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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1939

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO-UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1939

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PROPRIETÀ LETTERARIA Tutti i diritti riservati

Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione

© BY UFFICIO STORICO SME - ROMA 1994

Tipografia Fusa Editrice s.r.l. - V ia Anastasio Il, 93 - Roma Finito di stampare nel mese di Ottobre 1994

La pubblicazione del presente volume è stata curata dal dottor Floro Roselli, magistrato militare dì Cassazione a r., con la collaborazione della signora Maria Zincone della Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO INDICI

attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne che sono nati in una determinata regione

INDICE GENERALE Prefazione

pag.

5-6-7

Abbreviazioni

»

9

Legge 28.7.1939 n. 1097

»

407

PRIMA PARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. , dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale Sezione "A" Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.

»

13-344

Sezione "B" Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. relative alla trasmissione di 85 procedimenti di sua competenza al giudice competente secondo le norme ordinarie (art. 2 del R.D: 15.12.1 936 n. 2136)

»

348-375

Sezione "C" Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

»

380-406

Pag.

543

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

544 545 546 548 551 552 554 556 560 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574

»

576

F) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale

»

578

G) Indice dell' elenco nominativo, in ordine alfabetico , degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono r.ifiutati d i assoGiarsi ad istartze di grazia inoltrare a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei.

»

592

»

593

Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzi Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Estero

»

E) Elenco delle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nella Terza Parte SECONDA PARTE

A) Reati valutari (Legge 28.7.1939 n. 1097) B) Due sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

» »

411-414 417-422

TERZA PARTE

Reati di spionaggio (21 sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e 2 sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria) »

425H) Indice riassuntivo dei condannati alla pena

Indici: A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle "Note"

»

539-541

B) Indice delle sentenze pubblicate nella Seconda Parte

»

541

C) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella TerLa Parte comprese quelle menzionate nelle "Note"

»

542

D) Indice riassuntivo dell'attività svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie

di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagine 669-674 del volume relativo alle "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928).


PREFAZIONE L'attività giudiziaria svolta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nel 1939 viene suddivisa in tre parti. Nella prima parte vengono pubblicate numerose sentenze relative ad "attività sovversiva" svolta nel territorio nazionale con notizie concernenti 85 procedimenti trasmessi dal T.S.D.S. alle competenti Autorità Giudiziarie Ordinarie e alle sentenze emesse dal Giudice Istruttore. Nella seconda parte sono raccolte le due sole sentenze che il T.S.D.S. ha pronunziato per i "reati valutari" (Legge 28.7.1939 n. 1097) e due sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria: la prima relativa all'uccisione di un Vice Brigadiere dei carabinieri e la seconda all'uso abusivo della divisa di sottufficiale dell'aviazione. Nella terza parte molte sentenze relative ai reati di spionaggio militare. Per ciò che concerne l'attività giudiziaria svolta nella prima parte sono da segnalare le sottoelencate sentenze. Nel Veneto e particolarmente a Schio (Vicenza) viene svolta una intensa attività propagandistica che cercava, con l'aiuto della centrale comunista di Parigi, di reclutare "compagni di fede per farli andare in Spagna per combattere insieme con i miliziani rossi" (v. Sentenza n. 6 del 17.1.1939). Dal contenuto della sentenza n. 7 del 24.1.1939 si rileva che, in Francia, le "sette politiche dei fuoriusciti italiani si riunirono formando un .fi·onte unico ant(f'ascista nel quale si inserì anche il centro comunista di Parigi". Si nota anche che "una corrente del socialismo italiano si avvicinò al comunismo accettandone e adottandone il programma e i metodi di azione". Un risveglio di "attività comunista" si ver~fica nel territorio di Livorno per l'opera intensa svolta da Scotto Arturo che qualificato "comunista irriducibile" riprese la "sua opera criminosa" che era stato costretto a interrompere a seguito della condanna ir~flittagli dal T.S.D.S. il 25.1.1931 (v. Sentenza n. 28 del 3.3 . ./939). Nella sentenza n. 30 dell'll.3.1939 vengono giudicati numerosi comuntstL scoperti dalla Questura di Bologna che svolgevano la loro attività antifi1scista sostenendo "che le condizioni economiche, politiche e sociali del popolo, in Francia e Russia, erano migliori di quelle italiane e, pertanto,· era necessario


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

che gli operai italiani si organizzassero per la conquista del benessere goduto nelle suddette Nazioni"

Tra le numerose sentenze relative ai reati di spionaggio militare pubblicate nella terza parte assume rilevante importanza la sentenza n. 27 del 28.2.1939 pronunziata nei confronti di cinque imputati tra i quali Scarpa Antonio, nato a Trieste il 28.7.1884, ex ufficiale della R. Marina italiana, che venne condannato alla pena di morte; pena eseguita il 6.3.1939 ne/forte Bravetta di Roma.

Un.a ripresa dell'attività comunista si verifica in modo particolare anche nel territorio di Pola ove furono costituite numerose cellule "che fu.nzion.avano con il noto sistema a catena: il reclutato non doveva conoscere ed avere rapporti con il reclutante e doveva, a sua volta, fare altri proseliti" (V. Sentenze n. 35 e 36 del 15 e 17 marzo 1939) Una vasta associazione comunista formata per la maggior parte di elementi "che iscritti alle organizzazioni del Regime e alla M. V.S.N. non potevano dare sospetti alla Polizia" si costituì in. Toscana e in particolar modo nelle province di Firenze e di Pisa (V. Sentenze nn. 52 e 53 del 27 e 29 aprile 1939) Una interessante sentenza venne emessa il 30.5.1939 nei confronti del medico-chirurgo Ven.turelli Alessandro e di altri J5 coimputati per avere svolto, in particolare a Verona, un.a intensa attività sovversiva. Per un.a in.tensa attività relativa "al violento sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato" svolta a Bologna, Imola e altre località della provincia di Bologna sono sottoposti a procedimento penale 47 imputati giudicati con le sentenze nn.. 86 e 87 del 22 e 25 luglio 1939. E' anche interessante la sentenza n.. 117 del 17.10.1939 emessa nei confronti di 22 imputati per avere costituito a Milano, Sesto San Giovanni e in altre località della Lombardia una "vasta associazione comunista". Una intensa attività antifascista viene svolta anche a Reggio Emilia e provincia da 46 imputati che vennero giudicati con le sentenza nn. 118 e 120 del 20 e 23 ottobre 1939. E' da rilevare, in.oltre, che nel 1939 il T.S.D.S., avvalendosi dellafacoltà concessagli dall'art. 2 del R..D. 15.12.1936, ha trasmesso alle competenti autorità Giudiziarie Ordinarie 85 procedimenti relativi a 95 imputati incorsi in reati di sua spec'!f'ica competenza: si tratta di reati relativi a Offese al Re, al Sommo Pontefice e al Capo del Governo e i reati di Vilipendio alle Istituzioni Costituzionali, alle Forze Armate, alla Nazione Italiana, ali Bandiera o altro emblema dello Stato. Anche il Giudice Istruttore ha trasmesso, per motivi di convenienza, alla c01:npetente Autorità Giudiziaria 52 procedimenti relativi a 92 imputati nei quali le imputazioni principali si riferivano a reati comuni. Tra le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice Istruttore è da segnalare la sentenza del 20.4.1939 pronunziata nei con.fronti di Simoni Bruno che il 14.2.1939 voleva compiere, in Roma, un attentato alla vita del Capo del Governo.

E ' anche interessante la sentenza n. 4 emessa dalla Commissione Istruttoria il 4.1.1939 che si riferisce all'uccisione del brigadiere dei carabinieri Tani Luigi e del sergente maggiore Brescia Enzo effettuata a Fano il 26.6.1 920 durante i moti insurrezionali che si verificarono ad Ancona e Fano "per.fàr sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato". Anche nel presente volume sono precisati, per tutti i condannati, i periodi effett ivi di pena espiata, elencando i nominativi di coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri parenti. Gli in.dici son.o stati redatti con lo stesso sistema adottato nei precedenti volumi. Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore non sono indicate le generalità complete e le mansioni svolte da gli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta al riguardo negli atti processuali. Per ciò che concerne "l'attività sovversiva" svolta nel territorio nazionale si rileva che il T.S.D.S. non ha emesso, nel 1939, alcuna sentenza o provvedimento per attività svolta in Valle d'Aosta, Liguria, Trentino -Alto Adige, Umbria, Abruzzi, Molise, Puglia e Sicilia. Due sole sentenze per la Toscana e il Lazio e un.a sola per il Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e la Sardegna.

Dott. FLORO ROSELLI


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

ABBREVIAZIONI

(oltre quelle che sono nell'uso comune)

C.P.

Codice Penale

C.P.C.

Codice Penale comune

C.P.Esercito

Codice Penale per l'Esercito

C.P.P.

Codice Procedura Penale

D.C.P.S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D.L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.L.t.

Decreto Luogotenenziale

G.I.

Giudice Istruttore

M.V.S.N.

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico M inistero

P.Q.M.

Per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D.

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabin ieri

Tribunale C. e P.

Tribunale Civile e Penale

T.S.D.S.

Tribunale Speciale per la difesa dello Stato

T.U. 10

Testo Unico

u. cpv.

Ultimo capoverso

p.p.

Prima parte

u.p.

Ultima parte

Primo capoverso

9


Prima parte

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE


SEZIONE "A"

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S .D.S . Le decisioni emesse dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore nei confronti dei coimputati assolti o latitanti vengono pubblicate dopo la sentenza del T.S.D.S. che ha giudicato gli imputati rinviati al giudizio del T.S.D.S.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n.17/1938

SENTENZA n. 6

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudice Consoli M.V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Caputi Pietro

ba pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro : Cogollo Alessandro, nato il 10.7.1905 a Schio (Vicenza), paneltiere; Baron Natalino, nato il 21.12.1909 a Magrè (Vicenza), tessitore; Cavedon Giuseppe, nato il 9.8.1901 a Schio (Vicenza), mugnaio; Conforto Antonio, nato il 6.6.191 O a Schio (Vicenza), cardatore; Cracco Livio, nato il 14.1 1.1911 a Schio (Vicenza), pizzicagnolo; FerronaLo Secondo, nato il 1.9.1903 a Breganze (Vicenza), barbiere; Frinzi Giuseppe, nato il 14.1 .1 902 a Schio (Vicenza), elettricista; Lievore Alfredo, nato il 29.5.1907 a Schio (Vicenza), falegname; Manca Gino, nato il 25.8.1913 a Schio (Vicenza), meccanico; Marchioro Carlo, nato il 19.9.1900 a Petropolis (Brasile), meccanico; Peder Aldo, nato il 13.3.1902 a Vicenza, meccanico; Pedrazza Claudio, nato il 6.8.1 9 11 a Schio (Vicenza), meccanico; Pegoraro Gaetano, nato il 28. J.2.1902 a Schio (Vicenza), follaLore di tessuti; Rinaldi Giuseppe, nato il 20.11.1909 a Tirano (Sondrio), contadino; Scala Giuseppe, naLo il 31.5. I 913 a Schio (Vicenza), tessitore; Bressan Pietro, nato il 16.12.1909 a S. Maria delle Qucrcie (Francia), fornitore;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

Ronda Bartolo, nato il 28.11.1.903 a Schio (Vicenza), decoratore. IMPUTATI Tutti : a) - del reato di cui all'art. 270 - 2° cpv - C.P. per avere, in Schio ed altrove fino all'epoca dei loro rispettivi arresti, partecipato ad associazione sovversiva (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; Tutti, con esclusione di Rinaldi Gi useppe b) - del reato di cui agli artt; 110-81-272 - prima parte - C.P. per avere in concorso tra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un unico disegno criminoso, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatta propaganda comunista verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva o di altre manifestazioni di partito; Cogollo Alessandro e Lievore Alfredo, anche: c) - ciel reato di cui agli artt; 110-270 - prima parte - e ultimo cpv. C.P. per avere concorso, tra loro e con altri, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, alla organizzazione e direzione della associazione sovversiva di cui sopra. Cracco Livio e Marchioro Carlo, anche: cl) - del reato cli cui all'art. 158 T.U. Legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 per avere in epoche varie, fino al 19 novembre 1937, espatriato clandestinamente per motivi politici; . Rinaldi Giuseppe, Cogollo Alessandro, Lievore Alfredo e Scala Giuseppe rnollTe: e) - del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 158 T.U. Legge di P .S . 18.6.1931 n. 773 per avere concorso, nelle suddette circostanze, mediante incitamento ed aiuti, agli espatri specificati nella lettera d); Cogollo Alessandro, infine: f) - del reato cli cui agli artt; 110-379 in relazione al 351 C.P. per avere, in

concorso con altri, in Schio e successivamente al reato di cui agli artt. 110-351 C.P. commesso da Tessaro Antonio e Cassetto Oscar (latitanti) aiutati i predetti ad assicurare il profitto ciel reato stesso, prestando la propria opera nel nascondere e custodire i documenti trafugati; g) - ciel reato di cui all'art. 28 T.U. Legge di P.S . 18.6.1931 n. 773 per avere detenuto in Polso di Schio fino alla data del suo arresto, senza la prescritta licenza, una bomba eia guen-a carica. Con l'aggravante della recidiva generica per Peder Aldo, Rinaldi Giuseppe e Scala Giuseppe.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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OMISSIS L'Autorità di Pubblica Sicurezza aveva notata una particolare clandestina attività sovversiva nella zona industriale di Schio; attività svolta mediante diffusione di materiale propagandistico, raccolta di denaro pro soccorso rosso, e segrete riunioni fra compagni di fede. Qualche iscrizione murat'ia con l'emblema della falce e martello era comparsa a Schio il 28 settembre 1936 e ripetuta il 5 e il 16 ottobre stesso anno. Inoltre la diffusione di stampa comunista a Malo verificatasi il 2 aprile 1936, la diffusione di manifestini volanti con scritti antifascisti avvenuta a Ton-e Belvecino il 23 novembre 1936 e il rinvenimento nel maggio 1937 di una scritta sovversiva nello spogliatoio del lanificio di Cazzola di Schio fecero subito intuire che vi doveva esistere una vasta organizzazione segreta e che detta organizzazione già esercitava la sua opera deleteria in una zona ove l.avoravano migliaia di openù, ad esempio ne.i grandi lanifici Rossi e Marzotto. Pertanto vennero intensificate pazienti indagini, anche con abili pedinamenti, al fine di poter individuare i responsabili e stroncru·e ogni pericolosa attività. Il 2 aprile 1937 venne tratto in an-esto Bressan Pietro, operaio della ditta De Preto Escher Wyn perchè autore di una scritta murale comunista. Il Bressan venne trovato in possesso di un pennello da lavoro, sul cui manico egli aveva impresso a fuoco la parola "W. Lenin". Dopo il suo arresto i suoi compagni - al fine cli aiutare la sua famiglia - organizzarono segretamente una colletta raccogliendo la somma di lire 120. Nell'ottobre del 1937 la Questura di Schio venne a sapere che gli imputati Casetto Oscar e Piva Eugenio erano espatriati clandestinamente allo scopo di arruolarsi nella milizia rossa spagnola. Nei giorni precedenti alla loro partenza i suddetti iputati si misero in contatto con Cogollo Alessandro, Lievore Alfredo e Scala Giuseppe ricevendo da costoro le relative istruzioni affinchè l'ardua impresa potesse riuscire bene. Il 18 novembre 1937 si allontanarono da Schio anche gli imputati Cracco Livio e Marchioro Carlo diretti nella Spagna rossa varcando clandestinamente il confine della Svizzera nel territorio di T irano (Sondrio).

JJ Cracco e il Mru·chioro, però, vennero tratti in arresto dai gendarnù svizzeri e consegnati alla nostra polizia. Pertanto si ebbe la possibilità di poter consocere i principali posti segreti abituali (il "Caffè svizzero" e il "Caffè della stazione") nei quali si incontravano i vari sovversivi. Quindi si ebbe la possibilità di poter fermru·e tutti gli imputati e raccogliere sufficienti elementi cli colpevolezza soprattutto nei confronti dei maggiori responsabili che vennero denunziati alla Procura Generale di questo Tribunale Speciale il 18 gennaio 1938.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

D~lle_ chiare, de_ttagliate e precise affermazioni rese, in modo particolare dai magg10n esponenti del movimento sovversivo sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale e dalle dichiarazioni che i testimoni hanno reso in modo particolare e preciso nel dibattimento, è risultato che gli espadriand/ diretti in Spagna erano guidati al confine della Svizzera da Rinaldi Giuseppe; E' ri~ultato, inoltre, che il Rinaldi riceveva gli indispensabili preavvisi da Scala Gmseppe e che Cogollo Alessandro e Lievore Alfredo erano i capi della locale associazione antinazionale che, mantenendosi in contatto con la centrale comunist~ ~i Parigi, foi:»ivano i necessari mezzi ed incoraggiamenti per reclutare compagm d1 fede e farll andare in Spagna per combattere con i miliziani rossi;

E' rimasto anche accertato che Tessaro Antonio, già se2:retario comunale di Isola Vicentina e segretario del locale fascio ed espatriato i; Francia nel maggio del 1937, era un altro esponente pericoloso che aveva avuto l'incarico da parte della centrale comunista di Parigi di provvedere al reclutamento pro Spagna rossa. L'organizzazione sovversiva aveva cominciato a funzionare fin dal.l'estate del ~932 in_s~g~it_o a riuni~ni ed accordi presi fra Cogollo, Lievore ed altri. E per para.colare m1ziauva del L1evore fu creata una biblioteca propagandistica per poter preparare lo spirito antifascista, specie negli elementi giovanili. Oltre a svolgere l'attività propagandistica con la stampa, si raccolse anche fra i compagni di fede denaro pro soccorso rosso e pro sviluppo della suddetta biblioteca; Dopo il periodo di intensa attività propagandistica per conseguire una buona pre_para_zione spirituale si iniziarono vere e proprie riunioni di partito con la partec1paz1one dei soli compagni di fede. . _La prima fu tenuta a monte Magré, in località detta Raza, il 1 maggio 1936 e v1 rntervennero Cogollo, Conforto e il Baron. La .seconda fu tenuta nella località Bosco dei Treti nel ooiuono del 1936 con la . e, pmtec1paz1one di Cogollo, Conforto, Baron, Cracco, Frinzi, Ronda e altri non potuti individuare. La terza fu tenuta il 1 maggio 1937 in località Sant'Orso con l'intervento di Cogollo, Conforto, Baron ed altri non identificati. Tra~te il f1.1oruscito Giovanarcli Eugenio (residente a Parigi ed e;patriato clandestmame~te_a scopo politico) veniva importata e fatta circolare a Schio stampa propagandistica. La stmnpa veniva spedita dalla Francia in mezzo a fig urini di moda alla moglie dell'imputato Peder Aldo. Costui la passava al coimputato Ferronato Secondo il quale, a sua volta, la dava a Cavedon Giuseppe. Cavedon la consegnava a Cavaliere (attualmente in manicomio) che aveva il compito di smistarla al.Cogollo, al Pedrazzi e al Manea. Cogollo, infine, la dava al Pegoraro e il Pedrazz1 al Confo1to e al Lievore. La stessa organizzazione provvedeva poi alla riproduzione della strunpa es-

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S

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sendo in possesso di un poligrafo passato dal Tessaro al Casetta e da quest'ultimo a Pedrazza Claudio. Nel maggio del 1937 i nominati Casetta e Tessaro erano riusciti, prima del loro espatrio, a sottrarre al Comando della Stazione dei carabinieri di Marana Vicentino, una raccolta di "bollettini delle ricerche" del Ministero dell'Interno allo scopo di far pervenire tale raccolta alla Centrale comunista di Parigi. Tale raccolta venne custodita prima dal Cogollo e poi dal nominato Cavaliere dato che, essendo costui un bidello delle scuole comunali, i bollettini avrebbero dovuti essere al sicuro. La raccolta dei bollettini in questione venne trovata nell'abitazione del Cavaliere. In ordine alle rispettive responsabilità il Cogollo e il Crasco hanno confessato di aver compiuto i fatti loro addebitati; L'opera di organizzazione e di dirigente dell'associazione svolta dal Cogollo è rimasta provata attraverso le precise dichiarazioni rese dagli altri giudicabili nonchè attraverso la stessa attività sovversiva che egli stesso ha ammesso di aver svolto. Per ciò che concerne la illecita detenzione della bomba il Cogollo ha dichiarato, contrariamente al giudizio espresso dal perito, che si trattava di un ordigno che il tempo aveva reso inservibile e per tale motivo poteva essere tenuto a casa. Dalle affem1azioni del Cogollo, del Cracco, del Saggin, del Conforto, del Manea e del Cavaliere è risultato che il Baron aveva aderito al movimento e svolto la sua attività. Infatti egli ha ammesso di aver preso parte alle riunioni clandestine di fede, di aver versato denaro per la biblioteca e per la famiglia del detenuto Bressan. Anche il Bressan ha fatto dichiarazioni precise ammettendo anche di avere inciso "W Lenin" sul manico del pennello da lavoro. Il Conforto ha confermato di avere aderito al partito e di avere partecipato ai convegni segreti, di avere dato denaro per la famiglia Bressan e di avere ricevuto stampa e di averla fatta anche leggere. Il Cavedon e .il Ferronato - quest'ultimo iscritto al Partito Nazionale Fascista e perciò non sospetto presso la Pubblica Sicurezza nella deleteria clandestina attività criminosa che andava svolgendo - ammisero di avere ricevuti stampati propagandistici e di averli fatti circolare. Il Lievore-già indicato da vati coimputati come altro capo della organizzazione e collaboratore del Cogollo - ha confermato di aver esercitato una complessa attività e cli essere stato anche consultato dal Cogollo per l' espatrio ciel Cracco e per una lettera inviata alla centrale comunista di Parigi. Ha ammesso di essere stato l'ideatore della biblioteca propagandistica, e di avere ricevuta stampa co-


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PRIMA PARTE: SENTENZF. PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

munista clandestina passata a compagni dopo di averla letta; ospitò, inoltre, in casa compagni di fede per ascoltare le radiotrasmissioni da Barcellona. Il Manea ha ammesso di aver aderito al movimento e di aver versato denaro per la famiglia Bressan e di aver ricevuto s tampa comunista che gli venne sequestrata al momento dell'arresto. Il Peder ha affermato che partecipando alla organizzazione comunista riceveva da Parigi e dal fuoriuscito Giovanardi corrispondenza e stampati sovversivi che passava poi al Ferronato.

li Marchioro ha detto di essere espatriato clandestinamente per recarsi in Spagna e combattere nelle file marxiste tenendo quindi rapporti con i sunnominati imputati che gli dettero anche i m ezzi e le oppo1tune istru:t.ioni. Il Pedrazza - milite della M.V.S.N. - ha ammesso di aver svolla fattiva attività antifascista e di aver ricevuta e fatta circolaJ·c stampa propagandistica e di avere ricevuto io deposito dal Casetta, prima dell'espatrio, un poligrafo che la sorella dello stesso Pedrazza al momento dell'arresto gettò in canale. Lo Scala nell'affennare di avere aderito al movimento, di avere preso patte alle riunioni segrete, di avere versato contributi in denaro, ha ammesso di avere concorso agli espatrii clandestini dei compagni Piva, Casetto, Cracco e Marchioro. Invece Ronda e Rinaldi rimasero sempre negativi; entrambi hanno escluso di avere partecipato alla organizzazione comunista e di avere svolto attività sovversiva; Il Rinaldi ha solamente ammesso di aver partecipato agli espatrii clandestini. 11 Cogollo, il Cracco e il Lievore sono stati, però, sempre chiari ed espliciti nel formulare accuse nei confronti ciel Ronda. Dalla suesposta narrativa emerge in modo chiaro ed evidente che a Schio si era organizzata e si dirigeva una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire violentemente g li ordini dello Stato. E, inoltre, si anelava svolgendo una attività propagandistica. Concorrevano ad organizzare e dirigere tale associazione il Cogollo e il Lievore. Appartenevano alla associazione tutti gli imputati ad eccezione del Rinaldi nei confronti del quale si deve dichiarare l' assoluzione per insufficienza di prov~ in ordine a tale delitto non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità. Anche nei confronti del Pecoraro non sono emersi sufficienti indizi di reità e p..:rtanto deve essere assolto per insufficienza cli prove dal reato cli cui agli artt.

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110-81-272- prima parte - C.P.. Tutti oli altri, in concorso tra loro e con altri in epoche diverse ma, in esecuzione di ~n unico disegno criminoso fecero, nelle suddette circostanze di tempo e cli luogo propaganda comunista verbalmente oppure con diffusione di stampa sovversiva raccogliendo denaro pro soccorso o per contribuire allo sviluppo della circolante biblioteca propagandistica. Il Cracco e il Marchioro espatriarono clandestinamente per motivo politico con il concorso, mediante incitamenti ed aiuti del Rinaldi, del Cogollo, del L ievore e dello Scala. Il Cogollo, inoltre, concorse con altri ad assicurare il profitto della sottrazione dalla Caserma dei carabinieri di Marana Vicentino, dei bollettini delle ricerche, prestando in tal modo la propria opera nel nascondere e custodire i documenti trafugati.

n Cogollo,

infine, deteneva fino alla data del suo arresto, senza la prescritta licenza, una bomba da guerra carica. Di conseguenza sono tutti ritenuti responsabili dei reati ad ognuno ascritti, e di cui agli artt. 110, 270 - prima parte - e ultimo cpv. C .P. , 270 - 2° cpv. - C.P., 110 - 81 - 272 - prima parte - C.P., 158 Legge cli Pubblica Sicurezza 18.6.1 93 1 n. 773, 110-379 C.P. in relazione agli articoli 35 l -28 citate leggi di Pubblica S icurezza con l'aograventc della recidiva generica ai sensi dell'art. 99 - prima parte - C.P. nei co~front.i del Pcder, Rinaldi, e Scala, risultando essi già condannati per reati comuni. Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive, tenuta presente la natura speciale dei reati e consideran~o c_he taluni dei . giudicabili appartenevano al partito nazionale fascista, proveruenu dalle orgaruzzazioni giovanili , il Collegio è clell' avvi so di i1Togare le seguenti pene: Per il disposto dell'ru.t. 110 - 270 - prima parte - ed ultimo cpv. C.P. a Cogollo anni 6, a Lievore anni 5 e mesi 6. 1n applicazione dell'art. 270 - 2° cpv. - C.P. a

Cracco, Marchioro e Pedrazza anni 3 ciascuno, a Cogollo, Ferrante, Pecoraro e Bressan anni 2 ciascuno, a Scala l anno e 6 mesi, a Lievore, Baron, Cavedon, Conforto, Frinzi, Manca, Ronda e Peder anni 1 ciascuno. Ai sensi degli artt. 110 - 81 - 272 - prima parte - C.P. a Pedrazza anni 9, Cracco, Ferronato, Marchioro e Peder anni 5 ciascuno, Co~ gollo ad anni 4, Baron, Cavedon, Conforto, Frinzi, Manea e B~essan a°:ni 3 ciascuno, a Lievore e Scala anni l e mesi 6 ciascuno, a Ronda anrn 1 e mesi 1.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

In base all'art. 158 e 110-158 legge di Pubblica Sicurezza a Rinaldi e Scala anni 3 e lire 25.000 di multa ciascuno, a Cogollo, Lievore, Cracco e Marchioro anni 2 e lire 20.000 di multa ciascuno. In applicazione degli artt. 110-379 C.P. a Cogollo anni 1. Per il disposto dell'att. 28 delle citate leggi di Pubblica Sicurezza a Cogollo 1 mese di arresto e lire 4.000 di ammenda ed operato il cumulo delle pene condanna complessivamente: Cogollo ad anni 15 di reclusione, lire 20.000 di multa, 1 mese di arresto e lire 4.000 di ammenda, Pedrazza ad anni 12, Marchioro, Cracco, Lievore ad anni 10 e lire 10.000 di multa ciascuno, Ferronato ad anni 7, Peder ad anni 6 e lire 25.000 di multa, Baron, Cavedon, Conforto, Frinzi, Manea ad anni 4 ciascuno, Bressan ad anni 5, Rinaldi ad anni 3 e lire 25.000 di multa, Ronda ad anni 2 e mesi 1, Pecoraro ad anni 2. · Tutti aUa reclusione e Cogollo anche all'arresto. Cogollo, Lievore, Pedrazza, Ferronato, Marchioro, Cracco, Peder altresì alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, Baron Cavedon: Conforto, Frinzi, Manea, Rinaldi, Scala e Bressan alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Tutti, inoltre, alla libe1tà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre a tutte le aire conseguenze di legge.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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da ad anni 2 e mesi 1; Pecorru·o ad anni 2 . Tutti alla reclusione e Cogollo anche all'arresto. Cogollo, Lievore, Pedrazza, Ferronato, Marchioro, Cracco e _Peder a~tre_sì alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Baron, Caved_on, Co~f_ort?_: ~nnz1, Manea, Rinaldi, Scala e Bressan, pure alla interdizione daJ pubblici uff1c1 per la durata di anni 5. Tuti inoltre alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 17.1.1939 - A1mo

xvn

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 - Cogollo avrebbe dovuto essere scarcerato il 29.11.1947. . In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero d~ll'Intemo con c1~colare n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Cogollo viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 10.9 .1943. Detenuto dal 29.11 . 1937 al 10.9.1 943. Pena espiata: 5 anni, 9 mesi, 11 giorni.

P.Q.M.

- Lievore avrebbe dovuto essere scarcerato il 29.11.1943. Visti ed applicati gli artt. J 10 - 270 p.p. ed ultimo cpv.; 270 cpv. 2; 110 - 81 272 p.p.; 110 - 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773; 110 - 379 in relazione al 351; art. 28 T.U. leggi citate di P.S .; 99,n 23, 29, 64, 73, 74, 228, C.P.; 474, 488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito.

Ma anche nei confronti di Lievore si applicano le disposizioni che hanno disposto la scarcerazione anticipata di Cogollo e, pertanto, Lievore viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.1943.

DICHIARA

Detenuto dal 29.11.1937 al 22.8.1943.

Tutti colpevoli dei reati loro ascritti, ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove. Rinaldi in ordine al solo delitto di cui allo ait. 270 cpv. 2° e Pecoraro dal solo reato previsto dagli artt. 110, 81 - 272 p.p. C.P.; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Pena espiata: 5 anni, 7 mesi, 23 giorni.

Cogollo ad anni 15 di reclusione, L. 20.000 di multa, 1 mese di arresto nonchè L. 4.000 di ammenda; Pedrazza ad anni 12; Mé.u·chioro, Cracco, Lievore ad anni IO e L. 20.000 di multa ciascuno; Ferronato ad anni 7; Peder ad anni 6; Scala ad anni 6 e L. 25.000 di multa; Baron, Cavedon, Conforto, Frinzi, Manea ad anni 4 ciascuno; Bressan ad anni 5; Rinaldi ad anni 3 e L. 25 .000 di multa; Ron-

- Cracco avrebbe dovuto essere scarcerato il 4 .12.1943. Ma anche nei confronti di Cracco si applicano le disposizioni che hanno disposto la scarcerazione anticipata di Cogollo e, pertanto, Cracco viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 21.8.1943. Detenuto dal 4.12.1937 al 21.8.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA QIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 5 anni, 8 mesi, 17 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 - Baron viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia l' 8.3.1940. Detenuto dal 15.2.1938 all'8.3 .1940. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e I.O giorni. Conforto viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 9.3.194.0. Detenuto dal 29.11.1937 al 9.3 .1940. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 10 giorni. - Manea viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia 1'8.3.1940. Detenuto dal 9.12.1937 all'8 .3 .1940.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

5 .3.1940. Detenuto daI1'8. 12.1937 al 5.3.1940. Pena espiata: 2 anni, 2 mesi e 27 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Rinaldi il 3.2.1939 non viene accolta. - Ronda viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 7.3.1940. Detenuto dal 7.4.1938 al 7.3.1940. Pena espiata: 1 anno ed 11 mesi. SCARCERAZIONE PER GRAZIA SOVRANA - Cavedon inoltra il 13.6. 1939 istanza di grazia al Capo del Governo. L'istanza viene accolta e con Decreto di Grazia del 23. I l. 1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto Cavedon viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Civitavecchia il 26.11 .1939.

Pena espiata: 2 anni, 2 mesi e 29 giorni.

Detenuto dal 29 .11.1937 al 26.11.1939.

Una istanza cli grazia inoltrata dalla madre 1' 8.11. I 938 non viene accolta.

Pena espiata: l aru10,

Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 14.8.1939 viene respinta. ~ Tribunale militare territoriale di Roma applica nei confronti del Manea, con Orclmanza ciel 19.8.1952, il beneficio dell'amnistia previsto dall'art. 1 del D.L. 17.J.l.1945 IL 719.

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.1

l mesi e 27 giorni.

- Pegoraro inoltra il 1.4.1939 istanza cli grazia al Capo del Governo. L'istanza viene accolta e con Decreto di Grazia del 18.8.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Pegoraro viene scarcerato dal la Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.1939. Detenuto dal 21.12.1937 al 22.8.1939.

_Con ~uccessiva Ordinanza del 19.2.1960 il suddetto Tribunale militare terri t~nal_e _d1 Roma dichiara cessato il djritto dell'Erario al recupero delle spese di gmstma (art. 1 D.C.P.S . 22.11.1947 n. 1631)

Pena espiata: 1 anno, 8 mesi ed l giorno. - Frinzi inoltra il 18.3 .1939 istanza di grazia al Capo ciel Governo.

- Bressan viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli Castelfranco Emilia il 20.12.1940. Detenuto dal 20.12.1937 al 20.12.1 940. Pena espiata: 3 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Bressan il 1.9.3.1939 e dalle figlie il 9.5.1939 non vengono accolte. - Rinaldi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il

L'istanza viene accolta e con Decreto di Grazia del 18.8.1939 viene concesso il condono condizionale dalla residua pena da espiare e, pertanto, Frinzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8 .1939. Detenuto dal 29.11.1937 al 22.8.1939. Pena espiata: 1 anno e 10 mesi. - Ferronato inoltra il 16.2.1939 istanza di grazia a S.M. il Re d'italia e Imperatore di Etiopia.


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DffESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

L'istanza viene accolta e con Decreto di Grazia del 15.5.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Ferronato viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 20.5.1939.

Con la stessa Ordinanza viene dichiarata estinta la pena inflitta a Pedrazza Claudio per morte del reo.

Detenuto dall'8.12.1937 al 20.5.1939.

Con sentenza emessa il 31.5.1971 la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara la giuridica inesistenza della sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 17. l.1939 nei confronti di tutti gli imputati giudicati con la sopraticata sentenza.

Pena espiata: J anno, 5 mesi e 12 giorni. - Scala inoltra il 28.7.1939 istanza di grazia al Capo del Governo. L'istanza viene accolta e con Decreto di Grazia del 4.1.1940 viene concess0 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Scala, detenuto dal 7.12.1937, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia 1'11.1.1940. Pena espiata: 2 annj, 1 mese e 4 giorni. Per i precedenti penali Peder Aldo non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 mentre Marchioro Carlo può usufruire solamente dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Per entrambi, però, si applicano le disposizioni che hanno determinato la scarcerazione anticipata di Cogollo, Lievore e Cracco. Pertanto: - Peder, detenuto dall'8.I2.1937, viene scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 10.9.1943. Pena espiata: 5 anni, 9 mesi e 2 giorni. - Marchioro, detenuto dal 3.12.1937, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 27.1.1941. Pena espiata: 5 anni, 8 mesi e 19 giorni . Pedrazza, detenuto dall'8.12.1937, avrebbe dovuto essere scarcerato, per effetto dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56, 1'8.12. 1947 ma muore nella Casa di Reclusione di Civitavecchia il 27.1.1941. Il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanza del 28.1.1960, il beneficio dell'amnistia prevista dall'art. I del D.L. 17.11.1945 n. 719 nei confronti di Cogollo Alessandro, Marchioro Carlo, Cracco Livio, Lievore Alfredo, Ferronato Secondo, Peder Aldo, Scala Giuseppe, Baron Natalino, Cavedon Giuseppe, Conforto Antonio, Frinzi Giuseppe, Bressan Pietro, Rinaldi Giuseppe, Ronda Bartolo e Pegoraro Gaetano dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. l D.C.P.S. 22.J 1.1947 n. 1631).

NOTÀ: La Comnùssione Istruttoria, con sentenza n. 18 del 2.9.1938, rinviava al giudizio del T.S.D.S. anche i latitanti: - Casetto Oscar, nato il 28.11.1910 a Vicenza-fonditore; - Giovanardi Eugenio, nato il 21.1.1913 a Milano-falegname; - Piva Eugenio, nato il 27.8.1907 a Schio (Vicenza)-tessitore; - Tessaro Antonio, nato il 4.8.1911 a vicentino (Vicenza) - impiegato comunale. Dai registri generali non risulta se Casetto Oscar e Tassaro Antonio vennero tratti in aJTesto e giudicati dal T .S.D.S. nel 1939 o negli anni successivi. Per Piva vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940 - Sent. n. 131 del 18.9.1940". Per Giovannardi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941 - Sent. del 24.7.1941". Con la stessa sentenza n. 18 del 2.9.1938 la Commissione Istruttoria rinviava al giudizio del T.S.D.S. anche: - Cavaliere Giovambattista, nato il 19.3.1907 a Schio (Vicenza) - bidello nelle Scuole elementari - Detenuto dal 28.11.1937. Per sopravvenuta infermità mentale il Presidente del T.S.D.S. disponeva, con Ordinanza del 27.12.1938, - ai sensi dell'art. 88 C.P.P. la sospensione del procedimento nei confronti di Cavaliere Giovambattista. La Comnùsione Istruttoria dichiarava, con sentenza del 21.12.1939, di non doversi procedere nei confronti di Cavaliere Giovambattista per vizio totale di mente ordinando il ricovero del Cavaliere in un manicomio giudiziario (art. 222 C.P.) e revocando "nei soli riguardi di Cavaliere Giovambattista la precedente sentenza emessa il 2.9.1938". Veniva sottoposto a procedimento penale anche: - Saggin Evaristo, nato il 16.10.1907 a Schio (Vicenza) - falegname - Detenuto dal 29.11.1937.


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TRIRUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Durante il periodo istruttorio Saggin venne colpito da crisi fisicopsichica e, pertanto, venne sottoposto a perizia medica.

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PRll'vlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 7

Reg. Gen. n. 126/1938 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Dall'esame peritale risultò che era affetto da infermità mentale che diminuisce la capacità di intendere e di volere e, pertanto, la Commissione Istruttoria di spose, con sentenza del 2.9.1938, la sospensione del procedimento nei confronti di Saggin Evaristo disponendo il suo ricovero in un manicomio giudiziario. Sottoposto ad ulteriore formale perizia psichiatrica il Saggin venne riconosciuto affetto da schizofrenia sia dall'Ospedale psiclùatrico di Padova che dal Manicomio giudiziario di Reggio ErniJia.

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero

Giudici Consoli: Leonardi Nicola, Calia Michele, Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Supplej Giorgio ha pronuncialo la seguente

Dalla perizia del suddetto Manicomio risullò che Saggin non poteva avere al momento dei commessi fatti che gli sono stati imputati la capacità di intendere e di volere.

SENTENZA nella causa contro

Pertanto la Commissione Istruttoria ha dichiarato, con sentenza del 2.2.1940, di non doversi procedere nei confronti di Saggio Evaristo trattandosi di persona non imputabile per vizio totale di mente e ha ordinato - ai sensi dell'art. 222 C.P. - il ricovero del Saggin in un manicomio giudiziario.

Viviani Leone, nato a Lugano (Svizzera) il 4.8.1915, installatore di impianti sanitari Lanati Iole, nata il 25.3.1899 a Castana (Pavia), casalinga; Pecorari Carlo, nato a Milano il 29.9.1904, impiegato parastatale; Pietranera Carlo, nato a Milano il 16.5.1914, specializzato in apparecchi radio; Pollastri Roberto, nato a Milano il 10.11.1905, cesellatore; Rossi Carlo, nato il 24.8.1903 a Vigentino, (Milano), fabbro ferraio; Vallini Agenore, nato il 21.7.1906, a Boretto (Reggio Emilia), impiegato privato; Valfrè Carlo, nato il 6.9.19 12 a M ilano, operaio chimico presso la ditta Carlo E rba; Vezzalini Walter, nato il 4 .1. 1907 a Mi lano, commesso viaggiatore piazzista. IMPUTATI Tutti: a) del delitto cli cui all'art. 270 cpv. 2° c.p. per avere in Milano, sino all'aprile 1938 partecipato ad UJia asociazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costitui ti nello Stato. Pollastri, Yiviani, Lanati e Vallini.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

b) (Jel delitto di cui alla p.p. del cpv. 2° dell'art. 305 C.P. in relazione all'a1t. 283 stesso Codice, per avere a Milano e all'estero sino all'aprile 1938 promosso, costituito, organizzato e diretto, in coalizione con altri gruppi sovversivi e antinazionali, una associazione avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato;

PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.D.S .

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le varie sette politiche dei fuoriusciti italiani dalle quali era stata costituita, formarono un cosiddetto "fronte unico antifascista", nel quale si inserì anche il centro comunista italiano a Parigi. Pur rimanendo ognuna setta fedele ai propri postulati, tutte in tal fronte erano coalizzate nel comune programma di abbattere con mezzi violenti il Governo fascista e mutare violentemente gli ordinamenti sociali ed economici e la costituzione dello Stato Italiano.

c) del delitto di cui agli artt. 110 e 270 p .p . u. cpv. C.P.; per avere in Milano sino all'aprile 1938 in concorso fra loro, costituito, organizzato e diretto una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

Peraltro, una corrente del socialismo nostrano fuoriuscito in Francia da qualche anno si era avvicinata al comunismo accettandone ed adottandone il programma ed i metodi di azione come appare anche dalla stampa di setta e di propaganda diffusa.

d) del delitto di cui agli artt; 110-272 p.p. C.P. per avere sempre in Mjlano sino all'aprile 1938 fatto in concorso fra loro, propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Tale coalizione aveva avuto i suoi sinistri riflessi in qualche regione d' Italia. più prossima alla Francia, specialmente durante le operazioni militari che ci portarono alla conquista dell'impero e durante lo svolgimento della guerra civile in Spagna, fra l'altro, una organizzazione, verso la fine del 1936, era stata scoperta (e i suoi partecipi da questo Tribunale puniti, vedi processo Palmieri, fratelli Stalla ed altri), in Savona, dove alcuni degli organizzati avevano provveduto alla stampa di numerosi libelli intestati "Il grido del popolo" di contenuto sovversivo, antifascista. Alcune centinaia di detti libelli erano stati portati e diffusi a Milano.

Peèorari, Pietranera, Rossi, V alprè e Vezzalini e) del delitto di cui al cpv. 1 ° dell'art. 305 C.P. in relazione all'art. 283 stesso codice, per avere in Milano, sino all ' aprile 1938, partecipato alla associazione di cui alla lettera b). Rossi, inoltre: t) del delitto di cui all'Art. 282 C.P., per avere in giorno imprecisato del marzo 1938, offeso il prestigio del Capo del Governo, scrivendo in una lettera inviata al coimputato Riccardi Francesco (latitante), le parole: "un mercato bestiale come questo poteva concepirlo soltanto quella bassa testina mille volte venduta, che continua a fare beffa dei nostri destini".

Con l'aggravante per il Pollastii della recidiva ai sensi del cpv; 2° dell'art. 99 C.P., in relazione ai numeri 1, 2 e 3 del cpv. 1° e per il Vallini ai sensi dell'art. 99 p .p . c.p.

Durante le indagini per tale accertamento, gli organi di polizia politica scoprirono in Milano una vera e propria sezione del "fronte unico antifascista" di cui si è sopra fatto cenno, idoneamente attrezzata, operante in pericoloso sviluppo e raccogliente nel suo seno: comunisti, socialisti ed ex mazziniani. Tale scoperta generò la denunzia e l'arresto di 14 sovversivi (tra i quali figurava anche il latitante fuoriuscito Giuseppe F aravelli), condannati con sentenza del 13.10.1937. Più volte sono stati dalle autorità tutorie dell'ordine pubblico scoperti e stroncati tali pericolosi movimenti comunisti, socialisti e di sette antifasciste, o, comunque sovversive, avente i centri propulsori e alimentatori all'estero, centri di solito formati da fuoriusciti nostrani, che, pagati da forze antiitaliane, più o meno misteriose, hanno mandato in Italia emissari per commettere anche i più gravi delitti contro lo Stato.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola con i loro difensori. IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto stabilire: IN FATTO E IN DIRITTO Dopo lo scioglimento della "concentrazione antifascista" in Francia, nel 1934

Tuttavia, sorretti dall'impunità straniera, pur convulsi dalla propria impotenza e dalla marcia trionfale del fascismo, non hanno disarmato ed ancora una volta hanno trovato dei sciagurati che si sono prestati aj loro disegni. Infatti, ai primi del 1938, i rubricati, andavano svolgendo in Milano in pieno accordo con i fuoriusciti residenti in Svizzera ed in Francia (Faravelli Giuseppe e Riccardi Francesco - nei confronti dei quali risultando tuttora latitanti - si è preliminannente ordinato la sospensione del processo fino al loro arresto), attività sovversiva antinazionale. Per il loro fare troppo circospetto furono notati dalla Questura che provvide a pedinarli. Così il 10.4.1938 procedette all' arresto, in Milano dell'antifascista Viviani Leone, cittadino svizzero; unitamente al noto sovversiv~ Pollastri Roberto e a certo Vallini Agenore, al quale ultimo, poco prima, il Viviani aveva consegnato una valigia (che venne sequestrata), la quale


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TRIBUNALE SPECIALE PERLA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

conteneva numerose stampe di propaganda sovversiva e fogli con direttive per l'attività da svolgere ulteriormente. Sulla persona del Viviani poi fu sequestrato un libro dal titolo: "Anime in pena" sul quale alle pagine 142 e 144, venne riscontrato uno scritto in simpatico di evidente contenuto politico.

Riceveva fra l'altro copiosa stampa di propaganda che poi provvedeva a di.stribuire. Il Yallini era il collaboratore più diretto e fattivo del Pollastri posto da costui a contatto del Viviani, aveva il compito di portare il materiale, portato dall'altro a Milano dalla Svizzera, e di tenerlo presso di se a disposizione del Pollastri.

Dagli accertamenti subito compiuti emersero le responsabilità di tutti i rubric~ti coii:nputati, oltre che dei latitanti fuoriusciti in Francia: Faravelli Giuseppe, Riccard1 Francesco, fondati su elementi di specifiche prove, raccolti dalla compiuta istruttoria e confermati all'udienza. Infatti dalle chiare e concrete dichiarazion_i dei maggiori esponenti del movimento antifascista "Fronte unico" e dei testi nonchè dal rilevante e pericoloso materiale rinvenuto nella valigia p;rtata dal Viviani (composta da giornali editi all'estero da aggruppamenti comunisti, socialisti e di "Giustizia e libertà"); ed infine da un foglio contenente istruzioni per la lotta contro il regime fascista (a firma dei tre raggruppamenti anzidetti) risultò che l'organizzazione era presieduta dal Faravelli, il quale, in un primo tempo da Lugano e snccessivamente da Parigi, direttamente o a mezzo del suo incaricato Galletti Walter, Alias Tommasi, cittadino svizzero residente a Lugano, dava le istruzioni e forniva i mezzi di propaganda o di altro genere, al Pollastri e agli altri compagrù di fede di Milano. Nello stesso tempo però il Fara velli non aveva trascurato di ricostituire e riorganizzare sempre in Milano il movimento socialista, servendosi degli stessi elementi che con lui collaboravano nello svolgimento di programma di azione dei tre anzidetti gruppi coalizzati. Suoi fattivi e fedeli collaboratori furono il Riccardi, il Pollastri, il Viviani, il Vallini e la Lanati. Faravelli e Pollastri risultano dirigenti della organizzazione e gli altri quattro elementi di primo piano, che più direttamente hanno coi primi due collaborato: latitanti il Faravelli ed il Riccardi, pienamenti confessi il Pollastri, il Vivi ani ed il Vallini, sono tutti raggiunti da prove. Il Fara veli - contro il quale sono pendenti presso questo Tribunale altri procedimenti per analoga attività svolta in precedenza contro lo Stato - ebbe a presiedere alla formazione e al.lo sviluppo della duplice organizzazione. Egli era coadiuvato, in Milano, dal Pollastri e dalla Lanati ai quali aveva dato istruzioni e mezzi, servendosi all'uopo del Viviani, che fungeva da corriere fra Lugano e la metropoli lombarda. Però nei confronti della Lanati, se è riuscito pienamente provato il suo fattivo concorso nell'opera criminosa organizzativa e direttiva del Faravelli, in ordine al reato di cui all'art 270 p.p., invece non si sono raccolti elementi sufficienti in ordine al delitto cli cui all'art. 305 in relazione al 283 c.p. per cui deve essere assolta per insufficienza di prove. Il Pollastri già condannato nel 1936 da questo Tribunale, per attività sovversiva, era il dirigente locale cli Milano dell'organizzazione, ed aveva costituito per incarico del Faravelli, un gruppo cosidetto autonomo.

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La Lanati, vedova Benzi (1) (il marito della quale fu noto sovversivo già segretario della Camera del Lavoro di Milano) era, come il Pollastri, la diretta collaboratrice del Faravelli, ma non risulta avesse rapporti col Pollastri. A lei il Viviani ha portato lettere ed altTo di carattere politico, del Faravelli; ed il 3 aprile, anche la somma di L. 2.050 che, secondo le istruzioni ricevute, doveva essere fatta pervenire a certa Selica Geminelli di Castelfranco Emilia, come sussidio per la avvenuta morte di un congiunto al servizio dei "rossi spagnoli". La Lanati è accusata ape1tamente dal Viviani, le cui dichiarazioni chiare ed esplicite (fra le altre precisa anche che a Lugano, in casa del già nominato Tommasi, ebbe a leggere una lettera diretta alla Lanati, con la quale le venivano richieste informazioni di tre compagni di fede) ricevono precisa conferma dagli accertamenti compiuti dall'autorità denunziante. Risulta inoltre contro la stessa Lanati, quanto è stato deposto dalla teste Petriconi Alessandrina, riguardante precise e circostanziate confidenze fatte a costei dalla medesima giudicabile, in me1ito alle imputazioni che le venivano contestate cimante il periodo istruttorio. 11 Riccardi infine, fratello del sovversivo Marco, ucciso in un conflitto con la forza pubblica nel 1935, nel tentativo, da lui perpetrato col Pollastri di introdurre in Italia dalla Svizzera, stampe di propaganda sovversia, ha servito di tramite al Pollastri per riallacciare i suoi rapporti col Faravelli interrotti a seguito di quel tragico episodio, ed ha poi continuato a cooperare dall'estero all'attività propria dell 'organizzazione milanese, in seguito alla quale è stato uno degli esponenti oltre che attivo propagandista; Yalfrè Carlo, Pietranera Carlo, Rossi Carlo (tutti e tre iscritti al P.N.F.), Vezzalini Walter, Pecorari Carlo. Sono gli appartenenti alla duplice associazione capeggiata dal Farave.l.li e dal Pollastri. Tutti sostanzialmente confessi, avevano il compito affidato loro dal Pollastri, di servire da recapito, per la stampa e insieme per la corrispondenza in arrivo dall'estero, il Rossi e il Valfrè; per la sola corrispondenza il Pietranera e il Yazzalini. Il Pecorari si protesta estraneo ali' attività esplicata dagli altri, ma è acce1tato che non solo era in stretto contatto politico con il Pollastri e col Riccardi, ma al corrente dello specifico incarico tenuto dal Vezzalini (che egli stesso precedentemente aveva fatto conoscere al detto Pollastri), tanto da preoccuparsi di avvertire immediatamente il Riccardi a Parigi dell'avvenuto arresto del Pollastri e della necessità, quindi, di non mandare più lettere al Vezzalini.

(I) Per Benzj v. "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1929 pag. 42


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.O.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Pecorari è accusato dal Vezzalini.

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Ai sensi dell'art. 305 cpv. 1° in relazione aJ 283 C.P.:

Tutti e cinque i suddetti hanno, poi, avuto e passato stampa di propaganda ed il Rossi, inoltre in una sua lettera del marzo 1938, in risposta al Riccardi che gli aveva chiesto da Parigi le impressioni prodotte in Italia dalla unione dell'Austria alla Germania, ha usato espressioni oltraggiose verso il Duce, dimostrandosi un feroce antifascista.

a Pietranera e Rossi anni 5 ciascuno, a Valfrè anni 3, a Vezzalini e Pecorari anni 2.

Da1la suesposta narrativa emerge ad evidenza che i rubricati Pollastri, Viviani e Vallini d'accordo col centro estero di Lugano e Parigi, e continuando l'attività criminosa dei precedenti movimenti sovversi vi già stroncati dalla autorità di P.S. avevano promosso costituito, organizzato e diretto in Milano in coalizione con diversi gruppi sovversivi e antinazionali , una asociazione avente fine di commettere fatti diretti a mutare la form a del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato.

a Pollasu·i anni 6 e mesi 8, a Vallini anni 5 e mesi I , al la Lanati e al Viviani anni 5 ciascuno;

Inoltre in concorso fra loro e altresì della Lanati, avevano costituito organizzato e diretto una associ~zione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato. Appartenevano alle dette due organizzazioni antifasciste, assieme ai suddetti giudicabili, il Pietranera, il Rossi, il Valfrè, il Vczzalini ed il Pecorari. Il Pollastri, la Lanati, il Viviani ed il Yallini poi, sempre in concorso fra loro ed altri compagni di fede, avevano fatto propaganda per il sovvertimento violento degl i ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Il Rossi, scrivendo in una lettera diretta al fuoriuscito Riccardi, offese il prestigio del Capo del Governo, con le parole: "un mercato bestiale come questo, poteva concepirlo soltanto quella bassa testina mille volte venduta, che conti nua a fare beffa dei nostri destin i". Di conseguenza tutti ad eccezione della Lanati che deve essere assolta per insufficienza di prove dal solo reato previsto e punito dall'art; 305 in relazione all'art. 283 c;p., si sono resi oggettivamente e soggettivamente responsabili dei delitti ad ognuno ascritti e di cui agli art. p .p. e cpv. 2° e cpv. 1° art. 503 in relazione al 283 , 110, 270, p.p. 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p . e 282 C.P.: con l'aggravante per il Pollastri della recidiva ai sensi del cpv. 2° dell'art. 99 C.P. in relazione al n. l - 2 - 3 del cpv. 1°; per il Vallini, ai sensi dell 'art. 99 C.P., perchè altra volta condannati . Pertanto esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali e le richieste difensive, tenuto presente che tutti ebbero a svolgere opera criminosa fino al momento del rispettivo arresto, e che taluno agiva pur appartenendo al P.N.F., perfino proveniente dalle organizzazioni giovanili del Regime; considerata la natura particolare dei reati; il Collegio ritiene equo irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 305 p.p. cpv. 2° in relazione al 283 C.P.: con l' aggravante della già precisata recidiva nei confronti del Pollastri e del Yallini: a Pollastri anni 6 e mesi 8; a Vallini anni 5 e mesi 1; a Viviani anni 5.

In applicazione degli artt. 11 O e 270 p.p. C.P.: con la già specificata recidiva nei confronti del Pollasni e del Vallini:

In base all'art. 270 cpv. 2° C.P. con la già precisata recidiva nei confronti del Pollastri e del Vallini; a Pietranera anni 3; a Pollastri anni 2 e mesi 9; a Rossi anni 2; a Yallini anni 1 e mesi 2; alla Lanati, Pecorari e Yiviani, a Yalfrè e Yezzalini, anni 1 ciascuno. Ai sensi dell'art. 110 e 272 p.p. C.P.: con l'aggravante della recidiva già specificata: a Pollastri anni 2 e mesi 9; a Vallini anni J e mesi 2; aJla Lanati ed al Viviani anni 1 ciascuno. In applicazione dell'art. 282 C.P. a Rossi anni 5. Ed operato il cumulo complesivo delle pene complessivamente condanna: Pollastri ad anni 18 e mesi 10; Viviani e Rossi ad anni 12 ciascuno; Vallini ad anni 12 e mesi 6; Pietranera ad anni 8, Lanati ad anni 7; Valfrè ad anni 4; Pecorari e Vczzalini ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione. Pollastri , Lanari, Vallini, Pietranera e Rossi, pure alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Valfrè pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti inoltre, ad eccezione del Viviani alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle s pese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Viviani è straniero, (cittadino s vizzero) ai sensi dell'a11. 215 , 312 c.p. egli deve essere espulso dal territorio dello Stato dopo la espiazione della pena.

P.Q.M. Visti cd applicati gli artt. 305 cpv; l O e p.p; cpv; 2° in relazione al 283, 110-


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO ST /\TO

270 p .p; ed u . cpv.; 110 e 272 p.p., 270 cpv. 2°, 282, 99, 23, 29, 64, 73, 215, 312,228, 229 C.P.; 474, 488 C.P.P., 485 C.P. Esercito DICHIARA Tutti colpevoli dei reati ad ognuno ascritti ad eccezione ella Lanati assolta per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'ait. 305 p.p. cpv. 2° in relazione al 283 C.P .. Ed, operato il cumulo complessivo delle pene condanna:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZI/\TEDAL T .S.D.S.

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re dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Il Vailini, invece, per gli stessi motivi per i quali venne disposta la scarcerazione anticipata di Pollastri, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S . Gimignano il 24.8.1943. Detenuto dal 10.4.1938 al 24.8. 1943 Pena espiata: 5 anni, 4 mes i e 14 giorni .

Pollastri ad anni 18 e mesi 10; Viviani e Rossi ad anni 12 ciascuno, Vallini ad anni 12 e mesi 6; Pietranera ad anni 8; Lanati ad anni 7; Valfrè ad anni 4; Pecorari e Vezzolini ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione; Pollastri, Lanari, Vallini, Pietranera e Rossi pure alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Valfrè altresì alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti insieme ad eccezione del Viviani alla libertà vigilata. T utti al pagamento in solido delle spese di giudizio , al pagamento delle spese di propria custodia preventiva oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Viviani venga espulso dal territorio dello Stato dopo avere espiato la pena. Roma, 24.1.1939 - Anno XVll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Pollastri: I precedenti penali ostano all'applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 4921 6/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Pollastri viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 24.8.1943. Detenuto dal 10.4.1938 al 24.8.1943. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 14 giorni.

- Viviani avrebbe dovuto essere scarcerato il 10.4.1948 anche perchè - ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato - non può usufruire dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Viviani, invece, per gli stessi motivi per i quali venne disposta la scarcerazione anticipata di Pollastrf e Vallini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia .il 28.8. 1943. Detenuto dal 10.4.1938 al 28.8.1943. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 18 giorni. Nei confronti di Viviani Leone il Tribunale militare ten-itoriale di Roma applica, con Ordinanza del 28.10.1948, il beneficio deU' amnistia prevista dall'art. 1 delD.L. 17.11.1945 n. 719. - Rossi avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.4.1948 anche perchè ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato gi udicato e condannato - non può usufruire dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Rossi, invece, per gli stessi motivi per i quali venne disposta la scarcerazione anticipata di Pollastri, Vallini e Viviani , viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8.1943. Detenuto dal 15.4.1938 al 28.8.1943 . Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 13 giorni. Pietranera avrebbe dovuto essere scarcerato l' 11.4.1944 anche perchè os tandovi i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e conda1mato - non può usufruire dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. l 156.

Per Pollastri vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 pag. 240. Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D.24.2.1940 n. 56 - Vallini avrebbe dovuto essere scarcerato il 10 . .1.0.1948 anche perchè ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato - non può usufrui-

Pietranera, invece, per gli stessi motivi per i quali venne disposta la scarcerazione anticipata di Pollastri, Vallini, Viviani e Rossi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28 .8.1943. Detenuto dall' 11.4.1938 al 28.8.1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 13 giorni. Nei confronti di Pietranera Carlo il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanza del 30.4.1949, il beneficio dell'amnistia previsto dall'art. I del D.L. 17.1 l. 1945 n. 719. · - Lanati avrebbe dovuto essere scarcerata il 10.4.1943. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 4.2.1939 non viene accolta. Per interessamento personale di S.E. il Capo del Governo viene accolta una seconda istanza di grazia e, pertanto, con Decreto di Grazia del 21.6.1942, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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22.11.1947 n. 1631). Nei confronti di Rossi Carlo viene dichiarata, con la stessa Ordinanza, cessata per intervenuta "abolitio criminis" l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta per il reato di cui all'art. 282 C.P. (D.L.L. 14.9.1944 n. 288) NOTA: La Commissione Istruttoria nel rinviare, con sentenza n. 21 del 22.11.1938, al giudizio del T .S.D.S. i sopraspecificati imputati dichiarava di non doversi procedere "per non aver commesso i fatti" nei confronti di: - Greppi Antonio, nato jJ. 26.6.1894 ad Augcra (Varese) - avvocato e di non doversi procedere "per insufficienza di prove" nei confronti di: - Ansalone Bruno, nato il 12.2 .1915 a Milano-legatore di libri-

Quindi la Lanati, detenuta dal 10.4.1938, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Trani il 30.6.1942. Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. - Valfrè viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 15.4.1941. Detenuto dal 15.4.1938 al 15.4.1941.

- Colombini Giuseppe, nato il 2 .1.1912 a Milano-meccanico- Pietra Lino, nato il 19.8.1913 a Milano-incisore. Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria pronunziava l'accusa nei confronti dei latitanti: - Faravelli Giuseppe, nato il 14.5.1 896 a Broni (Pavia) - avvocato (Per Faravelli vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942).

Pena espiata: 3 anni. - Vezzalini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 16.4.1940. Detenuto dal 16.4.1938 al 16.4.1940. Pena espiata: 2 anni. SCARCERAZIONE PER GRAZIA SOVRANA - Pecorari, viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 21.8.1939. Detenuto dal 19.4.1938 al 21.8.1939. Pena espiata: 1 anno, 4 mesi e 2 giorni. Nei confronti di Pollastri Roberto, Vallini Agenore, Rossi Carlo, Pecorari Carlo, Lanati Iole, Valfré Carlo e Vezzalini Walter il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanza del 14.12 .1966, il beneficio dell'àmnistia di cui ali' art. 1 del D.L. 17..11.1945 n. 7 I 9 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S.

- Riccardi Francesco, nato il 7 .11.191 O a N egruzzo (Pavia) - pugile - Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se nei confronti del Riccardi venne emessa, in data successiva al 1939, una sentenza di condanna o di assoluzione.


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TRTRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 149/1938

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Sentenza n. 16

II Tribunale Speciale per la Difesa delJo Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Pasqualucci Renato, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro Lunardelli Amilcare, nato il 2.7.1912 a Savona, operaio; Briganti Libero, nato il 2.12.1914 a Savona, meccanico; Cenci Tullo, nato il 4.6.1899 a Savona, verniciatore; Moresco Valentino, nato il 23.10.1912 a Savona, manovale; Porta Guido, nato il 1.1.1904 a Savona, meccanico. IMPUTATI a) del delitto cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva; b) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., per avere svolto propaganda sovversiva. Reati commessi nel territorio di Savona fino al marzo 1937 per Lunardelli e sino all'aprile 1938 per gli altri. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire

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IN FATTO E IN DIRITTO Frequenti manifestazioni sovversive, mediante diffusione di materiale propagandistico stampato alla macchia, scritte murali e circospette riunioni di elementi sospetti, verificatisi nel 1937 e principi del 1.938, segnalavano alla Questura di Savona la vitalità di una locale organizzazione antifascista che occultava in modo assai abile la sua struttura interna e rendeva assai segreta la sua attività. Perciò furono intensificate le indagini e dopo abili pedinamenti fu possibile individuare i maggiori esponenti del movimento, nonchè taluni gregari. Faticoso riuscì il lavoro di acce1tamento di talune responsabilità perchè da un opuscolo sequestrato ed allegato alle carte processuali (che portava la data agosto 1934 della segreteria del partito comunista italiano) risulta che fra l'altro contiene un titolo "ricordati". In detto capitolo sono inserite le nom1e tassative che gli arrestati politici devono osservare di fronte alla polizia e di fronte ai giudici. Infatti taluni dei rubricati imputati, dinanzi alle Questure ebbero a fare chiare e precise interessanti dichiarnzioni successivamente modificate in mtto o in parte: tuttavia a carico di ognuno, specie in udienza emerse guanto appresso: Lunardelli Amilcare: già confesso dinanzi alla autorità di P.S. è stato negativo in istruttoria e in parte anche al dibattimento. Egli aveva già ammesso nei vari interrogatori resi nel maggio 1937, all'epoca cioè in cui fu tratto in arresto di essere stato a Parigi nel gennaio di quell'anno per arruolarsi nei rossi spagnoli e di avere parlato allo scopo, con un individuo all' ufficio di arruolamento sito in Boulevard Strasburgo 46, ma che avendo poi desistito dalla idea di partire per la Spagna aveva accettato di svolgere attività comunista a Savona, al suo ritorno, e di comunicare il risultato della sua opera allo stesso indirizzo di cui sopra al nome che gli sarebbe stato indicato con una cartolina illustrata. A Savona in effetti aveva fatto opera di propaganda fra runici e compagni di lavoro, e già si apprestava a comunicare ciò a Parigi, avendo ricevuto il nome pervenutogli da una cartolina illustrata di quella città. Queste furono in sostanza le dichi~mtzioni rese e ripetute nel marzo 1937 dal Lunardelli. Costui successivamente le ha smentite, dicendole dovute a pressioni della autorità di P.S. Però a suo carico esistono delle prove, specie le ca1te sequestrategli, e particolarmente il foglio contenente lo scritto di suo pugno che è per ammissione dello stesso imputato l'inizio di una relazione che egli si accingeva a spedire a Parigi al nome che si trova su una cartolina illustrata, pervenutagli dal.la capitale francese e che ora è agli atti . Da quelle tre righe si 1ileva chiaramente che il Lunardelli aveva svolto fruttuosamente quel.la propaganda della quale a Parigi era stato incaricato, e che aveva tutte le intenzioni di continuare. Oltre a ciò numerosi testi già compagni di gruppo, Ottolia Giulio, Saettone Attilio, Mignone Silvio, Brinno Luigi, Gallina Adolfo, (contro i quali l'autorità di P.S. ha adottato adeguate misure di sicurezza), hanno deposto come il Lunardelli fosse un elemento molto attivo, che ha partecipato a riunioni di partito, quale quella di Bergeggi tenutasi nell'agosto 1933, e le altre di Magliani e di Bricco Schioppato, che ha fatto propaganda e in-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRL\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

gaggiato nuovi elementi ed incitato ad una maggiore attività. E ciò anche quando egli era in servizio militare durante le due licenze godute dal 3 agosto 1933 e dal 21. dicembre stesso anno.

Per il disposto dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: a Lunardelli e Cenci anni 3 ciascuno a Briganti e Porta anni 2 ciascuno, a Moresco anni l.

Briganti Libero: E' negativo ma la prova a suo carico si trae sicura anche a prescindere dalla corrispondenza del 1938 sequestratagli, attraverso le esplicite accuse che hmmo mosso contro di lui le stesse anzidette persone, già suoi compagni di gruppo nonchè altri due della stessa organizzazione (in atto al confino di polizia) Crosa Alfredo e Cevennini Luigi. Anche il Briganti ha pa1tecipato alle tre riunioni sumnienzionate e dopo avere aderito al movimento ha passato all'Ottolia, più volte, stampe comuniste, ed al Mignone Silvio anche un distintivo in metallo con la falce e il martello, come ebbe ad ammettere lo stesso Briganti. Costui è stato assolto nel novembre 1934, per ins ufficienza di prove dalla Commissione Istrnttoria di questo Tribunale Speciale dalle imputazioni di partecipazione sovversiva e di propaganda sovversiva. Po1ta Guido, Cenci Tullo, Moresco Valentino: sono tutti e tre confessi più o meno esplicitamente. Porta e Cenci sono stati a contatto con il centro comunista di Parigi a mezzo di certa "Maria" non identificata, la quale è stata più volte a Savona a prendere accordi con il Cenci che a sua volta si è recato ripetutamente in Francia a Nizza per riferire alla "Maria" e ricevere nuove istruzioni. Egli riceveva in compenso la cifra di L. 800 complessive. Hanno avuto (particolarmente ·il Po1ta che era a contatto con dei marittimi imbarcati su piroscafi che facevano scalo a Vado di Savona) pacchi di manifestini, che sono stati diffusi a Savona e ad Altare e dintorni. Si sono incaricati inoltre di ingaggiare elementi per i rosso spagnoli, e secondo il Cenci, il Porta avrebbe a tal uopo date L. 150. Il Porta è anche accusato dal teste Berruti Raffaello. Il Moresco, propagandato ed ingaggiato nel J 936 dal Porta, ha avuto da lui più volte manifestini che ha passato per la diffusione al Cevenini, presente Crosa Alfredo, ed altri li ha diffusi a Savona egli stesso. Ha fatto poi propaganda orale secondo precise accuse fatte dai due anzidetti inoltre espletò l'incarico avuto dal Porta di ritirare denaro pro soccorso rosso. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che tutti i giudicabili appartenevano alla associazione sovversiva, e che partecipando alla associazione comunista ebbero a svolgere attività propagandistica fino al 1938. Ad eccezione di Lunardelli e cli Briganti, nei confronti dei quali fu accertato che l'azione crinùnosa propagandistica non si protrasse oltre il termine contemplato dal R.D. 15.2.1937 n. 77; per cui devono entrambi usufruire del beneficio del condono. Pertanto tutti si sono resi responsabili soggettivamente e oggettivamente dei reati ascritti e di cui agli aitt. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive tenuta presente la natura particolare dei reati , il Collegio è cli avviso di irrogare le seguenti pene:

Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P.: a Lunardelli anni. 5, a Porta anni 4, a Briganti, Cenci e Mai·esco anni 3 ciascuno. Operato il cumulo delle pene, complessivamente condatma: Lunardelli ad anni 8, Cenci e Porta ad anni 6 ciascuno, Briganti ad anni 5, Moresco ad anni 4. Tutti alla reclusione; Lunardelli anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Briganti, Cenci, Moresco e Porta anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè l'attività crim.inosa svolta dal L unardelli e dal Briganti , in ordine al solo reato di propaganda, ebbe a cessare prima del febbraio del 1937 necessita dichiarare in loro favore condizionalmente condonare anni 2 sulla pena inflita per il delitto di propaganda. Determinando la pena complessiva da scontare in anni 6 per Lunardelli e in anni 3 per il Briganti, ferme restando per entrambi la libertà vigilata e la già precisata interdizione dai pubblici uffici. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 270 cpv. 2° 272 p.p. 33, 29, 73, 228, 229 C .P., 474, 488, C.P.P.; 2, 9, R.D. 15.2 .1937 n. 77; DICHIARA Tutti colpevoli dei reati ascritti, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Lunarclelli ad anni 8, Cenci e Porta ad anni 6 ciascuno; Briganti ad anni 5; Moresco ad anni 4 . Tutti alla reclusione; Lunardelli anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Briganti, Cenci, Moresco e Porta, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione degli artt. 2 e 9 dell'R.D. 15.2. 1937 n. 77, dichiara conclizionalmente condonati anni due sulla pena inflitta in ordine al reato cli cui all'art. 272 p.p. C.P., in favore dei soli Lunardelli e Briganti, dete1minando la pena da scontare in anni 6 per Lunardelli, e in anni 3 per B1iganti, ferme restando per entrambi la libertà vigilata e la già accennata interdizione dai pubblici uffici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Roma, 10.2.1939 - Anno XVII

Pena espiata: 2 atmi

Seguono le firme del Presidente e dei Guidici.

(Per Briganti v. "Decisioni emesse dal T.S.D.S" nel 1935 pag. 85).

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. - Lunardelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 9.7.1943. Detenuto dal 9.7.1938 a] 9.7.1943. Pena espiata: 5 anni. I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R.D.L. 17.10.1942 n. 1156. - Porta viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 30.4.1942. Detenuto dal 30.4.1938 al 30.4.1942. Pena espiata: 4 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Porta il 18.5.1939 e il 9.2.1940 non vengono accolte. - Cenci viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 30.4.1942. Detenuto dal 30.4.1938 al 30.4.1942. Pena espiata: 4 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Cenci il 22.2.1940 non viene accolta. - Moresco viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 25.4.1940. Detenuto dal 25.4.1938 al 25.4.1940. Pena espiata: 2 anni. - Briganti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 20.4.1940. Detenuto dal 20.4.1938 al 20.4.1940.

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Il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanza del 13.3.1961, ai sopraspecificati imputati il beneficio dell'amnistia previsto dall'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (a11. I D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631). La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.), con sentenza emessa i.I 10.6.1968 ha annullato per inesistenza giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 la sentenza pronunciata dal T .S.D.S. il 10.2.1939 nei confronti di Lunardelli Amilcare, Porta Guido, Moresco Valentino, Briganti Libero e Centi Tullo. NOTA: Insieme con i soprannominati imputati vennero denunziati alla Procura Generale del T.S.D.S. anche: Crotta Giuseppe, nato il 20.3.1988 a Chiaverano (Aosta) - meccanico Nizza Ugo, nato il 31.3.1896 a Civitavecchia (Roma) - pensionato FF.SS. Il Giudice Istruttore ha dichiarato, con sentenza del 23. 11.1938, di non doversi procedere "per insufficienza di prove" nei confronti di Crotta Giuseppe e Nizza Ugo. Pertanto Crotta e Nizza, detenuti dal 10.7.1938 , vengono scarcerati il 23 .11.1938.


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l'RilvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DrFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 840/1927

SENTENZA n. 17

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pietro . ~i~dic~ Con.soli: Cangemi Giovanni, Calia Michele, Leonardi Nicola, Supp1eJ G10rg10, Barbera Gaspero

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IN FATTO E IN DIRITTO L'ispettorato di P.S. del Ministero dell'Interno con rapporti del 15.12.27 e 20.3.1928 denunciava al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato tutta la organizzazione del partito comunista italiano: essendo riuscito ad individuare i maggiori esponenti ciel movimento sovversivo sia costituenti il "comitato centrale direttivo esecutivo" sia i "fiduciari locali" i "capi cellula" i "capi zona" i "capi settore" ed i "segretari interregionali" nonchè i corrieri" . Aveva altresì accertato i vali uffici, le relative atoibuzioni esplicate da taluni fra i più noti e pericolosi comunisti.

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa contro: Martelanz Wladimiro, nato l' 8.5.1905 a Trieste, impiegato privato. IMPUTATO .· a) ?e~ de~itti pr~visti daI1'~1t. 4 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008 e cpv. per avere ucost1tmto 11 partito comumsta sciolto per ordine dell'autorità pubblica e per averne fatto parte; b) del delitto_ di cui _all' art. 4 cpv. 2° legge citata, per avere specie mediante stampa clandestina e diffusione di giornali, opuscoli, proclami, manifesti, fatta propaganda della dottrina dei programmi, dei metodi d'azione del disciolto partito comunista; c) ciel_ delitt? previsto dall'art. 285 C.P. 1889 per avere fatto uso di passaporto e carta dt 1dent1ta contraffatti. Fatti con:imessi in Milano, Genova, Torino, Trieste ed altrove, fra il gennaio l927 e la pnma decade del novembre successivo. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che con il suo difensore ebbe per ul.timo la parola IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processual i nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto stabilire

Infatti come emerge dagli allegati istruttori furono sequestrati documenti dai quali scaturisce la prova che dopo lo scioglimento del partito i comunisti si ricostituirono vivendo di vita illegale. Riunendosi segretamente propagando clandestinamente materiale antinazionale stampato alla macchia. Erano regolati, nella complessa attività criminosa, da tassative no1me compendiate da particolari circolari intitolate "norme alle quali tuti i compagni devono tassativamente attenersi", per mantenere clandestino il movimento del partito. La struttura del partito era inquadrata dagli organismi base, ossia dalle "cellule" cli officina, di fabbrica, di strada, cli villaggio, coi relativi capi cellula, capi settore, capi zona, con le federazioni provinciali, coi segretari federali nominati dal comitato centrale esecutivo, e con la cooperazione di segretari interregionali e dei corrieri, si mantenevano i collegamenti fra centro e periferia. Ogni segretariato interregionale dirigeva il movimento degli adulti, dei giovani, il lavoro sindacale, il lavoro militare, il soccorso rosso pro vittime politiche ecc. Gli esponenti centrali erano i ben noti sovversivi: Gramsci, Scoccimarro, Grieco, Leonetti, Terracini, Venegoni, Tresse, Tranquilli, Ravera Camilla, Ravazzoli, Togliatti, Tasca, Gennari e Bagnolati. Costituivano poi la segreteria del partito: il Togliatti, la Ravera e Platone Felice, che lavoravano collegialmente con sede all'estero. La segreteria riceveva le istruzioni firmate da "uno" dei suddetti esponenti centrali e venivano diramate ai vari numeri od uffici dipendenti dalla periferia: L'opera riguardante l'Italia centrale e meridionale era svolta dall' Amoretti - conosciuto per "Amorino o Vincentino"; quella clell' Agitprotp Agitazione Propaganda - da un certo Pasquini, non individuato; alla azione antimilitarista e raccolta di armi era preposto il Sozzi, noto per "socio"; alla falsificazione dei documenti cli riconoscimento personale dei passaporti, tessere cli frontiera, cli turismo, ecc. provvedevano il Tresse e il Gue1mandi; al soccorso rosso, il Latini (I01ma): presiedeva al movimento giovanile· il "Bottecchia" (Secchia); al sindacale il "Santini", (Ravazzoli); al femminile la "Silvia" (Ravera). La particolare attività propagandis tica clandestina mirava: a svalutare l'essenza delle istituzioni fasciste e cioè: podestà, sindacati, corporazioni, milizia, ecc. , istillando nell'anima del proletariato l ' odio e lo spirito combattivo contro il regime fascista. A muovere le masse, a guidare il loro movimento sulle basi camuffate sindacaliste, per preparare la caduta del fascismo attraverso la violenta insurrezione, ricorrendo persino alle due sindacali internazionali (F.S .I. e I.S.R.)


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TRIBUNALE SPECIALE PE R LA D1FF~5A DELLO STATO

perchè fosse presa la iniziativa di una azione internazionale di boicottaggio contro 1' Italia fascista e di ogni altra forma effetti va di lotta, atta a porre contro il regime i lavoratori di tutti i paesi. T endeva infine ad azioni delilluose contro la integrità della Patria con la "unione dei contadini sloveni e croati della Venezia G iulia" . Come risulta da una circolare, in giudiziale sequestro, si accennava alle cause che possono essere sfruttate dal partito comunista per attrarre le masse allogene e tra le cause era particolam1ente piazzata quella della "italianizzazione". Quindi !"'unione" aveva a proprio programma "la liberazione nazionale del popolo sloveno oppresso dalla borghesia italiana ... usando i mezzi di difesa, anche armata, che si renderanno necessari ... " . Particolare azione a tal uopo svolgeva il rubricato Martelanz Wladimiro e la !'Solidea", detta la bionda, Zolia Giuseppina. Secondo le stesse e chiare e precise dichiarazioni del Martelanz, risulta che il titolare dell'ufficio centale agitazione e propaganda lo aveva interessato di fi ssarsi a Milano e di provvedere al lavoro di smistamento della conisponden:t:a, servendo da anello di congiunzione fra il centro comunista e gli uffici dipendenti : provvedendo altresì alla riproduzione delle circolari che gli venivano inoltrate e quindi alla trasmissione agli organi periferici. Q uindi complessa e fattiva fu la pericolosa attività crinù nosa che il Martelanz ebbe a svolgere allora, facendo a tal uopo uso di passapo1to e carta di identità contraffatti. Perciò con tutti gli altri maggiori esponenti della vasta organizzaz ione sovversiva, il Martelanz fu rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria del 5.2.1929 per rispondere dei reati previsti e puniti dagli art. 4 p .p. e cpv. 1° e 2° della legge 25. 1 l.1926 n. 2008 e dell'art. 285 C.P. 1889. In quanto in concorso con gli altri giudicabili aveva ricostituito il partito comunista sciolto per ordine dell'autorità pubblica, e facendovi parte, mediante la stampa clandestina e la diffusione dei giornali, opuscoli, proclam i, manifesti, aveva fatta propaganda de lla dottrina, del programma e dei metodi d 'azione del disciolto partito comunista. Siccome era riuscito a fuggire e a mantenersi latitante, mentre gli altri imputati furono già giudicati e condannati da questo Tribunale Speciale nei confronti del Martelanz si era proceduto allo stralcio degli atti ed al rinvio del giudizio fi no al cli lui arresto, avvenuto nel luglio 1938. Perciò egli viene oggi giudicato, ma in ordine-al solo reato di cui all'art 4 p.p. della legge 25.11.1926 n. 2008, in quanto per gli altri reati rubricati occon-e dichiarare di non doversi procedere perchè è intervenuta l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1404. Non v'è dubbio che dalla suaccennata narrativa è riuscita provata tutta l'opera di ricostituzione del partito comunista sciolto per ordine dell ' autorità pubblica, svolta dal M artelanz, resosi soggettivamente ed oggettivamente responsabile del reato ascriltogli ai sensi della suaccennata legge del 1926.

PR IMA P.\RTE: SENTENZE PRONUNZIATI.i DAL T.S. D.S .

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Di conseguenza, esaminate e vagliate tutte le emergenze ~ibartime~tal~ .e le richieste difensive, cons iderata la natura parti co lare de l reato, il Collegio nt1e ne equo irrogare la pena di anni 5 di reclusione con .la .int~r.dizio~e perpetua dai pubblici uffici , con la libertà vigilata,_ con ~e spese d1 g1ud1Z10 e eh preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenziale d1 legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 4 legge 25.11.1926 n. 2008, 285 C.P. 1989, 23 , 29, 228,229, C.P.; 474 e 488 C.P.P. ; 1 e 4 R.D. 5.11.1932 n. 1403; DICHIARA di non doversi procedere in ordine ai reati cli cui agl_i a.rtl. 285 c.p-. 188.9_ e 4 cap. 1o e 2° della legge 25.1 1.1 926 n. 2008, perchè estmtI per am.nisua, nt1ene Martelanz colpevole del reato previsto e punito dall 'art. ~ p.p . .c~tata legge n. 2008 e lo condanna a lla pena cli anni 5 cli reclus ione con la 1ntcrcl1z10nc perpecu~ dai ~ubblici uffici e con la li bertà vigilata; co,.1 le s.pese di giudizio nonchè d1 preventiva custodia e con ogni altra conseguenziale d1 legge. Roma, 14.2. 1939 - A nno XVII Seg uono le firme de l Presidente e dei G iudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per cffcLo elci provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 2~:2 ..1940 n. 56 Martelanz. viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emd 1a Il 9.7. 194 1. Detenuto dal 9 .7.1 938 al 9.7. 1941. Pena espiata: 3 anni. Per Martelanz vedi "Decis ioni emesse dal T .S .D.S. nel 1929 pag. 474-476"

1J Tribunale militare territoria le di Roma applica, con Ordinanza del 13.3.1 961 , il beneficio dell'amnistia d i cui all'art. I D.L 17 .11.19545 n. 71 9 dichiarando, contemporaneame nte, estinto il diritto dell 'Erario al recupero delle spesedigiustizia(art.1 D.C.P.S.22 .11.194711. L63 1).


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TR TBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 134/1938

PRl.\1 A PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DA I. T .S.D.S.

SENTENZA n. 18

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano Console Generale M.V.S.N.

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poichè dal le compiute indagi ni fu possibi le individuare i maggiori responsabili, furono presi immediati provvedime nti di polizia a carico di certi P utignano, Tomaselli e Del Piano. Però,l' invio al confino di costoro non troncò del tutto la subdola attività sovversiva; tanto che nei confronti cli altri otto operai venne applicata la diffida.

Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli: M.V.S .N .: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Leonardi Nicola, Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Ciò premesso è intuitivo come in uno stabilimento industriale ausiliario per le fabbricazioni di guerra, dove continuavano a permanere individui di sentimenti sovversivi, potessero avvenire anche manifestazioni di sabotaggio. Infatti dal marzo a l maggio 1938 si verificarono sparizioni cli accessori di metallo ~oià sistemati sui cacciatorpeclinieri "Polluce" e "Pleide" che erano ormeg. . giati per l'allestimento, nei " bacini e scali napoletani", ove erano stati costruiti per conto della nostra R. Marina.

nella causa contro: Gagliardi Alfredo, nato il 26/3/1899 a Napoli, tracciatore navale. IMPUTATO del delitto di cui agli artt. 56 - 253 C.P. per avere in Napoli, in tempi diversi e fi no al 9.6.1938, compiuti atti idonei, diretti in modo non equivoco a prolungare, oltre il necessario, lo stato di inservibilità di impianti ed apparati di navi della Regia Marina in allestimento e, conseguentemente, a ritardare l'entrata in servizio di tali navi, non riuscendo nel suo criminale intento per cause indipendenti dalla sua volontà. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l' imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto asodare IN FATTO ED IN DIRITTO: Fin dal settembre 1937 il Comandante della 2A Legione milizia portuaria cli Napoli aveva acce,tata la presenza, fra le maestranze dei "bacini e scali napoletani", di elementi sovversivi i quali svolgevano clandestina propaganda antifascista, mediante diffusione di materiale stampato alla macch ia e discorsi fra compagni di fede. Perciò detto Comandante ne aveva fatto rapporto alle superiori gerarchie; e

Poichè le indagini, i pedinamenti e le perquisizioni predisposte, specialmente nella portineria, per accertare l'asportazione del materiale che scompariva, davano esito negativo, veniva, dai dirigenti ciel Cantiere e della Mi lizia Portuaria interessata, decisa una accurata perlustrazione del fondo del mare in corrispondenza dell'ormeggio dei Caccia Torpediniere. Tali perlustrazioni ebbero esito positivo portando al rinvenimento di gran parte del materiale scomparso ed alla conseguente prova che le relative sottrazioni avevano evidente scopo di sabotaggio per protrarre, come p uò facilme nte ritenersi, la consegna delle RR .NN. alla R.Marina ritardandone l'entrata in servizio. F u pertanto, disposto un servizio di appostamento, per la identificazione del responsabi le, affidato agli operai d i q uel cantiere Carclone G iovanni e Denise Enrico. Costoro finalmente, la mattina del 9 giugno videro dai loro nascondigli, nel Caccia Pleiadi, il rubricato Gagliardi nell'atto in cui, dopo cli essersi portalo (con circospezione e senza giustificato motivo) nei locali dello spogliatoio souulliciali, sfilava da uno dei tubi cli conduttura una valv'o la per l'aspirazione della nafta e, portandosi nel l' attiguo locale frigoriferi, la lasciava cadere in mare. II Danise ebbe a notare, ancora, che il Gagliardi, subito dopo, tentò d i svitare il tappo di bronzo di un'altra valvola, a mezzo di un martello e cli una chiave per dadi, sospendendo il lavoro per il sopraggiungere inaspettato di alcuni operai. In esito a tali osservazioni il Gagliardi venne fermato ed interrogato. Nell'interrogatorio .il Gagl iardi ha precisato che verso le ore otto e un quarto ciel 9.6.1938 si era recato, sottocoperta, in uno dei locali riservati ai sottufficiali, per riprendere alcuni attrezzi di lavoro e precisamente una chiave per dadi, un martello ed alcuni bulloncini; attrezzi che la sera precedente aveva lasciato in uno dei suddelli locali.


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TRIBU:,.IALESPECIAI.F. PF.R LA DIFESA DELLO STATO

l'Rl~IA PARTE: Sl, STE:sìZE PRONUNZl,\TE DAL ·1.S.D.S.

Nello s tesso interrogatorio ha precisato che, prima di salire in coperta, era entrato nel locale adibito a spogl iatoio sottufficiali per salutare il suo compagno di lavoro Truppi Michele.

Però come lo stesso perito ha ammesso, il prolungarsi ~elle, accc_n_nate asportazioni e manomissioni avrebbe ritardato; oltre 11 necessano. 1 allcsumento e la conseguente consegna delle navi.

Dopo, uscendo quasi s ub ito dal suddetto locale, si recò, per sbaglio, nei locali dei frigoriferi.

Esaminate e vagliate le ris ultanze dibattimentali e le richieste _d ifensive; co~siderata la natura particolare del reato; il Collegio è d'_avv1so d1 condarn~arc 11 Gaoliardi alla pena cli anni 6 di reclusione, con la inlcrd1210ne_ perpetua dé.11 pubbli;i uffici, con la libertà vigilata, con le spese di gi udi1/..io e d1 preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguen1/..iale legge.

Il Leste Truppi ha, però, dichiarato che incontrò, per caso, il Gagliardi che era poggiato, con entrambe le mani, sulla scaletta che conduceva nei locali dei frigoriferi.

P.Q.M. Le concordi, chiare e precise dichiarazioni dei testi Denise, Cardane e Truppi e in particolare quelle rese dal Denise e Carclone costit uiscono la prova dell a consapevolezza del Gagliardi .

Vi sti cd applicali gli artt. 56-253, 23 , 29, 228, C.P.; 474 , 4 88 C.P.P. DICHI ARA

11 Comandante della legione portuaria confermò che volle accertarsi se veramente i testi, dai posti di vigilanza, potevano osservare e controllare bene il Gag liardi , e che dai sopraluoghi fatti, ripetuti anche eia! Giudisce Istruttore, si è formato il convincimento che le specifiche accuse erano fondate. Il direttore dello stabilimento ha ammesso c he fra le maestranze vi furono, e purtroppo ancora vi sono. degli elementi sovversivi affermando inoltre che dopo gli accertamenti ha dovuto escludere l'ipotesi affacciatasi, in un primo tempo, che la sparizione del materiale dipendesse dal furto; perchè dovuta invece da manifestazione di sabotaggio.

Gaofo.trdi colpevole del reato ascrittogli e lo condan na alla pena cli ~nn! ~ci cli reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con _la liberta v1gllata, con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogm altra conseguenziale di legge. Roma, 14.2.1939 - Anno XVII Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. e, NOTIZ IE DESUNTE DAL FASC IC OLO DI ESECUZ IONE

E' pur vero che ben 277 kg. di materiale ebbe a scompari re dalle quattro torpediniere durante la costruzione ed il loro allestimento, e che a mezzo di un provetto palombaro, dal fondo del mare, ne fu ricuperato, per soli 12 kg. circa. Però occorre rilevare che le operazioni di recupero non vennero effettuate subito dopo la scomparsa del materiale; che non si conosceva la precisa locali tà dove poteva e doveva trovarsi il materiale gettato in mare; e che il materiale, ad esempio gellato dal Gag li ardi, benchè ricercato con indicazioni precise e quasi subito venne ri trovato dopo molte fatiche perchè nascosto fra le alghe e sotto la melma del mare. Non v' è dubbio pertanto che nello stesso s tabi limento ausiliario per la fabbri ca7.ione di guerra "bacini e scali napoletani", il Gagliardi ha compiuti atti idonei diretti, in modo non equivoco, a commettere il delitto di cui all'art. 253 C.P., non riuscendo a produrre l'evento per cause indipendenti alla s ua volontà (per l 'avvenuto arresto); di gu isa egli si è reso responsabile di tentatjvo di tale delitto, ai sensi dell'art. 56 C.P. L ' elaborato peritale, confermato a dibattimento, ha concluso che le manomission i e le asportazioni commesse dal Gagliardi, saltuariamente sulle navi in cos truzione, non hanno resi inservibili, neanche temporaneamente nè le unità, nè a lcuna loro particolare sistemazione.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 20._2.!940 n. 56 Gagliardi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia 11 9 .6.1 942. Detenuto dal 9.6.1938 al 9.6.1942 Pena espiata: 4 anni Jstan1/..e di grazia inoltrate dal Gagliardi il 12.6. 1939 e il 28.5 .1 940 non vengono accolte.


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PRIMA PAKTF.: SENTENZE PRONUNZJATe DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALF. PER LA DIFeSA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 204/1938

SENTENZA n. 19

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Carusi Mario, Suppiej Giorgio, Rossi Umberto, Barbera Gaspero, C aputi Pietro. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

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bunale Speciale il rubricato Zanl, perchè il 30.8.1938 - verso le o'.·e 13, tr~van~osi a bordo della motonave "Egeo" diretta a Rodi, alla presenza d1 con~az1.onal1 e di stranieri, che però comprendevano la lingua italiana, ebbe a proffenre m ~u~blico parole che offendevano il prestigio del Capo del Governo e che erano di vilipendi o alla religione dello Stato. Le accuse specifiche in modo chiaro, preciso e concorde erano emers~ in periodo istruttorio attraverso esplicite testimonianze rese da persone che d1 fronte al contegno antipatriottico tenuto dal giudicabile (alla presenza perfino di stranieri che nel sentire le frasi incriminate si erano messi a ridere con sarcasmo), erano intervenuti per protestare conttro Zani e per imporgli il silenzio. Di fronte alle oeneriche negative dell'imputato, che pur ammettendo egli di aver parlato a bordo della motonave "Egeo" ed alla presenza di pareccl~ie p~r~one venendo a discutere di religione e poscia scivolando a trattare dt politica escluse cli aver pronunciate le parole incriminate - le accuse si dimostrarono fondate.

Zani Francesco, nato il 29/8/1901 a Cesena (Forlì), autista. IMPUTATO a) del delitlo di cui all' art. 282 C.P. per aver sulla motonave italiana in navigazione "EGEO" il 30.8.1938 con le frasi "il duce non ha costruito che un ponte" "per assurgere al potere quanti uomini sono stati uccisi" "i capi dei vari Stati fanno uccidere migliaia di persone, uno di essi è quello" "i frutti della sua opera saranno visibili fra 50 anni; solo allora si potrà dire se ha fatto del bene, perchè noi oggi non siamo in grado di giudicare", offeso il prestigio del Capo del Governo;

?)

del delitto di cui all'art. 402 C.P. per aver nelle stesse circostanze di tempo e d1 luogo, con la frase "la Religione C attolica non è che una fonna di strozzinaggio a danno del popolo che viene sfruttato dai preti", vilipeso la Religione dello Stato. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ul timo ebbe la parola, col suo difensor:e, IL TRIBUNAL E Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell' orale dibattimento si è potuto accertare IN FATTO DI DIRITTO Con atto d'accusa del 6.12.1938 - era stato rinviato a giudizio di questo T1i-

Infatti anche all'udienza i testi: carabiniere Saba, milite della M.V.S.N. Pintus e l'insegnante Ercoli, furono precisi nel confermare concordemente quanto lo Zani ebbe in realtà a dire, mentre, discuteva anche alla loro presenza, con un altro paseggero di 3/\ c lasse, il professore di teologia Carabochian Nersen, diretto ad Atene. E cioè, quando il Carabochian gli chiese: "ma allora, nel Duce avete fede?" l'imputato gli rispose: "il Duce ha costruito un ponte che potrà essere valutato tra cinquanta ann i, solo allora la storia potrà cl.i re se ha fatto del bene,. per~ cbè noi non siamo in grado di giudicare i Capi di Governo, e quello è uno di essi (e nel dire così indicò col dito il busto del Duce ~ollo~at? ~ell~ pare.te.della saletta) possono, ed hanno fatto, uccidere, per la Patna, trughaia eh uomm1, mentre se io ne uccido uno solo mi danno trenta anni di galera". E discutendo sulla religione di sse: "la religione" "cattolica è una forma di strozzinaggio a danno del popolo che viene sfruttalo dai preti; bene ha fatto la Russia a cacciare via tutti i preti". Secondo i testi lo Zani avrebbe pronunciate tali parole perchè si sentiva incoraggiato da uno studente egiziano, pure presente alla discussione, il quale non aveva fatto mistero dei propri sentimenti atei. Dalla suesposta na1Tativa scaturisce la prova che duran,tc tu:ta 1~ di~cussione a bordo della "Egeo" il giudicabile tenne un contegno cosi ant1patnott1co da rendere evidente l'intento dispregiativo ed offensivo del suo discorso, al punto da provocare le risa sarcastiche degli stranieri e le proteste di taluni connazionali. Non vi è dubbio che eoli si è reso responsabile dei reati di cui. agli artt. 282 e ,:, . 402 C.P.; in quanto nella fattispecie della azione criminosa compiuta s1 ven~ono ad integrare tutti gli estJ·emi, soggetlivamente e oggettivamente considerati che costituiscono la configurazione giuridica dei delitti ascritti.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIFlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI .LO STATO

Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibaltimentali e le richieste difensive· considerata la natura particolare dei reati; tenuto presente che lo Zani è iscritto aÌ P.N.F. dal 1932, il Collegio è d'avviso di irrogargli le seguenti pene : Per il disposto dell'art. 282 C.P.: anni 5; Ai sensi clel_l'art. 402 C.P. : anni 1; ed operato il cumu lo delle pene, condannarlo c~m~!.e ~stvamente ad anni 6 di reclusione. con la intercl.izione perpetua dai pubbhc1 utfic1, con la libertà vigilata; con le spese cli giudizio e cli p reventiva custodia, ol tre ad ogni altra conseguenziale di legge.

P.Q.M.

Reg. Gen. n. 140/1938

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SENTENZA n. 23

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: le Metre Gaetano, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia M ichele, Mingoni Mario, Carusi. Mario, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente

Visti ed applicati agli art. 282, 402, 23, 29, 73, 228, 229, C.P.; 474, 488 C.P.P.

SENTENZA nella causa contro

DICHIARA Aronna Carmine, nato il 24.4.1916 a Marano Calabro (Cosenza), contadino. Zani colpevole dei reati ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivam~nte lo :ondanna ad anni 6 cli reclusione. con la interdizione perpetua dai pubb!1c1 serv1z1, con__la libertà vigilata, con le spese di giudizio e di preventiva cu stod ia, oltre ad ogrn altra conseguenziale di legge. Roma, 18.2.1939 - anno XVTU

IMPUTATO Del delitto di cui all'art; 272 p.p.C.P. per avere, il 25.6.1938 fatto propaganda sovversiva mediante frasi tracciate su un muro e sull'idrante del Capannone n. 13 del deposito di munizioni di Carezzano (Alessandria), dove egli prestava servizio di guardia.

Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici 1N PUBBLICA UDIENZA NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 24.2. I 940 11 . 56 Zani viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1.9.1941. Detenuto dall ' I .9.1938 all ' I .9.1941 Pena espiata: 3 anni.

Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore,

lL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell' orale dibattito si è potuto accertare. IN FATTO E D IN DIRITTO

Il Tribunale mili tare territo ri ale di Roma dichiara, co n Ordinanza del 2. l. l 96 I, "cessata l'esecuzione e gli effetti penai i della condanna in flitt.a a Zani F1:ancesco in_?rdine al reato di offese al Capo del Governo perchè i I fatto in questione per effetto delle disposizioni contenute ne l D .L. L. 14.9.1944 n. 288 non costituisce più reato".

La sera del 25.6.1938 alle ore 18, il fante Bartoletti Gino del 30° Reggimento, montato di sentinella al magazzino d ' artiglieria di Carezzano (Alessandria), al posto n. 5 nel perlustrare il tratto assegnatogli per la soveglianza, passando presso il capannone n. 13 aveva scorto, incisa parte sul muro, la seguente iscrizione: abbasso il fascismo - mi sono accorto di avere sbagliato - viva Nenni - viva Lenin - viva il partito rosso-avanti popolo alla riscossa bandiera rossa trionferà - quelle quattro nazioni che sapranno civilizzare il mondo - viva la Russia viva la Francia - viva l' Inghilterra - viva l'America;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DA L T.S.D.S.

Colpito dalla gravità del fatto e poichè appariva evidente che le dette frasi erano state incise con la punta di una baionetta e quindi da un soldato, Baitoletti non appena ebbe ultimato il servizio ed il capo posto caporale Ferretti Ferdinando aveva proceduto alle operazioni per il cambio, riferì quanto aveva visto.

coi camerati invitò chi avesse scritto le frasi a confessare per non far punire degli innocenti, aggiu ngendo che dopo sarebbero andati Lutti ins ieme a cancellare le scritte.

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Il

Il graduato accorso sul luogo e constatato lo scritto lo copiò su un foglio di carta e fece irrunedjatamente degli accertamenti per scoprire il colpevole, cbe di sicuro doveva ricercarsi fra i soldati montanti di guardia in quel giorno; dato che era esclusa la preesistenza dello scritto.

I primj sospetti sorsero sul fante Aronna Carmjne, ed i sospetti, avvalorati via v_ia, a seguito delle ulteriori indagini compiute dal comando Superiore militare, s1 tramutarono in certezza quando il giudicabile, trovandosi di fronte ai suoi compagni che lo accusm·ono, comjnciò a fare delle gravi ammissioni. E mentre in principio aveva sempre categoricamente negato di essere l'autore delle incriminate scritte, cercando di fare allontanare ogni sospetto a suo carico, quando il caporale Ferretti, il fante Guerzoni ed altri soldati in modo chiaro ed esplicito concordamente affermarono, alla di lui presenza, circostanze di fatto dalle quali emergeva invece evidente la sua colpevolezza (specie poi quando precisarono che perfino qualche giorno prima dei fatti criminosi contestatigli, egli aveva avuto occasione, leggendo un giornale, di dire ai compagni che egli non era fascista; che nel suo paese solo quattro persone erano iscritte al fascio; che due suoi fratelli erano espatriati in America per non stare sottoposti al Regime; e che la Russia era una grande nazione che avrebbe col tempo comandato il mondo), l' Aronna, dopo di aver dimostrata una ce1ta preoccupazione e titubanza, quasi avesse fatto un esame di coscienza, finì per confessare la propria colpevolezza rilasciandone dichiarazione scritta. Però denunciato a questo Tribunale Speciale, sia in periodo istruttorio che all' udienza, il giudicabile ebbe a ritrarre la propria confessione, dicendola non confanne a verità e fatta unicamente perchè il proprio capitano lo aveva incitato a confessare se voleva essere liberato dalla prigione. Simile ritrattazione si appalesò vana; essendo emerso anzitutto che l'incisione delle scritte fu compiuta proprio con la punta della baionetta, come poté acce1_1are il sottotenente Ca.roso Salvatore che compì, dopo il FeITetti le indagini relative. Lo stesso Cai·uso poi procurandosi le scritte di pugno degli uomini che avevano montato la guardia nei vari turni della giornata, constatò che la grafia del!' Aronna era quella che più delle altre somigliava alla grafia delle scritte rinvenute.

A tale invito I' Aronna osservò che egli non vis.i sarebbe recato perchè era innocente, ma subito dopo lo stesso Aronna s.i recò da solo sul posto e prima con un temperino e poi con uno straccio bagnato cancellò le scri tte. Fatto, questo, che l' Aronna ha dovuto ammettere dinanzi al Magistrato, giustificandolo col dire che le aveva cancellate perc hè come G iovane Fascista non poteva vedere quelle scritte sovversive, mentre al caporale Ferretti aveva eletto di averle cancel late perchè non venissero lette dai borghesi che lavoravano nel magazzino ed al fante Massirn iani, il quale lo aveva veduto compiere l'operazione, c he ciò faceva perchè .i superiori non se ne accorgessero. Evidentemente I' Aronna, sentitosi scoperto, .invece era preoccupato cli far scomparire le tracce del malfatto; scopo che è stato da lui raggiunto tanto vero che la riproduzione fotografica del le scritte è risultata vana e non ha permesso al perito calligrafico i necessari confronti appunto per l'indecifrabilità delle scritte. A tutto quanto sopra si aggiungono, a carico cieli' Aronna, le di lui manifestazioni an ti fasciste, come già si è accennato, precedentemente fatte parlando con altri militari. Non vi è dubbio pertanto che il giudicabi le con la sua opera criminosa ha voluto svolgere della propaganda sovversiva per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sulle altre, perfino elogiando, a tal uopo, l'organizzazione bolscevica della Russia; - rendendosi così responsabi le del reato previsto dall'art. 272 p.p.C.P.: in quanto nella fattispecie si vengano a integrare tutti gli estremi, soggettivamente e oggettivamente considerati, che caratterizzano la configurazione giuridica del del itto ascrittogli. Di conseguenza esaminate e vagl iate le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; tenuto presente la natura particolare del reato commesso da un m ilitare in servizio perfino appartenente alle organizzazioni giovanili del Regime, il Collegio è d'avviso cli condannare l ' Aronna alla pena di anni 3 cli reclusione. Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva c ustodia oltre ad ogni altra conseguenziale. Poichè la pena inflitta non esclude dal serv1z10 militare, in app licazio ne dell'art; 28 C. P. Esercito, alla reclusione ordinaria deve essere sostituita la reclusione militare. P.Q.M.

li caporale Ferretti, domandato ali' Aronna, come agli altri soldati, eh.i avesse tracc_iate le scritte, si sentì r.ispondere dall'attuale giudicabile che egli era quasi analfabeta, avendo frequentato solo la prima elementare, e che, quindi non poteva essere stato lui l'autore; mentre è certo che, per quanto rozzamente, l' Aronna sa scrivere in modo piuttosto corente, come si rileva dagli scritti repertati, e sbiiga da sè la propria corrispondenza. Il fante Guerzoni poi ha dichiarato che la mattina del 26 giugno, giorno successivo alla scoperta delle scritte, egli parlando

Visti ed applicati gli artt; 272 p.p.; 23, 29, 228, 229 C .P. 274.488 .C.P.P .; 28 C.P. Eserc ito, DICHIARA Aronna colpevole del .reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 3 d i recl u-


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TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DEI.LO STATO

sione; con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con la libertà vigilata, con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ooni al0 tra conseguenziale di legge; In applicazione dell'art; 28 C.P.Esercito alla reclusione ordinaria viene sostituita la reclusione militare. Roma, 25.2.1939 -Anno XVlll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 Aronna viene scarcerato dal Reclusorio ntilitare principale di Gaeta 1'8.3.1940. Detenuto dal 28.6.1938 ali' 8.3.1940; Pena espiata: 1 anno, 8 mesi, 10 giorni.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .O.S.

Reg. Gen. n. 111/35

SENTENZA n. 28

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N. Giudice relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Rossi Umbetto, Leonardi Nicola, Cruusi Mario, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a cruico di: Scotto Arturo, nato il 2.7.1902 a Livorno, facchino di porto. IMPUTATO

Una is tanza di grazia inoltrata dall' Aronna il 25.5 .1939 non viene accolta. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiarava, con Ordinanza del 10.6.1947, estinto per amnistia (art. l D.L. 17.11.1945 n. 719) il reato di cui all'art. 272 C.P. per il quale l' Aronna era stato ritenuto colpevole e condannato e con successiva Ordinanza del 1313.3.1961 dichiara estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n . 1631).

a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte di una associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una clase sociale sulle altre ed a sovve1tire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato; b) del delitto di cui agli artt. 110-272 p.p.C.P. per avere, con altri, concorso in propaganda comunista verbalmente o a mezzo di difusione di stampe e a mezzo del così detto "soccorso rosso"; c) del delitto di cui agli artt; 110-270 p.p.C.P. per avere, con altri, concorso nell'organizzazione e nella direzione della anzidetta associazione comunista. Con l'aggravante della recidiva specifica di cui all'art. 99 cpv; 1° n. 1 e 2 e cpv; 2° C.P. Delitti commessi in territorio di Livorno ed altrove antecedentemente e fino al settembre 1934. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne ad acce1tare


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T.S.D.S.

IN FATTO ED IN DlRITTO

Ecrli comunista iniducibile, con sentenza di questo Tribunale Speciale del 25 .5 .193 J venne condannato a anni 5 di reclusione e conseguenziali di legge per attività comunista.

Con sentenza 21.9.1935, la Commissione Isttuttoria rinviava a giudizio il rubricato Scotto Anuro per rispondere dei reati di cui agli art; 270 p.p. e 2° cpv. 272 p.p. con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99, per attività criminosa svolta nel 1933 e 1934. Assieme a lui erano rinviati a giudizio altri 29 imputati, divisi in due gruppi, nei confronti dei quali questo Tribunale "con due sentenze di condanna del 5.3 .1936" irrogava varie pene, mentre nei riguardi dello Scotto ordinava lo stralcio degli atti ed il rinvio del giudizio fino a che egli venisse in potere della giustizia. Così arrestato 1'8 gennaio u.s. gli vennero contestati tutti i reati; e dalla compiuta istruttoria in modo chiaro e preciso emersero i fotti confermati anche all'udienza. E cioè nel territorio di Livorno, durante gli anni 1933 e 1934, ad onta della azione repressiva esercitata in precedenza dagli organi tutori dell'ordine pubblico, si era verificato un risveglio di attività comunista. L'autorità locale di P.S . aveva raccolto elementi precisi sulla costituzione di una nuova organizzazione comunista, scoprendone la forma ed i sistemi. La città di Livorno era divisa in quattro settori; ciascuno aveva un capo che era coadiuvato da uno o due memb1i. I settori erano costituiti da cellule in numero variabile; ed ogni cellula aveva il suo capo. Vi era poi un comitato stradale, costituito da tre membri che aveva per scopo di tenere il collegamento con i capi settori, guidandone e controllandone ogni attività. Nelle fabbriche e negli stabilimenti l'organizzazione aveva invece un fiduciario chiamato pure di "settore" coadiuvato da due membri; e vi era anche un comitato sindacale costituito da tre membri la cui azione era diretta a controllare e guidare l'opera che andavano svolgendo i fiduciari di settore negli stabilimenti e nelle fabbriche. A capo di tutta l'organizzazione comunista stava il comitato f~derale fonnato da cinque membri ed aveva il compito di dirigere tutto il movimento comunista, curando la stampa la raccolta e distribuzione del soccorso rosso, emanando ordi ni in conformità delle istruzioni che di volta in volta pervenivano dal centro comunista di Parigi . Vi era anche un recapito scelto nella persona di un compagno fidato che aveva l'incarico di tenere il collegamento mediante la corrispondenza tra il centro ed il comitato federale. Fra i capeggiatori di tale movimento sovversivo risultò lo Scotto Arturo, che non fu possibile arrestare perchè rifugiatosi in Francia.

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Dimesso dal carcere per amnistia ciel decennale riprese la sua opera criminosa e se l'associazione sovversiva in Livorno si era nuovamente costituita ed organizzata, ciò è dovuto allo Scoto, come emerse dalle concorde dichiarazio1ù di vari coimputati. Nel febbraio 1933 indusse Amorosi Alfredo ad entrare nel movimento comunista e successivamente indusse anche Giacomelli Arsace, Gori Alberto, Calai Gino, Giacomelli Dionisio, Citi Pietro, Fulignati Angelo, Pelegatti Rosolino e Pitto Ancrelo. Nel Settembre del 1933 lo Scotto entrò a far parte del comitato federale. Si occupò della stampa comunista, ed acquistò i caratteri per la riproduzione dei manifestini. Distribuì cariche, si occupò del soccorso rosso, si mantenne in corrispondenza col centro comunista di Parigi, e particolarmente col fuoruscito Lisa Athos, per il tramite di Allegri Alfredo, che funzionava da recapito; e verso la metà ~i agosto 1934 ricevette dal detto Lisa Athos una lettera con L. 400 sempre per ti tramite clell' Allegri. La sua attività propagandistica e di organizzazione nonchè di dirigente_ del movimento comunista di Livorno, risultò in modo particolare dalle concordi d~chiarazioni rese dai coimputati Amorosi, Calai, Gori, Pierotti, C~ti, Gi~comell_1, Arsaci Giacomelli Dionisio Corsi, Fulignati, Pelegatti, Luschi, N1ccolai, Vales1ni i qu~li furono già condannati da questo Tribunale Speciale per le rispettive responsabilità acce1tate, in seguito alle loro confessioni. Di conseouenza, dalla suesposta naJTati va scaturisce evidente la prova che lo Scotto con sua azione criminosa si è reso colpevole dei reati ascrittigli; ai sensi e per gli effetti giuridici di cui agli art. 110-270 p .p.; 270 cpv. 2°; 110-272 p.p.C.P., con l'aggravante della recidiva prevista e punita clall_'art. 99 cp~. ~ 0 n. 1 e 2 e cpv. 2° C.P., perchè già condannato altre volte e perfmo per delitti della stessa indole.

1:

Esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali nonchè le richie~te_clifensiv~; considerata la natura particolare dei reati; tenuto presente che trattasi cli sovversivo irriducibile; il Collegio è di avviso di irrogare le seguenti pene: per il disposto art. .110-270 p .p.C.P. con l'aggravante della recidiva, ad anni 9 di reclusione. In applicazione dell'rut. 270 cpv. 2° C.P. con l'aggravante della recidiva ad anni 3 di reclusione. In base all 'art. 110-272 p.p.C.P. con l'aggravante della recidiva ad anni 6 di reclusione.


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TRIBUNALE SPECIALF. PER LA DIFF.<;A OELLO STATO

Ed operato il cumolo delle pene complessivamente condannarlo ad anni 18 di reclusione. con la intcrdi1ione perpetua dei pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

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PRIMA PARTE: SE1'TF.1'ZE PRON u l\ .llATF. DAL T.S.l).S.

SENTENZA n. 29

Reg. Gen. n. 169/1938 11 Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da:

Preside111e: Bevilacqua Federico Console Generale M.Y.S .N.

P.Q.M . G iudice Re/more: Lanari Piero

Visti ed applicati gli art. 110-270 p.p. e 270 cpv. 2°; 11 0-272 p. p.; 99 cpv . I " n. I e 2 cp v. 2° ; 23.29.73.228.229.C. P. ; 274,488 C.P.P.

Giudici Consoli M. V.S.N. : M ingoni Mario, Rossi Umberto. Leonardi Nicola, Carusi Mario, Pasqualucci Renato

D ICHIA R A

ha pronunciato la seguente : Scotto colpevole dei reati ascrittig li ed operato il cumolo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 18 cli reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigi lata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni a ltra conseguenziale di legge.

SENTENZA Nel proced imento penale a carico di:

Roma, 3.3. I 939 - Anno XYll

Ferrari Ferdinando. nato il 14.5.1900 a Reggio Emilia. ortolano;

Seguono le firme del Pres idente e elci Giudici.

Bertolini Enrico, nato .i l 30.1 2 .1 907 a Reggio Emilia, fornaio:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO 0T ESECUZIONE

Cigarini lido, nato il 3. I 0.1920 a Reggio Emilia, tornitore;

Per i precedenti penali e il titolo dei reati per i quali è stato condannato no n può usufruire dei benefi ci di clemenza previsti dal R.D. 24 .2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1 942 n. 11 56.

Denti Aro nne. nato il 11.7.19 12 a Reggio E milia, fornaio.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Mini stero clell 'Tnterno con c ircolari n. 46643 ciel 27.7.1 943 e n. 492 16/441 del 14.8.1 943 viene propos ta la li berazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Scollo viene scarcerato dall a Casa penale di S aluzzo il 20.8.1943 . Detenuto dall' 8.l.1 939 al 20.8. 1943. Pena espiata: 4 anni. 7 mesi, 12 giorni . Per Scotto vedi "Decisioni emesse dal T.S. D.S. nel 193 1 pag. 2 12" e le "Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1936 - Sent. C. I. del 21.9 .1 935 al legata alla Sentenza n. 2 1 cie l T.S.D .S. del 1936". Pag. 147 Il Tribu nale militare territori a le di Rom a dichi ara, con Ordinanza ci e l 17 . I .1961 , estinti per amnistia (art. l D.L. 17. l I. 1945 n. 7 19) i de litti po li tici per i quali era stato ritenuto colpevole e condannato dal T.S.D.S . dichiarando contemporaneamente esti nto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D .C. P.S . 22.11.1.947 n. 1631).

TMPUT ATI a) De l delitto di cui all ' art. 270 cpv . 2° C.P. per avere p~rtecipato ad una a~sociazione (comunista) diretta a stabil ire violentemente la dittatu ra cli una classe sociale sulle altre; b) Del delitto di cui all'art. 1 l 0-272 p.p. C .P. per avere conc?'.·so, tra l_o ro e con a ltri, alla propaganda comunista verbalmente o con altre ma111festaz1on1 sovversive. Con l'aggravante della recidi va generica cli cui all 'art. 99 C.P. per il Bertolini e il Denti. Reati commessi in territorio di Reggio Emilia ed altrove precedentemente e fi no all 'epoca dei rispettivi anesti . IN PUBBLICA UDIE NZA Sentito il P.M. nel le conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro d ifcnsori,


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TR IBU.\JA LF. SPLCIALF. PER LA DIFL.SA DELLO STATO

IL TRIBUNALE Ritenuto che agli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire

IN FATTO ED IN DIR lTTO

di at. . L'Autorità ... . . di P.S. di Reggio Emilia nel 1938 aveva notato un risveolio o t1 vita sovversiva, che noti comunisti andavano svolgendo, con clandestine riunioni. fra compagni di fede e vociferazioni di notizie antifasciste captate dalla radio d1 Barcellona e di Mosca. Inoltre era venuta a conoscenza che si reclutavano dei volontari per l'esercito rosso spagnolo, in notevole proporzione. Raccolti sufficienti elementi cli specifica accusa a carico dei rubricati Ferrari, Bertolini, Cigarini e Denti, si procedette all'arresto di costoro ed alla loro denuncia a questo Tribunale Speciale. Dalla compiuta istruttoria emersero le rispettive responsabilità, confermate in modo chiaro e preciso pure a dibattimento; E cioè per la particolare attività sovversiva svolta dagli espatriati clandestinamente lotti e VoJooni, nonchè dal "iudicabile Denti, a Villa Cavazzoli ed a Villa Pieve Madole1; nella provinci; di Reggio Emilia, si era manifestato il movimento comunista. Vi partecipavano oià i nominat_i Bertolini, C igarini, Ferrari e Denti e i due ulti mi poi anelavano es1;licando azwne propagandistica; il Ferrari in modo particolare per conse"uire 0 l'espatrio di individui che dovevano arruolarsi per la Spagna rossa; A tal uopo Io stesso Ferrari aveva ricevuto un elenco di co ntrabbandieri dall 'lotti (ai q u~Ii costui ricorreva, prima di andare in Francia, per far espatriare d~1 compagm fede) con le relative istruzioni; e si era adoperato per l'espatrio eh certo Beltrarrn e del Bertolini.

eh

Quest' ultimo ebbe contatti cli carattere politico con Vologni, con l'Iotti con il Denti e specialmente col Ferrari. 11 C igarini iscritto ai giovani fascisti, fu vittima di una insistente propaganda velenosa del Vologni e ciel Denti; prese parte a qualche convegno politico. Il Denti, già ammonito e po i confinato politico per attività antifasc ista manifestala in varie circostanze, venne accusato insistentemente dal Cioarini anche in 0 confronti da costui energicamente sostenuti.

PRIMA PARTE: SENT ENZE PRONUKZIATL DAL T.S.D.S.

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Dalla suaccennata esposizione dei fatti riesce provato che neJia provincia cli Reooio Emilia esisteva, nel 1938, un movimento comunista organizzato da indioo viclui espatriati clandestinamente. Vi partecipavano il Denti , il Ferrari, il Berto lini ccl il Cigarini; ed i primi due ebbero a svolgere opera propagandistica sovversiva; invece n~n si 1:a~colsero elementi sufficienti d i reità, per cui devono essere assolti per 111suffic1enza cli prove, a carico ciel Bertolini e ciel Cigarini in ordine al delitto di propaganda. Pertanto affermate le rispettive responsabilità dei giudicabili, in quanto nella fattispecie della loro azione criminosa compiuta si vengano ad integrare gli 0 ettivarnente considerati, di cui agli art. ed og estl·e1ni o<riuriclici ) soooettivamente oe ._,e . . . 270 cpv. 2° e 272 p.p.C.P.; con l'aggravante della recidiva generica nei conlron_t,1 del già condannato Denti, mentre viene esclusa nei confronti ciel Berto l1111, gia condannato per contrnvvenzione fiscale (art. 100 C.P.). Esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali nonchè le richieste d ifensive; considerata la natura particolare dei reati; e tenuto presente che il Ferrari ccl il Cigarini, inoltre, al momento del commesso reato non era ancora diciottenne p~r cui gli compete il beneficio della diminuente cli 1/3 della pena per la 1_nrnore eta, ai sensi dell'art. 98 C.P., il Co llegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto del art. 270 cpv. 2° C.P. con l'aggravante nei confronti di Denti: A Denti e Bertolini anni 1 e mesi 6 ciascuno; a Ferrari ann i I; a C igarini mesi 8. Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P. con l'aggravante nei confronti del Denti: A Denti anni 3 e mesi 6 ; a Ferrari an ni I. Ed operato il cumolo delle pene complessivamente condannare: Denti ad anni 5; Ferrari ad anni 2; Bertolini ad anni l e mesi 6; Cigarini a mesi 8. T utti alla reclusione; Denti con la interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni 5; tutti, tranne C igarini, con la libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Poichè il Cigarini, comp utatogli il sofferto (art. 137 Cocl. Pen.), ha già espiata la pena, deve ordinars i la cli lui scarcerazione se non detenuto per altra causa. P.Q.M.

Durante I.a perquisizione domiciliare la Questura sequestrò al Denti della corrispondenza, dal la quale scaturisce la prova che egli eia convinto e fattivo comunista svolgeva opera sovversiva: tanto che per lettera gli viene mossa l'osservazione che in una circostanza "anzichè presenziare al funerale avrebbe fatto meglio a riunire i compagni dì fede".

V isti ccl applicati gli art. 270 cpv. 2°; 110-272 p.p.; 99, 23, 29, 65 n. 3, 73, 98, 228 . 229 C.P.; 274, 488 P.P.; 4 85 C.P. Esercito,


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TRIAUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTc: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.L>.S.

Dichiara tutti colpevoli dei reati ascritti, tranne Bettolini e Cigarini assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di propaganda ed escludendo l'aggravante della recidiva nei confronti dello stesso Bcrtolini cd in concorso della diminuente di 1/3 della pena per la minore etĂ in favore di Cigari ni, operato il cumolo delle pene complessivamente condanna:

Nei confron ti degl i imputati condannati dal T.S.D.S . con sentenza n. 29 ciel 3.3.1939 il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ord inanza ciel J 3.3 .1961, estinti per amnistia (art. I D.L. 17. I 1.1 945 n. 7 19) i delitti politici loro addebitati dichiarando, contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22. 11. 1947 n. 163 1.

Denti ad anni 5; Ferrari ad anni 2; Bertolini ad anni 1 e mesi 6; Cigarin i a mesi 8.

Con sentenza emessa il I 0.6.1974 la Corte S uprema cli Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara la giuridica inesistenza della sentenza pron unziata dal T.S .D.S. il 3.3.1 939 nei confronti di Fen ari Ferdinando, Denti Aronne, Bertolini Enrico e Cigarini licio.

T utti alla reclusione. Denti con la interdizione dai pubblici uffici per la durata d i anni 5; tutti, tranne C.igarini, con la libertĂ vigilata; tuti al pagamento in sol ido delle spese di giudizio, co l pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Cigarini venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altri motivi. Roma, 3.3.1939 - Anno

xvn

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Cigarini, detenuto dal 22.6.1.938, viene scarcerato il 3.3.1939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti cli clemenza d i cui al R.D. 24.2. 1940 n. 56 Denti viene scarcerato dalla Casa cli reclusione ordinaria cli Civitavecchia il 17.9. 1941. Detenuto dal 1. 7.9 .1938 al 17.9.1941. Pena espiata: 3 anni. Ferrari viene scarcerato dalla Casa di reclusione cli Fossano il 6.3. J940. Detenuto dal 1.7.1938 al 6.3. I 940. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 5 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 6.3.1939. SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA Bettolini, detenuto dal 22.6.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere giudiziario di Roma il 22.1 2.1939.


1.1

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TRIBUNALE SPECL'-\LE PER LA D.IFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 181/1938

PRilvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 30

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, Console Generale M.V.S.N.

Negri Angelo, nato il 14.4.1913 a S. Giorgio di Piano (Bologna), meccanico; Reni Bonfiglio, nato il l/l/ 1917 a Granaglione (Bologna), falegname; Sireni Rolando, nato il 17.9.1887 a Portomaggiore (Fenara), verniciatore.

Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia M ichele, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro: Borghi Roberto, nato il 18.4.1889 a Bologna, meccanico; Cogo Enrico, nato il 6.8.1881 a Bologna, impiegato privato; Colombari Conado, nato il 5.3.1912 a Bologna, autista; Fiorini Umberto, nato il 15.6.1886 a Bologna, meccanico; Ga.i ani Renato, nato il 5.3.1890 a Bologna, meccanico; Gardesani Settimo, nato il 17.1.1901 ad Amparo (S . Paolo del Brasile) contabile; Grimaldi Fioravante, nato il 9.9.1909 a Malalbergo (Bologna), meccanico; Laffi Adriano, nato il 25.4.1907 a Bologna, commerciante; Lanuna Marcello, nato il 7.5.1892 a Sasso Marconi (Bologna), calzolaio; Mazzucchi Gaetano, nato il 31.12.1897 a Bologna, albergatore; Mengoli Attilio, nato il 1.3.1892 a Bologna, decoratore; Mongarcli Giuseppe, nato il 8.3.1911 a Bologna, meccanico; Mongiorgi Umberto, nato il 18.12.1893 a Bologna, nichelatore; Montanari Giuseppe, nato il 17.7.1876 a Genova, pensionato FF.SS. Monti Arvedo, nato il 3.7.1908 a Bologna, operaio;

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IMPUTATI Tutti: a) del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del delitto previsto dagli att. 110; 81; 271 p.p.C.P. per aver concorso tra loro e con altri in epoche diverse, ma in esecuzione di medesimo disegno criminoso, a far propaganda comunista sia verbalmente che a mezzo di diffusione di stampa; Grimaldi-Mongardi-Colombari e Monti, inoltre c) del delitto di cui agl i art. I I O; 270 p .p.C.P. per aver nelle dett.e circostanze di tempo e di luogo, in con-eità fra loro - costituir.o, organizzato e diretto un'associazione sovversiva a carattere comunista (ln Altedo e zone limitrofe, precedentemente e fino al luglio 1938). IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi. ebbero la parola coi loro difensori

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonc.hè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto accertare IN FATTO E IN DJRJTTO La Regia Questura di Bologna aveva potuto scoprire tre gruppi di comunisti che si riunivano sovente fra loro per svolgere attività sovversiva, specie nella classe operaia. E per faTe sempre più nuovi proseliti alla causa antifascista, i capeggiatori del movimento andavano sostenendo che le condizioni economicopolitico-sociale del popolo, in Russia ed in Francia erano migliori di quelle dell'Italia; che perciò era necessario che gli operai italiani si organizzassero per la conquista del benessere goduto in dette due nazioni. Oltre ai discorsi propagandistici si ricorreva anche alla distribuzione di stam-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

pe o dattiloscritti clandestini, nonchè alla raccolta di denaro pro-soccorso rosso e pro-Spagna rossa. A capo del primo gruppo stava il rubricato Grimaldi Fioravante; luogo di ritro.vo per.i segreti con~iliabili era il bar "Venezian": ne erano partecipi i coimputati Negn e Mongard1 che col Grimaldi lavoravano allo stabilimento ausiliario "~a.Izon~" (do\e pure costoro si riunivano e svolgevano attività sovversiva, specie il. Grnnald1 che tentava di ottenere l'adesione al movimento di altri operai), il Colombari ed il Reni. A capo del secondo gruppo stava il pure rubricato Monti: luogo di riunione era il caffè "Pallone": partecipavano i coimputati Montanari, Mengoli, Sireni e Lamma. 11 Monti poi aveva contatti personali di carattere politico, coi rubricati Mazzucchi e Cogo, in casa del quale lo stesso Monti, assieme al Montanari, si recava per ascoltare la radio da Barcellona e da Nizza, in modo che poi andava propagando le notizie potute captare. Nella bottega del meccanico, rubricato Borghi si riunivano, di preferenza i ~oimputati Fiorini, Gaiani, Mongiorgi e Gardesani, costituenti il terzo gruppo; ed 11 Gardesani, aveva contatti politici con il rubricato Laffi. Le rispettive accuse emersero dalle chiare e precise dettagliate confessioni del Negri, del Re1ù , del Sireni, e del Montanari . Tutti gli altri imputati furono invece negativi o reticenti: ma le stesse dichiarazioni spontaneamente oià rese dinanzi la Questura dal Monti (che però di poi dinanzi al Giudice Istrntfore, e pure all'udienza, in parte tentò di non confermare) e che portarono ai conseguenti arresti di quasi tutti gli altri giudicabili ed i vari confronti anche dinanzi al Gi udice Istruttore dai quali scaturivano evidenti, fin da allora, le prove a carico di oanue, . no, e11mostrano quanto puerile ed assurdo sia il sistema difensivo tenuto da taluni giudicabili. Inoltre in modo particolare ebbero a deporre sulle specifiche responsabiUtà cli ognuno i testi: Commissario di P.S. Muoio, gli operai dello stabilimento "Calzoni", Mengoli Walter e Bassini; e gli operai Cremonini Cesare, Lambertini Augusto, Mainardis Dante, Albertazzi Alfonso, Pullini Alessandro e Casaroli Ferdinando. D unque esisteva in Bologna, in pieno svilupo, una vera e propria organizzazione comunista, avente per fine quello di abbattere il fascismo e cli islaurare il regime dei sovieti anche in Italia. Ne erano capeggiatori con funzioni organizzative e direttive il Grimaldi, il Colombari ed il Monti: e tutti oli altri rubricati erano partecipi del movimento sovversivo che andavano eserci~ando fattiva propaganda. Infatti risultò che: Grimaldi Fioravante: fece parte della organizzazione dei giovani fascisti durante gli anni 1932-1933, in seguito se ne allontanò. Tn~sferitosi da Malalbergo in Bologna, subito si mise in evidenza per il suo a~t~ggiamento politico antifascista, e per i suoi frequenti incontri con compagni d1 fede .

PRIMA PARTE: SE NTENZE PRONUNZIATE DALT.S .D.S.

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Svolse attività propagandistica in modo pm"ticol.:u·e nello stabilimento "Calzo1ù", con diversi disfattisti, affermando che in Italia, in regime fascista, l'operaio vive in stato cli servaggio, mentre il proletariato della Russia e della F rancia vive in piena libertà, ed è confo1-tato da ogni altro benessere. Secondo il coimputato Negri Angelo, il Grimaldi lo avrebbe con insistenza propagandato, riuscendo a farlo aderire al movimento sovversivo. Sulla attività antifascista, specie orgaiùzzativa e direttiva, dello stesso Grimaldi fecero dichiarazioru concrete anche i rubricati Mongardi Giuseppe, Colombari Corrado e Reni Bonfiglio; dimostrando perfino l'apporto portato dal Grimaldi per l'espatrio clandestino pro Spagna rossa. Mongardi Giuseppe: conosciuto nel 1935 nello stabilimento "Calzoni" il Grimaldi, ebbe occasione di trovarsi assieme e di parlare sovente di politica antifascista. Intervenne alle varie riunioni tenute fra i compagni di fede e di lavoro, prendendo parte ai discorsi sovversivi che specie venivano fatti dal G1imaldi e svolgendo attività propagandistica verso Reni Bonfiglio, tanto eia ottenere la sua adesione al movi mento comunista. Neri Angelo: già isc1itto al P.N.F. proveruente dalle organizzazioni giovanili. Propagandato con insistenza dal Grimaldi finì per aderire all'organizzazione sovversiva, per partecipare a.Ile riunioni clandestine e per dare la sua collaborazione nella attività propagandistica. Colombari Corrado: professò idee comuniste fin dalla giovane età; nel 1932 venne arrestato e denunciato, con altri, per attività comunista, ma venne beneficiato dal R.D. di amnistia. Sulla di lui responsabilità in ordine ai reati tutti addebitatigli fecero chiare e precise dichiarazioni taluni dei giudicabili, in modo particolare il Negri ed il Reni Bonfiglio; quest'ultimo poi precisò anche che il Colombari era d'accorcio e deciso col Grimaldi e col Mongardi di recarsi in Spagna rossa, tanto che un anno fà era andato a S. Remo allo scopo di fare approcci per ]'espatrio clandestino. Reni Bonfiglio (detto "Silenzio"): ribelle alla disciplina famigliare si dimostrò talvolta poco 1ispettoso verso il padre. Di sentimenti antifascisti, facilmente aderì al movimento sovversivo, in seguito alla propaganda fattagli da Grimaldi e Colombari. Prese parte alle riunioni clandestine fra compagni di fede , fin dall'epoca della guerra italo-abissina, per svolgere attività propagandistica allo scopo di organizzare il movimento antifascista. A tal uopo ebbe talvolta riunioni coi coimputati Mengoli, Montanari, Sireni, Lamma, Mazzucchi e Cogo, diffondendo anche materiale stampato alla macchia. Raccolse da vari compagni di fede denaro pro-Spagna rossa e pro-soccorso rosso. Montanari Giuseppe, piuttosto malandato in salute: fu dimesso dall'impiego nel 1925, per scarso rendimento, quale conduttore capo delle FF.SS.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

E' un vecchio sovversivo che avendo aderito all'organizzazione antifascista, prese parte a riunioni segrete e talvolta passò al Monti materiale propagandistico a sua volta ricevuto dal Borghi. E bbe occasione di ascoltare in casa del rubricato Cogo le radio-trasmissioni di carattere antifascista, da Nizza e dalla Spagna rossa.

Mongiorgi Umberto: pattecipò al movimento sovversivo, intervenne a riunioni clandestine, diffuse materiale propagandistico e contribuì alle collette proSpagna rossa e pro-soccorso rosso. La sua attività antifascista venne confermata dal Borghi e dal Fiorini.

Cogo Enrico: fece parte del movimento sovversivo ed intervenendo a riunioni clandestine, egli pme raffrontava coi compagni di fede la politica generale del Regime Fascista e le condizioni economiche e morali del nostro paese, con quelle della Russia e della Francia; propendendo per i sistemi di vita di questi due Stati. Riunì in casa sua taluni dei giudicabili per le radio ascoltazioni cli Nizza e della Spagna rossa. Ebbe dal Montanari materiale propagandistico, e partecipò con L. 10 alle collette pro Spagna rossa e pro soccorso rosso.

Gardesani Settimo: avendo aderito all' organizzazione comunista, prese parte alle riunioni e diffuse materiale propagandistico, ricevuto dal Gaiani e dal Fiorini. Indisse una colletta a favore del condannato Gaiani Luigi, raccogliendo L. 46 da Fiorini e L. 20 eia Mongiorgi, pattecipandovi con un obolo personale di L. 4. Sulla sua opera sovversiva fecero precise affermazioni il Fiorini, il Mongiorgi ed il Laffi.

MengoU Antonio: partecisò alle riunioni nel caffè "Pallone", tenendo discorsi sovversivi con Monti, Sireni, Lamma, Montanari e con altri compagni di fede. Aveva aderito al movimento, indottovi dal Monti, dal quale ricevette materiale propagandistico. La sua opera antifascista è emersa, in modo particolare, con le testimonianze rese dal Monti e dal Montanari. Sireni Rolando: vecchio sovversivo, diffidato dalla P.S. nel 1937. Avendo aderito alla organizzazione sovversiva, partecipò alle riunioni clandestine cooperando all'attività propagandistica. Versò denaro, pro-Spagna rossa e pro-vittime politiche, al Monti, dal quale riceveva materiale comunista. Lamma Marcello: detto "Lenin della beverara", per la sua avversione violenta contro il Regime Fascista. Partecipò al movimento antifascista, intervenendo alle riunioni del caffè "Pallone" e prendendo parte all'attività propaganclfatica. Ebbe dal Monti materiale comunista, consegnandogli denaro pro-Spagna rossa e provittime politiche. Sulla sua opera sovversiva furono particolarmente espliciti il Monti ed il Negri.

Laffi Adriano: appartiene a famiglia di vecchi noti sovversivi, ed egli pure nutre sentimenti antifascisti. Indotto dal Gaiani Renato aderì al movimento comunista, prese parte a riunioni e svolse attività propagandistica, passando materiale al Gardesani. Ha contribuito con L. 10 alla colletta pro-famiglia del condannato Gaiani Luigi, incaricandosi di consegnare tutta la somma raccolta in L. llOoL.120. Fiorini Umberto: vecchio sovversivo schedato, già ammonito e confinato politico. come organizzato prese parte a riunioni e svolse attività propagandistica. Aderì alle collette pro-Spagna rossa e pro-soccorso rosso; iniziò al comunismo il Gardesani, che presentò al Gaiani Renato. Lo stesso Gardesani affermò che il Fiorini gli versò L. 46 pro-vittime politiche. La s ua opera criminosa risulta confemrnta dalle affermazioni esplicite cli Gardesani, Mongiorgi, Laffi, Borghi e Gaiani Renato. Gaiani Renato: vecchio sovversivo schedato già confinato per motivi politici, assolto per insufficienza di prove dal Tribunale Speciale nel 1931, per reati della stessa indole.

Mazzucchi Gaetano: avendo data adesione al movimento comunista, partecipò alle riunioni . Ebbe materiale sovversivo dal Monti al quale versò denaro pro-Spagna ro~sa e pro-vittime politiche. Sulla provata attività criminosa, contestatagli, il Monti ebbe a fare chiare e precise affermazioni.

Secondo le dichiarazioni ciel Borghi, Mongiorgi e del Fiorini, il Gaiani d'accordo con loro svolse deleteria attività antifascista, mediante discorsi, diffusione di materiale propagandistico e raccolta cli denaro pro-Spagna rossa e pro-vittime politiche.

Borghi Roberto: è un vecchio sovversivo che già prese parte a tutti gli sciope1i di categoria, come macchiùista ferroviario; tanto che nel 1923, fu condannato per abbandono arbitrario di ufficio e poi dimesso dall'impiego per scarso rendimento.

Dalla supposta narrativa scaturisce evidente la prova che in Alteclo e zone limitrofe preceèlentemente e fi no al luglio 1938 (dopo le recenti operazioni effettuate dall'Autorità di P.S. in provincia di Bologna a carico di n umerosi individui, militanti, occultamente nel partito comunista e dopo la loro esemplare condanna a pene varie da parte di questo Tribunale Speciale) si era organizzato e si dirigeva un'associazione diretta a stabilire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Nel 1930 fu sottoposto alla ammonizione. Facendo parte della. organizzazione antifascista, interveniva alle riunioni e svolgeva attività propagandistica. A tal uopo passò al Montanari ed al Fiorini, per la diffusione, materiale comunista; raccolse inoltre denaro pro-Spagna rossa e pro-soccorso rosso.

Capeggiatori di tale attività organizzativa e direttiva erano Grimaldi, Colombari e Monti; mentre a carico del Mongardi non si raccolsero elementi sufficienti per statuire che egli abbia concorso nella opera organizzativa e clirettia per cui


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TRlB UNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRHv1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

DICHIARA

deve essere assolto da tale imputazione per insufficienza di prove. Con costoro appartenevano a tale associazione ed andavano svolgendo, in concorso fra loro, ripetuta attività propagandistica, in epoche diverse ma in esecuzioni di un medesimo disegno criminoso, sia verbalmente che a mezzo cli diffusione di stampa il Mongardi e tutti gli a1t1; giudicabili. Di conseguenza si sono resi tutti responsabili soggettivamente ed oggettivamente, dei reati da ognuno ascritti; ai sensi degli effetti giuridici degli art. J 10 270 p.p.; 270 cpv. 2°; e 110 - 81 272 p.p. C.P. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati e tenute presenti le particolari condizioni di taluni giudicabili, il Collegio è d'avviso cli irrogare le seguenti pene: Per il disposto deg li art. 110-270 p.p. C.P.: A Colombari, Grimaldi e Monti anni 5 ciascuno. In applicazione all'art. 270 cpv. 2° C.P.: A Colombari, Grimaldi, Mongarcli, Borghi, F iorini, Gaiani, Lamma, Negri anni 2 ciascuno; a Monti, Cogo, Gardesani, Laffi, Mazzucchi, Mengoli, Mongiorgi, Montanari, Reni e Sireni anni 1 ciascuno.

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Tutti colpevoli dei reati loro ascritti ad eccezione di Mongardi assolto per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all' art. 110-270 p .p . C.P.; ed operato il cumolo delle pene complessivamente condanna: Colombari e Grimalcli ad anni 10 ciascuno; Monti ad anni 8; Mongardi ad anni 6, Borghi, Fiorini, Gaiatù , Lamma e Negri ad anni 5; Retù ad anni 4; Gardesatù, Laffi, Mazzocchi, Mengoli e Mongiorgi ad anni 3 ciascuno; Cogo, Montanari e Sireni ad anni 2 ciascuno. Tutti alla reclusione; Colombari, Grimaldi e Monti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Mongardi, Borghi , F iorini, Gaiani, Lanuna, Negri e Reni con la interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni 5; tutti con la libettà vigilata; col pagamento in solido delle spese cli giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 11.3.1939 - Anno XVll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.24 .2 .1940 n. 56

In base agli art. 110-81-272 p .p .C.P.: A Mongardi anni 4, a Colombari, Grimaldi, Borghi, Fiorini, Gaiani, Lamma, Negri, Reni anni 3 ciascuno; a Monti , Gardesani, Laffi, Mazzucchi, Mengoli e Mongiorgi anni 2 ciascuno; a Cogo, Montanari e Sireni anni 1 ciascuno. Ed operato il cumolo delle pene ai sensi dell'art. 73 C.P., complessivamente condannare: Colombari e Grimalcli ad anni 10 ciascuno; Monti ad anni 8; Mongardi ad anni 6, Borghi, Fiorini, Gaiani, Lamma, Negri ad amù 5 ciascuno; Reni ad amù 4; Gardesani, Laffi, Mazzucchi, Mengoli e Mongiorg i ad anni 3 ciascuno; Cogo, Montanari e Sireni ad ann i 2 ciascuno. Tutti alla reclusione: Colombari, Grimaldi e Monti con l'interdiz ione perpetua dai pubblici uffici; Mongardi, Borghi, F iorini , Gaiani, Lamma, Negri e Reni con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni 5; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

- Grimalcli avrebbe dovuto essere scarcerato il J 5.6.1 946. I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R.D.17.10. 1942 n. 1156. Con Decreto emesso dal M inistro Guardasigilli il 27.4.1943 vieme ammesso al beneficio della liberazione condizionale e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa per m inorati fisici e psichici di Saluzzo il 4 .5.1943. Detenuto dal 15.6.1938 al 4 .5 .1943. Pena espiata: 4 anni, 10 mesi e 19 giorni. Istanze di grazia inoltrate dal Grimaldi il 5.4.1939 e il 14.9.1940 non vengono accolte. - Colombari avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.6.1946.

P.Q.M.

I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano ali' applicazione dei benefici cli clemenza di cui al R.D . 17.10. 1942 n. 1156.

Visti ed applicati gli art. 110-270 p.p.; 270 cpv. 2°; 110-81-272 p.p.; 23, 29, 73, 228? 229 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito,

Tn ottemperanza alle disposizioni impartite dal Mitùstero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49.216/441 del 14.8.1943 viene proposta la li-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

berazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Colombari viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 4.9. I 943. Detenuto dal 15.6. 1938 al 4.9.1943. Pena espiata: 5 anni, 2 mesi, 19 giorni. Istanze di grazia inoltrate dal Colombari il 16.6.1939 e il 19. 12.1939 non vengono accolte.

PRL\1A PAATE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: 3 anni. - Gaiani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia l' 11.7.1941. Detenuto dall' 11.7.1938 all' 11.7.1941. Pena espiata: 3 anni . Per Gaian.i. vedi "Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1931 pag. 307".

Per Colombari vedi "Decisioni emesse dal T.S.D .S . nel 1932 pag. 564" - Monti avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.6.1944. I titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Per gli stessi motivi, per i quali venne disposta la scarcerazione anticipata del coimputato Colombari, Monti viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di S . Gimignano il 18.8.1943.

- Lamma viene scarcerato dalla Casa: di Reclusione di Civitavecchia il 30.6. 1941. Detenuto dal 30.6.1938 al 30.6.1941. Pena espiata: 3 anni.

Detenuto dal 15.6.1938 al 1.8.8.1943 .

Il Tribunale militare territoriale di Roma applica nei confronti del Lamma Marcello, con Ordinanza del l 0 .6.1947, il beneficio de ll'amnistia prevista dall'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 719.

Pena espiata: 5 anni, 2 mesi e 3 giorn i.

- Negri viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il .l 5 .6.1941.

- Mongardi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di C ivitavecchia il 15.6.1942

Detenuto dal 15.6.1938 al 15 .6.1941. Pena espiata: 3 anni .

Detenuto dal 15.6. 1938 al 15.6.1942.

- Gardesani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 5.3 .1940.

Pena espiata: 4 anni. Detenuto dal 12.7.1938 al 5.3.1940. Istanze di grazia inoltrate dal Mongardi l' 11.4.1939 e il 27.7.1940 non vengono accolte.

Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 23 giorni.

- Borghi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 5.7.1941.

Istanza d i grazia inoltrata dal Gardesani il 19 .3.1939 non viene accolta.

Detenuto dal 5.7.1938 al 5.7.1941.

- Laffi viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Fossano il 4.3 .1940.

Pena espiata: 3 anni.

Detenuto dal 15.7.1 938 al 4 .3.1940 .

Una istanza cli grazia inoltrata dal Borghi il 18.3.1939 non viene accolta.

Pena espiata: 1 anno, 7 mesi e 19 giorni.

- F io rini viene scarcerato dalla Casa di Rec lusione di Civitavecchia il 9.7.1941. Detenuto dal 9.7 .1938 al 9.7 .194 1.

Una istanza di grazia inoltrata dal Laffi il 18.3.1939 non viene accolta. - Mazzucchi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 4 .3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S.

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Detenuto dal 5.7.1938 al 4.3.1940.

Pena espiata: I anno, 7 mesi ed I giorno.

Pena espiata: 1 anno, 7 mesi e 29 giorni.

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla figlia il 14.10.1939.

- Mengoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 4.3.1940.

La Corte di Appello di Bologna concede, con sentenza del 20.7.1948, la riabilitazione a Colombari Corrado e con sentenza del 25 .1.1950, la riabilitazione a Negri Angelo.

Detenuto dal 27.6.1938 al 4.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 17 giorni. - Mongiorgi viene scarcerato dal Sanatorio giudiziario di Pianosa il 9.3.1940. Detenuto dall'll.7.1938 al 9.3.1940. Pena espiata: l anno, 7 mesi, 28 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 3.5.1939 non viene accolta. - Reni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 21.6.1940. Detenuto dal 21 .6. 1938 al 21.6. J 940. Pena espiata: 2 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Reni l' I I .4.1939 non viene accolta. - Cogo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia il 4.3.1940. Detenuto dal 2.7 .1938 al 4.3.1940. Pena espiata: l anno, 8 mesi e 2 giorni. - Montanari viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 5.3.1940. Detenuto dal 2.7.1938 al 5 .3.1940. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 3 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Montanari l' 11.4. I 939 non viene accolta. - Sireni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 4.3.1940. Detenuto dal 3.7.1938 al 4.3 .1940.

La Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316), ha dichiarato, con sentenza del 15.2.1950, il "non luogo a deliberare nei confronti di Grimaldi Fioravante, Gaiani Renato e Mengoli Attilio perchè deceduti ed ha assolto tutti gli altri imputati giudicati dal T.S.D.S. con sentenza dell' 11.3.1939 dalle imputazioni loro ascritte perchè il fatto non costituisce reato".


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PRIMA PARTl3: SENTEN7.F. PRONUNZIATE DALT.S.O.S.

TRrRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 35

Reg. Gen. n. 175/1938 TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Ostank Giuseppe, nato il 25.10.1893 a Pola, calzolaio, Rabario Rornildo, nato il 21.3.1905 a Fasana (Pola), bracciante;

Presidente: Le Metrc Gaetano Console Generale M. V .S.N.

Rossanda Natale, nato il 22.1 1.1905 a Vincural di Pola, agricoltore;

Giudice Relatore: Lanari Piero

Vitti (Svitich) Vittorio, nato il 2.3.1905 a Pola, bracciante;

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni, Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Caputi Pietro.

ha pronunciato la segue:rnte SENTENZA

Zahtilla Giuseppe, nato il 6.2.1904 a Pola, carpentiere in legno; Adriani Mario, nato il 26.7.1878 a Mentana (Roma), sub-consegnatario del magazzino della G .I.L. di Pola, Maresciallo Maggiore di Artiglieria in pensione; Cossi (già Coos) Francesco, nato il 2.4.1908 a Pola, calzolaio. IMPUTATI

nei procedimenti penali riuniti a carico di: Cossi (già Coos) Bruno, nato il 18.9. J 910 a Pola, meccanico; Belci Francesco, nato il 12.4.1889 a Dignano d'Istria (Pola), manovale; Bosaz-Ivin.i (già lvinich) Matteo, nato il 17.10.1903 a Gimino (Pola), capo muratore; Caporalin Antonio, nato il 12.2.1905 a Promontore (Pola), custode della locale fabbrica sardine Arrigoni; Caporalin Giuseppe, nato il 1.1.1918 a Vincural (Pola), falegname; Cherl Giuseppe nato il 13.3.1904 a Pola, meccanico; Clima (già Climan) Giovanni, nato il 12/5/1 908 a Pola, fabbro-ferraio; Erman Emilio, nato il 19.3.1905 a Gimino (Pola), muratore; F.ilippi Giuseppe, nato il 10.3.1904 a Pola, carpentiere in ferro; Francovich Mario, nato il 27.2.191 O a Sebenico (Jugoslavia), tornitore in fer-

ro; Giusti Amedeo, nato il 17.1 2.1904 a Pola, carpentiere in legno; Meconi (già Mccovich) Luca. nato il 2.5.1900 a Promontorc (Pola), falegname; Neffat Francesco, nato il 24.6.1908 a Pola, fabbro-meccanico;

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Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione (comunista) diTetta a stabili re violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del delitto di cui all'art. 110-81-272 p.p. C.P. per avere concorso fra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, alla propaganda comunista, verbalmente e a mez.zo di diffusione di stampa o di altre manifestazioni sovversive; Cossi Bruno, Caporalin Antonio, Zahtilla Giuseppe ancora: c) del delitto di cui agli artt. 110-270 p.p.C.P. per avere concorso, tra loro e con altri, all'organizzazione cd alla direzione della suaccennata associazione comunista. Vitti Vittorio, anche: d) del reato di cui all'art. 697 C.P. per aver detenuto nella sua abitazione una pistola automatica non denunziata alla competente autorità di P.S. con l'aggra: vante della recidiva generica ai sensi dell 'art. 99 C.P. per Neffat Francesco e Belci Francesco. Reati commessi ed accertati in territorio di Pola, Dignano ed altrove, precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti . Adriani Mario e Cossi Francesco: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per aver partecipato ad una asso-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T.S.D.S.

ciazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittamra di una classe sociale sulle altre;

Per siffatta deleteria azione delittuosa verniero rinviati al giudizio di questo Tribunale speciale 34 imputati: divisi in due gruppi.

b) del delitto di cui agli art. 110-81 -272 p.p. C.P. per aver concorso, tra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, alla propaganda comunista fatta verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampa. Reati commessi in ten-itorio di Pola ed altrove, precedentemente e fino al giugno 1938. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell' orale dibattito si è potuto accertare lN FATTO ED IN DIRITTO Dopo l' operazione di polizia, conclusasi nel novembre 1937 con la denuncia a questo Tribunale Speciale e con la conseguente già avvenuta condanna a carico di numerosi imputati, (v. "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1938 pag. 232) fu stroncato ogni movimento sovversivo nella zona di Pola. i

Ma ben presto i rubricati Cossi Bruno, Caporalin Antonio e Tahtilla Giuseppe assieme a certo Varesco E rminio (di altro gruppo di giudicabili), ripresero l'attività comunis ta organizzativa, direttiva e propagandistica. Furono costituite numerose cellule che funzionavano col noto sistema a catena; e cioè il reclutato non doveva conoscere ed avere diretti rapporti col reclutante ed a sua volta doveva fare altro proselite. Fù altresì disposta ed attuata una larga diffusione cli materiale propagandistico fra i compagni di fede: 1itirando da costoro (dopo di averne ben precisato lo scopo politico) denaro specialmente pro-soccorso rosso; mediante frequenti riunioni clandestine. Nella notte poi precedente alla celebrazione della giornata di solidarietà con la Spagna nazionale dal 28 al 29 maggio 1938, allo scopo di turbare tale atto patriottico, vennero diffusi numerosi fogli ettini di carattere sovversivo scritti a macchina e quindi riprodotti con ciclostile con la dicitura "elargire pro-Spagna nazionale significa lordarsi le mani di sangue.

Appartenevano al primo gruppo i rubricati: Cossi Bruno, meccanico presso il locale cantiere navale "Scogli Olivi". Per quanto concerne la sua deleteria attività direttiva organizzativa e propagandistica egli fu pienamente confesso, e le sue dichiarazioni furono confe1mate dal Caporalin, dal Varesco, dal Z ahtilla, suoi fattivi collaboratori nell' opera organizzativa e propagandistica, nonchè dal Francovich Mario. Con la franchezza poi fece conoscere i suoi iniclucibili sentimenti comunisti antifascisti. Egli poi servendosi dell'ascendente morale che godeva tra i suoi compagni di fede, ha influito sulla loro· volontà, facendo credere a base di false e tendenziose notizie, che l'avvento al potere, in Italia, del comunismo avrebbe migliorato le condizioni generali della vita. Avuto in consegna da certa Viscovich Giuseppina, (moglie di Valacco Romeo capo della già citata organizzazione scoperta nel 1937) il ciclostile su vasta scala usato daJ marito, a sua volta si diede alla copiosa riproduzione cli stampe sovversive, diffuse largamente fra gli associati e non associati. (Per Valacco vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1938 pag. 242). CapÒralin Antonio ex marinaio scelto, vecchio organizzato, aveva già aderito al movimento diretto dal Valacco ed aveva trasformato il suo laboratorio di fal egname nella fucina in cui veniva~o concentrnti e realizzati i piani delittuosi di propaganda sovversiva. Fu attivo collaboratore del Cossi anche nelle funzioni organizzative e direttive; ebbe in consegna da costui il ciclostile per modificarlo, perfezionarlo e renderlo più rispondente ai bisogni dell'attività criminosa propagandistica. Compiuto il lavoro passò il ciclostile al coimputato Yaresco, il quale assieme al detto Cossi ed al Caporalin ideò la stampa e la diffusione del materiale propagandistico. Lo stesso Varesco si servì deJla macchina da scrivere che si trovava nel! 'ufficio di direzione della fabbrica Arrigoni (della quale era custode) per imprimere sui clichès quello che poi doveva essere riprodotto al ciclostile.

JI Caporalin era cassiere generale de.Ila locale organizzazione sovversiva, ed a lui pèrvenivano anche i fondi raccolti fra gli associati. Nella perquisizione domiciliare gli trovarono dei fogli di carta clichè e l'originale di un libello sovversivo. Zahtilla Giuseppe, operaio nella fabbrica cementi cli Pola, egli pure, coi già nominati capeggiatori del movimento comunista, fu attivo cooperatore nell'azione delittuosa direttiva, organizzativa e propagandistica. Nella occasione del I O maggio 1930 provide assieme a Valacco e Filippi alla esposizione di un drappo rosso sul "Monte Ghiro" (Pola); presenziò riunioni clandestine, recandosi anche nel Comune di Dignacco per dare istruzioni agli organizzati della zona.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Appartenevano poi all'associazione sovversiva, come attivi gregari: Francovich Mario: operaio nella fabbrica cementi di Pola, vecchio comunista già aderente alla organizzazione sovversiva capeggiata dal Valacco, esplicò attiva propaganda anche nel movimento diretto dal Cossi Bruno, dal Caporalin e dal Zahtilla. Per tale motivo riceveva il materiale clandestino dal Caporalin, al quale versava quote di denaro. Per svolgere la sua attività delittuosa da ultimo passò alle dirette dipendenze del Cossi, che gli ordinò di costruire (essendo un provetto tornitore) il rnllo in ferro per il ciclostile con cui venivano riprodotte le stampe comuniste. Il Francovich anche per l 'organizzazione antifascista capeggiata dal Valacco aveva costruito un rnllo in legno, per esplicare la propaganda sovversiva. Rossanda Natale: ex marinaio affermò di essere stato capo cellula avendo, fra gli altri djpendent.i, anche Neffat Francesco. Svolse attività propagandistica distribuendo la stampa clandestina che riceveva dal Caporalin Antonio ed a costui passava denaro raccolto dai vari compagni di fede. Rabatio Romildo: ex caporale maggiore di sanità encomiato in Libia, vecchio organizzato, apparteneva alla cellula Zahtilla; svolgeva opera propagandistica specialmente recandosi fra gli operai della locale fabbrica di cementi; fornendo e chiedendo notizie sulla guerra bolscevica della Spagna, versava denaro pro soccorso rosso. Caporalin Giuseppe: falegname presso lo stabilimento di Pola da circa w1 anno apparteneva al movimento sovversivo locale, indotto dal Caporalin Luigi. Intervenne a riunioni clandestine, svolse attività propagandistica corrispondendo contributi mensili di L. 5 e facendo versamenti anche straordinari pro soccorso rosso; ebbe da Caporalin Luigi stampa comunista. Belci Francesco: ex combattente Austro Ungarico, pregiudicato comune per disturbo alla quiete pubblica, per contrabbando e per evasione di imposte; vecchio comunista, nel 1932 fo assolto per insufficienza di prove da questo Tribunale Speciale, da reati della stessa indole. Aveva aderito al movimento sovversivo ed aveva svolto attività di pa1tito. Per sua stessa dichiarazione risultò che nel 1932 era uno dei dirigenti della organizzazione comunista.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Neffat Francesco: ex marinaio scelto, già condannato nel 1936 per favoreggiamento. Ammise di appartenere all'organizzazione comunista da circa un anno e di avere avuto incarico specifico dal Rossanda Natale di mettersi a capo di una cellula, che egli costituì. Esplicò attività propagandistica sostenendo, fra l'altro, che la Russia sovietica è l'esempio vivente di quanto possano m.igliorare le condizioni sociali dei popoli e specie deJla classe operaia con la instaurazione della dittatura rossa; Riscosse denaro dai compagni di fede della sua cellula, quale contributo mensile. Filippi Giuseppe: ex marinaio, operaio nello stabilimento di Pola, ammonito politico perchè affiliato al movimento sovversivo scoperto nel novembre 1937; in quanto allora non emersero elementi sufficienti sulla di lui partecipazione, pur frequentando il capeggiatore fuoriuscito Valacco. Invece anche attraverso le dichiarazioni di Zahtilla Giuseppe risultò che egli pure nel passato ebbe a svolgere attività propagandistica, assolvendo perfino incarichi di particolare fiducia. Infatti egli è uno degli autori materiali dell'inalberamento della bandjera rossa sul monte Ghiro in occasione del 1° maggio 1937. Durante gli interrogatori della Questura tenne un contegno cinico e provocatorio, negando le specifiche accuse contestategli, ad onta che fossero confermate, oltre che dal Zahtilla, del pari dall'ammonito politico Sossi Villibaldo. In carcere tentò d'indmTe Zahtilla a ritrarre le accuse fatte a suo catico. Meconi Luca: convinto antifascista aveva aderito al movimento comunista locale appartenendo a.Ila cellula di Zahtilla. Intervenne a riunioni clandestine, versando i contributi mensili per l'organizzazione propagandistica e pro soccorso rosso. Ostank Giuseppe: ex calzolai<> presso calzaturificio militare di Pola. Dalle dichiarazioni dei coimputati Rabario e Zahtilla emerse che egli apparteneva al movimento sovversivo, che era intervenuto a convegni segreti e che riceveva stampa comunista versando denaro pro soccorso rosso e l'attività propagandistica.

Bosaz-Ivini Matteo: da circa un anno faceva parte dell'associazione sovversiva alle dirette dipendenze del capo cellula Zahtilla. Intervenne a varie riunioni segrete nell'osteria Creglia e versò i contributi per il. potenziamento dell'attività propagandistica e pro soccorso rosso.

Giusti Amedeo: ex marinaio scelto, comunista schedato ed ex confinato politico, per aver preso parte al movimento antifascista nel 1930. Sovente si incontrava con Valacco Romeo e con Zahtill.a al quale ultimo versava il contributo mensile per il potenziamento sovversivo; quale partecipe alla organizzazione locale.

Chert Giuseppe: aderì al movimento locale antifascista ed intervenne a riunioni clandestine; contribuendo con versamenti di denaro al potenziamento della attività sovversiva versandolo a Zahtilla ed a Rabario.

Erman Emilio: aveva aderito all'associazione sovversiva locale, indotto dal Zahtilla perciò prese pmte ai convegni clandestini e ricevendo stampa propagandistica la ebbe a passare a Clima Giovanni ed a Vitti Vittorio.


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mJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Vitti Vittorio: ex caporale rutiglieria eia montagna, propagandato dall'Erman, a voce e per mezzo di materiale comunista passatogli, finì per dare la sua adesione alla associazione sovversiva locale; prese parte a riunioni clandestine. Nella perquisizione domiciliare gli trovarono una pistola automatica non denunciata. Clima Giovanni: ex marinaio già condannato nel 1926 per truffa e già diffidato dalla P.S. ai sensi dell'art. 164 legge P.S. Facendo parte dell'organizzazione comunista locale passò al compagno Vitti il libello sovversivo "la voce del popolo" già ricevuto dall'Erman. Nelle riunioni clandestine sovente ebbe a commentare gli avvenimenti rossi della Spagna. Dalla suaccennata esposizione dei fatti scaturisce evidente la prova che tutti i rubricati appartenevano ad organizzazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici sociali costituiti nello Stato. Del pari tutti gli imputati (ad eccezione del Belci nei confronti del quale fu d'uopo dichiarare la assoluzione per insufficienza di prove, non essendo emersi elementi sufficienti di realtà a suo carico, in ordine al delitto di cui all'art. 11081-272 p .p.C.P.), andavano svolgendo a tal uopo, in concorso fra loro e con altri, anche attività propagandistica continuata, mediante diffusione di materiale stampato a.Ila macchia e riunioni clandestine fra compagni di fede; raccogliendo e distribuendo denaro pro-soccorso rosso. Tale movimento sovversivo era stato riorganizzato a Pola e Dignacco ed era diretto, in concorso fra loro, dal Cossi Bruno, dal Caporalin Antonio, dal Zahtilla. Pertanto tutti i giudicabili si sono resi responsabili, soggettivamente ed oggettivamente dei rispettivi reati ascritti, previsti e pu1ùti dagli art. 110-270 p .p.; 270 cpv. 2° e 110-81-272 p .p. C.P. Il Vitti poichè deteneva nella sua abitazione una pistola automatica non denunciata alla competente autorità di P.S . si è reso colpevole anche del reato cli cui all'rut. 679 C.P:; e nei confronti del Naffat e del Belci viene applicata l'aggravante della recidiva generica ai sensi dell'art. 99 C.P. perchè già condannati per reati comuni. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolm·e dei reati e considerate le condizioni pmticolari di taluni imputati; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 110-270 p.p. C.P.: A Cossi Bruno anni 9; a Caporalin Antonio e Zahtilla anni 8 ciascuno; Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; con l ' aggravante della recidiva generica nei confronti di Neffat e Belci: A Belci, Caporalin Antonio, Cossi Bruno, Zahtilla, anni 3 ciascuno; a Capo-

PRil\,IA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

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ralin Giuseppe, Chert, Giusti, Clima, Filippi, Francovich, Meconi, Ostanl<., Rabario e Rossanda anni 2 ciascuno; a Neffat mmi 1 e mesi 6; ad Erman, Vitti e Bosaz-Ivini anni 1 ciascuno.

In base agli artt. 110-81-272 p.p.C.P.; con l'aggravante della recidiva generica nei confronti di Neffat: A Cossi Bruno e Filippi anni 4 ciascuno; a Caporalin Antonio e Zahtilla anni 3 ciascuno; a Neffat aruù 2 e mesi 6; a Caporalin Giuseppe, Chert, Clima, Erman, Francovch, Giusti, Meconi, Ostank, Rabario, Rossanda, Vitti e Bosaz-Ivini anni 2 ciascuno. In applicazione dell'art. 697 C.P.: A Vitti mesi 3 di -arresto. Ed operato il cumolo delle pene condannare complessivamente: Cossi Bruno ad anni 16; Caporalin Antonio e Zahtilla ad aruù 14 ciascuno; Filippi ad annj 6; Chert, Caporalin Giuseppe, Clima, Francovich, Giusti, Meconi, Neffat, Ostank, Rabarjo, Rossanda, anni 4 ciascuno; Vitti anni 3 di reclusione e 3 mesi di arresto; Erman, Belci e Bosaz-Ivini ad anni 3 ciascuno. T utti alla reclusione e Vitti anche con l' arresto; Cossi Bruno, Caporalin Antonio e Zahtilla con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Filippi e Belci con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata; coJ. pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Con atto di accusa del P.M. di questo Tribunale Speciale, del 4 .3 .1 939 erano stati rinviati a giudizio anche i rubricati Aclriani e Cossi Francesco per rispondere dei delitti di cui agli art. 270 cpv. 2° e 110-81 272 p .p. C.P. Con ordinanza odierna venne disposto l'abbinamento dei due processi, e dalle emergenze dibattimentali nei confronti dei detti due giudicabili non furono raccolti elementi sufficienti di reità. In quanto se è pur vero che a richiesta del Cossi Bruno, capeggiatore del movimento comunis ta locale, l' Aclriani compilò, facendoglielo avere, il documento in giudiziale sequestro (che è una prolissa espressione di sentimenti antifas~isti sulla festa proletm'ia del l O maggio) che, pare alla insaputa dello stesso Adnan~, avrebbe dovuto essere riprodotto a stampa e diffuso clandestinamente nella n conenza del 1° maggio (mentre finì per rimanere presso il eletto Cossi Bruno) tuttavia non è sufficientemente provato che l' Adriani fosse un partecipe dell'orcranizzazione comunista ed avesse voluto anche concorrere alla progettata man~ata manifestazione propagandistica del 1° maggio. E poichè la richiesta d~l Cossi Bruno era stata fatta a mezzo del proprio frate!Jo Cossi Francesco (coabitante nella stessa casa del1' Adriani per cui talvolta le fanùglie dei due imputati avevano motivo di vedersi e di intrattenersi assieme), così era sorto il sospetto che lo stesso Cossi Francesco, individuo che si è estraniato dalla vita del Regime


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TRfBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

PRlMA PARTE: SENTENZE PIWNUNZIATE DAL T.S.D.S.

Fascista, egli pure fosse un organizzato sovversivo e che nell'interesse politico comune antifascista si fosse. prestato dolosamente.

dicati e condannati sono esclusi dai benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.

Invece anche nei suoi riguardi vennero a mancare elementi sufficienti per statuire la di lui colpevolezza.

La loro scarcerazione, però, viene anticipata perchè, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7 .1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943, viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana.

Di conseguenza il Collegio ritiene di dovere assolvere entrambi detti giudicabili per insufficienza di prove, in ordine ai delitti ascritti; ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

- Cossi viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Portolongone il 24.8.1943.

P.Q.M. Detenuto dal 2.6.1938 RI 24.8 .1 943. Visti ed applicati gli art. 110-270 p.p.; 270 cpv. 2°; 110-81-272 p.p.; 697-23 29-73-228-229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485, 586 C.P.Esercito, DICHIARA Tutti colpevoli dei reati ascritti, ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove - Adriani e Cossi Francesco da entrambe le imputazioni, e Belci dal solo delitto di propaganda; ordinando che l' Adriani ed il Cossi Francesco vengano immediatamente scarcerati se non detemuti per altra causa. Ed operato il cumolo delle pene complessivamente condanna: Cossi Bruno ad anni 16; Caporalin Antonio e Zahtilla ad anni 14 ciascuno; Filippi ad anni 6; Chert, Caporalin Giuseppe, Clima, Francovich, Giusti, Meconi, Neffat, Ostank, Rabario, Rossanda ad anni 4 ciascuno; Vitti ad anni 3 di reclusione e 3 mesi di arresto; Erman, Belci e Bosaz-Ivini ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione e Vitti anche con l ' aITesto; Cossi Bruno, Caporalin Antonio e Zahtilla con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Filippi e Belci con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigi lata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge;

Pena espiata: 5 anni, 2 mesi, 22 giorni. Caporalin Antonio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 24.8.1943. Detenuto dall' 1 l.6.1938 al 24.8.1943. Pena espiata: 5 anni, 2 mesi, 11 giorni. - Zahtilla viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 21..8 .1943. Detenuto dal 1.6.1938 al 21.8.1943 . Pena espiata: 5 anni, 2 mesi, 20 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza prev.isti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 - Filippi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 29.5.1942. Detenuto dal 29.5.1938 al 29.5.1942.

Roma 15.3.1939 - Anno XVII Pena espiata: 4 anni Segnono le finne del Presidente e dei Giudici Una istanza di grazia inoltrata dal Filippi il 30.8.1939 non viene accolta. Adriani Mario e Cossi Francesco - detenuti dal 1.2 .1939 vengono scarcerati il 15.3.1939.

- Caporalin Giuseppe viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia I' 11 .6. 1940

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Detenuto dall' 11.5.1938 ali' 11.6.1940. I sottoelencati tre imputati usufruiscono dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56, ma per il titolo dei reati per i quali sono stati giu-

Pena espiata: 2 am1i


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Chert viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 26.6.1940. Pena espiata: 2 anni. - Clima viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 29.5 .1940.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Pena espiata: 2 anni. - Rossanda viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 14.6.1940. Detenuto dal 14.6.1938 al 14.6.1940. Pena espiata: 2 amĂš.

Detenuto dal 29.5.1938 al 29.5 .1940. Pena espiata: 2 anni. - Francovich viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 3.6.1940.

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 23.10.1939. - Vitti v iene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.3.1940.

Detenuto dal 3.6.1938 al 3.6.1940.

Detenuto dal 29.5.1938 al 5.3.1940.

Pena espiata: 2 anni.

Pena espiata: 1 anno, 9 mesi, 6 giorni.

- Giusti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 17.6.1940.

- Ennan viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.3.1940.

Detenuto dal 17.6.1938 al 17.6.1940.

Detenuto dal 30.5.1938 al 5.3 .1940.

Pena espiata: 2 anni.

Pena espiata: 1 anno, 9 mesi, 5 giorni.

Una istanza di grazia inoltrata dal Giusti il 2.4.1939 non viene accolta. - Meconi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il ¡ 15.6.1940. Detenuto dal 15.6.1938 al 15.6.1940. Pena espiata: 2 anni. - Ostank viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 25.6.1940. Detenuto dal 25.6.1938 al 25.6.1940. Pena espiata: 2 anni.

- Belci viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.3.1940. Detenuto dal 25.6.1938 al 5.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi, 10 giorni. Per Belci vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 478. SCARCERAZIONE PER GRAZIA SOVRANA - Bosaz-Ivini a seguito di istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 31.8.1939 viene concesso con Decreto di Grazia del 5.2.1940 il condono condizionale della residua pena da espiare; pertanto Bosaz-Ivini viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia l' 11.2.1940. Detenuto dal 24.6.1938 all' 11.2.1940.

- Rabario viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 17.6.1940. Detenuto dal 17.6.1938 al 17.6.1940.

Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 17 giorni. Il Tribunale militare territoriale di Roma applica nei confronti di Bosaz-Ivini,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

con Ordinanza del 7.5.1947 , il beneficio dell'amnistia prevista dal D.L. 17.11.1945 n. 719. SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA - Neffat, detenuto dal 15.6.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 15.6.1942. I precedenti penali ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma applica nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati, con Ordinanza del 13.3.1961, il beneficio dell'amnistia prevista dal D.L. 17. 11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (rut. 1 D.C.P.S. 22.1 l.1947 n. 1631).

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PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

Reg. Gen. n. 175/1938

SENTENZA n. 36

n Tribunale Speciale per la Difesa dello S tato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mruio, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di Varesco Ennin.io, nato il 4.8.1911 a Pola, pittore decoratore; Antonello Giovanni, nato il 26.1.1898 a Dignano d'Istria (Pola), calzolaio; Bonassin Antonio, nato il 14.9.1908 a Dignano d'Istria (Pola), bracciante agricolo; Debetto Francesco, nato il 11.3.1912 a Dignano d'Istria (Pola), bracciante agricolo; Ferro Antonio, nato il 3.8.1901 a Dignano d'Istria (Pola), agricoltore proprietario; Ferro Matteo, nato il 7.1.1899 a Dignano d'Istria (Pola), operaio agricolo; Forlani Lorenzo, di Antonio, nato il 2.7.1900 a Dignano d'Istria (Pola), bracciante agricolo; Forlani Lorenzo, fu Lorenzo, nato il 14.1.1897 a D ignano d'Istria (Pola), bracciante agricolo; Gropuzzo Antonio, nato il 14.6.1899 a Dignano d ' Istria (Pola), fornaciaio; Palin Epifanio, nato il 10.11.1906 a Dignano d' lst1ia (Pola), bracciante agricolo; Rosanda Giusto, nato il 9.4.1910 a Pola, manovale; Rossanda Vladislao, nato il 1.9.1914 a Pola, autista;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Sanvincenti Pietro, nato il 13.12.1912 a Dignano d'Istria (Pola), bracciante agricolo;

dannati con sentenza del 15 marzo cc.) assieme al rubricato Varesco Erminio ripresero l'attività comunista organizzativa, direttiva e propagandistica.

Zuccheri (già Zuccherich) Giovanni, nato il 8.9.1900 a Dignano d'Istria (Po~ la), manovale.

Furono ricostiuite numerose cellule che funzionavano col noto sistema a catena, e cioè il reclutato doveva conoscere ed avere diretti rapporti solamente con il reclutante che, a sua volta, doveva fare altri proseliti;

IMPUTATI Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C .P. per aver partecipato ad una associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del delitto di cui agli rutt. 110-81 -272 p.p.C.P. per aver concorso, tra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, alla propaganda comunista verbalmente e a mezzo di diffusione di stampa o di altre manifestazioni sovversive; V aresco Erminio, ancora:

c) del delitto di cui agli art. 110-270 p.p. per avere concorso, con altri all'organizzazione ed alla direzione della suaccennata associazione comunista. Reati commessi ed acce1tati in territorio di Pola, Dignano ed altrove precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti; con l'aggravante della recidiva generica ai sensi dell'art. 99 C.P. per Sanvincenti, Forlani Lorenzo di Antonio, Palin e Antonello.

JN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori,

IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire

Fu alti·esì disposta ed attuata una larga diffusione di mate1iale propagandistico fra i compagni di fede, ritirando (dopo di averne ben precisato il motivo politico) eia costoro denaro specialmente pro-soccorso rosso mediante frequenti clandestine riunioni. Poi nella notte precedente alla celebrazione della giornata cli solidarietà con la Spagna Nazionale, dal 28 al 29 maggio 1938, allo scopo di turbare tale atto patriottico vennero diffusi numerosi fog liettini di carattere sovversivo, scritti a macchina e quindi riprodotti con ciclostile con la dicitura "elargire pro-Spagna nazionale significa lordarsi le mani di sangue"; Per siffatta delete1ia azione delittuosa vennero rinviati al giudizio di questo Tri bunale Speciale 34 imputati: divisi in due gruppi . Gli appartenenti al primo gruppo furono già giudicati e condannati con sentenza del 15.3.1939. Gli appartenenti al secondo gruppo sono i rubricati: Varesco Erminio, ex caporale di fanteria: come si è già detto divenne prezioso collaboratore dei coimputati, del primo grnppo, Cossi e Caporalin Antonio e Zahtilla, nell'operazione organizzativa, direttiva e propagandistica. Varesco aveva aderito al mov.imento sovversivo, indotto dal Caporalin; e tutta la sua attività delittuosa venne accertata attraverso le stesse sue dichiarazioni, confennate dagli altri suddetti capeggiato1i , nonchè da Rosanda Giusto e eia Rossanda Vladislao. Q uando ebbe sentore dell'a1Testo del Cossi, in un primo tempo nascose il ciclostile con gli accessori; di poi lo consegnò a persona qualificatasi per il fratello del Cossi, allontanandosi dalla sua casa con intenzione cli espatriare clandestinamente; Sanvincenti Pietro: già iscritto al partito nazio11ale fascista ed espulso nel 1936 perchè di sentimenti avversi al Regime;

IN FATTO ED IN DIRITT O Dopo l'operazione di Polizia, conclusasi nel novembre 1937 con Ja denuncia a questo Tribunale Speciale e con la conseguente già avvenuta condanna a carico di numerosi imputati (Vedi "Decisioni emesse dal T .S .D.S. nel 1938 pag. 232) fu stroncato ogni movimento sovversivo nella zona di Pola. Ma ben presto Cossi Bruno, Caporalin Antonio e Zahtilla Giuseppe, (già con-

Quando la Questura ebbe a scoprire, nel novembre del 1937, l'associazione com~nista capeggiata dal Valacco, i I Sanvincenti venne indicato da uno dei maggiori esponenti del movimento, come un organizzato. Però non essendo stati raccolti a cli lui carico maggiori elementi, venne confinato per anni 5. Ma attraverso le prove raccolte nei confronti dei responsabili della nuova attività sovversiva, 1isultò quanto deleteria sia stata l'opera criminosa esplicata dal Sanvincenti.


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: S ENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Infatti egli era riuscito a costruire una cellula; riunendosi coi vari compagni di fede nell'osteria "Puntigan" e nel caffè "Garibaldi" di Dignano, per diffondere materiale propagandistico stampato alla macchia, per commentare gli avvenimenti della Spagna rossa e per raccogliere denaro anche pro-soccorso rosso. In tal senso confermarono le loro affennazioni i coimputati Debetto e Zuccheii.

Palin Epifanio: più volte condannato per reati comuni. Propagandato eia Forlani Lorenzo fu Lorenzo, aderì al movimento locale. Si incontrò talvolta con compagni di fede, specie col Sanvincenti e col eletto Forlani, al quale ultimo versò del denaro anche pro-soccorso rosso.

Gropuzzo Antonio: indotto dal coimputato Forlani Lorenzo fu Lorenzo, diede la sua adesione al movimento antifascista 1.ocale; Ebbe in seguito incarico dal Zahtilla (uno dei capeggiatori della organizzazione e facente parte del primo gruppo) di formare delle cellule a Dignano, di raccogliere denaro dai compagni per potenziare l'attività sovversiva e pro soccorso rosso. Con la collaborazione del suddetto Fomali riuscì a raccogliere la somma di L. 100. Forlani Lorenzo fu Lorenzo detto il "moro", comunista dal 191.9 è di pessimi precedenti politici. Nel 1920 venne condannato dal Tribunale Militare cli Trieste per aver partecipato con numerosi altri comunisti ad un movimento politico antinazionale e conseguentemente ad un conflitto contro i Carabi1ùeri Real.i; i quali, avendo sorpresi i sovversivi riuniti a scopo criminoso nella camera del lavoro di Dignano, furono accolti a bombe a mano ed a colpi d ' arma da fuoco; Aderì al movimento d'accordo con Sanvincenti, dal quale aveva ricevuto materiale propagandistico stampato alla macchia, per curarne la diffusione; infatti ne passò a Ferro Matteo ed a Forlani Lorenzo di Antonio; Cooperò alla raccolta di denaro, consegnandolo al già nominato Zahtilla. Debetto Francesco possidente: partecipava al movimento antifascista già capeggiato dal Valacco ed a quello organizzato e diretto dal Cossi. Ebbe stampa clandestina dal Sanvincenti, di poi passata al compagno Zuccheri Giovanni. Pagò i contributi mensili in denaro prima al Sanvincenti e dopo il cli costui arresto, al Forlani Lorenzo fu Lorenzo.

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Rossanda Vladislao: nel 1933 e 1934 appaitenne alle organizzazioni giovanili: assieme a Rosanda Augusto apparteneva alla cellula diretta da Varesco Ermi1lio, dal quale riceveva stampa clandestina che a sua volta passava a Rosanda Giusto. Ad entrambi detti compagni versò cont1ibuti in denaro a beneficio della organizzazione e pro-soccorso rosso. Era stato incaricato dal Yaresco di fare dei proseliti, ma ogni suo tentativo fu vano. Rosancla Giusto: indotto dal Varesco, a voce ed a mezzo di stampa sovversiva aveva acle1ito al movimento locale; pagò contributi in denaro al Varesco e passò materiale propagandistico a compagni di cellula. Antonello Giovanni: già condannato nel 1936 per bestemmia e nel 1937 per disturbo al riposo delle persone; negò la sua appartenenza ad associazione sovversiva e di avere svolta relativa attività; però il coimputato Debetto lo indicò come organizzato e come sovversivo; e Sanvincenti, anche messo a confronto, con insistenza confermò di aver ricevuto dall'Antonello il contributo pro-soccorso rosso, a lui richiesto come orgatùzzato, in una riunione, fra compagni, nella osteria "Putigan". Bonassin Antonio: negò la sua appartenenza al movimento antifascista o di aver esplicata attività sovversiva, però a suo carico stanno le affem1azioni dei coimputati Ferro Matteo e Forlani Lorenzo fu Lorenzo. Infatti il Ferro sostenne di aver ricevuto eia lui materiale propagandistico, ed il Forlani affermò di avergli richiesto e quindi cli aver ricevuto da lui la somma cli L. 5 pro-soccorso rosso.

Ferro Antonio possidente: attivo comunista e propagandista fino al 1926; di poi si astenne per non incorrere nei rigori della legge. Però eia un anno aveva aderito alla associazione sovversiva locale; ricevendo dal Forlani Lorenzo fu Lorenzo materiale propagandistico e pagando i contributi in denaro.

Forlani Lorenzo cli Antonio possidente ed ex militare austro-ungarico: più volte condannato per reati comuni. Indotto dal Forlani Lorenzo fu Lorenzo, aderì alla organizzazione comunista, appartenente alla cellula del detto suo omonimo; Ricevette sovente materiale propagandistico che di poi passò ai vari compagni di fede. Contribuì in denaro versando quote al capo cellula Forlani od a Ferro Matteo.

Ferro Matteo: vecchio comunista nel 1931 fu denunciato a questo Tribunale Speciale perchè, capo cellula di un locale movimento e propagandista; Però fu amnistiato nel novembre 1932, beneficiando del R.D. 5.1 l. 1932 n. 1403. Ammise d.i aver aderito alla organizzazione scopetta nel 1938, e di aver ricevuto talvolta del materiale propagandistico passato di poi al Bonassin Antonio. pagò le quote mensili, ritirando del denaro anche dal Forlani Lorenzo fu Lorenzo.

Da quanto venne suesposto emerge ad evidenza che nel territorio di Pola, Dignano ed altrove si era organizzata una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura cli una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici sociali costituiti nello Stato.

Zuccheri Giovanni: vecchio sovversivo, tanto che questo Tribunale Speciale nel novembre 1932, gli applicò l'amnistia in ordine ai reati di cui agli art; 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. Affennò di avere aderito alla locale organizzazione sollecitato dal compagno Sanvincenti, col quale costituì la cellula; Ebbe stampe sovversive, passategli dal Debetto Francesco.

A tale organizzazione appartenevano tutti i giudicabili e tutti poi in concorso fra loro e con altri, in epoche diverse ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, svolgevano continuata attività propagandistica. Il Varesco Erminio poi in concorso col Cossi Bruno, Caporalin Antonio e Zahtilla Giuseppe (coimputati ciel 1° gruppo) conconeva alla organizzazione ed


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TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

alla direzione della precisata associazione sovversiva; Pertanto tutti si sono soggetivamente ed oggettivamente resi responsabili dei reati ad ognuno ascritti e di cui agli att. 110-270 p.p;; 270 cpv; " 0 ; 110-81 -272 p.p.C.P.; con l' aaggravante della recidiva generica ai sensi dell'art. 99 C.P., nei confronti di Sanvincenti, Forlani Lorenzo fu Antonio, Palin ed Antonello, già condannati per reati comuni. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati e le particolari condizioni di taluni imputati; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli art. 110-270 p.p.C.P.: A V aresco anni 8.

In applicazione dell'art; 270 cpv; 2° C.P., con l'aggravante della recidiva gener.ica art; 99 C.P. nei confronti di Antonello, Forlani Lorenzo cli Antonio, Palin e Sanvincenti: A Forlani Lorenzo fu Lorenzo anni 3; a Varesco, Debetto, Ferro Matteo, Gropuzzo, Rossanda Vladislao, Rosanda Giusto, Sanvincenti e Zuccheri anni 2 ciascuno; ad Antonello, Forlani Lorenzo di Antonio e Palin anni I e 6 mesi ciascuno; a Bonasin e Ferro Antonio anni I ciascuno.

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P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110-270 p.p.; 270 cpv. 2°; 110-8 1-272 p.p.; 99-2329-73-228-229 C.P.; 274-488 C.P.P. DICHIARA Tutti col.pevoli dei reati a loro ascritti ed operato il cumolo delle pene complessivamente condanna: Varesco ad anni 14; Forlani Lorenzo fu Lorenzo ad anni 8; Gropuzzo e San vincenti ad anni 6 ciascuno; Debetto, Ferro Matteo, Rosancla Giusto, Rossancla Vladislao e Zuccheri ad anni 4 ciascuno; Antonello, Bonassin, Fe1To Antonio, Forlani Lorenzo di Antonio e Palin ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione; Varesco e Forlani Lorenzo fu Lorenzo con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Gropuzzo e Sanvincenti con la interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni 5; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle s pese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 17.3.1939 - Anno XVII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

In base agli a11. 110-81 -272 p.p.C.P. con l'aggravante delJa recidiva gener.ica

art. 99 C.P.:

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

A Forlani Lorenzo fu Lorenzo anni 5; a Varesco, Gropuzzo e Sanvincenti anni 4 ciascuno; a Bonassin, Debetto, Ferro Antonio e Matteo, Rosanda, Rossanda e Zuccheri anni 2 ciascuno; ad Antonello, Forlani Lorenzo di Antonio e Palin anni 1 e mesi 6 ciascuno.

I sottoelencati due imputati usufruiscono dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2. 1940 n. 56, ma per il titolo dei reati per i quali sono s tati gi udicati e condannati sono esclusi dai benefici previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156.

Ed operato il curnolo delle pene, ai sensi dell'art. 73 C .P., complessivamente condannare:

La loro scarcerazione, però, viene anticipata perchè in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 ciel 27.7 .1 943 e n. 49216/441 del 14.8.1943, viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana.

Varesco ad anni 14; For.lani Lorenzo fu Lorenzo ad anni 8; Gropuzzo e Sanvincenti ad anni 6 ciascuno; Debetto, Ferro Matteo, Rosanda Giusto, Rossanda Vladislao e Zuccheri ad anni 4 ciascuno; Antonello, Bonassin, Ferro Antonio, Forlani Lorenzo di Antonio e Palin ad anni 3 ciascuno.

- Varesco viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 24.8.1943. Detenuto dal 9.6.1938 al 24.8.1943.

Tutti a!Ja reclusione: Varesco e Forlani Lorenzo fu Lorenzo con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Gropuzzo e Sanvincenti con la interdi zione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltl'e ad ogni altra conseguenziale cli legge.

Pena espiata: 5 anni, 2 mesi e 15 giorni. - Forlani Lorenzo, nato il 14.1.1897, viene scarcerato dall.a Casa di Reclusione cli S. Gimignano il 24.8.1943. Detenuto dal 25 .6.1938 al 24.8.1943.


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TRIBUNALE SPEC!Al.E PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 5 anni, l mese e 29 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56: - Gropuzzo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 25.6.1942. Detenuto dal 25.6.1938 al 25.6.1942. Pena espiata: 4 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Gropuzzo e dalla moglie nei mesi di luglio e ottobre del 1939 non vengono accolte. - Sanvincenti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 3.8.1942. Detenuto dal 3.8.1938 al 3.8.1942. Pena espiata: 4 anni Nei confronti di Sanvincenti Pietro il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanza del 28.7.1947, il beneficio dell'amnistia di cui ali' art. 1 del D.L. 17. l l.l945 n . 719. - Debetto v iene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 5.7.1940.

PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZJA TE DAI, T.S.D.S.

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Per Ferro Matteo vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel J.932 pag. 110". - Rosancla Giusto viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 17.6.1 940 Detenuto daJ 17.6.1938 al 17.6.1940. Pena espiata: 2 anni. - Rossanda Wladislao viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 14.6.1940. Detenuto dal 14.6.1938 al 14.6.1940. Pena espiata: 2 anni. - Zuccheri viene scarcerato dalla Casa di Rec.lusione di Castelfranco Emilia il 6.7.1940. Detenuto dal 6.7.1938 al 6.7.1940. Pena espiata: 2 anni. Per Zuccheri, giĂ Z uccherich, vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel J 933 pag. 112). - Antonello viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 7.3.1940.

Detenuto dal 5.7.1.938 al 5.7.1940. Detenuto dal 6.7.1938 al 7.3.1940. Pena espiata: 2 anni. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi ed 1. giorno. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltata dal padre il 5.4.1939. In sede cli giudizio cli revisione speciale (alt. 2 D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Firenze assolve, con sentenza del 13.12.] 949 - passata in giudicato il 17.12.1949 - Debetto Francesco dal reato cli cui all'art. 272 C.P. "per non aver commesso il fatto" e dal reato previsto dal 3° comma dell'art. 270 C.P. perchè " il fatto non costituisce reato". - F erro Matteo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 27.6 .1940. Detenuto dal 27.6.1938 al 27.6.1940. Pena espiata: 2 anni.

- Bonassin viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 6.3.1940. Detenuto dal 26.6.1938 al 6.3.1940. Pena espiata: I anno, 8 mesi e 10 giorni. Rifiuta cli associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 22.5.1939. - Ferro Antonio viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.3.1.940. Detenuto dal 5.7.1938 al 5.3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Pena espiata: I anno ed 8 mesi. - Forlani Lorenzo, nato il 2 .7.1900, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.3.1940. Detenuto dal 27.6. 1938 al 5.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi, 8 giorni. - Palin viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.3. 1940. Detenuto dal 27.6.1938 al 5 .3.1940.

Reg. gen. n. 246/1938

SENTENZA n. 46

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M .V.S .N. Giudice Relatore: L anari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Cal.ia Michele, Barbera Gaspero, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro ha pronunciato la seguente SENTENZA

Pena espiata: .l anno, 8 mesi, 8 giorni. NOTA: La Commissione Istruttoria rinviò, con sentenza n. l del 4.1.1939, al giudizio del T.S.D.S . anche i latitanti:

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

nel procedimento penale a carido di: Tinti Antonio, nato il 9.12.1919 a Monserrato (Cagliari), contadino;

Caporalin Luigi, nato il 29.7. 19 ll a Promontore (Pola), meccanico; Corona Mario, nato il 19.9.1916 a Monserrato (Cagliari), muratore; Viscovich Giuseppina, nata il 13.4.1910 a Pola, casalinga. Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se i latitanti Caporaline Viscovich vennero giudicati dal T.S .D .S . negli anni successivi al 1939.

Floris Silvio, nato il 20.11.1918 a Bolotana (Nuoro), in atto radiotelegrafista nella R.M. Tosciri Sebastiano, nato il 14.11.1915 a Macomer (Nuoro), falegmane in atto soldato presso il VI 0 Reggimento Genio. IMPUT ATI Tutti: a) del delitto di cui all'art. 27.l cpv. 1° C.P. per aver partecipato ad un' associazione diretta a distruggere il sentimento nazionale; b) del delitto di cui agli ait. 110 e 272 cpv. 1° C .P. per aver, in concorso fra loro, fatto propaganda per distruggere il sentimento nazionale; Tinti -Corona e Floris, inoltre: del delitto di cui agli art. 110 e 27 1 p.p.C.P. per aver, in concorso fra loro promosso, costituito, organizzato e diretto un ' associazione avente lo scopo di distruggere il sentimento nazionale. Reati commessi in Cagliari ed altrove sino all' ottobre del 1938.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

T.N PUBBLICA UDIENZA

dichiarato il Tosciri, e cioè che il Corona ed il Floris avevano ideato di compilare manifestini antifascisti da attaccare nel cortile dell'ospedale militare e nelle vie di Cagliari, non pare sia da escludersi che i colpevoli siano da ricercarsi proprio nel gruppo del Tinti-Corona-Floris.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero Ja parola coi loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emercrenze 0 dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO I rubricati Tinti Antonio, Corona Mario, Floris Silvio e Tosciri Sebastiano appartenevano a due movimenti sovversivi tra loro collegati in un fronte unico: uno comunista capeggiato dal Tinti, l'altro autonomista sardo, capeggiato dal Corona e dal Floris. Tutti e tre c~st~ro sono dei fanatici delle proprie idee antinazionali per rendere la S~·degna ~~dipendente _dal Reg?o; attegg.iandosi a seguaci dell'ex deputato fuorus9to, Ermho L ussu (già magg10re esponente del movimento autonomista sardo)~ delle sue i_dee. Perciò si erano abbandonati ad una propaganda abbastanza n~itnta, co~tro 11 f~scismo e la sua benefica opera, spicciola per il momento (nell_ attesa di avere i mezzi necessari per la intensificazione e lo sviluppo del mov1~e~t~); esal~a.n~°.' pe~ co~ro, le ~uddette idee "s~diste". A tal uopo avevano esc~git<1to tutti I sistemi ed 1 mezzi per dare maggiore estenzione e sicurezza al m?v,iment~, sistemi ~ 11:ezzi_già ~speiimentati dalle organizzazioni sovversive, ~uah_ 1 uso ~~ p~eu~omrm e_ d1 scntture segrete o in cifra per la corrispondenza fra di_loro, 1 mvio d1 lettere m buste portanti l'intestazione a stampa di uffici sindacali,. per renderne l'anivo a destinazione sicuro e non sospetto, il recapito della cornspondenza presso terze persone, sempre allo scopo anzidetto, e non si era trascurato anche di ricercare il mezzo più adatto per mettersi a contatto col Lussu: allo scopo cli avere da lui istruzioni e direttive per l'ulteriore attività antifascista da svolgere. Il Tinti, dal canto suo dalle idee piuttosto bolscevizzanti, si era posto a contatto, pur di allacciare, com'era sua aspirazione, rapporti col Lussu, c~I: un_el~mento comunista, (non potuto identificare) dal quale aveva ricevuto de1 fogh d1 propaganda sovversiva, poi sequestrategli al momento dell'anesto. Nè la _c ~n~izione di militare in servizio è stata di remora al Corona (oggi in congedo illmutato) e al Floris; perchè anzi, proprio durante la loro simultanea degenza all'ospedale militare di Cagliari, nel periodo dicembre 1937 - crennaio 193~, ebbero modo di concretare, assieme al Tinti, che spesso vi si recav: a visitare 11 Corona, l'attività da svolgere, propagandando, per di più, e facendo aderire al movimento anche il soldato Tosciri, pure in quel tempo ricoverato nello st~sso. osp~dale. E ' da rilevare che la sera del 26.9. 1938, nel cinematografo Oh~pia e m qualche via di Cagliari furono lanciati numerosi manifestini stampati ~on caratteri mobili di gomma intestati al partito sardo d'azione ed incitanti alla rivolta. Le indagini compiute non hanno potuto stabilire con certezza chi siano gli a:ltori della diffusione e chi abbia compilati i manifestini. Tuttavia, tenuto conto cli qualche indizio affiorato a carico specie ciel Tinti ed inoltre di quanto ha

Sostanzialinente tutti i quattro prevenuti sono confessi: per cui rimase accertato che facevano parte del gruppo autonomista sardo; che rispettivamente, nella corrispondenza clandestina sovversiva, avevano assunto il pseudonimo di "Gordon" noto personaggio sardo liberatore di schiavi; di "Ansicora" noto personaggio sardo che liberò i sardi dagli arabi; di "Lister" comandante di una brigata internazionale rossa in Spagna; e di "De Vries"; che svolgevano propaganda tra i giovani specie militari oltre che per staccare la Sardegna dal Regno, anche per denigrare il Regime ed il suo Capo, come iisulta dalla corrispondenza in giudiziale sequestro; che il radiotelegrafista della R.M. da guerra, Floris, era stato sollecitato dai compagni di fede, a rubare a bordo della regia nave Giulio Cesare i pezzi necessari per impiru1tare (in Sardegna) una radio trasmittente clandestina; che il soldato Tosci,i aveva avuto un primo incarico, dai compagni Corona e Floris, di affiggere in Cagliali dei manifestini sovversivi e poi, durante la degenza all'ospedale militru·e, di distribuire stampati antifascisti nelle camerate dello stesso ospedale; che facevano uso di un cifraiio segTeto che fu spedito, tra gli altri, anche al Floris a Taranto, in una busta intestata al P.N.F. e con l'indirizzo "al Camerata ecc." in modo da sfuggire ad ogni sospetto; che i dirigenti del gruppo Corosa e F loris, si tenevano in stretto contatto per conispondenza ed anche verbalmente col capo del gruppo comunista cli Monserrato, T inti, per una azione comune contro il fascismo; che il Tinti poi, essendo in possesso delle disposizioni originali dattilografate della direzione del partito comunista italiano a Parigi, svolgeva propaganda particolarmente a Cru·bonia, raccomandando a tutti la iscrizione al P.N.F. Dalla suesposta nanativa emerge ad evidenza che tutti i giudicabili, con altri non potuti individuare, appartenevano ad associazione diretta a distruggere il sentimento nazionale; e che il Tinti, il Corona ed il Floris in concorso fra loro, l'avevano promossa, costituita, organizzata e diretta. Tutti poi in concorso fra loro avevano svolta relativa attività propagandistica. Di conseguenza ognuno si è reso responsabile dei reati ascritti come in rubrica; sussistendone tutti gli estremi; soggettivamente ed oggettivamente considerati, ai sensi e per gli effetti giuridici degli art. 271 cpv. I 0 ; 110-271 p.p. e li 0-272 cpv. 1° C.P .. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze clibattimentaU nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati e che gli imputati erano iscritti al pru·tito nazionale fascista provenendo dalle organizzazion i giovanili, e che Floris e Tosciri sono militari ancora, in servizio, nei confronti dei quali anche deve essere sostituita la reclusione ordinaria con la militare, per il disposto art. 28 C.P.Esercito e 27 C.P.M. per la Marina; il Collegio ritiene equo irrogare le seguenti pene: In applicazione degli art. 110 e 27 1 p.p.C.P.: A Tinti, Corona e Floris anni 3 ciascuno;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Ai sensi dell'art. 271 C.P.:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

A Tinti, Corona e Floris anni 1 ciascuno, a Tosciri mesi 6.

- Floris: per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D.24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dal Reclusorio mjlitare di Gaeta 1'8.3.1940.

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare: Tinti, Corona e Floris ad anni 5 ciascuno a Tosciri anni 1. Tutti alla reclusione; Tinti, Corona e Floris anche con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti tranne Tosciri, con la libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Tosciri e il Floris sono ancora in servizio militare il primo nell'esercito il secondo nella marina, per il disposto degli art. 28 ciel C.P. Esercito e 27 del C.P.M. per la Marina nei confronti di entrambi la reclusione ordinaria viene sostituita con la reclusione militare. E risultando il T osciri condannato, condiz.ionalmente, a anni 2 di reclusione militare con sentenza 16.9.1938 del Tribunale Militare cli Roma, in applicazione all'art. 168 del C.P. viene revocata la sospensione condizionale ed operato il cumulo delle due pene complessivamente viene condannato ad anni 3 di reclusione militare. P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110-271 p.p.; 271 cpv. 1° ; 110-272 cpv. 1°; 23, 29, 73, 168, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 28 C.P.Esercito; 27 C.P.Militare per la Marina;

Detenuto dal 7.10.1938 all' S.3 . 1940. Pena espiata: 1 anno, 5 mesi ed I giorno. In data 3 .3.1949 Floris inoltra istanza alla Corte Suprema cli Cassazione chiedendo che, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L.L. 27.7.1944 n. 159, si provveda a dichiarare l'inesistenza giuridica della sentenza pronunciata dal T .S.D.S. il 18.4.1939. La richiesta inoltrata dal Floris veniva accolta dal Procuratore Generale, ma la Corte Suprema cli Cassazione (2° Sez. Pen.), rilevando che gli mtt. 271 e 272 C.P. non erano stati abrogati dall'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e dall'art. 3 del D.L.L. 14.9.1944 n. 288, non accoglieva la richiesta del Procuratore Generale e dichiarava, con sentenza del 4.4.1949, "il non luogo a procedere dalla parte della Corte Suprema di Cassazione". La suddetta Corte, però, ri.l evava che per i reati non abrogati dalle sopracitate disposizioni era previsto un giudizio speciale di revisione dal D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16 di competenza della Corte di Appello.

DICHIARA

Pertanto Flor.is inoltrava, in data 20.6.1949, al Presidente della Corte di Appello di Cagliaii regolare istanza per la revisione del.la sentenza in questione.

Tinti, Corona, Flo1is, Tosciri colpevoli dei reati ad ognuno ascritti e operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Il 16.12.1949 l' istanza veniva trasmessa aJ Procuratore Generale della Corte di Appello "per le sue richieste".

Tinti, Corona, Floris ad anni 5 ciascuno; Tosci1i ad anni 1. Tutti alla reclusione; Tinti, Corona, e Floris con l ' interdizione dai pubblici uffici per la durata cli anni 5. Tutti tranne Tosciri, con la libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle spese cli giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Nei confronti dj Floris e di Tosciri alla reclusione ordinaria viene sostituita la reclusione militare. Per il disposto dell' art. 168 C.P. viene revocato il beneficio già accorciato al Tosciri della condanna condizionale di anni 2 di reclusione militare inflittagli dal Tribunale militare di Roma con sentenza 16.9.1938; ed operato il cumulo delle due pene complessivamente lo condanna ad anni 3 di reclusione militare.

Il Procuratore Generale chiedeva, in data 22.3.1950, il rigetto dell' istanza ritenendo che lo speciale giudizio di revisione di cui al D.D.L. 5.10.1944 n. 316 non era previsto per i reati per i quali era stato giudicato e condannato il Floris. II 14.4.1950 la Corte di Appello di Cagliaii decideva, in camera di consiglio, di richiedere al competente ufficio gli atti processuali relativi alla sentenza pronunciata dal T.S .D.S. il 18.4.1939. Ricevuti gli atti la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 19.9.1950, passata in giudicato il 23 .9.1950, ha assolto Floris Silvio dai fatti addebitatigli perchè "i fatti non costituiscono reato". L' assoluzione viene pronunciata con la seguente motivazione:

Roma, 18.4.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

""La Corte ritiene che l'istanza del Floris me1iti accoglimento. Invero la denuncia sebbene rigum·di la violazione di a1ticoli del Codice penale che sono tuttora


I IO

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PR0)'.'1JNZIATE DAL T.S.ù.S .

in vigore, intanto fu elevata e poi accolta dal Tribunale Speciale, in quanto bo]i . . 1mputat1 avevano svolta attività antifascista. La stessa sentenza impugnata pone come principale addebito contTO i prevenuti il fatto di un'azione comune s~olta contro il regime e il Pubblico Ministero, nel chiedere il rinvio a giudizio, faceva rilevare che si era formata fra i suddetti individui un 'associazione nettamente fascista.

Quattro istanze di grazia inoltrate, nel 1939 e nei primi mesi del 1.940 dal padre e dalle sorelle non vengono accolte.

Pertanto la revisione della sentenza del Tribunale Speciale è un atto di giustizia ed alla stregua delle risultanze processuali si deve anche 1ilevare che l'operato del Flo1is liberato dai concetti politici che prevalevano durante il periodo ciel regime fascista, a carattere totalitario, non costituiscono reato. Infatti con l'attuale regime democratico il fatto cli appartenere a un partito a carattere autonomista non può costituire un'associazione antinazionale nè può dirsi antinazionale la propaganda mirante a quello scopo. La stessa nostra Costituzione tende ad una politica di decentramento politico che già si è attuata per la Sicilia e la Sardegna. Così anche durante il periodo fascista, se nel giudizio non fosse prevalso lo spirito di parte, l'attività del Floris non sarebbe stata considerata punibile.""

Una istanza di grazia inoltrata dal Tosciri al Capo del Governo nel dicembre del 1940 viene accolta e, con Decreto di Grazia del 17.2. 1941, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Tosciri, detenuto dal 14.10.1938, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 19.3.194 1. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi, 5 giorni. Nei confronti di Corona Mario, Tinti Antonio e Tosciri Sebastiano il Tribunale militare territoriale di Roma applica, con Ordinanza del 13.3.1961, il beneficio dell' amnistia prevista dal D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11 .1947 n. 1631). Per gli stessi fatti addebitati a(sopraspecificati imputati venne anche sottoposto a procedimento penale: - Sarigu Efisio, nato il 14.7.1914 a Monsenato (Cagliari) - studente liceale.

- Corona: i precedenti penali ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2. 1940 n. 56.

Nei confronti di Sarigu Efisio il Giudice Istruttore (Cersosimo Vincenzo) ha emesso, in data 11. l. 1939, la seguente sentenza:

Corona, inoltre, non può usufruire dei benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156, ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato.

"''Con rapporto clell'8. l l. 1938 l'Autorità di P.S . della Sardegna denunziò alla Procura Generale ciel T.S.D.S. Tinti Antonio, Corona Mario, Floris Silvio, Tosciri Sebastiano e Sarigu Efisio.

Pertanto Corona, viene scarcerato per espiata pena, dal Sanatorio Giudiziazio di Pianosa il 1.10.1943. Detenuto clall' 1.10. 1938 all' 1.10.1943. Pena espiata: anni 5. - T inti: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 5.3.1940. Detenuto dal 1.10.1938 al 5.3.1940. Pena espiata: 1 Anno, 5 mesi, 4 giorni. - Tosciri: i precedenti penali ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D.24.2.1940 n. 56. Infatti il Tosciri, ritenuto colpevole dei reati di furto continuato ed abbandono di posto, venne condannato dal Tribunale militare territoriale di Roma, con sentenza del 16.9.1938, alla pena di 2 amù di reclusione militare.

Procedutosi a loro carico con rito sommario, la compiuta istruttoria ha accertato che i suddetti individui avevano fo1mato una associazione nettamente antifascista. Essi, atteggiandosi a seguaci di Emilio Lussu e delle sue idee, si sono abbandonati a una propaganda spicciola per il momento, nell ' attesa di avere i mezzi per la sua intensificazione e per lo sviluppo dello stesso movimento. Nei riguardi del Sarigu è da osservare che - se è vero che gli elementi raccolti confermano la sua partecipazione al movimento in parola e il suo concorso all'attività propagandistica - è anche vero che l'espletata istruttoria ha messo in evidenza fatti e circostanze che fanno ritenere che egli ha compiuto la c1iminosa attività in condizioni psicologiche talmente anmmali da dare la precisa dimostrazione che egli ha agito senza quella volontà cosciente che è elemento indispensabile della punibilità. Tarato fisicamente e psichicamente fin dalla nascita (in tenerissima età fu colpito anche da poliomelite acuta) il Sarigu, in tutte le m anifestazioni della sua vita, ha dimostrato di agire sempre impulsivamente e disordinatamente. Per anomalie del carattere e della condotta, in seguito a visita di rassegna, nel giugno ciel 1938, venne anche dichiarato permanentemente inabi le al servizio militare. La stessa autorità denunciante lo definisce "tipo anormale" (foglio 21 - rap-


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porto denunzia) e l'abbondante documentazione in atti prova in modo indubbio che le manifestazioni di disordine della sua psiche si sono verificate - e in un modo anche non lieve - durante il periodo in cu i ha svolto quella attività della quale oggi dovrebbe rispondere penalmente.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 52

Reg. Gen. n. 190/1938 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S .N. E' evidente, quindi, che, trovandosi in tali condizioni , il Sarigu, pur non essendo un infermo di mente, ha commesso l'azione che gli viene attribuita inconsapevolmente. E poichè l'art. 42 - prima parte - C.P. esige espressamente, ai fini della responsabili tà, oltre che la volontà, anche la coscienza che, come si rileva dalla relazione ministeriale sul progeuo del Codice, deve illuminare non solo l'atto interno del volere, ma l'atto eslerno di agire, ne de1iva che mancando la volontà cosciente dei propri atti che è il minimo richiesto per l'esistenza del reato, deve dichiararsi che il Sarigu (già scarcerato nel corso dell'istruttoria ai sensi del ' lart. 270 C.P.P.) non può essere punito.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Leonardj N icola, Mazzetti Mario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

P.Q.M. Visti gli artt. 42 - prima parte - C.P. - 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 prima parlc - stesso codice e la conforme richiesta del Pubblico Ministero DICHIARA Di non doversi procedere nei confronti di Sarigu Efisio per i delitti di partecipazione ad associazione antinazionale e di concorso in propaganga antinazionale a lui ascritti come in rubrica, trattandosi di persona non punibile per aver commesso il fatto senza coscienza e volontà. ORDINA Restituirsi gl i atti processuali a S.E. il Procuratore Generale per L'ulteriore corso di giustizia nei confronti degli altri imputati."" Seguono le finne del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Boloonesi Emiliano, nato il 28.6.1908 a Arquata Scrivia (Asti), falegname; "' Baroncclli Armando, nato il 30.7.1907 a Bagno di Ripoli (Firenze), meccanico; Bianchini Falicro, nato il 25.12.1912 a Firenze, falegname; Bong ini Asteno, nato il 30.9.1919 a Volterra (Pisa), pellelliere; Bongini Goliardo, nato il 12.12.1 915 a Volterra (Pisa), disegnatore; Borghi Igino, nato il 28.10.1905 a Volterra (Pisa) scultore in alabastro; Bosio Silvio, nato il 9.5.1916 a Firenze, meccanico; Bussetti Nello, nato il 25.10.1908 a Bagno di Ripoli (Firenze), calzolaio; Calattini Giuseppe, nato il 5.7.1906 a Scandicci (Firenze), imbianchino; Cambi Tebaldo, nato il 9.8.1902 a Scandicci (Firenze), cameriere; Checcucci Enrico, nato il J 6.11.1900 a Casellina e Torre (Firenze), fonditore; Checcucci Giovanni, nato il 26.11.1906 a Firenze, manovale; Conti Fosco, nato il 1.8.1907 a Casellina e Torre (Firenze), meccanico; Daviddi David, nato il 21.11.1909 a Bagno di Ripoli (Firenze), meccanjco; Do) fi Danilo, nato il 9.4. 1917 a Firenze, falegname;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dolfi Rolando, nato il 2.6.1906 a Firenze, infemùere; Fanciullacci Bruno, nato il 13.11.1919 a Pieve di Nievola (Pistoia), fattorino d'albergo;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

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Tutti, meno Baroncelli - Bianchini - Cambi - Checcucci Enrico - Conti - F iaschi - Mirandoli - Scarselli - Taddei e Torrini, anche: del delitto di cui agli artt. 110-272 p.p. C.P., per avere, in concorso fra loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici sociali costituiti nello Stato;

Franchini Rodolfo, nato il 3.6.1912 a Livorno, falegname; Bolognesi Emiliano - Dolfi Danilo - Gemnù Giuseppe e Masi Danilo, inoltre: Fiani Tullio, nato il 6.3.1912 a Bagno di Ripoli (Firenze), falegname; Fiaschi Osvaldo, nato il 6.8.1907 a Firenze , fornaio , proprietario di negozio;

del delitto di cui agli artt. 11 O e 270 p.p. C.P. per aver in concorso fra loro e con altri, promosso, costituito, organizzato e diretto l'associazione sovversiva di cui sopra.

Gemmi Giuseppe, nato il 24.4.1894 a Lastra di Signa (Firenze), falegname; Reati commessi in ten;torio di Firenze, fino al luglio 1938. Giorgetti Ugo, nato il 30.11.1904 a Signa (Firenze), infermiere; Gemmi Giuseppe, inoltre: Massai Cesare, nato il 12.2.1911 a Firenze, tappezziere; Manetti Armando, nato il 19.11.1906 a Firenze, calzolaio; Masi Danilo, nato il 17.8.1914 a Firenze, decoratore; Miliani Ugo, nato il 11.7. 1900 a Scandicci (FiTenze), tagliatore di capelli; Mirandoli Bruno, nato il 29. 1.1897 a Brozz i (Firenze), pescatore; Pestelli Bruno, nato il 30.10.1910 a Bagno cli Ripoli, calzolaio; Pirricchi Mario, nato il 26.10.1907 a Firenze, fornaio; Puccini Raffaello, nato il 10.5.1914 a Firenze, tappezziere;

del reato cli cui all'a11. 158 p.p. T.U. leggi di P.S. 31.6.1931 n. 773, per aver, in territorio di S. Pietro Sovera (Como) il 23.10.1938, tentato di espatriare, per motivi politici, senza essere munito di passaporto o di altri documenti equivalenti; Masi Danilo, ancora: a) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere in una lettera da lui scritta al Pretore di Firenze il 7.5.1938, offeso il prestigio del Capo del Governo chiamandolo " dittatore" e "despota" ed indicandolo come "il tiranno che domina e calpesta tutti i sacri diritti sociali con la forza bruta del dispotismo inquisitoriale e militare"; b) del delitto cli cui all'rut. 297 C.P. per avere, nella lettera anzidetta, offeso il prestigio del Capo dello Stato Germanico chi.amandolo "dittatore" e "despota";

ScarseIli Antonio, nato il 24.11.1905 a Lastra di Signa (Firenze), infermiere; Taddei Otello, nato il 29.4.1907, a Firenze, pellettiere; Ton'ini Giuseppe, nato il 2. 10. I 896 a Fiesole (Firenze), infermiere;

c) del delitto cli cui all'a11. 367 C.P. per avere con denuncia ali' Autorità giudiziaria, contenuta nella lettera su ricordata, affermando falsamente che era stato preparato un attentato ala vita del Duce e del Capo dello Stato Germanico, da commettersi in occasione ciel loro prossimo arrivo a Firenze, in modo da fare iniziare un procedimento penale per accertarlo.

Valdesi Armando, nato il 16.3.1913 a Firenze, verniciatore; Volpi Alfio, nato il 1.4.1915 a Firenze, autista.

Con l'aggravante per Gemmi - Miliani e Mirandoli, della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. I O n. 2 C.P.

IMPUTATI Tutti: del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C .P. per aver pé.Utecipato ad associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti econonùci e sociali costituiti neUo Stato;

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. Sentiti gli accusati i quali con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola


I 16

TRIBUNA I.E SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

lN FATTO ED IN DlRlTO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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singole responsabilità sono rimaste così precisate:

Posteriormente alle operazioni di polizia effettuate in Toscana nel t937, le quali condussero ai procedimenti penali conclusisi con le senlenze 16.10.1937 e 9.6. I 938 di questo Tribunale, alcuni elementi rimasti all'ombra germinarono nuclei sovversivi in alcuni centri delle Province di Firenze e di Pisa, e particolarmente: a Firenze, Empoli, Ponte d'Elsa, Scandicci, S. Miniato e Santa Croce sull'Arno.

Masi Dani Io: fu organizzatore e capo del movimento antifascista di Firenze. Nei suoi confronti è rimasto provato che egli, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, provvedette alla compilazione, alla stampa ed alla diffusio: ne del materiale di propaganda in Firenze e in Empoli, coadiuvato da Bolognes, Em iliano, Dolfi Danilo, Gemmi Giuseppe e da altri affiliati, appartenenti al gruppo fiorentino.

Detti nuclei, collegandosi fra loro costituirono una vasta associazione comunista formata da elementi che per la maggior parte non davano a sospettare alla polizia, perchè iscrilti alle organizzazioni del Regime o alla M.V.S .N.

Il 7 marzo 1938, scrisse al Pretore di Firenze una lettera anonima, nella quale, dopo avere usato espressioni offensive all'indirizzo del Duce e del Fuhrer, denunciava che era stato praparato un attentato alla vita dei due Capi, da compiersi in occasione della preannunciata loro visita in quella città.

L'attività svolta dalla detta associazione, varia e vasta, non tardò ad essere notata dalle autorità. Nella notte dal 27 al 28 dicembre 1937, in Firenze, negli androni dei caseggiali del rione Santo Spirito furono rinvenuti numerosi manifestini sovversivi intestati "Sezione Antifascisca di Firenze". Successivamente, esemplare dei manifestini stessi pervennero ad Enti e personalità, pure di Firenze a mezzo posta, o clandestinamente introdotte nelle cassette per lettere, situate nell'interno degli stabili. I manifestini anzidetti erano di tre tipi, a seconda del contenuto. Con essi gli associati, si rivolgevano: agli "Italiani", ai "soldati", ed agli "studenti". l pri1ni venivano diffusi - generalmente - per le vie; i secondi, erano inviati alle autorità militari , gli altri, ai Provveditori e ai Capi di Istituto, o venivano sparsi nei locali scolastici. Una larga diffusisonc dei detti manfiestini fu effettuata - con i sistemi anzidetti - in Empoli, nel febbraio 1938. Contemporaneamente, allre manifestazioni avvenivano in Firenze, consistenti: a) nella diffusione, per le vie centrali , di strisce di carla con frasi, stampigliate con timbri di gomma a grossi caratteri, come: "abbasso il fascismo", "W la Spagna Rossa", "M. al tiranno" e simili; b) nella affissione di alcuni cinema, usci di case, e s ui muri della città, - di talloncini gommati, riproducenti l'emblema della falce e martello, e la scritta "W la libertà". Gli accertamenti effettuati dalla P.S. condussero all'arresto ed alla denuncia di 97 persone ed al sequesu·o di materiale vario attinente all'attività sovversiva svolta dall'associazione. In seguito alla istruttoria formale furono rinviati al giudizio di questo Tribunale gl i imputati sopra specificati (altri furono prosciolti, o rinviati a gi.udizio con separata sentenza, previa separazione del procedimento), ciascuno per i reati come in rubrica. Nell'orale dibattimento gli imputati - meno Baroncelli Armando, Scarsclli Antonio e M irandoli Bruno - hanno, nella maggior parte, confessato i fatti loro addebitati.

In base alle cennate confessioni, confermate dalle risultanze istruttorie, e alle dichiarazioni rese al dibattimento dai vari imputati - l'uno rispetto agli altri - le

L'imputato ha pienamente confessato i fatti come sopra specificati e p~r ci.ò che concerne la cennata lettera anonima, ha dichiarato che l'attentato era inesistente, e che egli, mediante la effelluata denuncia del lo stesso, si proponeva di indurre le autorità ad esagerare nelle misure precauzionali, e rendere così possibile una reazione dei cittadini di Firenze contro il Furher. Bolognesi Emi liano, Dolfi Danilo e Gemmi Giuseppe hanno confessato, in modo chiaro e preciso, che hanno concorso insieme con il Masi a organizzare e dirioere la suddetta organizzazione. Bolognesi era capo della zona di Varlungo e Dolfi di Porta Romana. Gemmi - che era in collegamento con i dirigenti della setta anti-italiana "giustizia e libertà", composta da fuorusciti, sovvenzionata da stranieri, con direzione in Francia - svolse invece la sua opera prodigando agli esponenti consigli e istruzioni. Il Gemmi ha anche confessato che, venuto a ~onoscenza che per i fatti sopra descritti era ricercato dai funzionari del la Pubbllca Sicurezza, il 23.10.1930 tentò di espatriare. Bussotti Nello, Ca]attin.i Giuseppe, Fanciullacci Bruno, Massai Cesare, Pi rricchi Mario, Puccini Raffaello: svolsero notevole attività propagandistica. Puccini era capo della zona di Monticelli, Massai di Santo Spiri to, Calattini curava la zona di Scandicci, Bussotti aveva cura della zona di Antella, cd era recap.ito stampa. Pinicchi e Fanciullacci, contribuirono (con Manetti e Milian.i) alle spese per l'acquisto del carattere di gomma per la stampa dei manifestini s~vversivi .. Fa1~ciullacci poi, il 29.10.1938, in occasione della celebrazione della g1ornata d1 solidarietà con la Spagna Nazionale, organizzò una vasta azione di propaganda sovversiva, mediante il lancio - per le strade, negli androni e nelle case dei seminterrati cli Firenze - di una larga quantjtà di manifestini sovversivi. Bongini Asteno, Bongini Goliardo, Bosio Silvio, Checcucci Giovanni, Daviddi David, Dolfi Rolando, Fiani Tullio, Franchini Rodolfo, Giorgetti Ugo, Manetti Armando, Miliani Ugo, Peslelli Bruno, Valdesi Armando, Volpi Alfio, concorsero, con gli imputati sopra indicati, nell'opera di propaganda in favore dell'associazione.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.D.S.

In particolare, è risultato provato: che Bongini Asteno fece aderire ali' associazione il fratello Goliaro; che Bongini Goliardo fece aderire Borghi Igino; che Bosio contribuì all'acquisto di libri di propaganda e fu uno dei partecipi alla gita di Ponte d'Elsa, la quale ebbe lo scopo di stabilire il collegamento con i sovversivi di quel nucleo; che Checcucci Giovanni forniva le infonnazioni, sulla opportunità o meno, di accogliere nel movimento nuovi aderenti; che Daviddi passò più volte stampe a Pestelli, a Baroncelli e a Dolfi Rolando; che Giorgetti passò stampe a Scar·selli; che Franchini convertì al comunismo Piani il quale, a sua volta, ingaggiò Daviddi; che Manetti e Milani contribuirono all'acquisto dei caratteri di gomma e cli altro materiale per la stampa dei manifestini (i caratteri ed il materiale furono trovati in casa del Manetti); che Pestelli passò stampa a Baroncelli; che Volpi presentò a Bussotti, Masi Danilo; che Valdesi, indotto Baggini Aroldo a far parte dell'associazione, gli passò stampa antifascista e lo presentò a Bolognesi, il quale, come s'è già detto, era il capo della zona di Varlungo.

litto di cui all'art. 282 C.P.; anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 297 C.P.; anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 367 C.P.

Bianchini Faliero, Borghi Igino, Cambi Tebaldo, Checcucci Enrico, Conti Fosco, Fiaschi Osvaldo, Taddei Otello e Torrini Giuseppe. Appartennero tutti all'associazione della quale s'è fatto sopra cenno. La loro responsabilità è rimasta provata dalle esplicite confessioni di alcuni di essi, e dalle risultanze istruttorie e dall'orale dibattimento. Ritenuto, che i fatti sono avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificare, e che nei fatti stessi si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati a ciascun imputato ascritti. Ritenuto, che le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi di reità a carico cli Baroncelli Armando, Mirandoli Bruno, Scarselli Antonio in ordine al reato rispettivamente ascritto, e pertanto gli imputati stessi debbono essere, per volontà di legge, assolti per insufficienza d.i prove. Ritenuto, che le risultanze dibattimentali hanno provato che l\tfanetti Armando nel momento in cui commise i fatti ascrittigli, e dei quali è stato ritenuto autore, si trovava in condizioni psichiche tali da scemare gradatametne, senza escluderla la sua capacità di capacità di intendere e di volere. Ritenuto che per Gemmi Giuseppe, l\tfanetti Anmmdo e Miliani Ugo ricorre l'aggravante della recidiva, perchè già condannati per delitto con sentenze passate in giudicato. Ciò posto, il Collegio, prese in attento esame le conclusioni dei difensori degli imputati, ritiene che, tenuto conto delle circostanze che accompagnano i fatti e della recidiva per Gemmi Giuseppe, Manetti Armando e Miliani Ugo, appare equo fissare le seguenti pene: Masi Emilio: anni due di reclusione per il delitto di cui aH'art. 270 2° C.P.; anni quattro cli reclusione per il delitto di cui all'art. 272 p.p.C.P.; anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 270 p.p.C.P.; anni tre di reclusione per il de-

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Gemmi Giuseppe: anni uno e mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; atmi uno e mesi uno per il delitto di cui all'art. 2~2 p.p. C.P.! anni cinque e mesi otto per il delitto cli cui all'art. 270 p .p .C.P.; amu due e m~s1 due e L. ventunomila di multa per il reato di cui all' art. 158 p.p. Testo Umco Leggi P.S. 31.6.1931 n. 773. Dolfi Danilo: anni due cli reclusione per il reato di cui ali' art. 270 cpv. 2° C.P.; anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 270 p.p.C.P.; Boloones.i Emiliano: anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.;~nni due di reclusione per il reato di cui all' art. 272 p.p.C.P.; anni sei di reclusione per il reato di cui all' art. 270 p.p.C.P. Bussotti Nello, Massai Cesare, Calattini Giuseppe, Fanciullacci Bruno, Puccini Raffaello ciascuno: anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cp~. 2° C.P.; anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato cli cui all'art. 272 p.p .C.P.; Pirricchi Mario, Bongini Asteno, Bosio Silvio, Checcucci Giova1mi, Davidcli David, Dolfi Rolando, Franchini Rodolfo, Fiani Tullio, Pestelli Bruno, Giorgetti Ugo, ciascuno: anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Bongini Goliardo, Volpi Alfio, Valdesi A1mando e Miliani Ugo, ciascuno: anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'a1t. 270 cpv. 2° C.P.; anm due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; Cambi Tebaldo, Checcucci Enrico, Taddei Otello e Conti Fosco, ciascuno: ad anni due di reclusione per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Bianchini Faliero, Borghi Igino, Fiaschi Osvaldo e Torrini Giuseppe, ciascuno: anni uno di reclusione per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Manetti Armando ad anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli a11. 270 cpv. 2° e anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. Ritenuto che alla condanna inflitta a: Bussotti Nello, Massai Cesare, Calattini Giuseppe, Fanciullaccì Bruno, Puccini Raffaello, Pirricchi Mario, Bong~ni As~e~ no, Bosio Silvio, Checcucci Giovanni, Daviddi David, Dolfi Rolando, _F.ra~.ch1m Rodolfo Fiani TulJio, Pestelli Bruno, Giorgetti Ugo consegue, ope leg1s, I mterdizione ;emporanea dai pubblici uffici; mentre consegue la interdizione pe:·petu.a nei confronti di: Masi Danilo, Gerruni Giuseppe, Dolfi Danilo e Bolognesi E 1111 liano. Ritenuto, che appare opportuno condannare alla libertà vigilata tutti gli impu-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

tati ai quali viene intlitta una pena superiore ad un anno di reclusione. _Ritenuto, che tutti gli imputati responsabili vanno condannati al pagamento in solido delle spese del processo. Ritenuto che le cù·costanze che accompagnano i fatti non consio-liano di con0 cedere agli imputati alcun beneficio di legge. P.Q.M. Visti glf art. 3 legge 4.6.1931, n. 674; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 270 p .p., 270 cpv. 2 , 272,282,287,367, 99, 89, 72, 29,209, 230 C.P.; 488; 479 C.P.P. DICHIARA . Tutti gli imputati ad eccezione di Baroncelli Armando, Scarselli Antonio e Mirandoli Bruno~ r~sponsabili dei reati rispettivamente loro ascritti e - con l'aggr~vante ~e~la rec1d1va per Gemmi Giuseppe, Manetti Armando e Miliani Ugo _ e il ?enef~c10 della semi infermità di mente per Manetti Armando - condanna ~as1 J?a~il~ al_Ia pena_ di anni diciotto di reclusione, Gemmi Giuseppe alla pena d1 am1;1 d1ec1 d1 reclusione e L. 20.000 di multa, Dolfi Danilo ad anni dodici di reclusione, Bolognesi Emiliano a dieci atrni cli reclusione, Bussotti Nello, Massai Cesare, Calattini Giuseppe, Fanciullacci Bruno, Puccini Raffaello ciascuno alle pene cli atrni sette di reclusione; Pirricchi Mario, Bono-in.i Asteno Bosio Silvio Che~cucci Gi?vanni, Daviddi David, Dolfi Rolando,°Franchini Rodolfo, Fiani Tul~10, Pestelli _Brut~o, Giorge~ti Ugo ciascuno ad anni sei di reclusione; Bongiiù ~0~1ardo'. Volpi Alf,?, Val.des1 Armando e M iliani Ugo ciascuno ad anni cinque d~ 1eclus10ne; Cambi Tebaldo, Checcucci Enrico, Taddei Otello e Conti Fosco ciascuno ad anni due di recl.usione; Bianchini Faliero, Borghi Igino, Fiaschi Osvaldo e Tonini Giuseppe ciascuno ad un anno di reclusione; Manetti Armando ad anni tre di reclusione - condanna tutti ad eccezione di M anetti Annanclo Bianchin i Falie~·o, Borghi Igino, Cambi T ebaldo, Checcucci Enrico, Fiaschi Os~aldo, Tadde1 Otello, Ton-itù Giuseppe, Bongini Goliardo, Volpi Alfio, Valdesi _Armando, Miliani Ugo, Masi Danilo, Gemmi Giuseppe, Dolfi Danilo e Con~1 Fosco alla interdizione temporanea dai pubblici uffici - Condanna Masi Da,ulo, Gemmi Giuseppe, Dolfi Danilo e Bolognesi Emiliano alla interdizione peqJetua ~ai pubblici uffici - condanna altresì tutti gli imputati ad eccezione di ~aroncelh Armando, Scarselli Antonio e Mirandoli Bruno - al pagamento in sohd~ delle ~pese processuali, ad ogni altra conseguenziale di legge - Condanna tutti meno 1 condannati ad un anno, alla libertà vigilata - Assolve Baroncelli Ar1~an_do, Sca'.:sell~ __A~ton_io _e Mirandoli Bruno in ordine al reato rispeLtivamente ascn~to per msufhc1enza d1 prove - ed ordina che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 27.4.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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Scarselli Antonio - detenuto dal 19.7.1938 - Baroncelli Armando - detenuto dal 26.7.1938 e Mirandoli Bruno - detenuto dal 25.10.1938 - vengono scarcerati il 27.4.1939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Masi, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai Regi Decreti 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156 avrebbe dovuto esere scarcerato il 12.7.1953. Il Masi, però, viene scarcerato il 28.8.1943 perchè in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Minisero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49.216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia sovrana. Detenuto dal 12.7.1938 al 28.8.1943 . Pena espiata: 5 anni, 1 mese, 16 giorni. - Dolfi Danilo, per effetto dei provedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 12.7.1948. Il Dolfi, però, viene scarcerato il 28.8.1943 perchè in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia sovrana. Detenuto dal 12.7.1938 al 28.8.1943. Pena espiata: 5 amù, l mese, 16 giorni. - Gemmi, per i precedenti penali non può usufruire dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Con provvedimento emesso dal Procuratore Generale del T.S .D.S . il 26.6.1940 la pena pecuniaria di lire 21.000 viene convertita in 420 giorni di reclusione e, pertanto, il Gemmi, detenuto dal 23.10.1938, avrebbe dovuto essere scarcerato il 16.12.1949. Il Gemmi, però, detenuto nella Casa Penale cli Castelfranco Emilia viene ricoverato "per segni di squilibr.io mentale" nel Manicomio giudiziario di Reggio Emilia. Il Giudice cli Sorveglianza, rilevando che dalla relazione redatta dal Direttore del Manicomio il 5.8.1941, risulta che il Gemmi "è dominato da un complesso delirante allucinatorio religioso e che, pertanto, è da ritenersi affetto da infermità psichica" ordina, in data 20.10.1941 , su conforme parere dell'Ispettore Sanitario e del Pubblico Ministero - la sospens.i one dell'esecuzione della pena principale e il ricovero del Gemmi in un manicomio giudiziario (art. 148 C.P.). Il T.S.D.S. , con declaratoria emessa il 20.11.1942, dichiara cessata per l'amnistia prevista dal R.D. 17.10.1942 n. 1156, l'esecuzione della condanna di 2 anni e 2 mesi cli reclusione e lire 21.000 di multa inflitta al Gemmi per il reato di espatrio clandestino "determinando la residua pena in 7 anni e 10 mesi di reclusione". Pertanto il Gemmi, detenuto dal 23 .10.1938, avrebbe dovuto espiare la sud-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

detta pena dopo l'eventuale dimissione dal Manicomio Giudiziario di Reg"io 0 Emilia. Dagli atti non risulta la data dell'eventuale dimissione del Gemmi dal Manicomio giudiziario di Reggio Emilia e, pertanto, non si conosce se il Gemmi venne ristretto nuovamente in una Casa Penale oppure venne emesso nei suoi confronti un Decreto di grazia. Per Gemmi v. "Decisioni emesse dal T .S.D.S." nel 1927, pag. 625). - Bolognesi, per effetto dei provved imenti di clemenza di cui al R .D. 24.2 . 1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 12.7.1946. Non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10. 1942 n. 1156 perchè i reati per i quali Bolognese è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. La scarcerazione del Bolognesi, però, viene anticipata al 28.8.1943 perchè, in ottemperanza ale disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14 .8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia sovrana. Pertanto Bolognesi, Emiliano, viene scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo il 28.8.1943. Detenuto dal 12.7.1938 al 28.8.1943. Pena espiata: 5 anni, 1 mese, 16 giorni . - Bussotti Nello, Puccini Raffaello, Fanciullacci Bruno e Massai Cesare usufruiscono dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56, ma sono esclusi da quelli concessi dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè i reati per i quali sono stati ritenuti colpevoli sono esclusi dai benefici previsti dal suddetto decreto. - Bussotti, detenuto dal 12.7 .1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 12.7.1943. Pena espiata: 5 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Bussotti, dalla moglie e dai genitori non vengono accolte. - Puccini, detenuto dal 12.7 .1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 12.7.1943. Pena espiata: 5 armi. - Fanciullacci, detenuto dal 12.7 .1938, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saiuzzo il 12.7.1943 .

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: 5 anni. _ Massai, detenuto dal 12.7 .1938, viene scarcerato ctala Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 12.7.1943. Pena espiata: 5 anni. - Calattini, usufruisce dei provvedimenti di cl emenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56, ma non gli vengono concessi i benefici previsti dal R .D . 17.10.1942 n . 1156 perchè i reati per i quali Calattini è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal s uddetto decreto. Pertant_o il Calattini, detenuto dal 16.7 . 1938, avrebbe dovuto essere sc~rcerato '. l 16.7 .1943. AI Calattini, però, viene concesso il beneficio della liberazione cond~zionale e, quindi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emrlia il 2 1.4.1943 . Detenuto dal 16.7 .1938 al 21.4.1943. Pena espiata: 4 anni, 9 mesi, 5 giorni. Istanze di grazia inoltrate dal Calattini e dalla moglie e non vengono accolte. Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 . - Bosio, detenuto dal 27.7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 27.7.1942. Pena espiata: 4 anni. Istanze cli grazia .inoltrate dal Bosio e dalla madre non vengono accolte. - Daviddi, detenuto dal 25.7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 25 .7 .1942. Pena espiata: 4 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Daviddi non viene accolta. - Pestelli, detenuto dal 24.7.1938, viene scarcerato daUo Stabilimento Penale di Pianosa il 25.7 .1942. Pena espiata: 4 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Pestelli e dai genitori non vengono accolte. - Franchini, detenuto dal 23 .7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23 .7 .1942.


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TRIBUN ALE SPECIALE PER LA DfFFSA DELLO STATO

Pena espiata: 4 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Franchini e dalla madre non vengono accolte. - Piani, detenuto dal 23.7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.7.1942. Pena espiata: 4 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Piani e dal padre non vengono accolte. - Checcucci Giovanni, detenuto dal 16.7.1938, viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 16.7.1942. Pena espiata: 4 anni .

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZL<\TE DAL T.S.D S.

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- Bongini Goliardo, detenuto dal 16.7.1938 viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 16.7.1941, perché a seguito cli istanza di grazia inoltrata al Capo del Governo viene concesso con Decreto di Grazia del 7.7.1941 il condono condizionale della residua pena da espiare. Pena espiata: 3 anni . - Volpi, detenuto dal 15.7.1938 avrebbe dovuto esere scarcerato il 15.7.1941 Il Volpi, però, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Em.ilia il 28.3.1941 perchè a seguito di una istanza cli grazia inoltrata il 5.2.1940 a S .M . il Re Imperatore viene concesso, con Decreto di grazia dell' I I .3. 194 1, il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 15.7.1938 al 28.3.1941. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi, 13 giorni.

Una istanza di grazia inoltrata dal Checcucci non viene accolta. . - Pirricchi, detenuto dal 15.7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d1 Castelfranco Emilia il 15.7.1942.

- Miliani, per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Una istanza di grazia inoltrata dal Miliarli il 10.5.1939 non viene accolta.

Pena espiata: 4 anni. - Dolfi Rolando, detenuto dal 12.7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 12.7.1942. Pena espiata: 4 anni . - Bongini Asteno, detenuto dal 16.7.1 938 avrebbe dovuto essere scarcerato il ~6.7. 1942. Il Bongini, però, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Casteltranc~ ~milia il 1_6.3.1941 perchè, a seguito di una istanza di grazia inoltrata dal Bongrn1 a ? -M. 11 Re Imperatore viene concesso, con Decreto cli grazia del 24.2.1.941, 11 condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 16.7.1938 al 16.3.1941. Pena espiata: 2 anni ed 8 mesi. - Giorgetti, detenuto dal 18.7.1938 avrebbe dov uto essere scarcerato il 18.7.1942. Il Giorgetti, però, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfr~nco E1:lilia il 1.2.194 l perchè, a seguito di una istanza di grazia inoltrata dal G10rgett1 ~I Capo del Governo vi ene concesso, con Decreto di grazia del 27 .1.194 I, il condono condizionale della residua pena eia espiare. Detenuto dal 18.7.1938 al 1.2. 1941 Pena espiata: 2 anni, 6 mesi, 13 giorni.

A seguito di una seconda istanza di grazia inoltrata a S .M . il Re Imperatore il 23.11.1939 viene concesso, con Decreto di grazia del 30.10.1940 a seguito ciel parere favorevole espresso dal Capo del Governo, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Miliani, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia l' 8.11.1940. Detenuto dal 20.7.1938 all'8.ll.1940. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi, 18 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Checcucci Enrico, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 5.3 .1940. Detenuto dal 19.7.1938 al 5.3.1 940 Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 16 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Checcucci il 3.6. 1939 a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Taddei, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il


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TRlBUNALE SPECIALE PE R LA DffESA DELLO STATO

4.3.1940.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

127

Una istanza di grazia inoltrata dal padre del Fiaschi non viene accolta.

Detenuto dal 16.7.1938 al 4.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 18 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Taddei il 1.6.1939 a S M 1·1 R Im . non viene accolta. · ·· e peratoie - Manetti, viene scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo il 2 .3.1940. Detenuto dal 12.7. 1938 al 2.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 20 giorni. Istanze di grazia inoltrate dal Manetti e dalla madre a S.M. il Re Im .· . non vengono accolte. peratore 2.3~1 ~~~~ti, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il Detenuto dal 20.7.1938 al 2.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 18 giorni. U~a istanza di grazia inoltrata dal Conti il 1.6: 1939 a S.M. il Re Ii non viene accolta. nperatore - Cambi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfr·anco E ·1· ·.1 2.3.1940. nu ia 1 Detenuto dal 16.7.1938 al 2.3.1940.

- Borghi, detenuto dal 16.7.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 16.7.1939. - Bianchini, detenuto dal 16.7.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 16.7.1939. - Valdesi, per Valdesi il T.S.D.S. ha emesso, nel 1939, altre due sentenze e precisamente la sentenza n. 53 del 29 aprii.e e la sentenza n. 79 del 24 giugno. Le notizie desunte dai fascicoli di esecuzione relative a Valdesi Armando vengono pubblicate dopo la sentenza n. 79 del 24.6.1939. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede a tutti i sopracitati imputati, con Ordinanza del 10.3.1962 il beneficio dell ' amnistia prevista dal D.L. 17.11.1945 n. 7 19 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S. 22.1 1. 1947 n. 1631). Su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei T1ibunali militari guen-a soppressi la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Penale) dichiara, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 21.11.1973, nei confronti di tutti i summenzionati imputati, l'inefficacia giuridica della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 27.4.1939 (art. 1 D.L.L.27.7.1944 n. 159). NOTA: Vennero sottoposti a procedimento penale anche: - Baggini Aldo, nato a Genova-Camigliano il 12.9.1912, meccanico. Detenuto dal 15.7.1938 al 22.12.1938. - Campolmi Aldo, nato il 3.3.1920 a Firenze, esercente di negozio di drogheria. Detenuto dal 16.7.1938 al 22.12.1938.

Pena espiata: I anno, 7 mesi, 16 giorni. - Raspanti Aldo, nato il 5.2.1915 a Firenze, cameriere. Detenuto dal 2.8.1938 al 22.12.1938. SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA , -.Torrini,_ deten_uto dal 19.7.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa d1 Reclus10ne d1 Castelfranco Emilia il 19.7.1939. t. . Istanze di grazia inoltrate dal Torrini e dalla figlia a S.M. il Re Im non vengono accolte. pera ore

- F~as~hi,_d_et~nut? dal 165.7.1938, viene scarcerato, per espiata pena dalle Carcen Gmcbziane di Roma il 16.7.1939. · '

- Calattini Bianco, nato l' l 1.2.1911 a Scandicci (Firenze), imbianchino. Detenuto dal 16.7.1938 al 7.3 .1939. - Brutolini Egidio, nato il 28 . l 0. 1902 a Bagno a Ripoli (Firenze), muratore. Detenuto dal 25.7.1938 al 28.3.1939. - Fioravan ti Iuz, nato il 14.2.1907 a Firenze , mazzaio. Detenuto dal 19.7.1938 al 28.3.1939. La Commissione Istruttoria dichiarò con sentenza n. 8 del 28.3.1939 di:


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TRrBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Non doversi procedere nei confronti di Baggini Aldo, Campolmi A ldo e Raspanti A ldo in ordine al deli tto di paitecipazione ad associazione sovversiva e nei riguardi di Baggini e del Raspanti anche relativamente al delitto di concorso in propaganda sovversiva trattandosi di persone non punibilj per aver commesso il fatto senza dolo, rendendo definitiva la giĂ avvenuta liberazione. - Non doversi procedere nei confronti di CaJattini Bianco in ordine al delitto di partecipazione ad associazione sovversiva per non aver commesso il fatto, rendendo definitiva la giĂ avvenuta liberazione. - Non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Bartolini Egidio e di Fioravanti Iuz in ordine aJ delitto di partecipazione ad associazione sovversiva e ordina che siano inunediatamente scarcerati, se non detenuti per altra causa.

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PR IMA PARTE: SENTENZE 1'RONUNZl1\TE DAL T .S.D.S .

SENTENZA n. 53

Reg. Gen. n. 190/1938

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relat.ore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Mazzetti Mario

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Andreoni Gino, nato il 27.7.1887 a Pisa, vetraio; Banchini Gino, nato il 27.6.1912 a Empoli (Firenze), sarto; Banti Astulillo, nato il 30.8.1911 a Fucecchio (Firenze), pellettiere; Biaoioni Alfredo, nato il 10.10.1910 a S. Miniato (Pisa), cameriere; e, Botrini Alfonso, nato il 14.7.1910 a Fucecchio (Firenze), calzolaio, Bill i Paolo, nato il 4. 10.1905 a Santa Croce sul!' Arno (Pisa), conciapelli; Buggiani Giulio, nato il 30.1.1916 a S. M iniato (Pisa), calzolaio, Centi Luigi, nato il 4 .12.1 906 a S. Miniato (Pisa), sondatore; Chiarini Aldo, nato

jl

24.10.1912 a Empoli (Firenze), operaio;

Falaschi B runo, nato il 26.7.191 l a S . Miniato (Pisa), sarto; GagLiardi Goffredo, nato il 13.6. 1906 a P isa, vetraio; Giuntali Aldo, nato il 29.11.1914 a Empoli (Firenze), meccanico; Gori Giuseppe, nato il 15.1.1914 a S . Mini ato (Pisa), calzolaio; Guerrini Severino, nato il 22.8.1914 a Empoli (Firenze), parrucchiere; Innocenti Ugo, nato il 19.2.1896 a Empoli (Firen7.e), conciapelli;


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S .D.S.

TRIBUNALE SPECTALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI

Lotti Gal iLeo, nato il 30.12.1909 a Fucecchio (Firenze), calzolaio; Lolli Terzilio, nato il 27.3.1904 a S. Croce sull ' Arno (Pisa), impiegato privato; Mannucci Emilio, nato il 27.10.19l4 a S. Miniato (Pisa), bracciante; Mannucci Gino, nato il 16.12.1917 a S. Miniato (Pisa), meccanico; Mariotti Bruno, nato il 10.10.1908 a S. Miniato (Pisa), manovale; Mazzoni Guido, nato il 10.4.1912 a Figline Valdamo (Firenze), vetraio; Morelli Giovanni, nato il 29.3.1911 a S. Croce sul!' Arno, (Pisa) contadino; Nazzi Delio, nato il 23.2. I 911 in S. Croce sull'Arno, (Pisa) operaio;

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Tutti, meno Pirricchi e Valdesi: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere partcci~a:o ad a~s~ciati econom1c1 e soc1ah co. d' zione diretta a sovvertire violentemente g11 or 1namen stituiti nello Stato; Tutti, eccetto Mariotti-Pirricchi e Valdesi, anche: b) del delitto di cui agli artt. 110-272 p.p.C.P. per avere, in_ con~orso fr~ loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento deglt ordmamentl economici e sociali costituiti nello Stato; Falaschi Bruno-Gori Giuseppe e Ragionieri Gino, inoltre:

Pascussi Gino, nato il 16.1.1 909 a Fucecchio (Firenze), calzolaio;

· d' · 1· tt 110 270 p p C P per aver in concorso fra loro e c) del delttto I cm ag I ar · · · · · ' . . · d' con a tri, promosso, costituito, organizzato e diretto 1'associaz1one sovversiva J

Passaponti Francesco, nato il 26.4.1908 a Empoli (Firenze), calzolaio;

cui sopra.

Pieri Giovanni , nato il 27.2.1 903 in S. Miniato (Pisa), conciapelli;

Reati commessi nelle province di F irenze e Pisa, sino al luglio 1938. Gori Giuseppe, Pirricchi Mario e Valdesi Armando, inoltre:

Pirricchi Mario, nato iJ 26.9. 1907 a Firenze, fornaio; Puccioni Aldo, nato il 9.8.1908 a Certaldo (Firenze), muratore; Puccioni Alfredo, nato il 26.8.1910 a Certaldo (Firenze), vetraio; Ragionieri Gino, nato I' 11.7.1910 a Empoli (Firenze), tagliatore di pellanù; Regini Vitaliano, nato il 14.5.1909 a Empoli (Firenze), mannista;

fra d) del delitto di cm· aglt• art. 1 Jo-282 C ·p ·, Per avere, in oaiomo imprecisato . . il 2 1 . 12.1938 ed il 7 .1.1939 nelle carceri di Lucca, dove e~ano deten~t1 offeso m . f a loro il prestigio del Capo del Governo tracciando sul viso della ficoncorso -r , . . . _.,, d · ITTlÌ a croce gura del Duce; stampata sul libro "Cento Italiani 111ust11 , e1 seo ·

11 Gori Giuseppe, ancora:

Salvadori Attilio, nato il 20.7. 1914 a San Miniato (Pisa), bracciante;

e) di altro delitto di cui all'art. 282 C .P. p~r. avere, nelle stesse circosta~~e d~ tempo e di luoo-o di cui sopra, offeso il prest1g10 del Capo d~l governo cn_t1can done la condot;a politica e dicendo che Mussolini aveva tradito la causa p1oleta-

San i Gino, nato il 16.11.1908 a Empoli (Firenze), contadino;

ria e trattato male i lavoratori. IN PUBBLICA UDENZA

Santarlasci Lepanto, nato il 29.5. 1893 a Pisa, vetraio; Scali Giulio, nato il 20.9.1916 a S. Miniato (Pisa), in atto bersagliere presso la Scuola CenLTale Truppe Celeri di Civitavecchia Aggregato al 19° Artiglieria D.F. "Gavinana" Firenze; Sgherri Guglielmo, nato il 19.12.1909 a Fucecchio (Firenze), meccanico; Valori Otello, nato il 15.11.1908 a S. Miniato (Pisa), conciapelli; Valdesi Armando, nato il 16.3.1913 a Firenze, vernjciatore;

Sentito gli accusati i quali con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola 1N FATIO ED IN DIRITTO

Posteriormente alle operazioni di polizia effettuate in Tos~ana nel 1_937_, e. al~ /6 J938 di questo T ribunale, alcum elementi - nmasll . · . d' F 1e sentenze 16/10/1937 e 9 · · all' ombra _ crearono nucle i sovversivi in alcuni centri delle pro:m~e 1 i_r~nze e di Pisa, e in particolare: a Firenze, Empoli, Ponted'Elsa, Scand1cc1, S. Mimato e S. Croce sull'Arno.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Detti nuclei, collegandosi fra loro, costituirono una vasta associazione comunista, formata da elementi che - per la maggior pa1te - non davano a sospettare alla polizia, perchè inscritti alle organizzaizoni del Regime o alla M.V.S.N. L'attività svolta dalla detta associazione, varia e vasta, non tardò ad essere notata dalle autorità.

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. ~ella ~orte dal _al 28 dicembre 1937, in Firenze, negli androni dei caseggiati del none S. Spinto furono rinvenuti numerosi manifestini sovversivi intest~tt~ "Sez!one antifascista di Firenze". Successivamente, esemplari dei m~nifestrn1 ste~s1, perven_nero ad _Enti e personalità, pure di Firenze, a mezzo posta o clandestmamente 111trodott1 nelle cassette per lettere, s ituate nell'interno degli stabili.

I ~1a~if~st~ni anzidetti erano di tre tipi, a seconda del contenuto. Con essi, gli ass~ctatl, s~ nv~lgevano agli "Italiani", ai "soldati" ed agli "studenti". I primi, venivano d1ffus1-generalmente - per le vie; i secondi, erano inviati alle autorità milita~; ~li altri, ai Provveditori e ai Capi di Istituto, e venivano sparsi nei locali scolast1c1. Una larga diffusione dei detti manifestini fu effettuata - con i sistemi anzidetti - in Empoli, nel febbraio del I 938. Contemporaneamente, aln·e manifestazioni avvenivano in Firenze, consistenti: a) nella diffusione, per le vie centrali, dì striscie di carta con frasi, stampigliate con timbri di gomma a grossi caratteri, come: "M. al fascismo", "W la Spagna rossa", "M. al tiranno" e simili; b) nell' affissione -. in_ alcuni cin~1:1atografi, usci di case, sui muri della città cli talloncini gommati, nproducent1 l emblema della falce e martello e la scritta "W la libertà". Gli accertamenti effettuati dalla P.S. condussero all'arresto e alla denuncia cli 97 persone ed al sequestro cli materiale vario, attinente ali' attività sovversiva svolta dall'associazione.

In s_e?uito al!a istruttoria formale furono rinviati al giudizio dì questo Tribunale gli unputatl sopra specificati (alui furono prosciolti o rinviati a giudizio con separata sentenza, previa separazione del procedimento), ciascuno per i reati come in rubrica. Nell'orale dibattimento tutti gli imputati - ad eccezione di Guericri Severino Mann~cci Gino, Valori Otello (la cui responsabilità è rimasta provata dalle 1isul~ tanze istruttorie e dibattimentali, come altre si vedrà), Mannucci Emilio (che ha confessato parzialmente), Puccioni Aldo e Salvadori Attilio (che sono stati assolti per .insutficienza cli prove), Pirricchi Mario e Valdesi Armando (che sono stati assolti per non aver commesso il fatto) . Hanno pienamente confessato di essersi resi autori dei fatti loro asc1ìtti. Invero: Gori Giuseppe: dirigente della associazione - capo zona di S . Miniato - fu sempre attivissimo in ogni settore clell' attività comunista dell'associazione. Curò pa1ticolannente la propaganda, l'arruolamento dì aderenti e il soccorso rosso. Tenne assidui rapporti cli partito con i capi delle altre zone. Affidò gli incarichi

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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più importanti ad elementi attivi e di s)c~ra fede ~omunista. Pot~, per molto tern,po sfuggire all'osservazio~e della poh~1~, perche _ap_pa~·tenente al, ~-~-F. ed all<t M.V.S.N .. Di tale sua particolare cond1z1one, anzi s1 g10vò per da~e mcremento all'associazione comunista, cercando proseliti fra gli appartenenti al P.N.F. ed alla Milizia. Di particolare rilievo è la circostanza, che egli chie_se di entrare a far par~e della Milizia il 3.3.1938, quando cioè, da circa due anm, era passat? al comum smo. Il Gori, nell' orale dibattimento, ha interamente confessato d1 aver svolto l'attività sopra ricordata, ed ha confermato, co! suo ~ont~gno_ cinico, ~a ~ro~on_cla fede comunista che lo anima. Concorsero con 11 Gon nei fatti sopra c1tau R,tg101ueri Gino e Falaschi Bruno. Ragionieiì Gino: dopo l'arresto di Cioni Gino sostituì quest'ult!mo nella direzione della zona di Empoli. Ha confessato: di aver fonuto - a Gon - stampa sovversiva; di aver fatto eia corriere; cli aver partecipato ad una_ riunio_ne a:vei:uta a~ Empoli tra appartenenti all'associazione nella quale, fu clec~sa la ncost1tuz10ne cli un comitato Federale Comunista; di aver ricevuto, da Gon L. 600 pe~ so~corso rosso; di aver ricevuto in letnU"a manifestini sovversivi. Le risu~ta~ze d1batt~m~ntali e quelle istruttorie, oltre che confermare le cennate confess~om del Rag1om~ri, hanno provato che quest'ultimo nella riunione dallo stesso ncordata, fu normnato capo del comitato federale anzidetto. Falasca Bruno: Dirigente del gruppo Ponte d 'Elsa - concorse e:ficaceme.nte nell'opera di organizzazione e direzione svolta da Gori e Ragionien. Ha confessato interamente la sua responsabilità. Banchini Gino: ha confessato cli aver svolto propaganda sovversiva; di aver avuto contatto con Cioni, di aver sostituito quest'ultimo, (dopo_l'~resto_dello stesso), per incarico avuto da Ragionieri; di aver pm~tecipat~ alla numone di E~~1poli per la costituzione ciel comitato federale comumsta, e d1 ~v~r ~voto confer .1~a la carica di cassiere; di aver ricevuto L. 960 raccolte eia Chianm, pro socco1so rosso; e di aver ricevuto stampa sovversiva eia Puccioni e eia Regini. Billi Paolo: Capo della zona cli S. Croce sull'Arno, ha con.fess~t~: di aver !icevuto manifestini sovversivi eia Gori; di aver indotto suoi am1c1 ad aclenre all'associazione; di aver riscosso, fra gli aderenti al partito comuni~ta, so~e pro soccorso rosso; di aver ritirato da Sgherri stampa sovversiva; e d1 aver ncevuto istruzioni da Gori, intorno all'attività sovversiva da svolgere nella zona della quale egli era a capo. Chiarini Aldo: ha confessato interamente la responsabilità in ordi1~e ai fat~i ascrittigli e, particolarmente: di aver fatto parte ciel comitato federale cl! Empoli! di aver versato a Banchini, somme pro soccorso rosso, raccolte fra g~1 aderenti all ' associazione. Chiarini confessa anche di aver curato la preparaz10ne della stampa antifascista. Giuntoli Aldo: ha confessato di essere s tato attratto al movimento comunista


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

da Masi Danilo; di aver diffuso in Empoli stampa sovversiva (dataoli dal detto Ma~i); di aver ricev~to il bollettino settimanale comunista, cli aver p:Ssato il boJlettmo stesso ad altn aderenti. Il Giuntoli era iscritto alla M .V.S.N.

Da quanto precede appare come l'imputato di che trattasi abbia cercato, all'orale dibattimento, di attenuare la propria responsabilità, la quale - d'altra paite - è rimasta provata dalle dichiarazioni rese da Santarlasci e Centi. Non è forse superfluo ricordare che il Gagliardi, durante l'istruttoria, fu abbastanza esplicito nel riconoscere di avere commesso i fatti addebitati.gli.

Nazzi Delio: sostituì Billi Paolo, nella carica di capo zona cli S. Croce sull'Arno. Ha confessato cli aver dato manifestini comunisti a Banti Lenzi e Lotti Terzilio; di aver contribuito al soccorso rosso. ' _P uccioni Alfredo: ha dichiarato che Cioni gli portò in casa una macchina da scnvere e lo incaricò di riprodurre - a mezzo di quest'ultima - stampa antifascista. ~ve1:lcl? accetta~o .tale incarico si mise all'opera, riproducendo molte copie di marufestm1 sovvers1v1, della cui diffusione provvedette egli personalmente. Ha pure confessato: di aver pattecipato alla riunione, per la ricostituzione ciel comitato federale di Empoli, e di aver ricevuto - in tale occasione - l'incarico di curare la riproduzione della stampa sovversiva; di aver versato quote per il soccorso rosso. Era iscritto alla M.V.S.N . . Banti Astutillo: iscritto alla M.V.S.N. Esponente di Ponte a Cappiano (Fucecch10) h~ con~essato:. di avere ricevuto da Billi due libri, a scopo di propaganda sovvers1\a; ~1 aver ncevuto da Nazzi due opuscoli antifascisti, che passò ad alni compagm; d1 avere procurato due aderenti aJl'associazione. Biagioni ~lfredo: ha pure confessato gli addebiti che gli vengono mossi. Ha confennato d1 essere stato a contatto con Billi, e di aver diffuso stampa antinazionale. Botrini Alfonso: come i precedenti imputati, ha confessato. Intrattenendosi a descrivere la propria attività il Botrini ha, fra l'altro, dichiarato di aver ricevuto libri e manifestini sovversivi da Ragionieri; di aver fatto leggere a Pascussi i man~festini ora cennati; di aver ritirnto da quest'ultimo somme per soccorso rosso; d1 aver avuto da Lotti Terzilio L. 40 , che Io stesso aveva raccolto a titolo di soccorso rosso, e che la somma stessa passò a Ragionieri. Buggiani Giulio: esponente di Cigoli (S. Miniato) ha pure confessato di aver ~vuto r~pporti con Ci~tù ed altri. Di essere entrato a far patte dell'associazione, rn seguito a premure rivoltegli da tal Rosi, e di aver ricevuto manifestini sovversivi d_a Gori. Ha am~1ess~: di aver comprato libri di propaganda sovversiva, per propno conto e per mcanco avuto da Assirelli e Cioni; di aver versato· somme per soccorso rosso. Centi Luigi: ha confessato di aver fatto parte dell'associazione; di aver ricevuto in lettura libri di propaganda sovversiva; di aver iicevuto da Gagliardi somme per soccorso rosso. ~ag~ai:di ?offred,o;,h~ dichi~rato cli ave~ ve_rsato - in b~ona fede - somme per le ~,urugh~ bisognose , m seguito a sollecitaz10ne fattagli da Cenci. Ha ammess~ d1 aver ricevuto_- ~a que_st'ultimo - stampa sovversiva da leggere, ma ha soggnmto che, nel restituirla, disse al Centi di "non volerne sapere più".

Guerrini Severino: non ha confe1mato l'interrogatorio reso alla polizia, e col quale confessava gli addebiti che gli vengono mossi. Ma la responsabilità dello stesso - oltre tutto - è rimasta provata dalla dichiarazione resa, durante l'istruttoria, dal Santini Silvano, il quale ha esplicitamente affermato che il Guenini faceva parte dell'associazione. E' rimasta pure provata dalla dichiarazione fatta dall'imputato di che trattasi durante il dibattimento, secondo la quale comprò con il Sani un libro di propaganda sovversiva, versando metà dell'importo del libro stesso. Innocenti Ugo: era iscritto ad una sezione anarchica. Ha confessato di aver rièevuto da Billi e da Nazzi manifestini sovversivi e di avere versato somme a titolo di soccorso roso. Lotti Galileo: ha confessato di aver ricevuto da Sgherri un libro di propaganda sovversiva, e di aver versato a Botrini somme per soccorso rosso. Lotti Terzilio: già negativo, ha all'orale dibattimento, confessato di aver ricevuto da Nazzi manifestini sovversivi. Import.ante è ricordare che Nazzi Spartaco (lo stesso che ebbe a fornirgli i detti manifestini), durante l'istruttoria affermò che il Lotti Terzilio apparteneva all'associazione. Mannucci Emilio: iscritto alla M.V.S.N., ha confessato di aver fatto parte dell'associazione. Ha escluso di aver svolto attività propagandistica: le risultanze processuali non hanno fornito sufficienti elementi di prova rispetto a quest'ultima circostanza. Mannucci Gino: ha negato og1ù sua responsabilità; dall'evidenza dei fatti ad ammettere di aver p~eso patte alla riunione di Ponte d'Elsa, si è giustificato affermando che si recò in detta località per visitare la propria famiglia. La responsabilità dell'imputato di che trattasi è rimasta però provata dalle dichiarazioni rese da Bolognesi, da Dolfi e da Foschi Bruno, i quali hanno precisato l'appartenenza del Mannucci Gino all'associazione, nonchè l'azione di propaganda sovversiva dallo stesso svolta. Mazzoni Guido: iscritto alla M.V.S.N., ha confessato di aver versato quote settimanali o mensili per soccorso rosso, e dì aver ricevuto da Puccioni Alfredo stampa ed altro materiale di propaganda sovversiva.

"

Morelli Giovanni: ha confessato di aver ricevuto da Gori e da Nazzi, complessivamente, cinque libri di propaganda sovversiva; di aver ricevuto manifestinj antifascisti, e di aver versato somme per soccorso rosso.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pas_cussi ~ino: ha confessato di aver dato a Botrini somme per soccorso rosso, e d1 aver ncevuto dallo stesso un l.ibro di propaganda sovversiva.

Mariotti Bruno: ha confessato di aver paitecipato all'associazione. Già fermato nel 1931 dalla P.S., perchè è sospettato di attività comunista, ma rilasciato.

Pa~saponti_Francesco: ha confessato di essere stato in rapporto con Sani, e di aver ncevuto m lettura un manifestino sovversivo. Ha pure ammesso di aver versato una modestissima somma per soccorso rosso, e di aver preso parte alla gita a Ponte d'Elsa, ove - lo stesso imputato lo ha ammesso - si discusse intorno alla organizzazione dell'associazione.

Nei confronti di Puccioni Aldo e Salvadori Attilio le risultanze processuali non hanno fornito sufficienti elementi di reità, a carico degli stessi, in ordine ai reati loro ascritti.

Pieri Giovanni: ha dichiarato di aver versato a Gori, per sette o otto mesi, soc~ors~ ross?. In ta~e d_ic~iarazione vi è la esplicita confessione dell'imputato in ordme a1 reau addeb1tat1gh. Và comunque ricordato che Lastrucci Corinto ha affermato di aver versato al Pieri somme per soccorso rosso ora detto. Re?ini Vitaliano: ha confessato di aver versato somme per soccorso rosso; di aver _n~evut? - per lo stesso motivo - somma da Cinelli Rodolfo, che passò a B_ald1111 Curs10. Ha pure ammesso di aver ricevuto in lettura stampa sovversiva, e d1 averla passata ad altri aderenti. Sani Gino: esponente di Brusciano (Empoli) ha dichiarato di essere stato attratto nell'associazione da Falaschi Bruno. Ha comunque confessato: di aver ricevuto libri di propaganda sovvers iva, e di aver partecipato all'acquisto di libri del ~enere di _quel~i ora ricordati; di aver passato a Santini e Mariotti stampa sovversiva, con mcanco di darli ad altri affiliati; di aver raccolto una piccola somma, per soccorso rosso. Santarlasci Lepanto e Andreoni Gino: confessano di aver versato ~omme per soccorso rosso. Scali Giulio: ha confessato i fatti delittuosi dallo stesso commessi - principalmente - alla lettura di cattivi libri, ricevuti da Gori. Ha dichiarato che fù quest'ultimo che lo indusse ad entrare a far parte dell'associazione, ed a sollecitarlo di espatriare clandestinamente. Passato alla dipendenza del Falaschi fù da quest'ultimo invi~ato a cercare nuovi proseliti: ne trovò tre, dai quali ri~cosse soccorso r?sso. R1c~vuto da Gori libri di propaganda sovvers.i va, li passò in lettura ad altn a_d erentl. Ha pure confessato di essere a capo del gruppo di S. Miniato Basso, e d1 essere stato sostituito in tale funzione, durante il suo servizio militare, da Centi. ScheITi Guglielmo: esponente cli Fucecchio, ha dichiarato cli aver dato a Botrini somme per soccorso rosso, e cli aver ricevuto - dallo stesso - un libro di propaganda sovversiva, che passò in lettura a Lotti Galileo. Valori Otello: si è mantenuto negativo. Ha dichiarato di aver versato somme, ma perchè riteneva "servissero per le famiglie bisognose". Ammette di essere s_t~to_a Po11:te d'~lsa, _m a n?n. a~er _svolto alcuna propaganda. La sua responsabihta, rn ordine a1 reati ascnttigh, nsulta comunque precisata dalla dichiarazione del Gori.

Essi pertanto debbono esere assolti per insufficienza di prove. come per insufficienza di prove deve essere assolto Mannucci Emilio, dal reato di cui all'art. 272 p.p. Come si rileva dalla rubrica Gori Giuseppe, deve rispondere di due distinti reati di offese all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.). Pirricchi Mario e Valdesi Armando di concorso in uno dei due reati ascritti al Gori, e ora citati. Come si rileva da] la rubrica Gori, Pirricchi e Valdesi, in giorno non precisato fra il 21.12.1938 e il 7.1.1939 nelle carceri di Lucca, avrebbero, in concorso fra loro, tracciato sul viso della figura del Duce, stampata sul libro "Cento italiani illusu·i", dei segni a croce. Il Gori poi (oggetto della seconda imputazione) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ora cennate, ha offeso il prestigio del Capo del Governo criticandone la condotta politica e dicendo che Mussolini aveva tradito la causa proletaria e tratta male i lavoratori. La responsabilità del Gori in ordine a tale fatto è rimasta pienamente affermata per I.e recise e precise dichiai·azioni di Pirricchi e Valdesi, i quali - non smentiti dal Gori - hanno, all'orale dibattimento, affermato quanto risulta dalla rubrica. Passando all'esame della imputazione ascritta a Go1i, Pinicchi e Valdesi il Collegio si è formato il convincimento che unico autore del reato cli che trattasi fu il Gori. Le risultanze dibattimentali hanno invero provato, per la stessa ainmissione del Gori, che Pirricchi e Valdesi non commisero il fatto loro ascritto. Esclusa la responsabilità di Pirricchi e Valdesi non rimane, evidentemente, che quella del Gori, il quale, in definitiva, ha dichiarato non esere improbabile che egli abbia commesso involontariamente i segni rilevati sulla figura del Duce. Ma tale ipotesi non può esere accolta dal Collegio, considerati: la forma, a croce, dei detti segni; la rilevante pressione usata dall'autore dei segni stessi; il posto ove quest'ultimi risultano effettuati. Ciò posto - il Collegio - ritiene provato che i I God si è reso responsabile dei fatti come sopra descritti. E poichè il Collegio, 1itiene che le due violazioni all'art. 282 C.P. commesse dal Gori sono da attribuirsi alla medesima risoluzione criminosa, egli deve essere 1itenuto responsabile di reato continuato (art. 81, 282 C.P.), e pertanto, deve - in tal senso - modificarsi parzialmente la rubrica.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

. Rit~nuto, ~he i fatti sono avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo specificate m rubnca, e che nei fatti stessi si riscontrsano gli elementi costituitivi dei reati a ciascuno imputato ascritti (ad eccezione del Gori, per il quale si è modifi cata la rubrica rispetto ai due reati di cui all' art. 282 C.P.). Ciò posto, passando all'applicazione delle pene, il Collegio, prese in esame le conclusioni difensive ritiene equo fissarle nei seguenti limiti.: '

Mariotti Bruno, con l'aggravante della recidiva: anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.;

Gori G iuseppe: amù tre di reclusione per il reato di cui aU'art. 270, 2° cpv. C.P.; anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 270 p.p.C.P.; anni sette di reclusione di cui agli attt. 81, 282 C.P.; Ragionieri Gino: anni due di reclusione per il reato di cui all'att. 270 cpv. 2° C.P.; anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 270 p.p .C.P.; Falaschi Bruno: anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C .P .; amù tre di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 270 p.p.C.P.; Puccioni A lfredo, Giuntoli Aldo, ciascuno: anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; Billi Paolo, Bianchini Gino, Banti Astutillo e Mazzoni Guido: anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.; anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p .p .C.P.; Chiarini Aldo, Regini Vitaliano ciascuno: anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C .P.; anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p .C .P.; Nazzi Delio, Botrini Alfonso, Buggiani Giuiio, Centi Luigi, Mannucci Gino, Scali Giulio, ciascuno: anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2°; anni tre di reclusione per il reato cli cui all'art. 272 p.p.C.P.; Biagioni Alfredo, Gagliardi Goffredo, Guerrini Severino, Innocenti Ugo, Lotti Galileo, Lotti Terzilio, Morelli Giovanni, Pascussi Gino, Passaponti Francesco, Pieri Giovanni e Valori Otello, ciascuno: anni uno cli reclusione per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; anni due di reclusione per il reato di cui all'rut. 272 p.p.C.P.; . Sani ~ino_e Sgheni Guglielmo, ciscuno: anni uno e mesi sei di reclusione per 11 reato d1 cu1 all'art. 270 cpv. 2° C.P.; anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C .P.; Santatfasci Lepanto e Andreoni Gino, ciascuno: anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; anni uno per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.;

Mannucci Emilio: anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. Ritenuto che, alla condanna inflitta a Billi Paolo, Banchini Gino, Banti Astuti Ilo, Mazzoni Guido, Chiarini Aldo, Regini Vitaliano, Nazzi Delio, Botrini Alfonso, Buggiani Giulio, Centi Luigi, Mannucci Gino, Scali Giulio, Mannucci Emilio consegue, ope legis, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; che consegue invece l'interdizione perpetua per i condannati a pena non inferiore, per ciascun reato, a cinque anni di reclusione, e precisamente nei confronti di : Gori Giuseppe, Ragionie1i Gino, Falaschi Bruno, Puccioni Alfredo, Giuntoli Aldo. Ritenuto, che appare opportuno condannare tutti gli imputati ai quali viene inflitta pena superiore ad un anno - ad eccezione di Mariotti Bruno, Santarlasci Lepanto e Andreani Gino - alla libertà vigilata. Ritenuto che, nei confronti di Mariotti Bruno deve farsi luogo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessagli, con sentenza del Tribunale di Pisa, in data 13.1.1933, non essendo trascorso il periodo di prova, al quale fu subordinato il cennato beneficio, e deve operarsi il cumulo delle pene. Ritenuto che, nei confronti di Scali Gino, essendo militare in attività di servizio, e non essendo condannato a pena che produce indegnità, deve procedersi a commutazione della pena in reclusione militare. Ritenuto che, tutti gli imputali responsabili debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo e ad ogni altra conseguenziale di legge. Ritenuto che, le circostanze che accompagnano i fatti non consigliano di concedere agli imputati alcun beneficio cli legge. Ritenuto che, Pirricchi Mario e Valdesi Armando (detenuti anche per altra causa) debbano essere assolti dal reato di cui all'art. 282 C.P. loro asc1itto, per non aver commesso il fatto. Ritenuto che, Puccioni Aldo e Salvatori Attilio debbono essere assolti dai reati loro ascritti per insufficienza di prove, e devono pertanto essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ritenuto che Mannucci Emilio, per il reato di cui all'art. 272 p.p. deve essere assolto per insufficienza cli prove.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 legge 4.6. 1931 n. 674; 8 R.D. 12.12. 1926 n. 2062; 270 p.p., 270 2° cpv., 272 p.p. , 110, 282, 73 , 74, 99, 229, 239, 29, 168 C.P.; 479, 488 C.P.P. 28 C.P. Esercito, DICHIARA Gori Giuseppe responsabile dei reati di cui agli artt. 270 p.p., 270 2° cpv., 272 p.p. e del reato continuato di cui all'art. 282 C.P. e così modificando parzialmente la rubrica Io condanna complessivamente alla pena di anni venticinque di reclusione; tutti gli altri imputati; ad eccezione d i. Mannucci Emilio, Puccioni Aldo, Salvadori Attilio, P irricchi Mario e Valdesi Armando, responsabili dei reati a ciascuno di essi ascriti e, con L'aggravante della recidiva per il Mariotti Bruno, condanna: Ragionieri Gino ad anni dodici di reclusione; Falaschi Bruno ad anni dieci di reclusione; Puccioni Alfredo e Giuntoli Aldo ad anni otto di reclusione; Billi Paolo, Banchini Gino, Banti Astutillo e Mazzoni Guido ad anni sette di reclusione; Chiarini Aldo e Reggini Vitaliano ad anni sci di reclusione; Nazzi Delio, Botrini Alfonso, Buggiani Giulio, Centi Luigi, Mannucci Gino, Scali Giulio ad anni cinque di reclusione; Biagioni Alfredo, Gagliardi Goffredo, Guerrini Severino, Innocenti Ugo, Lotti Galileo, Lotti Terzilio, Morelli Giovanni, Pascucci G ino, Passaponti Francesco, Pieri Giovanni e Valori Otello ad anni tre di reclusione; Sani Gino e Sgherri Guglielmo ad anni quattro di reclusione; Santarlasci Lepanto e Andrconi Gino ad anni due di reclusione; Mariotti Bruno ad anni uno e mesi tre di reclusione. Dichiara Mannucci Emilio responsabile del solo reato di cui all'art. 270 2° cpv. e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione. Assolve: M an nucci Emilio dal reato di cui all'art. 272 p.p. ascrittogli; Puccioni Aldo e Salvadori Attilio dai reati ascritti agli stessi, per insufficienza di prove e ordina che Puccioni Aldo e Salvadori siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara che Pin;cchi Mario e Valdesi Armando non hanno commesso il fatto rispettivamente ascrittogli e li assolve. Condanna tutti , meno i p rosciolti; a tutte le conseguenze di legge ed al pagamento in solido delle spese processuali. Condanna tutti ad eccezione di Mariotti Bruno, Santarlasci Lepanto e Andreoni Gino, alla libertà vigilata. Revoca la sospensione condizionale della pena concessa a Mariotti Bruno dal Tribunale di Pisa, con sentenza 13.1.1933, con la quale l'imputato ora detto fu condannato alle pene di mesi tre di arresto per violazione agli obblighi dell' ammonizione di mesi nove di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale e operato il cumolo delle pene ora dette con quella sopra inflitta, fi ssa in concreto per il

PRJMA PARTE: SENTENZE PROl'-UNZ!AT'E DAL T.S.D.S.

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Mariotti la pena complessiva in anni due di reclusione, mesi tre di arresto e conseguenze di legge. Condanna in reclusione militare per egual tempo la pena di anni cinque di reclusione come sopra inflitta a Scali Giulio per i reati dei quali è stato ritenuto responsabile. Roma, 29.4.1 939 - Anno xvn Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. <:> Sal vadori Attilio - detenuto dal 29.7.1 938 e P uccioni Aldo - detenuto dall'8 .8.1 938 vengono scarcerati il 29.4.1 939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE _ Gori, per effetto dei provvedimenti di clemenza cli c~i al R.~. 24-:-.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 23.7. I 961 . Non puo usufruu~e _dei p~ovve~ dimenti di clemenza previsti dal R.D . 17.10.1942 n. 1156 perche 1 reati pe~ '. quali Gori è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione de1 benef1c1 previsti dal suddetto decreto. La scarcerazione del Gori, però, viene anticipata al 28.8 .1943 perc.hè, in .ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con ~1rcola~·1 n. 46643 del 27.7 .1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana. Pertanto Gori Giuseppe, viene scarcerato dalla Casa Penale cli Porto Longone il 28 .8.1943. Detenuto dal 23.7.1938 al 28.8.1943. Pena espiata: 5 anni, l mese, 5 giomi. _ Ragionieri, per effetto dei provvedimenti. di clemenza di cu~ al R.~. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato 1123.7.1948. Non puo usufrui~ re dei provedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n . . 1156 perchè 1 reati per i quali Ragionieri è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. La scarcerazione del Ragionieri, però, viene anticipata al 23.8. 1943 pe~chè, i~ ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero d~ll'Jntcmo con cir~olan n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49.216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana. Pertanto Ragionieri Gino viene scarcerato dalla Casa di Rec lusione d.i Castelfranco Emilia il 23.8.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Detenuto dal 23.7.1938 al 23.8.1943.

Pena espiata: 5 anni, I mese, 1 l giorni.

Pena espiata: 5 anni ed 1 mese.

Per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56

- Falaschi, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 5_6 avr~b~e dovuto essere scarcerato il 23.7.1946. Non può usufmire dei provvedi~enti di _clemenza_previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè i reati per i quah Falaschi è stato ntenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto.

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- Mazzoni, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 2.8.1943. Non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè i reati per i quali è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. Detenuto dal 2 .8.1938 al 2.8.1943.

La scarcerazione del Falaschi, però, viene anticipata al 23.8.1943 perchè, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n . 46643 del 27.7.1943 e n. 49.216/441 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana. Pertanto Falaschi Btuno, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943 .

Pena espiata: 5 anni. - Banchini, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli Castelfranco Emilia il 28.7.1943. Non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n . 1156 perchè i reati per i quali è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto.

Detenuto dal 23.7.1938 al 23.8.1943.

Detenuto dal 28 .7.1938 al 28.7.1943.

Pena espiata: 5 anni ed l mese.

Pena espiata: 5 anni.

- Puccioni Alfredo, per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 28.7.1944. Non può usufruire d_ei provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. I 156 perchè i reati per i quali Puccioni è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal s uddetto decreto. Per gli stessi motivi, per i quali è stata anticipata la scarcerazione di Gori, Ragionieri e Falaschi, Puccioni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8.1943.

- Banti avrebbe dovuto essere scarcerato il 2.8.1943 perchè non può usufxuire dei pro~vedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n . 11_56 poi~hè i reati per i quali è stato ritenuto colpevole sono essclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. Il Banti, però, viene ammcss? con De~r~to del Ministro Guardasigilli del 14.4.1943 al beneficio della 1iberaz10ne condmonale e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo i l 23.4.1943. Detenuto dal 2.8.1938 al 23.4.1943.

Detenuto dal 28.7.1938 al 28.8.1943.

Pena espiata: 4 anni, 8 mesi, 21 giorni.

Pena espiata: 5 anni ed 1 mese.

Istanze cli grazia inoltrate dal Banti e dai genitor.i non vengono accolte.

- Giuntoli, per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 24.2. J940 n. 5? avr~b~e dovuto essere scarcerato il 12.7.1944. Non può usuftuire dei provved1ment1 d1 clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè i reati per i quali Giuntoli è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. Per gli stessi motivi, per i quali è stata anticipata la scarcerazione di Gori, Ragionieri, Falaschi e Puccioni, Giuntoli viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Detenuto dal 12.7.1938 al 23.8.1943.

- Billi, avrebbe dovuto essere scarcerato il 25.7.1943 . U na istanza di grazia inoltrata dal Billi a S .M . il Re Imperatore il 25.6.1941 viene accolta e, pertanto, viene concesso con Decreto di grazia del 12.1.1942, il condono condizionale della residua pe,na da espiare e, quindi, il Billi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 18.1.1942. Detenuto dal 25.7.1938 al 18.1.1942. Pena espiata: 3 anni, 5 mesi, 23 giorni. !stanze cli grazia inoltrate dal Billi e dalla moglie nel settembre del 1939 non


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TIUJ3UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

vennero accolte. - Regini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.8.1942. Detenuto dal 5.8. 1938 al 5.8.1942.

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi alle istanze di grazie inoltrate dalla sorella e dal nipote. - Mannucci Gino, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.7.1941.

Pena espiata: 4 anni.

Detenuto dal 23.7.1938 al 23 .7 .1941.

Istanze di grazia inoltrate dal Regini e dalla madre non vennero accolte.

Pena espiata: 3 anni.

- Chiarini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 30.7.1942. Detenuto dal 30.7.1938 al 30.7.1942. Pena espiata: 4 anni.

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Una istanza di grazia inoltrata dal Mannucci il 9.6.1939 a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Nazzi, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 27.7.1941. Detenuto dal 27.7.1938 al 27.7.1941.

- Botrini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 7.8.1941. Detenuto dal 7.8.1938 al 7.8. 1941.

Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 23 .11.1939.

Pena espiata: 3 anni. - Scali, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 25 .7.1941. Istanze di grazia inoltrate dal Botrini il 1.6.1939 a S.M. il Re Imperatore e al Capo del Governo non vennero accolte. - Buggiani, viene scarcerato il 29.7.1941 dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. Detenuto dal 29.7.1938 al 29.7.1941. Pena espiata: anni 3. - Valo1i, viene scarcerato il 2.3. 1940 dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Em..ilia. Detenuto dall' 1.8.1938 al 2.3 . 1940. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 1 giorno. - Centi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 29.7.1941. Detenuto dal 29. 7. I 938 al 29.7. l 94 I.

Detenuto dal 25.7.1938 al 25.7.1941. Pena espiata: 3 anni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre al Capo del Governo il 4.5 .1939; istanza non accolta. - Passaponti, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.6.1940. Detenuto dal 30.7.1938 al 2.6.1940. Pena espiata: 1 am10, 1O mesi, 2 giorni. U na istanza di grazia inoltrata dal Passaponti a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Pieri, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3 .1940. Detenuto dal 27.7 .1938 al 2.3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER t.A DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: I anno, 7 mesi, 5 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Pieri a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Morelli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 31.3.19040. Detenuto dal 1.8.1938 al 31.3.1940. Pena espiata: I anno ed 8 mesi. Una istanza di grazia inoltrata dal Morelli a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Sani, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 30.7.1940.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S .D.S.

Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 1 giorno. _ Lotti Galileo, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2 .3.1940. Detenuto dal 7.8.1938 al 2.3.1940. Pena espiata: l anno, 6 mesi, 25 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Lotti a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Innocenti, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d.i Castelfranco Emilia il 2.3.1940. Detenuto dal 1.8.1938 al 2.3.1940.

Detenuto dal 30.7.1938 al 30.7.1940.

Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 1 giorno.

Pena espiata: 2 anni.

Istanze di grazia inoltrate da Innocenti e dal fratello non vengono accolte.

Istanze di grazia inoltrate dal Sani e dal fratello non vengono accolte. - Sgherri, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.7.1940. Detenuto dal 23.7.1938 al 23.7.1940. Pena espiata: 2 anni. Una istanza cli grazia inoltrata da Sgherri a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Lotti Terzilio, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.6.1940. Detenuto dal 1.8.1938 al 2.6.1940. Pena espiata: l anno, 10 mesi, l giorno. Rifiuta cli associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 15.6.1939. - Guerrini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 4.3.1940. Detenuto dal 3.8.1938 al 4.3.1940.

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_ Biagioni, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3.1940. Detenuto dal 2.8.1938 al 2.3.1940. Pena espiata: 1 anno e 7 mesi. _ Pascucci, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3.1940. Detenuto dal 9.8.1938 al 2.3 .1940. Pena espiata: l anno, 6 mesi, 23 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Pascucci il 1.6.1939 a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. _ Mannucci Emilio, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3.1940. Detenuto dal 23.7.1938 al 2.3 .1940. Pena espiata: l anno, 7 mesi, 9 gionĂš. Una istanza di grazia inoltrata dal Mannucci il 1.6.1939 a S.M. il Re imperatore non viene accolta.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPIZCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Andreoni, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3 .1940. Detenuto dal 25.7.1 938 a1 2.3.1940. Pena espiata: I anno, 7 mesi, 7 giorni . Istanze di grazia inoltrate da Andreoni e dalla sorella a S.M. il Re Imperatore non vengono accolte.

Il Tribunale militare territoriale di Roma concede~ tutti gli imputati, con Or. . dell'8 41960 il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 712 d ,nanz,t . . , d. . d ll'E .o al recupero delle ran dichiarando, contemporaneamente, estinto il intto e spese di giustizia (art. l D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631). Su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribuna~ ~ilitari di guerra so ressi la Corte Suprema di Cassazione (2o Sez. Penale) dichiara, con senten. PP · . d. C · 1·o ·1 ·16 3 1962 l'inefficacia giuridica della senza emessa m Camera 1 ons1g. • i . . ' . . . . , ·1 tenza pronunziata, nei confronti di tutti i soprac1tat1 imputali , dal T.S.D.S. 1 29.4.1 939.

- Mariotti, per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D . 24.2. L940 n. 56. Mariotti, condannato alla pena di l anno e 3 mesi di reclusione, espia, in concreto, 2 anni di reclusione e 3 mesi di arresto perchè gli viene revocato il beneficio del la sospensione condizionale della pena che gli era stata concessa dal Tribunale di Pisa per una condanna a 9 mc..:;i di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e 3 mesi di arresto per "violazione agli obbligi dell'ammonizione". Poichè per la condanna inflittagli dal Tribunale di Pisa era stato ristretto in carcere dal 7 al 27 giugno 1932, Mariotti, detenuto dal 1.8.1938, avrebbe dovuto essere scarcerato il 12.7.1940. viene, invece, scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 12.10.1940 per espiare i 3 mesi di arresto che gli erano stati inflitti dal Tribunale di Pisa con la sopracitata sentenza. Una istanza di grazia inoltrata da] Mariotti il 1.6.1939 a S .M. il Re Imperatore non viene accolta. SCARCERAZIONI PER GRAZIA SOVRANA - Gag liardi, si associa alle istanze di grazia inoltrate dalla moglie e dalla figlia a S.M. la Regina Imperatrice e al Capo del Governo. Pertanto con Decreto di grazia del 29.1.1940 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Gagliardi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.2.1940. Detenuto da] 5.8.1938 al 5.2.1940. Pena espiata: l anno e 6 mesi. - Santarlasci, inoltra, insieme con i genitori, istanza di grazia a S.M. il Re lmperatore e al Capo del Governo. Le istanze vengono accolte, e, pertanto, con Decreto di grazia del 7 .9.1939, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Santarlasci, detenuto dal 25 .7.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 13.9.1939. Detenuto da] 25.7.1 938 al 13.9.1939. Pena espiata: 1 anno, l mese, 18 giorni.

Per Pizzicchi Mario vedi Sentenza n. 52 stesso volume. Per Valdesi Armando vedi Sentenza n. 52 e 79 stesso volume. NOTA: Vennero sottoposti a procedimento penale anche: _ Baggiani Arnldo, nato il 13.7.1920 a Val D ' Amo (Pisa), pellettiere. Detenuto dalll 1.8 .1938 al 22.12.1938. _ Baldaccci Ilio, nato il 20.4.1918 a Val d 'Arno (Pisa), tagliatore di pelli. Detenuto dal 27.7.1938 al 22.12. 1938.

· · c u1s10, - · nato 1·1 J5 .. 1 1912 a San Miniato (Pisa), conciatore. Detenuto - Bald1111 dal 1.8.1938 al 22.12.1938. _ Cinelli Rodolfo, nato il 27.1.191 5 a Vinci (Firenze), muratore. Detenuto dal 7 .8.1938 al 22.12.1938. - D onatl- E l.IO, nato 1·1 1 .8 . 1911 . a San Miniato (Pisa), conciatore. Detenuto dal 1.8.1938 al 22.12.1938. _ Falaschi Giuseppe, nato il 5.11.1914 a San Miniato (Pisa), agente agrario. Detenuto da] 26.7.1938 al 22.12.1938.

· - LastruccI· c onnto, nat o ·1I 18 . .2 . 1914 a San Miniato (Pisa), conciatore. Detenuto dal 1.8.1938 al 22. 12.1938. - Marchetti Giovanni, nato a San Miniato (Pisa), manovale. Detenuto dal 4.8.1938 al 22.12.1938. .. 2 1927 a Santa Croce (Pisa), conciatore. Detenuto Nazz1· Spartaco, n,1. to 1·1 14.. dal 12.8.1938 al 22.12.1938. - Parenti· R usso, na, to 1·1 15 . J 1. 1919 a Santa Croce (Pisa), conciatore. Detenuto dal 12.8.1938 al 22.12.1938.


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- Rosi Osvaldo, nato il 22.1.1916 a San Miniato (Pisa), calzolaio. Detenuto dal 29.7.1938 a l 22.12.1938.

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PRIMA PARTE: SE.i'ITENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA o. 54

Reg. Geo. n. 250/1938 Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

- Rovini Tasca, nato il 24.5.1 921 a Santa Croce (Pisa), studente. Detenuto dal 12.8.1938 al 22.12.1938.

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S .N.

- Sanlini Silvano, nato il 16.1 1.1920 a San Miniato (Pisa), seri vano. Detenuto dal 12.8.1938 al 22.12.1938.

Giudice Relatore: Lanari Piero

- Venturi Giovanni, nato il 30.5.1920 a San Miniato (Pisa), barbiere. Detenuto dal 29.7.1938 al 22.12.1938. La Commissione Istruttoria dichiarò con sentenza o. 9 del 28.3.1939 di non doversi procedere nei confronti dei sopraspecificati imputati in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione sovversiva e di concorso in propaganda sovversiva trattandosi di persone non punibili per aver commesso il fatto senza dolo, rendendo definitiva la già avvenuta loro liberazione. Con la sopracitata sentenza la Commissione Jstruttoria dichiarò inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al delitto di partecipazione ad associazione sovversiva nei confronti cli:

. ,. M v s N · Mazzetti Mario, Calia Michele, Mingoni Mario, . d. · , G tu t c t conso t . . . . .

Rossi Umberto, Leonardi Nicola ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Morgan Paolo, nato il 1.4.1900 a Capodistria (Pola), commesso; · · ( -, u ·eh) Rodolfo , nato il 14 ·1 · 1918 a Trieste, ufficiale di macchina U rs1m g1a rs1 della marina mercantile;

I

- Bracaloni Augusto, nato i I 1.3.1911 ad Arles (Francia), conciatore di pelli. Detenuto dal 29.7.1938 al 28.3.1 939. - Cicalini Duilio, nato il 6.1.1902 a Fucecchio (Firenze), calzolaio. Detenuto dal 4.8.1938 al 28 .3 .1939. - Corsagni Giuseppe, nato l' 11.1.1990 a Fucecchio (Firenze), calzolaio. Detenuto dal 4.8.1938 al 28.3.1 939.

Spadaro Ruggero, nato il 28.8. 1913 a Trieste, tipografo; Iurissevich Gi useppe, nato il 24.10.1908 a Trieste, operaio; Montagna M ar t .rn 0 , nato il 2 · 11 · 1897 a Bagnoli della Rosandra (Trieste), meccanico; Rossetti Libero, nato il 20.5.1900 a Pirano (Trieste), carpentiere;

- Lenzi Angiolo, nato il 10.3.1905 a Santa Croce (Pisa), conciatore di pelli. Detenuto dal 1.8.1938 al 28.3 .1939. Sempre con la summenzionata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione sovversiva e di concorso in propaganda sovversiva nei confronti di: - Catini Paris, nato il 18.8.191 2 a San Miniato (Pisa), carpentiere. Detenuto dal 29.7.1938 a l 28.3.1939. - Maffei Raffael lo, nato il 27.7. I 903 a Santa Croce (Pisa), conciatore di pelli. Detenuto dal 12.8.1938 al 28.3.1939. Per tutti i suddetti imputati la Commissione Istruttoria ordinò l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Predonzani Antonio, nato il 19.7. 1903 a Pirano (Trieste), braccia~te. IMPUTATI Tutti:

a) del delitto di cui all' art. 270 cpv. 20 C.P. per avere pa~tecipato ad una a:so· (comu ni·sta) d;retta a stabilire violentemente la dittatura d1 una classe . ciaz1one ,_._ sociale sulle altre; b) del delitto di cui agli artl. 110-272 p.p.C.P. per aver conc~rs~, tr~. loro d~ con altri, alla propaganda comunista verbalmente e a mezzo di d1ffus1one 1 stampa o di altre manifestazioni sovversive. Il Morgan e l'Ursini, inoltre:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

c) del delitto di cui all'art. 270 p.p.C.P. per aver organizzato e diretto la suaccennata associazione comunista. Con l'aggravante della recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 cpv. J. 0 nn. 1 e 2 e cpv. 2° C.P. per il Montagna. Reati commessi ed accertati in territorio di Trieste ed altrove, precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola con i loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell.'orale dibattimento si venne a statuire

IN FATTO ED IN DIRITTO La R. Questura di Trieste aveva notato un certo risveglio di attività sovversiva in c~ttà e paesi limitrofi, ed aveva altresì avuto sentore che in modo particolare continuava a svolgere la sua opera organizzativa e propagandistica un tale che s~ faceva .?hia_1:,1are "Arg~nri". E poichè attraverso precedenti operazioni di polizia era gia affiorata l'az10ne delittuosa che costui andava svolgendo da lunoo 0 tempo, così furono intensificate le indagini ed i pedinamenti. Il 20 agosto 1938, nella raffineria "Aquila" di Trieste venivano rinvenute stii;:cie di carta ~.ianca contenenti le scritte sovversive: "fate sciopero bianco", M.o rte al fasc~smo", "W la Spagna rossa". Essendosi affacciali gravi sospetti a canco del rubncato lurissevich, operaio in detto stabilimento industriale, si proc~c!ette al di lui arresto'. ed in seguito alle sue chiare e precise confessioni fu poss1bil~ acce~tar~ che egh apparteneva ad una organizzazione comunista, capeggiata dai rubncat1 Morgan (Argenti) ed Urs.ini. Con l'arresto anche di costoro furono r_acco.lte nuo:e 1-n:ove sul deleterio movimento antifascista locale, a carico pure di altn organ1zzat1: e cioè dei coimputati Spaclaro, Rossetti e Preclonzani . Denunciati tutti a questo Tribunale Speciale, dalla compiuta .istruttoria emersero le rispett(ve responsabilità, pienamente confermate del pari ali 'udienza, attraverso le cluare e precise confessioni, complete o parziali, dei giudicabili, ed attraverso alle esplicite deposizioni de.i testimoni. Risultò che il comunista Morgan commesso della Cassa cli Risparmio di Trieste_, ~~to fra i _com~agni di fede col pseudonimo di "Argenti" da tempo svolgeva att1v1ta orga111zzat1va e propagandistica. Attività analoga a quell.a ciel Morgan svolgeva dal I 937, il rubricato Ursini, all'epoca allievo ufficiale cli macchina iscritto al P.N.F. provenienti dalle organizzazioni giovanili (che, in un prim<;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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momento, agiva indipendentemente e quasi a dispetto del Morgan che non lo aveva giudicato capace di tale attività). Così, mentre il Morgan provvedeva, fra l'altro, a costitu~·e _grup~i comunis~ nel Cantiere S. Marco, avvalendosi dell'attività propagandistica d1 due operai dello stabilimento e precisamente dei rubricati, affiliati, Rossetti Libero e Predonzani Antonio, l'Ursini svolgeva analoga attività nella "Raffineria Aquila" avvalendosi in modo particolare della attività propagandistica cieli' affiliato (operaio della raffineria) Iurissevich.

I nominati dirigenti Morgan e Ursini poi si servivano della attività e fedele collaborazione anche dell'affiliato Spadaro (tipografo .iscritto al P.N .F.) per mantenere i contatti fra organizzati, per indire le riunioni clandestine; per il passaggio, tra compagni di fede, della stampa sovversiva propagandistica e per il reclutamento di nuovi elementi. Infatti lo stesso Spadaro affennò di essere stato iniziato nelle idee comuniste da certi Ruzzier e Boris, e in seguito da Ursini. Costui lo presentò al Morgan ed allo Iurissevich, e dando la propria opera a tutti e tre finì per diventare il loro intermediario nella attività sovversiva. A sua volta il Rossetti si dichiarò vittima del Morgan che insistentemente lo propagandò e lo indusse ad aderir~ al mov.im~nt~. ~ ta_l uopo lo _nlise _a contatto con lo Spaclaro, e lo fece intervenire alle vane nunH)m clan?e~tme prnpa~and1s tiche. All'udienza confermò il suo pentimento per l'opera cnmmosa compiuta. Anche Predonzani manifestò il suo pentimento per aver aderito alla organizzazione comunista e per avervi esplicata attività propagan~istica; d_icen?~si vitl!ma del Morgan (presentatogli dal Rossetti) che sovente gh parlò eh politica antifascista e lo indusse a partecipare alla associazione sovversiva. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che a Trieste si ~ra costituita una associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre. Vi appartenevano, svolgendo attività propagandistica, Spadru:o, Iurissevich, Rossetti, Predonzani, Morgan ed Ursini. gli ultimi due poi vi avevano altresì compiuta opera organizzativa e direttiva. Perciò tutti si sono resi responsabili dei reati ad ognuno ascritti che soggettivamente ed oggettivamente considerati, si concretano nella configurazione gimidica di cui agli artt. 270 p.p.; 270 cpv. 2°; e 272 p .p .C.P. Esaminate e vacrliate tutle le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natu;a particolare dei reati, il Collegio è d'avviso di .irrogare le seguenti pene: Ai sens.i dell'art. 270 p.p.C.P.: A Morgan anni ollo, ad Ursin.i anni sei.


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TRIBUNA.LE SPECIALE PBR LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL, T.S.O.S.

DICHIARA

Per il disposto dell'art. 270 cpv. 2° C.P. A Morgan, Spadaro, Iurissevich anni due ciascuno; ad Ursini, Rossetti, Predonzani anni uno ciascuno.

In applicazione dell 'art. 272 p.p.C.P. A Spadaro e Iurissevich anni tre ciascuno; a Morgan, Rossetti, Predonzani anni due ciascuno; ad Ursini anni uno.

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Montagna assolto, per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. E ritiene tutti gli altri colpevoli dei delitti ad ognuno rubricati ed operato il cumulo delle pene complesivamente condanna: Morgan ad anni 12; Ursini ad anni 8; Spadaro e Iurissevich ad anni 5 ciascuno; Rossetti e Predonzani ad anni 3 ciascuno.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna: Morgan ad anni 12, Ursini ad anni 8, Spadaro e Iuri ssevich ad anni 5 ciascuno, Rossetti e Predonzani ad anni 3 ciascuno.

Tutti alla reclusione; Morgan ed Ursini anche con l'interdizione pe~e~a ~a! pubblici uffici; Spadaro e Iu1issevich anche con l'interdizione dai pubbhc1 uffici per la durata di anni 5.

Tutli alla reclusione; Morgan e Ursini anche con la interdi~ione perpetua dai pubblici uffici; Spadaro e Iurissevich anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Tutti con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle ~pese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogru altra conseguenziale di Legge.

Tutti con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma, 8.5.1939 - Anno XVIT.

Era stato denunciato e rinviato a giudizio anche il rubricato Montagna. Però meglio chiarite le circostanze di fatto che avevano in istrnttoria originati dei sospetti a suo carico, il Collegio ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli, e di cui agli artt. 270 cpv. 2° e 272 p.p.C.P. Infatti non appena arrestato egli protestò la sua innocenza, affermando che scarcerato per aver beneficiato del condono della residuante pena riportata con sentenza 26.9.1933 da questo Tribunale Speciale, egli si ritirò a vita privata solo dedicandosi al lavoro ed alla sua famiglia. Mai ebbe contatti con sovversivi; nell' inverno I 937 lo avvicinò più volte il compagno di lavoro lurissevich cd insistentemente tentò di attrarlo al gruppo comunista della raffineria "Aquila", ma sempre diede un reciso rifiuto. E' pur vero che lo stesso Iurissevich in istruttoria accusava il Montagna d 'avergli passato dei manifestini sovversivi scritti in lingua croata slava; ma il .Montagna nel negare energicamente fece subito rilevare che l'accusa dello Iuii ssevich è del tutto infondata ed è dovuta solo a scopo di vendetta, perchè non appena arrestato egli ha fornito le prove della colpevolezza specie a carico dello stesso Iurissevìch.

Montagna , detenuto dall'l.10.1938, viene scarcerato L'8.5.1939

Non vi è dubbio pertanto che venuti a mancare del tutto gli elementi di accusa nei confronti del Montagna, devesi dichiararlo assolto per non aver commesso i fatti a lui addebitati; ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. P.Q.M.

Visti ed applicati gl i artt. 270 p.p., 270 cpv. 2°; 110, 272 p.p.; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. ; 485, 486 C.P.Esercito

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

(Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1933, pag. 105). NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE _ Morgan, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.J?, 24? 1940 11 . 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 29.8.1948. Non può usuf~":e dei_ prov~ vedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 per~he I re_au per 1 quali Morgan è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessi~ne_dei ben~~·st·1 dal suddetto decreto. La scarcerazione. del .Morgan, ant1c1c1. previ" . . . pero, · viene Mini pata al 29 .8. J943 perche, in ottemperanza alle dispos1z1oru unparttte dal stero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1_943 viene proposta la liberazione per Grazia So~rana. Pert.a~1t~ Morgan Paolo, viene scarcerato dalla Cac;a di Reclusione di Castelfranco Em1ha 11 29.8.1943. Detenuto dal 29.8.1938 al 29 .8.1 943. Pena espiata: 5 anni. _ Ursini, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.~. 24.~.1~40 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 28.8.1944. Non può usufrw~c dei. prov~ vedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 pe'.·chè 1 r~atl per'. quali Ursini è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici


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previsti dal suddetto decreto. Per gli stessi motivi per i quali è stata anticipata la scarcerazione di Morgan Paolo, Ursini Rodolfo, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8.1943.

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PR!JvfA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 7/1939

SENTENZA n. 55

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Detenuto dal 28.8.1938 al 28 .8.1943 .

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N..

Pena espiata: 5 anni.

Giudice Relatore: Lanari Piero.

- Iurissevich, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 22.8.1941.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente: Detenuto dal 22.8.1938 al 22.8.1941. SENTENZA Pena espiata: 3 anni. nel procedimento penale a carico di: Rifiut~ di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre al Capo del Governo 11 17.6.1939. - Predonzani, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 6.3.1940.

Marturano Sergio, nato il 2.6.1910 a Cagliai-i, medico chirurgo; Mauri Vittorio, nato il 31.J 2.1901 a Cavenago Brianza (Milano), nichelatore; Yalagussa Giovanni, nato il 16.7.1904 a Lomagna (Como), fabbro;

Detenuto dall'8.l0.1938 al 6.3.1940. Vergani Ambrogio, nato il 30.5.1912 a Vimercate (Milano), meccanico. Pena espiata: 1 anno, 4 mesi, 28 giorni. IMPUTATI - Rossetti, detenuto dal 7.10.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione di Fossano il 7.10.1941. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre al Capo del Governo il 3.6.1939; istanza non accolta. P_er le notiz~e desunte dal fascicolo di esecuzione relative a Spadara Ruggero vedi quanto viene pubblicato dopo la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 24.6.1939 pag. 200

Nei confronti dei suddetti imputati il Tribunale militare territoriale di Roma ha concesso, con Ordinanza del 13.3.1961, il beneficio dell'amnistia prevista dal D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 ciel D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631 ). Su ri~hiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Penale) ha dichiarato, con sentenza emessa in Camera cli Consiglio il 29.7.1968, l'inefficacia giuridica del~a sente?za pronunziata dal T.S.D.S. 1'8.5 .1939 nei confronti dei soprannominati 11nputat1 (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159).

Tutti: a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per aver, in Milano e provincia, fino al dicembre 1938, partecipato ad associazione sovversiva (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del reato cli cui agli artt. 110; 81; 272 p.p.C.P., per aver, in concorso fra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un unico disegno criminoso, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva o di altre manifestazioni di partito. Il Marturano ed il Mauri, anche: c) ciel reato cli cui agli arte. 110-270 p.p.C.P. ed u. cpv. C.P., per aver concorso tra loro e con alt1i, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, alla organizzazione e direzione della associazione sovversiva di cui sopra. Con l'aggravante della recidiva specifica di cui all' art. 99 C.P. per il Mauri e generica di cui allo stesso art. 99 per il Vergani.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IN PUBBLICA UDIENZA

ripresa l'opera sua criminosa per istigazione del compagno Ferro Mario, latitante; e che in un pdmo tempo aveva affidato un ciclostile per riproduzione della stampa clandestina da diffondere, al Valagussa, ma che per la dimostrata imperizia di costui si trovò nella necessità di ricorrere al Marturano ed al Levati, facendo del pari recapitare a quest'ultimo il ciclostile. Il Valagussa, confermando la versione dei fatti narrata dagli altri giudicabili precisò altresì di essere stato attratto al comunismo dal Mauri, il quale lo incaticò perfino cli svolgere attività di propaganda tra i compagni di lavoro nello stabilimento Breda. Da guanto venne suesposto scaturisce evidente la prova che in Milano e provincia si era formata una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultinù ebbero la parola coi loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè delle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO La R. Questura cli Milano aveva notato un certo risvecrlio nella clandestina at. . ~ • e, t1v1t~ sovvers1.va, in città e provincia ed aveva anche saputo che i maggiori esponenti del movimento comunista avrebbero dovuto tenere una riunione seoreta in . b ' casa d 1 un compagno di fede di Vimercate (Milano). Perciò furono intensificate le indagini con opportuni pedinamenti; e dopo speciale servizio di vigilanza si venne ad accertare che il rubricato Marturano, medico chirurgo, fiduciario delle casse mutue malattie dell'industria, residente in Milano, nella sera del 1.12.1938 era arri:ato a _Yi~ercate ed avvicinato dal compagno di fede coimputato Valagussa (fa~bro 1scntto ai sindacati fascisti) era stato accompagnato in casa del noto comumsta Levati Cesare, resosi latitante. ~n. segu.ito ad una improvvisa inuzione nella casa di quest'ultimo furono aITesta·tJ · 1_detti Marturano e Valagussa, mentre il Levati riuscì a fugg ire. Nella perqu1s1z.10ne personale del Martm-ano, fra l' allTo venne LTovata una copia del giornale comunista "Humanité", edito a Pa1igi . . Si~ dinanzi alla Questura che al Giudice lstJ·uttore di questo Tribunale Speciale 11 IY!arturano (benchè raggiunto dalle prove più evidenti, specie per le chiare e precise accuse dei coimputati pienamente confessi Valaaussa Mauri Ver. . ' b ' ' gam~, s1 mantenne nella più rigida negativa, tentando il difendersi però in modo puenle; tanto che all'udienza invece fiiù per fare ampia ammissione dei fatti criminosi contestatigli. E cioè disse che il compagno di fede Mauri (vecchio comunist~ già condam:iato da questo Tribunale Speciale con sentenza 13.6.1930 per r~at1 dell_a stes~a rndole), aveva dato incarico a lui ed al Levati di provvedere alla nproduz1one d1 manifesti1ù antifascisti destinati alla diffusione, in quanto il Valagussa, che ne era stato incaricato in precedenza, aveva data pessima prova. A tal ~opo ~o stesso Val.agussa (che ancora non conosceva personalmente) sempre per rncanco del Maun, la sera del 1.12. 1938 si era recato alla stazione tranviaria d~ Vimer~ate per riconoscere mediante segni convenzionali (busta, po.r ta carte e g10rnale m mano), Marturano e per accompagnarlo in casa Levati, dove avvenne la riproduzione, a mezzo ciclostile di un manifestino comunista. E mentre i capeggiatoti della organizzazione sovversiva, Mruturano e Mauri, con la collaborazione del _Y,a lagussa stavano compiendo tale lavoro, loro necessru"io per la progettata att1v1tà propagandistica da svolgere, vennero sorpresi dalla P.S. Non meno precjsi furono il Mauri ed il Valagussa. Il primo dichiarò di avere

Vi avevano concorso ad organizzarla ed a dirigerla il Matturano ed il Mauri e con costoro vi appatteneva, dando loro pure la propria collaborazione nella attività propagandistica continuata, il Valagussa. Di conseguenza tutti e tre si sono res.i responsabili dei reati ad ognuno ascritti e che soggettivamente ed oggettivamente si caratterizzano nella configurazione giuridica di cui agli art. 110-270 p.p. ed u. cpv.; 270 cpv. 2°; 110, 81, 272 p.p.C.P.; con l'aggravante della recidiva di cui all'att. 99 n. 1 nei confronti del Mauri, perchè g ià condannato per reati della stessa indole. Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonchè le 1ichieste difensive, tenuta presente la natura particolare dei reati, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 1 J 0-270 p .p . ed u . cpv. C.P. con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. I C.P. nei confronti del Mauri: A Mauri anni 8 e mesi 2; a Ma1turano anni 8. Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P., con l' aggravante suaccennata nei confronti del Mauri: A Mauri anni 2 e mesi 4; a Ma1turano e Valagussa anni 2 ciascuno.

In applicazione degli artt. 110-81 e 272 p.p., con l'aggravante suaccennata nei confronti del Mauri : A Mauri anni 3 e mesi 6, a Marturano anni 4; a Valagussa anni 3. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complesivamente condannare: Marturano e Mawi ad anni 14 ciascuno; Valagussa ad anni 5. Tutti alla reclusione; Mauri, Marturano anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Valagussa anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di preventi-


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TRID UNALE SPECJALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

va custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

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Marturano e Mauri ad anni 14 ciascuno; Valagussa ad anni 5.

Poichè come emergenze dagli atti processuali trovasi in giudiziale sequestro del materiale che ebbe direttamente attinenza coi reati, occoJTe ordinare la confisca in base ali' art. 240 C.P.

T utti alla reclusione; Mauri e Marturano anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Yalagussa anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni. 7

Era stato denunciato e rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. anche il rubricato Vergani Ambrogio (cugino del latitante Levati), otfano di guerra, il quale per un complesso di circostanze si trovava nella necessità di frequentare sovente la famiglia del detto suo parente. Poichè un giorno, per la strada e per caso incontrò il Valagussa che approfittando dell' occasione gli ebbe a consegnare un pacco contenente il ciclostile (1invenuto e sequestrato dalla Questura) con preghiera di passarlo al Levati; e poichè, altresì lo stesso Vergani si trovò pure presente, in casa del cugino, quando arrivò il Marrurano e quando costui, con gli altri, riprodusse i manifestini sovversivi, si sospettò che egli pure appartenesse all'organizzazione comunista ed avesse svolta relativa attività propagandistica.

Tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio: al pagamento delle spese di preventiva custodia, altra ad ogni altra conseguenziale di legge.

Però egli, fin dal primo suo inteITogatorio dinanzi alla Questura, si mantenne sempre negativo, precisando che il pacco avuto dal Valagussa era chiuso per cui non poteva sapere cosa contenesse; e che per caso era presente quando giunse in casa del cugino il Marturano col Valagussa. Di conseguenza assistette alle operazioni compiute dai tre per la riproduzione dei manifestini, 1imanendone del tutto estraneo tanto che spontaneamente, poté fornire alla Questura tutti gli elementi di accusa, a carico degli imputati, necessari a stabilire le rispettive responsabilità. Inoltre nessuno degli altri rubricati, mai ebbe ad accennare ad una qualsiasi partecipazione nel movimento del Vergani; sia dinanzi alla Questura, al Giudice Istruttore che all'udienza. Pertanto il Collegio, affacciandosi l'ipotesi dubitativa, in quanto il Vergani potrebbe avere anche detto il vero nell'affe1mare la propria innocenza, ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati ascrittigli, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non deternuto per altra causa. P.Q.M. VisU ed applicati gli artt. 110-270 p .p . ed u. cpv.; 270 cpv. 2°; 110-81-272 p.p.; 99, 23, 29, 64, 73, 228, 229, 249 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485,486 C.P. Esercito DICHIARA Vergani Ambrogio assolto per insufficienza di prove dai reati ascrittigli, ordi nando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. E ritiene Marturano, Mauri e Valagusa colpevoli dei reati ad ognuno rubricati ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Ordina la confisca del materiale in giudiziale sequestro avente diretta attinenza ai reati. Roma, 12.5.1939 -Anno XVII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Vergani, detenuto dal 6.12.1938 viene scarcerato il 12.5.1939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONI _ Mauii in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circol;ri n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49.216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Mauri viene scarcerato dalla Casa Penale per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 28.8.1943. Detenuto dal 2.12.1938 al 28.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi, 26 giorni. Per i precedenti penali (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel. 1~30" pagg. 63, 68 e 77) non può usufruire dei benefici di cle~enza prev1st1 dal R.D. 24.2.1940 11 . 56 e il titolo dei reati per i quali è stato ntenuto colpevole ostano all' applicazione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. _ Marturano, per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.J:?. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 1.12.1950. Non può usufr:_11~ re dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. l~.10.1942 n. 1 ~56 per~he 1 reati per i quali è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. Per gli stessi motivi per i quali è stata anticipata la scarcerazi~ne di Mau~·i Vittorio, Marturano Sergio viene scarcerato dalla Casa Penale d1 Sulmona il 28.8.1943. Detenuto dal 1.12.1938 al 28.8.1943 .


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Pena espiata: 4

anru, 8 mesi, 27 giorni.

- Valagussa, per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24 .2. I 940 n. 56 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1..12. 1941. Detenuto dal 1.12.1938 al 1.12.1941.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

T IUIJUNALc SPEC[ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 60

Reg. Gcn. n. 251/1938

Presidente: Le Me tre Gaetano, Console Generale M. V .S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni , Mingoni Mario, Rossi Renato, Carusi Mario, Pasqualucci Renato.

Pena espiata: 3 anni. A seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunal i militari guerra soppressi la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) dich iara, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 18.11.1970, l' inefficacia giuridica della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 12.5.1939 nei confronti di tutti gli imputati giudicati con la suddetta sentenza (art. I del D.L.L. 27.7.1944 n. 159). NOTA: Insieme con i soprannominati imputati vennero anche denunziati i latitanti: - Ferro Mario, nato il 23.1 l.l 919 a Rovigo, impiegato. - Levati Cesare, nato il 22.4.1899 a Vimercate (Milano). Nei confronti del Levati il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano ha, con sentenza emessa l' 8.3. 1957, dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Levati perchè " i fatti non sussistono" cd ha ordinato la revoca del mandato di cattura. Ferro Mario, tratto in arresto il 27.9.1942, venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza del 7. l .1943 e condannato alla pena di 4 anni di reclusione.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Calatroni Carlo, nato il 13.7.1914 a Milano, studente universitario; Bertona Luigi, nato il 22.3.1 897 a Cressa (Novara), cartaio; Bussa Giuseppino, nato il 13.5.1904 a Borgosesia (Vercelli), marmista; Francione Vincenzo, nato il 27.2.1899 a Cellio (Vercelli), tornitore; Previati Michele, nato il 25.9.1882 a Copparo (Ferrara), tintore; Rota Attilio, nato il 26.11.1 892 a Treviglio (Bergamo), pantofolaio; Vigna Pietro, nato il 4.7.1888 a Cogg iola (Vercelli), contadino . IMPUTATI

(Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1943). Tutti: a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. , per aver, in territori? di Milan~ e Boroosesia (Vercelli) fino al mese di settembre I 938 fatto parte d1 una assoc1azion: diretta a stabilire violentemente la dittatura di una c lasse sociale sul le altre; b) del reato di cui agli artt. I 10-272 p.p.C.P., per aver, nelle dett~ circost~@e cli tempo e di luogo, in concorso tra loro, svolto propaganda per la 111stauraz1one violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; Calatroni Carlo e Vigna Pietro, inoltre: c) del reato di cui agli artt. 110-270 p.p.C.P., per aver, nelle _m~desime c~rcostanzc di tempo e di luogo, in concorso tra loro, promosso, costttwto, orgaruzzato e diretto l'aSsociazione di cui al capo a) - della imputazione.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA !)ELLO STATO

PRltvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S .

IN PUBBLICA UDIENZA

ti basterebbe ricordare le dichiarazioni degli imputati, rei confessi, Rota e Bussa. R'ota ha dichiarato di essersi recato dal Previati e di aver avuto indicazioni del recapito del Calatroni solo dopo avergli rivolto la frase conve~zi?nale "Sono aniva~ to da Borgosesia" (circostanza ammessa dallo stesso Previau). Il .Rota_, latore ~1 una lettera del Vigna, doveva 1itirare materiale di propagand~ ant1fa:c1sta, ma 1~ Previati non gli consegnò il rid1iesto materiale perché sospetto che s1 trattasse ~1 una persona non appartenente al partito. T ali risultanze, mentre. esc~udon~ - rn maniera precisa - la tesi prospettata dal Previati provano la partec1paz10ne dt quest' ultimo alla società "Erba" e all'opera di propaganda addebitatagli.

Sentito il P.M. , gli imputati che con i loro difensori hanno avuto per ultinù la parola 1N FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza della Commissione Istruttoria del 10 maggio e.a., gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati come sopra rubricati. Nell'orale dibattimento - come del resto durante l'istruttoria - ad eccezione del Previati - che ha dichiarato di aver agito in buona fede - gli imputati hanno rispettivamente confessato integralmente gli addebiti, quali risultano specificati nella sentenza di rinvio. Invero: Calatroni Carlo, studente al 5° anno di medicina, ha confessato che dopo l'arresto del socialista Sassu prese l'iniziativa di organizzare un gruppo socialista denominato "Erba", allo scopo di diffondere il movimento socialista nella Valsesia. Ha confermato altresì il Calatroni: che, p er meglio riuscire nel cennato suo scopo delittuoso, prese contatto col fuoriuscito Favarelli Giuseppe, il quale - da Lugano - gli inviava stampa, istruzioni e denaro; che egli forniva al Favarel li notizie sulle condizioni politiche e sindacali della Borgosesia, perchè fossero anche pubblicate sul giornale "Nuovo Avanti" il quale veniva diffuso nella Val sesia dallo stesso Calandro ni, con la collaborazione degli altri imputati; che per il completo raggiungimento del cennato piano di organizzazione si associò l'imputato Vigna, il quale - conoscitore profondo della zona - g li fu prez ioso compagno nella diffusione della stampa antifascista, nell'assicurare l'adesione di nuovi proseliti al gruppo, e nel fornirgli notizie relative all a situazi one politica e sindacale della Borgosesia delle quali si è fatto sopra cenno. Ha soggiunto, che con lui e col Vigna cooperarono Bertona, Bussa, Francione e Rota, i quali - dopo aver aderito all'associazione - introdussero clandcstinamenle, nella zona stampa antifascista e provvedettero alla diffusione della stampa stessa.

li Previati, pur avendo ammesso di aver ricevuto corrispondenza diretta al Calatroni e di averla consegnata al suo destinatario, si è g iustificato dichiarando che riteneva quest'ultima di carattere amoroso. Ma tale tesi risulta smentita dalle risultanze istrunorie e dall'orale dibattimento. Invero il Calatroni - pur avendo affermato di non aver informato il Previati dell a natura politica della corrispondenza - ha dichiarato: "Tuttavia egli (cioè il Previati) comprese che vi era qualche cosa di illecito, tanto è vero che oppose sulle prime un rifiuto, che io riuscii a vincere con vive premure". Ma, se ciò non fosse sufficiente ad escludere la buona fede prospellata - a sua discolpa - dal Previa-

Vigna Pietro ha confessato che in seguito a presentazione fattagl i dal Sassu conobbe Calatroni, col quale si accordò sulla attività antifascista da svolge~e ?ella Valsesia per la costituzione del gruppo "Erba" che, servendosi de~ Prev1at1, al cui indirizzo inviava la corrispondenza da consegnare a Calatrom, mantenne contatto con quest'ultimo; che ricevuto dal Calatroni - direttamente ovvero a mezzo del Rota - le stampe da diffondere, le stampe stesse divulgò fra l'elemento anti fascista della Valsesia. Ha soggiunto che fornì stampa antifascista al Rota in. seguito a sollecita:ione avuta dallo stesso; che, approfittando cli un viaggio a Milano del B.us~a, .lo _mcaricò di ritirare da Previati (che avrebbe dovuto riceverli da Calatroru) ltbn d1 propaganda antifascista; che diede a Rola L. 30 per_ recarsi a ~il~no e ritirare,. sempre dal Previati, stampa antifascista; che passo al Franc10111 alcune copie del " Nuovo Avanti" pcrchè, dopo lette, le inoltrasse ad alri.

,. Di particolare interesse è la circostanza che fu il v.igna, c?me lo st~sso ha confessato che fornì al Calatroni le notizie politiche-si ndacali che servirono a quest'ulti~o per la preparazione dell'articolo "m ise1ia nera in Valsesia" pubbli cato sul "Nuovo A vanti". Bussa Giuseppino ha confessato di conoscere il Rota; di aver ricev_uto d~tl Vigna un manifestino antifascista; di avere parlato col Vigna sulla _m~mera d1 procurarsi stampa di propaganda sovversiva; di aver portato a Prev1at1 una lettera dataoli dal Rota - contenente la richiesta di libri antifasc isti; cli aver ricevuto, a me~o del socialista Canna Antonio, un pacco portato da Rota al suo ritorno da Milano; che detto pacco consegnò a Vigna, pur avendo sospettato che contenesse stampa sovversiva. Francioni Vincenzo ha confessato: di aver ricevuto da Vigna una copia del giornale " iI Nuovo A vanti" sul quale era pubblicato l'artico!~ " miseria .ne~a", nonchè alcune copie di un manifestino antifascista relativo alla unpresf~ Etiopica'. che - come si era offe1to di fare - detto manifestino distribuì ad alcum clementi sovversivi della Borgosesia. E' da notare che mentre il Francioni ha dichiarato che i manifestini dei quali si è fatto cenno erano appena sedici , Vigna ha affermato che superavano il centinaio. Bertona Luigi, ha confessato di aver tenuto per un anno contegno com~ni~ta; di aver preso parte a riunioni con i nominati Falotico Gaetano e Lombardi Gmo


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

per indui-li a far parte dell'associazione. Ha pure confessato di avere consegnato a certo Araldi due manifestini relativi alla ricorrenza del primo maggio e di aver diffuso fra elementi antifascisti copie del "Nuovo Avanti". Rota Attilio ha confessato: di aver ritirato dal Vigna un centinaio di manifestini antifascisti; di aver ricevuto, pure dal Vigna, alcune copie del "Nuovo Avanti" e L. 30 per recarsi a Milano dal Previati e ritirare - dallo stesso - materiale di propaganda antifascista. Ciò posto, il Collegio, ritenuto che per esplicita confessione cli tutti gli imputati (ad eccezione del Previati), confermata dalle risultanze istruttorie e da quelle dibattimentali è risultato provato che gli imputati stessi si sono resi responsabili dei fatti loro ascritti; ritenuto che le risultanze delle quali si è fatto sopra cenno hanno pure confermato la responsabilità del Previati in ordine ai fatti allo stesso rubricati. Ritenuto che i fatti furono commessi nelle cixcostanze di tempo e di luogo specificati in epigrafe, e che nei fatti stessi si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati agli imputati rispettivamente scritti il Collegio, dopo aver preso in esame le istanze della difesa, ritiene equo fissare le pene nei seguenti limiti: Nei confronti di Vigna Pietro: anni undici di reclusione, quale cumulo delle pene di anni sei per il reato di cui all'art. 270 p.p., anni tre per il reato di cui all'art. 272 p.p. e anni due per il reato di cui all'art. 270, 2° cpv. C.P.; Nei confronti di Calatroni Carlo: anni dieci di reclusione, quale cumulo delle pene di anni cinque di reclusione per il reato di cui all_'art. 270 p.p. anni tre per il reato di cui all' art. 272 p .p; e anni due per il reato di cui all'art. 270, 2° cpv. C.P.; Nei confronti di Rota Attilio e Bertona Luigi, anni cinque di reclusione ciascuno quale cumulo delle pene cli anni tre per il reato di cui all'art. 272 p.p. e anni due per il reato di cui all' art. 270 2° cpv. C.P.; Nei confronti di B ussa Giuseppino e Francione Vincenzo quattro anni di reclusione ciascuno quale cumulo delle pene cli anni due per il reato cli cui all'art. 272 p.p. e anni due per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.; Nei confronti di Previati Michele anni due di reclusione, quale cumulo delle pene cli anni uno per ciascuno dei due reati asc1ittigJi. Ritenuto che alla pena inflitta a Calatroni Carlo e Vigna Pietro consegue "ope legis" l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e che invece consegue l'interdizione temporanea per anni cinque alla pena inflitta a Bertona Luigi e Rota Attilio. Ritenuto che tutti debbono essere condannati. al pagamento in solido delle spese ciel processo e ad ogni altra conseguenza di legge.

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Ritenuto che ]e circostanze che accompagnano i fatti non consigliano di concedere agli imputati benefici di legge. Ritenuto che appare opportuno ordinare che tutti, ad eccezione di Previati Michele, siano sottoposti alla libertà vigilata. P.Q.M. Visti gli artt. 3 Jegge 4.6.1931 n. 674; 110,270 JAp. e 2° cpv., 272 p.p., 27, 229, 73 C.P.; 288 C.P.P. DICHIARA Tutti gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e condanna: Vigna Pietro ad anni undici di reclusione, Calatroni Carlo ad anni dieci di reclusione, Bertona Luicri e Rota Attilio ciscuno ad anni cinque di reclusione, Bussa Giuseppino e Fra;cione Vincenzo ciascuno ad anni quattro di reclusione, Previati Michele ad anni due di reclusione. Condanna inoltre: Calatroni Carlo e Vigna Pietro alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Bertona Luigi e Rota Attilio alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Condanna tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese del processo e ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina che tutti gli imputati, meno Previ.ati, siano sottoposti alla libertà vigilata. Roma, 25 .5.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Vigna, p er effetto dei provved imenti cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 3.9.1947. Non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17. I. 0. 1942 n. 1156 perchè i reati per i qual i è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto del 28.10.1944 il T .S .D.S . della Repubblica Sociale dichiara, con declaratoria del 25.1.1945, condonata la residua pena da espiare. Pertanto Vigna viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Venezia il 26.1.1945. Detenuto dal 3.9.1938 al 26.1.1945 . Pena espiata: 6 anni, 4 mesi, 23 giorni.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Istanze di grazia inoltrate dal Vigna e daJ figlio nel 1939 non vengono accol-

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE D ..\L T.S .D.S.

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Detenuto dal1'8.9.1938 all'8.9.1941.

te. Pena espiata: 3 anni. - Calatroni, per effetto dei provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 10.9.1946. Non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè i reati per i quali è stato ritenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto Calatroni Carlo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Portolongone il 28.8.1943. Detenuto dal 10.9.1938 al 28.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 18 giorni. Istanze di grazia inoltrate dal Calatroni e dai genitori al Capo del Governo nel 1939 non vengono accolte.

Istanze di grazia inoltrate dal Rota e dalla moglie nel 1939 e nel 1940 non vengono accolte. _ Francione, viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 2.8 .1940. Detenuto dal 2.8.1938 al 2.8.1940. Pena espiata: 2 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Francione 1'8.7.1939 non viene accolta. _ Bussa, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 6.9.1940. Detenuto dal 6.9.1938 al 6.9.1940. Pena espiata: 2 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Bussa e dalla madre non vengono accolte.

- Bertona, detenuto dal 2.8.1938 non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 ostandovi i prcedenti penali. Non gli possono essere concessi i benefici cli cui al R.D. 17.10.1942 n. 11.56 perchè i reati per i quali è stato 1itenuto colpevole sono esclusi dalla concessione dei benefici previsti dal suddetto decreto. La pena di 5 anni di reclusione inflitta dal T .S.D .S. con sentenza del 25.5.1939 viene cumulata, con provvedimento emesso dal Procuratore del Re del Tribunale di Novara il 22.7.1940, con la pena di 3 mesi e 3 giorni di reclusione inflitta al Bertona dal Tribunale cli Novara con sentenza del 20.10. 1938. Il T.S.D.S. irifligge a Bertona Luigi, con sentenza del 10.9. 1942, una condanna a 3 anni di reclusione e l'estratto della sentenza viene trasmesso, in data 14.10.1 942, alla Procura del Tribunale di Novara per l'emissione cli un nuovo provvedimento di cumulo delle pene. Istanze di grazia inoltrate dal Bertona e dalla moglie nel 1939 non vengono accolte. Per ulteriori notizie relative allo stato di detenzione di Bertona Luigi vedi le "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942".

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56. - Rota, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia 1'8.9.1941.

_ Previati, una istanza di grazia inoltrata dal Previati il 7.7.1 93~ a S .M . il Re Imperatore viene accolta e con Decreto di Grazia. del 16.11.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Previati, detenuto dal 29.9.1938, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Fossano il 20.11.1939. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 21 giorni. NOTA: La Commissione Istruttoria ha pronunziato, con sentenza n. 11 del 10.5.1939 l'accusa anche nei confronti del. latitante: _ Faraveli i Gi useppe, nato il 29.5.1896 a B remi (Pavia), dottore in legge. (Per Faravelli vedi "Decisioni emese dal T.S .D.S. nel 19~2''., Con ~entenza del 24.10.1942 Faravelli venne condannato alla pena di 30 anm di reclus10ne) .


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TRIBUNALE SPECIALE PERLA DIFESA DELLO STATO

Gen. 218/1938

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNl.lATE DALT.S.D.S.

SENTENZA n. 65

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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Nardi.t1 Renato, nato il 15.10.1 905 a Vicen:1.a, operaio tipografo; Pedoni Arturo, nato il 26.5.1 896 a Verona, commerciante; Spaziani Elio, nato il 4.12.1901 a Isola della Scala (Verona), editore;

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino

Tomba Tullio, nato il 17.7.1879 a San Michele (Verona), pubblicista. IMPUTATI

Giud~ci ~onsoli M. V.S.N.: Calia Michele, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Leonard1 N icola, Caputi Pietro ha pronunciato la seguente:

Tutti: a) del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P. per aver partecipato ad associazione sovversiva;

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Venturelli Alessandro, nato il 1.5.1 888 a Cartenuova (Bergamo) medico chirurgo, docente mùversitario; ' Ambrosi Gino, nato il 13. 11. 1901 a San Masimo all'Adige (Verona), meccanico;

b) del delitto previsto dagli artt. 11 O e 272 p.p.C.P., per aver, in concorso fra loro, fatto propaganda sovversiva; Ve nturelli Alessandro ancora: del delitto previslo dall'art. 270 p.p.C.P., per aver promosso, costituito, organizzato e direto una associazione sovvesiva. In Verona fino al settembre 1938 e precedentemente.

Bartolaso-Brillo Luigi, nato il 25.2.1907 a Villafrance (Verona), tipografo; Cassandrini Arturo, nato il 1.1.1896 a Verona, meccanico; Ceroni-Bassani Cesare, nato il 28.5.1 896 a Verona, disegnatore; co; Dalla Chiara Fausto, nato il 3.1 O. 1912 a Colognola (Verona), elettromeccani-

De Santi M m"io, nato il 28.12.1 900 a Casaleone (Verona) austista; na;

Dusi Benvenuto, nato il 8.12.1 908 a Verona, impiegato al C omune di Vero-

Fraca~toro Aldo, nato il 21.3.1 906 a San Mauro (Verona), rappresentante di commercio;

Venturelli - Ambrosi - Bertolaso - Brillo - Cassandrini - Cersoni - Bassani Dusi e Pedoni, ancora: del delitto di cui agli artt. 81, 11 O, 112 n. 1 e 420 C.P., per aver al solo fine di incutere pubblico timore con più azioni esecutive di un medes imo di segno criminoso fatto scoppiare, in concorso tra loro e con l'aggravante del numero delle persone, cinque pedardi in Verona la notte dal 4 al 5 luglio 1937 e nelle sere del 6- 12 e J 8 agosto 1938; Venturelli - Ceroni - Bassani e Ambrosi, ancora: dei delitti di cui agli artt. 110-624 e 625 u.p.C .P. in relazione al n. 5 dello stesso art. 625 ed al n. 11 dell'art. 61 stesso Codice per essersi, in Verona in giorno imprecisato della primavera del I 938, impossessati, in concorso fra loro, per trarne profitto, sottraendolo dal laboratorio della ditta Saletti mediante abuso di relazioni di prestazione d'opera, il disegno di un silenziatore per mitragliatrice.

Cazzaroli Antonio, nato il 30. J l.1900 a Verona, fannacista; Gerosa Luciano, nato il 11 .12.1907 a Verona, meccanico; Marchesini Adelino, nato il 28.7.19 16 a Verona, tipografo;

Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. 2° in relazione al cpv. 1° e 2° C.P. per Nardin ed al cpv. l O n. 2 e 3 per Fracastoro, ai sensi dello stesso articolo 99 cpv. 1° n. 2 per Gerosa ed art. 99 cpv. l O n. 3 per Spaziani.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. Sentiti gli imputati che con loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola IN FATIO ED IN DIRITIO Con sentenza della Commissione Istruttoria del 10 maggio e.a. gli imputati sopra indicati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere rìspettiamente dei reati loro ascritti. Nell'orale dibattimento, per le dichiarazioni degli imputati stessi - i quali come sì vedrà in massima parte hanno confessato - è rimasto confermato quanto risulta dalla sentenza di rinvio in ordine all'attività svolta dalla associazione della quale tutti i giudicabili - ad eccezione di Tomba Tullio - facevano parte. E' 1imasto provato che l'imputato Venturelli sin dai primi del 1937 costituì e diresse in Verona una associazione comunista, della quàle entrarono a far parte tutti gli imputati sopra descrittj (ad eccezione di Tomba Tullio) i quali si divisero in due gruppi: il primo, con a capo Cassandrini ed Ambrosi, l'altro con a capo Fracastoro.

Le attività delittuose svolte dalla cennata associazione, furono varie e vaste e tali da dimostrare il fine delittuoso che l'associazione stessa si riprometteva. Basta ricordare che la notte tra il 3 e il 4 luglio 1937 nel cortile degli uffici della Federazione Fascista di Verona avvenne l'esplosione di un petardo (confezionato con una scatola di latta per conserve alimentari), la quale menti:e cagionò la rottura di tutti i vetri dei detti uffici e delle case circostanti per un raggio di circa 220 metri, suscitò vivo pubblico allarme. Nella notte dal 4 al 5 febbraio 1938 in varie località, pure di Verona (particolarmente sui muri degli edifici della Prefettura, del Tribunale Militare, del Munici~i~, della Federazione Fascista, della Caserma deUa M.V.S.N.), furono starnpighat1, con del colore nero ad olio, emblemi di falce e martello. Nel maggio 1938 furono spediti, a mezzo posta, da Verona a Vicenza, cfrca

50 buste - indiiizzate a nomjnativi della città - contenenti foglietti di stampa antifascista dal titolo "Italia libera maggio 1938". Il manifestino, che prendeva occasione dell'incontro Mussolini-Hitl.er avvenuto dopo l'annessione dell' Aust1ia alla Gennania, incitava il. popolo alla rivolta.

Il 6 agosto 1938, verso le ore 23, nel portico antistante la sede la Federazione Fascista di Verona, veniva fatto esplodere un altro involucro. Altii due petardi furono poi fatti scoppiare il successivo giorno 18, rispettiva-

PRIMA PARTE: SENTENZE PROt-,' UNZV\'l'B DAL T.S.D.S.

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mente, nel cortile retrostante all'edificio della Questura, e nei loca~i este~·ni al Circolo Rionale Fascista "Cantore", sito in S. Zeno, presso il quale circolo 1~ Federale aveva poco prima, tenuto rapporto. Altro petardo fu fatto esplodere 11 12 agosto.

I petardi, dei quali si è fatto cenno (ad eccezi?ne ~el primo), n~n ~~odussero danni, perchè nel prepararli era stato usato esplosivo d1 poca potenziahta. L'orale dibattimento, ad eccezione di particolari di pochissima importanza dei quali man mano si dirà, ha poi confermato in pieno i fatti attr_ib~iti_a ciascuno degli imputati (ad eccezione di Tomba Tullio), con la sentenza d1 nnv10. E' rimasto infatti provato che:

Venturelli Alessandro fu promotore e dirigente dell'associazione, ispiratore delle varie manifestazioni sopra indicate, fornitore dei mezzi necessari per lo svolgimento della cennata attività delittuosa. Dopo aver os_tinata~nente _respint~ ogni addebito - riuscitogli vano ogni tentativo (come ~ltre si_vedr_a) per mdt~rre i coimputati Ambrosi e Pedoni a ritrarre le accuse degh stessi fatti a _suo ~anco ~ ha confessato di aver avuto col Dusi discorsi antifascisti e di averlo mcar1cato d1 riferirgli tutto quello che in Verona si diceva contro _il Federale d~l ~.N.F. Ha pure ammesso: di aver conosciuto - a mezz_o _del Dus~: a)_ Cassandnn~, ~ol q~iale pure tenne discorsi antifascisti; b) Marchesm1, che_gh ~hiese un s~ss~d10 pe1 recarsi nella Spagna Rossa; e) Ambrosi (col quale po1 stnnse rapporti_ cli natura politica), che gli mostrò 1000 fogli antifascisti dallo_ s~es_s o sta~pat1, . ed ~l ~uale egli promjse L. 100, per le spese necessarie per la d1ffus10ne d1 questi ultnru. Ha ancora confessato il Venturelli: di aver fornito ad Ambrosi (che si era dichiarato autore di un petardo scoppiato nel 1937 in Verona) polvere da sparo per la fabbricazione di altri petardi; di aver approvato - promettendo 1:-· 100 _per le spese relative - l'idea (poi non attuata), manifestatagli da Am?ros1, relativa ad una manifestazione antifascista, che avrebbe dovuto effettuarsi a mezzo d1 una za;tera luminosa abbandonata alla corrente del]' Adige, di palloncini ~o~foresce~ti, da innalzare nel cielo di Verona, muniti - l'una e gli altri -_di scntt1 c~ntro 11 eletto Federale; di aver fonùto ali ' Ambrosi il benzolo necessano per le scritte lu~ minose sui cennati palloncini; di aver sollecitato il trasferimento a Ver~na d1 Marchesini (che si trovava in servizio militare a Trento), allo scopo _d1 dar~ all' Arnbrosi persona capace nella ricerca di altro esplosivo, nella confez10ne de.1 petardi, e nella organizzazione delle varie manifestazioni; cli av~r_offerto all' ~nbrosi e al Tomba (che rifiutarono) l'invio, a sue spese, a Pang1 per mettersi a contatto con i fuoriusciti italiani residenti in Francia; di aver ricevuto dall' brosi, per conto del Ceroni, un disegno di silenziatore_ per mitra.gliatrice, che~ iinvenuro in casa dello stesso Venturelli. OllTe ai fatti ammessi dal Venturelh: l'orale dibattimento ha confermato le risultanze istruttorie in ord.i ne alle s~g~1ent1 altre sue responsabilità: la creazione dell'associazione della quale, come s1 e fatto cenno, il Venturelli ne è stato il dirigente. Circostanza questa che, ~e~ ~uanto negata dal Venturelli, risulta dalle ammisioni_ dello st~sso e_ delle qual~ s1 ~ ~atto sopra cenno; da dichiarazioni rese da Ambros1, Pedom, Dus1, Cazzaroh, Marche-

An:-


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TRTBUNALE SPÈC!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.0.S.

sini, De Santi e Fracastoro; da una dichiarazione di Cassandr.ini, il quale ha affennato che il Venturelli nella primavera del 1937, gli comunicò personalmente la determinazione di formare una associazione sovversiva e lo incaricò di reclutare aderenti, i quali però, non avrebbero dovuto conoscere né il suo nome né c~uello degli alri affiliati; il tentativo di collegare l'associazione col Komintern, nsultato da una dichiarazione di Ambrosi, che ne riceveva la confidenza da Ceroni; l'invio (a sue spese) del Ceroni a Parigi, per prendere contatto con i fuorusciti. Circostanza quest'ultima, che risulta dalla dichiarazione di Ambrosi, il quale ne fu infom1ato dallo stesso Ceroni, che ammette di essere stato a Parigi per 4 o 5 giorni, pur tentando di giustificare tale suo viaggio assumendo che si reèò in F:ancia per assistere ad una partita di calcio e per procurarsi un impiego!; la form~ura della polvere per tutti gli ordigni (ad eccezione di quella occorrente per il pnmo petardo, per le esplosioni del quale il Venturelli si felicitò!) circostanza, che risulta dalle dichiarazioni di Ambrosi e Bertolaso. Importantissima, ai fini della precisazione di tale responsabilità del Venturelli, è la dichiarazione resa dall'infermiere Zavater, iJ quale ha affermato che per incarico di quest'ultimo, portò della polvere ad Ambrosi, ai prirn..i di agosto. E com'è noto le esplosioni avvennero il 6- 12 e 18 agosto 1938, cioè poste1iormente alla fornitura della polvere da parte del Venturelli. Pure importantissima è la dichiarazione dell' Ambrosi il quale ha affermato che il Venturelli lo incitò ad eseguire esplosioni "sempre più potenti" e che avendo saputo che non c'era più polvere disse che sarebbe stato disposto a pagarla a "qualunque prezzo". Ma se tutto ciò non bastasse a precisa.re la responsabilità del Venturelli in ordine a tutti i fatti addebitatigli basterebbe leggere i molti messaggi clandestini dello stesso inviati, durante la carcerazione preventiva, ali' Ambrosi (allegati agli atti processuali), per avere la prova della completa responsabilità dell'imputato di che trattasi. Nei messaggi ora cennati il Yenturelli tocca tutti i punti dell'accusa e tenta di indurre I' Ambrosi a seguire negli interrogatori i suoi suggerimenti, promettendooli aiuti morali 0 ed economici .

affettuoso e un bacio fraterno - coraggio per la nostra libertà presto davvero e fennezza".

Invero, fra l ' altro, così scrisse il Venturelli: -" .. . io assolto ti assicuro che ti libero entro un anno anche se la condanna sarà forte - quindi di volontà forza e f~nne~za ..... " "Circolare non me ne hai parlato (basta ciò perchè io sia complice) ne mai mostrato ... "" ... per la fuoruscita dirai che volevi parlanuene, ma non me ne hai parlato, e negherai la telefonata, la tua anelata dal Tomba e il nostro colloquio.. ." - " ... tu ... hai la chiave per aprire la porta della mia prigione se vuoi aprire la tua - tu hai il timone della barca nella quale siamo io, tu e i tuoi . Se molli un punto cade tutto. Non ti lasc.iare impressionare da nulla..." . - " ... appena libero riceverai il premio vagl ia di L. 300 e l'espresso da tua moglie - per te per me per i miei per i tuoi ... ". " .. . ricordati che l'ultima volt.a che tu venisti da me mi rinora. . o zutst1 per la scatola di polvere datati... ". " .. .io ti dissi che quel po' di polvere datati servisse per fuochi .. . sostienilo ad ogni costo e di che se non ti avessi dato io quel pugno di polvere l'avresti comprata tu.. .". - "I disegni Ii hai chiesti tu a Ceroni ... . : io non ne sapevo nulla .... tu prendesti i disegni per studiarli per applicarli ai fucili e che ti venne l'idea di portarli a me avendo visto che ero un appassionato cli fucili ... "," ... non sò cosa dire su questi due punti: 1°) cosa devo dire che conteneva il primo pacco ... " 0 ) il secondo pacco cosa conteneva ... cosa devo dire?". " ... al processo e dal giudice ricordati di danni del lei. Ed ora un abbraccio

Ambrosi ha confessato: di aver confezionato e fatto esplodere tutti e 5 i petardi aiutato da Bertolaso ed in collaborazione con Ceroni e Cassandrini; di aver p;ovveduto - unitamente a Bertolaso e Marchesini - ~Il.a stampa del ma~ifes~in? "Italia l ibera maggio 1938", di averne curato la s~edm?ne a Ve~~na; d1 a~er ncevuto da Venturelli incaiico di ritirnre da Cerom un disegno. c10 che egh fece senza conoscenza della provenienza delittuosa di quest'ultimo. Dusi _ fiduciaiio del Venturelli. Attivo nell'organizzare elementi con i quali fu formata l'associazione. Procurò al Yenturelli. notizie relative al malconte~to deJla popolazione, da trasmettere all' estero. Fu intermediario tra il. Venturell1_ e coloro che avevano bisogno cli quest'ultimo. concorse col Venturelh - Ambr?s1 ~ BertoJaso - Cassanclrini - Ceroni Bassani - Pedoni nel far esplodere 5 petardi dei quali si è fatto sopra cenno. Il Dusi anche nell'orale dibattimento, ba confessato di aver svolto la cenna.ta attività, m'a ripetendo la giustificazione prospettata durante l'istruttoria - ha d.ichiarato che ciò fece per poter scoprire le file dell'associazione e farne denu~cia all'autmità. A conforto di tale affenn azione ricorda di aver riferito al vice Bngadiere di P .S. Rosatti che Marchesini e Cazzaroli erano sovversivi e che Ambrosi possedeva polvere da sparo. Pur iisultando vera tale circostanza osserv.a il CoJ~~gio che la cennata comunicazione altro scopo non ebbe ~he. quello dr pr~c?st~tuirsi un alibi se fosse stata scoperta l'attività dell' assoc1az1one. Basta, mfatt1, raffrontare tutto quanto il D usi sapeva dell'attività dell'associazione ~er avervi concorso e le notizie generiche e monche dallo stesso fornite al Rosatt, per scorgere il tri~tissimo giuoco che l'imputato 1itenne di poter porre in opera.

Non è forse supei·fluo ricordare: che una delle esplosioni avvenne ~ei lo~ali del Gruppo Fascista "Cantore", del quale il Dusi era capo nucl~o; .che 11 Du~1 si rifiutò sempre di dare al Rosatti notizie preci~e inton:o all'.a~soc1az1one; che 1 associazione fu scoperta sei mesi dopo, in segmto alle mdag1111 della P .S .. Cassandrini - come lo stesso ha confessato è stato di prezioso aiuto al Venturelli nella raccolta degli aderenti all'associazione e nel fornirgli le notizie da inviare all'estero. Concorse nel far esplodere i 5 petardi dei quali si è fatto sopra cenno, e particolarmente incitò Ambrosi a far esplodere il petardo del 3 luglio 1937. Con Nardin si recò a Vicenza, per mettersi in collegamento con i sovversisi di quest'ultima città. Cassandrini ba pure confessato cli ~ss~re stato incar~cato da~ Venturelli a trovare proseliti per costituire una associazione sovversiva, e cli averne parlato con Ambrosi. Ha confessato altresì cli essersi recato a Vice.nza e di essere venuto a contatto con i sovversivi di quella città, ma ha negato ~1 aver fatto a quest'ultimi pr~)poste delittuose. Nardin, ha inve~~. aff~r~at?, cbe 1~ C~ssandr.ini, recatosi a Vicenza e preso contatto con alcum anuc1 disse 1010 che "bisognava fare qualche dimostrazione come quella di Verona", intendendo nferirsi al lancio dei petardi.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ceroni: è stato oltremodo attivo nella organizzazione del!' associazione e dell'attuazione di tutte le manifestazioni sovversive organizzate dalla suddetta associazione fra le quali le 5 esplosioni di petardi, dei quali si è fatto sopra cenno. Sostenne fra gli associati la necessità di attaccare l'economia del paese incendiando gli ammasi granari. Nell'orale dibattimento ha tentato di giustificare tale addebito assumendo ch'egli, dicendo che per abbattere il Fascismo occorreva attaccare l' economia del paese, intendeva dimostrare ai suoi "amici" la inutilità della propaganda che essi facevano a mezzo di manifestini e indurli così a desistere dai loro propositi, ma per scorgere l'artificio di tale giustificazione basta tener conto che fu proprio il Ceroni, che si recò a Parigi per collegarsi, riuscendo ad avere un abboccamento con un esponente del giornale antifascista "La voce degli italiani". Fu lo stesso Ceroni che incoraggiò Ambrosi a fare esplodere i petardi e che diede allo stesso Ambrosi un elenco cli nomi, ai quali inviare il manifestino "Italia libera - maggio 1938", del quale fonù i testi. Sempre nei confronti del Ceroni va ricordato che le risultanze dibattimentali hanno provato che l'imputato fu infine il medesimo che - come egli stesso disse ad Ambrosi - tentò di mettersi in rei.azione col Komintem per incarico ricevuto dal Venturelli. Ricevuto dalla Ditta Saletti - presso la quale era impiegato quale disegnatore - un disegno a lapis di silenziatore per mitragliatrice, perchè lo avesse ripassato ad inchiostro, dopo eseguito l'incarico, anzichè restituire il eletto disegno, ciel disegno stesso si appropriò per procunu·e a sé ingiusto profitto. Le responsabilità del Ceroni in ordine ai fatti sopra specificati, risulta dalle parziali anmùssioni dell'imputato stesso e dalle precise dichiarazio1ù di Arnbrosi - Marchesini e Venturelli. Pedoni: ha confessato di aver curato con Cassandrini ed Ambrosi i preparati vi per lo scoppio del petardo del 3 luglio 1937, ma che al momento dell'esplo- · sione si allontanò perchè pentito. Ha ammesso cli aver dato ad Ambrosi alcune bombe, ma ba negato di conoscere che le bombe stesse servissero per la spedizione del manifestino "Italia libera maggi.o 1938". Come protesta per l'arrivo a Verona del Ministro Segreta1io del Partito Nazionale Fascista il 12 giugno 1938 si recò, con altri associati, in gita a Sirmione ove cantò l'inno sovversivo "bandiera rossa". Prese parte attivissima nella associazione, tenendosi a contatto con gli aderenti e facendo loro discorsi sovversivi. II Pedoni, come si è già cennato, ha fatto qualche ammissione, ma la sua responsabilità in ordine ai fatti sopra specificati è risultata provata dalle dichiarazioni degli altri coimputati, e particolarmente da Cassandrini ed Ambrosi. Marchesini: ha confessato di essere stato a contatto con tutti gli altri associati fra i quali Cassandrini e Ambrosi; di aver ritirato da Ceroni il testo del manifestino "Italia libera maggio 1938", e di aver partecipato alla stampa del manifestino stesso, effettuando la relativa composizione tipografica. Bertolaso: ha confessato di aver concorso con Venturelli, Cassandrini, Ceroni e Dusi nella preparazione dei cennati petardi tre de.i quali furono fatti esplodere dallo stesso imputato in concorso con Ambrosi. Partecipò con Marchesini ed

PRL\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Ambrosi nella stampa del manifestino "Italia libera maggio 1938", e fornì i caratteri tipografici occorrenti. Nel febbraio 1938 stampigliò sui muri di Verona il segno falce e martello. Narclin: già condannato nel 1928 dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per attività sovversiva. Nel settembre 1937 accompagnò Cassan.drini a Vicenza per presentargli alcuni suoi amici sovvers.ivi e tentare in tal modo il coll~gamento con l'organizzazione di Verona. Spedì per incarico cli Ambrosi da Vicenza a Verona alcuni manifestini "Italia libera maggio 1938". Ha confessato di aver accompagnato Cassandrini a Vicenza e di aver ricevuto da Ambrosi L. 10 per la spedizione di alcuni manifestini sovversivi. La responsabilità clell' imputato di che trattasi risulta particolannente confermata dalle dichiarazioni di Ambrosi. Fracastoro Aldo, Cazzaroli Antonio, Spaziani Elio, De Santi Mario, Cerosa Luciano, Dalla Chiara Fausto concorsero nel tenere desta l'attività propagandistica dell'associazione mediante la confezione dello stampo falce e martello e la stampigliatura sui muri della città dell' emblema comunista; mediante attiva ~ropaganda sovversiva nei pubblici locali che abitualmente frequentavano, ove nferivano anche le notizie (captate da] Cazzaroli) che le staziotù rosse trsmettevano; mediante una gita dimostrativa a Sirmione ove, abbandonandosi in pubblico a manifestazioni sovversive, cantarono "bandiera rossa". Gli imputati di che trattasi (ad eccezione di Cazzaroli) hanno confessato gli addebiti come sopra spracificati . Invero Fracastoro, ba dichiarato cli aver unitamente a Spaziani, De Santi, Dalla Chiara, Gerosa deciso di effettuare una manifestazione antifascista, stampigliando sui muri della città l'emblema falce e martello; di avere confe~ionato con un pezzo di copertone di automobile datogli da Gerosa a mezzo d1 J?all~ Chiara - un emblema cli falce e mmtello; d.i aver stampigliato in compagma cli Spaziani e alla presenza di De Santi un emblema sovverviso in via Oberdan; di aver concordato sempre con Spaziani, De Santi, Dalla Chiara e Gerosa la stampigliatura di altri emblemi comunisti sulle mura della città in occasione dell'arrivo a Verona cli S.E . Starace. Spaziani ha dichiarato di aver assistito alla stampigliatura dell' emblema di falce e mmtello fatta da Fracastoro in via Oberdan. De Santi: ha confessato cli aver costruito con della celluloide uno stampo falce e martello; e di aver preparato un automobile con la quale - unitamente a Fracastoro, Dalla Chim·a, Spaziani, Gerosa avrebbe dovuto mettersi in giro per la città per stampigliare sui muri della stessa il detto emblema. Ha soggiunto il De Santi che le somme necessarie avrebbe dovuto fornirle il VentureJli; che lo stampo del quale è sopra cenno tù distribuito dalla propria moglie. Gerosa: ha dichiarato cli aver preso pmte ad una riunione con Dalla Chiara, Spaziani, De Santi, Fracastoro nella quale fu deciso di stampigliare sui muri


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

l'emblema falce e martello; di aver datto in quella occasione L. 5 a De Santi ma a titolo di prestito. La circostanza del prestito è rimasta esclusa dal De Santi il quale ha dichiarato che la detta somma servì per l'acquisto della celluloide ~ecessaria per la costruzione dello stampo "falce e ma1tello" del quale si è fatto sopra cenno.

Ritenuto che nell'arbitraria appropriazione ciel disegno del silenziatore cli mitragliatrice, della quale il Ceroni è stato ritenuto autore, non si riscono:ano ?li elementi costitutivi del reato di furto, ma quelli ciel delitto di appropriaz1one rndebita su cosa posseduta a titolo di deposito necessario; che pertanto deve in tal senso modificarsi la rubrica.

. Dalla ~hiara_: ~a confessato di aver concertato con altri imputati la stampiglmtura sm mun d1 Verona dell'emblema falce e martello e di aver dato a Fracastoro la gomma per la costruzione del primo stampo. Ali' orale dibattimento - come in precedenz_a_al Gi~dice Istruttore - ha negato gli addebiti contestatigli, ma la sua_ res~onsab1htà è nmasta provata dalla pa1tecipazione dello stesso imputato alla gita drmoslrntiva fatta a Sirmione (dallo stesso imputato ammessa nell'orale dibattimento) ove il Cazzaroli cantò a "squarciagola" unitamente ad altri l'inno sovversivo "bandiera rossa" . Il Cazzaroli il 21. 10.1938, spontaneamente rilasciò una dichiarazione nella quale si legge: "mi dichiaro pentito, confido di essere perdonato su quanto ho errato, dichiaro di accettare serenamente la punizione che mi sarà inflitta, confidando nella clemenza di coloro che mi oiudicheranno". Nell'orale dibattimento l'imputato di che trattasi ha tentato di spiegare la oraricor~a~a dichiarazione con la preoccupazione che lo stesso avrebbe avuto per essersi m precedenza espresso contro una eventuale gue1Ta. Ma se si pone mente che quando il Cazzaroli rilasciò la detta dichiarazione già conosceva (rli addebiti che gli venivano mossi, appare evidente come la spiegazione fonnat; dal oiudicabile non può essere accettata e come dalla cennata dichiarazione risulta c;nfermata la responsabilità del detto imputato in ordine ai fatti asc1ittigli.

Ritenuto che il Venturelli senza aver concorso nel reato di appropriazione indebita commesso dal Ceroni, ricevette il noto disegno del silenziatore di mitragliatrice, proveniente da delitto, al fine di procurare a sé un ingiu~to ~ro_fitto; ~he pertanto l'imputato di che trattasi deve essere ritenuto responsabile cli ncettaz10ne e non del delitto cli furto ascrittogli.

Tomba Tull_io: ha negato ogni sua responsabilità in ordine ai fatti attribuitigli. Ha ammesso d1 essere stato sollecitato, ptima dal!' Ambrosie poi dal Venturelli a recarsi in Francia per prendere contatto con dei fuorusc iti, ma ha affermato cli aver declinato l' in vito rivoltogli. Tale circostanza è risultata confermata dalle risultanze dibattimentali. Ciò posto e poichè l'orale dibattimento non ha fornito sufficienti elementi di prova in ordine all'appartenenza del Tomba alla associazione e alla atti~ità p_ropaganclistica sovversiva che lo stesso avrebbe svolto, il Collegio, determma di assolvere l'imputato di che trattasi per insufficienza di prove.

Ritenuto che poichè l' Ambrosi ricevette il detto disegno senza aver consapevolezza che il disegno stesso proveniva da delitto, deve essere assolto dal reato di furto perchè il fatto non costituisce reato. R itenuto che nei confronti di Ceroni, Fracastoro, Gerosa, Nardin, Spaziani già condannati con sentenze passate in giudicato - ricorre l'aggravante della recidiva come in rubrica. Il Collegio, prese singolarmente in esame le richieste difensive, passando all'applicazione delle pene - tenuto conto dell'aggravante della !:ecicliva ~er_ N~l~clini, Fracastoro, Gerosa e Spaziani - ritiene equo fissarle nei seguenti lnrut1: Venturelli Alessandro ad anni 16 cli reclusione e L. 15.000 di multa quale cumulo: di anni 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., ad anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P., anni 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 p.p.C.P., anni 2 cli reclusione per il reato di cui agli artt. 420, 81, 110, 112 n. I C.P. e anni l cli reclusione e L. 15.000 cli multa per il reato di cui all'art. 648 C.P.;

Ambrosi Gino ad anni 12 di reclusione, quale cumulo: di anni 3 di reclusione per jl reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., di ann~ 5 cli re~lusi_one per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. e anni 4 di recl usione per 11 reato dr cm agi! artt. 420, 81, 110, 11 2 n. I C.P.

Ciò posto, il Tribunale: Ritenuto che i fatti come sopra specificati fnrono rispettivamente commessi nelle circostanze cli tempo e cli luogo sopra indicate. Ritenuto che le 1isultanze dibattimentalj hanno provato che l'associazione costituita e diretta dal Venturelli, e alla quale tutti gli imputati (ad eccezione di Tomba Tullio) appartennero era diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sopra le altre; che lo stesso fine aveva la propaganda sovversiva fatta dagli imputati medesimi . Ritenuto che nei fatti come sopra specificati si ravvisano "li elementi costitutivi dei reati ai detti imputati rispettivamente ascritti, ad eciezione del reato cli futto addebitato a Venturelli, Ambrosi e Ceroni.

Ceroni Bassani Cesare ad anni 10 di reclusione e L. 5 .000 cli multa, quale cumulo d i: anni 2 cli reclusione per il reato di cui al l'art. 270 cpv. 2° C.P., di anni 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P., di anni .I di r_ecl u~ione e_L. 5.000 di multa per il reato di cui all'art. 646, 2° comma C.P. e anm 2 d1 reclus10ne per il reato di cui agli artt. 420, 81, 11 O, 112, 11. l C.P.; Cassandrini Arturo alla pena cli anni 14 di reclusione, quale cumulo: cli anni 3 per il reato di cui all 'art. 270 cpv. 2° C.P., anni 5 cli reclusione per il reato di cui all'art. 2872 p .p.C.P., anni 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 420, 81, 110, 112 n. l C.P. ; Dusi Benvenuto e Bertolaso-Brillo Luigi ciascuno alla pena di anni 10 cli reclusione, quale cumulo: di anni 3 di reclusione per il reato cli cui all'art. 270 cpv.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

2° C.P._, anni 5 di reclusione per il reato di cui all' art. 272 p p c p 2 d. I · ne per il reato di cui agli artt. 420, 81 , 110, 11.2 n. 1 C.P. ; . . . ., I ree us10-

sentenza emessa dal Tribunale Militare di Bologna in data J. 5.1.1935 avendo l'imputato di che trattasi commesso altro delitto nei termini di legge; che procedendo al cumulo delle pene deve int1iggersi al Gerosa la pena complessiva di anni 5 di reclusione e L. 1000 di muJta.

Marchesini Adelino - Nard· · . . 111 _R enato - p e d om· Arturo ciascuno ad anni 6 di ~e~usi~ne quale c~mul?: eh ai~m 2 di ~eclusione per il reato di cui all'ait. 270 P_ · _2 C.P. e ru_im 4 d1 reclus10ne per 11 reato di cui all'art. 272 p c p p . · pn~ d~e. e,pe1: 11 Pedo~ di ~umi 1 e di anni 4 rispettivamente per d~tti r~att:~ anm 1 d11 eclus1one per Il dehtto di cui all' art. 420 C.P.; Elio · Ius1one, · Fracastoro mulo· d" , · Aldo d ' . e Spaziani . . ciascuno 'ad anni 5 d'1 ree quale cu. • 1 anm 2 1 recluswne per 11 reato di cui all'art 270 cpv 2° d ·3 11 reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; · · e anm - per De Santi Ma~io e _Gerosa Luciai10 ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione i~ale cumulo; anm l _e _m~si 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv'. C.P., ed anm 2 e mes1 6 d1 reclusione per il reato di cui all'rut. 272 p.p.C.P.;

?I

Cazzaroli _Ant?nio ad_anni 3 cli reclusione per il reato di cui all'art. 270 c v 0 2 C.P. e an111 2 d1 reclus10ne per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; p · . Dalla_ <?hiara R~ust? ad anni 2 di reclusione quale cumulo: cli anni 1 di reclus10ne pe1 11 reato d1 cm all'art. 270 cpv. 2° C p e ann· 1 d. l · · · di cui all'art. 272 p.p.C.P. . . I . I ree uswne per il reato Rit~nuto, che alla pena inf1itta al Venturelli Ambrosi Bertolaso Ca , ., I · · Ceroni e Dus·1 e . . ' , , , ssanc nn1, ~ , · _ onsegu~ ope-1_e?1s la interdizione perpetua dai pubblici uffici e che consegue mvece dai ffi ·11 · flitt , F M la rnterd1z10ne temporanea . , pubbrc· I i u 1c1 a e pene me a racastoro, archesini, Nardini, Pedoni e Spaziani. gli imputati' ad eccezione di Toinba' T u11·10, de bb ono essere Ritenuto ·h d che tutti · :~c e con annat1 al pagamento delle spese processuali e che, tenuto conto delle circo:t~nze c_he acc_?1?pagnano i. fatti commessi dai giudicabili, appare op ortuno ordinare che tutti 1 condannat.t, ad eccezione di Dalla Ch', . ·. p ., · ali.a libertà vigilata. tara, siano sottoposti ~tenut?. che, te~uto conto delle circostanze che accompagnano i fatti commessi dagli 11nputat1 non appare opportuno concedere benefici di legge. . Riten~ito _che Tomba Tullio deve essere assolto per insufficienza di prove e nei confi ontt dello stesso deve ordinm-si che sia posto in libertà se non dete 't per altra causa. · nu o Ritenluto che ?ccorre provvedere alla condanna alle spese di mantenimento d urante a custodia. Riten~t~ che ~-ei confronti _d! Gerosa Luciano deve provvedersi alla revoca del _benehc10,dell indulto_ con~mo~ale di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 allo stesso concesso sulla pena d1 anm 1 d1 reclusione e L . 1. ooo· d'1 mu lta m · fl'1ttag . 1·1 con •

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 Legge 4 .6.1931 n. 674; 270 p.p., 270 cpv. 2°, 420,648,646 2° comma, 81, 110, 112 n. 1,229, 29, 73, 991° cpv.; n. 1,2,3; 99, 2° cpv. C.P.; 488, 479 C.P.P.; R.D. 25 .9. 1934 n. 1511; 168 C.P., 488 C.P.P. DICHIARA Venturelli Alessandro responsabile dei reati di cui agli artt. 270 cpv. 2° ; 272 p.p.; 270 p.p.; 420, 81, 648 C.P. e così modificando parzialmente la rubrica lo condanna complessivamente alla pena di anni 16 di reclusione e L. 15.000 di multa. Arnbrosi Gino responsabile dei reati di cui agli artt. 270 cpv. 2°, 272 p.p., 420, 81 C.P. e lo condanna complessivamente alla pena di anni 12 di reclusione. Ceroni-Bassani Cesare responsabili dei reati di cui agli artt. 270 cpv. 2°, 420, 272 p.p. e 646 2° comma C .P. e così modificando parzialmente la rubrica lo condanna complessivamente alla pena di anni I O di reclusione e L. 5.000 di multa. Dichiara tutti gli altri imputati ad eccezione di Tomba Tullio, rispettivamente responsabili dei reati agli stessi ascritti e condanna - con l'aggravante della recidiva specificata .in rubrica Fracastoro, Gerosa, Nardin e Spaziani. Cassandrini Arturo alla pena complessiva di anni 14 di reclusione; Dusi Benvenuto alla pena complessiva di anni 10 di reclusione; Bertolaso-Brillo Luigi alla pena complesiva di anni IO di reclusione; Marchesini Adelino, Narclin Renato e Pedoni Arturo ciascuno alla pena complessiva di anni 6 cli reclusione; Fracastoro Aldo e Spaziani Elio ciascuno alla pena complesiva di anni 5 di reclusione; De Santi Mario e Gerosa Luciano ciascuno alla pena compiesi va cli anni 4; Cazzaroli Antonio alla pena complessiva di armi 3 di reclusione e Dalla Chiara Fausto alla pena complessiva di atmi 2 di reclusione. Condanna inoltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Venturelli Alessandro, Ambrosi Gino, Bertolaso-Brillo Luigi, Cassandrini Arturo, CeroniBassani Cesare, Dusi Benvenuto; alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Fracastoro Aldo, Marchesini Adelino, Nardin Renato, Pedoni Alturo e Spaziani Elio. Condanna altrsì tutti i condannati al pagamento in solido delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza cli legge e spese di mantenimento. In ordine al reato cli furto ascritto ad Ambrosi Gino dichiara che il fatto ascrittogli non costituisce reato e lo assolve. Assolve Tomba Tullio in ordine ai reati ascrittigli per insufficienza d.i prove e ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Revoca iI beneficio dell'indulto condizionale di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 conces.so ~ Gerosa Luciano sulla pena di anni uno di reclusione e L. 1.000 di '.nulta mf1Itta allo stesso ~on sentenz~ emessa dal Tribunale Militare di Bologna il 15.1.1935 e operando il cumulo d1 tale pena con quella sopra inflitta fissa in concreto per Gerosa la pena di anni 5 di reclusione e L. J .000 di multa. Ordin~ che ?1tti gli imputati condannati ad eccezione di Dalla Chiara, siano sottoposti alla hbertà vigilata.

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Detenuto dal 2.9.1938 al 20.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 18 giorni. - Dusi, detenuto dal 2.9.1938, avrebbe dovuto essere scarcerato il 2.9.1944. li 9.6.1943 il Ministero di Grazia e Giustizia concede al Dusi il beneficio della liberazione condizionale e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 29.6.1943.

Roma, 30.5.1939 - Anno XVII

Detenuto dal 2.9.1938 al 29.6.1943

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

Pena espiata: 4 anni, 9 mesi, 27 giorni.

Tomba Tullio - detenuto dall'J .9.1 938 - viene scarcerato il 30.5.1939. Per Marchesini Adelino il T.S.D.S . commuta, con sentenza n. 70 del 30.5.1939, la pena della reclusione in quella della reclusione militare per uguale durata. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D.24.2.1940 n. 56 e dal R.D.17.10.1942 n. 1156 - Cassandrini, detenuto dal 1.9.1938, avrebbe dovuto essere scarcerato il 1.9.1~44. In_ ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell' Interno con Ctr~olan _n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49.21 6/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Cassandrini Arturo viene scarcerato dalla Casa Penale di Porto Longone il 27.8.1943 . Detenuto dal 1.9.1938 al 27.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 26 g iorni. - Ambrosi, detenuto dal 31.8.1938, avrebbe dovuto essere scarcerato il 31.8.19~. _Per gli stessi motivi per i quali è stata anticipata la scarcerazione di ~as_s~n~nm, Ambrosi Gino viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco Em1ha il 31.8. 1943.

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- Venturelli, per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2 .1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 29.1.1952. Istanze di grazia inoltrate dal Venturelli e dai familiari nel settembre del 1941 non vengono accolte. Il 28.2.1942 il Venturelli inoltra al Capo del Governo la seguente istanza: "Dal mese cli agosto clell' anno scorso mi trovo a letto per essere affetto da un carcinoma dello stomaco così diagnosticato dal chirurgo Prof. Polidori e confermato dai medici e dal radiologo del Penitenziario e, putroppo, la diagnosi è esatta. Il male ha fatto i.nesorabilmente il suo corso ed ora sono in condizioni da non poter più scendere neppure dal letto se non aiutato. In queste condizioni mi faccio ardito per rivolgermi direttamente alla Persona Vostra per implorare la grazia di poter essere portato a morire a casa mia. vi prometto, Duce, che mai più mi occuperò per nessuna ragione di politica; ma a che vale questa promessa se ormai non mi restano che poche settimane di vita per raccomandare la mia an~ma a Dio ed a implorare la sua benedizione su di )'oi, sulla Vostra famiglia, sul Vostro esercito e sulla nostra cara Patria. Duce, la magnanimità Vostra cli Padre e cli Marito comprenderà l'ansia nella quale vive la mia cara moglie e i miei amati familiari e sono sicuro che vorrà concedermi di andare a morire in braccio a loro e che insieme a me anticipatamente vi esternano i sensi della più viva riconoscenza." Il Capo del Governo esprime parere favorevole e, con Decreto di Grazia del 27 .6.1942, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.

Pertanto Venturelli, detenuto dal 2.9.1 938, vi~ne scarceralo dalla Casa di Reclusione d i Civitavecchia I' 11.7.1942.

Detenuto dal 3 L.8.1938 al 3 1.8.1943. Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 9 giorni. Pena espiata: 5 anni. - Bertolaso-B_ril lo, detenuto dal 2.9.1938, avrebbe dovuto essere scarcerato il 2.9.1944._ ~er gli stessi motivi per i quali è stata anticipata la scarcerazione di Cas~andnnt e Ambrosi, Bertolaso-Brillo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione dt Castelfranco Emilia il 20.8 .1943.

Ccroni-Bassani, per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17. I 0.1942 11. 1156 avrebbe dovuto essere scarcerato 1'8.9.1945. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Per gli stessi motivi per i quali è stata anticipata la scarcerazione di Cassandrini, Ambrosi e Bertolaso-Brillo, Cerosi-Bassani viene scarcerato dalla Casa di


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reclusione di Castelfranco Emilia il 20.8.1943. Detenuto dall'S.9.1938 al 20.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 12 g iorni. · B assam· e dalla suocera il 27 11 1939 Istanze di o0 razia inoltrate d al C eerom·· · non vengono accolte.

PRIMA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

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Pena espiata: 2 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal De Santi il 10.8.1939 non viene accolta. - Cazzaroli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3.1940. Detenuto dal 2.9.1938 al 2.3.1940.

- Nardin: ~er i precedenti penali non può usufruire dei provvedimenti di cle~enza previsti dal R.D · ~4.2. 1940 n. 56 e per il titolo dei reati per i quali è stato ~~enuto colpevole non gli possono essere applicati i benefici di clemenza previst1 ~al ~ -D. ~7.10.~942 n. 1156. Per gli stessi motivi per i quali è stata antici ata ~ sc~rce~·azione d1 Cassandrini, Ambrosi, Bertolaso-Brillo e Cerosi-Bass~ni 2.;~:~~3~1ene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia iÌ Detenuto dal 2.9.1938 al 2.9.1943. Pena espiata: 5 anni (Per Nardin vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel ] 928" pag. 526). Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56: 9.9~1~~chesini, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale Militare di Gaeta il Detenuto dal 9.9.1938 al 9.9.1942. Pena espiata: 4 anni. 1.9~1:;~~ni, viene scarcerato dala Casa di Reclusione di Castelfranco Emi lia il Deten uto dal 1.9.1938 al 1.9.1942. Pena espiata: 4 anni. Istanze cli gra~ia inoltrate dal Pedoni e dal figlio nel 1939 e 1940 . non vengono accolte. - De Santi, viene SCé.u·cerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Eiru·11·a 1·.1 30.8.1940. . '

Pena espiata: 1 anno e 6 mesi Una istanza di grazia inoltrata dal Cazzaroli nel luglio del 1939 non viene accolta. Nei confronti di Cazzaroli la Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Penale) dichiara, con sentenza del 12.6.1950, l'inefficacia giuridica della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal T.S.D.S. il 30.5.1939 (art. 1 D.L.L. 27 .7.1944 n. 159). - Dalla Chiara, non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 perchè con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 30.9.1938 venne condannato per il reato cli corruzione di minorenni (ait. 530 C.P.) alla pena di 6 mesi di reclusione. Pertanto dalla Chiara, detenuto dal 1.9.1938, termina di espiare la pena inflittagli dal T.S.D.S. il 30.8.1940. Viene, però, scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 1.3.194 1 per espiare la pena di 6 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 30.9.1938. Istanze di grazia inoltrate dal Dalla Chiara nel 1939 e nel gennaio del 1940 non vengono accolte. - Spaziani, per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.S . 24.2.1940 n. 56. Una istanza di grazia inoltrata dallo Spaziani il 6 .3.1942 al Capo del governo viene accolta e, pe1tanto, con Decreto di Grazia del 29.8 .1942, viene concesso il condono cond.izionale della residua pena da espiare. Spaziani viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 13.9.1942. Detenuto dall'l.9.l.938 al 13.9.1942. Pena espiata: 4 anni e 12 giorni.

Detenuto dal 30.8.1938 al 30.8.1940.

(Per Spaziani vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 pag. 56").


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Fr~c~storo, per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemen~a prev~stJ d~l R:D. 24.2.1?40 n._ 5~ e i reati per i quali è stato ritenuto colpevole sono esclus~ dai ~rovv~d_1ment1 d1 clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156._ ~er gli stes~1 mot.tvr per i quali è stata anticipata la scarcerazione di Cassandnm, Ambros1, _Bertolaso-Brillo, Cerosi-Bassani e Nardin viene scarcerato dalla Casa Penale dr Porto Longone il 26.8.1943. Detenuto dal 30.8.1938 al 26.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 26 giorni. (P~r Gerosa Luciano vedi le "Notizie desunte dai fascicoli di esecuzione" pubblicate dopo la sentenza emessa dal TS.D.S. il 24.6.1939 pag. 199 ). , NOTA: Il R.Avvocato Militare del Tribunale Militare di Verona trasmetteva all~ ~ro~ura Generale del _T.S.D.S ..gli atti relativi ai sottoelencati imputati perche r,~vvrsava una conness10ne con 11 procedimento iniziato nei confronti di Venturelh Alessandro e degli alni coimputati. - Alighieri Massimo, nato il 23.8.1913 a Montecchio di Crosara (Verona); - Bertoglio Roberto, nato il 17.2.1916 a Verbania (Novara); - Vizzichella Giovanni, nato il 23 .3.1910 a Verona; - Lissandrini Gù10, nato il 13.8.1915 a San Michele (Verona). . Il P~·ocurato1:e ?ener~le del T.S.D.S. non riscontrava alcuna connessione tra il p1 oc~chrn.ento ~1 f~rto dr esplosivo al F orte di Azzano (Verona) e il procedimento nei co~ron~1 d1 Venturelli_ Alessandro e degli alni coimputati e, pertanto, rimettava gl! attt, con_~rovvedrmento emesso il 12.] 1.1938, al R. Avvocato Militare del Tnbunale militare di Verona.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 75

Reg. Gen. n. 52/1939 Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale contro: Crovato Eugenio, nato il 28.4.1919 a Venezia, fuochista del Regio Arsenale Marittimo. IMPUTATO a) del delitto di cui ali' ,u-t. 282 C.P. perchè in giorno imprecisato dalla prima decade del febbraio 1939, mentre conversava, lungo la banchina Revel in La Spezia, con il marinaio Manzione FeJTuccio, pronunciava frasi oltraggiose all' indirizzo del Capo del Governo asserendo, fra l'altro, "che in Italia vi è una massa di farabutti, di lazzaroni, di traditori, dj sfruttatori e di bevitori di sangue a cominciare da S.E. Mussolini"; b) del delitto di cui all'art. 291 C.P. perchè il giorno 12 dello stesso mese cli febbraio, in una camerata del Distaccamento R. Arsenale in La Spezia in presenza di più marinai, sparlava della Nazione Italiana affern1ando, fra l'altro "che l'Italia avrebbe dovuto sottostare all'Inghilterra, più potente e più forte; che essa avrebbe dovuto essere schiava delle altre nazioni e perdere il suo impero destinato ad essere restituito al Negus"; c) di altro delitto di cui all'art. 282 C .P. perchè, il 13 dello stesso febbraio e gionù successivi, mentre si trovava in una camerata della prigione del suindicato Distaccamento in La Spezia, ove erano rinchiusi alu·i marinai, seguitava a sparlare del Capo del Governo, dicendo, fra l'altro, "che il Duce è ingiusto che non sa governare, e che se lo legava ai coglioni; d) di altro delitto di cui all'art. 291 C.P. poichè nelle circostanze di tempo e di luogo cli cui nella precedente lettera c), e sempre in presenza cli più marinai, seguitava a sparlare della Nazione Italiana e del Fascismo.


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TR!BUNA I.ESPECIALE PER LA D lf'ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONlJNZlATE DAL T.S.D.S.

lN PUBBLICA UDlENZA

Dagli atti istruttori, "ad abundatiam", emerge che le rispettive autorità politiche richieste informazioni sul Crovato e sul Manzione mentre si pronunciarono favorevo lmente per quest'ultimo si espressero, invece, in modo contrario nei confronti del Crovato.

Sentito i~ P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell' orale d ibattito si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO Il ~narinai~ del C.R.E.M. Manzione Ferruccio, che frequen tava il corso condut~or1 ma~c1:"1e presso l'arsenale marittimo di La Spezia, aveva denunciato ai suoi supcnon, con due distinte dichiarazioni scritte fatte il 12 ed il J3 "' bb . · 1939 h ·1 b · · . . · ie ra10 . , c e 1 ru ~1cato C rovato E~1gemo, allievo .fuochista suo compagno di corso, s.1 era es~re~so con parole oltagg10se per la Nazione e per S.E. il Capo del Governo;. Perc1~ ti ~ornando d~I d i~tacc~mento del R. Arsenale, aveva provveduto ali 1mmed1ato !nterrogaton o de1 testi presenti al fa tto e del giudicabile (il quale pu_r negando d1 aver pronunciato le frasi incriminate anunetteva di aver parlat~ prima dell? sport e di Carnera e poscia della potenza marinara inolesc superiore a q~ella Ital iana) e .convintosi della fondatezza delle accuse avev: messo alla prigione d~f COIJJO'. 11 Crovato. Costui mentre era rinchiuso nel camerone cli rigore c?n mru:ina1, anche alla presenza di costoro ebbe a ripetere i discorsi oltraog10.s1 g1a fatti al ~anzione confessando al marinaio cannoniere Gi unta e al furie;c Va1_arello che gl~elo .av~va chiesto, "~he era in prigione per aver parlato di politica contro la Manna 1tahana e contro il Governo italiano e contro Mussolini".

~1~:

Denunciato a questo Tribunale Speciale, dalla compiuta istruttoria emerse fa colpevolezza del Crovato, attraverso le chiare e p recise dichiarazioni dei testi confermate pure all'udienza.

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Non v'è dubbio pertanto che il marinaio Crovato in giorno imprecisato dalla prima decade del febbraio 1939 mentre conversava lungo la banchina, Revel in La Spezia, col marinaio Manzione ebbe a pronunciare frasi oltraggiose ali' indirizzo del Capo del Governo asserendo fra l'altro "che in Italia v'è una massa di lazzaroni, di traditori, di sfruttat01i e di bevitori di sangue a cominciare da S.E. Mussolini. Il 12 dello stesso mese poi in una camerata del distaccamento del R.Arsenale, in presenza di più marinai, sparlava della nazione Italiana affermando fra l'altro che l'Italia avrebbe dovuto sottostare all'Inghilterra più potente e più forte che essa avrebbe dovuto essere schiava delle altre nazioni e perdere il suo impero destinato ad essere restituito al Negus. TI giorno 13 e successivi di febbraio inoltre mentre si trovava al la prigione ciel detto distaccamento, ove erano rinchiusi altri marinai seguitava a sparlare del Capo del Governo dicendo fra l'altro che "il duce è ingiusto che non sa governare e che se lo legava ai coglioni; spru·lando altresì della Nazione italiana e ciel fasc ismo". Ne consegue ad evidem:a che egli si è reso responsabile dei 4 reati rubricati ai sensi degli artt. 282 e 29 J C .P. in quanto nella fattispecie della sua opera criminosa compiuta si vengono ad integrare tutti g li estremi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la configura1,ione giuridica dei delitti ascritti. Esaminate e vagliate rutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive e considerata la natura particolare dei reati commessi dal C rovato in servizio militare nella Marina, il Collegio è d ' avviso di in-ogare la pena di anni I in ordine ad ognuno dei 4 reati sopra specificati: ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannru·e il Crovato ad anni 4 cli reclusione. Con la libertà vigilata, col pagamento de lle spese cli giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Infa.t~i. ( testi M~nzione, ~ampiesi, Gi unta e Vaiarell i furono chiari e precisi

ed ~sp~ 1~1t1 nel confcn1:a~·e ~1enamente tutte le accuse, mentre due altri testi, cor-

reg10nali ?el .crovato s1 limitarono ad affermare di aver potuto sentire l'imputato ~are solo Il d1s:orso ~ullo spott e sulla potenza marinara dell'Inghilterra superioie a quella Italiana; dimostrando evidentemente di avere sottaciuta tutta la veiità.

Poichè i I condannato è militare in servizio della R. Marina, per il disposto dell' art. 27 del C.P. Militare per la Marina alf a reclusione ordinaria viene sostituita la reclusione mil itare. P.Q.M.

L'imputato a s.ua volta si dichiarò vitima del Manzione il quale lo accusava ~oro p~r ve~detta. m quanto in passato lo stesso Manzione era stato da fui sorpre~? ~ell ~tto rn c u~ asportava un o rolog.io che venne però subito restituito per consrgho. dato da lui Crovato. Inoltre affermò che tal un.i dei testi a carico avevano de~to 1~ ~als? per ~~sere beneficiati dalla ~unizi?ne. A proposito delle deposizioni ~ei ~esti. e 111 pattJcofare quelle rese dar Capitani Baiocchi e Levi risultò che 1 e~1sod10 dcll'~rof ogio n~ai fu conosciuto da chicchessia prima delle accuse mosse dal Man~r~ne e che 1 compagni di prigione del Crovato, quando entrarono ~ef camer.o~e dr n gore avevano avuta già determinata la punizione e quindi nessun benef1.c10 potevano trovare dalla loro testimonianza.

Visti cd applicati gli arre. 282, 291, 23, 73,228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P. 27 C .P.M. per la Marina. DICHIARA Crovato Eugen io colpevo le dei reati ascrittig li ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 4 di reclusione. Con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione dell 'art. 27 C.P.M. alla reclusione ordì-


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TRlBUNALESPEClALEPER LA DIFESA DELLO STATO

naria viene sostituita la reclusione militare. Roma, 19.6.1939 - Anno XVII

Reg. Gen. n. 58/1939

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Detenuto dal 12.2.1939 al 12.2.1941

Giudice Relatore: Lana1i Piero. Giudici consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Pena espiata: 2 anni Istanze di grazia inoltrate dal Crovato e dalla madre non vengono accolte.

SENTENZA n. 78

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 Crovato Eugenio viene scarcerato dagli Stabilimenti Militari di Pena di Gaeta il 12.2.1941.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

nella causa contro: Bucco Ercole, nato il 22.8.1886 a Firenze, architetto, ex Deputato socialista.

Riabilitato con sentenza emessa dalla corte di appello di Venezia il 14.10.1950.

IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 246 p.p.C.P., per avere, fra il settembre 1938 ed il J 8. l. 1939 in Italia e aU' estero, ricevuto dallo straniero la somma di franchi fran cesi 17.700 ed altre utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; b) del delitto di cui all'art. 482 C.P. in relazione all'art. 476 p.p. stesso Codice, per avere, in Genova fra il 13.12.1938 ed il 28.1.1939, formato atti pubblici falsi. In udienza a porte chiuse per il disposto dell'art. 443 C.P. Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclus ioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola; JL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processual.i nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne a statuire. IN FATTO ED 1N DIRITTO Nel settembre 1938, le nostre autorità avevano potuto accertare che il rubricato Bucco Ercole, già residente a Parigi, era stato ingaggiato dall'Ufficio informazioni segreto francese di Algeri, per svolgere attività spionistica militare ai. danni dell'Italia; e che, a tal uopo, era entrato nel Regno cercando di mettersi a contatto col nostro ufficio di contro spionaggio per promettere di dare tutta l'opera sua


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRl!vlA PARTE: SENT ENZE PRONUNZI.ATE DAL T.S.D.S.

in favore nostro, mentre in realtà avrebbe voluto ingannarci facendo il doppio giuoco.

inoltrate dal "Buccolini" e cioè dal maresciallo Palm.isano, continuava a dichiarare che, a seguito della ricevuta diffida, non svolgeva nessuna attività spionistica ma era anzi 1ientrato nel Regno alla insaputa dell'ufficio spionistico francese, per dedicarsi solo agli affari commerciali, all'acquisto cioè di macchinario per calzature. Invece risultò che oltre alle citate lettere convenzionali spedite dal Bucco, costui a sua volta aveva ricevuto corrispondenza da Algeri con invio, inoltre di somme di denaro e con proposte di aumento dal 15 al 20% di compenso, purchè facesse un buon lavoro spionistico ed avesse inviata nuova merce.

Di conseguena i CC.RR. provvidero perchè il Bucco venisse avvicinato da un loro incaricato (il maresciallo Nardovino), sotto il nome di "Fedeli". Costui, dopo lungo, abile colloquio finì per convincersi di trovarsi di fronte ad elemento infido, ad individuo scaltro che essendo di pessimi precedenti politici e morali (quantunque nel 1934 fosse riuscito ad ottenere la tessera del partito, sorprendendo la buona fede delle gerarchie e facendo atto solenne di sottomissione, ma di poi essendosene dimostrato indegno, gli venne tolta) non meritava fiducia alcuna ed allora lo stesso "Fedeli" ricevuti ordini superiori diffidò categoricamente e ripetutamente, il Bucco ad astenersi da qualsiasi azione inerente all'incarico ricevuto dal servizio spionistico francese. E poichè il giudicabile continuava a rima.nere in Ita.lia, recandosi da Roma a Milano ed a Genova, venne sottoposto a continua vigilanza ed a pedinamenti finchè il 27.10.1938, attraverso il valico ferroviario di Ventimiglia, ritornò in Francia. D'improvviso, il 13 dicembre ricomparve a Genova e quantunque avesse chiesto l'indirizzo al maresciallo dei CC.RR. Palmisano conosciuto sotto il nome di Buccolini (quando prima della suaccennata diffida ricevuta dal "Fedeli" cercava di ingannarci offrendo la subdola sua opera in favore nostro) perchè in caso di rientro nel Regno, gli si sarebbe presentato, invece per ben 15 giorni non si fece vivo; e solo andò dal "Buccolini" il 28 dicembre, perchè aveva avuto il sospetto che la sua presenza fosse già stara notata. Infatti i CC.RR. avevano sempre sorvegliato il Bucco e controllato l'attività di lui svolta; tanto che dalle indagini compiute erano riusciti a sapere che egli il 27 ottobre era ritornato a Parigi in seguito a telegramma pervenutogli da Algeri del seguente tenore: "ricevuto listino delle ordinazioni troverete domani lettera fermo posta Nizza" offrendo così la prova che ad onta della diffida ricevuta dalle nostre autorità, aveva continuato invece a svolgere opera criminosa. Inoltre accertarono che egli ebbe ad incantarsi con vaii individui e che il 21 26, 29, 30 dicembre 1938 ed il 3 ed il 10 gennaio 1939 ebbe a scrive1'.e delle lette~ re segrete dirette a "Castera" e "Castant-Castera" cli Algeri, con le quali chiedeva più volte danaro e trattava ai·gomenti di carattere spionistico, preannunciando perfino invio di materiale "sorprendente"; specie poi nella lettera del 3 gennaio precisava, sollecitando aiuti finanziari, che giacevano a Nizza da oltre 6 giorni 12 casse di pezzi di ricambio (alludendo a documenti colà spediti con lettere dirette al proprio indirizzo, fenno posta, Nizza) e comunicando altresì "che gli amici lo sollecitavano di andare a Roma a fare altri contratti ma aveva fatto loro coprendere che era necessario che prima egli andasse a Nizza". Ossia dando notizia agli agenti francesi che era riuscito a farsi dare un incaiico dalle nostre autor.ità e che per ricevere le relative istruzioni era stato invitato a Roma. In realtà invece i'J "Buccolini" (cioè il maresciallo Palmisano) per farsi consegnare il passaporto, per tenere a bada il giudicabile, per poterlo meglio vigilare e controllare gli aveva fatto sperare che avrebbe avuto un eventuale incarico. Il Bucco, però, alle richieste

11 6 gennaio poi "Castera" in risposta alla lettera 3 gennaio del Bucco, gli aveva telegrafato invitandolo a Marsiglia per istTuzioni ed inviandogli a tal uopo L. 350 per le spese di viaggio. Siccome ormai i CC.RR. avevano raccolte prove sufficienti dell'attività criminosa compiuta dal giudicabile, senz'altTo lo arrestarono, gli contestai·ono le accuse e lo denunciarono a questo Tribunale Speciale. Dalla compiuta istruttoria emersero chiaramente le cli lui responsabilità; meglio precisate a dibattimento attraverso le concordi dichiarazioni dei testi e dello stesso "iudicabile. Infatti lo stesso B ucco ammise di avere offerto la sua opera spioiùs~ica al connazionale Croceo Carlo, già cancelliere del Consolato italiano di Algeri, licenziato per sconcttezze, il quale gli promise subito che se ne sarebbe interessato presso il capo del competente ufficio francese. Infatti lo presentò a certo "Dauray" poscia conosciuto come Emil Defosse, ufficiale superiore del genio, capo dello spionaggio per l'Africa francese. R i.uscito a riscuotere la fiducia fu subito ingaggiato; e tanto il Dauray che il Croceo gli promisero dei compensi "a presentazione della merce ed in base al valore della merce". A tal uopo egli avrebbe dovuto venire in Italia munito di questionario, conisponclere con lettere convenzionali scritte con inchiostro simpatico. Nel settembre 1938, munito di denaro, di una penna stilografica contenente, nascosto un questionario, di un vocabolarietto francese da servire come cifrario con tutte le istruzioni del caso, e di una valigia a doppio fondo segreto, per mettervi il materiale raccolto e portarlo in Francia, entrò nel Regno. Inoltre gli era stato consegnato il biglietto cli andata e di ritorno Algeri-Roma e viceversa. La missione consisteva di procurarsi e di segnalare le notizie sugl i argomenti di carattere militare specificate nel questionario. Eoli negò di avere svolta attività delittuosa, in quanto avrebbe inviato solo materiale e notizie di nessun valore, o raccolte da pubblicazioni in vendita, come dalla Iivista "Sapere", o di sua completa compilazione. Accettò l'incarico affidatogli dagli agenti francesi con la intenzione cli beffarli e di spillare lor? ?el denaro. A tal uopo ebbe contatti col già nominato "Dauray" e con altro ufficiale certo "Constant", prendendo gli accordi necessari per la buona riuscita del mandato affidatogli. La puerile negativa però viene smentita dagli elementi probatori in-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

vece emersi a suo _carico. Infatti non si può spiegare come il servizio spionistico francese complessivamente gli avrebbe corrisposto per lo meno 17.700 franchi se la _s~a attività fosse stata negativa. Devesi piuttosto ritenere che se rientrand~ a Pangi d~lla sua prima missione venne compensato con 5000 franchi, e dopo g]j venne affidato un secondo incarico pure lautamente compensato, vuol dire che l'opera svolta fu redditizia al servizio spionistico straniero.

anche dello stemma dello Stato italiano e della firma di personalità al servizio dello Stato stesso, hanno l'apparenza della genuinità; per cui la falsità è perfettamente idonea ad ingannare la pubblica fede. Ne consegue che sussistono tutti gli estremi costitutivi il delitto di falso documentale ai sensi dell'art. 482 C.P. in relazione all' art. 476 p.p. Codice stesso.

~l proposito conttibuisce a non lasciare dubbio la compromettente già citata cornspondenza segreta convenzionale, spedita e ricevuta dallo stesso Bucco, mentre aveva affermato, in modo catego1ico, alle nostre autorità, di avere ottemperato alla diffida di astenersi da qualsiasi azione inerente all'incarico ricevuto dagli a~enti dello spionaggio francese, e di essere rientrato nel Regno al solo scopo d1 trattare acquisti di macchinario per calzature. E che la vera ragione della sua venuta e pennanenza in Italia, per la seconda volta, non fosse affatto di carattere commerciale, è dimostrato dal fatto che egli per coprire la sua effettiva O!Jera_ di spio1~e eb_be un solo colloquio con certo Giovanni Sturzo rappresentante di tah macchine, m Genova, limitandosi a chiedergli il prezzo del macchinario ed un catalogo, dicendo che avrebbe rife1ito al suo mandante. Lo stesso Sturzo _ inte1Togato - dichiarò che sin dal primo momento comprese che non si sarebbe concluso nulla; come del resto in definitiva dovette ammettere J.o stesso imputato, che non aveva nessuna intenzione di concludere l'affare. Per cui è evidente che_ ~er tanto p~ca sua opera commerciale non era necessario un viaggio eia Algen m Itaha e d1 permanervi a lungo. P~rtopp? pur avendo la piena sicurezza della attività delittuosa compiuta ai nostn cl_an_m, dal B~1~co, tuttavia non si raccolsero elementi probatori per statuire che egli s1 procaccto e poscia rivelò notizie militari segrete e non divulgabil i: in quanto (co?1e ~li s~ess_i ~eriti, nel loro elaborato tecnico, ebbero a concludere) il solo matenale rn gmd1zrnle sequestro, mentre ben altri dovevano essere i documenti _e le no tizi~ procacciatos.i e rivelate per meritare iI compenso di 17.700 franch~, nessuna importanza e nessun valore presenta ai fini della segretezza e della nservatezza militare; trattandosi perfino della creazione di taluni documenti falsi. Di conseguenza se i delitti contestati al Bucco non trovano la necessaria base per la loro sussistenza, resta però a di lui carico la prova di avere e"'li rice:uto da~lo st!·anie~-o ~ ,compe~1si suaccennati al fine di compiere atti contt~ari agli interessi naz10nah; c10 che vtene ad integrare tutti gli estt·emi sogoettivamente ed oggettivamente considerati, che caratterizzano l'ipotesi giuridica del reato previsto e punito d~ùl'art. 246 C.P. InollTe rimane altresì provato che ad opera del Bucco avvenne la creazione di falsi docu~en~i, ~·attasi, come si rileva dalla riproduzione fotografica di essi (allega~a agh atti) d1 un telespresso, riservatissimo, avente per oggetto la teoria e pr~tic_a ~ul bomba:damento a volo picchiato, a firma, per il Sottosegretario ali aviazione Ignazio Thaon di Ravel, e un ordine del giorno, pure riservatissim?, ~el centro sperimentale di Guidonia, a firma del Generale di brigata aerea V. G1.0vrne, oltre ad un radiogramma, sempre riservatissimo, su manovre combinate dalla R._ 1':1arin~ e del)a R. Aeronautica. E tutta una contraffazione di pubblici documenti, 1 quah, per 11 modo come si presentano e muniti come sono j primi due

Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che il Bucco fra il settembre 1938 ed il gennaio 1939 in Italia ed all'estero ebbe a ricevere dallo stt·aniero la somma di franchi francesi 17 .700 ed altre utilità al fine di compiere atti contt·ar·i agli interessi nazionali. Inoltre nel compiere la sua opera delittuosa, in Genova, fra il dicembre 1938 ed il gennaio 1939 ebbe a formare atti pubblici falsi. di conseguenza egli si è reso responsabile dei due reati previsti e punito dagli artt. 246 p.p. e 482 in relazione all'art. 476 p.p. C.P. in quanto nella fattispecie si vengano ad integrare tutti gli elementi, soggettivamente ed oggettivamente considerali, costitutivi la configurazione giuridica dei delitti a lui asc1itti come in rubrica. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali; considerata la natura speciale dei reati; il Collegio ritiene equo di in-ogargli le seguenti pene: Per il disposto dell'mt. 246 p.p. C .P.: anni 1O e L. 20.000 di multa. Ai sensi dell'art. 482 in relazione all'art. 476 p.p. C.P.: Anni 6 diminuiti di J./3 della pena per l'a1t. 482 C.P., ossia anni 4. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna il Bucco ad anni 14 di reclusione e L. 20.000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento dele spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 246 p .p ., 4 82 in relazione all'art. 476 p.p. 23, 29, 73, 228, 229, C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Bucco Ercole colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complesivarnente lo condanna ad anni 14 di reclusione e L. 20.000 di multa. con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 24.6. 1939 - Anno XVTT Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Per le notizie desunte dal fascicolo di esecuzione vedi pag. 199 (Sentenza n. 79 del 24.6.1939).


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TRT.BlJNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 81/1939

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA n. 79

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M . V .S .N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Valdesi Armando, nato il 16.3 .1913 a Firenze, verniciatore; Gerosa Luciano, nato l' 11.12.1907 a Verona, meccanico; Spadaro Ruggero, nato il 28.8.19 I 3 a Trieste, tipografo; Bucco Ercole, nato il 22.8.1886 a Firenze, architetto ed ex Deputato socialista. IMPUTATI Valdesi Annando, Gerosa Luciano e Spadara Ruggero: del delitto di cui agli artt. 110 e 282 C.P. per avere, nel carcere di Regina Coeli in Roma la sera del 23.4.1939 - offeso, in concorso fra loro, il prestigio del Capo del Governo cantando in coro delle canzonette contenenti frasi ingiuriose per il Duce; Bucco Ercole: del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere, in giorno imprecisato ma successivo al 22.3.1.939 - in Roma nel Carcere di Regina Coeli, vilipeso la Nazione Italiana dicendo, fra l'altro, che si vergognava come italiano di aver trovato l'Italia misera e sudicia e che ai suoi tempi l'Italia non era così e si stava meglio. Con l'aggravante per il Gerosa della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. 1° n. 2 C.P. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori ,

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U, TRIBUNALE

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze del'orale dibattimento si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO: Verso le ore 19 del 23 aprile 1939 l'agente di custodia Paradisi Francesco delle carceri giudiziarie "Regina Coeli" di Roma nel fare uno dei soliti giri d'ispezione sorprendeva i detenuti Valdesi, Gerosa e Spadaro a cantare in coro canzoni comuniste, e pronunciare altresì frasi che offendevano il prestigio del Capo del Governo ed ingiuriavano il Duce. Perciò, dopo di averli richiamati al dovere, fece rapporto dell'accaduto al comandante; il quale procedette agli interrogatori dei suddetti condetenuti e del loro compagno di cella Bucco Ercole, e mentre il Valdesi, Gerosa e Spadaro pur ammettendo cli aver canticchiato anche delle canzoni oscene escludevano di aver pronunciazo parole offensive ed ingiuriose all'indirizzo del Capo del Governo e del Duce, invece il B ucco fu chiaro, preciso ed esplicito nel confermare le accuse a carico degli altri lTe rubricati; specificando perfino che costoro sovente tenevano in cella discorsi antifascisti. Tale rispettiva condotta fu tenuta pure dinanzi al Giudice Istruttore: mentre però ripetutamente ed energicamente il Valdesi il Gerosa e lo Spadara, alla loro volta ebbero a precisare che nei vari discorsi scambiati fra di loro il B ucco faceva da maestro di antifascismo; dichiarando, fra l'altro, "di vergognarsi come italiano", "di avere trovato l'Italia misera e sudicia e che ai suoi tempi l'Italia non era così e si stava meglio". Anche all' udienza in modo insistente ed energico il Bucco mantenne le accuse a carico degli altri imputati; e costoro, alla loro volta con contegno risoluto e talvolta anche eccitato contro il Bucco, confe1111arono le incriminate frasi proferite dal Bucco nei vad discorsi fatti fra tutti e quattro in cella. Non v'è dubbio pertanto che talvolta tutti i rubricati, mentre si trovavano detenuti nelle carceri di "Regina Coeli" in attesa di giudizio, i I B ucco per rispondere del reato di corruzione da parte di straniero per commettere atti contrari agi.i interessi nazionali; e gli altri giudicabili per 1isponclere dei reati di appartenenza ad associazione sovversiva e di relativa attività propagandistica (con sentenze ciel maggio 1939 questi ultimi già condannati ognuno a]Ja complessi va pena di anni 5 di reclusione), ebbero a fare fra loro discorsi conlro il Regime; pronunciando anche fra l'altro: il Gerosa, il Valdesi e lo Spadara, frasi che offendevano il prestigio del Capo del Governo ed ingiuriavano il Duce; ed il Bucco frasi cli vilipendio alla Nazione italiana. Tutti di conseguenza si sono resi responsabili dei rispettivi delitti previsti e puniti dagli artt. 110-282 e 29 I C.P.; in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti gli elementi - soggettivamente ed oggettivamente considerati - che costituiscono la qualificazione giuridica dei reati ad ognuno asc1itti come in rubrica.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonchè le richieste difensive tenuta presente la natura pa1ticolare dei reati; considerato che il Gerosa nel 1935 venne già condannato 2 volte per reati comuni per cui devesi applicare nei di lui confronti l'aggravante di cui al!' art. 99 cpv. 1 ° n. 2, il Collegio è d' avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli a,tt. 110-282 con l'aggravante della recidiva per il Gerosa: A Gerosa anni 2 e mesi 2; a Valdesi e Spadaro anni 2 ciascuno. Ai sensi dell'art. 291 C.P.: A Bucco anni 2. T utti alla reclusione, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento dele spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Bucco con la precedente sentenza, pure pronunciata in data odierna, venne condannato alla pena di anni 14 di reclusione e L. 20.000 di multa, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libe1tà vigilata e con tutte le altre conseguenziali di legge; operato il cumulo delle due pene complessivamente deve essere condannato ad anni 16 di reclusione e L. 20.000 di multa, con la interdizione dai pubblici uffici, con la libertà vigilata e con tutte le altre conseguenziali di legge.

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110-282, 291, 23, 80, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA T utti colpevoli dei reati ad ognuno ascritti e condanna: Valdesi, Spadaro e Bucco ad anni 2 ciascuno, Gerosa ad anni 2 e mesi 2. Tutti alla reclusione, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento dele spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Bucco, con sentenza odierna, venne condannato alla pena di anni 14 di reclusione e L. 20.000 di multa, con tutte le conseguenziali di legge, operato il cumulo delle due pene, complessivamente I.o condanna ad anni 16 di reclusione e L. 20.000 di multa; con la· interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, ol-

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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tre ad ogni altrn conseguenziale di legge. Roma, 24.6.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Bucco: La Direzione della Casa cli Reclusione di Sulmona comunica, in data 4.2.1961, che 1'8. 10.1943 "le truppe tedesche, in occasione dei noti eventi bellici, occuparono Io Stabilimento Penale e B ucco venne deportato in Germania. Bucco muore a Firenze .il 14.12.1964 e, pe1tanto, il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9.11.1965, estinta, per morte del reo (art. 171 C.P.) la pena inflitta a Bucco E rcole dal T.S.D.S. con le due sentenze emesse il 24.6.1939. - Gerosa: Il Tribunale militare di Bologna ha, con sentenza del 15.1.1935, ritenuto Gerosa Luciano colpevole del reato di ricettazione e l'ha condannato, con il beneficio del condono previsto dal R.D. 25 .9.1934 n. 1511, alla pena di un anno d.i reclusione e lire 1000 di multa.

11 T.S.D.S. nel condannare il Gerosa, con sentenza del 30.5. 1939, alla pena di 4 anni di reclusione,ha revocato il beneficio del suddetto condono determinando la pena in 5 anni e 1.000 lire di multa. Con successiva sentenza pronunziata dal T.S .D .S. il 24.6.1939 Gerosa è stato condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione. Pertanto il Procuratore Generale del T.S.D.S. (Francesco Dessy) ha, con provvedimento emesso il 28 .6.1939, determinata la pena complessiva da espiare in 7 anni, 2 mesi cli reclusione e 1.000 lire di multa stabilendo che Gerosa, arrestato il 31.8.1938 e avendo già subito una carcerazione preventiva di 14 giorni (dal 17 al 30.11.1933) dovrà essere scarcerato, per espiata pena, il 17.10.1945. Per i precedenti penali Gerosa non può usufruire dei provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 24.2 .1940 n. 56 e il titolo dei reati per i quali è stato condannato impediscono l'applicazione dei benefici previsti da l R. D. 17.I0.1942n.1156. Con Decreto di Grazia del 23 .8.194 3 viene concesso il condono della intera multa e della residua pena da espiare e, quindi, Gerosa viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Castelfranco Emilia il 31.8.1943. Detenuto dal 31 .8.1938 al 31.8.1943. Pena espiata: 5 anni . La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) con sentenza del 12.6.1950 annulla e dichiara giuridicamente inesistente (att. 1 D .L.L. 27.7.1944 n. 159) le sentenze emesse dal T.S.D.S. nei confronti di Gerosa L uciano il 30.5.1939 e il 24.6.1939.


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- Spadaro: Con provvedimento emesso dal Procuratore Generale (Francesco Dessy) il 28.6.1939 la pena complessiva da espiare viene fissata in 7 anni di reclusione per il cumulo della pena inflitta con sentenza dell'8.5. 1939 (5 anni) e con sentenza del 24.6.1939 (2 anni).

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TRIBUNALE SPECIALÈ PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 21/1939

SENTENZA n. 85

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S .N.

Pertanto Spadaro Ruggero, detenuto dal 17.9.1.938, deve essere scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 17.9.1945. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici previsti dal R .D. 24.2.1940 n. 56 e il titolo dei reati per i quali è stato condamiato impedisce l'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Dagli atti, però, non risulta se Spadaro Ruggero venne scarcerato il 17.9. 1945 oppure in data anteriore per i noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945. - Valdesi : Con provvedimento emesso dal Procuratore Generale (Francesco Dessy) il 28.6.1939 la pena complessiva da espiare viene fissata in 7 anni di reclusione per il cumulo della pena inflitta con sentenza del 27.4.1939 (5 anni) e con sentenza del 24.6.1939 (2 anni). Pertanto Valdesi Armando, detenuto dal 1.2.7.1938, deve essere scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale cli Castelfranco Emilia il 12.7.1945. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici previsti dal R.D . 24.2. l 940 n. 56 e il titolo dei reati per i quali è stato condamiato ipedisce l' applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino. Giudici Consoli M . V.S.N.: Calia Michele, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Garuti Luigi, nato il 26.8 .1896 a Poggio Renatico (Ferrara), tramviere; Marchi Alfonso, nato il 31.5.1890 a Budrio (Bologna), tramviere; Barboni Giuseppe, nato il 12.2.1 899 a Bosco Mesola (Ferrara), tramviere; Felicori Vittorio, nato 1'8.10.1896 a Budrio (Bologna), tramviere; Ferri Cesare, nato il 28. JO. I 887 a Crespellano (Bologna), tramviere;

Dagli atti, però, non risulta se Valdesi Armando venne scarcerato il 12.7.1945 oppure in data anteriore per i noti eventi verificatisi nel 1944 e 1945.

Maccafe1Ti Vincenzo, nato l' 11.4.1886 in Argelato (Bologna), tramviere; Lucemi Tommaso, nato il 4.4.1884 a Castel San Pietro (Bologna), tramviere; Macchiavelli Roberto, nato i I 2.7.1896 a Pianoro (Bologna), tramviere; Tagliavini Vito, nato il 23.3.1892 in Argelato (Bologna), trnmviere; Veronesi Umberto, nato il 1.8.1901 a Zola Predosa (Bologna), trnmviere; Zuppiroli Gaetano, nato il 14.10.1889 a Castel Maggiore (Bologna), tramviere; Bergarnini Riccardo, nato il 4.4.1901 a Camposanto (Modena), tramviere; Zacchiroli Nerino, nato il 2 .8. 1885 a Medicina (Bologna) operaio nelle officine tramviarie; Nardi Pietro, nato i I 18.5.1885 a Ozzano dell'Emilia (Bologna), meccanico nelle officine tramviarie;


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TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Bersani Mario, nato il 5.7.1890 a S . Giorgio di Piano (Bologna), meccanico nelle officine tramviarie; M engoni Alfonso, nato il 30.4.1891 a Bologna, tramviere; Castaldi Giovanni, nato il 28.3.1885 a Battipaglia (Padova), meccanico; Bonvicini Filippo, nato iJ 3.7.1886 a Castel Maggiore (Bologna), meccanico presso l'azienda tram viaria; Castagnara Domenico, nato I ' 11.3.1883 a Monerenzio (Bologna), operaio tram viario; Mattei Giulio, nato il 7.10.1889 a Bologna, falegname;

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2) Tutti gli altri: a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione (di carattere comunista) d iretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del reato di cui agli artt. 110-272 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, fatto propaganda per il sovve1timento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; 3) Nardi Pietro, inoltre:

Del reato di cui all'art. 270 p.p.C.P. per avere organizzato e diretto l'associazione a carattere comunista di cui ai precedenti capi della rubrica.

Nanetti Vincenzo, nato a Loiano (Bologna) il 9.11.1877, operaio ne lle officine tramviarie;

Reati commessi in territorio di Bologna, Imola, Castel San Pietro, Medicina, Riolo Bagni, Castelguclfo e Massalombarda in epoca precedente e fino alla data di arresto di ciascun imputato.

Nerozzi Angelo, nato il 17.6.1888 a San Lazzaro di Savena (Bologna), tramvierc;

IN PUBBLICA UDIENZA

Palmieri Aldo, nato il 2 1.2 .1889 a Casalecchio di Reno (Bologna), falegname; Pezzoli Giovanni, nato il 4.8.1887 a Budrio (Bologna) , tramviere; Piana Adolfo, nato il 7 .12.1890 a Bologna, verniciatore presso l'azienda tram viaria; Romoli Angelo, nato il 24.3.1891 a Firenze, meccanico presso le officine tram viarie; Tabaroni Raffaele, nato il 12.10.1902 a Bologna, meccanico nelle officin e tram viarie; Zanardi Francesco, nato il .17.2.1894 ad Ozzano dell 'Emilia (Bologna), falegname presso le officine dell'azienda tramviaria. IMPUTATI l 0 ) Bergamini Riccardo - Bonvicini Filippo - Castagnare Domenico - Nanetti Vincenzo - Nerozzi Angelo e Zanardi Francesco: del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere partec ipato ad una associazione (di carattere comunista) diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

Sentito il P.M. Sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola IN FATTO ED lN DIRITTO

Con sentenza 16.6.1939 della Commisionc Istruttoria gli imputati sopra specificati furono 1inviati al giudizi o di questo Tribunale per 1ispondere, rispettivamente, dei reati loro ascritti. Nell'orale dibattimento, per le confessioni di molti degli imputati e per le dichiarazioni degli stessi rese l'uno nei riguardi degli altri - confessioni e dichi arazioni confermate dalle risultanze istruttorie - è risultato pienamente provato quanto risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio, nei confronti di tutti, _a~ ecc~zione di Lucemi Tommaso, Ro moli Angelo, Zanardi Francesco, Bonv1crna Filippo e Castagnara Domenico, la posizione dei quali sarà in seguito specificatamente precisata sulla base delle risultanze dibattimentali. Prima di procedere alla determinazione delle singole responsabilità ritiene il Collegio opportuno ricordare alcune notizie che servono ~ poITe il_ p~·esente_ ~iu~ dizio nel quadro di tutta quanta l'attività svolta da gruppi comunisti sfugg1t1 a1 procedimenti penali 18/38 R.G., 28/38 R.G., 75/38 R.G. svoltisi presso questo Tribunale, a crui co, rispettivamente, dei nominati Scarabelli Giorgio ed altri, Fclisati Giorgio ed altri e Breviglieri Giuseppe ed altri. La P.S. avendo notato nelle officine dell 'azienda tamviaria di Bologna un


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mIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

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preoccupante fem1ento tra il personale viaggiante, scritte sovversive sui sedili delle vetture e raccolta di somme pro Spagna rossa e vittime politiche, effettuò delle indagini, le quali precisarono che in quella città e nei dintorni della stessa il movimento comunista era in piena attività per opera di una vasta associazione. In conseguenza delle ora cennate risultanze furono denunziate a questo Tribunale Speciale circa ottanta aderenti alla ricordata associazione.

Feli.COJÌ Vittorio. Confermando quanto aveva dichiarato, ha ammesso di essere stato attratto, sin dal 1934, al prutito comunista da Marchi Alfonso, il quale gli avrebbe dimostrato che i sindacati fascisti nulla avrebbero potuto fare per nùoliorare le condizioni economiche degli operai. Ha confessato cli avere versato al Garuti, fino al settembre 1938, quote mensili pro soccorso rosso, di avere 1ìcevuto e diffuso stampa sovversiva.

Dalla istmttoria formale che ne seguì rimase accertato che l'associazione della quale si è fatto cenno era composta cli tre gruppi; del primo, facevano parte gli operai dipendenti dell'azienda tramvia.ria; ciel secondo, gli elementi dei paesi periferici di Castel S. Pietro, Massalombarda, Medicina, Castelguelfo ed Imola; del terzo, gli elementi residui di una precedente associazione, che sfuggiti all'azione della polizia si erano aggregati ai due gruppi dei quali si è fatto cenno.

Ferri Cesare. Confessa di avere appartenuto, fino al 1922, al partito cornunsta. Durante l'istruttoria dichiarò di essere stato attratto nel 1932 da Garuti e Marchi a far parte dell' associazione comunista fra i tramvieri cli Bologna, di avere versato quote pro soccorso rosso e di avere ricevuta stampa sovversiva. All'orale dibattimento ha negato tali circostanze, le quali sono rimaste per altro confermate: dalle dichiarazioni di Marchesini, il quale ha esplicitamente dichiarato che l'imputato di che trattasi svolgeva attività di propaganda sovversiva in seno ali' associazione; dalle dichiarazioni di Garuti il quale ha confessato di avere ricevuto dal Ferri quote pro soccorso rosso.

Gli appartenenti a ciascun gruppo furono separati dagli altri, in maniera eia potersi procedere a separato giudizio. Come si è già detto le risultanze dibattimentali hanno in pieno confennato quelle istruttorie nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di Lucerni, Romoli, Zanardi, Bonvicini e Castagnara. G,U"uti Luigi, confermando l'interrogatorio reso alla P.S. e al Giudice Istruttore, ha confessato di avere aderito al movimento comunista sin dal 1929; di aver fatto parte del gruppo comunista organizzato nell'azienda tramviaria di Bologna e di essergli stata assegnata la carica di collettore; di aver ricevuto eia Barboni Giuseppe, Veronesi Umberto, Felicori Vittorio, Marchi Alfonso e Ferri Cesare quote pro-soccorso rosso; cli avere versato le quote stesse e la propria a Nardi Pietro, capo dell'associazione comunista fra i tramvieri cli Bologna; cli avere ricevuto dal Nardi stampa sovversiva, che - dopo letta - passò ad altri associati. La confessione del Garuti, quanto all' attività della quale si è fatto cenno, è risultata anche provata dalle dichiarazioni dei coimputati: Zuppiroli, Zacchiroli, Veronesi, Tagliavini, Nardi, Maccafeni, FeJTi, Felicori e Barboni. Marchi Alfonso. Confermando la dichiarazione già fatta durante l'istruttoria ha confessato di aver fatto patte dell'associazione comunista fra i tramvieri di Bologna e di aver tenuto il collegamento tra Garuti Luigi, e Nardi Pietro, fino all'ottobre 1938, di aver versato quote mensili pro soccorso rosso; di aver ricevuto dal Nardi e dal Garuti stampa sovversiva, che - dopo letta - passò ad altri aderenti; di aver riscosso sonune pro soccorso rosso, che versò a Nardi e Garuti, i quali hanno confem1ato tale circostanza. Quanto ai libri trovatigli in casa, ha dichiarato che appartenevano al Macchiavellì col quale era anche in relazione di partito. Barboni Giuseppe. Ha confessato, come aveva già fatto nelle dichiarazioni rese alla P.S . ed al Giudice Istruttore, di essere entrato nel 1935 a far parte del pattito comunista, attrattovi da Garuti, di avere versato allo stesso - fino al settembre 1938 - quote settimanali pro vittime politiche; di avere ricevuto da Marchi e da Garuti stampa sovversiva, che - dopo letta - passò ad altri associati. Marchi e Garuti hanno confermato di avere dato al Barboni stampa sovversiva.

Maccaferri Vincenzo. già vecchio comunista. Ha dichiarato che 1ìprese la sua attività nel 1932 in seguito ad invito rivoltogli da Gru·uti e Marchi e perchè era rimasto fedele alle idee comuniste. Ha confessato: di aver versato somme pro soccorso rosso; di avere racco.lto - per incarico del Garuti - somme (pure per soccorso rosso) fra gli altri aderenti all'associazione; di aver ricevuto in lettura e divulgato stampa sovversiva. Lucerni Tommaso. Nel passato nùlitò nelle leghe rosse. Nel 1933 si iscrisse al P.N.F. Era rappresentante di categoria nei sindacati. Nel periodo istrutt01ìo negò di avere appartenuto all'associazione sovversiva fra gli appartenenti al l'azienda tramviaria cli Bologna. Negò pure cli aver pattecipato alla propaganda sovversiva che alcuni dipendenti della detta azienda svolsero fra il personale della stessa. Gli imputati Marchi, Maccaferri, Ferri e Garuti durante l'istruttoria lo accusarono dichiarando che Lucemi, intrattenendoli sul funzionamento dei sindacati, esprimeva apertamente il parere che, considerato il sistema di organizzazion~, questi ultimi non potevano sufficientemente garantire gli interessi degli operai; interessi, che avrebbero potuto risultare invece garantiti soltanto dallo sciopero. Nell'orale dibattimento l'imputato ha continuato a respingere ogni s ua responsabilità e, confermando le precedenti dichiarazioni, ha confortato detto suo cliniecro assumendo di aver provocato il distacco dei tramvieri dalla camera del lavor~ e d.i avere elevato - mercè la sua attività - da 150 a 700 il numero degli iscritti al sindacato fascista . Ha ammesso di avere talvolta mosso lamentele sui risultati dell'azione dei sindacati attribuendo l'insuccesso della sua opera alla intransigenza della direzione deÌl'azienda tramviaria, la quale, in ogni occasione, avrebbe dimostrato di non esere animata da spi1ìto cli collaborazione sindacale. Gli accusatori del Lucerni nell'orale dibattimento non hanno mantenuto le ac-


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e.use già ri~ord~te; anz~•. hanno fallo dichiarazioni che confermano pienamente

sultanze dibattimentali hanno precisato che fu attratto al movimento comunista dal Garuti ; che ebbe fre quenti contatti di partito con T agliavini, Veronesi, Barboni, e M archì, i quali hanno confermato q uest' ultima circostanza. Marchi ha poi dichiarato che il Bergamini era di idee avanzate, tanto eia non avere bisogno di alcuna sollecitazione per decidersi a far parte della nota associazione.

1 ass_unto difensivo dell imputato. Hanno infatti confermato che l 'azione del Lu-

cerm fu sempre aderente ai doveri della sua carica sindacale; che mai il detto imputato tenne contegno che elesse comunque sospetto di tradire La causa fascista; che la sua opera era ostacolata dai dirigenti dell 'azienda tram viaria di Bologna. !ali dichìar_azioni hanno trovato decisivo conforto nelle deposizioni rese dai t_est1 Centofa_nt1 e Consigliere Nazionale Morelli. Invero, mentre il primo ha affermato che 11 Lucemi uniformò sempre la sua azione alle direttive del Partito il secondo ha _dichì~ato che il detto imputato po rtò sempre "contributo appassionar? n~lla d1scuss1one ~e lle questioni relative ai s is temi nazionali e che le segnalaz1~n1 f~tte d~l Lucern_1 furono sempre eguali a quelle inol trate dagli squadristi". Ha soggmnto 11 Morelli che, a causa de lle sue funzion i, ha avuto occasione di intJ:att~ne~e le competenti Autorità sulle condizioni degli operai dell'azie nda tramv~aria ~1 B_ologn~. Ha ~ure dichì~rato c he, tenuto conto del carattere m unicipale 1 q~ct ultima, I ~nte smdacale s1 ti·ovava spesso nella impossibilità di svolgere rn p1_en_o _la s ua az10ne. Da qui la necessità delle segnalazioni alle Auto rità delle qual~ st e fatto s~pra cenno. In seguito alle cennate risultanze dibanimentali, Je quah ~anno modificato favorevolmente all'imputato quelle istruttorie, ritiene il Collegio esc_lusa la esistenza dei fatti addebitati al Lucerni, il quale pertanto deve essere prosc1olto con formula piena.

?

~acchìavelli Roberto. Ha confessato di essere stato nel 1922 attratto al comu111smo da Nardi Pietro, a l q uale versò mensilmente quote pro-soccorso rosso. Ha pur~ amm~sso di aver ricevuto da Nardi stampa sovvers iva e eia Marchi lire 800 a titolo d1 soccorso. Nardi e Marchi hanno confermato le circostanze ora cennate. . Ta~li~~ini Vito: Apparte nn_e fino al 1922 alle leghe rosse. Nel 1933 riprese la Sud atttv1ta comumsra 111 seguito a sollecitazione a vuta da MaccafeITi Vincenzo. confermando quanto a veva dichìarato durante l' istruttoria ha confessato: di aver versato quo~e me~sili pro vittime politic he al Maccaferrri e al Garuti; di aver rice~to dagli stessi stampa sovversiva che passò ad alri adere nti. Ha invece ne<rato ?1 aver raccolto e passato al Garuti quote pro Spagna rossa. MaccafcITi e Garut1 hanno confermato le ammissioni del Tagliavini. Veronesi Umberto. Ha dic hiarato di essere s tato attratto al comuni smo nel 1935 da ~aruti. ~a poi confc:ssato di aver versato mensilmente quote pro soccorso rosso fi~o al g1u~no 1938, di ave~ ricevuto da Garuti in lettura, e di aver passato ad altn aderenti, stampa sovvers iva. Bergamini ha dichiarato che il Veronesi prese parte a discorsi contro il fascismo. . Zuppiroli Gaetano. Ha attribuito al Garuti di averlo attratto nel 1935 a l comumsmo. Ha confei:mato df aver versato, fino al giugno 1938, quote mensili pro socc?rso rosso; d1 aver n cevuto rn lettura, e di aver passato ad altJi, stampa comunista. Bergamini Riccardo. Come nel periodo istruttorio è staro reticente. Ma le ri-

Z acchiroli Nerino. Ha dichìarato di essere stato attratto al comunismo da Nardi Pietro. Ha confessato: di aver ricevuto da Nardi un pacchetto contenente stampa sovversiva; di aver versato quote personali pro soccorso rosso; di aver ricevuto da Garuti somme pro vittime politiche dallo stesso raccolte, e di avere le somme stesse passate a Nardi. Garuti e Nardi haru10 confermato. Nardi Pietro. Vecchio e fervente organizzatore comunista, capo, organizzatore e dirigente dell'associazione comunista fra i tramvieri di Bologna. La sua allività nel riorganizzru·e il partito comunista, iniziatasi nel 1921, si è intensificata nel 1933. H a pienamente confessato - come aveva già fatto al Giudice Istruttore - tutta la sua vasta attività delittuosa. Ha invero ammesso di essere capo dell'associazione e di occuparsi particolarmente del personale dell'officina; di aver curato la raccolta del soccorso rosso e la diffusione della stampa sovversiva; di avere attratto al comunismo molli degli imputati, :fra i quali Bersani, Mengoni , Piana, Nanetti, Castaldi, Mattei, Marchì, Garuti, Martelli e Armaroli; di avere fatto propaganda di odio verso il fascismo. L'accennata attività del Nardi risulta, come già detto, dalle sue stesse ammissioni, ma è risultata confermata dalle dic hiarazioni rese da: Zacchiroli, T abaroni , Piana, Pezzoli, Palmieri, Mengoni, Mattei, Marchi, Macchiavelli, Garuti, Castaldi, Castagnara e Bersani . Bersani Mario, M e ngoni Alfonso, Castaldi Giovanni: Hanno dichiarato di essere stati attratti al partito comunista da Nardi Pietro. Ha nno confermato la confessione rispettivametne fatta durante l 'isttuttoria, ammettendo di aver versato al Nardi quote pro soccorso rosso e di aver ricevuto in le ttura stampa sovversiva. Bonvic ini Filippo e Castagnara Domenico. Pure ne ll ' orale dibattimento, come nell'istruttoria, hanno negato ogni respo nsabilità. Nardi, Mengoni, Palmieri, Castaldi e Bersani, durante l'istruttoria banno affermato c he il Bonvicini e il Castagnara pe r quanto di idee socialiste, aderiro no all'associazione comunista fra i tranvieri di Bologna. Gli stessi nell'orale diballimento hanno deposto in maniera di lasciare il Collegio perplesso s ulla responsabilità del Bonvicini e del Castagnara, i quali pertanto debbono essere, per volontà di legge, assolti per insuffic ienza di prove. Mattei Giulio. Vecchio comunista schedato. Ha dichiarato di essere entrato a far parte dell'associazione comunista di.retta da Nardi in seguito ad invito di quest'ultimo. Ha confermato la confessione già fa tta al G.I. di aver preso parte ad a lc une riunioni della detta associazione e di aver versato al Nardi quote mensili


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATÈ DAL T.S.D.S.

pro vittime politiche. La responsabilità del Mattei è rimasta poi confermata dalle dichiarazioni di Bersani Mario e Palmieri Aldo.

to le accuse che gli stessi avevano rivolto al Romoli e hanno definito quest'ultimo elemento ottimo, che sapeva mantenere la disciplina e che la sua attività si rivolgeva alla protezione, secondo legge, dei loro interessi sindacali. Pure nei conronti del Romoli ha deposto nell'orale dibattimento il Consigliere Nazionale Morelli, il quale ha dichiarato conformemente a quanto già ricordato nei riguardi del Lucerni. Ha cioè affermato che Romoli nell'espletazione dei doveri inerenti alla sua carica "portò sempre contributo appassionato nella discussione delle questioni dei sistemi aziendali e che le segnalazioni fatte dal Romoli erano uguali a quelle inoltrate dagli squadristi . In base alle ora cennate risultanze, il Collegio, ritenuto che le risultanze stesse hanno escluso la esistenza dei fatti attribuiti al Romoli, determina di assolvere quest'ultimo con formula piena.

Nanetti Vincenzo. Ha negato ogni sua responsabilità, così come aveva fatto dm-ante l'istruttoiia. Nardi ha invece affermato che il Nanetti aderì e prutecipò con entusiasmo al movimento. Tale circostanza è risultata confermata dalle di chiarazioni rese da Pezzoli, Palmieri, Mengoni e Bersani. Nerozzi Angelo. Ha pure negato ogni sua responsabilità, la quale però è risultata provata dalle dichiarazioni rese di Nardi Pietro, Palmieri Aldo e Mengoni Alfonso i quali hanno concordemente affermato che il Nerozzi per quanto di idee socialiste, aderì alla associazione comunista, alla cui attività fervitamente partecipava. Palmieri Aldo. confermando le precedenti runmissioni fatte durante l'istruttoria ha dichiarato che nel 1933 fu attratto al comunismo da Nardi Pietro; che nel 1937 intensificò la propria attività comunista; che alla fine del settembre 1938 Nardi, prendendo occasione della crisi cecoslovacca-tedesca, tenne discorsi violenti contro l'Asse Roma-Berlino, riscuotendo l'approvazione di tutti .i tranvieri aderenti all'associazione comunista, che lo stesso Nardi dirigeva. Ha confessato di aver versato quote pro soccorso rosso; di aver ricevuto da Nardi stampa comunista; di aver captato - unitamente a Castaldi - le trasmissioni dalla Spagna rossa, servendosi di un apparecchio di sua proprietà. Le ammissioni del Palmieri sono risultate confermate dalle dichiarazioni rese da Castaldi, Mengoni e Nardi. Pezzoli Giovanni e Tabaroni Raffaele. Gli imputati di che trattasi, dopo aver premesso di essere entrati a far parte dell'associazione comunista organizzata e diretta da Nardi Pietro in seguito a sollecitazioni ricevute da quest'ultimo, hanno confessato di aver partecipato a riunioni e discorsi di propaganda comunista; di aver 1icevuto dal Nardi stampa sovversiva e di aver versato quota pro soccorso rosso. Piana Adolfo. Ha confessato di aver Iicevuto eia Nardi stampa sovversiva e di averla restituita allo stesso dopo letta. Ha negato ogni sua altra responsabilità. Le risultanze dibattimentali hanno però provato - per le dichiarazioni cli Palmieri, Pezzoli, Bersani e Mengoni - che il Piana curava la riscossione, fra gli aderenti all'associazione, del soccorso rosso e fra gli stessi svolgeva attività avversa al fascismo. Romoli Angelo. La situazione processuale dell'imputato di che trattasi è risultata pienamente identica a quella del Lucerni. Iscritto al P.N.F. era rappresentante di categoria presso i sindacati fascisti. Con la sentenza di rinvio a giudizio fu attribuito al Romoli di avere svolto attività comunista fra gli operai dell'azienda tramviru·ia mediante discorsi costituiti da aspra critica sul funzionamento dei sindacati. Principali accusatori del Romoli furono: Bersani, Castaldi, Pezzoli e Palmieri. L'imputato di che trattasi si è sempre protestato innocente affem1ando cli avere, in ogni occasione, svolto opera di fascista integro ed onesto. Nell'orale dibattimento Bersani, Castaldi, Pezzoli e Palmieri hanno completamente ritratta-

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Zanard.i Francesco. Si è mantenuto negativo. Nardi PietTO e Palmie1i Aldo, che Lo avevano accusato durante il periodo istruttorio, haimo ritrattato. Ciò posto, e considerato che le risultanze dibattimentali non hanno fornito elementi per dubitare della sincerità della ritrattazione della quale si è fatto cenno; considerato pure che, ad eccezione delle cennate accuse, le risultanze istruttorie non hanno fornito altri elementi cli responsabilità a carico del prevenuto, il Collegio determina di assolvere lo Zanardi per non aver commesso il fatto ascrittogli. Ritenuto che le risultanze dibattimentali hanno provato che l'associazione diretta dal Nardi Pietr·o, e alla quale tutti gli altri imputati - ad eccezione di Lucerni, Romoli, Zanardi, Bonvicini e Castagnara - pure appartennero, era diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sopra le altre; che lo stesso fine aveva la propaganda sovversiva fatta da tutti gli imputati, con l'eccezione di Lucerni, Romoli, Zanardi, Bonvicini e Castagnare ai quali è ascritto il reato di cui all'rut. 272 p.p.C.P. Ritenuto che nei fatti come sopra specificati si ravvisano gli elementi costitutivi dei reati agli imputati rispettivamente addebitati. Ritenuto che la competenza è ciel Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, il Collegio, prese singolam1ente in esame le richieste difensive, passando all'applicazione delle pene ritiene equo fissarle nei seguenti limiti: Nardi Pietr·o: anni quattordici di. reclusione, quale cumulo delle pene di anni due per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. 2° C.P., anni tre per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. ed anni nove per il reato cli cui all'art. 270 p.p.C.P.; Garuti Luigi e Marchi Alfonso: a ciascuno amù otto di reclusione quale cumulo di anni tre per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. e anni cinque per il reato di cui ali' art. 272 p.p.C.P.; Barboni Giuseppe, Felicori Vittorio, Ferri Cesare, Maccaferri Vincenzo, Macchi.avelli Roberto, Tagliavini Vito, Zuppiroli Gaetano, Zacchiroli Nerino, Bersani Mario, Mengoni Alfonso, Castaldi Giovanni, Mattei Giulio: ciascuno anni cinque di reclusione quale cumulo di anni tre per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni due per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.;


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TRfBUNALE SPECIALE PER LA ùlFESA DELLO STATO

Veronesi Umberto: anni quattro di reclusione quale cumulo di anni due per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni due per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; Palmieri Aldo, Pezzoli Giovanni, Piana Adolfo e Tabaroni Raffaele: ciascuno anni tre di reclusione quale cumulo di anni due per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni uno per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; Bergamini Riccardo, Nanetti Vincenzo e Nerozzi Angelo ciascuno ad anni uno di reclusione. Ritenuto che alla pena inflitta a Garuti Luigi, Marchi Alfonso e Nardi Piero consegue - ope legis - la interdizione perpetua dai pubblici uffici; che consegue invece la interdizione temporanea dai pubblici uffici alle pene inflitte agli altri imputati ritenuti responsabili ad eccezione di Veronesi Umberto, Bergamini Riccardo, Nanetti Vincenzo, Nerozzi Angelo, Palmieri Aldo, Perozzi Giovanni, Piana Adolfo e Tabaroni Raffaele. Ritenuto: che tutti gli imputati per i quali viene affermata la responsabilità debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo; che tenuto conto delle circostanze che accompagnano i fatti commessi dai giudicabili appare opp01tuno ordinare che tutti i condannati a pena superiore ad un anno di reclusione siano sottoposti a libertà vigilata; Ritenuto che occorre provvedere alla condanna alle spese di mantenimento durante la custoria; Ritenuto che avuto riguardo alle circostanze che accompagnano i fatti commessi dai giudicabili non appare opportuno concedere benefici di legge. Ritenuto che Lucerni Tommaso, Romoli Angiolo e Zanardi Francesco debbono esere assolti per non aver commesso il fatto, mentre Bonvicini Filippo e Castagnara Domenico debbono essere assolti per insufficienza di prove. Ritenuto: che tutti i prosciolti debbono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. P.Q.M. Visti gli attt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; 110, 270 p.p., 270 2° cpv. 272 p.p., 229,230, 29, 73 C.P.; 488,479,274 C.P.P. DICHIARA Tutti gli imputati ad eccezione di Lucerni Tonunaso, Bonvicini Filippo, Castagnara Domenico, Romoli Angelo e Zanardi Francesco - responsabili dei reati loro ascritti e condanna alla pena della reclusione:

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

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Nardi Pietro per anni quattordici; Garuti Luigi e Marchi Alfonso per anni otto; Barboni Giuseppe, Felicari V ittorio, F erri Cesare, Maccaferri Vincenzo, Macchiavelli Robeno, Tagliavini Vito, Zuppiroli Gaetano, Zacchiroli Nerino, Bersani Mario, Mengoni Alfonso, Castaldi Giovanni e Mattei Giulio per anni cinque; Veronesi Umberto per amù quattro; Palmieri Aldo, Pezzoli Giovanni, Piana Adolfo e Tabaroni Raffaele per anni tre; Bergatnini Riccardo, Nanetti Vincenzo e Nerozzi Angelo per amù uno. Condanna inoltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Garuti Luigi, Marchi Alfonso e Nardi Pietro; alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Barboni Giuseppe, Felicori Vittorio, Ferri Cesare, Maccaferri Vincenzo, Macchiavelli Roberto, Tagliavini Vito, Zuppiroli Gaetano, Zacchiroli Nerino, Bersani Mario, Mengoni Alfonso, Castaldi Giovanni e Mattei Giulio. Condanna altrresì tutti , meno i prosciolti, al pagamento in solido delle spese di mantenimento durat1te la custodia e ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che tutti gli imputati ai quali viene inflitta pena superiore ad un anno di reclusione siano sottoposti a libertà vigilata. Dichiara che Lucerni Tommaso, Romoli Angelo e Z anardi Francesco non hanno conunesso i fatti loro ascritti e li assolve. Assolve Bonvicini Filippo e Castagnara Domenico in ordine ai reati loro ascr.itti per insufficienza di prove. Ordina che Lucerni Tommaso, Romoli Angelo, Zanardi Francesco, Bonvicini Filippo e Castagnara Domenico siano sottoposti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 21.7.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici Cassagnara - detenuto dal 29.11.1938 - Bonvicini e Romoli - detenuti dal 5.12.1938 - Lucerni e Zanardi - detenuti dal 19.12.1938 - vengono scarcerati il 21.7.1939 NOTJZ IB DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 - Nardi, avrebbe dovuto essere scarcerato il 18.11.1950. Per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non può us ufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156. Istanze di grazia inoltrate dal Nardi e dalla moglie nell'agosto del 1939 e nel febbraio del 1941 vengono respinte. Una nuova istanza di grazia inviata al Capo del Governo il 25.4.1942 viene accolta e con Decreto di Grazia del 4.2.1943 viene concesso iJ condono condizionale della residua


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TRIBVNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRL\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZL<>.TE DAL T.S.D.S.

pena da espiare. Pertanto Nardi Pietro, detenuto daJ 18.11.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 22.2.1943.

Si associa alle istanze cli grazia inoltrate dala madre e dalla figlia il 26.8.1939, istanze respinte.

Detenuto dal 18.11.1938 al 22.2.1943.

- Ferri, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia i l 29.11.1941.

Pena espiata: 4 anni, 3 mesi, 4 giorni. Detenuto dal 29.11.1938 al 29.1 l..1941. - Garuti, avrebbe dovuto essere scarcerato il 24.11.1944. per il titolo dei reati per i quali è sato condannato non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. A seguito di ordine di scarcerazione emesso dalla Procura del Re Imperatore del Tribunale di Siena Garuti Luigi viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di S. Gimignano il 18.8.1943. Detenuto dal 24.11.1938 al 18.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi, 27 giorni. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, in applicazione dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96, dichiara, con Ordinanza del 14. l.1946, condonata la residua pena da espiare. - Marchi, avrebbe dovuto essere scarcerato i1 24.11.1944. Per il titolo dei reati per i q ual i è stato condannato non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D.17.10.1942 n. 1156. Per concessione del beneficio della liberazione condizionale viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 18.8.1943. Detenuto dal 24.11.1938 al 18.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi e 27 giorni.

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.1. 1946, condonata la residua pena da espiare per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96. - Barboni, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.11.1941.

Pena espiata: 3 anni . Istanze di grazia inoltrate dal Ferri e dalla moglie il 22.8.1939 non vengono accolte. - Maccaferri, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 5.12.1941. Detenuto dal 5.12.1938 al 5.12.1941. Pena espiata: 3 anni. - MacchiaveUi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 30.11. 1941 Detenuto dal 30.11.1938 al 30.11.1941. Pena espiata: 3 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal M acchiavelli il 23.8.1939 a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Tagliavini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civi tavecchia il 6.12.1941. Detenuto dal 6.12.1938 al 6.12.1941. Pena espiata: 3 anni.

Detenuto dal 29.11.1938 al 29 .11.1941. Pena espiata: 3 anni. - Felicori, viene scarcerato dallo Stabilimento P enale di Civitavecchia .il 29.11.1941.

- Z uppiroli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 29 .11.1941. Detenuto dal 29. l l. J 938 al 29. 1 1.1941. Pena espiata: 3 anni.

Detenuto dal 29.11.1938 al 29.11.1941. Pena espiata: 3 anni.

Istanze di grazia inoltrate dallo Z uppiroli e dalla moglie il 216 e 31.8.1939 a S.M. il Re Imperatore non vengono accolte.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Zacchiroli: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.11.1941. Detenuto dal 28.11.1938 al 28.11.1941.. Pena espiata: 3 anni. Istanze di grazia inoltrate dallo Zacchiroli a S.M. il Re Imperatore il 23.8.1939 e il 27.6.1940 non vengono accolte.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 6 giorni. - Piana: viene scarcerato dalla Casa per Minorati fisici e psichici di Saluzzo il 1.3.1940. Detenuto dal 28.11.1938 al 1.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 3 giorni. - Tabaroni: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1.3.1940.

- Mengoni: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia iol 23.11.1941. Detenuto dal 23 .11.1938 al 23 . .11.1941. Pena espiata: 3 anni. - Mattei, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.11.1941. Detenuto dal 24.11.1938 al 24.11.1941. Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi ad una istanza di grazia inoltrata dalla moglie a Donna Rachele Mussolini il 4 .8. 1938. - Veronesi: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.11.1940. Deten uto dal 29.11.1938 al 29.11.1940. Pena espiata: 2 anni.

Detenuto dal 28.11.1938 al 1.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 3 giorni. SCARCERAZIONI PER GRAZIA SOVRANA - Bersani: istanze di grazia inoltrate dal Bersani e dalla figlia a S.M. il Re Imperatore nell'agosto del 1939 vengono accolte. Con Decreto di Grazia dell' 11.12.J 939 viene concesso i I condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Bersani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 17.12.1939. Detenuto dal 29.11.1938 al 17.12.1939. Pena espiata: 1 anno e 18 giorni. - Castaldi: per i precedenti penali e per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156. Una istanza di grazia inoltrata dal Castaldi a S.M. il Re Imperatore il 5.8 .1939 non viene accolta. A seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo, viene accolta una seconda istanza di grazia inoltrata dal Castaldi e, pertanto, con Decreto di Grazia del 4 .2.1943, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Castaldi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano i l 25.2.1943.

Istanze di grazia inoltrate a S.M. il Re Imperatore dal Veronesi, dalla moo-lie 0 e da una figi ia nel settembre-ottobre 1939 non vengono accolte.

Detenuto dal 24.11.1938 al 25 .2.1943.

- Palmieri: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1.3.1940.

Pena espiata: 4 anni, 3 mesi, 1 giorno.

Detenuto dal 29.11.1938 al 1.3.1940.

SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA

Pena espiata: 1 anno, 3 mesi, 2 giorni.

- Bergamini: detenuto dal 19.12.1938, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 19.12.1939.

- Pezzoli: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 1.3.1940 Detenuto dal 5.12.1938 al 1.3.1940.

- Nanetti: detenuto dal 24.11.1938, viene scarcerato dalle Carce1i Giudiziarie di Roma il 24.11.1939.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Nerozzi: detenuto dal 5.12.1938, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 5.12.1939. In sede_ di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Ap~ello d1 B_olog~a h~ d~chiarat~, con sentenza del 16.5.1949, "il non luogo a dehb~rare ne1 ~onfront1 d1 Bersani Mario, Nanetti Vincenzo e Zuppiroli Gaetano perch~ ~e~edut1 e assolve tutti gli altri imputati dalle imputazioni loro addebitate perche 11 fatto non costituisce reato". NOTA: La Commissione Istrntto1ia, nel pronunziare con sentenza n. 17 del 16.6. 1~39, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di:

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

SENTENZA n. 86

Reg. Gen. n. 21/1939 11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N. : Calia Michele, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Caputi Pietro ha pronunciato la seguente:

Cavallari Attilio, nato il 15.9.1890 a Ozzano Emilia (Bologna).

SENTENZA

Detenuto dal 5.12.1938 al 16.6.1939. nella causa contro: Annaroli Roberto, nato il 22.10.1912 a Bologna, barbiere; Cinti Arrigo, nato i I 22.12.1911 a Bologna, tornitore in legno; Mazza Attilio, nato il 7.9.1909 a Bologna, segantino; Piazzi Angelo, nato il 9.10.1909 a Molinella (Bologna), calzolaio; Giovannini Alfredo, nato il 12.3 . 1.906 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), montatore meccanico; Reggiani Giorgio, nato I' 11.10.1911 a Borgo Panigale (Bologna), barbiere; F rascari Giorgio, nato il 26.5.1912 a Bologna, tipografo; Gombi Vittorio, nato il 21.11.1918 a Minerbio (Bologna), tipografo; Cremonini Cesare, nato il 14.1.1902 a Bologna, fornaciaio; Pondrelli Otello, nato il 31.7.1901 a Bologna, tipografo; Innocenti Cesare, nato .il. 21.8.1898 a Gran aro lo dell 'Emi Iia (Bologna), falegname; Rossi Antonio, nato il 31.1.1904 a San Pietro in Casale (Bologna), fornaciaio; Bondi Riccardo, nato il 2.9.1889 a Bologna, segantino; Golinelli Giuseppe, nato il 24.2.196 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), muratore .


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I

0 )

TRTBVNALESPEC!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SF.NTENZE PRONUN7.IATE DAL T.S.D.S.

™PUTATI

procedimenti penali 18/38 R.G., 28/38 R.G., 75/38 R.G. svoltisi presso questo Tribunale, a carico, rispettivamente, dei nominati Scarabelli G iorgio ed altri, Felisati Giorgio ed altri e Breveglieri Giuseppe ed altri.

Giovann ini Alfredo e R ossi Antoni o:

. del r~ato di cui all'art 270 cpv. 2° C.P . per aver partecipato ad una associacomunista) direna a sovvertire violentemente ooli ordinamenti z10ne (d1. caranerc . . . econorruc1 e sociali costituiti nel lo Stato. 2°) Tutti gli altri: . a_) del re~to di cui all'rut. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione (d1 carattere comunista) di retta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del reato cli cui agli artt. 110-272 p .p.C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. 3°) Giovannini Alfredo, inoltre: del r~ato di cui all'art. 272 p.p.C.P. per avere fatto propaganda per il sovvertimento v10lento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Reati commessi in territorio di Bologna - Imo.la - Castel San Pietro _ Medicina - Riolo Bagni - Castclguelfo e Massalombarda in epoca preceente e fino alla data di arresto di ciascun imputato. IN PUBBLICA UDrENZA Sentito il P.M. Sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola IN FATTO E IN DlRlTTO

. _Co? sentenza 16.6.1939 della Commissione Istruttoria gl i imputati sopra spec1f1cat1 fu~ono '.·inviati al giudizio di questo Tri bunale per rispondere, rispettivamen~~· dei re~t1 loro asc1itti. Nell'orale dibattimento, per le confessioni di molti deg_li 1mputat1 e per le loro dichiarazioni degli stessi rese l'uno nei riouardi deoli al tn - confessioni e dichiarazioni confermate dalle risultanze istrnttoric _ è iis;ltato p ienamente provato quanto risultato dalla sentenza di rinvio a oiudizio nei con~onti di tutti ad eccezione di Pondrelli Otello, la cui posizione sa;à in se~uito specificatamente precisata sulla base delle risultanze dibattimentali . Prima di procedere all a detem1inazione delle s ingole responsabilità ritiene il C:o~lcgio opportun? 1icordare alcune notizie che servono a porre il presente giud1z10 nel quadro d1 tutta quanta l'attività svolta dai gruppi comunisti sfuggiti ai

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La P.S. avendo notato nelle officine dell 'azienda tramviaria di Bologna un preoccupante fermento tra il personale viaggiante, scritte sovversive sui sedili delle vetture e raccolte di somme pro Spagna rossa e vittime politiche, effettuò delle indagini, le quali precisarono che in quella città e nei dintorni della stessa il movimento comunista era in piena attività per opera d i una vasta associazione. In conseguenza delle ora cennate risultanze furono denunziate a questo Tribunale Speciale circa ottanta aderenti alla ricordata associazione. Dalla istruttoria formale che ne seguì rimase accertato che l'associazione della quale si è fatto cenno era composta di tre gruppi: del primo, facevano parte degli operai dipendenti dall'associazione tramviaria; del secondo, gli elementi dei paesi periferici di Castel S. Pietro, Massalombarda, Medicina, Castelguelfo ed Imola; del terzo, gli elementi residui di una precedente associazione, che sfuggiti all'azione della polizia si erano aggregati ai due gruppi dei quali si è fatto cenno. Gli appartenenti a ciascun gruppo furono separati dagli altri, in maniera da potersi procedere a separato giudizio . Come già detto le risultanze dibattimentali hanno in pieno confermato quelle istruttorie nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione del Pondrelli Otello. Invero: Armaroli Roberto. Faceva parte del gruppo comunista formato da Sabatini Azzolino e Rosini Giuseppe, già condannati da questo Tribunale Speciale. Ha dichiarato alla P.S. di avere aderito al movimento comunista in seguito ad invito del Sabatini e del Rosini, di avere ricevuto libelli comunisti e di avere versato periodicamente - fino al maggio 1937 - somme pro soccorso rosso. All'orale cliballimento, confermando la dichiarazione resa al O.I., ha confessato le precedenti ammissioni ; ma, quanto alle somme versate pro soccorso rosso delle quali s i è fatto cenno ha dichiarato che non sapeva l 'uso al quale erano destinate . Tale circostanza, per quanto irrilevante ai fin i dell'affermazione della responsabilità clell' Annaroli, è rimasta provata dalle risultanze dibattimentali . Cinti Arrigo. Ha confermato di aver fatto parte del gruppo comunista formato dal Sab attini (v. "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1937, pag. 154) (dal quale ricevette stampe di partito) e di aver versato piccole quote pro soccorso rosso. Ha p ure confessato che nell' a prile 1935, recatosi a M .ilano unitamente ad altri aderenti all'associazione per vis itare quella fiera campionaria, fu ospite - insieme ad altri - del Giovannini, il quale - alla fi ne del pranzo - offrì un grosso dolce con l'emblema in cioccolata di falce e martello, che nel vedere il s uddetto dolce furono fatte dai corrunensali acclamazioni e discorsi all ' indirizzo ciel compagno Piazzi Angelo, già liberato dal carcere. Le dichiarazioni del Cinti sono state confermate eia Mazza, Piazzi e dal Giovanninj. Le 1isultanze dibattimentali hanno provato che il Cinti cessò ogni sua attività a1Ia fine del 1936.


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TRIBUNALE SPÈCIALE PER LA DffESA DELLO S'tATO

Mazza Attilio. Confermando quanto aveva dichiarato durante !'.istruttoria ha a_ffennato _di essere stato attratto al comunismo nel 1936 dal Sabattini, dal quale ncevette libelli comunisti riguardante l'organizzazione del partito e l'esaltazione dell'ex deputat~ Gramsci. Ha confessato di aver versato piccole quote pro soccorso rosso e d1 aver preso parte alla gita a Milano e al banchetto offerto dal Giovannini. Ha negato che all'apparire del dolce riproducente l'emblema comunisa vi fi.u-ono applausi o discorsi di occasione. Circostanza quest' ultima confermata dal Piazzi e dallo stesso Giovannini. L'attività del Mazza è cessata nel gennaio 1937. . Piazzi Angelo. comunista schedato. già condannato da questo Tribunale Spec_iale nel 1931 ad anni 4 di reclusione. Dimesso dal carcere nel 1932 per amnistia nprese la sua attività comu1ùsta per tramite di Sabattini, al quale versò periodicamente quote pro soccorso rosso, ricevendo libri e stampa comunista. Ha confessato di aver preso patte alla gita a Milano e al noto banchetto. Ha pure ammesso che qm~ndo il Giovannini presentò il dolce con l'emblema falce e ma1tello, preparato rn suo onore, pronunziò parole inneggianti al comunismo e invitò i compagni a tenersi uniti. La responsabilità del Piazzi è 1imasta confermata dalle dichiarazioni del Mazza e ciel Giovannini. Le risultanze dibattimentali hanno pure provato che l'imputato cli che trattasi cessò ogni attività poco prima del febbraio 1937. Giovannini Alfredo. Noto sovversivo residente a Milano. Nel 1931 fu assolto per insufficienza di prove da questo T ribunale Speciale. Ha confermato piename~te quanto ~v?va prima dichiarato e cioè di avere ospitato nell'aprile 1935 alcum compagrn d1 Bologna fra i quali: Piazzi, Mazza e Sabattini recatisi a Milano per visitare la fiera campionaria. Ha pure anunesso cli avere offe1to in detta circostanza un dolce - dallo stesso confezionato in onore del Piazzi - riproducente l'emblema comunista. Che all'apparire del dolce vi furono applausi e discorsi inneggianti al comunismo tenuti dal Piazzi, Mazza, Sabattini e dallo stesso Giovannini. L ' attività del Giovannini cessò poco prima del febbraio 1937 . Reggiani Giorgio. Ha pure confessato di avere creato una cell.ula comunista nelle frazioni di Casteldeboli d.i borgo Panigale in seguito a sol lecitazioni fatta o-li dal fratello Giuseppe e da una persona a lui sconosciuta. A detta cellula aderii~no G_amberit~ A.ldo e Stanzani Guerrino (già espulsi dal P.N.F. per indisciplina), che I I Reggiam presentato dal proprio fratello presenziò ad una riunione all'osteria Corsi1ù, nella quale si discusse della necessità di organizzarsi, di far; pr~paganda e di portare aiuto ai rossi spagnoli. Le risulanze processuali hanno po1 provato che il Reggiani cessò la sua attività comunista verso la fine del 1936. Frascari Giorgio. Ha dichiarato di essere stato attratto al comunismo nel 1936 eia Pasciutti ?aetano (v. "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1937 pag. 153") e di essere stato m contatto per ragio1ù cli partito con Rubbi Umbe110 (v. "Decisioni e~nes?e .dal T._S.D.S. nel 1938 pag. 278 "). Ha confessato di aver partecipato a riu1110111 d1 1:artJ.to nel 1936 - 1937, di avere ricevuto stampa sovversiva, di avere versato piccole quote pro vittime politiche; di avere svolto attiva propaganda e di avere captato trasmisioni delle stazioni radio della Spagna rossa. La confessione

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del Frascari è rimasta confermata eia Gombi Vittorio. Gombi Vittorio. Negli inteJTogatori resi alla P.S. si è mantenuto ostinatamente negativo. Al Giudice lstrnttore ha invece completamente ammesso gli addebiti mossigli. Al!' orale dibattimento ha pure confessato. IL 7.4.1937, a Minerbio in un pubblico esercizio, dopo ascoltato la lettura di una lettera che un milite volontario inviava dalla Spagna Nazionale agli amici, esaltò le idee comuniste e auspic?> la vittoria dei rossi. Ha infine dichiarato che nel 1937 fu licenziato dalla ditta Bevilacqua e che denunziò il Pondrelli Otello (consocio della ditta ora cennata) per vendicarsi del licenziamento subito. Pondrelli Otello. Iscritto al P.N.F. dal 1932. Dalla istruttoria risultò che aveva manifestato in ogni occasione la sua implacabile avversione al Regime Fascista svolgendo accesa e velenosa propaganda comunista. Principale accusatore fu Gombi Vittorio, che, come si è già detto, nell'orale dibattimento ha dichiarato di avere fatto la denuncia per vendicarsi del Ponclrelli al quale attribuiva il licenziamento dalla ditta Bevilacqua, presso la quale lavorava. Tale dichiarazione, confermata dalla deposizione del teste Montanari ha indotto il Collegio a ritenere non sufficientemente provata la responsabilità dell ' imputato di che trattasi in ordine ai reati ascrittigli. Cremonini Cesare. Ha dichiarato di essere stato attratto al comunismo, sin dal 1936, da Rubbi Cesare (già condannato da questo Tribunale). Ha confessato che quale capo cellula riuscì ad attrarre nella sua sfera Innocenti Cesare, Rossi Antonio e Bondi Riccardo. Durante la guerra civile in Spagna raccolse fondi pro combattenti rossi. Diffuse a scopo di propaganda stampe e libelli comunisti. La responsabilità del Cremonini risulta confermata dalle dichiarazioni dell' Innocenti e Rossi. Innocenti Cesare. ha dichiarato che nel 1936 fu attratto al comunismo da Cremonini, col quale rimase in rapporti di pai1ito e ne eseguì anzi gli ordini . Nel 1937 il Cremonini, dovendo assentarsi da Bologna per ragioni cli lavoro, lo presentò a Rubbi, perchè ne seguisse le direttive. Ha confessato di avere versato a quest'ultimo quote pro soccorso rosso. Nel dicembre 1937 !'Innocenti riprese .i contatti col Cremo1ùni (che era ritornato eia Bologna) e gli presentò Rossi Antonio. Ricevette stampa comunista da Rubbi e la passò ad alu·i aderenti. Nella sua bottega - ove, come lo stesso imputato ha dichiarato, avveniva lo scambio della stampa - sono stati sequestrati manifesti comunisti. Rossi Antonio ha confermato le anunissio1ù dell'Innocenti. Rossi Antonio. Ha dichiarato che fu attratto al comunismo dal Cremonini che lo presentò a Rubbi. Ha poi confessato di avere partecipato ad una riunione di partito avvenuta nell'osteria Argadi, di aver ricevuto da Cremonini e Innocenti stampa comunista. Cremonini e Innocenti hanno confermato quanto risulta dalla confessione del Rossi . Bandi Riccardo. Ha affermato cli essere stato attratto al comunismo da Cremonini, al quale versò un contributo pro soccorso rosso. Ha confessato di aver


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partecipato alla riunione con Rubbi, Rossi e Cremonini, avvenuta nei locali dell' osteria Argadi e di aver ricevuto da Cremonini stampa sovversiva. Cremonini e Rossi confermano le ammissioni del Bondi.

Annaroli Roberto e Innocenti Cesare, anni quattro di reclusione, quale cumulo delle pene di anni due per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni due per il reato di cui all'art. 272 C.P.;

Golinelli Giuseppe. ha dichiarato di essere stato attratto al comunismo da Pasciuti Gaetano (già condannato da questo Tribunale). Ha confessato di avere ricevuto dal detto Pasciuti stampa comunista e di avere svolto attiva propaganda per attrarre al comunismo nuovi proseliti. La responsabilità del Golinelli risulta confermata dalle risultanze istruttorie e da quelle dibattimentali.

Cinti Arrigo e Giovannini Alfredo, ciascuno anni tre per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.;

Ritenuto che l'orale dibattimento ha provato che l'associazione alla quale tutti gli imputati - meno il Pondrelli - appartennero, era diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sopra le altre; che lo stesso fine aveva la propaganda sovversiva fatta da tutti gli imputati (meno il Pondrelli), ai quali è stato contestato il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. Ritenuto che la competenza è del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Ritenuto che i fatti come sopra specificati furono rispettivamente commessi nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica, meno per Cinti, Mazza, Piazzi, Giovannini e Reggia1ù che risultano commessi nelle circostanze cli luogo indicate in rubrica, ma in epoca di poco precedente al 15.2.1937. Ritenuto che nei confronti di Cinti Arrigo, Mazza Attilio, Piazzi Angelo, Giovannini Alfredo e Reggiani Giorgio deve dichiararsi, in ordine al reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., non farsi luogo a procedimento per amnistia, essendo risultato provato che i fatti furono commessi anterionuente al R.D. 15.2.1937 n. 77; che per lo stesso motivo Cinti, Mazza, Piazzi, Giovannini e Reggiani debbono beneficiare del condono di cui allo stesso R.D. per il reato di cui all'art. 272 p.p. agli stessi ascritto; reato, che comportando, nel massimo, una pena superiroe ai tre anni di reclusione non può essere amnistiato. Ritenuto che per il Piazzi ricorre l'aggravante della recidiva specifica risultando già condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato. Ciò posto, il Collegio, prese singolarmente in esame le richieste difensive, passando all'applicazione delle pene ritiene equo fissarle nei seguenti limiti:

Mazza Attilio, anni due per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Bondi Riccardo e Goline!Ji Giuseppe, anni due di reclusione quale cumulo delle pene di anni uno per il reato di cui ali' art. 270 cpv. 2° C.P. e anni uno per il reato cli cui all'art. 272 p.p.C.P.; Rossi Antonio, anni uno per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Ritenuto che alla pena inflitta a Piazzi Angelo e Reggiani Giorgio consegue oper legis la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e che invece consegue la interdi zione temporanea alle pene inflitte a Cinti Arrigo, Giovannini Alfredo, Frascari Giorgio, Gombi Vittorio e Cremonini Cesare. Ritenuto che tutti gli imputati per i quali viene affermata la responsabilità debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo; che tenuto conto delle circostanze che accompagnano i fatti commessi dai giudicabili appare opportuno ordinare che tutti i condannati a pena superiore ad un anno di reclusione siano sottoposti a libertà vigilata; Ritenuto che occorre provvedere al.la condanna delle spese del mantenimento durante la custodia; Ritenuto che avuto riguardo delle circostanze che accompagnano i fatti commessi dai giudicabili non appare opportuno concedere benefici di legge; Ritenuto che Pondrelli Otello deve essere prosciolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove e deve esere posto in libertà se non detenuto per altra causa;

Cremonini Cesare e Frascari Giorgio anni sei di reclusione quale cumulo delle pene di anni due per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni quattro per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.;

Ritenuto che in applicazione degli attt. 2 e 9 del R.D. 15.2.1937 n. 77 devono dichiararsi condannati condizionalmente anni due delle pene rispettivamente in f1itte a Cinti Arrigo, Mazza Attilio, Piazzi Angelo, Giovannini Alfredo e Reggiani Giorgio

Piazzi Angelo e Reggiani Giorgio, anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p .p.C.P.;

P.Q.M.

Gombi Vittorio, anni cinque di reclusione, quale cumulo delle pene di anni tre per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e amù due per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.;

Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; 110, 270 cpv. 2°, 272 p.p., 229, 239, 29, 73 C.P.; 488,274,479 C.P.P.; 1, 2, 9 R.D. 15.2.1937 n. 77


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DICHIARA Nei confronti cli Cinti Arrigo, Mazza Attilio, Piazzi Angelo, Giovannini Alfredo, Reggiani Giorgio non doversi procedere per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. agli stessi ascritto, perchè estinto in seguito all' amnistia di cui all'art. 1 del R.D. 15.2.1937 n. 77. Dichiara, poi, gli stessi imputati responsabili del reato cli cui all'art. 272 p .p. C.P. loro ascritto; tutti gli altri imputati, ad eccezione di Pondrelli Otello, responsabili dei reati agli stessi rubricati e - tenuto conto dell'aggravante della recidiva contestata al Piazzi condanna alla reclusione: Cremonini Cesare per anni sei; Piazzi Angelo, Reggiani Giorgio e Gombi Vittorio ciascuno per anni cinque; Frascari Giorgio per anni sei; Amaroli Roberto e Innocenti Cesare ciascuno per anni quattro; Cinti Arrigo per anni tre; Mazza Attilio, Boncli Riccardo e Golinelli Giuseppe ciascuno per anni due; Giovannini Alfredo per anni tre e Rossi Antonio per anni uno.

PRIJvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

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Pena espiata: 4 anni. - Cremonini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 24.11.1942. Detenuto dal 24.11.1938 al 24. l J..1942. Pena espiata: 4 anni. - Gombi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 15. 11 .1941. Detenuto dal 15.11.1938 al 15.11.1941. Pena espiata: 3 anni.

Condanna inoltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Piazzi Angelo e Reggiani Giorgio; alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Cinti Arrigo, Giovannini Alfredo, Frascari Giorgio, Gombi Vittorio e Cremonini Cesare.

Rifiuta cli associarsi a istanze cli grazia inoltrate dal padre nell'agosto e settembre 1939 al Capo del Governo e a Donna Rachele Mussolini.

Ordina che tutti gli imputati condannati meno Golinelli Giuseppe, Boncli Riccardo e Rossi Antonio - siano sottoposti a libertà vigilata.

- Innocenti, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Civitavecchia il 24.11..1940.

Condanna poi tutti, meno Pondrelli Otello al pagamento in solido delle spese di mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenziale di legge. Assolve Pondrelli Otello in ordine ai reati ascrittigli per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. In applicazione degli artt. 2 e 9 ciel R.D. 15.2.1937 n. 77 dichiara condonati condizionalmente due anni della pena inflitta a Cinti Arrigo, Mazza Attilio, Piazzi Angelo, Giovannini Alfredo e Reggiani Giorgio.

Detenuto dal 24.11 .1938 al 24.11.1940. Pena espiata: 2 anni. Istanze di grazia inoltrate da Innocenti e dai genitori non vengono accolte. - Armaroli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 15.11.1940. Detenuto dal 15.lJ .1 938 al 15.11.1940.

Roma, 22.7.1939 - Anno XVII Pena espiata: 2 anni. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pondrelli Otello - detenuto dal 30.12.1938 viene scm·cerato il 22.7.1939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 - Frascari, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 30.11.1942. Detenuto dal 30.1 1.1938 al 30.11.1942.

- Reooiani viene scarcerato clala Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 00 ' 15.11.1940. Detenuto dal 15.11.1938 al 15.11. 1940. Pena espiata: 2 anni. - Bondi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia i 1 4.3.1940. Detenuto dal 25 .11.1938 al 4.3 .1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: l anno, 3 mesi, 9 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie a S.M. il Re Imperatore nel dicembre del 1939.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 87

Reg. Gen. n. 21/1939

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.

- Golinelli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 4.3.1940. Detenuto dal 10.12.1938 al 4.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 24 giorni. SCARCERAZIONI PE R ESPIATA PENA - Piazzi, detenuto dal 15.11.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Ci vitavecchia il 15.11.1941. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Infatti Piazzi venne condannato dal T.S.D.S., con sentenza del 24.9.1931 alla pena di 4 atmi di reclusione. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1931 pag. 328). Con Ordinanza del 12.1.1933 il T.S.D.S. concesse al Piazzi i provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1942 n. 1403 e, pertanto, Piazzi, detenuto dal 23.1.1931 , venne scarcerato dalla Casa Penale di Capodistria il 31.1.1933 dopo aver espiato la pena di l anno, 11 mesi e I O giorni. - Giovannini, detenuto dal 1.12.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giucliziaiie di Roma il 1.12.1939. Per Giovannini vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1931 pag. 328. - Cinti, detenuto dal 15.11.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giucliziaiie di Roma il 15.11.1939. - Rossi, detenuto dal 15.11.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15. I 1.1939. - Mazza, detenuto dal 23.11.1938, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 22.7.1930.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato, con sentenza del 16.5.1949, il "non luogo a deliberare nei confronti di Mazza Attilio perchè deceduto ed ha assolto tutti gli altri coimputati dalle imputazioni loro addebitate perchè il fatto non costituisce reato.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Carnsi Mario, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Mai·telli Luigi, nato il 12.8.1909 a Castelguelfo (Bologna), muratore; Pasquali Bruno, nato il 29. l 0.1908 a Castelguelfo (Bologna), giardiniere; Magli E lio, nato il I 6.2.1907 a Malalbergo (Bologna), meccanico; Nardi Giovanni, nato il 3.2.1907 a Castel San Pietro dell' Emilia (Bologna), calzolaio; Tarabusi Fernando, nato il 18.12.1907 a Imola (Bologna), muratore; Remondini Giovanni, nato il 9.6.1900 a Imola (Bologna), assicuratore; Baroni Raffaele, nato il 24.2. J9 12 a Imola (Bologna), commerciante; Giovannini Gi ldo, nato il 16.8.1887 a Castelguelfo (Bologna), contadino; Collina Guido, nato il 14.12.1908 a San Lazzaro di Savena (Bologna), meccanico; Dal monte Massimo, nato il 6.11.1900 a Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna), colono; Pancaldi Elvina .in Borghi, nata il 29.1.191 O a Bologna, operaia; Dallavalle Enea, nato il 23 .11.1910 a Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna), muratore; Bersani Gaetano, nato il 21.3.1909 a Medicina (Bologna), bracciante;


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Olivie1i Alfredo, nato il 6.11 .1909 a Castelguelfo (Bologna), operaio;

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zione (di carattere comunista) diretta a sovve1tire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Morini Enrico, nato il 27.6.1912 a Massalombarda (Bologna), calzolaio; 2°) Tutti gli altri: Tonnini Giuseppe, nato il 7.4.1899 a Imola (Bologna), muratore; Stignani Ildebrando, nato il 21.9.1912 a Castelguelfo (Bologna), calzolaio;

a) del reato di cui all' art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione (di carattere comunista) diretta a sovverti.re violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

Fiumi Luigi, nato il 26.3 .1910 a Imola (Bologna), cementista; Baffè Giuseppe, nato il 12.2.1894 a Imola (Bologna), contadino;

b) del reato di cui agli artt. 110-272 p.p.C.P. per avere, in concorso trn loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento. Begli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. '

Rambelli Angelo, nato il 4 .2 .1899 a Massalombarda (Bologna), commerciante,

3°) Nardi Giovanni - Remondinl Giovanni e Martelli Luigi: Zini Oreste, nato il 10.11.1901 a Massalombarda (Bologna), bracciante; Gardelli Giulio, nato il 12.7.1906 a Imola (Bologna),contadino; Dardozzi Uario, nato il 2. I 2.1903 a Casola Valsenio (Ravenna), mugnaio;

del reato di cui all' art. 270 p.p. C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti n. 1 e 2, organizzato e diretto l'associazione a carattere comunista cli cui sopra. Con l'aggravante della recidiva a norma dell'art. 99 n. 1 C.P. per gli imputati Baffè Giuseppe - Gardelli Giulio - Tarabusi Fernando e Zini Oreste.

Fiumi Lino, nato il 21 .10.1907 a Imola (Bologna), venditore ambulante; Gualandi Andrea, nato il 23.12.1911 a Dozza (Bologna), idraulico;

Reati commessi in territorio di Bologna, Imola, Castel San Pietro, Medicina, Riolo Bagni, Castelguelfo e Massalombarda in epoca precedente e fino alla data cli a1Testo di ciascun imputato.

Lazzari Lucio, nato il 27.8.1911 a Imola (Bologna), ten-aiolo; IN PUBBLICA UDIENZA Garavina Romeo, nato il 28.4.1898 a Massalombarda (Bologna), contadino; Sentito il P.M. Ghiselli Mario, nato il 21 .11.1904 a Massalombarda (Bologna), frutticoltore; Sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola Negrini Eletto, nato il 9.4.1.891 a Massalombarcla (Bologna), contadino; IN FATTO ED IN DIRITTO Zanotti Francesco, nato il 14.9.1883 a Castel del Rio (Bologna), bracciante; Zambrini Adelmo, nato il 20.3.1909 a Medicina (Bologna), bracciante;

Con sentenza 16.6.1939 della Commissione Istruttoria gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere, rispettivamente, dei reati loro ascritti.

Modelli Marino, nato il 19. l 1..1909 a Medicina (Bologna), bracciante; Landi Emilio, nato il 18.9.1920 a Medicina (Bologna), merciaio ambulante. IMPUTATI 1°) Baffè Giuseppe - Collina Guido - Dalmonte Massimo - Fiumi Lino - Garavina Romeo - Gardelli Giulio e Negrini Eletto: del reato di 'Cui all'ait. 270 cpv. 2° C.P. per avere pa1tecipato ad una associa-

Nell'orale dibattimento, per le confessioni di molti degli imputati e per le dichiarazioni dagli stessi rese l'uno nei riguardi degli altri - confessioni e dichiarazioni confermate dalle risultanze istruttorie - è risultato pienamente provato quanto risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio, nei confronti di tutti, ad eccezione di Giovannini, Pancaldi Elvina, Morini Enrico, Landi Emilio e Negrini Eletto, la posizione dei quali sarà in seguito specificatamente precisata sulla base delle risultanze dibattimentali. Prima di procedere alla dctenninazione delle singole responsabilità ritiene il Collegio opportuno ricordare alcune notizie che servono a po1Te il presente giudizio nel quadro cli tutta quanta l'attività svolta da


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

gruppi comunisti sfuggiti ai procedimenti penali 18/38 R.G., 28/38 R.G., 75/38 R.G. svoltisi presso questo Tribunale, a carico, rispettivamente, dei nominati Scarabelli Giorgio ed altri, Felisati Giorgio e Breviglieri Giuseppe ed altri.

Pasquali Bruno. Ha confermato la confessione già fatta di professare idee comuniste sin dalla giovane età; di avere preso nel 1935 contatto con gli esponenti dell'associazione comunista di Bologna, di aver dcevuto dal comunista Monterumici (già condannato) l'incarico di consegnatario della stampa sovversiva (il quale incarico comportava la diffusione della stampa stessa); di essersi incontrato (in seguito a preventivo accordo) con Monterumici, Martelli e Armaroli, e di aver preso in tale riunione - avvenuta all'angolo di Via Mazzini e Via Pelagio Pelagi - accordi intorno all'azione di propaganda da svolgere. Nella riunione della quale si è fatto cenno gli fu confennato l'incarico cli ricevere la stampa dal Monterumici e di distribuirla al Magli e al Martelli. Ha pure confessato di avere 1icevuto dal Monterumici, due indirizzi uno di Parigi e l'altro di Bordeaux perchè - in caso di suo arresto - avesse potuto darne comunicazione all'estero; di aver preso contatto con Nardi Giovanni di Castel San Giovanni, al quale diede in comunicazione i cennati due indirizzi, indirizzi nell'eventualità che gli potessero essere utili. Le dichiarazioni del Pasquali sono rimaste confermate dalla dichiarazione di Nardi Giovanni.

La P.S. avendo notato nelle officine del!' Azienda trarnviaria di Bologna un preoccupante fermento u·a il personale viaggiante, scritte sovversive sui sedili delle vetture e raccolte di somme pro Spagna rossa e vittime politiche, effettuò delle indagini, le quali precisarono che in quella città e nei dintorni della stessa il movimento comunista era in piena attività per opera di una vasta associazione. In conseguenza delle ora cennate risultanze furono denunziate a questo Tribunale Speciale circa ottanta aderenti alla ricordata associazione. Dalla istruttoria formale che ne seguì rimase accertato che l'associazione della quale si è fatto cenno era composta di tre gruppi; del primo, facevano parte gli operai dipendenti dall'azienda tramviaria; del secondo, gli elementi dei paesi periferici di Castel S. Pietro, Massalombarcla, Medicina, Castelguelfo ed Imola; del terzo gli elementi residui cli una precedente associazione, che sfuggiti all'azione della polizia si erano aggregati adì due grnppi dei quali si è fatto cenno. Gli appartenenti a ciascun gruppo furono separati dagli altri, in maniera eia potersi procedere a separato giudizio. Come si è già eletto le risultanze dell'orale dibattimento - come sarà dimostrato - hanno in pieno confennato quelle istrnttorie nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione cli Negrini Eletto, per il quale è risultata esclusa la esistenza dei fatti ascrittigli; cli Pancaldi Elvina, Morini Enrico, Giovannini Gildo e Lancli Emilio, per i quali le risultanze dibattimentali, mentre hanno provato la responsabilità degli stessi in ordine al. reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., hanno dimostrato non essere sufficientemente provata la reità dei meclesin:ù intorno al reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. Martelli Luigi. già capo della cellula commùsta di Ozzano Emilia. E' stato uno dei più attivi dirigenti dell'organizzazione comunista fra gli operai della città cli Bologna e dei suoi dintorni rurali. Ha confessato, come nel periodo istruttorio, di essere stato in collegamento con Nardi Pietro (dirigente l'associazione comunista fra i u·amvieri di Bologna), per quanto aveva riferimento allo scambio di stampa sovversiva, alla propaganda comunista ed alla presentazione di "compagni sconosciuti". Il Martelli nell'orale dibattimento, ad eccezione dei cennati rapporti col Nardi, ha negato ogni altra sua responsabilità, la quale però è risultata provata dalle dichiarazioni di: Magli Emilio, il quale ha dich.iarato che Martelli, che era uno dei dirigenti dell'associazione, gli passò somme pro Spagna rossa dallo stesso raccolte; di Pasquali Bruno, il quale ha confermato la qualità di dirigente del Martelli ed ha dichiarato di avere passato a quest'ultimo stampa sovversiva; di Bersani Gaetano, che ha dichiarato di avere ricevuto dal Martelli stampa sovversiva.

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Magli Elio. Già confinato ed ammonito politico, si è mostrato pentito dell'azione delittuosa svolta e ha confessato: di aver ripreso la sua attività comunista nel 1936, in seguito a sollecitazione rivoltagli dal nominato Sabattini Azzolino (già condannato); di avere avuto contatto di partito con Vignocchi e con Nardi di Castel San Pietro; di avere ricevuto dal Vignocchi stampe sovversive con l'incarico di passarle al Nardi; di aver ricevuto da quest'ultimo lire duecento, raccolte fra gli aderenti all'associazione, perchè - a sua volta - le consegnasse al Vignocchi. Ha pure confessato: di aver preso parte alla riunione di Via Mazzini (angolo via Pelagio) con Monterumici, Pasquali , Annaroli e Martelli, ove come già detto - furono presi accordi relativi all'azione di partito che volevano ancora svolgere; di avere avuto contato con Zanarini e Remondini; di aver ricevuto periodicamente da Pasquali stampa sovversiva, che passava al Nardi Pietro; di avere dato ospitalità nella sua bottega a compagni di fede, fra i quali: Nardi Giovanni, Vignocchi, Armaroli, Zanarini, Zosi, Arbizzani e Remondini; di essersi interessato presso Nardi Giovanni in favore del compagno latitante Pancaldi Rino; di avere infine favorito l'espatrio di quest'ultimo e del nominato Vignocchi. La confessione del Magli ha trovato conferma nella deposizione di Pasquali e Nardi Giovanni. Nardi Giovanni. Irriducibile comunista - già confinato politico. Capo e dirigente di tutta la zona di Castel San Pietro, manteneva il collegamento con gli esponenti comunisti di Bologna. Nell'orale dibattimento ha confermato la confessione già fatta: di avere ricevuto da Vignocchi e da Zanarini, a mezzo del Magli, stampa sovversiva e di avere curato la diffusione della stampa stessa tra i comun.isti di Medicina e di Castelguelfo a mezzo ciel Tarabusi; di avere riscosso fra questi ultimi quote pro soccorso rosso che passò al Magli; di avere diretto l'associazione comunista e l'espatrio dei nominati Vignocchi, Tosarelli e Pancaldi. Magli Elio ha confermato le ammissioni di Nardi. Tarabusi Fernando. già condannato dal Tribunale Speciale il 26.6.1931 alla pena di anni u·e di reclusione per appartenenza al partito comunista e propagan-


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TRIBUNALE SPtCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

da. Al Giudice Istruttore e all'orale dibattimento ha negato ogni responsabilità, la quale però è risultata provata dalle dichiarazioni di Nardi e Remondinj, dalle deposizioni stesse è infatti rimasto accertato che nel I 936 i I Tarabusi s.i accordò con Nardi Giovanni per riprendere l'attività comunista ad Imola; che l'imputato di che trattasi ricevette da Nardi numerosa stampa sovversiva, che passò al Remondini, che, successivamente, mise a diretto contatto con Nardi e Remondini.

cento lire, delle quali 50 lire per estinguere un debito contratto col fratello Rino, e 50 perchè impietositasi delle tristissime condizioni nelle quali trovò la Nardi allorquando, il giorno dopo della morte del padre, ebbe a visitarla.

Remondini Giovanni. Comunista di antica e iniducibile fede. Ha confennato la confessione di avere ricevuto dal Tarabusi e daJ Nardi stampa sovversiva, che passò al Grandi Raffaele con l'incarico di diffonderla fra gli aderenti. Ha pure ammesso di avere raccolto soccorso pro Spagna rossa e di avere versato al Nardi le somme riscosse; di avere avuto contatti di partito con Baroni, Magli, Zanarini, Morini e Tonjni allo scopo di mantenere i collegamenti con la vasta zona di Imola, Sasso Morelli, Castelguelfo, Massalombarda e Medicina. Con tale sua attività il Remondini ha assunto le funzioni di dirigente dell'associazione; circostanza che risulta del resto confermata daJ Morini il quale ha affem1ato che il Remondini era a capo della zona dell' Imolese, del Baronj il quale ha dichiarato che quando il Tarabusi fu ricoverato al manicomio fu sostituito da Remondini, che gli affidò la carica di cassiere. Baroni Raffaele. Ha confessato di aver fatto parte dell'associazione diretta da Remondini; di aver ricevuto da Remondini stampa sovversiva che passò a Fiumi Guigi; di essere stato incaricato dal Remondini di fare da cassiere; di avere versato somme pro Spagna rossa e di partito con le zone di Sesto Imolese e di Bagnara. La confessione ciel Baroni è rimasta confermata dalle dichiarazioni di Remondini. Giovannini Gildo. Ha negato ogni sua responsabilità. L'orale dibattimento per le dichiarazioni di Magli e di Nardi Giovanni - ha però provato che il Giovannini, fece parte dell'associazione e ospitò per circa un mese il comunista Rino Pancaldi, ora fuoriuscito. Intorno all'attività propagandistica addebitatagli le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi cli prova. Dalmonte Massimo. Ha confessato di avere fatto parte dell'associazione comunista alla quale ha dichiarato di essere stato attratto da Nardi Giovanni, e di avere ospitato a casa sua - per invito di questo ultimo - i due comunisti latitanti Arbizzani e Tosarelli, allo scopo di sottrarli alle indagini della polizia. Nardi conferma le dichiarazioni del Dalmonte. Collina Guido. Ha confessato di avere aderito all'associazione comunista e di aver favorito su richiesta del Magli l'espatrio clandestino dei comunisti latitanti Arbizz.ani, Tosarelli e Pancaldi. Si è giustificato assumendo di avere agito in buona fede . Tale tesi è rimasta esclusa dalla dichiarazione di Magli Elio, il quale ha affermato che il Collina sapeva di favorire aderenti al partito. Pancaldi Elvina. Iscritta al P.N.F .. Ha dichiarato cli avere agevolato l'espatrio clandestino del fratello Pancaldi Rino, di essere stata in rapporti di partito con Nardi, e di avere dato alla moglie di quest'ultimo - dopo l'an-esto dello stesso -

Le risultanze dibattimentali mentre hanno confermato, per la dichiarazione del Nardi, la responsabilità della Pancaldi .in ordine al reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., non hanno fornito sufficienti elementi di prova per escludere la tesi prospettata dalla imputata in ordine al reato di propaganda che, secondo la sentenza cli rinvio, sarebbe stato costituito dalla cennata somma versata dalla Pancaldi alla moglie del Nardi. L'orale dibattimento invero non ha fornito sicu1i elementi per precisare a quale titolo fu effettuato il versamento della detta sonuna. Dallavalle Enea. Ha confessato di aver fatto parte dell'associazione comunista su invito del Nardi, di aver versato quote pro vittime politiche e di avere ricevuta stampa sovversiva. Bersani Gaetano. Vecchio comunista, ha dichiarato che riprese la sua attività nel 1936 in seguito ad invito ricevuto da Sar·delli. Ha confessato di avere avuto rappo.1ti di pmtito con Martelli, Nardi Giovanni, Remondini e Landi; di avere indotto al comunismo Modelli Marino e Zambrini Adelmo; di avere ricevuto e diffuso, fra gli aderenti al partito, molta stampa comunista; di essere stato incaricato di riscuotere quote pro soccorso rosso fra gli aderenti al partito. Olivieri Alfredo. Vecchio comunista. Ha pure dichiarato che riprese la sua attività nel 1936 in seguito ad invito di Nardi Giovanni. Ha confessato di aver ricevuto da quest' ultimo molta stampa comunista e di avere diffuso la stampa stessa fra gli aderenti al. partito. Ha pure ammesso di avere versato quote pro vitime politiche e di avere riscosso quote pro soccorso rosso che versò al Nardi. Nardi ha confermato. Morini Enrico. Ha confessato di far parte del parti to comunista. Ha pure ammesso cli aver posto a disposizione dei compagni di fede la propria bottega di calzolaio in Massalombarda presso la quale convenivano i capi del movimento della zona. Quanto alla imputazione di propaganda comunista non è rimasta sufficientemente provata la responsabilità del Morini. Tonn.ini Giuseppe. E x. anarchico. Ha confessato di essere stato attratto al comunismo da Remondini, il quale gli affidò una cellula composta da Gualandi e da Lazzari; di avere ricevuto stampa sovversiva e di averla passata in lettura ad_ alcuni compagni di fede; di avere avuto con Morini e Riolo di Massalombarda e con Nardi di Castel San Pietro, contatto di partito consistenti nello scambio di stampa comunista e di soccorso rosso. Morini e Nardi hanno confe1111ato. Stign ani Ildebrando. Ha confessato di avere fatto patte dell'associazione comunista attrattovi da Olivieri Alfredo, di avere ricevuto stampa sovversiva e di avere versato quote pro soccorso rosso. Fiumi Luigi. Ha confessato di avere fatto parte dell' associazione comunista,


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

di avere collaborato attivamente con Remondini e di avere agevolato l'espatrio clandestino del Baroni. Ha dichiarato di esere stato attratto nella stessa associazione dal Baroni Raffaele dal quale ricevette stampa sovversiva. Baroni ha confennato.

sti ultimi agevolò la latitanza del Baroni, al quale pure diede ospitalità per pochi giorni.

Baffè Giuseppe. Già condannato dal Tribunale Speciale. Ha confessato di aver fatto parte dell'associazione comunista e di avere agevolato, unitamente a Gardelli e Fiumi l'espatrio clandestino del Baroni. Rambelli Angelo. Comunista schedato. Ha dichiarato di aver fatto parte dell'associaz.i one e di essergli stata affidata la funzione di "recapito" della stampa sovversiva. Tonnini, Morini e Zitù hanno affennato che il Rarnbelli distribuì stampa sovversiva e si interessò dell'espatrio clandestino del latitante Pasotto. Zini Oreste. Già condannato da questo Tribunale Speciale. Ha negato di avere dist1ibuito stampa sovvers.i va e di avere raccolti fondi pro soccorso rosso. Ha confessato di avere ricevuto da Rambelli uno scritto sulla questione cecoslovacca. La responsabilità dell'imputato di che trattasi è risultata comunque affermata dalle dichiarazioni dei coimputati Garavina e Morini, i quali hanno affern1ato che lo Zini aiutò l'espatrio clandestino del latitante Baroni e prese parte all'opera di propaganda in favore dell'associazione. Gardelli Giulio. Già condannato da questo Tribunale Speciale. Ha confessato di aver fatto parte dell'associazione comunista e di aver agevolato l'espatrio clandestino del Baronj. Tomùni e Baroni hanno confermato le ammissioni del Gardelli. Dardozzi Ilario. Attratto al movimento comunista da Remondini. Ha confessato di avere diffuso stampa sovversiva e di avere raccolto somme pro soccorso rosso; di avere indotto al comunismo gli agricoltori Veggi Michele, Marini Angelo e Zanotti. Zanotti conferma le ammissioni del Dardozzi. . Fiumi Lino. Ha dichiarato di avere aderito all'associazione e di avere agevolato la latitanza ciel Baroni mettendo a disposizione cli quest'ultimo l'automobile e la sua opera di autista. Si è gi ustificato assumendo di avere agito in buona fede. Tale tesi risulta smentita dall.e dichiarazioni di Tonnini e Gardelli. Gualandi Andrea. Commùsta fervente, nega ogni sua responsabilità però provata dalle dichiarazioni di Lazzari e Tonnini, i quali hanno affermato che Gualandi svolse vasta attività in favore dell'associazione della quale faceva parte, distribuendo stampa sovversiva e raccogliendo fondi pro soccorso rosso. Lazzari Lucio. Ha dichiarato cli essere stato attratto al comunismo da Gualandi. Ha confessato di avere ricevuto stampa sovversiva che, dopo letta, passò ad altri aderenti, e di avere versate quote pro soccorso rosso. Gravina Romeo. Ha confessato di avere aderito all'associazione e di avere svolto propaganda comunista di concetto con Zini e Ghiselli. Unitamente a que-

Ghiselli Mario. Già condannato da questo Tribunale Speciale. Ha confessato di far parte del Comitato di Massalombarda e di avere agevolato la latitanza del Baroni. La responsabilità dell'imputato di che trattasi in ordine al reato di propaganda è rimasta provata dalla dichiarazione di Gravina, il quale ha affermato che Ghiselli prese attiva parte nell'opera di propaganda. Negrini Eletto. Ha negato di avere aderito all'associazione. Ha ammesso di aver dato ospitalità al Baroni perchè quest'ultimo si qualificò fascista. Le risultanze dibattimentali hanno infatti provato che il Baroni, come lo stesso ha dichiarato, indusse il Negrini a concedergli asilo mostrandogli la tessera del P.N.F., della quale era in possesso perchè fascista. Tali risultanze hanno provato la buona fede dell'imputato. Zanotti Francesco. Già condannato da questo Tribunale Speciale. Ha negato di aver aderito all'associazione e di avere svolto opera di propaganda. Entrambi le circostanze sono rimaste però provate dalla dichiarazione di Dardozzi Ilario il quale ha affennato che lo Zanotti aderì al partito in seguito a sua sollecilazione e in seno allo stesso svolse attiva propaganda. Zambrini Adelmo. Vecchio comunista. Ha dichiarato che riprese la sua attività in seguito ad invito del Bersani, col quale collaborò raccogliendo fondi pro vittime politiche. Bersani ha confermato le ammissioni dello Zambrini. Modelli Marino . Ha dichiarato cli essere entrato a far patte del partito comunista in seguito ad invito del Bersani, dal quale ricevette stampa sovversiva. Ha confessato di avere versato quote pro vittime politiche. Bersani confenna di avere passato al Modelli stampa sovversiva e quote pro soccorso rosso. Landi Emilio. Ha negato di avere aderito all'organizzazione comunista e di aver fatto parte del gruppo Medicina. Tale circostanza è risultata però provata dalle dichiarazioni di Bersarù e Gardelli. Quanto all'imputazione di propaganda, costituita da diffusione di stampa sovversiva e da versamento di quote pro vittime politiche, le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi di prova. 11 Landi durante l'istruttoria fu sottoposto a perizia psichiatrica per accertare se durante il tempo a cui si riferisce l' attività sovversiva attribuitagli era, per infermità, in tale stato di menle, da scemare grandemente senza escludere la sua responsabilità e se sia socialmetne pericoloso. Il Perito, con relazione del 18.4.1939, concluse che il Landi nel periodo di tempo in cui si svolsero i fatti che gli sono imputati si trovava, per infermità, in taJe stato di mente da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere; che non esistono motivi sufficienti per presumere che egli possa essere, almeno per sua tendenza ed iniziativa, persona socialmente pericolosa; che non è attualmente un malato di mente pericoloso a sè o agli altri. Ritenuto che i fatti come sopra specificati furono 1ispettivamente commessi


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate. Ritenuto che le risultanze dibattimentali hanno provato che l' associazione diretta da Martelli Luigi, Nardi Giovanni e REmonclini Giovanni e alla quale rutti gli altri imputati pure appartennero, era diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sopra le altre; che lo stesso fine aveva la propaganda sovversiva fatta da tutti gli imputati ai quali è stato contestato il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P., meno Giovannini Gildo, Pancaldi Elvina, Morini Enrico e Landi Emilio.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Baffè Giuseppe e Gardelli Giulio amù tre di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Dalmonte Massimo, Collina Guido, Fiumi Luigi e Garavina Romeo ciascuno anni due di reclusione per il reato cli cui all'art. 270 cpv. C.P.; Modelli Marino anni due cli reclusione quale cumulo di anni uno per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni uno per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Fiumj Lino, anni uno di reclusione per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.;

Ritenuto che nei fatti come sopra specificati, il Tribunale ravvisa gli elementi costitutivi dei reati agli imputati rispettivamente ascritti; che per Baffè Giuseppe, Gardelli Giulio, Tarabusi Fernando, Zini Oreste, Ghiselli Mario e Zanotti Francesco ricorrere l'aggravante della recidiva, come contestata, perchè già condannati per delitto con sentenze passate in giudicato. Ritenuto che la competenza è del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato; il Collegio, prese singolarmente in esame le richieste difensive, passando all'applicazione delle pene ritiene equo fissarle nei seguenti li.miti: Martelli Luigi e Nardi Giovanni am1i tredici di reclusione ciascuno, quale cumulo di anni tre per il reato cli cui all' art. 270 cpv. 2° C.P., anni due per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P., e anni otto per il reato di cui all'art. 270 p.p. C.P.; Remondini Giovanni, anni dodici cli reclusione quale cumulo cli anni tre per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., anni due per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P. e anni sette per il reato di cui all'art. 270 p;p. C.P.; Magli Elio, anni sette di reclusione quale cumulo di anni tre per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni quattn) per il reato di cui all' art. 272 p.p.C.P.; Tarabusi Fernando e Baroni Raffaele anni sei cli reclusione c.iascuno, quale cumulo cli anni tre per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e am1i tre per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; Pasquale Bruno, Tonini Giuseppe, Rombelli Angelo, Zini Oreste, Gualandi Andrea, Lazzari Lucio e Zanotti Francesco, anni cinque ciascuno di recJusione quale cumulo di anni tre per il reato cli cui al.l'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni due per ilreato di cui all'art. 272 p.p.C.P.; Bersan.i Gaetano, Olivieri Alfredo, Stignani Ildebrando, Ghiselli Mario e Zambrini Adelmo ciascuno anni quattro cli reclusione quale cumulo cli anni tre per il reato di cui all'rut. 270 cpv. 2° e anni uno per il reato cli cui all'art. 272 p.p.C.P.; Dallavalle Enea e Dardozzi Ilario anni tre ciascuno di reclusione, quale cumulo di anni due per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e anni uno per il reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.;

Giovannini Gildo, Morini Enrico, anni due di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Pancaldi Elvina, anni uno cli reclusione per il reato di cui all'rut. 270 cpv. 2° C.P.; Landi Emilio, col beneficio della semi-infermità di mente; mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.. Ritenuto che consegue "ope legis" la interdizione perpetua dai pubblici uffici alle pene inflitte a Martelli Luigi, Nardi Giovanni e Remondini Giovanni; che consegue invece la interdizione temporanea alle pene inflitte a: Pasquali Bruno, Magli Elio, Tarabusi Fernando, Baroni Raffaele, Bersani Gaetano, Olivieri Alfredo , To1ù1ù Giuseppe, Stignanni Ildebrando, Baffè Giuseppe, Rambelli Angelo, Zini Oreste, Gardelli Giulio, Gualandi Andrea, Lazzari Lucio, Ghiselli Mario, Zanotti Francesco e Zambrini Adelmo. Ritenuto che tutti, meno i prosciolti, debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo, alle spese del mantenimento e ad ogni altra conseguenziale cli legge. Ritenuto che tenuto conto delle circostanze che accompagnano i fatti commessi dai giudicabili appare oppo1tuno ordinare che tutti i condannati a pena superiore ad un anno di reclusione siano sottoposti a libertà vigilata; Ritenuto che avuto riguardo alle circostanze che accompagnano i fatti commessi non appare opportuno concedere benefici cli legge. Ritenuto che Giovanni1ù Gildo, Pancaldi Elvina, Morini Enrico e Landi Emilio debbono esere assolti clall'ascrittogli reato cli cui all'art. 272 p.p.C.P. per insufficienza cli prove; che Negrini Eletto deve essere invece assolto, per inesistenza dei fatti ascrittigli. Ritenuto che Negritù Eletto deve essere posto in libertà se non detenuto per altra causa.


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TRIBUNALE S PECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; 110, 270 p.p., 270 cpv. 2°, 272 p.p., 229, 230, 29, 73, 89, 65 C.P. 488, 479, 274 C.P.P.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Roma, 25.7.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Negrini - detenuto dal 14.1.1939 - viene scarcerato il 27.7.1939.

DICHIARA NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Tutti gli imputati - meno Giovannini Gildo, Morini Enrico, Negrini Eletto, Pancaldi Elvina e Landi Emilio - responsabili dei reati loro ascritti e - tenuto conto dell'aggravante della recidiva come contestata per Tarabusi F ernando, Baffè Giuseppe, Zini Oreste, Gardelli Emilio, Ghiselli Mario e Zanotti F rancesco - condanna alla pena della reclusione: Martelli Luigi e Nardi Giovanni per anni tredici; Remondini Giovanni per anni dodici; Magli Elio per anni sette; Tarabusi Fernando e Baroni Raffaele per anni sei; Pasquali Bruno, Tonnini Giuseppe, Rambelli Angelo, Zini Oreste, Gualandi Andrea, Lazzari Lucio e Zanotti Francesco per anni cinque; Bersani Gaetano, Olivieri Alfredo, Stignani Ildebrando, Ghiselli Mario e Zambrini Adelmo per anni quattro; Dallavalle Enea, Baffè Giuseppe, Gardelli Giulio e Dardozzi Ilario per anni tre; Dalmonte Massimo, Collina Guido, Giunù L uigi, Garavina Romeo e Modelli Marino per anni due; Fiumi Lino per anni uno. Dichiara poi Giovannini Gildo, Morini Enrico, Pancaldi Elvina e L andi Emilio responsabili del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. agli stessi ascritto e, col beneficio della semi infermità di mente per Landi Emilio, condanna: Giovannini Gildo ad anni due di reclusione, Pancaldi Elvina ad anni uno di reclusione, Marini Enrico ad armi due di reclusione, Landi Emilio a mesi otto di reclusione. Condanna inoltre: alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: Martelli Guigi, Nardi Giovanni e Remondini Giovanni ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Pasquali Bruno, M agli Elio, Tarabusi Fernando, Baroni Raffaele, Bersani Gaetano,.Olivieri Alfredo, Ton.nini Giuseppe, Stignani Ildebrando, Baffè Giuseppe, Rambelli Angelo, Zini Oreste, Gardelli Giulio, Gualandi Andrea, Lazzari Lucio, Ghiselli Mario, Zanotti Francesco, e Zambrini Adelmo. Condanna poi tuttj, meno i prosciolti, al pagamento in solido delle spese del processo, alle spese di mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenziale di legge.

In ottemperanza alle disposizio1ù impartite dal Ministero dell' Interno con circolari n. 46643 del 27 .7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana, con il condono della residua pena da espiare, ai sottoelencati imputati: - T arabusi: viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 13.9.1943. Detenuto dal 5.12.1938 al 13.9.1943. Pena espiata: 4 anni, 9 mesi e 8 giorni. Per i precedenti penali non può usufruire dei provvedimentì di clemenza previs ti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e per il titolo dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole non gli possono essere applicati i benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n . 1156. Per Tarabusi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1931 pag. 266. - Magli: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 21.8.1943. Detenuto dal 15.11.1938 al 21.8. 1943. Pena espiata: 4 anni , 9 mesi e 6 giorni. Usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 24.2..1940 n. 56, ma per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non gli possono essere applicati i provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. lJ 56. - Martelli: viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 23.8.1943.

Ordina che tutti gli imputati ai quali viene inflitta la pena s uperiore ad un anno di reclusione siano sottoposti a libertà vigilata. Assolve Giovannini Gildo, Mori1ù Enrico, Pancaldi Elvina e Landi Emilio in ordine al reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. per insufficienza di prove. Dichiara che Negrini Eletto non ha commesso il fatto ascrittogli e lo assolve. Ordina che il Negri1ù sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Detenuto dal 18. 11.1938 al 23.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 9 mesi e 5 giorni. Usufruisce dei benefici dì clemenza cli cui al R.D. 24.2.1940 n. 56, ma per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non gli possono essere applicati ì provvedimenti di clemenza previsti dal R.D.17.10.1942 n. 1156.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Nardi: viene scarcerato dalla Casa Penale di Portolongone il 24.8.1943. Detenuto dal 24.11.1938 al 24.8.1943.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: 4 anni. Per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17. 10.1942 n. 1156.

Pena espiata: 4 anni e 9 mesi. Usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 ma per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non gli possono essere applicati i provvedimenti previsti dal R.D.17 .10.1942 n. 1156.

- Pasquali: viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Civitavecchia il 21.12.1941. Detenuto dal 21.12.1938 al 21.12.1941.

- Zini: viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 12.9.1943 .

Pena espiata: 3 anni.

Detenuto dal 12.1.1939 al 12.9.1943.

Una isanza di grazia inollrata da Pasquali il 17.8.1939 non viene accolta.

Pena espiata: 4 anni e 8 mesi. Per i precedenti penali non gli possono essere applicati i provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 e per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non può usufruire i benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n. I I 56.

- Lazzari : viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia l'l l.l.1942. Detenuto dall' 11.1.1939 ali.' I 1.1.1942. Pena espiata: 3 anni.

Per Zini vedi "Decisioni emese dal T .S.D.S ." nel 1931 pag. 162. - Remondini: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 21.8.1943.

- Gualandi: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civi tavecchia 1'11.1.1942. Detenuto dall' l J..1.1939 ali' 11.1.1942.

Detenutodall'll.12.1938 al 2J.8.1943. Pena espiata: 3 anni. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi e IO giorni. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di cui al R.D. 24.2.1940 n . 56 e per i titoli dei reati per i quali è stato condannato non gli possono essere applicati i provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17. 10.J 942 n. 11565. - Zanotti: viene scarcerato dalla Casa Penale cli Spoleto il 9.9. I 943. Detenuto dal 18.11.1939 al 9.9. J.943.

- Tonnini; : viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 5.1.1942. Detenuto dal 5.1.1939 al 5.1.1942. Pena espiata: 3 anni. - Zambrini: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 18.1.194 1.

Pena espiata: 3 anni, 9 mesi e 20 giorni. Detenuto dal 18.1.1939 al J 8. 1.1941. Per Zanotti vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1931, pag. 161 Pena espiata: 2 anni. Per i provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 - Baroni: viene scarcerato dalla Casa d i Reclusione di S. Gimignano il 25.1.1943. Detenuto dal 25.1.1939 al 25 .1.1943.

Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dalla moglie a S.M. il Re Imperatore il 3.7.1940. - Stignani: viene scarcerato dal la Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 12.1.1941.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Detenuto dal 12.1.1939 al 12.1.1941. Pena espiata: 2 anni. - Bersani: viene scarcerato dala Casa di Reclusione di Civitavecchia il 5.1.1941. Detenuto dal 5.1.1939 al 5.1.1941. Pena espiata: 2 anni. - Dalmonte: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 4.3.1940. Detenuto dal 15.12 .1938 al 4 .3. 1940. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi e 19 giorni.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 'f.S.D.S.

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SCARCERAZIONI PER GRAZIA SOVRANA - Ram belli: si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie al Capo del Governo il 27.9.1939. Con Decreto di Grazia del 23.3.1940 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Rambelli viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 6.4.1940. Detenuto dall' 11.1.1939 al 6.4.1940. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi e 25 giorni . - Giovannini: istanze di grazia inoltrate dal Giovannini e dalla moglie al Capo del Governo nei mesi di settembre e ottobre del 1939 vengono accolte e, pertanto, con Decreto di Grazia deol 12.2.1940, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Giovannini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 19.2 .1 940.

- Collina: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di F ossano il 4.3.1940. Detenuto dal 17.12.1938 al 19.2.1940. Detenuto dal 16.1 2.1938 al 4.3.1940. Pena espiata: J anno, 2 mesi e 2 giorni. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi e 18 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre al Capo del Governo il 18.12.1939, istanza non accolta.

- Pancaldi: si associa a nna istanza di grazia inoltrata dal marito il 18.9.1939 e con Decreto di Grazia del 18.12.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.

- Morini: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d i Civitavecchia il 5.3.1940.

Pertanto Pancaldi Elvi11a viene scarcerata dal Carcere Giudiziario di Bologna il 23 .12.1939.

Detenuto dal 5.1.1939 al 5.3 .1940.

Detenuta dal 15.12.1938 al 23.12.1939.

Pena espiata: 1 anno e 2 mesi.

Pena espiata: 1 anno ed 8 giorni.

- Dallavalle: viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 4 .3.1940. Detenuto dal 5.1.1939 al 4.3.1940. Pena espiata: 1 anno, 1 mese e 29 giorni. - Garavina: viene scarcerato dala Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2.3.1940. Detenuto dal 14.1.1939 al 2 .3.1940. Pena espiata: 1 anno, 1 mese e 20 giorni.

- Darclozzi: istanze di grazia inoltrate eia! Dardozzi e dalla moglie a S.M. il Re Imperatore nei mesi di agosto e settembre del 1939 vengono accolte e, con Decreto di Grazia del 18.12.1939, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Dardozzi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Civitavecchia il 28.12.1 939. Detenuto dall' 11.1.1939 al 28 .12.1939. Pena espiata: 11 mesi e 17 giorni.


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TRJBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SCARCERAZIONI PER ESPIATA PENA - Ghiselli: detenuto daJ 25.1.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione di S. Gimignano il 25.1.1943. Per i precedenti penali non può usufrui.re dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e viene escluso dai provedimenti di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi il titolo dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole.

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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ceri Giudiziarie di Roma il 18.9.1939. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Bologna dichiara, con sentenza del 16.5.1949 "il non luogo a deliberare nei confronti degli imputati deceduti Martelli Luigi, Pasquali Bruno, Magli Elio, Bersani Gaetano, Olivieri Alfredo, Tannini Giuseppe, Baffè Giuseppe, Gualandi Andrea e Zanotti Francesco perchè deceduti e assolve tutti gli altri coimputati perchè il fatto non costituisce reato".

Per Ghiselli vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931" pag. 162. - Olivieri: detenuto dal 5.1.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di. Civitavecchia il 5.1.1943. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e per i titoli dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole non gli possono essere concessi i provvedimenti di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156. - Gardelli: detenuto dal 12.1.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 12.1.1942. Per i precedenti penali non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Per Gardelli vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1931" pag. 275. - Baffè: detenuto dal!' J 1.1.1939 , viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia l' 11.1.1942. Per i precedenti penali non gli posono essere concessi i benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Per Baffè vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928" pag. 483. - Modelli: detenuto dal 18.1.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 18.1 .1941. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Una istanza di grazia inoltrata dal Modeli il 19.12.1939 a S .M . il Re Imperatore non viene accolta. - Fiumi Lino: detenuto dal 12.1. I 939, viene scarcerato, per espiata pena, dal le Carce1i Giudiziarie di Roma il 12.1.1940. - Fiumi Luigi: detenuto dal 10.1.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 10.1.1940. Per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 3.5.1940. - Landi: detenuto dal 18.1.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Car-

NOTA: Dal Registro Generale del 1939 risulta anche che, insieme con gli imputati sottoposti a procedimento penale e giudicati dal T.S.D.S. con le sentenze nn. 85, 86 e 87, vennero anche denunziati: Stanzani Guerrino, nato l' 11.11.1913 a Borgo Panigale (Bologna), calzolaio libero; Vignocchi Arturo, nato l' 11.12.1887 a Poggio Renatico (Ferrara) . Per Stanzani il Procuratore Generale ciel T .S.D.S., non ravvisando nella denunzia inoltrata, gli estremi cli alcun reato, non ritenne opportuno iniziare l'azione penale . Per Vignocchi - latitante - che viene menzionato nelle sentenze nn. 17 e 18 della Commissione Istruttoria - non risulta che sia stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna o cli assoluzione. La Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza 11. 18 del 16.6.1939, l'accusa anche nei confronti dei latitanti Giovannini Ugo, nato il 16.1. I 916 ad Imola (Bologna), Pasotti Gino, nato il 28.8.1914 a Massalombarda (Ravenna). Per Giovannini , tratto in arresto il 5.3.1943, vedi "Decisioni emese dal T.S .D.S. nel 1943 - Sentenza del I 5.6.1943. Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se nei confronti di Pasotti Gino venne emessa negl.i anni s uccessivi al 1939 una sentenza di condanna o cli assoluzione.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 108/1939

SENTENZA n. 108

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente:

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china dosatrice, mediante la quale viene regolata la immissione del mangime sciolto, dai sacchi a tal uopo già preparati, nelle macchine da formellare. Poichè, per costruzione, la rottura di detto perno rivelatore (la quale rottura, quando si vetifica, anesta automaticamente il funzionamento della macchina dosatrice) non può avvenire se non nel caso in cui tra il mangime sciolto da formellare venga a trovarsi un corpo duro, (che, se non venisse rivelato, comprometterebbe la resistenza delle macchine forrnellatrici), gli operai addetti, dopo di avere ispezionato la dosatrice, constatarono che il corpo estraneo che aveva provocato la rottura del perno consisteva in un pezzo di lamiera coclea. Sostituito il perno rotto con altro nuovo (previa limature dovutevi fare per renderlo atto al funzionamento), e rimessa in funzione la dosatrice, dopo un breve intervallo, si constatò la rottura anche del nuovo perno. Questa seconda rottura risultò essere stata provocata dalla presenza, fra il mangime sciolto, di un grosso bullone da rotaie.

SENTENZA Nella causa contro: Calzolari Luigi, nato il 28.7.1911 a Zola Predosa (Bologna), operaio. IMPUTATO ciel delitto di cui al l'art. 253 p.p. C.P., per avere, la sera del 6.5.1939 re::so temporaneamente inservibile il reparto forrnellatrici dello stabilimento militare per la produzione dei mangimi concentrati di Casaralta - Bologna, introducendo successivamente un pezzo di lamiera di coclea ed un bullone di rotaia ferroviaria nella macchina dosatrice, provocandone così la rottura del perno rivelatore. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Lo stabilimento militare per la produzione di mangimi concentrati di Casaralta (Bologna) aveva inoltrato denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria di Bologna, a carico del rubricato Calzolari Luigi; allegandovi tutti gl i atti della inchiesta militare che aveva accertato gravi responsabi lità penali nei di lui confronti. Infatti si era potuto assodare che la sera del 6.5.1939 verso le ore 20,30, presso il repa1to formellatrici del detto stabilimento, gl i operai avevano d'improvviso constatata la rottura del perno rivelatore del normale funzionamento della mac-

Il perno ancora una volta venne sostituito ed il lavoro di poi potè continuare; ma poichè le due forzate interruzioni avevano determinata una sospensione di lavoro per circa mezz'ora con un danno nella produzione di 25 quintali in meno, gli operai furono trattenuti mezz'ora in più ed il lavoro straordinario non fu pagato, in quanto era sorto il grave sospetto che le due rotture fossero avvenute per azione dolosa svolta dagli operai stessi . 1..nfatti dalla paziente ed abile inchiesta finalmente emersero chiari e precisi elementi di specifica accusa a carico del Calzolari. Dalla compiuta isruttoria risultò che il giudicabile in un primo tempo tentò di far credere che aveva introdotto i due corpi estranei, nella macchina, per dimostrare ai compagni di lavoro che la presenza dei pezzi cli ferro non poteva produrre altro danno tranne la semplice rottura del perno; di poi tentò di coinvolgere, nelle proprie responsabilità, gli stessi compagni di lavoro Rumpianesi, Rosselli, Tassoni e Vaccelli-Coralli, dicendo che tutti assieme avevano progettato di rendere inservibile la macchina per sospendere il lavoro ed andarsene in fami glia; e precisando perfino che il primo tentativo era stato fatto da Rosselli e da Rumpianesi. Ma entrambe dette versioni vennero smentite in pieno; ed all'udienza attraverso la esplicita confessione del Calzolari ed attraverso le concordi dichiarazioni dei testi riuscì invece provato che tutta l'opera criminosa era stata compiuta dal solo giudicabile all'insaputa degli altri compagni cli lavoro; tanto è vero che durante la inchiesta militare, lo stesso Calzolari dopo di essere stato inten-ogato ebbe a minacciare il Rosselli, di rompergli la testa, se l'avesse accusato in quanto, dopo la rottura dei perni, aveva confessato al Rosselli di esserne stato l'autore. Dalla suesposta narrativa emerge adunque che i l Calzolari ebbe a rendere temporaneamente inservibile il reparto formellatrici dello stabilimento mi li tare per la produzione dei mangimi concentrati di Casaralta (Bologna), introducendo successivamente dei corpi estranei di ferro nella dosatrice, provocandone così per due volte la rottura ciel perno rivelatore.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L.A DIFESA DELLO STATO

Perciò egli si è reso responsabile del delitto di sabotaggio a.i sensi dell'art. 253 p.p. C.P.: in quanlo nella fallispecie si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivamente ed oggettivamente considerati , costituilivi la configurazione giuridica del reato ascrittogli. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonchè le richieste difensive, consideralo che secondo le dichiarazioni del Calzolari, confermate eia taluni compagni di lavoro dell ' imputato, l'azione criminosa tendeva solo a far sospendere il lavoro per andarsene via molto tempo prima e così polersi recare a bai lare con degli amici che lo attendevano, tenulo presenle però che a quell' epoca allo stabilimento di Casaralta si procedeva a turni straordinari di lavoro per far fronte alle particolari esigenze dovute alla nostra impresa militare in Albania, ma che in definitiva il danno fu di lieve entità; il Collegio è d'avviso di concedere, al Ca.lzolari, il beneficio della diminuente di 1/3 della pena, per il disposlo dell'art. 311 in relazione all'art. 65 C.P. , e di condannarlo ad armi 5 e mesi 4 di reclusione. con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicali gli arll. 253 p.p., 23, 29, 229, 230, 311, 65 C.P.; 274, 488, C.P.P. DICHIARA Calzolari Luigi colpevole del reato ascrittogli, ed in concorso della diminuente di 1/3 della pena per il concesso beneficio di cui all'art. 311 in relazione all'art. 65 C.P., lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di prevenliva custodia, oltre ad ogni allra conseguenziale di legge. Roma, 19.9.1939 - anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effeuo dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1 940 n. 56 Calzolari Luigi viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 5.11.1942 Detenuto dal 5.7.1939 al 5. I l.1942. Pena espiata: 3 anni e 4 mesi Una islanza di grazia inoltrata dal Calzolari il 7.10.1939 a S .M. il Re Imperatore non viene accolta.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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NOTA: Insieme con Calzolari Luigi vennero denunziati anche i nominati: Rosselli Pietro, nato il 24.12. l9I 3 a Bologna-operaio; Rumpiancsi Renato, nato il 2.1.1906 a Modena-operaio; Tassoni Gino, nato il 21.3.19l3 a Bologna-operaio; Vanelli-Coralli Giorgio, nato l' 11.11.1901 a Pianoro (Bologna) - operaio.

Però nella denunzia inoltrata nei confronti dei suddetti individui la Procura Generale del T.S.D.S. non riscontrò che ci fossero indizi sufficienli "per iniziare l'azione penale" nei loro confronti.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 130/1939

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 109

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro:

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due fanti anche per sentire come la pensassero. Perciò chiese al Novacco cosa significasse il bordo giallo che portava attorno al bavero, ed a tutta risposta si sentì dire che significava che egli era allievo ufficiale. Allora lo riprese osservando che quale richiamato non poteva essere allievo ufficiale, per cui il giudicabile invece di dire che il bordo giallo indicava appartenenza all'Artiglieria di accompagnamento della Fanteria, dopo alcune parole inconcludenti pronunciò la frase incriminata: "sono stufo di portare questa divisa che mi fa schifo". Subito il Santoni rimproverò il Novacco per le parole di sprezzo proferite, facendogli osservare che non erano decorose per uno che vestiva la divisa di soldato. E poichè 1' imputato ebbe a rispondergli con altre parole inconcludenti, intervenne pure il suo compagno Antolovich che, redarguendolo, disse che non doveva parlare in quel modo perchè quelle frasi da lui pronunciate fossero state intese anche da altro borghese, pure presente, (indicando il teste Ferrari Davide) sarebbe stato certamente arrestato.

Novacco Angelo, nato il 25.8.1912 a Villa Decani (Capodistria), contadino. IMPUTATO Del delitto di cui all'art. 290 u. cpv. C.P. (vilipendio alle Forze Armate dello Stato) per avere, la sera del 18.5 .1939, in una osteria, in Ancona, pronunciata, in presenza di più persone, la frase "Sono stufo di portare questa divisa che mi fa schifo" . Con l'aggravante della recidiva generica di cui all' art. 99 C.P..

In realtà invece il Ferrari, milite scelto della milizia portuaria, aveva inteso la frase, tanto che avutane la conferma dal Santoni, anzichè intervenire subito e provocare scandalo, seguì i due fanti fino alla Caserma e denunciò il fatto all'ufficiale di picchetto.

L'Autorità militare procedette all'inchiesta; ed emerse che il Novacco, pur ammettendo di essere stato rimproverato dal fante Antolovjch, negava di avere pronunciata la frase incriminata, senza però riferire quale altra frase invece aveva proferita generando l'equivoca interpretazione data dai presenti.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola IL TRIB UN ALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell' orale dibattimento si è potuto stabilire

IN FATTO ED IN DIRITTO Nella sera del 18.5.1939 il rubricato Novacco Angelo (allora in servizio mili tare al 93° Reggimento di Fanteria di stanza ad Ancona, quale richiamato, per istruzione della classe 1912), si era recato in una osteria di Ancona, sita nelle vicinanze dell'Arsenale, assieme al commilitone Antolovich. Avendovi trovati dei marittimi jugoslavi, i due militari si misero a conversare con costoro parlando la lingua slava; alla presenza anche del teste Santoni Idillio, ex agente cli P.S. ariposo per grave ferita riportata in servizio. Il Santoni non comprendendo i djscorsi che si facevano, volle avvicinarsi ai

A sua volta l' Antolovich, escluse di avere sentito la frase "sono stufo di portare questa divisa che mi fa schifo"; però nemmeno lui riferì di aver sentito altra frase che avesse potuto generare l'equivoca interpretazione; dicendo perfino, (quando fu richiesto, dall' ufficiale istruttore, se il Novacco poteva aver detto la frase di vilipendio mentre egli Antolovich fosse distratto) che poteva anche darsi, ma che non credeva. I citati due testi Santoni e Ferrari furono chiari, precisi ed espliciti nella concorde specifica accusa, come lo furono pure in periodo istruttorio ed all'udienza. Invece, dinanzi al Giudice Isruttore ed a dibattimento, l'imputato nel negare di avere pronunciato la frase incriminata, affermò "che si sentiva male per aver fatto alla mattina una puntura, e di aver solo detto che sperava di andare a casa in licenza agricola e che quindi tolta la divisa sarebbe andato a trovare la sua fam.iglia, che aveva bisogno di lui avendo il figlio malato all' ospedale e la moglie incinta; e che egli era stufo della vita e molto preoccupato della situazione dei suoi familiari. Dalla suesposta narrazione dei fatti scaturisce evidente la prova che il Novacco alloglotto cli "cativi sentimenti italiani" (come lo dichiara il Comandante del 93° Reggimento Fanteria) in pubblico esercizio e presenti varie persone ebbe a


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

vilipendere le forze armate dello Stato pronunciando la frase di sprezzo: "sono stufo dipo1tare questa divisa che mi fa schifo".

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

SENTENZA n. 110

Reg. Gen. n. 154/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Di conseguenza egli si è reso responsabile del delitto previsto e punito dall'ait. 290 u. cpv . C.P.: in quanto nella fattispecie della sua azione criminosa si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la qualificazione giuridica del reato ascrittogli. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonchè le richieste difensive; considerata la natura speciale del reato commesso in un momento particolare della vita internazionale; tenuto presente che il Novacco deve rispondere dell' aggravante della recidiva generica ai sensi dell'att. 99 C.P., perchè già condannato per reato comune; il Collegio ritiene equo di irrogare la pena di anni 2 di reclusione, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M .

Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N. : Mazzetti Mario, Calia M ichele, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro Poloniato E ugenio, nato il 7.7.1902 a Poderobba (Treviso), muratore.

Visti ed applicati gli art. 290, 23, 99 C.P. 274, 488 C.P.P.

IMPUTATO

DICHIARA Novacco Angelo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena dianni 2 di reclusione col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Del delitto previslo e punito dall'art. 266 cpv. 1° C.P. per avere p ubblicamente istigato i militari di un reparto in marcia a disobbedire alle leggi, a violare il giuramento dato e i doveri della disciplina militare, rivolgendo loro la frase: "Perchè non vi rivoltate?

Roma, 19.9..1939 - Anno XVU

IN PUBBLICA UDIENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOL O DI ESECUZIONE Il T.S.D.S . sostituisce, con ordinanza emessa il 23.11.1939, la pena della reclusione ordinaria con la pena della reclusione militare per uguale durata. A seguito di istanze di grazia inoltrate dal Novacco e dalla moglie il 7.10.1939 viene concesso con Decreto di Grazia del 4.1.1940 .il condono condizionale della residua pena da espiare, e, pertanto, Novacco Angelo viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 12.1.1940. Detenuto dal 19.5.1939 al 12.1. 1940

Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola

IN FATTO E IN DIRITTO Poloniato Eugenio, con atto di accusa del 2.8.1939 - fu rinviato al giudizio di questo T ribunale per rispondere del l' ascritto gli reato. Nell'orale dibattimento l'imputato, confermando quanto aveva asserito durante l'istruttoria, ha dichiarato che mentre seguiva in bicicletta un battaglione del 56° Reggimento Fanteria, pronunciò all'indirizzo dei militai·i che gli stavano vicini la frase "perchè non vi voltate?" intendendo invitare quest'ultimi a "voltarsi indietro" .

Pena espiata: 7 mesi e 23 giorni . Il Collegio, ritenuto che le risultanze processuali, per la dichiarazione resa dal teste sergente maggiore Porcu Sebastiano, hanno invece provato che il Poloniato - nelle circostanze di tempo e di luogo specificate nel caso di accusa - mentre seguiva in bicicletta il reparto in marcia del quale si è fatto cenno - prendendo occasione che i mil itari portavano lo zaino completamente equipaggiato ed erano


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

stanchi per un lungo percorso già effettuato - pronunciò all'indirizzo dei detti milita1i la frase: "perchè non vi rivoltate?"

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

Reg. Gen. n. 128/1939

SENTENZA n. 111

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Ciò posto, ritenuto che l'imputato commise i fatti avendo la coscienza e la volontà di istigare alla rivolta il reparto di truppa predetto; che nei fatti stessi si riscontrano gli elementi materiali e psichici ciel reato di cuj all'art. 266 I 0 cpv. C.P.; che tenuto conto dei buoni precedenti penali e politici dell'imputato appare equo fissare la pena in anni tre di reclusione; che alla detta pena consegue "ope legis" la interdizione temporanea dai pubblici uffici, il pagamento delle spese del processo e il pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia. Ritenuto che, risultando dagli atti che il Poloniato trovasi in servizio militare, deve procedersi alla commutazione della pena in reclusione militare per ugual tempo. P.Q.M. Visti gli art. 3 legge 4 .6 .1931 n. 674, 276 cpv. I C.P.P. 28 C.P.Esercito,

Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Calia Michele, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro:

0

,

29, 73, C.P.; 488, 274

Galliussi Sante, nato il 6.12.1900 a Udine, meccanico.

DICHIARA

IMPUTATO

Poloniato Euge1ùo responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni tre cli reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, alle spese del processo, a quelle del mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenziale di .legge.

a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per appartenenza ad associazione comunista;

Ordina che la detta pena sia sostituita in reclusione militare per egual durata. Roma, 22.9.1939 - Anno XVII Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

b) dei reati di cui agli art. 489 - 482 in relazione all'art. 476 C.P. per aver compilato ed usato falso passaporto e false carte d'identità. In Caserta, Chiasso ed altrove nell'aprile 1939; c) di espatrio clandestino per motivi politici ai sensi dell'art. 158 p.p. T.U. delle leggi di P.S . approvato con R.D. 18.6. 1931 n. 773, per essersi recato in territorio straniero (Francia) nel novembre 1938 senza essere munito di passaporto. Con l'aggravante di cui all'art. 99 p.p. C.P.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2. 1940 n. 56 Poloniato Eugenio viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 30.6.1940.

In Pubblica Udienza sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO E IN DIRITTO

Detenuto dal 30.6.1939 al 30.6.1940. Pena espiata: 1 anno. Istanze di grazia inoltrate dal Poloniato e dalla moglie il 30.10.1939 non vengono accolte.

Galliussi Sante, con atto di accusa del l'8 luglio e .a. fu rinviato a giudizio cli questo Tribunale per rispondere dei reati come in rubrica specificati. Durante l'istruttoria sommaiia è risultato che l'imputato di che trattasi, fermato sul treno Milano-Clùasso, fu trovato in possesso di un passaporto intestato a Zetterquist Vi lding e di una carta di identità intestata a Grossi Enrico. Sottoposto ad inten-ogatorio confessò chiamarsi Galliussi Sante, di essere residente in Francia e di trovarsi temporaneamente in Italia per incarico del partito comunista del quale faceva parte, professando idee comuniste.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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P.Q.M.

Sottoposto a perquisiz.ione gli furono trovati nel doppio fondo di una valigetta: a) due passaporti olandesi senza fotografia, rispettivamente, intestati a Stavens Antonius e a Balk Antonius, con annesse le istruzioni per l'uso;

Visti gli art. 3 legge 4.6.1931 n. 674, 270 cpv. 2°, 489, 482, 476, 99 p.p., 29, 240, 229, C.P.; 488, 274 C.P.P.; 158 p.p. T.U. leggi P.S .

DlCHlARA b) un biglietto da lire mille e ventisei fogli di carta velina in bianco. Ha pure dichiarato il Galliussi che nel 1931 espatriò clandestinamente per la Francia; che, rientrato in Italia nel 1932, introdusse - per un incarico della centrale comunista - materiale di propaganda sovversiva. Scoperto ed arrestato fu assegnato al confino per cinque anni; che, nel novembre 1938, 1itomò ad emigrare clandestinamente per la Francia; che il 3.4.1939 rientrò in Italia per recarsi a Caserta e consegnare - sempre per incarico della centrale comunista - a certo "Beppi" i passaporti e la somma sopra specificati, che recatosi all' appuntamento non trovò la persona alla quale avrebbe dovuto effettuare la detta consegna; che nel viaggio di ritorno in Francia fu - come già detto - arrestato. Nell'odierno orale dibattimento l'imputato ha pienamente confe1mato leprecedenti dichiarazioni, esplicitamente confessandosi autore dei reati che gli sono stati ascritti . Ciò posto, ritenuto che la confessione dell'accusato è rimasta confermata dalle risultanze dibattimentali e da quelle istruttorie; che nei fatti come sono rimasti provati si riscontrano elementi costitutivi dei reati al Galliussi ascritti; che le cennate risultanze hanno confermato, che l'espatrio avvenne per ragioni politiche; che la competenza a conoscere dei reati addebitati all'accusato è di questo Tribunale Speciale; che ricorre l'aggravante della recidiva, come contestata, risultando dagli atti processuali che l'imputato fu condannato per un reato con sentenza del magistrato ordinario, già passata in giudicato il Collegio, ritiene il Ga!Iiussi responsabile dei reati addebitatigli e passando all'pplicazione della pena stima fissarla, dopo aver preso in esame le richieste della difesa, in anni undici di reclusione e lire ventimilaseicento di multa, quale cumulo delle seguenti pene: 1) anni tre di reclusione pel reato di cui all'art. 270, 2° cpv. C.P.; 2) anni cinque cli reclusione pel reato di cui agli art. 489, 482 in relazione all'art. 476 C.P.; 3) anni tre cli reclusione e lire ventimilaseicento di multa per il reato cli cui all'art. 158 p.p. legge P.S .. Ritenuto, che le circostanze che accompagnano i fatti consigliano di ordinare che l'imputato sia sottoposto a libertà vigilata e la confisca della somma sequestrata; che alla pena consegue la interdizione temporanea dai pubblici uffici, il pagamento dele spese processuali ed il pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia.

Galliussi Sante responsabile degli ascrittigli reati e con l'aggravante della recidiva lo condanna complessivamente alla pena di anni undici di reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, alle spese processuali, a quelle di mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenza di legge e lire 20.600 di multa. Ordina che .il Galliussi sia sottoposto a libertà vigilata e la confisca delle somme sequestrate. Roma, 22.9.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 Galliussi Sante viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 17.11.1942. Detenutodal4.4.1939al 17.11.1942. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi, 13 giorni. Per Galliussi vedi "Decisioni emesse dal T .S.D.S. del 1928 pag. 1246" Il Tribunale militare territoriale cli Roma concede, con Ordinanza del 13.3.1961 il beneficio dell'amnistia prevista dal D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S . 22.11.1947 n. 1631).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 123/1939

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

SENTENZA n. 117

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Marocco Emilio, nato il 27.9.1888 a Milano, aggiustatore meccanico; Matti Domenico, nato il 29.8.1903 a Milano, meccanico;

Presidente: Le Metre Gaetano Console Generale M.V.S.N.

Pennecchi Pliano, nato il 20.10.1912 a Milano, impiegato;

Giudice Relatore: Presti Giovanni

Perucci Ernesto, nato il 28.10.1896 a Ancona, falegname;

Giudici Consoli M. VS.N.: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Rossi Umberto, Carusi Mario, Barbera Gaspero.

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Quaresimi Aldo, nato il 18.3.1903 a F irenze, ragioniere; Rana Igino, nato il 25.6.1902 a Cologna (Verona), attrezzista;

ha pronunciato la seguente Toninelli Guido, nato I' 11.8.1908 a Cremona, fresatore; SENTENZA Viani V ittorio, nato il 5.2.1898 a Ceneselli (Rovigo), verniciatore. nella causa contro: IMPUTATI Bazzoni Ercole, nato il 21.4.1896 a Como, meccanico; Tutti: Bernini Tertulliano, nato il 16.7.1906 a Revere (Mantova), aggiustatore meccanico; Bertè Ercole, nato il 24.2.1918 a Milano, meccanico; Brusco Ferdinando, nato i I 25.4.1903 a Papozze (Rovigo), manovale; Caliurni Ermes, nato il 24.7.J 911 a Carpi (Modena), aggiustatore meccanico; Caspani Sante, nato I' 1.12.1905 a Milano, meccanico; Cestaro Pietro, nato il 16.12.1899 a Cestagnaro (Verona), meccanico; Ciceri Carlo, nato il 24.1 .1908 a Milano, ceramista; Colombo Luigia, nata il 17.11.1918 a Milano, impiegata privata; EJ li Luigi, nato .il 25.8. 1900 a Milano, meccanico;

a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b) del delitto di cui agli art. 11 O, 272 p.p. C.P. per avere concorso tra loro e con altri, alla propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampa e di altre manifestazioni sovversive; il Vazzoni - l' Elli - il Perucci - il Ciceri Carlo - il Gaclia inoltre: e) del delitto di cui agli art. 110 - 270 p.p. C.P. per aver concorso tra loro e con altri all'organizzazione e alla direzione della cennata associazione;

il Viani, ancora: d) del delitto di cui all'art. 262 cpv. 2° C.P. , per avere rivelato a scopo di spionaggio politico militare notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione;

Fabbii Antonio, nato il 7.12.1880 a Copparo (Ferrara), meccanico;

il Cestaro anche:

Gadia Vittorio, nato il 12.2 .1899 a San Giuliano (Milano), fattorino telegrafi-

e) del reato di cui all'art. 697 C.P. per abusiva detenzione di arma da fuoco;

co;

il Pennecchi, infine: Gennari Paolo, nato il 25.9.1915 a M ilano, motorista; Giambiasi Ettore, nato il 9.12.1900 a Biella (Vercelli), fonditore;

f) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere in un suo scritto (commenti sui postulati della dottrina Fascista) oltraggiato il Duce del Fascismo, Capo del Go-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

verno.

PRL\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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A questa attività seguì quella illegale con diffusione di mat1ifestini.

Con l'aggravante della recidiva generica per Cestaro, Caliumi, Matti, Bazzoni e Matucco. Reati commessi in Sesto San Giovanni, Milano ed altrove, antecedentemente e fino a febbraio 1939. In esito al pubblico dibattimento sentiti il P.M. nella sua requis itoria, e gli accusati che, coi loro difensori, hanno per ultinù avuta la parola osserva

Così nell.e notti sul 29 maggio, sul 18 luglio, sul 24 agosto e sul 16 ottobre del 1938, furono diffuse nel territorio di Milano e specialmente nella zona di maggior popolazione operaia di Sesto San Giovanni, numerosissime copie cli manifestini comunisti e furono stampigliate, sui muri di alcune case, emblemi raffiguranti falce e martello con le diciture: "W la Spagna", "Abbasso il fasci sn10" ecc. La diffusione di detti manifesti1ù venne effettuata anche introducendone nelle cassette postali private e affiggendone sui muri.

IN FATTO ED IN DIRITTO: A seguito d'istruttoria a rito sommario, il P.M. , con l'atto d' accusa in data 15.9.1939 rinviava al giudizio di questo Tribunale Speciale i 22 rubricati (unitamente a Borelli Luigi, Cretti Dante, Frassinetti Luigi, Mantovani Antonio e Misuri Ezio, nei riguardi dei quali, mantenentisi tuttora latitanti, si è preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento sino a quando essi perverranno in po_tere della giustizia) per rispondere dei reati in epigrafe a ciascuno di essi addebitati. All'orale dibattimento, per la confessione di quasi tute.i gli accusati, specialmente dei maggiori responsabili, per le prove documentali e testimoniali e tenuto con to del referto peritale relativamente al reato cli spionaggio particolarmente ascritto al prevenuto Viani, è stato accertato quanto segue: Per suggerimenti e istruzioni di emissari comunisti periodicamente affluiti dall'estero, nel 1938, una vera e propria associazione di fatto comunista era sorta nel Milanese e aveva preso pericoloso sviluppo particolarmente nei numerosi stabilimenti industriali aus iliari che lavoravat10 per la difesa nazionale in Sesto San Giovamli. Tale associazione, che era in saldo collegamento col centro comunista di Parigi da cui traeva frequentemente slampati per la propaganda, era anche bene attrezzata cli materiale per la riproduzione di libelli e manifesti destinati alla diffusione: ciclostile, macchine da scriverre, duplicatori ecc. Aveva pure un cifrario per la corrispondenza, che veniva effettuata con scrittura simpatica. I fondi per la vita della illegale associazione venivano raccolti mediante versamenti quindicinali cli lire cinque che ogni associato faceva . Tali fondi servivano anche per il soccorso rosso, nota subdola forma di propaganda esercitata comunemente dalla setta. Seguendo le diretti.ve degli emissari, l'organizzazione svolse, in un primo tempo, negli stabilimenti, la cosiddetta attività legale, insidioso sistema di attività sovversiva consistente nel mantenere vivo l'odio di classe mercè l'apparente difesa dei diritti degli operai a mezzo dei competenti organi sindacali.

II dirigente principale dell'associazione era il rubricato B azzoni, il quale distribuiva gli inca1ichi, regolava l' attività dei suoi principali collaboratori, provvedeva al la redazione, al la riproduzione e alla ripartizione dei m anifestini da diffondere, a ricevere il materiale di propaganda che gli perveniva dall'estero, a procurare clandestino alloggio agli emissarii, a mantenere il collegamento colla centrale comunista cli Parigi, anche recandosi egli stesso in loco. Il Bazzoni presiedeva riunioni che preferiva avvenissero in osterie appatiate. I principali e più accesi collaboratori del Bazzoni, che avevano anche molo di dirigenti nell'associazione, seppure in misura nlinore del Bazzoni erano i rubricati Elli, Gadia, Ciceri e Perucci. L'Elli, che, sin dal momento del suo arresto e successivamente anche in udienza, ha manifestato il suo pentimento ed ha fornito alla giustizia elementi preziosi per il chiarimento della responsabilità di molti dei coimputati , e ra il braccio destro del Bazzoni. Con questi coJJaborava alla compilazione dei manifestini da diffondere, al collegamento col centro estero, recandosi egli stesso a Parigi, e ritirando perciò dal centro notevoli somme. Si occupò efficacemente della propaganda, guadagnando alla setta parecchi adepti. Fu in attivo contatto con emissari comunisti ed ebbe parte preminente nella direzione ciel movimento. II Garclia, iscritto al P.N.F., e pertanto triste figura cli fedifrago, fu uno dei più attivi collaboratori del Bazzoni nell'opera di direzione della setta. Ebbe L. 500 da un emissa1io comunista per provvederlo d'alloggio. Era particolannente preposto alla propaganda ed egli stesso partecipava alla diffusione dei manifestini e alle cennate stampigliature sui muri. Conveitì: al comunismo .il Pennecchi. Il Ciceri feceva parte del gruppo direttivo dell' organizzazione e di questa era il cassiere. Collaborò col Bazzoni alla redazione di manifestini di propaganda. Erogava somme per acquisto di materiale necessario alla vita clell' associazione e alla propaganda e alla distribuzione del soccorso rosso. E ra in relazione con emissarii comunisti e procurò ad essi clandestino alloggio. Era fiduciario sindacale cli Categoria a llo Stabilimento Breda, dove lavorava. II Perucci fu uno dei collaboratori del Bazzotù nell' attivit~t di direzione del movimento, collaborò coll' Elli alla redazione di manifestini di propaganda ed


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TRIBUN/\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ebbe parte attiva nella propaganda stessa. Il Perucci in un lungo memoriale ed anche in udienza si è dichiarato pentito del malfatto ed ha attribuito il suo operato alle sue precarie condizioni econom iche e alle sue sciagure familiari.

L'accusato Caliumi ebbe in questi ultimi anni contatti frequenti con un emissario ciel centro comunista, il quale lo guadagnò presto al comunismo. L'emissario, tal "Giorgio" che era pure in relazione con Elli e Bazzoni, lo incaricò di svolgere propaganda sovversiva, cosa che egli fece alacremente fra gli operai dello Stabilimento Marelli dove lavorava, inviando periodiche relazioni sull' attività svolta al centro comunista francese, dal quale riceveva le lettere contenenti istruzioni sull'ulteriore attività da esplicare specialmetne inerente a stampigliature cli scritte sovversive sui muri e a diffusione di manifestini.

Pennecchi fu facilmente attratto al comunismo dal predetto Gaclia al quale consegnò un commento agli art. 1 e 2 dei postulati del fascismo contenuti a pag. 1849 della Gazzetta Ufficiale del Regno n. 112 del 18.5.1938, commento dal Pennecchi compilato, di accesso tenore sovversivo e permeato di offese al Duce, che, fra l'altro, chiama "pazzo e nemico il più acerrimo del popolo lavoratore".Tale commento, cli cui il Pennecchi ha riconosciuta la paternità, fu sequestrato in casa del Gaclia.Mentre in udienza è rimasta acclarata l'appartenenza ciel Pennecchi alla setta sovversiva in crimine ed è altresì rimasto provato l'avere egli commesso il delitto di cui all'art. 282 C.P., non sono emerse prove efficienti circa l' attribuitogli delitto cli propaganda di cui agli art. 110-272 p.p. C.P. e pertanto da tale imputazione è giusto sia assolto. Quaresimi altro attivo partecipe dell ' associazione, catechizzato dal predetto latitante Mantovani. Il Quaresimi contribuì in modo particolare alla propaganda in quel cli Sesto San Giovanni, specialmente acquistando per lire settanta un ciclostile e relative matrici e fornendo il tutto al Mantovani, ben sapendo che questi doveva servirsene, come se ne servì, per la riproduzione cli manifesti comunisti di propaganda, che poi furono diffusi nella ricordata zona. Il Quaresimi ebbe anche contatti di associazione con l'Elli, il quale con lui s'era accordato per metterlo in diretta relazione col centro estero com unista. Cesra.ro, dopo di essersi adoperato per l'espario cli elementi sovversivi, entrò in relazioni di setta coll'Elli ed anzi accompagnò questi a Parigi ed assistette agli incontri ed ai colloqui dell'Elli con elementi del centro comunista. Nella notte sul 29.5.1938 il Cestaro partecipò con l'Elli alla ricordata stampigliatura sui muri delle case di viale Brianza, degli emblemi comunisti falce e martello con la dicitura "W la Spagna". Il Cestaro, all'atto dell'arresto, fu trovato in possesso di una pistola a rotazione e di 6 cartucce non denunziate. Fabbri fu uno dei componenti di rilievo dell' illegale organizzazione. Ebbe frequenti contatti con l'Elli, Gaclia e Bazzoni e con altri di minore importanza. Si occupò principalmente della propaganda, interessandosi dell'acquisto e del trasporto di macchine da scrivere e cli ciclostili che servirono per la 1iprocluzione di manifestini poi diffusi. Si occupò della gestione del soccorso rosso ed egli stesso versò le prescritte cennate q uote. Bruschi sin dal 1936 acquisì l'Elli al comunismo e lo mise a contatto con Bazzoni e Gaclia. Partecipe egli stesso dell'organizzazione versò le periodiche quote per la propaganda e il soccorso rosso ed esplicò propaganda comunista nello stabilimento Breda per i compag1ù di lavoro. Dalla propria moglie Brioschi Maria (corrispondente di reparto di sindacati fascisti intelaiatrici della V" Sezione dello Stabilimento Breda) il Brusco si procurava notizie cli carattere sindacale che riferiva al Bazzoni e questi, a sua volta, al cent1·0 comunista.

Caspani fu tratto al comunismo da un emissario del predetto centro estero, tale "Enrico". Esplicò propaganda presso lo Stabilimento Marelli ed ebbe contatti cli setta con Caliumi, Bazzoni ed Elli. Del lavoro svolto fece periodiche relazioni al centro comunista ed egli stesso nell'agosto 1938 si recò a Parigi e riferì personalmente ad elementi ciel centro medesimo. S'interessò per 1' acquisto di un duplicatore a manovella per la riproduzione degli stampati cli propaganda. Matti pertecipò all'associazione in crimi.ne. Presentò il Caspani al Bazzoni , fornì al Caspani dati di carattere sindacale riferentesi alle Officine Lombarde apparecchi cli precisione, dati che il Caspani, come il Matti sapeva, comunicava al centro estero per l'ulteriore utilizzazione a scopo di propaganda sovversiva. Il Matti versò le quote prescritte alla cassa della illegale associazione, quote che, com' egli ben sapeva, servivano assieme alle altre per alimentare sotto varie forme la propaganda comunista. Marucco entrò a far paite del gruppo comunista di cui trattasi, presentato dal Fabbri a Bazzoni, Elli, Ciceri e Gadia. Pertecipò a riunioni di setta assieme ai predetti nella Bottiglieria Artigiana cli Via Ponte Seveso 23. Ebbe attiva parte nella gestione della cassa dell'organizzazione che raccoglieva fondi per la propaganda e per il soccorso rosso. Viani fu iniziato al comunismo dal predetto Perucci,dal quale fu messo subito a contatto con un emissario ciel centro estero. Incaricato dal le officine Breda Aeronautica in cui lavorava della verniciatura e mascheratura cli apparecchi Breda in paitenza per la Spagna Nazionale, egli segnalava a eletto emissario il numero degli apparecchi in partenza per la Spagna. Il perito giudiziale ha concluso che tali notizie sono da considerarsi, a 1101ma delle vigenti disposizioni, cli carattere riservato. Ed il Collegio concorda con tale conclusione. Però non è risultato che il Viani avesse scienza e coscienza di fai·e tali rivelazioni a scopo di spionaggio politico e militare, ma piuttosto per leggerezza, colto alla sprovvista alle richieste dell'emissario. Pertanto il Col legio ritiene che il Viani piuttosto che di violazione all'art. 262 - 2° cpv. C.P. sia da dichiararsi responsabile cli violaz.ione della 1" ipotesi dell' ultima parte cli eletto articolo, tale configurazione giuridica coincidendo esattamente col fatto. Ed in tal senso ritiene doversi modificare l'accusa per quanto concerne il delitto di spionaggio. L'orale dibattimento non ha offerto nei suoi confronti elementi sufficienti in ordine all'addebitatogli delitto cli propaganda sovversiva, e ritiene perciò che da tale imputazione, deve essere assolto per non provata reità (art. 495 C.P.Esercito).


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S.

Bertè fu adescato al comunismo dal proprio zio materno, nominaato Bazzoni. Partecipò a riunioni e fu particolarmente utilizzato dalla organizzazione per il trasporto e la consegna ad altri della setta del materiale usato per la riproduzione di manifestini. Non ebbe nell'associazione illegale ruolo rilevante, data la sua giovane età, e appare dalle risultanze un influenzato dal Bazzoni; tuttavia egli agà con coscienza e volontà.

Il Rana, dal centro comunista di Parigi era stato indicato all'Elli come recapitario della corrispondenza di detto centro al gruppo comunista lombardo. M:a il Rana ha sempre negato l' attribuitogli ruolo, ne è risultato che egli sia stato effettiv,unente tramite di qualsiasi corrispondenza. Ce1to rimane la precisione del nominativo dato dal centro all'Elli ma ciò solanto non può costituire un serio elemento di prova della cosciente pa1tecipazione del Rana alla organizzazione sovversiva in esame o cli un qualsivoglia suo concorso alla attribuitagli propaganda.

Bernini fece parte dell'associazione e versò le relative quote, la cui destinazione alla propaganda è stata dianzi ricordata. A richjesta d'E lli s'interessò di trovare un sicuro custode presso cui fu depositato il ciclostile già accennato che serviva, come egli ben sapeva, per la riproduzione del materiale cli propaganda. Giambiasi era un appartenente del!' organizzazione e partecipò a frequenti 1iunioni coi predetti Bazzoni, Ciceri e Bruschi. Fu incaricato della custodia di .materiale di pe1tinenza della setta e, ai primi arresti dei prevenuti, informò il nominato Cretti, che, così, potè darsi alla latitanza. Non sono all'udienza emerse prove concrete in ordine ali' addebitatogli reato di propaganda, pertanto dall' ascrittagli imputazione di cui agli art. 110-272 p.p.C.P. è giusto sia assolto (art. 485 C.P.Esercito). Tonielli fu un attivo gregario del gruppo comunista in esame e versò i suoi contributi quindicinali. La notte sul 29.5.1938 partecipò alla stampigliatura sui muri delle case di Sesto San Giovanni dei ricordati emblemi comunisti falce e martello e dela dicitura che li seguiva: "W la Spagna". E' ovvio ripetere che gli elementi a carico di ciascun accusato, dianzi enunciati, sono stati accertati. o per ammissione degli stessi prevenuti o per concordi indicazioni dei coimputati, specialmente clell'Elli e del Bazzoni, o per testimonianze o prove documentali. Pertanto nei fatti, come sopra accertati, eccezion fatta per quanto si è motivato circa la propaganda attiibuita a Viani, Pennecchi e Giarnbiasi, e la variazione dell'accusa in ordine al reato cli spionaggio singolam,ente attribuito al Viani, il Collegio ravvisa tuti gli estremi giuridici, soggettivi ed oggettivi dei reati rubricati . Peraltro ritiene di non dover aggravare di recidiva Bazzoni e Marucco in applicazione del disposto clell' a1t. 31 del R.D. 28.5.1931 n. 661. Invece Caliumi, Cestaro e Matti, debbono essere aggravati della recidiva ad essi rubricata. Nei confronti dei rubricati Gennari, Colombo e Raman, l'orale dibattimento non ha fornito al Tribunale elementi bastevoli per potere affermare con tranquilla coscienza la loro responsabilità. L 'aviere Gennari, che viene definito ottimo sotto tutti gli aspetti nei rapporti in atti dei suoi superiori della R. Aeronautica, era stato incriminato perchè aveva avuto contatti coi rubricati Bertè, Bazzoni e Elli, contatti che sembravano di natura sovversiva. Ma i persistenti dù1ieghi del Gennaii circa tale natura, non ostacolati seriamente dalle indicazioni dei predetti coaccusati, fanno ritenere verosimili le giustificazioni addotte dal Gennari.

La Colombo, nipote del Bazzoni, era stata indicata dall ' Elli, quale dattilografa di cui si serviva il Bazzoni per fare riprodurre i manifestini cli propaganda. La Colombo ha sempre negato ogni addebito. D ' altro canto l'Elli nulla ha potuto affermare per sua conoscenza diretta, ma per confidenze avute dal Bazzoni, il quale ha spiegato in udienza che se in un primo tempo tanto aveva ammesso era stato per salvare il Cretti - vero dattilografo dei manifestini - che egli non sapeva ancora latitante. Per quanto tale versione non presenta i caratteri dell'attendibilità, tuttavia, anche per i buoni precedenti della Colombo - cattolica praticante non si può affermare con tali deboli elementi una sicura responsabilità in ordine ai fatti delittuosi che le sono stati contestati. Pertanto il Gennari, il Rana e la Colombo debbono essere assolti per non provata reità dai reati loro ascritti in epigrafe ed in conseguenza bisogna ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485 - 486 C.P.Esercito). Quanto a tutti gli altii rubricati il Tribunale commisurando le pene all' entità del fatto ed alla pericolosità di ciascuno ritiene di dover condannare: Cestaro a sette anni di reclusione e a mesi due cl'anesto; ris ultando dal cumul.o di anni 5 per il delitto cli cui ali' arl. 272 p.p. C.P. di anni due per il delitto cli cui al l'art. 270 - 2° cpv. C.P. e cli mesi due cli arresto per il reato di cui all'art. 697 C.P. compreso, in ciascuna di dette singole pene, l'aumento di un sesto per la recidiva gene1ica (art. 99 C.P.); Condanna alla pena della reclusione: Bazzoni a complessivi anni 15 risultanti dal cumulo di anni 10 per il delitto cli cui all'art. 270 p.p. C.P., cli anni 3 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e cli anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P.; Bili e Gadia, ciascuno a complessivi anni dodici, ris ultanti dal cumulo per ciascuno cli anni 7 per il delitto cli cui all'art. 270 p.p.C.P. cli anni 3 per il delitto di cui all'art. 272 p.p.C.P. e di anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P .. Ciceri a complessivi anni 11, risultanti dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui all'art. 270 p.p.C.P. di am1i 3 per il delitto di cui all'art. 272 p .p .C.P. e cli anni 2 per il delitto cli cui all'art. 270 2° cpv. C.P.; Perncci a complesivi anni 8, ris ultanti dal cumulo cli anni 5 per il delitto cli cui all'art. 270 p.p.C.P. e di anni uno e mesi 6 per ciascuno degli altri due reati ascrittigli in rubrica;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll"ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Pennecchi a complessivi anni 8 risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art. 288 C.P. e di anni t1·e per il delitto di cui all'ait. 270-2° cpv. C.P.;

prima ipotesi 99-29-229-230-73 -74-2 4 0 C.P. 274-488 -C.P.P. 485 - 486 C.P.Esercito

Quaresimi a complessivi anni sette, risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'ait. 272 p.p.C.P. e di anni due per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.;

DICHIARA

F abbri, Brusco e Caliumi, ciascuno a complessivi anni sei, risultanti dal cumulo per ciascuno di anni 4 per .il delitto di propaganda (272 p.p.C.P.) e di anni 2 per l'altro delitto loro rubricato, compreso nelle singole pene del Caliumi, l'aumento di un sesto per la recidiva generica (art. 99 C.P.);

Bazzoni Ercole, Bernini Tertulliano, Be1tè E rcole, Brusco Ferdinando, Caliumi Ermes, Cestaro Pietro, Caspani Sante, Ciceri Carlo, Elli Luigi, Fabbri Antonio, Gadia Vittorio, Marucco Emilio, Matti Domenico, Perucci Ernesto, Quaresimi Aldo e ToninelLi Guido responsabili di tutti i reati a ciascuno di essi in rubrica ascritti; Giambiasi E ttore responsabile del delitto di cui all' art. 270 2° cpv. C.P.:

Viani a complessivi anni cinque, risultanti dal cumulo di anni tre per il delitto di cui all' art. 270 2° cpv. C.P. e di anni due per il delitto di cui all'art. 262 u.p. prima ipotesi C.P.; Caspani, Marucco e Matti, ciscuno a complessivi anni 5 risultanti per ciascuno dal cumulo di anni due e mesi sei per ciascuno dei due reati loro rubricati, compreso, nelle singole pene del Matti, l'aumento di un sesto per la recidiva generica (art. 99 C.P.); Bernini, Bertè e Toninelli, ciascuno a complessivi anni tre risultanti dal cumulo per ciascuno di anni uno e mesi sei per ognuno dei 2 reati loro ascritti in rubrica; Giambiasi ad anni due per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P .. Consegue: per tutti i condannati il pagamento in solido delle spese processuali (488 C.P.P.); per ciascuno il pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.; per Bazzoni, Elli, Gadia, Ciceri, Pennecchi, Perucci, Cestaro e Quaresimi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per Viani, Brusco, Caliumi e Fabbri l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (art. 29 C.P.). Bisogna ordinare la sottoposizione alla libertà vigilata di Bazzoni, Elli, Gadia e Ciceri (230 n. 1 C.P.). Il Tribunale ritiene che tale misura di sicurezza, però ai sensi dell' art. 229 C.P., sia da ordinarsi anche per tutti gli altri condannati, ricorrendo nei loro riguardi gli estremi di pericolosità cli cui agli art. 202-203 C.P. in relazione alle val utate circostanze di cui all'art. 133 C.P .. L'arma, le munizioni, il materiale e guanto altro in sequestro servì o era destinato alla consumazione dei reati di cui sopra, va confiscato (art. 240 C.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. 272 p.p. - 110-297-282-262 u.p.

Pennecchi Pliano responsabile dei delitti di cui agli art. 282 e 270 2 ° cpv. C.P.; Viani Vittorio responsabile dei delitti di cui all'art. 270 - 2° cpv. e 262 u.p. prima ipotesi C.P. così modificata l'accusa nei suoi riguardi per quanto si riferisce al delitto di spionaggio a lui attribuito in epigrafe; assolve per non provata reità i tre predetti Giambiasi, Pennecchi e Viani dal delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. loro ascritto in rubrica; coll ' aggravante della recidiva generica per Caliurni, Cestaro e Matti ed esclusa tale recidiva per Bazzoni e Marucco; e cumulate le pene, condanna: Cestaro ad anni sette di reclusione e a mesi due di arresto; condanna alla reclusione: Bazzoni ad anni quindici, Elli e Gadia ad anni dodici ciascuno, Pennecchi e Perucci ad anni otto ciascuno, Quaresimi ad anni sette, Ciceri ad anni undici, Brusco, Caliumi e Fabbri ad anni sei ciascuno, Caspani, Marucco, Matti e Viani ad anni cinque ciascuno, Bernini, Bertè e Toninelli ad anni tre ciascuno e Giambiasi ad anni due; condanna tutti i predetti condannati in solido al pagamento del le spese processuali e ciascuno a l pagamento delle spese di propria custodia preventiva; consegue per Bazzoni, Ccstaro, Elli, Gadia, Pennecchi, Perucci, Quaresimi e Ciceri l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e per Viani, Fabbri, Caliumi e Bruschi all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; ordina che tutti i condannati siano sottoposti alla libertà vigi lata; ordina la confisca dell'arma e di quanto altro in sequestrn; assolve per non provata reità Colombo Luigia, Gennari Paolo e Rana Igino dai delitti in epigrafe ad essi ascritti ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 17.10.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Rana - detenuto dal 1.3.1939 - Colombo - detenuta dal 23.3.1939 e Gennari detenuto dal 7.4.1939 - vengono scarcerati il l 7.10.1939.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dfi>ESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Bazzoni: per i precedenti penali e per i titoli dei reati per i qual.i è stato giudicato e condannato non può usufrnù·e dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.1 0.1942 n. 1156. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8 .1943 viene scarcerato, per Grazia sovrana, dal Sanatorio di Pianosa il 23.8.1943.

PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONU:NZL'-\TE DAL T.S.D S.

Detenuto dal 28.2.1 938 al 28.8.1943 . Pena espiata: 4 anni e 6 mesi. Una istanza di grazia inoltrata dal Perncci il 21. I 1.1939 a S .M. il Re Imperatore non viene accolta. - Pennecchi: viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 28.8.1943.

Detenuto dal 28.2.1939 al 23.8.1943.

Detenuto dal 3.3.1939 al 28.8.1943.

Pena espiata: 4 anni, 5 mesi, 25 giorni.

Pena espiata: 4 anni, 5 mesi , 25 giorni.

- Calium.i: posizione analoga a quella de.I coimputato Bazzoni. Pertanto Calilllni viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943 .

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- Quaresimi: viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco E milia il 28.8.1943. Detenuto dal 28.2.1939 al 28.8.1943.

Detenuto dal 28.2.1939 al 20.8.1943. Pena espiata: 4 anni e 6 mesi. Pena espiata: 4 anni, 5 mesi, 22 giorni. I sottoelencati detenuti usufruiscono dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56, ma per i titoli dei reati per i quali sono stati giudicati e condannati sono esclusi dai provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Tutti, però, vengono scarcerati, per Grazia Sovrana, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943. - Gadia: viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emil ia il 28 .8.1943. Detenuto dal 28.2.1939 al 28.8.1943. Pena espiata: 4 anni e 6 mesi. - Ci ceri: viene scarcerato dalla Cesa Penale di Castelfranco Emilia il 28 .8.1943. Detenuto dal 28.2 . 1939 al 28.8.1943.

Istanze di grazia inoltrate dal Pennecchi e dalla moglie il 30.10.1939 a S.M. il Re Imperatore non vengono accolte. - Cestaro: detenuto dall'8.2 .1939, viene scarcerato dal la Casa Penale di Castelfranco Emilia il 28 .8.1943 . Detenuto dall'8.2.1939 al 28.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 6 mesi, 20 giorni. - Fabbri e Brusco: usufruiscono dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1 940 11. 56, ma per i titoli dei reati per i quali sono stati giudicati e condannati sono esclusi dai provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Pertanto Fabbri e Brusco vengono scarcerati il 28.2.1943. Detenuti dal 28.2.1939 al 28.2.1943. Pena espiata: 4 anni. Fabbri viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia e Brusco dalle Carceri Giudiziarie di Livorno. Istanze cli grazia inoltrate dal Fabbri e dal Brusco nel novembre del 1939 a S.M. il Re Imperatore non vengono accolte.

Pena espiata: 4 anni e 6 mesi. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56: - P erucci: viene scarcerato dalla Casa P enale di Castelfranco Emilia il 28.8.1943.

- Viani viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Em ilia il 4 .3.1942.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Detenuto dal 4.3.1939 al 4.3. J 942. Pena espiata: 3 anni.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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Pena espiata: 1 anno e 2 giorni. Rifiuta di. associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella al Capo deJ Governo il 25.10.1939.

- Matti viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 1.3.1942. Detenuto dal 1.3.1939 al 1.3.1942. Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.10.1939. - Caspani : viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 1.3.1942. Detenuto dal 1.3.1939 al 1.3.1942. Pena espiata: 3 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Caspani nel novembre del 1939 a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. - Toninelli: viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia l' 11.3.1940.

Detenuto dal 28.2.1939 all' 11.3.1940. Pena espiata: 1 anno e 13 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 29. 10. l 939 a l Capo ciel Governo.

Giambiasi: viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 16.3.1940. Detenuto dal 9.3.1939 al 16.3.1940. Pena espiata: 1 anno e 7 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2 .1940 n. 56 e per Grazia Sovrana concessa con Decreto del 6.5 .1 940 - Elli : viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 30.5.1940. Detenuto dal 10.2.1939 al 30.5.1940. Pena espiata: 1 anno, 3 mesi, 20 giorni. La Grazia venne concessa a seguito di istanza inoltrata da Elli Luigi al Capo del Governo il 20.11.1939 e al parere favorevole espresso dalla Questura di Milano e dal Capo del Governo. - Marucco : non può usufruire, per i precedenti penali, dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. A seguito cli istanze di grazia inoltrate dal Marucco e dalla moglie nei mesi cli ottobre-novembre J 939 a S .M. il Re Imperatore viene concesso, con Decreto del 23 .3.1940, il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto, Marucco viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco E milia il 4.4.1940. Detenuto dal 28.2.1 939 al 4.4.1940.

- Bernini: viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Em ilia I.' J 1.3. 1940. Detenuto dal 2 .3.1939 all' 11.3. I 940. Pena espiata: 1 anno e 9 giorni . Rifiuta di associ.arsi a due istanze di grazia inoltrate dalla madre al Capo del Governo.

Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 6 giorni. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) tutti gli imputati giudicati dal T .S .D .S . con sentenza del 17.10.1939 vengono asso lti dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 10.12. 1949 perchè "i fatti loro addebitati non costituiscono reato". Il reato cli abusiva detenzione di arma (art. 697 C.P.) addebitato a Cestaro Pietro viene dich.iarato estinto per amnistia.

- Bertè: viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco Emilia il 4 .3.1940. Detenuto dal 2.3.1939 al 4.3.1940.

NOTA: Il Giudice Istruttore dichiara, con sentenza ciel 5.9.1939, cli non doversi procedere, per insufficienza d i prove, nei confronti di:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZL'\TE DAL T.S.D.S.

- Longhì Luigi, nato il 3.9 .1902 a Soncino (Cremona); meccanico.

Reg. Gen. n. 125/1939

- Ciceri G iuseppina, nata il 6. I l. 1905 a Milano; ricamatrice.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

SENTENZA n. 118

- Galeotti Valden, nato il 30.5. l905 a Poggio Rusco (Mantova); fattorino .

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.

- Franchi Aldo, nato il 24.8.1915 a Villanova (Rovigo); impiegato.

Giudice Relatore: Lanari Piero.

Pertanto Galeotti, detenuto dal 28.2 . 1939, Longhi, detenuto dal 1.3.1939, Franchi, detenuto dal 2 .3.1939 e Cice1i, detenuta dal 9.3. 1939, vengono scarcerati il 10.9.1939. Vennero anche denunziati e sottoposti a procedimento penale i latitanti:

Giudici Consoli M.V.S.N. : Gangemi Giovanni, Caputi Pietro, Barbera Gaspero, Leonardì Nicola, Pasqualucci Renato ha pronunciato la seguente SENTENZA

- Borellì Luigi, nato il 14.9.1902 a Covo (Bergamo). - Cretti Dante, nato il 14.5.1909 a Sesto San Giovanni (Milano; meccanico.

nella causa contro Poppi Osvaldo, nato il 13.3.1908 a Reggio Emilia, dottore in legge;

- Frassinetti Luigi, nato il 5.2.1910 a Bologna; verniciatore.

Beltrami Renato, nato il 27.6.1913 a Reggio Emilia, muratore;

- Mantovani Antonio, nato il 2 .6 .1905 ad Ariano (Rovigo); meccanico.

Bianchi Eros, nato il 3.9.1913 a Reggio Emilia, mezzadro;

- Misuri Ezio, nato il 12.7.1 902 a F iesole (Firenze).

Caleri Mario, nato il 6.4.1 915 a Reggio Emilia, muratore;

Nei confronti dei suddetti imputati il Gi udice Istruttore del Tribunale di Milano emette, in data 12.9.1955, una sentenza dì assoluzione.

Casi Vandino, nato il 2.6.1910 a Reggio Emilia, muratore; Cocconcelli Sparto, nato il 16.11.1912 a Reggio Emilia, venditore ambulante; Giuliani Celso, nato il I 5.6.19 I 6 a Reggio Emilia, mezzadro; Sacchetti Walter, nato il 18.4.1918 a Reggio Emi lia, mezzadro; Barbieri Gualtiero, nato il 14 .12.1916 a Vezzano (Reggio Emilia), operaio fornaci; Bellelli Adelmo, nato il 23.6.1909 a CoITeggìo (Reggio Emilia), falegname; Bonezzi Venerio, nato il 29.7.1909 a Campagnola (Reggio Emilia), bracciante; Casoli Remigio, nato il 22.11.1912 a CoITeggio (Reggio Emilia), contadino; Fantuzzi Serafino, nato il 22. l J.. 1905 a Correggio (Reggio Emilia), ·contadi no; Gìaronì Angelo, nato il 18.11 .190 1 a Reggio Emilia, bracciante;


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TRIBUNALE SPEC!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Guerrieri Guerrino, nato il 29.4.1905 a Correggio (Reggio Emilia), contadi -

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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1N PUBBLICA UDIENZA

no; Manicardi Agide, nato il 5.11.1911 a San Martino in Rio (Reggio Emilia), fornaciaio; Miari Vincenzo, nato il 18.3.1912 a Reggio Emilia, contadino;

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE

Montanari Sereno, nato il 28.3.1912 a Reggio Emilia, muratore;

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire

Ronzoni Marcello, nato il 6.7 .1917 a Reggio Emilia, contadino;

IN FATTO ED IN DlRIITO

Salvarani Marino, nato il 15.1.1903 a Correggio (Reggio Emilia), bovaro; Torreggiani Albeito, nato il 22.5.] 908 a Bagnole in Piano (Reggio Emilia), manovale; Vecchi Gisberto, nato 1'8.2.1911 a Correggio (Reggio Emilia), bracciante; Bedognj Walter, nato il 12.4.1910 a Reggio Emilia, muratore.

Gli organi tutori dell'ordine pubblico di Reggio Emilia nel marzo 1939 avevano saputo che un gruppetto cli persone, della vicina frazione di Codemondo, quasi tutte le sere si riuniva nell'abitazione del fornaio Nironi Saffo per ascoltare trasmissioni radio provenienti da stazioni comuniste straiùere e per svolgere della propaganda antifascista. Perciò agenti di P.S. ebbero ad organizzare un servizio di vigilanza e di pedi namenti, ed essendosi affacciati dei gravi sospetti a carico di Caleri Arnoldo si procedette al di lui fermo ed alla personale perquisizione.

IMPUTATI

Gli furono trovati quattro stampati cli contenuto comunista, datati 12.3.1939, dal titolo (stampigliato ad inchiostTO violetto ed a grossi caratteri) "La via della libertà" e dal sottotitolo "Federazione di Reggio Emilia".

a) del re,uo di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

Inten-ogato, fin) per confessare che faceva parte di un gruppo di comunisti di Codemondo e di San Bartolomeo; che tal volta con compagni di fede si riuniva nella casa del Nironi; e che gli stampati (nascosti fra le mutande e le calze) gli erano stati dati dal fratello Mario, con incarico di distribuirli a compagni di Codemondo.

Tutti:

b) del reato di cui agli art. 272 p.p. e 110 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, fatta propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; I primi otto, inoltre: c) del reato di cui agli art. 110-270 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri promosso, costituito, organizzato e diretto la associazione a carattere comunista di cui alla lettera a) della rubrica. Con la circostanza della recidiva ai sensi dell'art. 99 n. 1 C.P. per il Casoli Remigio, Bonezzi Venerio, Vecchi G.isberto e Guerrieri Guerrino. 1n territorio di Reggio E milia e comuni limitrofi in epoca precedente e fino alla data dei rispettivi arresti.

Arrestato il Mario Caleri, interrogato, e sottoposto a perquisizione personale nonchè domiciliare, risultò che egli era uno dei maggiori esponenti del movimento sovversivo componente del "comitato Federale"; e che era in possesso di una cassa contenente una macchina da scr.ivere "Olivetti" , parecchie copie del libello comunista suaccennato e di altri libelli di data anteriore; numerosi "clichè" ed altro materiale necessario per svolgere l'attività antifascista. Lo stesso Caleri Mario affermò che a Cavriago esisteva un gruppo d.i comunisti (con cui era a contatto per mezzo del capo gruppo Gilli Luigi) e che era in collegamento con un esponente della "bassa reggiana". Cocconcelli Sparto; an-estato un giorno prima e trovato in possesso di lire 150, per contributi "pro-soccorso rosso", "pro-vittime politiche". Precisò anche che capeggiatore della organizzazione sovversiva locale era Beltrami Renato; e costui, arrestato ed inten-ogato finì per ammettere di essere uno dei capi del movimento; del "comitato federale" assieme anche a Bianchi


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

Eros; quest'ultimo in collegamento per la zona della "montagna" col compagno di fede Strozzi Nello.

Speciale, nel febbraio 1934, per reati della stessa indole ed oggi latitante (nei confronti del quale e dell'altro coimputato lotti, pure latitante, venne con ordinanza odierna disposto lo stralcio degli atti e la sospensiva del procedimento penale), fu insistentemente propagandato nelle idee spiccamente socialistoide ecomuniste: tanto che finì per non trovare difficoltà ad ade1ire alle sue idee e ad accettare la proposta di svolgere in seno al P.N.F. un'azione propagandistica sovversiva. Perciò accettò anche di compilare degli scritti che avrebbero dovuto essere riprodotti e diffusi in gran numero di copie; concordando a tal uopo l' acquisto di un duplicatore che egli Poppi si procurò andando con la propria automobile a Milano assieme al rubricato Bedogni; dando al venditore generalità false allo scopo cli sviare eventuali ricerche da parte della P.S .. Pagandolo con denaro che il Viani gli aveva dato anticipandogli la somma di L. 2.000 circa (che egli Poppi s' era impegnato di rifondergli in quanto voleva che tali spese fossero a carico suo). Di ritorno da Milano, si recò, sempre accompagnato dal Bedogni, in località "Campaccio" di Villa Codemondo per consegnare il duplicatore ad uno sconosciuto, ma facilmente identificabile perchè, come gli era stato già detto dal Viani, l'individuo doveva tenere il braccio teso e portare al braccio un fazzoletto bianco.

In seguito agli elementi raccolti a suo carico, contestatigli, confessò di aver accuratamente nascosto nella cantina del compagno Cattini Giuseppe, della frazione Canali, il duplicatore con alcuni manifestini sovversivi; dicendo altresì che il duplicatore gli era stato dato dal dott. Poppi Osvaldo, il finanziatore e l'animatore del movimento antifascista che attraverso l'opera del vecchio comunista Viani Alfeo (espatriato clandestinamente in Francia) gli dava le istruzioni e le direttive sull'attività propagandistica ed organizzativa da svolgere. La Questura attraverso anche le dichiarazioni degli arrestati aveva potuto accertare che a capo del movimento sovversivo erano i finanziatori ed animato1i Poppi e Viani. Costituivano il comitato federale: Beltrami, Caleri Mario e Bianchi Eros. Funzionavano tre settori : settore a) (gruppo di Cavriago, tramite Gilli Luigi, e gruppo di Codemondo e San Bartolomeo, tramite Caleri Arnoldo); settore b) "montagna", Vezzano sul Crostolo, frazione di Quattro Cast.ella e qualche frazione del capoluogo), tramite Strozzi; settore c) "bassa reggiana", Bagnolo in .Piano, frazione di Correggio ed alcune frazioni del capoluogo), tramite Cocconcelli. Veniva svolta sistematica attività criminosa mediante propaganda verbale tra gli aderenti ed ascoltazioni radiofoniche antifasciste; diffusione cli stampa comunista, preparata dal comitato federale; e riscossione di contributi specie pro-vitti.me politiche. Raccolti elementi di specifica accusa a carico di 49 individui, la Questura li denunciò a questo T1ibunale Speciale; e dalla compiuta istruttoria, attraverso precise e chiare dichiarazioni rese dagli imputati e dai testi, ripetute altresì al dibattimento, risultò, quanto viene esposto a carico di ognuno, tenendo presente che per la semplicità e celerità del giudizio, dato il numero dei giudicabili, fu opportuno dividerli in due gruppi. Appartengono al primo gruppo: Poppi Osvaldo: dottore in giurisprudenza, di buone condizioni sociali ed economiche, con famiglia propria. Iscritto al P.N.F. dal 1930, fu segretario politico del Fascio di Villa San Bartolomeo ed Ispettore di zona della Federazione di Reggio Emilia; appartiene alla M .V.S.N. col grado di capomanipolo, e prestò, finora, servizio alle dipendenze della G.I.L. quale istruttore dei premilitari. Pervenne al comunismo in seguito ad evoluzione culturale, come appare dai numerosi libri di contenuto politico e dagli appunti manoscritti, sequestratigli, che dimostrano la sua predilizione per gli studi sulle teorie marxiste. Messosi a contatto col Viani divenne uno dei capeggiatori della organizzazione svolgendo in concorso con costui fattiva attività sovversiva, anche propagandistica, come ebbero a precisare specialmente il Beltrami ed i.I Bedogni; come, nel complesso, egli stesso ha dovuto ammettere. Infatti dichiarò anche all' udienza, che nei frequenti incontri col vecchio sovversivo Viani Alfeo già condannato da questo Tribunale

Beltrami Renato: muratore, istigato aderì al movimento antifascista e sotto la guida del Viani, sin dal 1937, fonnò il comitato federale comunista, chiamando a farvi parte come suoi diretti collaboratori Caleri Mario e Bianchi Eros. Svolgendo attività propagandistica riuscì ad ottenere l'adesione cli nuovi iscritti, mantenendo i contatti coi vari compagni di fede poté coordinare l 'attività dei suoi collaboratori. Ebbe a ricevere istruzioni e direttive nonchè appunti manoscritti per la propaganda, dal Viani. Affidò al Caleri Mario l'incarico della stampa dei manifestini (riprodotti in un primo tempo con la macchina da scrivere "Olivetti" acquistata dallo stesso Caleri, e di poi col duplicatore "S.A.D.A." fornito al Beltrami dal Poppi, per interessamento de] Viani). Col mezzo del Giaroni, prese contatti col Sacchetti e successivamente col Cocconcelli; Caleri Mario: muratore, iscritto al P.N.F. dal 1937; istigato dal Beltrami aderì al movimento dando la sua fattiva collaborazione nell'attività organizzativa e propagandistica, facendo parte del comitato federale e mantenendo i collegamenti col Cocconcelli e col Gilli. Riprodusse la stampa sovversiva comprando a tale scopo una macchina Olivetti, con denaro avuto da Beltrami che di poi gli ebbe a dare anche il duplicatore. Concorse alle diffusione della stampa e raccolta di denaro; Bianchi Eros: contadino mezzadro, iscritto al P.N.F. dal 1935. Propagandato insistentemente da Beltrami si iscrisse alla orgaiùzzazione comunista, divenendo membro del comitato federale e dando fattiva cooperazione anche propagandistica; a tal uopo si teneva in collegamento con Strozzi, elemento attivo della zona "montana", per la diffusione della stampa e raccolta denaro . Affermò che si iscrisse al P.N .F. perchè gli avevano promesso che con la iscrizione avrebbe potuto ottenere una buona indennità in conseguenza di una grnve lesione alla spina dorsale riportata sul lavoro (tanto che fa uso di un busto di ferro); mentre non conseguì la promessagli indennità.


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Cocconcelli Spartaco: "detto Albuc" venditore ambulante, iscritto al P.N.F. dal 1934. Aderì alla organizzazione comunista per istigazione del Sacchetti Walter, che gli affidò i collegamenti non solo col comitato federale attraverso il Caleri Mario, ma pure col Ronzoni, col Giuliani e col Casi per le rispettive zone. Perciò egli trasmetteva istruzioni e materiale propagandistico a tutti gli elementi direttivi della "bassa reggiana", ritirando da costoro contributi in denaro, tanto che al momento dell'ruTesto gli furono sequestrati L. 150.

.Barbieri Gualtiero: bracciante, fervente comunista già confinato politico, per avere pronunciate in pubblico frasi sovversive. Benchè beneficiato del proscioglimento in seguito a domanda di grazia, aderendo al movimento svolse clandestinamente attività sovversiva. Versò cont1ibuti di danaro a Battazzi Oliviero di Riva, dal quale riceveva stampa propagandistica da diffondere.

Casi V andino: "detto Vasco", muratore, noto comunista già arrestato nel 1934 ed ammonito politico, per aver preso parte con altri ad una riunione di sovversivi in Villa Masenzatico, capeggiata dal noto vecchio comunista Casini Brenno. Per invito del Sacchetti Walter ricostituì il gruppo di Villa Masenzatico, facendo aderire Miari Vincenzo detto Caste llani, divenuto poi capo gruppo. Svolse fattiva opera propagandistica distribuendo la stampa antifascista che gli era passata da Cocconcelli; mentre da quest'ultimo riceveva i contributi di denaro già riscossi dagli organizzati. Giuliani Celso "detto Petrone" contadino mezzadro, di idee sovversive per istigazione di Casini Brenno, già nominato; dopo il servizio militare del 1938 prese contatti col Sacchetti, facendo parte del comitato per Ja riorganizzazione dei gruppi comunisti della "bassa reggiana". D'accordo con lo stesso Sacchetti, che a tal uopo provvide a collegarlo col Cocconcelli, si assunse il compito di estendere il movimento nella zona di Correggio. Vi riuscì prendendo contatti, col mezzo del fuoruscito lotti, col compagno Casoli Remigio e col, Manicardi Agide; ai quali passava il materiale propagandistico, ritirando invece i contributi in denaro versato dai compagni organizzati; che, poi, a sua volta, versava a Cocconcelli . Sacchetti Walter: contadino mezzadro, propagandato dal comunista Cattini Bruno, già condannato da questo Tribunale Speciale, fin) per aderire al partito comunista. Nel marzo 1938 fu a1Testato, con altri compagni di fede, e sottoposto all'ammonizione per aver preso parte, in Bibbiano, ad una riunione in casa del sovversivo Incerti Ugo, pure già condannato da questo Tribunale Speciale. Prosciolto dall'ammonizione, per clemenza del Capo del Governo, invece di mostrare ravvedimento, svolse clandestina attività antifascista, cooperando specialmente col Giuliani, a riorganizzare gruppi comunisti nella base reggiana; impartendo a tal uopo disposizioni per varii collegamenti, ed a sua volta allacciando i contatti, con Cappellini e Torreggiani di Bagnolo in Piano, nonchè col comitato federale a mezzo del Giaroni. Nel 1937 acquistò la macchina da scrivere "Remington" per compilare il materiale propagandistico. Ronzoni Marcello: contadino, noto pericoloso comunista: nel 1934 fu ruTestato con altri sovversivi di Villa Pratofontana e sottoposto all ' ammonizione per aver provocato un grave incidente ai danni di due giovani fascisti del luogo, uno dei quali venne ferito. Assieme al Sacchetti partecipò a svolgere attività antifascista specie passando al Malaguti Posachio (del 2° gruppo) la stampa propagandistica, dal quale invece riceveva contributi di denaro che poi passava al Cocconcelli. Fu in collegamento con Torreggiani Alberto del 2° gruppo.

Bellelli Adelmo: falegname, incitato dal compagno di fede coimputato Vecchi aderì alla organizzazione comunista; e messo a contatto dallo stesso Vecchi, col Manicardi ricevette da quest'ultimo materiale propagandistico che dice però di non aver diffuso; e poichè all'udienza non fu potuto accertare che egli realmente concorse nell' opera c1iminosa propagandistica, devesi dichiarare in ordine al delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. che nei di lui confronti non emersero elementi sufficienti di reità. Bonezzi Venerio: bracciante, già condannato ad anni 8 di reclusione, nel I 934, da questo Tribunale Speciale per reati della stessa indole. Beneficiato dai condoni nel febbraio 1937 venne dimesso dal cru·cere; e subito riprese la sua opera clandestina antifascista. M ise a tal uomo, in collegamento Manicardi col Vecchi per agire nella zona di Correggio; ebbe, dal Guerrieri suo ex compagno di carcere, come contributo in denaro L. 130, che passò al Casoli, pro-soccorso rosso. Casoli Remigio: contadino, già condannato ad anni 6 di reclusione da questo Tribunale Speciale, nel 1936, ma, uscito dal carcere, riprese clandestinamente la sua attività comunista. Mise a tal uopo, in collegamento il Giuliani col Manicardi; e passò al centro della organizzazione i conllibuti in denaro che gli venivano versati dal Bonezzi. Fantuzzi Serafino: contadino, istigato dal Salvarani aderì al movimento collaborando nell'opera sovversiva svolta dal gruppo di villa Fosdondo di CoITeggio; riscosse più volte dai compagni di fede contributi in denaro; per L. 150 circa, che passò al Salvarani. Salvarani Marino: bovaro, incitato dal coimputato Guerrieri diede la sua adesione alla organizzazione comunista svolgendo poi attività propagandistica allo scopo di fare nuovi proseliti. Indusse infatti anche Tagliavini, Cavazzoni e Fantuzzi ed altri; ritirando da tutti costoro e da altri somme di denaro pro-vittime politiche, che poscia passava al Guerrieri Guerrino. Gue1Tieri Guerrino: contadino, gi?t condannato da questo Tribunale Speciale, nel 1935, ad anni 8 di reclusione, uscì dal carcere nel 1938 in seguito a condono. Riprese clandestinamente la sua deleteria attività antifascista, svolgendo efficace propaganda per fare nuovi adepti al movimento comunista, nella frazione di Canolo di Correggio; riscosse dai vari compagni di fede i contributi in denaro destinati al soccorso rosso. Giaroni Angelo: bracciante, pericoloso vecchio comunista, denunciato nel I 932 venne da questo Tribunale Speciale beneficiato del decreto di amnistia; di-


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messo dal carcere subito riprese clandestinamente la sua attività sovversiva, tanto che durante la guerra civile spagnola, per aver promesse sottoscrizioni "pro Spagna rossa" ed arruolamenti nelle milizie internazionali , nel gennaio 1938 venne assegnato al confino di polizia. Attraverso il procedimento a carico del maestro Bonaccioli di Reggio Emilia risultò che il Giaroni assieme al Montanari Sereno partecipò, nella primavera del 1937 ad una importante riunione comunista nella abitazione del Bonaccioli: successivamente mise in collegamento Sacchetti col Beltrami, svolgendo anche attività propagandistica.

1ùzzata e si dirigeva un'associazione sovversiva diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

Montanari Sereno: era stato denunciato nel gennaio 1934, siccome identificato per uno dei partecipanti alla importante riunione fra compagni di fede, in casa Bonaccioli. Però l'attività svolta da lui, come pure quella del suddetto Giaroni, meglio 1ifulse attraverso questo procedimento. Infatti risultò che cooperò a tal uopo i necessari collegamenti per azione propagandistica; tra Viani e Beltrami. Manicardi Agide: fornaio, noto antifascista, nel 1929 fu denunciato per canti sovversivi, ma venne beneficiato dalla amnistia. Anch'egli collaborò nell'opera propagandistica assieme a Benozzi, Casoli, Vecchi, Bellelli e Giuliani per incarico affidatogli da quest'ultimo, consegnando del materiale propagandistico a Bel1.elli, e L. 130 di contributi a Giuliani, passatigli dal Casoli. Miari Vincenzo: contadino, iscritto al P.N.F. dal 1935: istigato dal Casi aderì al movimento comunis ta sin dal 1937; incominciando a svolgere attività propagandistica petfino tra gli iscritti al P.N.F. Il materiale sovversivo da diffondere gli veniva passato dal Casi col quale si manteneva in continuo contatto. Torreggiati Alberto: manovale, fu indotto daU'Iotti a far parte dell'organizzazione sovversiva, quantunque in precedenza fosse stato propagandato dal Sacchetti e dal Ganassi (quest'ultimo del 2° gruppo). Tenne il collegamento col Malaguti e col Sacchetti per cooperare nell'attività antifascista specie propagandistica, nella zona di Bagnolo; distribuendo materiale sovversivo che riceveva da Malaguti e passandogli invece contributi in denaro ricevuti da compagni di fede. Vecchi Gisberto: bracciante, vecchio comunista già condannato da questo Tribuna!~ Spec.iale, nel dicembre 1934, ad anni 7 di reclusione, scarcerato nel 1937, in seguito a condono, continuò clandestinamente la sua opera deleteria riuscendo a propagandare ed a reclutare anche il Bellelli; col quale si mantenne in collegamento, oltre che col Manicardi, per esplicare efficace attività propagandistica nella zona cli Correggio. Bedogni Walter: muratore, noto antifascista: sovente si incontrava per motivi politici col Poppi, tanto che d'accordo col Viani (latitante), capeggiatore del Movimento, lo accompagnò a Milano per l'acquisto del duplicatore che egl i Bedogni, di ritorno col Poppi da Milano (di notte e con fare circospetto) consegnò al Beltrami, perchè stampasse materiale antifascista. Lo stesso Bedogni diede la propria collaborazione nella attività propagandistica sovversiva. Dalla suaccennata esposizione dei fatti si evince ad evidenza che si era orga-

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Le funzioni organizzative e direttive erano esercitati dai giudicabili Poppi, Beltrami, Bianchi, Caleri Mario, Casi, Cocconcelli, Giuliani e Sacchetti; e con costoro appartenevano alla detta associazione, tutti gli altri imputati; svolgendo poi tutti in concorso fra loro (ad eccezione del Bellelli il quale deve essere assolto per insufficienza di prove dal delitto di cui all'art. 272 p.p . C.P., in considerazione delle ragioni già elette), attività propagandistica. Di conseguenza tutti si sono resi responsabili dei reati rispettivamente ascritti e di cui agli art. 110, 270 p.p. cpv. 2°; 110, 272 p.p. C.P.: in quanto nella fattispecie de.Ila opera criminosa da ognuno svolta si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei detti reati. Esaminate tutte le emergenze dibattimentali e Je richieste difensive; tenuta presente la particolare deleteria attività sovversiva compiuta dai giudicabili e perfino la pericolosità di taluni, già condannati da questi Tribunale Speciale per reati della stessa indole o traditori del P.N.F. al quale appartenevano; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli art. 110, 270 p.p. C.P.: A Poppi anni 12; a Beltrami e Caleri anni 8 ciascuno; a Bianchi, Cocconcelli e Sacchetti anni 6 ciascuno; a Casi e Giuliani anni 5 ciascuno. Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P. con l'aggravante della recidiva specifica di cui all'art. 99 n. I C.P. nei confronti di Bonezz.i, Casoli, Guerrieri e Vecchi : a Bonezzi, Casoli, Guerrieri e Vecchi anni 4 e mesi 6 ciascuno; a Poppi, Beltrami, Caleri, Giaroni e Miari 3 anni ciascuno; a Bianchi, Casi, Cocconcelli, Giuliani, Sacchetti, Barbieri, Be.llelli, Fantuzzi, Manicarcli, Montanari, Ronzoni, Salvara1ù, Torreggiani e Bedogni mmi 2 ciascuno.

In applicazione degli art. 110, 272 p.p. C.P. con la aggravante della recidiva specifica di cui all'art. 99 n. 1, nei confronti di Bonezzi, Casoli, Guerrieri e Vecchi: A Bonezzi, Casoli, Guerrieri e Vecchi anni 7 e mesi 6 ciascuno; a Poppi, Beltrami, Caleri, Miari anni 5 ciascuno; a Bianchi, Cocconcelli, Sacchetti, Barbieri, Giaroni, Manicardi , Ronzoni, Salvarani e Torreggiani anni 4 ciascuno; per il disposto dell'art. 272 p.p. a Casi, Giu liani , Fantuzzi e Bedogni anni 3 ciascuno; a Montanari anni 2 . Ed operato il cumulo delle pene (rut. 73 C.P.) complessivamente condannare: Poppi ad anni 20; Beltranù e Caleri Mario ad anni 16 ciascuno; Bianchi, Cocconcelli, Sacchetti, Bonezzi, Casoli, Guerrieri e Vecchi ad anni 12 ciascuno; Casi e Giuliani ad anni 10 ciascuno; Giaroni ad anni 7; Barbieri, Manicardi, Ronzo-


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ni, Salvarani, To1Teggiani ad anni 6 ciascuno; Miari ad anni 8, Fantuzzi, Bedogni ad anni 5 ciascuno; Montanari ad anni 4; Bellelli ad anni 2.

vigilanza della guardia di pubblica sicurezza, evadeva dal suddetto ospedale. Nonostante le diligenti ricerche effettuate il Poppi si rendeva irreperibile e, pertanto, non espiava la pena che gli era stata inflitta.

Tutti alla reclusione, Poppi, Beltrami, Bianchi, Caleri, Casi, Cocconcelli, Giuliani, Sacchetti, Bonezzi, Miaii, Casoli, Guerrieri, Vecchi, anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Barbieri, Fantuzzi, Giaroni, Manicardi, Ronzoni, Salvarani, Torreggiani, Bedogni anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 110, 270 p.p.; 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p., 99 n. 1, 23, 29, 73, 228, 229, C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito, DICHIARA Tutti colpevoli dei reati loro ascritti, ad eccezione di Bellelli Adelmo assolto per insufficienza di prove dal solo delitto di cui all'art. 272 p .p. C.P.; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Poppi ad anni 20; Beltrami e Caleri Mario ad anni 16 ciascuno; Bianchi, Cocconcelli, Sacchetti, Bonezzi, Casoli , Guerrieri, e Vecchi ad anni 12 ciascuno; Casoli e Giuliani ad anni 10 ciascuno; Giaroni ad anni 7, Barbieri, Manicai-di, Ronzoni, Salvarani e Torreggiani ad anni 6 ciascuno; Miari ad anni 8; Fantuzzi e Bedogni ad anni 5 ciascuno; Montanari ad anni 4; Bellelli ad anni 2. Tutti alla reclusione: Poppi, Beltrami, Bianchi, Caleri, Casi, Cocconcelli, Giuliani, Sacchetti, Bonezzi, Casoli, GueJTieri, Vecchi, Miari, anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Barbieri, Fantuzzi, Giaroni, Manicardi, Ronzoni, Salvarani, Torreggiani, Bedogni anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in soUdo delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge_

Detenuto dal 12.4.1939 al 20.9.1942. Pena espiata: 3 anni, 5 mesi , 8 giorni. - Bonezzi: per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e il titolo dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all' applicazione dei provvedimenti di clemenza cli cui al R.D. 17.1 O. 1942 n. 1156. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penal e di Turi (Bari) il 13.9.1943. Detenuto dal 17.4.1939 al 13.9.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 26 giorni. (Per Bonezzi vedi anche "Decisioni emesse dal T .S.D.S ." del 1936 pag. 95) - Casoli: situazione analoga a quella del coimputato Bonezzi. Pertanto Casoli, detenuto dal 16.4.1939, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Porto Longone il 19.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 3 giorni. (Per Casoli v . "Decisioni emesse dal T.S.D .S." nel 1936 pag. 106) - Guerrieri: situazione analoga a quella dei coimputati Bonezzi e Casoli. Pertanto Guerrieri, detenuto dal 18.4.1939 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Porto Longone il 17.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 3 mesi, 29 giorni.

Roma, 20.10.1939 - Anno XVII (Per Guerrieri v. "Decisioni emesse dal TS.D.S. nel 1936 pag. 80) Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Poppi: condannato alla pena di 20 anni di reclusione avrebbe dovuto, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56, essere scarcerato il J 2.4.1957. Per il titolo dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156. TI Poppi, però, ricoverato nella "Sezione Urologica" dell'Ospedale Martini, in Torino, per essere sottoposto a una operazione chirurgica, la sera ciel 20.9.1942, eludendo la

- Vecchi: situazione analoga a quella ei coimputati Bonezzi, Casoli e Guerrieri. Pertanto Vecchi, detenuto dal 25.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 25.8.1943. Pena espiata: 4 anni e 4 mesi. (Per Vecchi v. "Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1936, pag. 95) I sottoelencati detenuti usufruiscono dei benefici di clemenza previsti dal


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R.D. 24.2.1940 n. 56, ma per i titoli dei reati per i quali sono stati giudicati e condannati sono esclusi dai provvedimenti di clemenza di cuj al R.D. 17. I 0.1942 n. 11 56.

- Miari, detenuto dal 16.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di F ossano il 13.9.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 27 giorni.

Tutti, però, vengono scarcerati, per Grazia sovrana, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 en. 49216/441 del 14.8.1943. Beltrami, detenuto dal 3.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Porto Longone il 3.9.1943

- Giaroni, detenuto dal 22.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 13.9 .1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 21 giorni. (V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1932 pag. 562).

Pena espiata: 4 anni e 5 mesi. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2 .1940 n. 56 - Caleri, detenuto dal 2.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Porto Longone il 19.8.1943. Pena espiata: 4 anrù, 4 mesi, 17 gionù.

- Ton-eggiani, detenuto dal 27.4.1 939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 27.4.1943. Pena espiata: 4 anni.

- Cocconcelli, detenuto dal 3.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 3.9.1943. Pena espiata: 4 anni e 5 mesi. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte cli Appello di Roma il 22.4.1971. Riabilitazione militare concessa dal Tribunale Supremo Militare con sentenza ciel 18.10. 1971. - Bianchi, detenuto dal 7.4.1939, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli S. Gimignano il 20.8 . 1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 13 giorni. - Sacchetti, detenuto dal 9.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 13.9.1943. Pena espiata: 4 anni, 5 mesi, 4 giorni. - Casi, detenuto dall'8.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 13.9.1943. Pena espiata: 4 anni, 5 mesi, 5 giorni. - Giuliani, detenuto dall' S.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano 1'8.9.1943. Pena espiata: 4 anni e 5 mesi.

- Barbieri, detenuto dal 21.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 21.4.1943. Pena espiata: 4 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Barbieri a S.M . il Re Imperatore il 19.12.1939 non viene accolta. - Ronzoni, detenuto dal 15.4.1939, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 15.4.1943. Pena espiata: 4 anni. - Manicardi, detenuto dal 15.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 15.4.1943. Pena espiata: 4 amù. - Fantuzzi, detenuto dal 21.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano i I 2 l.4.1942. Pena espiata: 3 anni. - Bedogni, detenuto dal 13.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 13.4.1942. Pena espiata: 3 amù.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

- Montanari, detenuto dal 10.1.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 10.1.1941.

14.9.1944 n. 288 non si può ritenere che le disposizioni contenute negli articoli 270 e 272 del codice penale siano state emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo .

Pena espiata: 2 anni. - Bellelli, detenuto dal 24.4.1939, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 6.3.1940. Pena espiata: 10 mesi e 12 giorni. - Salvarani, per effetto dei provvedimenti di clemenza avrebbe dovuto essere scarcerato il 19.4.1943. A seguito di una istanza di grazia inoltrata dal Salvarani il 22.6.1942 viene concesso - a seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo, con Decreto di Grazia del 14.12.1942 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Salvarani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 21.12.1942. Detenuto dal 19.4.1939 al 21.12.1942. Pena espiata: 3 anni, 8 mesi, 2 giorni. Nei confronti di tutti i suddetti imputati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con Ordinanza ciel 12.5.1961, il beneficio della amnistia (art. l D.L. 17.11.1945 n. 719) dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D .C.P.S. 22.11.1947 11. 1631). A seguito di istanza inoltrata da Poppi Osvaldo alla Suprema Corte di Cassazione tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159, la dichiarazione di inefficacia giuridica della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 20.10.1939 la 2° Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione rigetta - su conforme richiesta del S. Procuratore Generale Prof.re Battaglini - con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 27 .6.1945, l'istanza inoltrata da Poppi Osvaldo. Nella suddetta sentenza viene rilevato che "la sezione speciale della Corte Suprema di Cassazione in tanto è competente a dichiarare l'annullamento di una sentenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato in quanto la sentenza stessa sia stata pronunziata in base a disposizioni penali abrogate perchè emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati da.I fascismo . Ora nella specie si chiede l'annullamento di una sentenza di condanna per i reati di propaganda sovversiva (mt. 272 C.P.) e di associazione sovversiva (art. 272 C.P.), reati preveduti da disposizioni di legge che non possono considerarsi abrogati in virtL1 dell'art. I del D.L.L. 27.7.1944 n. 159. Sarebbe cli per sè decisivo il rilievo che nell'art. 3 del D.L.L. 14.9.1944 n. 278, relativo alle modificazioni ciel vigente codice penale, sono state specificamente indicate le disposizioni del codice penale che si debbono intendere abrogate in relazione al ricordato art. 1 del D.L.L. 27.7.1944: e fra queste disposizioni non sono menzionati gli articoli 270 e 272. Ma anche se si potesse prescindere da quanto dispone l'art. 3 del D.L.L.

Ciò perchè l'obiettività giuridica di tali reati consiste, invece, nella tutela della personalità dello Stato contro una attività associativa e propagandistica ritenuta pericolosa per la compagine dello Stato. E' da escludersi, pertanto, che le disposizioni contenute negli articoli in questione siano state abrogate dal D.L.L. 27.7.1944 n. 159".

In data 18.1.1974 il Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali militari di guerra soppressi, Dr. Floro Roselli, inoltra una motivata richiesta alla Co1te Suprema di Cassazione per la dichiarazione - nei confronti di tutti gli imputati - dell'inefficacia giuridica della sentenza pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato il 20.10.1939. Infatti a seguito di molteplici motivate richieste inoltrate sempre dall'Ufficio ciel P.M. dei T1ibunal i militari di guerra soppressi ]a Suprema Corte di Cassazione (2° Sezione penale), nel periodo di tempo intercorrente dal 12.6.1950 al 10.5.1967, ha costantemente affermato in 43 sentenze il principio che le sentenze emesse dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per i fatti previsti dagli articoli 270 e 272 del codice penale vanno annullate "poichè le condanne iiportate dagli imputati si riconnettono ad una attività diretta a sovvertire il regime fascista e I.a repressione penale fu determinata dalla esigenza di tutelare e consolidare il regime stesso". E in conformità della richiesta inoltrata il 20.1.1974 la Corte Suprema di Casazione (2° Sezione penale) ha dichiarato, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 20.5 .1974, la giuridica inesistenza della sentenza pronunziata dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato il 20.10.1939. NOTA: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 27 del 6.10.1939 l'accusa nei confronti dei summenzionati imputati, dichiarò che dovevano essere giudicati anche i latitanti: lotti Giuseppe, nato il 9.4.1898 a Cà del Bosco (Reggio Emilia), barbiere; Menozzi Fernando, nato il 5. 1. 190 l a Reggio Emilia, falegname; Yiani Alfeo, nato il 18.1.1909 a Reggio Emilia, muratore. Dai registri generali non risulta se negli anni successivi al 1939 vennero emesse sentenze di condanna o di assoluzione nei confronti di lotti Giuseppe e Menozzi Fernando. Per Viani vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942 - Sentenza del 27.8.1942" e "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel I 934 pag. 36".


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PRIMA PARTE: SENTENZE PR,ONlJNZ[ATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n.125/1939

SENTENZA n. 120

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Capellini Salvo, nato il 19.2.1913 a Campogalliano (Reggio Emilia), bracciante;

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Manzini Bruno, nato il 12.11.1916 a Reggio Emilia, muratore; Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Manzini Libero, nato il 9.4.1915 a Reggio Emilia, manovale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Montermini Pio, nato il l 0.11.1919 a Reggio Emilia, panettiere;

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato, Caputi PietTo ha pronunciato la seguente

Nironi Saffo, nato il 23.7.1907 a Cavriago (Reggio Emilia), fornaio; Spaggiari Pierino, nato il 26 .12.1915 a Quattro Castella (Reggio Emilia), muratore;

SENTENZA Strozzi Nello, nato il 16.9.1914 a Reggio Emilia, contadino; nella causa contro: Torreggiani Renzo, nato il 13 .2.1915 in Albania (Reggio Emilia), contadino; Becchi Orfeo, nato il 17.9 .1 912 a Reggio Emilia, meccanico; Boni Onder, nato il 4.10.1914 a Cavriago (Reggio Emilia), tracciatore meccanico;

Trolli Augusto, nato il 24.8.1896 a Reggio Emilia, muratore; Vergalli Domenico, nato il 7.6.1907 a Reggio Emilia, muratore.

Bottazzi Oliviero, nato il 9. 12.1911 a Vezzano (Reggio Emilia), falegname; Burani Guido, nato il 2.1.1908 a Cav1iago (Reggio Emilia), falegname; Caleri Arnoldo, nato il 23.10.1906 a Reggio Emilia, muratore; Cattini Giuseppe, nato il 24.12.1913 a Reggio Emilia, cementista; Felici Renato, nato il 12.4.1914 in Albinea (Reggio Emilia), contadino; Ferrari Gastone, nato il 15.2.1914 a Montechiarugolo (Parma), intagliatore; Ganassi Aniceto, nato il 23.4.1905 a Bagnolo Piano (Reggio Emilia), calzolaio,

IMPUTATI T utti: a) del reato di cui all' art. 270 cpv. 2° C.P.P. per avere partecipato ad una associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del reato di cui agli art. 272 p .p. e 110 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, fatta propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. In territorio di Reggio Emilia e Comuni limitrofi in epoca preceente e fino alla data dei rispettivi arresti.

Gilli Emore, nato il 2.3.1913 a Cavriago (Reggio Emilia), intagliatore in legno;

IN PUBBLICA UDIENZA

Ghidoni Sperindio, nato il 28.4.1913 a Quattro Castella (Reggio Emilia), contadino;

Sentito il P.M. nelle sue conclusio1ù e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori

Grossi Giuseppe, nato il 4.9. 1910 a Cavriago (Reggio Emilia), falegname;

IL TRIBUNALE

Malaguti Posachio, nato il 20.2 . 1916 a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), manovale;

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IN FATTO ED IN DlRITTO

La Questura attraverso anche le dichiarazioni degli arrestati aveva potuto accertare che a capo del movimento sovversivo erano i finanziatori ed animatori Poppi e Viani; costituivano il comitato federale: Beltrami, Caleri Mario e Bianchi Eros. funzionavano tre settori: settore a) (gruppo di Cavriago, tramite Gilli Luigi Emore, e gruppo di Codemondo e S. Bartolomeo, tramite Cale1i Arnoldo; settore b) "montagna", Vezzano sul Crostalo, frazione di Quattro Castella e qualche frazione del capoluogo), tramite Strozzi; settore c) "bassa reggiana", Bagnolo in Piano, frazione di Correggio ed alcune frazioni del capoluogo), tramite Cocconcelli.

Gli organi tutori dell'ordine p ubblico di Reggio Emilia nel marzo 1939 avevano saputo che un gruppetto di persone, della vicina frazione di Codemondo, quasi tutte le sere si 1iuniva nell'abitazione del fornaio Nironi Saffo per ascoltare trasmissioni radio provenienti da stazioni comuniste straniere e per svolgere della propaganda antifascista. Perciò agenti di P.S . ebbero ad organizzare un servizio di vigilanza e di pedinamenti, ed essendosi affacciati dei gravi sospetti a carico di Caleri Arnoldo si procedette al di lui fermo ed alla personale perquisizione. Gli furono trovati quattro stampati di contenuto comunista, datati 12 marzo 1939, dal titolo (stampigliato ad inchiostro violetto ed a grossi caratteri) "La via della libertà" e dal sottotitolo "Federazione di. Reggio Emilia". Interrogato finì per confessare che faceva parte di un gruppo di comunisti di Codemondo e di S . Bartolomeo; che tal volta con compagni di fede si riuniva nella casa del Nironi; e che gli stampati (nascosti fra le mutande e le calze) gli erano stati dati dal fratello Mario, con incarico di distribuirli a compagni di Codemondo. AtTestato il Maiio Caleri, interrogato, e sottoposto a perquisizione personale nonchè domiciliare, risultò che egli era uno dei maggiori esponenti del movimento sovversivo componente del "comitato Federale", e che era in possesso di una cassa contenente una macchina da scrivere "Olivetti" parecchie copie del libello comunista suaccennato e di altri libelli di data anteriore; numerosi "clischés" ed altro materiale necessario per svolgere l'attività antifascista. Lo stesso Caleri Mario affermò che a Cavriago esisteva un gruppo di comunisti (con cui era a contatto per mezzo del capo gruppo Gilli Luigi) e che era in collegamento con un esponente della "bassa reggiana". Cocconcelli Spai·to, arrestato un giorno prima e trovato in possesso di L. 150, per contributi "pro-soccorso rosso", "pro-vittime politiche". Precisò anche che capeggiatore del!' organizzazione sovversiva locale era Beltrami Renato; e costui, arrestato ed interrogato finì per ammettere di essere uno dei capi del movimento, e del "comitato federale" assieme anche a Bianchi Eros; quest'ultimo in collegamento per la zona della "montagna" col compagno di fede Strozzi Nello. In seguito agli elementi raccolti a suo carico, contestatigli, confessò di avere accuratamente nascosto nella cantina del compagno Cattini Giuseppe, della frazione Canali, il duplicatore con alcuni manifestini sovversivi dicendo che il dup licatore gli era stato dato dal Dott. Poppi Osvaldo, il finanziatore e l'animatore del movimento antifascista che attraverso l'opera del vecchio comunista Viani Alfeo (espatriato clandestinamente in Francia) gli dava le istruzioni e le direttive sull'attività propagandistica ed organizzativa da svolgere.

Veniva svolta sistematica attività criminosa mediante propaganda verbale tra gli aderenti ed ascoltazioni radiofoniche antifasciste; diffusione di stampe comuniste, preparata dal comitato federale; e riscossioni di contributi specie pro-vittime politiche. Raccolti elementi di specifica accusa a carico di 49 individui, la Questura li denunciò a questo T ribunale Speciale; e dalla compiuta istruttoria attraverso chiare e precise dichiarazioni rese dagli imputati e dai testi, ripetute altresì a dibattimento, risultò, quanto viene esposto a carico di ognuno tenendo presente che per la semplicità e celerità del giudizio, dato il numero dei giudicabili, fu opportuno dividerli in due gruppi. Appartengono al secondo gruppo: Caler.i Arnoldo, muratore, iscritto al P.N.F. dal 1924: era fattivo collaboratore del fratello Maiio del 1° gruppo, (già condannato ad anni 16) nell'opera organizzativa funzionando perciò da capo gruppo degli aderenti sovversivi di Codemondo e S. Bartolomeo, di cui facevano parte Neroni, Canassi e Vergalli. Riceveva dallo stesso suo fratello il materiale propagandistico da diffondere, tanto che all' atto dell'arresto gli rinvennero dei manifestini. Burani Guido, detto "Massorera", falegname; indotto dal Gilli e dal Boni finì per entrare a far· parte del la organizzazione, servì da collegamento fra Grossi e Ferrari e gli altri detti due compagni, per il passaggio del materiale propagandistico e dei contributi in denaro. Cattini Giuseppe, cementista, aderì al movimento per istigazione dello Strozzi che lo mise in collegamento col Ghicloni e questi col Felici; a quest'ultimo versava i contributi in denaro. cooperò nell'attività propagandistica e per incarico di Beltrami tenne nascosto, in cantina, il duplicatore "Sada", rinvenuto in seguito a perquisizione domiciliare della P.S. Becchi Orfeo detto "Ghirardi", aggiustatore meccanico, iscritto al P.N.F. dal 1936, istigato da Strozzi Nello entrò a far parte della organizzazione sovversiva coadiuvando nella attività svolta nella zona di Villa Rivalta. Fu a tal uopo in colleoamento col Manzini Bruno e col Monte1111ini, sia ·•per riscuotere i contributi b pro-vittime politiche che per la diffus.i one del mate1iale propagandistico.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR11'1A PARTE: SENTENZE PRONUNZfATE DAL T.s.n.s.

Boni Onder, per incitamento dei compagni Beltrarni e Gilli entrò a far parte della organizzazione comunista. Talvolta sostituì il Gilli negli incontri col già nominato Caleri Maiio; dal quale ultimo riceveva istruzioni e materiale sovversivo per la propaganda, mentre a sua volta gli dava i contributi in denaro versati dai compagni di fede.

Malaguti Posachio, manovale, noto antifascista; era organo fattivo di collegamento per il recapito del materiale propagandistico e per la consegna del denaro raccolto, tra Torreggiani Alberto di Bagnolo in Piai10 e Ronzoni Marcello esponente della "bassa reggiana".

Bottazzi Oliviero: detto "Riva", falegname, vecchio comunista, arrestato nel 1932 per attività sovversiva e proposto per il confino, ma beneficiato dal decreto di anmistia. Per opera del noto comunista Brevini Ivo, morto nel marzo 1939, aderì al movimento nel 1938, cominciando a versare i contributi in denaro; e di poi svolgendo attività propagandistica in Vezzano, mettendosi a tal uopo in collegamento col Felici, col Barbieri e passando loro del materiale sovversivo mentre dagli stessi riscuoteva i contributi. Capellini Salvo: bracciante, fin dal 1936 aderì alla organizzazione comunista della "bassa reggiana" capeggiata dal Sacchetti prima, e poi dal Ronzoni; versando allo stesso Sacchetti i contributi, e dando la sua coperazione anche nella attività propagandistica. Felici Renato, contadino, iscritto al P.N.F. dal 1937. Per incitamento dell'espatriato in Francia, Menozzi Fernando, entrò a far parte del movimento, e prendendo contatti col Bottazzi, col Catti1ù e con lo Spaggiari cooperò efficacemente nella attività propagandistica e ricevendo denaro pro-vittime politiche. Ferrari Gastone, intagliatore, istigato dal Burani aderì alla organizzazione, dando la sua attività propagandistica a Cavriago. Ganassi Aniceto, calzolaio, noto comunista cli Bagnolo in Piano. Fu amnistiato nel 1932 da questo Tribunale Speciale, e nel 1933 e 1934 ve,me diffidato. Assieme a Torreggiani Alberto, al quale versava i contributi dei compagni cli fede, svolgeva deleteria clandestina attività propagandistica. Gilli Emore, intagliatore, incitato da Beltrami aderì al movimento servendo di collegamento col Caleri Mario, e diventando così il maggiore esponente della attività propagandistica nell.a zona di Cavriago. Ghidoni Sperindio, contadino, indotto da Strozzi aderì al comunismo, svolgendo attività propagandistica, distribuendo materiale sovversivo e riscuotendo i contributi nella zona di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo riuscendo anche a reclutare Felici e Torreggiani Renzo. Grossi Giuseppe, detto "Pippi", falegname, incitato da Burani, entrò nella organizzazione sovversiva dando la propria collaborazione nell'opera propagandistica, ricevendo a tal uopo la stampa da diffondere, dal lo stesso Burani al quale invece consegnava il denaro riscosso dai compagni di fede.

Manzini Bruno, muratore, in seguito alle insistenze del Becchi finì per dare l'adesione al movimento ed a svolgere deleteria attività propagandistica per reclutare nuovi compagni di fede in Villa Rivalta; riscuotendo i contributi in denaro. Manzini Libero, manovale, pure incitato dal Becchi enlTÒ a far parte della organizzazione comunista, divenendone attivo collaboratore, mettendosi in collegamento a tal uopo con Montermirù per il recapito della stampa propagandistica e per ritirare i contributi che passava al Becchi. Monterrnini Pio, detto "Pippo", panettiere, iscritto a l P.N .F. dal 1937, per incitamento del Manzini Libero aderì al movimento sovversivo, collaborò efficacemente nell'opera propagandistica 1icevendo a tal uopo le stampe da diffondere dallo stesso Manzini, mentre gli versava i contributi dai compagni di fede. Nironi Saffo, fornaio, faceva parte del gruppo sovversivo cli Villa Codemondo, riceveva in casa i compagni cli fede del gruppo per ascoltare le notizie provenienti daila stazione radio di Barcellona, che poi venivano diffuse. Sapaggiari Pierino, contadino, iscritto al P.N .F. dal 1937, istigato dal Menozzi Fernando (coimputato nei confronti del quale con odierna ordinanza venne disposto lo stralcio degli atti e sospeso il procedimento) aderì al movimento comunista; ed assieme al Felici svolse deleteria attività propagandistica in Pinonello. Diffuse stampe e riscosse i contributi mensili versati al Felici. Strozzi Nello, contadino, per invito del Beltrami fece parte dell'organizzazione comunista e cooperò nell'azione propagandistica, incaricandone a tal uopo il Ghidoni ed il Vecchi, ai quali passava le stampe mentre dagli stessi ritirava i contributi mensili che poi passava al comitato federale per mezzo del Bianchi. Torreggiani Renzo, contadino, sovversivo, iscritto al P.N .F. dal 1937; istigato dal Ghidoni aderì al movimento, svolgendo deleteria attività propagandistica tanto che riuscì a fare nuovi adepti alla organizzazione antifascista dai quali riscuoteva le quote mensili ed il denaro pro-soccorso rosso che poscia versava al G hidoni. Vergalli Domenico, detto "Mingon", muratore e Trolli Augusto detto "Carbon" muratore. Entrambi avendo aderito al movimento sovversivo si incontravano per motivi politici col Poppi e col Viani; il Trolli poi ebbe altresì a frequentare la casa del Nironi per ascoltare le trasmissioni radio da Barcellona. A carico di entrambi non emersero elemenri sufficienti per statuire che realmente svolsero attività propagandistica; di conseguenza devono essere assolti dalla imputazione di cui all'art. 272 p .p. C.P.; per insufficienza di prove.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che Arnoldo Caleri in concorso col fratello Mario e con altri capeggiatori del Movimento comunista (del primo gruppo e già condannati) dirigeva l'associazione diJ:etta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Col detto Arnoldo Caleri partecipavano alla organizzazione sovversiva tutti gli altri rubricati; e tutti (ad eccezione del Trolli e del Vergalli che devono essere assolti per insufficienza di prove dal reato di cui all'art. 272 p.p.C.P.) in concorso fra loro svolgevano deleteria attività.

Ganassi, Bottazzo, Gilli, Ghidoni, Grossi, Malaguti, Manzini Bruno e Libero, Strozzi, anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti alla libertà vigilata, ad eccezione di Vergalli; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Di conseguenza tutti si sono resi rispettivamente responsabili, dei reati di cui agli artt. 110, 270 p.p.; 270 cpv. 2°; llO e 272 p.p.C.P. : in quanto nella fattispecie della azione criminosa compiuta dai giudicabili si vengono ad integrare tutti gli estremi, soggettivamente ed oggettivamente considerati costitutivi la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti. Vagliate ed esaminate le risultanze dibattimentali nonchè tutte le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati; tenuta presente la pericolosità di taluni imputati perfino iscritti al P.N.F.; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Ai sensi degli artt. 110, 270 p.p. C.P. : A Careli Arnoldo anni 7. In applicazione dell'art. 270 cpv . 2° C.P.: A Becchi, Felici, Montermini, Spaggiari, Torreggiani anni 3 ciascuno; a Boni, Bottazzi, Burani, Caleri, Cattini, Ganass.i, G.illi, Ghidoni, Grossi, Malaguti, Manzini Bruno e Libero, Strozzi e Trolli anni 2 ciascuno; a Vergalli, Nironi, Ferrar.i e Capellini anni 1 ciascuno. Per il disposto degli artt. .110, 272 p.p.C.P.: A Becchi, Felici·, Montermini, Spaggiari e Torreggiani anni 5 ciascuno; a Bottazzi, Burani, Cattini, Ganassi, Gilli anni 4 ciascuno; a Boni, Caleri, Ghicloni, Grossi, Malaguti, Manzini Bruno e Libero e Strozzi anni 3 ciascuno; a Capellini e Ferrar-i anni 2 ciascuno; a Nironi anni 1.

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 270 p.p., 270 cpv. 2°, 272 p.p., llO, 23, 29, 73 , 228, 229 C.P.; 274,445,488, C .P.P.; 485 C.P. Esercito, DICHIARA Tutti colpevoli dei reati loro ascritti, ad eccezione cli Yergalli e Trolli assolti per insufficienza di prove in ordine al solo delitto di cui all'art. 272 p.p.C.P.; ritenuto il Caleri Arnoldo responsabile altresì del reato previsto e punito dall'art. 270 p.p.C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Caleri ad anni 12; Becchi, Felici, Montermini, Spaggiari e Torreggiani ad anni 8 ciascuno; Bottazzi, Burani, Cattini, Ganassi e Gilli ad anni 6 ciascuno; Boni, Ghidoni, Grossi, Malaguti, Manzini Bruno e Libero, Strozzi ad anni 5 ciascuno; Capellini e Fcnari ad anni 3 ciascuno; Nironi e Trolli ad anni 2 ciascuno, Yergalli ad anni 1. Tutti alla reclusione, Caleri, Becchi, Felici, Montermini, Torreggiani e Spaggiari anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, Boni, Burani, Cattini, Ganassi, Bottazzi, Gilli, Ghidoni, Grossi, Malaguti, Manzini Bruno e Libero, Strohi, anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, tutti alla libertà vigilata, ad eccezione di Vergalli; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia oltra a ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 23.10.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare: Caleri ad anni 12; Becchi, Felici, Montennini, Spaggiari e Torreggiani ad anni 8 ciascuno; Bottazzi, Burani, Cattini, Ganassi, Gilli ad anni 6 ciascuno; Boni, Ghidoni, Grossi, Malaguti, Manzini Bruno e Libero, Strozzi ad anni 5 ciascuno; Capellini e Ferrari ad anni 3 ciascuno; N.ironi e T rolJi ad anni 2 ciascuno; Vergalli ad anni l .

I sottoelencati imputati usufruiscono dei benefici di clemenza previsti dal R.D.24.2.1940 n. 56, ma non di quelli di cui al R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè vi osta il titolo dei reati per i quali sono stati giudicati e condannati. Però, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49.216/441 del 14.8.1943 viene proposta la loro liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, vengono scarcerati nell'agosto del 1943.

Tutti alla reclusione: Caleri, Becchi, Felici, Montermini, Torreggiati e Spaggiari anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Boni, Burani, Cattini,

- Caleri, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943.


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TRIBUNALE SPEqALE PER LA DIFESA DELLO ST AJO

Detenuto dal 1.4.1939 al 20.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 19 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai figli nell' aprile del 1940. - Torreggiani, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 14.4.1939 al 20.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 6 giorni. - Montermini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 19.4.1939 al 20.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 1 giorno. - Felici, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di S. Gimignano il 19.8.1943. Detenuto dal 14.4.1939 al 19.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 5 giorni. - Becchi, vi ene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 11.4.1939 al 19.8.1943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 9 giorni. - Spaggiari, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 17.4.1939 al 20.8. I 943. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi, 3 giorni. I sottoelencati detenuti usufruiscono del benefici di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56, ma sono esclusi da quelli previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 perchè vi osta il titolo dei reati per i quali sono stati giudicati e condannati. - Burani, detenuto dall' 11.4.1939, viene ammesso, con Decreto emesso dal

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Giudice di Sorveglianza del Tribunale Siena il 15.3. I 943 al beneficio della liberazione condizionale; beneficio concesso ai sensi dell'art. 7 ultimo cpv. delhl legge 9.7.1940 n. 924 per richiamo alle armi del Burani. Pertanto Burani, scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 16.3.1943, si presentò al comando Deposito del 3° Rgt. Art. della Divisione di Fanteria in Bologna il 17.3.1943. Con successivo Decreto del 28.3.1943 il Giudice di Sorveglianza di Siena, rilevando che il provvedimento emesso non era di sua competenza perchè il Burani era stato condannato dal T.S.D.S . per delitti contro la personalità dello Stato, revoca il beneficio della liberazione condizionale e ordinava l'immediata cattura del Burani. Pertanto il Burani veniva arrestato il 5 aprile e il 7 aprile veniva tradotto nella Casa Penale di S. Gimignano. Il 30.4.1943 il Bura1ù, però, veniva scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano. Detenuto dall' 11.4.1939 al 16.3.1943 e dal 5.4.1943 al 30.4.1943. Pena espiata: 3 anni e 10 mesi. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie a S.A.R. la Principessa di Piemonte il 2.1.1940. - G~massi, a seguito della commutazione della pena in reclus.i one militare disposta dal T.S .D.S. con Ordinanza del 23.11.1939 viene tradotto al Reclusorio militare di Gaeta. Dal suddetto Reclusorio Ganassi viene scarcerato il 29.4.1943. Detenuto dal 29.4. 1939 al 29.4.1943 . Pena espiata: 4 anni. (Per Ganassi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932" pag. 563. - Bottazzi, viene scarcerato dalla Casa d.i Reclusione di Civitavecchiìa il 18.4.1943. Detenuto dal 18.4.1939 al 18.4.1943. Pena espiata: 4 anni. - Cattini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 5.4.1943. Detenuto dal 5.4.1939 al 5.4.1943.


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: 4 anni.

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 9.2.1940.

- Gilli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 6.4.1943.

- Strozzi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 7.4.1942.

Detenuto dal 6.4.1939 al 6.4.1943.

Detenuto dal 7.4.1939 al 7.4.1942.

Pena espiata: 4 anni.

Pena espiata: 3 anni.

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 6.2 .1940.

- Boni, viene scarcerato dala Casa di Reclusione cli Fossano il 6.4.1942.

- Manzini, a segu.ito della commutazione della pena in reclusione militare disposta dal T .S.D.S. con Ordinanza del 23.11.1939 viene tradotto al Reclusorio militare di Gaeta. Dal suddetto reclusorio Manzini viene scarcerato il 7.5.1942. Detenuto dal 7.5.1939 al 7.5.1942. Pena espiata: 3 anni. - Malaguti, a seguito della commutazione della pena in reclusione militare disposta dal T.S.D.S. con Ordinanza del 23.11.1939 Malaguti viene tradotto al Reclusorio militare di Gaeta.

Detenuto dal 6.4.1939 a l 6.4.1942. Pena espiata: 3 anni. - Capellini, viene scarcerato dala Casa cli Reclusione di Fossano l' 11.4.1940. Detenuto dal' 11.4.1939 all' 11.4.1940. Pena espiata: 1 anno - Ferrari, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano l' 11.4.1940. Detenuto dall'l 1.4.1939 ail'll.4.1940.

Dal suddetto reclusorio Malaguti viene scarcerato il 20.4.1942. Pena espiata: 1 anno. Detenuto dal 20.4.1939 al 20.4.1942. Pena espiata: 3 anni. - Manzini Libero, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 14.4.1942.

- Nironi, detenuto dal 2.4. 1939, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 6.3.1940. Detenuto dal 2.4.1939 al 6.3. I 940. Pena espiata: 11 mesi e 4 giorni.

Detenuto dal 14.4.1939 al 14.4.1942. - Trolli, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 6.3.1940. Pena espiata: 3 anni. Detenuto dal 21 .6.1939 al 6.3. I 940. - Ghidoni, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano l' 11.4.1942. Pena espiata: 8 mesi e 15 giorni. Detenuto dall'll.4.1939 all'll.4.1942. Una istanza di grazia inoltrata dal Trolli il 25.11.1939 non viene accolta. Pena espiata: 3 anni. - Grossi, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano l' 11.4.1942.

- Vergalli , detenuto dal 17.4.1939, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 5.3 .1940.

Detenuto dall'll.4.1939 all'll.4.1942.

Detenuto dal 17.4.1939 al 5.3.1940.

Pena espiata: 3 anni .

Pena espiata: I O mesi e 18 giorni .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

A seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. Tribunali militari di guerra soppressi il 2. 10.1965 la Corte Suprema dj Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara, con sentenza emessa il 13.12.1965, "l'inesistenza giuridica dela sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 23.10.1939 nei confronti di tutti gli imputati" (art. I D.L. 27.7.1944 n. 159). NOTA: Insieme con i sopraspecificati imputati la Commissione Istruttoria pronunciò, con sentenza n. 28 del 5.10.1939, l'accusa nei confronti del latitante: - Menozzi Fernando, nato il 5.1.1911 a Reggio Emilia, falegname. Dai registri generali non risulta se nei confronti del Menozzi venne emessa, negli anni successivi al 1939 una sentenza di condanna o di assoluzione.

30 1

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 177/1939

SENTENZA n. 122

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino. Giudici Consoli M. VS.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Mingoni Mario, Calia Michele, Pasqualucci Renato

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Bungaro Giuseppe, nato il 5.1.1886 a Brindisi, impiegato presso l'Azienda Gas. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P. per avere in Roma, e precisamente in via Gaspare Finali, il 6.8.1939, pubblicamente vilipeso le Forze Armate dello Stato pronunziando, ad alta voce, la frase: "gli Ufficiali dell'Esercito Italiano puzzano più delle scarpe dei poliziotti fetenti e vigliacchi"; b) del delitto di cui all'art. 337 C.P. per avere, nelle indicate circostanze cli tempo e di luogo, opposta viva resistenza all'agente di P.S . Fais Antonio, che in seguito alle incriminate frasi da Jui pronunziate, lo invitava a recarsi nell'ufficio di P.S.; tanto da rendere necessario l'intervento della Camicia Nera Deriu Cristofalo che si trovava nei pressi; c) della contravvenzione di cui all'art. 688 parte prima C.P. per essere stato sorpreso, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, in isato di manifesta ubbriachezza. IN PUBBLICA UDIENZA Sentiti il P.M. e l'imputato che ha avuto, con il suo difensore, per ultimo la parola IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che le risultanze dibattimentali, per le dichiarazioni rese dai testi Fais Antonio e Derin Cristofaro, hanno provato che l'imputato, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate nel capo di accusa, pronunziò una frase manife-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRll'vfA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

stamente ingiuriosa all'indirizzo dell'Esercito Italiano; che l'imputato in questione nel momento in cui commise i fatti sopra ricordati si trovava in stato di completa ubbriachezza. Le accennate risultanze, per la dichiarazione resa dal teste Giacinti Aldo, non hanno però provato se lo stato di ubbriachezza nel quale si trovava l'imputato nel momento in cui commise i fatti sopra specificati era eia att1ibuirsi o meno a caso fortuito. ·

P.Q.M.

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Il Collegio, pe1tanto, osserva quanto segue: La ubb1iachezza accidentale completa - quella cioé che toglie la capacità di intendere e di volere - rende non imputabile l'agente, mentre quella dovuta al proposito cli ubbriacarsi oppure l'ubbriachezza dovuta a sola imprudenza non esclude né diminuisce l'imputabilità. Nel caso in esame non è stato possibile precisare il genere cli ubbriachezza riscontrata nel Bungaro e, pertanto, sembra che sia giusto prosciogliere il Bungaro, per insuficienza di prove, dai reati addebitatigli con i prim.i due capi di accusa. Tale conclusione non contrasta con le risultanze dibattimentali che hanno messo in evidenza l'abituale vizio di bere dell'imputato, perchè - quando nericorrano i requisiti - l'ubbriachezza accidentale (ipotesi che nel caso in esame non si è potuto completamente escludere) può aversi anche in persona dedita completamente al vino. Per ciò che concerne la contravvenzione addebitata all'imputato con la lettera c) del c~po di imputazione le risultanze dibattimentali, per le dichiarazioni rese dal teste Giacinti Aldo confermate dallo stesso imputato, hanno provato che il fatto addebitato al Bungaro fu commesso in un'epoca, però, vicina alla data indicata nel capo cli imputazione. E' risultato, infatti, provato che in un giorno prossimo al 6 agosto 1939 l'imputato, sulla pubblica strada, in prossimità della propria abitazione, fu colto in stato di manifesta ubbriachezza, la cui origine è da escludersi che sia da attribuirsi a caso fortuito o forza maggi.ore. Tale risultanza, però, non incide sulle ragioni giuridiche esposte per la assoluzione del Bungaro dalle due precedenti imputazioni, trattandosi di fatti avvenuti in epoche diverse, per quanto molto prossime. E ciò anche per la considerazione già esposta - che sembra opportuno ripetere che, quando ne ricorrono i requisiti, l'ubb1iachezza accidentale può aversi anche in persona che ha l'abituale vizio cli bere sostanze alcoliche. Passando all' applicazione della pena il Collegio ritiene che sia equo fissarla in cento lire di ammenda, spese processuali e conseguenze i legge.

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Visti gli articoli 3 Legge 4.6.1931 n. 674, 688 - p1ìma parte - C.P. e 479-488 C.P.P. DICHIARA

Bungaro Giuseppe responsabile dell'ascrittagli contravvenzione e lo condanna a cento lire di ammenda e alle spese processuali. Assolve Bungaro Giuseppe dai reati addebitatigli nei capi di accusa a) e b) per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà, se non detenuto per altra causa. Roma, 6.11.1939 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Bungaro Giuseppe, detenuto dal 6.8.1939, viene scarcerato il 6.11.1939.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRlBUNALESPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 138/1939

SENTENZA n. 123

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato compsoto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale, M .V.S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Mingoni Maiio, Calia Michele, Pasqualucci Renato; ha pronunciato la seguente:

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Ciò pos to, ritenuto che i fatti sopra cennati avvennero pubblicamente; che pertanto, e poichè nel concetto di "vilipendio" si comprendono i delitti di oltrnggio e di diffamazione, nei fatti stessi si riscontrano gli elementi cos titutivi del reato addebbitato all'imputato; che, tenuto conto dei buoni precedenti penali e politici del giudicabile appare equo fissare la pena in anni uno di recJusion~; che alla condanna consegue il pagamento delle spese del processo e del rnantemmento durante la custodia. P.Q.M . V isti gli artt. 3 Legge 4 .6.1931 n. 674; 290 p.p. e cpv. C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA

SENTENZA nella causa contro: Andreoli Carlo, nato il 5.10.1914 a Bologna, impiegato privato. IMPUTATO dei delitti di cui all ' art. 290 p.p. e cpv. C.P. per avere il 12.4.1939, in Venezia, su un vaporetto diretto alla ferrovia, in presenza di persone, vilipeso il Governo e le forze Armate dello Stato, mentre si lamentava del recente richiamo alle armi. IN PUBBLICA UDIENZ A Sentito il P.M. Sentito l'imputato e il suo difensore i quali hanno avuto per ultimi la parola IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che le risultanze dibattimentali - per le dichiarazioni dei testi Vezzani F ulgenzio, Landini Luigi, Rossi Romeo, Binazzi Alfredo, e Raulph Virginio hanno provato: che Andreoli Carlo, nelle circostanze cli tempo e cli luogo specificate nel capo di accusa, venne a diverbio con l'incaricato della riscossione dei biglietti di uno dei vaporini che a Venezia esercitano le linee di navigazione interna; che l'accennato diverbio ebbe origine perchè il eletto incaricato chiedeva il pagamento ciel biglietto di trasporto mentre l'imputato erroneamente assumeva che, quale militare richiamato, aveva diritto al trattamento gratuito; che durante l' accennata disputa, la quale tendeva sempre più a degenerare, I' Andreoli - invitato eia uno dei presenti a tenere contegno consono alla dignità della divisa che indossava ed a ricordarsi che presenti vi erano ufficiali in congedo - pronunziò frasi manifestamente oltraggiose all'indirizzo del Governo, degli ufficiali e della R. Marina.

Andreoli Carlo responsabile del reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali ascrittogli e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, alle spese del mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 6.11.1939 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

11 T .S.D.S. con Ordinanza emessa il 23.11.1939 commuta la pena della reclusione in reclusione militare. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 Andreoli, detenuto dal 13.5.1939, viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 2.3.1940. Detenuto dal 13.5.1939 al 2.3.1940. Pena espiata: 9 mesi e 19 giorni. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 7.4.1961 il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Era.rio al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 170/1939

SENTENZA n. 126

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale M.V.S.N.

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ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato; b) del delitto di cui agli artt. 110 e 272 p.p.C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, fatta propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. In territorio di Bologna in epoca precedente e fino alla data dei rispettivi ane-

Giudice Relatore: Lanari Piero.

sti. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Mingoni Mario, Rossi Umberto Suppiej Giorgio, Pasqualucci Renato '

IN PUBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori,

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Nannetti Aldo, nato il 15.2.1909 a Calderara di Reno (Bologna), meccanico; Cinelli Alfredo, nato il 29.10.1898 a Sala Bolognese (Bologna), conduttore macchinari; Malaguti Libero, nato il 16.8.1908 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), capo cantiere; Ventura Mario, nato il 20.4.1911 a Sasso Marconi (Bologna), imbianchino; Mattioli Raffaele, nato il 14.11.1890 a Budrio (Bologna), muratore; Righetti Arvedo, nato I' 11.12.1908 a Bentivoglio (Bologna), muratore; Bonazzi Luigi, nato il 6.7.1910 a Minerbio (Bologna), meccanico; Guazzaloca Dante, nato il 20.11.1906 a Bologna, meccanico; Pancaldi Martino, nato il 12.11.1918 a Minerbio (Bologna), macellaio; Tosi Otello, nato il 10.8.1909 a Bologna, lucidatore; Balboni Clara in Sarti, nata il 9.4.1913 a Bologna, bustaia. IMPUTATI Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte di un'associazione sovversiva a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO: Nel maggio 1939 erano stati condannati da questo Tribunale Speciale i maggiori esponenti di una organizzazione comunista, con parecchi pericolosi sovversivi che dopo cli aver data la propria adesione al movimento bolognese, andavano svolgendo deleteria attività criminosa. Però taluni gruppi superstiti, già in rapporti con detta associazione, continuavano a dare segni di indubbia vitalità esplicando opera propagandistica mediante raccolta di fondi pro-soccorso rosso, nonchè diffusione cli materiale comunista stampato alla macchia; e facendo nuovi proseliti. Di conseguenza la Questura di Bologna sottopose a pedinamenti ed a vigilanza alcuni individui sospetti; e di poi procedendo al loro fermo ed al loro interrogato1io, in seguito a precise, chiare confessioni potè sapere che il rubricato Nannetti era stato a contatto con i già condannati Scarabeli Giorgio (uno dei capeggiato1i ciel sovversivismo bolognese) e Magnani Ferruccio; dai quali pitt volte aveva ricevuto stampa comunista con istruzioni per svolgere la cosidetta attività legale fra gli operai dello stabilimento Pancaldi, dove egli era occupato, ed altresì con incarico di raccogliere denaro pro vittime politiche. A sua volta il Nannetti aveva passata la stampa ai coimputati Cinelli e Sarti (nei confronti di questo ultimo il Tribunale con sua odierna ordinanza provvide, a nonna dell'art. 88 C.P.P., alla sospensione ciel giudizio nel merito ed al ricovero in un manicomio ciel giudicabile perchè venga accertato se lo stato di infermità di mente in cui oggi si trova preesisteva od è posteriore ai fatti criminosi commessi e se trattasi cli stato di infermità da escludere la capacità di intendere e cli volere), perchè esplicando attività di partito ne curassero la distribuzione; tanto che per opera dello stesso Cineli, avevano aderito al movimento i pure rubri-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

cati Ventura, Mattioli e Malaguti. _~ Sarti ~er ricevere dal Malaguti H materiale propagandistico e per effettuargli m camb10 la consegna del danaro ritirato dai compagni di fede, si serviva della moglie, la giudicabile B alboni. Raccolti elementi di specifica accusa la Questura procedette all'arresto ed alla denuncia d! tutti ~ rubrica~i; e _dalla compiuta istruttoria emersero prove che venn~ro meglio ~recrsate a d1batt11nento, nei confronti di ognuno. Infatti risultarono in modo chiaro e preciso le responsabilità a carico di: _ ~~nnetti Aldo:_ già vo~o?tario in Libia e temporaneamente pensionato per invali ~1_tà contratta in ~er~1 z10 militare coloniale, meccanico, occupato presso lo stab,hmento Pancald1. Fm dal 1933 fu avviato al comunismo dal a ià nominato vecchio sov~ersivo_S,cara~el li , _medi_ante propaganda svoltagli anch; con stampa. Nel 1936 gll sollec1to un mcar.1co dt partito, accettando di svoloere l'attività cosidetta " legale" fra i compagni di lavoro. Dai capi del movimen~o ebbe a ricevere materiale da diffondere; passandolo a tal uopo alla già nominata Balboni Clara, al Sa1ti ed al Cinelli; a questi due ultimi affidò la raccolta del denaro c he in seguito veniva versato a lui. ' Cinel li Alfredo: operaio alla dipendenza della locale Azienda comunale del Gas, ex combattente e ferito della grande guerra. Sovente teneva nella officina del Gas disc_orsi politici a favore dei partiti amifascisci, criticava l' operato del g?verno nazionale (specie L'occupazione dell' Albania ed il ric hi amo delle anni cli al~une classi di 1nilitari) ed esaltava la efficienza bellica della Francia. Ammise ~ 1 avere avuto l'opuscolo sovversivo, sequestratogli, dal Nannetti, e che costui dopo di averlo insistentemente propagandato lo indusse ad aderire al movimento e_d a cooperare nell 'attività propagandistica. D iede incmico a M alaguti di versare 11 denaro raccolto dai compagn i, alla moglie del confinato politico Volpi . ~ alag~t~ Li~ero "detto Mario": capo cantiere alle dipendenze della cooperativa buoccia1. Diede la sua collaborazione al Nanne tti ed al Cinelli ne ll'azione propagandistica, e per incarico del Cinelli più volte consegnò direttamente od a mezzo della propria moglie a certa D alla Nota - Volpi somme di denaro già raccolte pro-vitime politiche. Ventura ~ario: imbianchino, interve nne alla ri unione fra compagni di fede in casa MalagutJ aderendo alla proposta del Cinelli di versare una quota mensile di denaro pro-soccorso rosso. Mattioli R affaele: combatttente della grande guerra, muratore presso l ' Aziend~ Co~unal~ del. Gas. Fu presente ai freq uenti discorsi propagandistici sovversivi fatti dal Cmelli; tanto che finì per aderire al movimento sovversivo locale. ~ gh~tti Arv~do: muratore, anunise di avere 1icevuto stampati sovversivi dal Sarti e di avergb consegnato quote di denaro pro-vittime politiche.

PRIMA PARTE: SENTI!NZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Bonazzi Luigi: meccanico, occupato come collaudatore corridore motociclista presso la fabbrica di motociclette M .M. con la paga di lire 1.000 circa al mese; iscritto al P .N .F. dal 1934 proveniente dalle orga nizzazioni giovanili e già C.N . della M.V.S .N. , radiato dal corpo nell 'aprile 1934 per incomprensione dei propri doveri, in quanto aveva finito per non presentarsi più alle c hiamate. Per incitamento del Sarti aderì al movimento, intervenendo alle riunioni fra compagni di fede. Guazzai oca Dante: meccanico, occupato presso le officine dcli' Azie nda Tramviaria; iscritto al P.N.F. dal gennaio 1932, proveniente dalle organizzazioni giovanili. Propagandato con insistenza dal Sarti finì per dare la sua adesione al partito comunista; partecipando alle riunioni fra compagni, al caffè Mazza, ed altrove. Ebbe dei manifestini sovve rs ivi propagandistici che però dice di non aver diffuso . Tosi Otello: lucidatore di mobili, iscritto al P .N.F. nel 1932, ma sospeso nel 1934 per morosità: propagandato dal Sarti fi nì per aderire al partito comunista, partecipando ad alcune riunioni fra compagni di fede. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che tulli i suaccennati giudicabili appartenevano ad associazione dire tta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sopprimere violenteme nte gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; e che Nannetti, Cinelli, Malaguti, Ventura e Righetti inoltre (mentre devesi dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di Mattioli, B onazzi, Guazzaloca e Tosi in ordine al delitto di c ui all'art. 272 p.p.C.P. non essendo emersi a dibattime nto elementi sufficienti d i reità a loro carico), in concors o fra loro, s volgevano attività propagandistica sovversiva o mediante discorsi tenuti fra i compagni di lavoro o mediante diffusione cli stampe comuniste, o raccogliendo e versando denaro prosoccorso rosso. Pertanto tutti costoro si sono resi rispettivamente responsabili dei reati di cui agli artt. 270 cpv. 2° e 110-272 p.p.C.P.; in quanto nella fattispecie dell'opera criminosa da ognuno compiuta s i vengono ad integrare tutti gli est1·emi, sogge ttivamente ed oggettivamente considerati , costituitivi la qualificazione giuridica dei reati ascritti. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonchè le richieste clifensi ve, tenuta presente la natura speciale dei reati, considerato che trattasi di individui senza precedenti politici e penali, e le particolari condizioni di salute di qualcuno; il Collegio ritiene equo di irrogare .le seguenti pene: Per il disposto del!' art. 270 cpv. 2° C.P.: A Nannetti e Cinelli anni 2 ciascuno; a Guazza.loca anni 1 e mesi 6; a Malaguti, Ventura, Mattioli, Righe tti, Bonazzi e Tosi am1i 1 ciascuno>.

Ai sensi dell'art. 110-272 p.p.C.P.:


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PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s .o.s.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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P.Q.M.

A Cinelli anni 3; a Nannetti e Malaguti anni 2 ciascuno; a Ventura e Righetti anni I ciascuno.

Ed operato il cumulo delle pene complessivamenle condannare: Cinelli ad anni 5; Nannetti ad anni 4; Malaguti ad anni 3; Ventura e Righetti ad anni 2 ciascuno; Guazzaloca ad anni 1 e mesi 6, Mattioli , Bonazzi, Tosi ad anni I ciascuno. Tutti alla reclusione; Cinelli pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti ad eccezione di Mattioli, Bonazzi e Tosi, anche alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese cli giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati denunciati e rinviati a giudizio anche i rubricati Pancaldi Martino e Balboni Clara, moglie del coimpulato Sarti Rolando. Per quanto concerne l'opera svolta da quest'ultima sono venuti a mancare elementi sufficienti per statuire che abbia agito veramente con dolo: in quanto potrebbe anche rispondere al vero quanto la giudicabile affenna di avere portato stampe sovversive e denaro raccolto pro-soccorso rosso per semplice incarico del proprio marito, senza sapere e senza avere la volontà di svolgere attività criminosa. Pure nei riguardi del Pancaldi non si sono raccolti elementi sufficienti per affermare che dolosamente abbia compiuta opera antifascista. TI Comando Superiore militare presso il quale l'imputato prestava servizio di leva, al momento dell'arres to, ha fornito le migliori informazioni, in ordine alla sua condotta disciplinare ottima, affermando perfino che in servizio e fuori servizio militare mai frequentò elementi borghesi, vivendo invece sempre coi compagni. Mai ebbe a fare discorsi contrari al Regime, mai si interessò di politica o tentò di svolgere propaganda sovversiva. Piuttoslo ebbe a dimostrnre di non essere molto intelligente, tanto che i suoi compagni lo aiutavano in tutto, era rispettoso con tutti ed aveva timore dei suoi superiori, anche graduati.

Assai bene parla pure il Comando di legione dei CC.RR. di Bologna, del Pancaldi e della di lui famiglia; e poichè 1isulta dagli atti che l'imputato ebbe da giovane a soffrire di menigo-encefalite, può anche darsi che in conseguenza di tale malattia egli si sia finora dimostrato non troppo jntelligente nella vita comune. Pertanto il Collegio è d'avviso di dichiarare la Balboni ed il Pancaldi assolti per insufficienza di prove, in ordine al dolo, da entrambi i reati ascritti come in rubrica; ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

Vjsti ed applicati gli artt. 270 cpv. 2°; 110-272 p.p. 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 486 C.P.Esercito, D ICHIARA

Balboni Clara e Pancaldi assolti per insufficienza di prove da entrambe le imputazioni loro ascritte, ordinando che vengano irrunediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

E RITIENE Tutti gli altri imputati colpevoli dei reati ad ognuno ascritti, ad ecccezione di Mattioli, Bonazzi, Guazzaloca, Tosi assolti per insufficienza di prove del ~olo reato dj cui all'art. 272 p.p.C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessJvamente condanna: Cinelli ad anni 5; Nannetti ad anni 4; Malaguti ad anni 3; Ventura e Righetti ad anni 2 ciascuno; Guazzaloca ad anni l e mesi 6, Mattioli, Bonazzi e Tosi ad anni I ciascuno. Tutti alla reclusione, Cinelli pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, tutti ad eccezione di Mattioli, Bonazzi e Tosi, anche alla libertà vigilata, tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio ed al p~gamento delle spese di preventiva custodia, oltra ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 14.11.l 939 - Anno XV!ll Seouono le firme del Presidente e dei Giudici.

"'

Pancaldi - detenuto dal 24.6.1939 e Balboni - detenuta dal 20.7.1939 - vengono scarcerati il 14.11.1939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 _ Cinelli , viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di SaJu:ao il 4.5.1942. Detenuto dal 4.5.1939 al 4.5.1942. Pena espiata: 3 anni. _ Nannctti, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Turi (Bari) il 16.5.1941. Detenuto dal 16.5.1939 al 6.5.1941.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 2 anni. U~a istanza di grazia inoltrata dal Nannetti il 13.3.1939 al Capo del Governo non v1ene accolta.

PRL\1A PARTE: SENTENZE PRONU}IZIATE DAL T.S.D.S.

Pena espiata: 8 mesi ed 11 giorni. Is tanze di grazia inoltrate dal Bonezzi e dalla madre al Capo del Governo nel dicembre del 1939 non vengono accolte.

- Malaguti, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 21.6.1940.

- Mattioli, viene scarcerato dalle Cm·ceri Giudiziarie di Roma il 1.3.1940.

Detenuto dal 21.6.1939 al 21.6.1940.

Detenuto dal 9.6.1939 al 1.3.1940.

Pena espiata: 1 anno.

Pena espiata: 8 mesi e 12 giorni.

Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla figlia al Capo del Governo il 17.7.1939; istanza non accolta. Ri~bilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello cli Bologna il 18.1.1950.

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La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 31 del 26.10.1939, pronunziò l 'accusa anche nei confronti di: - Sarti Rolando, nato il 5.3.1909 a Bologna, falegname. Detenuto dal 20.6.1939.

- Ventura, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 5.3.1940. Detenuto dal 26.6.1939 al 5.3.1940. Pena espiata: 8 mesi e 9 giorni. - Righetti, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione dj Fossano il 5.3.1940. Detenuto dal 20.6.1939 al 5.3.1940. Pena espiata: 8 mesi e 15 giorni. - Guazzaloca, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 1.3.1940. Detenuto dal 20.6.1939 al 1.3.1940. Pena espiata: 8 mesi ed Il giorni. - Tosi, viene scm·cerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 1.3.1940. Detenuto dal 26.6.1939 al 1.3.1940. Pena espiata: 8 mes.i e 5 giorni. Si associa alla istanza di grazia inoltrata dai genitori il 24.11.1939 al Capo del Governo; istanza non accolta. - Bonezzi, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 1.3.1940. Detenuto dal 20.6.1939 aJ l.3.1940.

Nei confronti del Sarti il T.S.D.S. nell'udienza del 14 .11.1939 dispose, con Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 88 C.P.P. " la sospensione del giudizio nel merito ed al ricovero del Sarti in un manicomjo per accertare se il suo stato attuale di infem1ità mentale preesisteva oppure è da considerarsi posteriore ai fatti criminosi conu11essi e se si tratta di stato di incapacità da escludere la capacità di intendere e di volere". La Commissione Istruttoria dichiara, con sentenza del 10.6.1940, di non doversi procedere, per insufficienza di prove nei confronti del Sarti e ne ordina la scarcerazione. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940").


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n.151/1939

PRl?vfA PARTE: SEN'J'ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 127

Il Tribunale Specia.le per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umbe110, Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Leonardi Nicola, Bm·bera Gaspero. ha pronunciato le seguente SENTENZA

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IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di procedimento a rito diretto, il prevenuto, con atto d'accusa del P.M., in data 3.10.1939, fu rinviato al giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in rubrica enunciati. All'orale dibattimento, per la parziale confessione dell'accusato, per le prove documentali e, soprattuto, per le precise conclusioni peritali, è risultato quanto segue: Da un sottufficiale d'ispezione, nel luglio u.s., fu rilevato che sulle pareti interne ed esterne della garitta n. 4 del deposito munizioni di Castel Lupogliano (Pola) erano scritte, con matita nera, frasi antinazionali, antifasciste, offensive per il Duce del Fascismo Capo del Governo, nonchè termini d'incitamento alla disobbedienza diretti ai militari.

nella causa contro: Padovan Giuseppe, nato il 19.3.1912 a Marcon (Venezia), manovale IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 290 p.p.C.P. per avere pubblicamente vilipeso il Governo del Re Imperatore, tracciando, dalla fine di maggio al 10.7.1939, s ulle pareti della Garitta n. 4 del deposito munizioni cli Castel Lupogliano (Pola), dove egli prestava servizio di guardia come soldato del 74° Fanteria, delle frasi nelle quali si afferma che il Governo protegge i ladri ed i truffatori; b) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e cli luogo cli cui sopra, offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo, tracciando delle frasi nelle quali si afferma che il Duce vuole togliere la vita ai soldati e che non bisogna credere al Duce, nonchè il disegno di un asino con le testuali parole esplicative "ecco il Duce"; c) ciel delitto cli cui all'art. 291 C.P. per avere; sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, vilipeso pubblicamente la Nazione Italiana tracciando delle frasi nelle quali si afferma, fra l'altro, che l'Italia è schivata da tutte le altre Nazioni perchè ha solo ladri e truffatori , che l'Italia cerca la guerra mentre la Francia cerca la pace, nonchè la frase testuale "Abbasso il fascio che ha affondato l'Italia nel fango, nella miseria e nella fame"; cl) ciel delitto di cui all'art. 266 cpv. ult. n. 1 C.P. per avere, sempre nelle anzidette circostanze cli tempo e di luogo, tracciato delle frasi nelle quali si istigano pubblicamente i militari a non credere al Duce, a non obbedire, a non combattere ed a rimanere sempre indietro e ad ogni costo per avere salva la vita. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva

Dagli accertamenti, che subito ne conseguirono, da pa11e delle Autorità utilitari (Comando ciel 74° Reggimento Fanteria) prima, e, più esaurienti, ad opera del Magistrato dopo, anche mediante perizia grafica su scritture cli confronto di tutti i militari che in detta garitta avevano montato di guardia in quegli ultimi tempi, fu accertato e l'odierna udienza ha confermato, che autore di molte delle sopra accennate scritte erano di pugno del fante Padovan Giuseppe, richiamato della classe 1912, appartenente al clistacamento predetto Reggimento che era comandato al servizio di guardia a quel deposito di munizioni. 11 Padovan potè tracciare facilmente le scritte incriminate, durante il turno di guardia da lui prestati alla garitta dalla fine di maggio u.s. in poi. Egli ha anche in udienza, ammesso con superficiale astuzia, di avere scritto soltanto alcune delle frasi contenute sulle pareti della garitta e precisamente quelle di scarso rilievo ai fini penali, ma la coscienziosa ed elaborata perizia non lascia dubbi che sia stato il Padovan a scrivere anche tutte le frasi delittuose specificate, in rubrica nelle lettere a) b) c) d) del l'imputazione nonchè il disegno esplicativo cli cui alla predetta lettera b). Nei fatti come sopra accertati, il Collegio ravvisa tutti gli esti-emi giuridici dei reati al Padovan addebitati come in epigrafe. Commisurando le pene all'entità dei fatti stessi, ritiene che sia equo condannare il Paclovan alla pena complessiva di anni sette di reclusione risultanti dal cumulo giuridico di anni due per il delitto di cui all'art. 290 p.p.C.P., di am1i due per il delitto di cui ali' art. 282 C.P., di anni uno per il delitto di cui all'art. 291 C.P. e cli anni due per il deli tto di cui all'art. 266 cpv. ult. n . 1 C.P. Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 28 C.P.Esercito, la predetta reclusione va sostituita con altrettanta reclusione nùlitare.


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TRIBUNALESPEC!ALB PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 290, 282, 291 , 266 ult. cpv. n. 1; 73 C.P. 28 C.P.Esercito, 274-488 C.P.P.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA 11. 128

Reg. Gen. n. 18/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

DICHIARA Giuseppe Padovan Giuseppe responsabile dei delitti in epigrafe ascritti e cumulate le pene, lo condanna ad anni sette di reclusione, sostituita da altrettanta reclusione milita.re, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 15.11.1939 - Anno XVIII

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umbert.o, Gangenù Giovanni, Pasqualucci Renato, Leonardi Nicola, Barbera Gaspero.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Padovan usufruisce dei provedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2 .1940 n. 56, ma non di quelli del R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e conda1rnato.

nella causa contro: De Feo Ugo, nato il 20.11.1903 a Napoli, direttore della fabbrica di ceramica di VieLTi (Salerno); -De Ambrosio Antonio, nato il 23.1.1901 a San Severo (Foggia), avvocato;

Pertanto Padovan Giuseppe viene scarcerato dal Reclusorio nùlitare di Gaeta il 14.7.1944.

Raimondi Aniello, nato il 27 .1 2.1917 a Vietri (Salerno), contadino.

Detenuto dal 14.7.1939 al 14.7 .1944. Pena espiata: anni 5. Su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale milita.re territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 18.4. I 961 : a) cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna di cui al reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) perchè detto reato, abrogato dal D .L.L. 14.9.1944 n. 288, non costituisce più reato; b) estinti, per I' amnistia di cui al D. L. I. 17. 1.1.1945 n. 719, i reati cui agli articoli 266, 290 e 291 C.P. dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di gi ustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).

IMPUTATI Tutti: a) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva; b) del delitto di cui all 'art. 272 p.p.C.P. per avere svolto propaganda sovversiva. Reati commessi a Vietri sul Mare ed altrove sino al novembre 1938 per il De Feo ed il Raimondi e sino al 26.9.1938 per De Ambrosio. De Feo Ugo e Raimondi Aniello, inoltre del delitto di cui agli artt. 110 e 527 p .p.C.P. per avere, nell'autunno del 1937 in un boschetto contiguo alla strada pubblica Vietri-Amalfi, compiuto, in concorso fra loro, atti osceni. In esito al dibattimento, tenutosi gi usta ordinanza preliminare ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, a porte chiuse, sentiti il P.M . nella sua requisitoria e gli accusati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva


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TRIBUNALE SPECIALE .PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZI.ATE DAL T.S.D.S .

IN FATTO ED IN DIRITTO:

Pertanto di De Ambrosio ha mnmesso di professare idee comuniste, anche se temperate da riserve mentali di dubbia credibilità, negando, però, ma vanamente in questo dibattimento, contro le prove su ricordate, ogni sua responsabilità in ordine ai fatti attribuitigli.

A seguito di procedimento a rito diretto, .i prevenuti, con atto d'accusa del P.M. in data 10.7.1939, furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in rubrica, enunciati. All'odierna udienza, per alcune anunissioni degli accusati per le prove documentali e testimoniali e per gli accertamenti peritali, è risultato quanto segue: Si era appena concluso davanti a questo Tribunale il 3.11.1938 un altro processo a carico del rubricato De Ambrosio e di altri, nei riguardi del De Ambrosio con assoluzione per non provata reità, quando immediatamente dopo l'arresto del prevenuto De Feo per le spontanee rivelazioni di questi e per altri accertamenti che ne susseguirono, nuovi fatti vennero alla luce, relativamente al De Ambrosio circa una concreta e provata sua attività comunista che, esplicantesi con intelligente e acco1ta propaganda mediante discorsi, postille a volumi, che diffondeva fra amici e conoscenti, attestava la sua partecipazione di fatto ali' associazione comunista, che stroncata più volte dall' intervento delle autorità, risorgeva dalle sue ceneri in Napoli e dintorni. Pertanto il De Ambrosio è stato nuovamente denunciato a questo Tribunale il 26.1.1939, insieme con gli imputati De Feo e Raimondi. Non resta al Collegio il minimo dubbio che, nei riguardi del De Ambrosio, si tratta di fatti assolutamente nuovi, non esamjnati nè contestati nel processo precedente di cui si è fatto cenno, e che, pertanto, inefficacemente si eccepisce dal prevenuto la questione "de re judicata" sul principio del "ne bis in idem". Infatti questa volta il De Ambrosio viene accusato dal De Feo - da molti anni suo amico - il quale dichiara di avere ricevuto dal De Ambrosio molti libri sui quali il De Ambrosio aveva scritto molte annotazioni. Trattasi delle opere di Marx che venivano commentate in collaborazione, dalle quali opere venivano tratti spunti per l'elaborazione di articoli di propaganda inseriti in fascicoletti che il De Feo, come si dirà in seguito, riproduceva con un duplicatore e diffondeva. Tra i fascicoletti in atti, forniti dall 'Autorità procedente che li ebbe per via fiduciaria, vi è uno intitolato "La Società e le classi" che dà la prova di quanto si è or ora osservato. Ma l'attività del De Ambrosio non si limitava ad alimentare autorevolmente l ' opera che in Vietri esplicava il De Feo. Egli svolgeva propaganda sovversiva offrendo in lettura libri di contenuto comunista, anche ammesso che qualcuno cli essi non era colpito da divieto cli circolazione in Italia da parte dell'Autorità competente, e accompagnava l'offerta con discorsi tali che non lasciava dubbi, su chi li riceveva, della qualità di sovversivo del De Ambrosio e della sua intenzione, così attuata, di fare propaganda, comunista. Tanto è risultato dagli esami testimoniali di Malamerson Ernesto e Longone Riccardo (ufficiale, quest'ultimo del R.E.).

Quanto al De Feo questi ebbe a confessare, anche in alcuni appunti da lui stesso scritti per consegnarli al funzionario di Questura procedente, nei giorni che seguirono a quello del suo arresto, di essere stato a contatto settario con Eugenio Reale, uno degli esponenti del comunismo napoletano già condannato da questo Tribunale Speciale, e con altri elementi sovversivi e di avere dattilografati e poi riprodotti con un duplicatore giornaletti ed opuscoli di propaganda comunista e di averli consegnati e fatti consegnare ad altri per la diffusione, che effettivamente avvenne, come ha acce1tato l'autorità operante, che ha potuto fornire alla giustizia, come dianzi si è accennato, alcuni esemplari di dette stampe. E' vero che il De Feo ha cercato di infirn1are tali sue confessioni allegando presunte sue minorazioni mentali risalenti all'epoca delle confessioni stesse, ma acce1tamenti medico legali hanno tranquillizzato la giustizia concludendo che in quell'epoca il De Feo era in normale efficienza psichica. Peraltro è risultato anche che il De Feo, quando fu arrestato la prima volta il De Ambrosio per misura prudenziale, fece nascondere dal rubricato Raimondi il materiale 1itenuto da lui compromettente, come il volume del Marcx, il duplicatore ed altro. E' risultato anche che il De Feo, un anno circa prima del suo arresto, mandò da Yietri a Napoli il Raimoncli coll'incarico di consegnare ad un individuo, che si sarebbe trovato davanti al cinema teatro Trianon un rotolo cli carte legate con spago, ciò che infatti il Raimondi fece, e che il 1iconoscimento per questi e quell'individuo avvenne, così come d'intesa col De Feo, a mezzo di segni convenzionali e di parola d'ordine, come d'uso nelle organizzazioni comuniste. Prove, quelle sopra esposte, più che sufficienti per affermare con sicura coscienza che il De Ambrosio e il De Feo appartenevano all'associazione comunista e che svolgevano analoga intensa propaganda. L'orale dibattimento, invece, non ha offerte prove convincenti che il Raimoni sia stato partecipe dell'organizzazione sovversiva di cui trnttasi e che abbia svolta propaganda comunista o che comunque abbia concorso con coscienza e volontà. E' vero che egli da più anni era in intimi rapporti col De Feo, ma è stato acce1tato soltanto per esplicita e completa confessione dei due, che tale intimità era dovuta a frequenti contatti omosessuali e che tali contattj si consumavano non solo in casa ciel De Feo, ma anche in luogo pubblico e precisamente in un boschetto altiguo alla strada pubblica Vierri Amalfi. L'ultimo accoppiamento in detta località a dire degli stessi accusati avvenne nell'autunno 1937. In udienza, peraltro, essi hanno tentato di spostare tale ultima


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TR!B.UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIM/\ PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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data anticipandola di un anno, ma ciè> è stato fatto allo scopo di poter benefic.i are dell'amnjstia ciel febbraio 1937.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Nel fatto, pertanto, il Collegio ravvisa gli estremi del reato cli cui all'art. 527 C.P.

- De Ambrosio: i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato ostano all'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156, ma non a quelli di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56.

Ritiene, invece per quanto detto in precedenza che il Raimondi debba essere assolto per non provata reità dai delitti di cui alle lettere a) e b) dell'accusa in epigrafe (a11. 485 C.P.Esercito). Commisurando le pene all'entità dei fatti e alle condizioni soggettive di pericolosità, reputa equo condannare De Feo e De Ambrosio a complessivi anni sei per reclusione per ciascuno (risultanti dal cumulo per il De Feo di anni quattro per il defato di cui all'art. 272 C.P. di anni uno per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. e di anni uno per il delitto di cui all'art. 527 C.P.; e De Ambrosio cli anni cinque per il delitto di cui all'art. 272 C.P. e di anni uno per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.) ed il Raimondi ad anni uno per il delitto di atti osceni di cui all'art. 527 C.P. Alla condanna consegue per tutti l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e per ciascuno l'obbligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488 - 274 C.P.P.). Per De Ambrosio consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per De Feo l'interdizione per la durata di anni cinque dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). 11 Tribunale ritiene di dovere ordinare la sottoposizione di De Ambrosio e di De Feo alla libertà vigilata (art. 229 C.P.) ricorrendo nei loro riguardi gli estremi di pericolosità di cui agli artt. 202 - 203 C.P. in relazione alle circostanze di cui all'art. 133 C.P. dal Collegio esaminate. P.Q.M. Letti ed applicati gli mtt. 270 2° cpv. - 272 p.p. - 527 p.p. - 73, 29, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito DICHIARA De Feo Ugo e De Ambrosio Antonio responsabili dei delitti in epigrafe a ciascuno ascritti, dichiara Raimondi Aniello responsabile del delitto di cui all'arrt. 527 p.p.C.P., assolvendolo per non provata reità dagli altri delitti in rubrica a lui ascritti e cumulate le pene, condanna alla reclusione: De Ambrosio e De Feo ad anni sei ciascuno e Raimondo ad un anno, rutti in solito al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Consegue per De Ambrosio l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per De Feo quella temporanea per la durata di anni cinque; ordina che De Ambrosio e De Feo siano sottoposti alla libertà vigilata. Roma, 15.11.1939 - Anno XVTU Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Pertanto De Ambrosio viene scm·cerato dalla Casa Penale di T uri (Bari) il 26.1.1943. Detenuto dal 26.1.1939 al 26.1 .1943. Pena espiata: 4 anni. (Per De Ambrosio vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1938" Sent. del 3.11.1938, pag. 255). - De Feo, per effetto dei provvedimenti di .clemenza cli cui al ~.D. 24.~. l 94~ n. 56 e ciel R.D. 17.10.1942 n. 1156 viene scarcerato dalla Casa dt Reclusione d1 Ci vita vecchia il 2.11.1942. Detenuto dal 2 .11. l 938 al 2 .11.1942. Pena espiata: 4 anni. - Raimondi . , detenuto dal 26.1.1939, viene scm·cerato per espiata pena dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.1.1940.

Il T ribunale militare terriloriale cli Roma dichiara, con Ordinanze del 21.12.1953, 7.1.1955 e del 13.3.1961, estinti per amnistia i reati addebitati a De Ambrosio Antonio, De Feo Ugo e Raimondi Aniello dichiarando, inoltre, nei confronti di De Ambrosio e De Feo - limitatamente ai reati politici - estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. l D.C.P.S . 22.11.1947 n. 1631).


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 113/1939

SENTENZA n.129

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Citernesi Ettore, nato il 10.2.1903 a Roma, falegname. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere in Roma il 12.5.1939, scritto s ul retro di un mobile esposto in un mobilificio la frase "A Roma ci siamo e ci resteremo ma non con Mussolini" offendendo così l'onore ed il prestigio di S.E. il Duce del Fascismo Capo del Governo.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M.

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L'orale dibattimento, come la istruttoria, non hanno precisato le parole che costituivano la frase, che nelle circostanze cli tempo e di luogo indicate nel capo di accusa, fu trovata scritta a matita nel retro cli un mobile esistente nel mobilificio della Ditta Grilli. Tale mancata precisazione oltre che al cattivo ricordo dei testi escussi, i quali sono stati diffonni l'uno dall'altro nel riferire il contenuto della detta espressione, si deve principalmetne per la deplorevole incomprensione del milite feroviario Innocenzi Francesco (ora capo-squadra della IX Legione) il quale, rilevato per primo la frase di che trattasi, mosse forte rimprovero alla proprietaria del mobilificio e - inconsideratamente - dispose che la frase stessa fosse cancellata, togliendo così al Collegio la possibilità di avere precisa cognizione di quale reato fosse responsabile l'autore della frase. Ciò non pertanto il Tribunale - attraverso la deposizione dei testi escussi, e la conseguente ricostruzione dei fatti - s.i è formato il convincimento che la rinvenuta scritta aveva contenuto manifestamente offensivo per il prestigio del Capo del Governo. E invero, se così non fosse, non si spiegherebbe nè il vivace rilievo del militare .Innocenzi, nè il contegno di viva preoccupazione assunto dalla proprietaria del mobilificio, la quale ha dichiarato di aver letta la frase e di averne riportata le impressione che fosse offensiva; nè il licenziamento dell'imputato, perchè indiziato come autore della frase rilevata. Ma se le accennate risultanze hanno fornito elementi di prove sul significato manifestamente offensivo della scritta, lo stesso non può dirsi intorno all'autore della stessa. Accusatore dell 'imputato fu il teste Rossi, il cui contegno però, nell'orale dibattimento - oltre aver dato al Collegio motivo di dubitare sulla responsabilità del Citernesi - ha fatto pensare se per caso autore della rinvenuta frase non fosse lo stesso accusatore. Tale sospetto però malgrado le più scrupolose e minute indagini dibattimentali, non è stato confo1tato da sufficienti elementi di prova.

Sentito l'imputato e il suo difensore i quali hanno avuto per ultimi la pm:ola

E poichè nei confronti del giudicabile non sono, d'altra parte, emersi sufficienti elementi per escludere completamente la s ua responsabilità, .il Collegio determina di asolvere l'imputato per insufficienza di prove.

IN FATTO E IN DIRITTO

P.Q.M.

Pe~ i fatti speci~icati in rubrica Citernesi E ttore fu rinv.i ato al giudizio di questo Tnbunale per nspondere del reato in epigrafe.

Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n . 674; 479 C.P.P. Assolve Citernesi Ettore in ordine all'ascrittogli reato per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Nell'orale dibattimento l'imputato, confermando le dichiarazioni rese durante l'istruttoria, ha negato di essere autore della scritta incriminata, la quale per altro, secondo il Citernesi, non aveva contenuto offensivo per il Capo del Governo, trattandosi di una frase non completa, il cui significato non risultava palese. Secondo lo stesso imputato infatti la espressione rinvenuta sarebbe stata:

Roma, 17.11.1939 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici Citernesi Ettore, detenuto dal 23.9.1939, viene scarcerato il 17.11.1939.

"A Roma ci siamo e ci resteremo con Mussolini o non". Ciò posto il Collegio osserva:


324

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 141/1939

PRJll;lA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA n. 130

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

325

che doveva spiegare i vantaggi derivanti dai nuovi contributi dell'assicurazione sociale - all'ordine di "saluto al Duce", ordinato dal capo - gruppo di metalmeccanici, anzichè rispondere col rituale "a noi" portò la mano destra, chiusa a pugno, alla bocca e fece un suono sconcio (pernacchio).

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M . Y.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, M ingo1ù Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Portieri Enrico, nato il 14.8.1889 a Brescia, operaio idraulico IMPUTATO del delitto cli cui all'art. 282 C.P. per avere in Brescia, il 7.6.1939, durante una riunione delle maestranze dello stabilimento "Mettallurgica Bresciana" - già Tempini" offeso il prestigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo, facendo con la bocca un suono sconcio in risposta all'ordine dato dal capo-gruppo metallurgici di "Saluto al Duce" . Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'ruticolo 99 p.p.C.P. IN PUBBLICA UDIENZA

Le ricordate risultanze hanno pure provato - per la dichiarazione resa dal teste Commissario di P.S. Sciabica Pietro, confennata dalle risultanze istruttorie - che l'imputato, individuo dedito al vino, è affetto di alcoolismo cronico in stato tale da scemare grandemente, senza escluderla, la sua capacità di intendere e di volere; che il fatto addebitatogli fu commesso nello stato di alterazione cronica della quale si è fatto cenno, alterazione, che è anch'essa una forma clinica di infermità mentale. Ciò posto il Collegio, ritenuto che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato all'imputato ascritto; che ricorre l'aggravante della recidiva, iisultando il Portieri condannato dal magistrato ordinario per reato con sentenza già passata in giudicato; che avuto riguardo ai buoni precedenti politici dell' imputato - il. quale risulta persona apolitica che mai aveva palesato sentimenti ostili al Regime - e dovendosi concedere per disposizione di Legge (arl. 95 C.P.) il beneficio di cui all'art. 89 C.P. (vizio parziale di mente), appare equo fissare la pena in anni uno di reclusione, spese e conseguenze di legge. Ritenuto che, non risultando il Portieri persona socialmente pericolosa, non deve - a ternùne dell' art. 219 C.P. - ordinarsi il ricovero in casa di cura e cli custodia, trattandosi di reato per il quale la legge stabilisce nel minimo pena inferiore ai cinque anni di reclusione. P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; 282; 99 p .p., 95, 89 C.P.; 488, 274, C.P.P. DICHIARA

Sentito il P.M. Sentito l'accusato e il suo difensore i quali hanno avuto per ultimi la parola IN FATTO E IN DIRITTO Portieri Enrico, con atto di accusa del 18 settembre e.a. fu rinvialo al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato ascrittogli. Nell'orale dibattimento l'imputato ha negato ogni sua responsabilità sostenendo che fu scambiato per pernacchia un colpo di tosse da cui fu colto all'inizio della riunione - ma le risultanze dibattimentali, confem1ando quelle istruttorie, hanno, invece, precisato per le diclùarazioni rese dai testi Calini Orazio, Farisè Paolo e Longoni Ernesto, che i fatti si svolsero così come risultano precisati in rubrica. E' rimasto invero provato che il 7 luglio e.a. in Brescia - il Portieri, in una riunione degli operai ed impiegati dello stabilimento "Metallurgica Bresciana - già Tempini" disposta per ascoltare il segretario dell'unione provinciale fascista lavoratori dell'industria,

Portieri Enrico responsabile dell'ascrittogli reato e con l'aggravante della recidiva e col beneficio ciel vizio parziale di mente lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, alle spese del processo, e al le spese del mantenimento durante Ia custodia e ad ogni altri conseguenza di legge. Roma, 17. I 1.1939 - Anno XVIII. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTJZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESE CUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 Portieri Enrico, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 4 .3.1940. Detenuto dal 14.6.1939 al 4.3.1940.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 8 mesi e 20 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 21.11.1939; istanza non accolta.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

SENTENZA n. 134

Reg. Gen. n. 213/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.

Su richiesta inoltrata dal'Ufficio del P.M. Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 17.11.1939 perchè i fatti oggetto della suddetta sentenza non costituiscono più reato per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14.9.1944 n. 288.

Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici consoli M. VS.N.: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Caputi Pietro, Leonardo Nicola, Carusi Mario.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: . Dal Maso Giuseppe, nato il 30.12.1902 a Zugliano (Vicenza), agricoltore; Balasso Giuseppe, nato il 16.7 .1908 a Piovene-Rocchette (Vicenza), calzolaio; Balasso Giacomo, nato il 31.3.1909 a Thiene (Vicenza), agricoltore; Balasso Domenico, nato il 7.1.1909 a Thiene (Vicenza), muratore; Savio Gaetano, nato il 28 .11.1909 a Thiene (Vicenza), calzolaio; Pretto Catterino, nato il 13.7.1908 a Rotzo (Vicenza), agricoltore. IMPUT ATI del delitto di cui all 'art. 272 p.p. ed u.C. C.P. per aver fatto propaganda ed apologia sovversiva profferendo, in un locale pubblico, ad alta voce, le parole "Non vogliamo la guerra, vogliamo la pace; viva la Russia, Viva Lenin" . In Thiene il 28.8 .1939. OMISSIS Secondo la specifica accusa i sopraspecificati imputati si sarebbero recati, verso le ore 19,30 del 28.8. 1939, nella trattoria "Tre garofani" di Thiene per mangiare e bere. Durante la cena, dopo di avere discusso dell'attuale momento politico e di aver fatto apprezzamenti personali (che però non furono accertati) tutti i giudicabili avrebbero cantato in coro le frasi incriminate. Tutti gli imputati si sono protestati innocenti.


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TRIBUNALE SPECTALE PER LA DIFESA DELLO STATO

li Balasso Giuseppe e il Dal Maso, pur ammettendo cli essersi trovati insieme con i sunnorninati coimputati, hanno escluso di aver cantato e di aver pronunziato le frasi menzionate nel capo cli imputazione. Gli altri, invece, hanno affennato di aver detto: "ora siamo alleati con la Russia e speriamo che la guerra non succeda, viva la pace e non vogliamo la gueJTa".

PRL\,1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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in tal senso modificando il capo di accusa. Ordina, pertanto, che tutti siano immediatamente scarcerati, se non detenuti per altra causa. Roma, 23.11.1939 - Anno XVIIJ

Lo stesso Comando dei carabinieri accertò che Balasso Giuseppe sarebbe rimasto, durante i pasti, quasi sempre sulla porta dell'osteria per salutare le compagne di lavoro che transitavano per la strada. Al dibattimento i fatti vennero meglio chia1iti e precisati. Dalle deposizioni dei testi risultò che tuttj gli imputati, di ottimi precedenti morali, politici e penali, nella occasione del loro richiamo alle armi si erano riuniti nell'osteria "Tre garofani". E nel parlare dell'attuale momento internazionale mentre constatavano che la Russia alleata alla Gennania aveva rafforzato l'asse Roma-Berlino, esprimevano il loro gaudio perchè tale accordo rappresentava la sconfitta delle democrazie (Francia e InghilteITa). li teste Munari ha anche precisato che sentì cantare la sola frase: "non vogliamo la guerra, vogliamo la pace, la Russia è con noi" escludendo di aver sentito dire anche la frase: "Viva Lenin". Il suddetto teste ha anche confermato che Balasso Giuseppe se ne stava sulla porta dell' osteria a parlare con delle ragazze del paese e che quando entrò si mise a bere senza prendere parte ai canti.

Di conseguenza potrebbe rispondere a verità l'affennazione dei g iudicabili che hanno sempre sostenuto che i loro canti fossero manifestazioni di gioia contro le democrazie coalizzate che volevano la guerra, senza avere alcuna intenzione di svolgere opera propagandistica fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Pertanto, non essendo emersi sufficienti indizi di reaità, il Collegio è dell'avviso di assolvere per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'art. 272 cpv. C.P. - modificando in tal modo il capo di imputazione per tutti - Balasso Giacomo e Domenico, Savio e Pretto. Balasso Giuseppe e Dal Maso devono essere assolti con la fomrnla "non aver commesso il fatto" poichè è risultato che entrambi si mantennero estranei ad ogni qualsiasi manifestazione. P.Q.M.

Letti e applicati gli articoli 272 cpv. C.P.; 485-486 C.P. Esercito DICHIARA Assolti per non aver commesso il fatto Dal Maso Giuseppe e Balasso Giuseppe e tutti gli altri per insufficienza di prove dal reato di cui all'art. 272 cpv. C.P.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pertanto Dal Maso Giuseppe, Balasso Giuseppe, Balasso Giacomo, Balasso Domenico, Savio Gaetano e Pretto Catterino, detenuti dal 28.8 .1939, vengono scarcerati il 23 . 11. I 9 39.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRfB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 214/1939

SENTENZA n. 135

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Carusi Mario

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DICHIARA Tutti colpevoli del reato cli cui all'art. 272 cpv. C.P., "per la lieve entitĂ del fatto" concede la circostanza diminuente prevista dall'art. 311 C.P. e li condanna alla pena cli mesi quattro di reclusione, ciascuno. Col pagamento delle spese di giustizia, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltra ad ogni altra conseguenziale cli legge. Detta pena viene sostituita col carcere militare per l'art. 28 C.P.Esercito. Roma, 23 . .11.1939 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Vitton-Mea, detenuto dal 14.9. I 939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Militare Centrale di Gaeta il 14. l. 1940.

nella casua contro: Solive Valentino, nato il 18.6.1915 a Locana Canavese (Aosta), contadino; . Peruzzo-Comelio Pietro, nato il 25.7.1915 a Locana Canavese (Aosta), caldera10; Vemetti-Blina Giuseppe, nato il 23.11.1916 a Locana Canave~e (Aosta), contadino;

Si associa a istanza di grazia inoltrata dalla madre e dalla moglie il 24.11.1939 al Capo del Governo; istanza non accolta. Vemetti-Blina, detenuto dal 14.9.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Militare Centrale di Gaeta il 14. l. 1940. Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre e dal difensore al Capo del Governo il 24.11.1939; istanze non accolte.

Vitton-Mea Domenico, nato il 1.8.1910 a Locana Canavese (Aosta), contadiPeruzzo, detenuto dal 14.9. I 939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Militare Centrale di Gaeta il 14.1.1940.

no. Tutti militari richiamati. del 5° Rgt. Alpini IMPUTATI del delitto di cui all'art. 272 p .p. ed u.c. C.P. per avere fatto propaganda ed apologia sovversiva intonando, in un pubblico esercizio, a voce alta l'inno "bandiera rossa" . In Villanova Baltea il 14.9.1939. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 272 cpv., 23,311, 65 C.P.; 274,488 C.P.P.; 28 C.P. Esercito;

Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre e dal difensore al Capo del Governo il 24. 1 1.1939; istanze non accolte. - Solive, detenuto dal 14.9.1939, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Militare Centrale di Gaeta i I 14.1.1940. Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre e dal difensore il 24.11 .1939 a S.M. il Re Imperatore; istanze non accolte. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 13.3.1961, il beneficio dell'anmistia di cui all'art. I del D.L.L. 17.11.1945 n. 7 I 9 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giudizio (art. 1 D .C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 217/1939

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZL'\TE DAL T.S.O.S.

SENTENZA n. 136

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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IL TRJBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto accerta.re

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.;

IN FATTO ED IN DIRITTO: Giudice Relatore: Lanari Piero; Giud~ci <:onsoli M. V.S.N. : Mazzetti Mario, Gangemi Giovanni, Caputi Pietro, Leonard1 Nicola, Carusi Mario

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Rigamonti Battista, nato il 15.10. 1911 a Caprino Bergamasco (Bergamo), maniscalco; Burini Battista, nato il 4 . 10.1910 a Caprino Bergamasco (Bergamo), contadi no; Burini Giovanni, nato il 12.7. 1911 a Caprino Bergamasco (Bergamo), bracciante; . Cattaneo Angelo, nato il 20.1.1911 a Caprino Bergamasco (Bergamo), bracciante; Ravasio Pietro, nato il 23 .3. I911 a Caprino Bergamasco (Bergamo), bracciante. Tutti militari 1ichiarnati nel 5° Rgt. Alpini. IMPUTATI del _d elitto di _cui _all'art. 272 p.p . ed u.c.C.P. per avere fatto propaganda ed apologia sovversiva mtonando, ad alta voce ed in pubblica via, l'inno "bandiera rossa". In Caprino Bergamasco 1'11.9.1939. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori

1 rubricati Rigamonti, Cattaneo, Ravasio, Burini Battista e Giovanni, soldati, richiamati, del 5° Alpini verso le ore 17 dell'll.9.1939 ~ usciti piuttosto avvinazzati dall'esercizio di trattoria ''Belvedere" del paese di Caprino Bergamasco, erano saliti prepotentemente sopra un carro trainato da un cavallo e condotto dal proprietario Bonari Bernardo. Appena sul veicolo furono sentite cantare, in coro delle canzoni popolari e poi il ritornello dell'inno sovversivo "bandiera rossa". Vennero perciò denunciati tutti e rinviati a giudizio per rispondere di propaganda e di apologia sovversiva ai sensi dell'art. 272 p.p. ed ultimo cvp C.P.. All'udienza dalle chiare e precise dichiarazioni dei giudicabili nonchè de.i testi vennero meglio precisati, i fatti; risultando che dopo le canzoni popolari il Rigamonti per primo ebbe ad intonare il ritornello dell'inno sovversivo "bandiera rossa" cantaro in coro anche da Cattaneo e da Ravasio; e tutti poi lo intercalarono con la frase "nappina rossa trionferà". Secondo il teste Bona.ti il Burini Giovanni si sarebbe unito a lui per protestare contro il Rigarnonti e contro gli altri due coimputati invitandoli a non cantare il ritornello sovversivo, ed il Burini Battista·non avrebbe pronunciate le fras i "bandiera rossa" . Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che Riga.monti, Cattaneo e Ravasio coi loro canti ebbero a fare propaganda per deprimere il sentimento nazionale, anzichè fare della propaganda ed apologia sovversiva rendendosi così responsabili del reato di cui all'art. 272 cpv. C.P., in tal senso modificando il capo di imputazione. In quanto nella fattispecie dell'attività crinùnosa da tutti s volta si vengano ad integrare gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica del reato modificato. Pertanto esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali e tutte le richieste difensive, considerata la natura speciale del reato e che i giudicabili sono d.i buoni precedenti, il Collegio ritiene equo di condannare Riga.monti a mesi 7; Cattaneo e Ra.vasi a mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltra ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè il Rigamonti, il Cattaneo ed il Ravasio sono militari in servizio, ai


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

s~nsi d~ll'art. 28 C.P. Esercito si deve sostituire la pena della reclusione ordinana con 11 carcere militare.

Si associa a una istanza di grazia inoltrata il 24.11.1939 dall'avvocato difensore al Capo del Governo; .istanza non accolta.

. Nei co~ronti dei fratelli Burini Giovanni e Battista ritiene che per il primo siano ven~t1 a mancare del tutto elementi di accusa a di lui carico, in quanto risult~ eh~ 10tervenne protestando contro il canto antinazionale; nei riguardi del Battista mvece qualche dubbio può sorgere che egli abbia o meno, mentre insistentemente nega, partecipato al coro, di conseguenza il Collegio è d'avviso di a~solverlo per in~ufficienza di prove in ordine al reato di cui all 'att. 272 C.P.; ordinando, ai sensi dell'art. 486 C.P. Esercito che entrambi vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

- Cattaneo, viene scarcerato dal Carcere Militare Centrale di Gaeta il 7.3 .1940. Detenuto dal 22.9. 1939 al 7.3.1940. Pena espiata: 5 mesi e 15 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata il 24.11.1939 dall 'avvocato difensore al Capo del Governo; istanza non accolta.

P.Q.M. - Ravasio, viene scarcerato dal Carcere Militare Centrale cli Gaeta il 7.3.1940. Visti ed applicati gli artt. 272 cpv. 23 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 28, 485, 486 C?.P. Esercito; modificando i.I capo d 'accusa nei confronti di tutti , dichiara assolti: . Buri~i Giovanni ~er non avere commesso il fatto e Burini Battista per insufficienza di prove, orchnando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. E ritiene tutti gli altri colpevoli del reato modificato e di cui all'art. 272 cpv. C.P., condannando, Rigamonti a mesi 7, Cattaneo e Ravasio e mesi 6 ciascuno. . Tutti alla reclusione però sostituita dal carcere militare per l'art. 28 C.P.Eserc~to,. a~ pagamento in solido deUe spese cli giudizio, al pagamento dele spese di gmd1z10 al pagamento delle spese di preventiva custodia oltra ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 23.11.1939 - Anno

xvrn

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Burini Battista e Burini Giovanni - detenuti dal 22.9.1939 - vengono scarcerati il 23.11.1939. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provveimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2 .1940 n. 56 Rigamonti, viene scarcerato dal Carcere Militare Centrale di Gae ta il 7.3.1940. Detenuto dal 22.9.1939 al 7.3. 1940. Pena espiata: 5 mesi e 15 giorni.

Detenuto dal 22.9.1939 al 7 .3.1949. Pena espiata: 5 mesi e 15 giorni . Si associa a una istanza cli grazia inoltrata il 24.1 1. 1939 dall'avvocato difensore al Capo del Governo; istanza non accolta. II Tribunal e militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 13.3. 1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. I 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. l D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).


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TRlUUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 243/1939

PRh\1A PARTE: S!:NTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 152

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino; Giudici consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Pietro, Pasqualucci Renato.

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Il Bartezaghi ha invece dichiarato di aver cantato senza conoscere il significato delle parole. Premesso che quest'ultima giustificazione, la quale tende evidentemente ad escludere il dolo, non può essere accolta, tenuto conto del significato delle parole, manifestamente idoneo a deprimere il sentimento nazionale, il Collegio, ritiene che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato di cui al primo cpv. dell'rut. 272 e che, pertanto, occorre modificare parzialmente la rubrica, nel senso di ritenere risponsabili gli imputati della ipotesi delittuosa ora cennata, anzichè di quella di cui alla prima parte dell'art. 272 C.P. che, come il P.M. ha in udienza ritenuto, non ricorre nel caso in esame.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Colombo Marino, nato il 27.4.1914 a Cornaredo (Milano), muratore;

Ritenuto che appare equo fissare la pena in mesi sei di reclusione, che, trattandosi di milita1i in servizio, detta pena deve essere convertita in carcere militare per egual durata, e che gli imputati devono essere condannati anche alle spese del processo e per la custodia preventiva e ogni altra conseguenziale di legge.

Bartezaghi Abele, nato il 28.1.1916 a Cornaredo (Mi Iano), tappezziere. IMPUTATI del delitto di cui all'art. 272 p.p. ed u. cpv. C.P. per aver fatto propaganda ed apologia sovversiva, cantando, sull 'a.ria di una vecchia canzone di guerra, la seguente strofa: "Prendi il fucile e gettalo per te1Ta, vogliamo la pace, vogliamo la pace, abbasso la guerra, abbasso la guerra". In Milano il 9.9. 1939.

P.Q.M. Visti gli rutt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; I R.D. 15.12.1936 n. 2136; 272 cpv. 1° C.P.; 274, 488 C.P.P.; 28 C.P.Esercito, DICHIARA Colombo Marino e Bartezaghi Abele rispettivamente responsabili del reato di cui all'art. 272 cpv. e, così modificando parzialmente la rubrica, li condanna ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, che converte in carcere militare per egual durata.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentiti il P.M. e gli imputati che hanno avuto, con i loro difensori, per ultimo la parola

Condanna altresì gli imputati alle conseguenze di legge, al pagamento in solido delle spese del processo ed a quelle della custodia preventiva. Roma, 21.12.1939 - anno X Ylll

IN FATTO ED IN DIRITTO Seguono le firme del Presidente e dei giudici. Colombo Marino, soldato in servizio nel 38° Reggimento Fanteria, e Bartenzaghi Abele, caporale maggiore in servizio nel 37° Reggimento Fanteria, per i fatti specificati in rubrica furono, con atto di accusa ciel 20.12.c.a., rinviati al giudizio cli questo Tribunale per rispondere del reato di cui all ' art. 272 p.p.C.P.. Nell'odierno orale dibattimento gli imputati hanno confessato di avere cantato, nelle circostanze di tempo e cli luogo sopra specificate, la strofa "prendi il fucile e gettalo per terra, vogliamo la pace e non la guerra". Il primo si è giustificato assumendo che, partito da casa spiacente di avere lasciato i suoi familiari, si unì inconsultamente ad altri compagni nel canto sopra accennato.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI E SECUZIONE Colombo Marino e Bartellazzi Abele vengono scarcerati dal Carcere M ilitare Centrale di Gaeta il 9.3.1940 perchè il reato loro addebitato è stato dichiarato estin to per amnistia (R.D. 24.2.1940 n. 56) dal T.S.D.S. con Ordinanza del 20.5.1940. Sono stati scarcerati il 9.3.1940 a seguito di ordine emesso 1'8.3.1940 dal S. Procuratore Generale del T.S.D.S. Carlo Fallace. Detenuti dal 9.9.1939 al 9.3.1940.


338

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pena espiata: 6 mesi. NOTA: Vennero anche denunziati anche tre soldati del 3° Btg. Alt. dislocato a Boves (Cuneo) e cioè:

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Met.re Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino;

- Cozzi G uido, nato il 3.6.1914 a Bareggio (Milano), muratore;

Nei confronti dei suddetti soldati il Procuratore Generale del T .S.D.S. ordinò, in data 22.11.1939, l'archiviazione degli atti non ravvis ando nella denunzia inoltrata gli estremi di un reato (art. 74 C.P.P.).

SENTENZA n. 153

Reg. Gen. n. 239/1939

- Airaghi Pietro, nato il 19.10.1914 a San Pietro (Milano), guantaio;

- Paleari Alfredo, nato il 26.3.1914 a San Pietro (Milano), muratore.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Pietro, Pasqualucci Renato. SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ballerini Libero, nato il 1.5. 1915 a Lurate Caccivio (Como), fattorino privato. IMPUT ATO del reato di cui all'art. 266 C.P. per avere il 20.9.1939, viaggiando in littorina da Bergamo a Milano, istigato quattro militari a disubbidire alle leggi . IN PUBBLICA UDIENZA Sentiti il P.M. e l'accusato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Ballerini Libero, soldato nel 2° Reggimento Artiglieria Alpina della Divisione Tr identina fu, con atto di accusa del 28. l J e.a., 1inviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato asc.rittogli. Nell' odierno orale dibattimento, per quanto l'imputato si sia mantenuto sulla negativa, è risultato provato - per le precise ed univoche dichiarazioni dei testi dottor Sacco Franco e Dottoressa Zito Maria - che i fatti si sono svolti così come indicati nell' atto di accusa. E' rimasto invero precisato che il 20 settembre e .a. il Ballerini durante il viaggio in littorina da Bergamo a M ilano - dopo aver de.riso altri militari che con lo stesso viaggiavano perchè questi ultimi avevano le divise logo.re - nan-ò pretesi cruenti incidenti che sarebbero avvenuti, in una città di confine, fra militi della M .V.S.N. e soldati, a causa della rilevante maggiore paga dei primi rispetto ai secondi, concludendo che "bene fecero i soldati a mitragliare i militi". Nan-ò pure, che, alcuni giorni prima, circa quaranta soldati, in completo armamento e comandati da un ufficiale, s i erano clandestinamente recati in Francia, ove erano stati accolti molto bene. Soggiunse il Ballerini essere a sua precisa cognjzione


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

che in Francia i soldati italiani che passano la frontiera ricevono un premio e la promessa di un impiego a servizio ultimato.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA n. 154

Reg. Gen. n. 268/1939 I1 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Le cennato 1;sultanze, per le amissioni dello stesso imputato e per le dichiarazioni dei testi sopra indicati, hanno pure provato che i fatti descritti furono commessi in presenza di quattro militari e dei testi Sacco e Zito. Ciò che ha dato occasione al P.M. di contestare, in udienza, l'aggravante della pubblicità. Ciò posto, il Collegio, ritenuto che nei fatti quali sono rimasti provati si riscontrano gl i elementi del reato di cui all'art. 266 cpv. 1°. Ritenuto che appare equo fissare la pena in anni due cli reclusione; che trattandosi di militare alle anni, detta pena deve essere convertita in reclusione 1nilitare per egual tempo ; che alla pena anzidetta consegue la condanna alle spese del processo e di quelle relative alla custodia preventiva. P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; I R.D. 15.12.1936 n. 2136; 266 cpv. l 0 C.P.; 274, 488 C.P.P. , 28 C.P. Esercito, DICHIARA Ballerini Libero responsabile del reato di cui al'art. 266 cpv. 1° C.P. come contestatogli. e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, che converte in reclusione militare per egual durata. Condanna altresì l'imputato a tutte le conseguenze di legge, al pagamento delle spese del processo ed a quelle della custodia preventiva. Roma, 21.12.1939 - anno XVIII Seguono le fim,e del Presidente e dei Giudici.

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M .V.S.N.; Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino. Giudici Consoli M . V.S.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Calia Michele, Caputi Piero, Pasqualucci Renato. SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Palmeri (noto Palmieri) Antonino, nato il 21.9.1917 a Salemi (Trapani), falegname, in atti marinaio. IMPUTATO dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. 1° e 2°; 272 cpv. 1° e 291 Codice Penale, per avere, i 1 24/25/28 e 30 agosto 1939, in Brindisi, nell'officina sommergibili della R. Marina, in momenti distinti, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fatta propaganda antinazionale e vilipeso la Nazione Italiana, in presenza di più operai, dicendo, fra l'altro:

"""Io non ho Patria; von-ei scappare da questa spudorata Italia perchè fa schifo e ribrezzo; in Italia la vita non si vive mentre in America si guadagnano 20 dollari al giorno; io odio l'Italia; nel 1941 varcherò il confine e dirò addio terra inospitale; la Germania otten-à tutto quello che vuole mentre l'Italia non avrà nulla perchè ha solo la lingua ed ha paura"'"'.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

OMISSIS

- Ballerini Libero, viene scarcerato dal Reclusorio Militare Principale di Gaeta il 5.3.1940 perchè il reato che gli è stato addebitato è stato dichiarato estinto per amnistia (R.D.24.2.1940 n. 56) dal T .S.D.S. con Ordinanza del 20.5.1940.

P.Q.M.

Ballerini è stato scarcerato il 5.3.1940 a seguito cli ordine emesso dal Pubblico Ministero il 2.3.1940. Detenuto dal 23.9.1939 al 5.3.1940. Pena espiata: 5 mesi e 12 giorni.

Visti gli artt. 3 legge 4 .6.1931 n. 674; 1 R.D. 15.12.1936 n. 2136; 291 C.P.; 274, 488, 479 C.P.P.; 28 C.P. Esercito, DICHIARA Palmeri (noto Palmieri) Antonino responsabile del reato di cui all'art. 291 C.P. e così modificando parzialmente la rubrica lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, convertita in reclusione militare per egual durata. Condanna altresì il Palmieri alle conseguenze di legge, alle spese di processo ed a quelle del mantenimento durante la custodia.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Assolve l'imputato dal reato di cui agli artt. 8 1 cpv. 1° e 2°, 272 cpv. I O C.P. ascrittogli per insufficienza di prove. Roma, 2 1.12.1939 - A11110 XVIII Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Palmeti Antonino, viene scarcerato dal Reclusorio Militare Principale di Gaeta l' 8.3.1940 perchè il reato che gli è stato addebitato è stato dichiarato estinto per amnistia (R.D. 24.2.1940 n. 56) dal T.S.D.S. con Ordinanza del 20.5.1940. Palmeri è stato scarcerato 1'8.3.1940 a seguito di ordine emesso dal Pubblico Ministero il 6.3.1940. Detenuto dall' 11.9.1939 all' 8.3.1940. Pena espiata: 5 mesi e 27 giorni.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA o. 155

Reg. Gen. n. 258/1039

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Rossi Umberto, Galia Michele, Caputi Pietro, Pasqualucci Renato. ba pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cappellin Mario, nato il 6.4.1903 a Venezia, antiquario, in atto sergente richiamato nel 25° fant. Fiume. IMPUTATO del delitto di cui all'articolo 272 cpv. 1° C.P. per avere, durante il suo servizio militare propauandato idee antifasciste ed antipatriottiche atte a deprimere il sentime~to naztmale dicendo, fra l'altro, al fante Mantovani Isacco, "che egli si sentiva antifascista; che in Venezia i martiri fascisti li avevano inventati; che !a politica fascista era un aborto; che egli sarebbe stato felice di poter ~nd.are m F rancia percbè questo popolo è superiore, per tutto, al nostro e perchè li s1 gode più ampia libertà".

In F iume il 4.10.1939 e precedentemente. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1931 n. 674; l R.D. 15. I 2 .1936 n. 2136; 272 cpv. l C.P.; 274, 488 C.P.P.; 28 C.P. Esercito,

0

DICHIARA Cappe li in Mario responsabile dell' ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, sostituita in reclusione militare per egual durata. Condanna altresì il Cappellin alle conseguenze cli legge, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia.


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TRIBUNALE SPECIALl3 PcR LA DIFESA DELLO STATO

Roma, 21.12.1939 - Anno XVIII Seguono le firm e del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Cappellin Mario viene scarcerato dal Reclusorio Militare Principale di Gaeta il 12.3.1940 perchè il reato che gli è stato addebitato è stato dichiarato estinto per amnistia (R.D. 24.2.1940 n. 56) dal T.S .D.S. con Ordinanza del 20 .5.1940. Cappellin è stato scarcerato il 12.3.1940 a seguito di ordine emesso dal Pubblico Ministero il 9.3.1940. Detenuto dal 9.10.1939 al 12.3.1940. Pena espiata: 5 mesi e 3 giorni.

SEZIONE "B"

Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. relative alla trasmissione cli 85 procedimen~i relativi a reati di sua competenza al Giudice competente secondo le norme ordinarie. (art. 2 del R.D. 15.12.1936 n. 2136)


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S .

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......,_,

RIMESSIONE DI ATTI PROCESSUALI ALLA COMPETENTE AUTORIT A' GIUDIZIARIA Nel 1939 il T.S.D.S ., avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 2 del R.D. 15.12.1936 n . 2136, ha trasmesso 85 procedimenti relativi a reati di sua originaria competenza al Giudice competente secondo le norme ordinarie. Le azioni delittuose commesse da 95 imputati si riferiscono ai reati di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.), Offese all'onore del Re e del Sommo Pontefice (aft. 278 C.P.), Offese all' onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.), Vilipendio alle Istituzioni Costituzionali e alle Forze Armate (art. 290 C.P.), Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) e Vilipendio alla Bandiera o altro emblema dello Stato (art. 292 C.P.).

T procedimenti penali trasmessi dal TS.D.S. alla competente Autorità giudiziaria Ordinaria ai sensi dell'art. 2 del R.D. 15.12.1936 n. 2136 sono 85 e non 95 dato che alcuni imputati (vedi i nn. 5 e 75; 9 e 84; 12 e 95; 15 e 76; 29 e 83; 30, 38 e 39; 42 e 63; 60 e 79) compirono insieme, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo i reati loro contestati. Per ciascun procedimento viene spec(ficata la data di trasmissione degli atti processuali alla competente Autorità Giudiziaria allo scopo di consentire a coloro che desiderano conoscere, per vari motivi, l'esito del procedimento a quale Autorità giudiziaria devono inoltrare la loro richiesta. I nominativi degli imputati sottoposti a procedimento penale vengono elencati in ordine alfabetico. 1) Aimo Maggiorino, nato il 2.5 .1893 a Mondovì (Cuneo), meccanico. Detenuto per altra causa - in espiazione di pena - nella Casa Penale di Fossombrone (Pesaro-Urbino) IMPUT ATO del reato previsto dall'art. 282 C.P. (Offesa all'onore del Capo del Governo) per avere il 23.4.1939, nella Casa di Pena di Fossombrone pronunciata all'indirizzo del Duce del Fascismo Capo del Governo la espressione: "le solite fanfaronate". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Urbino il 7.7.1939 (Sent. n. 83 R.G. 92/1939). 2) Amato Michele, nato il 14.8.1912 a Castrovillari (Cosenza). Detenuto per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Castrovillari IMPUTATO de] delitto di offese continuate previsto dagli artt. 81 e 278 - ultima parte -


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TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

C.P. per avere il 16. 11.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Castrovillari pronunciato frasi offensive all'indirizzo di S.A.R. Principessa Maria di S~voia e a S.A.R. la Principessa di Piemonte.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo i 1 12.5.1939 con Sent. n. 59 R.G. 89/1939.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Castrovillari il 6.12.1939 con Sent. n. 144 - R.G. 306/1939.

6) Bagna Umberto, nato 1'8.1.1897 a La Spezia, commerciante. Detenuto per altra causa, in espiazione di pena, nelle Carceri Giudiziarie di Venezia IMPUTATO

3) Andriani Antonio, nato il 16.9.1903 a Molfetta (Bari), falegname. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri giudiziarie di Molfetta. IMPUTATO a) del delit~o previsto dall'art. 282 C.P. (Offesa all'onore del Capo del Governo) per _avere 11 18.11.1939, nelle Carceri giudiziarie di Molfetta, pronunziato le seguenti frasi: "Mussolini è un vigliacco, un caporalino che è stato in galera come me e con quattro persone ha fatto la marcia su Roma". b) del reato cli vilipendio cli cui all'art. 290 C.P. per avere nelle suddette cir~ostanze di tempo e di luogo, in presenza di più persone, vilipeso, pubblicamente 11 Governo ciel Re Imperatore. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trani il 2.12.1939 con Sentenza n. 143 - R.G. 299/1939. 4) Angeli Maceo, nato ad Assisi (Perugia) cli anni 31, libero.

IMPUTATO del reato prev~sto dall'art. 282 C.P. (Offesa all'onore del Capo del Governo) per avere detto, 111 epoca imprecis.;1ta dei primi mesi del 1939 in Assisi che "Mussolini era uno sfacciato e un delinquente che commetteva d~oli abusi ~erso l'amica Francia". e

del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 3.8.1939, nel Carcere Giudiziario di Venezia, vilipeso, pubblicamente, la Nazione Italiana pronunciando, tra l'altro, la frase: "una scorreggia di un francese vale più di dieci italiani". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Venezia il 23.8.1939 con Sentenza n. 97 - R.G. 171/1939. 7) Barletta Romolo, nato 1'8.5.1893 a Supino (Frosinone), becchino. Detenuto, per altra causa, in espiazione di pena, nelle Carceri Giudiziarie di Frosinone. IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 282 e 278 C.P. per avere il 5.5.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Frosinone, offeso L'onore e il prestigio del Capo del Governo e di S.M. il Re pronunciando le parole: "Il Duce è un cornuto e un ladro e il Sovrano peggio ancora, e non appena esco a libertà debbo gridare "Abbasso il Duce e il Re". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Frosinone il 29.5.1939 con Sent. 63 R.G. 104/1939. 8) Belli Alfredo, nato il 17.3.1912 a Seravezza (Lucca) - scalpellino. Detenuto, per altra causa, nel Carcere Giudiziario di Lucca

IMPUTATO Atti trasmessi al Procuratore del Re di Peru 0<>ia il l 2 .5.1939 con Sentenza n. 58 - R.G. 87/1939. 5) Armando Salvatore, nato il 2.2.1906 a Palermo, mezzadro. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Palern10. IMPUTATO del _rea.to ~r~visto .dall ' art. 282 C.P. per avere il 14.2.1939 pronunziato, nelle Carcen G.rud1ziane d1 Palenno, frasi offensive all'indirizzo del Capo del Governo.

del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 6.10.1939, in una osteria dei F01te dei Marmi, pronunziato all'indirizzo del Duce del Fascismo, Capo del Governo, la frase: "Mangerei la testa al duce". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lucca il 23.11.1939 con Sent.. 137 R.G. 261/1939. 9) Belli Innocente, nato il 24.8.1913 a S. Zeno Naviglio (Brescia) portinaio. Milite della M .V.S.N. - Libero. IMPUTATO

Ne/La sentenza non vengono indicale le frasi che avrebbe pronunziato l'Armando.

del delitto di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) per


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

avere il 2.7.1939, nella piscina di Castiglione dello Stiviere, pronunciato, pubblicamente, le paro.le: "L' Arma dei Carabinieri è l'Anna più stupida, è carne da macello, carne venduta. L'appuntato è uno stupido, il brigadiere un ignorante e il maresciallo un imbecille. E' gente che non capisce niente" . Atti trasmessi al Procuratore del Re di Mantova il 4.9.1 939 con Sentenza n. 98 R.G. 182/1939. 10) Bianchi Angelo, nato a Livorno, cli 74 anni - invalido.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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R.G. 292/1938. 13) Brigada Amedeo, nato a Quarto (Genova) il 19.1.1 916, manovale, marinaio scelto presso la R. Capitaneria del Porto di Ravenna. Libero. IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere il 25.12.1938, nella osteria dei Mille, in Quarto, pubblicamente in presenza di piì:1 persone, offeso l'onore del Capo del Governo, dicendo che lo stesso faceva morire di fame gli italiani;

Detenuto, per altra causa, nelle Carceri giudiziarie di Livorno. IMPUTATO del delitto di offesa all'onore del Duce del Fascismo - Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 21.8 .1 939, nelle Carceri Giudiziarie di Livorno, in presenza di altri detenuti, rivolto all'indirizzo del Duce le parole: "Quel vigliacco, quel farabutto, perchè siamo vecchi ci vuol far morire tutti in galera" . Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno il 4.9.1939 con sentenza n. 101 R.G. 188/1939. 11) Boccardelli Antonio, nato il 19.11.1870 a Chiari (Brescia) - girovago. Detenuto dal 13.6.1939 nel Carcere Giudiziario di Panna

b) del reato previsto dall'art. 290 C.P. per avere, nelle medesime circostanze, pubblicamente vilipeso la Regia Marina Italiana dicendo che "i nostri marinai fanno schifo e che le hanno sempre prese" ; c) del reato cli cui all'a1t. 291 C.P. per avere, sempre nelle stesse circostanze, pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana dicendo che "gli italiano fanno schifo, che egli aveva vergogna cli essere italiano e che era meglio farsi comandare dai rossi". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova il 3 l. 1.1939 con Sentenza n. 8 - R.G. 6/1939. 14) Calcinoni Giovanni Battista, nato il 13.9.1897 a Follina (Treviso), minatore. Detenuto dall'8.7.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Cagliari

IMPUTATO IMPUTATO del reato previsto dall'art. 260 C.P. (Introduzione clandestina in luoghi militari) per essersi introdotto clandestinamente nel Deposito munizioni della R. Aeronautica in località Collecchio di Parma il 13.6.1939, scavalcando il recinto metallico che lo recinge. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Parma il 3.7.1939 con Sentenza 81. R.G. 142/1939. 12) Braida Silvio, nato il 6.1.1915 a Trieste - argentatore. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Trieste.

dei reati di offesa all'onore di S.A.R. la Principessa di Piemonte (art. 278 - u. cpv. C.P.), di offesa al Duce del Fascismo e Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vilipendio al Governo del Re (art. 290 C.P.) Reati commessi 1'8.7.1939 in Bacu Abis (Cagliari). Nella sentenza non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato il Calcinoni. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cagliari il 31.7.1939 con Sentenza n. 92 - R.G. 157/1939.

IMPUTATO del delitto di offese all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e del delitto di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) .

15) Casu Giovanni, nato il 17.4.1881 a Barchidda (Sassari), commerciante in bestiame. Libero. IMPUTATO

Nella sentenza non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato il Braida. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 5.1.1939 con Sentenza n.

del reato di offesa a S.M. il Re Imperatore (art. 278 C.P.) . Nella sentenza non viene indicata la data e la località ove sarebbe stato com-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR!tvlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

messo il reato e non viene neanche menzionata la frase offensiva che avrebbe pronunziato il Casu.

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tempio Pausania il 30.3.1939 con Sentenza n. 42 - R.G. 284/1938. 16) Cementi Mario, nato il 15.3.1919 a Perugia, falegname. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri giudiziarie di Trieste.

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ciel reato previsto dall'a11. 282 C.P. per avere il 4 .2.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Piacenza in presenza di altri detenuti, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo con le parole: "E' ora che la faccia finita, sta ad affamarci tutti, bisognerà mettergli la camicia cli forza". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Piacenza 1'11.3.1939 con Sentenza n. 33. R.G. 40/1939.

IMPUTATO 20) Colina Federico, nato il 1.11.1889 a Napoli, pensionato statale. Libero dei reati di offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.). Nella sentenza non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato il Cementi.

IMPUTATO del reato di propaganda ed apologia antinazionale (art. 272, primo cpv. C.P.). Nella sentenza non viene specificata l'attività che avrebbe espletata il Colina.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 13.1.1939 con Sentenza n. 5. R.G. 292/1938. 17) Chiappino Rizzieri, nato il 25.8.1905 a Coloredo di Prato (Udine) falegname. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Udine.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli 1'11.1.1939 con Sentenza n. 1/bis. R .G. 255/1938. 21) Cossalter Emilio, nato il 19.2 .1912 a Cesio Maggiore (Belluno) garzone di cucina. Detenuto nelle Carceri Giudiziarie cli Rapallo

IMPUTATO IMPUTATO del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, nelle Carceri Giudiziarie di Udine, offeso il prestigio del Capo del Governo pronunziando la frase: "dovrebbero mettere dentro quel macaco di Mussolini". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Udine il 31.1.1939 con Sentenza n. 10. R.G. 9/1939. 18) Cigliani Giuseppe, nato il 27.6. 1890 a Piana d' Arta (Udine), muratore. Detenuto dal 6.3.1 939 nelle Carceri Giudiziarie cli Trieste.

del reato previsto dal l'art. 292 C.P. per avere il 29.1.1939, in Rapallo, vilipeso la bandiera Nazionale dicendo: "della bandiera non ne faccio nulla, la mangio, la strappo, la brucio". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gen-:,va l' 11.3.1939 con Sentenza n. 32. R.G. 38/1939. 22) Cottadellucci Otello, nato .il 6.6.1887 a Collescipoli (Terni), macellaio. Libero.

IMPUTATO IMPUTATO del reato di vilipendio (art. 290 cpv. C.P.) per avere il 22.3.1939, in Trieste, vilipeso la M .Y.S.N. con le parole: "Vai via schifoso della Milizia; la Mi lizia è una merda per me, che tengo sotto i piedi". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 5.4.1939 con Sentenza n. 44 R.G.72/1939. 19) Ciregna Giuseppe nato il 9.5.1882 a Lugagnano (Piacenza), medico chirurgo. Detenuto per alti-a causa, nelle Carceri Giudiziarie cli Piacenza.

del reato previsto dall'art. 291 C.P. (Vilipendio alla Nazione italiana) per avere, in Temi, il 19.6.1 939 vilipeso la Nazione Italiana con le parole: "Il Fascio mi tira una sega: non sono più i tempi di prima". Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Temi il 25 .7.1939 con Sentenza n. 91. R.G. 158/1939. 23) Coviello Lazzaro, nato il 18.2.1911 a Bitonto (Bari), carrettiere. Libero.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Padova il 21.3.1939 con Sentenza n. 37. R.G. 41/1939.

del delitto previsto dall'art. 290 cpv. C.P. per avere il 10.2.1939, in Grumo Appula (Bari) pubblicamente vilipeso la M. V .S.N. dicendo a tale Bracciodieta Francesco, vice capo squadra della M.V.S.N.: "me ne frego di te e della Milizia".

27) De Michele Cosimo, nato il 22.7.19802 a Pulsano (Taranto). Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Taranto. IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bari 1'11.3.1939 con Sentenza n. 34. R.G. 45/1939. 24) Cupo Giuseppe, nato il 1.7.1887 a Palomonte (Belluno), possidente. Libero IMPUTATO del reato previsto dall'att. 291 C.P. per avere vilipeso la Nazione Italiana pronunziando, in luogo pubblico ed alla presenza di più persone la frase: "Io ho tre o quattro figli a Londra che pisciano in culo a te e all'Italia". Reato commesso il 12.10.1939 a Senerchia (Avellino) Atti trasmessi al Procuratore del Re di S. Angelo dei Lombardi il 6.11.1939, .con Sentenza n. 124. R.G. 253/1939. 25) Cuppi Filippo, nato il 26.4.1904 a Bologna, ragioniere. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziru·ie di Bologna IMPUTATO del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 22.4.1939, in una camerata delle Carceri Giudiziarie di Bologna, pronunciato all'indirizzo del Duce del Fascismo Capo del Governo, espressioni sconcie ed offensive precisate nel rapporto redatto il 23.6.1939 dalla Direzione delle Carceri Giudiziarie di Bologna.

del reato previsto dall'art. 290, prima parte, C.P. per avere pronunciato il 4.5.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Taranto, frasi di vilipendio al Governo del Re fra le quali: "Delinquenti fanno la campagna demografica per mettere figli al mondo e per farli morire di fame ... questa è la giustizia di adesso per ingannare il popolo con il premio demografico". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Taranto il 5.6.1939 con Sentenza n. 68. R.G. 91/1939 Per De Michele vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928" pagg. 1149 e 1305. 28) Di Franco Agostino, nato il 13.8.1905 a Rapolla (Potenza), contadino. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Melfi. IMPUTATO del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 3.3.1939, in una camerata nel Carcere Giudiziario di Melfi, offeso il prestigio del Capo del Governo con le parole: "Quando vado fu01i in libertà devo andare ad uccidere Mussolini". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Melfi il 5.4.1939 con Sentenza n. 45. R.G. 73/1939. 29) Ermellino Emilio, nato il 3.1.1895 a Messina - Detenuto, per altra causa, nelle carceri Giudiziarie di Ragusa.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bologna il 7.7.1939 con Sentenza n. 84. R.G. 145/1939.

IMPUTATO

26) Da Sacco Silvio, nato il 31.12.1908 a Basiliano (Udine), muratore. Detenuto, in espiazione di pena per un reato comune, nella Casa di reclusione di Padova.

del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 5 e 6 febbraio 1939, in una camerata del Carcere Giudiziario di Ragusa, offeso l'onore e il prestigio del Capo del governo pronunziando le parole: "Mussolini non ha mai fatto cose giuste, ha levato dalla campagna i briganti e li ha messi negli uffici e in altri posti dove rubano".

IMPUTATO del reato di vilipendio alla Nazione italiana previsto dall'art. 291 C.P. per avere il 27.12.1938, in un corridoio della Casa di reclusione di Padova, pronunziato la frase: "Dio cane, quante cassette per buttare giù l'italia".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ragusa il 27.2.1939 con Sentenza n. 25 . R.G. 37/1939. 30) Esposito Amarante Giuseppe, nato il 1.11.1889 a Pagani (Salerno), conta-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dino. Detenuto, in espiazione di pena, nel Carcere Giudiziario di Salerno. IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 282 e 291 C.P. per avere, in data anteriore al 21.8.1939, pronunziato nel Carcere Giudiziario di Salerno ali.a presenza di più detenuti, frasi di offesa al Capo del Governo e di vilipendio alla Nazione Italiana.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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te al giugno del 1939, parlando con un compagno di lavoro pronunziato le parole: "Cusin è come il duce, mangia la polpa e lascia ai d.ipenclenti le ossa da rosicchiare". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Padova il 25.7.1939 con Sentenza n. 89 R.G. 153/1939. 34) Forgione Berardina, nata il 23 .8.1900 a Prezza (Aquila), piccola proprietaria terriera. Libera.

Nella sentenza non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato l'imputato.

IMPUTATA

Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Salerno il 4.9.1939 con Sentenza n. 99. R.G. 183/1939.

de] reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, in Prezza, il 1.11.1939 offeso il prestigio ciel Capo ciel Governo con le parole: "Vado in C .... a a Mussolini".

31) Falisi Michele, nato il 6.1.1891 a Caronia (Messina), bracciante. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Mandamentali di S . Stefano Camastra (Messina).

Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Sulmona il 2 .12.1939. 35) Farofalo Nicolò, nato il 20.9.1877 a Nicosia (Enna), calzolario. Detenuto, in espiazione cli pena, nel Carcere Giudiziario di Modica

IMPUTATO IMPUTATO del cieli tto previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 14.11.1939 nella Regia Pretura di Camastra, poco dopo la lettura della sentenza di quel Pretore che lo condannava per un altro reato, pronunziato la frase - mentre teneva il braccio teso verso la fotografia del Duce - : "Mussolini è uno stronzo". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Patti (Messina) il 2.12.1939 con Sentenza n. 142. R.G. 288/39.

dei reati previsti dagli a.rtt. 277-282 e 290 C.P. per avere il 16.11.1939, nelle Carceri Giudiziarie cli Modica in presenza di altri detenuti, diretto a un condetenuto - che parlava cli una eventuale grazia Sovrana in occasione del prossimo lieto evento di S.A.R. la Principessa di Piemonte, le parole: "Ma che dici: Re, Mussolini e tutti i suoi successori sono un pugno di mascalzoni, ladri, disonesti e cornuti".

32) Fianuningo Pietro, nato il 1.1.1888 a Riposto (Catanja), rappresentante cli commercio. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Catania.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Modica (Ragusa) il 2.12.1939 con Sentenza n. 140 R.G. 293/1939.

IMPUTATO

36) Garro Francesco, nato il 21.5 .1890 a Vittoria (Ragusa), decoratore. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Patti.

dei reati di offesa al Re (art.. 278 C.P.) e di offesa a1 Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 27.5.1939 pronunziato, pubblicamente, in Catania le frasi: "Abbasso S.M. il Re, abbasso il Capo del Governo".

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania il I 0.6.1939 con Sentenza n. 72. R.G. 124/1939.

a) cli propaganda antinazionale per avere il 5.1.1939 e nei giorni precedenti fatta propaganda nelle Carce1i Giudiziarie di Patti per distruggere e deprimere il sentimento nazionale (art. 272 C.P.);

33) Fontana Ernesto, nato 1'8.3.1893 a Padova, decoratore edile. Libero.

IMPUTATO

b) dei reati di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P.) e offese al Sommo Pontefice (art. 278 C.P.) per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo pronunziato frasi offensive per le forze Armate e il Sommo Pontefice.

del reato di offesa all'onore del Duce del Fascismo - Capo del Governo - previsto dall'art. 282 C.P. per avere, in Padova, in epoca imprecisata ma anteceden-

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Patti (Messina) il 2.2.1939 con Sentenza n. 13. R .G. 14/1939.


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'fRlBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SEl'iìENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

37) Gatto Michele, (nella sentenza non viene indicata la data e la località di nascita), istitutore presso il Riformatorio Giudiziario di Forlì. Libero.

IMPUTATO

IMPUTATO del reato previsto dall'art. 291 C.P. per avere, in giorno e mese imprecisato del.l'estate del 1937, in Forlì, pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana con le parole: "No è per una minchiata di aumento di tessera: ieri sera sono andato al Circolo rionale e mi hanno fatto pagare 6 Iire, mentre prima ne pagavo 4 e poi 5 non so perchè questa e adesso mando in culo il fascio e chi l'ha fatto pure". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Forlì il 18.2.1939 con Sentenza n. 22. R.G. 19/1939. 38) Germano Gennaro, nato il 25.10. 1884 a S. Maria a Vico (Napoli) impiegato, detenuto in espiazione di pena, nelle Carceri Giudiziarie di Salerno. IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 282 e 291 C.P. per avere, in data anteriore al 21.8.1939, pronunziato nel Carcere Giudiziario di Salerno alla presenza di più detenuti, frasi di offesa al Capo del Governo e di vilipendio alla Nazione Italiana. NelJa sentenza non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato Germano Cesare. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Salerno il 4 .9.1939 con Sentenza n. 99. R.G. 183/1939. 39) Giaccone Amato, nato il 10.10.1910 a Nocera Inferiore (Salerno), pittore. Detenuto, in espiazione di pena, nelle Carceri giudiziarie di Salerno. IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 282 e 291 C.P. per avere, in data anteriore al 21.8.1939, pronunziato nel Carcere Giudiziario cti Salerno, alla presenza di altri detenuti, frasi di offesa al Capo del Governo e di vilipendio alla Nazione Italiana. Nella sentenza di invio degli atti alla competente Autorità giudiziaria non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato l'imputato.

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del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 29.10.1939, nel Dopolavoro di Monti di Licciana (Massa Canara), pronunciato all'indirizzo del Duce del Fascismo, Capo del Governo, le seguenti frasi: "Essere disposto a prenderlo a cazzotti se vi era qualcuno che glielo andava a chiamare "aggiungendo inoltre: "Si viva il Duce, viva il Duce e poi dobbiamo stringere ... ed altre parole meglio indicate ai fogli 2 e 3 del fascicolo personale". Atti trasmesi al Procuratore del Re di Apuania il 14.11.1939 con Sentenza n. 125. R.G. 275/1939. 41) Gramarossa Beniamino, nato il 5.10.1900 a Lavello (Potenza), contadino. Libero. IMPUTATO del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (a1t. 291 C.P.) per avere, in Lavello, il 23.4.1939 pronunciato, pubblicamente, le parole: "Me ne frego del Partito e del Fascismo". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Melfi il 22.6.1939 con Sentenza n. 77. R.G. 134/1939. 42) Gregori Giovanni, nato il 20.6.1904 a Sebenico (Dalmazia), meccanico. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Trieste IMPUTATO dei reati di Offesa all'onore del Re Imperatore (art. 278 C.P.), offesa all'onore del Capo del governo (art. 282 C.P.) e vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) per avere nel febbraio del 1939 nelle Carceri Giudiziarie di Trieste pronunciato le seguenti. frasi : "Il Re Imperatore è uno strumento imbelle nelle mani del Governo Fascista"; il Duce è un esperto ladro campestre" ; il soldato italiano è un pavido omuncolo". Frasi pronunziate insieme con il detenuto Pessiach elencato al n. 62). Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 18.4.1939 con Sentenza n. 49. R.G. 53/1939. 43) Gride! Severino, nato il 16.7.1908 ad Amaro (Udine), carpentiere. Libero.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Salerno il 4.9.1 939 con Sentenza n. 99. R.G. 183/1939.

IMPUTATO

40) Giorgi Pietro, nato il 2 .7 .1885 a Licciana Nardi (Massa Carrara), bracciante. Detenuto dal 30.10.1939 nelle Carceri Mandamentali di Aulla (Massa Carrara).

del reato previsto dall'art. 278 C.P. per avere, in Amaro (Udine) il 6.1.1939 ingiuriato, pubblicamente, la persona del Sonuno Pontefice con le parole "Abbasso il Papa-Re".


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tolmezzo il 21.3 .1939 con Sentenza n. 38. R.G. 50/1939.

95. R.G. 172/1939.

44) Grillo Saverio, nato il 30.6.1898 a Parghelia (Catanzaro). Detenuto, per altra causa, nella Casa di Reclusione per delinquenti abituali e professionali di Lucca.

47) Lenzi Raoul, nato il 29.6.1912 a Gaggio Montano (Bologna), meccanico. Detenuto dal 18.7.1939 nelle Carceri Mandamentali di Pon-etta Terme (Bologna).

IMPUTATO

IMPUTATO

dei reati di Offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.), di Offese al Sommo Pontefice (art. 278 C.P.) e di Offese alla Famiglia Reale (art. 278 C.P.) per avere, in data anteriore al 3.5.1939, nella Casa di Reclusione di Lucca pronunziato frasi offensive all'indirizzo del Capo del Governo, del Sommo Pontefice e dei membri della Famiglia Reale.

del reato previsto dall' art. 290 cpv. C.P. per avere, in Porretta Terme il 18.7.1939, pubblicamente vilipeso la M.V.S.N., forza armata dello Stato con le seguenti parole: "che bel modo di usare ha la milizia e che bell'esempio dĂ ! vorrei essermici trovato io al posto del ragazzo per far vedere come agire".

Le frasi che avrebbe pronunziato l ' imputato non vengono menzionate nella sentenza. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lucca il 25.5.1939 con Sentenza n. 61. R.G. 94/1939.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bologna il 31.7.1939 con Sentenza n. 93. R.G. 165/39. 48) Macina Marino, nato il 4.6.1894 a S. Marino, minatore. Detenuto dal 23.4.1939 nelle Carce1i giudiziarie di Marassi (Genova). IMPUTATO

45) Interisano Pasquale, nato il 24.4.1886 a Santa Lucia di Mela (Messina), vetturino. Libero. IMPUTATO del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 6.9.1938, in S. Lucia cli Mela (Messina), offeso il prestigio del Capo del Governo con le parole: "Alla faccia di Mussolini che a voi cieli' Africa vi ha riempito il culo e a noi ci brucia con le tasse". Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Messina il 31.1.1939 con Sentenza n.9. R.G. 8/1939.

del reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 24.4.1939, in Genova, pubblicamente pronunciate le parole: "Non ho paura di nessuno e nemmeno di quel P .... del Capo del governo" . Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova il 5.6.1939 con Sentenza n. 69. R.G. 115/39. 49) Mancini Raffaele, nato il 10.1.1907 ad Alberobello (Bari), calzolaio. Detenuto dal 26.7.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Stigliano (Matera). IMPUTATO

46) Lemut Maria, nata a Sapuse di Aurisima (Tr.ieste). (nella sentenza non viene indicata la data cli nascita), prostituta. Detenuta dati' 11.6.1939 nelle Carceri Mandamentali di Postumia Grotte. IMPUTATA dei reati di Vilipendio alle Forze Armate (art. 290 cpv. C.P.) e di Vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P.) per avere, in Prestane- Villa Slavina - (Trieste) I' 11.6.1939 pronunziato, pubblicamente, all'indirizzo di due sottufficiali del R. Esercito, in divisa, le seguenti parole: "andate via che fate schifo. L'Italia ci ha rubato le nostre ten-e e con i nostri soldi costruisce strade e palazzi, cosĂŹ i nostri contadini non sanno come fare a pagare le tasse. I soldati consumano i quattlini nelle manovre. andate a ramengo tutti quanti". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste I' 11.8.1939 con Sentenza n.

del reato di Offesa all'onore del Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 25.6.1939, in Gorgoglione (Matera) pronunciato, tra l'altro, le parole: "sono stato in Spagna per guadagnare quei quattro centesimi che mi ha fatto avere quello straccione di Mussolini". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Matera il 22.9.1939 con Sentenza n. 113. R.G. 200.39. 50) Mar.i.ni Pietro, nato il 25.7.1912 a Gemona (Udine), contadino. Detenuto, per altra causa, nelle Carce1i Giudiziarie di Tolmezzo (Udine). IMPUTATO del reato di propaganda e apologia sovversiva previsto dall' art. 272 - ultima


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

parte - C.P. per avere il 7.2. 1939, in una camerata del Carcere Giudiziario di Tolmezzo gridato: "Viva il Socialismo".

C.P.) per avere, .in epoca imprecisata deJ 1937, in Monselice pronunciato all' indirizzo del Capo del Governo le parole: "Ci vorrebbe il coltello".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tolmezzo (Udine) il 5.4.1939 con Sentenza n. 43. R.G. 64/1939.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Padova il 10.2.1939 con Sentenza n. 15. R.G. 11/1939.

51) Mastrandrea Pietro, nato il 2 .3.1908 a Pollina (Palermo), pescivendolo. Detenuto dal 5.9.1939 nel Carcere Mandamentale di Castelbuono (Palermo)

55) Nagar Alfredo, nato il 15.4.1893 a Scafati (Salerno), venditore ambulante. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri giudiziarie cli Cremona.

IMPUTATO del reato previsto dall'art. 290 - ultima parte - C.P. per avere il 5.9.1939, in Finale di Pollina pubblicamente vilipeso la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale definendola una istituzione che non fa altro che soprusi. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Termini Imerese il 26.9.1939 con Sentenza n. 115. R.G. 208/1939. 52) Melani Giovanni, nato il 12.11.1893 a Pracchia (Pistoia), imprenditore. Detenuto dal 31.8.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Porretta Tenne (Bologna). IMPUTATO del reato di istigazione di militare a disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.) per avere il 31.8.1939, in Granaglione (Bologna), pubblicamente, rivolto al richiamato alle armi Fornaciari Guerrino le parole: "Non partire, lascia che vengono a prenderti i carabinie1i; e poi quando sarai in guerra volta le spalle". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bologna il 22.9.1939 con Sentenza n. 114. R.G. 201/1939. 53) Milior Luigi, nato il 1.4.1903 a Imperia, operaio. Libero. IMPUTATO del reato previsto dall'art. 266 C.P. per avere il 3.7.1938, .in Imperia, istigato il soldato del 29° Rgt. Artiglieria Morancli Alfonso ad impossessarsi, per trarne profitto, di effetti militari di vestiario sottraendoli ai propri commilitoni. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Imperia il 2 .2.1939 con Sentenza n. 11. R.G. 280/1938. 54) Moriani PielTO, nato il 9.10.1873 a Monselice (Padova), commerciante. Libero

IMPUTATO a) del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo dicendo che il Duce affama le popolazioni, che Mussolini era stato in galera ed era un mascalzone perchè faceva soffrire tutti; b) del reato previsto dall'art. 291 C.P. per aver vilipeso la Nazione italiana dicendo che il Fascismo è una porcheria e che fa schifo questa continua befana fascista; c) del reato previsto dall' art. 272 C.P. per aver fatto propaganda sovversiva esaltando l'opera dei "rossi" in Spagna e dicendo che sarebbero venuti in Italia a governare mandando alla malora Mussolini. Reati commessi nelle Carceri Giudiziarie di Cremona il 6 . 1.1939. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Cremona 1'11.3.1939 con Sentenza n. 31. R.G. 10/1939. 56) Naviglio Gaetano, nato il l5.7.1912 a Napoli. Detenuto, per altra causa, nel Carcere Giudiziario di Napoli IMPUTATO del reato previsto dall ' art. 282 C.P. per avere il 4.3.1939, nella sala di scritturazione del Cai'cere Giudiziario di Napoli, pronunziato frasi volgari all'indirizzo del Capo del Governo. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli il 18.4.1939 con Sentenza n. 48. R.G. 78/1939. 57) Noscher Roberto, nato il 23.11.1906 a S. Giovanni a Teduccio (Napoli), bracciante. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziaiie di Napoli. IMPUTATO

IMPUTATO del reato di Offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282

dei reati di Offese al Sommo Pontefice (art. 278 C.P.) e Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reati commessi a Napoli in data anteriore al 21.7.1939. Atti trasmessi, con Sentenza n. 116 R.G. 216/1939, al Procuratore del Re di Napoli il 3.10.1939. 58) Ottaviano Vincenzo, nato il 18.2.1896 a Napoli, vetraio. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Napoli IMPUTATO del reato previsto dall'art. 278 C.P. perchè il 10.5.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Napoli, parlando con un condetenuto, pronunciava frasi volgari e offensive all' indirizzo di S.M. il Re Imperatore che sarebbe venuto nei prossinù giorni a Napoli. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli il 30.5.1939 con Sentenza n. 67. R.G. 112/39. 59) Pannozzo Raffaele, nato il 14.5.1890 a Lenola (Littoria), bracciante. Detenuto dal 9.12.1938 nelle Carceri Mandamentali di Te1ncina.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONU NZLATE DAL T.S .D.S.

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61) Pasqual Eugenio, nato il 18. 10.1895 a Grisolera (Venezia), mediatore. confinato politico nell'isola di Tremiti. IMPUTATO del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 l C .P.) per avere il 22.11.1936 in Grisolera pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana rivolgendo al giovane fascista in divisa Pasqual Giacomo la frase oltraggiosa: "Tu sei vestito da straccione, ma la Spagna fa la guerra". Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Venezia il 18.2.1939 con Sentenza n. 21.R.G. 211/1938. 62) Penna Vincenzo, nato il 17.1.1894 a Pereto (L'Aquila), suonatore ambulante. Detenuto dal 20.6.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Carsoli (L'Aquila) IMPUTAT O

IMPUTATO

del reato previsto dall'art. 29 J C.P. per avere il 20.6.1939, in Pereto, pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana pronunciando le parole: "Ma siame, in una anarchia!".

dei reati di Offesa all'onore e al prestigio di S.M. il Re Imperatore (art. 278 C.P.) e al Capo del Governo (art. 282 C.P.P ..

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Avezzano il 3.7.1939 con Sentenza n. 83. R.G. 144/1939.

Nella sentenza che trasmette gli atti alla competente Autorità giudiziaria non vengono trascritte le frasi offensive che avrebbe pronunziato il Pannozzo e non viene neanche indicata la data e il luogo ove vennero commessi i reati.

63) Pessiah Luigi, nato il 29. 1.1908 a Trieste, impiegato. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie cli Trieste IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Littoria (ora Latina) l' 11. 1.1 939 con Sentenza n. 4. R.G. 2/1939. 60) Panino Francesco, nato 1'8.11.1907 a Tunisi, autista. Detenuto, in espiazione di pena, nel Carcere Giudiziario di Palermo. IMPUTATO

dei reati di Offesa all'onore del Re Imperatore (art. 278 C.P.) e Vilipendio alle forze Armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) per avere, nel febbraio del 1939 nelle Carceri Giudiziarie di Trieste pronunciato insieme con il detenuto Gregori Giovanni (vedi nello stesso elenco il n. 41) le seguenti frasi: "il Re Imperatore è uno strumento imbelle nelle mani del Governo Fascista; il Duce è un esperto ladro campestre; il soldato italiano è un pavido omuncolo".

del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 2.8.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo, in presenza di condetenuti, rivolto a Silvano Giacomo (per i dati anagra:fic.i di Silvano vedi l'imputato elencato al n. 78) le parole: "Il governo italiano nù fa schifo, la Francia, per nobiltà e ricchezza supera di molto l'Italia e sarei orgoglioso se l'Italia diventasse tutta Francia, non mi pento cli essere un Francese" . a sua volta il S ilvano confermava quanto detto dal Parrino aggiungendo: "anche io mi vergogno di esere sotto questa bandiera, come pure mi vergogno di avere genitori italiani".

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 18.4.1939 con Sentenza n. 49. R.G. 53/1939.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo il 5 .9.1939 con Sentenza n. 102. R.G. 179/1939.

del reato previsto dall ' art. 266 C.P. per avere istigato il soldato Ber~a.-di Athos, piantone all' ingresso del Deposito di Artiglieria, che si lamentava d1 non

64) Piccinini Alessandro, nato il 19.6.1914 a Cento (Ferrara) - macchinista . Detenuto dal 24.4.1939 neile Carceri Giudiziarie di Bologna IMPUTATO


366

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

a:'er ricevuto il cambio da varie ore, ad abbandonare il posto di guardia pronunciando le seguenti frasi: "E stai ancora lì, Perchè non te ne vai? Io quando ero soldato e una volta ero di sentinella a un deposito di benzina me ne andai perchè non mi dettero subito il cambio". Reato commesso a Bologna il 24.4.1939. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bologna il 12.5. 1939 con Sentenza n. 57. R.G. 86/1939. 65) Pinna Giuseppe, nato il 30.1.1883 a Florinas (Sassari) - capo minatore . Libero. IMPUTATO del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, in Bamu; (Sassari) in epoca imprecisata fra l'aprile e il maggio 1939, offeso il prestigio del Duce del Fascismo - Capo del Governo - per avere, dopo aver letta la frase "Credere, obbedire e combattere" scritta su una parete della baracca ove lavorava, pronunciata la frase: "Maledetto eh.i prima l'ha scritta e chi prima gli ha dato il potere, cacateci sopra; è un fanfarone, chiacchiere di paglia". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sassari il 2 .12. I 939 con Sentenza n. 139. R.G. 287/1939. 66) Pittalà Francesco, nato il 17.3.1900 ad Adramo (Catania), barbi.ere. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Catania IMPUTATO del reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 20.5.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Catania, pronunziato le parole: "Cornuto Mussolini". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania i I l 0.6.1939 con Sentenza n. 71. R.G. 122/39. 67) Potzu Francesco, nato il 4.5.1909 a Terranova Pausania (Sassari) dottore in legge, procuratore. Libero. IMPUTATO del reato previsto dall'art. 290 cpv. C.P. per avere il 23.1.1939, in Tenanova Pausania, vilipeso pubblicamente le Forze Armate dello Stato (la R. Guardia di Finanza) con le parole: "Non mi soffermo su certe meschi1ùm che sono cose e fatti da Guardia di Finanza, da lavandaie". Atti trasmessi aJ Procuratore del Re di Tempio Pausarùa il 23.3.1939 con Sentenza n. 40. R.G. 61/1939.

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PRIMA PA.RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

367

68~ Querini Antonio, nato il 18.5.1898 a Roma, fornaio. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Campobasso. l

IMPUTATO del reato di Vilipendio alla Nazione Italiana previsto dall' art. 291 C.P. per avere il 28.5.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Campobasso, pronunziato le seguenti frasi: "Oggi è il 28 maggio, questa mattina sfileranno, davanti al Duce, 70.000 puttane. Povera Italia, a che punto è ridotta!. Se la Russia scendesse in guerra contro di noi ci farebbe un buco così (accompagnando la frase con ungesto osceno) e lo stesso se scendesse in campo l'Inghilterra". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Campobasso il 25.7.1939 con Sentenza n. 88. R.G. 152/1939. 69) Radighieri Guido, nato il 21.1.1900 a Spezzano (Modena). Libero. IMPUTATO del reato previsto dall'art. 266 C.P. per aver il giorno 11.9.1939 rivolto all' in~ dirizzo di soldati, transitanti su un treno della linea Roma-Modena, urlato agli stessi soldati le parole: "Voltatevi indietro, sparate indietro, verso gli Ufficiali" indicando con la mano la vettura degli Ufficiali che si trovava attaccata in coda al convoglio ferroviario. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Modena il 22.10.1939 con Sentenza n. 119. R.G. 204/1939. 70) Riccitelli Giuseppe, nato il 7.2.1901 ad Aquila, braciante. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Aquila IMPUTATO dei reati previsti dagli articoli 278-282 e 291 C.P. per avere, in Aquila, il 10.1.1939 offeso il prestigio di S .M. il Re Imperatore e del Capo del Governo ed avere, inoltre, vilipeso la Nazione Italiana con le seguenti espressioni oltraggiose: "S.M. il Re e il Duce sono stronzi e tutto il Regime Fascista è costituito da un pugno di falsi e mascalzoni". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Aquila il 2 .2.1939 con Sentenza n. 12 R.G. 12/1939. 71) Roic Pietro, nato il 27.6.1873 a Rifembergo (Gorizia), pensionato delle Ferrovie dello Stato. Detenuto dal 28.4.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Trieste.


368

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO

I

del reat~ di V~l~pendi~ alla bandiera nazional.e (art. 292 C.P.) per a~ere il 27.4.1939, m A_unsma (Tneste), strappata e gettata a terra la bandiera nazionale esposta nel cortile del Dopolavoro Comunale di Aurisina.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.

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I

75p Sapienza Filippo, nato il 9.1.1918 a Detroit (Stati Uniti) - bracciante. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo.

I

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 30.5.1939 con Sentenza 11 66. R.G. 111/1939. .

del reato previsto daU'art. 282 C.P. per avere il 14.2.1939 pronunciato, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo, frasi offensive all'indirizzo del Capo del governo.

72) Rondinone Michelina, nata il 27.9.1905 a Smirne (Turchia), casalinoa. 0 Detenuta dal 10.12.1939.

Nella sentenza che trasmette gli atti alla competente Autorità giudiziaria non vengono menzionate le frasi che avrebbe pronunziato il Sapienza.

IMPUTATA

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo j I 12.5.1939 con Sentenza n . 59 . R.G. 89/1939.

del dall'art. 290 cpv. C.P. per avere il 10· 12 ·19· 39 , rn · T ra111,· pu b bi" ,reato previsto .. ,ca~ente :'1hpeso 1~ Forze Armate dello Stato rivolgendo al soldato Pizzolante Carmme la h-ase: "Fat schifo tu e la divisa che indossi".

76) Scanu Giacomo, nato il 28.12.1882 a Barchidcla (Sassari), agente cli P.S. in pensione. Libero.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trani il 30.12.1 939 con Sentenza n . 156. R.G. 331/39.

IMPUTATO del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.).

:3)

Santoro Carme!~, ~at~ i_l 1_6.7 .1909 a Brindisi, muratore. Detenuto, per altra causa, nelle Carcen Grnd1zrane di Napoli. IMPUTATO ~ei 1:eati di offese al Sommo Pontefice (art. 278 C.P .) e Vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P.). Reati commessi a Napoli in data anteriore al 21.7.1939 Nella sentenza che trasmette gli atti alla competente Autorità Giudiziaria non vengono menzionate le.frasi volgari che avrebbe pronunziato l'imputato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli il 3. J0.1939 con Sentenza J 16. R.G. 216/1939.

11 ·

74) Santoro Oronzo, nato il 22.7.1 904 a Lecce, commerciante. Libero. IMPUTATO del reat~ previsto dall' ait. 290 cpv. C.P. per avere il 9.1.1939, in Lecce vilipeso pubblrcamente la Milizia volontaria Sicurezza Nazionale pronunzim;do le parole: ·'Me ne fotto della Milizia". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lecce il 21.3.1939 con Sentenza n 39 R.G. 57/1939. . .

Nella sentenza di invio degli atti alla competente Autorità Giudiziaria non viene indicata la data e la località ove sarebbe stato commesso il reato e non viene neanche menzionata la frase che avrebbe pronunziato lo Scanu. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tempio Pausania il 30.3 . .1939 con Sentenza n. 42. R.G. 284/1938. 77) Senaldi Giovanni, nato il 31.10.1916 a Cardano al Campo (Varese), studente. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Milano. IMPUTATO del reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Nella sentenza di invio degli atti alla competente Autorità Giudiziaria non viene indicata la data e la località del commesso reato e non viene neanche menzionata la rase che avrebbe pronunziato l'imputato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di M ilano l' .11. l. 1939 con Sentenza n. 3. R.G. 291/1938. 78) S i!eci Aurelio, nato il 17.11.1888 a Teano (Potenza), ricevitore postale. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Catania.


I

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TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO

II ,

I PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S .D.S.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Capodistiia il 29.5.1939 con Sentenza n. 64. R.G. 106/1939.

del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, in un giorno imprecisato del mese di dicembre del 1938 nelle Carceri Giudiziarie di Catania, offeso il prestigio del Capo ciel Governo sputando con disprezzo su una fotografia del Duce iiprodotta in un giornale.

82) Spagnoli Giulio, nato il 13.11.1893 a Terni, proprietario. Libero.

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania il 10.2.1939 con Sentenza n. 14. R.G. 26/1939.

del reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.)

79) Silvano Giacomo, nato il 9.6.1900 a Pozzolo Formigara (Alessandria), carrettiere. Detenuto, in espiazione di pena, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo. IMPUTATO del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 2.8.1939 nelle Carce1i Giudiziarie di Palermo, in presenza di alri detenuti, confermato quanto detto da Parrino Francesco dichiarando: "Anche io mi vergogno di essere sotto questa bandiera, come pure mi vergogno di avere genitori italiani.

371

IMPUTATO

Nella sentenza che invia gli atti alla competente Autorità Giudiziaria non viene indicata la data e la località del commesso reato e non viene neanche menzionata la frase che avrebbe pronunziato l'imputato. Atti trasmessi al Procuratore di Terni 1'11.1.1939 con Sentenza n. 2. R.Q. 285/1938. 83) Stracquadaini Placido, nato il 6.1.1896 a Vittoria (Ragusa). Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa. IMPUTATO

Per le frasi pronuniziate dal Parrino vedi l'imputato elencato al n. 59. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo il 5.9.1939 con Sentenza n . 102. R.G. 179/1939. 80) Siliari Nunziato, nato l' 11.4.19 I 4 a Salice (Messina), bracciante. Camicia nera nella 166° Legione Mess.ina. Detenuto dal 14.8.1939.

del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 5 e 6 febbraio 1939 in una camerata del Carcere Giudiziario di Ragusa, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo dicendo: "Le leggi che ha fatto Mussolini non sono giuste, non ha fatto mai bene agli italiani. E' salit0 al potere con l'aiuto dei delinquenti". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Ragusa il 27.2.1939 con Sentenza n. 25. R.G. 37/1939.

IMPUTATO del reato previsto dall'art. 291 C.P. per avere, in Castanea delle Furie (Messina, il 14.8.1939 vilipeso la Nazione Italiana pronunciando pubblicamente le parole: ''Io non ho parenti in Francia ma se ne avessi avuto me ne sarei andato perchè in Italia si muore di fame". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Messina il 4 .9.1939 con Sentenza n. 100. R.G. 185/1939. 81) Sincovich Giovanni, nato il 22.3.1904 a Trieste, facchino. Detenuto, per altra causa, nella Casa Penale di Capodistria IMPUTATO del reato di Offese al Re (art. 278 C.P.) per avere pronunciato il 25.4.1939, nella Casa Penale di Capodistria, le parole: "Mi hanno mandato a Capodistria dopo avermi trattato male per colpa di quello schifoso del Re" e nel pronunziare le suddette parole indicava il ritratto del Re appeso a una parete dell'ambulatorio.

84) Susio Edgardo, nato il 17.9.1912 a Castiglione delle Stiviere (Mantova), bracciante. Milite della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Libero. IMPUTATO del reato di Vilipendio alle Forze Annate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) per avere il 2.7.1939, nella piscina di Castiglione delle Stiviere incitato Belli Innocente (Vedi elenco imputati n. 9) con le parole: "Parla, parla, Lasciatelo dire, lasciatelo dire" nel proseguire a vilipendere, con frasi ingiuriose l'Anna dei Carabinieri. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Mantova il 4.9.1939 con Sentenza n. 98. R.G. 182/1939. 85) Tascini Dino, nato il 1.1.192 J a Firenze, merciaio. Detenuto dal 13.7.1939 nel Carcere Giudiziario di Livorno.


I

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373

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

IMPUTATO

no imprecisaLo dal 4 maggio all' 11 giugno 1939, nelle Carceri Giudiziarie ?i Grosseto, in presenza di altre detenuLe, pronunciate le parole: "Il Duce mangJa tutto; il Duce è un magnaccio".

del reato previsto dall'a1t. 292 - prima parte - C .P. per avere vilipeso la Bandiera Nazionale e il Fascio Littorio "sputando contro il distintivo del P.N.F." e pronunciando le parole: "di quei distintivi me ne frego". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Livorno il 25.7.1939 con SenLenza n. 90. R.G. 155/1939. 86) Tocco Leone, nalo nel 1898 a Decimomannu (Cagliari). (Nella sentenza non viene indicata la data esatta di nascita), carrettiere. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Caglia1i. IMPUTATO a) del reato previsto dall'art. 290 - prima parle - C.P. per avere il 10.12.1938 nelle Carceri Giudiziarie di Cagliari vilipeso pubblicamenle il Governo del RE pronunziando Je parole: "Governo ial iano assassino". b) del reaLo di Offese al Capo del Governo (art. 282 C. P.) per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso il prestigio del Capo del Governo pronunciando le parole: "Mussolini merda". Alti trasmessi al Procuratore del Re di Cagliari il 27.2.1939 con Sentenza n. 24 R.G. 29/1939. 87) Tonesi Arnaldo, nato I' 11.11.190 l ad Aquila, rappresentante in tessuti. DeLenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Aquila. IMPUTATO del reato previsto dall'arl. 282 C.P. per avere, in epoca imprecisata del 1939, in una camerata delle Carceri Giudiziarie di Aqui la in presenza di altri detenuti, offeso l'onore e il prestigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo, pronunziando al suo indirizzo le parole: "il Duce ha affamato l'Italia, riducendo gli italiani come tanti schiavi e caricandoci di tasse"; aggiungendo, inoltre, che "il Duce voleva diventare Napoleone". Atli trasmessi al Procuratore del Re di Aquila il 2.12.1939 con Sentenza n. 141. R.G. 295/1939. 88) Tosoni Anna, nata il 25.11.1881 a Tarquinia (Vilerbo), casalinga. Detenuta, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Grosseto. IMPUTATA del reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere, in un gior-

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Grosseto il 1.8.1939 con Sentenza n. 94. R.G. 166/39. 89) Ucchcddu Emanuele, nato il 28.12.1885 a Domusnovas (Cagliari), guardia giurata alla polveriera di Iglesias. Libero. IMPUTATO del realo previsto e punito dal'art. 302 in relazione all'art. 266 C.P. per avere, in Iglesias il 18.5.1939, istigato militari a disobbedire alle leggi. Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Cagliari il 23.8.1939 con Sentenza n. 96-R.G. 133/1939. 90) Vaccaro Carmela, nata il 20.2.1918 a Nocera Tjrinese (Cat~n_zaro), contadina. Detenula dal 31.8.1939 nelle Carceri Giudiziarie di Nocera Tinnese. IMPUTATA

del reato di vilipendio al Governo del Re .Imperatore (art. ~90 - ~ri1~1a parLe) per avere, pubblicamente, in Nocera Tirines~, rivolto, a _Yal_entrno G1ud1t~.le se~ guenti frasi: "Già, già ora hai la superbia, hai messo 1 ana s1cco~~ prendi 1 soldi che ti passa il cornuto del Governo"; volendo alludere al suss1d'.o che lo Stato corrisponde alla Valentino quale moglie di un richiamato alle anm. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Nicastro il 12.9.1939 con Sentenza n. 103. R.G. I 92/1939. 91) Valpondi Domenico, nato 1'8 .10.1907 a Romagnano Sesia (No~ara), venditore ambulante. Detenuto, in espiazione di pena, nella Casa Penale d1 Alessandria. lMPUTATO dei reati di Vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P.), propaganda sovversiva (art. 272 C.P.) e Offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere, in giorni im.precisali _ciel ~aggio 1,~39: nel! a Casa Pen~le di Alessandria, parlando con altn detenuti de01grato 1 1taha affermando ria l'altro" che in Italia si è privi dela libertà e ciò per il Regno Fascista che nulla ha fallo e nulla sa fare"; "che in Ilalia si sta male per mancanza di sol~i e ciò da quando il Partito Fascista ha assunto il poLere"; aggiunge~do che "s1 clovre_bbe essere tutti rossi per far cessare questo stato di cose"; "che 11 Duce non vale mente e quindi occorrerebbe che lasciasse l'alta carica".


374

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA OELLO STATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Alessandria il 26.6.1939 con Sentenza n. 80. R.G. 139/1939. 92) Ventura Palermo, nalo il 12.7.1871 a Massa Carrara, confinato polilico a Crotone. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Catanzaro. IMPUT ATO a) del reato previsto dall'art. 278 C.P. per avere offeso l'onore e il prestigio della Casa Savoia e in parlicolare del Principe ereditario, pronunziando frasi oltraggiose nei loro riguardi; b) del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo pronunziando frasi oltraggiose nei riguardi di Mussolini. Reati commessi nel le Carceri Giudiziarie di Catanzaro I' l l e il 12 marzo 1939. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Calanzaro il 30.3.1939 con Sentenza n. 41. R.G. 66/1939. 93) Vuga Luigi, nato il 23.7.1904 a S. Pietro al Natisone (Udine). D,etenuto, per altra causa, dal 3.8. 1939 nelle Carceri Giudiziarie di Gorizia. IMPUTATO del reato di Vilipendio alla Nazione italiana (arl. 291 C.P.) per avere il 4 .9.1939 nella Pretura di Idria - durante un dibattimento a suo carico - pronunzialo le parole: "Qui in Italia non c'è posto per me perchè è un paese miserabile". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gorizia il 16.9.1939 con Sentenza n. 104. R.G. 197/1939. 94) Zavaroni Roberto, nato il 31.10.1902 a Reggio Emilia, manovale. Detenuto; per altra causa, nelle Carce1i Giudiziarie di Reggio Emilia. IMPUTATO ciel reato previsto dall'art. 291 C.P. per avere il 9.5.1939, nelle Carceri Giudiziarie di Reggio Emilia, pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana con le seguenti frasi: "I politici che sono qui dentro sono dei furbi e non fessi come noi"; "Il Regime Fascista fà schifo"; "Bisognerebbe che parlassero male anche i gatti che hanno veramente ragione perchè non vi è nessuno che si interessa per il povero". Atti trasmessi al Procuratore del Re di Reggio Emi li a il 25.5.1939 con Sentenza n. 62. R.G. 97/1939. 95) Zerjan Emilio, nato il 5.1.1920 a Trieste, pittore. Detenuto, per altra causa, nelle Carceri Giudiziarie di Trieste;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

375

IMPUTATO dei reati di Offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di Vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P.).

Nella sentenza di invio degli atti alla competente Autorità Giudiziaria non vengono menzionate Le frasi che avrebbe pronunziato l'imputato. Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste il 5.1.1939 con Sentenza n. l. R.G. 292/1938.


SEZIONE "C"

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE (ORDINANZE E SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO)


PRTMA PARTE: PROVVEDIMENTI El'vlESSJ DAL GTUDICE ISTRUTTORE

379

Nel 1939 il Giudice Istruttore ha emesso 52 provvedimenti relativi a 92 ipputati con i quali vengono trasmessi alla competente AutoritĂ Giudiziaria, per motivi di convenienza, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 - sia il procedipmento "devoluto alla competenza del T.S.D.S." che quello di competenza della "Magistratura Ordinaria". Si tratta di procedimenti per i quali le imputazioni principali piĂš gravi si riferiscono a reati comuni e, pertanto, non si ritiene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati e il luogo del commesso reato e le varie imputazioni. I reati di competenza del T.S.D.S. si riferiscono ai reati di Offese al Re Imperatore, al Capo del Governo, al Vilipendio delle Istituzioni Costituzionali, alla Nazione Italiana e alle Forze Armate e per un solo procedimento al reato di propaganda ed apologia sovversiva (art. 271 C.P.). Si pubblicano, invece, sia pure non integralmente, tutte le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudisce Istruttore, una sentenza di rimessione degli atti al Procuratore del Re di Gondar (A.O.I.) e due sentenze di rimessione degli atti ai competenti Tribunali Militari.


PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

381

ORDINANZA DEL 4.1.1939 (G.I.F. Verna)

REG. GEN. N. 282/1938

Nei confronti di: Pompei Giuseppe, nato il 23.7.1901 a Castellalto (Teramo), impiegato presso il Commissariato di Governo di Debivar (A.O.I.). Detenuto dal 30.7.1938. IMPUTATO a) del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere in una sera imprecisata dell'ultima decade del mese di luglio 1938 in Debivar (A.O.I.) nella mensa dei Funzionari del Commissariato offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo con le frasi: "Mussolini, quello che sta a Roma, dorme e non vede quello che sta succedendo qui", "è una testa di c ... "; b) del delitto previsto e punito dall'art. 291 C.P. per avere, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo d.i cui sopra, vilipeso la Nazione Italiana con la frase: "E' una anarchia bella e buona e l'Italia da sedici anni fa schifo"; c) della contravvenzione prevista e punita dagli articoli 11 del Decreto Governo E ritrea 7 luglio 1925 n. 4303 e 697 C.P. per avere detenuto una pistola e una baionetta per fucile Maunlicher senza averne fatto denunzia all'autorità. Considerato che le leggi concernenti la competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato sono applicabili anche nel territorio dell' A.O.I.; Ritenuto, infatti, che l'art. 63 del R.D.L. 1 giugno 1936 n. 1019 ha dichiarato applicabili ai territori del Governo dell'Asmara, del Governatorato di Addis Abeba, e dei Governi dei Gallo e Sidamo e dell'Harar i decreti e i regolamenti emanati per l'Eritrea e la Somalia italiana o ad ese estesi; e che tra questi appunto vanno annoverati anche la legge 25 novembre 1926 n. 2008 che istituì il Tribunale speciale per la Difesa dello Stato, e il R.D. 12 dicembre 1926 n. 2062 che approvò le norme per l'attuazione della legge stessa: disposizioni legislative che vennero, infatti, estese alla Eritrea e alla Somalia con il R.D. 27 giugno 1929 n. 1308; Ritenuto che in virtù di questa norma di diritto recettizio che ha introdotto nell'ordinamento giuridico dell' A.O.I. le disposizioni su questo speciale organo di Giustizia, devono ritenersi applicabili - in quei territori e nei confronti dei fatti ivi commesi - anche tutte le altre disposizioni che ne regolano la costituzione, il funzionamento e la competenza; Considerato che nella specie al Pompei sono attribuiti due delitti politici (art. 282 C.P.: Offesa al Capo del Governo e 291 C.P.: Vilipendio alla Nazione italiana) e un reato comuni (art. 697 C.P.: Omessa denuncia di armi); Osservato che i primi due reati sono di competenza del Tribunale Speciale,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GJUDJCE ISTRUTTORE

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SENTENZA DEL 28.3.1939 (G.I. Lando Fantini)

mentre l'altro è di competenza del Giudice Ordinario, ma che trattandosi di reati tra loro connessi ai sensi dell' art. 45 n. 3 del C.P.P. perchè attribuiti alla medesima persona, la competenza a conoscere di tutti i tre i reati sarebbe del Tribunale Speciale per la disposizione contenuta nell'art. 8 del R.D.12.12.1926 n. 2062;

Reg. Gen. n. 19/1939

Considerato, però, che - date le modalità e l'entità dei fatti - si presenta l'opportunità di rimettere al Giudice Ordinario sia il procedimento per il reato comune, a norma del capoverso ciel citato art. 8, sia il procedimento per i connessi reati politici, esercitandosi la facoltà di cui all'art. 5 del R.D. 13 marzo 1927 n. 313;

De Rigo Italo, nato il 30.9.1922 a To1ino, studente. Detenuto dal 3.1.1939 nel Centro di Osservazione Minorile delle Carceri Giudiziarie di Roma

Ritenuto che nella specie il Giudice Ordinario competente a conoscere dei delitti ascritti a Pompei Giuseppe secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni è quello di Gondar nel cui territorio sono avvenuti i fatti tubricati;

a) del delitto di furto aggravato previsto e punito dagli artt. 61 n. 11 e 624 C.P. per essersi il 15 gennaio 1939, in Roma, con abuso di relazione di coabitazione, impossessato di oggetti d'oro del valore di circa 3.000 lire in danno del padre De Rigo Agostino;

Nei confronti di:

IMPUTATO

P.Q.M.

Visti gli articoli 53 e 63 R.D.L. 1.6.1936 e n. 1019 e gli altri articoli di legge sopra citati nonchè gli artt. 1 e 2 R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; Sulle conformi conclusioni del P.M. ORDINA Trasmettersi al Sig. Procuratore del Re di Gondar (A.O.I.) il procedimento per tutti i reati come sopra ascritti a Pompei Giuseppe.

b) del delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 C.P. per essersi il 3 febbraio 1939, in Roma, violentemente opposto all'agente di Pubblica Sicurezza Galli Aurelio che lo traduceva al Centro di Osservazione Minorile; c) del delitto di Offesa al Re Imperatore di cui all'art. 278 C.P. per avere il 3 febbraio 1939, nelle circostanze suddette, offeso l'onore del Re, gridando in pubblico: "Abbasso il Re, abbasso Casa Savoia"; d) del delitto di Offesa al Capo del Governo di cui all'art. 282 C.P. per avere, nelle stesse circostanze, offeso anche l'onore del Capo del Governo con le parole: "Abbasso Mussolini".

Roma, 4 .1.1939 Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Ritenuto che S .E. il Ministro di Grazia e Giustizia, con nota n. 136/28/1591 del 24.3 .1939, non ha concesso l'autorizzazione a procedere contro il De Rigo per i delitti di cui alle lettere c) e d) della tubrica, che sono di competenza di questo Triburnùe Speciale e osservato che gli altri reati addebitati al De Rigo sono di competenza del Magistrato ordinario, al quale gli atti in questione devono essere trasmessi; P.Q.M. Visti gli articoli 15 cpv. 3°, 378, 395 C.P.P. e 313 C.P. e le conformi conclusioni del Pubblico Ministero. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di De Rigo Italo in ordine ai reati ascrittigli di Offesa a S.M. il Re Imperatore e al Capo del Governo, per mancata autorizzazione a procedere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

RIMETTE gli atti processuali al Procuratore del Re di Roma, competente a conoscere i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale addebitati allo stesso De Rigo Italo. Seguono le fim,e del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE lSTRUTWRE

Reg. Gen. 389 del 1935 e 8 del 1936

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SENTENZA DEL 19.4.1939 (G.I. Vincenzo Cersosimo)

Nei confronti di: Surace Filippo, nato l ' 11.10.1907 a Gioia Tauro, avvocato. Detenuto dal 1.10.1935 al 21.12.1935. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in Laureana di BoITello, la sera del 21 settembre 1935 offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo. OMISSIS A seguito di autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia si è proceduto a carico di Surace Filippo con istruzione sommaria e ordine di cattura - revocato poi a norma dell'art. 270 C.P.P. in data 21 dicembre 1935 - per il delitto di cui all'art. 282 C.P. Con sentenza emessa dal Giudice Istruttore il 4 febbraio 1936 (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936" pag. 291) il Surace veniva prosciolto dal reato addebitatogli per insufficienza di prove. Successivamente pervenivano alla Procura Generale di questo Tribunale da parte del Surace due istanze, in data 8 dicembre 1938 e 24 gennaio 1939, tendenti ad ottenere la riape11ura dell'istruttoria in virtù ed ai sensi dell'art. 11 del R.D. 12 dicembre 1926 n . 2062. Nelle suddette istanze il Surace indicava nuove prove emerse in suo favore durante l'inchiesta - che a causa della sua qualifica di ufficiale di complemento era stato sottoposto dalla competente Autorità militare dopo l'emissione della sentenza di proscioglimento per insufficienza cli prove; inchiesta che si era conclusa in suo favore. Riaperta l'istruttoria, nel corso di questa, venivano effettivamente ad emergere elementi di prova tal i da far ritenere che l'accusatore del Surace abbia sicuramente frainteso durante la denunziata conversazione che si era svolta nel cirçolo "R. 6erocarni". Basterà rilevare che insospettabili personalità politiche locali (Segretario politico - Ispettore cli Federazione dei Fasci di Combattimento, etc.) hanno dichiarato che proprio nel tempo in cui il Surace avrebbe pronunziato la frase incriminata, egli manifestava apertamente la sua "viva devozione per il Duce e la sua adesione all'impresa del!' Africa, esaltandone la genialità d'iniziativa, la tempestività dell'azione e l'energia dello svolgimento". Ritenuto, pertanto, che, avendo la nuova istruttoria ben messo in evidenza


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI E MESSI DAL GIUDICE ISTRUTI'ORE

eh~ manca del tutto la_ prova eh~ il Surace abbia commesso il fatto addebitatog li, egli deve essere prosc1olto con I ampia formula prevista dall' art. 378 C.P.P. P.Q.M. Visto ~'art. ~9~ C.P.P. in relazione all'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del Pubblico Muustero del 17 aprile 1939

Reg. Reg. 31/1939

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SENTENZA DEL 20.4.1939 (G.I. Fernando Verna)

Nei confronti di: Simoni Bruno, nato 1'1 1.5.1901 a S. Giorgio di Piano (Bologna), rappresentante di commercio. Detenuto dal 14.2.1 939.

DICHIARA

IMPUTAT O d_i non doversi procedere nei confronti di Surace Filippo per il reato di cui in rubnca per non aver commesso il fatto addebitatogli.

a) del reato di cui all'art. 280 C.P. per avere, in Roma, il 14 febbraio 1939 attentato alla vita del Capo del Governo;

Seguono le finne del Giudice Istruttore e del Cancelliere. b) del reato di cui agli articoli 56, 61 n. 2 e 10, 575 e 576 n. l C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicato, tentato, per assicurare a sè l'impunità del delitto di cui alla lettera a), di cagionare la morte della camicia nera in servizio di P.S. Doboletta Aldo, esplodendogli contro un colpo di pistola che lo raggiunse alla regione addominale e produsse lesioni guarire in un mese, con pericolo di vita; c) del reato di cui all'art. 697 C .P. per avere detenuto una pistola e delle cartucce senza averne fatta denunzia all'autorità; reato accertato in Roma il 14 febbraio 1939; d) del reato di cui all'art. 699 C.P. per aver portato fuori deJla propria abitazione una pistola senza licenza del]' Autorità; in Roma 14 febbraio 1939. FATTO OMISSIS Nel pomeriggio del 14 febbraio 1939 il Simoni si recò, verso le ore 14, in via Nomentana per attendere l'autovettura che portava il Duce da Villa Torlonia a Palaz:.w Venezia. Nell' attesa del passaggio dell' automobile il Simoni si fermò nei pressi di Porta Pia sedendosi su una panchina rivolta in direzione di Villa Torlonia e tenendo lo sguardo rivolto verso le automobili che provenivano da via Nomentana dirette verso Porta Pia. L ' atteggiamento del Simoni insospettì gli agenti del reparto speciale della milizia che prestavano servizio nei pressi di Porta Pia e la camicia nera Doboletta Aldo si avvicinò al Simoni al fine di procedere alla sua identificazione. TI Simoni, però, non solo non aderì alla sua richiesta di esibire un documento di riconoscimento, ma fatto un passo indietro e ripetendo due volte "cosa vuole?" esplodeva dall'interno della tasca del cappotto un colpo di pistola contro il


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Doboletta che, colpito all'addome, cadeva a terra. Il Simoni, quindi, tentava di fuggire, ma afferrato dal vice brigadiere De Stafanis Antonio e da altri militi veniva tratto in arresto. Il milite Doboletta, operato di laparatomia, rimase in pericolo di vita per qualche giorno, ma riuscì a guarire nel termine di un mese.

11 perito giudiziario, pur constatando la guarigione del Doboletta nel tennine di un mese, ha fatto riserva per quanto riguarda il proiettile rimasto nella regione glutea non essendo escluso che in avvenire possono verificarsi complicazioni per effetto della sua presenza.

PRIM.A PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTJ'ORE

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Nessun dubbio sussiste in merito al la idoneità dei mezzi predisposti e delle misure adottate per usarli. Lo stesso Simoni si è dichiarato sicuro di riuscire a portare a compimento la delittuosa sua risoluzione conoscendo "la propria capacità di osare" e del resto il successivo svolgersi del fatto e cioè la precisione in cui, senza estrarre la pistola e la mano dalla tasca, il Simoni abbattè al suolo con un solo colpo il Doboletta, dimostra che eoli avrebbe ben saputo dirigere i quattro colpi della sua pistola o . . contro il Duce se il suddetto milite non lo avesse tempestivamente avv1cmato. OMISSIS

Inoltre è risultato che il Simoni non aveva denunciato la pistola che gli servì per commettere il delitto e non era in possesso di un permesso di porto d'armi.

L'imputazione di tentato omicidio aggravato e le imputazioni minori previste dai reati di cui agli articoli 697 e 699 C.P. risultano pienamente provate dalla compiuta istruttoria.

DIRITTO

OMISSIS

OMISSIS

I fatti commessi dal Simoni rivestono gli estremi dei reati che gli sono stati addebitati però il Simoni non è imputabile perchè, nel momento in cui egli agiva, era per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacit?t di intendere e di volere.

Lo stesso Simoni ha ripetutamente ammesso negli atti del processo non solo la sua determinazione di uccidere il Duce, ma anche il suo disappunto per non essere riuscito. Non vi è dubbio che egli abbia compiuto atti obbiettivamente diretti contro la vita del Duce. E questi atti sono: a) l'essere venuto a Roma armato di una pistola automatica Berretta, calibro 6,35 , carica di quattro colpi, ponendosi subito in osservazione per incontrare l'automobile che portava il D uce; b) l'essersi recato, nel pomeriggio del 14 febbraio - visto il risultato negativo delle sue soste in Piazza Venezia e in via Nazi.anale - prima davanti a Villa TorIonia fermandosi, poi, in via Nomentana sull'itinerario abitualmente percorso dal Duce per recarsi a Piazza Venezia; c) l'essersi posto in attesa, in detta via, seduto su di una panchina rivolta verso la direzione da dove l'automobile doveva venire; d) l'aver collocato la pistola carica e pronta allo sparo nella tasca esterna del cappotto, in modo da tenerla in pugno e da poterla, al momento, immediatamente adoperare; e) l'avere, infine, scelto per tale sua attesa il luogo e il momento più propizio essendo risultato dalla deposizione del milite Doboletta che, quando egli si avvicinò al Simone, mancava poco aJ passaggio della automobile che portava il Duce.

Luetico, per infezione contratta all'età di 17 anni, Simorù manifestò subito una progressiva decadenza mentale e, pertanto, qualsiasi occupazione gli risultava impossibile. Nel 1931 dovette essere ricoverato nella clinica delle malattie nervose e mentali di Roma quale affetto da "stato depressivo l.uetico". Dimesso dalla suddetta clinica venne ricoverato una seconda volta, nel 1934, nell'Ospedale psichiatrico di Napoli perchè affetto da "confusione mentale da lue". Dimesso dal suddetto Ospedale il 12 giugno 1934 dovette essere nuovamente ricoverato nella Clinica di malattie nervose e mentali di Roma per "stato confusionale". Dimesso venne ricoverato nuovamente il 18 settembre 1934 .in "stato del irante" e i l 29 dicembre 1934 venne ancora una volta ricoverato in "stato di agitazione". Venne ricoverato una settima volta il 23 marzo 1937. Tra le stranezze da lui commesse in conseguenza del suo disordine mentale che determinarono i suoi ricoveri in cliniche di malattie nervose e mentali è sufficiente accennare alla sua convinzione, sviluppatasi in lui fin dall'infanzia, di essere di sangue principesco e il comportamento, adeguato a tale sua morbosa persuasione, da lui tenuto in alcune circostanze con il permettersi, secondo quanto lui riferisce, di inviare omaggi floreali alla Principessa di Piemonte e con recarsi a Castelgandolfo pretendendo libero accesso alla v.illa della Santa Sede ed esigendo dalla Guardia Palatina gli onori del saluto. Questi precedenti che indicano, attraverso la sua storia clinica, il tempera-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GflfDICE ISTRUTTORE

mento neuropatico del soggetto e la sua disposizione alle menomanie danno la possibilità di valutare oppo1tunamente alcune manifestazioni della sua personalità psichica risultanti dal processo.

risultano pienamente rispondenti ai concetti moderni della psichiatria, sulla psicosi paranoidea e sulle monomanie in genere.

Appena arrestato il Simoni narrò con ricchezza impressionanti di particolari di essere stato ingaggiato da uno straniero, un certo Colombaux, per commettere un attentato contro il Duce e di avere ricevuto da questi la pistola, duemila lire e istruzioni per il successivo espatrio, con appuntamento a Como. Però tutte queste cicostanze sono risultate fantastiche e sono, perciò, da ritenersi dati illusori elaboratosi per autosuggestione , nella sua mente eccitata daJla idea dominante di essere perseguitato dal Duce e dalla necessità di progettarne ed eseguirne l'uccisione.

Tali principi sono stati dal perito esattamente applicati per l'esame psichiatrico del Simoni. Le conclusioni peritali convincono pienamente il Collegio e, quindi, il Simoni deve essere ritenuto un infermo di mente dominato dalla idea fissa allucinatoria che tutte le sue sciagure avessero origine a causa unica del Duce. Da ciò deriva l'impulso irresistibile - più volte balenato nel suo cervello sconvolto - di sopprimerlo. D ' altra parte non si può non osservare:

Nella sua mente si inseguivano immagini di persone con le quali diceva di avere avuto contatti in epoca prossima al fatto, e memorie strane di fatti lontani. tutti elementi mnemonici che alla prima indagine di controllo si manifestavano inconsistenti. Lo stesso odio per il Duce, da lui presentato come impulso determinante all'attentato, ha carattere assurdo. Infatti egli attribuisce a un suo incontro con l'automobile del Capo del Governo, avvenuto parecchi anni fa in Piazza Galeno a Roma, tutte le disgrazie capitategli successivamente a tale incontro: motivo psichico evidentemente maniaco. Disposta una perizia psichiatrica sul Simoni il perito, professore Enrico Silvestri, medico primario dell'Ospedale di S . Maria della Pietà, dopo un mese di minuziosa osservazione del soggetto, tenuti presenti i dati anamnestici e oli elementi offerti dal processo, ha espresso il giudizio che l'imputato fin dal 1930 si trovi in stato di psicosi paranoidea. Il perito ha osservato che tale infermità interessa tutta la mentalità del soggetto e, con particolare riguardo, la sfera del sentimento, della volontà e dell'intelligenza. Il perito ha , quindi, concluso che la condotta del Simoni è frutto esclusivo dello stato morboso in cui egli si trova e che perciò nel momento in cui commise i fatti per i quali è stato sottoposto a procedimento penale non era imputabile per vizio totale di mente. . Il perito, infine, dichiarava che il Simoni era da considerarsi un individuo pericoloso per sé e gli altri. Tali giudizi del perito, basati sulla osservazione diretta dell ' imputato e sulla interpretazione scientifica degli elementi concernenti la sua personalità psichica,

a) che è rimasta esclusà l'esistenza di mandanti o comunque di istigatori o di correi; b) che il Simoni non è stato mai un sovversivo e non si è mai interessato di politica e che, quindi, l'attentato progettato possa avere la sua origine e il suo scopo in un odio di parte. Pertanto solamente la follia - nettamente accertata dal perito - poteva spingere il Simoni ad effettuare tale sciagurato progetto e a commettere gli altri fatti dei quali è chiamato a rispondere. Da quanto esposto deriva che il Simoni non può essere punito non essendo dotato nel momento del fatto della capacità di intendere e di volere essendo, quindi, non imputabile. Ma per l'espressa disposizione contenuta nell'art. 222 C.P. che tende a garantire la società da nuova manifestazioni delittuose da parte dell' infermo di mente prosciolto, il Simoni quale "persona socialmente pericolosa" deve esere sottoposto a misura di sicurezza. Pertanto deve essere ordinato il suo ricovero in un manjcomio giudiziaiio per durata indetenninata nel suo massimo, ma il cui minimo, secondo quanto previsto dal citato art. 222 C.P., non potrà essere inferiore a dieci anni. Ciò perchè, per il fatto più grave da lui conunesso e cioè per l'attentato alla vita del Capo del Governo, la legge stabilisce la pena di morte. Considerato che tra le cose sequestrate in processo si ritiene di confiscare soltanto quelle che servirono a commettere il reato, e cioè la pistola e le cartucce, restituendosi invece al Simoni il denaro sequestratogli di cui è risultato legittima la provenienza, e ali' armaiuolo Maioni di Velletri, il registro di uscita delle armi a lui ritirato nel corso delle indagini.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L A DlFESA DELLO STATO

P.Q.M. SuUe conformi conclusioni del Pubblico Ministero e visti gli articoli 384 e 395 C.P.P. e 222 C.P. DICHIARA Di non doversi procedere contro Simoni Bruno per i reati ascrittigli come in rubrica, trattandosi di persona non imputabile per vizio totale di mente e ordina che il medesimo sia ricoverato in un manicomio giudiziru'io. Visti, inoltre, gli articoli 240 C.P. e 622 C.P.P. ordina la confisca della pistola e delle caitucce in sequestro e ordina, inoltre, la restituzione al Simoni delle lire 1.007 che gli vennero sequestrate e la restituzione all'aimiere Maioni Luigi di Velletri del registro di uscita delle armi allo stesso a suo tempo ritirato. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GJUD!CE JSTRU'ITORE

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SENTENZA DEL 27.5.1939 (G.I. Fernando Verna)

Reg. Gen. n. 70/1939

Nei confronti di: Lutz Guglielmo, nato il 14.5.1910 a Trieste, portiere ali' Albergo "Flora" di Roma. Detenuto dal 22.3 .1939. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 341 - prima parte - C.P. per avere rivolto, con voce alta e arrogante, ad un agente di Pubblica sicurezza, tal Capuano Giuseppe, che Io redarguiva per contegno sconetto in pubblico, la frase: "andate via disgraziato che siete"; b) del delitto di cui all'art. 337 C .P. , per essersi successivamente, mentre veniva accompagnato in ufficio di Pubblica sicurezza, ribellato violentemente colpendo il suindicato agente ed altre persone intervenute in aiuto dell ' agente con calci e pugni; c) del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere pronunziato, fra l'altro, mentre opponeva all'agente la suaccennata resistenza, le frasi: "mi strafrego di tutti i fascisti, gli .italiani sono tutti puzzolenti, vigliacchi e disgraziati". Fatti commessi in Roma il 22.3.1939. OMISSIS In base alle deposizioni rese dai testimoni e alle dichiarazioni rese dall' imputato nel suo secondo interrogatorio si deve ritenere accertata la seguente dinami ca dei fatti. Si deve, quindi, ritenersi accertato che il Lutz il 22.3. I. 939 in Roma e precisamente in via Due Macelli ebbe ad arrecare molestie a una signora, rimasta sconosciuta, la q uale, per liberarsi del Lutz dovette richiedere l' intervento dell'agente cli Pubblica sicurezza Capuano Giuseppe in servizio di viabilità nella stessa strada . Però l'intervento ciel suddetto agente fu male accolto dal Lutz, il quale arrogantemente gli rispose: " andate via, disgraziato che siete!" Invitato, per tale sua risposta a segui re l'agente nel vicino ufficio cli P.S ., il Lutz si ribellava violentemente colpendo l'agente stesso con pugni e calci, mentre rivolgendosi alla fo lla che si anelava radunando, pronunciava le seguenti frasi: "Mi strafrego cli tutti i fascisti: voi italiani siete tutti vigliacchj, puzzolenti e disgraziati!" Sopraggiunto l'agente di P.S. Agea Arturo, e intervenuti anche privati cittadini, tra cui Biondi Mario e Seri Silvio, a prestare mano forte al Capuano, il Lutz sferrava calci e pugni anche contro costoro; e a viva forza veniva tradotto nell' Ufficio di P.S. e ivi identificato e arrestato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Esaminando i fatti con particolare attenzione si rileva che non è nommle il fatto che il Lutz, vedendo la signora da lui infastidita avvicinarsi all'agente con l'evidente scopo di reclamare il suo intervento, restasse lì fermo ad attendere; né é nonnale che, avvicinato dall'agente e sapendosi in colpa per il suo contegno verso la signora, sentisse anche il bisogno di assumere un tono arrogante, di offenderlo e di scaricare contro di lui un'ira che manca di ogni base logica. Tutta la successiva reazione del Lutz, poi, con pugni e calci contro chiunque lo avvicinasse e durata anche per le scale dell'ufficio di P.S., quando ormai l' elementare raziocinio gli avrebbe dovuto far palese l'assurdità del suo procedere, il contegno oltraggioso e sprezzante mantenuto da lui anche davanti al funzionario di servizio che lo interrogava e infine lo stato di "forte agitazione" osservato in lui dal testimone Biondi Mario danno ai fatti un tale carattere ossessivo da fare seriamente pensare che il L utz avesse, in quel momento, perduto completamente il controllo di sé stesso, dei suoi atti e delle sue parole. A ciò va aggiunto, per l'esauriente interpretazione dei fatti, che nella vita deJ Lutz non esiste alcun precedente che possa in qualche modo spiegare un tale atteggiamento di violento disprezzo verso il Paese che lo ospitava e contro i suoi agenti dell'ordine. anche dal punto di vista politico egli non risulta affatto un nemico dell'Italia: è anzi iscritto al comHato d'Azione per l'Universalità di Roma, come è documentato dalla tessera rilasciatagli in epoca ancora recente e cioè il 12 settembre 1938. ciò, mentre sembra escludere che egli potesse covare sentimenti di avversione contro la nostra Nazione, rende illogiche e strane le frasi inconsulte da lui pronunziate contro gli italiani. Del resto quando, dopo vari giorni dal fatto, Lutz venne interrogato, a mente serena, dal Procuratore Generale, nelle carceri, si è dichiarato di sentimenti fascisti, ed ha affermato di non aver nessun motivo di odio verso l'Italia, aggiungendo che sua madre era triestrina, e che italiani sono suo cognato e sua sorella e anche La moglie di Lutz è originaria cittadina italiana. Dopo tali premesse di fatto esistono giusti motivi per dubitare che ricorre nel caso in esame l'elemento psicologico dei vari reati addebitati al Lutz. Per le circostanze di fatto sopra esposte deve ritenersi assai dubbio che il Lutz, durante il parossismo di furore in cui venne a trovarsi, percepisse la portata delJe sue azioni e fosse animato dall'intenzione di arrecare veramente offese, con le sue grida e i suoi atti inconsulti e incomposti, all'onore e al prestigio dell'Italia fascista (art. 291 C.P.) e al rispetto all' obbedienza dovuta ai suoi pubblici ufficiali (art. 341 e 337 C.P.). Pertanto, ritenuto fondato un dubbio sul dolo, si ravvisano fondate le richieste ciel Pubblico Ministero per il proscioglimento del Lutz. P.Q.M. Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero e gli articoli 378, 384 e 395 C.P.P.

PRIMA PARTE: PROVVEDTMENT! EtvlESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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DICHIARA Non doversi procedere contro Lutz Guglielmo in ordine ai reati addebitatigli per insufficienza di prove e ordina l'immediata scarcerazione del Lutz se non detenuto per altra causa. Seguono le firme del. Giudisce Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D!FESA DELLO STATO

Reg. Gen. 94/1931

SENTENZA DEL 17.6.1939 (G.I. Fernando Verna)

PIUMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL G IUDICE !STRU'ITORE

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reati di propaganda sovversiva, e cioè ai sensi dell'art. 4 della Legge 25 .11.1926 n. 2008, ipotesi delittuosa meno grave di quella rubricata, e punibile con la reclusione da due a cinque anni con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei confronti di Bassanesi Giovanni, nato il 27.3.1905 ad Aosta, ritoccatore fotografico

IMPUTATO a) del delitto di cui all ' art. 3 della legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione aoli artt. 120 e 252 C.P. 1889 per avere, in Milano e all'estero 1'11.7.19430 concer;ato, con altri rimasti sconosciuti, di commettere fatti diretti a far sorgere in anni gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato ed a s uscitare la guerra civile; . ~) di ~ltro simile delitto commesso, di concerto con FavarelLi Giuseppe ed altn nmast1 sconosciuti, il Milano e Torino e all'estero nel marzo-aprile 1931, con la qualifica cli capo promotore a carico dello stesso Bassanesi. OMISSIS _ . A seguito di accertamenti disposti dai competenti Comandi polizia Bassanesi fu ritenuto l'autore del volo effettuato su Milano verso le ore 12 30

dell' 11.7.1930. L'aereo lanciò sulla città molti manifestini intestati "Giustizia e Libertà" (movimento rivoluzionario antifascista) incitanti alla ribellione contro il Regime. Nell'aprile del 1931 e precisamente durante l'istruttoria del procedimento nei confronti di Moulin Leo e Albasini -Sacrosati Vittorio (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1931" pag. 314) si accertò che stampe sovversive intestate "Giustizia e Libertà" erano state consegnate al Moulin dal Bassanesi. A causa della latitanza del Bassanesi l'istruttoria nei suoi confronti venne sospesa e, pertanto, rimase pendente in attesa di esecuzione il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore il 21.5.1931. Da recenti indagini effettuate dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza è emerso che nella sopraspecificata attività sovversiva Bassanesi non esercitò -

come da principio si era ritenuto - funzioni di dirigente, capo o promotore, ma svolse soltanto azione - sia pure intenza ed audace - di gregario. Pertanto la sua partecipazione ai fatti non si differenzia, per entità e gravità, da quella degli imputati Moulin Leo e Albasini-Sacrosanti Vittorio che vennero condannati per semplice "propaganda sovversiva". OMISSIS Pertanto i fatti commessi da Bassanesi vanno gi uridicamente qualificati come

Essendosi, però, i suddetti reati di propaganda commessi nel 1930 e nel 1931 essi risultano estinti per l'amnistia concessa in occasione del decennale con l'art. 1 del R.D. 5.11.1932 n. 1403. Per i suddetti motivi deve essere emessa una sentenza di proscioglimento del Bassanesi revocando, inoltre, il pendente mandato di cattura emesso nei suoi confronti. P.Q.M. Visti gli artt. cpv. 2° della legge 25.11.1926 n. 2008; 1 R.D. 5.11.1932 n . 1493; 151 C.P.; 395 in relazione al 378 e 591 C.P.P. DICHIARA cli non doversi procedere nei confronti di Bassanesi Giovanni per i due reati di propaganda sovversiva cli cui all'art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008 - così modificata la rubrica - commessi nelle circostanze di tempo e di luogo indicati nei capi di imputazione - per essere i suddetti reati estinti per amnistia. Revoca, quindi, il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di questo T.S.D.A. il 12.5.1931 nei confronti di Bassanesi Giovanni. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

Reg. Gen. 229/1939

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

SENTENZA DEL 18.11.1939 (G.I. Ferdinando Verna)

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SENTENZA DEL 25.11.1939 (G.I. Fernando Verna)

Reg. Gen. 83/1937

Nei confronti di: Nei confronti di: . Gerbec Giuseppe, nato il 22.1.1903 a S. Daniele del Carso (Trieste) brac' ciante;

Heliger Josef, nato il 29.10.1914 a Sedlow (Cecoslovacchia) - Meccanico -

Galicchio Antonio, nato il 23.12.1903 a Viggianello (Potenza), contadino.

IMPUTATO

Entrambi soldati nel 140° Rgt. Fanteria. IMPUTATI Entrambi dei re~ti di ~briachezza (art. 688 C.P.), resistenza alla forza armata (art. 120 C.P. Esercito), nfiuto di obbedienza (art. 112-1143 C.P.Esercito) vie di fatto contro sentinella (art. 119 C.P.Esercito).

'

Il Galicchio anc~e dei rea~i di_ vilipendio alle Forze armate dello Stato (art. 2~0 ~ cpv _ ~ .P.), d1 Insubordmaz10ne con vie di fatto verso il Caporal Maggiore Zmzi Antoruo_ (art. 122-124-125 C.P.Esercito) e di Insubordinazione con minacce verso Ufficiale superiore (art. 122-130 C.P.Esercito). Il Ge~bec anche dei reati di Offese a S.M. il Re Imperatore e a S.E. il Duce d~l ~asc1s~o ~ Ca~o del Governo (art. 278-282 C.P.), di Vilipendio alle Tstituz10i:u ?ost~tuz1onalt (art. ~90 - pri~a parte - C.P.), di Vilipendio alla Nazione Italiana (a1t. 291 C.P.) e d1 lnsubordmazione con vie di fatto verso graduato (art i22-I23-124 C.P.Esercito). ' ·

Ri~enuto che i delitti di Vilipendio alle Forze armate dello Stato, di Offese a S._M. _11 Re_ Im~er~t?re e ~I Capo del Governo, di Vilipendio alle Istituzioni Cost1tuz10na~1 e d1 V1lipend10 alla Nazione Italiana, di competenza di questo Tribu~ale Spec~ale, sono connessi con gli altri reati di competenza del Magistrato rnilttare 1.11, Vtr~ù de~l' art. 49 - ultimo cpv. - C.P. ed è manifesta, date la entità e le modahta dei '.atti_ la convenienza di rimettere al Magistrato competente secondo le _norme ord1~ane, anche il procedimento devoluto alla competenza di questo Tnbunale speciale; Visto l'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 RIMETTE . gli _atti al R: Avvocato Militare del Tribunale Miliare Territoriale di Napoli anche 11 procedimento devoluto alla competenza del Tribunale Speciale. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancell iere.

del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in una sua lettera inviata dalla Casa di Reclusione di Favignana (Trapani) nel gennaio del J937, lettera diretta al "Fondatore dell 'Impero" offeso il prestigio del Capo del Governo definendolo, tra l'altro, "Inumano, mostro" e "Aggressore della rnia patri a Etiopia" . con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 - cpv. 2° C.P. in relazione ai numeri 1-2-3 del 1° cpv. stesso articolo .. Heliger, essendo detenuto nella Casa di Reclusione di Favignana - in espiazione della pena di 22 anni di reclusione inflittagli dal Tribunale militare di Asmara con sentenza de11'8.5.I936 per i reati di Vilipendio alla Nazione Italiana, Offese al Duce e Disfattismo politico, reati commessi in Asmara all'epoca della guerra etiopica - compilava lettere offensive per l'Italia e per il Duce, indirizzandole dal carcere a personalità e a Enti vari. Avendo il contegno dell'imputato dato motivo a dubitare della integrità delle sue facoltà mental i, il Tribunale viste le relazioni redatte dai sanitari della Casa Penale di Civitavecchia e dal Manicomio Giudiziario di Aversa - ordinava in data 27.4.1938 - su richiesta del Pubblico Ministero - la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 88 C.P.P. e l'internamento di Heliger in un pubblico manicomio. OMISSIS Procedutosi a perizia giudiziale in data 15 novembre 1939 il perito psichiatrico giudicò Heliger un soggetto ammalato a carattere isterico, nel cui fondo vegeta un paranoidismo mistico, per cui è ossessionato dall 'idea di essere condannato ingiustamente, e dalla convinzione evidentemente demenziale che soltanto attraverso altri reati e altri processi potrà recuperare la sua libertà; e ciò lo trascina appunto a continuare nella produzione di scritti offensivi per la Nazione Italiana e per il Duce, mentre poi la sua natura paranoica lo porta a saltuari stati di depressione in cui sembra pentito dei suoi scritti. Il perito, pertanto, ha concluso che Heliger si sia "sempre trovato in tale stato d'infermità mentale da escludere la capacità di intendere e di volere". TI giudizio del perito risulta conforme al risultato del processo e ai principii scientifici della moderna psichiatria. Pertanto l'Heliger non è penalmente imputabile dei fatti da lui commessi e in modo particolare cli quello attribuitogli nel capo di imputazione.


400

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Viste le conformi conclusioni del Pubblico Ministero e letti gli articoli 88 C.P.; 395 in relazione all'att. 378 C.P.P. e inoltre l'art. 222 C.P. DICHIARA di non doversi procedere contro Heliger Josef per il delitto scrittogli in rubrica perchè si tratta di persona non imputabile per vizio totale di mente e ordina il ricovero di Heliger in un manicomio giudiziario per il tempo prescritto dalla legge. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

PR!l'vfA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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SENTENZA DEL 7.12.1939 (G.I. P. Spoleti)

Reg. Gen. 307/1939

Nei confronti cli: Mirandola Domenico, nato il 9.5.1910 a Turro (Milano), soldato nella Batteria cli accompagnfm1ento del 42° Rgt. Fanteria. IMPUTATO di Offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.), di Insubordinazione (art. 122 - cpv. IV 0 - C.P.Esercito), Resistenza alla forza annata (att. 120 - cpv. V 0 - C.P. Esercito) ed Ubbriachezza in servizio (art. 135 - cpv. IV 0 - C.P. Esercito). Ritenuto che al Mirandola si attribuisce il delitto di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) cli competenza cli questo Tribunale Speciale, ed altri reati di competenza del Magistrato militare; Considerato che i reati in oggetto sono tra loro connessi, ai sensi dell'art. 45 n. 3 C.P.P. per essere attribuiti alla stessa persona; Ritenuto che - date le modalità e l'entità dei fatti attribuiti al Mirru1dola - è manifesta la convenienza cli rimettere al Magistrato competente, anche il procedimento per il connesso reato di cui all'art. 282 C.P.;

In applicazione dell'art. 5 ciel R.D. 13.3.1927 n. 313; Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero; RIMETTE al R. Avvocato Militare del Tribunale Militare Territoriale di Torino anche il procedimento devoluto alla competenza del T1ibunale Speciale. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. 32/1929

SENTENZA DEL 10.12.1929 (G.I. Fernando Verna)

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI El'vlESSl DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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2) per stabilire il tempo necessario alla prescrizione del reato suddetto deve farsi riferimento al codice penale vigente all'epoca del fatto (art. 91 C.P. 1889) o al codice penale ora vigente del 1930 (art. 157)?

Nei confronti di: Adam Angelo, nato il 29.4.1900 a Fiume, meccanico tornitore. Latitante IMPUTATO del delitto previsto e punito dall'art. 5 Legge 25.11.1926 n. 2008, per avere svolto fuori dal territorio dello Stato Italiano (Jugoslavia), attività sovversiva a mezzo di diffusione di stampe antifasciste, recanti notizie false e tendenziose, tali da rendere nocumento agli interessi nazionali (Epoca imprecisata del 1928 e 1929, ma anteriore e prossima al febbraio 1929). FATTO E DIRITTO Ritenuto che, essendosi nel 1929 iniziata azione penale contro Adam Angelo per il reato di cui in rubrica e venne emesso nei suoi confronti, in data 5.2.1929, mandato di cattura dal Giudice Istruttore di questo Tribunale e che dalla suddetta data, essendo l'imputato rimasto sempre latitante all'estero, non è stata mai emessa una sentenza nei suoi confronti; (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929" pag. 591) · Considerato che essendo decorsi dalla data di detto mandato più di dieci anni, si presenta ora il quesito se il reato sia estinto per prescrizione;. Considerato che la prescrizione, quale causa estintiva del reato e dell'azione, presuppone un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, decorso il quale si presume eliminato l'allarme sociale suscitato dal reato e conseouentee mente cessato l'interesse politico a punire: e che perciò bisogna riferirsi alle norme specifiche del diritto positivo per stabilire se la prescrizione si sia verificata, dato che il periodo relativo è determinato dalla gravità del reato e dai criteri seguiti dal legislatore. Considerato che il fatto del quale è imputato l' Adam è stato commesso in "epoca anteriore e prossima al febbraio 1929" e cioè sotto l'impero della Legge 25.11.1926 n . 2008, mentre nel diritto ora vigente la norma di detta Legge è stata sostituita dall'art. 269 C.P. e considerato, inoltre, che quando il fatto fu commesso la prescrizione del!' azione era regolata dall' art. 91 del codice penale ciel 1889, mentre oggi è regolata dall'art. 157 del codice penale ciel 1930; Pertanto la definizione del caso in esame è subordinata alla soluzione dei seguenti quesiti: l) per stabilire quale sia la gravità del reato ataibuito all' Aclam - agli effetti del computo della prescrizione - deve farsi riferimento alla sanzione contenuta nella legge 25.11.1926 n. 2008 o a quella contenuta nell' art. 269 C.P. ora vigente?

Per ciò che concerne il primo quesito si rileva che la "diffusione di notizie false e tendenziose recanti nocumento agli interessi nazionali" era punita, all'epoca del commesso reato, dall'art. 5 della citata legge n. 2008, con la "reclusione da 5 a 15 anni". Oggi è invece punita dall'art. 269 C.P. 1930 con la reclusione "non inferiore a 5 anni" e perciò estensibile fino a 24 anni (art. 23 C.P.). Nel divario tra le due leggi, vale la norma dell'art. 2, cpv. 2° C.P. 1930, che disciplinando la successione delle leggi nel tempo stabilisce che se la legge sotto il cui impero fu commesso il reato e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pe1tanto poichè la norma dell'art. 5 della legge n. 2008 fissa una pena che comporta un limite masimo assai inferiore a quello della corrispondente norma del codice vigente ed è quindi più favorevole per l'imputato, deve ritenersi che il fatto attribuito all' Adam sarebbe oggi punibile in base all'art. 5 della citata legge del 1926. Per ciò che concerne il secondo punto la disciplina della prescrizione che vigeva al tempo "commissi clelicti" è notevolmente diversa da quella contenuta nel codice penale del 1930 ora vigente. Infatti mentre il codice penale del 1889 (art. 91 n. 3) stabiliva che la prescrizione si compiva in IO anni se si fosse "dovuta infliggere la reclusione per un tempo superiore a 5 anni e inferiore ai 20 anni" considerando la pena in concreto irrogabile al caso individuale, per il codice penale ora vigente (art. 157) si deve tener presente la pena in astratto fissata dalla legge per il reato, e più precisamente il limite massimo di essa. Nel caso in esame, poichè la pena massima che si potrebbe oggi irrogru·e all' Adam - secondo la soluzione adottata per il p1imo quesito della questione sarebbe di 15 anni di reclusione, la prescrizione del reato si compirebbe in 10 anni se si applicasse l'art. 91 n. 3 del C.P. 1889 e si compirebbe, invece, in 15 anni se si applicasse l'art. 157 del C.P. 1930. Anche tale differenza tra le due norme succedutesi nel tempo è regolata dall'art. 4 1 delle norme transitorie di cui al R.D. 28.5.1931 n. 601, secondo il quale si deve in materia di prescrizione applicare "la disposizione più favorevole" e cioè, nel caso in esame, l'art. 91 n. 3 del C.P. 1889 che fissa in 10 anni il termine per la prescrizione. Ritenuto, quindi, che nei 10 anni che sono già trscorsi dall'ultimo atto del procedimento senza che siano intervenuti atti di intenuzione, deve ritenersi maturata Ja prescrizione ciel reato e dell'azione e che, quindi, l'imputato deve essere prosciolto dall'ascrittogli reato, e conseguentemente deve essere revocato il mandato di cattura contro di lui emesso, essendo venuti a mancru·e le condizioni


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

che lo legittimavano.

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTrokE

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SENTENZA DEL 23.12.1939 (G.I. Fernando Verna)

Reg. Gen. 219/1939 P.Q.M. Nei confronti di:

Visti .gli ,~rticoli ci rati e l'art. 378 C.P.P. in relazione ali' art. 395 stesso codice e le conformi conclusioni del Pubblico Ministero

Pallhuber Edoardo, nato il 13.10.1902 a Naz Sciaves (Scians), operaio. Soldato nel 128° Rgt. Fanteria quale richiamato. Detenuto dal J0.10.1939

DICHIARA

IMPUTATO Non. doversi pr~cedere contro Adam Angelo in ordine al fatto addebitatooli 0 perchè 11 reato è esunto per prescrizione. Visto, inoltre, l'art. 260 C.P.P. revoca il mandato di cattura emesso contro Adam ~~gelo il 5 febbraio 1929 dal Giudice Istruttore del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, mandato di cattura tuttora non eseguito. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere, la sera del 7.9.1939, in Fortezza, vilipeso pubblicamente la Nazione Italiana dicendo, tra l'altro, che l'Italia è povera e miserabile, che non ha divise per vestire i soldati e paglia per far donnire i richiamati e che sotto le armi egli aveva ricevuto in quattro giorni solo due dita di brodo e sarebbe morto di fame se non avesse avuto del denaro di sua proprietà. OMISSIS Il Pallhuber ha dichiarato nell'interrogatorio giudiziario di aver detto, nelle accennate circostanze, qualche frase sul non buono trattamento ricevuto sotto le armi, ma, a sua discolpa, ha soggiunto che ebbe a pronunciare tali parole, delle quali si è dichiarato tuttavia pentito, dopo aver molto bevuto, e che comunque non aveva avuto alcuna intenzione cli recare vilipendio alla Nazione Italiana.

Si rileva, inoltre, che dalle dichiarazioni rese dai testimoni è risultato che il Pallhuber, quando pronunciò le parole incriminate, era alquanto alticcio. Per le suddette premesse si può dubitare che Pallhuber avesse effettivamente l'intenzione di recare offesa alla Nazione Italiana, e, pertanto, può essere prosciolto per insufficienza di prove. P.Q.M. Su conforme richiesta del Pubblico Ministero e visti gli artt. 378 e 395 C.P.P. DICHIARA cli non doversi procedere nei confronti cli Pallhuber Edoardo in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove. Ordina, quindi, che Pallhuber sia immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. 220/1939

SENTENZA DEL 30.12.1939 (G.I. Fernando Verna)

Nei confronti di: Hilpold Rodolfo, nato il 31.12. 191 O a Merano - commesso - 1ichiarnato quale caporale presso il 1° Rgt. Art. Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 21.9.1939. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere, il 20.9.1939 sul treno A 203 da Firenze a Terontola, vilipeso la Nazione Italiana con le parole "il popolo italiano è senza coraggio, è senza disciplina, basterebbero poche settimane perchè la Gennania occupasse interamente il teJTitorio italiano". b) del delitto di cui all'art. 290 - prima parte - C.P. per avere, nelle stesse circostanze di cui sopra, vilipeso il governo del Re Imperatore criticando i provvedimenti adottati dal Governo stesso nei riguardi degli allogeni dell'Alto Adige, dicendo che tali provvedimenti avevano completamente rovinato i colpiti. OMISSIS Nell'istruttoria l'Hilpold ha negato di aver pronunziato le frasi inc1iminate, ammettendo soltanto di aver detto che alcuni militari da lui conosciuti nei reggimenti di Caltanissetta e di Palern10 dove egli prima aveva prestato servizio "erano fiacconi e avevano paura".

PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1939 - XVII - n. 1097 CHE ATTRIBUISCE ALA COMPETENZA DEL T.S.D.S . I DELITTI PREVISTI DALLA SUDDETTA LEGGE LEGGE 28 LUGLIO 1939 - XVU, n. 1097 ""DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SCAMBI, DI VALUTE E DI COMMERCIO DELL'ORO"" VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D ' ETIOPIA IJ Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. l Chiunque, con mezzi fraudolenti, commercia, sottrae od occu~ta, i~ danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce rn modo da deprimere il corso della valuta nazionale, è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggeto del reato.

La pena è della reclusione fino a ventiquatto anni, oltTe la multa: Ritenuto che, nonostante i testi abbiano confermato l'accusa, non è però da escludersi che Je parole dell'Hilpold, il quale è un allogeno di lingua tedesca ed ha optato per la cittadinanza germanica, possano non aver corrisposto - data la poco padronanza della lingua italiana da parte sua - al concetto che egli voleva esprimere, tanto più che il medesimo mentre parlava s i trovava in stato di alterazione alcoolica. Pertanto l'Hilpold può essere prosciolto per insufficienza di prove. P.Q.M.

Sulle conformi conclusioni de.I Pubblico Ministero e gli artt. 378 e 395 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Hilpold Rodolfo in ordine ai delitti addebitati.gli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Seguono le finne del G iudice Istruttore e del Cancelliere.

1) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2) quando jl delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma; 3) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevo~e, o per l'ufficio r_ivestito, o per il grave nocumento che ne sarebbe potuto denvare alla econorrua nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza. Qualora concorrano due o più delle circostanze prevedute nel comma precedentf la reclusione non può essere inferiore a quindi anni. Se 1isulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a int~lligenze_ con l? straniero al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, s1 applica la pena di morte. La condanna, nel caso preveduto dal comma precedente, importa sempre la confisca dei beni.


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TRIBUNALE SPECIALE l'ER L A DIFESA DELLO STATO

Art. 2 I delitti preveduti nell'articolo precedente sono considerati, a tutti gli effetti di legge, delitti contro la personalità dello Stato e sono devoluti alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Art. 3 Quando il valore della cosa che ha formato oggetto dei delitti prevèduti dall'art. l non supera lire diecimila e non ricorre alcuna delle circostanze aogra. o vanll contemplate nello stesso articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo ed i fatti sono puniti con le sanzioni da applicarsi dal Ministro per gli scambi e le valute, ai sensi delle vigenti disposizioni. Resta fenna la competenza del predetto Ministro per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in tutti i casi non preveduti nell'art. I.

Seconda Parte Se, durante il procedimento dinanzi al Tribunale Speciale, risulta che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'art. 1, il Presidente del Tribunale stesso con sua ordinanza, rimette gli atti al Ministro per gli scambi e valute per gli eve~tuali provvedimenti di sua competenza. Art. 4 . Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli articoli prcedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del R. decreto legge 12 maggio 1938 - XVl, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939 XVII, n. 380, né quelle del R. decreto- legge 5 dicembre 1938 - XVII, n. 1928, c?nvettito nella icgge 2 giugno 1939 - X Vll, n. 739, né qualsiasi altra disposiz10ne che commmi, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo. Art. 5 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo cielo Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1939 - X Vll VITTORIO E MANUELE MUSSOLINI - GRANDl - DI REVEL - GUARNTERI Visto, il Guardasigilli: Grandi .

La legge di cui sopra è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Reono d'Ita0 lia n. 185 del 9 Agosto 1939 - XVII.

A) REATI VALUTARI (Legge 28.7.1939 n. 1097) Delitti abrogati dalla legge 18.10.1949 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29.10.1949 n. 250. B) DUE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA: 1) Sentenza n. 4 del 4.1.1939 relativa all'uccisione di un Vice Brigadiere dei Carabinieri; 2) Sentenza n. 36 del 21.12.1939 relativa all'uso abusivo della divisa di sottufficiale dell'aviazione.


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE Dlii. T.S.D.S. â&#x20AC;˘ RF,/\TI VALUT/\RI

Reg. Gen. n. 199/1939

4 ll

SENTENZA n. 146

TI Tribunale Speciale per la Difesa dell o Stato composto da:

Presidente : Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni Giudici Consoli M. V.S.N Mingoni Mario, Calia Michele, Barbera Gaspero, Ca.rusi Mario, Pasqualucci Ren ato ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Arcari Edoardo, nato il 6.4.1903 a Dusseldorf (Germania), rappresentante e industriale; Di Stefano Sebastia no, nato il 20 .5.1906 ad Avola (S iracusa), dottore in legge. IMPUT ATI del delitto di c ui agli artt. I p.p. della legge 28 .7.1939 n. 1097. 56 e 110 C.P. per ave re, in Roma il 26.8 .1 939, tentato in concorso, fra loro, con mezzi fraudole nti , di commerciare, in danno dell'economi a nazionale, mezzi di pagamento all'estero, e cioè lire sterline 440, l O in bigl ietti di banca e lire ste rline 3 13, 10, I I in 14 assegni, pe r complessivo controvalore di lire italia ne 60.629,75. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 56 - 110 C.P. e I p .p. Legge 23.7.1939 n. 1097; 240 C.P. ; 274 - 488 - C.P .P . Dichiara Arcari Edoardo e Di Stefano Sebastiano responsabi li del delitto in epigrafe loro ascritto e condanna Arcari ad anni due di reclusione e a li re duemila di multa e Di Stefano ad un anno di reclusione e a lire mille di multa, e ntrambi in solido al pagamento delle spese processual.i e ciascuno al pagame nto delle spese di propria custodia preventiva, ordina la confisca della somma e dell'assegno in sequestro. Roma, 11.12. 1939 - Anno

xvm


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA mFESA DELLO STATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE - Arcari., per il titolo del reato per il q uale è stato giudicare e condannato non p uò usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2 .1940 n. 56. Pertanto Arcari Edoardo, detenuto dal 26.8.1 939 viene scarceraro, per espiata pena, dalla Casa di Rec.lusione di Viterbo il 26.8 .1941. Una isranza di grazia inoltrata da Arcari il l 9.12.1939 a S .M. il Re Imperatore non viene accolta.

SECONDA PARTF.: SENTENZE PRONU NZIATE DAI. T.S.D.S. - REATI VALUTAR I

U Pubblico Minisrero, però, rilevando che Arcari Attilio era da considerarsi estraneo al fatto delittuoso che gli veniva addebitato non ritenne opportuno iniziare azione penale nei suoi confronti.

- Di Stefano, per il titolo del reato per il quale è stato giudicato e condannato non può usufruire elci provvedimenti di clemenza previsti con R.D . 24.2.1940 11. 56. Con provvedimento emesso dal S. Procuratore Generale del T.S.D.S. Gaetano Tei il 23 .8.1940 la pena pecuniaria di lire 1000 viene convertita in 20 giorni di recl usione. Pertanto Di Stefano, deten uto dal 26.8.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dal le Carceri Giudiziarie cli Roma il 15.9.1940.

SENTENZA n. 147

Reg. Gen. n. 198/ 1939 II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente : Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovanni Giudici Consoli M. V.S.N. : Mingoni Mario, Calia Michele, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Pasqualucci Renato

ha pronunciato la seguente

Insieme con Arcari Edoardo venne anche denu nziato alla Procura Generale del T .S .D .S . - Arcari Attilio, nato il 16.9. I 913 a Dusseldorf (Germania), impiegato.

4 13

SENTENZA nella casua contro: Faso.la Americo, nato il 19.1.1907 a Como, assicuratore. IMPUTATO ciel delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 1 p .p. del la legge 28.7.1939 n . 1907 per avere in Chiasso, Mi lano, Como, dal 18 aprile al 16 agosto 1939, ~n. giorni diversi 111.a in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con mezzi Iraudole nti commerciato, in danno dell'econom.ia nazionale, mezzi cli pagamento all'e~tero (L. 1.100 franchi svizzeri) ed avere agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale mercè il cambio di biglietti italiani di piccolo taglio, all' uopo asportati clandestinamente dal Regno contro biglietti italiani di ~ross~ taglio clandestinamente introdolli nel Regno per un ammontare complessivo d1 valore d i L. 880.797. OMISS.IS

Una istanza di grazia inoltrata dal Di Stefano il 18.10.1939 a S.M. il Re Imperatore non viene accolta. NOTA: II delitto previsto dalla legge 28.7.1939 n. 1097 è stato abrogato dalla legge 18.10.1949 n. 769 e, pertanto, il fatto addebbitato ad Arcari Edoardo e a Di Stefano Sebastiano non costitu.isce più reato.

P.Q.M. Letti ed applicati gl i arrt. 81 cpv. C.P.; 1 p.p. della legge 28 .7.1939 n. 1097; 29 - 229 - 240 C.P.; 274 - 488 C.P.P. DICHIARA Fasola Americo responsabile del reato in rubrica ascrittogl i e lo condanna ad anni sei cli recl usione e a lire diecimila di multa nonchè al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva coll'interdizione pcrpet~l~ dai pubb lici uffici. Ordina la confisca della somma in seq uestro e la sottopos1z10ne ciel Fasola alla libertà vigi lala. Roma, 11.12.1939 - Anno XYlll


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TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per il titolo del reato per il q uale è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 Fasola viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 26. 10.1942. Detenuto dal 16.8.1939 al 26.10.1942. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 10 giorni. Una istanza cli grazia inoltrala da Fasola il 1.8.1940 non viene accolta.

A seguito di richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei T ribunali militari di guerra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma rileva che il delitto previsto dalla legge 28.7.1939 n. 1097 è stato abrogato dalla legge 18.10.1.949 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 .10.1949 n. 250 - e pertanto dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Fasola Americo dal T .S.D.S. con sentenza dell' 11.12.1939 perchè il fatto a lui addebitato non costituisce più reato.

SENTENZA n. 4 EMESSA DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IL 4.1.1939 SENTENZA N. 36 EMESSA DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IL 21.12.1939.


Sl:CONDA i'ARTE: SEl'\TE!\'ZF. PRONUNZIATE DALLA COM:VIISSIONE lSTRUTIOR IA - REATT VAl.lrTARI

Rcg. Gen. n. 259/1938

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SENTENZA n. 4

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale speciale per la Difesa dello Stato composta da: Presidente: Gauuieri Filippo, Luogotenente Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pi ero: Giudici: Acqua Antonio e Jannone Eugenio - 1° Seniori M.Y.S.N.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento pena le contro P etrini Giuseppe. nato il 23.4. 1938:

I 0.4.1895

a Fano, impiegato. Detenuto dal

Cardina li Vi rgini o, nato il 7.9.1898 a Fano, possidente. Detenuto da l 23.4.1938; Bambou i Giordano Bruno, nato il 22.2. J 895 ad Ancona, commerc iante. Detenuto dal 9.9.1938; Montesi Domenico, nato il 1.1 O. J 888 a Mondolfo (Pesaro e Urbino). Capitano cli complemento nel R. Esercito. Detenu to dal 14.6.1939. IMPUTAT[ a) del delitto di cui ag li artt. 63 -364-365 nn. 2 e 5-366 n. 2 C.P. 1889 in relazione all'art. 120 stesso codice, per avere in concorso tra loro medi ante colpi dì arma da fuoco, esplosi in Fano la sera ciel 29 giugno 1920, cagionata, con premeditazione, al fine cli uccidere, la morte del brigadiere dei carabinieri Tani Luigi (deceduto poi il 3 lug lio success ivo) a causa delle sue funzio ni , com mettendo il fatto al lo scopo di far sorgere in anni gli abitanti ciel Regno contro i poteri de llo Stato; b) ciel dcl iuo cli cu i alla prima parte clell'nrt. I 20 C.P. 1889, per avere commesso il fatto dì cui alla lettera a) al fine di far sorgere in armi g li abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, senza riuscire nell'i ntento. OMISSIS In segu ito ai moti insurrezional i di Ancona. nel la sera del 26 g iugno 1920 si ebbe la immediata ripercussione anche a Fano. Infarti, i capeggiatori ciel locale


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TRIBUNALI! SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

movimento sovversivo apprendendo le notizie con immensa "'ioia decisero di commettere atti cli violenta ribellione, commentando, come una ~' ittoria, il criminoso operato dei compagni di Ancona. . Nella not~e dal 28 al 29 gi ugno poi fecero fuoco contrn camion di guardie regie che tra_ns1tavano per Fano; sfasciarono il magazzino del consorzio agrario allo scopo_ d1 prelevare benzina e petrolio per provocare incendi ma, fortunatamente, non nusc1rono a trovarli. Verso le ore tre della stessa notte un camion con undici militari dell'Arma dei C_a rabinieri Reali provenienti da Pesaro, arrivando a Fano fu fatto segno a colpi d1 moschetto. , Considera.nd_o che_ la_s!tuazione del('c~rdine pubblico si faceva sempre più gra'.e ~ c~e gh am tepp1sttc1 dei sovvers1v1 erano sempre più audaci furono chiesti nnforz1 e la sera del 29 giugno un autocarro con rinforzi dj carabinieri, che si portava da Pesaro a Fano, giunto alle porte di quest' ultima cittadina, e precisamente al Ponte_ cieli' Arz.illa, fu assalito a colpi di arma da fuoco dai sovversivi appostati nelle adrncenze. Tale assalto provocò la immediata reazione dei militi dell'autocarro _ed! un plotone di fanteria e dei carabinieri che per misura precauzionale era stato rnv1ato mcontro all'autocarro medesimo per proteggerne l' arrivo. Lo s~ambio _nurito ~i fucilate fra i rivoltosi e i militi causò, purtroppo, il feri mento d1 alcum soldati e carabinieri, tra i quali il brigadiere Luigi Tani, colpito al petto, e la morte del sergente maggiore Enzo B rescia. Pe1tanto il Brescia e il Tani entrambi appartenenti al plotone di protezione, furono caricati s ull'autocarro, che venne subito diretto all'ospedale, ma lungo il tragitto il veicolo venne ancora lll~a volta fatto segno a colpi di arma da fuoco dai sovversivi, ed il brigadiere Tam, che nel lodevole intento di rispondere con il suo moschetto alla nuova aggr~ssi?ne, si era alzato dal piano del veicolo dove stava adagiato, fu ancora colpito npo1tando altra ferita, molto più grave, alla regione ombelicale. in conseguenza della quale il 3 luglio morì. , Per tali fatti venne iniziato un procedimento penale, ma non essendosi riusciti ad identific~n~ i colpevoli, la Sezione di Ancona presso la Corte cli Appello di Ancona ordmo, con sentenza del 17 agosto 1922, di non doversi procedere. Alla ~ne del mese cli luglio del 1937 giunse ai Carabinieri di Pesaro un framme~to eh lettera, a ~nna Giuseppe Petrini, nella quale l'autore del lo scritto si vanta d1 avere con alt,-1, dei quali precisa le generalità, partecipato all'aggressione armata che a.ve':'a p~ovocato la motte del Brescia e del Tani. La persona anonima che ~ve_va ~nviato 11 documento precisava che la lettera era conservata da un fuor~sc1to 1tahano, deceduto sul fronte cli Madrid, il quale prima di morire, preso dal nmorso, aveva consegnato il documento a persona di fiducia con l' incarico di farlo per~enir~ ali' A~torità Italiana affinchè potesse essere fatta finalmente luce su u_n dehuo nmasto unpunito, Il possessore del documento affennava, inoltre, che il ~mnata:i_"lO ?ella _lettera era Petrini Giuseppe, già feroce comunista, il quale si era m seguito msento nel movimento fascista e ora si trovava ad Udine in servizio

SECONDA PARTE: SENTENZE PRO:s! UNZIATE DALLA COMMISSIONE lSTRUTfORIA - REATI VALUTAIH

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nella Milizia Dicat. I Carabinieri, rimisero i risultati delle indagini effettuate e i due documenti al Procuratore del Re cli Pesaro. Le risultanze dell'istruttoria (in.iziata ex novo in quanto gli atti raccolti immediatamente dopo il delitto non si sono potuti rintracciare), abbastanza complessa e minuziosa, condotta, in mezzo a numerose difficoltà, a causa del lungo periodo trascorso dal fatto, venne effettuata, con diligenza e zelo veramente encomiabili dal Magistrato ordinario. Dopo la trasmissione degli atti al competente Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, l'istruttoria venne integrata da quella effettuata dalla Procura Generale del T.S.D.S. OMISSIS Si può senz'altro affenn a:i·e, con assoluta certezza, che il Petrini, il Montesi, il Bambozzi e il Card.inali parteciparono alla aggressione armata contro i militari. Il frammento della lettera a finna. Petrini Giuseppe, è , senza alcun dubbio, di pugno dell'attuale imputato; costui, costretto dall'evidenza delle cose, l'ha riconosciuto esplicitamente. La sua grafia, del resto, è talmente caratteristica, per parecchi particolari inconfondibili, che non riesce difficile, mettendo a confronto· gli scritti originali di Petrini, rimontanti all'epoca del fatto ed anche di data recente (scritti che sono agli atti) con lo scritto del frammen to di lettera, constatarne la perfetta identità . Il Petrini, del resto viene sicuramente individuato nell'anonimo, in quanto, così come in questo si legge egli è stato fino al s uo passaggio nelle file fasciste avvenuto il 29 agosto 1922, uno dei più violenti e facinorosi sovversivi di Fano, oggetto di ripetute e giuste rappresaglie fasciste, come risulta unanimamente dalle informazioni raccolte dai Carabinieri e dall' Autorità di P .S, nonchè dalla deposizione di numerosi testi. Ed inseriti ugualmente nelle file fasciste, dopo essere stati anche loro sovversivi militanti, sono gli altri tre imputati Bambozzi, Cardinali e Montesi (quest' ultimo dal 1.7.1924), I l Cardinali e Montesi iscritti anche nella Milizia dalla quale, però, il Montesi venne dimesso d'auto1ità perchè erano emersi a s uo carico alcuni precedenti penali infamanti e incompatibili per i I decoro e il prestigio della divisa. Dal documento di decisivo valore di prova, qual'è da considerarsi la lettera di Petrini, risulta in modo certo l'effettiva partecipazione degli imputati all'aggressione sopraspecificata, partecipazione anche materiale come risulta dalle chiare parole scritte nella lettera "abbiamo sparato molto" specificando che "due caduti sono pochi" ed aggiungendo "ma in luglio faremo meglio". Promessa questa che sarà mantenuta come ha affermato il teste Tancini dato che in luglio si riprodussero a Fano gravi disordini con attentati alla vita delle Autorità. OMISSIS C irca la configurazione giuridica di quanto si è potuto accertare si deve, però: riconoscere che non si è raggiunta la prova che siano stati costoro, o qualcuno di


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

essi comunque, a cagionare immediatamente la lesione dalla quale derivò poi la morte del Tani. Non c'è alcun dato positivo in base al quale si possa ritenere che i colpi sparati dagli allual.i imputati abbiano raggiunto la vittima e non sussistono neanche elementi per ritenere che l'azione contro i militari sia stata preventivamente concertata dagli imputati .

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZJATE " DALLA COMM ISS IONE !STRU1TORIA - REATI VALU I ART

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SENTENZA n. 36

Reg. Gen. 186/1939

La Commissione Istrulloria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da: Presidente: Guattieri F ilippo, Luogotenente Generale M.V.S.N.;

Costoro, senza alcun dubbio, come è stato ampiamente provato, hanno preso parte, però, alla esecuzione del fatto criminoso, cioè in persona del Tani, ed allora, sulla base di tali 1isul tanze di fatto non si può parlare di correità nel delitto, ma di complicità corrispettiva, che il Codice penale abrogato del 1889 (le cui disposizioni sono da applicarsi al caso in esame) prevedeva all'art. 378 - prima parte - in relazione, naturalmente, agli articoli 364-365 11. 2 e 366 nn. 2 e 5 e I 20 stesso Codice, dei quali s ussistono tutti gli estremi. Però, l'azione penale per tale ipotesi delittuosa, che comporta una pena massima di 24 anni di reclusione, risulta g.ià colpita dal la prescrizione quindicennale ai sensi dell'art. 91 n. 2 del Codice penale del 1889 e pertanto si deve dichiarare di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto. Ed anche in merito alla seconda imputazione addebitata agli imputati, di attentato insurrezionale contro i poteri dello Stato ai sensi dell a prima parte dell'art. 120 C.P. 1889, si deve pronunziare il proscioglimento, essendosi verificata la estinzione del reato con il decorso del termine di dieci anni, com'è previsto dal n. 3 ciel p redetto articolo 91. P.Q.M . Visti gli artt 364-365 n. 2-366 nn. 2 e 5-63-120 C.P. del 1889 e 372-378 ciel codice penale vigente e l'art. 2 del R.D. I 3.3.1927 n. 3 I 3 DICHIARA di non doversi procedere ne i confronti di Pctrini Giuseppe, Cardinali Virginio, Bambozzi Giordano e Montesi Domenico per quanto riguarda l'imputazio ne di complicità corrispettiva nel delitto cli omicidio in persona del brigadiere dei carabinieri Tani Luigi, ai sensi degli artt. 378 - prima parte - C.P. 1889 in relazione agli artt 365 n . 2, 366 nn. 2 e 5 e 120 stesso Codice, così modificato il capo di imputazione di cui alla lettera a) per essere il reato estinto per prescrizione e dichiarando ugualmente cli non doversi procedere contro i suddetti imputati in ordine al delitto specificato ne l capo di imputazione di cui alla lettera b) per essere il delitto loro addebitato estinto per prescrizione. Ordina l' immediata scarcerazione cli Petrini Giuseppe, Cardinal i Virginio, Bambozzi Giordano e Montesi Domenico, se non detenuti per altra causa. Roma, 4 .1.1939 - Anno XVII. Seguono le fi rn1e del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: l\1'i lazzo Gioacchino; O

Giudici: Bergamaschi Carlo, Console M.V.S .N. e Zampi Gi useppe, I Seniore M.V.S.N.;

ha pronunzialo la seguente SENTENZA nel procedimento penale contro: Picchietti Diodante, nato il 23 . 11 .1911 a Castelfidarclo (Ancona), industriale. Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 7 .7. 1939. IMPUTATO a) ciel reato di cui all'art. 260 ed 8 1 C.P. per essersi, con ing.anno e cioè in~ clossando abusivamente la divisa di sottufficiale dell'aviazione, rntrndotto negli aeroporti militari di Falconara (Ancona) e Perugia (S . Egidio); b) ciel reato di cui agli arll. 496-61 n. 2 ed 81 C.P. per. av.ere, . allo scopo di eseguire ccl occu ltare il reato, dato a pubblici ufficiali false rnd1caz10111 s ull.a propria persona; c) ciel reato di cui agli artl. 498-61 n. 2 ed 8 I C.P ..per avere indo~sato abu~ivamente la divisa militare allo scopo di commettere 11 delitto cli cui al capo .t) deJJ ' imputazione; d) ciel reato cli cui agli artl. 640 n. I cd 81 C.P. per avere usufruit~ abusiva~ mente della ridu7.ione ferrov iaria concessa ai militari, facendone uso d1 scontnm a tariffa speciale. Reati commessi in Falconara, Milano, Castelficlardo e Perugia precedentemente e fino al 7 luglio I 939 . OMISSIS In relazione al reato cli cui al la lettera a) e cioè di introduzione clandestina in luoghi militari l' istrultoria fo rmale ha precisato per la d ichiarazione dello stes.s~ imputato confermata dalle risultan7.e istruttorie - e principalmente dal le mclag1111


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

svolte dal comando della ITJA Zona Aerea TeJTitoriale e dall'Arma dei Carabinieri, nonchè dalle dichiarazioni rese dal Colonnello Rossanigo e dal Maresciallo Fumagolli - che l'imputato indossò la divisa di sottufficiale della R. Aeronautica non per procurarsi il mezzo per entrare - mediante artifici - in luoghi mijjtari, ma unicamente per far credere ai propri congiunti di essere stato assunto in servizio presso l'Arma Aerea - per la quale aveva una vera passione - in accoglimento di una domanda dallo stesso già inoltrata. Picchietti rimase sei mesi a M ilano - a spese dei propri familiari - avendo fatto credere a quest'ultimi che, venendo egli dal Regio Esercito, avrebbe dovuto frequentare un corso addestrativo. Egli si recò ali' Aeroporto militare di Falconara solamente per ritirare uno stampato di foglio di viaggio ed invitato da alcuni sottufficiali dell'Aeronautica che lo credevano loro collega - si recò all'Aeroporto di S. Egidio per trovarvi il maresciallo Fumagolli, che aveva conosciuto in una sala da ballo. A vendo contratto amicizia con alcuni sottufficiali si recò una seconda volta presso l'Aeroporto cli S. Egidio ed ebbe l'occasione di volare per qualche minuto sul cielo periferico del campo, e cioè in località dalla quale non avrebbe mai potuto rilevare elementi di interesse militare. Le risultanze istruttorie hanno anche precisato che l ' imputato non ha mai chiesto ai militari notizie relative agli aeroporti o le caratteristiche degli apparecchi in dotazione degli aeroporti . Pertanto la Commjssione ritiene che la compiuta istruttoria ha escluso che il Picchietti si sia introdotto negli Aeroporti sopra indicati clandestinamente o con inganno a scopo di spionaggio politico o militare e che, pertanto, mancano g li elementi necessari per la integrazione del reato cli cui all'art. 260 C.P. o di altro reato di competenza del Tribunale Speciale. P.Q.M. Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero e visti gl i artt. 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e 378 C.P.P. DICHIARA di non dovers i procedere nei confronti d i Picchietti Diodante in ordine all' ascrittogli reato di cui ali' art. 260 C.P. perchè .il fatto non costituisce i I reato addebitatogli con la lettera a) deJ capo di accusa e ordina l'invio degli atti al Procuratore del Re cli Perugia per gli altri reati cli s ua competenza. Roma, 21.12.1939 - Anno X Ylll Seguono le firme del presidente e dei Giudici.

Terza Parte

REATI DI SPIONAGGIO LE DECISIONI EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE NEI CONFRONTI DEI COIMPUTATI ASSOLTI O LATITANTI VENGONO PUBBLICATE - COME NOTE DOPO LA SENTENZA DEL T.S.D.S. CHE HA GIUDICATO GLI IMPUTATI RINVIATI AL GIUDIZIO DEL T.S.D.S.


TERZA PA RTE: SENTENZE PRONUNZJATE DAL T.S.D.S. RELATTVE Al REATI 01 SPIONAGGIO

Rcg. Gen. n. 313/1935

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SENTENZA n. 20

TI T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Barbera Gaspero, C,misi Mario, Suppiej Giorgio, Caputi Pietro.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: De Natale Giovanni, nato il 13.2.1892 a Mili Inferiore (Messina) commerciante. 11\tJ.PUTATO a) di concorso nel reato. corn1nesso da Gaeta Giuseppe, previsto dagli rutt. 110 - 246 C.P. per avere ricevuto dallo straniero danaro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; b) di concorso nel reato, commesso da Gaeta Giuseppe, previsto dagli art. I 10-302 C.P.per avere istigato Di Napoli (ora defunto) a compiere atti contrari agli interessi Nazionali; Reati commessi in Tunisi, Napoli, Castellammare cli Stabia dai primi del mese cli gennaio all'S.4.1935. OMISSIS Con sentenza del 18 novembre 1935 la Commissione Istruttoria del T.S.D.S. rinviava a giudizio Gaeta Giuseppe e il rubricato De Natale Giovanni. Poichè il De Natale era latitanre il Tribunale dispose lo stralcio degli atti e il rinvio del di battimento mentre il Gaeta veniva gi udicato con sentenza del 13 dicembre 1935 e condannato alla pena complessiva di 12 anni di reclusione e lire 10.000 cli multa (vedi "Decisioni emesse dal TS.D.S. nel 1935" pag. 385). Il Dc Natale, espulso dal.la T unisia, rientrò a Palermo ma esistendo nei suoi confronti regolare mandato cli cattura venne subito tratto in arresto. In periodo istruttorio, pur ammettendo delle circostanze di fatto a grave suo carico, negò le particolareggiate accuse che risul.tarono fondate dalla chiamata di correo del già condannato Gaeta, dalle dichiarazioni della teste Samaritani E rmelinda, già amante del Gaeta e che all'epoca, nella quale i coimputati svolgevano la loro attività cri minosa, conviveva insieme ad entrambi e alla moglie dello stesso De


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TRTBUNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

Natale. Pertanto alcuni episodi si verificarono anche alla sua presenza mentre di a ltri ne era venuta alla immediata conoscenza attraverso le confidenze fattele da uno o dall'altro degli imputati o dalla moglie del De Natale. Come si legge nella sopracitata sentenza di condanna del Gaeta, costui, anche nella fase dibattimentale, confermò di essere stato ingaggiato dal De Natale e presi i contati (sempre per il tramite del De Natale) con gli esponenti del centro spionistico francese di avere avuti 1400 franchi per venire in Italia per procurarsi e poi forni re notizie e documenti di carattere militare. OMISSIS E che il De Natale fosse nel 1934 in relazione con il centro spionistico francese ai danni della Patria risulta, oltre che dal materiale in giudiziario sequestro, anche dalla nota informativa del Consolato italiano cli Tunisi del 1935. Dalla suesposta narrativa scaturisce, in modo evidente, la prova che il De Natale si è soggettivamente ed oggettivamente reso responsabile dei reati commessi dal Gaeta e per i quali costui è stato già condannato dal Tribunale Speciale. Pertanto esanùnate e vagliate le risultanze dibattimentali e le richieste difensive e considerata la natura particolare dei reati i I Collegio ritiene giusto infliggere le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 110-245 codice penale: 5 anni e lire 6000 di multa. Ai sensi degli artt. 110-302 codice penale: I anno ed, operato il cumulo delle pene, condannare il De Natale alla pena cli 6 anni di reclusione e lire 6000 cli multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con le spese di giudizio e cli preventiva custodia e alle altre conseguenze di legge. P.Q.M . Visti e applicati gli artt. 110-246 e 302, 23, 29, 73, 228 e 229 C.P.; 474 e 488 C.P.P. DICHIARA De Natale Giovanni colpevole dei reati addebitatigli ed operato il cumulo delle pene lo condanna alla pena complessiva di 6 anni e lire 6000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigi lata, con le spese di giudizio e di preventiva custodia oltre alle altre conseguenze di legge. Roma, 18.2.1939 - Anno XVIIT. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S . REL ATJVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE T precedenti penali e il titolo dei reati per i quali è stato ritenuto c?lpevole e condannato ostano all' applicazione dei benefici di clemenza prev 1st1 dal R.D. 24.2.1940n.56edalR.D . 17.10.l942n.1156.

Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S .D.S. il 23.11.1940 la pena pecuniaria di lire 6000 venne convertita in centoventi giorni di reclusione. Pertanto il De Natale, detenuto dal 27. l l .1938, avrebbe dovuto essere scarcerato, per fi ne pena, .il 27.3.1945. Il 18.6.1942 il De Natale viene trasferito, per motivi di salute, dalla Casa di reclusione di C ivitavecchia alla Casa Penale per Minorati fisici e Psichici di T uri.

])e Natale Giovanni viene scarcerato, per la concessione del beneficio della liberazione condizionale, dalla Casa Penale di Turi iI 21 .11.1943. Detenuto dal 27.11.1938 al 21.11.1943. Pena espiata: 4 anni, 11 mesi, 24 giorni. Riab.i li tato con sentenza emessa dal l a Corte di Appe ll o di Roma il 24.10.1950.


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TERZA PARTE: SE~NZE PRO!\'L'l\7.TATE DAL T .S.O.S. RULATTVE Al REATI 0T SPIONAGGIO

T RIBUNA LE SPECTALF. rF.R LA Drf'T;SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 200/1938

SENTENZA n. 27

I l Tribunale Spec ia le per la Difesa del lo Stato, composto da: Presidente: Tringali Casamrova Antonio, Luogotenente Generale M . V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero, Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto. Barbera Gaspero, Lconardi Nicola, Pasqua lucci Renato. ha pronunciato la seguente

SENTENZA ne lla causa contro Ritter Ugo, nato il 8.1.1896 a Fiume. ex Tenente di fregata della marina Austro-Ungarica.

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Il Radossi ancora 4) de l delitto cli c ui agli a rtt. 81-257 p.p.C.P., per essersi. in epoche d iverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, procacciato a scopo di spionaggio pol itico-militare, notizie che nell 'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; 5) del delitto di cui agli artt. 81-261 p.p. e cpv. 2° C.P., per avere, in epoche diverse, ma in esec uzione cli un medes imo di segno criminoso, rivelato al Koren, agente di spionaggio straniero, le noti:lie cli cui al precedente capo 4) della rub1ica; lo Scarpa. infine 6) del delitto di cui agli artt. 81 -257 p.p. e cpv. n. 2 per essersi, in epoche diverse, ma in esecuzio ne cli un medesimo disegno criminoso, procacciato notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete compromettendo la efficienza bellica dello Stato;

Sa~v!ni Pawen de.Melesburg Osvaldo, nato il 3.7.1890 a Silando (Bolzano). cx ufficiale della manna A.U.; c ittadino gem1anico.

7) del delitto di cui agli artt. 81-261 p.p. e cpv. 1° e 2° per avere in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rivelato, al Koren, agente di spionaggio straniero, le notizie cli cui al precedente capo 7) della rubrica compromettendo la efficienza be llica dello Stato.

Scarpa Antonio, nato il 29.7. 1884 a T rieste, ex Ufficiale di complemento della R. Marina italiana;

Fatti commessi in Trieste, Genova, Roma, Napoli, Augusta, Palermo, La Spezia ed altrove, precedentemente e fin o a ll'agosto 1938.

Treu Walter, nato il 22.1.1890 a Melk (Stato A ustro Ungarico), ragioniere.

In Udienza a porte chiuse in seguito ad ordinanza odierna di questo Tribunale Specia le, ai sensi dell'art. 443 C.P . Esercito, in re lazione all'art. 423 C.P.P., Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputa ti che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori

Radossi Ezio. nato il 28.1.1899 a Trieste, assicuratore;

IMPUTATI T utti:

lL TRIB UNALE a) del d~litto .di cui all'art. 305 cpv. 1° C.P. in relazione alla p.p. dello stesso an., nonche agir arrt. 257 e 258 C.P., per avere partecipato alla associaz ione av~nte per fine di commettere delitti di spio naggio politico-mi litare, organizzat.; e drretta da Koren Rodolfo:

Considerato che dalla lettura deg li atti processuali nonchè delle emergenze dell'ora le dibattimento s i è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO

~) del de li.tto di ~lii agli artt. 81-258 p.p.C.P. per essers i, in epoche dive rse, m~ rn es~cuz1~n.e dr un medesimo di segno criminoso, procacciato, a scopo di sp1onagg10 poht1co e militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; . 3) del de(itto di cui agli artl. 81 -262 p.p.cpv. 2° ciel C.P. , per avere, in epoche diverse, ma 111 esecuzione cli un medesimo disegno criminoso, ri ve lato allo stesso Korcn le notizie cli c ui a l precedente capo 2) de lla rubrica;

Gli organi di polizia giudiziaria della leg ione territoriale CC.RR. di Roma, dopo paziente ed accorta attività investigativa, erano riusciti ad individuare i maggiori responsabili di una vasta associazione spionistica che da lungo tempo agiva ai dan ni cieli' ltalia . La rete di spionaggio militare era stata costituita dall'ufficio spionistico inglese, con centro direttivo a Vienna e con diramazione nel nostro Regno.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Si precisò che lo straniero Koren Rodolfo, già commissario capo della marina da guerra austro .ungarica, nato a Trieste e dimorante a Vienna (nei confronti del qua~e ~enne ordmato l? st.ra.Jcio degli atti ed il rin vio a giud izio fino a quando ve·n"'a 111 potere della grnst1z1a), aveva ricevuto incarico dal s uddito inglese Kendnc~ (a~detto .all'u~fi~io passaporti del Consolato britannico di Vienna) di raccogliere 111 Ilalr a not1z1e segrete e ri servate di carattere politico e militare.

TERZA PARTE: SENTENZE PROl\'UN7.IATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al Rl::ATT D I SPIONAGGIO

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ognuno a mezzo vaglia bancario od a mezzo assicurata: invece allo Scarpa corrispondeva lo stipendio trimestralmente, spedendogli L. 3.000. A taluno dei coimputati poi ebbe a trasmettere, sempre per incarichi del Koren, disposizioni equestionari.

Pe!· assolver~ il compito affidatogli il Koren pensò di avvalersi della fattiva persp1cac~ prez.1osa collaborazione di cx appartenenti alla marina da ouerra austro unganca, d1 persone cioè di particolare capacità tecnica. "'

Nella perquisizione domiciliare gli rinvennero oltre al preparato chi mico per la esecuzione e la rivelazione di scrittura simpatica vari interessanti documenti, tra i quali un notiziario sulla officina industriale nazionale, che il Ritter ha confessato di aver trasmesso in copia, al Koren, nel giugno 1938. (fascicolo 3° foglio 24), ed alcune carte topografiche in cui sono riportati segn i convenzionali attorno alla città di Trieste e vicino ai cantieri di Monfalcone.

. .:" tal u,opo dalla fi~e del 1935 ai primi del J 938 egli ebbe ad organizzare gradatament~, sempre p1u perfczronandola nella attività criminosa clandestina la sua rete .d islocando~~ gli clen:e~ti nei punti più nevralgici del nostro paese ~ di so~ o interesse rruht~e-ma1:tt1mo. Suoi fidati ed abili agenti furono i coimpul~l1 Ritter Ugo, che agiva a Tneste; Scarpa Antonio operante a La Spezia e da ulti m? ad A~g~sta; Radossi Ezio che agiva a Genova, Treu Wal ter operante a Napoli e Salvuu Plawen de Mclesburg Osvaldo che funzionava a Roma.

Dall 'elaborato peritale ris ultò accertato fra l'altro che l'accennato notiziario sulla efficienza industriale nazionale, contiene notizie di vietala divulgazione e che i segni riportati nelle accennate carte topografiche si riferiscono ad appostamenti dì batterie e raccordi ferroviari; a notizie cioè, dì vietata divulgazione (perizia fogli 48-52-155).

~ ttrav~rs~ il C?Pi?so materiale, sequestralo agli imp utati, attraverso le chiare, precise, ?1ch1ar~z10111 rese dai maggiori esponenti di tanto deleteria azione delittuo~a, ~ 111 seguito alle conclusioni peritali, scatuò evidente la prova dei reati addebitati ad ognuno dei giudicabili, e le rispettive responsabilità.

Nel complesso delle notizie che il giudicabile si è procacciato ed ha rivelato, inviando, al Koren ben 80 relazioni, solo sei hanno carattere riservato, essendone vietata la divulgazione.

Riller Ugo di Fiume, cittadino italiano, ex Tenente di freoata nella marina da guerra austrounga~'ica; ha ammesso d 'avere ricevuto specifico incarico fin dal _1,935, dal Koren di racc?glie~·c, in. Italia , noti zie di natura militare; previa istruz10~e sul .modo _clandestmo d1 cornspondere con lui, usando a tal uopo la scrittura s"?-pa~1ca e firmando col pseudonjmo di '"Paul". Subito gl i fù fissato uno stipendio cli L. 1.500 mensili , sempre corrispostogli .

Racloss.i Ezio d i T rieste, cittadino italiano, ex sottufficiale della marina da guerra austro-ungarica: come il Ritter, egli p ure ammise di essere stato ingaggiato personalmente dal Koren, nel giugno 1937, per fornirgl i notizie di carattere militare, industriale ed economico procacciandosele in Italia e risiedendo a Genova. A tal uopo ebbe particolari istruzioni per corrispondere clandestinamente col Koren mediante uso di preparati chimici anche per rilevare le scritture simpatiche. Gli fu assegnato un mensile di L. 1.500 cd il nome di copertura "Gino"; lo stipendio gli veniva rego larmente trasmesso dal "Paul" (Ritter) di Trieste.

s.eco.ndo gli ac~or?i presi egli riceveva di volta in volta dei questionari contenenti gli arg~ment1 d1 carattere pol itico-militare che interessavano il Koren cd a !a~o~o com~1uto,. provvedeva ad indirizzarglielo, a Vienna coJTispondendo con mchros_tr~ s11npat1co, avendo avuto, a tal uopo dallo stesso Koren, tutto il preparato chim1co occorrente anche per la rivelazione di scritture simpatiche.

Con corrispondenza convenzionale, da sottoporre al reagente chimico, riceveva dal Koren dei questionari contenenti le richieste di notizie che lo interessavano e non appena appron tato il lavoro, a sua volta, lo trasmetteva con la scrittura simpatica. Una volta con lo stesso sistema clandestino ebbe la richiesta di notizie anche da parte del "Paul" (Ritter).

Per~ ne i primi le rn_pi egli ebbe frequenti visite "a Trieste" del Koren, per cui senza .n~orrere al pencoloso sistema di corrispondenza segreta concordato, entrambi si effettuavano personalmente lo scambio del materiale.

Affermò di avere espletala la de littuosa m issione in Genova, inviando 38 relazioni; e non sa spiegare come, nella perquisizione domiciliare gliene abbiano trovate solo 34. Anche a lui fu trovato il preparato chimico per la corrispondenza segreta.

Verso la fine del 1936 il Koren ingaggiò il Radossi con residenza a Genova e lo Sca:1"Pa dappri~a residente a La Spezia: ai primi del 1937 il Treu residente a Napo~; e nella primavera del L938 il Salvini con residenza a Roma. Anche a costoro, 11 Koren, assegnò un pseudonimo ed uno stipendio mensile: di "Herman" a !reu ~· 2;?00; di .'.'Gino" a Radossi e I. 1.500; di "Theo" a Salvini e L. 3.000; di Aldo a ~carpa e L. 1.000. Lo stesso Ritter mensilmente riceveva anche il denaro per g li altn compagni della losca impresa e mensilmente o rimetteva ad

Rimase accertato, dall 'elaborato peritale, del tutto confermato a dibattimento, che delle notizie procacciatesi e di poi rivelate dal Radossi, undic i hanno carattere riservato, essendone vietata la divu lgazione ccl una d i carattere segreto. Treu Walter cli Vienna, già commissario della marina da guerra austro-ungarica. Egli pure affermò, come i precedenti giudicabili, di essere stato ingaggiato


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUKZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPlONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

nell'ottobre 1937 a Vienna, dal Koren, per trasferirsi e fare l' osservatore a Napoli, allo scopo di fornirgli da quel porto marittimo, notizie concernenti trasporti di uomini e cli materiali per la Spagna nazionale; movimenti di navi ed in (renere notizie sulla marina; su movimenti ed imbarchi cli truppe, su fabbriche di ~nunizioni e sul morale della popolazione. Accettò l'incarico e perciò ebbe dal Koren istruzioni anche sull' uso della corrispondenza clandestina, mediante inchiostro simpatico; con la consegna effettuatagli dei relativi preparati chiÌnici. Tale sua attività veniva compensata con L. 2.000 mensili che regolarmente riceveva col mezzo ciel Ritter; al quale aveva personalmente consegnato a Trieste, per incarico del Koren, 50 pastiglie di reagenti per la scritlura simpatica. Espletò il suo mandato criminoso p1ima a Napoli, poi a Taranto, dove si interessò anche delle opere portuarie, a Messina ed in altre località della Sicilia. Ritenendo più opportuno di fare una dettagliata relazione direttamente al Koren delle notizie raccolte, anzichè di servirsi della scrittura simpatica e di spedirla per posta dall'Italia, si recò a Vienna, venendo risarcito delle spese di viaggio. Tornato a Napoli continuò la sua attività informativa, rispondendo a vari punt( di un questionario inviatogli dal Koren e scrittogli in simpatico; nel complesso ~·icev~lte dal Koren sette od otto questionari, cd una volta il Ritter gl i scrisse, per rncanco cielo stesso Koren, perchè si mettesse in relazione con qualcuno della marina italiana per assumere notizie in genere sulla marina ed altresì per accertare se era vero che il personale della marina da guerra italiana veniva an-uolato ed incorporato nella marina giapponese. Salvini Plawen de Melesburg Osvaldo, di Vienna, già tenente di vascello della marina da guerra austro-ungarica. · . P~r ~ttrfbucndo la ragione dei s uoi viaggi in ltalia, al bisogno di godere dei g1orn~ ~, nposo e di fare del le ricerche genealogiche inerenti alla s ua famiglia (Salv1m), ha ammesso i. rapporti che egli pure ebbe con il Koren, con le relative proposte, con le relative istruzioni e con la relativa consegna effettuatagli di preparati chimici per l'inchiostro simpatico e per la rivelazione di scritture segrete.

Disse che il Koren gli aveva dato l'incarico cli assumere notizie e cli compilare delle relazioni dettagliate, eia firmare con lo pseudonimo di "Theo", sullo spirito p ubblico italiano. Per tale sua attività da svolgere gli diede un biglietto ferroviario valido per sessanta giorni andata-ritorno fino a Roma e un assegno di L. 3.000 mensili, regolarmente corrisposlogli a mezzo ciel Ritter, che egli ebbe a conoscere andandolo a trovare a Trieste, quando per la prima volta venne in Italia. Ne aveva ricevuto a tal uopo incarico dallo stesso Koren che per fino nella eventualità fosse stato assente eia Trieste il Ritter, gli aveva dato incarico di recarsi a Genova per incontrarsi invece con il Raclossi.

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Verso la fine del mese cli luglio J 938, dopo di avere svolta la sua opera affidata(rli o , a tal UO[)O recandosi a Trieste, Pola, Venezia, Ancona, Roma, Napoli, . Cagliari, Civitavecchia, da Villacco spedì al Koren, a Vienna, una dettagliata relazione sulle notizie procacciatesi. Precisò anche cli avere ricevuto dal Koren verso i primi cli agosto 1938, un questionario scrittogli con inchiostro simpatico; ma poichè riteneva opportuno di non servirsi della pericolosa corrispondenza segreta, da spedire dall'Italia, si era riservato cli farne la relazione al suo ritorno in Austria, come aveva già fatto in precedenza. Scarpa Antonio, cittadino italiano di Trieste, ex ufficiale della marina d_a gueJTa austro-ungarica e dopo la grande guerra (combattuta valorosamente d1; tinouendosi in ardite azioni marinare contro l'Italia), entrò nel la marina da o . . . "Uerra italiana con il grado di tenente di vascello. Durante la guerra et1op1ca nua farsi richiamare in servizio effettivo ottenendo incarichi e disimpegnando funzioni di grande importanza e della maggiore delicatezza. Di conseguenza ebbe la possibilità di svolgere la più deleteria attività criminosa spionistica, assolvendo il grave compito affidatogli dal Koren.

;cì

Infatti lo Scarpa fu chiaro e preciso nelle sue dichiarazioni, rese in periodo istruttorio e confermate a dibattimento. Ammise cioè che nell'autunno del 1936 recandosi in licenza (prestava allora servizio sul R. Cacciatorpedin iere "Rossarol" a La Spezia) a Trieste si incontrò con il Ritter e da costui seppe che il Koren aveva bisogno di parlargli, facendogli anche comprendere che trattavasi di riuscirgli utile nel suo campo informativo. Verso la fine dello stesso anno il Koren gli scrisse a La Spezia proponendogli senz'altro di procacciarsi e cli rivelargli notizie s ulla marina da guerra ital iana'. sulle industrie, specie navali e s ullo spirito pubblico, gli precisò che a tal uopo d1 volta in volta gl i avrebbe inviati dei questionari; e la relativa corrispondenza fra loro sarebbe stata clandestina mediante uso di inchiostro simpatico. Tl Koren si era riservato cli dargli maggiori indicazioni a voce qualora avesse accettato l'incarico. Poichè gli rispose aderendo, avvenne il loro incontro a Viareggio. Così egli pure venne ingaggiato per esplicare la sua efficace attiv ità ~pionistica ai danni clell'ltalia; ricevendo uno stipendio mensile di L. 1.000 (tnmestrale sempre corrispostogli a mezzo del Ritter) ed istruzioni sull'uso dell'inchiostro simpatico nonchè i relativi preparati chimici occorrentigli. Gli diede anche il nome cli copertura "Aldo". Le prime notizie procacciatesi e rivelate riguardavano la costruzione cli sonunergibil i e la descrizione dei paramine cli cui sono provviste le Cacciatorpediniere italiane. Nell' aprile 1937 fu congedato: ed allora si trasferì a Palermo, da dove continuò a spedire al Koren le notizie richiestegli. Nel dicembre 1937 riuscì a farsi richiamare di nuovo in servizio effettivo della R.Marina con destinazione alla base di Augusta; dove esercitò funzioni di sorveglianza dei lavori di costruzione degli edifici della base dei sommergibili.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T.S.O.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nel complesso della sua opera delittuosa egli ammise di avere inviato al Koren ben 27 questionari; di cui 3 da La Spezia, due da Palermo ed i rimanenti da Augusta. Col sussidio dell'abbondante ed importante materiale sequestratogli ; attraverso i molti suoi appunti e documenti; ed in seguito alle contestazioni dei questionari inviatigli dal Koren, lo Scarpa ha in modo chiaro e preciso specificate quante e quali sono le notizie procacciatesi e rivel ate a Koren (Fase. V foglio 28-2930-3 1-32 e seguenti).

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Se infalti lo scopo, nello spionaggio, può comportare due direzi?ni divers_e nella volontà dell'agente: o quella di valersi del segreto a proprio profitto per mire personali d'indole politica, o quella di comunicare il segreto ad altra p,ersona (nella fatt ispecie a nazione straniera) che abbia interesse a conoscerlo, e certo pertanto che in tale ipotesi chi si procaccia notizie ai sensi degli ~rtt. 257, _25_8 C.P. per poi rivelarle ai sensi degli artt. 261, 262 C.P., commette I due reati distinti di procacciamento e di rivelazione.

E poichè nei confronti dei giudicabili è provato: Dallo stesso giudizio peritale è stato accertato che fra dette notizie, ve ne sono alcune di vietata divulgazione, altre che ne ll 'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete ed altre, infine, di carattere segreto, che hanno compromessa la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. OaJia sua esposta na1Tativa scaturisce evidente la prova che tutti i nominati coimputati erano stati ingaggiati dal servizio segreto inglese ai danni dcli ' rtalia. Si era costituita una organizzazione spionistica con centro direttivo a Vienna e con diramazione nei punti più nevralgici del Regno per ricercare fraudolentemente e di poi rivelare notizie segrete e riservate di natura politico militare e cioè per fornire a potenza straniera tutti quegli elementi di fatto, materiali e psicologici relativi alla vita, alla consistenza, allo sviluppo delle forze annate e delle energie politiche della nazione. In modo così che al momento opportuno esisteva una preparazione avversaria cli tutto ciò che poteva creare il maggiore danno specie alla nostra difesa militare. Ne era l'organ izzatore ed il di,igente il latitante Koren: mentre tutti i rubricati ne erano preziosi fattivi, partecip.i; ed assai fu la deleteria attività criminosa svolta da ognuno, ai fini del servizio segreto straniero. Rimaste accertate le rispettive responsabilità non v'è dubbio che soggettivamente ed oggettivamente considerati i fatti commessi dai giudicabili , vi si riscontrano tutti g li estremi costitutivi, la configurazione giuridica dei reati ascritti.

I) che fra le notizie procacciatesi e rivelate dallo Scarpa, talune sono di v!etata divulgazione altre che nell'interesse del la sicurezza dello Stato.devono nm~nere segrete ed altre infine, che hanno compromessa la preparazione e la efficienza bellica dello Stato:

2) che fra le notizie procacciate e rivelate dal Radossi, talune hanno carattere riservato essendone vietata la divulgazione; ed una cli carattere segreto; 3) che fra le notizie procacciate e rivelate dal Ritter talune hanno carattere riservato essendone vietata la divulgazione; 4) che fra le notizie procacciate e rivelate dal Salvini Plawen de Malesburg ~ dal Treu, mancando elementi sufficienti per affermare che ve n~ erano pure d, carattere segreto, necessita limitare la responsabilità di e.ntramb'. relativamente alle sole notizie di cui l'autorità competente ha vietata la d1vulgaz1one. Pertanto esaminale e vaoliatc tutte le emergenze dibattimentali nonchè le rie . . chieste difensive; tenuta presente la natura particolare eJ I.a gravi~à de, reati.' commessi in momenti internazionali assai difficili, da individui dr una particolare comp~tenza tecnica (ex ufficiali cd un sottufficiale ~ella ex. ma~n_a ~a. guerra austro-ungarica e lo Scarpa poi passato nella categona clegl1 u~1c~ali 111 congedo della nostra marina ma allora richiamato in servizio, ed il Salvm1 invece m attes.a di essere, a sua domanda richiamato, come venne infatti richiama\o, duran~e 11 periodo istruuorio del processo, nella marina da guerra tedesca); ti Colleg10 è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Indipendentemente dalla finalità delittuosa da raggiungere tutti erano partecipi ad una delle due figure di del inquenza associata mediante cospirazione, prevista e punita del nostro Codice Penale; per l'attuazione di un comune programma criminoso ossia di compiere atti di spionaggio in favore di potenza straniera ai danni del nostro paese. Perciò per il solo fatto cli partecipare alla associazione si sono res i colpevoli del delitto cli cui all'art.. 305 cpv. 1° C.P. in relazione alla p.p. stesso articolo, nonchè agli articoli 257e 258 C.P. ln epoche diverse ma in esecuzioni d i un medesimo disegno crinùnoso s i sono resi altresì responsabili rispettivamente dei due dehtti a se stanti di procacciamento e di rivelazione ai sensi degli artt. 81, 257, 81, 258 ; 81, 261; e 8 I , 262 C.P.

In applicazione dell'art. 305 cpv. 1° C .P.: a Scarpa, Ritter, R adossi, Salvini e Treu anni 8 ciascuno; Ai sensi degli art. 81, 258 p.p. C.P. a Scarpa, Ritter e Radossi anni 24 ciascuno; a Salvini e Treu anni 12 ciascuno; Per il disposto degli artt. 81, 262 p.p. e cpv. 2° C.P. a Scarpa, Rilter e Radossi anni 24 ciascuno; a Salvini e Treu anni 15 ciascuno.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T .S.D.S. RELA'ffVE J\ I REATI DI SPIONAGGIO

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In base agli artt. 81 -257 p.p. C.P.:

appena esplicata la pena inflitta.

a Radossi anni 24.

Ord.ina che nei confronti cli Scarpa, Radossi e Ritter venga per estratto pubblicata la sentenza di condanna ai sensi degli artt. 36 C.P. in relazione all' art. 484 C.P.P.

I n applicazione degli artt. 81 -261 p .p. e cpv. 2° C.P.: a Radossi l'ergastolo.

Roma, 28.2.1939 - Anno XVII

Ai sensi degli artt. 8.l-257 p .p . e cpv. 2° Cocl . Pen.:

Seguono le firme ciel Presidente e elci Giudici.

A Scarpa la pena di morte Per il disposto degli artt. 81-261 p .p. e cpv. l O e 2° C.P. : a Scarpa la pena cli morte.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE Dl ESECUZIONE Dl SENTENZA Dl CONDANNA ALLA PENA DI MORTE

Ed operato il cumulo delle pene (per l'art. 73 C.P.) complessivamente condannare: Scarpa alla pena di morte, previa degradazione militare. Radossi e Ritter all'ergastolo; Salvini-Plawen de Melcsburg e Treu ad anni 30, ciascuno di reclusione e·cl alla in terdizione perpetua dai pubblici uffici nonchè alla interdizione legale; al pagamento in solido delle spese cli giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Con la espulsione dallo Stato cli Salvini-P lawen de Melesburg e cli Treu, non appena espiata la pena inflitta. P .Q.M. Visti cd applicati gli artt. 305 cpv. I O C.P. in relazione alla p .p. stesso articolo ed agli artt. 257 e 258; 81-257 p.p. cpv . 2°; 258 p.p.; 261 p.p. cpv. 1° e 2°; 262 p.p . e cpv. 2°; 23, 29, 32, 36, 72, 73, 228, 229, 312 C.P.; 274 ,484,488 C.P.P . 36 C.P. Militare per la Marina; DICHIARA Scarpa, Raclossi, Ritter, Salvi ni-Plawen de Melesburg, Treu colpevoli cli reati ad ognuno ascritti ; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Scarpa alla pena di morte previa degradazione militare; Radossi e Ritter al l'ergastolo; Salvini-Plawen de Melesburg e Treu ad anni 30 ciascuno di reclusione.

L'anno mi llenovecentotrentanove - XVII ad dì sei marzo alle ore 6,30 antimeridiane in Roma e nel Forte Bravetta località appositamente designata dal Comandante dell'8° Corpo d'Armata di Roma con nota n. 8 T.S. in data 4 marzo corrente. A seguito dell'ordine impartito dal detto Comandante con il quale è stato stabilito q~esto giorno e quest'ora per l'esecuzione della pena di morte intlitta a Scarpa Antonio Giuseppe fu Ant<mio e fu Vilitochitsch Massimiliana, nato .a Trieste il 29 luglio 1884, ivi domiciliato, ex ufficiale della marina austro ungan ca, ora ufficiale di complemento della R. marina italiana, con sentenza itTevocabi lc emessa da questo Tribunale in data 28 febbraio 1939 - XVIl per i reati previsti dagli art. 305 cpv. 1° in relazione alla parte prima dello stesso art. nonchè agli art. 257-258 C.P.; art. 81 -258 p.p.C.P.; 81-26 1 p .p. e cpv. 1° 2° C.P. 1o sottoscritto Cancelliere Capo, con l'intervento del medico Tenente Colonnello R. Marina Crova Dott. Cesare, nonchè ciel Sacerdote Ispettore Cappellano Mons. Trossi Giuseppe.

Presente il Tenente Colonnello dei CC.RR . Marino comm. Roberto addetto all'ufficio cli Polizia Giudiziaria presso il dello Tribunale, mi sono recato per assistere all'esecuzione di cui sopra, nella detta località dov'è stato tradotto dalla forza pubblica il condannato. Quivi iJ Sacerdote, in luogo appartato e senza la presenza cli altre persone, si è appressato al condannalo offrendogli l'assistenza religiosa che è stata accettata.

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici nonchè con la interdizione legale; al pagamento in solido delle spese di giudizio e al pagamento delle spese di preventiva custod ia oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge.

Collocato poi lo Scarpa di fronte al quadrato della truppa mobilit~ta il Capitano di fregata Umberto Del Grande ha letto ad alla voce la sentenza d1 condanna.

Con la espu lsione dallo Stato di Salvini-Plawen de Melesburg e cli Treu non

II condannato è stato quindi posto a sedere dinanzi al quadrato con la schiena


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TF.RZA PARTF.: SENTEN7.E PRONUN7.IATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al Rl::A'f'I DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIAJ, E PER LA DlFESA DEI.LO STATO

rivolta alla rruppa e subito dopo con le modalità richieste dal regolamento alle ore 6,30 del soprascritto giorno, è avvenuta l'esecuzione mediante fucilazio~e. li. medico ha infine p1:occduto alla constatazione del caso accertando che il condarmaco Scarpa Antomo Giuseppe è deceduto. Si da atto che l'esecuzione non è stata pt1l)bl·1ca 1·11 con f'·onrnt, · à al disposto de Il'art. 4 del R.D. 12 dicembre 1926. Al presente verbale sono allegati i documenti elenc.:ati in calce. Del che si è redacto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. AJI 'originale seguono le firme NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DT ESECUZIONE - Ritter: escluso dai benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2 1940 dalR.D.17.10.1942n.1 156. ·

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Tratto in arresto a Trieste il 27.8.1938 e assegnato dopo la t .. ziata dal T S D S . , ' sen enz<t pronun. · · ., alla Casa Penale d1 S. Stefano venne tradotto, in data I 1.11.1942, dalla suddetta Casa Penale al Carcere Giudizi·an·o d.1 R orna. . TI 22 -IO. l 943 - come viene comunicato dal suddetto Carcere Giudiziario _ viene ·'prelevato da ufficiali delle FF.AA. di occupazione te;desca". . Il 16. l !-19~4 la ~uestura di Trieste comunicava all'Ufficio del Pubblico Mi~stero dei Tribunali Militari Guerra Soppressi che Ritter Ugo aveva chiesto il rinnovo del passaporto, ma essendo risu ltato che nei suoi confronti era stata en3:ess~ dal T.S.D.S. una condanna all'ergastolo per reati di spionaogio chiedeva 0 se il Rttter doveva essere tratto in arresto. A scguit~ di tale richiesta il Tribunale Militare Tenitoriale di Roma dichiara::· con, ~:dmanz~ d~l 10 m~zo 1955, su conforme richiesta del P.M., che la pe, dell ergastolo rntl1lla a R1lter Uoo veniva commutata in 30 an · d' I · (art 9 - lettera b d l D p 6 o . ' . m J ree us10ne ... · . - ~ · · 22 .. 1946 n. 4) e della suddetta pena venivano djchia1at1 condonati 4 anm (D.P. 23.12.1949 n. 930 e D.P. 19.12.1953 n. 922. Pertanto l'Ufficio del P M d · T ·b a1·I · · · reO' . . : · ei n un ill.llitarr guerra soppressi emetteva ~ol~r_e ~rdr~e ~ carcerazwne che veniva inviato alla Direzione delle Carceri Grudiziane dr Tneste ove il Ritter si trovava detenu to dal 5.3.1 955. -~al Fascico lo di esecuzione di Ritter risulta che la Corte cli Appello di Trieste (Reo· Gen. n. 1 del 1955) ha concesso a Ritter Uoo in data 6 . 4 . 195, ·1 bener·ICIO .· o ' ..,, I de lla lI'berta' provvisoria.

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Detenuto dal 27 .8.1 938 al 22.10. J 943 e dal 27.11.1 954 al 6.4.1955. Pena espiata: 5 anni, 6 mesi, 4 giorni. Dopo la concessione della libertà provvisoria si sarebbe dovuto svolgere presso la suddetta Corte il giudizio di revisione speciale previsto dal D.L.L. 5.10.1944 n. 316, ma tale giudizio non si è mai potuto svolgere perchè tutti gli alli relativi al procedimento penale in questione non si sono mai potuti inviare alla suddetta Corte perchè - trasmessi, su richiesta, in visione, al Minjstero della Difesa Nazionale il 29.11. 1943 non sono stati più restituiti. Lo Stato Maggiore della Difesa - Servizio fnformazioni delle Forze Armate - Ufficio D ha confermato, con dispaccio n. D/117662/2 del 6.11.1952, che "dagli accertamenti praticati presso il Ministero della Difesa non è stato possibile rintracciare gli atti del procedimento penale a carico di Ritter Ugo e degli altri coimputati". - Radossi, detenuto dal 27.8.1938 e tradotto, dopo la condanna, allo Stabilimento Penale di Portolongone viene "liberato dal suddetto Stabilimento il 2.2.1944 a segu ito di ordine impartito dal Comando della Polizia segreta tedesca di La Spezia". Detenuto dal 27.8. 1938 al 2.2.1944. Pe na espiata: 5 anni, 5 mesi, 5 giorni. Secondo quanto comunicato dal competente Comando dei carabin ieri di Trieste in data 27.9.1990 Radossi "quale ottimo conoscitore della lingua tedesca rimase con i tedeschi sino alla fine della guerra" . Per gli stessi motivi esposti per Ritter Ugo non si è potuto svolgere presso la competente Corte di Appello un regolare giudizio cli revisione speciale previsto dal D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16 della senten za pronunziata dal T.S.D.S. il 28.2.1 939. Dal certificato di morte redatto dal Comune di Trieste, inviato dal predetto comando dei carabinieri, risulta che Radoss i E zio è deceduto a Trieste il 2.5.1954. - Salvini-Plawen: escluso dai benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1 940 n. 56 ostandovi il titolo del reato per i I quale è stato ritenuto colpevole e condannato. U na istanza cli grazia inoltrata il 5.4.1939 viene respinta. Una nuova istanza di grazia inoltrata sempre dal Salvini -Plawen viene accolta e, pertanto, con Decreto dj grazia del 20.9.1 941 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Quindi Salvini-Plawen viene scarcerato dalla Casa di Reclusjone di Civitavecchia il 9.10.1941.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPlONAGGIO

SENTENZA n. 47

Detenulo dal 27.8.1938 al 9 . 10. 1941.

Reg. Gen. n. 288/1938

Pena espiata: 3 anni, l mese, 12 giorni.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

- Treu Walter: escluso dai benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 ostandovi. il titolo del realo per il quale è stato ritenuto colpevole e condannato.

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Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanaii Piero;

Una istanza di grazia inoltrata il 4.3.1939 viene respinta. Una nuova istanza di grazia inoltrata sempre dal Treu viene accolta e, pertanto, con Decreto di grazia del 9.5.1941 viene concesso il condono condizionale della residua pena eia espiare.

Giudici Consoli M . V.S.N.: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Barbera Gaspero, Pasqualucci Renato, Caputi Piero

Quindi Treu viene scarcerato dall 'Istituto di Pena di S. Stefano il 13.6.1941.

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

Detenuto dal 27.8.1938 al 13.6.1941.

nel procedimento penale a carico di:

Pena espiata: 2 anni, 9 mesi, 16 giorni.

Foulde Marcello, nato il 2.2.1907 a Porto Saicl (Egitto), commerciante, cittadino francese.

NOTA: La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 7 del 7.2. l939, rinviava al giudizio del T.S .D .S. anche il latitante

IMPUTATO

- Koren Rodolfo, nato il 6.5.1881 a Trieste, cilladino tedesco e già CommissariG Capo nella marina da gue1rn auslro-ungarica. 'Nei confronti del Koren il T.S .D.S. disponeva, nell' udienza del 28.2.1939, lo stralcio degli atti e il rinvio al giudizio fino alla data del suo eventuale arresto.

a) del delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P. per essersi, a scopo cli spionag~io militare, procurato notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione;

Dal registro generale del T.S .D.S . non risulta che il Koren sia stato tratto in arreslo e giudicato dal T.S.D.S.

b) del delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per aver, a scc.~po di spi~naggio militare, rivelato notizie delle quali l'autmità competente ha vietato la divulgazione;

Da ulteriori accertamenti effettu ati da.Ila Questura di Trieste nel periodo di tempo intercorrente dal 1952 al 7.4.1975 sembra che Koren Rodolfo sia stato ucciso a Vienna dai "nazisti" nel 1939. Tale notizia, però, non è stata mai comprovata con atti o documenti inoppugnabi li. Pertanto, su specifica richiesta inoltrata dalla Questura cli Trieste il 7.4.1975, l'ufficio del P.M. dei Tribunali mililari di guerra soppressi, lenendo presente che a causa del tempo trascorso e della morte quasi certa di Koren Rodolfo le imputazioni addebitategli erano da considerarsi estinte per morte del reo oppure per prescrizione, ha chiesto la restituzione del mandato di cattura emesso nei confronti d i Koren Rodolfo il 28.9 .1938. Con la sopracitata sentenza la Commissione Tstruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Ritter Ugo, Salvini -Plawen de Melesburg Osvaldo e Treu Walter in ordine ai delitti di cui all 'art.. 257 C.P. (spionaggio mil itare) e 261 C.P. (rivelazione di segreti di Stato).

c) del delitto di cui all'art. 302 C.P. in relazione agli artt. 258 e 262 _C.P. ~er aver istigato Pobbio Pietro a commettere i delitti di procacciar~1ento e nvelaz10ne, a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali l' Autontà competente ha vietato la divulgazione. Reati commessi in Alessandria ed altrove sino al 22.10.1938. In ud.ienza a porte chiuse, in seguito a ordinanza odierna di questo Tribunale Speciale ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, in relazione all'art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto accertare


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IN FATTO ED IN DIRITTO Il rubricato Foulde Marcello, suddito francese, col suo contegno sospetto s'era fatto notare dal comando dei CC.RR. di Alessandria; perciò nei di lui confronti si erano intensificati pedinamenti ed investigazioni.

Così si era potuto stabilire che egli aveva stretti rapporti di amicizia col S. Tenente di complemento Palomba in servizio presso .i l 2° centro automobilistico e che conducendo una vita piuttosto scioperata e dispendiosa sovente scorazzava per Je vie d'Alessandria, in compagnia del detto ufficiale, a bordo di una automobile recante targa francese. A gettare sinistra luce sull'attività che subdolamente già andava svolgendo il Foulde, il 18.10.1938, il teste Pietro Pobbio nato a Londra e residente in Alessandria, quale cameriere presso il "Ristorante dei viaggiatori" gestito dal di lui padre, aveva denunciato alla Questura di Alessandtia che il giudicabile gli aveva fatte delle proposte di raccogliere notizie di carattere nùlitare per conto di una potenza estera e dietro retribuzione di almeno L. 3.000 mensili; che aveva ricevuto dallo stesso Foulde la somma di L. 1.000, al fine di potersi recare a Torino presso il Consolato britannico per farsi rinnovare il passaporto scaduto di cui era fornito, perchè avente diritto alla doppia nazionalifa; e che, ottenuto il passaporto, il Foulde il sabato successivo 22 ottobre lo avrebbe condotto a Nizza per presentarlo alla persona per conto della quale avrebbe poi dovuto operare in Italia. D'accordo con le nostre auto1ità il Pobbio finse di accettare il criminoso incarico ed assieme al giudicabile il 22 ottobre partì in automobile diretto a Nizza. Ma alla frontiera, i Carabinieri procedettero al fe1mo di entrambi ed operata una perquisizione nell'automobile rinvennero ben nascoste delle pubblicazioni e vari documenti di carattere militare. Denunciato a questo Tribunale Speciale e sottoposto a procedimento penale il Foulde fu esplicito nelle sue chiare e precise confessioni, confermate anche all'udienza. In sostanza affem1ò di essere stato ingaggiato dal servizio spionistico francese, e precisamente dall'agente Poggioli, cui era stato presentato dal conunissario francese Cotoni; e di essere stato inviato il 16.9.1938 - da Nizza ad Alessandria con lo scopo principale, in considerazione di prevedibili prossime complicazioni internazionali conseguenti al dissidio fra la Germani e la Cecoslovacchia, di acce1tare se avvenissero richiami di truppe, ed anche per conoscere l'ubicazione dei locali comandi militari e caserme e la composizione delle truppe del presidio. Il Foulde, raggiunta Alessandria, e stretta relazione col già nominato S. Tenente Palomba, (a carico del quale, in considerazione delle particolari condizioni psichiche, dalla compiuta istruttoria sommaria venne escluso che potesse riscontrarsi colpa nel suo operato), riuscì ad accertarsi dell'ubicazione dei comandi ed uffici militari, dell'esistenza, ubicazione ed altro circa alcuni fortini destinati alla difesa antiaerea di quella città, di notizie sull'autocarretta militare 32 ed in uJtimo del richiamo di alcune classi, e, quindi, il 26 settembre ritornò a Nizza rife-

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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rendo tali notizie al Poggioli. Ripartito per Alessandria il 4 ottobre, con l'ordine, fra l'altro, di controllare la smobilitazione dell'esercito italiano e l'esistenza di una compagnia chimica in Alessandria, di procurarsi particolari più dettagliati sull'autocarretta 32 e possibilmente qualche pubblicazione su tale automezzo, nonchè di reclutare un agente locale per la continuazione del servizio informativo, il Foulde riuscì a raccogliere notizie sulla smobilitazione e sul prossimo rientro nella sede di Alessandria di aJcuni automezzi inviati temporaneamente a Ventimiglia e le trasmise con varie lettere, scritte in simpatico, al Poggioli a Nizza. Profittando poi della circostanza che il Palomba, a sua richiesta, gli aveva consentito di usare la camera, occupata dal Palornba, medesimo, per convegni amorosi, il Foulde sottrasse dalla camera stessa dove il Palomba le teneva per prepararsi ad un prossimo concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo del corpo automobilistico, alcune pubblicazioni sul detto servizio nonchè sull'autocarretta 32 e sul carro veloce 33. Quindi, conosciuto il figlio del proprietario del ristorante dei viaggiatori di AJessandria, Pobbio Pietro, il Foulde come si è già accennato gli offrì di farlo assumere quale infonnatore spionistico del servizio segreto francese, con un assegno che poteva giungere sino alle tremila lire mensili. La perizia tecnico militare ha accertato che le notizie procacciate e di poi riferite dal Foulde, a voce e per iscritto, al servizio spionistico francese, sono di carattere non divulgab~le, ~os~ come altre notizie trovate nelle carte sequestrate al prevenuto e le pubbhcaztoru sull'autocarretta 32 e sul caJTo veloce 33, ed in realtà siffatte notizie e le predette pubblicazioni (le quali ultime, anzi, portavano stampato sulla relativa copertina, strappata appositamente dal Foulde, il divieto di divulgazione) so_n~ co~1~emplate nell'elenco aJlegato al R.D. 28.9.1934 n. 1728, riguardante le not1ZJ.e d1 mteresse militare di cui è vietata la divulgazione. Di conseguenza dalla suesposta nmTativa, scaturisce evidente la prova che il Foulde al servizio spionistico estero, ai danni dell'Italia, si era procurato ed aveva rivelato notizie delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione; inoltre che aveva is~gat~ il P~bbi~ _a commettere delitti di procacciamento e di rivelazione a scopo d1 sp10nagg10 nnhtare, di notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione. Rendendosi così soggettivamente ed oggettivamente responsabile dei reati rubricatigli e di cui agli art. 258 p.p. e 262 p .p. e cpv. 2° C.P., nonchè all'art. 302 in relazione al 258 e 262 stesso Codice. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive tenuta presente la natura particolare e la gravità dei reati commessi; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 258 p.p.C.P., anni II; In applicazione dell'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P., anni 17; Ai sensi dell'art. 302 in relazione al 258 e 262 C .P. , anni 2.


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Ed operato il cumulo delle pene, per l'art. 73 C.P., complessivamente cond~~are _il_ Foulde ~d an~ ~~ cli reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici_ ufflc1, co~ la hberta v1g1Iata, col pagamento delle spese di g iudizio e di preventlva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè è emerso che l'automobile di proprietà del Foulde, in giudiziale sequestro servì alla consumazione dei reati, devesi ordinare la confisca per l'art. 240 C.P. come pure in base all'art. 312 C.P. necessita di ordin are l'espulsione dallo Stato del Foulde, non appena espiata la pena, essendo straniero.

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nel R. Esercito. Detenuto dal 21.11.1938 all'8. I 2 . l 938. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 259 C.P. per avere agevolato, per colpa, Foulde Marcello nell 'esecuzione del reato di procacciamento a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione ai sensi dell'art. 288 - prima parte - stesso codice. In Alessandria fino al 22.10.1938.

P.Q.M. OMISSIS Visti ed applicati gli artt. 258 p.p. ; 262 p.p. e cpv. 2°; 302 in relazione agli artt. 258 p.p. e 262; 23, 29, 228, 229, 240, 312 C.P. ; 274,488 C.P.P. DICHIARA

. Foulde colpevole dei reati ascrittigl i ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 30 cli reclusione. Con l ' interdizione perpetua dai pubblici uffici , con la libertà vigilata; col pagamento delle spese d i 0CTiudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ord ina la confi sca dell' au tomobile in giudiziale sequestro e che il Foulde venga espulso dallo Stato non appena espiata la pena. Roma, 18.4. 1939 - Anno XVU. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito di istanza di grazia inoltrata dalla madre del Foulde a S.E. il Capo del Governo viene organizzato dagli Enti competenti - su proposta del Procuratore Generale del T.S.D.S. (Francesco Dessy) - uno "scambio del Foulde con un cittadino italiano condannato in Francia per reati politici". Pertanto con Decreto Reale di Grazia del 16.2.1942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e Fouldc viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.2.1942. Detenuto dal 22.10.1938 al 22.2.1942. Pena espiata: 3 anni e 4 mesi. Il Giudice Istruttore (Cerosimo Vincenzo) ha emesso il 20.1.1939 la seguente sentenza nei confronti di: Palomba Salvatore, nato il 26.2.19 14 a Cagli ari - S . Tenente di complemento

L ' istruttoria sommaria compiuta (nel corso della quale il Palomba è stato scarcerato 1'8.12.1938 in applicazione dell'art. 270 C.P.P.) ha provato, in linea di fatto, che effettivamente le p ubblicazioni ed alcune notizie, riconosciute in parte non divulgabi li ai sensi della legge penale, sono pervenute al Foulde da una unica fonte e precisamente dal Palomba. OMISSIS

Ciò risulta in fatto, ma le particolari condizioni personali del Palomba fanno escludere, tuttavia, ogni sua responsabi li tà, sia pure a titolo cli colpa. Gli atti processuali dimostrano e la stessa autorità denunziante lo ha riconosciuto che il Palomba, per sua natura profondamente ingenuo e facilone, è privo di quella esperienza di vita e d i quella acco1tezza che, di regola, non difetta ai giovani della sua età. Il Palomba abituato a una vita strettamente familiare, trovatosi poi, con la ch iamata alle armi, lontano dal consiglio e dalla vigilanza paterna, ed imbattutosi per maggiore sfortuna, in un uomo quanto mai scaltro e navigato (anche se giovane di anni) quale è senza dubbio il Foulde, non ha potuto opporre alle sottili male arti di costui quella difesa che altri, dotali di comune esperienza e cautela, avrebbero, invece, saputo opporre. E' bastato, per esempio, che il Foulde conosciuta la sua forte passione per l'automobile, l'abbia assecondata e largamente soddisfalla, mettendo a disposizione del Palomba la sua autovettura perchè il Palomba si legasse senz'altro a lui con fiduciosa intima anùcizia, divenendo, quindi, nelle poche settimane di contatti avuti con Foulde, strumento inconsapevole nelle mani di costui. Ora se le condizioni personali del Palomba erano tal i da non potersi esigere da lui quella diligenza e prudenza che la legge vuole nonnalmente e la cui violazione costituisce, ai sensi dell 'art. 43 C.P., la colpa, si deve riconoscere che la colpa prevista ai sensi della legge penale non si riscontra nell'operato del Palomba il quale, pertanto, non è punibile. P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M .


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Palomba Salvatore in ordine al delitto di agevolazione colposa di cui all'ait. 259 C.P. in relazione all'art. 258 stesso codice a lui addebitato - come specificato nel capo di imputazione - trattandosi di persona non punibile per aver commesso il fatto senza colpa.

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SENTENZA n. 50

Reg. Gen. n. 233/1938 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: La Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.. Giudice Relatore: Lanari Piero.

ORDINA la restituzione degli atti processuali a S .E. il Procuratore Generale per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti di Foulde Mai·cello. Seguono le firme ciel Giudice Istruttore e del Cancelliere. NOTA : Venne anche denunziata Foulde Clairette in Zacher, nata il 21.11.1913 ad Alessandria di Egitto, casalinga. La Foulde Clairette, detenuta dal 22.10.1938, venne scarcerata 1'8.12.1938 dal Pubblico Ministero ai sensi degli articoli 269 e 270 C.P.P. per mancanza di sufficienti indizi di reità. Vedi anche Sentenza emessa dal T.S.D.S. il 18.12.1939 nei confronti di Polacci Alessandro.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Mingoni Mario, Carusi Mario, Caputi Pietro ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro: De Dominicis Gregorio, nato il 22.4.1876 a Ascea (Salerno), commerciante in carboni. Detenuto dal 24.9.1939. IMPUTATO a) del delitto di cui agli artt. 110-258 C .P. per essersi - in territorio di NapoliGaeta ed altrove fino al 24 settembre 1938, procurato, in concorso con De Dominicis Alfonso - latitante - a scopo di spionaggio politico e militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del delitto di cui agli artt. 110-262 cpv. 2° C.P., per aver nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in concorso del suddetto latitante, rivelato, a scopo di spionaggio politico e militare, le notizie di cui al capo a) della rubrica.

In udienza a porte chiuse in seguito ad ordinanza odierna di questo Tribunale Speciale, ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, in relazione all'art. 423 Cod. Proc. Pen.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze del!' orale dibattito si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO 11 giudicabile De Dominicis Gregorio di Sfùerno, naturalizzato francese, nel maggio 1938 per mezzo deJ Capo commjssario Bourdon di Nizza Marittima,


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venne ingaggiato dal centro spionistico francese per esercitare lo spionaggio miIitare ai danni del I' Ttalia. A tal uopo ebbe subito 1000 franchi; di poi gli vennero dati altri 9.300 franchi ed una macchina fotografica, con relative istruzioni, che gli doveva servire per esplicare l'attività criminosa: ossia per ritraiTe navi da guerra, navi mercantili, opere militari e tutto quanto potesse presentare interesse bellico, con particolare riferimento al movimento di materiale e truppa diretto in Spagna. Gli fu assegnata la zona di Napoli-Gaeta e dintorni, con l'obbligo cli sostarvi non meno di tre mesi; ritornando poscia a Nizza, per ricevere altri mezzi ed istruzioni. In un secondo tempo avrebbe dovuto operare anche nell.a zona di Brindisi e Taranto. Per co1rispondere ed inviai·e il materiale informativo raccolto, il De Dominicis come da indicazioni ricevute, faceva uso di scrittura simpatica (servendosi del succo di limone), fim1ando col pseudonimo "Serge" e di apposita penna di vetro. A lavoro ultimato eseguiva la spedizione all'indirizzo convenzionale: M. Jean Mari i - Hotel Europen - A ve1me Maresciallo Foch - Cannes (Francia). Resosi completamente padrone del funzionamento della macchina fotografica e studiati sull'almanacco della marina italiana e su le altre pubblicazioni, avute dal Centro spionistico francese, i dati tecnici sui quali doveva in modo speciale riferire, il De Dominicis il 10.6.1938 raggiunse Napoli, prendendo alloggio all'albergo "Vulcania". Cominciò subito a visitarne i dintorni fotografando e annotando tutto ciò che poteva avere interesse politico e militare. A Castellammare cli Stabia ritrasse bacini cli Cu·enaggio, a Bagnoli le officine Ilva, a Baia il silurificio, a Pozzuoli il pontile e la facciata delle officine Ansaldo, a Capo Miseno la piana, .la batteria cli 4 pezzi C. 76/40 e le piazzuole pronte per altri pezzi, a Procida lo sperone del Monte omonimo e lo scoglio di S. Martino. Sviluppò, indi, personalmente le pellicole e insieme alla relazione sulle notizie raccolte e gli sclùzzi fatti, le invit> all ' indirizzo convenuto. Tornò poi in Francia a disposizione dell'agente spionistico mandante, il quale, verso la metà di settembre, profi fatasi la nota tensione internazionale per la zona sudetica, fornito il Dominicis di altre somme, Io rimandò in Italia. Giunto a Napoli il 16 settembre, diresse la sua criminosa attività in quel di Gaeta, di cui in varie riprese, fotografò il litorale ed una batteria ivi sistemata, il semaforo della R. Marina ed il deposito di nafta. Ma la sua attività aveva fatto sorgere legittimi sospetti, perciò il De Dominicis Gregorio fu arrestato e denunciato.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA1E DAI. T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Francia, dove si era venduto a quegli agenti spionistici - come risulta da importantissima testimonianza in atti - il quale Alfonso, nell'estate u.s. aveva raggiunto lo zio in quel di Napoli e lo aveva assistito in alcuni dei suoi itinerarii spionistici, partendo poi per Tangeri, dove lo zio Gregorio lo ebbe in seguito a ragguagliare chiedendogli una somma per cablogramma. Il De Dominicis Alfonso, che, in precedenza, aveva tentato il doppio giuoco, offrendo alle nostre autorità i propri servizi i11fonnativi, quando già per analoga attività ai nostri danni era al soldo dello straniero, era stato diffidato di non svolcrere comunque attività del genere, per eludere la sorveglianza dell'autorità, 7iell'estate u.s. quando venne in Italia a collaborare con lo zio, viaggiò con passaporto falso intestato a Bartoloni Giovanni, generalità che, peraltro, per meglio svolgere la sua criminosa attività anche altrove, usava pure in Tangeri, come appare dall'indirizzo del cennato cablogramma mandatogli dallo zio. Nei confronti del De Dominicis Alfonso latitante con odierna ordinanza di questo Tribunale Speciale venne provveduto allo stralcio degli atti ed al rinvio della causa fino a quando verrà in potere della giustizia. Dalla formula istruttoria attraverso la piena confessione del De Dominicis Gregorio e attraverso le prove documentali e testimoniali, i fatti sono rimasti accertati, anche all'udienza, nei termini suaccennati. Inoltre, come risulta da un dettagliato questionario trovato durante una perquisizione sotto il marmo del comodino della sua stanza in Napoli, i~ _Gregori(: aveva avuto affidati compiti spionistici di notevole importanza, comp1t1 che egh esplicò con il procacciamento e l'invio, all'ufficio spionistico francese, delle già precisate notizie militari. Sulla essenza gi uridica di tali notizie i periti tecnici hanno concluso trattarsi di notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. Non vi è dubbio che il De Dominicis Gregorio con la s ua opera delittuosa si è reso oggettivamente e soggettivamente responsabile dei reati di cui agli artt. 258 e 262 cpv. 2° C.P.: ossia cli essersi procacciato a scopo di spionaggio politico e militare, notizie cli cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione; 1ivendendole poscia, sempre a scopo di spionaggio politico e militare, a Nazione straniera. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonchè le richieste difensive; considerata la natura particolare dei gravi reati commessi, il Collegio ritiene equo di inogare le seguenti pene: In applicazione dell'art. 258 C.P.: anni 10 e 6 mesi Ai sensi clell'att. 262 cpv. 2° C.P.:: anni 15 e mesi 6.

Durante le indagini risultò che costui esercitava lo spionaggio in Italia in concorso col proprio nipote De Dominicis Alfonso ex guardia di Finanza, riparato in

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare .il De Domini-


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

cis ad anni 26 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libe11à vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110-258 e 262 cpv. 2°; 23, 29, 73, 228, 229 C.P. 274, 488 C.P.P. DICHIARA De Dominicis Gregorio colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 26 di reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 22.4.1939 - Anno XVII.

Reg. Gen. n. 238/938

Per i titoli dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole De Dominicis non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D.17.10.l942n. 1156.

SENTENZA n. 51

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Mette Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Calia Michele, Mingoni Mario, Camsi Mario, Caputi Pietro

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ianì Giuseppe, nato il 13.6.1903 a Cutro (Catanzaro), commerciante.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

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IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 302 C.P. per aver, nell'estate 1938, in Sicilia, istiTabita Attilio a commettere delitti di spionaggio militare di cui agli artt. 258-262 C.P.; ocrato

Una istanza di grazia inoltrata dalla nipote ciel De Dominicis il 1.7.1939 non viene accolta.

. b) del delitto di cui all'art. 246 C.P. per aver nel 1938 in Algeri e in Italia ricevuto dallo straniero denaro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazi~)nali.

De Dominics Gregorio, affetto da "insufficienza mitralica con scompenso" muore alle ore 21,30 dell' 11.7.1943 nella Casa Penale di Porto Longone.

In udienza a porte chiuse, in seguito ad ordinanza odierna di questo Tribunale Speciale ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione dell'art. 423 C.P.P.;

11 Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.3.1961, estinta la pena per "morte del reo''.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore

NOTA: Per De Dominicis Alfonso - arrestato il 20.7.1940 vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940".

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO II rubricato Ianì Giuseppe, ex carabiniere, nel 1930 espatriò da Reggio Calabria recandosi ad Alo-eri dove rimase fino al luglio 1938. In detto mese ed anno o T . rientrò in Italia e dopo aver vagato da Palermo ad Otranto, Bari, Roma, .rapam ed in altre località della Sicilia - scrivendo alcune lettere a certo Dauray d1 Algeri e fra l'altro chiedendogli anche del denaro, nell'agosto 1938 per via aerea


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

andò a Tunisi-Algeri ecc. Rimastovi circa quindici giorni di poi ritornò in Italia, sbarcando a Palem10.

In quest'ultimo viaggio, avendo tentato di istigare il teste Tabita Attilio a commettere i delitti di spionaggio militare, fomì la prova della losca attività che andava svolgendo ai danni dell'Italia e nell'interesse straniero; quale spione reclutato dall'ufficio segreto francese. Infatti il 28 agosto, col pretesto di recarsi a Lentini noleggiava a Catania un'auto guidata dal teste Tabita e durante il viaggio nei pressi dell' aeroporto "Ignazio Lanza da Trabia" lo lanì, dopo aver fatto rallentare l'auto e chiesto il nome dell'aerop01to, ritraeva, malgrado l'autista gliene ricordasse il divieto, una fotografia del campo di aviazione. E durante il ritorno ritraeva altre due fotografie di capannoni dello stesso aeroporto. Poi si faceva condurre nei pressi della polveriera Plaia di Catania per eseguire altra fotografia ma, poichè gli venne indicata la tabella di divieto, non adoperò la macchina fotografica che portava con sé. Giunti a Catania lo lanì, che già durante il viaggio aveva prospettato al Tabita possibilità di lauti guadagni se avesse collaborato con lui in materia informativa, dette incarico al Tabita che aveva prima simulato di aderire, di ritra.tl"e fotografie della polveriera ed altre dell'aeroporto e di assumere notizie: a) sulla quantità degli apparecchi montati e smontati, distinguendo il numero di quelli a tre motori; b) sulla quantità delle munizioni esistenti nella polveriera;

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Da Palermo ov'era sba.t·cato nel suo terzo viaggio in Italia il 24 settembre, lo Ianì aveva spedito una ca.ttolina illustrata con firma indecifrabile al già nominato Dauray - 6 rue Arago - Algeri - il 29 settembre ed il 9 ottobre aveva inviato da Reggio Calabria, allo stesso indirizzo, due lettere con linguaggio convenzionale che ne copriva la vera essenza spionistica. Il 13 dello stesso ottobre u.s. allo Ianì era pervenuto un vaglia di L. 600 speditogli da Algeri dallo stesso Dauray, il quale gli comunicava che tale somma doveva intendersi quale compenso per le cose ricevute fino al 10 ottobre. Pertanto essendo stato anche accertato che l'indirizzo Dauray-rue Arago 6 Algeri era quello usato dall'ufficio del servizio informazioni francese che provvede in Algeri all'ingaggio degli agenti e all'assegnazione agli stessi dei vari compiti e che per le prove raccolte l'ex carabiniere Ianì era da considerarsi un traditore del proprio paese il 16 ottobre u.s. lo Ianì venne tratto in aITesto e denunciato. Dalla formale istruttoria che ne è seguita, per le prove testimoniali e documentali raccolte, i fatti sono rimasti accertati anche all'udienza come sopra narrati. Le perizie tecnico-militari hanno concluso che le fotografie dell'aeroporto di cui sopra venne fatto cenno, eseguite dallo Ianì, non hanno importanza tale da rientTare nella categoria degli elementi di cui è vietata la divulgazione; che le notizie, invece, formanti oggetto dell'incarico informativo dato al Tabita nelle circostanze di cui sopra, sono di carattere riservato ai sensi di legge.

c) sul numero dei cannoni antiaerei e sul loro calibro; d) sui serbatoi di benzina e sulla distanza che intercorre dalla polveriera alla stazione. Accorgimenti venivano concordati inoltre fra i due, sulla corrispondenza che doveva essere indirizzata in Reggio Calabria, al falso nome di Ferrara Gino, dato dallo Ianì e che doveva essere scritta con succo di limone. Il Tabita, che peral.tro, aveva della cosa infom1ato le nostre autorità competenti, col consenso di esse aveva continuato a tenere i contatti con lo Ianì recandosi anche a trovarlo più volte in Calabria e ricevendo da Ianì complessivamente parecchie centinaia di lire e promessa di più cospicue somme quando il Tabita avesse m,mdato il materiale raccolto al forni.togli indirizzo di "Madame Z amith 14 rue Rube1t Scurcus La Reclent "Alger". Ianì, inoltre, nei primi giorni del mese di settembre aveva chiesto, in Reggio Calabria, al suo conoscente De Girolamo Filippo che apparteneva alla Milizia Costiera altre notizie: sul calibro dei cannoni, sui depositi di munizioni del Forte Siacci, sul Campo di aviazione di Ravagnese, sul custode del suddetto Campo ed altre notizie di carattere militare. Lo Ianì, fin dal suo primo rientro in Italia aveva ricevuto dall'estero un vaglia di lire 845.

Pertanto nei fatti delittuosi accertati a ca.t"ico dello Ianì si riscontrano gli estremi giuridi.ci, soggettivamente ed oggettivamente considerati, dei reati previsti e purùti dagli art. 302 in relazione agli artt. 258-262 e 246 C.P.: in quanto il giudicabile ebbe ad istigare il Tabita Attilio a commettere atti di spionaggio militare, ed a ricevere dallo straniero denaro al fine cli compiere atti contrari agli interessi nazionali. Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali e le richieste difensive, considerata la natura particolare dei reati, il Collegio è d'avviso di iITogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 302 C.P. : anni 6; In base all'art. 246 C.P.: anni 8 e L. 15.000 di multa. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare lo Janì ad anni 14 di reclusione e L. 15.000 di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATfVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRTSUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 302, 246, 23, 29, 73, 228, 229 C.P. 274, 488 C.P.P.; DICHIARA Iaiù colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivai;nente lo condanna ad anni 14 di reclusione e L. I 5.000 di multa. Con la libertà vigilata, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 22.4.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per i titoli dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole Ianì Giuseppe non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10. 1942n. 1156. Istanze di grazia inoltrate da Ianì Giuseppe il 6.6.1939 e dalla sorella il 25.4.1 940 non vengono accolte. Il 15 aprile 1945 formazioni partigiane scarcerarono Ianì Giuseppe dalla Casa Penale di Saluzzo. Il 9 gennaio 1946 Ianì Giuseppe inoltrò alla Co11e di Appello di Catania, ai sensi di quanto previsto dal D.L.L. 5.10. 1944 n. 316, istanza per Ja revisione speciale della sentenza pronunziata nei suoi confronti dal T.S.D.S . il 22 aprile 1939. Pertanto Ianì Giuseppe, tratto in anesto il 16.5. 1947, venne giudicato, in stato di detenzione, dalla Corte di Appello di Catania. La suddetta Corte, con sentenza emessa il 10 luglio 1947, ha revocato la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 22 aprile 1939, ma ha dichiarato Ianì Giuseppe colpevole dei reati. addebitatigli e ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione e 15.000 lire di multa già inflitta dal T.S.D.S. per il reato di cui all'art. 246 C.P. dichiarando, però condonati 3 anni di reclusione e 3000 lire di multa per i provvedimenti di clemenza previsti dall'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e 1 anno di reclusione e 1000 lire di multa per le disposizioni contenute nell'art. 8 del D .P. 22.6.1946 n. 4. Per il reato di cui all'art. 302 C .P. la suddetta Corte infligge la pena cli 2 anni cli reclusione che dichiara condonati per le disposizioni contenute nel R.D.

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24.2.1940 n. 56. Pertanto Ianì Giuseppe viene scarcerato per espiata pena. Detenuto dal 16.10.1938 al 15.4.1945 e dal 16.5.1947 al 10.7.1947. Poichè della inflitta pena pecuniaria di lire 15000 erano state condonate solo 4000 lire il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 20.3.1 961, condonata la residua pena pecuniaria per effetto delle disposizioni contenute nel D.P. 23 .12.1949 n. 960.


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TERZA PARTE: SENl'ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 287/1938

SENTENZA n. 56

Il Tiibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino, Luogotenente Generale, M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Barbera Gaspero, Leonarcli Nicola, Carusi Mario, Caputi Pietro ha pronunciato la seguente:

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c) - del reato di cui all'art. 302 C.P. per aver istigato, nel novembre 1938 in M ilano, De Philippis Luigi a commettere reati di spionaggio mi litare in favore dello straniero.

In Milano dall'ottobre al 10.12.1938. In udienza a porte chiuse in seguito ad ordinanza odierna di questo T1ibunale speciale, ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori IL TRIBUNALE

SENTENZA

Ritenuto che dall' esame degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell' orale dibattito si venne ad accertare

nel procedimento penale a carico di: IN FATTO E IN DIRITTO Kutner Horst, nato il 6.8.1918 a Chemniz (Gennania), commerciante in maglieria; Del Greco Greca, nata il 26. 12.1915 a Milano ' casalinoa· o' Spadari Rino, nato il 4.5 .1918 a Milano, operaio; Stefani Antonio, nato il 25.8.1919 a Milano, lattoniere. IMPUTATI Tutti: 1) del delitto cli cui all'art. 305 C.P. con l'aggravante di cui all'ultima patte

dell'art. stesso, per essers i associati tra loro al fine di commettere i delitti contro la personalità dello Stato di cui agli artt. 258 e 262 C.P., e precisamente attribu~ndosi al _Kutner il fatto di essere stato il promotore di tale associazione (ipotesi d~lla pr~ma pa~te dell'art. 305 citato) e gli altri il solo fatt(? di avervi partecipato (1potes1 del pnmo cpv. articolo citato).

Il rubricato Horst Kutner, cittadino polacco, oriundo tedesco, nel 1935 era venuto in Italia e si era stabilito a Milano per esercitare con il padre e con la famiglia un maglificio. Nel 1937 in conseguenza della morte del genitore aveva cessato l'attività commerciale e, trovandosi disoccupato ed in povere condizioni economiche, nel settembre 1938 decise cli andm·e in Francia per arruolarsi nella legione straniera. Espletate le relative pratiche presso le competenti autorità militari cli Nizza e sottoscritto l'atto di anuolamento, fu muni to di foglio di viaggio e inviato a Marsiglia; dove gli vennero fatte esplicite offerte di lavorm·e per il servizio informa.zioni francese, ai danni dell'Italia. Ingaggiato così dal centro spionistico, nell'ottobre 1938, rientrò nel Regno munito di 100 franchi e cli L. 500 italiane, con l'accordo di procacciarsi, e di fornire qualsiasi notizia relativa alla nostra R. Aeronautica mediante corrispondenza clandestina da indirizzarsi ad un certo "Aimè Labrousse, boulevard Telzenè 26, Marsiglia"; scrivendo con inchiostro simpatico.

2) a) - del reato di cui agli artt. 110-258 C.P. per essersi .in concorso tra loro, procurato a scopo cli spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione;

Le notizie che maggiormente interessavano l'ufficio infom1azioni straniero dovevano riguardare la composizione e l'impiego della squadra aerea, nonchè dati su aeroplani italiani cli nuova costruzione piante di aeroporti e notizie in genere sulla produzione delle nostre indust1ie; e su la forza delle squadriglie dislocate presso Milano attraverso l'indicazione delle matricole dei velivoli.

b) - del reato di cui agli artt. 110-262 C.P. per aver, in concorso tra loro, rivelato allo straniero, contro compenso cli danaro, le notizie di cui a precedente capo a);

Il Kutner si era accordato pure circa le lettere clandestine che l'o~gano spionistico avrebbe dovuto spedire a lui, ma indi1izzandole alla rubricata Del Greco, sua fidanzata.

il Kutner, inoltre:

Come emerge dalle minute a lapis, che nella perquisizione domiciliare furono


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DtFESA DELLO STATO

rinvenute e sequestrate nell'abitazione della Del Greco, egli fornì aIJo straniero parecchie notizie, inviando una diecina circa di missive; le cui minute furono sempre consegnate alla Del Greco perchè venissero custodite gelosamente. Secondo sua esplicita confessione tutte le informazioni relative agli stabilimenti Breda (piantine, dati sulla produzione, caratteristiche dell'apparecchio Breda 88) gli furono date dal coimputato Stefani, impiegato presso le officine Breda; inoltre dallo stesso Stefani ebbe i dati sull'ammortizzatore oleopneumatico Rudge-Tipo R.M. 257 nonchè notizie circa la sospensione di 225 operai dai detti stabilimenti. Tutte le notizie poi relative agli apparecchi Caproni (Ca 310) ed al caccia prototipo "Mestrale" gli furono comunicate dal rubricato Spadari degli stabilimenti suaccennati, il quale gli aveva preparato una pianta degli stabilimenti Caproni, come 1isulta dalla relativa copia a lapis fatta dal Kutner e che trovasi in giudiziale sequestro. Il Kutner nel precisare allo Stefani ed allo Spadari lo scopo criminoso delle notizie che gli dovevano dare e concordando il compenso di L. 500 da corrispondere tra loro, disse altresì che egli spediva le informazioni ricevute all'ufficio spio1ùstico francese. Inoltre diede istruzioni ad entrambi perchè nel procacciamento delle notizie che a lui interessavano avessero agito con la maggiore circospezione per non essere sospettati e scoperti nella pericolosa opera che dovevano svolgere.

E siccome il Kutner si era accordato con Labrousse di fare un viaggio in Francia, così nel dicembre 1938 si trovò nella necessità di avvertire lo Stefani e lo Spadari che nel caso egli si fosse assentato da Milano, l'uno e l'altro avrebbero dovuto con-ispondere direttamente col detto agente di Marsiglia; dando pure ad entrambi l' indirizzo con le opportune istruzioni, perfino di corrispondere clandestinamente col Labrousse, facendo uso dell'inchiostro simpatico.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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che si trovò presente, talvolta ai discorsi che a tal uopo venivano fatti da tutti. Inoltre tutta la conispondenza clandestina veniva ricevuta dalla Del Greco ed al di costei indirizzo (tranne due lettere inviate direttamente al domicilio del Kutner). La Del Greco come si è già detto custodiva gelosamente tutte le minute delle missive che il Kutner faceva tenere all'agente straniero e la stessa Del Greco era presente quando il fidanzato decifrava la corrispondenza clandestina, perfino prestando essa, talvolta, la propria collaborazione. Però mentre a carico della imputata si sono raccolti elementi tali da poter statuire con animo tranquillo, la sua partecipazione alla associazione criminosa di cui all'art. 305 C.P., per quanto riguarda il concorso nei delitti di procacciamento a scopo di spionaggio militare, di notizie di cui l'autorità compe_tente ha vietata la divulgazione e la rivelazione allo straniero, contro compenso m ~enar~, delle stesse notizie, non sono emerse prove sufficienti di reità a suo canco; di conseguenza necessita dichiararla assolta per insufficienza di prove da entrambe le dette due imputazioni a lei rubricate. Nei confronti del Kutner, dello Spadari e dello Stefani, dalla suesposta nan-ativa risulta ad evidenza che il primo oltre che avere istigato a commettere i reati di spionaggio militare, cetto De Fhilippis Luigi pure alle dipendenze ~~gli sta?ilimenti Breda, (il quale non accettando l'incarico ne rese invece edotti 1 supen ori) è stato il promotore della criminosa associazione e che gli altri due appaite~ nendovi hanno concorso col Kutner a commettere i delitti rubricati; rendendosi così tutti soggettivamente ed oggettivamente responsabili dei reati di c~,i ~gli rutt. 305, 110-258, nonchè 110-262 C.P.; in quanto confonnemenle al g1ud1z10 peritale tecnico militare, i giudicabili sono ritenuti responsabili cli procacciamento e rivelazione di notizie di vietata divulgazione.

Per l'invio delle notizie gli fu spedito, dalla Francia ed in due volte, il compenso di L. 3000.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le 1ichieste difensive; tenuta presente la natma particolare dei delitti, e considerate le spe~ia~ li circostanze del l'azione, compiuta dal lo Spadari e dallo Stefani, entrambi dJ buoni precedenti penali e politici ed appena ventenne il primo e diciannovenne il secondo; il Collegio è d'avviso di concedere loro il beneficio della diminuente di cui agli ait. 311 in relazione ali' art. 65 C.P. irrogando le seguenti pene:

Il Kutner, allo scopo di compiere la criminosa attività spionistica si era pienamente confidato con la Del Greco, con lo Stefani e con lo Spadari e tutti assieme, essendone stato promotore lo stesso Kutner, si erano associati al fine di commettere i reati di spionaggio di cui agli artt. 258 e 262 C.P.

Per il disposto dell'art. 305 p.p. con l'aggravante dell'u. cpv. nei co~fr?nti del Kutner e dell'art. 305 cpv. 1 ° con l'aggravante dell'u. cpv . ma con la d1mmuente di un terzo della pena per il beneficio di cui agli art. 3 11-65 C.P., nei confronti degli altri:

Le dichiarazioni in modo chiaro e preciso fatte dal Kutner, anche all'udienza furono, confermate pure dallo Stefani e dallo Spadari, dicendo inoltre, entrambi, che mentre avevano pattuito un compenso di L. 500 per ciascuno il Kutner si limitò a versare la complessiva so1mna di L. 380 allo Spadari e L. 100 allo Stefani.

Alla Del Greco anni J O e mesi 8; a Kutner anni 7; a Spadari e Stefani anni 1 e mesi 4 ciascuno.

Nei confronti della D el Greco risultò che essa era completamente al con-ente della attività spionistica svolta dal fidanzato e dagli altri due giudicabili, tanto

Ai sensi dell'ait. 302 C.P.: al Kutner anni 2. 1n applicazione degli artt. 110-258 C.P. con la di~inu~nte ?i un terzo de!la pena per il beneficio di cui agli art. 31 I_- 65 C.P: nei .confront~ clel_lo Spadan e dello Stefani; a Kutner anni 10, a Spadar1 e Stefarn anru 6 e mesi 8 ciascuno.


TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. RELATTVEAI REATI 01 SPIONAGGIO

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TR 113 U:S,ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

In base agli artt. 110-262 C.P. con la diminuente di un terzo della pena per il beneficio cli cui agli artt. 311-65 C.P. nei confronti di Spadrui e Stefani; a Kutncr anni 15; a Spadari e Stcfani anni 10 ciascuno.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 e 78 n. 1), complessivamente condannano: Kutner ad anni 30; Spadari e Stefani ad anni 18 ciascuno; De l Greco ad anni 10 e mesi 8.

K r non può usufruire dei provve- D~l <?reco, anche la J?e~ Greco,;o:\.i°;~~ ~- 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. dimcntl d1 clemenza ~rev1st1 ~al R. . . ·ulta la data ufficiale della sua scarcera1156. Dal fascicolo d1 esecuz1one non ns d l 10 12 1938 venne scar. . ramente h Del Greco Greca, detenuta a . . , . ' . . 1 1944 z1onc, ma s1cu cerata dalla Casa Penale per Donne d1 Tram ne . Istanze di grazia inoltrate dalla Del Greco e dai genito1i nel 1939 e 1940 non vennero accolte.

Tutti alla reclusione, con la libertà vigilata, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

nio detenuti dal 10.12.1938, non possono . . Anche Spadari Rino e Stefam _A nto_ d, . vvedimenti di clemenza previsti f ·re per i motivi summenz1onat1; e1 pro ~:~ ;~. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17. l0.l 942 n. 1156·

Poichè il Kutner è straniero, per il dis posto dell'art. 312 C.P. egli deve essere espulso non appena espiata la pena.

. . a i· noi tra te nel 1940 e 1941 dai genitori di Spadari e di Stefani Istanze d1 grazi non vennero accolte. . lo S adari che lo Stefani vennero P_ . 't. del pn·mo semestre del Dai fascico li di esecuzione risult~ che s1~ data unprec1sa a · · · scarcerati da formazioni part1g1ane, in 1945. . . . . ·1 Tribunale Militare Territoriale di Roma~Nei confronu d1 Stefam Antoruo 1 . (D p 22 6 1946 n. 4) d1. d 1 2 1 5 1957 d1 un terzo la pena · · · · duce, con ordinanza e .: , ' condonata la residua pena da espiare. (R.D. chiarando, con la stessa Ordlll9<t5n3za, 922) Riabilitato con sentenza emessa dalla S.4.l944 n. 96 - D.P. 19.12.1 n. · Corte di Appello di Roma il 2.4.1959. . · · o stati .· ·ulta se analoghi provved imenll sian . . . . Dai fascicoli d1 esecuz_1o~e non n~ . D l Greco Greca e Spadari Rino. emessi anche nei confronti d1 Kutner orst, e

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 302, 305 p.p. e cpv. con l'aggravante di cui all'ultima parte dell 'art. stesso, in relazione agli art. 258 e 262; 110-258 e 110-262; 23, 29, 64, 65, 73, 78 n. 1,228,229,31 1,312 C.P. 274,488 P.P.; 485 C.P.Esercito, DICHIARA Tutti colpevoli dei reati ad ognuno ascritti, ad eccezione della Del Greco assolta per insufficienza di prove dai soli delitti di cui agli artt. 258-262 C.P.; ed in concorso del beneficio della diminuente prevista dall'art. 311 C.P., nei soli confronti cli Spadari e Stefani, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Kunter ad anni 30, Spadari e Stefani ad anni 18 ciascuno e la Del Greco ad anni 10 e mesi 8. Tutti alla reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Kutner venga espulso dallo Stato non appena espiata la condanna. Roma, 12.5.1939 - Anno XVll. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Kutner il titolo dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole e condannato osta all 'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Dal fascicolo di esecuzione non risulta la data di scarcerazione, ma Kutner, detenuto dal 10. I 2.1938, venne probabilmente scarcerato dallo Stabilimento Penale di Portolongone a seguito dei noti eventi verificatesi in Italia nel 1944 e 1945.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPJON AGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 59/1939

SENTENZA n. 73

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dal)e emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. IN FATTO ED IN DIRITTO

Giudice Relatore: Lanari Piero. Gi~dici <:onsoli M. V.S.N.: Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Carus1 Mano, Pasqualucci Renato ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Mostacci Salvatore, nato il 9 .6.1893 a Palermo, industriale in profumerie. IMPUTATO a~ d~l reato di cui all'art. 3 p .p. legge 25.11.1926 n. 2008, per aver, in coITeità con 1~ fratello Mostacci Antonio (ora defunto) e con numerosi agenti dello spionaggio francese, concertato di commettere reati di spionagoio militare contro 0 l'Italia in territorio estero nel primo semestre 1931; b) del reato di cui agli artt. 81-302 C.P. per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso istigato Pierpaoli FeJTiero a commettere reati cli spionaggio militare contro l'Italia. In territorio estero ed a Roma dal maggio 1930 all'ottobre 1931; c) dei reati di cui agli artt. 110-81-258-262- C.P., per aver, in con-eità con De La1:gendorf~.:'lfr~d~ (già condannato da questo Tribunale Speciale per gli stessi fott1), con pm az10m del medesimo disegno cr.i minoso, procacciato e rivelato a nazione straniera, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità com~etente ha vietato la divulgazione, in ten-itorio estero ed a Fiume dai p1imi alla fme del 1931. In pubblica udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito in relazione all'art. 423 C.P.. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore.

Negli anni 1929 e seguenti erano state fatte, da certi Giuseppe Violante, Enrico Truden e Raffaele De Lucia residenti in Francia, insistenti richieste di pubblicazioni di carattere militare ai vali enti italiani editori di esse. Preoccupata di tali 1ichieste le nostre autorità intensificarono le indagini e così poterono accertare che nel mese di gennaio 1930 certo Giov. Botta Buglisi si era presentato al Consolato Italiano di Nizza per dichiarare che il detto Truden, suo, conterraneo, operava da tempo al servizio dello spionaggio francese assieme col pure nominato Vio.lante, e che gli era stato proposto di dare la propria collaborazione nella losca impresa. Il Buglisi allora venne inviato a tergiversare con i suoi mandanti e frattanto veniva accertato che il Truden sotto la direzione dello spionaggio francese aveva costituito a Marsiglia in Rue de L' Arbre n. 25 uno pseudo ufficio d'infonnazioni commerciali dal titolo: "Omnium du Renseignement". Continuando nelle indagini i nostri organi di controspionaggio pervennero alla identificazione del Violante per Mostacci Salvatore e del Truden per il fratello Mostacci Antonio. Emigrati entrambi clandestinamente in Francia in epoca non ben precisata ma pare nel 1921 o 1923 perchè colpiti da parecchi mandati di cattura per gravi reati contro la proprietà, dopo qualche anno, servendosi dei falsi nomi Violante e Truden si asservirono al servizio dello spionaggio francese nei tre campi: Esercito, Marina, Aeronautica per operare ai danni del nostro paese. Il Violante, ossia Mostacci Salvatore, finanziato dagli agenti francesi impiantava a Nizza una profumeria "Ditta Rosery" che gli serviva come copertura ecome ufficio, il T ruden, ossia il Violante Antonio, collaborava con il fratello e sotto la direzione dei Francesi dirigeva, come si è eletto, un ufficio d' in:formazio1ù a Marsiglia dall'insegna "Omnium Renseignement". Entrambi mediante inserzioni sui giornali italiani reclutavano agenti nel Regno apparentemente a scopo commerciale ma effettivamente per carpire informazioni e notizie di natura nùlitare. Inoltre dalle pubblicazioni di carattere militare che ricevevano dall'Italia, delle quali alcune riservate, con un paziente lavoro di analisi o di sintesi, riuscivano a dare agli agenti francesi un complesso d'informazioni che talora riusciva utile. Però qualche volta avidi di guadagno o perchè a corto di notizie di un certo


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

valore, le inventavano di sana pianta servendosi delle pubblicazioni nùlitari. Per uno dei tali episodi scope1ti dall'ufficio di spionaggio, furono sottoposti a procedimento per ttuffa come più dettagliatamente sarà appresso specificato. Per aver un'idea esatta della vasta attività svolta dai due criminali non è senza importanza notare che in soli sette mesi, senza contare precedenti ed ulteriori periodi, entrarono in corrispondenza in Italia a mezzo di avvisi pubblicitari, con ben 135 persone ed inviarono 114 circolari l'una diversa dall'altra. Uno di coloro che a mezzo corrispondenza furono incitati dai fratelli Mostacci ad inviare notizie di carattere militare dietro compenso di denaro, fu il ragioniere Guido Anguissola di S. Damiano da Napoli. Questi, però preoccupato e messo in allarme dal la gravità della richiesta, denunziò il fatto alla Questura. Non così onestamente si compottò certo Pierpaoli Ferriero, ex ferroviere, domiciliato a Roma - il quale invece accettò le proposte dei ·Mostacci e mediante compenso in danaro, inviò loro periodicamente numerose pubblicazioni a carattere militare.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S. RELAl'IVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Il) La pubblicazione "Il par·co ferroviario" di edizione posteriore al 1929, non in vendita al pubblico, con incmico cli procurarselo da qualche impiegato presso il servizio trazione e veicoli delle ferrovie dello Stato. III) Il manuale ciel timoniere. IV) II manuale del Cannoniere. V) Il manuale del Radiotelegrafista V. I 0 , con incarico di richiederlo alla scuo.la di Varignano. VI) Il manuale del semaforista. VII) Il 2° vol. del manuale del Radiotelegrafista, con incarico di richiederlo al comando della R. Marina di La Spezia. VI.Il) Il manuale dell' armarolo - edizione 1931.

IX) Il 2° volume del manuale del timoniere. I rapporti Mostacci Pierpaoli si svolsero dall'agosto 1930 al 3.10.1931. X) Il 1° volume del manuale del silurista.

Ai fini dell'accusa gli episodi più interessanti di questo accordo criminoso sono la richiesta fatta dai Mostacci al Pierpaoli il 30.9.1930 "della dislocazione aeronautica per l'anno 1930 e la richiesta fatta il 6.7.193 1 dei "bollettini trimestrali delle costruzioni navali per l'anno 1930". Per la prima i Mostacci offrivano un compenso di L. 300 per la seconda di L. 6000. Il Pierpaoli però non potè inviare né l'una né l'altra non essendo riuscito a

procacciarsele. Ma dove l'attività criminosa dei due Mostacci si appalesò particolarmente grave fu nei rapporti degli stessi avuti con il De Langendorff Alfredo di F iume, pure attratto a collaborare nella loro criminosa opera mediante avviso economico apparso sul giornale la "Vedetta". Infatti il De Langendorff aveva fi nito per cadere nella rete e per ricevere le necessarie istruzioni allo scopo di corrispondere clandestinamente col "Violante Giuseppe" (Mostacci Salvatore) fingendo di agire come rappresentante per la provincia del Camaro della casa di profumeria "Bosery" di Nizza. Il De L angendo1ff fu da questo Tribunale Speciale, con sentenza del 19. 12.1932, (v. Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 605), condannato ad anni 16 di reclusione per i reati di spionaggio militare. Dalle chiar·e e precise confessioni del De Langerdorff risultò che il Violante (cioè Mostacci Salvatore), in più riprese nel periodo dall'aprile al dicembre 1931 gli aveva prestata collaborazione criminosa sulla richiesta del Violante dei seguenti documenti: I) I bollettini trimestrali delle costruzioni navali dietro promessa di compenso di L. 2.000.

Xl) La tavola di tiro provvisorio da cannone da 132/50 per batteria.

XII) L'istruzione sul tiro delle artiglierie. XIII) L'istruzione sul servizio delle batterie da costa.

XVI) Il regolamento di esercizio per artiglieria da costa Voi. 1°. XV) La pubblicazione sul servizio delle artiglierie da costa. XVI) I disegni dei siluri tipo 533 . XVII) Informazioni sull' attività del silurificio di Fiume, specie in ordine al tipo e numero dei siluri commissionati. XVIII) La pianta della città di Fiume con l'indicazione delle caserme e cli altri edifici e comandi militari ivi esistenti.

XIX) Notizie sulla difesa antiaerea della città cli Fiume. In evasione a tali richieste il De Langendorff aveva inviato al Violante (Mostacci Salvatore) il mmrnale del Radiotelegrafista Vol. I; il manuale del cannottiere, il manuale del timoniere, il manuale del torpediniere, il manuale del motorista navale, come risulta dalle lettere a Voi. 4 - f. 2-4-6.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Aveva inoltre inviato la pianta della città di Fiume con l'indicazione delle caserme e di altri edifici militari, ed una particolareggiata relazione nella difesa antiaerea della città di Fiume. Altro episodio della losca attività dei due fratelli Mostacci è quello dei loro rapporti con tal letto Pietro, equivoca figura di spione che avendo tentato il doppio gioco con le nostre autorità fu inviato al confino di polizia. Nei primi dell'anno 1933 i fratelli Mostacci, caduti in disgrazia presso agenti francesi per aver tentato di camuffare notizie di poco valore, a notizie d'importanz.a, furono processati per truffa e condannati, Mostacci Salvatore a due anni e Mostacci Antonio ad un anno di carcere. Il 2.2.1938 Mostacci Antonio ritenendo compiuta la prescrizione dei reati da lui commessi prima del suo espatrio, rientrò nel Regno, ma a Bardonecchia fu an-estato e tradotto nelle carceri di Torino. lvi il 30 settembre successivo decedeva per paralisi cardiaca; dopo però di aver confessata la propria responsabilità penale e quella del fratello Salvatore in ordine ai delitti contestati. Il 6.6-1938 Mostacci Salvatore avendo la stessa convinzione del fratello sulla prescrizione dei reati da lui commessi prima dell'espatrio, rientrava nel Regno ma egli pure veniva arrestato. Di fronte alle ris ultanze chiare e precise raccolte a di lui carico, il Mostacci Salvatore anche all'ud.i enza ha sostanzialmente ammesso di aver svolto il correità col fratello defunto, una larga attività in favore degli agenti francesi, spiegando però che tale attività se apparentemente poteva sembrare contraria all'Italia, in effetti non lo era perchè tendeva a trarre in inganno i francesi a fine di lucro. A prescindere che tale discolpa ormai ha fatto il suo tempo nella storia criminale di tutti gli spioni, sta cli fatto che la stessa è stata nettamente smentita da inequivocabili e concreti elementi Probatori acquisiti al processo. Pertanto dalla su esposta narrativa si evince, ad evidenza, che il giudicabile in correità col fratello (ora defunto) e con numerosi agenti dello spionaggio francese nel primo semestre 1931 aveva concertato di commettere reati di spionaggio militare contro l'Italia esplicando la criminosa sua attività in territorio estero mediante corrispondenza clandestina_

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3 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008, 81-302, 110-81-258-262 C.P.: in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti gli estremi; soggettivamente ed oggettivamente considerati che costituiscono la configurazione giuridica dei delitti a lui ascritti. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive, considerata la natura speciale dei reati, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 3 p.p. legge 25.11.1926 n . 2008: armi 6; In applicazione degli artt. 81 -302 C.P.: anni 4; Ai sensi degli artt. 110-81-258 C.P.: anni 12; In base agli artt. 110-81-262 C.P.: anni 7. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73-78 C.P.) complessivamente condannare il Mostacci Salvatore ad anni 30 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio nonchè di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M . Visti ed applicati gli artt. 3 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008; 81-302, 110-81258-262; 2, 23 , 29, 73, 78, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; DICHIARA Mostacci Salvatore colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con le spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 19.6.1 939 - anno XVII

A tal uopo con più azioni esecutive del medesimo disegno delitrnoso ebbe ad istigare Pierpaoli Ferriero a commettere i reati di spionaggio militare a danno nostro, in territorio estero ed a Roma dal maggio 1930 aIJ 'ottobre 1931. Inoltre in correità col già condannato, da questo Tribunale Speciale, De Umgendo1ff Alfredo sempre con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ebbe a procacciarsi ed a rivelare a nazione straniera, a scopo cli spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione, in territorio estero ed a Fiume dai primi alla fine del 1931. Di conseguenza egli si è reso responsabile dei reati previsti e puniti dagli art.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE I titoli dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole ostano alla concessione dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. I 156.

Una istanza di grazia inoltrata dal Mostacci il 1.7.1939 non viene accolta.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Mostacci Salvatore morì il 17.9.1944 a seguito di un bombardamento aereo che distrusse completamente la Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia ove si trovava ristretto il Mostacci. La pena di 30 anni di reclusione inflitta a Mostacci Salvatore dal T.S.D.S. con sentenza del 19.6.1939 viene dichiarata estinta "per morte del reo" dal T1ibunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 20.3.1961.

T ERZA PARTE: SENTENZE PROJ\'UNZ!ATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n.117/1939

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SENTENZA n. 74

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero Giudice Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Gianesin Luciano, nato il 22.2.1907 a Bassano ciel Grappa (Vicenza), impiegato privato. IMPUTATO Del delitto di cui all'a.rt. 246 p.p. C.P. per avere in Italia ed all'estero, dal luglio 1938 - sino al marzo 1939, iicevuto dallo straniero 500 franchi francesi e la promessa di a.ltre utilità al fine cli compiere atti contrari agli interessi Nazionali. In udienza a porte chiuse in applicazione dell'art. 443 C.P. Esercito, in relazione all'art. 423 C.P.P.; IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze del!' orale dibattito si è potuto stabilire IN FATTO ED IN DIRITTO Gianesin Luciano, già impiegato al Consolato Generale di Tolosa e all'agenzia consolare di Port-Vendres, causa irregolarità riscontrate nella sua gestione durante la permanenza in quest'ultima s ua residenza, venne licenziato. E poichè a Tolosa aveva avuto occasione di incontrarsi talvolta specie dopo il licenziamento con certo Larozue, non meglio identificato, appartenente alla polizia segreta francese, così aveva fatto generare dei sospetti che in conseguenza del suo dfaagio economico si fosse messo al servizio dello spionaggio francese ai nostri danni. Perciò allorquando il giudicabile ebbe a rientrare in Italia - il 22.9.1938 - ven-


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mTRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ne sottoposto a pazienti ed abili investigazioni. Nell'Ottobre successivo, il Gianesin spedì una lettera firmata col pseudonimo di "Luigi Vanzo", a Cartier - 22 rue Pavillon - Marseille; e siccome i CC.RR. casualmente ne erano venuti in possesso, così attraverso tale documento fu possibile accertare che egli era in corrispondenza con l'ufficio informazioni straniero e che pur non avendo potuto mai esplicare l'attività spionistica nel Regno, tuttavia invece fingeva di avere esageratissime possibilità spionistiche: a tal uopo precisando il vario materiale di carattere spionistico militare che avrebbe potuto procacciarsi e conseguentemente rivelare, se adeguatamente compensato. Di conseguenza i CC.RR. procedettero al di lui fermo nonchè successivo arresto, e dopo di aver raccolto elementi sufficienti di responsabilità penale a suo carico lo denunciarono a questo Tribunale Speciale. Dalla compiuta istruttoria iisultò in modo chiaro e preciso quanto venne confermato all'udienza. E cioè che nel 1937- 1938, mentre era impiegato all'agenzia consolare italiana di Port-Vendres (confine franco-spagnolo) ebbe a conoscere iI già nominato Laroque. Verso la metà di maggio 1938 ebbe a palesare al Laroque il proprio disagio economico, per cui costui gli fece balenare la possibilità di integrare le sue entrate collaborando con un suo amico, senza per altro specificargli in quale campo. Nel luglio successivo, a Tolosa, il Laroque I.o presentò ad un sedicente "Leonard Cru.tier", col quale si incontrò varie volte, ricevendo l'incarico di fornirgli delle notizie, secondo il Gianesin, cli nessuna importanza previa consegna di 200 franchi . Nell'agosto 1938 il Cartier gli richiese rivelazioni sui cifrari e documenti cifrat i in uso o che pervenivano al nostro Consolato; nonchè sulle fonti informative del Consolato stesso promettendogl.i anche un compenso di 30.000 franch i. Infine, avendo, il Gianesin, comunicato il suo trasferimento a Trieste, il Cartier gli propose di collaborare con lui, dall'Italia; ed avutone risposta adesiva, lo stesso Cartier prima che il giudicabile rientrasse nel Regno, gli dettò il seguente questionario: "piani di fortificazione e cli difesa sia alla frontiera terrestre come nei porti militari"; "nuove costruzioni navali, nuovo armamento ed apparecchiatura"; "fabbricazione di armi e munizioni, qu alità e quantità"; "nuove armi in progetto ed in costruzione"; relazioni su manovre ed esercitazioni mil itari varie "prove di ru.t iglieria e risultati conseguiti" ; "movimenti truppe". Per tale lavoro gli venne spedito in Italia un vaglia telegrafico di 300 franchi con promessa di fargli tenere altre 1.000 lire non appena il Gianesin avesse risposto. Costui, scrisse al Ca1tier (che gli aveva dato suggerimenti cau telari circa il modo di corrispondere e chiedendogl i l'elenco del materiale spionistico da lui accumulato) la già citata lettera, con la quale esagerava le sue possibilità spionistiche.

TERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIAT E DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Dal comp lesso delle stesse dichiarazioni del Gianesin è ri usc.ito provato che egli ebbe contatti personali prima e corrispondenza poi col serv izio spionistico francese, dal quale era stato ingaggiato per svolgere attività criminosa ai nostri danni. A tal uopo ebbe L. 500 e la promessa cli a ltre somme per .il compimento dell'incarico affidatogli. L' imp utato tenta di gi ustificarsi affermando che egli non aveva in realtà intenzione di raccogl iere e fornire all' uffic io straniero, inforniazio ni di alcun genere, e che i suoi rapporti col "Cartier" miravano solamente a spillargli del denaro. Si può osservare che questa del Gianesin è la solita giustificazione che prospetta ogni spione per spiegare la sua attività quando non si sono raccolte precise prove obiettive del la sua opera delittuosa. Cosicchè simile giustificazio ne si presenta sin dall'inizio destituita di ogni credibilità. Nel caso ciel Gianesi, poi se è vero che la lettera da lui scri tta al Cartier da Trieste (ora allegata in copia fotog rafica agli atti) può dimostrare che l'elencazione ivi contenuta di esageratissime possibilità spionistiche non sia altro che una millanteria del Gianesin , essa, però, non serve a scagionare il prevenuto dagli altri concreti elementi che stanno contro di lui e che provano come eg li avesse la buona intenzione di rendersi. ne i lim iti della sua possibili tà uti le allo spionaggio francese . Ed infatti il Gian~sin stesso ammette di aver dato al Cartier l'elenco dei giornali e delle altre pubbl icazioni che giungevano al Consolato italiano cli Tolosa, il che dimostra, per lo meno, come egli non disdegnasse di dare al Cartier delle notizie. Pertanto è evidente c he le notizie erano chieste dal Carter per recare vantaggi a l suo paese con manifesto danno per l'Ital ia. E ciò, naturalmente, deve averl o comp reso anche il Gianesin. Nel fatto dal prevenuto commesso si riscontrano tutti gli estremi ooaettivacc mente e soggettivamente considerati del delitto di corruzione di cui alla prima parte dell'art. 246 C.P.. Quindi il Gianesin con la sua suaccennata attività delittuosa si è reso colpevole del reato a lui ascritto come .in rubrica. Esaminate e vagliate tutte le ris ultanze dibattimentali nonchè le richieste difensive, tenuta presente la natura particolare del delitto il Collegio è d'avviso di irrogare la pena di anni 4 cli reclusione e L. 5.000 di multa, con l'interdizione dai pubbl ici uffici per la durata cli anni 5; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia oltre ogni altra conseguenziale cli legge. P.Q .M. Visti ed applicati gli artt. 246 p.p., 23 , 29 , 228, 229 C.P.; 274, 4 88 C.P.P. DTCHlARA Gianesin Luciano colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena cli anni 4 cli reclusione e L. 5 .000 di mul ta. con l'interdizione dai pubbl ici uffici per la durata cli anni 5; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese cl i gi udizio e d i preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge .


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T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, 19.6.1939

Reg. Gen. n. 271/1938

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il titolo del reato per il quale è stato ritenuto colpevole osta alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n . 56.

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SENTENZA n. 76

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero.

Una istanza di grazia inoltrata da Gianesin Luciano il 24.7 .1939 non viene accolta.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Caputi Pietro.

Una successiva istanza di grazia inviata dal Giannesin a S .M . il Re Imperatore il 19.3.1942 viene accolta e, pertanto, con Decreto di Grazia del 29.8.1942, viene concesso .il condono condizionale della residua pena da espiare e, quindi Gianesin Luciano viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Foss ano l' ll.9.1942.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

Detenuto dal 3.3.1939 all' 11.9.1942.

Scapini Renato, nato il 26.4.191 5 a Legnago (Verona), impiegato privato;

Pena espiata: 3 anni, 6 mesi, 8 giorni.

Allegretti L uigi, nato il 2 .9.19 I 6 ad Ostuni (Brindisi), impiegato privato; Caberletto Pilebe, nato il 7 .3 .1915 a San Massimo all'Adige (Verona), panettiere. IMPUTATI Scapini Renato - Allegretti Luigi e Caberletto Pileba a) del delitto di cui all'art. 305 cpv. 1° ed u.p. in relazione agli artt. 302-257258-261 e 262 parte prima e cpv. 2° C.P., per avere partecipato ad una associazione avente lo scopo di commettere delitti cli spionaggio militare; Scapini Renato e Caberletto Pilebe, ancora: b) del delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P., perchè, co1Totti dallo straniero, si procuravano, a scopo di spionaggio, notizie militmi di cui l' Autorità competente ha vietata la divulgazione; c) del delitto di cui all'rut. 262 p .p . e cpv. 2° C.P. , per avere rivelato ad agenti stranieri di spionaggio, a scopo di spionaggio, notizie mili tari delle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; Scapitù Renato, ancora: d) del delitto di cui all'art. 302 C.P., per avere istigato il Maresciallo della R. Aeronautica Ca vallari Aristide a svolgere attività spionistica;


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TERZ A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Caberletto Pileta, ancora: d) del r~ato di cui all'art. 158 p.p. della legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 per essere espalriato, clandestinamente, dall'Italia per motivi politici nel (riugno del 1938; e

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dell' 11.9.1938, lo Scapi1ù gli aveva perfino chiesto un annuario degli ufficiali della R. Aeronautica, nonchè una copia di una pubblicazione di carattere riservato, denominata O.D.Z. (tabelle graduali e numeriche di tutto il personale appartenente all'arma Aeronautica). L'imputato, durante le conversazioni col maresciallo Cavallari, aveva moslrato un passaporto, per l'estero dicendo che nell'anno in corso aveva già fatto gite in Francia, dove aveva trascorso qualche tempo della sua adolescenza.

Allegretti Luigi, ancora: t) de~ d~~t~o di _cui a_ll' art. 246 C.P., per avere accettato, dallo straniero, promesse d1 ut1lit.t al f111e d1 compiere atti di spionaggio militare.

con l'aggravante della recidiva generica di cui all'rut. 99 C.P., per il Caberletto. Reati commessi in Verona ed altrove, antecedentemente e fino all'ottobre 1938. In udienza a porte chiuse per il disposto dell'rut. 443 C.P. Esercito in relazione all'art. 423 C.P.P.;

Allo scopo di pervenire a risultati investigativi concreti furono subito impartite oppo1tune istruzioni al Cavallari, il quale, continuando a ricevere le visite dello Scapini e fingendo di aderire alle riclùeste finì per sentirsi proporre clùaramente di dare la collaborazione nella losca impresa spionistica. A tal uopo nell'incontro del 19.9.1938 il giudicabile insistendo per avere dei documenti in precedenza già richiesti, gli anticipò L. 1.00, sul lauto compenso promesso. Previo preavviso e successivi accordi, lo Scapini il 25 ed il 28 settembre 1938 si incontrò ancora col detto sottufficiale, e dopo di avergli fatte ulteriori proposte di compensi, purchè gli fornisse documenti segreti, gli versò 500 lire e di poi altre 400.

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processual i nonchè dalle risultanze del!' orale dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Il centro spionistico francese era riuscito ad organizzare un'associazione cospira_tiv~, i~ Italia_, che ~o_veva agire nelle province di Padova e Brescia per consegu1rgll, a1 nostn danni, 11 procacciamento e la rivelazione di notizie militari. Poichè l'ufficio informazioni aeronautiche di Roma ne era venuto a conoscenza, i CC.RR. comru1dati presso la R. Aeronautica presero subito contatti con I~ R. ~~est~ra di Verona; e dopo abili investigazioni svolte da quest'ultima autontà SI :1usc1 accertare che certi "Sergio" e "Mario" non meglio identificati, erano 111 relaz10ne con un sedicente Imperayre Benyamin residente ad Oranoe (Vaneluse) Francia, e gli inviavano notizie sulla R. Aeronautica Italiana. e

a?

. Contemporaneamente a detti accertamenti, il teste Maresciallo pilota C:aval.lan_ a_ddetto all' ufficio personale della 2"zona A.T. (Padova) era stato più volte avv1cm_ato dal. r~b~cat~ Scapini Renato, aviere congedato, suo ex dipendente militare_111 quah_ta d1 scntturale; e, poichè fi n dalla prima visita ricevuta gli erano s?rt1 sosp~t~1 che detto giudicabile dovesse agire per scopi delittuosi, s ubito ne diede notlZla al Tenente dei CC.RR. Cardillo, in servizio a Padova. I nfatti Io Scapini nei tre primi inconlri, con mal celata insistenza Io aveva intratte1~uto su a~gomenti _relativi alla composizione dei dipendenti della 2"Z.A.T., alla dislocazwne degli stormi e sulle caratteristiche del più moderno materiale di volo e di armamento in dotazi o n e agli stormi stessi . Durante l'ultima visita,

Dopo altre due visite a Padova, sempre nella speranza di ottenere importanti documenti militari, lo stesso Scapini concordava l' incontro con Cavallari a Legnano, avvenuto il 4.10.1938. Poichè dalle indagini compiute sul conto dello Scapini era emerso che costui era stato anche in servizio militare all' aeroporto di Loreto e che allora egli si accompagnava quasi esclusivamente con gli ex avieri Caberletto .Pilebe ed Allegretti Luigi, nonchè con l'aviere Caselli Guido, disertore residente in Francia, subito si affacciarono sospetti che costoro costituissero la cellula spionistica. Tanto più che il Caberletto Pilebe risiedeva a Verona, e l' Allegretti, da Brindisi, temporaneamente si trovava a Gandolfo (Trento) quale impiegato presso quei cantieri aeronautici "Caproni". Procedutosi al fermo e di poi all' arresto dello Scapini, del Caberletto e del!' Allegretti, attraverso le clùare e precise quasi complete loro confessioni rese dinanzi ai Carabinieri, quantunque poi negate od attenuate in parte (da altri imputati), dinanzi al Giudice Istruttore, emersero le rispettive responsabilità, meglio precisate a dibattimento attraverso le concordi testimonianze e le continue evidenti contradclizion.i degli stessi giudicabili avendo costoro dovuto ammettere circostanze di fatto gravi e compromettenti. '

Nei confronti dello Scapini risultò che egli nell'aprile 1938 si incontrò a Legnano con la coimputata Duto detta "Emily" (italiana residente in Francia) venuta espressamente in Italia per incarico ciel Caselli (suo amante) e dell'ufficio infonnazioni francese; allo scopo di ingaggiare fidati elementi, ex avie1i, disposti a forni re ad agenti dello spionaggio francese, notizie m ilitari importanti, promettendo lauti compensi. Perciò previ accordi già presi dal Caselli, a mezzo di


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T .S.D.S. RELATNE Al REATI DI SPJONAGGlO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

co~rispondenza a tal uopo tenuta col Caberletto, la Dutto potè avere va1i colloqu1, a Verona _ed a Legnano, con quest'ultimo, con l' Allegretti e con lo Scapini, ottenendo la piena adesione di ognuno. L~ ~capini ai~zi, con regolare passaporto, si recò in Francia ed a Tolone per meglio mtenders1 col Caselli ed anche con l'agente francese . Ed ottenute eia quest'ultimo le necessarie istruzioni e L. l.000, rientrò nel Regno e subito iniziò il lavoro tenendosi in continuo collegamento con Caberletto, che svoloeva anche indipendentemente, analoga attività informativa. e ' Entrambi ebbero ad inviare "all'Imperayre" lettere seorete contenenti notizie milit~ri (come risulta dalle copie fotografiche in giudizial~ sequestro), e secondo una nsposta dello stesso Imperayre (allegata agli atti processuali) scritta con inchiostro simpatico e contenente anche L. 2 .000; è provato che lo Scapini rivelò "fra l'altro" notizie riguardanti l' 81" squadriglia; notizie trovate dall'ufficio francese, interessanti. Per attenuare la gravità dell 'opera criminosa svolta, lo Scapini. tentò di far crede:e che aveva intenzione di truffare l'Imperayre fornendogli notizie di ness una nnpo~tanza, ma nei_ di lui confronti si sono del pari raccolte chiare e precise prove d1 reità; bene precisate nell'elaborato peritale. Anche il Carbelletto Pilebe dopo di aver fatto ampie confessioni ai Carabinieri tentò, in seguito di negarle at1'ermando che egli in realtà, senza mantenerle, fe~e promesse di procacciarsi e di rivelare notizie interessanti, al centro spionistico francese. Però attraverso le sue parziali ammissioni di fatti compromettenti, attraverso le copie (in giuclizial.e sequestro), cli 'lettere eia lui scritte con inchiostro simpatico, od_ a lui spedite dall'Agente francese, ed attraverso il responso peritale venne raggmnto dalle prove di reità.

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Non meno negativo, in istruttoria, fu pure l' Allegretti, quantunque avesse già fatto ampia confessione ai carabinieri. Anch' egli però ha confermati i rapporti mantenuti col Caberletto e con la Dutto specie dopo l'incontro con quest'ultima, avvenuto a Verona il 5.4.1938, e nel quale incontro egli, dopo di essere stato messo al corrente, dalla stessa Durto, della criminosa attività da svolgere, aveva aderito alla organizzazione spionistica; accettando da parte sua, promesse di utilità in cambio della attività spionistica che si era riservato di compiere, ricevendo a tal uopo, egli pure, le necessarie istruzioni. Tanto che in giudiziale sequestro trovasi lettera, scritta in simpatico e diretta al Camber.letto clell'Imperayre, nella quale fra l'altro si legge: per "infornrnzioni vedere Allegretti". Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza la prova che il centro info1mazioni francese, a mezzo dei latitanti Casell.i e Dutto (contro i quali con odierna ordinanza questo T ribunale Speciale ha provveduto per Io stralcio degli atti ed il rinvio del processo fino alla di loro cattura) e degli altri imputati, esercitava lo spionaggio militare ai danni dell'Italia: a tal uopo lo stesso Caselli con la Dutto aveva organizzato e dirigeva l' associazione avente per fine di commettere i delitti di spionaggio militare. A tale associazione partecipavano lo Scapini, I' Allegretti ed il Caberletto. Con la loro opera criminosa tutti e tre si resero responsabili anche dei reati: lo Scapini ed il Caberletto di procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio, di notizie militari delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione. Lo Scapini inoltre per avere istigato il Maresciallo della R. Aeronautica Cavallari Aristide a svolgere attività spionistica; ed il Caberletto per essere espat1iato clandestinamente, dall'Italia per motivi politici, perchè fermato in Svizzera e restituito eia quelle autorità in Pania mentre aveva cercato di prendere diretto contatto con il centro spionistico francese .

. Infatti egli stesso ha ammesso di aver offerto all'lmperayre notizie militari e d1 avere a tal uopo tenuta con lui corrispondenza segreta. Di avere ricevuta a Verona la Dutto e di averla presentata all' Allegretti ed allo Scapini perchè potesse prop?1Te ed ?ttenere anche da costoro la criminosa collaborazione. Ammise pure, d1 avere ncevuto, assieme agli altri coimputati, opportune istruzioni, messe in ~ratic~, per scrivere o leggere la corrispondenza con inchiostro simpatico; ed infme d1 avere ricevuto danaro dello stesso lmperayre, già richiesto, quale compenso delle notizie fornite e da fornire.

L'Allegretti per avere accettato, dallo straniero, promesse di utilità al fine di compiere atti di spionaggio militare; con l'aggravante della recidiva nei confronti del Caberletto perchè condannato nel marzo 1936 per insolvenza fraudolenta. In quanto l'azione delittuosa del Caberletto, dello Scapini e dell' Allegretti, soggettivamente ed oggettivamente considerata nei suoi e lementi giuridici costitutivi, viene a configurare la ipotesi dei reati ad ognuno ascritti ai sensi degli rutt. 305 cpv. I ed u .p. in relazione agli artr. 302-257-258-261 -262; 258 p .p. e 262 p.p. e cpv. 2°; 302; 246 C.P.; e 158 p.p. legge di P .S. 18.6.1931 n. 773 .

Come da copie fotografiche ed originali cli lettere segrete (alleoati aoli atti processuali) a firma "Giuseppe" o "Giuseppina" dal Caberletto invia~e all'~fficio francese, emerge fra l'altro, che rivelò notizie su costruzioni di apparecchi B.R. 20; notizie che il perito ritenne esatte e non divulgabili.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati; il Collegio ritiene equo irrogare le seguenti pene:

. l!

g~udic~bile negò di avere sc1itte tali lettere, ma due delle tre perizie, giudiziane, in att.1, concordano nell'attribuirle a lui; per cui, specie dopo le precisazioni meglio fatte dagli stessi periti, non v ' è dubbio alcuno che il Caberletto sia l'autore delle dette lettere.

Per il disposto dell'art. 305 cpv. I ed u.p., con l'aggravante dell'art. 99 p.p. C.P. nei confronti del Caberletto: A Caberietto anni 2 e mesi 4; a Scapini ed Allegretti anni 2 e mesi 2 ciascuno;


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TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELtO STATO

In applicazione dell'art. 258 p.p. con l'aggravante dell'art. 99 p.p. C.P. nei confronti del Caberletto: A Caberletto anni 10 e mesi 2; allo Scapini anni 10; In base all'art. 262 p.p. e cpv. 2° con l'aggravante dell'art. 99 p.p. C.P. nei confronti del Caberletto;

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S . RELAr!VE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Per ciò che concerne Scapini Renato e Caberletto Pilebe non emersero nella compiuta istruttoria sufficienti elementi di responsabilità in· ordine al delitto di rivelazione di notizie militari di carattere segreto e, pertanto;-.la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 15 del 12.6.1939, di non dov6rsi procedere, per insufficienza di prove, nei loro confronti in ordine al summenzionato delitto.

A Caberletto anni 15 e mesi 2; allo Scapini anni 15; NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Ai sensi dell'ai1. 302 C.P. - Caberletto, per i precedenti penali non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56.

A Scapini anni l; Per il disposto dell'art. 246 p.p. C.P. Ad Allegretti anni 5 e mesi 4 e L. 5.000 di multa; In applicazione dell'art. 158 p.p. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 con l'aggravante dell'art. 99 p.p.C.P.; a Caberletto anni 2 e mesi 2 e L. 2 l.000 di multa. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna Caberl.etto ad anni 29 e mesi 10 e L. 21.000 di multa; Scapini ad anni 28 e mesi 2; Allegretti anni 7 e mesi 6 e L. 5.000 di multa. Tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 305 cpv. l O ed u.p. in relazione agli artt. 302, 257, 258, 261 e 262; 258 p.p., 262 p.p. e cpv. 2°; 302, 246 C.P.; 158 p.p. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773, 23, 29, 64, 73, 99,228,229 C.P. 274,488 C.P.P. DICHIARA Scapini, Caberletto, Allegretti, colpevoli dei reati ad ognuno ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Caberletto ad anni 29 e mesi 10 e L. 21.000 di multa, Scapini ad anni 28 e mesi 2; Allegretti anni 7 e mesi 6 e L. 5.000 cli multa. Tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libe11à vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 22.6.1939 - Anno XV li

Con declaratoria del 20.11.1942 il T.S.D.S. dichiara cessata - per l ' amnistia concessa con R.D. 17.10.1942 n. 1156 - la condanna di anni 2 e 2 mesi di reclusione e lire 21.000 di multa inflitta per il reato di espatrio clandestino determinando la residua pena da espiare in 27 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo quanto comunicato dal Comando della Compagnia dei carabinieri di Verona con foglio nr. 0120128/1 - 1 "P" dell' 11.10.1990 Caberletto "risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Verona il 21. 12..1954". Si osserva, però, che poichè il Caberletto e lo Scapini si trovavano risti-etti, in espiazione di pena, nella stessa Casa Penale, probabilmente anche Caberletto, come lo Scapini, sarà deceduto a seguito di un bombardamento aereo effettuato da forze armate alleate. - Scapini, non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n . 1156 ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole. Secondo quanto comunicato dal Comando Stazione dei carabinieri di Legnago (Verona) con foglio nr. 016844/1-l"P" del 9.10.1990 lo Scapini "dichiarato morto il 17.9.1944 dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di Legnago" sarebbe deceduto nella Casa Penale ove si trovava ristretto a seguito di un bombardamento aereo effettuato da parte delle forze armate alleate; - Allegretti, non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole. Una istanza di grazia inoltrata dall' Allegretti nel novembre del 1939 non venne accolta. Detenuto dal 15.10.1938 I' Allegretti il 14.4.1944 venne scarcerato dalla Casa Penale di Fossano con l'obbligo di prestare servizio in un reparto militare dell'Aeronautica della Repubblica Sociale Italiana. Non avendo ottemperato


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TERZA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELAT IVE Al REA TI D1 SPIONAG GIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

all'ordine impartitogli l' Allegretti venne deportato in Germania da dove rimpatriò il 13.6.1945.

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SENTENZA n. 105

Reg. Gen. n. 101/1939

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello cli Venezia, con sentenza emessa il 2 .10.1948, ha assolto Allegretti Luigi dai reati addebitatigli per insufficienza cli prove.

Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M . V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovan ni .

La Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza del 12.6.1939, l'accusa anche nei confronti dei latitanti:

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Pasqualucci Renato

- Caselli Guido, nato il 2.5.19 I 5 a Buenos Aires (Argentina) - impiegato; ha pronunciato la seguente - Dutto Maddalena (vedova De Maria), nata il 1.1.1898 a Caraglio (Cuneo), casalinga. Dagli atti processuali e dal Registro Generale non risulta se il Caselli e la Dutto vennero negli anni successivi al 1939 arrestati e giudicati dal T.S.D.S. o da altra Autorità giudiziaria.

SENTENZA nella causa contro: Barbuscia Salvatore, nato l' 8.11.1907 ad Alcamo (Trapani), cameriere. IMPUTATO a) del delitto di cui agli artt. 110-81-258 C.P. per essersi, in concorso con De Dominicis Alfonso (latitante) e con altri, con azion i esecutive ciel medesimo d.isegno criminoso, procurato, a scopo cli spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui agli artt. 110-81-262 C.P. per avere, in concorso del suddetto latitante ed altri, con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, rivelato allo straniero, contro compenso in denaro, la notizia di cui al capo a) della rubrica. In Alcamo, Palermo e altrove, dall 'agosto 1938 al 25.3 .1939. In seguito a dibattimento, svoltosi, ai sensi dell'art. 443 C.P.E., come eia ordinanza preliminare, a porte chiuse, sentiti il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e l'accusato, che, col suo d.ifensore, ha per ultimo av uta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

TI prevenuto Barbuscia Salvatore - unitamente al latitante De Dominicis Alfonso nei riguardi del quale, in limine litis, è stata ordinata la sospensione del procedimento sino a quando perverrà in potere della gi ustizia - con sentenza della Commissione Istruttoria in data 24 agosto u.s., fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti delittuosi, a lui, come sopra in rubrica, attribuiti (Per De Dominicis A{fonso arrestato il 20.7.1940 vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940").


TRIB UNALE SPECI AL E PER LA DJFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.S.O.S. RELATIVE Al RE,\ TI Dl SPIONAGGTO

All'orale dibattimento, per la confessione dell'accusato, per le prove documentali e testimoniali emerse e tenuto conto delle conclusioni peritali, è rimasto accertato quanto segue:

rante adoperato; sul richiamo alle armi, successivamente effettuato, della intera classe J 90 I e sul probabile richiamo, nella pross.ima estate, della classe 1920; sul raduno a Palermo degli artiglieri nell 'aprile 1939.

Nel lugl io 1938, il Barbuscia, che, da otto anni, per ragioni di lavoro, era stato in T unisi.a, s'era trasferito a Tangeri per lavorare quale cameriere in quell'albergo Riff.

Tali procacc.iamenti e rivelazioni cli notizie il Ba.rbuscia eseguì in tempi diversi animato dal medesimo disegno criminoso, e ne ebbe, per s ua stessa confessione, ripetuta anche la udienza, complessivamente franchi 15.000. Poichè frattanto i nostri organi di controspionaggio erano venuti in possesso di numerosi elementi comprovanti l'attività del Barbuscia, questi il 25.3.1939 venne tratto in arresto.

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Incontratosi col connazionale rubricato Dc Dominicis, ex guardia di finanza, noto per altro procedimento a questa giustizia, espatriato con regolare passaporto nel 1935 e che però colà si faceva chiamare ".Tean Bartoli", il Barbuscia si sentì fare la proposta di abbandonare la sua occupazione e di accettare l'ingaggio, eia parte dell'ufficio informazioni segrete francese, per esercitare lo spionaggio in danno dell 'Ttal ia. TI Barbusci.a, che allora versava in meschine condizioni economiche, finì per dare la sua cosciente adesione. Messo, pertanto, a contatto con gli organi s tranieri competenti, fu inviato in Francia, prima a Cannes e poi ad Annot per esercitarsi nell'uso della macchina fotografica, della quale era stato fornito, e della scrittura simpatica.

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Come in sede istruttoria, il Barbuscia anche in udienza ha pienamente e dettagliatamente confessato i fatti commessi, adducendo a sua discolpa che fu sospinto al delitto dal le miserissime sue condizioni economiche e non riteneva che i fatti commessi assumessero configurazioni giuridiche positive così grav i. TI Collegio ritiene che tutto ciò è irri levante ai fini di giustizia e non attenua, anche se risponde ad esattezza, la responsabilità ciel Barbuscia, figura spregevole di traditore.

Dopo un sufficiente periodo cl' istruzioni, durante il quale venne largamente remunerato, gli stessi agenti stranieri gl i affidarono l'incarico di recarsi in Sicilia per procurarsi e fornire ai mandanti notizie di carattere militare su movimenti di unità della marina da guerra e mercantile nei porti cli Palermo, Trapani, Marsala e Pantelleria (nominativi, provenienza, destinazione, armamento, carico ccc.); su eventuali manovre aeree navali e terrestri, sulle opere cli fortificazioni nell'isola di Pantelleria, su eventuali richiami di militari in congedo e su altre eventuali richieste che gli sarebbero stata ulteriormente rivolte.

J periti tecnico - giudiziali hanno concluso, ed il Collegio concorda con essi, che le notizie procacciatesi e rivelate dal Barbuscia sono di vietata divulgazione a norma cli legge.

Gli vennero all'uopo corrisposti 4 .500 franchi e 500 lire (con promessa di una diaria cli L. 70).

Commisurando la pena alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'accusato, r.itiene giusto condannarlo alla pena complessiva cli anni ventisei cli reclus ione (compreso in detta pena l'aumento cli un anno per la continuazione), risultante dal cumulo di anni quindici, 7 mesi e sei giorni per il delitto cli cui agli art. 262 2° cpv. 8 1 C.P. e cli anni dieci mesi q uattro e giorni ventiquattro per il delitto cli cui agli art. 258 p.p. e 8 1 C.P.

TI 16.9.1938 .il Barbuscia partì da Nizza e si recò acl Alcamo, eia dove, come da accordi, inviò in Francia le prime informazioni, servendosi della concordata scrittura -~andestina diretta ai seguenti reparti: "Giulietta Ficarell i - Hotel Ostenda rue Alvace et Lovaine 3 - Nizza - Poste Thiere - Casel la postale 3 - Nizza.

Nel febbraio 1939, s i trasferì a Palermo e si procacciò ed inviò ai suoi mandanti francesi notizie sulla presenza nel porto di Trapani di un sonunergibile e di alcuni piroscafi mercantili per trasporto di materiali vari, su un carico cli munizioni e di altro materiale eia guerra diretto a La Spezia effettuato da alcuni piroscafi nei pressi cli Marsala, sui lavori in corso per la costruzione nel!' isola cli Pantelleria di ricoveri sotterranei per aeroplani; s ul richiamo alle armi delle classi dal 1901 al 1904 con la precisazione che cli tali classi erano state richiamate soltanto piccole aliquote con concessione di larghe possibilità di esonero, sui reggimenti cli artiglieria di stanza a Palermo; sui t ipi di automezzi i n uso presso il centro automobi listico e altri corpi d i stanza a Palermo e sulla specie cli carbu-

Pertanto il Tribunale nei fatti commessi dal prevenuto ravvisa gli estremi gi uridici dei delitti cli cui agli artt. 258 e 262 - 2° cpv. C.P. con l'aggravante della continuazione (art. 81 C.P.) e ritiene che in tal senso debba essere dichiarata la sua responsab.ilità.

Conseguono al la condanna il pagamento del le spese processuali e di custodia preventiva (488 - 274 C.P.P.) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (29 C.P.) e la sottoposizione alla libertà vigilata (230 n. 1 C.P.). Quanto in sequestro servì alla consumazione del reato va confiscato (240 C.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 81 - 110 - 258 p.p. - 262 p.p. e 2° cpv. 73 - 29- 229 - 230 - 240 C.P.; 274 - 488 C.P.P. DICHIARA


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TRIBU:slALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Barbuscia Salvatore responsabile dei reati in rubrica ascrittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni ventisei di reclusione, al pagamento delle s pese processuali e cli custodia preventiva e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata, ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 16.9.1939 - Anno XYll Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Barbuscia Salvatore, detenuto dal 25.3.1939, avrebbe dovuto essere scarcerato il 25.3.1965 . Per il titolo dei reati per i quali è stato ritenuto colpevole non può usufruire dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio 1944 venne liberato dai partigiani dalla Casa Penale di Fossano. Detenuto dal 25 .3. 1938 al 5.7.1944. Pena espiata: 6 anni, 3 mesi, 10 giorni. Nei confronti ciel Barbuscia non si possono applicare le disposizioni previste dall'art. 16 del Trattato di Pace perchè l'attività spionistica è stata svolta in data anteriore alla dichiarazione di guerra. Su richiesta inoltrata dall'Ufficio ciel P.M. dei T ribunali militari cli guerra soppressi il Tribunale Militare Territoriale cli Roma riduce, con Ordinanza emessa il 30. 10. I 959, la pena eia espiare a 4 anni, IO mesi e 17 giorni cli reclusione; ciò per l'applicazione delle disposizioni contenute nell 'art. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 che riduce la pena di 26 anni alla pena di 17 anni e 4 mesi e per la concessione dei condoni previsti dall'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96, dall'art. 1 del D.P. 23.12.1949 n. 930, dall'art. 2 lettera c) del D.P. 19.12.1 953 n . 922 e dall'art. 2 ciel D.P. 11.7. I 959 n. 460. Successivamente il Tribunale mi li tare territoriale di Roma - sempre su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi, dichiara, con Ordinanza del 23.6.1960, estinta per decorso ciel tempo la residua pena da espiare cli 4 anni, I O mesi e 17 giorni. Infatti, secondo quando viene giustamente affermato da Manzini nel Trattato cli Diritto Penale (Vol. III pag. 534) e dal Massari nel primo fascicolo della Rivista di Diritto Penitenziario ciel 1942 non si p uò affermare che agli effetti della estinzione della pena non si debba tener conto del condono. Ciò perchè avendo

TERZA P,\RTE: SENTENZE PRONUNZIATc D,-\ T .S.D.S. RELATIVE Al REAT I DI SPIONAGG IO

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lo Stato rinunciato con un suo atto cli clemenza a fare eseguire la pena originaria il termine della prescrizione deve operare sul la pena che è stata modificata e non sulla pena originariamente inflitta. Nei confronti cli Ba.rbuscia Salvatore, però, deve essere sempre applicata la misura cli sicurezza ella libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni. Infatti per le disposizioni contenute nell'art. 210 C.P. l'esti nzione della pena per decorso del tempo non impedisce l'applicazione della suddetta mis ura di sicurezza perchè essa venne applicata dal T.S.D.S . come misura accessoria obbligatoria a una condanna superiore a 10 anni; A seguito di istanza inoltrata da Barbuscia residente in Francia e desideroso di recarsi a Palermo per riabbracciare la madre, il Ministro di Grazia e Giustizia ha revocato, ai sensi dell'art. 207 C.P., con Decreto del 5.8.1965, la misura cli sicurezza della libertà vigilata applicata a Barbuscia Salvatore.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 132/1939

SENTENZA n. 106

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Calia Michele, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nelle causa contro: Garapon Enrico, nato J' l.l.1912 a Saint Etienne (Francia), studente in legge. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 258 C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; b) ciel delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P., per avere a scopo di spionaggio militare rilevate le notizie di cui nella precedente lettera a). Reati commessi in territorio di Napoli, Torino ed altrove dall'aprile 1938 fino alla data dell'arresto.

In seguito al dibattimento, svoltosi, ai sensi dell ' att. 443 C.P.E., come da ordinanza in limine litis, a porte chiuse, sentiti il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e l'accusato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO Il prevenuto Garapon, cittadino francese, con sentenza della Commissione Islrnttoria in data 24 agosto u.s., fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti delittuosi, come sopra, in rubrica, enunciati, a lui attribuiti. All'orale dibattimento, per la completa confessione dell'accusato, per le prove documentali e testimoniali emerse e tenuto conto delle conclusioni peritali, è rimasto accertato quanto segue: Il Garapon, venuto una prima volta da.Ila Francia in Italia il 15.4.1938, si recò a Torino, indi a Genova e poi a Roma, dove visitò gli aeroporti del Littorio, di

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Ciampino, di Centocelle e l' idroscalo di Ostia. In occasione di dette visite, osservò intelligentemente ogni elemento utile ai suoi fini spionistici, avvalendosi della sua specifica competenza, in matelia aeronautica, per avere prestato servizio militare presso i I ministero dell'Aria francese con il grado di caporale; e ogni sera, coll' aiuto dei dati fissati nella memoria, redasse schematiche e precise relazioni, che inviò ad un centro spionistico francese all'indirizzo: "M. Jean Batailler - 1 bis rue de Matharon - Aix - en Provence - Francia". Anche lungo il tratto Roma-Napoli osservò attentamente le opere aeronautiche riflettenti Littoria e Sezze Romano e a Napoli visitò l'aeroporto di Capodichino, compilando precise relazioni sulle osservazioni fatte, relazioni che inviò al detto indirizzo. Il 22.4.1939 tornò in Italia attraverso il valico del Monginevro. I vi giunto, chiese ai funzionari del R.A.C.J. notizie sulle truppe esistenti a Claviere. Si recò poi a Sestriere e a Finestrelle e, dopo, ad Ariasca per individuarvi un campo d'aviazione giusto incarico ricevuto da un funzionario del Ministero dell' Aria francese. Il giorno appresso si recò a Torino ad osservare le Officine di Villa Perosa e della Fiat e l'Aeroporto di Mirafiori. Nel pomeriggio prese nota dei militari incontrati relativamente alla specialità e al reggimento cui appartenevano. La sera, di tutto quanto aveva osservato fece dettagliata e precisa relazione, che indirizzò a tal "André Philippe" - Rue Merco1ie - Briancon - Francia". Il 24 dello stesso aprile si recò alla Casem1a Cavalli ed alla Fabbrica Aeronautica d'Italia, nonchè a Venaria Reale, nei cui pressi constatò l'esistenza di un piccolo campo di aviazione con un hangar ad artiglieria. Il 25 si recò a Caselle ove osservò il campo d'aviazione. TI 26 venne arrestato mentre tentava di rientrare in Francia e gli furono sequestrate. una macchina fotografica e una bussola che aveva usate ai suoi fini delittuosi. Il Garapon ha confessato pienamente anche in udienza, quanto sopra è stato esposto, adducendo a sua discolpa che egli ha così agito non a scopo di lucro, ma per fare opera di buon cittadino in favore del suo paese. Ma se tale giustificazione può tranquillizzare la sua coscienza di suddito francese, è irrilevante ai fini della giustizia penale italiana, che deve reprimere ogni violazione della legge penale italiana di qualsiasi cittadino - itali.ano o straniero commessa. Conformemente alle conclusioni della perizia tecnico militare, fra le notizie procacciatesi e rivelate dal Garapon al servizio spionistico francese, il Collegio ritiene di vietata divulgazione a nom1a di legge le seguenti relative: a) all' aeropotto di Centocelle sud;


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TRIRUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

b) all ' impianto di Ciampino Sud; c) alla forza aerea esistente nell ' aeroporto di Mirafiori; d) all'esistenza in Torino del 1° Regg. Genio con descrizione delle specialità; e) all ' esistenza in Torino delle Divisioni Superga e Alpina Taurinense; f) ali ' esistenza in Torino del 2° Regg. cl' artiglieria l" ed 8";

g) all'esistenza in Torino dello Squadrone palafreniere addetto all'Istituto superiore di Guerra; h) all'esistenza in Torino del 4° Regg. Bersaglieri; i) all'esistenza in Pinerolo di carri armati cli piccolo modello; 1) alla fotografia ciel viadotto in m uratura sul rio Comba (Cuneo).

Nei fatti come sopra accertati, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati e ritiene di dover dichiarare il Garapon responsabile cli averli commes si.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T .S.D.S . RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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DICHIARA Garapon Enrico responsabile dei reati in rub1ica ascrittigli e cumulate le pene, lo condanna ad anni venticinque di reclusione, alla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffic i e al pagam ento delle spese processuali e di custodia preventiva, ordina la sua sottoposizione alla libertà vigilata, ordina la confisca di quanto in sequestro. Ordina che a pena espiata il Garapon sia espulso dallo Stato italiano. Roma, 16.9.1939 - Anno XVll. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito di disposizioni impartite dalla Commissione Italiana di Armistizio con la Francia venne disposta la scarcerazione, per Grazia Sovrana, di Garapon Enrico che, scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 29 .5.1 941, il 6.8.1941 veniva consegnato alla polizia francese di Modane. , Detenuto dal 26.4.1939 al 29.5.1941. Pena espiata: 2 anni, 1 mese, 3 giorni.

Commisurando la pena ai fatti compiuti ritiene di dover condannare il Garapon a complessivi a nni venticinque di reclusione risultanti dal cumulo di anni quindici per il delitto cli cui all' art. 262 p.p . e 2° cpv. C.P. e cli anni dieci per il delitto di cui all ' art.. 258 p.p.C.P .. Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva eia parte del Garapon (art. 488 - 274 C.P.P.). Consegue anche l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). Ai sens i dell'art. 230 n. 1 C.P., bisogna ordinare la sottoposizione del Garapon alla libertà vigilata. A i sensi dell ' art. 312 C.P. bisogna ordinare l'espulsione del Garapon dallo Stato a pena espiata.

Il Collegio ritiene cli dovere ordinare la confisca d i quanto (macchina fotografica e bussola) in giudiziale sequestro perchè servì al Garapon per commettere i reati per i quali venne condannato. P .Q .M. Letti ed applicati gli a rtt. 258 p.p. - 262 p.p. e 2° cpv. 73 - 29 - 230 - 3 12 240 C.P. 274 - 488 C.P.P.

Per effettuare uno scambio di detenuti francesi e italiani condannati per il reato di spionaggio a favore, rispettiva.mente dell' Italia e della Francia, venne disposta anche la scarcerazione per Grazia Sovrana dei francesi Rosa R enato (René) e Eyra.ud Roger condanna.ti dal T.S.D.S. con sentenza del 21.12.1940 rispettivamente alla pena di 10 anni e 5 mesi e 7 anni e l mese di reclusione (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1940").

In cambio dei suddetti tre detenuti venne disposta dalle competenti Autorità francesi la scarcerazione degli italiani Glesias L uigi (in cambio di R osa R enato), di Gastaldi Filippo (in cambio di Garapon Enrico) e di Marro Andrea (in cambio di Eyraud Roger).


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TERZ A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al REATT 0T SPIONAGGIO

TRIRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 118/1939

SENTENZA n. 107

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente : Conticelli Giuseppe, Console Generale M .V.S.N . Giudice Relatore: Presti Giovanni. Giudici Consoli M . V.S.N. : Gangemi Giovanni, Calia M ichele, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Pasqualucci Renato.

17.10.1942 n. 1156. Con provvedimento emesso dal Procuratore Generale del T.S .D .S . il 15.10.1940 la pena pecuniaria di 6.000 lire viene convertita in 120 giorni di reclusione. Pertanto Zorzet Antonio , detenuto dal 7.5.1939 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 7.3.1943. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.10.1939 non viene accolta. Una istanza di revisione speciale, inoltrata da Zorzet viene respinta dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 2.7.1951 .

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Zorzet Antonio, nato il 27.3 .1910 in Aquileia (Udine), bracciante. IMPUTATO del reato cli cui agli artt. l I 0-246 C.P. per avere, in concorso con Iacumin Riccardo (latitante), ricevuto denaro dallo straniero al fine di compiere atti di spionaggio militare. Con l'aggravan te della recidiva di cui all'art. 99 C.P. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 246 - 99 - 29 - 229 C.P. 274 - 488 C.P.P. DTCHTARA Zorzet Antonio responsabile del reato in rubrica ascrittogli e, con l'aggravante della recidiva lo condanna ad anni tre e mesi sei cli reclusione ed a lire sei mila di multa, colla conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva; ordina che lo Zorzet sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 1.6.9. J 939 - Anno

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xvn.

Seguono le firme del presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Per il titolo del reato per il quale è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici cli clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D ..

NOTA: La Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n. 20 del 25.8.1939, l'accusa anche nei confronti del latitante: Iacumin Riccardo, nato il 25.1.1914 ad Aquileia (Udine) . Dai registri generali del T.S .D.S. non risulta che s.ia stata emessa, negli anni successivi al 1939, una sentenza cli condanna o di assoluzione nei confronti cli Iacumin Riccardo.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI 01 SP!ONAGGTO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 126/1939

SENTENZA n. 112

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Conticelli Giuseppe, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino. Giudici Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Calia Michele, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato

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Martorelli, ad anni tre e mesi cinque della stessa pena. Condanna inoltre gli imputati alla interdizione temporanea dai pubblic.i uffici, al pagamento in solido delle spese del processo, a quelle relative al mantenimento durante la custodia e ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina: che il Casartelli e il Martorelli siano sottoposti alla libertà vig.i lata; che il Casartelli sia espulso dallo Stato. Roma, 22.9 .1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Casartelli Giuseppe, nato il 27.4.1909 a Basilea (Svizzera), operaio scultore; Martorelli Carlo, nato .il 18.1.1913 a Napoli, panettiere. IMPUTATI Il Casartel li: del delitto di cui agli artt. 56-258 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procacciarsi, a scopo di spionaggio, noti zie militari di cui l'Autorità competente vieta Ja divulgazione; il Martorelli : del delitto di cui agli articoli 110-56-258 C.P., per avere concorso nel reato asc1itto al Casartelli prestando aiuto nella sua attività criminosa. Con l'aggravante della recidiva gene1ica di cui all'articolo 99 C.P. per il Martorelli. Reati commessi in Napoli precedentemente e fino alla data dei rispettivi anesti. OMISSIS P .Q.M . Visti gli artt. 3 legge 4 .6.1931 n. 674, 56, 110, 258, 99, 229, 29, 312 C.P .; 488, 274, C.P.P. DICHIARA Casartelli Giuseppe e Martorelli Carlo responsabili del reato loro ascritto e, con l ' aggravante della recidiva del Martorelli, condanna: Casartelli, ad anni tre e mesi quattro di reclusione;

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE _ Martorelli: per il titolo del reato per il quale è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Pertanto Martorelli Carlo, detenuto dal 29.3.1939, termina di espiare la pena mfiittagli dal T.S.D.S. con sentenza del 22.9.1939 il 29.8.1 942, ma rimane ristretto nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia per scontare un'altra condanna inflittagli, per il reato di furto, dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Una istanza di g razia inoltrata dal Martorelli al Capo del Governo il 23 .10.1939 non viene accolta. _ Casartelli: per .il titolo del reato per il quale è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici di clernenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Pertanto Casartelli Giuseppe, detenuto dal 28.3 .1939, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione d i Castelfranco Emilia il 28.7 .19~2 e consegnato agli agenti di Pubblica sicurezza per essere accompag.nato a Chiasso per i successivi provvedimenti relativi alla sua espulsione clall'Italia. Istanze di grazia inoltrate a S .M. il Re Imperatore e al Capo del Governo non vengono accolte.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S. REl.ATrVE Al REATI 01 SPIONAGGIO

TRrBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 80-150/1939

SENTENZA n. 121

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino Gi~ici _Consoli M. V.S.N.: Mazzetti Mario, Mingo1ù Mario, Rossi Umberto , Carus1 Mano, Pasqualucci Renato ha pronunciato la seguente

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IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 5 ottobre e.a. della Commissione Istruttoria, gli imputati sopra specificati furono rinviati al g iudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati loro ascritti. Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che indagini di polizia militare attuati dagli organi del servizio informazioni Aeronautiche, avevano precisato che il Cirillo durante il suo soggiorno in Francia (30.12.1 937 - febbraio 1938) era stato ingaggiato dal servizio spionistico francese in Marsiglia e che rientrato in Italia si era procacciate (in seguito a preciso incarico ricevuto dagli agenti francesi) le seguenti notizie, che nel marzo 1938 inviò all'indirizzo di "Gaston Viard Rue de Forbin 49 - Marsiglia":

SENTENZA a) i dati sul numero distintivo dei reparti della R. Aeronautica dislocata nell' aeroporto di Capodichino, nonchè il numero appros:simativo dei piloti in forza ai suddetti reparti;

nella causa contro: C irillo ? omenico, nato il 15.10.1918 a Grumo Nevano (Napoli), studente; Sergente d1 Governo dell'Aeronautica· '

b) dati sul numero distintivo dei reparti della R. Aeronautica dislocati sugli aeroporti di Bresso, Linate, Pozzolo e San Damiano;

La Valle Remo, nato il 19.11.1917 a Roma, meccanico; Gibelli Bassano, nato il 15.6.1901 a San Colombano al Lambro (Milano), cantiniere. IMPUTATI .

a) de~ reato ~i cui agli artt. 110-258 p.p. C.P. per essersi , jn concorso tra loro, tempi d1vers1 ma_ co? azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, p~ocurate, ~ scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.

c) notizie sulla produzione e sul numero degli impiegati del reparto aeronautico ed officine Alfa-Romeo; d) notizie sui reparti dislocati negli aeroporti cli Centocelle, Campoformio (Udine), Venaria Reale, Albenga, Pruma e Catania. Il Cirillo nell'interrogatorio reso agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dichi arò:

in

b) del reato di cui agli artt. 110-81-262 p.p. e 2° cpv. C.P. per avere pure in concorso fra loro e con azioni esecuti ve di un medesimo di seono criminoso rivelato, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui alla prec~dente lettera ;).

fo

territo~io ~r_ancese, a Milano ed a Como in epoca precedente, fino al 5.1.1 939 per 11 Cmllo e fin o all'8.3.l 939 per il La Valle cd il Gibelli. Il La Valle, inoltre, del reato di cui all'art. 158 legge P.S. per avere il 30.1 2.1938, dal Regno emigrato clandestinamente in Francia a scopo politico. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE Sentito il P.M. Sentiti gli accusati i quali con i loro difensori hanno avuto gli ultinù la parola

1) di aver dato al servizio d'infonnazioni francese notizie sull a squadrig lia presso la quale aveva prestato servizio e sui brevetti conseguiti; 2) di essere stato inviato: a) a raccogliere informazioni sull'Aeronautica, da inviare a "Gaston Viard Rue de Forbin 49 Marsiglia" servendosi di inchiostri speciali che avrebbe dovuto mettere in chiaro con dell'ammoniaca; b) a comunicare notizie di carattere militare servendosi di inchiostro simpatico (saliciato di sodio); 3) di avere ricevuto da Marsiglia: a) una prima lettera - che non riuscì a decifrare - contenente L. 1.000; b) una seconda lettera - senza denaro - che, trattata con ammoniaca, mise in evidenza le seguenti richieste ri ferentesi all'aeroporto di Capodichino (Napoli): nome del comandante, numero distintivo dello stormo e sue composizioni tipi di apparecchi, numero distintivo delle squadriglie, numero dei piloti e forza complessiva dell'aeroporto. Ammise di aver comunicato nel marzo 1938 tutti i dati richiestegli , meno la forza complessiva dell 'aeroporto e il numero dei pi loti, che diede soltanto come approssimativo; 4) di aver ricevuto neJl'agosto, a Gruppo Nevano, altre tre o quattro lettere,


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.DS RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

scritte al solito sistema, con le quali gli furono Iichieste informazioni sui numeri distintivi dei gruppi di Capodichino; sull'organizzazione della difesa antiaerea di Napoli; sul!' Aeronautica della Sicilia e Sardegna, particolarmente sugli aeroporti di Catania ed Elmas; 5) di avere ricevuto - verso la metà di settembre - altra lettera con la quale gli furono fatte premure per l'invio delle notizie relative agli aeroporti di Sicilia e Sardegna;

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Reale, e che inviava ali' indirizzo di "Monsieur Laurent Carton 26 A venue Clemenceau Molhouse": a) numero e tipi degli apparecchi in forza e loro armamento; b) numero dei piloti e degli specialisti; c) nome dei comandanti di squadriglia;

6) di avere ricevuto - poco dopo - l'altra lettera, con accluse 500 lire, con richiesta di notizie circa l'avvenuto trasferimento di reparti da Ciampino sud a Linate ed a Treviso. Tale notizia egli trasmise per lettera a Marsiglia.

d) dati sulle rumi e sulle esercitazioni estive eseguite dagli specialisti; notizie sulle maschere antigas e sugli indumenti in dotazione al personale dell' aeronautica;

7) di avere ricevuto 1ichiesta di notizie sullo stabilimento Alfa-Romeo e precisamente: numero degli operai, turni di lavoro e quantitativo di produzione mensile. Pure tali notizie egli comunicò;

e) dati sull'anedamento del personale in esercitazione di finto allarme, conseguente manovra di decentrrunento.

8) di aver fornito - verso la metà di dicembre - le seguenti notizie sull'aeroporto di Bresso: nome del Comandante; numero dello stormo; numero distintivo delle squadriglie;

9) di avere segnalato, in epoca prossima al dicembre 1938, il trasferimento di uno stormo da bombardamento dall'aeroporto di Pozzolo a quello di S . Druniano (Piacenza); 10) di avere fornito notizie relative agli stormi, gruppi e squadriglie dislocate negli aeroporti di Treviso.

Il Valle confessò pure: a) di avere ricevuto dallo straniero complessivamente lire duemila; b) di avere inviato ne.I febbraio 1939, al centro francese di spionaggio la notizia che il motore "Alfa 136" - che trovavasi in collaudo a Guidonia derivava dal motore "Alfa 135" (con una pompa d'olio ed un nuovo tipo cli compressore) e aveva le seguenti caratteristiche: 1) 18 cilindri; 2) una potenza approssimativa cli 3.000-3.5000 cavalli; 3) una velocità di crociera di 460 km. orari.

Il Cirillo, sempre nell'interrogatorio alla polizia giudiziaria, pure ammise: a) di avere scritto di suo pugno le lettere (allegate agli atti) riferentesi alle informazioni dallo stesso date al servizio francese sugli aeroporti di Bresso, Linate, Pozzolo e Treviso; b) di avere scritto di proprio pugno gli appunti, rinvenuti fra la corrispondenza trovata in casa del fratello, riferentisi ai numero degli stormi, gruppi e squadriglie dislocate negli aeroporti di Centocelle (Roma), Udine, Ferrru·a, Venarla Reale, Albenga, Bresso, Panna, Treviso e Catania; c) di avere acquistato le cartine di saliciato di sodio rinvenuto nella sua valigia, per servirsene come inchiostro simpatico. Nei confronti del La Valle i CC.RR. accertarono che quest'ultimo si era asservito al servizio spionistico francese recandosi il 30.12. I 930 clandestinamente a LoJhouse e rientrando, poco dopo, in Italia. Tratto in arresto dichiarò.cli aver fornito allo straniero, servendosi di scrittura simpatica, le seguenti notizie che riguardavano gli aeroporti di Parma e Vemtria

Durante l' istruttoria formale il La Valle completamente confessò i fatti come sopra specificati. Il Cirillo invece negò ogni sua responsabilità, ritrattando completamente tutte le ammissioni sopra elencate. Nell'orale dibattimento il Cirillo ha continuato a negare, ma le risultanze dibattimentali - per le dichiarazioni del coimputato La Valle, per le deposizioni rese dai testi Capitano Cavallero e Tenente Bernieri e per l'esito della perizia grafica - hanno confermato le risultanze ist:1uttorie. Hanno cioè provato in pieno la responsabilità dell'imputato di che trattasi in ordine ai reati ascrittigli. Se infatti si pone mente che la perizia grafica ha precisato che il Cirillo è l'autore delle lettere contenenti le notizie procacciate e rilevate; se si tiene conto che iJ La Valle ha affermato di essere stato sollecitato dal Ciiillo a dargli le notizie delle quali si è fatto cenno; se si considera che i testi Cavallero e Bernini hanno affermato che le accennate ampie e particolareggiate ammissioni del Cirillo furono dallo stesso fatte con assoluta libertà (circostanza quest'ultima che in definitiva - lo stesso imputato ha ammesso quando ha dichiarato di avere reso


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO

le dichiarazioni per la intima speranza di potere essere liberato da ogni accusa); se si tiene conto che il Cirillo ricevette dalla Francia somme il cui ammontare non è stato possibile precisare (l'imputato ha tentato invano giustificare una somma pervenutagli (L. 500) assumendo che gli fu inviata da un pederasta); se si considera che le ammissioni del Cirillo coincidono perfettamente con il contenuto delle lettere (che la perizia anzidetta g li attribuisce) con le dichiarazioni del La Valle, si ha la prova della piena responsabilità dell'imputato di che trattasi in ordine ai fatti addebitategli. Ciò posto il Collegio, ritenuto che nei fatti come sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati al Cirillo ascritti, avendo l'orale dibattimento, per le dichiarazioni del perito Ten. Col. Camilletti, confermato le risultanze istruttorie, circa il divieto imposto dalla legge alla divulgazione delle notizie procacciate e iivelate dal Cirillo a scopo di spionaggio militare. Passando all'applicazione della pena ritiene il Collegio equo fissarla complessivamente in amù ventisei di reclusione quale, cumulo di anni dieci e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla lettera a) del capo di accusa ed anni quindici e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla lettera b) della rubrica. Il La Valle nell'orale dibattimento ha - ancora una volta - pienamente confessato i fatti attribuitigli, che sono risultati confermati dalle risultanze dibattimentali, le quali però non hanno precisato se le notizie rivelate dal La Valle furono dallo stesso procurate a scopo di spionaggio nùlitare, ovvero se delle dette notizie - come La difesa ha sostenuto - l'imputato ebbe legittimamente cognizione durante il servizio prestato presso la R. Aeronautica.

In conseguenza di tale mancata precisazione ritiene il Collegio che il La Valle, in ordine al reato di spionaggio di cui all'art. 258 c.p., deve essere, per volontà di legge, assoJto per insufficienza di prove e, conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità dello stesso soltanto per i reati: a) di rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione; b) di espatrio clandestino a scopo politico, considerato che il Collegio, nei fatti come sono rimasti provati, riscontra gli elementi costitutivi dei due reati ora cennati al La Valle ascritti. Quanto alla pena ritiene il Tribunale equo fissarla in anni diciotto di reclusione e lire ventunornila di multa, quale cumulo di anni sedici per il reato di cui alla lettera b) del capo di accusa e amù due di reclusione e lire ventunornila di multa per il reato cli espatrio clandestino a scopo politico. Quanto al Gibelli le risultanze dibattimentali hanno confermato che l'imputato di cui trattasi: 1°) consentì che il La Valle si fosse servito de] suo indirizzo per ricevere la COITispondenza della Francia; 2°) che fu presente alla decifrazione fatta dal La Valle di una lettera scritta in simpatico. 3°) che ebbe occasione di notare che alcune lettere pervenute dalla Francia al La Valle contenevano delle somme. Ma le ora ricordate risultanze non hanno precisato se il Gibelli avesse avuto o meno coscienza dell'attività delittuosa che il La Valle svolgeva. Quest'ultimo confermando la dichiarazione dei Gibelli - ha decisamente negato di avergli dato

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATfVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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notizia di quanto egli faceva. Ha anzi affermato di aver tratto in inganno il Gibelli, facendogli credere che si trattava di lettere amorose o interessanti la Ditta presso la quale egli lavorava in Francia e che lo avrebbe mandato in Italia per il disbrigo di alcuni affari. Ha soggiunto il La Valle che con quest'ultima affermazione giustificò pure l'arrivo delle somme delle quali si è fatto cenno. In vista della rilevata incertezza sulla esistenza o meno del dolo, ritiene il Collegio equo assolvere il Gibelli dai reati ascrittigli per insufficienza di prove. Ciò posto, ritenuto che alle pene fissate per il Cirillo e il La Valle consegue ope legis la interdizione perpetua dai pubblici uffici; che gli imputati ora ricordati debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo e alle spese per il mantenimento durante la custodia, che il Cirillo e il La Valle devono essere sottoposti a libertà vigilata. P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4 giugno 1931 n. 674; 29, 81 , 110, 230, 258, 262 p.p. e 2° cpv. C.P.; 274, 479, 488, C.P.P.; 158 legge P.S. DICHIARA Cirillo Domenico responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena di anni ventisei di reclusione. Dichiara La Valle Remo responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 81, 262 p.p. e 2° cpv. C.P. e 158 legge P .S . ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena di anni diciotto di reclusione e lire ventunomila di multa. Condanna altresì Cirillo e La Valle ala interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo e alle spese per il .mantenimento durante la custodia. Ordina che Cirillo e la Valle siano sottoposti a libe11à vigilata. Assolve La Valle Remo dal reato di cui all'art. 258 p .p . C.P. per insufficienza di prove. Assolve Gibelli Bassano dai reati ascrittigli per insufficienza di prove e ordina che lo stesso Gibelli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 24.10.1939 - Anno XVII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Gibelli - detenuto dal 10.3.1939 - viene scarcerato il 24.10.1939.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE - Cirillo: per il titolo dei .reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e del R.D. 17.10.1942 n. 1156. Pertanto Cirillo, detenuto dal 5.1.1939 viene assegnato alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. Istanze di grazia inoltrate dal Cirillo nel 1940 e 1941 non vengono accolte. IJ 10.5. l 942 Cirillo venne inviato "per un periodo di osservazione" nel Manicomio Giudiziario di Reggio Enùlia.

Il Giudice cli Sorveglianza del Tribunale Civile e Penale di Reggio Emilia, rilevato che dalla re]azione redatta il 16.6.1942 dal Direttore ciel Manicomio, risultava che Cirillo aveva "idee a carattere paranoidale, di grandezza e di persecuzione collegati ad avvenimenti anteriori ed alimentate da allucinazioni" ordinava - dopo aver letto il parere del) 'Ispettore Sanitario e le richieste del Pubblico Ministero - con provvedimento del 29.7.1942, la sospensione della esecuzione della pena inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 24.10.1939, disponendo il ricovero di Cirillo Domenico in un Maniconùo Giucliziaiio. Pertanto il Ministero di Grazia e Giustizia disponeva l'assegnazione definitiva di Cirillo DomenicQ nel Manicomio Giucliziaiio di Reggio Emilia.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 285 del 17.2.1932 l'inizio della sospensione della esecuzione della pena decorre dal 5.8.1942 giorno in cui pervenne l'Ordinanza di sospensione al Manicomio Giudiziario di Reggio Emilia. Con Ordinanza del 9.4.1947 la Corte di Appello di Milano respinge una istanza di revisione della sentenza emessa dal T.S .D.S. perchè l'infermità mentale "sarebbe intervenuta dopo l'istruzione del processo e la sentenza di condanna". Su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale militare tenitoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.12.1948, condonati 3 anni ai sensi del! ' art. 3 del R.D . 5.4.1944 n. 96 e 7 anni e 8 mesi ai sensi del D .P. 22.6.1946 n. 4. A seguito di una successiva istanza di revisione speciale (artt. 2 e 13 del D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Co1te di Appello di Milano concede a Cirillo Domenico, con sentenza del 21. l l. 1950, l'attenuante della lieve entità del fatto e del vizio parziale di mente riducendo la pena a 12 anni di reclusione. La suddetta Corte ordina, inoltre, il ricovero di Cirillo Domenico, a pena espiata, in una Casa di Cura "per il periodo minimo di 3 anni". Poichè a Cirillo Domenico, detenuto dal 5.1.1939, è stato concesso dal Tribu-

TERZA PARTE: S ENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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nale Militare Tenitoriale di Roma, con Ordinanza del 18.12.1948, un condono complessivo di 10 anni e 8 mesi di reclusione, la pena di 12 anni inflitta dalla Corte di Appello di Milano è da considerarsi interamente espiata. Con Ordinanza emessa il 7.6.1951 il Giudice di Sorveglianza del T1ibunale di Reggio Emilia revoca il provvedimento cli sospensione dell'esecuzione della pena disposta con provvedimento del 29.7.1942. Il Ministero di Grazia e Giustizia dispone, in data 22.8.1951, che Cirillo Domenico sia internato nella Casa di Cura e di Custodia di A versa. Pertanto Cirillo Domenico, internato nella Casa di Cura e cli Custod.ia cli Aversa il 7.9.1951, terminerà di espiare la misura di sicurezza - salvo riesame della pericolosità - il 21.11.1953. Con nota n. 3893/53 del 31.7.1953 la Direzione degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia non accoglie una istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza. Il Giudice Militare di Sorveglianza, dopo aver adempiuti i prescritti accertamenti inerenti al riesame della pericolosità di Cirillo Domenico, dichiara, con Decreto emesso il 22.11.1953, che Cirillo Dome1ùco non può più considerarsi una persona socialmente pericolosa e, pertanto, revoca la misura di sicurezza del ricovero in una Casa cli Cura e di C ustodia. Quindi Ci rillo Domenico il 2.12.1953 viene dimesso dalla Casa di Cura e cli Custodia di A versa "ed avviato a S. Maria Capua Vetere presso la madre in via Tari n. 15". - La Valle: nei confronti cli La Valle il T.S .D.S. dichiarò, con Ordinanza del 20.5.1940, condonata ai sensi del R.D. 24.2.1940 n. 56, l'intera pena detentiva di 2 anni di reclusione e la multa cli lire 21.000 per il reato di espatrio politico clandestino a scopo politico. Con successiva Ordinanza emanata dal T.S .D.S. il 20.11.1942 il reato di espatrio clandestino venne dichiarato estinto per l'amnistia prevista dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Pe1tanto La Valle, detenuto clall'8.3.1939, avrebbe dovuto essere scarcerato 1'8.3.1955. Il La Valle, .però, venne liberato il 3.7.1944 dalla Casa Penale di Fossano dai partigiani e precisamente dal Generale Martinengo e dal Maggiore Mauri. Il La Valle, pertanto, combatté, quale partigiano, fino alla liberaz.ione, alle dipendenze del Maggiore Mauri che operava nella provincia di Como e sull' Appennino Ligure.

n La Valle venne ferito quattro volte e il 22.10.1944, in località Pezzolo di Cortemilia, perdette, a causa di una ferita, l'occhio sinistro.


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TERZA PARTE: SENTE:-JZE PROKUNZlt\TE DA T.S.D.S RELATIVl.l A l RF,ATI DI SPIONAGGIO

TR18UNALE SPECIALF. PER LA DIFESA DELLO STATO

Su richiesta dell'ufficio del P.M. dei Tribunali militari di gue rra soppressi il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.8.1 949, condonati 3 anni di reclusione, ai sensi dell'art.. 6 del R.D. 5.4.1 944 n. 96 e 5 anni cl i reclusione per effe tto delle disposizioni contenute nell 'art. J. 32 ciel D.P. 22.6.1946 n. 4 e con successiva Ordinanza emessa il 18. J..1950 dichiara condonato un altro anno di reclusione ai sensi dell'a1t. 1 del D.P. 23.12.1949 n. 930.

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SENTENZA n.131

Reg. Geo. n. 349/1934 li T ribunale Speciale per la Dife!ja dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino.

Con l' applicazione dei suddetti provvedimenti di clemenza la pena cli 18 anni infiitta a l La Valle dal T.S.D.S. non era stata completamente condonata e, pertanto, il 6 .5.1949, venne emesso un ordine di cattura che venne eseguito il 31.5.1949 con la traduzione del La Valle alle Carceri Giudiziarie di Savona.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Mingoni Mario, Barbera Gasparo, Carusi Mario, Caputi Pietro. ha pronunciato la segue nte:

A seguito di istanza d i grazia inoltrata immed iatamente dal La Valle venne concesso con Decreto di Grazia del 13.3.1950 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, L a Valle R emo venne scarcerato dalle Carceri Giudi ziarie cli Savona il 2 1.3. 1950. Detenuto dall '8 .3.1939 al 3.7. 1944 e dal 31.5. I 949 al 21.3. 1950. Pena espiata: 6 anni e 25 giorni. ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte cli Appello di Milano concede a La Valle Remo, con sentenza del 21. 11.1950 l'attenuante della lieve e ntità del fatto e, pertanto, la pena inflilla dal T.S.D.S . con sente nza del 24. I 0.1939 vie ne ridotta a 11 anni di reclusione. NOTA: Dagli atti risulta che l'ufficio Grazie del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica Soci ale Italiana aveva concesso a L a Valle Remo, con Decreto del 26.6. 1944, la grazia condi zionale della residua pe na da espiare e che il 3 .7 . I 944 il Capo ufficio Grazie aveva trasmesso al compe te nte Direttore della Casa Penale l'ordine cli scarcerazione.

SENTENZA nella causa contro: Gulino Ettore, nato il 7 .1.1 905 a Canicattini Bagni (Siracusa), cameriere. IMPUTATO

!n

a) del delitto di cui agli artt. 26 1 cpv. 2° - 110 C.P. pcrc.hè, corr~ità ~~n altri (Gulino Antonio e Piccione Paolo) rivelava a scop? d1 sp1onagg10 m1htare, notizie, da essi procacciatesi, che nell' interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; b) del delitto di cui agli artt. 262 cpv. 2° - 110 ~·~· perc hè'. in corre!tà c?n ~ suddetti , rilevava a scopo di spionaggio milita re, not1z1e, da essi procacc1ates1, d, c ui l' Autorità compete nte ha vietata la divulgaz ione. Con l'aggravante della recidiva. Reati commessi ante riormente e fino al 25.7. 1934 in territorio este ro. Tn esito al dibattimento, tenuto, come da ordinanza preliminare, a porte chit'.se ai sensi dell ' art. 443 C .P.Esercito, sentiti il P.M. e l'imputato che col suo dife nsore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO E IN DTRITTO Gulino E ttore, con Sente nza della C.l., fu il 18.3. J 935, rinviato al giudizio ~li q uesto Tribunale ( V. " Decision~ emesse dal T.S.D.S. nel 1935" pa_g. 301. p~r n spondere dei reati specificati in rubrica, unitamente al fratello .Guh no Antorno, e al nominato Piccione Paolo. T rovandosi il Gulino Ettore latJtante al momento del dibattime nto, il giudizio, nei confronti dell' imputato ora eletto, fu separato. e si è celebrato soltanto oggi in conseguenza clell'ancsto dello st~sso, a:,ve~uto ,n data 2 settembre e.a., per opera degli agenti del l' ufficio di P.S. m confme, 111 servizio a Ventimiglia ferrovia .


TERZA PARTE: SE1',·c,iz1:. PROJ\ UN.CIATE DA T.S.D.S. RELATIVE. Al REATI DI SPIONAGGIO

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TRIBUNALE SPECIALE l'IJR LA DIFESA DELLO STATO

Nell 'odierno orale dibatLimento l'imputato ha parzialmente ammesso gli addebiti ascrittigli, che ha tentato però di giustificare prospellando pretese coazioni che gli sarebbero state fatte dagli agenti di spionaggio fra ncese. Ma tale audace sistema difensivo si è dimostrato del tutto vano, perchè completamente sconvolto dalle obiettive e serene dichiarazioni del teste Magg. Spampinato, il quale per. avere personalmente seguito sin dall'inizio le fila dell'attività spionistica di Gulino Ettore e compagni - si è trovato nell a possibilità di fornire al Collegio prove certe e inconfutabili della responsabi lità del l' odierno g iudicabi le, quale sarà in seguito precisata. Invero, le accennate risu ltanze, confermate da lle risul tanze istruttorie compreso il referto peritale, hanno provato che Gulino Ettore, individuo dedito alla delinquenza, nel l'autunno del I 933 trovandosi a T unisi, promettendo lauti compensi, invogliò, a mezzo lettere, il proprio frate llo AnLonio (che esercitava l'arte del fotografo) a collaborare allo spionaggio militare (che egli esercitava ai nostri danni in favore della Francia) mediante l'invio: a) cli fotografie riguardanti luoghi militari e nuove anni; b) di notizie mili tari in genere; e) d i qualche nome di militare residente in Tripoli disposto a fornire notizie militari di quei luoghi. /\vendo il Gulino An tonio aderi to alle accennate sollecitazioni e iniziato l'esecuzione dell ' incarico delittuoso, l'odierno g iudicabile, per meglio espletare la sua azione spionistica, si trasferì a Nizza da dove intensificò le richieste al fratello Antonino servendosi anche dell'opera del nominato P iccione Paolo, che, trasferendosi da Nizza in Sicilia, si unì, per incarico di Ettore Gulino, coJ nominato fratello del lo stesso. Gu lino Antonio, dopo una esplorazione fatta dal Piccione sui luoghi e sul le cose da riprodurre, ritrasse (con l'assis te nza del Piccione) altre fotogra fie di luoghi militari fortificate dell ' Iso la, con speciale riguardo della zona Augusta-Siracusa.

Le dette fotografie, dopo essere state co1Tedate di una importante nota esplicati va, furono spedite all 'odierno imputato dal Piccione. Occo1Tc qui ricordare che nella sentenza relativa al giudizio a carico ciel G ulino Antonino e del Piccione si legge che quest'ultimo "spedì le fo tografie, ma non è rimasto accertato che abbia s pedito anche la nota predetta, perchè, a suo dire, gli si sarebbe logorata in tasca a causa del s udore e ne avrebbe di strutti i resti" . Tale ri cordo appare fondamentale al fin e dell a precisazione della responsabi lità dell'odierno imputato in ordine alla imputazione di cui alla lettera a) de l capo di accusa. Gu lino Ettore, a compenso dell ' opera anzi ricordata, spedì al fratello Antonio e al P iccione, somme in m is ura non bene accertata, ma, in ogni modo, notevole. Da quanto si desume dalle lettere in atti, scritte dall' impu tato odierno, è rimasto poi provalo che quest' ultimo consegnò all'agente spionistico straniero le fotografi e che il fratello Antonino e il P iccione, in collaborazione, riprodussero e gli inviarono.

Dalle ora cennate fotografie, delle quali esiste copia in atti , furono ritenute dal perito: a) non divu lgabili per divieto della competente Autorità ai sensi dell ' art 26~ attinenti al' Aeroporto di Augusta e all'ex forte "vittoria" di cui agi 1 allegati 44-45-46 e 47 della perizia allegata agli atti;

c. P. quelle

b) segrete, ai sensi dell'art. 26 1 C.P. , quelle ripr?cl~~enti la. "~atlcria ~ ma~ nue le Russo'' e il "R. Fanale Castelluccio nella zona fortificata di S iracusa, cli cui ai numeri 8-9-32-33-34 della detta perizia. Ora il Collegio, mentre ritiene che per le fotografie cli cui alla precedente lettera a) ricorrono gli estremi voluti dall'art. 262 cpv. 2° C.P. , è cli avviso che le fotografie di cui alla Ic1tcra b) non possono essere di cara~tcrc segr~to non essendo risultato provato, come dianzi si è eletto, se le fotografie stesse furono o meno in viate unitamente alle ccnnate note esplicative. Invero. se si cons idera che il perito classificò come segrete le fotografie di che trana~i, perchè le ritenne integrate dalle note illustrative delle q.uali ~i è f~tro cenno appare evidente come, messa in dubbio (nella sentenza a canea cl~ G u~rno Antonio cd altri) la esistenza de lle accennale note, viene a mancare gnmd1camente la possibilità cli ritenere segrete, come il Perito ha riterrnto. le fot?grafie di cui ai numeri 8-9-32-33 e 34 della perizia, le quali per altro, siccome riproducono opere d i importante carattere mil itare debbono considcrar~i come .documenti contenenti notizie non divulgabili, come tali , co mprese ne lla 1mputaz1one d1 cui alla lettera b) de l capo cli accusa. Ciò posto, il Collegio, ritenuto che nei fatti quali sono rimasti privati si ri scontrano <>Li elementi coslilutivi del reato cli cui all' art. 262 cpv. 2° C.P.; ritenuto che ric~-re l'aggravante della recidiva come contestata, ris ultan~,o il Guli~o Ettore condannato dal Magistrato ordinario per reati con sentenze g1a passale JO giud icato; che appare rispondente a giustizia fissare la pena cli anni I 8_ di redu~ sio ne ; che alla pena ora accennata consegue la interdizione perpew.a dru pubbl 1c1 uffic i, la libertà vigilata e il pagame nto delle spese del processo e eh quelle re lative al manteni mento durante la custodia. P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6 .193 1 n. 674 ; 110,262 cpv. 2°, 99,230, 29 C.P. ; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Gulino tttore responsabile del solo reato cli concorso nel reato di rivelazione _ a scopo cli spionaggio militare - di notizie delle quali è v.ietata la d ivulgazione : ri tenendo così compreso nel reato s tesso, preveduto clagh artt. J 10; 262 cpv. 2 C. P. , l'altro cli cui all 'art. 261 cpv. 2°, 110 C.P. pure contestatog li - e così modificando la rubrica lo condanna, con l'aggravante della recidiva, alla pena di anni


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T GRZA PARTlò: Si;NTL;NZlò PRON UNZIATE OA T.S .D.S. RF.LATlVF. Al RF.ATI 01 SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFRSA DELLO STATO

diciotto di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo, alle spese di mantenimento durante la custodia e ad ogni conseguenza di legge.

Reg. Gen. n.167/1939

507 SENTENZA n. 132

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Ordina che Gulino Ettore sia sottoposto a libertà vigilata

Presidente: Bevilacqua Cesare Fedc1ico, Console Generale M .V.S .N.

Roma, 17.11.1939 - anno XVIII

Giudice Relatore: Presti Giovanni.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Una istanza di grazia inoltrata dal Gulino il 1.8.1940 non viene accolta. Gulino venne ristretto per espiare la pena inflittagli, nella Casa Penale di Castelfranco Emilia.

II 17.9.1944 un bombardamento aereo effettuato dalle forze armate alleate distrusse, in parte la Casa Penale di Castelfranco Emilia. La salma di Gulino Ettore non venne rintracciata, ma la Direzione Generale degli Istituti dì Prevenzione e di Pena comunicò, in data 20.1.1951, che Gulino Ettore era da ritenersi senz'altro deceduto a seguito del suddetto bombardamento aereo. Pertanto, dopo aver espletate tutte le pratiche necessarie per far emettere la dichiarazione di morte presun ta, il Tribunale Civile di Siracusa dichiarò, con sentenza del 4.5.1952, la morte presunta di Gulino E ttore. A seguito di tale dichiaraz.i one il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara - su richiesta inoltrata dal! 'Ufficio ciel P.M. dei Tribunali Militari di guerra soppressi - con Ordinanza del 27.4.1962, che la pena cli 18 anni di reclusione inflitta a Gulino Ettore dal T .S.D.S. con sentenza del 17.11.1939, è da considerarsi estinta per morte del reo.

Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Leonat'di N ico la, Carusi Mario, Rossi Umberto, Suppicj Giorgio.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Nespoletti Ernesto, nato il 12.12.1892 a Roma, stuccatore. IMPUTATO del reato di cui agli artt. 81 , 246 C.P. per avere in Algeri e in Roma, dal luglio 1938 al 14.4. 1939, in più riprese, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto dallo straniero, essendo ciltadino italiano, oltre diecimila franchi francesi, al fine di compiere atti di spionaggio contro l'Ttalia OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 81 - 246 - 24 - 229 C.P. 274 - 488 C.P.P. DICHIARA Nespoletti Ernesto responsabile del reato continuar.o in epigrafe ascrittog]i e lo condanna ad anni sei di reclusione e a lire diecimila di multa, no nchè a l pagamento delle spese process ua li e di c ustodia preventiva, colla conseguenza dell' interdizione perperua dai pubblici uffici, ordina che sia sottoposto alla I ibertà vigilata. Roma, 20. I I .1 939 - Anno XVIII Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Per il titolo del reato per il quale è stato giudicato e condannato non può usu-


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TRIBUNALE SPECIALE PÈR LA DIFESA DELLO STATO

fruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n . 1156.

TERZA PARTE: SF.NTENZE PRONUNZIATE D,\ T .S.D.S. RELAT IVE Al IU::ATJ DI SPIONAGGIO

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SENTENZA n. 133

Reg. Gen. n. 116/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Con provvedimento emesso dal Procuratore Generale del T .S.D .S. il 23.1 I .1940 la pena pecuniaria di lire diecimila viene convertita in duecento giorni di reclusione e, pertanto, Nespoletti, detenuto dal 14.4.1939, avrebbe dovuto essere scarcerato il 31.10.1945. Dagli atti non dsulta se Nespoletti Ernesto, detenuto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia, espiò la suddetta pena oppure morì il 17 .9. I 944, insieme con altri detenuti, nel bombardamento aereo effettuato dalle forze annate alleate.

Presidente: Bevilacqua Cesare Federico, C onsole Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovan ni . Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Carusi Mario, Leonardi Nicola, Caputi Pietro, Suppiej Giorgio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Pocaterra Tullio, nato il 10.3 .1889 a Roma, meccanico. IMPUTATO a) ciel delitto di cui agli artt. 81, 246 C.P. per avere ricevuto, dallo straniero, in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danaro, al fine cli compiere attività informati va, di natura industriale, contraria agli interessi nazionali; b) del delitto cli cui agli artt. 81, 257 p.p., 258 p .p. C.P. per essersi, sempre in epoche diverse ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, procurato, a scopo cli spionaggio, notizie mi litari che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e notizie cli cui l'autorità competente ha vietato la di vulgazione; c) del delitto di cui agli artt. 81,261 cpv. 2°, 262 cpv. 2° C.P. , per avere rilevato, ad agenti stranieri di spionaggio, a scopo di spionaggio, le notizie militari di cui nella precedente lettera b). Delitti commessi in Marsiglia, Nizza, Milano, Finalborgo, Pozzolo, Castano Primo ed altrove, dal 1925 alla fine ciel febbraio l.939. l.n esitO al dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza preliminare, ai sensi dell'art. 443 C.P.E., a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'accusato che, col proprio difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva IN FATTO ED lN DIRITTO: A seguito d.i procedimento a rito diretto, il prevenuto con atto cli accusa in data 24 settembre u.s. fu rinv.iato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra


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TRI BUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

in rubrica annunciati. All'odierno dibattimento, per la completa confessione dell ' accusato e per le prove documentali e testimoniali e per il referto peritale è stato accertato q uanto segue: Il Pocaterra, fin dal 1925, fu ingaggiato dal servizio informativo francese, in Nizza. dove si era recato in cerca di lavoro. Da quell'epoca fino al 1937, fornì a detto servizio, a mezzo di lettere con scrittura simulata spedite clall 'Italia, notizie di carattere industriale che si procurava negli stabilimenti in cui lavorava, nonchè campioni di metalli ivi in lavorazione. Ne ebbe compensi che, a suo dire, annotarono a complessive L. 15.000. Nel 1937 inlcnuppe tale sua attività perchè recatosi volontariamente in Eritrea a lavorarvi per conto della ditta Caproni . Rientrato in Italia, ristabilì , nell'agosto 1938, le relazioni coi francesi, ma questa volta per fornire notizie di carattere spionistico mili tare. Infatti scrisse. inviandole in Francia aJ servizio spionistico mi litare di quella Nazione, oltre dieci lunghissime lettere che spedì in maggior parte da M ilano, qualcuna da B usto Arsizio cd una o due dal s uo paese e ciò da Castano primo, fornendo notizie s u aeroporti, anche in costruzione, su dislocazioni di stormi , s ul numero delle maestranze occupate presso le officine aeronautiche; sulla costruzione e sul collaudo di velivoli ecc.

T ERZA PARTE: SENTF.NZE PRONUNZIATE DA T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Perciò decide che dal delitto di cui al capo a) dell'epigrafe egli dev'essere assolto per non provata reità. Per ciò che concerne le imputazioni cli cui ai capi b) e c) il T ribunale ritiene che tutte le notizie di cui si tratta devono considerarsi notizie cli cui è stata vietata la divulgazione secondo quanto previsto dagli articoli 258 e 262 - 2° cpv-C.P. e pertanto l'accusa di cui alle lettere b) e c) deve essere unificata, ferma restando la circostanza della continuazione (art. 81 C.P.). Commisurando la pena all'entità de.i fatti e alla pericolosità del prevenuto, ritiene di dover condannare il Pocatena ad anni trenta cli reclusione, risultanti dal cumulo cli anni 18 per il delitto cli cui agli artt. 81 - 262 - 2° cpv. C.P., compresi in eletta pena due anni per la continuazione (art. 8 I C.P.) e cli anni 12 per il delitto di cui agli art. 81 - 258 C.P. compresi in eletta pena anni uno e mesi quattro per la continuazione. Consegue al la condanna il pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488 - 274 C.P.P.). Ai sensi clell' are. 230 n. I bisogna ordinare la sottopos izione del Pocaterra alla libertà vigilata. Alla condanna consegue pure l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). P.Q.M .

Per queste rivelazioni ebbe dai francesi in compenso complessivamente L. 10.000. Poichè, nel dicembre 1938, il nostro servizio, cli controspionaggio venne in possesso di copie fotografic he di alcune cli delle lettere indirizzate a tale "Mcmsieur Ambard" in Francia e firmate "Adriano Giulio" dopo pazienti inclacrini finì 0 coli ' individuarne l'autore nel Poca terra. Pertanto fu proceduto aJ suo arresto e alla conseguente denuncia. Il Pocaterra ha pienamente confessato anche in udienza tutto quanto sopra è stato narrato, anzi egli stesso ha fo rnito alla giustizia gran parte dei particolari che, altrimenti, sarebbero rimasti ignorati. Quanto alla prima parte dell'attività spionistica del Pocaterra, quell a, cioè, svolta dal 1925 al 1937 e costituente secondo l'accusa, la violazione contin uata dell'art. 246 C.P., il Tribunale OJJina che, a parte che nella le(Tae penale , vicrente , Ob o s mo al 1930, non esisteva una sanzione corrispondente a quella di nuova creazione prevista dall 'art. 246 dell'attuale codice penale, non sono emerse prove convincenti, al di fuori delle ammissioni generiche dello stesso imputalo, ecomunque tali da poter affermare la s ua responsabilità con sicura coscienza.

Letti ed applicati gli artt. 81 - 258 - 262 2° cpv. - 73 - 29 - 230 C.P. 485 C.P.Esercito - 488 - 274 C.P.P. dichiara Pocaterra Tullio responsabi le dei delitti di cui agli artl. 81 - 258 e 262 - 2° cpv. C.P., così modificata la rubrica ai capi b) e c) d'accusa e, cumu I.ate le pene, lo condanna ad anni trenta di reclusione colle conseguenze del pagamento delle spese processual i e cli custodia preventiva e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata; assolve per non provata reità il Pocaterra dal delitto cli cui alla lettera a) della rubrica. Roma, 20. t I .1 939 - Anno

xvm

Seguono le firme del Presidente e dei G iud ici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.D. 17. 10. 1942 n. 1156.


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TERZA PARTE: SE.~LE PRONUNZIATE DAI. T.S.O.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pocat~rra_. detenuto dal 2.3.1 939, venne ristretto, per espiare la pena cbe gli era stata mfhtta, nella Casa Penale di Castelfranco Emilia. Secondo quanto comunicato dal Direttore della suddetta Casa Penale in data 25.1.1961 Pocaterra Tullio sarebbe rimasto vittima, insieme con altri detenuti dell'incursione aerea effettuata dalle forze armate alleate il 17.9.1944. ' Nei c~n[ronti del Pocaterra, però, non è stata mai emessa dal competente Tribunale Civile una dichiarazione di morte presunta. Pertanto il Tribunale Militare Territoriale di Roma ha emesso, in data 20.3.1961, su conforme richiesta dell'ufficio del P.M. dei Tribunali militari di Guerra Soppressi - una Ordinanza con la quale, dopo aver ridotto ai sensi dell'art. 9 del ~-P. 22.6.1946 n. 4 la pena di 30 anni a 20 anni, ha applicato alla suddetta pena I provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96, dal D.P. 23 .12.1949 n. 930, dal D.P. 19.12.1953 n. 922 e dal D.P. 11.7.1959 n. 460 che, con un condono complessivo di 8 amli, riduce la pena da espiare a 12 anni di reclusione. Pertanto il Pocaterra, che ha già espiato circa 5 anni , dovrebbe espiare, in concreto, una pena non superiore a 7 anrn.

Reg. Gen. n. 100/1939

513

SENTENZA n. 145

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingorn Mario, Calia Michele, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Lo Balbo Pietro, nato iI 3. 11.188 J a Carini (Palermo), contabile. Pensionato del Ministero delle Comunicaziorn - Cavaliere della Corona d'Italia. IMPUTATO

Rilevato, però, che dal 20.1 1.1939, data in cui la sentenza del T.S.D.S. divenne irrev_ocabile - so~o trascorsi più di 14 anni e cioè un periodo doppio della pena_ che rn c?ncrcto Il Pocaterra dovrebbe espiare, la pena in questione viene dicluarata estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.). Ciò ~e_rch~, a~endo ~o Stato rinunziato con atti di clemenza a fare eseguire la pena ongmaria, Il tenrune per applicare l'estinzione della pena per decorso del tempo decorre dalla data in cui la pena è stata ridotta e non dalla data in cui è stata inflitta la pena originaria (Manzini - Trattato di Diritto Penale - Vol. III pag. 534 e Massari - Rivista di Diritto Penitenziario 1932 n. 1).

l) del delitto di cui agli artt. 302 e 81 C.P. in relazione agli artt. 257 p.p. e 261 p.p. e cpv. 2° stesso Codice, per avere in Tunisi, Costantina (Algeria) ed altre località estere, dal 1934 in poi e fino alla data del suo arresto, con più aziorn esecutive del medesimo disegno criminoso, istigato Arena Giovanni, Garsia Francesco, Di Pietro Tommaso e Cellura Giovanni a procurarsi, e a rilevare allo straniero a scopo di spionaggio politico e militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete;

2) del deUtto di cui all'art. 246 C.P. per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, essendo cittadino italiano, ricevuto dallo straniero denaro ed altre utilità al fine di svolgere attività di spionaggio politico e militare contro l'Italia. In esito a l dibattimento, svoltosi, giusta ordinanza preliminare ai sensi dell'art. 443 C.P.Esercito, a porte chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di procedimento a rito formale, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 24 agosto u.s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra esposti in rubrica. All'odierna udienza, per le prove documentali e testimoniali, in relazione anche alle risultanze istruttorie, è stato accertato quanto segue:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nel marzo 1934, il cittadino italiano Di Pietro Tommaso, residente a Hamman Lif (Tunisia) denunziava al nostro Ministero degli Esteri di aver ricevuto dal connazionale rubricato Lo Balbo, allora pure residente ad Hamman Lif, proposta di svolgere attività spionistica contro l'Italia e a favore della Francia, mediante lauto compenso. Il 6 aprile dello stesso anno, il connazionale Cellura Giovanni, residente a Costantina (Algeria) presentava a quel nostro Vice Console denuncia contro il medesimo Lo Balbo per analoga proposta fattagli dal Lo Balbo, sempre con promessa di lauti guadagni. Inoltre che il Lo Balbo si occupava all'estero di attività informativa a danno dell'Italia era risultato al nostro servizio informazioni da fonte fiduciaria. Erarisultato anche che il Lo Balbo si teneva in stretto contatto con le autorità francesi e conduceva un tenore di vita piuttosto dispendioso relativamente alle sue possibilità. Il nostro servizio di polizia poté avere per via fiduciaria, un foglio di appunti, scritto dal Lo Balbo, contenente notizie sul movimento nazionalista tunisino desturiano, e cioè antifrancese, ed i presunti rapporti con le Autorità italiane, dalle quali il movimento avrebbe ricevuto dei finanziamenti.

Il Lo Balbo, anche in udienza, ha riconosciuto per suo tale documento, ma ha cercato di attenuarne l'imp01tanza e di spiegarne il possesso con asserzioni palesemente infondate. Ha però sempre negato ogni sua attività incitatrice allo spionaggio attribuitogli dai due predetti connazionali Di Pietro e Cellura. Ma costoro in decisivi confronti - il Cellura anche in udienza - hanno confermato le accuse fatte al Lo Balbo e cioè di averli costui istigati a mettersi al servizio spionistico della Francia per assumere in Italia e in Libia notizie politico - militari di carattere segreto, con la promessa di lauti compensi, che da lire 100 al giorno, oltre al rimborso di spese di viaggio e simili potevano arrivare, a seconda dell'importanza dei documenti forniti, a dire del Cellura, alle centinaia di migliaia di lire ed anche al mezzo milione. Simili proposte il Lo Balbo fece ai connazionali Arena Giovanni e Garsia Francesco, residenti anch'essi a Hamman Lif. Pe1tanto il Tribunale ritiene che l'attività istigatrice del Lo Balbo continuò sino al giorno del suo arresto. Peraltro è certo che il Lo Balbo tenne i suoi rapporti d'indole spionistica col servizio francese sino al giorno della sua espulsione dalla Tunisia; avvenuta per il tentativo del Lo Balbo (ormai sicuro di godere la piena fiducia dei suoi mandanti) di vendere a caro prezzo ai francesi un documento che appariva proveniente dal Governo italiano e che il servizio francese accertò essere apocrifo. Il Lo Balbo, già pensionato dal nostro Ministero delle Comunicazioni, era espatriato e nel 1929 era stato assunto, quale Cancelliere provvisorio al nostro

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZTATE DALT.S.D.S. RELATNE Al REATI DI SPIONAGGIO

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Vice Consolato di Costantina, ma era stato esonerato dopo pochi mesi dall'ufficio per gravi indelicatezze commesse. La difesa del Lo Balbo ha ripresentato in udienza l'istanza di perizia psichiatrica che, già presentata nelle more del giudizio, era stata respinta dalla Pres.i denza di questo Tribunale. Ora il Collegio non ravvisa alcun motivo idoneo tra quelli prospettati dalla difesa, per pronunciare un provvedim~nto difform~ da quello oià ricordato. Dal medico delle Carceri il Lo Balbo non fu trovato affetto da al~una manifestazione che contenesse un trattamento medico legale; nè può essere seriamente preso in considerazione il certificato presentato in cui ri~ulta che ~~ parente del Lo Balbo fu affetto da malattia mentale; Nessun segno d1 a~oi:mah~a il Lo Balbo ha offetto in udienza: è stato logico, conseguente, normahss1mo rn ogni espressione. Pertanto l'istanza va respinta. Nei fatti il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati tubricati e ritiene cli dover condannare il Lo Balbo a complessivi anni 4 e mesi 1 di reclusione e a L. 5.000 di multa risultanti dal cumulo di anni 1 e mesi 1 per l'istigazione continuata (art. 81 - 302 C .P.) e di anni 3 e L. 5.000 di multa per la corruzione (art. 246 C.P.) colle conseguenze del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (a11. 488 - 279 C.P.P.) e dall'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 (art. 29 C.P.). Il Collegio ritiene di dover ordinare la sottoposizione del Lo Balbo alla libertà vigilata ricorrendo gli estremi di pericolosità prevista dalla legge (art. 229 - 202 - 203 - 193 C.P.P.) . P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 246 - 81 - 302 in relazione agLl artt. 257 p.p. e 261 p.p. e cpv. 2° - 73 - 29 - 229 C.P.; 274 - 488 C.P.P.; 488 C.P.Esercito; respinge l'istanza di perizia psichiatrica: DICHIARA Lo Balbo Pietro responsabile dei reati ascrittigli e cumulate le pene, lo condanna ad anni quattro e mesi uno di reclusione e a lire cinquemila di multa, nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia pre".entiv_a, ~on la con~eguenza dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata d1 anm crnque; ordma che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 11.12.1939 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 e al R.D.


51.6

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE! .LO STATO

TERZA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S . RELATfVE A I REATI Dl SPJON AGGIO

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SENTENZA n.148

17.10.1942 n. 1156.

Reg. Gen. n. 98/1939

Con _p~ovvedime~to emes~o ?alla Procura Generale del T .S.D.S . la pena della multa d1 hre 5.000 viene sostituita con la pena di cento giorni di reclusione.

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Per~anto 1:,o :8~lbo, detenuto dal 31.J 2.1938, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d1 C1v1tavecchia, per espiata pena, l' 11.5.1943.

Giudice Relatore: Lanari Piero Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Mingoni Mario, Barbera Gaspero, Carusi Mario, Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Landau Kalman, nato il 15 gennaio 1903 e Chzanow (Polonia), commesso viaggiatore in pelliccerie; Benassi Adriano, nato il 18.4.1914 a Genova, meccanico; Benassi Roberto, nato il 28.11.1915 a Genova, marittimo; Bettoni Giovanni, nato 1'8.11.1899 a Brescia, pubblicista; Zasa Aldo, nato il 24.1.1904 a Tunisi, produttore d.i commercio; Cotti Giuseppe, nato il 10.2.1917 a Vernate (Milano), fabbro; Drovandi Enrico, nato il 18.7.1917 a Genova, meccanico . IMPUTATI Landau Kaiman e Zasa Aldo: del delitto di cui agli artt. 110-305 prima ed ultima parte C.P. in relazione agli artt. 302 - 257 - 258 - 261 e 262 stesso codice, per avere, in correitĂ fra loro, promosso, costituito, organizzato e diretto, nell' interesse di un centro spionistico straniero, un'associazione avente per fine di commettere delitti di spionaggio militare; Benassi Adriano e Bettoni Giovanni: 1) del delitto di cui all' ait. 305 cpv. l 0 ed ultima parte C.P. in relazione agli

artt. 302, 257, 258, 261 e 262 stesso Codice, per avere partecipato alla suddetta associazione spionistica; 2) del delitto di cui all'art. 258 p.p.C.P. , per essersi procurati, a scopo di spio-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

naggio militare, notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione; 3) del delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere rivelato ad agenti stranieri, a scopo di spionaggio, le notizie non divulgabili di cui al precedente numero 2); Benassi Roberto: 1) del delitto di cui all'art. 305 cpv. 1° ed ultima parte C.P. in relazione agli art. 302, 257, 258, 261 e 262 stesso Codice, per avere pattecipato alla già menzionata associazione spionistica; 2) del delitto di cui all' art. 257 p.p.C.P. , per essersi procurato, a scopo di spionaggio militm·e, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, debbono rimanere segrete; 3) del delitto di cui agli artt. 56 e 261 cpv. 2° ipotesi seconda C.P. per avere tentato di rivelare ad agenti stranieri, a scopo di spionaggio militare, le notizie segrete di cui al precedente numero 2), compromettenti la preparazione e la efficienza bellica dello Stato; Landau Kalman, ancora: dei delitti di cui agli artt. 110, 257 p.p., 258 p.p., 56 e 261 cpv. 2° ipotesi seconda e 262 p.p. e cpv. 2° C.P., per avere concorso con Benassi Adriano e Bettoni Giovanni nei reati di procacciamento e rivelazione di notizie non divulgabili, a costoro come sopra ascritti, e per avere concorso altresì con Benassi Roberto nei reati di procacciamento e tentata rivelazione di notizie segrete a costui parimenti ascritti come sopra, determinando i tre imputati suddetti a commettere i reati stessi e stabilendo i contatti tra i eletti imputati ed il centro spionistico straniero; Cotti Giuseppe e Drovandi Emico: del delitto di cui all'art. 261 ultimo cpv. ipotesi seconda C.P. per avere colposamente rivelato al Benassi Roberto notizie militari che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, debbono rimanere segrete perché possono compromettere la preparazione e la efficienza bellica dello Stato medesimo. Con l'aggravante, quanto alla Zasa, de"lla recidiva ai sensi dell'art. 99 p.p.C.P. Reati commessi in Milano, Genova, La Spezia ed altrove antecedentemente e fino al 26.3.1939. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro cli fensori

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla Lettura degli atti processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare

IN FATTO ED IN DIRITTO: Nella terza decade di febbraio 1939 l'Arma dei CC.RR. venne in possesso di copie fotografiche di lettere, una delle quali. proven~ente dal~a Fr~~ci~l ~.~ire~ta a Benassi Adriano a Genova ed altre tre spedite da Milano a firma Luigi e dirette in Francia due a certo Bouyer Regis e l'altra a tale Landau Kaiman. Da tali lettere, di pr~tto contenuto spionistico, si ebbe la prova dell' esistenza in Italia c_li un'organizzazione spionistica in piena funzionalità. Le indagi.1ù pr~ntamente ~v1luppate condussero alla identificazione ed all'arresto del destm~tano d~lla p1:3-ma lettera e del mittente delle altre nelle persone rispettivamente d1 Benass1 Adriano e di Bettoni Giovanni, nonchè all'arresto del fratello del primo, Benassi Roberto'. anch'egli informatore del servizio francese. Successivamente vennero pure tratt~ in arresto Cotti Giuseppe e Drovandi Emico a carico dei quali si erano accertat1 concreti elementi di responsabilità. Fu eoualmente assodato che l'ingaggio degli informatori in Italia era avvenuto ad op~ra dell'ebreo polacco Landau Kaiman, già residente in Itali~. 11 Landa~, per altro, al momento si trovava a Montecarlo e, pertanto, l'Anna dei CC.RR. ri corse all'espediente di fargli scrivere dal Benassi Adriano una lettera nella quale lo invitava in Italia per la consegna di "merce freschissima", lettera che raggiunse perfettamente lo scopo, ed infatti il Landau, rientrato nel Regno il 26 marzo, venne a Ventimiglia tratto in arresto. Denunciati, tutti i rubricati, a questo Tribunale Speciale, furono sottoposti a procedimento penale e dalla compiuta istruttoria emersero le prove_ specifich~ accusa, che meglio furono precisate, a carico di ognuno, all'udienza. E c10e l'ebreo polacco Landau Kaiman, ingaggiato in Francia, nel ge~naio del corren:e anno dall'aoente del servizio spionistico francese Bouyer Reg1s per reclutare m Itali; inforrr7atori militari, riuscì in Genova ad ottenere l'adesione dei rubricati fratelli Adriano e Roberto Benassi ed in Milano del rubricato Bettoni Giovanni, e li mise in relazione epistolare col Bouyer. Il Landau impartì ~oro le direttiv~ necessarie per la corrispondenza col Bouyer a mezzo di inchiostro simpatico e d1 nomi convenzionali e seguì continuamente la loro attività informativa dando ad essi consigli ed istruzioni e rimanendo egli stesso sempre a contatto col Bouyer, dal quale veniva retribuito e col quale spesso si vedeva nei ~uoi frequ~~ti viaggi in Francia. Il Landau, in tal modo, riuscì a costituire, orgamzzare e dmgere una vera e propria rete di informazioni militari ai danni del nostro Paese, rete che estendeva il suo campo di attività ai settori dell'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica.

d!

Nella sua delittuosa opera il Landau ricorse al rubricato Zasa - già condannato per truffa ed appropriazione indebita, conducente una vita dis~rd~na:a, e~~1ivoca e, ad un tempo, dispendiosa - il quale (non si sa se per accordi cnrrunos1 mter-


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

venuti fra entrambi, in quanto nei confronti dello Zasa non si raccolsero, a dibattilnento, elementi sufficienti per statuire se abbia o meno agito dolosamente) mise il Landau a contatto col Benassi Adriano e col Bettoni . Il reclutamento del detto Benassi e del Bettoni e gli opportuni relativi discorsi furono fatti segretamente col Landau: senza che nessuno dei tre mai ne parlasse allo Zasa, anzi lo stesso Landau aveva disposto che allo Zasa mai fosse riferito quanto fra i tre avveniva per svolgere l'attività spio1ùstica. Di guisa che concordemente tutti esclusero che lo Zasa fosse a conoscenza della azione delittuosa che essi andavano compiendo; ed allora necessita dichiararlo assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli. Benassi Adriano, sergente pilota in congedo, mandò al Bouyer nel febbraio 1939, varie lettere a finna ("Alberto"), giunte a destinazione, fornendo notizie, da lui stesso procuratesi, sugli aeroporti militari di Mirafiori, Caselle e Bresso, e dopo essersi consultato con il Landau, rrùse in rapporto epistolare il fratello Roberto collo stesso Bouyer, sempre a scopo spionistico. Il 2 marzo aveva, l'Adriano, spedita altra lettera al Bouyer con importanti notizie sulla costruzione di nuovi cannoni, sulle fortificazioni al confine tedesco, sul richiamo di classi e sull'aeroporto militare di Novi Ligure, ma tale lettera venne fennata dalle nostre autorità e non raggiunse, così la destinazione. Ricevette dal Bouyer, come anticipo sui compensi promessi, la somma di lire 500. Benassi Roberto, marinaio scelto della R. Marina in congedo, spedì al Bouyer il 28.2.1939 una lettera a firma "Eusebio" contenente notizie su una nuova valvola per lancio di siluri in esperimento sul sommergibi.le "Zaffiro", sui nuovi siluri, sulla dislocazione delle navi eia guerra, sulle caratteristiche e dotazioni dei sommergibili 0.T./0., e, più importanti fra le altre, notizie sulla consistenza numerica di navi da guerra a La Spezia e altrove, sulle caratteristiche di M .A.S. velocissimi e sull'esistenza e dati caratteristici di due piccoli sommergibili di nuovo tipo. Anche tale lettera, però, non raggiunse la destinazione per il tempestivo intervento della nostra autorità. Altre notizie, riguardanti l' ubicazione cli difese e di impianti militari di La Spezia, il Roberto Benassi aveva riportate, per rimetterle al Bouyer, su una carta topografica di quella città, ma tale caita gli venne poi sequestrata nella sua abitazione. Egli s'era procurato le predette notizie recandosi, il 25.2.1939, appositamente a La Spezia, come eia istruzioni ricevute dal Bouyer, e ricavandolo con l'osservazione diretta o durante i discorsi fatti con i camerati dello "Zaffiro", di proposito da lui avvicinati. Infatti egli si giovò largamente, per raggiungere il suo fine delittuoso, della sua qualità di marinaio so.m mergibilista che aveva esplicato proprio sullo "Zaffiro", per 27 mesi, sino aU'anno precedente e cioè al 17 .2. J938, e per vario tempo a La Spezia. Parlando, fra gli altri, col silurista Cotti Giuseppe e col fuochista Drovandi En;·ico, che egli aveva conosciuti quando era imbarcato sullo "Zaffiro" e che ancora prestavano servizio su tale nave; e facendo loro domande con una certa insistenza, senza per altro far trapelare lo scopo criminoso che intendeva raggiungere, apprese dai due

·t ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI Dl SPIONAGGIO

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ignari dell'insidia ma sempre assai imprudenti, le notizie sui due piccoli sommergibili , nonchè sulla nuova valvo.la di lancio in esperimento. Anche il Benassi Roberto ricevette dal Bouyer il compenso anticipato di L. 500, cui ne dovevano seguire altri pii'.! cospicui. Il Bettoni, con le Jettere del 19 e 23 febbraio 1939, giunte a destinazione, forIÙ al Bouyer, fra l'altro, notizie, eia lui stesso procuratisi sulla costruzione di casermette per batterie contraeree intorno a Milano, sulla costruzione cli un grande stabilimento per forniture belliche e sul richiamo di classi. Ebbe il compenso di lire mille. Il Bettoni già, nel 1934, era stato a contatto col servizio spionistico francese, dal quale aveva ricevuto il compenso di cinquerrùla franchi, ma egli asserisce che in tale circostanza non si occupò dell ' incarico e quindi non si procurò e non mandò ai francesi alcuna notizia. Questa è, in sintesi, la provata attività spionistica svolta da ciascuno degU imputati. Circa il valore delle notizie, il perito tecnico-militare ha opinato, e con sicuro fondamento nella legge, che quelle procuratesi e spedite al Bouyer dal Benassi Adriano e dal Bettoni sono notizie non divulgabili, cosicchè per entrambi la duplice imputazione di procacciamento e rivelazione è quella ad essi contestata, ai sensi, cioè, degli artt. 258 p.p. e 262 p .p. e cpv. 2° ipotesi prima del C.P .. Alcune delle notizie procuratesi e spedite dal Benassi Robe1to, e precisamente quelle sulla consistenza numerica di navi da guerra, sulle caratteristiche dei M.A.S. velocissimi e sui due nuovi tipi piccoli, sommergibili, sono, invece, a sicuro giudizio del perito, di carattere segreto, cosicchè la duplice imputazione di procacciamento e d.i rivelazione ricade sotto le previsioni rispettivamente, dell'art. 257 parte prima e dell'art. 261 del C.P.. E poichè il perito ha giudicato che la rivelazione, non il procacciamento, però, delle anzidette notizie avrebbe compromesso, data la eccezionale importanza cli esse, la preparazione e la efficienza bellica dello Stato, e, d'altra parte, è accertato, come si è già detto, che le notizie in questione non furono fatte proseguire e non si è verificata, pertanto, la commùcazione ad altri, ne consegue che, quanto al delitto di rivelazione, questo è rimasto allo stato di semplice tentativo, ed il Benassi Roberto dovrà, quindi, rispondere cli tale fatto a nonna degli artt. 56 e 261 cpv. 2° ipotesi seconda del C.P. in relazione alla seconda previsione ciel cpv. I° dello stesso art. 261.

In conseguenza di ciò, a caiico del Landau, concorrente col Benassi Roberto oltre che col Benassi Adriano e col Bettoni nei delitti da costoro commessi, rimanendo fenno il concorso coi due ultimi nei reati cli cui agl i artt. 258 p.p., e 262 cpv. 2° C.P., deve aggiungersi l'altra duplice imputazione di concorso nei delitti, commessi dal Roberto Benassi, di procacciamento cli notizie, con l'aggravante della compromissione della preparazione ed efficienza bellica dello Stato. Ed anche nei confronti del Cotti e del Drovancli l'imputazione è di rivelazio-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ne colposa di notizie segrete ai sensi, dell'ultimo cpv., ipotesi seconda, dell'art. 261 C.P. A carico del Landau inoltre è riuscita provata la imputazione di cospirazione mediante associazione ai sensi dell'art. 305 prima ed ultima parte del codice penale, in quanto, come si è visto, egli ha creato, organizzato e diretto una vera e propria associazione spionistica, un organismo, cioè, con carattere permanente e che l'intervento dell'autorità ha trovato in piena efficienza. A tale associazione appartenevano i due Benassi ed il Bettoni rendendosi così responsabili del delitto di cui all'art. 305 cpv. 1° ed u .p . in relazione agli artt. 302, 257, 258, 261 e 262 C.P. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonchè le richieste difensive; considerata la natura particolare e la gravità dei reati; tenuti presenti gli ottimi precedenti dei due marinai sorpresi nella loro buona fede, per cui si resero colpevoli di reato colposo; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Ai sensi dell'art. 305 p.p. ed ult. cpv. in relazione agli rutt. 302; 257, 258, 261 e 262 C.P.:

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELAT!YE Al REATI DI SPIONAGGIO

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A Cotti e Drovandi anni 3 ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare Benassi Roberto all'ergastolo; Bettoni, Benassi Adriano, Landau ad anni 30 ciascuno; Cotti e Drovandi anni 3 ciascuno, di reclusione. Bettoni, Benassi Roberto ed Adriano, Landau alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Cotti e Drovandi alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti, ad eccezione di Cotti e Drovandi alla Libertà vigilata, tutti al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ord.i nare che il Landau venga espulso dallo Stato non appena espiata la pena. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110, 305 p.p., cpv. 1, u.p.; 257 p .p.; 258 p.p.; 56, 261 cpv. 2°, ipotesi 2", 261 u.p., ipotesi 2"; 262 p.p. cpv. 2°, 23, 29, 73, 78,228, 229,312 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485,486 C.P.Esercito, DICHIARA

A Landau anni 12. Per il disposto dell 'art. 305 cpv. 1° ed u.p. in relazione agli artt. 302, 257, 258, 261 e 262 C.P.:

Zasa Aldo assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

RITIENE A Benassi Roberto, Adriano e Bettoni aimi 8 ciascuno.

In applicazione dell'art. 257 p.p. C.P.: A Benassi Roberto atmi 24, a Landau anni 20. In base all'art. 56,261 cpv. 2° ipotesi seconda C.P. : A Benassi Robe1to anni 30, a Landau atmi 24. Ai sensi dell'art. 258 p.p. C.P.:

Tutti gli altri colpevoli dei delitti ad ognuno rubricati; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Benassi Roberto all'ergastolo; Bettoni, Benassi Adriano, Landau ad anni 30 ciascuno; Cotti e Drovandi ad anni 3 ciascuno, di reclusione. Bettoni, Benassi Roberto e Adriano, Landau alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Cotti e Drovandi alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti, ad eccezione di Cotti e Drovandi alla libe1tà vigilata, tutti al pagamento in solido delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

A Landau, Benassi Adriano e ·Bettoni anni 15 ciascuno.

Ordina che il Landau venga espulso dallo Stato non appena espiata la pena.

Per il disposto dell'art. 262 p.p. e cap. 2° C.P.:

Roma, 15.12.1939 - anno XVIIl

A Landau, Benassi Adriano e Bettoni anni 20 ciascuno.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici;

In base all'art. 261 u.p. ipotesi 2° C.P.:

Zasa, detenuto dall' 11.3.1939, viene scarcerato il 15.12.1939.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAJ FASCICOLI DI ESECUZIONE - Benassi Roberto: una islanza di grazia inoltrata dalla madre il 1.4. 1940 non viene accolta.

TERZA PARTE: SENTEl\"ZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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L'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi emette, quindi, in data 18.11.1950 ordine di carcerazione nei confronti di Benassi Adriano che viene tratto il arresto il 30. I 1.1950 e ristretto nelle Carceri giudiziarie di Genova. A seguito di istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Coree

Detenuto dall'S.3.1939 venne prelevato dai tedeschi dalla Casa Penale di Portolongone e tradollo in Germania nel campo di concentramento di Mathausen· rientrò in Italia il 29.6. l945. '

di appello di Genova dichiara, con sentenza del 3.J 0.1951, estinti per amnistia

11 Tribunale mililare lerritorial e d i Roma commutò, con Ordinanza del 3:5.1947, la pena dell 'ergastolo in 30 anni di reclusione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P. 22.6. 1946 n. 4.

Bettoni: per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 e al R.D. 17.10.1942 n. 1156.

Poic.hè Benassi doveva ancora espiare 23 anni , 8 mesi e 8 giorni il 18.11.1950 venne emesso ordine di carcerazione dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi e Benassi Roberto venne tratto in arresto il 30. I l.1950 e ristretto nelle Carceri giudiziarie di Genova.

Bettoni , detenuto dall' J I .3.1939, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Volterra il 12.7.1944 per ordine del!' A.M.G .. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 5.4.1944 n. 96 e del D.P. 22.6.1946 n. 4 il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza emessa il 2.7. 1947, che la pena di 30 anni innitta dal T.S.D.S. viene ridotta a 18 anni .

. A seguito di istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corlc d1 Appello di Genova dichiara, con sentenza del 3.1 O. 195 I, estinti per amnistia (R.D. 5.4.1944 n. 96 e D.L.L. 17.11.1945 n. 719) i reati addebilali a Benassi Roberto e agli altri coimputati ordinando la loro scarcerazione.

Pertanto Bettoni Giovanni, che ha già espiato 5 anni, 4 mesi e 3 giorni dovrebbe ancora espiare 12 anni, 7 mesi e 27 giorni.

Pertanto Benassi Roberlo venne scarcerato dal le Carceri Giudiziarie di Genova il 3.10.1951. Benassi Adriano : per i titoli dei reati per i quali è stalo g iudicato e condannato non può usufrnirc dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e dal R.O . 17.10.1942 n. 1156. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 1.4.1940 non viene accolta. Benassi il 4.6.1944 evade dalla Casa Penale di S. Gimignano ma tratto in arresto a Roma il 19.1.1945 il giorno successivo viene ristretto nelle Carceri Giudiziarie d i Roma. Per intervento della Commissione A ll eata Benassi viene sc arcerato il 30.4.1945. Per effetto dei provvedimenti di c lemenza di cui al R.D. 5.4.1 944 n. 96 e del D.P. 22.6. 1946 n. 4 il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza emessa il 3 .56. l947, condonati 8 anni e, pertanto, Benassi A.d riano dovrebbe espiare la pena di 12 anni, 5 mesi e 11 giorni di reclusione. L' Ufficio Grazie del Ministero dei Grazia e Giustizia 11011 ritiene opportuno proporre " un atto di indulgenza" nei confronti di Benassi Adriano e, pertanto il 20.12.1949 non accoglie una istanza di grazia inoltrata dal Benassi.

(R.D. 5.4.1944 n. 96 e D.L.L. 17.11.1945 n. 719) i reati addebitati a Benassi Adriano che viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Genova il 3.10.1951.

Viene emesso, quindi, dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi in data 18.11.1950. un ordine di carcerazione per esecuzione di pena. TI 28.12.1950 i l Comando della Stazione dei Carabinieri di Brescia - S. Nazzaro trasmette un verbale d i vane ricerche che viene anche invialo alla Questura di Brescia. Perlanto Beltoni Giovanni non viene tratto in arresto anche pcrchè la Corte di appello di Genova dichiara, con sentenza del 3.10. I 951 (a seguito di una istanza di revisione speciale prevista dal D.L.L. 5.10.1944 n. 316 inoltrata dal coimputato Benassi Roberto) che i reati addebitati a tutti gli imputati condannati dal T.S .D.S. con sentenza del 15.12. 1939 sono da considerarsi estinti per amnistia. Landau: per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2. J 940 n. 56 e dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Deten uto dal 26 .3. 1939 evade dalla Casa di R eclusi one di Fossano il 5.7 .1944. Il 18.11.1950 l'Ufficio del P.M . dei Tri bunali militari di guena soppressi emette ordine di carcerazione per esecuzione di pena. Però Landau non viene tratto in arresto perchè la Corte di Appello d.i Genova dichiara, con sentenza del 3 .10. 1951 (a seguito di una istanza di revisione speciale prevista dal D .L.L. 5.10.1 944 n. 316 inoltrata dal coimputato Benassi Roberto) che i reati addebitati a tutti gl i imputali condannati dal T.S.D.S. con sentenza del 15.12.1939 sono da


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.$.D.S. RELATIVE Al R.EATI DI SPIONAGGIO

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SENTENZA 11. 149

considerarsi estinti per amnistia.

Reg. Gen. n. 242/1938

Drovandi: per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.

Si associa ad una istanza di grazia inoltrata dal s uo avvocato il 27.4.1940 al Capo del Governo e con Decreto di Grazia del 21.8.1940 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 29.8.1940.

Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Suppiej Giorgio, Pasqualucci Renato, Caputi Pietro.

Detenuto dal 25.3 .1939 al 29.8.1940. ha pronunciato la seguente: Pena espiata: l anno, 5 mesi, 4 giorni. SENTENZA - Cotti: per i titoli dei reati per i quali è stato giudicato e condannato non può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56. Il 12.1.1940 inoltra una istanza cli grazia a S .M. il Re Imperatore. Con Decreto cli Grazia ciel 25 .6. 1940 viene concesso il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto, Cotti viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli Civitavecchia il 3.7.1940. Detenuto dal 25.3.1939 al 3.7. 1949. Pe na espiata: I anno, 3 mesi, 8 giorni.

NOTA: Anche per Drovandi Enrico e Cotti Giuseppe, coimputati di Benassi Roberto, i reati per i quali sono stati condannati dal T.S .D.S . con sentenza del 15.12.1939, sono da considerarsi estinti per amnistia. (Decisione emessa - a seguito di giudizio cli revisione speciale ai sensi del D.L.L. 5.10.1944 n. 316 - dalla Corte cli appello cli Genova con sentenza del 3.10.1951).

nel procedimento penale a carico di: Pili Delfo, nato il 16.7.1917 a Sant' Antioco (Cagliari), segnalatore nel C.R.E.M. - Latitante. IMPUTATO 1) del delitto di diserzione con asportazione di imbarcazione dello Stato e con passaggio all'estero (art. 161-166 n. 3; 176-177 C.P. Militare per la Marina), perchè destinato, quale segnalatore del C.R.E.M., al semaforo di punta Amica (Zara), dopo essersi impadronito di un battello in dotazione al Faro, con questo si allontanava, il I 6.10.1938, arbitrariamente, dal semaforo recandosi in territorio estero, ove tuttora permane; 2) del delitto di cui all'art. 258 C.P. perchè, nelle dette circostanze d.i tempo e di luogo, asportando un libro dei segnali con allegata la T.S.M. 29 R. lettere distintive dei CC.TT. e torp. - assegnato al semaforo - si procurava, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; 3) del delitto di cui all'art. 262 cpv. 2° C.P. per avere, successivamente, rivelato ad agente straniero di spionaggio, a scopo di spionaggio militare, le notizie di cui al precedente numero 2) delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione. IN CAMERA DI CONSIGLIO Udita la lettura della sentenza della Commissione Istruttoria, degli atti processuali e dei referti di pubblicazione: Sentito nelle sue orali conclusioni il Pubblico Ministero nella persona del Gr. Uff. Dott. Giuseppe Montalto Vice Procuratore Generale il quale conchiude chiedendo dichiararsi legalmente incorsa la contumacia dell'accusato, e affer-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

mar~ene la responsab!lità_ in ordine agli ascrittigli reati condannandolo alla pena. dell er?astolo m applicazione degli artt. 161-166 n. 3; 176-177 C.P. Mili.tare per la Manna; 258 C.P.; 262 cpv. 2° stesso Codice e 507 e seguenti C.P. Esercito; . Ritenu~o che l'accusato si mantiene latitante malgrado le fattegli intimazioni d1 companre;

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

Reg. Gen. n. 235/1939

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SENTENZA n. 150

Il T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lana1i Piero.

Ritenuto che tutte le forme prescritte per il rito contumacia.le sono state osservate;

Giudici Consoli M.Y.S.N.: Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Capoti Pietro, Pasqualucci Renato, Suppiej Giorgio

P.Q.M. ha pronunciato al seguente Visti gli artt. 161-166 n. 3; 176- 177 C.P. Militare per la Marina ; 258 C.P.; 262 cpv. 2° stesso codice e 507 e seguenti. Codice Penale Esercito· 29-73 C p · 274-488 C.P.P. ' - ..,

SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

~i~hiara leg~l~ente incorsa la contumacia del militare Pilli Delfo come sopra qualtftcato, lo ntiene colpevole degli ascrittigli reati come in rubrica, e lo condanna: 1) ~er il ~ispost~ degli artt. 161-166 n. 3; 176-177 C.P. Militare per la Marina ad anni 10 d1 reclusione militare;

2) ai sensi dell'art. 258 Cod. Pen. ad anni 24 di reclusione; 3) in applicazione dell'art. 262 cpv. 2° C.P. ad anni 24 di reclusione.

Ardalich Cristoforo, nato il 28.3.1909 a Smilio (Jugoslavia), sacrestano presso la chiesa greco-ortodossa, detenuto dal 17.9.1939 IMPUTATO del reato previsto dall'art. 258 p.p.C.P. per essersi procacciato - a scopo di spionaggio militare - notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. In Zara antecedentemente e fi no al 17.9.1939. IN PUBBLICA UDIENZA

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna Pili Delfo alla pena dell' ergastolo. Con la rifusione delle spese processuali oltre ad ogni altra conseguenziale di. legge. Mancia a pubblicarsi la sentenza a nonna di legge. Roma, 18. I 2.1939 - Anno XVIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Pili viene tratto in arresto il 28.11.1941 e il T.S.D.S. revoca, con sente_n~a del 22.4.1942, la sentenza contumaciale emessa il 18.12.1939 e condanna P1h De l fo alla pena di 30 anni di reclusione (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942".)

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore fL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze del!' orale dibattito si è potuto statuire lN FATTO ED IN DIRITTO

11 rubricato Arda1ich Cristoforo, cittadino jugoslavo, già condannato all'estero per furto, residente a Zara quale aiuto sagrestano della locale chiesa greco-ortodossa, aveva svolto attività spionistica ai danni dell'Italia ed in favore della Jugoslavia. Frequentava assiduamente il locale Consolato jugoslavo, essendo assai benvisto e godendo di protezione tanto che ricevette anche degli aiuti finanziari. Sovente poi si incontrava in modo particolare col Vice-Console. notoriamen-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

te addetto alla raccolta di notizie di carattere politico militare di Zara. Tale condo:ta dell' Ardalich aveva avvalorato le segnalazioni già pervenute al Comando der C~.RR: sulla opera de_littuosa che il giudicabile andava compiendo, con la maggiore c1rcospez1one. D1 conseguenza l' Arda]ich fu sottoposto a continua abile e pazi~nt~ v!gil~nza, in quanto le nostre autorità erano venute a sapere che il centro sp10mst1co Jugoslavo aveva formulato un questionario allo scopo di conoscere _effettiva1?en~e quanti richiamati si trovavano nelle nostre casenne, la preparaz10ne tecnica, 11 morale dei richiamati stessi e soprattutto i sentimenti dei richiamati zaratini nei riguardi della Jugoslavia. . I~ Comando dei CC.RR. dopo di avere accertato che l'imputato ad ogni arrivo d~ piroscafo a Zara si faceva vedere sempre cautamente presente, al solo scopo d1 pote~ accert~~ il materiale di carattere bellico che vi veniva sbarcato e per raccoghere notizie pure essenzialmente militari, a mezzo del vigile urbano, locale, certo Marnica Antonio, venne informato che l' Ardalich il 9.9.1939 ebbe a fen~are un gruppo di militari richiamati (appartenenti alle truppe che costituivano 11 fronte a terra della difesa di Zara), e confabulare con loro lungo la riva 4 Novembre. . E _poichè ~l Marnica sorse subito il sospetto che l'imputato conversasse su questiom esclusivamente di carattere militare, non appena gli fu possibile abbordò uno dei soldati che interrogato, al proposito, gliene diede esplicita conferma. Perciò lo stesso Marnica riferì subito l'accaduto al Comando dei CC.RR. che identificati i militari, senz'altro li inténogò. Così dalle spontanee chiare e precise testimonianze dei soldati Vukosa Chergurevich e Puzar, che energicamente mantennero le loro affermazioni a'nche a dibattimento, emerse che l' Ardalich rivolse loro le seguenti domande: "Come vi trovate voi_ri~hia1:1ati; cosa vi danno da mangiare, mangiate bene; in caserma che cosa si dice; m quale caserma siete alloggiati e quanti riservisti siete· che istruzioni fate; sparate col fucile, con la mitragliatrice; i vostri ufficiali che.cosa dicono in caserma, che succederà; se si fa la guerra voialtri andrete in su, cioè contro di noi jugoslavi; se si farà la guerra contro la Jugoslavia voialtri zaratini andreste anche contro i noi?" Nel complesso l' Ardalich confessò le accuse; limitandosi, all'udienza, a risponde~e ,~Ile ~pec~fiche contestazioni mossegli, specie di fronte alle esplicite affennaz10111 dei testi, che non 1icordava bene tutte le domande fatte ai soldati. . Non_ v'è ~ub~io p~rtanto che _il giu_dicabile ebbe a svolgere attività spionistica a1 da~m ~~11 Italia ~d_m ~av~re d1 Nazione estera, procacciandosi, a scopo di spionagg10 rmlitare, not1z1e d1 cm l'autorità competente ha vietata la divulgazione. Infa_tti da!l'elaborato peritale in atti, confermato all' udienza dallo stesso perito tecnico, nsulta che le notizie procacciate, devono essere ritenute fra quelle di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione. Di conseguenza I' Ardalich si è reso responsabile del reato di cui all'art. 258 p.p.C.P.: in quanto nella fatti-

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA T.$.D.S. RELATIVE Al RE,\ T I DI SPIONAGG IO

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specie della sua azione criminosa si vengono ad integrare rutti gli estremi, soggettivamente cd oggettivamente considerati, che caratterizzano l'ipotesi giuridica del reato ascrittogli. Vagl iate ed esaminate le emergenze dibattimentali nonchè le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare del reato, il Collegio ritiene di condannare l' Ardalich ad anni I O cli reclusione. con la interd izione perpetua dai pubblic i uffic i, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, o ltre ad ogni altra conseguenziale di legge . Poichè l' Ardalich è straniero, ai sensi dell 'art. 3 l 2 C.P., non appena egli abbia espiata la pena deve essere espulso dallo Stato. P.Q.M. Visti cd applicati gli artt. 258, 23, 29,228,229,3 12 C.P. ; 274,488 C.P.P.: DICHIAR A Ardalich Cristoforo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai p ubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e d i preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Ordina che, espiata la pena, venga espul so dallo Stato. Roma, 18.12 . I 939 Seg uono le firme del Presidente e dei Giudic i. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per il delitto per il quale è stato giudicato e condannato non può usufruire dei p rovvedimenti d i clemenza prev isti d al R .D. 24.2 .1940 n. 56 e dal R. D. J7 .10.1.942 n. 1156. Ardalich Cristoforo, detenuto dal 17.9. 1939, venne scarcerato a seguito dei noti eventi bellici verificatesi dopo 1'8.9 .1943. Poichè aveva g ià espiato quasi 4 anni d i reclusione e nel gennaio del 1961 era trascorso un periodo di tempo doppio della pena cli c irca 6 anni e I mese che, in concreto, dovrebbe espiare il T ribunale mi litare tcn-itoriale di Roma - su conforme richiesta inoltrata dall' Ufficio del P.M. dei T ribunali mi litari guerra soppressi - dichiarò, con Ordinanza del 7 .4.1 96 1, estinta, per decorso del tempo, la pena residua di circa 6 anni e I mese che Ardalich Cristoforo dovrebbe espiare. NOT A: Ardalich Cristoforo rifiuta cli associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 20.8. I 940.


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TERZA PARTE: SEN'I i;.,'7.E PRONUN,IATE DAJ. T.S O.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

mIRUNALESPECIALE PERLA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 226/1939

SENTENZA n. 151

Il Tlibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero. Giudici Consoli M.V.S.N.: Rossi Umberto, Barbera Gaspero, Caputi Pietro, Pasqualucci Renato, Suppiej Giorgio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Polacci Alessandro, nato il 14.4.1908 a Bastia (Corsica), agente di cambio, suddito francese. IMPUTATO di concorso con Foulde Marcello nei delitti di procacciamento e rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione (articoli 110.258 p.p. e 362 p.p. e cpv. 2° C.P.), conunessi in Alessandria ed altrove sino al 22.10.1938. TN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola, col suo difensore IL TRlBUNALE Ritenuto dalla lettura degli atti processuali nonchè dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire 1N FATTO ED 1N DIRITTO 11 13 apiile e.a. questo Tribunale Speciale condannava a 30 anni di reclusione il suddito francese Foulcle Marcello per procacciamento e rivelazione di notizie militari non divulgabili, oltre che per istigazione a commettere tali delitti. 11 Foulde, mapdato in Itali a dal servizio spionistico francese, era riuscito a procurarsi notizie e documenti 1iguardanti la nostra preparazione militare, notizie che in parte aveva r.iferito a voce e per iscritto ai suoi mandanti , mentre il resto, assieme ai documenti, gli era stato sequestrato al momento dell'arre:sto, il 22.10.1928 quando egli si apprestava a varcare la frontiera ed a rientrare ancora

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una volta in Francia. I carabinieri denunzianti avevano, nel corso delle indagini, accertato, fra l'altro, che al Foulde era pervenuta ad Alessandiia una cartolina vaglia di L. 300, emessa a Sanremo U 15.10.1938, miuente certo Polacci Alessandro con recapito presso Lucia Breyfus a Bussana, frazione di Sanremo, ma si riservarono, nella loro denunzia, di approfondire al riguardo le indagini, sembrando che il mittente potesse essere un emissario dello spionaggio francese. Gli accertamenti, infatti, risultarono positivi, tanLo che il I 7 luglio e.a. il Polacci, cittadino francese, fu Lratto in aiTesto all'atto del suo rientro nel Regno. Le indagini stabi lirono, inoltrn, che Jo stesso Polacci aveva, sempre per conto dello spionaggio francese, spedito, con raccomandata da Cuneo in data 15.11.1938, un assegno di lire mille ali' indirizzo di Mensio Felice. a Torino, nominativo che i francesi si ritenevano corrispondere ad un loro informatore da essi ingaggiato a Nizza, ed a tal uopo mandato in Italia. Questa volta il Polacci aveva usato, come nuova misura cautelativa, il nome di un autista pubblico di Bordighera (della cui macchina egli si era servito qualche volta), Bernardo Biancheri inteso Lilò, quale richiedente dell'assegno e mittente della raccomandata. Tanto la Dreyfus che il Biancheri, per altro, risultarono estranei all 'attività delittuosa del Polacci. All'udienza la colpevolezza del Polacci rifulse in modo chiaro e preciso, oltre che attraverso le testimoniali, anche dalle sue esplicite dichiarazioni. rnfatti risultò che egli fece le due spedizioni di denaro (per l'importo di L. 300 spedite allo spione, già condannato, Foulde, e L. 1.000 al già ingaggiato dall'ufficio info1mazioni francese e ritenuto spione, Mensio Felice) per incarico ricevuto dal francese "Lecompte"; e nello spedire le 1.000 il Polacci usò la precauzione di -dare recapito e nome falso sia come 1-ichieclente del vaglia e come mittente della raccomandata. T utto ciò agendo in modo diverso dal solito; in quanto nel fare il traffico clandestino di valuta, venendo in Italia e spedendo denaro alle famiglie residenti nel Regno, dei nostri operai emigrati in Francia, egli invece sempre opponeva il suo stesso nome e l'usuale recapito di Livorno. Lo stesso Polacei giustificò tale sua diversa procedura seguitata precisando che siccome dal colloquio avuto in Francia col "Lecompte", egli aveva avuto la sensazione che costui, potesse essere un agente che intendesse fargli degli accertamenti di carattere fiscale, allora per sfuggire ad ogni possibilità usò il nome cd il recapito falso. La infondata puerile giustificazione viene smentita in pieno dal fatto che il "Lecompte" francese, non avrebbe potuto mai ed in nessuna guisa controllare la particolare operazione faua in Italia dal Polacci, e quindi assurda si dimostrava la usata precauzione. Invece dalla deposizioni rese dai testimoni risultò in modo chiaro e preciso che il "Lecomptc" è il falso nome del capo dell'ufficio spionistico francese: per cui il Polacci che si dichiarò ufficiale francese, di complemento, altri non è che un corriere del centro spionistico straniero che agì in Italia per conto ed interesse del suo mandante, del pseudo "Lecompte". Fra i vari compiti a lui affidati. egli doveva ce1tameme curare anche il finanziamento degli agenti


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATIZ DAL T.S .D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

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TR IBUNALE SPECIAL.E PER LA DIFESA DELLO STATO

spioni operanti nel nostro Regno. Di conseguenza, dato che senza denaro il Foulde non avrebbe potuto svolgere l'incarico criminoso affidatogli, è chiaro che il Polacci ha cooperato al successo della missione del. eletto Foulde (il quale, si noti, ha ammesso cli avere avute quelle 300 lire g ià da lui insistentemente richieste allo spionaggio francese) avendo contribuito a fornire costui dei mezzi necessari per il compimento della sua opera delittuosa e, quindi, di questa (concretantesi nei delitti di procacciamento e rivelazio ne a scopo di spionaggio militare di notizie non divulgahili: art. 258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2° C.P.) deve ri spondere a titolo di concorso.

d il diminuzione di 1/3 della pena in applicazione dell'art. 114 p.p. in relazione a~'~t. 65 C.P.; ed operato il cumulo delle pen~ ~omplessivamen~e lo c~n1:;i~ . 16 e mesi 8 di reclusione. Con la interdizione perpetua da1 pubb c . a d anni · · d. · d. preventiva ci, con la libertà vigilata, col pagamen~o del~e spese d1 gm 1z10 e 1 custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale d1 legge. Ordina che il Polacci venga espulso dallo Stato non appena espiata la pena. Roma, 18.12.1939-AnnoXVill Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Per quanto riguarda il traffico valutario, pure svolto dal Polacci, gli accertamenti relativi sono tuttora in corso ad opera del competente Comando di Polizia Tributaria. Pertanto il giudicabile si è reso colpevole cli concorso con Foulde Marcello nei delitti di procacciamento e di rivelazione, a scopo di spionaggio mi litare, di notizie delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione ai sensi e per gli effetti giuridici degli artt. 110-258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2° C.P. Esaminate e vagi iate tutte le risultanze dibattimentali nonchè le richieste difen sive; tenuta presente la natura particolare dei reati e considerato che per l'opera prestata dal Polacci è d ' uopo applicare il beneficio di cui alla p.p . del l' art. I 14 in relazione all'art.. 65 c.p. , e quindi la diminuente di 1/3 della pena; il Collegio è d'avviso di in-ogarc le seguenti pene: Per il disposto dell 'art. 258 p.p.c.p. , con la diminuente di l/3, anni 6 e mesi 8 di reclusione. ln base all'art. 262 p.p. cpv. 2° c.p., con la diminuente di 1/3, anni 10 di reclusione. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 c.p.) complessivamente condannare il Polacci ad anni L6 e mesi 8 di reclusione. con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vig ilata, col pagamento delle spese cli g iudizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Poichè iI Po lacci è straniero, ai sensi cieli' art. 3 I 2 C.P. non appena egli abbia espi ata la pena deve essere espulso dallo Stato. P.Q .M. Visti cd applicati gli artt. 110-258 p.p. e 262 p.p. e cpv. 2°; 23, 29 , 73, 11 4 p.p. in relazione all'art. 65, 228,229, 31 2 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHlARA Polacci Alessandro colpevole dei reati ascrittigli, concedendogli il beneficio

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE P er il titolo dei reati per i quali è stato giudicato e condannato n~n può usufruire dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 5 . Il Ministero degli Affari Esteri, a seguito degli impegni .ass~nti dal ~o=:~ S MI ) con le Autorità francesi per uno scambio d1 detenuti 1 ~~~r~::n~tj f;a~cesi, ha proposto alle Autorità competenti di scarcerare, per Grazia Sovrana, Polacci Alessandro. . G ·a del 16 2 1942 viene concesso il condono . . : . . cerato Pertanto, con Decreto d I raz1 condizionale della residua pena da espiare e .P.ol~cc1 Alessandro viene scar dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Ellllh a il 22.2.1942. Detenuto dal 17.7.1939 al 22.2.l942 · Pena espiata: 2 anni , 7 m esi , 5 giorni. , d 1 T s D s il 18 4 1939 nei conNOTA: Vedi anche sentenza n. 47 emessa a . . . . . . fronti di Foulde Marce llo. NOTIZIE RELATIVE A UNA SENTE NZA E~ES_SA DAL T.S.D.S. NEL 1934 PER REATI DJ SPIONAGGIO (V . "Dec1s1oni emesse dal T.S.D .S . nel 1934" pagg. 311 e 3 q). . . G. · s ok Giovanni vennero denunInsieme con gli imputati Karlov1c iovann1 e r . . . dd·t· . . . . T tare anche 1 sottoelencati su 1 1 ziati , perchè incorsi nei reati d1 sp1onagg10 m1 I , ., . . jugoslavi che non vennero giudicati dal T .S.D.S. perche lat1tant1. Boskovic Petar - Capitano dell'esercito jugoslavo. Brenetic Antonio - carrettiere residente a S. Matteo di Castua. Zaccaria Romano - carrettiere di Sarsoni (Castua)


536

fNDJCI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

Mladenic Antonio - carrettiere di Kosi (Castua) Magliavaz Giuseppe - carbonaio di Maiinici (Castua). Nei confronti dei suddetti imputati, che non vennero mai tratti in aJTesto il Giudice Ist1:uttore del Tribunale di Trieste ha dichiarato, con sentenza del 1.0.5.1957, di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati addebbitati perchè estinti per prescrizione (art. 157 C.P.). Nei ~onfronti di un altro coimputato e precisamente del suddito jugoslavo Turk Milan venne pronunciata, in data 6.7.1933, sentenza istruttoria di non doversi procedere per sopravvenuta morte dell'imputato.

537

A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle "Note B) Indice delle sentenze pubblicate nella Seconda Parte con il Testo Integrale

del}a Legge 28.7.1939 n. 1097 C) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Terza Parte comprese quelle menzionate nelle "Note" D) Indice riassuntivo dell'attività svolta nelle singole regioni e ~l l'_estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uom1m e donne che sono nati in una determinata regione

E) Elenco delle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nella

Terza Parte F) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale

G) Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, clegl~ im.p~ta~i condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi acl istanze cli grazia moltrata a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei. H) Indice riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. Pagine 669-674 del volume relativo alle "Decis.i oni emesse dal

T.S.D.S. nel 1928")


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INDICI

A) INDICI DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE "NOTE"

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 6 del 17.1 .1 939 ................. ............................................. . Sentenza n. 7 del 24.1.1939 .................................................... ......... . Sentenza n. 16 del 10.2. J 939 ............................................................ . Sentenza n. 17 del 14.2.1939 .............. ............................ .. ................ . Sentenza n. 18 del 14.2.1939 ............................................................ . Sentenza n. 19 del 18.2.1939 .............. ............................................... Sentenza n. 23 del 25.2.1939 .............................. .. ....................... ..... . Sentenza n. 28 del 3.3.1939 .......... .......................... .. ........................ . Sentenza n. 29 del 3.3.1939 .............................................................. . Sentenza n. 30 dell' l l.3.1939 ............... ............................................ . Sentenza n. 35 del 15.3.1939 .............. .............................................. . Sentenza n. 36 del 17.3. 1939 ............................................................ . Sentenza n. 46 del 18.4.1939 ................ ............................................ . Sentenza n. 52 del 27.4.1939 ........ .. .................................. .. .............. . Sentenza n. 53 del 29.4.1939 ............................................................ . Sentenza n. 54 dell'8.5.1939 ............................................................. . Sentenza n. 55 del 12.5.1939 ............................................................ . Sentenza n. 60 del 25.5.1939 ............................................................ . Sentenza n. 65 del 30.5.1 939 ....................... :....................... .. ........... . Sentenza n. 75 del 19.6.1939 .................... ................................... ..... . Sentenza n. 78 del 24.6.1 939 ........................................................ .. .. . Sentenza n. 79 del 24.6.1939 ............... ............................................. . Sentenza n. 85 del 2 1.7.1 939 ............................ ............................ .... . Sentenza n. 86 del 22.7.1939 ................. .. ......................................... . Sentenza n. 87 del 25.7.1939 ............. .. ............................................. . Sentenza n. I 08 del I 9.9.1939 .......................................................... . Sentenza n. 109 del 19.9.1939 ....................... ........ ..... .. ..... .. ............. . Sentenza n. 110 del 22.9.1939 .......................................................... . Sentenza n. 111 del 22.9. 1939 ..................................................... ..... . Sentenza n. J 17 del 17.10.1939 ........................................................ . Sentenza n. 118 del 20.10.1939 ........ .. .......... .. .................................. . Sentenza n. 120 del 23 .10.1939 ........................................................ . Sentenza n. 122 del 6.11.1939 ............ ............................. ................. . Sentenza n. 123 del 6.11.1939 .......................................................... . Sentenza n. 126 del 14.11.1939 ........................................................ . Sentenza n. 127 del 15.11.1939 .............................................. .......... . Sentenza n. 128 del 15.11.1939 ................................................ .. ...... . Sentenza n. 129 del 17.11.1939 ........................................................ . Sentenza n. 130 del 17.J 1.1939 ......................................................... Sentenza n. 134 del 23 . l l .1939 .................................. .. ............ .. ....... Sentenza n. 135 del 23 .11.1939 ............................... .. ....................... . Sentenza n. 136 del 23. 11.J 939 ............................ ................. ........... .

Pag. "

15 29 40 46 50 54 57 61 65 70 82 95 105 113 .129 151 157 163 170 187 191 196

"

201 217 227 246 250 253 255 258 273 288 301 304 306 314 317 322 324 327 330 332


540

INDICI

TRIBUN ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n.

152 del 21 . 12. 1939 .......... .. .. .. .. .. .. ... ............................... . 153 del 21.12.1939 ........................................................ . 154 del 21.12.1939 .................. .. .................................... . 155 del 21.12.1939 .. .... .. ..... ........................................... .

336 339 341 343

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE NELLE "NOTE" ALLEGATE AL LE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 18 del 2.9.1938 ("Nota" alla Sent. n. 6 del T.S.D.S.) ..... Sentenza n. 21 del 22. 1 l.1938 ("Nota" alla Sent. n. 7 del T .S.D.S.). Sentenza n. 1 del 4.1.1939 ("Nota" alle Sentenze 1111. 35 e 36 del T .S .D.S .) ............................................................................................ . Sentenza n. 8 del 28.3.1 939 ("Nota" alla Sent. n. 52 del T .S.D.S.) .. . Sentenza n. 9 del 28.3.1939 ("Nota" Alla Sent. n. 53 ciel T.S.D.S.) .. Sentenza n. 11 del 10.5.1939 ("Nota" alla Sent. n. 60 del T.S.D.S.). Sentenza n. 17 del 16.6.1939 ("Nota" alla Sent. n. 85 del T.S .D.S .) . Sentenza n. 18 del 16.6.1939 ("Nota" alla Sent. n. 86 del T .S.D.S .). Sentenza n. 27 ciel 6.10.1939 ("Nota" alla Sent. n. 118 del T.S.D.S.) .. Sentenza n. 28 del 5.10.1939 ("Nota" alla Sent. n. 120 del T.S.D.S.) .. Sentenza n. 31 del 26. 10.1939 ("Nota" alla Sent. n. 126 del T.S.D.S.)

27 39 104 " 127-128 150 169 216 245 287 300 313

381 383 385 387 393 396 398 399 401 402 405 406

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE MENZIONATE NELLE "NOTE" allegate alle sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Sentenza del 23.11.1938 ("Nota" alla Sent. n. 16 del T.S.D.S.) ....... Sentenza dell' 11.1.1939 nei confronti di Sarigu Efisio ("Nota alla Sent. n. 46 del T.S.D .S.)............................................................. .. ......

Sentenza del 5 .9. I 939 ("Nota" alla Sent. 117 del T.S.D.S. del 272 17.10.1939) ···································································:···:·········:······ Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. relative alla trasrruss~~ne. d1 .8? procedimenti relativi a reati di sua competenza all' Autonta gmd1ziaria Ordinaria ... ............. .. ........................... .. ....................................... (da pag. 347 a pag. 375)

B) INDICE DELLE SENTENZE PUBBLICATE NELLA SECONDA PARTE

ORDINANZE E SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza del 4.1.1939 nei confronti di Pompei Giuseppe............. .. Sentenza del 28.3.1939 nei confronti di De Rigo Italo......... ............. Sentenza del 19.4.1939 nei confronti di Surace Filippo . .. ... .. ............ Sentenza del 20.4.1939 nei confronti cli Simoni Bruno ..................... Sentenza del 27.5.1939 nei confronti di Lutz Guglielmo............ .. .... Sentenza del 17.6.1939 nei confronti di Bassanesi Giovanni.... ........ Sentenza del 18.1 1. 1939 nei confronti di Gerbec Giuseppe e Galli.cchio Antonio ....................................................................................... Sentenza ciel 25.11.1939 nei confronti di Heliger Josef.... . ... . .. . . . ... . .. . Sentenza del 7.12.1939 nei confronti di Mirandola Domenico . .. ... . .. Sentenza del 10.12.1939 nei confronti di Adam Angelo. ... ............... Sentenza del 23.12.1939 nei confronti di Pallhuber Edoardo ............ Sentenza del 30.12.1939 nei confronti di Hilpolcl Rodolfo.............. .

541

45 11 l

Sentenza del T.S .D.S . n. 146 dell'll.12.1939 .................................. . Sentenza del T.S.D.S . n. 147 dell'll.12.1939 .................................. . Sentenza n. 4 emessa dalla Commissione Istruttoria il 4.1 .19039 .... . Sentenza n. 36 emessa dalla Commissione Istruttoria il 21.12. l. 939.

411 413 417 421


542

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

D) INDICE RIASSUNTIVO DELL' ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA' ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE CHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE

C) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE

PUBBLICATE NELLA TERZA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE "NOTE"

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 20 del 18.2.1939 .......................................................... .. . Sentenza n. 27 del 28.2.1939 ..................................................... ....... . Sentenza n. 4 7 del 18.4.1939 ............................................................. Sentenza n. 50 del 22.4.1939 .......................... ..... .................. ........... . Sentenza n. 5 l del 22.4.1939 ...................................... ...................... . Sentenza n. 56 del 12.5.1939 ····························································· Sentenza n. 73 del 19.6.1939 .................................................... ........ . Sentenza n. 74 del 19.6.1939 ............................................................ . Sentenza n. 76 del 22.6.1939 ........................ ............................... ..... . Sentenza n. 105 del 16.9.1939 .......................................................... . Sentenza n. 106 ciel 16.9.1939 ................... .................. .. ................... . Sentenza n. 107 ciel 16.9.1939 ......................... .. .... ..................... ...... . Sentenza n. 112 ciel 22.9.1939 ................... .. .. ......................... .......... . Sentenza n. 121 ciel 24.10.1939 .......................................... ........ .... .. . Sentenza n. 131 ciel 17 .11. I 939 Sentenza n. 132 del 20.1 I .1939 ·················· ·· ····································· ... .. ........... .. ....... .................... ............

Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n . Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n.

133 del 20.1 I .1939 ................................................. .. ..... . 145 dell'l l.12.1939 ............................................ ........... . 148 del 15.12.1939 ................. . 149 del 18.12.1939 ...... .. ..... .. .. :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 150 del 18.12.1939 ........... '. ... .. ...... ................................. . 151 del 18.12.1939 ......... .. ............................................. .

543

425 428 441 447 451 456 462 469 473 48 1 486 490 492 494 503 507 509 513 517 527 529 532

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZfONATE NELLE "NOTE" PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 7.2.1939 ("Nota alla Sent. n. 27 del T.S.D.S.)..... .......... Sentenza del 12.6. 1939 ("Nota" alla Sent. 11. 76 del T.S.D.S.)... ...... Sentenza del 25.8.1939 ("Nota" alla Sent. n. 107 del T.S.D.S.). ......

440 480 491

Nella Sentenza n. 47 del T.S .D.S. viene menzionata la sentenza emessa dal Giudice Istruttore il 20.1.1939 nei confronti di Palornba Salvatore.............................. ... .. ................................... .................... ...

444

Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: P iemonte .................. .... .......................... ............ ................ ................ . Valle d'Aosta .... ...................................................... ........ .... .............. . Liguria ............ .......... ............. ............... .......................... .. ................. . Lombardia ... .. .......... ............ ............. .. ............................. .. ........... ... .. . Trentino-Alto Adige ............. ............. .. ........................... ................... . Veneto ......... ..................................................... .............. .. ................. . Friuli-Venezia Giulia .. ...... .. ................ .......................... .. .. .. .... .. ........ . Emilia-Ron1agna ................................. .......... .. ................. ................. . Toscana ..................... ................ ........... ............ ............... .. ... ............. . Umbria.......... ........... ............ .................................... .......................... . Marche ...................... ............ ............... ............. .. ............ .. ........ .. ....... . Lazio .......................................... ......... .. ............................. .......... ...... . Abruzzi .............. ...... ..................... ..... .. .. .................. ........ .. ................ . Molise ............... .................... ............... ........................... ............... ..... Campania................... ......................... .. ............................ ................. . Puglia....................... ..................... ......... .......................... .. ........... .... . . Basilicata ... .............................. ............. .. ........................ .. .. ................ Calabria ...................... .................... .... .. .............. ...... ........ ................. . S icilia.................. ........ ............... ...... ...... ............................................ . Sardegna ........................................................................... ........... .. .... . Estero ...................................................... .............. ............. .. .............. .

544 545 546 548 551 552 554 556 560 563 564 565 566 567 568 569 570 571

572 573 573-574

NOTA: Per estero si intendono anche le località che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es.: Fiume, Pola)


544

545

T RIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFF.S ,\ DELLO STATO

INDICI

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 1939 il T.S.D.S. la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Valle D'Aosta.

Località ove è stata svolta l'attività sovvers iva

Anno

Numero della sentenz a

Carezzano

1938

23

Pag. 57

Nel 1939 la Commissione lstruttoria e il Gi udice Is truttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Piemone.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLT E DA COLORO CHE, NATI IN VALLE D'AOSTA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GE NERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze Pronunciate dal T.S.D.S.

ELENCO DELLE ì\1A NSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI IN PlEMONTE , SONO STATI DENUNCIATI ALLA , PROCURA GE NERALE DEL T.S.D.S . PER AVER SVOLTO ATT TVTTA' SOVVERSIVA

UOMINI Numero delle persone

Mansioni svolte

Sentenze pronunc iate dal T.S.D.S. Contadino

Numero della sentenza

Pag.

135

330

UOMINI DONNE Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

N umero delle persone

Numero della sentenza

Pag .

Nessuna

B) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

52 117

163 163 I 13 258

60 60

163 163

UOMINI

60 60

Cartaio Contadino Falegname Fonditore Marmista Tornitore

Mansioni svolte

DONNE Meccanico

Nessuna ~el .1 ~39. la .c.om.mis~i?ne .Istruttoria non ha emesso sente nze o provvedimenti 1e la t1 v1 a inchv1du1 nati in Piemonte

Mansioni svolte

Srndente

Numero delle persone

Numero della sentenza

1

23.11.1938 (allegata alla Sent. n. 16 del T.S.D.S.) 17.6.1939

Ritoccatore fotografico

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

DONNE

UOMINI

Nessuna

Numero de lle persone

Data della sentenza

Pag.

l

28.3 .1 939

383

DONN E Nessuna

Pag.

45


IN DICI

546

547

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DONNE LIGURIA Nessuna

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Savona La Spezia

Nel 1939 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a in-

Anno

Numero della sentenza

Pag.

1938 1939

16 75

40 187

Nel 1939 la Commissione Istruttoria e il Giudice lstruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedjmento relativi ad attività sovversiva svolta in Liguria.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Manovale Meccanico Oper?iO Pensionato FF.SS. Verniciatore

Numero del le persone

Numero della sentenza

l

16 16 16 30 16

2

1 1 1

Pag.

40 40 40 70 40

DONNE Nessuna

Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C.!. ha pronunciato l 'accusa vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Meccanico

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

8 del 28.3.1939

128

dividui nati in Liguria.


548

TRIRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

549

INDICI

LOMBARDIA Sentenze pronunciate dal T.S.D .S . Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

N umero della sentenza

Pag.

Milano Milano Milano Milano Sesto San Giovanni (Milano) Brescia Caprino Bergamasco (Bergamo)

1938 1938 1938 1938 1938 1939 1939

7 55 60 117 l 17 130 136

29 157 163 258 258 324 332

Nichelatore Operaio specializzato in costruzioni apparecchi radio Operaio chimico Operaio idraulico Pantofolaio Studente universitario (Medicina)

1 I

1 1 .1

55

157

7

29 29 324 163 163

7 130 60 60

DONNE Casalinga Impiegata privata

Nel 1939 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimenlo relalivi ad attività sovversiva svolta in Lombardia.

l

7

1

117

29 258

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C.!. ha pronunciato l'accusavengono elencati solamente delle sentenze del T.S.D.S.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATL DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S .D .S . PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSlVA

UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Avvocato

2

Falegname

1

Pag.

Incisore

l

332 258 29 29 15 332 29 258 258 29 258 332 258 157

Legatore di libri

1

Meccanico

1

21 del 22.11.1938 allegata alla Sent. n. 7 del T.S .D.S. 18 del 2.9.1938 allegata alla Sent. n. 6 del T.S.D.S. 2 J del 22.11.1938 allegata alla Sent. n. 7 del T.S.D.S. 21 del 22.11.1938 allegata alla Sent. n. 7 del T .S.D.S. 21 del 22.11.1938 allegata alla Sent. del T .S.D.S . 21 del 22.11.1938 allegata alla Sent. n. 7 del T.S .D.S.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Pag.

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S . UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Bracciante Ceramista Cesellatore Commesso viaggiatore Contadino Contadino Fabbro Fattorino telegrafico Fresatore Impiegato parastatale Impiegato Maniscalco Meccanico Meccanico Medico-chirurgo Motorista

3

136

l

117 7 7

1 I

l

6

1 I

136

1

7 117

I

l 17 7

l 1

7 l l

117 136 1I7 55 65 117

170

258

Pugile

DONNE Nessuna

39 27 39 39 39 39


550

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

551

IJ\"DICI

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

TRENTINO ALTO ADIGE

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Fattorino

Numero delle persone 1

Meccanico Meccanico

1

Soldato

1

Numero della sentenza

Pag.

5.9.1939 (Nota a Sent. T.S.D.S. del 17.10.1939) 272 5.9.1939 (Nota a Sent. T.S.D.S. del 17.10.1939) 272 Vedi "Nota" a Sent. T.S .D.S. del 17.10.1939 272 7.12.1939 401

Nel 1939 il T.S.D.S. la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nel Trentino Alto Adige

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TRENTINO ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTlVITA' SOVVERSIVA Nel 1939 il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad individui nati nel Trentino-Alto Adige. Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

DONNE Ricamatrice

1

5.9.1939 (Nota a Sent. T.S .D.S. -·del 17.10.1939)

UOMINI 27 J

Mansioni svolte Commesso

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

30.12.1939

406

DONNE Nessuna


552

TRIJ)UNALE SPECIALE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

VENETO Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Schio (Vicenza) Verona Onigo (Treviso) Venezia Thiene (Vicenza)

Anno

Numero del la sentenza

1937-1938 1938 1938 1939 1939

6

65 110 l23 134

Pag.

15 170 253 304 327

Meccanico Meccanico Mugnaio Muratore Muratore Panettiere Pizzicagnolo Pubblicista Rappresentante di commercio Tessitore Tipografo Verniciatore

Nel 1939 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emessa alcuna sentenza cli proscioglimento relative ad attività sovversiva svolta nel Veneto.

UOMINI

Agricoltore Attrezzista Autista Barbiere Calzolaio Cardatore Commerciate Decoratore Disegnatore Editore Elettricista Elettromeccanico Falegname Fannacista Follatore di tessuti Impiegato comunale Manovale Manovale Meccanico Meccanico Meccanico

3

134 117 65

l

1 1

6

2

134 6 65

I

1 1 l I 1

1 l I 1 1

l 1 3

3 l

6

65 65 6 65 6 65 6

65 117 127 6 65 75

1

1 1

110

1

134 6

1 1 I

6

65 65 6 65 127

1

3 3 I

255 258 15 253 327 15 15 170 170 15 170 314

Sentenze emesse dalla Commisione Istruttoria UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Bidello

1

18 del 2.1938 allegata alla

Falegname Fonditore Impiegato comunale Tessitore

I 1 1 1

Sent. n. 6 del T .S.D.S. come sopra come sopra come sopra come sopra

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero della sentenza

117 6

Nessuna

Sentenze pron unciate dal T.S.D.S .

Numero delle persone

111

1

DONNE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE · SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

553

INDICI

Pag.

327 258 170 15 327 15 170 15 170 170 15 170 15 170 15 170 258 314 15 170 187

Pag.

27 27 27 27 27

DONNE Nessuna Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Impiegato Meccanico

Numero della sentenza

Pag.

5.9.1939 (V. Nota a Sent. del T .S.D.S. del 17.10.1939) come sopra

271 271

Numero delle persone

1

DONNE Nessuna


554

555

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDIC I

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Trieste

Mansioni svolte

A1mo

Numero della sentenza

Pag.

1938

54

151

Nel 1939 la Commissione Istruttoria e.il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta ne] FiiuliVenezia Giulia.

Bracciante Portiere di Albergo

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1

27.5.1939 18.11.1939

393 398

DONNE Nessuna

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Bracciante Carpentiere Commesso Contadino Impiegato privato Meccanico Operaio Tipografo Ufficiale di macchina della marina mercantile

Numero delle persone

Numero della sentenza

1 1 1 1 1 1 I 1

54 54 54

1

109

Pag. 151 151 151 250

17

46

54 54 54

151 151 151

54

151

DONNE Nessuna Nel 1939 la Comnùssione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza di proscioglimento relativa a individui nati nel Friuli-Venezia Giulia


556

TRIUUNALE SPRC'IALE PER LA DIFESA OELLO STATO

EMILIA ROMAGNA Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Localiti'1 ove è stata svolta attività sovversiva

Anno

Provinc ia di Reggio Emi lia Altedo (Bologna) Bologna Imo la (Bologna) Castel S. Pietro (Bologna) Medicina (Bologna) Riola (Bologna) Castel Guelfo (Bologna) Massa Lombarda (Ravenna) Casaralta (Bologna) Reggio Emilia e Provincia Reggio Em ilia e Provinc ia Bologna e Provincia

1938 1937-38 [938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1939 1939 1939 1939

Numero della sentenza

29 30 85-86-87 85-86-87 85-86-87 85 -86-87 85-86-87 85-86-87 85-86-87

108 118

Pag. 65

70 201 -2 17-227 201-217-227 201-2 I7-227 20 1-2 I 7-227 201 -217-227 201-217-227 20 1-2 17-227 246 273

120

288

126

306

Nel 1939 la Commissione Istruttoria e il Gi udice Istruttore no n hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento re lati vi ad attività sovversiva svo lta in Emil iaRomagna.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI fN EMILIA ROMAGNA, SONO STATI DENUNCl ATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO AITTVTTA· SOVVERSIVA Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Albergatore Assicuratore Autista Autista Barbiere Bovaro Bracciante Bracc iante Bracciante Calzolaio

Numero delle persone

I

1 2 1

5 3

Numero dell a sentenza

30 87 19 30 86 118

87 11 8

120 30

557

INDICI

Pag.

70 227 54

70 2 17 273 227 273-274 288 70

Calzolaio Calzolaio Calzolaio Capo Cantiere Cementista Cementista Colono Commercjate Commerciante Conduttore di macchinari Contadino Contadino Contadino Decoratore Dottore in legge Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Fornaciaio Fornaciaio Fornaio Fornaio Frutticoltore Giardiniere Idraulico Imbianchino Impiegato privato Impiegato privato Impiegato privato Intagl iatore Lucidatore M ascellaio Manovale Manovale Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccan ico Meccanico Meccanico Merciaio am bulante Mezzadro Mugnaio ·Muratore Muratore

I 3

1 1 I l 1 l

2 1 5 5 4

I l 1 3

1 1 3 2

1 2 I

86 87 120

126 87 120 87 30 87 126 87 118

120 30 118

30 85 86

118 120 86 118

29 120

1

87

l l

87 87 126

I

l

7

1 l

30 123 120

2 1 1 I 2 6

5 I 2 2 2

3 1 3 I J 4

126

126

217 227 288 306 227 288 227 70 227 306 227 273-274 288-289 70 273 70 20 1 217 273 288 217 273 65

288 227 227 227 306 29 70 304 288 306 306

11 8

273

120 30 85 86

288-289 70 201 217 227

87

117 120 126 87 118

87

258

288 307

227 273 227

86

2 17

87

227


558

Muratore Muratore Muratore Nichelatore Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio Ortolano Panettiere Segantino Terraiolo Tintore Tipografo Tornitore Tornitore in legno Tramviere Venditore ambulante Venditore ambulante Verniciatore Verniciatore

5 5

2 1 1 3 1 I 1 1 1 2 I 1 3 1 1 15 1 1 1 1

118 120 126 30 30 85 87 108 118 29 1.20 86 87 60 86 29 86 85 87 118 30 85

273 288-289 306 70 70 201 227 246 273 65 288 217 227 163 217 65 217 201 227 273 70 201

DONNE Bustaia Operaia

1 1

126 87

306 227

Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Barbiere

1

Carradore (costruttore di carri)

1

Falegname

1

Falegname

1

Muratore

1

Operaio

1

(Nota alla Sent. n. 118 del T.S.D.S.) (Nota alla Sent. n. 1.20 del T.S.D.S.) (Nota alla Sent. n. 118 del T.S.D.S.) (Nota alla Sent. n. 126 del T.S.D.S.) (Nota alla Sent. n. 118 del T.S.D.S.) (Nota alla Sent. 11. 85 del T.S .D.S.)

559

INDICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pag. 287 300 287 313 287 216

DONNE Nessuna Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Rappresentante in commercio Verniciatore

Numero delle persone

Numero della sentenza

1 1

20.4.1939 Nota allaSent. n. 117 del T.S.D.S.

DONNE Nessuna

Pag. 387 271


560

TOSCANA Sentenze pronuncjate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Provincia di Livorno Firenze

Am10

Numero della sentenza

1933-1934 1938

28 52

Pag. 61

113

Nel 1939 la Commisione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Toscana.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ' ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVIT A' SOVVERSIVA

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Autista Bersagliere Bracciante Calzolaio Calzolaio Cameriere Cameriere Conciapelli Contadino Decoratore Disegnatore Facchino di porto Falegname Fonditore Fornaio Imbianchino Impiegato privato Infermiere Manovale Manovale Mannista Meccanico

561

INDICI

TRIBUNALES.Pf:CJALEPER LA DIFESA DELLO STATO

Meccanico Muratore Operaio Parrucchiere Pellettiere Pellettiere Pescatore Ragioniere Sarto Scultore in alabastro Sondatore Tagliatore di pellami Tagljatore di pelli Tappezziere Verniciatore Verniciatore Vetraio

53 53 53 53 52 53 52

3 1 2 l

2 1

1

1 2

117

53 52 53 53 52 52 52 53 53

1 I l

1 2 l

1 5

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

DONNE

UOMINI

Nessuna

Numero delle persone

Numero della sentenza

1 1 2 3

52 53 53 52 53 52 53 53 53 52 52 28 52 52 52 52 53 52 52 53 53 52

6

1 1 4 2 1 1 1

5 1 1 1 1

4 1

1 1 4

Pag.

Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

113 129 129 113 129 113 129 129 129 113 113

UOMINI

61

113 113 113 113 129 113 113 129 129 113

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agente agrario Barbiere Calzolaio Cameriere Carpentiere Conciatore Esercente Imbianchino Manovale Mazzaio Muratore Pellettiere Scrivano Studente Tagliatore di pelli

Numero delle persone I

1 3 I

1 7

1 1 l

1

2 1 1 1 1

Numero della sentenza

129 129 129 129 113 J.29 113 258 129 113 129 129 113 113 113 129 129

Pag.

Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 150 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 150 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 150 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 150 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 150 Nota alle Sent. nn. 52 e 53 128 e 150 del T.S.D.S. Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 52 128 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 52 128 152 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 52 128 Nota alla Sent. T.S.D.S. 152 n. 52 e 53 152 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 152 152 Nota alla Sent; T.S.D.S. n. 53 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53 152


562

563

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

DONNE

UMBRIA

Nessuna

Nel 1939 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attivitĂ sovversiva svolta nell' Umbria.

~el ~ 93~ ~l Giudice Istruttore non ha emesso entenze o ordinanze relative a ind'1_ v1du1 nati m Toscana.

Nel 1939 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad individui nati in Umbria.


564

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO S1Xf0

INDICI

MARCHE

LAZIO

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S .

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Pag.

Ancona

1939

109

250

Nel 1939 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nelle Marche.

ELENCO DELLE MANSIONT SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATl ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO L'ATTIVITA' SOVVERSIVA

Mansioni svolte

Falegname

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Roma Roma

1937

Numero della sentenza

Pag.

122 129

301 322

1939

Nel 1939 la Commissione Istrulloria e il Giudice lstrutotr~ non hanno emes~o alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovvers1va svolta nel Lazio.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTA ATTIVITA' SOVVERSIVA

Sentenze pronunciate Dal T.S.D.S .

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI

UOMINI

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1

117

258

Mansiot1i svolte

Numero delle persone

Falegname

Numero della sentenza

Pag.

129

322

DONNE

DONNE

Nessuna

Nessuna

Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Nel 1939 Ja Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nel Lazio

UOMTNI Mansioni svolte

565

Numero delle persone

Industriale

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Numero della sentenza

Pag.

36 del 21.12.39

421

UOMINI Mansioni svolte

DONNE

Numero delle persone

Pensionato Ferrovie

23.11.1938 allegata alla sentenza n. 16 del T.S.D.S.

Nessuna Nel 1939 il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze o provvedimenti ad individui nati nelle Marche.

Numero della sentenza

DONNE Nessuna

Pag.

45


566

INDICI

567

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ABRUZZI Nel 1939 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno e~esso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta negli Abruzzi. Nel 1939 il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze 0 provvedimenti relati vi a individui nati negli Abruzzi . Solamente iJ Giudice Istruttore ha emesso, in data 4.1.1939, una ordinanza nei confronti di un impiegato, nato negli Abruzzi (vedi pag. 381).

MOLISE Nel 1939 j[ T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non banno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Molise. Nel 1939 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non banno emesso sentenze o provvvedimenti relativi ad individui nati nel Molise.


568

INDICI

CAMPANIA

PUGLIA

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 1939 il T.S.D.S., la Commisione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Puglia.

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Napoli Vietri (Salerno)

569

TRIBUNALE SPECJ/,\LE PER LA DffESA DELLO STATO

Anno

Numero della sentenza

1937-1938 1938

18 128

Pag. 50 317

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Nel 1939 la Co~ssione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Campani.a. Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA' PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VERE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Avvocato Impiegato

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Numero della sentenza

Pag.

128 122

301

317

UOMINI DONNE Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Contadino Direttoe della Fabbrica di Ceramica di Vietri Tracciatore navale

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

Nessuna

1

120

288

Nel 1939 la Commisione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi a individui nati in Puglia.

1 1

120 18

288 50

Nel 1939 la Com.missione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi a individui nati in Campania.


570

TRffiUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

BASILICATA

CALABRIA

Nel 1939 il T.S.D.S . la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Basilicata.

Nel 1939 il T.S.D.S. la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Calabria.

Nel 1939 il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nella Basilicata. Solamente il Giudice Istruttore ha emesso, in data I 8.11.1939, una sentenza nei confronti di un "contadino" nato in Basilicata (vedi pag. 398).

Nel 1939 la Commissione Istruttoria non ha emesso nessuna sentenza relativa ad individui nati in Calabria. Solamente il T.S.D.S. ha emesso, in data 25.2. 1939 (vedi pag. 57), una sentenza nei confronti di un "contadino" e il Giudice Istruttore, in data 19.4.1939 (vedi pag. 387), una sentenza nei confronti di un "avvocato"; entrambi nati in Calabria.

571


572

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

573

INDICI

SICILIA

SARDE GNA

Nel 1939 il T.S.D.S. _la Co~ss!one I~~ttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o p1 ovvedunenl1 relat1v1 ad attività sovversiva svolta in Sicilia.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 193~ il T.S.D.S. la Co~iss_ione I_s~ttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesse sentenze o provved1mcnt1 relat1v1 a individui nati in Sicilia.

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della sentenza

Pag.

Cagliari

1938

46

105

Nel 1939 la Com.missione Istnittoria e il Giudice Istruttore non banno emesso senten:le o provvedimenti relativi ad allività sovversiva svolta in Sardegna.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN S ARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER A VE RE SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Sentente pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

1 I 1 I l

46 46 46 46

105

55

157

Contadino Falegname Medico-chirurgo Muratore Radiotelegrafista nelJa R. Marina

Pag.

105

105 105

DONNE

Nessuna Nel 1939 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso nessuna sentenza relativa a individui nati in Sardegna.

ATTIVITA ' SOVVERSIVA SVOLTA ALL' ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI TNERESSI NAZIONALI Per estero si intendono anche le località che prima della seconda guerra mondiale appartenevano all 'Italia (es.: Fiume, Pola, etc.)


574

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Pola e Provincia Pola e Provincia

Anno

Numero della sentenza

1937-1938 1937-1938

35 36

575

INDICI

Pag.

Muratore Operaio Pittore decoratore Tornitore

82 95

35 36 36 35

2 2 1 1

82 95 95 82

DONNE

Nel 1939 la commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta all'Estero per arredare un danno agli interessi nazionali.

Nessuna

Sentenze emesse dalla Conunissione Istruttoria UOMINI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO, IN LOCALITA' STRANIERE O IT ALTANE, ATTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Conciatore di pelli Meccanico

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Casalinga Numero delle persone

Agricoltore Agricoltore Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Carpent.tere in ferro Carpentiere in legno Consegnatario di magazzino Contabile Custode di fabbrica Fabbro Falegname Fornaciaio Fornitore Installatore di apparecchi sanitari Manovale Manovale Meccanico Meccanico

l 1

2 6 2 I

1 2 1 1 1

2 2 1

1 l

1 2 1 2

Pag.

1 1

Nota alla Sent. 52 T.S.D.S. Nota alla Sent. 36 T.S.D.S.

128 104

Nota alla Sent. 36 T.S.D.S.

104

DONNE

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero della sentenza

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

35 36 35 36 35 36 35 35 35 30 35 35 35 36 6 7 35 36 6 35

82 95 82 95 82 95 82 82 82 70 82 82 82 95 15 29 82 95 15 82

1

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Meccanico Meccanico Operaio

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag.

1 1 I.

25.11.1939 10.12.1939 23.12.1939

399 402 405

DONNE Nessuna


576

E) ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE HANNO SVOLTO L' ATTIVITA' SPECIFICATA NELLA TERZA PARTE UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agente di cambio Assicuratore Bracciante Cameriere Cameriere Cantiniere

Numero della Sentenza del T.S .D.S. e della C.l. T.S .D.S. n. 151 T.S.D.S. n. 27 T.S.D.S. n. 107 T.S.D.S. n. 105 T.S.D.S. n. 131 T.S.D.S. n. 121

LocalitĂ di nascita

Bastia (Corsica) Trieste Aquileia (Udine) Alcamo (Trapani) Canicattini Bagni (Siracusa) San Colombano al Lambro (Mi lano) Mili Inferiore (Mesina) Ascea (Salerno) Cutro (Catanzaro) Chemniz (Germania)

Commerciante T.S.D.S. n. 20 Commerciante T.S.D.S. n. 50 Commerciante T.S.D.S. n. 51 Commerciante T.S.D.S. n. 56 Commesso Viaggiatore in pellicceria T.S.D.S. n. 148 Chzanov (Polonia) Contabile T.S.D.S. n. 145 Carini (Palermo) Ex ufficiale marina austro-ungarico T.S.D.S . n. 27 Silandro (Bolzano) Ex uffi ciale della marina italiana T.S.D.S. n. 27 Trieste Ex tenente di fregata marina austro-ungarica T.S.D.S. n. 27 Fiume Ex Ufficiale di complemento G.L 20.1.1939 Cagliari Fabbro T.S.D.S. n. 148 Vernate (Milano) Impiegato privato T.S.D.S. n. 74 Bassano del Grappa (Vicenza) Impiegato privato T.S.D.S. n. 76 Legnago (Verona) Impiegato privato T.S.D.S. n. 76 Ostuni (Brindisi) Impiegato C.I. n. 15 (Nota Sent. T.S.D.S. n. 76) Buenos Aires (Argentina) lndust1-iale in profume1ia T.S.D.S. n. 73 Palermo Lattonien-e T.S.D.S . n. 56 Milano Marittimo T.S.D.S. n. 148 Genova Meccanico T.S.D.S. n. 121 Roma Meccanico T.S.D.S. n. 133 Roma Meccanico (2) T.S.D.S . n . 148 Entrambi nati a Genova Operai o T.S.D.S. n. 112 Basilea (Svizzera) Operaio T.S.D.S. n. 56 Milano Panettiere T.S.D.S. n. 76 S. Massimo (Verona) Panettiere T.S.D.S. n. I 12 Napoli Produttore di commercio T.S.D.S. n. 148 Tunisi Pubblicista T.S.D.S. n. 148 Brescia

577

INDICI

TRIBUNA I. E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pag. 532 428 490 481 503 494 425 447 451 456 517 513 428 428 428 444 517 469 473 473

480 462 456 517 494 509 5 17 492 456 473 492 517 517

Ragioniere Sacrestano presso la Ch iesa greco ortodossa Segnalatore nel C.R.E.M. Stuccatore Studente in legge Studente

T.S.D.S. n. 27 T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S.

n. n. n. n. n.

150 149 132 106 121

Melk (Austria)

428

Smilio (Iugoslavia) Sanl' Antioco (Cagliari) Roma Saint Etienne (Francia) Napoli

529 527 509 486 494

Alessandria d'Egitto Milano

446 456

Ceraglio (Cuneo)

480

DONNE Casalinga Casalinga Casalinga

Nota alla Sent. del G.L del 20. 1.1 939 T.S.D.S. n. 56 C. I. n. I 5 (Nota a Scnt. n. 76 de l T.S .D.S.)


578

INDICI

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DlFESI\ DELLO STATO

F) INDICE DELLE PERSONE SOTIOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE Cognome e nome

Numero della sentenza del T.S.D.S . della C.l. e data della sentenza del G.I.

Pag.

Adam Angelo Adriani Mario Aimo Maggiorino Airaghi P ietro Alighieri Massimo Allegretti Luigi Amato Michele Ambrosi Gino Andreoli Carlo Andreonj Gino Andriani Antonio Angeli Maceo Ansalone Bruno Antonello Giovanni Arcari Attilio Arcari Edoardo Ardalich Cristoforo Armando Salvatore Armaroli Roberto Aronna Carmine

Sent. GJ. del 10.12.1939 402 Sent. T.S.D.S. n. 35 83 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Urbino 347 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 152 338 Nota aJl a Sent. T.S.D.S. n. 65 186 Sent. T.S.D.S. n. 76 473 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Castrovillari 347 Sent. T.S.D.S. n. 65 170 Sent. T.S.D.S. n. 123 304 Sent. T.S.D.S. n. 53 129 Atti trasmessi aJ Procuratore del Re di Trani 348 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Perugia 348 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 7 39 Sent. T.S.D.S. n. 36 95 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 146 412 Sent. T.S.D.S. n. 146 4 11 Sent. T.S .D.S. n. 150 529 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Palermo 348 Sent. T.S .D.S. n. 86 217 Sent. T.S.D.S. n. 23 57

Baffè Giuseppe Baggiani Aroldo Baggini Aldo Bagna Umberto Balasso Domenico Balasso Giacomo Balasso Giuseppe Balboni C lara Baldacci ltio Baldini Curzio Ballerini L ibero Bambozzi O.Bruno Banchini Gino Banti Astutillo Barbieri Gualtiero Barboni Giuseppe Barbuscia Salvatore Barletta Romolo Baron Natalino Baroncelli Armando Baroni Raffaele

Sent. T.S.D.S. n. 87 Nota al la Sent. T.S.D.S. n. 53 Nota alla Sent. T.S.D.S . n. 52 Atti trasmessj al Proctu-atore del Re dr Venezia Sent. T.S.D.S. n. 134 Sent. T.S. D.S. n . 134 Sent. T.S.D.S. n. 134 Sent. T.S.D.S . n. 126 Nota a Sent. T.S .D.S . a. 53 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 153 Sent. C.I. n. 4 Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 118 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T .S.D.S. n. 105 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Frosinone Sent. T .S .D.S. n . 6 Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S . n. 87

228 149 127 349 327 327 327 306 149 149 339 417 129 129 273 201 481 349 15 113 227

Bartezaghi Abele Bartolini Egidio Bartolaso-Brillo Bassanesi Giovanni Bazzoni Ercole Becchi Orfeo Bedogni Walter Belci Francesco Bellelli Adelmo, Belli Alfredo Belli [nnocente Beltrami Renato Benassì Adri ano Benassi Roberto Bergumini Riccardo Bernini Tertul liano Bersani Gaetano Bersani Mario Berté Ercole Bertoglio Roberto Berto laso-Brillo Luigi Bertolini Enrico Bertona Luigi Bettoni Giovanni Biag ioni Alfredo Bianchi Angelo Bianchi Eros B ianchini Faliero Billi Paolo Bocccardelli Antonio Bolognesi Emiliano Bonassin Antonio Bonazzi Luigi Bondi Riccardo Bonezzi Veniero Bongin i Astcnio Bongini Gol iardo Boni Onder Bonvicini Filippo Borelli Luig i Borghi Igino Borghi Roberto Bosaz- fvini Matteo Boskovic Pcuu· Bosio Silvio Botrini Alfonso Bottazzi Oli viero Bracaloni Augusto

Sent. T .S.O.S . n. 152 Nota a Sent. T.S .D.S. n. 52 Sent. T .S.D.S . n. 65 Senl. G .I. ciel 17.6.1 939 Sent. T.S .O.S. n. 11 7 Sent. T.S.D.S. n. 120 Senl. T .S.D.S . n. 118 Sent. T.S.D.S. n. 35 Sent. T.S .D.S . n. I 18 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Lucca Atti trasmessi al Procuratore del Re di Mantova Sent. T .S.D.S . n. 118 Sent. T.S.D.S . n. 148 Sent. T .S .D.S. n. 148 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 1 17 Sent. T.S .D.S. n. 87 Scnt. T.S.D.S. n. 85 Sent. T .S.D.S . n. 117 Nota a Sent. T.S.0.S. n. 65 Sent. T.S.D.S . n. 65 Senl. T.S.D.S . n. 29 Sent. T.S.D.S . n. 60 Sent. T.S.D.S . n. 148 Senl. T.S .D.S . n. 53 Atti trasmessi al Procuratore del Re d i Livorno Sent. T.S.D.S. n. I 18 Scnt. T .S.D.S. n. 52 Senl. T.S.D.S. n. n. 53 Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Parma Sent. T.S.D.S . 11. 52 Sent. T.S.D.S. n. 36 Sent. T.S .D.S . n. 126 Sent. T.S.D.S . n. 86 Sent. T.S.D.S. 11. 118 Sent. T .S.D.S. n. 52 Sent. T.S .D.S . n. 52 Sent. T.S.D.S. 11. 120 Sent. T.S .D .S. n. 85 Nota alla Senl. T.S .D.S. n . 117 Sent. T.S.D.S . n. 52 Scnt. T.S.D.S. n . 30 Se nl. T .S. O.S . n. 35 Nota inserita dopo le Sent. T.S .D.S. fll" parte Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. n . 53 Sent. T.S.O.S. 11. 120 Nota alla Sent. T.S.D.S. n. 53

579

336

128 170 396 258

288 274 82 273 349 349 273 517 5 17 201 25 8

227 202 258

186 170

65 163

517 129 350

273 113

129 350 113 95 306 2 17 273 113

11 3 288

202 272 I 13

70 82 535 113 129

288 150


580

Braida Silvio Bressan Pietro Brigada Amedeo Briganti Libero Breneric Antonio Brusco Ferdinanzo Bucco Ercole Buggiani Giulio Bungaro Giuseppe Burani Guido Burini Battista Burini Giovanni Bussa Giuseppino Bussetti Nello Caberletto Pilebe Calatroni Carlo Calattini Bianco Calattini Giuseppe Calcinoni G. Battista CaJeri Arnoldo Caleri Mario Cali umi Ermes Calzolari Luigi Cambi Tebaldo Campolmi Aldo Capellini Salvo Capolarin Antonio Capolarin Giuseppe Capolarin Luigi Cappellin Mario Cardinali Virginio Casartelli Giuseppe Caselli Guido Casetto Oscar Casi Vandino Casoli Remigio Caspani Sante Cassandrini Arturo Castagmu·a Domenico Castaldi Giovanni Casu Giovanni

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

INDICI

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste 350 Sent. T.S.D.S. n. 6 15 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova 351 Sent. T.S .D.S. n. 16 40 Nota inserita dopo le Sent. T.S .D.S. III" parte 535 Sent. T.S.D .S . n. 117 258 Sent. T.S .D.S. n. 78 e 79 191 e 196 Sent. T.S.D.S. n. 53 129 Sent. T.S.D.S. n. 122 301 Sent. T.S.D.S. n. 120 288 Sent. T.S.D.S . n. 136 332 Sent. T.S.D.S. n. 136 332 Sent. T.S .D .S. n. 60 163 Sent. T.S.D.S. n. 52 I 13

Sent. T.S.D.S. n. 76 Senl. T.S.D.S. n. 60 Nota a Sent. T .S.D.S . n. 52 Sent. T.S .D .S . n. 52 Atti h·asmessi al Procuratore del Re di Cagliari Sent. T.S.D .S . n. 120 Sent. T.S.D.S . n. 118 Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S.D.S. n. 108 Sent. T.S.D.S. n. 52 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S . n. 120 Sent. T.S.D.S. n. 35 Sent. T.S.D.S. n. 35 Nota a Sent. T .S.D .S . n. 36 Sent. T.S.D.S. n. 155 Sent. C.I. n. 4 Sent. T.S.D.S. n. l 12 Sent. C.l. del 12.6.1939 Nota a Sent. T.S .D.S. n. 6 Sent. T.S.D.S. n. I 18 Sent. T.S.D.S . n. 118 Sent. T.S .D.S. n. 117 Se11t. T.S.D.S. n. 65 Sent. T.S.D.S . n. 85 Sent. T.S .D.S. n. 85 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Tempio Pausania Catini Paris Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Cattaneo Angelo Sent. T.S.D.S. n. 136 Cattini Giuseppe Sent. T.S.D.S. n. 120 Cavaliere GiovambattistaNota a Sent. T .S .D.S . n. 6 Cavallari Attilio Nota a Sent. T.S.D.S. n. 85

473 163 127 113 35.l 288 273 258 246 113 127 289 82 82 104 343 417 492 480 27 273 273 258 170 202 202 351 150 332 288 27 21 6

Cavedon Giuseppe Cazzaroli Antonio Cementi Mario Cenci Tullo Centi Luigi Ceroni Basani Cesare Cestaro Pietro Checcucci Enrico Checcucci Giovanni Chert Giuseppe Chiappi110 Rizzieri Chiarini Aldo Cicalini Duilio Ciceri Carlo Ciceri G iuseppina Cigari11 Ildo Cigliàni Giuseppe Cinelli Alfredo Cinelli Rodolfo Cinti A1Tigo Ciregna Giuseppe Cirillo Demenico Citernesi Ettore Clima Giovanni CocconceJJi Spé.Uto Cogo Enrico Cogollo Alessandro Colina Federico Collina Guido Colombari Corrado Colombini Giuseppe Colombo Luigia Colombo Marino Conforto Antonio Conti Fosco Corona Mario Corsagni Giuseppe Cossalter Emilio Cossi Bruno Cossi Francesco Cottadellucci Otello Cotti Giuseppe Cov.iel lo Lazzaro Cozzi Guido Cracco Livio Cremonini Cesare Cretti Dante Crotta Giuseppe

Sent. T.S.D.S . n. 6 Sent. T.S.D.S. n. 65 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste Sent. T.S .D .S. n. 16 Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S . n. 65 Sent. T.S.D.S . n. 117 Sent. T.S .D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. 11. 35 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Udine Sent. T.S .D.S. n. 53 Nota a Sent. T.S.D.S . 11. 53 Sent. T.S.D.S. n. 117 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 117 Se11t. T.S.D.S . n. 29 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste Sent. T.S.D.S. n. 126 Nota a Sent. T.S .D.S. n. 53 Sent. T.S .D.S . n. 86 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Piacenza Sent. T.S .D.S. n. 121 Sent. T.S.D.S. n. 129 Sent. T.S.D.S . n. 35 Sent. T.S.D.S. 11. 118 Sent. T.S.D.S. n. 30 Sent. T.S.D.S. n. 6 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Napoli Sent. T.S.D.S. 11. 87 Se:ò.t. T .S.D.S. n. 30 Nota a Sent. T.S .D.S . n7. Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S.D.S. 11. 152 Sent. T .S.D.S . n. 6 Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S . 11. 46 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Genova Sent. T.S.D.S. n. 75 Sent. T.S.D.S . n. 35 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Terni Sent. T.S.D.S. n. 148 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bari Nota alla Sent. T.S .D.S. 11. 152 Sent. T.S.D.S . n. 6 Sent. T.S .D.S . n. 86 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 117 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 16

581

15 170 352 40 129 170 258 113 113 82 352 129 150 258 272 65 352 306 149 217 352 494 322 82 273 70 15 353 227 70 39 258 336 15 113 105 150 353 82 83 353 517 353 338 15 217 272 45


582

fNDICl

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Crovato Eugenio Cupo Giuseppe Cuppi Filippo

Sent. T.S.D.S. n. 75 Atti trnsmessi al Procuratore del Re di S. Angelo dei Lombardi Atti trasmessi al Procuratore del Re di Bologna

187 354 354

Dalla Chiara Fausto Dallavalle Enea Dal Maso Giuseppe Dalmonte Massimo Dardozzi Ilario Da Sacco Silvio Daviddi David De Ambrosio Antonio Debetto Francesco De Dominicis Gregorio DeFeo Ugo Del Greco Greca De Michele Cosimo De Natale Giovanni Denti Arnnne De Rigo Italo De Santi Mario Di Franco Agostino Di Stefano Sebastiano Dolfi Danilo Dolfi Rolando Donati Elio Drovandi Enrico Dusi Benvenuto Dutto Maddalena Elli Luigi Erman Emilio Ermellino Emilio Esposi to-Amarante Giuseppe

Sent. T.S.D.S. n. 65 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 134 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 87 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Padova Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. n. 128 Sent. T.S.D.S. n. 36 Sent. T.S.D.S. n. 50 Sent. T.S.D.S. n. 128 Sent. T.S.D.S. n. 56 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Taranto Sent. T.S.D.S. n. 20 Sent. T.S.D.S. n. 29 Sent. G.I. del 28.3.1939 Sent. T.S.D.S. n. 65 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Melfi Sent. T.S .D.S. n. 146 Sent. T .S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. n. 52 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 148 Sent. T .S.D.S. n. 65 Sent. C.I. del 12.6.1939 Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S.D.S. n . 35 Atti trasmessi al Procuratore del Re dj Ragusa

170 227 327 227 227 354 113 317 95 447 317 456 355 425 65 383 170 355 411 113 114 149 517 170 480 258 82 355

Atti trasmessi al Procuratore del Re di Salerno

355

Fabbri Antonio Falaschi Bruno Falaschi Giuseppe Falisi Michele

Sent. T.S.D.S. n. 117 258 Sent. T.S.D.S. n. 53 129 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 149 Attj trasmessi al' Procuratore del Re di Patti (Messina) 356 Sent. T.S.D.S. n. 52 114 Sent. T.S.D.S. n. 118 273 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 7 e n. 60 39 e 169 Atti trasmessi a] Procuratore del Re di Modica (Ragusa) 357 Sent. T.S.D.S. n. 147 413 Sent. T.S .D.S . n. 120 288

Fanciullacci Bmno Fantuzzi Serafino Faravelli Giuseppe Farofolo Nicolò Fasola Americo Felici Renato

Felfoori Vittorio Ferrari Ferdinando Ferrari Gastone Ferri Cesare Ferro Antonio F~rro Mario Ferro Matteo Ferronato Secondo Fiamingo Pietro Fiani Tullio Fiaschi Osvaldo Filippi Giuseppe Fioravanti lor Fiorini Umberto Fiumi Lino Fimni Luigi Floris Silvio Fontana Ernesto Forgione Berardina Forlani Lorenzo di Lorenzo Forlani Lorenzo di Antonio Foulde Clairette Foulde Marcello Facastoro Aldo Franchi Aldo Franchini Rodolfo Francione Vincenzo Francovich Mario Frascari Giorgio Frassinetti Luigi Frinzi Giuseppe Gadia Vittorio Gagliardi Alfredo Gagliardi Goffredo Gaiani Renato Galeotti Valden Galliccnio Antonio Galliussi Sante Ganassi Aniceto Garapon Enrico Garavina Romeo Gardelli Giulio Gardesani Settimio GaITo Francesco

Sent. T.S .D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 29 Sent. T.S .D.S. n. 120 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 36 Nota a Sent. T.S .D.S . n. 55 Sent. T.S.D.S. n. 36 Sent. T.S .D .S. n. 6 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Catania Sent. T.S .D .S. n. 52 Sent. T.S .D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. n. 35 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S. n. 30 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T .S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 46 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Padova Atti trasmessi al Procuratore del Re di Sulmona Sent. T.S.D.S. n. 36

583

201 65 288 201 95 162 95 15 356 114 114 82 128 70 228 228 105 356 357 95

Sent. T .S .D .S . n. 36 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 47 Sent. T.S.D.S. n. 47 Sent. T .S.D.S. n. 65 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D.S . n. 60 Sent. T .S.D.S. n. 35 Sent. T .S.D.S. n. 86 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S.D.S. n. 6

95 446 441 170 272 114 163 82 217 272 15

Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S.D.S. n. 18 Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 30 Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. G.I. del 18.11-.1939 Sent. T.S.D.S. n. 111 Sent. T .S.D.S. n. 120 Sent. T.S.D.S. n. 106 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 30 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Patti (Messina)

258 50 129 70 272 398 255 288 486 228 228 70 357


584

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

Garuti Luigi Gatto Michele Gemmi Giuseppe Gennari Paolo Gerbec Giuseppe Germano Gennar·o Gerosa Luciano Ghicloni Sperindio Ghiselli Mario Giaccone Amato Giambasi Ettore Gianesin Lucia.no Giaroni Angelo Gibelli Bassano GilliEmore Giorgetti Ugo Giorgi Pietro Giovanarcli Eugenio Giovannini Alfredo Giovannini Gildo Giovan.nini Ugo Giuliani Celso Giuntoli Aldo Giusti Amedeo Golinelli Giuseppe Gombi Vittorio Gori Giuseppe Gramarossa Beniamino Gregori Giovanni Greppi Antonio Gridel Severino Grillo Saverio Grimaldi Fioravante Gropuzzo Anto1ùo Grossi Giuseppe Gualancli Andrea Guazza[oca Dante Guerrieri Guerino Guerrini Seve1'ino Gulino Ettore

Sent. T.S.D.S. n. 85 201 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Forlì 358 Sent. T.S.D.S. n. 52 114 Sent. T.S.D.S. n. 117 258 Sent. G.I. del 18.11.1939 398 Atti Lrasmessi al Procuratore del Re di Salerno 358 Sent. T.S.D.S. n. 65 e 79 170 e 196 Sent. T.S.D.S. n. 120 288 Sent. T.S.D.S. IL 87 228 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Salerno 358 Sent. T.S.D.S. n. 117 258 Sent. T.S .D.S. IL 74 469 Sent. T .S.D.S. n. 118 273 Sent. T.S.D.S. n. 121 494 Sent. T.S .D.S . n. 120 288 Sent. T.S.D.S. n. 52 114 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Apuania 358 Nota a Sent. T.S .D.S. IL 6 27 Sent. T.S.D.S . n. 86 217 Sent. T.S.D.S. n. 87 227 Nota a Sent. T.S.D.S . n. 87 24 5 Se.nt. T.S.D.S. n. 118 273 Sent. T.S.D.S. n. 53 129 Sent. T.S.D.S. n. 35 82 Sent. T.S.D.S. n. 86 217 Sent. T .S.D.S . n. 86 217 Sent. T.S.D.S. n. 53 129 Atti trasmessi al Procuratore del Re cli Melfi 359 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Trieste 359 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 7 39 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re di Tolmezzo 359 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Lucca 360 Sent. T.S.D.S. n. 30 70 Sent. T.S .D .S . n. 36 95 Sent. T.S.D.S. n. 120 288 Sent. T.S.D.S. n. 87 228 Sent. T.S.D.S . n. 126 306 Sent. T.S .D.S. n. 118 274 Sent. T.S.D.S. n. 53 129 Sent. T.S.D.S . n. 131 503

Heliger Josef Hilpold Rodolfo lacumin Riccardo Ianì Giuseppe Innocenti Cesare Innocenti Ugo Interisano Pasquale

Sent. G.I. del 25 .11.1939 Sent. G.I. del 30.12.1939 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 107 Sent. T.S.D .S. n. 51 Sent. T.S.D.S. n. 86 Sent. T.S.D.S . n. 53 Atti trasmessi al Procuratore ciel Re cli Messina

399 406 491 451 217 129 360

l

585

lotti Giuseppe Imissevich Giuseppe

Nota a Sent. T.S.D.S. n. 120 Sent. T.S.D .S. n. 54

287 151

Koren Rodolfo Kutner Horst

Nota a Sent. T.S.D.S. n. 27 Sent. T.S.D .S. n. 56

440 456

Laffi Adriano Lamma Marcello Lanati Iole Landau Kaiman Landi Emilio Lastrucci Corinto La Valle Remo Lazzari Lucio LemutMaria Lenzi Angiolo Lenzi Raoul Levati Cesare Lievore Alfredo Lissandrini Gino Lo Balbo Pietro Longhi Luigi Lotti Galileo Lotti Terzillo Lucerni Tommaso Lunardelli Amilcare Lutz Guglielmo Maccaferri Vincenzo Macchiavelli Roberto Macina Mar'ino Maffei Raffaello Magli Elio Magliavaz Gi useppe Malaguti Libero Malaguti Posachio Mancini Raffaele Manea Gino Manetti Armando Manicardi Agide Mannucci Emi lio Mannucci Gino Mantovani Antonio Manzinj Bruno Manzini Libero Marchesini Adelino Marchetti Giovanni Marchi A Ifonso Marchioro Carlo

Sent. T.S.D.S. n. 30 Sent. T.S .D.S. n. 30 Sent. T.S .D.S. n. 7 Sent. T.S.D.S. n. 148 Sent. T.S.D.S. n. 87 Nota a Sent. T.S.D.S . n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 121 Sent. T .S.D.S. n. 87 Atti al Procuratore ciel Re di Trieste Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Atti al Procuratore del Re di Bologna Nota a Sent. T .S.D.S. n. 55 Sent. T.S.D.S. n. 6 Nota a Sent. T.S .D.S . n. 65 Sent. T.S.D.S. n. 145 Nota a Sent. T.S.D.S. n. ·117 Sent. T.S .D.S . n. 53 Sent. T.S.D .S . n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T .S.D .S . n. 16 Sent. G.I. del 27.5 .1939 Sent. T .S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 85 Atti al Procuratore del Re di Genova Nota a Sent. T .S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 87 Nota inserita dopo le Sent. T.S .D.S. III parte Sent. T.S.D.S. n. 126 Sent. T.S .D .S. n. 120 Atti al Procuratore ciel Re cli Matera Sent. T.S .D .S. n. 6 Sent. T.S .D.S. n. 52 Sent. T.S .D .S . n. 118 Sent. T.S.D.S . n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 53 Nota a Sent. T .S .D.S. n. 117 Sent.. T .S.D.S. n. 120 Sent. T.S.D.S. n. 120 Sent. T.S.D.S. n. 65 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T .S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 6

70 70 29 517 228 149 494 228 360 150 361 162 15 186 513 272 130 130 201 40 393 201 201 361 150 227 536 306 288 361 15 114 274 130 130 272 289 289 170 149 20]

15


586

Marini Pietro

l!\"D ICI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Mariotti Bruno Martelanz Wladimiro Martelli Luigi Martorelli Carlo Marturano Sergio Marocco Emilio Masi Danilo Massai Cesare Mastrandrea Pietro Mattei Giulio Matti Domenico Mattioli Raffaele Mauri Vittorio Mazza Attilio Mazzoni G uido Mazzucchi Gaetano Meconi Luca Melani Giovanni Me11g0Ji Attilio Mengoni Adolfo Menozzi Fernando Mia,i Vincenzo Miliani Ugo Milior Luigi Mirandola Domenico Mirandoli Bruno Misuri Ezio Mladenic Antonio Model.li Marino Mongardi Giuseppe Mongiorgi Umberto Montagna Martino Montanari Giuseppe Montanari Sereno Montermi11i Pio Montesi Domenico Monti Arvedo Morelli Giovanni Moresco Valentino Morgan Paolo Moriani Pietro Morini EnriĂŠc) Mostacci Salvatore

Atti al Procuratore del Re di Tolmezzo (Udine) 361 Sent. T.S .D.S. n. 53 130 Sent. T.S.D.S. n. 17 46 Sent. T.S.D.S. n. 87 227 Sent. T.S.D.S . n. 112 492 Sent. T.S.D.S. n. 55 157 Sent. T .S .D.S. n. 117 259 Sent. T.S.D.S. 11. 52 114 Sent. T.S.D.S. n. 52 114 Atti al Procuratore del Re di Termini Imerese 362 Sent. T.S.D .S . n. 85 202 Sent. T.S.D.S. n. 117 259 Sent. T.S .D.S. n. 126 306 Sent. T.S.D.S . n. 55 157 Sent. T.S.D.S . n. 86 217 Sent. T.S.D.S. n. 53 130 Sent. T.S .D.S. n. 30 70 Sent. T.S.D.S. n. 35 82 Atti al Procuratore del Re di Bologna 362 Sent. T .S .D.S . n. 30 70 Sent. T.S.D.S . n. 85 202 Sent. T.S .D.S. n. 118 e 120 287 e 300 Sent. T.S.D.S. 11. 118 274 Sent. T.S.D.S. n. 52 1.1.4 Atti al Procuratore del Re di Imperia 362 Sent. G.I. del 7.12.1 939 401 Sent. T.S.D .S. n. 52 114 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 117 272 Nota inserita dopo le Sent. T.S.D.S. III parte 536 Sent. T.S.D.S. 11. 87 228 Sent. T .S .D.S . n. 30 70 Sent. T.S.D.S . n. 30 70 Sent. T.S.D.S. n. 54 151 Sent. T.S .D.S . n. 30 70 Sent. T.S.D.S. n. 118 274 Sent. T.S.D.S. n. 120 289 Sent. C.I. n. 4 417 Sent. T.S.D.S . n. 30 70 Sent. T.S.D.S. n. 53 130 Sent. T.S .D.S. n. 16 40 Sent. T.S.D.S. n. 54 151 Atti al Procuratore del Re di Padova 362 Sent. T .S.D.S . n. 87 228 Sent. T.S .D .S . 11 . 73 462

Nagar Alfredo Nanetti Vincenzo

Atti al Procuratore ciel Re di Cremona Sent. T.S.D.S. 11. 85

363 202

587

Nannelli Aldo Nardi G iovanni Nardi Pietro Narclin Renato Naviglio Gaetano Nazzi Del io Nazzi Spartaco Neffat Francesco Negri A ngelo Negrini Elettro Nerozzi Angelo Nespoleui Ernesto Nironi Saffo Nizza Ugo Noscher Roberto Novacco Angelo

Sent. T .S.D.S. n. 126 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S . n. 85 Sen t. T.S .D.S. n. 65 Atti al Procuratore del Re di Napoli Sent. T.S.D.S . n. 53 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Sen t. T.S.D.S. n. 35 Sent. T.S.D.S . n. 30 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 132 Sent. T.S.D.S. n. 120 Nota a Sent. T.S .D .S. n. 16 Atti al Procuratore del Re di Napoli Sent. T.S.D.S . n. 109

306 227 201 171 363 130 149 82 71 228 202 507 289 45 363 250

O livieri Alfredo Ostank Giuseppe Ottaviano Vincenzo

Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 35 Atti al Procuratore del Re di Napoli

228 83 364

Padovan Giuseppe Paelari Alfredo Palin Epifanio Pallhuber Edoardo Palmieri Aldo Palmeri Antonino Palomba Salvatore

Sent. T.S .D.S . n. 127 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 152 Sent. T.S .D.S . n. 36 Sent. G.T. 23.12.1939 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 154 Nota a Scnt. T.S .D.S. n. 47 Sent. G.T. del 20.1.1939 Sent. T.S .D.S . n. 87 Sent. T .S .D.S. n. 126 Atti al P rocuratore ciel Re di Littoria (ora Latina) Nota a Sent. T.S.D.S . n. 53 Atti al Procuratore del Re cli Palermo Seni. T.S.D.S. rl. 53 Nota a Sent. T.S .D.S . n. 87 Atti al Procuratore de l Re di Venezia Sent. T.S.D.S. n. 87 Scnt. T.S .D.S. n. 53 Sent. T.S .D.S. n. 7 Sent. T.S .O.S . n. 6 Sene. T .S .D .S . n. 65 Sent. T.S.D.S . n. 6 Sent. T .S.D.S . n. 6 Atti al Procuratore del Re di Avezzano Sent. T.S.D.S . n. l 17 Sent. T.S.D.S. n. 117 Sent. T.S .D.S . n. 135

314 338 95 405 202 341 444 445 227 306 364 149 364 130 245 365 227 130 29 15 171 15 15 365 259 259 330

Pancaldi Elvina Pancalcli Matti no Pannozzo Raffaele Parenti Russo Parrino Francesco Pascussi Gino Pasoui Gino Pasqual E ugenio Pasquali Bruno Passaponti Francesco Pecorari Carlo Peder Aldo Pedoni Arturo Pedrazza Claudio Pegoraro Gaetano Penna Vincenzo Pennecchi Pliano Perucci Ernesto Peruzzo Cornelio


588 Pessiah Luigi Pestelli Bruno Pettini Giuseppe Pezzoli Giovanni Piana Adolfo Piazzi Angelo Piccinini Alessandro Picchietti Diodante Pieri Giovanni Pietra Lino Pietranera Carlo Pili Delfo Pinna Giuseppe Pirricchi Mario PittalĂ Francesco Piva E ugenio Pocaterra Tullio Polacci Alessandro Pollastri Robe1to Poloniato Eugenio Pompei Giuseppe Pondrel li Otello Poppi Osvaldo Porta Guido Portier.i Enrico Potzu Francesco

INDICI

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Predonzani Antonio Pretto Catterino Previati Michele Puccini Raffaello Puccioni Aldo Puccioni Alfredo

Atti al Procuratore del Re di Trieste 365 Se11t. T.S.D.S. n. 52 114 Sent. C.I. n. 4 417 Sent. T.S.D .S. n. 85 202 Sent. T.S.D.S. n. 85 202 Sent. T.S.D.S . n . 86 217 Atti al Procuratore del Re di Bologna 365 Sent. C.I. del 21.12.1939 421 Sent. T.S.D.S. n. 53 130 Nota a Sent. T .S.D.S . n. 7 39 Sent. T .S.D.S. n. 7 29 Sent. T.S.D .S. n. 149 527 Atti al Procuratore del Re di Sassari 366 Sent. T.S.D.S. n. 52 e n . 53 114 e 130 Atti al Procuratore del Re di Catania 366 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 6 27 Sent. T.S.D.S. n. 133 509 Sent. T.S.D.S. n. 151 532 Sent. T.S .D.S. n. 7 29 Sent. T .S.D.S. n . 110 253 Ordinanza del G .I. del 4 .1.1939 381 Sent. T.S.D.S. n. 86 217 Sent. T.S.D.S. n. 118 273 Sent. T.S .D.S. n. 16 40 Sent. T.S.D.S. n. 130 324 Atti al Procuratore del Re di Tempio Pausania (Sassari) 366 Sent. T.S.D.S. n. 54 151 Sent. T .S.D.S. n. 134 327 Sent. T.S.D.S. n. 60 163 Sent. T.S.D.S . n. 52 114 Sent. T.S.D.S. n . 53 130 Sent. T.S.D.S. n. 53 130

Quaresimi Aldo Q uerini Antonio

Sent. T.S .D.S. n. 117 Atti al Procuratore del. Re di Campobasso

259 367

Rabario Romildo Radighie1i Guido Radossi Ezio Ragionieri Gino Raimondi Aniello Rambelli Angelo Rana Igino Raspanti Aldo Ra vasi o Pietro Reggiani Giorgio Regini Vitaliano

Sent. T.S.D.S . n . 35 Atti al Procuratore del Re di Modena Sent. T.S.D.S. n. 27 Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T .S .D.S. n. 128 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n . 117 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 52 Sent. T.S.D .S . n. 136 Sent. T.S.D .S. n. 86 Sent. T.S.D.S. n. 53

83 367 428 130 317 228 259 127 332 217 130

589 227 71 39 367 332 306 15 428 e 440 367 202 16 368 274 95 150 83 95 249 151 217 29 163 150 249

Remondini Giovanni Reni Bonfiglio Riccarcli Francesco Riccitelli Giuseppe Rigamonti Battista Righetti Arvedo Rinaldi Giuseppe Ritter Ugo Roic Pietro Romoli Angelo Ronda Bartolo Rondinone Michelina Ronzoni Marcello Rosanda Giusto Rosi Osvaldo Rossanda Natale Rossanda Vladislao Rosselli Pietro Rossetti Libero Rossi Antonio Rossi Carlo Rota Attilio Rovini Tasco Rumpianesi Renato

Se11t. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 30 Nota a Sent. T .S.D.S. n. 7 Atti al Procuratore del Re di Aquila Sent. T .S.D .S. n. 136 Sent. T.S.D.S. 11. 126 Se11t. T.S.D.S. n . 6 Sent. T .S.D.S. n. 27 Atti al Procuratore del Re di Trieste Sent. T.S .D.S. n. 85 Sent. T .S.D .S. n. 6 Atti al Procuratore del Re di Trani Sent. T .S .D.S. n . 118 Sent. T.S.D.S. n . 36 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 Sent. T.S.D.S. n. 35 Sent. T.S.D.S. n. 36 Nota a Sent. T.S.D.S . n. 108 Sent. T.S.D.S . n. 54 Sent. T.S.D.S. n. 86 Sent. T.S.D.S. n . 7 Sent. T.S.D.S . n. 60 Nota a Sent. T.S .D.S. n. 53 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 108

Sacchetti Walter Saggin Evaristo Salvadori Attilio SalvarĂ ni Marino Salvini -Plawen Osvaldo Sani Gino Santarlasci Lepanto Santini Silvano Santoro Carmelo Santoro Oronzo Sanvincenti Pietro Sapienza Filippo Sarigu Efisio Sarti Rolando Savio Gaetano Scala Giuseppe Scali Giulio Scanu Giacomo

273 Sent. T .S .D.S. n. 118 27 Nota a Se11t. T.S.D.S. n. 6 130 Sent. T .S.D.S . 11. 53 274 Sent. T.S .D .S. n. 118 428 e 440 Sent. T.S.D.S. n. 27 130 Sent. T.S.D.S . n . 53 130 Se11t. T .S.D.S. n . 53 150 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 368 Atti al Procuratore del Re di Napoli 368 Atti al Procuratore del Re di Lecce 96 Sent. T.S .D.S. n. 36 369 Atti al Procuratore del Re di Palern10 111 Nota a Sent. T .S.D.S. n. 46 313 Nota a Sent. T.S.D .S. n. 126 327 Sent. T.S.D.S. n. 134 15 Sent. T.S.D.S. n. 6 130 Sent. T.S.D.S. n. 53 Atti al Procuratore del Re di Tempio Pausania (Sassari) 369 Sent. T .S.D.S. n. 76 473 Sent. T.S.D.S. n. 27 428 Sent. T.S.D.S. n. 52 114 Sent. T.S.D.S. n. 28 61

Scapini Renato Scarpa Antonio Scarselli Antonio Scotto Arturo


590

Senaldi Giovanni Sgherri Guglielmo Sileci Aurelio Siliari Nunziato Silvano Giacomo Simoni Bruno Sincovich Giovanni Sireni Rolando Solive Valentino Spadari Rino Spadaro Ruggero Spaggiari Pierino Spagnoli Giulio Spaziani Elio Stanzan i Guerrino Stefani Antonio Stignani Idelbrando Stracquadaini Placido Strozzi Nello Surace Filippo Susio Edgardo

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

Atti al Procuratore del Re di Milano Sent. T.S.D.S. n. 53 Atti al Procuratore del Re di Catania Atti al Procuratore del Re di Messina Atti al Procuratore del Re di Palermo Sent. O.I. del 20.4.1939 Atti al Procuratore del Re di Capodist1ia Sent. T.S.D.S. n. 30 Sent. T.S .D .S. n. 135 Sent. T.S.D.S. n. 56 Sent. T .S .D.S . n. 54 e 79 Sent. T.S.D.S. n. 120 Atti al Procuratore del Re di Terni Sent. T.S.D.S. n. 65 Nota a Sent. T.S.D.S . n. 87 Sent. T.S .D.S. n. 56 Sent. T.S.D.S. n. 87 Atti al Procuratore del Re di Ragusa Sent. T.S .D.S. n. 120 Sent. O.I. del 19.4.1939 Atti al Procuratore del Re di Mantova

INDICI

369 130 369 370 370 387 370 71 330 456 151 e 196 289 371 171 245 456 228 371 289 385 371

Tabaroni Raffaele Taddei Otello Tagliavini Vito Tarabusi Fernando Tascini Dino Tassoni Gino Tessaro Antonio Tinti Antonio Tocco Leone Tomba Tullio Tonesi Arnaldo Toninelli Guido Tonnini G iuseppe Ton-eggiani Alberto Torreggiani Renzo Torrini Giuseppe Tosciri Sebastiano Tosi Otello Tosoni Anna Treu Walter Trolli Augusto T urkMilan

Sent. T .S.D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S . n. 52 Sent. T.S .D.S. n. 85 Sent. T.S.D.S. n. 87 Atti al Procuratore del Re di Livorno Nota a Sent. T.S.D.S . n. 108 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 6 Sent. T.S.D .S . n. 46 Atti al Procuratore del Re di Cagliari Sent. T.S.D.S . n. 65 Atti al Procuratore del Re di Aquila Sent. T.S .D.S . n. I 17 Senr. T.S .D .S . n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 118 Sent. T.S.D.S. n. 120 Sent. T.S.D.S . n. 52 Sent. T.S .D.S. n. 46 Sent. T.S.D.S . n. 126 Atti al Procuratore del Re di Grosseto Sent. T.S.D.S . n. 27 Sent. T.S .D.S. n. 120 Nota inserita dopo le Sent. T.S .D .S . III prute

202 114 201 227 371 249 27 105 372 171 372 259 228 274 289 114 105 306 372 428 435 536

Uccheddu Emanuele Ursin.i Rodolfo Vaccaro Carmela

Atti al Procuratore del Re di Cagliari Sent. T .S .D.S. n. 54 Atti al Procuratore del Re di Nicastro

373 151 373

591

V alagussa Giovanni Valdesi Armando Valfrè Carlo ValJini Agenore Val ori Otello Valpondi Domenico Vanel.li-Coralli Giorgio Varesco Enn inio Vecchi Gisberto Ventura Mario Ventura Palermo Venturelli Alessandro Venturi Giovanni Vergalli D0me1ùco Vergani Ambrogio Vemetti-Blina Giuseppe Veronesi Umberto Vezzalin Walter Vianj Alfeo Viani Vittorio Vigna Pietro Vignocchi Arturo Viscovich Giuseppina Vitti Vitto1io Vitton-Mea Domenico Viviani Leone Vizzichella Giovanni Volpi Alfio Vuga L uigi

157 Sent. T.S .D .S . n. 55 114-130-196 Sent. T.S .D.S. 11. 52, 53 e 79 29 Sent. T.S .D .S . n. 7 29 Sent. T .S .D .S . n. 7 130 Sent. T.S.D.S . n. 53 373 Atti al Procuratore del Re di Alessandria 249 Nota a Sent. T .S.D.S. n. 108 95 Sent. T.S.D.S . n. 36 274 Sent. T.S.D.S . n. 118 306 Sent. T.S.D.S . n. 126 374 Atti al Procuratore del Re di Catanzaro 170 Sent. T.S.D.S. n. 65 150 Nota a Sent. T.S.D.S. n. 53 289 Sent. T .S.D.S. n. 120 157 Sent. T .S.D.S. n. 55 330 Se11t. T .S .D.S. n. 135 201 Se11t. T .S.D.S . n. 85 29 Sent. T.S.D.S. n. 7 287 Nota a Sent. T .S .D .S. n. 118 259 Sent. T.S .D .S. n. 117 163 Sent. T.S .D .S. n. 60 245 Nota a Se11t. T.S.D.S . n. 87 104 Nota a Sent. T.S.D.S . n. 36 83 Sent. T.S .D .S . 11. 35 330 Sent. T.S.D.S . 11. 135 29 Sent. T.S.D.S . 11. 7 186 Nota a Sent. T.S .D.S. n. 65 114 Sent. T.S.D .S . n. 52 374 Atti trasmessi al Procuratore del Re di Gorizia

Zaccaria Romano Zacchiroli Maiino Zahtilla Giuseppe Zambri1ù Adelmo Zanardi Francesco Zani Francesco Zanotti Francesco Zasa Aldo Zavaroni Roberto Zerjan Emilio Zini Oreste Zorzet Antonio Zuccheri Giovanni Zuppiroli Gaetano

Nota inserita dopo le Sent. T.S.D.S . m parte Sent. T.S.D.S . n. 85 Sent. T.S.D.S . n. 35 Sent. T.S.D.S. n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 85 Sent. T.S .D .S. n. 19 Sent. T.S .D .S . n. 87 Sent. T.S .D .S . n. 148 Atti al Procuratore del Re di Reggio Emilia Atti al Procuratore del Re di Trieste Sent. T.S.D.S . n. 87 Sent. T.S.D.S. n. 107 Sent. T .S .D.S . n. 36 Sent. T .S.D.S. n. 85

535

20.i 83 228 202 54 228 517 374 374 228 490 96 201


592

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

G) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DALT.S.D.S. CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI

H) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA

593

DI MORTEA DECORRERE DALLA PRIMA CONDANNA (L'elenco sarà pubblicato, con eventuali aggiornamenti, anche nei volumi successivi)

1939 Ardalich Cristoforo, Sent. n. 150 del 18.12.1939 Bernini Tertulliano, Sent. n. 117 del 17. l 0.1939 Berté Ercole, Sent. n. 117 del 17.10.1939 Bonassin Antonio, Sent; n. 36 del 17.3.1939 Bondi Riccardo, Sent. n. 86 del 22.7.1939 Burani Guido, Sent. n. 120 del 23.10.1939 Caleri Arnoldo, Sent. n. 120 del 23.10.1939 Centi Luigi, Sent. n . 53 del 29.4.1939 Debetto Francesco, Sent. n. 36 del 17.3.1939 Ferrari Ferdinando, Sent. n. 29 del 3.3.1939 Fiume Luigi, Sent. n. 87 del 25.7.1939 Gilli Emore, Sent. n. 120 del 23.10.19399 Gombi Vittorio, Sent. n. 86 del 22.7.1939 Grossi Giuseppe, Sent. n. 120 del 23.10.1939 Iurissevich Giulio, Sent. n. 54 dell'8.5. 1939 Lotti Terzilio, Sent. n. 53 del 29.4.1939 Mattei Giulio, Sent. n. 85 del 21.7.1939 Matti Domenico, Sent. n. 117 del I 7 . .l 0.1939 Nazzi Delio, Sent. n. 53 del 29.4.1939 Rossanda Natale, Sent. n. 35 del 15.3.1939 Sireni Rolando, Sent. n. 30 dell' 11.3.1939 Toninelli Guido, Sent. n. 117 del 17.10.1939 Zambrini Adelmo, Sent; n. 87 del 25.7. 1939

Pag.

"

531 270 270 103 225-226 296-297 295-296 144-145 102 68 244 298 225 298-299 156 146 2 14 270 145 92-93 80-81 270 241

1928 Della Maggiora Michele: vedi "Decisioni emesse nel 1928", pagine 669-67 4 1929 Gortan Vladimiro: vedi "Decisioni emesse nel 1929" pagine 314-320 1930 Milos Zvonimiro, Bidovec Ferdinando, Mruusic Francesco e Valente Luigi: vedi "Decisioni emesse nel 1930", pagine 339-353 1931 Schin-u Michele: vedi "Decisioni emesse nel 1931", pagine 767-771 1932 Bovone Domenico: vedi "Decisioni emese nel 1932", pagine 643-656 Sbru·dellotto Angelo Pellegrino: vedi "Decisioni emesse nel 1932" pagine 663668 1933 Traviglia Ugo: vedi "Decisioni emesse nel 1933" pagine 23-244-245 (spionaggio militare) 1934 Nel 1934 il T.S.D.S . non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1935 Nel 1935 il T.S.D.S . non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1936 Nel 1936 il T.S.D.S . non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1937 Nel 1937 il T .S.D.S . non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1938 Nel 1938 il T .S .D .S . non ha condannato nessun imputato alla pena di morte 1939 Scarpa Antonio: vedi "Decisioni emesse nel 1939" pagina 437 (spionaggio militare)


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1939 by Biblioteca Militare - Issuu