MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO-UFFICIO STORICO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1937
Roma 1994
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© BY UFFICIO STORICO SME - ROMA 1994
Tipografia Fusa Editrice s.r.l. - Via Anastasio II, 93 - Roma
La pubblicazione del presente volume è stata curata dal dottor Floro Roselli, magistrato militare di Cassazione a r., con la collaborazione della signora Maria Zincane della Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.
INDICI
TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
INDICE GENERALE Pag.
Prefazione
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Relazione e R. D. 15.2.1937 n. 77
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Abbreviazioni
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PRIMA PARTE
Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale Sezione "A": Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.
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Rimessione, da parte del T.S.D.S., di atti processuali alla competente Autorità Giudiziaria con elenco nominativo di vari imputati Sezione "B": Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
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SECONDA PARTE
Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e dal Giudice Istruttore relative ai reati di spionaggio Sezione "A": Sentenze pronunziate dal T .S.D.S.
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Sezione "B ": Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
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A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle "Note"
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B) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda parte
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C) Indice riassuntivo dell 'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e ali 'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto F iuJi-Venezia Giulia
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Indici :
Emi la-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzi Molise Campania Puglia Basi licata Calabria Sicili a Sardegna Estero
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D) E lenco delle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nell a Seconda parte
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E) Indice delle persone sottoposte a Procedimento penale
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F) Indice dell'elenco nominativo, in ordina alfabetico, degli imputati condannati dal T.S .D.S. che si sono rifiutati di associarsi ad istanze di grazia inoltrale a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei
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G) Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorre re dalla prima condanna.
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PREFAZIONE Anche per il 1937 l'attività giudiziaria svolta dal Tribunale Speciale per la D(fesa dello Stato viene suddivisa in due parti. La prima parte si riferisce alle sentenze emesse per attività sovversiva svolta in Italia, mentre la seconda si riferisce alle sentenze emesse per i reati di spionaggio. Per ciò che concerne l'attività sovversiva svolta in Italia si rileva . anzitutto, che il T.S.D.S., avvalendosi della facoltà concessagli dall' art.2 del R.D. 15 .12. !936 n. 2136 (pubblicato nel volume relativo alle "Decisioni emesse dal T.S.D .S . nel 1936) ha trasmesso 58 procedimenti relativi ai reati di sua originaria competenza al Giudice competente secondo le norme ordinarie. Per dare la possibilità agli studiosi di poter rintracciare le decisioni emesse dalla competente Autorità Giudiziaria, e rilevare la differenza dei giudizi esistenti tra i provvedimenti emessi dal T .S.D.S. e quelli emanati dal Giudice Ordinario vengono pubblicate le date di trasmissione degli atti alle varie Procure del Re. Per imputazioni relative a reati comuni connessi a reati di specifica competenza del T.S.D .S . il Giudice Istruttore ha trasmesso, per motivi di convenienza ai sensi dell' art.5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e degli articoli 1 e 3 della legge 4.6.1931 n. 674, 91 procedimenti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per ciò che concerne l'attività sovversiva sono da segnalare le sentenze numero undici del I8.3.1937, dodici del 20. 3. 1937 e diciassette del 24. 3. 1937 relative a imputati che "hanno partecipato al movimento antifascista clandestino "Giustizia e Libertà". Per "l'attività sovversiva" svolta in Italia il T.S.D.S. ha pronunziato: - 6 sentenze per attività sovversiva svolta in Lombardia; - 5 sentenze per attività sovversiva svolta in Piemonte; - 5 sentenze per attività sovversiva svolta in nel Lazio; - 4 sentenze per attività sovversiva svolta in Emilia-Romagna; - 3 sentenze per attività sovversiva svolta in Toscana; - 3 sentenze per attività sovversiva svolta nelle Marche; - 3 sentenze per attività sovversiva svolta in Friuli-Venezia Giulia; - 3 sentenze per attività sovversiva svolta in Puglia; - 2 sentenze per attività sovversiva svolta in Sardegna; - 1 sentenza per attività sovversiva svolta in Liguria; - 1 sentenza per attività sovversiva svolta in Abruzzi.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Per Le altre regioni italiane il T.S.D .S. non ha pronunziato sentenze relative ad "attività sovversiva". Si segnala, inoltre, la sentenza n. 66 del 13.10.1937 che ha giudicato, insieme con altri imputati, anche il Senatore MORANDI Rodo~fo e il Deputato LUZZA1TO Lucio. Per i reati di spionaggio (4 sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e 2 emesse dal Giudice Istruttore) è da segnalare la sentenza n.88 pronunziata dal T.S.D .S . il 25. 11 . 1937. Anche nel 1937 il T.S.D .S. non ha emesso sentenze di condanna alla pena di morte. Anche nel presente volume tutte le sentenze sono pubblicate integralmente o per estratto precisando, per tutti i condannati, i periodi effettivi di pena espiata ed elencando i nominativi di coloro che non si sono associati al!' istanza di grazia inoltrata dai propri parenti.
RELAZIONE E R.D. 15 FEBBRAIO 1937-XV-N.77 (in Gazz. uff. 15 febbraio .38, straordinario)
- Concessione di amnistia e indulto -
Gli indici sono stati redatti con lo stesso sistema adottato nei precedenti volumi. Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono indicate le generalità complete e le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta al riguardo dagli atti processuali.
Dott.
FLORO ROSELU
RELAZIONE E R.D. 15 FEBBRAIO 1937-XV-N.77 (in Gazz. uff. 15 febbraio.38, straordinario) - Concessione di amnistia e indulto Relazione di S.E. il Capo del governo, primo ministro, e di S .E. il ministro per la grazia e giustizia, presentata a S.M. il Re Imperatore, nella udienza del 15 febbraio 1937 - XV. Sire! Il faustissimo evento che ha allietato la vostra augusta casa riempie di esultanza l'intera nazione, la quale ordinata sotto il segno fatidico dei fasci, si stringe intorno alla maestà vostra, in cui vede eternato lo spirito eroico della nostra stirpe, assurta nuovamente, nel nome vostro, al dominio imperiale. In quest'ora di guibilo, che pervade gli animi di tutti gli italiani, ancora più vivamente e sentito il legame che stringe indissolubilmente il popolo alla vostra gloriosa dinastia. Questa intensa gioia della nazione rende ancor più manifesto innanzi al mondo lo spirito di solidarietà e di concordia che affratella tutte le classi sociali, unite in una sola ed invincibile volontà sempre più protesa verso le più alte conquiste. Ora appare giusto che in questa generale letizia un raggio della luce che si effonde dalla culla del nuovo principe, destinato a perpetuare nei secoli la grandezza della patria, si riverberi, dirigendoli al bene, anche su coloro che, violando la legge penale, vennero meno ai doveri del vivere civile. E' per ciò che il governo fascista si onora sottoporre alla vostra augusta approvazione questo atto di sovrana clemenza. Il provvedimento dell'art. 1 concede amnistia rispetto a tutti i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, ovvero sia stabilita una pena pecuniaria, qualunque sia la misura di essa. Il termine "legge" è usato per comprendere nel generale beneficio non soltanto i reati preveduti dal codice penale, sibbene tutte le altre infrazioni considerate come reati dalle altre disposizioni penali. Ne restano esclusi soltanto i reati contemplati dalla legge penale militare e dalle leggi finanziarie, i quali sono preveduti da paiticolari disposizioni del decreto. Non vi è bisogno di avvertire che l'amnistia non pregiudica in alcun modo l'azione delle parti lese per le restituzioni e per il risarcimento dei danni. Con l'art. 2 vengono condonate le pene detentive applicate o da applicare in misura non superiore a due anni e sono ridotte di due anni le dette pene che siano inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni . Le pene inflitte o
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PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
da infliggere in misura superiore e dieci anni sono ridotte di quattro anni, disponendosi però, per evitare iniqui trattamenti, che in questo caso la pena non può mai essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto armi.
patticolare gravità, per cui è opportuno che rimanga fermo contro i colpevoli il rigore della legge.
Tl condono si estende anche alle pene pecuniarie, qual.e sia il loro ammontare ed ancorchè siano inflitte congiuntamente a pena detentiva. Si estende altresì alle pene accessorie della interdizione ai pubblici uffi.ci, della interdizione temporanea da una professione o da un 'arte e della inabilitazione all'esercizio del commercio. In q uesto modo è data la possibilità a coloro che riaquisterarmo la li bertà, in seguito al condono della pena detentiva, di dedicarsi ali 'esercizio della loro professione o a11e e di redimersi dal triste passato con l'onesto lavoro. L'art. 3 esclude dall'amnistia e dall'indulto, accordati dalle precedenti disposizioni, alcune speciali figure di reato. La ragione di tale esclusione sta soprattutto nella pa11.icolare gravità che, per ragioni diverse, rivestono questi fatti, i cui autori è opportuno che sentano tutto il rigore della legge. Gli art. 4 e 9 riguardano i reati militar.i, con l'avvertenza però che le disposizioni degli art. 8 e 9 sono comuni anche ai reati contemplati negli art. I e 2. L'art. 5 adotta, per la concessione de ll'amnistia per i reati previsti dalla legge penale militare, lo stesso limite per la pena detentiva preveduto per la concessione cli tale beneficio relativamente ai reati comuni, e cioè quello di tre anni; Riguardo ai reati punibili. con la pena pecuniaria, sola o congiunta ad altra detentiva per durata non eccedente i tre anni, non si è posto alcun limite; e ciò in armonia a quanto è stato stabilito per i reati comuni. Si è esteso altresì il beneficio dell'amnistia per i reati punibili con le pene restrittive della capacità guiriclica del la rimozione, dimissione o sospensione dall'impiego. Tali pene, infatti, quando sono comminate da sole, si riferiscono generalmente a reati di natura colposa, e per ciò meritevoli d i benevolo trattamento, mentre, quando sono comminate congiuntamente a pena detentiva, presentano, in sostanza, il carattere cli una sanzione complementare, la quale è consigliata da speciali caratteristiche d i alcuni reati. militari , più che da una particolare entità delittuosa. Anche relativamente al condono, disposto con l'art. 6, sono stati sta bi Iiti i medesimi limiti di pena detentiva stabiliti per i reati comuni. Si è esteso pui il beneficio alle pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, in ogni caso quando queste siano inflitte o da infliggere come pene principali; e soltanto quando derivino da una condanna a pena detentiva totalmente condonata, se siano inflitte o da infliggere come accessorie. L'art. 7 enuncia le limitazioni, di carattere oggettivo, alla concessione dei benefici preveduti negli art. 5 e 6. Le esclusioni contemplate riguardano reati di
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Per quanto ispirato a criteri di larga indulgenza, il provvedimento non poteva favorire coloro che, per la loro vita anteriore, non sono degni di un atto di clemenza. Le disposizioni dell'art. 8, in cui sono contenute le limitazioni di beneficio cli carattere soggettivo, stanno a dimostrare che si vuole essere benevoli verso coloro che diano affidamento di mettersi sulla retta via; ma non verso quelli che possono presentare un pericolo per la società. E' da rileva.re, per quanto si attiene ai procedimenti penali, che sono di ostacolo alla concessione di benefici (e ciò vale non soltanto per quelli eia concedere relativamente ai reati militari, ma anche per quelli applicabili a reati comuni), che non si deve tener conto delle condanne ad una delle pene restrittive della capacità g iuridica della rimozione, dimissione o sospensione dal) ' impiego, o a quella del carcere militare. Con tale disposizione, mentre da una parte si riconferma il carattere di delitto che hanno i fatti repressi dai codici penali militari, si attenuano le conseguenze eccessive che da questo riconoscimento potrebbero derivare. L ' art. 9 sottopone, con saggio criterio politico, il beneficio dell'indulto, preveduto negli art. 2 e 6, al la condizione che chi ne ha usufruito non commette un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove ciò avvenga, il beneficio è revocato di diritto. Le sanzioni disciplinari sono considerate nell'art. 10. I benefici da questo concessi si applicano però soltanto a coloro che non siano g ià contemplati da altri particolari provvedimenti di clemenza. Le violazioni del le leggi finanziarie sono prevedute negli art. 11 e 17, i quali specificano, per i vari rami del diritto tributario, i fatti ai quali si estende il beneficio. Data la chiarezza delle singole disposizioni non occorre soffermarsi ad illustrare in modo particolare alcune cli esse, ed appare altresì superfluo avve11ire come in nessuna caso ha la concessione del beneficio potrebbero essere invocata per chiedere all' amministrazione la restituzione delle somme che fossero state pagate a soddisfazione delle sanzi.on.i inflitte. Il provvedimento, anche per le violazioni delle leggi finanziarie, si informa a quel criterio di generosità a cui è ispirato tutto l'atto cli clemenza sovrana, salvo le opportune cautele dirette a salvaguardare gli interessi dell'erario dello Stato. Una particolare disposizione è quella contenuta nell'art. 18, che riguarda la gente di mare. Anche qui è stata usata larghezza di c1iteri, limitandosi però il benefi.cio nei riguardi di coloro che ne sono meno meritevoli per i fatti eia essi commessi in violazione delle norme sulla disciplina de.i cambi o cli altre analoghe. Ai benefici contemplati in questo articolo si estendono le esclusioni prevedute nei commi l e 2 dell'art. 8.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Completano il provvedimento le disposizioni degli art. 19 e 20; l' uno relativo all'applicazione del decreto alle isole italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alla Libia e all'Africa Orientale Italiana; l'altro relativo all'efficacia delle norme del decreto stesso ed alla sua entrata in vigore.
dinamento dell' ente nazionale risi, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n.1785, e modificato con il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933; n . 1932.
Tale è il contenuto del provvedimento che il governo fascista in quest'ora di esultanza della nazione, ha l'onore di sottoporre all' augusta firma della maestà vostra.
R.D.15 febbraio 1937-XV, n. 77 (In Gazz. uff., 15 febbraio n. 38, straordinario). Concessione di amnistia e di indulto. ART. 1 E' concessa amnisti.a per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie e o accessorie, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria. ART. 2 Fuori dei casi preveduti nell ' articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni. Le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti. Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonchè .le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un 'arte e dalla inabilitazione ad all'esercizio della professione di commerciante.
ART. 3 I benefici di cui agli articoli l e 2 del presente decreto non si applicano: I O ai delitti di procacciamento di , notizie e di spionaggio previsti dagli art. 256, 257 e 258 del codice penale; 2° ai delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe previsti dal titolo X, libro II del codice penale; 3° al delitto d'infanticidio previsto dall'art. 578 del codice penale; 4° ai reati previsti dal regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n.1746 concernente il perturbamento del mercato nazionale e l'ingiustificato inasprimento del costo della vita; 5° al.le contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921; n. 1312 e alla legge 26 Iuglio 1929, n. 1397 relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, agli orfani di guerra; 6° ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli art. 446, 447, 729 e 730 del codice penale e nel titolo II, capo 5° sezione 4a, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 7° alle contravvenzioni al regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 sull 'or-
ART 4. Le nom1e degli art. 1, 2 e 3 non concernono i reati previsti dalla legge penale militare, per i quali si applicano le disposizioni degli art. 5, 6 e 7. Si applicano altresì le disposizione degli art. 8 e 9. ART. 5. E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina la pena detentiva non superiore nel massimo di tre anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene cli cui ai numeri 4, 5 e 6 dell 'att. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite dj tre anni;
ART. 6. Fuori dei casi preveduti dall ' articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti: a) sono condonate le pene pecuniarie; h) sono condonate le pene detentive intlitte o da .infliggere per durata non supe1iore a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle intlitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni; e) le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non può essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno cli otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti; d) sono condonate le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, anche se accesso1ie, purchè dipendenti da condanna a pena detentiva totalmente condonata. ART. 7. 1 benefici concessi con gli att. 5 e 6 non si applicano a reati cli tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, mutilazione volontaria, infermità procurata, simulazione d'infermità, diserzione, grassazione, rapina, nonchè ai reati di contrabbando e di collusione per frodar la finanza, di cui all'art. 16 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, commessi da militari del corpo della regia guardia di finanza. ART. 8. Sono esclusi dai benefici concessi dagli art. I, 2, 5 e 6 coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti al confino di polizia o all 'ammonizione e coloro che all'epoca del commesso reato, avessero riportato due condanne per delitti non, colposi a pene detentive, di cui una superiore e tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti non colposi, a pene detentive, qualunque sia la misura cli esse. T uttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e cli quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo. Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, sai-
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
vo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data della entrata in vigore ciel presente decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.
ART. 13. E' concessa amnistia per la violazione delle seguenti leggi, e per le quali siano stabilite le pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a lire 2500: a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278 e regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato H; b) legge delle tasse sulle catte da gioco 30 dicembre 1923, n. 3277 limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli art. 21 e 22; e) legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279 e successive disposizioni e modificazioni, anche se riportata su leggi diverse; d) legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e successive disposizioni. Le pene della multa e dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire 2500, ·sono condonate nella misura di un terzo ed, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2500. I benefici del presente articolo sono subordinato alla condizione che l'integrale pagamento dei dovuti tributi sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
ART. 9. I benefici preveduti dagli art.· 2 e 6 sono revocati di diritto, qualora chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dal giorno della entrata in vigore del presente decreto. ART. 10. Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, purchè non s iano state inflitte o non si debbono infliggere in conseguenza di condanna penale o di procedimento penale in corso. La precedente disposizione si applica ai fatti commessi dal 12 febbraio 1935Xlll a tutto I' l I febbraio 1937-XV. Le norme di questo decreto non si applicano a coloro a favore dei quali, con separato provvedimento, siano stati o vengano concessi benefici per le infrazioni disciplinari commesse. ART. 11. le norme degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie, per le quali si applicano le disposizioni degli art. 12 a 17. ART. 12. E' concessa amnistia per le violazioni punite ai sens.i degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n . 1608: a) art. 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi . Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della sopratassa e della pena pecuniaria contemplata negli stessi articoli.; b) art. 19, per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato, al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato, al datore di lavoro, od all'ufficio delle imposte, una età diversa dalla vera; e) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcune delle facoltà loro conferite dalle singole leggi di imposta; d) art. 27, per morosità per sei rate successive di imposte, fuori dei casi contemplati negli art. 25 e 26 del testo unico predetto. li beneficio di cui alla lettera a è concesso, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto ali' imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il beneficio di cui alla lettera d è concesso a condizione che i trasgressori soddisfino il loro debito d'imposta entro 120 giorni dalla data cli pubbl icazione del presente decreto. Le disposizioni del comma primo, lettera a e del comma secondo del presente arti.colo si applicano anche per la omissione delle dichiarazioni dal regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare.
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ART. 14. E' concessa amnistia per la violazione delle seguenti leggi, per le quali siano stabilite le sole pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore , nel massimo, a lire 2500: a) leggi doganali, ivi. comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee; b) leggi 1iguardanti le imposte di fabbricazione; e) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas- luce e dell'energia elettrica e le leggi sulle tasse di vendita. Le pene dell'ammenda e della multa inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire 2500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2500. I benefici del presente a1ticolo sono subordinati , nei casi in cui vi sia obbligo di aibuti e l 'importo di questi sia superiore a lire 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tii buti stessi sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. ART. 15. E' concessa amnistia per le violazioni delle disposizioni contenute neJ secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 14 ottobre 1924, concernente l'applicazione del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748. E ' altresì concessa amnistia per le violazioni rig uardanti le abolite imposte stri vino, sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti cli cui rispettivamente alle leggi: a) regio decreto legge 2 settembre J 919, n. 1635, e successive modificazioni; h) testo unico cli leggi approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924. ART. 16. E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione a pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e sul monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni sia sta bilita la sola pena dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a lire 2500.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S .D.S .
Le pene dell' ammenda o delle multe inflitte o da infliggere per le violazioni cui al precedente comm~, in misura superiore a 2500, sono condonate nella mis ura di un terzo e, in ogni casso, in misura non inferiore a lire 2500. I benefici del presente articolo sono subordinati, nel caso vi sia obbligo di tributi e l ' importo di questi sia superiore a lire 100, alla condizione che l' integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto.
ART. 20. Il presente decreto entra in vigore il giorno della s ua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e, salvo quanto disposto nell'art. 19, comma secondo, ha efficacia per i fatti commessi a tutto il giorno 11 febbraio 1937- XV.
ART. 17. E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto, per le quali sia stabilita la sola pena dell'ammenda o della multa in misura non s uperiore, nel massimo, a lire 2500. Le multe e le ammende inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire 2500, sono condonate nella; misura non inferiore a lire 2500. Le precedenti disposizioni si applicano anche per le pene pecuniarie comminate dalle anzidette leggi sul lotto, quando siano convertibili in pena restrittiva della libertà personale. ART. 18. E' concessa altresì amnistia per i reati, per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi maiittimi, sola o congiunta ad una pena detentiva, non superiore a cinque anni. Sono condonate: a) la pena della sospensione dai gradi marittimi; b) la inibizione dall' esercizio della navigazione, inflitta o da infliggere, a termine degli art. 6 e 7 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923 ; n. 323 rispettivamente modificati dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 aprile 1923, n .999 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 19 aprile, 1925, n. 628, dell'art. 4 del regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, dell'art. 7 del regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402 e deU' art. 12 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n . 1819, modificato dalla legge 8 luglio 1929, n. 1369; e) le sanzioni. prevedute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557; d) le sanzioni prevedute nel!' art. 453 del codice per la marina mercantile. La inibizione dell'esercizio della navigazione che sia stata inflitta o che sia da infliggere di conseguenza d ' infrazione e disposizioni sulla disciplina dei cambi, sull'obbligatorietà di cessione e sul divieto di commercio di ogni mezzo atto a servire a pagamento all'estero, sulla disciplina del commerci dell'oro e sulle denunce e cessione di crediti e titoli esteri sono condonate per intero o per metà nei soli casi in cui la pena pecuniaria per le infrazioni stesse sia condonata per intero o ridotta alla metà. Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quando dispongono gli art. 1 e 2. Ai benefici contemplati dal presente articolo si estendono le norme dei commi primo e secondo dell'ait. 8. ART. 19. Il presente decreto si applica alle isole italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani anche alla Libia e all'Africa Orientale Italiana.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
ABBREVIAZIONI
(oltre quelle che sono nell'uso comune)
C.P. C.P.C.
Codice Penale
C.P.Esercito
Codice Penale per l'Esercito
C.P.P.
Codice Procedura Penale
D.C.P.S.
Decreto Capo Provvisorio dello Stato
D.L.
Decreto Legge
D.L.L.
Decreto Legge Luogotenenziale
D.L.t.
Decreto Luogotenenziale
G.I.
Giudice Istruttore
M .V.S.N.
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale
P.M.
Pubblico Ministero
P.Q.M.
Per questi motivi
P.S.
Pubblica Sicurezza
R.D.
Regio Decreto
RR.CC.
Reali Carabinieri
Tribunale C. e P.
Tribunale Civile e Penale
T.S.D.S.
Tribunale Speciale per la difesa dello Stato
T.U.
Testo Unico
10
Primo capoverso
u. cpv.
Ultimo capoverso
p.p.
Prima parte
u.p.
Ultima parte
Codice Penale comune
19
Prima parte
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L' ATTIVITA' SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE
Sezione «A»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione «B»: Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
SEZIONE «A»
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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PRIMA f>ARTE: SENTENZE f>RON UNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n.157/1936
SENTENZA N. 6
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M.V.S.N.: Pasqualucci Renato, Rossi U mberto, Carusi Mario, Calia Michele, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Mattioli Livi ero, nato il 12.1.191 O a Pesaro, ceramista; Arceci Alfredo, nato il 7 .12.1908 a Pesaro, muratore; Andreoni Nino, nato il 19.7.1909 a Pesaro, fonditore; Bardeggia Triestino, nato il 23 .2 .1916 a Pesaro, muratore; Bragina Astorre, detto Storo, nato il 16.5.1894 a Ginestreto S . Donato (Pesaro), contadino; Fastiggi Pompilio, nato il 6.8.19 ll a Pesaro, fonditore; Serafini Giovanni, nato il 8.1. I 904 a Pesaro, ceramista; T omasucci Alfonso, nato il 29.10.1908 a Pesaro, muratore; Vichi Nazzareno, nato il 22.4. 1916 a Pesaro, fond itore.
IMPUTATI
Tutti: 1) del delitto previsto e punito dall ' art 270 capov. 2° C.P., per avere partecipato ali 'associazione comunista in Pesaro e frazioni di S . Pietro in Calibano e Ginestreto dall' estate del 1935 al gennaio 1936; 2) del delitto previsto e punito dagli art. 11 O e 272 C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, svolto in concorso fra loro propaganda sovversiva.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFPS A OELLO STATO
PRIMA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Mattioli-Serafini e Fastiggi, anche del delitto previsto e punito dagli art. 11 O e 270 p.p. C .P.; per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, promosso ed organizzato in concorso fra loro l'associazione comunista.
ponevano i caratteri e provvedevano alla tiratura delle copie; mentre il Mattioli correggeva le bozze d'ogni manifestino che gli venivano portate dal Serafini.
IN PUBBLICA UDIENZA
Alla diffusione erano particolarmente inca1icati il Fastiggi ed il Vichi ed altri organizzati rimasti sconosciuti.
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.
Furono così stampati 3 copie di manifestini in 3 epoche diverse, in luglio, in ottobre ed in dicembre 1935, tirando qualche decina di manifestini per volta.
lL TRIBUNALE
Gli organizzati, per attrarre nuovi adepti nell'orbita del comunismo esplicavano la loro opera criminosa prima insinuandosi nell'animo dei compagni di lavoro con discorsi inneggianti alla Russia sovietica, come ad esempio fecero anche il Bardeggia e I ' Andreoni, e poi facendo circolare libri di contenuto sovversivo. Infine svilupparono la propaganda a mezzo cli stampati clandestini; raccogliendo a tal scopo, fra i compagni cli fede, i fondi necessari alla riproduzione dei manifestini.
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DI RITTO
Il giudicabile Mattioli Liviero, con sentenza 19.7.1933 della Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale era stato assolto dal delitto previsto dall'art. 270 p.p. C .P., e con sentenza dello stesso Tribunale era stato assolto anche dal reato di cui l'art. 272 p.p. C.P. e condannato invece a tre anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.. Nell'ottobre 1934 avendo usufruito del beneficio del condono venne dimesso dal carcere; e ritornato a S. Pietro in Calibano (Pesaro) clandestinamente riprese la sua attività sovversiva. A taJ scopo, per meglio sfuggire alla vigilanza della P .S ., s'avvalse dell'opera organizzativa e diretta dei fidi compagni Fastiggi e Serafini, e per svolgere la deleteria propaganda comunista ricorse alla fattiva collaborazione, oltre a quella dei già nominati compagni, anche dell'Arceci del Bardeggia, del Bragina (condannato a 17 anni di reclusione per diserzione nella grande guen-a), del Tomasucci, del Vichi e dell' A ndreoni. Furono compiute varie manifestazioni sovversive particolarmente nel capoluogo di Pesaro e nelle frazioni di S . Pietro in Calibano e Ginestreto; mediante diffusione di stampati clandestini. Inoltre per mezzo del Fastiggi, richiamato in servizio militare a Bologna ai carri armati, vennero diffuse in caserma, alcune copie cl 'un manifestino stampato coi caratteri tipografici, già adoperati dal Mattioli per svolgere l'attività criminosa, in conseguenza della quale venne condannato nel 1933, e che erano stati tenuti nascosti fino alla uscita dal carcere dello stesso Mattioli. Anzi sull 'inclicazione di quest'ultimo, alla fine del 1934, il Serafini e l' Arceci avevano presi detti caratteri tipografici e li avevano portati in casa del Bragina; dove coi detti coimputati, sovente conveniva pure Tomasucci, in quanto tutti assieme provvedevano alla compilazione e stampa dei manifestini . Il Serafini e I' Arceci redigevano le minute, il Tomasucci ed il Bragina com-
In breve tempo il Mattioli, il Serafini e il Fastiggi, i maggiori esponenti del movimento, erano riusciti a costituire un gruppetto comunista operaio in S. Pietro in Cali bano, ed una "cellula" nello stabilimento officine Montecatini cli Pesaro. Nella perquisizione eseguita in casa ciel Vichi furono trovati e sequestrati 2 manifestini sovversivi dal titolo "operai e contadini" nascosti, dall 'imputato, in un quadro fra la figura ed il cartone. ln un terreno attiguo all'abitazione del Bragina fu trovato sotterrato un bidone contenente i caratteri tipografici, la pressa, il torchio, la carta, il cuscinetto ed altri oggetti, nascosti dallo stesso Bragina appena ebbe sentore dei primi an-esti. Durante il periodo istruttorio il Fastiggi cercò di far pervenire al già coimputato Amaclori, defunto, un biglietto nel quale gli raccomandava il silenzio. A sua volta il Bardeggia cercò cli far pervenire ai compagni biglietti raccomandando egli pure il silenzio; e per dimostrare il suo irriducibile sovversismo scrisse un biglietto inneggiando alla Russia sovietica ed al comunismo, tentando di farlo pervenire al Vichi . Dalla sua esposta nan-ativa, chiaramente scaturisce la prova che in Pesaro e frazioni si era sviluppato un movimento comunista con relative manifestazioni propagandistiche, orali e mediante scambio di libri di carattere sovversivo, nonchè diffusione cli stampati clandestini. L ' opera organizzativa e direttiva era prestata dal Mattioli, dal Serafini e dal Fastiggi e tutti costoro con la fattiva collaborazione dei pure affiliati Arceci, Bragina, Barcleggia, T omasucci, V ichi ed Andreoni provvedevano alla propaganda. In conseguenza tutti si sono resi responsabili dei reati di cui l'art. 272 p.p.; ed il Mattioli, il Serafini ed il Fastiggi altresì ciel reato cli cui all'art. 270 p.p. C.P.; in quanto nella fattispecie della attività criminosa compiuta da ognuno dei giudicabili si vengono ad integrare tutti gli estrem i soggettiv i ed oggettivi che caratterizzano la qualificazione giuridica dei reati rispettivamente ascritti.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
In ordine al delittò previsto e punito dall'art. 270 cap. 2° C.P. nei confronti di tutti devesi dichiarare non doversi procedere perchè estinto il reato per intervenuta amnistia, in applicazione del R.D. 15.2.1937-XV N. 77.
P.Q.M.
Mentre in ordine alle altre imputazioni esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e tutte le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati; e tenuto presente che Mattioli è recidivo specifico ai sensi dell'art. 99 cap. 1° N. I e 2 e cap. 2 C.P.; che l'Arceci è iscritto al P.N .F.; che il Bardeggia, il Tomasucci ed il Vichi sono iscritti ai giovani fascisti; e che lo stesso Vichi ha confermato all'udienza che il suo pentimento e la sua fede fascista già manifestati in un esposto al Duce; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: In applicazione dell'art. 270 p.p. C.P. A Fastiggi anni 9 a Mattioli anni 7 con l'aumento di I /3 per la recidiva e quindi anni 9 e mesi 4; a Serafini anni 5. Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P. A Mattioli anni 5 con l'aumento di 1/3 per la recidiva e quindi anni 6 e mesi 8, a Serafini , Fastiggi, Arceci, Bardeggia, Bragini e Tomasucci anni 5 ciascuno a Vichi anni 4; ad Andreoni anni 3. Ed operato il cumulo delle 2 pene condanna complessivamente Mattioli ad anni 16; Fastiggi ad anni 14 e Serafini ad anni 10. Tutti alla reclusione ed alla libertà vigilata, tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione cieli' A.ndreoni e di Vichi per i quali la interdizione dai pubblici uffici è della durata di anni 5; tutti al pagamento in solido delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Applica in favore di tutti il condono condizionale sulla pena complessiva ad ognuno inflitta per l'indulto di cui agli art. 2-9- R.D. 15.2. I 937-XV N. 77 determinando le pene da scontare: In anni 12 per il Mattioli (condonatogli quindi 4 anni); anni 10 per il Fastiggi (condonatogli quindi anni 4); anni 8 per Serafini; 3 per Arceci, Bardeggia, Bragina, Tomasucci; (condonando a tutti quindi amù 2); anni 2 per il Vichi; anni 1 per Andreoni (beneficiando entrambi di anni 2). Ferme restando la interdi.zione dai pubblici ·uffici suaccennata nei confronti di tutti, (mentre per Andreoni e Vichi rimane condizionalmente sospesa), e la libertà vigilata.
Visti ed applicati gli art. 110 270 p.p.; 270 cap. 2°. 272 p.p. 99 cap. 1 N. 1 e 2 cap. 2; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485-486 C.P.Es.; l. 2. 9. R.D. 15.2.1 937 N. 77; DICHIARA: Non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordi ne al delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. perchè estinto il reato per amnistia. Ritenendo Mattioli, Arceci, Andreoni, Bragina, Fastiggi, Serafini, Tomasucci e Vichi colpevoli del delitto previsto e punito dal! 'art. 272 p.p.; Mattioli, Serafini, Fastiggi altresì dell'art. 270 p.p. C.P.; e lo stesso Mattioli con l'aggravante della recidiva. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Mattioli ad anni 16; Fastiggi ad anni 14; Serafini ad anni 10; A1·ceci, Bardeggia, Bragina, Tomasucci ad anni 5 ciascuno; Vichi ad anni 4; Andreoni ad anni 3. Tutti alla reclusione e alla libertà vigilata. Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione di Andreoni e di Vichi per i quali la interdizione dai pubblici uffici è della durata di anni 5; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica in favore di tutti il condono condizionale sulla pena complessiva di ognuno inflitta per l'indulto cli cui agli art. 2-9 R.D. 15.2 .1937-XV N. 77 e determinando le pena da scontare:
In anni 12 per il Mattioli; 10 per il Fastiggi; 8 I_>er il Serafini; 3 per Arceci, Bragina, Bardeggia, Tomasucci; 2 per Vichi; 1 per A.ndreoni. Ferme restando la interdizione dai pubbl.ici uffici suaccennata nei confronti di tutti - mentre per Anclreoni e Vichi rimane condizionalmente sospesa, e la .Iibe1tà vigilata; ORDINA : che Andreoni venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa, avendo già espiata la restante pena. Roma, 15.3.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Ordina che Andreoni venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa, avendo egli già espiata la restante pena.
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Andreoni, detenuto dal 4 .2.1 936, viene scarcerato il 15.3.1937.
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TR IBUNA l, E SPECIALE PER LA DIFESA Ol!LLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Mattioli, detenuto dal 2.2.1936, avrebbe dovuto essere scarcerato il 2.2.1948 poichè non ha potuto usufruire. per i precedenti penali, dei condoni previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1 942 n . 1156. Scarcerato, per g razia sovrana, dalla Casa Penale cli Saluzzo il 21.8.1943. Detenuto dal 2.2.1936 al 21.8.1943. Pena espiata: 7 anni, 6 mesi e 19 giorni. Per Mattioli vedi anche "Decisioni emesse dal T .S .D.S. nel 1933" pag. 125. Fastigi, detenuto dal 2.2.1936, avrebbe dovuto essere scarcerato, per effetto dei provvedimenti di c lemenza di cui a l R.D. 24.2. 1940 n. 56, il 2.2.1945 . Non ha potuto usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. l 7.10.1942 n. 1 156 ostandovi i "titoli dei reati" per i qual i venne condannato. Scarcerato per grazia sovrana, dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 19.8.1943 a seguito di ordine di scarcerazione emesso daJla Procura del Re Imperatore del Tribunale di Siena. Detenuto dal 2.2.1936 al I9.8.1943. Pena espiata: 7 anni, 6 mesi e 17 giorni. Serafini, detenuto dal 18.2.1936, viene scarcerato, per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con il R.D. 24.2.1 940 n.56, iJ 18.2. 1943 dalla Casa di Reclusione di Fossano. Detenuto dal 18.2.1936 aJ 18.2.1943 Pena espiata: 7 anni. Tomasucci, detenuto da 21.2.1936, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1939 Detenuto dal 21.2.1936 al 21.2. 1939 Pena espiata: 3 anni Bragina, detenuto dal 21.2.1936, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1939 Detenuto dal 21.2.1936 al 21.2.1939 Pena espiata: 3 anni Bardeggia, detenuto dal 18.2.1936, viene scarcerato, per espiata pena, dall' Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1939 Detenuto dal 18.2.1936 al 18.2.1939 Pena espiata: 3 anni Istanze di grazi.a inoltrate dal Bardeggia il 22.7. 1937 e il 22.2.1938 vengono respinte; Arceci , detenuto dal 21.2. 1936, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21 .2.1939. Pena espiata: 3 anni.
PRIMA PARTE: SENTP.NZE PRONUNilATE DAL T.S.D.S.
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Vichi, detenuto dal 24.1.1936 viene scarcerato, per espiata pena, dall ' Istituto Penale di Castelfranco E mili a il 24.1.1938 Detenuto daJ 24.1.1936 a l 24. I. 1938 Pena espiata: 2 anni Il Tribunale militare territoriale di R oma ha concesso con Ordinanza del 27.2 .1961, a tutti gli imputati, giudicati con sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 15.3.1937, il beneficio dell'amnistia previsto dal D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dic hiarando, contemporaneamente, esti nto il diritto dell ' Erario al recupero delle spese di giustizia a i sensi del l'art. 1 del D.C.P.S. 22.1 1.1947 n. 1631 Con sentenza n. 15 dell '8 .7.1936 la Commissione Is truttoria pronunziò l'acc usa anche in confronto cli: Amadori Valentino, nato il 20.4.1907 a Pesaro-fonditore L ' Amadori co lpito da infarto, è deceduto nel l'Ospedale di Pesaro il 14.7.1936 Per gli stessi reati addebitati ai sopraspecificati imputati il Giudice Istruttore (Vincenzo Cerosimo) dichiarò con sentenza del 10.6.1 937 su confonne richiesta del Pubblico Ministero, di non dove rsi procedere per insufficcnza di prove nei confronti di: Giardini Censi no, nato il 26.1 1.1909 a Pesaro - ceramista Detenuto dal 2 1.2. 1936 a l 10.6.1937.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 11
Reg. Gen. n. 221/1936 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
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Zanello Emilio, nato il 14.3.1.900 a Udine, meccanico; Zaramella Leopoldo, nato il 28.11 .1 904 a Musile di Piave, (Venezia), decoratore.
Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale - M.V.S.N.; IMPUTATI
Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici Consoli M.V.S.N.: Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, Carusi Mario, Calia Michele, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Bartolini Almo, Bertolino Guglielmo, Damo Aldo, Mariani Giuseppe, Zaramella Leopoldo; del delitto di cui agli art. 305 p.p. e cpv. 2° C.P. in relazione agli art. 283-284-285 stesso Codice, per avere, in epoca antecedente e fino a 16.6.1936, in territorio estero, partecipato al movimento antifascista clandestino "GIUSTIZIA e LIBERT A"' mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, a promuovere una insurrezione armata e ad attentare alla sicurezza dello Stato.
nella causa contro: Con l'aggravante di c ui alJ'ultima parte del citato art. 305 C.P. Bertolini Almo, nato il 28.1.1905 a Carrara, dottore in Scienze commerciali; Be1tolino Guglielmo, nato il 2.3.1909 a Torino, impiegato privato; Bertorotta Giuseppe, nato il 14.5.1908 a Palermo, impiegato dello stato
Tutti gli altri: 1) del delitto previsto dall'art. 305, l O cpv. C.P. in relazione agli art. 283284-285 C .P. per avere, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo, partecipato alla predetta associazione "GIUSTIZIA E LIBERTA'" con l'aggravante di cui all 'u.p. del citato art. 305 C.P..
Bogliaccino Guglielmo, nato il 12.3.1911 a Neive (Cuneo), impiegato privato; Cremonesi Francesco, nato il 29.5.1907 a Casalgrasso (Cuneo), impiegato privato; Cuzzi Matteo, nato il 2 1.11.1908 a Rovigno d'Istria (Jugoslavia), meccanico; Cuzzi Natale, nato il 25. 12.1900 a Rovigno d'Istria (Jugoslavia), meccanico; Damo Aldo, nato il 21.4.1906 a S. Donà del Piave (Venezia), impiegato;
Tutti inoltre: 2) del delitto di cui agli art. 110-81 1° e 2° cpv., 303 p.p. C.P. in relazione agli art. 283-284-285 stesso codice per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in epoche diverse, ma con unica soluzione criminosa, concorso alla compilazione, stampa e diffusione di libelli incitanti a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall 'oridinamento costituzionale del lo Stato, a promuovere una insurrezione armata e ad attentare alla sicurezza dello Stato.
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno, per ultimi, avuto la parola, osserva:
Dolci Alberto, nato il 1.1.1912 a Carrara, falegname; IN FATTO ED IN DIRITTO
Porcellini Enzo, nato .il 28.12.1910 a Torino, dottore in fisica; Mariani Giuseppe, nato il 27.1 .1908 a Carrara, legatore di libri; Miglietti L uigi, nato il 29.11.1911 a Torino, impiegato; Piccini Americo, nato il 1.7.1911 a Carrara, pittore; Sintucci Orazio, nato .il 14.2. 1903 a Cesena, rappresentante di commercio; Scopsi Gino, nato il 16.12 1897 a Carrara, lucidatore di marmi;
I prevenuti - unitamente ad Azzari Giovanbattista, Cianca Alberto, Garosci Aldo, Migliorini Marcella e Rosselli Carlo Alberto - nei riguardi dei quali, essendo latitanti, il Tribunale .preliminarmente ha ordinato la sospensione del procedimento sino a quando perverranno in potere della giustizia - con sentenza della Commissione Istruttoria in data 30.11.1936, furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati sopra rubricati. All'orale dibattimento per ammissioni di imputati, per le prove testimoniali e documentali, in relazione anche alle emergenze del! 'istruttoria scritta, è risultato quanto segue:
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Una formazione settaria a carattere cospirativo denominata "Giustizia e Libertà" costituita da pessimi italiani riparati all'estero, esiste da tempo in Francia e, con mezzi prevalentemente stranieri, esplica deleteria attività contro l'Italia. Tale associazione a delinquere, a mezzo di pubblicazioni introdotte clandestinamente in Italia, di corrispondenza e di emissari inviati nel Regno, da alcuni anni ha esplicato il suo programma d'azione chiaramente e r.ipetutamente, esposto nei seguenti termini: I) Mutare violentemente la costituzione dello Stato italiano e la formazione del Governo Fascista; 2) promuovere un'insurrezione annata contro i poteri dello Stato Italiano; 3) commettere attentati contro la sicurezza dello Stato.
Per ciascuno degli imputati, a seguito dell'istruttoria formale, il dibattimento orale ha dato le seguenti risultanze: Bertolini Almo: Era noto in Carrara per i suoi senti.menti avversi al regime. Sin dal 1932 in una scampagnata fra marmisti e scalpellini, cui aveva partecipato, aveva manifestato i suoi propositi antifascisti. Nel 1933 era stato a Parigi a prendere i primi contatti con l'anarchico fuoruscito Azzari Giovan Battista.
Per l'attuazione di tale programma, il Comitato Centrale residente a Parigi, in concorso con altri traditori residenti nel Regno, non ha tralasciato mezzi di sorta. Atti terroristici sono stati tramati in Francia e commessi in Italia; propaganda venefica è stata fatta verbalmente e con diffusione di stampe contenenti notizie false e tendenziose sulla situazione politica ed economica della nazione, specialmente in ordine alla nostra impresa in Africa Orientale. Più volte questo Tribunale ha dovuto occuparsi di questi sciagurati aderenti a tale setta ed anche per gravissimi delitti contro la personalità dello Stato commessi in Italia da partecipi o da mandatari della stessa organizzazione. Dopo la condanna di un gruppo di esponenti di detta formazione, pronunziata da questo Tribuna le il 28.2.1936, il Comi rato Centrale si d.iede all'opera per adescare nuovi elementi che continuassero in Italia l'attività criminosa. Il settimanale "Giustizia e Libertà" libello della setta nel I O semestre 1936, ricominciò a pubblicare corrispondenze provenienti dall 'ltalia e specialmente dal Piemonte, nelle quali apparivano false notizie, rappresentando fra l'altro che in Italia esisteva un vasto movimento rivoluzionario tendente ad abbattere il Regime fascista. Diligenti indagini della P .S. portarono alla scoperta d 'autori delle corrispondenze pubblicate dal libeJJo predetto e della esistenza di gruppi di partecipi della setta specialmente a Torino e in Carrara. Furono pertanto assicurati alla Giustizia i rubricati e furono sequestrate corrispondenze di alcuni di essi con esponenti ali' estero della setta e stampe di propaganda; Alcuni dei maggiori responsabili si erano recati in Francia ed avevano avuto contatti con i principali esponenti della setta, traendone direttive e mezzi per l'attività da esplicare in Italia. Oltre che a Torino e a Carrara, incontri e riunioni erano state tenute a Vercelli, a Milano e a Genova fra partecipi dell 'associazione e capi.
Tornato a Parigi alla fine di febbraio 1936, dall 'Azzari fu messo in relazione con Garosci A ldo, esponente della setta, già noto a questa giustizia per altri procedimenti pendenti a suo carico, il quale Garosci lo mandò a Nizza per prendere accordi con Migliorini Marcella, altra esponente della setta. La Migliorini lo incaricò di organizzare in Italia gruppi dell ' associazione "Giustizia e Libertà" e svolgere propaganda, e di inviarle le corrispondenza con inchiostro simpatico e con sistema a cifre all'indirizzo convenzionale: "Madame Bek". Lo incaricò altresì di accertare l'esito della diffusione dei manifestini antifascisti fatta a mezzo di palloncini di gomma, lanciati dal mare verso la ~osta ligure, e di prendere contatto con Damo Aldo di Vercelli e Zaramella Leopoldo di Torino, esponenti del movimento settario in Piemonte. Il Bertolini assolse gli incarichi ricevuti e da Viareggio scrisse alla Migliorini una lettera con inchiostro simpatico informandola circa i palloncini e concludendo che occorreva "passare all'azione forte"; che "gli uomini ci sono, ma mancano i mezzi". Nella stessa lettera dava anche notizie militari s ulle fortificazioni in Albania e in Cirenaica. TI 1° maggio il Bertolini si recò dal Damo in Vercelli. I due concertarono di tenere una riunione a Milano con lo Zaramella. Da Vercelli scrisse alla Migliorini informandola dello svolgimento del lavoro. Il convegno di Milano ebbe luogo fra i tre predetti alla fine di maggio. Alla riunione, pure allo scopo settario, fu tenuta a Genova coll'intervento anche di Cuzzi Natale. Il Bertolini svolse la sua criminosa attività anche a Carrara in collaborazione ciel rubricato Mariani e coll'adesione attiva di Scopsi Gino e di Dolci Albe1to, formando con essi un nucleo di "Giustizia e Libertà" e diffondendo abbondante materiale di propaganda che gli perveniva dalla, Francia. Il Bextolini - che per meglio mascherare la sua attività era riuscito ad avere la tessera del fascio di Carrara - aveva ripetutamente, anche con scritti di suo pugno, dichiarato agli organi di polizia giudiziaria e in istruttoria di avere esercitato
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tale attività. In udienza, però, ha cercato di attenuare la sua responsabilità asserendo dj non ricordare circostanze essenziali già da lui ammesse e peraltro risultanti da prove documentali e testimoniate da precise indicazioni dei coimputati. Sono irrilevanti in questa sede le proteste di pentimento reiterate dal Bertolini.
Bertolino Guglielmo: Era un partecipe della setta di Torino ed agiva specialmente sotto l'impulso dello Zaramella.
Gli furono sequestrate cartine per inchiostro simpatico e lettere di contenuto rivoluzionario a lui dirette, che non lasciano dubbi sulla sua qualità di uno dei capi della setta in Italia.
Oltre alle lette re che, come si è accennato, scriveva sotto dettatura dello Zaramella, del cui contenuto delittuoso era pienamente consapevole, è risultato che nel '35 s'era recato in Francia in compagnia del Damo col pretesto di una gita turistica, ed aveva preso contatto con l'antifascista "Lega dei diritti dell'uomo" e col pericoloso fuoriuscito predetto Cianca.
Zaramella Leopoldo: Già ammonito per ragioni politiche, esercitava notevole ascendente, per le sue spiccate qualità culturali ed oratorie, fra i compagni operai.
Nelle citate riunioni ai Caffè Ligure e Biffi, sosteneva con calore la necessità dell'azione violenta e della rivolta armata e si augurava l'aumento delle sanzioni e la sconfitta delle armi italiane in Africa.
Talchè egli, che nell'inverno 1935-36 era stato in Francia ad allacciare relazioni settarie con dirigenti dell'associazione "Giustizia e Libertà" successivamente riuniva gli adepti al Caffè Ligure o al Caftè Biffi in Torino e con discorsi accesi preparava gli animi al.l'azione violenta contro i poteri dello Stato, sostenendo ch'era maturo il momento a causa delle pretese condizioni precarie dell'Italia determinate, a suo parere, dalle sanzioni e da pretesi insuccessi dell'Italia nella guerra che combatteva gloriosamente e vittoriosamente in Africa Orientale.
Dalle risultante dibattimentali è da escludersi la attribuitagli qualità aggravante cli capo della setta, di cui era invece uno dei più attivi pertecipi.
Nelle corrispondenze, di cui esistono copie fotografiche in atti, che inviava a.i dirigenti di "Giustizia e Libertà" in Francia comunicava notizie false sulJe condizioni della nazione, su pretesi ammutinamenti e rivolte, auspicando prossima la rivoluzione facendo catastrofiche previsioni s ull'impresa bellica cui era impegnata l'Italia. Tali notizie venivano poi pubblicate nel predetto li bello "Giustizia e Libertà" di cui esiste raccolta in atti. Pa,tecipò ai predetti convegni di Milano e di Genova. Era in rapporto col Damo, il cui nome aveva fatto ai dirigenti all'estero della setta, come di persona di fiducia per l'attività da svolgere. Onde mascherare la sua attività, essendo egli. noto alla polizia, faceva scrivere sotto sua dettatura al coimputato Be1tolino Guglielmo, la corrispondenza che inviava, come si' è detto, in Francia, all'indirizzo convenzionale di Madlles Paulette Janvier, indirizzo, come si dirà, avuto a sua volta dal Damo.
Lo stesso dicasi, per quanto concerne la qualità di. Capo, per Damo Aldo. Impiegato al telegrafo in Vercelli e già iscritto al fascio di S . Donà di Piave, non disdegnò di entrare nell'antifascismo militante. Come si è detto, recatosi in Francia col Bartolino cercò subito contatto con esponenti di associazioni antifasciste e dal Cianca ebbe i giornali "Giustizia e Libertà" ed istruzioni sull'attività da svolgere in Italia. Era ritenuto uno dei più fidati partecipi dell'associazione, tanto che la Migliarini non esitò ad indicarlo come tale al Bartolini Aldo, col quale poi ebbe convegni di setta a Vercelli e a Milano. Era in relazione coi pa1tecipi della setta in Torino ed ebbe convegni, fra gli altri, con Zaramella e Cuzzi Natale, al quale Zaramella fornì l 'indirizzo convenzionale predetto. In udienza, pur ammettendo i fatti, ha cercato a scopo difensivo di attenuarne la po1tata; ma la gravità di essi è risultata chiaramente. Sintucci Orazio, Cuzzi Matteo, Cuzzi Natale, Miglietti Luigi: Ferventi paitecipi del movimento cospirativo di. cui trattasi, prendevano attiva pa.rte alle riunioni nei detti Caffè torinesi capeggiati dallo Zaramella ed aderivano, con espliciti e ardenti interventi, alla discussione ciel programma rivoluzionario da attuare.
Ha confessato anche in udienza la predetta sua criminosa attività e si è ripetutamente dichiarato pentito.
Il Sintucci, con evidenti scopi settarii, si recò assieme allo Zaramella in Francia. Al ritorno si adoperò a raccogliere som me per soccorrere compagni di fede reduci. del confino politico.
E' chiaramente emersa la sua qualità di capo del movimento cospirativo in Piemonte.
Il Cuzzi Matteo, forniva al Zararnella notizie tendenziose sullo stato degli operai, notizie che lo Zaramella, come si è detto, fra le altre inviava a Parigi.
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TI Cuzzi Natale, già impiegato aJle FF.SS. e licenziato per i suoi sentimenti antinazionali, partecipò anche al convegno di Genova assieme a Bartolini Almo e Zaramella, i quali, fra l 'altro avrebbero dovuto farlo espatriare clandestinamente a scopi settar.ii.
re in Italia e a capeggiare eletta associazione siano stati Bertolini Aldo, Zaramella e Mariani.
Mariani Giuseppe: Pur sotto l'alta vigilanza del Bertolini Almo, era il dirigente del movimento cospiratorio di Canara. Ebbe rapporti anche epistolari con il comitato Centrale di "Giustizia e Libertà" tramite la nominata Migliorini Marcella. S in dal 1935 s'era adoperato a riunire elementi antifascisti a scopo organizzativo e ne aveva fatta relazione al Bertolini, assicurandolo che aveva numerosi aderenti. Diede al Bartolini l'indirizzo cli Dolci Alberto per il recapito della stampa di propaganda settaria che doveva pervenire in Francia, stampa che succesivamentc pervenne all'indirizzo dato e che il Mariani diffuse fra gli adepti Dolci, Scopsi, Piccini e per le vie di Carrara e nella Pineta Marina di Carrara. A tale indirizzo giunse pure corrispondenza scritta con inchiostro s impatico contenenti informazioni e direttive per l'associazione e la propaganda. Servendosi dello pseudonimo "Franco" datogli dal Bertolini, scrisse alla Migliarini, installatasi a Nizza, chiedendo aiuti finanziari e fornendo notizie false sulla situazione politica ed economica dell 'TtaJia allo scopo di farle pubblicare sul predetto libello della setta. Il Mariani, che ha confessato anche in udienza, ha asserito che p1ima del suo arresto, preso da resipiscenza, limitò la s ua criminosa attività. Ma ciò se può servire al Collegio per la commisurazione della pena, non ha alcuna influenza discriminante ai sensi della legge. Scopsi Gino, Dolci Alberto, Piccini A merico: Erano attivi partecipi del movimento cospirativo in Carrara. Ciascuno di essi o partecipando a riunioni, o servendo da recapito o occupandosi della propaganda mezzo de lla stampa e dell'adescamento di adepti, concorreva alla vita del gruppo rivoluzionruio Carrarese, che, strettamente legato al Comitato Centrale "Giustizia e Libertà" di Parigi, aderiva concretamente al delittuoso programma. Lo Scopi ed il Piccini, peraltro, come il Mariani sin dal 1932 svolgevano in Carrara spregievole attività antinazionale; Dopo quanto, come sopra esposto, è stato giudizialmente acce1tato, non rimane dubbio che l'attività dei 12 predetti rivesta i caratteri del delitto di cospirazione politica mediante associazione prevista e punito dall'rut. 305 C.P. in relazione agli art. 283-284-285 stesso del Codice; rimane pertanto accertato che a costituì-
Pertanto tutti i predetti debbono rispondere del delitto d i cui ai cpv. 1° ed ultimo dell'art. 305 C.P. e gli ultimi 3 ora nominati anche della aggravante di cui alla p.p. di detto art. 305 C.P.. Il Bertolini Aldo, lo Zaramella e il Mari ani , inoltre, di concorso nella compilazione stampa e diffusione di libe lli incitanti pubblicamente a commettere i fatti delittuosi previsti dagli art. 283-284-285 C.P., giusta l'art. 303 p.p. 110 stesso codice, con la circostanza aggravante della continuazione per avere ciò fallo in tempi diversi e con la medesima risoluzione criminosa (art. 8 1 C.P.) Non è rimasto provato che gli altri 9 predetti imputati abbiano concorso in tale reato, pertanto essi debbono essere assolti dall'imputazione di cui al capo 2 dell 'accusa (art. 485 C.P.Esercito) . Bertorotta Giuseppe, Cremonesi Francesco, Bogliaccino Guglielmo, Zanello Emilio, Forcellini Enzo: Parteciparono a qualche riunione nei cennati Caffè torinesi; però, come essi hanno veros imilmente sempre sostenuto, la loro presenza alle riunioni era casuale e non volontaria. Intervenivano o pcrchè accompagnativi a scopo di svago da qualcuno dei veri partecipi alla cospirazione; o per prendere un caffè, dopo avere frequentato ass ieme allo Zaramella le lezioni serali di un corso di esperanto. Gli stessi organi di P.S. denuncianti hanno assicurato che i 5 ultimi enumerati non erano tenuti al coJTente della natura dei contatti fra il comitato centrale e gl i esponenti del movimento settario piemontese. Certo, essi assistevano ai discorsi infocati dello Zaramella e dei più accesi fra i suoi proseliti, ma, come è ris ultato, alcuni fra i 5 come Bertorotta e Porcellini contrastavano le enunciazioni propagandistiche e le asserzioni disfattistiche dello Zaramella. E' risultato, peraltro, che i precedenti civ ili dei 5 di cui trattasi, e del Porcellini anche dei politici, erano buoni. Pertanto il Collegio ritiene che sia opera di giustizia assolvere i 5 predetti dalle imputazioni loro ascritte perchè la loro reità non è provata, ed ordinare in conseguenza la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (4 85-486 C.P.Eserci to). Commisurando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno, il Tribunale reputa equo dovere di infliggere le seguenti condanne di recl usione ai primi 12 imputati, affermando la loro responsabilità intorno agli accertati fatti delittuosi da essi commessi.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.
Bertolini Almo e Zaramella Leopoldo: Anni 18 c iascuno, derivanti per ciascuno dal cumulo di anni 10 per il delitto di cui gli art. 305 p.p. e 2° cpv. e u.p. in relazione agli art. 283-284-285 C.P., e di anni 8 per il delitto di cui gli art. 81 1° e 2° cap. 110-303 p .p. in re lazione agli art. 283-284-285 C.P.; Mariani ad anni 1O di reclusione, derivanti dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui agli art. 305 p.p. 2° epv. e u.p. in relazione agli art. 283-284-285 C.P. e di anni 4 per il delitto di cui gli art. 8 l , l O e 2° cpv. 110-303 in re lazione agli art. 283-284-285 C .P.; Damo e Bertolino Guglielmo anni I O ciascuno per il delitto di cui gli ai1. 305 , 1° cpv. e u.p. in relazione agli art. 283-284-285 C.P ..
lino Guolie lmo, Damo Aldo, Sintucci Orazio, C uzzi Natale, Cuzzi Matteo, D olci Albert/ Scopsi Gino, Miglie tti Luigi e Piccini Americo responsabili de l delitto di cui all'art. 305 C.P., i primi 3 ai sensi della p.p., 2° cpv., e dell'u.p. di de tto articolo, così modificata l 'accusa nei riguardi di Bertolino Guglielmo e di Damo Aldo. Dichia ra altresì Be ttolini Almo, Zaramella e Mariani responsabili del delitto di cui al capo 2) della rubrica, assolvendo tutti gli altri per non provata reità dallo stesso delitto di cui al capo 2), e fatto il cumulo de lle pene per Bertolini Almo, Zaramella e Mariani, condanna alla reclusione: Bertolini Almo e Zarame lla ad anni 18 ciascuno, Mariani, Bertolino Guglielmo e Damo ad anni 10 ciascuno, Cuzzi Natale ad anni 5, Sintucci ad anni 6, Cuzzi Matteo, Dolci, Miglietti e Scopsi ad anni 4 c iascuno e Piccini ad anni 2 mesi 6, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva;
Per lo stesso delitto di c ui sopra (numero I ) dell'imputazione: Sintucci anni 6; Cuzz i Natale anni 5; Cuzzi Matteo, D olci, Miglietti e Scopsi anni 4 c iascuno; Piccini anni 2 e mesi 6. Tutti condannati in solido hanno l'obbligo al pagamento delle spese processuali (488 C.P.P.) e c iascuno ha l' obbligo pe rsonale al pagamento de lle spese di propria custodia preventiva (274 C.P.P.). Per Bertoli ni Almo, Zarame lla, Mariani, Damo e Bertolino Guglielmo bisogna ordinare la libertà vigilata (art. 230 N. 1 C.P.).
11 Tribunale ritiene che tale misura di sicurezza (però ai sensi dcli ' art. 229 C.P.) sia da ordinare anche per tutti gli altri condannati, eccetto che pel Piccini , ricorrendo gli estremi di cui agi i art. 202-203 in re lazione alle esaminate c ircostanze di cui sopra agli art. 133 C.P. intorno alla pericolos ità di c iascuno di essi. In applicazione del R.D. 15.2. 1937 N. 77 , bisogna condonare anni 4 de lla reclusione inflitta a B ertolini Almo e a Zaramella e anni 2 della reclus ione inflitta a ciascuno degli altri condannati, meno il Piccini, per quanto si dirà appresso, no nc hè l'interdizione temporanea dei pubblici uffici conseguente alla condanna di Cuzzi Matteo, Dolci, Miglietti e Scopsi, per indulto, colle condi zioni di cui a li 'art. 9 di detto R.D., poiché dai ce11ificati penali non ris ulta alcuna delle esclusioni da detto beneficio di c ui ali ' art. 8 del ripetuto decreto. Al Piccini, colle stesse condizioni di cui sopra, bisogna condonare la pena c he ancora avrebbe dovuto espiare per scontare la condanna e perciò bisogna ordinarne la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
O rdina: che tutti i predetti, eccettuato Piccini, siano sottoposti alla libertà vi gilata; Dichiara: condizionalmente condonati anni 4 per ciascuno della pe na inflitta a Bcrtolini Almo e Zaramella, ed anni 2 per c iascuno della pena inflitta a Be110lino Guglielmo, Mariani, Damo, Sintucci, Cuzzi, Natale. Cuzzi Matteo, Dolci, Miglietti e Scopsi. Dichiara: condonata condizionalmente la pena che Piccini dovrebbe ancora espiare ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa; Dichiara: condizionalmente condonata l 'interdizione te mporanea dai pubblici uffic i conseguente alla pena inflitta a Cuzzi Maueo, Dolci , Miglietti e Scopsi; Assolve: per non avere provata reità F orcellini Enzo, Bogliaccino Guglielmo, Cremonesi Francesco, Bertorotta G iuseppe e Zanello Emilio dalle imputazioni in rubrica loro ascritte ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma. 18.3 1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Bertorotta, Bogliaccino, Cremonesi, Forcellini, Piccini e Zanello - detenuti dal 19.6. 1936 - vengono scarcerati il 18.3. 1937.
P.Q.M.
NOTIZlE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZIONE Letti ed applicati gli art 305 p.p. , 1° e 2° cpv e u.p. in relazione agli art. 283284-285 C.P. 110-81 1° e 2° cpv ., 303 p.p. in re lazione agi i art. 283-284-285 C.P. 29-64-73-229-230- C.P. 274-488 C.P.P. 485 C.P.Esercito 2-8 -9 R.D. 15.2.1937 N. 77. DICHIARA: Be rtolini Almo, Zaramella Leopoldo, Mariani Giuseppe, Berto-
Zaramella: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene condonato un anno di reclusione. Pertanto Zaramella Leopoldo, detenuto dal 19.6.1936, avrebbe dovuto essere scarcerato il 19.6.1949. Non può us ufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati" per i quali è stato condannato.
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PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.
A seguito di ordine di scarcerazione emesso dalla Procura del Re Imperatore presso il Tribunale dì Roma viene scarcerato per grazia Sovrana dalla Casa di Reclusione di S. Grimignano il 2 L.8.1943. Detenuto dal 19.6.1936 al 21.8.1943 Pena espiata 7 anni, 2 mesi e 2 giorni.
Cuzzi Natale: si associa a una istanza di grazia inoltrata dal p(ldre il 30.3.1937; istanza respinta. Cuzzi Natale, detenuto dal 23.6.1936, termina di espiare la pena il 23.6.1939. Alla suddetta data, pero, non viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia perchè deve espiare la pena di 2 anni cli reclusione per concorso in procurato aborto inflittagli dal Tribunale di Torino con sentenza del 23 .10. I 934 confermata dala Corte dì Appello di Torino con sentenza del 18.2. I 935.
Bertolini Almo: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene condonato un anno di reclusione. Pertanto Bertolini Almo, detenuto dal 18.6. I 936, avrebbe dovuto essere scarcerato il 18.6.1949. Non può usufruire dei benefici della c lemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati" per i quali è stato condannato. Per concessione di grazia Sovrana concessa il 23.8. I 943 viene scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo i I 31.8.1943. Detenuto dal I 8.6.1936 al 31.8.1943 Pena espiata: 7 anni, 2 mesi e 13 giorni. Bertolino: per i "titoli dei reati per i quali è stato condannato" non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.1 0.1942 n. ll56. Per concessione di grazia Sovrana viene scarcerato dalla Casa dì Rec lusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Dete nuto dal 19.6.1936 al 23.8.1943 Pena espiata: 7 anni, 2 mesi e 4 giorni. Damo: per i "titoli dei reati per i quali è staro condannato" non può usufruire dei benefici di cleme nza previsti dal R.D. 24 . 12.1940 n. 56 e dal R.D . 17.10 . .l 942 n. 1156 Per concessione di grazia Sovrana viene scarcerato dalla Casa dì R eclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Detenuto dal 19.6. 1936 al 23.8.1943 Pena espiata: 7 anni, 2 mesi e 4 giorni. Il Tribunale militare Territoriale di Roma dichiara con Ordinanza del 16.1.1958 estinti per l'amnistia di c ui al D.L.L. 17.11.1945 n. 719 i reati per i quali Damo Aldo venne condannato dal T.S.D.S. il 18.3. 1937 Mariani: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 vie ne condonato un anno di reclus ione. Non può usufruire dei benefici di c lemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i "titoli dei reati " per i quali è stato condannato. Pertanto Mariani Giuseppe, detenuto dal 19.6. 1936, viene scarcerato dalla casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 19.6. 1943. Pena espiata: 7 anni. Sintucci: detenuto dal 19.6. 1936 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 19.6.1940 Il Tribunale militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.6.1945, estinti per l'amnistia di cui al D .L.L. 17.11.1945 n. 719 i reati per i quali Sintucci Orazio venne condannato dal T .S.D.S. con sentenza del 18.3.1 937.
Cuzzi Matteo: si associa a una istanza dì grazia inoltrata dal padre il 30.3.1937; istanza respinta. Detenuto dal 19.6.1936 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.6.1938. Scopsi Gino: una istanza di grazia inoltrata dal condannato Scopsi 1'8.4.1937 non viene accolta. Pertanto Scopsi Gino, detenuto dal 22.6.1936, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 22.6.1938. Migl ietti Luigi: si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il I 9.3. J 937; istanza respinta. Pertanto Miglietti Luigi, detenuto dal 19.6.1936, viene scarcerato, per espiata pena dallo Stabi li mento penale di Civitavecc hia il 19.6. 1938. La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara con sentenza del 15.4. 1947, inammissibile una istanza inoltrata da Miglierti Luigi tendente ad ottenere una dichiarazione di gi uridica inesistenza della sentenza emessa nei suoi confronti dal T.S.D.S . il I 8.3.1937. Dolci Alberto: una istanza di grazia inoltrata da Dolci Alberto - sulla quale le competenti A utorità esprimono parere contrario - vie ne accolta, a seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo. Con decreto di grazia del 7 .2.1938 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Dolci Alberto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 10.2.1938. D etenuto dal 19.6.1936 al 10.2.1938. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi e 21 giorni. L a Commi ssione istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 22 del 30.11.1936, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove nei confronti di : Bernacca Adolfo, nato il 5.1.1877 a Carrara - scalpel lino; Giovannacci V ittorio, nato il 14.4.1914 a Biella (Vercelli)- libraio editore; Bernacca, detenuto dal 3.6.1936, e Giovannacci, detenuto dal 19.6.1936, vengono scarcerati il 30. I 1.1936. Con la summenzionata sentenza la Commissione Istruttoria pronunzi ò l'accusa nei confronti dei latitanti: Azzarri Giovanni Battista, nato il 23.3.1900 a Carrara - operaio; Cianca A lberto, nato il 1.1.1884 a Roma - pubblicista;
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Garosci Aldo, nato il 23.8.1907 a Susa (Torino) - avvocato; Migliorini Marcella, nata il 23.5 .1913 a Firenze - professoressa; Rosselli Carlo Albe1to, nato il 16.11.1899 a Roma. Per Rosselli e Cianca (V. "Decisioni emesse dal T .S .D.S." nel 1932 pag. 660).
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. n. 327/1936
SENTENZA N.12
II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M.V.S.N.: Pasqualucci Renato, Gamgemi Giovanni, Calia Michele, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Guasco Michele, nato il 2.12.1888 a Pietromazzi (A lessandria), venditore ambulante, detenuto dal 9.10.1936. Dal Santo Luigi, nato il 30.4.1889 a Schio (Vicenza), tornitore meccanico, detenuto clall'8.10.1936. De Pasquale Mario, nato il 28.2.1904 a Taranto, elettricista, arrestato il 9.10.1936. Mairone Antonio, nato il 15.2.1900 a Vercellese (Vercelli), meccanico, detenuto dal 9.10.1936. Migliarcli Leone nato il 18.2. I 905 a Varazze (Savona), dottore in legge, detenuto dall' 11. 10.1 936. Scala Luigi, nato il 20. 7. I 905 a Forlì, dottore in scienze naturali, detenuto dall' 11. l 0.1936. IMPUTATI
Dal Santo Luigi - Guasco Michele e Scala Luigi: dei delltti di cui agli art. 110 E 305 C.P. in relazione agli art. 283-284-285 stesso Codice, per avere, in epoca precedente e fino al 9.10.1936, in territorio di Torino, partecipato al movimento antifascista clandestino, "Giustizia e Libertà" mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti clall ' ordinamento costituzionale dello Stato, a promuovere un insurrezione armata e ad attentare alla sicurezza dello Stato. Con l'aggravante cli cui alla p.p.; 2° cpv., ed u.p. del citato art. 305 C.P. De Pasquale Mario, Mairone Antonio e Migliardi Leone: del delitto previsto dagli art. J..10-305 cpv. 1° C.P. in relazione agli art. 283-
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Th.JBUNAUl SPECIALE l'ER I. A DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
284-285 stesso Codice, per avere in epoca precedente e fino ~ùl' 11 .1 0 .1 936 in tenitorio di Torino partecipato al movimento sovversivo clandestino "Giustizia e Libertà" mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, a promuovere un insurrezione annata e ad attentare alla sicurezza dello Stato. Con l'aggravante di cui ali 'u.p. dell'art. 305 citato.
nosa è stata svolta verbalmente e con diffusione di stampe contenenti notizie mendaci s ulla s ituazione in politica ed economica della nazione e su ogni manifestazione del Regime fascista.
Lo Scala inoltre: del reato di cui agli art. 81 1° e 2° cpv. 303 p.p. C.P. in relazione agli art. 283-284-285 s tesso del Codice per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in epoche diverse ma con un ' unica risoluzione criminosa, concorso alla compilazione di stampa e diffusione di libelli incitanti a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale de llo Stato. In esito a pubblico dibattimento, sentiti il P .M . nelle sue riquisitorie e gli imputati , che, coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva: IN FATro ED 1N DIRITTO
I prevenuti unitamente ad Arrnanetti Dante - nei riguardi del quale, essendo latitante, il Tribunale ha preli minarmente ordinato la sospensione del procedimento sino a quando perverrà al potere della Giustizia - furono a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 5.1.1937, mandati a giudizio per rispondere dei delitti sopra rubricati. All'orale dibattimento, per ammissione di accusati e per le prove documentali e testimoniali è risultato quanto segue:
Più volte questo Tribunale ba dovuto occuparsi di traditori aderenti a tale setta ed anche per gravissimi delitti contro la personalità dello Stato, commessi in Italia da partecipi o da mandatarii della stessa associazione. Zona di maggiore operosità è stato il Piemonte; Imputati già giudicati per la suddetta attività altre volte sono ricomparsi, recidivi specifici, nelle aule di questa giustizia. Nell'attuale procedimento sono ricomparsi i rubricati Scala e Migliardi. Nell'autunno 1936 e precedentemente, l'autorità cli P.S. di Torino aveva notato un lavorio svolto eia elementi antifascisti in relazione agli avvenimenti di Spagna, diretto principalmente al reclutamento di giovani per inviarli nella Spagna rossa. Alcuni erano già partiti. Aveva notato altresì che copie del settimanale "Giustizia e Libertà" che caldeggiava l'azione antifascista in Spagna, erano state introdotte nel Regno per tentare la diffusione.
In seguito al le osservazioni esercitate sugl.i elementi sospetti, operò l' arresto dei prevenuti e sequestrò notevole materiale cli propaganda antinazionale presso i rubricati Guasco e Dal Santo. Per ciascuno dei rub1icanti in udienza è risultato quanto segue:
Un'associazione a del inquere, a carattere cospirativo, denominata "Giustizia e Libertà" formata da italiani rinnegati, residui cli partiti travolti dalla marcia trionfale del fascismo, riparati all'estero, vive da tempo in Francia, e, con mezzi prevalentemente fomiti da nemici del nostro Paese, esplica nefasta attività contro l'Italia. Tale formazione settaria, a mezzo di pubblicazione, di ffuse in terra straniera e introdotte clandestinamente in Italia, di corris pondenza e di emissari inviati nel Regno, da parecchi anni ha pubblicato il suo programma d'azione chiaramente e reiteratamente, esposto nei seguenti termini: 1) mutare violentemente la costituzione dello Stato italiano e la formazione del Governo fascista; 2) promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato italiano;
Scala Luigi: conda1rnato da questo Tribunale nel 1932 per reato della stessa specie degli attuali, ad 8 anni cli reclusione e scarcerato nel 1935 per indulto, lo Scala riprese l'attività antifascista mettendosi anche jn corrispondenza con elementi direttivi della setta "Giustizia e L ibertà" in Francia. Avvicinava prevalentemente operai, come il coimputato De Pasqua.le e in vario modo e con accorgimenti svolgeva fra essi nefasta propaganda inerente al programma ricordato di "Giustizia e Libertà". Anche per le sue esplicite dichiarazioni dibattimentali è stato più che provato che egli era uno dei piì1 pericolosi partecipi della assoc.iazione "Giustizia e Libertà" di cui aveva accolto ed agitato il programma inteso a commettere i rubricati reati contro la personalità dello Stato.
3) commettere attentati contro la Sicurezza dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, il Comitato Centrale residente a Parigi, in concorso con altri sciagurati residenti nel Regno, non ha tralasciato alcun mezzo. Atti terroristici sono s tati orditi in Francia e commessi in Italia; propaganda vele-
Non è risultato invece che lo Scala - e lo stesso valga per Gua!:>CO e Dal Santo - avesse nell'associazione un ruolo di dirigente o di comunque tale che possa fargli attribuire la qualifica giuridica di cui alla p.p. e al 2° cpv. dell'art. 305 C.P . a lui addebitata.
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TRIJ3UNALE SPEClALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE f>RON UNZlATE DAL T .S.D.S.
Non è stato privato, d'altro conto, che lo Scala abbi.a concorso alla compilazione della stampa e della diffusione dei libelli di cui all'u.p. dell ' imputazione a lui soltanto attribuita; quindi egli dev'essere assolto da tale imputazione (art. 81303 p .p. in relazione agli art. 283 -284-285) per non provata reità (art. 485 C.P.Esercito) .
Il De Pasquale era anche in relazione col Guasco, dal quale ebbe anche alcune copie di "Giustizia e Libertà" da consegnare, come consegnò, allo Scala.
Guasco Michele: Vecchio anarchico, s'era adoperato, assieme al predetto latitante Annanetti, per il ricordato reclutamento e, partito l' Armanetti , era rimasto con q uesti, a mezzo del rubricato Dal Santo, in corrispondenza e, con tal mezzo, dall' Armanetti riceveva pacchi del libello "Gius tizia e Libertà" per la propaganda. Quando fu arrestato fu trovato in possesso di alcune copie di detto libello ed altre ne furono sequestrate in casa sua. Cercò d'indurre il Mairone ad andare in Spagna, ottenendone però risposta negativa. Egli era un partecipe della setta "Giustizia e Libertà" come si evince, fra l'al~ tro, dal testo delle lettere in atti che l'Annanetti indirizzava a Del Santo, dalle stampe che riceveva e dell'attività che espl icava. Peraltro s i è dichiarato rispettivamente pentito di quanto ha commesso. Del Santo Luigi: Anche questi era un partecipe della setta ed aveva l'incarico cli fiducia di "recapito". Amico dell 'Armanetti, di cui conosceva le idee anarchiche e la profonda avversione al fascismo, secondava questi nelle sue richieste inerenti al movimento cospirativo. Come si è accennato, egli riceveva le lettere dell' Armanetti relative al movimento e le stampe che passava al Guasco. Fra l'altro gli furono sequestrate due circolari riflettenti l'azione rivoluzionaria del fronte popolare francese; Anch'egli ha fatto dichiarazione di pentimento. De Pasquale Mario: Liberato dal confino di Polizia nel 1931, si stabilì a Torino, riprese a frequantare la compagnia di noti sovversivi, specialmente quella dell 'Armanetti, che lo presentò al rubricato Scala, col quale, in seguito, assieme ali' Armanetti, il mattino della prima domenica cli ogni mese si dava convegno nei pressi dell'Ospedale Mauriziano, per complottare sulla propaganda antifascista da svolgersi negli ambienti operai in conformità dei postulati programmati.ci dell'associazione "Giustizia e Libertà" c ui anche il De Pasquale entrò cli fatto a far parte.
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Il De Pasquale quando fu arrestato, pentito di quanto aveva operato, rese prezioso contributo alla giustizia, precisando in maniera chiara ed inequivocabile, con particola1i risultati veri, non solo la propria responsabilità, ma anche quella d'altri attuali coimputati. Per quanto, come sopra è stato accertato, non vi è dubbio che i quattro ora numerati debbano rispondere del delitto di cui allo art. 305 1° cpv . in relazione agli art. 283-284-285 C.P. e perciò anche dell'aggravante di cui ali 'u.p. di detto art. 305 C.P., coincidendo i fatti da essi commessi con gli estremi giuridici di detto reato. Lo Scala deve rispondere anche di recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 1° cpv. n. 2 e 2° cpv. C.P., e il De Pasquale cli recidiva generica, ai sensi dell'art. 99 p.p. stesso codice, giusta contestazione fatta in udienza. Il Tribunale adeguando le pene alla gravità dei fatti da ciascuno commessi e alla pericolosità di ciascuno dei quattro predetti ritiene giusto condannare alla reclusione: Scala ad anni 12, risultati dal cumulo dei anni 8 per il delitto cli cui ali' art. 305, 1° ed u. cpv. C.P. e di anni 4 per la recidiva di cui sopra; Gausco ad anni 8 per lo stesso delitto aggravato di cui sopra art. 305 1° cpv. u.p.C.P.; Dal Santo ad anni 4, sempre per lo stesso delitto aggravato di cui sopra; De Pasquale ad anni 2 e mes.i 6 per il reato in rubrica a lui ascritto, compresi in detta pena mesi 3 per la recidiva generica. Delle predette pene bisogna dichiarare, per indulto, condizionalmente condonati ai sensi degli art. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 N. 77, anni 4 della pena inflitta allo Scala ed anni 2 delle pene rispettivamente inflitte a Guasco e al Dal Santo. Per quest' ultimo bisogna dichiarare pure condizionalmente condonata, in virtù dello stesso R.D., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna. Tale provvedimento di sovrana clemenza non può applicarsi al De Pasquale non consentendolo i s uoi precedenti penali. I condannati hanno l 'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) ciascuno ha l'obbligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Bisogna ordinare la libertà vigilata per lo Scala, come prescrive l'art. 230 n. 1 C.P ..
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TRIBUNALE SPECIAtE PER LA ùll'ESA DELLO STATO
Il Collegio ritiene che tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P., sia il caso di ordinare anche per gli altri 3 condannati, ricorrendo gli estremi di cui gli art. 202-203 C.P. in relazione alle esaminate circostanze di cui allo art. 133 C.P.. Erano stati mandati a giudizio anche i rubricati Migliardi e Mairone perchè apparivano non estranei al movimento cospirativo incriminato: il Migliarcli perchè, già giudicato nel 1932 da questo Tribunale, non aveva abbandonati i contatti collo Scala, dal quale aveva avuto anche un manifesto antifascista che gli fu trovato addosso; il Mairone perchè, già condannato a grave pena nel l920 e già appartenente al partito anarchico, aveva frequenti contatti con il Guasco, col quale parlava anche di attività antifascista, ma i motivi. addotti da il Magliardi e dal Mairone circa la natura di tali contatti e il Migliardi circa il manifestino avuto dallo Scala, in mancanza di altri elementi concreti di responsabilità, se non possono fare escludere in modo assoluto la loro partecipazione alla specifica associazione a delinquere di cui trattasi, sono tali da non giustificare una affermazione di responsabilità nei loro confronti. Pertanto il Collegio decide di assolverli per non provata reità dall'imputazione loro ascritta in epigrafe e cli ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485-486 C.P.E.). P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 110-305 l 0 cpv. e u.p. in relazione agli art. 283-284285 C.P. 99 1° cpv. n. 1 e 2 e 2° cpv. 29-229-230 C.P. 274-488 C.P.P. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77, 485-486 C.P.Esercito.
Dichiara: Scala Luigi, Guasco Michele, Dal Santo Luigi e De Pasquale Mario responsabili del delitto cli cui gli art. 110-305, 1° cpv. e u.p. in relazione agli art. 283284-285 C.P. escludendo la qualifica aggravante di capi per Scala, Guasco e Dal Santo e assolvendo Scala per non provata reità dal delitto cli cui agli mt. 81 -303 p .p . C.P. a lui particolannente in rubrica attribuito e, col i 'aggravante della recidi.va per Scala e De Pasquale, condanna alla recl usione: Scala ad anni 12, Guasco ad anni 8, Dal Santo ad anni 4, De Pasquale ad anni 2 e mesi 6, tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese d.i propria custodia preventiva; Ordina: che tutti i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata; Dichiara: condizionalmente condonati anni 4 della pena detentiva inflitta a Scala ad ann i 2 ciascuno della pena detentiva inflitta a Dal Santo e a Guasco; Dichiara: conclizionalmente condonata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla pena inflitta a Dal Santo;
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Assolve: per non provata reità Mai.rane Antonio e Migliardi Leone dal delitto in epigrafe loro ascritto e ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 20.3.1937 Anno XV 0 Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Mairone - detenuto dal 9.1 O. I. 936 - e Migliardi - detenuto clall' 11.1 O. I 936 furono scarcerati il 20.3.1937. Per Migliardi vedi "decisioni emesse dal T.S.D.S. nel I 932 pag. 218". NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE - Scala; detenuto dall' 11.10. I 936, viene scarcerato per "grazia sovrana" dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23 .8. 1943; Pena espiata: 6 anni, 9 mesi e 13 giorni . Non ha potuto usufruire dei benefici previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17. I O. 1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati" per i quali è stato condannato Per Scala vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 2 I 8". - Guasco, detenuto dal 9.10. 1936, viene scarcerato - per espiata pena - dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.10.1942. Non ha potuto usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 "ostandovi i titoli dei reati" per i quali è stato condannato. Deten uto dal 9.10.1936 al 9. 10.1942 Pena espiata: 6 anni - Dal Santo, detenuto clall' 8. I O. 1936, viene scarcerato - per espiata la pena dallo Stabilimeto Penale di Civitavecchia l '8.10.1938. Pena espiata: 2 anni . Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 2.4.1937 e una istanza inviata dal Dal Santo il 18.9.1937 vengono respinte. - De Pasquale, il condono di 2 anni che il T.S.D.S. non ha potuto concedere al De Pasquale ostandovi i precedenti penali è stato concesso, con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 5.4.1937 perchè è stato accettato che i precedenti penali non costituivano più un impedimento per la concessione del beneficio in questione. Pertanto il De Pasquale Mario, detenuto dal 9 .10. 1936, viene scarcerato dalle carceri Giudiziarie di Roma il 9.4.1937 Pena espiata I anno. Insieme con i sopraspecificati imputati vennero anche denunziati: - Armanetti Dante, nato il 26.3 .1887 a Pontremoli (Massa Carrara) - Armanetti Alice, nata il 15.10.1896 in Corsica - sarta
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TRIBUNALE SPEClALE PER L/\ DIFESA DELLO STATO
Annanetti Alice, detenuta dal 9.10.1936, venne scarcerata, "per insufficienza di indizi" - su conforme richiesta del P.M. - dal Giudice istruttore con provvedimento emesso il 24.1.2.1936. II latitante Annanetti Dante venne tratto in aJTesto il 28.4.1941 e condannato alla pena di 7 ,mni di reclusione dal T.S .D.S. con sentenza emessa il 17.12.1941. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941).
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PRIJ\.1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen n. 49/1934
SENTENZA N. 13
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M .V.S .N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Calia Michele, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Campeggi Giovanni, nato il 23.4.1901 a Roggiano Vantravaglia di Brissago (Varese), fabbro, detenuto dal 24.5.1936 IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere partecipato all'associazione comunista in provincia di Varese sino al 3.1.1934 2) del delitto di cui all'a,t. 272 p.p. C.P.; per avere fatto propaganda sovversiva a favore di detta associazione nelle suddette circostanze di tempo e di luogo; 3) del delitto di cui agli art. 56 e 270 p.p. C.P. per avere tentato di costituire un'associazione comunista sempre nel le stesse suddette circostanze di tempo e di luogo; 4) del delitto di cui all'ai.t . 158 p.p. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 per aver espatriato clandestinamente per motivi politici tra la fine del 1933 ed il principio del 1934; 5) della contravvenzione di cui all'art. 1° R.D. 26.2.1931 n. 315 per non aver pagato la tassa prescritta per i passaporti nelle circostanza di cui al capo precedente. OMISSIS
Per questi motivi : Visti ed applicati gli art. 56 e 270 p.p., 270 cpv . 2°; 272 p.p .. C.P.; 158 p .p . testo unico legge di P.S. 18.6.1931 n . 773; 9 Legge Tributaria sulle Concessioni Governative 30.J 2.1923 n. 3279 e n. 35 della ammessa tabella allegata a) modi ficata, 23, 29,73 , 228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.;
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TRIBIJNALE SPECIALE PER LA DrFESA DELLO STATO
Dichiarando: la propria incompetenza in ordine alla contravvenzione alla Legge Tri.butaria sulle Concessioni Governative, ri.tiene Campeggi Giovanni colpevole d~i rea~i ascri~tigli ed operato il cumulo delle pene lo condanna alla pena complessiva di 9 anrn d1 reclusione e lire 20.000 di multa.
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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 310/1936
SENTENZA N. 15
Il T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console G enerale M .V.S .N .; Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. O'.·dina: lo !tralcio degli atti relativi alla contravvenzione alla citata legge tributaria'. perche vengano trasmessi alla Intendenza di Finanza competente per il terntono per provvedimenti fiscali cli legge.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli MV.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Carusi. Mario, Calia Michele, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente:
Roma, 22.3 .1937 Anno XV 0 Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTTZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
SENTENZA Nelle causa contro: Pilieri Torquato, nato il 22.8.1885 a Sesto Fiorentino (Firenze), pizzicagnolo, detenuto dal 13.8.1936;
Una istanza di grazia inoltrata 1'8.8.1940 non viene accolta. Su ~na seconda istanza di grazia inoltrata nel gennaio 1942 il Duce esprime parere favorevole e con Decreto di grazia emesso il 7.12.1942 viene concesso il c?ndono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Campeggi Giovannt, detenuto dal 24.5.1 936, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo l'J l.l.1943. Pena espiata: 6 anni, 7 mesi e 17 giorni. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.2:1961 , esti~ti ~er l'an~nistia di cui al D .L.L. 17.11.1945 n. 719 i reati per i quali Campeggi G1ovan01 era stato condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 22.3.1937 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'erario al recupero delle; spese di giustizia. (art. l D.C.P.S. 22. I l.1947 n. 1631)
Caciolli Rigoletto, nato il 31.1.190 1 a Sesto Fiorentino (Firenze), tappezziere, detenuto dal 18.8.1936; Conti Pii.ade, nato il 12. 11.1876 a Sesto Fiorentino (Firenze), scultore, detenuto dal 13.8.1936. IMPUTATI
1) del delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. per avere costituito organizzato e diretto un'associazione sovversiva; 2) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato all'associazione sovversiva cli cui sopra; 3) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere svolto propaganda sovversiva . (reati commessi a Firenze, Sesto Fiorentino e dintorni, s ino al 13.8.1936) TN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P .M . nelle sue conclusioni e gli imputati che e bbero per ultimi la parola, coi loro difensori, IL TRIBUNALE
Considerato che da.I la lettura degli atti processuali noncbè dalle risultanze orali del dibattimento si potè accertare
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TRlB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TN PATIO ED IN DIRITTO
Così da una lettera che egli nel 1935 inviava a Parigi, scrivendo al Cerettì, 1isulta che comunicava al partito notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti poiché asseriva che le sanzioni stavano procurando disastrose conseguenze al popolo italiano ed esprimeva, inoltre, l'augurio che le sanzioni fossero applicate con violento rigore.
Gli organi tutori dell'ordine pubbJ ico di Firenze erano venuti a conoscenza che in Sesto Fiorentino esisteva una organizzazione comunista e che taluni indi vidui ad essa aderenti erano in relazione poli tica con fuoriusciti comunisti residenti in Francia; dai quali ultimi ricevevano istruzioni e mezzi per svolgere attività propagandistica e per sviluppare il movimento sovversivo in quella zona. Dopo accurate indagini ed abili pedinamenti, la P.S. potè identificare quale capo cli tale organizzazione, il Pillori, elemento già noto per il suo passato politico sovversivo. Oltre al Pillori vennero identificati il Conti ed il Caciolli, fattivi collaboratori nell'opera riorganizzativa e propagandistica; il primo con la parti colare funzione di "corriere" del partito ed il secondo, di capo gruppo di Firenze Gli elementi di specifica accusa, ìn periodo istruttorio, emersero dai documenti in giudiziale sequestro; dalla chiara, precisa e particolareggiata confessione del Conti; dalle ammissioni fatte dal Pillori su circostanze cli capitale importanza; e dalle deposizioni dei testi. A dibattimento poi venero maggiormente lumeggiate le singole responsabilità. Infatti, il Conti confennò di essere andato, per ragioni di lavoro, a Parigi e fin dal 1931 di avere avuto contatti di carattere politico con "Ceretti Giulio" fun zionario del partito comunista (noto col pseudonimo convenzionale di "Sergio") fuoriuscito, residente a Parigi, con recapito a Bagnolet - Rue de Montrenil; e con altri sovversivi pure fuoriusciti, originari di Sesto Fiorentino. Dal detto Ceretti ebbe l'indicazione cli recapiti convenzionali, con incarico cli renderlo noto al Cacciolli ed al Pillori; e da costoro gli venero più volte fomite notizie (riflettenti la nostra situazione politica-economica nonché informazioni sulla organizzazione ed attività del partito comunista a Sesto ed a Firenze), perché a s ua volta li potesse riferire, a voce, o per i.scritto ed in forma convenzionale al Ceretti. In occasione delle sue gite a Parigi ritirò dallo stesso Cerettì somme di denaro e stampa clandestina che egli trasportava con valigia a doppio fondo; per poi effettuare la consegna del tutto, al Caciolli ed al Pìllori che ne dovevano curare la distiibuzìone. La prima volta che portò da Parigi le stampe sovversive non riuscendo ad aprire il doppio fondo del la valigia, dovette ricorrere all'opera del Caciolli, il quale eseguito il lavoro, ritirò quanto vi si trovava di materiale propagandistico. A sua volta il Pillori ammise i rapporti dì carattere politico col Ceretti e di averne avuto il recapito dal Conti. La stessa corrispondenza da lui tenuta col Ceretti, allegata agli atti processuali, offre la prova della sua attività deleteria particolarmente svolta a Sesto Fiorentino; dove egl i era il capeggiatore del movimento sovversivo.
Consiglia altresì il partito cornunista a non smobilitare ma a sferrare più forte l'offensiva conLTO l'Italia, contro il fascismo, e che possibilmente tale offensiva politica abbia a coincidere con quella che il popolo abissino starà per sferrare; fornendo infine le notizie più catastrofiche sulle condizioni delle nostre truppe in Africa e sull'andamento della guerra. Da un'altra lettera emerge che il Pi li ori consiglia il partito comunista ad aspramente combattere, e senza tregua, il clero, perchè "alleato fedele del fasci smo"; esprimendosi a tal uopo col solito deleterio frasario sovversivo; Da una terza lettera scaturisce la prova dei rapporti di carattere politico che tutti e tre i giudicabili tenevano col partito comunista di Pa1igi; con particolare riferimento alla lotta esistente, per questioni di preminenza, fra il capeggiatore del movimento s ovversivo di Sesto e quello di Firenze, in quanto il Pillori voleva occuparsi anche della organizzazione diretta dal Caciolli. Da una quarta lettera scritta dal Pillori nel gennaio 1936 appaiono le più assurde notizie sulla giornata della "Fede" allo scopo di sminuire tutta l'importanza morale, materiale e politica della patriottica manifestazione del popolo italiano. Inoltre il Pillori risponde ad alcuni quesiti già formulategli dal partito, sulla subdola propaganda sovversiva politico-sindacale che si andava svolgendo in Sesto, nella corporazione ceramisti. Da una quinta lettera del febbraio 1936 risulta che il Pillori vuol far credere che in Italia esiste il malcontento per la impresa d'Africa; e dice di attendere con ans ia le notizie sulla estensione delle sanzioni, per la auspicata resa del Fascismo. Anche dalla corrispondenza del Conti col Ceretti, pure in giudiziale sequestro, traspare tutta l'attività criminosa svolta dai giudicabili, in quanto il Conti, nella lettera scritta il 4 giugno 1936, invia fantastiche notizie sulle tristi condizioni operaie in conseguenza della guerra d'Africa. Tanto che mentre avrebbe dovuto augurarsi che le sanzioni, per suo tornaconto, fossero state tolte, invece in odio al fascismo, avrebbe voluto che continuassero ancora per costringe il fascismo ad una resa. Intanto raccomanda di non rallentare la lotta contro il fascismo; anzi di intensìficmfa perchè, secondo lui, "tutto il popolo italiano aspetta la liberazione dai fratelli francesi e dai comunisti di tutto il mondo". In data 13 luglio 1936 dà notizia al Ceretti che a Sesto sono stati an-estati dei comunisti e fa sapere che urge la spedizione di denaro per provvedere all'espatrio clandestino del Pillori attivamente Jicercato.
In data 11 agosto 1936 il Ceretti gli spedì il vaglia internazionale dì L. 500 -
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con accompagnatoria convenzionale, secondo le stesse istruzioni a tal uopo impartitegli dal Conti - , in giudiziale sequestro.
Pe1tanto esaminate e vagliate le emergenze processuali nonchè le richieste difensive, considerata la natura particolare dei reati, il Tribunale condanna:
Il Caciolli invece fu negativo dinanzi al Questore e al Giudice Istruttore ed al dibattimento: ammettendo solo di avere avuti dei rapporti, ma non di carattere politico, col Pillori e con altri individui di Firenze, già condannati dal Tribunale Speciale. Però la prova della s ua attività criminosa svolta a Firenze, viene offerta dalla con-ispondenza, in g iudiziale sequestro, scambiata dal Pillori e dal Conti col Ceretti. Inoltre il Conti fu esplicito, chiaro e preciso nelle insistenti accuse; conservandosi sempre rettilineo anche nei confronti del Caciolli, come lo fu nei confronti propri e del Pillo1i. Inoltre non meno precise e concordi furono a suo carico, le dichiarazioni de l Commissario e del Vice Commissario di P.S. di Firenze.
Il Caciolli fu denunciato per attività comunista svolta nel 1927; ma con sentenza della Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale, dell'agosto 1928, venne assolto per insufficienza di prove. Il Pillori, convinto iniducibile comunista già licenziato dall'amministrazione ferroviaria per le sue manifestazioni politiche, è stato sempre uno dei maggiori esponenti del sovversivismo; svolgendo particolare opera propagandistica. Il Conti fu uno dei capeggiatori del movimento socialista; e solo dal 1931 iniziò l'opera sua nel campo comunista, prendendo contatto di carattere politico coi maggiori esponenti del partito comunista, fuo1iusciti residenti a Parigi. Dalla s uaccennata esposizione dei fatti risulta che fuoriusciti italiani del parl.ito comunista, residenti in Francia, col mezzo del Conti che a tal uopo disimpegnava le funzioni di "corriere", avevano rapporti politici anche coi compagni di fede Pillori e Caciolli; riuscendo così a riorganizzare il movimento sovversivo nella provincia di Firenze.
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Per il disposto dell ' art. 270 p.p. C.P. Pillori e Conti ad anni 9 ciascuno; Caciolli ad anni 5 Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P.: Pillori ad anni 5; Conti ad anni 3; Caciolli ad anni 2. Ed operato il cumulo delle pene in applicazione del! 'art. 73 C.P. complessivamente condanna; Pillori ad anni 14, Conti ad anni 12; e Caciolfi ad anni 7. Tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici , con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia altre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poiché i reati furono commessi antecedentemente alla promulgazione ciel già citato R.D. 15 febbraio 1937 n. 77 concede a tutti i rubricati il beneficio del condono condizionale sulla rispettiva pena complessiva inflitta: di anni 4 per il Piilori e Conti, di anni 2 per Caciolli; determinando le pene da scontare; in anni 10 per Pillori; in anni 8 per Conti; in anni 5 per Caciolli; ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata suaccennate. P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 270 p.p., 270 cpv. 2, 272 p.p., 23 , 29, 73, 228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 1-2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77. Dichiara: non doversi procedere nei confronti di Pillori, Conti e Caciolli in ordine al delitto cli cui sull 'ait. 270 cpv. 2° C.P. perchè estinto reato per intervenuta amnistia; ritenendoli colpevoli degli altri reati loro asc1itti. Ed
Lo stesso Conti usando la valigia a doppio fondo importava denaro e stampa clandestina, da consegnare di volta in volta al Pillori ed al Caciolli per la propaganda; in quanto dei detti due giudicabili, il primo capeggiava l'organizzazione cli Sesto ed il Caciolli. quella cli Firenze. Con la loro opera criminosa il Pilfori, il Conti ed il Caciolli si sono resi responsabili dei delitti previsti e puniti dagli art. 270 p.p. e 272 p.p. C.P.; in quanto nella fattispecie si ravvisano tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la qualificazione giuridica dei detti reati ad ognuno ascritti. In ordina alla imputazione, pure contestata ai giudicabili, di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., trattandosi di reato commesso antecedentemente alla promulgazione del R.D. di amnistia e di condono 15 febbraio 1937 n. 77 è d'uopo dichiarare nei confronti di tutti di non doversi procedere perchè estinto il reato per inte1-venuta amnistia.
Operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Pillori ad anni 14; Conti ad anni 12; Caciolli ad anni 7. Tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese cli preventiva custodia oltresì ad ogni altra conseguenziale cli legge. Applica in favore di tutti il beneficio del condono condizionale su!Ia pena complessiva ad ognuno inflitta, per l'indulto di cui agli art. 2-9 R.D. 15.2. I 937 n. 77, determinando le pena da scontare: In anni 10 per il Piflori; 8 per il Conti; 5 per il Caciolli, ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata suesposte. Roma, 22.3 .1937 Anno XV 0 Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE. A seguito di istanze di grazia inoltrate da Pillori Torquato e da Caciolli Rigoletto e al parere favorevole espresso dal Duce viene concesso, con il Decreto di grazia del 29.7.1937, il condono condizionale della residua pena da espiare. PiJ lori detenuto dal 13.8.1936, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 3.8.1937. Pena espiata: 11 mesi e 20 giorni. Caciolli, detenuto dal 18.8. I 936, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 2.8.1937 Pena espiata: 11 mesi e 14 giorni. (Per CacioJli vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 749)
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 106/1936
SENTENZA N. 17
Ii Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale - M.V.S.N .; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Calia Michele, Suppiej G iorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Conti: Una istanza di grazia inoltrata il 2 .5. 1937 non viene accolta. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27.8.1937 viene accolta a seguito del parere favorevole espresso dal Duce. Con Decreto di grazia del 24. J . 1938 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pe11anto Conti Pilade, detenuto dal 13.8.1936, viene scarcerato dal lo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27.1.1938. Pena espiata: 1 anno, 5 mesi e 14 giorni . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, . con Ordinanza ciel 27.2.1961 , estinti per l 'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n. 7 19, i reati per i quali Pillori Torquato, Caciolli Rigoletto e Conti Pilade vennero condannati dal T .S .D.S . con sentenza del 22.3 .1937 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto deLJ 'Erario a l recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S . 22.11.1947 n. 1631
nella causa contro: Boaretti Luigi, nato il 6.10.1904 a Vicenza, impiegato privato, detenuto dal 2.3.1 936; Boaretti Giulio, nato il 16.6. 1906 a Vicenza, impiegato privato, detenuto dal 3.3. 1936. IMPUTATI
Entrambi: del delitto di cui agli art. 110 e 629 C.P., per avere concorso a diffondere, in Francia dall'agosto 1934 al marzo 1936, a mezzo del libello "Giustizia e Libertà" notizie, false esagerate e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato Itali ano allo scopo di menomare ali ' estero il prestigio.
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M . nelle sue requisitorie e gli imputati, che, col loro difensore, hanno per ultimi avuto la parola, osserva: IN FATTO E (N DIRITTO
I prevenuti - unitamente a Boaretti Alessandro nei riguardi del quale, essendo latitante, il Tribunale preliminarmente ha ordinato la sospensione del procedimento sino a quando perverrà in potere della giustizia - furono , con sentenza della Commissione Istruttoria con data 6.6.1936, rinviati a giudizio per rispondere del delitto sopra rubricato. All'orale dibattimento, per la confessione degli imputati e per le prove documentali e testimoniali, è risultato quanto segue: Il predetto Boaretti Alessandro, a seguito di espulsione dal partito Nazionale fascista, nel gennaio I 934 ern igrò prima in Belgio e poi in Francia. Stabilitosi a
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Pari.gi, collaborò nel libello antifascista "Giustizia e Libertà" allo scopo di svolgere attività antinazionale. Per svolgere tale attività chiese e ottenne il concorso dei propri fratelli Luigi, residente a Padova, e Giulio residente a Firenze, sol lecitandoli a mandare notizie sulla situazione politica ed economica dell'Italia, s'intende a tinta antifascista, allo scopo di farle pubblicare sul ricordato libello. All'uopo inv.iò al Luigi un cifrario convenzionale, una copia ciel quale, a sua volta, il Luigi mandò al fratel lo Giulio a Firenze.
TI. 10.8.1934 sul N. 13 di "Giustizia e Libertà" provenienti da Firenze, apparvero due articoli contenenti notizie false e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato Italiano. Uno intitolato "Sullo stato d'animo del popolo in Toscana'' in cui s i parla di miseria materiale e morale che colpisce la gioventù in Toscana, cli abbandono, da parte del Fascismo, della gioventù alle più basse passioni, di terribili mangerie di piccoli gerarchi, ecc.; L'altro intitolato "conferenze cooperative" in cui si parla di piccoli gen.u-chi mandati in giro di propaganda e del fallimento di essa per mancanza di pubblico. II 4.1.1935, sullo stesso libello, apparve altro articolo intitolato "Dove passa il Duce", contenente esagerate notizie sulle misure di sicurezza predisposte in occasione della visita fatta il 2.1 l. 1934 eia S.E. Mussolini a Firenze, e fantasticherie su un temuto attentato croato contro il Duce. IL 24.1.1936, sul n. 4 del medesimo libello, venne pubblicata una coITispondenza da Vicenza, col titolo "Volontari per l' A.O. incolpati cli truffa" contenente asserzioni calumniose contro gerarchi fasc isti che si sarebbero recati volontari in A.O. per purgarsi di presunte malefatte delittuose. L'evidenza della fonte delle notizie determinò la P.S. a controllare la corrispondenza dei fratelli Boaretti e, in conseguenza, per le chiare risultanze di contro! lo, all'arresto dei rubricati Giul io e Luigi Boaretti nonchè del fratello di essi Romeo, prosciolto in istruttoria. Il contenuto cli una lettera scritta dal latitante Alessandro .iJ 14.1.1934 (fascicolo 1° pag. 3) al fratello Giulio è decisamente probatorio sulla attività antinazionale che egli svolgeva a Parigi e sull'azione informativa dei fratelli Giulio e Luigi. I quali, anche in udienza, hanno sostanzialmente confessato: Il Luigi, che il fratello Alessandro gli richiese notizie sulla situazione economica e politica di Vicenza e gli mandò un cifrario per la segretezza della corrispondenza; che egli comprese che delle notizie che mandava ad Alessandro, questi se ne serviva per comunicarle ad esponenti del movimento antifascista
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all'estero cui apparteneva, esagerandole e deformandole per i suoi fini antinazionali; che La notizia, sopra ricordata, riflette la partenza dei gerarchi vicentini per A.O. fu effettivamente manciata da lui al fratello Alessandro; il Giulio, che aveva mandato al fratello Alessandro le notizie riguardanti la gioventù in Toscana e la visita ciel Duce a Firenze, asserendo, peraltro, che l'Alessandro avrebbe sfruttato tali notizie, ampliandole e accentuandole per i suoi fini politici. Il Giulio ha confessato anche d 'avere ricevuto il cifrario mandatogli dal fratello Luigi. Nel confessare tali circostanze i fratelli Luigi e Giulio Baoretti, che peraltro risultano di buoni precedenti ed appa1tenenti a fam iglia d'ordine, hanno manifestato la loro resipiscenza ed hanno affermato cl' essersi spinti a fare quanto hanno fatto per il risentimento causato in loro dal licenziamento del fratello Alessandro dall'impiego e dalla espulsione dal partito fascista, da essi ritenuta ingiusta. Ma tutto ciò, se può consigliare mitezza non vale a discriminare i Baoretti dalla imputazione loro addebitata. Essi, sia pure per motivi familiari, si sono volontariamente resi complici cli quelli sciagurati, fortunatamente non molti, che rinnegando la patria svolgono all'estero diuturna e parricida opera di denigrazione e di discredito del proprio paese, diffondendo notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dell'Italia. Pertanto nel fatto dei rubricati fratelli Boaretti il Collegio ravvisa tutti gli estremi giuridici del delitto di cui agli a1t. 110-269 C.P. loro rubricato. Tenuto conto dei loro buoni precedenti ritiene equo condannarli al minimo del la pena edittale di cui al citato art. 269 C.P. e cioè ad anni 5 ciascuno di reclusione, nonché in solido al pagamento delle spese processuali (art. 448 C.P.P.) e ciascuna al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.); Delle predette pene detentive bisogna condonare condizionalmente, consentendolo i precedenti dej .Baoretti, anni 2 di reclusione per ciascuno in virtù ed ai sensi degli art. 2-8-9 del R.D. 15.2.1937 n. 77. Ritiene il Collegio che sia il caso di ordinare a carico dei condannati la loro sottoposizione alla libertà vigilata (art. 229 C.P.) P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 110-269-229 C.P. 274-488 C.P.P. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 11. 77. Dichiara: Boaretti Luigi e Baoretti Giulio responsabili del de.litto in epigrafe loro ascritto e Ii condanna ad anni 5 cli reclusione ciascuno, dichiarando condi -
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zionalmente condonati anni 2 per ciascuno della predetta pena; li condanna al pagamento in solido delle spese di propria custodia preventiva;
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Reg. Gen. n. 279/1936
SENTENZA N. 18
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Ordina: che i condannati siano sottoposto alla libertà vigilata.
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico - Console Generale - M.V.S.N.; Roma, 24.3.1937 Anno XV 0
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Boaretti Luigi, a seguito di istaza di grazia inoltrata dal padre il 24.4.1937 viene concesso, con decreto di grazia del 21.10.1937, il condono condiziona.le della residua pena da espiare. Pertanto Boaretti Luigi, detenuto dal 2.3.1936, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 24.10.1937. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi e 22 giorni. Boaretti Giulio, a seguito di istanza di grazia inoltrata dal padre il 24.4.1937 viene concesso, con Decreto cli grazia ciel 21.10.1937, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Boaretti Giulio, detenuto dal 3.3.1936, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 25. I 0.1937. Pena espiata: Lanno, 7 mesi e 22 giorni. La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) rigetta, con ordinanza ciel 17.2.1951, l'istanza inoltrata da Boaretti Luigi e Boaretti Giulio tendente ad ottenere L'annullamento della sentenza emessa nei Loro confronti dal T.S.D.S. il 24.3.1937.
Giudici Consoli M.V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Calia Michele, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa contro: Marchi Mario, nato il 9.9.1 901 a Prignano sul Secchia (Modena) , bracciante, detenuto dal 27.8.1936. IMPUTATO
I) del reato previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere partecipato ad associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; 2) del reato previsto dall 'a,1. 272 p. p. C.P., per avere fatto propaganda· di detta associazione a mezzo di diffusione di stampa comunista e verbalmente.
Con sentenza n° 11 del 6.6.1936 la Commissione Istruttoria pronunziò I 'accusa anche nei confronti di:
Reati commessi nel territorio di Prignano (Modena) precedentemente fino al 27.8.1936.
Boaretti Alessandro, nato il 19.9.1907 a Vicenza - impiegato. Il Boaretti Alessandro, latitante, venne tratto in arresto e giudicato dal T.S.D.S. con sentenza emessa il 25.5.1942 (V. Decisioni e messe dal T.S.D.S. nel 1942).
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e I'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva
Con la stessa sentenza n. 11 del 6.6.1936 la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Boaretti Romeo, nato il 24.6.1909 a Vicenza - meccanico - Detenuto dal 2.3.1936.
Il prevenuto Marchi a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 12.10.1936, fu mandato a giudizio per rispondere dei delitti sopra rubricati.
IN FATTO ED IN DIRITTO
All'orale dibattimento, per la confessione dell'imputato e per Le prove documentali e testimoniali, è risultato quanto segue: Il 27 agosto u.s., perchè trovato in possesso di varie copie di clandestini libelli comunisti, veniva arrestato a Prignano (Modena) il Marchi, da poco tempo tornato dall'estero ove erasi recato, nel 1931, a scopo di lavoro, con regolare passaporto.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA I, T.S.O.S.
Il Marchi, nelle prime indagini, in istruttoria e in udienza ha esplicitamente confessato che durante la sua pennanenza in Francia fece pa1te d 'associazioni comuniste; che nel 1936, avendo deciso di tornare in Italia, ebbe, da un esponente di tali associazioni, certo Lotti (non meglio; identificato), a dire del Marchi italiano residente a Marsiglia, preciso incarico, dal Marchi accettato, di fare propaganda comunista nel Regno. Che, tornato in Prignano, riuscì a prendere i contatti col Lotti, fondatore delle stampe, di cui venne trovato in possesso, stabilendo così un punto d'irradiazione per la propaganda; che tale propaganda comunista egli cominciò a svolgere fra amici e s impatizzanti verbalmente e a mezzo diffusione delle stampe che riceveva dal Lotti, come hanno confermato in udienza i testi D'Andrea Giuseppe e Canali Pietro.
mente condonati; condanna il Marchi al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina: che il Marchi sia sottoposto alla libertà vigilata. Dichiara: condizionalmente condonata la temporanea interdizione dai pubblici uffici conseguente alla condanna. Roma, 24.3.1937 Anno XV 0 Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE SUL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Il Marchi ha ripetuto in udienza le sue proteste cli pentimento ed i propositi cli non ricadere neJl'errore in avvenire. Circa il reato cli cui ali' art. 270 2° cpv. C.P. di cui al capo 1) cl' accusa, essendo coperto dall'amnistia di cui all'art. I del R.D. 15.2.1937 n. 77 bisognerà dichiarare di non doversi procedere percl1è· il reato è estinto per amnistia. Nei fatti accertati, commessi dal Marchi che si riferiscono alla propaganda sovversiva, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici ciel delitto di cui al capo 2) dell'epigrafe imputato al Marchi . Commisurando la pena all'entità del fatto ritiene giusto condannare per tale delitto il Marchi ad anni 4 di reclusione di cui 2 anni da dichiarare condonati condizionalmente per effetto dell'indulto di cui agli art. 2 e 9 del R.D. sopra citato; Alle stesse condizioni, per i detti art. 2 e 9, bisogna dichiarare condonata la interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna giusta l'art. 29 C.P. Il Tribunale ritiene che ricorrano gli estremi della pericolosità di cui agli art. 202-203 C.P. in relazione all'art. 133 stesso Codice, per infliggere al Marchi la libertà vigilata (art. 229 C.P.). Al condannato ricorre l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (274-448 C.P.). P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 272 p.p. - 229 C.P. 274-488 C.P.P. 1-2-8-9 R .D. 15.2.1937 n. 77. Dichiara: non doversi procedere in ordine all'imputazione di cui al capo 1) delle rubrica nei riguardi di Marchi Mario perchè estinto il reato per amnistia. Dichiara: Marchi Mario responsabile del delitto di propaganda di cui al capo 2) dell'epigrafe e lo condanna ad anni 4 di reclusione di cui 2 anni condizionai -
Marchi, detenuto dal 27.8.1936, viene scarcerato - per espiata pena - dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27.8.1938. Pena espiata: 2 anni Una istanza di grazia inoltrata il 20.8.1937 non viene accolta. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.2.1961, estinto per l'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n. 719, il reato di cui all'art. 272 - prima parte - C.P. per il quale il Marchi era stato condannato dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (mt. l D .C.P.S. 22.11 .1947 n. 1631).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 333/1936
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N.19
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Fede1ico, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M.V.S.N.: Gangemi Giovarmi, Rossi Umberto, Calia Michele, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente : SENTENZA nella causa contro: Manetti Cesare, nato il 14.11.190 I a Castelfiorentino (Firenze), tornitore attrezzista; Martinini Primo, nato il 18.5.1904 a Lanferburg (Svizzera), verniciatore. IMPUTATI
a) del delitto di cui ali 'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del delitto di cui agli art. 110-56-270 p.p. C.P. per avere - in correità fra loro - compiuti atti idonei diretti, in modo non equivoco a costituire altre associazioni comuniste; c) ciel delitto a cui agli art. 110-272 p.p. C.P. per avere - in correità tra loro svolta propaganda comunista;
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L'Autorità di P.S. di Milano, avuto sentore che nei pressi di Bergamo circolava un individuo i cui connotati corrispondevano a quelli del rubricato Manetti Cesare, ricercato comunista, predispose un servizio di vigilanza e pedinamento che portò, il 12 settembre u.s. nella stazione ferroviari.a di Cololziocorte, al fermo dell'individuo, che venne identificato precisamente per il Manetti. L ' individuo, trovato in possesso cli falsi documenti di identità personale nonché di stampe comuniste, non poté negare la sua vera identità e la sua qualità di emissari.o comunista e di essere tornato in ltalia nel giugno u.s. per svolgere attività organizzativa e di propaganda. Il Manetti ammise in periodo istruttorio e ha confermato in udienza quanto sopra dichiarando di essere stato .in contatto, durante la sua permanenza in territorio lombardo, con elementi comunisti della regione, di avere tentato di organizzare associazioni comuniste, di avere compilato e diffuso, a scopo di propaganda, manifestini di contenuto comunista e di avere fatto uso, durante la sua permanenza in Italia, di falsi documenti di identità personale. Dalle prime indagini risultò che non era estraneo all'attività delittuosa del Manetti, il suo padrone di casa rubricato Martinini Primo. Infatti anche all'udienza è risultato che, quando gli agenti e funzionari di Pubblica Sicurezza si recarono in casa del Martinini per procedere a perquisizione dovettero forzare la porta d'ingresso perchè il Martinini - occupato ad occultare il compromettente materiale sovversivo del suo inquilino Manetti - ritardava ad ottemperare ali 'invito di aprire la porta. E' risultato, inoltre: - che il Marlinini aveva, in precedenza, alloggiato altri ernissm·i del partito dei quali, però, non ha fornito dati idonei per la loro identificazione; - che da uno dei suddetti emissari il Manetti aveva avuto l'indirizzo del Martinini;
Il primo, inoltre: del delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477-482 C.P. per aver fatto uso di certificati di identità falsi.
- che il Martinini aveva custodito nella sua camera da letto il mate1iale comunista sequestrato al Manetti (macchina da scrivere e stampa comunista);
Reati commessi in territorio di Bergamo ed altrove, precedentemente, e fino al settembre 1936.
- che il Martinini aveva coperto di cautele la permanenza degli emissari a casa sua affinché le autorità di Pubblica Sicurezza non ne venissero a conoscenza;
IN FATTO E°D IN DlRITTO
Se si consideri che emissari di tal fatto non si fidano ciel primo venuto e che se il Manetti anelò tranquillamente a casa del vecchio sovversivo, ciò fece perchè questi gli dava affidamento di immunità, non vi è dubbio che il Martini.ni fosse, nonostante i suoi. dinieghi, un attivo partecipe della clandestina associazione comunista e la sua accertata attività nella contingenza è più che sufficiente affinchè egli sia dichiarato responsabile di concorso nella propaganda e nel tentativo di organizzazione comunista imputatogli in accusa ai capi b) e c).
I prevenuti, a rito diretto, furono, con atto d'accusa del P.M . in data 10 dicembre 1936, mandati a giudizio per rispondere dei delitti sopra rubricati. Ali 'orale dibattimento, per ammissione degli imputati e per le prove testimoniali e documentali è risultato quanto segue:
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE l'RONUI\Z!ATE DAL T.S.D.S.
E ' risultato in udienza, per affermazione del teste Pefrillo, che il Manetti nel 1934 svolse attiva propaganda comunista in Piemonte e che, ricercato dalla Polizia, riuscì a sottrarsi alla cattura.
Primo in ordine all'imputazione di, cui al capo a) della rubrica e nei riguardi del Manetti anche in ordine all 'irnputazione di uso di documenti falsi a lui soltanto attribuita in rubrica, perchè i reati sono estinti per amnistia;
Pertanto per la giusta contestazione fatta in udienza ai sensi dell'art . 445 C.P.P., egli deve rispondere anche della circostanza aggravante della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. C.P..
Dichiara: Manetti Cesare e Martinini Primo responsabili dei delitti loro ascritti ai capi b) e c) della rubrica, coll'aggiunta del Man etti della continuazione del delitto di propaganda di cui al capo c) e cumulate le pene, condanna il Manetti ad anni 18 di reclusione e il Martinini ad anni 8 della stessa pena, dichiarando condizionalmente condonati anni 4 della pena inflitta al Manetti ed anni 2 della pena inflitta al Maxtinini, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali e condanna ciascuno aJ pagamento delle spese di propria custodia preventiva, Ordina che i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata.
II Manetti, che era stato in Russia per perfezionarsi nell'attività comunista, è da considerarsi - per ciò che concerne la sua attività politica - un individuo molto pericoloso. Anche in udienza ha fatto affermazioni decise sulla sua abeJTante fede sovversiva e non ha dimostrato alcun segno o possibilità di resipiscenza. I reati di cui alla lettera a) e all'ultima parte dell'epigrafe sono da considerarsi estinti per l'amnistia concessa con l'art. I del R.D. 15.2.1937 n. 77 Per gli altri reati contestati ai due imputati il Collegio ritiene opportuno infliggere le seguenti pene: al Manetti 18 anni, risultanti dal cumulo di anni 8 per il delitto di cui agli art. I 10-56 e 270- prima parte - C.P. e di anni 10 per il delitto di cui agli art. 272-81 - primo e secondo cpv. C.P.; al Martinini ad anni 8, risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto a lui addebitato al capo b) dell'imputazione rubricata e di 3 anni per il delitto di cui al capo c) . I condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e quello personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Alla condanna del Manetti consegue la libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 n. 1 C.P. Il Collegio ritiene che tale misura di sicurezza s ia da applicarsi - ai sensi dell'art. 229 C.P. - anche al Martinini dato che ricorrono gli estremi di pericolosità di cui agli art. 202-203 C.P. in relazione alle esaminate circostanze di cui all 'art. 133 C.P. Per effetto delle disposizioni contenute negli ait. 2-8 e 9 del R.D. 15.2 . 1937 n. 77 bisogna dichiarare condizionalmente condonati quattro anni della pena int1itta al Maoetti e due anni di quella inflitta al Martinini .
P.Q.M.
Letti e applicati gli axt. 110-56-270 p.p. 272 p.p . 81 l O e 2° cpv. 73-229-230 C.P.; 274-445-488 C.P .P.; 1-2-8 e 9 R .D. 15.2.1937 n. 77. Dichiara: Non doversi procedere nei riguardi di Manetti Cesare e di Martinini
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Roma, 24.3.1937 Anno XY 0 Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Manetti, per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con il R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 12.9.1949. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. I L56 ostandovi " i titoli dei reati" per i quali è stato condannato. Non si conosce la data esatta della sua scarcerazione dallo Stabilimento Penale di Pianosa avvenu ta a seg uito dei noti eventi verificatisi 111 Italia dopo I'8.9. 1943. Detenuto dal 12.9.1936 a epoca imprecisata de.I 1944-1945. 11 Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.2.1 961, estinti per l'amnistia di cui al D.LL. 17.11.1945 n. 719 i reati per i quali Manetti Cesare era stato condannato dal T .S .D.S . con sentenza del 24.3.1937 dichiarando, contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia. (att. l D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) Martinini, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di PortofeJTaio il 12.9.1941. detenuto dal 12.9. 1936 al 12.9.1941 Pena espiata 5 anni
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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gcn. n. 332/1936
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 22
II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M.V.S.N.: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA
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presenza della guard ia carceraria; invece il Naticchia, che stava di fronte, potè subito vedere il Ponzio, ed allora udite Le parole offensive prontamente intervenne rimproverando il compagno di cella. Lo stesso Ponzio, infatti , nel fare rapporto ai Superiori , energicamente confermato in pieno ali 'ud ienza, citò a testimonianza il Naticchia, precisando anche la circostanza de l suo intervento immediato con parole di rimprovero. Ma anche a dibattimento il Naticchia, (già condannato a 3 anni di reclusione per truffa), si dimostrò alquanto reticente; perchè si limitò a dire che se le frasi incriminate furono distintamente udite dalla guardia carceraria non mette in dubbio che il Marconi le possa aver profferite; però egli non può affermare di averle udite. Circa poi il s uo immediato intervento, precisò che ebbe a muovere rimprovero al compagno di cella non per aver udito le frasi incriminate, ma perchè il Marconi gli aveva fatta professione "di fede repubblicana".
nella causa contro: Marconi Aristide, nato il 2.2.1909 a Roma, tipografo, detenuto per altra causa.
La reticenza del Naticchia si appalesa evidente quando si consideri che il Naticchia non esclude che l 'agente Ponzio possa aver sentite le vere parole pronunziate, ed am mette d'esser subito intervenuto, muovendo rimprovero al Marconi.
IMPUTATO
del reato di cui ali ' art. 278 C.P. per avere il 9. L1.1936, nelle carceri Giudiziarie " Regina Coeli" di Roma, oltraggiato S.M. il Re sputando in terra e pronunciando la frase : "alla faccia cli S.M. il Re che non muore mai" lN PUBBLIC A UDIENZA
Sentito i P.M. ne lle sue conclusioni e l 'imputato che per ultimo ebbe la parola, col suo difensore. IL TRIBUNALE
Consideralo che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare IN FATIO ED IN DlRITrO
Marconi Aristide trovandosi nel carcere giudiziario di Regina Coeli, in attesa di giudizio, il 9.11.1936 si recava per ragioni di lavoro nel! ' ufficio dei conti correnti. In assenza del capo servizio, si fermò a parlare con il concletenuto Naticchia, scritturale in detto ufficio; mentre la g uardia carceraria Ponzio Vincenzo, passando e ripassando lungo il corridoio attiguo, vig ilava. Dopo pochi minuti lo stesso Ponzio si fermò davanti la porta dell'ufficio conti correnti e sorprese il Marconi quando sputando per terra esclamava le frasi incriminate: "Alla faccia di S .M. il Re che non muore mai". II Marconi voltava le spalle alla porta e quindi non poteva accorgersi della
Invece quest' ultimo nel negare Le accuse, escluse l'intervento, contro di lui, del Natichia e di avergli fatta professione "di fede repubblicana". 11 Marconi con sentenza 5. L.1937 della Corte d'Assise di Roma (giudizio non ancora passato in giudicato), venne condannato alla pena di anni 28, mesi 3 e giorni 20 di reclusione e f, 10.700 di multa, nonchè mesi 3 d'arresto perchè ritenuto colpevole di concorso in tentata rapina aggravata, di lesioni continuate aggravate, di furto aggravato e di porto d'arma. Dalla s ua esposta narrativa scaturisce evidente la prova che il Marconi si è reso colpevole del reato previsto e p unito dall'art 278 C.P.; in quanto nella fartispecie si ravvisano tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la qualificazione giuridica del reato ascrittogli. Vagliate tutte le circostanze dibattimentali e le richieste difensive, il Collegio lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione; con la interdizione dai pubblici uffici per la d urata di anni 5, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poiché il reato fu commesso prima della promulgazione del R .D. di condono di cui agli art. 2 e 9 15.2.1 937 n. 77, gli concede il beneficio del condono condizionale di anni 2 sulla pena inflitta, determinando la pena da scontare in anni 2 di reclusione; ferme restando la inte rdizione e la libertà vigilata. P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 278, 23, 29, 228, 229 C.P. 274. 488 C.P.P.; 2-9 R.D. 15.2 .1937 n. 77
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Dichiara : Marconi colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena d'anni 4 di reclusione; con la interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni 5; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
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PRIMA PARTE: SF.NTL:NZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TRIBUNA LE SPECLALll PER LA DIFF.SA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 112/34
SENTENZA N. 23
11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: L e Metre Gaetano, Console Generale M.Y.S.N. In applicazione degli art. 2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 gli concede il beneficio del condono condizionale di anni 2 sulla pena inflittagli; determinando la pena da scontare in anni 2 di reclusione; ferme restando la interdizione e la libertà vigi lata. Roma, 20.5.1 937 Anno XV 0
Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M.V.S.N.: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha p ronunciato la seguente:
Seguono le firme del Presidente e dei Giudic i. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DT ESECUZIONE IL Marconi, detenuto in espiazione di pena per reati comuni, inoltra alla Co1te d'Appello di Roma istanza di revisione speciale ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 5.10.1944 n. 316. La Corte d'Appello d i Roma dichiara, con sentenza del 28.8.1946, Marconi Aristide colpevole del reato per il quale venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 20.5. 1937 determinando la pena in 2 anni di reclusione; pena interamente condonata ai sensi del R.D. 15.2.1937 n° 77 . La Corte Suprema di Cassazione ( l O Sez. Pen.) dichiara, con ordinanza del 10.11.1947, inammissibile il ricorso inoltrato da Marconi A ristide.
SENTENZA nella causa contro: Galavotti Leonida, nato il 7 .3. I 903 a Clùaravalle (Ancona), meccanico, detenuto dal 24.8 .1936 IMPUTATO
Dei delitti di cui agli art. 270 p.p. e 2° cpv. , 272 p.p. C.P. per avere in Torino, in epoca precedente e fino al 10.2.1934, organizzato il partito comunista, per, avere fatto parte e svolto propaganda in favore dello stesso. IN PUBBLICA UDIGNZA
Sentito i I P.M. nelle sue conclusioni e l ' imputato che per ultimo ebbe la parola, col suo difensore IL TRIBUNALE
Ritenuto che d alla lettura degli atti processuali nonchè delle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATl'O ED IN DlRIITO
Con atto d'accusa del 18.5.1934 di questo Tribunale Speciale, veniva rinviato a giudizio il rubricato Galavotti Loenida, con altri 18, per rispondere dei reati di cui agli art. 270 p.p., 2° cpv., e 272 p.p. C.P. Con provvedimento del 26.1 1.1934 lo stesso Tribunale Speciale ordinava la sospensione de1la procedura nei confronti del solo Galavotti; latitante, sino a quando egli si fosse costitutito o comunque fosse pervenuto in potere della giustizia. Dalla compiuta istruttoria a suo carico e in modo particolare degli atti processuali a carico degli altri coimputati, emerse chiaramente che il Galavotli, espo-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATEDALT.S.D.S.
nente del partito comunista di Torino, ai primi dell'anno 1932 insinuandosi nell'anima di certo Barboni Giovanni di Torino (già assolto per insufficienza di prove in periodo istruttorio), con insistente propaganda verbale a mezzo di riunioni fra compagni di fede, e mediante diffusione clandestina di stampati sovversivi, lo indusse ad aderire alla sedicente organizzazione cristiana comunista, ed a collaborare con lui per fare nuovi proseliti.
alla organizzazione comunista, ed essendone il maggiore esponete direttivo a Torino, era riuscito a dare maggiore sviluppo al movimento sovversivo, svolgendo deleteria fattiva attività propagandistica. Mediante riunioni segrete fra compagni cli fede e diffusioni di stampati clandestini.
Organizzazione diretta, dal Galavotti, che in sostanza si proponeva di fare la rivoluzione, di provocare incendi, buttar bombe e di mandare tutti in aria, ecc. ecc. Di fronte a tali accuse specifiche del Barboni, non meno esplicito e preciso fu già il coimputato Porcelli Giacinto (condannato con sentenza 27.11.1934) nell'accusare il Galavotti. In quanto parlando della fattiva attività propagandistica che quest' ultimo andava svolgendo mediante segrete riunioni e mediante diffusione di stampati sovversivi, specificò che lo stesso GaJavotti si mostrava infatuato delle sue idee comuniste ed incitando i compagni a far proseliti, diceva che aveva già formate delle squadre di azione con 4 o 500 uomini, e che ne avrebbe voluta fare delle altre; intendendo di servirsene per fare la rivoluzione .. Fu del pari concorde nelle suaccennate dichiarazioni il già coimputato, pure condannato, Mosso Domenico. Contestate al Galavotti elette categoriche accuse egli, pure dichiarandosi antifascista e pur ammettendo d'aver conosciuto il Porcelli, il Mosso ed il Barboni e d'essersi incontrato sovente con costoro, d'aver parlato con gli stessi anche di politica, tuttavia si protestò innocente, negando d'avere esplicata qualsiasi attività sovversiva. Ma alle negative del Galavotti, tutte le circostanziate accuse dei suddetti già coimputati furono pienamente confermate, anche all'udienza, dal Vice Questore e dal Commissario Capo cli P .S. cli Torino. Dalla lettura poi del rapporto della direzione generale di P.S . venne accertato che il Galavotti espatriò clandestinamente all'estero e che si era stabilito a Grenoble; e nutrendo sentimenti comunisti, prese parte assiduamente alle manifestazioni antifasciste ed al movimento comunista. Tanto che della sua abitazione aveva fatto un importante centro sovversivo, occupando la carica di capo della cellula, per mandato cli Mosca. Egli era stato altresì l'organizzatore degli ltal ian i, compagni di fede, residenti nella vallata cl 'Isère, e si era interessato alla scelta di elementi da mandarsi alle scuole cli avviamento comunista di Bathum, di Mosca e di Leningrado. Infine aveva svolta intensa propaganda a favore del fronte popolare spagnolo, raccogliendo fondi pro-soccorso rosso internazionale per le vittime spagnole. Dalla suesposta narrativa emege ed evidenza che il Galavotti appartenendo
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Di conseguenza egli si era reso responsabile dei delitti previsti e puniti dagli art. 270 p.p. 2° cpv.; e 272 p.p. C.P.; in quanto nella fattispec ie si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la qualificazione giuridica dei reati ascrittogli. Esaminate e vagliate tutte le conseguenze del processo nonché tutte le richieste difensive; considerata la natura speciale dei reati il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: per il disposto dell'art. 270 p.p. C.P. anni 8 cli reclusione; Ai sensi dell'art. 270 2° cpv. C.P.: anni 2 di reclusione ; In applicazione all ' art. 272 p.p. C.P.: anni 4 di reclusione; Ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 14 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e la preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M.
Per questi motivi: visti gli art. 270 p.p.; 270 cpv; 2°; 272 p.p.; 23, 29, 73,228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; Dichiara: Galavotti Leonida colpevole di reati ascrittogli ed, operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna ad anni I 4 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale dj legge. Roma, 20.5.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DT ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 n. 56 Galavotti Leotùda viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 24.8.1943. Ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156. Detenuto dal 24.8.1936 al 24.8.1943 Pena espiata: 7 anni
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PRL\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TIUBUNAJ, E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. n. 187/1936
SENTENZA N. 24
TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano; Console Generale M.Y.S.N.
Giudice Relatore:Lanari Piero; Giudici Consoli: M.V.S.N.:Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente:
Rifiuta di associarsi a istanze di grazia inoltrate dalla moglie il 17.8.1937 e il 3.3.1941. (Vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934" Sent. T.S.D.S. n° 54 pag. 256) TI Tribunal e Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27 .2. I 961, estinti per l'amnistia di cui al D.L. l 7. I I. 1945 n. 719 i reati addebitati a Galavotti Loenida dichiarando estinto il diritto dell'Erario per il recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11. I 947 n. 163 I)
SENTENZA nella causa contro: Manfreda Andrea, nato 1'8.1 I. 1908 a Caporetto (Gorizia), studente universitario, detenuto dal 26.5.1936. IMPUTATO
1) del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P., per aver partecipato ad associazione sovversiva; 2) del delitto previsto dall'art. 272 p.p. stesso Codice per avere fatto propaganda sovversiva in favore della predetta associazione sovversiva (con l'aggravante della recidiva art. 99 n. 2 C.P.). Reati commessi in Caporetto anteri01mente al 26.5 .1 936. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nel la sua conclusione e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore rL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli alt.ri processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito si è statuito IN FATTO ED IN DIRIITO
Manfreda Andrea di sentimento antinazionale, nel 1930 faceva parte del G.U.F. di Padova e dava la sua collaborazione in favore dell'O.N.B.; allo scopo di non generare sospetti sulla sua appartenenza ad associazione clandestina fra s tudenti sloveni antifascisti .
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Ma nello stesso 1930 fu scoperta la subdola sua deleteria attività sovversiva e denunciato, venne condannato ad anni 10 di reclusione da questo Tribunale Speciale.
Di conseguenza egli viene ritenuto responsabile del solo delitto previsto e punito dall'art. 272 p.p. C.P. con l'aggravante di cui all'art. 99 n. 2 C.P.; in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi che caratterizzano la qualificazione giuridica del reato ascrittogli.
Beneficiando dei vari condoni uscì dal carcere e ritornato al suo paese natio, a Caporetto, riprese la sua opera crimjnosa. Tanto che gli organi locali tutori dell'ordine pubblico vennero ben presto a conoscenza che egli, specie nelle giornate piovose, si soffermava nel laboratorio di sartoria di certo Ursic di Caporetto, dove convenivano vari operai; ed approfittava sempre per f,u·e l'apologia del regime comunista della Russia sovietica per insinuarsi nell'animo dei presenti e fare così dei nuovi proseliti al partito. Secondo le testimonianze rese da Ursic, Licen, Rakuscek, Scal.in e Fèli, coi quali specialmente si incontrava e secondo le ammissioni dello stesso Manfreda, risultò che egli leggeva e commentava giornali italiani, in modo particolare il "Piccolo di Trieste", prendendone lo spunto per fare la propaganda comunista. Esaltava l'utilità degli scioperi e l'azione violenta degli scioperanti che chiamava ero.i del proletariato; aggiungendo che anche i suoi ascoltatori avrebbero dovuto comportarsi ugualmente; Parlava con entusiasmo della organizzazione del lavoro in Russia e del regime sovietico in generale; ponendolo a confronto col nostro per concludere che i sistemi russi erano di gran lunga migliori. Sovente taluni dei presenti lo invitavano a smettere discorsi del genere, ma in successivi incontri riprendeva sempre la sua attività propagandistica facendo presente, a chi lo interrompeva 1improverandolo, che le autorità non g li avrebbero potuto far nulla perché g ià sapevano che egli era un antifascista e che non ne faceva mistero. Nella occasione poi della entrata delle truppe italiane in Addis Abeba, la gerente del!' ufficio postale di Caporetto, certa Bover Solidea aveva esposta la bandiera nazionale alla finestra di un corridoio in comune con l'appartamento abitato dalla famig lia del Manfreda. Per la imposizione dello stesso Manfreda la Bover, onde evitare questioni, ha dovuto togl.iere dalla finestra il tricolore nazionale Non v'è dubbio pertanto che, dalla suaccennata narrativa, scaturisce evidentissima la prova che il Manfreda appartenente ad associazione sovversiva, svolgeva una insistente attività propagandistica in favore del partito comunista. Già era stata condannato nel 1930 per la sua deleteria azione criminosa di conseguenza egli è recidivo specifico. Poiché i fatti suesposti furono commessi dal giudicabile prima della promulgazione del R.D. di amnistia e cli condono 15.2.1937 n. 77, in ordine al reato; di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., devesi dichiarare di non doversi procedere perché estinto il reato per intervenuta amnistia.
Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché tutte le richieste difensive; considerata la natura particolare del reato e tenuto presente che il Manfreda è recidivo specifico, il Collegio ritiene equo di condannarlo alla pena di rurni 5, e con l'aumento di 1/2 della pena in applicazione dell'art. 99 n. 2 C.P., perché recidivo, complessivamente lo condanna ad anni 7 e mesi 6 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpa- , gamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni conseguenziale di legge. Poiché con declaratoria del 5.11.1934 cli questo Tribunale Speciale iI Manfreda veniva beneficiato del condono condi.zionale cli anni 2 sulla pena già inflittagli da questo Tribunale con sentenza 5.9.1930, in applicazione dell'art. 1 R.D. 25 .9.1934 n. 1.511 gli deve essere revocato detto condono, in quanto nel termine dei prescritti anni 5 egli ha commesso altro reato; ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad ru1ni 9 e mesi 6 di reclusione. Gli concede però il beneficio del condono condizionale di anni 2 su detta pena complessiva, per il già citato R.D. di indulto 15.2. I 937 n. 77 art. 2-9; determinando la pena da scontare in anni 7 e mesi 6 di reclusione; ferme restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata. P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 270 cpv . 2° e 272 p.p. in relazione ali 'art. 99 n° 2 C.P.; 23, 29,228,229 C.P. 274,488 C.P.P.; 1 R.D. 25.9. 1934 n. 151 I; 1-2-9 R. 15.2.1937 11. 77. Dichiru·a: non doversi procedere nei confronti del Manfreda in ordine al delitto di cui all'art. 270 cpv . 2° C.P. perché estinto il reato per amnistia Ritenendo lo stesso Manfrecla colpevole del! 'altro reato ascrittogli e con I'aggravante di cui ali 'art. 99 n. 2° C.P. lo condanna alla pena di rurni 7 e mesi 6 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libe1tà vigilata, colpagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione dell'art. 1 R.D. 25.9.1934 n. 15 I 1 gli revoca il beneficio già accordatogli del condono condizionale di anni 2 sul.la pena complessiva inflittagli con sentenza 5.9.1930 di questo Tribunale Speciale; ed operato cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 9 e mesi 6 di reclusione.
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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Però gli concede il beneficio ciel condono condizionale cli anni 2 su detta pena complessiva per l'indulto cli cui all ' art 2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77, determinando la pena da scontare in anni 7 e mesi 6 di reclusione.
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PRfMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL TS.D.S.
SENTENZA N. 25
. R eg. G en. n. 218/1936
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Ferme restando la interdizione e la libertà vigilata.
Presidente : Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N .
Roma, 20.5. 1937 Anno XV
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici Consoli M.V. S.N.: Pasqualucci Renato, Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Calia Michele, Suppiej Giorgio.
NOTIZ IE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE ha pronunciato la seguente: Manfrecla Andrea non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156 ostandovi "i titoli dei reati per i quali è stato condannato".
SENTENZA Nella causa contro:
I precedenti penali ostano alla concessione dei benefici cli clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56.
Invernizzi Gaetano, nato 1' 11.10.1899 a Arquata di Lecco (C omo), tappezziere
Manfreda Andrea muore nell'infem1eria della Casa per i minorati fisici e psichici di Saluzzo alle ore 21,30 del 7 .7 . 1943 "per emottisi da tubercolosi polmonare"
C iceri F rancesca, nata il 23.8.1904 a Rancio di Lecco (Como), casalinga moglie di lnvernizzi Gaetano. IMPUTATI
(Vedi decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pagg. 339 e 354). L 'Invernizzi:
1) del delitto di cui all ' art. 270 C.P. per avere partecipato alla riorganizzazione del disciolto partito comunista in Mi lano ed altrove entro l'anno 1936 fino al mese cli giugno; 2) del delitto di cui al cpv. dello stesso art. 270 C.P. per avere fatto parte di associazione comunista disciolta; 3) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere esercitata propaganda sovversiva; 4) del delitto di cui all'art. 482 C.P. per aver fonnato falsi documenti della propria identità personale; tutti questi ultimi delitti commessi nei luoghi all 'epoca cli cui al numero 1); 5) del delitto di cui all'art. 270 C.P. per avere organizzata associazione sovversiva in Milano, ed altre località dell'alta Italia fino al marzo 1932, giusta sentenza di rinvio del 3 .10.1932. La Ciceri; per rispondere anch'essa dei delitti cli cui ai numeri 1) 2) 3) 4) del capo di accusa che precede.
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TRfBUNALE SPECIALE PER Lii OJFESA DELLO STATO
PRJMA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIA'fJ; DAL 'l'.S .D.S.
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In esito al pubblico dibattimento sentiti il P.M. nelle sue riquisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
sequestratogli , erogando somme per la vita del movimento e pro soccorso rosso, come appare chiaramente dal rendiconto di f 14.000 che gli venne sequestrato.
TN FATTO ED l N DIRITTO
Sulla persona e nella sua dimora gli furono sequestrate alcune migliaia di lire in valuta italiana, nonché connessure di un tavolo da pranzo, varii frammenti di carta con appunti da lui scritti a matita, con indicazioni per la corrispondenza a scrittura simpatica e crittografica.
Con sentenza della Commissione Istruttoria in data 3.10. I 932, l 'Invernizzi veniva rinviato a g iudizio per rispondere del delitto di cui al capo 5) sopra citato rubricata imputazione. Con ordinanza di questo Tribunale in data 20.9.1933 veniva ordinata la sospensione del procedimento nei riguardi dell 'Invernizzi perché costui allora era latitante. Affestato l'Invernizzi il 13.6.1936 per altra sua attività criminosa assieme alla propria moglie Ci.ceri Francesca, fu rinviato, a seguito di procedura a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 5.10.1936 a giudizio, per rispondere di tutti gli altri delitti rubricati nella soprascritta imputazione.
In ordine ai delitti di cui ai capi 2) e 3) cl 'imputazione, sia nei riguardi dell 'lnvernizz.i che della Ciceri, poichè i loro precedenti lo consentono, bisogna dichiarare di non doversi procedere per intervenuta amnistia ai sensi degli art. 18-9 del R.D. 15.2.1927 N. 77. Relativamente ai restanti delitti rubricati, per le confessioni, specialmente della Ciceri fatte in istruttoria e in parte confermate in udienza, per le prove documentali e testimoniali, all'orale dibattimento è risultato quanto segue: L'lnvernizzi, vecchio sovversivo, sin dal 1932 aveva svolta attività comunista. Pur dalla Francia, dov'era emigrato, s'era oscupato del movimento in Italia indirizzando proseliti a tal Ciceri Pietro in provincia di Como. Ma dalle emergenze processuali non sono emerse prove sufficien ti per ritenere che allora egli avesse un ruolo direttivo o comunque tale nell'associazione comunista da raggiungere u na; responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 270 p .p. C.P. giusta l'imputazione del numero 5) rubricata. Ché, quanto a i reati minori di cui all' art. 270, 2° cpv. e 272 p.p. C.P. era stato amnistiato con ordinanza del 10.11.1932 di questo Tribunale. Ma l 'lnvemizzi insensibile ai benefici conseguiti coll'amnistia del Decennale fascista, non aveva disarmato contro la sua Patria. Infatti, dopo aver svolta attività sovversiva in Francia, munito da quel Centro Comunista, di notevoli somme, d'istruzioni, di materiale sovversivo, di cifrario, della ormai classica valigia a doppio fondo, in qualità di fu nzionario della criminale associazione, nel dicembre 1936 rientrò clandestinamente in Italia, coll 'i11carico di compiere opera organizzativa della illegale associazione. L'Invenizzi, installatosi a Milano, sotto falso nome e con falsi documenti di copertura, tale opera poté tranquillamente compiere per circa 6 mesi mandando, come egli stesso sin dal primo tempo ammise, relazioni a i mandanti, avvicinando proseliti, i cui nominativi furono trovati scritti con accorgimenti nel materiale
Simultaneamente, con analogo incarico, era clandestinamente entrata in Italia ed aveva raggiunto il marito a Milano, la moglie di questi, Ci.ceri Francesca la quale, arrestata contemporaneamente col marito, confessò agli organi di polizia , ribadì all'autorità giudiziaria interrogante e vanamente ha tentato di modificare in udienza che, iscrittasi al partito comunista nel 1930, svolse in Francia attività sovversiva partecipando a riunioni, passando stampe ad altri compag ni ed erogando somme pro soccorso rosso; che dal partito ricevette incarico di venire a lavorare in Ttalia per conto dell'associazione comunista ed in fonna illegale con la qualifica di funz ionaria; che il partito stesso la fornì al l 'uopo del documentario falso di copertura, sequestratole, nonché di circa 6 o 7.000 lire e di speciali istruzioni e rife1imenti per collegarsi nel regno con persone dell ' organizzazione interna, colle quali avrebbe dovuto mantenere rapporti e svolgere il lavoro affidatogli, che il suo lavoro doveva essere indipendente da quello di suo marito, cui il partito aveva pure affidati compiti della stessa specie, che la corrispondenza con i mandanti veniva redatta simulatamente con sugo di limone. Sia l'Invernizzi che la Ciceri, in ogni stadio d ' istruttoria e del procedimento, si sono mantenuti ostinatamente reticenti, in conformità delle istruzioni avute dal partito, sulle persone che hanno avvicinato, sullo specifico lavoro svolto e su particolari che, comunque, avrebbero potuto agevolare, 1'opera di scoperta e di repressione delle nostre autorità. Ciò dà anche la misura della loro pericolosità. Ma l'attrezzatura colla quale vennero in Italia, i documenti sequestrati di cui s i è fatto cenno, Je somme dei c ui erano in possesso, il notevole tempo in cui poterono, incontrollatamente, operare in Italia sotto false generalità e con fals i documenti personali, le generiche ammissioni della Ciceri hanno fornito al Colle g io prova più che s uffic iente per ritenere che i due coniugi criminali hanno svolto in ltalia opera direttiva nell ' organizzazione del partito comunista e hanno svolta opera di propaganda, attività che trova la sua configurazione giuridica nella p .p. del! 'ait. 270 C.P. e nella p .p. cieli 'art. 272 stesso Codice. Di tali delitti, pertanto, il Tribunale decide di doverli dich iarare responsabili. Ed adeguando le pene al fatto ed alla pericolosità d i ciascuno, reputa di dover condannare l'lnvernizzi ad anni 14 di reclusione risultanti dal cumulo di anni 10 per il delitto di cui all'art. 27 0 p.p. C .P . e di anni 4 per il delitto di cui all'art. 272 p .p . C.P., e la C iceri ad anni 8 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui all'art. 270 p .p. C.P. e d i anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; entrambi in solido al pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno al pagamento delle spese di preventiva custodia (art. 274 C.P.P.).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA ùtf'liSA DELLO STATO
PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Alla pena di custodia inflitta all'Invemizzi consegue per legge la libertà vigilata (mt. 230 n . 1 C.P.) Il T1ibunale ritiene che tale, misura di sicurezza, però ai sensi dell 'a1t. 229 C.P., sia da infliggersi anche alla C iceri, ricorrendo gli estremi di pericolosità ai sensi degli art. 202-203 C.P. in relazione alle esaminate circostanze di cui all'art. 133 C.P..
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZ IONE
Ai sensi degli art. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 bisogna condonare, alle condizioni del detto R.D. stabilite, anni 4 dalla reclusione inflitta all'Invernizzi e anni 2 di quella inflitta alla Ciceri.
Il Tribunale ritiene di dovere ordinare la confisca del materiale e delle somme in sequestro (art. 240 C.P.) che servirono o furono destinati a commettere i reati. Per quanto d 'anzi s i è detto, l'Invernizzi va assolto per non provata reità (art. 485 C.P.E.) dall'imputazione a lui individualmente attribuita al capo 5) dell'accusa. Letti ed applicati gli art. 270 p .p. 73 -229-230 C.P.; 274-488 C.P.P. 485 C.P.Esercito 1-2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77.
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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n . 56 Invemizzi Gaetano avrebbe dovuto essere scarcerato iI 13.6.1945. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi "i titoli dei reati per i quali è stato condannato" Scarcerato; per grazia Sovrana, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8. 1943. Pena espiata 7 anni., 2 mesi e 15 giorni. (per Invernizzi Gaetano vedi "decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932 pag. 415) Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.194? n. 56 _C~ceri Francesca viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne d1 Perugia 11 13.6. 1941. Detenuta dal 13 .6.1936 al 13.6.1941
Dichiara: lnvernizzi Gaetano e Ciceri Francesca responsabili dei delitti di cui ai numeri 1) e 3) dell ' epigrafe, assolvendo per non provata reità l'Invemizzi dal delitto di cui al numero 5) della rubrica, e cumulate le pene condanna alla reclusione lnvemizzi ad ani 14 e Ciceri a anni 8, entrambi in solido al pagamento del le spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; ordina che siano sottoposti alla libe1tà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro; Dichiara; non doversi procedere per amnistia in ordine i reati di cui ai numeri 2) e 4) dell'epigrafe nei confronti dell 'lnvernizzi e della Cice1i Dichiara: condizionalmente condonati anni 4 della reclusione inflitta all'Invernizzi ed anni 2 di reclusioni inflitta alla Ciceri.
Roma, 22.5. 1937 Anno XV Seguono le firn1e del Presidente e dei Giudici .
Pena espiata: 5 anni. La Corte Suprema di Cassazione respinge, con Ordinanza del 10.10.1951 , il ricorso inoltrato da Invernizzi Gaetano e Ciceri Francesca.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 287/1936
PRIMA PARTE: SENTRNZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 26
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente.Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M .V.SN: Pasqualucci Renato, Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Calia Michele, Suppiej Giorgio. ha pronunciato le seguente: SENTENZA nella causa contro: Toncich Giovanni, nato il 13.3.1 901 a P irano (Pola), tranviere, detenuto dal 21.8. 1936. Celli Luigi, nato il 7.4.1897 a Borghi (Forlì), bracciante, detenuto dal 22.8.1936. Cobau Libero, nato il 29.7.1906 a Trieste, tranviere detenuto dal 22.8.1936. Novak Giusto, nato il 2 .11.1902 a Trieste, fonditore, detenuto dal 22.8.1 936. Uglessich Mario, nato il 23.9. l 903 a Trieste, operaio, elettricis ta, detenuto dal 27.8. 1936. IMPUTATI
Tutti: 1) del delitto di cui all'a1t. 270 C.P. (Associazione sovversiva)
2) del delitto di cui all'art. 272 C.P.; per avere in Trieste cooperato per la riorganizzazione del partito comunista,, nonché per avere partecipato a detto partito ed averne fatto propaganda, antecedentemente ali' ottobre 1936. 11 Toncich, anche: 1) di espatrio clandestino ai sensi dell'art. 158 del T.U. legge di P.S. perché, assentatosi senza autorizzazione delle autorità nell'anno 1930, ritornò nel Regno soltanto nell'aprile 1936 e per compiervi i delitti cli cui innanzi; 2) cli aver fatto uso di falsi documenti di identità personale entro l'anno 1936 allo scopo cli nascondere la propria presenza nel territorio dello Stato (art. 489 in relazione all'art. 482 C.P.).
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In esito aJ pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DTRlTTO
I prevenuti, a seguito di procedimento a rito diretto, furono rinviati a giudizio con atto d'accusa del P.M. in data 23 .10.1936 per rispondere dei reati sopra rubricati. Essendo intervenuta frattanto l'amnistia concessa con R.D. 15.2.1 937 n. 77 bisogna dichiarare di non procedere per amnistia in ordine ai reati di espatrio clandestino e di uso dei falsi documenti di identità in particolare attribuiti al Toncich nella rubrica, nonchè in ordine al delitto di cui ali 'art. 270 2° cpv. attribuito al Toncich, al Celli, al Cobau e al Novak, uguale provvedimento non si può adottare per l 'Uglessich perché non lo consentono i suoi procedimenti penali (a1t. 8 del citato R.D. d ' aministia). In quanto ai reati imputati all 'Unglessich e gli altri reati rubricati agli altri quattro accusati, nell'orale dibattimento, per la confessione dei prevenuti e per le prove documentali e testimoniali è risultato quanto appresso:
I nominati Uglessich, Novak, Celli ed altri , non comparsi in questo procedimento, da tempo in Trieste si riunivano a scopi sovversivi. Onde evitare vigilanza della autorità di P.S . si davano convegno in appartati luoghi periferici di quella città e si accordavano sulla attività antifascista da svolgere e sull'analoga propaganda da fare specialmente nei centri di maggiore raccolta operaia. Tale movimento, esistente già nei primi del I 936, non si era però consolidato in organizzazione e gruppi ben definiti.
Ma nella primavera di detto anno, mandato dal centro comunista di Parigi in qualità di emissario dell'organizzazione comunista, venne in Trieste il pericoloso sovversivo prevenuto Toncich per svolgervi attività informatrice e riorganizzatrice cli aderenti al partito comunista e con il compito specifico di creare fra le masse operaie, sotto la parvenza di una propaganda legale, uno stato di diffidenza e di agitazione contro le leggi sindacali fasciste. Presi contatti - a mezzi del rubricato Cobau, che ebbe l'incarico dì recapitario della corrispondenza tra il Toncich e il Centro estero mandante - con i già nominativi sovversivi, nell'aprile 1936, il Toncich assunse la direzione del movimento e costituì gruppi comunisti anche nello stabilimento di Sant' Andrea, nel cantiere di San Marco e nella feJTiera di Sevola, e svolse propaganda a mezzo di stampa comunista ("Unità" e "Stato operaio") coadiuvato nella diffusione d'essa dagli altri quattro rubricati. Dal centro parigino co1Tispondeva a mezzo di un cifrario la cui chiave era data dal primo articolo della terza pagina del "Coniere della Sera" corrispondente alla data della lettera cifrata. Ogni lettera veniva contraddistinta con una frazione in cui il numeratore era dato dal posto della linea ed il denominatore della disposizione deJla lettera nella linea stessa.
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TRIDUNALc $PECCALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .
Il Toncich aveva proposto al Cobau di sostituirlo eventualmente nella direzione del movimento, ma non è risultato che i.I Cobu abbia accettato.
Celli e Novak ad anni 5 ciascuno per il delitto di propaganda (art. 272 p.p. C.P.);
TI lavoro di organizzazione e di propaganda era a buon punto quando , nell'agosto 1936, per L'intervento delle nostre autorità di P.S. , furono arrestati e denunziati i prevenuti nonchè altri quattro, prosciolti in istruttoria.
tutti in solido sono tenuti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli propria custodia preventiva (art. 274-488 C.P.P.).
Contro altri 15 fermati e non denunziati furono adottati provvedimenti di polizia. I prevenuti, anche in udienza, hanno sostanzialmente confessato quanto sopra. Specialmente il Cobau, che, fatte proteste di pentimento sin dall ' anesto, si è reso cli grande contributo alla giustizia per le sue rivelazioni dettagliate e per le sue precise 1ivelazioni che hanno trovato conferma nelle risultanze processuali. Da quanto, come sopra emerso, non vi è dubbio che il Toncich debba essere dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P.; che il Toncich e gli altri debbano essere dichiarati responsabili di propaganda ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P. e che l'Uglessich non potendo, per i sopra ricordati motivi, beneficiare dell'arrulistia, debba essere dichiarato responsabile anche del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 270 C.P. di cui si è reso anche confesso.
Ai sensi dell'mt. 230 n. l C.P. bisogna ordinare la sottoposizione dei Toncich alla libettà vigilata. Il Tribunale ritiene che tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P., sia da infliggersi anche a tutti gli altri condannati, ricorrendo gli estremi della pericolosità ai sensi dell'art. 202-203 C.P. in relazione alle circostanze - dal Collegio esaminate - di cui all'a1t. 133 C.P.. Ai sensi e alle condizioni di cui gli art. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 bisogna condonare anni 4 della pena intlitta al Toncich e anni 2 ciascuno delle pene inflitte a Celli, Cobau e Novak. Uguale beneficio non si può applicare all'Uglessich, come s i ricordò sopra, per .i s uoi precedenti penali, avendo all'epoca del commesso reato riportato due condanne alla reclusione, una delle quali superiore a 3 anni (vedi suo certificato penale).
Non sono emerse, invece, prove sufficienti per potere affermare che l 'Uglessich, il Cobau, il Novak e il Celli abbiano commesso, neanche a titolo di concorso, il delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C.P., pertanto, da tale delitto, loro attribuito in rubrica, essi debbono essere assolti (art. 485 C.P.Esercito).
Al Cobau bisogna infliggere anche, alle condizioni di cui sopra, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna (art. 29 C.P.).
Certo trattasi di movimento pericoloso, specialmente in considerazione cieli' epoca in cui avvenne e della zona particolare delicata per essere di confine e di popolazione Operaia. E i prevenuti, sono da considerarsi elementi pericolosi, specialmente il Toncich, 1'Ugless ich e il Celli, ai quali due ultimi furono sequestrati loro scritti di contenuto comunista ed antifascista.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. 272 p .p . 99-73-229-230 C.P., 274488 C.P.P., 485 C.P.Esercito 1-2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77.
Il Cobau e I 'Uglessich debbono rispondere anche di recidiva generica, (art. 99 C.P.) giusta contestazione loro fatta in udienza. Commisurando la pena al fatto e alla pericolosità di ciascuno, il Tribunale ritiene di dover condannare al.la reclusione: Toncich ad anni 12 risultanti dal cumulo di anni 8 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. e d'anni 4 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Uglessich ad anni 5, risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei 2 reati di cui all'art. 270 2° cpv. e 272 p .p. C.P., comprese nelle singole pene 1 mese per la recidiva; Cobau ad anni 4 ciascuno per il delitto di cui all'art. 272 p .p. C.P. compreso in detta pena 1 mese per la recidiva;
P.Q.M.
Dichiara: Toncich Giovanni responsabile dei delitti di cui gli art. 270 p.p. e 272 p.p. C.P., Uglessich Mario responsabile dei delitti di cui agli art. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P., Celli Luigi, Cobau Liberio e Novak Giusto responsabili del solo delitto di cui ali 'art. 272 p.p. C.P., assolvendo per non provata reità Uglessich, Celli, Cobau e Novak dal delitto di c ui all'art. 270 p .p. C.P., e cumulate le pene per Toncich e l'Uglessich, coll'aggravante della recidiva per l'Uglessich e Cobau, condanna alla reclusione: Toncich ad anni 12, Uglessich , Celli e Novach ad anni 5 ciascuno e Cobau ad anni 4; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina: che tutti i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata; Dichiara: non diversi procedere per amnistia in ordine al delitto di cui al! 'art. 270 2° cpv . C.P. rubricato a Torino, Cobau, Novak, e Celli e in ordine ai reati d'espatrio clandestino e uso di documenti falsi attribuiti a Toncich; Dichiara: conclizionalmente condannati anni 4 della reclusione inflitta a Co-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
bau, Novak e celli a l' interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna del Cobau.
NOTA
Roma, 22.5.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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Il Giudice Istruttore ha dichiarato, con sentenza del 21.10.1936, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti dei coimputati: Chersicla Ernesto, nato il 25.7.1902 a Pola, controllore modellista. Detenuto dal 7 .8.1936 al 21.10.1936
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 Tenei.eh Giovanni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 21.8.1943. Detenuto dal 2 1.8.1.936 al 21.8.1943. Pena espiata: 7 anni Non può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 17. l 0.1942 n. 1156 ostandovi "i titoli dei reati per i quali è condannato"; Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 17.9.1938. Uglessich Mario non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 ostandovi i precedenti penali; infatti, ritenuto colpevole del reato di omicidio volontario, venne condannato dalla Co11e di Assise di Trieste con sentenza del 6.4.1.927, alla pena di 13 aruù, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Della suddetta pena vennero condonati 4 anni per il R.D. 31.7.1925 n. 1277, un anno per il R.D. 1.1.1930 e 5 anni per il R.D. 5.11.1932. Pertanto Uglessich Mario, detenuto dal 27.8.1936, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 27.8.1941. Celli Luigi viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 22.8.1939; detenuto dal 22.8.1936 al 22.8.1939 Novak Giusto Viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Portofe1nio il 22.8. I 939. detenuto dal 22.8.1936 al 22.8.1939. Cobau Libero viene scarcerato, per espiata pena, dallo stanbilimento Penale di Civitavecchia il 22.8.1938. Detenuto dal 22.8.1936 al 22.8.1 938. Rifiuta di associarsi ad una istanza di garanzia inoltrata dalla madre il 28 .8.1937 . Nei confronti di tutti i suddetti imputati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 27.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 1 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P .S. 22.11.1947 n. 1631).
Klun Francesco, nato il 1.4.1908 a N arcosina (Fiume), bracciante. Detenuto dal 29.8.1936 al 2 1. 10.1936. Stampfl Giuseppe, nato il 9.2.1902 a Santovec (Jugoslavia), bracciante. Detenuto dal 15.9.1936 al 21.10.1936. Zol Giovanni, nato il 13.4.1908 a Fi umeveneto (Udine), manovale nelle ferrovie. Detenuto dal 12.8.1936 al 21.10.1936.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 352/1936
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 27
11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M .V.S.N. Giudice relatore: Lanari Piero; Guidici Consoli M.V.S.N. : Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Valvassori Giovanni, nato il 10.4.1916 a Milano, impiegato, detenuto per altra causa. IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, il 6.9.1936 - nelle carceri di Domodossola - ove era rinchiuso per altra causa - pronunciata la frase, all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo, "Io scrivere a quel delinquente là". 1N PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue requisitorie e l ' imputato che per ultimo ebbe la parola, col s uo difensore IL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali e dalle emergenze dell'orale dibattimento veiu1e statuito
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"Stalin" Troskj e di avergli una volta risposto "che era pronto a pagare se aveva fatto; ciel male pi·ofessando le sue idee politiche (comuniste), ma non era disposto ad inginocchiarsi dinanzi a nessuno". Però all'udienza ammise esplicitamente d'avere pronunciate le gravi parole contro il Duce; affem1ando d i essere stato spinto dalle già accennate provocazioni della guardia carceraria Luisari, la quale si mantenne del tutto negativa. Non v'è dubbio che il Valvassori ha voluto per spirito malvagio e per le sue idee rivoluzionarie antifasciste (come appare da altro processo a suo carico per reati politici), offendere l'onore ciel Capo del Governo; rendendosi così responsabile del òelitto cli cui all'art. 282 C.P.. In quanto alla fattispecie dell'azione criminosa da lui compiuta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la configurazione giuridica ciel delitto a lui ascritto. Esaminate e vagiiate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; tenuto presente che il. Valvassori si è manifestato un irrid ucibile sovversivo; il Collegio ritiene equo condannare il Valvassori alla pena di anni 5 cli reclusione; con hl interdizione perpetua dai pubblici uffici con la libertà vigilata, col pagamento delle spese cli giudizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q .M.
Visti ed applicati gli art. 282; 23, 29, C.P.; 274-488 C.P.P.; Dichiara: Valvassori Giovanni colpevole ciel reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Roma, 25 .5.1937 Anno XV Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudi.ci.
IN FATIO ED IN DIRITTO
NOTA
Con verbale del 26.9.1936 l'ufficio di P .S. di Domodossola denunciava il Valvassori Giovanni, detenuto in quelle carceri giudiziarie ed a disposizione di questo Tribunale Speciale per i reati politici; perchè consigliato dal custode Luisari Luigi ad invocare clemenza al Duce, rispondeva in senso di disprezzo : "Io scrivere a quel delinquente là".
Nei confronti di Valvassori Giovanni il T .S.D.S. ha emesso, in data 25.5.1937 e 14.6.1937, altre due sentenze.
Il guidicabile in periodo istruttorio aveva recisamente negato di avere proferite Je frasi incriminate che erano state udite anche dal condetenuto Levati; limitandosi ad ammettere soltanto d'avere avute discussioni con la s uddetta guardia carceraria, perché sovente provocava esso Valvassori chiamandolo "Lenin" e
Il Valvassori, inoltre, venne sottoposto a procedimento penale per essere incorso nel delitto cli cui all'art. 270 2° cpv. C.P. per avere in Milano, Domodossola ed altrove, antecedentemente e fino a luglio 1936, partecipato ad associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle alti-e.
Pe1tanto per le notizie relative ali 'esecuzione delle tre sentenze vedi la "Nota" inserita dopo la sentenza n . 35 del 14.6.1937.
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La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 1 del 9.4.1937, l'accusa nei confronti del Valvassori in ordine al delitto di cui all ' a11. 282 C.P. per il quale è stato giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 27 del 25.5.1937, dichiarò di non doversi procedere in ordine al reato cli cui all ' art 270 2° cpv. C.P. essendo detto reato estinto per l'amnistia concessa con R.D. 15.2.1937 n. 77.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .
TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 28
Reg. Gen. n. 264/1936 Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano Console Generale M.V.S .N .; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M.V.S .N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Valvassori G iovanni, nato i l 10.4. 1916 a Milano, impiegato, detenuto dal 28.7.1936. Levati Ercole, nato il 18.6.1904 a Varzo (Novara) , bracciante, detenuto dal 29.7. 1936. IMPUTATI
Valvassori: 1) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere nel luglio 1936 in Domodossola fatto propaganda comunista verbalmente e a mezzo di esibizione e di diffusione di stampa sovversiva; 2) del d elitto d i cui l 'art. 158 p .p . del T.U. legge di P .S. per essere il 10.7. 1936, espatriato clandestinamente per motivo politico; 3) del delitto di cui l ' art. 624 in relazione all' art. 6.l n. 11 C.P. per avere sottratto, in Milano, il 3.7.1936, al fine di trame profitto, abusando delle relazioni d'uffi cio, al proprio pri ncipale Savazzi Ottorino, un assegno bancario del Credito Italiano mediante il quale veniva in illecito possesso di L. 2.800 a danno del Savazzi; 4) del delitto di cui ali ' art. 485 in relazione all'art. 488-491 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui nel p resente capo d'imputazione, allo scopo cli procurare a sé vantaggio, riempito per la somma di L. 2 .800 il sottratto assegno, di cui nel citato precedente capo, che riscuoteva presso la Banca di Cred ito Italiano; 5) di furto aggravato - art. 624 in relazione all'art. 6 1 n. 11 -, di L. 800 in biglietti di banca, sottratte in Mi lano il 2.7 .1936, in danno di Savazzi alle cui dipendenze si trovava come commesso.
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TRIBIJNALESPECTALF. PER LA DfFESA DELLO STATO
Levati: del delitto di cui agli ait. lJ O C.P. e 158 p.p. T.U. vig. legge di P.S. per anzidette circostanze di tempo e di luogo nell'espatrio clandestino addebitato al Valvassori, assistendolo e indicandogli la strada che doveva condurlo, inosservato in Svizzera. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori IL TRIBUNALE
Ritenuto che dal la lettura degli atti processuali nonchè delle risultanze dell'orale dibattito si è potuto accertare IN FATTO ED fN DrRJ1TO
Con sentenza 9.4.1937 della Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale, i rubricati Valvassori Giovanni e Lavati Ercole venivano rinviati a giudizio per 1ispondere:
TJ primo dei reati di propaganda comunista, di espatrio clandestino per motivo politico, di furto aggravato di L. 2.800 e di falso. Il secondo del reato di concorso al detto espatrio.
Al Valvassori veniva, però, contestato in udienza - su richiesta del P.M. e con il consenso della difesa - anche un secondo furto di L. 800. E ciò per il conseguente motivo: Il Valvassori per citazione diretta era stato rinviato a giudizio dal Tribunale penale di Milano, per rispondere degli stessi suaccennati reati di falso e di furto, oltre che di altro furto aggravato di L. 800: venendo imputato, conseguentemente, di furto aggravato continuato.
Poiché gli atti relativi a tale procedimento furono trasmessi, dalla autorità giudiziaria ordinaria di Milano, a .questo Tribunale Speciale, per conoscenza, il Collegio con sua ordinanza affermò la propria; competenza per connessione; decidendo l'unione dei due processi e la contestazione al Valvassori, anche del furto di L. 800. L'imputato Valvassori in ordine al reato di propaganda sovversiva,,confermò le sue chiare e precise dichiarazioni rese in periodo istruttorio. E cioè disse di professare idee comuniste, e che aderendo ad analogo invito di un gruppo di com unisti milanesi, - per rendersi utile alla causa antifascista, italiana - , era espa-
PRIMA PARTE: SENTENZI; PRONUNZIATE DALT.S.D.S.
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triato clandestinamente con .l'aiuto del coimputato Levati. In tal modo egli aveva potuto incontrarsi sovente con gli esponenti del comunismo internazionale in Francia, e dal contatto coi vari compagni di fede gli era sorto il vivo desiderio pure, di far parte di qualcuna del le squadre di volontari che partivano per la Spagna, per partecipare alle azioni rivoluzionarie. Raggiunta Digione, secondo il recapito fonùtogli da compagni di fede di Milano, si era presentato in casa di un comunista. Era rimasto a Digione I O giorni circa frequentando comunisti italiani e francesi; coi quali aveva parlato del] 'attività sovversiva e propagandistica da svolgere nel Regno. Dagli esponenti del Partito comunista di Digione aveva avuto istruzioni ed altresì stampe antifasciste da distribuire, a scopo di propaganda. Così il 24 luglio 1936, sempre clandestinamente, ma fermandosi prima a Fontarlier presso il comunista Zanca Fernando, aveva fatto ritorno a Domodossola e riprese all.oggio all'osteria "Alessand1ina"; dove gli agenti di P.S. , operando un perquisizione nella stanza da lui occupata, avevano rinvenuto copie di opuscoli editi a Parigi, di contenuto sovversivo. E perquisendolo nella persona gli avevano trovato altri manifestini comunisti, pure editi a Parigi. Mentre il Valvassori tentò sempre di far credere cli non aver fatta propaganda sovversiva, invece la attività criminosa a tal uopo da lui svolta venne provata, fra l'altro, anche attraverso le dichiarazioni del teste Vener Rocco. Questi fu preciso e categorico nel! 'affermare che il giudicabile si era recato a trovarlo a casa e che poco dopo gli aveva fatto vedere alcuni dei manifestini in giudiziale sequestro; ed offrendone due copie, di contenuto sovversivo diverso, aveva insistito perché le leggesse. Spinto dalla curiosità prese visione di una parte di un manifestino, ma avendo compreso subito tutta la deleteria propaganda antifascista contenutavi, restituì i due stampati rifiutandosi cli continuare la lettura. Per la improvvisa presenza della sorella di esso teste, il Valvassori dovette troncare il discorso di carattere politico già iniziato, dopo aver dichiarato di essere "un giovane comunista". Ben diversa, però, ritiene il Collegio, è la situazione processuale del Valvassori in ordine alle imputazioni di furto e falso. Tn sostanza a lui si è addebitato di aver sottratto - prima dell'espatrio - al commerciante Savazzi Ottorino, di cui era impiegato, L. 800 in biglietti di banca nonchè assegno, firmato in bianco, che egli riempì per L. 2 .800 e riscosse. Ma il Valvassori ha affermato di non aver sottratto le L. 800 e di essersi servito dell'assegno perché riteneva che il p1incipale l'aveva autorizzato a riscuotere l 'assegno.
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TRIBIJNA!, E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Orbene mentre, all'infuori di un fondato dubbio, nessun elemento concreto e specifico è emerso, dalla istruttoria scritta ed orale, atto a dimostrare 1'addebitata sottrazione dei biglietti di banca, lo stesso Savazzi non ha in udienza, in sostanza, smentito il Valvassori nella sua discolpa circa l'uso dell'assegno. Anzi egli ha fatto comprendere, precisamente, di avere implicitamente autorizzato l'imputato, in caso di necessità, a riempire gli assegni in precedenza firmati ed a fare momentaneo uso personale di assegni o di somme di danaro a lui affidate che si fossero trovate in casa.
spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni conseguenziale di legge.
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Le postume, ma gravi, dichiarazioni del Savazzi hanno portato quindi il Collegio a ritenere che non è da escludersi la ipotesi che il Valvassori, per lo meno, possa essersi ritenuto autorizzato, dal suo principale, a riempire l'assegno ed a servirsi temporaneamente del denaro. A riprova - osserva il Collegio - , vi sarebbe la immediata e completa reintegrazione. Ciò posto opina il T ribunale che incerta appare la esistenza sia degli elementi materiali, sia degli elementi morali dei delitti di cui agli art. 624 in relazione ali 'art. 61 n. 11 e 485 in relazione agli a1t. 488-49 I C.P., addebitati al Valvassori; e conseguentemente ritiene equo assolverlo per insufficienza di prove in ordine a detti delitti. Lo ritiene invece responsabile dei reati di espatri.o clandestino per motivo politico, e di propaganda relativa ad associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura d'una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; ai sensi degli art. 272 p.p. C.P. e ~ 58 p.p. legge vigente di P.S. - In quanto nella suesposta narrativa emerge ad evidenza che nella fattispecie della attività criminosa compiuta dal giudicabile si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei reati ascrittogli .
Poiché lo stesso Valvassori con sentenza definitiva 25 maggio 1937 venne condannato, per gravi offese al Capo del Governo, ad anni 5 di reclusione, ritiene che, operato il cumulo, la pena complessiva sia di anni 12 di reclusione. Siccome i reati furono commessi dal Valvassori e dal Levati in epoca antecedente alla promulgazione del R.D. di condono 15.2.1937, n. 77, ritiene doversi , in applicazione degli art. 2-9 di detto decreto, dichiarare condonati condizionaimente anni 4 della pena complessiva inflitta al Valvassoii e la intera multa; determinando La pena da scontare in anni 8 di reclusione. Ritiene doversi dichiarare, pure condizionalmente condonata, la intera pena di anni 2 di reclusione inflitta al Levati e della multa. Ferme restando per il Valvassori la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata; e rimanendo nei confronti del Levati condizionalmente sospesa la esecuzione della libertà vigilata. P.Q.M.
Visti cd applicati g li art. 272 p.p.; 624-61 n. 11 C.P.; 485 in relazione agli art. 488-49 1, 110, 158 p.p. T.V. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773, 23, 29, 73 , 228; 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485-486 C.P. Esercito; 1-2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77; Dichiara: Valvassori assolto; per insufficienza di prove, in ordine ai delitti di cui ai numeri 3) 4) 5), dei capi d'imputazione. Ritiene lo stesso Valvassori colpevole dei reati di propaganda comunista e di espatrio clandestino per motivo politico; ed il Levati del reato di concorso in detto espatrio.
Il Levati è pienamente confesso: di conseguenza non v'è dubbio che egli si è reso colpevole di concorso nell'espatrio clandestino, a scopo politico, del Valvassori; anche in virtù ai sensi dell'art. 116 C.P.
Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna il Valvassori ad anni 7 di reclusione e L. 20.000 di multa, ed il Levati ad anni 2 di reclusione nonché L. 20.000 di multa.
Pertanto esam inate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati; il Tribunale è d'avviso di irrogare le seguenti pene:
Condanna il Valvassori anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; ed entrambi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: Al Valvassori anni 5 di reclusione; ai sensi dell'art. 158 p.p. legge di P.S.: al Valvassori ed al Levati anni 2 di reclusione e L. 20.000 di multa, ciascuno. Ritiene doversi condannare poi, il Valvassori anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; ed entrambi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle
Poiché il Valvassori con sentenza definitiva del 25.5.1937 venne condannato ad anni 5 dì reclusione; operato il cumulo, la pena complessiva è di anni 12 reclusione; In applicazione degli art. 2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 dichiara condonati condizionalmente anni 4 della pena complessiva inflitta al Valvassori, e la intera multa; determinando la pena da scontare in anni 8.
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'l'RJUUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
_Di~hiara pure condonati condizionalmente la intera pena di anni 2 di reclusione inflitta al Levati, e della multa.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.o.s.
Reg. Gen. n. 37/1937
SENTENZA N. 31
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Staro composto da: ~er~o •:c~tando per il Valvassori la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la hberta v1g1lata. Ordina: che il Levati venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.
Presidem e : Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore:Presti Giovanni;
Roma, 25.5.1937 Anno XV
Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
NOTA Levati, detenuto dal 29.7. I 936, viene scarcerato il 25.5.1937
Nella causa contro:
Nei confronti di Valvassori Giovanni il T.S.D.S. ha emesso in data 25.5.1937 e 14.6.1937, altre due sentenze (seni. n. 27 e 35)
Mosca Battista, nato il 22.8.1883 a Bracca di Costa Serina (Bergamo), manovale operaio, detenuto dal 4.2.1 937 .
., ~erta,~to. per le notizie relative ali' esecuzione deile tre sentenze vedi fa "Nota msenta dopo la sentenza n. 35 del 14.6.1937.
IMPUTATO del delitto; previsto e punito dall'art. 282 p.p. C.P., per avere, in Bergamo, il 4.2.1937 offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, pronunciando al suo indirizzo parole ingiuriose. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua riquisitoria e l ' imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva IN FATro ED IN DlRTTTO
Il prevenuto, a seguito di istruzione sommaria e l'autorizzazione di S.E. il Ministro della Giustizia, secondo quanto previsto dall'a11. 313 C.P., fu rinviato a giudizio con atto d'accusa del P.M. in data 17.4.1937, per rispondere del delitto sopra rubricato. A 11 'orale di battimento, per la parziale ammissione cieli' imputato, iI quale, non ha escluso di aver pronunciato nelle circostanz.e di cui in accusa le parole ingiuriose incriminate, limitandosi a ripetere di non ricordare se pronunciò o meno, ma soprattutto per le esplicite indicazioni del teste Peccati Pietro, è rimasto accertato che, il 4 febbraio u.s. in Bergamo, il Mosca, pubblicamente, profferì in dialetto bergamasco le seguenti parole, che, per una migliore comprensione, si riportono in italiano: "Noialtri si crepa di fame, presto verrà il momento di fargliela pagare a quel porco di Mussolini, bisogna andare ali 'estero per mangiare e lavorare". In tali parole il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del reato rubricato e pertanto ritiene di dover dichiarare la penale responsabilità del Mosca in ordine al reato stesso.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAW
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Il Mosca deve rispondere di recidiva generica, giusta contestazione fattagli in udienza. Il Tribunale ritiene di doverlo condannare ad anni 3 di reclusione (art. 282 C.P.), compreso in detta pena un mese per la recidiva (art. 99 C.P), alle spese processuali (art. 478 C.P.P.) e di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Ritiene che concorra il caso di pericolosità ai sensi dell'art. 202 in relazione all'art. 133 C.P. e pertanto reputa di dovere ordinare la sottoposizione del Mosca alla libertà vigilata (art. 229 C.P.). Ai sensi degli art. 2-8-9. R.D. 15.2.1937 n. 77 bisogna dichiarare condonati condizionalmente 2 anni della reclusione inflitta e l 'interclizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna (art. 29 C.P.). P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 282-229-99 C .P. 274-488 C.P.P. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77. Dichiara: Mosca Battista responsabile ciel delitto in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni 3 di reclusione, dei quali 2 conclizionalrnente condonati, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e alla libertà vigilata. Dichiara: condonati condizionalmente anche la interdizione dai pubblici uffici conseguente alla condanna. Roma, 28.5 .1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DES UNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Mosca Battista, detenuto dal 4.2. 1937, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabil imento Penale di Civitavecchia il 4.2.1938. Il Tribunale Militare territoriale di Roma dich iara, con ordinanza emessa 1'8.3.1961 "cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Mosca Battista perché il fatto oggetto della sentenza pronunziata dal T.S.D.S . il 28.5.1937 non costituisce più reato per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14.9.1944 n. 288".
SENTENZA N. 32
Reg. Gen. n. 358/1936 li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.;
Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici Consoli M.V.S.N. Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio.
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro Suppo Mario, nato il 21 .9.1903 a B ussoleno (Torino), bracciante, detenuto dal 8.12.1936. IMPUTATO
di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 226 C.P.) p~r _aver_e 1'8.12.1936, in Susa ed in luogo pubblico, istigato il caporale Palena Lu1g1 a disobbedire alle leggi, con le parole: "se tu fossi borghese staresti rne~l!o, vesti~o da soldato sei un disgraziato, se fossi io ancora giovane, me ne andrei in Francia piuttosto di fare il soldato".
In esito al pub bi ico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua riquisitoria e I'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
11 prevenuto a seguito di istruzione sommaria, con atto d'accusa del P.M. in data 22.1.1937, fu rinviato a giudizio per rispondere del fatto del ittuoso sopra rubricato. All'orale dibattimento, poiché l'imputato non ha escluso d'aver commesso quanto gli è stato contestato, adducendo solo a sua colpa di averlo commesso essendo in stato di ubriachezza, poiché i testi Polena, Andrito e Valenza hanno fornito al collegio la prova che i I Suppo commise i fatti addebitatogli nelle circostanze enunciate nel capo dell'imputazione, affermando, peraltro che il Suppo quando li commise non era ubriaco, è risultato guanto segue: L ' 8.12.1936, il Suppo - reduce della Francia dove era stato per oltre un trentennio con la famiglia e ora ritornava per mancanza di lavoro nella vicina repubblica - nei pressi della casem1a cli artiglieria di Susa, avvicinatosi ad un gruppo di militari d'artiglieria alpina, attaccando discorso e 1ivolgendosi al caporale Po-
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lena Luigi, pronunciò fra l'altro, le seguenti frasi: "Se fossi io ancora giovane, me ne andrei in Francia piuttosto di fare il soldato. Anch'io ho fatto il soldato negli alpini, ma appena sono stato congedato, mi sono servito del cappello per farci dentro i miei comodi". I militaii, riferita la frase ai s uperiori, accompagnarono il Suppo nella caserma dei Carabinieri; quindi il suo arresto e la sua denuncia.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.O.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 33
Reg. Gen. n. 45/1937 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente.Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;
Nel pronunciare dette frasi volgari, intendeva il Suppo incrinare la disciplina dei nostri militari ed istigarli pubblicamente a commettere fatti contrari alle nostre leggi. Pertanto nel fatto commesso dal Suppo, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del reato a cui all'art. 266 p.p. e 1° cpv. C.P. e decide di dichiarare il Suppo responsabile del reato ascrittogli, di condannarlo ad anni 3 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva ( art. 274-488 C.P.P.) e di ordinare la sua sottoposizione alla libertà vigilata (art. 229 C.P.) ritenendo ricorrere la pericolosità di cui all'art. 202 C.P. in relazione alle circostanze di cui all'art 133 C.P ..
Giudici Consoli M .V.S.N.: Pasqualucci Renato Mingoni Giovanni, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Nardi Ivo, nato il 15. l.1907 a San Ginesio (Macerata); operaio, detenuto dal 9.2.1937
Ai sensi degli arl. 2-8-9 R.D. 15.2.1.937 n. 77 bisogna dichiarare condizionaimente condonati anni 2 della reclusione inflitta al Suppo nonché l'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna (art. 29 C.P.).
Polci Attilio, nato il 14.2.1910 a Penna San Giovanni (Macerata), mezzadro, detenuto dal 10.4.1937.
P.Q.M.
IMPUTATI
Letti ed applicati gli art. 226, 1° cpv. - 229 C.P. 274-488 C.P.P. 2-8-9 R.D. 15.2.1937 11. 77
Nardi Ivo: dei delitti di cui gli art. 81 -278-282 C.P. per avere in San Ginesio Loro Piceno e Ripe San Ginesio, in tempi diversi e sino 1'8.2.1937, con più azioni esecutive di un medesimo disegno, criminoso offeso il prestigio di S.M. il Re Imperatore e ciel Capo del Governo, dicendo che ben presto sarebbe scoppiata la guerra, e che gli abissini e gli spagnoli rossi, unitamente ai russi, sai·ebbero calati in Italia scacciandone il Re Imperatore e il Duce, i quali non avrebbero trovato uno Stato che li avrebbe ospitati;
Dichiara: Suppo Mario responsabile del delitto in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni 3 di reclusione, dei quali 2 condizionalmente condonati, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva nonché alla libertà vigilata. Dichiara: anche condizionahnente condonati l'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna. Roma, 28.5.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Suppo Mario, detenuto dall '8.12.1936 viene scarcerato; per espiata pena, dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia 1'8.12.1937.
Polci Attilio: del delitto di cui al l'art. 282 C.P. per avere in San Ginesio, L'8.2 . l 937 offeso il prestigio del Capo del Governo, con le parole "bella figura ci ha fatto Mussolini: prima era con loro (pentecostali) e poi si è buttato col Papa, dando addosso ai pentecostali". IN PUBBLICA UDlENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali e dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare
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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN FATTO ED 1N DIRITTO
Il Comando dei CC. RR. della stazione di San Ginesio aveva denunciato i rubricali Nardi Ivo e Polci Attilio perché appartenenti alla setta clandestina dei pentecostali (lTemolanti), che oltre a fare deleteria propaganda bolscevica di false teorie religiose anticattoliche, svolgevano attività antinazionale. lnfat:i i Carabinieri erano venuti a conoscenza che il Nardi, di religione protesta_nt~, fra l ' aJtro ~ndav~ pronosticando che ben presto il Negus alla testa degli ab1ssm1 avTebbe nconqmstata la sua terra, scacciandone gli italiani e che lo stes~o Negus P_?i avrebbe invasa l'Italia per formarsene un suo impero. Il Nardi pure face:a ca~rre _che fra qualche mese sarebbe scoppiata una guerra e che gli spagnoh rossi umtamente ai russi sarebbero calati in Italia mandando via S.M. il R e Imperatore e S.E. il Capo del Governo; e questi ultimi non avrebbe trovato nessuno Stato che li volesse ospitare" . Il Polci a sua volta aveva offeso il prestigio del Capo del Governo dicendo: "bella figura ci ha fatto Mussolini: prima era con loro (pentecostali) e poi si è buttato co l Papa, dando addosso ai pentecoslali" . Contestali agli imputati i reati ad ognuno ascritti, entrambi si mantennero negativi, protestandosi innocenti; però il Potei nei confronti del Nardi ammise di a~ere_asc~lta~i i d~scorsi pr~pagandistici di carattere religioso e politico da quest ull11110 fatti, e d1 avere udite le frasi incriminate. A carico del Nardi e del Polci anche a dibattimento risultarono esaurientemente provate le accuse attraverso le dichiarazioni chiare e precise di numerosi testi; alcuni dei quali hanno presenziato le riunioni dei pentecostali. Così Montanari Quinto, Angerilli Assunta, Padre Alfonso Marianj, Angelucci Antonio, Latini Ferruccio e Bacci Vincenzo confermarono di avere udito in giorni diversi, il Nardi a pronunciare le frasi incriminate, mentre intratteneva ~na trentina di contadini con discorsi di carattere religioso anticattolico e di carattere politico antinazionale. Detti testi poi p recisarono che il Polci nella $era dell'8.2.1937, discutendo con uno di essi e precisamente con I ' Angelucci (che tentava di convincerlo a non dare ascolto alle false teor.ie del Nardi) aveva risposto: "bella fi g ura che ci ha fatto Mussolini, prima era con loro (pentecostali) e poi si è buttato col Papa dando addosso ai pentecostali". Il Maresciallo de i CC.RR. Gentili affermò che il Nardi fu rimpatriato con il fog lio di via_ obbligatorio da Roma, in seguito a scioglimento della setta dei pentecostali, cui faceva parte; e che benché diffidato e sottoposto a vigilanza, persisteva nella clandestina propaganda anticatto lica ed antinazionale; riuscendo a trascinare il Polci nella sua opera deleteria. Non v ' è dubbio che le frasi p roferite da ognuno dei giudicabili sono offensive
PRJMA PARTE: SENTENZEPRONUNZlATE DALT.S.D.S.
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per il prestigio di S .M. il Re Imperatore e del Capo del Governo e che il Nardi ed il Polci avessero intenzione ingiuriosa. Il Nardi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso s i è reso responsabile dei delitti previsti e puniti dagli art. 81 -278-282 C.P.; in quanto nella fattispecie della rispettiva attività criminosa si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei reati loro ascritti. Pertanto esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; tenuto presente che le parole offensive furono pronunciate dai giudicabili, fra l 'altro, per manifestare il loro rancore contro gli opportuni provvedimenti di diffida a non continuare nella attività disfattista svolta dalla pericolosa setta clandestina dei pentecostali; il Collegio ritiene equo condannare per i due reati: Il Nardi ad anni 3 di reclusione derivanti da anni due per il reato di cui all'art. 278 e di anni uno per il reato di cui all'art. 282 con l'aumento dei 2/3 della pena in applicazione dell'art. 81 C.P. e quindi ad anni 5, ed il Polci ad anni 2 di reclusione. Il Nardi anche alla interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, entrambi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poiché i reati furono commessi prima della promulgazione del R.D. di condono del 15.2.1937-XV n. 77, per il disposto degli art. 2-9 del detto decreto, dichiara nei confronti del Nardi, condonati condizionalmente anni 2 della pena inflittagli; determinando la pena da scontare in am1i 3 di reclusione; ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata. Dichiara, nei confront i del Polci, condizionalmente condonata la intera pena di anni 2 di reclusione e sospesa condizionalmente la esecuzione della libertà vigilata; ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 81 -278 -272 C.P.; 23,29,228, 229 C.P. 274-488 C.P.P.. 2-9 R.D. J 5.2.1937 n. 77 C .P .Esercito. Dichiara: Nardi Ivo e Polci Attilio colpevoli dei reati loro ascritti e condanna: Nardi alla pena di anni. 5 di rec.lusione; Polci ad anni 2 di reclusione. Il Nardi anche alla interdizione, per anni 5, dai pubblici uffici; entrambi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione degli art. 2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 dichiara; nei confronti del Nardi condonati condizionalmente anni 2 di reclusione sulla pena inflittagli, determinando la pena da scontare in anni 3 di reclusione, ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO
Dichiara nei confronti del Polci, condizionaJmente condonata l'intera pena di anni 2 di reclusione e sospesa condizionalmente la esecuzione della libertà vigilata; ordinando che egli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa;
l ll
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 99/1937
SENTENZA N. 34
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente : La Metre Gaetano, Console Generale M.V.S .N. Roma, 31.5.1937 Anno XV
Giudice Relatore: Lanari Piero; Seguono le firme del Pres.idente e dei Giudici.
NOTIZIE D ESUNTE DAL FASCICOLO DT ESECUZIONE
Giudici Consoli M.V.S.N. : Pasqualucci Renato, Mingoni Mmio, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:
Polci Attilio, detenuto dal 10.4.1937, viene scarcerato il 31.5. 1937 Nm·di Ivo, detenuto dal 9.2.1937, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco E milia il 9.2.1940 Il Tribunale Militare Territoria le d i Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, estinti per amnistia (art. l D.L. 17.l 1.1945 n. 719) i delitti politici addebitati al Polci Attilio e a Nardi Ivo dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di g iustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) NOTA
Nardi Ivo e Polci Attilio vennero anche denunziati alla Procura generale del T.S.D.S. per essere incorsi insieme con: Nardi Alessandro, nato il 4.3.1900 a San Genesio (Macerata), contadino Potei Giulio, nato il 16.11 .1905 a Penna San G iovanni (Macerata), contadino nel reato continuato di cui agli artt. 81 -402 C.P. per avere in San G inesio pubblicamente vilipeso la religione dello Stato, con più azioni esecutive di un medesimo dise?,no criminoso in tempi diversi fino ali' 8.2 .I 937. Il Giudice Istruttore (Scemi Antonio), con sentenza pronunziata il 23.2 .1937 ha dichiarato di non doversi procedere nei conji·onti di Nardi Alessandm, Nerdi Ivo, Potei Attilio e Potei Giulio e in ordine al sopraspecificato reato Loro addebitato essendo estinto per l'amnistia concessa con R .D. 15.2.1937 n. 77. Pertanto Nardi Alessandro e Polci Giulio , detenuti dal 9.2.1937 vengono scarcerati il 23.2 .1937.
SENTENZ A nella causa contro: Mastrangelo Antonio, nato il 16.2. 1892 a Canosa di Puglia (Bari), muratore, detenuto dal 6.4 .1937. IMPUTATO
I) dei reati di cui agli art. 272 1° cpv. ed u.p. C.P., per avere fatto propaganda antifascista al fine di deprimere il sentimento nazionale ed apologia sovvers iva, affermando in presenza di più persone e in pubblico "che presto il fascismo sarebbe finito" che la riscossa non sarebbe tardata e che i fascisti erano segnalati", esaltando ed auspicando la rivoluzione, come è avvenuto; in Spagna;
2) di contravvenzione di cui all ' art. 697 C.P. per avere abusivamente detenuto nella sua abitazione un pugnale a bitaglio, uno scannatoio lungo 60 cm. e 20 cartucce per la pistola Mauser. In Canosa cli Puglia il 17 marzo e qualche giorno p1ima della Pasqua del 1937 OMCSSTS
Per questi motivi: visti ed applicati gli art. 272 cpv. 1°, 697, 23 , 74, C.P .; 274-488 C.P.P .. Dichiara: Mastrangelo Antonio colpevole dei reati di cui agli art. 272 cpv. l 0 e 697 C.P.; ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena cli anni 1 e di reclusione e mesi 1 di arresto. Con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina: la confisca degli oggetti in giudiziale sequestro. Roma,31.5.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRJBUNALF. SPECIALE Pl!R LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Mastrange~o Antonio, detenuto dal 6.4.1937, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 6.5.1938.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZI/\TE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 148/1937
SENTENZA N. 35
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.Y.S.N.; Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell'I_l.3.1960, estinto, per l'amnistia di cui all 'art. I del D.L.L. 17.ll.1945 n. 719, il reato di "Propaganda antifascista" e per l'amnistia di cui ali 'art. 1 del R.D. 17.10.1942 n. 1156 il reato di "Detenzione abusiva di armi " dichiarando c~n~emporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giuStlZla (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M.V.S.N.: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Buracchio Armando, nato il 3.10.1910 a Pireo (Grecia), autista, detenuto per altra causa. Valvassori Giovanni, nato il 10.4.1916 a Milano, impiegato privato, detenuto in espiazione pena. IMPUTATI
I) del delitto di c ui all'art. 282 C.P., per avere, in Roma, e nelle Carceri Giudiziarie in c ui erano detenuti, il 1.6. l 937 e qualche g iorno precedente, offeso l'onore di S.E. il Capo del Governo, con la inscrizione al muro della cella della frase: "Morte al Duce";
2) del reato di cui all'art. 272 1° cpv. C.P., per avere con l 'iscrizione delle frasi "Viva Stalin Viva Caballero" fatto propaganda per reprimere il sentimento nazionale.
11 Valvassori con l'aggravante della recidiva specifica ai sens i dell'art. 99 n. 1-2 e 3 C.P .. 1N PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori , lL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché delle emergenze dell' orale dibattimento si è potuto accertare
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TRIJ3UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATé DALT.S.D.S.
TN FATTO ED IN DIRITTO
Anni 5 di reclusione a Valvassori; anni 2 di reclusione a Buracchio;
La Direzione delle Carceri Gi~diziarie di Roma aveva denunciato Buracchio Armando e Valvassori Giovanni perché in epoca imprecisata, ma precedentemente al 1.6.1937, aveva offeso l'onore dl S.E. il Capo del Governo, ed aveva altresì fatta propaganda per deprimere il sentimento nazionale, con la iscrizione al muro di una cella le frasi: "Morte al Duce", "Viva Stalin", "Viva Caballero". In istruttoria il Valvassori aveva ammesso di avere scritta la sola frase "Morte al Duce", mentre affermava che le altre frasi erano state scritte dal Buracchio. Costui invece aveva negato Je accuse; dicendo che tutte le frasi erano state scritte dal Valvassori. ; All'udienza il. Valvassori confessò di avere scritto tutte le frasi incriminate; però di pieno accordo col Buracchio, mantenutosi sempre negativo. Ma sulla colpevolezza dei due giudicabili fu categorico il teste condetenuto Stalla Bruno; infatti costui specificò che il 2.5.1937 assieme al Valvassori entrò per la prima volta, nella cella assegnata ad entrambi, e nello stesso giorno fu presente quando i due imputati si accordarono per scrivere le frasi suaccennate. Tanto che intervenne pregando di desistere dal farlo, perché avrebbe potuto esporsi a gravi responsabilità e compromettere anche lui; ma a tutta risposta entrambi dissero che se fossero stati scoperti avrebbero negato. Il sottocapo agente di custodia Rossi, nel confermare gli elementi di prova raccolti a carico del Buracchio e ciel Valvassori riferì che realmente questo ultimo entrò, per la prima volta, in cella il 2.5.1937; e che la lasciò il mattino ciel 25 .5.1937, ossia prima di essere condannato da questo ~ribunale Speciale. Di conseguenza potrebbe rispondere· al vero - come afferma l'imputato - che le incriminate frasi fossero state scritte il 2 maggio; in quanto la cella fì:1 ispezionata solo il 1° giugno, e nessuno finora se ne era accorto. Tale circostanza emersa a dibattimento viene a dimostrare che il delitto fu commesso prima che il Valvassori venisse condannato per ahri reati, per cui vengono a mancare gli estremi necessari a costituire J 'aggravante della recidiva, già contestatogli. ' I
Non v 'è dubbio pertanto che il Valvassori si è reso responsabile dei reati previsti e puniti dagli art. 282 e 272 cpv. I° C.P. ed il Buracchio cli concorso in detti reati (in tal senso venendo modificati i capi d'accusa) perché nella fattispecie della suaccennata opera criminosa eia entrambi compiuta, si vengono ad integrare tutti gli elementi costitutivi la configurazione giuridica, dei reati ad ognuno ascritti . Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali; tenuta presente la natura particolare del reato che il Valvassori si è manif~stato irriducibile sovversivo; il Collegio ritiene equo di irrogare le seg~1enti pene: Per il disposto dell'art 282 C.P.:
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Ai sensi dell' art. 272 cpv. 1° C.P.: Anni 1 di reclusione a Valvassori ed a Buracchio. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente ritiene di condannare Valvassori ad anni 3 di reclusione. Il Valvassori anche con la interdizione dai pubblici uffici, entrambi col la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad altra conseguenziale di legge.
Con sentenza 25.5.1937 XV di questo Tribunale Speciale il Valvassori è stato condannato alla pena complessiva di anni 12 di reclusione e L. 20.000 di multa; ed in applicazione degli art. 2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 gli furono condizionalmente condonati anni 4 di reclusione e l'intera multa. Poiché il Valvassori ha commesso il nuovo reato dopo la promulgazione ciel detto R.D. di condono e nel termine prescritto dall'art. 9 dello stesso R.D., devesi revocargli il condono cli anni 4 cli reclusione nonché della multa di L. 20.000; determinando la pena da scontare in anni 12 di reclusione ed L. 20.000 di multa. Operato poi il cumulo delle pene complessive portate poi dalle due sentenze, è da doversi condannare il Valvassori complessivamente ad anni 18 di reclusione
e L. 20.000 di multa; con tutti i già citati accessori di legge. P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 282, 272 cpv. I O , in relazione all'art. 110, 23 , 29, 73 , 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 9 R.D. 15.2.1937 n. 77; Dichiara: Buracchio e Valvassori colpevoli dei reati di cui agli art. 110, 282, 272 cpv. I ° C .P.; in tal senso modificando i capi d'imputazione, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Valvassori ad anni 6 di reclusione; Buracchio ad anni 3 di reclusione. Il Valvassori anche la interdizione perpetua dai pubblici uffici, entrambi con la libe11à vigilata, col pagamento in solido delle spesi di giudizio; col pagamento della preventiva custodia, oltTe ad ogni altra conseguenziale di legge. Con sentenza 25.5.1937 di questo Tribunale Speciale il Valvassori è stato condannato alla pena complessiva cli anni 12 di reclusione e L. 20.000 di multa ed in applicazione degli ai1. 2-9 R .D . 15.2 .1937 n. 77 gli furono condonati condizionalmente 4 anni di reclusione e l'intera multa. Poiché egli però ha commesso un nuovo reato nel termine prescritto dall'art. 9 ciel citato R.D. 15.2.1937 n. 77 gli viene revocato il condono dei 4 anni. di re-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESI\ DELLO STATO
PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE OAL T .S.D.S.
elusione e della multa di L. 20.000 e determinando la pena da scontare in anni 12 di reclusione e L. 20.000 di multa.
La èorte d'Appello cli Torino, con sentenza del 23.5.195t "in sede di giudizio di revisione speciale della sentenza n. 28 del 25.5.1937 (D.L. J 5. 10.1944 n. 316) ha assolto Valvassori Giovanni dall'imputazione di propaganda sovversiva (art. 272 C.P.) perché il fatto non costituisce reato.
Operato il cumulo delle pene complessivamente po1tate dalle due sentenze la pena per il Valvassori viene determinata complessivamente ad anni 18 di reclusione e L. 20.000 di multa; con tutti i già citati accessori di legge. Roma, 14.6.J 937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE (vedi sentenze n. 27 e 28 del 25.5.1937).
Il T.S.D.S. condannò, con sentenza n. 28 del 25 .5.1937, Valvassori Giovanni alla pena complessiva di anni 7 di reclusione e L. 20.000 di multa ed operato il cumulo della suddetta pena con la pena di 5 amli di reclusione inflitta dallo stesso T.S.D.S. con sentenza n. 27 stabilì la pena complessiva in anni 12 di reclusione. Con la stessa sentenza n. 28 il T.S .D .S. dichiarò, in applicazione di quanto di sposto dagli mt. 2 e 9 del R.D. 15.2.1937 n. 77, condizionalmente condonati 4 anni di reclusione e l'intera multa di lire 20.000. Con successiva sentenza n. 35 del 14.6.1937 il T.S.D.S. condannò Va.lvassori Giovanni alla pena di 6 arnli di reclusione e, previa revoca del condono concesso con sentenza n. 28 del 25.5 .1937, stabilì la pena complessiva in anni 18 di reclusione e 20.000 lire di multa.
Per ciò che concerne la sentenza messa dal T.S.D.S. il 14.6.1937 il Tribumùe militare territoriale di Roma dichiara estinto, per l'amn istia di cui al D.L. 17.11.1945 n° 719, il delitto di propaganda sovversiva (a1t. 272 C.P.) e, con la stessa Ordinanza, dichiara estinto il diritto dell'Ereraio al recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S. 22.11.1974 n° 1631). Buracchio: In data .14.6. 1938 Buracchio Armando venne giudicato nuovamente dal T.S.D.S. quale imputato di concorso nel reato cli spionaggio commesso nel 1936, a favore della Francia.
Le pene ir{fliLte con la sentenza del 14.6.1937 e con la sentenza del 14.6.1938 vennero cumulate e, pertanto, Buracchio Armando, detenuto dal!' 11.2 .1937, avrebhe dovuto essere scarcerato l' 11.1.1946. fl "titolo del reato" per il q uale è stato condannato con sentenza del 14.6.1938 osta alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal RR.DD. 24.2!1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1756. ·
Buracchio Armando, detenuto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia. venne scarcerato in epoca imprecisata, ma anteriormente all' J I .1.1946, a seguito dei noti eventi che si sono verificati in ltalia dopo l' 8.9.1943. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1938 - Sent. T.S.D .S. del 14 .6.1938)
Successivamente, con provvedimento emesso dalla Procura Generale ciel T.S.D.S. il 10.9.1938, la pena pecunaria di lire 20.000 venne convertita in 399 giorni di reclusione e pertanto la data di scarcerazione venne fissata per il 31.8.1955.
Insieme col Valvassori Giovanni e Buracchio Armando la Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n . 1 del 9.4.1937 l'accusa anche nei confronti del latitante: Perinetti Emilio, nato il 9.12.1908 a Caravina (Novara), parrucchiere.
Valvassori Giovanni, però, secondo quanto comunicato; dalla Casa di Recl usione di S . Gimignano alla Procura Generale del T.S.D.S., venne scarcerato - a seguito di ordine emesso dalla Procura del Re Imperatore cli Siena - il 18.8.1943.
Il T.S.D.S. dichiarò, con sentenza del 28.1.1943; estinti per amnistia, i reati addebitati a Parinetti Emilio e , pertanto, il mandato di cattura emesso nei suoi confronti venne revocato.
Detenuto dal 28.7.1936 al 18.8.1943. Pena espiata: 7 anni e 20 giorni. La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.), con sentenza emessa il 17. 7. l 950, annulla "per la parte che pronuncia condanna per il delitto di cui all'art. 282 C.P. (Offese l'onore del Capo del Governo) in quanto il suddetto articolo è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 1 27.7.1944 n. 159" le sentenze n. 27 e 28 emesse il 25.5.1937 nei confronti di Valvassori Giovanni.
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TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 68/1937
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 36
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N.; Giudice relatore: Lanari Piero; Guidici Consoli M.V.S:N.: Pasqualucci Renato, Miogeni Mario, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Fais Giovanni, nato il 16.2.1.914 a Nulvi (Sassari), fittavolo, detenuto dal 3.5. L937 al 14.6.1 937 IMPUTATO
del delitto di cui all ' art. 290 C.P., per avere in Nulvi (Sassari), il 4.2.1937 vilipeso pubblicamente la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, con l'espressione "Abbasso la Milizia". IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore;
J 19
Allora intervenne Laino Antonio per aiutare entrambi a rialzarsi; ma l'opera buona di costui fu male interpretata da Farre Antonio e Canu Pietro fratello del Canu Pasquale, i quali tennero nei cli lui confronti un contegno provocatorio e minaccioso. Tanto che mentre lo stesso Laino se ne lamentava parlando con le camicie nere Ledaa Giuseppe, Serra Gavino e Mara Peppino, il Farre con modo arrogante oli disse fra l'altro: "Finiscila - sono meglio di te - ti credi cli essere più grande della c~mera", e di poi gli diede un fo11e pugno su di un occhio, gettandolo per terra. Per impedire al Farre cli colpire ancore il Laino, la camicia nera Serra Gavino, afferrò subito il Farre dalle spalle. Mentre si svolgeva questo episodio, da un gruppo di amici del Farre (costituito da Canu Pietro, dall'imputato Fais G_iov_anni, da Scarpa Giovanni e Canu Giorgio), partì il grido cli "abbasso la M1_llzia ~ Milizia cli merda"; ma non fu possibile stabilire da chi fossero state profente tali frasi offensive. Dopo il grido, i detti compagni del Farre furono subito addosso alla camicia nera Serra, la quale venne immobilizzata dal Canu Pietro, in modo che il Farr~ rimasto libero si voltò e colpì il Serra con un forte pugno sul viso, producendogli una echimosi all'occhio sinistro, guarita in otto giorni. In difesa del Serra intervennero le camicie nere Ledda Giuseppe e Marra Peppino; per ciò fra i due gruppi si venne a colluttazione. Il Fais Giovanni in quell'istante affrontando il Marra gli domandò: "Chi sei tu?" ed alla risposta: "sono un milite ed intervengo a mettere il buon ordine" il Fais aggiunse a voce alta (tanto che fu riconosciuta dai testi Abbozzi Gi~vanni e Carruccio Gavino che assieme al Marra Peppino confermarono all 'ucl1enza la specifica accusa fatta a carico del Fais) "abbasso la M ilizia".
IL TRIBUN ALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED 1N DIRTTI' O:
La sera del 4.2.1937 nella sede della sezione fascista di Nulvi (Sassari) veniva effettuato un trattenimento danzante, promosso dal direttorio del fascio, a favore delle opere assistenziali; vi erano state inviate p ure le camicie nere del luogo. Verso le ore 24, mentre il trattenimento volgeva alla fine, certi Canu Pasquale e Carrucciu Gavino si misero a scherzare, esibendosi in una lotta sarda, sul tipo di quella greco-romana. Riuscì vittorioso il Carrucciu, che però nell'atterrare il Canu finì per essere trascinato a tetTa.
1J Marra non poté reagire contro quest'ultimo; perché nella mischia che si stava svolgendo fra i due gruppi, egli fu trasc.inato in un angolo oscuro e là ripetutamente colpito, con pugni. Per l'intervento pronto ed energico delle camicie nere, ritornò la calma, ed il gruppo dei prepotenti e provocatori precipitosamente si dileguò. Secondo le affermazioni di alcuni testi, specie del Laino, il precisato gruppo dei provocatori, prima del grave incidente e prima ancora che veniss~ gridata l_a frase offensiva "abbasso la Milizia - Milizia cli merda", aveva preso m mezzo JJ fascista Bozzo Antoni<> (camicia nera in borghese mentre le altre camicie nere suaccenn{lte indossavano la divisa della M .V.S .N ., in quanto erano nel pomeriggio rientrate a Nulvi provenienti da Roma, ove avevano partecipato alla cenmonia dell'annuale della milizia) e lo prendevano in giro sballottandolo a destra e a sinistra. Lasciando così s uppo1Te che già mirassero a voler provocare le camicie nere.
PRL\1A PARTE: SENTENZt PRONU~ZIATE DAL T.S.D.S.
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TRIRUNAI.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTI\
Dalla s uesposta narrativa emerge ad evidenza che prima che i due gruppi venissero a colluttarsi furono gridate le accennate gravi frasi offensive contro la Milizia; e mentre nessuno dei presenti poté individuare chi fra i provocatori ebbe a proferirle, invece durante la colluttazione attraverso le testimoniali di Marra, Abbozzi e Carrucciu riuscì provato che il Fais Giovanni disse a voce alta: "abbasso la Milizia" proprio quando la camicia nera Marra, che indossava la divisa di milite, dichiarava al giudicabile che interveniva come milite, per mettere il buon ordine. Di conseguenza il Fais si è reso responsabile del delitto previsto e punito dall 'a.rt. 290 C.P. , in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti g li estremi oggettivamente e soggettivamente considerati, costituenti la configurazione giuridica del reato ascrittogli. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive, tenuto presente che il Fais, iscritto al partito fascista , appartiene ad un famiglia cli benemeriti tesserati fascisti; che nel gruppo dei provocatori vi erano anche individui non iscritti al fascio, per cui il Fais può essere s tato trascinarlo a commettere il reati di vilipendio alle for.le armate dello Stato; il Collegio ritiene equo di condannarlo alla pena di anni 2 di reclusione, con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Perché il reato fu commesso il 4.2.1937, ossia prima della promulgazione del R.D. di condono, in applicazione degli a1t. 2-9 ciel R.D. 15.2.1937 n. 77 è da dichiararsi condizionalmente condonata la intera pena; non ostandovi i precedenti penali del Fais . P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 290, 23 C.P. 274-488 C.P.P.; 2,9 R.D. 15.2. L937 n. 77. Dichiara: Fais colpevole del reato ascrirtogli e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, con le spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. 1n applicazione del R.D. 15.2.1937 n. 77 dichiara condizionai mente condonata la intera pena; ordinando che il Fais venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 14.6.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. II Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 7.4.1961, estinto per l'amnistia di cui all'art. I del D.L.L. 17.11.1945 n. 719, il reato di cui ali 'art. 290 C.P. addebitato al Fais Giovanni dicharando, contemporaneamente, estinto i I diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia. (art.1 D.C.P.S . 22.ll.1947n.1631)
Insieme con il Fais Giovanni vennero anche denunziati: Canu Giorgio, nato il 1.4.1888 a Nulvi (Sassari) proprie~ario terriero, libero Canu Pietro, nato il JO.J .1914 a Nulvi (Sassari), proprietario terriero, Libero Farre Antonio, nato il 4.1.1914 a Nulvi (Sassari) libero Scarpa Giovanni, nato il 30.3.19 14 a Nulvi (Sassari) contadino, libero li Procuratore Generale del T.S.D.S. ordinò, in data 13.7.1937, la trasmis-
sione della denunzia, insieme con copia della sentenza eme.:sa ne'. c~nfronti ~i Fais Giovanni, al Procuratore del Re di Sassari per eventual, ultenon provvedimenti di competenza.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER L A DTFESA OE LLO STATO
Reg. Gen. n. 21/1937
SENTENZA N. 38
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della predetta associazione. Tn Alassio e Milano in epoca imprecisata dell'anno 1936 e fino alla data dell ' arresto.
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N.;
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola; osserva,
Giudice Relatore: Presti Giovanni; TN FAITO ED IN DIRITTO
Giudici Consoli M.V.S .N.: Pasqualucci Renato, Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA
T prevenuti, a seguito di procedimento a rito diretto, furono, con atto d ' accusa del P.M. in data 6.2.1937 rinviati a giudizio per rispondere de i delitti sopra rubricati.
All'orale dibattimento per confessione degli imputati e per la prova documentale e testimoniale è risultato quanto segue:
Nella causa contro: Palmieri Alcibiade, nato il 2.6.1893 a Alassio (Savona), cameriere, detenuto dal 2.12. 1936 Stalla Virgilio, nato il 12.9.1900 a Alassio (Savona), tipografo, detenuto ual 15.2.1936 Stalla Libero, nato il 20.1 1.1904 a Alassio (Savona), tipografo, detenuto dal 15.2.1936 Stalla Bruno, nato il 1.4.19 I 4 a Alassio (Savona) tipografo, detenuto dal 15.2.1936 Portonero Ernesto, nato il 26.9.1 898 a Monforte d'Alba (Cuneo), muratore, detenuto dal 2.12.1936.
Il Palmieri, vecchio sovvesivo, già agitatore sovversivo e organizzatore d'associazioni rosse anche - negli anni susseguenti alla grande guerra - in Trieste, ritiratosi ad Alassio, non aveva abbandonate le vecchie idee neanche nel rinnovato clima fascista. In questi ultimi tempi, specialmente durante lo svolgersi della guen-a civile in Spagna, aveva intensificato la sua attività tenendosi in relazione col movimento comunista all'estero, dal quale traeva stampe cli propaganda, somme e direttive, e con sovversivi nel Regno, specialmente di Milano, coi quali si dava convegno nella capitale lombarda; spargendo il mal seme nella pacifica e disciplinata cittadina di Alassio, nei cui dintorni capeggiava riunioni di propaganda, tenendo riunioni della stessa indole nella propria abitazione, dove, nelle ore notturne a lui note, diffondeva mediante la sua radio accese e menzognere comunicazioni che emanavano i rossi di Spagna a scopo di propaganda. A dare man forte, in questa opera di direzione del clandestino movimento comunista in Alassio, , era il rubricato Portonero e partecipanti ass idui e conoscenti alle riunioni erano gli altri rubricati .
IMPUTATI
IL Palmieri e il Portonero:
In tal modo il Palmie1i, col concorso del Po1tonero, aveva costituito in Alassio una vera e propria associazione comunista di fatto.
1) del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto propaganda a favore de~la predetta associazione.
Nel novembre 1936, ha compilato di suo pugno la minuta cli un manifesto incitando i lavoratori italiani all'odio cli classe e contenente, tra l'altro, un estratto delle più ripugnanti alterazioni di dati e di notizie politiche-economiche italiane ed estere che s i trovano inserite nel noto libello "Lo Stato Operaio"; incaricò a mezzo del Portonero prima e personalmente in un secondo tempo, il rubricato Stalla Virgilio cli stamparlo nella sua tipografia, previo compenso versatogli di L. 400 per circa mille esemplari; portò in compagnia del Portonero parte degli stampati a M ilano, consegnandoli a persona, per le reticenze del Palmieri rimasta ignota, stampati che furono diffusi ai mercati generali di Milano (vedi esemplare riconosciuto dallo Stalla a alligato al processo).
2) del delitto previsto dal! 'art. 272 C.P. per avere fatto propaganda a favore
Lo Stalla Virgilio , nella criminosa bisogna, in tarda ora serale per avviare
1) dei delitti previsti dall'art. 270 p.p. e cpv. 2° C:P. per avere costituito e aver fatto paite di associazione sovversiva; 2) del delitto previsto dall ' art. 272 p.p. C.P. per aver fatto propaganda a favore della predetta associazione. Stalla Virgilio, Libero, e Bruno:
124
TRTRUNALE SPECIALE PER LA OJFESA DELLO STATO
eventuali controlli d'operai, si fece coadiuvare dai prop1i fratelli coaccusati Libero e Bruno, i quali - già partecipanti ai convegni suaccennati - presero visione del testo fornito dal Palmieri ed agirono, pertanto, con piena coscienza e volontà, seppure dietro incarico del fratello maggiore V irgilio. Il fratello Libero prestò un concorso maggiore nella composizione e nella tiratura; ma anche il Bruno, che intervenne a lavoro iniziato, sebbene il più giovane dei tre fratelli, non ha minore responsabilità del Libero in quanto; era fra i tre 1'unico appartenente ad organizzazioni fasciste e sapeva perciò di venir meno, col suo concorso, a un prestato giuramento. II Palmieri si è r.ifiutato anche in udienza di fornire alla giustizia alcun elemento atto ali 'identificazione e al rintraccio di altre persone che con lui esplicavano tale attività sovversiva e che lo fornivano di mezzi e materiali per intensificare il movimento, né ha voluto dare alcun chiarimento su circostanze che, se chiarite, sarebbero state utili alle autorità preposte alla scoperta e alla repressione dell'attività antifascista specialmente in Milano e sarebbero state cli grande utilità alla Giustizia.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
125
delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e per ciascuno l 'obbligo particolare del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Bisogna, ai sensi dell'art. 230 n. 1 C.P., ordinare la sottoposizione del Palmieri alla libe1tà vigilata. Il Collegio ritiene che tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P., s ia applicata anche agli altri condannati, riconendo gli estremi di pericolos ità di cui agli art. 202-203 C.P..
Ai sensi degli art. 2-8-9 R.D. 15.2. 1937 n. 77 bisogna dichiarare condizionaimente condonati per indulto anni 4 dalla reclusione inflitta a ciascuno degli altri condannati nonché l'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna dei tre fratelli Stalla. Stalla Bruno, anche al pubblico dibattimento, si è dichiarato pentito di quanto ha fatto, per non aver saputo respingere 1' invito del fratello maggiore Virgilio, ed ha dichiarato la sua fedeltà e devozione al Regime ed al Duce.
Queste sue ostinate e volontarie reticenze che caratterizzano l'astuto e impenite nte agitatore sovversivo, servono, nel caso concreto, a illuminare la sua figura di organizzatore e dirigente del movimento comunista di Alassio e denotano altresì la sua pericolosità.
II Tribunale non omette di osservare che nella determinazione della pena ha tenuto conto di tale dichiarazione che ha ritenuta sincera.
Nei fatti come sopra e mersi, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei delitti a ciascuno degli accusati addebitati come in rubrica.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. - 272 p .p . - 73-229-230 C.P. 274-488 C.P.P. 1-2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77.
Ai sensi degli art. 1-8-9 del R .D. 15.2. I 937 n. 77 in ordine del delitto di cui ali' mt. 270 2° cpv. C.P. rubricato bisogna dichiarare, nei confronti di tutti gli accusati, di non doversi procedere per amnistia.
Dichiara: non doversi procedere per amnistia nei riguardi di tutti gli accusati in ordine al delitto di cui l'art. 270 2° cpv. C.P.
Gli accusati, invece, sono da dichiararsi responsabili di tutti gli altri reati a ciascuno d'essi in epigrafe ascritti. II Collegio commisurando la pena al fatto e alla pericolosità di ciascuno ritiene di dover condannare alla reclusione:
Palmieri ad anni 15 (risultanti dal cumulo di anni 10 per il delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C .P. e di anni 5 per il delitto di cui alla p.p. dell'art. 272 stesso Codice). Pertonero ad anni 6 (risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art.270 p.p. C.P. e d'ann i 1 per il delitto di propaganda di cui all'art. 272 p.p. C.P.). Stalla Virgilio ad anni 4 per il solo delitto di cui l'art. 272 p.p. C.P.; Stalla Libero e Stalla Bruno ad anni 3 ciascuno per il delitto di propaganda di cui all'art. 272 p.p. C.P.; per tutti i condannati consegue l'obbligo solidale del pagamento
P.Q.M.
Dichiara: Palmieri Alcibiade, Portonero Ernesto, Stalla Virgilio, Stal la Libero e Stalla Bruno responsabili del delitto di cui all'art.272 p .p. C.P. e Palmieri e Portnnero anche del delitto di cui aH'art. 270 p .p. C.P., e cumulate le pene per questi ultinù due, condanna all a reclusione: Palmieri ad anni 15, Portonero ad anni 6, Stalla Virgilio ad anni 4 , Stalla Libero e Stalla Bruno ad anni 3 ciascuno; tutti al paga mento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propr ia c ustodia preventiva; Ordina che tutt i siano sottoposti alla libertà vigilata. Dichiara condizionalmente condonati 4 anni al Palmieri e 2 anni a Portonero e ai tre fratelli Stalla ai quali, inoltre, viene interamente condonata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Roma, 19.6 .1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici;
J.26
TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE. Palmieri Alcibiade: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1 940 n . 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 2. l2.1946.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 76/1931
SENTENZA N. 41
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N.;
Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Un ulteriore condono di 3 anni previsto dall'art. 3 del Decreto 28.10.1944 viene concesso con Ordinanza emessa dal T.S.D.S. della Repubblica Sociale il 25 .11.1944.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M.VS.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Loenardi Nicola, Calia Michele, Bergamaschi Carlo.
ha pronunciato la seguente: Palmieri Alcibiade, detenuto dal 2 .12.1936, viene scarcerato il 27. l l.1944. Pena espiata: 7 anni, 11 mesi e 25 giorni. Portonero Ernesto: per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco dell'Emilia il 4.3.1940.
SENTENZA NeUa causa contro: Tlustos Ottocaro, nato i I 4.4.19 13 a Trieste, verniciatore, detenuto dal 15.2.1937 al 22.6.1937 IMPUTATO
Detenuto dal 2.12.1936 al 4 .3. 1940 Pena espiata: 3 anni, 3 mesi e 2 giorni. Stalla Virginio, detenuto dal 15.12. 1936, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il I 5.12.1938.
Dei delitti di cui agli art. 4 della legge 25.1 1.1926 n. 2008 per avere apprutenuto al partito comunista, disciolto già dalla pubblica autorità, per avere fatto opera di ricostruzione e propaganda a favore del paitito stesso. In Trieste ed altrove nel 1931 e precedentemente. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S .D .S. nel 1931, pag. 418).
Istanze di grazia inoltrate da Stalla Virginio e dalla moglie nel luglio del 1937 vengono respinte. Stalla Bruno: una istanza di grazia inoltrata da Stalla Bruno il 27.5 .1 937 viene accolta e, pertanto, con Decreto di grazia del 14.10.1937 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. In data 19.10.1937 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia Detenuto dal 15.12.1936 al 19.1 0.1937 Pena espiata: 10 m.esi e 4 giorni. StaUa Libero: detenuto dal 15.12 1936 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 15.12.1937. Una istanza di grazia inoltrata da Stalla Libero nel luglio del 1937 non viene accolta.
OMISSIS
Per questi motivi: Visti ed applicati gli art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008; 1 R.D. 5.11.1932 n. 1403; 485-486 C.P.Esercito D.ichiara: nei confronti di Tlustos Ottocaro: 1) non doversi procedere in ordine ai reati di cui all'art. 4 cpv. 1 25.1 l. 1926 n. 2008, perché estinti per intervenuta amnistia;
e'
2 legge
2) assolto del delitto previsto e punito dal!' art. 4 p. p. stessa legge per insuffi,cienza di prove. Ordina: che il Tlustos venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 22.6.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
128
TRIBUNALE SPECJALE PER LA D!FESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 62/1937
PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 42
II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M .V.S.N.; Giudice relatore: Lanari Piero; G iudici Consoli M . V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Calia Michele, Bergamaschi Carlo.
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IN FATTO ED IN DIRITTO:
Erano state notate sui muri dello stabilimento milita!'e "Energon" di Casaralta, ripetute scritture offensive in stampatello: "Viva Caballero", "Abbasso Mussolini", "Il Duce è la rovina del mondo". Perciò furono s ubito esperite delle indagini per individuarne l'autore; e da un saggio calligrafico fatto fare ai militari della 6a Compagnia di sussistenza, si affacci~u-ono dei gravi sospetti a carico del rubricato Santamaria.
SENTENZA
Costui in sulle prime si mantenne negativo protestandosi innocente; ma poi finì per dichiarare di avere scritto tutte le frasi incriminate in seguito ad insistente istigazione del soldato Pratili.
Santamaria Gualtiero, nato il 21.4.1915 a Sasso Bolognese (Bologna), fornaio, detenuto dal 6.3.1937;
Inoltre il Santamaria affermò che lo stesso Pratili sovente cercava di indurlo a condividere le s ue idee antifasciste, e di scrivere in luoghi esposti dello stabilimento frasi sovversive; non potendolo far lui, come gli diceva, perché proveniente dalla Francia e quindi facilmente sospettabile.
ha pronunciato la seguente:
nella causa contro:
Pratili Carlo, nato il 10.8.191 l a Sasso Bolognese (Bologna), aggiustatore meccanico, detenuto dal 6.3 .1937;
Asserì del pari, il Santamaria, di avere ricevuto dal Pratili, consigli di abbandonare la moglie e la famiglia per espatriare in Francia con lui, dove a dire dello s tesso Pratili , s i vive con più agiatezza e con più libertà che in Italia.
IMPUTATO
Il Santama1ia:
del delitto di cui ali' art. 282 C.P. per avere il 24 febbraio 1937 offeso il prestigio del Capo del Governo scrivendo sui muri dello stabilimento Militare "ENERGON" di Casaralta (Bologna) le frasi "Abbasso il Duce - il Duce è la rovina del mondo - Viva Gaballero". Il Pratili: a) - del delitto di cui agli att. 110-282 C.P., per avere determinato il Santamaria a commettere il delitto a lui come sopra ascritto; b) - del delitto di cui agli art. 81-272 cpv. 1°, C.P., per avere durante il suo servizio militare in Bologna, in tempi diversi, ma con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, antecedentemente e fino ai primi del marzo 1937 fatto, fra i compagni d'armi, propaganda diretta a dep1imere il sentimento nazionale. TN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusion i e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del l'orale dibattito si è potuto accertare
In corso cli indagini risultò pure che in modo chiaro, preciso e categorigo i soldati Marzi Giovanni, BaJdelli Giuseppe, Scarabelli Pietro accusavano il Pratili di avere detto una volta al Baldelli nonché ad un altro mi1itare, (additando lo stesso al disprezzo dei compagni presenti perché tenevano presso di loro delle immagini sacre), che erano dei vigliacchi come i preti che i rossi uccidevano in Spagna; e di avere più volte nel negozio di barbiere della compagnia sussistenza ed alla presenza di vari militari, commentata la guerra di Spagna e di avere con ostentazione di disprezzo al fascismo ed alla nazione italiana auspicata la vittoria dei rossi; dichiarando perfino che il Duce è un ambizioso che non contento cli avere conquistato l'Abissinia, voleva ancora comandare in casa degli altri; e che il governo di Caballero riuscirà a trionfare. Anche all'udienza tutte le accuse a carico del Santamaria e del Pratili furono confermate; mentre quest'ultimo nell'ammettere di aver consigliato il Santamaria ad espatriare in F rancia, e di avere commentata la guerra di Spagna, negò di aver auspicato la vittoria dei rossi; di avere fatto apprezzamenti su]! 'atteggiamento del governo italiano; e di avere istigato il Santamaria a scrivere sui muri le frasi suaccennate. Il comandante la stazione dei CC.RR. che ha proceduto alle indagini confermò cli avere potuto stabilire attraverso le testimonianze dei soldati dello stabilimento militare cli Casaralta, e le dichiarazioni del coimputato Santamaria, che il Pratili: spesso intratteneva i compagni su argomenti politici, sparlando clell 'Italia e del fascismo, esaltando il comunismo; commentando la guerra spagnola in favore dei rossi.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF.5A DELLO STATO
In tal modo era riuscito ad attrarre nel campo sovversivo il Santamaria; tanto da indurlo a scrivere sui muri le frasi offensive incriminate. Non v'è dubbio pertanto che dalla suesposta narrativa si evince che il Santamari.a per deleteria istigazione del Pratili, con le già precisate gravi scritte murali del 24.2.1937 ebbe ad offendere il prestigio del ,Capo del Governo, rendendosi responsabile del reato di cui all'art: 282 C.P.; mentre il Pratili si è reso colpevole di concorso in tale reato, ai sensi degli art. 110-282 C.P.. Lo stesso Pratili poi avendo durante il servizio militare, (prestato nella 6a Compagnia sussistenza in Casaralta) in tempi diversi ma con atti'esecutivi di un medesimo disegno criminoso, antecedentemente e fino ai primi del marzo 1937, fatto fra i compagni d'armi, propaganda diretta a deprimere il sentimento nazionali, si è reso responsabile anche del reato continuato previsto e punito dagli art. 81-272 cpv. l ° C.P .. Nella fattispecie della opera delittuosa compiuta dai due giudicabili si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuri.dica dei reati rispettivamente ascritti. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive; considerato che il Santamaria è un iscritto al partito fascista, proveniente dai balilla e dai giovani fascisti, per cui. più di ogni altro avrebbe dovuto essere incitato dal sentimento del dovere e ribellarsi alla istigazione dei Pratili; tenuta presente la natura dei reati; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene:
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE l)AL T.S.D.S.
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Dichiara: Santamaria e Pratili colpevoli dei reati rispettivamente ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Santamaria ad anni 5 di recl usione; e Pretili ad anni 6 di reclusione. Entrambi anche la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre al pagamento delle spese di preventiva custodia ed ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 22.6.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Pratili Carlo: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 2.4. I 940. Detenuto dal 6.3.1937 al 2.4. 1940 Pena espiata: 3 anni e 26 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Pratili Carlo il 3.7.1937 viene respinta. Santamaria Gualtiero: una istanza di grazia inoltrata dal Santamaria il 26.6. 1937 viene accolta e, pertanto, con Decreto di grazia del 7.10.1938, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Santamaria, detenuto dal 6.3.1937 viene scarcerato dallo Stabilimynto Penale cli Civitavecchia il 15.10.1938. Pena espiata: l anno 7 mesi 9 giorn i.
Per i I disposto del l'art. 282 C.P.: A Pratili e Santamaria anni 5 di reclusione ciascuno. Ai sensi dell'ait. 272 cpv. 1° C.P.: A Pratili mesi 8 cli reclusione, aumentati della 1/2 della pena in applicazione dell'a1t. 81 C.P., e quindi anni uno di reclusione. Ed operato il cumulo delle due pene ritiene dovere condannare il Pratili, complessivamente, ad anni 6 di reclusione. Entrambi poi con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con la libettà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M.
Vis ti ed applicati gli art. 282- 110-282-81 -272 cpv. l 0 ; 23 -29-73-228-229 C.P.; 274-488 C.P.P.;
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4.1961, estinti per l'amnistia di cui al D.L.l 17.11.1945 n. 719, il reato di cui all'art. 272 C.P. dichiarando, contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631). Con la stessa ordinanza il Tribunale dichiara cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Pratili Caifo per il reato di cui all'art. 282 C.P. (Offesa al Capo del Governo) perché il suddetto reato è stato abrogato dal D.L. l 14.9. 1944 n. 288.
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TR1BUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 91/1937
PRilvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE OAI. T.S.D.S.
SENTENZA N. 43
TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
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IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N .; Giudice relatore: Lanari Piero;
JN FATI'O ED DIRrITO
Giudici Consoli M.V.S.N. : Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Calia Michele, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente:
I rubricati genieri Perotti Giovanni e caporale maggiore Luciano Adolfo, il 6.4.1937 erano stati denunciati dal Comando del 6° Reggimento Genio alla Procura del Tribunale Militare di Bologna e detta autorità giudiziaria aveva trasmesso gli atti a questo Tribunale Speciale per motivi di competenza.
SENTENZA
OMISSIS
Perotti Giovanni, nato il 3.4.1909 a Voiron (Fran'c ia), muratore, detenuto dal 6.4.1937.
Gli imputati mantenendosi negativi, protestarono sempre la loro innocenza ed affem1arono che mai ebbero a manifestare sentimenti ostili contro la Nazione italiana e contro il Regime, conversando fra loro, o con altri, nella bottega del barbiere reggimentale geS:tita dai fratelli Borghi, non militari.
nella causa contro:
Lucanto Adolfo, nato il 14.3.1911 a Pedace (Cosenza), muratore, detenuto dal 6.4.1937.
I due imputati furono accusati dal barbiere Borghi Senucio e dal suo dipendente Tarlomboni; senza perè> che costoro precisassero le parole che sarebbero state pronunciate e precisassero i particolari dei <iliscorsi uditi.
IMPUTATI
Ambedue: 1) del delitto di cui agli art. 81-291 C.P. per avere - prestando servizio militare presso il 6° Reggimento Genio in Bologna - nel marzo 1937 (e fino al 1° apri le successivo il Perotti), in tempi diversi, ma in esecuzione di unico disegno crirninoso, vilipeso pubblicamente la Nazione Italiana dicendo tra l'altro che in Italia si stà male perché si soffre la fame e non si ha la possibilità di manifestare le prop1ie idee e mantenendo - Il Perotti - un contegno manifestante ostile ed oltraggioso per il nostro Regime e per la nostra Nazione anche durante un' inchiesta svolta dai suoi superiori, in caserma, a suo carico. Il Perotti ancora 2) del delitto di cui agli art. 112- 113 C.P.Esercito, poiché in occasione della suaccennata inchiesta e precisamente iI 1..4.1937 nell'Ufficio della propria compagnia in Bologna, ad esplicito comando di salutare, prima di allontanarsi, non eseguiva l'ordine nel prescritto tempo e modo. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e g li imputati che per ultim i ebbero la parola con i loro difensori,
E mentre gli stessi due testi accennarono alla circostanza che i fatti si sarebbero ripetutamente verificati anche alla presenza di vari militari, il Comando non riuscì a rintracciare un soldato che dicesse di essersi trovato presente ai fatti che sarebbero successi nella bottega del barbiere. Purtroppo, però, poco prima della denuncia parecchi militari del 6° Reggimento Genio erano st~ti inviati in congedo. L ' accusa a carico dei due giudicabili era stata inoltrata a seguito di una inchiesta che il comando di compagnia andava svol.gendo per il furto di una cassetta militare nella quale erano state depositate alcune lire. E poiché erano sorti dei sospetti anche a carico del Perotti (risultando egli, al pari di altri 20 soldati della stessa compagnia, già condannato per furto) allora i barbieri del reggimento si erano affrettati ad informare il Comando che circa un mese prima del furto essi avevano più volte intesi i due imputati discorrere fra loro contro il Regime, esprimendo anche il desiderio di espatriare in Francia; e che sarebbero loro occorse almeno mille lire per procurarsi un passaporto falso, facilmente ottenibile. 11 Perotti, durante l'interrogatorio reso al Comando di Compagnia, tenne un contegno piuttosto indisciplinato dicendo che preferiva essere in Francia anzichè in Italia e nell'uscire dall'Ufficio del Comando salutò, in modo regolamentare, solamente quando venne richiamato ad ottemperare al suo dovere di militare disciplinato.
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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DlFESA DEU , O STATO
Su tale suo contegno il Perotti ha dichiarato che sentitosi sospettato quale autore del furto si irritò a l punto di non saper più nulla di quello che diceva e faceva. Negò di aver voluto, con le parole rivolte ai superiori, offendere il nostro regime e la nostra Nazione escludendo, inoltre, di aver fatto il saluto comunista.
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PRIMA PARTF.: S6NTF.NZE PRONUNZTt\TF. DAL T.S.O.S.
SENTENZA N. 45
Reg. Gen. n. 77/1937 11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Be vilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S .N.;
Giudice relatore: Presti Giovanni; In seguito alle risultante dibattimentali e specialmente in seguito ai nuovi elementi raccolti attraverso le deposizioni dei testimoni il Collegio ritiene che in ordine al delitto di cui al! 'art. 291 C.P. (che sarebbe stato commesso nel negozio del barbiere del reggimento) siano venuti a mancare, del tutto, g li estremi del reato. Pertanto il Tribunale ritiene che il Perotti e il Lucanto non abbiano commesso il f~Hto criminoso loro ascritto e che, quindi, devono essere assolti da de tta imputaz10ne.
In ordine ai delitti di cui agli artt. 212-213 C.P.Esercito e 291 C.P. addebitato al Perotti il Collegio ritiene che I'imputato, trovandosi in uno stato di sovraeccitazione abbia tenuto un contegno tutt'altro che disciplinato; ma che non siano emerse e lementi sufficienti di reità per affermare che egli si è reso responsabile cli vilipendio alla Nazione italiana e al Regime. Per ciò che concerne il reato di rifiuto di obbedienza è rimasto accertato dalle deposizioni testimoniali che il saluto, pur non essendo un saluto regolamentare, non fu un saluto comunista. Pertanto il Perotti deve essere assolto dai summenzionati reati per insufficienza di prove.
Giudici Consoli M .V.S.N.: Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Calia Michele, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Querzo.la Romolo, nato il 1.8.1894 a Chiaravalle (Ancona), medico chirurgo, detenuto dal 10.3.1937. Ferrare T ecla, nata il 3.4.1914 a Vico Equense (Napoli), insegnante elementare, detenuta dal 10.3.1937. Gervasoni Giovanni, nato il 26.4.1909 a Venezia, insegnante elementare, detenuto dal I 0.3. 1937. IMPUTATI
P.Q.M.
Il Querzola:
Visti e applicati gli artt. 485-486 C.P.Esercito; Dichiara assolti Lucanto Adolfo per non aver commesso il fatto in ordine al reato ascrittogli e Perotti Giovanni per insufficienza d{ prove da entrambi i reati che gli sono stati addebitati. Ordina che il Lucanto e il Perotti siano immediatamente scarcerati , se non detenuti per altra causa. Roma, 22.6.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici Perotti Giovanni e Lucanto Adolfo, detenuti dal 6.4. I 937 vengono scarcerati il 22.6. l 937.
1) di propaganda antinazionale ai sensi degli art. 272 cpv. l ° C.P. per avere dall'agosto 1936 e fino alla data dell'arresto, in Ventotene, fatto propaganda per distruggere il. sentimento nazionale, sia con scritti sia verbalmente, in danno, fra gli altri, di Ferraro Tecla e Gervasoni Giovanni; 2) del delitto di cui ali 'art. 304 cpv. 1° C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo promosso accordo tra di lui ed i coimputati Ferraro Tecla e Gervasoni Giovanni, al fine di commettere il delitto di vilipendere la Nazione Italiana (art. 291 C.P.) col mezzo di diffondere, in Italia e all'estero, scritti. suoi propri, diretti a vituperare la vita politica nazionale, attraverso deformata narrativa del provvedimento che lo aveva destinato al confine e che egli attribuiva a persecuzione per non essere iscritto al P.N.F. vilipendio che non fu commesso per i I tempestivo intervento dell'Autorità;
3) di simile delitto previsto dal citato art. 304 cpv. 1° C.P. per avere promosso l'accordo tra di lui ed i coimputati suddetti al fine cli commettere il delitto previsto dall'art. 269 C.P. col mezzo di suoi propri ascritti, indirizzati a personalità ed a pubblicisti esteri e contenenti notizie false e tendenziose sulle condizioni in-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
terne dello Stato atte a menomarne il prestigio all'estero: attività antinazionale questa che non fu potuta esplicare per il tempestivo intervento della autorità di Ventotene; 4) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio del Capo del Governo scrivendo alla Ferraro, in Ventotene e con lettera senza data scritta nel 1936 o 1937, "Egli mi odia perché mi teme"; 5) del delitto di cui all'art. 337 C.P., per avere il giorno 10.3.1937 in Ventotene usato contro pubblici ufficiali (agenti della forza pubblica) violenza per opporsi al suo arresto; 6) del reato di cui agli art. 186 e 189 T.U. legge di P.S. per avere contravvenuto alla prescrizione 7a della carta di confino: in Ventotene nelle circostanze di tempo e di luogo sopra accennate.
LaFerraro:
PRIMA PARTE: SENTF.NZF. PRONUNt',IATE DAL T.S.D.S.
137
OMISSIS
Il rubricato Querzola, già numerose volte giudicato, condannato anche per diserzione in tempo di guerra (Sent. del 22.9.1915 emessa dal Trib. Mil. di Tolmezzo), e nel luglio del 1935 denunziato all'Autorità giudiziaria dai CC.RR. di Vado per il delitto di propaganda antinazionale di cui all'art. 272 - primo cpv. C.P., con deliberazione del 30.6.1936 della Commissione Provinciale presso la Prefettura di Bologna, veniva assegnato al confino per anni cinque perché nei giorni 1 e 26 maggio 1936 aveva indirizzato senza firma a redattori del giornale "Temps" di Parigi due lettere scritte di suo pugno nelle quali, polemizzando con i destinatari in merito ad articoli pubblicati nel citato quotidiano, moveva dei rimproveri ai governanti di Franc ia per avere rese nulle, dopo averle approvate, le sanzioni contro l'Italia. ln Ventotene, dove fu internato per scontare la misura di sicurezza, non si volle adattare alle condi:lioni di vita che egli stesso si era procurato con la sua attività di rinnegato.
1) del delitto di cui agli art. 282-81 C.P. per avere in più lettere dirette al coimputato Querzola Romolo, usate frasi offensive all'onore e al prestigio di S.E. il Capo del Governo, in Ventotene negli anni 1936 o 1937;
Insensibile al trattamento umano che da quella autorità gli veniva usato e insofferente dell'attesa dell'esito di una pratica di perdono in corso, si diede a prepararsi la fuga e il modo di procurarsi protezione in Francia.
2) del delitto di cui all'art. 304 p.p. per avere negli anni 1936 o 1937, in Ventotene, partecipato all'accordo tra lei ed i coimputati Querzola Romolo e Gervasoni Giovanni al fine di commettere il delitto di vilipendio al la Nazione Italiana (art. 291 C.P.);
Per raggiungere lo scopo, profittando di una relazione amorosa, che egli, maturo, già sposato da un ventennio e con tre figli, aveva contratto con la giovane maestra comunale del luogo Ferraro Tecla, ottenne che costei promettesse di spedire in Francia o recapitare segretamente a persona dell'Ambasciata di Francia in Roma, e di consegnare personalmente in Italia altre lettere ed un memoriale, nonchè un esposto al Sindacato medico di Bologna.
3) di simile delitto previsto dal citato art. 304 p.p. C.P. per avere partecipato al! 'accordo tra essa ed i coimputati Qucrzola e Gervasoni al fine cli commettere il delitto previsto dall'art. 269 C.P.; Il Gervasoni: 1) del delitto cli cui all'art. 304 p.p. per avere negli anni 1936 o 1937, in Ventotene partecipato all'accordo tra lui ed i coimputati Querzola Romolo e Ferraro Tecla al fine di commettere il delitto di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291);
2) di simile delitto previsto dal citato art. 304 p.p. C.P. per avere partecipato all'accordo tra di esso ed i coimputati Querzola e Ferraro al fine di commettere il delitto previsto dall'art. 269 C.P.; 3) del reato di cui agli art. 186 e 189 T.U. legge di P.S. per avere contravvenuto alla prescrizione 7a della carta di confino: in Ventotene nelle circostanze di tempo e di luogo accennate.
Per redigere tali scritti si valse del concorso del confinato Gervasoni Giovanni per scrivere sotto sua dettatura mentre la Ferrario e ra addetta a copiare i memorial i. In detti scritti il Querzola, riprendendo J 'argomento trattato nelle ricordate lettere del maggio 1936, continuava la diffamazione contro l'Italia attraverso una subdola narrazione dei fatti e del provvedimento di confino, ed invocava la solidarietà e l'ai uto della "Repubblica letteraria" a lla quale dichiarava di appartenere. OMISSIS
Nel memoriale che doveva essere copiato e spedito a vari indirizzi dalla Ferrara si legge, fra l'altro: " un onesto cittadino e di illibata coscienza nel pieno delle sua vita civile e morale, può oggi, in Italia essere strappato al suo focolare senza motivo e senza nessuna motivazione e gettato a morire in una isola di confino, fra il s ilenzio più assol uto e solo perché è sospetto di non essere favorevole all'attuale regime".
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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Anche in una lettera diretta ad Heriot - Presidente della Camera di Francia - e in un'altra lettera diretta al Presidente della Lega dei Diritti dell'uomo, a Parigi, alle quali lettere doveva essere allegato copia del memoriale, parla di ingiustizie e tirannie subite da lui da parte delle autorità italiane perché "naturalmente" non è stato mai fascista, ed invita i destinatari ad interessars i caldamente di lui. OMISSIS
Il Querzola, che durante il procedimento non ha manifestato un attimo di resipiscenza, eccepisce di essere un psicopatico. Ma nessun elemento apprezzabile è emerso a dimostrazione di una qualsiasi infermità psichica, tale non potendosi ritenere l 'attestazione del teste a difesa Montesano, basato su valutazioni di notizie fornitegli dai congiunti del Querzola e non su esame diretto. Da tutto l'operato deli ttuoso del Querzola si deduce che egli agì con raffinata scaltrezza, con piena coscienza e volontà e con gli accorgimenti che caratterizzano il comune delinquente e non il pazzo. OMISSIS
Per questi motivi: Letti ed applicati gli art. 272 1° cpv. - 304 in relazione agli art. 292 e 269 C.P. 282-81-229-73-74-31 l -214 C.P. 186-189 T.U. legge vigente di P .S. 274488 C.P. 485 C.P.Esercito 2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77. Assolve: Querzola Romolo per non provata reità dal delitto cli cui all'art. 337 C.P.; Dichiara: Il Querzola, Ferraro Tecla e Gervasoni Giovanni responsabili di tutti gl 'altri reati a ciascuno di essi ascritto in rubrica, ritenendo però unico reato i delitti di cui ai numeri 2) e 3) dei rispettivi capi d'imputazione rubricati al Querzola e alla FeITaro e di cui ai numeri 1) e 2) del capo d'imputazione rubricato a Gervason i, e coi benefici di cui agli art. 3 I 1-114 C .P. alla Ferraro e Gervasoni relativamente al delitto di cui all'art. 304 C.P. e dell 'art. 311 C.P. relativamente al delitto attribuito alla Ferrare al capo 1) della s ua imputazione cumulate le pene, condanna Querzola ad anni 9 di reclusione ed a l anno di arresto, Ferraro ad 1 anno 5 mesi e 10 giorni di reclus ione e Gervasoni ad 1 anno di reclusione e a mesi 3 di arresto; Condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Ordina: il Querzola sia sottoposto alla libertà vigilata; condona conclizionaltnente per indulto anni 2 della recl us ione inflitta al Querzola e 1 anno della reclusione inflitta alla FeITaro.
PRfMA PARTE: SEKTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.
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Roma, 23.6.1937 A nno XV Seguono le firme del Pres idente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Querzola Romolo: Il T .S.D.S., con Ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 1.4.1940, respinge l'istanza inoltrata dal Querzola tendente ad ottenere il beneficio del condono concesso con R.D. 24.2.1940 n. 56 perché all'applicazione del beneficio osta la condanna a 7 mesi di carcere militare, per diserzione, inflitta dal Tribunale militare di guerra del 21 ° Corpo d'Armata con sentenza ciel 22.9.1915. Per effetto dei provvedimenti d i c lemenza previsti dal R.D. 17. 10.1 942 n. 1 I 56 Querzola Romolo, detenuto dal 10.3.1937, avrebbe dovuto essere scarcerato il 10.3. 1944. Con Decreto di grazia del 23.8 .1 943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Querzola Romolo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 21.8 . 1943. Detenuto dal 10.3.1937 al 21.8.1943 Pena espiata: 6 anni 5 mesi 11 giorni. ln una istanza di grazia inoltrata il 16.2.1938 Querzola Rodolfo dichiara: "Sono stato un antifascista e ho combattuto vivacemente il Fascismo. Ma l 'esperienza, maestra della v ita, mi ha fatto vedere e toccare con mano che oggi, solo uomini dalla coscienza nera, solo uomini in mala fede, solo uomini che non amano la loro Patria possono insistere in un atteggiamento ribelle. Oggi la Patria ha bisogno di tutti i suoi figi i, anche, e forse specialmente di quelli che parvero dovessero disertare dalla Causa. II confino politico e la Galera politica, oggi, lungi dall 'ospitare dei nobili petti d i "Cospiratori" che cospirino per una Italia Unica ed indipendente, sono il ricovero di venduti allo straniero, Mosca, Londra e Pari gi e desiderano l'annullamento della loro Patria. Non vi è più generosità, ma insidia . li mio atteggiamento precedente oggi è, in me, s uperato. Ho sbagliato e me ne dolgo. Desidero collaborare con tutte le mie forze per il Fascismo: come cittadino, come volontario. Chiedo, pertanto, che mi si faccia grazia della rimanente pena". L'istanza non viene accolta. In una seconda istanza di grazia inviata il 2.8.1938 il Querzola dichiara, tra l'altro: "Posso ancora offrire qualcosa di buono alla Patria, e lo farò con tutto il cuore, con tutta l'energia, con tutta quella buona volontà che solo può dare un uomo che attraverso una durissima esperienza ha veduto la via Vera, la via Giusta!". L'istanza di grazia viene respinta. II 15.5.1939 Querzola invia al Capo del Governo altra istanza di grazia nella quale dichiara tra l' altro: "Sono tre lunghi anni che passo in un durissimo carcere
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politico e ogni anno ho chiesto, anzi implorato I~ grazia dichiarandovi la mia presente e futura indefettibile sottomissione a voi e al Regime Fascista.
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PRllvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 66
Reg. Gen. n. 163/1937 Il Tribunale Speciale per la Difesa deJlo Stato composto da:
La prima istanza mi fu respinta, la seconda malgrado l'autorevole e caloroso appoggio del senatore Ugo Prof. Conti, venne anch'essa respinta. Voi sapete che in carcere non solo ho tenuto una esemplare condotta, esente eia punizione, ma ho dimostrato in confronto di tutti gli altri detenuti politici apertamente, e con mio danno e rischio, il mio ravvedimento politico radicale. L'Italia che da 17 anni voi guidate con mano ferma, volge in ore nelle quali può avere bisogno di tutti i suoi figli, anche cli coloro' che un giorno sembrarono obliarla".
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M.V.S.N. : Pasqualucci Renato, Barbera Gasparo, Suppiej Giorgio, Bergamaschi Carlo, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Anche la terza istanza di grazia non viene accolta. Ferrara Tecla: detenuta dal 10.3.1937, viene scarcerata, per espiata pena, dalla Direzione Carceri Giudiziarie per Donne di Roma (Via S. Francesco di Salese, 34) il 20.8.1937.
nella causa contro:
Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 24.6.1937. L'istanza viene respinta dal Ministero di Grazia e Giustizia a seguito ciel parere contrario espresso dal Ministero dell'Interno nonostante i pareri favorevoli espressi dal Questore di Napoli e dall'Ufficio del Pubblico Ministero ciel T.S.D.S.
Morandi Rodolfo, nato il 13.7. 1902 a Milano, dott. in legge, detenuto claI 24.4.1937;
Gervasoni Giovanni: detenuto dal 10.3.1 937, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchi a il 10.6.1938.
Sassu Aligi, nato il 17.7.1912 a Milano, pittore, detenuto dal 6.4.1937;
Luzzatto Lucio, nato il 5.7.1913 a Milano, dott. in giurisprudenza, detenuto dal 6.4 . 1937; Venanzi Mario, nato il 15.9.19 J.3 a Milano, dott. in giurisprudenza, detenuto dal 6.4.1937; Ravazzoli Vittorio, nato il 5.4.1888 a Stradella (Pavia), salumiere, detenuto dal 6.4.1937; Testa Alfredo, nato i I 26.10.1908 a Belluno, impiegato presso la Casse Mutue Malattie, detenuto dal 6.4. l 937; Accorsi Angelo, nato il 29.9.1872 a S. Agostino di Ferrara, impiegato privato, detenuto dal 6.4.1937; Fiorati Francesco, nato il 2 .6.1902 a Cayurz (Brasile), giornalaio, detenuto dal 7.4. 1937; I
Tocleschini Giorgio, nato il 13.9.1912 a Mi lano, studente liceale, detenuto dal 6.4.1937; Antolini Franco, nato l' 11.9.1907 a Po1tamaurizio (Imperia), dott. in Scienze Economiche, detenuto dal 9.4. 1937; Mauri Luigi, nato il 23.7.1906 a S. Giovanni (Milano), ragioniere, detenuto dal 6.4.1937;
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TRIUUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Malagugini Alberto, nato il 19.8.1915 a Pavia, cI9tt. in giurisprudenza, detenuto dal 6.4.1937; Gabellini Angelo, nato il 2.11.1908 a Cambiago (Milano), operaio, detenuto dal 7.4.1937; Bravi Luigi, nato il 3.3.1895 a Milano, magazziniere, detenuto dal 6.4.1937. IMPUTATI
1) Sassu, Morandi, Luzzatto, Yenanzi, Ravazzolli e Testa: del delitto di cui alla p .p. dell'art. 305 C.P. in relazione all'art. 283 stesso Codice perché nell'autunno 1936 promossero ed organizzarono in Milano associazione avente il fine di compiere, in coalizione dei vari gruppi politici antifascisti nei quali singolarmente militavano, fatti diretti a mutare la fom1a del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. Gli altri otto (Accorsi, Fiorati, Todeschini, Antolini, Mauri, Malagugini, Gabellini e Bravi) del delitto di cui al cpv. 1° da detto art. 305 C.P. in relazione altra. 283 stesso Codice, per avere in tempi anteriore e fino all'epoca del loro arresto, partecipato alla associazione suddetta; 2) Il Morandi, Luzzatto, Sassu, Malagugini, inoltre: dei delitti cli cui all'art. 270 cpv. 2° e 272 C.P. per avere inclipenclcntemente dal fatto di cui ai numeri 1), partecipato nel territorio dello Stato ad associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, e fatto propaganda, nel territorio suddetto, per tale fine sovversivo; 3) TI Venazi, Ravazzoli, Tocleschini , Accorsi, Fiorati, Bravi e Gabellini, a loro volta, anche dei delitti di cui i predetti art. 270 cpv. 2° e 273 C.P. per avere, indipendentemente dal fatto di cui al numero I), partecipato nel terr.itorio dello Stato ad associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura della classe operaia e fatta propaganda, nel territorio medesimo, per tale fine sovversivo.
In esito al Pubblico dibattimento, senti.ti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusari che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva IN FATTO E D IN DIRITTO
T prevenuti, assieme ad altri 2 (Ruggimenti, Pallante e Faravelli Giuseppe) nei riguardi dei quali - risultando tuttora latitanti - si è preliminarn1ente ordinato la sospensione del procedimento sino all'atto del loro arresto, furono, a rito diretto, rinviati al giudizio di questo Tribunale con atto d'accusa del P.M. in data 18.7.1937 per 1ispondere dei fatti deli.ttuosi sopra in epigrafe esposti.
All'orale dibattimento per esplicite confessioni ed indicazioni di parecchi _a ccusati, per prove documentali e testimoniali e tenuto conto delle emergenze predibattimentali risultanti dagli atti, si è accertato quanto segue:
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Dopo lo scioglimento della "Concentrazione antifascista" in Francia, nel 1934 le varie sette politiche di fuori usciti ital iani , dalle quali era stata costituita, formarono un cosiddetto "Fronte unico antifascista" nel quale cli inserì anche il centro comunista italiano a Parigi. Pur rimanendo ciascuna setta fedele ai propri postulati, tutte in tal "Fronte" erano coalizzate nel comune programma cli abbattere con i mezzi violenti il Governo fascista e mutare violentemente gli ordinamenti economici e sociali e la costituzione dello Stato italiano. Peraltro, una corrente del socialismo nostrano fuoruscito in Francia, da qualche anno s'era avvicinata al comunismo accettandone ed adottandone il programma e i metodi d ' azione come appare anche dalla stampa cli setta e di propaganda diffusa. (vedi esemplari in atti). Tale coalizione aveva avuto i suoi sinistri riflessi in qualche regione d 'Italia più prossima alla Francia, specialmente durante le operazioni militari che ci portarono alla conquista dell'Impero e durante lo svolgimento della guerra civile in Spagna. Fra l'altro un 'organizzazione era stata scoperta verso la fine del l936 ( vedi Sentenza n° 338 ciel 18.6 .1937 nei confronti di Palmieri, fratelli Stalla ed altri), ma coloro che continuavano a partecipare alla suddetta organizzazione avevano provveduto a stampare, in Savona, numerosi libelli intestati con"II Grido del popo1o" di contenuto sovversivo antifascista. Alcune centinaia dei suddetti libelli vennero portati dal Palmieri a Milano, e diffusi nei mercati generali della suddetta città. Una parte dei suddetti libelli - come si vedrà - era pervenuta all'imputato comunista Venanzi che aveva provveduto a diffonderli . Durante le indagini per tale accertamento gli organi cli polizia scoprirono in Milano una vera e propria sezione ciel "Fronte unico antifascista" di cui si era sopra fatto cenno, idoneamente attrezzata, operante, in per.i coloso sviluppo e raccogliente nel suo seno comunisti, socialisti e mazziniani. Tale scoperta generò l'arresto e la denunzia dei prevenuti e di altri due prosciolti in istruttoria. Si è potuto così accertare, anche in udienza, che nell'autunno 1936, il rubricato Sassu recatosi a Parigi per scopi , a suo dire, artistici, dal fuoruscito Lionello Venturi fu presentato a Pallante Ruggimenti, noto autorevole e pericoloso esponente del "Fronte unico" cennato, di parte socialista rivoluzionaria, dal quale apprese che esisteva in Italia un clandestino gruppo socialista ed accettò l ' incarico di prendere contatto con esponenti principali di esso, provvedere alla distribuzione delle stampe di propaganda sovversiva che gli sarebbero pervenute, prendere contatto con gli esponenti del clandestino movimento comunista a scopo di collegamento funzionale del "Fronte unico" mandare relazioni sull' opera svolta agli esponenti a ll'estero del "Fronte unico" e curare suoi contatti personali con lo stesso Ruggimenti in Francia. Tale incarico il Sassu esplicò con scrupolo ed attività degna cli migliore causa, come risu lta dalle sue confessioni e dall'abbondante materiale sequestrato nella sua bottega di pittore, vero attrezzato deposito del "Fronte Unico" di cui si tratta.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO
Infatti, poco dopo il suo ritorno in Italia, ebbe, secondo accordi presi con il Ruggimenti, la visita dei dirigenti il clandestino movimento socialista predetto in Milano presentatisi sotto i falsi nomi cli "Tibaldi" il primo, che poi il Sussu risolutamente riconobbe nel prevenuto Morandi, e cli "S,ùvani" l'altro, che il Sassu riconobbe in istruttoria nel prevenuto Luzzatto, ma sull'identità del quale ha sollevati dubbi in udienza. Il Morancli, premesso che era stato informato dal Ruggimenti delle presa cli contatto con il Sassu, aggiunse che lo studio di pittore ciel Sassu poteva servire da deposito del materiale della associazione clandestina che sarebbe affluito dall'estero per i rapporti e i collegamenti tra gli organizzati di Milano e i fuorusciti dirigenti il movimento. Risulta anche, in modo chiaro, che il collegamento tra il Centro di Parigi, rappresentato dal Ruggimenti, e gli organizzati di Milano veniva effettuato dal fuoruscito Giuseppe Faravelli residente a Lugano e che il Sassu, servendosi del regolare passapo1to del quale era in possesso, doveva recarsi in Svizzera per mantenere i collegamenti. Il materiale di propaganda inviato dalla Svizzera, tramite un corriere speciale, sarebbe affluito nello stabile del Sassu che doveva trattenerlo a disposizione del Morandi. Dopo alcuni giorni il Morandi presentò al Sassu il "Salvoni". Verso la fine cli novembre, infatti, il Sassu ricevette da un corriere venuto dalla Svizzera, materiale di propaganda consistente in alcune copie del "Il Nuovo Avanti" e manifesti di contenuto antifascista che consegnò al Morandi. Inoltre il Sassu si era recato, prima cieli' arrivo ciel corriere, in Svizzera per prendere accordi con il Faravelli che gli consegnò indirizzi convenzionali di Lugano ai quali inviò alcune lettere informative cli carattere politico-economico relative alla situazione interna dell'Italia. · Per incarico e a spese ciel Morancli il Sassu si recò, in seguito, più volte dal Faravelli per consegnarli corrispondenza che il Morandi gli indirizzava redatta con inchiostro simpatico su libri. Altri corrieri si succedettero al primo, recanti tutti materiali di propaganda che il Sassu passava al Morandi quando questi glieli chiedeva. Del resto il Morandi depositava nello studio del Sassu anche altro materiale che evidentemente gli perveniva per al.tra via dal! 'estero, così dicasi di alcuni esemplari del libello "Echi" tirati al ciclostile. I rapporti frattanto s'erano stabiliti per il "fronte unico" col clandestino gruppo comunista di Milano, il cui esponente maggiore era il rubricato Venanzi. Il quale faceva capo al Sassu per il collegamento e per il deposito di materiale.
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Il Venanzi infatti ebbe a depositare presso il Sassu un centinaio di esemplari del manifesto "Il grido del popolo" di cui si è fatto cenno, esemplare che il Sassu consegnò parte al Morandi e parte al sedicente "Salvano". Alcuni manifesti sequestrati al Sassu, portano la firma: "Il fronte unico prol. cl 'Italia, il fronte unico soc. e com. d'Italia".
Infine il Venanzi aveva affidato al Sassu una valigietta di fribrina contenente un migliaio di fogli di carta bianca per ciclostile coll'incarico di consegnarla al Morandi. Ciò che non potè effettuarsi per l'arresto del Sassu e conseguente sequestro della valigetta e cli altro materiale comprovante la gravità del movimento cospiraLivo che trovava ricetto nella bottega del giovane pittore. D'altronde l'attività del Venanzi si esplicava in varii altri modi, come, ad esempio, col mantenere relazioni nel campo artistico e con lo stimolare qualche artista a scrivere articoli su giornali del Regime che, sotto pretesto d'arte, avrebbero dovuto far trasparire critiche al Regime; con Lo svolgere presso giovani propaganda comunista con paziente e subdola opera di convinzione, come ebbe a fare col giovane rubricato Todeschini, profittando della salute c~gionevole di costui, al quale passò anche stampa sovversiva di propaganda. E pur vero, però, che il Todeschini, come è risultato, anche se in un determinato momento sembrò soggiogato e travolto dalle male arti del Venanzi, non giunse al punto di. dare una vera e propria adesione o attività alcuna al comunismo e che, anzi fece chiare manifestazioni cli ripulsa. Il Venanzi, inoltre, come il Collegio dall'insieme delle risultanze ritiene, curò di fare avere al suo correlegionario pericoloso comunista rubricato Ravazzoli un pacco di esemplari di "Il grido del popolo" esemplari che furono sequestrati nel negozio di salumeria gestito dal Ravazzoli e di cui questi non ha precisato la provenienza e l'uso cui erano destinati. Del resto il Ravazzoli, al quale si è contestato in udienza l'aggravante della recidiva generica (art. 99 p.p. C.P.), già confinato politico, non solo si dedicava alla propaganda comunista mediante stampe che dava o faceva pervenire all 'Accorsi, al Fiorati ed al Gabellini, - per indicare solo quelli che si trovavano fra gli attuali accusati - ma si occupava largamente del soccorso rosso, facendo pervenire pacchi di cibruie a famiglie di confinati e condannati politici. In tale bisogna, che sotto la fonna della beneficenza nascondeva la sostanza della più sottile ed efficace propaganda, veniva coadiuvato dai predetti Accorsi, Fiorati e Gabellini che appartenevano alla clandestina organizzazione comunista, e dal rubricato Bravi, che pur non essendo stato provato che appartenesse all 'organizzazione, coscientemente concorse a tale forma di propaganda provvedendo all'invio di uno dei pacchi alla famiglia di tal Ricaldone. Peraltro la capacità propagandistica del Bravi avversa al fascismo si rivela da quanto ebbe a riferire tal Fumagalli in istruttoria.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Sia l 'Accorsi, che il Fiorati e il Gabellini hanno confessato anche in udienza, pur cercando d ' attenuare la propria responsabilità, d'avere ricevute e distribuite stampe comuniste, d'avere concorso alla propaganda del soccorso rosso mediante erogazione di somme e partecipando alla distribuzione dei pacchi predetti, che il Ravazzoli preparò in numero di 17, nel Natale 1936 e nella Pasqua 1937.
L 'Antolini, il Mauri e il Malagugini risultano cli buoni precedenti e sono politicamente incensurati. Non essendo emersi altri elementi di rilievo a loro carico, non si può affermare che, per il solo fatto del possesso dei libelli di cui sopra, essi siano stati partecipi del movimento cospirativo sotto la cui imputazione sono comparsi in giudizio. Pertanto essi vanno assolti per non aver commessi i fatti delittuosi loro attribuiti in accusa.
Non è risultato con chiarezza che questi ultimi quattro nominati , e cioè Accorsi (al quale in udienza è stata contestata l'aggravante della recidiva ai sensi del! 'art. 99 p.p. C.P.), Fiorati, Gabellini e Bravi, che pur, come si è detto, esplicavano attività sovversiva, fossero partecipi dell'associazione cospirativa del predetto "Fronte unico" cli cui furono chiamati anche a rispondere ai sensi dell'art. 305 C.P., giusta la relativa imputazione rubricata; pertanto da tale imputazione essi debbono essere assolti per non provata reità. Colla stessa formula dev 'essere assolto il Bravi dalla imputazione di appartenenza all 'associaz1one comunista di cui alla relativa imputazione rubricata ai sensi clell'a1t. 270 2° cpv. C.P .. Uno degli organizzatori del "Fronte unico antifascista" di cui trattasi era il rubricato Testa. Costui copriva la propria nefanda attività cospirativa colla tessera fascista, cli cui indegnamente era fornito, e col redditizio impiego che copriva presso la Cassa Mutua di un Sindacato fascista, impiego che gli dava modo di avvicinare buon numero di lavoratori. Egli era versato nella opera di penetrazione verso la gioventù. Frequenti furono i discorsi sovversivi che egli fece al giovane studente teste Pedrazzini, redattore del giornale "li Cantiere" di cui il Testa era collaboratore. Si recò persino a Genova dove avvicinò i I rubricato Antolini e gli fece dei discorsi non consoni alla sua qualità di fascista. Non si è potuto accertare, peraltro, lo scopo preciso di questa sua gita a Genova a preteso scopo sportivo. Certo è che sia il Pedrazzini che l' Antolini ebbero a ricevere allora dei dattiloscritti di carattere antifascista la cui origine non attribuirono ad altri che al Testa. Infatti all 'Antolini fu sequestrata copia dattiloscritta di 2 articoli tratti dal giornale il "Nuovo avanti" del febbraio 1936, auspicanti al ritorno alla "Concentrazione" antifascista cli cui s i deplora la immatura fine dovuta al fatto che "forze che la costituivano non rappresentavano la solidarietà dell'antifascismo". Così presso il rubricato Mauri, già, come il Testa, della comunità mazziniana, fu sequestrato un dattiloscritto intestato: "Ricostituzione socialista" nel quale si caldeggia "l'alleanza dei partiti democratici dei paesi capitalisti con I 'unjone sovietica"; e presso il rubricato Malagugini, amico del Luzzato il quale aveva non rari contatti col Testa, fu sequestrato identico dattiloscritto, ricevuto, come quello del Mauri, in quell'epoca. L'avere l' Antolini, il Mauri e il Malagugini ricevuto per posta tali libelli di cui furono trovati in possesso, non può, quando non ci sono altre prove, costituire materia d'incriminabilità. Ciò, peraltro, non discrimina il Testa dalla sua delittuosa opera antifascista.
11 Morandi ha negato anche in udienza ogni suo rapporto col Sassu ed ha respinto le accuse con dovizia e precisione di dati da costui mossegli. Ma contro i dinieghi del Morandi, non solo il Sassu si è opposto ma anche il teste Franchina, aiutante di pittura del Sassu, (sebbene in udienza abbia cercato d'attenuare la sua prima versione), ebbe a riconoscere il Morandi come l'individuo che andava a trovare il Sassu nel suo studio di pittore. Ed anche il Venazi che s'era chiuso in analogo diniego, non solo è stato indicato nettamente dal Sassu, ma egli stesso era caduto nella rete della confessione da lui stesso tesa, scrivendo, nelle more del giudizio, nel carcere, un biglietto che tentava di fare clandestinamente pervenire al Todeschini in cui nel l'istigare il Todeschini a non dire la veiità al giudice per non danneggiarlo più di quanto avesse fatto il Sassu, fornisce la riprova dei suoi veri rapporti col Sassu. E ben importante e pericoloso era il ruolo che aveva nell'organizzazione il Vananzi, che fra, l'altro propugnava l'unione di tutte le organizzazioni antifasciste del la gioventù per l'abbattimento del governo fascista, come appare eia un dattiloscritto da lui dato al Todeschini e in casa di questi sequestrato. Anche i dinieghi del Testa cozzano e s'infrangono contro le deposizioni del Pedrazzini e clell ' Antolini che lo dimostrano un adescatore di giovani alla causa dell'antifascismo. Inoltre non si può ignorare il contenuto di un opuscolo sovversivo sequestrato in casa sua che è intonato a principi contrari al fascismo . Il Ravazzoli ha confessato parzialmente, dichiarandosi pentito di quanto ha fatto; ma completano la sua confessione il materiale sequestratogli, fra il quale i libelli, di cui si è fatto cenno, a firma del partito soc. it. del partito comunista italiano a scopo del fronte unico già ricordato, e le dichiarazioni dei suoi satelliti Accorsi, Fiorati e Gabellini. Molti indizi concorrerebbero per I 'affennazione della responsabilità del Luzzatto: la sua amicizia col Morancli, frequenti incontri col Testa, s ue preliminari affermazioni alla P.S. di esplicito contenuto antifascista, il primo riconoscimento fatto dal Sassu che lo indicò come il sedicente "Salvani" presentatogli dal Morandi; ma la perplessità del Sassu nel riconoscerlo in udienza e nel dichiarare di non potere confermare quanto aveva asserito in precedenza, adducendo che il piimo riconoscimento avvenne in luogo oscuro e non adatto non dà tranquillante garanzia per una affe1mazione di responsabilità; sicchè il Collegio ritiene atto di giustizia assolverlo per non provata reità dalle ascrittogli imputazioni. Il Sassu ba confessato le sue malefatta anche in udienza, confermando anche
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PRIMA PARTE: SENTEN7.F: PRONUNZ IATE 01\1. T.S.D.S.
quando sul Morandi e sul Venanzi aveva riferito in .istruttoria e dic hiarandosi pentito.
all'art. 270 2° cpv. C.P. e di anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui all 'art. 270 2° cpv . C.P. e di anni le mesi 6 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. compreso; per R avazzoli, in ciasc una di dette pene un mese per la recidiva ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P.;
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Pertanto si può affermare con coscienza tranquilla che in Milano nel 1936 e sino alla primavera de l 1937 esisteva un 'associazione di fatto avente per fin e di compiere fatti diretti e mutare la forma del governo italiano con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato; che animatori ed organizzatori erano in concorso fra loro i rubricati Morandi, Venanzi, Sassu, Ravazzoli e Testa; che tale associazione raccoglieva nel suo seno, fra l' altro, nuclei di partiti disciolti, illegalmente e clandestinamente ricostituitisi, i cui esponenti erano Morandi e Sassu per il nucleo socialista Venanzi e Ravazzoli per il nucleo comunista; che tali socialisti unendosi , al di fuori dell'associazione predetta, programmaticamente ai comunisti ne adottarono i fini diretti a stabilire violentemente gl i ordinamenti economici dello Stato; che sia gli uni che gli altri svolgevano propaganda diretta a tali fini mediante diffusione di stampa e adescamento di adepti; che facevano parte del nucleo comunista, a l di fuori della partecipazione di esponenti di tale nucleo alla suddetta associazione, i rubricati Accorsi, Fiorati e Gabellini; che i tre ora nominati, assieme al rubricato Bravi, svolgevano propaganda comunista. li Collegio ritiene c he nei fatti sopra accertati si ravvisano gli estremi giuridici dei corrispondenti reati rubricati e c he pertanto Morandi, Venanzi, Sassu, Ravazzoli e Testa debbo no essere dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 305 p.p. in relazione all'art. 283 C.P.; i predetti (meno il Testa) Accorsi, Fiorati e Gabellini debbono essere dic hiarati responsabili del delitto di c ui all'art. 270 2° cpv. e del delitto di cui all' art. 272 p.p. C.P. , di questo ultimo delitto (art. 272 p.p. C .P.) deve essere d ichiarato responsabile a nche il rubricato Bravi. Ritie ne, inoltre, che bisogna applicare l'aggravante della recidiva ad Accorsi e a R avazzoli (art. 99 p.p. C.P.). Adeguando le pene a l fatto ed alla pericolosità di ciascuno, ritiene equo infliggere le seg uenti pene della reclusione: A Testa anni 10 per il delitto di cui all'art. 305 p .p. C.P. a Morandi , Venanzi, Sassu e Ravazzoli complessivi anni 10 ciascuno ris ultanti dal cumulo di anni 7 per il delitto di cui all'art. 305 p.p. C.P ., di anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui
Ad Accors i anni 4, risultanti dal cumulo di anni 2 per il de litto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. ed anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C .P. compreso in ciascuno di dette pene un mese per la recidiva (art. 99 p.p. C.P.); a Fiorati e Gabellj ni ann i 3 ciascuno, risultanti dal c umulo d'anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. ed anni J e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; a Bravi 1 anno per il delitto di cui a ll'art. 272 p .p. C.P.; a tutti i condannati in solido incombe l 'obbligo del pagamento de lle spese processuali e a ciascuno quello particolare de l pagamento delle spese di propria custodia preve ntiva (art. 274-488 C.P.P.); Ai sensi dell'art. 230 n. 1 C .P. bisogna o rdinare la sottoposizione di Testa, Morandi, Venanzi, Sassu e R avazzoli alla libertà vigilata. Il Tribunale ritiene di dove re ordinare tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C .P., anche per Gabellini, Fiorati e Accorsi ricorrendo gli estremi di cui agli art. 202-203 C.P. in relazione alle esaminate circostanze di c ui all'art. 133 stesso Cod ice. Poichè, per quanto sopra è stato esposto, Antolini , Todeschini, Mauri e Malag ugini vanno assolti dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto· e Luzzatto va assolto per non provata reità dalle mossegli accuse, bisogna o rdinare la loro scarcerazione se non detenuti p er altra causa . (art. 485-486 C .P .Esercito) P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 305 p.p. in relazione all'rut. 283 C .P., 270 2° cpv. 272 p.p. - 99 - 73-229-230 C.P., 274-488 C.P.P. 485-486 C.P.Esercito dichiara: Morandi Rodolfo, Yananzi Mario, Sassu Aligi , Ravazzoli Vittorio e Testa Alfredo responsabili dei reati in rubrica loro ascritti; dichiara: Accorsi Angelo, Fiorati Francesco e Gabellini Angelo responsabili dei delitti di cui agli art. 270 2° cpv. e 272 p.p. assolvendoli per non provata reità dal delitto di cui all'art. 305 C.P .; dichiara: Bravi Luigi responsabile del solo delitto di cui ali 'art. 272 p.p. C.P. assolvendolo per non provata reità dagli altri delitti in rubrica a lui ascritti; coll'aggravante della recidiva per Ravazzoli ed Accorsi;
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TRUJUNALF SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: S ENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
cumulate le pene, condanna alla reclusione Morandi, Vcnanzi, Ravazzoli, Sassu e Testa ad anni I O ciascuno, Accorsi ad anni 4, Fiorati e Gabellini ad anni 3 ciascuno e Brav i ad anni I;
I "titol i dei reati" per i quali è stato condannato ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.
tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno alle spese di propria custodia preventiva;
A seguito di concessione di grazia sovrana viene scarcerato dalÌa Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8 .1943. Detenuto dal 6.4.1937 al 28.8.1943. Pena espiata: 6 anni 4 mesi 22 giorni.
Ordina: che tutti, meno Bravi siano sottoposti alla libertà vigilata. Sassu A ligi: si associa all'istanza di grazia inoln·ata dalla madre nel gennaio 1938. Assolve: Todeschini Giorgio, Antolini Franco, Mauri Luigi e Malagugini Alberto per non aver commesso il fatto e Luzzato Lucio per non provata reità in ordine a tutti i delitti in rubrica loro ascritti ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 13.10. 1937 Anno XV Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. Todeschini, Mauri, Malacugini e Luzzato, detenuti dal 6.4.1937 e Antolini, detenuto dal 9.4. I 937 vengono scarcerati il 13. l0.1937. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Morandi Rodolfo: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2. 1940 n . 56 la data di scarcerazione venne fissata per il 24 .4.1945. 1 "titoli dei reati" per i quali è stato condannato ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17. 10. 1942 n. 1156. Con Decreto emesso dal Ministro Guardasigilli il 22.5. I 943 Morandi è stato ammesso al benefici.o della liberazione condizionale e il 1.6.1943 è stato scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo. Detenuto dal 24.4. 1937 al 1.6.1943. Pena espiata: 6 anni l mese 7 giorni. Vemmzi Mario: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 Ia data di scarcerazione venne fissata per il 6 .4.1945. 1 "titoli dei reati" per i quali è stato condannato ostano alla concessione dei beneficidiclemenzaprevistidal R.D.17. 10.1942n. 1156.
Con Decreto di grazia del 12.7 . 1938 viene concesso il condono condizionale della fesidua pena da espiare e , pertanto, Sassu viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 15.7.1938. Detenuto dal 6.4.1938 al 15.7. 1938. Pena espiata: 1 anno 3 mesi 9 giorni. Testa Alfredo: 1 "titoli dei reati" per i q uali è stato condannato ostano alla concessione dei benefici cli clemenza previsti dai RR.DD. 24.2 .1940 n. 56 e 17. l0.1942n. 1156. A seguito di concessione di grazia sovrana viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 23.8.1943. Detenuto dal 6.4.1937 al 23 .8.1943. Pena espiata: 6 anni 4 mesi 17 giorni. Accorsi Angelo : per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al ~ .D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia 11 2.3.1940. Detenuto dal 6.4.1937 al 2 .3. 1940. Pena espiata: 2 anni 10 mesi 14 giorni. Fiorati Francesco: inoltra, in data 23 .10.1937, istanza di grazia al Capo di Governo. Con decreto di grazia del 17. 1.1938 viene concesso i 1 condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Fiorati Francesco viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.1.1938. Detenuto dal 7.4.1 937 al 21 .1.1938. Pena espiata: 9 mesi 14 giorni.
A seguito di concessione di grazia sovrana viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8.1943 . Detenuto dal 6.4.1 937 al 28.8.1943 . Pena espiata: 6 anni 4 mesi 22 giorni.
Gabellini A ngelo: per effetto dei provvedimenti di clemenza cli_ cui al R.~. 24 .2 . 1940 n . 5 6 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale dr Pianosa 11 13.3.1940. Detenuto dal 7 .4. 1937 al 13.3.1940. Pena espiata: 2 anni 11 mesi 6 giorni.
Ravazzoli Vittorio: i precedenti penali ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56.
Bravi Luigi: detenuto dal 6.4.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 6.4.1938.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.Ăš.S.
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TRIDUNALĂˆ SPECIALE PER LA DIFl.lSA DELLO STATO
Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell'8.3.196l, estinti per l'amnistia di cui al D.L. I 17 .1 1.1945 n. 71 9 i reati per i quali vennero condannati dal T.S.D.S. con sentenza del 13.10.1937 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto del l' Erario al recupero delle spese di giustizia (a11. 1 D.C.P.S. 22.11. I 947 n. 163 1).
SENTENZA N. 67
Reg. Gen. n. 178/1937 li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N. Giudice relatore: Lanari Piero.
La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.), con sentenza emessa il 4.3.1968, dichiara la giurid ica inesistenza (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159) della sentenza pronunziata dal T.S.D.S . il 13.10.1937 nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati.
Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Rossi Umberto, Barbera Gasparo, Leonardi Nicola, Suppicj Giorgio
Nota: Insieme con i summenzionati imputati vennero sottoposti a procedimento penale anche:
SENTENZA
Domenighetti Arturo, nato il 24.5.1 885 a Pratta Polesine (Rovigo), salumiere, detenuto dal 7.4.1937 al 19.7.1937. F umagalli Angelo, nato il 26.6.1904 a Vittuone (Milano), meccanico, detenuto dall'8.4.1937 al 19.7.1937. Il Giudice Istruttore - Vincenzo Cersosimo - ha, con sentenza del 19.7.1 937, dichiarato - su conforme richiesta del P.M. - di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove e ne ha ordinato la scarcerazione, se non detenuti per altra causa.
Vennero anche denunziati i latitanti: Faravelli Giuseppe, nato il 29.5.1896 a Broni (P avia), dottore in legge. Per Faravelli vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942 (Sentenza del 24.10.1942). Ruggimenti Pallante, nato il 29.3 .1 892 a Milano. Da registro generale e da ulteriore carteggio non ris ulta se il Ruggimento venne giudicato dal T.S.D.S .
ha pronunciato la seguente:
nella causa contro: Gaiani Luigi, nato il 26 .6. 1910 a Bologna, disegnatore, detenuto dal 10.6.1937; Cavazza Vittorio, nato il 3.1.19 17 a Bologna, cementista, dete nuto dal 4 .6. 1937; Cevenini Giuseppe, nato il 15.1.1903 a Bologna, marmista, detenuto dal 26.5. I 937; Chiarini Bruno, nato il 9 .6.1916 a Castel Maggiore (Bologna), imbianchino, detenuto dal 18.6.1937; Chiarini Raffaele, nato il 4.9.1 910 a Castel Maggiore (Bologna), imbianchino. Conti Alberto, nato l' 11.5.19 16 a Bologna, faleg name, detenuto dal 30.6.1937; Mazzi o Mazza Massimiliano, nato il 3.1 0.1907 a Quattro Castella (Reggio Emilia), formaggiaio, detenuto dal 10.6.1937; Masina Cesarino, nato il 15.5. 1909 a S. Giorgio di Piano (Bologna), meccanico, detenuto dal 26.5.1937; Orlandi Diego, nato il 6.2.1909 a Granarolo (Bologna), meccanico, detenuto dal 26.5.1937; Pasciutti Gaetano, nato il 13. I 0.1 906 a Bologna, muratore, detenuto dal 26.5.1937; Reggiani Giuseppe, nato il 23.2 .1909 a Borgo Panigale (Bologna), bracciante, detenuto dall' 11.6. I 937;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Rossi Gaetano, nato il 18.11.1892 a Malalbergo (Bologna), muratore, detenuto dal 26.5.1937; Rosini Giuseppe, nato il 15.8.1918 a S. Pietro in Casale (Bologna), barbiere, detenuto dal 26.5.1937; Sabattini Azzolino, nato 1'8.3.1937 a Sala Bolognese (Bologna), muratore, detenuto dal 25.6.1937; Zambonelli Eugenio, nato il 10.9.1914 a S. Pietro in Casale (Bologna), bracciante, detenuto dal 26.5.1937; Ziosi Fioravante,nato il 18.5.1904 a Castel D'arzila (Bologna) , bracciante, detenuto dal 26.5 . 1937; Zarri Fernando, nato il 18.11.1913 a Bologna, falegname, detenuto dal 24.6.1937. IMPUTATI
Tutti: dei reati cui agli art. 270 cpv . 2°-272 p.p. C.P. per avere, in Bologna, in epoca precedente e fino al mese di giugno 1937 fatto parte del partito comunista e per averne svolto propaganda; il Gaiani, il Sabatini e lo Ziosi, inoltre: del reato di cui all'art. 270 p.p. C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, costituito ed organizzato e diretto il predetto partito comunista; il Gaiani con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 n. 1 C.P.. TN PUBBLICA UDIENZA
PRllvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T.S.O.S.
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Bologna; mediante frequenti riunioni clandestine fra compagni di fede, diffusione di stampe propagandistiche, e raccolta cli denaro pro soccorso rosso e radio ascoltazioni clandestine della Spagna bolscevica. A tal punto si erano costituite delle cellule, con capi gruppo e capi settore, e fra gli aderenti al vasto movimento sovversivo si notavano perfino dei giovani fascisti e degli isc1itti al partito fascista. I maggiori esponenti erano i latitanti noti pericolosi comunisti, Vignocchi Arturo, Arbizzani Adelmo e Tosarelli Bruno; dei quali il primo fu già condannato da questo Tribunale speciale, e gli altri due vennero assolti per insufficienza di prove dovendo, anche allora, rispondere di reati della stessa indole. Tutti furono, inoltre, colpiti da provvedimenti di polizia. Costoro, per sfuggire all'arresto e per rendersi altresì utili alla Spagna rossa, in epoca imprecisata ma di certo non prima della fine del dicembre 1936, espatriarono clandestinamente in Francia. Assieme al V ignocchi, all 'Arbizzani ed al Tosare Il i, davano la loro collaborazione nella fattiva opera di riorganizzazione e di propaganda del partito comunista, il Gaiani, il Sabattini e lo Ziosi. Il Gaiani, ben noto sovversivo, già condannato nel 1931 da questo Tribunale, dopo di avere espiato la pena continuò, subdolamente, la sua attività antifascista, venendo perciò, a periodi intermittenti, fermato dalla Questura; ma sempre egli è riuscito a sfuggire ad un provvedimento cli rigore per la abile circospezione cui aveva informato la sua condotta cli comunista attivo e deciso. Egli confessò di avere avuto, nell'autunno 1936, un incontro con Vignocchi che subito gli chiese di coadiuvarlo con incarico di interessarsi della preparazione politico culturale di alcuni elementi che lo stesso Vignocchi gli avrebbe presentato.
Sentito il P .M. nelle sue requisitorie e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori;
Ebbe perciò particolari rapporti politici con Ziosi. e con Pasciuti, riunendosi sovente con loro e con altri compagni .
IL TRIBUNALE
Diede stampa sovversiva da diffondere, a Ziosi, dopo di averla ricevuta dal Vignocchi; ed a questo ultimo, invece, consegnò uno volta, L. 250 circa già raccolte, pro soccorso rosso, e passategli dallo Ziosi.
Ritenuto che dal la lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire IN FA'ITO ED TN DIRITTO
L'autorità cli P.S. di Bologna nel giugno ] 937 aveva accertata una organizzazione antifascista, capeggiata da vecchi comunisti, tal uni dei quali già condannati od assolti per insufficienza di prove, da questo Tribunale Speciale. La deleteria attività sovversiva si andava svolgendo in modo particolare a
Il Sabattini: già assolto per insufficienza cli prove, ne l 1931; liberato nel 1933, dal restante periodo di confino politico per atto di clemenza disposto da S.E. il Capo del Governo, ritornò a Bologna dove riprese subito la sua attività sovversiva.
Però egli la andava svolgendo con tale subdola abilità che nel 1936 sfuggendo alla denuncia penale, fu assegnato invece al confine di polizia.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO
PRTMA PARTE: SENTENZE PRONU NZIATE DAL T.S.D.S.
Con 1'arresto dei vari di lui compagni di fede ed attraverso le chiare e precise dichiarazioni degli stessi coimputati, emersero le gravi responsabilità anche a di lui carico; quantunque anche di fronte alla evidenza dei fatti, si mantenne del tutto negativo.
Qualche volta si riunì in casa di Orlandi, cognato di Cevenini, coi compagni di fede Rosini, Reggiani, Pasciuti, Conti ed altri per le radio ascoltazioni propagandistiche della Spagna bolscevica.
Lo Ziosi; indotto dal Sabattini aderì al movimento çomunista, accettando la carica di "capo gruppo" impostagli dal Gaiani; e coadiuvò entrambi nella opera di riorganizzazione e di propaganda. Al suo gruppo appartenevano Mazza, Rosini, Orlandi e Reggiani. Prese pa11e alle frequenti riunioni fra capeggiatori e fra iscritti al suo gruppo; ricevendo materiale propagandistico ed istruzioni che di poi passava ai gregari. Coi detti capeggiatori del movimento comunista bolognese davano la fattiva attività propagandistica, intervenendo sovente alle segrete riunioni fra compag~i di fede: Pasciuti Gaetano, che propagandato a s ua volta, a voce e con stampe, dal Sabattini finì per dare la propia adesione. Ebbe frequenti contatti di carattere politico con Arbizzani, Vignocchi , Ziosi, Gai ani e con lo stesso Sabattini, che lo nominò capo settore. L ' Arbizzani gli affidò l'inca1ico, bene assolto, di raccogliere dati e notizie sul conflitto spagnolo. Ricevette stampe dal Vignocchi, sempre passate da lui allo Zarri, capo cellula di porta S. Vitale. Da questo ultimo una volta ritirò L. 40, già raccolte pro soccorso rosso, fra gli organizzati e le consegnò allo Ziosi. Mazza Massimiliano: sollecitato da Reggiani entrò a far p,ute della locale organizzazione sovversiva, intervenendo a riunioni clandestine, svolgendo efficacia attività propagandistica che riceveva dallo Ziosi. Rosini Giuseppe: iscritto ai fasci giovanili di combattimento, fu indotto dal Sabattini ad entrare nel partito comunista, ed incaricato di costituire una cellula. A tale scopo Io stesso Sabattini gli presentò il compagno Conti perché lo includesse. Infatti successivamente egli lo presentò, come suo iscritto, allo Z iosi, in uno dei tanti incontri avuti con costui. Dallo Ziosi ebbe materiale propagandistico per potere svolgere efficacemente attività sovversiva. Rossi Gaetano: sulle previsioni di Sabattini che dalla Francia lo riteneva buon elemento sovversivo e perciò sovente gli parlava di comunismo, finì per aderire al locale movimento antifascista. Dallo stesso Sabattini più volte ebbe materiale propagandistico che dopo di averlo letto, sempre passò a Cevenini.
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Reggiani Giuseppe: nel 1935, circuito dal Sabattini che spesso gli parlava del partito comunista, finì per aderire alla organizzazione sovversiva locale; accettando di svolgere attività propagandistica, sia distribuendo la stampa che lo stesso Sabattini gli consegnava,sia a voce. Riuscì ad ottenere l'adesione al movimento di Orlandi e Pasciuti. Intervenendo a riunioni segrete conobbe anche lo Ziosi che dopo l'arresto di Sabattini prese le di costui funzioni direttive; e per ragioni politiche gli presentò il compagno Rossi. Egli pure si recò in casa di Orlandi per ascoltare le radiotrasmissioni della Spagna rossa. Chiarini Raffaele: propagandato a voce ed a mezzo di stampa sovversiva dal Rosini diede la propria adesione alla organizzazione antifascista. Intervenne alle riunioni clandestine e prendendo parte attiva esplicò opera propagandistica: passando anche il relativo materiale, che 1iceveva sovente dal Rosini, a Z ambonelli ed a Cavazza. Conti Alberto: aviere, orfano di guena, iscritto ai fasci giovani li di combattimento dal 1932. In un primo tempo dinanzi al Giudice istruttore si era mantenuto negativo, protestando sempre la sua innocenza; di poi ammise di avere aderito al movimento sovversivo di Bologna, di avere ricevuto del mate1iale propagandistico e di avere dato al capo gruppo Ziosi L. 30 pro soccorso rosso; dalle quali L. 15 erano versate per conto suo e L. 15 per conto deII 'Orlandi. L'Orlandi però precisò anche di essere stato propagandato a voce dal Conti per prendere parte alla organizzazione comunista; e che alle riunioni in casa sua per le radio ascoltazioni dalla Spagna intervenne anche il Conti. Orlancli Diego: ebbe frequenti incontri col Pasciuti e col Conti; ed entrambi gli parlarono di politica antifascista. Specie per la propaganda fattagli dal Conti, finì per dare l'adesione al movimento locale. Venne assegnato al gruppo Ziosi. Acquistò una radio e più volte accordò riunioni clandestine in casa sua perché vari compagni di fede, specie Reggiani, Pasciuti, Conti e Rossi assistessero alla deleteria propaganda che faceva la Spagna bolscevica. Zarri Fernando: indotto dall ' Ardizzani e dal Pasciuti che insistentemente lo propagandavano aderì a fare parte della organizzazione comunista di Bologna, per il fronte popolare antifascista. Ebbe vari incontri segreti con lo Z iosi, col Pasciuti e coi vari compagni di fede; e pur avendo ricevuto materiale sovversivo negò di averne diffuso e di aver fatto della propaganda verbale. Nella perquisizione domiciliare gli rinvennero parecchia stampa. Al dibattimento confermò la dichiarazione resa dinnanzi al giudice istruttore: "che pur riconoscendo di essere andato fuori legge, tuttavia è convinto di avere agito bene secondo le sue idee comuniste". Chiarini Bruno: soldato, iscritto ai fasci giovanili, si incontrava sovente con
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T .S.D.S.
Cavazza, Zarnbonelli e Masina, per parlare degli avvenimenti spagnoli e di comunismo; in quanto tutti professavano idee sovversive. Egli era stato propagandato dal Rosini, ed in seguito alle sue continue insistenze finì per aderire al movimento antifascista bolognese.
estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei reati ascritti.
Cavazza Vittorio: iscritto ai fasci giovanili. Propagandato insistentemente da Masina ed indotto da Chiarini Bruno partecipò alla organizzazione sovversiva locale, prendendo parte a riunioni. Ebbe stampa sovversiva, da Chiarini Raffaele, che lesse ma poi restituì subito. Cevenini Giuseppe: iscritto al P.N.F.; propagandato sovente dal Rossi, finì per aderi1.·e al movimento locale; intervenne più volte in casa ciel cognato Orlancli per ascoltare, con altri compagni, le rad.i otrasmissioni propagandistiche della Spagna rossa. Zambonelli Eugenio: iscritto ai fasci giovanili. Per la insistente propaganda fatta dal Masina, finì per aderire alla organizzazione comunista Cocole, intervenendo alle varie riunioni clandestine. A sua volta divenne un attivo organizzato; egli però negò di avere diffuso stampe o comunque fatta della propaganda. Masina Cesarino: negando di essere iscritto al partito comunista ammette di es::;ere intervenuto alle varie riunioni e di avere parlato degli avvenimenti della Spagna bolscevica e della politica antifascista. Però mentre vorrebbe far credere di avere così parlato perchè intervenne, solo per incidenze, nei discorsi fatti dagli altri, invece i coimputati , Cavazza, Chiarini e Z ambonelli affermarono che il Masina parlava sempre nelle riunioni segrete fra aderenti al movimento sovversivo, dimostrandosi un acceso comunista. Dalla suesposta narrativa è scatu1ita la prova che un pericoloso movimento sovversivo, del fronte popolare antifascista, si era costituito in Bologna, per opera cli vecchi comunisti. Ne erano capeggiatori per l'opera organizzativa e direttiva Gaiani, Sabattini e lo Ziosi; ed aderenti attivi erano Mazza, Rosini, Rossi, Pasciuti, Zarri, Reggiani , Orlandi, Conti, Chiarini Raffaele e Bruno Masina Zam' ' bonelli, Cavazza e Cevenini. Di tutti costoro, risultarono efficaci propagandisti Gaiani , Sabattini, Ziosi, Chiarini Raffaele, Conti, Mazza, Orlancli, Pasciuti, Reggiani, Rossi e Rosini; mentre non si raccolsero elementi sufficienti di reità a carico di Cavazza, Cevenini, Masina, ZamboneHi, Zarii e Chiarini Bruno, per cui devesi dichiarare, nei confronti dei giudicabili di questo secondo gruppo, assoluzione per insufficienza di prove in ordine di reato di propaganda. Di conseguenza tutti si sono resi responsabili dei reati rispettivamente sopra precisati; ai sensi e per gli effetti giuridici degli art. 270 p.p.; 270 cpv. 2°; e 272 p.p. C.P.: a carico del Gaiani con l'aggravante di cui all'art. 99 n. 1 perché già condannato per reato deJla stessa indole, nel 193 I . ln quanto nella fattispecie della attività criminosa da ognuno svolta si vengono a caratterizzare tutti gl i
Pertanto esaminate e vegliate tutti li emergenze dibattimentali e le richieste difensive; tenuta presente la natura partico.lare dei reati; considerato che talun i confermarono all 'uclienza dichiarazioni di pentimento; mentre il Gaiani la ritrattò e lo Zani volle far conoscere che aveva agito bene secondo le sue idee antifasciste; il Collegio ritiene di dover irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 270 p.p. C.P.: con l'aggravante di cui all'art. 99 n. 1 C.P. nei confronti del Gaiani: A Gaiani anni 14; a Sabattini anni 6; a Ziosi anni 5. In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: con l'aggravante di cui all'art. 99 n. I C.P. nei confronti del Gaiani: A Zarri anni 3; a Gaiani anni 2 e mesi 8; a Masina anni 2 e mesi 6; a Sabattini, Ziosi, Chiarini Raffaele e Bruno, Conti, Mazza, Orlandi, Pasciuti, Reggiani, Rossi, Rosini, Zambonelli, anni 2 ciascuno; Cavazza, Cevenini anni I e mesi è ciascuno. Ai sensi dell'rut. 272 p.p. C.P.: con l'aggravante di cui all'art. 99 n. 1 nei confronti del Gaiani: A Sabattini e Pasciuti anni 4 ciascuno; a Ziosi, Mazza, Rossi, Rosini anni 3 ciascuno; a Chiarini Raffaele, Conti, Orlancli, Reggiani, a1111i 2 ciascuno; Gaiani anni 1 e mesi 4. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Gaiani ad anni 18; Sabattini ad anni 12; Ziosi ad anni 10; Pasciuti ad anni 6; Rossi, Rosini e Mazza, ad anni 5 ciascuno; Conti, Chiarini Raffaele, Orlandi, Reggiani, ad anni 4 ciascuno; Zarri ad anni 3; Masina ad anni 2 e mesi 6 ciascuno; Zarnbonelli e Ch iarini Bruno ad anni 2 ciascuno; Cavazza e Cevenini ad anni l e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione; Gaiani, Sabattini, Ziosi anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Rossi, Mazza, Rosini, Pasciuti, Zarri anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento del le spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 270 p.p. e cpv. 2°; 272 p.p.; 99 n. 1; 23,29, 73, 228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P. Dichiara: Gaiani, Sabattini, Ziosi, Conti, Ori.audi, Pasciuti, Reggiani, Rossi, Rosini, Chiarini Raffaele, Mazza, Colpevoli dei reati loro ascritti; ritenendo Cavazza, Cevenini, Chiarini Bruno, Masina, Zambonelli e Zarri colpevoli del solo reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° perché assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di propaganda comunista.
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ED
operato il cumulo delle pene condanna complessivamente: Gaiani ad anni 18; Sabattini ad anni 12; Ziosi ad anni 10; Pasciuti ad anni 6; R ossi, Rosini e Mazza ad anni 5 ciascuno; Conti, Chiarini Raffaele, Orlandi e Reggiani ad anni 4 ciascuno; Zar.ri ad anni 3; Masina ad anni 2 e mesi 6; Zambonelli e Chiarini Bruno ad anni 2 ciascuno; Cavazza e Cevenini anni 1 e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione, Gaiani, Sabattini, Ziosi anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. R ossi, M azza, Rosini, Pasciuti, Zarri anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi alla libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 14.10.1937 A nno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Gaiani, detenuto dal 10.6.1937, viene scarcerato, per grazia sovrana, dalla C asa Penale di Castelfranco Emilia il 21.8.1943 . Pena espiata: 6 anni, 2 mesi, 11 giorni. I precedenti penali ostano all'applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942n.1156 ostandovi il "titolo dei reati per i quali è stato condannato". Per Gai ani vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1931" pag. 302. - S a battini, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 25.6.1947. A seguito di ordine dì scarcerazione emesso dalla Procura del Re Imperatore presso il Tribunale di Siena viene scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i "titoli dei reati per i quali é stato condannato". Per Sabattini Azzolino vedi anche "Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 193 1" pag. 33 I. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 - Pasciuti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 26.5.1941. Detenuto dal 26.5.1937 al 26.5.1941. Pena espiata : 4 anni. - Rosini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco E milia il 26.5.1940. Detenuto dal 26.5.1937 al 26.5. I 940. Pena espiata: 3 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Rosini l' 11.10. 1938 e il 10.5.1939 vengono respinte. - Rossi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 26.5 .1940. Detenuto dal 26.5.1937 al 26.5.1940. Pena espiata: 3 anni. - Mazza viene scarcerato dalla Casa Penale per m inorati fisici e psichici di Saluzzo il 10.6.1 940. Detenuto dal 10.6.1937 al J.0.6.1940. Pena espiata: 3 anni. Istanze di grazia inoltrate il 7.3.1938 e il 3.7.1939 vengono respin te. - Chiarini Raffaele viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1.3.1940.
Detenuto dal 25.6.1937 al 20.8.1943.
Detenuto dal 14.6.1937 al 1.3.1940.
Pena espiata: 6 anni, 1 mese, 25 giorni.
Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 14 giorni.
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TRIRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATEDALT.S.D.S .
Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 25.10.1937.
Con Decreto di grazia del 16.6.1938 viene concesso il condono della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 20.6.1938.
- Orlandi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1.3.1 940. Detenuto dal 24.5.1937 al 1.3. 1940. Pena espiata: 2 anni, 9 mesi, 7 giorni . - Zarri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1.3.1940. Detenuto dal 24.6.1937 al 1.3.1940. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 7 giorn i. ISTANZE DI GRAZIA ACCOLTE
- Ziosi inoltra istanza di grazia il 16.1.1939. A seguito di parere favorevole espresso dal Capo del Governo viene concesso, con Decreto di grazia del 20.3.1 939, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, vi.ene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 21.3.1939. Detenuto dal 26.5.1937 al 21.3.1 939.
Detenuto dal 26.5.1937 al 20.6.1 938. Pena espiata: I anno e 24 giorni. SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA
- Masina detenuto dal 26 .5.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 26. l 1.1939. Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dalla fidanzata 1'8.2.1938. - Zambonelli, detenuto dal 26.5.1937, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 26.5.1939. - Cavazza, detenuto dal 4 .6.1937, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 4 .12.1938. - Reggiani, detenuto dall' J 1.6.1937, muore per carcinoma intestinale, nella Casa Penale di Civitavecchia il 5.3.1 940.
Pena espiata: J anno, 9 mesi, 25 giorni. - Conti Alberto si associa all'istanza di grazia inoltrata dalla madre nel di cembre del I 937. Con Decreto di grazia del 2 .5.1 938 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 6.5.1938 . Detenuto dal 30.6.1937 al 6.5. 1938. Pena espiata: 10 mesi e 6 giorni. - Chiarini Bruno si assoc ia all'istanza d i grazia inoltrata daJJa madre il 23 .10.1937. Con Decreto di grazia del 7.4.1938 viene concesso il condono condizionale della resid ua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 9.4.1938. Detenuto dal 18.6.1937 al 9.4.1938. Pena espiata: 9 mesi e 2 1 giorni. - Cevenini si associa alle istanze cli grazia inoltrata dal padre e dalla moglie 1'8 e il 16.12.1937.
In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Cotte di Appello cli Bologna ha assolto, con sentenza del 17.12.1949, perchĂŠ i fatti non costitu iscono reato, tutti g li imputati condannati dal T.S.D.S . con sentenza n. 67 del 14.10.1937. Nota: Per "i pericolosi comunisti" menzionati nella sentenza e precisamente per Yignocchi Arturo vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 130", per Arbizzani Adelmo vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1931 pag. 327" e per Tosarelli Bruno vedi "Decision i e messe dal T.S.D.S. nel 1931 pag. 336 e "Decisioni emesse dal T .S.D.D. nel 1941 - Sentenza del 13.6.1941".
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TRJBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 68
Reg. Gen. n. 193/1937
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Sostegni Raffaello, nato il 28.9.1898 a Empoli (FI), vetraio, detenuto dal 27.5.1937;
11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M .V.S.N.
Susini Duilio, nato il 6.11.1915 a S . Miniato (Pisa), barbiere, detenuto dal 27.5.1937. IMPUTATI
Giudice relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umbe110, Leonardi Nicola, Barbara Gasparo,
Tutti: dei reati di cui agli rut. 270 cpv. 2°-272 p.p. Codice Penale per avere in Empoli, in epoca anteriore e fino al maggio 1937 fatto parte del partito comunista e per averne svolto propaganda;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Negarville Osvaldo, nato il 5.6.1908 a Bultigliera Alta (TO), metallurgico, detenuto dal 5.6.1937; Bagnoli Elio, nato il 9.7.1913 a Empoli (FI), tipografo compositore, detenuto dal 27.5. 1937;
il Negarville, il Bagnoli ed il Bonistalli, il Cioni, il Mugnaini, inoltre: del reato di cui all'art. 270 p.p. Codice Penale per avere costituito, organizzato e diretto una associazione del partito comunista nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra; il Negarville, inoltre: del reato di cui all'art. 489 in relazione agli art. 482-477 Codice Penale e 158 Legge di P.S., per uso di falso passaporto ed attestati di identità ed espatrio clandestino a fine politico.- Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.IN PUBBLICA UDIENZA
Benassai Licurgo, nato il 17. 1.1914 a Empoli (FI), vetraio, detenuto dal 16.6.1937; Bonistalli Luigi, nato il 29 .9 .1910 a Empoli (FI), vetraio, detenuto dal 27.5.1937; Caparrini Remo, nato il 30.3.1916 a Empoli (FI) , parrucchiere, detenuto dal 3.6.1937;
Sentito il P.M. e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori IL TRIB UNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne ad accertare IN FATTO ED IN DIRITTO:
Cioni Cino, nato il 17.9 .1909 a Empoli (FI), incisore, detenuto dal 5.6.1937; Corti Dino, nato il 25 .9. 1902 a Empoli (FI), operaio, detenuto dal 27.5.1937; Dicomani Aurelio, nato il 22.8.1888 a Empoli (Fl) operaio, detenuto dal 25.5.1937; Fedeli Luigi, nato il 12.6.1910 a F irenze, ebanista, detenuto dal 10.6.1937; Mangiavacchi Gualtiero, nato il 3 .11.1905 a Montalcino (Siena), barbiere, detenuto dal 27.5.1937; Mugnaini Faustino, nato il 29.5.1889 a Eippoli (FI), detep.uto dal 2.6.1937; Setti Dino, nato il 6.6 .1901 a Firenze, vetraio, detenuto dal 3.5 .1 937;
La sera del 17 maggio 1937 la questura di Pisa aveva pedinato e seguito fino all'albergo "Vittoria", un individuo che si aggirava per la città con fare guardingo e sospetto. Fermatolo, egli presentò vari documenti, dai quali figurava chiamarsi "Sacchi Emico". Ma gli agenti di P.S. da una perquisizione operatagli nel suddetto albergo, e dopo cli avere scollata la fodera che rivestiva le pareti interne della valigia posseduta dal "Sacchi", 1invennero altri documenti, portanti la fotografia dello stesso individuo, però al nome di "Ko lensckej Anton" e di "Botto Giovani". Di conseguenza subito si ebbe la prova che le general.ità declinate erano false; ed allora con abile e stri ngente interrogatorio si riusci a conoscere che l'individuo era il noto comunista Osvaldo Negarville (già assolto da questo Tribunale Speciale per ins ufficienza di prove, da reati della stessa indole di quelli contestati nel presente procedimento), venuto in Italia come emissario per svolgere attività sovversiva.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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Proveniva da Parigi, dove risedeva fin dal 1934 in seguito a suo espatrio clandestino; e pure clandestinamente era rientrato nel Regno, l' 11 maggio 1937 attraverso il valico stradale di Ponte S. Luigi, recandosi a S. Remo, S. Margherita Ligure. II 13 successivo era andato a Viareggio, proseguendo poi per Roma, Napoli, Genova, Spezia, Livorno; finché il 17 maggio venne fermato ed arrestato.
In casa dello stesso Mugnaini (il quale custodiva in apposita cassetta i cm-atteri tipografici già consegnatigli dal Cioni) era stato stampato il materiale clandestino con la cooperazione data ai suddetti, anche dal Bagnoli.
Dinanzi la questura, il Giudice Istruttore, ed anche all'udienza, il Negarville dichiarò di non voler dare alcuna notizia sul! 'attività svolta e che avrebbe ancora dovuto svolgere in Italia, nè di precisare i nomi degli individui coi quali ebbe rapporti di carattere politico; affennandosi un comunista convinto, iscritto al partito francese. Però non fu difficile trarre la prova del! 'opera criminosa esplicata e dei contatti a tal uopo avuti in Italia coi vari compagni di fede; perché fra i documenti sequestrati al Negarville furono trovati degli appunti contenenti dei nominativi di persone domiciliate e residenti specialmente in Empoli: ossia "Setti Dino"; "Bonistalli Luigi"; "Dicomani Aurelio"; "Sostegni Raffaele detto Celle"; "Corti Dino"; "Mangiavacchi Gualtiero"; "Bagnoli Elio"; "Susini Duilio", tutti di Empoli; e "Fedeli Luigi", cugino di Setti, di Firenze. Attraverso la confessione dei maggiori esponenti del movimento antifascista empolesi, e attraverso le testimoniali emerse che Cioni, Benassai , Bagnoli e Mugnaini costituivano il gruppo dirigente la organizzazione comunista locale. Che il Bagnoli Elio aveva l'incarico di tenere il collegamento col centro comunista di Parigi, e del soccorso rosso; Benassai (già prosciolto da questo Tribunale Speciale nell'ottobre e novembre 1932, per insufficienza di prove e per amnistia da reati di cui agli art. 270 p.p.-270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P.) e gli altri due membri sopraintendevano ciascuno, ad una delle tre zone nelle quali aveva diviso la città. I capi zona mediante riunioni segrete e diffusione di stampa clandestina procedevano alla propaganda nel rispettivo campo allo scopo di raccogliere proseliti e quote di adesione e denaro pro soccorso rosso da passare al Bagnoli; in quanto quest'ultimo doveva pensare alle spese e ad elargire i sussidi alle famig lie dei comunisti detenuti. Mentre gli altri rubricati coimputati erano dei fattivi isc1itti, taluni dei quali, anche deleteri propagandisti; tenendo presente che fra il materiale sovversivo importato dall'estero dal Negarville e da distribuire, vi era una circolare con la quale il partito comunista disponeva che in caso di guerra bisognava fingere di non essere contrari e prendervi parte, in attesa cli ordini s uperiori antifascisti per passare, al momento opportuno, all'armata rossa. Risultò inoltTe che l 'emissario, i 1 13 maggio I 937 si era incontrato ad Empol i col Bagnoli e co.1 Ciani; e che da costoro era stato accom.pagnato in casa del colono M ugnaini, dove egli aveva avuto alloggio e tenute frequenti riunioni clandestine per impartire le direttive e per prendere altresì gli accordi atti a svolgere l'attività propagandistica.
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Fra i fedeli collaboratori del suaccennato gruppo direttivo vi era il Caparrini Remo, già arrestato nel dicembre I 934 col Cioni e con altri comunisti; ma, non essendo emersi elementi sufficienti a suo carico, nel febbraio 1935 fu solo sottoposto all ' ammonizione per motivi politici. Lo stesso Cioni nel gennaio 1937 lo avvicinò per avvertirlo che si stava sviluppando ad Empoli l'organizzazione comunista della quale egli faceva parte; e perciò dopo di avergli esposto tutto il programma dj azione lo indusse ad aderire; con l ' incarico di fare della propaganda perTaccogliere nuovi adepti . Infatti tanto ne parlò al coimputato Susini che lo persuase a partecipare egli pure al movimento; e di poi ad accettare di sostituirlo nelle funzioni, quando egli Caparrini dovette partire per il servizio militare. Ritirò dal Susini le quote mensili, passandole al Ciani; ricevendo invece da quest'ultimo la stampa da diffondere. Susini Duilio: nel confermare i suaccennati particolari precisò anche che Caparrini lo presentò al Cio1ù come il compagno di fede che lo doveva sostituire. Mangiavacchi G ualtiero: professando idee comuniste ebbe modo cli incontrarsi e di parlare di politica col Mugnaini. Poiché era aderente al movimento antifascista locale accettò l'incarico affidatogli dallo stesso Mugnaini. E cioè di fare recapito, nella sua bottega cli barbiere, nella occasione che un secondo emissario avrebbe dovuto venire dall'estero. Lo sconosciuto per potersi incontrare cli poi col Mugnaini, si sarebbe prima presentato al Mangiavacchi per farsi radere la barba e gl i avrebbe parlato usando le frasi convenzionali concordate: "come fa bene questo pennello? dove l'hai comprato, a Milano?" Ed allora il Mangiavacchi per farsi conoscere avrebbe dovuto rispondere "si" e lo sconosciuto a s ua volta gli avrebbe dovuto replicare "non sono migliori quelli di Napoli?" Mentre il giudicabile avrebbe dovuto invece dirgli "no". Però l'incontro non poté avvenire perché pochi giorni dopo il Mangiavacchi venne arrestato. Ad Empoli oltre alla suaccennata organizzazione agiva del pari un gruppo di comunisti composto dal Setti, dal Bonistalli e dal Corti: e costoro mai avevano potuto accordarsi con gli altri compagni di fede per una comune attività, perché un gruppo era costituito da vecchi comunisti e l'altro da elementi nuovi. Bonistalli Luigi: (già prosciolto da questo Tribunale nell'ottobre e novembre
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1932 per insufficienza di prove e per amnistia), nei primi del 1937 fu inviato dal vetraio Setti, capeggiatore del gruppo, ad avvicinare .i membri del comitato direttiva empolese per indurli ad un contatto con esso Setti; in quanto egli avrebbe potuto presentarli ad un compagno che gli aveva promesso il collegamento col centro comunista di Parigi. Il Bonistalli subito se ne occupò parlandone ai sovversivi Maestrelli e Sani , espatriati poi clandestinamente in Francia. Però costoro avevano dato una risposta negativa; ed allora il Bonistalli d'accordo col Setti decise di scrive re, nel senso già processato, direttamente al comitato locale; come emerge dallo stesso documento originale sequestrato al Negarvi Ile. Setti Dino: nel ripetere le suaccennate circostanze soggiunse che a sua volta aveva ricevuto incarico dal Fedeli, cli Firenze, di costituire entTo le varie organizzazioni sindacali, gruppi di operai che esplicassero la cosiddetta "attività comunista legale" e che per tale incarico aveva chiesto la collaborazione del Bonistalli, ma con esito negativo. Tanto che di poi si rivolse al compagno Sostegni, il quale tentò pure di parlarne ad operai dello stabilimento Vatruni, ma invano, in quanto ad Empoli, già esisteva l'altra organizzazione che si andava vieppiù sviluppando. Di conseguenza si affrettò a darne notizia al Fedeli consigliandolo a mettersi direttamente a contatto coi capeggiatori; come risulta dalla lettera che venne trovata e sequestrata al Negarvìlle. Fedeli Luigi: comunista, confermò la versione data dal Setti; ma tentò di attenuare la gravità dei fatti commessi, cercando cli far credere che era stato vittim'a di uno sconosciuto che si faceva chiamare "Morino". Costui con la promessa di premiarlo, a lavoro ultimato, con L. 3.000 - gli aveva parlato della attività che avrebbe dovuto svolgere, dandogli tutte le relative istruzioni; per cui per solo lucro si era lasciato indurre. Sostegni Raffaele: negò le specifiche accuse sempre sostenute dal. Setti anche nei vari confronti avvenuti in Questura, dinanzi al Giudice Istruttore e in dibattimento. Dicomani Aurelio: (già condannato, nel 1924, ad anni 12 dalla Corte cli Assise di Fixenze per gli eccidi di E mpoli) e Corti Dino (già condannato, nel 1924, assieme al Dicomani, per correità negli eccidi di Empoli) si mantennero negativi; però a prescindere che il Cioni e, per quanto riguarda il Conti, anche Mugnaini furono espliciti e precisi nell'affermare che entrambi gli imputati appartene vano alla locale organizzazione comunista capeggiata dal Setti , sta cli fatto che negli appunti sequestrati al Negarville sono indicati anche i nomi di "Dicomani e cli Corti". Dalla esposta narrativa scaturisce evidente la prova che il partito centrale comunista di P<u·igi era in diretta corrispondenza con l'organizzazione sovversiva capeggiata e diretta eia Bagnoli, Benassai, Cioni e Mugnaini e c he perché il mo-
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vimento si sviluppasse con la maggiore efficacia, la stessa centrale del partito aveva mandato il vecchio comunista Negarville, espatriato clandestinamente, nell'agosto 1934; munito di abbondante denaro e materiale, in parte sequestrategli e di documenti falsi di copertura largamente usati. Coi suddetti appartenevano alla associazione antifascista Bonistalli, Caparrini, Corti, Dicomani, Fedeli, Mangiavacchi, Setti, Sostegni e Susini; e di costoro, Caparrini, Fedeli e Setti, prestavano la loro attività propagandistica assieme all'emissario ed agli accennati capeggiatori· dirigenti. Pertanto tutti si sono resi responsabili del reato previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2° C.P.; Negarville, Bagnoli, Benassai, Caparrini, Cioni, Fedeli, Mugnaini e Setti anche del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Negarvi Ile infine anche de l delitto di cui all'art. 489 in relazione all'art. 477 C.P. In quanto nella fattispecie dell'azione criminosa da ognuno esplicata si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei reati rispettivamente ascritti. Invece nei confronti di Conti, Dicomani, Mangiavacchi e Susini devesi dichiarare l'assoluzione per non aver commesso il fatto , in ordine al reato di propaganda essendo venuti a m ancare del tutto gli elementi di accusa a loro carico; per insufficienza di prove, non essendo emersi elementi sufficienti di reità, in ordine, al detto reato, nei confronti di Sostegni e di Bonistalli. In favore di quest'ultimo devesi dichiarare pure l'assoluzione per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 270 p .p . C.P.; non essendos i raccolti elementi suffi cienti per stabilire se egli fosse un attivo sovversivo che disimpegnasse anche funzioni organ izzative o direttive. In favore di Negarville devesi dichiarare cli non doversi procedere contro di lui per il reato di espatrio clandestino per motivi politici; perché estinto per intervenuta amnistia, essendo risultato all'udienza che il giudicabi le espatriò nel luglio 1934, ossia prima della promulgazione del R.D. di anrnistia 25 settembre 1934 n. 1511. Pertanto esaminate e vagli ate tutte le e mergenze dibattimentali e le tesi difensionali; tenuta presente la natura speciale dei reati; considerato che taluni furono già condannati od assolti per insufficienza di prove dal Tribunale Speciale e che taluni fecero dichiarazione di pentimento; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 270 p.p. C .P .: anni 8 a Negarville; anni 6, ciascuno, a Benassai, Cioni e Mugnaini; anni 5 Bagnoli;
In base all'art. 270 cpv. 2° C.P.:
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anni 3, ciascuno, a Negm·ville, Benassai, Bonistalli, Coiti, Dicomani, Mangiavacchi, Mugnaini, Setti e Sostegni; anni 2, ciascuno, a Bagnoli, Caparrini, Cioni, Fedeli e Susini;
Mugnaini per il reato di cui all'art. 270 p.p.C.P. a 6 anni, per il reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 3 anni e per il reato di cui aJl 'att. 272 p .p.C.P. a 5 anni.
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Ai sensi dell'art. 272 p.p C.P.: anni 5, ciascuno, a Negarville, Benassai, Caparririi, Mugnaini, Setti; anni 4, ciascuno, a Cioni, e Fedeli; anni 3 a Bagnoli; In applicazione dell'art. 489 in relazione all'art. 477 C.P.: anni 2 a Negarville. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Negarville ad . anni 18; Benassai e Mugnaini ad anni 14 ciascuno; Cioni ad anni '12; Bagnoli ad anni 10; Setti ad anni 8; Caparrini ad anni 7; Fedeli ad anni 6; Corti, Bonistalli, Dicomani, Mangiavacchi, Sostegni ad anni 3 ciascuno; Susini ad anni 2. Tutti alla reclusione; Negarville, Bagnoli, Benassai, Caparrini, Mugnaini, Cioni, Setti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Bonistalli, Corti, Dicomani, Fedeli, Mangiavacchi, Sostegni, anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni cinque. Tutti pure alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Poiché venne sequestrato al Negarville del denaro che dovevagli servire a 1 svolgere l'attività criminosa; ordina che venga confiscato. P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 270 p.p.; 270 cpv. 2°; 272 p.p. l I O, 489 in relazione all'art. 477 C.P.; 158 legge d.i P .S .; 23, 29, 73, 228, 229, 240 C.P.; 474, 488; C.P.P.; 485 C.P. Esercito; 1 R.D. 25 .9.1934 n . 1511; Dichiara: Negarville, Bagnoli, Benassai, Caparrini, Cioni, Fedeli, Mugnaini, Setti colpevoli dei reati loro ascritti; Benassai anche del delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P.; e, nei confronti del Nergaville dichiara di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 158 legge di P .S ., perché estinto per amnistia. Pe1tanto condanna: Negarville per il reato di cui all'art. 270 p .p.C.P. a 8 anni, per il reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 3 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p . C.P. a 5 anni e per il reato di cui all'art. 489 C.P . a 2 anni. Benassai per il reato di cui all'art. 270 p.p.C.P. a 6 anni, per il di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 3 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. a 5 anni .
Cioni per il reato di cui all'mt. 270 p.p.C.P. a 6 anni, per il reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 2 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. a 4 anni. Bagnoli per il reato di cui all'mt. 270 cpv 2° C.P. a 5 anni, per il reato di cui all 'mt. 270 cpv 2° C.P. a 2 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. a 3 anni. Setti per il reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 3 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. a 5 anni. Caparrini per il i·eato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 2 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. a 5 anni . Fedeli per il reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. a 2 anni e per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. a 4 anni. Ed operato il cumulo materiale delle pene condanna complessivamente Negarville a 18 anni, Benassai e Mugnaini a 14 anni ciascuno, Cioni a 12 anni, Bagnol i a 10 anni, Setti a 8 anni, Caparrini a 7 anni e Fedeli a 6 anni. Cortin, Bonistalli, Dicornani, Mangiavacchi e Sostegni ritenuti colpevoli del solo reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. alla pena di 3 anni ciascuno. Susini , ritenuto colpevole ciel solo reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. alla pena di 2 anni. Tutti alla reclusione: Negarville, .Bagno I i, Benassai, Caparrini, Mugnaini, Cioni e Setti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Bonistalli, Corti, Dicomani, Fedeli, Mangiavacchi e Sostegni anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Tutti pure alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina, infine, la confisca di tutto il denaro sequestrato a Negarvi Ile Orlando. Dichiara, inoltre, assolti dal reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P., per non aver commesso il fatto, Coiti, Diacomani, Mangiavacchi e Susini e assolti, per insufficienza di prove, dai reati di cui all'ait. 270 p.p. e 272 p.p.C.P. Bonistalli e dal reato di propaganda comunista Sostegni. Roma, 16.10.1937 - Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRfBUNi\LE SPECIALE PER LA PIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTÈ: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S .
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
li T.S.D.S . della Repubblica Sociale Italiana dichiara, con Ordinanza del 22.11.1944, condonata la residua pena da espiare (art. 3 del Decreto 28.10.1944) e, pertanto, Cioni viene scarcerato dal Sanatorio Giudiziario di Saluzzo il 23 .11.1944.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 Negarville avrebbe dovuto essere scarcerato il 17.5.1951. I "titoli dei reati per i quali è stato condannato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. I 7.10.1942 n. 1156.
Detenuto dal 5.6.1937 al 23.11.1944. Pena espiata: 7 anni, 5 mesi, 18 giorni.
Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emi lia il 23.8. I 943. Detenuto dal 17.5.1937 al 23.8.1943.
- Bagnoli avrebbe dovuto essere scarcerato il 27.5.1 945.
I "titoli dei reati per i quali é stato condannato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.
Pena espiata: 6 anni, 3 mesi, 6 giorni. (Per Negarville vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 480) - Benassai avrebbe dovuto essere scarcerato il 16.6.1949. I "titoli dei reati per i quali è stato condan11ato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.8.1943. Detenuto dal J 6.6. J937 al 22.8.1943 .
Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.8.1943. Detenuto dal 27 .5.1937 al 22.8.1943. Pena espiata: 6 anni , 2 mesi, 25 giorni. - Setti viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 3.5.1943. I "titoli dei reati per i quali é stato condannato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156.
Pena espiata: 6 anni , 2 mesi, 6 giorni.
Detenuto dal 3.5. I 937 al 3.5.J 943.
(Per Benassai vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932" pag. 440).
Pena espiata: 6 anni.
-Mugnaini avrebbe dovuto essere scarcerato il 2.6.1949. I " titoli dei reati per i quali è stato condannato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza cli cui al R.D. 17. l 0.1942 n. I 156. Scarcerato, per grazi a sovrana, dalla Casa cli Reclusione di Teramo il 23.8 .1943. Detenuto dal 2 .6. 1937 al 23 .8.1 943. Pena espiata: 6 anni, 2 mesi, 21 giorni.
Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 23.10.1937. - Caparrini viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 3.6.1942. Detenuto dal 3.6.1937 al 3.6. I 942. Pena espiata: 5 anni. - Sostegni viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 4.3.1940.
- Cion i avrebbe dovuto essere scarcerato il 5.6.1947. Detenuto dal 27.5 .1 937 al 4.3.1940. I "titoli dei reati per i quali é stato condannato ostano alla concessione di benefici di clemenza previsti dal R.D. del 17.10.1942 n. 1156.
Pena espiata: 2 anni, 9 mesi, 7 giorni.
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TRUJUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
- Mangiavacchi viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 6.3.1940.
ro delle spese di gi ustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 163 I) nei confronti di tutti gli imputati condannati dal T .S.D.S. con sentenza del 16. 10.1 937).
Detenuto dal 27.5 .1 937 al 6.3.1 940. Pena espiata: 2 armi, 9 mesi, 9 giorni. - Fedeli viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emil ia il I 0 .6. L941. Detenuto dal 10.6.1937 al 10.6 .1941. Pena espiata: 4 anni. - Bonistalli viene scarcerato, per espiata pena, dal Sanatorio Giudiziario di Pianosa il 9.3. 1940. Detenuto dal 27.5.1937 al 9.3 .1940. Pena espiata: 2 anni, 9 mesi, 12 giorni. - Dicomani con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Firenze il 31. 10.1924 - ritenuto colpevole del reato cli omicidio volontario - viene condannato alla pena cli 12 anni di reclusione, di cui 4 condonati . Per la suddetta condanna Dicomani non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Pertanto Dicomani Aurelio, detenuto dal 27.5.1937, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 27.5. 1940. - Corti ritenuto colpevole di omicidio viene condannato dall a Corte di Assise di Firenze, con sentenza del 31.10.1924, alla pena di 6 anni e 3 mesi di reclusione. Per la suddetta condanna Corti non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Pertanto Corti D ino, detenuto dal 27.5.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 27.5.1940. - Susini detenuto dal 27.5.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dal.I 'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 27.5.1939. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 9.9 .1 937. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con Ordinanza dell '8.3.1 96 l , il beneficio dell'amnistia prevista dall'art. 1 del D.L. 1 17.11. 1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupe-
La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) con sentenza emessa in Carnera di Consiglio il 25 .5.1 965, annulla, senza rinvio, la sentenza pronunciata dal T.S.D.S . il 16. l.0.1937 nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati dichiarandone la giuridica inesistenza (art. 1 D.L.L. 27.7.1 944 n. 159).
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TRlOUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 121/1937
PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 74
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N. Giudice relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S .N.: Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Gangemi Giovanni, Leomu·di N icola, Calia Michele.
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro:
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IMPUTATI
Tutti a) Del delitto di cui ali' art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazioni sovversive dirette a stabili.re violentemente la dittatura cli una classe sociale sulle altre o al la soppressione violenta di ogni ordinamento pol itico e giuridico della società. Gli stessi, meno Speranza Giuseppe e Paulicelli Leonardo: b) - del delitto di cui agli a11t. 11 0 -81 -272 - prima parte - C.P. per avere concorso - tra loro e con altri - in epoche diverse, ma con un unico disegno criminoso alla propaganda sovversiva, verbalmente, ed a mezzo di diffusione di opuscoli e manifesti; Il Di Giovannantonio, il Di Donato, il Di Modugno, il Cellino, il Damiano, il Caccavo e l' Antonucci ancora:
Di Giovannantonio Romoln. nato il 9.3.1899 a Teramo, fornaio; Angione Giuseppe, nato il 14.4.1895 a Cerignola (Foggia), contadino; Antonucci Vincenzo, nato il 2. l2.1900 a Minervino Murge (Bari), contadino; Caccavo Samuele, nato il 1.9.1902 a Canosa di Puglia (Bari), barbiere; Celino Fedele, nato il 23 .8.1907 a Cerignola (Foggia), contadino;
c) - del delitto di cui agli artt. 110-270- prima paite ed ultimo cpv. C.P. per avere concorso - tra loro e con altri - all'organizzazione e direzione della assoc.iazione sovversiva di cui sopra con la continuazione di cui all'art. 81 C.P. per il solo Di Giovannantonio; Il Di Giovannantonio, infine: d) - del delitto di cui all'art. 489 in relazione agli artt. 477-482 C.P. per aver fatto uso di passaporto e ca11a d'identità false.
C iani Pietro, nato il 23.8.1907 a Minervino Murge (Bari), contadino; Damiano Antonio, nato il 17.3.1906 a Canosa (Bari), contadino; Di Donato Antonio, nato il 7 .9. 1896 a Cerignola (Foggia) impiegato privato; Di Modugno Antonio, nato il 7.11.1899 a Cerignola (Foggia), impiegato privato;
Con l'aggravante della recidiva generica per il Di Donato, Cel lino, Damiano, Paulicelli Leonardo, Ciani Nunzio e di Paola. Con l'aggravante della recidiva specifica per l 'Angione e per il Gugliotti (art. 99 cpv . n. 1 e 2 e penultimo cpv. C.P.). Reati commessi in Teramo, Ancona, Cerignola, Canosa, Minervino Murge e altrove precedentemente e fono all'epoca dei rispettivi arresti.
Di Paola Michele, nato il 1.3.1892 a Minervino Murge (Bari), contadino; IN PUBBLICA UDIE NZA
Giuliano Savino, nato il 5.2.1893 a Minervino Murge (Bari), contadino; Gugliotti Domenico, nato il 10.3.1890 a M inervino Murge (Bari), contadino; Marcovecchio Antonio, nato il 27.1.1910 a Canosa (Bari), contadino; Paulicelli Leonardo, nato il 26.8.1904 a Canosa (Bari), contadino; Speranza Giuseppe, nato il 15.9.1903 a Canosa (Bari) contadino.
Sentito .il P.M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito sì è potuto accertare
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA I>lFESA DELLO STATO
PRh\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
IN FATTO ED TN DTRTTIO
Infatti l'emissario giunse a Cerignola alla metà di luglio e venne alloggiato per circa 20 giorni in casa del Celino; dove si incontrò col Di Donato, che gli fece ampia relazione dell'attività criminosa svolta.
Verso la fine del 1935 ritornava, a Cerignola, dal confine, il vecchio irriducibile comunista Di Donato Antonio, già tre volte assolto per insufficienza di prove da questo Tribunale in ordine a reati politici della stessa indole di quelli per i quali venne rinviato alla odierna udienza. Subito, quale persona di fiducia del pure vecchio e pericoloso sovversivo Di Vittorio, fuoriuscito, si diede a svolgere clandestina attività antinazionale; riuscendo a dar vita ad un notevole movimento con la ricostituzione di una sezione del partito comunista. A tal uopo aveva preso contatto col compagno Di Modugno, incaricandolo della propaganda per fare proseliti. E poiché lo stesso Di Modugno era noto pure nell'ambiente sovversivo di Canosa gli affidò il compito di attivare anche colà la deleteria sua opera propagandistica; divenuta fattiva mediante la collaborazione datagli dal comunista biografato Damiano Antonio, di Canosa, ex confinato politico. Nel febbraio 1936 il Damiano sollecitato dal vecchio compagno di fede, Antonucci Vincenzo, di Minervino, ex guardia rossa, si incontrò con costui allo scopo di organizzare il movimento di Canosa e di collegarlo con quello di Mi nervino. Ottenendo che vi aderissero Gugliotti Domenico, Di Paola Michele comunista biografato ed ex confinato politico, già condannato nel 1924, dalla Corte d'Assise di Bari, per con-eità nell'omicidio per motivi politici, del fascista Barbera Riccardo, ed Angione Giuseppe. Il Di Donato in seguito a disposizioni ricevute dal paitito centrale comunista, a mezzo dell'emissario Di Giovairnantonio Romolo (emigrato nel 1920 in America) si stabilì in Filadelfia, dimorando per 10 anni ed assumendo la cittadinanza americana. Nel 1935 si trasferì a Parigi e dopo breve permanenza ritornò in Italia. In detta epoca sotto i pseudonimi di "Delfo" e di "Alviani Giulio" organizzò un vasto movimento comunista. Scoperto sfuggì ali 'arresto riparando in Francia ove si iscrisse al gruppo comunista cli Menilmontant. Per continuare a organizzare movimenti comunisti venne inviato a Cerignola ove, al fine di potere esercitare una efficace propaganda, impartì ordini chiari e precisi a.I Di Modugno e a Cellino Fedele; quest'ultimo elemento particolarmente idoneo per l'attività da svolgere perché membro del locale diretto1io del sindacato dell'agricoltura. Tale genere di propaganda veniva esplicata anche a Canosa con la collaborazione del Damiano e del Caccavo Samuele opportunamente istruiti dal Di Modugno; ed il Damjano a sua volta, per la propaganda, si e ra avvalso del Marcovecchio. Dovunque si faceva diffusione della stampa clandestina importata dal Di Giovannantonio e passata al Di Donato. A luglio ciel 1936, ina una riunione tra compagni di fede, il Di Donato informò Di Modugno e Celino, dell'imminente nuovo an-ivo del Di Giovannantonio, inviato ancora dal Di Vittorio per incmichi speciali del Partito.
In tale occasione diede allo stesso Di Donato abbondanti stampe sovversive e le nuove direttive per l ' ulteriore lavoro da compiere, allo scopo di maggiormente intensificare la propaganda legale. Lavoro che si doveva imperniare sui seguenti punti: iscrizione dei compagni ai sindacati ed alle altre organizzazioni fasciste; richiesta del rispetto dei patti del lavoro ed aumento dei salari, in relazione al cresciuto costo della vita; indurre la massa, in caso di non rispetto dei patti di lavoro, a rivolgersi all'autorità; compiere atti di protesta; promuovere agitazione; chiedere con insistenza, lavori per lenire la disoccupazione facendo frequentare, ai disoccupati, la sede dei sindacati e inducendoli a permanere, per alcune ore del giorno, nelle strade e nelle piazze, ecc. Fine immediato di tale propaganda, quello di formare e di tener desto lo spirito di classe, agitare, nello stesso intento, questioni classiste, abituare la massa alla lotta di classe onde conseguire, a momento opportuno, lo scopo ultimo del patito comunista, cioè la dittatura del proletariato. Si incontrò anche col Di Modugno e col Damiano per avere relazione sull 'attività svolta a Canosa ed a Minervino e per impartire le particolare disposizioni per Ja propaganda legale. Il Di Giovannantonio da Ce1ignola, accompagnato dal Damiano si recò a Canosa ma non avendo trovato alloggio clandestino, proseguì per Minervino. A mezzo del Cioni il Damiano provvide perché anche Antonucci fosse edotto ciel suo arrivo con l'emissario; pertanto l' Antonucci, assieme al Cioni, si fece trovare alla stazione e poi condusse a casa propria il Di Giovan11antonio, offrendogli ospitalità per circa tre giorni. Costui si intrattenne sovente, per ragioni politiche, coll'Antonucci incontrandosi con vari organizzati fra i qual i pmticolarmente, col Gugliotti, consegnandogli stampa propagandistica. Di poi il Di Giovannantonio fu accompagnato in località 'Geggiole", e presentato al Di Paola che lo tenne in casa sua per circa tre giorni. Infine andò a Canosa, accompagnatovi dal Damiano, prendendo alloggio in casa della Speranza. Nelle varie riunioni ebbe modo di conoscere l'anarchico Paulicelli Leonardo, ex confinato politico; ed ottenuta la di lui adesione al movimento a mezzo di Caccavo gli consegnò stampe da diffondere. Ritornato a Cerignola ed allarmato dai compagni perché era stata notata la presenza di agenti di P.S. cli Foggia, egli partì per la Francia. Come da accordi già presi fra Di Giovannantonio, Damiano ed il Celino, la
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TRIBUNALE SPECIALE P ER L A DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T .S.D.S.
centrale del partito comunista mantenne contatti con le orgmlizzazioni di Cerignola, Canosa e Minervino; mediante corrispondenza clandestina diretta a Celino ed al Danliano; avvertendo anche un nuovo arrivo dell'emissario Di Giovannantonio e la spedizione di materiale propagandistico.
to (avvenuto nel gennaio 1937). prima della promulgazione de.I citato R.D. 15 febbraio 1937 X V , n. 77; per cui nei confronti loro devesi dichiarare il non luogo a procedere perché estinto il reato per intervenuta amnistia.
Infatti il 23 febbraio 1937 il Di Giovannantonio munito di falsi documenti di copertura, di denaro, e di stampa sovversiva rientrò nel Regno per il valico di Chiasso. Ma il 5 marzo successivo la questura di Genova procedette al di lui arresto.
In applicazione dell'art. 152 C.P.P., non si applica il beneficio dell'amnistia in favore dello Speranza perché dalle emergenze processuali si potè statuire che egli in buona fede concesse ospitalità al Di G iovannantonio per L. 15 giornaliere, ri.tenendolo tm commesso viaggiatore e non un emissario comunista. E poiché viene esclusa la sua partecipazione all'associazione comunista, nei di lui confronti è cl 'uopo dichiarare l' asso Iuzione per non aver commesso il fatto.
Dal la suaccennata esposizione dei fatti scaturisce evidente la prova che il centro comunista di Parigi a mezzo del fuoruscito Di Vittorio, aveva mandato in Italia l'emissario Di Giovannantonio, munito dei soliti documenti falsi di copertura (di continuo usati dal giudicabile nelle varie sue preregrinazioni) e delle stampe sovversive, per svolgere deleteria attività riorganizzativa e propagandistica sulla base del nuovo sistema di infiltrazione comunista (specie fra le masse operaie), ossia con la propaganda legale.
Devono essere invece assolti per insufficienza di prove Angione, Ciani, Di Paola, Giuliano e Gugliotti in ordine al reato cli propaganda non essendosi raccolti a carico loro elementi sufficienti di re ità; per le stesse ragioni deve essere assolto con la formula dubitativa il Caccavo in ordine a l delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P.-
Le zone principali di criminosa azione furono Cerignola, Canosa e Minervino Murge.
Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze del dibattimento nonché le richieste difensive; considerata la natura speciale dei reati; e tenuto presente che taluni degli imputati sono recidivi generici; il Collegio è d ' avviso di irrogare le seguenti pene:
Nelle funzioni di riorganizzazione e di direzione ripetutamente esercitate dal Di G iovannantonio, diedero la propria collaborazione (come maggiori esponenti di Cerignola, C anosa e Minervino) Di Donato, Di Modugno, Celino, Damiano, Antonucci. Con costoro appartenevano alla associazione antifascista anche Caccavo, Angione, Caiani, Di Paola, Giuliano, Gugliotti, Marcovecchio e Paulicelli. E I'atti vità propagandistica veniva svolta da Giovannantonio, Di Donato, Di Modugno, Celino, Danliano, Caccavo, Antonucci e Marcovecchio. Di conseguenza Di Giovannantonio, Di Donato, Di Modugno, Celino, Damiano, Caccavo, Antonucci e Marcovecchio si sono resi responsabili del reato di cui ali' a1t. 272 p.p. C.P.: però esclusa l'aggravante di cui ali' art. 8 I C.P. Il Di Donato, Di Mod ugno, Celino, Damiano, Antonucci, ed il Di Giovannantonio con l'aggravante di cui all'art. 81 C.P., anche del delitto previsto e punito dagli art. 110 - 270 p.p. C.P.; Il Di Giovannantonio inoltre di uso continuato di documenti falsi, ai sensi degli art. 81 - 489 in relazione all'art. 477 C .P.-
Per il disposto dell'art. 270 p.p. con l'aggravante de ll'art. 81 C.P., nei confronti di Di Giovannantonio e dell' art. 99 C.P. nei confronti di Di Donato, Celino e Damiano: anni 11 a Di Modugno; anni 10, ciascuno, a Di Giovannantonio, Celino e Damiano; a Di Donato anni 9; anni 6 ad Antonucci; Ai sensi dell ' art. 270 cpv. 2° C.P., con l'aggravante cli cui all'art. 99 C.P. nei confronti di Di Donato, Di Paola e Paulicelli: anni 3, ciascuno, a Di Donato e Di Paola; anni 2, ciascuno, a Di Giovannantonio e Paulicelli; In base all'art. 272 p.p.C.P., con l'aggravante di cui all'art. 99 C.P., nei confronti di Di Donato, Celino, Damiano e Paulicelli : anni 5, ciascuno, a Di Donato e Di Modugno; anru 4, ciascuno, a Di Giovannantonio, Celino, Caccavo , Damiano e Antonucci ; anni 2 a Mm·covecchi; Per il disposto degli art. 81 -489 in relazione all'mt. 477 C.P.:
11 Di Donato, Di Paola e Paulicelli, perché già più volte condannati; il Di Giovannantonio, perché ebbe a commettere i reati oltre il termine stabilito dal R.D. d i amnistia 15 febbraio 1937 XV, n. 77, infine si sono resi colpevoli anche del reato di cui all'art. 270 cpv . 2° C.P. Tutti gli ,ùtri imputati, ad eccezio ne di Speranza, devono beneficiare del R. D. di amnistia, essendo risultato che i fatti criminosi ebbero a cessare, causa l'arresto dei maggiori esponenti del movimen-
anni 2 a Di Giovannantonio. Ed operato il c umulo delle pene complessivamente condanna: Di Giovannantonio ad anni 18, Di Donato ad anni 17 ; Di Modugno ad anni
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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~TA1'0
16; Celino e Damiano ad anno 14 ciascuno; Antonucci ad anni 10; Caccavo ad anni 4; Di Paola ad anni 3; PauJicelli e Marcovecchio ad anni due ciascuno. Tutti alla reclusione; Di Giovannantonio, Di Donato, Di Moclugno, Celino, Damiano, Antonucci anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. T utti pure alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di Giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
In applicazione degli art. 1-2-9 R.D. 15 febbraio 1937 - XV, n. 77 deve dichiarare condizionatamente: condonata l ' intera pen a inflitta a Marcovecchio, condonati anni 4 della pena inflitta a Di Modugno, Celino, Damiano, e condonati anni 2 sulla pena inflitta ad Antonucci ed a Caccavo. Pertanto Le pene da scontare vengono fissate .in L2 anni per Di Modugno, 10 anni per Celino e Damiano, 8 anni. per Antonucci e 2 anni per Caccavo. Con eccezione per Marcovecchio per tutti gli altri la libertà vigila ta e l ' interdizione dai pubblici uffici. Pertanto si deve ordinare la confisca di quanto ha attinenza con i reati commessi e la immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, di Speranza. Cioni, Giuliano, Marcovecchio, Angione e Gugliotti. P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 270 p .p. 270 cpv. 2° , 272p.p.81; 110,489, 477, 23, 29, 73, 228, 229, 240 C.P. 474, 488, C .P.P.; 485, 486 C.P. Esercito; I, 2, 9, R.D. 15.2.1937 11. 77. DICHIARA
PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S .
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operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Di Giovannantonio ad anni 18; Di Donato ad anni 17; D.i Modugno ad anni 16; Celino e Damiano ad anni 14 ciascuno; Antonucci ad anni 10; Caccavo ad anni 4; Di Paola ad anni 3; Paulicelli e Marcovecchio ad anni 2 ciascuno. Tutti alla reclusione; D i Giovannantonio, Di Donato, Di Modugno, Celino, Damiano, Antonucci, anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Caccavo e Di Paola anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni 5 . Tutti pure alla libertit vigilata, al pagamento in solido delle spese cli giustizia, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione agli artt. l, 2, 9, R .D. 15.2.1937 n. 77 dichiara condizionatamente condonata l'intera pena inflitta a Marcovecchio; condonati anni 4 sulla pena inflitta a Di Modugno, Celino, Damiano; e condonati anni 2 sulla pena inflitta ad Antonucci ed a Caccavo. Dete1minando le pene da scontare: in anni 12 per Di Modugno; IO per Celino e Damiano; 8 per Antonucci; 2 per Caccavo. Ferme restando per tutti la libertà vigi lata e la già accennata interdizione dai pubblici uffici ad eccezione per Marcovecchio. ORDINA
che Speranza, Ciani, G iuliano, Marcovecchio, Angione, Gugliotti, vengano im mediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; e la confisca di quanto ha diretta attinenza coi reati commessi. Roma li 20.10.1937 XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudic i.
nei confronti di tutti, ad eccezione di Di Giovannantonio, Di Donato, Di Paola, Paulicelli e Speranza di non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° CP.P perché estinto il reato per amnistia; ed assolve: Speranza per non aver commesso il fatto del reato di cui al! 'art. 270, 2° cpv. C.P. C ioni , D i Paola, Giuliano, Angione e Gugliotti per insufficienza di prove dal reato di cui all ' art. 272 p.p. C.P. e Caccavo dal reato di cui all'art. 270 p.p. C.P.-
Giu liani e Gugl iotti - detenuti dal 13 .2 .1937 - Angione - detenuto dal LS .2. 1937 - Marcovecchio - detenuto dal 4 .3 .1937 - Speranza - detenuto dal 14.4.1937 ; e Ciani - detenuto dal 7 .6. 1937 -, vengono scarcerati il 20.10.1937 .
RlTIENE
Per Angione Giuseppe vedi "decision i ·emesse dal T .S.D.S. nel 1934 pag. 62".
Di Giovannantonio, Antonucci, Caccavo, Celino, Damiano, Di Donato, Di Modugno, Di Paola, Marcovecchio, Paulicelli, colpevoli degli altri reati loro rubricati, escludendo loro l'aggravamento previsto dall'art. 81 C.P., in ordine al delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.
Per Gugliotti Domenico vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 1205 e nel 1934 pag. 62";
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE D,\J. T .S.l).S.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa Penale cli Castelfranco Emilia il 9.9.1943.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n.56 Detenuto dal 13.2.1937 al 9.9. J 943. - Di Giovannantonio avrebbe dovuto essere scarcerato il 5 .3. I 951. Il Di Giovannantonio, però, muore nel Sanatorio Giudiziario di Pianosa il 14.11.1942. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 6.3.1940. - Di Modugno avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.2. 1948. I "titoli dei reati per i quali è stato condannato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dalR.D. 17.10.194211. 1156. Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 9.9.1943. Detenuto dal 15.2. 1937 al 9.9.1943.
Pena espiata: 6 anni 6 mesi, 16 giorni. - Di Donato: Il T.S.D.S., con Ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 18.2. 1939, concede a Di Donato Antonio i benefici cli clemenza previsti dal R.D. 15.2. 1937 n. 77 e, pertanto, la data di scarcerazione viene fissata per il 15.2.1947. I precedenti penali ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 mentre i "titoli dei reati per i quali è stato condannato" ostano alla concessione de i benefici di clemenza previsti dal R.D. 17. 10.1942 n. 1156. Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa Penale cli Sulmona il 3.9.1943.
Pena espiata: 6 anni, 6 mesi, 24 giorni.
Detenuto dal 15.2.1937 al 3.9.1943.
- Damiano avrebbe dovuto essere scarcerato il 5.2. 1946.
Pena espiata: 6 anni, 6 mesi, 18 giorni.
I "titoli dei reati per i quali è stato condannato" ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.
(Per Di Donato Antonio vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 1073, nel 1929 pag. 559 e nel 1932 Pag. 554)
Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa Penale per minorati di Teramo il 7.9.1943.
- Caccano detenuto dal 15.4.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale cli Fossano il 15.4.1939.
Pena espiata: 6 anni, 7 mesi, 2 giorni.
- Paulicelli Leonardo detenuto dal 4.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia il 4.3. 1939.
- Celino avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.2.1 946. I "titoli dei reati per i quali è stato condannato ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1 942 n. 1156. Scarcerato, per grazia sovrana, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 9 .9.1943. Detenuto dal 15.2.1937 al 9.9.1943. Pena espiata: 6 anni, 6 mesi, 24 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 12. 1 l.1937.
- Di Paola detenuto dal 17.3.1937 viene scarcerato dall 'Istituto Penale cli Castelfranco Emilia il 29.11.1938 per concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 15.2.1937 n. 77 a seguito cli Ordinanza emessa in Carnera di Consiglio dal T.S.D.S. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede con Ordinanza emessa il 26.7.1960, a tutti gli imputati giudicati dal T.S .D.S. con sentenza n. 74 del 20.10.1937 il beneficio della amnistia prevista dal D. 1.1 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D .C.P.S . 22.11.1947 n. 163 1) Nota: Insieme con i sop.raspecificati imputati vennero anche denunciati: - Errico Emilio, nato il 30.7 .1912 a Cerignola (Foggia) - contadino;
- Antonucci avrebbe dovuto essere scarcerato il 13.2.1944. I "titoli dei reati per i quali è stato condannato" ostano alla concessione dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156.
- Paulicelli Nunzio, nato il 10.5.1918 a Canosa cli Puglia (Bari) - contadino;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
- Cirulli Nunzio, nato i I 5 .6. 19 I 3 a Cerignola (Foggia) - operaio; Detenuto dal 12.2.1937.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 110/1937
SENTENZA N. 75
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: TI Giudice Istruttore con sentenza del 18.6.1937 ha dichiarato di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti Errico E milio e Paulicelli Nunzio.
Pertanto Errico Emilio, detenuto dal 22.1.1937, e Paulicelli Nunzio, detenuto dal 4.3.1937, vengono scarcerati il 18.6.1937. Per Cirulli Nunzio il Presidente del T.S.D.S. dispone, con Ordinanza emessa il 26.8.1937, il ricovero del Cirulli nel Manicomio Giudiziario di Napoli e la sospensione del procedimento. Dal registro generale non risulta se negli anni successivi al 1937 il procedimento nei confronti cli Cirulli Nunzio sia stato definito.
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.Y.S.N. ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Calia Michele, Carusi Mario, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa contro: 1) Norfo Albino, nato il 27.2.1902, a Cagliari, meccanico, detenuto dal 17.3.1937; 2) Bellisai Giorgio, nato il 1.10.1910 a Cagliari, operaio nelle saline, detenuto dal 15.3.1937; 3) Busonera Giuseppe, nato il 19.9.1904 a Cagliari, macellaio, detenuto dal 13.3.1937; 4) Bruno Antemio, nato il 16.3.1900 a Cagliari, calderaio, detenuto dal 16.3.1937; 5) Calatri Salvatore, nato il 23.1.1900 a Cagliari , calderaio, detenuto dal 15.3.1937; 6) Fois Francesco, nato il 8.9.1885 a Florinas (Sassari), impiegato privato, detenuto dal 27.3.1937; 7) Lunico Giorgio nato il 23.4.1906 a Odessa (Russia), cittadino russo, auti sta presso il console francese a Cagliari, detenuto dal 30.3.J 937; 8) Manunza Carlo, nato il 25. l.1898 a Cagliari, impiegato privato, detenuto dal 18.3.1937; 9) Melis Antonio, nato il 10.9.1905 a Cagliari, meccanico, detenuto dal 26.3.1937; 10) Murru Mario nato il 9 . 11.1904 a Cagliar.i, meccanico, detenuto dal 16.3 .1937; 11) Paluma Giuseppe, nato il 29.5 . 1906 a Cagliari, gassista idraulico, detenuto dal 15.3. 1937;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA OJFFSA DEL! ,O STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
12) Pinna Angelo, nato il 20.10. 1900 a Cagliari, portuale, detenuto dal 16.3. 1937;
IN FATfO ED IN DIRITTO
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I 3) Pinna Giovanni, nato il 30.1.1902, a Cagliari, fabbro, detenuto dal 20.3.1937;
I prevenuti, a segui.to di istruttoria rito diretto, furono con atto d'accusa del P.M. in data 29.7.1937, rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi di cui sopra in rubrica enunciati.
14) Soro Augusto, nato il 6.2.1907 a Cagliari, meccanico, detenuto dal 15.3.1 937;
All'orale dibattimento, per le prove documentali e testimoniali e per le confessioni cli parecchi accusati sono stati accertati i seguenti fatti:
15) Soro Guido, nato il 21.11.191 I a Cagliari, meccanico, detenuto dal 15.3.1937;
Nell'autunno 1936, il rubricati Lunico cli nazionalità russa ed autista del Console di Francia in Cagliari, di ritorno a Cagliari dalla Corsica, dove era stato assieme a suo padre per le ferie, po1tò un pacco di stampe cli propaganda sovversiva, per incarico non si è potuto acclarare se del Console di Francia o di un fuoriuscito italiano, per le discordanti versioni dato dal Lunico, e le consegnò al rubricato Fois già noto per i suoi precedenti sovversivi .
16) Tolu Vittorio , nato il 4 .1 1.1912 a Cagliari, orefice, detenuto dal 15.3.1937;
I 7) Tu veri Enzo, nato il 30.6.1905 a Cagliari, falegname, detenuto dal 16.3. 1937; IMPUTATI
Tutti : a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazioni com uniste dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre. Norfo Albino - Bellisai Giorgio - Busonera Giuseppe - Fois Francesco - Lunico Giorgio - Manunza Carlo - Paluma Giuseppe - Pinna Angelo e Tolu Vittorio, ancora b) del delitto di cui agli artt. 81 -272 p.p. C.P. per avere concorso tra loro e con altri in epoche diverse, ma con l'unico disegno criminoso, alla propaganda comunista, verbalmente ed a mezzo di diffus ione di opuscoli e stampe sovversive; c) del delitto di cui agli artt. 110-270 p.p. ed ultimo cpv. C.P. per avere in concorso tra loro e con alt,i organizzato e diretto le associazioni comuniste di cui sopra. Con l'aggravante della recidiva specifica per Norfo Albino, e della recidiva generica per Pinna Giovanni (art. 99 p.p. e cpv. 1° ed ultimo del C.P.).
In Cagliari ed in provincia antecedentemente e fino al marzo 1937 In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati, che, coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva
Il Fois dopo averne presa visione, fece pervenire le stampe al rubricato Melis il quale a sua volta ne consegnò alcune a Pinna Angelo; Questi, dopo averle lette le passò al nominato Tolu, il quale con lo stesso intento dei precedenti e cioè a scopo di propaganda sovversiva distribuì le stampe ai rubricati Bellisai, Soro Guido e Paluma. Il Soro Guido passò il giornaletto sovversivo: "Per la salvezza dell'Italia riconciliazione del popolo italiano" al rubricato Munu il quale pur essendo tesserato fascista, non solo non disdegnò di riceverlo, ma espresse il proposito di farlo leggere ai suoi compagni di officina. A tal uopo infatti lo po1tò al suo compagno di lavoro rubricato Calatri il quale lo respinse dopo averlo in parte letto, pare, ma non è stato chiaramente accertato perché fosse in possesso di un altro esemplare di giornaletto.
TI Bell isai, che più volte ebbe a ricevere dalla Francia stampe sovversive e il Paluma consegnarono le stampe avute dal Tolu al Soro Augusto il quale non fece ulteriore diffusione di esse. Nella perquisizione operata in casa del Soro Augusto furono sequestrati i seguenti opuscoli sovversivi dai titoli: "Anche tu devi essere un militante comunista" "La carta della libertà" "La vittoria del socialismo nell'URSS" "Ai giovani" "Difendiamo l ' unione Sovietica" e il giornaletto: "Per la salvezza dell' Italia, riconciliazione del popolo italiano". Il Soro A ugusto aveva avuto dal Palma anche l'opuscolo dal titolo "La rapida maturazione della crisi rivoluzionaria". Tali stampe erano circolate fra, i predetti dall'autunno del 1936 al gennaio
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TRIBUNALE SPECIALE PER LI\ DIFESA DELLO STATO
I 937. Ma la delete1ia opera di propaganda venne espletata verso altri a da qualcuno anche s uccessivamente. Infatti il Tolu esercitò pressioni cli propaganda comunista anche nel marzo 1937 verso tale Dragone col quale aveva appuntamento poi non verificatosi, per la consegna di stampe del genere. Non vi è dubbio pe1tanto che i ricordati prevenuti, meno il Calatri, s iano appartenuti al movimento comunista clandestino cagliaritano, che pur non assurgendo ad attrezzata associazione, raccoglieva un nucleo di partecipi militanti comunisti, i quah svolgevano propaganda specie fra i giovani, propaganda che, sebbene non intensa, preoccupò l'Arma dei CC.RR. per le ulteriori conseguenze che avrebbero potuto derivarne. Non è risultato provato, pertanto, che vi fosse una vera e propria organizzazione e che comunque vi fossero dei capi o dei dirigenti. Vi erano semplici gregari e propagandisti che evidentemente dovevano far capo per le istruzioni al l'estero, se dall'estero come è risultato ricevevano materiale per la propaganda. Il Collegio perciò ritiene che Lunico, Fois, Bellisai, Paluma, Pinna e Tolu debbano essere assolti per non provata reità dal maggiore reato di cui all ' art. 270 p.p. C.P. loro ascritto in accusa, e debbono invece essere dichiarati responsabili degli altri due reati ascritti in rubrica, pur escludendo l'aggravante della continuazione per la propaganda, essendo risultato trattarsi di singoli atti, non ripetuti, di diffusione di stampe sovversive.
U Collegio ritiene che gli altri nominati, meno il Calatri, il Melis, il Murru, il Soro Guido e Soro Augusto debbano essere dichiarati responsabili del reato in epigrafe a loro addebitato (art. 270 2° cpv. C .P.) e Melis e Soro Guido, anche ciel reato concorrente di propaganda (art. 272 p.p. C.P/.) loro contestato in udienza ai sensi dell ' art. 445 C.P.P. a richiesta ciel P.M., esclusa per i motivi anzi accennati l'aggravante della continuazione di cui all ' art. 81 C.P .. Ritiene invece che il Calatri debba essere assolto per non provata reità daU 'imputazione ascrittagli, perché anche se i suoi precedenti politicamente sospetti e l'asserita dubbia accennata detenzione di un giornaletto sovversivo possono far sorgere dei dubbi sulla sua partecipazione alla organizzazione comunista, tali elementi non autorizzano ad atJemrnre la sua responsabilità. I predetti in udienza hanno fatto dichiarazione di omaggio al regime fascista ed hanno ribadito le dichiarazioni di pentimento e di buoni propositi per l'avvenire fatte in istruttoria.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
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anno per il iielitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. A tutti i condannati incombe in solido il pagamento delle spese processuali e a ciascuno l'obbligo personale delle spese elio propria custodia preventiva. (art. 488 e 274 C.P.P.) . Il Tribunale ritiene sia il caso di dovere ordinare la sottoposizione di Pois, Bellisai, Paluma, Pina Angelo, Melis e Murru a Soro Guido alla libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 C.P. ricorrendo nei loro riguardi le condizioni cli cui gli artt. 202-203 C.P. in relazione all'art 133 C.P.. Poiché è risultato che L unico è cittadino russo, nei suoi riguardi bisogna ordinare l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 212 C.P. E ' risultato altresì che Lunico, Fois, Bellisai, Paluma, Pinna Angelo, Melis, Murru e Soro Guido, commisero gli atti di propaganda sovversiva anteriormente aJ 15.2.1937 pertanto a ciascuno di essi bisognerà condonare condizionalmente una delle pene inflitte per tale delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. ai sensi del R.D. 15.2 .1937 n. 77 (art. 2e 9).
Erano stati denunziati e rinviati a giudizio anche i rubricati Norfo, Busonera, Manunza Bruno, Pinna Giovanni e Tuveri, perché risultava che essi unitamente agli altri rubricati si riunivano spesso nel bar di Cagliari e con sospetto pure in un casotto di proprietà del Manunza, lungo la spiaggia di Cagliari. Le stesse autorità rappresentanti, non hanno fornito alcuni elementi concreti circa la sostanza e l'indole cli tali riunioni. Gli accusati ham10 negato ogni carattere sovversivo di tali riunioni, quando non abbiano escluso di avervi partecipato. Pur essendo alcuni di essi come il Manunza, il Norfo, il Busonera e il Pinna sospetti per il loro precedenti, tuttavia il. Collegio non può, in mancanza di dati idonei, affermare la responsabilità di essi in ordine alle imputazioni loro rubricate. Specialmente contro il Man unza e il Tuveri nulla è affiorato e che possa riferirsi alla loro partecipazione ai fatti incriminati. Ritiene pertanto il Collegio opera di giustizia assolvere gli ultimi dei nominati per non avere commesso il fatto e gli altri per non provata reità in ordine alle accuse loro mosse (art. 485 C.P.P.)
In conseguenza bisogna ordinare la scarcerazione di essi e di Calatri cli cui si è eletto in precedenza, se non detenuti per altra causa (art. 486 C.P.P.)
Quindi il Collegio decide, commisurando la pena al fatto e alla pericolosità di ciascuno, di condannare alla reclusione alla misura seguente: Murru, Fois, Bellisai e Paloma, ad anni 4 ciascuno, risultanti dal cumulo cli anni 2 per ciascuno dei due reati loro attribuiti (270 2° cpv. e 272 p.p. C.P.). Pinna Angelo, Melis e Soro Guido ad anni 3 ciascuno risultanti dal cumulo cli 1 anno per ciascuno dei reati; Lunico ad anni 7 ris ultanti dal cumulo cli anni 2 per il delitto di cui all 'ait. 270 2° cpv. C.P. e di anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. Soro Augusto ad 1
P.Q .M.
Letti ed applicati gli artt. 270 2° cpv. 110, 272 p.p., 73, 229, 3 1.2 C.P. 445, 274,488 C.P.P. 485,486 C.P.Esercito 2 e 9 R.D. 15.2.1937 n. 77. Dichiara Lunico Giorgio, Fois Francesco, Bellisai Giorgio, Paluma Giuseppe,
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T .S.O.S.
Pinna Angelo e Tolu Vittorio responsabili dei delitti di cui gli a1tt. 270 2° cpv; e, - esclusa l' aggravante della continuazione - 272 p.p. C.P; assolvendo Ii per non provata reità dal delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P..
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Dichiara Soro Augusto responsabile del reato in epigrafe ascrittogli e cumulate le pene condanna alla reclusione: Lunico ad anni 7, Fois, Bellisai, Paluma e Murru ad anni 4 ciascuno, Pinna Angelo Melis e Soro Guido ad anni 3 ciascuno, Tolu ad annj 2, Soro Augusto ad anni 1, tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno alle spese di custodia preventiva; ordina che il Fois, Bellisai, Paluma, Pinna, Melis, Murru e Soro Guido siano sottoposti alla libertà vigilata e che Munico Giorgio sia espulso dallo Stato quando avrà espiata la pena; dichiara condizionalmente condonati anni 2 della reclusione rispettivamente inflitta a Lunico, Fois, Bellisai, Palma, Pinna, Melis, Murru e Soro Guido relativamente alla sola pena inflitta per il delitto di cui all ' art. 272 p.p. C.P.. ASSOLVE
per non provata reità Norfo Albino, Busonera Giuseppe, Bruno Antonio, Calatri Salvatore e Pinna Giovanni e per non avere commesso il fatto Tuveri Enzo e Manunza Carlo da tutti i delitti a loro ascrittogli in epigrafe ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 22.10.1937 Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Busonera, detenuto dal 13.3 .1937 - Calatri, detenuto dal 15.3.1937 - Bruno e Tuveri , detenuti dal 16.3. I 937 - Norfo, detenuto dal 17.3.1937 - Manunza, detenuto dal 18.3.1937 - Pinna Giovamli, detenuto dal 20.3 .1937 vengono scarcerati il 22.10.1937. Per Norfo Albino vedi "Decisioni annesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 123 e 125"
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- Lunico per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 30.3.1941. Detenuto dal 30.3. 1937 al 30.3.1941. Pena espiata: 4 anni. Rifiuta di associarsi ad una istanza di grazia inoltrata dall'amante Varani Anna. - Paluma detenuto dal 15.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dall'Istituto di Pena di Fossano il 15.3.1939 Rifiuta di associarsi ad una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 22.2.1938. - Mun-u inoltra il 1.11 .1937 istanza di grazia al Capo del Governo che esprime parere favorevole per l' accoglimento dell' istanza. Con decreto di grazia del 21.3 .1938 viene concesso jl condono condizionale della residua pena da es piare e, pertanto, Murru viene scarcerato dall ' Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 25.3.1938. Detenuto dal 16.3.1937 al 25 .3.1938 Pena espiata lanno e 9 giorni. - Melis, detenuto dal 26.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.3.1938 Si associa ad una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 24 .10. I 937 ; istanza respinta. Pinna Angelo, detenuto dal 15.3 .1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il I 5.3.1938. - Soro Augusto, detenuto dal 15.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.3.1938. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 16.3.1937. - Fois, il Capo del Governo esprime parere favorevole ad una istanza di grazia inoltrata da Fois Francesco il 25.11.1937. Con decreto di grazia del 7.2.1938 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Fois viene scarcerato dalla Casa Penale per minorati fis ici e psichici di Turi il 9.12.1938 Detenuto dal 27.3 .1 937 al 9.2.1938. Pena espiata: 10 mesi e 12 giorni. - Tolu, detenuto dal 17 .3. I 937 viene scarcerato, per espiata pena, dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 17.3.1939 - Bellisai, detenuto dal 15.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, clall 'Isti-
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tuto Penale di Castelfranco Emilia il 15.3.1939. Rifiuta di associarsi ad un istanza di grazia inoltrata dalla fidanzata i I 9.12.1937 Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell'8.3.I961, estinti per l'amnistia di cui all'art. I del D .L . I 17.11.1945 n. 719 i reati loro addebitati dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) NOTA
Insieme con i sopracitati imputati vennero sottoposti a procedimento penale anche: I) Dragoni Augusto, nato il 18.2.1870 a Sassari, contabile Detenuto dal 16.3.1937 al 18.6.1937. 2) Puddu Enrico, nato il 1.2.1937 a Cagliari, muratore Detenuto dal 16.3.1937 al 18.6.1937 3) Boni Alessandro, nato il 14.11.1906 a Cagliari, meccanico Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937. 4) Corrias Enrico, nato il 14.4.1909 a Calgiari,falegname Detenuto dal 15.3 .1937 al 18.6.1937. 5) Carruccin Gino, nato il 14.12.1906 a Cagliari, meccanico Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6 .1937 6) Pillai Salvatore, nato il 23.9.1902 a Quartu Sant' Elena (Cailiari), autista Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937. 7) Corona Marco, nato il 9.9.1906 a Cagliari, autista. Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937 8) Pau Mario, nato il 13.1.1909 a Cagliari, scalpellino Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937 9) Ancis Aldo, nato il 1 J .10.1912 a Cagliari, meccanico Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6 .1937 10) Deiana Alfonso, nato l' 11.5.1910 a Cagliari, gassista Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937 11) Matta' Mario, nato il 10.1.1909 a Cailiari, meccanico Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937
PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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12) Camba Giuseppe, nato il 5.1 .1910 a Cagliari, panettiere. Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937 13) Lai Giovanni, nato il 21.9.1904 a Pirri (Cagliari), negoziante. Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6.1937. Per Lai vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 105" 14) Figus Antonio, nato il 26.9.1905 a Cagliari.fabbro Detenuto dal 16.3.1937 al 18.6.1937 15) Cabras Salvatore, nato il 13.3.1910 a Cagliari, commesso Detenuto dal 15.3.1937 al 18.6 .1937 Venuti a mancare, durante l 'istrnttoria, sufficienti indizi di reitĂ il Pubblico Ministero ha ordinato, in data 18.6.1937, la scarcerazione dei suddetti imputati. II Giudice istruttore (Lando Fantini) ha dichiarato, con sentenza del 29.7.1937 - su conforme richiesta del P .M . - di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti dei sopraspecificati 15 imputati rendendo definitiva la loro scarcerazione.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA1D
Reg. Gen. n. 162/1937
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 83
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
16) Baldetti Raffaele, nato il 26.10.1894 a Genzano (Roma) vignaiuolo; 17) Buttaroni Duilio, nato il 13.3.1 896 a Genzano (Roma), vignaiuolo;
Presidente: Bevi Iacqua Cesare Federico, Console Generale M . V .S.N .;
18) Del Prete Adriano, nato il 19.9. 1917 a Genzano (Roma), contadino;
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
19) Viti Dante, nato il 20.4.1917 a Genzano (Roma), manovale;
Giudici Consoli M .V.S.N.: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Barbera Gaspare, Leonardi Nicola, Calia Michele.
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20) Lolletti Dante, nato il 14.7. 1918 a Genzano (Roma), contadino; 21) Iacoangeli Angelo, nato il 12.5.1918 a Genzano (Roma), muratore.
ha pronunciato la seguente: IMPUTATI
SENTENZA Tutti: Nella causa contro: I) Bernardi Orlando, nato il 29.5 .1901 a Genzano (Roma); contadino.
2) Attenni Bruno, nato il J.8.2.1915 a Genzano (Roma); contadino.
1) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ,a una associazione sovversiva comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre. Bernardi Orlando, Attenni Bruno, Gracceva Giuseppe, De Sanctis Ercole, Mandrella Fulvio, Massa Severino, Rossi Domenico, De_ Marzi Augusto, Del Prete Adriano, ancora:
3) Baldazzi Giovanni, nato il 21.7.1907 a Genzano (Roma),contadino; 4) Gracceva Giuseppe, nato il 13.2.1906 a Roma, giornalaio; 5) De Santis Ercole, nato il 7.3.1901 a Genzano (Roma), falegname; 6)Mandrella Fulvio, nato il 29.1.1898 a Genzano (Roma), falegname; 7)Massa Severino, nato il 18.4.1 912 a Genzano (Roma) materassaio; 8) Rosi Domenico, nato il 6.3.1898 a Genzano (Roma), vignaiuolo;
9) De Marzi Augusto nato il 1.5.1894 a Genzano (RcHna), contadino; 10) Olivieri Felice, nato il 1.6.1902 a Genzano (Roma), contadino; 11) Corsi Oreste, nato il 20.1.1900 a Genzano (Roma), vignaiuolo;
2) del delitto di cui gli mtt. 110-81-272 p.p. C.P. per avere concorso tra loro e con altri, in epoche diverse ma con unico disegno criminoso, alla propaganda comunista, verbalmente e a mezzo di diffusione di opuscoli, giornaletti e manifestini. Bernardi Orlando, Mandrella Fulvio, Massa Severino infine: 3) del delitto di cui agli artt. I 10- 170 p.p. e ultimo cpv. C.P. per avere concorso tra loro e con altri all'organizzazione e alla direzione delle associazioni comuniste. di cui sopra. Con l 'aggravante della recidiva specifica per il De Santis Ercole e della recidiva generica per il Bernardi Orlando , Buttaroni Duilio, Mandrella Fulvio, (art. 99 p.p. e cpv. 1° n. 1 e 2 e penultimo C.P.). Reati commessi in Genzano (Roma) e altrove precedentemente fino all'epoca dei rispettivi arresti.
12) Del Prete Augusto, nato il 12.1.1896 a Genzano (Roma), contadino; 13) Pelagallo Giovann.i nato il 5.11.1894 a Castel Gandolfo (Roma), contadi-
In esito al pubbl ico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imp utati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva:
no; TN FATTO ED IN DIRITTO
14) Gabbarini Salvatore, nato il 10.4.1903 a Genzano (Roma), contadino; 15) Colazza Giovanni, nato il 11 .2.1902 a Genzano (Roma), contadino;
I prevenuti, a seguito di procedimento a rito diretto furono; con atto di accusa del P.M . in data 21.7.1 937, rinviati a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti, delittuosi come a ciascuno di essi addebitati sopra in rubrica. All'orale
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T RU3UNALE SPECIALE PER LA Oll'ESA OELLO STATO
djbattimento per confessione di quasi tutti gli accusati e per le prove documentali e testimoniali si è accertato quanto segue: Sin dai primi mesi del 1936 ad iniziativa dell'ex confinato Bemardi Orlando, si era ricoslituito in Genzano un clandestino gruppo dell 'associazione com un ista, con il sistema a cellule.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Nei primi del J 937, pertanto, la organizzazione comunista di Genzano, assumeva un notevole sviluppo, adottando pienamente le nuove istruzioni (organizzazione a catena e infiltrazione nei rangru fascisti). Così venivano formati due comitati: uno per gli adulti del quale facevano parte Bemardi e Mandrella e uno per i giovani del quale facevano parte il predetto Massa.
Una di tali cellule era stata formata dal rubricato Attenni ed era composta da t1uesti, dal rubricato Massa e da tale Ercolani Cristo imputato in un aih·o processo. (Vedi Sentenza n° 86 del 18.11.1937). Mentre il Bemardi in seguito aveva provveduto al collegamento del gruppo col centro di Bruxelles dell'associazione comunista, avvalendosi dell'indirizzo datogli dal gregario comunista rubricato Baldazzi, il quale e sua volta l'aveva avuto dal fuoriuscito Scotti Francesco. L 'Altenni , anch 'egli ex confinato, era andato sotto le anni . La cell ula di questi , pertant.o aveva cessato di funzionare, ma !'Attenni, attendente del Comandante il 40mo A1tigl. Div. in Sassari , continuava ad interessarsi del movimento comunista genzanese attraverso la corrispondenza che intercorreva tra lui ed il predetto Massa, il quale gli scriveva, come si accennerà meglio in seguito, lettere accese di fede comunista. Frattanto tale Nuccitelli Fernando (contro cui pende a ltro procedimento), (Vedi Sentenza n° 86 del 18.1 1.1937) principale esponente di un gruppo comunista che si era contemporaneamente fom1ato in Roma, aveva avuto da un emissario venuto dall 'estero stampa comunista ed isrruzion i per la trasformazione del sistema organizzativo e di propaganda della setta comunista nonché dell'indirizzo della centrale comunista di Bruxelles. All ' ordinamento a cellule doveva sostituirsi l'ordinamento a catena (il reclutante doveva conoscere cd essere in contatto associativo soltanto con colui che l'aveva reclutato e la persona che, a sua volta, era recluta) perché offre più sicurezza e meno velleità cli comando, ed alla propaganda a mezzo di stampa doveva preferirsi la propaganda legale (sistema insidiosa di infiltrazione sovversiva, organizzazioni specie sindacali cie l regime per mantenere viva a scopi insurrezional i la lotta di classe).
Ciascuno di essi si era impiegato a formare una o più catene. Ciò che non riuscì loro particolarmente difficile perché profittarono di una locale momentanea crisi economica che nell'autunno precedente aveva dato luogo a qualche manifestazione di malcontento, subito però ,~omposta dalle gerarchie del Regime. Così il Massa formò dopo adeguata propaganda, una catena che risultò composta eia Del Prete, Viti e lacoangeli, tutti giova.tù fascisti alle dipendenze del Massa, fascista tesserato anche se eia qualche anno moroso.
Tali istruzioni a pa,te clell 'accennata stampa (Star.o operaio e l 'Unità) il Nucc itelli affidò al rubricato Gracceva, il gregario della setta, l'incarico di passarlo ad esponenti del movimento comunista di Genzano e di provvedere con l' occasione al collegamento con costoro.
Un' altra catena fu formata dal Bernardi e ane lli di essa furono i rubricati Rosi, De Marzi e Olivieri.
Infatti il Gracceva nel settembre 1936 si recò a Genzano, prese contaui con De Santis Ercole esponente del movimento genzanese già condannato; da questo Tribunale per reati della stessa indole di quelli dei quali ora risponde, e gli affidò istruzioni e stampe che il De Santis, come ha ammesso, distribuì per propaganda. II Gracceva, a mezzo del De Santis prese contatti con altri esponenti locali de l comunismo e precisamente coi rubricati Mandrella e Bernardi. L'incarico cli collegarsi con il Nucciarelli venne assunto dal Bernardi. Il collegamento, che non poté effettuarsi subito per mancato appuntamento, si
effettu ò nel gennaio 1937 per interessamento di tale Belardi ltalo (Ved i Sentenza n° 86 del 18.11.1937).
La sua qualità di fascista, peraltro non vietava al Massa di scrivere al compagno Attenni lettere riboccanti di fede e speranze comuniste, nelle quali lettere spiegava al soldato Attenni il nuovo sistema a catena, progressi della ri nnovata associazione in quel di Genzano, le ansie per la vittoria dei rossi in Spagna con conseguente auspicata sconfitta dei legionari italiani , colà combattenti. Fra l'altro in una lettera del 27.1.1937 gli scriveva: "Non puoi credere con quanta ansia noi aspettiamo il trionfo della nostra cara terza internazionale, (vol. 2 rep. I).
Così scriveva il falso, spergiuro fascista, fedifrago e traditore. L' Attenni come si rileva anche dai rapporti dei suoi superiori, sotto le armi aveva tenuto buona condotta, si era astenuto dal fare propaganda (sicché la cessazione di sua tale attività criminosa si deve fare risalire ai primi mesi del 1936), e però aveva mantenuto sino all'epoca del suo arresto, i suoi rappo1ti con l'associazione cli Genzano.
La propaganda del Rosi doveva i suoi frutti perché riusciva a formare catena con i rubricati Corsi, Pelagalli e Gabbarini. TI De Marzi fece propaganda ai rubricati Colazza e Baldetti, ma non è stato sufficientemente provato che questi ultimi abbiano aderito coscientemente a formare catena col De Marzi, in quanto il De Marzi per adescarli, parlò loro di partecipazione a un movimento tendente a migliorare le loro condizioni economiche e celò il vero contenuto di aggregarli alla setta sovversiva.
Così non è stato sufficientemente provato che il Del Prete Augusto abbia formato catena col Rosi. Il nome di Del Prete Augusto fu fatto alle autorità di polizia giudiziaria dal Berardi per averle apprese dal Rosi, ma questi in udienza n~n ha saputo dare convincenti spiegazioni in proposito, e il Del Prete Augusto m ogni stadio della procedura si è mantenuto negativo.
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TRIJ.!UNALE SPECIALE PER LA DIFESA Df.LLO STATO
Parimenti non è stato sufficientemente provato che Lolletti Dante giovane fascista abbia aderito alla catena di massa. Fu chiamato è vero ad una riunione capeggiata dal Massa alla quale parteciparono gli altri già nominati giovani fascisti ma pare che non abbia compreso di cosa si trattasse. Il Buttaroni al quale erroneamente era stata attribuita in epigrafe la recidiva, anche perché risulta riabilitato, partecipò al! 'associazione sovversiva genzanese di cui trattasi, come ha affermato Bernardi e Olivieri e come lo stesso Buttarone in un primo tempo ammise. Il Gabbarini, il Rosi e il Corsi, sono ex confinati. Il Mandrella oltre all'attività organizzativa e di propaganda svolta in Genzano, prese parte ad un convegno d'intesa con esponenti dell'organizzazione romana, di cui si è fatto cenno, recatasi all'uopo in Genzano. Non è stato sufficientemente provato che il Del Prete Adriano, abbia svolto propaganda. Peraltro, quanto al delitto per propaganda, adebbitato agli altri, come in epigrafe, il Collegio ritiene di dover escludere la circostanza della continuazione, trattandosi nella fattispecie di singoli atti senza Jipetizione o soluzione di continuità. Per il resto il Collegio ritiene che i fatti acce,tati coincidono con gli estremi giuridici dei delitti in epigrafe a ciascun accusato ascritti.
E commisurando la pena alla pericolosità e al fatto di ciascuno, ritiene di dovere condannare alla reclusione: Bernardi e Massa ad anni 10 ciascuno, risultanti per ciascuno dal cumulo di anni 7 per il delitto di cui all'art. 270 p .p . C.P. di anni I e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. di anni l e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., comprese nella pena del Bernardi un mese per ciascun delitto, per la recidiva generica (art. 29 p.p. C.P.). Mandrella, éx confinato e recidivo generico, ad anni 8 risultanti dal cumulo di anni 5 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P., anni I e mesi 3 per ciascuno degli altri due delitti in rubrica addebitati, compresa in ciascuna pena la condanna a 1 mese per la recidiva generica (art. 29 p.p. C.P.). De Santis, recidivo specifico ai sensi dell'art. 99 C.P., ad anni 7 risultanti dal cumulo di anni 4 per il delitto cli cui all'art. 272 p.p. C.P. compresi in detta pena 1 anno e mesi 4 per la recidiva, e di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. compreso in detta pena l anno per la recidiva. Attenni e Gracceva ad anni 5 ciascuno risultanti per ciascuno dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei reati in epigrafe loro ascritti. Resi e De Marzi ad anni 2 ciascuno risultanti per ciascuno dal cumulo cli anni 1 per ciascuno dei d ue reati in epigrafe loro ascritto. Del Prete Adriano, Olivier.i, Pelagallo, Buttaroni e Viti ad 1 anno ciascuno per il delitto di cui al l'art. 270 2° cpv. C.P. e in epigrafe loro ascritto. Ai condannati incombe l'obbligo solidale al pagamento delle spese proces-
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suali (art. 488 C.P.P.) e a ciascuna di essi incombe l'obbligo personale al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Bisogna ordinare la sottoposizione alla libertà vigi lata cli Bernarcli a Massa ai sensi dell'art. 230 C.P. Il Tiibunalc sostiene che sia opp(?rtuno ordinare tale misura di sicurezza ai sensi dell'art. 229 C.P. anche ne i riguardi di Mandrella, De Santis, Attenni, Gracceva, Rosi, De Marzi, Corsi, Gabbarini; Baldazzi e Iacoangeli; poiché nei loro riguardi Jicorrono g li estremi di cui agli artt. 202,203 e 133 C.P.11 Tribunale ritiene di dovere assolvere per non provata reità dal delitto in epigrafe loro ascritto: Del Prete Augusto, Colazza, Baldetti e Lol letti, e cli dover ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485, 486 C.P.Esercito). Poiché è risultato che il delitto di propaganda sovversiva di cui all'art. 272 p.p. C.P. fu , come si è accennato, commesso dal I ' Attenni anteriormente al febbraio del 1937, il Collegio ritiene di dover condannare condizionalmente anni 2 per la reclusione inflitta per tale delitto ali' Attenni in applicazione degli art. 2-89 ciel R.D. 15.2. 1937 n. 77. Il Tribunale ha esaminato la situazione di tutti gli altri condannati in ordine alle circostanze di tempo in cui si commisero i reati per cui sono stati condannati, ma per nessuno di essi, per le risultanze processuali ricorrono gli estremi per l'applicazione ciel condono di cui al citato R.D. 15.2.1937 n° 77. P.Q.M .
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv ., I I O, 272 p.p., 229, 230, 73, 99 p.p. e cpv. 1° C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 486 C.P.Esercito; 2, 9 R.D. I 5.2.1937 n. 77; dichiara: Bernardi Orlando, Mandrella Fulvio, Massa Seve1ino, Attenni Bruno, Gracceva Giuseppe, De Santis Ercole, Rosi Domenico, De Marzi Augusto, Baldazzi Giovanni, Olivieri Felice, Corsi Oreste, Pelagallo Giovanni, Gabbarini Salvatore, Buttaroni Duilio e V iti Dante e lacoangeli Angelo, responsabili dei delitti di cui in epigrafe a ciascuno ascritti, esclusa per i primi otto la circostanza della continuazione loro addebitata in rubrica; Dichiara Del Prete Adriano responsabi le del solo delitto di cui a ll'art. 270 2° cpv. C.P. assolvendolo per non provata reità dal delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; col i 'aggravante della recid iva come in rubrica per i.I De Santis, Bernardi. Mandrella ed esclusa per il Buttaroni l'ascrittagli recidiva; fatto il c umulo delle pena condanna alla recl.usione Bernardi e Massa ad anni IO ciascu no, Mandrella ad anni 8, dc Santis ad anni 7, A ttenni e Gracceva ad ann i 5 ciascuno, Rosi, De Marzi, Baldazzi, Corsi, Gabbarini e lacoangel i ad anni 2 ciascuno, Del Prete Adri a no, Olivieri, Pelagallo, Buttarini e Viti ad I anno ciascuno, tutti in solido al
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Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato".
pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento cli propria custodia preventiva.
- Attenni viene scarcerato dal Reclusorio Militare cli Gaeta il 6.3.1940 Detenuto dal 5.7.1937 al 6.3. 1940 Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, I giorno.
Ordina che Bernardi, Mandrella, Massa, Attenni, Gracceva, De Santis, Rosi, De Marzi, Baldazzi, Corsi, Gabbarini e lacoangeli siano sottoposti alla libertà vigilata;
- Gracceva viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 6.4.1940 Detenuto dal 6.4.1937 al 6.4.1940 Pena espiata: 3 anni !stanze di grazia inoltrate il 10.12.1937 a il 26.10.1938 vengono respinte
Dichiara: Condizionai mente condonati anni 2 di reclusione inflitti all 'Attenni , limitatamente all pena inflitta per il delitto di cui all'art. 272 p.p . C.P. Assolve: Del Prete Augusto, Colazza Giovanni, Baldetti Raffaele e Lolletti Dante per non provata reità, dall' imputazione in epigrafe loro ascritta, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Ordine cli scarcerazione per grazia sovrana - De Santis, escluso dai benefici di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 per i precedenti penali (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 600). I titoli dei reati per i quali è stato condannato ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n . .1156 Per "grazia sovrana" concessa in data 30.8. 1943 viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 4.9. I 943 Detenuto dal 6.4.1937 al 4.9.1943 Pena espiata; 6 anni, 4 mesi, 28 giorni.
Roma, .15.11.1937 XVl Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Del Prete Augusto - detenuto dal 25.3 .1937 - Baldetti, Colazza e Lolletti - detenuti dal 5.5.1937 - vengono scarcerati il 15.11.1937
Ordini di scarcerazione per espiata pena NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DT ESECUZIONE - De Marzi, detenuto dal 5.5.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 5.5.1939
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a l R .D . 24.2.1 940 n. 56 e per "grazia sovrana" concessa il 30.8. I 943.
- Rosi, detenuto dal 5.5.1937 viene scarcerat.o,per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco E mi lia il 5.5.1939
- Massa, viene scarcerato dalla Casa Penale di Cast.elfranco Emilia i l 4 .9.1943 . Detenuto dal 24.2.1937 al 4.9.1943. Pena espiata 6 an ni , 6 mesi., 10 giorn i. Non può usufruire dei benefici cli clemenza previsti dal R .D . 17.10. 1942 n. 1 J 56 "ostandovi i titoli per i q uali è stato condannato"
- Baldazzi, detenuto dal 25.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, daLl 'lstituto di Pena cli Fossano il 25 .3 .193. Per Baldazzi vedi: " Decisioni emesse dal T .S .D .S. nel 1932 pag. 446. - Corsi, detenuto dal 25.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia il 25.3.1 939
- Berardi, v iene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 4 .9. 1943. Detenuto dal 25.3.1937 al 4.9.1943 Pena espiata: 5 mesi, 9 giorni. Non può usufruire dei benefici di c lemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. I 156 "ost.andovi i titoli per i reati per i quali è stato condannato".
- Gabbarini , detenuto da l 25.3 .1 937 viene scarcerato, per espiata pena, dall'istituto Penale di Fossano il 25.3.1939. Si assoc ia a una istanza di grazia inoltrata dia genitori il 19.11.1937; istanza respinta.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di c ui a l R .D . 24.2.1940 n. 56
- Buttaroni, detenuto dal 5.5.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 5.5.1938. Una ist.anza di grazia inoltrala dal Buttaroni ciel dicembre del 1937 viene re spinta.
- Mandrella, viere scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 25.3.1943 Detenuto dal 25 .3.1937 al 25.3. I 943 Pena espiata: 6 anni
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- Pelagallo, detenuto dal 6.1 1.1937 viene scarcerato, per espiata pena,dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.11.1938 Una istanza di grazia inoltrata dal Pelagallo nel gennaio del 1938 no n viene accolta. · - Olivieri, detenuto dal 25.3.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25 .3.1938. Una istanza di grazia inoltrata da Olivieri il 12.12.1937 non viene accolta. Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara con sentenza del 27.6.1972, l'inesistenza giuridica della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 15.11.1937 (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159). Nei confronti dei sottoelencati coimputati il Giudice Istruttore (Antonio Scerni) dichiarò, su conforme richiesta del P.M. con sentenza dell'll.7.1937, di non doversi procedere per insufficienza di prove: - Amicucci Riccardo, nato il 17. 10.1917 a Genzano (Roma), contadino. Detenuto dal 9.4.1937 ali' 11.7.1937 - Bernardi Gottardo, nato il 31 .1.1902 a Genzano (Ror:na), contadino. Detenuto dal 25 .3.1937 ali' 11.7.1937 - Capogrossi Salvatore, nato il 15.8.1902 a Genzano (Roma), contadino. Detenuto dal 25.3 .1937 all'l l.7.1937. · (Per Capogrossi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. µel 1928 pag. 856). i
Corsi Giorgio, nati il 22.9. I 916 a Roma, sellaio. Detenuto dal 25 .3.1937 all' 11 .7 .1 937 - D'Efridio Villaldo, nato il 1.3.1914 a Genzano (Roma), muratore. Detenuto dal 9.4.1937 all'l l.7 .1937 - Gezzelloni Franco, nato il 24.12.1912 a Ceprano (Frosinone), tramviere. Detenuto dal 14.4.1937 al!' 11.7.1937 - Manetti Giuseppe, nato il 14.3.1 896 ad Anagni (Frosinone) gassista. Detenuto dal 14.4. 1937 al 11.7.1937 - Moroni Orlando, nato il 17.5.1909 a Genzano (Roma), agricoltore. Detenuto dal 25 .3.1937 ali' 11.7.1937 - Panzarani Arnaldo, nato il 26.6. 1902 a Castelgandolfo (Roma), terraziere. Detenuto dal 8.4.1937 al lÌ.7.1937 - Perfetti Gino, nato il 5.5.1911 ad Anagni (Frosinone), sarto. Detenuto dal 14.4.1937 al 11.7.1937
PRIMA PARTE: SENTEI\ZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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- Piccirilli Luigi, nato il 25 .7.1907 a Roma, autista. Detenuto dal 14.4.1937 al!' I I.7. 1937 - Pompi Guido, nato il 11.4.1895 a Scurcula (L'Aquila), sarto. Detenuto dal 24.4.1937 all ' l 1.7.1937 - Sciotti Balilla, nato il 4 .3.1903 a Velletri (Roma), fattore. Detenuto dal 14.4.1937 all'll.7.1937 - Scipioni Alfredo, nato il 2.3 .1 913 a Genzano (Roma), calzolaio. Detenuto dal 9.4.1 937 ali' 11.7.1937 - Terclioli Salvatore, nato il 16.7.1901 a Genzano (Roma), ortolano. detenuto dal 25.3.1937 all' 11.7. I 937 venne anche denunziato: - Piagnarelli Gildo, nato il 20.8.1912 a Gavignano (Roma), insegnante elementare - libero Il Pubblico Ministero, con provvedimento emesso il 12.7 . 1937 ordina di non doversi iniziare l'azione penale nei confronti cli Piagnarelli Gildo "per insufficienza di indizi".
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PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 86
Reg. Gen. n. 162/1937 TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
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Ercol.ani Cristo, nato il 4.5 .1916, a Genzano (Roma), floricoltore; Silvestri Alfredo, nato il 13.3. l9 I 8 a Genzano (Roma), contadino;
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale del M .Y .S.N.;
Rivabene Giulio, nato il 24.12.1897 a Acquapendente (Viterbo), tipografo;
Giudice Relatore : Presti Giovanni;
Bennani Filiberto, nato il 21.7.1897 a Roma, fabbro;
Giudici Consoli M. V.S.N.:Pasqualucci Renato, M ingoni Mario; Barbera Gaspare, Leonardi Nicola, Calia Michele;
Berti Agostino, nato il 5 .5.1900 a lesi (Ancona), meccanico; Mazzoni Agostino, nato il 27.8.1902 a Roma, muratore;
ha pronunciato la seguente: Corsi Ugo, nato il 20.8.1903 a S. Anatolia cli Narco (Perugia), carpentiere; SENTENZA Belardi Italo, nato il 1.6.1902 a Genzano (Roma), idraulico; Nella causa contro: Di Giovampaolo Alfredo, nato il 5.3 .1907 a Roma, facchino; N uccitclli Fernando, nato il 19.1.1903 a Roma, pittore; Baldazzi Tlo, nato il 13. 11.1920 a Genzano (Roma), contadino. Babbanini Luigi, nato il 4.9.1903 a Roma, pittore. IMPUTATI
Zanetti Pierino, nato il 21.3.1891 a Castel Yiscardo (Terni), muratore; Tutti: Pozzuoli Ernesto, nato il 22.12.1903 a Roma, guardafili; Gazzclloni Arn1ando, nato il 10.9.1908 a Ceprano (Roma), fattorino in agenzia privata; Pozzi Primo, nato il 4 .8.1908 a Roma, stuccatore;
a) dell 'art. 270 cpv. 2° C .P. per avere partecipato ad una associazione sovversiva comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura cli una classe soèiale sulle altre; Nuccitelli Fernando, Corsi Fernando, Colacchi Mario, Tocci Gaetano, Ercolani Cristo, Babbanini Luigi, Zanetti Pierino, Paci Nel lo, Rivabene Giulio, Bennani Filiberto, Belardi Ttalo, Corsi Ugo, Berti Agostino, Mazzoni Agostino, ancol"a:
Conti Pietro, nato il 11.7.191.6 a Roma, fornaio Pace Nello, nato il 18.11.1915 a Roma, meccanico Giovannini Marzio, nato il. 20.4.1916 a Rc)lna, pittore (soldato nella 3° Compagnia Distrettuale di Roma); Corsi Fernando, nato il 4.8. 19 14 a Genzano ( Roma), pittore decoratore; Colacchi Mario, nato il 30.1.1913 a Genzano (Roma), contadino; Tocci Gaetano, nato il 23.4.J 909 a Genzano (Roma), vetturale; Colangeli Furio, nato il 24.1 .1919 a Genzano (Roma) barbiere; Tardioli Armando, nato il 27.1.1917 a Genzano (Roma), contadino; Conti Idolo, nato il 3.12.1916 a Genzano (Roma), contadino;
b) del delitto di cui agli artt. 110-81-272 p.p. C.P. per avere concorso tra loro e con altri in epoche diverse, ma con unico disegno criminoso, alla propaganda comunista, verbalmente ed a mezzo d i diffusione di opuscoli, giornaletti e manifestini; il Nuccitel li, il Corso Fernando, il Colacchi, il Tocci, il Rivabene, ed il Bennani infine: c) del del itto di cui gli artt. lJ.0-270 p.p. e u. cpv. C.P., per avere concorso tra loro e con altri, alla organizzazione e alla direzione delle associazioni comuniste di cui sopra. Con l'aggravante della recidiva specifica per Nuccitelli Fernando, Babbanini Luigi e Di Giovampaolo Alfredo a della recidiva generica per Zanetti Pierino e Berti Agostino (art. 99 p.p. e cpv. 1° n. 1 e 2 e penultimo C.P.). Reati commessi in Genzano, Roma ed al.t rove p recedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D..S .
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imp utati che coi loro difensori hanno per ultimi preso la parola, osserva: IN FAITO ED IN DIRITTO
In detto bar il N uccitelli spiegava ai compagni e ai simpatizzanti le nuove direttive della setta comunista e faceva circolare stampe sovversive destinate alla diffusione, fra coloro che avevano data l'adesione, che ispiravano fiducia e che riteneva capaci di svolgere propaganda.
I prevenuti a seguito di procedimento a rito dirello furono , con atti d'accusa del P.M. in data 7.9.1937 per Baldazzi e del 21.7. L937 per tutti gli altri rubricati, rinviati a giudizio da questo Tribunale per rispondere dei fatti delittuosi come a ciascuno cli essi addebitati, come in epigrafe.
Capi del! 'Unità e dello Stato Operaio, il Nuccitelli consegnò al rubricato Babbanini il quale, a sua volta, le passò a Zanelli Pierino (ex confinato) che le diede al rubri.cato Pozzuoli. Così automaticamente fra catechizzati s i formarono le prime catene.
All'orale dibattimento per confessione di molti degli accusati e per le prove documentali e testimoniali si è accertato quanto segue:
U na di esse è risultata formata da rubricati Gazzclloni, Pozzi, Conti Pietro, Giovannini e Pace (quest'ultimo fratello di un fuoriuscito col quale si teneva in clandestina corrispondenza a mezzo del Gazzelloni, svolse anche attività sovversiva), i quali tenevano fra loro frequenti riunioni, e si esercitavano a manifestazioni non solamente dottrinarie, come s i desume da un acceso proclama rivoluzionario sequestrato al Conti Pietro e da lui compilato. Anche i componenti di questa catena la cui fede comunista appare dalla corrispondenza a dalla carte sequestrate ad alcuni di essi, frequentavano il bar in via Nuccitelli (vedi fascicolo voi TI "Rep." del processo).
il rubricato Nuccitelli, già condannato nel J 928 da questo Tribunale per reati della stessa indole di quelli sopra a lui addebitati, uscito dal carcere nel 1932, dopo alcuni anni di inattività sovversiva, nel 1936 dava incarico al suo amico d'Onofrio Edgardo, che espatriava c landestinam ente, cli rimetterlo in collegamento con la centrale del l'organizzazione comunista all'estero. TI d'Onofrio seguì la commissione. Infatti nel settembre del 1936, un tunz10nario di detta associazione proveniente dall'estero, si presentava al Nuccitelli in Roma, gli dava direttive e istruz ioni sul nuovo metodo organizzativo e cl.i propaganda e gli consegnava stampe sovversive destinate alla diffusione, più l'indirizz o della centrale comunista in Bruxelles.
L'ordinamento a cellule doveva essere sostituito dall'ordinamento a catena che offre maggiore sicurezza e minore velleità cli comando (il reclutato deve conoscere ed essere in contatto d i partito solame nte con il reclutante e la persona che, a sua volta recluta); alla propaganda clandestina a mezzo di stampa doveva essere preferita la cosiddetta propaganda legale (sistema insidioso di infiltrazione sovvesiva nella organizzazioni specialmente sindacali del reg ime, per mantenere viva, a scopi insurrezionali, la lotta di classe).
In relazione poi con la centrale predetta, circa il collegamento, sollecitato da tale Bernardi Orlando di Genzano (di cui un altro provvedimento testé conclusos i con sentenza di questo Tribunale n° 83 del 13.1 l . 1937), il Nuccitelli doveva attuare il collegamento con gli esponenti comunisti di Genzano a fornire loro le nuove direttive, mentre doveva attuare in Roma la riorganizzazione del la setta col predetto sistema a catena. ln ottemperanza a tali direttive, il Nuccitelli, nello stesso settembre 1936 inviava istruzioni, indirizzo del la centrale e stampa a Genzano a mezzo di tale Gracceva (di cui un altro procedimento testé conclusosi con sentenza cli questo Tribunale n° 83 del 13.11.1937) vecchio elemento comunista a lui noto, riserv,mdosi a prendere .il collegamento con gli esponenti del nucleo genzanese, e gettava le basi dell'organizzazione romana, scegliendo come luogo cli lavoro il bar di via Macerata 41 -43, cli questa città, .ritrovo preferito di e lementi sovversivi.
Frattanto il Nuccitelli, con la cooperazione del rubricato Belardi, genzanese e residente in Roma, riusciva a prendere contatti il 1.1.1937 in Roma, con l'esponente del clandestino movimento comunista genzanese, predetto Berardi, genzanese residente in Roma, a l quale dava più precise direttive per lo sviluppo del movimento. Infatti in gennaio sotto le concordate direttive del Nucciteli e Bernardi, anche l'organizzazione comunista di Genzano assumeva un pericoloso incremento adottando in pieno le nuove istruzioni della centrale comunista di Bruxelles. Venivano così costituiti d ue comitati, uno per gli adulti e l'altro per i giovani. Di quest' ultimo facevano parte i rubricati Cossi Fernando, Colacchi e Tocci. Ciascun componente del comitato si era impegnato a formare una o più catene. U Colacchi infatti ne formava un 'altra con Ercolani che a sua volta aggregava alla catena i I rubricato Silvestri; il Corsi esp iicava propaganda con i minori rubricati Calongeli e Baldazzi, ma costoro non si prestavano a formare catena con il Corsi, anche perché non compresero con precisione la vera indole della propaganda del Corsi. Il Tocci però, il I O febbraio fu ricoverato ali 'Ospedale S. Giovanni di Roma, e gli esperiti accertamenti hanno escluso che egli ha da quel giorno, fino a quello del suo arresto, si occupasse più di attività comunista. L'arresto del nominato Belarcli e il conseguente s uo interrogatorio, portarono a l fermo dei rubricati Rivabene, Bennani, Berti, Mazzoni, Corsi, e di Giovampaolo ed alla loro denunzia. E' stato confermato anche in udienza infatti che contemporaneamente alla at-
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tività che svolgeva il Nuccitelli a Po11a Maggiore, il Rivabene, già confinato, coadiuvato dal Bennan i, già più volte confinato, svolgeva analoga attività organizzativa e di propaganda in altri rioni di Roma e precisante nei settori di Valle dell 'lnferno, Porta Cavalleggeri, T rastevere e Trionfale.
nella fattispecie, di cas i s ingoli esauriti in un unico contesto cli tempo, o da considerarsi senza soluzione di contin uità, e comunque tal i da non rientrare nella configurazione giuridica dell'aggravante cli cui trattasi. Pertanto essa deve escludersi in favore di tutti gli accusati ai quali è stata addebitata in epigrafe.
I nfatti nell'estate del L936, il Berti ed il Mazzoni, entrambi già confinati, atti vi propagandisti , seguendo le direttive del Rivabene e del Bennani, si riunivano in località Balduina presso macchia Moroni, assieme al nominato Corsi Ugo, vecchio comunista e a llo stesso Bennani. Tn tale r iunione si decideva che il Bennani avrebbe manten uto i contatti col Rivabene (il quale non amava esporsi per i suoi precedenti politici), che il Mazzoni , il Berti e il Corsi avrebbe svolto, - come svolsero - propaganda rispettivamente nei settori di : Valle dell'Inferno, Trionfale, Porta Cavalleggeri, Trastevere.
Poiché, come sopra si è accennato, la partecipazione alla associazione comunista di Tocci Bennani e Rivabene, cessò anteriormente al febbraio I 937, in ordine all'analogo reato di c ui all'art. 270 2° cpv. C.P., devesi dichiarare nei loro confronti d i non procedere per l'amnistia, in applicazione del disposto dell'art. I R.D. 15.2.1937 n. 77.
Successivamente infatti, il Corsi reclutava il predetto Belardi che, a sua volta, reclutava il Di Giovampaolo (già condannato per reato della stessa indole degli attuali reati rubricati). TJ Belardi come si è accennato, fu poi utilizzato dal Nuccitelli per il collegamento col nucleo comunista di Genzano. Peraltro anche Bennani ed il .Berti si recarono nel l'autunno del 1936 in Gcnzano ove si incontrarono con alcuni esponenti del! 'associazione tra i q ua li i predetti Berti e tal i Mandrella e Gabbarini, condannati da questo Tribunale con sentenza n° 83 del 13.11.1937. I
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E' da porre in ri lievo che per i fatti di cui sopra, a.llora non bene accertati nel la loro .integrità, il Rivabene alla fi ne dell'ottobre 1936 fu ammonito e il Bennani per la terza volta confinato. E' stato accertato anche per dichiarazione degli o rgani di polizia, che dalla data dei due provvedimenti i d ue hanno cessato ogni ti po d'attività delittuosa in ordine ai fatti loro ascritti. Anche il Corsi Fernando, già volontario in Africa, non ha esplicato attività cli propaganda oltre il gennaio 1937, pur continuando a rimanere partecipe dell'illegale associazione genzanese.
In un esteso memoriale agli atti, egli ha fatto ammenda del suo trascorso delittuoso, dovuto, come spiega, ali 'esasperazione cli vedersi preclusa ogni possibilità di onesto lavoro, per i s uoi preceden ti politici, dopo il suo ritorno dal servizio militare. Il T ri bunale prende atto dei buoni sentime nti e proponimenti, c he sembrano sinceri, espressi in tale memoriale. Parimenti è risultato c he Babban ini e Zanetti; o ltre a q uella gia accennata del! 'autunno 1936, nessuna altra attività cli propaganda esp licarono successivamente, p ur continuando a far parte dell'associazione comunista, sino al loro arresto. Non sono emerse prove sufficienti per potere affermare la responsabilità di Corsi, Colacchi e Tocci, in ordine a l delitto maggiore di cui all'art. 27 0 p.p. C.P. loro contestato, perciò eia tale del itto essi de bbono essere assolti. Quanto alla circostanza del delitto della continuazione nel reato della propaganda (art. 8 1-272 p.p. C.P.) cli cui in accusa, il Collegio ritiene cli doverlo escludere, trattandosi
Il Tribunale ritiene provvedimento cli giustizia assolvere per non avere commesso il fatto, i rubricati Co langeli e Balclazzi in ordine al reato loro ascritto, ed ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485 -486 C.P.Esercito).
Q uanto agli altri fatti commessi da tutti gli altri imputati, il Collegio ravvisa tutti gli estremi dei reati corrispondenti loro ascritti in epigrafe. Poiché dal certificato penale di Z anetli non risulta condanna che giustifichi l'applicazione della contestatagli recidiva, tale aggravante nei suoi riguardi deve essere esclusa. Deve essere invece applicata - giusta contestazione in udienza - ai sensi cieli 'art. 99 p .p. C.P. al prevenuto Silvestri, ris ultando essere stato condannato per reato comune.
11 Collegio, commisurando le pena a l fatto e alla pericolosità di ciascuno, ritiene giusto condannare alla reclusione: Nucc itell i ad anni 10, risultanti dal cumulo di anni 7 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. (compresi in detta pena 1 anno e 10 mesi per la recidiva specifica) di anni l e mesi 6 per ciascuno degl i altri reati a lui ascritti (compresi in ciascuna d i elette pene mesi 4 e giorni 15 per I.a recidiva specifica); Rivabene e Bennani ad an ni 8 ciascuno, ris ultanti per ciscuno dal cumulo di anni 6 per il delitto cli cui all'art. 270 p.p. C.P.; d i anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Babbanini ad anni 5 ris ultanti dal cumulo cli anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei reati a lui ascritti, compresi in ciascu na pena mesi 7 e giorni J 5 per la recidiva specifica; Pace, Belardi, Mazzoni e Berti ad anni 4 ciascuno, risultanti per ciascuno dal cumulo di anni 2 per ciascuno dei reati loro ascritti compresi in ciascuna pena del Berti 1 mese per la recidiva generica; Colacchi ad anni 3 risultanti dal c umulo d i anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui all' art. 270 p.p. C.P. di anni 1 e mesi 6 per il del itto cli cui all'art. 270 p.p. C.P.; Corsi Fernando, Ercolani, Zanetti e Corsi Ugo ad anni 2 ciascuno, derivanti
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da cumulo di anni 1 per il cumulo per ciascuno dei due reati ciascuno di essi scritti in epigrafe (escluso per il Corsi Fernando, il delitto di cui all'art. 270 p .p. C.P. per il quale va assolto);
Giovannini Marzio, Terdioli Armando, Conti Idolo, Silvestri Alfredo, e Di Giovampaolo Alfredo, responsabili dei delitti in epigrafe a ciascuno addebitati, escluse per i primi nove le circostanza della continuazione di cui all'art. 81 C.P. relativa al delitto di cui al l'art. 272 p .p . C.P.; dichiara Corsi Fernando e Colacchi Mario responsabili dei delitti di cui agli art. 270 2° cpv . e 272 p .p . C.P. (esclusa la continuazione per questo ultimo delitto) assolvendoli per non provata reità del delitto cli cui ali 'art. 270 p .p . C.P.; dichiara Tocci Gaetano responsabile del solo delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., assolvendolo per non provata reità del delitto cli cui al'art. 270 p.p. C.P. esclusa la continuazione come sopra. Dichiara Rivabene Giulio e Bennani Filiberto responsabili dei delitti di cui agli artt. 270 p.p. e 272 p.p. C.P. esclusa la continuazione come sopra; dichiara di non doversi procedere per amnistia nei riguardi dei suddetti Tocci, Rivabene e Benanni in ordina al delitto di cui ali ' art. 270. 2° cpv. C.P. loro ascritto in rubrica;
Gazzelloni, Conti Pietro e Di Giovampaolo ad anni due ciascuno per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. loro ascritto (compresi nella pena di Giovampaolo, mesi 6 per la recidiva specifica). Silvestri 1 anno e I mese per il delitto di cui l'art. 270 2° cpv. C.P. (compreso un mese per la recidiva generica). Pozzuoli, Poggi, Giovanni, Tardioli, Conti, Idolo ad 1 anno ciascuno per il delitto di cui all'a1t. 270 2° cpv. C.P. A tutti i condannati incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e quello personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Bisogna ordinare la condanna cli Nuccitelli al la libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 C.P. li Collegio ritiene di dover anche ordinare tale misura di sicurezza ai sensi però dell'art. 229 C.P., anche nei riguardi di Rivabene, Bennani Colacchi, Babbanini, Pace, Belardi, Mazzoni, Berti, Ercolani , Corsi Ugo, Gazzelloni, Conti Pi.etro, Di Giovampaolo e Silvestri, ricorrendo agli estremi di cui all'art. 202, 203 C.P., in relazione alle esaminate circostanze di cui a l 133 stesso codice.
Poiché, giusta le sue esposte ris ultanze, Corsi Fernando, Tocci, Rivabene, Bennani, Babbanini e Zanetti commisero il reato di propaganda di cui all'art. 272 p.p. C.P., anteriormente al febbraio 1937, limitatamente a.Ua pena loro infli tta per tale reato, bisogna ai sensi dell'art. 2-8-9 del R.D. 15.2.1937 n . 77, condonare condizionalmente anni 2, per ciascuno, della reclusione inflitta a Tocci, Rivabene, Benanni e Babbanini ed anni 1, per ciascuno, della reclusione inflitta a Corsi Fernando e a Zanetti. Il Collegio, dopo avere esaminate le istanze processuali cli tutti gli altri condannati, per 1'eventuale applicazione dei benefici dal citato R.D. d'amnistia e d'indulto, poiché è risultato che essi commisero i fatti delittuosi per i guaii vengono condannati, sino all'epoca del loro arresto, e cioé posteriormente al febbraio 1937 ritiene che non ne competano loro tali benefici. P.Q.M.
Letti ed appl icati gli artt. 110-272 p.p. 270 p.p. e 2° cpv. 99 p.p ., 1° cpv. (n. 1 e 2) e penultimo cpv., 229-230-73 C.P. 274-488 C.P .P., 1-2-8-9 R.D. 15.2.1937 n. 77, 4 85-486 C.P.Esercito Dichiara Nuccitelli Fernando, Ercolani Cristo, Giordano Bruno, Babbanini Luigi, Zanetti Pierino, Pace Nello, Corsi Ugo, Belardi Italo, Mazzoni Agostino, Berti Agostino, Pozzuoli Ernesto Gazzelloni Armando, Pozzi Primo, Cinti Piero,
coll'aggravante della recidiva per Nuccitelli, Babbanini, Di Giovampaolo; come in rubrica, e per Silvestri ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P. ed esclusa la recidiva per Zanetti; e cumulate le pene, condanna alla reclusione: Nuccitelli ad anni 10; Rivabene e Bennani ad anni 8 ciascuno; di cui due per ciascuno; condonati condizionalmenre, Babbanini Luigi ad anni 5, di cui 2 inflitti per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., conclizionalmente condonati; Tocci ad anrii 3, cli cui 2 condizionalmente condonati; Corsi Fernando e Zanetti ad anni 2 ciascuno di cui uno ciascuno inflitto per il delitto cli cui all' art. 272 p.p. C.P. condizionalmente condonato; Belardi, Pace, Mazzoni e Berti ad anni 4 ciascuno; Colacchi ad anni 3; Ercolani Corsi Ugo, Gazzelloni, Conti Pietro e di Giovampaolo ad anni 2 ciascuno; Pozzuoli, .Pozzi, Giovannini, Terdioli , e Conti Idolo ad 1 anno ciascuno; Silvestri ad l anno ed I mese; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; ordina che il Nuccitelli, Rivabene, Benanni, Colacchi, Babbanini, Pace, Belard i, Mazzoni, Berti, Ercolani, Corsi Ugo, Gazzelloni, Conti Pietro, Di Giovampaolo e Silvestri siano sottoposti alla libertà vigilata. Assolve Colangeli Furio e Baldazzi Ilo, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione loro addebitata e ordina la loro scarcerazione, se non detenuti per altra causa . Roma, 19.11.1937-XVSeguono le firme del Presidente e dei Giudici Colangeli, detenuto dal 5.5. I 9~7, e Baldazzi Ilo, detenuto dal 30.8 . .I 937, vengono scarcerati il 18. 11.1937.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Nuccitelli: i precedenti penali (vedi "Decisioni emesse dal T.S .D.S . nel 1928 pag. 929) ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2. 1940 n. 56. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R .D. 17.10. 1942 n. 1156 "ostandovi il titolo dei reati per i quali è stato condannato" Scarcerato per grazia sovrana dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia i I 25.8.1943. Detenuto dal 25.3.1937 al 25 .8.1943 Pena espiar.a: 6 anni e 5 mesi. - Babbanini: i precedenti penali (sentenze emesse dal Tribunale Militare di Ronia il 30.8. 1924 e dalla Corte d'Appello di Roma il 30.3. I 927) ostano alla concessione dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 11. 56. Rifiuta cli associarsi a una istanza cli grazia inolrrnta dalla moglie il 13.3.1 938 Detenuto dal l3.4.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Portoferraio il 13 .4 . J 940. Per effello dei provvedimenti di clemenza di cui al R .D . 24.2. L940 n. 56. - Rivabene: viene scarcerato dalla Casa Penale di C ivitavecchia il 14.4.1942. Detenuto dal 14.4. 1937 al 14.4.1942 Pena espiata: 5 anni - Bennani : viene scarcerato dagli Istituti Penali di Pianosa il 13.4.1942. Detenuto dal 13.4.1937 al 13.4. 1942 Pena espiata: 5 anni - Berti: viene scarcerato dalla Casa di Recl usione cli Castelfranco Emi lia il 6.3.1940 . Detenuto dal 14.4.1937 al 16.3.J 940 Pena espiata: 2 anni, 10 mesi ., 22 giorni. R ifiuta di a ssociarsi ad un istanza d i grazia ino ltrata dalla moglie il 16.1 2.1.937. - Mazzoni: vie ne scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli Fossano il 9 .3.1940 Detenuto dal 17.4.1937 a l 9 .3.1940 . Pena espiata: 2 anni, 10 m esi ., 22 giorni. (Per Mazzoni vedi anche "Decisioni emesse dal T.S .D .S . nel 1932 pag. 143). - Belardi: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d i Civitavecchia il 5.3. 1940. Detenuto dal 25.3.1937 a l 5.3 .1940 Pena espiata 2 a nni, 11 mesi, 10 giorni . - Colacchi: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2 .3 .1940 Detenuto dal 25 .3.1937 al 2 .3.1940 Pena espiata: 2 anni, 1 1 mesi, 7 gio rni .
PRIMA PARTE: SENTEI\ZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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- Pace: viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 6 .3 .1940 Detenuto dal 21.4. 1937 al 6.3. J 940 Pena espiata: 2 anni, l O mesi, 15 giorni. SCARCERAZIONE A SEGUITO DI ISTANZA DI GRAZIA
_ Giovannini: si associa ad una istanza d i grazia inoltrata dal Comando degli Stabilimenti mil itari cli pena d i Gaeta i.I 5. 1.1938. Con decreto di grazia _de l 21.6.1938 viene concesso il condono condiziona le della res idua pena da espiare e, pertanto, G iovannini viene scarcerato il 28.6 .1938. Detenuto dal 7.7 .1937 al 28 .6.1938 Pena espiata 1 1 mesi, 21 giorni . SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA
_ D i Giovampaolo: detenuto dall'8.4.1937 vie ne scarcerato, per espiata pena, dallo Stabi limento Penale di Civitavecchia 1'8.4 . 1939 . S i associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27.9.1938; istanza resp inta. _ Corsi Fernando: detenuto dal 24.2.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carcer i Giudiziarie di Roma il 24.2. 1938. - Pozzuoli: detenuto dal 14.4 . 1937 viene scarcerato, per espiata pena, claJie Carceri Giudiz iarie d i Roma il 14.4. 1938. _ Tocci : deten uto dal 30.3 .1 937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Gi udiziarie di Roma il 30.3.1938 _ Corsi Ugo: detenuto dall '8 .4.1937 vie ne scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale cli Civitavecc hia 1'8.4 .1939 _ Conti Idolo: detenuto dal 13.5.1 937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiz iarie di Rom a il 13.5. 1938. _ Conti Pietro: detenuto dal 1. 5.1937 viene scarcerato, per espiata pena, dal Reclusorio mi litare di Gaeta il 1.5.1 939 _ Tardioli : detenuto dal 5.5 .1 937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri G iudiziarie cli Rom a il 5.5 .1938. _ Pozzi detenuto dal 14.4.1 9 37 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 14.4.1938 _ Gazzelloni: detenuto dal 14.4. 1937 viene scarcerato, per espiata pena, dall 'Istituto di Pena cli Fossano il 14.4. 1939. _ Silvestri: detenuto dal 9.4. 1937 viene scarcerato, per espiata pena, dalle
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TR!BUNALE SPECIALE PER LA orFESA DELLO STATO
Carceri Giudiziarie di Roma il 9.5.1938
Reg. Gen. N. 144/1937
- Ercolani: detenuto dal 24.2.937 viene scarcerato, per espiata pena, dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 24.2.1939. U na istanza di grazia inoltrata da Ercolani nel gennaio del 1937 viene respinta.
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara, con sentenza del 12.2.1972, la giu1idica inesistenza della sentenza pronunziata dal T.S.D.S . il 18.11. 1937 (art. I D.L.L. 27.7.1944 n. 159).
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DM . T .S .D.S.
SENTENZA N. 89
Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S .N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli del M .V.S.N .: Rossi Umberto, Carusi Mario, Calia Michele, Barbera Gaspare, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: I) Pieri Alessandro, nato il 14.2.1904 a Borgo S. Lorenzo (Firenze), falegname, detenuto dal 26.4.1937. 2) Agresti Amedeo, nato il 7.4.189 I a Firenze, calzo laio, detenuto dal 28.4.1937. 3) Barunti Pasquale, nato il 5.4.1904 a Borgo S . Lorenzo (Firenze). calzolaio, detenuto dal 24.4.1937. 4) Cubattoli Guido, nato il 30.6.1897 a S. Casciano Val di Pesa (Siena), calzolaio, detenuto dal 26.4.1937. 5) Innocenti Bruno, nato il 10.5.1908, a Scarperia (Firenze), muratore, detenuto dal 28.4.1937. 6) Poli Ezio, nato il 4 .2.1896 a Firenze, muratore, detenuto dal 26.4.1937 . 7) Villani Lina in Pallini, nata il 6.6 .1909 a Firenze, commessa cli lotto, detenuta dal 30.4.1937. 8) Vucevac Simone, nato il 23 . l 0 .1 905 a Prkovei (Jugoslavia), calzolaio, detenuto dal 1.5.1937. IMPUTATI
dei reati cli cui gli artt. 110-270 p.p. e 2° cpv. e 272 p .p .C.P., per avere nel territorio di Firenze e cli Empoli, in epoca precedente, e fino al 1.5. 1937, promosso, costituito ed organizzato il partito comunista, per averne fatto parte e per avere svolto propaganda.
Con l'aggravante delle recidiva specifica per il Pieri (art. 99 cpv. 1° n. I C.P.).
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IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi tramite i loro difensori, hanno avuto la parola, IL TRIBUNALE
considerato dalla lettura degli atti processuali, nonché dalla risultanze dell'orale dibattimento si è potuto stabilire IN FATTO ED lN DIRITTO
Gli organi tutori dell'ordine pubblico di Firenze sospettando che alcuni individui andassero svolgendo opera sovversiva, disposero un particolare servizio di vigilanza e di pedinamento. Proced utosi al fermo e poi al] 'arresto del rubricato Barunti Pasquale, dopo un abile interrogatorio fu possibile accertare che in F irenze, esisteva una organiz zazione comunista. Infatti iI Barunti era stato avvicinato dal coimputato Poli Ezio eletto "Beppe", il quale dopo avergli parlato di q uestioni politiche, della guena spagnola, della presunta partenza dei volontari italiani per le truppe rosse e della recezione del le notizie diramate dai comandi rossi, nonché una sottoscrizione a favore del fronte popolare spagnolo, gli aveva proposto di aderire al movimento antifascista locale. A tal uopo gli aveva prospettato dei vantaggi di ordine economico, spiegandogli i particolari organizzativi delle cellule com uniste, e consigliandolo a procurare, per la perfetta o rganizzazione altri aderenti. 11 Barunti, divenuto partecipe del movimento sovversivo locale, a mezzo dello stesso Poli aveva conosciuto il rubricato Cubattoli Guido, presentatogli come capo cellula cli via Faentina. Da q uest'ultimo aveva ricevuto l'incarico di far fronte a una sottoscrizione in favore delle famigl ie dei detenuti politici, ed essendo riuscito a raccogliere fra i compagni di fede la somma cli L. 58, gliene fece consegna. A sua volta il Poli era stato propagandato e ingaggiato dal Cu battol i ricevendo tutte le inforn1azioni per la formazione delle cellule. Il Cubattol i incontrandosi sovente con il P ieri, vecchio comunista, gia condannato a 7 anni e 6 mesi cli reclusione, eia questo Tribunale Spec iale per reati della stessa indole, ebbe modo cli sentire eia costui discorsi con intenzione sovversiva sugli avvenimenti. spagnoli, finché lo stesso Pieri lo avvertì del la esistenza in Firenze cli una associazione comunista, e lo istigò a cooperare per svolgere propaganda e raccogliere fondi per il soccorso rosso, e per fare proseliti, costi tuendo una nuova cellula. Perciò lo istruì con particolarità cli c ircostanze di metodi sulla organizzazione
delle cellule comuniste, raccomandandogli cli agire con la maggiore cautela. Il Cubattoli, accettato l'incarico, si incontrò piL1 volte con !'Agresti per scambiare insieme idee contro il regime fascista. Reso edotto il Pieri di tali incontri, con lui, si recò nella bottega da calzolaio dell ' Agresti per potere concordare tutti insieme poi una fattiva opera sovversiva. In tale circostanza l' Agresti comunicò ai compagni d i aver contatti con un oiovane che si interessava della organizzazione comunista e che il suddetto gi~vane era in rapporto con un altro compagno che, però, non era cli Firenze. Perciò, presi accordi, !'Agresti fece ad entrambi la presentazione dell'indiv iduo che era l'lnnocenti, operaio già occupato a l dinarnitificio "Nabel cli Carmignano, iscritto al P.N.F. dal I 928. Costui, prima di essere licenziato da detto stabilimento (perché segnalato come comunista e sospettato cli convivenza con vari sovversivi) durante i quotidiani viaggi in treno dalla stazione cli Rifredi e Carmignano, era stato avvicinato dalla coimputata Villani Lina, che in successivi e frequenti incontri, tenne con lui discussioni di carattere pol itico economico e aveva finito con il proporgli cli entrare nell'organizzazione comunista. Dopo averlo per p ii:, volte trattenuto sulla costituzione e funzione delle cellule, e dopo averlo istruito sul modo circospetto cli usare per svolgere la propaganda, lo invitò a fare proseliti e a raccogliere denaro. La Vil lani q uando fu sicura della completa adesione dell 'Innocenti e ricevute eia lui le quote di ades ione a l partito, versate da alcuni operai ciel clinamificio, gli disse che conosceva in Empoli un individuo c he aveva funzioni di organizzatore del partito comunista, che era quello che lo aveva propagandata e indotta ad aderire al movimento, e che la forniva il materiale clandestino antifascista. In seguito poi gli comunicò che l' indi viduo g li aveva promesso che sarebbe venuto a Firenze per incontrarsi con !'Innocenti. Infatti un g iorno nelle vicinanze della stazione di Santa Maria Novella, g ià preparato dalla Villani sull' uso delle parole convenzionali per il riconoscimento, ri uscì ad avvicinare lo sconosciuto nella persona del V ucevac. Costui era in diretti rapporti con il suddetto jugoslavo che si faceva chiamare "Silvac", emissario del partito comunista dal quale aveva ricevuto s tampe sovversive ed istruzioni per la riorganizzazione del movime nto antifascista empolese. Infatti era riuscito a costituire una associazione comunista ed aveva persuaso ad aderire alla suddetta associazione Bagnoli E lio ed altri individui già condannati il Tribunale Speciale con sentenza 16.1 O. I 937-XV; svolgendo deleteria attività propagandista. Per accordi intercorsi fra l' Innocenti, il Pieri e i I Cubattoli, costoro a mezzo dello stesso Innocenti si incontrano a Firenze con Yucevac, in modo eia poter esplicare attività sovvesiva anche a Firenze. Dalla s uesposta narrativa scaturisce evidente la prova che Vucevac aveva organizzato un movimento che da Empol i con la collaborazione ciel Pieri aveva esteso anche a Firenze. Vi avevano data adesioni la V illani, !'Innocenti, il Cubat-
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toli, Agresti, il Barunti ed il Poli . Collaboravano nella deleteria attività propagandistica Villani, Cubattoli e Innocenti.
ed Agresti in ordine al delitto di cui all'art. 270 p .p. C.P., gli ultimi tre ed anche del reato previsto dal! 'art. 272 p.p. C.P. RITIENE
In ordine al suddetto reato, invece, non sono emersi elementi sufficienti di reità a carico del Barunti, Poli, Agresti, e, pertanto, essi devono essere assolti per insufficienza cli prove. Tale formula assolutoria deve essere emessa pure nei confronti del.la Villani , del Cubattoli, dell'lnnocenti, ciel Barunti , dell'Agresti e del Poli in ordine del delitto di cui al1'art. 270 p.p. C.P., perché non si poterono raccogliere elementi di colpevolezza sufficienti contro di loro. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, le richieste difensive, considerata la natura speciale dei reati, tenuto presente che la Vi I [ani è di buoni precedenti penali e politici, tanto che era iscritta dal 1933 al P.N.F., come pure era iscritto dal 1928 I 'Innocenti, e che il Poli tubercolitico di guerra ha fatto istanza al Duce, confermando in udienza i sentimenti del pentimento e di pieno ravvedimento; il Tribunale ritiene equo irrogare le seguenti pene:
colpevoli tutti i rubricati di cui all ' art. 270 2° cpv. C.P. Vucevac e Pieri pure del reato punito dall'art. 270 p.p. C.P. ed assieme a Cubattoli, Innocenti e Villani, del delitto cli cui all'art. 272 p .p. C.P. ED
operato il c umulo complessivo della pena, complessivamante condanna: Vucevac e Pieri ad anni 12 ciascuno; Innocenti ad anni 5; Cubattoli ad anni 4; Villani ad anni 3; Agresti e Barunti ad anni 2 ciascuno; Poli ad anni l; tutti alla reclusione; Pieri anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti ad eccezione ciel Poli e Vucevac a lla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento del le spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. ORDINA
Per il disposto dell'art. 270 p .p. C.P. con l'aggravante dell'art. 99 n. nei confronti del Pieri; a Vucevac armi 7; a Pieri anni 6 aumentati di 1/2 della pena e quindi anni 9 in base all'art. 270 2° cpv. C.P. con l'aggravante dell'art. 99 n. l per il Pieri: a Vucevac, Innocenti, Agresti, Barunti anni 2 ciascuno, a Pieri anni l e mesi 6 (per l'aumento di 1/2 della pena); alla Villani, Cubattoli e Poli, anni l ciascuno. Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P. con l'aggravante cieli' art. 99 n . 1 nei confronti del Pi eri: a Vucevac, Innocenti e Cubattoli anni 3 ciascuno, alla Villani anni 2, al Pieri anni l aumentato della 1/2 e quindi anni 1 e mesi 6 .
che il Yucevac venga espulso dal territorio dello Stato dopo aver espiata la pena. Roma, 26.l l.l 937 ANNO XVI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Tutti alla reclusione; Pieri anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata d i 5 anni. Tutti ad eccezione di Poli e Vucevac, alla libertà vigilata, tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio e di quelle di preventiva custodia, oltre ad ogni altre conseguenziale di legge. Poiché il Vucevac è cittadino jugoslavo, in applicazione dell'art. 312 C.P., devesi dichiarare nei suoi confronti la espulsione dal territorio dello Stato dopo aver espiato la pena. P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 270 p .p. e 2° cpv., 272 p.p., 99 n . 1, 23, 29, 73,228, 229,312, C.P.; 274,488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito. DICHIARA
assolti per insufficienza di prove: Cubattoli, Innocenti , Poli, Villani, Barunta
- Pieri: i precedenti penali (vedi "Decisione emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 750-760) ostano a lla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1 940 n. 56 e dal 17. 10.1942 n. 1156. Per concessione cli "grazia sovrana" viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.8.1953 Detenuto dal 26.4.1937 al 22.8.1943 Pena espiata: 6 anni, 3 mesi, 26 giorn i. - V ucevac : per effetto de i provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 1.5. 1947. Non può usufruire dei benefici di clemenza di c ui al R .D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i "titoli dei reati" per i q ua li è stato condannato. Scarcerato per "grazia sovrana" dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.8.1943. Detenuto dal 1.5.1937 al 22.8 .1943 Pena espiata: 6 anni, 3 mesi, 21 giorni. - Innocenti : per effetto dei provvediment i d i clemenza di cui al R . D.
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24.2.1 940 n. 56 viene scarcerato dal la Casa di Recl.usione di Castelfranco Emilia il 2.5 .1940. Detenuto dal 28.4.1937 al 2.5.1940 Pena espiata: 3 anni, 4 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 30.9.1937; istanza respinta.
Per ciascun reato viene indicata la località ove è stato commesso e il nominativo del/' imputato.
- Cubattoli: per effetto di provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2. 1940 n. 56 viene scarcerato dal la Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 7.3.1940. Detenuto dal 26.4.1937 al 7 .3.1940. Pena espiata: 2 anni, 1O mesi, I I giorni. - Villani: a seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo a una istanza di grazia inoltrata dalla Villani il 29.11.1937 viene concesso, con Decreto d i grazia del 7.2.1938, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto la Villani, detenuta dal 30.4.1937, viene scarcerata dalla casa Penale per Donne cli Perugia il 12.2.1938. Pena espiata: 9 mesi, 12 giorni. Riabilitata con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 24.5.1952. - Barunti: detenuto dal 24.4 .1937, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale d.i Pianosa il 24.4.1 938 .
Viene anche specificata la data di trasmissione degli atri processuali alla competente autorità giudiziaria alla scopo di consentire a coloro che desiderano conoscere, per vari motivi, l'esito del procedimento a quale Autorità Giudiziaria devono inoltrare la loro richiesta. PROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA - (ART. 272 C .P.)
1) Commesso, dal g iugno al novembre del 1936, nelle Carceri Giudiziarie di Sassari da: Uras Armando, nato il 5.3.1905 a Sassari, meccanico, detenuto, per reati comuni nelle Carceri Giudiziarie di Sassari. Atti tras messi al Procuratore del Re di Sassari il 28 . 1.1937 2) Commesso nel secondo semestre del 1936, nelle Carceri Giudiziarie di F irenze da: Del Gronchio Calvino, nato il '.7 .2.1909 a Fucecchio (Firenze), venditore ambulante, detenuto per reati comuni nelle Carceri Giudiziarie di F ire nze. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Firenze il 22.6. 1937 3) Commesso nella notte tra il 13 c il 14 .7 .1937, a Tricesimo (Udine) eia Cornello Silvano, nato il 19.5.1 923 a Manazia G iulia (Romania), commesso. Detenuto dal 27.7.1937 Atti trasmessi dal Procuratore ciel Re del Tribunale dei minorenni di Trieste.
- Agresti: s i associa ad un istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 19.2.1938. A seguito del parere favorevole espresso dal capo del Governo viene concesso, con Decreto di grazia del 2.8.1938, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Penale cli Castelfranco Emilia il 9.8.1 938. Detenuto dal 28.4.1937 al 9 .8.1938. Pena espiata: 1 anno, 3 mesi, I I giorni.
4) Commesso il 31.8.1937 a S. Maria d i Licodia (Catania) da Giuffrida Giuseppe, nato I' 11.8.1 867 a S. Maria di Licodia (Catania), contadino. Detenuto dal 31.8 .1937 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania il 14.9.1937
- Poli: detenuto dal 26.4.1937, viene scarcerato per espiata pena, dal le Carceri Giudizia1ie di Roma il 26.4.1938. Ritenuto colpevole del reato di furto venne condannato dalla Corte d 'Appel lo di Firenze con sentenza del 22.6.1920 alla pena di 3 anni di reclusione.
5) Commesso nelle Carceri Giudiziari cli Perugia nel primo semestre ciel 1937 da Di Torio Aristide, di anni 56, nato a Roma, commerciante, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giud iziarie di Perugia. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Perugia i I 16. I 0.1937
RIMESSIONE Dr ATTI PROCESSUALI ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA
6) Commesso, nel p rimo semestre ciel 1937 nel Centro cli Rieducazione minorenni cli S. Efremo di Napoli da Gambadoro G iuseppe, nato il 11.3.1918 a Messina. Internato nel Centro Rieducazione minorenni di Napoli. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Napoli il 22.10.1937
Nel 1937 il T.S.D.S., avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 2 del R.D. 15.2.1936 n. 2 I 36, ha trasmesso 58 procedimenti relativi ai reati di sua ordinaria competenza, al Giudice competente secondo le norme ordinarie.
OFFESE ALL'ONORE DEL RE - (A RT. 278 CP.)
Le azioni delittuose commesse da 63 imputati si riferiscono ai reati di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.) , offese all' onore del Re (Art. 278 C.P., offese al Capo del Governo (art. 290 C.P.), vilipendio alle Istituzioni Costituzionali, alle Forze Annate (art. 290 C.P.), vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P. e vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato (art. 292 C .P.).
1) Commesso il 9.1 2.1936 nelle Carceri Giudiziarie cli Palermo da Scarpitta Giuseppe, nato il 10.4..19 I 6 a Palermo, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Palenno; Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo il 28.1.1937
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2) Commesso, nella notte del l3 al 14.7.1937, a Tricesimo (Udine), eia Cornello Silvano, nato il 19.5.1923 a Mananzia Giu lia (Romania), commes so. Detenuto dal 27.7. 1937 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re del Tribunale dei Minorenni di T1;este il 7.8.1937
me, e eia Gamuzzi Angelo, nato il 29.1.1909 a Roma, pittore, entrambi detenuti per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Venezia. Atti trasmessi, anche per ulteriori accertamenti in merito al reato cli apologia e propaganda sovversiva previsto dall'art. 272 C.P., al Procuratore ciel Re cli Venezia il 20.5.1937.
3) Commesso nelle Carceri Giudiziarie di Acireale (Catania) il 28.8.1937 eia Quattrocchi Carmelo, nato il 10.6.1910 a Catania, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie cli Acireale. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania il 13.10.1937. 4) Commesso, in data anteriore al 14.9.1937 , ne.Ile Carceri Giudiziarie di Siracusa da Pitti!Io Angelo, nato il 3.7.1903 a Venezia, manovale, detenuto nelle Carceri G iudiziarie di Sirac usa a disposizione della R. Questura di Siracusa per l'assegnazione al confine di polizia. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Siracusa il 14.9. 1937.
8) Commesso a Cesena Ja sera del 12.3.1937 eia Merloni Aristide, nato il 16.3.1891. a Cesena, operaio, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Cesena. Atti trasmessi al Procuratore del Re di ForlĂŹ il 14.6. 1937. 9) Commesso nel maggio 1937 a Umbertide (Perugia) da Giorni Righetto, nato il 25 .2.1889 a Lisciano Niccone (Perugia), parroco, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Perugia il 23.6.1937 10) Commesso il 12.6.1937 a Craco (Matera) da Conte Giacinto, nato il 6.2.1920 a Gallicchio (Potenza), sarto, libero. Atti trasmessi al Procuratore dal Re di Matera il 7.8.1937.
OFFESE ALL ' ONORE DEL CAPO DEL GOVERNO - (ART. 282 C.P.)
1) Commesso, nelle Carceri Giudiziarie di Bologna da Polloni Massarenti Al-
fredo, nato il 29.3.1864 a Roma, avvocato, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Bolog na dal Novembre 1936. Atti tras messi a l Procuratore ciel Re di Bologna il 28.1. 1937. 2) Commesso nel novembre 1936 nelle Carceri Giudiziarie di Grosseto da Brandini Arismano, nato i I 4.2. I 9 I O a Monte S . Savino (Arezzo), detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Grosseto il 28.1.1937. Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Grosseto iI 28 . I . 1937. 3) Commesso il 3 1.1.1937 nelle Carceri Gi udiziarie di Udine da Puppin Alfredo, nato il 6.l2.J905 a Pordenone (Udine), impiegato, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Guicliziarie cli Udine. Atti tramessi al Procuratore del Re di Udine il 15.3.1937. 4) Commesso da Volpe Giovanni, nato il 6.3. 1901 a Terlizzi (Bari), cameriere, libero. Atti trasmesi al Procuratore del Re di Bari il 15.3. 1937 5) Commesso da Mascioli Filomena, nata iI 25.2. 19 1O a Casalbordino (Chieti), casalinga, libera. Atti tramessi al Procuratore del Re di Lanciano il 15.3.1937 . 6) Commesso il 25 .1.1937 eia Paoletti Giovanni, nato il 25.1.1896 a La Spezia, detenuto dal 25 .1.1937 . Atti trasmessi al Procuratore del Re d i La Spezia 1'8.4.1937. 7) Commesso eia Ronchi L uigi, nato il 1.7.1895 a Set¡egno (Milano), falegna-
l J) Commesso 1'8.7 .1937 eia Benvenuto Valentino, nato il 16.9.1 899 a Genova, bracciante, detenuto clall'8.7 . 1937. Atri trasmessi al Procuratore del Re di Genova il 7.8.1937 12) Commesso, nella notte dal 13 al 14.7 . 1937 a Tricesimo (l,Jdine) eia Cornello Silvano, nato il 19.5.1923 a Mananzia Giul ia (Romania), commesso, detenuto dal 27.7.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re del Tribunale dei Minorenni cli Trieste il 7.8.1937. 13) Commesso in data anteriore al 14.9.1 937, nelle Carceri Giudiziar.ie di Siracusa da Pittil lo Angelo, nato il 3.7.1903 a Venezia, manovale, detenuto nelle Carceri Giudizi.arie di Siracusa a disposizione della R . Q uestura di Siracusa per l'assegnazione al confine di polizia. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Siracusa il 14 .9.1937. 14) Commesso a Firenze, in data anteriore al 14.7 .1937 da Beni Ferdinando (non si conosce la data e la localitĂ cli nascita), maniscalco, addetto al servizio della nettezza urbana di Firenze, libe ro. Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Firenze il 7.8. 1937. 15) Commesso il 16.6.1937 a Riparbella (Pisa) da Ferretti Gi na, nata il 2 . 10. 1888 a Riparbella (Pisa), casali nga, libera, e eia Cappalli Vera, nata il 14.5.191 4 a Riparbella (Pisa), pettinatrice, libera. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno il 7 .8. 1937 16) Commesso il 26.3.1 937 in Torricella Peligna (Chieti) eia Piccoli Giosia, nato il 13.1.1896 a Torricella Peligna (Chieti), contadino, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Lanciano i I 14.9.1937.
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17) Commesso il 10.8.1937 nelle Carceri di Sulmona da Coletta Giovanni, nato il 1.10.1887 a Cervaro (Frosinone), orefice, detenuto, in espiazione di pena per reati comuni, ne lle Carceri Giudiziarie di Sulmona. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sulmona il 14.9. 1937
(Lecce) eia Piccolo Francesco, nato il 15.11.1886 a Squinzano (Lecce), bracciante, detenuto, per reati comuni , nelle Carceri Mandamentali di Campi Salenti na (Lecce). Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Lecce il 13. Ll . .1937.
I 8) Commesso nella prima quindicina del mese di luglio del 1937 in Canni tello (Reggio Calabria) da Lazzaro Filippo nato il 15. I I .1892 a Cannitello (Reggio Calabria), contadino, libero. Atti trasmessi al Procuratore del .Re di Reggio Calabria il 14.9.1937 .
28) Commesso il 6. 1 1.1937 nelle Carceri Giudiziarie di Fiume eia: Lerch Stefano, d.i anni 44 nato a Granz (Austria), elettricista, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di fiume. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Fiume il 17.11 . 1937.
19) Commesso la sera del 29.7.1937 a Palermo da Muller Rodolfo, nato il 28 .1.1915 a SuĂŠttin (Germania), soldato tedesco, detenuto dal 2.8.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo il 14.9.1937 .
29) Commesso il 21.6.1937 nelle Carce1i Giudiziarie di Trapani da Bertolino Vincenzo nato il 25.1. 1898 a Marsala, laureato .in medicina, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Trapani. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Trapani il 17. 11.1 937.
20) Commesso il 29.8.1937 da Zanoni Antonio, nato 11.3.1893 a Redentesco (Mantova), operaio, detenuto dal 29.8.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova il 14.9.1937. 21) Commesso nelle Carceri Giudiziarie di Acireale (Catania) il 28.8 .1937 da Q uattrocchi Carmelo, nato il 10.6. 191 O a Catania, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Acireale. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania il I 3.10.1937. 22) Commesso il 20.8.1937 nelle Carceri Giudiziarie di Ravenna da Samori Domenico, nato il 20.12 .1885 a Brisighella (Ravenna), bracciante, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Ravenna. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ravenna il 13.10. 1937 . 23) Commesso il 25.6.1937 a Firenze da B uti Ermanno, nato il 18.8. 1895 a Firenze¡, tappezziere, libero. Atti trasmess.i al procuratore del Re di Firenze il 16. 10.1937 24) Commesso il 15.9.1937 nelle Carceri Giudiziarie di Velletri da: Latini Enrico, nato I' 11.4.1904 a Rosora (Ancona), deten uto per reati comuni, nelle Carceri G iudiziarie d i Vel letri. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Velletri il 16.10.1937. 25) Commesso nelle Carceri Giudiziarie di Perugia nel primo semestre de.I 1937 da Di Iorio Aristide, di anni 56, nato a Roma, commerciante, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Perugia. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Perugia il 16.10.1937. 26) Commesso il 18.10.1937 nelle Carceri Giudiziarie di Macerata da Malappioni Renato, nato a Porto di Civitanova (Macerata), manovale. Detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Macerata. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Macerata il 13 .11.1937. 27) Commesso il 21.9.1937 nelle Carceri Mandamentali di Campi Salentina
227
30) Commesso il 13.10. 1937 nelle Carceri Giudiziarie cli Firenze da Rapaccini Elvira, nata I'8. l.1890 a Montevarchi (Arezzo), confinata politica a Larino (Campobasso), detenuta per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di F irenze. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Firenze il 18.1 1.1937 31) Commesso il 10.11.1937 a T rieste da Sinkovich Giovanni nato il 22.3. 1904 a T rieste, bracciante, detenuto per reati com uni, nelle Carceri Giudiziarie di Trieste. Atti trasmessi - anche per indagini in ordine al reato di Offese all'Onore del Re (art. 278 C.P.) - al Procuratore del Re di Trieste il 20.12.1937 32) Commesso il 28.10.1937 ad Acerra (Napol i) da Riccio Maddalena, nata il 28.4.1876 ad Acerra (Napoli), casalinga, detenuta nelle Carceri Giudiziarie di Napoli dal 9.11.1937. Atti tras messi al Procuratore del Re di S. Maria Capua Vetere il 20.1 2.1937 . 33) Commesso il 12. 11.1937 a Palazzo S . Gervaso (Potenza) da Masiello Donato, nato il 26.1. 1877 a Grumo Appula (Bari), contadino, detenuto dal 12.1 1. 1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Matera il 20.1.2. I937. 34) Commesso il 20. 1 I .1937 a Favignana (Trapani)da Fregni Vittorio, nato il 29.9. 1896 a Bompo110 (Modena), carrettiere, detenuto dal 22. 11.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Trapani il 20.12.1937. 35) Commesso la sera del) ' 11.6.1937 in frazione di Marzanella del Comune di Vairano Patenora (Caserta) da Frangente Vincenzo, nato il 28.9.1 892 a Vairano Patenora (Caserta), agricoltore, libero . Atti trasmessi al Procuratore del Re di S. Maria Capua Vetere il 20.12.1937.
228
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E ALLA FORZE ARMATE (ART. 90 C.P.)
1) Commesso il 20.5.1937 a Usini (Sassari) da Piredda Alessandro, nato il 30.4.19 I 6 a Usini (Sassari), carrettiere, detenuto dal 22.5.1937. Atti trasmessa al Procuratore del Re di Sassari il 19.6.1937. 2) Com messo il 24.5.1937 in provincia di Matera da Borghese Giorgio, nato il 14.3.1901 a S . Gregorio d'lppona (Catanzaro) detenuto dal 25.5.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Matera il 19.6.1937. 3) Commesso in provincia di Firenze in data anteriore al luglio 1937 da Giannoni Nicola, nato il 15.5.1882 a Lari (Pisa), libero. Atti trnsmessi al Procuratore del Re di Firenze il 7 .8. 1937. 4) Commesso il 15.7 .1937 a Cosenza da Dodaro Giovanni, nato il 6.1.1918 a Cosenza, contadino, libero. e da Dodaro Carmine, nato il 18.7.1915 a Cosenza, contadino, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Cosenza il 14 .9.1937. 5) Commesso nelle Carceri Giudiziarie di Trento il 13.9. 1937 da Schwienbacher Francesco, nato il 25 .3 .1900 a Merano, giardiniere, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri G iudiziarie d i T rento. Atti trasmess i dal Procuratore del Re di T rento il 13.1 0. 1937. 6) Commesso nelle Carceri Giudiziarie cli Acireale (Catania) il 28.8.1937 eia Quattrocchi Carmelo, nato il 10.6.1910 a Catan ia, detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Acireale. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Catania il 13.10.1937. 7) Commesso il 31.7.1937 a Marter (Trento) da Ca umo Secondo, nato il 29 .3.1885 a Marter (Trento), contadino, detenuto dal 21.9.1937. Atti trasmessi al Proc uratore del Re di T rento il l 6. 10. 1937. 8) Commesso il 6 .10.1937 a Chivasso (T orino) eia Lovato Edoardo, nato il 1.5.1901 a Corbetta (Milano), carpentiere, detenuto dal 7.10. 1937. Atti trasmess i dal Procuratore del Re di Torino il 13.1 1.J 937. 9) Commesso il 15.7. 1937 nel Rione di Milano - Q uarto Oggiaro - da Marostica Pal merino, nato il 19.2 .1909 a Blombak (German ia), g in nasta di circo equestre, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Milano il 13.11.1937. 10) Commesso il 21.6. 1937 nelle Carceri Giudiziarie di Trapani da Bertolino Vi ncenzo, nato il 5. I .1898 a Marsala, laureando in medicina, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Trapani. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trapani il 17.11.1937.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
229
11) Commesso il 19.4.1937 nella Cava di granito in " Cala Francese" in La Maddalena (Sassari) da Gronclona Gi useppe, nato il 29.7 .1 906 a Genova, industriale, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tempio Pausania (Sassari) il 20.12.1937. 12) Commesso il L0. 11.1937 a Trieste eia Sinkovich Giovanni, nato il 22.3 . 1.904 a Trieste, bracciante, detenuto per reati com uni , nelle Carceri Giudi ziarie cli Trieste.Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 20.12.1937. 13) Commesso a Napoli il 15.7. 1937 da Gambuli Mario, nato a Napoli il 7.2.1895, proprietario dell 'albergo "Commercio" sito in Napoli in via Alessandro Poerio, libero. e eia Pierino Armando, nato a Napoli il 25 .11.1907, impiegato, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli il 20.12.1 937. VILIPENDIO ALLA NAZIONE ITALIANA - (ART. 291 C.P.)
I) Commesso a Lagonegro (Potenza) nel febbraio 1937 da Pi netti Carlo, nato il 12.10.1889 a Covo (Bergamo), confinato politico. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lagonegro il 15.3.1937. 2) Commesso il 27.1.1937 nelle Carceri Giudiziarie cli Potenza eia D 'Avenia Orazio, nato il 18.2.1.905 a M inervino Murge (Bari) e da Procopio Gaetano, nato il 18.4.1875 a Librizzi (Messina), detenuti per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie cli Potenza. Atti trasmessi al Procunuore del Re di Potenza il 22.3. 1937. 3) Commesso 1'8.7.1937 da Benvenuto Valentino, nato il 16.9.1899 a Genova, Bracciante, detenuto dal 8.7.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova il 7 .8 .1937 4) Commesso il 6.8. 1937 nella Sala d ' aspetto cli terza classe della stazione ferroviaria cli Terni eia Moltedo Mario, nato il 9.9.188 1 a Roma, operaio, detenuto dal 6.8.1 937 . Atti Trasmessi al Procuratore del Re di Terni il 14.9.1937. 5) Commesso il 26.8 .1937 in Marina di Ravenna da Ling Sao Teho ng, nato il 26.1.1 908 a .Junts is (Cina), venditore a mbulante, detenuto dal 26.8.1937. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ravenna il 14.9 .1937 6) Commesso nel settembre del I 937 nel I.e Carceri Giudiziarie di Tempi.o Pausan ia ( Sassari) da Bosio Leone di anni 49, tessitore, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Tempio Pausania Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tem pio Pausania il 16.10. 1937 7) Commesso il 27.10.1937 nella Colonia agricola di Capraia (Livorno) eia Matinella Matteo, nato il 2 .1.1908 a Ribera (Agrigento), segantino, detenuto, in
230
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
espiazione cli pena per reati comuni, nella Colonia agricola cli Capraia (Livorno). Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno il 23. I I . 193 7. 8) Commesso il 10. 11.1937 a Trieste da Sinkovich Giovanni, n ato i l 22.3 .1904 a Trieste, bracciante, detenuto per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Trieste. Atti trasmesso a l Procuratore del Re di Trieste il 20.12.1937. 9) Commesso a N apoli il 15.7 .1937 eia Garnbuli Mario, nato il 7.2.1895 a Napoli, proprietario dell'albergo "Commercio" sito in via Alessandro Poerio - Napoli , libero. e da Pierino Armando, nato il 25 .11 .1907 a Napoli, impiegato, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napo!i iI 20. 12. 1937. SEZIONE "B" VILIPEN DIO ALLA BANDIERA O A LTRO EMBLEMA DELLO STATO (ART. 292 C.P.)
1) Commesso a Parma nei primi giorni di gennaio del 1937 da Marchesi Enzo, nato il 1. 11. 1899 a Parma, impiegato ne l Comune di Panna, libero. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma il 28. 1.1937 . 2) Commesso a Torino il 20.10.1937 da Guttero Biagio, nato il 16.2.1905 a Bra (Cuneo), muratore, detenuto dal 21.10.1937 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino il 13. 11. 1937.
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GHJDTCE JSTRUTIORE
Reg. Gen. N. 16/1937
233
SENTENZA DEL 23.2.1937 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti d1: Fontana Augusto, nato il 24.12.1870 a San Pietro in Casale (Bologna), mediatore, libero. lMPUTATO del delitto di cui all'art. 291 C.P. (Vilipendio alla Nazione ltaliana) perché il 14.11.1936 mentre assisteva, con altre persone, in vi.a Lame in Bologna, a discussione sorta tra un birocciaio ed un agente del Corpo Zoofilo, che minacciava una contravvenzione, commentava l 'accaduto a voce alta e in senso ironico, con la frase: "cosa vuole, è l'Italia nuova" OM1SS1S
Alle ore 9,30 del 14.11.1936 un Agente del Corpo degli Agenti Zoofili di Bologna elevava una contravvenzione a un birocciaio perché stava soltoponendo a un gravoso lavoro un cavallo pieno di piaghe. Il Fontana, che insieme ad altre persone assisteva al la d iscussione intervenuta tra l ' agente ed il bi rocciaio, pronunziava la frase specificata in rubrica.
Dalle indagini effettuate dalla Compagnia dei Carabinieri di Bologna è risultato che il Fontana con la frase : "cosa vuoJe, è l'Italia nuova" intendere giustifi care l'azione dell'agente della Zoofila e l'intervento compiuto nei confronti del birocciaio dato che prima dell'attuale Regime la legge sulla protezione degli animali non era osservata. E' anche risultato che per i precedenti del Fontana, la sua età, il suo tenore di vita, e la non appartenenza a partiti politici si deve escludere che il Fontana abbia avuto, con la suddetta frase, l'intenzione di mettere in ridicolo una istituzione del Regime.
11 Fontana, pertanto, avendo pronunziata la frase in questione con tonalità normale e senza alcuna intenzione ironica o canzonatoria non ha commesso vilipendio alla Nazione Italiana. P.Q.M.
su conforme richiesta del P .M . e; visti gl i artt. 152 cpv. e 395 C.P.P . dichiara di non doversi procedere nei confronti di Fontana Augusto in ordine al delitto di cui in rubrica per non aver commesso il fatto addebitatogli.
234
TRIBUNA LE SPf::CIAI.F. PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 48/1937
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE l)AL GIUDICE ISTRU'ITORE
SENTENZA DEL 26.2.1937 (G.I. Antonio Scerni)
Reg. Gen. N. 263/1935
Nei confronti di:
235
SENTENZA DELL'S.3.1937 (G.I. Pasquale Spoleti)
Nei confronti di:
Silva Artemio. nato il I 5.4.19 10 a Carpaneto (Piacenza), contadino. Detenuto dal 7.2.1937 a l 26.2.1937
Cetti Pierino, nato 1'8.5.191 I a Pellio Intelvi (Como), impiegato, libero. IMPUTATO
IMPUTATO a) di vilipendio ad emb lema dell a Stato ai sens i dell 'art 292 - prima parte C.P. per aver scagliato un pezzo di pane contro un man ifesto murario s ul quale era impresso il Fascio Littorio dell 'O.N.D.; b) ciel delitto cli minaccia grave (art. 612 C.P.) e d ingiusto danno contro Leccacorvi Mario per avergli rivolta la frase: "se !'ossi certo c he tu mi hai accusato di aver lanciato del pane contro il ritratto di S.E. Mussolini Li ammazzerei" OM ISSIS
Dalle accurate indagini espletate è risultato c he il Silva, irritato contro il custode dei locali del dopolavoro che Io invitava con insistenza ad uscire, scagliò un pezzo di pane che aveva tra le m ani contro il m uro della carnera in cui si trovava, dicendo a l c ustode: " maledetto te e chi t.i ha fatto ". Passato, poi , nell'altra camera lanciò un altro pezzo di pane contro il muro andando a colpire un avviso ciel Dopolavoro. Pertanto non risulta, in base ai suddetti accerta menti, che il Silva abbia avuto la ma ligna inte nzione offe ns iva di colpire un emblema dell o Stato. Non è emersa alcuna c ircostanza dalla quale si possa desumere che il Silva sia da ritenersi un elemento sovversivo, vioJatore della disc iplina e del sentimento nazionale. P.Q.M.
S u conforme richiesta del P.M. e visti gli artt. 152 cpv., 395 C.P.P., 1 cie l R.D. 15.2.1937 n. 77 dichiara di non doversi procedere nei confronti cli Silva Artemio in ordina al reato di vil ipendio per non aver commesso il fatto e di non doversi procedere in o rdine al reato di minaccia perché estinto per amnistia concessa con il R.D. 15.2.1937 n. 77.
del delitto di vilipendio alle forze armate (art. 290 cpv. C.P.)per avere il 26.5.1935.' s ull ·~utoco1_-riera Lan7.o Argegno - Como dove viaggiava, pubblican:c nte vt1_1peso I Esercito calpestando, dopo esserseli tolti e buttati per terra, la g 1u~b~ e il cappel!o da alpino che egli portava com e soldato del 5° Reggimento Alpm1, e pronunziando le frasi: "vigliacchi, ammazzatemi, tanto fra otto u-iorni s~rò_morto lo s~esso, è vergogna richiamare dei poveri padri di famigt it . ma d1ec1 pal lottole h ho ancora". OMISSIS
I_I C?et_ti_ venn_e dcn_unziato a l Procuratore del Re cli Como perché incorso nei reati dJ vtl1pend10 e d1 ubriachezza. Gli att_i venr~ero ~rasmcssi alla Procura Generale del T.S .D.S. che dopo aver ottenuta l autonzzaz1onc e per procedere in ordine al reato di vilipendio alle for7.~ armate, ritrasmise g li atti al Procuratore del Re di Como per m otivi di convenienza essendo 11 delitto di vilipe ndio connesso con il reato di ubriachezza. ~a co~petente ~tutor!tà Giudi7.i aria ordinaria, dopo aver dichiarato estinto per a111111stia ti reato di ubnachezza, ha restituito il carteggio, per competenza. alla Procura Ge ne rale del T.S.D.S. Si osserva che il fatto materiale, quantunque negato dal Cetti, è pienamente provato dalle dichiaraz io ne dei testi. concerne l'elemento inte nzionale, emcroe dao-Ji inte17ou-atori e Pe rò. per ciò che ,. . o o o ~tg I accertamenti che le escandescenze e le parole furono conseguenza del lo stato d1 ubriachezza nel quale il Cetti si trovava in quella circostanza. Lo stesso denun7.iante, maresciallo dei carabinieri, dich iara di avere potuto accertare che il comportamento del Certi, fu causato dalla eccitazione alcool ica e che il fatto ha destato meraviglia .ai s uoi stessi compaesani, non ritenendolo capace di s imili azioni. d
Pertanto la s ussiste nza clell 'c lc rnento inte nzionale, necessaria per J' integ ra zio ne del de lillo di vilipendio, è da mettersi in du bbio. P.Q.M.
Su conforme richiesta del P.M. e visto l' art. 395 de l C.P.P. dic hiara di no n dover~i proc~der~ nei c_o,~fronti di Certi Pierino in ordine al delitto di vilipendio addebitatogli per 111suffic1enza di prove.
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO
236
SENTENZA DEL 12.4.1937 (G.I. Lancio Fantini)
Reg. Gen. N. 76/1937
Nei confronti di:
Reg. Gen. N. 53/1937
237
SENTENZA DEL 24.5.1937 (G.I. Vincenzo Cersosimo)
Nei confronti di:
Pedretti Ernesto, nato il 26.10.1881 a Brescia, calzolaio, libero.
Gravagnuolo Gustavo, nato 1'11.6.1911 a Cava dei Tirreni (Salerno), Procuratore delle Imposte, detenuto dal 3.4. I 937 al 24.5.1937
IMPUTATO IMPUTATO
a) del delitto di offese al S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere, in Brescia il 23.12.1936 pronunciate le parole: " la rovina dell'Italia è il nostro Duce, è un vigliacco, i giornali dicono che va in giro per fare del bene, invece va a trovare le sue fidanzate, quel porco"; b) della contravvenzione prevista dall ' art. 654 C.P. per avere anteriormente, in e poche diverse non precisate dello stesso anno, pronunciata la seguente frase:"povera Italia, non sanno fare neanche la punta dei chiodi"; OMISSIS
La prescritta autorizzaziòne a procedere per il reato di offese al Capo del Governo non viene concessa dal Ministro di Grazia e Giustizia. La contravvenzione di cui l' art. 654 C.P. è da dichiararsi estinta per l'amnistia concessa con R.D. 15.2.1937 n. 77.
del delitto di cui alla prima parte dell'art. 272 C.P. per avere il 16.1.1937 svolta propaganda sovversiva scrivendo sulla parete della latrina della stazione ferroviaria di Pagani le parole: "Viva il comunismo". OMISSIS
Premesso che il Gravagnuolo risulta essere un buon impiegato, buon padre di famiglia, persona ligia alle istituzioni, al Regime ed al Partito fascista al quale è regolarmente iscritto, bisogna convincersi che in base ai risultati dell 'esarne generico e specifico della prova non esistono a suo carico elementi concreti tali da poter affermare che il Gravagnuolo Gustavo abbia commesso il reato che gli viene addebitato. Gli indizi non hanno di per se valore di prova; la prova è un dato positivo, concreto di fatto che avvicina il colpevole all'addebito che gli viene mosso mentre l'indizio non è che un semplice accenno, una traccia, un frammento di prova.
P.Q.M.
Su conforme richiesa del f.M. e visti gli artt. 15 e 395 C.P.P. e 151 C.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti del Pedretti E rnesto in ordine al delitto di offese al Capo del Governo per mancata autorizzazione a procedere e in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 654 C.P. perché il suddetto reato è da dichiararsi estinto per amnis'tia concessa con R.D. 15.2.1937 n. 77.
Mancando quindi del tutto la prova a carico dell'imputato q uesti deve esser dichiarato non colpevole del reato addebitatogli per non aver commesso il fatto. P.Q.M.
Su conforme richiesta del P.M. e visti gli artt. 378 e 395 C.P.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Gravagnuolo Gustavo i.o ordine al delitto di propaganda sovversiva addebitatogli per non aver commesso il fatto e ordina l 'immediata scarcerazione del Gravagnuolo se non detenuto per altra causa.
238
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA DEL 16.7.1.937 (G.I. Antonio Scemi)
Reg. Gen. 182/1937
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
239
SENTENZA DEL 23.7.1937 (G.I. Vincenzo Cersosimo)
Reg. Gen. N. 158/1937
Nei confronti di:
Nei confronti cli:
Gelsomino Ciro, nato il 16.10.1901 ad Avellino - Primo Capo Squadra M .Y.S.N.
Sottili Enrico, nato il 7 .3.1894 ad Assisi (Perugia), impiegato postale, detenuto dal 3.5.1937 al 23 .7 .1937
IMPUTATO
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 292 C.P. per avere, in Gaeta dal 20 al 21 giugno 1937, vilipeso il F ascio Littorio - Emblema dello Stato - strappandosi i relativi d istintivi della camicia nera e gettandoli a terra con disprezzo. Detenuto dal 23.6.1937 al 16.7.1937
a) del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere il 2.5. 1937, in Perugia, offeso il prestigio del Capo ciel Governo scrivendo su dei foglietti di carta le frasi: "Mussolini affamatore di popoli e p .... d i un Duce";
OMISS IS
b) del reato cli cui ali' art. 272 - prima parte - C.P. per avere, nelle stesse circostanze di cui sopra, svolto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.
Il Gelsomino, volontario in Spagna, r ientrando in caserma con più cli un'ora di ritardo, venne invitato dall'Ufficiale di picchetto a entrare nella sala di puniz ione.
OMISS IS
11 Gelsomino protestò contro una punizione che riteneva ingiusta, ma secondo le varie testimonianze rese in istruttoria, non ha compiuti gesti o atti nei quali si possano riscontrare gli estremi del reato di vilipendio che gli è stato addebitato. P.Q.M.
Su conforme richiesta del P .M . e visti gli artL 395 e 378 C.P.P. dichiara cli non devesi procedere nei confronti di Gelsomino Ciro in ordine al reato che gl.i è stato addebitato per non aver commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa
Per ciò che concerne il reato di offese al Capo del Governo non si può procedere perché il Ministro cli Grazia e Giustizia non ha concesso la prescritta autorizzazione a procedere. Per il reato specificato al secondo capo di imputazione s i rileva che manca una vera e propria causale del fatto addebitato al Sottili; i suoi precedenti autorizzano ad escludere nel modo più assoluto, un motivo politico a delinquere. Egli è ex combattente, promosso aiutante di battaglia per il merito di guerra; iscritto al P.N.F. dal 28.10.1932, sempre ossequiante al regime, da 25 anni funz ionario del l'Amministrazione postale e da 9 anni presta ottimo servizio p resso l 'ufficio di Perugia. Non risultando concreti elementi cli responsabilità a suo carico Sottili deve essere assolto dalla sopracitata imputazione per non aver commesso il fatto . P.Q.M.
Su conforme ricbiesta del P.M . e visti gli artt. 15 c pv. 3, 378 e 395 C.P.P . dichiara cli non doversi procedere nei confronti di Sottili Enrico in ordine al del itto di offese al Capo del Governo per mancata autorizzazione a procedere e in ordine al reato di propaganda sovversiva per non aver commesso il fatto e ordina l'immediata scarcerazione del Sottili, se non detenuto per altra causa.
240
TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA DEL 13.9.1937 (G.l. Vincenzo Cersosimo)
Reg. Gen. N. 207/1937
Nei confronti di
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
241
rinviati al R . Avvocato Mi litare presso il Tribunale Militare Marittimo di La Spezia per l'ulteriore corso di giustizia in ord ina al reato di insubordinazione. P.Q. M.
Gambaro Eugenio, nato il 28.4.1 905 a Genova, marinaio della R.N. "Pantera". Detenuto dal 7.7.1937 IMPUTATO
a) del reato di cui gli artt. 110 e 272 - prima parte - C.P. per avere il 3.7.1937, in La Spezia - frazione Marola - in concorso con altri marinai non identificati, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, cantando s ulla pubblica strada l' inno sovversivo "Bandiera Rossa" ; b) del reato di cui agli artt. 143 e J 45 del codice penale militare marittimo per avere, nelle circostanze di cui sopra; colpito con pugni il superiore in grado di 2° Capo Cannoniere Minuti llo Mario, intervenuto per ricondurre alla discipl ina il Gambaro e gli altri marinai producendogli lesioni guarite in 15 giorni; Vennero anche denunziati i marinai: - Beneduce Vincenzo, nato il 18.1.1916 a Napol i, libero - Borrelli C iro, nato il 2.2.1916 a Resina (Napoli), libero - Zagarino Alfonso, nato il 28.1.1914 a Buonabitacolo (Salerno), li bero. OMISSIS
Il 3.7.1937 il 2° Capo Cannoniere Minutillo Mario incontrò nella frazione Marola cli La Spezia i sopraspecificati marinai che schiamazzando e cantando rientravano nell'arsenale dopo essers i recati a bere in p ubblici locali. Minutillo chiese loro le generalità, ma uno di essi identificato nel Gambaro, sferrò due pugni al sottufficiale dandosi poi al la fuga seguito dagli altri marinai. Dall'istruttoria non è rimasto accertato con esattezza quale canzone cantavano i marinai, ma anche se avessero cantato il caratteristico inno della rivoluzione rossa "avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa" tale canto non può essere interpretato come espressione di propaganda rivoluzionaria, ma solamente un canto improvvisato da parte dei militari del tutti estranei a faz ioni sovversive. Tale schiamazzo poteva essere perseguito a titolo contTavvenzionale, ma non come il delitto di cui all'art. 272 C.P. Pertanto il Gambaro deve essere prosciolto dalla imputazione di c ui alla lettera a) della rubrica per .inesistenza del reato di propaganda sovversiva. Gli atti, venuta a mancare la ragione di competenza di questo Tribunale Speciale, vanno
Su conforme ricbiesta del P .M . e visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. dichiara di non doversi .procedere nei confronti di Gambaro Eugenio in ordine al del itto di propaganda sovversiva per inesistenza di reato e ordina la trasmissione degli atti dal R . Avvocato Militare presso il Tribunale Militare Marittimo di La Spezia per l'ulteriore corso cli giustizia in ordine al reato specificato nella lettera b) della rubrica.
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TRlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PR IMA PARTE: SEKTENZE PROKUNZIATE DAL T.S.D.S.
PROCEDIMENTI PER I QUALI IL GIUDICE ISTRUTTORE HA 1=>ICH1ARA TO DI NON DOVERSI PROCEDERE ESSENDO IL REATO ESTINTO PER L'AMNISTIA PREVISTA DAL R.D. 15.2.1 937 N. 77
Nel 1937 il Giudice istruttore ha emesso, inoltre, 91 ordinanze relative a trasmissione di atti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Reg. Gen. N. 34/1937
SENTENZA DEL 22.2.1937 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di: Salvatori Angelo, nato il 24.2.19 I 3 a Roma, commesso, libero. IMPUTATO
del delitto di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) commesso a Roma il 5.2.1 937.
Reg Gen. N. 170/1937
SENTENZA DEL 30.6.1937 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di: Laurino M ichele, nato il 7 .5.1896 a Postiglione (Salerno), uffic iale g iudiziario presso la P retura di Postiglione. IMPUTATO
del del itto di cui all'art. 291 C.P. per avere, in Postigl ione, in giorni imprecisati degli anni 1935- 1936, vilipeso p ubblicamente la Nazione Italiana dicendo, fra l'altro, che l'Italia non era capace di conquistare l'Abissinia e che in confronto delle altre Nazioni non era che un popolo affamato.
Reg. Gen. N. 180/1937
SENTENZA DEL 22.7.1937 (G.I. Lando Fantini)
Nei confronti di: Bonfanti Carmelo, nato il 15.7. 1914 a M issaglia (Corno), operaio IMPUTATO
del reato previsto e punito dall ' a11 292 - ultimo cpv. - C.P. per avere pubblicamente il 4 .11.1936, in Missaglia, vilipeso i colori nazionali delle decorazioni che il Radaelli Alcibiade portava sulla divisa fascista dicendogli di " metterle nella pasta".
Trattasi di trasmissione di atti effettuata - per motivi di convenienza - ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n . 313 e degli arti. 1 e 3 della Legge 4.6.1931 n . 674. Nei suddetti procedimenti le imputazioni più gravi si riferiscono a reati comuni e, pertanto, non si ritiene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati. i reati di competenza del T.S.D .S. si riferiscono a Offese a S.M. il Re imperatore (ari . 278 C.P.), offese a S.A.R. il Principe di Piemonte (art. 278 - primo cpv. - C.P.), Offese a!L' onore del Capo del Governo (art. 282 C.P., propaganda sovversiva ( art. 272 C.P., Vilipendio alle Istituzioni Costituzionali ( art. 290 prima parte - C.P.), Vilipendio al Governo del Re (art. 290 - prima parte - C.P.), Vilipendio alle Forze Armate (art. 290 cpv. C.P.). Vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P.). Il Giudice Istruttore ha anche emesso il 25.2.1937 due sentenze di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Trattasi del delitto di Offese a S.M . il R e Imperatore (art. 278 C.P.) commesso a Milano il 18.10.1936 e del delitto di Vilipendio di un emhlema dello Stato Italiano (art. 292 C.P.) nel caso specifico del fascio littorio: reato commesso a Roma il 27.1.1937. Il 5.3.1937 il Giudice istrultore ha emesso un'altra sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato previsto dal!' art. 266 C.P. per avere - tra il giugno e settembre 1936 - con Lettere imbucate da Pescara e altrove, istigato i militar i della Guardia di Finanza a violare i dover i della disciplina militare. Tnfine il Giudice Istruttore ha dichiarato con sentenza del 24.6.1937, di non doversi procedere ni confi·o,ui di Buzzi Enrico, nato il 18.J .1891 a Borgo Val di Taro (Panna), _fì-uttivendolo, in ordine al reato di Offese al Capo del Governo ( art. 282 C .P.) perché il suddetto delitto era da considerarsi estinto per morte del reo. Infatti il Buzzi, tratto in arresto il 12 .6 .1937, si suicidò nelle Carceri il 13.6 .1937 impiccandosi ad una inferriata.
Seconda parte
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. E DAL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO
Sezione "A": Sentenze pronunziate dal T .S.D.S. Sezione "B": Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
SEZIONE "A"
SENTENZEPRONUNZTATE DALT.S .D.S.
SECOKDA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATIVE Al RJ::ATI DI SPIONAGGIO
Reg. Gen. N. 217/1936
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SENTENZA N. 14
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente:Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale del M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Carusi Mario, Calia Michele, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Warzée E nrico, nato il 10.5. 1909 a Siliquia (Cagliari), impiegato, detenuto dal 18.7.1936 - sergente dei granatieri in congedo IMPUTATO
ciel delitto previsto dall 'art. 258 C.P., per essersi, in Cagliari, in epoca antecedente e fino al 18.7.1936 procurato a scopi cli spionaggio mil itare, notizie cli cui l' autorità competente ha vietato la divulgazione. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P .M . nella s ue conclusioni e l' imputato che per ultimo ebbe con il suo difensore la parola IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché delle risultanze dibattimentali si è potuto statuire I N FATfO ED IN DIRITTO
Il Warzee-sergente dei granatieri in congedo, residente a Cagliari, figlio ciel Segretario del locale Consolato di Francia, aveva provocati gravi sospetti a suo carico per il troppo circospetto agire nei contatti clandestini che egli teneva con il suddetto Consolato straniero. Pertanto, pedinato abi lmente clall 'arma dei carabinieri, una notte fu visto entrare nel Consolato portando una valigia. Venne, quindi parzialmente sorvegliato e dopo aver raccolto prove specifiche sull'attività spionistica che esercitava ai danni deil'Italia, ven ne arrestato.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA ùll'ESA DELLO STATO
Egli, approfittando dell'amicizia che aveva con ufficiali dell 'Aeronautica, veniva in possesso di notizie che poi riferiva al Console francese di Cagliari. Più volte, poi, era riuscito ad avvicinarsi nelle adiacen ze delle opere militari per accertare J'armamento e le caratteristiche di tali opere e, inoltTe, trattenendosi sul porto aveva potuto seguire il movimento delle Unità della Marina, nonché stabilire i contingenti di materiali e di truppa partiti per l 'Africa Orientale.
SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DJ SPIONAGGIO
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Infatti il perito ha escluso ogni importanza circa le notizie sulla areonautica contenute negli appunti sequestrati al Warzée, trattandosi di dati inesatti oppure di dominio pubblico perché già esistenti in pubblicazioni commerciali. Il perito, invece, ba riconosciuto valore e riservatezza alle notizie s ulle batterie e postazioni cli artiglieria riportate negli appunti e nei due schizzi in giudiziale sequestro trattandosi di noti zie non divulgabili contemplate nel paragrafo 4 dell'elenco al legato al R.D. 28.9.1934 n. 1728 .
TI Warzee allo scopo di svolgere meglio la sua opera criminosa, si era rivolto all'ambasciata francese di Roma facendo, per raggiungere lo scopo, consegnare al Colonnello Poupon, addetto aeronautico presso detta Ambasciata, una s ua lettera, scritta in data 29.6.1936 su carta de l Consolato francese di Cagliari, carta che aveva sottratta al Consolato.
Pertanto il Warzée di è reso responsabile ciel reato cli cui all'art. 258-prima parte-C.P. in quanto nella fattispecie si ravvisano tutti g li estremi soggettivi e oggettivi che caratterizzano la config urazione giuridica dei delitti ascrittagli.
Alla lettera aveva allegate alcune carte Topografiche sulle quali egli aveva segnato, con dei puntini rossi, le opere di fortificazione, e con linee tratteggiate, aveva. indicato la posizione dell ' Aeroporto e idroscalo militare di Elmas.
Tenute presenti tutte le risultanze ciel processo, esaminate tutte le richieste difensive e considerata la natura particolare del reato il Collegio condanna il Warzée alla pena di anni 12 di reclusione con la interdizione dai pubblici uffici, con la libertà vigilata e con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Dopo tali rapporti inviati per corrispondenza. il Warzée decise di prendere anche contatti personali con l'Ambasciatore francese da Roma.
P.Q.M.
11 I 8.7. 1936 partì da Cagliari, ma nello stesso giorno il Comando dei carabinieri lo trasse in aJTesto.
Visti ed applicati gli artt. 258 - prima parte - 23, 29, 228 ; 229 C.P. 274, 488 C.P.P.
Sottoposto a perquisizione furono trovati nel pantalone che indossava, accuratamente cuciti, due schizzi delle batterie di S. Bartolomeo e Piazza D'Armi di Cagliari nonché un appunto sulla forza e s ul l' armamen to dell 'Areonautica della Sardegna.
DICHIARA
Anche al dibattimento il Comando dei carabinieri fu chiaro, esplicito e preciso nel fornire particolareggiate accuse a carico del Warzée. Precisa e categorica è stata anche la testimonianza resa a l dibattimento dalla teste Franceschini. La suddetta teste ha confermato che avendo av uto occasione di conosce re l'imputar.o fu da lui, dopo qualche giorno, corteggiata e credendo cli essere riuscito a far breccia nel s uo cuore, cominciò a farle delle confidenze. In un primo tempo le prospettò un faci le arricchimento mediante il contrabbando d e lla cocaina e di saccarina, proponendole anche di fuggire insieme all'estero. Successivamente finì col metterla al corrente della propria attività svolta e che voleva svolgere pe r procacciarsi le notizie cli carattere militare a scopo spionistico per trasmetterle all ' Ufficio informazioni francese. Dalla suesposta narrativa scaturisce la prova che il Warzée ebbe ad esercitare una azione delittuosa ai danni. dell'Italia e nell'interesse di nazione straniera; chiaramente definita dall'elaborato peritale allegato agli atti processuali.
Warzée Enrico colpevole ciel reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigi lata e con il pagamento delle spese di giudiz io e d i preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Roma, 22.3.1937 - XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Warzée non può usufruire dei benefici d i clemenza p revisti dal R .D . 24.2.1940 n. 56 e ciel R .D. 17.10.1942 n. I 156 ostandovi il titolo del reato per il quale è stato condannato. IL Warzée, detenuto dal 18.7.1936, evase dalla Casa di Reclusione d.i. Fossano il 11.9. 1943 11 Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 12.1.1953, - per effetto de.i provvedimenti cli clemenza di cui al D .P. 22.6.1946 n. 4 - condonata la residua pena cli anni 4, I O mesi e 7 g iorni che Warzée Enrico avrebbe dovuto espiare.
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SECONDA i 'ARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DA T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
TRJUUNALE SPECJALE PER LA DIFESA D ELLO STATO
Reg. Gen. N. 9/1937
SENTENZA N. 29
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
del condono condizionale della pena di anni 2 sulla pena inflitta e della multa determinando la pena da scontare in anni 3 di reclusione, ferme restando la interdi zione e la libertà vigilata.
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M .V.S.N .;
Roma, 25 .5 .1937 Anno XV
Giudice relatore: Lanari Piero;
Seguono le finue del Presidente e dei G iudici.
Guidici Consoli M.V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Mario, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA
253
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito di istanza di grazia inoltrata dal Manmi il 24.4.1937 viene concesso, con Decreto di grazia del 17.1.1938, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Marani Bruno, detenuto dal 28.12. 1936, viene scarcerato dall 'lstituto Penale di Castelfranco Emilia il 20. l. 1938.
Nella causa contro: Marani Bruno, nato il 10.6.19 15 a Padova aviere scelto, detenuto dal 28. 12.1 936-XIV. IMPUTATO
I ) del delitto di cui all'mt. 255 C.P. per avere in Torino, il 26.13.1936 distrutto documenti mi I itari riservati e segreti concernenti la s icurezza dello Stato asportati dagli uffici della 95a Squadriglia, siti nel Campo Mirafiori;
2) del del itto di cui agli artt. 624 e 625 n. 1 e 2 ed u. cpv. C.P. perché, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, introdottosi negli uffici della nominata 95a Squadriglia, dopo aver forzato e rotto i vetri di tre fi nestre, asportava, o ltre ai s uaccennati documenti, la somma di L. 238 di cui si impossessava, per trarne profitto. OMISSIS P.Q .M.
Visti ed applicati gli artt. 255-624 e 625 n. l O e 2° ed u. cpv. ; 23, 29, 228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 2-9 R.D. 15 .2.1937 n. 77; 485 C.P.Esercito, Dichiara: Marani assolto per insufficienza di prove circa l'elemento intenzionale in ordine al delitto cli cui ali 'art. 255 C.P. e ritenendolo colpevole dell'altro reato ascritto, lo condanna a lla pena di anni 5 di reclusione e L. 5.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione degli artt. 2-9 R.D. 15.2.1937 n. 77 gli concede il beneficio
Pena espiata: 1 anno, 22 giorni. Una istanza di revis ione inoltrata dal Marani Bruno v iene dichiarata inammissibile dalla Corte cl' Appelo di Roma con sentenza del 22.1.1949 Una seconda istanza di revisione viene dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Torino il 7.3.1952. TI Tribunal e Militare Territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 24.6.1958, il beneficio dell'amnistia previsto dal R.D. 5.4.1944 n. 96.
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SECONDA i'ARTE: SENTENZE PRONUN7.IATE DA T.S.O.S. RELATIVE Al REATI DI S1'l0NAGGI0
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. N. 13/1937
SENTENZA N. 30
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console G enerale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Guid첫:i Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Leonarcli Nicola, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Sosnovec Zvonimir, nato il 16.4.1900 a Ragusa (Jugoslavia), impiegato, detenuto dal 21.1.1937 . IMPUTATO
del reato di cui all'art. 302-81 cpv. 1째 ed u.p. C.P., per avere in Z ara, dal gennaio 1934 ali 'aprile 1935, con pi첫 azioni di un medesimo disegno criminoso, istigato B ioni Rodolfo a commettere i reati di cui agli art. 257, 261 C.P .. (Spionaggio a rivelazione di segreti di Stato) OMISSIS P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 81 cpv. 1째 e u.p. - 302 in relazione agli art. 257 e 261 - 312 C.P. 274-488 C.P.P. 2-8-9 R .D. 15.2.1937 n. 77 Dichiara: Sosnovec Zvonimir responsabile ciel del itto in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni 6 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina: l'espulsione del Sosnovec dallo Stato. Dichiara: condizionalmente condonati anni 2 della reclusione inflittagli al Sosnovec. Roma, 28.5 .1937 Anno XV Seguono le firme del P residente e dei Giudici .
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NOT IZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito cli istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.7.1937 viene concesso, con Decreto di grazia ciel 15.7.1938, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Sosnovec Zvonimir, detenuto da l 2.1.1937 , vie ne scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 20.7 . 1938. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi, 18 giorni.
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SECONDA PARTE: SENTENZE PRO:-. UNZ JATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO
Reg. Gen. N. 251/1937
SENTENZA N. 88
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali .C asanuova Antonio, Luogotenente Generale M. V .S.N.;
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10) Cartelli Giovanni, nato il 18.3.1901 a Torino, operaio presso lo stabilimento ausiliario "Ansaldo-Fossati" di Genova - Cornigliano, detenuto dall' 11.5.1937. 1.1) Conti Ott.orino, nato il 4 .2.1906 a Terni, operaio presso lo stabi limento ausiliario "Ansaldo-Delta" di Genova-Cornigliano, detenuto dal 9.5.1937.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Guidici Consoli M.V.S .N.: Mingoni Mario, Carusi Mario, Rossi Umberto, Suppiej Giorgio Barbera Gaspero.
12) Saracca Luigi, nato il 19.2.1900 a Viadana (Mantova), operaio presso lo stabi limento "Caproni" di Mi lano - Taliedo, detenuto dal 9.5 .1937. 13) Cartasegna Giovanni, nato il 8.12.1885 a Gavi (Alessandria), Capo squadra presso lo stabi limento ausiliario del la acciaierie della S .T.A.C. di Genova Cornigliano, detenuto dal]' 11.5. 1937.
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro:
14) Beggio Geremia, nato il 14.9.1911 a Cotogna Veneta (Verona), già imp iegato presso il M inistero della G uerra - Ufficio Pubblicazioni Militari, detenuto dal 15 .5.1937.
1) Grigorieff Giorgio, nato il 26.5 .1898 a Briansck (U.R.S.S.), cittadino sovietico, ingegnere presso la delegazione commerciale sovietica di Mi lano. Detenuto dal 19.5. 1937.
IMPUTATI
TI Gregorieff dei delitti: 2) Benedjk Zelek Sigismondo, nato il 26.6 .1899 a Leczyca (Polonia), cittadi no polacco, rappresentante, detenuto dal 9.5. 1937. 3) Barbagelata Silvio, nato il 21.10.1890 a Genova, rappresentante, detenuto dal 9.5.1937. 4) Salardi Ermanno, nato il 4 .11.1907 a Malstatt Burbunch (Germania), cittadino italiano, impiegato privato, detenuto dal 9.5.1937. 5) Corsico Remo, nato il 21.1.1907 a Cremona, disegnatore presso lo stabilimento ausiliario e lettronico "Ansal do" di Genova-Camigliano. Detenuto dal 18.5.1937. 6) Desana Dario, nato il 18.6.1909 a Omegna (Novara), operaio presso lo stabilimento ausiliario di "Ansaldo-Delta" di Genova-Camigliano. Detenuto dal 10.5.1937. 7) Rebuffo Carlo, nato il 14. 11. 1907 a Fontanile (Alessandria), imp iegato civile presso il M inistero della Guerra-ispettorato della motorizzazione. Detenuto dal 14.5 .1937. 8) Maccaferri Vittorio, nato il 20.8. 1906 a Camogli (Genova), falegname . Detenuto dall'l l.5.1937. 9) Maccaferri Attilio, nato il 21.7 .1 910 a Camogli (Genova), impiegato privato, detenuto dall ' l 1.5.1937.
a) di cui all'art. 305 p.p. in relazione agli artt. 257 e 258 C.P. per avere organizzato e diretto una organizzazione avente fine di commettere delitti di spionaggio militare e politico; b) di cui gli art. 261 p.p. e 2° e 3° cpv. C.P. per avere avuto dai componenti della suindicata associazione a scopo di spionaggio po litico e militare_, notizie di carattere segreto e notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione: il Benedjk Zelek - Barbagelata - Saldri - Corsico - Desana - Rebuffo - Maccaferri Vittorio - Maccafcrri Attilio - Cartel li - Conti - Saracca - Segna e Beggio, dei delitti: c) d i cui all'art. 305 p.p. e cpv. 1° e in relazione agli artt. 257-258 C.P. per avere rilevato al G rigorieff, agente di spionaggio straniero, notizie di carattere segreto e notizie delle quali l'A utorità competente ha vietato la divulgazione. Reati commessi in Genova - Milano - Roma ed altrove precedentemente a fino al maggio del 1937. In esito a dibatti mento tenutosi giusta ordinanza preliminare ai sensi dell ' art. 443 C.P. Esercito a porte chiuse, sentiti il P .M. nel la sua requisitoria e gli imputati che, coi loro d ifensori hanno per ultimi av uto la parola osserva:
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TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN FA'n'O ED IN DIRITTO
I prevenuti, a seguito di normale istruttoria, furono con sentenza della Commissione Istruttoria in data 6.11.1937, rinviati al gi udizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti delittuosi come sopra rubricati. All'udienza per la confessione cli tutti gli imputati per le prove testimonial i e documentali e per la conclusione peritali, sono stati accertati i seguenti fatti: Nella prima metà del 1936 il cittadino russo Grigor ieff, residente in Mi lano, ingaggiò direttamente, a scopo spionistico militare, il rubricato Salardi, aUora disoccupato, che con lo stesso Grigorieff ha ammesso anche in udienza, cli aver conosciuto il Salarcli che qualche tempo prima era impiegato presso la delegazione Commerciale Sovietica cli Milano e presso la rappresentanza cli essa in Genova. Nella stessa epoca e con identico scopo, il Gregorieff reclutò tale Conti Roberto, capo operaio martellatore presso le acciaierie "Siac" ex Ansaldo, che gli era stato presentato dall'ingegnere russo Magaziner, il quale aveva conosciuto il Conti .in Russia, quando, negli anni 1933- 1934, il Conti era stato in quella nazione per conto cieli' Ansaldo. S ia al Salardi che al Conti il Grigorieff chiese notiz ie concernenti determinate lavorazioni cli materiale bellico che si attuavano negli stabilimenti industriali di Genova e della Lombardia, e promise loro forti compensi, tanto che i due sciagurati si misero subito al lavoro criminoso, co1Tispondendo alcuni. mesi clirettamentre col Gregorieff e successivamente col rubricato Benecljk, cittadino polacco, intermediario fra essi e il Gregorieff di c u.i era fiduciario . Il Salarcli, onde svolgere meglio e con maggiore profitto lo spionaggio in danno cieli 'Italia, ingaggiò il prevenuto Barbagelata, ex confinato comunista che, dal 1929 al 1931 era stato impiegato presso la rappresentanza sovietica di Genova, il quale si procurò il concorso spionistico del rubricato Corsico, disegnatore presso lo stabilimento ausiliario e lettrotecnico "Vittoria" di Genova e tentò anche cli procurarsi anche quello di detto Tommasi Gualtiero, disegnatore nello stabi li mento Breda Sesto S. Giovanni. Lo stesso Salardi avvicinò p iù volte il rubricato Saracca, operaio nello stabilimento Caproni di Milano, riuscendo ad ottenere da lui notizie su costruzioni aeronautiche cli cui è vietata la divulgazione. li Salardi, per altro, non limitò la sua attività a Genova ed a Milano, ma sempre a scopo spionistico, si recò a Reggio E milia e a Brescia. Il Conti Roberto, a sua volta, attirò nella rete spionistica il proprio fratello rubricato Conte Ottorino e il rubricato Cartasegna, capo squadra presso lo stabilimento ausiliario "Siac" cli Genova - Cornigliano, che, ins ie me con il Roberto, era stato in Russia per conto cieli' Ansaldo.
SECONDA PARTE: SENTENZE l'IWN UNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI 01 SPIONAGGIO
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Il Conti Ottorino per corrispondere alle richieste spionistiche del proprio fratello, ottenne l'importante adesione attiva del prevenuto Desana, operaio nello stabilimento ausiliario "Ansaldo-Delta" di Genova, il quale, assieme al Cartasegna, dal Conti Roberto fu presentato neLJ 'agosto l 936 in Milano al Gregorieff. 11 Conti Ottorino, tentò sempre per lo stesso intento di ottenere la collaborazione di altri operai degli stabi limenti industriali genovesi, tra i quali certo Pavanello. Il Desana ottenne facilmente il concorso spionistico del suo amico rubricato Rebuffo impiegato al Ministero della Guerra aLJ ' Ispettorato per la Motorizzazione, e di Meccaferri Vittor io, il quale, con la collaborazione del proprio fratello Attilio, riuscì a fornire al Desana che li passava al Gregorieff, disegni ottenuti dal rubricato Cartelli, operaio presso lo stabil imento ausiliario "Ansaldo-Fossati" cli Genova Cornigliano. 11 Desana, inoltre tentò cli ottenere il concorso spionistico cli parecchi altri operai di stabilimenti industriali liguri, ma non l'ottenne. 11 Rebuffo, che s 'era aggregato nella sua opera spionistica il rubricato Beggio, impiegato presso il Ministero della Guerra, Ufficio Pubblicazioni fu presentato in Genova dal Desana al Gregorieff, col q uale prese accordi diretti sul materiale spionistico da forni re, ed ebbe s uccessivi convegn i anche a Milano. A richiesta ciel Benedjk, il Salardi e il Barbagelata, avevano affittato in Genova, Vico Cannoni n. 3, un appartamento che serviva per i convegni ai quali interveniva frequentemente il Benedjk, e che era stato attrezzato a gabinetto fotografico per lo sviluppo .d i fotografie dei documenti affluenti da informatori, fotografie che, con altro materiale spionistico, avrebbero dovuto essere consegnate al Benedjk per l'ulteriore recapito al Grigo1ieff, il quale stesa la rete e organizzato il servizio, aveva limitato i contatti solo con il Benedjk, col Desana, co l Rebuffo e col Cartasegna. Come emerge dalla suesposta narrazione dei fatti giudizialmente accertati, il russo Gregorieff aveva organi zzato nel 1936 a diretto sino al magg io del 1937 (mese in cui fu tratto in arresto) una vera e propria organizzazione di fatto avente per fine il commettere lo spionaggio militare in danno dell'Italia. I partecipi di tale associazione operavano principalmente in Milano, Genova e Roma, e le notizie e il materiale spionistico racco.lti confluivano in Mii.ano al predetto agente spionistico Grigorieff, il quale, come si dirà, era prodigo cli denaro per i suoi adepti per compensi e per incitamenti, anche se alc uni elementi capillari dell 'associazione, per evidenti precauzioni , non lo conoscessero, e se anche per gli stessi motivi, alcuni fra i ptutecipi non si conoscessero fra di loro. Così stavano le cose quando l 'ufficio preposto alla scoperta dello spionaggio, avuta notizia della esistenza della c riminosa associazione, a mezzo dei s uoi fun z.ionari, con dirigenti e pazienti osservazioni dirette a raccolta di elementi probatori, scoprì i componenti della associazione e le loro azioni delittuose, operò il
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loro anesto e li denunziò a questo Tribunale. Frattanto il 26.6.1937, uno degli arrestati, il predetto Conti Roberto, dopo avere fatto piena confessione, anche in un memoriale scritto di suo pugno, stretto dai rimorsi, si uccideva nelle Carceri cli Genova. Dai documenti e dalle somme in sequestro e dalle confessioni degli imputati, confermate in udienza, si desume che molti furono i documenti e le notizie militari che, direttamente e a mezzo di intermediari, i partecipi del] 'informazione fornirono a l Grigorieff, ottenendone laute rimumerazioni.
TI Salardi ottenne dal Saracca e rivelò al Grigorieff, anche al mezzo di Benedj k notizie sugli apparecchi Ca 133 a Ca 135; su uno speciale apparecchio marino e su lla fusoliera di un apparecchio ad alta velocità e d 'alta quota in costruzione presso lo stabilimento "Caproni". Fornì ai predetti stranieri anche vari disegni, riflette nti la marina da guerra, avuti dal Barbagelata, che li aveva ottenuti dal Corsico, il quale li asportava volta per volta dagli uffici dello stabilimento "Vittoria", in cui come s i era accennato si era impiegato. Alcuni di tal i disegni furono sequestrati nel citato appartamento cli Vico Cannoni 3 assieme ad altro materiale, anche fotografico. Dei disegni fomiti dal Corsico, di speciale rilievo risultano 20 disegni relativi a tracciatori tattici navali "Spalazzi". Al Barbagelata fu sequestrata una relazione sulla d ifesa controaerea e contro navi in Sardegna. 11 Salarcli cu i fu sequestrata una macchina fotografica, ebbe a suo dire dal Gregorieff e dal Benedjk, compensi per complessive lire 10.000, di cui lire 4 .000 diede al Barbagelata, il quale compensò il Corsico con Lire 1.270. 11 Gregorieff, anche a mezzo ciel Benedjk e dal Conti Robe rto ottenne notizie sul trattamento corazze; sul sistema pratico trattamento fucinatura granate e cannoni, in lavorazione presso lo stabilimento "Siac" cli Genova Camigliano. Ottenne anche il disegno del bossolo 152/55 che anche il Conti Roberto aveva avuto dal fratello Ottorino, il q uale su indicazione del Desana, l'aveva asportato dallo stabilimento "Delta", dove il Desana lavorava. A viva ed insistente richiesta dei predetti stranieri, il Conti Roberto incaricò il fratello Ottorino di procurargli e l'Ottorino tentò di ottenere dal ricordato Pavanello collaudatore cli carri armati nello stabilimento "Ansaldo-Fossati disegni di un proiettile con alette in lavorazione e disegni ciel carro veloce mod. 1936. TI Conti Roberto ebbe L. 53.000 dal Gregorieff e L. 23.000 dal Benedjk, ma alla perquisizione domiciliare gli furono rinvenute e sequestrate L. 83.600. li Conti Ottorino ebbe per il disegno del Bossolo L. 6.000 che divise in parti uguali col Desana.
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11 Cartasegna fornì al Grigorieff notizie particolari sulla composizione degli acciai per la fabbricazione cli corazze cli vario tipo fino a quelle da 250 mm.; sulla cementazione e tempra dei vari tipi cli corazze fino a quella eia 250 rnm ;sulle tempre degli acciai per la costruzione d i vari tipi di cannone mod . 203 e G.C.N. cli nuova costruzione limitatamente ai collaudi eseguiti nello stabi limento "Siac" in cui il Cartasegna lavorava; sulle prove ufficiali eseguite nel predetto stabilimento. TI Cartasegna ebbe perciò dal Grigorieff L. 30.000.
I disegni ciel carro veloce rnod. 36 (33 modificato) che il Conti Ottorino non aveva potuto ottenere dal Pavanello, il Desana ottenne dal Maccaferri Vittorio, il quale tramite il proprio fratello Attilio, l 'aveva ottenuti dal nom inato Cartelli operaio nello stabilimento "Ansaldo-Fossati" già ricordato. Tali disegni il Desana consegnò al Grigorieff, ricavandone a suo dire solo L. 6.500 della quali 4.500 diede Maccaferri Vittorio che versò al fratello Attilio L. 3. 150 delle quali il Cartelli ebbe, in compenso delle sue criminose prestazioni L. 1.250. Il Rebuffo a mezzo del Desana fornl al G rigorieff i dati s ugli effettivi della D ivisione Motorizzata e ne ebbe L. 12.000, delle quali L. 4000 rimise al Desana, fornì anche un elenco di pubblicazioni riservate, dalle quali offrì la fornitura richiedendone in compenso di L. 300.000 e accorciandosi col russo per la metà di tale somma.Delle pubblicazioni elencate mandò, tramite il Desana, allo straniero quello sulla "Stazione Radio F.l." ottenendone un compenso di L. 15.000 e 100 sterline di cui al Desana versò L. 2.500 e 50 sterline. Messo, come si accennò, dal Desana in contatto diretto col Grigorieff, il Rebuffo, in uno degli incontri avuti col russo in Milano, gli consegnò i dati sulla Divisione di fanteria, ricavandone L. 25 .000 delle quali L. 7.500 passò al Desana. Tale notevole somma però, fu elargita al Rebuffo anche per incoraggiamento alla consegna del piano di mobilitazione generale che l'impiegato del Ministero della Guena aveva promesso allo straniero per il pattuito compenso cli 1 milione. 11 Rebuffo peraltro si limitò a far pervenire a mezzo del Desana, al russo il "Piano cli Mobilitazione Generale" ciel Distretto di Bergamo. Numerosi furono i convegni a scopo spionistico tra il Desana e il Rebuffo in Roma e in Genova e fra essi il Grigorieff in Genova e in Milano. Il Rebuffo ha confermato in udienza cli aver ricevuto dal russo L.62.000 delle q ua li L. I 7 .000 ha asserito di avere dato al rubricato Beggio, fornitore confesso di tutto il materiale spionistico che il Rebuffo man mano fornì al Gregorieff. Il Beggio che ha protestato di essere stato spinto al tradimento eia.gli energici incitamenti del Rebuffo , il quale gli chiese insistentemente p ubblicazioni militari riservate e in deposito al l'Ufficio P ubblicazioni del Ministero della G uerra cli cui lo sapeva impiegato, ha discordato dal Reb uffo circa la somma da lui avuta affermando di avere avuto in più riprese somme ammontanti complessivamente a L. 10.000.
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Nell'abitazione romana del Rebuffo furono sequestrate L. 14.000 e 77 sterli.ne residue del soldo straniero. All'atto dell'arresto al Rebuffo fu sequestrato un memoriale esplicativo contenenti importanti notizie militari. Al Desana furono sequestrate L. 8.000 e 22 sterline di carta. Il Gregorieff aveva chiesto al Desana e al Cartasegna norizie sulla R.N. Littorio e al Deana notizie sul Cannone 381 e sui carri armati che presumeva in costruzione presso i cantieri "Ansaldo", alcune delle quali notizie il Benedjk le aveva c hiesto al Salarcli . I periti tecnici delle Forze A rmate, (marina, esercito, aviazione) hanno anche in udienza confermato che i documenti sopraspecificati, forniti al Gregorieff da tutti i, suoi coimputati, nei modi e coi mezzi dinanzi precisati, sono di vietata divulgazione ai sensi di legge (art. 262 C.P. in relazione al R.D. 28 .9.1 934 n. 1728). A lcune notizie che erano state definite dai periti segrete ai sensi di legge, non è risultato che siano state rilevate, come il cennato "Piano di Mobilitazione Generale", e che siano state rilevate in tutti i loro elementi in modo efficiente, come il piano di mobi litazione del Distretto di Bergamo, che il Beggio aveva compiltato avvalendosi di ricordi personali e di pubblicazioni militari in commercio, e come le notizie sulla ricordata fusoliera che il Saracca fornì al Salardi in modo generico. Pertanto del relaltivo delitto cli cui aU'art. 261 C.P. tutti gli accusati debbono essere assolti per non provata reità (485 C.P.Esercito). Così il Saracca che ebbe solo causali contatti col Salardi, e che rivelò le notizie cli cui sopra, non a scopo di spionaggio militare, ma ritenendo di favorire il suo amico che gli chiedeva tali noti zie per motivi di lavoro, non del contestatogli cpv. 2° dell 'art. 262 C.P. deve essere dichiarato responsabile, ma della prima parte del detto articolo. E lo stesso Saracca, anche per la conseguenza che si trae da quanto ora si è detto a s uo riguardo, deve essere assolto del delitto di cui all'art. 305 C.P. perché non è provato che abbia partecipato ad associazione incriminata. Tutti gli altri, invece, che parteciparono di fatto all'associazione spionistica promossa ed organizzata dal Grigorieff e che rivelarono a scopo di spionaggio militare le notizie ed i documenti di cui l ' autorità ha negato la divulgazione, poiché come è risultato, agirono con coscienza e volontà, debbono essere dichiarati responsabili degli analoghi delitti a ciascuno di essi in epigrafe ascritti. Il Grigorieff che persiste nella sua linea difensiva di negare ciò che è arciprovato, e che in udienza ha respinto ogni addebito, allegando una presunta impos-
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sibilità soggettiva, per mancanza di interesse, di commettere i fatti delittuosi che gli vengono attribuiti, perché a suo di re, egli avrebbe potuto acquistare ed ottenere per vie legale quanto gli viene contestato di avere attenuto violando l'ospitalità e le leggi italiane. Sta cli fatto però che dal voluminoso documentario esibito non risulta che a lui e ad altri del suo paese siano stati offerti da ditte industriali materiali relativi a notizie e documenti per ottenere i quali egli spese abbondante denaro e trasse nel gorgo del delitto gli allual i suoi coimputati e il Conti Roberto che non vol le sopravvivere al disonore. E' infatti naturale che ditte italiane debitamente a ciò autorizzate dal R.Governo possano vendere macchine, dispositivi, apparecchiature belliche ma è naturale che il Governo autorizzi soltanto la vendita di quanto non gli interessa di trattenere riservato. Ché, se le ditte stesse vendessero quanto è coperto dal vincolo della riservatezza, e della segretezza, sarebbero esse stesse responsabili dei reati che si addebitano agli attuali imputati. Nè l'obbiezione della difesa del Gregorieff che questo non aveva interesse ad acquistare segreti ad es. di corazze o di carri armati perché il suo paese ne ha di migliori, non ha alcun valore, perché quando un apparecchio militare non interessa per adottarlo, può interessare per conoscerlo e per predisporre i mezzi per utilmente offenderlo. Del resto, a parte ogni altra considerazione, anche in udienza, i coimputati che con lui ebbero rapporti, e in modo più marcato e sdegnoso il Cartasegna, che lo ebbe anche come ospite in casa sua a Genova, hanno ribadito energicamente il riconoscimento fatto in forma legale in Istruttoria. Così anche in udienza hanno riconfermato il riconoscimento i testi Curzi e Palmisano che furono presenti negli incontri (dal Grigorieff negati) fra lui e Benedjk in Milano e fra lui e il Desana in Genova. Pertanto i dinieghi ostinati ciel Grigorieff cli fronte al loro disinteressato riconoscimento non servono che a confermare ancora di piì11a sua responsabilità. Tanto più che i coi.mputati hanno riconosciuto il Grigorieff e ne hanno indicato le azioni criminose, col fare ciò hanno accusato loro stessi affrontando le loro responsabilità non lievi.
li Benedjk ammette sostanzialmente i fatti però esita nel 1iconoscimento ciel Gregorieff, come se per parecchi mesi, dal settembre 1936 al maggio 1937, non avesse avuto col Gregorieff relazioni di sorta e come se non si fosse recato a Genova assieme al predetto per incontrarsi col Salarcli col quale come in udienza ha confermato, si incontrarono. O come se alla stazione di M ilano non si fosse incontrato altra volta col Gregorieff, col quale in automobile, portando una combinazione per vol i ad alta quota, che aveva acquistato a mezzo del Salardi, per L.
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2.000, s i recò in via Morgag ni 3 1, abitazione del Grigorieff, come ha confermato in udienza il teste Curzi.
Commisurando Le pena al fatto e alla pericolosità di c iascuno, il Collegio ritiene opera di giustizia condannare al la reclus ione:
Ed asserisce il Benedjk di non aver compreso, in tutto il suo operato d i intermediario tra il Gregorieff e i suoi fornito1;, che tratta vasi di spionaggio. Ma mentre tale asserzione appare meschina e d inverosimile, coimputati e testi confermarono che il Benedjk agiva in piena coscienza e controllava il materiale spionistico prima d i inoltrarlo al suo superi.ore.
Gregorieff a comp lessivi anni 30, derivanti dal cumu lo di anni 24 per il delitto di cui all'art. 262, 2° e 3° cpv. C.P. e di anni I 2 per il delitto cui all'art. 305 p.p. C.P. (per il cumulo gi uridico vedi gli art. 73 e 78 n. I C.P.);
Per mascherare la sua attività spionistica, il Benedjk aveva assunto a Milano la rappresentanza commerciale di una ditta romana, ma, come hanno assicurato i testi Boros e Welolgemuth, quando il Benecljk intensificò la sua opera spionistica, trnscurò g li interessi della rappresentanza commerciale, tanto che ne ebbe dei rimarchi. Presso la banca Popolare cli Novara fu sequestrata la somma di L. 70.000 circa, iv i depositata dal Benecljk. TI Tribunale ritiene che tale somma abbia attinenza con l 'attività delittuosa . del Benedjk.
Come si è eletto gli altri imputati sono confess i anche se qualc uno di essi , come il Rebuffo e il Beggio, hanno, anche in udienza, accampato di avere avuto l'intenzione di truffare il Gregorieff. Le risultanze peritali, c irca il materia le fornito , g li accorgimenti da essi usati nel fornirle e nella relativa corrispondenza, la entità delle somme riscosse e di quelli più rilevanti promesse, un bigliene che ne lle more della denunzia, in carcere il Beggio tentò di farlo pervenire al Desana per esortarlo a dichiarare alle autorità cose non vere rel ativamente a lla pubblicazione s ulla "Stazione Radio F.I." della cui importanza e della cui riservatezza il Beggio e il Rebuffo erano perfettamente consci, sono tutti elementi che annullano ogni possibilità di equivoco su II"'intenzione del Rebuffo e del Beggio. Quanto in grado di responsabi lità d i ciascun accusato, o ltre a quanto si è già detto sul Saracca, mentre nulla ha da rilevare sulla partecipazione degli altri alla associazione promossa ed organizzata dal Grigorieff cui erano legati da un vinculum sceleris, re lativam ente alla divulgazione delle notizie non d ivulgabili a scopo cli spionaggio militare che da essi ottenne il Grigorieff, osserva il Collegio che i concorsi di alcuni di essi, e precisamente del Corsico, dei fratelli Maccaferri Vittorio ed Attilio, di Cartelli e di Conti Ottorino, fu marginale e comunque, per le loro condi z ioni soggettive, di minima importanza e tali da farli beneficiare della attenuante cli c ui all'art. I 14 p.p. C.P .. Infatti trattas i di individui bis ognosi per necessità e per sciagure familiari, la maggior parte disoccupati, e qualcuno, come il Corsico e il Cartelli ingannati e d illusi in un primo tempo circa le vere finalità dei documenti che fornivano per lo stranie ro, e successivamente in modo irreparabile travo lti dal loro primo operato. Ritie ne pertanto c he sia il caso di concedere ad essi la diminuinte di cui a ll 'art. 114 p.p. C.P. limitatamente al delitto maggior di cui all'art. 262 2° cpv.
Benedjk, Salardi, Desana e Rebuffo ad anni 30 complessivi ciascuno risultanti per ciascuno dal cumulo di anni 23 per il delitto di cui all'a1t. 262 , 2° cpv. C.P. e di anni 7 per il delitto di cui all'art. 305 1° cpv. C.P. Barbagelata, Beggio e Cartasegna ad anni 25 compless ivi ciascuno risultanti per ciascuno dal cumulo di a nni 20 per il delitto cli c ui all' art. 262,2° cpv . C.P. e di anni 5 per il delitto di cui all'art. 305 l O cpv. C.P.; Corsico, Maccaferri Vittorio, Maccaferri Attilio, Cartelli e Conti Ottorino ad an ni 12 per c iascuno risu ltanti rispettivamente dal cumulo di anni I O per il c umulo di cui gli art. 262. 2° cpv. e 114 p.p. C.P. e di anni 2 per il delitto di cui agli artt. 305 1° cpv. C.P.; Saracca ad anni 4 per il delitto di c ui all'art.262, p.p. C.P. A tutti i condannati incombe l 'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e a ciascuno l'obbligo personale del pagamento delle spese d.i propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.)
Per gli stranieri Gregorieff e Benedjk, bisogna ordinare l'espulsione dallo stato a pena ultimata ai sensi dell'art. 312 C.P. e per tutti g li a ltri, meno che il Saracca , bisogna ordinare la sottoposizione alla libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 n. I C .P. Ritiene però che tale misura di s icurezza ai sensi dell'art 229 C.P. sia da ordinare anche per il Saracca, ricorre ndo ne i suoi riguardi le circostanze di cui agli artt. 202, 203 C.P. in relazione agli esaminati e lementi cli cu i ali 'art. 133 C.P.. Ritiene il Collegio che sia da o rdinare la confisca di tutte le somme in seques tro, accertanti proventi del delitto comm esso, e di tutto il materiale in sequestro avente attinenza coi fatti delittuosi cl i cui tratrasi. P.Q.M.
Letti ed ap plicati g li art. J LO, 262 p.p.2° e 3° cpv., 114 e 305 p.p. e 1° cpv. in re lazione agli artt . 257 e 258, 73 , 78, 229, 230, 312. 240 C.P., 485 C.P.Esercito 274, 488 C.P.P.; dichiara G regorieff Gregorio responsabile dei delitti cl i cui gli artt. 305 p.p. e 262 p.p. 2° e 3° cpv. C.P. come in rubrica, assolvendolo per non provata reità dal delitto di cui all'a,t. 261 p.p. e cpv. 2° e 3° C.P. in epigrafe a lui addebitate;
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Dichiara Benedjk Zelek Sigismondo, Barbagelata Silvio, Salardi Ermanno, Corsico Remo, Desana Dario, Rebuffo Carlo, Maccaferri Vittorio, Maccaferri Attilio, Cartelli Giovanni, Canti Ottorino, Cartasegna Giovanni e Beggio Geremia Dante, responsabili dei delitti di cui agli artt. 305 1° cpv . e 262 p.p. e cpv. 2° C.P. come in rubrica assolvendoli per non provata reità dal del.irto di cui all'art. 261 p .p. e 2° cpv. C.P. in epigrafe loro ascritte, colla diminuante di cui all' art. 262 C.P., per Corsico, Maccaferri Vittorio, Maccaferri Attilio, Cartelli e Conti; Dichiara Saracca Luigi responsabile del delitto di cui al l'art. 262 p.p. C.P. così modificata la rubrica in relazione a tale delitto, assolvendolo per non provata reità dagli altri delitti in epigrafe a lui addebitati; e, cumulate le pene, condanna: Gregorieff, Benedjk, Salardi, Desana e Rcbuffo ad anni 30 cli rec lus ione ciascuno; Barbagelata, Cartasegna e Beggio ad anni 25 di reclusione ciascuno; Corsico, Maccaferri Vittorio, Maccaferri Attilio, Cartelli e Conti, ad anni 12 ciascuno di reclusione; Saracca ad anni 4 di reclusione, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; ordina che il Grigorieff c Benedjk siano espulsi dallo stato e che tutti gli altri condannali siano sottoposti alla libertà vigilata; ordina la confisca cli tutto il materiale e di tutte le somme in sequestro. . Roma, 25.11.1937 XVI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Grigorieff: a seguito di accordi intervenuti tra il Ministero degli Esteri e il Ministero di Grazia e G iustizia v iene concesso, con Decreto di grazia de l 16.12.1937, il condono del la pena da espiare. Pertanto Grigorieff viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 17 . 12.1937 al fine di poter essere imbarcato a Brindisi il 19.12.1937. Detenuto dal 19.5 .1937 al 17.12. 1937. Pena espiata: 6 mesi, 28 giorni. - Bcnedjk: s i associa ad un istanza di grazia inoltrata dalla madre nel marzo 1939; istanza respinta. Secondo quanto comunicato dalla d irezione della Casa Penale cli S. Stefano in data 12.12.1951 Benedj k "viene liberato dalle Truppe Alleate di sbarco e, portato seco, il 10.9. 1943". Detenuto dal 9.5.1937 al 10.9.1943 Pena espiata: 6 anni, 4 mesi, I giorni. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R .D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato".
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- Salardi: non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R .D . 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 "ostandovi i titoli per i quali è stato condannato" TI 9.6. 1944 viene prelevato dalla Casa Penale cli S. Gimignano (Siena) dalle truppe alleate e dai partigiani. Si unisce ai partigiani e nel dicembre del 1944 viene ferito e ricoverato nell'Ospedale di Livorno dal quale viene dimesso il 5.5.1945. Il 9.6.1945 muore a Pontem1oli (Massa Ca1rnra) in seguito a un "incidente automobilistico". Detenuto dal 9.5.1937 al 9.6. L944 Pena espiata: 7 anni, 1 giorni. - Desana: non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17. l.0.1942 n . 1156 "ostandovi i titoli dei reati per cui è stato condannato" Una istanza cli grazia inoltrata dalla madre nel dicembre del 1937 non viene accolta. Nel giugno del 1944 viene prelevato dalla Casa Penale cli Portolongone dalle truppe tedesche e condotto in un campo di concentramento in Germania; rientrò in Italia nel luglio del 1945. In sede di giudizio di revisione speciale (R.D. 5.10.1944 n. 316) la Corte cli AppeJlo di Genova dichiara, con sentenza ciel 28.7.1952, estinti per le amnistie previste dal R.D. 5.4.1944 n. 96 e dal D.L.L. 17.11;1945 n. 719 i reati addebitati al Desana . Detenuto dal 10.5.1937 al 10.7.1945 Pena espiata: 8 anni, 2 mesi. - Rebuffo: non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17. 10.1942 n. 1 156 "ostandovi i titoli dei reati per j quali è stato condannato". Istanze di grazia inoltrate dalla madre e dal Rebuffo nel 1938 e nel 1941 non vengono accolte. Nell'aprile del 1944 viene prelevato dalle truppe tedesche dalla Casa Penale di Castelfranco E milia e condotto in un campo di concentramento in Germania. TI 14.4.1945 viene liberato dalle truppe americane. In sede di giudizio cli revisione speciale (R.D. 5.10.1944 n. 316) La Corte d'Appello di Genova dichiara con sentenza del 28.7.1952, estinte per le am nistie previste dal R.D. 5.4.1944 n. 56 e dal D .L.L. 17.11.1945 n. 719 i reati addebitati a Rebuffo. detenuto dal 14.5.1937 al 14.4.1945. Pena espiata: 7 anni, I I mesi. - Barbagelata: non può usufruire dei benefici di c lemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R .D . 17.10. 1942 n. I I 56 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Istanze di grazia inoltrate dalla moglie nel dicembre del 1937 e nel febbraio del 1939 non ve ngono accolte. Il 27.3. 1945 muore nel Comune di Castigliole Saluzzo (Cuneo).
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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Detenuto dal 9.5.1937 al 27.3 .1944. Pena espiata: 6 anni, 10 mesi, 18 giorni. (Per Barbagelata vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 pag. 1036). - Beggio: non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R .D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17. I O. 1942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 1.3.1939 non viene accolta. L'l 1.9.1943 evade dalla Casa cli Reclusione di Fossano. Quale Ufficiale del "servizio informativo agli ordini della Missione militare alleata R.Y.R. (S.I.M.) venne catturato, nel dicembre del 1944, dai nazi-fascisti in Cologna Veneta ed internato nel Forte di S. Leonardo in Verona dove fu trattenuto fino alla notte dal 24 al 25 aprile 1945"
In sede di giudizio di revisione speciale (R.D. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Roma rigetta, con sentenza del 30.4.1948, l'istanza inoltrata dal Beggio. A seguito del ricorso inoltrato dal Beggio la Corte Suprema di Cassazione (1 ° Sez. Pen.) dichiara estinto per amnistia il reato di cui all'art. 305 C.P. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma I' 11.5.1977. - Cartasegna: non può usufruire dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n . 56 R.D. 17.10.1942 n. 1156" ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Evade dalle Carceri Giudiziarie di Venezia - ove venne trasferito per sfollamento dalla Casa Penale di Padova - nel gennaio ciel 1945. In sede cli giudizio di revisione s peciale. La Co1te di Appello di Genova dichiara, con sentenza del 28.7. 1952 estinti per le amnistie previste dal R.D. 5.4.1944 n . 96 e dal D.L.L. 17. 11. 1945 n. 719 i reati addebitati al Cartasegna. Detenuto dall' 11.5.1937 al gennaio del l 945 . Pena espiata: 7 anni, 8 mesi. - Corsico : non può us ufruire dei benefici di clemenza prev isti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17 .10.1942 n 1156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Evade dallo Stabilimento Penale di Fossano il 27.1.1944 . Dopo l'evasione "entrò a far parte delle formazioni paitigiane nella 14° Divisione Garibaldi, quale Commissario di guerra; Non prese parte ai combattimenti o ad altri servizi gravosi a causa della sua gracile costituzione fis ica e la ferita al l 'occhio che gli fu causata eia una scheggia staccatasi da un pezzo di legno che stava spaccando". Rifiuta cli associarsi ad una istanza cli grazia inoltrata dalla moglie nel giugno del 1938. Detenuto dal 18.5.1937 al 27 .1.1944. Pena espiata: 6 aooi, 8 mesi, 9 giorni. In sede cli giudizio di revisione speciale (R.D. 5. 10.1944 n. 316) la Corte cl' Appello cli Genova dichiara, con sentenza del 28.7. I 952, estinti per l'amnistia prevista dal R.D. 5.4. l 944 n. 96 e dal D.L.L. 17.11.1945 n. 719 i reati addebitati a Corsico.
SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI Dl SPIONAGGIO
269
- Maccaferri Vittorio: non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 "ostandov i i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Rifiuta cli associarsi a un istanza di grazia inoltrata dalla madre l' 8.1.1 938. Il 5.7 .1 944 "viene prelevato dai Partigiani dalla Casa di Reclusione di Fossano e condotto in montagna". Detenuto clall ' 11.5.1937 al 5 .7.1944. Pena espiata: 7 anni , I mese, 24 giorni. In sede di gi udizio di revisione speciale (R.D. 3 16) la Co1te di appello di Genova d ichiara, con sentenza ciel 28.7.1 952, estinti per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n . 96 e con il D.D.L. 17. 11.1945 n. 719 i reati addebitati a Maccaferri Vittorio. - Maccaferri Attilio: non può usufrui re dei benefici cli clemenza previs ti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156" ostandovi i titoli dei reati peri quali è stato condannato". Si associa ad una istanza di grazia inol trata dalla madre 1'8.1.1938; istanza respinta. Maccaferri Atti lio, detenuto dall ' l 1.5.1937, muore, per tubercolosi polmonare, nel Sanatorio Giudiziario cli Pianosa il 29.1 1. 1943. - Conti: non p uò usufruire dei benefici cli c lemenza previsti dal R.D. 24.2.1 940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1 942 n. 1156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Il 5.7 .1944 "viene pre levato dai partigiani dalla Casa di Penale di Fossano e condotto in montagna". Viene "inquadrato ne ll a 175° Brigata, presso la quale rimase fino all'8 .6.1945, ricoprendo la q ua lifica di Capo Squadra e poi quella cli Commissario cli distaccamento". Detenuto dal 9.5 .1937 al 5.7.1 944 Pena espiata: 7 anni, I mese, 26 giorn i. In sede di gi udizio di revisione speciale (R.D. 5.10.1944 n. 316) La Corte cl' Appello di Genova dichiara., con sentenza del 28.7. I 952, estinti per l' amnistia prevista dal R.D. 5.4. 1944 n. 96 e dal D.L.L. 17.1 .l.1945 n. 719 i reati addebitati al Conti. - Cartelli : non può usufruire dei benefi ci di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. J 156 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato". Rifiuta di associarsi ad un istanza di grazia ino ltrata dalla madre nel gennaio del 1938. Il 5.7 .1944 "viene prelevato dai partigiani dalla Casa Penale di Fossano e condotto in montagna". 11 10.8.1944 m uore nel comune di La Morra (Cuneo). detenuto dal 11.5. 1937 al 5.7.1944. Pena espiata: 7 anni , I mesi , 24 giorni. - Saracca: non può usufru ire dei benefici di clemenza previsti dal R .D. 24.2. I 940 n. 56 "ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato".
270
T RJUUNALESPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Rifiuta di associarsi ad un istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 16.3. I 940. Detenuto dal 9.5.1937 viene scarcerato , per espiata pena, dalla casa di reclusione cli Civitavecchia il 9.5. L94l. In sede di giudizio di revisione speciale (R.D. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello cli Genova dichiara, con sentenza del 28.7. 1952 estinti per l'amnistia prevista dal R.D. 5.4.1944 n. 96 e dal D.L.L. 17.11.1945 11. 719 i reati addebitati al Saracca.
SEZIONE " B"
SE NTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
SECONDA PARTE: SENTENZE E MESSE l)ALG IUDICE ISTRUTfORE RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
Reg. Gen. N. 5/1937
273
SENTENZA DEL 25.2.1937 (G.l. Antonio Scemi)
Nei confronti cli: Rosa Ermanno, nata il 15.2.19 18 a Genova, aviere sce lto, detenuto dal 28.12.1936 al 25 .2. 1937 IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 262 - prima parte e secondo cpv - C.P. per avere, in Cattolica, nel settembre-ottobre I 936 rivelato, a scopo di spionaggio militare, notizie della quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione. OMISSIS
Si osserva che circa la entità delle rivelazioni non vi è altra fonte di prova all'infuori delle dichiarazioni del Rosa, il quale nel secondo interrogatorio disdi ce quanto ha affermato nel primo. Inoltre le stesse notizie, secondo quanto viene specificato nel rapporto redatto dalla Polizia militare della 3a Zona, furono riscontrate in parte inesatte e in parte di pubblico dominio per essere state pubbli cate su riviste e giornali . Inoltre la valutazione soggettiva dell'azione del Rosa non può prescindere dal rilievo che le rivelazioni fu rono fatte a qualche settimana di distanza dall'incidente dall'aviatore del 28.9. 1936 nel quale il Rosa sfuggì miracolosame nte alla morte quale unico superstite dell'intero equipaggio. Pertanto, a causa del trauma psichico provocato dal suddetto incidente le facoltà inibitorie di apprezzamento e di critica del Rosa erano da cons iderarsi menomate. Ed in tali condizioni di animo e di coscienza non si può attribuire al Rosa la intenzionalità che costituisce il dolo specifico ciel delitto di rivelazione. P.Q.M.
Su conforme richiesta del P.M. e visto l'art. 395 C.P.P. d ic hiara di non doversi procedere nei confronti del Rosa Ermanno in ordine al delitto di rivelazione addebitatogl i trattandosi di persona non punibile per aver commesso il fatto senza dolo e, pertanto, ordina la scarcerazione del Rosa, se non detenuto per altra causa.
274
TRIB UNALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. N. 63/1937
SENTENZA DEL 21.5.1937 (G.I. Lando Fantini)
nei confronti di: Probst Francesco Saverio, nato il 27.9.1907 a Schwarznefeld (Norimberga), fabbro, detenuto dal 8.3.1937 al 21.5 .1937 TMPUTATO
ciel delitto di cui all'art. 56-257 C.P. per avere nel 8 .3.1937 nell'opera fortificata di S. Caterina, in Fiume, compiuti atti idonei diretti, in modo non equivoco, a procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell' interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete.
QU ADRO RIASSUNTIVO
OMISSIS
(Redatto dal competente uffic io del T .S.D.S .)
Dalle ris ultanze processuali è stato accertato che il Prost è un fuggiasco della casa di cura di Karthaus in Regenbwag, ove venne internato in seguito a un reato contro la morale da lui commesso in patria per manifestate anomalie psichiche. Inoltre è risultato che dopo un mese dalla fuga dal manicomio (novembre 1936) il Probst veniva segnalato e notato alle varie autorità di Pubblica Sicurezza d'Europa, da quelle di Zagabria e Sussak, per persistente vagabondaggio. Trattasi di una persona che non ha precedenti politici e che dal momento del suo arresto è apparso quasi sempre in uno stato assoluto isolamento psichico (nota caratteristica specialmente dei malati di schizzofrenia o demenza precoce) compie ndo anche atti insensati, come, ad esempio, la distruz.ione dei pantaloni che indossava. Tale stato di fatto, non solo esclude, manifestamente e a priori l'esistenza del delitto che è stato addebitato al Probst, ma non consente nemmeno cli ipotizzare, sia il delitto cli spionaggio indiziario di cui all'art. 260 C.P. s ia la contravvenzione cli c ui ali' art. 682 stesso codice. E' sufficiente, in proposito, ossevare che il delitto cli cui all 'arl. 260 C.P.esige fatti che inducano a sospettare un fine cli spionaggio militare o politico (ipotesi esclusa nella fattispecie): mentre la contravvenzione di cui all ' art. 682 esige un minimo cli forza volitiva, nella consumazione ciel fatto , che esula nel caso in esame. P.Q.M.
Su conforme richiesta ciel P.M. e visto l'art. 395 C .P.P. dichiara di non dove rsi procedere nei confronti ciel Prost Francesco in ordine al reato addebi tatogli per non avere commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione, se non dete nuto per altra causa e la consegna del Probst all'autorità cli P.S. per i provvedimenti cli sua competenza.
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N. 93. Ai procedimenti inviati ad altra autorità deve aggiungersi uno relativo a reato commesso nelle Isole dell'Egeo.
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2
-
277
QUADRO RIASSUNTIVO
Denunciati
Assolti
Condannati
Abruzzi e Molise
7
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N.N .
Calahria
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N.N.
Campania
27
24
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Emilia
35
13
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87
44
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6
6
N.N.
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46
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4
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6
N.N.
Eug.
5
5
N.N.
V enezia Giul.
5
4
1
V enezia Trid.
N .N.
N.N.
N.N.
I enezia
278
TRlJJUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO
279
INDIC I
A) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE "NOTE" INDICI A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle "Note".
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.
Sentenza n. 6 del 15.3.1937 ..... .... ........................ ............................ . Pag.
25
Sentenza n . I 1 del 18.3. I 937 ...... ..... ........................ ........ .. ..... ..........
»
32
Sentenza n. 12 del 20.3.1937 ... .. .... .......... .. ... ................................ ... .
»
45
Sentenza n. 13 del 22.3.1937 ........ ....... .. ..... ... ...... .. ......... ... ........ ...... .
»
53
Sentenza n. 15 del 22.3.J 937 .......... ... .......... .......... .. ..... ...... .. ..... ....... .
»
55
D) Elenco delle mansioni cli coloro che hanno svolto l'attività specificata nella Seconda Parte.
Sentenza n. 17 del 24.3 .1 937 ......... .. ...... ... ... ... .... .. .. .... ....... .......... ..... .
»
61
Sentenza n. 18 ciel 24.3.1937 ... .. .... ... ......... .... .. ... ..... ... .... ... ....... ........ .
»
65
E) Ind ice delle persone sottoposte a procedimento penale.
Sentenza n. 19 del 24.3 .1937 ............... ... ....................................... ... .
»
68
F) Indice clell 'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S . che s i sono rifiutati di associarsi ad istanze cli grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o estranei..
Sentenza n . 22 del 20.5. I 937 ··· ········ ·· ····················· ···· ··· ··:·· ···· ···········
»
72
Sentenza n. 23 del 20.5 .1937 .. ... ... ..... .. .. ......... .... .... ............ .. ....... .. ... .
»
75
Sentenza n. 24 del 20.5 .1937 ......... ........... ..... ................. ........ .......... .
>>
79
Sentenza n. 25 del 22.5.1937 ................ ..... ........... .. ... ... ........ .. .. ........ .
»
83
Sentenza n. 26 ciel 22.5 .1 937 ...... ..... ................... ................... .... ....... .
»
88
Sentenza n. 27 ciel 25 .5. 1937 ..... ..... ...... ..... .... ................................... .
»
94
Sentenza n. 28 del 25 .5.1937 ............. .... ................ ............ ........ .. ..... .
»
97
Sentenza n. 31 del 28.5. 1937 ....... ... .................. ........................ ........ .
»
103
Sentenza n. 32 ciel 28.5 . I 937 ... .... .................. .................. ... ... ........... .
»
105
Sentenza n. 33 del 3 1.5.1937 .. ....... .......... ......... ···· ·· ·· ··················· ······
»
107
Sentenza n. 34 del 31.5. l 937 ... ......... .... ..................... ......... ······ ·········
»
111
Sentenza n. 35 del 14.6. 1937 ...... .. ....... .. .. .. ...... ........ ........ .. .... ..... ... ... .
»
113
Sentenza 11. 36 ciel I 4 .6 .1937 .... ................ .. .. .......... ·· ·· ··········· ··· ··· ······
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Sentenza n. 38 del 19.6.1937 ................. ...... ...... .... .... .. ... .. ... ..... ........ .
»
122
Sentenza n. 41 del 22.6.1 937 .. .. ..... .. .... ................ ....... ... ..... .. ..... .. ... ···
»
127
Sentenza 11. 42 ciel 22.6.1937 ............. ....... ... ............. .... .... ..... ... ·· ··· ····
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128
Sentenza n. 43 del 22.6.1937 .. ...................... ......... ...... ....... .. ......... ... .
»
132
B) Indice cli tutte le sentenze pubblicate nella Seconda Parte. C) Indice riassuntivo dell'attiv ità sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro uomini e donne - che sono nati in una determinata regione.
G) Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagine 669-674 del vol ume relativo alle "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928")
280
281
IN DICI l'RJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELI .O STATO
Sentenza dell'8.3. I 937 ....................................................................... .
»
235
Sentenza del 12.4. 1937 .......................................................... ·· · ·· · ··· · ··
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236
Sentenza del 24.5.1 937 ..................................................................... .
»
237
Sentenza del 16.7.1937 ........... .......... ................................................ .
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238
176
Sentenza del 23 .7.1 937 ......... ............ ................................................ .
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239
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187
Sentenza del 13.9.1937 ..................................................................... .
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240
Sentenza n. 83 del 15.11.1937 ................... ....... .. ......... .. ......... .. .. .. .....
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Sentenza n. 86 del 18.11.1937 ........................................... ........... .....
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206
Sentenza n. 89 del 26.1 l.1937 ............... .............................. .......... ....
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217
Sentenza n. 45 del 23 .6. 1937 ........................................................... .
»
135
Sentenza n. 66 del 13.10.1937 ..... .. ............................... .. ...... ............ .
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141
Sentenza n. 67 del 14.10.1937 .......................................................... .
»
153
Sentenza n. 68 del 16.10. 1937 .......... ................. ........................... .... .
»
164
Sentenza n. 74 del 20.10.1 937 .......... ................................................ .
»
Sentenza n. 75 del 22. l O. 1937 .................. .. ......... .. ........................... .
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE A DICHIARAZI0Nl DI NON DOVERSI PROCEDERE ESSENDO IL REATO ESTINTO PER L'AMNISTIA CONCESSA CON IL R.D. 15.2.1937 N. 77 Sentenza del 22.2.1937 ......... .. ............................................. .......... .... Pag.
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE "NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Senten7,a n. 11 del 6.6.1936 ("Nota" alla sentenza n. J7 del T.S.D.S.)............... Pag
64
Senten7.a n. 15 del 8.7.1936 ("Nota" alla sentenza n. 6 del T.S.D.S.)................. »
31
Sentenza n. 22 del 30.11 .1936 ("Nota·· alla sentenza n. I l del T.S.D.S.).......... »
43
Sentenza n. 1 ciel 9.4.1937 ("Nota" alla senten7.a n. 27 e 35 ciel T.S.D.S.)........... »
96 e I 17
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUITO RE MENZIONATE NELLE "NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza del 21.10.1936 ("Nota" alla sentenza n. 26 del T.S.D.S.) .. Pag.
93
Sentenza del 23.2.1 937 ("Nota" alla sentenza n. 33 del T.S.D.S.) ....
»
110
Sentenza del I0 .6.1937 ("Nota" a lla sentenza n. 6 ciel T.S .D.S.) ......
»
3I
Sentenza del 18.6.1937 ("Nota" alla sentenza n. 74 del T.S.D.S.) ....
»
I 86
Sentenza del I l).1 937 ("Nota" alla sentenza n. 83 del T.S .D.S.) ....
»
204
Sentenza del 19.7.1937 ("Nota" alla sentenza n. 66 del T.S.D.S.) ....
»
152
Sentenza del 29.7 .1 937 ("Nota" alla sentenza n. 75 del T.S.D.S.) ....
» 194- 195
SENTENZE EMESS E DAL GIUDICE ISTRUTTORE Sentenza del 23.2. l 937 ...................... ........... ............................ ......... Pag.
233
Sentenza del 26.2. 1937 ........... . ......... .. .. .................... .. .... .. ... .. ............
234
»
242
Sentenza del 30.6.1937 .................... ....................................... ······· ····
»
242
Sentenza del 22.7.1937 ..................................................................... .
»
242
282
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
INDICI
B) INDICE DT TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA SECONDA PARTE
C) INDICE RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SOVVERSIVA SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL ' ESTERO CON L'ELENCO DETTAGLIATO DELLE V ARTE ATTIVITÀ ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE CHE SONO NATI lN UNA DETERMINATA REGIONE
SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D .S .
Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine:
Sentenza n. 14 del 22.3 .1937 .. .... ... ....... ........ .. ...... .. .. .......... ............... Pag.
249
Sentenza n. 29 del 22.5. I 937 ........... ...... .......... ... ...... .... ..... ........ ..... .. .
»
252
Sentenza n. 30 del 28.5 .1937 ... ... .. .. ... ................ .. ..... ............... ......... .
»
254
Sentenza n. 88 del 25.11.1937 ......... ....... ...... ... .......................... ....... .
»
256
SENTENZE EMESSE DAL GTUDICE ISTRUTTORE Sentenza del 25 .2. I 937 ......... ... ....... .... ................... ...... ... ................. .. Pag.
273
Sentenza del 2 1.5. 1937 ... .. .................. ........................ .... ....... .. ...... .. .
274
»
283
Pien1onte .. ................ ..... ....... .... ....... ......... ..... ... .. .. ........ .... ............... .... Pag.
284
Valle d'Aosta ... .... ...... ............................. .................... ...................... .
»
286
Liguria ..... .. ........................ ..................... .. ................. ........................ .
»
287
Lon1bardia .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. ... . . . .. . . .. ... . ... . . .. .. .. . .. . . .. . ... ...
»
289
Trentino - A lto Adige. ... .. ............ ..... .... .... .. .. ...... ... ..... ... .. .. ........ .........
»
291
Veneto .............. ... ....... .................. ................ .. .. .... ................... .. ...... ..
»
292
Friuli - Venezia Giulia . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . ... .. . .. . . .. . . .. ... . . .. .. .. . .. . . . .
»
294
Emilia - Romagna .. . .. . .. .. .. . .. .. ... . ... .. .. ... . . .. . ... . ... .... .. .. . . .. . . .. ... . .. .. . .. ... . . .. .
»
295
Toscana ........... ........ .... .. .. ... .... .... ... ......... .. .. .... ........... . .. ...... .. . .... .. .... ...
»
297
U,nbria ... ........... ....... ...... ................ ........... .... .................... .......... ... .. ...
»
299
Marche. ..... ....... .. .. .......................... ... .... ....... .. .......... .... ....... .... ........ ... .
»
300
Lazio.. ............................. .. ............... ........ .......... ... ...... .. .......... .. ....... ...
»
302
Abruzzi... ....... .... ....... ....... ........ ........... .................. .... ..... ... ... .. ..... .. .. ....
»
305
Molise ... .... ... ... .. ..................... ....... ............ ... .. .. ................ ......... .. ........
»
306
Can1pania... .. ............................. .... ... .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . ... . . .. ... . ... . . .. . .
»
307
Puglia............................................ .. ............. .......... .... ......... .... ..... .......
»
308
Bas ilicata .... ........... .. .. ....... .. ....... ... ...... .... .... ... .. ................... ........... .....
»
309
Calabria . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . .
»
31 O
Sicilia... ....... .... ....... ....... .. ......... ..................... ............................ ..... ... ..
»
3 1I
Sardegna .... ...................... ... .... ................. .... ...... .. .. ... ... .. .. ...... ....... .. .. ..
»
3 I2
Estero.... ..... .... ... ... ........ ................ ..... ... .... ...... ... .... .. .. ... ..... ..... .............
»
314
Nota: Per estero si intendono anche le località che dopo la seconda guerra mondiale sono pas·sate agli a ltri Stati (es. : F iume).
284
TRlflUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DF.LW STATO
CNDJCI
PIEMONTE
UOMINI
A) Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta Anno l'attività sovversiva Torino 1935-1 936 Torino 1933- 1934 Domodossola (Novara Carceri G iudiziarie) 1936 Domodossola (Novara) 1936 Susa (Torino) 1936
Numero della sentenza
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
45 75
27
94 97 105
32
ELENCO DELLE MANSTONl SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI DALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTlVIT À SOVVERSIVA. A) Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. UOMJNl Numero delle persone
Bracciante Bracciante Dottore in fisica Impiegato privato Meccanico Metal Iurgico Muratore Venditore ambulante
1 l 1 4 l l 1 1
Numero della sentenza
Pagina
28
97
32 12
105
11
12 68 38 12
Pagina
Avvocato Libraio editore
1 1
22 del 30. I I. I 936 22 del 30. I l.l 936
43 43
DONNE
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Piemonte.
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero della sentenza
Pag.
12 23
28
Numero delle persone
45 32 45 164 122 45
DONNE - Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C./. ha pronunziato l'accusa vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S.
- Nessuna Nel 1937 il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze relative a individui nati in Piemonte
286
287
TRil3UNALE S PECIALE PER LA DLFESA DELLO STATO
IN DICI
V ALLE D'AOSTA
LTGURIA
Nel 1937 il T .S .D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimenti relativi al l 'attività sovversiva svolta in Valle d 'Aosta.
A) Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.
Nel 1937 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze o provvedimenti relativi ad individui nati in Valle d 'Aosta.
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Numero della sentenza
Pagina
Alassio (Savona)
1936
38
122
Nel 1937 la Commissione istruttoria non ha emesso sentenze relative ad attività sovversiva s volta in L iguria.
B) Sente nze emesse dal Giudice Tstrultore LocaJità ove è stata svolta l'attività sovvers.i va
Anno
Data della sentenza
Pagina
La Spezia
1937
13.9.1937
240
ELENCO DELLE MANSION I SVOLTE DA COLORO CHE, NAT I TN LIGURI A, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DE L T.S .D.S. PER A VERE SYOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) sentenze pronunziate dal T.S .D .S . UOMJNC Mansioni svolte (in ordine a lfabet ico)
Numero del la sentenza
Pagina
1
38 12
l 3
66 38
122 45 14 1 122
Numero del le persone
Cameriere Dottore in legge Dottore in Scienze Economiche Tipografo
DONNE - Nessuna Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relative a individui nati in Liguria.
288
Mansioni svolte (in ordina alfabetico) Marinaio
289
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
INDICI
Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
LOMBARDIA
UOMINI
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S.
Numero delle persone
Data della sentenza
Pagina
l
13.9.1937
240
DONNE - Nessuna -
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Varese Bergamo Milano Bergamo M ilano Milano
Anno
N umero della sentenza
Pagina
1933-1934 1935- 1936 1931 - 1932 1937 1936 1936
13 19 25 31 38 66
53 68 83 J03 122 141
Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relative ad attività sovversiva svolta in Lombardia.
B) Sentenze emesse dal G iudice Istruttore
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Autocorriera Lanzo Argento-Como1935 Brescia 1936
Data della sentenza
Pagina
8.3 .1 937 12.4 . 1937
235 236
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GE NERALE DEL T.S .D.S. PER AVERE SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordina alfabetico) Dottore in legge Fabbro Impiegato Magazziniere Operaio Operaio Pitto.re Ragioniere
Numero delle persone 4 l 1 1 I 1 I
1
Numero della sentenza
Pagina
141 66 53 13 27-28-35 (Valvassori) 94-97-1 13 141 66 103 31 141 66 141 66 141 66
290
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Salumiere Studente liceale Tappezziere
1
I
INDICI
66 66
141 141
TRENTINO ALTO ADIGE
25
83
Nel 1937 il T.S.D.S., la Comissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta nel Trentino Alto Adige.
25
83
DONNE Casalinga
Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relative a individui nati in Lombardia. B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordina alfabetico) Calzolaio Impiegato Meccanico
Numero delle personeData della sentenza
I
12.4.1937 8.3.1937 19.7.1937
l
DONNE - Nessuna -
29 1
Pagina
234 235 152
Nel 1937 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad individui nati nel Trentino Alto Adige.
292
TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN[)JCI
VENETO
DONNE
Nel 1937 il T.S .D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nel Veneto.
- Nessuna -
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI; NEL VENETO, SONO STA TI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S. PER AVER SYOLTO ATTIVITÀ SOYVERSIV A.
A) Sentenze pronunziate dal T.S .D.S.
Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Decoratore Impiegato Impiegato Impiegato
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
1 1
11 11 17
32 32
2
66
Insegnante elementare Tornitore meccanico
45 12
61 141 135 45
DONNE - Nessuna B) Sentenze emesse dalla Com missione Istruttoria
Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C .!. ha pronunziato l'accusa vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S .D .S.
UOMINI Mansioni svolte (in ordi ne alfabetico) Meccanico
Numero deile persone
Numero della sentenza
Pagina
11 del 6.6. 1936
61
("Nota" alla Sent. n. 17 del T.S .D.S.)
C) Semenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Salumiere
UOMINI
293
Numero delle persone
Data della sentenza
Pagina
l
19.7.1937
152
("Nota" della Sent. n. 66 del T.S.D.S .)
DONNE - Nessuna -
294
TRTB UNA LE SPECIALE PER LA DIFESA UELLO STATO
lNl)ICI
FRIULI - VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Numero della sentenza
Pagina
Caporetto (Gorizia) Trieste Trieste
1936 1936 193.l
24 26 41
79 88 127
Nel .l 937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Friuli - Venezia Giulia.
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
295
Numero della sentenza
Pagina
18 42 43 67
65 128 132 153
Prignano sulla Secchia (Modena) 1935-1936 1936- 1937 Bologna 1937 Bologna 1936-1937 Bologna
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI lN FRIULI-VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.S . PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
La Commissione Istruttoria non ha emesso, nel I 937, sentenze di assoluzione relative ad attiv ità sovversiva svolta in Emilia-Romagna.
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.
B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
Elettricista Fonditore Meccanico Studente universitario Tramviere Verniciatore
1 1 l l
26 26
88 88 32 79 88 127
2
11
24 26 41
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Data della sentenza
Pagina
Bologna Carpaneto (Piacenza)
1936 1936
23 .2 .1937 26.2.1937
233 234
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DELT.S.D .S . PER AVERE SVOLTA ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.
DONNE
UOMINI
- Nessuna Nel 1937 la Commissione Isttuttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relati ve ad individui nati nel Friuli-Venezia Giulia. B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Bracc iante Controllore Modellista Manovale
Numero delle persone 2 J
1
DONNE - Nessuna -
Data della sentenza 21.10.1936 21.10.1936 21.10.1936
Pagina 93 93 93
Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Barbiere Bracciante Bracciante Bracciante Cementi sta Disegnatore Dottore in scienze naturali Falegname Formaggiaio
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
1
67 18 26 67 67 67 12 67 67
153 65 88 153 153 153 45 153 153
I
2 1 I
2 1
296
TRIBUNAI.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
297
INDICI
Fornaio Imbianchino Impiegato Marmista Meccanico Meccanico Muratore
42 67 66 67 42 67 67
I
2 l I
Rappresentante di commercio
1 2 4 I
11
128 153 141 153 128 153 153 32
DONNE
TOSCANA Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Numero della sentenza
Pagina
15 68 89
55 164 2 17
Firenze-Sesto Fiorentino 1935-1936 Empoli (Firenze) J 936-1937 Empoli (Firenze) 1936-1 937
Nel 1937 la Comm issione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Toscana.
- Nessuna Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relative ad individui nati in Emilia-Romagna.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL ' ' T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO ATIIVITA SOVVERSIVA
B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore A) sentenze pronunziate dal T.S.D.S.
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Contadino Mediatore
Numero delle persone 1
DONNE - Nessuna -
Data della sentenza
Pagina
26.2.1937 23.2.J 937
234 233
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Barbiere Calzolaio Dr. in Scienze commerc iali Ebanista Falegname Falegname Incisore Legatore di libri Lucidatore di anni Muratore Operaio Parrucchiere Pittore Pizzicagnolo Scultore Tappezziere Tipografo
Numero delle persone
N umero della sentenza
Pagina
2 3
68 89 11 68
164 217 32 164 32 217 164 32 55 217 164 164 32 55 55 55 164
1
1 1 1 I 1 1
2 2 1 1 1
1 l
11
89 68 11 15 89 68 68 li 15 15 15 68
298
TIUJ3UNALE SPECIALE PER LA DJ1'J2SA DELLO STATO
19 68
1
Tornitore Vetraio
4
INDICI
68 164
UMBRIA Nel 1937 il T.S.D.S . e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Umbria
DONNE Commessa
Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
89
l
217
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C. I. ha pro~unzia-
UOMINI Numero delle persone
Operaio Scalpellino
Numero del.la sentenza
Pagina
22 del 30.11.1936 22 del 30.11.1936
43 43
Località ove si è svolta l'attività sovversiva
Anno
Data della sentenza
Pagina
Perugia
1937
23.7. 1937
239
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITÀ SOYVERSIVA
to l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del 1 .S.D.S .
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
299
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
DONNE
Numero delle persone
M uratore
Numero del1a sentenza
Pagina
86
206
- Nessuna DONNE Nel 1937 il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze relative ad individui nati in Toscana.
- Nessuna La Commissione istruttoria non ha emesso, nel 1937, sentenze di assoluzione relati ve ad individui nati in Umbria. B) Sentenze emesse dal Giudice istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero ciel le persone
Impiegato Postale
DONNE - Nessuna -
.,
Data della sentenza
Pagina
23.7. 1937
239
300
MARCHE Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Pesaro San. Ginesio (Macerata) Ancona
Fonditore
Numero della sentenza
Pagina
1935-1.936 1936-1937 1936-1937
6 33 74
2S
DONNE
107 176
- Nessuna -
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
2
6 6 6
25 25 25 75 135 107 25 107
I
3 l 1 1 3
23
45 33 6 33
- Nessuna -
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali La C.J. ha pronunziato l'accusa vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S.
Pagina
15 dcll'S.7.1936
31
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Data della sentenza
Pagina
2
10.6.1937 23.2.1937
31 233
DONNE
DONNE
Numero della sentenza
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Ceramista Contadino
UOMINI
Ceramista Contadino Fonditore Mccanico Medico chirurgo M ezzadro Muratore Operaio
UOMINI Numero delle persone
Anno
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolto nelle Marche.
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
301
INIJJCJ
TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO
- Nessuna -
302
LAZIO A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Roma (Carceri Giudiziarie) Roma (Carceri Giudiziarie) Ventotene (Latina) Genzano (Roma) Genzano (Roma)
Anno
Numero della sentenza
1936 1937 1936 1936- 1937 1936-1 937
22 35 45 83 86
Pagina
72 l3 135 196 206 I
Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta nel Lazio
B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svoltaa l'attività sovversiva
Anno
Genzano e Roma Gaeta Roma
1937 1937 1937
Data della sentenza
303
1.'/DICI
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Floricoltore Fornaio Giornalaio Guardafili Idraulico Manovale Materassaio Meccanico Muratore M uratore Pittore Stuccatore Tipografo Tipografo Vetturale Vignaiuolo
86 86 83 86 86 83 83 86 83 86 86 86 22 86 86 83
1 1 1 2 1 1
4 I I
1 4
206 206 196 206 206 196 196 206 196 206 206 206 72 206 206 196
Pagina DONNE
11.7.1937 16.7.1937 22.2.1937
- Nessuna -
204 238 242
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO , SONO STATI DENUNCIA TI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Mansioni svolte (i n ordine a lfabetico) Barbiere Carpentiere Contadino Contadino Fabbro Facchino Falegname Fattorino
Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C.J. ha pronunziato l'accusa vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D .S.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
UOMINI
UOMINI
- Nessuno -
Numero del le persone
Numero della sentenza
Pagina
I
86 86 83 86 86 86 83 86
206 206 196 206 206 206 196 206
1 IO 5 1 2 1
DONNE Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Professoressa
Numero delle persone
Data della sentenza
Pagina
30.11.1936
43
304
INDICI
C) Sentenze emesse dal Giudice Istrultore
ABRUZZI
UOMINI
Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore Autista Calzolaio Commesso Contadino Fattore Gassista Muratore Ortolano Pittore Sarto Sellaio Terrazziere Tramviere
305
TRJLIUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nurnero delle persone
Data del la sentenza
Pagina
l
11.7.1937 11.7.1937 11.7.1937 22.2.1937 11.7.1937 11.7.1937 I 1..7.1937 11.7.1937 11.7.1937 J 1..7.1937 11.7.1 937 11.7.1 937 11.7.1 937 11.7.1937
204 204 204 242 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
I I
3 I
1 l I I
I I
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Teramo
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1936-1937
74
176
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività svolta negli Abbruzzi ELENCO DELLA MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI, NEGLI ABBRUZZT, SONO STATI DENUNClATl ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Fornaio
DONNE
DONNE
- Nessuna -
- Nessuna -
Numero della sentenza
Pagina
74
176
Nel I 937 la Comm issione Istruttoria non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati negli Abbruzzi
B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Sarto
DONNE - Nessuna -
Data della sentenza
Pagina
11.7. I 937
204
306
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
307
INDICI
MOLISE
CAMPANIA
Nel 1937 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività svolta nel Molise.
Nel 1937 il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Campania.
Ne.I .1937 il T.S .D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nel Molise.
Sentenze emesse dal Giudice istruttore Località ove è stato svolta l'attività sovversiva
Anno
Data della sentenza
Pagina
Pagani (Stazione ferroviaria) Postiglione (Salerno)
1937 1937
24.5 .1937 30.6. L937
237 242
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D.s'. PER AVERE SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA . A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)
Numero del.le persone
Insegnante elementare
Numero della sentenza
Pagina
45
135
DONNE - Nessuna Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze relative ad individui nati in Campani.a. B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Primo Capo Squadra M.V.S .N . Procuratore del le Imposte Ufficiale Giudiziario
1 1 1
DONNE - Nessuna -
Data della sentenza
Pagina
16.7.1937 24.5. 1937 30.6. 1937
238 237 242
308
TR IBU:-.IALF. SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
INDICI
PUGLIA
BASILICATA
Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.
Nel 1937 il T.S.D.S. , la Com missione Istruttoria e il Giudice Tstrultore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Basilicata.
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Canosa di Puglia (Bari) Canosa Cerignola Minervino Murge
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1937 1936- 1937 1936-1937
34 74 74
111 176 176
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Puglia. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOYYERSIV A A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Barbiere Contadino Elettricista Impiegato Muratore
Numero delle persone
Numero della sentenza
1 11
74 74 12 74 34
I l 1
Pagina 176 176 32 176 . 111
DONNE - Nessuna Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relative ad individui nati in Puglia. B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMTNT Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Contadino Operaio
Numero delle persone
Data della sentenza
Pagina
2
18.6. 1937 18.6.1937
186 1.86
1 DONNE - Nessuna -
309
Nel 1937 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative a individui nati in Basilicata.
310
3 11
TRl13UNALE SPEC[ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
INDIC I
CALABRIA
SICILIA
Nel 1937 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Calabria.
Nel 1937 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria ed il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Sicilia.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CALABRIA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.
UOMINI
UOMINI
Mans ioni svolte (in ordine alfabetico) Muratore
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
l
43
132
Impiegato dello Stato
1
li
32
DONNE
DONNE
- Nessuna -
- Nessuna -
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze relative a individui nati in Calab1ia
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative a individui nati in Sicilia
TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
SARDEGNA
UOMINI
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Nulvi (Sassari) Cagliari
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1937 1936- 1937
36 75
I L8
187
Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sardegna B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove si è svolta l'attività sovversiva
Anno
Cagliari
1937
Data della sentenza
29.7.1937
Pagina
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
2 1
75 75 75 36 75 75 75
187 187 187 118 187 187 187 187 187 187 187
·1 l I
I 1 5
I I I
7S 75 75 75
Mansioni svolt.e (in ordine alfabetico) Autista Commesso Contabile Fabbro Falegname Gassista Meccanico Muratore Negoziante Panettiere Scalpellino
N umero delle persone
Data della sentenza
Pagina
2
29.7. 1937 29.7. 1937 29.7.1937 29.7. 1937 29.7.1937 29.7.1937 29 .7 .1937 29 .7.1937 29.7 .1937 29.7.1937 29.7.1937
194-195 194-195 194- 195 194- 195 194- 195 194- 195 194- 195 194-1 95 ]94-195 J 94- 195 194- 195
I
4 l l
l l
194-[ 95
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
Calderaio Fabbro Falegname Fittavolo Idraulico Impiegato Macellaio Meccanico Operaio Orefice Portuale
313
INDICI
3 12
DONNE - Nessuna Nel 1937 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze di assoluzione relative ad individui nati in Sardegna.
.DONNE - Nessuna -
314
315
mlflUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.I.O STATO
INDICI
-.. ,· ATTIVITÀ SOVVERSIVA SVOLTA ALL'ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI
D) ELENCO DELLE MANSIONI Dl COLORO CHE HANNO SVOLTO L'ATTIVITÀ SPECIFICATA NELLA SECONDA PARTE
Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.
UOMINI
Località ove è stata svolta l'attiv ità sovversiva Francia Francia
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1936 I 934-1935- 1936
11 17
32 61
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta all'estero. ELENCO DELLA MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER A VERE SVOLTO, IN LOCALTT À STRANIERE O TT ALIANE, UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI Sentenze pronunziate dal T.S.D.S . UOMTNJ Mansioni svolte (in ord ine alfabetico) Autista Autista Calzolaio Giornalaio Meccanico Muratore Verniciatore
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
.I l 2
35 75 89 66 11 43 19
113 187 217 141 32 132 68
1 1 DONNE - Nessuna -
Nel 1937 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative a individui nati all'Estero che sono state den unciati alla Procura Generale del T.S .D.S . per avere svolto attività dannose per g li interessi nazionali.
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Aviere scelto Aviere scelto Capo squadra Disegnatore Fabbro Falegname Impiegato statale Impiegato statale Impiegato Impiegato Impiegato Impiegato Ingegnere Operaio Operaio Operaio Operaio Rappresentante Rappresentante
Numero della sentenza del T.S .D.S. e data della sentenza del G.l.
Località di nascita
Padova T.S.D.S . n. 29 Genova G.T. 25 .2. 1937 Gavi (Alessandria) T.S.D.S. n. 88 Cremona T.S.D.S. n. 88 G.I. 21.5 . l 937Schwarznfeld (Norimberga) T.S .D.S. n. 88 Camogli (Genova) T.S.D.S. n. 88 Fontanile (Alessandria) T.S .D.S. n. 88 Cologna Veneto (Verona) Siliquia (Cagliari) T.S .D.S. n. 14 Ragusa(Jugoslavia) T.S.D.S. n. 30 T .S.D.S. n. 88Molsta Il Burbuch (Germania) Camogli (Genova) T.S.D.S . n. 88 T .S .D.S . n. 88 Briansck (R ussia) O megna (Novara) T.S .D.S . n. 88 T.S .D.S. n. 88 Torino T.S.D.S . n. 88 Temi Viaclana (Mantova) T.S.D.S . n. 88 Leczyca (Polonia) T.S.D.S. n. 88 Genova T.S.D.S . n. 88
Pagina
252 273 256 256 274 256 256 256 249 254 256 256 256 256 256 256 256 256 256
316
TRJUUKALE SPEC IALE PER LA DJFESA DELLO STATO
INDICI
E) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE Cognome e nome
Numero della sentenza del T.S.D.S., della C.I. e data della sentenza del G.T.
Accorsi Angelo Agresti Amedeo Amadori Valentino Amicucci Riccardo Ancis Aldo Andreoni Nino Angione Giuseppe Antolini Franco Antonucci Vincenzo Arbizzani Adelmo Arceci Alfredo Armanetti Alice Armanetti Dante Attenni Bruno Azzari Giovan Battista
T.S.D.S. n. 66 T.S .D.S. n. 89 G.I. I0.6.1936 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 6) G.J.11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) G.l. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S .D.S. n. 75) T.S .D.S. n. 6 T.S.D.S. Il. 74 T.S.D.S. n. 66 T.S.D.S. n. 74 T.S.D.S. n. 67 ("Nota alla sentenza) T.S.D.S. n. 6 G.I. 24.12.1936 ("Nota" a Sent. T.S .D.S. n. 12 T.S.D.S . n. l2 ("Nota" alla sentenza) T.S.D.S . n. 83 C.l. n. 22 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 11)
Babbanini Luigi Bagnoli Elio Baldazzi Giovanni Baldazzi Ilo Baldetti Raffaele Barbagelata Silvio Barcleggia T riestino Barunti Pasquale Beggio Geremia Belardi Italo Bellisai Giorgio Benassai Licurgo Benedjk Zelek Sigismondo Beneduce Vincenzo Ben.i Ferdinando Bennani Filiberto Benvenuto Valentino Bernacca Adolfo Bernadi Gottardo Bernardi Orlando Berti Agostino Bertolini Almo Bertolino Gugl iel mo Bertoli no Vincenzo Bertorotta Giuseppe Boaretti Alessandro
T.S.D.S. n. 86 206 T.S.D.S. n. 68 164 T.S .D.S. n. 83 196 T.S .D.S. n. 86 207 T.S.D.S. n. 83 197 T.S.D.S. n. 88 256 T.S.D.S . n. 6 25 T.S.D.S. n. 89 217 T.S .D.S. n. 88 256 T.S.D.S. n. 86 206 T.S.D.S. n. 75 187 T.S .D.S. n. 68 164 T.S.D.S . n. 88 256 G.T. 13.9.1937 240 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Firenze 225 T.S.D.S. n. 86 207 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova 225 -229 C.l. n. 22 ("Nota" a Sent T.S.D.S. n. I I ) 43 G.I. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) 204 T.S.D.S. n. 83 196 T.S.D .S. n. 86 207 T.S.D.S. n. 11 32 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trapani 228 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trapani 227 T.S.D.S . n. 11 32 C.I. n. 11 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 17) 64
Pagina
14 217 31 204 194 25 176 14 1 176 163 25 51 51 196 43
Boaretti Giulio Boaretti Luigi Boaretti Romeo Bogliaccino Gugliemo Bonfanti Carmelo Boni Alessandro Bonistalli Luigi Borghese Giorgio Bonelli Ciro Bosio Leone Bragina Astone Brandini Arismano Bravi Luigi Bruno Antonio Burecchio A1mando Busonera Giuseppe Buti Ermanno Buttaroni Duilio Buzzi Emi co
Cabras Salvatore Caccavo Samuele Caciolli Rigoletto Calatri Salvatore Camba Giuseppe Campeggi Giovanni Canu Giorgio Canu Pietro Caparri ni Remo Capogrossi Salvatore Cappalli Vera Carruccin Gi no Cartasegna Giovanni Cartelli Giovanni Caumo Secondo Cavazza Vittorio Celino Fedele Celli Luigi Cetti Pierino Cevenini Giuseppe Chersicla Ernesto Chiarini Bruno Chiarini Raffaele Cianca Alberto Ciani Pietro Ciceri Francesca
317
T.S.D.S. n. 17 T.S.D.S. n. 17 C.1.n. 11 ("Nota" alla Sent. T.S.D.S . n. 17) T.S.D.S. n. 11 G.l.22.7. L937 G.l. 29.7.1937 ("Nota" a sent. T.S.D.S. n. 75) T.S.D.S. n. 68 Atti trasmessi al Procuratore de.I Re di Matera G.l. 13.9.1937 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tempio Pausania T.S.D.S. n. 6 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Grosseto T.S.D.S. n. 66 T.S.D.S. n. 75 T.S.D.S. n. 35 T.S.D.S. n. 75 Atti t rasmessi al Procuratore del Re di F irenze T.S.D.S. n. 83 G.I. 24.6.1937 (Sentenza di non doversi procedere per morte del reo-suicidio)
61 61 64 32 242 194 68 228 240
G.I. 29.7 .1937 (" Nota a sent. T.S .D.S. n. 75) T.S.D.S. n. 74 T.S.D.S. n. 15 T.S.D.S. n. 75 G.I. 29 .7.1937 ("Nota" a Sentenza T .S.D.S. n. 75) T.S.D.S. n. 13 T.S.D.S. n. 36 ("Nota" alla sentenza) T.S.D.S. n. 36 ("Nota" alla sentenza) T.S.D .S. n. 68 G.I. 11.7.1937 ("Nota" allaSent. T.S.D.S. n. 83) Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno G.I. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S .D.S. n. 75) T.S.D.S. n. 88 T.S.D.S. n. 88 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trento T.S.D.S. n. 67 T.S.D.S. n. 74 T.S.D.S . n. 26 G.I. 8.3. 1937 T .S.D.S. n. 67 G.I. 21.10.1 936 ("Nota" a Sent T.S.D.S. n. 26) T.S.D.S . n. 67 T.S.D.S. n. 67 C.I. n. 22 ("Nota" alla Sent. T.S.D.S. n. I I ) T.S.D.S . n. 74 T.S.D.S. n. 25
195 176 55 187 195 53 121 12 l 164 204 225 194 257 257 228 153 176 88 235 153 93 153 153 43 176 83
229 25 224 142 187 113 187 226 197 243
318
Cioni Gino Cirulli Nunzio Cobau Libero Colacchi Mario Colangeli Furio Colazza Giovanni Coletta Giovanni Cornello Silvano Conte Giacinto Conti Alberto Conti Idolo Conti Ottorino Conti Pietro Conti Pilade Corona Marco Conias E nrico Corsi Fernando Corsi Giorgio Corsi Oreste Corsi Ugo Corsico Remo Corti Dino Cremonesi Francesco Cubatt.oli Guido Cozzi Matteo Cuzzi Natale
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
T.S.D.S. n. 68 164 ("Nota" a Sent T.S.D.S. n. 74) 186 T.S.D.S. n. 26 88 T.S.D.S. n. 86 206 T.S.D.S. n. 86 206 T.S.D.S. n. 83 196 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sulmona 224 Atti trnsmessi al Procuratore ciel Re di Trieste 224-225 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Matera 225 T.S.D.S. n. 67 153 T.S.D.S. n. 86 206 T.S.D.S. n. 88 257 T.S.D.S . n. 86 206 T.S .D.S. n. 15 55 G.I. 27.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S n. 75) 194 G.T. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) 194 T.S.D.S. n. 86 206 G.l. 11.7.1 937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) 204 T.S.D.S. n. 83 196 T.S.D.S. n. 86 207 T.S.D.S . n. 88 256 T.S.D.S. n. 68 164 T.S.D.S. n. 11 32 T.S.D.S. n. 89 217 T.S.D.S. n. l J 32 T.S.D.S. Il. 11 32
Dal Santo Luigi T.S.D.S. n. 12 45 Damiano Antonio T.S.D.S. n. 74 176 Damo Aldo T.S.D.S. n. 11 32 D'Avenia Orazio Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Potenza 229 D'Efriclio ViUaldo O.I. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) 204 De.iania Efisio G.l. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) 194 Del Gronchio Calvino Atti trasmessi alla Procura del Re di Firenze 223 Del Prete Adriano T.S.D.S. n. 83 196 Del Prete Augusto T.S.D.S. Il. 83 197 De Marzi Augusto T.S.D.S. n. 83 196 De Pasquale Mario T.S.D.S. n. 12 45 Desana Dario T.S .D.S. n. 88 256 De Santis Ercole T.S.D.S. n. 83 196 Dicomani Aurelio T.S.D.S. n: 68 164 Di Donato' Antonio T.S.D.S. o. 74 176 Di Giovampaolo Alfredo T.S.D.S . n. 86 207 Di Giovannantonio Romolo T.S .D.S . n. 74 176 Di IorioAristide Atti trasmessi alla Procura del Re di Perugia 223-226 Di Modugno Antonio T.S.D.S. n. 74 176 Di Paola Michele T.S.D.S. n. 74 176 Dodaro Carmine Atti trasmessi alla Procura del Re cli Cosenza 228
IND!Cl
319
Dodaro Giovanni Dolci Alberto Domenighetti Arturo Dragoni Augusto
Atti trasmessi alla Procura del Re di Cosenza T.S.D.S. o. 11 G.l. 19.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 66) O.I. 29.7 .1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75)
228 32 152 194
Ercolani Cristo Errico Emilio
T.S.D.S. n. 86 G.I. 18.6.1937 ("Nota" a Seni T.S.D.S. n. 74)
207 185
Fais Giovanni Faravelli Giuseppe Farre Antonio Fastiggi Pompilio Fedeli Luigi Ferran) Tecla Ferretti Gina Figus Antonio Fiorati Francesco Fois Francesco Fontana Augusto 'Forcellini Enzo Frangente Francesco
118 152 121 25 164 135 225 195 141 187 233 32 227
Fregni Vittorio Fumagalli Angelo
T .S.D.S. n. 36 T .S.D.S. n. 66 ("Nota" alla sentenza) T.S.D.S. n. 36 ("Nota" alla sentenza) T.S.D.S. n. 6 T.S.D.S. n. 68 T.S.D.S. n. 45 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno G.J. 27.9.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75 T.S.D.S. n. 66 T.S.D.S. n. 75 O.I. 23.2.1937 T.S.D.S. n. I I Atti trasmessi al Procuratore del Re di S. Maria Capua Yetere Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trapani G.l. 19.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 66)
Gabbari.ni Salvatore Gabellini Angelo Gaiani Luigi Gavalotti Leonida Gambadoro Giuseppe Gambaro Eugenio Gambuli Mario Gamuzzi Angelo Garosci Aldo Gazzelloni Armando Gelsomino Ciro Gervasoni Giovanni Gezzelloni Franco Giannoni Nicola Giardin i Censino Giovannacci Vittorio Giovannini Marzio Giorni Righetto Giuffrida Giuseppe Giuliano Savino Gracceva Giuseppe Gravagnuolo Gustavo Grigorieff Giorgio
[96 T.S.D.S. n. 83 142 T.S.D.S. n. 66 T.S.D.S. n. 67 153 T.S.D.S. n. 23 75 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli 223 O.I. 13.9.1937 240 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli 229-230 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Venezia 225 C.I. n. 22 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 11) 44 T.S.D.S. n. 86 206 G.I. 16.7.1937 238 T.S.D.S. n. 45 145 G.I. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) 204 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Firenze 228 G.U0.6.1936 ("Nota" a Sent.T.S.D.S. n. 6 3.1 C.l. n. 22 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 11) 43 T.S.D.S. n. 86 206 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Perugia 225 Atti trasmessi al procuratore del Re di Catania 223 T.S.D.S . n. 74 176 T.S.D.S. n. 83 196 O.I. 24.5.1 937 237 T.S.D.S. n. 88 256
227 152
320
TRIOUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO INDICI
Grondona Giuseppe
229
Guasco Michele Gugliotti Domenico Guttero Biagio
Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tempio Pausania (Sassari) T.S.D.S. n. 12 T.S.D.S. n. 74 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Torino
IacoangeLi Gaetano Innocenti Bruno Invernizzi Gaetano
T.S.D.S. n. 83 T.S.D.S. n. 89 T.S.D.S. 11. 25
197 217 83
Klum Francesco
O.I. 21.10.1 936 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 26)
93
Lai Giovanni Latini Enrico Laurino Michele Lazzaro Filippo
195 226 242
Lerch Stefano Levati Ercole Ling Sao Tehong Lolletti Dante Lovato Edoardo Lucanto Adolfo Lunico Giorgio Luzzatto Lucio
O.I. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) Atti trasmessi al Procuratore del Re di Velletri) O.I. 30.6.1937 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Reggio Calabria Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Fiume T.S.D.S. n. 28 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ravenna T.S.D.S. n. 83 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Torino T.S.D.S. n. 43 T.S.D.S. n. 75 T.S.D.S. n. 66
Maccafeni Atti lio Maccaferri Vittorio Mai.rone Antonio Malagugini Albe1to Malappioni Renato Mandrella Fulvio Manetti Cesare Manetti Giuseppe Manfreda Andrea Mangiavacchi Gualtiero Manunza Carlo Marani Bruno Marchesi Enzo Marchi Mario Marcovecchio Antonio Marconi Aristide Mariani Giuseppe Marostica Palmerino Martinini Primo Mascioli Filomena Masiello Donato Masina Cesarino
T.S.D.S. n. 88 T.S.D.S . n. 88 T.S .D.S. n. 12 T.S.D.S. n. 66 Atti trasmessi al Procuratore di Re di Macerata T.S.D.S. n. 83 T.S.D.S. n. 19 G.T. 11.7.1 937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) T.S.D.S. n. 24 T.S.D.S. n. 68 T.S.D.S. n. 75 T.S.D.S. n. 29 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma T.S.D.S. n. 18 T.S.D.S. n. 74 T.S.D.S. n. 22 T.S.D.S. n. 11 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Milano T.S.D.S. n. 19 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Lanciano Atti trasmessi al Procuratore del Re di Matera T.S.D.S. n. 67
45 176 230
226 227 97 229 197 228 132 187 141 256 256 45 142 226 196 68 204 79 164 187 252 230 65 176 72
32 228 68 224 227 153
321
Massa Severino Mastrangelo Antonio Matinella Matteo Matta Mario Mattioli Livicro Mauri Luigi Mazzi Massimiliano Mazzoni Agostino Melis Antonio Merloni Aristide Migliardi Leone Miglietti Luigi Migl iorini Marcella Moltedo Mario Morancli¡ Rodolfo Moroni Orlando Mosca Battista Mugnaini Faustino Muller Rodolfo Murru Mario
T.S.D.S. n. 83 T.S.D.S. n. 34 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno O.I. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) T.S.D.S. n. 6 T.S .D.S. n. 66 T.S .D.S. n. 67 T.S.D.S. n. 86 T.S.D.S . n. 75 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli ForlĂŹ T.S.D.S. n. 12 T.S.D.S. n. I I C.I. n. 22 (".t:,Jota" a Sent. T.S .D.S. n. 11) Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Terni T.S_.D.S. n. 66 G.T. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) T.S.D.S. n. 31 T.S.D.S. n. 68 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo T.S.D.S . n. 75
Nardi Alessandro Nardi Ivo Negarville Osvaldo Norfo Albino Novak Giusto Nuccitelli Fernando
G.I. 107 23.2.1937 ('Nota" a Sent. T.S.D.S . n. 33) 110 T.S .D.S. n. 33 107 T.S.D.S. n. 68 164 T.S .D.S. n. 75 187 T.S .D.S. n. 26 88 T.S.D.S. n. 86 206
Olivieri Felice Orlandi Diego
T.S.D.S. n. 83 T.S.D.S. n. 67
196 153
Pace Nello Palmieri Alcibiade Paluma Giuseppe Panzarani Arnaldo Paoletti Giovanni Pasciuti Gaetano Pau Mario Paulicelli Leonardo Paulicelli Nunzio Pedretti Ernesto Pelagallo Giovanni Perfetti Gino Perinetti Emilio Perotti Giovanni Piagnarelli Gi ldo Piccini Americo Piccirilli Luigi
T.S.D.S. n. 86 T.S.D.S. n. 38 T.S.D.S. n. 75 G.l. 1 l.7.f9~7 ("Nota" a Scnt. T.S.D.S. n. 83) Atti trasmessi al Procuratore del Re di La Spezia T.S.D.S. n. 67 G.I. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) T.S.D.S. n. 74 O.I. 18.6.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 74) GJ. 12.4.1937 T.S.D.S . n. 83 G.l. 11.7. I 937 ("Nota" a Sent.T.S.D.S. n. 83) C.l. n. 1 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 35) T.S.D.S . n. 43 O.I. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) T.S.D.S. n. 11 G.I. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83)
206 122 187 204 224 153 194 176 185 236 196 204 117 132 205 32 205
196 111 229 194 25 141 153 207 187 225 45 32 44 229 141 204 103 164 226 187
322
INDICI
TRIBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO S1' ATO
Piccoli Giosia Piccolo Francesco Pieri Alessandro Pierino Armando Pillai Salvatore Pillori Torquato Pi nna Angelo Pinna Giovanni Pinetti Carlo Piredda Alessandro Pittillo Angelo Polci Attilio Polci Giulio Poli Ezio Poloni-Massaretti Alfredo Pompi Guido Portonero Ernesto Pozzi Primo Pozzuoli Ernesto Pratili Carlo Probst Francesco Saverio Procopio Gaetano Puddu Enrico Puppin Alfredo
Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lanciano 225 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lecce 227 T.S.D.S. n. 89 217 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli 229-230 G.l. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) 194 T.S.D.S. n. 15 55 T.S.D.S. n. 75 188 T.S.D.S. n. 75 188 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lagonegro 229 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Sassari 228 Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Siracusa 224-225 T.S .D.S. n. 33 133 G.I. 23.2.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 33) 110 T.S.D.S. n. 89 217 Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Bologna 224 G.I. 11.7.1937 ("Nota"a Sent.T.S.D.S. n. 83) 204 T.S .D.S. n. 38 122 T.S.D.S. n. 86 206 T.S .D.S. n. 86 206 T.S .D.S. n. 42 128 G.T.21.5. 1937 274 Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Potenza 229 G.I. 29.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 75) 194 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Udine 224
Quattrocchi Carmelo
Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Catania T.S.D.S . n. 45
Querzola Romolo
224-226-228 135 227 141 256 153
Rivabene Giulio Ronchi Luigi Rosa Ermanno Rosi Domenico Rosini Giuseppe Rosselli Carlo Alberto Rossi Gaetano Ruggimenti Pallante
Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Firenze T.S .D.S. n. 66 T.S.D.S . n. 88 T.S .D.S. n. 67 Atti trasmessi al Procuratore del Re di S. Maria Capua Vetere T.S .D.S. n. 86 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Venezia G.I. 25.2. 1937 T.S .D.S. 11. 83 T.S.D.S. n. 67 C.T. n. 22 ("Nota" a Sent. T.S .D.S . 11. 11) T.S.D.S. n. 67 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 66)
Sabatti ni Azzolino Salarcli Ermanno Salvatori Angelo SamorĂŹ Domenico
T.S.D.S. n. 67 T.S.D.S. n . 88 G.I. 22.2.1937 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Ravenna
154 256 242 226
Rapaccini E lvira Ravazzoli Vittorio Rebuffo Carlo Reggiani Giuseppe Riccio Maddalena
227 207 224 273 196 154 44 154 152
Santamaria Gualtiero Saracca Luigi Sassu Aligi Scala Luigi Scarpa Giovanni Scarpitta Giuseppe Schwienbacher Francesco Scipioni Alfredo Sciotti Balilla Scopsi Gino Serafini Giovanni Setti Dino Silva ArtenĂšo Silvestri Alfredo Sinkovich Giovanni
323
Sintucci Orazio Soro Augusto Soro Guido Sosnovec Zvonimir Sostegni Raffaello Sottili Emico Speranza Giuseppe Stalla Bruno Stalla Libero Stalla Vi rginio Stampfl Giuseppe Suppo Mario Susini Duilio
T.S .D.S. n. 42 128 T.S .D.S. n. 88 257 T.S.D.S. n. 66 141 T.S.D.S. n. 12 45 (Nota alla Sentenza T.S.D.S. n. 36) 12 I Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo 223 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trento 228 G.T. l 1.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) 204 G.l. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) 204 T.S.D.S. n. 11 32 T.S.D.S. n. 6 25 T.S.D.S. n. 68 164 G.I.26.2.1937 234 T.S.D.S. n. 86 207 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Trieste 227-229-230 T.S .D.S. n. 11 32 T.S.D.S. n. 75 188 T.S.D.S. n. 75 188 T.S.D.S. n. 30 254 T.S .D.S. n. 68 165 G.T. 23.7.1937 239 T.S.D.S. n. 74 176 T.S .D.S. n. 38 122 122 T.S.D.S. n. 38 T.S.D.S. n. 38 122 93 G.l. 21.10.1936 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 26) T.S.D.S. 11. 32 I 05 165 T.S.D.S. n. 68
Tardioli Armando Tarclioli Salvatore Testa Alfredo TI ustos Ottocaro Tocci Gaetano Tocleschini Giorgio Tolu Vittorio Tomasucci Alfredo Tincich Giovanni Tosarelli Bruno Tuveri E nzo
T.S.D.S. n. 86 G.T. 11.7.1937 ("Nota" a Sent. T.S.D.S. n. 83) T.S .D.S. n. 66 T.S.D.S. n. 41 T.S.D.S . 11. 86 T.S.D.S. n. 66 T.S.D.S. n. 75 T.S .D.S. n. 6 T.S .D.S. n. 26 T.S.D.S. n. 67 ("Nota" alla sentenza) T.S.D.S. n. 75
206 204 141 127 206 141 188 25 88 163 188
Uglessich Mario Uras Arniando
T.S .D.S. n. 26 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sassari
88 223
Valvassori Giovann i Venanzi Mario Vichi Nazzareno
T.S.D.S. n. 27-28 e 35 T.S.D.S . n. 66 T.S.D.S. n. 6
94-97-113 141 25
324
LNDlCI
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Vignocchi Arturo Villani Lina Viti Dante Volpe Giovanni Vucevac Simone
T.S.D.S. n. 67 ("Nota" alla sentenza) T.S.D.S. n. 89 T.S.D.S . n. 83 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bari T.S .D.S. n. 89
163 217 197 224 217
Warzée Enrico
T .S.D.S. n. 14
249
Zagarino Alfonso Zambonelli Eugenio Zanello Emilio Zanetti Pierino Zanoni Antonio Zaramella Leopoldo Zarri Fernando Ziosi Fioravante Zol Giovanni
G.I. 13.9. 1937 T .S.D.S. n. 67 T.S.D.S. n. 11 T.S.D.S. n. 86 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova T.S.D.S . n. I J T.S.D.S. n. 67 T.S.D.S . n. 67 G.l. 21.10.1 936 ("Nota" a Sent. T.S.D.S . n. 26)
240 154 33 206 226 33 154 154 93
325
F) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, U\J ORDINE ALF ABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DAL T.S .D .S . CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A L ORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI 1937 Babbanini Luigi, Sent. n. 86, pag. 214 Bellisai Giorgio, Sent. n. 75, pag. 194 Berti Agostino, Sent. n. 86, pag. 214 Cartelli Giovanni, Senl. n. 88, pag. 269 Celino Fedele, Sent. n. 74, pag. 184 Chiarini Raffaele, Sent. n. 67, pag. 162 Cobau Libero, Sent. n. 26, pag. 92 Corsico Remo, Sent. n. 88, pag. 268 Digiovannantonio Romolo, Sent. n. 74, pag. 184 Galavotti Leonida, Sent. n. 23, pag. 78 Lunico Giorgio, Sent. n. 75 , pag. 193 Maccafen-i Vittorio, Sent. n. 88, pag. 269 Masina Cesarino, Sent. n. 67, pag. 163 Paluma Giuseppe, Sent. n. 75, pag . 193 Saracca Luigi, Sent. n. 88, pag. 270 Setti Dino, Sent. n . 68, pag. 173 Soro Augusto, Sent. n. 75, pag. 193 Susini Duilio, Sent. n. 68, pag. 174 Toncich Giovanni, Sent. n. 26, pag. 92
326
TRIRUNALESPECIALE PER LA DIFESA l)l::LLO STATO
G) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE A DECORRE RE DALLA PRIMA CONDANNA. (L'elenco sarĂ pubblicato, con eventuali a&giornamenti, anche nei volumi successivi)
1927 Nel 1927 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1928 Della Maggiore Michele: vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel giugno ciel 1928", pagine 669 - 674. 1929 Gortano Vladimiro: vedi "Decisioni emesse nel 1929" pagine 314-330 1930 Milos Zvonimiro, Bidovec Ferdinando, Marusic Francesco e Valencic L uigi: vedi "Decisioni emesse nel 1930" pagina 339-353 1931 Schi rru Michele: vedi "Decisioni emesse nel 193 1" pagine 767-77 L 1932 Bovone Domenico: vedi "Decisioni emesse nel 1932" pagine 643-656 Sbardellotto Angelo Pellegrino: vedi "Decisioni emesse nel 1932 pagine 663668 1933 Traviglia Ugo: vedi "Dccision.i emesse nel 1933" Pagine 232-244-245 (spionagg.io) 1934 Nel 1934 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena d i morte 1935 Nel 1935 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1936 Nel I 936 il T.S.D.S . non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1937 Nel .1937 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte