casa dell' Ariatti fu trovata, fra gli indumenti di cui sopra, una cartolina illustrata rappresentante un paesaggio identica ad altra cartolina trovata presso il detto Vanni. Durante l'istruttoria il procedimento a carico del Vanni venne con ordinanza del Giudice Istruttore abbinato a quello del Pratolongo perché si è ritenuto che l'attività svolta dal Vanni a Bologna avesse relazione con l'attività svolta dal Pratolongo nei giorni precedenti nella stessa città. Interrogato il Pratolongo all'odierno dibattimento sulle singole accuse a lui ascritte in rubrica ha dichiarato che è vero che nell'aprile 1926 egli, quale fiduciario della zona di Trieste, è andato a Padova per prendere parte ad un convegno indetto dall'emissario interregionale e che in detta occasione ebbe un pacco di manifestini, e precisamente quelli sequestratigli al momento dell'arresto, per portarli a Trieste e per distribuirli, ma ha negato di aver cospirato per provocare l'insurrezione armata contro i Poteri dello Stato e di avere fatto opera d'istigazione alla guerra civile. Ha confessato che nel dicembre 1926 è emigrato clandestinamente in Francia per motivi politici e che è entrato a far parte della organizzazione comunista. Che nell'aprile r931 ebbe incarico da certo Lenti [identificato per il pericoloso comunista Zanelli Ezio ( r)] di venire in Italia per conto del Partito Comunista e prendere contatto con i fiduciari di Milano e di Bologna. Che a tale scopo il Lenti gli consegnò i documenti falsi che furono ~equ.estrati, lire 6.000 e materiale di propaganda per darli a certo Giovanni 11. Piemontese a Milano e mettersi a disposizione di costui. Che il Lenti gh ha dato altre 4.000 lire per provvedere alle spese occorrenti per lui stesso. Che il Giovanni lo incaricò di andare a Bologna a prendere contatto con il compagno bolognese, ma l'incontro non ebbe luogo. Che i documenti sequestratigli, e cioè: il foglio del bilancio dal 17 marzo al 17-4.1931; il foglio d~lle spese e delle entrate del mese di aprile; il foglio con parole abbreviate e somme; la relazione datata 30 aprile; il rapporto sulla permanenza d_al 20 al 31.3.1931 a firma Brunello; i ritagli di carta su cui sono indicati città e compagni per un convegno; la cartolina con l'effige di S.A.R. il

(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1.927 )>, pagg. 437 - 438.


TRIB UKALE SPECl :\ LE

PER LA DI F ESA D ELLO ST ATO

Principe Ereditario e le stampe comuniste scritte in francese; tutti questi documenti gli furono dati dal Giovanni per portarli alla centrale di Parigi. Ha soggiunto che i documenti falsi a lui sequestrati non sono stati fabbricati da lui, ma gli furono forniti dal Lenti a Parigi, ed egli, oltre ad aver dato la propria fotografia per la integrazione di detti documenti, li ha anche firmati. Ha infine dichiarato di avere fatto uso di detti documenti falsi per occultare le sue vere generalità. Si osserva che il dibattimento non ha offerto elemen ti sufficienti per potere affermare la colpevolezza del Pratolongo in ordine ai reati di cospirazione contro i Poteri dello Stato e di istigazione alla guerra civile, in quanto non è rimasto accertato che egli a Padova,· nell'aprile 1926, abbia partecipato a fatti che integrano le due suddette figure di reati. E pertanto è il caso di assolverlo da detti reati per insufficienza di prove. Che in ordine a tutti gli altri reati a lui ascritti la prova è raggiunta non solo per i documenti che gli sono stati sequestrati, ma anche per le sue stesse dichiarazioni, avendo confessato egli esplicitamente di essere convinto comunista, di appartenere al Partito Comunista, di avere portato dal1'estero in Italia materiale di propaganda consegnandolo a Giovanni il Piemontese, di aver fatto uso di documenti falsi sequestratigli per occultare le sue vere generalità, di avere espatriato clandestinamente nel dicembre 1926 senza passaporto e senza pagare la relativa tassa. Si osserva, però, che in ordine al reato di formazione del documento fa lso, costituito dal certificato penale al nome di Princivalli Augusto, egli ha dichiarato di non averlo fabbricato, ma ricevuto dal Lenti . Però il possesso di detto certificato, al fine di occul tare le sue generalità, induc~ a riten.ere che egli lo abbia firmato o quanto meno sia concorso alla formaz10ne. E poiché il Pratolongo al dibattimento, su contestazione fattagli dal Pilli, ha dichiarato di avere contribuito all a formazione della carta d'identità fa lsa, di cui fu trovato in possesso, fornendo la propria fotografia ed apponendovi la firma falsa, devesi ritenere che il reato di cui all'art- 278 C.P. abrogato è costituito non solo dalla fo rmazione del certificato penale falso, ma anche delle carte d'identità fa lse. Ma la pena da applicare è quella degli art. 476- 482 del nuovo C.P., che prevedono lo stesso titolo di reato, perché detta pena è più favorevole all 'imputato, e ciò a senso dell'art. 2 , 2'' cpv., del nuovo codice. Pertanto il Pratolongo, ad esclusione dei reati di cospirazione e di istigazione alla guerra civile, deve essere ritenuto colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti. L'imputato Vanni al dibattimento ha dichiarato di essere comunista e che, trovandosi a Bruxelles, è stato mandato dal partito in Italia, con passaporto e con altri documenti falsi che gli sono stati sequestrati, con

PRIMA PART I;:

SL,);TENZE PRO:-<UNZIATE

DAL T .S.fJ.S.

l'incarico di recarsi a Bolzano e prendere contat~o con un alt.ro compagno onde rimettergli un foglietto, con parole abbrevia.te e 1'.ll_men, e .la b~zza di un manifestino, come pure per assumere dati prec1S1 sulla s1tuaz1one degli operai agricol i. Che, non avendo incontrato il compagno. che gli e:a stato indicato, proseguì pe~ Bologna sen~a .uno sc~po d~t:rmmato, e?. \n detta città non ebbe contatti con compagni d1 fede ne esplico alcuna att1v1ta. Dai documenti sequestratigli e dalle indagini esperite dalla P.S. si .è accertato che il Vanni a Bolorrna allo<rniò nei giorni II, 12 e 13 . maggio·1 b bb sotto il falso nome di Pettiti Alfredo. Che a Bologna ebbe contatti con 1 compagno Zanarelli Angiolino, nome in?icato .n~l foglietto .delle abbreviazioni in prima riga con la segu~nte s~n~ta : Z1l~1 + Ano.+ .Bn + 4218 - 19 che significava appunto: Zanarelli Ang10hno . - . via Barb1en 42, . appuntamento dalle ore 18 alle ore 19. Che la sua 1mss1one a Bologna nguardava anche gli operai della bonificà dell'Idice della provincia. Quanto ai documenti falsi sequestratigli, egli ha confessato di averne fatto uso per nascondere le sue vere generalità, ma ha .dichi~r~1to di averli ricevuti tutti, compreso il certificato penale al nome di Pemti Alfredo, a Bruxelles. Si osserva però che il possesso di tale certificato fa ritenere .che egli lo abbia firmato, o quanto meno abbia concorso alla sua fonnaz10ne, come documento di copertu ra. E poiché a precisa contestazione fattagli dal P.M. ha dichiarato ?i ave~~ contribuito alla formazione della carta d'identità fa lsa al nome di Pettltl Alfredo, fornendo la propria fotografia ed apponendovi 1~ firma. fa!sa, devesi ritenere che il reato di for mazione di documenti fals i è costituito non solo dal certificato penale, ma anche dalla carta d'identità. Il Vanni ha necrato che le valioie rinvenute presso la vedova Ariatti appartenevano a lut Ma essendo ri~ultato che le chiavi a lui sequestrate aprono perfettamente le due valigie e che tra gli indumenti fu trovata una cartolina illustrata identica a quella sequestrata al Pratolongo, devesi ritenere che le due valigie a lui appartenessero. Poiché è anche risultato che le dette valigie dopo il suo arresto furono depositate, prima presso un'agenzia e poi furono portate in casa della vedova Ariatti, ciò fa ritenere che il Vanni a Bologna aveva preso contatto con elementi comunisti. Sebbene non sia rimasto accertato che egli abbia portato materiale di propaganda, pure non è da escludere che le due suddette valigie fosser~ servite al trasporto di materiale di propaganda. E perciò da. q~esto capo. di accusa il Vanni deve essere prosciolto con la formula dub1tat1va della insufficienza di prove. Invece essendosi raggiunta la prova in ordine alle altre imput~zion! ascrittegli, di appartenenza al Partito Comunista, cli uso di documenti falst


206

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

e ?i forma~ione. di documenti. fals.i, i~ ~ an~i. deve ~ssere ritenuto colpevole dei suddetti reati a senso degli articoli c1tat1 m rubnca. , E quanto al. reato previsto dall'ar~. 278 C.P. 1889 la pena da applicare e que~la ?,el cornspondent; reato prev~sto dal nuovo C.P. agli art. 476 - 432 perche piu favorevole ali 1mputato, gmsto quanto dispone il 2° cpv. del1' art. 2 del vigente codice. Passa~do q u!ndi all'applicazione delle pene, il Tribunale nel determinare la nmu,ra .ti~~e conto del grado ~i resp?ns~bilità di ciascun imputato desunto dall att1V1ta svolta e dalla pencolos1ta dimostrata. A Pratolongo Giordano infligge : . - ,.per il. r~ato di appartene:nza al .P~rtito ~omunista 5 anni di reclus:one e 1mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici a norma del 1" cpv. delI art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008; - per il reato di propaganda 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata ]e(rne · bb

PRIMA !'ARTE:

SENTE:-lZE

PRONUNZIATE

DAL T.S.J).S.

_ per il reato di formazione di documenti falsi a norma degli art. 476 - 482 C.P. vigente.

2

207

anni di reclusione

E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 5 anni di reclusione e nella interdizione . . . . perpetua ~ai pubb!ici uffì.~i. Poiche anche 11 V anrn deve essere d1ch1arato persona soCJalmente pericolosa a senso ed agli effetti degli art. 202 - 203 - 133 del nuovo C.P., si ag(J'iungono alla pena della reclusione come sopra inflittagli 2 anni di libertà ~igilata a norma degli art. 228 - 229 del C.P. vigente. Ritenuto che i condannati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno è anche obbligato al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a nonna dell'art. 488 del C.P.P. vigente. Ritenuto che gli oggetti sequestrati avendo attinenza con i reati devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente.

'

- per il reato di uso sciente di documenti falsi a norma dell'art. 285, n . 3, C.P. 1889;

1

anno di reclusione

- per il reato di formazione di documenti falsi a nonna degli art. 476 - 482 C.P. vigente;

2

anni di reclusione

. - per .il reato di :spatrio clandestino per motivi politici 2 anni di reclusione e lire 20.000 d1 multa a norma dell'art. 158, p.p., legge di P.S.

18.6.1931, n. 773; - p~r .il mancato papamento della tassa sui passaporti lire 240 di pena pecumana a senso dell art. 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 75 ~-~· 1889, determina la complessiva pena in IO anni cli reclusione, l'intercl1z1one perp.e~ua dai pubblici uffici, lire 20.000 di multa e lire 240 quale pena pecumana per la tassa dei passaporti. Poiché il Pratolongo deve essere dichiarato persona socialmente pericolosa a senso ed. agli effetti degli art. 202 - 203 - 133 del C.P. vigente, alla pena della reclus10ne come sopra inflittatrli si ag(Jiunaono 3 anni di libertà . ·1 d , b b o v1g1 ata a norma cll art. 238 del vigente C.P.. A Vanni Melchiorre infligge:

P. Q •.\1.

Letti ed applicati gli art. 4, 1° e 2° cpv ., legge 25. u .1926, n. 2008; 68 285. n. 3, C.P. 1889; 476- 482 - 2, 2° cpv., 202 - 203 - 133 - 228 - 229 - 230 · 240 C.P. vigente; 479- 488 C.P.P. vigente; 160 legge di P.S. 6.u.1926, n. 1848; 158 legge P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 3 R.D.L. 21.6.1928, n. r7IO, assolve Pratolongo Giordano dai reati di cospirazione e di istigazione alla guerra civile per insufficienza di prove, e Vanni Melchiorre dal solo reato di propaganda anche per insufficienza di prove. . Dichiara entrambi gli imputati colpevoli degli altri reati a loro rispett1~amente ascritti col beneficio della legge più favorevole in ordine al reato d1 formazione di documenti falsi e condanna: Pratolongo alla complessiva pe~a di ro anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ~ lire 20.000 cli multa, a lire 240 per la tassa sulle CC.GG. ed a 3 anni di !1bertà vigilata; Vanni alla complessiva pena di 5 anni di reclusione, alla mterdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata. . Condanna entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva ed ordina la confisca delle cose sequestrate.

. --: per il ,~eato ~i. appartenenza al. Partit~ :omu~ista 3 anni e 6 mesi cli reclus10ne e I mterd1z1one perpetua dai pubbhc1 uffìc1 a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008;

Roma, 23-4-1932 - Anno X.

- per il reato di uso sciente di documenti falsi r anno di reclusione a norma dell'art. 285, n. 3, C.P. 1889;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


208

TRIBUNALE SPECI ALE PER LA D IPESA DE::LLO STATO

PRIMA PART E :

- -- - -- ---- -- - - -- -- - -- -- -- - NOT IZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

SENTE K ZE PROx U NZIATE !ML T.s . n.s.

SENTENZA N . 39

Reg. Gen. n. 17 / 1932

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5. 1r. r932,

209

II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

n. 1403:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Pratolongo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

il 14.11.1932. Detenuto dal 7.5.1931 al r4.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 7. Vanni viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Genova il 13. r r. r932. Detenuto dal 14.5.1931 al r3.rr.r932. Pena espiata: anni r , mesi 5 e giorni 29. Nei confronti del Pratolongo e del Vanni il T .S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12.r.1933, cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna, della libertà vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici confermando - perché esclusa dall'amnistia - solamente la pena pecuniaria cli lire 240 inflitta al Pratolongo per la contravvenzione finanziaria.

N ota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n . J3

ciel 21.2.1932, l'accusa nei confron ti del Pratolongo e del Vanni dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti, per insufficienza di prove, in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista. ·

Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENT EN Z A

nella causa contro : Depangher Mario, nato 1'8.9.1897 a Capodistria, pescatore.

IMPUTATO

r) del delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P., quale partecipe di associazione comunista;

2) del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P., per propaganda nel territorio dello Stato a favore di detta associazione sovversiva;

3) del delitto di cui all'art. 489, p.p., C.P., in relazione agli art. 476482 C.P., per avere fatto uso di due carte d'identità false, senza aver concorso nella- falsità; 4) del delitto di cui all'art. 495 del C.P. , per aver fatto mendaci dichiarazioni sulla propria identità agli agenti di P.S. che lo interrogavano; 5) del reato di espatrio clandestino per motivi politici previsto e punito dagli art. 160 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848, e 158 legge P.S: 18.?.1931, n. 773, per avere espatriato nel gennaio 1929 senza essere mumto <l1 regolare passaporto od altri documenti equipollenti; 6) della contravvenzione agli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710, per non aver pagato la tassa prescritta per il passaporto di cui al precedente capo cli accusa. Reati commessi in Reggio Emilia il 30. IJ. r931 e antecedentemente. Omissis 1 4,

.

u.s.


'l'RIBUKALF. SPECI ALE l'F.R L,\

2 10

PRIMA PARTE:

D I P ESA DELLO STATO

---------

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 270, 2° cpv., 272, p.p., IIO - 476 - 482 - 496- 2973 - 202- 203 - 133- 228- 229- 240 C.P. vigente; 158 legge P.S. 18.6.1931 , n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710; 479 - 488

C.P.P. vigente, dichiara Depangher Mario colpevole dei reati a lui ascritti modificando la r ubrica in ordine al reato di uso di documenti falsi, in concorso nella falsificazione di detti documenti, ed in ordine al reato di false dichiarazioni a senso dell'art. 496, anziché a senso dell'art. 495 C.P.. Conseguentemente lo condanna alla complessiva pena di 7 anni di reclusione, a lire 20.000 di multa, a lire 240 per la tassa sulle CC.GG., alla interdizione dai pubblici u ffici per la durata di 5 anni, a 2 anni di libertà vigil ata, al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 23-4-1 932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SENTEKZE P RO:-IU :-JZl1\TE l>AL T.s.n. s .

2 J I

SENTENZA N. 40

Reg. Gen. n. 819 - 639 / 1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N .;

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTE>JZA

nella causa contro: Memmo Romano, nato il

1° . 10.1902

a Venezia, carpentiere;

Altieri Ettore, nato il 9.6.r904 a Venezia, carpentiere; Sambo Vittorio, nato il 15. r. 1908 a Venezia, carpentiere; Menegazzo Albino, nato il r"+ 1906 a Venezia, fabbro;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Zaccolin Pietro, nato il 20. r . 1876 a Padova, bracciante; Ferialdi Pietro, nato il 15-5.1907 a Venezia, bracciante;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403:

Biasutto Gino, nato il 14.1.1912 a Poggibonsi (Siena), carpentiere; Pugiotto Vittorio, nato l'r r.10.1904 a Venezia, carpentiere;

Depangher Mario viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 15.11.1932. Detenuto dal 30.n.1931 al 15.11.1932. Pena espiata: mesi 1 I e giorni 15. 11 T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12.r.1933, « cessata per amnistia l'esecuzione della condanna, della misura di sicurezza e della pena accessoria, confermando la pena pecuniaria di lire 240 perché esclusa dall'amnistia ». Ritenu to colpevole del reato di furto , venne condannato dal Pretore di Trieste con sentenza del 4.6.1920 alla pena di 7 giorni di reclusione e dal T ribunale di Trieste con sentenza del 26.2.1925 (confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza del 18-4-1925) alla pen a di 2 mesi e 27 giorni di reclusione.

Cunial Giovanni, nato il 14.6.1905 a Possagno (Treviso), carpentiere; Pelizzato Pietro, nato il 7.8.1901 a Venezia, agente di negozio.

I MPUTATI

Tutti: r) del delitto di cui all'art. 270, 2° cpv. , C.P.c:, per avere, in Venezia, nel luglio 1931 e precedentemente, fatto parte d1 un'associazione rivoluzionaria comunista.

Il Memmo, l' Altieri, il Sambo ed il Pelizzato, anche :

2) del delitto di cui alla P·P· dell 'art. 272 C.P.c., per avere, nelle stesse


212

TRIBUNALE SPECIALE PER LA ()(FESA DELLO STATO

circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda di tale associazione comunista.

Omissis

P. Q. M.

V~sti ed applicati gli ar~. 2_70, 2° c.pv., . 272, P·P·., 23 - 73 - 77- 228 - 2 29 ~ .P.c. '. 274 - 488 C.P.P.c_., . dichiara tutti gli 1mputat1 colpevoli dei delitti nspett1vamente loro ascntt1, ed o~erato il cumulo delle pene complessivamente conda.nna : Memm~ ad _anm 4 con 2 anni di libertà vigilata ; Altieri, Sam_bo e Pe_l1zzato ad ~nm_ 3 c1ascu_no con 2 anni di libertà vigilata ; Cuoiai, Pug1otto,_ B1asutto, F~nald1, Zaccolm e Menegazzo ad anni I ciascuno. Tutti alla reclus10ne col pagamento in solido delle spese di <riudizio ed ogm~no al~resì alle spese di preventiva custod ia; oltre ad ogni alfra conseguenziale d1 legge.

PRIMA PARTE: SEN'l'J,,NZ E PRO:siU:siZIATE DJ\L T.S.]).S.

213

Pelizzato viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia l'rr.11.1932. Detenuto dal 18.7.1931 all'u. u .1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni 23. Cunial, detenuto dal 3.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.7. 1932. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 29.u .1937. Pugiotto, detenuto dal 3.7.1931, viene scarcerato , per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Venezia il 3.7.1932. Biasutto, detenuto dal 3.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Venezia .il 3.7.1932. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 24.11 .1937.

Roma, 26+1932 - Anno X.

Ferialdi, detenuto dal 3.7.1931, viene scarcerato, per fine pena , dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.7.1932.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Zaccolin, detenuto dal 3.7.1931, viene scarcerato, per fi.ne pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.7.1932. Lo Zaccolin risulta, inoltre, condannato, con sentenza pronunziata dal Tribunale Militare di Guerra cli Venezia il 28.5.1918, alla pena dell'ergastolo (successivamente amnistiata) perché ritenuto colpevole di diserzione e dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa il 17.3. 1921, alla pena di 8 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di fu rto qualificato.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a1 R .D. 5.r r.r932,

n. 1403: Memmo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dal 29.6.1931 al 14.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 4 e giorni 15. Altieri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza l'u.ri. 1932. Detenuto dal 1°.7.1931 all'n.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi 4 e giorni ro. Sambo viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo l' II. I r. 1932. Detenuto dal 1°.7.1931 all'rr.rr.1932. Pena espiata: anni I , mesi 4 e giorni r o.

Menegazzo, detenuto dal 2.7.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 2.7.1932.

Nei confronti di tutti il Tribunale M ilitare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17-11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D .C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).

Nota. - La Com missione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 15 ?el 23.r.1932, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, moltre, di :


111• 11 IIINIIIII

2 I4

PRniA P.\RTE: SENTE:-;ZE l'RO:"IU>IZIATF. DAL T.S.l).S.

l'RIBU:"MLE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- - - ------- --- - -

a) non doversi procedere nei loro confronti in ordine al delitto di cui alla P·P· dell'art. 270 C.P. per non aver commesso il fatto; b) non doversi procedere, per insufficienza di prove, in online al delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P., nei confronti di Menegazzo Albino Zaccolin Pietro, Ferialdi Pietro, Biasutto Gino, Pu(Tiotto Vittorio, CuniaÌ 0 Giovanni;

c) non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di:

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli

Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli dell a M.V.S.N.;

Galardi Vittorio, nato il 1°.rr. r905 a Venezia, operaio; Galletta Carmelo, nato il 29.8.1890 a Messina, attrezzatore.

ha pronunciato la seguente

Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti: Gucchierato Bruno, nato il 4.8.1903 a Venezia, tipografo; Bonini Mario, nato il 13.6.1904 a Venezia, accordatore di pianoforti.

SENTENZA N. 41

Reg. Gen. n. 14 / 1931

SENTENZA

nella causa contro: Gazzetti Ranicri, nato il 13.8.1902 a Livorno, maestro vetraio; Barghigiani Siria, nato il 12.5. 1909 a Livorno, vetraio;

Per Gucchierato Bruno vedi << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940 J> (sentenza n. 67 del 7.10.1940). Dai ~egistri generali del T.S.D.S. non risulta che negli anni success1v1 al 1932 sia stata emessa una sentenza nei confronti del Bonini.

Carbonelli Silvano, nato il 5.9.1907 a Livorno, vetraio; Arrighetti Quintilio, nato 1'8.1.1910 a Livorno, vetraio; Perossini Alessio, nato il 15.4.1913 a Livorno, impiegato privato; Davini Persico, nato il 31.1.1906 a Pisa, vetraio; Bottai Amerigo, nato il 13-4- 1911 a Livorno, vetraio; Baldasseroni Pil ade, nato il 30+ 1907 a Livorno, vetraio.

IM PUTATI

Il Perossini, il Gazzetti cd il Barghigiani: r) dei delitti di cui agli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P.c., per avere, in Livorno, partecipato ad associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre e di avere fatto propaganda del programma di detta associazione raccoolicndo adesioni, denaro e distribuendo stampa b clandestina. Il Carbonelli, l'Arrighetti, il Davini, il Bottai ed il Baldasseroni: del delitto di cui all'art. alla suddetta associazione. 2)

270, 2"

cpv., C.P.c., per avere partecipato


2r (J

Omissis

P. Q. M.

Visti ed appli~a~i gli art. 270, 2" cpv., 27~, p.p_. , . ~3 - 73- 77 ~ 228- 229 C.P.c.; 274 - 488 C.l .P.c. ; 485 - 486 C.P. Esercito, d1ch1ara assolti, per insuffic ienza di prove, Baldasseroni Pilade e D avini Persico dai reati loro addebitati e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. Dichiara, inoltre, assolti, per insufficienza di prove, Barghigiani Sirio e Perossini Alessio dal reato di cui all'art. 272, P·P·, C.P.c. e Gazzetti Ranieri, sempre per insufficienza di prove, dal reato di propaganda. Dichiara, infine, Gazzetti Ranieri , Carbonelli Silvano, Arria hetti Quintilio e Bottai Amerigo colpevoli del delitto di cui all'art. 270, 2 ° ~pv., C.P.P. e operato il cumulo delle pene 11ei confro nti del Gazzetti condanna: Gazzetti Ranieri alla pena di 3 anni di reclusione con 2 anni di libertà viailata Barghigiani Sirio - alla pena di 2 anni di reclusione con 2 anni di libcrt~ vigilata e Perossini Alessio, Carbonelli Si lvano, Arrighetti Quintilio e Bottai Amerigo alla pena di 1 anno di reclusione ciascuno. Condanna tutti al pagamento in solido de lle spese processuali e ciascuno di essi al pagamento delle spese preventive di custodi a e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 27-4-1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Davini e Baldasseroni, detenuti il primo dal 16.11. r931 e il secondo dal 17.11.1931, vennero scarcerati il 27+1932.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Il.

PRI~4A PARTE:

TRlBUN.~LE SPECIAi.E PER LA DIFE SA DELLO ST,\TO

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1 r.1932, 1403: Gazzetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto l' u .11.1932. Detenuto dal 17.11.1931 all' n.11.1 932. Pena espiata: mesi II e giorni 24.

SEK'l'ENZE PRONUKZI/\TE PAL 'I' .S.D.S.

2 I

7

Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 4+1932; istanza respinta. . · 11 d. F'11 Gazzetti venne, inoltre, condannato dalla Cor~e _di Ap~e o 1 1, ntenza del 12 12 1925 alla pena di 2 anm d1 reclusione perche renze, con Se · · ' ritenuto colpevole di fur to qualificato. Barghigiani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'II,II ,I932. Detenuto dal 17.11.1931 all'1 1.n.1932. Pena espiata: mesi II e giorni 24. Bottai viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo il 10.1I.1q32. Detenuto dal 18.11.1931 al 10.J I.1932 . Pena espiata: mesi 11 e giorni 12. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 10.2.1940. Perossini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Santa Maria Capua Vetere il 10.n.1932 . Detenuto dal 4.12. 1931 al 10. 11.1932. Pena espiata : mesi 1 r e giorni 6. Arrighetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Santa Maria Capua Vetere il 10.u.1 932. Detenuto dal 17.1 1.1931 al ro.n.1932. Pena espiata: mesi I I e giorni 23. Carbonelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Santa Maria Capua Vetere il 10.u.1932. Detenuto dal 17.11. 1931 al 10.n.1932. Pena espiata : mesi I I e giorni 23.

La sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 27.4.1 932 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Cort_e Suprema di Cassazione (2" Sez. penale) con sentenza ei_nessa m camera d1 consiglio il 29.1.1968 .


218

TRIBU:,./J\LE SPECIACE PER LA !)!FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 109/1931

SENTENZA N . 43

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Re!atore: Presti Giovanni;

PRIMA

i'ARTE:

SE>:TE:-;ZE PR01' !J:,.JZIATE DAL T .S.D .S.

219

IN l 'uBBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, IN .FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso:

Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SE NTENZA

nella causa contro: Andreis Mario, nato il 4.5.1907 a Saluzzo (Cuneo), dottore m legge; Sabbione Paolo, nato il 6.1.1909 a Torino, studente; Scala Luigi, nato il 20.7.1905 a Forlì, dottore in scienze naturali ; Giua Renzo, nato il 13.3.r9I4 a Milano, studente; Cosmo Gian Domenico, nato il rn.5.r913 a Torino, studente; Perelìi Alfredo, nato l'II.8.I 9JO a Cerrina (Alessandria), studente; Cavallera Vindice, nato il 9.6. r9n a Genova, studente; Migliardi Leone, nato il 18.2.1905 a Varazze (Savona), dottore in legge.

IMPUTATI

Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 305, r cpv., C.P., in rela· zione agli art. 302 · 283 stesso codice, per avere dato adesione ed attività ad una associazione segreta aderente al movimento rivoluzionario deno· minata << Giustizia e Libertà >) ed avente lo scopo di commettere fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Go· verno. Con l'aggravante di cui alJa P·P· del citato art. 305 per ]'Andreis, organizzatore. Reato commesso in Torino ed altrove nella seconda metà del r93r. 0

Verso la fine di novembre e i primi di dicembre 1931 erano. stati cla~destinamente diffusi, in istituti medi e superiori di studi di _To~mo, mam~ festini antifascisti contenenti chiare istigazioni agli studenti d1 associarsi per commettere fatti diretti a mutare la costituzione de_ll_o Stato e la forma del Governo, in analogia, si dicevé~, a quant~ s'era ve~1fìc,ato nella Spagn~. I manifestini erano riprodotti a ciclostile; e poiche parv~ro,_ pe~· ~l mezzo adoperato, provenienti dalla stessa fot:te di un libell? renod,w lilll· tolato << Voci d'officina)> diretto aali operai, anche perche mtonaz10r.e e fini confessati del libello e dei manif~stini erano identici, e poicbé erano stati identificati ed arrestati i compilatori e i diffo:or~ del_ l~be:lo c~peggiati dal prevenuto Andreis Mario, fu facile agli orgam eh pollZla 1dent1ficare c~l~r? che avevano avuto contatti coll' Andreis e che, per le loro sospette att1v1ta e condotta politica, si presunse essere stati gli autori dei ~anifestini .e ?ella diffusione; i quali, a seguito dell' Andreis, furo~o ~~rr~stat1. e ~e:11un~1at1. Compiuta l'istruttoria, i prevenuti furono n~v1at1 a grnd1z10 d1 questo Tribunale Speciale per rispondere del reato rubricato. All'odierno dib;ttimento è risultato quanto segue: Andreis Mario: nel luglio 1931 iniziò a_Torino un'atti'_'i~à di~etta. ad oraanizzare un movimento a sfondo repubblicano, con finahta ant1fasc1sta b simile a quella del fuoruscitismo italiano: . Diffuse prima giornaletti contenenti analoghi incitamenti forniti da tal Garosci Aldo (r). Compilò e distribuì periodica~1e~te, _ ~ino ~l novembre _del)o stess~ anno tre numeri del libello << V oc1 cl offìcrna » mteso, come 1 g10rnalett1 di ct;i sopra, alla propaganda repubblicana a sfondo_ ins1:mezional:. Ebbe a collaboratori, per la riproduzione e la d1ffus1one del hbel~o fra gli operai, Fenouil Enrico, Zuccarelli Giuseppe, Borasi Eraldo ~ Croci Angelo (2), imputati in altro proces:'o pend_ente presso questo Tri?unale, e ,~ compagno di ispirazione del movunento 11 predetto, ora fuoruscito, Garosc1

(r) Vedi Nota a pag. 224 stesso volume. (2) Vedi N ota a pag. 223 stesso volume.


220

TR.III UNALE SPECIALE PER LI DIFES,1 DELLO STATO

Aldo - apparte_nente ad ass_ociazione ~n:ifasci~ta - nei. ri~uardi del q uale mantenendost tuttora latitante - s1 e ordmato prehmmannente la sospensione del procedimento. Per contagi.are di tale movimento anche l'ambiente studentesco, ebbe convegni e prese accordi col coimputato Scala. _Prese anche contatto con elementi comunisti: da tali Capezzonc e Rastelli (r) ebbe abbondante materiale clandestino di propaganda comunista che gli venne sequestrato. Il ciclostile, col quale aveva preparato i libelli e i manifestini che diffuse, fu poi da lui consegnato al Garosci predetto. Scala Luigi: mentre in istruttoria con ripetuto mendacio aveva neo-ato gli addebiti , in udienza , perché costrettovi dalle concordi indicazioni di coimputati, ha ammesso di appartenere ad associazione antifascista indottovi dal Garosci, il quale lo forniva di istruzioni, direttive e stampe di propaganda per la diffusione; di avere avuto abboccamenti coli' A ndreis per !'estensione del movimento tra gli studenti; di avere affisso e diffuso neali istituti di studio predetti i ricordati manifestini il cui contenuto era rivolto agli studenti; di avere stampigliato, una volta in casa sua e una volta in casa del Sabbione, assieme al Sabbione e al Giua, cartoncini con scritte incitanti all'insurrezione. Avrebbe avuto l'incarico di stampigliarli dal Garosci, al quale, ad operazione ultimata, li avrebbe consegnati. Fu trovato in possesso del giornaletto clandestino « Avanti ,, del settembre r~31, edito ~alla concentrazione antifascista di Parigi, e di esemplare deJl ·appello agli studenti identico a quelli da lui diffusi. . In sostanza lo _Scala e !'Andreis, profittando della dabbenaggine, della g10vane età e dell'mesperienza di uno sparuto numero di operai e di studenti, erano riusciti ad adescarli nell'orbita delle loro malefatte, pur non traendone, per l'incertezza dei giovani, quei profitti che si erano ripromessi. Tra i giovani che l' Andreis e lo Scala erano riusciti ad adescare, vi .furono i prevenuti Sabbione e Giua, i quali hanno asserito di avere aaito inco:11sape_vo~me~te pe:ché ingannati nella loro buona fede dai primi due. Ed mfatt1 s1 puo dubitare della cosciente loro partecipazione al movimento delittuoso, perché è risultato che il Sabbione è di carattere incerto volubile e fatuo - nello stesso tempo era fascista, antifascista, cattolico, 'rivoluzionario, contro ogni violenza - ; che il Giua, studente liceale non ancora diciottenne, fìsic~me:11~e sofferente, subiva l'ascendente dello Scala, che gli faceva qualche npet1z10ne scolastica.

PRI MA PARTE :

SE NTENZE PRO NUN ZIATE D:IL T.S. ll.S.

221

Gli altri imputati: Cosmo, Cavaliera, Perelli e Migliardi ~bbe:o, è ntatti con l' Andreis e lo Scala, che parlarono loro d1 antifasosmo, vero, Co . . . , · 1 h · b invoaliandoli ad assoc1ars1 al mov11nento, ma n?n e nsu tato c e essi a bian~ comunque aderito ai delittuosi incitamenti. . . . . Essi lo hanno ripetutamente escluso ed hanno esplicitamente d1Ch1arato di non condividere le idee politiche dei due sobillatori. . . Il comportamento di tutti gli imputati in udienza_ è ~tat? de_fer~~t1ss1mo: Nessuno ha fatto dichiarazioni di fede od affennaz10m d1 pnnc1p10, anzi ;lèuni hanno invocato perdono ed espresso propo_siti ?i ravvecl~ment~ e qualcuno ha s~lennerr~ente dichiarato cli essere pentito d1_ qua~to mcosc1entemente commise e d1 reputare a suo onore, qualora gli vemsse concesso, di militare nei gloriosi rai"ighi del fascismo. Pertanto il Collegio ritiene di 0o-iustizia dovere assolvere dall'imputa' zione loro ascritta: Sabbione e Giua per non provata reità e Cosmo, Pere11·1, Cavallera e Micrliardi per non aver commesso- il fatto; e di ordinare la loro scarcerazione s~ non detenuti per altra causa (art. 485 - 486 C.P. E~ercito): Nei fatti, invece, accertati nei riguardi di Andreis e Scala ravvisa tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reat~ a loro car~co. rubricato. L' Andreis fu infatti il promotore d1 una assooaz10ne che aveva per programma, espresso a mezio di giornalett~ cl~mdestini e di libelli, i cui esemplari trovansi in atti, di mutare la costttuz10ne dello Stato e la for_ma del Governo in Italia con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato; associazione che, se non ebbe largo numero di partecipi e ulteriore sviluppo, fu perché trovò ostacolo ~ei ~ani ambienti operaio ~ studentesco del Piemonte nonché nel tempestivo mtervento degli orga111 preposti alla sicurezza pubblica. Lo Scala fu partecipe, a sua volta, di una organizzazione a carattere cospirativo avente -lo stesso fine di quella dell' Andreis. . . . Perciò il Tribunale, commisurando la pena al fatto delittuoso d1 crnscuno ritiene criusto condannarli ad anni 8 -di reclusione ciascuno (art. 305 in rapporto all9art. 283 C.P.). Ne conse~ue per entrambi l'interdi~ione pe~petua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.), il pagamento delle spese cli custodi~ preventiva (art. 274 C.P.P.) e, in solido, il pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.). . ., . . Ritiene, inoltre, il Tribunale che, data la loro pencolos1ta soCiale, sia giusto di sottoporli alla libertà vigilata ciascuno per tre anni (art. 200 - 215 288 C.P.). P. Q. M.

(1) Per Cap!.!none vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 ll, pag. 480. Per Rastelli vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 >l , pag. n73.

Letti ed applicati gli art. 305 - 283 - 29 - 200 - 215 - 228 - 229 _C.P.;. 2 74 488 e ·P ·P .; 4.< 8.5- - 486 C.P. Eserc1·to· , assolve dall'imputazione m ef)lgrafe '-'


222

TRll!l::-1/\LE SPECIALI; l'EK LA DIFESA lJELLO STATO

loro . as_crit~a : Cosmo Gian Domenico, Perell i Alfredo, Caval iera Vindicc e M1gliard1 Leone per non aver commesso il fatto; Sabbione Paolo e Giua Renzo per non provata reità; e ne ordina la scarcerazione se non detenuti per altri motivi. Dichiara Andreis Mario e Scala Luigi responsabili del delitto in epigrafe loro ascritto e li condanna ad anni 8 di reclusione ciascuno, al pagamen to delle spese di custodia preventiva e, in solido, alle spese processuali nonché ?Ile altre conseguenze di legge. O rdrna che siano sottoposti alla libertà vigilata per anni tre.

PRI~:\ PARTE :

SE:-.TENZE PROKU,Zl/\TE DAL T . S. D.S .

Nota. - La Commissione Istruttoria con sentenza n. 52 dell'8+ 1932 pronunciò l'accusa anche m:i confronti di: Borasi Eraldo, nato il 2.5. r903 a Portolongone (Livorno), tipografo, detenuto dal 22.r2.r931; Stella Michele, nato il 27.1.r897 a Torino, meccaruco, detenuto dal 14.12.1931; Gili Giorgio, nato il 30.10.1897 a Chieri (Torino), meccanico, detenuto dal r5.r2.1931;

Roma, 29 .4. 1932 - Anno X.

Gozzelino Severino, nato il 29.5.1898 a Castiglione (Asti), meccanico, detenuto dal 15.12.1931 ;

Seguono le fir me de l Presidente e dei Giudici.

Fasciano Giuseppe, nato il 15.3.1891 a Bari, impiegato, detenuto dal 15.12.1931;

Sabbione Paolo e Cosmo Gia n Domenico. detenuti dal 9.1. 1932, vengono scarcerati il 29+ 1932. Gi ua Renzo, detenuto dal l'n .r. 1932, viene scarcerato il 29-4- 1932. Cav~ll_era Vindice e Migliardi Leone, detenu ti dal 13.1.1932, vengono scarcerati 1! 29-4-1932.

Croci Angelo, nato il 25 .10.1893 a Selci in Sabina (Rieti), impiegato, detenuto dal 15.12.193r; Fenouil Enrico, nato il 5.1.1903 a Torino, tipografo, detenuto dal r6.r2.193 r; Zuccarelli Giuseppe, nato il 21.ro.1898 a T raina (Enna), ebanista, detenuto dal 2r.12.1931. IMPUTATI

Perelli Alfredo, detenuto dal r4.1 .1932, viene scarcerato il 29.4.1932.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI D I ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.1 r. 1932, n . 1 4°3, e 25·9· 1 934, n. 1511 : And reis viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 16.12.1934. Detenuto dal 16.12. r93r al 16. r2 .r934. Pena espiata : anni 3. Scala viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.1. i935. Detenuto dal 9.1.1932 al 9.r.1935. Pena espiata: anni 3.

Del delitto previsto e punito dall'art. 305, 1° cpv., C.P., in relazione · agli art. 302 - 283 stesso codice, per avere dato adesione ed attività ad una associazione segreta aderente al movimento rivoluzionario denominato « Giustizia e Libertà » ed avente Io scopo di commettere fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma del Governo. Reato commesso in T orino ed altrove nella seconda metà del 1931. La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 145 dell' 11.1 1.r932, an~ nullò la precedente sentenza n. 52 perché erano da ritenersi responsabili del delitto di cui all'art. 272, 1° cpv., C.P., anziché del reato loro addebitato. Rientrando, però, tale reato nel beneficio dell'amnistia di cui al ~-~· 5.11.1932, o. 1403, la Comm issione Istruttoria dichiarò estinto, per ammstia, il reato loro addebitato ordinando la scarcerazione dei sopraspecificati imputati. La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa nei confronti de] latitante:


PRl~{A P.\RTE :

TRIBt;:,/ALE SPECl ,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Garosci Aldo, nato il 13.8.1907 a Meana di Susa (Torino), dottore in legge.

Il Tribunale Speciaìe per la di(esa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Nei confronti di:

Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqua-

- Sasso Nicola, nato il 6.12.1900 ad Aree (Frosinone), falegname, detenuto dal 22.12.1 931 al 24.2.1932;

impu~ati dello st~ss.o delitto addebitato a Borasi Aldo e agli altri sette coimp~tat1, la Com~11ss1one Istrutt~ria dichiarò, co~ sentenza n. 52 dell'8+19 32, d1 non doversi procedere net loro confronti per insufficienza di prove.

225

SENTENZA N. 44

Reg. Gen. n. 129 / 1931

Il Giudic~ Istruttore del. ~ribu?ale di Torino dichiarò, con sentenza del 18.2. r958, estinto per prcscnz1one 11 reato addebitato al Garosci ordinand 0 la revoca del mandato di cattura emesso il 18.2.1932. '

:-- Filippone Giuseppe, nato il 29-4-1896 a Geracc Superiore (Reggio Calabna), sarto, detenuto dal 4.1. r932 al 24.2.1932,

SEKTE:-ZE l'RO:- U:-ZIATE ()Al. T . s. o . s .

lucci Renato, Torelli Vincenzo. Consoli della :vf.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

S ENTENZA nella causa contro: Nadalini Romeo, nato il

30.JT .1 908

a Carpi (Modena), impiegato;

Sacchetti Dorando, nato il 21.3.1910 a Carpi (~1odena), bracciante; Manicardi Adelmo, nato il 24-4-1909 a Soliera (Modena), muratore; Morsiani Aldo, nato il 4.1.1912 a Carpi (Modena), fabbro; Corradi Silvano; nato il 17.10.1913 a Carpi (Modena), con tadino ; Mazzoli Olimpio, nato l'8.3.19ro a San Lazzaro (Parma), muratore; Losi Bruno, nato il 20. u. 1911 a Soliera (Modena), fruttivendolo; Turci Amodio, nato il 16.ro.1 907 a Carpi (Modena), falegname; Loschi Vito, nato il 29+1904 a Soliera (Modena). bracciante.

IMP UTA TI

Tutti :

1) del delitto previsto e pun ito dal

1° cpv. dell'art. 4 della legge n. 2008, per avere, in Carpi e Limidi di Soliera, nel 1931 e precedentemente, fatto parte del Partit; Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità·

2 5.11.1926,

'

,2) del delitto previsto e punito dal 2 ° cpv. dello stesso art. 4 e dal cpv. d~ll art. 6 della citata legge, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, fatto propaganda comunista verbalmente cd a mezzo di diffusione cli stampe sovversive. 1 5·

.

u.s.


2._2_ 6_

_ __

_

_ _·_ r R_1B _L_•:"\_AL F. SPEClJ\l.r; PER LA ll ll'ESA DEL LO ST,\T O

I~ PUBBLICA UOIENZA

-

_Dd~ta la lettura del)~ s~ntenza d~ _a~cu_sa e degli altri atti processuali, sentito 11 P.M. nelle sue nch1este, sentiti 1 difensori e gli accusati cbe hanno avuto per ultimi la parola,

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso : 0

La sera del r .3.r93i, in Carpi. certo Mal agoli Arnaldo, cameriere del « Club Resurgo », rinvenne per le scale del_ d:tto club un mani festin o poligrafato a firm a : I comun1st1, contenente mc1tamen ti ai contadini ed a<1li operai ad unirsi e lottare per disgregare le organizzazioni fasciste e c~ttoliche. Tl Malag?li raccolse il manifestino e lo consegnò a tale Dotti Gilardo pregandolo d1 leggerlo e di fargli sapere che cosa conteneva. Subito ~opo il Malagoli _fu ~vvicinat? da certo Mazzoli Olimpio il quale gli con~eg~o ,un altro mamfestmo surnle a queJlo rinvenuto, dicendogli : : se taci d1 do un ~ltr~ ugual~; quest~ ~ogli servono per fare della propai:,anda allo scopo d1 spmgere 1 contadm1 a scendere in piazza e fare una dimostrazione» . . _Il !"'f alag~li r_itenne opportuno informare il segretario dei sindacati fasc1st1 d1 Carpi, S1_gnor Martinelli, al quale consegnò il manifestino. 11 detto Martmelli denunziò il fatto al Comandante della Stazione dei RR.CC. del luogo e, questi, procedette all'arresto del Mazzoli. . Sottoposto . co~tt1! a~ interro~atorio, .in pr~mo. tempo si mantenne negativo, ma po1 d1cluaro d1 avere n cevuto 1 marufestmi da Corradi Silvano. Tratto in arresto, il Corradi disse di averli ricevuti da Sacchetti Dorando; arrestato, costui dichiarò a sua volta di averli avuti da Veronesi Remo. Questi non poté essere arrestato perché si diede alla latitanza. Il p~s~aggio _di questi manifestini fra tante persone fece ritenere che nel Carpigiano esistesse una organizzazione comunista. Sottoposti gli arrestati ad ulteriori interrogatori risultò che verso la fine del 1930 si erano costituite due ccllclule comuniste una in Limidi di Soliera e l'altra in Carpi, e di esse facevano parte o-li individui nominati in rubrica e tale Gasparini Viterbo, prosciolto dalla i:,Commissione Istruttoria per insufficienza di prove. Che_queste due cellule erano alle dipendenze di Nadalini Romeo e di Sacchetti Dorando, i quali si mantenevano a contatto con l'interregionale,

l'RIM1\

PARTE :

SE:"\TEKZE

PROKU:"\ZIATI'. DAL T.S . O.S.

2 27

- - - -- -- ----

tenevano riunioni , davano istruzioni e distribuivano danaro e stampe per la propaganda. Che dette stampe venivano riprodotte con un poligrafo posseduto dal Veronesi. Che si erano infatti verificate diffusioni cli manifestini altre due volte nel mese di febbraio. In esito alle indagini della P.S. gli ind ividui che sono nominati in rubrica venivano denunziati a questo Tribunale con rapporto della Questura di Modena in data 26-5.1931 e le risultanze dell'istruttoria portarono al loro rinvio a giudizio per rispondere dei reati cli appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, come è detto in rubrica. All'odierno dibattimento si sono avute le seguenti risultanze nei nguardi di ciascun imputato: Nadalini Romeo : costui svolgeva la sua attività mantenendosi a contatto col federale Righi Giovanni (1); dopo l'arresto di costui, avvenuto il 6.u .1930, prese contatto con l'interregionale degli adulti, il quale lo presentò all'interregionale dei giovani. Il Nadalini sovraintendeva, assieme al Sacchetti, alle due cellule dando istruzioni; indisse due riunioni : una il 26.1.1931 in casa di Sabbadini Bruno per trattare argomenti riguardanti l'organizzazione e la propaganda. Nella prima riunione si è anche stabilito che ogni gregario dovesse versare unà quota di lire 1,25 al mese per provvedere alle stampe ed al « Soccorso Rosso >> . Nella seconda riunione il Nadalini, essendo prossima la sua partenza per il servizio militare, interrogò i convenuti per sapere chi era disposto a sostituirlo nella sua carica. Egli al dibatti mento si è mantenuto negativo; ma la sua colpevolezza emerge dalle dichiarazioni stesse che egli fece nell'interrogatorio reso all a P.S.. Infatti egli ha dichiarato che il 25.1.1931 fu avvicinato in Carpi dall'interregionale degli adulti il quale lo mise a contatto con l'interregionale dei giovani, ed egli a sua volta lo presentò al Sacchett i, ccl insieme presero accordi per la costituzione di un comitato federale. Che la mattina del 27 gennaio ebbe dall'i nterregionale giovanile lire 100 ed una cartolina illustrata con l'incarico di darle al Sacchetti; il danaro doveva servire per le stampe e la cartolina come mezzo di riconoscimento nel caso si presentasse qu alche altro in sua vece. Che nel febbraio 193r ebbe da Veronesi un pacco di manifestini e li consegnò a Morsiani per distribuirli .

(1) Ved i sentenza n.

18 nelle « Decisioni emesse <lai T.S.D.S. nel 19,V )>, pag.

n3 .


_2_ 2_8_

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__ r_Rl_B_uN _' Al.E SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO ST.'\T()

. Che prese ~arte alla riunione del 24.2.r931 in casa di Sabbadini e che m quella occasione si parlò di intensificare l'organizzazione e la propaganda. • A ci.ò .si .a&·giunge che dalle dichia;:azioni di altri imputati risulta che . 11 N~d~lm1 s1 ~nteressava anche di procurare proseliti; difatti il Morsiani !1a .chdnarato di essere .e~trato a far parte dell'organizzazione comunista per mcitamento del Nadahn1. Q~~ste risultanze offrono la prova dei fatti che si attribuiscono al detto Nadal1111 e c~e riveston? rispe~tivamente i caratteri dei reati di appartenenza al P~rtJto Comu111sta e di propaganda, previs ti e puniti dal r " e dal 2° cpv. dell art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Sacchetti Dorando : anche costui era un esponente dell'oro-anizzazione comuni: ta del ~arpil?iai:o; si manteneva a contatto con l'interr~gionale dal quale riceveva 1struz10ni per trasmetterle ai componenti delle due cellule · d.et:neva i fondi. pe~ le spese della stampa e del « ·soccorso Rosso >> ; e, com~ s~ e detto avanti, rice~ette. dall'interregionale, per il tramite del Nadalini, l~re mo. ed una cartolma illustrata che gli doveva servire come mezzo di riconoscimento nel caso l'interregionale avesse mandato a Carpi altri in sua vece. La sera del 26. r. r93r vi fu una riunìone in casa di esso Sacchetti con l'intervento ~ell'int~rre~ionale, di Nadalini e di Veronesi. Egli prese parte a~che ~d. un altra r:un~one che ebbe h.10go la sera del 24.2. 1931 in casa di Sabbadm~; e? anch .egli, dovendo partne per il servizio militare, chiese ai convenuti cl11 era disposto a sostituirlo nella sua carica. ~u p~ecfsamente egli che propose ai gregari il pagamento di una quota mensile d1 lire 1,25 per le stampe e per sussidi. . . Cercò d'inscenare una dirn?st!-azione in . piazza il mattino del 25.2. 1931 mvitando, a mezzo del Mazzoh, 1 compagm ad abbandonare il lavoro. , Provvede:? alla diffusione delle stampe; e difattì nel febbraio consegno. a Nadal ~m. Umberto, frate llo di Romeo, un pacco di manifestini per darli al Mornam. I,) manifestino gettato d~l Maz~oli per le scale del club di Carpi la sera del I marzo faceva parte di quelh che egl i aveva ricevuto dal Veronesi e che a ~ua volta aveva dato al Nadalini ed al Corradi e, quest'ultimo, al Mazzo]1. Al dibattimento il Sacchetti si è mantenuto ne<Yativo dicendo di non . . . " essersi mai mteressato di politica. In~eC<~ nell'interrogatorio reso ~lla ~).$. fw~ ampie e particolareggiate confes~10m che. off~ono ~a l?rova dei fatti che gh sono attribuiti e che rive· stono 1 caratten dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1 1.1926, n. 20~8.

PRI~!A !'ARTE :

SE:-;TEN ZE PRO;--: IJ:--ZTATE DAL 'J'.S.D.S.

E poiché il Sacchetti al momento dell'arresto aveva meno di 21 anni, della s1.1a minore età se ne terrà conto nell'applicazione della pena. Manicardi Adelmo: faceva parte della celìula di Limidi di Soliera; intervenne alla riunione tenuta nel febbraio r931 ed a quella tenuta nell'ottobre 1930 sul prato davanti alla cantina sociale; ed in tale occasione Neri Bruno, volendo emigrare in Francia, propose a lui di sostituirlo nella carica di capo - cellula. Egli era anche incaricato della riscossione delle quote mensili dei gregan. Al dibattimento il Manicardi si è mantenuto negativo; ma le circostanze suddette emergono dalla dichiarazione da lui fatta alla P.S. e da quella resa dal Morsiani che lo ha indicato come capo - cellula. Non è però rimasto accertato che il Manicardi abbia svolto propaganda mediante diffusione di stampe od in altro modo. E pertanto, mentre deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, deve andare assolto dal reato di propaganda per insufficienza di prove. Morsiani Aldo: anche costui faceva parte della cellula di Limidi di Soliera. Risiedeva a Limidi, ma lavorava a Carpi, e perciò manteneva il collegamento fra le due cellule. Prese parte alla riunione tenutasi nel prato presso la cantina sociale di Limidi; ebbe d ue volte, nel febbraio 1931, pacchi di stampe per la propaganda e li passò al T urci. Il Morsiani al dibattimento, dopo una certa reticenza, confessò di essere entrato nell 'organizzazione comunista per opera del Neri; di avere avuto i manifestini dal Sacchetti per darli al T urci e di aver preso parte alla riunione nel prato di Limidi. Quando fu interrogato dalla P.S. fece ancora più ampie confessioni. . Pertanto si è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e cli propaganda che gli sono ascritti. E poiché il Morsiani al momento dell'arresto aveva meno di 21 anni, se ne terrà conto della sua minore età nell'applicazione della pena. Corradi Silvano: costui al momento dell'arresto, avvenuto il 2.3.1931, aveva l'età di r7 anni, 4 mesi e 12 giorni. . E' stato indicato come facente parte della celluia di Carpi ed accusato d1 avere partecipato alla riunione del 24 fe bbraio in casa del Sabbadini.


'J'RIBUN.-\LE SPECIAI..E PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

PRl:.lA PARTE :

SENTEN ZE l'RONUNZl ,\TE DAL T ,S,l).S,

I manifestini che il Mazzoli diffuse il 1°.3.1931, gettando una copia per le scak del club e consegnandone un'altra al Malagoli, li aveva ricevuti dal Corradi. Questi al dibattimento ha negato di appartenere al Partito Comunista ed ha dichiarato che egli ebbe dal Sacchetti' un involtino per darlo al Mazzoli, ma non gli fu detto che cosa contenesse, e perciò egli eseouì l'incarico 0 in buona fede. Le dichiarazioni franche rese dal Corradi, il comportamento da lui tenuto al dibattimento e la sua età minore degli anni 18 al momento dell'arresto fanno dubitare che egli quando commise i fatti che gli sono attribuiti non avesse la piena capacità d'intendere e di volere; e perciò è il caso di assolverlo per insufficienza di prove e di scarcerarlo.

Turci Amodio: apparteneva alla cellula di Limidi di Soliera; ebbe, nel febbraio 1931, due volte pacchi di manife~tini dal Morsian~ per d~ffonderlij partecipò alla riunione tenu~a nel prato eh fi:o~ te alla c~tntina. s~c1ale; verso Ja quota di lire 1,25; contribuì alla sottoscrizione per il suSS1d10 dato alla madre del confinato politico Loschi Vito. . . Al dibattimento il Turci ha dichiarato di aver ricevuto dal Mors1am una sola volta 50 manifestini e di averli passati al Losi; ma ha negato tutte le altre circostanze. Esse però risultano dal suo interrogatorio reso alla P.S .. E pe~tanto devesi ritenere raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rives tono i caratteri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda come in rubrica.

Mazzoli Olimpio: questi faceva parte della cellula di Carpi ed è colui che la sera del 1°.3.1931 gettò un manifestino per le scale del club e ne consegnò un altro al cameriere Malairoli spiegandooli che si trattava di o b propaganda e raccomandandogli di tacere. Egli prese parte alla riunione del 24-2.1931 in casa del Sabbadini. Al dibattimento si è dimostrato mendace e neoativo; ma davanti alla P.S. ed al Giudice Istruttore ha pienamente confe~sato le suddette circostanze. E pertanto deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaoanda come in rubrica. - - o Il Mazzoli al momento dell'arresto era minore degli anni 2r e della sua minore età se ne terrà conto nell'applicazione della pena.

Loschi Vito: fu arrestato la notte del 5.11. T930 perché, eseguita una perquisizione in casa sua, furono trovate tre copie del g~ornale « l'Unità >) in data 15.rn.1930 che egli aveva nascosto sotto le tegole d1 una s?f~tta dove dormiva. Denunziato per tal fatto in stato di arresto alla Comm1ss1one Provinciale per i Provved1menti di polizia, la detta Commissione con provvedimento in data 30.1.1931 lo assegnò al confino per quattro anni. Mentre era in attesa di essere tradotto alla Colonia, è stato indicato durante le indagini che si svolgevano per l'attuale procedimento come facen te parte della cellula di Limidi di Soliera. Mentre si trovava detenuto, la di lui madre .fu sussidiata con una sottoscrizione fra sovversivi perché considerata vittima politica. Il Loschi in tutti i suoi interrogatori ha sempre dichiarato di avere trovato quei giornali la sera stessa del 5 novembre per strada; di averli presi a solo scopo di leggerli per curiosità e di averli nascosti sotto le_tegole qua~do vide gli agenti. Ha sempre negato di appartenere al Partito Comumsta. Uguali dichiarazioni egli ha fatto al dibattimento. E poiché non sono emerse prove certe che egli facesse parte della cellula di- Limidi e che avesse svolto propaganda, è il caso di assolverlo per insufficienza di prove e di scarcerarlo, restando impregiudicato però il provvedimento di po-lizia oreso a suo carico. -

Losi Bruno: faceva parte della cellula di Limidi di Soliera; intervenne a_d una riunio~e. tenuta nel febbraio 1931 in casa di Righi (1) ad iniziativa _del -~ adalm1; _e?be, n~llo stesso mese di febbraio, due volte pacchi di ma111festm1 sovvers1v1; verso la sua quota mensile in lire 1,25; contribuì alla sottoscrizione per un sussidio dato alla madre del confinato Loschi Vito. Egli al dÌbattimento è stato reticente dichiarando di non essersi mai interessato di politica; ma ha ammesso di avere ricevuto manifestini una sola volta dal Turci, soggiungendo di averli bruciati. Invece nel suo interrogatorio reso alla P.S. ha fatto esplicite confessioni. _E pertanto_ deve ~ssere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comumsta e d1 propaganda come in rubrica. Ma poiché egli al momento dell'arresto aveva meno degli anni 2 1, si terrà conto della sua minore età nell'applicazione della pena.

(1) Per Righi vedi sentenza del T.S.D.S. n. 8, stesso volume.

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Esaminate in tal modo le risultanze nei riguardi cli ciascun imputato, iJ Tribunale, prima di passare all'applicazione delle pene, prende in esame le richieste proposte daÌl'Avv. David nell'interesse dei suoi difesi Morsiani, Mazzoli e Corradi, e cioè che costoro debbono rispondere di unico reato a norma dell'art. 270, 2'' cpv. del nuovo C.P., col minimo della pena e con la diminuente di cui all'art. 3Il dello stesso codice. Si osserva che non può essere accolta la richiesta in ordine all'applicazione del nuovo C.P. invece della legge speciale, perché l'art. 3 della legge 4.6.1931, n. 674, abrogando le disposizioni degl i art. 1 - 6 della suddetta


TR!BU:\'ALE SPECf.~LE P ER I.,\

D!FES1\ !:ELLO STATO

PRIM A PARTE:

legge 25.rJ.1926, n. 2008, e stabilendo che in loro vece si applicano ie disposizioni del nuovo C.P., ha inteso riferirsi ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e cioè dal 1°.7-1931 in poi. Che nel caso in esame i fatti attribuiti agli imputati sono avvenuti anterionnente alla detta data e cioè quando era in .pieno vigore la legge speciale. Che devesi ritenere che questa legge è applicabile agli attuali giudicabili, perché il 3° cpv. dell'art. 2 del nuovo C.P. stabilisce appunto che, quando si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si osservano le disposizioni dei capoversi precedenti che danno preferenza alla legge più favorevole all'imputato. Ora non si può mettere in dubbio che la legge 25.1 r. 1926, n. 2008, è legge eccezionale e temporanea; eccezionale perché emanata per provvedere a bisogni eccezionali del momento; temporanea perché all'art. 8 della legge stessa è detto che essa ha la durata di cinque anni. Non è neppure esatto affermare che il reato di appartenenza al Partito Comunista, sia per la legge speciale, sia per il nuovo C.P., è reato complesso, perché il reato è complesso a senso dell'art. 84 del nuovo C.P. quando la legge considera come clementi costitutivi di un solo reato, o come circostanze aggravanti del detto reato, altri fatti che costituirebbero per se stessi reato. Ora né l'art. 4, 1 ° cpv., della legge speciale, né l'art. 270, 2° cpv. , del nuovo C.P., considerano la propaganda come elemento costitutivo o come circostanza aggravante del reato di appartenenza ad associ.azioni sovversive; ma considerano la propaganda come reato distinto ed a se stante. Quanto alla invocata disposizione dell'art. 3n del C.P. vigente, che prevede la lieve entità del fatto come circostanza diminuente, si osserva che nel caso in esame, essendo applicabile in pieno la legge speciale sulla difesa dello Stato, non è necessario ricorrere alla disposizione del citato art. 31r del nuovo codice, perché anche all'art. 6 della detta legge speciale è previsto il caso della lÌeve entità del fatto. Ma il Tribunale non ritiene che sia il caso di applicare tale diminuente. E pertanto la richiesta del suddetto difensore non merita accogliment~. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene e, nel determinarne la misura per ciascun imputato, tiene conto del grado di responsabilità di ognuno desunto dall'attività svolta, dalla pericolosità dimostrata e dalla minore età per coloro che avevano meno di 21 anni al momento del!' arresto. A Nadalini Romeo infligge:

- per ìl reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del r cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; 0

SENT E~ZE PRO>JUNZI AT E DAL T.S.ll.S.

233

_ per 1·1 rea_t~ di· propabo·anda 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua d a1· pu bblJ.CJ t1ffic1· 'cl norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 sopra citato. E procedendo al cumulo delle pene dell~ reclusi~ne: a nor~1a dell'art. 68 C.P. r889, determina la complessiva .pena m 4 an111 d1 reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffi.~1. . . . . , . . I ' ·1 Nadalini deve essere ritenuto md1v1 duo soCJ.almente per1co· 1 P01c 1e . · r . !oso a senso ed ao-li effetti dea li art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente, .g 1 s1 ago-i~~aono 2 anni libertà vigiL1ta a norma degli art. 228 - 229 codice stesso. o D

di

A Sacchetti Dorando, col beneficio dell'età minore degli an111 2r , m-

. . · c1· l _ per il reato di appartene.nza al .P~rt1to ~omurnsta 2 anrn 1 ree usione e 2 anni di interdizione dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 e della P·P· dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 56 C.P. 1889; fligge:

_ per il reato di propaganda 2 anni cli reclusione e 2 anni di interdizione dai pubblici uffici a norma del 2 " cpv. dell'art. 4 e della P·P· dell'art. 6 della legge citata in relazione all'art. 56 C.P. 1889. E procedendo al cumulo delle pene della re~lusio~e. a norma dell'art. 68 C.P~ abrogato ed al cumulo delle pene delJa mterd1Z1one a n.on~1a d~ll'art. 74 stesso codice, determina la co1:1rkssiva. pena ?~lla r~c~us10~e 1? 3 anni e la complessiva pena della interdmone cl_a1 ~u.bbhc1 uf~CI m 4 c1nn~. E poiché il Sacchetti deve essere ritenuto md1V1cluo socialmente P.en~ coloso ; senso ed agli effetti degli art. 202 - 203 - 133. C.P. vigente, gli 51 aggiungono 2 anni di libertà vigilata a norma degli art. 228 - 229 stesso codice. A Manicardi Adelmo ritenuto colpevole del solo reato di appartenenza al Partito Comunista, infligge 2 anni di reclusione e ]~interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dcll' art. 4 della CI tata legge 2 5· 1 I. 192 6, n. 2008. c1· E ritenendolo individuo socialmente pericoloso, gli aggiunge 1 anno 1 libertà vigilata a norma dei citati art. 228 - 229 C.P. vigente.

A ciascuno degli imputati Morsian! Al~o, M_azz?li Olimpio e Losi Bruno, col beneficio dell'età minore degli anrn 21, rnfhgge:

- per il reato cli appartenenza. al Par.ti~o Co1:mnista I anno ,? i r~clusione ed 1 anno di interdizione dai pubblici uffici a norma del .I cp · dell'art. 4 e della P·P· dell'art. 6 della legge 25. rr.1926, n. 2008, m relazione all'art. 56 C.P. 1889;


2 34

T R!ll U:slALI; Sl'EC tALE PER L \

DI FESA DE t.l.O STATO

- per il reato di propaganda r anno di reclusione ed r anno di interdizione dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dell'art. 4 e della p.p. de[. l'art. 6 della citata legge, in relazione al citato art. 56 del C.P. suddetto. E procedendo al cumulo delle pene della reclusione a norma dell'art. 68 stesso codice ed al cumulo delle pene della interdizione a norma del1' art. 74 codice medesimo, determina la complessiva pena della reclusione in r anno e 6 mesi e la complessiva pena della interdizione in 2 anni. A Turci Amodio infligge: - per il reato di appartenenza al Parti to Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a nonna del r" cpv. del]' art. 4 della legge sopracitata; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubbl ici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 della detta legge. E procedendo a] cumulo delle pene della reclusione a norma dell'art. 68 C.P." 1889, determina la complessÌva pena in 3 anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché il T urci deve essere ritenuto individuo socialmente pericoloso a norma ed agli effetti de 0ali art. 202 - 2 03 - 133- C.P. viaente, ao-(riu,we alla b bb ::, pena della reclusione 2 anni di libertà vigilata a norma degli art. 2 28 - 229 suddetto codice. Ritenuto che i condannati sono obbligati, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P. vigente. Ritenuto che gli oggetti in giudiziale sequestro, avendo attinenza con 1 reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente. P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4, 1'' e 2" cpv., e 6 legge 25.1r. r926, n. 2008 ; 56- 68 - 74 C.P. 1889; 202 - 203- 133 - 228- 229- 2 4 0 C.P. vigente; 479-488 C.P.P. vigente, assolve Corradi Silvano e Loschi Vito da entrambi i reari 11 loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Manicardi Adelmo dal solo reato di propaganda per insufficienza di prove. Dichiara il detto Manicardi colpevole del reato di appartenenza e tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro ascritti e condanna:

PRIMA' PARTE :

SE NTEKZE PRO~UNZIATE DAL T.S . o .s_. _ _ __

_

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2_3_5

_ Nadalini Romeo a 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; _ Sacchetti Dorando, col beneficio della minore età, a 3 anni di reclusione, a 4 anni di interdizione dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; _ Manicardi Adelmo a 2 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a I anno di libertà vigilata; _ Morsiani Aldo, Mazzoli Olimpio, Losi Bruno, ciascuno col beneficio della minore età, ad r anno e 6 mesi di reclusione ed a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici; _ Turci Amodio a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed a carico di ciascuno il paga_mento delle spese del proprio n1antenim_ento dL~rante la d~tenzione preventiva. Ordina la confisca degh oggetti seg uestrat1. Roma, 29.4.1932 - Anno X. Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici. Corradi Silvano e Losch i Vito, detenuti dal 2.3.1931, vengono scarcerati il 29.4.1932.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. · 1403 : Nadalini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14,Ir.1932. Detenuto dal 22.3.1931 al 14.11. 1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 22. Sacchetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 12. 11.1932 .

Detenuto dal 2.3.1931 al 12.n.1932. Pena espiata : anni r, mesi 8 e giorni

IO.


TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DI FESA DELI..O STATO

Turci viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro l' n.11.1932. Detenuto dal 24.3.1931 all' rr.1r.r932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni 17. M anicardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12.11.1932. Detenuto dal 24.3.1931 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi 7 e giorni r8. Morsiani, detenuto dal 23.3.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo il 22.9.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 16.5.1932. Mazzoli, detenuto dal 1°.3.1931 , viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Napoli il 1°.9.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 7·7- 1 932 • Losi, detenuto dal 22.3.1931 , viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giuòiziarie di Napoli il 22.9.1932.

N ota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 192 del 28.12.1931 , l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di ricostituzione ciel Partito Comunista per non aver commesso il fatto. Inoltre la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere per non aver commesso il .fatto in ordine al reato cli ricostituzione del Partito Comunista e di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del medesimo nei confronti cli: Gasparini Vi terbo, nato il 21.5.1906 a Soliera (Modena), muratore. Detenuto dal 24.3 .1931 , venne scarcerato il 29.12.193r. Con la stessa sentenza la Cotnmissione Istruttoria pronunziò l'accusa nei con fronti dei latitanti:

PRI MA PARTE:

N ei confronti di N eri Bruno e Veronesi Remo il T.S.D.S. dich iarò, con se ntenza ciel r5.2. 1933, estinti per amnistia (R.D. 5. 11.1932, n. 1403) i reati loro addebitati.

SENTENZA N. 45

Reg. Gen. n. 127/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Torelli Vincenzo, Oliveti Ivo, Sgarzi Giovanni, Ventura AÌberto, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SE NT ENZ A nella causa contro: Cecconi Asmarat, nato il 27. 12.H)03 a Colle Val d'Elsa (Siena), vetraio; Ragionieri Catone, nato il 15.10.1897 a Empoli (Firenze), calzolaio; Rigacci Cesare, nato il 1,~.1. 1902 a Empoli (Firenze), falegn ame; Volterrani Aurelio, nato il 27.7.1900 a Empoli (Firenze), calzolaio ; Mori Dino, nato il 22.8.1903 a Empoli (Firenze), operaio; Vezzi Paolo, nato il 10-4- 1912 a Empoli (Firenze), parrucchiere; Santini Aureliano, nato il 12.2.19IJ a E mpoli (Fire nze), meccanico; Vezzosi Virgilio, nato il 22.6.1893 a Castelfiorentino (Firenze), operaio ; Beli aneli Egidio, nato il 3. r. 1907 a Prato (Firenze), impiegato; Arzilli Pietro, nato il r5.12.r896 a San Miniato (Pisa), fornaciaio; Lavoratorini Otello, nato il 25.1.1905 a Pisa, vetraio; Pacini Pietro, nato il 25.1 r. 1906 a Empoli (Firenze), vetraio; Pacetti Fernando, nato il 10.6.1902 a Prato (Firenze), rappresentante di commercio.

Neri Bruno, nato il 27- 1r. 1905 a Soliera (Modena), cementista ; Veronesi Remo, nato il 10.8.1905 a Carpi (Modena), contadino.

sr;:-;TENZE PRO NU KZI:\TE DAL T.S. D.5.

I MPUTATI

Tutti: r) del delitto di cui al 1° cpv. dell'art. 4. legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nella primavera de] 193 r e preceden t:mente, in T os.cana, fatt?, parte del Partito Comunista, già disciolto per ordme deJla Pubblica Autonta.


T Rlll UN,\LE SPECIALE PER LA Dl!'ESA DE LLO STATO

Tutti, meno Arzilli, Santini e Pacini : 2) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 4 predetto, per avere, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, e il Pacetti anche a Roma, fatto propaganda del partito di cui sopra mediante diffusione di stampe clandestine comuniste, riunioni, reclutamento di adepti e distribuzione di somme pro « Soccorso Rosso >).

Lavoratorini e Bellandi anche: 3) del delitto di cui alla P·P· del sopra ripetuto art. 4, per avere, nelle dette circostanze cli tempo e di luogo, ricostituito il partito di cui sopra. Il Bellandi anche: 4) del delitto di cui all'art. 285 C.P. 1889, in relazione all'art. 2 C.P., per avere, nella primavera del 1931, in Toscana, formato passaporti falsi fornendoli a Montanellì Elio, a Marchi Orazio ed a Cecconi Asmarat ; 5) del reato di cui all'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, in rapporto all'art. 110 C.P., per avere concorso nell'espatrio clandestino di Montanelli Elio e Marchi Orazio fornendoli di passaporti falsi e di notevoli somme, nelle circostanze di cui al numero pr;cedente.

I N PUBBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, co1 loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola,

IN FATTO ED 1N DIRITTO

è risultato quanto appresso : Elementi sporadici del già disciolto Partito Comunista avevano, nel 1930 e nei primi mesi del 1931, esplicato attività di ricostituzione e di pro· paganda cli detto partito illegale in Toscana, mediante formazione di un comitato federale in Empoli, di cellule in quelle vetrerie e nei paesi viciniori, di importan.ti riunioni tenute in Empoli, Prato e Pisa, in qualcuna delle quali erano intervenuti funzionari del partito, di diffusione di stampe sovversive e distribuz ione di notevoli somme pro « Soccorso Rosso )>. Scoperti ed arrestati dagli organi cli polizia quelli che risultavano par· tecipi del movimento, furono denunziati a questo Tribunale. A seguito di formale istruzione della Commissione Istruttoria, alcuni furono prosciolti per insufficienza di indizi ed i prevenuti furono rinviati a giudiz io per rispondere dei reati rubricati.

PRI~!,\

i'ARTE:

SENTENZE PRO NUNZIATE D,\ L T.S. D. S.

Per Montanelli Elio e Marchi Orazio, latitanti, fu preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento. . In udienza, per confessione di impu tati, per prove documentali e testimoniali, i fatti per ciascun imputato sono emersi come segue : Bellandi Egidio: entrato nel partito nell'aprile 1930, dopo breve ma intensa preparazione agli ordini di Reali Ruti lio (già gi~1di~ato da quest? Tribunale) (r), essendo questo stato arrestato, assunse la d1rez1one del movimento nell'Empolese, tenendosi a contatto a mezzo funzionari, col centro del partito da cui traeva programmi da svolgere, stampe e rilevanti somme per la propaganda e la vita del partito. _A !11ezzo del c~imputato La~oratorini e dei predetti Marchi e Montane]h, riuscì a dar vita a _u~ com~tat~ federale con sede in Empoli. Provvide a nascondere i due ul tum nom111at1 e il prevenuto Cecconi nella casa del suo parente Pacini Menotti in Prato, in attesa dei passaporti falsi e di somme, dei quali dopo li fornì per ren~ derne possibile la clandestina emigrazione a scopo politico. ~rovv1de poi alla sicurezza di costoro facendoli trasferire in Roma presso il comumsta Pacetti Fernando di cui si dirà in seguito. Con i mezzi da lui forniti, infatti, il Marchi e il Montanelli riuscirono ad espatriare, mentre il Cecconi fu tempestivamente arrestato al confine. Del pari compì preparativi per l'espatrio di tal Lastrucci Gino, prosciolto dalla Commissione Istruttoria. In Pisa, assieme al Lavoratorini e al rubricato Santini, a seguito d'intesa, s'incontrò con un funzionario del partito per riceverne le direttive. Recapitava la stampa per la propaganda al Lavoratorini a mezzo del rubricato Vezzi. Quanto sopra il Bellandi ha confermato anche in udienza pur cercando di attenuare li° portata della sua opera di ricostituz ione del partito. Lavoratorini Otello: dopo l'arresto di Reali Rutilio e di aJtr~, avve?uto nel 1930, ricostituì, per mandato avuto dal predetto. Bella?dt'. 1~ co~mtat? federale nominandone a membri i rubricati Vezzosi, Rag1ornen, R1gaco, Mori e Volterrani. Esplicò attività di propaganda con distribuz ione di stampe comuniste e di notevoli somme pro « Soccorso Rosso » che il Bellandi gli faceva pervenire a mezzo del c~imputato Vezzi. . . . . . Tenne riunioni a casa sua e partecipò, col Belland1 cd 11 Sant1111, ad un convegno effettuatosi in Pisa con un interregionale del partito illegale. Era stato fornito dal Bellandi di un passaporto falso per l'eventuale espatrio.

(1) Per Reali ved i

« Decisioni e messe da l T.S.D.S. nel

r931 >J, pag. 19.


TRIBU NALE SPECI AJ, E PER LA D I FESA DEL LO ST ,\TO

Fornì alla giustizia, dopo l'arresto, prez iose notizie circa la delittuosa attività di molti coimputati, notizie che, ad istruttoria quasi ultim ata e in udienza, ha cercato di modificare all'evidente scopo di attenuazione di responsabilità. Vezzosi Virgilio: già condannato per gravi reati militari, fu membro del ricordato comitato federale e capo cellula di strada assieme a Mori ed a Rigacci. Partecipò a riunioni, si occupò di propaganda a mezzo di stampe ed' ebbe, in seno al comitato, l'incarico per le questioni sindacali. Confessò in istruttoria ma, per evidente intesa avvenuta con coimputati, ha ritrattato in udienza, fornendo, peraltro, spiegazioni non attendibili delle sue inefficaci ritrattazioni postume. Ragionieri Catone: partecipò ad una r iunione in casa del Lavoratorini ed ebbe l'incarico di segretario del comitato federale. Dal Vezzi riceveva la stampa di propaganda per l'ulteriore diffusione. Egli ha negato anche in udienza le predette ultime risultanze, ma vanamente, dopo quanto hanno detto in istruttoria, e il Vezzi anche in udienza, i coimputati Vezzosi, Lavoratorini e Vezzi . Mori Dino: già condannato per concorso in omicidio, fece parte del comitato federale e riconosce di essere stato indotto a partecipare ad una cellula (composta da lui, dal Rigacci e dal Lavoratorini) per consiglio <lei predetto Montanelli. Ammette di aver partecipato alla riunione in casa di Lavoratorini e indica la natura e gli - intentl della riunione sovversiva. Non risulta che siasi occupato dell 'attribuitagli propaganda. Anche in udienza si dichiara pentito di quanto, mal consigliato, fece ed invoca la clemenza dei giudici . Volterrani Aurelio e Rigacci Cesare: furono membri del citato comi· tate federa le e presero parte alla ricordata riunione in casa del Lavoratorini. Confessarono in istruttoria, in udienza hanno cercato di giustificare la loro presenza alla riunione con motivi inattendibili. ~tfentre la loro partecipazione al clandestino partito è emersa anche per indicazioni di altri imputati, non sono risultate prove serie circa la propaganda loro contestata. Cecconi Asmarat : anche per questo imputato l'attribuitagli propaganda non è rimasta provata. Però è stato accertato che egli fu partecipe dell'associazione sovversiva di cui trattasi; che perciò ottenne dal Bellandi un falso passapor to intestato al nome di Miche! -Martinez e lire 800 per potere espa-

PRI MA PARTE:

SE NTEKZE PROK U:-!Zli\TE J)Al. T .s.n.s.

triare (e ciò per tramite di ,Vezzi); che partì infatti per Bologna e p0SC1a el Brennero dove fu tratto 1ll arr~sto. . . . p Nell'attesa del passaporto, assieme al Marchi e al Montanell!, ~al .Bellandi era stato indirizzato al coimputato Pacetti in Roma, presso 1 ab1taz10ne del quale ebbe per alcuni giorni ricetto. Pacetti Fernando: ospitò in Roma i tre di cui dianzi. Tentò di mette.rs i a contatto con una cellula comunista che sapeva esistere pre~so la fabb~1 ca d'armi Breda. Da Marchi e Bellandi ebbe stam~e _clat~destme sovversive, na non è risultato che abbia esplicato opera pumb1le d1 propaganda, seb~ene ciò possa intuirsi dalle carte sequestrategli diffuse di autografa lette· . ratura comunista. Ha confessato anche in udienza la sua fede comumsta. Vezzi Paolo (minore ai sensi dell'art. 56 C.P..1889): aderì a.ll'invito de~ Lavoratorini di partecipare all'associazione comumsta d1 Empoli e co~senti che la sua botte~·a di barbiere fosse adibita a recapito della stampa d1 propaganda che egli stesso. c~nseg?~va a.gli adepti per la diffusione. Assieme al Belland1 si reco 111 Livorno dove ebbero convegno con altro comunista non identificato; consegnò poi al Lavoratorini un falso passaporto e lire 800 all'uopo incaricato dal _B~llandi. . . , . , Accompagnò in Prato, al Belland1, . 11 Marchi ed 11 Ceccom. Adempi, . in sostanza, incarichi di propaganda e eh collega1~1ento. Egli confessò in istruttoria tutto ciò che parzialmente ha confermato 111 udienza, dichiarandosi pentito. Santini Aureliano (minore come ìl preceden~e): ~onfessò in, istruttoria l'addebitatogli del itto di partecipazione all'orga~1zzaz101:e perche recl~tat~ da Lavoratorini. Fu inviato dal Ragionieri a Pisa per il convegno d t cui sopra è cenno. Anche in carcere ha dato dimostrazione della sua fede con un autografo di carattere sovversivo che gli venne rinvenuto. Non risulta, peraltro, che abbia espl icato attività di llualche rilievo. Pacini Pietro: neo-ò in istruttoria e ha negato in udienza ogni sua cosciente partecipazion/ al movimento. Il Lavoratorini che .l'accusava ha ritrattato tutte -le sue deposizioni. Il Pacini verosimilmente spiega che qu,~1che piccola somma versata al Marchi, suo compagno di lavor~ n~lla. vetrern~ « Eminente >> di Empoli, fu versata da lui ritenendo trattarsi d1 aiuto agli operai malati della ; etreria e non di << Soccorso Rosso >>. Arzilli Pietro : avrebbe partecipato ad una riunione co~unis.ta tenu.tasi lil Pozzo le iJ 2. 1 r. 1930. Ai -suoi non contrastati dinieghi d1batt1mentali si 16. •

u.s.


PRIMA PARTE : SEKTEKZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

TRIBU!'\.~LE SPECIALE PER 1,,1 DI FESA DELLO ST,\TO

aggiunga essere risultato che 111 detta riunione l' Arzilli non volle accettare l'incarico di dirigere squadre di azione antifasciste offertogli dai promotori della riunione. Dubbia, pertanto, se_mbr~ al Colkgio la : ua cosciente partecipazione al movimento delittuoso d1 cm trattasi, non risultando altro serio elemento m atti. Da quanto come sopra accertato, il Collegio rileva che sia triusto assolver~ per non provata reità Pacini ed Arzilli dall'addebito lor~ mosso ed ~rdma~ne la scarcerazione se non detenuti per altra causa; e dal solo delitto di propaganda comunista Cecconi, Rigacci, Volterrani , Mori e Pacctti. . ~ egli altr~ fat~i ~ccerta~i c_o ntro questi ultimi cinque ed in quelli addeb1tat~ ~ provati_ nei n~ar d_1 d1 Bellandi, Lavoratorini, Ragionieri, Vezzosi, S~nt~ni e. Vezzi, ravvisa_ gli ~stremi giuridici dei reati corrispondenti addebitati a ciascuno come m epigrafe. E poiché la legge applicanda è quella anteriore al nuovo C.P. ai sensi dell'art. 2 C.P., debbono, ai sensi dell'art. 56 C.P. 1889, in relazione alla P·P· dell'art. 6 della legge speciale rubricata, essere beneficiati della minore età S~nti~i _e _Yezzi, ~ debbono, ai sensi dell'art. 80 C.P. 1889, essere considerati recidivi Vezzosi e Mori. Il Tribunale, p~rtanto, ritiene che siano giuste pene, in concreto, le seguenti della reclus10ne: . - Bellandi complessivi anni 9 (risultanti dal cumulo giuridico ai sensi dell'a~t. 68 C.P., di anni 5 per la ricostituzione, anni 3 per la propa.. ganda, anm 2 per l'appartenenza, anni 1 per falso di cui al capo r della s:1a rubrica, ~nni 2 per l'espatrio clandestino di cui al n. 2 stessa rubrica) e lire 20.000 d1 multa per lo stesso espatrio; -:- L~vor~torini complessivi anni 6 (cumulati come sopra da anni 4 per la n cost1tuz10ne, anni 2 per la propaganda e anni 2 per l'appartenenza) ; - Vezzosi_ complessivi anni 5 (cumulati da anni 3 e mesi 6 per l'appartenenza e anm 3 per la propaganda); - Ragionieri complessivi anni 3 (cumulati da anni 2 per ciascuno dei reati addebitatigli); -

Mori anni

2

e mesi 3;

- Volterrani, Rigacci, Cecconi e Pacetti anm 2 ci ascuno per la sola appartenenza ad un partito disciolto; -

Consegue per Vezzi e_ Sant~ni l'interdizione dai pubbli.ci_ uffici per egu.al durata della pena, per gli altn quella perpetua, per tutti 11 pagamento m solido delle spese processuali. . II Colleoio in applicazione dell'art. 55 del R.D. 28.5.193r, n. 601, rn relazione agli art. 200 - 215 - 228 - 229 C.P., ritiene p articolarmente ~pportuno, data la pericolosità sociale degli imput~ti_, di ordin?re la so~topos~z1one alla libertà vio·ilata di Bellandi e Lavoratonm per anm 3, degli altn conb . . . . dannati - meno Vezzi e Santm1 - .per anm 2.

P. Q. :\-f.

Letti ed applicati gli art. 4 - 6-7 legge 25.11.r~26, n. 2008; .8 R.D. .11.1926, n. 2062; 68 - 56- 80- 285 C.P. 1889; 158 vigente legge d1 P.S. e 12 no C.P. ; 485-,4~6 C.P. Esercito; 2-200-2r5 -,228-229 C.P .; leg~e 4.6.1931, n. 6?4, ~o~che 11 R.D .. 2~.5.r93r, n. ~or,_ e_1 art. 488 :.P.l :, d_Kh_1~ra landi Egid10, Lavoratonm Otello, Rag!~111e~1 Cat?~e, v ~zzos1 Virg1ho,. S~rntini Aureliano, Vezz.i Pa~lo responsabili dei. reati 1~ ep1gra~e l?ro asc~1tt1 ~ Cecconi Asmarat, R1gacc1 Cesare, Volterram Aurelio, Mon Dm_o e a:ett1 Fernando responsabili del solo delitto di appartenenza ad un p~rt1to d1sc10lto assolvendo per non provata reità q~esti ul~imi cii:que ~al dehtt? ~i p~opaganda dello stesso partito loro ascntto, e in cons1deraz'.one dell e~a mmore per Santini e Vezzi, della recidiva per Vez~osi e M?n e, }at~o 11 cumul~ giuridico, condanna alla reclusione: Belland1 ad anm 9 .pit~ l~re 20.ooc~ d1 multa· Lavoratorini ad anni 6; Vezzosi ad anni 5; Rag10rnen ad an111 3; Mori anni 2 e mesi 3; Cecconi, Rigacci, Voltcrrani e Pacet~i ad_ a~ni 2 ciascuno; Vezzi ad anni r e mesi 4; Santini ad 1 anno; questi ult~m1 c)ue all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e gli _altn a quella perpetua; tutti al pagamento in solido delle spese proces~ual~; Be~landi e Lavoratorini ad anni 3 ciascuno di libertà vigilata e tutti gh altn, meno Vezzi e Santini ad anni 2 della stessa misura di sicurezza. Assolve per non provata reità Pacini Pi~tro e~ Ar~illi Pie;ro dall'imputazione loro ascritta ed ordina la scarceraz10ne di essi nonche, per avere scontato la pena, di Santini Aureliano, se non detenuti per altra causa.

~el-

!

;cl

Roma, 30.4.1932 - Anno X. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

Santini anni r;

- Vezzi anni ascrittigli).

I

e mesi 6 (cumulati da 1 anno per ciascuno dei reati

Pacini, detenuto dal 2.4.1931, e Arzilli, detenuto dal 3.4.r93r, vengono scarcerati il 30.4.1932.


TR!BU1'ALE SPECIALE PER l, A DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

-

Per effetto dei provvedimenti di clemen7.a di cui al R D n. 1403 : · · 5· 1 r. 1932, . . Bellandi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelf a E · lta 11 29.3 .1933 . r neo miDetenuto dal 29.3. 1931 al 29 _ _ _ 3 1933 Pena espiata : anni 2 . Lavoratorini viene scarcerato d a 11a Casa di Reclusione di Padova il I2.II. 1932. Detenuto_ dal 30-3 .r93r al r2.rr.r932. Pena esptata : anni r, mesi 7 e giorni 12 _

PRIMA P1\RTF.:

SENT ENZE

l'RON liKZ IA'l'E DAL '1'.S .D.S.

Cecconi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'rr .n.1932. Detenuto dal 18.3.1931 all'n.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 23. Pacetti viene scarcerato dallo Stabil imento Penale di 12.n. 1932. Detenuto dal 19.3.1931 al r2.u .r932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 23 .

Pallanza il

Vezzi, detenuto dal 31.3.1931, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di N apoli il 30.9.1 932. Santini , detenuto dal 1''-4-1931, viene scarcerato, per espiata pena, per ordine del T.S.D.S. il 30-4-1932.

. . Vezzosi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia 11 19.rr.1932. Detenuto_ dal 3r.3.193 r al 19.11.r932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni r8. Ragionieri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia

l ' I I.I r.1932.

Detenut~ dal 31.3. 193 1 all'Il.Ir. r 932 . Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni ro.

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. II del 20.r.1932, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati impu tati dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei loro confronti in ordine al delitto di propaganda del Partito Comunista. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò anche di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti di : Pacini Menotti, nato il 3.12.1885 a Prato (Firenze), tessitore;

Mori viene scarcerato dalla Casa di Reclus1·one d' p 1 esaro l'u. rr .r932. etenuto_ dal 31.3: 1931 all' rr. u.1932. Pena espiata : anni r' mesi 7 e giorni IO. • MC~n sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Firenze il 31. ro.r924 l1 on venne condannato · om1c1 · 'd·10, alla pena di . . , _p er concorso rn anni e 7 r mese d1 reclusione.

D

Cirri Romeo, nato il 4.12.1908 a Empoli (Firenze), vetraio; Frediani Giuseppe. nato il 22.8.1893 a Vinci (Firenze), commesso; Baronti Ido, nato il 30.12.1903 a Vinci (Firenze), calzolaio; Grassini Nello, nato il 9.8.1895 a Colle Val d'Elsa (Siena), vetraio; Car!i Piero, nato il 24.1.1889 a Colle Val d'Elsa (Sien a), vetraio;

Volterrani viene scarcerato dalla Casa Penale· d'1 p· D ..,trenze il ro.rr. 1932. etenuto. dal 31.3:1931 al IO. rr.1932. Pena esp1ata: anni r, mesi 7 e giorni _ 9 Rigacci viene scarcerato dallo Stabilin1e·nto p ena Ie d'1 p·ma1e L ioure 1·1 T2. U .1932. b Detenuto. dal 3 r.3.1931 al r2. r r. r932. Pena ~spia~a : a~i I, mesi 7 e giorni II . Per R1gacc1 vedi « Decisioni emesse dal T .S.D.S.

Bertini Libertario, nato il 25.7-1910 a Montelupo Fiorentino (Firenze), operaio; Baronti Renato, n ato il 13+ 1907 a Vinci (Firenze), fa legname; Badini Dino, nato il 17.3.1901 a Poggibonsi (Siena), magazziniere. Masi Serafina. nata il r8. r. 1890 a Prato (Firenze), casalinga; Marchi Orazio, nato il 27.8.1904 a Colle Val d'Elsa (Siena), vetraio;

1

ne 1929 », pag. 214.

Montanelli Elio, nato il 5.ro.1907 a Empoli (Firenze), operaio;


246 _ __

_

_ _ _ _1_·R_IB__:t.:_:-J~Al=E:.....::.: SP.:EC::_'l.:_::AL '.::.:E~PER LA DIFESA DtLLO STATO

PR IMA i'ARTE :

Salvi Nello, nato il 27.r.1905 a Colle Val d'Elsa (Siena) , ve t rato; . Lastrucci Gino, nato ]'8 .r. 1902 a prato (F.1renze), cenciaiuolo;

SElsTENZE PRONU NZ IATE DAI. T.S . n .s.

SENTENZA N. 46

Reg. Geo. n. 928/ 1931

I suddetti imputati, detenuti dal marzo o d Il' ·1 . . 1·1 2 1 . r. t . a apne r931 , ven gono scarcerati 932

II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;

Per Lastrucci vedi « Decisioni emesse dal T S D S I · · .. ne 1928 )), pag. ?6o.

Giudici : Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Conticclli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente S ENT ENZA

nella causa contro: Grai Giacomo, nato il 27-2. r903 a Romagnano Sesia (Novara), muratore; Scarpone Paolo, nato il 19.7-1905 a Torino, muratore; Usaj Venceslao, nato il 24.1.19o6 a Cormons (Gorizia), meccamco.

IM P UTATI

Tutti:

1) del delitto di cui agli art. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p., C.P.c., per avere, in epoca anteriore e fino al 30.10.1931, in Venezia, Udine ed altrove, costituito il Partito Comunista, per avervi partecipato ed avere fatto propaganda a favore di esso a mezzo di stampa sovversiva; 2) de) delitto di cui agli art. no- 476 - 482 C.P.c. , per essere concorsi nella falsità dei documenti personali loro sequestrati. Lo Scarpone e l'Usaj , inoltre: 3) del reato previsto e puni to dall'art. 160, p.p., legge di P.S. 6.11.r92G, n. 1848, in relazione all'art. 158 legge di P.S . r8.6.r93r , n. 773, per essere . nel 1930, espatriati clandestinamente; 4) del reato previsto e punito dagli art. 9 R.D. 30.12.r923, n. 3279, ed R.D.L. 26.2.r93r, n. 315, per non aver pagato la relativa tassa per il passaporto. I


TRlBtJN,\LE SPECIAi.E PER LA Dll'ES:\ DE LLO ST,\TO

1N P UBB LICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenz a di rinvio a giudi zio e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,

IN F ATTO ED I N DIR ITTO

è risultato quanto appresso: La sera del 29.9.1931, in Venezia, il Commissario di P.S. Cav. Martignetti incontrò un individuo nel quale riconobbe subito il comunista Scarpone Paolo, che nel 1929 era stato arrestato a Torino quale partecipe del locale movimento comunista . Notata la sua presenza a Venezia fu disposta nei suoi confronti una cauta ed ininterrotta vigilanza allo scopo di accertare l'attività che egli svolgeva. Nei giorni successivi fu constatato che egli aveva frequenti incontri ed abboccamenti con altri due individui, ancora sconosciuti, in modo assai circospetto. Si accertò anche che essi avevano preso alloo-o-io in albero-bi diversi lo oo o ' Scarpone all'albergo « Diana» e gli altri due rispettivamente all 'albergo « Città di Spezia >l ed all'albergo « Trieste». Il 3 ott~bre lo sconosciuto alloggiato all'albergo « Città di Spezia>> si recò alla stazione con una valigia e partì per Udine, opportunamente seguito da un agente di P.S .. Quivi giunto fu visto recarsi a depositare la valigia nel « Caffè dei Commercianti » e poi andare crirando per la città senza meta, ma dando l'impressione che attendesse qu~lcuno. Se~uitolo per tutta la giornata, verso le ore 22 si ritenne opportuno di tr arlo m arresto. Perquisito fu trovato in possesso di documenti falsi e fu identificato per il comunista Grai Giacomo. . ~ubito dopo venne ritirata la valigia presso il « Caffè dei Comrner· ciant1 » nella quale fu trovato abbondante materiale di carattere comunista che è elencato nel verbale a Vol. 2°, f. 4, 5, 6 degli atti processuali. ~] Gr~i . fu anche trovato in possesso di denaro per una somma complesstva d1 lire 3.700. Sottoposto ad interrogatorio non esitò a dichiarare di essere comunista militante da circa ro anni; ammise che le sue funzioni erano di corriere e che era Sté~to mandato da parte della centrale in Italia col materiale di propaganda nnvenutogli sulla persona e nella valigia sequestrata.

PRIMA PARTE : SENTE:-JZE PRONUNZI ATI': DAL T.5.D.S.

249

Confessò, inoltre, di avere con false generalità dimorato a. Venezia dal settembre per atten dere alla s~a at_tività di co~riere comu:iista, ma nbobn 22 persone e e havoluto dichiarare in questo pnmo mterrogatono con .quali . · · d ad incontrarsi a Venezia, malgrado gli fosser~ contestati i van contatti e . . . abboccamenti avuti con gli altri due compagm. Disse di essere entrato in Italia il 1° settem bre per 11 vahco d1 Domodossola, come del resto risultava dal visto apposto al ~assaporto falso francese che reca la sua fo tografia ed è intestato al n.ome di ~ambert Jean. . Dichiarò anche di essersi recato il 2 successivo a Milano dove prese 111 fitto una camera mobiliata , soggiornandovi saltuariamente .. Ammise che. in detta camera teneva due valigie e che ne asportava una ogm volta che usciva per svolgere la sua funzione di corriere. Confessò altresì di essere stato nello stesso mese di settembre anche a Trieste per svolgere la sua attività. . Dopo l'arresto e le dichiarazioni del Grai si procedette, a Venezia, all'arresto dello Scarpone e dell'altro compagno che era stato notato a contatto con loro e che fu identificato per Usaj Venceslao. Sulla persona dello Scarpone fur~no rin~e~ute .la_ somma di lire 1.400, una carta d'identità falsa, al nome d1 Franz1111 Lmg1, ed una busta conte. nente fogli dattiloonfati di argomento comunista. ella stanza dove eo·li alloo·<.riava all'alberio << Diana >l furono trovate N o t>b " . l e sequestrate due valigie a doppio fondo conten_e nti mol_to maten a : d~ propaganda, documenti personali di copertura falsi ed altn documenti d1 partito che rivelano il suo ruolo di funzionario (Vol. 3°, f. 4, 5, 6, 7). Sottoposto ad interrogatorio lo Scarpone ha dichia_rato di profess~re idee comuniste fin dalla tenera età e di appartenere uffioalmente al partito fin dall'epoca della sua costituzione e .cioè dal 1~2~. . . . , Che nel 1930 per liberarsi dalle noie della pol!Zla che lo v1g1lava e:mgro clandestinamente 1n Francia. Che ritornò in Italia il 2.9.1931, con passaporto francese falso , con lo specifico mandato da_togl~ ch~lla centrale ~cl Partito Comunista di lavorare e presiedere alla ncost1tuz10ne del parti~o giovanile comunista nella Regione veneta e che perciò si stabilì a Venezia per svolgere il mandato affidatogli. . . Soggiunse che parte del materiale ri?ven':1to nella sua vah~ia apparteneva al suo compagno Usaj Venceslao, incaricato anche questi dalla cen. . trale di svolgere lo stesso lavoro di cui egli si occ1:1pava. Disse che a Pari<ri era membro della segreteria della federazione giovanile del Partito Com~nista con lo pseudonimo di « Remo». Che le lettere della se<.,reteria della federazione giovanile trovate nella sua. valigia ed a lui indirizzate riguardav~no _dire~tiv~ .e disp_osizioni c!1e egli doveva impartire agli ispettori del paruto viaggianti 1~1 Italia e propnalllente nella Regione veneta. Che il denaro sequestratogli faceva parte del suo stipendio di funzionario.


250

TRI Bt::-;AJ..E SPJ::CULf. PER LA DIFESA DELLO ST/\TO

Confessò che in data 12 settembre spedì alla centrale di Parigì una relazione sul lavoro di organizzazione svolto dal suo predecessore « Gildo » nella zona di Monfalcone, Cormons e Gorizia. Lo. Scarpone come si è detto, era noto alla P.S. perché era stato gìà denunziato altre due volte a questo Tribunale Speciale per attività comunista svolta a Torino nel 1928 e nel 1929. Fu però prosciolto per insufficienza di prove: la prima volta dal Tribunale con sentenza in data 3r.7.r928 e la seconda dal Giudice Istruttore con sentenza in data 15.r1.1929. Usaj Venceslao al momento dell'arresto fu anche egli trovato in possesso di documenti personali falsi. ~seguita una perquisizione nella camera da lui occupata all'albergo << Tneste JJ fu trovata e sequestrata una valigia a doppio fondo contenente documenti di riconoscimento falsi portanti la sua fotoo-rafìa ed intestati a nomi falsi, opuscoli ed altre stampe comuniste, circolari della centrale contenenti direttive per il lavoro da farsi nelle oroanizzazioni fasciste un porò ' tafoglio contenente lire 750 ed altri documenti che sono elencati a Vol. 1°, f. 6 e 7. Sottoposto ad interrogatorio l'Usaj ha dichiarato di professare idee comuniste fin dal 1924, di essere emigrato clandestinamente da Gorizia in Francia nel 1929 e di essere ritornato in Italia con documenti fai.si inviato espressamente dalla centrale del Partito Comunista di Parigi per collaborare con lo Scarp~ne alla ricostituzione del partito giovanile ed alla propaganda nella Reg10ne veneta. Ha ammesso che il materiale rinvenuto nella sua valigia a doppio fondo trovata nella camera dell'albergo «Trieste;:, dove egli alloggiava col falso nome di Pendenti Emilio e quello rinvenuto nella vaìigia a doppio fondo sequestrata allo Scarpone nella camera dell'albergo « Diana JJ, apparteneva a lui, ed ha dichiarato che detto materiale è per sé solo abbastanza eloquente per dimostrare il ruolo da lui ricoperto nell a organizzazione comunista alle dipendenze della centrale. Ha riconosciuto come propri i documenti falsi dei quali è stato trovato in possesso ed ha ammesso di essersi servito di essi per camuffare la sua identità nella esplicazione della sua attività di funzionario del Partito Comunista. L'Usaj era da tempo ricercato dalla P.S. perché contro di lui esisteva un mandato di cattura in data 2r.1r.r929 ed un altro in data 21 dicembre detto anno, emessi dal G.I. di questo Tribunale per l'attività comunista da lui svolta nella provincia di Gorizia nell'anno 1929. E per detta attività era stato rinviato al giu.dizio di questo Tribunale con sentenza della C.I. in data r4.2.r930 per i reati di ricostituzione, appar· tenenza e propaganda comunista. Il procedimento però non si è potuto de.finire in quel tempo, perché l'Usaj, quando ebbe sentore che era ricercato, si diede alla latitanza, ed il

PRIMA PARTE:

SENT1;r,z1; PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

giorno rr_.11.1~29 varcò ~lan_destina!n~ntc il confine e si recò pnma a Lubiana, poi a Vienna e qumdi a Pang1. Ed infatti era anche accusato con la stessa sentenza della C.I. del reato di espatrio clandestino per motivi politici. L'Autorità di P .S. in esito alle anzidette risultanze emerse dai servizi di pedinamento e di sorveglianza, dalle perquisizioni eseguite e dalle dichiarazioni degli arrestati, li denunziava a questo Tribunale Speciale con rapporto in data 26.ro.1931. Gli imputati tanto davanti al Giudice Istruttore quanto all'odierno dibattimento hanno confermato pienamente le dichiarazioni rese alla P.S. facendo ampie confessioni in ordine alla loro fede comunista, agli incarich i avuti dalla centrale ed all'attività da loro svolta. Soltanto al dibattimento, a modifica di quanto avevano dichiarato nei loro precedenti interrogatori, hanno negato di avere svolto nel Veneto opera di ricostituzione del Partito Comunista, affermando che il Partito Comunista in Italia è sempre esistito e non aveva perciò bisogno di essere ricostituito. Invece dai documenti a loro sequestrati, dalle loro prime dichiarazioni e dalla deposizione del teste Commissario Martignetti, è risultato che l'attività da essi svolta nel Veneto nel settembre ed ottobre 1931 fu precisamente diretta alla ricostituzione della federazione giovanile comunista. In conseguenza si può ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dei tre imputati in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti di ricostituzione, appartenenza e propaganda di associazioni sovversive, di concorso nella formazione di documenti falsi; e nei riguardi di Scarpone ed Usaj anche di espatrio clandestino e di omesso pagamento della tassa sui passaporti. Poiché l'attività svolta dall'Usaj in provincia di Gorizia nel r929, che forma oggetto della sentenza della C.I. in data 14.2.r930, è identica a quella da lui svolta nel settembre cd ottobre 1931 nella Regione veneta, nel senso che anch'essa era diretta alla ricostituzione del Partito Comunista ed alla p'.opaganda, non è il caso di fare di questa attività distinti e separati capi d1 accusa, ma essa può essere compresa nei corrispondenti reati ascritti all'Usaj con la senten-~a cli rinvio del 10.3.1932. . Ed in ordine alla contravvenzione per l'omesso pagamento della tassa su1 passaporti si osserva che l'espatrio clandestino dell'Usaj è avvenuto nel novembre 1929 e quello dello Scarpone nel 1930 (d ata non meglio precisata). E perciò nei loro riguardi è app licabile l'art. 3 del R.D.L. 21.6.1928, n. 1710, per il quale è stabilita la tassa di lire So, e non il successivo D.L. 26.2.1931, n. 315, il quale, avendo aurnentato la tassa sui passaporti da lire 80 a lire mo, importerebbe a senso dcll' art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, una penalità più grave. La rubrica quindi va modificata nei sensi sopra specificati.


TRlllU~1\LE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PART E :

Non merita accoglimento la tesi difensiva in ordine all'imputazione di falso per cui si è chiesta l'applicazione dell'art. 489 del C.P. vigente avendo sostenuto che si tratta di uso di documenti falsi e non di concorso nella falsificazione di detti documenti. Vero è che gli imputati hanno dichiarato di avere ricevuto detti documenti falsi dalla centrale e di averne fatto uso nello svolgimento della loro attività per nascondere le loro generalità. Ma non si può mettere in dubbio che nella formazione di detti documenti essi hanno concorso, sia perché furono fatti con il loro accordo, sia perché per la integrazione di detti documenti fu necessario che essi fornissero la loro fotografia. 11 loro concorso quindi è fuori dubbio e perciò non è applicabile l'art. 489 C.P. vigente ma l'art. I ro in relazione agli art. 476- 482 stesso codice come è detto in rubrica. Passando quindi all'applicazione delle pene il Tribunale, nel detenninarne la misura per ciascun imputato, tiene conto dell'attività criminosa da essi svolta, della pericolosità dimostrata e delle altre circostanze contemplate nell'art. 133 C.P. vigente. A Grai Giacomo infligge: - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista 6 anni cli reclusione a senso dell'art. 270, p.p., C.P.; alla quale pena aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso codice; - per il reato di appartenenza ad associazioni sovversive reclusione a senso del 2° cpv. del suddetto art. 270 C.P.;

2

anni di

- per il reato di propaganda sovversiva r anno di reclusione a senso dell'art. 272, p.p., C.P.; - per il reato di concorso nella falsificazione dei documenti di reclusione a norma degli art. no- 476- 482 C.P ..

1

anno

E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. vio-cnte determina la complessiva pena in 10 anni di reclusione e nella inter"dizione' perpetua dai pubblici uffici. Poiché il Grai deve essere ritenuto individuo socialmente pericoloso a senso e per gli effetti degli art. 202 - 203 - 133 C.P., aggiunge alla pena della reclusione come sopra inflittagli 3 anni di libertà vigilata a norma dell'art. 230, n. r 1 C.P .. A ciascuno degli imputati Scarpone Paolo cd Usaj Venceslao infligge : -

per il reato di ricostituzione del Partito Comunista 6 anni di re-

2> ) .)

Sl:NTEKZE PROKU:S.ZlATE DAL T .S. D.S.

elusione a senso dell'art. 270, p.p., C.P.; ed aggiunge a detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del!' art. 29 C.P.; - per il reato di appartenenza ad associa~ioni sovversive reclusione a senso del 2° cpv. dell'art. 270 sopra citato; _ per il reato di propaganda sovversiva de1l'art. 272, P·P·;

1

2

anni di

anno di reclusione a norma

- per il reato di concorso ncìla falsificazione di documenti di reclusione a norma degli art. 1IO - 476 - 482 C.P.;

1

anno

- per il reato di espatrio clandestino per fine politico 2 anni di reclusione e lire 20.000 di multa a norma dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; - per la contravvenzione relativa al mancato pagamento della tassa sui passaporti lire 240 cli pena pecuniaria a norma dell'art. 9 R.D. 30. 12. 1923, n. 3279, e dell'art. 3 R.D.L. 2r.6.1928, n. 1730.

E cumulando le dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina per ciascuno dei due suddetti in1putati, Scarpone ed Usaj, la complessiva pena in r2 anni di reclusione, la interdizione perpetua dai pubblici uffici, lire 20.000 di multa e lire 240 di ammenda. Poiché tanto lo Scarpone quanto l'Usaj devono essere ritenuti individui socialmente pericolosi, aggiunge nei riguardi cli ciascuno di essi, 3 anni di li.bertà vigilata a senso e per gli effetti degli art. 202 - 203 - 133 - 230 C.P. vigente. Ritenuto che i condannati sono obbligati solidalmente al pagamento delle spese processuali e ciascuno è anche obbligato individualmente al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P .. Ritenuto, infine, che il denaro e gli altri oggetti sequestrati aventi attinenza con i reati commessi dagli imputati devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P ..

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 270, P·P· e 2° cpv., 272, P·P·, 110-476-48 2 ~9-73-202-203-133-230-240 C.P. vigente; 160 legge di P.S. abrogata, 1n relazione all'art. 158 della legge 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.r923, n.. 3279; 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1730; 488 C.P.P. vigente, dichiara Grai Gi~como, Scarpone Paolo ed Usaj Venceslao colpevoli dei reati di ricosti~ tuz1one, appartenenza e propaganda di associazioni sovversive a senso degli


2

TRll3U>IALE SPECI!\LE PER LA llll'ESA DELLO STATO

54

--

articoli citati in rubrica, comprendend o in detti reati anche l'attività comunista svolta dall' Usaj in provincia di Gorizia nel 1929. Li dichiara, inoltre, colpevoli degli altri reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo il mancato pagamento della tassa sui passaporti punibile a senso dell'art. 3 del R.D.L. 21.6.r928, n. 1730, anziché a senso dell'art. 1 de! R.D.L. 26.2.1931, n. 315. Mutata in tal senso la rubrica condanna : Grai Giacomo alla complessiva pena di ro anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di libertà vigilata; Scarpone Paolo ed Usaj Venceslao ciascuno alla complessiva pena di 12 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a lire 20.000 di multa, a lire 240 di ammenda ed a 3 anni di libertà vigilata. Pone a carico dei condannati l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali ed a carico di ciascuno le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati aventi attinenza con i reati. Roma, 7.6.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1 1.1932>

n. r403: Usaj viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 8.9.i934.

Detenuto dal 6.10.1931 al 28.9.1934. Pena espiata : anni 2, mesi 11 e giorni 22. Per Usaj vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 ))' pag. 320. L'Usaj risulta, inoltre, condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, dal T ribunale di Gorizia, con sentenza pronunziata il 23.10.1926, alla pena di 25 giorni di reclusione perché .ritenuto colpevole del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'Usaj, infine, ritenuto colpevole dei reati di percosse, lesioni volontarie e uso di passaporto falso, venne condannato dal Tribunale di Sorna (Parigi), con sentenza del 7-6.1930, all a pena di 3 mesi di prigione e r6 franchi di multa.

PRIMA P,\RTE:

SENTEKZE PRONU)IZ!ATE DAL T.s.n.s.

Scarpone viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il

27-2.1934.

Detenuto dal 6.ro.1931 al 27.2.1934. Pena espiata : anni 2, mesi 4 e giorni 21. Per Scarpone vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 4so, e «-Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pag. 331. Grai viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il

27.2.1934. Detenuto dal 3.10.1931 al 27.2.1934. Pena espiata: anni 2, mesi 4 e g10rni 24. Grai, inoltre, risulta condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, dal Tribunale di Susa, con sentenza del 15.9.1921, alla pena di 3 mesC di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di furto qualificato.


!'RIMA PARTE :

TRIBUNALE SPECIALE I•ER LA Dil'ES/\ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 906/1931

SENTENZA N. 47

ll Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

SENTENZE PRO>I UN ZI.\TE ()AL T .S. o . s .

Bianchi Giuseppe, nato il 29.3.1906 a Santa Croce del Rio Pardo (Brasile), argentiere; Zanaboni Mario, nato il 30.11.1908 a Milano, fabbro.

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

IMPUTATI

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro : Rosner Eugenio, n ato il 13.r.1907 a Budapest (cittadino italiano), impiegato privato; Milanesi Ottavio, nato il 30-4-1905 a Milano, meccamco; Baruscotti Giuseppe, nato il 4.7.1900 a Greco Milanese (Milano), pensionato FF.SS.; Melotti Mario, nato il 5.1.1902 a Crevalcore (Bologna), fonditore ; Novati Giuseppe, nato il r2.3. r906 a Quinto Romano (Milano). muratore; Pullici Angelo, nato il r5.r2.1898 a Trenno (Milano), muratore; Fraschini Attilio, nato il 19.6.1907 a Trenno (Milano), mu ratore;

Rosner Eugenio, Milanesi Ottavio e Baruscotti Giuseppe:

1) dei delitti previsti e puniti dagli art. 270, P·P· e 2• cpv., e 272 C.P. , per avere, anteriormente e fino al 20.9.1931 , in Milano, costituito e organizzato il Partito Comunista, facendone parte e svolgendo propaganda sovversiva. Melotti Mario, Novati Giuseppe, Pullici Angelo, Fraschini Attilio, Bongiorno Angelo, Corti Angelo, Valentini Felice, Musazzi Ambrogio, Colombo Ezio, Tettamanti Bruno, Salina Giovanni, Bertoli Angelo, Bianchi Giuseppe e Zanaboni Mario :

2) dei delitti di cui agli art. 270, 2" cpv. , e 272 C.P. , per avere, sino all'autunno 1931, in Milano, appartenuto all'associazione clandestina comunista e per avere svolto analoga propaganda. Il Bianchi anche : 3) della contravvenz ione di cui all'art. 697, p.p., C.P., perché aveva omesso di denunciare all ' Autorità armi e munizioni di cui fu trovato in possesso il 21.9.1931. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola,

Bongiorno Angelo, nato il I''.9.1896 a Trenno (Milano), contadino; IN FATTO ED IN DIRITTO

Corti Angelo, nato il 22.4.1893 a Corsico (Milano), muratore; Valentini Felice, nato il 30.1.1907 ad Aulla (Massa Carrara), pellicciaio; Musazzi Ambrogio, nato il 4.12.1890 a Settimo Milanese (Milano), mu· ratore; Colombo Ezio, nato il 30. ro. r907 a Milano, meccanico; Tettamanti Bruno, nato il 15.6.1909 a Milano, muratore; Salina Giovanni, nato il 30.9.1901 a Milano. argentiere; Bertoli Angelo, nato 1'8.10.1903 a Covo (Bergamo), tubista;

è risultato quanto appresso: A seguito di denuncia dell'Autorità di P.S. di Milano e di conseguente formale istruz ione, i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti penalmente punibili descritti nei sopra riportati capi d'imputazione. Nell'orale istruttoria per la confessione e le indicazioni degli imputati, per le prove documentali e testimoniali, i fatti sono stati accertati nei seguenti limiti. Sin dal marzo 1931 il rubricato Milanesi, da individuo non identificato, era stato invitato ad interessarsi del cl andestino movimento comunista 17..

u.s.


TRIB U1'/\LE SPECIALE PER I.,\ DIFESA J)EL!.O STATO

-

nel settore di Porta Magenta di Milano. Egli aveva accettato e aveva parlato in proposito ai coimputati Novati e PuJlici i quali avevano aderito e dai i\1il anesi avevano ricevuto stampe di propaganda. Successivamente erano stati tenuti convegni nelle cooperative « M.A.M. >> di Via Trieste e di Lampugnano ed in qualche via di Milano e vi avevano partecipato in misura diversa il Milanesi, il Baruscotti, il Rosner, il Colombo, il Tettamanti ed il Fraschini. Una più importante riunione fu tenuta, previa intesa, sulle alture di Carate Lario il 20 settembre u.s .. Vi parteciparono Rosner, Milanesi, Baruscotti, Melotti, Novati, Pullici, Fraschini, Bongiorno, Valentini, M usazzi e Corti. Parlarono Rosner, Milanesi e Baruscotti sulla necessità di intensificare il movimento di propaganda comunista specialmente nel settore di Porta Magenta. Il Baruscotti, che sino all'ora era stato uno degli esponenti più attivi in quel settore, disse che non avrebbe potuto più occuparsene, pare perché sospettato dalla polizia. Fu allora indicato dai presenti il Milanesi quale elemento maggiormente idoneo a sostituire il Baruscotti nella direzione della propoganda e che aveva dato prove concrete precedentemente. Il Milanesi, con un discorso d'occasione, accettò la successione ed enunciò il programma da svolgere. Il Rosner, elemento intellettuale, parlò del comunismo in genere con riferimento anche a recenti vicende internazionali (guerra cino - giapponese). E' da notare, però, che alcuni degli imputati e precisamente Fraschini, Bongiorno, Valentini e Corti i quali erano stati attratti alla riunione col pretesto di una gita di piacere, pare che, accortisi dei veri intenti dei promotori della gita - riunione, siansi alla spicciolata allontanati; né sono emersi altri elementi che possano dare la certezza di una intenzionale loro partecipazione alla riunione comunista. Poiché gli organi di polizia, che avevano seguito le mosse dei gitanti e che -precedentemente avevano avuto rao-ione di sospettare dei movimenti ~ del Milanesi e di coloro che gravitavano attorno a lui, ebbero la certezza della natura del convegno, al ritorno arrestarono tutti i gitanti. A seguito delle risultanze delle prime indagini arrestarono anche gl! altri rubricati poiché risultava che essi avevano avuto contatti col Milanesi dal quale avevano ricevuto stampe di propaganda sovversiva che si erano passate tra loro. Infatti per quanto ad essi fu sequestrato e per precise indicazioni di coimputati oltre che per precedenti loro confessioni il Collegio ha avuto la certezza che Colombo, Tettamanti, Bertoli, Bianchi e Zanaboni appartenevano alla sovversiva e clandestina associazione di Porta Magenta.

PRI~!A PARTE :

SE NTE!'- ZE

PRONU1'ZI ATE

DAL T .S.D.S.

Il Zanaboni, peraltro, anche in carcere, con un suo autografo sequestratogli e con _una manifestazione verbale di chiaro contenuto comunista, ha fornito ultenorc prova del suo vero essere. . . ., E' risultato anche che il Novati e il Melotti erano elementi fra 1 pm attivi del movimento: il primo ebbe anche a raccogliere somme (ne ebbe anche dal Musazzi) a scopo di partito; ed il Melotti fu prescelto quale aiutante del Milanesi e quale gregario di rilievo per l'azione da svolgere nello stabilimento << Isotta - Fraschini J) presso il quale lavorava. Vani sono apparsi i dinieghi del Melotti di fronte alle indicazioni dei riconoscimenti def Milanesi, del Fraschini e del Novati, seppure attenuate in udienza, ed alle prime segnalazioni del Rosner. . Nell'abitazione del Bianchi furono rinvenute e sequestrate anm e munizioni non denunziate alla competente Autorità. P~rò n_on. è ri1~a~to ben~ accertato se fossero di sua proprietà o del padre o d1 altn d1 famiglia con 1 quali il Bianchi conviveva. , . . . . In realtà dalle risultanze e apparso un movimento d1 non rilevante sviluppo, dovuto in gran parte a po~eri operai_ ades~ati. ~al !"filanesi e in minor misura dal Baruscotti e dal Rosner con m1ragg1 ut1htar1. Non è rimasto bene accertato se l'opera di costituzione della segreta associazione sovversiva sia da attribuirsi ai tre ultimi nominati o, come sembra, ad altri non identificati; né che gli altri rubricati abbiano svolto opera di propaganda punibile. . . Da quanto, come dianzi, è rimasto accertato,. p_are al ~ollegio opera_ ~1 giustizia assolvere per non provata reità: Fraschm1, ~ong1_orno, Valentm1, Corti e Salina, la cui opera si limitò a ricevere dal B1anch1 un opus~olett~ che, sequestrato, forse il Salina non lesse, né si può affermare che 11 B1anch1 gliel'abbia dato a scopo di propaganda. . Pertanto dei cinque ora nominati va ordinata. la scar~eraz1_one se non detenuti per altra causa (art. 485- 486 C.P. Esercito); M1la~es1, R~sn~r e Baruscott1 vanno assolti dall'imputazione di costituz i~ne d1 _assorn'.z10ne sovversiva (art. 270, p.p., C.P.) e gli altri rubricati dall'1mpu~az10ne cl~ propaganda (art. 272 C.P.), nonché il Bianchi dalla contravvenz10ne a lut particolarmente addebitata in epigrafe. . . . . . . . Neo-li altri fatti accertati invece il Collegio ravvisa gli estremi grnndic1 degli ahri delitti a ciascuno attribuiti in rubrica e proporzion ando le pene al fatto, ai precedenti e alla pericolosità di ciascuno, ritiene adeguate le seguenti pene di reclusione: - Milanesi anni 3 e mesi 6 per la propaganda (art. 272 C.P.)_ ed anni 2 e mesi 6 per l'appartenenza (art. 270, 2'' cpv., C.P.), complessivamente anni 6 (art. 73 C.P .); - Baruscotti e Rosner ciascuno anni 5, risultanti dal cumulo di anni 3 per la propaganda e anni 2 per l'appartenenza;


260

PRIMA

TRll3UNi\LE SPECli\LE PJ;R LA D I FESA DELLO STATO

- Melotti e Novati ciascuno anni 2 e mesi 6 per il solo delitto di appartenenza ad associazione sovversiva, e per lo stesso delitto anni 2 ciascuno a Pullici, Musazzi, Colombo, Tettamanti, Bertoli, Bianchi e Zanaboni. Conseguenza di legge per tutti è il pagamento in solido delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e per ciascuno il pagamento delle spese di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Pena accessoria per Rosner, Milanesi e Baruscotti è l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 (art. 29 C.P.). 11 T ribunale ritiene che, anche per la loro pericolosità sociale, siano da sottoporsi alla libertà vigilata : i tre ultimi nominati per ìa durata di anni 2, Novati e Melotti per la durata di anni 1 (art. 229- 133 C.P.). Le cose in sequestro che hanno attinenza col presente processo vanno confiscate (art. 240 C.P.). P. Q. M.

Letti ed applicati gl i art. 270- 272 - 73 - 29 - 200 - 215 - 229 - 240 C.P.; 274- 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Rosner Eugenio, Milanesi Ottavio e Baruscotti Giuseppe responsabili di appartenenza e propaganda relative ad associazioni sovversive; Melotti Mario, Novati Giuseppe, Pullici Angelo, Musazzi Ambrogio, Colombo Ezio, Tettamanti Bru no, Bertoli Angelo, Bianchi Giuseppe e Zanaboni Mario responsabili di sola appartenenza ad associazione sovversiva. Assolve per non provata reità tutti i predetti dagli altri reati in epigrafe loro ascritti; cumulate le pene per i primi tre, condanna alla rcclu: sione: Milanesi ad anni 6; Rosner e Baruscotti ad anni 5 ciascuno ; tvklott1 e Novati ad anni 2 e mesi 6 ciascuno ; Pullici, Musazzi, Colombo, Tettamanti, Bertoli, Bianchi e Z anaboni ad anni 2 ciascuno; tutti alle spese di custodia preventiva e, in solido, alle sp~se processuali; nonché alle pene accessorie e conseguenze di legge. Ordina che Milanesi, Rosner e Baruscotti siano sottoposti per anni ~ alla libertà vigilata e Melotti e Novati ad anni I della stessa misura di s1eurezza. Ordina la confisca di quanto in sequestro sia attinente al processo. Assolve per non provata reità dalle imputazioni in epigrafe loro ascri t~e: Fraschini Attilio, Bongiorno Angelo, Valentini Felice, Salin a Giovanrn e Corti Angelo ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 8.6.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudi ci.

PARTE;

SE1'TE);ZE PR01'1; NZL\TE DAL T.S.ll .S.

Pertanto Fraschini, Bongiorno, Corti e Valentin~, ~etenuti dal 20.9. 1931 e Salina, detenuto dal 21.9.1931, vengono scarcerati l 8.6.1932.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCI COLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.II.1932, n. 1403: Milanesi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il r4-n .r932. Detenuto dal 20.9.1931 al 14.11.1932. Pena espiata: anni ·I, mesi I e giorni 24. Rosner viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 12. 11.1932 . Detenuto dal 20.9.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi r e giorni 22. · Baruscotti viene scarcerato d a ll'Ist"t 1 u t o J)e11ale di Lecce il 12. T r. 1932. Detenuto dal 20.9.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: ant~i r, mesi I e giorni 22. Novati viene scarcerato dalla Casa Penale di Finalborgo il IO.II. I93 2· Detenuto dal 20.9.1931 al 10.11.193 2. Pena espiata: anni 1, mesi I e giorni 20. Melotti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l' IT · 1I · 1 93 2· Detenuto dal 20.9.1931 all'n .1r.r932. Pena espiata : anili 1, mesi I e giorni 21. e, Zanaboni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di San Gimirrnano il 10.11.1932. Detenuto dal 22.9.1931 al 10.11.1932. Pena espiata : anni 1, mesi I e giorni 18.

Bianchi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 10.11.1932. Detenuto dal 21.9.1931 al 10. r r. 1932. Pena espiata : aO:ni 1, mesi r e giorni 19. Bertoli viene scarcerato dallo Stabilimento Pen ale di Procida il 12.II, 1 932· Detenuto dal 22.9.1931 al 12.n.1932. Pena espiata: anni I , mesi I e giorni 20.


TRlllUN/\LE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

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Tettamanti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'u.n.1932. Detenuto_ dal 21.9.1931 all'u.u.1932. Pena espiata: anni I, mesi r e giorni 20.

Colombo viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 12. 1 r. 1932. Detenuto. dal 21.9.1931 al 12.u.1932. Pena espiata: anni 1, mesi I e giorni 21. Musazzi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro l'r I.II . I 9,,2 Detenuto dal 25.9.1931 all'n.rr.r 932 . · -' · Pena espiata: anni 1, mesi r e aiorni r6 . . Il Musa~z.i, inol~re, venne cond~nnato, con sentenza pronunziata dal Tnbu~al~ Mihta:e d1 C?~erra della 4" Armata il 23.11.1917, alla pena di 5 anm di reclus10ne militare perché ritenuto colpevole del reato di diserz10ne. Pullici viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia l'II.II.1932. Detenuto dal 20.9.193I all 'u.11.1932. P:na espi~ta : anni 1, mesi r e giorni 21. Rifiuta d1 associarsi a una i'stanza d,· crr. az,·a mo · 1trata d a1· gemton · · ·1 1 29.6.1932. t,

. ~a sent~n~a. di cui s?pr~, pronunziata dal T.S.D.S. 1'8.6. 1932, viene d1cl11arata gmndi~amente .mesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. r59) dalla Corte Suprema d1 Cassazione (2'' Sez. penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 26.2.1968.

l'RlM,\ PARTE:

SEc'TENZE

l'l\ONUNZI/\TE

ll /\L T .S. ll .S.

SENTENZA N. 48

Reg. Gen. n. 46 / 1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;

Giudice .Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Calligaris Giacinto, nato il 18.8.1901 a Povoletto (Udine), contabile presso la Banca del Friuli; Rosso Lucia, nata il 5.7.1899 a Villanova d'Asti (Asti), tessitrice; Alzati Emilio, nato il ro. r. 1905 a Bollate (Milano), muratore giornaliero; Bricca Claudio, nato il 25.1 r.1896 a Torino, falegname; Vergnano Giovanni, nato il 19.7.1894 a Cambiano (Torino), muratore; Rossi Pasqualina, nata l'rr.10.1908 a Valmacca (Alessandria), sarta; Sandrone Angelo, nato il 24-8.1896 a Moncalieri (Torino), tappezziere;

Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. r del 4· r. 193~, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove nei loro- confronti - con es~lusione de~li impu tati Milanesi Ottavio, Ro;ner Eu<renio e Baruscotti Giuseppe - m ordine al delitto di ricostituzione del Par~ito Comunista.

Carena Andrea, nato il 17.6.1900 a Farigliano (Cuneo), meccanico; Forneris Vittorio, nato il 24.rn.1900 ad Alessandria, verniciatore; Pacelli Paolo, nato il 15.2.1900 ad Arizzano (Novara), manovratore delle FF.SS.; Francone Giuseppe, nato il 13.2. 1900 a Torino, meccanico; Biora Cesare, nato il 30.9.1900 a Torino, meccanico; Caratto Matteo, nato il 18.5.1903 a Sommariva (Cuneo), operato; Ramassotto Massimo, nato il 25.8.1902 a Bruino (Torino), manovale ; Bozzolin Vittorio, nato il 3.9.1902 a Cerea (Verona), manovale.


T RIB UN:\Lll SPECIA LE PER LA D I FESA DELLO STATO

IMPUTATI

Tutti:

1) del delitto _di cui al 2" cpv. dell'art. 270 C.P.c., per avere, in Piemonte e Lombardia, antecedentemente e fino al novembre 19·31 , fatto pare t . . . d1 una assoc1az10ne comunista; . 2) del de_litto di cui ~Ila p.p. dell'art. 272 C.P.c., per avere, nelle stesse circostanze d1 _ten:po _e d1 luogo, fatto propaganda comunista verbalmente od a mezzo d1 d1ffus10ne di stampe sovversive e del cosiddetto « Soccorso Rosso>>. Il Calligaris, la Rosso, l'Alzati ed il Bricca, inoltre: 3) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C.P.c., per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, organizzato e diretto associazioni comuniste. La Rosso, il Calligaris e l'Alzati, infine:

4) del ~elitto di :ui all'art. 482, in relazione all'art. 476 C.P.c., per essere, la pnma dal g1~gno 1928,. il secondo dal maggio 1929, il terzo dal settembre 193 I, conco:51 nella falsi tà di carte d'identità e di passaporti falsi ad ognuno sequestrati; . 5) dei reati di cui ag:li art. 160, P·P· (per il Calligaris) e 2 ° cpv. (per la R_osso), del T.U. legge d1 1_926, n. 1848, nonché 158, p.p., T.U. legge d1 P.S. 1931, n. 773 (per l Alzati), 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, ed r R.D.L. 26.2.1~3~, n. 31~, sulle conc_essioni governative (per tutti e tre), per essere espatnat1 n~ll_e Cir:~s~a~1ze ?1 teri:ipo. e di luogo di cui nel precedente n. 4 - per mot1v1 polit1c1 1 soli Calhgans ed Alzati - senza essere muniti di regolare passaporto e senza aver pagato la relativa prescritta tassa.

,r.s.

IN PUBBLICA UDI ENZA

Sen titi il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero, coi loro difensori, per ultimi la parola.

IL TR IBUNALE

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire,

P IUMA

P.1 RTE:

SENT E1'ZE

PRONU1'ZIATE D1\L T.S. D.S.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che la Questura di Torino, nel gennaio 1932, aveva denunciato i giudicabili perché a carico loro si. e~ano raccolti elementi di specifica accusa in ordine ai reati ad ognuno ascntt1. _ E cioè si era accertato che taluni capeggiatori del movimento sovversivo locale agivano in combutta coi maggiori esponen~i delle . associazioni antinazionali, residenti all'estero, mediante l'opera fatnva esplicata da taluni funzionari del partito a tal uopo rimpatriati clandestinamente dalla Francia. Attraverso l'abbondante materiale sequestrato agli imputati, attraverso le chiare e precise loro confessioni, attraverso le testi~no_niali raccol_te, riuscì provato che nella seconda metà del 1931 si erano cost1tmte _cl:a~1destmament_e Je associazioni comuniste e che si andava svolgendo attlvlta propagandistica mediante diffusione di materiale stampato alla macchia, di opuscoli, di manifestini, di bollettini, di circolari, di istruzioni scritte del partito, ecc., importati dall'estero. . . A tanto deleterio movimento sovversivo appartenevano « capi e gregari >>. Calligaris Giacinto, il quale con passaporto falso intes:a_to a -~i~rini Ernesto espatriò clandestinamente nel maggio 1929 per mot1v1 polit1c1, recandosi a Zurigo e poscia a Parigi. Nell'ottobre 1931 ebbe incarico di ritornare in Italia per prendere ~~n: tatti con altri emissari pure rimpatriati dalla Francia e per svolgere att1v1ta di partito. A tal fine f~ mun ito di una valigia a doppio fondo, di stampe antinazionali, di falsi documenti personali e di denaro. Dopo una sosta a Milano si tr-asfcrì a Genova e di poi a Bra e~ a Torin_o; prese in affitto a Genova, per lire 265 mensili, un appartamen to, m magg10, sotto le false generalità di -Lunati Arturo assieme alla Rosso Lucia. Da Ge: nova più volte andò a Savona, a Bra, ad Alba, a Castagnole Lanze, ad Asti e ad Alessandria, incontrandosi con l'Alzati e con altri elementi importanti delle organizzazioni comuniste locali. Oltre a costituire il partito rivoluzionario diede la propria opera anche nella propaganda. Rosso Lucia, moglie del pericoloso comu~ista Sant~iià (1), già conda~: nato dal T ribunale Speciale. Iscritta al partito, nel grngno 1928 espatrio clandestinamente per raggiungere il marito a Parigi. Dopo l' a~rest? del Santhià fu incaricata di rientrare in Italia e di collaborare col Calhgans per

(1) Per Santhià vedi sentenza del T.S.D.S. n . 2 a pag. 21 cli c1uesto volume e « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 1015 .


TRlllUNi\LE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

la riorganizzazione del movimento sovversivo. Perciò ad essa pure furono consegnati documenti personali falsi, stampe e denaro contenuti in una valigia a doppio fondo. Assumendo il nome di Malvi Maria e qualificandosi moglie del Calligaris coabitò a Genova con quest'ultimo. . Dalla perquisizione domiciliare risultò che entrambi gli imputati erano m possesso degli oggetti suaccennati, importati dall'estero. Il Calligaris inoltre deteneva materiale atto per riprodurre in ciclostile manifestini ed opuscoli clandestini da diffondere. Alzati Emilio, già condannato dal Tribunale Speciale per appartenenza al p_artito e sottoposto alla libertà vigilata, nel settembre 1931 espatriò clandestmamente per motivi politici rientrando in Italia nel novembre 1931 per il valico ferroviario di Domodossola. · . Egli del p~ri a~eva r~cevu~o il man?ato di cooperare alla riorganizza. z10ne del partito nvoluzronano comumsta, venendo munito dagli esponenti del sovversivismo estero della solita valigia a doppio fondo, ciel pas· sap~rto !als?, delle carte d'identità e dei documenti personali, in genere tutti falsi, d1 denaro e di un plico da consegnare al Calligaris. Si fermò anzitutto a Milano, poscia andò ad Alessandria per incontra.rsi con Calligaris, a Torino per prendere contatto col Vergnano e col Bncca, al quale ultimo consegnò lire r.ooo per << Soccorso Rosso». Pe~ esplicare la sua opera criminosa a Torino aveva preso alloggio in casa pnvata. Gli venne sequestrata una valigia a doppio fondo contenente passaporto svizzero falso a nome di Azzone Emilio, carta d'identità del Comune di Miiano, tessera del fascio di Milano e tessera dell'O.N.D. con le intesta· zioni a Malau Arnaldo, una portante fotografia dell'Alzati. Bricca Claudio, già condannato dal Tribunale Speciale, aveva assunto l'incarico di dare la propria collaborazione nel ri-or(.ranizzare il movit, mento so_vversivo locale, svolgeva particolare attività nella propaganda e (< Soccorso Rosso». Perciò ebbe contatti coi maggiori esponcll~ gestrone nenti del partito ed a mezzo del Vergnano conobbe l'Alzati, ricevendo eia quest'ultimo materiale clandestino, denaro cd ordini. Con la cooperazione del Pacelli fu in collegamento con gli operai della Fiat Lingotto e coi ferrov1en.

:1e!

Vergnano Giovanni, già ammonito politico. Aveva rapporti diretti coi funzionari centrali del Partito Comunista, tanto che il fuoruscito Marcellino ebbe a rivolgersi al Vergnano scrivendogli da Parigi perché si incon· trasse con l'Alzati e facilitasse a costui l'opera sovversiva da svolgere. Infatti lo presentò al Bricca e ad altri in modo che poté anche oro-anizzare fattiva b propaganda.

PRIM,\

PARTE:

SE NTE:-.IZE

PRONUNZI 1\TE DAL T.S . D.S.

Pacelli Paolo, serviva di collegamento fra il Bricca e gli operai della Fiat Lingotto ed i ferrovieri. Svolse deliberata attività propagandistica ricevendo dal Bricca copioso materiale sovversivo e passandolo al Ramassotto, al Biora, al Caratto e ad altri, rimasti sconosciuti, con incarico di curarne la diffusione. Biora Cesare, partecipava alle riunioni fra compagni di fede e ritirava dal Pacelli la stampa comunista da consegnare agli operai della Fiat. Non ebbe la forza di ribellarsi al Facelli e perciò finì col dedicarsi al sovversivismo. Forneris Vittorio, per invito del Bricca passava al Pacelli il materiale propagandistico da distribuire ai ferrovieri ed agli operai della Fiat Lingotto. Il Forneris negando di appartenere alla organizzazione comunista si dichiarò pentito di quanto ebbe a fare. Caratto Matteo, operaio della Fiat. Sovente ricevette stampati clandestini con incarico di diffonderli fra compagni di lavoro. Qualcuno ne diede a Bozzolin, a Biora e ad altri. Dichiarò di non essere iscritto al Partito Comunista e di essere pentito di quanto fece per leggerezza. Ramassotto Massimo, per tre volte ebbe incarico di passare dei manifestini sovversivi ai compagni di lavoro, ricevendoli da Biora. Dichiarò di non appartenere alle organizzazioni comuniste e di essere pentito di quanto fece per leggerezza. Rossi Pasqualina, separata per di lei colpa dal marito e convivente con altro individuo pregiudi~ato per reati contro la proprietà. Nel negare di appartenere al Partito Comunista ammise di essersi trovata spesso, anche in casa, col Bricca in quanto gli prestava assistenza essendo egli cieco. Ammise di avere avuto contatti coii. vari capeggiatori del movimento sovversivo locale nelle occasioni in cui sii trovava assieme al Bricca. Confessò che per incarico dello stesso Bricca spesso ritirò le stampe clandestine a lui destinate per l'azione propagandistica da esplicare e di averle perciò passate, talvolta, al Facelli .. Dalla suesposta narrativa scaturisce ad evidenza la prova che il Partito ~omunista rivoluzionario si era organiz.zato anche nella provincia di Tonno, svolgendo attività pericolosa nel Piemonte e nella L iguria. . Capeggiatori nell'opera di costituzione di associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e di sovver-


TRIB UNALE SPECIALI; PER LA lllFESA DELLO ST:\TO

-

tire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato erano, il Calligaris, la Rosso e l'Alzati. Partecipavano a tali associazioni coi detti imputati, anche il Bfi.cca, il Pacelli, il Vergnano ed il Biora. E costoro tutti assieme alla Rossi Pasqualina, al Fo~neris, .al <;aratto e al R_amassotto, _svolgevano delc~eria propaganda mediante d1ffus10ne del matenale sovversivo, da taluno eh loro stampato alla macchia, ed importato pure dall'estero; nonché raccogliendo e distribuendo denaro pro << Soccorso Rosso )>. Il Calligaris, la Rosso e l'Alzati, inoltre, ebbero ad espatriare clandestinamente: la Rosso per raggiungere il marito; gli altri due per motivi politici. R ientrati poscia in Italia, riuscirono ad attuare il mandato antinazionale loro affidato dagli organi centrali del Partito Comunista, provvedendosi a tal uopo di passaporti, di carte d'identità e di documenti falsi formati col di loro concorso ; avendo i giudicabili, perfino apposte le firme false e le proprie fotografie. Di conseguenza con la rispettiva attività sovversiva si sono resi colpevoli: tutti i suaccennati imputati - ad eccezione della Rossi Pasqualina, del Porneris, del Caratto e del Ramassotto a carico dei quali, non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità per statuire la loro partecipazione al partito rivoluzionario comunista, è d'uopo dichiarare l'assoluzione in ordine a tale delibera per insufficienza di prove - del delitto previsto e punito dall'art. 270, 2" cpv., C.P.c.; tutti - tranne la Rosso Lucia, non essendo rimasta sufficientemen te provata la sua correità nel reato di propaganda, per cui deve essere assolta per insufficienza di prove - anche del delitto di cui all'art. 272 C.P.c.; il Calligaris, la Rosso Lucia e l'Alzati, inoltre, del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P.c. e dei reati puniti dall'art. 482, in relazione all'art. 476 C .P.c.; dell'art. 160, p.p., della legge di P.S. 1926, n. 1848, in relazione all'art. 158, P·P·, legge di P.S. r931, n. 773, nei confronti del Calligaris e dell'Alzati; dell'art. 160, 2° cpv., citata legge di P.S. 1926 e dell'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, per non avere, i tre giudicabili, pagato la tassa di passaporto, in relazione aJl'art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. r730, nei confronti della Rosso e del Calligaris ed in relazione all'art. 1 R.D.L. 26.2.1931, n. 3r5, nei confronti dell'Alzati, in quanto nella fattispecie della singola azione criminosa compiuta si vengono a concretare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, tenuti presenti i precedenti penali e politici di taluni degli imputati e particolarmente dell'Alzati e del Bricca già condannati dal Tribunale Speciale per reati della stessa indole e nel termine di 5 anni per cui devesi approvare l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 C.P.c.; considerato che la Rossi subì l'influenza del Bricca, ii quale però è affetto da completa cecit~, e che Forneris, Ramassotto e Caratto fece ro attestazioni di pentimento; 11 Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene:

PRlM A Pi\RTE :

SE1'TENZE PRON UNZIATE DAI. T .S.D.S.

_ per il disp~sto ?ell'art. 270, P·P:, C._P.c.: a Calligaris, alla Rosso Lucia, all'Alzati anm 5 ciascuno d1 reclusione, - al· sensi· d e ll'a r t . 2-o / , ·)" - cpv . , C .P.c.: a Calligraris, a Pacelli, a · · 11 Vergnano an~1 2 ciascun~; a. a Rosso , all'Alzati, a Bricca, a B1ora anm I ciascuno, tutti alla reclus10ne; e

•

•

_ in applicazione dell'art. ~72,_ p.p., _C.P.c.: a Bri~ca, a F~ce_lli, a Ver nano anni 3 ciascuno; a Calhgans anm 2; alla Ro~s1 P_~squah~c\, al~ J'Al~ati, a Biora, a Forneris, a Caratto, a Ramassotto anni 1 ciascuno, tutti alla reclusione; anni

......., in base all'art. 482, in relazione all'art. 47? C .P .c. : a Calligaris 1 ; all'Alzati mesi 9; alla Rosso mesi 8 di reclusione;

_ per il disposto dell'art. 160, P·P·, le~ge di ~.S. _1926, _in reJazione all'art. 158, P·P·, legge di P.S._ 1931 : all'Alzati, a Calhgans anrn 2 d1 reclusione e lire 20.000 di multa ciascuno; _ ai sensi dell'art. r6o, 2" cpv., legge d i P.S. 1926: all_a Rosso Lucia anni 1 di arresto ridotto ad 1 / 6, a mesi 2 cli reclusione, per 11 ~umulo grnridico delle pene' previsto dall'art. 72 C.P.c. 1889, e lire 3.000 di ammenda; - in base agli art. 9 R .D. 30.12.1923, n. 3279, e 3 R.D.L. 21.6. 192 8, n. 1730, nei confronti del Calligaris e ?ell~ Rosso, e I R.!).L. 26?· 1 n. 315, nei confronti dell'Alzati: a C~lh~arn e alla Rosso lire 240 di tassa sulle concessioni governative; all'Alzati lire 300.

9? •

Con l'aggravante della recidiva di_ cui all'art. 99 _C.P.c. aumentat~- ~i 11 cumulo delle vane pene in applicazione degli art. 73 C.P.c. vigente e 72 C.P.c. 1889, complessivamente condanna: r / 3 le pene irro<rate all'Alzati ed al Bncca, ed operato

- Alzati ad anni r 3, lire 20.000 di multa e lire 300 di tassa sulle CC.GG.; _ Caliigaris ad anill 12, lire 20.000 di multa e lire 240 di tassa sulle CC.GG.; _ Rosso ad anni 6 e mesi 10, lire 3.000 di ammenda e lire 240 di tassa sulle CC.GG .. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm di libertà vigilata; Bricca ad anill 5 e mesi 4; -

Pacelli e Vergnano ad anni 5 ciascuno.


_2_7_0_

_

_

_ __

TRIBU:-IALE SPECrnLE l'ER LA DIF__E_SA _n_E L_L_o __s_T_Ar_o_

_

_

_ __

Tutti con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni ed 5 anni 3 di libertà vigilata; -

Forneris, Caratto, Rossi Pasqualina, Ramassotto ad anni

1

)' RIMA J>J\lnE :

_

ciascuno.

. . T~1tti condannati alla reclusi~ne; al ~agamento_ in solido delle spese di g1ud1zio ed_ ogn~no alle spese di custodia preventiva; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. ,. ~ ei co~fronti di Sandrone Angelo, di Carena Andrea, di Bozzolin V 1tt?rto e d1 Francone Giuseppe, il Tribunale osserva che, meglio chiarite le circostanze raccolte a loro carico durante l'istruttoria, si affaccia l'ipotesi dubitativa. Di guisa che, venendo a mancare gli elementi sufficienti per afferm~re la loro reità, necessita dichiarare tutti i detti imputati assolti per insufficienza di prove dai reati rispettivamente ascritti. Ordinando che il Bozzolin, il Francone, il Carena e il Sandrone veno-ano im mediatamente scarb cerati se non detenuti per altra causa.

SEJ\TENZE PRO:-JUNZI ATE

D,\L T.S.D.S.

271

Tutti condannati alla reclusione, al pagamento, in solido , delle spese di giudizio. ed o~nuno alle spese di custodia preventiva, ol tre ad ogm altra conseguenziale di legge. Roma, 10.6.1932 - Anno X. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. Bozzolin, detenuto dal 14.12.1931, Sandrone, Carena e Francone, detenuti dal 21.12.1931, vengono scarcerati il 10.6.1932. Per Sandrone vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 696.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n . r 5II :

P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 270, P·P· e 2" cpv. , 272, p.p., 476- 482 - 23 29-73-77-~1 - 99-228-229:230 C.P.c. ; 72 C.P.c. 1889 ; 274-488 C.P.P.c.; r6o legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848; 158, p.p., legge di P.S. 18.6. 1931 , n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n . 3279; 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1730; 1 R.D.L. 2~- 2 .1931, n,· 315; 485- 486 C.P. Esercito, dichiara assolti per insufficienza di prove: Sandrone, Carena, Francone, Bozzolin dai delitti loro ascritti cd ordina che . vengano_ immediata~nente scarcerati se non detenuti per altra causa; Rosst Pasqualma, Fornens, Caratto, Ramassotto, in ordine al delitto ~i cui all'art. 270, 2° cpv.; Bricca di cui all'art. 270, P·P· e Rosso di cui al] art. 272, p.p., C.P.c .. E ritenendoli assieme a Calligaris, Alzati, Vergnano, Pacelli e Biora colpe_voli deg_li altri re~ti rispettivamente addebitati, con l'aggravante della rcc1d1va prevista e pumta dall'art. 99, n. 1 e 2, C.P.c., nei confronti del!' Alzati e del. Bricca, oper ato il cun~ulo delle pene complessivamente condann~ :, Alzat~ a~ anni 13_, lire _20.000 di multa e lire 300 di tassa sulle CC:GG.; Calligans ad anm r2, lire 20.000 di multa e lire 240 di tassa sulle CC.GG .; Rosso ad anni 6 e mesi 10, lire 3.000 di ammenda e lire 240 di tassa ~ul~e .cc.?G:;. tutti co-? la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm di hberta vigilata; Bncca ad anni 5 e mesi 4; Facelli e Vero-nano ad a~ni 5_ ciascuno;_ tutti con la interdizione dai pubblici uffici per durata dt anrn 5 ed anrn 3 di libertà vio-ilata; Biora ad anni 2 con r anno di libertà vigilata; Forneris, Caratto, Ros~i Pasqualina e Ramassotto ad anni r ciascuno.

L1

Alzati viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 8.9.r934.

Detenuto dal 28.u .r931 al 28.9.1934. Pena espiata: anni 2 e mesi 10. Per Alzati vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 521. Calligaris viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.12.1933. Detenuto dal 19.12.1931 al 19.12.1933 . Pena espiata: anm 2. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Rosso viene scarcerata dalla Casa di Pena per Donne di Trani il 19.12.1933. Detenuta dal 19.12.1 931 al 19.12.1933. Pena espiata : anni 2. Bricca vien.e scarcerato dal Penitenziario di Paliano il 12.1 r.1932. Detenuto dal 10.12. 1931 al r2.n.1932. Pena espiata: mes i r 1 e giorni 2. Per Bricca vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 Jl , pag. 22.


272

PRIMA PARTE :

TRIBUNALE SPECI ALE PER L/\ D I FESA DELLO STATO

Vergnano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.rr.1932. Detenuto dal 21. 12.1931 al r4.rr.J932. Pena espiata: mesi IO e giorni 23. Pacelli viene scarcerato dall'Isti tuto Penale di Castelfranco Emilia il 15. l r. 1932. Detenuto dal 12.12.1931 al 15.r r. 1932. Pena espiata: mesi r r e giorni 3. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 24.6.1932. Biora viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 12.rr.1932. Detenuto dal 10.12.1931 al 12.1 1.1932. Pena espiata: mesi r I e giorni 2. Forneris viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 9. II. 1932. Detenuto dal 14.12.1931 al 9.11.1932. Pena espiata: mesi TO e giorni 25. Con sentenza emessa dal Pretore di Alessandria il 12. r r. 1930, ritenuto colpevole del reato di renitenza alla leva, è condannato, con il duplice beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, alla pena di 25 giorni di reclusione; benefici revocati con ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 1°. 10.r932. Rossi viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie per Donne di Roma il 10.rr.1932. Detenuta dal 21.12.1931 al ro.r r.1932. Pena espiata: mesi IO e giorni 19. Ramassotto si associa a una istanza di grazia inol trata dalla moglie il 4.8.1932 e con decreto di grazia del 20. ro. 1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 14.12.1931, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.10.1932. Pena espiata: mesi IO e giorni r r.

S!;KTENZE PRON UNZ(ATE DAL T .S.D.S.

2 73

La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 51 del • . 932, l'accusa nei confronti dei sopraspccificati imputati dichiarò, inoltre: 2 41 a) di non doversi procedere per non aver commesso il fa tto in ordi:1e al delitto di cui alla P·P· dell'art. 270 C.P. nei confronti di Vergnano G10vanni, Rossi Pasqualina, Sandrone Angelo; b) di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine a tutti i reati a loro addebitati nei confronti di: Batistini Mario, nato il 25-3.1900 a Pontedera (Pisa), cameriere, detenuto dal 21.12.1931 al 6.2.1932; Visetti Angela, nata il 6.2.1897 a Montanaro (Torino), sellaia, detenuta dal 21.12.1931 al 6.2.1932; Gerbalena Giovanni, nato il 1".rr.1900 a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), meccanico, detenuto dal 21.12.1931 al 6.2.1932; Stratta Vincenzo, nato il 7.r.1904 a Camerano Casasco (Asti), fabbro, detenuto dal 21.12. 1931 al 6.2.1932; Accossato Maria, nata il 28.10.1896 a Ferrere (Asti), maglierista, detenuta dal 21.12.1931 al 6.2.1932; Canonico Mario, nato il 29.12.1907 a Cividale (Udine), magazziniere, detenuto dal 28.12.1931 al 6.2.1932; Francesconi Aleardo, nato il 10.3.1900 a Bologna, falegname, detenuto dal 2r.r2.193r al 6.2.1932. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunciò l'accusa nei confronti dei latitanti : Pajetta Giuliano, nato il r".ro.1915 a Torino, studente; Marcellino Guglielmo, nato il 7. ro.1891 a Torino, operaio. . Nei confronti di Pajetta Giuliano, fr atello di Pajetta Giancarl~, no~ nsulta, nei registri generali del T.S.D.S., che sia stato emesso negli anm successivi al 1932 una sentenza di condanna o di assoluzione. Nei confronti di Marcellino Guglielmo vedi sentenza n. 262 del 12.6.1942 nelle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942 )>.

Caratto si associa a una istanza di grazia inoltrata dalle tre nipoti l'u.6.1932 e con decreto di grazia del 22.9.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 12.12.1931, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 1°.10.1932. Pena espiata : mesi 9 e giorni 29. 18..

u.s.


SEZIONE

«B»

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA


SENTENZA N. 7

Reg. Gen. n. 5 /1931

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudià: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consol i della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente

S E NTENZA nel procedimento penale contro : Schiatti Aldo, nato il 29.5.1907 a Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), bracciante, detenuto dal 26.n. 1931 al 12.1.1932.

IMPUTATO

Dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, a Reggio Emilia e provincia, in epoca anteriore e fino al 7.r1.1930, ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, fa~endone parte e svolgendo attiva propaganda delle dottrine; dei programmi e dei metodi cli azione di detto partito, mediante diffusione di stampe sovversive cd esposizione di drappi rossi.

IN CA~ERA DI CONSIGLIO

Letta la propria sentenza in data 17.2.1931, gli atti postenon a questa e la nuova requisi toria con la quale il P.M. , in data 11. 11.1931, chiede alla C?m1:1issione la revoca del pronunciato d'accusa contro lo Schiatti e il proscioglimento di questi per insufficienza d'indizi, osserva


_2_7_8_ ____ _ __·1_·R_IBUN'AL E

SPEC IALE PER !.A D( FESA D_E_LL_o_sr_A_r_o _

I N FATTO ED I N DIRITTO

_

_ __

-

En ·1· ·1 Lo Schiatti· venne denunciato . . dalla . Re ~O'i a Questura d.i Re<Yoio <'>t> 11 1a 4.1.1931, ,as~1e1~1e ~d altri,_ per 1 fa~tl rubnc~1ti._ Il_ mandato ~i cattura che n~ ~o~s~g_u1 nmc1'.,_e mesegm_to _perche lo Sch1att1 sm dalla pnrnavera 1930

PRIMA PARTE: SEN'l'ExZE EMl::SSE DAI.LA COMMISSIONE I STRt.:T'l'ORIA

279

d li ritiene sia il caso di accogliere la richiesta del P.M ., revocando di d~i:a ~entenz~ la p~ute. che si. r_iferisce. allo s.chiatti ~ p~o~cio_glie_n~o questi dagli originan rubncat1 addeb1t1, per msuffi.c1enz a d indizi d1 retta.

L

tw1;c1vas1 111 Francia per rag10m d1 lavoro. · Poiché il co~m~utato Brunetti Giordano (1) in istruttoria aveva conEermat? che lo Scluattl aveva dato la sua adesione al Partito Comunista clanclestu~amente ~ostituitosi in quella provincia, ed aveva anche cont;·ibuito con hre 5 P:r 1) « Soccorso Rosso_» -:-- tipica forma di propaganda esercitata da tale parttto illegale - , lo Schiatti, perdurando la sua latitanza, era stato c?n la cennata sentenza rinviato a giudizio, ma il procedimento nei suoi riguardi era poi stato sospeso. Poiché il lavoro in Francia g li era venuto a mancare, lo Schiatti il 26. II .1931 rientrava in Italia, ma a Bardonecchia, in esecuzione del ricordato mandato di cattura, veniva arrestato. Dal suo i~ter~og_atorio e ~ai rapporti della citata Regia Questura è risultat~ che lo Sclua~ti tro~avas1, dalla cennata epoca, legalmente in Francia, espatnato e ~opo _nmpatnato, con regolare passaporto rilasciatogli dalla ripetu~a Autontà d1 P.S.; che il medesimo, di buoni precedenti in genere, era u_nmune anche da procedimenti politici sovversivi o antinazionali; che e!,fett1vame~te e:a s~ato più_volte sollecitato dal Brunetti ad entrare nel partito sovvers1:'o ?1 cm trattasi, ~na che egli aveva respinto le relative proposte. Lo Sch1att1 ha negato cli avere versato il contestatogli contributo oel « So~corso Rosso>) .. Né appare inverosimile tale sua negativa, se si consideri che 11 :'er:amento 1~ _parola si_ riferisce al.l'estate 1930, ad epoca, cioè, in cui lo Schiatti trovavast m Francia. Date tali ultime risultanze, non è chi non veda che venoono a man· care i sostanziali elementi che determinarono il rinvio dello S~hiatti a criudizio. v Né l 'affermazio~1e del coimputato Brunetti può costituire sicura ed assoluta ~ro~a a canco., potendosi logicamente - date le buone referenze dello ~ch1att1 - pe~sare. che il Brunetti abbia potuto soggettivamente rite~ere cli avere_avuto l ades10ne per la proposta ripetutamente fa tta allo Schiatt1 e da costm non respinta, ma neanche accettata. Tant? più ~e si consi~eri che la ripetizione della proposta non avrebbe a:7uto rag10ne di effettuarsi se lo Schiatti avesse in qualche modo appreso o dimostrato volontà favorevole ad essa. · , Pertant~ la Commissione, superando per opportunità e nell'interesse dello stesso unputato nonché della giustizia, le conseguenti esigenze proce0

(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 19v », pag. 24;.

P. Q. M.

Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito; legge 4.6.1931, n. 6 , in conformità delle. ri':hie~te del P.M_., revoca. la _parte della sentenza 74 propria d~l 17.2.1931 eh: ~1 riferisce al rubr.1cato Sch1~tt1 Aldo. . . , .. . Dichiara che non v1 e luo<>o a procedimento nei confronti d1 Schi<1tt1 0 Aldo, per insufficienza d'indizi di ~eità in ordine alle imputazioni d i cui in epigrafe, ed ordina la sua scarccraz10ne se non detenuto per altra causa. Roma, 12.1.1932 - Anno X. Seruono le firme del Presidente e dei Giudici. o

Nota . - Vedi

<<

Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931 >l, pag. 253.


PRIMA !'ARTE: SENTENZE EM ESSE DAI.LA COM~IISSJONE ISTRUTTORIA

TRillU ~AL E SPECIALE PER LA D I FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 846/1931

SENTENZA N. 9

. La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo >· Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N ..

'

ha pronunciato la seguente SE NTENZA

nel procedimento penale contro: Zonca Antonio, nato il 26-4-r9II a Tuili (Cagliari), pastore.

ammise di aver sfregiato col bastone il quadro che si trovava nella bottega di Piana Grazia, ma si giustificò dicendo che non sapeva che rappresentasse S.E. il Capo del Governo, perché non aveva mai visto una effige di

s.E.

Mussolini. Lo stesso Maresciallo dei RR.CC. Delizia Antonio, Comandante la locale Stazione, quando fu interrogato dal Pretore dichiarò che « lo Zonca è un povero diavolo e non può aver agi to con piena coscienza J>. L'esercente Piana ed il Capo Squadra della M.V.S.N. Melis a loro volta lo hanno definito un ragazzo assai stupido. E dal rapporto del Comandante la Compagnia esterna dei RR.CC. di Cagliari risulta che lo Zonca è « servo pastore analfabeta, ottuso di mente, che non ha alcuna cogniz ione dì politica, né ha in merito alcuna capacità d'intendere e di volere ll . E pertanto in base a questa risultanza devesi ritenere che lo Zonca, a senso dell'art. 88 C.P. vigente , non è imputabile perché nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità d'intendere e di volere.

P. Q, M. l \{PUT A TO

D~l deli_t~o. preveduto dall'art. 9 della legge 24.12.1925, n . 2263, per avere, m Tmh il 18+ 193r , offeso S.E. il Capo del Governo.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Le_ni_ gli atti proc:ssuali e la. re9u~sitoria del P.M. che richiede questa Conumss10ne. lstruttona perche d1cl11ar_1 _non doversi procedere nei riguardi del st~d,<let~o. imputato non essendo egli imputabile per avere agito senza la capacita dr intendere e di volere . . . Vista l'autorizzazione a procedere data da S.E. il Ministro della Giust1z1a a senso dell'art. 3r3 C.P. vigente, osserva

Visti gli art. 88 C.P. vigente; 378 C.P.P. vigente; 2 R.D. r3.3.r927, n. 3r3, su conforme richiesta del P .M ., dichiara non doversi procedere contro Zonca Antonio, in ordine al reato ascrittogli, perché egli non è imputabile avendo agito senza capacità d'intendere e di volere. Roma, 15.r. 1932 - Anno X.

1

IN FATTO ED I N DIRITTO

Il 18-4-19:31, nel Com~ne d! Tui_li. (provincia di Cagliari), il pastore Zonca Antomo, trovandosi nell eserc1z10 di tal Piana Grazia e vedendo_ appeso ad ~~a parete un q~adro ~-on _!'.effige di S.E. il Capo del Gove1 no, pronuncio paroJe oltraggwse all md1r1zzo del detto quadro e poi con un bastone che aveva 111 mano lo colpì due volte lacerandolo. De?unziato per ta~ fatto ed ìnterrogato con mandato di comparizione, negò cli aver pronunciato parole offensive contro il Capo del Governo;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUN,\J.E SPECULE PER LA DIFESA DELt.O STATO

PRn!A PARTE:

SENTENZE EMESSE Di\LLA COMMISSIONE {STRtiT'l'OR!A

SENTENZA N. 18

Omissis

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta eia :

P . Q. M.

Reg. Gen. n. 156/1930

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTE N ZA

nel procedimento penale contro : Drufuvka Antonio, nato il r .n.1909 a San Floriano del Collio (Gori· zia), vetraio. 0

Visti crli articoli sopracitati e gli art. 2 R.D. r3.3. 1927, n. 313; 42 I C.P . Esercito, s~ conforme richiesta del P.M., dichiara : _ non doversi procedere nei confronti di Drufuvka in_ ordine al d~litto di appartenenza a·l Partito Cornunist~ pe~ i1:suffi.c.ien~a d1. prove; e~ :n ordine al delitto di vilipendio delle Ist1tt1z1om cost1tuz1onah dello S.alO perché il fatto non costituisce tale reato; _ ]a incompetenza di questo Tribunale Speciale ~ giudica:e ~egli altri reati ascritti al detto Drufuvka, ed ordina la trasmiss_10ne degh a~tl ~ll'Ill.mo Sig. Dr. Avvocato Militare di Trieste per l'ultenore corso d1 giustizia.

Roma, 26.1.1932 - Anno X.

IMPUTATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. r) dei delitti di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008, e all'art. 126 C.P. 1889, per avere, in San Floriano del Collio (Gorizia), antecedentemente e fino al 23.6.1931, fatto parte del Partito Comunista. già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, nonché per avere, il 23.5.1931, in un pubblico esercizio di San Floriano del Collio, vilipeso il P.N.F. , malgrado fosse regolarmente iscritto alla M.V.S.N., sputando in atto di spregio sulla tessera del partito stesso e cantando in slavo una canzone nella quale è detto : « Il Fascio lo vendo per un bicchiere di vino >> alternando il canto con l'inno sovversivo « Bandiera rossa >>;

2) del reato previsto e punito dall'art. 160, p.p., legge di P.S. G. TI . r926, n . 1848, per essere, il 23.6.1930, espatriato in Jugoslavia, per movente politico, senza essere munito di passaporto o cl 'altrò documento equipollente; 3) del reato di cui all'ar t. 8 R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG .. in relazione all'art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1730, per non aver pagato la prescritta tassa per passaporto; 4) del delitto di cui agli art. 138 - r52 C.P. Esercito, perché il 23.6.1930, quale milite della M.V.S.N . effettivo alla 62' Legione «Isonzo », si allontanava dalla sua residenza di San Floriano del Collio ed espatriava senza autorizzazione del proprio Corpo, costituendosi all'Autorità di P.S. di Como il 26.u. 193r.

Nota - Condannato dal Tribunale Militare di Trieste, con sentenza del 14.3.r.932, alla pena cli r anno, I mese e 10 giorni di reclusione militare.


PRIMA PARTE: SENTEKZE E~1ESSE D ALLA CO~IMISSIO:SE ISTRUTTORI A

TRIBUNALE SPECJALE PER LA D I PESA l>ELLO STATO

Reg. Gen. n. 33 / 1932

SENTENZA N. 19

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SENTENZA N. 26

Reg. Geo. n. 149 /1931

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale d i Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ba pronunciato la seguente SEN T ENZA

SE NT ENZA

nel procedimento penale contro: Savelloni Angelo, nato il 14.7. r.892 a Roma, selciarolo, detenuto dal 30.9.1931 al 28.1.1932.

nel procedimento penale contro: Gruden Andrea, nato il 12.4.1906 a San Pelagio (Trieste), bracciante; Martinis Riccardo, nato il I0.12. 1913 a Trieste, lattonaio;

ll\f PUTATO

Del reato previsto dall'art. 272, p.p. , C.P. , per avere in Roma, il 13.9.1931, distribui to a scopo di propag,mda una copia di un manifestino inneggiante al comunismo.

Omissis

Percich Amedeo detto Liubo, nato il 14.2.r9r3 a San Pelagio (Trieste), meccanico; Rebula Federico, nato il 21.9.1911 a Duino (Trieste), scalpellino; Svetlic Ernesto, nato il 16.7.1908 a San Pelagio (Trieste), scalpellino; Percich Federico detto Mirko, nato il 16.3.1909 a San Pelagio (Trieste), meccanico ; Turk Ladislao, nato il 27.6.1898 a San Pelagio (Trieste), falegname.

P. Q. M.

Visti gli art. 378 C.P.P.; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Savelloni Ancrelo in ordine 0 al reato ascrittogli, per insufficienza di prove, ed ordina che e(Tli sia posto 0 in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 28.1.1932 - Anno X.

Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTATI

Dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, J\urisina, San Pelagio e Trieste, nell'anno 193 r e antecedentemente, ricostituito una cellula del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere appartenuto allo stesso partito e fatto propaganda - con diffusione di stampa clandestina, con discorsi e riunioni della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del partito medesimo. .

1~

Omìssis


286

TRl!lUNJ\Lt SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P. Q. M.

.., Visti ed applicati gli art. 4- 7 legge 25.1r.r926, n. 2008; 2 ) 3° cpv., C.P.c.; 3 legge 4.6.1931, n. 624; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 - 551 e segg. C.P. Esercito, dichiarando chiusa la istruttoria e m antenendo lo stato di preventiva detenzione dello Svetlic, del Martinis e del Percich Federico ritiene di non doversi procedere penalmente, per insufficienza cli prove: contro Percich Amedeo, Rebula e Turk, in ordine ai reati a loro ascritti. Dichiara, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove, nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 4 P·P· della legge 25.11.1926, n. 2008. Lo Svetlic viene assolto, per insufficienza di prove, anche dal reato di cui all'art. 4, 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008. Sospende il procedimento penale contro il Gruden ordinandone il ricovero nel Manicomio Giudiziario di Trieste. E pronunciando l'accusa contro :tvfartinis, Percich Federico e Svetlic ordina il loro rinvio a giudizio del Tribunale Speciale, per rispondere del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr. 1926, n. 2008, per avere, in Aurisina, San Pelagio e Trieste, nell'anno 1931 ed antecedentemente, appartenuto al Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità. 11 Percich Federico ed il Martinis per rispondere altresì del reato di cui all'art. 4, 2° cpv. , stessa legge speciale, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda - con diffusione di stampa clandestina, con discorsi e riunioni - della dottrina, dei programmi e dei meto<li di azione del partito medesimo. Roma, 6.2. 1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Nei confronti di Gruden la C.I. con sentenza n. 123 del 19.9.1932 ha dichiarato di « non doversi procedere per infermità psichica>) ordinando il suo ricovero in un Manicomio Giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a 2 anm. Nei confronti di Martinis, di Percich Federico e di Svetlic il T.S.D.S, con sentenza emessa in camera di consiglio il ro.r1.1932 dichiara « non doversi procedere )) essendo il reato estinto per amnistia (R .D . 5.r 1.1931.,

n. 1403).

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAI.LA CO!.IMJSSIO~E ISTRUTTORl 1I

Percich Amedeo, detenuto dal 6.5.1931 e Rebula Federico, detenuto dal ro.5.1931, vengono scarcerati con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore il r3.1r.1931. Turk Ladislao, detenuto dal 10.5.1931, viene scarcerato il 6.2.1932. Martinis Riccardo, detenuto dal 5.5.1931, Percich Federico, detenuto dal 6.5.1931 e Svetlic Ernesto, detenuto dal 7.5.1931, vengono scarcerati

iJ IO,II,I932.


288

TRIBUNALE SPECIALE PER L:\ DIFESA OELLO STATO

Reg. Gen. n. 523 / 1931

SENTENZA N. 28

La Commissione lstruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

PRIMA PARTE : SENTE!'.ZE E~{f:SSE PALLA COMmSSIONE ISTR U-ITORI.\

per il quale h a affermato di nutrire sempre l'antica devozione, ma di aver voluto criticare l'opera di esponenti locali , donde la ragione delle espressioni ironiche e sarcastiche, le quali, per lo stato di concitazione destato da un senso di pietà verso le persone la cui sorte era a lui affidata, possono aver dato ai suoi detti un colorito e un significato che è andato al di là delle sue intenzioni. Nonostante il contenuto riprovevolissimo dell'esposto a S.M. il Re e del ricorso alla Corte dei Con ti, la Commissione ritiene che, dopo le suesposte giustificazioni fomi te dal vecchio Avvocato Francia, si possa dubitare sul fine che egli avrebbe avuto di offendere il Capo del Governo e che, pertanto, si possono dichiarare insufficient i le prove raccolte a suo carico per il rinvio a giudizio.

SENTENZA P. Q. M.

nel procedimento penale contro: Francia Giacinto, nato il 28.8.1865 a Minervino Murge (Bari), avvocato, detenuto dal 27.1.1932 all'8.2.1932.

IMPUTATO

Visti gli art. 378 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.r927, n. 313; legge 4.6.1931 , n. 674, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Francia Giacinto, in ordine all'imputazione di cui in r ubrica, per insufficienza di prove ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Del reato preveduto dall'art. 9, cpv., della legge 24.12.1 925, n. 2263, per avere, con più atti esecutivi della medesima risoluzione - in una istanza di grazia a sua firma diretta a S.M. il Re, spedita da Trani e pervenuta a Roma nei giorni immediatamente precedenti al 10.10.1928 e successiva: mente in un ricorso pure a firma sua trasmesso da Trani alla Corte dei Cont~ in Roma il 23.10. r928 in piego aperto raccomandato - , offeso la persona d1 S.E. il Primo Ministro con ingiuriose espressioni ed attributi alludendo con ironia e sarcasmi ai discorsi pronunziati da S.E. il Primo Ministro.

Roma, 6.2.r932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il': CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P.M. chiede il proscioglimento del Francia per insufficienza di prove, osserva

IN FATTO ED IN DIR ITTO

Il Francia, nel suo interrogatorio del 3 febbraio corren te, ha ammesso di avere scritto l'istanza ed il ricorso di cui in epigrafe, però ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di offendere S.E. il Capo del Governo, 1 9·

-

u.s.


'fRIBU:s;ALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

Reg. Gen. n. 437/1931

SENTENZA N. 29

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa del.!o Stato composta da :

PRI MA l'I\IU'E ; SEN'fE1'ZE EM ESSE 1)1\Ll..' \ COM1llSS I0NE IST Rt:TTORl/\

SENTENZA N. 31

Reg. Geo. n. 3 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

l'resulente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente : Muscarà Achill e, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici: Pessani Ciaudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessan i Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M .V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

nel procedimento penale contro:

Mantegazza Natale, nato il 18. I2. 1902 a Milano, manovale, detenuto per altra causa (1).

Lussu Raffaele, nato il 23+ 1903 a Monserrato (Cagliari), opera10 , detenuto dal 30.12.193 1 al 13.2.1932.

Jl\iP UTA TO IMPUTATO

1) del delitto di offesa a S.M. il Re (art. 278, p.p ., C.P.); 2) del delitto di offesa a S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P.). Delitti commessi il 16.7.1931 nella Casa Penale di Volterra, scrivendo su di un muro in lingua francese le frasi: « Abbasso il Re - Abbasso il Duce>>.

Del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere, in Monserr~to di ~ agliari il 19.12.1931, in un negozio di barbiere, lacerato la fotografia d1 S:E. 11 Capo del Governo pronunz iando contemporaneamente parole oltragg10se.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 2 R.D. 13-3.1927, n . 313; 378 C.P.P. vio-ente, su confanne rich iesta del P.M., dichiara non doversi procedere contr~ Mantetrazza Na0 tale, in ordine ai reati a lui ascritti, per insufficienza di prove. Roma, 8.2.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r930 », pag. 153.

Letti gli atti, l'autorizzazione a procedere concessa da S.E: _il ~ inistro della Giustizia, con nota 13. 1.1932, n . 80 - 21 / 205, e la reqms1tona colla quale il P.M. chiede il proscioglimento del Lussu per insufficienza di prove in ordine al dolo, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

Per i fatti commessi in epigrafe, in presenza di un_ uffic~al~ della M.V.S.N ., il Lussu fu denunziato dalla Regia Q uestura d1 Caghan il 30 dicembre u.s .. . Immediatamente dopo il fatto , il Lussu, implorò perdono per l'atto msano commesso. Nelle prime dichiarazioni e in istruttoria, pur a_mmettend~ il fatto contestatogli, il Lussu ha manifestato il suo dolore ed il suo pentimento addu-


TR!BUN,\LE SPECl1\LE PER Li\ DIFESA DE LLO ST,\TO

cendo a sua discolpa di non avere avuto la coscienza di quello che faceva perché aveva la mente sconvolta per il vino poco prima offertogli da tal~ Spiga Giuseppe e bevuto. Sia lo Spiga predetto che altri testimoni presenti al fatto hanno sostanzialmente confermato i particolari in discolpa tanto da dare parvenza di verosimiglianza all'asserto del Lussu che, peraltro, dagli atti risulta di buoni precedenti e politicamente non pericoloso. E poiché dagli clementi raccolti si può dubitare dell'efficienza dell'elemento intenzionale, necessario all'integrazione giuridica del reato al momento del fatto, la Commissione ritiene provvedimento di giustizia prosciogliere il Lussu dall'ascri ttagli imputazione.

PRIMA PARTI,: SENTE!sZE EMESSE D!,l.LA COM~HSS!ON F. lSTRUTTOR J:\

SENTENZA N. 33

Reg. Gen. n. 1143/1931

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTE N ZA

P. Q. M.

Visti gli art. 378- 381 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; legge 4.6.r93r, n. 674, su conforme parere del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di Lussu Raffaele, in ordine al reato in epigrafe ascrittogli, per insufficienza di prove relativamente al dolo e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

nel procedimento penale contro : Grasso Filippo, nato il 9.2.1885 a Quarona (Vercelli), meccamco, detenuto dal 24.12.1931 al 16.2.1932. IMPUTATO

Roma, 13.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere, in Biella, il 22.12.1931, mentre acquistava un quotidiano recante la notizia della morte di Arnaldo Mussolini, pronunciato la frase: « Oh, finalmente uno se n'è andato, doveva crepare anche l'altro )) .

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti o-li atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato, e sia ordinata la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto segue: Il Commissariato di P.S. di Biella con rapporto in data 24.12.1931 denunziava all'Autorità Giudiziaria del luogo che il giorno 22 dello stesso


2

94

TRIBUNALE SPECIAi. E PER LA DI F ESA DE I.LO STATO

mese nella edicola della giornalaia De Fendis Marta sita al Ponte di Chia. vazza si era presentato certo Grasso Filippo per comprare « Il Corriere dei. la Sera» ed appena visto-sul giornale l'annuncio della morte di Arnaldo Mussolini esclamò: « Oh, finalmente uno se n'è andato, doveva crepare anche l'altro », alludendo a S.E. il Capo del Governo. Che trovandosi presente il capo manipolo della M.V.S.N., Sig. Mosca, lo redarguì severamente e gli ingiunse di declinare le sue generalità. al che il Grasso adempì subito. Che venuto a conoscenza del fatto il detto Ufficio di P.S. fece subito rintracciare il Grasso e sottopostolo ad interrogatorio, questi negò d'aver pronunziato parole meno che riverenti verso Arnaldo Mussolini e verso il Duce; ed affermò d 'aver detto, appena vide il giornale listato a lutto: « Forse è morto un pezzo grosso» e niente altro. Che rintracciata cd interrogata la giornalaia De Fendis, costei dichiarò che appena il Grasso prese il giornale in mano disse uscendo: « Ne è morto uno ». Che un altro signore che si trovava nell'ed icola lo fermò ; ma essa non sentì cosa gli avesse detto. Dopo l'arresto del Grasso, gli atti venivano trasmessi a questo Tribunale Speciale per competenza; ed ottenuta l'autorizzazione da S.E. il Ministro della Giustizia a senso dell'art. 313 C.P. vigente, si procedeva contro il Grasso per offese all'onore ed al prestigio di S.E. il Capo del Governo a senso dell'art. 282 detto codice. Il Grasso interrogato dal Giudice Istruttore ha negato ancora una volta recisamente l'addebito, dichiarando d'aver detto soltanto: « Si vede che n'è morto uno >> alludendo con queste parole alla morte di qualche personaggio importante. Anche la giornalaia De Fendis davanti al Giudice Istruttore dichiarò dì aver sentito quel signore, che aveva comprato il giornale, dire : « N'è morto uno»; ed ha escluso d'aver sentito pronunziare allo stesso altre parole. Il capo manipolo Mosca davanti al Giudice Istruttore ha modificato le sue precedenti asserzioni, dichiarando che lo sconosciuto, nel mentre si al· lontanava dalla rivendita, pronunziò le seguenti parole: « Oh, finalmente uno se n'è andato» . E che gli sembra abbia proferito anche la parola «crepato». Ma non è sicuro che abbia proferito le altre parole di cui nel rapporto da lui fatto. Ora se si mettono in relazione la costante negativa dell'imputato, la .de· posizione della teste Dc Fendis che nega di aver sentito il Grasso pronunziare parole allusive contro il Duce e la ritrattazione dell'accusa fatta dallo stesso capo manipolo Mosca, devesi senza dubbio ritenere che il Grasso non ha proferito parole offensive contro S.E. il Capo del Governo. Pertanto egli deve essere assolto e scarcerato.

-

Pl\l~IA i'ARTE: SENTF.:-IZE EMESSE l>/\ LLA CO~IMI SS!OKE ISTRLTTORI.\

P. Q. ~ .

· · g11· art. 3;-8 C ·p ·p ·,· 2 R·D · 13.3.1927' n. 313, su conforme richiesta V1st1 .. P.M., dichiara non doversi proc~de:e contro .Grasso F1l~PP? per n~n de1 il fatto che oli è attnbu1to ed ordina che egh sia posto m aver commessO i:, libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 16.2.1932 - Anno X. Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. b


TRIB UNALE SPECI :\LE l'ER LA D! FJ,S,, . DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 204 / 1930

PR!MA PARTE:

SENTENZA N. 36

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·

'

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.·

'

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Carcano Romeo, nato il tram viaria.

22.2.1876

ad Ascoli Piceno, caSS1ere azienda

I\{P UT ATO

. Del reato previs~o dall 'art. !26 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vrgent~, p~r avere, m Roma, 11 7.7.1930, negli Uffici dell'Azienda delle Tramv1e, m presenza di varie persone, vilipeso una istituzione costituzionale dello Stato con parole: << Me ne strafotto della Milizia ».

IN CA~ERA DI CONSIGLIO

Le_tti_ gli atti proc~ssuali e, la. re9u~si toria del P.M. che richiede questa Comm 1ss10ne Istruttoria perche d1ch1an non doversi procedere contro l'imputato Carcano perché il fatto a lui addebitato non costi tuisce reato.

I N FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue : Con rapporto in data 9.7.1930 il fattorino tramv1ar10 Conte Raffaele, capo squadra della M.V.S.N., riferiva al Comando della 112" Sezione dell'U~be che il gi,orn? 7 dello st~ss? mese, ~ssendosi presentato allo sportello della Cassa dell Azienda tramv1ana per chiedere degli stampati per distinte

SE:-.ITENZE n!ESSE DALL A CO~IM!SSJONE ISTRVTTOlU/,

2

9ì

di versamento, il cassiere Carcano Romeo, col quale aveva avuto precedenti rancori, gli lanciò scortesemente un certo numero di distinte. Che essendosi egli risentito per tale trattamento, sorse fra loro una animata discussione, ed il Carcano ad un certo momento gli disse: « Me ne strafotto di lei e della Milizia ». Trasmesso il rapporto del Conte dal Comando della I 12a Sezione all'Autorità di P.S., questa procedette a sommarie indagini. Il Conte quando fu interrogato ha confermato quanto aveva dichiarato nel suo rapporto. Il Carcano invece ha negato d'aver detto le parole che gli attribuiva il Conte, ed ha dichiarato che, essendo stato minacciato da costui di rappresaglie, rispose che non aveva paura né di lui né della Milizia; e che non ha inteso con queste parole di mancare di rispetto alla Milizia, ma di ritorcere le minacce del Conte che si era valso della sua qualità di milite per fargli prepotenze. Pervenuta la denunzia all'Autorità Giudiziaria ordinaria si procedeva contro il Carcano con mandato di comparizione per il delitto di vilipendio alle Istituzioni costituzionali dello Stato, previsto e punito dall'art. 126 C.P. 1889. Interrogato il Carcano dal Giudice Istruttore ha negato ancora una volta d'aver proferito le espressioni che gli si addebitano, ed ha invece affermato d'aver detto al Conte: « Non ho paura né di lei né della Milizia » perché questi, valendosi della sua qualità di milite, lo ha minacciato di metterlo a posto. Ma ha soggiunto il Carcano che egli, nel dire ciò, non ha inteso niente affatto di vilipendere o di mancare rispetto alla Milizia, verso la quale ha la massima stima, perché egli è vecchio fascista fin dal 1920 e legionario fiumano, ma ha voluto ribattere il contegno prepotente e minaccioso del Conte. Questi anche davanti al Giudice Istruttore ha confermato l'accusa fatta contro il Carcano nel modo specificato nel suo rapporto. Alcuni dei testimoni esaminati, come Pietrafesa e Cavallini, hanno c~nf~rmato la dichiarazione del Con te; altri, come Guadagni, T alinucci e F1on, hanno fatto delle dichiarazioni che confermerebbero la versione data da] Carcano. .Altri ancora hanno deposto molto favorevo lmente al Carcano sui suoi sentunenti politici. Il teste D'Andrea, ispettore al movimento autobus, ha dichiarato che il ~arcano è un vecchio fascista, legionario fiumano, e perciò non aveva ragione di offendere la Milizia che non entrava per nulla negli affari dell'ùffi.cio. . Il teste Sambucatti, procuratore e cassiere del Governatorato, ha detto di potere con lealtà affermare che CarGmo Romeo è attaccatissimo verso


PRI MA 1'1\ RTE: SESTE);ZE EMESSE DAI.l,A C0MM lSSI0KE ISTRt; TTORli\

TRll\UN,\J.E SPECI AL E PER I.A D IFESA DELLO STATO

tutte le Istituzioni dello Stato e maggiormente verso la M.V.S.N., essendo egli vecchio fascista, legionario fiumano e patriota fervente. Che per l'incidente del 7.7.1930 ha avuto luogo una inchiesta in seguito alla quale nessun provvedimento è stato preso contro il Carcano, mentre il fattorino Conte è stato sospeso per un giorno dalla paga. Il teste Dott. Valente, ispettore di zona della federazione dell'Urbe, ha deposto che le risultanze dell'inchiesta da lui fa tta gli confermarono l'opinione che egli ha sempre avuto del Carc~mo e cioè, che è stato sempre un fervente patriota, un fascista della prima ora ed un legionario fiuma no, il quale per servire la sua fede politica ha anche rovinato la sua posizione finanziaria. Che in seguito alle risultanze dell'inchiesta nessun provvedimento fu adottato a carico del Carcano. Erano queste le risultanze dell'istruttoria quando il processo pervenne a questo Tribunale Speciale per competenza; e dopo d 'aver richiesto ed ottenuto da S.E. il Ministro della Giustizia l'autorizzazione a procedere, prescritta dall'art. 313 del nuovo C.P., venivano proseguite le indagini a mezzo della Polizia Giudiziaria di questo stesso Tribunale e risultava che il Carcano politicamente nutre sentimenti monarchici, che fu interventista, che partecipò alla guerra italo - austriaca, che fece parte della sezione fiu mana e che è fascista iscritto dal 1920. Ciò posto si può concludere che, anche se il Carcano ha pronunziato l'espressione che gli è attribuita dal Conte, egli non ha avuto la ~olontà e la coscienza di vilipendere la Milizia. I suoi precedenti politici ne fanno fede. La volgare espressione « me ne strafotto )> non ha un preciso significato offensivo; può anche essere pronunziata per dire: « non ho paura ,> specia!· mente quando come nel caso in esame si ricevano ingiuste minacce ad intimidazioni, ed in tal senso fu detta dal Carcano al Conte. Pertanto il fatto attribuito al Carcano non costituisce reato perché egli non lo commise con la volontà e la coscienza di vilipendere la M.V.S.N., Istituzione costituzionale dello Stato.

SENTENZA N. 40

Reg. Gen. n. 1120/1931

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N. ; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Genna Nicolò, nato il 22.3.1900 a Marsala (Trapani); Salerno Salvatore, nato il 15.8.1913 a Marsala (Trapani) ; detenuti dal 30.12.1931. IMPUTATI

r) del delitto di cui agli art. 302- 285 C.P., per avere, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, istigato i contadini del Marsalese alla devastazione;

2) del delitto di cui agli art. 502, cpv., e 5n C.P., per essersi fatti promotori del delitto di sciopero.

I N CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti e la richiesta del P.M. in data 27.2.1932, osserva

P.Q. M.

IN FATTO ED IN DIRITTO 27,

Visti gli art. 42 C.P. vigente; 378 C.P.P. vigente; 2 R.D. 13.3-19 n. 313, su conforme richiesta del P .M., dichiara non doversi procedere contro Carcano Romeo perché il fatto da lui commesso non costituisce reato. Roma, 18.2.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Il 19.11.1931 il rubricato diciottenne Salerno venne sorpreso, da tali ~agona Rosario e Marino Vincenzo, in contrada Cherti (Marsala), mentre 1~ giro per la campagna, dichiarandosi appartenente ad una squadra incanc~t~ di fare propaganda per compiere atti di devastazione, invitava i contadm1 ad astenersi dal lavoro ed a riunirsi il mattino successivo in contrada Favara. Fermato e consecrnato all'Arma dei RR.CC., il Salerno indicò l'altro rubricato Genna qu~lle mandante.


300

TRillUN1\LE SPECIALE PER LA llIFl::SA DEl, LO STATO

Ambedue furono denunciati - in stato d'arresto - a quella Autorità Giudiziaria che trasmise gli atti a questo Tribunale per competenza. Procedutosi con rito formale contro i prevenuti per i delitti dianzi rubricati, la compiuta istruttoria non ha offerto elemento alcuno, concreto e specifico, che dia la certezza della sussistenza del .fine delittuoso che caratterizza il delitto (attentato alla sicurezza dello Stato) di competenza di questo Tribunale di cui agli art. 302 - 285 C.P.. A prescindere dall'attendibilità delle prime dichiarazioni del Salerno ritrattate in istruttoria, sta di fatto l'assoluta mancanza di prova di una esistente relazione tra l'incriminato episodio ed un qualsiasi movimento diretto contro la sicurezza dello Stato nonché la mancanza di ogni precedente politico del Salerno e del Genna. La vera .finalità del fatto attribuito agli imputati, invece, potrebbe desumersi dalla preesistenza di agitazioni di contadini, come appare dalla denuncia, in quella zona, agitazioni a carattere locale e sfondo economico, tende?-ti unicamente alla modi.fica degli esistenti contratti di affittanza agrana. Pertanto questa Commissione ritiene che questo Tribunale non sia competente a conoscere dei fatti delittuosi di cui trattasi i cui estremi giuridici non si riscontrano nel Libro II - Titolo I del C.P.. Pertanto gli atti vanno restituiti per l'ulteriore corso di giustizia al competente magistrato ordinario.

P. Q, M.

Visti gli art. 425 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3; legge 4.6.1931, n. 674, su conforme richiesta del P.M., dichiara l'incompetenza di questo Tribunale Speciale a conoscere dei fatti delittuosi che si addebitano a Genna Nicolò e Salerno Salvatore. Ordina la restituzione degli atti all'Ill.mo Sig. Procuratore del Re di Trapani per l'ulteriore corso di giustizia. Roma, 2-3.1932 - Anno X.

PRIMA PARTI; : SE NTEKZE EMESSE DAL LA COMMISSIONE ISTR U'J"l'ORIA

SENTENZA N. 41

Reg. Gen. n. 1121 /193 1

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N .; ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A

nel procedimento penale contro: Lombardi Michele, nato l'u.2.1892 a Saluzzo (Cuneo), verniciatore.

IMPUTATO

1) dei delitti previsti e puniti dall'art. 270, p.p. e 2° cpv., e dall'art. 272,

P·P· C.P. per avere in Firenze e altrove, anteriormente e fino al 20 ottobre u.s., costituito ed organizzato il Partito Comunista partecipando ad esso e svolgendo propaganda a favore di detto Partito; 2) dei delitti previsti e puniti dall'art. 489 C.P. in relazione agli art. 476-482 stesso Codice per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto uso sciente di atti falsi; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 495 C.P. per avere, all'atto del suo arresto, declinato false generalità all'Autorità di P.S.

Omissis P. Q. M.

Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici. Letti gli art. 270, 2" cpv. , e 272 C.P. vigente, l'art. 489 in relazione agli art. 476 e 482 stesso Codice; l'art. 495 Codice medesimo; l'art. 3 cpv. legge 4.6.1931, n. 674; l'art. 8 R.D. r2.12. r926, n. 2062; l'art. 2_ R.D. 13.3.1927'. n. 313; l'art. 378 C.P.P. vigente, dichiara chiusa l'istruttona e non doversi procedere contro Lombardi Michele in ordine al delitto di costituzione ed organizzazione del Partito Comunista per insufficienza di prove.


302

TRIBU NALE SPECIALE PER LA D I FESA DELLO S'J'AT()

PRI~!A P1\ RT E:

Pronuncia l'accusa contro il detto Lombardi e lo rinvia, nello stato di detenzione in cui si trova, al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per rispondere:

a) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive previsto e punito dal 2° cpv. dell'art. 270 C.P. vigente per avere quale funzionario del Partito Comunista partecipato alle associazioni comuniste della T oscana e della Romagna nel settembre e nell'ottobre 1931;

b) del delitto di propaganda sovversiva previsto e puni to dall'art.

272

P·P· C.P. vigente per avere, nelle suddette circostanz e di tempo e di luogo, svolto propaganda per la instauraz ione violenta della dittatura degli operai e contadini sulle altre classi, e per la soppressione violenta e distruzione del Regime Fascista;

SENTE NZE EMESSE D:\LL1\ CO~IM ISSl() KE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 46

Reg. Gen. n. 1064 / 1931

La Comm1ss10ne Istruttoria presso i1 T r ibun ale Speciale per la di fesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente S E NT EN Z A

e) del delitto di uso di documenti falsi a senso dell'art. 489 C.P. vigente in relazione agli art. 476 e 482 stesso Codice, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto uso di documenti falsi;

d) del delitto di falsa dichiarazione sulla propria identi tà personale a senso dell'art. 496 C.P. vigente per avere dato ai funzionari di P.S., al momento del suo arresto, false generalità dicendo chiamarsi Claro Aldo. Roma, 2.3.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il T.S.D.S. con sentenza emessa in camera di consiglio il 10. rr .1932 ha dichiarato estinti per amnistia (R.D. 5.1 r. 1932, n. 1403) i reati addebitati al Lombardi. Pertanto il Lombardi, detenuto dal 20.10.1 931, viene scarcerato l'rr.11,1932.

nel procedimento penale contro: Moderc Emilia, nata l' n .II.1891 a Corgnale (Trieste), fruttivendola, detenuta dall'u.n.1931 al 15.3.1932.

IMP U TATA

1) del delitto di vilipendio continuato alle Istituzioni costituzionali, previsto daO'li art. 81 - 290, cpv., C.P., per avere, in differenti incontri, ma con più azioni di un medesimo disegno criminoso, in giorni non meglio pr~cisati dell'anno 1931, in CorO'nale, vilipeso la M.V.S.N. esprimendosi 0 pubblicamente « che la Milizia è un nulla ed è da mettere sotto i piedi e che per conto suo la Milizia è niente altro che un "Kurz" (pene) e che tutti gli iscritti ad essa sono buoni a nulla e vi stanno solo per guadagnare soldi »; 2) del delitto di vilipendio alla Nazione italiana continuato, previsto dagli art. 8r - 291 C.P., per avere, nel corso dell'anno r931, in Corgnale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente vilipeso la Nazione italiana esprimendosi « che gli italiani sono una massa di miserabili, di pezzenti carichi di fame; che piuttosto di far assistere suo figlio alla cerimonia della Marcia su Roma, non sapeva dove lo avrebbe mandato, cosa andava ad ascoltare eia questi asini (alludendo agli italiani), che era meglio starsene a casa; che la povera Italia era tutta carica di tasse, che. la gente non arrivava a pagare per cui era costretta a vendere tutto ed a runanere in strada>>.

Omissis


T RISU:-!ALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO S'!'ATO

PRIMA PARTE: SEK'I'ENZE EMESSE DALLA C0MM!SSI01'E ISTRvTTORIA

·------ - - -- -

P. Q• .M.

Visti ed applicati gli art. 378 C.P.P.c. ; 2 R.D. I3.3. r927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere penalmente, per insufficienza cli prove, in ordine ai reati ascritti alla ·Ì',foderc e ordina che quest'ultima venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa.

SENTENZA N. 49

Reg. Gen. n. 47 /1932

La Comm1ss10nc Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa

dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;

Roma, 14.3.1932 - Anno X.

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N. ; ha pronunciato la seguente

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SE NTENZA nel procedimento penale contro: Fogli Edgardo, nato il 23.5.1901 a Comacchio (Ferrara), autista; Visentin Francesco, nato il 6.1.1904 a Grisignana d 'Istria (Trieste), tramviere; Kozmann Mario, nato il

2r. 1 r. 1912

a Trieste, studente;

Finocchiaro Sergio, nato il 4.2. 191 4 a Trieste, studente ; Ubaldini Mario, nato il 12. r 1. 1912 a Muggia (Trieste), studente liceale; Frausin Odino, nato il 4.6.1915 a Muggia (Trieste), tipografo; Arzioni Manlio, nato il 22-4-1913 a Trieste, tipografo ; Suber Bruno, nato il

30.9.191 1

a Trieste, legatore di libri;

Bernetich Maria, nata il 14.3.1902 a T rieste, sarta.

IM PUTATI

Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 270, 2" cpv., C.P. per avere in Trieste, .fino al 19.12.1931, appartenuto al Partito Comunista. Fogli, Visentin, Kozmann, Finocchiaro, Ubaldìni, Frausin, Arzioni: del delitto di cui all'art. 272, P·P·, C.P. per avere, nelle st.esse circost_anze di tempo e di luogo, fatto propaganda a favore del Partito Comunista mediante diffusione di stampe sovversive. 20. -

u.s.


TRlllUNJ\LE SPECIALE PER l .A J)[FES,\ DELLO STATO

PRIMA P1\RTE: SE1'T E>lZE EMESSE D ALLA COMMISSIOKE !STRt: TTORl/\

gli furono sequestrati e dei quali documenti fece uso durante lo svolgimento dell'anzidetta sua attività comunista.

Fogli, Visentin, Kozmann : del delitto previsto e punito dall'art. 270 p.p. C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, costituito il Partito Comunista. Inoltre il Fogli Edgardo del delitto previsto e punito dall'art. 489 p.p. in relazione agli art. 476 e 482 stesso Codice, per aver fatto uso di passaporto e carta d'identità falsi, senza essere incorso nella falsità.

Omissis

p, Q, M.

Visti gli art. 270, 2" cpv.; 272 p.p., rro, 476, 482 C.P. vigente; .3 legge 4.6.1931, n. 476; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 479 C.P.P., dichiara chiusa l'istruttoria e non luogo a procedere nei riguardi cli Arzioni Manl io, Suber Bruno e Bernetich Maria, in ordine ai reati a loro ascritti per insufficienza di prove, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Non luogo a procedere nei riguardi di Fogli Edgardo, Visentin Francesco e Kozmann Mario, in ordine al solo reato di costituzione del Partito Comunista previsto e punito dall'art. 270 P·P· C.P. per insufficienza di prove. Pronuncia l'accusa contro i suddetti Fogli, Visentin e Kozmann, e contro gli imputati Finocchiaro Sergio, Ubaldini Mario e Frausin Odino e li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per rispondere :

a) del reato di partecipazione al Partito Comunista previsto e punito dall'art. 270, 2 ° cpv. C.P. per aver fatto parte del detto Partito in Trieste fino alla data del loro arresto avvenuto dal 19 al 22 dicembre I93J; b) del reato di propaganda comunista previsto e punito dall'art. 272 P·P· C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda mediante diffusione di stampe clandestine sovversive, aventi per scopo la instaurazione violenta della dittatura della classe proletaria, il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, e la distruzione dell'ordinamento politico e giuridico della socìetà. Il Fogli, inoltre, del reato di concorso nella formazione di documenti falsi a senso degli art. IIO, 476 e 482 C.P. vigente per avere concorso alla formazione del passaporto falso e delle tessere e carte d'identità false che

Roma, 26.3.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pertanto: Arzioni Manlio, Su ber Bruno e Bernetich Maria, detenuti dal 22.12.1931, vengono scarcerati il 26-3.1932.

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il 9.IJ.1932, ha dichiarato estinti per amnistia (R.D. 5.u .1932, n. 1403) i reati addebitati a Fogli Edgardo, Visentin Francesco, Kozmann Mario, Finocchi~ro_ Sergio, Ubaldini Mario e Frausin Odino, in ordine ai delitti loro addeb1tat1. Pertanto: Fogli, detenuto dal 19.12.1931, Kozmann, Finocc?~aro, Visentin, Ubaldini e Frausin, detenuti dal 22.12.1931, vengono scarcerati il 9.rr.1932. Per Fogli Edgardo vedi pag. 381.

•< Decìsìoni

emesse dal T.S.D.S. nel 1927 »,

Per Bernetich Maria vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pagg. 909 e 915.


_3_0_8_ _ _ _ _ __T_Rl_B_U_N\LE ,_

PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE DJ\L LA COM~.!ISSI 01'E ISTRUT TORL\

SPECIALE PER LA DI FESA DELLO Sl'ATO

Reg. Gen. n. 1111/1931

SENTENZA N. 50

e fino al 25.10.1931, fatto parte del Partito Comunista ed aver fatto propao-anda a favore di esso mediante diffusione di stampe sovversive. b

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Omissis

Presidente: Muscarà Achille , Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;

P. Q• .M.

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente S EN T ENZA

nel procedimento penale contro: Barei Ernesto, nato il rn+1904 a Ronchis (Udine), proprietario di un negozio di legname; Borghese Luigi, nato il 19.10. 1894 a Pocenia (Udine), fa ttorino privato; De Nicolò Luigi, nato il 17.10.1895 a Palazzolo (Udine), contadino; Fattori Amelia, nata il 31.n.1902 a Udine casalincra · .

'

b

'

Fattori Anna, nata il 22.2.1912 a Udine casalincra · .

'

b

Letti gli art. 270, 2° cpv.; uo e 272 P·P· C.P. vigente ; 158 p.p. ; legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 84 e 479 C.P.P. vigente; 3 legge 4.6.1931 , n. 674; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dich iara non doversi procedere nei riguardi di Mauro Emilio, Dc Nicolò Luigi e Mainardis Dante in ordine ai reati a loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano lasciati definitivamente in libertà. Non ottenuta allo stato degli atti la identificazione dell'imputato Bernini Guido, ordina la sospensione dell'istruzione nei suoi riguardi con richiesta all'Autorità di P.S. perché proceda ad ulteriori ricerche onde pervenire alla sua identificazione. Pronuncia l'accusa contro Barei Ernesto, Borghese Luigi, Fattori Amelia, Fattori Anna, Fattori Luigi, Galctti Francesco, Mattiuzzi Domenico, Passon Amelia e Pitton Giovanni e li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per rispondere:

'

Fattori Luigi, nato il 28+ 1896 a Udine, carpentiere; Gaietti Francesco, nato il 31.3.1893 a Ronchis (Udine), bracciante; Mainardis Dante, nato il 9.1.1897 a Talmassons (Udine), falegname; Mattiuzzi Domenico, nato il 20.5.1903 a Palazzolo (Udine), falegname; Mauro Emilio, nato il 1°.9.1893 a San Michele al Tagliamento (Venezia), sarto; Passon Amelia, nata il r5.5.1898 a Udine, sarta; Pitton Giovanni , nato il 7.4.1901 a Teor (Udine), bracciante; Bernini Guido, non meglio identificato, latitante.

Tutti: a) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva prev_isto e p_unito dall'art. 270, 2° cpv., C.P. vigente per avere, in epoca anteriore e s~no al 25.ro.1931, fatto parte in Palazzolo dello Stella ed Udine del Partito Comunista; b) del delitto di propaganda sovversiva previsto e punito dagli art. !IO _e 272 p.p. C.P. vigente per avere, nelle suddette circostanze di tempo e d1 luogo, svolto in concorso fra loro propaganda a mezzo diffusione di stampe comuniste aventi per scopo la instaurazione violenta della dittatura de_ll~ classe proletaria, il sovvertimento violento degli ordinamenti econon~ic1 e sociali dello Stato e la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Fattori Amelia e Fattori Luigi anche:

IMP UTAT I

T utti: del del itto previsto e punito dall'art. 270, penultimo cpv. e 272 P·P· C.P. per avere in Palazzolo dello Stella e Udine, in epoca anteriore

. e) del reato di espatrio clandestino per motivi politici previsto e punno dall'art. 158 P·P· legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 per avere nell'agosto 19? espatriato per motivi politici senza essere 1nuniti di regolare passaporto 0 d1 altro documento equipollente;


pRDI A PARTE : SE1'" fE:--I ZE E)IESSE D,\I.L \ C0M ~!1SSl 01' E I STRl:TTORI.\

3 10

3 11

TR!Bl):--IA l, E SPECIAi.E PER LA D I FESA OELl,O STATO

d) della contravvenzione all'art. 9 R.D. 30.r2.1923, n. 3279 ed all'art. 3• R.D. 21.6.1928, n. 1710 per avere omesso il paoamento della tass a • • z:, prescntta per I passaport1. Intima ai suddetti latitanti Fattori Amelia e Fattori Luigi di presentarsi nel termine di ro giorni dalla pubblicazio ne della presente sentenza altrimenti saranno giudicati in con tumacia. Roma , 2.4.1932 - Anno X.

SENTENZA N. 53

Reg. Gen. n. 130 / 1932

La Commissione Istruttori a presso il Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis G iuseppe, Consol i della M .V.S.N.; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente SE NT EN ZA

Mauro Emilio, detenuto dal 26.10.1931, Mainardis Dante e Dc Nicolò Luigi, detenuti dal 30.10.1931, vengono scarcerati con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore, il 24. r. r932.

Il T .S.D.S. con sentenza emessa in camera di consirrlio il 10.u .1932, dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.1 1.1932, n. 1403), i ~eati addebitati a Barei Ernesto, Borghese Luigi, Fattori Amelia, Fattori Anna, Mattiuzzi Domenico, Passon Amelia , Pitton Giovanni . Pertanto Ba rei, Mattiuzzi e Pitton , detenuti dal 26. IO. 1931, Borghese e Fattori Anna, detenu ti dal 27.10. r931. Passon Ameli a, detenuta dal 31.10. 193 r, vengono scarcerati il IO. 1r. 1932. Per la latitante Fattori Amelia viene revocato l'ordine di cattura emesso nei suoi con fronti. Per G aietti Francesco, detenuto dal 26. IO. 193 r. e deceduto il 3. 1u932 nel Carcere di Regina Coeli di Roma, il T .S.D.S., con sentenza emessa in can~era di c~nsiglio il 26. 1r. 1932, dichiara di non doversi procedere nei suoi confronti, essendo i reati addebitatigli estinti per morte del reo (art. 150 C .P.). Per Fattori Luigi viene disposto lo stralcio degli atti con abbin amento al processo n. 618 del R.G . r932. Vedi, stesso volume, sentenza Commissione Istruttoria n. 146 dell'n.11.r932.

nel procedimento penale contro: Monti Diego, nato il 9.9. 1908 a Monterenzio (Bologna), cuoco.

IMPUTATO

r) del delitto di cui al 2" cpv. dell'ar t. 270 C.P. per avere 111 Bologna, antecedentemente e fino al 19. 12. r93 1, fatto parte di una associaz ione comunista; 2) del delitto di cui alla P·P· dell 'art . 272 C.P. per a~cre, nelle sressc circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista a mezzo di diffusione di stampe di detto Par tito.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 270, 2° cpv. , e 272 p.p. C.~ . vig~~tc; 3 ~cgge 4.6.193r , n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara chmsa 11~tn.~ttona. . . . Pronuncia l'accusa contro },fo nti Diego e lo rinvia al gmd1z10 del Tribunale Speciale per rispondere : a) del delitto previsto e punito dal 2" cpv . _dell'~1rt. 270 C.P: vigente per avere fatto parte di una associazione comurnsta m Bologna 111 epoca anteriore al 19.12. 193!, e sino alla detta data ;


312

TRillUNALE Sl'ECl1\L1, Pl!R LA Dl fES.\ DEtLO STATO

b) del delitto previsto e punito dalla P·P· dell'art. 272 stesso C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista mediante distribuzione di manifestini ed altre stampe tendenti alla instaurazione violenta della dittatura del proletariato, al sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ed alla distruzione dell'attuale ordinamento politico e giuridico della società. Roma, 8+ 1932 - Anno X.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMM ISSIONE ISTRUTTOR IA

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SENTENZA N. 55

Rcg. Gen. n. 147/ 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N ·;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio 1'11.u.1932, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Monti Diego in ordine ai reati addebi tatigli perch é estinti per amnistia (R.D. 5. n .1932, n. 1403).

nel procedimento penale contro: Cornaro Giuseppe, nato il 13.3.1911 a Nembro (Bergamo), operaio.

Pertanto il Monti, detenuto dal 19.12.1931, viene scarcerato l'n.u .1932. D{PUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, nello stabilimento Filatura Crespi di Nembro il 10.2.1932 e pre~edentemente, offes? l'~nore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo sc~1vendo s_u. un foglio d1 .carta la frase : « O pane ai bambini o la testa d1 Mussohm )> e pronunziando la frase : « Mussolini è un mascalzone».

Omissis P. Q . M.

Visti gli art. 282 - 313 C.P.; 2 R.D. 1~.3.1927,_n. 313; 3 legg~ 4·?· 193:_, n. 674, su conforme richiesta del Pubblico Mm1stero, pronuncia : accusa c?ntro Cornaro Giuseppe e lo rinvia al giudizio del. 1:ribunalc Speciale per nspondere del delitto di offese all'onore e al prestigio del Capo del Governo come esposto in rubrica . Roma, II.4.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .


TRIBU:S,\LE SPECIA L[:; PER L1\

. !l

DIFESA DT::LLO ST1\TO

T .S.~.S., con se1~te~za emessa in camera di consiglio il 9.11. 1932, d1ch1ara estinto per ammst1a (R .D. 5.r1.1932, n. 1403) il reato addebitato a Cornaro Giuseppe che, deten uto dal 12.2.1932, viene scarcerato il 9.1 I. 1932.

PRIMA P/\RTE: SENTE:SZE EM!;SSE DALLA C:OM~(ISSIONE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 56

Reg. Gen. n. 407/1931

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N. ; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Castronovo Gaetano, nato il 2r.ro.r892 a Santo Stefano di Camastra (Messina), avvocato.

IM P UTATO

Del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere in Santo Stefano di Camastra, il 25.9.1930, in pubblica udienza avanti la Conciliazione, vilipeso le Istituzion i costituzionali dello Stato leggendo alcune sue deduzioni in cui tra l'altro è detto: « Nell'esporre i precedenti di fatto ho dovuto dilungarmi un po' troppo e ciò ho fatto con viva ripugnanza perché la nausea, lo schifo che in mc suscita la presente opposizione, la qi:1alc sol può concepirsi attesa la tristizia dei tempi e l'abbassamento, o meglio il rovesciamento dei valori morali che è peculiare caratteristica dell'era che attraversiamo; inversione disgraziatamente sì diffusa ormai nel nostro vivere sociale da premere di continuo sugli onesti e tiranneggiarli col diritto del più forte. D io voglia che al più presto questa putrida zavorra possa esser buttata giù e che la navicella, che per ora la contiene, possa sollevarsi in più spirabile aere >J.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

. Vista l'autorizzazione a procedere rilasciata da S.E. il Ministro della ~ iustizia con nota del 22.12.1931, n. 89/10824, e la requisitoria colla quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglimento dell'imputato perché il fatto a lui attribuito non costituisce reato, osserva,


TR!Bli KALE SPECIJ\l,E PER LA OiFESA DELLO STATO

IN .PATTO ED IN DIRITTO

Il 10.6.1930 tal Mollica Giuseppe richiese l'assistenza professionale dell'Avv. Castronovo per produrre appello avverso una sentenza del T ribunale di Patti. L' Avv. Castronovo studiò la questione, ebbe vari colloqui col cliente, anticipò le spese e prestò la sua opera senza ricevere alcun compenso neanche a titolo di acconto. ' Dopo qualche tempo il Mollica revocò al predetto avvocato l'incarico affidatogli, promettendo di pagargli le spese e gli onorari: promessa rimasta sempre insoddisfatta, tanto che il 30 giugno l'Avv. Castronovo fu costretto a chiedere al Conciliatore decre to d'ingiunzione contro il Mollica per il pagamento della somma di lire 182,00 come da parcella esibita. Avverso questo decreto il Mollica, rappresentato dall'Avv. Fiumara, produsse, nei termini, opposizione. L'Avv. Castronovo, irritato per l'ingiusta opposizione, patrocinata per giunta da un collega che aveva del livore contro di lui per ragioni professionali, presentò nel giudizio le sue deduzioni che lesse nella pubblica udienza del 25.9.1930 e nella quale, dopo la espos1z10ne dei fatti, sono le espressioni riportate in rubrica. Richiamato dal Giudice Conciliatore per le frasi contenute nelle citate de~uzioni, il Castronovo imm.ediatamente dichiarò che ciò che egli aveva scritto e leggeva e di cui assumeva la responsabilità, doveva riferirsi esclusivamente ai suoi avversari in causa e che non intendeva neanche lontanamente alludere al momento politico ed all'attuale regime. Per tale fatto venne iniziata azione penale contro I' A vv. Castronovo per il delitto di vilipendio alle Istituzioni dello Stato (art. 126 C.P. 1889) t con sentenza della Sezione di accusa presso la Corte di Appello cli Messina in data 13.2.1931 venne rinviato al giudizio di quella Corte di Assise per rispondere del reato di cui sopra. Entrato intanto in attuazione il nuovo C.P., in forza dell'u.p. dell'art. 3 della legge 4.6.1931, n . 674, gli atti vennero rimessi a questo Tribunale Speciale, competente a giudicare. Le espressioni rivolte dall'Avv. Castronovo nella sua comparsa e lette m pubblica udienza possono sembrare rivolte non agli avversari in causa, come immediatamente dichiarò Io stesso Castronovo, ma al Governo o al fascismo essendovi accenno alla tristizia dei tempi ed al rovesciamento dei valori morali, peculiare caratteristica dell'ora che si attraversa. Ma, ritiene la Commissione che sia da escludere tale ipotesi, anche per quel che segue e cioè pel voto ch'egli fa, affinché « al più presto la putrida zavorra possa essere buttata giù e la navicella, che per ora la contiene, possa sollevarsi in più spirabile aere )J . Perché da tal voto si desume che egli deplorava il verificarsi nel suo paese di casi, contro i quali, un giorno, il fascismo avrebbe dovuto fare giu· stizia, sgravandosi di quella scoria costituita solo da coloro che si oppone-

PRIM:\ PARTI,:

SENT E NZI, EMESSE DALLA C011MISSI0NE ISTRUTTORI A

alle sue giuste istanze. Trattasi , è vero, di una protesta vivace, fa tta in vano , · · h un modo sconvenient: e inopportuno, che . tocca pero m te:essi c e,, a seconda della speciale circostanza e della p~r:icolare .veduta, nspet~o all opera d' qualcuno possono sembrare intollerabili sotto 11 . punto d1 vista soggetti~o, ma eh~, comunque, si riferiscono alla persona colla quale il Castronovo aveva il motivo del risentimento. . . . , . . . Il Castronovo non volle, come immediatamente d1cl11aro m segmto a1 ilievi del Giudice Conciliatore e come confermò nell'interrogatorio istrut· rtorio con le sue riferite espressioni, vilipendere il Governo o 1·1 f asosmo, ma ;oltanto criticare i suoi ·avversari, che secondo lui, non agivano onestamente, dando prova di grande abbassamento morale. Pertanto manca nella fattispecie il necessario elemento della volontà dell'agente e perciò il fatto da lui commesso non costituisce reato.

P. Q. M.

Visti gli art. 42r C.P. Esercito; 2 R.D: 1~.3.1927, n. 313.; :egge 4.6.r93r , n. 674, su conforme richiesta del P.M., d1eh1ara che non v1 e luogo a procedimento in ordine al reato rubricato nei riguardi di Castronovo Gaetano, perché il fatto da lui commesso non costituisce reato. Roma, 12.4.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBU:-,.,AJ.E Sl'ECI.~Lt PER LA DIFESA DELLO ST.1TO

Reg. Gen. n. 91/1932

SENTENZA. N. 60

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

PRIMA P.ARTE:

SENTENZE EMESSE D/ILL,\ COMMISS IONE I STRUTTORIA

SENTENZA N. 62

Reg. Gen. n. 137/1930

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: M uscarà Achille, Generale di D ivisione;

Giudice Relatore : Presti Giovanni;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S. N.;

11a pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro :

nel procedimento penale contro:

Manescalchi Romano, nato il 10.8.1893 a Suvereto (Livorno), operaio, detenuto dal 15.I.1932 al 16-4-1932.

Castelli Ernesto, nato il 24.8.1902 a Gaggiano (Milano), segantino; Re Carlo, nato il 7.2.1908 a Abbiategrasso (Milano), operaio.

IMPUTA T O

Del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere, il 14.r.1932, offeso l'onore cd il prestigio di S.E. il Capo del Governo scrivendo su una parete di legno della latrina del cantiere Chini di Portoferraio la frase: « Gridate viva il Fascio ed il suo Duce che in schiavitù ed alla fame ci conduce>>.

IMPUTATI

Del reato previsto dall'art. rr5 C.P. r889, in relazione agli art. I R.D. 12.12.1926, n. 2062, e 292 C.P. vigente, per avere, in giorno imprecisato della fine di settembre 1928, asportato dal ponte sul Naviglio in Abbiategrasso e gettato in acqua, per fare atto di disprezzo, lo stemma metallico del Fascio Littorio.

Omissis Omissis P. Q. ;\i.

Visti gli art. 378 C.P.P.; 2 R.D. 13-3-1927, n. 3r3, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Manescalchi Romano per insufficienza di prove ed ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra- causa. Rorna, 16+ r932 - Anno X.

l' . Q. M,

Visti ed applicati gli art. 378 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria nei confronti di Castelli Ernesto e Re Carlo e di non doversi procedere penalmente contro entrambi per insufficienza di prove. Roma, 26-4-1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei G iudici. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


320

PRl~lA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA C0M MlSS C0NE ISTRUTTORI.\

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO s·rA'I'O

Nota. - Per il reato addebitato a Castelli Ernesto e Re Carlo, la Com. missione Istruttoria ordinò, con sentenza n. 49 del 28.3.1931, che oli atti processuali relativi al reato in questione fossero trasmessi, per comp~tenza al Procuratore del Re di Milano. (Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 193r », pagg. 364 - 367). L'Autorità Giudiziaria ordinaria confermò, però, la propria incompetenza e ritrasmise il carteggio alla Procura Generale del T.S.D.S. La Procura Generale non sollevò alcuna eccezione di incompetenza e richiese alla Commissione Istruttoria di emettere una sentenza assolutoria, per insufficienza di prove, nei confronti di Castelli Ernesto e Re Carlo.

321

SENTENZA N. 63

Reg. Gen. n. 34 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S. N.; ha pronunciato la seguente SENTE NZA

nel procedimento penale contro: Magrini Bruno, nato il 2I.To.1 893 a Rimini (Forlì), bracciante, detenuto dal 25.12.1931 al 26+1932.

IMPU TAT O

Del reato di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vilipendio alla M.V.S.N., forza annata dello Stato (art. 290, cpv., C.P.), commessi il 2r. r2.1931 , in Pesaro, sulla pubblica via pronunàmdo le frasi: l< Il Duce è un delinquente come me: i Militi sono delinquenti ed assassini ii. IN CA.Y(ERA DI CO~SIG!.!-0

. Vista l'autorizzazione a procedere rilasciata da S. E. il Ministro della Giustizia con nota del 25.r.1932, n. 80.50/5ro.

Omissis

P. Q . M .

Visti ed applicati gli art. 378 C.P.P.c. ; 2 R.D . r:·.3. 1927, n. 31'.3, su conforme richiesta del P .M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi 2 1. •

u.s.


322

TRJllU>IAL E SPECIALI;: Pi;R I.,; DIFESA DELLO STATO

procede.re penal~nente .contro il Magrini per insufficienza di prove. Ordina che egli venga unmed1atamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 26+ r932 - Anno X .

PRI MA PARTE: SENTE>iZE EMESSE D:\LL/\ C0 ~1MISSI01'E lST RlJTT()l\lA

SENTENZA N. 64

Reg. Gen. n. 183 /1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Presti Giovanni ; Giudici : Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente SENTENZ A

nel procedimento penale contro: Bernacchia Socrate, nato l'u.1r.r904 ad Ancona, calderaio; Maderloni Raffaele, nato il 13.10.1906 ad Ancona, tranviere ; Pavoni Teodoro, nato il 16.9.1903 a Fiume, facchino; Andreatini Adrio, nato il 15.3.1905 ad Ancona, muratoi;e; Testaferri Aldo, nato il 22.8. 1909 ad Ancona, carpentiere; Puca Luigi, nato il 18.8.1904 a Bologna, panettiere; Magistrelli Aldo, nato il 6.8.1911 ad Ancona, viaggiatore di commercio; Pianelli Adelmo, nato il 31.1.1910 ad Ancona, tipografo ; Felice Leonardo, nato il 19-3-1906 ad Ancona, viaggiatore di commercio; Canafoglia Cesare, n ato il 28 -4-1901 a Jesi (Ancona), muratore ; Elia Gisleno, nato il 22.2.1901 ad Ancona, impiegato; Giuliodori Umberto, nato il 5.3.1908 ad Ancona, cemcntista ; Mariotti Mario, nato il 9.2.1909 ad Ancona, calderaio; Puca Mario giĂ Ghermandi , nato l' IJ .8. r908 a Bologna, panettiere; Puca Guido, nato il 22.12.1913 a Perugia, pasticcere; Mariotti Guido, nato ]'8 .2.1913 ad Ancona, tracciatore navale; Agostinelli Ianniello, n ato il 27.3.r906 a Ostra (Ancona), manovale; Pavani Ferruccio, nato il 30.3.1909 ad .Ancona, calzolaio ;


TRIBt.::-.AI.E SPECl 1\LE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

-- - -- - -- - ----

- -- - - -- - -- -

PRl ~U

PARTF.: Sli:--TEKZE DI ESS1i DAl.l,_\

Giannini Ruggero, nato il r4.5.r907 a San Pier d 'Arena (Genova), 1mp1cgato; Gagliardi Luigi, nato il 20.9.1909 alle Isole Tremiti (Foggia), carpentiere.

CO~IMISSIO:-.lli ISTRUTTORI.·\

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 270, 272, 624, 8r, 61, 697 C.P. ; 8 R.D.

.r2.1926, n. 2062; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3J3; ,µr, 551 C.P. Esercito. 12

IMPUTATI

Tutti: del delitto di cui all'art. Partito Comunista.

270 2"

cpv. C.P. per avere partecip:ito al

1 primi dodici, inoltre :

1° - del delitto di cui all 'art. 272 P·P· C.P. per avere fat to propaoanda ..,

a favore del Partito Comunista ;

del _deli~to di cui all'art. 266 p.p. e 1° cpv. C.P. per aYerc istiga_t~, . c_on ~amfest~ a stampa dal titolo « Proclama al Popolo Italiano », i mthtan a d1sobbed1re alle leb ero-i· · b' 2" -

In conformità delle richieste del P.M. modificando come segue l'imputazione rubricata, pronuncia l'accusa contro i seguen ti nove imputati e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale perché rispondano:

1) Maderloni Raffaele, Pavoni Teodoro e Felice Leonardo ai sensi dell'art. 270 P·P· ed u. cpv. e 272 P·P· C.P. dei delitti di ricostitu zione di un'associazione politica già disciolta e diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, e di propaganda per l'attuazione violenta del programma suddetto;

2) Elia Gislcno, Pianelli Adelmo, Magistrelli Aldo, Bernacchia Socrate, Canafoglia Cesare e Puca Luigi. a norma degli art. 270, 2 ·• cpv. , 110 e 272 p.p. C.P., per avere partecipato alla associazione e per avere concorso nell 'opera di propaganda di cui sopra al comma 1);

3° - del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, nei manifesti a stampa di cui sopra, offeso il prestigio di S.E. il Capo del Governo.

3) Pianelli Adelmo, anche di furto continu~!to ed aggravato di caratteri di stampa del valore di L. 250 circa ai sensi degli art. 624, 81 1° e 2° cpv e 6I n. 2 C.P.;

Il Bernacc.hia Socrate, il Maderloni Raffaele e il Pavoni Teodoro an. cora : d_el delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. per avere costituito il Partiti) Comu nista.

4) Canafoglia Cesare per rispondere anche della contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. per detenzione abusiva di armi non denunziate.

" Il Pianel li ~-dc Imo ancora: del delitto di cui agli art. 624 e 61 , 2 ° cpv. ~ .P., ~er essersi 11npossessato, per trarne profitto, di caratteri ed altro mate· nale tipog~afico sottraendoli dai locali della tipografia « S.T.A.M.P.A. cx combattenti » presso la quale egli era occupato.

11 Canafoglia Cesare ancora : del reato di cui all'art. 697 p. p. C.P. per avere d_etenuto due pistole, una sciabola e delle cartucce senza averne fatta denuncia all'Autorità. Reati commessi in Ancona nel 1931 e sino al gennaio 1932. C~c. a qt~es_ta assoc_iazi~ne appart~nevan~ ed ~ll'attività propagandistica con_corsero gl'. ~mputat1 Eha, P1ancllt, Mag1strelli, Bernacchia, Canafo1rlia cd il Puca Llllg1. ,.

Omissis

Reati commessi in Ancona nei mesi di dicembre e gennaio. Dichiara che non vi è luogo a procedimento per insufficienza di indizi _cfi reità in ordine a tutti i reati in rubrica a loro ascritti nei riguardi degli imputati Andreatini Adrio, Testaferri Aldo, Giuliodori Umberto, Gagliardi Luigi, Mariotti Mario, Puca Mario, Puca Guido, Mariotti Guido, Agostin~lli Ianniello, Pavani Ferruccio e Giannini Ruggero, ed ordina la immediata loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 26-4-1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici.

T utti gli imputati assolti per insuffìcienza di prove, detenuti dal 27.2.r932, vengono scarcerati il 4-4- 1932.


326

TRIBUNM,E SPECIAL E PER LA D IFESA OEL.LO STA't'O

- ----~-- -----

. _Il T .S_.D.S. , con sentenza emessa in camera di consiglio il 9. r r. 1932 dJC~1ara d1 non doversi procedere in ordine ai delitti di propaganda sov'. vers1va (art. 272 P·P· C.P.) e di partecipazione ad associazione sovversiva (art. ~70, 2° cpv. C.P.) nei_ confronti di Elia Gisleno, Magistrelli Aldo, Bernacch1a Socrate, Canafogba Cesare, Puca Lui~i e Pianelli Adelmo perch' estinti per amnistia di cui al R.D . 5.rr.1932, n~ r403. e Il T.S.D.S. dichiara, inoltre, con la sopracitata sentenza, di non doversi procedere nei confronti di: Maderloni Raffaele, Pavoni Teodoro e F el ice Leonardo in ordine al reato di propaganda sovversiva (art. 270 P·P· C.P.) perché estinto per amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403-

PRIMA PARTE : SE:'<Tli:SZE nlESSE DAL LA COM~OSS!ONE I ST RtlTTORI.\

SENTENZA N. 65

Reg. Geo. n. 141 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente : Muscarà Achiìle, Generale di Divisione;

Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Clauù io, De Rosis Giuseppe , Consoli della M .V.S. N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA

L a suddetta amnistia viene concessa a Canaf:oglia Cesare anche per il reato di detenzione abusiva di armi non denunziate (art. 697 C.P.).

nel procedimento penale contro : Pertanto tutti i suddetti imputati, con esclusione di Felice, Pavoni e Maderloni, detenuti dal 27.2.1932, vengono scarcerati il 9.1J. 1932.

Rossi Silvano, nato il 24.1.1913 a Firenze, imbianchino; Cappellini Alfredo , nato il 10.3.1906 a Cannignano '(Firenze), esat-

Infine, il T .S.D.S. , per ciò che concerne il reato di furto addebitato a Pianelli _Adelmo, ~rdi~a lo stralcio e la trasmissione degli atti al compe· tente magistrato ordmano. Nei confronti di Felice Leonardo, Pavoni Teodoro e Maderloni Raff~ele , ~ se~uito _d~ ulte_rio~i. ac~ertamenti disposti dal P .M. ed eseguiti dal1 Uffic10 d1 Pohz1a Gmd1z1ana del T.S.D .S., la Commissione Istruttoria ?ichiar~, con sentenza n. 171 del 14.12.1932, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al delitto di cui all'art. 270 P·P· e cpv. del C.P. loro addebitato. Pertanto Felice Leonardo, Pavoni T eodoro e Maderloni Raffaele, dete· nuti dal 27.2.1932, vengono scarcerati il 14. r2.1932.

tore privato; Barni Corradino, nato il 2.6.1908 a Cantagallo (Firenze), tessitore; Bellandi Dino, nato il 27.7.1907 a Prato (Firenze), tessitore; Brunini Bruno, nato il 23.6.1900 a Colle Val d 'Elsa (Siena), tessitore ; Vannini Fioravante, nato il 2. 12.1897 a Prato (Firenze), tessitore ; Meoni AlaidT , nato il 3.5.1906 a Prato (Firenze), cardatore; Settesoldi Zola, nato il 13.J r.1 899 a Prato (Firenze), sarto; Vannucchi Eeno, nato il 27.6.1910 a Prato (Firenze), imbianchino; Imprudenti Mario, nato il 6.8. r91r a Prato (Firenze), commesso.

I MPUTATI

Imprudenti, Rossi, Bellandi, Barni, Brunini e Vannini, del delitto previsto e punito dall'art. 2 70 P·P· C.P. ~er avere in Prato, Campo Bisenzio ed altre località della Toscana, anteriormente al 7.12.1931, costituito il Partito Comunista. Tutti, del delitto previsto e punito dall 'art. 270, 2 " cpv. C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, partecipato al Partito Comunista.


PRIMA P,\RTE:

TRIBUNAI.E SPECIALE PER I.A DIFESA DEL LO STATO

Imprudenti, Rossi, Bellandi e Meoni, del delitto previsto e punito dall'art. 272 C.P. per avere, n~lle predette. circosta~ze di _tempo e di luogo, fatto p~opaganda a favore d1 detto Partito, mediante d1ffus1one di stampe sovvers1 ve.

Omissis

P . Q. M.

Visti e applicati gli articoli di legge, dichiara: a) non luogo a procedere nei riguardi degli imputati Rossi Silvano, Bellandi Dino, Barni Corradino, Brunini Bruno e Vannini Fioravante in ordine al reato di orgamzzaz1one e direzione di associazioni sovversive, per insufficienza di prove;

b) pronuncia l'accusa contro tutti gli imputati nominati in rubrica in ordine agli altri reati loro addebi tati e li rinvi a al giudizio del Tribunale Speciale. Roma, 29-4-1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici. Il T.S.D.S., con declaratoria emessa in camera di consiglio il 10. 11.1932, dichiara estinti per amnistia (di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403) tutti gli ~1ltri reati addebitati agli imputati in questione, ad eccezione del latitante Imprudenti Mario in ordine al delitto di cui alla p.p. dell 'art. 270 C.P.. per il quale era necessario effettuare ulteriori accertamenti. Pertanto: Vannini, Barni, Bellandi e Brunini, detenuti dal 9.IT.1931, Cappellini e Rossi, detenuti dal 10.11.1931 , Vannucchi, detenuto dal 7.r.r932, Settesoldi, detenuto dal 13.1.1932, e Meoni, detenuto dal 30.r.1932, \'engono scarcerati l' 1 r. I 1. 1932. In esito ad ulteriori indagini, effettuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S., non sono crnersi sufficienti elementi di colpevolezza nei confronti di Imprudenti Mario in ordine al reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista e pertanto la Commissione Istruttori a. co~ sentenza n. 154 del 22. n.1932, ha dichiarato di non doversi procedere nei

SENTEKZE EMESSE DALI.A cmfMJ SS!OKE ISTRUTTOR I/\

riguardi di Imprudenti Mario in ordine al suddetto reato per insufficienza di prove. la revoca del mandato eon la suddetta sentenza viene, inoltre, disposta . M . 'l di cattura emesso nei confronti di Imprudenti ano 1 24.2.1932.


TRIBUN,\LE SPECIALI;; P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 136/1932

SENTENZA N. 66

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Cefalopodi Gioacchino, nato il 16.9.1895 a Messina, bracci ante, detenuto, in espiazione di pena, per altra causa.

I MPUTATO

Dei reati previsti dagli art. 278, P·P· e r'' cpv., e 282 C.P. per avere, nella Casa Penale di Volterra, il giorno 5 febbraio 1932, offeso l'onore ed il prestigio delle LL. MM. e di S.E. il Capo del Governo, con le parole: « Vado in c ... a S.M., alla Regina ed al Capo del Governo iJ. Con l'aggravante della recidiva a norma dell'art. 99, r" cpv., n. I, 2, 3, 2 ° cpv.. Omissis

P . Q. M.

Visti ed applicati gli art. 278, P·P· e 1" cpv., 282, 99, r" e 2° cpv., C.P.c.; 551 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara chiusa l'is truttoria e pronuncia l'accusa contro il Cefalopodi ordinandone il rinvio a gi\1diz~o del Tribunale Speciale per risponde~e dei reati ascrittigli come in ep1gra1:e. Roma, 2.5.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA i'ARTE: SENTE:-.iZE EMESSE DM,L1\ COMMISSIONE IST RUTTORIA

33 1

In esito ad ulteriori accertamenti emerse che il Cefalopodi era affetto da grave malattia mentale e pertanto la Commissione Istruttoria, con successiva sentenza n. r2~ del r9.9.193~, revoca _la se~tenza del_ 2-5. 1~32, ~ dichiara di non doversi procedere nei confronti dell imputato m ordme a1 reati addebitatigli trattandosi di « persona non imputabile per assenza della capacità di intendere e d i volere )>.


33 2

TRIBUNALE SPECIALI, l'éR LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 187/1931

SENTENZA N. 67

PRIMA PARTE : SENTEKZE EMESSE DALLA COM~HSSIONE ISTRUTTORIA

enalmente nei confronti del Di Paolo Umberto, per insu.fficienza

eP . . . · · d. P.roce dere 1·n ordine 'ai reati ascnttl · Ordma che egli venga 1mme 1atamente d1 prov , scarcerato se non detenuto per altra causa.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Roma, 2.5.1932 - Anno X.

Presidente; Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Di Paolo Umberto, nato il 16.3.1901 a Villalfonsina (Chieti), calzolaio, detenuto per altra causa nelle carceri di Parma.

IMPUTATO

r) del reato previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P., per avere, in Perugia, nel maggio 1930, offeso l'onore ed il prestigio del Capo del Governo con le parole: « Mussolini è un delinquente ed un traditore perché era comunista e direttore dell'" Avanti" e poi è diventato fascis ta; Matteotti è stato ucciso per ord ine di Mussolini che è il responsabile dell'omicidio))' sputando inoltre con disprezzo alla lettura del giornale « La Gazzetta dello Sport » che portava il resoconto delle accoglienze a S.E. il Capo del Governo nel suo viaggio a Milano;

c:P.

2) del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 vigente, per avere, in Perugia, nel maggio 1930, vilipeso pubblica-

mente le Istituzioni costituzionali dello Stato, dicendo che: « Il Governo fascista è un Governo schifoso, di ladri, di mascalzoni e di barbari ,,.

Omissis

P. Q . M.

Visti cd applicati gli art. 378 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313, su conforme richiesta del P .M., dichiara chiusa l'istruttori a e di non doversi

333

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


334

TRIBU:S.ALE Sl'ECL>\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 159 /1932

SENTENZA N. 68

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

PRIMA PARTE: SEKTE1' ZE H !ESSE DALLA CO~!MlSS10:--if I STRUTTORIA

335

SENTENZA N. 69

Reg. Gen. n. 121 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Ronzullo Antonio, nato il 14.10.19n a Napoli, guantaio, detenuto per altra causa.

nel procedimento penale contro: Barbieri Ottavio, nato il 5.12.1903 a Castiglione d'Adda (Milano), falegname, detenuto dal 13.r.1932 al 3.5.1932.

IMPUT ATO

..,. J?e_l r_eat~ previ~to dall'~rt. 282 C.P., per avere, in Napoli, nelle Carceri ?1uÙ1ZJane d1 Pogg10reale, rl 10.2. 1932, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. 1!_ Cap~ del Governo con le parole: « Da quando è salito Mussolini quel d1sgraz1ato ce l'ha messo a tutti in quel servizio e ci fa morir di fame. Se avessimo il piacere che uccidessero a Mussolini vorrei vedere i fascisti cosa sarebbero buoni a fare ». Om.issis

IMPUTATO

1) del delitto previsto cl ali'art. 282 C. P., per avere offeso l'onore cd il prestigio di S.E. il Capo del Governo scrivendo in giorno imprecisato del 1932, in un gabinetto di decenza dell'Istituto di Santa Corona in Pietra Ligure (Savona), la frase : << Mussolini è un rinnegato )) ; 2) del reato previsto dall'art. 291 C.P., per avere, nelle stesse circostanz:e di tempo e di luOO"O vilipeso la Nazione italiana con la frase: << Abbasso 11 b ' fascio )). 4

P . Q. )1.

. Visti gli art. 378 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme ri· chiesta del P_.M., dichiara di non doversi procedere penalmente contro Ronzull? Antorno,. per insuffic ienza di prove, in ordine al reato ascrittogli. Ordma che egli venga scarcerato immediatamente se non detenuto per altra causa. Roma, 3.5.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IN C/\.I,1ERA .DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare chiusa l'istruttoria e cli non doversi procedere contro Barbieri Ottavio, in ordine al reato di cui al numero 1), per insufficienza di prove; cd in ordine al reato di ctii al nm:1ero 2) per non aver commesso il fatto; ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ordi nando la distruzione dei pezzi di legno costituenti corpo di reato. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare,


'J'Rtlll.iKALE SPECIALE Pt::R LA ))!FES A DELLO STATO

PRIMA PARl' E: SENTEKZE E ~IESSE DALLA CO~IM I SSIO:-JE ISTRUTTORIA

IN FATTO ED IN DIRITTO

SENTENZA N. 70

Reg. Gen. n. 129 /1932

Che il Coma~do ~i Stazi~n~ dei R~.CC. di Pi~tra ~ig~:e, con rapporto 9.2.1932, denunciava 11 Barbieri perche secondo 1 capi d 1mputazione, in un gabinetto di decenza del] 'Istituto di Pietra Ligure, avrebbe scritto frasi di offesa all'onore ed al prestigio di S.E. il Capo del Governo, nonché di vilipendio alla Nazione italiana. Arrestato ed interrogato finì per confessare di avere scritto le parole: « Mussolini è un rinnegato))' in un momento di leggerezza e senza pensare a quello che faceva. Negò invece di avere scritto la frase: « Abbasso il fas cio J>. Per gli accertamenti in ordine alla seconda imputazione si ricorse all'esame calligrafico. E per la grafica ben diversa da quella dell'imputato e per l'uso fatto di matita colorata - mentre le parole « Mussolini è un rinnegato JJ furono scritte dal Barbieri. con matita nera -, devesi ritenere che la seconda frase incriminata fu scritta da altra persona ed in altra epoca. Pertanto dalla suesposta narrativa si evince che per quanto concerne il reato di vilipendio della Nazione italiana, il giuclic2bile non ha commesso il fatto criminoso attribuitogli. E per quanto riflette il reato di offese a S.E. il Capo del Governo, occorre osservare che il Barbieri è individuo di buoni precedenti penali e politici ; per cui potrebbe anche darsi che la sua affermazione di avere commesso il fatto senza avere la coscienza e la volontà di offendere S.E. Mussolini, rispondesse al vero. E quindi venga ad affacciarsi nell a fattispecie l'ipotesi dubitativa: non essendosi raccolti gli indizi sufficienti sul dolo, atti a stabilire la di lui reità. Pertanto necessita dichiarare di non doversi procedere penalmen te contro il Barbieri: ordinando la di. costui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa .

337

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Galeotti Ruggero, nato il 31.7.1899 a Roma, muratore; Salvatori Fausto, nato il 1°.9.1903 a Roma, muratore; Antonini Armando, nato l'IT-3-1903 a Roma, muratore ; Borgioni Orlando, nato il 24.10.1905 a Fabriano (Ancona), muratore; Antonucci Francesco, nato il 28.1.1899 a Viterbo, fornaciaio; Serapiglia Giovanni Battista, nato il 19.7.1904 a Roma, bracciante; Favilla Ruggero, nato 1'8.2.1897 a Roma, stuccatore; Fabrizi Sante, nato il 22.8.1906 a Castiglione del Lago (Perugia), gassista;

P. Q. M.

Sacripanti Giulio, nato il 22.10.1907 a Roma, pittore; Visti ed applicati gli art. 378 C.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M ., dichiara di non doversi procedere penalmcnt~ contro Barbieri Ottavio, per insufficienza di prove, in ordine al reato di cui al numero 1) ciel capo d'accusa e per no~ avere commesso il fatto in ordine al reato di cui al numero 2). Ordina che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa e la distruzione del coroo del reato.

Ronconi Celestino, nato il 12.9.1908 a Fano Adriano (Teramo), meccanico; Bezziccheri Gennaro, nato il r5.5. 1904 a Montelabbate (Pesaro), autista; Panzani Duilio, nato il r9.7.1903 a San Miniato (Pisa), manovale;

.

Proietti - Lori Sante, nato il 26.2. r888 a Canino (Viterbo), negoziante; Latini Candido, nato il 23.2.1909 a Fiastra (Macerata), autista;

Roma, 3-5- r932 - Anno X.

Battaglia Francesco, nato il 7.7.1908 a Roma, sellaio; Seguo110 le fi rme del Presidente e dei Giudici .

Mascherano Sante, nato il 13.12.1908 a Roma, pittore. 22, -

u.s.


TRIB Ul'sALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: Sf,:-.ITEt-:ZE E~mSSE DAI.LA C.OMMISS IONE 1s-_rR_u_ TT_o_R_JA_

_ __ 3:....:3:...c...9

Antonucci Francesco, Panzani Duilio, Proietti - Lori Sante, Latini Candido e Battaglia Francesco, di partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270, 2 ° cpv., C.P.).

IMPU T ATI

Galeotti Ruggero e Salvatori Fausto, di : r) costituzione di organizzazione sovversiva (art. 270 p. p. C.P.);

2) partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270,

2°

Mascherano Sante, di :

cpv., C.P.); 1)

3) propaganda sovversiva per la instaurazione violenta della c.l ittatura di una cl asse sociale sulle altre (art. 272 p.p. C.P.);

4) ~ospira~i~ne polit~~a (~rt. 305 in relazione agli art. 302 e 285 C.P.) per essersi associati con p1u d1 tre persone per commettere il delitto previsto dall 'art. 285 C. P.. Serapiglia Giovanni Battista e Sacripanti Giulio, di : 1) costituzione di organizzazione sovversiva (art. 270 p.p. C.P.);

partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270,

2°

cpv. , C.P.);

2) cospirazione politica (art. 305 in relazione agli art. 302 e 285 C.P.) per essersi associati con più di tre persone per commettere il delitto previsto dall'art. 285. Borgioni e Sacripanti, inoltre, del reato previsto dall'art. 654 C.P. per avere il g_io_rno ~0.8.1931 in Roma, in _luogo _pubblico, ~o°'.piut~ manifestazione sed1z1osa innalzando sul muraglione d1 uno stabile m Via della Cava una bandiera rossa.

2) partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270, 2° cpv., C.P.); Omissis

3) ~ospirazione politica (art. 305 in relazione agli art. 302 e 285 C.P.) per ,essersi associati con più di tre persone per commettere il delitto previsto dall art. 285 C.P ..

p , Q. M .

Antonini Armando, di :

r) costituzione di organizzazione sovversiva (art. 270 p.p. C.P.); 2) partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270, 2° cpv., C.P.); Borgion i Orlando, Favilla Ruggero, Rezziccheri Gennaro e Ronconi Celestino, di : 1) partecipazione ad organi zzazione sovversiva (art. 270, 2" cpv., C.P.);

2) ~ospir~zi?ne pol~:ica_ (art. 305 in rel azione agli art. 302 e 285 C.P.) per essersi assoc1at1 con p1u d1 tre persone per commettere il delitto previsto dall'art. 285.

r) tutti del delitto di partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270, 2 " cpv., C.P.);

Fabrizi Sante, di: 1)

partecipazione ad organizzazione sovversiva (art. 270,

Visti gli art. 270, 272, 305, 285, 654 C.P.; 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, in parziale difformità delle richieste del P.M. , dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Mascherano Sante, Latini Candido e Battaolia Francecso, in ordine ai reati loro ascritti, per insufficienza di ind iz/ ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Pronuncia l'accusa contro Galeotti Ruggero, Salvatori Fausto. Antonini Armando, Borgioni Orlando, Antonucci Francesco, Scrapiglia Giovanni B~ttista, Favilla Ruggero, Fabrizi Sante, Sacripanti Giulio, Ronco~i ~el~stino, Bezziccheri Gennaro, Panzani Duilio, Proietti - Lori Sante e h nnv1a al giudizio di questo Tribunale Speciale perché rispondano:

2"

cpv., C.P.);

.

2) Galeotti, Salvatori, Borgioni, Fabrizi, Sacripanti

2) propaganda sovversiva per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre (art. 272 p.p. C.P.);

Panzani anche d1 propagand a per la instaurazione violenta di una classe sociale sulle altre (art. 272 P· P· C.P.);

3~ ~os~ir~zi?ne pol!~ica _(art. 305 in relazione agli art: 302 _e 285 C:P.) per essersi assoc1at1 con ptu di tre persone per commettere il delitto previsto dall 'art. 285.

3) Galeotti, Salvatori, Borgioni e Sacripanti ancora di cospirazione P?litica (art. 305 C.P.) per essersi associati al .fine di commettere il delitto d1 cui all'art. 285 stesso Codice;

e


34°

TRl.BU NALE SPECIALE PER LA )){FESA DELLO STATO

4) Galeotti e Salvatori anche di costituzione di organizzazione sovversiva (art. 270 P·P· C.P.); 5) Borgioni e Sacripanti, infine. di manifestazioni sediziose (art. 654 C.P.) per avere, in luogo pubblico, .i nnalzato una bandiera rossa. Reati tutti commessi in Roma nella seconda metà del 193 1. Dichiara che per insufficienza di indizi non vi è luogo a procedimento nei confronti di Sacripanti, Serapiglia, Antonini, Favilla, Bezziccheri, Ronconi e Fabrizi, in ordine agli altri reati in epigrafe loro addebitati. Roma, 6.5.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Mascherano, detenuto dal 19.12.1931, Battaglia e Latini, detenuti dal 20.r2.1931, vengono scarcerati il 6.5.1932. Il T.S.D.S., con sentenza emessa m camera di consiglio il 9.rr.1932, dichiara estinto per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 140.3, il reato di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270, 2° cpv. C.P.) addebitato a tutti i sopraspecifìcati imputati rinviati a giudizio dalla Commissione Istruttoria con sentenza n. 70 del 6.5.1932. Pertanto Salvatori Fausto, Antonucci Francesco e Ronconi Celestino, detenuti dal 18.12.1931, Serapiglia Giovanni Battista, Bezziccheri Gennaro'. Fabrizi Sante e Favilla Ruggero, detenuti dal 19.12.1931, Proietti - Lori Sante, detenuto dal r2.12.r931, Antonini Armando, detenuto dal 30.12.1931, Panzani Duilio, detenuto dal 2.1.1932, vengono scarcerati il 10.n.1932. Per il reato di cospirazione (art. 305 in relazione all'art. 285 C.P.), addebitato a Galeotti Ruggero, Salvatori Fausto, Sacripanti Giulio e Borgioni Orlando, e per il reato di costituzione del Partito Comunista (art. 27~, P·P· C.P.), ascritto solamente a Galeotti Ruggero e Salvatori Fausto, 11 P .M. ritenne opportuno disporre ulteriori indagini tramite l'Ufficio di Po· lizi.a Giudiziaria del T .S.D.S. Dall'esito delle indagini n.on sono emerse prove sufficienti per pote~ affermare la responsabilità dei sopraspecificati imputati in ordine ai reati loro addebitati.

34 1 - - - - - -- -

PRNA PARTE: SE1'1'ENZE EMJ!SSE DALLA COMM!SSIOKE ISTRt; rrORl /1

Su conforme richiesta del P.M. la Commissione Istruttoria dichiara, con ntenza n. 2 del 5.1.1933, di non doversi procedere per « insufficienza di 5 :ove ,, in ordine ai reati loro addebitati nei confronti di Galeotti Ruggero, t1vatori Fausto, Sacripanti Giulio e Borgioni O rlando. Pertanto Galeotti, detenuto dal 12.12.1931, Sacripanti, Salvatori e Borgioni, detenuti dal 18.12.1931, vengono scarcerati il 5.1.19.3.3.


34 2

TRIBUNALI, SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 129/1928

SENTENZA N. 71

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

PRIMA PARTE: SE>ITl;NZE EMESSI\ D:\l.LA CO~IMISSIO)IE I STRllTTORl 1\

343

SENTENZA N. 72

Reg. Gen. n. 174/1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale cli Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

nef procedimento penale contro:

Bergetto (ali as Bargetto) Eugenio, nato il 30+1896 a Chieri (Torino), operaio, detenuto dall'8.2.1932 al 6.5.1932.

Bosniak Giuseppe, nato il 21.6.1888 a Moschiena (Jugoslavia), marittimo, detenuto dal 27.1.1932 al 6.5.1932. IMPUTATO

IMPUTATO

1) del reato previsto dall'art. 278 C.P., per avere, il 27.1.1932, in conDel delitto di cui all'art. 3, cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'~rt. 2 stessa legge ed agli art. 120- 252 C.P., per avere fatto stampare e diffondere, in Torino, nel marzo 1928 ed anteriormente, manifestini contenenti incitamenti alla insurrezione ed alla guerra civile.

Omissis

trada «Gala», in agro di Abbazia (Alessandria), offeso l'onore ed il prestigio di S.M. il Re con le parole : « Vittorio Emanuele è proprio stupido con tutto il suo seguito perché non sa governare >>; 2) del reato previsto dall'art. 291 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di luogo e di- tempo, pubblicamente vilipeso la Nazione italiana con le parole: « Sporca Italia. Vigliacchi italiani >>. Omissis

P. Q. M. P. Q. M.

Visti gli art. 378 C.P.P. ; 2 R.D. 13-3.1927, n . 313, su conforme richiesta de; P:ivL, d_ichiara di non doversi procedere nei riguardi di Bergetto Eugem?, ~n ordm~ al _reat? a lui as~ritto, per insufficienza di prove. Ordina che egh sia posto m hberta se non e detenuto per altra causa. Roma, 6-5.1932 - Anno X.

Visti ed applicati gli art. 378 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente c~ntro Bosniak, per i reati come in epigrafe a lui ascritti, per insufficienza d1 prove. Ordina che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 6.5.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


344

TRlllUNALE SPECIALE PER LA D I FESA DEL LO STATO

Reg. Gen. n. 193/1931

SENTENZA N. 74

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

PRIMA PARTE :

SENTEKZE EMESSE DALLA CO~!MlSSIO:-lE I STRUTTORIA

345

SENTENZA N . 75

Reg. Gen. n. 342/1930

La Con11111ss10ne Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achi Ile, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N . ;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro:

S E NTE N ZA

nel procedimento penale contro:

Parodi Luigi, nato il 16. 1. r86I a Casale Monferrato (Alessandria), proprietario.

Contu Efisio, nato il 20.6.1869 a Cagliari, amministratore, libero.

IMP U TA T O IMPUT ATO

. Del reato previsto dall'art. 9, cpv .. legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P., per avere, in Condove (Torino), l'II.12.1930, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: · « Mussolini è un brigante l>.

Del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290, cpv. , C.P. vigente, per avere, il 15.5.1930, in Cagliari, pubblicamen~e. vilipeso la M.V.S.N . - forza armata dello Stato - dicendo ad un m1hte ferroviario: « Mi metto in c .. . te e tutta la Milizia )) .

Omissis Omissis P. Q. M. P. Q. M.

Vis~i e.d applicati gli art. 378 C.P.P.c.; R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme r1cluesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria a carico del Parodi e di non doversi procedere penalmente contro di lui, per insufficienza di prove, in ordine al reato ascrittogli.

Visti gli art. 378 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, s~ conforme r ichiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro Contu Efisio, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove. Roma, 12.5.1932 - Anno X.

Roma, 12.5.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA D I FES,\ DELLO S'I'ATO

Reg. Gen. n. 869/1930

SENTENZA N. 76

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

PRIMA PARTE; SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTR UTTOR I,\ _

_

_

_3_4_7

etto di vilipendio, ed in esse non è compreso il P.N.F., il quale è essere Ogg . . . . , 1· b' l l . . tutelato dalla d1spos1z10ne dell art. 291, non app 1ca 1 e ne caso invece . · · d 1cp perché il fatto fu commesso anteriormente alla entrata m vigore e . . vigente (art. 2, P·P·, ~.P.). . , . . Pertanto, non costituendo 1\ fatto, all epoca m cui fu commesso, reato, il Pellegrini va prosciolto dall'imputazione ascrittagli.

Giudice Relatore : Presti Giovanni; P. Q . M.

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Pellegrini Aldo, nato il 5.7.1890 a Seravezza (Lucca), scultore, libero.

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere, il 5.5.1930, in un pubblico esercizio di Seravezza, pubblicamente vilipeso le Istituzioni costituzionali dello Stato, dicendo : « Che il Fascio si sar;bbe sfasciato tra due mesi come un mucchio di paglia e che le camicie nere avrebbero fatto la stessa fine, e che se gli riusciva di andare all'estero sarebbe andato in c ... a tutti i fascisti».

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva

I N FAT TO ED I N DIRITTO

I RR.CC. di Seravezza denunciarono all'Autorità Giudiziaria Pellegrini Aldo, quale responsabile del reato in rubrica, per avere, il 5.5.1930, pronunciato in pubblico esercizio di Seravezza le frasi su riportate. Le suddette espressioni rappresentano un inconsulto e cléplorcvole sfogo di una mente ottenebrata dai- -fumi del vino e non integrano gli estremi ciel reato di cui all'art. 126 C.P. abrogato. Detto art. 126 è stato sostituito dall'art. 290 del codice vigente, il quale enumera tassativamente quali sono le Istituzioni costituzionali che possono

Visti gli art. 2 C.P.; 378 C.P.P.; 2 R._D. 13.3.1927, n . 313, su c_o~forme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere contro Pell~g~m1 Aldo in ordine all'imputazione in epigrafe, perché il fatto non costmuva reato all'epoca in cui fu commesso. Roma, 12.5.1932 - Anno X.

Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. b


-=3~4_ 8 _ _ _ __ _ _

T_R_rn_u_N_AL_E _ SP_Ec_1_,1L_ E l'E R I.A DIFESA DEI.LO STATO

Reg. Gen. n. 724/1931

·--

SENTENZA N. 77

L a Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

PRIMA 1'1\RTE :

349 - - -- - - - --

SEKTE:-.;zE !\ MESSE J)ALJ.,.; \ COMMISSIONE ISTRUTTORI!\

SENTENZA N. 78

Reg. Gen. n. 77 /1932

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

SEN TENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

nel procedimento penale contro :

Moda Giovanni, nato il 26.12.1898 a Villadose (Rovigo), contadino, libero.

Cumar Teodoro, nato il 5.1.1912 a Trieste, falegname, detenuto per altra causa dal 14.1.1932.

IMPUTATO IMP U TATO

Del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere, in Villadose, il 22.4.1931, pubblicamente vilipeso· le Istituzioni costituzionali dello Stato con le parole: << l fascisti sono vigliacchi; guelli del fascismo che mi hanno picchiato me la pagheranno a sangue:>>.

ceri Giudiziarie di Venezia, offeso l'onore ed il prest1g10 d1 S.E. 11 Capo del Governo con le parole: << A Mussolini gli taglieremo la testa)),

Omissis

Omissis

P. Q• .M.

P. Q. M.

Visti gli art. 2 C.P.; 378 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere contro Moda Giovanni in ordine all'imputazione in epigrafe, perché il fatto addebi tatogli, quando fu commesso, non costituiva reato.

Del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere, il .2?· 1.1~32, ne~le Car-

Visti ed applicati gli art. 378 C.P.P.c. ; ~ R.D. ~3.3.19~ì, n. 313, s~ conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'1struttona, e d1 non doversi procedere penalmente contro Cumar Teodoro per insufficienza di prove. Ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 12.5.1932 - Anno X. Roma, 16.5.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.


TR!BUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA'l'O

Reg. Gen. n. 259 / 1932

PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE D,\LLJ\ COM~l!SSIONE I STRUTTORIA

P. Q. M.

SENTENZA N. 80

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

35 I

Visti gli art. 270, 2 , cpv., 272, p.p., 654 C.P.; 18 legge di P.S. 18.6.1931, n. ; legge 4.6.1931, n. 67_4;. 8 R.D. 12. 12.19~6, . n. 20?2; 2,. R.D. 773 3 r3-3-r 927, n. 31?, su conforme rich1~s~a de~ ~.M.,. d1c~1ar? ~h1u~a 11str~t~ · pronuncia l'accusa contro Ocrh unputatl Fehcett1 G10vcmD1, Negn111 tona e 1· · · 1 · . · Alfredo, Tazzari Ettore, Raneli Arveo e Manara Mano, e 1 _nnv1a a gm: · del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per nspondere dei d.!ZIO l . . I t' a loro ascritti nel modo come è detto in rubrica, e e 1e s1 mtenc ono rea 1 . . . d'. . qui riprodotti integralmente nel van capi 1mputaz10ne.

ha pronunciato la seguente Roma, 21.5.1932 - Anno X. SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nel procedimento penale contro: Felicetti Giovanni, nato il 24.2.1907 a Virginia (Brasile), bracciante; Negrini Alfredo, nato il 17.9.1904 a Conselice (Ravenna), bracciante; Tazzari Ettore, nato il 12.5.1914 a Conselice (Ravenna), bracciante agricolo; Raneli Arveo, nato il 20.1.1912 a Medicina (Bologna), bracciante ; Manara Mario, nato il 12.5.1910 a Conselice (Ravenna), bracciante.

IMPUTATI

r) del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. per avere, in provincia di Ravenna e sino al marzo 1932, fatto propaganda a favore del Partito Comunista; 2) del delitto di partecipazione al Partito Comunista (art. 2ìO, 2" cpv., C.P.) commesso fino al marzo 1932 in provincia di Ravenna; 3) del reato di cui all'art. 18 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, ~er essersi resi promotori di una riunione tenuta nella piazza di Conselice l'n.1.1932 senza darne avviso all'Autorità di P.S.; 4) del reato di cui all'art. 654 C.P. per avere, nella riunione predetta, compiuto una manifestazione sediziosa.

Omissis

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consi_glio i~ 9.1r.r932, dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.r I. 1932, n. 1403) 1 reati addebitati ai suddetti imputati. Pertanto Tazzari Ettore, detenuto dal1'8.3.1932, Felicetti Giovanni, Negrini Alfredo, Raneli Arveo e .Manara Mario, detenuti dal 13.3.1932, vengono scarcerati il 9.u.1932.


35 2

PRIMA PARTE:

TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

SEN TENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE tSTRUTTOR!A

353

SENTENZA N. 85

per avere in epoc~ anteriore e si?o al 26.2.1932, in Reggio Emilia, costituito il Partito Comumsta, per avervi appartenuto e per avere fatto propaganda per il detto Partito;

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

2) Bisi Cari?, Mainardi ~ilade, Patroncini Gi~o, Ferret~i Pi?,. C~cch~ Auo-usto, Ganass1 Dante, Sezz1 Walter e Castagnettl Ero: dei delitti d1 cm ao-li art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P. per avere, in epoca anteriore e sino 2 6.2.1932 in Reggio Emilia, appartenuto al Partito Comunista e per avere fatto propaganda per il detto Partito;

Reg. Gen. n. 230/289/1932

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

al

3) Bisi Carlo: del reato di c~1i al~'art: 697, P·P·,. C.P. per.avere, in ~eggio Emilia, detenuto nella propna ab1taz10ne una pistola scanca a rotazione senza averne fatta denuncia alla Autorità; 4) Salsi Vivaldo: dei delitti di cui agli art. 270, p.p. e 2° cpv., e 272,

P·P· C.P. per avere, in Reggio Emilia, in epoca anteriore e sino al 15.3.1932,

nel procedimento penale contro: Francia Alberto, nato il 2. r I. 1908 a Correggio (Reggio Emilia), agn· coltore;

costituito il Partito Comunista, per avervi appartenuto e per aver fatto propaganda per il detto Partito. Omissis

Bertolini Giovanni, nato il r .ro.r9u a Reggio Emilia, elettricista ; 0

Longagnani Gino, nato il 14.2.1913 a Reggio Emilia, muratore; P. Q. M.

Consolini Neoclite, nato il 26.8.1913 a Reggiolo (Reggio Emilia), mu· ratore; Bisi Carlo, nato l'n.5.r9n a Reggio Emilia, fonditore ; Mainardi Pilade, nato il 18.7.1908 a Colorno (Parma), fabbro; Patroncini Gino, nato il 2.6.1910 a Reggio Emilia, tipografo ; Cocchi Augusto, nato il 15.12.1914 a Reggio Emilia, falegname ; Ferretti Pio, nato il 15.2.1912 a Lonferburg (Svizzera), manovale; Ganassi Dante, nato il 25.9.1912 a Reggio Emilia, facchino; Sezzi Walter, nato il 14.9.1908 a Reggio Emilia, macellaio; Castagnetti Ero, nato il 18.9.1909 a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emi· lia), operaio; Salsi Vivaldo, nato il 13+1912 a Reggio Emilia, fabbro.

Visti gli art. 270, P·P· e 2° cpv., 272, p.p., 697, p.p., C.P. vigente, nonché gli art. 3 della legge 4-6.1931, n. 674; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P .M. dichiara chiusa .l'istrut~ toria; pronuncia l'accusa contro tutti gli imputati nominati in rubnca e ~1 rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti in epigrafe, e che s'intendono qui riprodotti integralmente nei diversi capi di imputazione. Intima al latitante Bertolini Giovanni di cost1tmrsi nel termine di IO ~iorni dalla pubblicazione della presente sentenza, altrimenti sarà giudicato m contumacia. Roma, 20.6.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTATI

1) Francia Alberto, Bertolini Giovanni, Longagnani Gino e Consolini N eoclite: dei delitti di cui agli art. 270, p.p. e 2° cpv.,, e 272, p.p., C.P.

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio l'rr .II.1932 . dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.11.r932, n. 1403) i reati di appartenenza al Partito Comu nista e di propaganda sovversiva addebitati a tutti i sud23· - u.s.


354

TRIBU NALE Sl>ECIALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO

PRniA PA RTE:

SENTEN ZE E:1,!ESSE DALL/1 COM:1,!ISSI ON E ISTR UTTORIA

355

SENTENZA N. 89

detti imputati; viene dichiarato estinto per amnistia anche il reato di cui all'art. 697 C.P. addebitato a Bisi Carlo.

Reg. Gen. n. 261 / 1932

Pertanto Bisi Carlo, Mainardi Pilade e Patroncini Gino, detenuti dal 27.2.I932, Cocchi Augusto e Sezzi \Va.lter, detenuti dal 28.2. 1932, Ferretti Pio, detenuto dal 6.3.1932, Castagnetti Ero, detenuto dall'S.3.1 932, e Ganassi Dante, detenuto dal 9.3.1932, vengono scarcerati l'n.rr.1932.

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero;

Nei confronti di Longagnani Gino, Consolini Neoclite e Salsi Vivaldo vengono disposte ulteriori indagini in ordine al delitto di costituzione del Partito Comunista. Poiché l'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. informava, con rapporto del 23.3.1933, che <( non vi erano elementi certi per ritenere che i suddetti imputati avessero esplicato attività comunista di vera e propria organizzazione e direzione», la Comrnissione Istruttoria, con sentenza n. 28 del1'8-4-1933, dichiarava di non doversi procedere « per insufficienza di prove ii nei confronti cli Longagnani, Consolini e Salsi. Gli imp utati Longagnani Gino, detenuto dal 27.2.1932, Consolini Neoclite, detenuto dal 28.2.1932, e Salsi Vivaldo, detenuto dal 16-3. 1932, vengono scarcerati 1'8-4-1933.

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della ìvf.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZ A

nel procedimento penale contro: Cimador Giusto, nato il 20.rr.1907 a Prato Carnico (Udine), muratore; Bonifacio Giusto, nato il 19.12.1894 a Muggia (Trieste), gerente di negozio; Radici Umberto, nato il 16.2.1905 a Tr.ieste, meccamco; Breskvar Mario, nato l' II .8. r886 a Trieste, panettiere;

Nei confronti di Francia Alberto il T.S .D.S., con sentenza n. 12 del 25-4-1933, rileva « che allo stato degli atti manca la prova certa che il Francia abbia costituito ed organizzato il Partito Comunista in Reggio Emilia >l e, pertanto, lo assolve dal delitto di cui all'art. 270 P·P· C.P. per << insuffi. cienza di prove>>. Il Francia, detenuto dal 29.2.1932, viene scarcerato il 25-4-1933. (Per Francia Alberto vedi <e Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 i>, pag. 508).

Konich Andrea, nato il 14.10.1894 a San Michele Ossegliano (Gorizia), carbonaio.

Nei confronti del latitante Bertolini Giovanni il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio l'II.1r.r932, dichiara estinti per amnistia i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva. Non risulta, negli atti del T.S.D.S., che il latitante Bertolin.i sia stato giudicato per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P.

Tutti: del delitto di cui agli art. 270 p.p. e 2" cp,v. e 272 P·P· C.P . per avere costituito in Trieste, anteriormente e fino al febbraio 1932, una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura cli una classe so~iale sulle altre (Partito Comunista), partecipandovi e facendo propaganda tn favore di essa.

Ressaver Giovanni, nato il 6-3- r888 a Trieste, muratore;

IMPUTATI

Il Cimador inoltre del delitto previsto dall'art. 495 C.P. per avere, il 3-3.1932 in T;ieste, di~hiarato agli agenti di P.S. false gene_ralità personali, . esibendo carta di identità e certificato di nascita contraffatti. Lo stesso Cimaclor del delitto di cui agli art. IIO e 482 in relazione all'art. 477 C.P. per avere, in località e in epoca imprecisate, concorso alla contraffazione dei detti documenti.


TRIBUl'i,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST1\ TO

PRIMA PARTE: SE:-ITENZE Hl ESSE DALLA COMMISS10 :-IE I STRUTTORI /\

357

Omissis

Reg. Gcn. n. 241 / 317/1932

P. Q . M.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Yisti ed, applicati gli art. 270, P·P· e 2° cpv., e 272, p.p., 49S, 1 ro, 32 in 4 rel~z10ne all art. 477 C.P.c.; 2 ~.D. 13.3:1927, n . 313, dichiara chiusa l'istruttoria e ~na~t~nendo l.o stat? d1 preventiva custodia pronuncia l'accusa contro tutti gh imputati, ordmando il loro rinvio al giudizio del T ri·b I una e ·1 · . Specia e per nspondere ciascuno dei delitti ascritti in rubrica. Roma, 5.7-1932 - Anno X.

SENTENZA N. 92

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nel procedimento penale contro: . !,a C~mmissione I~truttoria, con successiva sentenza n. 157 del 28.1r.1932, d~ch1a~~ d1 non .d.oversi procedere « per insuffic ienza di prove i1 nei confronti d i tutti i suddetti imputati in ordine al delitto di cui alla P·P· dell'art. 270 C.P.. . ~a Commi~si?ne Istruttoria dichiara inoltre, con la sopracitata senteQza, e~tmt1 per. ~mn1stia. (R.D. 5.11. 1932, n. 1403) tutti gli altri delitti addebitati a1 suddetti 11nputat1.

Malgaretto Mario, nato il 27.5.1907 a Mestre (Venezia), falegname; Niero Sergio, nato il 17.1.1910 a Mestre (Venezia), vetraio; Dogà Antonio, nato il 26.2.r9n a Mestre (Venezia), cameriere; Berretta Vittorio, nato il 3.1.1899 a Favaro Veneto (Venezia), bracciante; Bottacin Luigi, nato il 28.11.1906 a Carpenedo (Venezia), facchino;

. ~erta?to Bresk~a.r Mario, detenuto dal 3.2.1932, Cimador Giusto, Bomf~c10 Gmsto, Rad1c1 Umberto, Ressaver Giovanni e Konich Andrea, detenuti dal 3.3.1932, vengono scarcerati il 28. r 1.1932. Per Konich vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pag. 587. Per Bonifacio vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1 928

>J,

pag. 1336.

Favaro Fabris, nato il 24.8.1907 a Chirignago (Venezia), contabile; Maretto Pietro, nato il 14.6.1890 a Vigonza (Padova), calzolaio; Pastrello Mario, nato il 27.2. 1907 a Venezia, radiotecnico; Zannini Mariano, nato il 1°.8.1899 a Treviso, materassaio; Vestidello Carlo, nato il 7.6.1905 a Treviso, studente; Gaio Ugo, nato il 24 .10.1893 a Treviso, tipografo; Pasqualon Mario, nato il 20.7.1906 a Treviso, elettricista; De Piccoli Emilio, nato il 25.9.1897 a Treviso, barbiere; Vazzoler Emilio, nato il 18.5.1886 a Treviso, falegname; Luna Giovanni, nato il 6.8.1898 a Oderzo (Treviso), fabbro, latitante; Fornasier Angelo, nato il 1°.3. 1903 a Treviso, cameriere, latitante .


TRIBUNALE SPECIAl,E PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTAT I

Tutti:

r) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 270 C.P. per avere, in territorio di Venezia, Mestre e Treviso, antecedentemente e fino al febbraio 1932, fatto parte di una associazione comunista.

PRl~!t\ J>ARTE: SENTE KZE EMESSE DALLA CO~IMISSIO:-.E ISTRUTTORIA

359

f e,1bris venua immediatamente scarcerato se . che lo s·tesso Ordma . FaV'lrO e .o , . •· . . , 1 . detenuto per altra causa, e pronu1:c1a. ~ accusa c?ntro tut ti ~~1 . d tn n?nd. b·1· ordinando il loro rinvio al gmd1z10 del Tribunale Spec1,ile per o"JU ica 1 1, . . . • . b . "· rispondere rispettivamente dei reati d1 cui m ru nca. Roma, 13.7.1932 - Anno X.

Gli stessi meno il Favaro, ancora: 2) del delitto di cui all'art_ 272 P·P· C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente o a mezzo di riproduzione e diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Rosso >>. Il Luna ed il Fornasier, inoltre: 3) del delitto cli cui al.la P·P· del citato art. 270 C.P. per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, organizzato e diretto associazioni comuniste; 4) dei reati previsti dall'art. 158, p.p., vigente legge di P.S. e dall'art. 9 della legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, per essere nel gennaio 1932 espatriati clandestinamente, per motivo politico, e per non aver pagato la relativa tassa di passaporto. Il Favaro Fabris, inoltre: 5) d'omessa denuncia di armi a1 sensi dell'art. 697 C.P. m relazione all'art. 38 vigente legge di P.$_. Omissis P. Q . M.

Visti ed applicati gli art. 270 P·P· e 2° cpv.; 272 p.p.; 158 P·P· legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 legge 30.12.1923, n. 3279; r R.D.L. 26.2.1931, n. 315; 697 C.P.c. in relazione all'art. 38 vigente legge di P.S.; 378 C.P.P.c.; 3'' cpv., legge 4.6.1931, n. 674; 507-551 e segg. C.P. Esercito; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara chiusa l'istruttoria, man tenendo lo stato di preventiva custodia in cui si trovano, diffidando Luna e Fornasier a costituirsi ai sensi dell'art. 507 e segg. C.P. Esercito: altrimenti si procederà contro di loro in contumacia. Dichiara ·di non doversi procedere penalmente, per insufficienza di pro~ ve, nei confronti di Berretta, Bottacin, Vazzoler e Favaro in ordine ai reati ad ognuno addebitati.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. . T' a 1o .2.1932, raBerretta, detenuto dal 3r. r. 1932, Bottacin, detenuto dl varo, detenuto dal 30.1.1932, e Vazzolcr, detenuto dal 6.2.1932, vengono scarcerati il 14.7.1932.

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il 1~.11.1?32 , dichiara di non doversi procedere nei confronti di Ma;garetto ~l~u"lO, ~iero Sergio, Dogà Antonio, 1v1aretto Pietro, Past:ello Man~, Z~nnm~ . Ma_nano, Vestidello Carlo, Gaio U<ro, Pasqualon Mano e De P~c~oh ~m 1~1o, m ordine ai reati loro addebi~ati, perché estinti per l'ammsua di cm al R.D. 5.rr.1932, n. 1403. . d dal Pertanto Malgaretto, detenuto dal 30.1.1932, Niero, etenuto Mare. tto, detenuto dal r3-4_-d19l3l2, 3.2.1932' Dogà' detenuto dal 5.2.1932, · · Pastrello detenuto dal 14.4.1932, Zannm1, d etenuto d a1 6·2·1932 , V estl · e o' ' · d • d 1 32 Pasqualon. detenuto 2 1 detenuto dal 10.2.1932, Gaio, elenuto a 10 · · 9 , ·, , . . dal 6.2.1932, e De Piccoli, detenuto dal 6.2.1932, vengono scarcer dtl 11 IO.JI.I932. La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 20 del 26. 2.1933. (vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933 )) ), dichiarò di 110~1 dov~rs1 procedere, per insufficienza di prove, nei confronti. di _Luna G1ovann1 _e Fornasier Angelo. Pertanto il Luna, tratto in arresto 11. 1:2.1· 1933, e il Fornasier, tratto in arresto il 15.2.1933, vennero scarcerati il 25.2. 1 933·


PRIMA PARTE :

TRIDU:-IAI.E SPECIALE PER L,\ DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 241 / 317/ 1932

SENTENZA N. 93

SENTEN ZE EMESSE DAI.I.A COMMJSSIOKE ISTRUTTORIA

Bisson Giuseppe, nato il 4.7.1899 a Venezia, macellaio; Stuppioni Ives, nato il 28.8.1906 a Ostellato (Ferrara), meccamco;

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli dela M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Honl Mario, nato il 4+1900 a Venezia, carpentiere; Guadagnin Domenico, nato il 24.5. 1900 a Venezia, carpentiere; Gasparon Emilio, nato il 16-5.1882 a Venezia, carpentiere; Ballarin Mario, nato !'8.8.19o6 a Venezia, carpentiere ; Tomè Giovanni, nato il 16-5.1906 a Venezia, fabbro; Sinibaldi Giacomo, nato il 5.6.1904 a Venezia, carpentiere ;

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

Molin Agostino, nato il 17.1.1904 a Burano (Venezia), maestro elementare; Rossetti Flaminio, nato il 17.10.1900 a Venezia, meccanico.

Orlandi Luigi, nato il 1°.10.1909 a Bologna, meccamco; IMPUTATI

Sandi Giorgio, nato il 24.n.1898 a Venezia, meccanico ; Tommasi Agostino, nato il 19.9.1894 a Venezia, scalpellino; Pavanello Ruggero, nato il 28.8.1889 a Venezia, meccamco; Fagarazzi Antonio, nato il 19.1.1872 a Venezia, decoratore; Fai Alessandro, nato il 29.7.1907 a Padova, barista; Olivieri Bruno, nato il 5.6. r91 r a Padova, cameriere di caffè; Longobardi Enrico, nato il 13.12.1906 a Roma, dottore in legge; Contavalli Giovanni, nato il 3.10.1905 a Venezia, fabbro; Tescari Girol amo, nato il 14.5.1891 a Loreo (Rovigo), muratore ; Galletta Giuseppe, nato il 15,3-1895 a Messina, muratore;

Tutti:

1) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 270 C.P. ~er avere in Bologna, Venezia, Padova, antecedentemente e fino al febbraio 1932, fatto parte di una associazione comunista. L'Orlandi il Sandi, il T ommasi, il Pavanello, il F ai, !'Olivieri, il Longobardi, iÌ Contavalli, il Tescari, il Galletta, il Bianchi, il Giavi, il Gambarotto l'Honl il Ballarin ed il Rossetti, inoltre:

'

'

2) del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. per ave:e, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comu~1sta verbalm.ente o a mezzo di riproduzione o diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Ro;so ».

Bianchi Giovanni, nato il 6.5.1886 a Mestre (Venezia), carpentiere; Bulla Gino, nato )'8.12.1904 a Padova, orologiaio; Pasquato Attilio, nato il 18.9.1898 a Camin (Padova), barbiere; Maran Ulpiano, nato 1'8.u.1911 a Padova, tappezziere; Dall'Armi Vittorio, nato il 20.6.1903 a Montegalda (Vicenza), fabbro; Ferraresso Virgilio, nato il 19.5.1901 a Padova, fornaio ; Giavi Giovanni , nato il 24+1906 a Padova, dottore in legge; Gambarotto Dino, nato il 17.8.1900 a Venezia, fabbro;

L'Orlandi, il Sandi, il Tommasi, il Pavanello, il Fagarazzi, il Contavalli, il Dall'Armi ed il Giavi ancora: 3) del delitto di cui alla P·P· del citato art. 270 C.P ..per avere, .sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, orgamzzato e diretto associazioni comuniste. L'Orlandi ancora : 4) dei reati previsti e puniti dagli art. 158, p.p ., vigente legge di P.S. e 9 R.D. 30.i2.J923, n. 3279 sulle CC.GG. per essere nel settembre 1931


TRIBUNALE SPECI.\I.E PER LA DIFESA DELLO STATO

PRl~I/\ PARTE:

SI\NTEKZE E~lf:.SSE D/\LLA COM~IISSIONE ISTRUTTORIA

espatriato clandestinamente, per motivo politico, non pagando la relativa tassa di passaporto; -

_ gli stessi, meno Fagarazzi, ancora del delitto di cui al numero 2) della rubrica;

5) del delitto di cui all'art. 482 in relazione agli art. 476 e r IO C.P. per avere concorso nella falsità cli carta d'identit?t e di passaporti di cui faceva uso al suo rimpatrio nel gennaio 1932.

_ l'Orlandi, il Pavanello, il Sandi ed il Tornrnasi, inoltre, del delitto di cui al numero 3) della rubrica; _ l'Orlandi, infine, dei reati di cui ai numeri 4) e 5) della rubrica.

Il Rossetti infine: 6) dei reati previsti e puniti dagli art. 158, p.p. , vigente legge di P.S. e 9 ~.D. 30. r2.1~23, n. 3279 sulle CC.GG_.. per essere, nell'agosto 1930, espatnato clandestmamente, per motivo politico, non pagando la relativa tassa di passaporto.

Ordina, altresì, nei confronti del Rossetti lo stralc~o degl~. atti relativ~ all'espatrio clandestino ~li cui al n~mer? ~) della rubnca e I 1~oltro de~h atti stralciati, per l'ulteriore d_a prat~cars1_ ~1 sua competenz_a, all ,Ili.mo S1g. Procuratore del Re di Venezia a d1spos1z1one del quale nmarra esso Rossetti nello stato attuale di detenzione. Roma, 14.7.1932 - Anno X.

Omissis Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 270, p.p. e 2" cpv., 272, p.p., 476, 482, n o C.P.c.; 158 legge di P.S. 18.6. 1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 e I ~.D.L. 26.2.1931, n. 315; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 551 e segg. C.P. Esercito; 378 C.P.P.c.; 8 R.D. 12.12.1 926, n. 2062; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, dichiara chiusa l'istruttoria e mantenendo i oiudicabi]i non prosciolti nello stato di preventiva custodia in cui si trovtno, dichiara di non doversi procedere penalmente per insufficienza di prove: 1) in ordine a tutte le imputazioni loro ascritte nei confronti di Bulla, Pasquato, Dall'Armi, Maran, Ferraresso, Giavi, Lonoobardi, Gambarotto, . o B1sson, Stuppioni, Honl, Guadagnin, Gasparon, Ballarin, Tornè, Sinibaldi, Molin, ordinando la immediata scarcerazione del Dall'Armi, del Ferrarcsso, del Giavi, del Longobardi, se non detenu ti per altra causa; 2) in ordine alle imputazioni di appartenenza ad associazione comunista e di propaganda di cui ai numeri r) e 2) della rubrica nei con· fronti del Rossetti ; 3) in ordine alle imputazioni di cm al numero 3) della rubrica net confronti del Fagarazzi e Contavalli. Pronuncia l'accusa contro Orlandi, Sancii, Tom masi, Pavanel1o, Paga· razzi, Fai, Olivieri. Contavalli, Tescari, Galletta e Bianchi, ordinando il loro rinvio a giudizio del competente T ribunale Speciale p·er rispondere: -

tutti del deli tto di cui a l numero 1) della rubrica;

DaH' Armi, detenuto dal 3.2. r932, Ferraresso, detenuto dal 12.2.1932, Giavi, detenu to dal 27.2.1932, e Longobardi, detenuto dal 5.3.1932, vengono scarcerati il 14.7.1932. Bulla, Maran e Pasquato, detenuti dal 3.2.1932, vengono scarcerati .il 20.5.1932; H onl, detenuto dal 14.3. r932, viene scarc:r~to il 4.6.1932; ~oh? e Sinibaldi, detenuti dal 21.3.1932, vengono scarcerati 11 4.6.1932; Stupp1om, detenuto dal 9-3-1932, viene scarcerato il 4.6.1932; Bisson, detenuto ~al 25.2.1932, viene scarcerato il 4.6.1932; Ballarin, detenuto dal 15-3-.1932, viene scarcerato il 4.6.1932; Guadagnin, detenuto dal 21-3 .:932, viene sca~cerato il 4.6.1932; Gambarotto, detenuto ~al 23.2.1932, ~iene scarcerato !I 4.6.1932; Gasparon, detenuto dal 9.3.1932. viene scarcerato 11 4.6.1932: Tome, detenuto dal 14.3.1932, viene scarcerato il 4.6.1932. Orlandi Luigi, Sandi Giorgio, Tommasi Agostino, Pavanello Ruggero e. Fagarazzi Antonio ven<rono oiudicati dal T.S.D.S. con sentenza pronuno ò c1ata il 7-4-1933 (vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933 >i). Il T.S.D.S., con sentenza emessa in carnera di consiglio il I0.1 I. 1932, dichiara estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.II .1932, n . 1403,. i re~ti ~ddebitati a Olivieri Brun o, Fai Alessandro, Tescari Girolamo, Bianclu G10vanni e Contavalli Giovanni. Pertanto Olivieri e Fai , detenuti dal 3.2.1932, vengono scarcerati il 10.rr.1932; Bianchi, detenuto dal1 '8.2.1932, viene scarcerato . i~ 10.J r.1932; Contavalli e T escari, detenuti dal r 8.2.1932, vengono scarcerati 11 ro. l! . 1932.


TRIRUNALE SPECIALE J>ER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE :

. _II T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consi<rlio il 3 12 d1ch1a:a _estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, bn. 1403 ; ~ddeb1tat1 a Galletta Giuseppe che, detenuto dal 21.3.1932, viene scarcerato

t!~~i

Reg. Gen. n. 246/1931

1928 )))

dello Stato composta da:

11 6.12.1932.

SENTENZA N. 94

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa

Per Galletta vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel pag. 106 e « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pag. 7s.

Per Bianchi vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 ))' pag. Per Dall'Armi Vittorio e Pavancllo Ruggero vedi dal T.S.D.S. nel 1928 », pagg. 151 e 399.

SE1'TENZE EMESSE DALLA COM~HSS10Nf. ISTRUTTORIA

«

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; 539

.

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Decisioni emesse

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: 1°

Pazienza Eugenio, nato il 27.6.1907 a Caprarola (Viterbo), soldato del Reggimento artiglieria, detenuto dal 29.5.1932 al 16.7. r932.

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per av'"ere, in Foligno, il 2.6.1930, pubblicamente vilipeso le Istituzioni costituzionali, dicendo che « i briganti esistono ancora, stanno seduti a tavolino e rappresentano il Governo, perché tutti i giorni aumentano le tasse ». Omissis

P. Q. M.

. Visti gli art. 395- 378 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n: 313, su conforme nchiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere ~ontro Pazienza Eugenio per insufficienza di prove. Ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 16.7.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.


TRIIIUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 270/1932

SENTENZA N. 95

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

PRIMA PAR'l'E : SENTENZE EMESSE D,\ LL.'1 COMMISSIOKE ISTR UTTORIA

SENTENZA N. 96

Reg, Gcn. n. 76 /262 / 1932

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ba pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Vodopia Eugenio, nato il 19-3-1898 a Zara (Jugoslavia), meccamco.

nel procedimento penale contro : Lor ai Antioco, nato il 16+ 1878 ad Arbus (Cagliari), bracciante;

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 282 C.P. , per avere, nella Casa Penale di Imperia, il 13.2.1932, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo, dicendo che « la minestra che gli davano l'avrebbe fatta mangiare a Mussolini », soggiungendo « che gli pisciava nel c ... )} ,

Piras Costantino, nato il 3.1.1891 ad Arbus (Cagliari), falegname; Melis Pietro, nato il 26.2.1886 ad Arbus (Cagliari), minatore; Frau Salvatore, nato il 5.ro.1893 ad Arbus (Cagliari), minatore; Lampis Giovanni, nato il 13.8.1906 ad Arbus (Cagliari), manovale; Porcedda Luigi, nato il 23.9.1903 a Guspini (Cagliari), minatore;

Omissis

Saba Giuseppe, nato il 21.4.1904 a Guspini (Cagliari), manovale; Boi Daniele, nato il 30.8.1900 a Serrenti (Cagliari), manovale;

P. Q. M.

Pilloni Egidio, nato il 31.8.1904 a Guspini (Cagliari), muratore; Visti gli art. 378- 395 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro il Vodopia, per il reato ascrittogli, per insufficienza di prove. Ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 16.7.1932 - Anno X.

Nerone Vincenzo, nato il 30.9.1905 a Marrubiu (Cagliari), bracciante; Mannu Eraldo, nato il 15.12.1899 a Tratalias (Cagliari), falegname; Arus Guglielmo, nato il 4.9.1900 a Iglesias (Cagliari), guardia privata; . Corrias Giuseppe, nato il 12.8.1877 a Marrubiu (Cagliari), conduttore

d1 macchine a vapore; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Tolu Francesco, nato il 19.9.1899 a Guspini (Cagliari), fabbro; Pinna Salvatore, nato il 22.9.1899 a Guspini (Cagliari), mura:ore;

Nota. - Vodopia, detenuto dal 5-3.1931, viene scarcerato l'II.n.1 932 perché condannato, per altri reati, dal T.S.D.S. con sentenza del 26.n. 1931 (vedi « Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1931 )>, pagg. 463 - 470).

Bianco Massimo, nato il 15.12.1893 a Guspini (Cagliari), bracciante; Biolla Efisio, nato il 23.12.1882 a Terralba (Cagliari), calzolaio.


PRIMA PARTE: SENTENZE EM ESSE Di\LLA COMMISSIONE I STRUTTORIA

TRIBU>l1\LE SPI\C!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI

T~tti dei delitti _di cui _agli art. 270, 2° _cpv., e 272, p.p., C.P., per avere, 111 epoca antenore e smo al 15.r.1932, m Guspini (Cagliari), appartenuto al Partito Comunista e per avere fatto propaganda per il detto Partito.

SENTENZA N. 100

Reg. Gen. n. 386/1932

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Mucci Giulio, Generale cli Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Omissis

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente P. Q. M.

Visti ed appli~ati gli art. 270, 2° cpv., 272, p.p., 378, 395 C.P.P.c.; 551 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiarata chiusa l'istruttoria e mantenendo lo stato di preventiva custodia nei confronti di Saba Boi Mannu, Tolu e Pinna, dichiara di non doversi procedere contro Lorai,' Piras' Melis, Frau, Lampis, Porcedda, Pilloni, Nerone, Arus, Corrias, Biolla e Bianco, per insufficienza di prove, in ordine ·ai reati loro ascritti, ordinando la immediata loro scarcerazione se non detenuti per altra causa, e pronuncia l'accusa contro i detti Saba, Boi, Mannu, Tolu e Pinna, ordinando il loro ri~vio a giudizio del Tribunale Speciale per rispondere del duplice capo d'imputazione ad essi addebitato. e segg. C.P. Esercito;

Roma, 19.7.1932 - Anno X.

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Venezia Eraldo, nato il 27.12.1903 a Bianzè (Vercelli), venditore am· bulante; Mosca Severo, nato il 14.10.1893 a Occhieppo Superiore (Vercelli), decoratore; Macchieraldo Giovanni, nato il 27.10.1904 a Cavaglià (Vercelli), esercente di osteria; Zola Cesare, nato il 3.ro.19II a Cavaglià (Vercelli), calzolaio; Fracasso Gaspare; nato il 17.8. 1904 a Trenzano Vercellese (Vercelli), contadino; Giono Ugo, nato il 23.12.1910 a Cavaglià (Vercelli), calzolaio;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Chinea Cesare Ubaldo, nato il 2.10.1907 a Cavaglià (Vercelli), elettricista; Giono Martino, nato il 18.12. 1900 a Cavaglià (Vercelli), meccanico.

Porcedda, detenuto dal 6.5.1932, Lorai, Piras e Melis, detenuti dal 16.1.1932, Frau e Lampis, detenuti dal 18.r.1932, Pilloni e Nerone, detenuti dal 21.r.1932, Corrias, Bianco e Biolla, detenuti dal 23.1.1932, e Arus, de· tenuto dal 25. r. 1932, vengono scarcerati il 19.7.1932. Il T.S.D.S., riunito in camera di consiglio, dichiara, con sentenza del 10.1~.1932, di non doversi procedere nei confronti di Saba Giuseppe, Bo! Damele, Mannu Eraldo, Tolu Francesco e Pinna Salvatore, in ordine a1 reati loro ascritti, perché estinti per l'amn.istia di cui al R.D. 5. 11.J9J2,

n. 1403. Pertanto Saba, detenuto dal 16.r.1932, Boi, detenuto dal 21.r.1932, Man.nu, detenuto dal 22.1.1932, Pinna, detenuto dal 23.1.1932, e Tolu, detenuto dal 27.1.1932, vengono scarcerati il ro.11.1932.

IMPUTATI

Venezia, Mosca e Macchieraldo: dei- delitti previsti e puniti dagli art.

70, p.p. e 2° cpv., e 272 C.P., per avere in Cavaglià (Vercelli),_dal no~embre 1931 al maggio 1932, costituito il Partito Co_munist~, a~ervr P?rtec1pato

2

e avere fatto propaganda a favore di esso mediante d1ffus1one dr stampe. Zola, Fracasso, Giono e Chinea: dei delitti di cui agli art. 270, 2° cpv., e 272, p.p., C.P., per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di l~ogo. partecipato al Partito Comunista e avere fatto propaganda a favore d1 esso mediante diffusione di stampa. 2 4·

.

u.s.


37°

TRIB UfsA LE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO ST:\TO

Gi?no Martin~: del delit~o di cui all'~rt. 272, p.p. , per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo partecipato al Partito Comunista. . _Yiste e lette _le con:lusioni del P.M. con le quali chiede che la Com. m1ss1one Istr_uttona ~ogl1a ordi~are il_ rinvio a giudizio degli imputati M~ sca e Venezia per rispondere a1 sensi della P·P· dell'art. 270, nonché deJ. l'art. 272 ~.P.c.; e d~gli i~nputa_ti Fracasso, Zola, Giono Ugo e Macchieraldo ~er_ rispondere a1 sensi degli art. 270, 2° cpv. , e 272 stesso Codice. Dic~iarasi non farsi luogo a procedimento penale contro Chinea Ce. sare e Gio~o Martino, ordinando la scarcerazione del Chinea e la revoca del mandato di cattura contro entrambi, per insufficienza di indizi di reità Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto stabilire .

IN FATTO ED JN DIR ITTO

Gli organi tutori dell'ordine pubblico di Vercelli avevano notato nell'aprile 1932, che particolarmente nella zona provinciale, sulla statale' Santhià - Tronzano, ignoti comunisti andavano svolo-endo attività sovversiva mediante_ !a~ga di~usione di materiale propagandistico stampato alla macchia'. Perc10 mtensificarono la vioilanza e così riuscirono ad accertare che . a si era orgamzzato in Vercelli un movimento antinazionale e che si tenevano clandestine riunioni per fare n~ovi proseliti e per diffondere le stampe. . ~~traver~o le chiare e preC1Se confessioni della maggior parte dei giu· d.JCab~h, spe:ie dello Zol~ e del Venezia, nonché attraverso le testimoniaii, nsulto che il Mosca assieme al Venezia aveva or<ranizzato il Partito Comuni~ta. E eh~ entrambi, capeggiandone il movtnento, intervenivano a segreti convegm, ai quali partecipavano compagni di fede. ~

~] Mosca Severo fu già condannato dal Tribunale di Guerra del 30" Corpo d_ Armata'. co-? sentenza del 18.8.1918, ad anni 7 di reclusione militare per msubordmaz1one, insulti e vie di fatto - pena che o-Ji venne cond_onata - e gi_à assolto 2 volte, per insufficienza di prove, dal °Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato, in ordine al reato di propaganda comunista, con sentenze r•.r2.1927 e 23.rr.1928. , ~econd_o le dichiara~ioni Venezia egli si sarebbe incontrato con quest u_ltimo Circa un~ deCI~a _di .volte per organizzare associazioni rivoluzionane, per presenziare riumorn clandestine e per concordare la di ffus ione degli stampati sovversivi. Era conosciuto sotto il falso nome di « Battesini » tanto che i giudica~~li ~~la e Venezia ebbero subito e senza esitanza alc~na a riconoscerlo per I mdiv1duo col quale ebbero rapporti di Partito. Solo concordemente dissero che mai lo aveva no conosciuto per Mosca, ma sempre per « Battesini » .

?cl

PRIMA PARTE: SE\'.TENZF. n!ESSE DALL:\ COM~IISSIONE ISTRl: TTORI.\

37 1

E' vero che il Mosca, vecchio comunista, negò sempre le accuse protestandosi innocente; e che il Venezia e lo ~ol~ din~fìnzi al GiufTdice Ist_rut~ t e si mostrarono reticenti, tentando altresi di retti care 1e a ermaz10rn or fatte in Questura, per riuscire a salvarlo. Senza d ubb10, · JO · conse_guenza uià di un evidente accordo preso fra coimputati rinchiusi, in due gruppi, nello stesso carcere. . Però se il Venezia, in un secondo tempo, escluse che 11 Mosca fosse l'individuo col quale si trovò una decina di volte dicendo, inoltre, al .~iudice Istruttore che lo sconosciuto non gli si era presentato per « Battesmt », ma per cc Gianni », e che aveva fatto il nome di (\ Battes ini », alla Questura, per farne s~iar: Je tracce, in_vece 1'imputat?, Zola, conf~rmò !n ~orso istruttorio che l'mdiv1duo conoscmto a Cavagha ncll ostena << F1rmmo », dove erano soliti tenere i conveo-ni clandestini, gli fu presentato dal Venezia per « Battesìni » limitandosi ad affermare che il Mosca non gli p~re la persona conosciuta alla riunione di Cavaglià e che, lo stesso Mosca, gli pare più piccolo del « Battesini ».

Il Venezia Eraldo confessò che ebbe la v1s1ta del « Battesini » il quale, forse informato di altri suoi precedenti sovversivi, intendeva di averlo collaboratore nell'attività da svolgere nella provincia di Vercelli. Perciò tenne con lui frequenti conve<Tni; ricevendo istruzioni per fare proseliti e per svolgere la propaganda; :acc~gliendo anche ?enaro p~r il « Soccorso Rosso ». Infatti a sua volta consegno stampe comurnste, con mcarico di distribuirle e così aumentare il numero degli organizzati, allo Zola, al Giono Ugo ed al Macchieraldo. . . . . Nella perquisizione domiciliare gli rinvennero nume:os1 marnfestmi intitolati « Avancruardia », oro-ano della Federazione Comumsta d'Italia, del dicembre 1931 ; ~<Fcderazion~ giovanile comunista d'Italia»; la « Scintilla rossa », organo della Federazione Comunista di Biella, ecc.. Macchieraldo Giovanni, esercente di osteria. r cl suo esercizio si riunivano tutti gli imputati. A mezzo del Venezia conobbe anc~e il « ~attesini », capeggiatore del movimento. Ebb~ dallo stesso Venezia. maten~l_e sovversivo propagandistico con incaric? ~i diffonderlo per fare nuovi proseliti. Egli era un partecipe della associazione ed un chvulgatore della _stampa clandestina· non si raccolsero elementi sufficienti di reità per statmre che era, del p;ri, un collaboratore del Mosca e del Venezia, nel costituire e dirigere l'ortranizzazione comunista di Cavaglià. Perciò deve essere prosciolto per i~sufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'art. 270, P·P·, C.P.c .. Zola Cesare entrato a far parte del movimento comunista locale, ebbe in un primo ten;po stampa sov;ersiva dal Giono Ugo e di poi dal Venezia.


37 2

·nuBUNAl,E SP!iCIALE PER LA UIFESA DELLO STATO

Da quest'ultimo ricevette la << Scintilla rossa», le « Battaglie sind li », ecc., diffusi col Fracasso nella notte dal 19 al 20. .1 932 , a Tronzaca4 Verce 11ese; noneh'e 1··mcanco . d.1 f are degli. adepti. e di raccoo-liere fond·I ano . , . b pro « So~c_orso Rosso» . Eg11 stesso verso 1ue 2, pro vittime politiche ed altre lire 2 ne ritirò dal Fracasso per passarle al Venezia. Intervenne soven te a conveoni segreti nell 'os teria <e Firmino », conoscendovi il « Battesini » (Mosca{ . Fracasso Gaspare è chiaramente accusato dallo Zola di avere versato hre 2 pro « S_occ_orso Ross~ », d'a~er ricevuto da lui stampa sovversiva e di averla con. lm diffusa e dt essersi trovato nell'osteria « Firmino >J con altfl· . c01mputat1. Il Fracasso non nega i fatti , solo tenterebbe di attenuarne la gravità. . Gion? Ugo. Dop? insistenti _pre:sioni fattegli dal Venezia diede la propna adesione al movimento antmazronale locale; ed avendo avuto incarico di fare dei rroseliti, riuscì ad ottenere la partecipazione dello Zola, al quale passò materiale propagandistico. Intervenne alle riunioni segrete tenute nell'os teria del Macchieraldo a~sieme pure al <e Battesini » (Mosca). E mentre alla Questura affermò eh~ riconosceva nel Mosca lo pseudo « Battesini » che vide nell'osteria « Firmino », .dif.lanzi al Gi~dic~ Ist!uttore si limitò a dire che il Venezia gli a~eva d1c~uarato che il .materia_le sovversivo da distribuire ai compagni d1 fede gh era portato dt volta m volta dal « Battesini ». Però e oli Giono non fu presentato al « Battesini », quantunque si fosse trovato 7tssiemc a quest'ultimo ed agli altri imputati. Dalla suesposta narrativa scaturisce la prova che i vecchi sovversivi Mosca _e yenezia, p~~tecipando già ad organizzazione rivoluzionaria, ebbero a c~stltmr: ed a d1n~:re ~el Comune di Cavaglià (Vercelli) una organizzaz10ne diretta a stabilire v10lentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e di sovvertire violentemente o-li ordinamenti economici e sociali costi· tuiti nello Stato. b Erano partecipi a tale associazione locale lo Zola, il Macchieraldo il Frac_asso cd il ~io~o Ugo i q~ali, assier"?e. ?i due suddetti capeggiatori 'c1e1 movunento antrnaz10nale, esplicarono att1v1ta comunista mediante difTusione di materiale clandestino propagandistico e raccolta di fondi pro << Soccor· so Rosso»). . Non ~'è dubbi?. che rispettivamente, con la propria opera criminosa, si sono res1 colpevoli tl Mosca ed il Venezia dei delitti previsti e puniti dagli art. 2 70 , P·P· e 2 " cpv., 272, p.p., C.P.; ed il Macchieraldo, lo Zola il Fra· casso ~d il Giono Ugo, d~i reati di cui agli art. 270, 2° cpv., e 2;2, p.p., C.P., rn quanto, nella fa ttispecie dell'attività sovversiva svolta da ogn uno, si

PRIMA PARTE: SE:<ITE1'ZE E:MESSE DALLA CO~IMJSSIO>II; ISTRUTTORIA

373

000 ad inteorare tutti gli estremi soggettivamente ed oggettivamente ;~~~derati che c~ratterizzano la qualilicazione giuridica dei delitti ascritti ai giudicabili. . . . . . Pertanto chiusa l'istruttoria, devono essere tutti nnv1at1 a gmd1z10 del competente Tribunale Speciale nello stato di preventiva custodia in cui si trovano. . , Erano stati del pari denunciati il Chinea ed il Giono Mart1110, per~ a carico di quest'ultimo, ad eccezi~ne degli unici el~~enti. di accusa: d~ essere egli_ ci?è fratello. d~ll'Ugo e d1 ~ve~e potu~o perc10 :spltcare ,anch egh una qualsiasi opera cnmmosa, nonche di essersi ~eso Ja~tta~te all atto dell'arresto dei coimputati, non si raccolsero elementi suffic1ent1 per affermare la sua reità. Nemmeno nei confron ti del Chinea emersero elementi sufficienti, in quanto potrebbero anche rispondere ~l vero le. di~hiara~io~i dell'imputato. E cioè che egli ebbe stampa clan~estma e fu m:Jtato ms1stcntemente, dal Venezia, per dare adesione al movimento sovversivo locale, ma che sempre egli si rifiutò, bruciando gli st~mi:ati. . . . . . , Affacciandosi l'ipotesi dubitativa m favore d1 entrambi, 11 Coll_egio _e di avviso di dichiarare di non doversi procedere penalmente contro 1~ Chinea ed il Giono Martino, per insufficienza di prove, ordinando la nnmediata scarcerazione del primo, se non detenuto per altra causa, e la sola revoca del mandato di cattura del secondo, perché latitante. P. Q . :\1.

Visti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2" cpv.; 272 P·P· C?.; _378 e _395 C.P.P.c.; 551 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n . _3 r3, d1~h1ara ~h1usa l'istruttoria e di non doversi procedere penalmente per msuffic1enza dt prove contro Macchieraldo in ordine al delitto di cui all'art. 270 P·P· C.P.; contro Chinea e Giono Martino in ordine ai reati rispettivamente ascritti, cd ordina la immediata scarcerazione del primo, se non detenuto per altra causa, e la sola revoca del mandato di cattura del secondo~ perché latitante; e mantenendo lo stato di preventiva custodia in cui si trovano, pr~nuncia l'accusa contro Venezia Mosca, Fracasso, Zola, Giono Ugo e Macch1eraldo, ordinando il loro rinvi~ al competente giudizio del Tribunale Speciale per rispondere: il Venezia cd il Mosca dei delitti ai sensi della P·P· ~ 2 ° ~pv · dell'art. 270 nonché P·P· dell'art. 272 C.P.; il Fracasso, lo Zola, il G1ono Ugo e Macchieraldo per rispondere dei reati di cui all'ar~. 270. 2 " cpv. e 2 72 p.p. stesso Codice, come dai capi d'imputazione rubricati. Roma, 26.7.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


374

PRIMA PARTE: SENTE1'ZE EMESSE DALLA COMMISS!Ols"E 1s1·Ru TTORIA

TRI BUNAI.E SPECIALE PER U\ OIFESA DELLO STATO

. .n T.S.. D.S., con s~ntenza emessa. in camera di consiglio il to.u.r 2 d1cluara d1 non doversi procedere nei confronti di Venezia Eraldo M93 ' ~evero? Fra~asso .G~spa~e, Z?la Cesare, Giono Ugo e Macchieraldo m ordme a1 reati dt cm agli art. 270 2" cpv e 272 p p c p pe h' · · J, · · · · ' · , · · · · re e estinti per ammst1a d1 cm al R.D. 5.11.1932, n. r403.

Giov:~~~

~er Venezia e Mosca viene confermato lo stato di detenzione e Ja nunc1a dell'accusa in ordine al reato di cui all'art. 27o, P·P· del C.P.. proPertanto F racasso, Zola e Giono, detenuti dal 21.4.1 932, e Macchieraldo detenuto dal 26-4-1932, vengono scarcerati il 10. 1 1.1932. ' Venezia Eraldo e Mosca Severo venCYono aiudicati dal T •S•D. s. il h b 22.9.1933 (ve d.1 « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933 ») .

375

SENTENZA N. 101

Reg. Gen. n. 260 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Mucci Giulio, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N. ;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Bratina Emiliano, nato il 23.8.1 912 a Sella del Bivio (Gorizia), falegname; Bavcar Francesco, nato il 28.1.1912 a Sella del Bivio (Gorizia), agricoltore; Berbuc Bogomiro, nato il coltore;

12.r. 1902

a Sella del Bivio (Gorizia), agri-

Podgornik Angelo, nato l' u. 10.1894 a Sella del Bivio (Gorizia), falegname; Bavcar Zoran (Albino), nato il 5.7.1914 a Sella del Bivio (Gorizia). falegname.

IMP UT ATI

Tutti: del delitto di cui all'art. 305 in relazione all'art. 285 C.P .. per essersi, nel gennaio 1932 e antecedentemente in Sella del Bivio (Gorizia), associati fra loro al fine di commettere fatti diretti a portare la devastazione nel Comune di Cernizza Goriziana e altri viciniori, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Il Berbuc inoltre:

1) del delitto di cui all'art. 635, r" cpv., n. 3 C.P. per avere il 4.1.1932 in concorso con altro, volontariamente, prodotto la rottura di alcuni vetri d 'una finestra di una pubblica scuola- elementare di Buttaglia (Gorizia) e forzato la porta d 'ingresso della scuola stessa, asportandone e rendendone inservibile, mediante rottura, la lavagna;


TRIBUNALE Sl'ECIALI, l'ER LA mFESA DEI.LO S'I'ATO

.2) di. altro delitto simile, per avere, la notte dal 28 al 29 gennaio medesuno, m concorso con altro, asportato la targa metallica recante impresso lo stemma dello Stato Italiano, apposta alla facciata della ste, 1· d , ssa . B scuo la d1 uttag 1a, etenorandola mediante vari colpi di roncola; 3) del delitto di cui all'art. 292 C.P. per avere nel modo descritto al precedente comma 2) vilipeso lo stemma dello Stato Italiano. , Il Bavcar Francesco, altresì, del delitto ~i cui all'art. 635, 1° cpv., n. 3 C.P. per avere concorso con Berbuc Bogonmo nel fatto a questi attribuito come al comma 1).

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

377

Bavcar Zoran, detenuto dal 12.2.1932, viene scarcerato il 30.7.1932. In seguito ad ulteriori indagini disposte dal P.M. ed eseguite dalla Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. « sono emersi elementi che hanno posto in dubbio la responsabilità di Bratina Emiliano, Bavcar Francesco e Podgornik Angelo in ordine al delitto di cospirazione politica mediante accordo diretto ad attentare alla sicurezza dello Stato perché gli atti vandalici e di danneggiamento da loro commessi vennero compiuti in stato di ubriachezza e per i loro sentimenti a favore della Jugoslavia e soprattutto a seguito degli incitamenti del Berbuc ».

Il Bratina Emiliano anche dei delitti d_i cui agli art. 635, r" cpv., n. 3 e 292 ~.P. per. _avere con~orso col medesimo Berbuc Bogomiro nei fatti a questi attnbmt1 come dai comma 2) e 3).

Pertanto la Commissione Istruttoria ha dichiarato, con sentenza n. 170 del 12.12.1932 - modificando la precedente sentenza n. 101 del 30.7.1932 di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 304 del C.P. per insufficienza di prove.

Omissis

Per gli altri reati addebitati al Bratina e al Bavcar Francesco la Commissione Istruttoria ha dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti essendo i reati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403. Inoltre la Commissione Istruttoria, accertato che Berbuc Bogomiro era deceduto nell'Ospedale Civile di Gorizia il 6.10.1932, ha dichiarato estinti, per morte del reo, i reati addebitatigli.

P. Q. .\f.

Visti ed applicati gli art. 304 in relazione all'art. 285 C.P.; 635, 1° cpv., n. 3, 292 ~.P..; 378, 3~5 C.I~:P.c.; 55.I e seg~. C.P. Esercit~; 2 R.D. r3.3.1927, n. 313, d1ch1arc1 ~hrnsa _I 1strut~ona, e. d1 non doversi procedere contro Bavcar ~oran per msuf.fìoenza d1. prove m ordine al reato di cui all'art. 304 m relaz1~ne all'art. 28~ C.P.c.,. m tal_ senso modificandogli il capo d'accusa, orclmando che egli venga 1mmecl1atamente scarcerato se non detenuto per altra causa, e mantenendo lo stato di preventiva custodia in cui si trov~no, pr?nuncia .l'accusa_co?tro B~rb~c~ Bratina, Bavcar Francesco e Podgormk, ?rdmando il loro nnv10 al grnd1z10 del competente Tribunale Speciale per rispondere: - .tutti, del de~itto di cui all'art. 304 in relazione all'art. 285 C.P.c. p_e~ essersi, nel. gennaio 1932 ed antecedentemente in Sella del Bivio (Gonzi a), a~cordat1 fra loro al fine di commettere fatti diretti a portare la devastaz10ne nel Comune di Cernizza Goriziana e di a] tri viciniori, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato; . -:- i! B~rb~c, il Bavcar Francesco ed il Bratina, inoltre, per rispondere der reati dr cm a1 comma 1), 2) e 3), rispettivamente ascritti come in rubrica. Roma, 30.7.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Pertanto Bratina Emiliano, detenuto dal 5.2.1932, Bavcar Francesco, detenuto dal 6.2.1932, e Podgornik Angelo, detenuto dall'S.2. 1932, vengono scarcerati il 12.J2.1932.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 253 / 1932

SENTENZA N. 102

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

PRIMA i'ARTE: SENTENZE EMESSE DAL LA COMMISS10KE ISTRUTTORI A

379

SENTENZA N. 104

Reg. Gen. n. 363 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Mucci Giulio, Generale di Divisione;

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici : Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M. V .S.N .;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTEN Z A

nel procedimento penale contro: D'Italia Giuseppe, nato il 5.3.1890 a Palermo, verniciatore, detenuto dal 2r.7. 1932 al 3.8.1932.

nel procedimento penale contro: Gavetti Firminio, nato il 4.1.1905 a Novara, falegname; Seghesio Giovanni, nato il 15.2.1907 a Torino, cameriere;

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dall'art. 278, p.p. e 1° cpv., C.P. , per avere, in Milano, il 20.10.1931, offeso l'onore ed il prestigio di S.M. il Re e di S.M. la Regina con le parole: « Io piscio in c ... al Re e alla Regina >J.

Tanghetti Pietro, nato il 22.4.1912 a Bovegno (Brescia), tipografo; Regazzo Guido, nato il 3.10.1910 a Padova, operaio idraulico ; Darchini Amedeo, nato il 22.9.1909 a Imola (Bologna), imballatore; Sorisio Francesco, nato il 26.1 r.r903 a Villadeati (Alessandria), meccanico ;

Omissis

Gotzl Giorgio, nato il 9.9.1913 a Trieste, studente; Giorsetti Danilo, nato il r3.6.1913 a Torino, disegnatore;

P. Q. M.

Visti gli art. 378- 395 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.r927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro il D'Italia per insufficienza di prove. Ordina la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Grosso Gastone, nato il 28. I. 1906 a Torino, impiegato privato; Prioglio Augusto, nato il 1".3. 1896 a Savigliano (Cuneo), fabbro ; Longo Giuseppe, nato il 15-5.1901 a Fubine (Alessandria), meccanico ; Sapino Pietro, nato 1'8.6.1885 a Rivoli (Torino), meccanico; Abrate Francesco, nato il 26.2.1898 ad Avigliana (Torino), meccanico ;

Roma, 3.8.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Griso Giuseppe, nato il 21.7.1902 a Loreo (Rovigo), muratore; Ferrero Benedetto, nato il 25.3.1900 a Rivoli (Torino), motorista di aviazione ·

'

Minuti Varino, nato il 16.9.1902 a Piombino (Livorno), maestro di pugilato;


PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA COM~IISSIONE ISTRUTTORIA

TRIBUNAl,E SPECl ,\I.E PER LA DIFESA DELLO STATO

Pellegrinelli Spirito, nato il r5.5. r910 a Occhiobello (Rovigo), muratore· Broglia Luciano, nato il 4.5.1910 a Novara, elettromeccanico.

'

IMPUTATI

Tutti: . dei d~litti di cui agli art. 270 p.p. e 2" cpv.; 272 p.p. C.P. per .avere, m ~onno e provincia sino all'aprile - maggio r932, costituito Partito Comumsta, partecipato a detto Partito e svolto propa<randa per il Partito medesimo, · b

il

Il Seghesio ed il Gavetti, inoltre, del delitto di cui all 'art. 482 in rela~ione all'art. 467 C.P., per avere contraffatto il primo carte d 'identità ed il secondo carte d'identità e passaporti. Il Priogl io ed il Longo, inoltre, di concorso (art. rro C.P.) nel delitto di falso in passaporti addebitato al Gavetti come sopra. Il Seghesio ancora : -

?el. reato di espatrio clandestino per motivo politico commesso

aI1a fine d1 dJCembre 1931 (art. 158 P·P· T.U. legge di P.S. r8.6.193r, n. 773); - del reato di mancato pagamento della tassa sulle CC.GG. relativa al passaporto di cui al fatto previsto sopra (art. 9 R.D. 30.12.1923 , n. 3279, modificato). · Reati accertati m Torino nell'aprile - maggio 1932.

loro ascritti; ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa e che siano restituiti al Gotzl i denari sequestratigli ; e mantenendo lo stato di preventiva custodia in cui si trovano, pronuncia l'accusa contro Gavetti, Seghesio, Tanghetti, Regazzo, Darchini, Grosso, Prioglio, Longo, Sapino, Abrate e Pellegrinelli, ordinando il loro rinvio a giudizio del competente Tribunale Speciale per rispondere:

1) Gavetti, Seghesio, Tanghetti e Regazzo dei reati di cui agli art.

P·P· e 2° cpv.; 272 P·P·; uo, 482, 477 C.P.c.; 158 p .p., legge di P .S. 18.6.1931 ; art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 e r R.D.L. 26.2.1931, n. 315 sulle CC.GG.; 270

P·P·

2) Darchini e Grosso dei reati di cui agli art. 270, 2° cpv. e 272 C.P.c.;

3) Prioglio, Longo, Sapino, Abrate e Pellcgrinelli del delitto di cui all'art. 270, 2 ° cpv. C.P.c. ;

4) Prioglio e Longo, inoltre, dei reati di cui agli art. 110, 482, 477 C.P.c. come dai capi d'imputazione di cui ai capoversi della rubrica. Tanghetti e Regazzo, inoltre, del reato di cui al 2° capoverso della rubrica « per essere concorsi nella falsità dei loro passaporti falsi >>; il Gavetti, il Tanghetti ed il Regazzo devono rispondere anche dei reati di cui all'ultimo capoverso della rubrica, per espatrio clandestino per motivo politico, commesso nel 1932. Roma, 9.8.1932 - Anno X,

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 270 p .p. e 2° cpv.; 272 p.p.; rro, 482, 477 C.P.c.; 158 P·P· legge P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279 e r R.D.L. 26.2.1931, n. 315 sulle CC.GG.; 378, 395 C.P.P.c.; 55r e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. r3.3 ..r927, 1:· 313, ?ichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi proced.ere per msuffìc1enza d1 prove contro : Darchini e Grosso in ordine al delitto di cui all'art. 270 P·P· C.P.c.; Prioglio, Longo, Sapino, Abrate e Pelle· grinelli i~ ord!ne ~i reati di cui agli art. 270 p.p. e 272 P·P·; Sorisio: Gotzl, G10rsett1, Gnso, Ferrero, Minuti e Broglia, in ordine a tutti i reati

Pertanto Griso Giuseppe, detenuto dal 19-4-1932, Ferrero Benedetto, dete.nuto dal 21.4.1932, Giorsetti Danilo, detenuto dal 28-4-1932, Gotzl Giorgio, detenuto dal 26+1932, Broglia Luciano, detenuto dal 28-4-1932, Sorisio Francesco, detenuto dal 29-4-1932 e Minuti Varino, detenuto dal 30.4.1932, vengono scarcerati il 9.8 .1932.

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio 1'1I.11.r932, ha dic~iarato di non doversi procedere nei confronti di Gavetti Finninio, Seghes10 Giova11ni, Tanghetti Pietro, Regazzo Guido, Darchini Amedeo, Grosso Gastone, Prioglio Augusto, Longo Giuseppe, Sapino Pietro, Abrate Francesco, Pellegrinelli Spirito, in ordine al reato di cui ali' art. 270, 2° cpv ·, perché estinto per l'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1942, n. 1403.


TR!DU)JALE SPECl.llLE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto Darchini, Prioglio, Sapino e Pellegrinelli, detenuti dal 28.4.1932, Grosso, detenuto dal 1°.5.1932, Abrate, detenuto dal 16.5.1932, e Longo detenuto dal 17-5.1932, vengono scarcerati l'rr. rr.1932. ' Nei confronti di Gavetti Firminio, Seghesio Giovanni, Tanghetti Pietro e Regazzo Guido il P.M. dispose, per ciò che concerne il reato di ricostitu. zione del Partito Comunista di cui all'art. 270, p.p., C .P., una ulteriore istruttoria. « Dall'esito delle ul teriori indagini non sono emersi elementi suf. .ficienti per poter affermare che i sopraspecificati imputati siano veramente riusciti a compiere tale specifica opera criminosa ». La Commissione Istruttoria, con sentenza n. I del 5.1.1933, ha dichiarato di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti dei suddetti imputati in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista. Seghesio e Tanghetti, detenuti dal 27.4.1932, Regazzo, detenuto dal 28-4-1932 e Gavetti, detenuto dal 12.5.1932, vengono scarcerati il 5.1 .1933Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 JJ per Longo Giuseppe (pag. ro35), per Regazzo Guido (pag. II47) e per Prioglio Augusto (pag. 1204).

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTR UTTORIA

SENTENZA N. 105

Reg. Gen. n. 438/1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Ach ille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro : Peres Gino, nato il 25.10.1904 a Fagagna (Udine), contadino, detenuto dal r3.6.r932 all'n.8.1932.

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 292 C.P., per avere, in Fagagna (Udine), il 12.6.1932, pubblicamente vilipeso il Fascio Littorio, emblema dello Stato, s~utando sul distintivo fascista portato da altra persona all'occhiello della giacca.

Omissis

P. Q. M.

. Visti gli art. 395 - 378 C.P.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro Peres Gino per insufficienza di prove. Ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, n.8.r932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


PRIMA P1\RTE:

TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 266/1931

SENTENZA N. 106

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

SE!'-T ENZE EMESSE D1\ LLA CO~( MlSSIO:-lE ISTRUTTOR IA

.,?8~

SENTENZA N. 107

Rcg. Gcn. n. 320/ 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici : Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N. ;

ha pronunciato la seguente

)

ha pronunciato la seguente SENTEN'ZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

nel procedimento penale contro:

Scaramella Caterina, nata il 18.r.1889 a Frascineto (Cosenza), casalinga, detenuta dal 4.9.1931 all'rr.8.1932.

Monacheddu Salvatore, nato il 21 .8.1879 a Sassari, manovratore di gru.

IM P li TATO

IMPUTAT A

Del reato di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 9, cpv., legge 24.12.1925, n. 2263), commesso il 25.6.1931 in Frascineto, col pronunziare la frase: « Questo brigante di Mussolini che ha messo nella Cancelleria (nel Municipio) un assassino,>.

Omissis

P. Q. M.

. _visti gli art. 395 - 378 C.P.P.c. ; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme ncluesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro la ScarameJla per insufficienza di prove. Ordina la immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa.

r) del reato previsto dall'art. 122 C.P. 1889, in relazione all'art. 2ì8 C.P. vigente, per avere in Genova, in giorno imprecisato del marzo 1931, offeso S.M. il Re con le parole: « Vado in c ... al Re J>; 2) del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, i?- relazione ~!l'art. 29~,. cpv. C.P. vigente, per avere nelle dette circostanze d1 tempo e d1 luogo vilipeso le istituzioni costituzionali dello Stato (Forze Armate) con le parole : « Vado in c ... all'Esercito >,; 3) del reato previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.12.1925, n. ~263, in rela~ zione all'art. 282 C.P. vigente, per avere, sempre nelle stesse circostanze d1 tempo e di luogo, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Cap? del Governo con le parole: e< Mussolini è una m ... un gendon ed un bellmon >) .

Omissis

Roma, II.8.r932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

P. Q . :-.f.

Visti ed applicati o-li art. 122, 126 C.P.c. 1889, in relazione agli art. 278, 290 C.P.c. vigente; 9,1:;, cpv., legge 24.12.1925, n. 2263, in rel azione _all '_art. 282 C.P.c. vigente; 551 e segg. C.P. Eserci to; 2 R.D . 13.3.1927, n. 3r3, d1ch1ara 2

5. - U.S.


--

TRIBU'.'IALE SPECIALE PER LA O!FESA DEI.LO STATO

chiusa l'istruttori a e mantenendo lo stato di preventiva custod·. . l' ia pronuncia accusa contro Monacheddu Salvatore ordinando il di lui rinv 1·0 al ~· d. · d J T 'b v JU IZJQ e competente n unalc Speciale per rispondere dei reati di cui in c~)igrafe.

PRl){A P,~RTE:

SE:S:TE1'7.F. EMESSE l>AL L.'\ cm1M1SSl01'E ISTRUTTORIA

38 7

SENTENZA N. 108

Reg. Gen. n. 457 / 1932

<

Roma, rr .8.1932 - Anno X.

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

. !l

T.S.~.~- , con sentenza emessa in camera di consiglio 1' 1 1.u.r , 932 d1Ch1ara estmt1 per amnistia (R.D. 5.11.1932, n. 1403) i reati addebitati a Monacheddu Salvatore. Pertanto il Monacheddu, detenuto dal 15-4-1932, viene scarcerato ' J II.II.19J2·

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giud1.ci : Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SEN T ENZA

nel procedimento penale contro: Muzi Bruno, nato il 27.ro.1912 ad Albano Laziale (Roma), muratore; Matteucci Alessandro, nato il 1°.3.1 909 ad Albano Laziale (Roma), verniciatore; Di Baldo Gustavo, nato il 7.5.1912 ad Albano Laziale (Roma), stuccatore; Fortini Gori Marx, nato il 24.r. 1913 ad Ariccia (Roma), contadino; tutti detenuti dal 25. r.1932.

IMPUTATI

r) del delitto di cui all'art. 624 C.P., con le aggravanti di cui all'art. 625, comma 2, 5 e 7, C.P., per avere, in unione fra loro, la notte dal 28 al 29.12.1931, in Ariccia, mediante scalata ed apertura di una finestra, asportato dall'Ufficio del Comando del locale manipolo della u8" Legione M.V.S.N. « Volsca» munizioni ed esplosivi nonché la somma di lire 12 in contanti, di proprietà della stessa Lcg1one , togliendoli da un cassetto chiuso;

2) dei delitti di cui agli art. 270, P·P· e 2" cpv., e 272, p.p., C.P., per avere, in Albano Laziale, nel gennaio 1932 _e antecedentemente, costituito un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe so_~iale sulle altre (Partito Comunista), partecipandovi e facendo propaganda dei fini dell'associazione stessa. Omissis


TR IUU:'<ALE SPECIALE l'ER LA D I FESA DEtLO S'J'A'i'O PRIM1\ l'AR'l"E: SENTEN ZE EMESSE D:\LI.A COMMI SS I ON E !STR\JTfORTA

P. Q. M.

Visti gli art. L12r -425 C.P. Esercito· 2 R D r · 1 formità delle conciusioni del p M dichiara eh.e .no3n-3· .9;/1, n . 3r3, m dif. . · ·, v1 e uooo a proc d" ~nento p enale _nei confronti di Muzi, Mattcuccì Di Baldo ° F · · e 1· 11ns ffi d · d . · d. . , , e ort1ru per 1 m 1z1 1 relta' in. ordine ' 2) d'.1u 1cienza , . . . '·1ì delitti d1· ct11· aI capo numero mputaz10ne. Ordma la trasm1ss10ne degli atti al competente n, · ordina -· ]' l d. ao1strato . no per eventua e proce tmento per quanto sì r ife risce al f~ tO d" 1 cm al capo numero 1) dell'epigrafe. r Roma, 18.8.1932 - Anno X.

Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.

SENTENZA N. 110

Reg. Geo. n. 402/ 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achi lle, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo ; Giudici : Griffì.ni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli del la M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente S ENTENZA

nel procedimento penale contro : Guastalli Giovanni, nato il 17.4.1903 a San Lorenzo a 11crse (Siena), boscaiolo ;

Del Monte Abelardo, nato il 27.3.1908 a Ganaceto (Modena), muratore; Raimondi Raimondo, nato il 15.6.1908 a Svaiter (Germania), meccanico; Ganassi Bartolomeo, n ato il 20+1909 a Rio Saliceto (Reggio E milia), agricoltore; Malagoli Fernando, nato il 14-4-1894 a Cortile di Carpi (Modena), bracciante; Rossi Adorno, nato 1'8.2.1908 a Soliera (Modena), bracciante; Bozzoli Ermete, nato il ro.2.1913 a Camposanto (Modena), contadino. IMP UTATI

T utti : del delitto previsto e punito dall'art. 270, 2v cpv., e 272 C.P. per avere, nel territorio di Modena, Soliera, Carpi e Camposanto, in epoca precedente e fino al marzo 1932, fa tto parte del Partito Comunista e aver fatto propaganda a favore di esso mediante difTusione di stampe. . Guastalli, Del Monte, Raimondi, Ganassi e Malagoìi: del delitto prev'.sto e punito dall'art. 270, p .p. , del C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, costituito il Partito Comunista .

. Il G uastalli , inoltre : del reato previsto e punito dall'art. 482 in relazione all'art. 477 C.P. per avere fatto uso di carte d'identità false e di tessera dell'O.N .D ..


390

T RIBCJ:-/1\ LE SPEC IAL E l'ER LA DIFESA DE LLO STATO

TN CAMERA DI CONSIGLIO

-----

Letti ~li. at~i processuali e la req uisitoria del P.M. che chiede: 1 ~ s1 d1~h1an. di n~n do~e~si. procedere nei riguardi di Raimondi R . mondo m ~rdme ai reati ascntt1gh per ins ufficienza di prove ordinando: la scarceraz10ne se non detenuto per altra causa; . 2) si 0_1·dini. il rinvio a E:iudizio di Guastalli d. D l M .., e 1 e 1 onte per nspon dere de1 reati a loro rispettivamente ascntt1; . . 3) ~i rin viino tutti gli altri imputati a o-iudizio per rispondere d · · d1 cm ao-!1 art 270 2 " p t> • ci reati 2 2 . r d {' ' · . ' . c~v., 7 , P·P·, C.. assolvendo 1l Ganassi ed il Malago 1 a reato d1 cui all art. 270, p.p., C.P. per insufficienza di prove.

IN FATTO ED TN DIR I TTO

risulta quanto segue. ~'Utfi~io Politico de_lla. Regia Questura di Modena era venuto a sa re ~he _m ~ttta e nella provrnc,a ~lcuni individui esplicavano attività per hiricbost~tuzw~e del Partito Co~numsta e svolgevano propaganda mediante distriuz1one d1 stampe sovversive. Pre?.isp?s_ti ~ndagini e pedinamenti furono identificati resto gl md1:1~u1 che sono nominati in rubrica. Denunz1at1 a questo. T rib ] S ·l · . una e pecta e con rapporto m . , s1 e proceduto contro d1 e · · · h . .. . . . . _ss1 per 1 reati c e sono a loro ascntti, e nei riguardi d1 ciascuno si sono avute le seguenti

e tratti m ardata 31.-.1932 ) ' rispettivamente risultanze.

Guastalli Giovanni. Nei vari pedinamenti eseouiti dalla Polizia costui era stat~, notato a c~mplo_ttare misteriosamente co; certo Del Monte Abelardo, g1a 11oto per 1 suoi sentimenti sovversivi. Nel pomeriggio del r .3.r932 il Guastalli, per il suo conte<rno circospett?, v~nne fermato .nell 'atrio dc.Ila stazione ferroviaria di Modena mentre s1 accmgeva a partire per Carpi. Accomp_agnato all'Ufficio di P.S. dell a stazione, fu perquisito, ed in un~. borsa ~1 pelle che portava_ con sé fu trovato un pacco di stampe sov;ersi~~, e c10e: numer?se _copi: ~cl giornaletto « Battaglie sindacali )> del ebbi_aio 1 932, un manifestino mt1tolato cc Federazione Nazionale dei lavoraton deJla terra_)) ed un ritagl io di giorn ale con un articolo intitolato « Il costo della vita n . 0

. Gli fu anche trovato un portafoglio di pelle contenente la somma di hre r.650, una carta d'identità con la sua fotografia, ma intestata a Induni Carlo, cd una tessera dell'O.N.D. intestata anche allo Induni.

PR(MA PARTE :

SEK'J' ENZE EMESS!i nALLA C01I M1SS10>1E I STRUTTORIA

39 1

Sottoposto ad interrogatorio il Guastal_l~ diss_c eh~ prov~niva da Bologna dove aveva preso in fitto una camera mobiliata lil Via del] Oro n. r4, e che era diretto a Carpi. Dichiarò che nell'agosto 1924 emigrò in Francia con regolare passaporto in cerca di lavoro. Che nel lu(Tlio 1926 fu raggiunto dai suoi genitori insieme ai quali si trasferì a Dragiigan Var, dove esercìtò iI mestiere di boscaiolo. Che vi rimase sino al marzo 1931, data in cui fu colpito da decreto di sfratto perché accusato di avere sobillato gli operai a chiedere aumenti , . . . . di paga. Che nel marzo 193 T si trasfen a Pouget Ville (provmc1a d1 T olo_ne), dove si occupò come terrazziere presso certo « Barba )) che era comunista: Dopo alcun tempo, essendosi a1:1mala~o, .fu co~sigliato da~ e< Barba >) d1 trasferirsi a Parigi ed ebbe da costui un biglietto di presentaz10ne p_er certo « Giuseppe )) il quale però non riuscì a procurargli alcuna occupazione. Consumate perciò tutte le sue risorse, e spinto dal bisogno, ac~ett ò la proposta fattagl i dal cc Giuseppe >> di lavorare per il Partito Comurnsta. Nel febbraio 1932 fu messo in relazione con certo « Nicoletta )) il q uale gli diede incarico di venire in Italia per portare materiale d~ propa~anda e più precisamente di portare una valigia di stampati sovverslVl a_F1renze dove la mattina del 14 febbraio sarebbe stato atteso presso la staz10~e ferroviaria da un individuo che si sarebbe fat to riconoscere con segrn convenzionali. · Per tale viagrnio il <( N icoletta l> ali conseonò lire 2.500 itali ane e lire b b b . 400 in valuta fr ancese ; e poi a mezzo del (( Giuseppe » gli fece pervemre la valigia a doppio fondo contenente stampati e documenti _d! riconos~irnent?· Partito nel pomeriggio del giorno 11.2.1932 da Pang1 entrò m ltaha per la frontiera di Domodossola e si recò direttamente a Bologna dove si trattenne due criorni prendendo alloggio in Via dell'Oro n. 14. Quindi si : ecò a Firenze ed il giorno 14 febbraio alle ore ro s'incontrò con l'individuo indicatoo-li dal cc N'icoletto » al q uale consegnò parte del materiale di propaganda'°' che aveva portato da Parigi nella valigia lasc iata a Bologna. Disse inoltre il Guastalli che lo sconosciuto di Firenze gl i ha a sua volta consegnato un pacco di stampati, e cioè quelli rinvenutigli nella bo~s~ al momento dell'arresto, ed alcuni manoscri tti per portarli in parte a Pang1 ed in parte a Milano. Che lo ha anche incaricato di recarsi il 28 febbraio a Modena per incontrarsi con un (< compagno >> . Che e(Tli da F irenze si recò a Pistoia, e la mattina del 20 ritornò a Bologna. Qu~di rimase si no al 28 febbraio, nel qual giorno partì per Modena e s'incontrò con un individuo identificato per Del .\ fonte Abelardo.


392

TRIOUK~LE SPECIALE l>ER LA DIFESA DELLO STATO

J>RIMA l'ARTF.:

SE)<TENZE F.MESSE 0/\1.1.A C0M~i1SSi0 NE ISTRl:TTOlll/\

.393

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Ne 11.o stesso giorno fece ritorno a Bologna. Il g10rno seguente, , . . 1° marzo, si recò di nuovo a Modena, dove ,enne arres t.ato mentre s1 accmgeva a partire per Carpi. Dopo queste dichiarazioni . . fì del Guastalli fu eseguita una perquisiz·ione ne 11 a camera d a lm presa m tto a Bolocrna e fu trovata la valigia a d · f d 1 . d' b ' oppio on o co~1 m? to m~tenale .' pr?p.aga.nda~ e ci~è: copie di giornali intestati <: Bat_t~glie smdacali », mamfestm, d1rett1 « A1 lavoratori della terra del1 Em1ha Rom.agna >>; 3 manoscritti di contenuto sovversivo molti op t· d Ip . . ' usco I e. ~1orna1ett1 e art1to Comumsta, un passaporto francese, una carta d'ident1ta . cd u~a tess:ra_ dell'O.N.D. portanti la sua fotografia, ma intestati ad altn no~,; un b1ghetto di rno fr~nc?i francesi, uno specchio a doppio fondo ed un libretto notes con appunti di spese fatte. La Questura di Modena ritenne opportuno chiedere informazioni sul conto del Guastalli a quella di Siena, essendo ecrli nato a San Lorenzo a Merse, dove risiede la sua famiglia. b ~ la Qt~es,tur~ di ~iena, con rapporto in data 15.3. 1932, ha informato che ~uastall~ e d1 catt1v~ condotta morale e politica, che ha professato fin da g'.ov~rne idee sovversive seguendo l'esempio del pad re, e che in varie occas10m ha dato prova dei suoi sentimenti sovversivi. Ha post? i~ riliev?, la .detta Questura, che nella perquisizione effettuata nell abitazione dei gemtori del Guastalli sono state trovate numerose !etter: da ~ui sp~dite. all~ ma?re dalla Francia nelle quali egli manifesta 1 suoi sent1ment1 antmazionah cd antifascisti facendo propositi di odio e di vendetta. Quando il Guastalli fu interrogato dal Giudice Istruttore ha confermato quanto aveva dichiarato alla P.S .. ~ebbene e li ~bbia dichi~rato di avere svolto attività per il Partito Co9 murnsta perche sp1~1to_ dal bisogno di procurarsi danaro, pure il contenuto delle lettere_ da lrn dirette_ alla madre dimostrano che egli ha agito per fede comurusta e per sentimenti antinazionali. Egl i ha cercato di dare ad intendere dì essere venuto in Italia al solo scopo di consegnare il II:ateriale di propaganda allo sconosciuto di Firen7.e, ma la sua permanenza m Itali~ .per cir~a . un mese, le sue gite a Pistoia, a Modena ed a Castelfranco Emilia, quali nsultano dal taccuino sequestrato, e quella che doveva fare a Carpi, dimostrano che egli è venuto in Italia non solt~~to p~r port~re materiale di propaganda, ma anche per organizzare e d1ngere il Partito Comunista. . ~irca i ?ocum~nt_i pers_o~ali falsi, di cui fu trovato in possesso, egli ha d1ch1arato ?1averli ricevuti m Francia prima di partire e di ayerne fatto uso in Italia per nascondere le sue vere generalità. Questo fé~tto rive~te i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 489 C.P. in relazione agli art. 482 e 477 stesso Codice. •

I

•

1

Non si può ritenere che il fatto rivesta i caratteri del reato previsto dall'art. 82 · c.P. perché la formazione dei documenti falsi, sia pure col 4 suo concorso, è avvenuta all'estero. Pertanto la rubrica va modificata nel senso sopraddetto. Del Monte Abelardo. Questi fu tratto in arresto la mattina del 2:3.1932 a Modena e nella perquisizione eseguita in. c~sa. sua si rinvenne ~n m~olto contenente circolari, manifestini e manoscritti. d1 carattere_ con:umsta; tno~tre furono trovate cartoline illustrate con senni convenz10nah. Quando 11 Del Monte fu interroo-ato dalla P.S. ha dichiarato di essere stato incaricato da uno sconosciuto di organizzare il Partito Comunista, ~ di_essere st~to messo per il tramite di costui in relazione con . alcuni _emissari del Partlt~ stesso con i quali ebbe abboccamenti a Modena m seg~ito ad appuntamenti fissati a mezzo delle cartoline illustrate seq uestrategh. Ha ammesso di avere ricevuto da uno dei detti emissari stampe comuniste e di avere avuto in.carico dal Guastalli di organizzare il Partito; ed ha c~nfessato che il r" marzo avrebbe dovuto effettivamente avere in Carpi un abboccamento col Guastalli. Il Del Monte ha confermato le dichiarazioni fatte alla P.S. anche quando fu interrogato dal Giudice Istruttore . Raimondi Raimondo. Questi fu arrestato a Soliera il 2.3.1932, e la perquisizione eseo-uita nei suoi rio-uardi ha dato esito negativo. Interroo-a~ dalla P.S. ha dichiarato di non conoscere né il Del Monte né il Ganas~i, ed ha negato di avere svolto attività per l'organizzazione del Partito Comunista e per la propaganda. . Anche davanti al Giudice Istruttore si è mantenuto negativo. Sebbene dall'interrogatorio del Ganassi, reso all~ P .S.,_ risulti che qu:sti ha dichiarato di essere stato presentato dal Ra1mond1 al Del ~,foi:ile come « compagno », pure il Ganassi quando fu interrogato dal G mdICe Istruttore ha- ne<rato tale circostanza. E lo stesso tDel Monte, tanto alla P.S. quanto al Giudice Istruttore. ha dichiarato di non conoscere il Raimo.ndi . .., Queste risultanze contraddittorie lasciano il dubbio sulla responsab,lita del Raimondi in ordine ai fatti che gli sono attribuiti, e perciò deve andare assolto per insufficienza cli prove. Ganassi Bartolomeo. Arrestato a Soliera il 30.4.r932. Sottoposto ad interrogatorio ha confessato di ess_ere entrato a far parte del Partito Comunista, di avere avuto abboccamenti col Del Monte e col Malagoli) e di avere dato a quest'ultimo mani festini comunis~i. Quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha nef?to cli app~rtenere al Partito Comunista, ma ha dichiarato di avere conosciuto a Soliera un


394

TRIBUKAt.E SPECIALE PER LA DIFESA DEt.LO ST.\l'O

i~~livid_uo, di c~i .non. sa i.1 nome, il quale, dopo di _a v~rlo_ intrattenuto con d1scors1 comumst1, gh chiese se voleva leggere e dtstnbuire n1a11·f · · . f · 1 est1n1 e raccog11ere ·ond1 per soccorrere la fam io-lia di un detenuto poli(1 Che egli accettò l'incarico, ed ebbe bdal detto sconosciuto alcLtcn~· "f · · h 1 1 marn ·est1rn c e esse e passò al Malagoli al q uale diede anche incarico la raccolta di fondi. per Dalla d ichiarazione del Malagoli resa alla P.S. emero-e che il Ganassi fin dall'agosto 1931 fece propaganda comunista fra gli boperai addetti ai lavori di bonifica. ~alagoli ~~-r~ando. Qu~.sti fu _arres.tat~ a Co.rtile di Carpi il 1 4.5. 1932 . La perqu1s1z10ne esegu1(a n_e1 s~o1 n guard1 ha dato esito negativo. Int~rrogato dall,a ~.S. amm_1se d1 avere svolto attività per il Partito ~om.~sta. Co~.fesso. dt a~ere nce~uto dal Ganassi stampe sovversive per distnbm~l~, e l mcanco d1 raccogliere fondi per la fa rni o-lia di un detenuto polrt1co. b Dichiarò. di . aver: a_ccettato tal i incar~chi e di averli disimpegnati. Uguali d1ch1araz10nt fece quando fu mterrogato dal Giudice Istruttore. Rossi .~~orno. A~restato i! 9.5.1932 a Cortile di Carpi. il Perqm~llO . con esito negativo. Interrogato dalla P.S. ha dichiarato che Malagol1 gli prospettò .la necessità di organizzarsi clandestin amente, di formare delle cellule, e d1 fare propaganda allo scopo di accrescere le file del Partito Comunista. . ~~ d!chiarato inoltre c~e. verso i primi di aprile 1932 il Malagoli lo inca rico d1 _fare una sottoscr1z1one per la famiglia di un '< compa<rno » detenuto, e gli consegnò un opuscolo sovversivo intitolato « Come loftare contro il fascismo! » . Che il 29 . aprile egli consegnò lire 5 al Malagoli come suo contributo per la sottoscn z'.one a favore del compagno detenuto. 9u~ndo fu mterrog~to. dal Giudice Istruttore ha confermato quanto aveva d_1ch~arato .ali~ P.S. ms1~tendo nel dire che fu il Malagoli ad esercitare su dt lui press1orn per fargli commettere i fa tti che ha confessato. . , Bozzoli Ermete. Arrestato il 9+ 1932 a Camposanto (Modena) perché s1 e. saputo che aveva dato una copia del giornale « l'Unità» al giovAf'e fasc ista Ferrari Mario. Ques ti quando fu interrogato dalla P.S. e dal Giudice Istru ttore ha confer mato che il Bozzoli gli ha dato un giornale intitolato « l'Unità >> per leggerlo e per ~arne propa.ganda, e che ha cercato più volte d'indurlo ad entrare ne.I Partito Comunis ta, consigliandolo nello stesso tempo a re· stare nel Fascio per non destare sospetti.

PR n l A i'ARTE :

SE:STE:-;zE E~IESSF. D/\LL.-\ CO~f~IISS!Ol-iF. ISTRUTTORI.-\

395

Da questa dichiarazione del Ferrari emerge che il Bozzoli apparteneva

al Partito Comunista, faceva propaganda e si adoperava a procurare proseliti anche fra i giovan i fascisti . Da queste risultanze si possono trarre le seguenti conclusioni. Nei riguardi di Raimondi devesi dichiarare non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine ai reati ascrittigli per le ragioni avanti dette. In conseguenza devesi ordinare che egli sia scarcerato, se non detenuto per altra causa. Nei riguardi di Guastalli e di Del Monte vi sono elementi sufficienti per ritenere che essi debbano rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti, e cioè: di organi zzazione del Partito Comunista, di appartenenza e di propaganda a senso degli articoli citati in rubrica. Nei riguardi del Guas talli vi sono inoltre elementi sufficienti per ritenerlo responsabile anche di uso di documenti falsi a senso dell'art. 4.89 C.P. in relazione agli art. ~82 e 477 stesso Codice, ri1nanendo modificata in tal senso la rubrica. Nei riguardi di Ganass i e di Malagoli non vi sono clementi sufficienti per ritenerli responsabili del reato di organizzazione del Partito Comunista, e devono perciò essere prosciolti da tale capo d'accusa per insufficienza di prove. Vi sono invece prove sufficienti per ritenere il Ganassi, il Malagoli, il Rossi ed il Bozzoli responsabili dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di p ropaganda sovversiva ai sensi degli art. 270, 2 ° cpv., e 272,

P·P·, C.P.. Ritenuto che a giudicare dei reati come sopra attribuiti ai suddetti imputati è il Tribunale Speciale per la Difes a dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 4.6.1931, n. 674, e dell'art. 8 del R.D. r2.12.r926, n. 2062 per il reato commesso.

I' . Q. y [.

Visti gli art. 270, P·P· e 2" cpv., 272, p.p., 489, 482, 477 C.P. vigente; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; 378, 381 C.P.P. vigente, in parziale difformità della richiesta del P.M. dichiara:

. 1) non doversi procedere nei riguardi di Rairnondi Raimondo in ordme ai reati a lui ascritti per insufficienza di prove, ed ordina che egli sia posto in libertà se non deten uto per altra causa ;


TR!B t:l'\ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST A'J'O

2) non doversi procedere nei riguardi di Ganassi Bartolomeo e d. :ìvlalagoli Fernando in ordine al reato di organizzazione del Partito Comu~ nista per insufficienza di prove. Pronuncia l'accusa contro gli imputati Guastalli, Del Monte, Ganassi, .Malagoli, Rossi e Bozzoli, e li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per rispondere :

I) del delitto di appartenenza ad associazioni sovversive ai sensi del!'art. 270, 2 ° cpv., C.P. per avere, in epoca anteriore e fino al marzo 1932, fatto parte del Partito Comunista in Modena, Soliera, Carpi e Camposanto;

2) del delitto di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 272, p.p., C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda a mezzo di diffusione di giornali e manifestini comunisti tendenti alla instaurazione violenta della classe proletaria ed al sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti nello Stato. Guastalli e Del Monte, inoltre, del delitto di organizzazione di associazioni sovversive ai sensi dell'art. 270, p.p., C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, organizzato il P-arti to Comunista.

Il Guastalli, altresì, del delitto di uso di documenti falsi ai sensi del489 ~.P. in relazione agli art. 482 e 477 stesso Codice, per avere

l'art. fatto pure dove

uso d1 un passaporto falso, di carte d'identità e di tessera dell'O.N.D. false nel febbraio 1932 sia nell'entrare in Italia, sia nelle diverse città ha soggiornato, sino alla data del suo arresto.

Roma, 18.8.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici.

Rairnoncli, detenuto dal 2.3.1932, viene scarcerato il 19.8.1932.

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consi<Ylio il 10.rr .1932, dichiara di non doversi procedere nei confronti di: Ga~assi Bartolorneo, Malagoli Fernando, Ross1 Adorno, Bozzoh Ermete, Del Monte Abelardo e Guastalli Giovanni in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comu· nista e di propaganda del medesimo perché estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403.

PRIMA PARTE : SE STE :SZE E~lESSE ))ALLA CO~!M!SS l01'E lSTRt:'iTORlA

397

Anche il reato di cui agli art. 482 e 477 C.P . addebitato a Guastalli viene dichiarato estinto per la sopracitata amnisti~. Pertanto Bozzoli, detenuto dal 9+ r932, Ganass1, detenuto dal 30.4.1932, Rossi, detenuto dal 9.5.1932, Malagoli, detenuto dal 14.5.1932, vengono scarcerati l'u.11.1932. Per il reato di cui all'art. 270, P·P·, del C.P., addebitato a Guastalli Giovanni e Del Monte Abelardo (costituzione, in territorio di Modena, di una sezione del Partito Comunista), il P.M. ritenne opportuno disporre ulteriori accertamenti. « Dalle indagini effettuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. non è risultato nessun fatto specifico per ritenere che il Guastalli ed il Del Monte abbiano svolto attività di organizzazione; ciò è stato anche concordemente confermato dai Comandi d1 Compagnia dei Carabinieri di Bologna, Firenze e Modena >>. . Pertanto la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 178 del 22.12.1932, modificando la precedente sentenza n. uo ciel 18.8.1932, dichiara di non doversi procedere cc per insufficienza di prove » nei riguardi di Guastalli e Del Monte in ordine al reato di cui all'art. 270, p.p., C.P.. Pertanto Guastalli, detenuto dal 1°.3.1932, e Del Monte, detenuto dal 2-3-r932, vengono scarcerati il 22.12.1932.


_ _ _ _ ______ _ _ _

390

__

:.._ TRIB U:'-IAI.E SPECIALE PER L.-\ DIFESA DELLO ST,\'l'O

Reg. Gen. n. 513/1 932

PRl~I A P/\RTE : SEKTE:-:ZE BiESSI, O,\LL/\ CO~IMISSIO'.'IE ISTR\;TTORIA

399

~

SENTENZA N. 111

. La Com missione Istruttoria presso il Tribun ale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà AchilJe, Generale di Divisione;

SENTENZA N. 114

Reg. Gcn. n. 486 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Griffini Mario, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici : Griffì ni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli dell a M.V.S .N .;

ha pronunciato la seguente

ba pronunciato la seguente

SE NTE NZA

SENTENZ A

nel procedimento penale contro : Carucci Romolo, nato il 2.7.1880 a Roma, archivista del Ministero delle Finanze.

nel procedimento penale contro : Alzati Oreste, nato il 26+ 1903 a Bollate (Milano), pavi mentatore ; Figini Cesare, nato il 3.2.1910 a Bollate (Milano), operaio idraulico; Ghezzi Vittorio, nato il 23.1.1908 a Bollate (Milano), lattoniere;

I MP U TA TO

.. 1) del deli_tto previsto dall'art. 291 C.P., per avere, in Roma, il 14.8.1932, ~ilipes? pubblicamente la N azione italiana pronunciando le frasi: « Gli italiani fanno schifo. Tutti gli italiani sono farabutti >>;

2) ?ella contravvenzione prevista dall 'art. 654 C.P., per avere, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, pubblicamente g;idato : l'anarchia ».

<<

Evviva

Omissis

P. Q. ~i.

Visto l'art. 5 del R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., ordina che gli atti del procedimento contro Carucci Romolo siano rimessi al magistrato ordinario per il gi udizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni.

Rossetti Alfredo, nato iI 20.1.1909 a Boll ate (Mil ano), lucidatore di mobili; Radaelli Ambrogio, nato il 1".5.1908 a Boll ate (Milano), fabbro. Tutti - meno il Figini ed il Rossetti dal 5-7.1932.

censurati e tutti detenuti

IM PUTA TI

Il Figini Cesare ed il Ghezzi Vittorio : 1) del delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P., per avere in Bollate (Milano), anteriormente e fino al 5.7.1932, fa tto parte di una assoc iazione comunista;

2) del delitto di cui alla P·P· del citato art. 270 C.P., per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, organizzato e di retto associazioni comuniste con l'aggravante - per il solo Ghezzi - della recidiva specifica di cui all'art. 99, 1° e 2° cpv., C.P .. L'Alzati Oreste, il Rossetti Alfredo ed il Radaelli Ambrogio :

Roma, 23.8.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

r) dd delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P., per avere in Bollate (Milano), anteriormente e fino al 5.7.1932, fatto parte di una associazione comunista;


TR!BU1'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

400

PR!MA P:\RTc : SE>lTENZE E:1-!ESSE DALLA COMMISSH)NE ISTRUTTORJA

2) del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Rosso J>. Ccn l'aggravante - per l'Alzati e per il Radaelli specifica di cui alI'art. 99, I e 2° cpv., C.P ..

della recidiva

SENTENZA N. 116

Reg. Gen. n. 384 / 1932

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la di fes a dello Stato composta eia:

0

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Omissis

Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S .N . ; P. Q. :\1.

Visti gli art. di legge succitati nonché gli art. 551 e segg. C.P. Esercito; R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P .M., pronuncia l'accusa contro Alzati Oreste, Figini Cesare, Ghezzi Vittorio, Rossetti Alfredo e Radaelli Ambrogio e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere dei delitti di cui in epigrafe.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

2

nel procedimento penale contro : Gallini Carlo, nato l' n +1906 a Vigarano Mainarda (Ferrara), agronomo, detenuto dal 19.5.1932 al 9.9.1932.

Roma, 29.8.1932 - Anno X. l:\!P U TATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il ro. II . r932, dichiara di non doversi procedere in ordine ai reati loro addebitati nei confronti di Alzati Oreste, Rossetti Alfredo e Radaelli Ambrogio perché estinti per amnistia (R.D. 5. r 1.1932, n. r403). Pertanto i suddetti imputati, detenuti dal 5.7-1932, vengono scarcerati il ro.rr .1932.

Del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere offeso S.E. i.I Capo del Governo, in Mirabello (Ferrara), nell'esercizio pubblico denommato « Bar Italia)>, il giorno r9.5. r932.

Omissis

P. Q, M.

Con la sopracitata sentenza viene dichiarato estinto, per l'amnistia cli cui sopra, anche il reato di cui all'art. 270, 2 ° cpv., C.P., addebitato a Figini Cesare e Ghezzi Vittorio. · Per il reato di cui all'art. 270, p.p., C.P., ascritto ai suddetti imputati, la Commissione Istruttoria dichiara - a seguito di ulteriori indagini effettuate dall 'Uffìcio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. - , con sentenza n. 159 ciel 29.1r.1932, di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove. Pertanto il Figini e il Ghezzi, detenuti dal 5.7.1932, vengono scarcerati

Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, ~- 313, su. confonn~ richiesta del P.M. dichiara che non vi è luo<ro a procedimento ne1 confronti di Gallini Carlo, in ordine al delitto ascrittogli, per insufficienza di indizi ed ordina che lo stesso sia immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 9.9.1932 - Anno X.

il 29.1r.r932. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota . - Per tutti gli imputati vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )J, pag. 52r. 26. -

u.s.


402

TRIBU:-.ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 450/ 1932

SENTENZA N. ll S

PRIMA PARTE : SE~TE1'ZE E~iESSE OALLA CO~lMISSIO~E lSTRl: TTORl.\

Doni Ruggero, nato il 21.2.1913 a Prato (Firenze), attaccafìli; Rindi Corrado, nato il 27.5.1912 a Prato (Firenze), filatore;

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni·

'

Giudici : Griffini Mario, De Ros.is Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.., ha pronunciato la seguente

Brachi Bruno, n ato il 1".7. 1900 a Prato (Firenze), tessitore; Signorini Dino, nato il 26.11.1908 a Montale (Pistoia), calzolaio; Innocenti Rolando, nato il 20.6.1905 a Prato (Firenze), tessitore; Fratini Vasco, nato il 26.2.1901 a Prato (Firenze), tessitore; Troni Cesare, nato il 2r.2.1902 a Prato (Firenze), tessitore ; Paoli Dante, nato il 18.8.1908 a Prato (Firenze), impiegato;

SENTENZA

Torricini Alberto, nato il 9.3.1906 a Prato (Firenze), impiegato ; Fedi Mazzino, nato il 19+1912 a Pistoia, bracciante:

nel procedimen to penale contro: ~runetti Bruno, nato il 19.8.1915 a Prato (Firenze), classificatore di stracci; Bartolozzi Attilio, nato il 30.6.1906 a Montemurlo (Firenze), tessitore: Ponzecchi Rolando, nato 1'8.12.1912 a Prato (Firenze), tessitore ; Bianchi Valentino, n ato il 26-4-1912 a Prato (Firenze), tessitore; Innocenti Alberto, nato il 28.7.1913 a Montale (Pistoia), tessitore ; Meoni Paleario, nato il 3.4.1908 a Castiglion Fiorentino (Arezzo), cardatore;

Pierallini Rolando, nato il 16.5.ryo9 a Prato (Firenze), cameriere ; Brunetti Leonida, nato il 6.10.1887 ad Arezzo, meccanico; Berti Umberto, nato il 5.8.1905 a Prato (Firenze), cardatore; Brizzi Sila, nato il 20.r.1 895 a Vaiano (Firenze), iamno ; Consorti Ugo, nato il 19.1.1902 a Vaiano (Firenze), tessitore; Innocenti Gino, nato l'n.3.1893 a Vaiano (Firenze), tessitore; Ferri Carlo, nato il 2. 1r. r905 a Vaiano (Firenze), meccanico; Innocenti Elio, nato il 13.7-1906 a Cantagallo (Firenze), filatore;

Mattei Vittorio, nato il 27.12.1894 a Prato (Firenze), tessitore ;

Righetti Raffaello, nato il 16.7.1 907 a Usel la (Firenze), follatore;

Salimbeni Loris, n ato il 6.8. r9r4 a Prato (Firenze), tessitore;

Lascialfare Aldo, nato il 9.n. 1914 a Can tagallo (Firenze), tessitore;

Cosparsi Giuliano, nato il 16.8.1912 a Prato (Firenze), tessitore ;

Targetti Giulio, nato il r~.12.1906 a Vaiano (Firenze), tessitore;

Armanini Marino, n ato il 6.2. 19o6 a Cannignano (Firenze), tessitore;

Tognarelli Ermanno, nato il 27.3.1905 a L uicciana (Firenze), fila tore.

Parrini Vilmer, nato il 18.2. r904 a Tizzana (Pistoia), muratore ; Magni Marcello, nato il 16. 7. r910 a Prato (Firenze), tessitore ;

IMP UTA TI

Baldasseroni Antonio, nato 1'8.8.1909 a Prato (Firenze), tessitore; Franchi Bruno, nato il 2r.10. r9r3 a Prato (Firenze), tessitore; Betti Dino, nato il 12. r. 19n a Borgo San Lorenzo (Firenze), tessitore; Bessi Adelmo, nato il 20.6.1909 a Montale (Pistoia), cardatore ; Bardazzi Armando, nato il 25.6.19r3 a Prato (Firenze), falegname :

1) Brunetti Bruno, Bartolozzi Attilio, Ponzecchi Rolando, Bianchi Valentino, Innocenti Alberto, Meoni Paleario, Mattei Vittorio, Salimbeni Loris, Cosparsi Giuliano, Parrini Vilmer, Magni Marcello, Baldasseroni Antonio, Franchi Bruno, Betti Dino, Bessi Adelmo, Bardazzi Armando, Doni Ruggero, Rindi Corrado, Brachi Bruno, Signor ini Dino, Innocen ti Rolando, Fratini Vasco, Troni Cesare, Paoli Dante, T orricini Alberto, Fedi Mazzino,


TRIBUN,\LE SPECIALt

PRIMA PARTE : SE);TEKZE E11ESSE D AI.LA COM1l!SS10NE ISTRUTTORIA

PER LI D I FESA DELLO S'l'A'l'O

Pierallini Rolando e Consorti Ugo, del delitto di cui agli art ·) e ·?" cp C I) . , e • -70, P·P· . - . v., ~ e 272? P·P·, .. , per avere ll1 Prato di Toscana costituit il Partlto Lomurnsta, l?er avervi appartenuto e per aver fatto propa_ favore del d:tto Partito; per il Pierallini sino al 22.6.IQ~2 e per ~ smo al 14 apnle stesso anno. .,~ - t, tn

b) della contravvenzione di cui agli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e R.D.~. 21.6.1928, n. 710 sulle CC. GG., per non aver pagato la relativa 3 tassa per il passaporto.

2) ~rm~mini M~rino, Brunetti ~eoni_da, ~erti Umberto, Brizzi Sila lnnocenl1 Gino, Fern Carlo, Tnnocent1 Eho, R1o·hetti Raffaello Lasct'alf ' Ald 0 T -· G. 1· ,.,., . t> , • are , • argetLl m 10 e 1 ognarelli Ermanno del delitto di cu1· all'a t 2" CD . . ~ . > • r , 270, cpv., ~-1 ., per ~vere m P1_aLO eh Toscana, antenormente al r 4.4.1932 appartenuto al Partito Comumsta. '

cati (art. 482 in relazione all'art. 477 C.P.), accertato in Terni il 22.6.1932;

o;r:~(i°

8) Pierallini Rolando, inoltre: a) del delitto di falso in passaporti, cane di identità ed altri certifib) dei reati di cui all'art. 158, p.p., T.U. legge di P.S. 18.6.r93r, n. 773, ed all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e tabella annessa, per avere nell'agosto 1931 espatriato, per motivo politico, senza passaporto o altro documento equipollente, e senza aver pagato la tassa sui passaporti.

. 3) Br~netti ~r~1~0, Ponze_cchi Rolando e Bardazzi Armando, inoltre, del reato prevtst? dctll _ar t. 697_ C.P. per avere omesso la denuncia all'Autorità del!~ detenz101:e d1 una pistola presso le rispettive abitazioni. Il Ponzecchi ed 11 Bardazz1, altresì, di omessa denuncia di munizioni per la pistola che detenevano.

Omissis

P. Q. ~1.

4) Bianchi Valentino, inoltre: ~) del reato dJ cui _all'art. 697, p.p., C.P. per avere omesso la denuncia della detenz10ne d1 una pistola; . b) de~ reato_ previsto dall'art. 699, P·P· e 2" cpv., per avere, senza h~enza dell Autonta, portato di notte, fuori dalla propria abitazione, la pistola suddetta; e) della contravvenzione di cui all'art. 9 legge tributaria 30. r2.r923, n. 327~ per avere omesso il pagamento della tassa di licenza per il porto della pistola. . 5) !"fattei Vittorio, Brachi Bruno e Troni Cesare, inoltre del reato di cui agli ar:. r58, p.p., T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 77;, e rro C.P. per_ ~vere, m_ ~rato, concorso a far espatriare clandestinamente ed a scopo poht1eo T orncmi Alberto. ·

Visti gli art. 270, 272, 697, 699, 378 e 482, in relazione agli art. 477, rro e r50 C.P.; 158 vigente legge di P.S.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 88 C.P.P.; 421, 507 e segg. C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in conformità delle richieste del P.M., dichiara di non doversi procedere nei riguardi di Innocenti Elio essendo estinto il reato per la morte del reo (r ). Ordina la sospensione del procedimento nei riguardi di Mattei Vittorio. Dichiara che non vi è luogo a procedimento per insufficienza di indizi d~ reità in ordine a tutte le imputazioni loro ascritte nei riguardi di Armanmi Marino, Brunetti Leoni.da, Berti Umberto, Brizzi Sila, Innocenti Gino, Ferri Carlo, Righetti Raffaello, Targctti Giulio e Tognarclli Ermanno ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa . Dichiara che non vi è luogo a procedimento per insufficienza di indizi in ordine al solo delitto di costituzione di associazione sovversiva nei confronti di: Bartolozzi Attilio, Ponzecchi Rolando, Bianchi Valentino, Innoce~ti Alberto, Meoni Paleario, Salimbeni Loris , Cosparsi Giuliano, Parrini V1lmer, Magni Marcello, Baldasseroni Antonio, Franchi Bruno, Betti Dino, .

. . 6) .Innocenti ~olando, i°:oltre, _del reato di cui all'art. 378 C.P. per a_veie, m Prato, amtato Lond1 Aladmo e Vezzosi Consuelo a sottrarsi alle ncerche dell'Autorità di P.S.. , 7) Torricini Alberto e Fedi Mazzino, inoltre: . a) d~l de~itto di cui all_'art. 158, p.p., legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, ~er a,,ere espatn~t_o, _clandestmamente ed a scopo politico, nell'anno 1932 :)enza essere muniti eh regolare passaporto od altro documento equipollente;

(r) Deceduto il 4.8.1932, per suicidio, nel Carcere d i Regina Coeli in Roma: detenuto dal 27.4.1932.


406

TRIBUNALE SPECIALE PER LA D I FESA DELLO STATO

Bessi Adelmo, Doni Ruggero, Rindi Corrado, Signorini Dino, Innocenti Rolando, Consorti Ugo, Bardazzi Armando ; il Bardazzi anche all'imputazione di propaganda. Pronuncia l'accusa contro: r) Brunetti Bruno, Brachi Bruno, Fratini Vasco, Troni Cesare, Paoli Dante, Torricini Alberto, Fedi Mazzino, Pierallini Rolando e Lascialfare Aldo e li rinvia al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati a ciascuno di essi ascritti come in rubrica, e in Brunetti Bruno, ancora, per i reati di porto di rivoltella senza licenza e senza aver pagato la lassa relativa; 2) Bartolozzi Attilio, Ponzecchi Rolando, Bianchi Valentino, Innocenti Alberto, Meoni Palcario, Salimbeni Loris, Cosparsi Giuliano, Parrini Vilmer, Magni Marcello, Baldasseroni Antonio, Franchi Bruno, Betti Dino, Bessi Adelmo, Doni Ruggero , Rindi Corrado, Signorini Dino, Innocenti Rolando e Consorti Ugo per rispondere dei reati di appartenenza e propaganda, e Bardazzi Armando per il reato di appartenenza a ciascuno di essi ascritti come in rubrica, e Ponzecch i Rolando, Bianc hi Valentino e Bardazzi Arrnémdo, inoltre, per le contravvenzioni a ciascuno di essi attribui te come alla rubrica stessa, e Innocenti Rol ando anche per il rubricato favoreggiamento; 3) Innocenti Alberto, Meoni Palcario, Salimbeni Loris e Cosparsi Giuliano anche per rispondere dei reati di porto di rivoltella senza licenza e senza aver pagato la tassa relativa, nonché di omessa denuncia deJI 'arma suddetta. Fa in timazione ai latitanti Fratini Vasco, Troni Cesare, Paoli Dante, Torricini Alberto e Fedi Mazzino di costitui~si entro cinque giorni dalla notifica della presente, diffidandoli che altri menti saranno giudicati in contumacia. Roma, 13.9.1932 - An no X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Pertanto Brunetti Leonida, detenuto dal 15.r.1932, Brizzi e Ferri, d~tenuti dal 19.4.1932, Armanini, detenuto dal 20.4.1932 e Innocenti. Berti: Righetti, Targetti e Tognarelli, detenuti dal 27-4-1932, ve ngono scarcerati il 13.9.1932. Per tutti gli altri imputati, per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa, il T.S.D.S., con sentenza emessa in carnera di consi-

. 1·eNzE EMI\SSE Dt\LI.A COMMISSIOKE ISTRUTTORIA PRIMA PARTE : SE"·' ~

ha dichiarato estinti per l'amnistia - di .cui al R.D. tutti i reati loro addebitati, con l'esclusione del solo 5·1t ~stf:1zione del Partito Comunista di cui all 'art. 2 7o, P·P·, C.P .. de Jt~ ~ 1] suddetto reato, addebitato a Brunetti Bruno, Brachi ~runo, ~ra. Ver T oni Ccs-ue Paoli Dante Torricini Alberto, Fedi Mazzmo , tim asco, r ·' ' . . : · d" sporre Pierallini Rolando e Mattci V1ttono, il P.M. ritenne opportuno i ulteriori accertamenti. .

.

1 1

2

gho il 9.1 . 93 ;3 193

J.'

Dalle nuove indagini , compiute dall'~f_fi~io di Polizia Giudiziari ? ~cl T.S.D.S., sussistono concreti dubbi sull'att1v1ta da loro svolta per costltmre il Partito Comunista. . _ ., Pertanto la Commissione Istru ttona, con sentenza n. I17 del_20_. 1-· 193~: modificando la precedente sentenza n. IJ8 del 13.9.1~32, ha di_chia_rato ~ i doversi procedere per insuf fìcienza di prove n nei confronti dei sopra« non . d. . Il' Cp specificati imputati in ordine al delitto 1 cm a art. 2 7°, P·P· , · ·· Per effetto delle decisioni emesse con la suddetta sentenza, Bru~ett! Bruno detenuto dal 15.4.1932, Brachi Bruno, detenuto dal 22.5.1932 , Mctttet Vittorio, detenuto dal 15+ 1932, Picrallini Rolando, cletenut~ ?al 22 .6. 1 932, e Troni Cesare, detenuto dal 24.11.1932, vengono scarcerati ti 2 0. 12· 1 932· Con la sopracitata sentenza viene anch~ d(spost~ l_a revoca del :11andato di cattura emesso il 23 .7. r932 nei confront1 d1 Fratm1 Vasco, Paoh Dante, Torricini Alberto e Fedi Mazzino .


PRIM A P,\RTE :

TRIBUNAI.E SPECIALE ['F.R Lo\ 11Jl'ES,\ DELLO ST,\TO

Reg. G cn. n. 464/1932

SENTENZA N. 120

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

SENTENZE HIESSE OALLA COM~l!SSIONE 1s1·1w_·n _oR_1A _ __

_

40_9

·useppe e lo rinvi a al giudizio di questo Tribunale Speciale perché Croce Gl . . . . · · · 1· · nda di tutti 1 reati m rubrica ascntt1g 1. risp<> Roma, 13.9.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Griffìn i Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli dell a M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Croce Giuseppe, nato il 20.8. r908 a Milano, tipografo.

I MPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 270, 2 u cpv. , C .P. per avere, nel giugno 1932 e antecedentemente, in Italia e all'estero, partecipato ad una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre (Partito Comunista Italiano);

2) del delitto di cui all'art. 482 in relazione all'art. 477 C .P. per avere, in luogo ed epoca imprecisati, ma quest'ultima prossima alla data sopra indicata, contraffatto carte di identità, passaporti e tessere varie ; 3) del reato di cui all'art. 160, p.p., T.U. leggi di P.S. del 1926, per essere neJl.'ottobre del 1930 espatriato per motivo politico, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente e relativa contravvcn· zione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, della legge sulle CC. GG. in relazione all'art. 35 dell'annessa tariffa.

Omissis

l'. Q . :\.f.

Visti gli art. succitati nonché gli art. 3 legge 4.6.193 :, n. 674, e

2

R.D.

13-3.1927, n. 313, su conforme ri chiesta del P.M., pronuncia l'accusa contro

Il T.S.D.S. , con sentenza emessa in camera di co°:siglio_ il 10. r ! ·1~32, dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.n .19;32, n. 1403) 1 ~eat1 addeb1tat1 al Croce che - detenuto dal 15.6.1932 - viene scarcerato 11 10.n.1932.


410

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 354 / 1932

PRIMA i'ARTE: SEKTENZE EMESSE DALLA COMMISS!OKE ISTRl.:TTORIA

SENTENZA N. 12!

Omissis

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

P. Q. M.

Presidente: Muscarà Ach ille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·

'

Giudici: Griffìni Mario, De Rosis G iuseppe, Consoli del la M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro :

411

Visti gli art. 270, p.p., e 2 " cpv., 272, p.p., 282, 489, 482 e 477 C.P. igente· 3 lego-e 4.6.1931, n. 674; 8 R.D. r2.r2.1926, n. 2062; .2 R.D. V , b d' L • 1 13-3-1 927, _n. 31~; 378. e 381 C_.P.P. vi&ei:ite, . icn1ara non uogo a procedere nei riguardi degli 1mputat1 Brocch1m Ru:al~lo, G?ffì 0~rcello ~ Ferdeghini Antonio in o~cli~e ai rea~i ~ ioro _a~cntt1 per. ms~ffìc1~nza d1 pr?ve ed ordina che essi stano lasc1at1 defìn1t1vamente m hberta; pronuncia l';ccusa contro Premoli Alfredo , Rossi Silvio e Marini Lidamo e, modificando in parte la rubrica, li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, per rispondere:

Premoli Alfredo, nato il 15.7.1908 a Milano, cameriere; Rossi Silvio, nato il 20.7.1907 a La Spezia, operaio; Brocchini R inaldo, nato il 26.5.1900 a Massarosa (Lucca), meccanico; Goffi Marcello, nato il r5. r. r903 a La Spezia, elettricista ; Ma_rini Lidamo, nato il 5.4.1907 a Santo Stefano di Magra (La Spezia), meccamco; Ferdeghini Antonio, nato il 6.r1.r888 a Vezzano Ligure (La Spezia), autista.

Tutti:

r) del delitto cli oraanizzazione di associazioni sovversive previsto e punito dall'art. 270, p.p.,° C.P. vigente per avere_, in corr~ità fn~ loro _in epoca anteriore e sino all'aprile 1932 in La Spezia, orgamzzato 11 Partito Comunista; 2) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive previs~o e punito dall'art. 270, 2 " cpv., C.P. vigente per avere, nelle suddette orcostanze di tempo e di luogo, fatto parte del Partito Comunista; 3) del delitto cli propaganda sovversiva _previsto e p~nit~ dall'art. 272,

P·P·, C.P. vigente per avere, nelle stesse circostanze dt cui. sopra,_ fatto I MPUTATI

Dei delitti previsti e p~miti dal!'art. 270, p.p. , e 2 '' cpv. e art. 272, p.p., ~er avere a . La Spezia, anter10rmente e fino ali ' aprile 1932, costituito 11_ Partito Comumsta, per averne fa tto parte e svolto propaganda a favore eh esso. Il Premoli , inoltre:

~y.,

1) del delitto di cui all'art. 4.82 in relazione all'art. 477 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, con tra ffatto la carta di identità;

d!

. 2) ~el ?elitto cui all'art. 282 C.~. per avere, in giorno impreCJsato dell apnle 1932 m Sarzana, a proposito della morte del Comm. Arnaldo Mussolini, offeso il Capo del Governo con le parole: « Era meglio che fosse morto quella carogna del fratel lo ».

propaganda sovversiva mediante diffusione di stampe tendenti_ alla mstau~ razione violenta della classe proletaria ed al sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato. Il Premoli, inoltre:

1) del delitto cli uso di documenti falsi previsto e punito dall'art. 4~9 C.P. vioente in relazione aoli art. 477 e 482 stesso Codice, per aver_e m La Spe~ia, nell'aprile 1932, fatto uso di una cart~ di identità falsa esibendola nell' Albern·o del G iappone dove prese allogg10; b

2) del dall'art. 282 le 1932, nel del Comm.

- -

-

delitto di offese a S.E . il Capo ciel. Gove~no pre_visto e P;1nit? C.P. vigente per avere detto in g10rno 1mpre~1sato de11 apnCarcere di Sarzana, a Zanchi Pietro a proposito della morte Arnaldo Mussolini: <t Era meglio che fosse morto q uella ca-

'


412

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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA UIFESA DELLO STATO

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rogna del fratello )J , riferendosi con tali parole alla persona di S.E. il Capo del Governo Benito Mussolini. Roma, 13.9.1932 - Anno X.

PRIMA P:\RTE :

SE:,ITENZE E:\IESSE D.\l.LA CO~L\l!SSIOKE ISTRt;TTOR!A

SENTENZA N . 125

Reg, Gen. n. 452/ 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

N ota. - Brocchini, detenuto dal 7+ 1932, Goffi, detenuto dal 14.4.1932 e Federghini, detenuto dal 2r.4. 1932, vennero scarcerati dal Giudice Istruttore il 23.8. r932.

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero; Git-tdici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente S ENTEN ZA

La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 27 del 7.4.1933, ha dichiarato di:

a) non doversi procedere nei confronti degli imputati Premoli Alfredo, Rossi Silvio e Marini Lidamo, in ordine al delitto di organizzazione di associazioni sovversive a loro addebitato, per << insufficienza di prove)); b) non doversi procedere, nei confronti degli stessi imputati, in ordine ai delitti di partecipazione ad associazioni sovversive e di propaganda sovversiva e nei confronti del Premoli anche in ordine ai delitti di uso di documenti falsi e di offesa a S.E. il Capo del Governo, perché estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403.

nel procedimento penale contro: Serranti Vittorio, nato il 3.8.1902 a Ficulle (Terni), operaio , detenuto dal 9.6.1932 al 27.9.1932. IMP UTAT O

· d a\l' art. 290, cpv., · C · P ·, per avere , in Ficulle , il Del reato previsto _ 6.7.1932, pubbliéamente vilipeso le Forze Armate dello _Stato (M.V.S.N.)_ con \e parole; « Io me ne frego della Milizia ~orestal~; _d1 essa me ne schifo e le vado sempre in c ... ; sono una massa di becchini ».

Pertanto Premoli Alfredo, detenuto dal 6+ 1932, Rossi Silvio, detenuto dal 7+1932, e Marini Lidamo, detenuto dal 2r + r932, vengono scarcerati

Omissis

il 7+ 1 933·

p, Q. ~-

Visti ed applicati gli art. 395 - 37~ C.P._P.c.; 2 R.D . . 13.3. 1 92 7, n~ 3 13· su conforme richiesta del P.M., dich iara eh non doversi pr~cedc'.e con_tro il Serranti, per insufficienza di prove, in ordine al reato ascnttogli. Ordi~a che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 27.9.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

'


TRIBUNALE Sl>ECltlLE PER !.,\

DIFESA DEI.LO ST,\'rO

Reg. Gen. n. 362/1932

SENTENZA N. 126

PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA COMM ISSIONE lSTRU'f'fORI ,\

Teli Giovanni, nato il 2.7.1904 a Lecco (Como), operaio; Bongini Augusto, nato il 24.10.1900 a Volterra (Pisa), alabastraio;

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Melani Alberto, nato il 12.3.1898 a Iolo San Pietro (Firenze), assistente meccanico; Aga~zi Paolo, nato l'u.8.1896 a Cornedo (Vicenza), rappresentante di commercio; Carboni Gilberto, nato il 17.9.1898 a Villarotta (Reggio Emilia), operaio; Invernizzi Gaetano, nato l'n.10.1899 ad Acquate (Como), tappezziere.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Frausin Luigi, nato il 2r.6. 1898 a Muggia (Trieste), carpentiere in ferro; Succio Carmelina, nata il 27-5.1901 a Santhià (Vercelli), casalinga; Macchia Umberto, nato il 6.10.1904 a Bologna, lavoran te in legno ; Oliva Ernesto, nato il 30.u.1896 a Pordenone (Udine), muratore; Marcucci Cesare, nato il 23.9.1906 a Falerone (Ascoli Piceno), studente universitario; Mazzoleni Virginio, nato il 27.2.1897 a Introbio (Como), commesso viaggiatore in tessuti; Bianchi Bruno, nato il 2. r. 1900 a Milano, meccanico; Maffezzoni Omobono, nato il 1°.5. 1908 a Ponte di Legno (Brescia), impiegato ; Angelini Clodomiro, nato il 9.10.1906 a Firenze, operaio;

IMPUTATI

Tutti: del delitto previsto dagli art. 270, P·P· e 2° cpv., e 272 C.P., per avere costituito il Partito Comunista, partecipandovi e facendone propaganda. Il Frausin' la Succio,, l'Oliva,, il Macchia ed il Marcucci, inoltre: del delitto previsto dall'art. 482 C.P., per avere fals ificato certificati ed autorizzazioni amministrative (passaporti e carte di identità). Frausin Luigi, Oliva Ernesto e Marcucci Cesare, infine: a) del reato previsto e puni to dall'art. 158, p.p ., della legge di P .S. 18.6.r93r, n. 773, per avere espatriato clandestinamente per motivo politico, il primo nel r926 e successivamente gli altri due nel 1931; b) del reato di cui all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n . 3279, in relazione all'art. r della legge 26.2.1931 , n . 315, per omesso pagamento della tassa sulle CC. GG .. Reati commessi in Milano, Bologna ed altre città dell'Italia Settentrionale dal r931 al marzo 1932.

Bertolotti Giuseppe, nato il 4.2.1909 a Milano, pellettiere; Rancati Giuseppe, nato il 12.3.1909 a Milano, meccanico; Volpi Pietro, nato il 24.2.1888 a Bornasco (Pavia), meccanico; Ciceri Pietro, nato il 25.2. 1892 a Lecco (Como), tornitore meccanico;

Il Macchia, inoltre, del delitto previsto e punito dall'art. r6o, p.p., della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, per essere da Bologna, ~el mese di luglio 1930, per motivo politico espatriato recando~i in Franc1a senza essere munito di passaporto o di altro documento eqmpollente.

Castagna Andrea, nato il r8.5.r904 a Civate (Como), meccanico; Milani Paolo, nato il 13.9.1904 a Lecco (Como), calderaio; Orsatti Luigi , nato il 26. rr . 1899 a Castello di Bri anza (Como), meccanico;

Il Marcucci, infine, del deli tto di diserzione con passaggio all'estero per non avere risposto alla chiamata alle anni il 2+ 1932 perché espatriato senza regolare passaporto (art. r39 - 152 C.P. Esercito).


TRIBUNALE Sl'EC!ALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

I N CAMERA DI CONS IGL IO

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PRIMA PART E; SEKTE :--ZE EMESSE DALL,\ CO~lMISSION E ISTR UTT() Rl.\

Omissis

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede: P. Q. M.

r) si dichiari non doversi procedere per non aver com messo il fatto in ordine alla imputazione di cui all'art. 270, p.p., C.P., nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Frausin, Succio, Macchia, Oliva, Marcucci ed Invernizzi;

2) si dichiari non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine a tutte le altre imputazioni nei confronti di Bianchi, Volpi, Orsatti, Teli e Melani, ordinando la loro immediata scarcerazione; 3) si dichiari non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato in ordine al delitto di diserzione nei confronti di Marcucci; 4) si ordini il rinvio a giudizio, modificando parzialmente la rubrica, e ritenendo assorbita la precedente sentenza in data 14.7.1931, nella parte riguardante l'Oliva, dei nominati Frausin, Succio, Macchia, Oliva, Marcucci, Mazzoleni, Maffezzoni, Angelini, Bertolotti, Rancati, Ciceri, Castagna, Carboni ed Invernizzi, per rispondere: Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270, 2° cpv, C.P.; b) del delitto di cui all'art. 272, P·P· , C.P.. II Frausin, la Succio, il Macchia, l'Oliva, il Marcucci, il Mazzoleni e l'Invernizzi, anche: e) del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P..

Visti o-li art. 270, p.p., e 2" cpv.; 272, p.p.; 489 in relazione agli art. 32 e 477 C.P.; r58, p.p., legge di P.S. 18.6.1931 , n. 773; 9 R.D. 30.12.1923, 4 n. 3279; 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710; r legge 26.2.1931: ~- 315; 507 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 378 e 381 C.P.P., diduara: a) chiusa l'istruttoria; b) non doversi procedere nei riguar?i degli it~putati Bia.nchi ~runo: Volpi Pietro, Orsatti Luigi, Teli Giovan111 e Melam. Alberto, ~n .ordme a~ reati a loro ascritti per insufficienza di prove, ed ordma che essi siano pos ti in libertà se non detenuti per altra causa;

e) non doversi procedere nei riguardi de.gli .imputa~i ~1affezz~ni, Angelini, Bertolotti, Rancati, ~iceri, ~asta~na, M1larn, ~ongm1, A~azz1 e C~rboni, in ordine al reato d1 orgamzzaz10ne del Partito Comumsta, per insufficienza di prove; d) non doversi procedere nei riguardi dell'imputato Marcucci, in ordine al reato di diserzione, perché il fatto non costituisce reato. Pronuncia l'accusa contro gli imputati Frausin, Succio, M~~cch!a, ?liva, Marcucci, Mazzolcni, Maffezzoni, Angelini, Bertolot:i, ~ancatt, ~icen, C_astagna, Milani, Bongini, Agazzi, Carboni ed Invcrmzz1 ~, mod1ficand? 111 parte la rubrica, li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, per rispondere: r) Tutti :

Il Frausin, la Succio, il Macchia ed il Marcucci, inoltre:

d) del delitto di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli art. 482 e 477 stesso Codice;

e) del reato previsto e punito dall'art. 158 della legge cli P .S. 18.6.193~, n. 773, per essere espatriati clandestinamente a scopo politico il 1" nel dicembre 1926 e successivamente, il 2 ° nel giugno 1930, il 3° nell'aprile r93r ed il 4° nel marzo 1931; /) ciel reato cli cui all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. r della legge 26.2.1931, n. 315, per essere espatriati nelle anzidette circostanze senza pagare la relativa tassa di passaporto. Intima ai latitanti Carboni ed Invernizzi di costituirsi nel termine cli IO g1or111 altrimenti saranno giudicati in contumacia.

a) del delitto di appartenenza ad associazioni sovversive pr~visto... e punito dall'art. 270, 2° cpv ., C.P. per avere fatt~ par.te del Partito C~munista in epoca anteriore e fino. al n_1a~zo 1932 m Milano, Bologna, Firenze, Genova, Pordenone, Venezia Gmha ed altrove; b) del delitto di propaganda sovversiva previsto e punito. dall'art. 272, p.p., C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e d1. luogo, fatto propaganda verbale e mediante diffusione di .stampe comurn~te tende1:iti alla instaurazione violenta della classe proletaria ed al sovvertimento VIOiento degli ordinamenti politici, econon1ici e sociali dello Stato.

2) Frausin, Succio, Macchia, Oliva, Marcucci, Mazzoleni ed Invernizzi, anche, del delitto di organizzazione cli associazioni sovversive previsto 7, -

2

u.s.


TRIB Ul\,\LE SPECIALE PER LA D IFESA DliLl.0 STATO

PRIMA PARTE :

SE:STEKZE E~!ESSE 01\1.L/\ C0 ~1M lSSI0:SE JSTI\IJ1fORJ,\

e punito dall'art. 270, p.p., C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, organizzato il Partito Comunista.

_ Bongini Augusto, detenuto dal 3.4.1932 ;

3) Frausin, Succio, Macchia, Oliva e Marcucci, inoltre, del delitto di uso di documenti falsi previsto e punito dall'art. 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice per avere, sempre nelle suddette circostanze

_ Milani Paolo, detenuto dal 2.3.1932;

di tempo e di luogo, fatto uso cli falso passaporto e di false carte di identità.

4) Frausin, Macchia, Oliva e Marcucci, altresì, del delitto di espatrio clan destino per movente politico previsto e punito dall'art. t58, p.p., legge di P.S. 18.6.1931 , n. 773, per essere espatri ati senza regolare passaporto od altro documento equipollente e per movente politico; il Frausin, nel dicembre 1926 ed anche in epoca successiva, il Macchia nel giugno 1930, l'Oliva nell'aprile 1931 ed il Marcucci nel marzo 1931. 5) Frausin, Macchia, Oliva e Marcucci, infine, della contravvenzione per mancato pagamento della tassa prescritta per i passaporti ; e cioè, il Frausin ed il Macchia ai sensi degli art. 3 R.D. 21.6.1928, n. 1710, e 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; l'Oliva ed il Marcucci ai sensi degli art. 1 legge 26.2.1931, n. 315, e 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279. Dichiara annullata la sentenza contumaciale pronunciata da questa Commissione Istruttoria in data 14.7. t931 nei riguardi di Oliva Ernesto e sostituita dalla presente sentenza. Intima ai latitanti Carboni ed Invern izzi di costituirsi nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza con diffida che, in caso contrario, saranno giudicati in contumacia. Roma, 3.10.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Orsatti, detenuto dal 23.3. 1932, Teli, detenuto dal 24.3.1932, Mdarù, detenuto dal 15-4-1932, Volpi, detenuto dal 24+ 1932, e Bianchi, detenuto dal 13.5.1932, vengono scarcerati il 3.10.1932. Il T.S.D.S_., con sentenza emessa in camera di consiglio il 10.11.J932~ dichiara di non doversi procedere nei confronti dei sottoelencati imputati in ordine ai reati loro addebitati perché estinti per amnistia (R.D. 5.u.1932 , n. 1403) :

_ Agazzi Paolo, detenuto dal 21.7.1932; _ Maffezzoni Omobono, detenuto dal r3.3.1932 ; _ Ano-elini Clodomiro e Rancati Giuseppe, detenuti dal 22.3.1932; I:>

_ Bertolotti Giuseppe, detenuto dal 23.3.1932; _ Ciceri Pietro e Castagna Andrea, detenuti dal 24.3.193 2 , che vengono scarcerati il 10. n. 1932. Con la sopracitata sentem:a i1 T. S.D .S. revoca, ·mo lt re, il mandato di cattura emesso nei confronti del latitante Carboni Gilberto. Per il latitante Invernizzi Gaetano vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1937 » : sentenza Tribunale n. 25 del 22.5.1937. Nota. _ Per Frausi n Luigi. Succio Carmelina e Oliva Ernesto_(d~te1:1u.ti dal 12. .19 2), Marcucci Cesare (detenuto dal 13.3.1932), Mazzolem Virg10 1~ 3 3 (detenuto dal 19.3.1932) e Macchia Umberto (detenuto dal 20-3.1932) vedi · · · emesse d aI T .S .D .S. nel 1933 » ·· sentenza Tribunale del 20.9.1933. « Dec1S1om

Per Marcucci Cesare vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 1074. Per Oliva Ernesto vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel pag. 459·

193 1 »,


420

TRIBUJ'-Al.E SPECIALE l'ER LA Oll'ESA DE LLO STATO

Reg. Gen. n. 376/ 1932

SENTENZA K. 127

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo·

--

PRIMA P,\RTE: SE:-.:TENZE f. ~IESSE DALLA C'.OM~!I SSIONE ISTRt:TTORIA

421

Collu Francesco, nato 1'8+ 1904 a San Gavino Monreale (Cagliari),

muratore; Bugatti Armando, nato il 23.5.1901 a Briga (Novara), manovale metallurgico; Patrone Angelo, nato il 29.1.1907 a Voltri (Genova), muratore; Scola Nicola, nato il 16.5.1895 a Napoli, tornitore meccanjco.

'

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; IMPUTAT I

ha pronunciato la seguente SENTEN Z A

nel procedimento penale contro: Gualco Martino, nato il 15-4-1896 a Montaldeo (Alessandria), tramviere; A_lpa Romildo, nato il 27.10.1901 a Spinetta Marengo (Alessandria), tramv1ere; Fichera Carmelo, nato il 1°.r. r907 ad Acireale (Catania), ingegnere; Scarparo Publio, nato il 17.6. r903 a Monselice (Padova), tornitore meccanico; ~c_vegni Italo, nato il 20. r. 1909 a Rivarolo Ligure (Genova), montatore elettricista; Macagno Lorenzo, nato il 26.2.1902 a Rivarolo Ligure (Genova), elettricista; Gi~li ani Roberto, nato il ro.2. 1902 a Migliarino (Ferrara), tornitore meccamco;

Tutti : dei delitti di cui ao-li art. 270, P·P· e 2" cpv., e 272 C.P., per avere in Genova, sin? all'aprile - _maggio 1932, costituito il Partito Comunista, per avere partecipato al Partito stesso e per avere fatto propaganda a favore di detto Partito. Lo Scarparo, inoltre, del delitto di cui all'~rt. 482 in relazione al,l'ar~. 7 C.P. per avere contraffatto due passaportl, reato accertato nell apn47 le 1932. Lo Scarparo ed il Casu, inoltre : a) del reato di cui all'art. 158, p.p., T .U. l_egg: ~i ~.S. ~8.6. 1 931, n. 773 per avere, rispettivamente il 5.3.1932 e nei p~tm~ d1 apnlc stess~ anno, espatriato per motivi pclitici senza essere mumt1 d1 passaporto o di altro documento equipollente; b) del reato di cui all'art. 9 R.D .. 30.12.1923,. n. -:,279, successivalettera a), mente modificato, per non avere, nelle circostanze d1 cm alla pagato la tassa sulle CC.GG. per i passaporti. Il Collu di concorso (art. 1ro C.P.) nel reato di espatrio clandestino commesso come sopra dal Casu.

Fracassi Ferdinando, nato il 6.ro.1904 a Cornigliano Ligure (Genova), formatore;

Omissis

Mazzolari Ettore, nato il 24.8.1906 a Duerni glia (Cremona), coloritore; Cardelli Bruno, nato il 18.ro.1908 a Sestri Ponente (Genova), elettricista;

P.Q.M.

Cadioli Livio, nato il 5.9.1908 a Bolzaneto (Genova), disegnatore; Fenzi Enrico, nato il 29.7. 1912 a Bassano del Grappa (Vicenza). cianografi.sta; Mancini Luigi, nato a Foggia il 10. r. 1909, impiegato privato ; Casu Carmelo, nato il 4.7.1904 a Villamassargia (Cagliari), muratore;

Visti o-li art. 270, P·P· e 2° cpv., 272, P·P·, 489 in rclaz,ìone agli art. 477 0 21 2 e 482; rro C.P.; 158, P·P·, legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; 9 R.D. 30.1 - 9 3, n. 3279; 1 R.D.L. 26.2.1931, n. 315; 7 legge 25.n.1926, °:· 200~_; 8 12. 12. 1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3. 1927, n . 313, ?i~hiara ~hrnsa _l 1s~r~ttona e non luooo a procedere nei riPUardi di tutti gh imputati nommati m ru-

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PRB!.I P,IRTE : SENTE:SZE E~I ESSE DAI.LA COM~!ISSlOl\"E ISTR LT'i'ORl.1 TRIBUNALE SI>JlCI/\LE PER LA D I rESA DEl,LO STATO

422

brica, ad eccezione di Gualco Martino ed Alpa Romilda, in ordine al reato di organ izzazione del Partito Comunista, per insufficienza di prove. Pronuncia l'accusa contro tutti gli imputati nominati in epigrafe e, modificando parzialmente la rubrica, li rinvia· al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere.

4 -'.')

trio clandestino per fine politico commesso dal Casu, e l' Alpa concorso nel reato di espatrio clandestino per fine politico commesso dallo Scarparo. Roma, 6.10.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

r) Tutti: - del delitto di appartenenza al Partito Comunista ai sensi dell'art. 270, 2° cpv., C.P. per avere, nel r93r e fino all'aprile 1932, fatto parte del Partito Comunista organizzato in Sampierdarena, Sestri Ponente, Rivarolo, Cornigliano Ligure, Voltri ed altre località della provincia di Genova;

Nota. - Per tutti gli imputati per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa, il T.S.D .S., con sentenza emessa in camera di consiglio il ro.II.r932, ha dichiarato estinti per amnistia (R.D. 5.1u932, n. 1403), i reati loro addebitati.

- del delitto di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 272, p.p., C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda a mezzo diffusione di stampe comuniste tendenti alla instaurazione violenta della classe p roletaria ed al sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato.

Pertanto Giuli ani Roberto, detenuto dal 19+ 1932, Mazzolari Ettore, Cardelli Bruno, I3ugatti Armando (.r), detenuti dal 26-4-1932, Fracassi Ferdinando, detenuto dal 27+r932, Patrone Angelo e Bevegni Italo, detenuti dal 28-4-1932, Casu Carmelo e Collu Francesco, detenuti dal 30+1932, Fenzi Enrico, Cadioli Li vio, Macagno Lorenzo e Fichera Carmelo, detenuti dal 2.5.1932, Mancini Luigi, detenuto dal 3-5.1932, Scola Nicola, detenuto dal 5.5.1932, e Scarparo Publio, detenuto dal 29.5.1932, vengono scarcerati il 10.rr. 1932.

2) Gualco Martino ed Alpa Romilda anche del delitto di organizzazione del Partito Comunista ai sensi dell'art. 270, p.p., C.P. per avere, nelle stesse suddette circostanze di tempo e di luogo, organizzato il Partito Comunista. 3) Scarparo Publio e Casu Carmelo, inoltre, del delitto di espatrio clandestino per movente politico ai sensi dell'art. 158, p.p., della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per avere espatriato senza essere muniti di regolare passaporto od altro documen to equipollente, e, per movente politico, lo Scarparo il 5-4-1932 ed il Casu 1'8-4-1932.

Per Gualco Martino e Alpa Romildo, in seguito a ulteriori accertamenti disposti dal P.M., la Commissione fs truttoria, con sentenza n. r65 del 10.12.1932, dichiara di non doversi procedere nei loro confronti, per insufficienza di prove, poiché non sono emersi elementi sufficienti per poter affermare che avessero costituito una sezione del Partito Comunista. Pertanto Gualco, detenuto dal 19-4-1932, e Alpa, detenuto dal 29.4.1932, vengono scarcerati il 10.12.1932.

4) Scarparo e Casu, altresì, della contravvenzione p revista e punita dagli art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, e I R.D.L. 26.2.1931, n. 3r5, per non avere pagato, nelle circostanze di cui al capo precedente, la tassa prescritta per i passaporti. 5) Scarparo e Casu, ancora, del del itto di uso di documenti falsi ai sens~ dell'art. 489 in relazione agli art. 477 e 482 C.P. per avere fatto uso di falso passaporto sia quando espatriarono, sia quando rientrarono nel Regno. 6) Collu Francesco ed Alpa Romilda, infine, di concorso nel reato di espatrio clandestino ai sensi dell'art. no C.P. in relazione all'art. 158, p.p., della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per avere il Collu cooperato nell'espa-

(1) Per Bugatti vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r929 ,,, pag. '12.


TRIB UNALE SPECIM, E PER 1.,1 DI FESA D ELLO STATO

Reg. Gcn. n. 529/ 1932

PRIMA PJ\llTE:

. SENTENZA N. 119

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale cli Divisione;

SE'.'-TE NZE E~l ESSE DAI.I.A COM~l!SSION E lST RlJ TTOR !A

I"15 truttoria e di non doversi procedere per insufficienza cli prove: contr~

· • ordine al delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P.c.; contro Parenti tutti m . . . . . . d 1· . Isidoro in ordine agli altn reati ascnttigh, ordman o che eg i venga 1m d'atamente scarcerato se non detenuto per altra causa, e mantenendo lo rotet i di preventiva custodia in cui si trovano, pronuncia l'accusa contro sao . . . e· cci Tassi Ghersi, Francalanza C Ferretti. ; or c1·man cl O ·1I 1oro nnv1 0 a gmd::io co~1petente Tribunale Speciale per rispond~re dei delitt.i di cui agli art. 270, 2" cpv., e 272 , P·P:, C.P.c., pe~- ave.re m . Gen?va~ m epo~a anteriore e fino al 6.8.1932, partecipato al Partito Rivoluzionano Com u111sta, facendo propaganda in favore di detto Partito mediante diffusione di stampe.

del

Giudice Relatore : Lanari Piero·

'

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.. )

ha pronunciato la seguente Roma, 10.10.1932 - Anno X . S E N T ENZA

nel procedimento penale contro:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Ciucci Andrea, nato il 3.r.1896 a San Frediano a Settimo (Pisa), attrezzista; Tassi Stanislao, nato il 7.5.r899 a Bomporto (Modena), tramviere; Ghersi Augusto, nato i] 3.8. 1904 a Rivarolo (Genova), bobinatore; Francalanza Giuseppe, nato il 18.9. r898 a Misterbianco (Catan ia), falegname; Ferretti Mario, nato il r". r. r904 a Marciana di Cascina (Pisa), tornitore meccanico; Parenti Isidoro, nato il ro.7.1896 a San Benedetto di Cascina (Pisa), intagliatore. I MP UT ATI

Del delitto previsto e punito dall'art. 270, P·P· e 2" cpv., e dal l'art. 272, P,P·, C:P ., ~er ave~e in Geno: a, in eroca anteriore e fino al 6.s.1932, costituito 1

il. Partito C?murns ta, . ~verv1 partecipato e aver fatto propaganda a favore d1 esso mediante chffus10ne di stampe.

Umzssis

P. Q . M.

. Visti ed applicati gli art.. 270, 2 " cpv., 272, P·P· , C.P.c.; 378, 395, C.P.P.c.; 551 e segg . C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara chiusa

Parenti, detenuto dal 9.8. r932, viene scarcerato il JO. 10.1932. Il T.S.D.S. , con sentenza emessa in camera di consiglio il 9.1r.1.932, dichiara estinto per amnistia (R.D. 5.IJ .1932, n. 1403) il reato addebitato a tutti gli imputati rinviati a giudizio con esclusione del solo Francalanza Giuseppe. Pertanto Ciucci Andrea e Ferretti 1'1ario, detenuti dal 7.8.1932, Ghersi Augusto e Tassi Stanislao, detenuti dall '8.8. 1932, vengono scarcerati il 9.11.1932. Francalanza Giuseppe, invece, non può usufruire del beneficio dell'amnistia ostandovi i precedenti penali. . . . . . In seguito ad ulteriori accertamenti, effettuati dall'Uffi.oo di Poliz ia Giudiziaria del T.S.D.S., la Commissione Istruttoria, con sentenza n. r6 del 16.2.1933, dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di. pr?v~, nei confronti di Francalanza Giuseppe in ordine a tutti i reati addeb1tat1gh. Pertanto il Francalanza, detenuto dal 6.8 .1932, viene scarcerato il 16.2.1933.


TRIBU:S,1\l, E SPECIAL E P ER LA DIFES,\ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 480/ 1932

PRIMA PARTE: SE'.'iT E:-.:ZE EMESSE DAJ..L:\ C0~l MIS$l0:S E lSTRU'J'TORl ,\

Parri Altero, nato il 7.6.1909 a Siena, idraulico;

SENTENZA N. 130

Montigiani Alvaro, nato il 17+19u a Monte Specchia (Siena), pittore. La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

IMPU T ATI

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claud io, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente

Tutti: dei delitti di cui agli art. 270, P·P· e 2° cpv., e 272, p .p. , C.P., er avere in Poorribonsi, Siena e Sant' Andrea di Montecchio, fìno al mag-

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crio 1932, costituito una associazione diretta a stab1hre v10 entement~ a 1t~ fatura di una classe sociale sulle altre (Partito Comunista), partec1pandov1 e facendo propaganda a riguardo.

S E NTENZ A

Omissis nel procedimento penale contro: Aiazzi Angelo, nato il 18.9.1904 a Poggibonsi (Siena), muratore;

P. Q. M.

Borghi Pietro, nato il 20.12.1898 a Poggibonsi (Siena), falegname; Bruni Dario, nato il 18.5. 1907 a Poggibonsi (Siena), fabbro ; Corsi Angiolo, nato il 23.9.1905 a San Gimignano (Siena), falegn ame; Lami .A.zelio, nato il 15.5.1904 a Poggibonsi (Siena), muratore; Tob,rnetti Decimo, nato il 20.1.1906 a Pocro-ibonsi (Siena)' calzolaio: bb . , Giusti G uido, nato il 26. r r. r910 a Poggibonsi (Siena), falegname; Tognetti Metello, nato il 28.1.1904 a Poggibonsi (Siena), manovale; Semplici Giovanni, nato il 2r.rr.1905 a Poggibonsi (Siena), manovale; Capezzuoli Mariano, nato il 26.5.1905 a Poggibonsi (Siena), muratore; Ceccarini Duilio, nato l'u -4- 1906 a Poggibonsi (Siena), carrozziere; Pucci G uido, nato il 10.12. 1901 a Poggibonsi (Siena), carratore ; Betti Gino, nato il 16.6. 1902 a Monticiano (Siena), meccanico; Nenci ni Muzio, nato il 27-5.1907 a Siena, carpentiere;

Letti gli art. succitati e gli art. 421 , 507 e segg. C.P. Esercito; r3-3.1927, n. 313, pronuncia l'accusa :

Ciatti Gino, nato il 9.12.1908 a Siena, falegname;

R.D.

1) contro Borghi Pietro, Corsi Angiolo, Bruni Dario e Betti Gino e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere dei reati

loro ascritti come in epigrafe;

2) contro Aiazzi Angelo, Lami Azelio, Tognetti Deci1~0, Giusti G~i~ do, Torrnetti Metello, Semplici Giovanni, Capezzuoli Manano, Ceccar1111 Duilio, Pucci Guido, Nenciiiì Muzio, Cigni Piero, Ugolini Francesco, Ciatti Gino Parri Altero Montirriani Alvaro e lì rin.via al e:iudizio del Tnbunale ' ' b '-' Speciale per rispondere solo dei deli~ti ? i partecipazio~e e propaganda n~lativa ad associazione sovversiva, e d1ch1ara che non v1 è luogo a procedimento contro questi ultimi. quindici nominati per insuffici~nza. ~'indizi .in ordine al delitto di costituzione d i un Partito sovversivo d1 cm m rubnca (art. 270, p.p., C.P.). Intima al latitante BorO'hi Pietro di costituirsi entro cinque giorni dall a notifica della presente e loi-,di.ffìda che, in mancanza di ciò, sarà giudicato in contumacia~

Cigni Piero, nato il 23.3.1904 a Sovicille (Siena), m ugnaio; Ug?lini F rancesco, nato il 19.5.1907 a Soriano nel Cimino (Viterbo), meccantco;

2

Roma, 17.10.1932 - Anno X.

Seouono le fir me del Presidente e dei Giudici . b


PRIMA PARTE : SE>ITF.NZE E~!ESSE DALLA COM~!!SSIONE ISTl\LTTORii\ TRIBUN.·\LE SPECIALE PER LA lllrESA DELLO STATO

~l ~.S.D.S., .co? ordi~anz~l ~messa in camera di co?-siglio il 9.u . 1932, h~ d1ch1a_rato_ est111t1 per 1 ~un~1st1a d1 cm al R.D. 5.11.1932, n. 1403, i reati d~ p~rtec1p~z10~e ad assoc1az1one sovversiva e propaganda sovversiva addeb1tat1 ad A1azz1 Angelo, Borghi Pietro, Bruni Dario, Corsi Anoiolo Lam· A r T .D. b , i . ze .10, ognett1_ . ec111:~, Togn~tti ~1etello, Semplici Giovanni, Capezzuoli Manano, Ceccanm Duilio, Pucc1 Gmdo, Betti Gino, Nencini Muzio, Cioni Piero, Ugolini Francesco, Ciatti Gino, Parri Altero, Montigiani Alvari e Giusti Guido.

SENTENZA N. 131

Reg. Gen. n. 524 / 1932

La Comm1ss1one Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

~ertanto .c~gni, Ugo!ini, Ciatti e Montigiani , detenuti dal 22.5.1932, Parn e . Nenc1111, detenuti dal 23.5.1932, Lami, Aiazzi, Tognetti Decimo, ~ogne~t1. Metello: Giusti : Semplici, detenuti dal 25.5.1932, Capezzuoli, Ceccanm e Pucc1, detenuti dal 30.5.1932, vengono scarcerati il 9.11.1932. . In. seg~it? ad. ul~e:io:i indagini disposte dal P.M., ed eseguite dall'Uffic10 d1 Pol!z1a Gmd1z1ana del T.S.D .S., non sono emerse prove sufficienti per poter ntenere responsabili del reato di costituzione di associ azione sovversiva Borghi Pietro, Bruni Dario, Betti Gino e Corsi Ano·iolo. La Commissione Istruttoria, modificando la precedente s~ntenza n. 130 del 17_. 10. 1932, ha dichiarato, con sentenza n. 160 ciel 29.11.1932, di non do~e:·s1 proc~~ere, p~r insufficienza di prove, nei confronti dei sopraspecifìcatt 11nputat1 111 ordme al reato di cui sopra. Corsi e Brun!,. detenuti dal 20-5-193;, e Betti, detenuto dal 22.5.1932, vengono scarcerati 11 29.11.1932. Viene disposta, inoltre, la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti del latitante Borghi.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Bordin Angelo, nato il 26.12.1907 a Camin (Padova), falegname; Benetti Erminio, nato il 30.9.1909 a Cadoneghe (Padova), fonditore; Ferraresso Virgilio, nato il 19.5.1901 a San Lazzaro (Padova), fornaio; Pasquato Attilio, nato il 18.9.1898 a Padova, barbiere; Veronese Pietro, nato il 25.ro.1903 a Venezia, carpentiere; Zanella Romeo, nato il 13.5.1913 a Cadoneghe (Padova), meccanico.

IM P U T ATI

Tutti: dei delitti di cui agli art. 270, P·P· e 2 " cpv., e 272, P·~·,. C.~. per avere, in provincia di Padova, anteriormente al 12.7.1932, cost1tmto 11 Partito Comunista, per avervi appartenuto e per aver fatto propaganda a favore del detto Partito. Lo Z anella, inoltre, della contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., per omessa denunzia del possesso di una rivoltella.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letù gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il rinvio a giudizio di tu ttf gli imputati per rispondere dei delitti di cui al I cpv. dell'art. 270 e della P·P· dell'art. 272 C.P., e lo Zanella anche della contravvenzione di cui all'art. 697 C.P .. 0


T R!BUKALE SPECl/1LE P ER LA D I FESA DEL LO STATO

IN .!:'ATTO ED I N DIRITTO

risulta quanto segue. . La Reg;ia Questura di Padova era venuta a conoscenza che nella zona d1 P~nte V1godarzere e Cadoneghe si era costituita una organizzazione comurnsta che svolgeva la sua attività con riunioni e con diffusione di man·1 festini sovversivi. . Predisposti appostamenti ed indagini vennero tratti in arresto nel luglio 1932 molti individui indiziati; ma da,rli interrocratori decrli arrestati e 0 dalle perquisizioni eseguite si sono raccolti° elementi certi solt~nto a carico degli individui che sono nominati in rubrica, i quali sono stati denunciati a questo Tribunale con rapporto in data 26.8. r932, e contro cli essi si è proceduto per i reati a loro rispettivamente ascritti. Le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti. . ~ordin Ange)o. _En~rò a f_ar parte ~el Part!t~ Comunis~a nel. r928, partecipo a tutte le nurnorn che s1 tennero m locahta Ponte dei Greo; fu colla~)_oratore. assid~o ciel federale Pasquato Attilio; a lui veniva consegnato tutto il materiale d1 propa~an_d_a ~he i funzionari del Partito portavano al Pasguat_o; _preparava le mc1s1om per la stampa dei manifestini ed invitava i fiduc1an delle ce.llule a riunioni nella sua osteria. Dopo l'arresto ciel Pasquato, il Bordin lo sostituì nella carica di federale, e si tenne a contatto con i fiduciari. Fu tratto in arresto il 16.7.1932 nella frazione di Camin (Padova). Sottoposto ad interrogatorio, dopo ostinate negative, dichiarò che la sua appartenenza_ al Partito Comunista rimonta al 1928; che nel mese di giugn? ? febbraio 1932 il Pasquato gli offrì un pacco di manifestini per distribmrlt: ed_ eg!i ~ccettò l'incarico e li passò al Veronese; che egli prese parte ~- vane nurno:111 tenute ~el maggio e giugno r93r a Ponte dei Greci con .1 intervento d1 un forestiero; che verso la fine di crennaio 1932 ebbe da Pasquato un involto_cont~nente circa 40 manifestini :d un apparecchio per la stampa del . materiale d1 propacranda e poi nel mese di mag<'rio o giucrno ' b > b b consegno ogni cosa al Veronese. Ha confessato di avere scritto di suo pugno manifestini e di averne stampate circa 250 copie in casa di Pasquato con la cooperazione di costui. . Quando il Bordin fu int~rrogato dal Giudice Istruttore si è protestato m~ocent~ negando tutte le circostanze dette alla P.S.; e persino di avere sc:1tto d1 suo pug~o i due tipi di manifestini poligrafati che sono al foglio 5 del suo fascicolo personale . . Ma la prova grafica a cui fu sottoposto dal Giudice Istruttore rivela che essi sono stati scritti da lui.

PRIMA P,\RTE:

SENTENZE EMJiSSE DALL1\ CO~lM!SS10:--E ISTRUTTOR IA

43 l

- - -- - --

Benetti Erminio. Operaio nelle Officìne Oblach entrò nel Partito Conunista nel 1928, fece propaganda fra i giovani, prese parte a tutte le ~iunioni tenute nei pressi di Ponte Vigodarzere ed in altre località. Assunse la carica di federale comunista dei giovani dopo l'arresto di Fai Alessandro, avvenu to il 3.2.1932 (vedi sentenza della Commissione Istruttoria n . 93 dello stesso volume).

Presiedette molte riunioni, ed a mezzo del Veronese si mantenne in contatto col federale degli adulti dal quale riceveva materiale di propaganda. Difatti, verso la fine di giugno del 1931, ebbe dal Veronese un pacco di manifestini e l'apparecchio per la stampa. Consegnò i manifestini al compagno Zanella, dandogli istruzioni ~er _la diffusi~ne, e qua:11-do venne a conoscenza dell'arresto dello Zanella s1 disfece del] apparecch10 per la stampa gettandolo in un canale nei pressi della propria casa. Il Benetti fu tratto in ar-resto il 12.7~1932 nella frazione di Meaniga (Padova). Sottoposto ad interrogatorio dalla P.S. negò i fatti che gli furono contestati; ma poi finì per confessare di avere ricevuto nel giugno 1932 dal Veronese un pacchetto di manifestini comunisti ed una stampiglia; di avere consegnato i manifestini a Zanella e di avere gettato la stampiglia dentro un fosso vicino a casa sua. Quando il Benetti fu interrogato dal Giudice Istruttore si è dimostrato reticente e mendace; ma la sua colpevolezza in ordine ai fatti che gli sono attribuiti emerge dalle dichiarazioni rese alla P.S. ed al Giudice Istruttore dal Zanella. Ferraresso Virgilio. Questi fu denunziato altra volta al Tribunale Speciale perché nel febbraio 1932 gli furono trovati in casa opuscoli comunisti e perché nella sua bottega si davano convegno i comunisti del luogo. Ma non essendosi raccolti sufficienti elementi a suo carico, fu prosciolto con sentenza di questa Commissione Istruttoria n. 93 del 14.7.1932 per insufficienza di prove e scarcerato. Venne tratto nuovamente in arresto il 22.7.1932 perché nuovi elementi a suo carico emersero nell'attuale procedimento dalle dichiarazioni dell'imputato Pasquato Attilio. Quando il Ferraresso fu sottoposto ad interrogatorio dichiarò che egli è stato iscritto al Partito Comunista da Zerbetto (r) circa un anno avanti; che nel dicembre 1931 fu tenuta in casa sua una riunione con l'intervento di un funzionario del Partito allo scopo di procurare aderenti; che altre riunioni si tennero a Ponte dei Greci ~1lle quali partecipò anche egli; che

(r) Per Zerbetto vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 )>, pagg. 52c e 523.


TR !SU:S:ALE SPECI ,\ LE PER !, A DIFESA DELLO ST ATO

i tre opuscoletti sequestratigli nel febbraio 1932 dal titolo « Il IV Conoresso 0 del Partito Comunista » gli erano stati consegnati dal Pasquato. Quando il Ferraresso fu interrogato dal Giudice Istruttore ha ritrattato le dichiarazioni rese alla P.S .. Pasquato Attilio. Anche questi è stato denunziato altra volta al Tribunale Speciale per concorso nella organizzazione comunista, ma è stato prosciolto da questa Commissione Istruttoria con sentenza n. 93 del r4-7.1932 per insufficienza di prove e scarcerato. Fu arrestato nuovamente il 20.7-1932 perché, dalle indagini eseguite per l'attuai.e procedimento, sono emersi nuovi elementi a suo carico, specialmente per le dichiarazioni di Veronese e di Bordin. Egli è un vecchio comunista iscritto al Partito fin dal 1922; costituì nel 1928 per incarico di Zerbetto la cellula di Camin, prese parte a tutte le riunioni tenute in quell'epoca a Ponte dei Greci in casa di Ferraresso Virgilio e fece propaganda. Dopo l'arresto dello Zerbetto assunse la carica di federale comunista per la città di Padova, ed invitò l'interregionale Bianco a recarsi a Padova per dare istruzioni ai fiduciari delle cellule. Si occupava della stampa dei m-anifcstini rnediante un apparecchio a stampiglia, ed assieme al Bordin riprodusse alcune centinaia di copie che poi vennero diffuse nella provincia di Padova. Verso la .fine di dicembre del 193 1 tenne una riunione fra i .fiduciari delle cellule nell'osteria di Bordin dove si trattò delle cellule. Il 23.r. 1932 ricevette dall'interregionale Orlando materiale di propaganda che consegnò a Bordin il quale lo nascose in casa sua. Detto materiale fu rimesso in circolazione dopo la scarcerazione del Pasquato. Quando il Pasquato fu interrogato dalla P.S. ha confermato le suddette circostanze; ma le ha poi ritrattate davanti al Giudice Istruttore. Veronese Pietro. E' de.finito nel rapporto della P.S. comunista schedato ed elemento pericolosissimo: fu fermato varie volte per la sua condotta politica. · . Nel 1926 fu sottoposto a procedimento penale per incitamento all'odio di classe e per offese al Capo del Governo, ma fu prosciolto per insufficienza di prove. Nel 1927 fu sottoposto all'ammonizione perché ritenuto pericoloso per l'ordine nazionale. Nel 1928, quando lo Zerbetto iniziò il lavoro di organizzazione del Partito Comunista, assunse al suo servizio il Veronese facendolo partecipar~ a tutte le riunioni ed incaricandolo del collegamento fra le varie cellule dt Padova e provincia. Dopo l'arresto dello Zerbetto il Veronese passò alle dipendenze del Pa~ squato e prese parte alle riunioni tenute in casa del Ferraresso, a Ponte dei Greci e nell'osteria di Bordin.

PRIMA i' ARTE; SE 1'TENZE EMESSE DALLA COMM1SS l01'E I STRCTTORIA

433

Do O l'arresto del Pasquato il Veronese mantenne i contatti col B?rdin, dal qua1e ricev~tte i manifestini e l'apparecchio per la stampa che poi conseanò al Benem. . . . ,, . . l b Quando il Veronese fu mterrogato dalla P.. s._ fece dtcluara~lOill c_1e confermano le suddette circostanze, ma le ha poi ritrattate davanti al Gmdice Istruttore. zanella Romeo. Operaio nelle Officine Oblach . fu iniziato in . giovanissima età al comunismo da Benetti Erminio ed melotto da costm ad entrare nelle file dei giovani comunisti. . . . . Nel 1930, per mascherare la sua a_ttività sovversiva, fu cons1ghato d1 iscriversi ai Fasci Giovanili di combattimento. . Prese parte alle riunioni .ciel Part_ito Comunista; ebbe dal Benett1 manifestini di propaganda per d1ffon~erl~. . . . . . .. Al momento dell'arresto cerco d1 d1sfars1 di un pacchetto dt ma~,f~stini che aveva messo nella fode ra della chitarra che teneva presso di se. Nella perquisizione eseg_uit;~ in. un pagliaio esiste1:te pre_sso ~a. sua casa, furono trovati, dietro sua mdicaz10ne, un pacco d1 ma111festm1 ed una vecchia rivoltella a tamburo non denunziata. . Sottoposto ad interrogatorio confessò che p~ofessa idee comun~s~e inoculategli da Benetti Erminio suo compagno d1 l~voro ~ell~ .5tab1hme.nt? Oblach; che il detto Benetti gli diede un pacco d1 m,.m1fest1rn comun~s~1, e che quelli che gli furono trovati nella fodera della chitarra e nel pagliaio vicino alla sua casa facevano parte del detto pacco. . . Quando lo Zanella fu interrogato dal Giudice Istruttore ha d1ch1arat~ di non aver mai fatto parte del Par:ito Com~nis.ta e non a:ver fatt~ ma~ propaoanda · ma ha confermato che 11 Benett1 gli parlava eh comumsmo, O e che gli diede un pacco di manifestini con l'incarico di. dare _una part.e ad un compagno che gli fu presentato dallo stesso Benettl, e di tenere il resto a sua disposizione. . , Disse che il pacchetto sequestratogli al mo1:1ento dell a~resto nella fodera della chitarra faceva parte del pacco datogli dal Benett1 : avrebbe dovuto consegnarlo alla person~ indicata_gli dallo stesso Benet~1.. . Dichiarò in.fine che la rivoltella rinvenuta nel suo pagliaio fu da lrn trovata circa un mese avanti fra alcuni rottami, e non si curò di denunziarla ritenendola inservibile allo sparo. Essendo queste le risultanze degli atti net riguardi di ciascun imputato, si può concl udere: Che vi sono elementi sufficienti per ritenere che gli imputati Bordin Angelo, Benetti Erminio e Pasquato Attilio debbano rispondere del reato previsto e punito dalla P·P· dell'art. 270 C.P., perché costoro, avendo assunto 28. - U.S.


434

TRIBUNALE SPECIAL[\ P ER l.A DIFESA DELLO ST,\TO

la carica di federale del Partito Comunista, avevano una fun zione direttiva nella organizzazione comunista. Che non è applicabile la disposizione del 1" cpv. dell'art. 270 C.P. perché è risaputo che il Partito Comunista, a differenza del Partito Ana/ c!iico, n_on_ ~a per fine l_a ;oppressi?ne viol~nta di ogni ordinamento politico e gmnd1co della soc1eta, ma mira alla mstaurazione violenta della dittatura della classe proletaria. Che i tre suddetti imputati devono altrcsì rispondere del reato cli appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal 2 " cpv. dell'art. 2 70 C.P., perché risulta che essi, anche prima di assumere la carica di federale, facevano parte del detto Partito; e perciò non vi è ragione di non ritenerli responsabili anche di questo reato. C?e devono infine rispondere anche del reato di propaganda previsto e pu111to dalla p.p. dell'art. 272 C.P., perché risulta che essi si occupavano della diffusione di stampe comuniste. Che nei riguardi degli imputati Ferraresso Virgilio, Veronese Pietro e Zanella Romeo non vi sono elementi sufficienti per ritenere che essi abbiano promosso, costituito, organizzato e diretto associazioni sovversive, e perciò da questo capo d'imputazione debbono essere prosciolti per insufficienza di prove. · Che invece vi sono elementi certi per ritenere che essi appartenevaµo alla organizzazione comunista nella provincia di Padova, e che presero parte alla diffusione di stampe comuniste, e perciò debbono rispondere dei reati previsti e puniti dal 2° cpv. dell'art. 270 C.P., e dalla P·P· dell'art. 273 stesso Codice. Che lo Zanella deve altresì rispondere del reato di omessa denuncia di una rivoltella, previsto e punito dall'art. 697 C .P., perché nella sua abitazione fu trovata una rivoltella a tamburo non denunziata. Ritenuto che competente a giudicare dei reati attribuiti agli imputati nel modo avanti specificato è il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a nonna dell'art. 3 della legge 4.6.1931, n . 674, e dell'art. 8 R.D. 12.12.1926, 11 .

2062.

P. Q. M.

Visti gli art. 270, P·P· e 2" cpv.; 272, p.p., 697 C.P.; 3 legge 4.6.J93r, n. 674; 8 R.D. 12.12. 1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, ·in parzial_e difformità della richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei riguardi degli imputati Ferraresso Virgilio, Veronese Pietro e Zanella Romeo,

PRIMA PARTE:

SENTENZE EMESSE D,\LLJ\ CO~!MISSIONE ISTRUTTORIA

435

· dine al reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista preor . f fì . d. visto e punito dalla P·P· dell_'art: ~70 C.~. , per_ rn~u.· cienz~t i p_ro~e, _e ronuncia l'accusa contro tutti gli unputati nommat1 111 rubrica ~ h rinvia PI criudizio del Tribunale Speciale per la Difesa deJlo Stato per rispondere. a o

10

Tutti: r) del reato di appartenenza ad associazioni sovversive pre~isto e punito dal 2° cpv. dell'art. 270 C.P., per av~re fatto p~trte del Partito Comunista nella provincia di Padova dal 1928 smo al lugho 1932; del reato di propaganda sovversiva_ previsto e r unito dalla ~-P· dell'art. 272 C.P., per avere, nelle suddett~ c1rcost~nzc cli_ ~e~po e ~h luo~o, fatto propaganda per il Partito Comurnsta mechante d1ffusi_one di mamfestini tendenti alla instaurazione violenta della classe prolctana ed al sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato. 2)

Bordin, Benetti e Pasquato, anche, del delitto di direzione di associazioni sovversive previsto e punito dalla P·P· dell'art. 270. C.P ., _per. avere assunto, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, canche d1rett1ve nella organizzazione comunista. Zanella altresì, del reato di omessa denunzia di una rivoltella, previsto 697 C.P., per non avere denunzi.ate il possess? di una rivoltella a tamburo che deteneva nella propria abitazione nel luglio 1932.

e punito dall'art.

Roma, 20.10.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il T.S.D.S., con ordinanza emessa in camera di consiglio il 10.11.1932: dichiara di non doversi procedere nei confronti di Bordin ~ngel~, Ben~tt1 Erminio, Ferraresso Virgilio, Pasquato Attilio e Veronese Pietro, 1ll or~me ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di prop~ganda sovvers1v~, e nei confronti dello Zanella anche in ordine al reato d1 omessa denuncia di rivoltella perché estinti per l'amnistia di cu i al R.D. 5. r r. 1932, n. 1403. Pertanto Zanella, detenuto dal 12.7.1932, Veronese, detenuto dal 16.7.1932 , e Ferraresso, detenuto dal 22.7.1932, vengono scarcerati il 10.n. 1932. . Nei confronti di Bordin Angelo, Benetti Erminio e Pasquato At~i~i? 11 P.M. disponeva « ulteriori indagini per meglio accertare la_ re_sp~nsab1hta dei suddetti imputati in ordine al reato cli direzione di assoc1az1om sovver-


TRIBUN ALE SPECI1\ LE l'ER LA DIFESA DE tLO S'f'A'l'C)

-

sive e l'esito delle indagini, effettuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria pose in dubbio la loro responsabilità in ordine al suddetto reato. Infatti la loro attività si è limitata alla diffusione di stampe e per la loro (riovine età non erano idonei ad assumere cariche direttive nel Partito Cornu~ista >>. Per . i suddetti motivi la ~omrn issione Istruttoria, con sentenza n. 174 : messa il 17.12. r932, ha modifica to la precedente sentenza n. r3 r emessa il 20.ro.1932 ed ha assolto, per insuffici enza di prove, dal delitto di direzione di associazioni sovversive Benetti Erminio, -Pasquato Attilio e Bordin Angelo.

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DE LLO STATO

b) del delitto di cui all'art. 489 in relaz ione agli art. 482 e 477 C.P. per avere, il 26.6. T932 in Domodossola, fa tto uso di falso passaporto. Il Risaliti, inoltre, del delitto di cui alla P·P· dell'art. 378 C.P., per avere ' nel ma<r< rio 1932 in T izzana, aiutato Londi Bengasi e Vezzosi Contlò . .., suelo a sottrarsi alle ricerche dell' Autorità di P.S ..

Omissis

P.. Q .

Pertanto Denetti, detenuto dal 12.7.1932, Bordin, detenuto dal 16.7.1932 , e Pasquato, detenuto dal 20.7.1932, vengono scarcerati il r7. 12. r932.

y(.

Visti gli art. 270, P·P· e 2° cpv., 272, P·P·, 489, in relaz ione agli art. 477 e 482, 378, p.p., C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3; 3 legge 4.6. 193r, n. 674; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e pronuncia l'accusa contro gli imputati Guastini Remo, Fedi Gino, Tesi Biuno, Lombardi Luigi, Carobbi Italo, Risaliti Gino e Chiti Guido, e li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, per rispondere. Tutti: del delitto di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal 2 ° cpv. dell'art. 270 C.P., per avere, in provincia di Pistoia fino al luglio 1932, ed in epoca precedente, fatto parte del Partito Comunista. Guastini Remo e Tesi Bruno, inoltre, del delitto di propaganda sovversiva previsto e punito dalla P·P· dell'art. 272 C.P., per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista a mezzo di diffusione di stampe tendenti alla instaurazione violenta della dittatura della classe proletaria ed al sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Guastini Remo, altrcsì, del delitto di organizzazione e direzione del Partito Comunista previsto e puni to dalla P·P· dell'art. 270 C.P. , per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, organizzato e diretto il Partito Comunista a Pistoia, e del delitto di uso di documento falso previsto e punito dall'at. 489 C.P., in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice, per avere fatto uso di passaporto falso il 26.6.1932 nell'entrare in Italia per il valico di Domodossola. Risaliti Gino, inoltre, del delitto di favoreggiamento personale previsto e punito dall'art. 378, p.p., C.P. per avere, nel maggio T932 in Tiz-


PRIMA PARTE:

SENTENZE E\lESSE DALLA COMMISSIONE ISTRU'ITORIA

Rcg. Gen. n. 584 / 1932

437

SENTENZA N. 133

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale cli Divisione;

PRIMA PARTE: SENTENZE EM ESSE D:\L[. A COM1USS10NE ISTRCTTORIA

439

sottratto coscientemente i latitanti Londi Bengasi e Vezzosi Consuelo :fi:a~icerche della Polizia facendoli rifugiare in casa della famiglia Magni. Roma, 26.ro.1932 - Anno X.

Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SEN TENZA nel procedimento penale contro: Guastini Remo, nato il 9.5.1903 a Fluminimaggiore (Cagliari), falegname; Fedi Gino, nato il 19.9.1900 a Pistoia, contadino; Tesi Bruno, nato il 13.12.1898 a Pistoia, meccanico; Lombardi Luigi, nato il 25.ro.1882 a Pistoia, sarto; Carobbi Italo, nato il 7.10.1896 a Pistoia, rappresentante di commercJO; Risaliti Gino, nato il 9+1912 a ìvfontale (Pistoia), merciaio ambulante; Chiti Guido, nato il 14.10.1891 a T izzana (Pistoia), fabbro fe rraio.

I J\! P U T A T T

Tutti: ciel delitto previsto e punito dall'art. 270, 2 c. cpv., C .P . per avere, in provincia di Pistoia, precedentemente e .fino al luglio 1932, appartenuto al Partito Conmnista. Guastini Remo e Tesi Bruno, inoltre, del del.irto previsto e punito dall'art. 272, p.p ., C.P. per avere, nelle predette circostanze di te,npo e di luogo, fatto propaganda a favore del Partito Comunista mediante diffusione di stampe. Guastini Remo, altresì: a) del delitto p revisto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, costituito il Partito Comunista;

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il IO. r 1. r932, dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.11.1932, n. r403) i reati addebitati a Fedi Gino, Tes( Bruno, Lom bardi Luigi , Chiti Guido e Risaliti Gino. . Pertanto Risaliti, detenuto dal 6.6.1932, e Chiti, Fedi, Lombardi e Tesi , detenuti dal r8.7- 1932, vengono scarcerati il ro. u. 1932. Il T.S.D.S., con la sopracitata sentenza, ha dichiarato nei confron ti di Guastini Remo estinti per amnistia (R.D. 5.11.1932, n. 140~) solament~ i reati di « partecipazione ad associazioni sovversive ed uso di documenti falsi ». Il Carobbi non può usufruire della sopraci tata amnistia ostandovi i precedenti penali. · . . . A seguito di ulteriori accertamenti, disposti dal .Pubblico ~11rustero, no~1 sono emersi sufficienti clementi di colpevolezza nei confronti del Carobb1 , in ordine al delitto di appartenenza al Partito Comunista, e nei confronti del Guastini in ordine al delitto di organizzazione e direzione del Partito Comunista. Pertanto la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 164 del 10.12.1932, dichiara di « non doversi procedere nei confronti di Guastini e Carobhi in ordine ai reati loro addebitati per insufficienza di prove)>. Guastini Remo, detenuto dal 26.6.1932, e Carobbi Italo, detenuto dal 18-7.1932, vengono scarcerati il 10. r2. 1932. Per Carobbi vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 » , pag. 5 2 8.


TRIBUNALE SPEC IAi.E PER LA DI FESA DEI.LO STATO PRIMA i'ARTE: SE:-.lTENZE EMESSE DALLA COMMI SSIO:--IE I STRUTTOR I A

Reg. Gen. n. 517 / 1932

SENTENZA N. 13 4

44 1

Tutti detenuti nelle Carceri Giudiziarie di Firenze meno Fabiani Mario, Chiarugi Giuseppe, Chesi Defendo, Neri Gino e Baronti Aurelio, latitanti.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per Ja difesa dello Stato composta da : I MP UT ATI

Presidente : Muscarà Achille, Generale dì Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni ·

'

Giudici : Pessani Claudio. Griffini Mario, Consoli dell a M.V.S. ·., ha pronunciato la seguente

S E NT E NZA nel procedimento penale contro:

Dei delitti previsti e puniti dall 'art. 270, p.p., e 2° cpv. e dall'art. 2 72, P·P·, C.P., per avere in Empoli, Prato e Poggibonsi, in epoca anteriore e fino al maggio 1932, costituito il Partito Comunista, avervi partecipato e aver fatto propaganda a favore di esso mediante diffusione di stampe e riunioni clandestine. Letti gli atti e la requisitoria del P.M. , osserva.

1:-1 FATTO ED IN DIRITTO

Cantini Ginetto, nato il 2.12.1913 ad Empoli (Firenze), calzolaio; Bonistall i Luigi, nato il 29.9.1910 ad Empoli (Firenze), vetraio; Del Vivo Remo, nato il r9.r.1905 ad Empoli (Firenze), barbiere; Benassai Licurgo, nato il 17. r.1914 ad Empoli (Firen ze), vetraio; Bel lucci Natale, nato il 23. r2. 1907 ad Empoli (Firenze), vetraio; Londi Bengasi, nato il 6.12.19rr ad Empoli (Firenze), stecchinaio; Vezzosi Consuelo, nato il 12. u .1909 ad Avane (Pisa), falegname; Sguanci Alvaro, nato il 17.4.1909 a Firenze, operaio; Cei Bruno, nato il

IO. 12. 1908

a Vinci (Firenze), stuccatore;

Branzi Bruno, nato il 18.2.r915 ad Empoli (Firenze), pollivendolo: Montanelli Aladino, nato il r''.1r. 1905 ad Empoli (Fir~nze), calzolaio; Fontanell i Gino, nato il 17.9.1910 ad Empoli (Firenze), vetraio; Fattori Aurelio, nato il 13.9.1903 ad Empoli (Firenze), cementista; Fabiani Mario, nato il 9.2.1912 ad Empoli (Firenze), vetraio ; Chiarugi Giuseppe, nato il 27.12.1907 ad Empoli (Firenze), esercente; Neri Gino, nato il r7.ro.r902 a San Miniato (Pisa), barbiere; Chesi Dcfendo, nato il 10.6.1913 a Montaione (Firenze), falegname; Baronti Aurelio, nato il 14.7.r909 a Vinci (Firenze), falegname.

L'Autorità di P.S. il r4 agosto u.s. denunziò, per attività comunista nella zona di Empoli, Cantini Ginetto e gli altri diciassette suindicati. L'istruttoria giudiziaria che ne è seguita ha acceri:ato che effettivamente in Empoli e nella zona circostante si era costituito un nucleo del Partito Comunista, al quale avevano aderito quasi tutti i denunziati, e che l'organizzazione era abbastanza sviluppata tanto che si erano form ati i comitati federali adulti e giovaru le. Per la confessione di qu asi tu tti gli imputati e per le prove emerse dall'istruttoria, la posizione di ciascuno di essi risulta come segue. Cantini Ginetto. Aderì al movimento per istigazione di Fabiani Mario, fece parte del federale giovanile, e sostitu ì il Fabiani nella carica di « leg~le », ossia fidu ciario del Partito, per Empoli (anche per gli adulti, come dice il Bonistalli, perché mancava il relativo fiduciario) qu ando costui si decise ad espatriare. Ebbe nu merosi contatti con diversi funzionari del Partito e si recò, .nel! 'i ntercsse del movimento, a Firenze. Livorno ed in altre città per abboccarsi e prendere accordi coi dirigenti locali. Partecipò a riunioni, -da lui, d'accordo coi vari fun zionari , organizzate, ebbe stampe dal Bonistalli e le passò ad altri. Bonistalli Luigi. Persuaso dal Fabiani e da Chiarugi Giuseppe, entrò n~I Partito e fu chiam ato nel feder ale giovanile. con l'incarico della stampa. Ricevette, all'uopo, dal Chiarugi, due rulli, carta ed inchiostro. Ebbe dai due_ funzionari « Bortolo » e « Pietro » denaro e stampiglie per la riproduzione dei manifesti, nonché stampe che distribuì ai compagni. Raccolse fondi pro « Soccorso Rosso ».


442

PRIMA PARTE:

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

D~l Vivo ~e~o. Ha a~nmesso di avere, in base a preciso incarico affi. datogli dal Fab1anr e da lrn accettato, avvertito il Cantini di trovarsi all' . puntamento, in Piazza _della Signoria a Firenze, con un fun zionario del t1to che ~d. es~o Del Vivo ,~veva, ~ tale sc~p?, fatto capo. Ciò è confermato 11 quale ha riconosciuto esplicitamente al Del Vivo la ca nca · dal . Cantm1, . d1 recap.no . per Empoli deJ Partito Comunista, affidata allo stesso Del Vivo dal Fab1am m presenza d1 esso Cantini.

p:~.

. ~enass~i L~curgo. Entrò nel Partito per le insistenze di Chiarugi. Fu poi 11 Bomstall, a farlo entrare nel comitato federale gi?van~le. Partecipò alla riunione in casa Londi. Portò, per incarico del Bomstallt, al Bellucci Natale un pacco di stampe perché lo nascondesse, ciò che quest'ultimo fece. Il pacco, però, fu distrutto successivamente dal fratello del Bellucci che lo aveva rinvenuto dove il Natale lo aveva nascosto. ~ellucci N~tale. Ha ammesso di aver partecipato alla riunione in casa Lond1. Fece prnna parte del federale giovani.le e poi di quello adulti. Ciò è affermato dai coimputati Bonistalli e Cei, il quale ul timo, inoltre, lo dice presente alla riunione in località Rozzalupi. Londi Bengasi. Aderì al movimento per invito del Chiaruoi Fu anche membro del federale giovanile, come ;fferma il coimputato bBonistalli. Ebb~ da quest'ultimo stampe che passò ad altri compagni· e raccolse fond i per 11 « Soccorso Rosso ))' versandoli al Bonistalli. Prestò la sua abitazione per una riunione che fu presieduta da un funzionario. Vezzosi Consuelo. Fu membro del federale adulti. Per timore di essere tratto in arresto, :i allontanò, assieme al Londi, da Empoli rifugiandos! a Prato, dove, col counputato Cei che lo accusa, trovò ospitalità presso 1 compagni cli quella città, contro i guali pende procedimento separato. Sguanci Alvaro. Aderì al movimento per istigazione del Chiarugi. F~ premurato da costui e dal Londi di formare una cellula, ma asserisce d1 non aver trovato aderenti. Cei Bruno. Fu membro del federale adulti e coprì inoltre la carica di c?po. cieli~ zona di Sovìgliana. Ebbe stampe da Neri Gino e le distribuì alla nurnone 111 contrada Rozzalupi.

SEt-TENZE EMESSE DALLA CO~lM JSS!()NE ISTRUTTORI ,\

443

Montanelli Aladino. Asserisce cli aver rifiutato l'invito di Chesi Defendo di entrare nel movimento e di non avere, inoltre, accettato delle stampe dalJo stesso o.fferteg~i. . . Non emergono seri elementi a suo carico. Fontanelli Gino. Anche questi asserisce di aver rifiutato di aderire al movimento, per come gli era stato proposto dal Chiarugi prima e dal Londi pci. Rifiutò pure delle stampe offertegli da quest'ultimo, il quale ha confermato tale circostanza. Anche sul FontanelJi non risultano elementi tali che possano giustificare un suo rinvio a giudizio. Fattori Aurelio. Fu membro del federale adulti. Partecipò alla riunione in contrada Rozzalupi. E' accusato dal coimputato Cei. I prevenuti Fabiani Mario, Chiarugi Giuseppe, Chesi Defendo, Neri Gino e Baronti Aurelio Cesare sono latitanti. Tutti e cinque sono raggiunti da concordi e precise accuse di coimputati. Il Fabiani cd il Chiarugi erano i capi del movimento, gli altri erano esponenti principali ed attivi. Tutti hanno svolto proficua opera a favore cieli' organizzazione, ingaggiando proseliti, svolgendo viva propaganda orale ed a mezzo di stampe ed hanno concorso così, nella loro veste di dirigenti, allo sviluppo del Partito. I cinque suddetti vanno pertanto rinviati dinanzi al Tribunale per rispondere di tutti e tre i reati ad essi ascritti come alla rubrica, e così pure il Cantini, il quale è stato altrettanto attivo ed ha corrisposto in pieno all'incarico di .fiduciario (funzione sostanzialmente direttiva) del Partito in Empoli, al posto già coperto dal Fabiani. . . La Commissione ritiene che Montanelli Aladino e Fontanell1 Gmo debbano essere prosciolti da tutte .le imputazioni, non essendosi raccolti a loro carico sufficienti indizi, e che per lo stesso motivo debbano essere prosciolti dalle imputazioni di costituzione e propaganda i prevenuti Del Vivo Remo, Benassai Licurgo, Bellucci Natale, Vezzosi Consuelo, Sguanci Alvaro e Fattori Aurelio (contro i quali sono emerse prove per il solo delitto di_ par~ tecipazione), e dalla sola imputazione di costituz ione i prevenuti Bomstalh Luigi, Londi Bengasi, Cei Bruno e Branzi Bruno (a carico dei quali risultano prove per i delitti di partecipaz ione e propaganda).

P. Q. M.

Branzi Bruno. Entrò nel Partito per le pressioni del Chiarn,ri ed ebbe da costui e dal Londi stampe. A quest'ultimo fece vari versam~nti per il '< Soccorso Rosso >i . Doveva sostituire il Londi nel federale giovanile in vista de ll'imminente chiamata dello stesso Londi in servizio militare.

Visti gli art. 270 e 272 C.P., 421, 507 e segg. C.P. Esercito, 2 R.D. r3-3.1927, n. 313, 3 legge 4.6.1931, n. 674, in conformità delle rich~este del P.M., dichiara che per insufficienza d'indizi non vi è luogo a procedunento:


444

TRillUN:\LE SPECIALE l>ER LA DIFESA DE I.LO S'J'ATO

--

a) nei confronti di Montanelli Aladino e Fontanelli Gino in ordine a tutti i reati in rubrica loro ascritti, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa;

b) nei confronti di Bonistalli Luigi, Londi Bengasi, Cei Bruno e Branzi Bruno, in ordine al delitto di costituzione di un Partito sovversivo loro ascritto in epigrafe; e) nei confronti di Del Vivo Remo, Benassai Licurgo, Bellucci Natale, Vezzosi Consuelo, Sguanci Alvaro e Fattori Aurelio in ordine ai delitti di costituzione e propaganda relativi a un Partito sovversivo, loro ascritti in rubrica. Pronuncia l'accusa nei confronti di Cantini Ginetto, Fabiani Mario, Chiarugi Giuseppe, Chesi Defendo, Neri Gino, Baronti Aurelio Cesare, Bonistalli Luigi, Londi Bengasi, Cei Bruno, Branzi Bruno, Del Vivo Remo, Benassai Licurgo, Bellucci Natale, Vezzosi Consuelo, Sguanci Alvaro e Fattori Aurelio, e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere: r) tutti ciel delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 270 C.P., per avere in Empoli, Prato e Poggibonsi, in epoca anteriore e fino al maggio 1932, partecipato ad una associazione sovversiva; 2) Cantini, Fabiani, Chiarugi, Chesi, Neri, Baronti, Bonistalli, Londi, Cei e Branzi, anche del delitto di cui all'art. 272 C.P. per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda sovversiva mediante diffusione di stampe, riunioni clandestine, raccolta e gestione di fondi pro « Soccorso Rosso >>; 3) Cantini, Fabiani, Chiarugi, Chesi, Neri e Baronti, inoltre, del de: litto di cui all'art. 270, p.p ., C.P. per avere, nelle ripetute circostanze d1 tempo e di luogo, costituito l'associazione sovversiva di cui sopra. Fa intimazione ai latitanti Fabian i Mario, Chiarugi Giuseppe, Ches! Defendo, Neri Gino e Baronti Aurelio, di costituirsi entro cinque giorni dalla noti.fica della presente, e li diffida che non presentandosi entro tale termine saranno giudicati in contumacia. Roma, 26.10.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Montanelli Aladino, detenuto dal1'8.5.1932, e Fontanelli Gino, dete· nuto dal 10.6.1932, vengono scarcerati il 26.10.1932.

445

PRIMA PARTE; SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI,\

-- Il T.S.D.S., con. sentenza emessa in camera di con~iglio . il ~- r.1932, r

dichiara estinti, per amn~stia (R.D. 5.rr.1932, n. 1403), 1 _reati , d1 a~pa~·te_nenza al Partito Comumsta e d1 prop-::1ganda del medesimo c1ddeb1tat1 d tutti gli imputati.

Per Cl.o' che concerne il reato di costituzione di associazione sovversiva · 1 · · di cui all'art. 270, p.p., C.P., addebitat? a. Cantini ?inetto e at atltant'. Fabiani Mario, Chiarugi Giuseppe, Nen Gmo, Ches1 Defendo e Baront1 Aurelio, la Commissione _Ist_n~ttori~, _con sentenza ~- 17? d~l r6_. r_2. 19~2, dichiara _ in esito a ultenon mclag1111 effettuate dall U~.fic10 d1 PollZla. Gmdiziaria del T.S.D.S. - cli non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove. Con la suddetta sentenza viene revocato il mandato di cattura e1~1esso nei confronti di Fabiani Mario, Chiarugi Giuseppe, Neri Gino, Ches1 Defendo e Baronti Aurelio. Pertanto Cantini Ginetto, detenuto dall '8-5.1 932, viene scarcerato il 16.12.1932. Vezzosi Consuelo e Londi Bengasi, detenuti dal 5.6.1932, Del Viv~ Remo, detenuto dall'8-5-1932, Bonistalli Lt~igi, Benassai Li~urgo, Bellucci Natale, Sguanci Alvaro, Branzi Bruno e Ce1 Bruno, deten~t~ dal 10.6.1932, Fattori Aurelio, detenuto dal 12.5.1932, vengono scarcerati 11 9.rr.193 2.


PRIMA PARTE: SENTENZE E~ESSE DALLA COMM ISSIONE lSTRUTTORIA

TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO S'J'A·ro

Reg. Gen. n. 479/1932

SENTENZA N. 135

447

Tutti detenuti nelle Carceri Giudiziarie di << Regina Coeli » in Roma, meno Corsi Alfredo, Spaccatrosi Severino, Pcsoli Giacomo e Ducci Tiberio, latitanti.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

IMPUTAT I

Dei delitti di cui agli art. 270, P·P· e 2 ° cpv. , e 272, p.p., C.P. per avere, il 1° in Roma, Albano Laziale e comuni viciniori, dal 2° al 15° in Albano Laziale e comuni viciniori, il 16'' ed il 17" in Roma, fino al gennaio 1932 e antecedentemente, costituito un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre (Partito Comunisa), partecipandovi e facendo propaganda al riguardo.

S ENTENZA

Omissis

nel procedimento penale contro: Del Gobbo Aurelio, nato a Cesano (Roma), il r4-2.r900, costruttore; Bellardinelli Giovanni, nato il 20.10.1900 ad Albano Laziale (Roma), elettricista; Bianchi Vincenzo, nato il 24.1.1900 a Genzano (Roma), contadino; Gasbarri Augusto, nato il 14.8.1906 ad Albano Laziale (Roma), calzolaio; Raffaelli Vittorio, nato il 7.9.1907 a Roma, falegname; Corsi Alfredo, nato il 2.7.1907 a Gcnzano (Roma), vignaiuolo; Spaccatrosi Severino, nato il 21.11.1909 ad Albano Laziale (Roma), sarto; Monti Angelo, nato il 25.12.1908 ad Albano Laziale (Roma), vignaiuolo; Bellardinelli Angelo, nato il 19.2. r909 ad Albano Laziale (Roma), pittore decoratore; Borelli F rancesco, nato il 14.2.1907 ad Albano Laziale (Roma), terrazziere; Pesali Giacomo, nato il 24.11.1905 a Genzano (Rom a), vignaiuolo; Pezzi Umberto, nato il r3.5.r909 ad Albano Laziale (Roma), fa legname; Baldazzi Giovanni, nato il 21.7.1907 a Genzano (Roma), vignaiuolo; Linari Augusto, nato il 30.8.1904 a Roma, oste; Ducci Tiberio, nato il 3.5.1899 a Genzano (Roma), vignaiuolo; Equitani Augusto, nato il 15.9.1898 a Bolsena (Viterbo), commesso; Serafini Alba, nata 1'8. r r. 1907 a Piancastagnaio (Siena), impiegata.

p , Q . M.

Visti gli art. 270, P·P· e 2° cpv.; 272, p.p. ; no C.P.; 3 legge 4.6.1931 , n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 378 C.P.P.; 507 C.P. Esercito, in parziale difformità della richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e non doversi procedere nei riguardi degli imputati Borelli Francesco, Pezzi Umberto, Linari Augusto, Ducci Tiberio, Equitanì Augusto e Serafini Alba, in ordine al delitto di costituzione e direzione di associazioni sovversive, per insufficienza di prove. Pronuncia l'accusa contro tutti gli imputati nominati in rubrica e li rinvia al o-iudizio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per . b rispondere. Tutti: a) del delitto di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito a norma del 2° cpv. dell'art. 270 C.P., per avere fatto parte del Partito Comunista costituito nei Castelli Romani e nella Capitale dal 1930 al gennaio 1932; b) del delitto di propaoanda sovversiva previsto e punito a norma della p.p. dell'art. 272 C.P~ : dell'art. IIO stesso Codice per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, fatto propaganda per conto del Partito Comunista mediante diffusione di stampe tend:nti alla instaurazione violenta della classe proletaria ed al sovvertimento violento deoli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. o Del Gobbo, Bellardinelli Giovanni ed Angelo, Bianchi, Gasbarri, Raffaelli, Corsi , Spaccatrosi, Monti, Pesoli e Baldazzi, inoltre, del delitto cli


PRl~LA PARTE :

l'RIBUt,;AI.E SPECIALE l'ER LA Dll'ESA DELLO ST.\TO

organizzazione e direzione del Partito Comunista previsto e punito a norma della P·P· dell'art. 270 C.P. e dell'art. IIO stesso Codice per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, organizzato e diretto in correità fra loro il Partito Comunista. lntima ai latitanti Corsi, Pesoli, Ducci e Spaccatrosi, di costituirsi nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della presente sentenza, altrimenti saranno giudicati in contumacia.

SE:STE:SZE EMESSE DALLA CO~IMJSSIO:--E ISTRt.:TTORIA

449

SENTENZA N. 136

Reg. Gen. n. 429 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Roma, 2.r1.1932 - Anno XI.

Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il ro.11.1932, dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.1 1.1932, n. 1403) i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva, addebitati a tutti gli imputati.

nel procedimento penale contro : Bandelli Basil io, nato il 28.II .1899 a Lecce, barbiere; Bari Enrico, nato il 17.1.1898 a Lecce, agronomo; Bonfante Giuliano, nato il 6.8. 1904 a Mi lano, professore di liceo;

Pertanto, Pezzi Umberto, detenuto dal 16.1.1932, Sera.fini Alba, detenuta dal 25.r.1932, Borelli F rancesco e Linari Augusto, detenuti dal 26.r.r932, e infine Equitani Augusto, detenuto dal 12.12.1931 , vengono scarcerati il IO. r I .1932. (Per Equitani vedi anche <( Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel

Cesano Antonio, nato il 19.6.1897 a Lecce, magazziniere.

1928 », pag. 417). Nei confronti del latitante Ducci Tiberio il T.S.D.S. dispone, con b sopracitata sentenza, la revoca del mandato di cattura. Per ciò che concerne il reato di organizzazione e direzione del Partito Comunista addebitato a Del Gobbo Aurelio, Corsi Alfredo, Bianchi Vin· cenzo, Gasbarri Augusto, Bellardinelli Angelo, Bellardinelli Giovanni, Bai· dazzi Giovanni, Pesoli Giacomo, Raffaelli Vittorio, Spaccatrosi Severi no : Monti Angelo, la Commissione Istruttoria , con sentenza ciel ro.1. 1933, d1· chiara - in esito a ulteriori indagini effettuate dall'Ufficio di Polizia Giu· diziaria ciel T .S.D .S. - di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove. Con la sopracitata sentenza viene disposta la revoca del mandato di cattura nei confronti dei latitanti Corsi Alfredo, Pesoli Giacomo e Spacca· trosi Severino. Del Gobbo Aurelio, detenuto dal 5.1.1932, Bdlardinelli Angelo e Mon~i Angelo, detenuti dal 16.r.1932, Gasbarri Augusto, Bellardinell i Giovanru, Baldazzi Giovanni e Raffaelli Vittorio, detenuti dal 26.r.1 932, e, infine, Bianchi Vincenzo, detenuto dal 27.2.1932, vengono scarcerati il ro.r .1933-

IMPUTATI

Tutti : dei delitti di cui all'art. 270, 2 " cpv. e 272 C.P., per avere, in Lecce ed altrove, fino all'aprile 1932 partecipato al Partito Comunista e fatto propaganda a favore del1o stesso mediante diffusione di stampe.

Il Bari, inoltre :

a) del delitto di cui agli art. no e 482, in rela~ione ~~ll'art. 477 C.P. , per avere nel novembre 1931 concorso alla contraffazione clt un passaporto, di cui fece uso·

'

b) del delitto di cui all'art. 158, p.p. , T .U. legge ~i _P.S.. 1_8:6.1931, n. 773, per essere nel novembre 1931 espatriato per motivi pohr.1ct senza essere munito di regolare passaporto o di altro documento equipollente;

c) della contravvenzione all'art. 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279, in relazione all'art. 35, tabella annessa modificata con R.D.L. 26.2.1931, n. 315, per non avere, nelle circostanze di cui alla precedente lettera b), pagato la tassa sui passaporti .

Omissis 2

9· .

u.s.


TRfBU~1\LE SI' iiCIJ\ LE PE R LA DIFESA DEI.LO STATO

P. Q. M.

Letti gli articoli rubricati e gli art. 507 e segg., C.P. Esercito, 2 R.D. 13.3.r92?\ n. 313, _8 ~.D. 12.12.1926, n. 206~, 3 legge 4.6.1931, n. 674 , in c?~forrm~a del_la nch1esta del P .M., pronuncia l'accusa contro Banclelli Bastl1?, _Ba_n EiyJCo, Cesano. Antonio e Bonfante Giuliano, per rispondere dei del1t_t1 nspett1v~mente a ciascuno cli essi ascri tti come in rubrica, con intimaz10ne al latitante Bonfantc di costituirsi entro 5 giorni dalla notifica della presente sentenza diffidandolo che altrimenti sarà giudicato in contumacia. Roma, 2. 11. r.932 - Anno XI.

PRI MA PARTE : SENTE);ZE EMESSE DALLA COMM ISSIONE ISTRUTTORI,\

+51

SENTENZA N. 138

Reg. Gen. n. 570 / 1932

La Comm1ss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nel procedimento penale contro :

Il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il 10.11.1932, dichiara estinti per amnistia (R.D. 5.11.1932, n. 1403) tutti i reati addebitati ai sopraspecifìcati imputati. Con la suddetta sentenza viene disposta la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti del latitante Ronfante Giuliano. Pertanto Bandelli Basilio e Cesano Anton1·0 , detent1t1· d a1 30+19J?., e Bari Enrico, detenuto dal 3.5.1932, vengono scarcerati il 10.rr.1932.

Raise Antonio, nato il 7.9.1912 ad Este (Padova), lattoniere; Casoli Felice, nato il 28.3.1905 a Parma, falegname; Marchesi Ricordo, nato il 24.8.1904 a Parma, calzolaio; Puglia Angelo, nato il 22.4.1913 a Panna, macellaio ; Pattacini Renzo, nato il 16.3.1909 a Panna, elettricista; Vecchi O tello, nato il 26.12.1899 a Parma, calzolaio ; Morelli Giovanni, nato il 15.7.1906 a Parma, calzolaio; Puglia Umberto, nato il 4.rr.1901 a Panna, maniscalco ; Buttazzi Pietro, nato il 14.8.1905 a Parma, selciatore; Zoni Mario, nato il 25.3.1907 a Colorno (Parma), barbiere ; Cenni Arturo, nato il 28.12.1902 a Montepulciano (Siena), magazziniere; Saccenti Secondo, nato il 21.2.1906 a Parma, verniciatore; Longhi Bruno, nato il 7-8.1909 a Parma, impiegato di banca; Ghidini Gama]iele, nato il 24.2.1907 a Parma, dottore in legge; Rioni Luigi, nato il 16.3.1906 ad Alseno (Piacenza), bracciante; Marchiani Paride, nato il 12.2.1893 a Fontanellato (Parma), calzolaio; Attolini Armando, nato il r4.r2.r904 a Reggio Emilia, meccanico.


TRIJ;UNALE SPECI ALE PER LA Dll'ESA DELLO ST,\TO

PRIM.~ PARTE : SE><TEKZE E"!ESSE DALLA COM~!!SSIONE ISTRUTTORIA

IM PUT ATI

IN FATTO ED JN DIRITTO

Tutti: dei delitti prcvi~ti e puniti p.p., C.P., per avere, anteriormente e ritorio di Panna ed altrove, costituito esso e svolto propaganda a favore di

dagli art. ~70, P·~· e 2° cpv., e 2 72, non oltre 11 r 4 gmgno 1932, in teril Partito Comunista, fatto parte di detto Partito.

Puglia, Ghidini, Rioni, Zoni, Saccenti e Morelli, inoltre, del reato di cui all'art. 697 C.P., per avere , nelle stesse circostanze di tempo e di luooo di cui sopra, detenuto armi e munizioni senza averne fatto denunzia 11. l'Autorità. Raise e Buttazzi, inoltre, del reato di cui all'art. 489, in relazione all'art. 482 C.P., per avere fa tto uso di passaporti falsi, cd il Raise, ancora, di carte di identità e di tessere false; il Raise nel giugno ed il Duttazzi nel marzo 1932. Viste e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria, ordinando la chiusura dell'istruttoria formale, voglia, previa dichiarazione che l'attività svolta da tutti i prevenuti, ad eccezione del Raise Antonio, non riveste gli estremi del delitto di costituzione di associazione sovversiva ma rientra e resta nei limiti delle altre imputazioni di partecipazione e propaganda sovversiva agli stessi attribuite, dichiarare non doversi procedere contro i predetti imputati per essere estinti, per effetto di amnistia, i reati in questione. Chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Commissione Istruttoria s1 compiaccia:

a) dichiarare egualmente non doversi procedere nei confronti di Puglia Umberto, Ghidini Gamaliele, Rioni Luigi, Zoni Mario, Saccenti Seco11do e Morelli Giovanni, nonché nei riguardi di Raise Antonio e Buttazzi Pietro, per essere estinti per amnistia i reati ad essi rispettivament~ ascritti di omessa denuncia di armi e munizioni e di uso di documenti falsi, e nei riguardi del Raise anche in relazione ai delitti d i partecipa~ zione e propaganda sovversiva, ed ordini la immediata scarcerazione d1 tutti gli imputati, ad eccezione di Raise Antonio, se non detenuti per altra causa;

453

Con rapporto del 16 sette?~bre. 19~2 ~a Quest~1~a, di Pan~1a d~nu~z~ò

·i Raise · Antonio e bdi altri sed1c1 sumd1cati per att1vJ.ta comumsta S'voltc1 m . ,. . · · h 1

a ac-. . · Parma e dl.ntorni e nelle province confmantt. L. 1struttona compiuta

uanto rigruarda il Raise che costm svolse effettivamente opera certato, per q '. . f . · J J di organizzazione a favore ~el .Partito . Corrn~msta.' Dalla , con e:s10ne e. · e dalle dichiarazioni dei co1mputat1 e dei testi, nonche dagli elementi Raise . · d · d bb. I di prova offerti dal mate~iale sequestrato,. risulta _m ~no o m u 10 c 1~ il Raise, il quale trovavasi reg~larmente m . Francia s1:1 dal r923 con . lc1 propria famiglia, fu ivi ingaggiato nel Partito Com~~msta . e, data la sua forte fede, mandato quindi a Mosca per un _corso cl 1struz1one. . . . Nei primi di giugno del corrente . anno. grnnse, con d?cume~u ~al~i eh copertura e con dell'abbondante ma~enal~ ?1 propagan?a, Hl. ~taha, 1:1viato, quale funzionario, dalla centrale di Pang_1 per org~mzzare :~ . movimento rriovanile comunista nel Parmense. Il Raise adempi alla miss10ne affida~agli, prendendo contatto coi d~rig:nt~ de_l ~1oviment? di Pia_~enza: Parn~a e Reggio Emilia, presiedendo_ nun~on~, d1stnbuen~o 1~ mate.n~le. d1 pr_~~,:ganda e dando le opportune 1struz10rn per_ la c_ost~tuz10~e d1 nn com~tcttt. Ciò che non può dubitarsi della prova nei suoi ngua~d1 per quanto _si ?ttiene al delitto di costituzione di associazione sovversiva contestatogli, od quale dovrà, pertanto, rispondere dinanzi al Tribunale Spe~iale. Gli ~ltr~ reati attribuiticrli di partecipazione e di propao-anda sovversiva, nonche cl, b ' b d. . . uso di falsi documenti rientrano nel recente decreto i ammstla 5.1r.r932 , n. 1403, e poiché i precedenti del Raise non vi ostano, costui deve beneficiare della sovrana clemenza. Quanto a tutti gli altri imputati, l'istruttoria ha accert?to come e~si n~n abbiano svolto opera di organizzazione a favore del Partito Comums~a, ~n quanto l'attività da essi svolta non è stata che quella comune ed ordrnana 20 di affiliati al movimento, e rientra, q uind_i, sotto. 1~ sanzi~ni cpv · dell'art. 27o C.P. e dell' art. 272 stesso Codice: e cioe p~rtcc1paz10ne e pro~ paganda sovversiva, pure attribuite agli stessi preve?utl: . . . . E poiché tali reati, come quelli di omessa denunzia d1 ar~i e mu111.z1?~ 1 e di uso di falso passaporto rispettivamente_ attribuiti al P~gha, al Gludm~.' al Rioni allo Zoni al Saccenti, al Morelli ed al Buttazzi, sono compresi nel suddetto R.D. 'c1i amnistia cd i precedenti degli ~mpu~ati _conse?tono l'applicazione di questo, devono dich iararsi est~nti i reati anzidetti e, eh conseguenza, scarcerare i detenuti che ne beneficiano.

?el

b) ordinare il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Speciale di P. Q. M .

.Raise Antonio per rispondere del delitto di costi tuzione di associazione sovversiva a lui ascritto come in rubrica. Considerato che, dall'esame degli atti istruttori, s1 è potuto accertare

2°

Visti ed applicati gli art. I e 4 R.D. 5.1 r.1932, n. 14o3; 2 7°, P·P· e cpv ., 2 2, P·P·, 697 . ' 4,89 ' in relazione · al 482,· I ...) r C.P.c.; 591, 378, 7


454

l'RIMA l'ARTE: SEKTENZE EMESSE DALLA CO~IMISSIO>iE IST RUTTORI A

TRIBUKALE SPECIALE PER Li\ nt FESA DELLO STATO

395 C.P.P.c., dichiara chiusa l'istruttoria e che l'attività svolta da tutti i prevenuti, ad eccezione del Raise Antonio, non riveste gli estremi del delitto di costituzione di associazione sovversiva ma rientra e resta nei limiti delle altre imputazioni, di partecipazione e propaganda sovversiva agli stessi attribuite. Perci? ?ichiara non ~oversi_ 1:roc~dere. ~ontro i. predetti imputati per essere estmt1, per effetto d1 ammsua, 1 reati m questione; non doversi procedere nei confronti di Puglia Umberto, Ghidini Gamaliele, Rioni Luioi Zoni Mario, Saccenti Secondo e Morelli Giovanni, nonché nei riguardi òdi Raise Antonio e Buttazzi Pietro per essere estinti per amnisti a i reati ad essi rispettivamente ascritti di omessa denuncia di armi e munizioni e di uso di documenti falsi, e nei riguardi del Raise anche in relazione ai delitti di partecipazione e propaganda sovversiva, ed ordina la im mediata scarcerazione di tutti gli imputati, ad eccezione di Raise Antonio, se non detenuti per altra causa. Ordina il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Speciale di Raise Antonio per rispondere del delitto di costituzione di associazione sovversiva a lui ascritto come in rubrica. Roma, ro.n.r932 - Anno Xl.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Marchesi Riccardo, detenuto dal 12.6.1932, Casoli Felice, Puglia Angelo, Pattacini Renzo, Vecchi Otello, Puglia Umberto e Cenni Arturo, detenuti dal r4.6.r932, Zoni Mario, detenuto dall'rr.7.1932, Morelli Giovanni e Buttazzi Pietro, detenuti dal 16.7.1932, Ghidini Gamaliele, detenuto dal 17.7.1932, Saccenti Secondo e Longhi Bruno, detenuti dal r9.7.r932'. Rioni Luigi e Marchiani Paride, detenuti dal 22.7.1932, vengono scarcerati il IO.TI.I932. Attolini Armando, detenuto dal 4.7.1932, non viene scarcerato perché imputato, con diversi coimputati, di altri reati (Vedi « Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1933 ))' sentenza n. 27 del 13.10.1933). In segui to a ulteriori indagini effettuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S., la Commissione Istruttoria, su conforme richiesta del P.M., dichiara con sentenza n. 21 del 2.3.1933, cli non doversi procedere nei confronti di Raise Antonio, in ordine al reato di costituzione di associazione sovversiva, per insufficienza di prove. Pertanto Raise, detenuto dal r4.16.1932, viene scarcerato il 2.3.1933.

455

SENTENZA N. 139

Reg. Gen. n. 604 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni ; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguen te SENTENZ A

nel procedimento penale contro: Colarich N atale, nato il 24.r2. r908 a Muggia (Trieste), calzolaio; Vodopivec Gabriella, nata il 26. r2. 1906 a Camign a di Cernizza Goriziana (Gorizia), casalinga; Kodric Angelo, nato il 13.8.1906 a Ranziano (Gorizia), muratore; Spacapan Maria, nata l' rr.9.1899 a Locavizza di Aidussina (Gorizia) , negoziante; Volk Matteo, nato il 18.9.1904 a Santa Croce di Aidussina (Gorizia), operaio; Lozar Giovan ni, nato il 29.3. 1910 a Vertovino di Cernizza Goriz,iana (Gorizia), falegname. I ~ PU TA TI

Tutti:

a) del delitto di cm all'art. 270, 2° cpv., C.P. (appartenenza ad associazione comunista) ; b) del delitto di cui all'art. 272, p .p., C.P. (propaganda comunista). Il Colarich Natale e la Vodopivec Gabriell a, inoltre :

e) del delitto di concorso in fal so di cui all'art. 482 C.P., m relazione all'art. 477 stesso Codice. Poiché i reati sopra specificati sono c?mpre:i ne_ll'~mnistia concessa con

R.D. 5.1r. r932, n. 1403, e debbono cons1derars1 estmu.


TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA l) ll"cS,\ DE LLO S'l'ATO

Visti i certificati penali dai quali risulta che gli imputati in rubrica non si trovano in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 4 del citato decreto. Su conforme richiesta del P.M .. Visti gli art. 151 C.P. e 591 C.P.P. dichiara non doversi procedere contro i rubricati Colarich N atale, Vodopivec Gabriella, Krodic Anoelo Spacapan Maria, Volk Matteo e Lozar Giovanni, per essere estinti i ~eati loro addebitati, come sopra in epigrafe specificati. Ordina l'immediata scarcerazione dei predetti imputati qualora non siano detenuti per altra causa, ad eccezione del Colarich Natale il quale deve rispondere anche del delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P.. Roma, 10.11.1932 - Anno Xl. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PART E : SENT ENZE EMESSE ])ALLA COMMISSIONE ISTRUTTOR IA

45 7

SENTENZA N . 142

Reg. Gen. n. 643/193 2

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente SENTEKZA

nel procedimento penale contro : a Montevebcrlio (Bologna), calzolaio; Cristoni Ettore, nato ·1 1 J5+ 1907

Carotti Umberto, nato il 5.8.1900 a Treviso, commesso ; Spacapan Maria e Vodopivec Gabriella, detenute dal 5.3.1932, Kodric Angelo, detenuto da] 7-3 .1932, Lozar Giovanni, detenuto dal 10-3.1932, e Volk Matteo, detenuto dal 14.3.1932, vengono scarcerati il 10.n.1932. Per Colarich Natale vedi stesso volume .sentenza n. 179 della Commissione Istruttoria e la « Nota » alla sentenza n. 5 del T.S.D.S. del 5.2.1931, pubblicata a pag. 49 del volume relativo alle << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 ».

Geromini Carlo, nato il 15.12. 1908 a Sant'Ambrogio (Treviso), intagliatore; Secchieri Giovan ni, nato il 31.8.1909 a Sant' Ambrogio (Treviso), operaio.

IMl!UTATI

Tutti di partecipazione ad associazio~e sov~ersi_va (~rt. 270, 2 ~ cpv. C:P.), e il Cristoni ed il Carotti anche del delt tto d1 crn ali art. 48 2 , 10 relazione al 477 C.P. (falso).

Omissis

p , Q. M .

Poiché i reati sopra specificati sono compresi nell'amnistia concessa con R.D. 5.11. 1932, n. 1403 ~ debb?no cons(derarsi estin~i.. , . . . Visti i certificati penali dai quali risulta che gli 1mput<1t1 111 ru~nca non si trovano in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 4 del citato decreto su conforme richiesta del P.M. , visti gli art. 151 C.P. e 59 1 C.P.P. '. · · Cnstont . . Etto1·e, Carotu d.tchiara, non doversi procedere contro ·I ru bncat1


TRillUNALE SPECfAJ.E PT; R LA DIF ESA Dli i.LO ST1\ TO

Umberto, Geromini Carlo e Secchieri Giovanni, per essere estinti i reati a loro addebitati come sopra specificati. Ordina l'immediata scarcerazione dei predetti Secchieri Giovanni e Ge. romini Carlo, qualora non siano detenuti per altra causa, e la restituzione degli atti al P.M. per ulteriori accertamenti in ordine al reato di cui all'art. 270, p.p., C.P., attribuito al Cristoni ed al Carotti, che perciò riman. gono nell'attuale stato di detenzione.

PRfMA PARTE:

SEK'J'E NZE EMESSE DALLA CO~IM!SS IO~E IST RUTTORI A

459

SENTENZA N . 146

Reg. Gen. n. 618/1932

La Com1mss10ne Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta eia:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Roma, 10.rr.1932 - Anno IX.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe , Consoli della M.V.S.N . ;

ha pronunciato la seguente SENTE N ZA

Sccchieri e Geromini, detenuti dal 1''.9.1932, vengono scarcerati il

ro.n.1932. La Commissione Istruttoria, con successiva sentenza n. 168 emessa il 10.12.1932, espletati gli ulteriori accertamenti in ordine al reato di cui alla P· P· ciel!' art. 270 C.P., rileva che sussistono dei dubbi sulla esistenza cli tale reato e, pertanto, dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Cristoni Ettore e Carotti Umberto.

Il Carotti, detenuto dal 22.8.1932, viene scarcerato il 10.12.1932.

nel procedimento penale contro: Bianciotto Lucia, nata il 10.7.1908 a Frossasco (Torino), commessa; Ceccarelli Lido, nato il 20.9.1899 a Pisa, mattonaio; Randi Augusto, nato il 23.12.1900 a Imola (Bologna), piazzista; Fattori Luigi, nato il 28-4-1896 a Udine, carpentiere; Corbari Enrico, nato il 29.7.1895 a Soresina (Cremona), panettiere; Ratti Angelo, nato il 15.3.1909 a Levate (Bergamo), tornitore;

Il Cristo.ni, inve~e, detenuto dal 13.7.1932, viene messo a disposizione, nello stato d1 detenzione, del R. Avvocato Militare di Bologna poiché, ritenuto colpevole del reato di diserzione, era stato condannato in ·contumacia dal Tribunale Militare di Bologna con sentenza del 9.12.1930. Per Cristoni vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 1035.

Locate Ili Marco, nato il 3r. I. 1904 a Sforzatica (Bergamo), rneccarnco ; Pagani Giulio, nato il 10.12.1909 a Mariano al Brembo (Bergamo), muratore; Suardi Attilio, nato il 14.7.1909 a Sforzatica (Bergamo), contadino ; Grandazzi Paolo, nato il 23.ro.1892 a Cavaglio (Novara), falegname; Guerrini N unzio, nato il 10.ro.1900 a Pioraco (Macerata), operaio tessile ; Baldanza Liborio, nato il 2.8.1899 a Geraci Siculo (Palermo), meccanico; Rimola Giuseppe, nato il 4.9.1905 a N ovara, meccanico.

I ~iPUTATI

Dei delitti previsti e puniti dagli art. 270, P·P· e 2 n cpv_. , e 272, p-p·, C.P. per avere, antecedentemente al 15.7.1932, nella Lombardia nonche 111 altre


PR!M i\ P:\ln'E : SENT E>IZE EMESSE ))ALLA CO~IMISSIO:SE 1ST RUT'l'OR1'\

TRIBU NALE SPECIALE PE R LA DIFESA D:ELLO ST:\TO

città, organizzato il Partito Comunista, per avervi appartenuto e fatto propaganda per il detto Partito.

N0 t 2 _ Per ciò che concerne l'imputazione di cui all'art. 270, P·P·, C.P.c., :dd~bitata al l~t~ta~te Ri:110Ia Giuseppe'. non. risult~. ~l~~ il T.S.D.S: altra Autorità Giud1z1ana abbia emesso negli anm succesSt\:t sentenza d1 1 . condanna o di asso uz10ne. .. . Per Rimola vedi anche « Dec1s1om emesse dal T.S.D .S. nel 1928 », o

Omissis

pag. 918. P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. r e 4, R.D. 5.II.r932, n. 1403 ; 15r, 591, 378, 395 C.P.P.c.; 270, p.p., C.P.c.; 507 e segg., 551 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.1927, n. 3r3, dichiara di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati di appartenenza e di propaganda, in tal senso venendo modificato il capo d'accusa nei riguardi di tutti, ad eccezione del Rimola, per essere estinti per amnistia i due reati, e ordina la immediata scarcerazione di tutti i giudicabili ad eccezione del Rimola, se non detenuto per altra causa. Dichiarati estinti per amnistia i reati cli appartenenza e di propaganda anche nei confronti del Rimola, pronuncia l'accusa contro di lui, rinviandolo al giudizio del Tribunale Speciale, con diffida a costituirsi ai sensi degli art. 507 e segg. C.P. Esercito, per rispondere del reato di cui all'art. 270, p.p., C.P.c. per avere, antecedentemente al r5.7.r932, nella Lombardia nonché in altre città organizzato il Partito Comunista. Ordina, infine, la revoca del mandato di cattura nei confronti del latitante Baldanza. Roma, rr.rr.1932 - Anno XI.

Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.

Ratti, detenuto dal 13.7.1932, Suardi e Locatelli, detenuti dal 14.7.1932, Bianciotto, detenuta dal 15.7.1932, Pagani, detenuto dal r6.7.r932, Fattori, detenuto dal 19.7.1932, Ceccarelli, Guerrini e Grandazzi, detenuti dal 2r.7.1932, Corbari, detenuto dal 26.7.1932 e Randi, detenuto dal 27-7-1932, ve ngono scarcerati il r2.u.r932.

N ota r. - Per Baldanza Liborio, vedi sentenza del T.S.D.S. n . 31 stesso volume.


TR!l!t;:-IALE SPECIALE Pl:R l.,\ DIFESA DELl,O STATO

Reg. Gcn. n. 644 / 1932

SENTENZA N. 153

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

PRl~IA PARTE: SE~'TENZE E~!ESSE DALLA COM~l!SSIONE ISTR1: rroRI.-\

loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa. Roma, 19.11,1932 - Anno XL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Cerrone, detenuto dall' 11.9.1932, e Di Paolo, detenuto dal 16.9.1932, vengono scarcerati il 19.11.1932.

ha pronunciato la seguente SENTEN ZA

nel procedimento penale contro : Di Paolo Angelo, nato il 28.r.1899 a Pescara, ebanista; Cerrone Carmine, nato il 13.2.1895 a L'Aquila, scultore m legno.

I:-.1PUTATI

Dei delitti previsti e puniti dagli art. 270, 2° cpv. e 272 C.P. per avere, in d_iverse città. degli Abruzzi e sino al settembre del r932, fatto parte del Partito Comurnsta, svolgendo propaganda a favore di detto Partito.

Omissis Poiché dall'istruttoria non sono emerse prove sufficienti a carico dei suddetti imputati in merito ai delitti loro addebitati, delitti che 0oli impu· tati hanno escluso di aver commesso.

P. Q . M.

Visti gli art. 378 C.P.P., 3 legge 4.6.1931, n. 674 e 2 R.D . 13.3.1927, n. 313, dichiara, su conforme richiesta del P.M. , di non doversi proceder~ nei confronti di Di Paolo Angelo e Cerrone Carmine, in ordine ai delitti


TRIBUNALE SPECIALE PER L!\ DIF ESA DEL LO STATO

Reg. Gen. n. 164/1932

SENTENZA N. 158

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta eia :

Presidente : M uscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: L anari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SE N TENZA

nel procedimento penale contro: Lizio Mario, nato il 27.8.1906 a Catania, scalpellino, altra volta condannato, detenuto in espiazione di pena.

I MPU T ATO

Del reato previsto e punito dall'art. 282 C.P., per avere, nelle Carceri Giudiziarie di Acireale il giorno 22 febbraio r932, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo ciel Governo, cantando sul motivo dell'inno « Giovinezza » la seguente frase: « Mussolini è un pezzo di cornuto, eia, eia». Viste e lette le conclusioni ciel P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro il Lizio per insufficienza di prove in ordine al reato ascrittogli, ordina che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire.

PRntA PARTE:

S.E NTENZE n!ESSE D!ILL!\ COMMISS10K E IS'l'RUTTOR[i\

di cornuto» era diretta ad un individuo di pessima condotta che viveva m libertà invece di essere_ carc:rato. . . . . Citava poi la test1mo111anza dei condetenut1 coi quali parlava quando venne sorpreso dall' a~ente P:m°:uzzo. . • Sentiti in corso 1struttono 1 condetenuti, concordemence esclus~ro _c~e le parole offensive fossero dire_tte. a S.E. ~ uss_olini, affermando che 11 L1z10 non aveva cantato affatto « G1ovmezza, G1ovmezza . .. ,,, ma che_ pa~land,o con loro di persona che avrebbe dovuto essere in ca_rcere, e non m liberta, aveva indirizzato a detta persona la frase « pezzo eh cornuto)>. . . Secondo le affermazioni dell'agente Pannuzzo, invece, le parole menminate sarebbero state elette all 'indirizzo di S. E. il Capo del Govern~. . Poiché anche se la frase fosse stata pronunziata veramente dal grnd1cabile devesi riconoscere tuttavia che può essere stata detta in uno stato di so~raeccitazione tale da dovere escludere la coscienza e la volontà da parte del Lizio di offendere la persona d~ S.E._ il Capo _del Gover-°:o. Poiché, pertanto, non essendo emersi altr~ elem~nti a suo cane~ e ~~n ravvisandosi sufficienti indizi circa l'elemento mtenz1onale del dolo, 11 LlZlo va prosciolto dalla imputazione ascrittagli. . . . Poiché competente a giudicare di tale reato è 11 Tnbunale Speciale per la Difesa dello Stato, a norma dell'art. 3, cpv., della legge 4-6.1931, n. 674.

P. Q. M.

Visti gli art. 378 e 395 del C.P.P.~., e 2 del R.D: r3.3.~927, n ._ 3r3, dichiara chiusa l'istruttoria e non doversi procedere per msuffi.cienza d1 prove nei confronti del Lizio in ordine al reato ascrittogli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 29.1 1.1932 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN FATTO ED IN DIRITTO

Che l'agente di custodia Pannuzzo, delle Carceri Giudiziarie di Acireale, in data 25 febbraio r932, denunciava il detenuto Lizio Mario di Ro~ sario di anni 25, più volte condannato ed in espiazione di pena, percbe cantando sull'aria di « Giovinezza, Giovinezza, primavera di bellezza . . · l> aveva pronunciato le frasi incriminate. ' L'imputato insistentemente ebbe a negare le accuse, e pur ammettendo che aveva cantato « Giovinezza, Giovinezza . . . ,, disse che la frase << pezzo 30. .

u.s.


TRIB UNALE Sl>EC!/1 !.E PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 592/1932

SENTEN ZA N. 161

La Commissione Istruttoria presso i.I T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTEKZA

nel procedimento penale contro: Donelli Cesare, nato il 2.2.J895 a Piadena (Cremona), canestraio; Arienti Francesco, nato il 27.2.1905 a Piadena (Cremona), cuoco.

IMPUTATI

Di aver fatto opera di ricostituzione di associazione sovversiva ai sensi della P·P· dell'art. 270 C.P., di avere appartenuto a tale associazione (art. 270, 2° cpv.), e di aver fatto propaganda in suo favore (art. 272, P·P·, C.P.). . Il Donelli anche di detenzione di cartucce esplodenti , ai sensi degli art. 435 e 679 C.P.. IN CA).fERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari: a) non luogo a procedere per insufficienza cl 'indizi di reità nei riguardi dei suddetti Donelli ed Arienti relativamente al delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C.P.;

b) estinti per effetto dell'amnistia tutti gli altri reati a loro rispettivamente ascritti. IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto appresso : La R. Questura dì Cremona, con r apporto in data 29 settembre 1932 , ?enunziava a questo T ribunale Speciale 25 individui dei qu'ali facevano parte i due imputati nominati in rubrica.

!>RIMA PARTE : SENTE>IZE EMESSE DM.,L.~ COMMI SSIONE ISTRUTTORI.-\

Il fatto che aveva dato motivo a tale denuncia fu la diffusione di manifestini comunisti collocati nella notte dal 30 aprile al I 1:1aggio ~93~ lungo la strada st~1tal~ Cren~ona - Mantova, e prec~samente nei comurn d1 Piadena, Torre dei P1cenard1, Isola Dovarese, Pessma Cremonese e Vescovato della provincia di Cremona. . . Tale fatto dimostrava che nella zona suddetta es1steva un movnnento sovversivo che trovava riscontro in un fatto simile avvenuto anche l'anno precedente nella stessa occasione del 1" m aggio.. _ . . . Dalle indagini fatte dalla Questura per la 1dent1ficaz10ne dei colpevoli risultò che in Piadena si erano costituite delle cellule comuniste, e che gli esponenti erano appunto Donelli Cesare ed Arienti Francesco. . . Costoro, nel gen naio del 1931, p resero contatto con un erm ssano del Partito Comunista recatosi a Cremona per tenere una riunione, cd ebbero da lui istruzioni per la riproduzione e -diffusione della stampa comunista; e seguendo tali ist; uzioni intensificarono la propaganda riuscendo ad aumentare il numero degli iscritti al Partito. Si organizzarono delle gite sportive sempre col recondito fìnc di attirare aderenti, e furono riprodotti a mezzo di un poligrafo, confezionato alla meglio dal Done.lli, alcuni manifestini di contenuto comun ista. Nel periodo delle fes te di carnevale del r932 giunsero a Piadena corrieri comunisti da Milano che presero contatto con l 'Arienti e col Donelli i quali ebbero da costoro materiale di propaganda per diffonderlo . Nel marzo 1932 il Donelli ricompose il poligrafo, la cui confezione non era bene riuscita nell'anno precedente, e con esso riprodusse una quarantina di copie di un manifestino di propaganda pervenutogli da Milano. Approssimandosi la ricorrenza del 1 ° maggio il Donelli riceve_tte per posta un altro manifestino e riprodusse con l'aiuto di altri compagm molte copie che furono diffuse nella notte dal 30 aprile al 1° maggio. Il 29 giugno il Donelli ebbe u n incontro con un ~orriere comunista, non identificato, e da costui ricevette alcune stampe d1 propaganda, una sovvenzione di lire 50 per rimborso spese, cd indirizzi per corrispondere con compagni residenti in Francia. . . . . La Questura aveva avuto sentore che 11 Donellt aveva deciso d1 espatriare clandestinamente, e perciò la mattina del 30 giugno lo trasse in ~rr~s'.o sul ponte del Po al limite della provincia di Creniona, m~ntre m b1c1cletta si dirigeva verso Piacenza per andare a Genova, donde s1 proponeva di raggiungere la Francia. . Al momento dell'arresto gli furono trovati nascosti nel manubrio della bicicletta tre bigliettin i scritti a matita con indirizzi ed appunti che erano quelli avuti il 0rriorno avanti dal corriere comunista . . , Sottoposto ad interroga~or~o fece ampie confessioni. sulla pro?~ia a~tiv1ta nel modo esposto avanti . .e ad opportuna contestazione confesso anche che era in possesso di due b01nbe Sipe e di un petardo P .0 ., che aveva 0


TRIBUNALE SPECIALE I' i, R Li\ DIFESA DELLO STATO

nascos_ti so~to un ton_1bino l~mgo la ferr~via Piadena - Canneto sull'Oglio, dove 111fa~t1. furono nnven_ut1 e sequestrati. Dopo l'arresto del Donel!i furono tratti m arresto altn 23 compagni appartenenti alla oroanizzazio · d 11 · · d. t:> ne comunista, e_ a provrnci,3 . 1 Cremona. Non. si è potuto per il momento arrestare l Anent1 perche s1 era dato alla latitanza. M~ fu poi rintracciato ed arrestato dall'Arma dei Carabinieri di Piadena, il r4.rn.r932, ed accompagnato alla Questura di Cremona che lo mise a disposizione di questo Tribunale. Contro tutti i denunziati si è proceduto per i reati prev1st1 e puniti d..,all~ P·P· e dal ~· cpv. dell'art. 270 C.P., e dalla P·P· dell'art. 272 stesso Codice; e contro 11 J?one_lli anche I?er i reati previsti e puniti dagli art. 435 e 679. C.P. per la 1llec1ta detenzione ed omessa denuncia cbrli ordioni b b . esp.Ios1v1. In esito alle risultanze dell'istruttoria il P.M. , con requisitoria in data 9.1_1.1932 (Vo!, 1°, f?glio 37), ritenne che l'attività svolta da tutti gli imputati, ad eccez10ne d1 Donelli e di Arienti, rivestiva soltanto i caratteri dei reati di a~partenenza al Partito Comunista ai sensi del 2 ° cpv. dell'art. 270 C.P._ e d1 pr?paganda sovversiva ai sensi della P·P· dell'art. 272 stesso Cod1~c. E _poiché )a pen~ comminata per detti reati non è superiore nel m~1ss1mo a1 5 anm, ed 1 precedenti penali degli imputati non ostavano, chiese che il Giudice Istruttore dichiarasse estinti per amnistia i reati a loro attribuiti, e ne ordinasse 1a loro immediata scarcerazione, restituendo gli atti al suo ufficio per ulteriori richieste nei riouardi del Donelli e delo ) 'A. nent1.. Ed in conformità di tale richiesta fu provveduto con sentenza del Giud~ce Istru_tto.re in data 9.11.1932 (Vol. r", foglio 39, atti proc.) (I). Esaurita 1'1struttona 11 P.M . r.iprendeva in esame la posizione di Donelli e di Aricnti e con. nuova requisitoria faceva la richiesta di cui si è già fatto cenno avanti. S1 osserva che anche nei riguardi del Donelli e dell'Arienti l'istruttoria non ha offerto elementi certi per ritenere che l'attività da loro svolta nella provinci::~ di Cremona rivesta i caratteri del reato previsto e punito dalla P·P· dell art. 270 C .P .. . E' rimasto . bensì accertato che essi facevano parte della detta organizzaz10ne . com~msta e che svolgevano attiva propaganda, ma non vi so~o elementi cer ti per affermare che essi abbiano promosso, costituito, orga111zza.to o di~etto l'associazione comunista locale. E pertanto da questo capo d'1mputaz10ne entrambi devono essere prosciolti per insufficienza di prove. In ordine agli altri reati a loro rispettivamente ascritti e cioè di partecipazione al Partito Comunista e di propaganda sovversiva ai sensi del 2° cpv: dell'art. 270 e della p.p. dell'art. 272 C.P. e così pure in ordine ai reati

( r) Sentenza pubblicata nel presente volume.

PRIMA i'ARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COM~!ISSIONE ISTRUTTORIA

di illecita detenzione ed omessa denunzia di esplosivi ascritti al Donelli ai sensi degli art. 435 e 697 C.P., si osserva che questi reati rientrano nel beneficio dell'amnistia concesso dall'art. I del R.D. 5.11.1932, n. r403, perché le pene da ~s.si com~inate non supe~ano. nel massimo i cinqu~ anni. , Ed agli 1mputat1 Donelh ed Anentl compete tale beneficio perche non ostano i loro precedenti penali. In conseguenza di quanto sopra devesi ordinare la loro scarcerazione se non sono detenuti per altra causa.

P,Q. M.

Visti gli art. 378 e 381 C.P.P.; I e 4 R.D. 5.11,r932, n. 1403; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiara non doversi procedere nei riguardi di Donelli Cesare e di Arienti Francesco, in ordine al delitto previsto e punito dalla P·P· dell'art. 270 C.P., per insufficienza di prove, ed estinti per effetto dell'amnistia tutti gli altri reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica. Ordina la loro immediata scarcerazione se non sono detenuti per altra causa. Roma, 30.u.1932 - Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Donelli, detenuto dal 30.6.1932 e Arienti, detenuto dal 14.10.J932, vengono scarcerati il 30.1r.r932.


47°

TRIBUNALE. SPECIALE. PER LA DIFESA OF.Lf.O STATO

Reg. Gen. n. 629/ 1932

PRIMA PARTE.: SE.:STENZF. cMESSE OALI.A CO~IMISSIO:SJ( ISTRU"ITORI /\

SENTENZA N. 162

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achi lle, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli dell a M. V.S.N.. ha pronunciato la seguente )

S E NTENZ A nel procedimento pen ale contro: Pesaresi Oreste, nato il 2r.8.1877 a Roma, contabile.

I MP UT ATO

Del deli~to di ~ui all'art. 282 C.P., per avere in Roma il r 4. ro. 1 932, con lettera diretta a1 propri familiari o!Teso l'onore ed il prestio-io del Capo del ~overno con le parole : « TI Fascismo ... o-overnato da a~ivisti e rinnegati, con a capo il più idiota dei rinneo-ati »~ 0 , Vist.e e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria voglia :

1) cl ichiarare chiusa l'istruttoria; . 2) clicl~iarare non doversi proc.edere ~antro Pesaresi Oreste per insufficienza d1 prove ordinandone la 11111ned1ata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare

I:-- FATTO ED y:,.: D1R1TTO

_Che. il_ Pesar:si era stato arrestato il 9. ro.1932 per contravvenzione al foglio d1 via obbligatorio. Che in data 14- 10.1932 l'imputato scrisse dalle Carcer i Giudiziarie di ~oma una lettera _ai familia~-i (agnanà?si perché non lo volevano più in casa con loro e gli ave,·ano mg1un to d1 non tornare più a Fiumicino.

47 1

Nell'esprimersi con frasi vivaci ed ingiuriose contro gli stessi familiar i ebbe ad offendere altresì l'onore ed il prestigio del Capo del Governo con le parole.: « Il .Fa~cismo ._ . . governato da arrivisti e rinnegati , con a capo il più idiota dei rmnegat1 n. Perciò fu denunciato per rispondere del delitto di cui all'art. 282 C.P.c.; e previa autorizzazione a procedere rilasciata da S.E. il Ministro della Giustizia, con nota del 3f .ro.1932, n. 80.290.8327, fu esple tata la procedura penale. Nel suo interrogatorio il Pesaresi ha dichiarato di aver scritto la lettera a lui attribuita, senza avere però intenzione di offendere il Capo del Governo, ma perché irritato contro i propri figli che lo avevano scacciato dì casa; dimostrandosi inoltre sinceramente pentito. Dalle indagini praticate da questo Ufficio cli Polizia Giudiziaria è risultato che il Pesaresi, pur avendo in passato partecipato a qualche dimostrazione comunista, dall'avvento del Fascismo non si è più occupato di politica, ma si è dimostrato laborioso cd affezionato all a propria fa miglia, e consentì anche l'iscrizione di un suo figlio alla M.V.S.N .. Ritenuto pertanto che in considerazione delle sue dichiarazioni e che dall'avvento fascista si è sempre mantenuto estraneo alla politica, il Collegio ha motivo di dubitare che egli abbia avuto la volontà e la coscienza di compiere il reato. Per cui, non ravvisandosi sufficienti indizi circa l'elemento intenz ionale del dolo, il Pesaresi deve essere prosciolto dall a imputazione ascrittagli.

P. Q. M.

Visti gli art. 395 C.P.P. e 2 R.D. 13.3. r927, n. 313, su conforme richiesta del Pu bblico Ministero, dichiara chiusa l' istruttoria e di non doversi P:ocedere contro Pesaresi per insufficienza di prove ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 2.12.1932 - Anno XL

Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

Pesaresi , detenu to dal 9.10.r932, viene scarcerato il 2. 12.1932.


47 2

TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA l)JFESA DF.LLO STATO

Reg. Gen . n. 648 / 1932

SENTENZA N. 169

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

PRl~{A PARTE: SENTE1'ZE E!.!ESSE DALLA cm1M1SSIO:-IE ISTRUTIORIA

47 3

· e quindi, per le modalità del fatto, si ha motivo di ritenere che al VJ.Il 0 ' . ·1 1 h e li abbia pronu1:c~at~ le inconsulte pa_role ~ compmto I gesto vo gare c ~ gl_ engono ascntt1 111 un momento m cui aveva la mente of'Tuscata dai g I V ' . . fumi del vino, senza avere peraltro la precisa coscienza e voJonta' d"1 o ffendere la persona di S.E. _il C~po del <3:overno. . . . Non essendo emersi altn elementi a suo carico e non ravvisandosi sufficienti gli indizi circa _l'element? int_enzionalc del dolo, il Bruzzone va prosciolto dalla imputaz10ne ascnttagh.

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis G iuseppe, Consoli della M.V.S.N.; P.Q.M.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro : Bruzzone Cesare, nato il 20-5.1896 a Genova, manovale .

Visti gli art. 378 C.P.P . e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su con.forme ri~ chiesta del Pubblico Ministero, dichiara chiusa l'istruttoria e non doversi procedere contro Bruzzone Cesare per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarceraz ione se non detenuto per altra causa. Roma, r2.12.r932 - Anno XI.

IMPUTA TO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Del reato previsto e punito dall'art. 282 C.P ., per avere in Genova il 6.10.1932, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo pronunziando all'indirizzo di una sua fotografia le parole : « Quel farabutto, quello sfruttatore dell'Italia», sputando inoltre in direzione della fotografia stessa. Letti gli atti e la richiesta del P.M. osserva

IN FATTO ED I N DIRITT O

Con verbale del 16 ottobre u.s . i RR.CC. denunciarono il Bruzzone Cesare il quale, la sera del 6 ottobre, trovandosi in una osteria in via Ver· nazza, aveva pronunciato le parole e compiuto il gesto su riferito. Nel suo interrogatorio il Bruzzone ha dichiarato di nulla ricordare percné quella sera era un po' alticcio per il vino bevuto. Alcuni testi , presenti al fatto, hanno dichiarato di non aver sentito le parole pronunciate dal Bruzzone, mentre il teste Burlando conferm a in modo vago le espressioni che questi si sarebbe lasciato sfuggire in un momento di irritazione, perché gli rimanevano poche lire in tasca dopo aver pagato il vino consumato. D alle dichi arazioni fo rnite dalla R. Questura di Genova risulta che il Bruzzone, che non ha mai manifestato idee sovversive, è individuo dedito

Bruzzone, detenuto dal 26.10.1932, viene scarcerato il 12.12.1932.


474

TRIBUNALE SPliCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 627 / 1932

SENTENZA N. 172

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Monti Mario, nato il 29.1 I. 1906 a Besana m Brianza (Milano), orafo.

IMPUTATO

Del delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C.P., per avere, in Firenze ed altre città, sino al 27.8.1932, organizzato il Partito Comunista.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 378 - 38r C.P.; 2 R.D. r3.3.1927, n. 313, su con forme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e cli non doversi procedere: per insufficienza di prove, nei riguardi di Monti ì\.fario in ordine al reato dt organizzazione di associazione sovversiva di cui in rubrica, cd ordina che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Roma, r6.12.r932 - Anno XI.

Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI A

475

Nota. - Con sentenza n. 140 del IO. n. 1932, la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere. n~i c?nfronti. di Monti Mario in ordine · reati di partecipazione ad assoc1az1om sovversive, concorso nella contraf;:zione di passaporto, tessere di identità e di espatrio clandestino, essendo i suddetti reati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.1r.r932, n. r403.

Il Monti, detenuto dal 27.8.r932, viene scarcerato il r6.12.r932.


TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 362/1931

SENTENZA N. 176

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro:

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMlSSIOÌ'E iSTRtH TORIA

lN FATTO ED IN DIRITTO

Le indagini espletate da questo Uffìcio <li Polizia Giudiziaria hanno stabilito che l'opuscolo « Svaticanamento >l fu presentato alla stampa nel mese di giugno 193 1, in giorno non precisato, ma non posteri?re _al ~ior~ no 20 di detto mese; che le bozze furono pronte dopo un paio eh g1orn1 e vennero dal tipografo consegnate al Settimelli, mentre la stampa ritardò di vari giorni. Che l'opuscolo non ebbe pubblicità perché immediatamente sequestrato. Pertanto non sono applicabili al fatto gli articoli del C.P. vigente e di cui in imputazione, ma gli art. 122, P·P· del C.P. 1889, in .relazione all'art. 8, cpv. , del Trattato Lateranense e II3, cpv. stesso Codice. Tali articoli non comminano una pena superiore ai 5 anni, perciò va concessa l'amnistia di cui all'art. 1, R.D. 5.11.1932, n. 1403. I precedenti penali degli imputati non ostano alla applicazione del beneficio.

Settimelli Emilio, nato il 2.8.1891 a Firenze, pubblicista; Chi ti Remo, nato il 26.rr .1891 a Poggibonsi (Siena), giornalista; Klum Alberto, nato il 15.12.1892 ad Aci Catena (Catania), giornalista; Rosai Bruno, nato il 18.6.1912 a Firenze, studente; Rosai Ottone, nato il 28-4-1895 a Firenze, pittore. Tutti latitanti.

P. Q. M.

Visti gli art. n3, cpv., e 122, p.p., C.P. 1889; 8 del Trattato Lateranense; 1 e 4 R.D. 5.rr.1932, n. 1403; 151 C.P.; 59r. C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, modificata la rubrica nel senso di cui sopra, dichiara estinti per amnistia i reati addebitati a Settimelli Emilio, Chiti Remo, Klum Alberto, Rosai Bruno e Rosai Ottone , ed ordina la revoca dei rispettivi mandati di cattura emessi il 24.7.1931. Roma, 20.12.1932 - Anno XI.

IMPUTATI

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

a) del delitto previsto e punito dall'art. 8, cpv., del Trattato Lateranense e dall'art. 278 C.P., per avere compilato e divulgato un opuscolo dal titolo <( Svaticanamento - Dichiarazione agli I ta]iani ll, oltraggioso per la persona del Sommo Pontefice; nel quale opuscolo si leggono tra l'altro le seguenti frasi: (< Dinanzi al tradimento di Achille Ratti, italiano rinne· gato, che osa mascherato da capo dei cattolici >l, ed altre simili; b) del delitto previsto e punito dall'art. 244, cpv., C.P., per avere con lo stesso opuscolo compiuto atti ostili verso lo Stato Vaticano tali da tur· bare le relazioni con quel Governo. Reati commessi in Firenze nella

1"

quindicina del luglio 1931.

Letti gli atti e la requisitoria del P .M. osserva

477


TRl8U:SALE Sl>ECIALE PER I.A Oll'ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 634 / 1932

--

SENTENZA N. 179

La Commissione Istruttoria presso il Tribuna le Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;

PRIMA PAR1'E: SE. TENZE EMESSE DALL.~ COM~IISSIOKE ISTR l.:TTORIA

479

Il Colarich, inoltre: b) del reato di cui all'art. 9 del R.D. 30.12. r923, n. 3279, sulle CC.GG. in relazione all'art. 35, tari ffa annessa, mod ificata con R.D. 26.2.1931, n. 3r5, per omesso pagamento della tassa di passaporto. Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva

Gi.udice Relatore: Presti Giovanni ; lK FATTO ED I~ DIRITTO

Giudici : Dc Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N. .. ,

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Colarich N atale, nato il 24.12. r908 a Muggia (Trieste), calzolaio; Purger Clemente, nato il 29. rr. 1894 a Gabrovizza d'Istria (Trieste), carpentiere, latitante; Smotlak Antonio, nato il r5.5.r904 a Caresana (Vercelli), agricoltore, latitante; Montanja Martino, nato il 2.11.1897 a Bagnoli della Rosandra (Trieste), meccanico; s.ancin Giovanni, nato il 23.6.1907 a Bagnoli della Rosandra (Trieste); operaio, detenuto dal 22.7 al 25.11.1932; ~lavez Giovanni, nato il 4. ro.1896 a San Dorligo della Valle (Trieste), bracciante, detenuto dal 22.7 al 25.11.1932; Crisanaz Michele, nato il 2.9 al 25.11. 1932;

25 . ro. 1892

a Pola, carpentiere, detenuto dal

Belci Francesco, nato il 12.4. r899 a Dignano (Pola), agricoltore, detenuto dal 6.9 al 25.11.1932.

!MPUT,\TI

T utti:

. , a) del d~litto ~i c~i a~li ar~. _r ro e 270, P·P·, C.P. per avere, in cor· reita tr_a loro, m terr~tono d1 Gor1z1a, Pola e T rieste, anteriormente e fino al lugho 1932, organizzato e diretto associa7.ioni com uniste.

Il 23 settembre 1930 la R. Questura di Trieste denunziava a questo Tribunale il prevenuto Colarich Natale per attività sovversiva da lui svolta nelle province di Trieste, Pola e Gorizia (processo n. 271, R.G . 1930, contro Malalan Enrico cd altri) (1). Però procedutosi contro di lui con mandato di cattura e rinviato a giudizio - in contumacia - per rispondere dei delitti di cui all'art. 4, capo 1° e 2" della legge 25. 11.1 926, n. 2008, con declaratoria di questo Tribunale in data 21.12.1932, venivano dichiarati estinti per amnistia i sopra indicati reati. Senonché essendo stati rinvenuti il 4 marzo 1932 nel Cotonificio Veneziano di Aiclussina alcuni manifestini comunisti, durante le relative indagini miranti ad identificarne i compilatori e diffusori, si accertava che il movimento comunista nel goriziano era organizzato, alimentato e diretto proprio dal nominato Colarich Natale che nel frattempo era stato arrestato. Pertanto quest'ultimo ed altri venivano denunziati, con verbale del 6 ottobre 1932, a questo Tribunale che procedeva formalmente contro tutti loro per i reati di cui agli art. 270, 2 '' cpv., e 272, p.p., C.P. e contro il Colarich anche per il reato di cui alla p.p. del citato art. 270 C.P., nonché per falso in passaporto (Proc. n. 604, R.G. r932 - Vol. 1°, foglio r6). Con declaratoria di questa Commissione Istruttoria in data TO novembre 1932, venivano dichiarati estin ti per amnistia i reati di cui agli art. 270, 20 cpv., e 272, p.p., C.P. nei confronti di tutti gli imputati e del reato di falso addebitato al Colarich in virtù ed ai sensi degli art. 1 e 4 del R.D. 5-Ir.1932, n. r403 (vedi stesso volume, sentenza n. 139). . ~utti i denunziati, pertanto, ad eccezione del Colarich, venivano prosc1olt1 e scarcerati e con ordinanza del Giudice Istruttore del 15 novembre veniva ordinato l'abbinamento del processo in questione con altro processo contemporaneamente pendente innanzi a questo Tribunale a carico dello stesso Colarich ed altri (Proc. n. 634, R.G. 1932 - Voi. I°, foglio 189). La R. Questura di Trieste, infatti, con verbale del r5 ottobre 1932 aveva denunziato lo stesso Colarich Natale ed altri a questo Tribunale per (1) Vedi

« Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931

>', pag. 38.


TR!BUNALE SPEC!ALE PER LA DIFESA DELJ, O STATO

attività sovversiva da essi svolta in epoca recente nelle province di· T · . p 1 \' · neste Fmme e · o a ( 'ol. r", foglio 1 e seg.), e contro tutti loro si era proced ' · · d. · 1· lito per 1 reati 1 cui ag 1 art. 270, 2° cpv., e 272, p.p.) C.P. e contro il Cola.· h . passaporto, espatrio clandestino e relativa violallC a~c 11e per 1. reat1. d"1 f a}so m zione alla legge sulle CC.GG. (Vol. 1", foglio 97). Intervenuto - frattanto - .il R.D. di amnistia ed indulto del 5 . 11. 1932 con declaratorie_ di ques~o ?iud_ice I~tr~ttore dcll'~r,_14 e r_5 ?oven:bre u.s. (r) e 22 c.m., vemvano d1Ch1arat1 est111t1 per amrnsua tutti 1 reati addebitati a~ dem~nzi~ti a~ ~ccezi~ne del reato ~i cui al~'art. 270, P·P·., C.P .. addebitato a1 rubncat1 Colanch Natale, Montanp Martmo, Slavez G10vanrn , Smotlak Antonio, Purger Clemente, Sancin Giovanni, Crisanaz Michele e Belci Francese?, e del reato di violazione alla legge sulle CC.GG. addebitato al C_olanch, r~ati e_sc~u~i dall'a_mnistia e per l'accertamento dei quali pros~gurrono le 111da_w1~1 1strutton~. Queste, mentre hanno fornito le prove circa la respomab1hta del Colanch Natale e del Montanja Martino - ambedue _detenuti - nonché quelle dei latitanti Purger Clemente e Smotlak A~tomo, 1101:1 ha_nn? offert~ ~lementi conc~eti e specifici di responsabilità ne~ confront1 dei nmanenti imputati Sancm Giovanni, Slavec Giovanni, Cnsanaz Michele e Belci Francesco, tutti scarcerati, in virtù e ai sensi dell'art. 269 C.P.P., con ordinanza del Giudice Istruttore in data 25 novembre u.s. (Vol. I°, fogli 136 e 137). · . Le esplicite confessioni e rivelazioni del Colarich e del Montanja hanno p1enam~nte accertato che esso Colarich - già espatriato nel dicembre J931 clande~tmamente senza aver pagato la relativa tassa di passaporto e tornato successivamente in Italia quale funzionario stipendiato dal centro comunista residente all'estero - coadiuvato dai latitanti Puroer Clemente e Smotlak Antonio, ~ra riuscito ad organizzare e dirigere n~lle province di Gorizia, Pola e Tneste una vasta associazione comunista la quale sviluppava pericolosa attività sovversiva; che, coacliuvatore del Colarich, era il nominato Montanja il quale serviva da collegamento tra i fiduciari delle varie zone. Questi ultimi a suo mezzo ricevevano ordini e direttive. . Gli_stes~i. funzionari cli P.S., che con diligenza svolsero l'abile opera· z10ne d1 pollZla, hanno riconosciuto, però, che l'esito delle indagini esperite non ha offerto prove certe di vera e propria attività or<ranizzativa e direttiva nei confronti dei rimanenti rubricàti Sancin Giova;ni Slavec Giovanni, Crisanaz Michele e BeJci Francesco i quali sono, più ' che altro, apparsi fedeli esecutori di ordini ed attivi propagandisti (Voi. 2°, fogli 39) 40, 41, 42 e 43). Nei fatti addebitati al Colarich, al Montanja, al Purger Clemente e~ allo Smotlak Antonio si ravvisano evidenti gli estremi del delitto di cui

PRIMA PARTE: SENTE~ZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTl\ll1TORl1\

all'art. 270, P·P·, C.P. ed i~ Co~a~ich de:7e rispon~l~re an~hc ?~lla vi~l~zione ll legge sulle CC.GG. di cm m rubrica. T utti i nommat1 11~put<1tl debperciò essere rinviati al giudizio di questo Tribunale Speciale compe· tente in virtù ed ai sensi dell'art. 3, cpv. , della legge 4.6.1931, n. 674, ed 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062. . . . . ., . Dall'istruttoria non sono emers.i suffic1ent1 elementi di re1ta net confronti dei rimanenti imputati in ordine al delitto loro ascritto, perciò essi devono essere assolti per insufficienza di prove.

~0:0

P. Q. M.

Visti oli articoli succitati, nonché gli art. 507, 551 e segg. C.P. Esercito, r3.3.1927, n. 313, in_confor~ità de~la richiesta _del P.~L, dichiara non doversi procedere - per 111suffic1enza eh prove -:-- 1~ ordm_e alla imputazione loro ascri tta, nei confro~ti dei nominati S~ncm Gwvanrn, Slavez Giovanni, Crisanaz Michele e Belo Francesco, e ordma che sia resa definitiva la loro provvisoria scarcerazione. Rinvia Colarich Natale, Montanja Martino, Purger Clemente e Smotl~k Antonio, per rispondere dei reati loro adde?it_ati come in_epi~rafe, con. chffida ai latitanti Purcrer e Smotlak di costitu1rs1, entro 5 g10r111 dalla notifica della presente, in 1iancanza di che saranno giudicati in contumacia.

37s C.P.P~ e 2 R.D.

Roma, 27.12.1932 - Anno XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Per Colarich Natale, Montanja Martino e Purger Clemente, vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933 )) , sentenza del 26.9.1933. Per il latitante Smotlak Antonio non risulta dagli atti del T.S.D.S: che sia stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna o di assoluzione.

(I) Declaratorie pubblicate nel presente volume. 31. ·

u.s.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA D EI.LO ST:\TO

1yei. mesi ~i novemb:e e dicembr~ del r.932 la Commissione istruttoria ha dzchzarato, inoltre, di non doversi procedere in ordine ai reati di associazione sovversiva, organizzazione del Partito Comunista, appartenenza al suddetto Partito e propaganda del medesimo addebitati ai sottoelencati imputati essendo i suddetti reati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 140 ] ·

PRIMA PART E : SENTENZE EMESSE DALLA COMMISS!OKE ISTRUTTORIA

Sabatini Giuseppe, nato il 27.r.1907 a Mosciano Sant'Angelo (Teramo), impiegato privato. Leone Mario, nato il 22.12.1897 a Giulianova (Teramo), tipografo. Moretti Giuseppe, nato il 27.9.1898 a San Vito Chictino (Chieti), operaio. Benedetti Pietro, nato il 29.6.1902 ad Atessa (Chieti), falegname. D'Ingiullo Umberto, nato il 27.3.1902 a Pescara, muratore.

Rcg. Gen. n. 566/1932

SENTENZA N. 137 DEL 10.1 1.1932

Leghissa Federico, nato il rn.7.1906 a Duino Aurisina (Trieste). Balice Giuseppe, nato il 4-3.1897 a Minervino Murge (Bari). Visintini Luigi, nato il 13.8.1900 a Trieste. Il primo detenuto dal 20.7.1932, il secondo dal 12.8. r932 e il terzo latitante.

Di Silvestro Domenico, nato il 15+1902 a Pescara, fabbro. Cirillo Luigi, nato il 22. 1I.1893 a Pesaro, viaggiatore di commercio. De Francesco Ottorino, nato il 3.ro. 1885 ad Atessa (Chieti), notaio. Doddi Luigi, nato l'rr.2.1908 ad Atessa (Chieti), falegname. Tutti detenuti dal settembre 1932 al 10.11. 1932.

Nei confronti del Visintini viene revocato il mandato di cattura; Leghissa e Balice vengono scarcerati l'u .J r.1932.

Reg. Gen. n. 644/1932

SENTENZA N. 147 DELL'll.11.1932

Pompilio Renato, nato 1'11.9.1896 a Ortona (Chieti), ragioniere. Rcg. Gen. n. 578 / 1932

SENTENZA N. 141 DEL 10.11.1932 Marcantonio Giuseppe, nato il 2.rr.19II a Chieti, barbiere.

Tosetti Mario, nato il 9.7.1905 a Omegna (Novara), custode, detenuto dal 18.7.1932 al 10.rr.1932. Firenze Matteo, nato il 27.3.1900 a Gravellona Toce (Novara), operaio cartaio, detenuto dal 18.7.1932 al 10.11.1932.

Tucci Manin, nato il 13.12.1892 a Chieti, orefice. Savino Alfiero, nato il 19.3.1895 a Guardiagrele (Chieti), commerciante. Zuccarini Armando, nato il 20.6.1904 a Chieti, falegname. Di Santo Luigi, nato il 13.10.1893 a Chieti, falegname. Rapinesi Arturo, nato il 1°+1894 a Chieti, calzolaio. Ferrante Tommaso, nato il 9+1906 a L'Aquila, dattilografo.

Reg. Gcn. n. 644/1932

SENTENZA N. 143 DEL 10.11.1932

Monaco N icola, nato il 16.3.1891 a San Giovanni Lipioni (Chieti), maestro.

Tutti detenuti dall'ottobre 1932 all'rr.rr.1932. Nota . - Per Ferrante Tommaso vedi nel 1927 », pag. 277.

(< Decisioni

emesse dal T.S.D.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA !)ELLO STATO

Reg. Gen. n. 644 / 1932

SENTENZA N. 149 DEL 15.1 1.1932

Leone Raffaele, nato il r2.5. r892 a Frandasola (Teramo), maestro. Pellicciotta N ello, nato il 20-4-1897 a Pescara, impiegato privato. Detenuti dal rn.9.1932 al 15.rr.1932.

SEZIONE « C »

Reg. Gen. n. 665 / 1932

SENTENZA N. 152 DEL 17.11.1932

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Pastore Marino, nato 1'8-4-1906 a Milano, detenuto dal ro.7.1932 al

17.11.1932, meccanico. (Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 », pagg. 207- 2n).

1) Ordinanze e sentenze di proscioglimento.

2) Sentenze relative ai reati di ricostituzione del Partito Comunista, iscrizione al suddetto Partito e alla propaganda del medesimo per i quali il Giudice Istruttore ha dichiarato - nei mesi di novembre - dicembre 1932 ~ di non doversi procedere essendo i suddetti reati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403.

Rcg. Gen. ·n. 282/1927

SENTENZA N. 166 DEL 10.12.1932

Guerrini Genunzio, nato il 24-3.1904 a Ravenna, muratore, detenuto dal 15.rn.r932 al rn.r2.1932. (Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 ))' pag. 506).

Reg. Gen. n. 25/1931

SENTENZA N. 175 DEL 19.12.1932

Beretta Giuseppe, nato il 25.1 I. 1902 a Milano, ebanista, latitan te. . Con la suddetta s·e ntenza viene anche disposta la revoca del mandato d1 cattura emesso nei confronti di Beretta Giuseppe.


Nel 1932 il Giudice Istru ttore ha emesso m olti provi·cdimenti ( 1 40) con i quali vengono trasmessi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, per motivi di convenienza - ai sensi dell'art. 5 dei R .D . 1 r3-1927, n. 313 - sia il procedimento << devoluto alla competenza del T. S. D .S. ) > c/Je quello « di competenza della Magistratura ordinaria ». Trattasi di procedim enti per i quali le imputazioni principali più gravi si riferiscono a reati comuni e, pertanto, non si ritiene opportuno p,,,,bblicare i nominativi degli imputati: i reati di competenza del T .S.D.S. si riferiscono a offese al Re e al Capo del Goi 1erno. Per i reati di offese al Re e al Capo del Covemo e di t•ilipendio alle Istituzioni Costituzionali dello Stato il Giudice Istmttore ha emesso, nei mesi di novembre-dicembre 1932: a) 2 3 sentenze di non do versi procedere essendo il reato estinto per l'amnistia di cui al R .D . 5.11.19p, n . 1403; b)

2

semenze di estinzione del reato per morte del reo :

c) 1 sentenza di estinzione del reato per prescrù:.ione in ordine al reato di offese al Re e al Capo del Got erno commesso, per via epistolare, dal 6.9.1924 al 2.9.1926 . 1

Anche per tali procedimenti non si rtttene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati e il capo di imputaz1.·one. Pur tratiandosi di reati ,·elativi a offese al Re e al Capo del Governo e di vilipendio alle Istituzioni Costituzionali dello Stato si ritiene, invece, opportuno pubblicare - sia pure non integralmente - tutte i'e sentem:e di proscioglimento emesse, al riguardo, dal Giudice IJtruttore; et/cune denunzie relative ai suddetti reati vennero inoltrate per m otivi di carattere personale al solo fine di danneggiare la persona che viene denunziata. Per i reati di ricostituzione del Partito Comunista, iscrizione al suddetto Partito e di propaganda del medesimo, il Giudice Istruttore ha emesso - nei mesi di novembre - dicembre 1932 - diverse sentenze di non doversi procedere in ordine ai suddetti reati essendo estinti per l'amnistia di cui al


TRIBUNALE SPECli\LE PER Li\ D1 F ESA DELLO STATO

PRIM:\ PARTE:

PROVVEDIME1'Tl EMESSI 0 1\L G IV DICE ISTRUTTORE

R .D. 5 .1 I_- 1.932, _n: 1403 ;_ di tali sentenze si ritiene opportuno pubblicare nommattvz degli imputati e la località ove vennero commessi i reati.

P.Q.M.

t

Tutti gli imputati devono essere scarcerati, per mancanza di indizi, se non detenuti per altra causa.

Nota. _ Per gli stessi motivi specifìc_ati nella sopra _trascritta ordinanza il Giudice Istruttore ordina, con provvedimento emesso 11 18.1.1932, la scarORDINANZE E SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO

cerazione di : Scoffone Riccardo, nato il 26.8.1889 a Torino, fotografo; Visioli Cesare, nato il 7-3.1888 a Torino, pensionato.

Reg. Gen. n. 1099 / 1931

ORDINANZA DEL 9.1.1932

Entrambi detenuti dal 19.1 r. 1931.

(G.I. Antonio Scerni)

Nei confronti di :

Passino Giuseppe, nato il 24-9.1891 a Torino, commerciante; Summa Edoardo, nato 1'11 .12. 1905 a Torino, impiegato; Cavallo Giuseppe, nato il r3.5.1902 a Torino, tappezziere;

SENTENZA DEL 9.1.1932

Reg. Gen. n. 1098 / 1931

(G.I. Pietro Quinto Guerri)

Scotti Luigi, nato il 23.2.1904 a Torino, impiegato; Mase_ngo Giovanni Battista, nato il 17.5.1894 a Cerro Tanaro (Asti), commeroante. Tutti detenuti dal 19.II.1931 al 9.r.1932.

Nei confronti di: Stefani Decimo, nato il 28.6.1910 a Tezze (Treviso), manovale; D'Agnese Vettore, nato il 31.r.1910 a Tezze (Treviso), manovale. IMPUTATI

Omissis Nei riguardi dei sopratrascritti imputati ven<rono a mancare elementi di reità atti a legittimare l'ulteriore stato di detenzione. Per quanto riguarda l'attività massonica il Commissario Triola, Capo dell'Ufficio Politico della R. Questura di Torino ha afférmato in una dichiarazione t~stimoniale, che gli imputati in qu~stione non h~nno aderito alla massonena. Per quanto si riferisce all'organizzazione n azionalis ta o di ex - combattenti, tale attività non può essere considerata un fatto punibile ai sensi dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, perché fu comme-ssa in data posteriore a~ 1".7.1931, ci_oè_ quando_ l'art. 4 della sopracitata legge non era più in vigore. Ove poi s1 possa ntenere che una parte di tale attività oro·anizzativa ~ia staté~ commessa in data anteriore al Ì .7.193r, non si può ~e<rare agli unput~tI ~a disc:iminante di cui all'art. 2 del R.D. 12.r2.19;6, n. 2~62, trattan?os1 di ??ttnne e programmi tradizionalmente compatibili con la Costituz10ne politICa ed economica dello Stato Italiano. 0

del reato previsto dall'art. 291 C.P. per avere, .sulla strad~ _nazionale di _Primo~ano (Vicenza), il 6 dicembre r93r , pub~hc~lmen~e ~,1]Jp~so la ,~~z10n~ Italiana cantando una canzone nella guale si npetevLl la frase « \ 1ghacch1 Italiani ll. Omissis Ritenuto che dal modo del come si è svolto il fatto, dalle dichiarazioni degli imputati, dai loro buoni precedenti politi~i, si. ha_ ragi_one di ritenere che la canzone contenente la frase « Vigliacchi Itaharn )) sia stata ca:irata senza alcuna intenzione di offendere l'Italia e gli Italiani e senza la cosocnza che tale frase potesse costituire il reato di vilipe1:dio a~la Nazione Italiana. Ritenuto, inoltre. che le informazioni formtc dai RR.CC. sul conto d~i due imputati fa~no ritenere che mancasse i~ e:si la vo_lo~tà e la coscienza di vilipendere la Nazione Italiana, e qumd1, non s1 riscontra nel fatto l'elemento del dolo.


T RI BUNALE SPEC IALE

l'f.R I.A

DIFESA DEI.LO ST,\TO

PRIMA PARTE:

J>ROVVE!l!ME~T! E~!ESSI

DAL GlCDICf. lS'!'R lJTTO!U'.

SENTENZA DEL 12.1.1932

Reg. Geo. n. 428/1931

P. Q . M.

Vis to 1:art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di ~1on doversi procedere contro Stefani Decimo e D'Agnese Vetto re perché 11 fatto da loro commesso non costituisce reato, e ordina la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.

49 1

(G.I. Giuseppe Montalto) Nei confronti di : Capecchi Adolfo, nato il

20. ro. 1882

a Tizzana (Pistoia), bracciante, libero.

IMPUTATO

Rcg. Gen. n. 787/1931

SENTENZA DEL 12.1.1932 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di: Ravalico Andrea, nato il 28.u.1889 a Piraino (Messina), esercente bar, libero.

a) del delitto di cui all' art. 291 C.P. per avere, il giorno 11.7.1931, in Pontelungo (Pistoia), pubblicamente vilipeso la N azione Italiana pronunciando la frase « Accidenti all'Italia»; b) del delitto previsto d ali' art. 282 C. P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e d( luogo, offeso S.E. il Capo del Governo con le parole e< Accidenti a Mussolini >).

IM P UTATO

del reato.pre.visto dall>irt. 278,. u.p., C.P. per avere, il 5.7-1931, offeso la memoria d1 un prossuno congmnto del Re (S.A.R. il Duca d'Aosta), con le parole: « Lui si è fatto seppellire lì per avere tanti morti sulla coscienza e non per altro ».

Omissis Ritenuto che dalle indagini praticate è risultato che esistevano dei motivi di rancore tra il Ravalico e - l'unico accusatore· motivi che sono sufficienti ad ingenerare un certo dubbio sulla veridici~à dell'accusa, la quale, d'altra parte, non è confermata da alcun altro testimone o avvalorata da qualsiasi circostanza. Ritenuto che dalle ~1fonnazioni assunte il Ravalico è risultato apolitico, m~ .non avverso. al Regime, tanto che ha la moglie iscritta al Fascio Fcmm1111Ie, una .figlia nelle Piccole Italiane e un figlio nei Balilla.

Omissis Ritenuto che il Capecch i pronunziò la frase « Accidenti all'Italia>> in un impeto d'ira causato dal fatto che alcuni suoi compagni di lavoro gli avevano sottratto la colazione, come riferiscono i Carabinieri di Pistoia, e come risulta dalle concordi dichiarazioni dei testi presenti al fatto. Ritenuto, inoltre, che nella frase stessa non può ravvisarsi il delitto di vilipendio alla N azione Italiana in quanto fa difetto il dolo, e trattasi senza dubbio di una deplorevole espressione pronunziata dal Capecchi in odio ai suoi compagni e specialmente contro uno di essi con il quale preesistevano motivi di rancore. Ritenuto che per il delitto di offese a S.E. il Capo del Governo, S.E. il Ministro della Giustizia non. ha conceduto l'autorizzazione a procedere.

P. Q. :VL

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P ..M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Ravalico Andrea, in ordi ne al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

Visti gli art. 378 e 15 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dich iara di non doversi procedere nei confronti di Capecchi Adoifo, in ordine al delitto di cui allé~ lettera a) della rubrica perché il fatto non costituisce reato,


49 2

TRIBUKALE SPECIAi.E PER

LA !)!FESA Dl::LLO STATO

e in ordine al delitto di cui alla lettera h) della rubrica per mancata autorizzazione a procedere.

PRIMA i'ARTE :

PROV\11::Dl~IE:s;TI E~IESSI

DAL C I UDICE ISTRUTTORE

493

SENTENZA DEL 13.1.1932

Reg. Gen. n. 399/ 1931

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di:

Reg. Gen. n. 1063 / 1931

SENTENZA DEL 13.1.1932 (G .I. Salvatore Curatola)

Nei confronti di : Padovan Angelo, nato il 24.1.1885 a Rutars (Udine), operaio, libero.

Napolitano Giuseppe, nato il 1°.6.1905 a S. Giorgio a Cremano (Napoli), proprietario, libero. I'.\1PUTATO

del reato previsto dall'art. 9, cpv., dell a legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente per avere, in un giorno imprecisato del dicembre 1930, pronunziato all'indirizzo di N apolitano Maria la seguente frase: « Va a fare in bocca ai morti tuoi ed a Mussolini ».

I MPUT:\TO

a) del reato previsto dall'art. 291 C.P. per avere, in Trieste, in un giorno imprecisato del luglio 1931, pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana pronunciando la frase : « L'Italia ha portato a Trieste miseria, fa me e barche di cipolla »; b) del reato previsto dall 'art. 282 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con la frase: « Mussolini fa la trippa grande>> .

Omissis Ritenuto eh~ i~ ordine. al reato di c~i alla lettera a) i testimoni presenti al fatto hanno chch1arato d1 non aver ud ito o hanno escluso che il Padovan abbia pronunciato le parole incriminate, e non essendo emersa alcuna circostanza che possa avvalorare la denuncia, si ha racrione di dubitare se effettivamente 11 Padovan abbia pronunciato la frase eh~ <rli viene attribuita. Rite~uto che in ordine al reato di cui alla lettera b) n°on si può promuo· ,·ere l'azione penale avendo S.E. il Ministro della Giustizia, con nota del 22.12. 1931, n. 17-7-ro657, negato l'autorizzazione a procedere. P. Q . M.

Visti gl i art. 378 e 15 C.P.P. e la con(orme richiesta del P.M., dichiara di non. do~ersi procedere nei confronti di Padovan Angelo, in ordine al r~ato d1 cm all~ let~era a) della rubrica, per insufficienza di prove, e in ordine al reato d1 cu, alla lettera b) della rubrica, per negata autorizzazione a procedere.

Omissis Ritenuto che dalle sommarie indagini effettuate dalla R. Procura di Napoli è risultato che nessuno dei testi indicati dalla stessa denunziante ha dichiarato di aver sentito pronunziare dal N apolitano le parole che gli vengono attribuite. Ritenuto che eia ulteriori diligenti indagini praticate sul posto da questo Ufficio di Polizia Giudiziaria, dal numeroso testimoniale escusso sul conto del Napolitano è risultato che egli è un vecchio fascista benemerito del Partito, ottimo cittadi no, e che mai per nessun motivo ed in alcuna circostanza ha comunque pronunziato alcuna frase offensiva all'indirizzo del Capo del Governo. Poiché dai risultati delle indagini si ha motivo di ritenere che la denunzia in danno del Napolitano fatta, tra l'altro, in epoca di gran lunga posteriore a quella in cui sarebbe avvenuto il fatto, sia stata determinata dal volgare scopo di calunniarlo per vendicarsi dello sfratto della casa occ~pata dalla denunzi ante, e quindi sia opportuno rimettere gli atti al Magistrato ordinario per quanto possa risco ntrare di sua competenza nei riguardi della denunziante Napolitano Maria. P. Q. M .

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. , dichiara di non doversi procedere nei confronti di . 1apolitano Giuseppe in ordine al reato addebitatogli, per non aver commesso il fatto, e rimette gli atti al Proct1ratore del Re di Napoli per quanto di sua competenza, nei confronti della denunziante Napolitano Maria.


494

'fRIBi.JNALE SPEC!Al.E PER LA DI FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 811/1931

PRO!A

PARTE :

PROVVED!ME:.Tl

SENTENZA DEL 15.1.193 2

(G.L Pietro Quinto Guerri) Nei confronti di: Rizzi Angelo, nato il 17.12.1895 a Cloz (Trento), contadino, libero.

EMESSI DAL G IUDICE

lSTIU:TTORE

49 5

I ;\1PUTATI

di correità nel delitto preveduto dall'art. 247 in relazione all'art. n8, n. 3, c.P. 1889 per avere, in Venezia, nella notte dal 7 all'8 maggio 1931, pubblicamente fatto l'apologia di fatti costituenti il delitto previsto dall'art. n8, n. 3, C.P. 1889 dicendo che << l'Italia dovrebbe prendere esempio dalla Spagna data la miseria in cui versa>>.

IMPUTATO

Omissis

del reato previs~o dall'art._ ~91 C.P. per avere, in Villagnedo (Trento) il 12.9.1931, pubblicamente vilipeso la N azione Italiana con le parole : (( Vada a farsi chiavare l'Italia e chi l'ha fa tta».

Omissis Rite1~uto_ che i bu~~i P:·ecedenti _poli tici dell'imputato, la sua ignoranza,

le sue disagiate cond1z10rn economIChe a causa del fallimento della sua azie1_1da, fann~ ri.tei:e_re che nella fra~e pronunziata manchino le prove della preCISa volonta di vilipendere la Naz10ne Italiana e del dolo che è elemento costitutivo del reato, e quindi in questo caso il reato non esiste.

r. Q• .M.

Nella frase di cui al capo di imputazione non s1 nscontrano gli estremi del delitto di apologia previsto dall'art. 247 del C.P. del 1889, o dall'art. 303 del Codice Penale vigente. Ciò perché l'apologia è una forma indiretta di istigazione; si deve trattare di una lode o di una esaltazione che possa avere, sia pure indirettamente, una efficacia incitatrice a commettere il delitto. Inoltre perché sussista il reato occorre anche, come estremo essenziale, la pubblicità. E nessuno di tali clementi si riscontrano nelle parole di cui in rubrica pronunziate alle ore 2,30 di notte in una strada di Venezia. Nelle frasi in questione non si può ravvisare neanche una manifestazione sediziosa dato che, per essere considerata come sediziosa una parola o una frase, occorre un grido e ciò nel caso in esame non si è verificato trattandosi di parole scambiate tra amici a voce normale.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rizzi Ano-do in ordine al reato 0 addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.

p, Q . M.

Visto l'art. 378 C.P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti

di Silvestri Attilio, Hcld Giovanni e Rosteghin Art~ro in ordine al reato loro addebitato, perché il fatto non costituisce reato.

Reg. Gen. n. 479/1931

SENTENZA DEL 16.1.1932

(G .I. Antonio Scerni) Nei confronti di:

Reg. Gen. n. 770/1931

Silvestri Attilio, nato il 31.3.1889 a Venezia, falegname, libero ;

SENTENZA DEL 22.1.1932 (G.I. Ettore Rocca)

Held Giovanni, nato il ro.u .r890 a Venezia, falegname, libero; Rosteghin Arturo, nato il 30.8.1884 a Chioggia (Venezia), muratore, libero.

Nei confronti di: Leonardi Carmelo, nato i! 15.2.1910 a Catania, carrettiere, libero.


TRlllt:N111.E SP f:C lAI.E

PER LA f)[FES:\

DELLO ST.\TO

PRIMA P1\RT I:::

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL C ! UJ)!CE

ISTRUTTORE

497

Omissis

IY!l' UTATO

?ei _reat~ previst~ dagli artt. 126 C.P. e 9, cp~- , legge 24.r2.r925, n. 226 , rn relazione agli art. 290, cpv. e 282 C .P. v1oente per avere in Cata ¡3 ¡1 ¡1¡ b ' 'rua, ~ 30-5.1931, v11peso la M.V.S.N. ed offeso l'onore e il prestigio di S.E. d Capo del Governo con le parole:  Me ne fotto della Milizia e del vostro Capo.

Omissis . Considerato che dalle indagini effettuate dalla Questura di Catania è ~1sultato che_ effettiva~.ente il carrettiere Leonardi Car~elo aveva percosso lo spazzm~ mun1c1p~le Grasso. A n~rea, ma non e stato possibile accerta~e. se effett1~amcnte il Leonardi abbia pronunziato all'indirizzo della cam1oa nera G1lletti, che era intervenuto per calmare i contendenti le parole che gli vengono attribuite, anche perchÊ nessuna altra person; si trovava presente.

Consideraro che la Lupini ha confessato di aver pronunciato le parole di cui al capo di imputazione in un impeto di ira per le sue condiz ioni anormali di mente, determinate dal fatto di essere stata abbandonata dal fidanzato dopo aver avuto con lui una bambina, e di essere ora imputata in un oiudizio penale promosso dallo stesso ex - fidanzato. °á&#x2039;¸ Che per le modalitĂ in cui si è svolto il fatto, per i buoni precedenti penali, sĂŹ ha ragione di dubitare sulla precisa coscienza e volontĂ di vilipendere l'emblema dello Stato e quindi non essendo sufficienti le prove del dolo, l'imputata deve essere prosciolta .

l'. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la co nforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Lupini G iacinta, per insufficienza m prove.

P. Q . .\f.

Visto l_'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confro nti di Leonardi Carmelo in ordine al rea¡ to addebitatogli, per insufficienza di prove.

SENTENZA DEL 23.1.1932

Reg. Gcn. n. 964 / 1929

(G.I. Salvatore C uratola) Nei confronti di: Celik Stefano, nato il 25.12.1899 a Circhina (Gorizia), falegname , libero;

Reg. Gcn. n. 1058/ 1931

SENTENZA DEL 22.1.1932

Abram Giovanni, nato il 22.12.1894 a Circhina (Gorizia), fabbro, libero;

(G .I. Ettore Rocca)

Sorli Pietro, nato il 19.r.1902 a Gracova Serravalle (Gorizia), sacerdote, libero.

Nei confronti di:

IMPUTATI

Lupini Giacinta , nata il 10.8.1907 ad Ancona, casalinga, libera. i .\1 P U 'I' A T A

del re~to di cui a~l'.art. 292 C.P. per avere, in Monsano (Ancona), il 26.rr.1931, pubblicamente vilipeso la Bandiera N azionale con le parole : ÂŤ Io il T ricolore mc lo sbatto sul sedereÂť .

il primo e il secondo del reato di cui all'art. 115 C.P. 1889, in relazione all'art. 292 del C.P . vigente, per avere, nell'ottobre r929, sfregiato l'emblema del Fascio Littorio scolpito su di una campana della chiesa di Bucovo , spostando il martello della campana in modo da farlo battere su detto emblema; il terzo di correitĂ nel delitto di cui sopra (art. 63 e rr5 C.P. 1889. in relazione agli artt. n o e 292 C.P . vigente) per avere determinato il Celik e l'Abram a commetterlo. 32. -

u.s.


TltlllUK,\LE SPECIALE

PER LA DIFESA l>EL L() STATO

PRIMA PA RTE:

PROVVEJllMr:::s;n

Omissis

n!ESSI

DA !. GI UDICE I STRUTTORE

499

P . Q . :V!.•

Riten uto che dall'istruttoria compiuta e dalla penz1a disposta dall 'Autorità giudiziaria è risultato che nessuno sfregio è stato compiuto al Fascio Littorio scolpito sulla campana ; pertanto gli imputati devono essere assolti.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara cli non doversi procedere nei confronti di 1vfanfrecli Costantino in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza cli prove.

P. Q . M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.Ivf., d.ichiara di non doversi procedere nei confronti di Celik Stefano, Abram Giovanni e Sorli Pietro, perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.

SENTENZA DEL 27.1.1932

Reg. Gen. n. 230/ 1931

(G .I. Saìvatore Curatola) Nei confronti di : Martelli Teresa, nata l'n-3-1885 a Minerbio (Bologna), casalinga, libera.

Reg. Gen. n. 1042/1931

SENTENZA DEL 23.1.1932 I MPU TAT A

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di : Manfredi Costantino, nato il 22-3-1883 a Bedonia (Parma), contadino, detenuto dal 14.6.1931. IMPUTAT O

dei reati previsti dagli art. !15 e 126 C.P. 1889, in relazione agli art. 292 e 291 del vigente C.P., per avere, il 14.6.1931, sull'autocorriera BedoniaSanta Maria del Taro, vilipeso la Bandiera italiana e l'Italia con la seguente frase : (< Maledette siano la Bandiera italiana e l'Italia )). Omissis

Ritenuto che il 14.6. 193 r su di una pubblica autocorriera vennero alle mani in seguito a un diverbio Manfredi Costantino e Galli Giuseppe, e che a seguito cli questo incidente il Galli riferì ai Carabinieri che in quella occasione il Manfredi avrebbe menzionato la frase incriminata. Ritenuto che dalìa compiuta istruttoria è risultato che il Manfredi si esprimeva in inglese e che, pertanto, le sue parole possono essere state equt~ vocate dal denunciante e dall'uiùco teste che ha confermato l'accusa, si ritiene che non possono riscontrarsi suffici enti indizi di reità nei confronti del Manfredi.

del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in .relazione ~}.l 'art. 290 <?·P·. v1~ gente per avere, in Rimini, il 7.6.r93r, pubblicamente vrnpeso le Ist1tuz10m Costituzionali dello Stato, chiamando « assassino ed ammazza gente )) il Fascismo, e con le parole: (< Al Fascismo vado m c. .. l> .

Omissis Ritenuto che nelle volgari espressioni pronunciate dall'imputata non possono riscontrarsi gli estre~i costitutivi del reato di cui all'art. 126 del C.P. 1889,' dato che detto articolo è stato sostituito dall'art. 290 del vigente C.P. che enumera, nominativamente, le istituzioni costituzionali che possono formare l'oggetto del vilipendio. . . Poiché il Regime Fascista si identifica con la ~az10ne ~tah~:na, ncll~ espressioni pronnciate dalla Martelli potrebbero nscontrars1 gh estremi costitutivi del reato di vilipendio previsto dall'art. 291 del C.P., ma tale reato non può essere contestato all'imputata perché previsto da una legge posteriore all'epoca in cui fu commesso il fatto. P. Q. M .

. Visti gli artt. 2 , 3° cpv., e 378 C.P.P., e la conforme ric~iesta del .P.M., d!chiara di non doversi procedere nei confr onti di ~1artellt Teresa m o~dine al delitto di cui in rubrica, perché il fatto da lei commesso non costituisce reato.


500

TRlBUNAL E SPECI ALE

PER LA

DIFESA

Rcg. Gen. n. 988/1931

PRIMA l'AR'fE;

DELLO STATO

l'l\OVVEDIMENTI EMESSH

I:-.fPUTAT'O

SENTENZA DEL 28.l.1 932 (G.I. Antonio Scerni)

Nei confronti di: Rolando Giovanni, nato il 28.12.1899 ad Alessandria, ferroviere, detenuto dal r9.10.r93r.

DAL GIUDICE ISTRUTTORE

del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere nella chiesa di Formazza (Novara), il giorno 24.9.1931, offeso l.'0~1CJ.l,re e il . prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: « Mussolini ,e un vigliacco, un ladro , un assassino ». Omissis

IMPUTA T O

?el delitto pr.evisto dag~i art. 278 e 282

C.P. per avere, il 19 ottobre 1931 , Alessandna, e precisamente al Corso Roma, bruciato le effìo-i delle LL.MM. il Re e la Regina, il Principe e la Principessa di Piemon~e ed il ritratto del Capo del Governo. ll1

Nella considerazione che l'accusa viene 111 gran parte ritrattata dalla signorina Sacchi Lydia nelle sue succes~~ ive dichiarazioni e che nessuna altra prova è stato possibile raccogliere per confermare la veridicità dell'accusa, -si ritiene conforme a giustizia asso:\vere il parroco Vasina dal reato addebitatogli, per insufficienza di prove. P, Q . M.

Omissis

Trattandosi di un individuo con precedenti atti di violenza (tra l'altro tentò di. b~ucia~e ~n ~i potino eh: ~veva cosparso cl i petrolio), venne disposta una penz1a ps1cluatnca. La perizia accertò che trattavasi di un individuo, che nel momento in cui commise il fatto, si trovava in tale stato di infermità mentale da escludere completamente la capacità di intendere e di volere. Il Rolando veniva, inoltre, definito una persona socialmente pericolosa. P. Q . yf.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di V aisina Beniamino in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

SENTENZA DEL 15.2.1932

Reg. 9en. n. 802/1931

. Visti gli artt. 88 e 222 C.P. e 378 C .P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rolando Giovanni ~rat~andosi di persona non imputabile per vizio totale di mente, e ordina 11 ricovero del Rolando in un manicomio 0o-iudiziario per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

(G.I. Pietro Quinto Guerri) Nei confronti di : Fabiani Salvatore, nato il 3+ 1872 a G rotteria (Reggio Calabria), possidente, libero. ll\iPUTATO

Rcg. Gen. n. 867/1931

SENTENZA DEL 1°.2.1932 (G.I. Ettore Rocca)

del reato previsto dall'art. n5 C.P. 1889, in relazione all'art. 292 C.P. vi~ente, per avere, in epoca imprecisata 1111a anteriore al luglio r931, vilipeso il Fascio Littorio - emblema dello Stato - con le parole : « Anche tu porti quella cimice all'occhiello )>.

Ornissis

Nei confronti di : Vasina Beniamino, nato il 23.1.1880 a Rimella (Vercelli), Parroco della chiesa di Formazza, libero.

Da inda<rini fatte praticare sul luogo da questo Ufficio di Poliz ia Giudiziaria è ri~ultato che la denunzia è da considerarsi completamente m-


TR tnl>t--ALE SPECIALE

---

PER LA DIFJ::SA DELLO STATO

fondata cd è la conseguenza di una lotta iniziata e sistematicamente . ntnta p~r rag~o~1 . . persona 11· e po1·ltlc . Ile con tro il denunziato Fabiani. conti. D1a mda~in1 espletate ~ risultato che _il Fabiani è stato iscritto al P.N.F. fin da 1 maggio 1923, che e stato uno de1 fondatori del Fascio di Grott · del q~ale fu anche segretario politico nel biennio 1925 -1 92 6 che è er;a, ben visto in -paese, to . . è incensurato e nel r927 non ebbe· rinno~·ita la tmo essera per d1vcrgenze d1 vedute con l'attuale seoretario politico. del qt1alc e' t . .d .b.l . i:, • s ato sempre irn uc1 1e oppositore per i suoi precedenti politici. 0

•

PRIMA i'ARTE:

PRQ VVE Dl~fF.;',;Tl Dtr.SSI

OAL CIUDI CF. ISTRLTTORE

ti dì prova a carico di lenco Raffaele, il quale è di buona condotta c:Iemeo . . . 1· . 1 . d. d 1 e politica, non ha mai ap partenuto a part1t1 C1Sc10 t1 per or me e.mora Ie ·i· · J · 1 la pubblica Autorità, né ha mai <lato luogo a n 1ev1 01 sorta su suo conto. P. Q . y(.

e

Visto l'art. 378 C.P.P. e 1a conforme richiesta del P. M., dichiara di non doversi procedere nei con fronti di Ienco Raffaele in ordine :11 reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

P. Q . M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P • M d.1c I11ara · di t ., non doversi procedere nei confronti di Fabian i. Salvatore in ordine al reato specificato in rubrica, per non aver commesso il fatto.

SENTENZA DEL 16.2.1932

Reg. Gen. n. 56/ 1932

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Reg. Gen. n. 847/ 1931

SENTENZA DEL 15.2.1932

(G.I. Giuseppe Montalto)

Canu Leonardo, nato il 3.IT. 1884 a Burgos (Sassari), pensionato, libero. IMPUTATO

Nei confronti di : Icnco Raffaele. nato il 27.12.1873 a Nardodipace (Catanzaro). contadino, libero. IMP UTATO

de\ reato previsto ?all'art. 9, cpv., legge 24. r2.1~p5, n. 2263, in relazione all ar~. 282 CT- vigente, per avere.;.. i~ .Nardodipace, in epoca imprecisata antenore. a_l gmgn~ I93J. offeso S..t.'... 1I Capo del Governo con le parole: « Mussohn1 ha rovinato i poveri contad ini: li costringe a pagare rasse che non posso~o pag~re _e se parlano male li manda in galera. Speriamo che qualche giorno nusc1ranno a uccidere q uella canaglia ».

Omissis Ritenuto che dalle indagini praticate è risultato come l'étccusa contro Ienco Rafh'.e~e ap~are des1 ituita di fondamento per le contraddizioni in cui sono cadu ti 1 testi nelle loro deposizioni. Considerato, inoltre, che per k diversità delle deposizioni si ha raoione di dubitare sulla fondatc7.7.a d·e1raccusa, anche perché non sono emers{ altri

del reato previsto dall'art. 126 C.P.,_abrogato in_ rela7.ione _all'art._ 290 C.P. vigente, per avere in I3urgos, pubblicamente e m epo~he 1mprec1sate ante~ riori al 24 settembre 1927, vilipeso il Governo _Naz1_onal~, lamentan~os1 della esosità delle tasse e prospettando a foscl1i colon la situazione economica.

Omissis Dalle sommarie indagini praticate è risultato che il Canu si è lamentato. in varie circostanze, delle imposte che gravano sul bestiame tanto da essere costretto a vendere le sue capre perché non aveva i mezzi .per pagar~. le tasse. Nelle suddette lamentele si riscontra, però, solo una spiacevole critica alle direttive del Governo in materia tributaria, ma in tale critica non sussistono gli estremi costitutivi del reato di vilipendio. P . Q . ~l.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme rich iesta del _P.M... dichiara di non doversi procedere nei confronti ?i .canu Leonardo rn ordmc al reato addebitatogl i, perché il fa tto non cost1 tu1sce reato.


TRIBIJKALE SPECIALE PER LA

DI F ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 111 / 1930

SENTENZA DEL 20.2.193 2 (G.I. Giuseppe Montalto)

PRIMA PARTE:

PROVVED!~lE:slTI EMESSI DAL GI UDICE ISTRUTTORE

Nel caso in esame le ingiurie vennero rivolte alla persona del Cardillo, sia pure in riflesso della sua qualità di milite fascista, e non alla Milizia, Forza Armata dello Stato.

Nei confronti di: p, Q. ]\(.

Rugari Fantino, nato il 25-3-r897 a Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), tramviere; Demarte Pasquale, nato il r3 .8.1907 a Delianuova (Reggio Calabria), contadino; Ventra Gaetano, nato il 6.3.r905 a G ioia Tauro (Reggio Calabria)i cocchiere;

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta ciel P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rugari Fantino, Demarte Pasquale, Ventra Gaetano, Maio Giuseppe, Tucci Paolo, Siciliano Gaetano e Strangio Domenico in ordine al reato loro addebitato, perché il fatto non costituisce reato.

Maio Giuseppe, nato il 2-3 .1911 a Palmi (Reggio Calabria), contadino; Tucci Paolo, nato il 12.2.1915 a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), pensionato; Siciliano Gaetano, nato il 5.9.1903 a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), mulattiere; Strangio Domenico, nato il 1909 a Gioia Tauro (Reggio Calabria), bracciante. Tutti detenuti, per altra causa, nelle Carceri di Oppido Mamertina.

SENTENZA DEL 5.3.1932

Reg. Gen. n. 113 / 1932

(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di : Bufacchi $abatino, nato il 12.9.1891 a Borgovelino (Rieti), assistente edile, libero. IMP l: TATO

IMPU TAT I

di vilipendio alle Istituzioni dello Stato - art. 126 C.P. del 1889, in relazione all'art. 290, cpv., C.P. vigente - per avere, il 29 ottobre 1930, nelle Carceri di Oppido Mamertina, ingiuriato il condetenuto Cardillo Francesco, con le parole: « Cornuto di merda, fascista di merda, infame tu e chi ti protegge perché fascista >>.

del reato previsto dall'art. 126 C.P. r889, in relazione all'art. 290 ~.P. vigente per avere, in Varapodio (Reggio Calabria), in epoca imprecisata dell'annò 1930, vilipeso le Istituzioni costituzionali dello Stato con le parole: « Me ne frego del Fascio e dei Sindacati l>.

Omissis

Omissis li fatto, deplorevolissimo, non integra però gli estremi del delitto di vilipendio alle Istituzioni addebitato agli imputati. Infatti la norma penale di cui all'abrogato art. 126 del C.P., e in modo più esplicito e tassativo l'altra corrispondente di cui al.l'art. 290 C.P. vigente, proteggono l'Istituzione e la Forza Armata dello Stato, ma tale protezione non si estende ai singoli che dell'Istituzione e della Forza Armata facciano parte, neppure se l'offesa sia stata a essi rivolta in vista della loro appartenenza all'una o all'altra, nel quale ultimo caso il fatto potrebbe costituire, se mai, altro delitto.

. Osserva che le parole addebitate al Bufacchi - prescin_de~do da. ogni indagine sulla attendibilità o meno dell'accusa - non cost1tu1scono il rubricato delitto di vilipendio alle Istituzioni costituzionali d:llo_ Stat~. . Infatti né il P.N .F., né i Sindacati, sono tra le Istituzroni cost1tuz10nali dello Stato, ai sensi dell 'art. 126 del C.P. del r889. . Il P.N.F. è indiscutibilmente un organo dello Stato, ma non è organo della vita costituzionale del medesimo; considerazioni analoghe valgono per i Sindacati. Per la leoae attualmente vicrente il vilipendio al P .N .F. rientra nelle disposizioni d~ll'art. 29r del C.P~, ma tale disposizione non può essere ap-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

plicata al l3ufacchi perché il fatto è stato commesso in data anteriore al1'entrata in vigore del nuovo Codice, e secondo quanto disposto dall'art. 2 del C.P. vigente nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge . del tempo in cui fu commesso non costituiva reato.

PRIMA PARTE:

T'ROVV EDIMENT! EM ESSI DAL GIUDICE 1STRt;TTORE

reato addebitatogli per insufficienza di prove, e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

l'. Q . M .

Visto l'art. 378 C.P.P. dichiara di non doversi procedere, nei confronti di Bufacchi Sabatìno, perché il fatto a lui ascritto non costituisce reato.

SENTENZA DEL 7.3.1932

Reg. Gen. n. 1096/1931

(G.I. Pietro Quinto Guerri) Nei confronti di: Serrelli Giovanni, nato il 15.3.1905 a Selargius (Cagliari), bracciante. libero.

SENTENZA DEL 5.3.1932

Reg. Gen. n. 101/1932

(G.I. Giuseppe Montalto)

Nei confronti di : Bergamaschi Enrico, nato il 6.8. r894 a Lodi (Milano), falegname, detenuto dal 19. x. 1932. I\{ PCTATO

del delitto di cui all'art. 290 C.P. per avere, il 19.1.1932, nella Piazza della Vittoria di Lodi, vilipeso il Governo ciel Re pronunziando ad alta voce le parole: « Vigliacco dì un Governo, abbasso il Governo>). Omissis

La prova del fatto attribuita al Bergamaschi non tranquilJizza. Ma anche se si volesse prescindere da tale prova, è certo che l'imputato avrebbe pronunziato tale parola in un momento di esasperazione, causata dalle sofferenze del lungo digiuno e dalle notti passate in mezzo alla strada. Appare quindi evidente che egli, in tale situazione, non avrebb~ avuto quella cosciente volontà che costituisce l'intenzione criminosa e che e elemento indispensabile per la sussistenza del del itto.

!.\! PUTATO

del reato previsto <lall' art. 278 C.P. per avere, il 5.12.1931, su di una pubblica strada, offeso l'onore e il prestigio di S.J'vf. il Re dicendo a un soldato che lo aveva provocato, guardando in modo sconveniente delle donne che erano in sua compagnia: « Sei più sfaccìmme di S.M. il Re >) . Omissis

Ritenuto che dalle indagini praticate da questo Ufficio di Polizia Giudiziaria è risultato che mentre un carro, sul quale erano sedute delle giovani donne, passava per una strada, sui cui margini erano fermi dei soldati per un alt - orario, alcuni di essi si spostarono nel centro della strada per guardare sotto le vesti di una donna, la quale indispettita si risentì. A sua volta il Serrelli pronunziò all'indirizzo del soldato la seguente frase: « Va a guardare nella f . . . cli tua madre, sfaccimme di m ... >). Ritenuto, pertanto, che nessuna parola offensiva per S.M. il Re è stata pronunciata in quella circostanza e che il Tenente che ha redatto la denuncia ha certa1~1ente equivocato circa la frase, anche perché è stata pro~unciata in dialetto sardo, e perché si trovava circa dicci metri distante, si ritiene conforme a giustizia assolvere il Serrelli dal reato addebitatogli per non aver commesso il fatto. ·r,. Q . M.

P. Q. l\f.

Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme rich iesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Bergamaschi Enrico in ordine al

. Visto l'art. 378 C.P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti d1 Serrelli Giovanni in ordine al reato di cui in rubrica, per non aver commesso il fatto.


al l d.lOfJ

111111

TRlllUN,\LE SPECIALE PER LA

lllFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 173 / 1932

SENTENZA DEL 7.3.1932 (G.I. Giuseppe Montalto)

Nei confronti di: Manghise Emilio, nato il 6-3.1901 a Craco (Matera), gestore di tabaccheria, libero.

PRIMA PARTE:

l'ROVVEl)n{E:-;n EMESSI l)AL GIUDICE I STRUTTORE

IMPUTATI

C.-;-

del delitto di cui all'art. 292, in relazio1~e all'art. IIO ~er avere, nella frazione Locce Piccolo del Comune d1 Castelnuovo d Istna. nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 1931, vilipeso la Bandiera ~azionale.

Omissis

IMPUT !\ TO

dc( delitto di_ cu~ al_l'art. _290 _C.P. per avere, in Craco, il 2r luglio 19 ,, 3 vilipeso le lst1tuz1on1 Nazionali, spezzando m due una moneta da lire due.

Omissis Il fatto commesso dal Manghise non riveste gli estremi di alcun reato. Dalla compiuta istruttoria è rimasto accertato che il Manghise, nella tabaccheria da lui gestita, ruppe con un peso della bilancia la moneta perché ritenuta falsa; ora è evid<::nte che tale fatto non può costituire il delitto di vilipendio attribuito al Manghise ed è davvero sorprendente che i Carabinieri abbiano potuto denunziare il :vfano-hise perché incorso in tale reato. b -

Ritenuto - data anche la buona condotta morale e politica degli imputati _ che non vi si~no elementi idonei a provare che gl_i imputati in questione, anche ~e abb1an? aspo'.tato ?al. palo ove e~a stata 1ss~~a la .Bandiera Tricolore, siano stati mossi dall u01co scopo di recare v1hpend10 al vessillo nazionale. Ritenuto che sussistono, invece, molte prove per convalidare l'ipotesi che i giovani abbiano effettuato tal~ gesto per comrier~ 'un _semplice d~sp~tto a~ giovani della frazione Locce Piccolo data la rtvalita esistente tra 1 g1ovam residenti in detta frazione e quelli residenti in Crusizza. Considerato, quindi, che in base a tali considerazioni l'episo?io debba ridursi a una semplice ragazzata, dalla quale esula non solo ogm movente politico, ma anche quello del furto del drappo.

P . Q. ~i.

P. Q. ~(.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Manghise Emilio in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 378 C.P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti ?i Maurich Giuseppe, Maurich Rodolfo,/ ~ek Giovanni e. P~sar Giuseppe, in ordine al reato loro addebitato, perche il fatto non coslltmsce reato.

Reg. Gen. n. 986/ 1931

Reg. Gen. n. 318/1928

SENTENZA DEL 23.3.1932

SENTENZA DEL 24.3.1932 (G.I. Giuseppe Montalto)

(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di : :vfaurich Giuseppe, nato il 24-3.19n a T rieste, contadino; Maurich Rodolfo, nato il r5.5.1 909 a Crusizza (Trieste), contadino; Cek Giovanni, nato l' II.ro.1907 a Crusizza (Trieste), calzolaio; Posar Giuseppe, nato il 16-7-1907 a Crusizza (Trieste), contadino. Tutti liberi.

Nei confronti di: Menichini Augusto, nato il 27.2.1889 a Livorno, direttore di bar, libero. IMPUTATO

. a) del delitto di cui all'art. 9, cpv ., legge 24. r2. 1925, n: 2263, _in .r:lazione all'art. 282 C.P. vigente per avere, in Roma, ne(la pnma qumd1cina del mese di marzo del 1928, offeso il prestigio di S.E. tl Capo del Governo lacerando una fotografia con la sua effigie;


510

TRJB1; :-.;AI.E SPECI ALE PER I.A DIFESA OELLO STATO

--

b) del del_itto di cui all'art. 1 r5 C .P . del r889, in rel azione agli art 1 del R.D: 1 2 d1cem?r_e r92?, n. _206r e 292 C .P. vigente per avere, in Ro~a nella pnma qu1nd1crna dr aprile del r928, arrecato sfreg·io ad un O' 1· ' . ·1 F ascio . L.mono. . con lo sputare sullo stesso. ' t>ag iard e,· t o recante 1

PIUMA PARTE :

P ROVVED1ME1'TI E~IESSI

DAL CIU DICE lSTRl.iTTORE

51 I

- - -- -- ---

a procedere e in ordine al delitto di Governo per mancata autorizzazione . vilipendio ad _emblema _del l? Stato, pere h'e i·1 f atto n?n sussiste. , . Rimette, moltre, gli atti al Procuratore del Re d, Roma, per l ulteriore corso di giustizia nei confron ti dei denunzianti Comanducci Italo e Starna Francesco.

Omissis , Il ~0-4-1928 Com a~ducc! ltalo e ~tarn~ Frances_c~ presentarono alla Questura d1 Roma den_un~ia scntta. a Cé'.nco di Men1chrn1 Augusto, direttore del « Bar del Nord» sito rn Roma rn Via Principe Umberto n. 1 accusando! d. . d" · > O I avere, . in seg_n o _1 d1_sprezzo, sputato per tre volte su un gagliardetto portante 11 Fascio L1ttono, che era stato temporaneamente lasciato in custodia nel pred~tto Ba~ da alc~ni fas ci~ti venuti a Roma per una cerimonia commemorativa e d1 avere, inoltre, m altra circostanza, lacerato una fotoorafia del Duce. t>

SENTENZA DEL 5.4.1932

Reg. Geo. n. 110/ 1932

(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di :

. A seguito di tale denunzia si procedetle a carico deì Menichini con istruttoria sommaria per il solo delitto di vilipendio al Fascio Littorio, emblema ~~llo _S~ato, non avendo, per le offese al Capo del Governo, il Ministro della Giustizia concesso la relativa autorizzazione.

Benozzo Marino, nato 1'8.2.1905 a M arostica (Vicenza), impiegato privato, libero.

Omissis

del reato di cui all'art. 290, cpv., C.P. vigente, per avere in Ingurtosu (Cagliari), il 9.9.1930) vilipeso pubblicamente le Forze Armate dello Stato col dire: « La vita militare è una buffonata e la carriera dell'ufficiale uno schifo», e che « La massa degli u{ficiali è costituita da anal fabe ti e sfaccendati ».

Dalla complessa e lunga istruttoria compiuta è emerso che il Comand ucci, d'accord? con il milite Starna, compirono azioni deplorevoli conlro la legge come il fermo e l'accompatrnamento coatto del Menichini alla casenna della Milizia ove venne anch/ percosso. Dalla istruttoria è anche emerso che il Comanducci e lo Starna erano stati licenziati, per negligenza nel lavoro, ad opera del Men ichini e il Com~nducci att~ibuiva al Menichini anche il liceniiamento deJla moglie. occupa_ta p~esso l albergo « N uova Roma )) , appartenente alla stessa società propnetana del « Bar del Nord ». Il Menic~ini risulta di precedenti politici non sospetti ed è favorevolr:1ente c~nosrn_1 to da _fas_cisti di vecchia data che ricoprono cariche nel Par· ttto e nei. gradi supenort della Milizia. ~i1:i~ne, pertanto, dimostrata la insussistenza degli addebiti mossi al Mernchm1, che non sono altro che lo sfogo di un inuiustifìcato rancore del Comanducci e dello Starna. b P. Q. M .

Visti gli art. 15, 395, 398 C .P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Menichini Augusto, in ordine al delitto di offese- al Capo del

IMPUTA TO

Omi.ssis Gli atti processuali relativi al procedimento in questione sono stati trasmessi, in data 7.2.1932, dalla competente Autorità giudiziaria di Cagliari al Procuratore Generale <lel T.S.D.S. dato che, con l'applicazione del nuovo Codice Penale, il T.S.D.S. è competente a giudicare il reato addebitato a Benozzo Marino. Risulta per attendibili testimonianze che il Beoozzo ha pronunziato le frasi di cui in rubrica che costituiscono, indubbiamente, il vilipendio vietato e_penalmente represso. Vilipendio, infatti, è chi mostra di tenere a vile, dileggiando in modo O'rossolano e volgare : sarebbe aud ace sostenere che le parole e< buffonata J> e\ schifo >J riferite alla vita m ilitare. agli u fficiali che dell'Esercito sono parte integrante, non costituiscono un vilipendio. Per costante giurisprudenza riaffermata con la sentenza del 18.12.1931 :- proprio per il caso in esame - la Corte di Cassaz ione ha . ritenuto ~ss:r_e I Esercito una Istituzione costituz ionale dello Stato protetta, 111 caso d1 vil ipendio, da} Codice Penale.


512

TRI.BU NALE SPECIALE PER LA DI FES,\

DELLO STATO

. , N~lla fattisp:cie i°: esam~, però, 1:eleme_nto integrativo della « pubblic1ta >> e da c?ns_1?erars1 dubb10. Perche suss_1sta il reato non è sufficiente la presenza d1 pru persone, ma occorre che 11 reato sia commesso in luo pubblico o aperto al pubblico. Luogo· pubblico è quello continuamente libe~o0 a tutti nel senso che ognuno vi si può recare senza alcuna condizione limitazione. Luogo aperto al pubblico è quello continuamente libero a tut~ nel senso che ognuno vi si può recare senza alcuna condizione o limitazione. Sono aperti al pubblico i caffè, le Chiese, i teatri, i bar e gli esercizi pubblici in genere. _Nonostante la diligente istruttoria compiuta non si può affermare, con coscienza, che il reato in questione sia stato commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

PRIMA PARTE :

PROVVEDI11E>JTI

EMESSI DAL GIU DICE I STRUTTORE

fatto, è risultato che il Galante no? ha mai buttato a terra il distintivo dei Sindacati, e tanto meno tentato d1 calpestarlo. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. , dichiara di non doversi procedere nei confronti di Galante Raffaele, in ordine al reato addebitatogli, per non aver commesso il fatto.

P. Q . M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dich iara di non doversi procedere nei confronti di Benozzo Marino, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove circa l'elemento della pubblicità.

SENTENZA DELL'S.4.1932

Reg. Gen. n. 1087 / 1930

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Prantner Carlo, nato il 14.11. 19II a Bolzano, falegname, libero. IMPUTATO

Reg. Gen. n. 1087/1931

SENTENZA DELL'8.4.1932

(G .I. Salvatore Curatola) Nei confronti di:

del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290, cpv., C.P. vigente per avere, in Bolzano, il 27.8.1930, pubblicamente vilipeso le Istituzioni dello Stato, pronunciando all 'indirizzo dei militari dell'Esercito la frase : « Musi di porci >>. Omissis

Galante Raffaele, nato il 19.1I.I896 a Napoli, rappresentante di commercio, libero. IMPUTATO

del reato previsto dall'art. II5 C.P. 1889, in relazione agli art. 1 del R.D. 12.12.1926, n. 2061 e 292 C.P. vigente per avere, in Roma, nell'a,rosto 1930, in un pubblico esercizio, gettato a ter~a in atto di disprezzo u;' distintivo dei Sindacati fasc isti recante il Fascio Littorio, emblema dello Stato, facendo atto di calpestarlo.

Il Prantner neo-a di aver pronunziato le parole di cui m rubrica, e i l denunziante Alisi Antonio, nella deposizione resa innanzi al Giudice, ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di fare una accusa, perché non era in grado di conoscere l'individuo che aveva pronun~iato la pa:ola offensiva. Anche quattro testi escludono che il Prantner abbia pronunziato la frase offensiva. P. Q. .M.

Omissis

Ritenuto che a seguito di diligenti indagini effettuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S., e dalle deposizioni dei testi presenti al

. to l' art. 378 CPP V1s . . . e la· co11forn1e 1·ichiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Prantner Carlo, in ordine al reato addebitatoali, per non aver commesso il fatto. f> ·~ 33. - u.s.


TRIBIJ XALE Sl'F.Cli\LE PER

- ------

LA CIFJ;Si\ D ELLO STATO

Rcg. Gen. n. 471/1931

SENTENZA DEL 20.4. 1932 (G.I. Antonio Scerni)

Nei confronti di: Fortunio Achil le, nato il 10.10.1902 a Scigliano (Cosenza), muratore. .

PRIMJ\ PARTE :

PROVV r:IHMEXTI

EMESSI DAI. Clt.;I>ICE I STRUTTORI:

IMPt:TATO

a) del delitto previsto dall'art.

122

C.P. 1889, in relazione all'art.

278

C.P. viO"ente, per avere in Carpineto della N ora (Pescara), il 18.r2.1930, pubblicamgnte offeso l'onore e il prestigio di S.M. il Re con le parole : « Abbasso il Re » ;

d) del delitto previsto dall 'art. 9, cpv. , legge 24.12.1925, n . 2263, in IMPUTATO

a) del _delitto previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 cpv., C .P: v1g:~te, per avere nelle carceri di Potenza (ove trovavasi dete~ nuto a d1spos1z10n~ dell'Autorità giudiziaria ordinaria quale imputato di ~n reato comune), 11 r3 .G.r93r , vilipeso la M.V.S.N. - Forza Armata dello S~at? - con le parole: « Tutri i militi fascisti sono una massa di farabutti vigliacchi e traditori » ; ' _. b) del, reato previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.12.1925, n. 226 , in 3 r~lazione ali art. ;282, C.P:, per ~v_ere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo'. ~ffeso l onore e Il presug10 del Capo del Governo con le parole: << Mussolini non fa le cose giuste )>.

Omissis Dalla compiuta istruttoria non sono emersi sufficienti prove di colpevolezza nei confronti di Fortunio Achille.

relazione all'art. 282 C.P. vigente, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: (< A bbasso il Duce faccia di rospo, abbasso Mussolini l>.

Omissis Granchelli Clementin a denunziò al Pretore di Catignano che Mastrogiacomo Vincenzo, verso 1e ore 19 del 18. r2.1930, aveva pronunziato in Carpineto della Nora le frasi di cui al capo di imputazione. · Il Mastrogiacomo si è protestato innocente, ammettendo soltanto di avere, in quella circostanza, pronunziato parole ingiuriose all'indirizzo del prete di Carpineto, verso il quale eg!i nutriva del rancore. La Granchelli ha confermato il fatto, ma per la credibilità di essa, occorre tener presente che il giorno precedente al fatto di cui sopra, e cioè il 17 dicembre, la donna aveva litigato aspramente con il Mastrogiacomo per del'. a legna che costui le aveva sottratto; tale particolare è stato riconosciuto dalla stessa Granchelli ed ammesso anche dall 'imputato. Inoltre alcuni testimoni, pur affermando di aver sentito il Mastrogiacomo pronunziare parole contro il prete, hanno anche detto di non avere udito l'imputato pronunz iare anche le frasi incriminate.

P. Q. M. P . Q. M.

V~sto l'art. 378 ~.P.P., e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non d?versi _procedere ne1 confronti di Fortunio Achille in ordine al reato addeb1tatogh, per insuffici enza di prove.

Reg. Gen. n. 375/ 1931

SENTENZA DEL 23.4.1932

Visto l'art. 378 C.P.P . e la conforme richiesta del P.M., dichiara di n?n doversi procedere nei confronti di Mastrogiacomo Vincenzo in ordine a1 reati addebitatigli, per insufficienza di prove.

Reg. Gen. n. 3 8 8 / 1931

(G.I. Pietro Quinto Guerri)

(G.I. Giuseppe Montalto) Nei confronti di: Mastrogiacomo Vincenzo, nato il 20.6.1899 a Villa Ccliera (Pescara), bracciante, libero.

SENTENZA DEL 24.4.1932

Nei confronti di : Marchesan Aldo, nato il 3.5.19ro a Torino, decoratore, detenuto per altra causa ed attu almente ricoverato nel m anicomio giuJiziar io di Reggio Emilia.


PRIM A P:\RTE:

l'ROVVEO!MENTt EMESSI L>AL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DELLO ST ATO

IMP UTATO

~el reato di cui all'art. 9, cpv_., legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione al-

1art. 282 C.P. per a~er~, ;11e~ g1t~gno ?el 1931, me~tre era detenuto per altra c~~sa nel Carcere Gmd1z1ano d1 Tonno, pronunziato frasi ingiuriose all'indmzzo del Capo del Governo.

Omissis Ritenuto che da una perizia psichiatrica eseguita nei mesi di febbraiom:rzo r932 è risul~ato c~e il Marchesan _è una persona non imputabile perche ne~ momento m cm ha commesso 11 fatto era, per infermità, in tale stato ~1 mente da escludere la capacità di intendere e di volere. Ritenuto che dalle stesse conclusioni della perizia risulta che il Marchesan è da considerarsi una persona socialmente pericolosa. P. Q. M.

Visti gli art. 88 e 222 C.P. e 378 C.P.P., e la conforme richiesta del

rossa: allora si guadagnavano 40 lire al giorno, mentre adesso si canta bandiera nera e si muore di fame». Ritenuto che dalle indagini fatte praticare sul luogo è risultato che Cocco Umberto, preoccupato per l'eventualità di un licenziamento, dato che ]a ditta presso cui lavorava avrebbe sospeso i lavori, e con l'animo sconvolto_ per una grave malatti~ della moglie e di un bambino, pronunziò e~etuvamente le pé~role ~urnportat~, ma che tali parole vennero pronunziate senza alcuna d1scuss1one, ma dirette a se stesso perché tormentato dalle ristrettezze .finanziarie in cui si trovava. . RiteD:uto che le frasi pronunziate rappresentano uno sfogo deplorevole d1 un animo esacerbato dalle contrarietà della vita e quindi sfocro in uno stato d'animo non normale, tenuto conto che il Cocco non ha ~1ai svolto in _a;tr~ occasioni attività contraria al Regime e non ha dato mai luogo a nhev1 per la sua condotta politica. . . Ri.tenuto, quindi, che _nelle surriferite espressioni, pronunziate in spec1al_1 CI:costanze, non si riscontrano gli estremi del reato di propaganda antmaz1onale, reato che presuppone una precisa coscienza e volontà di distruggere o deprimere il sentimento nazionale, coscienza e volontà che non si ravvisano nel fatto in esame.

P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Marchesan Aldo p~r ~n~er~nità psichica, e ordina il ricovero dell'imputato in un manicomio gmd1z1ano per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P .P . e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cocco Umberto in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato. '

SENTENZA DEL 25.4.1932

Reg. Gen. n. 1097/193 1

(G.I. Salvatore Curatola)

SENTENZA DEL 26.4.1932

Reg. Gen. n. 276 /1931

Nei confronti di:

(G.!. Ettore Rocca)

Cocco Umberto, nato il 22.7. r899 a Selvazzano (Padova), muratore, libero. IMPUTATO

del reato previsto dall'art. 272, cpv., C.P. per avere, in Orsomarso (Cosenza), il 24. u. 1931, fatto propaganda per distruggere e deprimere il sen· timento nazionale.

Omissis Ritenuto _che il Cocco venne denunciato per propaganda antifascista, per aver pronunciato le parole: « Si stava meglio quando si cantava bandiera

Nei confronti di : De Paoli Gildo, nato il 17.n.1910 a Varese Ligure (La Spezia), fa legname, detenuto dal 17.4.r93 r all'8.5.1931 . IMPU T ATO

de~ reato previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all art. 282 C.P., per avere, il 17.4.1931, nell'Ufficio del Podestà di Lavagna


5 r8

TR!BUKJ\l.E SPECIALE

l'F.R

LA

DIFESA

llf;LJ.O STATO

-

(Genova),. sfregiato una fotografia di S.E . il Capo del Governo , disegnane! · · , , OV! con vermce una croce su l vetro del quadro.

Omissis . Dcnu_nziato daJ Comand~nte della Stazione dei Carabinieri di Lavagna, 1~ st~_to ~1 arresto, il J?e ~aoh ven~e ~n:messo al ?cnefìcio della libertà provv1son.t 18.5.1931 e nnv,ato al gmd1z10 del Tribunale di Genova che il 6.7.1931 h~ tras1:11~sso, per competenza, gli atti processuali al T.S.D.S .. Dal le 1~dagm1 effettua~e può rit~nersi verosimile la versione (ammessa da!lo stesso imputato) che 11 De Paoli, mentre lucidava dei mobili nell'Uffìcio de~ ~odestà, abbia toccato il quadro di S.E . il Capo del Governo con le mam imbrattate di vernice lasciando sul vetro l'impronta del dito ed altri segni che possono raffigurare una croce. . Il De P~oli risulta di buoni precedenti morali e politici e non risultano circostanze rn base alle quali si possa ritenere che eO'li abbia avuto una precisa volontà di arrecare sfregio al Capo del Govern~. P. Q. )f.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Dc Paoli Gildo in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove sull'elemento int;nzionale del delitto.

Reg. Gcn. n. 197/193 1

SENTENZA DEL 27.4.19.H (G.I. A ntonio Scemi)

Nei confronti di: Leitner Luigi, nato il 9.rr.1902 a Valgiovo (Bolzano), contadi no, libero. IM PUTATO

del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290, cpr., C.P., per avere il 22.9.1930, in Sti:ves di Campo di Trens, vilipeso l'Esercito Nazionale, affiggendo, ad una porta del distaccamento della Milizia Confinaria, una cartolina illustrata raffigurante un soldato austriaco nell'atto di stroZ?:are un bersagliere.

PRD!A

P1\RTE :

P ROVVEDIMENTI

EMESSI

DAL GIL'DlCE

ISTRUTTOI\E

Omissis Il Leitner venne giudicato, per direttissima, dal Pretore di Vipiteno , che ravvisò, nel fatto addebitatogli, il delitto previsto dall'art. 112 del T. G. dalla legge di P.S. e condannò il Leitner alla pena di 8 giorni di arresto. Su ricorso de! P.M., il Tribunale di Bolzano dichiarò, con sentenza del 12.2.1931, l'incompetenza del pretore, trattandosi di delitto di competenza della Corte di Assise. Sopraggiunta, con il 1°.7.193r , in virtù dell'art. 3 della legge 4.6.1931, n. 674, la competenza del T.S.D.S., gli atti sono stati trasmessi a1 Procuratore Generale del T.S.D.S. Si osserva, preliminarmente, che si tratta di una vecchia cartolina diffusa in Austria nel periodo bellico per incitamento e propaganda per dimostrare - sia pure graficamente - che il poderoso Esercito austriaco avrebbe finito per sopraffare l'Esercito italiano. Nel periodo attuale, q uella vecchia cartolina costituisce una miserevo'e riesumazione che può eccitare qualsiasi sentimento, m a non il dileggio dell'Esercito italiano. E non può costituire, certamente, vilipendio perché, nel concetto di vilipendio, è insita e sostanziale appunto la possibilità del _dileggio, del disonore, della mortificazione che, nella fattispecie, non si verifica. Sarà stata più o meno acida o maligna la intenzione, subiettivamente intesa, di chi hà affisso il disegno e che in seguito si scusò par!ando di scherzo, ma manca nel disegno l'attitudine obiettiva a raggiungere quello scopo; fu una volontà di offesa che materialmente si dissolve nel risibile e nel grottesco. Pertanto, nel fatto in questione, non sussiste né il delitto previsto da:l'art. 126 del C.P. del 1889, né altro delitto che possa interessare la competenza del T.S.D.S .. P . Q. M .

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Leitner Luigi, in ordine al reato di cui in rubrica, perché i'. fatto non costituisce il reato previsto dall'art. 126 del C.P. del r889, né altro reato di competenza del T.S.D .S .. Rimette gli atti al Procuratore del Re di Bolzano per quant'altro di competen za della giurisdizione ordinaria. Il Pretore di Vipiteno, con decreto penale del 23.5.1932, ritiene il Leitner colpevole della contravvenzione prevista dagli articoli 16 e I r2 della legge di P.S. e lo cond anna a lire 400 cli ammenda. Il Pretore ordina, inoltre, la confisca e la distruzione della cartolina sequestrata.


520

TRIB UNALE SPECIALE PER LA Lll'ESA DELLO ST,\T()

Reg. Gen. n. 943 / 1931

SEN TENZA D EL 28 .4.1932 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

PRn!A PARTE:

l!R()VVE DL\!E:siTJ EMESSI

DAL GIUDICE ISTRt:TTORE

521

Nicolò e Caruso Giuseppe, perché i fatti, loro addebitati, non costituiscono reato.

Nei confronti di: Scuto Michele, rutto il 20.1r.r873 a San Giovanni la Punta (Catania), appaltatore;

Reg. Gen. n. 194/ 1931

SENTENZA DEL 30.4.1932

Scuto Alfio, nato il 13+ 1899 a San Giovanni la Punta (Catania), appaltatore;

(G.I. Giuseppe Montalto)

Caruso Nicolò, nato il 5.2.1899 ad Adrano (Catania), operaio ;

Nei confronti di:

Caruso Giuseppe, nato il 2r.9.19or ad Adrano (Catania), operaio.

Leva Angelo, nato il 5-3.1910 a Valera Fratta (Milano), istitutore, libero.

Tutti liberi.

IMPUTATO I.\1PUTATI

del delitto previsto dall'art. IIS C.P. 1889, in relazione all'art. I del R.D. I~-_r2.1926, n. 2061 (art. 292 C.P. vigente), per avere, in Bronte (Catania), vthp~so l'en~blema dello_ Stato, buttando a terra un distintivo fascis ta, pronunciando, m tale occas10ne, parole offensive contro il Fascismo.

Omissis Il carrettiere Abate Alfio denunziò, trami te il Comando di stazione dei carabinieri di Bron te, che i sopraspecifìcati imputati g:i avevano strappato da~la giacca il distintivo fascista calpestandolo, in segno di d isprezzo, pronunciando, inoltre, parole di offesa al Fascismo. Dalle indagini effÙtuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. è risu'.tato, invece, che a seguito di una colluttazione, il distintivo fasc ista che portava il denunziante Abate Alfio cadde a terra venendo, inconsapevolmente, calpestato. Inoltre, i testi, presenti alla colluttazione, hanno dichiarato di non aver inteso alcuna frase offensiva contro il Fascismo.

P. Q. M .

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Scuto Michele, Scuto Alfio, Caruso

del delitto previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.r2.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente, per avere, nel Collegio Cesare Arici di Brescia il 31.5.1931, offeso S.E. il Capo del Governo, sputando sul ritratto di S.E. Mussolini.

Omissis Dalla compiuta istruttoria, non si sono raccolte sufficienti prove di colpevolezza a carico del Leva. Costui ha ripetutamente negato di aver sputato sul quadro e di avere comunque compiuto atti sconvenienti all'indirizzo di Mussolini, verso il quale ha dichiarato la propria devozione. Leva ha ammesso, tuttavia, di aver commentato il decreto di scioglimento dei Circoli Giovanili Cattolici disapprovandolo, di avere staccato dalla parete il quadro del Duce e di avere esc'.amato: « Mussolini, che cosa hai fatto?» e di avere, poi, riappeso il quadro. Oltre alle deposizioni contrastanti dei testi, si rileva che la stes~a Autorità denunciate, pur riferendo che il ritratto presentava tracce d1 sporco prodotto da materia liquida, ha concluso che la figura troppo regolare della macchia lasciava un po' indecisi. Tenuto, inoltre, conto dei buoni precedenti ciel Leva, anche dal punto di vista politico, si ritiene conforme a giustizia assolvere il Leva dal reato addebitatogli.

r

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Leva Angelo, in ordine al reato di cui in rubrica, per insufficienza di prove.


522

T RIBUNALE SPEC IALE

PER L\ DIFESA DE LLO ST1\TO

Rcg. Gen. n. 258 / 1930

-

PRIM 1\

PARTE :

PROVVEDIMEl\T I

SENTENZA DEL 30.4.1932

(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Mazzaferri Carmine, nato il 26-3.1888 a Crognaleto (Teramo), muratore, libero ( T).

EMESS I

DAL GIC.iD ICE I STl\UTTORS

l'. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la con forme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Mazzaferri Carmine, in ordine al reato di cui alla :ettera a), per negata autorizzazione a procedere e per insufficienza di prove, in ordine al reato di cui alla lettera b).

IMPUTATO

. a) del reato previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.r2.r925, n. 2263, in relaz10?e all'~rt. 282 C.P., per avere in Tattea (frazione di Crognaleto) in epoca imprecisata del 1929, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: « Mussolini si merita una ·schioppettata in fronte perché ne sta facendo troppe » ; . b) del reato previs to dall'art. 3, legge 25.11.1926, n. 2008, in rela~1one ~ll'art. 30~, cpv., C.P., per avere in Alvi di Crognaleto, in epoca 1mprernata tra il 1926-1927, fatto pubblicamente l'apologia dell'attentato commesso in danno di S.E. il Capo del Governo, in Bologna, dicendo: « Se non l'hanno ucciso dovranno ammazzarlo, perché ne sta facendo troppe; se il colpo è fallito la sentenza di morte è uscita )) . Omissis I nominati Partenza Piacentini e Mucciconi Vincenzo denunziarono il r".6.1930, al competente Comando dei Carabinieri, Mazzaferri Carmine, perché incorso nei reati specificati nel capo di imputazione. Deve dichiararsi, anz-itutto, il non luogo a procedere, in ordine al reato di offesa al Capo del Governo, per negata autorizzazione a procedere. Per quanto riguarda il dòtto di apologia, oltre a rilevare che il Mazza· ferri, oltre a essere un buon lavoratore, no-n ha precedenti politici, si rileva che testi, degni di considerazione, affermano di non aver mai sentito pronunziare dal Mazzaferri parole offensive verso il Reoime Fascista e il Capo del Governo. Dall'istruttoria è, inoltre, risultato cht tra i denunzianti e i" denunziato esistevano for ti motivi di risentimento e non può n on rilevarsi che la tardiva denunzia non è stata inoltrata, certamente, per un obiettivo sen timento di giustizia.

(r) Vedasi (( Decisioni ernesst dal T.S.D.S. nel 1930 », pagg. 2s5 e 2s6.

SENTENZA DEL 9.5.1932

Reg. Gen. n. 202 / 1929

(G.I. Pietro Qu into Guerri) Nei confronti di: Prina Enrico, nato il 5.8.1870 a Mortara (Pavia), manovale, libero. I).{P UTATO

del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere, in una osteria di Roma il 20.6.1929, pubblicamente vilipeso le Istituzioni Costituzionali dello Stato con le parole: « Il Governo attuale deve durare poco ed andrà presto alla profondità peggio degli altri, perché si vedono de'. le cose che non vanno bene )), Omissis Ritenuto che il Prina ha confessato, in sede giudiziale, di aver pronunziato le sopratrascritte parole, ma di aver fatto ciò in un momento di incoscienza senza misurare la gravità, perché disoccupato e privo di mezzi per curare la moglie ammalata. Considerato che il Prina non ha precedenti politici, si ha motivo di ritenere che le parole pronunziate rappresentano uno sfogo del suo animo per le ristrettezze finanziarie e che i'. Prina non abbia avuto la precisa coscienza e volontà di vilipendere il Governo. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Prina Enrico, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO ST,\ TO

SENTENZA DEL 9.5.1932

Reg. Gen. n. 1116/1931

(G.I. Salvatore Curatola)

2

r. 1. I 879 a Pescara, macellaio;

Cifariello Gaetano, nato ìl 4.I2.189r a Schio (Vicenza), marmista; Detenuti, per altra causa, nel Carcere di Poggioreale di N apoli. HiP U TATl

del delitto di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P.) commesso il 12.r. 1931 nelle carceri di Poggioreale di N apoli, per avere sputato su di una fotografia di S.E. il Capo del Governo riportata sulla « Domenica del Corriere )), soggiungendo che il gesto del Duce, riprodotto nella fotografia stessa, significava: « Rubate e portate a me )) e pronunciando da ultimo le frasi: « Il primo Nerone è morto. Questo è un secondo Nerone >>.

Omissis Il Gobbi e il Cifariello sono stati denunziati, su delazione di Di Caccamo Giuseppe, compagno di cella, il quale dichiarò che, alle escandescenze del Gobbi e del Cifariello, sarebbero stati presenti anche altri detenuti. Tutti i detenuti hanno dichiarato di non aver ascoltato le frasi in questione. Inoltre, sussistevano motivi di rancore tra il denunziante e i due imputati. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Gobbi Paolo e Cifariello Gaetano, in ordine al reato loro addebitato, per insufficienza di prove.

Reg. Gen. n. 319/1930

PROVVEDIM El'-Tl EMESSI

DAL Gl\J ll! CE

(STRUTTURE

Amato Domenico, nato il 18.7. 1912 a Morano Calabro (Cosenza), studente. Entrambi liberi. IMPCTATI

Nei confronti di: Gobbi Paolo, nato il

PRIMA PARTE:

SENTENZA DEL 9.5.1932 (G.I. Antonio Scerni)

Nei confronti di: Amato Francesco, nato il 6.3.1875 a Castrovillari (Cosenza), negoziante;

dei reati di cui agli artt. 63 C.P. 1889 e 9, cpv., legge 24.12.1925, n . 2263, in relazione agli artt. I IO e 282 C.P. vigente, per avere, in Castrovillari, nel settembre del 1930, mediante lettere dirette a S.E. il Capo del Governo e al Direttore dei Monopoli di Cosenza, offeso l'onore e il prestigio dello stesso Capo del Governo con le parole: « Mascalzone, vigliacco fottuto , anima brutta nera che rubate al Governo>),

Omissis Ritenuto che, nel settembre del 1930, vennero inviate a S.E. il Capo del Governo e al Direttore dei Monopoli dei Tabacchi di Cosenza, lettere anonime con timbro postale di Castrovillari, contenenti, tra l'altro le frasi oltraggiose di cui in rubrica. I sospetti per l'invio delle lettere caddero su Amato Francesco che aveva motivi di dolersi, perché gli era stata negata, da1l'Intendenza di Finanza, la gestione di un esercizio di generi di privativa, presso la quale era stato parecchio tempo impiegato in qualità di commesso. . La perizia grafica, effettuata con gli scritti di Amato Francesco e del figlio Domenico, ha avuto esito negativo, per ciò che concerne Amato Francesco e qualche sospetto per il figlio Domenico. Nessun altro elemento di prova risulta a carico di Amato Francesco e del figlio Domenico che è un 0uiovane studente di buona condotta morale e politica. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P .M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Amato Francesco, per non aver commesso il fatto e nei confronti di Amato Domenico, ucr insufficienza di prove. J.

Nota. - Nei confronti di Amato Domenico viene dichiarata. con declaratoria del 5.12.1938, l'estinzione delle incapacità giuridiche _perpetue clenvanti dalla suddetta sentenza di proscioglimento, per insufficienza di prove.


T!UllUN.-\LE SPECIALE PER LA l)!Fè SA DEJ.LO ST,\TO

Reg. Gen. n. 195 /1931

PRIMA PARTE :

l'ROVVElllMENTI

EMESS J DA L G l t.;DICE I STRU'l'TORE

SENTENZA DELL'l l.5.I93l

Bernardini Mario, nato il 2.r. 1908 a Como, dottore in giurisprudenza;

(G.l. Antonio Scemi)

Cappelletti Guglielmo, nato il 15.6.1907 a Vicenza, dottore in giurisprudenza.

Nei confronti di: Comoglio Clemente, nato il 1°-4- 1880 a Rivalta (Alessandria), panettiere, libero . IMPUT AT O

del reato previsto dall'art. 9, cpv. , legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione a~l'art. 2~2 C.P., per avere, in Bastia il 20.6.1931, offeso l'onore e il prestigio di S.E. Il ~apo del . C?over.no con le parole: (< Se mi trovo disoccupato è per colpa cl1 Mussohm; se potessi gli sputerei in faccia e gli mangerei il naso >>.

Omissis Dalle i_ndagini è r)sultato che le frasi pronunciate dal Comoglio sono uno sfogo mconsulto d1 un uomo, non soltanto esasperato per le sue tristissime condizioni cli vita che lo hanno anche obbligato a vivere della pubblica carità, ma anche di un individuo stravagante, squilibrato facile ad a(ritarsi 0 per una piccolissima quantità cli vino bevuto. D'altra parte i precedenti penali non lo designano come individuo che possa avere una cattiva intenzione oppure una decisa volontà di offendere la persona di S.E. il Capo del Governo. Pertanto, non può ritenersi provato il dolo specifico del reato che gli è stato addebitato. P. Q. M.

Ilv!P U TATI

del reato previsto dall'art. 126 C.P. del 1889, in relazione all'art. 290 del vigente C.P., per avere, in Vicenza, il 29 maggio 1931, pubblicamente, vilipeso le Istituzioni Costituzionali dello Stato, dicendo, tra l'altro, che <( era ora di finirla con il Regime di coercizione, che la gioventù cattolica era stanca, e che a mezzo dell'Azione Cattolica si sarebbe sovvertito l'attua.le stato delle cose, che i Balilla diventavano lazzaroni, che le Giovani Italiane avrebvero finito per diventare puttane e che il sacerdote e l'uomo cattolico avevano ragione ben plausibile per occuparsi cli politica date le attuali contingenze ».

Omissis Tratti in arresto, i tre imputati vennero scarcerati con ordinanza emessa dal Giudice Istruttore di Vicenza il 3 giugno 1931, ai sensi dell'art. 307 del C.P.P. del 1889, perché, per il reato loro addebitato, non era previs to l'emissione obbligatoria cli un mandato di cattura. Il Giudice Istruttore di Vicenza, con sentenza emessa il r6 lufrlio 1931, di~hiarava - su conforme richiesta del P.M. - di non doversi procedere ne1 confronti degli imputati in questione, perché il fatto, loro addebitato, non costituiva reato. A seguito del ricorso inoltrato dal Procuratore Generale di Venezia prima alla Sezione Istruttoria della Corte di Appello - che, con sentenza del r ~gosto 1931, rigettava il ricorso del P.M. - e poi alla Corte Suprema di ~ass_az1one che, con sentenza emessa il 12 febbraio 1932, annullava senza n~v10 la sentenza emessa dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello, gh atti processua:i vennero trasmessi, per competenza, all a Procura Generale del T.S.D.S .. 0

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cornoglio C1emente, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

Omissis Reg. Gen. n. 223 / 1932

SENTENZA DEL 17.5.1932

(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di: Rumor Giacomo, nato il 2-4-1906 a Vicenza, dottore in giurisprudenza;

.. Nel fatto contestato agli imputati non si ravvisano gli estremi costitutiv1 del reato previsto dall'art. 126 del C.P. del 1889. Per Isti tuzioni Costituzionali dello Stato, tutelate in caso di vilipendio d~l suddetto art. 126, devono ìntendersi solar~ente gli organi essenziali alla Vtta costituzionale dello Stato. . Le organizzazioni dei Balilla e delle Giovani Italiane sono estranee alla Vita costituzionale dello Stato.


TRlllUKALE SPECIALE

PER L:\ DI FESA DELLO STATO

L'art. 290 del vigente Codice Penale, con una tecnica leo-islativa ·, · l1a sta b'1l'no una enumeraz10nc . e perfez1onata, tassativa deo-li oro-ani fondp1u_ mentali dello Sta~o, limitandos.i ~d elencare_ la Coro?a, il Parlamento, ~I Go~erno R~, il Gran C_ons1gho del Fascismo aggmngenclo, per assimilazr?ne, l Esercito e la Magistratura, ma non comprese nell'elenco altri orgam, che pur essendo fondamentali per la vita dello Stato sono da considerarsi, però, estranei alla vita costituzionale dello Stato. Nelle frasi e nelle parole pronunziate dai tre imputati (Regime di coercizione del quale la gioventù cattolica è stanca) si allude, evidentemente co_n un Y?gu~~gio ~utt'altro che. corr~tto_ al Fascis~o ~ il vilipendio ciel Fa~ sc1smo e 11 vilipendio della Nazione italiana e costitmsce, pertanto, il reato previsto dall'art. 291 del vigente Codice Penale. . Ma tale reato non può essere contestato nel fatto in esame per due considerazioni fondamentali:

PRI MA PARTE:

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

il Capo del Governo con _le parole=. « Q_uel fu~fante ~i Mussolini ha dato milioni di dote alla figlia. Dove li abbia presi non s1 sa>>. 20

?el

a) l'art. 291 non può essere retroattivamente applicato a un fatto commesso prima del I !uglio 1931, perché nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato; 0

b) perché la critica maligna non è vilipendio, essendo necessarie per vilipendio parole di disprezzo. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti cli Rumor Giacomo, Bernardini Mario e Cappelletti Gug1ielmo, perché il fatto, loro addebitato, non costituisce reato.

Omissis L'istruttoria sommaria non ha forni to sufficienti prove di colpevolezza nei confronti del Pera. . . . Costui ha dichiarato di non ricordare di aver pronunziato le frasi 111criminate, anche perché, nel momento del fatto, egli si trovava in condizioni d'animo anormali, sia perché non era riuscito a trovare lavoro, quantunque avesse p~rcorso _a piedi la s~rada da, Napoli a Torre Ann~inzi.ata, nella speranza di poterst occupare, sia perche aveva bevuto parecchio vmo: L'accusa è stata confermata dai testimoni Guidone Pasquale e CarlucCt Ugo, ma è stato accertato che Carlucci subi~ce ~'influenza del _Guidone e che quest'ultimo è una persona sulla quale s1 puo fare . poco affi?amento a causa della sua scarsa moralità e non è escluso che egli confernu le accuse nei confronti del Pera, allo scopo di mettersi in evidenza, al fine di ottenere la riammissione, altre volte inutilmente tentata, nel Fascio dal quale era stato espulso nel 1924. Inoltre, un altro ~este_ presente al fa tt?, Del Sole Orest~, garz~ne. ~ella trattoria, non ha sentito 11 Pera pronunziare parole offensive all mdmzzo del Capo del Governo. . .. . , Infine, è certo che il Pera - che non ha precedenti poht1c1 e un Povero o2i.rovag·o., b<1ià assolto dalla Magistratura ordinaria per le sue precarie condizioni mentali, e pertanto sussistono dei dubbi anche sull'elemen to morale del reato. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Pera Antonio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove. Reg. Gen. n. 243 / 1932

SENTENZA DEL 28.5.1932 (G.I. Giuseppe Monralto)

Nei confronti cli: Pera Antonio, nato il r3.10.r883 a Palagianello (Taranto), falegname, detenuto dal 30.3.1932 al 28.5.1932.

Reg. Gen. n. 265 / 1932

(G.I. Giuseppe Montalto)

I:Vf PUTATO

del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere il r4 marzo 1932, 111 un pubblico esercizio di Torre Annunziata, offeso l'onore e il prestigio di S.E.

SENTENZA DEL 30.5.1932

Nei confronti di : Cavallari Domenico, nato il 31.5.1880 a Dinami (Catanzaro), gestore di esattoria comunale, detenuto dal 9+ 1932 al 30.5.1932. 34. -

u.s.


530

TR !B l:NA LE SPECI ALE

PER

LA

DIFESA

IMPUTATO

DELLO

STATO

-

del delitto previ~to _dall'art. 272, I_'' cpv., del C.P., per avere, in Caria (Catanzaro), nell apnl_e, gm~no e ~hcembre r93r e nel gennaio r932, fatto p_ropagand~ per de~nme1:e 11 sentimento nazionale, rispondendo nell'Uffi. c10 esattoriale da lrn gestito, alle lagnanze dei contribuenti: « Prima avet voluto gridare viva il Fascismo ed ora pao-ate, che il Fascismo vi va nel c e e vi affama i> . b · · · Omissis

Dalla compiuta istruzione sommaria deve ritenersi escluso che il Cavall~ri, . con le sue espressioni sempre imprudenti e comunque deplorevoli, abbia inteso svolgere propaganda contro il Retrime e contro ] 'Idea che ouesto . I b 1 arnma, c 1e è atto di fede di tu tti gli italiani, e, come tale, meritevole della ngorosa protezione della lecro-e penale. ~ bb . Con l'espressione « Fascio il usata impropriamente dal Cava'.lari costui mtendeva riferirsi all'Ammini strazione comunale di Caria naturalmente Fascista, e non al Fascismo, al Governo e al Regime. ' . 9~es~a è pure la conclusione alla quale è pervenuto '. 'Ufficio di Poiizia Gmd1Z1_ana del T.S.D.S. dopo le esaurienti indagini compiute sul posto, conclus10ne fondata su argomenti solidi e convincenti. Lo stesso imputato ha riconosciuto di avere qualche volta, parlando con contribuenti~ attribuito la responsabi'ità della non equa ripartizione delle tasse comunali - per le quali maggiori erano le lamentele - al Se(rretario Comunale di Caria, il quale - a suo dire - profitta della debole~za del Podestà, per _applicare le aliquo_te a seconda delle sue simpatie o antipatie. Ha pero recisamente negato d1 avere comunque accennato al Fascismo o al Governo Fascista durante tali discorsi, ed ha aggiunto che eg'. i è stato sempre fedele gregario del Fascismo, così come lo sono stati tutti i membri della sua numerosa famiglia. Il Cavallari si è detto convinto che le accuse contr? di lui devono attribuirsi unicamente a manovre dei suoi nemici personali. _Le giustifìca~ioni d~l ~avallari trovano, sostanzialmente, rispondenz~ neg~1 accertan:ent1 co~ pn!t1. E' provato, infatti, che la maggioranza dei su01 accusaton, a commc1are dal Mancuso Antonino e dal Moricca Carmelo, sono ne1:1ici del Cavallari o per ragioni di interesse privato o per un esagerato fiscalismo che il Cavall ari usava nella gestione de)l'esattoria, circos_tanza questa che gli aveva creato nel paese un ambiente generalmente ostile. Si spiega, pertanto, che i testi, in buona o mala .fede, abbiano esagerato la po~tata delle espressioni usate. da' I 'in~putato a proposi to della gravosità delle imposte, alterandole anche in mamera da dare ad esse un valore che assolutamente non avevano.

PRIMA PARTE:

PROVVEDIMENTI

E~i ESS, D:\L C! UDICE

!STRCTTORJ,

53 1

Circa i suoi sentimen ti politici, è stato accertato che i vari segretari del Fascio locale, che si sono succeduti da anni, hanno concordemente dichiarato che il Cava'.lari è di idee fascis te e che è stato iscritto al Partito fin dal . Anche . 1~ moglie e gli ?tto ~glioli_ son~ _iscritti, r~spcttivamcnte, al 1923 Fascio femmm1le e alle O rgamzzaz1om g10vamli del Regime. I documenti prodotti nell'interesse de'. Cavallari confermano che l'attività spirituale e politica di costui è rimasta se~pre ne_ll'o~bita delle Organizzazioni Nazionali e Fasciste, e, se qualche lieve ep1sodJO ha potu to far pensare diversamente, ciò si deve alle beghe ed animosità paesane che svisano i fatti dando ad essi un contenuto che in realtà non hanno. Non diversa è !'opinione del Podestà, che è anche Segretario Politico del Fascio tuttora in carica, e dell'Arciprete del luogo . Si tratta, in conclusione, di critiche che l'imputato ha inteso muovere alle Autorità locali, e non di censure, e meno che mai di propaganda contro il Regime; nel fatto, pertanto, non si ravvisano gli estremi costitutivi del reato contestato. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cavallari Domenico, in ordine al delitto contestatogli, perché il fatto non costituisce reato e, pertanto, ne deve essere disposta l'immediata scarcerazione qualora non sia detenuto per altra causa.

Reg. Gen. n. 211 /1932

ORDINANZA DEL 22.6.1932 (G .I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di : !seppi Antonio, nato il 26.9.1877 a Pasian di Prato (Udine), bracciante, detenuto per altra causa. IMPUTATO

del reato previsto dall'art. 282 C.P. , per avere il ro.3.1932 - nel Carcere Giudiziario di Udine - offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, pronunziando la frase: « H o scritto una lettera a M~1ss?lini pe~·ché prendesse provvedimenti contro cbi mi ha rovinato e quel vigliacco m1 ha risposto che sono stato condannato giustamente e per mc non ha nulla da fare. Maledetto lui e chi lo ha messo al potere ii.


53 2

'l'RIBUN,\LE SPECIALE PER

LA DIFESA DELLO STATO

PRI MA PARTE:

Omissis Viste le conclusioni del:a perizia psichiatrica eseguita dal Dr. Beìlavista Ce~are, medico ,prirn~rio del, 1:1anicon'.io di Ud}ne, presentata 1'8.6. 1932 . Ritenuto che 1Isepp1 non e Imputabile perche nel momen to in cui ha commesso il fa tto addebitatogli era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. Ritenuto che da]e stesse conclusioni della perizia risulta che l' lseopi è persona socialmente pericolosa. 1

PROVVED1ME1'Tl EMESSI DJ\L GIUDICE I STRUT T GRE

533

. bb. commesso il fatto con la l)recisa coscienza e volontà di commettere ail fatto ia · · · asso 1ver1o dal reato addebitatogli, si ritiene conforme a gwst1zia addebitatogli, per insuffic ienza di prove. p , Q . ;\[.

Visto l'art. 398 C.P.P. e la conforme richiesta ciel P.M. ,. dich~ara cli non doversi procede~·e nei confronti di Benassai Bruno, in ordme al reato specificato in rubrica, per insufficienza di prove.

P. Q. .\f.

Visti gli art. 88 e 222 C.P. e 395 C.P.P., e su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere contro !seppi Antonio per infermità psichica, ed o~·dina il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario, per un periodo di tempo non inferiore a due anni. ·

SENTENZA DEL 25.6.1932

Reg. Gen. n. 775 _ / 19''7 . .L

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Roversi Paolo, nato il 23. r. 1885 a Copparo (Ferrara), contadino, detenuto dal 9-4-1932 al 25.6.1932.

Reg. Gen. n. 246/ 1932

SENTENZA DEL 24.6.1932

(G.I. Pietro Quinto Guerri) Nei confronti di: Benassai Bruno, nato il 23.6.19u ad Empoli (Firenze), opera10, detenuto dal 4.3.1932 al 24.6. 1932.

IMPUTA TO

del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere, i~ frazion~ Cana~l~e dei Comune di Migliaro (Ferrara), il 9+ 1932, o~feso J·o~ore e 11. P.rest1g10 del Capo del Governo con le p;,role: « Que\ bngant~ d1 1V1ussohm vuol dare ad intendere che in Italia non esiste la disoccupazione J) . Omissis

IMPUTATO

del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere il giorno 3 marzo 1932 offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo, scrivendo con il gesso sul pavimento di un locale delle vetrerie di Empoli le seguenti frasi: « M. Mussolini, W. Lenin )) .

OmissLS Ritenuto che l'imputato ha à icbiarato di aver scritto le frasi di cui in rubrica, ma di averlo fatto in un momento di inconsideratezza, senza pera1• tro avere l'intenzione di offende re il Capo del Governo, e che in considera~ zione dei suoi buoni precedenti si ha ragione di dubitare che il Benassa1

Dalle diligenti ind agini effettuate è risultato:' anche é:ttraverso le. dichiarazioni rese dai testimoni presenti ai fatto, che 11 Rovers1, .nel ~are 11 nome di Musso'.ini, aveva attribuito l'epiteto di « birbon )) che m dialetto ferrarese significa « furbo }) , mentre impropri?mente venne trat!ott? d~l ~11arescìallo dei RR.CC. verbalizzante per « brigante J> su errate 1~dicaz10m fornite al medesimo da testi a carico. Anche vera è apparsa la circostanza relativa allo stato di manifesta ubriachezza in cui egli si è trovato, mentre nessun precedente politico è emerso a suo carico, non. ave~~o mai f~tto parte dì partiti sovversivi e non essendos i mai interessato d1 politica, pur multando pregiudicato per reati comuni. . . Ritenuto, pertanto, che potendo le paro'.e pro~u~c1ate. dal Roversi prestarsi a varie interpretazioni e dar luogo ad equ1voc1 orca 11 loro vero signi-


534

'l'RllHJ:s/ALE SPECII\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

fi~ato, e d'altra parte non essendo emerso nei suoi confronti altro ele d 1 I ·1 R · d . mento 1 co .pevo e~za, 1 . overs1 eve essere p rosciolto dalla impu tazione addebitatagli, per msuffic1enza di prove. P. Q. M.

Visto l_'art. 378 C.P.~. e :a conforme richiesta del P.M., dichiara di non. dov~rn pr?cedere. nei co~fronti di Roversi Paolo, in ordine al delitto ascnttogh, per msuffic1enza d1 prove, ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

PRn.U PARTE:

l'ROVVF.OO,!EN'L'l EMESSI

1)/\L GCUD!Cli TSTRUTTORll

535

P. Q. M.

Visto l'art. 398 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. , dichiara d i on doversi procedere nei confron ti di Pizzicannella, in ordi ne all'imputa~one addebitatagli, per insu fficienza di prove, ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per a'.tra causa.

SENTENZA DEL 27.6.1932

Reg. Gen. n. 341/ 1931

(G.T. G iuseppe Montalto) Reg. Gen. n . 276 / 1932

SENTENZA DEL 25.6.1932 (G. I. Pietro Quinto Guerri)

;\lei confronti di :

Passerini Amelio, nato il 7.2.1893 ad Argenta (Ferrara), capomastro muratore. IMPUTATO

Pizzicannclla Eugenio, nato il 26. r2.r894 a Rocca di Papa (Roma), segatore, detenuto dal r9.3.1932 al 25.6. r932. IMPUTATO

~el reato previst? ? all'.art.

Nei confronti d i :

2 ~2

C.P. , per avere, in Roma, il 19. . 1 932 , offeso 3 dicendo alla p rop ria aman-

1 onore e. 11 prest~g10 d1 S.E. 11 Capo de : Governo, te: « Va1 a monre ammazzata te e Mussolini >>.

Omissis Rite?uto che il denunziato ~1a negato di avere pronuncia to tale frase, ma . bens1 le parol_e : .« Va a monre ammazzata tu e i quattrini » , rivolgcndos1 a certa Co~tr F1_lo_mena, s~a fu tura cog nata che lo dissu adeva a ritornare a b~re nell es~rciz10 pubblico da! q uale allora uscivano. Considerato, d altra parte, che né dalla deposizione dei testi né dalle i~dagini compiute d~H'Uffici~ ~i Poli;ia .Giuliziaria, sono emerse prove cl~ colpevolez~a. a canco. del P1zz1canne .Ja, ~] quale, pur essendo un pregiudicato per reati comurn , non ha dato mai luogo a lamentele per la sua condotta politica. . ~ itenu to, quindi , che non essendo emersi sufficienti indizi di rei tà il P1zz1canne!la deve essere prosciolto dall'imputazione ascrittag1 i.

del delitto previsto dall'art. 9, cp~., legge . 24.J~.1925, n: 2263,_ in relazione all'art. 282 C.P., per avere, m Ariano Irpmo, .1~ ep~ca 1mp_rec1sata cd anteriore al marzo 1931, offeso l'onore e il prestigio _d1 S.E . 11 C~po del Governo, dicendo ad alcuni operai dipendenti che gh avevano chiesto del denaro: « Andate a chiederli a Mussolini che si è fatto i milioni >>.

Omissis Dalla compiuta istruttoria è rimasto escl uso che il Passerini abbia pronunciato le parole offensive all'indirizzo di S.~. il Capo del Governo. Dal!~ indagini fatte e specialmente d~ _quelJe co~?mte. su_l po~to dal T enente d~1 carabinieri Lazzazzera dell'Uffìc10 d1 PollZla G mdmana del T.S.D.S. , risulta infatti che la denunzia a carico ciel Passerini è insussistente, dovuta a ve~detta di operai da lui fatt i licenziare o punire nonché ad antagoni sm i di mestiere. Sulla base di elementi seri e concordanti, è emerso che l'accusa non era altro che una montatura fatta a scopo di vendetta, come del resto ha riconosciuto lo stesso Se<rretario ciel F ascio di Ariano Irpino, Pratola Mario. Tutti e q uattro gli ope:ai accusatori, Perillo Lui gi,. ~epor: ?iuscppe, _Zecchino G iuseppe e De Gruttola Francesco erano stati hcenz1at1. ~ sospesi dal lavoro per mancanze da essi commesse su proposta del Passenm.


PR IMA PARTE :

TRIBUNALI\ SPECIALE l'F.R LA DIFESA DF.Ll.0 STATO

Pertanto il Passerini deve essere assolto perché il fatto non sussiste me _ tre gli atti vanno trasmessi alla competente Autorità Giudiziaria ordinarf per l'eventuale procedimento contro i suoi accusatori. a

PROVVEDIMENTI EMESSI

DAL GIUDICE IS'J'RUTIORE

537

SENTENZA DELL'll.7.1932

Reg. Gen. n. 308 / 1931

(G.I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di : Vincenti Giuseppe, nato il 19.3.1863 a Tuscania (Viterbo), calzolaio,

l'. Q . M .

Visto l'art. 378 C. P.P. e /a con forme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Passerin i Amelio, in ordine al reato addebi,tatog~i\ p~rcl:é _il. fatto .no~ sussist; e t~asmette gli. at:i a_ll~ competente Autonta g1ud1z1ar1a ord111ana per 1ulterrore corso d1 gmst1z1a.

libero. T.\·i l'UTATO

del reato previsto dall'art. 9, cpv., legge 24.12. t925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente, pe ravere, in Roma il 1°.3.1930, offeso l'?nore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: << Io vado m c ... a Musso~ini ».

Omissis Rcg. Gen. n. 255 / 1932

SENTENZA DEL 4.7.1932 (G .I. Salvatore Curatola)

~ ei confronti cli : Di Navi Luciano, nato il s+ 1894. a Siracusa, muratore, ricoverato attu almente nel Manicomio Provinciale di S. Maria della Pietà in Roma. TMPUTA T O

d~l reato previsto dall'art. 290 C.P., per avere, con un esposto del 22.2. 1932 diretto a S.E. i) Ministro della Guerra, vilipeso il Governo del Re.

Omissis Dalle conclusioni della perizia psichiatrica è risultato che il Di Ì\ovi, nel ~om~nto in cui commise il fatto che gli è stato addebitato, era, per in: ferm1tà, m tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e d, volere. P . Q . M.

Vis_ti gli artt. 88 e 222 C.P. e 395 C.P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Di Novi Luciano, in ordine al reato addebitatoali, per infermità psichica e ordina il suo ricovero in un manicomio 0P'iudizia~io per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Ritenuto che con esposto del 5.5.1930 Sgaramella Giuseppe rif:rì al~ l'Autorità di P.S. che il proprietario della camera da lui oc~up,~ta, Vmcent1 Giuseppe, gli aveva intimato _lo sfratl?, ~on volendo bambini_m, casa; che di tale fatto si dolse ~a moglie Recch1 Filomena, la quale obietto che non poteva costituire motivo cli sfratto l'avere dei bambini, fac~nc~o os:erv~~re in proposito la politica demografica del Duce e che a tale ob~e~10ne 11 ,Villcenti avrebbe risposto con le parole menzionate nel. ca1~0 d1. 1~pu~az1?~e. Ritenuto che dalle indatrini effettuate dall'Uffic10 di Pol1Z1a Grnd1Z1aria non è stato possibile acc~rtare se effettivamente il Vincenti abbia pronunziato la fras; che oli viene attribuita poiché - come afferma la stessa h Recchi - nessun testimone era presente al fatto. Ritenuto inoltre che è risultato che i coniugi Sgaramella sono di carattere viole~to e an~he poco sinceri per aver dichiarato che il Vincenti li voleva sfrattare perché avevano due bambini, n:entre_ il vero 1:notivo era che non pagavano l'affitto e che d'altra parte il Vmcent1 nega d1 aver pronunziato la frase in questione. . Non ravvisandosi, quindi, sufficienti motivi di colpevolezza ne1 confronti del Vincenti , ne deriva che deve essere prosciolto dal reato addebitatogli. P . Q . \.! .

. tO l' ar t . 378 CPP VlS ,. . . e 11c,,, con forn1e r1·chies·ta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Vincenti Giuseppe, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove.


TRIB U NAL E SPECIALE

PE'.R

L A DIFESA

DELLO STATO

SENTENZA DEL 14.7.1932

Rcg. Gcn. n. 455 / 1931

P RI MA PARTE:

PROVV EDIMENTl EMESSI DA L Cl UDICE

ISTRUTTORE

539

SENTENZA DEL 16.7.1932

Reg. Gen. n. 205/1931

(G.!. Pietro Quinto Guerri)

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti cli:

Nei confronti di: Pagliuca Amilcare, nato l'II.10.1885 a Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), pensionato, libero.

Biagi Omero, nato il 23.ro. 1897 a Roma, bracciante, libero. I MPUTATO

IMP U TATO

a) del reato previsto dall'art. 126 C.P., abrogato in relazione all'articolo 290 C.P. vigente, per avere, in Montelparo (Ascoli Piceno) il r9+1931, pubblicamente vilipeso le Istituzioni Costituzionali dello Stato, pronunziando ad alta voce frasi contro il Governo del Re;

del reato previsto dall'art. r26 C.P. 1889, in relazione all'art. _290 - pri~n_a parte - C.P. vigente, per avere, in Roma il 7.8.1930, pubblicamente v1ltpeso le Istituzioni Costituzionali dello Stato con le parole: « Questo Governo fa schifo >>.

Omissis

b) del reato previsto dall'art. 9, legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282, per avere sempre in Montelparo, in un giorno imprecisato della prima quindicina di aprile 1931, offeso i1 Capo del Governo dicendo: <( Mussolini è un birbante)>.

Omissis Effettuate sollecite e diligenti indagini tramite la Polizia Giudiziaria del T.S.D.S., è risultato che il Pagliuca, mutilato di guerra, si è trovato in questi u'.timi tempi, sia per le penose condizioni economiche in cui versava, sia per la precarietà delle sue condizioni fisiche, aggravate anche da doiori intermittenti delle ferite di guerra, in uno stato d'animo non perfettamente sereno, fino ad essere tormentato da una forma di delirio di persecuzione, ritenendosi vittima degli uomini e del destino; è stato, inoltre, accertato che nel momento in cui avrebbe profferito le parole di offesa all'indirizzo del Capo del Governo egli era completamente ubriaco. D'altra parte, si ha anche il motivo di pensare che vi siano da parte del denunziante, D'Alessio, ragioni di rancore essendovi fra lo stesso e il Pag)iuca una vertenza di interessi, originata da un prestito in denaro fatto dal primo e da quest'ultimo non ancora saldato. Per tutte le suddette consideraz ioni, il Pagliuca deve essere prosc iolto dalle imputazioni addebitategli.

Il Biao-i ha dichiarato di aver pronunz iato la frase di cui al capo di imputazione,0 perché sconvolto e depresso per il suo at~1ale st~to di . disoccupazione. Pertanto, per le modalità de\ fatto ed anche m cons1deraz10ne che il Biao-i, già condannato per reati comuni, è risultato immune da precedenti ~oliti.ci, si ha motivo di ritenere che egli abbia pronunziato la frase incriminata in un momento di ira e cli risentimento, senza avere per altro la volontà di vilipendere le Istituzioni Costi tuzionali, e quindi, 110~1 ra~visandosi nel fatto sufficienti indizi cli dolo , si ritiene doveroso prosc1orglie]o dalla imputazione ascrittagli. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti cli Biagi Omero, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza cli prove.

Reg. Gen. n. 337 / 1932

(G.I. Salvatore Curatola)

P . Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Pagliuca Ami'. carc, in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione, perché il fa tto non costituisce reato e in ordine al delitto di cui al capo b), per insufficienza cli prove.

SENTENZA DEL 23.7.1932

Nei confronti di: Girlanda Augusto, nato il 16.8.1910 a Sch wetzingen mania), impiegato, detenu to dall'n.5.1932 al 25.7.1932.

111

Baden (Ger-


T RIBU KM,E

SPECIA i. E

PE R .LA

DI FESA

DELLO ST:\ TO

J>RIMA PARTE:

PROVVEJ)IMENTI EMESSI Ui\L GIUDICE ISTRUTTORE

54 1

sizione del Tribunale :Militare Territoriale di N apoli , quale imputato del reato dj insubordinazione.

Il'l(PUTA T O

del reato previsto da:l'art. 290, cpv., C.P., per avere, il 10.5.1932, nella sede del Dopolavoro cli Susa, pubblicamente vilipeso la M.V.S. N. con le parole· « La milizia fa schifo >). · Omissis

Ritenuto che Girlanda ha, nel suo interrogatorio, confessato di aver pronunziato la frase: « La milizia fa schifo >l , dichiarando, però, di non conoscere bene la lingua italiana, perché nato e vissuto in Germania, e di aver detto la frase che aveva spesso sentito ripetere durante il periodo della sua vita militare, senza peraltro attribuirle l'esatto significato e senza aver quindi avuto la minima intenzione di vilipendere la milizia. Ritenuto che dal'. e indagini effettuate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. sono risultate rispondenti a verità le dichiarazioni rese dall'imputat?, il quale. è venuto in Italia espressamente per compiere il suo dovere d1 soldato, dimostrandosi anche di contegno irreprensibile cd esemplare, come risulta dalle ottime referenze fornite dal Comando del Re(T(Ti.l bb mento presso cm 1a prestato servizio e che sono anche ottime le informazioni assunte sul suo conto dal competente Comando clell' Arma dei Carabinieri. Ritenuto che, non essendo emerse altre prove a suo carico, non si hanno elementi sufficienti per dire che il Girlanda, nel pronunziare la frase in~riminata, a??ia avuto la coscienza e la volontà indispensabili per integrare 11 dolo specifico ciel reato, potendosi anche verosimilmente rinvenire nella frase pronunziata una vietata espressione del gergo scherzoso milita.re, e perciò è doveroso prosciogliere il Girlanda dalla imputazione ascrittagli.

I\>!PUTATO

del delitto di cui all'art. 270, cpv., C.P., per avere a Pola e altrove fatto parte, anteriormente e fino al r6.5. r932, del Partito Comunista. Omissis

Da informazioni assunte nei riguardi del Radolovich, nu;la è risultato a suo carico circa la condotta morale e politica tenuta sino alla sua chiamata alle armi e tale da comprovare, in modo indubbio, la sua appartenenza al Partito Comunista. Tale appartenenza sembra che debba essere esclusa non essendosi il Radolovich mai occupato di politica, e non avendo mai fatto propaganda contraria all'Italia e al Regime .nonostante professasse, notoriamente, idee croate. Pertanto, il Radolovich deve essere prosciolto dal reato addebitatog\ per insufficienza di prove. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Radolovich Antonio, in ordine al reato addebitatoglii per insufficienza di prove.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Girlanda Augusto, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

SENTENZA DEL 9.9.1932

Reg. Gen. n. 382/1932

(G.I. Ettore Rocca) Nei confronti di: Rospi Giovanni, nato il 6.2.1888 a Palagiano (Taranto), fabbro, dete-

nuto dal 5.6. r932 al 9.9. I 932· Reg. Gen. n. 369 / 1932

SENTENZA DEL 26.7.1932

I.M P UTATO

(G.l. Salvatore Curatola) Nei confronti di : Radolovich Antonio, nato il 6.5.r9n a Pola, soldato, detenuto a dispo-

del delitto previsto dall'art. 292 C.P., per avere, ne; Comune cli Garaguso (Matera), il 5.6.r932, vilipeso la Bandiera italiana, pronunciando la frase: « Abbasso la Bandiera italiana ».


542

TRIB U:-IALE SPECIAi.E PER LA J)JfESA DELLO ST1\TO

PR lMA l'ARTE:

PROVVIWIMENT!

Omissis

!!MESSI DAL GllJJ)JCE ISTRUTTORE

543

P. Q. ~i.

Considerat~ che _in esito al_l~ effettuate indagini è risultato_che _i: Rospi, nel momento 111 cui pronunc10 la frase « Abbasso la Band tera italiana » non aveva la capacità di intendere e di volere, essendo preso da ubriachezza derivante da caso fortuito. Ritenuto, inoltre, che il Rospi risulta di buoni precedenti penali , morali e politici.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta ciel P.Ivi., dichiara cli non doversi procedere nei confronti cl i Ferrari Enrico e Chironi Agostino, in ordine ai delitti loro addebitati, per insufficienza di prove. Per Ferrari vedi

«

Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 l>, pagg. 257

e 3rr. Per Chironi vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r928 », pag. 929.

P . Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rospi Giovanni trattandosi di persona non imputabile per non avere, nel momento in cui commise .il fatto, la capacità di intendere e di volere, a cagione dell'ubriachezza derivata da caso fortuito. Ordina la scarcerazione del Rospi , se non detenuto per altra causa.

SENTENZA DEL 16.9.1932

Reg. Gen. n. 507 / 1932

(G.l. Salvatore Curatola) Nei confronti di:

Reg. Gen. n. 562/1931

SENTENZA DEL 16.9.1932 (G.I. Salvatore Curatola)

Nei confron ti di :

De Nuccio Giuseppe, nato 1'8.2. 1896 a Castrignano del Capo (Lecce), detenuto per altra causa nello Stabilimento Penale di Civitavecchia. IMPUTA T O

Ferrari Enrico, nato il 27-5.1877 a Modena, deputato; Chironi Agostino, nato il 9-3. 1902 a Nuoro, tipografo. Detenuti per altra causa nella Casa Penale di Alessandria.

del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, il 22.7.1932, nello Stabilimento penale di Civitavecchia, in seguito a diverbio con un compagno di cella Giosa Cosimo, offeso l'onore e i! prestigio di S.E. il Capo del Governo, con le parole: « Mando a fare in ... te, Mussolini e tutti i Ministri J> .

IMPUTATI

Omissis dei delitti previsti dagli artt. 278 e 282 C.P., per avere, il 3.8.r93r, neJlo Stabilimen to Penale di Alessandria, offeso l'onore di Sua Maestà il Re e di S.E. il Capo del Governo.

Omissis Da accurate e diligenti indagini effettuate da!l'Ufficio di Polizia Giu: diziaria sono emersi clementi che fanno dubitare seriamente se gli imputati abbiano o meno pronunziato le parole incriminate. Sorge, infatti, il dubbio che l'agente denunziante possa avere equivocato sulla portata e sul sign ificato delle parole, che egli asserisce di aver inteso.

Volendo, tuttavia, ritenere che l'imputato sia, in effetti, passibile delle sanzioni previste dall'art. 282 C.P., per avere, sostanzialmente, pronunziato le parole o'.traggiose che sono ad esso attribuite, come alcuni testi ammettono, mentre altri escludono, occorre anche considerare che ciò è avvenuto in seguito ad un banalissimo incidente tra detenuti, che si sarebbero scambiate parole triviali in un litigio, per cui sorge il dubbio sull'intenz ione determinata di volere recare offesa all'onore e al prestigio dì S.E. il Capo del Governo. Viene, pertanto, a mancare ì'animus offendi, cioè l'elemento del dolo, che integra la figura giuridica del reato.


544

TRIBU~ALE SPEC1"1.E

l'F.R

L.\

PRl~l1\

DIFESA DELLO STATO

P:\RTE :

PROVVEDB!E:-:TI EMESSI 1),\1. Cl l:D[CE ISTRUTTORE

SENTENZA DEL 19.9.1932

Reg. Gen. n. 504/1932

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di De Nuccio Giuseppe, in ordine al reato addebitatog\ per insufficienza di prove.

545

(G.I. Pietro Q uinto Guerri) Nei confronti di : Giammon a Nicolò, nato ad Altofonte (Palermo), il 25.2.1914, autista, detenuto per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Palermo. I MPUT ATO

Reg. Gen. n. 442/ 1932

SENTENZA DEL 16.9.1932 (G.l. Salvatore Curatola)

del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, il 28.6.1932, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: « Debbo rompere le corna a Mussolini >> .

Omissis

Nei confronti di : Valsecchi Pietro, nato il r8.8.1877 a Bergamo, tipografo, detenuto dal1' u .8.r932 al r6.9.r932. I MPUTATO

del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere offeso in Milano, il 27+ 1932, l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, dicendo a un operaio: « E' i_nutile ragionare con te perché hai la facc ia di delinquente come quello che st trova a Roma ».

Omissis Da dichiarazioni testimoniali e da informazioni fornite dall'Autorità di P.S., è rimasto accertato che il Valsecchi , affetto da trombosi parziale destra, dedito al vino, ma immune da precedenti politici, sempre estraneo a manifestare sentimenti ostili al Regime e che la incriminata frase venne pronunziata in stato di sovraeccitazione durante un vivace diverbio soste, n uto con il suo dipendente Molinari Virgilio. Sorgendo, pertanto, il dubbio che si sia trattato di frase pronunziata, senza determinata volontà di offendere, in un momento di ira, da persona tarata nel fisico e proclive al turpiloquio, si ritiene opportuno ed ec1uo as~ solvere il Valsecchi da~la imputazione, a lui ascritta, per insufficienza dt prove, in ordine al dolo.

Ritenuto che dagli atti istruttori e dal certifica to medico risulta che il Giammona è, dal lato psichico, un epilettico anormale e che la frase pronunziata costituisce una banalissima affermazione rivolta a un agente di custodia, si deve dubitare della volontà di offendere il Capo del Governo. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dich iara di non doversi procedere nei confronti di Giammona N icolò, in ordine 21 reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

SENTENZA DEL 21.9.1932

Reg. Gen. n. 373 / 1932

(G. I. Salvatore Curatola) Nei confronti di : . Graffeo Giuseppe, nato il 2.1.1906 a Palermo, censurato, e, come tale, internato nella Casa di Lavoro di Imperia. I MPUTATO

P. Q . ~.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme rich iesta del P.M ., dichiara di non doversi procedere, nei confronti di Valsecchi Pietro, in ordine al delitto addebita togli, per insufficienza di prove.

dei reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere, nella Casa di Lavoro di Imperia, il 28-4- 1932, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, con le parole: « Cornuto Mussoli ni : voglio andare a Roma per parlare con quel lazzarone di Mussolini>) . 35. - U.S.


TRIBUKAI.E Sl'EC!ALE PE R LA

ll!FESJ\ DELLO STATO

PRI1L\ PARTE :

PROVVEDI~E:slTl EMESSI DJ\L GIUDICE ISTRUTTORE

547

Omissis

Omissis

Dalle indagini praticate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria, è risultato che quella sera il Graffeo, addolorato, perché non riceveva notizie dai suoi familiari ed irritato dai motteggi dei compagni, in un momento di sovraeccitazione, aveva pronunziato le parole incriminate, mostrando però qualche giorno dopo di esserne sinceramente pentito, e chiedendo perdono all'agente per quanto aveva commesso in un momento in cui egli non si sentiva perfettamente a posto con le sue facoltà mentali. Ritenuto, pertanto, che per le modalità del fatto ed in considerazione anche dei buoni precedenti politici dell'imputato, si ba motivo di dubitare che il Graffeo abbia pronunziato le frasi a lui attribuite, con la precisa coscienza e volontà di offendere la persona di S.E. il Capo del Governo, si ritiene conforme a giustizia assolvere il Graffeo, per insufficienza cli prove, non ravvisandosi, nel caso specifico, g]i estremi sufficienti del dolo, elemento integratore del re;ito.

Poiché le frasi furono pronunciate dal Damiano dopo che gli si rese nota una punizione inflittagli ed il Damian.o .era ~n stato ?i eccitazione, tutto fa ritenere che si tratta di una volganss1ma imprecazione, dovuta a risentimento, sia pure ingiustificabile, ma che fa dubitare dell'intenzione del Damiano di offendere S.E. il Capo del Governo. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P.M., . dichiara di non doversi procedere nei confronti di Damiano Ciro, in ordme al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

l'. Q. M.

SENTENZA DEL 10.10.1932

Reg. Gen. n. 359 /1932 Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere, nei confronti di Graffeo Giuseppe, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di: Ozzello Gabriele, nato il 25.2.1897 a Valperga (Torino), calzolaio, detenuto dall'r1.4.1932 al 10.10. 1932. IMPUTATO

SENTENZA DEL 3.10.1932

Reg. Gen. n. 496 / 1932

(G.I. Pietro Quinto Guerri) Nei confronti di:

del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, l'u+r932, nell'abitato di Valperga, offeso l'onore e il presti~io ?el Capo ~el Governo? con, le parole: « Abbasso Mussolini che ha tradito 11 proletariato, fa schifo, e una sputacchiera, bisogna pugnalarlo, vigliacco >J. Omissis

Damiano Ciro, nato a Napoli il 3. r. 1904, bracciante, detenuto per altra causa, nella Casa Penale di Civitavecchia. IMPUTATO

del reato di cui all'art. 282 C.P., per avere, il 18.7.1932, nella Casa Penale di Civitavecchia, offeso l'onore di S.E. il Capo del Governo, gridando: « Farabutto ed assassino S.E. Benito Mussolini J>.

Ritenuto - come risulta dalla perizia psichiatrica effettua~a - .cl:e l'Ozzello (soggetto alcolista cronico) h~ comn:esso il fatto addebitatogli m stato di episodica ubriachezza patologica e d1 profondo turbamento mentale, così grave da escludere la sua capacità di intendere e di volere _e che: quindi ' occorre dichiarare il non luooo a -procedimento penale, a1 sens1 b degli artt. 85 e 95 del C.P. Ritenuto, inoltre, che in applicazione di quanto stabilito nell'art. 222 C.P., si deve ordinare il ricovero dell'Ozzello in un manicomio giudiziario.


TRIBUK,\LE SPECIALE

PER LA DIF ESA DELLO STATO

P . Q. M.

In conformità della richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Ozzello Gabriele in ordine al reato addebitatogli non essendo egli punibile perché al momento in cui commise il fatto non era imputabile e ordina l'immediata scarcerazione dell'Ozzello e il suo contemporaneo ricovero in un manicomio giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Nota. - Con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore il 5.12.1932, viene concesso all'Ozzello il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 e viene ordinata la cessazione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in un manicomio giudiziario. Pertanto, l'Ozzello, il 10.12.1932, viene dimesso dal manicomio giudiziario e consegnato alla competente Autorità politica per gli eventuali provvedimenti amministrativi relativi agli alienati.

P RIMA P,\ RTE:

PROVVEDIMENTI !\ MESSI DAL GIUDICE

ISTRCTTORE

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Ritenuto, quindi, che dal contesto delle parole pronunziate dal Tassi. sia possibile escludere la volontà di offendere la persona del Capo del ~:~erno, ma che ci sia stata, invece, )a volontà df dispre~zare coloro che immeritevoli appartennero e appartengono al Partito Fascista. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del .P.M., _dichiara di non doversi procedere nei confronti di Tassinari Dante, m ordme al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

SENTENZA DEL 27.10.1932

Reg. Gen. n. 555 / 1932

(G .I. Salvatore Curatola) Nei confronti di:

SENTENZA DEL 12.10.1932

Reg. Gen. n. 467 /1932

Marchetto Giacomo, nato il 21.9.1875 a Melle (Cuneo), operaio, detenuto dal 21.8.1932 al 27.10.1932.

(G.I. Francesco Mazzerelli) IMPUTA TO

Nei confronti di: Tassinari Dante, nato il 27. r r. 1897 a Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), muratore, detenuto per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Rimini.

del reato di cui all'art. 282 C.P ., per avere, in frazione Spinetta di Cuneo, il giorno 21.8.1932, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: (< Non è vero forse che Mussolini è un ladro? ll .

IMPUTATO

Omissis del reato di cui all'art. 282 C.P., per avere, il 21.7.1932, nelle Carceri Giudiziarie di Rimini, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, con le parole: « I fascisti degli anni 1920 e 1921 sono dei delinquenti; ora Mussolini tornerà a servirsene per poi mandarli in carcere come nel passato>).

Omissis Ritenuto che non sia sufficientemente dimostrato che il Tassinari abbia voluto offendere l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, con le frasi riportate nel capo di imputazione, mentre è possibile e verosimile che egli abbia voluto soltanto prospettare una sua critica al Regime vigente.

Il Marchetto venne denunziato dal Fiduciario del Fascio di Spinetta, Macrì Francesco, e da] milite - fuor i quadro - Lione Pa?lo. . Il Marchetto, però, ha sempre dichiarato.' con energia e sdegno, d1 non aver pronunziato ìa frase, di cui in rubrica, sostenendo che, uscend~ da una tabaccheria, si era lamentato solamente del prezzo troppo caro dei pacchetti delle cartine per sigarette. . . Dalle indaoini effettuate, è risultato che tanto il Macrì quanto 11 L~one sono persone cl1e non godono la stima delle Autorit~ e de'.la popolazi~ne di Spinetta, perché il Macrì è un individuo capace d1 abus~re d,ella can~~ che riveste per imporre la propr ia volontà (e per tale motivo e stato gia


55°

TRIBUN,\ LE SPECIALI;

PER L,\

PRIMA PARTE :

DIF ESA DELLO STATO

p~oposto i~ suo allontanamento dalla carica di Fiduciario del Fascio) e il L10ne è ritenuto fedele esecutore degli ordini impartiti dal Macrì ed è capace - su istigazione di questi - di affermare fatti contrari al vero. . ~er i suddetti motivi e nella considerazione che il Marchetto, trasferitosi m Francia fin _da~ 18~0, è rientrato in Italia nel gennaio del r932 e non ha dato luogo a nch1am1 per la sua condotta politica, si ritiene conforme a. giustizia assolvere il Marchetto dal reato addebitatogli, per insufficienza dr prove. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P .M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Marchetto Giacomo, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove, e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

PROVVEJ)I ME1'TI EMESSI

DAL G IU DICE TST Rt:TTORE

5 )-

.

T

Trattasi, quindi, di uno sfogo di u_na persona irritata pi~1 contro gli abbienti che non gli facevano l'elemosina che contro S.E. 11 Capo del Governo. Pertanto, si ritiene conforme a giustizia assolverlo dal reato in questione, per insufficienza di prove. p, Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Catelani Zanobi, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

SENTENZA DEL 10.11.1932

Reg. Gen. n. 203/1932

(G.I. Salvatore Curatola)

Reg. Gen. n. 477 /1931

SENTENZA DEL 10.11.1932 (G.I. Antonio Scemi)

Nei confronti di: Frasson Luigi, nato il 19.3.1899 a Preganziol (Treviso), contadino, libero.

Nei confronti di : Catelani Zanobi, nato il 25.5.1889 a Firenze, fabbro, detenuto per altra causa. IMPUTATO

del reato previsto dall'art. 9, legge 24.12.1925, n . 2263, l'art. 282 C.P., per avere, il 26.2.1931 in Felino (Panna), il prestigio di S.E. il Capo del Governo, con le parole: cancro a M ussolini ed ai signori; per Mussolini i soldi poven no>>.

in relazione al offeso l'onore e « Dio mandi un li hanno, per i

Omissis Le parole effettivamente pronunziate dal Catelani hanno obbiettivamente contenuto offensivo, ma trattasi, però, di parole pronunziate da u1'. me~dicante in cerca di alloggio e cli vitto, il quale irritato perché non gli v:m':'a fatta la chiesta elemosina, si lasciò sfuggire, in un momento di con· c1taz1one, le parole inconsulte di cui al capo di imputazione.

I MPL"TATO

del reato previsto dall'art. 282 C.P., p~r aver_e,_ in _Trcvis? (nel rione di Frescada), il 25.r.1932, offeso l'onore e 11 presug10 d1 S.E._ il Capo del Governo, con le parole: « Mussolini è un bri~ante, ha _assass~nato l_o _Stato~ s_e fosse possibile, premendo un bottone, farei saltare m ana tutti 1 fasc1st1. Via quel can di Mussolini n.

Omissis Le indagini effettuate dall'Ufficio _di Polizia G~udiziaria hanno ac:ertato che il Frasson - individuo deficiente ed abulico - ha pronunziato le frasi incriminate in un momen to in cui non era perfettamente in sé ~d aveva la mente ottenebrata dai fumi del vino che gli era stato offerto m vari cascinali, ove si era recato a mendicare un piatto di minestra. . Si ritiene, pertanto, conforme a giustizia assolverlo dal reato addebitatogli, per insufficienza di prove.


55 2

TRlllUN:\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRI1CA PARTE:

PROVVE[)[MENTI EMESSI l);\ l, c u : DICE ISTRUTTORE

P. Q. M.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Frasson Luigi in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.1v1.,_ dichi~ra d~ non doversi procedere, nei confronti di D'Amato Fr~nces~?, m ~rdme a1 reati addebitatigli, per insufficienza di prove e ne ordma hmmediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

SENTENZA DEL 18.11.1932

Reg. Gen. n. 508/1932 Reg. Gen. n. 572/ 1932

553

SENTENZA DEL 16.11.1932

(G.I. Salvatore Curatola)

(G.I. Ettore Rocca) Nei confronti di : Nei confronti di: D'Amato Francesco, nato il 4.ro.1872 a L'Aquila, falegname, detenuto dal 20.9.1932 al 10.11.1932.

Zabarino Pietro, nato a Biella (Vercelli) il 2.7.1903, detenuto m espiazione di pena per un reato comune nella Casa di reclusione di Alghero. IMPUTATO

IMPUT ATO

dei reati previsti dagli artt. 282 e 278 C.P., per avere, in Ciampino, il 28.7.1932, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo e di S.M. il Re, dicendo che : << In Italia tutti rubano a cominciare da S.E. il Capo del Governo e che il Re si è ammattito a lasciare il comando nelle mani del Fascismo >l. Omissis

Dalle indagini effettuate, deve ritenersi assai dubbio che il D'Amato abbia pronunziato le frasi di cui in rubrica. Infatti, il denunziante Vannini Gino, Commissario di P.S., risulta essere amico di Pierpaoli Giovanni Battista, il quale aveva motivi di rancore verso il D'Amato e si ritiene che il Pierpaoli abbia indotto il Vannini a inoltrare la denunzia. fvfolte circostanze citate dal D'Amato nel suo interrogatorio - circostanze che stanno a suo favore - sono state con.fermate dagli stessi Vannini e Pierpaoli, che sono stati costretti a modificare, in parte, le precedenti dichiarazioni. ~ Pertanto, non risultando sufficienti indizi di colpevolezza, nei confronti del D'Amato, egli deve essere prosciol to.

del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, il 9.7.1932, nella Casa di reclusione di Alghero, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: « Mussolini è uno stupido che ha rovinato l'Italia )), Omissis

Dalle indagini effettuate dall'Ufficio di Polizia Giud~ziaria del T.S.D.S.

è risultato che tutti i detenuti presenti al fatto hanno smceramente escluso che lo Zabarino abbia pronundato le frasi incriminate. Ritenuto, inoltre, che lo Zabarino, pericoloso delinquente per reati comuni, che sta attualmente espiando una pena di 30 anni di reclusione, non ha precedenti politici e può anche darsi che l'agente di custodia che l'ha dem~nziato abbia male interpretato le frasi che ha pronunziato il detenuto. Considerato, d'altra parte, che non sono emersi altri elementi di colpevolezza nei confronti dello Zabarino, si ritiene conforme a giustizia assolverlo dal reato addebitatogli per insufficienza di prove. P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del PJvL, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Zabarino Pietro in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.


554

TRilJUNALI; SPECIALE

Reg. Gen. n. 657 / 1932

PER LA D!FES1I

DELLO STATO

SENTENZA DEL 12.12.1932

(G.I. Vincenzo Cersosinio) Nei confronti di: Giovetti Gino, nato .il 3.8.1895 a Roverbella (Mantova), muratore; Mancini Lamberto, nato il 28.1.1902 a Roma, rappresentante di azienda commerciale; Stilli (già Stiglich), nato il 23.6.1908 a Pola, falegname; Didonato Antonio, nato il 7.9.1896 a Cerignola (Foggia), scrivano; Cosentino Alfonso, nato il 7.2.1897 a Sant'Andrea Jonico (Catanzaro), sarto; Ferro Giovanni, nato il 9.1r.r9n a Bergamo, rag10mere; Pontoni Bruno, nato il 20.8. 1900 a Trieste, ingegnere; Papa Francesco, nato il 3. ro.1892 a Torre Annunziata (Napoli), impiegato; Ristori Pietro, nato il

PRl11'\ P,\RTE ;

2. r r.

r900 a Empoli (Firenze), contadino ;

Sozzi Sigfrido, nato il 7.5.1910 a Cesena (Forìì), fornaio;

PROVVED 111EKTI EMESSt DAL Gl!JDI CE ISTRUTTORE

555

IMP UTATI

del reato di cui all'art. 270, p.p., del C.P. per avere, in Lipari, ove erano confinati, costituito e diretto una associazione comunista fino al settembre del r932. Omissis

L'addebito contestato agli imputati non è sufficientemente provato. Le notizie confidenziali, in un ambiente come quello di una colon ia di confinati, non possono non apparire sospette, perché è facile che tra i confidenti si trovino persone senza scrupoli, desiderose soltanto di cattivare la benevolenza delle Autorità di P.S. per trarre ovvi vantaggi. Tali notizie confidenziali potrebbero essere il punto di partenza per ulteriori indagini che diano concreti risultati, che però mancano completamente nel caso in esame. Infatti, il maggiore affiatamento tra confinati politici può evere un significato che non è univoco agli effetti dell'accusa; mentre la direttiva dei comunisti di escludere dal loro ambiente altri confinati che non fossero di identici sentimenti politici, non basta a provare che volessero organizzarsi. Infine, la calunniosa relazione sulla vita della colonia è un atto di indisciplina che non prova né è un elemento di prova di organizzazione o ricostituzione di associazione.

Picardi Ciro, nato il 1°.8.1900 a Napoli, meccanico; P. Q. M.

Bazzacco Carlo, nato il 1°.11.1902 a Torino, operaio; Ghiso Felice, nato il 7.6.1898 a Torino, operaio; Ghidoni Ernes to, nato il 16.11.1903 a Soresina (Cremona), con tadino; Finotto Pasquale, nato il 17-4. 1897 a Balocco (Verccll i), operaio; Berardo Ernesto, nato il 7.9.1900 a Racconigi (Cuneo), impiegato ; Torretta Federico, nato il 25.6.1890 a Buttigliera d'Asti (Asti), insegnante; Giaccaglia Lea, nata il 17.10.1897 ad Ancona, casal inga; Sentinelli Alfredo, nato il 22.1.1905 a Fabriano (Ancona), muratore; Romano Giuseppe, nato il 13.12.1902 a Montelupo Fiorentino (Firenze), calzolaio; Sgargi Al fredo, nato il 29-4-1893 a San Marino in Argine (Bologna). verniciatore.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere, nei confronti di tutti i suindicati imputati, per insufficienza di prove. Per Giovetti vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 ll, pag. 474· Per Giacca<rlia Lea vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 » , b

pagg. 190, 192 e 194. Per Didonato vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 ))' pag. 1073

e nel 1929 pag. 559· Per Sentinelli vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 l>, pag. 297. Per Romano vedi « Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1931 ll, pag. 527. Per Ghidoni vedi « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 >), pag. 652. Per Mancini vedi << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 l> , pag. 1936. Per Ristori vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 l>, pag. 750. Per Pontoni vedi « Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1928 », pag. 929.


PRIM A PARTE :

--=

PROVVEDnlESTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

5) 7

Bolognesi Arturo, nato il 26.8.1907 a Reggio E milia, muratore; Magnani Eolo, nato il 22.5.1909 a Scandiano (Reggio E mil ia), meccanico; Reverbcri Amelio, nato il 23.9.1912 a Casalgrande (Reggio Emilia), meccanico; Nicolini Otello, nato il 28.n.1910 a Rubiera (Reggio Emilia), cc· mentista;

Sentenze relative ai reati di ricostituzione del Partito Comunista, iscrizione al suddetto Partito e alla propaganda del medesimo per i quali il Giudice Istruttore ha dichiarato - nei mesi di novembre - dicembre 1 392 di non doversi procedere essendo 1. suddetti reati estinti per l'amnistia di cui al R .D. 5.11.1932 , n . 1403.

Pergreffì Alcide, nato ·il

2 . r. 1905

a Reggio Emilia, contadino;

Olivi Giovanni, nato il 6.1.1908 a Reggio Emilia, falegname; Leonardi Gino, nato il 6.10.1913 a Reggio Emilia, pittore; Gattanei Ernesto, nato 1'11.5.1887 a Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), contadino; Mora Bruno, nato il 24.9.1900 a Novellara (Reggio Emilia), carpentiere. Delitti commessi m Reggio Emilia e provmoa dal genna10 al gm-

Rcg. Gen. n. 591 / 1932

SENTENZA DELL'8.1I.1932

(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di : Masoni Adriano, nato il 26-3.1907 a San Maurizio (Reggio Emilia), forn aio ;

gno 1932. Tutti i suddetti imputati, detenuti dal giugno - luglio 1932, vengono scarcerati 1'8.rr.1932. Per Bolognesi Arturo vedi pag. 161.

<<

Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 >i,

TircHi Augusto, nato il 24.10.1896 a Reggio Emilia, manovale; Chicssi Mafaldo, nato il 17.12.1904 a Reggio Emilia, tornitore m eccanico; Guidelli Ettore, nato il 9.12.r9rr a Reggio Emilia, falegn ame; Braglia Spartaco, nato il 2-3.1912 a Reggio Emilia, fabbro;

Reg. Gen. n. 591/1932

Corradini Walter, nato l'1I.3.19rr a Reggio Emilia, meccanico;

SENTENZA DEL 9.11.1932 (G.I. Francesco Mazzerelli)

Lasagni Ai<lo, nato il 3L8.r904 a Reggio Emifo, metallurgico;

Franceschini Rino, nato il 23.3.1909 a Reggio Emilia, calzolaio ; Ferrari Didimo, nato il 12.5.1912 a Maiziéres Lesmetz (Francia), bracciante; Bedini Enzo, nato il 23.8.1912 a Quattro Castella (Reggio Emilia), fa legname;

Nei confronti cli : Croci Olindo, nato il 26.2.1904 a Felina (Reggio Emilia), contadino. Delitti commessi in Reggio Emilia e provincia dal gennaio al giugno r932. Detenuto dal luglio 1932 al 9.1r.r932.


TR!!IT.:1"!\LE SPECI ALE

PRI~! :\

PER LA C!FESA DELLO STi,TO

Rcg. Gen. n. 592/ 1932

SENTENZA DEL 9.11.1932 (G .I. Salvatore Curatola)

PARTE :

PROVVE))!ME'.'ffl

EMESSI Dt\ L G!Ul)ICE ISTRUTTORE

Calcina Marino, n ato l'S.9.1908 a Piadena (Cremona), proprietario trattoria; Malvezzi Pietro, nato il 14.10.1901 a P iadena (Cremona), muratore.

Nei confronti di: Delitti commessi in provincia di Cremona in data anteriore al 30.6.1932. !orini Curzio, nato il 14.11.1907 a Piadena (Cremona), tappezziere; Finardi Cesare, nato il 14.3.1913 a Piadena (Cremona), studente; Bianchi Ferruccio, nato il 2.6.1905 a Piadena (Cremona), meccanico; Dellabassa Alberto, nato l'rr+1907 a Piadena (Cremona), falegname;

I 23 imputati, detenuti dal giugno - luglio 1932, vengono scarcerati il

9.n.1932. Per Piovani vedi ÂŤ Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r929 J>, pag. 14r.

Flisi Antonio, nato il 13. ro. 1901 a Marcaria (Mantova), meccanico; Landini Umberto, nato il 3.1r. r906 a Piadena (Cremona), meccanico; Bianchi Lampo, nato il 14.8.1900 a Piadena (Cremona), meccanico; Pizzoni Paolo, nato 1'1.r.1909 a Piadena (Cremona), meccanico; Corbari Stefano, nato il 25.12.1906 a Torre dei Picenardi (Cremona), contadino;

Reg. Gen. n. 633/1932

SENTENZA DEL 10.11.1932 (G.I. Ettore Rocca)

Arisi Davide, nato il 9.ro.1910 a Piadena (Cremona), meccanico; Bazzani Leonida, nato il 25.ro.1908 a Piadena (Cremona), fal egname;

Nei confronti di:

Sbravati Mario, nato il 5.6.1908 a Piadena (Cremona), meccanico;

Cateni Claudio, nato il 27+1904 a Lari (Pisa), barbiere;

Ce' Guglielmo, nato il 22.5.1910 a Piadena (Cremona), muratore;

Ricoveri Abdon, nato il 28 .10.1900 a Cascina (Pisa), barbiere ;

F lisi Riccardo, nato 1'11.3.1906 a Castellucchio (Mantova), contadino; Giudic,i Marino, nato il 29.8.1909 a Piadena (Cremona), muratore; Guindani Mario, nato il 29.2.1912 a Torre dei Picenardi (Cremona), falegname; Maglia Rodolfo , nato il segantino;

IO.II .1908

a Torre dei Picenardi (Cremona),

¡

Bonali Attilio, nato il 9.2.1903 a Derovere (Cremona), contadino; Piovan1 Enrico, nato il 4.3.1903 a Torre dei Picenardi (Cremona), contadino;

Tognarini Federico, nato il 29.10.1908 a Campiglia Marittima (Livorno), operaio; Gentili Carlo, nato il 21.5.1884 a S. Giuliano (Pisa), calzolaio; .Mei Elio, nato l'n.11.1901 a S. Giuliano (Pisa), cementista; Giannotti Dino, nato il 9.1.1907 a Piombino (Livorno), operaio; Sinatti Giuseppe, nato il 3.5.1902 a Suvereto (Livorno), operaio; Villani Comunardo, nato il ro.7.1906 a Boccheggiano (Grosseto), metallurgico.

Ganzi Adriano, nato il 13+1902 a Calvatone (Cremona), cestaio;

Delitti commessi a Piombino (Livorno) fino al 20.5.1932.

Bertoletti Alberigo, nato l'r.7.1908 a Piadena (Cremona), fo tografo;

Detenuti dal giugno 1932 al 10.11.1932.


TR{BC !'-1\LE SPECL\LE PER LA DIJ:f::SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 633 / 1932

PRIMA PARTE:

SENTENZA DEL 10.I 1.1932 (G.I. Ettore Rocca)

PROVVEDIMENTI

EMESSI DAL GIUDICE lSTRlJ'TTORE

561

Delitti commessi fino al giugno del 1932 in Reggio Emilia e provincia. Detenuto dal luglio 1932 al 10.n.1932.

N ei confronti cli: Bernardini Sirio, n ato il 16.9.1908 a Livorno, barbiere;

Guelfi Aramis, detto

<< Taccala

>>, nato

il 12.rr.1905 a L ivorno, car-

pentiere;

Reg. Gen. n. 591 / 1932

SENTENZA DEL 10.11.1932 (G.I. Francesco Mazzerelli)

Sighieri Alvaro, nato il rn.n.1907 a Livorno, manovale; Pini Gino, nato l'8 .7. r900 a Livorno, meccamco;

Nei confronti di:

De Carpis Archisio, nato il 14.9.1898 a Livorno, facchino;

Giovanardi Ugo, nato l'u.rn.1903 a Reggio Emilia, fabbro.

Santini Aurelio, nato il 2r-3.r893 a Empoli (Firenze), esercente ; Delitti commessi fino al giugno del 1932 in Reggio Emilia e provincia.

Paperi Ilio, nato il 18.3.1903 a Livorno, rappresentante;

Detenuto dal luglio 1932 al 10.u.1932.

Giacomelli Arsace, nato il 4.5.1904 a Livorno, mecCéulÌco; Benifei Eros, nato il 5.8.1909 a Campiglia Marittima (Livorno), operaio ; Leonardi Leonardo, nato il 10.8.19rr a Livorno, barbiere; Frangioni Otello, nato il r8.7.r913 a Livorno, manovale;

Reg. Gen. n. 633/1932

SENTENZA DELL'l l.11.1932

Martelli Giovanni, nato il r7.1r.r9r3 a Castelfiorentino (Firenze), manovale;

(G.I. Ettore Rocca)

Tantard ini Giovanni, nato il 25.1r.r9r2 a L ivorno, operaio;

Nei confronti di:

Tampucci Primo, nato l'n. r1.19u a Livorno, facchino;

Lemmi Ugo, nato il 5.11.1906 a Livorno, m arittimo, latitante. Pessi Ovidio, nato il 27.9.1905 a Santa Croce sull'Arno (Pisa), operaio, latitante.

Ceccarini Mario, nato il 14.8.1908 a Livorno, tramviere. Delitti commessi in Livorno e provincia fino al 10.5. r932.

1 r5 imputati, detenuti dal giugno 1932, vengono scarcerati il 10.r r.1932.

Delitti com messi a Livorno fino al 10.5.1932. Con la sopracitata sentenza viene revocato il mandato di cattura emesso

Per Paperi Ilio ved i « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r928

Reg. Gen. n. 591/1932

l>,

pag. 547·

SENTENZA DEL 10.1 1.1932

il 7.11.1932.

Reg. Geo. n. 633 / 1932

SENTENZA DEL 12.11 .1932 (G.l. Ettore Rocca)

(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di:

Nei confronti di :

Costetti Andrea, nato l'8-4-r897 a Bazzana (Asti), contadino.

Tamberi Renzo, nato 1'8.7.1914 a Fauglia (Pisa), esercente. 36. - U.S.


TRIBl:NALE SPECIALE PER LA DIFESA DF.Ll.0 STATO

!•RIMA PAll'I'lè :

PROVVEDIMENTI

E~IESSJ DAL GIUDICE IS1'Rl:YTORE

Delitti commessi in Livorno e provincia fino al ro.5.1932.

Gibertini Abele, nato il 5.1.1912 a Rubiera (Reggio Emilia), bracciante;

Detenuto dal giugno r932 al 12. rr. 1932.

Delmonte Narscte, nato il 12.1.1901 a Reggio Emilia, manovale; Casini Brenno, n ato il 16.9.1912 a Reggio Emilia, falegname; Giaroni Enrico, nato il 7.2.1903 a Reggio Emilia, bracciante; Ganassi Aniceto, nato il 23-4- 1905 a Bagnolo (Reggio Emilia), barbiere;

Reg. Gcn. n. 591 / 1932

SENTENZA DEL 17.11.1932

Bertazzoni Guglielmo, nato il 28.1 0.1903 a Cajuru (Brasile), commesso :

(G.I. Francesco Mazzcrelli)

Bussei Gino, nato il 14.7-1904 a Guastalla (Regg-io Em1lia), agricoltore; Incerti Ehseo, nato l'r.2. 1907 a Casteìnovo (Reggio Emilia), contadino;

Nei confronti di : Attolini Armando, nato il 14.12.1904 a Reggio Emilia, meccarnco; Grisenti Aldino, nato il 23.5.1904 a Torrile (Parma), torni tore;

Tagliavini Gilio, nato il 14.6.1907 a Cà del Bosco (Reggio Emilia), contadino ; Vezzani Guerrino, nato -i l 23.12.1908 a Reggio Emilia, meccanico;

Pedroni Arturo, nato il 27.9.1907 a Villa Bagno (Reggio Emilia), falegname;

Spaggiari Mario, nato il r5.7.1909 a Reggio Emilia, contadino.

Giaroni Angelo, nato il r8.1r. 1901 a Pi eve Modolcna (Reggio Emilia), bracciante;

Delitti commessi in Reggio Emilia e provincia fino al giugno de] r932.

fotti Aldo, nato il 22.7.1904 a Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), fab bro; fotti Armando, nato il 9-4-1908 a Cà del Bosco (Reggio Emilia), barbicr~; Gandolfì Franco, nato il 20.5.r899 a Cà del Bosco (Reggio Emilia), muratore;

Giaroni Angelo, fotti Aldo, lotti Armando, Gandolfì Franco, Cocconi Valter, Grisendi Antonio, Ferrari Mario, G rasselli Gino, Incerti Taddei Calvino, Pini Armando, Giovannini Antonio, Bassi Gino, Gibertini Abele, Delrnonte Narsete, Casini Brenno, Giaroni Enrico, Ganassi Aniceto, Bertazzoni Guo-lielmo, Bussei Gino, Incerti Elisco, Vezzani Guerrino e Spaggiari Mario~ detenuti dal luglio 1932, vengono scarcerati il 17.IJ .1932. Per fotti Aldo vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pag. 163.

Cocconi Walter, nato il 26.9.19ro a Campegine (Reggio Emilia), barbiere; Griscndi Antonio, nato il 22.3. r9or a Fouche (Francia), tornitore ; ~errari Mario, nato il 7.ro.1902 a Quattro Castella (Reggio Emi lia), fornaio; Fontanesi Scanio, nato il 31.3.1907 a Reggio Emilia, calzolaio;

Reg. Gen. n. 683 / 1932

SENTENZA DEL 29.11.1932 (G.I. Ettore Rocca)

Grasselli Gino, nato il 30.4.r9rr a Vezzano (Reggio Emilia), musicante; Incerti Taddei Calvino, nato il 29.9.1904 a Reggio Emilia, muratore; Pin i Armando, nato il r9.4.r9n a Casalgrande (Reggio Emilia), falegname; Giovannini Antonio, nato l'r .2.19u meccantco;

Nei confronti di : Albanesi Alberto, nato il 20.12.1 893 a Livorno, meccamco; Vival<li Roberto, nato il 24-4-1909 a L ivorno, operaio.

a Casalgrande (Reggio Emilia),

Bassi Gino, nato il 14.1.1908 a Ginevra (Svizzera), bracciante;

Delitti commess i a Livorno e provincia fino al 10.5.1932. Detenuti dal maggio ì932 al 29.u. r932.


TRI BUNALE SPECIALE PER 1.A DIFESA DELLO ST/\TO

Reg. Gen. n. 694· / 1932

PRI MA P ARTE :

PROVVEDIMENTI n!ESSI DAL GIUDICE I STRT.:TTORE

SENTENZA DEL 10.12.1932

Scarabelli Renato, nato l'u.ro.1914 a Anzola dell'Em ilia (Bologna),

(G.I. Pietro Quinto Guerri)

cementista; Dovesi Romeo, nato il 27.2.1912 a Granarolo dell'Emilia (Bologna),

N ei confronti. di: Caprini Amleto, nato il 9.r.1897 a Bologna, muratore;

muratore; Pullega Adolfo, ·nato il 24-4-1912 a Calderara <li Reno (Bologna), calzolaio;

Grossi Romano, nato il 9.5.1909 a Bentivoglio (Bologna), muratore;

Zavatta Giovanni, nato il 2.10.1902 a Cesenatico (Forlì), rappresentante;

Trombetti Bruno, nato il 10-4-1910 a Bologna, meccanico;

Martelli Dino, nato il 14-4.1907 a Castel Guelfo (Bologna), muratore;

Bernagozzi L ino, nato il r4-4-r914 a Argenta (Ferrara), carrozziere;

Bertocchi Gualtiero, nato il 17.7.1902 a Bologna, muratore;

Negrini Federico, nato il 29.9.1908 a Borgo Tossignano (Bologna), forna io;

Ghini Cairo, n ato il 23.10.1901 a Bologna, meccanico; Amadesi Raffaele, nato il 3.2.191 2 a Bologna, fontaniere;

Bignami Torquato, nato 1'8.6.1910 a Bologna, meccanico; Corsini Athos, nato il 10.ro.19n a Bologna, falegname; Amadesi Emi.ho, nato l'r.6.19u a Granarolo dell'Emilia (Bologna), elettrotecnico; ·

Foresti Giuseppe, nato l'r.3. r9 14 a Bologna, carrozziere; Boncompagni Amedeo, nato il 22.6.19r3 a Bologna, verniciatore; Bacchilega Giuseppe, nato il 6.8.1912 a Bologna, fabbro;

Giovannini Agostino, nato il 22.9.1912 a Bologna, commesso ;

Bassi Ucro nato il 3.1.1914 a Bologna, lucidatore ; D ' .

Tolomelli Ferruccio, nato il 22.10.1912 a Praduro (Bologna), meccanico;

Ansaloni Luigi, nato il 18.2.191 3 a Bologna, calzolaio;

Peterzini Orlando, nato il 16.9.1914 a Bologna, falegname;

Tarozzi Fausto, nato il 24 .3.1913 a Bologna, m uratore;

Colombari Corrado, nato il 5.3.r9r2 a Bologna, fornaciaio;

Montanari \,Valter, nato il 5.10.1913 a Bologna, meccanico;

Lenzi Luigi·, nato il 26.2.1906 a Bologna, tappezziere;

Francia Natale, nato ,il 26.6.1 909 a Argelato (Bologna), operaio;

Fiorini Mario, nato il 27.3.1913 a Bologna, calzolaio;

Nanni Paolino, nato il 31.7.1910 a Benti voglio (Bologna), imbianchino;

Benf:enati Modesto, nato il 24.4. 1913 a Bologna, meccanico;

Moruzzi Ferdinando, nato il 28.2.1909 a Caldiero (Verona), verniciatore;

Rinaldi Renato, nato il 13. ro. r9r2 a Bologna, segantino;

Azzaroni Cesare, nato il 28.3.1914 a Bologna, falegname;

Zerbini Giorgio, nato il 30.12.1902 a San Lazzaro di Savena (Bologna), muratore; Grossi Marcellina, nata a Ozzano dell 'Emilia (Bologna), sarta; Chiarelli Giuseppe, nato il 23 .rr.r906 a Molinella (Bologna), cementista; Piana Adelmo, nato il 30.7.1909 a Castel San Pietro (Bologna), calzolaio; Comellini Marino, nato il 7. r 1. 1904 a Cal·derara di Reno (Bologna), muratore; Franceschelli Augusto, nato l'S.6.1912 a Calderara cli Reno (Bologna)~ operaio;

Bassi Vittorio, nato il 23.5.1910 a Bologna, imbianchino; Brini Ubaldo, nato il 17.9.1908 a Castel San Pietro (Bologna), falegname; Bacchi lega Aldo, nato J'8 -4-r908 a Castel San Pietro (Bologna), muratore; Moliterni Giuseppe, nato .i] 30.6.1909 a Bologna, fabbro ; Bettocchi Marino, nato il 5.5.1907 ad Ozzano dell'Emilia (Bologna), falegname; Serravalli Domenico, nato il 19.11.1910 a Imola (Bologna), fa legname; Martelli Cesare, nato il 3.12.1912 a Castel San Pietro (Bologna), calzolaio ;


PRIMA PARTE :

PROVVEDnlENTI EMESSI DAI. GIUJ)!CE !Sl'RUTTORE

TR(JJ U~1\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Orsini Dante, nato il ro.7.1913 a Caklerara di Reno (Bologna), macellaio. Nannetti Mario, nato il 21.12.1910 a Calderara di Reno (Bologna), elettricista; Casadei Arnaldo, nato il 26.6.1897 a Cesena (Forlì), bracciante;

Nerozzi Adamo, nato il 3.12.1907 a Bologna, latitante; Consolini Dante, nato il 25.2.1913 a Bologna, latitante; Chiarelli Egisto, nato 1'8.3.1910 a Molinella (Bologna), latitante, Delitti commessi a Bologna e provincia fino al g.iugno del 1932. Trombetti Bruno, Caprini Amleto, Martelli Dino, Grossi Romano, Bignami Torquato, Comellini Marino e Scarabelli Renato, imputati anche del delitto - non amnistiabile - di cui all'art. 270, p.p., C.P., non vengono scarcerati. Per gli imputati latitanti viene revocato il mandato di cattura emesso nei loro confronti. detenuti dal luglio 1932 -

vengono scarcerati

Bignami Torquato, Grossi Romano e Martelli Dino vennero assolti per insufficienza di prove, dalla Commissione Istruttoria, con sentenza del

20.r.1933. Caprini Amleto, Comellini Marino, Scarabelli Renato e Trombetti Bruno vennero condannati, con sentenza pronunziata dal T.S.D.S., il 18.9.1933(Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1933 ll).

Reg. Gen. n. 121/1928

Con la suddetta sentenza venne disposta, inoltre, la revoca del mandato di cattura emesso il 2.3.1928. Per Vanoli era stata disposta, con ordinanza emessa dal Giudice Istruttore il 3r.8.1928, l'archiviazione degli atti. (Vedi

Tassoni Atea, nato il 2.1r.r915 a Bologna, latitante;

Tutti gli altri imputati il ro.12.1932.

Delitto commesso nel territorio di Varese nel 1928.

SENTENZA DEL 20.12.1932 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di: Vanoli Luigi, nato il 21.2.1908 a Voldomino (Varese), manovale, latitante.

<t

Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 )) , pagg. 1246 · 1247)·


Seconda Parte

«A)>: SENTENZE DEL T.S.D.S. DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DEL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO « B >> : SENTENZE N. 7 E 49 DEL T.S.D.S. RELATIVE A FATTI DIRETTI A PROVOCARE LA DEVASTAZIONE E LA STRAGE


«A »

SENTENZE DEL T.S.D.S., DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DEL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO


SENTENZA N. 8

Reg. Gen. n. 80/1931

La Comm issione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Lionti Filippo, nato il 23.5.1894 a Palermo, attore; Ceste Pasqualina, nata il 7.2. 1903 a Castagnole Lanzc (Asti), casalinga, moglie di Liont¡i Filippo; Montefi.ore Ugo, nato il 20.2.1881 a Tunisi, ex sottotenente dell'Esercito, lat1tante. I:\iPUTATl

Del de1itto di cui all'art. 2 legge 25.r1.192G, n. 2008, in relazione agli art. 107 e 108 C.P., per avere in Torino, Roma ed altre localitĂ del Regno e della Francia, nell'anno 1931 ed anteceden temente, rivelato segreti militar i concernenti la sicurezza dello Stato, comunicando ad agenti ~l servizio di Potenza estera e fornendo agli stessi informazioni riguardanti il materiale e le fo rtificazioni militari dello Stato.

Omissis


TlUBliNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELI..O STATO

574

p, Q. M.

Visti gli art. 3, p.p., e 7, legge 25.1 r.1926, n. 2008, in relazione agli art. 2 stessa legge; 107, ro8 C.P.c. 1889; art. 2, 3° cpv., C.P. vigente; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 507 e segg., 551 e segg., 421 C.P. Esercito, mantenendosi lo stato di preventiva detenzione per il Lionti e diffidandosi il Monte.fiore a costituirsi entro ro giorni dalla notifica della presente sentenza altrimenti si procederà in contumacia; e dichiarandosi chiusa l'istruttoria, pronuncia l'accusa a carico di Lionti e Montefìore ordinando il loro rinvio a giudizio del Tribunale Speciale per rispondere entrambi del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 , stessa legge penale ed art. 107, rn8 C.P.c. 1889, cd art. 2, 3" cpv., C.P.c. vigente; ossia di concerto al fine di ricercare e rivelare ad agenti di Potenza estera segreti militari o -politici concernenti la sicurezza dello Stato. In tal senso, modificando la rubrica, dichiara di non doversi procedere penalmente contro Ceste Pasqualina per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.rI.1926, n. 2008, in tal senso modi.ficando il capo d'accusa come in rubrica, ordinando che la Ceste stessa venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa. (')

Roma, 13. r. 1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA PARTE :

SENTENZE RELATIVE Al RE,\Tl

1928 )) ).

575

SENTENZA N. 1

Reg. Gen. n. 80 / 1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Lionti Filippo, nato il 23.5.1894 a Palermo, attore.

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.rr,1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge, ed art. 107 e 108 ~·p: 1889, ed ~11 3° cpv · dell'art. 2 C.P. vi<rente, ossia di concerto al fine di ricercare e rivelare ad 0 agenti di Potenza estera, segreti militari e politici concernenti la sicurezza dello Stato.

Omissis

Ceste Pasqualina, detenuta dal 2.4.1931, viene scarcerata il 13.1.1932.

Nota. - Dal carteggio del T .S.D.S. non risulta se negli anni success1v1 al 1932 il latitante Monte.fiore Ugo sia stato tratto in arresto e giudicato per i reati per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunziato l'accusa con sentenza del I3.r.r932. Nei confronti di :tvfontefìore Ugo, già disertore nella guerra r9r5 - 1918, la Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n. 89 del 4.4. r928, l'accusa per i reati di tradimento e rivelazione di segreti politici e militari com: messi dal 1925 al settembre 1927, ma anche tale procedimento non e stato de.finito, a causa della latitanza del Montetìore. (Vedi anche la pagina 13r2 delle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel

DI SPI ONAGGIO

p , Q. M.

Visti ed applicati gli art. 3, P·P· , deìla lcgge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 2, stessa legge, ~ 1~7 e ro~ C:P. 1889; 2, 23, 29, 228, 22~, 230, 3 0 C.P.c.; 88 C.P.P.c., chcluara L1?nt1 co.lpevole del ~eato ~s.cnt4 4 togli e lo condanna alla pena di anni I.5 ~1 ~eclu!10~e'. con la mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici, con 3 anrn d1 hberta v1g.1lata, _col pagamento delle spese di giudizio oltre ad ogni altra consegue~z1ale ~1 leg$~, e~ 0 ~-dina la confisca delle somme di denaro nonché degli oggetti tutti m gmcltziale sequestro. Roma, 23.r.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRlllvl'\ALE Sl'EC fALE l'ER LA DIFESA UELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECliZIONE

SECOKOA PARTE:

SESl'ENZE RELATIVE Al REAl'I DI SPIOt\°AGCIO

SENTENZA N. 20

Reg. Gen. n. 262 / 1930

Per effetto dei provvedimenti <li clemenza di cui ai RR .D D . )~ 11 . r 32 9 n,- _14°3, 25.9.1934, n . 15rr e 15.2.1937, n . 77, viene scarcerato dallo Sta~ b1l1mento Penale di Civitavccch ia il r9.2. 1937. Detenuto dal 3r-3.r93r al 19.2.I937. Pena espiata : anni 5, mesi ro e giorni 18.

577

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, O liveti Ivo, Pasq ualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SE NTENZA

nella causa contro:

24°

Lodi Giuseppe, nato il 9-4-1909 a Bondeno (Ferrara), caporale del reggimento fanteria « Como ».

IM PUTATO

1) di diserzione all'estero, previo complotto (art. 138, 152, 153, 154, C.P. Esercito), con l'aggravante di cui all'art. 143 C.P. Esercito, ed altresì dell'art. 154, cpv. , C.P. Esercito, siccome capo complotto, per essersi il giorno 11.11.1929, di concerto con altri cd in seguito a persistente sua iniziativa, arbitrariamente allontanato dal suo reparto in Postumia oltrepassando i confini dello Stato;

2) di alienazione di oggetti militari di corredo (art. 212 C.P. Eser~ito), per avere, nelle dette circostanze, asportato con sé effetti ricevuti m consegna; 3) di subordinazione alla diserzione (art. 153 e 164, in relazione agli art. 138, 152, r53, 154, C.P. Esercito), per avere, nei primi giorni del novembre 1929, in Postumia, tentato cli indurre il soldato Bianchetti Giuseppe a disertare con lui e con altri, in Jugoslavia, prospettandogli, onde persuaderlo, il miraggio di farvi fortuna, senza che cotali istigazioni consegui<;sero l'intento, per mancanza di accettaz ione ; 4) di un'altra subordinazione alla diserzione (art. 163 e 164 in relazione agli art. 138, 152, r53, 154 C.P. Esercito), per avere tentato, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, di indurre il soldato Camozzi Vincenzo a disertare in Jugoslavia, con esso Lodi ed altri, senza riuscire nell'intento per mancanza di consentimento; 37. - U.S.


SECONDA PARTE:

TRIBUKALE SPJ',CIAJ.,E l>ER LA DIFESA DELLO STATO

.

5) ~el delitto di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n.

in rela~10ne_ agl_1 a_rt. 107 e ro_8 C.P. 1889, per avere concertato con altri, rimasti 1gnot1, di ncercarc e rivelare ad agenti di Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. 2008,

Omissis

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 9, 27, 57, 138, 143, 152, 153, 154 p.p., 212, 163, 164, 2° cpv. 517 C.P. Esercito; 479, 488 C.P.P. vigente; r, 4, R.D. r.r.1930, n. I, dichiara non luogo a procedere nei ric.ruardi di Lodi Giu~epp~, in ordine a~ :eato di alienazione cli effetti militari perché il reato e estinto per amrnstia. Assolve il Lodi dal reato di concerto per commettere atti di spionaggio per insufficienza di prove. Lo ritiene colpevole del reato di diserzione ali' estero con complotto, ~a senza l'aggravante di capo complotto, e di duplice reato di subordinaz10ne all'es_tero senza effetto, e mutata la rubrica come sopra lo condanna, col bene.fie10 del vizio parziale di mente, ad un anno e sei mesi di reclusione, alla rimozione _del grado,_ col pagamento delle spese processuali, e delle ~pese del proprio manternmento durante la detenzione preventiva. . _Rimane ~nnullata la sentenza contumaciale pronunziata contro il dette Lodi, dal Tribunale Militare di Trieste in data 7.3.1930. Roma, 7.3.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

N011ZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

A seguito di istanza di grazia inoltrata dalla Direzione del Reclusorio Militare di. ~aeta viene concesso, con decreto reale del 19.r.1933, il condono cond1Z1onale della residua pena da espiare. Pertanto il Lodi, detenuto dàl 7.1r.r93Ì, viene scarcerato dal Reclusono Militare di Gaeta il 23.1.1933. Detenuto dal 7.1r.193r al 23.1.1933. Pena espiata: anni 1, mesi 2 e giorni 16.

SENTENZE RELATIVE :\J REA'fl DI SPIO>J/\GGIO

579

Nota. - Con sentenza n. 25 del 4.2.1932, la Commissione Istruttoria dichiarò di non d?versi procedere: per _ins~ffìcienza di indizi , nei _confronti di Lodi Giuseppe m ordme al delitto d1 cm all art. 2 della l:gge 2).rr.1926, 8 in relazione aoli art. 107 e 108 C.P. 1889, per aver nvelato ad agenti. 200 ' n. t> • de 11o Stato. di Potenza estera, segreti militari concernenti• la sicurezza 1


580

SECONDA J>AR1'E:

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA nlFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 95 / 1931

SENTENZA N. 21

SE1'TENZE RJ;l,A'l'IVE Al REATI DI SP10:-SAGGI0

581

·1 posto di servizio per andare a prendere il moschetto col tromdonato 1 d' }l · e portarlo al Manfreda che lo aspettava nel campo a 1acente a e boncmo, cucine della Caserma stessa.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Omissis

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTEN ZA

nel procedimento penale contro: Manfreda Giovanni, nato il 24.10. r910 a Caporetto (Gorizia), macellaio; Franccscato Simeone, nato il 3.rr. 1909 a Enego (Vicenza), falegname. IMPUTATI

r) del reato di tentato spionaggio previsto e punito dagli art. 2 e 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione agli art. 61, 63, 107, n. r, e 108 C.P. abrogato, per avere, in correità fra loro, tentato di consegnare a<l agenti dello Stato jugoslavo un tromboncino in distribuzione alle truppe del Regio Esercito Italiano, sottratto dal Francescato e dal Manfreda nella notte del 20+1931 dalla Caserma del 9° reggimento alpini di stanza a Caporetto, non riuscendo a compiere tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto di spionaggio per circostanze indipendenti dalla loro volontà; 2) del reato di furto in danno dell'Amministrazione Militare, pre· visto e punito dagli art. 37, 39 e 2r7 C.P . Esercito, per avere, in correità fra loro quali esecutori materiali, sottratto nella notte del 20+193r dalla Caserma del 9° reggimento alpini di stanza a Caporetto , il tromboncino di cui nel precedente capo di acwsa a danno dell'Amministrazione Militare; questo reato in concorso formale col reato di tentato spionaggio. a norma dell 'art. 78 C.P. abrogato. ìl Francescato, inoltre: 3) del reato di abbandono di posto di sentinella, previsto e punito dall 'art. 96, p.p., C.P. Esercito, per avere, nella notte del 20+ 1931 , me ntre era di sentinella ai baraccamenti della Caserma di Caporetto, abban-

P. Q.H,

Il T ribunale, letti ed applicati gli art. 2 e 6 della legge 25. r r.1926, n. 2 008, in relazione agli art. 61, ro7 e 108 C.P. 1889; 78, 56, 3 1 st~ss~ Codice; 202, 203, 133, 230 C.P. vigente; 2r7, 96,_ P·P·, .43, 27 C.P. Es~mto'. , 88 C.P.P. vigente, diclùara M~nfreda ~10vanm c~lpevole, dei reat~ 479 4 ascrittigli e, col concorso formale ed. il be1:efìc10 de~la mm?~e eta,. lo con, danna a r5 anni di reclusion~, ~Il~ mr_erd_1z!one da1 pubbhc1 uffici per la durata di 5 anni, ed a 3 anm d1 hberta vigilata. . . . . Assolve Francescato Simeone dal reato di tentativo d1 sp1onagg10 per . , . . insufficienza di prove in ordine al dolo. Lo ritiene invece colpevole dei reati di furto in dann? dell Amm 1n 1strazione Militare per valore compreso fra le 50 e le 5~0 lire e d~ abban~ dono di posto di sentinella, e lo condanna alla complessiva pena di 7 anni e 2 mesi di reclusione militare. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido ~elle spese processuali, ed a carico di c.iascuno le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 7.3.1932 · Anno X .

Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. b

NOTfZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di cui ai RR. DD. 5.rr. 1932, n. e 2 5·9· 1934, n . 5 11 :

1

4°3

· ·1· · Militari di Pena di Francescato viene scarcerato dagh Stab1 1ment1 , Gaeta il 29.9. 1934Detenuto dal 22.4.1931 al 29.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi 5 e giorni 7· Una istanza di grazia inoltrata dal fratello il 6.10.1933 viene respinta.


TRlBU~ALE SPECIALE PEI\ LA Dil'l'.SA DELLO STATO

Il Francescato venne, inoltre, condannato dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10.5.1935, all a pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e lire 1400 di multa perché ritenuto colpevole di furto aggravato. Manfrcda avrebbe dovuto essere scarcerato il 24+1944, ma il 27-2.1944 viene - secondo quanto comunicato dal Direttore dello Stabilimento Penale di Pianosa con foglio 0504 del 27.1.196r - « trasferito per sfollamento per una sede ignota» . Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 3.1r.1932 viene respinta.

-

SECONDA !'ARTE :

. T E·NZE RELATIVE Al REATI D I SPIONAGGIO SEN

SENTENZA N. 22

Reg. Gcn. n. 128 / 1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Ventu ra Alberto, Rambaldi Giuseppe, Olivet~ Ivo, . Pasqualucci Renato, Torelli Vi ncenzo, Consoli della M.\ .S.N.'

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. 166 del 20.n.1931, l'accusa nei confronti dei sopra specificati imputati, rinviò al giudizio del T.S.D.S. anche il latitante:

ha pronunciato la seguente

Rejec Massimiliano, nato 1'11.10.1907 a Tolmino (Gorizia), giornalista. Il Giudice Istruttore del Tribunale di Gorizia, con sentenza del 13.6.1957, ha revocato il mandato di cattura dichiarando, nel contempo, di non doversi procedere nei confronti di Rejec Massimiliano, in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per prescrizione (art. r57 C.P.). (Vedi anche << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel t930 », pagg. 356- 358).

nel procedimento penale contro: . . . G' e nato · 1 1 24 9 188r a Caltagirone (Catania), assicuratore. ravma msepp , , · ·

SENTENZ A

G

l Ml' l i T J\ T O

r:~::;~~

Del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.r r.192 6? 11: 2008, in o8 C p 1889 per avere concertato d1 rivelare ad ao . ag11 art. 107 e l . . ' . . d 11 Stato · • Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza e O In Catania, Roma, Torino ed altrove, nel 1931 e prccedentemenle.

Omissis

p . Q . '.\,[.

Letti ed applicati o-li art. 3 e 7 della legge 2S· II · 1926, n. zoo~; ro7 0 1 e 108 C.P. 1889; 2, 29, 200, 215, 228, 229 C.P.; 4~8 C?.P.; legge 4· · 9J ~' Gravma Gmseppe. resp~nsa 11 e n· 674 e 1·1. R•D · 28 • 5.1931 ' n. 601. , dichiara . d , d 6 d1 ree udel delitto di cui in epirrrafe ascnttogli e lo co1: ann<i a anm d , 0 d . bbl ' · ffi al paoamento e,1e spese sione, all'interdizione perpet~a ~, fu. 1c1 u c1, o processuali e ad anni 3 di hberta v1g1lata. Roma, 8.3.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRID UNALE Sl>ECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5. 1 r. 1932, n . 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24·4· 1934· Detenuto dal 21.4.1931 al 24 -4- 1934 . Pena espiata: anni 3 e giorni 3. N ota. -,_La Commission: Istruttor_ia pronunziò, con sen tenza n. 32 del r6.2. r932, 1accusa anche nei confronti del coHnputato latitante :

SECONDA l'1\ RTE:

SENTENZE RE LATIVE Al REATI DI SPIONAGG IO

SENTENZA N. 23

Reg. Gen. n. 1060 / 1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti. Giovanni ;

Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente

Cai~z~a Emilio, na!o il r5.7. 1~99 a Caltagirone (Catania), vigile notturno. . Il Ca1ezza, tratto m arresto il 2r.2.r942, venne giudicato dal T .S.D.S. 11 r4.rn.1942. (Vedi << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942 )), sentenza del 14.10.1942).

SENTENZA

nel procedimento penale contro: H oflm ann 1'.1fa rta, nata l'rr.5.1897 a Francoforte sul Meno (Germania), contabile, detenuta dal 17.rr.r931.

Il\! P U TA T A

Del delitto di cui all'art. 304 C.P., in relazione agli art. 257 e 258 C.P., per essersi, nell'autu nno 1931 in F rancia, accordata con agenti di spionaggio straniero, al fine di commettere ai danni dello Stato Italiano spionaggio politico e militare, e di raccogliere notizie segrete.

0111,issis

P . (.) . '.L

Letti ed applicati gli art. 304 (in relazione agli art. 257 e 258) e 312 C?· ; 274 e 488 C.P.P.; la legge 4.6.r93r, n. 674, ,dichiara H ofimann Marta 111 Bottcher responsabile del delitto di cui in epigrafe ascrittole, e la condan na ad anni 2 di reclusione, al pagamento delle spese di custodia preventiva e di quelle processuali, nonché all'espulsione dallo Stato Italiano dopo aver scontata la pena. Roma, 8.3.1932 - Anno X. Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.


TRl!lUNALE SPECIALE PER LA !)!FESA OELI, O STATO SECOND1\ PARTE:

NOTIZIE DESU:'.'J'TE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Deceduta, per atrofia giallo - acuta del fegato nella Casa di Pena per donne di Trani, alle ore 7 del 25.rn.r932. ' . U~1a istanza di wazia, inoltrata personalmente dalla Hoffmann a S.M. il Re 11 21.7.1932, viene respinta.

SE:-ITENZE RELATIVE Al

REATI D I SPIONAGG IO

Rcg. Gen. n. 900/ 1931

SENTENZA N . 24

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZ,\

nel procedimento penale contro: Marincic Giovanni, nato il 18.8.1907 a Sagorie - Fontana del Conte (Jugoslavia), commerciante. IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107 e ro8 C.P . 1889, per avere, nella Venezia Giulia, sino al 19.4.1931 e precedentemente, concertato di procurarsi e di rivelare ad agenti di Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato Italiano.

Omissis

p , Q. M.

Letti cd applicati gli art. 3 e 7 della legge 25.n.1926, n. 2008, in relazione agli art. ro7 e rn8 C.P. 1889; 2, 240, 228, 229, 29 C.P.; 488 C.P.P.; la legge 4.6. r93r, n . 674; il R.D. 28-5.1931, n. 601, dichiara Marincic Giovanni responsabile del delitto in rubrica ascrittogli, e lo condanna ad anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e ad anni 3 di libertĂ vigilata. Ordina la restituzione dei buoni postali in sequestro. Roma, 8.3.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


588

TRIBU:-.IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R .D . 5.11.1932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabil imento Penale di Civitavecchia il

28.9.r934.

Detenuto dal r9-4-r93r al 28.9.1934. Pena espiata : anni 3, mesi 5 e giorni 9.

SECONDA PARTE: SE:-ITEl'.ZE RELATIVE t\l REATI Dl SPIOKAGGIO

SENTENZA N. 4 2

Rcg. Gen. n. 976/ 1931

Il Tribunale Speciale -per la difesa dello Stato composto da: Presidente : T ringali Casanova Antonino, Console Generale dc! la

M.V.S.N.; :Jiudice Relatore: Presti Giovanni;

Nota . - Con sen tenza n. 38, emessa dalla Commissione Isttruttoria il 19.2.1932, venne pronunciata l'accusa anche nei confronti del coimputato latitante :

Vadnjal Giuseppe, nato il 1°.3. r898 a San Martino (Gorizia), impiegato.

. li Tribunale _d~ T ri~sle ha dichia~ato, con sentenza emessa nel 195 , 3 esWHo, per prescr1z10ne, il reato addebitatogli. (Vedi anche « Decisioni emesse dal T .S.D .S. nel 1930 », pagg. 357- 358).

Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel _procedimento penale contro: Bolis Luigi, nato il 16.12.1883 a Lecco (Como), impiegato privato, detenuto dal 18.10.1931 al 28-4-1932.

I.\!P UTA TO

Del delitto di cui all'art. 246 C.P . per avere, dal luglio all'ottobre 1931, ricevuto da agenti dello spionaggio francese denaro e accettato promessa di altre somme, al fine di compiere atti contrari agli interessi n azionali, col fornir loro stampe non estese alla pubblicità e notizie interessanti i'estero, spionaggio ai danni dello Stato Italiano.

Omtssis

l'. Q . .\!.

Letti ed applicati gli art. 485 e 486 C.P. Esercito, assolve per non provata reità Bolis Luigi dall'imputazione in epigrafe ascrittagli, c<l ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 28-4-1932 - Anno X.

Seguono le firme de l Presidente e dei G iudici.


TIU!lUNALE SPECIALE P ER LA DI FESA DELLO STATO

SENTENZA N . 52

Reg. Gen. n. 852/1931

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

SECONDA PARTE;

SJi NTENZE RELATIVE A( RE:\Tl DI SPIONAGGIO

59 1

gli .fissa la pena in anni 7 di reclusione. ferme la pena accessona, la libertà vigilata e tutte le altre conseguenze eh legge. Roma, 12.12.1932 - Anno XL

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Plazzotta Vincenzo, nato il 24.3.1899 a Tolmezzo (Udine), rag1omere, tenente di complemento.

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 305, r" ed u. cpv. C.P., in relazione agli art. 257 e 258 stesso Codice, per essersi, nei mesi precedenti e fino al 25.7.1931 in Nizza, Marsiglia e Lione, associato con almeno altre due persone che in Francia attendono alla ricerca di segreti m ilitari e di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, deìle quali l'Au torità competente ha vietato la divulgazione.

Omissis

P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 305, r" ed u. cpv C.P., in relazione agli art. 257 e 258 stesso Codice; 2, 23, 29, 64, 228, 229 C.P.c.; 274 e 488 C.P.P .c.; 2 e 4 R.D. 5.rr.1932, n. 1403, dichiara Plazzotta colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di IO anni e 8 mesi di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di libertà vigilata! al pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogm altra conseguenziale di legge, e concedendogli il beneficio del condono nella pena, di anni 5 in applicazione del R.D. di indulto 5.rr.1932, n. 1403,

A seguito di istanza di grazia inoltrata da! Plazzotta il 13:2:1936, viene concesso, con decreto di grazia del 25.6.1936, 11 condono cond1~1?nale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 29.6.1936. Detenuto dal 22.8.1931 al 29.6.1936. Pena espiata: anni 4, mesi ro e giorni 7. Deceduto ìn « Agro dì Ventimiglia >> nel settembre del 1947, a seguito di uno scoppio di una m ina mentre rientrava clandestinamente in Italia proveniente dalla Francia. Il Plazzotta prestò servizio in 1~arocco, nella Legio~e Straniera con il grado di (< sottufficiale >l , dal maggio del 1925 al maggio del 1930.


59 2

TRrBUNIILE SPECI ALE PER LII DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 236/1 931

SECON DA l'ARTE :

SENTE~ZE RE LATIVE Al REATI DT SPIONAGGIO

SENTENZA N. 99

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presìdente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

593

P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 2 della legge 25. r 1. 1926, n. 2008, in relazione agli art. 107 e 108 C.P. 1889, e art. 2 , 3° cpv., C.P. vigente; 160, p.p., legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848 ; 158, p.p., legge di P.S. 1931; 1 e 9 R.D. 30. 12.1 923, n. 3279; 3 R.D. 29.12.1926, n. 219; 3, cpv., R.D.L. 2r.6.1928, n. J710; 507 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, dichiara chiusa l 'istr~ttoria, mantenendo lo stato di preventiva custodia per il Kamenscek e chffidando il Biteznich a costituirsi ai sensi ,degli art. 507 e segg. C.P. Esercito altrimenti si procederà in contumacia, e pronuncia l'accusa contro i detti due imputati ordinando il loro rinvio al giudizio del competente Tribunale Speciale per rispondere ciascuno dei reati ascritti come in rubrica.

SENTENZA Roma, 22.7.1932 - An no X. nel procedimento penale contro: Kamenscek Severino, nato l'8.r.19II a Ronzina (Gorizia), negoziante;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Biteznich Bogomilo, nato il 21.3.1907 a Lucinico (Gorizia), impiegato, latitante.

Nota. - Biteznich Bogomilo venne tratto in arresto il 3.rr.194r. (Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942 >>, sentenza del 27+ 1942). IMPUTATI

Del delitto di cui all'art. 2 della legge 25.11.1926, n . 2008, in relazione agli art. ro7 e 108 C.P. 1889 e art. 2, 3° cpv., C.P.c. vigente, per avere rivelato ad un agente di Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. In provincia di Gorizia e altrove, fino all'aprile 1931. Il Biteznich Bogomilo anche : 1) del reato previsto e punito dall'art. 160, p.p., legge di P.S. 6.J r.1926, n. 1848, per avere, in giorno imprecisato del mese di aprile r931, espatriato in Jugoslavia senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente;

2) della contravvenzione alla legge tributaria sulla concessione governativa n. 35 della Tabella A allegata all a legge sulle1 CC.GG., R.D. 30.12.1923, n . 3279, art. l e 9; art. 3 R.D. 29.12.1926, n. 219 ; art. 3, cpv., R.D .L. 21.6.1928, n. 1710, per non aver pagato la tassa di concessione governativa per il passaporto. Omissis 38. -

u.s.


594

TRlRUN:\LE Sl'ECIALE PER L:\ DI FESA DELLO STAT O

Reg. Gcn. n. 236/1931

SENTENZA N. 53

11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;

SECONDA l'ARTE: SE!'-TENZE RELATIVE AI Rl'.:\l'I DI SPIO NAGGIO

595

ogni altra conseguenziale di ~~gge, e c?ncedend,ogii il beneficio ~i anni 3 di condono sulla pena per 1indulto .d1 cui all art. 2 {le] R.D. ) · I 1.1932, n. 1403, gli determina la pe?a in a_nni ? d~ ~eclusione. Ferme la pena accessona, la liberta v1g1lata ed ogrn altra conseguenziale di legge.

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Roma, 12.12.1932 - Anno XI.

Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente SENTENZ A

nel procedimento pena le contro: Kamenscek Severino, nato l'8.r.19II a Rom:ina (Gorizia), negoziante, detenuto dal 7-4-r93r per altro motivo.

IM PGT ATO

Dei delitto ài cui all'art. 2 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107 e 108 C.P. 1889 e art. 2 , 3" cpv., C.P. vigente, per avere rivelato ad agente di Potenza estera, segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. In provincia di Gorizia e altrove fino all'aprile r93r.

Omissis

p, Q. M.

Visti ed applicati gli art. 3, P·P· e 6 della legge 25.1 1.1926, n. 2008, in relazione agli art. rn7 e 108 C.P.c. r889; 2, 3° cpv., 23, 228, 229 C.P.c. vigente; 3r C.P. 1889; 488 C.P.P.c.; 2 e 4 R.D. 5. r r. r932, n. r 403 , dichiara Kamenscek colpevole ciel reato di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.IT .r926, n. 2008, in relazione agli art. 107 e ro8 C.P. 1889, in tal senso modificando il capo d'accusa, ed in applicazione dell'art. 6 della legge speciale citata con la diminuente di T /3 della pen a per la minore età, lo condanna ad anni ro di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con anni 3 di libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio; oltre ad

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei orovvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. r5n, viene scarc;rato dallo Stabilimento Penale cli Fossano il 7+1936. Detenuto dal 7-4-193r al 7+1936. Pena espiata: anni 5. Una istanza di grazia inoltrata dal Kamenscek il 3r.12.r932 viene respinta.


1'R1BUNALE Sl'ECI/\1.E PER LA D lFES1\ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 285 / 1932

SENTENZA N. 83

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente : Muscarà Achille, Generale d i Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni·

'

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Olbert Federico, nato il

20. w.1907

a Briinn (Cecoslovacchia), giornalista.

lMl'UTATO

Del delitto previsto e punito dall'art. 257 C.P. per avere, dal novembre 1931 all'u+r932, procurato ad a<rente dì Potenza estera notizie che nell'interesse politico interno e intern~zionale debbono rimanere seo·rete. Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede il rin~io a giudizio dell'imputato affinché risponda del delitto di cui ai cpv. 1° ed u. dell'art. 305 C.P., in relazione agli art. 257 e 258 stesso Codice così modificando l'originaria imputazione, osserva '

IN FATTO ED I~ DJRITTO

Federic.o Olbert, suddito cecoslovacco, residente da tem po in Bolzano, e studente. in legge, sot.t~ la specie di corrispondente giornalistico, nell'agosto . 1931 s1 pose a serv1z10 di agenti dello spionaggio politico - militare organizzato all'estero in .danno della sicurezza dello Stato Italiano, contraendo rapporti di dipendenza da tale Rauscher - noto a questa o-iustizia per altri procedimenti della stessa indole dell'attuale - ora reside~te a Parigi. e lasciandosi all'uopo assumere da tale Marta Hoffmann oià condannata ' ~ da questo Tribunale Speciale, per opera così prestata, con sentenza del1'8 marzo u.s. (Vedi sentenza del T.S.D.S. n. 23 stesso volume).

51:CO::-IDA PARTE : SENTE:-.ZE 1u:1..\TlVE Al

Rl(AT! or SPIO:S-AGG!O

597

Al fine suddetto, l'Olbert visitò molte località del Trentino e compilò relazioni sulle locali industrie o sui punti militarmente importanti (strade delle Dolomiti, Bolzano, Brennero, Merano, della Gardesana), corredando le relazioni con fotografie da 1ui stesso tratte. Si recò più volte all'estero ove ebbe convegni col Rauscher e con altri agenti di spionaggio coi quali concertò il delittuoso lavoro da compiere ulteriormente (procurarsi notizie sulle Forze Armate italiane, sui campi di aviazione, sugli impianti idroelettrici). Ebbe, in più riprese, dagli agenti predetti, notevoli somme in compenso della sua opera. Sottoposto a vigilanza dall'Autorità italiana che, attraverso altra operazione, aveva avuto sentore del suo operato, fu tratto in arresto e denunziato. Nell'istruttoria che ne è seguita, l'Olbert non ha potuto smentire quanto, come sopra, gli è stato contestato, pur protestando di avere ritenuto di agire in qualità di corrispondente giornalistico e di aver cessato di agire quando fu convinto della tendenziosità del lo scopo per w i era stato ingaggiato. Le risultanze istruttorie, però, dimostrarono che egli era consapevole del fine spionistico della sua attivit?1: adoperava, infatti, nella sua corrispondenza con i suoi mandanti, l'inchiostro simpatico proprio <lelle spie e pur a tale Mauvernej (altra spia estera), con le ultime corrispondenze, spediva una cartolina illustrata del campo d'aviazione di San Giacomo (presso Bolzano), sulla quale aveva incollata una cartina oleata con le indicazioni dei punti precisi delle baracche, hangars, edifici e della destinazione di essi . E' evidente, pertanto, che l'Olbert prendeva denaro dallo straniero al fine di riferire notizie politiche e militari segrete o non divulgabili nell'interesse della sicurezza dello Stato; che, se tali notizie egli, in effetti , non è provato sia riuscito a procurarsi e a riferire, la manifestazione concreta della sua attività dimostra a sufficienza che l'incontro della sua volontà con queila dei suoi mandanti per procurarsele e riferirle fu all'uopo perfetto e perciò punibile. . E' vero che ciò non può concretare l'ipotesi relativa a spionaggio compiuto o tentato mancando l'indicazione specifica del segreto o della notizia di cui sia stata vietata la divulgazione nell'interesse dello Stato e che pertanto non può farsi carico all'Olbert della iniziale imputazione rubricata; ma non par dubbio alla Commissione che nei fatti emersi a carico del prevenuto si riscontrino oli estremi giuridici della cospirazione mediante accordo di cui all'art. 30~ C.P. in relazione agli art. 257 e 258 stesso Codice. Perciò ritiene di dovere rinviare 1'0lbert al giudizio di questo competente Tribunale per rispondere del titolo del reato come sopra modificato e rispondente al delitto in effetti commesso.


TRlll U:,.//\LE SPECI/\LE PER Li\ DIFESA DELLO STAT O

P. Q. M.

Letti gli art. 304, in relazione agli art. 257 e 258 C.P. e 2 R.D. r3.3.1927, n. 3ì3, e la legge ;:J.6.r931, o. 674, in parziale difformità delle richieste del P.M., pronuncia l'accusa contro Olber t Federico e lo rinvia al o'iudizio di questo Tribunaie Speciale affinché risponda del delitto di cu/' al1' art. 304 C.P., in relazione agli art. 257 e 258 stesso Codice, perché nell'est~tte 1931 e successivamente, si accordava con agenti di spionaoaio di p. otenza e: t~ra, a J fi ne d"1 procurarsi,. a scopo cli spionaggio politicobi">e militare, not1z1e segrete e non divulvbi]i concernenti la sicurezza dello Stato Italiano.

SECONDA PARTE :

SE>ITENZE REl.1\ TlV E Al RE1\Tl D I SPIONAGGIO

599

SENTENZA N. 54

Reg. Gen. n. 285 / 1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro . Generale di Divisione;

Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi G iuseppe, Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 7-6.1932 - Anno X.

nel procedimento penale contro: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Olbert Federico, nato il

20.10. 1907

a Bri.inn (Cecoslovacchia), giornalista.

I MPUTATO

Del delitto Ji cui all'ar t. 304 C.P. , in relazione agli art. 257 e 258 stesso Codice, perché, nell'estate 1931 e successivamente, si accordava con agenti di spionaggio di Potenza estera al fine di procurarsi, a scopo di spionaggio politico e m ilitare, notiz ie segrete e non divulgabili concernenti la sicurezza dello Stato Italiano.

Omissis P. Q . :-.1.

Letti ed applicati gli art. 304, in relazione agli art. 257 e 258 C.P., 229, 292 e 215 stc::so Codice, 274 e 488 C.P.c., 2 R.D. 5.n. 1932, n. 1403, dichiara Olbert Federico responsabile del del itto in epigrafe ascrittogli, e lo condanna ad anni 4 di reclusione e ad anni 3 di libertà vigilata, nonché a~ pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, all'espuls1one dallo Stato e alle altre conseguenze di legge. Dichiara condonati, per effetto dell'indulto, anni 3 della pena principale e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Roma, 14.12. 1932 - An no XI. Seguono le firme del Presidente e dei. Giudici.


600

TRllllJNA!.E SPECIALE PER LA Dll'ES.I\ DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Roma l'II -4-1933. Detenuto dall'r r-4-1932 all' u-4-1933. Pena espiata : anni I .

SECO~DA PARTE:

SENTE1'ZE RELATI VE ,\ I RE,\Tl DI SPI0~AG(;l0

Reg. Gen. n. 87/1932

60 1

SENTENZA N. 55

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro : Dalpiaz Silvio, nato il 7.12.1913 a Weiz (Austri a), impiegato, detenuto dal r5.r.r932. IMPUTATO

Del delitto di cui all'ar t. 305, P·P· ed u.cpv. C.P.c., per avere costituito una associazione al fine di commettere i delitti di cui agli art. 257 e 258 stesso Codice. Reato accertato in Milano il 15.r.1932.

Omissis

P . Q. M . 0

Letti ed applicati gli art. 305, I ed u. cpv., in relazione agli art. 257 e 258 C.P .; 28, 29, 229 stesso Codice; 274 e 488 C.P.P. ; 2 R.D . 5.r r. 1932, n. 1403, dichiara Dalpiaz Silvio responsabile di partecipazione ad associazione avente il fine di commettere i delitti di cui agli art. 257 e 258 C.P. e lo condanna ad anni 5 di reclusione, ad anni 3 di libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva nonc~é _aJle conseguenze di brn·e e dichiara condonati anni 3 della pena prmc1pale per bb' . . effetto d'indulto. Roma, r4.r2. 1932 - Anno X l. Seguono le fì r me del Presidente e dei Giudici.


TRTllUN1\ LE Sl'ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

602

NOTIZIE DESUNT E DAL PASCICOLO Dl ESECUZIONE

A seguito di istanza di grazia inoltrata dal Da.lpiaz Silvio il 28.12.1932 viene concesso, con decreto di grazia del 6.7.1933, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'u.7.r933. Detenuto dal 15. r..1932 all' 1 r.7.1933. Pena espiata: anni 1, mesi 5 e giorni 26. Riabilitato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 23.2.1940.

SECOKD1\

Pi\RTE:

SENTEKZE RELATIVE 1\l RE,\T I DI SJ>IO:-IAG(;IQ

SENTENZA N. 56

Reg. Gen. n. 510/ 1932

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli G iuseppe, Consoli della iVLV.S.N.; ha pronunciato la seguente

Nota . - Con sentenza n. 79, emessa dalla Commissione Istruttoria il 21.5.1932, venne pronunziata l'accusa anche nei confronti dei latitanti:

SENTENZA

a) Lo Cascio Vittorio, nato il 6.9.1898 a Roma, ex ufficiale della Marina;

b) Dalpiaz Guido, nato il 7.5.19u a Pontebba (Udine), marinaio. Nei confronti del Lo Cascio e del Dalpiaz Guido il Tribunale, con sentenza del 7. r.r957, dichiara estinti, per prescrizione, i reati loro addebitati. Per Lo Cascio Vittorio vedi « Decis ioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 )) , pagg. 383 - 399·

nel procedimento penale contro: O' a Marcos Paz (Buenos Ayres), . Dezaille Juan Otelmo, nato il 6.5.1895 . . giornalista, detenuto dal ro.8. 1932.

IMPUTATO

Del delitto di cui al 1° cpv. dell'art. 246 C .P.c. Loer avere, in diverse epoche del 1932, dato 5.400 franch i e promesso altri al cittadino it_al ian? Paoletti Donatello per indurlo a compiere atti contrari agli interessi naz10nah.

Omissis

P. Q . M.

Visti ed applicati gli art. 2~.6,

1°

cpv. C.P.c. ; 23, 215. 4 e

} 12

~.P.c. ;

274 e 488 C .P.P.c., dichiara O' Dezaille colpevole del reato ascnttogb, e lo condanna alla pena di 8 anni di reclusione e 20.000 lire di multa, con la misura d i sicurezza di cui agli art. 215, n . 4, e 312 C .P.c., col pagamento delle spese di giud iz io e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra guenziale di ~egge, e_ concedendog!i i~ beneficio,. del cond.ono. dell~ multa, nonche .3 anni sulla pena mfhtta. per 1 111dulto d1 cm a~h e 5 del R.D. 5. T 1. 1932, n . 1403, gli determina la pena da scontare m di reclusione.

~onsemtera art._ 2 anni 5


TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DI FESA DEL!,() ST:\TO

Ferme la misura di sicurezza su enunciata, ossia l'espulsione dallo Stato a pena ultimata, ed ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 16.12.1932 - Anno XL

SECONDA PARTE : SENTENZE R.E LATlVE i\! REAT I DI SP!Ol\AGGIO

SENTENZA N. 57

Reg. Gen. n. 61 / 1932

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Rambaldi Giuseppe, TorelJi Vincenzo, Consoli della M.V.S.N. ;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONF.

ha pronunciato la seguente Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 25.9.1934, n. 15n , vengono dichiarati condizionalmente condonati due anni della pena inflitta e, pertanto, l 'O' Dezaille viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia- il 10.8.1935. Detenuto dal ro.8.1932 al ro.8. 1935. Pena espiata: anni 3. Una istanza di grazia inoltrata da O' Dezaille Juan Otelmo il 28.12.1932 viene respinta.

S E NTENZA

nel procedimento penale contro: De Langendorff Alfredo, nato il 26.10.1903 a Fiume, impiegato privato, detenuto dal 28.12.1931.

IMPCTATO

Nota . - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. 151 del 16.11.1932, l'accusa nei confronti di O' Dezaille, ,dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza dì prove, nei confronti di: Fracasso Francesco, nato il 26.n .1892 a Napoli, proprietario di albergo. Il Fracasso, detenuto dal 14.8. 1932, venne scarcerato il 16.II.1932.

Del delitto di spionaggio militare continuato ai sensi degli art. 81, r" e 2 ° cpv. , e 261, 2 " cpv. C.P., in relazione agli art. 257, p.p., e 246 stesso Codice, perché in Fiume, in epoche di.verse dell'anno 1931, con più azion~ esecutiv~ di un medesimo disegno criminoso, a scopo di spionaggio militare, ricevendo in varie riprese danaro dallo straniero, si procurò notizie e documenti militari di carattere segreto e riservato interessanti lo Stato Italiano, e li comunicò, per il tramite <li un'Agenzia spionistica francese, allo Stato Maggiore dell'Esercito Francese.

Omissis

P. Q. M.

. Letti ed applicati gli art. 29, 230 e 81, 1" e 2·, cpv., ~62, P·P·. e _2° cpv., in relazione agli art. 258, P·P· e 246 C.P.; 477 e 488 C.P.~., d1cl11ara De Langendorff Alfredo colpevole del reato di rivelazione contmuata a scopo di spionaggio militare di notizie ài cui è stata vietata ~a divulgazione, anziché del reato ascrittogli , e mutata in tal senso la rubnca lo condanna a 16 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a


606

TR!BU~1\LE SPECIALE PER L,\ DIFESA DELLO STATO

3 anni di libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Dich iara condonati 5 anni della pena della recfusione, come sopra inflittagli, ai sensi degli art. 2 e 4 del R.D. 5.IJ.1932, n. r403. Roma, 19.12.1932 - An no XI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA PART E:

SENTENZE RELATIVE Al RE1\TT Dl SPlO:--lAGGI0

SENTENZA N. 88

Reg. Gen. n. 225 /1932

La Commissione Istruttoria presso il T ribunaìe Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Ac hille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoìi de ila ìvf.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934, n. r5n e 15.2.1937, n. 77, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecch ia il 19.2. 1937. Detenuto dal 28.12.1931 al 19.2.1937. Pena espiata : anni 5, mesi r e giorni 2r. Una istanza di grazia inoltrata dal De Langendorff il 28.12.1932 viene respinta.

nel procedimento penale contro: Bolci Aurelio, nato il 21.12.1910 a Trieste, commesso, soldato del 5'' reggimento fanteria a Sciacca.

IM PUTA TO

Del delitto di cui all'art. 257 C.P. per essersi, a scopo di spionaggio militare, procurato notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. In territorio di Lercara Friddi (Palermo), nel febbraio 1932.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 260, n. 3, C.P. ; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 2 R:D·. 13.3.1?27, n. 313; 426 C.P. Esercito, su conforme richiesta del P.M. , d1ch1ara chiusa l'istruttoria, e mutando la rubrica pronuncia l'accusa contro il soldato Bolci Aurel io, e lo rinvia al giudizio ciel Tribunale Speciale per la Difesa delio Stato per rispondere del delitto previsto e pu?ito. dall'art: 260, n. 3,. C.P.: perché il giorno 28.2.1932, essendo in serviz10 d1 guardia al Deposito dr munizioni « De Maria » in Lercara Fricldi (Palermo), fu trovato in possesso ingiustificato cli un disegno riproducente la pianta del detto Deposito,


608

TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

con dettagli sui servizi di g uardia, atto a fornire notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. Roma, 1°.7.1932 - Anno X.

S.Eco:-;vA l'.\RTE :

SE~T.El"ZE RF.LATIVE ,\! Rf,.\l'l

I)[

SPI0:--1\GGiO

SENTENZA N. 90

Rcg. Gen. n. 1031 /193 1

La Co.mmissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille. Generale di Divisione; Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.

Giudice Relatore : Buccafurri G iacomo; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli deil a M.V.S.N .:

. !l

T.S.~.S., con sent~n_za emessa in camera di consiglio il 14. r r. 1932, d1ch1ara estmto, per am111st1a (R .D. 5.11.1932, n. 1403), il reato addebitato a Bolci Aurelio. Pertanto il Bolci, detenuto dal c0 .3. r932, viene scarcerato il 15. r r. 1932 •

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale con tro : Santandrea Luigi, nato il 13+1897 a Modigliana (Forlì), mccca111co; Borghi Bruno, nato il 3r.1.19o6 a Faenza (Ra\'enna), ragioniere. Detenuti dal 6.10.1931 al 7.7.1932.

IMPUT AT I

Dei delitti previsti e puniti dall'art. 246 C.P .. Il Santandrca LuiCTi per avere, in Saint - Eticnne, Lione e Grenobìc, accettato somme di dena~o ·da un agente dello spionaggio francese, per fornirgli notizie di carattere militare ed industriale, e avere posto in relazione con lo stesso agente, altra persona per lo stesso scopo, compiendo atti contrari agli interessi nazionali. Il Borghi Bruno per avere accettato promessa di compenso in denaro, allo scopo di fornire ad agente dello spionaggio francese notizie di carattere militare, compiendo atti contrari agli interessi nazionali.

Omissis P. Q. M.

Visti gli art. 378 e 381 C.P.P., e l'art. 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere per i!1sufr,_ 39- - U.S.


6ro

TlUllUN,\LE SPEC IALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

cienza di prove nei riguardi di Santandrea Luicri e di Borghi Bruno, ed ordina che essi siano messi in libertà, se non detenuti per altra causa.

SECONDA P.·\ RTE:

SE1'TENZE RELATIVE /Il REATI DI SPION,\GGIO

6I

I

SENTENZA DEL 15.11.1932

Reg. Gen. n. 645 / 1932

(G.I. Pier Quinto Guerri) Roma, 7.7.1932 - Anno X. Nei confronti di: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Cau Salvatore, nato il 12.10.1892 a Nughedu di San Nicolò (Sassari), guardia scelta di P.S..

IMPUTA T O

del delitto di cm aìl'art. 326 C.P. per avere, in Ventimiglia, nel settembre del 1932, violando i doveri inerenti alle sue funzioni di guardia scelta di P.S., rivelato ad estranei notizie di ufficio che devono rimanere segrete.

Omissis Poiché non risulta che il Cau Salvatore fosse a conoscenza cl1e la persona che da lui raccolse le notizie lo facesse a scopo di spionaggio. Poiché il reato sopra specificato è compreso nell'amnistia concessa con R.D. 5.11.1932, n . 1403, e deve considerarsi estinto.

P. Q. M.

Visto il certificato penale dal quale risulta che l'imputato non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 4 del citato decreto, su conforme richiesta del P.M., e visti gli art. r5r C.P. e 5CJI C.P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cau Salvatore per essere estinto, per amnistia, il reato addebitatogli, e ne ordina la scarceraz ione se non detenuto per altra causa. Pertanto il Cau, detenuto dal settembre 1932, viene scarcerato il 15.11.r932.


« B ))

SENTENZE N. 7 E 49 DEL T.S.D.S. RELATIVE A FATTI DIRETTI A PROVOCARE LA DEVASTAZIONE E LA STRAGE


SENTENZA N. 7

Reg. Gen. n. 331 /1930

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S. N .; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Lipicar Donato I., nato l'1r.r.r908 a Cal di Canale (Gorizia), operaio;

Iug Giovanni, nato il 21.3.1907 a Cal d i Canale (Gorizia), operaio; Mocnik Agostino, nato il 16.7.1908 a Ca! di Canale (Gorizia), operaio ; Brezavscek Andrea, nato il 1".u.1912 a Caldi Canale (Gorizia), operaio; Pregelj Rodolfo, nato il 6.1.1909 a Santa Lucia di Tolmino (Gorizia), operaio; Lango Leopoldo, nato il 14.rr.19u a Caldi Canale (Gor izia), contadino; Lipicar Antonio, nato il 14.r2.r913 a Cal di Canale (Gorizia)), operaio; LipĂŹcar Leopoldo, nato il 21.3.r909 a Cal di Canale (Gorizia), operaio; Mocnik :Marco, nato il 16+1905 a Cal dĂŹ Canale (Gorizia), operaio; . Mocnik Stefano, nato il 25+1867 a Cal di Canale (Gorizia), commerciante; Savli Giuseppe, nato il 2.r.1901 a Cal di Canale (Gorizia), operaio; Lipicar Valentino, nato il 5.r.r909 a Cal di Canale (Gorizia), calzolaio; Suligoi Leopoldo, nato il 14.rr.1910 a Cal di Canale (Gorizia), operaio.


616

T~lllUNALE SPECIA LE

PER

LI

DI FESA i:ELLO

ST ATO

IMPUTATI

Tutti: del delitto di cui all'art. r R.D. 12.12.1926, n. 2062, in relazione agl i art. 2 e 6, cpv., della le_gge 26._rr_.1926, n._ ~008 e 252 C.P. 1889 per avere, la sera del 30.rr.r930, 111 Capnv1sce (Gonzia), allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso un fatto diretto a portare !a strage, concorrendo ad una aggressione - contro sei Guardie di Finanza, che in automobile, si portavano a Cal di Canale - durante la quale furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, che provocarono la morte immediata della guardia .Rastelli Cesare. -

I N PUBBILICA t:DIENZA

Sentiti il P ..M. nelle sue conclusioni, e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori, il Tribunale, ritenuto che dalla lettura degli atti processuali, nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento, si venne ad accertare

I N FATTO ED I N DIRITTO

Che, attraverso varie processure istruite, si è raccolta la prova che cittadini di lingua slava della regione Giulia, con larghezza di mezzi provenienti da oltre confine, svolgessero opera antitaliana. E ciò mediante diffusio~1e clandestina di stampe slave contenenti volgari menzogne contro l 'Ital:a; mediante incendi di scuole italiane; assassini di allogeni fra i più fedeli alla Patria italiana; mediante atti terroristic su persone, su edifici militari e pubblici; mediante rapine, spionaggio ed ogni sorta di atti vità cnrrnnosa. Si contano oltre cento delitti di tale indole consumati, e per la i_o~o gravità è d'uopo ricordare : 31 aggressioni a mano armata e mancati omicidi di fascisti, di militi, di carabinieri; 13 omicidi; 18 incendi di scuole, d~ asili, di manufatti militari; 1 r attentati terroristici; 4 reati di spionaggio, ecc. ?ffatta complessa azione delittuosa non può, perciò, considerarsi come manifestazione soltanto di feroce delinquenza individuale, ma una delibe~ rata serie di atti terroristici concertati con associazioni aventi la finalità d1 attentare alla sicurezza dello Stato. Anche l'assassinio della guardia Rastelli, pertanto, fu concertato e cornmesso con la finalità criminosa per la quale vennero preordinati tutti i precedenti reati. Trattasi, infatti , di altro grave delitto politico terroristico organ izzato e compiuto in terra redenta conro sei Guardie di Finanza della Brigata di Cana.le cli Isonzo, che nella loro funzione ed indossanti la glo-

SECO NJl/1 PARTE :

SENT H !ZE 1'.

7

E

49

llEL T .S.D.S.

riosa divisa militare, rappresentavano lo Stato italiano. Risultò che esse, neila sera del 30.n.1930, si recarono per diporto, con una automobile noleggiata a Caprivisce, frazione di Cal di Canaie;. e dopo di ess~rsi fermati poco più _di mezz'o_ra !1ell'?sterié~ condott~ òall''. mputato Mocmk Stefa?o, volendo riprendere 11 v1agg10, chiesero all os~e ~1 pagar~ la sp~sa de\ ;1mo e del caffè nel fra ttempo bevuto. Ma le guardie, mvece d1 vedersi sodd1sratta la richiesta, con meraviglia si accorsero che il figlio, Agostino Mocnik, aveva messo a loro disposizione dell'altro vino; di guisa che fini rono per consumarlo, ritardando così la oartenza. L'automobile, lasciata' l'osteria, aveva percorso poco più di un chilometro di strada assai ripida in salita ed a svolte continue, quando, d'im~ provviso, fu fatta segno a numerose ripetute scariche di moschetto e d1 rivoltelle, da parte di individui che si erano appostati nelle vicinanze della strada montana. Gli aggressori, approfittando della nebbia fitta che rendev_a la notte più buia del solito, e della strada in salita ed in curva eh~ obbh~ o-ava l'automobile ad anelare adagio, avevano assunta una formazione d1 gruppi distesi, in modo da avere la maggiore probabilità cli _riuscita nel colpire la macchina. Infatti fu colpita, con una pallottola d1 moschetto, _la guardia Rastelli che, ferita alla regione occipitale, morì ill'istante; unica vittima, pur essendo la macchina colpita da vari proiettili. Spenti subito i fanali dell'automobile, riuscì difficile ai giudicabili di centrare ancora bene oli ultimi colpi esplosi, perché le guardie, rimaste per fortuna illese, prontai1ente scesero a terra e con prontezza di spirito, fingendo di essere armate di moschetto, gridarono fra loro di far fuoco, obbligando così gli aggressori a dileguarsi. . Dal pronto intervento degli organi investigativi, fu possibile statui re, in un primo tempo, che parecchi erano gli individui partecipi alla imboscata; che parecchi furono i colpi sparati, come dai bossoli di cartucce per fucile (modelli 91 anno 1914) rinvenuti sul posto dell'agguato; che le guardie da sole avevano occupato, per mezz'ora, una stanza all'osteria, atti$u~ ad altra tenuta da una ventina di borghesi del locale paese e dalle fraz10m limitrofe·) che i boro-hesi o ' durante la -permanenza delle o$ruardie, sovente spiavano cosa esse facevano; che l'oste, parlando direttamente con l'appuntato delle guardie, si era interessato per- sapere quando ripartivano,_ d~ve andavano, se dovevano ripassare in quella strada ed in che_ ora~ ~d mfine che, senza richiesta alcuna, lo stesso oste aveva messo a d1spos1z10ne dell'altro vino, per cui invece di ripartire subito come volevano, si trovarono nella necessit1 di andarsene via dopo un quarto d'ora circa. Perciò vennero arrestati o-li attuali ir~putati e, dalle parziali confessioni di taluno di loro ed all~ contraddizioni di altri, si rfuscì a stabilire che l'aggressione armata era stata ordita in concerto fra i vari borghesi presenti nell'osteria di Stefano Mocnik e con la collaborazione, per quanto concerne taìuno dei bo·iudicabili, della istigazione dello stesso oste. ~


618

TRIBUNALE SPECIA LE

PER LA lJI FES1\

DELl, 0

STATO

. Median~e paziente e .sagace opera a?ilmente compiuta dagli organi istruttor,1. del r~bu1:ale Spe~1~le per la ~1fesa dello. ~tato, si venne a sapere « 1iter cnmmahs )> e, c10e, tutte le circostanze d1 fatto, di luogo e di tempo che ebbero a precedere, ad accompagnare ed a susseguire la malvaO'ia un boscata. b

!

Risultò che il 30.rr.1930, in alcuni paeselli sparsi lunO'o la linea di confine del territorio jugoslavo, si celebràva la rièorrenza dell'unione dei serbi e de~li sloveni all·o, St~t? jugoslavo; che l'osteria di Caprivisce, nonché altre astene delle locahta v1cme, erano in quella sera più del consueto frequentate da persone; che alcune case private della zona solennizzavano l'avvenimento tenendo feste e balli fino ~1 tarda ora. Quando le guardie giunsero all'osteria del Mocnik, uno dei locali era occupato dal pericoloso bandito H uala Vittorio, emissario delle associazioni anti.taliane d_'oltre c?n.fì?e che par.tecipò, secondo le risultanze di altri processi, ad. atti terr~r:st1c1 concertati per attentare al nostro Stato e specialmene poi alla ucc1s1one del maestro fascis ta Sottosanti, nonché dal Kamenscek Stanislao, compagno fedele dell'Huala, espatriato clandestinamente in Jugoslavi a il 22.10.1930. Non. vi è c!ubbi? ~he i .d ue turbolenti individui macchinavano una qual~he. m~~1fes~a~10ne .i~ndent1sta cont:o l'Italia. E, la fortuita presenza di sei Jtaltarn 111 chv1sa militare, determino nei due emissari la volontà cl concertare la proditoria aggressione a mano armata. . . Dag.li .ele~n.ent~ di speci~ca e chiara accusa raccolti, emerse che una quind1c111a d1 md1v1dm, dopo d1 essersi fra loro intesi, uscirono alla cheticheìla dall'osteria; e, dopo aver saputo l'itinerario che le ouardie avrebbero dovuto percorrere nel riprendere il viaggio, si incammin:i-0110 per · una scorciatoia c,he dall'osteria stessa portava in pochi minuti al posto concordato per l agguato. Lipicar Donato e Mocnik Agostino andarono a prendere le armi necess~rie e> c~oè, cinque moschetti e. sei pistole; e, quando raggiunsero la posiz10~e designata, trovarono che v1 erano già arrivati l'Huala e il Kamenscck. Subito dopo compar~ero a g ruppi tutti gl i altri coimputati. Lo Iug giunse poi:tando seco un~ pistola che si era personalmente procurata. Gli ultimi ad arrivare furono Il Brezavscek eà il Lango Leopoldo, perché lo Stefano Mocmk, dopo aver accompagnato le guardie fino all'autorn obile e di essersi congedato da loro con eccessivi convenevoli, ebbe con ripetute insistenze a,. spingere detti due imputati ad andare sul posto ed a p;endere parte al1imboscata. A l momento opportuno il Pregelj ed il Lipicar Donato (rridarono in slavo: « faier !.» (fu~co); ed ailora, dopo due p~-imi colpi isol~ti si ripete~ r~no. du~. scanche eh fuoco collettivo. Non appena consumato il delitto 1 gmcl1cab1li andarono a nascondere le armi nel fienile di L ipicar Valentino.

S.ECONDA PARTE:

SENTENZE N .

7

E

')9

DEL T .S.D.S .

In un primo tempo furono consegnate al Lango Leopoldo che le passò al Mocnik Agostino che, stando sulla catasta di fieno, le calava giù fra il muro ed il fieno. Tutti spararono: il Brezavscek sparò con un moschetto passatogli dal Lipicar Donato; cd il Lango Leopoldo adoperò un moschetto avuto dal Savli. Nascoste le armi ritornarono tutti all'osteria di Mocnik Stefano per dargli relazione della malvagia impresa, in quanto l'oste fu uno degli organizzatori: infatti, oltre al contegno già accennato tenuto confabulando all'arrivo delle guardie con l' Huala, con il Kamenscek e col Pregely, il Mocnik Stefano offerse, prima e dopo il delitto, del vino agli « aggressori », per infondere forza e coraggio e per brindare all'aggressione. Inoltre, prima del delitto e dopo che fu commesso, specie quando i] Mocknik Stefano si trovò in camera di sicurezza di Cal di Canale e poscia alle carceri, ingiunse a vari coimputati, perfino minacciandoli, di non fare confessioni ed in modo particolare poi di non dire che egli fu uno degli organizzatori e che spinse qualcuno ad andare a sparare contro le guardie, da lui chiamate « i porci italiani )) . Secondo i rapporti informativi egli era ritenuto « torbido irredentista slavo >) che esercitava, tra le fazioni di Cal cli Canale, un grande ascendente per la sua posizione finanziaria e per la sua temuta attività clandestina antitaliana, fingendosi fe rvente fascista, tanto che si era iscritto al partito del Regime. Quando il Tenene dei RR.CC. Fatuzzo, nello svolgere le prime indagini, lo interrogò per individuare le persone che nella sera ciel 30.u.1930 si trovavano nella di lui osteria, il Mocnik Stefano disse che non le conosceva. E quando lo stesso ufficiale, in un secondo tempo, lo ebbe ad invitare - aila presenza dei coimputati arrestati - a dire tutto quanto era a lui noto, con lo sguardo rivolto ai « compagni )> rispose che non avrebbe parlato anche se gli avessero tagliata la testa! Intendendo, in tal modo, esercitare il suo ascendente sui presenti. Insieme con Mocnik Stefano svolsero una importante attività criminosa: - Pregelj, il quale, dopo aver preso gli accordi con gli altri compagni, disse che avrebbe fatto « una cosa indiavolata>), che bisognava uccidere << questi diavoli di itaìiani »; - Mocnik Agostino, già condannato per violenza carnale, sollecitò alcuni compagni a percorrere una scorciato;,a in modo da arrivare a tempo, a mettersi in agguato e a sparare; -

Lipicar Valentino invitò i compagni a

<< far

fuoco)) ' gridando :

« diamogli addosso! >);

- Lipicar Donato e lug G iovanni, nei confronti dei qoali sono state già specificate le prove della loro colpevolezza, contribuirono efficacemente a commettere il delitto.


62 0

T R!J3U1'ALE S l'F.Cl.~LE

PER Li\

J)J FESA

DEI.i.O STATO

Per ciò che concerne gli imputati minorenni si rileva che: - Suligoi. Leopoldo confessò di aver preso parte all'imboscata e, postosi in agguato, sparò con il moschetto appena sentì pronunziare la parola « fuoco! >); . - Lipicar Antonio, dopo aver preso gli accordi per effettuare l'aggressione armata, sollecitò il fratello Leopoldo a recarsi a casa per prendere le armi e al comando « fuoco !)> sparò alcuni colpi di pistola; . - La?g~ ~eopoldo ~ Brezavscek Andrea parteciparono all'azione delittuosa e mcitat1 da Mocntk Stefano spararono alcuni colpi di moschetto. lnfì1:e parteciparono all'imboscata Savli Giuseppe e Mocnik Marco; q.uest'ultimo ha . anche precisato in dibattimento, con energia e indicando circostanze specifiche di accusa anche come organizzatore, nei confro nti di Mocmk Stefano. Dalla suesposta narrativa si evince chiaramente che emissari delle associazioni irredentistiche d'oltre confine erano in combutta con individui affiliati alle organizzazioni terroristiche antitaliane con la finalità di spanrere il terror; fra le fedeli e laboriose popolazioni. della Venezia Giulia e che: nella sera acl 30. II. 1930, concertarono e commisero un fatto diretto a portare la strage a Canale d'Isonzo con lo scopo di attentare alla s.icurezza dello Stato. Armatisi, numerosi, di moschetto e pistole e postisi in agguato, spar~rono a comando e con tiro collettivo ripetuti colpi contro una automobile che, trasportando sei Guardie di Finanza, era costretta a procedere lentamente perché la strada si presentava in curva ed in salita ripida. Per mero caso, pur essendo stata colpi ta in più parti, una sola guardia venne ferita decedendo sull'istante. Non v'è dubbio che anche questo grave delitto politico terroristico, come tutti. g~i altri numerosi misfatti finora avvenuti nel goriziano, trae origine dall·od10 formentato nell'animo di <rente esaltata dalla propaoanda e dalla sobillazione che in tutte le forme, ~istematicamente, di continuo vengono svolte .da mestato1:i, specie d'oltre confine. Tutti al servizio di prezzolati c~e mir~n_o a. cag10nare quel perturbamento concreto col quale suole mamf~s~~rs1 1! v10l:nto sovvertim~nto degli or~i~amenti economici, politici e soc1a1i cost1tuent1 lo Stato, oSSia la guerra e1v1le. .Quindi tutti i giudicabili si sono resi colpevoli del delitto previsto e pumto dall'art. r del R.D. 12.12.r926, n. 2062, in relazione agli art. 2 e 6, cpv.,' della lc?Sg~ 25.ri.1926, n. 2008 e 252 C.P.c., in quanto nella fattispecie dell. ope.ra crim:nosa da. ognuno di loro esplicata, si vengono a ravvisare t\1tt1. fflt estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione gmnd1ca del reato loro ascritto; sia assumendo parte direttiva e preminente col preparare gli animi, con l'incitare i compagni a partecipare alla aggres-

S1'. C()1'DA i'ARTE :

SE1'TE:XZE :S .

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DE L T.S. D.S.

sione armata contro le guardie; o col dare istruzioni, col fornire le armi, con l'ordinare il fuoco all'apparire dell'automobile. 0 Per ciò che concerne Suligoi Leopoldo si osserva che detto imputato, subito dopo il delitto e durante il periodo istruttorio, venne ricoverato in un manicomio aiudiziario per infer mità mentale. Però il co1;petente perito, nel dimettere ii Suligoi dal manicomio, dichiarò che l'imputato in questione era, all'epoca della commissione del reato, nelle sue complete facoltà mentali. Si rileva, inoltre, che la tesi della seminfermità mentale prospettata deve essere respinta sia perdalla difesa nei confronti di Mocnik A(Tostino b . ché tale seminfermità non sussiste, sia perché il reato fu commesso prima dell'entrata in viCJOie del vioente codice penale. i, o l l'b · Pertanto esaminate e vagl iate tutte le circostan ze emerse a .01 atti~ mento non si può non rilevare che i principali istigatori. e orgamzzaton furono i latitanti H uala e Kamenscek, emissari delle organizzazioiù irredentistiche d'oltre confi ne e che la maggior parte degli. imputati e in particolare Savli Giuseppe e Mocnik Marco furono dei sobillatori. . Occorre, inoltre, tener presente che Suligoi Leopoldo, Lipicar Antorno, Lanzo Leopoldo e Brezavscek Andrea, sono dei minorenni. Il Collegio, pertanto, ritiene opportuno, anzitutto, appp~icare l'a.rt.. 6 della legge 25. rr.r926, n. 2008, per cui alla pena di morte viene sost1tmta la reclusione da 15 a 30 anni. . . Il Collegio, infine, è dell'opinione di concedere il ben~fic~o della diminuente della minore età (art. 55 e 56 C.P.c. 1889) a Suhgo1 Leopoldo, Lipicar Antonio Lanao Leopoldo e Brezavscek Andrea e concedere a tutti ' b gli altri imputati il beneficio delle attenuanti generi.che (art. 59 C.P.c. ~8~9). Per le suddette considernioni viene inflitta a Mocnik Stefano, Lip1car Donato, Lipicar Valentino, Lipicar Leopoldo, Mocnik Agostino, Pregelj Rodolfo e Jug Giovanni la pena di 30 anni di reclusione ciascuno. A Mocnik Marco, Sulicroi Leopoldo, Lipicar Antonio, Lango Leo~oldo, Brezavscek Andrea e b Savli Giuseppe la pena di 20 anni di reclus10ne ciascuno. A tutti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con 3 anni di. libertà vigilata, il pagamento delle spese di giustizia e tutte le altre conseguenze di legge. P. Q• .M •

Visti ed applicati gli art. r R.D. 12.12.1926, n. 2062, in relazione agli art. 2 e 6 della le<rne 25.II.1926, n. 2008; 252 C.P.c. I889; 2, 23, 29, 228 C.P. vigente e 28, 55,b56, 59 C.P.c. 1889; 488 C.P.c., dichi~r~ tu tti gli. ii:nputati colpevoli del reato loro ascritto. Ed in concorso del benenc10 della d1m111uente per la minore età in favore di Suligoi Leopoldo, Lipicar Antonio, Lango Leo~ poldo, Brezavscek Andrea, e per le attenuanti generiche accordate a tutti


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TR IDLl~Al.E SPECIALE PE R l..,\ DIFESA DELLO STATO

gli altri, applicato l'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, condanna: Mocnik Stefano, Lipicar Donato, Lipicar Valentino, Lipicar Leopoldo, Mocnik Agostino, Pregelj Rodolfo, Iug Giovanni, ad anni 30 di reclusione ciascuno; Mocnik Marco, Suligoi Leopoldo, Lipicar Antonio, Lango Leopoldo, Brezavscek Andrea, Savli Giuseppe. ad anni 20 di reclusione ciascuno. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di libertà vigilata, oltre ogni altra conseguenziale di Ieaae. bb Roma, 23.2.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECO:-l DA PARTE:

SI;.NTENZE

N. ]

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DEL T .S.D.S.

Lipicar Valentino avrebbe dovuto essere scarcerato il 30. 1r.1949. Istanze di grazia inoltrate dalla madre e dal Lipicar il 7 e 15 luglio 1932 vengono respinte. Altra istanza inoltrata dai familiari il 20.9.1938 viene accolta e pertanto il Lipicar viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 24.5.1939. Detenuto dal 30.1 r.1930 al 24.5.1939. Pena espiata: anni 8, mesi 5 e giorni 24. Lipicar Leopoldo avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.rr .1949. A seguito di istanza di graz ia inoltrata dai fam iliari il 20.9.1938 viene concesso, con decreto reale del 22-5.1939 il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Lipicar viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Pianosa il 27.5.1939. Detenuto dal 30.n.1930 al 27.5.1939. Pena espiata: anni 8, mesi 5 e giorni 27.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932,

n. 1403, 25.9.1934, n. r5u e 15.2.1937, n. 77: Mocnik Stefano avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.11.1949. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 5.10.1932 viene respinta. Il 9.8.1938 Mocnik Stefano inoltra istanza di crrazia a S.M. il Re dichiarandosi « si.Ì1ceramente pentito di tutti i suoi trasc~rsi ». Sul parere favorevole espresso dal Capo del Governo viene concesso con dec!·eto reale del 2~.1r.193f il condono ~ondizionale della residua pena da e!_p1_are e p~rt~nto 11 Mocnik viene scarcerato dallo Stabilimento penale di C1v1tavecch1a 11 25.11.1938. Detenuto dal 30.n.1930 al 25.ru938. Pena espiata : anni 7, mesi II e giorni 25. Lipicar Donato avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.u.1949. Il 20.9.1938 i familiari di Lipicar Donato inoltrano istanza di g razia al Capo del Governo. Il 29.12.1938 il Lipicar dichiara « di non aderire alla istanza di trrazia presentata dai suoi familiari perché non ha commesso il reato per il qu~le fu condannato)). Interpellato « se intendeva recedere dal rifiuto J> il Lipicar si associa alla richiesta inoltrata dai familiari e con decreto reale del 22.5.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Lipicar viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il

24·5· 1939· Detenuto dal 30.II . r930 al 24.5.1939. Pena espiata: anni 8, mesi 5, e giorni 24.

Mocnik Agostino avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.11.1949. Una istanza di g razia inoltrata dal Mocnik il 26.6.1938 viene respinta. A seguito di istanza di grazia inoltrata dai familiari il 20.9.1938 viene concesso, con decreto reale del 22-5.1939 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Mocnik viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 24.5.1939. Detenuto dal 30.rr.1939 al 24.5.1939. Pena espiata: anni 8, mesi 5 e giorni 24. Prebelj avrebbe dovuto essere scarcerato il 30. II . 1949. A seguito di istanza di grazia inoltrata dai familiari il 20.9.1938 viene concesso con decreto reale del 22.5.1939 il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Pregelj viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 24.5.1939. Detenuto dal 30.11.1930 al 24-5.1939. Pena espiata: anni 8, mesi 5 e giotrni 24. Jug avrebbe dovuto essere scarcerato il 30. II. 1948. A seguito di un ordine di scarcerazione emesso eia un Comando tedesco

delle S.S. di Firenze viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. G imignano (Siena) il 29. r. 1944. Detenuto dal 30.n.1930 al 29.r.r944. Pena espiata : anni 13, mesi r, e giorni 29. Lo Jug ha sempre dichiarato che « un atto di clemenza non l'avrebbe ?1ai accettato J> e per tale motivo non si è mai associato a istanze cli grazia inoltrate dai suoi familiari.


TRIBUNALE SPECI1\LE PER l,i\ DI FESA DE LLO ST1\TO

Mocnik ìvfarco avrebbe dovuto essere scarcerato il 30. rr.1939. Con d:::crcto reale del 28.rr.1938 viene accolta una istanza di grazia inoltrata, pcrsonalmeme, dal l\i(ocnik e., pertanto, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Scarcer ato dall'Istituto Penale di Castelfranco E milia il 30. TI . r938. Detenuto daì 3.o.r 1. 19.30 al 30.u.1938. Pena espiata: anni 8. "

Su ligoj Leopoldo avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.1 L I939· Con decreto reale del 28.rr.1938 viene accolta una istanza di grazia inoltrata, peisonalmentc, dal Suligoj e, pertanto, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Scarcerato dall 'Istituto penale di Castelfranco .Emilia il 30.1 r. r938. Detenuto dal 30. r r. 1930 al 30. u . 1938. p . 4-cna espiata: anni. 8.

SECO:-JDA PARTE:

Sauli avrebbe dovuto essere scarcerato il 30. r r.1939. Con decreto reale del 15.7.1938 viene accolta l'istanza di grazia inoltrar~, personalmente, dal Sauli e, pertanto, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiar~. Scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 20.7.1938. De,enuto dai 3.r1.1930 al 20.-7.1938. · c'.,piata: anni 7, mesi 8 e giorni 17. P~na

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DEL T.S.D .S.

on'.lta la r_esidua pena da espia19.II.r936 che dichiara condi_z~onalmente cond_ re viene scarcerato dallo Stabilimento penale d1 Pianosa il 23.11.1936. Detenuto dal 30.rr.1930 al 23.rr.1936. Pena espiata: anni 5, mesi II e giorni 23.

La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 96 del 19.7.1931, l'accusa nei confronti elci sopraspeci~cati impu_tati didli~rò'. inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza d1 prove, nei confronti <l1: Mocnik Antonio, nato il 20.1.1894 a Ca] di Canale (Gorizia), operaio; Mocnik Francesca, nata il 18.9.1897 a Cal di Canale (Gorizia), casalinga; Mocnik Francesco, nato l'rr.2.r9or a Ca] di Canale (Gorizia), operaio; Lango Giovanni, nato il 5.7. r890 a Cal di Canale (Gorizia), operaio ; Lango Giovanni, nato il r3-4-1893 a Cal di Canale (Gorizia), operaw ;

Lipicar Valentino avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.u.1939. Con decreto reale del 28.II .r938 viene accolta una istanza di grazia inoitrata, personalmente, dal Lipicar e, pertanto, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 30.r1.1938. Detenuto dal 30.rr.1930 al 30.1r.r938. Pena espiata : anni 8. Lango Leopoldo avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.rr.1939. Con decreto reale del 28.rr.1938 viene accolta una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Lango e, pertanto, viene concesso il condon o condizionale della residua pena da espiare. Scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 30. r r. 1938. Detenuto dal 30.rr.r930 al 30.rr. 1938. Pena espiata: anni 8.

SJ'.NTE>IZE N .

Lango Francesco, nato il 30.3.1889 a Cal di Canale (Gorizia), agricoltore; Lipicar Gerardo, nato il 22.9.1883 a Ca! di Canale (Gorizia), agricoltore; Okroglio Stefano, nato il 20. ro. 1873 a Cal di Canale (Gorizia), contadino; Suligoj Michele, nato il 29.9. r88o a Cal di Canale (Gorizia), falegname.

Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti: Hvala Vittorio, nato a Gargaro - Battaglia (Gorizia) il 3r.ro.r906, bracciante; Kamenscek Stanislao, nato a Cal di Canale (Gorizia) il 9.11.1908, studente.

Dal registro generale dei procedimenti non risulta se. neg)i anni su~ces~ ~ivi al 1932 sia stata emessa una sen tenza nei confronti dei sunnom111at1 in1putati.

Brezavscek per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5. r 1. 1932, n. 14<}3 e 25.9.1934; n. 15u e del decreto reale di grazia del 40. -

u.s.


TRIBUNALE Sl-'EC! Al.E

PER

L /\

J)JfES.~ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 666/1931

SENTENZA N. 49

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SECONDA i'ARTE:

SE KTT::NZE N .

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DE L T.S .O.S.

3) Balbo, altresì, del reato previsto e punito dagli art. 16 e 27 della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, per avere detenuto senza licenza del Ministero dell'Interno due moschetti, varie rivoltelle e munizioni da guerra. In Sesto San Giovanni e Milano, nel maggio 193r ed in precedenza.

4) Balbo e Scapin, inoltre, del reato previsto e punito dall'art. 158 della legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per avere il 5.6.1931 espatriato per motivi politici in Svizzera senza essere muniti di regolare passaporto o di altro documento equipollente. 5) N aldini, altresì, del reato come sopra ascritto a Balbo ed a Scapin, ai sensi dell'art. rro C.P. vigente, per avere, nelle suddette circostanze, concorso nell'espatrio clandestino dei suddetti Balbo e Scapin facilitandone la esecuzione col farli accompagnare fino al confine eia persona pratica e di sua fiducia per indicare il varco più sicuro.

nel procedimento penale contro: Balbo Giuseppe, nato il 23.8. r894 a Lusia (Rovigo), muratore;

lN PUBBLICA UDIENZA

Pusterla Tranquillo, nato il 9.2.1905 a Trezzone (Corno), elettricista; Scapin Vittorio, nato il 20.6. r9or a Lusia (Rovigo), fabbro; Giunti Giuseppe, nato l'rr-4-1903 a Cavriglia (Arezzo), carpentiere;

Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti gli accusati che coi loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.

Naldini Bruno, nato il 1°.6.1903 a San Giovanni Valdarno (Arezzo), operaio. I N FATTO ED I N DlRIT'I'O

IMPUTATI

r) Tutti del delitto previsto e punito dall'art. 3 della legge 25.11.r926, n. 2008, in relazione agli art. 2 della stessa legge e 252 C.P. 1889, per avere concertato fra loro di commettere fatti diretti a portare la devastazione e la strage, e specifìcatarnente di far saltare mediante materie esplodenti il treno Orient - Express al momento ciel suo passaggio sul « Ponte del Diavolo>). In Sesto San Giovanni dal marzo al maggio 193r.

2) Balbo, Pusterla e Giunti, anche del reato previsto e puni1·0 dagli art. 16 e 37 della legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848, per avere tutti e tre detenuto senza fare denuncia all'Autorità di P.S., roo grammi di cheddite e quattro detonatori. In Sesto San Giovanni nell'aprile e maggio r93 r.

è risultato quanto appresso. In una perquisizione eseguita il 31.5.1931 nell'abitazione del pericoloso anarchico Pusterla Tranquillo in Sesto San Giovanni, popoloso Comune a pochi chilometri di distanza da Milano, venivano trovati e sequestrali un manuale di Molina Rodolfo intitolato « Esplodenti e modo di fabbricarli » e due quaderni contenenti appunti di elettricità. Sottoposto ad interrogatorio il Pusterla dichiarò di avere acquistato il manuale del Molina il giorno precedente. Stretto dalle domande narrò che dopo - boli ultimi arresti per misure di P.S. avvenuti nella ricorrenza dell'ann iversario della marcia su Roma, nella quale occasione furono fermati tanto lui che il suo compagno di fede Balbo Giuseppe, questi incominciò a maturare il proposito di compiere qualche atto terroristico eclatante, ed in varie occasioni si mostrò ossessionato dal pensiero di con durre a termine tale proposito.


TRIBUNALE SPECIALE PJ;R Li\ DlFESA DELLO ST 1\TO

Una sera dei primi di marzo r93r si trovarono riuniti nell'osteria « Popolla >> di Sesto San Giovanni egli, il Balbo, Scapin Vittorio e N al<lini Bruno, e ritornando sul.l'argomento di un attentato da compiere, dopo di avere esaminato vari propositi si decise di commemorare il decimo ;nniversario ?ell'eccidio del Diana che cadeva precisamente il 23 marzo, facendo saltare m tal~ data il_ tren? , O~ient- ~xpre;~s che proviene dal Sempione e passa per Milano, e s1 stabili d1 compiere I attentato al momento in cui detto treno passava sul << Ponte del Diavolo >> nei pressi di Gallarate, località ritenuta più adatta alla criminosa impresa appunto perché altra volta, nel 1920, in tale posto fu fatto un simile tentativo. . Tutti gli intervenuti furono d'accordo su tale piano, e fu affidato l'incanco _ad _esso _Pust~rla di prepara~e l'?;digno, dato c?e egli, rer i suoi precedent~ d~n~~1tard1, ~ra ntenuto Il prn competente m materia. D1ch~aro inoltre 11 Pusterla che in tale occasione gli fu domandato dai compaf_;n~ quale somma minima sarebbe stata indispensabile alla bisogna, ed egli rispose che erano necessarie almeno lire 300. Che i compagni s'impegnarono di procuraro-liele, ed anzi il Naldini si 0 quotò subito per cento lire. Che passarono diversi giorni, ma il denaro non fu trovato; e così passò anche la data del 23 marzo senza che i.l progetto di far saltare il treno Orient ~xpre_ss ,potess~ attuarsi, ma, ha soggiunto il Pusterla, non passò peraltro m no1 1 mtenz1one di compierlo. S~nonché a~ primi di aprile Balbo e Scapin furono arrestati per motivi di ordme pubblico, e durante la loro prigionia il criminoso disegno rimase sospeso. ~a ~er~ del r" maggio il Balbo e lo Scapin furono scarcerati, e la stessa sera s1 n _umr_ono_ nella tabaccheria di Corso Buenos A yres assieme al Pusterla ed al Gmnt1 Gmseppe, per fes teggiare la scarcerazione. In una _suc~essiva riunione il Balbo annunziò ai compagni che aveva avuto dal Gwnt1 una cartuccia di dinamite e 4 detonatori utili al loro scopo. Furono quindi riconfermati i propositi di compiere l'attentato all'OrientExpress. Dopo qualche giorno il Balbo consegnò ad esso Pusterla gli esplosivi avuti dal Giunti. . Egli. per il mo1:nento li nascose sul posto dove lavorava, poi li portò nei pressi della casona dei Gatti, ed in seguito li nascose in un cespuglio sulla strada che da Sesto conduce a Codogno. Ha dich iarato inoltre il Pusterla che egli, d 'accordo con i compag·n i, per avere un effetto matro-iore 1 . l' oo ne ,compiere ~ttentato contro l'Orient - Express aveva pensato di procurare del! altro esplosivo; ma dopo qualche giorno fu tratto in arresto, e non sa cosa abbiano fat to i suoi compagni. Ha soggiunto che verso la metà di maggio il Balbo gli aveva dato una palla di rame, d i quelle che si usano, come galleggiante nelle vaschette dello

SJ::CONDA PARTE :

SE:,iTENZE N.

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DEI. T.S.D .S.

scarico per l'acqua dei gabinetti di decenza, allo scopo di confezionare l'ordigno esplodente. Ma egli osservò che la pall a non era adatta alio scopo perché aveva le pareti sottili. Che un'altra volta il detto Balbo gli confidò che era in possesso di due moschetti , di una pistola automatica e di varie rivoltelle. Dopo le dichiarazioni del Pusterla si fecero ricerche nella iocalità da lui indicata per trovare la cartuccia e i detonatori; e difatti fu rono ivi rinvenu ti dentro un barattolo di vetro. Fatto esaminare l'esplosivo dalla Sezione staccata di Artiglieria di Milano risultò che quello della cartuccia era una composizione analoga a quella delle chedditi, avente lo stesso i111piego delle dinamiti, in una quantità complessiva di 100 grammi; e che i 4 detonatori di rame erano composti di fulminato di mercurio, e per reagire avevano bisogno di una miccia. Il Balbo, dopo· di aver consegnato il suddetto esplosivo al Pusterla, convinto che costui, temerario a tutta prova, avrebbe condotto a termine la criminosa impresa, stimò prudente allontanarsi da Milano; ed il 26 maggio parti assieme a Scapin, col proposito di varcare la frontiera. Difatti il 5 giugno entrambi, con l'ausilio di Naldini Bruno, che li fece accompagnare da persona pratica e di sua fiducia sino al confine, varcarono clandestinamente il confine, e si recarono in Svizzera. Però dopo alcuni giorni, essendo trovati sprovvisti <li documenti, furono fermati dalle Autorità di P.S. elvetiche ed accompagnati al confine di Tirano, dove le Autorità di P.S. italiane, che li ricercavano, li trassero in arresto. . Sottoposto ad interrogatorio il Balbo dicbiarò che il movente che lo mdusse ad emigrare clandestinamente fu per sottrarsi alle pe;secuzioni della Polizia, la quale per i suoi precedenti politici, lo traeva 'spesso in arresto. Negò di aver consegnato prima di partire esplosivi di qualsiasi genere all'anarchico Pusterla Tranquillo . ì\fa, messo a confronto col Pusterla, questi gli sostenne in faccia di avere ricevuto da lui l'esplosivo. Ed allora il Balbo confessò non solo di avere dato l'esplosivo al Pusterla, ma anche <li avere concertato con costui e con gli altri compagni il disegno di compiere un atto terroristico come ~rotesta, a suo dire, per la mancanza di libertà , per la miseria e per la pressione del Regime. Confermò che ai primi di marzo nell'osteria « Popolla ))' egli, Pusterl a, Naldini e Scapin stabilirono di far saltare il treno Orient - Express per cominemorare la data del 23 marzo, anniversario dell'eccidio del Diana. Che il 25 maggio appena uscito dal carcere incontrò Giunti Giuseppe, e che questi gli disse che si era procurato dell'esplosivo di alta potenzialità ed alcuni detonatori al fulminato di mercurio. Egli lo pregò di portarglielo, ed appena lo ebbe lo passò al Pusterla. Successivamente, avendogli detto il Pusterla che occorreva un recipiente di


630

T RIB UKALE S PECI ALE PER

L·\

lllFES,\

D ELLO STATO

SECO'.'IDA PARTE:

SENTENZE 1'° ,

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E

49

DEL T.S.D .S.

·- - - - -- - - - - - - -- - -- - - -- - -- - -- -

metallo perché con la sua resistenza potesse dare maggiore .forza allo scoppio, egli assieme al Pusterla cercò nel magazzino dove lavorava, e trovò una palla di rame; ma al Pusterl a non parve adatta allo scopo perché molto sottile. Soggiunse il Balbo essere vero che egli deteneva due moschetti, alcune rivoltelle e dei caricatori fin dall'epoca della occupazione delle fabbriche, ma nel marzo r93r li <liede ad un altro compagno, e non sa dove dette armi e munizioni siano andate a finire. Le indagini esperite per rintracciare dette armi hanno dato infatti esito negativo. Queste dichiaraz ioni rese dal Balbo alla P.S. confermavano in massima parte quelle rese dal Pusterla sul concerto cli commettere atti terroristici, e specificatamente sul disegno criminoso di far saltare il treno Orient - Express, e sulla partecipazione a tale concerto e disegno anche dello Scapin, del Naldini e del Giunti. Le risultanze dell'istruttoria confermarono i fatti dichiarati fin dal primo momento dal Pusterla, malgrado le ritrattazioni fatte dal Balbo davanti al Giudice Istruttore, e le negative degli altr i imputati. Vi furono anche confronti fra il Pusterla e gli altri imputati, ed egli con fermezza e precisione sostenne in faccia a loro quanto aveva dichiarato alla P.S .. Il Pusterla però ha cercato di dare ad intendere in istruttoria che egli non aveva intenzione di mettere in esecuzione il piano concertato ma che lo scopo era quello di spillare denaro ai compagni. Ed all'odierno dibattimento ha tenuto anche lo stesso contegno, dichiarando che il piano concertato non aveva per lui nessuna serietà, ma solo lo scopo di procurarsi denari. I suoi precedenti politici e le dichiarazioni esplicite fatte alla P.S. <limo~ strano invece che egli agiva con serietà d'intenti; e difatti in uno dei suoi interrogatori ebbe anche a dire che, non sembrandogli sufficiente il materiale esplosivo avuto dal Balbo per mettere in esecuzione l'attentato all'Orient- Express, aveva fatto il proposito di procurarsi dell'altro esplosivo per avere un effetto più efficace; ma nel frattempo venne tratto in arresto. Questa dichiarazione conferma la serietà del proposito di commettere l'attentato. Quanto ai suoi precedenti è da ricordare che egli fu denunciato varie volte all'Autorità Giudiziaria come dinarn itarclo. Nel 1920 fu trovato in Milano da un a guardia di finanza con un a bomba in m ano e denunz iato per tale fatto. Nel 192 r, nel maneggiare un ordigno esplosivo, questo gli scoppiò nell~ m ani asportandogli due dita della mano destra , e porta in permanenza 1 segni della sua temerarietà.

Nel r922 collocò e fece esplodere una bomba sopra ~na finestra cl~ll' Uf~ ficio cli P.S. di Sesto San Giovanni per vendetta, in segmto a provved1ment1 di polizia adottati ~ontro_ i su~i c_ompag~i di fede, e per tale fa tto fu con. . dannato a due anni e se1 mesi di reclusione. Questi precedenti dimostrano che egli non è l'~omo della v~nd1ta di fumo come vorrebbe far credere, ma è l'uomo dell'az10ne, temerario a tutta prov; e non a _tor to_ era_ ritenu:o ~!agli stessi compagni il più idoneo a m andare in esecuzione 11 piano criminoso concertato. . . . Il possesso del manuale riguardante la fabbricazione degli esplos!Vl trovato in- casa sua, conferma la serietà dei suoi propositi. Il Balbo e <rli altri imputati all'odierno dibattimento hanno tenuto lo stesso conte<rno ~1egativo tenuto davanti al Giudice Istruttore. Ma la prova della loro colpevolezza in ordine al concerto cnmmoso, emercre dalle dichiarazioni dello stesso Pusterla. Ora, poiché dalle elette dichiarazioni, confermate in prim? . tempo dal Balbo, risulta che gli odierni imputati hanno concertato e. stabilito d1 commettere atti terroristici, e specificatamente concertarono d1 far saltare mediante esplosivo il treno Orient - Express in uno ~ei suo~ passagg~ sul « P?nte del Diavolo i> non vi è dubbio che tale fatto nveste 1 caratten del delitto previsto e punit~ dall'art. 3, p.p., della legge 25.rr.1926, n. 200~, in relazione all'art. 2 della stessa legge, all'art. 252 C.P. 1889, ed all art. r del R.D. 12.12.1926, n. 2062. E' evidente che l'atto terroristico concertato avesse il fine di attentare alla sicurezza dello Stato, quando si consideri che il Pusterla è un anarchico schedato, e che_ anche gli altri imputati sono ritenuti dall'Autorità di P.S. . . . . sovversivi pericolosi per l'ordine nazionale. Tale criminoso fine emerge chiaramente anche dalle d1ch1arazwm rese dal Balbo e dal Pusterla. Il Balbo infatti ha esplicitamente dichiarato alla P.S. che si era stabilito di commettere un atto terroristico contro il Regime Fascista per la mancanza di libertà, per la miseria esistente, e per la pressi~ne eserci~ata dal Regime stesso. Ed il Pusterla, in uno dei suoi interrogatori, ha persmo parlato di propositi di insurrezione armata contro lo Stato. . Quanto alla idonei tà del mezzo si osserva che, nel concerto , ~1 era _stabilito precisamente di adoperare esplosivi che _avessero la. forza d1 raggiun~ gere l'intento desiderato, e cioè cli far saltare il treno Onent - Express, e s1 presero anche accordi sulla somma occorrente. Il Pusterla ebbe anche a dire, in uno dei suoi interrogatori , che dopo che il Giunti fornì la cartuccia e i detonatori, si era pensato d i procurare dell'altro materiale esplosi:o per ~vere un effett? rna~~iore. Dunque si erano presi accorch anche. nella. 1doneita del rnezzo. E poiché nella specie si tré:tta di ~cimo d1 concerto,_ queste risultanze sono più che sufficienti per la mtegraz10ne del detto delitto.


TlllllU:-iALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

D'altronde non è da escludere che la cartuccia di cheddite ed i 4 detonatori fossero idonei a produrre in quella località il disastro dell'Orient- . Express quando si consideri che per arrecare il disastro di un treno basta far saltare una rotaia. E tale forza aveva certamente l'esplosivo fornito dal Giunti perché è risultato che quella cartuccia e quei detonatori servivano ai minatori per rompere massi di pietra nella cava. Pertanto il reato attribuito agli imputati è integrato in tutti i suoi estremi. Il Balbo ed il Pusterla devono essere ritenuti colpevoli come capi e promotori del concerto criminoso, perché dalle loro dichiarazioni rese alla P.S. risulta che l'idea dell'atto terroristico sorse in loro per primi, e fu da loro portata avanti e sviluppata. Lo Scapin, il Naldini e il Giunti devono invece essere ritenuti solamente partecipi al criminoso concerto. Q uanto al reato di detenzione e omessa denuncia dell'esplosivo attribuito al Balbo, a Pusterla e a Giunti la prova è data dalle loro stesse dichiarazioni. E poiché il fatto riveste i caratteri del reato previsto dall'art. 37 della legge di P .S. 6.u.1926, n. 1848, e punito dall'art. 16 della stessa legge, anche di detto reato il Balbo, il Pusterla ed il Giunti devono essere ritenuti colpevoli. In ordine al reato attribuito al Balbo di illecita detenzione di armi e munizioni da guerra, egli ha pienamente confessato il fatto. E poiché in esso si riscontrano gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 27 della citata legge cli P.S., anche cli questo reato il Balbo deve essere ritenuto colpevole. In ordine al reato di espatrio clandestino attribuito al Balbo e allo Scapin, sebbene costoro al dibattimento abbiano detto di avere espatriato clandestinamente per cercare lavoro e non per ragioni politiche, pure non. vi è dubbio che l'espatrio fosse determinato da fine politico perché lo stesso Balbo ebbe a dire alla P.S. che egli per liberarsi dalle persecuzioni a cui la Polizia lo sottoponeva decise di recarsi all'estero clandestinamente. Ed il teste -Boccaccini depose che il Balbo un giorno gli confidò che se ne sarebbe andato all'estero perché in Italia non si sentiva più sicuro, e se qualcuno « cantava >J, egli ne avrebbe avuto per un pezzo. Con queste parole evidentemente alludeva a quanto aveva concertato con Pusterla e con gli altri. E difatti lo stesso Pusterla dichiarò alla P.S. di ritenere che il Balbo si fosse rifugiato all'estero per sottrarsi all'arresto nella sicurezza che egli avrebbe commesso l'attentato. Non vi è dubbio quindi che l'espatrio clandestino ciel Balbo e dello Scapin fosse stato determinato da movente politico. E perciò essi devono essere ritenuti colpevoli del reato a loro ascritto ai sensi dell'art. 158, p .p., della legge di P.!s'. 18.6.1 93 r, n. 773 .

SECONV,\ i'ARTE:

SE:VTENZE N .

7

E

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DEL T .S. D.S.

Nei riguardi del Naldini essendo risultato che egli facilitò l'espatrio clandestino deì Balbo e dello Scapin facendoli accompagnare fino al confine da persona di sua fiducia che indicasse a loro il varco meno sorvegliato e più sicuro, egli deve essere ritenuto colpevole di concorso nel reato commesso dal Balbo e da Scapin ai sensi dell'art. no C.P. vigente, come è eletto in rubrica. Ciò posto il T ribunale passa all'applicazione delle pene, e nel detenninarle, per ciascun imputato tiene conto dell'attività criminosa svolta, della pericolosità dimostrata, e delle altre circostanze indicate nell'art. 133 C.P. vigente.

A Balbo Giuseppe infligge:

1) per il delitto cli. concerto al fine cli portare la strage e zione, 30 anni cli reclusione ai sensi dell'art. 3, p .p., della legge n. 2008, ritenendolo capo e promotore del concerto. Aggiunge a la interdizione perpetua dai pubblici uffìci ai sensi dell'art. 31

la devasta-

25.11.1926, detta pena C.P. 1889;

2) per il reato di detenzione ed omessa denuncia cli esplosivo, 3 anni di arresto ai sensi degli art. 37 e 16 della legge di P.S. 6.ri.1926, n. 1848;

3) per il reato di illecita detenzione di armi e munizioni da guerra, 3 mesi di arresto e lire 3.000 di ammenda, ai sensi dell'art. 27 della citata legge di P.S.;

4) per il reato di espatrio clandestino determinato da movente politico, 2 anni di reclusione e lire 20.000 cli multa, ai sensi dell'art. r58, p.p., dell a legge di P.S. r8.6.1931, n. 773. E procedendo al cumulo delle dette pene, secondo le norme degli art. 68, 72, 75 C.P. 1889, determina la complessiva pena in 30 anni di reclusione, lire 20.000 di multa e lire 3.000 di atnmenda; ferma restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. A Pusterla Tranquillo infligge:

I) per il delitto di concerto al .fine di portare la strage e la devastazione, 30 anni di reclusione quale capo e promotore ai sensi dell'art. 3, p.p., della leo·tre 2.:;.rr.1026 n • 2008. Ed. ag<riu1we a detta {)ena l'interdizione oerbb ., J ' b b petua dai pubblici uffici a norma dell'art. 31 del C.P. 1889; J.

. 2) _per il reato di detenzione ed omessa denuncia di esplosivo, 3 mesi d1 arresto ai sensi degli art. 37 e 16 della legge di P.S. 6.u.1926, n. r848. E prendendo norma dao-li art. 68 e ~ determina la com0 1 2 C.P. 1880, / plessiva pena in 30 anni di reclusione, che è il massimo a cui si può pervenire; ferma restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.


6·>,:1 .)

'

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

A Scapin Vittorio infligge :

r) per il delitto di concerto al fine di portare la strage e la devastazione, 15 anni di reclusione ai sensi dell'art. 3 della legge 25.u .1926, n. 2008, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 31 C.P. 1889;

SECO.'iDA PA RTE :

SENTENZE C'l .

2) per il reato di espatrio clandestino determinato da movente politico, anni di reclusione e lire 20.000 di multa a norma dell'art. 158, p.p., della legge di P.S . 18.6.1931, n. 773.

ferma restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici . A G iunti Giuseppe infligge :

1) per il reato di concerto al fine di portare la strage e la devastazione, 15 anni di reclusione ai sensi dell'art. 3, p. p., della legge 25.11.1926, n . 2008, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a nonna dell'art. 31 C.P. 1889; 2) per il reato di detenzione ed omessa denuncia di esplosivo, 3 mesi di arresto ai sensi degli art. 16 e 37 della legge di P.S. 6.u .1926, n. r848. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 72 C.P. 1889, determina la complessiva pena in r5 anni e r5 giorni di reclusione, fer ma restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

E

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DE L T.S.D.S .

6,,.) ~ )

Ritenuto che i condannati sono tenuti in solido alle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva, ai sensi dell'art. 488 C.P .P. vigente. Ritenuto che gli oggetti sequestrati, aventi attinenza con i reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente.

2

E procedendo al cumulo delle dette pene a nonna dell'art. 68 C .P. 1889, determina la complessiva pena in 16 anni di reclusione e lire 20.000 cli multa,

7

I'. Q. M .

Letti ed applicati gli art. 3 legge 25. r r. 1926, n . 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge; all 'art. 252 C.P. 1889; ed all'art. r R.D. 12.12.1926, n. 2062; 16, 27, 37 legge di P.S. 6.u .1926, n. 1848; 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773; no C.P. vigente; 31, 68, 72, 75 C.P. 1889; 202, 203, 133, 230, 240 C.P. vigente; 488 C.P.P. vigente, dichiara Balbo Giuseppe, Pusterla T ranquillo, Scapin Vittorio, Giunti Giuseppe e Naldini Bruno colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, con la qualifica di capi e promotori per il Balbo e per il Pusterla, e condanna: Balbo a 30 anni di reclusione, a lire 20.000 di mu lta ed a lire 3.0 00 cli ammenda; Pusterla a 30 anni di reclusione; Scapin a 16 anni di reclusione ed a lire 2 0.000 di multa; Giunti a r5 anni 15 giorni di reclusione ; Naldini a 16 anni di reclusione ed a lire 20.000 di multa. Tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese processuali, a ciascuno anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate.

e

A Naldini Bruno infligge:

r) per il delitto di concerto al fine di portare la strage e la devastazione, 15 anni di reclusione ai sensi dell'art. 3, p .p., della legge 25.11.r926, n. 2008, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 31 C.P. 1889 ;

Roma, 13.6.1932 · Ann o X.

Seguono le .firme del Presidente e dei G iudici.

2) per il reato di concorso nell'espatrio clandestino del Balbo e dello Scapin> 2 anni di reclusione e lire 20.000 d i multa, a norma dell'art. uo C.P. vigente, in relazione all'art. 158 della legge di P.S. 18.6.193r, n. 773· E procedendo al cumulo delle dette pene, a norma dell'art. 68 C.P. 1889, determina la compìessiva pena in 16 anni di reclusione e lire 2 0.000 di multa, ferm a restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. R itenuto che tutti e 5 i condannati sono individui socialmente per icolosi, ai sensi ed agli effetti degli art. 202, 203, 133 C.P. vigen te; e pertant~ alla pena della reclusione a loro inflitta si aggiungono 3 anni di Jiberta vigilata per ciascuno, a norma delì'art. 2 30 C.P. vigente.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZ!Ol\'E

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm a1 RR.DD. 5. 11.1932,

n. r403, 25.9. r934, r1. r5r 1 , e 15.2.1937, n. 77 : Balbo, detenuto dal 15.6. r93r , avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.6.1950. Rifiuta di associarsi a una istanza di g razia inoltrata dalla nioglie il

22.8.1932.


TR!Bt;KALE SPECIALE PER

L;\

DIFES.\ DELLO STATO

SECO:S:UA l',\RTi,.:

- - - - - - - - - - - - - - - ·-----

In data 23.3 .1936 .Balbo Giuseppe inoltra una istanza di grazia al Capo del Governo « promettendo di non interessarsi più di politica e di pensare solamente alla famiglia, avendo la moglie ammalata di cuore e la mamma vecchi a da aiutare » . Con decreto di grnia del 29-5.1937 V·Ìene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Balbo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Portolongone 1'8.6.1937. Detenuto dal 15.6.1931 al1'8.6.1937. Pena espiata : anni 5, mesi n e giorni 23 . Pusterla, detenuto dal 31.5.1931, avrebbe dovuto essere scarcerato il 31.5. r95o. A seguito di istanza di grazia inoltrata dal Pusterla il 29.11.1936, viene concesso, con decreto di grazia del 29.5.1937, il condono condizionale della re~idua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Santo Stefano il 4.6.1937Detenuto dal 31.5.1931 al 4.6.1937. Pena espiata: anni 6, mesi I e giorni 3. N aldini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1 9· 2 · 1 937·

Detenuto da\1'8.6.1931 al 19.2.1937. Pena espiata : anni 5, mesi 8 e giorni r r. Giunti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il r9.2. 1937. Detenuto dal 14.6.1931 al 19.2.1937 Pe na espiata : anni 5, mesi 8 e giorni 5. Scapin non può usufruire di alcun beneficio di clemenza ostandovi i precedenti penali (sette condanne per furto, truffa e diserzione). Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 26.6. r932 viene respinta. Una istanza di grazia inoltrata da Scapin Vittorio il 17. rr .1936 viene accolta, e con decreto di grazia del 29.5.1937 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare, e pertanto Scapin viene scarcerato dallo Stabili mento Penale di Civitavecchia il 4.8.1937. De tenuto dal 15.6.1931 al 4.8.1937. Pena espiata: anni 6, mesi r e giorni 19.

Nota . - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. J2 del 21 .1.1932, l'accusa nei confronti dei sopra specificati imputati, dichiarò, inoltre :

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DEI. T.S.D.S.

a) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di : -

Nava Stefano, nato il 5.5.1896 a Vimercate (Milano), muratore;

-

Brugnoli Eugenio, nato il 26.8.1901 a New York , bracciante;

b) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti di: - Pietrantoni Valtellino, nato il 19.9.1915 a Valmozzola (Parma), contadino. Nava Stefano, detenuto dal 20.6.1931, e Brugnoli Eugenio, detenuto dal 21 .6.1931 , vengono scarcerati il 21.1.1932. Pietrantoni Voltellino, detenuto dal 4.9.1931. venne scarcerato dal Giudice Istruttore il 9.12.1931.


Terza Parte

«A» : SENTENZA N. 50 DEL 15.6.1932 PRONUNZIATA NEI CONFRONTI DI BOVONE DOMENICO (FUCILATO) e di altri otto coimputati relativa ad azioni terroristiche compiute e da compiere nelle maggiori città italiane compreso un attentato al Capo del Governo

SENTENZA N. 51 DEL 16.6.1932 PRONUNZIATA NEI CONFRONTI DELL'ANARCHICO SBARDELLOTTO ANGELO (FUCILATO) « B » : SENTENZE EMESSE

DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE nei confronti di imputati che fecero l'apologia dei reati commessi da Schirru Michele, Bovonc Domenico e Sbardellotto Angelo « C » : SENTENZA N. 156 EMESSA DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IL 28.11.1932

nei confronti di Fratianni Costantino, Carelli Carlo e Ciciani Pacifico imputati di aver concertato di commettere un attentato, mediante il lancio di una bomba, nei confron ti del Capo del Governo


« A»

SENTENZA N. 50 DEL 15.6.1932 PRONUNZIATA NEI CONFRONTI DI BOVONE DOMENICO (FUCILATO) E DI ALTRI OTTO COIMPUTATI RELATIVA AD AZIONI TERRORISTICHE COMPIUTE E DA COMPIERE NELLE MAGGIORI CITTA' ITALIANE C01\1PRESO UN ATTENTATO AL CAPO DEL GOVERNO SENTENZA N. 51 DEL 16.6.1932 PRONUNZIATA NEI CONFRONTI DE.LL'ANARCHICO SBARDELLOTTO ANGELO (FUCILATO)

4t, ·

u.s.


Reg. Gen. n. 77 - 744 - 701 - 1112- 1114 / 193 1

SENTENZA N. 50

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :

Presidente : Cristini Guido, Luogotenente Generale della :M.V.S.N . ; Giudice Relatore: Presti G iovanni; Giudici : Cau Lussorio, Rambald i G iuseppe, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, O liveti Ivo, Consoli de lla M .V.S.~ .; ha pronunciato la seguente

S E NTE N ZA nel procedimento penale contro : Bovone Domen ico, nato il 13.12.1903 a Bosco Marengo (Alessandria), commercian te, tratto in arresto il 5.9.193 r; Enza Carlo, nato il 6.2.1894 a Genova, impiegato privato; Blaha Margherita, nata il 27.2.1909 a V ienna, ballerina presso la  Compagnia Maresca ; M azzocchi G uido, n ato il 26.2.1877 a Milano, pittore; Sandri F austino, nato il 26.2.1897 a V illanova Monfe rrato (Alessandria), impiegato bancario; Meloni Pietro, nato il 1°.6.1906 a Cagliari, impiegato; Belloni Ersilio, nato il 10.7.1902 a Milano, meccanico; Germani Giuseppe, n ato il 7.9.1896 a Ceneselli (Rovigo), medico chirurgo; D elfini Luigi, nato il 19.7.19o6 a Velletri (Rom a). rappresentante d i commercio.


Ti.\lBUSAL E SPECIAi.E PER !..A D! FES:\ DELLO STATO

TERZ.,\ P:\RT E:

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IMP UTA TI

I primi cinque: del delitto di cui all'art. 305, rn relazione al l'art. 285, e il Bovone anche all'art. 280 C.P .. Bovone, Blaha, Mazzocchi e Sandri : del delitto di cui agli ar t. no e 285, e il Bovone e la Blaha anche all'art. 8r, 1° e 2° cpv., C.P.. L'Enza: del delitto di cui agli art. 63 C.P. 1889; 2 legge 25. 11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 1 R.D. r2. I2.1926, n . 2062; 252 C.P. 1889; 2, 3° cpv., C.P.. · L'Enza e il Bovone : anche del delitto di cui all'art. 3, cpv., in rapporto all'art. r, cpv., del la legge 25.11.1926, n . 2008, e all'art. 2, 3° cpv., C.P. , perché, essendosi associati con altri rimasti latitanti, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 285 C.P., e il Bovone anche per attentare alla vita del Capo del Governo, commettevano: - il Bovone, col concorso della Blaha, ripetutamente e con medesimo disegno criminoso, in Bologna, Torino e Genova, nella primavera e nell'estate sino al 5.9.r93r; - l'Enza, in Genova, nella notte del 27.6. 1931; il Mazzocchi , il 13.ro.1931 presso Domodossola; il Sandri, il 29 e 30.n.r93r in Oneglia, fatt i diretti a portare la devastazione e la strage nel territorio dello Stato. mediante ordigni esplosivi ad orologeria, allo scopo di attentare alla sicure~~a del(o S_tato, ordigni che ~aus~rono considerevoli danni ad edifici pubblici e pnvatl, la morte del Bngad1ere dei RR.CC. Pala Michele e il arave f~ri~nento del Cara~iniere Negri Luigi, di Frassinetti Gino e del Brig;dierc d1 I .S. Marano Felice. Il Bovone e l'Enza anche perché l '8.2. 193 r, mediante laraa diffusione di un ingente numero di stampe clandestine ·i n Genova, faceva~o l'apologi a dell'attentato commesso dal fuoruscito Dc Rosa contro S.A.R. il nostro Principe Ereditario. Meloni Pietro, Belloni Ersilio, Germani Giuseppe e Delfini Lui o-i: del delitto prev,isto dall'art. 3 legge 25.1r.1926, n. 2008, in relazione agltart. r, cpv., e 2 stessa legge; 120 e 252 C.P. 1889 e 2, 3° cpv., C.P., per avere, in Parigi ed altrove, nel gennaio e febbraio 193r e precedentemente, concertato con altri rimasti latitanti, di attentare alla vita del Capo del Governo e ,di commettere i fatti di cui agli art. 120 e 252 C.P. 1889, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.

SEl\TE1'Z.E :, .

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PR01'111'ZIATE

Ili\!. T .S . D.S.

Il Belloni Ersilio anche: -

del reato di cui all'art. 285 C.P. 1889 per falso in carta d'identità;

- del reato di. cui agli art. 1, 5 e 7 della legge 19.7.1894, n. 3r4, per avere trasportato ordigni esplosivi ; __, del reato di cui agli art. 464, n. I, C.P. 1889, pe: porto di rivoltella senza licenza dell'Autorità competente; art. 37 legge -d1 P .S., per omessa denuncia della stessa, e art. 9 legge triht\taria 30.12.1923, n. 3279, per non aver pagato la relativa tassa. Il Delfini Luigi anche: - del reato di cui agl i art. 464, n. 1, C.P. 1889, pe: porto cli rivoltella senza licenza dell'Autorità competente; art. 37 legge d1 P.S., per omessa denuncia di armi e art. 9 legge tributaria 30.12.1923, n. 3279, per non aver pagato la relativa tassa; del reato di cui agli art. 1, 5 e 7 della legge 19.7.1894, n. 314, per aver trasportato ordigni esplosivi. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. ~el~e sue requisitorie e gli imputati che, con i loro difensori, hanno per ult1m1 avuto la parola, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO

La concentrazione antifascista, associazione di senza patria che, favorita da aiuti stranieri, dall'estero d irio-e la lotta contro lo Stato italiano per b . . l'abbattimento del Regime Fascista, nella disperazione della propna 11;1potenza, dopo lunghi anni di vari con~ti, _nel 1930 _e n_el 1931_, ~omp~otto a_ttentati contro il Capo del Governo italiano e az10111 terro:-1 st1che rn vane città d'Italia con l'intento di spargere nel Regno la devastazione e _la str_age. Profittò all'uopo della predisposizione <li poc~i crimi~ali e r:r11se~?bi_li _e con erogazioni d i forti somme e apprestament1 d1 potenti mezzi m1c1d1ah, li spinse al delitto. . . . . Tra l'esecrazione del popolo italiano, infatti, az10111 terronsttche, con gravi danni alle persone e alle cose, vennero compiute in ~l:u!1e_tra le magoiori città d'Italia e attentati alla vita del Duce vennero 1mz1at1. 0 I nostri oro-ani cli Polizia, però, riuscirono a identificare mandanti e-d esecutori e ad :ssicurare alla giustizia questi ultimi. . . In istruttoria essi resero ampie confessioni, anch~ co!1 i:nemonah autografi circostanziati, del loro operato e delle macchmaz10m delittuose dei


TRIII UNALE SPECIALE PER LA DI FESA 'DELLO S'l'A'J'O

fuorusciti, dei quali fornirono dei nomi ed estesi e minuziosi particolari che trovarono riscontro nella voluminosa documentazione in sequestro. In udienza i. prevenuti hanno confermato confessioni e memoriali illustrandoli con ma.ggior_i ~ impressionanti dettagli; sicché, anche per 1~ numerose prove testunomah e documentali e per i referti peritali, è stato accertato quanto segue.

. . Bovone ~o~en ico, nel 1930, dopo aver dato fondo in bagordi e costosissime amanti a1 proventi d i un suo molino di Rivarolo, lasciò in asso i creditori e riparò in Francia. Entrò a far parte in Parigi della concentrazione predetta ed accettò in u~ primo tempo: la proposta di diffondere in Italia stampe di propaga~cla d1 detta assoc1az10ne. ~ientrato in Italia, nel gennaio r93r, m ise la sua amante Blaha Marghen~a, al_ corr.ente ,della sua attività delittuosa e per essa le fece intravvedere 11 m1ragg10 di forti guadagni e di una vita lussuosa. . L_'~ f~bbrai.o, assi~me ad ~nza , Carlo, ,diffuse in Genova una grande quant1ta d1 copie del hbdlo « L1berta », organo della concentrazione di cui ~n e~er~plare è ~n ~tti e il cui contenuto è apologetico dell'attentato a' S.A.R. il Pnnc1pe Erechtano, commesso ,d al concentrazionista De Rosa in Bruxelles. Stampe simili per oltre un quintale gli giunsero dalla Francia in breve tempo e furono da lui diffuse. . Accettò in seguito l'~ncarico. <l.i .confezionare bombe ad al to potenziale e eh commettere attentati terronst1c1 secondo o·li ordirti che da Paricri o-li 0 provenivano e nei luoghi volta a volta designaci. " b Ricevuto dalla concentrazione il materiale idoneo e confezionati nel cennat.o molino gli ordigni .ad orologeria, 4 andò a deporne con la consapevole assistenza della Blal~a, lf1: Bologna, nella notte del 3r.5.193r : una in Via Centotrecento, una m Vi a Dogali, una in Via Montebello e una in Via Zamboni. Le bombe, ~he ~coppiarono nelle ore predisposte dal Bovone, causarono 1~ morte d~l B~,1~ad1ere dei RR.CC. Pala Michele, gravi lesioni al Carabin~ere ~egr~ L mg1, al via~giatore di commercio Frassinetti Gino e al Brigadiere d1 P.S. M arano Felice nonché rilevanti danni m aterial i ad edifici pubblici e privati. Altri ordigni come i precedenti confezionò dopo in Genova in casa della Blaha e coll'aiuto di costei e, neli a notte ciel r7 o-i uo-no, coll 'assistenza dell'amante, fece. esplodere in Torino: uno presso il c~nc~llo della villa del Marchese Ludov1co Compaus di Bri.chanteau in Via Galileo Ferraris e altri due nel parco del Valenti.no in prossimità del Corso Vittorio Em.,nucle II, producendo notevoli danni alle cose.

TERZA 1'1\RT E :

SENTENZE :-l .

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PRONUKZIAT E DAL T.S .D.S.

6.p

Altri 4 ordigni, sempre ad orologeria, costruiti nell'abitazione della Blaha e con la di costei collaborazione, fece esplodere, in Genova, nella notte del 27 giugno : upo in Piazza Verdi, uno in Via Foscolo presso il Ponte Monumentale, uno in Salita della Torretta, sotto ii ponticello degli ascensori di Castelletto ed il quarto presso il Circolo fascista e< Enrico Toti >> sito in locali a pianterreno del Palazzo Reale. Due li fece collocare dal nominato Enza e due li appostò egli stesso. Gravi danni materiali furono accertati. Altro ordigno identico doveva fare scoppiare il r" agosto a Sestri Ponente in occasione del varo del transatlantico Rex ma, non essendo il varo avvenuto nella data prestabilita, l'ordigno fu fatto esplodere dal Bovone nella notte successiva in Salita San Giovann i di Genova. Poiché il 5 agosto una sorella della Blaha venne a coabitare con questa, il Bovone trasportò il materiale necessario nel suo molino di Rivarolo dove continuò a fabbricare bom be. Con lettera del r8.8.193r, aveva ricevuto incarico dalla concentrazione di compiere attentati terroristici nelle città di Milano, Trieste, Napoli e Roma. In quest'ultima città precisamente nei pressi di Palazzo Reale (originale al Vol. II del processo). Il 5 settembre si predisponeva appunto a partire assieme alla Blaha per Milano (all'uopc aveva trasportato 5 ordigni dal molino all'abitazione della propria famiglia in Salita Oregina 20), quando la Provvidenza D ivina troncò ogni possibilità di ulteriori misfatti: uno degli ordigni esplose e produsse al Bovone l'asportazione dell'avambraccio si9istro ed altre gravi lesioni in più parti del corpo e, mentre il Bovone veniva trasportato all'ospedale un altro ne scoppiava causando la morte di Gatti Marcella, madre del Bovone. Anche in detta abitazione i danni causati dagli scoppi furono impressionanti. Furono fra l'altro sequestrati : ~ in casa e nel molino del Bovonc, ordigni e materiali resid ui, tra cui 15 orologi identici a quelli contenuti nelle bombe, numerosi detonatori ed altri elementi per esplosivi; - nelle abitazioni del Bovone e della Blaha, Jbbonclante corrispondenza dall a quale risulta chiaramente come egli agisse d ietro ordini ed istruzioni e con i mezzi della concentrazione (lettere originali nel citato Vol. II). Il Bovonc, inoltre, per accordi presi con esponenti cl' essa associazione di criminali ed in seguito a conferma da parte di costoro del premio di un milione a fatto compiuto, preparava un attentato contro il Capo del Governo e, all'uopo, a metà luglio s'era portato in Roma ed aveva studiato i consueti itinerarii e movimenti del Duce che in foglio, poi sequestratogli, aveva trascritti.


TRllll.:NALE SPECl.-llaE PER L,\ DIFl'.S/1 DELLO STATO

- - --- - - - -- - - -- - - - - - - - -Studia".'a anche un nuovo tipo di bomba dello stesso sistema, ma di magg,on d1mens10ni e potenza di quelle da lui già fabbricate e fatte esplodere. Quali mandanti e rappresentanti della concentrazione ha fatto 1· . · 1· M . . . no,m }. t~ 1 ontarn. e Tonelli. ed . ~a riconosciuto in una fotografia il fuoruscito u pr~a~o F.acchmett1, all 'mdmzzo del quale in Parigi è risultato, anche m :caz1?ne d el 1a Blaha, mand_~va la corrispond.enza che, per 11011 deSLc'.re. sospetti, faceva, entro buste gia preparate, spedire da Vienna dal la fa~1gha _della Blaha. All'indirizzo della quale in Vienna veniva dai mandanti spedita la corrispondenza diretta al Bovone. d'

P2

La ~laha ha in _udienza precisato che, se il suo nome era preceduto da la corrispondenza era destinata a lei medesima; se preceduto d~ « S1gnonna )), ?ovevé'. essere _fatta proseguire per Genova perché provemente dalla Francia e diretta dai mandanti al Bovone · se infine preceduto da. « Mademoiselle » doveva essere fatta J)rosecruire en(ro le buste' crià pronte b di cui. sopra, per Parigi, perché provenienteb dal ' Bovone e diretta al Facchinetti. '< Frau!em >>?

La ~orri~pondenza veniva scritta con inchiostro simpatico o con termini convenzionali e firmata con pseudonimi. La ~la'.1a:. che ta~ta. fedele assistenza apprestava aH' attentatore in ogni sua ~a111fes~az10ne cnmmosa, era stata dal Bovone, dopo gli attentati del 2 7 gn1gno d1 Genova, accompagnata a Parigi e presentata ai mandanti. Al B?vone fur~no, secondo sua confessione e documenti in atti, corrispo~te da~ mandanti come compenso altre lire 125.000, comprese le spese a piede hsta. Gli era stata. inoltre. promessa una sistemazione finanziaria: una forte somma precisata) · per , . . (non . . · '. , ·lire ().·ooo. mensi: 1··i. e 1a rappresentanza escluswa J Itaha d1 una ditta JUgç,slava d1 legnam1. . Oltre a quanto precede è risultato che la Bla11a aiutò materialmente il Bov~ne .~':lla, co~truz10ne delle bom~e di cui_ conosceva gli effetti distruttivi e micidiali, tagliando le lancette agrh orolo<ri recrolatori degr1 1· sco · e _ - ' 1, d 1· . . . . b b pp1. ,0110 sce, per 1a comune v1·ta . a. a . e ittuosa onbo·rne dei J)roven t1 che ,ser·v·i\,ano , . di piacen. ~s~a ricevette anche direttamente dalla Francia notevoli somme costit~1ent1 11 . c?1~penso delle azioni criminose contro l'Italia che l.a ospi tava. Ebbe regal! eh molto valore dal Bovone, col quale, tra un attentato e l'altro, condusse v_na _lussuosa in :i_n~mati alberghi di varie città d'Italia e in lunghe e frequenti gite automob1hst1che. Anche la s~1:'. famiglia in Vienna, presso la quale il Bovone si recò più volte, ebbe suss1d1 e promesse.

TERZA PARTE :

SliNTE:S,ZE N .

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PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

L'Enza, individuo di scarsa moralità e più volte condannato per delitti contro la proprietà, fu ingaggiato ,dal Bovone affinché concorresse, come, per quanto si è detto, concorse, nella diffusione delle sta11:pe e nell~ sua attività terroristica; e ne ebbe compensi notevoli, se non lauti come egli sperava e come il Bovone gli aveva promesso; ricevette inoltre dirett~mente dalla Francia lire 500. Quando collocò le due bombe a Genova, egli aveva compreso, come ha dichiarato, che il Bovone era l'autore de~li attentati di Bologna, dei quali gli erano note le conseguenze anche letal1. Mazzocchi Guido, sin dall' attobre 1930, ad istigazione d i Roberto Bernardino e Calace Vincenzo (già condannati da questo Tribunale) (1) si era reso partecipe di trame delittuose che essi ordiva1~0 _d'accordo con la concentrazione antifascista, e all'uopo s'era recato a Pang1 ed aveva preso contatt? con esponenti di detta associazione, e precisamente_ con il nominato Pacchi~ netti Cipriano, con Gioppi Giobbe e con Rossetti. Ra~faele, allo scopo _cli predisporre un volo su città italiane per ~pargerv_i hb~ll~ de~la _concentrazione che, come è noto, contengono esaltaz1-0ne dei delitti e rncltamento alla insurrezione armata. Nell'ottobre 1931 tornò a Parigi e s'incontrò col Facchinetti, il quale gli chiese le impressioni sugli attentati terroristici prede_tti e sulla bomba che, nel luglio 1931 - durante la permanenza del Bovone tn Roma -, era stata deposta nel massimo tempio della Cristianità. Indi il Facchinetti, vinte le titubanze del Mazzocchi, lo incaricò di portare in Italia, a persona d i cui non gli fece il nome, ma cli cui gli indicò connotati e recapito, 13 detonatori, r2 ritagli di cordoncino elettrico, un batuffolo di fulmicotone 2 crrammi di fi.lo di resistenza al nik.el cromo e un oro' t) logio così congegnato che, applicato alle bombe per lo scoppio a tempo, queste possono scoppiare anche alla distanza _di gi?rni. d~l collo~amen~o. Il Mazzocchi, il I 3 ottobre u.s. durante il viaggio di ritorno m Itali:::, nei pressi di Domodossola, fu trovato in possesso di tal pericoloso materiale ed arrestato. Ha asserito l'imputato che fu tratto in inganno sulla vera natura e sullo scopo d'impiego del materiale che --, a suo dire --, gli sarebbe stato affidato perché alla persona ch e avrebbe dovuto essere consegnato avrebbe d?vuto servire per il lancio, da apposito apparecchio, già pronto in Milano, d1 manifestini fascisti. Il Collegio ritiene verosimile la deposizione del Mazzocchi che, se non lo discrimina daJla attività preponderante che ebbe nella associazione incriminata, lascia qualche dubbio sulla soggettiva conoscenza dei mezzi affidatigli e perciò sul cosciente suo concorso nell'altro reato, quello di attentato;

?

(1) Vedansi

«

Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 », sentenza n. 34, pag. 229.


TRlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA . DELLO STATO

anche perché il Collegio tiene conto {li quanto gli autorevoli testi Nino Salvaneschi, letterato, Carlo Covrà, pittore, e Felice Cova, medico, hanno affermato assicurando d'essere egli scm pre stato cli carattere timido ed alieno da violenze. Il Mazzocchi si è dichiarato ripetutamente pentito ed ha avuto accenti di sdegno contro il Facchinetti.

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SE:-IT ENZE :-l .

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PRO:-IUNZI ATE D/\ L T.S.D.S.

nare un ordigno d'eccez ionale potenza, capace cli devastare un palazzo di alcuni piani (vedi perizia in atti). Furono pure seguestrati al Sandri, predisposti in una valigetta, titoli e denaro per il complessivo importo di circa 55.000 lire, di cui quasi 2 3.000 in biglietti di banca fr ancesi. Il Sandri, che si è d ichiarato pentito, ha asserito d'essere stato sug~~stionato ,dalla propaganda verbale e soprattutto dalla stampa dei fuorusciti.

Il bancario Sandri Faustino, impiegato alla Succursale di Oneglia del « Credito Italiano» sin -d all'agosto 1931 s'era avvicinato in Nizza ad ele-

menti della concentrazione ed aveva aderito ai postulati e ai programmi d'azione dell'associazione antitaliana. Prima s'era trovato con Musso Arcangelo, al quale, in successivi incontri, aveva dichiarato d'essere disposto ad eseguire qualche attentato in Italia. Il Musso all'uopo lo aveva presentato al già nominato Gioppi Giobbe, recatosi in Nizza apposta da Parigi, cd a Gessi Giacomo. . Il Gioppi_ ~ ingegnere ~ .~el l'ab!ta~ione ~el Musso, in presenza di questi e del Gessi, dette al Sandn istruziom pratiche sul modo cli costruire crli ordigni e, con fi li metallici, un orologio e una pila elettrica, mostrò co~e si stabilisce il circuito per una bomba ad orologeria.

,. In_ ~ltr~ riunione il_ ~fosso g~i fece conos~ere Alessandro Sillani il quale s mcanco di procurargli il materiale necessario alla confezione dell 'ordigno. . ~e!l'ultim~ riunione, tenutasi sempre in Nizza, Gioppi, Musso, Gessi, Sillam e Sandn discussero sulla località dove collocare in Italia l'ordi{rno : la sta~io!1e ferroviaria cli Milano o di Genova oppure sotto una gaDeria ferrov1ana. Il materiale occorrente per la confezione dell'ordigno fu portato il 29 novembre dal Musso alla Stazione di San Remo e consegnato al Sandri, il g~ale spedì le due valigette, in cui il materiale da contenuto, come bagaglio espresso per Oneglia, dove all'arrivo le ritirò e le fece trasportare nella sua abitazione. . Aveva -~i~ ~onta:o l'ordig~o in~roduccndovi gran. parte dell'esplosi v? ecf ave_va gia mv1ato 11 suo_ amico Piana Gaetano a Mil ano per cercare 11 luogo idoneo (un albergo diurno, come da sua ultima determinazione) dove fare esplodere l'ordigno, guando il tempestivo intervento della Polizia troncò l'ulteriore possibilità del misfatto. Nell'abitazione del Sandri furono sequestrati: un involucro cli lamiera di ferro spessa oltre 5 mm a forma di cassetta, alta cm 46 con base cm ~6,5 x 20,8,. co?~enente una ~uantità di esplosivo uguale a quella contenuta m tre proiettili da 149 obice pesante campale; circa 24 kg. di chcddi te 111 c~rtu~c~, 8 cleto~atori, 3 orologi per lo scoppio a tempo, una pila a secco. pezzi cli h lo elettrico ed altro; materiale più che sufficiente per confczio-

Meloni Pietro, nell'aprile 1930 prese contatto in Francia con gli esp~nenti della concentrazione Lussu Emilio e Rosselli Carlo, i quali successivamente gli presentarono i fuorusciti Bibbi Gino (r) e ~archi_a?i Alberto. Al Meloni venne anche presentato l'anarchico Bellom Ers1ho che, c~me si dirà, doveva recarsi a Roma per commettere un attentato contro 11 Capo del Governo, e al quale il Meloni doveva p~estare la_ ~u.a collab~ra~ zione. Dopo aver preso precisi accordi_ con i _suddetti f~orusc1t1 11 Melon_i s~ recò in un convegno tenuto al _Po1~tc di ':'ersatlles ove r~~evette_dal T~rcl:1a~1 stampe antifasciste ~ eia spechre 1 ? Ital_1a a pcrso1:e gia srecific_ate 111_ mdirizzi già preparati __,. inchiostro simpatico ed altn accorgimenti tecnici da usare in determinate circostanze. Ricevute le -istruzioni e il suddetto materiale, il Me:oni rientrò a Roma e, anziché alloggiare presso la sua famiglia, stabilì il suo quartiere generale in Via del Vantaggio n. 4. . Al suddetto recapito dovevano rivolgersi i mancla~lti deJla concen~razione antifascista per avere dal Meloni gli aiuti e l'assistenza concordati e promessi. Quan,do fu a posto, il Meloni corrispose a scrittura simpatica col ~ ussu anche a mezzo della moglie del Rosselli e chiese le somme occorrentJ. che gli furono inviate. Il Rosselli lo informò dell'arrivo del I3elloni. Le parole di riconoscimento furono stabilite in « cicoria - lattuga». Il 6 febbra io, infatti, si presentò in Via del Vantaggio il Belloni e il 28 stesso mese il rubricato Germani con somme destinate al Meloni; ma, essendo stato il Meloni arrestato precedentemente, trovarono in sua vece agenti di polizia che li trassero in arresto . . Vanamente il Meloni eccepisce che il motivo a lui noto della venuta del Belloni era !'impianto di una tipografia clandestina p~r la lotta contro il fascismo : le d ichiarazion i del Belloni e il contenuto di una lettera del Rosselli diretta al Meloni (originale in atti Vol. III, f~glio _r4) dimo~:rano ~ sufficienza che il Meloni era in perfetto accordo cogli altn per le p1u grav1 azioni delittuose da com pie re. ( 1)

Per Bibbi vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r929 », pag. 365.


TEiV!, PARTE :

T RIBUNALE SPECIALE PER L/\ DIFESA . DELLO ST,\TO

Belloni Ersilio, espatriato nel 1927, si tenne, in Svizzera, Francia e Lu~sen:1:l?ur~o, _relazione _coi pericolosi fuoòuscit i Gagliardi, Cucci, Bcrnen, G1rett1, Z1n1, Franz11.11, Tosca, Pirola, Clerici, Lussu, Tonelli, Bibbi · e Fornasari. I nomi e i particolari degli incontri con costoro sono stati riferiti dal Belloni anche in udienza. . Nel giugno 1929 tornò a Parigi e vi frequentò circoli sovversivi e specialmente anarchici. Il. Bi_bbi, ~er inG_tri.:o de~la concentrazione antifascista ( che a dire del f~ell?n_i nceve ~ mezzi finanziari dalla massoneria ed è formata di profcss1on~st1 dell'antifascismo), più volte lo istigò a commettere un attentato contro il Capo del Governo, sino a che il Belloni finì per aderire. All'uopo i~ Bibbi, c?me s~ è detto, lo presentò al Meloni. G li portò poi 3 bo~be, ma 11 Bellom ne ntenne suffìciente una e prese quella mascherat_a _m un te:mos; gli consegnò 3.000 lire e una falsa carta d'identi tà, che poi Il Bellom usò in Italia, )o accompao-nò in motocicletta a Basilea ali f~cili~ò il passaggio .in Svizzera e lo indirizzò a Lugano all'avvocato 'P~cc1arcl1 Randolfo eh~, al corre~te dell'im1?resa, doveva provvedere per l'accompagnamento e 11 clandestmo passagg10 del Belloni daHa fronti era italo - d:etica. l! Pacciardi for?,ì di rivolt~lla il rubricato Delfini, pronto a dare t1 suo amto, lo accoppio al Bellom e fece varcare a entrambi, cl andestinamente, il confine mediante contrabbandieri che pagò con lire 700.

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La bomba fu portata ora dal Belloni, ora dal Delfini cui rimase q uando a Muggiò, ricevute lire 500 dal Belloni, i due si separarono con l'accordo di ritrovarsi in Roma presso la Stazione Centrale. 11 Belloni proseguì per Milano e poi per Roma. . ~on t:ovato all'appuntamento il Delfini, si recò, alla ricerca del ~~elom, rn Via del V antag7.io, c(o;-'e, ~ratto i~ arresto, v~nne trovato in possesso della falsa carta d 1clent1ta, d1 una nvol tella canea e cli 24 relative pallottol e che aveva, come il Delfini, omesso di denunciare. . I~ Bel!oni, che J1a fatto ampia, preci.sa e dettagliata confessione anche 111 udienza;' ha a~ermato che fu spinto al delitto perché dagli uomini della con~entraz10ne gli era stata prospettata una situazione caotica di disordine ~ cl.1 t~rbidi . in Itali~, situazione che egli controllò non vera, trovando u~v~ce _ 111 Milano e ll1 Roma una vita tranquilla, laboriosa, ordinata e chsc1phnata. Poco, dopo dalla separazione dal Belloni, il Delfini, in Brienno, ten~endo cl essere scoperto da una pattuglia della Guardia cli Finanza poco chscosta, avreb~e, a suo ?ire, buttato nel lago bomba e rivoltella. Le i~dagrn1 1.n proposito non diedero esito positivo. Recatosi poscia in Roma ed essencto venuto meno il concertato conveono ciel Belloni il Delfì11i con b

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telegramma rnnvenzionale inviato da Roma all'albergo Elios di Lugano recapito stabilito col Pacciardi ~ predispose altro appuntamento che ebbe luogo nei pressi del Mon umentale di Milano con uno inviato dalla Sv,izzera il quale forn ì al Delfini lire 650 e istruzioni. Dopo cli che il Delfini tornò in Roma <love venne arrestato il 2.3.r93r. Germani Giuseppe, attivo antifascista, ebbe sin dal 1930 rapporti specifici con Bauer e Rossi (r), pericolosi elementi della concentrazione, già condannati da questo T ribunale. Recatosi in Francia prese subito contatto coi concentrazionisti Tarchiani, Rosselli e Cianca, dai quali ebbe incarico di venire in Italia per svolgervi manovre antitaliane e per incontrarsi col Meloni, al quale doveva consegnare lire 2 .000. Fu all'uopo fornito delle predette parole di riconoscimento nonché cli inchiostro simpatico per mantenersi in relazione con gli altri correi operanti in terr a straniera. Venne, infatti, in Roma, ma, in Via del Vantaggio, dove si era recato per espletare l'incarico, fu tratto in arresto mentre consegnava le lire 2.000 a persona che egli riteneva fosse il Meloni. Egli è confesso sulla materialità del fat to . Durante l'istruttoria scritta si difese affermando che sua prima intenzione nel venire in Italia era quella di far fuggire la vedova Matteotti, ma in udienza si è limitato ad affermare di essere stato giocato in malo modo dai concentrazioni sti. Però, malgrado i suoi buoni precedenti di combattente e di mutilato, non ha fornito alla giustizia la dimostrazione che egli fosse ignaro dei pravi intenti degli altri associati mentre la manifestazione concreta della sua attività antifascista, gli accordi presi con gli esponenti della concentrazione, la conoscenza della parola d'ordine e il materiale sequestrato forniscono, invece, la prova che egl i si rese volontariamente partecipe dei concerti criminosi di quelli, pur escludendo che egli abbia avuto specifica conoscenza dell 'attentato al Duce che gli altri complottavano. Dai fatti accertati sopra esposti risulta chiaro che sebbene le azioni delittuose venissero compiute separatamente per un cosiddetto sistema di compartimenti stagni adottato dai mandanti, le azioni stesse avevano unico legame con la concentrazione antifascista che vive con mezzi stranieri e gode evidente tolleranza all'estero; dalla quale associazione gli esecutori traevano direttive, istruzioni e mezzi al comune fine di commettere fatti diretti contro la vita ciel Capo del Governo e di attentare allo Stato fascista mediante azioni terroristiche nelle maggiori città d'Italia, con ordigni (li grande efficacia atti a produrre strage e devastazione come è risultato dai referti peritali e dagli effetti realmente conseguiti dagli scoppi delle bombe (1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel r931

l),

pag. 229.


TRIBUKALJ! Sl'ECIALc l'J; R L.\ Dll'ESA DELLO STATO

di Bologn a, T orino e Genova; azioni che, nei disegni d i senza patria, avrebbero dovuto produrre sommosse contro i.J Regime, ma che nell'animo saldo di tutto il popolo italiano trovarono sdegno ed esecrazione pei vili atten tatori. I rubricati commisero i fatti loro addebitati ed accertati con coscienza e volontà, i n piena libertà cli atti, avendo cogniz ione esatta della idoneità dei mezzi adoperati, delle conseguenze e dei delittuosi fini da raggiungere. Solo per Mazzocchi, per q uanto è emerso, non è r·imasto provato il dolo in ord ine al più grave reato d'attentato addebitatogli, potendo ritenersi verosimile l'essere egli stato tratto in inganno dal Facchinetti circa la specifica destinazione del materiale affidatogli, pertanto d a tale imputazione va assolto. Negli al tri fatti accertati per tutti gli imputati in vece il T ri bu nale ravvisa i termini giuridici di tutti i relativi reati a ci ascuno addebitati, ritenendo per Meloni, Bellon i e Delfini l'aggravan te di cui alla p.p. dell'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, loro addebitato. Ri tiene peraltro che, per circostanze soggettive ed oggettive emergenti dall'operato di Enza, Blaha e Sandri, sia il caso di avvalersi per l'Enza della facoltà di cui alla p. p. dell 'art. 6 della legge ultim a citata per lui applicata; per il Sandri e per Ja Blaha di applicare la dim inuzione di cui all'art. 3r I C.P . in ordine ai più gravi reati loro ascritti. Adeguando le condanne all a gravità dei fa tti e alla partecipazione ~1d essi dei responsabili, al fine supremo della difesa dello Stato, ritiene di applicare le seguenti pene: 1) Bovone Domenico : pena di morte mediante fucilaz.ionc nella schiena (art. 285, u o, 81, 305, 111 relazione agli art. 285 e 280 C.P.; 3" cpv., legge 25 .1 1. 1926 n. 2008, in relaz ione ag li art. 1, cpv., stessa legge e 2'' e 3° cpv. C.P.) ; 2) Enz a Carlo: anni 30 cli reclusione (risultanti d al cumulo, ai sensi dell'art. 68 C .P. 1889, di ann i 30 di reclusione per il delitto di cui agli art. 63 C .P. 1889, 2 e 6 legge 25. II .1926, n. 2008, in relazione agli art. 252 C.P. 1889 r R.D. 12.12.1926, n . 2062, e 2 , 3" cpv. C.P.; di anni 6 per il delitto d i cui all'art. 305, i n relazione al 285 C.P . ; e di anni 6 per il delitto di cui al cpv. dell'art. 3 della legge 25. u .1926, n. 2008, in rapporto agli art. I cpv. stessa legge, 2 e 3° cpv., C.P.); 3) Bl aha Margheri ta : anni 30 di reclusione (risultanti dal cumulo, art. 73 e 78 C.P ., di anni 30 per il delitto d i cui agh art. uo, 285, 81, 3II C .P. e <li anni 6 per quello di cui all'art. 305, 'Ìn relazione al 285 C.P.); 4) Sandri Faustino: anni 30 di reclusione (risultanti d al cumulo. art. 73 e 78 C .P, di anni 30 per il de1itto di cui agli art. no, 285, 3n C.P. e cli anni 8 per il delitto d i cui all'art. 305 in relazione al 285 C .P .) ;

TERZ;\ J>.AR1°E :

Sc:slTENZc

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5) Mazzocchi Guido : anni 10 <li l'art. 305, in relazione al 285 C.P. ; 6) Germani Giuseppe : anni IO art. , p.p., legge 25.11.1926, n. 2008, m 3 legge; 120, 252 C .P. 1889; 2 e 3'' cpv.,

l'ROKt::--ZIATE DAI . T.S. D. S.

· d e1·ttto d·1 cui alredus10ne per ·1 I

?i reclu~ionc pe_r il delitto di cui agli 0

rel az10ne agli art. r cpv e 2 stessa C .P.;

7) Meloni Pietro, anni 30 cli reclusione per il delitto di cui sopra come

del Germani aggravato dalla qualifica d i cui allo stesso art. 3; 8) Belloni Ersilio : anni 30 di recl usione (risultanti dal cu_mulo, art. 68 e segg. C.P. 1889, di anni 30 per il d elitto di cui sopra_al ~e]om e ~l Germa~ ni di anni r del falso di cui all' art. 285 C .P. 1889; d1, ann,1 3 per tl reat? cl~ c;i all'art. 435 C .P . applicato perché pit1 ~avor~vole _all'im putato ?nz1che la rubricata legge Crispi 19.7.1894, n. 314 ; d t m esi 3 di arresto per 1 omessa denuncia d 'arm i e munizioni di cui agli art. 16 e 37 legge eh P.S. 1926; di mesi 3 <l'arresto pc! porto abusivo di ~iv? ltella ~1 cu! all'art. 464, _n. ~' C.P. 1889); nonché lire 600 di pena pecuntana per v10laz10nc all e leggi sul!e CC.GG . (art. 9 legge T ributaria 30.12.1923, n . 3279 e art. 24 R.D. 5.3.1926, n. 258); 9) D elfini Luigi: an ni 30 di reclusione (risultan.ti dal cumulo delle singole pene nelle stesse misur~ e òerivazi,oni del Bello_m , men ~ la_ sola pc~~ del falso al Delfini con add.eb1to) nonche, come per 11 Belloni, hre 600 d1 pena pecun1ana. L'estratto della sentenza va affi sso 1n tutti i Comuni del Regno (art. 4 R.D. 12.12.1926, n. 2062). La straniera Blaha, dopo scon tata la pena, va espulsa dal Regno (art. 312 C.P.). . Per tutti i condannati a pene temporanee sono conseguen~c d1 legge: il pagamento in solido delle spes~ pro:e~suali (art. 488 C.P .P.); _11 paga~ento delle spese cli custodia preventiva limitato a coloro fra essi che ~urono arrestati posteriormente al 30.6.~931 (a.re_. 274 . C .P.P.). Pena accessoria per tutti è l'interdizione perpetua dat pubblici uffici (art. 31 C.P. 1889,, 29 ~ .P.). Il Tribunale ritiene sia il caso di ordinare che tutti i co ndannati alla reclusione, anche per la loro pericolosità sociale, siano sottoposti ~lla ~b~rt~ vigilata per anni 10 (art., 200, 215, 228, 229 C .P . ; 32 C.P. 1889 ; d1spos1z10111 analoghe del R.D. 28.5. 1931, n. 601). . . Tutto ,il materiale nonché le som me in sequestro, aven ti attinenza coi delitti consumati, vanno co nfiscati (art. 36 C .P . 1889 e art. 240 C.P.). P.Q. :M.

Leui ed applicati gli art. uo, 81, 285, 305, 280, 435, 65, 73, 78, 2, 29, 2 2 9, 240, IJ , 3r2 C .P.; 63, 68, 285, 120, 252, 4.64, n . 1, C.P. 1889; 3


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'J'R!B CJ NA!.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA L'ARTE :

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2, 3, 6 legge 25.rr.1926, n. 2008; r, 4, 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; r6, 37 legge di P.S. r926; leggi vigenti sulle CC.GG. ; art. 477, 274, 488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito; R.D. 28.5.1931, n. 6or; legge 4.6.1931, n. 674, dichiara: Enza Carlo, Sandri Faustino, Belloni Ersilio, Delfini Luigi, Meloni Pietro, Blaha Margherita, Germani Giuseppe, responsabili dei reati loro ascritti modificati come sopra e Mazzocchi Guido del delitto di cospirazione, assolvendolo per non provata reità da1!'altro addebitatogli, e condanna Enza, Sandri, Belloni, Delfini, Meloni e Blaha a 30 anni ciascuno di reclusione, Germani e Mazzocchi a ro anni ciascuno della stessa pena, Belloni e Dellìni anche a lire 600 ciascuno d i pena pccuniar,i a; tutti alle pene accessorie e conseguenze d i legge e a ro anni ciascuno di libertà vigil ata. Ordina la confisca delle cose in sequestro. Dichiara Bovone Domenico responsabile dei delitti in epigrafe ascrittigli e lo condanna alla pena di morte col mezzo della fucilazione nella schiena. Ordina che un estratto della sentenza sia affisso in tutti i Comuni del Regno.

Roma, 15.6.1932 - Anno X.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE

L'anno 1932, il giorno 17 giugno, in Roma e nel Forte Bravetta, località espressamente designata dall'Autorità Militare. A seguito dell'ordine impartito dal Comandante del Corpo d'Armata territoriale cJ.i Roma, n. 13275, in data 16.6.1932, per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, pronunciata il r5 giugno corrente, e con la quale Bovone Domenico fu Vincenzo, nato il 13.12.1903 a Bosco Marengo, domiciliato a Genova, fu condannato alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, siccome responsabile dei reati di cui all'art. 285 C .P ., per avere commesso in Bologna, Torino e Genova fatti diretti a portare 1a devastazione e la strage ed altri reati minori.

SE NTENZE N.

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PRONUNZI ATE DAL 1'.S.D.S.

Si dà atto: --, che è presente sotto le armi, disposto m quadrato, il CC.NN. dell'Urbe, designato all'esecuzione;

112°

btg.

-

che sono presenti, inoltre: il Rev. Padre Paolo Mattci, domiciliato a Roma, cappellano della rr2'' Legione M.V.S.N .; il dottor Cigala Emanuele, Centurione medico della 112" Legione M.V.S.N. ; R~berto, adnonché il Maggiore dei RR.CC. Marino Cav. detto all'Ufficio di Po!,izia Giudiziaria presso il Tribunal e Speoalc per la Difesa dello Stato.

Uft

Il condannato è stato tradotto dalla forza pubblica nel luogo designato per la esecuzione. . . , Quindi, in luogo appartato e senza la presenza d1 altre persone, st _e apprestato al condannato il Rev.mo Padre Mattei e gli ha offerto l'ass1stenza reli <.riosa, che il condannato ha accettato. Colloc~to poi il Bovone di fronte al quadrato della milizia mobilitata, l'ufficiale più elevato in grado, Console Giua Comm. Armando, ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Il Bovone è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con le spalle rivolte alla truppa e con le modal:ità richieste dal regolamento sul servizio territoriale. Il d rappello di 12 uomini, comandato per l'esecuzione, si è avvicinato in silenzio su due righe, arrestandosi a sei passi dal condannato. L'ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore 5,16 antimeridiane. La morte, immediata, è stat-a accertata dall' ufficiale medico sopra indicato, dopo di che si è ordinato ii seepellimento d~l ca~avere._ Si dà atto che l'esecuzione non e stata pubblica , a1 sensi dell'art. 4 del R.D. r2.r2.r926, n. 2062. Al presente verbale sono allegati i documenti elencati in calce. Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, All'originale seguono le firme.

p. c. c. Roma, 18.6.1932 - X. Il Cancelliere Capo

A. 42. -

u.s.

FERRAZZOLI


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932 , n. r403, 25.9.1934, n . 15u, e 15.2.1937, n. 77:

TERZA PARTE:

SENTENZE N .

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PROÌ' UNZIATE DAL T .S.D.S.

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La Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, con sentenza pron~n~iata il 23 ..2.195?, ass?lve <'. per non aver commesso il fatto» Germaru Gmseppe dai reati per 1 quali venne condannato; dal T.S.D.S. con sentenza del 15.6.1932.

Delfini, detenuto dal 2.3.1931, avrebbe dovuto essere scarcerato dalJo Stabilimento Penale di Civitavecchia, il 2.3.1950. Trasferito, in data 4.7-1939, allo Stabilimento Penale di Civitavecchia e successivamente alla Casa Penale di S. Gimignano, Delfini venne libe~ rato, nel mese di agosto del 1945 dai partigiani, stabilendo la propria residenza a Grosseto. Con declaratoria emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma 1'8.7. r950 viene dichiarata cessata, per intervenuta amnistia (art. r del D.L.L. 17.11.1945, n. 719), l'esecuzione della condanna a 30 anni di reclusione e della pena pecuniaria di lire 600 nonché le pene accessorie.

Meloni: a seguito di istanza di grazia inoltrata dal Meloni viene concesso, con decreto di grazia del 22.12.1932, il condono condizionale d:lla residua pena ,d a espiare, e pertanto viene scarcerato dalla Casa Speciale Penale di Tur,i, il 23.12.1932. Detenuto dal 6.2.1931 al 23.12.1932. Pena espiata: anni r, mesi 10 e giorni 17. Con declaratoria emessa dal T ribunale Militare Territoriale di Roma il 18.10.1950, viene concesso il. beneficio dell'amnistia di cui al D .L.L. 17.n.r945, n. 719.

Belloni, detenuto dal 6.2.1931, avrebbe dovuto essere scarcerato il 6.2.1950. Dagli atti processuali risulta che il Belloni venne trasferi to, in data 11.11.1939, dalla Casa di Reclusione di Turi al Manicomio 0oiudizi ario di Pianosa. Dimesso dal manicomio viene tradotto nella Casa Penale di Saluzzo. Nel gennaio del 1945 i partigiani fanno evadere il Belloni dalla suddetta Casa Penale. Il Belloni muore per <e broncopatia cronica >i il 19.7.1978.

Mazzocchi: a seouito di istanza di grazia inoltrata dal Mazzocchi viene 0 concesso, con decreto di o-razia del 29.12.1932, il condono condizion ale della residua pena da espiare pertanto viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 31.12.1932. Detenuto dal 13.10.1931 al 31.12.1932. Pena espiata: anni r , mesi 2 e giorni 18. Con declaratoria emessa dal Tr,ibunale Militare Territoriale di Roma il 18.8.1948, viene concesso il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945, n. 71 9·

Sandri, detenuto dal 1°.12.1931, avrebbe dovuto essere scarcerato il 1".12.1949 dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia, ove venne trasferito, in data 21.5.1943, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia. Da una comunicazione pervenuta ,dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Balzola (Alessandria), risulta che il Sandri venne scarcerato il 27-4-1945, ed è deceduto a Venezia il 5.5.1972. Germani : a seguito di istanza di grazia inoltrata dal Germani viene concesso, con decreto di grazia del 16.1.1933, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla Casa Penale di Alessandria il 18.1.1933. Detenuto dal 28.2.193r al 18.1.1933. Pena espiata: anni 1, mesi IO e giorni 2 . RiabiJ.itato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il

10.5.1938. In data 19.3.1955 il Germani inoltra istanza per il giudizio special e di revisione previsto dal D.L.L. 5.10.1944, n. 316.

t

Blaha : a seguito di istanza di grazia inoltrata dalla Blaha viene concesso, con decreto di grazia del 22.12.1932, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerata dalla Casa Penale di Trani, il 24-12.1932. Detenuta dal 5.9.1931 al 24.12.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 3 e giorni 19. Enza: non può usufruire dei benefici cli clemenza ostandovi i precedenti penali. In data 21.5.1943 v.iene trasferito dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia alla Casa Penale di Castelfranco Emilia. L'Enza, detenuto dal 7.9.1931, avrebbe dovuto essere scarcerato il 7.9.1961. Daoli atti processuali e dall'esito degli accertamenti effettuati presso il Comun~ di Genova e il competente Comando dei Carabinieri, non è stato possibile accertare la data di scarcerazione dell'Enza e in quale località abbia stabilito la propria residenza negli anni successivi al r945.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZ:\ P,\RT E :

SENTENZE :-J .

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PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.

661

Per le azioni terroristiche effettuate o programmate w varie località italiane la Commissione Istruttoria ha emesso, in data 25.7 .r9p , la sentenza n . roo e, in data 25.4.1932, la senten.za n. 6r.

dere nei suoi confronti essendo estinti i reati addebitatigli per morte del reo (art. 150 C.P.).

Con la sentenza n. roo del 25.7.r93r, la Commissione Istruttoria ha dichiarato:

I reati addebitati ai latitanti Bibbi Gino, Cianca Alberto, Di Stefano Mario, Lussu Emilio, Pacciardi Randolfo e Tarchiani Alberto vennero dichiarati estinti, per amnistia, dal Giudice Istruttore di Roma, con sentenza del 3.3.1953.

a) di non doversi procedere, per non aver commesso i fatti loro addebitati, nei confronti d( - Cesaretti Vincenzo, nato il 18. T.<U877 a Velletri (Roma), commerciante, detenuto dal 6.3.1931 al 17-6. 193 r; - Frigerio Giovanni, nato il 19.5.1900 a Pusiano (Como), guardiafìli, detenuto dal u.3.1931 al r7.6.r93r;

Con la sentenza n. 6r del 25-4-1932 la Commissione Istruttoria ha dichiarato :

a) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, nei conb) di non doversi procedere, perché

fatti da loro commessi non

costituiscono reato, nei confronti di: - Dell'Armi Mario, nato il 3.1. r902 a Roma, cameriere, detenuto dal 3.3. 193r al 25.7.1931;

fronti di: - Lombardo Giovanni, nato a Frugarolo (Alessandria) ii 10.3.1903, ingegnere navale;

- Pasca Pietro, nato il 26.r.r908 a Nesso (Como), contadino, detenuto dall'8.3.r93r al 17.6.1931; - Poletti Federico, nato il 29.7.1906 a Cassago Brianza (Como), muratore, detenuto dal 26-4-r931 al r7.6.r93r;

c) la sospensione del procedimento penale nei confronti di: -

Bibbi Gino, nato il 5.2.1899 a Carrara, studente universitario;

-

Cianca Alberto, nato il r".rr.1884 a Roma, pubblicista;

-

D i Stefano Mario, nato il 25.9.1899 a Roma, tipografo;

-

Lussu Emilio, nato il 4. r2.r890 ad Armungia (Cagliari), avvocato ;

avvocato;

Pacciardi Ranclolfo , nato il 1°.r.1899 a Gavorrano (Grosseto),

-

Rosselli Carlo, nato il 16.u. 1897 a Roma;

-

Tarchiani Alberto, nato il 1°.II .r885 a Roma.

Per Rosselli Carlo, ucciso in Francia nel giugno del 1937, la Commissione Istruttoria dichiara, con sentenza del 12.2.1938, di non doversi proce-

-

Baradel Aldo, nato il 22. r2.1907 a Venezia, spedizioniere;

-

Ammirati Giuseppe, n ato il 29.3.1900 a Genova, dentista;

b) di non doversi procedere, per insuffìcienza di prove, nei confronti di : __, Bovone Margherita, nata il 15-4-1907 a Bosco Marengo (Alessandria), casalinga; -

Pellarini Alessandro, nato il 30-3.1898 a Genova, spedizioniere;

-

Balduini Isabella, nata il 18.5.1905 a Salta (Argentina), modista;

-

Bole Luigi, nato il 29.6.1873 a T rieste, esercente;

- Saurin Ignazio, nato -il 17-8.1886 a Santa Lucia di Tolmino (Gorizia), bracciante; -

Jan Giuseppe, nato il rG.r.1862 a Slappe di Idria (Gorizia), oste;

- Laharnar Lodovico, nato il 20.8.1912 a Prapano del Monte (Jugoslavia), bracciante; - Vocrr, b ic Carlo , nato il 23.10.1889 . a Monte San Vito (Jugoslavia), proprietario terriero; __, Pansini Giovanni , nato il 5.2.1889 a Molfetta (Bari), impiegato privato.


TR1BU1'AI.E SPECI ALE PER LA Dl!'ESA DELl.0 Sl'ATO

Bovone Margherita, detenuta dal 5.9.r931, e Pansini Giovanni, detenuto dal 26.10.1931, vengono scarcerati il 25.4.r932. T~tti. gli altri vennero scarcerati - su conforme richiesta del P.M. _ dal Gmd1ce Istruttore, con ordinanza n . r4 del r8. 1. 1932.

TERZA PARTE:

SENTENZE >I .

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PRO>IUNZIATF. DAL T.S.D.S.

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SENTENZA N. 51

Reg. Gen. n. 377 / 1932

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente : Cristini Guido, Luogotenente Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore : L anari Piero;

La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, con la sopracitata sentenza, l'accusa nei confronti dei latitanti: _ ciante;

Kogoj Pietro, nato il 7. 7- r908 a Monte San Vito (Jugoslavia), brac-

. - Rijavec Stefano, nato il 24 .r2.1908 a Monte San Vito (Jugoslavia), bracc1an te; -

Piana Gaetano, nato il 26.7.r9rr a Oneglia (Imperia), studente;

-

Gioppi G iobbe, nato il 28 .r.1902 a Feltre (Belluno), ingegnere ;

-

Musso Arcangelo, nato il r5.u.r883 a Oneglia (Imperia), negoziante;

_ ciante;

Sillani Alessandro, nato il 18.I.1899 a Coll escipoli (Terni), brac-

-

Gessi Giacomo, nato il 9. T0.1890 ad Alfonsine (Ravenna).

Nei c~nfronti di N.ius.so Arcangelo, deceduto a Barcellona (Spagna) il 18.7.1934, ti T.S.D.S. d1ch'. ara, ~on sen~en~a del 2.r2.r936, estinti, per morte del reo (art. 150 C.P.), 1 reati addeb1tat1 al Musso.

Il Giudice Istruttore del Tribun ale di Roma dichiara, con sentenza del 3.3.r953 : a) di non doversi procedere, per morte del reo nei confronti di Si ll ani Alessandro· '

'

b) di non doversi procedere, essendo i reati est1nt1 per ammstla, nei confronti di Kogo j Pietro, Rijavec Stefano , Piana Gaetano, Gioppi Giobbe e Gessi Giacomo.

Giudici : Cau Lussorio, Piroli Alberto, Ramba!di Giuseppe, Torelli Vincenzo, Oliveti Tvo, Consol i dell a M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SE NT EN ZA

nel procedimento penale contro : Sbardellotto Angelo Pellegrino, nato il 1".8.1907 a Mel (Belluno), muratore, tratto in arresto nel pomeriggio del 4.6.1932. I MPUTATO

r) dei delitti di cui agli art. 305 e 280 C.P. per avere, previa associazione con altri individui - da lui nominati e residenti in Parigi, Bruxelles e Londra ~ ed al fine di compiere l'uccisione del Capo del Governo Italiano S.E. Benito Mussolini, con determinati mezzi idonei (2 bombe cd una rivoltella carica a 7 colpi), r ipetute volte attentato in Roma all a vita del medesimo nei giorni 28.ro.r93r, r"-4-1932 e 2-3 - 4 giugno 1932;

2) di falso in passaporto ai sensi dell'art. 482, ,in relazione all'art. 477 C.P., e del quale passaporto fece uso nei tempi sopra specificati. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parol'a col suo difensore. Premesso che con Decreto Presidenziale del 10.6.1932, in seguito ad atto d'accusa di pari data, fu fissata l'odierna udienza per la discussiione, mediante citazione diretta, della causa penale a carico di Sbardellotto Angelo, imputato come in rubrica. Che dalla lettura ·degli atti e della giudiziale, costante, univoca confessione dell'accusato, è emerso dal pubblico dibattimento quanto segue. Nel decorso anno, gualche giorno dopo la condanna alla pena capitale di Michele Schirru (r) per attentato alla vita del nostro amato Capo del Go(1) Vedi « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1931 », pag. 767.


TR!Bt:K.\LE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

verno, lo Sbardellotto, rivedutosi a Bruxelles col compagno di fede anarchico Cantarelli Vittorio - che aveva conosciuto in Liegi n el 1929 -, ncl1'accettare la proposta di costui , d i distribuire cartoline raffiguranti lo Schirru nella nominata città di Liegi, comunicò al Cantarelli che egli aveva pure sempre avuto in mente <li venire in Italia per compiere un atto simile a quello dello Schirru, ma che la mancanza di mezzi gh era stata d'ostacolo a concretizzarlo. Il Cantarelli gli disse che avrebbe potuto lui presentarlo a persona disposta a sovvenzionarlo e che a tal scopo egli avrebbe scritto quanto prima di ritornare a Bruxelles per fargliela conoscere. Infatti, nell'agosto 1931, in seguito a chiamata del Cantarelli, lo Sbardellotto tornò a Bruxelles, dove fu presentato all'anarchico Recchioni Emilio, sedicente Nemo, residente in Londra, il quale, dopo essersi assicurato che il nuovo conosciuto era veramente deciso a scendere in Italia per compiere l'agognato attentato, si offrì di ,d argli tutti i mezzi necessari per effettuarlo il 28 ottobre successivo, in occasione della festa per l'anniversario della « Marcia su Roma », invitandolo a trovarsi, per tale scopo, nel mattino del 2r dello stesso mese in Parigi dove lo avrebbe atteso alla Gare du Nord. Avvenuto l'incontro nel tempo e luogo prefissati, il Recchioni istruì lo Sbardellotto circa il modo con cui avrebhe dovuto comportarsi, dandogli appuntamento per il giorno 24, successivo alle ore 21 alla Gare de l'Est, ove avrebbe avuto in consegna tutto il necessario per vitto e viagoio cd i mezzi • ]' I:> per compiere attentato. Alla ·detta stazione, nell'ora stabilita, lo Sbarddlotto si incontrò col Recchioni, il quale era in compagnia d'un in<lividuo alto, di corporatura media, leggermente calvo alte tempie, capelli br,izzolati e ondul ati, dell'età apparente <la 35 a 36 anni, miope che portava occhiali a stanghetta. Il detto individuo, che consegnò ad esso Sbardcllotto una valigetta contenente un falso passaporto svizzero al nome di Galvi ni Angelo, una rivoltella con 7 colpi e due bombe cariche di alto esplosivo, era uno della concentrazione an~i fascista, avendo l'imputato appreso ciò dallo stesso Cantarelli, allorché costui nel dare avviso dell'an data del compagno a Parigi, aveva indirizzato la lettera al Faubourg 102 Saint Denis, che, come è noto, è il recapito della famigerata concentrazion e, premettendo a tale indirizzo il nome di Bernascon i Giovanni. Questo nome era, evidentemen te, convenzionale come dichiarò lo stesso Sbardellotto, dopo d'avere ripetutamente, in istruttoria ed in udienza pubblica, riconosciuto nella fotografia, a 3 pose ,di Alberto Tarchiani , la persona che gli aveva consegnato la valigetta col contenuto sopra specificato, e che s'era subito allontanato lasciando al Recchioni la cura d'istruirlo su l funzionamento dell e due bombe , - che erano sia ad accensione, sia a strofinamento con esplosione dopo secondi - , e di consegn argli infine 2.000 lire ed ottocento franchi francesi per le spese necessarie.

4

TERZA P,\RTE: SENTEKZE N.

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E

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PROKli1'ZIIITE DIIL T.S.D.S .

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Sicché si può affermare, senza possibilit~ ?'~rrore, che _I~ ~b~rdellotto ebbe dalla concentrazione antifascista in Pan gi, i ~ ezz1 . n:1C1d1a_h e pcc~niari, che sino allora gli erano mancati per consegwre gli mfami attentati. Infatti, la mattina del 28.ro.r93r lo Sbardellotto, dopo aver varcato l_a frontiera col nome <li Galvini Angelo, risultante ,d al falso passaporto, e_ dimorato col tal nome in più città, compresa Civitavecchia, che fu l'ult.1ma sua tappa, giunse a Roma e, avendo appreso dalla lettura del . « Messag~ crero » le diverse cerimonie che si sarebbero svolte durante la g10rnata, s1 ~ se in giro per trovarsi ·nelle designate località ove doveva recarsi il Capo del Governo. Ma sfuggitagli ogni occasione e rimanendogli s_ol? qu~lla in cui il_Duce avrebbe parlato, alle ore 19,30, ai fascisti _radunati _ m P1~zza Venezia per acclamarlo, si fermò in un punto adatto d1 d etta piazza, m attesa che S.E. Mussolini si affacciasse al balcone, per colpirlo con una delle bombe che aveva sempre portato con sé. . _. _ . . _ Però con la distesa dei cordoni di m1lit1 che respinsero la folla di cm egli face~a parte, venne a mano _a mano spost~to indie~o, di maniera che in ,un dato punto venne a trovarsi verso la meta della p1attaf_o r~~ c~ntra_le, di fronte al portone del palazzo del governo, senza la. poss1b11,1ta di_ spmgersi in avanti, e quando il si mostrò alla folla delirante d ~n~s1asmo; non poté, per la fortuna d Italia, effettuare lo scellerato f_)r~pos1t~, ~erche la involontaria ,distanza in cui si era venuto a trovare gh 1mpedi d1 raggiungere lo scopo. . . . Perciò la sera stessa partì da Roma per mcontrars1, m Bruxell~s, col _Cantarelli, r iferirgli la vicenda del viaggio in Italia e domandargli a ch1 dovesse riconsegnare i micidiali ordigni. . Il Cantarelli lo indirizzò a Parigi , d icendogli che all~ stazione avr_cbbe trovato in seouito a suo aVYiso, lo stesso indiv1duo che glieli aveva dati nel partire' e al quale soltanto avrebbe dovuto r~c~nse~narli. Lo Sbardc!)otto così fece e tornando a Lieo-i, ,d ette sempre notizia eh sé al Cantarelli , rimanendo aÌ soldo della criminale concentrazione per tramite di costui e del Recchioni ; il quale, all a metà di marzo, lo richian:ò a Parigi : gli parlò del progettato viaggio del Capo del Governo a Tonno, come d1 una favorevole occasione per 1'attentato. Ma non essendosi verificato il v:iaggio, per ritentare i 'infame im presa si pen sò alla ricorrenza del « Natal_e di Roma». Scn_~nché_ lo Sbar_dcllotto affacciò l'opportunità di operare pnma, p~re~dogh p1u facile fare 11 col po in tempo ordinario, che in ricorrenze patnott1che. Pe~ciò, ricevuti dal Tarchiani il passaporto fals?, I~ rivoltella,. le ~edc~ sime bombe e 2.500 franchi francesi tornò il 1'' apnlc rn Ro.ma; ~1 reco nei luoghi dove riteneva di poter incontrare l'auto~obil_e pres1denz~ale, come nei pressi del Senato, della Ca~era de~ Deputati e Piazza _venez1a, ma accortosi che la vigilanza 1n quei luoghi e nella suddetta piazza era troppo

pu~e


666

TRIBUNALE SPECIALI; PER LA DIFESA DELLO STATO

stretta ed entrato in sospetto d'essere già stato notato da qualche agente, disperò di poter effettruare il suo malvagio propasito e trovò prudente <li ripartire la medesima sera, per riconsegnare come fece, nella stessa maniera della prima volta, le bombe al Tarchiani nella stazione di Parigi, con l'intesa di aspettare più propizia occasione. Questa parve presentarsi con le solenni cerimonie per il trasporto delle ceneri di Anita Garibaldi da Genova a Roma e con la inaugurazione del monumento alla predetta Eroina sul colle Gianicolense. Per questo lo Sbar<lellotto fu richiamato a Parigi donde ripartì per Roma, dopo avere ricevuto questa volta dal· Recchioni le stesse due bombe, la rivoltella, il falso passaparto ed altresì 2 .500 franchi. Giunto a Roma il 1° giugno, studiò i luoghi ove le cerimonie sarebbero state fatte con la presenza del Capo del Governo; la mattina seguente si recò alla stazione ferroviaria nell'ora indicata per l'arrivo delle spoglie mortaJ,i cli Anita Garibaldi e scelse il punto più adatto, sia per non essere notato, sia per raggiungere sicuramente, ma non riuscì a scorgere la persona del Capo del Governo, né la sua automobile, tanto che pensò che il Duce non avesse preso parte al corteo. Corse perciò al Gianicolo con la speranza di patervi entrare e colpire sicuramente lì la Sacra Persona da lui ricercata, ma, essendogli stato impedito l'accesso, si appostò prima al cancello vicino alla fontana Paola e poi all'altro presso porta S. Pancrazio, aspettando con pervicace costanza sinché il Gianicolo non rimase completamente vuoto. Il giorno successivo fu da lui occupato con appostamenti nelle vie m cui era passibile il passaggio del Duce in automobile. Ed il giorno 4 giugno, :in occasione della presenza del Duce sul Gianicolo per l'inaugurazione del monumento alla eroica compagna delle gesta di Giuseppe Garibaldi, lo Sbardellotto, come ha confessato, ripeté gli appuntamenti del giorno 2 , senza poter raggiungere lo scopo per provvidenziale intervento . In breve, lì, dove il sacro suolo fu bagnato {lai sangue degli eroici volontari della Repubblica Romana, lo Sbardellotto, in esecuzione cli un indegno mandato ricevuto da rinnegati italiani, avrebbe dovuto fare scempi~ del corpa di Chi, oggi, sta irrobustendo l'unità nazionale di spirito e di sensibilità. Considerato che la confessione dello Sbardellotto ha pieno valore <li prove, poiché è esattamente corrispondente alle circostanze di fatto, assodate in udienza con le attestazioni degli agenti cli P.S., che nelle prime ore pcmeridiane del 4 giugno corrente lo sorpresero in atteggiamento sospetto, in Piazza Venez,ia, in una delle cantonate del Corso Umberto e lo trassero in arresto, dopo aver constatato nella perquisizione sulla di lui persona il pcssesso del falso passaporto svizzero a nome di Angelo Galvini, cli sicura fabbrica antifascista, della pistola automatica carica a 7 colpi pronta allo sparo nascosta nella tasca destra interna della giacca e di due bombe, l'una a

TERZA PARTE:

SENTENZE N.

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PRONUNZIATE D.\L T.S.D.S .

fiaschetta rinvenuta nell'altra tasca interna a sinistra e la. seconda a ~orma di panciera sostenuta da una speciale bretella tra ,i~ p~ci~tto e la c~ntur~1 dei pantaloni, toltigli in presenza d~l ~enente. ~uc.ci Vit~ono_e del V1~ebno-adiere Garzia Ubaldo, appartenenti ai Carabuucn Reah e d?po la d1chia~azione spantanea ed immediata di tr?varsi ess~ Sbar~ellotto i~ quel punto della piazza suddetta, per attei:ider~ 11 passaggio clell automobile del Capo del Governo ed attentare alla vita di Lm. Considerato che la idoneità dei tremendi or·digni <li morte per conseo-uire l'esecranda scopo è stata accertata con l'esperimento fatto nel p~rco locale laboratorio della Direzione di Artiglieria dal perito Tenente N igra Dottor Carlo, il quale, sotto la santità del giuramento, in udienza, ha confermato il suo giudizio, ripeten~o che la bom~a· a ?aschetta ~onteneva esp!osivo di alta potenzialità, probabilmente esplosivo tipo chcddite e_col: e~eLtO mici<liale superiore ad una regolamentare bomba SIPE e wn. raggio d1 az10n~ di circa 50 metri; e l'altra bomba, più grande, co~tene~a cu .ca 300 gram~i di esplosivo d,i alta patenzialità, pr~babilmente tipo dmam1te, con raggio d'azione micidiale di circa roo metn. Considerato che da tutto quanto si è fin qui esposto risulta, oltre la prova dei reati di cospirazione, mediante ~ssociazionc e di falso, anche quella ,del reato principale di attentato alla vit~ del. Capo. dc~ ?averno, per la evidente esistenza di atti materiali di esecuzione mcommoat1 dallo Sbardellotto, i quali, in ragione delle diverse ci:costanze. sopra narr~te, son~ univocamente corrispondenti alla sua volontà .di cons~gmre con ogm sfar~? 11 fine delittuoso propostosi, anche se non lo a?bia raggmnto, non essendo cio nece~sario per il disposto dell'art. 280 C.P., 11 quale soltanto un altro elemento nchiede per la sussistenza del reato, e cioè la idon~i,tà_ dei m~z~i\la quale, nella fattispecie, è stata pienamente accertata, come_pm mn'.m~1 si e detto .. Considerato che non è il caso ,cli accogliere le nchieste della difesa e perché, per una parte esse sono sprovviste d'ogni principio di prova .legale e, per J'altra, si oppone la riflessione ~he gli _atti dello Sbardellotto biso~na ritenerli diretti anche contro la propna Nazwne_, oltre che contro Chi la . . guida e la protegge. Considerato che, giudicato lo Sbardellotto pienamente responsabile dei delitti ascrittigli, il Collegio, i,n applicazione d~ll 'art. 2~0 ~.P., deve p1:onunciare in suo confronto la pena di morte mediante fuc1laz10ne nella schiena, ordinando ai sensi e per gl,i effetti giu_ridici di cui agli art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062 e 3 legge 4.6.1931 , n. 674, che un estratto della presente senten~a sia affissa in tutti i Comuni del Regno.

del

P. Q. l\.f.

Visti ed applicati gli art. 280, 305, 477, 482, 17, 21 C.P.c., 3 legge n · 2062,; dichiara Sbardellotto Angelo 1 2 · I2 · I9 ..,6 - ,

4· 6.r93r, n. 674, 4 R ·D ·


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TRIBU;,,J;\LE SPECIALE Pf;R L A DIFESA DELLO STATO

TE RZA PARTE:

colpevole dei delitti ascritti e lo, condanna alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, ordinando che un estratto deJla sentenza sia affisso in tutti i Comuni del Regno. Roma, 16.6.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente

e

dei Giudici.

TRIBUNALE SPECTALE PER LA DIFESA DELLO STATO

VERBALE Dr ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DT MORTE

L'anno 1932, ii giorno 17 giugno, in Roma e nel Forte Bravetta, località espressamente designata dall'Autorità Militare. A seguito clell'or-dine impartito dal Comandante del Corpo d'Armata territoriale cli Roma, n. 134 T.S. in data 16.6.1932, per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, pronunciata il 16 giugno corrente, e con la quale Sbardellotto. Angelo Peliegr-ino, di Luigi, nato il 1°.8.1907 a Mel (Belluno), ivi <lomiciliato, fu condannato all a pena di morte mediante fucilazione alla schiena, siccome responsabile dei delitti preveduti dagli art. 305 e 280 C.P., per avere con altri attentato alla vita di S.E. il Capo del Governo e di falso passaporto. Si dà atto : - che è presente sotto le armi, disposto CC.NN. dell'Urbe, designato alla esecuzione. Si dà atto : -

111

quadrato, i[

n 2°

btg.

che sono presenti, inoltre : il Rev.mo Padre Paolo Mattei , domiciliato a Roma, cappelhmo deila 112" Legione M.V.S.N.; il dottor Cigala Emanuele, Centurione medico della r12" Legione M.V.S.N.; nonché ·il Maggiore dei RR.CC. Marino Cav. Uff. Roberto, addetto all'Ufficio cli Polizia Giudiziaria di questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il condannato è stato tradotto dalla forza pubbl1ca nel luogo design ato per la esecuzione. Quindi, in luogo appartato e senza la presenza di altre persone, si è appressato al condannato il Rev.rno Padre Mattei che ripetute volte gli ha offerto l'assistenza religiosa, assistenza che ostinatamente è stata rifiutata.

SE;,,JTE NZE '.'<.

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E 5I

PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Collocato poi lo Sbar<lellotto di fronte al quadrato della milizia mobilitata, l'ufficiale più elevato in grado, Console Giua Comm. Armando, ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Il condannato Sbardellotto è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con le spalle rivolte a11a truppa e con le modalità richieste dal regolamento sul servizio territoriale. Il drappello di 12 uomini, comandato per l'esecuzione, si è avvicinato in silenzio su. due righe, arrestandosi a sei passi dal condannato. L'ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore 5,45 antimeridiane. La morte, immediata, è stata accertata -dall'ufficiale medico, dopo di che si è ordinato il seppellimento del cadavere. Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062. Al presente verbale sono allegati i documenti. elencati in calce. Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto. All'originale seguono le firme.

p. c. c. Roma, 18.6.1932 - X.

Il C.mcelliere Capo A.

FERRAZZOLI


<<

B >>

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI CHE FECERO L'APOLOGIA DEI REATI COMMESSI DA SCHIRRU MICHELE, BOVONE DOMENICO E SBARDELLOTTO ANGELO


Rcg. Gen. n. 45/1931

SENTENZA N. 34

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta <la: Pres;dente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurr i Giacomo ;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.:'.\.;

ha pronunciato la seguente SE '.'JTENZA

nel procedimento penale contro : Masi a Nicolò, nato il 13.2.1890 a Putifigari (Sassari ), bracciante.

IMP U TATO

Del reato previsto dall'art. 3, cpv., deila legge 25. r 1. 1926, n. 2008, in relazione all'art. 303, cpv., C.P. vigente per avere , in Roma, il 6.2.1931. fatto l'apologia del delitto commesso dall'anarchico Schirru.

I l\' CA.MERI\ DI CO~ST Gl.10

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.\.t che richiede questa Commissione Istruttoria perché dichi ari non doversi procedere con.tra .Masia Nicolò per insufficie nza di prove. 43. •

u.s.


TR!BUNt\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STt\TO

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto segue.

TF.RZA P:\RTE:

SE>ITE1'ZE EMESSE PER t\1'01.0GIA DI REATO

SENTENZA N. 98

Reg. Gen. n. 404 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa

L'Ufficio di Commissariato di P.S. di Sant'Eustacbio in Roma, con rapporto in data 6.2.1931, denunziava Masia Nicolò perché, transitando in Roma per Via Marna e Piazza Farnese, aveva fatto l'apologia dei reati commessi qualche giorno prima dall'anarchico Schirru, gridando: << Viva la Sardegna! Viva Michele Schirru ! >). Dalla compiuta istruttoria è risultato che l'accusa contro il Masia è fondata unicamente sulle dichiarazioni del teste Bianchini Publio, il quale ha deposto d'aver sentito il Masia gridare non solo « Viva la Sardegna! )) , ma anche « Viva Michele Schirru ! >). Invece la guardia di P.S. Chicca, il carabiniere Ca lderaro ed il teste Caprone che si trovava proprio in Piazza Farnese, e che additò il Masia al carabiniere, hanno dichiarato di non aver sentito pronunziare altra espressione oltre a quella di « Viva la Sardegna ! ». In base a queste risultanze, e tenuto conto che dal rapporto informativo dell'Arma, al foglio 10 e seguenti, risulta che il Masia è di buoni precedenti morali e politici, e che ha servito nel Corpo delle guardie di P .S. raggiungendo il grado d i sottufficiale, si ha motivo di dubitare della sua colpevolezza in ordine al reato attribuitogli , e perciò deve essere assolto per insufficienza di prove. E poiché egli trovasi a piede libero, non è il caso di provvedere ad altro.

P. Q. ~i.

Visti gli art. 378 C.P .P . e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiara chiusa l'istruttoria e non doversi procedere contro Masia Nicolò in ordine al reato a lui ascritto per insuffi. cienza di prove.

dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V .S.N ·; ha pronunciato la seguente SENTEKZA

nel procedimento penale contro : Cristofoli Massimiliano, nato il 5.2.1885 ac.l Arquà Polesine (Rovigo), detenuto dal 16.6.1932 al 22.7.1932.

IMPUTATO

Del reato previsto dall 'art. 303_, cpv., C.P., per. avere, il ,16.6.19?2, in Agro del Comune di Bosa:o (R~v1go), fatto pubblicamente 1 apol~gta fel reato di attentato alla vita d1 S.E. 1l Capo del Governo con le parole . « Non l'hanno ancora accoppato : avret avuto tanto piacere se l'avessero ammazzato>) .

Omissis

Roma, r6.2.1932 - Anno X.

Seguono le firm e del Presidente e <lei Giudici.

P. Q . .M.

Visti gli arL 395.- 378 C.~.P .c.; 2 R.D_. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara d1 non doversi procedere contro Cristofoli per insufficienza di prove. Ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 22.7. r932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRtll UNALl;

SPECIAL.E PER LA DIFESA DE°Ll,0 STATO

Rcg. Gen. n. 427 /1932

SENTENZA N. 112

La Commissione ìstruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa del]o Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo >· Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro : Morelìo Italo, nato il 30.7.1888 a Genova, marittimo, detenuto dal

12.6.1932 al 31.8.1932.

11\{PUT ,\TO

Del delitto previsto e punito dall'art. 303, cpv., C.P . per avere in Ge~1ova, _contrada Doria, nella c~sa colonica in Via Rosata Superiore n. 9, 11 7 grngno u.s. fatto l'apologia del reato di attentato alla vita di S.E. il Capo del ~overn? :on le par_ole: e< Mi sembra che con questi attentati a non colpirlo mai sia una stona: io mi sentirei di ammazzarlo: ma vedrà che . una vol~a ~ l'altra l'ammazzeranno davvero perché la popolazione ne ha 1 c . .. pienr ». IN C.'\MER!\ DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e ia requisitoria del P.M. che chiede si dichi ari non_ d?versi procedere contro Morello Italo perché il fatto a lui ascritto non costitmsce reato, ordinando la scarcerazione del medesimo se non detenuto per altra causa. IN FATTO ED I N DIRITTO

risulta quanto segue. , La ~·, Qu_est~r? ~i Genova, con r~pporto in data 27.6.1932, denunziav~ ali Autorita Gmd1z1ana del luogo che il Caposquadra della M.V.S.N . Maun

TERZA

PARTE:

SENTEKZE EMESSE PER 1\POLOGIA

l)f

REATO

J<rino, controllore presso l'Agenzia degli Autobus Municipali, il giorno 13 giugno. u.s. si erano presentato in Q~estura ed aveva riferito. che _la .sera del 7 gmgno verso le ore 20, mentre s1 trovava nella casa colomca eh Ciolfo Oreste, un nipote di costui a nome Morello Italo, commentando l'attentato commesso dall'anarchico Sbardellotto contro S.E. il Capo del Governo, aveva pronunziato in sua presenza le seguenti parole: « Mi sembra che con questi attentati a non colpirlo mai sia una storia: io mi sentirei di ammazzarlo; ma vedrà che una volta o l'altra l'ammazzeranno davvero perché la popolazione ne ha i c ... pieni ». Che in seo-uito a tale denuncia del Mauri si era proceduto all'arresto . del b Morello, i l quale, sottoposto ad interrogatorio, negava di avere pronunziato le parole che gli attribuiva il Mauri, ed affermava che costui lo accusava per rancori personali, in quanto che egli era stato sfrattato dalla casa da suo zio Ciolfo Oreste. L 'Autorità Giudiziaria ordinaria, ricevuto il rapporto, lo trasmetteva, dopo l'interrogatorio dell'imputato, a questo Tribunale Speciale per competenza. Si procedeva quindi contro il Morello con mandato di cattura per il delitto di apologia ai sensi dell'art. 303, cpv., C.P.. Le risultanze dell'istruttoria sono le seguenti. Il Morello nei suoi interroo·atori ha sempre negato recisamente dì avere pronunziato le parole che gli b attribuisce il Mauri, dicendo c~e q~1esti lo accusava per motivi di rancore dipendenti dal fatto che suo z10 C10lfo lo ha sfrattato dalla casa. Tanto il Morello, quanto la di lui moglie Ciolfo Margherita, hanno dichiarato che la sera del 7 giugno il Mauri si è recato a visitare i propn genitori che abitavano nella casa del loro zio Ciolfo Oreste. Che il Mauri, portatosi sulla soglia dell'appartamento abitato da essi Morello nella stessa casa, chiese a lui se avesse un giornale recante la notizia dell'attentato commesso da 11' anarchico Sbardellotto. Ed alla sua risposta negativa, la madre del Mauri, Agnese Caldi, domandò se era vero che era stato commesso un attentato contro S.E. Mussolini. Al che il Morello rispose che, secondo lui, ciò non poteva essere vero, e che non bisognava dare ascolto a quanto dicevano i giornali. Il Mauri, invece, nei suoi interrogatori, ha confermato quanto aveva detto contro il Morello nella sua denunzia, precisando che costui, appena lo vide in casa e senza che vi fosse stato fra loro alcun discorso occasionale, prese a dire: <e Senta, lei che capisce più di me, mi sembra che con questi attentati, a non colpirlo mai, sia una storia; io mi sentirei di ammazzarlo! ». E poiché esso Mauri lo rimproverò perché parlava in quella maniera, il Morello soggiunse: e< E vedrà che una volta o l'altra l'ammazzano davvero perché la popolazione ne ha i c ... pieni >>.


TRill UNALE SPECI ALE PER LA DIF ESA DELLO S'J'ATO

La madre del Mauri, invece, nei suoi interrogatori resi al Giudice Istruttore, ha arnmesso soltanto di avere sentito in quella occasione il Morello dire: « A me non sarebbe scappato! ». Ma ha soggiunto di non poter affermare se effettivamente il Morello con quelle parole volesse dire che se avesse commesso lui l'attentato ci sarebbe riuscito. Nessun altro teste era presente al fatto. L'istruttoria però ha accertato che effettivamente fra il Mauri ed i Morello esistevano rancori personali a causa dello sfratto intimato dallo zio di essi Morello ai Mauri. Questi motivi di rancore e la discordanza fra la dichiarazione del Mauri e quelJa della propria madre rendono poco attendibile l'accusa del Mauri. I precedenti politici del Morello secondo le informazioni date dal Comando della Compagnia Interna dei RR.CC. di Genova non sono tali da confermare l'accusa. A prescindere da tutto questo, è però fuori dubbio che il fatto attribuito al Morello, anche se vero, sarebbe avvenuto nell'interno dell'abitazione di esso Morello e senza la presenza di altre persone, eccetto la moglie. Manca quindi nel fatto l'estremo della pubblicità voluta dalla legge per l'integrazione del reato di apologia previsto dal cpv. dell'art. 303 C.P.. In conseguenza esula il reato ed il Morello deve andare prosciolto perché il fatto a lui attribuito non costituisce reato.

P. Q. M.

Visti gli art. 378 e 381 C.P., e 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Morello Italo perché il fatto a lui attribuito non costituisce reato, ed ordina che egli sia scarcerato, se non detenuto per altra causa. Roma, 29.8.1932 - Anno X.

Tl>RZA 1'1\ RTE :

SEKTE:SZE EMESSE

PE R APOLOGIA

Dl

REATO

SENTENZA N . 119

Reg. Gen. n. 444/1932

La Commissione Istruttoria presso ii Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Reratore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Grif.fìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato ìa seguente

S ENT E N ZA nel procedimento penale contro: Cocchella Giacinto, nato il 18.8.1872 a Sestri Levante (Genova), avvocato·, detenuto dal 2.7.1932 al 28.7-1932.

IMP U TATO

Del delitto previsto dall'art. 303, cpv., C.P. per avere in Livo_rno, il r8.6.r 932, pubblicamente fatto l'apologia dei delitt_i contro la personalità dello Stato commessi dai giustiziati Bovone Domemco e Sbard~ll?tto Angelo, affermando che la fucilazione di costoro era stata un assassm10 e che fra gualche tempo si vedranno delle strade intitolate ai nomi loro.

IN C:\y{ERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitor~a. del P.M. eh~ chiede il prnscioglimento dell'imputato Cocchella perchc 11 fatto a lm attriquito non costituisce reato.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto segue. La Regia Questura _cl( ~ivorn~, co_n rapporto in ,data 8.7.1932'. ~a denu_~: ziato all'Autorità Giud1Z1ana ordmana del luogo 1avvocato CoccJ1ella Gicl cinto, <in stato d'arresto perché accusato da_ tale _Fab(o ~onsigli d'avere de_tto a costui il giorno rr .6.1932, in una pubblica via di Livorno, che la fuola-


680

TRIB UNALE Sl'ECI ,\ LE PER LA DIF ESJ\ DELl,O ST,\TO

zione di Bovone e di Sbardellotto era stata un assassinio, e che presto si vedranno intitolate delle strade ai loro nomi. La detta Autorità Giudiziaria trasmise gli atti processuali a questo T ribunale Speciale per competenza. Si procedeva quindi contro il Cocchella per il delitto di apologia previsto e punito dall'art. 303, cpv., C.P.. Durante l'istruttoria però sono venuti a mancare gli indizi di rei tà a carico del Cocchella, e pertanto questi, con ordinanza del Giudice Istruttore in data 27.7.1932, veniva scarcerato ai sensi dell'art. 269 C.P.P. (foglio 57 a.p.). Il Cocchella, in tutti i suoi interrogatori, ha sempre negato di avere pronunziato le parole che gli ha attribuito il Consigli. Questi invece le ha sempre confermate, ma la sua accusa non è suffragata da altre prove, in quanto nessun'altra persona era presente al fatto. Ora è anche da osservare che la data in cui il Consigli disse d'essere avvenuto il fatto è per lo meno errata, giacché, secondo lui, il fatto sarebbe avvenuto il giorno 1 r giugno, mentre la fucilazione del Bovone e dello Sbardellotto è avvenuta il 17 giugno. E' da osservare inoltre che è risultato che il Consigli, già espulso dal Partito Fascista, era desideroso di riabilitarsi, e perciò sorge il dubbio che egli abbia portato avanti l'accusa contro il Cocchella per procurarsi una benemerenza che gli facesse ottenere la riammissione nel Partito. Ad ogni modo, è da porre in rilievo che dalle stesse dichiarazioni del Consigli risulta che il fatto sarebbe avvenuto alla sola sua presenza ; che il Cocchella avrebbe pronunziato le parole incriminate in maniera tale da poterle udire soltanto esso Consigli, e che il loro colloquio non fu notato da altri (fogli 36 retro e 68 retro a.p.). Se così è, manca l'estremo della pubblicità voluto dalla legge per l'integrazione del delitto di apologia . . . Invero dal cpv. dell'art. 303 C.P. si rileva che l'apologia, per esse re pumb1lc come reato, deve avvenire pubblicamente. Ora ~·art. ~66 stesso Codice insegna che, agli effetti della legge penale , il reato s1 considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso :

1) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propacranda; b 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo ad oggetto d'essa, abbia carattere di riunione non privata. Da quanto sopra si deduce che per aversi l'estremo del)a pubblicità, non basta che il fatto sia avvenuto in luogo pubblico, ma è necessaria anche la presenza di più persone.

T ERZA PAllTE :

SENTE NZE EMESSE

PER APO LOGIA D I

REATO

68 1.

Poiché come si è detto avanti, lo stesso Consigli ha escluso che, nel momento i~ cui il Cocchella pronunziò le parole incri~inate fosse .Pr~sente alcun'altra persona oltre di lui, devesi dichiarare che il fatto attnbmto al Cocchella non costituisce reato. . Ed egli essendo stato già stato scarcerato, non resta che ordmare che sia lasciato definitivamente in libertà.

P. Q. M ,

Visti gli art. 378 C.P .P. e 2 R,J:?, 13.3.1927, n_. ~13, su. c~nforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei nguard1 d1 Cocchella Giacinto in ordine al reato a lui attribuito, perché il fatto non costituisce reato, ed ordina che egli sia lasciato definitivamente in libertà. Roma, 13.9.1932 - Anno X.

Secruono le firme del Presiden~e e dei Giudici. b


682

TRIBUNALE SPECIALE PER L,\

m FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 488 / 1932

SENTENZA N. 124

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Monti Francesco, nato il 3.7.1914 a Vetral]a (Viterbo), fabbro, detenuto dal 6.7. r932 al 24.9.1932.

TERZ,\

PARTE :

SENTEKZE

EMESSE

PER APOLOC IA D I

REATO

sione dal Fascio Giovanile, motivata dall'essere stato egli sorpreso a questuare. L'accusa è stata, invece, confermata dal teste Stroppolo Giovanni, il quale ha detto di avere udito il Monti pronunziare la frase incriminata e di averlo, perciò, rimproverato aspramente, circostanza, quest'ultima, pure negata dall'imputato. Lo Stroppalo ha soggiunto che le parole suddette sarebbero state pronunziate dal Monti sulla strada, dove si trovava anche Malerba Giulio; ma costui ha dichiarato di non aver udito il Monti profferire né le parole di cui sopra, né altre contro il Duce o il Regime. Con tali emergenze non pare alla Commissione che gli indizi a carico del Monti siano sufficienti, in quanto la deposizione dello Stroppalo non lascia interamente tranquilli, anche a prescindere dalle condizioni mental i di esso Stroppolo, il quale, come risulta pure da sua dichiarazione, è stato internato in manicomio. D'altro canto il Monti risulta sin da ragazzo appartenente alle istituzioni fasciste, e se, da ultimo, ne fu espulso, i motivi non furono d'indole politica.

P. Q. M.

IMPUTA T O

. Del_ reato _previsto dall'art. 303, 1° cpv., C.P., per avere in Roma, in gi~rno ~mprec1sato del mese di giugno 1932, fa tto pubblicamente apologia dei reati_ commessi dai giustiziati Sbardellotto Angelo e Bovone Domenico, p_ronu~z1ando la frase: « Era meglio se avessero ucciso il Duce, anziché fucilare ti Bovone e lo Sbardellotto ».

lN CA.\-IERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti e la requisitoria del Pubbl ico Ministero, osserva

IK FATTO ED IN DIRITTO

risulta guanto segue. . La Questur~ di Roma, con rapporto del 31 luglio e.a. denunziò, in stato dr arresto, Monti Francesco per avere, dopo la fucilazione di Bovone e Sbardell?tt~, de_tto pubblicamente: e< Era meglio che avessero ucciso il Duce anz1chc fucilare il Bovone e lo Sbardellotto ». _11 Mont~ si. è protest~to innocent~, escl:1den~o di avere pronunciato quella fr ase, e dichiarando d1 avere sentunent1 fas cisti anche dopo la sua espul-

Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara che per insufficienza di indizi, non vi è luogo a procedimento a carico di Monti Francesco, in ordine al delitto a costui ascritto, cd ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 24.9.1932 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


T b ltZ A P,\RTE :

TRIBUNALE SPECIALE PER LJ\ Di rES.-\ DET,LO STATO

Reg. Gen. n. 659 / 1932

SENTENZA N. 163

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa del lo Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nei procedimento penale contro : Borghese Enrico, nato il 15.ro.r904 a T rieste, bracciante, detenuto dal 23.8.1932 al 6.12.1932. IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 282 C.P., per avere in Trieste, il 18 agosto r932, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: 1< Per quel culo rotto di Mussolini tutti quanti dobbiamo soffrire >> . IN CA.MERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria voglia: . . I) di~hiar~re . non dovers_i proce~ere contro Borghese Enrico perché il fatto a lui attn bmto non sussiste, ordmandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa; . . ~) '.estituire gli atti a questo Ufficio Generale per l'ulteriore corso di grnstizta 111 merito ad altro reato di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori s1 è potuto statuire

SE1'TEN ZE

EMESSE

l'Ell APOLOG I A !ll REATO

casa Borghese Enrico, perché in T rieste, secondo ìa loro accusa, nell'occasione dell'attentato compiuto, nel giugno 1932, dallo Sbardellotto contro la persona di S.~. il Capo del Governo,, egli parla1~do con.]~ propria fidanzata Ronzel Valeria ne avrebbe offeso 1onore ed 11 prest1g10 con le parole : « Per quel culo rotto di Mussolini tutti quanti soffriamo)>. Perciò fu compiuta l'istruttoria penale previa autorizzazione a procedere rilasciata da S.E. il Ministro della Giustizia con nota del 12 novembre 1932, n. 80 - 296 /8780. . L'imputato, tratto in arresto, ha affermato che le accuse a s~o ca:1co sono dovute ad una vendetta della Sponza, la quale lo aveva mmacc1ato di farlo arrestare in seguito ad una vivace disputa avvenuta fra lui e la Sponza per gelosia di donne. Dalle diligenti indagini praticate dall'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Tribunale Speciale venne accertato che la denuncia fu presentata con notevole ritardo e cioè il 18.8.1932; ossia nello stesso giorno dell'accennato incidente. Emerse pure che effettivamente la Sponza ebbe a minacciare il. Borghese di mandarlo in prigione (deposizioni dei testi Trebbi Renata, Cerhenco Olga e Messaglio Luigi), e che la Ronzel Valeria mai ebbe a sentire il giudicabile a pronunciare le frasi incriminate, mentre parlava con lei. . Dai rapporti informativi risultò infine, che il Borghese non_ ha mai dato luoo·o a rilievi di sorta circa la sua condotta politica, e che mvece la Sponza gode fama di donna irascibile, impulsiva, bugiarda ed isterie~, già ricoverata al manicomio di T rieste perché demente affetta da paranoia. Ritenuto che dalle su esposte ; ircostanze appare evidente - la infondatezza della denuncia a carico del Bor,rhese, mentre si ha ragione di ritenere che la denuncia stessa sia da attribuirsi a vendetta ed a rancori personali e quindi sia opportuno rimettere gli atti al Magistrato ordinario per quanto possa riscontrarvi di sua competenza nei confronti dei denunzianti.

p , Q, M .

Visti gli art. 395 e 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria e cli non doversi procedere contro Borghese Enrico perché il fatto a lui attribuito non sussiste, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa, ed ordina la restituzione degli atti al P.M . per l'ulteriore corso di giustizia, in merito ad altro reato di competenza dell' Autorit?1 Giudiziari a ordinaria.

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto segue. Ch~ certo Polo Emilio e la di lui moglie Sponza Mattea, il 18.8.1932, denunciarono al Comando della 58'' Legione M.V.S.N. il loro padrone di

685

Roma,

6 . 12.1932 -

Anno XI.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


686

TRII1U N1\LE SPECIALE

PER LA

DIFESA

Reg. Gen. n. 46/1931

DEI:LO STATO

SENTENZA DEL 25.3.1932

TERZA

PARTE:

SENTE:--iZE EMESSE

PER APOLOG IA

REATO

SENTENZA DEL 1°.9.1932

Reg. Gen. n. 483 / 1932

(G.I. Antonio Scerni)

(G.I. Pietro Quinto Guerrì) Nei confronti di:

I)(

Nei confronti di:

Mele G iovann i, nato il 16.12.1894 a Trgoli (Nuoro), terrazziere, libero.

Masiero Albano, nato il 25.11.1907 a Mestrino (Padova), detenuto dal-

l'r1.7-r932 al 1°.9. 1932. IMP UTAT O IMPUTATO

del reato di cui all'art. 247 C.P. r889, per avere pubblicamente, in Roma, 1'8.2.1931, fatto l'apologia del delitto imputato a Schirru Michele contro S.E . il Capo de] Governo, a norma dell'art. I della legge 25.11.1926, n. 2008, ma non in modo pericoloso per l'ordine pubblico e la pubblica incolumità.

del reato previsto dall'art. 303, cpv., C.P., per avere 1'11.7.1932 pronunciato, in una osteria del Comune di Mestre, la frase: « A Sbardcllotto faremo un monumento ».

Onzissi.s

Omissis

~alla_ c~mpiuta istruttoria è risultato che il Mele quando pronunziò la frase mcnmmata: « Se lo Schirru fosse riuscito a compiere l'attentato sarebbe stata una fortuna per noi », trovavasi in stato di completa ubriachezza tanto da togliergli in gran parte la capacità di intendere e di volere. Inoltre, dalle indagini espletate, è anche risultato che il Mele è d i buoni precedenti morali e politici e, pertanto, può dubitarsi fortemente che non abbia avuto la coscienza della gravità della frase pronunziata.

Dal verbale cli denunzia affiora, però, la eventualità di un'altra versione e cioè che il Masiero commentando ed approvando la pena inflitta a Sbarche a favore di costoro sarebbe stato dellotto e al Bovone avrebbe aooiunto bb eretto dai loro compagni un monumento. Il Masiero avrebbe detto: << faranno» e non già « faremo un monumento>>. Dalla compiuta istruttoria si rileva che le deposizioni rese dai numerosi testi sono tra loro discordi e, quindi, non è possibile accertare quale sia la verità sulle modalità del «fatto>>. Un forte dubbio sussiste non soltanto perché qualcuno afferma che in giorni precedenti - sempre nel commentare la pena inflitta allo Sb~rdellotto - il Masiero si disse lieto della pena inflitta perché secondo lm era stata meritata e che in avvenire - se si dovesse cambiare regime - i loro amici sarebbero stati capaci di innalzare un monumento. Se questa circostanza fosse vera aumentano i motivi per ri tenere l'equivoco degli accusatori.

P . Q. M .

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta elci P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Mele Giovanni Santo in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.

Nota . - Per Schirru Michele vedi: « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel

r93r », pag. 767 e seguent.i. P. Q. l\f.

Visto l'art. 378 C.P.P. e ia conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confro;11ti cli Masiero Al~ano in ordine ~l reato addebitatogli per insufficienza d1 prove, e ne ordma la scarcerazione se non detenuto per altra causa.


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SENT ENZA N. 156 EMESSA DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IL 28.11.1932 NEI CONFRONTI DI FRATIANNI COSTANTINO, CARELLI CARLO E CICIANI PACIFICO, IMPUTATI DI AVER CONCERTATO DI COMMETIERE UN ATTENTATO MEDIANTE IL LANCIO DI UNA BOMBA NEI CONFRONTI DEL CAPO DEL GOVERNO

44. -

u.s.


SENTENZA N. 156

Reg. Gen. n. 625 / 1932

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Fratianni Costantino, nato il 15.8.1896 a Bisaccia (Avellino), ex guardia notturna ; Carelli Carlo, nato il 4.8.1894 a Bisceglie (Bari), muratore; Ciciani Pacifico, nato il 9.12.1900 a Pioraco (Macerata), muratore. Tutti detenuti dal 23.7. 1932 al 28.n.1932.

I MPUTATI

. 1) del delitto previsto e punito dall'art. 304 C.P. per avere in Roma, m epoca anteriore e fino al 23 luglio u.s., concertato di commettere un attentato, mediante lancio di bomba, contro la persona di S.E. il Capo del Governo;

2) del delitto di cui all'art. 158 del T.U. della legge di P .S. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, tentato di espatriare clandestinamente senza regolare passaporto od altro documento equipollente, attraverso un valico di frontiera, per movente politico.


TiKZ.\ i'ART E:

TRIBU:sJALE SPECI Ai.E PER LA DIFESA DELJ,O STATO

IN CAME RA

J)f

COJ\'S TCLIO

Letti gli atti e la requisitoria del P.M. , osserva

lN FATTO ED IN DIRITTO

Con rapporto 7-9.1932 venivano denunziati a questo Tribunale, su indicazione di tal Ferulli, i tre sopra scritti imputati, quali responsabili dei reati loro ascritti come in epigrafe. Procedutosi a formal e istruzione, non sono emersi seri indizi di reità a carico degli stessi, in ordine al reato di cui all'art. 304 C.P. in quanto l' unico elemento di accusa, la deposizione del teste Ferulli, è alquanto incerta e vaga e non suffragata da clementi concreti. L a stessa Autorità denunziante afferma, nel rapporto, che le indagini esperite non avevano dato elementi per la conferma dcJla denunzia di complotto contro il Capo del Governo. Ri6enc pertanto la Commissione provvedimento di giustizia dichiarare di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'ar t. 304 nei riguardi di Carelli e del Fratianni per insufficienza di indizi, e nei riguardi del Ciciani per non aver commesso il fatto, in quanto quest'ultimo, che, come gli altri, si protestò estraneo al fatto, non è nemmeno nominato nell a denunzia del Ferulli. Il reato di cui all'art. 158 del T.U. della legge di P.S. addebitato a tutti e tre gli imputati, non ostando i precedenti penali degli stessi, deve essere dichiarato amnistiato ai sensi degli art. r e 4 R.D. 5.1r.1932, n. 1403; 151 C.P. e 591 e segg. C.P.P ..

P. Q. M.

Letti gli art. 421 C.P. Esercito; r e 4 R.D. 5.11.1932, n. r403; 151 C.P. e 59r e segg. C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in conformità della r ichiesta del P.M., dichiara: a) che non. vi è luogo a procedimento in ord ine al reato di cui al· l'art. 304 C.P. per insufficienza di indizi nei riguardi di Fratianni Costantino e di Carclli Carlo, e nei riguardi del Ciciani Pacifico, per non aver commesso il fatto;

b) che non vi è luogo a procedimento in ordine al reato di cui al· l'art. 158 T.U. legge di P.S., per essere estinto il reato stesso per amnistia;

156

EMESSA DALL,\ C.J. Il.

28.11.1 932

e) ordina la immediata scarceraz ione di tutti e tre gli imputati se non detenuti per altra causa. Roma, 28.11.1932 - Anno XI. Seauono le firme del Pres idente e dei Giudici. b

risulta quanto segue.

SE:--TE1' ZA N .


QUADRO RIASSUNTIVO (redatto dal competente ufficio dei T.S.D.S.)


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Fra gli ignoti è compreso il procedimento per Io scoppio di un involucro esplosivo nella Galleria Um-

berto I di Napoli, ed altro per l'accensione di un ordigno presso la Caserma della in Milano.

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CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO NELLA RICORRENZA DEL PRIMO DECENNALE Relazione e Regio Decreto 5 novembre 1932 - XI, n. 1403 (in Gazzetta Ufficiale 7 novembre, n. 256 - Straordinario)


Trattandosi di un Regio Decreto che ha contribuito, per Le norme in esso contenute, a estinguere i reati e a ridurre Le pene inflitte dal T.S.D.S. si ritiene opportuno pubblicare sia il R.D. 5 novembre 1932 - Xl, n. I 40 3, che la relazione al suddetto decreto.

Relazione di Sua Eccellenza il Capo del Governo, Primo Minis tro, e di Sua Eccel!enza il Ministro per la grazia e g,:ustizia, presentata a Sua Maes tà il Re ne/L'udienza del 5 novembre 1932 - Xl.

Sire,

La data che segna il primo decennale dell'avvento del fascismo al governo sta a indicare non soltanto un evento fausto e memorabile, ma tutto un periodo di alto fervore spirituale, di ricostruzione economica, di rinascita politica. Assicurato il tranquillo ed armonico svolgimento di tutte le attività, fissati nuovi e moderni ordinamenti giuridici, stabilito un assetto di equilibrio nei rapporti economici e sociali, impresso un rapido ritmo ad ogni forma di vita e ad ogni categoria di opere, rafforzata l'autorità dello Stato all'interno, accresciuto il prestigio della nazione all'estero, l'Ital.i a appare oggi come la creatrice e l'iniziatrice di una nuova fase di civiltà. Il popolo, fuso in salda unità dalla comunione delle idee e dalla consapevolezza della sua missione, guarda con giusto orgogl io al cammino percorso durante il decennio di governo delle camicie nere e trae da questa contemplazione incitamento ad imprese maggiori. L'Italia di Vittorio Veneto, inquadrata nei fasci, serrata in una compagine tanto salda, per sapiente struttura e per universale consenso, da poter sfidare ogni ostilità ed ogni attacco, è tutta in piedi attorno a voi, o sire, in una sola volontà di potenza e in un solo impeto di azione; e, in attesa di riprendere la marcia, leva al vento le sue bandiere e i suoi gagliardetti e scioglie il suo canto di gioia virile. In questa fausta ricorrenza è prova di forza compiere un atto cli generosità e di clemenza verso coloro che, illusi o traviati da errori o da tristi ,,o Passioni, sono incorsi nelle sanzioni della lcp·pe.


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TRinU>IALE SPECIALE

PER !.A Dl.F ESA DEL!.() STi\TO

Il governo fascista si onora pertanto di sottoporre all'approvazione <le:la Maestà vostra un atto di clemenza, che, per la sua straordinaria larghezza superiore a quella di tutte le precedenti amnistie, è pari alla grandiosit~ degli avvenimenti, a cui si ricollega.

I: provvedimento invero contempla sia i reati preveduti dalle leggi comuni, sia quelli preveduti dalle leggi militari, sia infine i reati e le violazioni in materia finanziaria. . . ~iguardo ai primi, l'art. r", comma primo, concede amnrstta per tutti indistmtamente i reati, rispetto ai quaìi la legge commina una pena detenti~a . non sup.er.iore, nel massimo, a cinque anni ovvero la sola pena pecumana. La diz10ne <<legge )), usata nell'art. 1°, comprende, come è ovvio, non soltanto le norme penali contenute nel codice penale, ma tutte le al tre norme penali, che prevedono reati, quale che sia l'atto di cui fanno parte. ~e ~ono ~scluse soltanto quelle delle leggi penali militari e delle leggi finanziane, poiché per i reati ivi conternp'.ati si applicano altre disposizioni del · decreto. Qualora con la pena restrittiva della libertà personale siano comminate pene pecuniarie o pene accessorie, si ha riguardo unicamente alla pena detentiva e non si tiene quindi conto né della pena pecuniaria, né di quella accessoria (art. I'', comma primo). L'amnistia si applica altresì ai reati preveduti dal codice penale abrogato per i quali era comminata una pena detentiva della libertà personale superiore a cinque anni, purché però per tali reati il nuovo codice stabilisca una pena detentiva non eccedente i cinque anni (art. 1°, comma secondo). Anche in questo caso non si tiene conto delle altre pene che fossero stabil ite congiuntamente alla pena restrittiva della libertà personale. . ~on l'.art. 2, comma primo, vengono condonate le pene detentive inflitte m misura non superiore a tre anni. Sono poi ridotte di tre anni le pene inflitte in misura non superiore a dieci anni. Se la pena inflitta è superiore a dieci anni, essa è ridotta di cinque anni (art. 2, comma secondo). Allo scopo di evitare in qualche caso sperequazioni fra i condannati a pena non superiore a dieci anni e i condannati a pena eccedente questa misura, si è opportunamente stabilito che per questi ultimi la pena inflitta non può, in nessun caso, ridursi, per effetto dell'applicazione del beneficio conceduto dal presente decreto, a misura inferiore a sette anni. N aturalmente sulla pena così ridotta dovranno comprendersi i condoni, a cui il condannato avesse diritto in virtù di precedenti decreti (art. 2, comma secondo).

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- - - -- -- -- - -- - - -- -- -- -- - - - - - -- Il condono si estende inoltre (art. 2, comma terzo) alle pene pecuniarie, quale che sia il loro an:i~ontare, e~ an~he se siano inflit~e congiuntamente ad una pena restntuva della libert~ person~le. S?1:o mfine condonate (art. 2, comma terzo) le pene accessorie della mterd1z10ne te.mporanea dai pubblici uffici, della interdizione ten~poran~a da una. professione o da un'arte e della inabilitazione della professione d1 commerciante. Con queste disposizioni si è voluto che coloro, i quali a seguito del condono della .pen~ detentiva verranno a riacquistare la libertà, possano senz'altro dedtcarsi all'esercizio della loro professione o arte e redimersi con l'onesto lavoro dal triste passato. Rimane perciò esclusa l'applicazione del1 'art. 174, comma primo, del codice penale.

Nell'art. 3 si sono volute particolarmente considerare, !er1:10 rest~ndo il disposto degli articoli I e 2 ( art. 3, comma. terz?),. le sanzwnr ~ommmate per reati commessi da coloro che, . essendo .1~'>cntti nelle matricole della gente di mare, esercitano la professione manm.ma. . . E si sono quindi contemplati, per il benefic10 dell'amrnsua (art. 3, c?mma primo), quei reati rispetto ai quali è stabilita la pena del~a .sospens1on.e dai gradi marittimi, sia sola, sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale per non più cli cinque anni. . . Si concede poi il beneficio dell'indulto tanto per la mchcata pena della sospensione dai gradi marittimi (art. 3, comma seco.ndo'. lette~a e~), quanto per quella della inibizione dell'esercizio della nav1gaz10ne, mflma o da infliggersi a marittimi, in virtù delle disposizioni richiamate nel predetto . . . art. 3 (comma secondo, lettera b). Venaono infine condonate (art. 3, comma secondo, lettera e) le sanz10ni speciali previste, per una particolare categoria di .marittimi, rn~ll'é~rt. I~ del reoio decreto - legge 3 settembre 1926, n. 1557, e mfinc le sanz10m stabilite ncll'art. 453 del codice per la marina mercantile.

Per quanto di eccezionale larghezza il provvedimento non ~oveva evi~ dentemente favorire coloro che, per la loro vita anteriore, non s1. s~no res~ meritevoli dell'atto di clemenza. Con questo si vuole bensì essere maulgcntl a chi dia affidamento di mettersi sulla retta via, non già dare alle persone pericolose la possibilità di arrecare nuovo pregiudizi? alla .so;ietà .. A~che qui però si sono seguiti criteri di grande clemenza, ev1tandos1 1apphcaz10ne dell'art. r5r, ultimo comma, del codice penale.


TRIB U1'ALE SPECI ALE

J>ER LA DIFESA DELLO STATO

Sono esclusi ( art. 4, comma primo) dai benefici del provvedimento coloro che, a tutt?. il 4 novembre r932 - anno XI - fos sero confinati di polizia ovvero ammonite · Sono esclusi inoltre ( art. 4, comma primo) coloro che all'epoca del commesso reato :

. a) abbiano riportato due condanne, per delitti, a pena restrittiva della hbertà personale, quando una di esse sia superiore a tre mesi;

_b) ovvero abbia~o riportato_ tre_ o più condanne, per delitti, a pena detentiva,. qua~e che sia la pena mfhtta con ciascuna condanna, e quindi anche se mfcn ore a tre mesi. . . Agli effetti dell'applicazione del disposto dell'art. 4, com ma primo, non s1 t_1ene conto però delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e d1 quelle per le quali siasi verifica~a la riabilitazione. Cos.ì pure non si tiene c?n~o delle conda?-?-e con le qua~1 siano state inflitte pene militari non supenon al carcere m~l~tare, va~e ~ ? ire una delle pene indicate nei numeri 3, 4, 5,. e 6 (carcere militare; durnss1one; rimozione dal grado; sospensione dall 1mpiego_) ?ell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare manttimo (art. 4, comma secondo). · . U1:a terza esclusione, ma limitata al condono, rig uarda quelli che siano latitan ti. . Costoro si trovano i~1 istato _di r_ibel1ìone alla legge, e quindi nessuna indulgenza deve usarsi verso d1 essr, a meno che non si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del pres:nte decreto _(art. ~' c~mma_ terzo). Tuttavia, _per ragioni di opportunità, s1 sono e,~clus1 dall obbhgo d1 9~esta presentaz10ne coloro i quali, per effe tto dell mdulto, non de:on_o p~u scontare la pena (art. 4, comma quarto). Alle accennate esclus10111, d1 carattere subbiettivo una di carattere obbiettivo, ne. aggiung~ 1:art. 4.. Il provvedimento non 'pote~a infatti non tener presenti le speciali provvidenze che sono state stabili te con la legge 2r _ag~sto 19~1, n. r3r~, e c?n la l~g~e 2~ l_ugl!o 1929, n. r397, per assicurar~ . 1 assu~z10_ne obbhgator~a d~gh . m:alidi d1 guerra e, rispettivamente, degli orfanr d~ ~uerra. Agli um e altn altri non deve mancare, in alcun rnomen_to, la v1g1le tutela dello Stato; e perciò, nel comma quinto del citato art. 4, s1 sono escluse, dai benefici di cui agli articoli 1 e 2 le contravvenzioni alle leggi suindicate. '

Le _s~nzioni disciplinari sono contemplate nell'art. 5, il quale, nella sua lar_ga d1z10ne, consen~e che siano condonate le punizioni inflitte anche a chi n~n possa ~sufrmre dei benefici già accordati, in questa materia, con recenti provvedimenti.

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*** Per i reati preveduti nelle leggi penali militari gli articoli da 7 a 12 dettano norme speciali, in considerazione delle particolari esigenze del servizio e della disciplina militare. Il consorzio militare è retto da norme sue proprie e garantito da sanzioni caratteristiche, talune delle quali inducenti, come è noto, indegnità di appartenere alle forze armate. A questa particolarità di esigenze, di norme e cli sanzioni, è adeguato, sia nella sostanza, sia nella forma, l'atto di sovrana clemenza. Così, per quanto concerne questi reati, l'amnistia viene concessa con l'art. 7 solo nel caso che essi siano punibili col carcere militare, o con la reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o con pena pecuniari a (s'intende, sola o congiunta a pena detentiva), ovvero con una fra le pene militari restrittive della capacità giuridica (comminata come pena unica, ovvero congiunta o accessoria ad altra restrittiva della libertà personale), che non colpiscono d'indegnità il condannato. Ne restano quindi esclusi i reati per i quali possono comunque essere inflitte le pene militari della degradazione e della destituzione; le quali, correlativamente, rimangono del pari escluse, per gli stessi motivi, dal beneficio dell'indulto. Questo, infatti, viene bensì applicato, giusta l'art. 10, nei limiti e con le condizioni di cui all'art. 4, anche ate pene inflitte o da infliggersi per reati preveduti nelle leggi penali militari ; ma, per quanto concerne le pene morali, anche se di carattere accessorio, l'applicazione ne è circoscri tta a quelle da cu i non derivi indegnità mi\itare (art. IO, comma secondo). Senonché, sempre in relazione a queste pene morali, l'art. II ribadisce il_ pri?cipio che la concessione dell'amnistia e -dell'indulto non ha per effetto dr rerntegrare nel g rado militare chi lo abbia perduto in consecruenza di b condanna irrevocabile. Meritevole d'indulgenza è apparsa anche la condizione dei militari che non risposero alla chiamata alle armi per istruzioni, nonché di coloro che, limitatamente alle leve cli terra e cli mare dal 1901 al 19n, incorsero nel reato di omissione nelle liste relative, o in quello di renitenza alla leva. Giustamente però il beneficio dell 'amnistia, che l'art. 8 concede per tali reati, è subordinato, relativamente ai due ultimi, alla condizione che la posizione militare sia regolarizzata in un termine congruamente stabilito, con particolare riguardo ai residenti in territorio estero ( art. 9). Alle cause di esclusione dai benefici, di carattere soggettivo, stabilite nell'art. 4, altre ne aggiunge l'art. 12, di carattere oggettivo, in relazione ai reati preveduti nelle leggi penali militari. E ciò è stato fatto in considerazione del contenuto specifico e della maggiore gravità e pericolosità inerenti a quelli, fra i reati stessi, che costituiscono attentati esiziali alla difesa militare dello Stato, o imperdon abili violazioni degli speciali doveri di fe45 . - U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER

L>\

I; JFESA DELLO STATO

deltà, di serv izio e di disciplina, che astringono i cittadini alle armi. Questi motivi, che attengono alla tutela e alla stessa ragion d 'essere delle istituzioni militari, giustificano l'esclusione, dai benefici concessi con gli articoli 7 e ro, dei reati di tradimento, spionaggio e arruolamento illeci to preveduti nei capi I e II, titolo TI, libro I, parte prima, dei codici penali militari , come pure dei reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria. E ' sembrato infine opportuno evitare il cumulo dei presenti larghissimi benefici con quelli già elargiti con il regio decreto 2 settembre 1919, n. 1502.

Le violazion i delle leggi finanziarie sono prevedute negli articoli da 13 a 20; le precedenti disposizioni del decreto non riguardano quindi, come è evidente, la 1nateria finanziaria. I singoli articoli specificano in modo chiaro e preciso i fatti ai quali si estende il beneficio. Non appare pertanto necessario passare all'esame analitico di ciascuna norma; ma sarà opportuno esporre alcune considerazioni di carattere generale. Innanzi tutto si è ritenuto di concedere l'amnistia, anziché l'indulto, per seguire, anche per le viol azioni delle leggi fi nanziarie, quello spirito di grande generosità a cui è ispirato questo atto di clemenza. Con ciò si è voluto in pari tempo evitare l'inizio o la continuazione di lunghe procedure le quali finiscono con intralciare i normali servizi dell'amministrazione finanziar ia. E' superfluo avvertire che in nessun caso il beneficio potrebbe essere invocato per chiedere all'amministrazione la restituzione di som me pagate a soddisfazione delle sanzioni già inflitte. Attesa la particolare natura delle accennate violazioni, alcune delle quali di lieve entità, non si è creduto opportuno di escludere dal beneficio coloro che si trovassero nelle condizioni previste nell'art. 4. Tale esclusione avrebbe in ogni caso richiesto ind agini lunghe e difficili da parte degli organi .finanziari chiamati ad infliggere mol te delle sanzioni a cui si estende l'atto di c'.emenza; mentre occorre che il decreto abbia facile e spedita applicazione.

Due disposizioni di carattere generale completano il provvedimento. La prima è quella dell'art. 21, la quale estende tutte le norme del decreto alle isole italiane dell'Egeo e, per guanto concerne i fatti commessi eia cittadini metropoli tani, anche alle colonie. L'altra disposizione di portata generale è quella dell'art. 22, la quale stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno ed ha efficaci a per tutti i reati e,

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in generale, per tutte le violazioni, che siano state c~mmesse ~no a tutto il novembre 1932 - XI, e cioè fino alla mezzanotte questo g~orno .. 4 I) condono conceduto con l'art. 5 riguarda pero soltanto 1 fatu, che siano commessi dal 29 ottobre 1927 - VI, compreso, al 28 ottobre 1932 - X,

?1

incluso. · h l' Tale è il contenuto del provvedimento che il governo fasosta a onore di sottoporre all'augusta firma della maestà vostra.

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno: ART. I.

E' concessa amnistia per tutti i reati per i guai i la legge ~ommina una pena detentiva, sola O _congiunta. a pene pecuniarie o acce~so_ne, non superiore nel massimo, a cmque anru, oppure una pena pccumana. L'amnistia si applica anche ai reati per i ~uali il codice penale abro~ato comminava una pena detentiva, sola o cong1_unta _a? altr~ pene, sup_enore nel massimo a cinque anni , sempreché per tah reati il cochce penale v1g~nte commini una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, non superiore a detta m isura. ART . 2.

Fuori dei casi preveduti nell'arti~olo precedente, sono c?ndonate le pene detentive non superior i. a tre anrn e d~ altretta?t~ son~ ndotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a d1e~1 ~nn1. . . Le pene detentive inflitte in _mi~ura superior~ a d1cc1 _anm sono ndotte di cinque anni. T uttavi a la pena mfhtta non potra essere ndott~, per effetto del presente decreto, a meno di sette ann~. Sulla . pena così n dotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decretl. . . , Sono anche condonate totalmente le pene pecumane, nonche l_e pen_e accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, ?ella__ mt~rd1zione temporanea da una professione o _da un'arte e della mabil1taz1one all'esercizio della professione di commerciante. ART.

3·

L'amnistia si applica altresì ai reati_, per i quali la . legge commina la pena della sospensione dai wadi mari~turn, sola o congiunta ad una pena detentiva, non superiore a cinque anrn .


'J'RlBUKALE SPECI1\LE

PER

LA DIFESA DELLO STATO

Sono condonate:

a) la pena della sospensione dai gradi rnantturn; b) la inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliogersi, a termini de2"li artt. 6 e 7 del reo-io decreto - leo-o-e 8 febbraio 19 2~::,3' . . '-' b bb < n. 323 (r), nspett1vamente modificati dall'art. r'' del recrio decreto - leo-o-" 26 aprile 1923, 1~. 999 (2), e del_l'art. 3 del regio decreto~ legge 19 aprile 19~~: ~- 628 (3), del_l art. 4 del regio decreto - legge 26 apnle 1923, n. 999, clel1 ar_t. 7 del reg10 decreto - legge 20 marzo 1927, n. 402 (4), e dell'art. 12 del reg10 ?ecreto - legge 17 settembre 1925, n. 1819 (5), modificato con la legge 8 luglio 1929, n. 1369 (6); e) le sanzioni prevedute nell'art. 13 del regio decreto - legge 3 settembre 1926, n. 1557 (7); . à) le sanzioni prevedute nell'art. 453 del codice per la marina mer-

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La disposizione, cli cui al comma precedente, non si applica nel caso che .la pena sia interamente condonata. I benefici concessi dagli artt. 1 e 2 non si estendono alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 (r), e alla legge 26 luglio 1929, n. 1397 (2), relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e, rispettivamente, degli orfani di guerra. ART.

5·

Sono condonate le pene pecumane e le altre sanzioni disciplinari, non superiori alla sospensione, inflitte o da infliggersi a coloro che non possono usufruire di benefici concessi da precedenti provvedimenti. Con separato decreto sarà provveduto per quanto concerne ìe trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in congedo.

cantile. ART.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli artt. 1 e 2.

6.

Le disposizioni dell'art. I non si applicano ai reati preveduti nelle leggi penali militari, i quali sono regolati dagli artt. 7 a 12. ART.

4·

Sono esc_lusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro c_h~, a tut~o 11 4 D:o~embre 1932- XI, si trovino sottoposti al confino di polizia ~ all ammornztone, e coloro che, all'epoca del commesso reato, avess~ro riportato d_ue condanne per delitti a pene detentive, cli cui una supenore a tre i:1es1, o~pure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse. Tuttav_ia. non ~i tiene conto delle_c~n?ann~ per reati estinti da prece~e~te ammstia e di quelle per le quah stasi venfìcata la riabilitazione. Non s1 tt ene conto nepp~re del'e condanne alle pene stabilite nei nn. , , 5 e 6 3 4 1 dell ~r~. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale miÌitare manttimo. Sono es:lusi ~ltre~ì ~!al ben~fìci? di cui all'art. 2 ciel presente decreto coloro che s1 trovmo m 1stato di latitanza, salvo che si costituiscano in car· cere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1) (2) (3) (4) (s) (6) (7)

V . Lex V. Lex V. Lex V. Lex V. Ll'x V. {,ex V. Ll'x

192,, 1923, 1925, 1927, 1925, 1929,

pag. 385. pag. 837. pag. / ) y pag. 5o5 . pag. 1644. pag. ,296. HJ26, pag. 1944. ~-~

ART. 7· E' concessa ammstla per i reati preveduti nelle leggi penali militari, per i quali la legge commina la pena del carcere militare, ovvero quella della reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o le pene di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, anche se accessorie alle suindicate pene detentive, oppure una pena pecuniaria. ART.

E' concessa amn istia: a) a coloro che incorsero tanto di terra quanto di mare, 19u compresa; b) a coloro che incorsero sopra indicate; e) ai militari di qualsiasi mata aUe armi per istruzione. (1) V. Lex 192r, pag. 71 0. (2) V. Lex 1929, pag. I303.

8.

nel reato di om1ss10ne nelle liste di leva, delle classi dal 1901 compresa alla classe nel reato di renitenza alle leve delle classi classe che non abbiano risposto alla chia-


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TRJBU:-IALE SPECIAi.E

PER LA DiFESA

DELLO ST/\TO

REI ..UIONE

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ART. 9¡

ART. 14¡

La c~ncession~ dell'amnistia, ?i. cui alle lettere a) e b) dell'articolo pre. cedente, e subordrnata alla cond1Z1onc della presentazione agli oraani di leva,_ entro _due ~esi .dall ~ data di entrata in vigore del presente decreto, degli omessi e de1 remtent1, per essere visitati e, se idonei, arruolati. Il termine è di sei mesi per coloro che risiedono all'estero.

E' concessa amrnstia per violazione delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi; sul lotto ; sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine foca ie; sulla vendita del chinino di Stato e dei fiammiferi ; sulla fabbricazione ed importazione delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni la legge stabilisca soltanto una pena pecuniaria non superiore, nel massimo, a lire 2.500.

ART. IO.

ART. 15. . L'indu~to _stabilito nell'art. 2 si applica anche alle pene detentive inflitte o da mfhggere per reati preveduti nelle leggi penali militari. . ~ono inoltre condonate, fuori dei casi preveduti nell'art. 7, le pene di cm a1 nn. 4, 5 e 6 dell 'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo. ART.

II.

L'amni~tia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non hanno e!fetto relativamente all a perdita del grado conseguente alle pene di cui ai. nn. 4 e 5 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo. ART.

I2.

Le ?isposizioni, di cui ai commi primo e quarto dell'art. 4, si applicano anche nguardo ai benefici concessi con gli artt. 7 e IO.

Dagli stessi benefici sono inoltre esclusi :

a) i reati, ai quali sia stato o debba applicarsi alcuno dei benefici concessi con il regio decreto di amnistia e indulto 2 settembre r919, n. r502 (1); b) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, preveduti nelle leggi penali militari;

e) i reati di cod ardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria. ART. 13.

~ n.onne deglJ artt. I, 2 e 4 non si applicano alle violazioni delle leggi finanziane, le quali sono regolate dalle disposizioni degli artt. 14 a 20. (1) V. !,ex 1919, pag. 952.

E' concessa ammstta:

a) per le infrazioni degli ordinamenti dei servizi commesse dai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio e punite con ammende disciplinari; b) per le violazioni punibili, a termini degli artt. III, esclusa la lettera e), u2, r 13 e u4 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, per le irregolaritĂ e le trasgressioni attinenti ai tabacchi colti vati nella campagna 1932.

ART. 16. E' concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate: a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il regio decreto 2 settembre 1923, n. 196o ( 1 ), e con la legge 29 novembre 1928. n. 2676 (2):

raz1om; -

art. 81, differenze fra le merci presentate e le relative dichi aart. 82, differenze rispetto alla bolletta di cauzione ; art. 84, primo comma, differenze riscontrate nei depositi; artt. 87, 88, 89, 90 e 91 bis, contravvenzioni disciplinari;

b) artt. 21 e 24 del regio decreto - legge 18 dicembre 1913, n. 1453. sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

e) art. 3 del regio decreto - legge 11 novembre 1926, n. 1922 (3). relativo a differenze per inesatte dichiarazioni ai fini statistici; (1) V. Lex 1923, pag. 1378. (2) V. Le:x 1928, pag. 1589. (3) V . L cx 1926, pag. 2227.


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TRIBUNALl:: SPECIA LE

PER LA DIFESA DELLO STA'.]"0

d) art. 16 del testo unico dì leggi per l'imposta dì produzione sul]' acido acetico;

e) artt. 18, ultimo comma, e 23 del testo unico di leggi per l'imposta dì produzione sulla birra; f) art. r6 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sui surrogati del caffè;

g) art. 21 del testo unico di leggi per l'imposta di consumo sul aas _ luce e sulla energia elettrica; n ,. h) ar.tt. 23, p~nultimo com11:1a, r5 e 16 del testo unico di leggi per l imposta d1 produz10ne sul glucos10, maltosio e prodotti affìnì; i) artt. 13, primo comma, e 16 del testo unico di legcri per l'imposta 0 ... di produzione suglì oli di semi; l) art. 14 del testo unico di leggì per l'imposta di produzione sucrli 0 organi di illuminazione;

":") artt. 27, n. 2, 28 e 33 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulle polveri piriche; .

n) artt. e 53 del testo o) artt. duzione sugli

37, ultimo comma, 40, penultimo comma, 49, lettere a), e), unico di leggi per l'imposta di produzione sugli spiriti; r8, lettere a), b) e), e 20 del testo unico per l'imposta di prozuccheri.

ART. 17. E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi seguenti:

a) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 (r), e successi~e . modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali. Sono comprese nell 'amnistia le violazioni per cui sono stabilite le sopratasse e penali richiamate nell'art. uo della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbliao del paaamento delle tasse or0 0 dinarie;

.b) le~ge t~·ibutaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270 (2), e leggt mochficatrve 30 aprile 1930, n. 43r (3), e 12 giugno 1930, n. 742 (4); e) legge del bollo, limitatamente : (1) V . Lex 1924, (2) V. Lex 1924, (3) V. L ex 1930, (4) V. Lex 1930,

Suppi. IO bis, pagg. i25 e 217. Suppi. 10 bis, pagg. 125 e 217.

pag. 4m pag. 410.

RELAZIONI;

F.

REGIO

DECRETO

5

NOVEMBRE

1932,

N.

f403

alle tasse comprese nella tariffa A) allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 (r), parte I, II e IV; 1"

2°

alle tasse di bollo di cui al regio decreto - legge 5 marzo 1925,

n. 258 (2); 3° alle tasse di bollo di cui al regio decreto - legge 14 novembre r926, n . 1944 (3); 4° alle tasse di bollo di cui al regio decreto - legge 17 marzo 1930, n. 142 (4); 5" alle tasse di bollo di cui agli artt. 2 e 3 del)a legge 7 aprile 1930, n. 456 (5), comprese le vioìazioni del regio decreto - legge 14 gennaio 1926, n. 86 (6). Sono escluse dall'amnistia le vio)azioni delle norme di cui agli artt. 52 a 63, 148 e 153, lett. b), e 205 a 209 della tariffa A, allegata alla citata legge del bol~o, nonché delle norme di cui agli artt. 1, 4 e 5 del regio decreto - legge 5 marzo 1925, n. 258; d) legge sulle tasse m surrogaz10ne del bollo e del registro, limi-

tatamente: alle tasse comprese nella tariffa genera~e A e in quella speciale B, aJlegate alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel regno e la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno; 1"

2" alle prescrizioni dell'art. 17 del regio decreto - legge 5 marzo 1925, n. 258, sulla presentazione dei bi:anci delle società;

e) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923, n. 3281, allegati A e B; /) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278 (7);

g) legge delle tasse di bollo sui trasporti 30 dicembre 1923, n. 3275 (8), limitatamente alle violazioni punibili a termini degli artt. 30, 36 e 37;

(1) (2) (3) (4)

(s) (6) (7)

(8)

V. Lex V. Lex V. Lex V. Lex V. Lex V. Lex V. Lex V. Lex

1924, 1925, 1926, 1930, 1930, 1926,

Suppi. n. 10 bis, pag. 1. pag. 434· pag. 1995. pagg. 206 e 424. pagg. 206 e 424. pag. 133. 1924, Suppi. n. w b is, pagg. 336, 290 e 329. 1924, Suppi. n. IO bis, pagg. 336, 290 e 329.


7 14

TRIBUN,\LE SPECIALE PER Li\ fJIF ESJ\ DELLO S'l'ATO

h) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre r923, n. 3277 ( r), limitatamente alle violazioni punibili a termini degli artt. 21 e 22. ART.

18.

L 'amnistia, di cui al precedente articolo, non ha effetto se, entro il 31 gennaio 1933, non siano pagate integralmente le tasse dovute e non siano inoltre adempiute nel lo stesso termine le relative formalità stabilite dalle leggi rispettive.

REL/\ZlONE

1;

REGIO

llECRf.TO

5

KOVEMBRE

1932 ,

i's .

1403

715

delle disposizioni date e delle_ richics;e fa~t~ da~li uffici delle imp~ste o dalle commissioni amministrative nell eserc1z10 eh alcuna delle facolta loro conferite dalle singole leggi d'imposta. L'amnistia per le violazioni, di cui alla lettera a), .è. concessa, ~e1 casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'uffic10 del reddito soggetto all'imposta, a con_dizione . eh~ i ~ontribuenti, i q~ali ab?iano omesso la dichiarazione, presentmo la d1ch1araz1one stessa entro 11 31 dicembre r932. ART. 2I.

Il presente decreto si applica alle isole italiane dell'Egeo e, l_imitataART. 19.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse e sopratasse, sia di registro, sia di successione. Tuttavia la concessione del beneficio è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nel1' atto cl i dilazione. Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alia data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse sopratasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto cli dilazione entro il 31 gennaio 1933 ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso. ART. 20 .

E' concessa amnistia per le violaz ioni:

a) degli artt. 2 e 7, terzo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 (2), e degli artt. I5 e 24, n. 4, del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 (3), per omessa dichiarazione dei redditi ; b) dell 'art. 4, ultima parte, della legge 9 dicembre 1928, n . 2834, e dell'art. 19 del regio decreto 17 settembre 193r, n. 1608, riguardanti gli operai che, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, abbiano occultato al datore di lavoro il proprio stato di celibato, ovvero abbiano dichiarato al datore cli lavoro o all'ufficio delle imposte un'età diversa dalla vera; e) dell'art. 13 del regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360 (4), e dell'art. 20 del regio decreto 17 settembre r93 r , n . 1608, relativi a) l'osserv~nza

(1) V. Le:r 1924, (2) V. Lex 1928, (3) V. Lex 1932, (4) V. Lex 1929,

Suppl. n. 10 bis, pagg. _336, 290 e _329. pag. 1674. pag . 48. pag. 732.

mente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle colome. ART.

22.

Il presente decreto entra in vioore il criorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno ed ha effi~acia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932 - XI. . . . . . . Il condono preveduto nell'art. 5 si applica alle sanz10111 d1~c1phnan che siano state inflitte o debbano infliggersi per fatti commessi dal 29 ottobre 1927 - VI a tutto il 28 ottobre r932 - X.


INDICI A) Elenco, in ordine cronologico, di tutte le sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e pubblicate nel presente volume. B) Elenco, in ordine cronologico, di tutte le sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e pubblicate nel presente volume, integralmente o per estratto. C) Indice delle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria oubblicate o menzionate prima o dopo delle sentenze pronunziate d~J T .S.D.S. oppure nelle << N ote J> della presente pubblicazione. D) Indice delle sentenze emesse dal Giudice Istruttore e pubblicate nella presente pubblicazione. E) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione. F) Elenco delle mansioni cli coloro che hanno svolto l'attività specificata nella Seconda e Terza Parte. G) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. H) Indice delle persone menzionate nelle sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore. I) Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei. J) Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagine 669 - 674 del volume relativo alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )) ). 1°' Nota. - Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono specificate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che null a risulta dagli atti processuali.

2" Nota. - La pubblicazione delle sentenze della Commissione Istruttoria è incompleta in quanto non vengono pubblicate le sentenze con le quali viene << pronunciata solamente l'accusa J> nei confronti di imputati per i quali il T.S.D.S. ha pronunziato, successivamente, sentenze di condanna o di assoluzione.


A) ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO, DI TUTTE LE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. E PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME

Sentenza n.

l

Je[ 23,f.1932

Pag. 575

Sentenza n. 2 del 25.1.1932

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21

Sentenza n. 3 del 27.i .1 932

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32

Sentenza n. 4 <lel 28.1.1932

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43

Sentenza n. 5 del 29.1.i932

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59

Sentenza n. 6 del1'8.2.1932

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70

Sentenza n. 7 del 23.2.1932

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615

Sentenza n. 8 del 24.2.1932

))

80

Sentenza n. 9 del 25.2.1932

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89

Sentenza n.

IO

del 25.2.1 932

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94

II

del 26.2.1932

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96

Sentenza n. 12 del 26.2.1932

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Sentenza n. 13 del 26.2.1932

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106

Sentenza n. 14 del 27.2.1932

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Sentenza n. 15 del 27.2.1932

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Sentenza n. 16 del 27.2.1932

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Sentenza n. 17 del 27.2.1932

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Sentenza n. 18 del 27.2.1932

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Sentenza n. 19 del 27.2.1932

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125

Sentenza n.

del 7.3.1932

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577

Sentenza n. 21 del 7.3.1932

))

580

Sentenza n. 22 del1'8.3.1932

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Sentenza n. 23 <lel1'8.3.1932

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Sentenza n. 24 clell'8.3.1932

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Sentenza n. 25 dell'q.1932

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127

Sentenza n.

20

99


720

! N D!CI

Sentenza n. 26 del 2-4-1932

Pag.

136

Senten:.::a n. 28 del 5-4-r932 Sentenza

29 ciel 6-4-1932

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Sentenza n. 30 dell'8+ 1932

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Sentenza n. 31 del 9+1932

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Sentenza n. 32 del 22-4-1932

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Sentenza n. 33 del 22.4. r932

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Senten za n. 34 del 22.4.1932

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Sentenza n. 35 del 22-4-1932

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188

Sentenza n. 36 del 23+ 1932

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Sentenza n. 37 del 23.4.r932

))

Sentenza n. 38 del 23-4-1932

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Sentenza n. 39 del 23.q.1932

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Sentenza n. 40 del 26.4.1932

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2II

Sentenza n. 41 del 27+ 1932

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215

n.

B) ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO, DI TUTTE LE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

180

E PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME, INTEGRALMENTE O PER ESTRATTO

1931 Sentenza n. roo del 25.7.19v

Pag. 660

Sentenza n. 166 del 20.11.1931

»

578

1932

Sentenza n. 42 del 28-4-r932 Srntenza n. 43 del 29-4-1 932

))

213

Sentenza n.

Sentenza n. 44 ciel 29-4-r932

))

225

Sentenza

11.

8 del 13-u932

))

573

Sentenza n. 45 ciel 30-4-1932

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237

Sentenza n.

9 del 15.1.1932

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280

Sentenza n. 46 del 7.6.r932

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Sentenza n. r2 del 21.1. 1932

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616

Sentenza n. 47 dell'8.6.r932

Sentenza n. 18 del 26.1.1932

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282

Sentenza n. 48 del ro.6.1932

Sentern::a n.

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284

Sentenza n. 25 del 4.2.1932

))

575

Sentenza n. 50 del 15.6.1932

Sentenza n. 26 ciel 6.2.1932

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285

Sentenza n. 5r del , 6.6. r932

Sentenza n. 28 del 6.2.1932

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288

Sentenza n. 52 del 12.12.1932

Sentenza n. 29 clel1'8.2.1932

))

290 291

Sentenza n. 49 del , 3.6.1932

))

626

7 del 12.r .1932

19 del 28.r.1932

Pag. 277

Sent~112a n. 53 del r2.r2.1932

))

594

Sentenza n. 31 del 13.2.1932

))

Sentenza n. 54 del 14.12.1932

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599

Sentenza n. 32 del 16.2.1932

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584

Sentenza n. 55 del 14.1 2. 1932

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G~r

Sentenza n. 33 ciel 16.2.1932

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673 2()6

93

Sentenza n. 56 del 16.12.1932

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603

Sentenza n. 34 del 16.2.1932

Sentenza n. 57 ciel 19.12.1932

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Sentenza n. 36 del r8.2.r932

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Sentenza n. 38 del 19.2.1932

))

588

Sentenza n. 40 del 2.3.1932

))

29()

Nota. - La sentenza n. 27 del 2,4,1932 è stata menzionata a pagina 284 de! lume relativo alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. ne.I 1931 >>.

46. - U.S.


722 Sentenza n. 41 del 2.3.1932

723

INDICI

INDICI

Pag.

)Ol

Sentenza n. 93 del 14.7.193 2

Pag. 360

Sentenza n. 46 del 14.:3-1932

))

Sentenza n. 94 del 16.7.1 932

))

3°3

365

Sentenza n. 49 del 26.3.1932

)}

3°5

Sentenza n. 95 del 16.7.1932

))

366

Sentenza n. 50 del 2.4.1932

))

308

Sentenza n. 96 del 19.7.1932

))

367

Sentenza n. 53 dell'8+1932

))

311

Sentenza n. 98 del 22.7.1932

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675

Sentenza n. 55 dell'1 1.4.1932

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313

Sentenza n. 99 del 22.7.1932

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592

Sentenza n. 56 del 12+1932

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315

Sentenza n. 100 del 26.7.1932

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369

))

375

Sentenza n. 60 del 16+1932

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vs

Sentenza n.

Sentenza n. 61 del 25+1932

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661

Sentenza n. 102 del 3.8.1932

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378

Sentenza n. 62 del 26+1932

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F9

Sentenza n. 104 elci 9.8. I 932

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379

Sentenza n. 105 dell'J 1.8.1932

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383

323

Sentenza n. 106 dcll'u.8.1932

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384

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Sentenza n. 107 cleJl'n.8.1 932

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Sentenza n. 63 del 26+1932

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321

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del 30.7.1932

Sentenza n. 64 del 26+1932

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Sentenza n. 65 del 29+1932

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Sentenza n. 66 del 2.5.1932

))

33°

Sentenza n. 108 del 18.8.1932

))

387

Sentenza n. 67 del 2.5.1932

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332

Sentenza n.

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del 18.8.1932

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389

Sentenza n. 68 del 3.5.19_32

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334

Sentenza n.

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del 23.8.1932

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398

Sentenza

69 del 3.5.1932

))

335

Sentenza n. II2 del 29.8. 1932

))

676

Sentenza n. 70 del 6.5.19_32

))

337

Sentenza n. u4 del 29.8.1932

))

399

342

Sentenza n. II6 del 9.9.1932

))

401

343

Sentenza n. n 8 del 13.9.1932

))

402

ll .

Sentenza

11.

71 del 6.5.1932

Sentenza

11.

72 del 6.5.1932

))

Sentenza n. 74 del 12.5.1932

))

344

Sentenza n. n 9 del 13·9· 193 2

))

679

Sentenza n. 75 del 12.5.1932

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345

Sentenza n. I20 del J 3·9· 193 2

))

408

Sentenza n . 76 <lei 12.5.19_32

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346

Sentenza n. 121 del 13.9.1932

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Sentenza n . 77 del 12.5.1932

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348

Sentenza n. 122 del 19·9· 193 2

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33 1

Sentenza n . 78 del 16.5.1932

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349

Sentenza n. 123 del 19.9. 1932

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286

Sentenza n. 79 del 2r.5.1932

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Sentenza n. 124 del 24.9. 1932

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682

Sentenza n. 80 del 2r.5.1932

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35°

Sentenza n. 125 del 27.9.1932

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413

Sentenza n. 85 del 20.6.1932

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Sentenza n. 126 elci 3.rn. 1932

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4 14

Sentenza n . 88 cleJl'r.7. 1932

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607

Sentenza n. 127 del 6.10.1932

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420

Sentenza. n 89 del 5.7.1932

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355

Sentenza n.

del J0.10.1932

))

424

Sentenza

))

609

Sentenza n. 130 ciel 17.10.1932

))

426

))

357

Sentenza n. 131 del 20.10.1932

))

429

11.

90 <lei 7.7.1932

Sentenza n. 92 del 13.7.1932

129


7 24 Sentenza n. r33 del 26.10.1932 Sentenza n. 134 del 26.10.1932 Sentenza n. 135 del 2.rr.1932

725

INDICl

INDICI

Pag . 437 ))

))

440 446

Pag.

Sentenza n. 171 del 14.12.1932

326

Sentenza n. 172 del 16.12.1932

))

474

Sentenza n. 173 del 16.1 2.1932

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445

Sentenza n. 174 d el 17.12.1932

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436

Sentenza n. 175 d el 19.12.1 932

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484

Sentenza n. 176 <lei 20.12.1932

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476

Sentenza n. 177 d el 20.12.1932

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Senten za n. 136 del 2.1r.19.32

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Sentenza n. 137 d el 10.ILI932

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Sentenza n. 138 de l 10.1r.1932

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Sentenza n. 139 del

IO . Il .19_"32

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455

Sentenza n. 140 del ro. rr.1932

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Sentenza n. 141 d el 10.rr.19.32

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Sentenza n.

42 del 10.u.1932

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457

Sentenza n. 143 d el ro.1r.1932

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482

Sentenza n. 146 dell' 11.1 1.1 932

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459

Senten za

Il.

l

Sentenza n. 147 dell'1r.n.1932

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483

Sentenza

ll.

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Sentenza n. r49 del 15.11.T932

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484

Sentenza

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Sentenza n. 151 ciel 16.1 l .1932

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Sentenza n. 16 del 16.2.1933

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425

Sentenza n. 152 del 17.n.1932

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484

Sente nza n. 20 del 26.2.1933

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Sentenza n. 153 del 19. r 1.1932

))

462

Sentenza n. 2I del 2.3.1 933

Sentenza n. 154 del 23.11.1932

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328

Sentenza n. 27 del 7+193.1

Sentenza n. 156 del 28.rr.1932

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691

Sentenza n. 28 dell'8+ 1933

Sentenza n. 157 del 28. 11.1932

))

356

Sentenza n. 158 del 29.11.1932

))

464

Sentenza n. 159 del 29.n .1932

))

400

Sentenza n. 160 del 29.11.1932

))

428

Sentenza n. 16r del 30.1r.1932

))

466

Sentenza n . 162 d el 2.12.i932

))

47°

Sentenza n. 163 d el 6.12.1932

))

684

Sentenza

164 del ro.12.1932

))

439

Senten za n. 165 ciel 10. r2.1932

))

42 3

Sentenza n. 166 del 10.12. 1932

))

484

Sentenza n. 168 del 10.12.1932

))

458

Senten za n. 169 del 12.12.1932

))

47 2

S enten za n. 170 del 12. 12.1932

))

377

11.

l

Sentenza n. 178 del 22.12.1932

397 ì)

Sentenza n. 179 ciel 27.12.1932

479

1933 del 5.r.1933

Pag.

382

359 454

))

4 12

354


C) INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE IST RUTTORIA PUBBLfCATE O \1ENZ IONATE PRIMA O DOPO DELLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. OPPURE NELLE «NOTE>> DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE

1931 Sentenza n.

96 del 19.7.1 9,~I preceduta dalla sentenza n.

7 del T.S.D.S.

Pag . 624

50 del T.S.D.S.

))

660

Sentenza n. 128 del 14-9.1931 preceduta dalla senten1.a n. 6 del T.S.D.S.

))

78

Sentenza n. 129 del 14·9· 193 1 preceduta dalla sentenza n. 25 del T.S.D.S.

))

135

2 del T.S.D.S.

))

30

Sentenza n. 153 del 30.ro.1931 preceduta dalla semenza n. 33 del T.S.D.S.

))

r85

Sentenza n. 161 del 18.11.r931 preceduta dalla semenza n.

3 del T.S.D.S.

))

4r

Sentenza n. 165 del 20.L1.1 931 preceduta dalla sentenza n.

9 del T.S.D .S.

))

93

Sentenza n. 100 del 25,7,1931 preceduta dalla sentenza

11 .

Sentenza n. 131 del 18.9.193r preceduta dalla sentenza n.

Sentenza n. 166 del 20.u.1 93 1 preceduta clalla sentenza

11.

21 del T.S.D.S.

))

Sentenza n. 17r del 12.12.1931 preceduta dalla sentenza

li .

8 del T.S.D.S.

))

Sentenza n. 174 del 2.12. r931 preceduta dal la sentenza n.

4 del T.S.D.S.

))

55

Sentenza n. 175 del 3.12.1 931 preceduta dalla sentenza n.

5 del T.S.D.S.

))

68

Sente nza n. 177 del 12.12.1 931 preceduta dalla sentenza n. 8 del T.S.D.S.

))

87

Sentenza n. 180 del 10.12.193 I preceduta dalla sentenza n. I2 del T.S.D.S.

))

105

Semenza n. 184 del 17.12.1 931 preceduta dalla sentenza n.

II

del T.S.D.S.

))

97

Sentenza n. 186 del 17.12.1931 preceduta dalla sentenza n.

10

del T.S.D.S.

)>

95

Sentenza n. 187 del 17.12.1931 preceduta dalla senLenza n. 13 del T.S.D .S.

))

IT2

Sentenza n. 188 de] 22.12, I 931 preceduta dalla sente nza n. 29 del T.S.D.S.

))

162

Sentenza n. 190 del 23.12.1 931 precedu ta dalla sentenza n. 31 del T.S.D.S.

))

179

Sentenza n. 192 del 28.12.1931 preceduta dalla sentenza n. 44 dc:! T.S.D.S.

))

236

582 87


728

INDICI

1932 Sentenza n.

1

Sentenza n.

5 del 7.r.r93 2 preceduta dalla sentenza n . 15 del T.S.D.S.

))

117

D) INDICE DELLE SENTENZE

Sentenza n.

8 del r3. r.1932 prima della sentenza

del T.S.D.S.

))

5ì3

EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE E PUBBLICATE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE

del 4-I. 193 2 preceduta dalla sentenza

11.

n.

47 del T.S.D.S.

l

Pag.

262

Sentenza n.

IO

del 15.1.1932 precedura dalla sentenza n. 32 del T .S.D.S.

))

181

Sentenza n.

11 <lei 20.1.1932 preceduta dalla sentenza n. 45 del T.S.D.S.

))

2

Sentenza n.

12 del 21.1.1932 preceduta da!la sentenza n. 49 del T.S.D.S. 13 del 21.2.1932 preceduta dalla sentenza n. 38 del T.S.D.S.

);

636

))

208

))

2r3

Sentenza del 9.1.1932 emessa nei confronti di Stefani Decimo e D'Agnese Vettore

))

156

Sentenza del 12.1.1932 emessa nei confronli di Ra valico An<lrea

))

490

Sentenza del 12.1.1932 emessa nei confronti di Capecchi Adolfo

))

49 1

Sentenza del r3.1.1932 emessa nei confronti di Padovan Angelo

))

Sentenza n. Sentenza

45

Pag . 489

Sentenza n.

15 del 23.1.1932 preceduta dalla sentenza n. 39 del T.S.D.S. 20 <lei 28.1.1932 preceduta dalla sentenza n. 28 del T.S.D.S.

Sente11za n.

24 del 4.2.1932 preceduta dalla sentenza n. 26 del T .S.D.S.

))

143

Sentenza n. 25 <le! 4.2.1932 preceduta dalla sentenza n. 20 <lei T.S.D .S.

)j

5ì9

))

587

Sentenza del q.r .1932 emessa nei confronti d i Napolitano Giuseppe

))

493

))

273

Sentenza del 15.1.1932 emessa nei confro nti di Rizzi Angelo

)ì

494

))

223

Sentenza del 16.r.1932 emessa nei confronti di Silvestri Attilio, Helcl Giovanni e Rosteghin Arturo

))

(i6r

494

))

Sentenza del 22.r.1932 emessa nei confronti d i Leonardi Carmelo

))

602

495

))

Sentenza ciel 22.1. r932 emessa nei confronti di Lupini Giacinta

))

496

))

596

))

497

11 .

Sentenza n.

38 del 19.2.19_32 preceduta dalla sentenza n. 24 del T.S.D.S.

Sentenza n. 51 del 2-4-r932 preceduta dalla sentenza n. 48 del T.S.D.S. Sentenza n. 52 dell'S-4-1932 preceduta dalla sentenza n. 43 del T.S.D.S. Sentenza 11. 6 r del 25+ r932 preceduta dalla sentenza n . 50 del T.S.D.S.

•

492

Sentenza n. 79 del 2i.5.1932 preceduta dalla sentenza n. 55 del T.S.D.S. Sentenza n. 83 del 7.6.1932 prima della sentenza 11 . 54 ciel T.S.D.S. Sentenza n. 99 del 22.7.1932 prima della sentenza n. 53 del T.S.D.S.

))

592

Sentenza del 2_1.r.1932 emessa nei confronti <li Celi k Stefano, A bram Giovanni e Sorli Pietro

Sentenza n . 145 dell' r r. r1 .1932 preceduta dalla sentenza n. 43 del T.S.D.S.

))

22'')

Sentenza del 23. r. 1932 emessa nei confronti di Manfredi Costantino

))

498

Sentenza n. 151 del 16.rr .1932 preceduta dalla sentenza n. 56 del T.S.D.S.

))

604

Sentenza del 27.r.1932 emessa nei confronti di Martelii Teresa

))

499

Sentenza del 28.u932 emessa nei confronti di Rolando Giovanni

))

500

Sentenza dell'r.2.1932 emessa nei confronti di Vasina Beniamino

))

500

Sentenza del 15.2.1932 emessa nei confronti di Fabiani Salvatore

))

501

Sentenza del 15.2.1932 emessa nei confronti cli Ienco Raffaele

))

502

Sentenza del 16.2.1932 emessa nei confronti di Canu Leonardo

))

5°3

.

Sentenza del 20.2.1932 emessa nei confronti cli Rugari Fantino, Demarte Pasquale, Venera Gaetano, Maio Giuseppe, Tucci Paolo, Sici liano Gaetano e Strangio Domenico .

))

Sentenza ciel 5.3.u932 emessa nei confronti di Bufacchi Sabatina

ì)

Sentenza del 5.3.1 932 emessa nei confronti <li Bergamaschi Enrico

))

Sentenza del 7.3.1932 emessa nei confronti di Serrelli Giovanni

))

Sentenza del 7.3. r932 emessa nei confronti di Manghise Emilio

))

508


Sentenza del 23.3.1932 emessa nei confronti cli Maurich G iuseppe, Maurich Rodolfo, Cek Giovanni e Posar Giuseppe

Pag.

539

Sentenza del 23 .7.1932 emessa nei confronti di G irlancla Augusto

))

539

Sentenza del 26.7. r932 emessa nei confronti di Radolovich A ntonio

))

54°

Sentenza dell' r.9.1932 emessa nei confro nti cli Masiero Albano

))

688

Sentenza del 9.9. l 932 emessa nei confronti di Rospi Giovanni

))

54 1

))

542

Sentenza del r6.9.1932 emessa nei confronti di De Nuccio Giuseppe

))

543

Sentenza del 16.9.1932 emessa nei confronti di Valsecchi Pietro

))

544 .:;45

Sentenza del 16.7.1932 emessa nei confronti di Biagi Omero Pag. 508

Sentenza del 24.3.1932 emessa nei confronti di Menichini Augusto

))

Sentenza del 25.3.1932 emessa nei confronti di Mele Giovanni

)l

Sentell?:a del 5+ 1932 emessa nei confronti cli Benozzo Martino

);

Sentenza dell'8-4-r932 emessa nei confronti di Galante Raffaele

))

Sentenza dell'8-4-r932 emessa nei confronti cli Pranter Carlo

))

Sentenza ciel 20-4-1932 emessa nei confronti cli Fortunio Achille

))

Sentenza del 23-4-1932 emessa nei confronti di Mastrogiacomo Vincenzo

73 1

INDICI

!>!DICI

512

))

Sentenza del 16.9.1932 emessa nei confronti di Ferrari Enrico e Chironi Agostino

Sentenza del 24.4.1932 emessa nei confronti di Marchesan Aldo

))

Sentenza del 19.9.1932 emessa nei confronti di Giammona Nicolò

))

Sentenza del 25-4-1932 emessa nei confronti di Cocco Um herto

))

Sentenza del 21.9.1932 emessa nei confronti di Graffeo Giuseppe

))

545

Sentenza del 3.rn. 1932 emessa nei confronti di Damiano C iro

))

546

Sentenza del 10.ro.1932 emessa nei confronti d i Ozzello Gahrielc

))

547

Sentenza del 12.10.1932 emessa nei confronti di Tassinari Dante

))

548

Sentenza del 27.10.1932 emessa nei confronti di Marchetto Giacomo

))

549 55°

55 1

SentenzJ del 26+ 1932 emessa nei confronti di De Paoli Gildo Sentenza del 27-4-1932 emessa nei confronti di Leitner Luigi Sentenza del 28-4-1932 emessa nei confronti cli Scuto Michele, Scuto Alfìo, Caruso Nicolò e Caruso Giuseppe

))

))

518

))

Sentenza del 30-4-1932 emessa nei confronti d i Leva Angelo

))

521

Sentenza del ro. u .1 932 emessa nei confronti di Catelani Zanobi

))

Sentenza del 30-4- 19.32 emessa nei confronti cli Mazzaferri Carmine

))

5 22

Sentenza del 10.11.1932 emessa ne1 confronti cli Frasson Luig i

))

Sentenza del 9.5.1932 emessa nei confronti di Prina E nrico .

))

52")

Sentenza del 15.11.1932 emessa nei confronti d i Cau Salvatore

))

Sentenza del 16. rr.1932 emessa nei confronti di D',i\mato fra ncesco

))

552

Sentenza del r8. t 1. 1932 emessa nei confronti di Zabarino Pietro

))

--o ) ) _)

))

554

Sentenza del 9.5. 1932 emessa nei confronti d i Gobbi Paolo e Cifariello Gaetano Sentenza del 9.5.1932 emessa nei confronti di Amato Francesco e A mato Domenico Sentenza dell'n.5. 1932 emessa nei confronti di Comoglio Clemente Sentenza del 17.5.19_,2 emessa nei confronti d i Rumor Giacomo, Bernardini Mario e Cappelletti Guglielmo .

607

))

Senten'La del 12.12.1932 emessa nei confronti di Giovetti Gino, Mancini Lamberto, Stilli, D i Donato Antonio, Cosentino Alfonso> Ferro ( ;iova nni , Pontoni Bruno, Papa F rancesco, Ristori Pietro, So:t,ZÌ Sigfrido, P icardi Ciro, Bazzacco Carl9> Ghiso Felice, Ghidoni Ernesto, Finotto Pasquale> Berardo E rnesto, Torretta Federico, Giaccaglia Lea, Sentinelli Alfredo, Roma no G iuseppe e Sgargi Alfredo

))

))

))

Sentenza del 28 .5.r932 emessa nei confronti di Pera Antonio

))

Sentenza del 30.5. 1932 emessa nei confronti di Cavallari Domenico.

))

Sentenza del 24.6.1932 emessa nei confronti di Benassai Bruno

))

Ordinanza del 9. 1.1932 emessa nei confronti di Fassino Giuseppe, Summa Edoardo, Cavallo G iuseppe, Scotti Luigi e Masengo Giovanni Battista

53

2

Ordinan:t,a del 22.6.1932 emessa nei confronti di !seppi Antonio

Sentenza del 25.6. I 932 emessa nei confronti d i Ro versi Paolo

))

).))

Sentenza ciel 25 .6.1932 emessa nei confronti di Pizzicannella Eugenio

))

534

Sentenza del 27.6.1 932 emessa nei confronti cli Passerini Amelio

))

Sentenza del 4.7. 1932 emessa nei confronti di Novi Luciano

)>

Sentenza dell'u.7.1932 emessa nei confronti di Vincenti Giuseppe

))

Sentenza del1'8.1r.1932

Sentenza del 14.7.r932 emessa nei confronti di Pagliuca Amilcare

))

Sentenza ciel 9.r.1.1932

))

))

-·)"".!

Date delle sentenze con le quali il Giudice istruttore si è limitato a dichiarare estinti per l'amnistia d:i cui al R.D. .5.n. 1932, n . 1403, t reati di ricostituzione tÌel Partito Comunista, iscrizione al suddetto Partito e propaganda del medesimo. Pag. 556 »

557


73 2 Sentenza del 9.11.1932

INDICI

Pag.

558

Sentenza <le! 10.n .1932

))

559

Sentenza del JO.II.1932

))

560

Sentenza del [0. TT. T9_'32

))

560

Sentenza del ro.r I.1932

r,

561

CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA'

56r

ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE -

56i

CHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE

Sentenza dell' r1.11.r932 Sentenza de l 12.n.1932

)>

Sentenza del 17.11.1932 Sentenza de l 29.11. 1932

E) INDICE RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO

562 ))

563

Sentenza del 10.12.1932

1>564-565

Senten:ta del 20.12.1932

»566-567

Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Piemonte

Pag.

734

Valle d'Aosta

))

738

Liguria

))

Lombardia .

))

739 74 1

T rentino - Alto Adige

))

745

Veneto

)'

747

Friuli - Venezia Giulia

))

75 1

E milia - Romagna

)'

Toscana

))

754 760

Umbria

))

765

Marche

))

767

Lazio .

))

769

Ab ruzzi

))

77 2

Molise

))

774

Campania

))

775

Puglia

))

777

Basilicata

))

Calabria

))

779 780

Sicilia .

))

782

Sardegna

)J

784

Estero

))

786

Nota. - Per Estero si intendono anche le localit~1 che dopo la seconda gue rra mondiale sono passate ad altri Stati (es. : Fiume).


PIEMONTE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . Località ove è stata svok 1 l\nt ività sov ver.siv~1

In cutto il P iemonte In tutto il Piemonte In tutto il Piemonte Torino Torino In tutto il Piemonte

.:\ nnu

Nun1 cro della Semenza

P~giu~1

193r 1931 1931 1931 1 931 1931

2 4 5 32 43 48

21 43 59 180 218 263 - 264

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta I \ i ttività sovversiva

Anno

Biella (Vercelli) Torino In Agro cli Abbazia (Alessandria) Condove (Torino) Cavaglià (Vercelli) Torino e Provincia

19_:p 1930 19.V - 1932 1931 - 1932

Kumcro <kll a Sentenza

Pagina

33 71

2 93 342

72

343 344 369 379 - 380

74 100 104

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore Loca lità o ve è stata svolt~ l'attivi tà sovver·siv:1

Alessandria Formazza (Novara) Bastia (Cuneo) Susa (Torino) Alessandria (Stabilimento na!e) Cuneo

Pe-

;\nno

Data della Senten7.~

Pagin:1

1931 1931 1931 1932

28.r.r932 1.2.1 932 11.5.1932 23·7· 193 2

-oo ) 500 - 5<JI 526 539 - 54°

1931

16.9.1932 27.10. 1932

542 549

1 9V

735

I NDICI

ll\DICl

734

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTJVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Elettricista falegname Fonditore Impiegato Manovale Manovale Manovratore FF. SS. Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Studente Tappezziere Tornitore Tramviere Verniciatore

5 48

l

12

1

4

2

5 48 48

4

2

3 .·1

5 48

2

46 48 4 30 48 43 48 2 5 48

2

3 I l

I

DO N NE

Sarta Sarta Tessitrice

4

48 48

B) Sentenze eniesse dalla Commissione Istruttoria Pt,r cvtlnre duplicali, gli i111pt11at; - per i quali la C.l. ha prontnu:iato l'accusa clencnti soiamenle nelle se-nren z,, del T .S .U .S ..

U O MIN I

Sentenze emesse nel 1931 lv.!:insioni " 'ohe (in o rd ine ~lfabet ico)

N unlcro delle persone

Nu mero della Sentenza

Pagin:1

Calzolaio Cardatore Impiegato

U OMINI \fan siooi svolte (in online alfaberico)

Cameriere Dottore in legge

Sentenze emesse nel

Numern

Numero

del le persone

della Scntcm:a

Pagina

30 43

164 218

vengono

Calzolaio Cameriere

2

l

I

932 37° .179


INDICI

1:-IDICI

737

~

Contadino Custode Decoratore Diseg11atore Dottore in legge Elettricista Esercente di osteria Fabbro Fabbro Falegname Falegname Impiegato privato Manovale metallurgico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Motorista Operaio Operaio Proprietario Tipografo Tramviere Venditore ambulante Verniciatore

100 14r 100 104 145 100 100 51 104 104 146 104 127 .B 3

5 5 l

I

2

51 52 100 104 146 104 71 141 74 52 127 100 41

_370 482 37° 379 22~ 37° 37° 273 379 379 459 379 421 293 273 223

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI :Vfansioni svolte (in ordine alfabetico)

Contadino Ferroviere Impiegato Operaio Operaio Panettiere Parroco

l

IO.II. 1932 28.r.1932 12.12.1932 27.w.r932 12.12.1932 11.5.1932 1.2.19~p.

526 50c)

12.12.1932

554

l

r

3 l

I

Pagin:1

560 500 554 549 554

DONKE

ro

379 459 379 342 482 344 223 420

Insegnante

ro

, I

301

Senten:ze emesse nel r 93 r 31

55 69

Sentenze emesse nel 1932 Casalinga Commessa Maglierista Sellaia

Dat-1 della Seme nza

- I

DONNE

Tessitrice Tessitrice Tessitrice

N umero delle persone

4r4 459 2 73 2 73 47- - U.S.


Ì

________________________________ _

Ji!

:....::._

I1'DICI

l :S.DICI

VALLE D'AOSTA

- -- - - -- - ~ 7.39

LIGURIA

A) Sentenze pronunciate dal T.S. D.S. N el 1932 il 'l'.S.D .S., la Commissio ne 1struttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedi me nto relativi ac.l acri vità sovversiva svolta in Valle d 'Aosta. ·

:'-Jel 1932 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a indivie.lui nati in Valle e.l'Aosta.

Località ove è ~cata svolt.1 l'atti,·i:à sovversiva

In tutta la Liguria I n t utta la Liguria La Spezia Genova

.\ n no

1931 r93r 1931 1931

:-.:umcro del la Scntt n n

2 4

15 36

Pagi na

2I 43 ll5 190

D) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località o,·c è stara svo!ta l'attività SOV\'ersiva

Pietra Ligure (Savona) Imperia (Casa P enale) Genova La Spezia Genova e Provincia Genova Genova

:-.:umero Anno

1932 19,)2 1931 1932 r932 1932 1932

dd la Semenza

69

95 107

121 127 129

169

Pagina

335 366 385 410 420 424 47 2

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è >C:lta svoh a I·attività sovvcrsi,•a

,\nno

Lavagna (Genova) Imperia (Casa cli Lavoro)

Data della Semen za

26-4-1932 21 .9.1932

Pagina

517 545

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LTGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLT O ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S . U OMINI

Mansion i svolte (in ordine a1fa bctico)

Dottore m legge Operaio Saldato re Studente

Numero delle persone I

I

Data dell a Scntcn z~

43 15 15 43

Pagin a

21 8 115 Jl5 2 18


ll\ DICI

IN DICI

DON N E

LOMBARDIA

74 1

Nessuna

A) Sentenze pionunciate dal T.S .D .S.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplirnt,, gli imputati - per i quali la C./. lw pronunciato l 'accusa - vengono eh•ncati soh1me11te nel/,• senten ze del T.S.D.S ..

UO:V[INI Mansioni svol re (in ordine alfabetico)

Autista Barbiere Bobinatore Disegnatore E lettricista Elettricista Ponnatore Impiegato Manovale Meccanico Mu ra tore Operaio

Numero

N urntro

delle persone

dc lb Se1H,·nzi•

I

!2 i

Pag in a

l

,., )

42: )

J

J..., ....

I2 I

Località ove è H'.lla ~volta l'anività sovvcrsi va

In tutta la Lomba rdia Borgoforte (Mantova) Saiìetto (Mantova) Suzzara (Ma ntova) Bergamo Milano Milano Sailetto (Mamova) Suzzara (Mantova) Borgoforte (Ma ntova) Milano Milano e Provincia Milano Dosolo (Mantova) Milano Milano In tutta la Lomba rdia

i1 t

l\es:,un3

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

d d la Scn tcn za

19.) I

2

1931 1 931 I<J3l 1931 1 931 r931 193T 1931 193r 1931 1931 1931 1931 1931 1931

6 6 G 9 9

21

14

25 25 25 30 31

IO'ZI /J

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'att ività sovversiva

DO NN E

'Jumero An no

Nembro (Bergamo) Abbiategrasso (Milano) Milano Bollate (Milano) Milano In tutta la Lombardia Cremona e Provincia

Anno

1932 1928 1931 ì932 1931 - 1932 1932 r932

;\iumero della Sentenza

Pagina

55 fo

!02

I L{

126 146 16 1

UO M INI M~nsioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero ,!el le uerso nc

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore

Data delb S, :1t(·nz3

Località o ve è ~tma ~volta ! 'attività sc:,\··versi,:a

Falegname

Lodi (Miìano) D O ~ N E

N essu na

Brescia Milano Cremona Varese

Data i-\n no

della Sentenza

Pagina

r932 1931 1932 1932 1928

5.3. 1932 30-4-1932 16.9.1932 9.1r. 1932 20.12.1932

506 521 544 558 566


74 3

INDICI IKD!Cl

74 2

B) Senten.ze emesse dalla Commissione Istruttoria

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Per evitare du plicati, gli imputati - per i quali !a C./ . ha pronunciato l'accwa - vengono elencati sohtmentc nelfe sentenze del T. S.D .S ..

UO ~{ I NI

A) Sentenze pronunciate dal T. S.D .S. Numero delle persone

Mansioni svo! tc (i n ord ine alfabetico)

U01'UN I

Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Agricoltore Agricoltore Argentiere Assisten te edile Avventizio nelle FF. SS. Calzolaio Calzolaio Carpentiere Commesso Contadino Contadino Contaòino Fabbro Fabbro Gommista Manovaie Meccanico Meccan ico Meccanico Muratore Muratore Muratore Operaio Operaio Pensionato FF. SS. Stuccatore Studente Tipografo T ubista

>-1umen, delle persone

Ì'\u mcrn della Sentenza

I

14 I

6

I

6

1

28

31 31 6 3 I

2 I

2 2 6 l

2 2 l I

6

25 47 25 47 9

70 127 256 rr3 70 70 144 174 174 70 1.,-1 256 127 256

89

174

25

127

~r

74 256 70 256 263 89 174 r) 6

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.1-

,I

6 47 48 9

31 47 36 43 47

Nessuna

(J3gind

~1 .)

3r

DONN E

Pag ina

Sentenze emesse nel 1931

6 25

l

1':umcr'.> della Sen:enza

1

190

21 8 1 74 23f>

Contadino Contadino Fabbro Fornaciaio Fornaio Insegnante e!eme nrnre Mezzadro Muratore Muratore Muratcre Operaio

l 2

1

I

r28 129 190 r29

78 135 r79

128

78 79 78 78 135 179 93

128

l

i

12 8

l

128 129 190

l

165

1·').))

Sentenze emesse nel r932 Calderaio Cameriere Canestraio Coloritore Commesso viagg iatore in tessuti Contadino Cuoco Ebanista Fabbro Impiegato Lattoniere Lucidatore di mobili Manovale Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio

126 l

l

466

127 126

420 4f4

16 1

146

466 466 484 399 41 4 399 399 290 414 459 484 459

55

3 13

161 I

175

Il 4 126 I

l '4 114

I

29 126

5 l

414

121 161

146

r52

410

62

3J 9

l

n4

399

I

J? h

4r4


744

INDICI

Orafo Panettiere Pav imentatore Pellettiere Professore di liceo Segantino T appezziere T ipografo T ipografo Tornitore Tornitor.e

I

172

474

I

146

459

I

1 14 126

41.1

136 62

319

I l

745

INDICI

126

104

399 45° 41 4 379

120

408

i2:i

41 4 459

146

TRENTINO - ALTO ADIGE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Loca lità ove è s tnta svolta

Anno

l'attivi l~ .sovversiva.

Bolzano Bressanone (Bolzano)

D ONNE

Data della Sen,e nz~

Pagi11 ..1

1 9V

)O

64

1931

16

1 18

B) Sentenze emesse dalla Commissione istruttoria

Nessu na

N el 1932 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Trentino - Alto Adige.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore Località o ve è stata svoì ta l'attività sovvcrsiv{l

U OMINI :-..t~n~ioni

S\'Ohc

(in o rdi ne 3Jfabetico)

Cestaio Contadino Contadino Dottore 111 legge Falegname Falegname Fotografo Istitutore Ma novale Manovale Meccanico Muratore Muratore P roprietario di trattoria Ragioniere Studente Tappezzìere T ipografo

:S.:umcro <lclk perso ne I

4

.,~

I

7 3 I

r J

I

Villa Agnedo (Trento)

Dac:1 della Sentenza

Pagina

9.rr .1932 9.1 J .1 932 12. 12. 19_-r.1. 17·5· 1 932 5.3.1 93 2 9.1r.r932 9.n .r932 ;0-4-19_32 9·5·1 932 20.)2.1932 9.n .1932 9.11.1932 12.12.1932 9.rr.r93 2 12.12.1932 9.rr .1932 C).1 I . 1932 16.9.1932

558 558

554 526 ::06 ., 558 558 521 523 566 558 558

Data della Se nte nza

H).31

15.1.1 932

ELENCO DELLE MANSIONf SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL TRENT INO - ALTO ADIGE, SONO STAT I DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER AVER SVOLTO ATTfV fTA' SOVVERSIVA

A) Semen ze pronunciate dal T.S.D.S.

- -- ,1 ))-,

558 554 558 558 544

AllnO

!; OMI N I

Ma1Js io,1i svolte (in ordi ne a lfabe tico)

Nmn:.:ro

~ u mcrn

,'elle person e

della Sentenza

Pagi na

n8

Operaio

DONNE

D ONNE

Nessuna

Nessuna


IN J)JC!

747

1>1DI C!

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

VENETO

Ne! 1932 la Commiss·i one Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relati va ad attività svolta da ind iv idu i nati nel Tren tino - A lto Adige.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.

Local iti, ove è Stlta

UOMINI

J':H t Ì\'i tà

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Conta<lino

Numero dc lb Sentenza

494

'-:u mero

svo !ti:l

sovvcrs1 v:t

Padova Venezia Limena (Padova) Venezia Ve nezia

i\nnc,

del la Sentenza

P::tgin:i

1931 1931 1926

{'(

12

38

1931

40

19.3{

46

96 99 199 2!1 247

D ONNE Nessuna

B) Senienze emesse dalla Commissione ì struttona

~un1<:ro

l.ocal ità ove è stata svol::l J'~1nivi tà sovversiva

Villadose (Rovigo) Carceri G iud iz iarie di Venezi:.i Venezia, Mestre e T reviso Venezia e Padova Padova e Provincia Treviso

1931 1932 1932 1 93 ! - 1 93 2 1932 1.93 2

della s~n:-:nza

Pagin~t

ì7

348 349

78 92 93 131 r,p

357

360 42 9 4S7

C) Sentenze emesse dal Giuchce Istruttore Locali,,, ove è st:\la svu:t:ì

l'attività sovversiv:1

Primola no (Vicenza) Venezia Vicenza Treviso

Ar.no

Data del la Senten za

i93r

9.r.r9:F

t931 1 9V 1932

r6.i. 1932 r7.5.r93 2 IO.I J .1932

l'agio a

489 494

526

S5 1


749

l:sil)ICI

INDICI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, KATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

DONNE

Casalinga

180

I

105

Sentenze emesse nel 1932

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMIJ\ I Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Agente di negozio Bracciante Bracci~me Carpentiere Esercente Fabbro

:'.\1rnnero

>Jun icro

ùdk persone

della Senre1na

I

40 4 30 40

1

5

21 J 43 164 2!l

I2 1

Gon1n1aio

40 .11

Impiegato pri vato Macellaio Manovale Manovale Meccan ico Meccanico Orologiaio

I

Il

J

II

II

I

48

2

3

.10 3r

I

30

DON NE

Tessirrice

4

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare daplicati , gli imputati - per i qttali la C.!. /,a pro11u11ciato l'acmsa elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S ..

UOMINI t.fansioni svolte (i n ordine alfa betico)

Numero

Numero

delle persone

della Scnttnza

Pagina

Sentenze emesse nel 193r Im piegato Legatore di li bri Manovale .!vfeccanico

18,1 184

190 I

184

97 97 1 79 97

vt•11go110

Barbiere Barbiere Barbiere Barista Bracciante Calzolaio Cameriere Cameriere Carpentiere Carpentiere Cianografis ta Commesso Contabile Contadino Decoratore Dottore in legge Elettricista Fabbro Fabbro Facchi no Falegname Falegname Fonditore Forna io Forna io Intagliatore Lattoniere Macellaio Maestro elementare Materassaio Meccanico Meccanico Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Orologiaio Rad iotecnico r commer10 Rappresentante Ll Scalpellino Studente Tappezziere

92 93

I

qr

l

1

93 92 92 92 93 93 13r r27 r42 92 77 93

I

93

I

92 92

4

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1

l 2

I

6 1

1

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92 92 PI ,)

131 93

1

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I

142 138

357 360 429 360 357 357 357 360

3Go

429 420 457

357 348

360 360 357 .157 60 ~ 357 357 429 429 360 429 457 45 1 1

~60

3

93 93 93 93

1

I3 I

42 9

93 104 15 104 142 9.i 92 126 93 92

360

I

1

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I

I

93

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36o

357 357

:r,8

• I

213 378 457 360 357 4 14

360 357 36::i


INDICI

75° Tipografo Torni tore Vetraio

J:SD!CI

92

357

127

420

92

357

75 1

FRIULI - VENEZIA GIULIA A) Sentenze pronunciate dC/.l T.S.D.S.

DONNE

Località ove è , taca svolta l 'a ttività sovversiva

Nessuna

Contadino Dottore in legge Falegname Impiegato privato Manovale Marmista Muratore Muratore Verniciatore

2 2 I

2 I

Pagina

B) Sentenze emesse daLla Commissione Istruttoria

U0\1TNT

Numero de lle persont

'-Jumero d e lla Sente n 7.a

Udi ne e Provincia Udine

C) Sentenz:e emesse dC/.l Giudice Istruttore

~1.tnsioni svo lte (in ordi ne a lfabetico)

A nno

Loca lit à ove è sta ta svolta l'attività sovversiva Data d ella Se nten za

ro.n.1932 1 7·5· 1 93 2 16.1.19_32 5-4-1932 9.u932 9.5.r932 16. I. I 932 25-4- 1932 10.1 2.1932

P:1c1ina

"

55 1 526

49{ 512

489 524 494 516 -6~ ) )

San Floriano del Collio (Goriz ia) Aurisina, San Pelagio e Trieste Corgnale (Trieste) Trieste Palazzolo e Udine Trieste Sella del Bivio (Gorizia) Fagagna (Ud ine) Gorizia Gorizia, Pola e Trieste

~lumero

Anno

193 r 1931

d ell a Senten za

Pagin~i

18

26

i 93 1

46

1931 1931 1932 1931 - 1932 1932 1932 1932

49 50 89 IOI

105 139 1 79

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore DONNE

Nessuna

Località ove è s ta ta svolt~ l'a ttività sovvc,:siva

Trieste Bucovo (Gorizia) Pola

Data .A.n no

d el la Se nte n z a

Pagina

1931 1929

13.r.1931 23.1.1932 2 6.7. 1932

491 497 54o

19_~ 2

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI - VENEZIA GIULIA, SONO STA11 DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOJ\iINI Mansioni svolte (in o rdi ne a lfabetico)

Caffettiere Contabile

1'urnero ùdlc perso ne

:'-:omero ,lclla Scnten:1,a

Pagina


Elettricista Falegname Manovratore Meccanico Meccanico Operaio Pescatore Pittore Sarto

4

2

l

29 29

57 157

4

,:t' > ,)

29 46 29 39 29 29

1

157 247 1 57

209 157 157

DON N E Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria l'cr evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.!. /,a pronunciato l'accusa elencati solm11e11te nelìe seri tcnze del T.S.D.S ..

UOMINI Man sioni svo h e (;n ordine :ilfobec!co)

N ume ro

ddlc persone

7 5 .3

!:'\DI CI

1:-ID!Cl

75 2

i\u111ero della Sence n1.a

vengono

Gerente di negozio Lattonaio Legatore d i libri Magazziniere Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Muratore Operaio Operaio Panettiere Proprietario di negoz i di legname Sarto Scalpellino Studente Studente Tipografo Tram vie re Vetraio

89

I

26 49 51 26 89

l

2 I

r79

2

89 r:26

l I

139 139

I

1 79

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355 285 "cr ,) ')

273 285 j)'j

478 355 414 455 455 478 ·) -- ~

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2

26

308 308 285

3

49

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50

2

50

104

2

49 49 18

-,o-)

379 30=:; 3°5

282

Pagin[1

DO N NE

Sentenze emesse nel l9Jl Agricoltore Contadino

I

188

162

188

162

Sentenze emesse nel 1932 Agricoltore Agricoltore ì3:·acciante Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Carbonaio Ca rpentiere Carpentiere Car pentiere Carpentiere Contadino Contad ino f<acchino Faleg name Falegname Faleg na me Falegname Falegna me Fattorino pr ivato

2

101

2

79 26 50 1 79 1 39 179 89

2

1

-o 126 )

I l 2

q6 1 79 105

-o ) l

64 26

2

-o )

l

78 ro1 ;39 50

3 l

375 478 285 308 478 455 478 355 308 414 455 478 383 308 323 285 308 349

Casalinga Casalinga Fruttivendola Negoziante Sarta Sarta

2

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI lvfo nsioni svolte (in o rd ine alfabetico)

Fabbro Falegname Falegname Ingegnere Operaio Sacerdote Soldato

:\lumero

de! Ie persone

l

I l

I

1 3- I. 1 9.32

3.r.r9,12

26.7.ì932 DONNE

455 308

Nessuna

u.s.

23.1.1932 23.1. I 932 r2.12.1932 12.12.1932 2

375

48. -

Data dell a Sentcnz :i

497 497 554 554 492 497 54°


754

l~DJCI

IN DICI

EMILIA - ROMAGNA

Reggio Emilia e Provincia Reggio Emilia e Provincia Reggio Emilia e Provincia Bologna e Provincia

1932 1932 1932 1932

755 IO.lI.1932 IO. I r.1932 17.II.19V 10.12.1932

560 561 563 564

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. Loca lit~, o ve è Stala svolta l'attivitil SOVVC.:(Sl Va

Novi di Modena (Modena) San Venanzio di Galliera (Bologna) Ravenna e Provincia Bolog na e Parma Modena, Parma e Reggio Em ilia Bologna Guastalla (Reggio Emilia) Reggio Emilia Regg io Emilia Carpi e Limidi di Soliera (Modcna)

An no

l\u rnero della Sentenza

Pagina

;93 1

8

So

1931

17

1927 1931 I 931 1931 1931 19.V 1 93 I

i9 28

12{) 125 145 182

193r

33 34

186

209

44

225

Reggio Emilia e Provincia Bologna Ravenna e Provincia Reggio Emilia Bologna Modena, Soliera, Carpi, Caroposanto Mirabella (Ferrara) Bologna Parma

Anno

Numero della Sentenza

1930 i93l 1932

7 53

80

85 93

1932

1931 - 1932 1931 - 1932 1932 193r - r932 1932

lIO

16 126 138 I

Bedonia (Parma) Rimini (forlì) l,1igliaro (Ferrara) Rimini (Carceri G iud iziarie) F elino (Parma) Reggio Emilia e Provincia Reggio Emilia e Provincia

Anno

1931 1931 19v

1932 1931 1932 19_12

Da ta c.ldla Sentenza

23.1.19.32 27.r.1932 25 .6. I 932 12.10.19.32 10.r1.1932 8.u.1932 9.11.1932

UOM IJ\I

rc·o .)

P,1gino

277

311 35° 352 36o

389 401 4 14

45 1

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

A) Senlenze pronunctate dal T.S .D .S.

188

35 36 39

B) Sentenze emesse dalla Commissione istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATl IN EMILIA - ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVIT A' SOVVERSIVA

Pagina

498 499 533 548 55°

556 557

Mansioni svohc (in ordine alfaberico)

Autista Barbiere Bracciante Bracciante Braccian te Calzolaio Cameriere Carrettiere Cementista Contadino Contadino Contadino Dottore in scienze naturali Elettricista Elettromeccanico Fabbro Facchino Falegname Falegname Falegname Faleg name Fonditore Fruttivendolo Imbianchino Impiegato Impiegato pri vato lnservien te d i ambulatorio chimico Manovale Meccanico Meccanico

Numero delle persone

~umero della Sentenza

l

8 28 8 17 44 28

l

30

3 3 2

8o

120 225

r44 164

8

80

144 70 125 225 218 144 164 225 144 80 127 164 225 256 225 144 225 174

6

8

25 30

44 47 44 28 44 1

.31

1

28 8 2 28

2

80 144

28 19 44 43 28 30 44 28

l

Pagjn:1

144 80 21 1 44


I NDICI

756 Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Muratore Murato re O pera io Operaio Operaio Panettiere P ittore Stagnino Vet.raio

l

l

2 3 2 4 2 l l

2

INDICI

30 32 33 35 4 10 28

164 180 182 188 43

44 5 8 28 28 28

225 59

94 1

44

80

2

144 1 44 144 21

28

1 44

DONNE Ness una

B) Sentenze emesse dal1a Commisswne Istruttoria

-

Per e vit(l.r e duplirnti, gli i mput1;,ti {'<'i' i quali la C.l. /J(l pronunciato l'accusa elencati .<o!ame111<' nelle .re11.te11ze del T .S.D .S ..

-

v,.. ,;gono

UOMIN I '.vfansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Numero delle persone

N umero della Sentenz1

Pagi na

Sentenze emesse nel l9Jl Braccia nte Cemencista Contadi no Contadino Falegna me Manovale Muratore lvfuratore Operaio OĂŠera io T ipografo

r7, 192 17r 192

87 236 87 236

186 186

95 95

95 236

I

r86 r92 I 71 177

1

190

l

I

l

3

87 87 179

Agronomo Autista Barbiere Bracciante Braccia nte Bracciante Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Contadino Cuoco Elettricista Elettricista Esercente Fabbro Facchino Falegna me Falegname Falegname Fonditore Imballatore Impiegato di banca Lavorante in legno Macellaio Macellaio Maniscalco Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Panettiere Piazzista Selciatore Tipografo Tornitore Tranviere Verniciatore

757

I

l 16

l

49 138 7 63 80

l l

4 2 4 l

l l

2 l

IIO

138 138 142 110 5) 85 138 20 8-) 85 51

85 I l

I l

I

138 85 104 138 126 85 138 138

I

IO

2

93 138

l

2

8-)

l

110 166 20 85 126 64 146 138 85 127 129 138

l l l

2 l

l l

I l l

401 3o5 45 1 277 321 -,-o ~) 389 45 1 45 1 457 389 311 352 45 1 156 352 35 2 273 352

45r 352 379 45, 41 4 352 45 1 4-) 1 181 360 451 352 389 484 156 35 2 4t4

.323 459 45r 352 420 4 24 4-) 1

DONNE

Sentenze emesse nel r932 Sentenze emesse nel r93r Agricoltore Agricoltore

I

85

;-52

I

l IO

389

Casalinga

l

177

87


Sentenze emesse nel 1932 Donna <li serv1z10

20

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Agricoltore Barbiere Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Calzolaio Carpentiere Carrozziere Cementista Cemenlista Commesso Co11tadino Contadino Contadino Contadino Deputato E lettricista Elettrotecnico Fabbro F abbro Fabbro Fabbro Falegname Falegname Falegname Fonta niere Fornaciaio Fornaio Fornaio Fornaio Imbianchino Lucidatore Macellaio Manovale Manovale Meccanico Meccanico

Numero delle persone

3 3

5 2 2 r I I

2 3 I l I

l

f

2 3 3 6 I I

I

1 I

3 3

759

I NDICI

INDICI

Data della Sentenza

17.1r.1932 17.u.1932 r7.r r.1932 10.12.1932 8.u.1932 r7.r1.1932 10.12.1932 8.rr.1932 10.12.1932 8.u.1932 ro.12.1932 10.12.1932 23.r.1932 25.6.1932 8.u .1932 t7.1 {. 1932 16.9.1932 ro.12.1932 10.12.1932 8.u .1932 ro.11.1932 17.11.1932 ro.12.1932 8.r i.19.32 17.11.1932 10.12.1932 10.12.1932 10.12.1 932 17.11.1932 l0.12.1932 12.12.1932 10.12.1932 10.12.1932 ro.12.1 932 8.u.1932 17.u.1932 8.11.1932 ,7.11.1932

Pag:nci

563

Meccanico Metallurg ico Muratore Muratore Muratore Mura tore Musicante Operaio Pittore Segantino Tappezziere Tornitore Verniciatore Verniciatore

6

I

2 9 I

2 I I

I

I

10.12.1 932 8.11.1932 12. 10.19v 8.u .1932 17.11.1932 10.12. 1932 17.u.1932 10. 12. 19_32 8. I I. J 932 I0.12.19.32 10.12.1932 17.11.r932 10.12.1932 12.12.1931.

-62 - )-6-.) )

562 - 563

566 556 562 564 - 565 557 564 - 565 557

564 564 498 533 557 563 542 566

564 556 561 562 565 5-6 . ) 562 56,1 - -565 565 564

562 564

554

56-. ) 565 566 556 563 556 - 557 563

DON N E

Casalinga Sarta

27.r.19.32 10.12. ,932

564 - :;65 556 548 557 562 564 - 565 562 564 - 565 557

564 564

562

-G) )

554


!~DI CI

I NDICI

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Località ove è stata svo lta l'3 ttività sovversiva

Livorno F irenze T oiano Sovicille (Siena)

Livorno

In tutta la Toscana

1932 1932

Livorno Livorno e Provincia Livorno e Provincia

TOSCANA

Anno

Numero della Sen tenza

1931

13

,93r

18

19.31 1931 1931

37 41 45

Pagina

1 932

1.1932 12.1 r.19.32 29.u .1932

II.!

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S.

PER AVER SVOLTO ATTIVTTA' SOVVERSIVA

106 121 195 215 237

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . UOMI1'I

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svo lta l'attività sovversiva

Casa Penale di Volterra (Pisa) F irenze Portoferra io (Livorno) P rato e altre località della Toscana Casa Penale d i Volte rra (Pisa) Seravezza (Lucca) Prato (Firenze) Poggibonsi, S iena e Sant'Andrea d i Montecchio P istoia Empoli, Prato e Poggibonsi F irenze

A nno

Numero tiel la Sentenza

Pagina

29 41

60 1931 1932 1930 1932 1932 1932 1932 1932

130

13.3 134 172

426 437 44° 474

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Loca lità o ve è stata svolta l 'attivit;1 sovversiva

Pontclu ng o (Pistoia) Empoli Piombino (Livorno) Livorno

Anno

Data della Sentenza

Pagina

ì93I 1932 1932 r932

12.1,1932 24.6.1932 IO.ll.1932 IO. I I. I 932

491 532 559 560

:\fansio ni svo lte (in o rd ine alfabeti co)

Nu111cro dclic verso ne

>: umero della Sentcnzc,

Calzolaio Carpentiere Ceramista Dottore ll1 scienze cc mmer ciali Elettricista Facchino Falegname Fornaciaio Impiegato Impiegato privato Maestro di forno Magazziniere Manovratore Meccanico Meccanico Mu ratore Operaio Operaio Parrucchiere Pellicciaio Rappresentante d i commer cio Vetraio Vetraio

2

45 40 30

237

3

32 199

2

38 13

l

4.)

1

45 45 41 4

13 4 13 45 37 2

7

2I (

164

106

237 237 ,,..,~

-:;!

215 43 106 43 106 237 195

I)

106

45

37 237 2:;;6 237 215

4'5

3

Pagina

47 45 41 45

2

2 37

DONNE

:Maestra elementare

4

43


! '.'!DICI

INDICI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i qr1aii la <:.! . ha prommciato l'atcusa elencati solameJJ/e nellt.· sentenze dd T .S.D .S ..

UO:\,IIJ\'.I

Mansio ni svol te (in ordine alfabetico)

i\'u mero delle persone

Numero <lei la Sentenza

Pagina

Sentenze emesse nel 193 1 Facchino Fonditore Impiegato Operaio Tornitore T crnitc re

If 2 11 2

9ì tr2

r r2

Sentenze emesse nel 1932 Alabastraio Assistente meccanico Attaccati!i Attrezzista Barbiere Boscaiolo Bracciante Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calznlaio Cameriere Cameriere Cardatore Cardatore Carpentiere Carratore Carrozziere Cementista Cenciaiuolo Classificatore d i stracci Commesso Commesso Contadino Esattore pr ivato

126

126 118 129 2

134 I IO

n8 lI

n8 130 2

I ' '1 .) '

u8 65

3

u8 l, ') O

r30 qo 134 JI

n8 li

65 133 t; \,)

veng'Jr:o

Esercente Fabbro Fabbro Falegname Falegname Falegname Falegna me Filatore Follatore Giornalist:i Idraulico Imbianchino Impiegato Intagliatore Lanino Maestro di pugilato Maga:z,zinie re Magazziniere Manovale Manovale Mattonaio Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Merciaio ambulante Mugnaio Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio Pittore Pittore Pollivendolo Pubblicista Rappresenta nte di commerio Sarto Sarto Scultore Stecchinaio Stuccatore Studente Tessitore Tessitore Tessitore T ipografo To,nitore Vetraio Vetraio

1

ì34

I

130

l

;33

I

l1

I

118

4 3

134

3

i30

44° 426 43ì 2 45 402 426 44°

II8 i 18

402

176 _, !"O

4j6 426 32ì

402

2

65

2

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402

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II8

I

118

402 402 2 45 45r

I

33ì 426 459

2

402

2

410

426 437 437 426 402 426

I

3

45

2

2

I

318 4r 4

44° 426 476 44° 476 437

I

I

32 7

437 346 44o 44° 476 2 45 "2-I :,

4

402

20 l

52 129

5

I I

5

1 34

22.~

42 4 2

45

44°


l:,./D !Cl

INDICI

UMBRI ,,4.

DONNE

Casalinga Impiegata

II

135

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Nel r932 il T.S.D.S. non ha pronunziato akuna sentenza rela ti va ad attività sovversiva svolta in Umbria.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine a lfabetico)

Barbiere Bracciante Calzolaio Carpentiere Cementista Contadino Esercente Esercente Fabbro Facchi no Manovale Maritti mo Meccanico Meccanico Metallurgico Operaio Operaio Operaio Operaio Rappresentan te Tramviere

Numero delle persone 4 I I

B) Sentenze emesse dalla Co1?'lmissione Istruttoria Data dell a Scnten:r.i

ro.rr.r932 12.1.1 932 ro.rr .1932 IO.II .1932 l(). J l. !932

3 2

I I

5 I I

12.12.1932 10. [ 1.1 932 12.r r.1932 ìO. 11.1932 10.rr .19.32 IO.II.1932 I I.I J.1932 IO.II.19.V 29.1u932 10.11.1932 24.6.1932 10. I I. 1932 II.II.1932 29.1r.1932 I(J.II.I9_32 iO.II .1932

Pagina

559 - 56o 49 1 559 560 559 554 560 561 561 560 560 561 560 563 559 532 559 - 56o 56r 563 560 560

Località ove è stata svolta l'attività so vversiva

Anno

r9.30 1930 1932

Perugia Foligno (Perugia) Ficulle (Terni)

'.'s1umero della Sentenza

67 94 125

Pagina

332 ~6-) 4I3

.)

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 19:)2 il c;iudice Istruttore non ha emes:so alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Umbria.

ELENCO DELLE MANS10NI SVOLT E DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S. Nel r932 il T.S.D.S. non ha emesso alcu114 sentenza relativa a individui nati in Umbria.

DONNE

B) Senten ze emesse dalla Comm issione Istruttoria Nessuna Per evùu.re duplica.ti, gli inipt1tntt -

per r quali la C. /. /w pronunciato l'tu.:cu.u, -

clenc<tti sohimente nelle scnten~e del T .S .D .S ..

UOMIN l Mansioni S\'Oltc (in o rdine alfabe:ico)

Gassisra Operaio Pasticciere

Num~ro celie person e I

N urnc.:ro

ddb Sentenza

vengono


1:-;mc1

_____ _________________________

...:..__....:. 767

1:-SDJCI

MARCHE

DO NNE

Nessuna

A) Senten.ze pronunciate dal T .S.D .S.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1932 il T .S.D.S. non ha pronunziato alcu na sentenza relativa ad :mivit~t sov· Nel 1932 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza o ordinan7.a rela rive a individui nati in Umbria.

vers iva svolta nelle Marche.

B) Sentenze emesse dalla Commissione lstntttoria Loc:ilitiì ove è stata s,·olrn I·:miviti, sovversiva

~umcro

A nno

dd !n Scmcn7.:l

r o,,i na

Pesaro Ancona

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Loca litì, ove è stata svo hn l'ouiviti, sov \'crsi,•a

Anno

Monsano (Ancona)

1931

Montelparo (Ascol i Piceno)

I

931

Data <lclb Senlcnza

Pngina

22.r.1932 r4.7.1932

E LENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI A LLA PROCURA GENERALE D EL T.S.D.S. PER AVER SVOLT O A T T IVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. liOM i l'\1 hfa nsio ni ~volte

Numero

!'sumero

(in ordine alfabetico)

delle persone

,:db Scmenza

Contadino Nichelatore

DON1' E

Nessuna

Pagin:1


1:'<DICI

I:-:DJCI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

LA z J O

Per evitare duplicati, gli imp11tati - per i quali la C./. ha prom11icir,to l'accusa - veng(Ji;o elencati .rolnmente nelle sentenze del T. S. D.S ..

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

l' attlvità sov versiva M:Jnsioni ;volte (in ordine a lfabetico)

Autista A utista Calde raio Ca lzolaio Carpentiere Cassiere Cemcntista Impiegato Maiolicaro Mano vale Muratore Muratore Operaio tessile Studente universitario T ipografo T racciatorc navale Tramviere Viaggiatore cli commercio

Numero delie persone

Numtro dcl l:l Sentenz~

24

2 2 I l

70 64 64 64 36

T

f,.,-t

64 I l

2 I l

24 64 64 70 146 126 64 6,1

64 2

)luinero

Località ove è stata svolta

64

l'agin:i

143 337 323 32,:~ 323 296 .P 3 323 143 323 323 3.17 459 41 4 323 "'2"' J .) 323 32 3

Nessuna

dd la Sentenza

Pagin~,

136

Roma

B) Sentenze emesse dalla Commissione istruttoria Località ove è stata svo lta l'attivi tà so vversiva

.'\nnn

r9v 1930 19.11 1931 1932 1931 - 1932 r932

Roma Roma Roma Ariccia (Roma) Roma Roma e Provincia Roma

Nu mero dell a Scntcn7.a

Pagina

19 36 70 108 ! Il

135 r62

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore Loca lità ove è stata svolt.~ l' auiv it~l sovversiva

Roma Roma Roma Roma Roma Civitavecchia (Casa Penale) Civitavecchia (Casa Penale) Ciampino (Ro ma)

DONNE

Anno

Data Anno

òdhi Sentcnz,1

Pagin:t

1930 1929 t932 1930 r930 1932 1932 r932

8+1932 9·5· 193 2 25.6.t932 l 1.7.1932 16.7.1932 16.9.1932 3.1 0.1932 rG.u.1932

512 523 534 537 539

543 546 552

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATf DENUNC[ATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

UO M l::-lI

Mansioni svolre (in o rd ine alfabetico)

~ un1ero

del le persone

Muratore Pensionato

Da ta della Semcnz:t

12.12.1 932 14-7.1932

554 538

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . UO)·i INI

DONNE Casalinga Casalinga

;vl:insion i svolte (i n ord ine ,1lfabetico) 22. r. r932 12.12.1932

496 554

Autista Falegname

49· -

u.s.

~umcr·o

delle pe rsone

3 I

Nu mero della Sen tenza

Pagina


ì70

INDICI

1'1D!CI

Impiegato privato Pittore T ipografo

V crn iciatore Vig na iuolo

5

ro8 135

DON)[E DON N E

Ness una Nessuna

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

t; OMINI

Per evitare duplicati) gli in1pt!ta1i - per i quali la C. / . ha pronuncùao l'accusa - vengono elencati solruncute nelle sentenze del T.S .D .S ..

Mansion i svolte (in ord ine alfabetico)

U0 :\-1 I N 1

l\fansioni svolte (in ordine al(abctico)

Archivista Braccianre Calzola io Commesso Contabiic Contadi no Contadino Costruttore D ottore in legge Elettr icista Falegname Falegname Falegname Fornacia io lmpiegaco Ma novale Meccanico Muratore Muratore .Muratore Negoziante

Numero (ltl!c persone

398

70

337

1 35

2

47° 387 446 446 360

I» .))

446

24

1 43

52

223

35

446 1'37

1

52 24

223

130

428

24

2

2

446 446

162 I08 135 1 35 93

70

3

Pagina

I II

1..,.))-

Ost~ Pittore Pittore Sarto Sclciarolo Soldato Stuccatore Stuccatore T errazziere

N umero

del la Sentenza

70 108 70

.1 43 1

43

')')-;,

.).) /

.38-I

337

1.35

446

70 135 135

337 446 446

19 94 70

284 365 337

rn8 r.35

379 446

Assistente edile Bracciante Calzolaio Ra ppresenta nte J i aziende commerciali Segato re

:----umero

Data

delle perrnnt

<:clb Semenz,1

Pagina

5·.'3-193 2

5o4

I

r6.7.r932 11.7.1 932

539

I

t2.J 2.H)32 25.6.1932

DO:s1 NE

Nessuna

537


B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

ABRUZZI

l'er evitare duplirnti, gli impt!tati - per elencati solamemt· nelle sentenze del 'I'.S.D.S ..

Nel 1932 il T.S.D.S. non ha pronunziato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria i\nno

1'umero d ella Scnren za

In diverse città degli Abruzzi

1

Pagina

53

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svo lra l'attività sovversiva

Anrw

Carpineto della Nora (Pescara) Crognaleto (Teramo)

Data della Semenza 2

I

qlfali la C./ . /,a

pr o1111ncia10

l'accusa - vengono

UOMINI

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Località ove è stata svolta l'attivi tà sovversiva

77 3

ft,;DJCI

INDICI

772

Pagina

.H·I9V

3o.4. r93z

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZI, SONO STATI DENUNCTATT ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLT.0 AT TIVITA' SOVVERSIVA

,vfa nsion i svolte (in o rd ine alfabetico)

Barbiere Calzolaio Calzolaio Commerciante Dattilografo Ebanista Fabbro Falegname Falegname Impiegato privato Impiegato privato Maestro Maestro Meccanico Muratore Notaio Operaio Orcfìce Ragioniere Scultore in legno Tipografo Viaggiatore di commercio

Nurnero

d elle persone

Nu mero dell a Sentenza 1 47

6j 1 47

147 1 47 1 53

Pagin~1

48".) 332 483 483 483 462

1

43

483

2

1,13

2

1

47 1 43

483 483 483

1 49

484

1

482 484 {~7 483 483 483 481.) 481

43

1 49

70 l43 143 143 1 47 147

53

462

143 143

483

1

483

DONNE Nessuna

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

i\) Senten.ze pronunciate dal T.S.D .S.

UO.MINI

UOMINI Mansioni svolte (in ordine ~ Ifabctico)

Kumcw

<lei le persone

Rapp resentante

Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

N umero della Sentenza

34

DONNE

Nessuna

Paoina /;>

r86

Bracciante Falegname Macellaio Muratore

Numero d elle pe rso ne 1

D :H:l

d d la Senten za 2 3·4· 1 93 2 16. rr .1932

9·5· 193 2 30.4.1932 DONNE Nessuna

Pagina


775

I SDtCT

lNDICl

MOLI SE

CAMPANIA

Nel 1932 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non han no emesso alcuf1a sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nel Molise.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

774

Nel 1932 il T.S.D.S., la Commissione lstru ttoria e il Giudice Istruttore non han no emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nel Molise.

Locali tà ove è stata svolta l 'a ttività sovve rsiva

i\n n o

:S-:umno del la Sentenzi,

3

Napoli

B) Senten.ze emesse dalla Commissione istruttoria ~urnt: ro

Local ità ove t: stata svolt ~

l'auivid sovversiva

;\nn o

Carceri G iudiziarie di Poggioreale (Napoli)

dclb Sentenza

P:1gin:1

68

334

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore Localirà o ve è stata svolrci l 'attivi ti, sovve rsi,· ,1

D:Ha Anno

Carceri Giudiziarie d i Poggioreale (Napoli) Torre Annum,iata (Napoli)

delb Scnre n7.~

Pagi n:1

9·5· 1 93 2

28.5.1932

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITJ\' SOVVERSIVA

A) Sentem:e pronunciate dal T.S.D .S. UOMI~ I

h,fan ~ivni svolte

~ ~1tn cro

!'\rnnc:ro

(in ordine alfabcti,:o)

delle pn~on,~

dcl b Senienza

Elettricista Meccanico Medico Muratore Operaio tessile Tornitore

., _)

2 2

3 ,,3 :, 3

3

., 3_,


INDICI

IKD1Cl

DONNE

PUGLIA

777

Nessuna

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare dupliettti, gli imputati - p,•r i qu fdi la C.!. /,a 1Jronunciato l 'accusa elencai, solamente nelle sentenz e del T.S.D.S.. r - vengono

Nel 1932 il T.S.D.S. non ha pronunziato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Puglia.

UOMINI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

!'l'fansioni svolte (in ordine alfabe(ico)

Numero delle persone

Numero

della Sentenza

Pagina

Sentenze emesse nel 1931

Elettricista Ingegnere Meccanico Operaio Studente

161

161 r6r 16r

161

41 41 41 41 41

Anno

1928

Trani (Bari) Lecce

1932

:--Jumero della Sentenza

Pagina

28 l.~6

449

288

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Nel 1932 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza o ordinanza rebtive ad attività sovversiva svolta in Puglia.

Sentenze emesse nel 1932 Guantaio T ornitore

Localicà ove è stata svolta l'attività sovversiva

68 127

Nessuna

ELENCO DELLE MANSION I SVOLTE DA COLORO CHE, NA TT IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTTVITA' SOVVERSIVA

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

DONNE

UOMINI

ì\fansioni svolte (in ordine alfabetico)

UO~ITNI

Numcw

Darn

delle persone

della Sentenza

Pagina

3.10.1932 12.12.1 932 12.1 2.1932

546 554 554

8-4-1932

512

Bracciante Impiegato Meccanico Ra ppresentante di commercio

Mansioni svnl te (in oròinc alfabetico)

Numero dd le persone:

:--Jumcro della Scnrenz:1

5 5 5

Ebanista Impiegato municipale Manovale

DONNE

DONNE

Nessuna

Nessuna

Pagina

59 59

59


779

11\"DI CI

1:-1 1>1 (;1

B) Sentenze emesse daLla Commissione istruttoria

B A SILI C AT A

l'er evitare duplicati, gli imp11t<1ti - per elcnm ti solrm1e111e nelle senten ze dd T.S. D.S ..

i ff"'ili lt, C.!. ha pronunciato l'ac,:u;a _ 1,e11 g0110

A) Senten ze pronunciate dal T.S .D .S.

UO~IN I Man sioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Agronomo Avvocato Barbiere Barbiere Carpentiere Impiegato Impiegato privato Magazziniere

:s.rumero della Sentenza

Pagina

136 28 131 (18.9.1931) r36 64 52

4-0 ) 288 31 45° 323 22.~

127

420

136

45°

Nel 1932 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa acl atLìvit~ so11versiva svolta in Basilicata.

B) Sentenze emesse claì/a Commissione Istruttoria Nel 1932 la Comm issione Istruttoria non ha emesso alcL1na sentenza relativa ad attivic:i sovversiva svolta in Basilicata.

C) Senten.zc emesse dal Giudice Istruttore I>OXNE

Loc:ilità ove è stalli svolta l·~lttivid So\'versiv:1

Nessu na

Carceri Giudi:à1rie di Potenza Garaguso (\ifatera)

Anno

Oata della Scnrt·ni ..,

Pag l:1:1

20-4-i932 9.9.1932

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore Nel 1932 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il c;iuù ice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Basilicata.

UO~INI 1-.fansioni srnlte (in ordine :ilfabctico)

Fabbro Falegname Scri\·ano

Numero persone

l 1cllc

Datn <lclla Senren/3

9·9·1 93 2 28.5.1932 I

DONNE

Ke~suna

12.12.1 932

Pagina

54 1 528 554


INDIC I

1:-,D!Cl

CALABRIA

UOMINI Mansio ni svolte (in ordine alfabetico)

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

Nl11ncro de lle persone

Sarto

Nel 1932 il T.S.D .S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Calabria.

Numero d d la Scnt:;t17.a

Pagina

52

223

DON NE

106

Casalinga

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Loc:,lità ove è stata svo ha

1 attivi tà sovversiva 1

C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore

N umero Anno

F rascineto (Cosenza)

dd b Scntenz.a

Pagina

106

U O\UNI

Mansioni svolte (i n ordine alfabetico}

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Locali tà o ve è stata svolta l'attività sovvc:rsiv~l

Nardodipace (Catanzaro) Varapodio (Reggio Calabria) Orsomarso (Cosenza) Castrovillari (Cosenza) Caria (Catanzaro)

Darn Ann o

del la Senrenz:i

P::igina

1931 1930 1931 1930 1931

15.2.1932 5·3· 1932 25·4· 19.F 9·5· 193 2 3°·5· 1932

502 5°5 516 524 - 52 5 529 - 53°

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CALABRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTlVfTA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1932 il T.S.D.S. non ha pronu nziato alcuna sentenza relativa a individui nati in Calabria.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare rluplicati, gli imputati - per i quali la C.!. lia pronrmciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenu: rlt:I T.S.D.S ..

Bracciante Cocchiere Contadino Contadino Gestore di una esattoria comunale Mulattiere Muratore Negoz.iante Pensionato Sarto Studente Tranw iere

DatJ Anno

della Se nte nz3

Pag ina

1

20.2.1932 20.2.1932 15.2.19_12 20.2.1932

504 5°4 501 5o4

3o.5.r9p 20.2.1932 20-4-1932 9.5.1932 20.2.1 932 12.12.1932 9.5. r932 20.2.1 932

52 9 5o4 5 13 52 4

2 I I I I I

DONNE Nessuna

5o4 - -a )') '

52 4 5o4


INDICI

!:\ DICI

- -- -- - - --

B) Sentenze emesse dalla Commissione istruttoria

S I CILIA

Per evùare duplicati, gli imputati - per i quali la C./. lw promenciato /'(lccttsa - vengono elencati solamc11tc 11cllc se111c11 : e del T. S. IJ .S ..

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S .

U OMINI

Kd r932 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza rdativa ad attività so,·versiva svolta in Sicilia. J\fansioni svolte (i n o rd ine :tlfahet ico)

B) Sentenze em.esse dalla Commissione Istrnttoria Localit:ì o,•c è stata s,·olta l'a tti vit:ì )0VVtTSiv:t

Ann o

Marsala - Contrada Cherti (Trapani) Santo Stefano <li Camastra (Messina) Carceri G iudiziarie <li Acireale

:'\umero dcila Scnten7.a

Pa~ ina

1931

40

299

19_3<> 1932

-6 )

31 5 464

r58

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località O\'C è sta,a svolt., l 'a niv itit sovvcrsiv:t

Anno

Catania Bronte (Catania) Carceri Giudi7.iarie di Palermc Lipari (Messina)

AttrezzaLore Avvocato Bracciante Ebanista Falegname Falegname Giornalista Ingeg nere Mansioni non menzionate Meccanico Muratore Scalpellino Verniciatore

22.1.1932 28-4- 1932 r9.9.r932 12.12.19.32

495

i)<:f>Ofl<:

Conciatore :>.feccanico

2

P:tgi n3

2r3 .31 )-

33° 2 23

3I

146 93 1-8 )

42 4 476 420 299 459 ~60 .) 464

102

378

176 127

Nessuna

40

C) Senten.u: emesse dal Giudice Istruttore UOMIN I

:Vfansioni svolte (i n ordine alfabetico)

:'s'u:ncro

31

:'lessuna

15 56 66 52 (del 193 1) 1 29

545 554

della S:m:nz:i

4

DONNE

I

DON NE

UO ì\fl N ! :S:umcro

l ",) l

520

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S.

ddlc

Nu,nero dcli~ Scmtn?,a

Data della Sentenza

ELE~CO DELLE MAt,:SIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NA Tf TN SICTLT!\, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GE)JERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATT!VITA' SOVVERSIVA

.\fansio ni ~voile (i n o rd ine alfabcticc,)

~umcro ,!elle persone·

43 174

Appaltatore Autista Carrettiere Esercente Opera io

1'umero <klle person~

Dat~ èclla SL·menza

2

28-4-19:;2 1 9·9· 1 93 2 22.1.1932 12.1.1932 28-4-19_~2

2

DO NN F.

Nessuna

Pagin:i

520 545 495 490

520


SARDEGNA

U OMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S. Nel 1932 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sardegna.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove l'attività

è

stata svolta

sovversiva

Tuili (Cagliari) Monserrato (Cagliari) Cagliari Guspini (Cagliari)

t\nno

1931 1931 1930 r93r - ,932

785

I NDICI

I NDICI

Numero della Sentenza

9

31 75

96

Pagjna

280 29r 345 367

Amministratore Bracciante Calzolaio Conduttore di macchine a vapore Fabbro Falegname Falegname Guardia privata Manovale Manovale Manovratore di gru Minatore Muratore Muratore Operaio Pastore

1'umcro delle persone

della Sentcn:1:0

Pagina

3

75 96 96

345 367 _367

~

367 367 367

I

ì\:umero

2

96 9f5

l

p1 ,) :)

41'7 :)/

l

96

•36~ I 69 367 385 367 367 420 291 280

r75 (del 1931) 3 I

3 2

2 I

~ I<>7

96 96 127 3r 9

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore DONJ\E

Località ove l'attività

è

stata svolta

sovversiva

lngurtosu (Cagliari) Casa Penale di Reclusione d i Alghero (Sassari)

Anno

Data della Sentcnz:t

P~gina

r930

5+ 193 2

511

1 932

r8.n .r932

553

Nessuna

(") dal Giudice Istruttore ., S cn tenze e=esse ,,. U OMIN I

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NAT I IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

/\famioni svolte (in ordine alfabetico)

Nnrnero

del Ie persone

noNNE Nessuna

N el 1932 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa a ind ividui nati in Sardegna .

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria l'er <'vÌf.are duplirnti, gli imputati - per i quaii la C./. /,a prommàato l'accusa t.>lencati solamente ne(/e sentenze del T.S.D.S ..

vengono

50. -

u.s.

Paginn

542

T ipografo

A) Sentenze pronunciate dal T .S .D.S.

Data ddla Sentenza


INDICI

INDICI

ATTIVIT A' SOVVERSIVA SVOLTA ALL'ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI N AZIONALI

DO N NE

Nessuna Nel 1932 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o ordinanza relative ad attività sovversiva svolta all'Estero per arrecare un danno agli interessi nazionali.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO, IN LOCALITA' STRANIERE O ITALIANE, A TTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANNO AGLf INTERESSI NAZIONALI

C) Sentenze emesse clal Giudice istruttore UOMINI Mansioni svolte

(in ordine alfabetico)

N umero ,ielle persone

Bracciante Bracciante Commesso Impiegato Tornitore

8.11.1932 r7.1 r.1932 17.11.1 932 2 .i·7· 193 2 17.rr.1932

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UO\iINI :Vlansioni svolte (in ordine alfabet ico)

Fabbro fmpiegato privato Medico Operaio

N umero delle persone l

DO N NE Numero

della Sentenza

Pagina

18

I2I 256 21 43

47 2 4

DONNE

Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per , quali la C./. ha pronunciazo l'accusa - vengono elen cati solamente nelfr sentenze dd T.S./J.S .. UOMINI llfansiooi svolte (in ordine alfabetico)

Bracciante Manovale Marittimo Meccanico Meccanico

Numero delle pe,sone I

l I

I

Numero clella Sentenza

80 85 72

Pag iM

35° 352 343

95

366

I 10

389

D ata della Sentenza

Nessuna

Pagina


F) ELENCO DELLE MANSIONI DI COLORO CHE HANNO SVOLTO L' ATTIVITA' SPECIFICATA NELLA SECONDA E TERZA PARTE Seconda Parte M:1n5ioni S\'nhc (i n ordine ~lfabctico ; Ira parcll lcsi il numero delle persone)

Agricoltore (2) AssicuraLOre Attore Bracciante Braccianee Calzolaio Caporale Carpentiere Casalinga Casalinga Comm::rciante Commerciante Commesso Contabile Contadino Contadino Elettricista Fabbro Falegname Falegname Giornalista

:S: umcro della sentenza del T .S.D.S. , della C .l. e <l:,1;1 della sentenza del (,.I.

l.ncn litĂ di 11,1scit:1

C.l. 11. 96 del r931 T.S.D.S. n. 22

Provincia di Gorizia Caltag irone (Catania)

C.1. n . 8 e T.S.D.S. n. t T.S.D.S. n. 7 C.!. n. 12 T.S.D .S. n . 7 T.S.D.S. n . 20 T.S.D.S. n. 49 C. l. n. 8 C.l. n. <J6 del 1931 T.S.D.S. n. 7 T .S.D.S. n. 24 e.I. n. 88 T.S.D.S . n. 23 T .S.D.S. n . 7

c.r.

n.

12

T.S.D.S. n. 49 T .S.D.S. 11 . 49 T.S.D.S. n. 2 r e .I. n. <)15 del 1931

Giornalista Giornalista G ua rdia scelta P.S.

C.T. n. 83 e T.S.D.S. n. 54 e.I. n. 166 del 1931 T.S.D.S. n. 56 C .I. del 15.n.1 932

Impiegato Impiegato Impiegato Impiegato privalo Impiegato priva to Macellaio

C.I. n. 38 C.!. n. 99 T .S.D.S. n . 55 T.S.D.S. n. 42 T.S.D .S. n. 57 T .S.D.S. n. 21

Palermo Provincia di Gorizia l'\ew York Provincia cli G orizia Bondeno (Ferrara) Cavriglia (Arezzo) Castagnola Lanze (Asci) Provincia di Gorizi;i Provincia di Gorizia Sagoric (Jugoslavia) T rieste Francoforte sul Meno (German ia) Provincia di Gorizia Valmozzola (Parma) Trezzone (Como) Lusia (Rovigo) Enego (Vicenza) Provincia di Gorizia

Brunn (Cecoslovacchia) T olmino (Gorizia) Marcos Paz (Argentina) N ughcdu di S:rn Nicolò (Sassari) San Martino (Gorizia) Lucin ico (Gorizia) Weiz (Austria) Lecco (Como) .Fiume Caporetto (Gorizia)

Pagina

573 - 575 6r5

638 615

577

626

573

625 615

587 607


790 J\fansioni svolte (in ordine alfabetico; tra parentesi il nurnero delle persone)

Marinaio Meccanico Muratore Muratore Negoziante Operaio (10) Operaio

N umero del la scnttnz3 del T.S.D.S., della e.I. e data del la sentenza del Cr.r.

e.I.

n. 79 e .I. n. 9() T .S.D.S. n. 49 C.!. n. 12 · e .I. n. 99 e T .S.D.S. n. 53 T.S.D.S. n. 7 T .S.D.S. n. 49

Operaio (4) C.I. n. <)6 ciel 193, Proprietario di albergo e .I. n. 151 Ragioniere e .I. n. 90 Ragioniere T .S.D.S. n. 52 Soldato C.!. n. 88 S. Tenente e.I. n. 8 Studente T.S.D.S. n. 7 Ufficiale di Marina e.I. n. 79 Vigile notturno C.I. n. 32

Loca lità di nascita

Pagina

Pontebba (Udine) Modigliana (Forlì) Lusia (Rovigo) Vimercate (Milano) Ronzina (Gorizia) Provincia di Gorizia San Giovanni Valdarno (Arezzo) Provincia di Gorizia Napoli Faenza (Ravenna) Tolmezzo (Udine) T rieste Tunisi Provincia cli Goriz ia Roma Caltagirone (Catania)

592 - 594 615

Terza Parte Avvocato Avvocato Avvocato Ballerina Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante

C.l. n. IOO elci 1931 e .I. n. 100 del 1931 c.r. n. u 9

Cameriere Casalinga Commerciante Commerciante Contadino Dentista Fabbro Esercente Guarcliafili Guardia notturna Impiegato Impiegato bancario

C.l. n.

T.S.D .S.

c.r.

Il. 50

n. 61 C.L n. 34 e .I. n. 163 C.l. n. 61 c.r. n. 61 100

del 1931

e.I. n. 6r C.J. n. toO del 1931 T.S.D.S. n. 50 C.J. n. 100 ciel I93f C.I. n. 61 c.1. n. 124 C.I.

Il.

6r

C.!. n. 100 del r93 1 e .I. n. 156 T .S.D.S. n. 50 T.S.D.S. Il. 50

79 1

I NDICI

! N lllCl

Armuggia (Cagliari) Gavorrano (Grosseto) Sestri Levante (Genova) Vienna Jugoslavia Putifigari (Sassari) Trieste Collescipoli (Terni) Santa Lucia di Tolmino (Gorizia) Roma Bosco Marengo (Alessandria) Velletri (Roma) Bosco Marengo (Alessandria) Nesso (Como) Genova Vetralla (Viterbo) Trieste Pusiano (Como) Bisaccia (Avellino) Cagliari Villanova Monferrato (Alessandria)

66o 66o

6ì9 643 661 673 673 662 661 660 66r 660 643 660 66! 682 66r

660 677 643 643

lvfansioni svolte (in ordine alfabetico; tra p.~renrcsi il numero delle persone)

Impiegato privato Impiegato privato Ingegnere Ingegnere navale Marittimo Meccanico Medico chirurgo Modista Muratore Muratore Muratore Muratore Negoziante Oste Pittore Proprietario terriero Pubblicista Rappresentante. Spedizioniere Spedizioniere Studente Studente universi tario Terrazziere Tipografo

!'sumero della sentenz:t

dd T.S.0.S., della e.I. e data della sentenza del G.I.

T.S.D.S. n. 50 C.!. n. 61

e.I. n. 61 n. 61 C.I. n. 1 12 T.S.D .S. n. 50 T.S.D.S. n. 50 C.I. n. 61 e .I. n. r56 C.J. 11. IOO del r93r e .I. n . 156 T.S.D.S. n . 51 e.I. n. 61 c.r. n. 61 T.S.D.S. n. 50 C.I. n. 61 e .I. n. 100 del 19v T.S.D.S. n. 50 e .I. n. 61 C.I. n. 61 e.I. n. 61 C.I. n. 100 ciel 19.V G.I. ciel 25.3. 1932 C.J. Il. tOO ciel 1931

c.r.

Localir:, di nascita

c;enova Molfetta (Bari) Feltre (Belluno) Frugarolo (Alessandria) Genova Milano Ceneselli (Rovigo) Salta (Argentina) Bisceglie (Bari) Cassago Bria nza (Como) P ioraco (Macerata) Me! (Belluno) Oneglia (Imperia) Slappe cli Idria (Gori;t,ia) Milano Jugoslavia Roma Velletri (Roma) Venezia Genova Oneglia (Imperia) Carrara lrgoli (Nuoro) Roma


G) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE

Abbi:1ti Giulio Cesare, 174. Abram Giovanni, 497. Abratc Francesco, 379. Accossato Maria, 273. Agazzi Paolo, 41 5. Agostinelli Ianniello, 323. Aiazzi Angelo, 426. Aimone Francesco, 59. Albanesi Alberto, 56.,. Alpa Romildo, 420. Alpi Carlo, 144. Altieri Ettore, 211. Alzati Emilio, 263. Alzaci Oreste, 399. A madcsi Emilio, 564. A madesi Raffaele, 565. Amalo Francesco, 524. Amendola G iorgio, 42. Amm irati G iuseppe, 667. Amodco Cesare, 179. Andrcatini Adrio, 323. Andreis Mario, 218. Angel ini Cloclomiro, 414 Angelino Vi ncenzo, 164. Ansaloni Luigi, 565. Antonini Armando, 337. Antonucci F rancesco, 337. Arduini A ugusto, 145. Arienli Francesco, 466. Arisi Davide, 558. Armanini Marino, 402. Armiliato Ernesto, 190 . Arrighctti Quintilio, 215. Arus Guglielmo, 367. Arzilli Pietro, 237. Arzioni Manlio, 305 . Attol ini Armando, 451, 454, 562. Avanzato Giovanni, 43-55. Azzaroni Cesare, 565 . Bacchilega Aldo, 565. Bacchilega Giuseppe, 565.

Bad ini Dino, 245. Balbo Giuseppe, 626. Baldanza Liborio, 174, 459. Ba ldasseroni Anton io, 402. llaldasseroni P ilade, 215. Raldazzi G iovanni, 446. Balduini Isabella, 66r. Halice Giuseppe, 482. Ballarini Mario, 361. llallario Michele, 21 . Randelli Basilio, 449. Banfo Antonio, 21. Ha rade! Aldo, 661 . Ba rbieri Ottav io, 335. Barbieri Virginio, 144. Rardazzi Armando, 402. Barei Ernesto, 308. Barghigiani Sirio, 215. Bari E nrico, 449. Barni Corradino, 327. Raroncini Paolo, 43. Baronti Aurelio, 440. Baronti Ido, 245. Baronti Renato, 245 . Bartolozzi Attilio, 402. Raruscotti Giuseppe, 256. Bascllo Giovanni, 157. Bassi G ino, 562. Bassi Ugo, 565. Hassi Vittorio, 565. Ratistini Mario, 273. Battaglia Francesco, 337. Rattazza Guido, J 43. Bavcar Francesco, 375. Ha\'car Zoran (Albino), 375. Bazzacco Carlo, 554 . Bazzani Leonida, 558. Bedini Enzo, 557. Belci Francesco, 478. Rellandi Dino, 327. Bcllanc.li Egid io, 237. Bcllardinelli Angelo, 446.


794 Bellardinelli Giovanni, 446. Belloni Ersilio, 643. Bellucci Natale, 440. Benassai Bruno, 532. Benassai Licurgo, 440. Benedetti Pietro, 483 . Benetti Erminio, 429. Benfenati Modesto, 564. Benifei Eros, 560. Benozzo Marino, 5 1 i. Berardo Ernesto, 554Beraudo Ernesto, 31. Berbuc Bogomiro, 375 . Bcretta Giuseppe, 484. Bergamaschi Enrico, 506. Bergetro Eugenio, 342. Bernacchia Socrate, 32.3. Bernagozzi Lino, 564. Bernar<lini Mario, 527. Bernardini Sirio, 560. Bcrnetich Maria, 305. Bernini Guido, 308. Berretta Vittorio, 357. Bertazzoni Guglielmo, 563. Berti Umberto, 403. Bertini Libertario, 245. Bertocchi Gualtiero, 565. Bertoletti Alberigo, 558. Bertoli Angelo, 256. Bertolini G iovanni, 352. Bertolotti Giuseppe, 414. Bertuol Otello, r27. Berutti Giovanni, 55. Bessi Adelmo, 402. Betti Dino, 402. Betti Cino, 426. Bcttocchi Marino, 565. Bevegni Italo, 420. · Bezz iccheri Gennaro, 337. Biagi Omero, 539. Bianchi Bruno, nato il 28.7.1909, 127 Bianchi Bruno, nato il 2.1.1900, 414 Bianchi Ferruccio, 558. Bianchi Giovanni, 360. Bianchi Giuseppe, 257. Bianchi Lampo, 558. Bianchi Valentino, 402. Bianchi Vincenzo, 446. Bianciotto Lucia, 459. Bianco Massimo, 367. Bianco Vincenzo, 99.

795

!NDlCl

lNDlCI

Biasutto Gino, 21 1. Bibbi Gino, 660. Bignami Torquato, 564. Biolla Efisio, 367. Biondani Guido, 79. Biondini Ezio, 163. Biora Cesare, 263. Biscuola Giuseppe, 164. Bisi Carlo, 352. Bisson Giuseppe, 361. Biteznich Bogomilo, 592. Blaha Margherita, 643. Blini G iovanni, 93. Boi Dan iele, 367. Bolci Aurelio, 607. Bole Luigi, 661. Bolis Luigi, 589. Bologna Giuseppe, 144. Bolognesi Arturo, 557. Bonili Attilio, 558. Boncompagni Amedeo, 565. Bonetti G iuseppe, 164. Bonfante G iuliano, 449. Bongini Augusto, 415. Bongiorno Angelo, 256. Bonifacio Giusto, 355. Bonini Mario, 215. Bonistalli Luigi, 440. Bonomi Giovanni, 89. Borasi Eraldo, 223. · Bordin Angelo, 429. Borclli Francesco, 446. Borghese Enrico, 684. Borghese Luigi, 308. Borghi Bruno, 609. Borghi Pietro, 426. Borgioni Orlando, 337. Bosniak Giuseppe, 343. Bottacin Luigi, 35ì· Bottai Amerigo, 215. Bovone Domenico, 64.3. Bovonc Margherita, 661. Bozzoli Ermete, 389. Bozzolin Vittorio, 263. Brachi Bruno, 403. Braglia Odino, 70. Braglia Spartaco, 556. Branzi Brnno, 440. Bratina Emiliano, 375. Breskvar Mario, 355. Brezavscek Andrea, 615.

Bricca Claudio, 263. Brilli Danilo, 106. Brina Antonio, 59. Brini U baldo, 565. Brizzi Sila, 403 . Brocchini Rinaldo, 410. Broglia Luciano, 380. Brognara Lea, 43-55. Brugnoli Eugenio, 638. Bruna Caterina, 31. Brunazzo Luigi, 98. Brunetti Bruno, 402. Brunetti Leonida, 403. Bruni Dario, 426. Brunini Bruno, 327. Bruzzone Cesare, 472. Bu<licini Antonio, 121. Bufacchi Sabatino, 505 . Bugatti Armando, 421. Bulgarelli Uvier, 80. Bulla Gino, 360. Bussei Gino, 563. Buttazzi Pietro, 451. Cadioli Livio, 420. Caffara Ruggiero, 70. Caiezza Emilio, 584. Calcina Marino, 559. Calligaris Giacinto, 263. Canafoglia Cesare, 323. Canali Giovanni, 21. Canepari Ernesto, 70. Canepari Silvio, ìO. Canonico Mario, 273. Cantini Ginetto, 440. Canu Leonardo, 503. Capaccio Gennaro, 42. Capecchi Adolfo, 49r. Capezzuoli Mariano, 426. Capone Ercole, 42. Cappellini Alfredo, 327. Cappelletti Guglielmo, 527. Caprini Amleto, 564. Caratto Matteo, 263. Carbonelli Silvano, 215. Carboni Gilberto, 415. Carcano Romeo, 2()6. Cardelli Bruno, 420. Carelli Carlo, 69r. Carena Andrea, 263. Carli Piero, 245.

Carnevali Francesco, 113. Carnevali G iovanni, 135. Carnevali Ugo, II2 . Carobbi Italo, 437. Carotti Umberto, 457. Carucci Romolo, 398. Caruso Giuseppe, 520. Caruso N icolò, 520. Casadei Arnaldo, 566. Casetti Arcangela, 43-55. Casini Brenno, 563. Casoli Felice, 451. Castagna Andrea, 414. Castagnetti Ero, 352. Castelli Ernesto, 319. Castronovo Gaetano, 315. Casu Carmelo, 420. Catalano Vincenzo, 32. Catelani Zanobi, 550. Cateni Claudio, 559. Cau Salvatore, 612. Ca vallari Domenico, 529. Cavaliera \!indice, 218. Cavallo Giuseppe, 488. Cè Guglielmo, 558. Ceccarelli Licio, 459. Ceccarini Duilio, 426. Ceccarini Mario, 560. Cecconi Asmarat, 237. Cefolapodi Gioacchino, 3.30. Cei Bruno, 440. Cek Giovanni 508. Celik Stefano, 49ì· Cella Elide, 144. Cenni Arturo, 451. Cerca Alberto, 179. Cerrone Carmine, 462. Cesano Antonio, 449. Cesaretti Vincenzo, 66o. Ccsaroni Domenico, 136. Cesoi Luigia, 156. Ceste Pasqualina, 573. Chesi Defendo, 440. Chiandoni Armando, 157. Chiandoni Bernardino, 157. Chianduzzi Quirino, 157. Chiarelli Egisto, 566. Chiarelli Giuseppe, 564. Chiaruggi Giuseppe, 440. Chierici Rodolfo, 70. Chiessi Mafaldo, 556.


1:--mc:1

INDICI

Ch inea Cesare, 369. Chiorgnio Francesco, 59. Chiozzi Martino, 135. Chironi Agostino, 542. Chiti Guido, 437. Chiti Remo, 476. Cianca Aibcrto, 660. Ciarri Gino, 426. Cicchetti Eugenio, 186. C iceri Pietro, 41 4. Ciciani Pacifico, 691. Cifa riello Gaetano, 524. Cigni Piero, 426. Cimador Giusto, 355. Cirillo Luigi, 483. C irri Romeo, 245. Ciucci Andrea, 424. Clochiatti Pio, 163. Cocchclla Giacinto, 679. Cocchi Augusto, 352. Cocco Um berto, 516. Cocconi \A/ alter, 562. Colarich Natale, 455-478. Collu Francesco, 421. Colombari Corrado, 564. Colombi Giovanni, 93. Colombo Ezio, 256. Comellini Marino, 564. Comoglio Clemente, 526. Consolin i Dance, 566. Consolini Neoclite, 352. Consorti Ugo, 403. Contavalli Giovanni, 360. Contu Efisio, 345. Coppola Luigi, 42. Corbari Enrico, 4,59. Corbari Stefano, 558. Cornaro Giuseppe, 313. Corradi Silvano, 225. Corradi Vincenzo, 164. Corrad ini Walter, 556. Corrias Giuseppe, 367. Corsi Alfredo, 446. Corsi Angiolo, 426. Corsin i Athos, 564. Corti 1\ ngelo, 250. Coruzzi Tullio, 144. Cosentino Alfonso, 554· Cosmo Gian Domenico, 218. Cosparsi G iuliano, ~.02. Costetti Andrea, 560.

C remaschi Paolo, 80. Cresco Giacomo, 43-55. Crisanaz Michele, 478. Cristofoli Massimiliano, 675. Cristoni Ettore, 457. Croce Giuseppe, 408. Croci Angelo, 223. Croci Olindo, 557. Cumar Teodoro, 349. Cunial G iovanni, 21i. D'Agnese Vettore, 489. Dallari Nicodemo, 80. Dall'Armi A ldo, g6. Dall'Armi Vittorio, 360. Dal Monte Giovanni, 145. Dalpia::>. Guido, 602. Dalpiaz Silvio, 601. D'Amato Francesco, 552. Damiano Ciro, 546. Da rchini Amedeo, 379· Davini Persico, 215. Dazzi Quirino, 70. De Carpis Archisio, 560. De F rancesco Ottorino, 483. Delfini Luigi, 643. Del Gohbo Aurelio, 446. De Langcndorff Alfredo, 605. Dcllabassa Alberto, 558. Dell'Armi Mario, 660. Del Monte Abelardo, 389. Delmonte l\:arsete, 563. Del Prete Alfonso, 32. Del Vivo Remo, 440. Demartc Pasquale, 504. De Nicolò Luigi, 308. Dc N uccio Giuseppe, 543· De Paoli Gildo, 517. Depangher Mario, 209. De Pauli Edoardo, 157. Deponti Am brogio, 89. De P iccol i Emilio, 357. Di Raldo Gustavo, 387. Didonato Antonio, 554 . D ' lngiullo Umberto, 483. Di Novi Luciano, 536. Di Paolo Angelo, 462. Di Paolo Umberto, 332. Di Santo Luigi, 483. Di Silvestro Domenico, 483. Di Stefano Mario, 660.

D'Italia Giuseppe, 378. Doddi Luigi, 483. Dogà Antonio, 357. Donelli Cesare, 466. Doni Ruggicro, 403 . Dovesi Romeo, 565. Drnfuvka Antonio, 282. Ducci Tiberio, 446. Elia Gisleno, 323. Enza Carlo, 643. Eguicani Augusto, 446.

Fabiani Mario, 440. Fabiani Salvatore, 501. Fabrizi Sante, 337. Pacelli Paolo, 263. Fagarazzi Antonio, 360. Fai Alessandro, 360. Falchetti Aldo, 136. Fanelli Marzio, J 36. Fasciano Giuseppe, 223. Fassino Giuseppe, 488. Fattori Amelia, 308. Fattori Anna, 308. Fattori Aurelio, 440. Fattori Luigi, 308, 310, 459· Fava Renato, 145. F avaro Fabris, 357· Favilla Ruggero, 337· Federghini Antonio, 410. Fedi Gino, 437· Fedi .Mazzino, 403. Felice Leonardo, 323. Felicetti G iovanni, 350. Fenouil Enrico, 223. Fenzi Enrico, 420. Ferialdi Pietro, 211. Ferrante Tommaso, 483 . Ferraresi Piln.de, 70. Ferrarcsso Virgilio, 360-429. Ferrari Didimo, 556. Ferrari Enrico, 542. Ferrari Mario, 562. Ferrari Teobaldo, 174 Ferrcro Benedetto, 379· Ferretti Aldo, 144. Ferretti Fernando, 79· Ferretti Mario, 424.

797 Ferretti Pio, 352. Ferri Carlo, 403. Ferri Fedele, 174. Ferro Giovanni, 554. 1-'ichera Carmelo, 420. Figini Cesare, 399. F ilippone Giuseppe, 224. Finardi Cesare, 558. Finocchiaro Sergio, 305. Finotto Pasquale, 554. Fiorin i Mario, 564. Firenze Matteo, 482. Flisi Antonio, 558. Flisi Riccardo, 558. Foco Antonio, 96. fogli Eclgarclo, 305 . Fontana G iuseppe, 89. Fontanesi Scanio, 562. Fontanclli Gino, 440. Foresti Giuseppe, 565 . fornasari G uido, 135 Fornasier Angelo, 357. Forneris Vitcorio, 263. Fortini Gori Marx, 387. Fortunio Achille, 514. Fracassi Ferdi nando, 420. F racasso Fra ncesco, 604. Fracasso Gaspare, 369. Francalanza Giuseppe, 424. Francescato Simeone, 580. Franceschini Rino, 556. Franceschelli Augusto, 564. Francesconi Aleardo, 273. Franchi Bruno, 402. Franchi Emidio, 144. Francia A lberto, 352. Francia Giacinto, 288. Francia Natale, 565. Franco Bruno, 599· Francone Giuseppe, 263. F rang ioni Otello, 560. Fraschini Attilio, 256. Frasson Luigi, 551Fratianni Cosrantino, 691 . Fratini Vasco, 403. Frau Salvatore, 367. F rausin Luigi, 4l4. Frausin Odino, 305 . Frediani Giuseppe, 245. Fretta Agenore, 70. Frigerio Giovann i, 660.


I>IDICI

INDICI

Gabbia Caterina, 55. Gagliardi Lu igi, 324. Gaio Ugo, 357. Galante Raffaele, 512. Galar<li Vittorio, 2r4. Galazzo Aldo, 115. Galeotti Ruggero, 337. Ga ietti Francesco, 308. Galletta Carmelo, 214. Galletta Giuseppe, 360. Gallini Carlo, 401. Gambarntto D ino, 360. Ganassi Aniceto, 563. Ganassi Rartolomeo, 389. Ganassi Dante, 352. Ga ndollì Franco, 562. Ganzi Adriano, 558. Garosci Aldo, 224 . Gasbarri Augusto, 446. Gasparini Mario, 88. Gasparini Viterbo, 236. Gasparon Emiiio, 361 . Gattanei Ernesto, 556. Gatti Pietro, 136. Cavetti Firminio, 379. Cazzetti Ra nieri , 215. Gazzotti Mario, 43. Gelardi Vincenzo, 42. Gclmini Bruno, 80. Genna N icolò, 299. Gentili Carlo, 559. Gerbalena Giovanni, 273. German i Giuseppe, 643. Geromini Carlo, 457. Gessi Giacomo, 662. Ghersi Augusto, 424 . G hezzi Vittorio, 399. Ghidini Gamaliele, 45 1. Ghidoni Ernesto, 554. Ghidoni Zaira, 87. Ghini Cairo, 565. Ghiso Felice, 554. Giaccaglia Lea, 554. Giacchetti Renato, 164. Giacomell i Arsa ce, 56o. Giammona Nicolò, 545. Giannini Ruggero, 324. Giannotti D ino, 559. G iaroni Angelo, 562. Giaroni Enrico, 563. Gia vazzi Enrico, t27.

Giavi Giovanni, 360. Gibertini Abele, 563. Gili Giorgio, 223. G iono Martino, 369. Giono Ugo, 369. Gioppi Giobbe, 662. Giorseni Danilo, 379. Giovanardi Ugo, 562. Giovanardi Valerio, 79. Giovannini Agostino, 564Giovann ini Antonio, 562. G iovenale Giuseppe, 59. Giovetti Gino, 554. Girlanda Augusto, 539. Giua Renzo, 2t 8. Giudici Mari no, 558. Giuliani .Roberto, 420. Giuliodori Umberto, 323 . G iunti Giuseppe, 626. Giusti Gui<lo, 426. Gobbi Paolo, 524. Goffi Marcello, 410. Gotzl Giorgio, 379. Gozzelino Severino, 223. Gralfeo Giuspepe, 545. G rai Giacomo, 247. Gra ndazzi Paolo, 459. Grandi Renzo, 70. Gra ndicelli Cesare, r43. Grasselli G ino, 562. Grassini Nello, 245. Grasso Filippo, 293. Grasso Mario, 59. G ravina Giuseppe, 583. Grignaflìni Alfredo, 144. Grisen<li Antonio, 562. Grisen ti Aldino, 562. Griso Giuseppe, 379. Grossi Marcellina, 564. Grossi Romano, 564. Grosso Gastone, 379. Gruden Andrea, 285. Guadagnin Domenico, 361. Gualco Martino, 420. Guastalli Giovanni, 389. Guastini Remo, 437. Gucchierato Bruno, 2r4. Guelfi Aramis, 560. G ucrrato Romolo, x15. Guerrini Genunzio, 484. G uerri ni Nunzio, 459.

Guidelli Ettore, 556. Guindani Mario, 558. Hartner Germano, u8. Held G iovanni, 494. Hoffmann Marta, 585. Honl Mario, 361. Hvala Vittorio, 625. Icnco Raffaele, 502. Teroni Paolo, 1 t7. Imprudenti Mario, 327. Incerti Auro, 80. Incerti Eliseo, 563. Incerti Tacldei Calvino, 562. Innocenti Alberto, 402. Innocenti Elio, 403. Innocenti Gino, 403 . Innocenti Rolando, 403. lnvernizzi Gaetano, 415. Iorini Curzio, 558. lotti Aldo, 562. lotti Armando, 562. Tseppi Antonio, 531. Jan Giuseppe, 66r. Jug Giovanni 6t5. Kamcnscek Severino, 592-594. Kamenscek Stanislao, 625. Klum Alberto, 476. Kodric Angelo, 455. Kogoj P ietro, 662. Konie Andrea, 355. Kozmann Mario, 305. Kral Giovanni, 479. L1bate Leonardo, 59. La ha mar Lo<lovico, 66r. L1mberti Artidoro, 164. Lami Azelio, 426. L1mpis Giovanni, 367. Landi Giacomo, 43, 55. Landini Umberto, 558. L1ngo F rancesco, 625. Lango Giovanni, nato il 5.7.r890, 625. Lango Giovanni, nato il 13-4-1893, 625. Lango Leopoldo, 615. Lasagni Aldo, 556. Lascialfare Aldo, 403. Lastrucci Gino, 246.

799 Latini Candi<lo, 337. Lwora torini Otello, 237. Lazzari.ni Francesco, 89. Leghissa Federico, 482. Leitner Luigi, 5 18. Lemmi Ugo, 56I. Lenzi Luigi, 564. Leonar<li Carmelo, 495. Leonardi Gino, 557. Leonardi Lconar<lo, 560. Leone Mario, 483. Leone Raffaele, 484. Leva Angelo, 521. Linari Augusto, 446. Lionti Filippo, 573-575. Lipicar Antonio, 615. Lipicar Donato, 6r5. Lipicar Gerardo, 625. Lipicar Leopoldo, 615. Lipicar Valentino, 6r5. Lizio Mario, 464. Lo Cascio Vittorio, 6o2. Locatell i Marco, 459. Lodi Giuseppe, 577. Lombardi Luigi, 437. Lomba rdi Michele, 3or. Lombardo Giovanni, 661 . Londi Bengasi, 440. Longagnani Gioo, 352. Longhi Bruno, 45r. Longo Giuseppe, 379. Longobardi Enrico, 360. Lorai Antioco, 367. Loschi Vito, 225 . Losi Hruno, 225. Losi Guglielmo, 136. Lozar Giovann i, 455. Lucca Luigi, 179. Luna Giovanni, 357. Lupini Giacinta, 496. Lussu Em ilio, 660. Lussu Raffae le, 291. Macagno Lorenzo, 420. Macchia Umbe rto, 414. Macchieral<lo Giovanni, 369. Maderloni Raffaele, 323. Maffezzoni Omobono, 4r 4Magistrell i Aldo, 323. Maglia Rodolfo, 558. Magna ni Arturo, 3r.


800 Magnani Eolo, 556. Magni Marcello, 402. Magotti Arnaldo, 79. Magrì Raul, 87. Magrini Bruno, 321. Mainardi Pilade, 352. Mainardis Dante, 308. Maio Giuseppe, 504. Malagoli fernando, 389. Malavasi Demos, 80. Malgarecco Mario, 357. Malisani Corino, 163Matteson i G iuseppe, n2. Malvezzi Pietro, 559. Manara Mario, 350. Mancini Lamberto, 554. Mancini Luigi, 420. Manescalchi Romano, 318. Manfreda G iovanni, 580. Manfredi Costantino, 498. Manghise Emilio, 508. Manicardi Adelmo, 225. Mannu Eralc.lo, 367. · Mantegazza Natale, 29<>. Mantovani Antonio, 174. Mantovani Girolamo, 164. Mantovani Rotilio, 174. Manzini Mario, 144. Maran Ulpiano, 360. Marcantonio Giuseppe, 483. Marcellino Guglielmo, 273. Marchesan Aie.lo, 515. Marchesi Ricordo, 451. Marchetto Giacomo, 549. Marchi Orazio, 245. Marchiani Paride, 45 1. Marcucci Cesare, 414. Marcuzzi Amleto, 157. Maretti Arturo, 80. Maretco Pietro, 357. Mariani Carlo, 174. Mariani Dante, 143. Marincic G iovanni, 587. Marini Lidamo, 410. Mariotti Gu ido, 323. Mariotti Mario, 323. Marletta Francesco, 31. Marranci Enr ico, ro6. Martelli Cesare, 565. Martelli Dino, 565. Martelli G iovanni, 560.

INJ)(CJ

80 1

1:-IDI CI

Martelli Teresa, 499. Martinis Riccardo, 308. Marzoli Alberto, 164. Mascherano Sante, 337. Masengo Giovanni Battista, 488. Masi Serafina, 245. Masia Nicolò, 673Masiero Albano, 687. Masoni. Adriano, 556. Mastri Vittorio, 127. Mastrogiacomo Vincenzo, 514. Matta Carlo, 59. Mattei Vittorio, 402. Mattesoni Giuseppe, 112. Matteucci Alessandro, 387. Mattioli Bruno, 144. Mattioli Paride, 144. Mattiuzzi Domenico, 308. Maurich G iuseppe, 508. Maurich Rodolfo, 508. Mauro Emilio, 308. Mazzaferri Carmine, 527. Mazzocch i Guido, 643. Mazzolari Ettore, 420. Mazzoleni Virginio, 414. Mazzoli Olimpio, 225. Mazzone Agostino, 143. Meani Carlo, 174. Mei El io, 559. Melani Alberto, 415. Mele Giovan ni, 686. Melis Pietro, 367. Meloni Pietro, 643. Melotti Mario, 256. Memmo Romano, 21 r. Menconi Gino, 32. Menconi Guido, 106. Menegazzo Albino, 21r. Menichini Augusto, 509. Menotti Clarenzo, 79. Mconi Alaieff, 327. Meoni Paleario, 402. Migliardi Leone, 218. Milanesi Ottavio, 256. Milani Paolo, 4r4. Minuti Varino, 379. Miocco Luigi, 98. Mocn ik Agostino, 615. Mocnik A ntonio, 625. Mocnik Francesca, 625. Mocnik Francesco, 625 .

Mocnik Marco, 615. Mocnik Stefano, 615. Moda Giovanni, 348. Moclerc Emilia, 303. Molin Agostino, 361 . Molicerni Giuseppe, 565. Mombrini Giovanni, 93. Monacheddu Salvatore, 385. Monaco N icola, 482. Montanari Walter, 565. Montanelli Aladino, 440. Montanelli E lio, 245. Montanja Marvino, 478. Montarolo Luigi, 69. Montefiore Ugo, 573· Monti Angelo, 446. Monci Diego, 31 1. Monti Mario, 474. Monti Francesco, 682. Montigiani Alvaro, 427. Mora Bruno, 556. Morelli Giovanni, 451. Morello Italo, 676. Moreschi Renato, 136. Moretti Giuseppe, 483. Mori Curzio, u2. Mori D ino, 237. Morsiani Aldo, 225. Moruzzi Ferd ina ndo, 565. Mosca Severo, 369. Mosca G iulia, 69. Mucci Nerino, 43-55. Musazzi Ambrogio, 256. Musso Arcangelo, 662. Muzi Bruno, 387. MuzzareJli Giovanni, 174. Nadalini Romeo, 225. N aldini Bruno, 626. Nannetti Mario, 566. Nanni Paolino, 565. Napolitano Giuseppe, 493. Nava Stefano, 638. Navi Marino, 80. Negrini Alfredo, 350. Negrini Federico, 564. Nencin i N unzio, 426. Neri ilruno, 236. Neri G ino, 440. Nerone Vincenzo, 367. Nerozzi Adamo, 566.

51!!<. • U .S.

Nicolin i Otello, 557. Niero Sergio, 357. Nonis Antonio, 43, ))· Novali Giust:ppe, 256. Nunziante Gregorio, ç . Nunziante Vito, 42. O'Dezaillc Juan Otelmo, 603. Okroglio Stefano, 625. Olbert Federico, 5,6-599. Oliva Enrico, 70. Oliva Ernesto, 414. Olivi Giovanni, 557. Olivieri Bruno, 360. Orcali Arpaise Maria , 105. Orlane.li Luig i, r56-360. Orsatti Luigi, 414. Orsini Dante, 566. Ozzc!lo Gabriele, 547. Pacciardi Randolfo, 66o. Pacctti Fernando, 237. Pacini Menotti, 245. Pacini Pietro, 237. Pacquola Gordiano, 43. Padovan Angelo, 492. Pagani Giulio, 459. Pagliuca Amilcare, 538. Pajetta Giuliano, 273. Palmi nteri Vico, 43-55. Pansini Giovanni, 66r. Panzani Duilio, 337. Paoletti A ng iolo, r r2. Paoli Dance, 403. Papa Francesco, 554. Paperi Ilio, 560. Papini Bruno, 144. Parenti Isidoro, 424Paroc.l i Luigi, 344· Parri Altero, 427. Parrini Vilmer, 402. Pasca P ietro, 660. Pasotti Arnaldo, 135. Pasquali Romeo, 98. Pasqualon Mario, 357. Pasquato Atrilio, 360-429. Passerini Amelio, 535. Passon Amelia, 308. Pastore Marino, 484. Pastrello Mario, 357. Pacergnani E nrico, r 74.


802 Pactaccini Renzo, 451. Patroncini Gino, 352. Patrone Angelo, 421. Pattera Bruno, 144. Pavanello Ruggero, 360. Pavani Ferruccio, 323. Pavoni Teodoro, 323. Pazienza Ruggero, 365. Pedrelli Mario, 144. Pedro ni Arturo, 562. Pelizzato Pietro, 21r. Pellarini Alessandro, 66r. Pellegrinelli Spirito, 380. Pellegrini Aldo, 346. Pellicciotta Nello, 484. Pera Antonio, 528. Perazzi Gualtiero, 144. Percich Amedeo, 285. Percich Federico, 285. Perego Luigi, 174. Perego Severino, 174. Perelli Alfredo, 218. Peres G ino, 383. Pergref(ì Alcide, 557. Periz Giovanni, 157. Perossini Alessio, 215. Perotti G iuseppe, 164. Pesaresi Oreste, 470. Peschieri Bruno, 156. Pesoli G iacomo, 446. Pessi Ovidio, 56r. Pessina Aiberto, r44. Peterzini Orlando, 564. Pezzi Umberto, 446. Piana Adelmo, 564. Piana Gaetano, 662. Pianelli A delmo, 323. Picardi Ciro, 554. Pierallini Rolando, 403. P ietrantoni Valtellino, 638. Pilloni Egidio, 367. Pini Armando, 562. P ini Gino, 560. Pinna Salvatore, 367. Piovani Enrico, 558. Pioppi Ettore, 88. Piram Armando, ro6. Piras Costantino, 367. P iselli Cesare, 98. Pitton Giovanni , 308. P izza N icola, 42.

INDICI

I NDf CI

Pizzicannella Eugenio, 534. Pizzigalli Francesco, 174. Pizzoni Paolo, 558. Plazzotta Vincenzo, 590. Poclgornik A ngelo, 375. Poletti .Federico, 660. Pollo Mario, 157. Pompilio Renato, 483. Pontoni Bruno, 554. Pcnzecchi Rolando, 402. Porcedda Luigi, 367. Posar Giuseppe, 508. Prantner Carlo, 513. Pratolongo Giordano, 199. Pregelj Rodolfo, 615. Premoii Alfredo, 4ro. Pr ina Enrico, 523. Prioglio Augusto, 379· Proietti-Lori Sante, 337. Prono Antonio, 2r. Puca Guido, 323. Puca Luigi, .F3· Puca Mario, 323. P ucci Guido, 426. Pug iotto Vittorio, 2rr. P uglia Angelo, 451 . Puglia Umberto, 45r. Pullega Adolfo, 565. PuHici Angelo, 256. Purger Clemente, 478. Pusterla Tranquillo, 626. Quadro Giorgio, 32. Radaelli Ambrogio, 399. Radici Umberto, 355 . Raclolovich Antonio, 540. Raffaelli V ittorio, 446. Ragionieri Catone, 237. Raimondi Raimondo, 389. Raise Antonio, 451. Ramassotto Massimo, 263. Ramenghi Armando, r45. Rancari G iuseppe, 414. Raneli Arveo, 350. Raneli Augusto, 459. Rapinesi Arturo, 483. Ratti Angelo, 459. Ravalico Andrea, 490. Re Carlo, 3 t 9. Reale Eugenio, 32.

Rebecch i Rugg iero, 43, 55· Rebula Federico, 285. Regazzo Guido, 379· Rejec Massimiliano, 582. Ressaver Giovanni, 355. Reverberi Amelio, 557· Ricoveri Abclon, 559· Rigacci Cesare, 237. Righetti Raffaello, 403. Righ i Goliardo, 80. Rijavec Stefano, 662. Rimola Giuseppe, 459· Rinaldi Renato, 564. Rindi Corrado, 403. Rioni Luigi, 451. R ippa Gen naro, 32. Risaliti Gino, 437 · R istori P ietro, 554. Riva A ntonio, 2 1. Rizzi Angelo, 494· Roccatti Francesco, 59. Rocco Carlo, 69. Rodolfi Pietro, 188. Rolando Giovanni, 500. Romano Giuseppe, 554. Remano Sisto, 32. Roncarati Augusto, 120. Ronconi Celestino, 337· Ronzullo Antonio, 334· Rosai Bruno, 476. Rosai Ottone, 476. Roselli G iuseppe, 31. Rosner Eugenio, 256. Rospi Giovanni, 54r. Rossano Paolo, 31 . Rosselli Carlo, 660. Rossetti Alfredo, 399. Rossetti F laminio, 361. Rossetto Mario, 96. Rossi Adorno, 389. Rossi Bruno, 80. Rossi Giovanni, 144. Rossi Pasqualina, 263. Rossi Sante, 88. Rossi Silvano, 327. Rossi Silvio, 410. Rosso Lucia, 263. Rosteghin A rturo, 494. Rovatti Bruno, 95· Roversi Paolo, 533. Ruffini Umberto, 135.

5r. - U.S.

Ruffini Vittorio, ! 2j . Rugari Fantino, 504. Rumor Giacomo, 526. Ruozzi Marino, 95. Russo Luig i, 32. Rustichelli Ettore, 94. Saba G iuseppe, 367. Sabatini Giuseppe, 483. Sabbione Paolo, 218. Saccenti Secondo, 455 . Sacchetti Dorando, 225. Sacripanti G iulio, 337. Sala Medardo, 80. Salerno Salvatore, 299. Salimbeni Loris, 402. Salina Giovanni, 256. Salsi V ivaldo, 352. Salvatori Fausto, 337. Salvi Nello, 246. Sambo Vittorio, 211. Sancin Giovanni, 478. Sancii Giorg io, 360. Sanclri Faustino, 643. Sandrone Angelo, 263. Sannazzaro Vittorio, 59. Santandrea Luigi, 609. Santhià Luigi Battista, 2r. Santini Aureliano, 237. Santini Aurelio, 560. Sapino Pietro, 379. Sasso Nicola, 224. Satti Teodoro, 195. Saurin Ignazio, 66r. Savelloni Angelo, 284. Savino Alfiero, 483. Savli Giuseppe, 615 . Sbardellotto Angelo, 663. Sbravati Mario, 558. Scala Luigi, 218. Scapin A~tonio, 105. Scapin Vittorio, 626. Scarahelli Renato, 565. Scaramella Caterina, .184. Scarparo Publio, 4 20 . Scarpone Paolo, 247. Schiatti Angelo, 277. Scoffone Ri~car<lo, 489. Scola Nicola, 42r. Scotti Luigi, 488. Scuto Alfio, 520.


80 4

- - --

805

INlHCl INDI CI

- -- - - -- - - -- - - --- · - ---

Scuro Michele, 520. Secchia Pietro, 43-55. Sccchieri Giovanni, 457. Seghesio c;iovanni, 379. Semplici Giovanni, 426. Sentinclli Alfredo, 554· Serafìni Alba, 44G. Serapiglia Giovann i Battista, 337. Serranti Vittorio, 413. Serraval\i Domenico, 565. Serrelli Giovanni, 507. Settimelli Emilio, 476. Settesoldi Zola, 327. Sez:t.i Walter, 352. Sfregala Annibale, 59. Sgargi Alfredo, 554· Sgua nci Al.varo, 440. Siciliano Gaetano, 504. Sighieri Alvaro, 560. Signorini Dino, 403. Sillani Alessandro, 662. Silvagni Paolo, 125 . Silvestri Attilio, 494. Silvesrrini Federico, 156. Sinatti Giuseppe, 559· Sinibaldi Giacomo, 360. Sinnreich Daniel, 21. Sironi Guido, 70. Slavez Giovanni, 478. Smotlak Antonio, 478. Sorisio Francesco, 379. Sorli P ietro, 497. Sottili Ovidio, 127. Sozzi Sigfrido, 554. Spacapan Maria, 455. Spaccatrosi Severino, 446. Spaggiari Mario, 563. Spinelli Veniero, 21. Stefani Decimo, 489. Stefani Giuseppe, 99. Stella Michele, 223. Stiglich, 554. Stilli, 554Storini Mario, 182. Sr.rang io Domenico, 504. Strana Vincenzo, 273. Stuppioni Ives, 360. Suardi Attilio, 459. Su ber 8runo, 305. Succio Carmelina, 414. Suligoj Leopoldo, 615.

Sul igoj Michele, 625. Summa Edoardo, 488. Svetl ic Ernesto, 285. T agliavini Gilio, 563. T ambcri Renzo, 56 1. Tampelloni Remo, 70. Tampucci Primo, 56'J. Tanghetti Pietro, 379. Tantarclini Giovanni, 560. Tarchiani Alberto, 660. Targerti Giulio, 403. Tarozzi Fausto, 565. Tassi Stanislao, 424. T assi nari Dante, 548. T a~soni Acea, 566. Tazza ri Errore, 350. Teli G iovan ni, 415 . Tescari Girolamo, 360. Tesi Bruno, 437. T estaferri Aldo, 323. Tettamami Bruno, 256. Tintori Vasco, 106. Tirelli Augusto, 556. T ognarelli E rmanno, 403. Tognarini F ederico, 559. Tognetti D ecimo, 426. Tognetti Metello, 426. Tolomelli Ferruccio, 564. Tolu F rancesco, 367. Tomè c;iovanni, 360. Tommasi Agostino, 360. Tondelli Dionisio, 95. Tondo Angelo, 157. Torreggiani Erminio, 127 . Torretta F ederico, 554. Torricini Alberto, 403. Tosetti Mario, 482. Trombetti Bruno, 564. T rombetti Gustavo, r64. Troni Cesare, 403. Tmglia Spartaco, 143. Tucci Manin, 483. T ucci Paolo, 504. Turci Amo<lio, 225 . Turk Ladislao, 285.

Ubal<li Giovanni, 136. Ubaldini Mario, 305. Ugolini Francesco, 426. Usai Venceslao, 247.

Vadnjal Giuseppe, 588. Valentini Felice, 2')6. Valentino Giuseppe, 59· Valsecchi Pietro, 544· Vanni Melchiorre, 199. Vannini Fioravante, 327. Vannucchi Beno, 327. Vanoli Luigi, 566. Vasina Beniamino, 500. Vazzoler Emilio, 357· Vecchi Otello, 45r. Venez ia Eraldo, 369. V entra C;aetano, 504. Veronano Giovanni, 263. b Veronese Pietro, 429. Veronesi N ino, 179. Veronesi Remo, 236. Vestidello Carlo, 357· Vezzani Guerrino, 563. Vezzani Leo, 95· Vezzi Paolo, 237. Veuosi Consuelo, 446. Vezzosi V irgilio, 237. Villani Comi.marcio, 559· Vincenti Giuseppe, 537· Vincenzi Sante, 2r-79. V incon Alessandro, 136. Visentin Francesco, 305. V isetti Angela, 273.

Visintini Luigi, 482. Visioli Cesare, 489. Vitale F rancesco, 32. Vivaldi Roberto, 563. Vo<lopia E ugenio, 366. Vodopivec Gabriella, 455· Vogric Carlo, 66r. Volk Matteo, 455· Volpi Pietro, 4 r 4. Volterrani Aurelio, 237. Zabarino Pietro, 553· Zaccarelli Arnaldo, 95· Zaccolin Pietro, 21 r. Zanaboni Mario, 257. Zanella Ronco, 429. Zanichelli Rodolfo, J 80. Zanichelli Silvino, 181. Zanini Mariano, 357· Zanuttini Perseo, 157. Zavacta G iovanni, 565. Zecchini U mberto, 164. Zeppa Crescentino, 143. Zerbini Giorgio, 564. Zola Cesare, 369. Zonca Antonio, 280. Zoni Mario, 451· Zuccarelli G iuseppe, 223· Zuccarini Armando, 483.


H) INDICE DELLE PERSONE MENZIO::\"ATE NELLE SE~TE1 ZE PROKUNZTATE DAL T.S.D.S. E NEI PROVVEDIMENTI E1v1ESSI DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORF.

ABBREVIAZ IONI

v

= vedi

T.S.D.S.

=

C.I.

= Commissione

G .I.

= (;iudice

Sent.

= Sentenza

l

Tribunale Speciale per la difesa clello Stato Istruttoria

Istruttore

i\hicini (v. Sent. n. 31 del T .S.D.S.), 175. Andrcani (v. Scnt. n. 37 del T.S.D.S.), 196. Apolloni Bruno (v. Sent. n. 13 del T .S.D.S.), rn6. /\riatti (v. Sene. n. 28 del T .S.D.S.), 148. Ariatci Luigia (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 203 . Brambiila (v. Sent. n. 9 del T.S.D .S.), 90. Brunetti Giovanni (v. Sent. n. 29 del T.S. D.S.),

16 0 .

Campera (v. Scnt. n. 13 del T.S.D .S.), 108, 109. Cantarclli Vittorio (v. Sent. n. 51 e.lei T.S.D.S .), 664. Castelli Angelo (v. Sent. n. 9 del T.S.D.S.), 90. Cavallini (,·. Sent. n. 36 della C.L), 297. Cibelli (v. Sene. n . 25 del T.S.D.S.), 129. Cig;ila Emanuele (v. Sent. nn. 50 e 51 del T.S.D.S.), 645, 656, 657, 668. Colombo (v. Scnt. n. 2 del T.S.D.S.), 25 . Compaus Ludovico (v. Scnt. n. 50 del T.S.D.S.), 646.


808

Conte Raffaele (v. Sent. n. 36 della e .I.), 296. Cova Felice (v. Sent. n. 50 del T.S.D.S.),- 650. Covr:, Carlo (v. Sc11t. n. yi del T .S.D.S.), 650. D'Andrea (v. Sene. n . 36 della e.I.), 296. David ( v. Sent. n. 44 ciel T.S.D .S.), 231. Dc Pendis Marta (v. Sent. n. 33 delìa C.I.), 294. Delizia Antonio (v. Sent. n. 9 della C.I.), 28c. De Rosa (v. Sent. n. 50 del T.S.D .S.), 646. Dotti Gilarclo (v. Sent. n. 44 ciel T.S.D.S.), 226. Facchinetti Cipriano (v. Scnt. n. 50 del T .S.D.S.), 648, 649. Fcrrari Mario (v. Scnt. n. u o della e .I.), 394. Fiori (v. Sent. n. 36 della C.I.), 297. Fiumara (v. Sent. n. 56 della C.I.), 316. Forabianco (v. Sene. n. 13 del T .S.D.S.), u6. Formigiani (v. Sent. n. 36 ciel T.S.D.S.), 191. Frassi11ccci Gino (v. Sent. n. 50 del T.S.D .S.), 6,16. Garzia Ubaldo (v. Gatti Marcella (v. Gioppi Giobbe (v. G iua Armando (v. Guadagni (v. Sent.

INDICI

I NDICI

Sent. Sent. Sent. Sent. n. 36

n. 51 del T.S.D .S.), 667. n. 50 del T.S.D.S.), 647. 11. 50 del T.S.D.S.), 649. nn. 50 e 51 del T.S.D.S.), 657, 669. della e.I.), 297.

Lazzaro Nicola (v. Sent. n. 2 del T .S.D.S.), 25. Lojacono detto « Grappa » (v. Sent. n. 30 del T.S.D.S.), 167. Malagoli Arnaldo (v. Sent. n. 44 del T.S.D.S.), 226. Mara110 Felice (v. Sent. n. 50 del T.S.D.S.), 646. Marascin (v Sent. n. 8 del T .S.D.S.), 83. Marino Vincenzo (v. Sent. n. 40 della C.I.), 299. Marrocchesi (v. Sent. n. 37 ciel T.S.D.S.), 196. Martig netti (v. Sent. n. 46 del T.S.D.S.), 248. Martinelli (v. Sent. n. 44 ciel T.S.D.S.), 226. Mattei Paolo (v. Sent. nn. 50 e 5r ciel T.S.D.S.), 657, 668. Melis (v. Sent. n. 9 della C.I.), 28c. Mollica Giuseppe (v. Sent. n. 56 della C.!.), 316. Mosca (v. Sent. n. 33 della C.L), 294. Nadalin i Umberto (v. Sene. n. 44 del T.S.D.S.), 228. Negri Luigi (v. Sent. 11. 50 del T.S.D.S.), 646. Nigra Carlo (v. Sent. n. 51 ciel T .S.D.S.), 667. Pala Michele (v. Sent. n. 50 del T.S.D.S.), 646. Perotti (v. Sent. n. 15 del T.S.D.S.), 116. Pietrafesta ( v. Sene. n. 36 della C.I.), 297. Ragona Rosario (v. Sent. n. 40 della C.!.), 299. Recchioni Emilio (v. Sent. n. 51 del T.S.D.S.), 664.

809

Ridda (v. Sent. n. 33 del T.S.D.S.), 183. Rossetti Raffaele (v. Sent. n. 50 del T.S.D .S.), 649. Sabbadini Bruno (v. Sent. n. 44 del T.S.D.S.), 228. Salvadori (v. Sent. n. 37 del T.S.D.S.), J90. Salvaneschi N ino (v. Srnt. n. 50 del T.S.D.S.), 650. Sambucati (v. Sene. n. .16 della C.I.), 297. Talinucci (v. Set1t. n. 36 della C.I.), 297. Tarchiani Alberto (v. Sent. n. 51 del T.S.D.S.), 664, 665. Tucci Vittorio (v. Sent. n. 51 ciel T.S.D.S.), 667. Valente (v. Sent. n. 36 della C.I.), 298. Zeni (v. Sent. n. 4 del T.S.D.S.), 45. N ota. - Nella sentenza n . 50 del T.S.D .S. (pag. 6,13) V!ene menzionata l'attivit:ì svolta da Bibbi c;ino, Lussu Emilio, Pacciarc!i Randolfo, Rosselli Carlo, Tarchiani Alberto, Cucci, Berneri, Giretti, Franzini, Z ini, Tosca, Pirola, Clcrici, Tonelli e Fornasari.


I) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTAT I CONDANNATI DAL T.S.D.S. CHE SI so;\o RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTA~ZE DI GRAZIA l~OLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI

1932 Bertuol Otello, Sent. n . 25, pag. 134 - 1,35 . Bulgarelli Uvier, Sene. n. 8, pag. 87. Facclli Paolo, Sene. n. 48, pag. 272. Fava Renato, Scnt. n. 28, pag. 155. Jug Giovanni, Sent. n. 7, pag. 623.

Mazzoli Olimpio, Sent. n. 44, pag. 236. Morsiani Aldo, Sene. n. 44, pag . 236. Pullici A ngelo, Serll. n. 48, pag. 262. Va len t ino Giuseppe, Sent. n. 5, pag. 67.


J) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE

A DECORRERE DALLA PRHvfA CONDANNA (L'elenco sarà pubblicato, con eventuali aggiornamenti, anche nei vohm1i successivi )

1923 Della Maggiora Michele : ve<li « Decisioni emesse nel 1928 », pagine 669 - 67+

1929 Gorca n Vitale, Gortan Vlad imi ro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Luigi e Ladavaz Duss::in : vedi « Decisioni emesse nel J 929 ll, pag ine 3 l4 - 320.

1930 Milos Zvoni miro, Bidovec Ferdinando, Ma,·usic Fra ncesco e Valcncic Luigi: " Decisioni emesse nel 1930 », pagine 339 - 353·

vedi

1931 Schirru Michele : vedi « Decisioni emesse nel 1931

>l ,

pagine 767 - 771.

1932 Bovone Domenico: vedi << Decisioni emesse nel 1932 )), pagine 643 - 656. Sbardellotto Angelo Pellegrino: vedi (< Decis ioni emesse nel 1932 )), pagine 663 - 668.


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