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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1936

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1936

ROMA 1990


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INDICI

INDICE GENERALE Prefazione

Pag:5

Legislazione concernente il T.S.D.S. emanata nel 1936

7

Abbreviazioni

12 PRIMAPARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. dalla Commissione Istruttoria e dal Giudjce Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale Sezione " A " Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.

16

Sezione " B " Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

282

Sezione " C " Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

288

SECONDA PARTE Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e dalla Comnùssione Jsti"Uttoria relative ai reati di spionaggio. Sezione" A" Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Sezione" B "Sentenze emesse dalla Commjssione Istruttoria

315 347

INDICI: A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate 365 nelle "Note B) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda Parte comprese quelle menzionate 369 nelle "Note C) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro-uomini e donne-che sono 370 nati in una determinata regione. 371 Piemonte Valle d'Aosta

374

Liguria Trentino-Alto Adige

375 376 380

Veneto

383

Friuli-Venezia Giulia

386

Emilia-Romagna

389

Toscana

392

Lombardia


422 INDICI

Campania

395 397 398 400 401 402

Puglia

404

Basilicata

406

Calabria Sicilia

407 408

Sardegna

409

Estero

410

Umbria Marche Lazio Abbruzzi Molise

D) Elenco delle mansioni di coloro che haimo svolta l'attivitĂ specificata nella Seconda Parte 411 E) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale

413

F) Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi ad istanze di grazia inoltrata a loro favore dai genitori, da ,Ăštri parenti o da estranei. 418 G) Elenco nominativo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna. 419


PREFAZIONE Anche per il 1936 l'attività giudiziaria svolta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato viene suddivisa in due parti. La prima parte si riferisce alle sentenze emesse, per attività sovversiva svolta in Italia, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, dalla Commissioneistrnttoriae dal Giudice Istruttore.

Nella seconda parte sono pubblicate le sentenze relative ai reati di spionaggio. Per ciò che concerne l'attività sovversiva svolta in Italia si rileva che tale attività è stata compiuta, nella quasi totalità, da imputati appartenenti al partito comunista per incarico ricevuto dalla Centrale co"f(lunista di Parigi. Solamente in due sentenze (Vedi Sentenze n • 14 e 19) l'attività sovversiva è stata esercitata da individui appartene ti al gruppo «Giustizia e Libertà», organizzazione residente a Parigi. E' da segnalare, al riguardo, l'intensa attività compiuta dal professore Antonio Pesenti, (Vedi Sentenza n ° 14), che professava idee socialiste ed autore del libello "Antifascismo Nuovo". Anche nel 1936 la maggior parte delle sentenze è stata emanata per azioni compiute in Emilia-Romagna e Lombardia. • Minor attività nelle altre regioni mentre nessun procedimento è stato celebrato per attività sovversiva in Valle d'Aosta, Marche, Abruzzi, Molise, Calabria e Sicilia. Per il Lazio, e in particolare per Roma, è da segnalare l'attività svolta da Cerilo Spinelli, fratello di Altiero Spinelli (Vedi Sentenza n °47). Anche nel 1936 il Giudice Istruttore ha emesso molte sentenze di assoluzione che si riferiscono, nella quasi totalità, a reati di offesa al Capo del Governo. Al riguardo è anche da segnalare la sentenza di assoluzione emessa dal T.S.D.S. in ordine ai reati di offesa al Capo del Governo e di propaganda sovversiva nei confronti di un imputato detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Susa (Torino), (Vedi Sentenza n ° 31 ). Per ciò che concerne i reati di spionaggio si rileva che nel 1936 il T.S.D.S. ha emesso dodici sentenze i11fligge11do pene superiori ai venti anni solamente'i.n tre sentenze.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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Anche nel preseme volume tutte le sentenze sono pubblicate integralmente o per estratto precisando, per tutti i condannati, i periodi effettivi di pena espiata ed elencando i nominativi di coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri parenti. Gli indici sono .>dJti redatti con lo stesso sistema adottato nei precedenti volumi. Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore non sono indicate le generalità e le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta al riguardo dagli atti processuali.

Dott. F'LORO ROSELLI

LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO EMANATA NEL 1936

Regio Decreto Legge 15/12/1936 n· 2136 Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato


Regio decreto legge 15 dicembre 1936 xv n° 2136 Proroga del termine stabilito per il funzionamento del

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V n· 2008, contenente provvedimenti per la difesa dello Stato; Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926 anno V n° 2062; 13 marzo 1927 anno V n· 313; I marzo 1928 anno VI n· 380; 27 settembre 1928 anno VI n· 2209; 3 ottobre 1929 anno VII 11° 1759, 3 ottobre 1929 anno VII, n· 1770, recanti norme per l'attuazione della predetta legge; Vista lalegge4 giugno 1931 anno IXn° 674, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1936 anno XV. il termine stabilito-per il funzionamento del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato; Visto il R. decreto 29 marzo 1932 anno X. n· 461, che detta norme circa la formazione dell'organico del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari e del loro trattamento economico; Visto l'att. 3 11° 2 della legge 31 gennaio 1926 anno IV, n· 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretariato di Stato e Ministro per la Guerra, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Alt. 1. Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, 11° 2008, per la durata di cinque anni, prorogata con la legge 4 giugno 1931 anno IX 11° 674, continuerà a funzionare, con le norme stabilite in dette leggi e negli articoli seguenti, fino al 31 dicembre 1941 anno XX.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO

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TRID UNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO ~1'ATO

Art. 2. Fermerestandoledisposizionidell'art. 8 delR.D. 12.12.1926 anno V,n· 2062, e dell'art.

5 del R.D. 13 marzo 1927 anno V n° 313, il Tribunale Speciale, su richiesta del Pubblico Ministero, o per iniziativa del Presidente quando sia intervenuta la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio, può rimettere gli atti al giudice competente, secondo le norme ordinarie, ove ne ravvisi la convenienza e si verifichi taluna delle circostanze indicate nello art. 311 del Codice Penale. La decisione è presa dal Tribunale Speciale con sentenza in Camera di Consiglio.

Art. 3.

Il Collegio giudicante del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato può essere composto di consoli o di consoli generali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, fem1i restando, per entrambi i gradi, i requisiti finora richiesti per la nomina alla carica di giudice.

Art. 7. Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in lygge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, si~ inserito n~ll~ raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ro.m a, addì 15 Dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-SOLMI-DIREVEL Art. 4. Al Procuratore Generale in carica presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e per la durata della stessa è attribuito il quarto grado della gerarchia anche se nell'amministrazione di provenienza appartenga a grado inferiore.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Art. 5. Al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 29 marzo 1932 anno X n° 461, è aggiunto quanto segue: «Il servizio permanente effettivo eventualmente prestato nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, anteriormente a detto incarico èconsiderato utile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità ed alle condizioni vigenti.».

Art. 6. Sono prorogati fino al 31 dicembre 1941 anno XX i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della Legge 25 novembre 1926 anno V, n • 2008, ed è attribuita altresì al Governo del Re la facoltà di dettare norme anche in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale Speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 dicembre 1936 -Anno XV. Atti del Governo, registro 380, foglio 131. - Mancini. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 11° 298 in data 26 dicembre 1936. Anno XV.


ABBREVIAZIONI (oltre quelle che sono nell'uso comune)

C.P.

Codice Penale

C.P.C.

Codice Penale Comune

C.P.Esercito

Codice Penale per l'Esercito

C.P.Marina

Codice Penale per la Marina

C.P.P.

Codice Procedura Penale

D.C.P.S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D.L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.Lt.

Decreto Luogotenenziale

G.I.

Giudice Istruttore

M.V.S.N.

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico Ministero

P.Q.M.

Per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D.

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabinieri

Tribunale C. e P.

Tribunale Civile e Penale

T.S.D.S.

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato

T.U.

Testo Unico

0

l cpv.

primo capoverso

u.cpv.

ultimo capoverso

p.p.

prima parte

u.p.

ultima parte


Prima Parte

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S., DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L' ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE

Sezione «A»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione «B»: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Sezione «C»: Sentenze emesse dal Giudice Istruttore


SEZIONE «A»

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IN FA'ITO ED IN DIRI'ITO

Reg. Gen. n. 49/1931

SENTENZA N. 2

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·, Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Consoli della M .V.S.N.; '

è risultato quanto appresso:

Il 2.2.19311 'Ufficio doganale della Stazione ferroviaria centrale di Milano, nel procedere alla verifica di un baule proveniente da Lugano e destinato al Dott. Germano Marcello, Via Torino n. 2, constatava che esso aveva un doppio fondo costituito da un cassetto che si apriva dal lato sinistro. Esaminando detto cassetto fu trovato pieno di opuscoli sovversivi. A ritirare il baule si era presentato tale Balconi Giovanni di Milano, e la verifica fu eseguita alla sua presenza.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

.fr;~

20

19

Leone, nato il 15.6.1893 a Milano, autista pubblico, detenuto dal 13.10.1934 al 6 IMPUTATO

1) del delitto di ricostituzione del partito comunista a senso dell'art 4 6° della legge 25 11 1926 2008 ' · 'p.p., e cpv. :·· · n. per avere concorso in correità fra loro e con altri in Milano cd altrove, m epoca precedente al 2.2.1931, alla ricostituzione del partito comunista;

. 2) del delitto di appartenenza al partito comunista a senso del 1• cpv. dell'art 4 della c.itata . le?ge pe~ avere, n~l!e suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto ~arte del r.1cos~~1to partito comumsta dopo lo scioglimento avvenuto per ordine della Pubbli A utonta; ca 3) del delitto di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge per avere, nelle st~sse circ~stanze di tempo e di luogo, in correità fra loro e con altri, fatta propaganda commusta mediante diffusione di opuscoli e di altre stampe sovversive. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M ., il difensore e l'imputato che ha avuto per ultimo la parola:

Per il rinvenimento di tutto quel materiale sovversivo il Balconi fu fennato ed accompagnato al Commissariato di P.S. della Ferrovia. Le indagini fatte per identificare il Dott. Germano riuscirono vane, perché costui non risultava esistente né al domicilio indicato sul baule, né altrove. Il Balconi, dopo varie reticenze e dichiarazioni mendaci, confessò che colui che lo aveva incaricato di ritirare il baule era certo Botta Leone di Milano conducente di vetture pubbliche, ed elemento molto influente nel partito comunista, il quale circa tre mesi avanti gli aveva proposto di coadiuvarlo nella sua attività, e di permettere che nella sua casa venissero depositate le stampe comuniste che provenivano dall'estero a mezzo di valigie a doppio fondo. Che il Botta per circa dodici volte portò a casa sua materiale di propaganda, che poi ritirava v olta per volta che gli serviva. E poiché nella perquisizione eseguita in casa del Balconi furono trovati due clichés per la tiratura del giornale «Unità>), numerose vignette di propaganda comunista, ed una lettera dattilografata in data 29.1.1931, proveniente dal centro del partito e diretta ai compagni della Federazione Milanese, in cui si davano istruzioni per una più intensa propaganda contro la disoccupazione, il Balconi ha dichiarato che questo materiale lo aveva ricevuto dal Botta. Le indagini per rintracciare il detto Botta riuscirono vane, perché egli, che aveva accompagnato il Balconi alla stazione con un automobile per ritirare il baule, quando lo vide fennato dagli agenti e tradotto al Commissariato di P.S. della Stazione, si dileguò, e, datosi alla latitanza, varcò il confine recandosi in Francia. Denunziati a questo Tribunale tanto il Balconi quanto il Botta furono rinviati a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 27.3.1931. All'udienza del 15.12.1931 fissata per la trattazione della causa, il giudizio si è svolto nei soli riguardi del Balconi, il quale con sentenza dello stesso giorno è stato assolto dal reato di ricostituzione del partito comunista per insufficienza di prove; ed è stato invece condannato per i reati di appartenenza al partito comunista e di propaganda a 5 anni di reclusione e conseguenze di legge(])_


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PRWA PARTE: SI!NTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIDUNALBSPECIALE PER LA DIFESA DELLO SfATO

Nei riguardi del Botta, permanendo la sua latitanza all'estero, si ritenne opportuno ordinare lo stralcio degli atti. Il 13.10.1934 il Botta veniva espulso dal territorio francese perché anche lì svolgeva attività propagandistica sovversiva fra gli operai italiani. Accompagnato al confine fu consegnato agli agenti dell'Uffi~io di P.S. di Bardonecchia ed in esecuzione del mandato di cattura che pendeva contro di esso fin dal 1931, fu disposta la sua traduzione alle carceri per essere messo a disposizione cli questo Tribunale. Egli fu trovato in possesso della somma di lire 1.040.

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Ritenuto che in ordine ai reati di appartenenza al partito comunista e di propaganda sovversiva alBotta compete il beneficio dell'amnistia a senso dell'art. 1 del R.D. 5.11.1932 n. 1403 perché la pena comminata per detti reati dall'~· 4, cpv. ~·.e 2°, legge 25.1_1.1926 n. 2008 non supera nel massimo i cinque anni, e non v1 sono motivi per escludere il Botta da detto beneficio. P.Q.M.

Il Tribunale letto l'art. 479 C.P.P.: Assolve Botta Leone dal reato di ricostituzione del partito comunista per insufficienza di prove;

Il Botta tanto davanti al Giudice Istruttore quanto all'odierno dibattimento ha diclùarato di non essere comunista, di non aver avuto rapporti politici col Balconi, e di non averlo incaricato del ritiro del baule alla ferrovia di Milano; ma di averlo accompagnato con l'automobile alla stazione perché richiesto dallo stesso Balconi. Invece il Balconi a suo tempo ha fatto esplicite accuse a carico del Botta; e non vi è motivo di ritenere che le sue dichiarazioni siano mendaci perché fra lui ed il Botta non esistevano rancori, ed egli nell'accusare il Botta accusò anche se stesso.

Visti poi gli artt. 1 e4 del R.D. 5.1 1.1932 n. 1403: Dichiara non doversi procedere contro il suddetto Botta per i reati di partecipazione al partito comunista e di propaganda perché detti reati sono estinti per amnistia; Ordina che il Botta sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 20.1.1936 -Anno XIV.

A confenna delle dichiarazioni del Balconi sta il fatto che il Botta, subito dopo l'arresto di costui, si diede alla latitanza. Ed il teste Palazzi, Commissario Capo di P.S., il quale ha proceduto in quel tempo alle indagini che diedero luogo alla denuncia, ha dichiarato all'odierno dibattimento che tanto il Balconi quanto il Botta appartenevano alla organizzazione comunista di Milano e svolgevano la loro attività nel campo della propaganda; ma non è in grado cli dire se il Botta avesse prestato l'opera sua anche per la costituzione ed organizzazione del partito comunista a Milano. In base a queste risultanze non può affermarsi la colpevolezza del Botta in ordine al reato di ricostituzione del partito comunista, e da questo capo d'imputazione egli dev'essere assolto per insufficienza cli prove.

Rim~e inv~ce accertata la sua appartenenza al partito comunista e la propaganda sovversiva da lm svolta a Milano sino al febbraio 1931, come è detto in rubrica. E dal rapporto infonnativo della Polizia di confine di Bardonecchia risulta che egli è elemento pericoloso per l'ordine nazionale perché anche in Francia svolgeva attività comunista, e fu espulso dal territorio francese appunto per tale attività.

(I) Vedi «Decisioni emesse dal T.SD.S. nel 1931 », pag. 504.

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.


TRIDllNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO 51ATO

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PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 3

Reg. Gen. n. 123/1935 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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In P_arma ed altrove, precedentemente e sino al novembre 1934. Con l'aggravante della recidività specifica per il Barbieri e l'Ilariuzzi Umberto e della recidiva generica per il Saltini e l'Isola (art. 99 C.P.).

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi propri difensori, hanno avuto per ultimi avuta la parola, osserva:

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi-Mario, Consoli della M.V.S.N.;

IN FATTO ED IN DIRITIO

A seguito di procedimento a rito sommario, i prevenuti, con atto d'accusa in data 26 marzo u.s., furono direttamente dal P.M. rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi come sopra rubricati.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

All'orale dibattimento, per la confessione di quasi tutti gli imputati e per le prove documentali e testimoniali, sono risultati i fatti seguenti:

nella causa contro:

Indubbi segni di risveglio sovversivo in Parma, nella prin1avera del 1934, avevano fatto intensificare a quelle autorità di Polizia la vigilanza su elementi sospetti sia per il loro passato sia per l'equivocità dei loro movjmenti. Cauti e addestrati emissari comunisti provenienti dall'estero erano calati in Parma e avevano preso contatto con locali elementi di base, il più attivo dei quali si mostrava il rubricato Cella, che riuniva i compagni nell'osteria «Barcaccia» di Oltretorrente e distribuiva loro per l'ulteriore diffusione copioso materiale di propaganda comunista.

Saltini Vittorio, nato il 1.2.1904 a Budrio di Correggio (Bologna), contadino; Barbieri Virginio, nato il 14.1.1907, a Panna, fornaio; Cella Elide, nato il 10.8.1900 a Colomo (Parma), muratore; Ilariuzzi Umberto, nato il 21.2.1908 a Panna, manovale; I1ariuzzi Giuseppe, nato il 17.12.1899 a Parma, pastaio;

Il Cella, nell'estate e nell'autunno del 1934, s'incontrava perjodicamente con tale «Olmo» il quale il 23 novembre di detto anno fu arrestato, trovato in possesso di abbondante materiale commùsta di propaganda e identificato per il rubricato Saltini.

Isola Giuseppe, nato il 9.3.1881 a Parma, impiegato; Manni Antenore, nato il 1.9.1914 a Modena, meccanico.

L'arresto e le dichiarazioni del Saltini, portarono poi alla scoperta dei comunisti che il Cella ed il Saltini avevano organizzati, alcuni dei quali furono rilasciati perché convinsero quelle autorità di polizia di avere agito incoscientemente e, comunque, per fattori escludenti la malafede, e gli altri furono denunziati a questo Tribunale.

Ilvll'UTATI

Tutti: Per ciascuno dei rubricati è risultato quanto segue: 1) del delitto preveduto dall'art. 270, cpv. 2°, C.P. per avere partecipato ad associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; ,

-

Gli stessi, meno il Manni ancora: 2) del delitto preveduto dall'art. 272, f.p., C.f. per avere organizzato e diretto associazioni comuniste; Il Saltini, infine: 3) del delitto di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli artt. 477 e 482 stesso Codice per avere fatto uso di falsi passaporti e falsi documenti personali.

Saltini Vittorio, è pericoloso sovversivo. Nel 1926 fu condannato dal Tribunale di Reggio Emilia per lesioni sulla persona di un fascista. Nel 1930 riparò all'estero con falso passaporto fattogli recapitare dal partito comunista. Dal «Centro Comunista» di Parigi, fu inviato alla scuola «leninista» di Mosca, donde tornò a Parigi. Subito dopo, nell'aprile 1934 dallo stesso «Centro» fu inviato in Italia per svolgervi segreti incarichi organizzativi e di propaganda. Entrò nel Regno servendosi di falso passaporto svizzero con sua fotografia ma intestato a Fedeli Jean. Il 14 aprile s'incontrò in Mantova con l'emissario comunista Bigiorde Giuseppe(l>, a carico del quale pende altro procedimento presso questo Tribunale. (1) Vedi Sentenze T.SD.S. n. 5 e 17, stesso volume.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO SfATO

Pilli½\ PARTE: SE!\"TENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S.

Dopo, ritenendosi pedinato dalla polizia, tornò in Francia, lasciando due valigie, di cui una a doppio fondo, in un albergo di Padova, valigie che furono sequestrate e che contenevano notevole materiale di propaganda comunista. Nel luglio 1934, sempre per incarico del <<Centro» rientrò in Italia con falso passaporto italiano intestato ad Azzolini Ippolito, ed alloggiò in casa del rubricato Manni, in Bibbiana, donde si recava spesso in bicicletta a Parma dove si incontrava col Cella. Al Cella diede direttive per il riordinamento della locale clandestina organizzazione comunista, e per la penetrazione dei gregari in seno alle organizzazioni sindacali fasciste onde creare e promuovere malcontenti ed agitazioni fra gli operai su salari, turni di lavoro, ore lavorative. Diede anche direttive per COII}pilare e diffondere manifesti di propaganda e per sfruttare, a fini sovversivi, eventuali malcontenti del pubblico. Il Saltini stesso distribuì abbondante materiale sovversivo. All'atto dell'arresto fu trovato in possesso di false carte d'identità e tessere, di cui aveva fatto sino allora uso, e di f. 50. Altre f. 350 aveva abbandonate nelle valigie che, come si accennò, furono sequestrate in Padova. Il Salti.ili qu,mto sopra ha ammesso anche in udienza, mantenendosi però ostinatamente reticente su altre circostanze e sui nomi di altri individui che avvicinò nel Regno, e dando ripetute manifestazioni della sua idea aberrante.

Ilariuzzi Giuseppe, vecchio comunista schedato, già ammonito, confinato e prosciolto per insufficenza di prove da questo Tribunale nel 1928, affiancò il Cella'. al quale prest? valido aiuto nella propaganda a mezzo di manifestini che, come confessa, diffuse fra operai. Era capo attivo di una cellula dell'organizzazione di cui tra~tasi. . . . . Assai dubbie ed equivoche sembrano le reiterate proteste di pent1ITiento e d1 sottonuss10ne al Duce che questo Ilariuzzi ha fatto anche in udienza.

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Cella Elide, comunista schedato, fu dal Tribunale Speciale nel 1932 assolto per insufficienza di prove di reati della stessa indole di quelli per i quali oggi risponde. Fu poi assegnato al confino per anni tre, ma, per la magnanimità del regime fu liberato nel novembre 1932. Tornato a Parma, riprese subito la sua attività riorganizzativa delle file comuniste. Specialmente nella primavera del 1934, allacciati rapporti col «Centro comunista» -all'estero, ne ebbe, a mezzo di emissari, direttive e sostegni e riuscl a costituire, con buon numero di aderenti da lui adescati, un nucleo formato da alcune cellule. Ebbe a principali collaboratori i coimputati Barbieri, Ilariuzzi Umberto e Ilariuzzi Giuseppe. Provvide anche alla propaganda con manifestini che egli stesso stampava, distribuiva e faceva diffondere clandestinamente. Cercò di sfruttare, d'accordo col Saltini, col quale settimanalmente s'incontrava, un malumore sorto fra gli operai della centrale del latte di Parma. Procurò al Saltini due indirizzi per il più cauto recapito della corrispondenza di partito. Aveva compilato un manifestino da diffondere il 7 novembre per una celebrazione anniversaria comunista, ma non è risultato che tale manifestino, che aveva fatto rivedere e correggere dal coaccusato Isola, sia stato effettivamente diffuso. Gli fu sequestrato del materiale per riproduzione di stampe. Anche dal cinièo comportamento d'udienza si è rilevata la sua pericolosità nel campo politico e sociale. Ilariuzzi Umberto, nel 1930 già assegnato al confino, dopo essere stato, per reati analoghi commessi, nel 1928 e poi nel 1930, prosciolto per insufficienza di prove da questo Tribunale e, colla stessa formula di assoluzione dal Tribunale di Parma nel 1930 per il reato di offese al capo del governo, fu dal Tribunale Speciale, nel 1931, condannato ad anni 10 di reclusione per reati della stessa indole di quelli per cui oggi risponde. Beneficiò degli indulti del Decennale e perciò nell'ottobre 1934 fu scarcerato. Appena liberato, ad opera del Cella, rientrò ncll' organizzazione illegale comunista francese e fece larga diffusione di manifestini di propaganda sovversiva che ebbe dal Cella e da tale Rampinirn, dimostrandosi, così, incorreggibile ed insensibile ad ogni clemenza. (i) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932»,pag.154.

~!

Barbieri Virginio, già da que~to Trib.una~e, nel 1932,, co~dannato ~d 14 d!.reclusione per reati della stessa indole deglt attu~h, e libe~~to.nell aprile 1934 m v!11_n dell mdulto del Decennale, tornato in Parma, non resistette ali mvito del Cella e partecipo, come c~n~essa, all'organizzazione clandestina comunista p~en~e. Dal Cella fu prese~tato al Salt~1.. . , Non sono emerse prove certe circa l'addebitatagli propaganda sovversiva. Il Barb1en s1 e ripetutamente dichiarato pentito. 1

Manni Antenore adescato al comunismo da tale Tagliavinl >, già condannato da que$tO Tribunale, fornì re~unerata ospitalità, come si è accennato, al Salt~i, dal quale ~bbe opuscoli e fogli di propaganda. L'adesione del ~anni al cl~dest~o ~ovi?1ent~ c?m~~ta, assume carattere di vero e proprio tradimento m quanto egli era 1scntto a1 fasci giovanili. Isola Giuseppe, sebbene di precedenti sovversivi, confinato e già con~annat~ per ?ffes~ ~ù Capo del Governo, non sono emerse, nel. ~a:o. i.J1 esame'. p.rove sicur~ circa 1 reati

contestategli, perché a quanto risulta, la sua att1v1ta s1 sarebbe limitata ad~ mcontro ~~to col Cella e alla correzione di un manifestino che il Cella all'uopo gli aveva esibito, manifestino che, si ripete, non risulta sia stato diffuso. ., . Pertanto il Tribunale ritiene provvedimento di giustizia assolverlo per non provata re1ta da1 reati ascrittigli e ne ordina la scarcerazione (485 - 486 C.P.Esercito). Il Collegio invece ritiene che nei fatti come sopra accertati commessi dagli ~ltr:i ~b~ca~ si ravvisano gli estremi giuridici dei reati a ciascuno add~bitat~ (meno per ~arb1en 1 cui fatti accertati si riferiscono alla sua partecipazione all'orgaruzzaz1one sovversiva e pertanto va assolto dal reato di propaganda per non provata reità) con le aggravanti in epigrafe precisate. Ritiene pene adeguate le seguenti: Saltini anni 20 di reclusione, risultati dal cumulo di anni 10 per il delitto di cui all'art. 270, p.p., C.P. (compresa in detta pena 1 anno per la recidiva) di anni ·6 pe~ il ~elitto di cui all'art. 272, C.P. (compreso 1 anno per la recidiva) di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P. (compresi 6 mesi per la recidiva) di cui 1 anno per il delitto di cui all'art. 489 in relazione ai 477 e 482, C.P. (compresi 2 mesi per la recidiva); Cella, anni 16 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 10 per il delitto di cui a"!l'art, 270, p.p., C.P. e di anni 3 per ciascuno degli altri reati ascrittigli; Ilariuzzi Umberto, anni 10 risultanti dal cumulo di anni 6 per la propaganda (compresi in detta pena anni 2 per la recidiva specifica) cd anni 4 per l'altro reato ascrittigli (compresa in detta pena 1 anno e mesi 4 per la recidiva specifica); (1) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 101.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

llariuzzi Giuseppe, anni 4 di reclusione (cumulo di anni 2 per ciascuno dei 2 reati ascrittigli); Barbieri Virginio, a.imi 4 e mesi 6 di re.elusione per il delitto cli appartenenza a organizzazione sovversiva (compreso in detta pena 1 anno e mesi 6 per la recidiva specifica); Manni, anni 3 di reclusione per il delitto (270, 2° cpv., C.P.) ascrittogli; Ai condannati incombe in solido l'obbligo del pagamento delle spese processuali (art. 488, C.P.P.) e a ciascuno delle spese di propria custodia preventiva (274, C.P.P.); Cella, Saltini e Ilariuzzi Umberto vanno sottoposti a libertà vigilata (art. 230, n. 1). Il Collegio ritiene che ricorrano gli estremi di cui agli artt. 202 - 203, C.P. per sottoporre alla misura cli sicurezza di cui sopra, ai sensi dell'art. 229, C.P., anche gli altri tre condannati. Il materiale sequestrato, avente attinenza coi delitti commessi e le somme in sequestro che, come è risultato, erano destinate a commettere i delitti, vanno confiscati (art. 240, C.P.). P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 270, p.p.; 272, cpv.; 489, p.p. in relazione agli artt. 477 e 482, 73, 99,229,230, 240, C.P.; 274,488, C.P.P.; 485,486, C.P. Esercito: Dichiara Saltù1i Vittorio, Cella Elide, Ilariuzzi Umberto, Ilariuzzi Giuseppe e Manni Antenore responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, coll'aggravante della recidiva per Saltini e Ilariuzzi Umberto. Dichiara Barbieri Virgù1io responsabile del solo delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P. coll'aggravante della recidiva, assolvendolo per non provata reità dal delitto cli propaganda, e, cumulate le pene, condanna alla reclusione: Santiiù ad anni 20, Cella ad anni 16, Dariuzzi Umberto ad anni 10, Barbieri ad anni 4 e mesi 6, llariuzzi Giuseppe ad anni 4, Manni ad anni 3; tutti in solido dal pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva; ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro; Assolve Isola Giuseppe per non provata reità dai reati ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 22.1.1936 - Anno XN. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Isola Giuseppe, detenuto dal 21.1.1935, viene scarcerato il 22.1.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti cli clemenza previsti dal R.D. 15.2.1937 n. 77 e dal R.D. 24.2.1940 11. 56. Saltini Vittorio viene scarcerato dalln Casa Penale di Portolongone il 23.11.1945. Detenuto dal 23.11.1934 al 23.11.1945. Pena espiata: anni 11. Cella Elide viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 21.1.1943. Detenuto dal 21.1.1935 al 21.1.1943. Pena espiata: anni 8. Nota: per Cella vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 144. Saltini e Cella non possono usufruire dei benefici di clemenza pre_visti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i titoli dei reati per i quali sono stati condannati. Per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 11. 77 ]Jariuzzi Umberto viene scarcer~to dallo Stabilimento Penale di Fossano il 21.1.1939. Detenuto dal 21.1.1935 al 21.1 .1939. Pena espiata: anni 4. Nota: per Ilariuzzi Umberto vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929», pagg. 151 e 153· «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930»,pag. 189 e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. ' nel 1931», pag. 133. Barbieri Virginio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2. 1937. Detenuto dal 21.1.1935 al 19.2.1937. . . Pena espiata: a.imi 2, giorni 28. Una istanza di grazia inoltrata dai genitori del Barbieri il 2.1.1936 viene respmta. Nota: per Barbieri Virginio vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931», pagg. 508 e 512 e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 144. Ilariuzzi Giuseppe viene scarcerato dallo Stabilin1ento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 21.1.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 2, giorni 27. Nota: per IJariuzzi Giuseppe vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 1258. Manni Antenore viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dall'8.l.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni 1O.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

. La s~nt~nza en:es~a .dal T.S.D.S. il 22.1.1936 nei confronti dei sopraspecificati imputati viene dichiarata gmndicamente inesistente (art. 1, DLL 27.7.1944, n. 159) dalla Corte ~uprema di Cassazione (2n Sez. Penale) con sentenza pronunziata, in Camera di Consiglio, 1113.10.1964.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZ A N. 4

Reg. Gen. n. 74/1935

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Rei Remo, nato il 20.4.1900 a Ozzano Monferrato (Alessandria), meccanico. IMPUTATO

1) dei delitti di cui all'art. 270, p.p. e 2° cpv., C.P. per avere, antecedentemente e fino al 19.12.1934, in territorio La Spezia, fatto parte di associazioni comuniste da lui organizzate e dirette;

2) del delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al numero 1, esercitata propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampa; 3) del delitto di cui all'art. 489 in relazione agli artt. 477 e 482 stesso Codice per avere, nelle stesse circostanze di tempo ed in varie località dell'Italia settentrionale, fatto uso di falsi passapo1ti, false carte d'identità ed altri falsi documenti personali. Con l'aggravante della recidiva specifica qualificata di cui all'art. 99 C.P. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo d ifensore, per ultimo ha avuto la parola, osserva: IN PATIO ED IN DIRITTO

Il pervenuto Rei Remo, già condannato da questo Tribunale ad anni 4 di reclusione per appartenenza al partito comunista, liberato dal carcere, nel 1931 , espatriò clandestinamente per la Francia, con mezzi fornitigli dal partito predetto, a disposizione del quale rimase poi sempre, venendo addestrato e utilizzato nel miglior modo all'estero per foù sovversivi. II 14.10.1934, attraverso la navigazione del Lago Maggiore, rientrava in Italia, munito


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

di falsi passaporti e carte di identità, per prendere contatto con comunisti di La Spezia e dirigerne l'attività, giusto l'incarico avuto dal partito comunista di Parigi.

II 19.12.1934, .il Rei veniva tratto in arresto in un albergo di Parma e gli veniva sequestrato abbondante materiale di propaganda sovversiva, numerosi documenti di identità falsi, di cui il Rei aveva fatto uso, lire italiane 3.032, franchi svizzeri 50 e franchi francesi 50. Nella carnera ammobiliata che il Rei teneva affittata a La Spezia, il 4.1.1935, gli venivano sequestrati: una valigia a doppio fondo, due falsi passaporti (uno svizzero ed uno spagnolo) una falsa carta di identità e due false tessere del Dopolavoro, documenti tutti recanti la fotografia del Rei ma altré generalità, e trovati intelligentemente nascosti sotto il doppio fondo della valigia. Agli orgru1i di Polizia operanti, il Rei, dopo ostinati dinieghi, ammise di essere funzionario del pa1tito comunista, ed ammise anche, pur attraverso un intrigo di accorte reticenze, l'attività svolta a La Spezia. Pertru1to fu, il 18 febbraio u.s., denunziato a questo Tribunale.

Per svolgere l'attività in Italia, il Rei ha asserito di aver avuto dal «Centro comunista» la somma di f.. 4.000, gran parte della quale, come si disse, gli fu sequestrata. Pertanto nelle stesse affermazioni franunentarie e capziose dell'accusato, dai suoi precedenti, nonché dal comportamento ci1ùco e sdegnoso del Rei in udienza, il Collegio ha riportato la certezza che trattasi di sovversivo pericolosissimo ed incorreggibile, il quale con destri accorgimenti era riuscito a dirigere a La Spezia una vera e propria clandestina organizzazione comunista e ad attuare con la propaganda un movimento che avrebbe dovuto incriminare e indebolire la granitica compagine corporativa fascista in quella provincia. Nei fatti accertati, come sopra esposti, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici di tutti i delitti rubricati e adeguando la pena alla pericolosità dell'accusato, ai suoi precedenti e alla gravità dei fatti commessi, decide di condannarlo alla pena complessiva di anru 22 di reclusione risultanti dal cumulo (art. 73 C.P.) di anni 12 per i1 delitto di cui alla 1~ parte dell'art.. 270, C.P. (compresi .in detta pena anni 3 per la recidiva specifica) anni 5 per il delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. (compresi in detta pena anni 1 e mesi 8 per la recidiva specifica) anni 4 per il delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P. (compreso in detta pena 1 anno per la recidiva specifica. art. 99, n. 1, C.P.) anni 1 per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli artt. 477 e 482, C.P. (compreso in detta pena mesi 3 per la recidiva generica. art. 99, C.P.).

Procedutosi a rito diretto, il Rei fu rinviato a giudizio con atto di accusa del P.M. in data 26 marzo u.s. per rispondere dei delitti sopra rubricati.

Ai sensi dell'art. 230, n. 1, C.P. bisogna ordinare che il Rei sia sottoposto alla libertà vigilata.

All'orale dibattimento i fatti sono rimasti accertati, oltre a quanto si è detto, anche, per le ammissioni dell'accusato e per le prove testimoniali e documentali.

Le spese processuali (art. 488, C.P.P.) e quelle di custodia preventiva (art. 274, C.P.P.) sono a carico del condannato.

Il Rei, giunto a La Spezia verso la fine dell'ottobre 1934, scaltrito da una vasta esperienza sovversiva, aveva preso contatto con i «compagni» di La Spezia e aveva fermentato varie agitazioni operai. Egli sfruttava gli occasionali malcontenti, connessi alla crisi della disoccupazione, e suggeriva mezzi clandestini di lotta, manovrando i «compagni», con cui era a contatto, in modo da farli agire accortamente anche sull'animo di operai fascisti disoccupati.

Il materiale sequestrato destinato a commettere il reato e la somma sequestrata, di accertata origine e di destinazione delittuosa, vanno confiscati (art. 240, C.P.).

Così nella fabbrica metallurgica Cerpelli, sita alla frazione Migliarina de La Spezia, e nel cantiere di Muggia.no, il Rei riuscì a promuovere varie manifestazioni di protesta, nelle quali poi si esaltò di fronte al pa11ito, menandone grru1 vanto. Tm1t'è vero che, in una relazione nella stampa sovversiva edita all'estero, apparvero, dopo qualche tempo, delle notizie su una «vittoriosa rivendicazione operaia nel cantiere di Muggia.no a La Spezia». Fra alcmù appunti, contenuti nella valigia a doppio fondo e sequestrati al Rei, furono rilevate alcune frasi, riferentisi, secondo il Rei, a un appuntamento che avrebbe dovuto aver luogo, nel Regno, con un compagno di base, e alle parole di riconoscimento fra i convenuti. Il Rei era in collegamento col «Centro estero>~ del partito, cui spediva, sotto fonna di lettere «fa~iliari, amorose e corrunerciali» frequenti relazioni scritturate in simpatico (allume sciolto nell'acqua), adoperando frasi convenzionali per indicare stabilimenti industriali e località (fabbrica «Nl» località «N8», ecc.) nonché cifrari per occultare notizie compromettenti, come nomi di compagni e riferimenti all'organizzazione.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 270, p.p. e 2° cpv., 272, p.p., 489 in relazione agli art. 477 e 482, 73, 230, 99, 240, C.P. Dichiara Rei Remo responsabile dei delitti in epigrafe ascrittigli con l'aggravtrnte della recidiva specifica, e, cumulate le pene, lo condanna alla pena complessiva di anni 22 cli reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 22.1.1936 -Anno XIV. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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NOTIZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Pe~ effet~o dei provv~dimenti di clemenza di ctù al R.D. 15.2.1937 n. 77 la pena residua da espiare viene determmata in 13 anni.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF..SA DELLO STATO

SENTENZA N. 5

Rcg. Gcn. n. 54/1935

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

Pertanto Rei Remo, detenuto dal 19.12.1931, avrebbe dovuto essere scarcerato il 19.12 1947. .

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Per i precedenti penali e il titolo dei reati Rei Remo non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156.

Giudici: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Il 14.9.1939 Rei Remo viene trasferito dalla Casa di Reclusione di Fossano alla Casa Penale di Portolongone.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nota: per i precedenti penali vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1928, pag. 696. nella causa contro: Dal fascicolo di esecuzione e dal registro generale non risulta la data effettiva della scarcerazione. , Si presu~1e che il Rei sia stato scarcerato a seguito dei noti avvenimenti, verificatisi dopo 18.9.1943, 111 data anteriore al 19.12.1947.

Fabiani Mario, nato il 9.2.1912 a Empoli (Firenze), scritturale; Bonazzi E nrico, nato il 24.9.1912 a Sala Bolognese (Bologna), calzolaio; Canova Marcello, nato il 17.3.1901 a Budrio (Bologna), tipografo;

In sede di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Torino ha assolto, co~ s~nte~za del 2~.3._1951, Rei Remo dalle imputazioni di cui agli artt. 270 e 272, C.P. perche «i fatti non costitmscono reato». Per quanto riguarda il reato di falso la suddetta ~orte .h~ rigett_ato l'istanza di revisione speciale dichiarando, però, estinto il reato per l armustiaprev1stadall'art. l delR.D. 5.4.1944,n. 96.

De Maria Am1ando, nato il 29.5.1905 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), meccanico; Galli Mario, nato il 16.12.1916 a Capri (Napoli), meccanico; Marciatori Francesco. nato il 15.4.1915 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), calzolaio; Masi Giacomo, nato il 6.1.1916 a GranRrolo dell'Emilia (Bologna), contadino; Mingardi Guido, nato il 28.9.1899 ad Argelato (Bologna), manovratore di grn; Merighi Luigi, nato il 2.3.1900 a Sala Bolognese (Bologna), metallurgico; Vezzi Paolo, nato il 10.4.1912 a Empoli (Firenze), parrucchiere; HvfPUTATI

Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 270, cpv. 2°, C.P. per avere fatto parte di una associazione comunista;

2) del delitto di cui all'art. 210, 272, p.p., C.P. per aver concorso in propaganda comunista, verbalmente, a mezzo di diffusione di stampe, a mezzo del così detto «Soccorso Rosso»;


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TRIBUNALE SPECW..E PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Fabiani, il Bonazzi, ed il Canova, ancora: 3) del delitto di cui agli artt. 110- 270,p.p., C.P. per avere concorso nell'organizzazione e nella direzione di associazioni comuniste;

IL Fabiani, infine: 4) del delitto di cui agli artt. 81 - 489, C.P. in relazione agli artt. 477 - 482, stesso codice, per avere, in tempi cli versi, ma con unico disegno criminoso, fatto più volte uso di passaporti e documenti personali falsi;

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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A tal uopo lo aveva munito di istruzioni, di denaro e di valigie a doppio fondo contenenti stampe clandestine, passaporto spagnolo, carta di identità ed .ùtri documenti personali, falsi, portanti la cli lui fotografia ma generalità corrispondenti ad altre persone realmente esistenti e di buoni precedenti politici. Attraverso le confessioni sue, cli altri funzionari del partito, e dei maggiori esponenti del movimento sovversivo nelle varie provincie, emerse che il Fabiani antecedentemente e fino al gennaio 1935 esplicò fattiva opera comunista in territorio della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia; efficacemente coadiuvato da compagni che, in modo pa11icolare, agirono in Empoli ed a Bologna. Risultarono capeggiatori cli tale movimento sovversivo:

Il Canova, inoltre:

5) del delitto di cui agli artt. 110 e 482, C.P. in relazione all'art. 476, stesso codice, per avere concorso nella falsificazione di documenti personali di cui faceva uso durante la sua permanenza in Italia. Reati commessi antecedentemente e fino al 16.12.1934 dal Fabiani in territorio della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia; dal Vezzi in Empoli, e dagli altri in territorio cli Bologna antecedentemente e fino al dicembre 1934 - gennaio 1935 e fino al 30.6.1935 nei territori àella Lombardia, della Toscana, dell'Emili:.i cd altrove, dal Cmova. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori; Il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali n0nché dalle emergenze dibattimentali si è potuto acce11are: IN FATIO ED IN DIRJTIO 1

Dal procedimento penale a carico di Borghi ) e di altri 18, per attività comunista svolta ~tecedentemente e fino al settembre 1934 nelle provincie di Milano, Novara e vicinanze, nsultò che ce,10 «Aldo», individuato per il Fabi.mi Mario, era uno degli emissari della centr~le d~l partito; ~he, venuto dall'estero, efficacemente andava svolgendo in It,ùìa opera orgamzzat1va, direttiva e propagandistica nel campo giovanile. L' Autoritìt di P.S . di~de opportune disposizioni per rintracciarlo, essendo colpito da mandato d1 cattura del Tnbunale Speda.le per la Difesa dello Stato; ed in data 16.12.1934 fu arrestato a Bologna. Venne trovato in possesso dei soliti documenti personali di copertura falsi, nonché cli abbondante materiale sovversivo propagandistico; in quanto il «Centro Estero» da ultimo aveva affidati, al Fabiani, nuovi compiti da esplicare nel Regno, e precisamente nell'Emilia, con centro Bologna. (I) Vedi «Decisioni cmessr dal T.S.D.S. nel 1935», pag. 191

Fabi.mi Mario giìt assolto per amnistia dal Tribunale Speciale, nel novembre 1932, in ordine ai reati di appartenenz~! ad associazione sovversiva e di relativa propaganda; nel 1932 amnistiato dal reato di espatrio clandestino ed assolto per insufficienza di prove dal reato di ricostituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive. Nel dicembre 1931 egli, appartenendo alla organizzazione giovanile di Empoli, coi.mezzi fornitigli dal partito clandestinamente andò a Parigi; ù1di a Mosca dove ebbe modo cli frequentare la scuola leninista col pseudonimo di «Giberti>>. Ritornato a Parigi, il partito gli affidò l'organizzazione comunista nel mihmese; con particolari incarichi di propaganda nella zona di Cinisello. Perciò munito di istmzioni, <li denaro, di stampe sovversive e di documenti personali falsi di copertura rimpatriò; e nel periodo agosto-novembre 1933 disimpegnò attivamente le sue funzioni organizzative, direttive e propag.mdistiche, venendo in seguito sostituito eia altro emissario. Nel maggio 1934, il «Centro Estero» lo fece rientrare nel Regno per continuare la sua deleteria azione criminosa nell'Emilia con centro Bologna. Anche questa volta il pa11ito gli fornì denaro, le solite valige a doppio fondo con materiale propagandistico, nonché i soliti documenti falsi di copertura. Egli sotto false generalità girò l'Italia, fermandosi a Modena, Milano, Parma, Bologna, e Rimù1i. Ripetutamente si incontrò con gli emissari comunisti facenti parte di altro procedimento in corso, e con vari altri compagni di fede. Nel settembre si incontrò a Bologna col cugino coimputato Vezzi, per proseguire assieme fino a Venezia. A costui, il Fabiani, diede incarico di corrispondere, per ragioni politiche, col «centro» usando inchiostro simpatico e la firma convenzionale di «Renzo». Pure a Bologna, a mezzo del Bonazzi, presentatogli dal funzionario Canova, coimputato, aveva preso contatto con l'organizzazione giovanile di Bologna. Dal luglio al dicembre 1934 frequenti furono le riunioni segrete particolarmente tenute fra il Fabiani ed il Bonazz.i per riuscire a reclutare giovani, per penetrare negli enti del Regime a scopo disgregativo (dopolavoro, sindacati fascisti, associazioni sportive), e per insidiare le formazioni de.i premilitari provocando adesioni fra i giovani inesperti e facili mediante intensa opera propagandistica. Lo stesso Fabiani impa11ì a tale scopo opportune istruzioni; consegnando stampa, liste di sottoscrizioni pro vittime politiche, manifesti poligrafati relativi a problemi contingenti specie delle categorie salariate. Compilò e riprodusse perfino «appelli» insolenti e volgarissimi, e manifesti dal titolo «il premilitare rosso».


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Bonazzi Enrico, fu dirigente del movimento giovanile comunista di Bologna; in corso istruttorio aveva fatto atto di sottomissione e di pentimento per quanto aveva commesso.In udienza, invece, nel rendere la sua spavalda confessione dichiarò che ripudiava gli atti di debolezza compiuti durante l'istruttoria. Propagandato, a suo dire, dal noto comunista Serenari Marino, già condannato da questo Tribunale SpecialeOJ, nel giugno 1933 aderì alla associazione comunista. A contatto col Canova, ne divenne subito prezioso collaboratore, ed in segu ito ,mche del Fabiani. Per ciò si incontrò sovente con quest'ultimo per ricevere istrnzioni e per prelevare abbondante materiale propagandistico necessario alla organizzazione del movimento sovversivo fra i giovani operai delle officine «P~Lrenti» e perfino delle organizzazioni del Regime; all'uopo avvalendosi del congiunto De Maria Armando. Sempre d'accordo col Fabriani, il Bonazzi provvide a promuovere, inoltre, sottoscrizioni e raccolta di denaro pro soccorso rosso.

Ha infine dichiarato che il passaporto e gli altri documenti di ~o~e1iL~ra sequestr_atigli all'atto dell'mTesto sono falsi, e che di essi si era servilo nei diversi viaggi e durante 11 suo soggiorno in Italia.

Canova Mm·ccllo più volte denunciato dal Tribunale Speciale per la deleteria sua continua attività sovversiva svolta dal 1931 al giugno 1935; ossia fino al suo arresto. Risultò che nel 1931 recandosi in Fnmcia si mi.se a disposizione del centro estero comunista di Parigi; che nell'auturmo 1933 venne in Italia quale funzionario del partito comunista col preciso incarico di organizzare un centro di riproduzioni e djffusione di stampe, che recatosi a Bologna prese contatto con Parisin i e con Fantazzini, e consegnò a quest'ultimo il materiale di propaganda portato dalla Francia, e gli richiese la sua collaborazione per il lavoro da svolgere. Esplernta la sua missione fece ritorno .in Francia, rientrò una seconda volta in Italia nel marzo 1934 per fermarsi a Bologna e riprendere i contatti col Fantazzini, al quale consegnò altro materiale col proposito di riorganizzare un centro di riproduzione e diffusione di stampe comuniste. Dopo l'iu-resto del Fantazzini, avvenuto in quei giorni, egli lasciò Bologna ed il 1.4.1934 si recò a Padova per incontrarsi con l'emissario Bigiorde Giuseppe e così prendere accordi sull'attività da svolgere nel Regno, specie in ordine alla penetrazione nei sindacati fascisti. Dall'aprile all'agosto 1934 si incontrò coi maggiori esponenti del sovversivismo di Modena e di parecchie provincie dell'Emilia, particolannente coll'emissruio Bigiorde(2 J. T_utt~ la ~er!c~losa attività del Canova svolta nel I 934 venne anche lumeggiata dalle d1cl11ara~1om Clfcostanziate dagli imputati Fabiani e Bonazzi i quali, messi a confronto, in pe1;10do 1s!ru.t torio, col Canova, sostennero quimto avevano già dichiarato in precedenza all autonta dr P.S.; allorquando venne ad entrambi mostrata la fotografia del funzion ario del partito (allora latitante) col quale avevano avuti gli incontri e da detta fotografia riconobbero il Canova coimputato. In ordine all'ultimo viaggio lo stesso Canova ha dichiarato che era venuto la terza volta dalla_ Francia in Italia il 7 .6.1935, e che si era recato a Milano, a Modena, a Vicenza, a Treviso, a Verona ed a Pavullo. Che a Modena, secondo le istrnzioni avute dal centro estero di Parigi, avrebb_e dovuto incontrarsi con un compagno per consegnargli il materiale di propaganda da lui portato dalla Francia nella valigia a doppio fondo; ma l'incontro non ebbe luogo; ed egli il 30 giugno fu tratto in an-esto. (i )Vedi «Decisio11i emesse dal T.S.D.S. nel 1934", semenza n. 23, pag. 70 (2) Vedi semenza T.S.D.S. 11. 17, stesso volume.

De Maria Armando, mentre in istruttoria aveva dichiarato che era stato indotto dal cognato Bonazzi ad aderire da un ,mno circa alla org~nizzazione lo~ale comLmis:a ~- ~he, succube del Bonazzi, gli aveva prestata la propna collaborazione _Propag,u1~1t1ca, specialmente fra i compagni di lavoro..dell_a off'.cina <~Parenti» _(~ove 11 De Mana era meccanico apprezzato anche dagli openu, sui quali esercitava perc10 u~ certo ascendente?, invece al dibattimento tenne a far presente che egli agì in piena coscienza e per propna volontà. Risultò che riuscì a diffondere stan1pe sovversive ed a raccogliere denaro pro soccorso rosso nella officina Parenti; costituendosi perfino un gruppo giovanile comunista, del quale facevano parte anche i rubricati Galli, Mingardi e Merighi. Marciatori Francesco, per interessamento del Bonazzi, pure essendo iscritto ,ù fascio giovanile aderì a partecipare al movimento comunista. . . . Ricevette sovente anche stampa propagandistica dallo stesso Bonazz1, a mezzo di Mas1 Giacomo che serviva il collegamento. . In una relazione da lui compilata e sequestrata al Bonazzi, si legge «sono contento _d1 es,sere nella federazione giovanile comunista perché solo il comunismo potrà dare la hberta, al fascio oiovanile sono stato iscritto per forza». II Bon:zzi aveva appunto reclutato il Marciatori perché attirasse nella orbita del comunismo altri giovani operai del fascio locale. Masi Giacomo, propagandato da Bonazzi Elio (defunto) fratello del_lo Enric?, finì ~r aderire alla organizzazione comunista; avendo perciò soventi contatti COL suddetti Bonaz~1. Come emerge da una relazione da lui compilata e sequcstrat~ al Fa~i~ni,_egli da~a la ?ropna collaborazione svolgendo opera propagandistica specie fra I prcm1htar1, perchc egli stesso frequentava il corso. Spavaldamente, a dibattimento, disse che in carcere rafforzò le sue idee comuniste. Galli Mario, introdotto dal De Maria, che gli passava spesso la stampa propagandistica . . . da diffondere, aderì e partecipò al movimento comunista. Versò denaro pro soccorso rosso; ed Ìilvitato dallo stesso De Mana compilò una relazwne antifascista, con argomenti di lavoro e di vita della officina dove era occupato. Mingardi Guido, partecipe della organizzazione comunista accett_ò _cli essere ~i co_I: legamento fra il De Maria ed i compagni di fede che lavoravano nell' officm~ «Parenti_» .. Pm volte si riunì col De Maria per ragioni politiche; ritirando da questi schede di sottoscnz1one pro soccorso rosso e stampa propagandistica. Una volta intcrvenn.e ~duna riunione segreta assieme al Merighi per uno scambio cli idee sull'opera propagand1st1ca da svolgere. Lo stesso Mingardi versò anche denaro pro vittime politiche. Merighi Luigi, data adesione al movimento comunista ebbe contatti .s~ecie col De Mari~ anche per ricevere stampa propagandistica, e col M.ingardi, anche per ntirare una scheda d1


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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sottoscrizione pro soccorso rosso versandogliene poi l'importo dopo di avervi apposto sulla scheda la scritta «abbasso il fascismo».

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quella dei compagni, il Collegio è d'avviso di erogare le seguenti pene: A sensi dell'art. 270, p.p., C.P.: a Fabiani, Canova e Bonazz.i anni 12 ciascuno;

Vezzi Paolo, fu già condannato dal Tribunale Speciale con sentenza del 30.4.1932 ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per appartenenza ad organizzazione comunista e per relativa attività propagandistica. Uscito dal carcere in seguito all'amnistia concessa con R.D. 5.11.1932, ricevette una lettera dal cugino Fabiani residente a Parigi scrittagli con inchiostro simpatico, con la quale il Fabiani gli domandava di inviare al «Centro Estero del partito» (usando un indirizzo convenzionale ed inchiostro simpatico) notizie di carattere economico e politico antifascista, di Empoli. Ai primi di settembre del 1934 lo stesso Fabiani, trovandosi nel Regno, gli scrisse fissandogli un appuntamento a Venezia. Ivi concordò col cug ino di inviare a Parigi frequenti notizie politiche mediante clandestina corrispondenza firm ate «Renzo». Ciò che egli fece; ed una volta anche scrisse chiedendo al «Centro» l'invio di un funzionario del partito e precisando le frasi convenzionali di riconoscimento. Dalla suesposta narrazione dei fatti scaturisce evidente la prova che la centrale del partito comunista, a mezzo degli emissari Fabiani o Canova nonché con la collaborazione del Bonazzi, aveva potuto organizzare e dirigere associazione diretta a stabilire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; in territorio della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia. Con costoro parteciparono a tali associazioni anche il De Maria, il Galli, il Marciatori, il Masi, il Mingardi il Merighi ed il Vezzi, e tutti poi andavano svolgendo del pari attività propagandistica comunista. Il Fabiani ed il Canova per esplicare la loro azione criminosa girando l'Italia avevano fatto continuato uso dei soliti documenti fals i di copertura, fomitigli dal pm1ito.

Per il disposto del! 'art. 270, cpv. 2°, C.P.: a Fabiani, ~anov~, Bo~az~, De Maria, Vezzi, Marciatori , Mingardi e Masi anni 3 ciascuno; a Merighi e Galli anm 1 ciascuno; In applicazione dell'art. 272, p.p., C.P.: a F~1bian.i, Canova: B?naz~i, De M8:°~· Vezzi'. Marciatori, e Masi anni 5 ciascuno; a Mingardi anru 4; a Menghi anru 1 e mesi 6, a Galli anni 1. In base agli arti. 81 - 489 in relazione agli artt. 477 - 482 C.P.: .a ~anov~ e.Fa~iani. anni 3 ciascuno; pena ridotta ad anni 2 ciascuno, tenendo conto delle dmunuenu di cu1 agli arti. 477,482, C.P. e dell'aumento di 1/3 previsto dall'art. 81, C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente.con~anna, ap_plicata la aggrav~te.di cui all'art. 99, cpv. 1·, n. 1 e 2, C.P. con l'aumento di anm 1 per ~1ascun ~ato,_ Fab1~ e Canova ad anni 22; Bonazzi ad anni 20; Vezzi ad anni 10; De Mana, Marciatone Masi ad anni 8 ciascuno; Mingardi ad anni 7; Merighi a anni 2 e mesi 6; Galli ad anni 2. Tutti alla reclusione; Fabiani, Canova, Bonazzi, Dc Maria, Vezzi, Marci~tori e_ ~ asi anche con Ja interdizione perpetua dai pubblic i uffici; e Mingarcli anche con la 111terdiz101~e dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi con la li~rtà vigil~ta, col pa~amento 111 solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventtva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina infine la confisca di quanto trovasi in giudiziale sequestro. P.Q.M.

Di conseguenza tutti si sono resi responsabili dei reati previsti e puniti dagli artt. 270, cpv. 2° e 110, 272, p.p., C.P.; nei confronti del Vezzi con l'aggravante della recidività specifica ai sensi dell'art. 99 I e 2, cpv. 2°, C.P. Il Canova, il Bonazzi ed il Fabiani, quali org;U1izzatori e dirigenti , anche del delitto di cui agli artt. 110,270, p.p., C.P.; il Fabiani inoltre del reato previsto dagli artt. 81,489 in relazione agli ant. 477, 482, C.P., e così pure il Canova, non essendo riuscito sufficientemente provato che egli abbia altresì concorso nella falsificazione dei documenti per~onali falsi, per cui si deve modificare il di lui capo di accusa. Pertanto nell'opera delittuosa svolta da ognuno dei g iudicati si vengono ad integrare tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la ipotesi giuridica dei reati rispettivamente loro ascritti.

Visti ed applicati gli artt. 110,270, p.p., e cpv. 2°; 272, p.p.; 81,489 in relazione al 477, 482, 99 cpv. 1·, n. 1 e 2, cpv. 2°, 23°, 29°, 73°, 228°, 229°, 240°, C.P.; 274, 488, C.P.P.: Dichiara tutti i rubricati colpevoli dei delitti loro ascritti; modificand~ però, ~ci rigu~di del Canova, la configurazione giuridica del reato di cui agli artt. 11 O, 482 111 relazione ali art. 476, C.P. con l'altra di cui agli artt. 81,489 in relazione agli arti. 477,482, C.P.; ed operato il cumulo delle pene complessivamente; Condanna Fabiani e Canova ad anni 22; Bonazzi ad anni 20; De Maria, Marciato~i e Masi ad anni 8 ciascuno; Vezzi ad anni 10; Mingardi ad anni 7; Merighi ad anni 2 e mesi 6; Galli ad anni 2.

Pertanto esaminate nonché vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natura speciale dei reati, e rilevato il contegno spavaldo e provocante tenuto dagli imputati Fabiani e Bonazzi (tanto che in applicazione dell'art. 434, ~.P.P. ~rono allontanati dall'aula) che ostentando la loro opera criminosa compiuta mtervemvano perfino durante l'interrogatorio reso da taluno dei coimputati per indurli a sconfessare le dichiarazioni già rese in istruttoria per sminuire la propria responsabilità e

Tutti 'tlla reclusione. fabiani, Canova, Bonazzi, De Maria, Vezzi, Marciatori e Masi anche co~ la interdizione dai pubblici uffici e Mingardi con la interdizione dai pubblici uffici per la dur.ata di anni S. Tutti poi con la libertà vigilata, col paga~ento in solido .delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge;


PRIMA PARTE: SENléNZE PRONUJ'<-LJATE DAL T .S.D.S.

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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77, Ordina infine la confisca di quanto trovasi in giudiziale sequestro. Roma, 24.1.1936 - Anno XIV.

De Maria viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 10.1.1938. Detenuto dal 10.1.1935 al 10.1.1938. Pena espiata: arn1i 3.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Vezzi viene scarcerato dall'Istituto Pena.le di Castelfranco Emilia il 21.12.1938. Detenuto dal 21.12.1934 al 21.12.1938. Pena espiata: ru111i 4. Nota per Vezzi vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932)), pag. 237

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 n. 56. Fabiani, detenuto dal 16.12.1934, avr::bbe dovuto essere scarcerato il 16.12.1946. Una istanza di liberazione condizionale inoltrata dal Fabiani nell'agosto 1942 viene respinta. Il 6.6.1943 Fabiani viene trasferito dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia alla Casa di Reclusione di S. Gimignano. A seguito di ordine di scarcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Siena Fabiani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 16.12.1934 al 20.8.1943. Pena espiata: anni 8, mesi 8, giorni 4. Nota: per Fabiru1i vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 440. Canova, detenuto dal 30.6.1935, avrebbe dovuto essere scarcerato il 30.6.1947. Una istanza di liberazione condizionale inoltrata dal Canova nell'agosto del 1942 viene respinta. Canova, al pari del Fabiani non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi i titoli dei reati per i quali sono stati giudicati. Per effetto delle disposizioni contenute ne ll'art. 3 del decreto di amnistia e inuùlto del 28. l 0.1944 il T.S.D.S. trasferitosi in loca Iità del! 'Italia Centrale e Settentrionale dichiara, con declaratoria ciel 25.11.1944, condonata la residua pena da espiare e ordina la scarcerazione di Canova Marcello. Detenuto dal 30.6.1935 al 28.11.1944. Pena espiata: anni 9, mesi 4, giorni 28. Nota: per Canova vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1935», pag. 7 1. Bonazzi, detenuto dal 19.12.1934, avrebbe dovuto essere scarcerato il 19.12.1945. Osiandovi i titoli dei reati per i quali è stato condannato anche Bonazzi non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156. Trasferito nel Penitenziario di Pianosa venne scarcerato il 26.11.1944 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto di amnistia e indulto ciel 28.10.1944 emesso dalla Repubblica Sociale Italiru1a. Detenuto dal 19.12.1934 al 26.11.1944 Pena espiata: anni 9, mesi 11, giomi 7

Marciatori viene scarcerato daU 'Istituto Penale cti Castelfranco Emilia il 3.1.1938. Detenuto dal 3.1.1935 al 3.1.1938. Pena espiata: anni 3. Masi viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 23.12.1937. Detenuto dal 23.12.1 934 al 23.12.1937. Pena espiata: éUrni 3. Mino ardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937 · o Detenuto dall' 11.1.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni 7. . . . . . Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie 11 2 1.2.1936 y1ene respmta. Merighi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dall'l 1. l.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni 7. Grùli, detenuto dal 10.1.1935' viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 10.1.1937. La Conunissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza~· 15 del 5.4:1935, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò inoltre d1 non doversi procedere per insufficicn .;;1 di prove nei riguardi di: Bolelli Oreste, nato il 9.2.1912 a Granarolo (Ravenna), fabbro. Detenuto dal 21.12.1934 al 5.4.1935. Marchesini Amedeo, nato l' 8.10.1907 a Calderara (Bologna), manovale. Detenuto dall' 11.1.1935 al 5.4.1935. Mattioli Renato, nato il 15.2.1906 a Crevalcore (Bologna), manovale. Detenuto dall'l l.1.1935 al 5.4.1935. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5 ..10.!?44 n. ~ 16), l~ Corte d:i A.p~U~ di Bologna ha assolto, con sentenza del 23.1.1952, tutti gli unputati dalle 1mputaz1om di cm


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agli art. 270 e 272 C.P. perché «il fatto non costituisce reato».

SENTENZA N. 6

Rcg. Gcn. n. 321/1935 ~on la stc~sa sentenza ha dichiarato estinto per l'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n 719 11 reato d1 falso addebitato al Fabiani e al Canova. ·

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Zoggeler Francesco, nato il 29.11.1917 ad Avelengo (Merano), contadino, detenuto dal 2.7.1935. IMPU,ATO

Del delitto previsto e ptmito dall'art. 266, C.P. per avere, in Avelengo, il 2.7.1935, istigato militari a violare i doveri della disciplina rrùlitare in uniforme e con le armi espatriando in Svizzera mediante promessa di denaro. OMISSIS

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 266, 23, 98 in relazione all'art. 65, C.P.; 274,488, C.P.P. Dichiara Zoggeler colpevole del reato ascrittogli ed accordatogli il beneficio della diminuente per la minore età, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione; col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 24.1.1936 - Anno XIV.

Seguono le firme del Presiè~nte e dei Giudici.


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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 8

Rcg. Gcn. n. 76/1935

Z_oggeler'. detenuto dal 2.7.1935, viene scarcerato, per espiata pena, dalle carceri giudiziarie cli Roma Il 2.7.1936. Una istanza di grazia inoltrata da Zoggeler l '8.3.1936 viene respinta.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Il T .S.D.S. concede, con declaratoria del 16.4.1940, il beneficio dell'amnistià prevista dal R.D. 15.2.1937 n. 77.

Giudice Relatore: Llmari Piero;

Presidente: Le Mctre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusi Mario, Consoli della M .V.S.N.;

hà pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Leris Luigi, nato il 1.11.1912 a Treviglio (Bergamo), idraulico; Rigotti Angelo, nato il 13.12.1889 a Cortazzone d 'Asti (Asti), falegname; Sacchetti Carlo, nato il 10.2 .1914 a Cesena (Forlì), calzolaio. IMPUTATI

Tutti e tre: 1) del reato preveduto dagli artL 110 e 270, p.p., C.P. per avere promosso la costituzione del partito comunista; 2) del reato preveduto dall'art. 270, cpv. 2°, C.P. per avere partecipato all'associazione comunista; Il Leris ed il Sacchetti, inoltre: 3) del delitto preveduto dagli artt. 110 e 272, p.p., C.P. per avere concorso in propaganda comunista; Il Leris, ancora: 4) del delitto preveduto dagli artt. 11 Oe 482 in relazione agli artt. 477 e 478, C.P., per avere concorso nella falsificazione della carta di identità ed altri documenti personali cli identità, facendone uso. Reati commessi in Tori.no e Mihmo negli ultimi mesi del 1934 e fino al 13.1.1935.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

lN PUBBLICA UDIENZA

adesione al movimento sovversivo lo avvertì dell'arrivo a Torino di un emissario del partito che avrebbe preso i contatti con lui Sacchetti, presentandoglisi con la frase convenzionale «sono venuto a pagare le venti lire delle scarpe di mio nipote che ho preso in settembre».

Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola col loro difensore; Il Tribunale, ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare: · lN FATIO EO IN DIRITIO

Negli ultimi mesi del 1934 gli organi tutori dell'ordine pubblico avevano notata una certa ripresa di attività comunista da parte di giovani; attività che si concretava con la distribuzione e circolazione di stampati sovversivi e con propaganda spicciola. La sussistenza di tale deleterio movimento sovversivo era confermata da notizie fiduciarie che segnalavano la presenza, specie nei fasci giovanili e tra i premilitari di elementi che, con azione subdola ed opportuna, tentavru10 di scuotere la compagine; istigando abilmente i giovani anche alla ribellione ai propri superiori. Dopo pazienti pedinamenti fu possibile arrestare un individuo che sovente, con fare circospetto, avvicinava varie persone e si intratteneva anche coi coimputati; il quale, benché in possesso di vari documenti personali falsi di copertura intestati a Brivio Francesco studente, nato a Milano, finl per essere identificato per Leris Luigi. Nella perquisizione domiciliare gli rinvennero numerosi opuscoli comunisti e copie dell'"Avanguardia", del «Soccorso Rosso», di «Battaglie Sindacali» e dell' «Unità». Confessò subito quanto ebbe a confermare pure all'udienza; e cioè di essersi rifugiato all'estero verso la fine del 1931 per sottrarsi all'arresto in quanto egli, noto per le sue idee comuniste ed avendo un fratello condannato dal Tribunale S peciaie per attività sovversiva(l), era stato ritenuto responsabile della diffusione di manifestini sovversivi, avvenuta nel suo paese. Di essere rimasto in Francia fino verso la metà del 1934, epoca nella quale per incarico del partito comunista rientrò in Italia clandestinamente per esplicare azione di partito, per organizzare la gioventù e svolgere attività propagandistica. Infatti, munito dal partito dei soliti documenti personali falsi, di denaro e del solito materiale propagandistico, in un primo tempo si recò ad Asti, Venezia, Firenze, Pisa, Alessandria, Piacenza; successivamente andò a Torino. Mentre in isu-uttoria affermò che non intendeva dire con chi aveva avuto contatti né precisare 1'opera criminosa esplicata, ed altresì che era inutile che gli contestassero le circostanze già ammesse dai coimputati Sacchetti e Rigotti e dai testimoni, perché nulla voleva dire, invece all'udienza non negò i rapporti di carattere politico sovversiv.o avuti con i compagni Rigotti e Sacchetti; precisando anche che la specifica qualifica di «compagni» gli era stata fornita da esponenti del partito. Nei confronti del Sacchetti risultò che aveva avuto frequenti visite del Rigotti, il quale trovando un terreno adatto gli spiegò le teorie comuniste e dopo di avere ottenuto la di lui (])(Vedi «Dccisio11i emesse dal T.S.D.S.» nel 1931 pag.4SO)

Infatti ai primi di dicembre 1934 si incontrò col Leris ed ebbe con costui parecchi contatti; trovandosi assieme una volta anche nelle vicinanze della chiesa della Madonna del Picone. Dal Leris ebbe incarico di svolgere la propaganda tra i giovani, ma temendo di essere vigilato dalla polizia pregò il Leris di sostituirlo nell'incarico col teste Daziano, a tal uopo presentato dallo stesso Sacchetti. Il Daziano finse di accettare e perciò ebbe frequenti incontri e colloqui col Leris e col Sacchetti, ricevendo materiale sovversivo ed incarico di esplicare opera propagandistica. Il Leris poi gli impartì particolari istruzioni per insinuarsi nell'animo dei giovani fascisti e dei premilitari; fornendogli altresì un recapito per la corrispondenza clandestina da mandare a Parigi «ì'v'Iadame Denis, 184 avenue de l'Jtalie, Café de la Liberté». Nei confronti del Rigotti, secondo le sue stesse dichiarazioni e quelle dei suoi coimputati, risultò che egli ebbe un primo contatto col Leris per concordare con costui l'accennato incontro col Sacchetti; avvenuto dopo preavviso dato a quest'ultimo dallo stesso Rigotti. Nulla emerse a carico del Rigotti in ordine ad attività propagandistica; pur figurando dalle informazioni della Questura noto comunista professante idee sovversive fin dal 1924. Da quando venne suesposto, chiaro apparisce che il partito comunista aveva mandato dall'estero nel 1934, il funzionario Leris con l'incarico di organizzare in Italia il movimento sovversivo giovanile specie fra i giovani fascisti ed i premilitari. A tal uopo lo aveva munito dei soliti documenti personali falsi cli copertura, alla cui formazione egli era concorso; di denaro e dei soliti stampati propagandistici. Costui dopo di avere girato parecchie città del Regno aveva preso contatti anche con due «compagni» pure appartenenti alla organizzazone sovversiva, col Rigotti e col Sacchetti, svolgendo con quest'ultimo attività propagandistica di partito. Non v'è dubbio che tutti e tre i giudicabili si sono resi responsabili del reato di cui all'art. 270, cpv. 2°, C.P.; il Leris anche dei delitti previsti e puniti dall'art. 270, p.p. e 272, p.p., C.P. e 110,482 in relazione agli artt. 477 e 478, C.P.; ed il Sacchetti del pari del reato di cui all'art. 272, p.p., C.P.; in quanto nella fattispecie della rispettiva opera criminosa esplicata si vengono ad integrare tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti. Pertanto, esami.nate e vagliate tutte le circostanze raccolte al dibattimento e le richieste della difesa; considerata la natura particolare dei reati; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Ai sensi dell'art. 270, p.p., C.P.: a Leris rumi 12; per il disposto dell'art. 270, cpv. 2·, C.P.: a Leris, Rigotti e Sacchetti anni 3 ciascuno.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DII'ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SEl\'TENZE PRONlJNZlATE DAL T.S.D.S.

. In base all'~rt. 272: p.p ., C:P.: a Leris anni 3; a Sacchetti a1111i I. In applicazione degli arlt. 110 e 482 m relazione agh artt. 477-478, C.P.: a L eris anni 2.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77.

Ed, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna: Leris ad anni 20; Sacchetti ad anni 4; Rigotti ad anni 3. Tutti alla reclusione; Leris ru1che con la interdizione perpetua dai pub.blici uf~ici; Rigotti e Sacchetti pure alla interdizione dai pubblici uffici per 1~ d~r~ta d1 ru1111 5; tutti poi alla libertà vigilata, col pag,unento in solido delle spese di g~udiz10, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale d1 legge. P.Q.M.

Visti cd applicati gli artt. 270, p.p. e cpv 2°, 272, p.p. , 1 IO e 482 in relazione agli artt. 477,478; 23, 29, 73,228,229, C.P. ; 274,488, C.P.P.; 485, C.P. Esercito. Dichiara Sacchetti e Rigotti assolti per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'art. 270, p.p., C .P.; mentre li ritiene colpevoli assieme al Leris del reato previsto dall'art. !70, ~P':'· ~·, C.P.; il Sa~chetti ed il Leris inoltre del delitto di cui all 'art. 272, p.p., C.P. ed il Lens mfme pure deglr altri reati ascrittigli. Ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condmma: Leris ad anni 20! Sacch~t!i ad.m~ni 4; Rigotti ad anni 3. Tutti alla reclusione; Leris anche con la interdizione dai. pubblici uffici p~r I.a d_ui:ata di anni 5; tutti poi con la liberfa vigilata, col pagamento in so!J~o delle spese d1 gmdmo, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Leri.s avrebbe dovuto essere scarcerato dalla Casa penale di Portolongoneil 13 gennaio 1946. D al fascicolo di esecuzione e dal registro generale non risulta la data della scarcerazione del Leris. E' da ritenersi, però, che il Leris venne scarcerato a seguito dei noti eventi verificatisi dopo 1'8.9.1943 - in data anteriore al 13.1.1946. Gli accertamenti effettuati nel 1988 dai competenti Comru1di dei carabinieri per rintracciare il Leris al fine di conoscere la data della sua scarcerazione hanno dato esito negativo a causa dell'irreperibilità del Leris. Sacchetti viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 14. 1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni 5. Per Sacchetti il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 26.6. 1948, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96. Rigotti viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 17.1.1935 al 21.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni 4. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L 5.10.1944 n . 316) la Corte di Appello di Torino ha assolto tutti gli imputati, con sentenza del 13.2.1956, dalle imputazioni di cui agli artt. 270 e 272, C.P. perché «il fatto non costituisce reato».

Roma, 28.1. 1936 - Anno XIV. Ha dichiarato, inoltre, con la stessa sentenza estinto per l'amnistia di cui al D.L.L. 17. 11.1945 n. 719 il reato di falso addebitato al Leris. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


PRIMA PARTE: SENT'ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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SENTENZA N. 9

Reg. Gcn. n. 376/1935

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Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Con decreto di grazia del 16.7.1936 viene concesso il condono cm~dizionale della re~i~u~ pena da espiare; pertanto Lai viene scarcerato dalla Casa penale d1 Castelfranco Emilia il

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis G. Batt. Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Consoli della M .V.S.N.;

20.7.1936. Detenuto dall'8.9.1935 al 20.7.1936. Pena espiata: mesi 10, giorni 12.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Lai Angelo, nato il 10.7.1914 ad Iglesias (Cagliari), muratore, soldato del 151 • Rgt. Ftr. IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 266, p.p., C.P. per avere in Sagrado (Gorizia) 1'11.9.1935, istigato militari a disobbedire alle leggi scrivendo sui muri della camera di punizione le seguenti frasi: «Fanti sopportate tutte le torture che vi fanno, il giorno della vendetta sta per giungere»; «Oggi prigione e domani a Gaeta se andiamo in guerra il primo ad uccidere sono gli ufficiali e sottufficiali, che la vendetta la devo fare a costo di darmi la fucilazione»; «Fante tu sci il più scarcinato di tutta l'Italia e di tutti i soldati del mondo»; «Sia maledetta questa vita militare per quanto vivo è meglio disertare il disegnatore è a Gaeta». OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicatigli artt. 266 1ap. ecpv. 1°.,23°, 29°, 228°, 229°, C.P.; 274,488, C.P.P. Dichiara Lai colpevole del reato ascrittogli però con 1' aggravante del 1• cpv. dell'art. 266, C.P. e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione; con la interdizione perpetua dei pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 28.1.1936 - Anno XIV.

A seguito di condanne, quale responsabile del re~to di furto, ~flitt~ al. Lai dal Pretore di Cagliari con sentenza del 21.1.1938 e dalla Corte d1 Appello d1 Cagl1an con s~ntenza del 29.4.1939 il Procuratore Generale del T.S.D.S . revocò, in data 21.4.1943, il condono condizionale concesso con decreto di grazia del 16.7.1936 ordinando la carcerazione del Lai per espiare la residua pena di 4 anni, un mese e 18 giorni di reclusione; ., . . . . Il Lai, tratto in arresto il 22.6.1943, terminò di espiare la pena inflitta dall Autonta gmdiz1ana ordinaria il 15.12.1944. Trattenuto nelle Carceri giudiziarie di Cagliari per espiare la residua pena inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 28.1.1936 venne scarcerato il 12.7.1945 a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma 1'8.6.1945 che dichiarò condonata la residua pena da espiare per effetto dell'indulto previsto dal R.D. 5.4.1944 n. 96.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPEC.1ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gcn. n. 238/1935

Hv1PUTATI

SENTENZA N. 10

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

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Tutti: 1) del delitto previsto e punito dall'art. 270, cpv. 2°, C.P. per avere partecipato ad associaz ione comunista;

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Tutti meno Mangiacavalli Antonio, Romanò Pietro e Zanfrini Ugo:

Giudici: Pasqualucci Renato, Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N .;

2) del delitto previsto e punito daH 'art. 272, p.p., C.P. per avere fatto propaganda a favore di detta associazione.

ha pronunciato la seguente Coll'aggravante della recidiva (art. 99 C.P.) per Gatti Carlo e Bianchi. SENTENZA

Reati commessi in territorio di Corno, anteriormente e fino al 16.3.1935.

nella causa contro: Corti Luigi, nato il 2.10.1902 a Oltrona San Mamette (Como), tramviere; Albonico Flavio, nato il 23 .3.1916 a Como, fattorino presso il R.A. C.I.; Arrigo Gino, nato il 1.9.1910 a Lurate Caccivio (Como), tintore; Ballabio Giovanni, nato il 28.3.1906 a Senna Comasco (Como), aiutante tintore; Bianchi Luigi, nato il 15.12.1915 a Albate (Como), tintore;

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimo avuta la parola, osserva: IN FATIO ED lN DIRITTO

I prevenuti, assieme a tale Reali Carlo, nei riguardi del quale, essendo latitante, preliminarmente si è ordinata la sospensione del procedimento, furono, con sentenza della Commissione Istruttoria, in data 9.10.1935, rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra rubricati.

Erba Paolo, nato il 24.2.1907 a Como, esercente di osteria; Gatti Carlo, nato il 21.6.1912 a Como' meccanico·, Gatti Luciano, nato il 27.10.1910 a Como, parrncchiere;

Per la confessione degli imputati, per le prove documentali e testimoniali, in relazione a quanto era emerso in istruttoria, all'orale dibattimento è rimasto accertato quanto segue: Emissari della centrale Comunista all'estero, negli anni 1933 e 1934, erano riusciti ad infiltrarsi nella provincia di Como e a spargervi il verbo comunista clandestinamente.

Grassi Gaspare, nato il 25.2.1903 a Bregnano (Como), barbiere; Lissi Alfonso, nato il 5.11.1906 a Capiago Intimiano (Como), operaio; Mangiacavalli Antonio, nato il 2.11.1902 a Lomazzo (Como), meccanico; Minotti Pasquale, nato il 3.1.1903 a Vertemate (Como), carpentiere; Pancaldi Beltrando, nato il 29.12.1910 a Castello d' Argile (Bologna), contadino; Romanò Pietro, nato il 5.5.1906 a Luisago (Como), tintore;

Alcuni giovani, lusingati dalle mirabolanti promesse di miglioramenti economici e sociali subdolamente fatte dai detti emissari, avevano aderito al movimento sovversivo e, anche nei primi mesi del 1935, avevano procurato nuovi elementi ed espletato il compito loro assegnato consistente nell'introduzione clandestina dalla Svizzera di materiale comunista indispensabile per una vasta propaganda da svolgere non solo in quella, ma anche in altre provincie d'Italia. Erru10 riusciti così a fonnare qualche cellula, ad introdurre nel Regno numerosi pacchi di stampe sovversive, a diffondere le stampe stesse ed a raccogliere fondi pro soccorso rosso. Scoperti dalle Autorità di P.S. di Como, i prevenuti furono arrestati e denunziati a questo Tribunale.

Zanfrini Ugo, nato il 12.12.1 902 a Olgiate Comasco (Como), falegnan1e; Fu accertato che, fra essi, Corti, Albonico, Romanò e Bianchi appartenevano a or-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO 51'ATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ganizzazioni fasciste. Pertanto la loro attività comunista ebbe netto carattere cli tradimento.

anch'egli pacchi di stampe a tal fine, a lui noto, destinati; ne ritirò per incarico del Lissi da un individuo avvicinato con segni convenzionali e poi portò nell'osteria dell'Erba quel pacco destinato a Bologna che, come si disse, fu sequestrato. In detta osteria il detto Gatti Carlo prese parte a riunioni organizzative.

Corti e in modo particolare il Lissi erano gli esponenti principali del movimento ed avevano entrambi la carica di capo cellula. Erano in corrispondenza diretta con gli emissari residenti in Svizzera, coi quali avevano presi accordi in Como. Organizzarono, con fondi comunisti ricevuti via Svizzera, il contrabbando delle stampe sovversive di cui sopra, ne operarono il ritiro e la distribuzione, raccolsero somme pro soccorso rosso che rimisero ad un emissario di Zurigo. Tennero riunioni ed adescarono nuovi elementi. Ballabio, detto «il Biondo», ritirava le stampe presso il contrabbandiere che le introduceva dalla frontiera Svizzera, e le portava nella propria abitazione, dove avveniva lo smistamento, essendo le stampe parte destinate alla zona di Como, e parte a quelle di Milano e di Bologna. Erba prestava la sua osteria per le riunioni dei partecipi al movimento e per nascondervi pacchi di stampe che dovevano essere ritirati da Pancaldi per il trasporto a Bologna, come il voluminoso pacco sequestrato dall'Autorità cli polizia giudiziaria in un ripostiglio di detta osteria, il giorno stesso dell'arresto dell'Erba. L'Erba, inoltre, non limitava la sua partecipzione al movimento col dare ospitalità non sospetta agli aderenti e ricetto alle stampe ma si occupava attivamente della raccolta di somme pro soccorso rosso, sebbene sofferente in salute. Gatti Luciano, appartenente alla cellula di cui era capo il Lissi, ebbe l'incarico cli distribuire stampe di propaganda e di raccogliere fondi pro soccorso rosso, incarico che espletò con zelo. Inoltre attirò l'Erba nel clandestino ed illegale movimento. Grassi ebbe contatti con gli emissari, ai quali presentò Corti e Mangiacavalli. Ebbe stampe di propaganda di cui operò la diffusione. Anch'egli raccolse somme pro soccorso rosso. Albonico Flavio era, come ha dimostrato anche in udienza, per il suo contegno cinico e sdegnoso, uno dei più pericolosi partecipi dell'organizzazione comunista di cui trattasi. Impiegato del R.A.C.I. in Como e fascista, aderì al movimento ad opera del Corti e, poiché ne aveva la facilità, dato il suo impiego, importava, in territorio svizzero la corrispondenza che il Corti spediva agli emissari in quello Stato. Ebbe poi relazioni con tale «Nuccio», non ~eglio identificato, dal quale ricevette in più volte cinque o sei pacchi di stampe sovversive dt propaganda che introdusse in Italia, passandone il contenuto in parte al Corti e in parte alla cooperativa Falegnami di Como, dove le stampe ve1ùvano lette e commentate. Accettò di fare propaganda fra i premilitari, il cui corso egli frequentava e riferì al Corti con una relazione scritta, il contenuto delle istruzioni ed i discorsi che gli istruttori facevano. ~igo G!no era i! c~rr_iere stampa da Como a Milano, nella quale ultima città portò due g.ross1 paccht ad un md1v1duo che si fece riconoscere mediante segni convenzionali cons1stent1 111 mezza cartolina illustrata e in un cartoncino triangolare. Gatti Carlo, già milite volontario in Libia e dimentico dell'onore che gliene era derivato, entrava a far parte della cellula diretta dal Lissi, concorrendo alla propaganda col ritirare

Pancaldi era il corriere stampa tra Como e Bologna per la provvista di materiale ai compagni di quest'ultima città. Compì tre viaggi all'uopo ed ebbe contatti con Corti, Ballabio, Grassi ed Erba. Ammette di avere volontariamente partecipato all'organizzazione comunista. 11 suo notevole concorso alla propaganda risulta da quanto, come egli stesso non nega, si è detto. Minotti ha negato anche in udienza ogni sua partecipazione al movimento ma le concordi dichiarazioni di Corti, Grassi e Lissi, sebbene in udienza attenuate, l'hanno indicato non solo partecipe dell'organizzazione, ma come presentatore degli emissari agli esponenti locali e come intennediario tra costoro e i contrabbandieri per l'introduzione dalla Svizzera dei pacchi di stampe sovversive e di propaganda. Bianchi partecipò al movimento, pur ora dichiarandosi pentito, ebbe più volte stampe dal Lissi e le ultime avute sotterrò presso casa sua, dove a sua indicazione, furono trovate dalla Polizia operante. Non si sono avute prove sicure in udienza circa l'attribuitagli attività cli propaganda. Mangiacavalli partecipò all'organizzazione, fu a contatto con un emissario ed accettò di ritirare le stampe presso l'osteria dell'Erba, per quanto, poi, non le abbia ritirate p~rché allora non ne giunsero. Egli ha tentato di scagionarsi in udienza, ma Corti e Grassi hanno ribadito quanto avev,mo affermato in istruttoria che corrisponde a quant'era si è detto sul Mangiacavalli. Romanò concorse colla sua motocicletta al ritiro delle stampe cli propaganda provenienti dall'estero, mediante segno di riconoscimento in uso fra i comunisti. Nella sua abitazione furono sequestrate numerose stampe sovversive destinate alla propaganda e alcuni appunti riflettenti gli iscritti al fascio di Portichetto (cui egli apparteneva), i rapporti coi combattenti, le condizioni della Cooperativa ecc., appunti evidentemente destinati come notiziario alle gerarchie comuniste. Zanfrini, cli accertati precedenti sovversivi, ebbe contatti con uno degli emissari dal quale ricevette istruzioni, che, per la evidente riservatezza, non volle rivelare nemmeno al Corti. Lo Zanfrini cerca di negare ogni sua cosciente adesione al movimento, ma, oltre a quanto si è detto, la sua partecipazione al movimento è risultata dalle indicazioni, ripetute anche in udienza, del Ballabio e del Corti. Nei fatti come sopra accertati nei riguardi di tutti gli accusati, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati a ciascuno cli essi contestati, meno quanto concerne l'imputazione di propaganda sovversiva addebitata al Bianchi, perché come si è detto, non è stata provata e pertanto egl.i va assolto dal reato cli cui all'art. 272, p.p., C.P. Commisurando la condanna all'entità del fatto e la pericolosità cli ciascuno; il Collegio ritiene adeguate le seguenti pene:


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TIUB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DllLLO STATO

Per Corti, Lissi ed Albonico, ciascuno mmi 8 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 5 per il delillo di cui all'art. 272, p.p., C.P. e di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P.; Per Ballabio, Gatti Carlo, Gatti Luciano e Pancaldi, ciascuno, anni sci di reclusione, risultrulli dal cumulo di anni tre per ciascuno dei due delitti predetti loro addebitati, compreso nelle pene ciel Gatti Carlo un mese per ciascuno per la recidiva generica (art. 99, C.P.);

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

vigilata. Roma, 30.1.1936-AnnoXIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Per Arrigo, Minotti e Grassi, ciascuno anni 5 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni e per il delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. e di anni 2 per il delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P.;

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per Erba anni 4 di reclusione, cumulo di anni due per ciascuno dei due reati addebitatigli;

Per effetto de i provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77

Per Bianchi e Romanò anni 3 di reclusione ciascuno per il delitto di cui all'art. 270, 2· cpv., C.P.; compreso nella pena ciel Bianchi un mese per la recidiva generica (art. 99, C.P.); Per Mangiacavalli e Zanfrini ciascuno un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P. A tutti in solido incombe l'obbligo del pagamento delle spese processuali e a ciascuno in particolare quello delle spese di propria custodia preventiva (488. 274, C.P.P.). 11 Tribunale ritiene che sia da ordinare la sottoposizione dei condannati meno Zanfrini e Mangiacavalli, alla libertà vigilata (art. 229, C.P.), ravvisando, ai sensi degli artt. 202 203 in relazione all'art. 133, C.P., nei predetti la qualifa cli persone socialmente pericolose. P.Q.M.

Letti ed appUcati gli artt. 270, 2· cpv ., 272, p.p., 73, 99,229, C.P.; 274 -488, C.P.P.; 485, C.P.Esercito. Dichiara Corti L uigi, Lissi Alfonso, Ballabio Giovanni, Erba Paolo, Albonico Flavio, Grassi Gaspare, Gatti Luciano, Pancaldi Beltrando, Arrigo Gino, Gatti Carlo, Minotti Pasquale, Romanò Pietro, Mangiacavalli Antonio e Zanfrini Ugo responsabili dei deUtti in epigrafe a ciascuno ascritti e Bianchi Luigi soltanto del delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P. ascrittog:i, assolvendolo per non provata reità dall'addebitatagli propaganda sovversiva, coli' aggravante della recidiviti1per Gatti Carlo e Bianchi, e, cumulate le pene, condanna alla reclusione: Corti, Lìssi, cd Albonico ad anni 8 ciascw10; Ballabio, Gatti Carlo, Gatti Luciano e Pancaldi Beltrando ad anni 6 ciascuno; Arrigo, Minotti e Grassi ad anni 5 ciascw10; Erba ad anni 4; Bianchi e Romanò ad mmi 3 ciascuno; Mangiacavalli e Zanfrini ad ru111i 1 ciascuno; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva; Ordina che tutti i predetti, meno Zanfrini e Mangiacavalli, siano sottoposti alla libertà

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Lissi viene srnrcerato dallo Stabilimento Penale di Foss,mo il 16.3.1938. Detenuto dal 16.3.1935 al 16.3.1938. Pena espiata: anni 3 . Corti viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossru10 il 16.3.1938. Detenuto dal 16.3.1 935 al 16.3.1938. Pena espiata: anni 3. Albonico viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 16.3.1938. Detenuto diù 16.3.1935 al 16.3.1938. Pena espiata: anni 3. Ballabio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale d i Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 16.3.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 11 , giorni 3. Gatti Carlo viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfrm1co Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 16.3.1935 al 18.2. 1937. Pena espiata: anni 1, mesi 11, giorni 2. Gatti Luciano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Possano il 18.2.1937. Detenuto dal 16.3.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 11 , giorni 2. Pan caldi viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19 .2.1937. Detenuto dal 17.3.1935 al 19.2. 1937. Pena espiata: anni 1, mesi 10, giorni 28. Arrigo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 21 .3.1935 ,ù 19.2.1937. Pena espiata: rum i I, mesi 1O, g iorni 28. Minotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Detenuto dal 25.3.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni I, mesi IO, giorni 23.

Rcg. Gen. n. 348 - 438/1935

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SENTENZA N. 12

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Erba viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19.2.1937. Detenuto dal 16.3.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: a1mi 1, mesi 11, giorni 3.

Presidente: Le Metre Gaettmo, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Bianchi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 16.3.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 11, giorni 2.

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Leonardi N icola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Romanò viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19.2.1937. Detenuto dal 16.3.1935 al 19.2.1 937. Pena espiata: anni I, mesi 11, giorni 3.

ha pronunciato la seguente

Z,mfrini con decreto di grazia del 19.3.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 21.3.1936. Detenuto dal 28.3.1935 al 21.3.1936. Pen:i espiata: anni 1, mesi 11, giorni 23.

nella causa contro:

Grassi con decreto di grazia del 22.10.1936 viene concesso il condono condizionak della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.10.1936. Detenuto dal 22.3.1935 al 24.10.1936. Pena espiata: anni 1, mesi 7, giorni 2. Mangiacavalli Antonio, detenuto dal 26.3.1935, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 26.3.1936.

SENTENZA

Minio Enrico, nato il 4.5.1906 a Civitacastellana (Viterbo) ceramista; Pallini Marino, nato il 8.2.1900 a Nepi (Viterbo), ceramista; Ceccarelli Pio, nato il 12.7.1899 a Faleria (Viterbo), ceramista; Oddi Giuseppe, nato il 10.9.1908 a Civitacastellana (Viterbo), elettricista; Soldini Vittorio, nato il 19.1.1905 a Civitacastellana (Viterbo), ceramista; Conti Bruno, nato il 18.6.1909 a Civitacastellana (Viterbo), ceramista; IMPUTATI

La Commissione istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 34 del 9.10.1935, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati rinviò al giudizio del T.S.D.S. anche il latitante Reali Carlo, nato il 21.8.1871 a S,mto Stefano (Como), suddito svizzero. Dal Registro Generale del T.S.D.S. non risulta se Reali C,ulo verme negli anni successivi al 1936 tratto in arresto e giudicato dal T.S.D.S.

I primi cinque: 1) dei delitti previsti dagli artt. 270, cpv. 2°, e 272, p.p., C.P. per avere fatto parte di associazione sovversiva (partito comunista) e svolta propag~Ulda a favore della medesima;

II Minio Enrico, inoltre: 11 Giudice Istruttore (Lancio Fantini) ha dichiarato, con sentenza del 28.5.1936, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Mangiacavalli Antonio in ordine al delitto di cui all'art. 272, P p., C.P. per aver fatto propaganda sovversiva nel Carcere Giudiziario di Regina Coeli, in Roma, nel marzo 1936 e in data anteriore alla suddetta data.

2) del reato di mi all'art. 270, p.p., C.P., per avere costituito cd organizzato detta associazione sovversiva. Reati commessi in Civitacastellana (Viterbo) anterionnente e fino al 26.8.1935. II Conti: . ~) d.el delitto previsto dall'art. 610, cpv. in relazione agli artt. 339-61, n. 5, C.P. per avere m numone ad altre tre persone rimaste sconosciute e travisate costretto con violenza e


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRI!vlA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

minaccia Santini Oliviero a tollerare una perquisizione personale, nella quale gli furono sottratte due tessere del fascio !'iovanile e una carta in cui era riprodotto il giuramento fascista, profittìmdo di circostan~e di tempo tanto da ostacolare la privata difesa, in Civitacastellana il 20.10.1935;

Le riunioni per il programma da svolgere venivano tenute dal Minio nel caffé Roma o in campagna vicino l'abitato; e si era giunti a.I punto che il grnppo comunista aveva stabilito di non limitarsi più alla sola organizzazione ed alla propaganda, ma cli fare delle manifestazioni in piazza e nelle stesse fabbriche man mano che si presentava l'occasione.

4) del delitto preveduto dall'art. 292, C.P. in relazione all'art. 3 della legge 4.6.1931 n. 674 per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, vilipeso un'emblema dello Stato strappando in segno di disprezzo due tessere del fascio giovanile recanti impresso il Fascio Littorio;

La notizia dello inasprimento del conflitto con l'Etiopia, ed il richiamo sotto le armi di diverse classi, aveva offerto l'occasione al detto gruppo, capeggiato dal Minio, di fare delle dimostrazioni.

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5) del delitto previsto dall'art. 272, p.p., C.P. per avere fatto propaganda pel partito comunista, in Civitacastcllana (Viterbo) in giorno imprecisato dell'aprile o maggio 1935. J"-1 PUBBLICA UDfENZA

Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali; Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FAITO ED TN DIRITTO

è risultato quanto appresso:

11inio Enrico, pericoloso comunista già condannato da questo Tribw1alc Speciale con sentenza in data 22.10.1928 a dodici ,umi e due mesi di reclusione per attività sovversiva, fu dimesso dal carcere nel luglio 1935 per effe.tto dei decreti di amnistia e di indulto. Stabilitosi a Civitacastellana, riprese la sua attività mettendosi all'opera per costituire un gruppo di comunisti in quel comune. Essendo Civitacastella.na un importante centro operaio, per esservi numerose fabbriche di ceramica, gli riuscì agevole trovare aderenti fra gli operai di dette fabbriche, che in passato professavano idee sovversive. E per riuscire meglio nell'intento, decise di pubblicare clandestiirnmente un giornale poligrafato dal titolo !"'Unità" facendolo figurare stampato a Milano per fuorviare i sospetti. Per il lavoro di stampa e tiratura del giornale chiese la collaborazione di Ceccarelli Pio, e fece trasportare nell'abitazione di costui due poligrafi e tutto il materiale occorrente. Della compilazione del giornale si occupava egli stesso, e per la tiratura delle copie col poligrafo era coadiuvato dal suddetto Ceccarelli, da Pallini Marino e da Oddi Giuseppe; mentre per la distribuzione del giornale provvedevano il detto FaUini e Soldini Vittorio.

In ogni fabbrica venivano introdotte poche copie che, per essere lette da tutti gli aderenti, passavano dalle mani di uno a quelle degli altri, e poi venivano distrntte nelle fornaci.

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Verso la metà di agosto 1935 il Minio con gli elementi più fidati tenne un convegno, nel quale si stabilì d'intensificare la propag,mda contro la guerra, di provvedere subito alla pubblicazione di un numero del giornale !'"Unità" dedicato completamente a tale scopo, di fare intensa propaganda antimilitarista fra i giovani che stavano per ritorna.re sotto le armi, a tenersi pronti per una manifestazione di piazza contro la guerra al momento opportw10. Fu infatti pubblicato il giornale l'"Unità" n. 9 -Milano- agosto 1935 dedicato alla propaganda contro la guerra, e fu iniziato il lavoro per la tiratura e poligrafo di appositi manifestini. L'Autorità di P.S . che seguiva il movimento comunista, ritenne giunto il momento di agire; e nella notte del 25 agosto procedette all'arresto del Minio e dei suoi maggiori collaboratori. E poiché costoro avevano avuto sentore dell'azione repressiva che stava preparando la polizia, si dettero affannosamente a 11 'opera per far sparire le tracce della loro attività sovversiva. Difatti, per ordine del Minio, il Ceccarelli. trasportò via dalla sua abitazione i poligrafi ed il materiale occorrente per la stampa, e li nascose in una legnaia appartenente a certa Spidoni Gilllia nello stesso stabile. Qui.vi infatti furono trovati e sequestrati assieme a copie del giornale l"'Unità" ed a manifestini sovversivi contro la guerra e contro il fascismo. In casa cli Oddi Giuseppe fu rinvenuta una quantift di carta del peso di Kg. 3,600 occorrente per la tiratura del giornale. Nell'abitazione della suocera di Fallini Marino dove costui era solito nascondere cose compromettent.i, fu trovata una copia del giornale «Il Messagero» con macchie d'inchiostro violetto per poligrafo ugllale a quello usato per la tiratura del giornale l "' Unitìt". Inoltre si venne a sapere che il Soldini nella stessa giornata del 25 agosto, in previsione degli arresti, aveva consegnato a tale Lucidi Giovanni una scatoletta cli cartone contenente li.re 240, con l'incarico di dare metà della stessa somma alla famiglia di Oddi, e l'altra metà alla famiglia di Fallini nel caso che costoro venissero arrestati. Infatti eseguita una perquisizione in casa del Lucidi fu trovata e sequestrata la scatoletta con le 240 lire; e questi ha confessato alla Polizia di averla ricevuta dal Soldini con l'incarico suddetto.


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TRIBUNALESPEClJ\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Pertanto il Mi11io, il Ceccarelli, il Fallini, l'Oddi ed il Soldini furono denunziati a questo Tribunale Speciale con rapporto della Polizia in data 8.9.1935, e procedutosi contro di essi, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'odierno dibattimento il Minio ha confessato spavaldamente di avere sempre professato, e di professare ancora, idee comuniste, e di aver fatto propaganda.

Mentre si istruiva il procedimento a carico dei suddetti inlputati, avveniva in Civitacastellana un altro fatto che rivelava la esistenza di clementi sovversivi in detto Comune. La sera del 20.10.1935 alle ore 22,30 il giovane fascista Santini Oliviero, mentre ritornava dal paese alla sua abitazione, sita in campagna, veniva fermato in luogo lontano dall'abitato da quattro individui, due dei quali lo afferrarono per le braccia, un altro lo perquisì togliendogli il portafoglio, mentre il quarto stava passivo appoggiato al muro. L'individuo che si impossessò del portafoglio tolse da questo due tessere fasciste intestate al Santini ed un foglio contenente il giuramento fascista. Poi, restituito il portafoglio al Santini, lacerò le tessere ed il giuramento e si mise i pezzi in tasca. Gli aggressori, dopo aver pronunziato altre parole di minaccia contrn il Santini, lo lasciarono libero; ed essi si allontanarono in direzione della città.

Il Santini la mattina seguente, 21 ottobre, denunciò il fatto all'Arma dei Carabinieri di Civitacastellana dicendo di non aver riconosciuto i suoi aggressori, sia per il buio della notte, sia perché tre di essi portavano il berretto abbassato davanti agli occhi, ed il quarto portava il cappello pure abbassato. In un successivo interrogatorio avvenuto il 23 ott_o bre il Santini dichiarò all'Arma dei Reali Carabinieri di aver riconosciuto uno soltanto dei suoi aggressori, e cioè tale Conti Bruno, che è suo congiunto per aver sposato una sua cugina. Fermato il Conti negò recisamente di essere uno degli aggressori del Santini, e disse a sua discolpa che la sera i11 cui questi fu aggredito egli stette in casa del fratello Augusto Conti fin verso le ore 23 con la propria moglie e la propria bambina, e poi ritornò a casa senza più uscirne.

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Ha dichi_arato che nel luglio 1935, rimesso i11 libertà in seguito alla condanna inflittagli da questo Tribunale, ricominciò a fare propaganda fra gli operai delle fabbriche Profili e De Angel is, e si munì di poligrafo e ciel materiale occorrente per la stampa del gionmale l'Unità. E poiché non poteva tenere presso di sé detto materiale, prescelse la casa del Ceccarelli, sapendo che questi era di idee sovversive. Che pubblicò tre giornali comunisti: uno in giugno, uno in luglio, ed un altro in agosto

1935, facendoli apparire stampati a Milano per allontanare i sospetti; e che di ogni numero di giornale ha tirato in casa del Ceccarelli circa 50 copie; e poi vi si recavano altri compagni per prelevarle e diffonderle. Che l'ultimo numero era dedicato al conflitto italo-abissino allo scopo di far propaganda contro la gueITa. Che furono da lui riprodotti anche diversi manifestini comunisti. Che quando ebbe sentore dei prossimi arresti disse al Ceccarelli di nascondere i poligrafi e l'altro materiale. Ha confessato che soleva tenere le riunioni degli aderenti al suo gmppo di sera, e sempre in località di campagna, e che ha convertito diversi operai alle idee comuniste. Queste dichiarazioni del Minio offrono la prova dei fatti che gli sono attribuiti. L'aver costituito e diretto l'associazione comunista in Civitacastellana riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 270, p.p., C.P. L'aver fatto parte di detta associazione costituisce il reato di cui al 2° cpv. dello stesso art. 270. E l'aver.svolto propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampe riveste i caratteri ciel reato previsto e punito dall'art. 272, p.p., stesso Codice. E di tali reati il Minio dev'essere ritenuto colpevole.

Ma poiché le dichiarazioni di Conti Bruno risultano discordanti con quelle di altre persone circa l'ora precisa i11 cui esso Conti avrebbe fatto ritorno a casa, è stato trattenuto in arresto e denunziato ali' Autorità Giudiziaria ordinaria. Portatasi la causa al giudizio del Tribunale di Viterbo, durante il dibattimento sono emerse delle circostanze nuove a carico del Conti, in quanto da un teste venne accusato di propaganda sovversiva, e perciò, su richiesta del P.M., il processo è stato trasmesso a questo Tribunale Speciale per competenza. Essendo state fissate per l'udienza odierna la causa del Conti e quella contro Minio cd altri, il Tribunale ha ritenuto opporttmo abbinare i due procedimenti per com1essione, nella considerazione che il Conti è imputato anche di propaganda sovversiva svoltain Civitacastellana nello stesso periodo di tempo in cui svolgeva propaganda anche il gruppo comunista capeggiato dal Minio.

L'imputato Ceccarelli ha confessato che in casa sua il Minio compilava e stampava il giornale l'Unità, e che il giorno prima dell'arresto gli disse di nascondere tutto il materiale che era in casa sua, ed egli lo portò in una legnaia nello stesso stabile. I testi Aclriani, Raccioppa, Del Frate, Mariani, e Quirini hanno dichiarato che Ceccarelli era noto a Civitacastellana come sovversivo, e frequentava la compagnia del Minio prendendo parte alle riunioni che questi teneva al caffé Roma. Inoltre dalla lettura della deposizione del teste Paesani, non presente in udienza perchè irreperibile, risulta che il Ceccarelli coadiuvava con entusiasmo il MiJ1io nella tiratura delle copie del giornale l'Unità.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto il Ceccarelli deve essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270, cpv. 2°, C.P., e di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272, p.p., stesso Codice. L'imputato Pallini ha negato di appartenere all'associazione comunista e di aver fatto propaganda; ma ha ammesso di essere stato diffidato dal proprietario della fabbrica dove bvorava a non occuparsi di politica nello stabilimento con minaccia di licenziamento. Il teste brigadiere Fiaschetti ha dichiarato che Fal lini faceva circolare il giornale l'Unità fra gli operai dello stabilimento. I testi AclJiani, Roccioppa, Del Frate, Mariani c Quirini hanno deposto che Pallini era noto in Civ itacastelhma come sovversivo e frequentava le riunioni che i comunisti tenevano nel caffé Roma per complottare. Dalla deposizione del teste Paesani risulta che il Fallini era incaricato della distribuzione del giornale l'Unità; che portò in casa sua materiale per la stampa del detto giornale; e che il Minio lo considerava come elemento prezioso. Pert,u1to ,mche il Fallini deve essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva a senso dell'art. 270, cpv. 2°, C.P., e dell'art. 272, p.p., stesso Codice come è detto in rubrica. L'imputato Oddi anche al dibattimento si è mantenuto negativo. Invece dalle dichiarazioni Ceccarelli è risultato che l'Oclcli assieme al Minio trasportò in casa sua il materiale per la stampa del giornale l'Unità, e che coadiuvava il detto Minio nella tiratura delle copie. I testi Aclriani, Roccioppa, Del Frate, Mariani, e Quirini hanno deposto che l'Odcli era uno dei più assidui ciel grnppo comunista capitanato dal Minio, e prendeva parte alle riunioni nel caffé Roma. Dalla deposizione scritta del teste Paesani risulta che l'Oclcli partecipava al movimento comunista, e che in carcere gli confessò che egli custodiva la carta occorrente per la tiratura delle copie del giornale Unità. Difatti in casa sua, come si è detto, furono trovati e sequestrati Kg. 3,600 cli carta per stampa di giornali. Perianto è raggiunta la prova anche nei riguardi dell 'Ocldi dei reati ascrittigli di partecipazione all'associazione comunista e cli propaganda sovversiva.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZL\TE DAL T.S.D.S.

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tribuzione ciel giomaJe l'Unità. Anche dalla deposizione scritta del teste Paesani risulta che il Soldini aveva l'incarico di distribuire il giornale Unità fra i compagni delle fabbriche e di avvertirli quando si tenevano le riunioni. E dalla deposizione scritta del Lucidi risulta che il Soldini diede anche a lui ,ùcune copie del eletto giornale, e che il giorno avanti degli arresti gli consegnò lire 240 con l'incarico di dare metà aUa famiglia dcll'Oddi e metà alla famiglia del Pallini nel caso che costoro venissero arrestati. Per tali risultanze il Soldini deve essere ritenuto colpevole di partecipazione all'associazione comunista e cli propaganda sovversiva come è eletto in rnbrica. Nei riguardi dell'imputato Conti Bruno il clibattimenlo non ha fornito sufficienti prove in ordine ai reati a lui ascritti. Il SantiJ1i ha confermato, anche al dibattimento che il Conti era uno dei quattro che la sera del 20 ottobre lo fermarono e gli strapparono le tessere fasciste. Sta di fatto che egli, quando poco dopo rientrò in casa, nel raccontare alla madre l'aggressione patita, non fece il nome del Conti, ma disse che per il buio non ha riconosciuto nessuno dei suoi aggressori. Ed anche la mattina seguente, nel denunziare il fatto ali' Arma, clichi,u-ò di non aver riconosciuto nessuno di coloro che lo avevano aggredito. Soltanto due giorni dopo, e cioè il 23 ottobre, disse di aver riconosciuto il Conti. Vari testimoni, e cioè: ErcoliJ1i, A.ngeletti e Biondi, hanno dichiarato che il Conti la sera del 20 ottobre è stato in casa del fratello Augusto con la moglie e la bambina, c che verso le c::e 9,30 si ritirò a casa propria. Queste risult,U1ze fanno per lo meno dubitare che Conti si sia potuto trovare quella sera stessa nel luogo dove è avvenuta l'aggressione a danno ciel Santini, e perciò egli dev'essere assolto dai reati di violenza privata e di vilipendio ad un emblema dello Stato per insufficienza cli prove. Quanto al reato cli propaganda sovversiva ascrittogli, si osserva che il teste Santini Antonio, fratello di Oliviero, ha dichiarato che ai primi di maggio il Conti gli avrebbe proposto di entrare nell'associazione sovversiva, e gli avrebbe dato dei marùfestiJ1i per leggerli in una stanza della fabbrica Finesi dove assieme lavoravano. Il Conti ha negato questa circostanza, e non vi sono altri elemf'1ti che confermino le dichiarazioni del Santini.

L'imputato Soldini ha negato ogni addebito. Ma i testi Adriani, Roccioppa, Del Frate, Mariani e Quirini hanno deposto che il Soldini faceva parte ciel gruppo comunista capeggiato dal Minio, e che era incaricato della dis-

Le accuse cli costui contro il Conti sono state fatte per la prima volta dopo la patita aggressione del fratello Oliviero, e propriamente durante il dibattimento svoltosi davanti al Tribunale di Viterbo il 20.12.1935.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Queste risultanze fmmo dubitare sulla consistenza dell'accusa; e perciò il Conti deve essere assolto anche dal reato di propaganda per insufficienza di prove. Ed in conseguenza dev'essere posto in libertà se non detenuto per altra causa.

E passando all'applicazione delle pene nei riguardi del Minio e degli altri imputati, il Tribunale, nel determù1are la misura per ciascuno, prende norma dall'art. 133, C.P. Al Minio, con l'aggravante della recidiva, infligge: Per il reato di costituzione e direzione dell'associazione comunista 14 armi di reclusione a norma degli artt. 270, p. p., e 99, cpv. I·, e 2, cpv. 2°, C.P. Ed aggiunge a detta pena l'interdizione perpetua da i pubblici uffici anomia dell'art. 29, stesso Codice. Per il reato di partecipazione all'associazione comunista 4 anni di reclusione a nomrn degli artt. 270, cpv. 2°, e 99, cpv. I°, e 2, cpv. 2°, suddetto Codice; con 5 am.i di interdizione dai pubblici uffici a nonna del citato art. 29, C.P.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

P.Q.M. Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 73, 99 cpv. 1 ·, e 2 cpv. 2°, 133,229,230,240, 270, p.p. e cpv. 2•, ?.72, p .p., C.P.; 479,488, C.P.P. Assolve Conti Bruno dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Dichiara tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro ascritti, ed il Minio con l'aggravante della recidiva. Conseguentemente condanna Minio a 22 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata; Pallini, Ceccarelli, Oddi, e Soldini ciascuno a 4 anni dì reclusione ed alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate.

Per il reato di propaganda comunista 4 anni di reclusione a senso degli artt. 272, p.p., e 99, cpv. l 0, 11. 1 e 2, ecpv. 2°, C.P. e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici a senso dell'art. 29, citato Codice.

Roma, 3!.l.1936 -Anno XIV

E facendo il cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73, stesso Codice determina la complessiva pena di anni 22 di rcdusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

A ciascuno degli imputati Pallini, Ceccarelli, Oddi e Soldini infligge:

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Conti Bruno, detenuto dal 21.10.1935, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 31.1.1936.

Per il reato di partecipazione all'associazione comunista 2 anni di reclusione a norma dell'art. 270, cpv. 2°, C.P. Per il reato di propaganda sovversiva 2 anni di reclusione a senso dell'art. 272, p.p., stesso Codice.

. E fa~endo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 citato Codice detennina per ciascun imputato la condanna complessiva di 4 anni di reclusione. ~tenuto che_ tanto il Minio quanto gli altri condannati devono essere considerati persone socialmente pencolose, e come tali sottoposte alla libert1l vigilata a senso degli artt. 229 e 230, C.P. Rit~nuto d1e i condannati per lo stesso reato sono obbligati in solido alle spese processuali, e ciascuno deve ,U1che rifondere le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488, C.P.P. . Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati devono essere confiscati in quanto hanno attmenza con i reati commessi dai condannati a senso dell'art. 240, C.P.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2 .1937 n. 77 Minio, detenuto dal 26.8.1935, avrebbe dovuto essere scarcerato il 26.8.1949. Il 6.1.1939 venne trasferito dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia alla Casa Penale di Pianosa. Ostandovi i titoli dei reati per i quali è stato giudicato dal T.S.D.S. non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. i 156. Scarcerato, in epoca imprecisata, a seguito dei noti eventi bellici verificatesi dopo 1'8.9. 1943. Secondo quanto comunicato dal Comimdo Stazione dei carabinieri di Civitacastellana (Viterbo) Minio muore a Roma il 21.2.1973 «a seguito di suicidio}>. 11 Tribunale militare di Roma concede, con declaratoria del 1.10.1955, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. l delD.L. 17.11.1945 n. 719 . Nota: per Minio vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 691». Pallini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937.


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Detenuto dal 26.8.1935 al 19.12.1937. Pena espiata: anni 2i mesi 3, giorni 23. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 23.1.1936 viene respinta. Oddi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 26.8.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 5, giorni 23. Soldini viene scarcerato dallo Stabili.mento Penr:le di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenutodal26.8.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 5, giorni 23 .

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 13

Reg. Gcn. n. 413/1935 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Luogotenente Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccaftmi Giacomo; Giudici: Rossi Umberto, De Martis Giov. Batt., Mingoni Mario, Carusi Mario, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Ceccarelli, una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 20.1.1936 viene respinta. A seguito di un istanza di grazia ù1oltrata dal Ceccarelli il 12.9.1936 viene concesso con decreto del 17.12.1936 il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 20.12.1936. Detenuto dal 26.8.1935 al 20.12.1936. Pena espiata: anni 1, mesi 3, giorni 24.

Nei confronti di Fallini, Oddi e Soldini il Tribunale militare di Roma dichiara, con declaratoria del 1.10.1955, estinti per l'anmistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 i reati loro addebitati. Il T ribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 28.10.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 anche a Ceccarelli dichiarando, con la stessa ordinanza, nei confronti di Mmi o, Fallini, Ceccarell.i, Oddi e Soldini estùlto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1, D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).

SENTENZA nella causa contro: Samengo Alberto, nato il 14.10.1898 a Genova, avvocato, tenente di Cpl, del IV Rgt. Fanteria Alpina IMPUTATO

1) del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. perché il 27.9.1935 ù1 Boves (Cuneo) e nella sala da pranzo dell'Albergo Cernaia dove erano riuniti numerosi ufficiali, a differenza di tutti i presenti, non si alzava mentre uno dei colleghi im1eggiava al Capo del Governo e subito di poi avvicinato l'ufficiale che aveva invitato ali 'omaggio, gli diceva: «Ti ringrazio di avermi dato l'opportW1ifit di esprimere l'avversità al Duce rimanendo seduto»; 2) del reato di manifestazione sediziosa (art. 654 C.P.) per avere, nelle circostrmze di tempo e di luogo di cui al primo capo d'in1putazione, dopo essere stato rimproverato dai colleghi per l'atteggiamento offensivo assunto verso l'autorità e la persona di S.E. il Capo del Governo, detto spavaldamente «di essere anarchico, di avere richiesto il richiamo alle armi per assistere al crollo del Regime Fascista e che se il Fascismo non fosse esistito avrebbe indossato divisa più gloriosa di quella dell'Esercito Italiano» accennando anche, sottovoce, al canto di bandiera rossa. lN PUBBLICA UDTENZA

Udita la lettura di accusa e degli altri atti processuali; Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentiti il difensore, nonché l'imputato che ha avuto per ultimo la parola. 1N FAITO ED lN Dl.RlTIO


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

E' risultato quanto appresso: Siunengo Alberto, tenente di complemento artiglieria, nel settembre 1935 è stato richiamato dal congedo a sua domanda per essere destinato in Africa Orientale, e venne assegnato al 4° Reggimento Artiglieria Alpina di Cuneo per frequentare un corso speciale sulle salmerie. Il 27 settembre in occasione di una esercitazione esterna, gli ufficiali allievi del detto corso sostarono a Boves all'albergo Cernaia per fare colazione. Sul finire della colazione il tenente di complemento Bianchini inneggiò a S.M. il Re ed al Duce con saluto: alalà! Tutti gli ufficiali presenti parteciparono alla manifestazione alzandosi in piedi, ad eccezione del Samengo. Poco dopo gU ufficiali uscirono dalla sala da pranzo situata al piano superiore, e scesero al piano terreno. Quivi il tenente Sarnengo si avvicinò al tenente Bianchini, ed alla presenza dei sottotenenti Spoto, Galcati e Piatti, gli disse che si congratulava con lui per avergU dato la opportunità di dimostrare la propria avversit~ al Duce rimanendo seduto. · Più tardi gli ufficiali, dopo di aver girato un pò per il paese entrando anche in altri esercizi pubblici, si trovarono di nuovo all'albergo Cernaia; e qui, il tenente Samengo prlava con alcw1i colleghi, il tenente Querini celiando esclamò: alalà! Il Samengo rispose; con questi alalà, altrimenti canta bandiera rossa; e ne intonò sottovoce il motivo; ma smise subito di fronte all'atteggiamento contrario degli altri camerati. Il sottotenente Spoto, disgustato quanto gli altri del contegno del Samengo, gli domandò come mai avesse fatto la domanda per essere richiamato alle armi e destinato in Africa Orientale, dato che le sue idee erano in contrasto con quelle del Regime Fascista. Ed il Samengo di rimando rispose che ci teneva a far sapere che egli era anarchico, e che sì era offerto, come volontario, per assistere al crollo del Regime Fascista. E poiché il sottotenente Spoto gli ribatté che come combattente della Grande Guerra non avrebbe dovuto parlare in tal modo, e che se oggi indossa la gloriosa divisa dell'Esercito, ciò è dovuto proprio al Regime Fascista, il tenente Samengo replicò che se non ci fosse stato il Fascismo, oggi indosserebbe un'altra divisa più gloriosa.

PR[MA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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anche quello del tenente Lampis vicino di posto. Ha detto inoltre che ricorda che fu inneggiato da un collega al Re ed al Duce, ma, quando questo avvenne, egli si era già alzato da tavola ed er~ andato a sedersi vicino al capitano Chi.usano per chiedergli la concessione di una breve licenza per Genova. Ha ammesso dì non essersi alzato al momento in cui si gridava alalà, ma ha detto cli aver partecipato al saluto sollevando la mano il alto col gesto consueto del saluto romano. Ha soggiw1to di non ricordare altro di ciò che in seguito è avven_uto; m~ ha esclus~ d~ aver potuto pronunziare le parole irriverenti verso il Duce e verso Il Fascismo che gh si attribuiscono perché esse non rispecchiano i suoi sentimenti. Invece la prova dei fatti attribuiti al Samengo nel modo come sono esposti in narrativa, si è pienamente raggiunta al dibattin1ento dalla deposizione del sot~otenente Spot? e da quella del tenente Bianchini, della quale si è data lettura perché questi attualmente s1 trova in Africa. E non vi può essere dubbio sulla veridicifa delle accuse fatte_ al Samengo ~erché esse sono rimaste accertate dalla inchiesta fatta dal Comando del Reggunento che ha 111terrogato numerosi testimoni al riguardo; e sono rimaste altresì confermate dalla istruttoria giudiziaria che ne è seguita. Contnu-iamente a quanto il Samengo ha detto, è risultato che egli, nel momento del saluto al Re ed al Duce, era ancora al suo posto di tavola, e non ·:icino al capitano Chiusano, e che non ha neppure alzato la mano per pa1tecipare al saluto, come egli ha detto. Il Samengo si trincera dicendo di non ricordare nulla perché era in stato di ubriachezza. Ma dalle deposizioni dei testi Spoto e Bianchini risulta che il Samengo, se pure era un pò brillo, non era però in tale stato di ebbrezza da non rendersi conto di ciò che diceva, e di ciò che faceva. E dal rapporto del Comando del Reggimento risulta che l'inchiesta ha accertato che il Samengo non aveva raggiunto uno stato di ebrietà tale da non ricordare quanto è accaduto. D'altronde l'art, 92 del Codice Penale stabilisce che l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude, né diminuisce l'imputabilità.

Questi i fatti che hanno dato luogo alla denunzia contro il Samengo, ed al suo rinvio al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati che gli sono ascritti in rubrica.

Nel caso in esame, anche ammesso che il Samengo si trovasse in stato di ubriachezza, è da escludere che fosse caduto in tale stato per caso fortuito o di forza maggiore.

All'odierno dibattimento il Samengo ha detto a sua discolpa che quel giorno, avendo ingerito delle bevande alcoliche ru1che prìma del pr:U1zo, si sentiva girare la testa e non si rendeva conto di quello che avveniva intorno a lui.

Non è infatti risultato che il vino da lui bevuto avesse delle proprietà particolari ed eccezionali eia sorprendere la sua resistenza; come non è risultato che egli ne avesse bevuto in tanta quantità da escludere o da scemare la sua capacità d'intendere e di volere.

Che durante il pranzo questo stato ebbe ad aggravarsi perché oltre al suo vino, bevve

I fatti da lui commessi rivestono i caratteri dei reati che gli sono ascritti in mbrica.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~1' ATO

La dichiarazione di avversità al Duce da lui fatta al tenente Bianchini alla presenza di altri ufficiali, costituisce in tutti i suoi elementi il reato previsto e punito dall'art. 282 C.P. perché offende il prestigio del Capo del Governo. L' aver dichiarato cli essere anarchico e dì aver chiesto il richiamo alle armi per assistere al crollo del Regime Fascista; l'aver detto che se il Fascismo non fosse esistito egli avrebbe indossato una divisa più gloriosa di quella dell'Esercito Italiano; e l'aver iniziato il canto della canzone sovversiva «Bimdìera Rossa» tutte queste espressioni costituiscono manifestazioni sediziose ai sensi dell'art. 654 C.P., perché hanno significato di sovversivismo, ed essendo state profferite alla presenza di più persone ed in un luogo aperto al pubblico, avrebbero potuto causare disordini e compromettere l'ordine pubblico. Ed è poco credibile che queste espressioni non rispecchino gl'intimi sentimenti del Samengo, quando si tenga presente che egli non è stato mai iscritto al Partito Nazionale Fascista, e che la sua mancata iscrizione non è giustificata dalla spiegazione da lui data che si possa servire nobilmente il Fascismo e la Patria anche senza essere iscritti al Partito. Il Samengo quindi dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli; e nel determinare la misura della pena il Tribunale tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P.

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il Vice Procuratore Generale del T.S.D.S., Vincenzo Balsamo, ordina, con provvedimento emesso il 4.3.1936, la sospensione dcll 'esecuzionc della condanna ai sensi dell' art.5 del R.D.L.24.10.1935 n.1893 perchè il Samcngo, richiamato a domanda alle armi per essere inviato in Africa Orientale, era stato già destinato, prima della condanna, a partecipare alle operazioni militari che si svolgevano in A.O.I. . .. , Pertanto il Tenente Samengo, detenuto dal 10.10.1935, viene scarcerato dal Carcere 1mhtare preventivo di Roma il 4.3.1936 ed inviato al 4° Rgt. Art. Alpini di Cuneo. . Su conforme richiesta del Vice Procuratore Generale Giuseppe Montalto il T.S.D.S., constatato che il Samengo "ha prestato servi.zio per ragioni militari nell'Africa Orientale da~ 28.3.1936 al 19.4.1937" ordina, con ordinanza del 22.7. 1937-ai sensi del disposto degli articoli 1 e 3 della Legge 4.1.1 91937 n.74-ehc la pena di 3 ~nidi rcclusion~, inflitta ?cr il reato di Offese al Capo del Governo, rimanga sospesa condi.z1onalmente percmque anm.Con la stessa ordinanza il T.S .D.S. dichiara cessata per amnistia (R.D.15 .2.1937 n. 77) l' esecuzione della condanna a 6 mesi di arresto inflitta per il reato di manifestazione sediziosa di cui all'art.654 C.P. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 14.9.1942.

Pertanto infligge: Per il reato di offese al prestig io del Capo del Governo 3 anni di reclusione a senso dell'art. 282 C.P.; ed aggiunge a detta pena la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni a senso dell'art. 29 stesso Codice. Per il resto di manifestazioni sediziose sci mesi di arresto a senso dell 'art. 654 C.P.. E facendo il cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 74 del citato Codice, determina la complessiva pena in 3 anni e 6 mesi di arresto, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Ritenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio m1mtenimcnto durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C.P.P. P.Q.M.

Il Tribunale letti cd applicati gli art. 29, 74, 133, 282, 654 C.P.; 488 C.P.P .. Dichiara Samengo Alberto colpevole dei reati ascrittigli, e lo condanna a 3 anni di reclusione e 6 mesi di arresto, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, ed al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 6.2.1936-Anno XIV.

Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con ordinanza del 22.2.1961, cessata, sia l'esecuzione, che gli effetti penali della condanna inllitta con la s~nt~nza pro~~nziata dal T.S.D.S. il 6.2.1936, perchè i fatt i oggetto della sentenza non eost1twscono piu reato per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L.14.9.1944 n.288.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gcn. n. 477/1935

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZCATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 14

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Luogotenente Generale,M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Rossi Umberto, De Martis Giov. Batt., Mingoni Mario, Carusi Mario, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

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Fascista, ottenne ne 1933 la iscrizione al P.N. F., e nel 1935 la nomina a professore della Regia Università di Sassari. Verso la metà dell'anno 1932 fu pubblicato in Francia un libello dal titolo «Antifascismo nuovo» il cui contenuto era un attacco violento e velenoso contro il Regime Fascista e la Monarchia Sabauda. L'autore di detto libello si celava sotto il pseudonimo «Italicus» ma la Polizia italiana ebbe modo di identificarlo, ed accertò che il ri.n:-1cgato altri non era che il Pesenti. Costui, vincitore di due borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero, faceva frequenti viaggi oltre il confine col pretesto degli studi da compiere, e prendeva contatto con i dirigenti del partito socialista italiano all'estero, e con gli esponenti della concentrazione antifascista. Il Pesenti dimorò a Parigi dall'aprile alle fine di maggio 1935, e del luglio a tutto ottobre dello stesso anno.

Pesenti Antonio, nato il 15.10.1910 a Verona, professore in scienze delle finanze. IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 269 C.P. per avere, all'estero sino al 18.10.1935, diffuso voci e notizie false e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato italiano in modo da menomare il credito ed il prestigio dello Stato, e svolto altra attività tale da recare documento agli interessi nazionali; 2) del delitto di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva, in Italia sino ali '8.11.1935. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali; Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentiti il difensore e l'imputato che ha avuto per ultimo la parola. 1N FATIO ED IN DIRITIO

E' risultato quanto appresso: Pesenti Antonio durante gli anni in cui era studente in giurispmdenzanell'Università di Pavia, e cioè dal 1928 al 1931,purfacendo parte dei gruppi Universitari Fascisti e della Milizia Universitaria, si manteneva in rapporti con elementi spiccatamente antifascisti , dai quali riceveva i libelli di «Giustizia e Libertà» organo della concentrazione antifascista con sede a Parigi. Ed avendo saputo abilmente nascondere i suoi sentimenti di avversione al Regime

Collaborò sui giornali «Politica socialista>> ed «Il nuovo Avanti» organi del partito sociali1;ta italiano all'estero. Sul primo scrisse nel marzo 1935 l'articolo «Intervento dello Stato e Socialismo» firmando con lo pseudonimo «Marchetti». Con detto articolo muoveva aspre critiche alla politica economica del Regime Fascista, a base di false e tendenziose affermazioni, preconizzando il fallimento del Fascismo italiano, non risparmiando parole irreverenti verso il Duce, che l'Italia venera ed il mondo ammira. Sul giornale «Il nuovo Avanti» scrisse vari articoli celandosi sotto il pseudonimo Gin, e cioè: La situazione politica in Italia. (4.5.1935); Lo sviluppo della situazione politica italiana alla vigilia della nuova guerra in Africa. (13.7.1935); La politica monetaria fascista. (10.8.1935); La borghesia italiana di fronte alla guerra abissina (14.9.1935). Atti proc. f. 26, 27, 28, 29. Tutti questi articoli contengono false e tendenziose notizie sulla situazione economica, politica e nùlitare dell'Italia in previsione della guerra abissina, con incitamenti diretti a suscitare un movimento rivoluzionario nel Regno per impedire la guerra e per abbattere il Regime Fascista e la Monarchia Sabauda.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Il Pesenti, per dare maggiore sfogo ai suoi sentimenti antinazionali, intervenne al Congresso internazionale tenuto a Bruxelles nei giorni 12 e 13 ottobre 1935 allo scopo di sabotare la guerra abissina ed il Regime Fascista.

Nel fare queste confessioni il Pesenti ha eletto a sua discolpa che è intervenuto al Congresso perché indotto a Parigi eia Pallante Ruggimenti, e che anzi fu questi a suggerirgli di truccarsi per non essere riconosciuto, che però egli ignorava le precise finalità del Congresso; e che, sebbene egli abbia detto nel Congresso di rappresentare i gruppi socialisti operanti in Italia per suggerimento dello stesso Ruggimenti, pure in realtà la sua presenza e la sua opera in detto Congresso sono state a titolo personale, in quanto egli non rappresenta nessun gmppo socialista, ed anzi ignora se nel Regno esistano detti gruppi.

Tale congresso. organizzato da diversi mesi dalla Internazionale comunità di Mosca e ~I alla I~t~n:azionale socialista cli Amsterdam, unite nel cosiddetto «Fronte popolare» adunò 1 pegg1on rmnegati italiani all'estero; e fu votato 1m ordine del giorno nel quale i congressisti affidavan~ a~ un comitato il compito di intensificare l'azione antifascista nel Regno, e di fare press10m sulla Società delle Nazioni per l'applicazione delle sanzioni contro l'Italia· ' ordine del giorno che fu poi trasmesso al Presidente della Società delle Nazioni.. Il Pcsenti si presentò al detto congresso, truccato per non farsi riconoscere, ed il 13 ott~br~ ~rese la ~arola dichiarando di essere venuto dall'Italia per rappresentare i gruppi socialisti operanti nel Regno, e per portare l'adesione di detti gmppi al convegno, affermando falsamente e spudoratamente che il popolo italiano è contrario alla guerra. Clùuse il discorso invocando diù congresso «di esprimere la volontà di lottare fortissimamente e con o~ni me_zzo contro il .Fascismo approfittando di qualsiasi alleanza perché la caduta del Fascismo, m qualunque modo avvenga, è il primo passo verso la riscossa totale». Il discorso, letto dal Pesenti, fu riportato integralmente dal giornale «Il nuovo Avanti» del 19.10.1935 (atti proc. f. 25); e fu poi commentato sullo stesso giornale del 9 novembre con parole di esaltazione nei riguardi del Pesenti per il coraggio da lui dimostrato sfidando tutti i pericoli ed il rischio di anni cli galera al suo ritorno in Italia (atti proc. f. 23). . _L a pubblicità data dal giornale al discorso del Pesenti non poteva sfuggire al]e autorità 1tahane; e pertanto, ritornato a Verona, venne arrestato 1'8.11. 1935.

i:

, ~g.l di f~ont~ alle evide~ti prove documentali raccolte a suo carico, non ha potuto negare l _attiv1ta antmaz10nale eia lm svolta all'estero con i vari articoli pubblicati sui giornali, e col discorso pronunziato al Congresso di Bruxelles. ~ perci~ è stato denunziato a questo Tribunale, e rinviato a giudizio per rispondere dei reati che gli sono ascritti in rnbrica.

Anche all'odierno dibattimento il Pesenti ha confessato di professare idee socialiste· di ess~re l'.at'.tore cl~l. libello, «Antifascismo Nuovo»; di avere avuto rapporti a fini poli;ici ant1fasc1st1 cor_1 din~enti del partito socialista italiano all'estero quali: Nenni Pietro, Tasca A:ngelo, Rugg1ment1 Pallru1te, Mario Bergamo, Renzo Gina, Chiaramente Nicola ed altri; cl1 ave~ ~ato la s~1a_adesione al partito socialista collaborando nei periodici «Il nuovo Avanti» e «~olit1ca Socialista»; di avere scritto su detti periodici gli articoli citati con i pseudonomi «Gm» e «Marchetti». Ha confessato infine di essere intervenuto al Congresso antifascista tenutosi il 12 e 13 ~ttobrc 1935 a Bruxelles, e cli aver preso la parola pronunziando il discorso che è stato nportato sul giornale «Il nuovo Av,mti» del 19.10.1935.

Ha soggiunto che egli, scrivendo gli articoli sui periodici «Il Nuovo Avanti» e «Politica Socialista», ha avuto uno scopo dottrinale economico e corporativo, e non la intenzione di danneggiare l'Italia all'estero. Le discolpe del Pesenti sono inattendibili perché mendaci e contraddette dai fatti e dai documenti in atti. Il suo intervento al Congresso è stato volontario, ed originato dalla animosità ed avversione contro il Regime Fascista da lui manifestata in tutti i suoi articoli pubblicati sul «Nuovo Avanti» e su «Politica Socialista>>. Egli si è presentato al Congresso per dire spudorate menzogne: si è spacciato per rappresentante dei gmppi socialisti operanti in Italia sapendo che questi grnppi non esistono nel Regno; ed ha avuto la temerarietà di affermare che il popolo italiano è contrario alla guerra abissina, sapendo che pochi giomi avanti tutto il popolo aveva dato il grandioso spettacolo di solidarietà e compattezza con le storiche manifestazioni cli adesione alla guerra e di fedeltà al Duce, fatte il 2 ottobre in tutti i comuni d'italia. Non è ammissibile che il Pesenti, professore di Università, non comprendesse che con i suoi scritti e col suo discorso al Congresso arrecava danno agli interessi dell'Italia, specialmente in quel momento delicato di politica internazionale che lo Stato attraversava. Le notizie contenute nei suoi articoli e nel suo discorso sono, oltre che false, denigranti e volgarmente diffamatorie per lo Stato italiano. In essi il Pesenti dice che la situazione finanziaria è peggiorata; che l'Italia è impreparata economicamente e militarmente alla guerra; che fra i soldati richiamati serpeggia la ribellione; che vi sono molti disertori; che esiste dissidio fra Milizia ed Esercito; che le malattie affliggono le truppe operanti in A.O.. Tante falsità, dette con tanta spudoratezza, fmmo escludere nel modo più assoluto la buona fede nel Pesenti. La intenzione di menomare il credito ed il prestigio dell'Italia all'estero e di arrecare danno agli interessi nazionali, è manifesta per il significato stesso delle notizie da lui diffuse su nominati giornali e nel discorso pronunziato a Brnxelles. E' mendace il Pesenti quando afferma cli essere andato al Congresso senza sapere gli scopi di esso.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRI.BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO 5'TATO

Invece il discorso fu da lui preparato in precedenza, e da esso si rileva che egli era a piena conoscenza che il Congresso aveva lo scopo cli sabotare la guerra e di fare pressioni sulla Società delle Nazioni per l'applicazione delle Sanzioni contro l'Italia. E dai documenti esistenti in atti risulta che precisamente il giornale «Il nuovo A vanti» sul quale il Pesenti collaborava, aveva da vari mesi iniziato una campagna diretta ad attirare l'attenzione dei fuorusciti sul Congresso di Bruxelles e sui suoi scopi.

stesso Codice. Ritenuto che la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di dieci anni importa la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata a senso dell'art. 230 suddetto Codice. Ritenuto infine che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P..

Tutta la condotta precedente del Pesenti dimostra che egli andò al Congresso per dare sfogo ai suoi sentimenti sovversivi e di animosità contro il Regime Fascista. Devesi quindi escludere che il Pesenti andò al congresso ignorandone gli scopi. E non vi sono parole sufficienti per deplorare l'azione delittuosa di questo rùmegato che, violando il giuramento prestato come fascista, come ufficiale di complemento dell'Esercito, e come professore di Università, ha tradito la Patria in un momento in cui essa era impegnata in wia aspra lotta contro una coalizzazione d'interessi egoistici di altre nazioni. I fatti da lui commessi rivestono i caratteri del reato di attività antùrnzionale del ·cittadino ali' estero previsto e punito dall'art. 269 C.P.; reato che, per le ragioni dette avanti, è integrato in tutti i suoi estremi; nell'elemento materiale e nell'elemento intemaziomùe. E di tale reato il Pesenti dev'essere ritenuto colpevole.

In ordine all'altro reato ascrittogli di partecipazione all'associazione socialista in Italia, egli, come si è detto, pur confessando di professare idee socialiste, ha dichiarato di non appartenere a nessun gruppo socialista, e di non sapere neppure se in Italia esistono detti gruppi. Poiché effettivamente non risulta che in Italia esista t)n'associazione socialista clandestina, il Pesenti deve essere assolto da questo capo di imputazione per insufficienza di prove. Non resta quindi che applicargli la pena per il reato previsto e punito dall'art. 269 C.P. del quale è ritenuto colpevole. Ed il Tribunale, nel determinare la misura della pena, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 stesso Codice, e cioè: della gravità del reato in rapporto al tempo, al luogo ed ai mezzi con i quali è stato commesso; del danno arrecato alla Patria; della durata dell'attività antinazionale svolta dal Pesenti all'estero; dei motivi che lo hanno indotto a commettere il reato; della intensità del dolo; e della condizione sociale del colpevole. Ed in considerazione di tutte queste circostanze il Tribunale ritiene che sia il caso di int1iggere al Pesenti il massin10 della pena comminata dall'art. 269 del C.P., e cioè 24 anni di reclusione. A questa pena aggiunge la interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29

P.Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29,133,230, 169 C.P.; 479,488 C.P.P. Dichiara Pesenti Antonio colpevole del reato di attività antinazionale all'estero, e lo condanna a 24 anni di reclusione, alla interdizione perpetua déÙ pubblici uffici, alla libertà vigilata, ed al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione sovversiva. Roma, 6.2.1936 - Anno XIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto delle disposizioni contenute nel R.D. 15.2.1937 n. 77 Pesenti avrebbe dovuto essere scarcerato 1'8.11.1955. Il titolo del reato per il quale è stato condannato osta alla concessione dei benefici di clemenza previsti dai R.D. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156. A seguito di istanza di grazia inoltrata dal Pesenti viene concesso, con decreto del 6.9.1943, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Pesenti viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano 1'8.9.1943. Detenuto dall' 8.1 l.1935 all'8.9. l 943. Pena espiata: anni 7, mesi 8. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 22.2.1961 il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando contemponmcamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gcn. n. 205/1935

SENTENZA N. 15

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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IN FATTO ED IN DIRITTO

I prevenuti, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 18.7.1935 furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati come sopra in epigrafe enunciati.

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; All'odierno dibattimento, per la confessione degli accusati e per le prove documentali e testimoniali, sono stati accertati i seguenti fatti:

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Nadalini Romeo, nato il 30.11.1908 a Carpi (Modena), giornaliero agricolo; Ferioli Erve, nato il 1.4.1915 a Correggio (Reggio Emilia), agricoltore; Ferioli Orlando, nato il 16.3.1913 a Novellara (Reggio Emilia), agricoltore; Fornaciari Fernando, nato il 17.2.1917 a Carpi (Modena), agricoltore; Franzoni Ezio, nato il 1.11.1916 a Carpi (Modena), contadino; Guerrieri Luigi, nato il 17.6.1909 a Correggio (Reggio Emilia), autista; Gualdi Sigifredo, nato il 27.3.1909 a Carpi (Modena), operaio; Losi Bruno, nato il 20.11.1911 a Soliera di Modena (Modena), fruttivendolo.

Nel 1934 e nei primi del 1935 dalla Centrale Comunista in Francia erano stati mandati in Emilia e provincie vicine funzionari di quell'organizzazione sovversiva, tra i quali Pedrazzoli I.reo e Bigiorde Giuseppe-contro i quali sono in corso separati procedimenti (Vedi Sentenza n.17 stesso volume) coll'incarico di riallacciare clandestinamente le sparse fila del comunismo in quella zona, dare direttive ai più accesi esponenti in ordine alla propaganda e all'opera di penetrazione e di proselitismo in opifici, in fabbriche e nello stesso ambiente fascista col capzioso e apparentemente generoso pretesto di professare gli interessi e-conomici. Gli organi di polizia preposti alla vigilanza e alla repressione di tale criminoso movimento procedettero nell'aprile del 1935 all'arresto dei sopraspeci.ficati im11utati perché su alcuni di essi si erano già accertate, in precedenti operazioni, delle resr.:insabiljtà e, inoltre, si era constatato che parecchie migliaia di manifestini di propagarv.ld sovversiva erano stati già diffusi, nei primi giorni di aprile, nella provincia di Modei:tt. Il Nadalini gi:1 condannato da questo Tribunal.~ per delitti della stessa specie, ha confessato di avere avuto due pacchi di manifestini da Pedrazzoli e alcuni programmi del comunismo da Guerra Alfeo-cui pende alt.ro procedimento (Vedi Sentenza n.16 stesso volume), e di averli diffusi consegnandone anche alcune centinaia al rubricato Losi e 150 al rubricato Gualdi affinché li spargessero, come fecero, per le vie nella notte sul 7 aprile. Anche il Los i ha confessato di essere, dopo avere anche lui scontata una condanna inflitta da questo Tribunale per reati della stessa indole, rientrato nell'illegale associazione comunista ad incitazione di Nadalini, dal quale ammette avere avuto i manifesti di cui sopra e di averli diffusi. Il Losi, fra l'altro, diede ospitalità al predetto Guerra durante la latitanza di costui per essere ricercato da questo Tribunale.

IMPUTATI

Tu~ti dei delitti pr~visti e pun!ti dall'art. 270 cpv. 2• e art. 272 p.p. C.P. per avere partecipato ad associazwne cornumsta e fatto propaganda a favore di detta associazione.. Con l'aggravante della recidiva, ai sensi dell'art. 99 cpv. 2° in relazione ai n. 1, 2 e 3 del cpv. 1~ del_ C.P. a ~ar~co del Nadalini e Losi, e, con la recidiva generica (art. 99 C.P.) per il Gualdt ed 11 Guemen. Reati commessi in territorio della provincia di Modena sino all'aprile 1935. . In esit? al pu?blico dibattimento, sentiti; il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che co1 loro d1fenson, hanno avuto per ultimi la parola, osserva

Ferioli Erve, catechizzato dal Pedrazzoli, confessa di avere attratto nell'orbita comunista i coaccusati Fornaciari e Franzoni; di avere tenute riunioni comuniste nella propria abitazione; di avere avuti manifestini e programmi comunisti da Guerrieri Guerrino-contro il quale pende separato procedimento (Vedi Sentenza n. 17 stesso volume) e di averli diffusi distribuendone anche al prevenuto Guerrieri Luigi per spargerli per le vie di Modena e per le campagne; di avere avuto ed esplicato l'incarico di raccogliere somme pro soccorso rosso. Guerrieri Luigi, a sua volta, ha confessato di avere avuto dal Ferioli Erve, stampe ed incarico predetti, e di essere stato indotto a partecipare ,ùla illegale organizzazione sovversiva da Aguzzoli P,uis-contro il quale pende separato procedimento (Vedi Sentenza n. 18 stesso volume) e dal predetto Guerrieri Guerrino.


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TRIBUNALE SPECV\.LE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Ha ammesso di avere svolto attività di propaganda anche facendo leggere un programma del comunismo a tal Neri Francesco.

A Ferioli Erve anni 7 di reclusione, risultanti dal cumulo di aIU1i 3 per il de).itto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. e di rumi 4 per il delitto di propaganda di cui all'art. 272 p.p. C.P.,

Ferioli Orlando ha confessato di essere entrato a far parte del gruppo comunista di cui trattasi ad opera del proprio cugino predetto Ferioli Erve; di avere preso parte a tre riun.ionì sovversive; di avere sparsi numerosi manifestini di propaganda e di avere versato due volte somme per quella forma di subdola e larvata propaganda sovversiva che viene .indicata pro soccorso rosso.

A Ferioli Orlando, Fornaciari, Franzoni, Guerrieri Luigi e Gualdi, anni 5 di reclusione per ciascuno, cumulo di anni due e mesi 6 per ognuno dei due reati loro addebitati come in epigrafe, compresi per Guerrieri e Gualdi un mese, per ciascuna delle due pene che ad essi infligge, per la recidiva generica (art. 99 p.p. C.P.).

Franzon.i ha confessato di avere, ad opera di Ferioli Erve, aderito al movimento comunista; di avere pat1ecipato a riunioni in casa di questi; di avere versato somme pro soccorso rosso; di avere diffuso 150 manifestini di propaganda. Fomacia.ri confessa di essere entrato nell'organizzazione comunista indottovi da Ferioli E rve; di avere diffuso manifestini avuti da Guerrieri Guerrino, in casa del quale andò a ritirarli; di avere indotto altri a partecipare all'illegale associazione e di avere presenziato a riunioni comuniste in casa del Ferioli Erve. Gualdi fu adescato al comunismo dal Nadali.ni, dal quale ebbe un programma.

A tutti i condannati .incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e a ciascuno singolarmente l'obbligo del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Per Nadalini va ordinata la sottoposizione alla libertà vigilata a mente dell'art. 230 11. 1 C.P.. Il Tribunale, infine, ritiene che eguale misura di sicurezza, però in applicazione dell'art. 229 C.P., sia da ordinarsi nei riguardi di tutti gli altri condannati, ricorrendo per ognuno di essi gli elementi di pericolosità di cui agli esami.nati art. 202 - 203 C.P. in relazione all'art. 133 stesso codice.

Successivamente, come si è detto, ritira dal Nadalini 150 manifestini che lanciò nella notte sul 7 aprile in due strade. Nei fatti come sopra accertati, il Collegio ravvisa gli estrenù giuridici dei reati a ciascuno degli imputati addebitati come in epigrafe. Il Nadalini ed il Losi inoltre debbono essere dichiarati responsabili di contravvenzi.one all 'ammonizione a.i sensi dell'art. 174 della vigente legge di P.S., giusta analoga ulteriore denunzia degli org,mi di polizia procedenti, reato contestato al Nadalini e al Losi in udienza e riguardo al quale, che haMo ammesso, nulla hanno eccepito. Comnùsurando le sanzioni ai fatti commessi e alla pericolosità di ciascuno degli imputati e tenuto conto delle recidive precisate in epigrafe, il Tribunale ritiene di dovere infliggere le seguenti pene: A Nadali.ni complessivi anni 10 di reclusione e mesi 6 di arresto, risultanti dal cumulo di anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. (compreso un anno per Ja recidiva di cui all'art. 99 n. 1, 2 e 3 C.P.), anni 6 di reclusione per la propaganda di ClÙ all'art. 272 p.p. C.P. (compresi un anno e 6 mesi per la recidiva come diémzi) e mesi 6 di arresto per la contravvenzione all'ammonizione di cui all'art. 174 vigente legge di P.S . (compresi un mese e 15 giorni per Ja recidiva come sopra); A Losi complessivi anni 7 di reclusione e mesi 4 di arresto, risultémti dal cumulo di cui 3 e mesi 6 di reclusione per ciascuno dei due delitti. ascrittigli (compresi in ciascuna pena un anno e due mesi per la recidiva specifica. e qualificata come per Nadali.ni) e di mesi 4 di arresto per la contravvenzione all'ammonizione (compreso un mese per la recidiva come sopra);

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P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 272 p.p. - 270, 2 cpv. - 99, 73 74, 230. 229 C.P.; 174 vigente legge di P.S.; 274,488 C.P.P. Dichiara Romeo Nadali.ni, Ferioli Erve, Ferioli Orlat1do, Fomaciari Fernando, Franzoni Ezio, Guerrieri Luigi, Gualdi Sigifredo e Los.i Bruno responsabili dei reati in epigrafe loro ascritti a Nadalini e Losi anche di contravvenzione all'ammonizione, e con le aggravanti delle recidive precisate in rubrica e cumulate le pene condanna: Nadalini ad anni 10 di reclusione e a mesi 6 di arresto; Losi ad anni 7 di reclusione e a mesi 4 di arresto; Ferioli Erve ad anni 7 di reclusione; Ferioli Orlando, Fomaciari, Franzoni, Guerrieri e Guakli ad anni 5 di reclusione ciascuno; Tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli propria custodia preventiva; Ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata. Roma, 14.2.1936 - AnnoXIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 16

Rcg. Gcn. n. 169/1935

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.15.2.1937 11° 77

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

-Nadalini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 7.4.1939 Detenuto dal 7.4.1935 al 7.4.1939 Pena espiata: 4 ,umi (per Nadalini vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 225)

Presidente: Le Metre Gaet,mo, Console Generale,M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici:

-Ferioli Erve, viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 24.4.1937 Detenuto dal 24.4.35 al 24.4.37. Pena espiata: 2 anni. -Ferioli Orlando, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 25.4.1935 al 18.2.1937. Pena espi:1ta: 1 anno, 9 mesi e 23 giorni. -Frnnzoni, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detcnutodal25.4.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 23 giorni. -Guenieri, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 23.4.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 25 giorni. -Losi, viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19.2.1937 Detenuto dal 7.4.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 10 mesi e 12 giorni. (Per Losi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 225). -Gualdi, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 19.4.1935 al 18.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 29 giorni.

Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonard.i Nicola, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Bianchi Bruno, nato il 28.7.1909 a Suzzara (Mantova), fabbro; Alari Gino, nato il 22.12.1903 a Pegognaga (Mantova), contadino; Aguzzoli Paris, nato il 10.4.1910 a Correggio (Reggio Emilia), agricoltore; Allari Terenzio, nato il 31.1.1897 a Gonzaga (Mantova), contadino; Bonaglia Achille, nato il 24.12. 1900 a Guastalla (Reggio Emilia), fornaio, Bassoli Elio, nato il 23.4.1898 a Novi (Modena), agricoltore; Braglia Odino, nato il 13.12.1899 a Pegognaga (Mantova), contadino; Bigi Veles, nato il 21.1.1914 a Novi (Modena), fattore; Cremonini Archinto, nato il 13.1.1882 a Gonzaga (Mantova), mediatore; Caffara Ruggero, nato il 7.7.1901 a Suzzara (Mantova), contadino;

-Fornacia.ri, detenuto dal 27.4.1935, muore, perchè "affetto da tubercolosi" nell'Infem1eria dell'Istituto Penale di Castelfranco Emilia alle ore 18,10 del 27.7.36. La Corte Suprema cli Cassazione (2° Sez. Penale) annulla, con sentenza pronunziata il 31.5.1974, per inesistenza giuridica ai sensi dell art. 1 del D.L.L.27.7.44 n.159, la soprascritta sentenza emessa dal T.S.D.S. il 14.2.1936.

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Carra Teodoro, nato il 9.4.1893 a Pegognaga (Mantova), muratore; Dalverdc Raimondo, nato il 26.3.1892 a Reggiolo (Reggio Emila), agricoltore; Fantini Dorando, nato il 11.11.1909 a Coo-eggio (Reggio Emila), agricoltore; Franchi Emidio, nato il 29.12.1910 a Reggio Emila, barbiere; Gualticri Frano, nato il 7.2.1913 a Novi (Modena), agricoltore;


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TRIDUNALESPECIALEPER LA DIFESA DELLO STATO

Incerti Taroni Andrea, nato il 24.5.1902 a Pegognaga (Mantova), contadino; Martinelli Augusto, nato il 21.2.1902 a Pegognaga (Mantova), muratore; Malavasi Demos, nato il 2.11.1912 a Novi di Modena (Mantova), agricoltore; Malpilli Pietro, nato il 14.3.1888 a Pegognaga (Mimtova), agricoltore; Torreggiani Enninio, nato il 24.6.1894 a Suzzara (Mantova), contadino; Vezzani Silvio, nato il 18.11.1897 a Pegognaga (Mantova), contadino; Zamboni Arturo, nato il 11.8.1904 Reggiolo (Reggio Emilia), contadino.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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All'odierno dibattimento, per la confessione degli accusati e per le prove documentali e testimoniali è risultato quanto segue: Un risveglio del clandestino movimento organizzativo comunista era stato not~to sin dalla primavera del 1934 in provincia di Mantova. L'autorità di P.S . aveva predisposte adeguate misure di vigilanza. Nella notte dal 30 al 31 luglio 1934 erano stati diffusi manifestini comunisti nel comune di Moglia e, dopo un periodo di apparente inattività, altre diffusioni erano avve~ute nella stessa zona durante la notte del 17.2. 1935 fra Moglia e Novi di Modena successivamente, nella notte del 3 marzo. Fra l'altro detti manifestini contenevano incitamenti generici intesi a compromettere e a ostacolare 1~ preparazione militare per la difesa della nostra dignità e dei nostri interessi nell'Africa Orientale.

IMPUTATI

Tutti 1) del delitto di partecipazione ad associazione comunista (art. 270 cpv. 2° C.P.); 2) del delitto di propaganda comunista (art. 272 p.p. C.P.). Bianchi Bruno e Malavasi Demos ancora: 3) del delitto di costituzione, organizzazione e direzione di associazione comunista (art. 270 p.p. C.P.). Delitti commessi in provincia di Mantova e zone confinanti sino al marzo - aprile 1935. Franchi Emidio ancora: 4) del reato di cui all'art. 174 T.U. leggidiP.S. 18.6.1931 n. 773,peraverecontravvenuto alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione 30.9.1933 emessa a suo carico dalla Commissione provinciale di Polizia di Reggio Emila, recandosi nel periodo giugno-agosto 1934, dalla sua dimora a Suzzara al Lemizzone senza preventivo avviso all'Autorità di P.S. ed associandosi a Bianchi Bruno, pregiudicato in linea politica. Con l'aggravante della recidiva ai sensi del cpv. 2° dell'art. 99 C.P. in relazione ai n. 1, 2 e 3 del cpv. 1·, a carico del Bianchi, Malavasi, Franchi, Braglia, Caffara e Torreggiani e coll'aggravante della recidiva generica a carico di Cremonini (art. 99 p.p. C.P.). In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva

Per le indicazioni fomite dai primi arrestati, la P.S. poté scoprire la illegale organizzazione operante nel Mantovano e agì in conseguenza, assicurando all~ giustizia_i ~bric~t~ ed altri delle provincie vicine, per quali ultixni pendono o sono stati celebrati 1 relat1v1 procedimenti. Alcuni di costoro, come tali Bigi.orde Giuseppe, Pedrazzoli lreo, G~ex:r~ Alfeo, Bonezzi Venerio i cui nomi ricorrono in questo procedimento, estesero la loro att1v1ta anche nel mantovano, ma per opportunità i processi sono separati. Bianchi Bruno e Malavasi in udienza, pur cercando di attenuare la loro responsabilità in ordine al più grave reato loro ascritto, hanno sostanzialmente ammesso di avere dìrett:i l'organizzazione illegale di cui trattasi; il Bianchi a Suzzara, Notteggiano e Pegognaga e il Malavasi a Novi di Modena. Entrambi convocarono e presiedettero riunioni, parteciparono alla diffusione di numerose stampe di propaganda sovversiva e curarono lo sviluppo del pericoloso movimento. A nulla era valsa la condanna che, per reati della stessa indole di quelli per i quali rispondono ora, questo Tribunale aveva loro inflitto nel 1932, condanna per cui sono gravati dalla recidiva di cui ai numeri del 1• cpv. dell'art. 99 C.P.. Aguzzoli Paris, Carra Teodoro, Bigi Veles e Zamboni Arturo svolsero efficacemente attività di partito, specialmente di propaganda, facendo opera di persuasione, ingaggiando elementi, partecipando a diffusioni di stampe (I' Aguzzoli anche alla riproduzione delle stampe stesse), partecipando a riunioni e contribuendo notevolmente al soccorso rosso. Il Bigi e l 'Aguzzoli estesero la loro deleteria attività anche oltre la provincia di Mantova come è risultato in altri procedimenti. Il Carra aveva carpita anche la tessera del partito fascista. Lo Zamboni che, come gli altri, è confesso, ha tenuto a far rilevare in udienza che la dichiarazione di pentimento da lui fatta in istruttoria non corrisponde a sincerità e che egli non rinnega il suo passato.

IN FATIO ED IN DIRITTO

I prevenuti, con sentenza della Com1nissione Istruttoria in data 20 luglio 1935, furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati come sopra in epigrafe loro addebitati

Bonaglia Achille, Caffara Ruggero e Vezzani Silvio furono attivi partecipi del movimento sovversivo; parteciparono ad importanti riw1ioni di partito e a diffusioni di numerose


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

stampe di propaganda.

~

)no pienamente confessi.

li Vezzani ha ammesso anche di aver diffuso stampe la sera del 2 marzo u.s. e di aveme fatto diffondere da altri da lui adescati. Il Vezzani riuniva nella sua stalla parecchi dei prevenuti come Zamboni, Dalverde e Allari Terenzio e faceva loro discorsi d'indole sovversiva, passando ad essi stampe per l'ulteriore diffusione. Il Caffara era già stato condannato da questo Tribunale nel 1932 per reati della stessa indole. Tanto il Caffara che il Bonaglia e il Vezzani hanno fatto dichiarazioni di pentimento. Alari Gino, Bassoli Elio, Cremonini Archinto, Fantini Dorando e Gualtieri Frano, pur non essendo fra i primissimi esponenti dell'organizzazione criminosa, esplicarono cospicua attività, in favore di essa, specialmente in ordine alla propaganda; parteciparono a riunioni, diffusero o distribuirono fra conoscenti stampe sovversive o, comunque, concorsero alla diffusione di esse, ingaggiando nuovi elementi. Alari Gino, fra l'altro, offrì la propria abitazione per le riunioni capeggiate dal Bianchi; Cremo.nini mise in collegamento l'organizzazione di Novi di Modena con quella di Gonzaga e Pegognaga; mise a contatto, per una piì:1 efficace collaborazione, Vezzani con Bassoli, tenne riunioni nella propria abitazione, distribul manifestini anche al predetto Zamboni; Fantini mise a contatto Bianchi col ccnnato Bonezzi accompagnandolo in casa di questi e ricevendo assieme al Bianchi dal Bonezzi un pacco di mm1ifestini comunisti che, giunti a desti11azione, poi furono diffusi . Non meno attivi di costoro nell'opera di propagm1da furono Gualtieri e Bassoli, il quale ultimo ha ripetuto anche in udienza di essere pentito del mal fatto. IL Cremo.nini risulta recidivo generico, avendo riportato condanna per contravvenzione. Allari Terenzio, Dalvcrde Raimondo, Incerti Taroni Andrea, Martinelli Augusto e Malpilli Pietro fecero parte della clandestina e illegale associazione di cui trattasi, parteciparono a riunioxù, fecero propaganda del comunismo a mezzo di stampe che distribuirono e lanciarono per le vie. Ammettono di avere commessi i fatti loro contestati, sebbene qualcuno come il Malpilli, abbia, anche in udienza, manifestato il suo pentimento. Braglia Odino, Franchi Emidio e Torreggiani Erminio, già condrumati per reati della stessa indole da questo Tribunale nel 1932, parteciparono poi attivamente anche al ridestato movimento sovversivo di cui trattasi. Il Braglia prese parte a riurùoni, il Torreggiani tenne i contatti fra il gruppo comunista di Novi di Modena e quello di Suzzara, Franchi presenta il Bianchi al predetto Fantini e poi li accompagnò dal nominato Bonezzi, pur tenendosi a dista11za, per evidente misura cautelare, dalJa casa del Bonezzi dove l'incontro avveooe. Penùtro, sin dal maggio 1933, le autorità di P.S. avevano accertato che il Franchi aveva ripreso i contatti coi compagni del Reggiano, tanto che con ordinanza della Commissione Provinciale di Reggio Emilia in data 30.11. 1933, era stato sottoposto ad ammonizione di polizia per due anni. Pertanto egli ha contravvenuto al disposto dell'art. 174 della vigente legge di P.S., come analoga denunzia. Non si sono avute, invece, prove rassicuranti che il Franchi, il Braglia e il Torreggiani

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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abbiano svolto l'attività di criminosa propaganda loro contestata. Perciò da tale reato, previsto dall'art. 272 p.p. C.P. i tre predetti de?bono _essere assolti. M~ nei fatt.i d~ ~or~ commessi relativi agli altri reati loro contestati che nsultano commessi da tutti gl.1 altn accusati, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati e delle aggravanti della recidiva come attribuite e precisate in epigrafe. Tenuto conto dei precedenti e della pericolosità di ciascuno, della gravità del movimento e del momento delicato per la compattezza nazionale nel quale si effettuò, nonché della parte che ciascuno dei prevenuti vi esplicò, il Collegio ritiene giusto infliggere a ciascUJlo le seguenti pene della reclusione: A Bilmchi e a Malavasi anni 14 ciascuno risultanti dal cumulo, per ciascuno, di anni 8 per il reato di cui all'art. 270 p.p. C.P. (compresi in detta pena anni 2 per la recidiva come in rubrica) di anni 3 per ciascuno dei due reati minori (art. 270 -2° cpv. e 272 p.p.) loro pure ascritti (compresi nei 3 anni, nove mesi per la recidiva come dianzi); Ad Aguzzoli, Bigi, Carra e a Zamboni a1mi 8 .ciascu~10, c~mul~ di .ann'. 4 e mesi 6 per la propaganda (art. 272 p.p. C.P.) e di anni 2 e mesi 6 per 11 delitto di cm all rut. 270 -_2 .cpv: C.P., compresi nelle pene riflettenti il Caffara, per la propaganda 1 anno, 1 mese e 1_:> ?1om1 per la recidiva a lui rubricata, e per l'altro reato 7 mesi e 15 giorni per la stessa rec1d1va; Ad Alari Gino, Bassoli, Cremonini, Fantini e Gualtieri anni 6 per ciascuno risultanti dal cumulo di anni 2 per il reato di cui all'art. 270 - 2 cpv. C.P. e di anni 4 per i! reato di cui ali' art. 272 p. p. C.P. compresi, nelle pene riflettenti il Cremonini, 1 mese per ciascuno delle pene per la recidiva generica (art. 99 p.p. C.P.); Ad Allari Terenzio, Dalverde, Incerti Taroni, Martinelli e Malpilli, anni 5 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei due reati loro addebitati come in epigrafe; A Braglia, Torreggiani e Franchi, anni 4 di reclusione ciascuno per il delitto ~i cui all'art. 270 - 2• epv. C.P. compreso per ognuno un anno per la recidiva sp.ecifica e :1ual.1~cata come in rubrica e al Franchi inoltre mesi 6 di arresto per la contravvenz10ne ascnttagli, compreso in detta pena un mese e 15 giorni per la recidiva come sopra. Ai condannati incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (att. 488 C.P.P.) e singolarmente quello del pagamento delle spese cli propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). In applicazione dell'art. 230 n. 1 C.P. bisogna ordinare la sottoposizione di Bianchi e di Ma.lavasi alla libertà vigilata.

Il Tribunale ritiene che ricorrono per tutti gli altri condaooati gli elementi previsti dagli esaminati art. 302 - 303 C.P. in relazione all'art. 133 stesso codice per infliggere anche a loro, però ai sensi dell':ut. 229 C.P., tale misura di sicurezza.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. - 272 p.p. - 99 - 73 - 230 - 229 C.P.; 174 vigente legge di P.S. ; 274 - 488 - C.P.P.; 485 C.P.Esercito. Dichiara Bianchi Bmno, Malavasi Demos, Alari Gino, Aguzzali Paris, Allari Terenzio, Bonaglia Achille, Bassoli Elio, Bigi Veles, Cremonini Archinto, Caffara Ruggero, Carra Teodoro, Dalverde Raimondo, Fantini Dorando. Gualtieri Frano, Incerti Taroni Andrea, Martinelli Augusto, Malpilli Pietro, Vezzani Silvio, Zamboni Arturo responsabili di tutti i reati in epigrafe a ciascuno ascritti e Braglia Odino, Franchi Emidio e Torreggiani Emilio responsabili. del delitti di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. e il Franchi anche della contravvenzione ascrittagl.i, assolvendo questi ultimi 3 nominati per non provata reità del delitto di propaganda sovversiva loro ascritto, e colle aggravanti della recidiva specificate in rubrica e cumulate le pene; Carra Condanna alla reclusione Bianchi e Malavasi ad anni 14 ciascuno·' A oouzzoli' Bioi o, e Zamboni ciascuno ad anni 8; Bonaglia, Caffara e Vezzani ciascuno ad anni 7; Alari Gino, Bassoli, Cremonini, Fémtini e Gualtieri ad aimi 6 ciascuno; Allari Terenzio, Dàlverde, Incerti Taro1ù,. Martin~Ui e .Malpilli ciascuno ad anni 5; Braglia e Torreggiani ad anni 4 ciascuno e Franclu ad anm 4 di reclusione e a mesi 6 di arresto; . Tutti. al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese d1 propna custodia preventiva; Ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata. Roma, 15.2.1936 - AnnoXIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

Pena espiata: anni 8. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD 24.2. 1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156 ostandovi il titolo del reato per il quale è stato condannato. Nota: per Malavasi vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 80. Aguzzali viene scarcerato dall'Istituto penale di Fossano il 12.5.1938. Detenuto dal 12.5.1935 al 12.5.1938. Pena espiata: anni 3. Bigi viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 18.4.1938. Detenuto dal 18.4.1935 al 18.4.1938. Pena espiata: anni 3. Vezzani viene scarcerato dalla Casa Penale per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 3.9.1937. Detenuto dal 3.3.1935 al 3.9.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 6. Caffara viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossaro il 27.9.1937. Detenuto dal 26.3.1935 al 27.9.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 6, giorni 1. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 22.1.1936 viene respinta. In altra istanza di grazia inoltrata a «S.E. Capo del Governo Benito Mussolini» il Caffara dichiara, tra l'altro «di essere graziato e di essere ammesso al Partito Fascista, giunmdo di abbracciare la sua dottrina con sincera fede e ferrea volontà solo con lo scopo di poter allontanare, lottando, quella setta disgregatrice, che per la seconda volta, mi fa venire in galera, più ancora riconoscendo che il dovere di ogni buon cittadino è di amare la propria Patria come se stessi». L'istanza di grazia non viene accolta. Nota: per Caffara vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 70.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1 937 n. 77

Bianchi viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Civitavecchia il 4.3.1943. Detenuto dal 4.3.1935 al 4.3.1943. Pena espiata: anni 8. Il titolo del reato, per il quale è stato cond,uinato, osta alla applicazione dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156 Nota: per Bianchi vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 126. Malavasi viene scarcerato d,ùla Casa di reclusione di Civitavecchia il 7.4.1943. Detenuto dal 7.4.1935 al 7.4.1943.

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Cremonini viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfnmco Emilia il 17.4.1937. Detenuto dal 17.4.1935 al 17.4.1937. Pena espiata: anni 2. Gualtieri viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfnmco Emilia il 19.4.1937. Detenuto dal 19.4.1935 al 19.4.1937. Pena espiata: anni 2. Fantini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 7.4.1937. Detenuto dal 7.4.1935 al 7.4.1937. Pena espiata: atmi 2. Alari Gino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Delenuto dal 15.4.1935 al 21.2.1937.


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pena espiata: anni 1, mesi 1O, giorni 6.

Pena espiata: anni 1, mesi 10, giorni 14.

Dal verde viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 17.4.1935 al 21.2.1937. Pena espiata: a1mi 1, mesi 10, giorni 4.

Carra per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2. 1937 n. 77 e del Decreto di grazia emesso il 17.6.1937, su istanza inoltrata dal Carra, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertru1to Cmra, detenuto dal 7.3.1935, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 23.6.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 3, giorni 16.

Martinelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2. 1937. Detenuto dal 7.3.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 11, giorni 12. Una istanza di grazia inoltrata dal Martinelli i il 15.11.1936 viene respinta. Malpilli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 3.3.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi 11, giorni 16. Rifiuta di associarsi a tma istanza di grazia inoltrata dalla madre il 13.10.1936. Braglia vine scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 20.4.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: rumi 1, mesi 9, giorni 29. Nota: per Braglia vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 773 e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. ncl 1932», pag. 70. Torreggiani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 5.3.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: armi 1, mesi 11, giorni 14. Nota: per Torreggiani vedi «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932», pag. 127. Franchi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenutodal22.3.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 1, mesi IO, giorni 27. Nota: per Franchi vedi «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932», pag. 144. Bassoli rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 18.3.1936. Nonostmlte i pareri contrari espressi dal Pubblico Ministero e del Ministero degli Interni l'istru1za di grazia viene accolta e, pertanto, con Decreto emesso il 1.10.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Bassoli, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 7. 10. 1936. Detenuto dal 17.4.1935 al 7.10.1936. Pena espiata: mmi 1, mesi 5, g iorni 20. Allari Terenzio, una istanza di grazia inoltrata da Allari il 7.11 .1936 viene accolta e pertru1to con Decreto di grazia emesso il 14.1.1937 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Alari, detenuto dal 4.3.1935, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.1.1937.

Incerti Taroni inoltra, in data 10.10.1936, una istanza di grazia nella quale dichiara «che il Fascismo è una scuola di vita sana e utile per ogni cittadino ilalim10». Con Decreto di grazia emesso il 2 1.12.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto Inceni Taroni, detenuto dal 25.3.1935, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 23.12.1936. Pena espiata: anni 1, mesi 8, giorni 28. Bonaglia inoltra, in data 20.7.1936, una istanza di grazia nella quale dichiara di «detestare sempre di più quei falsi amici che mi hanno trascinato in quel terribile sentiero che ora ad ogni costo vorrei rifare per cm1cellare quell'onta che ha macchiato il mio onore di cittadino italiano. Ho errato, lo riconosco col seguire quegli sciagurati, ma ora dichiaro apertamente e con tutta sincerit~t che ne sono pentito, ed umilmente imploro dalla Vostra clemenza il perdono>>. Con Decreto di grazia del 1.10.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Bonaglia, detenuto dal 4 .3.1935 viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 6.10.1936. Pena espiata: mmi 1, mesi 7, giorni 2. Zamboni per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 avrebbe dovuto essere scarcerato il 17.4.1938. ll 23.6.1937 viene trasferito dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia al Sanatorio Giudiziario di Pianosa. Il Guardasigilli Ministro Segretario Stato per la Grazia e Giustizia concede, con decreto del 28.1.1936, à Zamboni Arturo il beneficio della liberazione condizionale. Pertanto Za.mboni viene scarcerato dal Sanatorio Giudiziario di Pianosa il 5.2.1938. Detenuto dal 27.4.1935 al 5.2.1938. Pena espiata: anni 2, mesi 9, giorni 8. Una istanza di grazia inoltrata dallo Zamboni il 31.10.1936 non viene accolta. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960 il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17. 11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 11. 1631). La Corte Suprema di Cassazione (2 Sez. Pen.) dichiara, con ordinanza del 26.2.1968, l'inefficacia giuridica della sentenza pronunziata dal T.S. D.S. il 15.2.1936 nei confronti dei sopraspecificati imputati (art. 1 D .L.L. 27 .7.1944 n. 159)


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TIUBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 24 del 20.7.1935, l'accusa nei confronti dei soprannominati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: -Battistini Alfio, nato il 17.10.1903 a Pegognana (Mantova), contadino. Detenuto dal 27.3.1935 al 20.7.1935.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 17

Reg. Gen. 29 e 223/1935 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

-Frigeri Ivo, nato il 9.3.1900 a San Benedetto Pò (Mantova), contadino. Detenuto dal 7.3.1935 al 20.7.1935. -Negrelli Angelo, nato il 23.3.1893 a Pegognaga (Mantova), contadino. Detenuto dal 27.3.1935 al 20.7.1935.

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

-Savoia Riccardo, nato il 27.3.1889 a Revere (Mantova), seppellitore. Detenuto dal 20.3.1935 al 20.7.1935. -Pasotti Umberto, nato il 25.5.1901 a Peggiolo (Reggio Emilia), bracci8!1te. Detenuto dal 7.3.1935 al20.7.1935. Nei confronti del Pasotti la Commissione Istruttoria ordina, inoltre, lo stralcio degli atti relativi alla imputazione di detenzione abusiva di ,umi (1 fucile e 2 cartucce) e la trasmissione ciel carteggio al Procuratore del Re di Mantova.

SENTENZA nella causa contro: Bigiorde Giuseppe, nato 1'8.12.1903 a Lignana (Reggio E milia), tessile; Bonezzi Venerio, nato il 29.7.{909 a Campagnola (Reggio Emilia), muratore; Ferrari Cesare, nato il 6.6.1912 a Carpi (Modena), bracciante; Gigli Armando, nato il 25.3.1903 a Livorno, parrncch:ere; Guerra Alfeo, nato il 24.7.1912 a Rio Saliceto (Reggio Emilia), bracciante; Guidetti Bruno, nato il 8.6.1910 a Carpi (Modena), contadino; Guaitoli Gino, nato il 31.5.1910 a Carpi (rvfodena), bracciante; Grassi Terzo, nato il 26.1.1911 a Carpi (Modena), pollivendolo; Morellini Arrigo, nato il 13.5.1909 a Reggio Emilia, contadino; Morgotti Ottavio, nato il 2.4.1909 a Correggio (Reggio Emilia), bracciante; Pacchioni Bruno, nato il 20.4.1915 a Carpi (ìvfoclcna), bracciante; Pedrazzoli lreo, nato il 18.4.1908 a Novi di Modena (Modena), bracciante; Spaggiari Roberto, nato il 3.8.1899 a Reggio Emilia, contadino; Turci Giusto, nato il 24.3.1905 a Correggio (Reggio Emilia), magazziniere; Vecchi Gisberto, nato il 8.2.1911 a Correggio (Reggio Emilia), contadino.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI

Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere , nel 1934e sino al giorno dell'arresto di ciascuno, in Emila, partecipato ad associazione comunista; 2) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, fatta propaganda sovversiva.

PRThfA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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All'odierno dibattimento, per confessione degli accusati e per le prove testimoniali e documentali, è emerso quanto segue: Sin dalla primavera 1934, le Autorità di Polizia avevano notato un risveglio di attività sovversiva nell'Emilia e in provincie limitrofe, specialmente per la clandestina diffusione cli numerose stampe di propaganda comunista e antifascista. Finalmente, dopo accurate indagini, nell'ottobre di detto anno venne tratto in arresto il Bigiorde, "uno dei maggiori responsabili" e successivamente, dall'ottobre predetto al maggio 1935, anche per le indicazioni fornite dal Bigiorde, gli altri rnbricati.

Bigiorde, Gigli, e Pedrazzoli, inoltre: 3) del del itto di cui all'art. 270 p.p. C.P. per avere, nelle suddette circostanze, organizzato e diretta un'associazione sovversiva; Bigiorde, anche: 4) del delitto di cui all 'ai1. 489 in relazione aglj art. 477 e 482 C.P. per avere nel 1934 sino all'ottobre, in varie località dell'Italia settentrionale, fatto uso di passaporti, carte d'identità ed altre tessere false. Il Pedrazzoli inoltre: 5) dei reati di cui m1. 697 - 699 C.P. perché in E mi la sino all'epoca del suo arresto, fuori della propria abitazione e delle appartenenze cli essa, portava senza licenza dell'Autorità una pistola e 17 cartucce che teneva senza averne fatta denuncia all'Autorità. Il Gigli, infine: 6) del delitto di cui all'art. 489 in relazione all'art. 477 e 482 C.P. per avere nel Regno, nel 1935, fatto uso di passaporto e carta d'identità falsi. Coll'aggravante per il Bigiorcle, Gigli, e Guerra della recidiva: specifica per Bigiorde (art. 99 C.P.) In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva: IN I'ATIO ED lN D1RITTO

I prevenuti, unitamente a tale Noce Teresa, nei riguardi della quale, essendo tuttora latitante, si è preliminarmente ordinato la sospensione del procedimento sino a qutmdo non perverrà in po_tere della giustizia, furono rinviati a giudizio, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 18.3.1935 e il Pedrazzoli e il Guerra anche con l'altra sentenza della stessa Commissione in data 18.7.1935 ed il Gigli anche con atto d'accusa del P.M. in data 22.9. 1935 , per rispondere dei reati a ciascuno come sopra in epigrafe attribuiti.

Il Bigiorde, recidivo anche per furt.o, dopo di avere scontata una condanna inflittagli per reati politici da questo Tribunale Speciale, espatriò, nel 1931, riparando a Parigi presso quel centro comunista e quindi a Mosca, dove, per due anni frequentò quell'alta scuola di perfezionamento sovversivo. Nella primavera del 1933 tomò a Parigi a disposizione di detto centro, che poi lo inviò in Italia con incarico di propaganda e di riorganizzazione. Mw1ito di f. 5000 e di due valigie a doppio fondo contenenti materiale di propaganda comunista, rientrò, mediante falso passaporto, in Italia il 13.3. 1934 e si recò in E milìa per riorganizzare l'associazione illegale comunista in quelle provincie, e col compito specifico di esplicare opera di penetrazione nelle officine meccaniche di Reggio Emilia e nella cooperativa dei muratori di Carpi. Prese, in Reggio, contatto con i fiduciari rubricati Margotti e Bonezzi, indicatigli dal ricordato centro, e per tutta la seconda metà di marzo s'installò nell'abitazione del Margotto. Diede ai due fiduciari le direttive per il lavoro di propaganda antifascista da svolgere specialmente in occasione delle elezioni politiche del 25 marzo, e all'uopo preparò abbondantissima stampa sovversiva con due clichés metallici che aveva portati dalla Francia. Margotti e Bonezzi, furono operosi ed efficaci cooperatori del Bigiorde, specialmente nell'attività di proselitismo, tanto da consentirgli, in sei mesi di lavoro in quella zona, di raccogliere buon numero di aderenti. MailBigiorde aveva avuto anche incarichi di maggiore importanza evi accudlrecandosi, nell'aprile e nei mesi successivi, a convegni con emissari del ricordato centro. S'incontrò, così, a Padova, Modena e Fidenza con Canova Marcello, di cui in altro processo, a Mantova con Saltini Vittorio e a Parma con Fabiani Mario, trattati in separati procedimenti, ad Alessandria con la nominata Noce Teresa, a Ravenna col rubricato Gigli, ancora a Mantova con tal «Remigio» o «Piso» e a Desenzano con tal «Baccelli» questi ultimi due non identificati. Da alcuni degli ora nominati, come si è detto, tutti emissari del centro comunista di Parigi, il Bigiorde ebbe alcune migliaia di lire a titolo di rifornimento fattogli pervenire dal ripetuto centro. Tutto ciò il Bigiorde ha confessato anche in udienza, pur dichiarando che, se ne avesse la libera possibilità, mai più ritenterebbe di fare il male che ha fatto ma si darebbe a onesto lavoro.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il mbricato Pedrazzoli era uno dei più attivi dirigenti dell'organizzazione sovversiva di cui trattasi nell 'Enùlia e particolarmente capo del movim.ento nel Carpigiano. Il Pedrazzoli (che nella clandestina organizzazione aveva il nome di «Bene Alfredo») dopo essere stato nel 1932 alla scuola leninista di Mosca, rientrato in Italia con mezzi carpiti al Consolato Italiano di Parigi alla fine del 1933, e messosi a contatto col cennato Fabiani, fu da questi incaricato di organizzare il movimento nel Carpigiano, incarico che il Pedrazzoli assolse col massimo impegno e con tangibili risultati, presiedendo riunioni, dando istruzioni e direttive, provvedendo, in collaborazione con altri numerosi compagni, alla riproduzione e diffusione di ingente quantità di stampa (solo nella notte del 7.4.1935 parecchie migliaia di manifesti.iù sovversivi furono diffusi nelle provincie di Mantova, Reggio Ernilia, Bologna e Modena), tenendosi anche in corrispondenza col centro comunista di Parigi al quale riferiva sull'opera svolta e sui risultati conseguiti. Resosi in primo tempo latitante, il Pedrazzoli il 9.5.1935 fo finalmente arrestato e trovato in possesso di una pistola e di 17 cartucce che egli deteneva senza averne fatto denuncia all'Autorità e che portava fuori della propria abitazione. · Altro pericoloso comunista èrisultato il mbricato Gigli Armando, già latitante e catturato il 31.7.1935. Il Gigli espatriato da Livorno per presunti torti subiti da persone della sua famiglia e da lui, ad opera di fascisti locali, riparò in Francia e si mise al soldo del centro comunista sopra ripetuto. Il Gigli ebbe incarichi saltuari di corriere e venuto in Italia una prima volta si abboccò col Bigiorde in Ravenna 1'8.7.1934, consegnò al Bigiorde f . 1.500, lo fornì di istruzioni e di direttive circa l'ulteriore lavoro di riorganizzazione da svolgere e lo incaricò di trovare una compagna da mandare al Congresso Internazionale di Parigi che doveva aver luogo, contro la guerra, nell'agosto 1934. Il Gigli tornò, nell'estate 1935, in Italia con importanti incarichi sovversivi; ma la sua attività fu stroncata dall'arresto che subì. , Nei suoi ritorni italici il Gigli usò documenti falsi d'identità, come la P.S. ha accertato e come egli stesso ammette. Non sono emerse prove certe a carico del Gigli in ordine al contestatogli delitto di propaganda sovversiva. Al Gigli, condannato altra volta per reati della stessa indole degli attuali, è stata contestata in udienza, la recidiva specifica (art. 99 C.P.). Morgotti Ottavio e Bonezzi Venerio. Oltre a quanto si è accennato ci.rea il loro ruolo di recapiti trattando del Bigiorde, è risultato, anche in udienza, che da costui furono incaricati di trovare qualche compagno occupato nelle officine meccaniche di Reggio Emilia al quale affidare il compito organizzativo comunista fra quegli operai, ed il Bonezzi inoltre di trovare qualche compagno della cooperativa muratori di Carpi per analogo motivo. Il Morgotti, tramite un individuo fattogli conoscere all'uopo dal rnbricato Morelli, presentò al Bigiorde un operaio delle predette officine che, per evidente reticenza dei predetti, non si è potuto

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identificare. Il Bonezzi invece presentò al Bigiorde, per la cooperativa di Carpi, il rubricato Vecchi e successivamente col concorso di questi gli fece conoscere il prevenuto Turci, e per Je officine di Reggio presentò al Bigiorde altro giovane che, per la insufficienza di dati fomiti, non si è identificato. Morgotti e Bonezzi ebbero stampe di propaganda sovversi:7a che ~is.tribuirono .ad altri ed ebbero dal Bigiorde anche l'incarico di far propaganda fra gh eletton diretta a farh votare contro la lista fascista nelle elezioni plebiscitarie marzo 1934. Morellini Arrigo e Spaggiari Roberto, hanno anche in udienza sostanzialmente am1:1esso di far parte del gmppo comunista di Massenzatico (Reggio E milia) e di avere avute e diffuse stampe di propaganda sovversiva. Fu lo Spaggiari ad attrarre il Morellini nell'associazione ed a presentarlo al Bonezzi. Il Morellini ebbe poi l'incarico del collegamento tra Morgotti e lo Spaggiari. Quest'ultimo esplicò anche opera cli propaganda diretta a trarre tal Bertacchi.i1i Anselmo nell'orbita della clandestina organizzazione. Lo Spaggiari, anche in udienza, ha fatto an1pie dichiarazioni di pentimento. Risulta di buoni precedenti militari. Vecchi Gisberto, Turci Giusto, Guaitoli Gino, Guidetti Bruno, Ferrari Cesare e Grassi Terzo anche in udienza, pur cercando di sfuggire ad evidente responsabilità in ordine all'intenzione dei fatti commessi, non hanno potuto negare la materialità dei fatti stessi. E' risultato che essi appartennero ali' organizzazione comunista del Carpigiano. Il Vecchi fu i.i1caricato da Bigiorde di eseguire scritte murali di propag,mda comunista nella notte sul 29.7.1934, scritte che, come si accennerà, furono eseguite. Presentò al Bigiorde il Turci. Dal Bigiorde e dal Pedrazzoli ebbe l'incarico della propaganda nella ripetuta cooperativa muratori. Si occupò del gruppo comunista di Migliarina e Fossoli di cui era esponente il Pacchioni, il quale, purtroppo, era iscritto ai fasci giovanili di combattimento. Turci, secondo gli incarichi del Bigiorde, esplicò attività di propaganda nella predetta cooperativa e guadagnò al movimento il Guaitoli che presentò al Bigiorde. Ritirò dal deposito ferroviario di Modena due valigie del Bigiorde e portò al Vecchi le stampe sovversive che prelevò dalle valigie. Ebbe dal Bigiorde f. 500 con l'incarico di distribuirle pro soccorso rosso. Sia Vecchi che Turci ebbero e distribuirono stampe comuniste cli propaganda. Guaitoli, che ebbe, come gli altri, l'incarico della propaganda nella cooperativa muratori, concorse alla scritte murali di cui sopra, incaricando per l'esecuzione gli esponenti dei vari gruppi e cioè: Fe.rrari per Gargallo, Pacchion i per Fossoli eGuidetti, dallo stesso Guaitoli reclutato, per Bucl!:ione. Ebbe e distribuì stampa di propaganda sov".ersiva: Gli !11ro~~ sequestrati alcuni fogli, ricevut:-dal Pedrazzoli, contenenti fra l'altro, mumte d1 mamfestim sovversivi da riprodurre e diffondere.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO 5'TATO

Guidetti reclutò Pacchioni e tentò, non riuscendovi, di reclutare tali Sabuatini Valentino e Parmeggiani Mario. Ebbe e distribuì stampe di propaganda comunista.

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cpv. C.P.; Guaitoli, Turci e Vecchi, ciascuno a complessivi anni 7, risultanti dal cumulo di rum i 4 per il delitto di cui all'art. 272 p.p.C.P. ed anni 3 per il delitto di cui all'art.270-2°cpv.C.P.;

Pacchiani svolse propaganda con distribuzione di stampe, tentando di adescare tali Goldoni, Zerbini, Bartoli, Capri, Terenzioni, Sala, Gualdi, Rinaldi e Righi, alcuni dei quali, come il Pacchioni, giovani fascisti.

Morellini, Guidetti, Ferrari e Grassi, ciascuno a complessivi anni 6, risultanti dal cumulo di anni 3 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e anni 2 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P.;

Ferrari ebbe più volte stampe comuniste che distribuì ad altri e riuscì ad attrarre nell'orbita dell'organizzazione illegale il rnbricato Grassi. Il quale aderì al movimento, ebbe dal Ferrari stampe di propaganda, e praticò; assieme al rubricato Guerra, le ricordate scritte murali di propaganda comunista in frazione Quartirolo e Santa Croce.

Spaggiari a complessivi anni 4, risultanti dal cumulo di anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P.;

Guerra Alfeo, che, resosi latitante, fu poi catturato nell'aprile 1935, coadiuvò efficacemente il Pedrazzoli nell'opera di propaganda sovversiva nel carpigianese, diffondendo manifestini, eseguendo, come si è detto, scritti murali comuniste e concorrendo col Guaitoli nel reclutamento del Ferrari. E' confesso. Al Guerra è stata contestata anche la recidiva generica. Nei fatti come sopra emersi al dibattimento, il Collegio ravvista gli estremi giuridici dei reati a ciascun imputato ascritti come in epigrafe, eccetto che per il Gigli soltanto, come si è detto, per quanto concerne il non provato delitto di propaganda. Pertanto, ritiene, adeguan<io le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno, di dover condannare alla reclusione: Bigiorde a complessivi rumi 20, risultanti dal cumulo di mmi 11 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P., anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. stesso Codice, anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. (compreso, in ciascuna di dette pene, un terzo della pena inflitta per ciascun reato per la recidiva specifica (art. 99 - 1• cpv. n. I C.P.) e un anno per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477 - 482 C.P. compreso un mese per la recidiva (art. 99 C.P.); Gigli a complessivi anni 12, risultanti dal cumulo di anni 9 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P., di anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. (compreso, in ciascuna delle pene, un terzo della pena inflitta per ciascun reato per la recidiva specifica) (art. 99 1• cpv. n. 1 C.P.) e un anno per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477 - 482 C.P. compreso un mese per la recidiva (art. 99 C.P.); Guerra a complessivi anni 8 e mesi 4, risultanti dal cumulo di anni 5, mesi due e gionù 15 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. (compresi in detta pena mesi 2 giorni 15 per la recidiva generica, art. 270 - 2° cpv. C.P. (compresi in detta pena un mese e giorni 15 per recidiva generica, art. 99 C.P.); Morgotti, Pacchioni e Bonezzi ciascuno a complessivi anni 8, risultanti dal cumulo di anni 4 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. ed anni e per il delitto di cui all'art. 270 - 2·

Peci.razzoli a complessivi anni 20 di reclusione e mesi 2 di arresto, risultanti dal cumulo dei massimi previsti dalla legge per i delitti a lui ascritti e di mesi I di arresto per ciascuna delle due contravvenzioni a lui ascritte al capo 5 dell'epigrafe. Tutti, in solido, i condannati sono obbligati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, singolarmente, è obbligato al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488 - 274 C.P.P.). Pedrazzoli, Bigiorde e Gigli vanno sottoposti alla libertà vigilata, giusta l'art.. 230 n. 1 C.P. Il Tribunale ritiene che,per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 202-203 C.P. in relazione all'art. 133 stesso codice, ricorrono per tutti gli altri condannati gli estremi della pericolosità. Pertru1to, ai sensi dell'art. 229 C.P., tutti devono essere sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Quanto in sequestro, avente pertinenza coi reati commessi, va confiscato, (art. 140 C.P.). Il Gigli va assolto per non provata reità (art. 485 C.P.) dal delitto di cui all'art. 271 p.p. C.P. per quanto dianzi in proposito s'è motivato. Poiché è risultato che Spaggiari cessò inequivocabilmente di far parte dell'associazione comunista di cui trattasi e di fare analoga propaganda nell'estate del 1934, e poiché l'attività delittuosa del Bonezzi ebbe termine all'atto del suo arresto, e cioè il 18.9.1934, entrambi hanno di.ritto al condono condizionale di anni 2 giusta l'art. I del R.D. 25.9.1934 n. 1511. P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. - 272 p.p. 697 - 699 - 489 in relazione agli art. 482 e 477 - 99 - 73 - 74 - 230 - 229 - 240 C.P., 488 - 274 C.P.P.; 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511; 485 C.P.Esercito. Dichiara Pedrazzo]i !reo, Bigiorde Giuseppe, Guerra Alfeo, Morgotti Ottavio, Morellini Arrigo, Guidetti Bruno, Pacchioni Bruno, Guaitoli Gino, Turci Giusto, Vecchi Gisberto, Ferrari Cesare, Grassi Terzo, Bonezzi Venerio, Spaggiari Roberto, responsabili dei reati a


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ciascuno ascritti in epigrafe e Gigli Armando responsabile dei delitti di cui all'art. 270 p.p. e 2° cpv. e 489 in relazione agli art. 477 e 482 C.P. assolvendolo per non provata reità dall'imputazione di propaganda ascrittogli, coll'aggravante della recidiva specifica per Gigli e Bigiorde e generica per Guerra, e cumulate le pene condanna alla reclusione: Bigiorde ad anni 20, Gigli ad anni 12; Guerra ad anni 8 e mesi 4; Margotti, Pacchioni e Bonezzi ciascuno ad anni 8; Guaitoli, Turci e Vecchi ad anni 7 ciascuno; Morellini, Guidetti, Ferrari e Grassi ad anni 6 ciascuno; Spaggiari Roberto ad anni 4; condanna Pedrazzoli ad anni 20 di reclusione e a mesi 2 di arresto; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata; Ordina la confisca di quanto in sequestro; Dichiara condizionalmente condaru1at.i anni 2 per ciascuno delle pene rispettivamente inflitte a Bonezzi e Spaggiari. Roma, 18.2.1936 -Anno XIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 Bigiorde detenuto dal 1.10.1934 avrebbe dovuto essere scarcerato il 1.1.1946, ma venne scarcerato, in epoca imprecisata del 1944-1945 a seguito dei noti eventi verificatisi dopo 1'8.9.1943. Secondo quanto comunicato dal Comando Stazione dei Carabinieri di Adorno Micca (Torino) Bigiorde è deceduto a Miagliano (Vicenza) il 15.11.1957. Nota: per Bigiorde vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 744. Pedrazzoli, detenuto dal 9.5.1935 avrebbe dovuto essere scarcerato il 9.5.1948. Il 25.11. 1938 Pedrazzoli inoltra al Capo del Governo una istanza di grazia nella quale dichiara, tra l'altro, quanto segue: «Giovanissimo emigrai in Francia per ragioni di lavoro (settembre 1930) e qui ù1cominciai a frequentare ambienti malfamati e qualche fuoruscito antifascista; trovai pure chi mi propose di andare il Russia e a tutto ciò non mi seppi ribellare. Accettai la proposta di andare alla scuola Leninista a Mosca e a dirle la verità non sono rimasto troppo entusiasta della propaganda anticapitalista e antifascista e non rni fece buona impressione l'organizzazione dei Sovietici. Nel gennaio del 1932 andai a visitare parecchie fabbriche situate nelle regioni più industriali e da per tutto ebbi la stessa impressione: «Mancava l'entusiasmo spontaneo e si vedeva benissimo che erano spinti come greggi di pecore a

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lavorare>> Manca l'anima a quel popolo. La lotta di classe ha annientato lo spirito di ~roprietà; questa è la principale ragione e p~r. questo r~otivo io non p~s~o più difendere. chi v.uole la morte di se stesso trascinandovi mnocent1 e tutta la c1vilta! Eccellenza, 10 c_hied? la scarcerazione per spiegare e convincere tanti miei runici dell'inutilità del cred~ ant~asc1s~a; il Paradiso Sovietico tanto sbandierato <lall 'antifascismo non è che una vuota e meahzzabile idea. Ormai sono convinto che il Fascismo ha organizzato e organizzerà il nostr? Pae~e mealio di ogni altro Stato. Il Fascismo ha fatto e farà rispettare il lavoratore tanto m Italia qu:to all'Estero. II Fascismo ha portato 1a ~azione itali~a al suo posto. ~·onore nel mondo>>. Con decreto di grazia del 17.4.1939 viene concesso il condono co~~121onale della residua pena da espiare e , pertanto, Pedrazzoli viene scarcerato dallo Stabilllllento Penale di Civitavecchia il 19.4.1939. Detenuto dal 9.5.1935 al 19.4.1939. Pena espiata: anni 3, mesi 9, giorni 10. Gigli viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 31.7.1942. Detenuto dal 31.7.1935 al 31.7.1942. Pena espiata: anni 7. . . La condanna inflittagli dal Tribunale di Livorno. con sentenza del 2~.~.193~. (?ue anm d1 reclusione e lire 20.000 di multa per espatrio clandestino per mottv1 polit1c1) osta alla concessione dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940, n. 56 Nota: per Gigli vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928», pag. 469. Guerra viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 3.7.1938. Detenuto dal 18.4.1935 al 3.7.1938. Pena espiata: anni 3, mesi 2, giorni 15. Morgotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 12.11.1937. Detenuto dal 12.11.1934 al 12.11.1937. Pena espiata: anni 3. Bonezzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.2.1937. Detenuto dal 18.9.1934 al 22.2.1937. Pena espiata. anni 2, mesi 5, giorni 4. Pacchion i viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 13.12.1937. Detenuto dal 13.12.1934 al 13.12.1937. Pena espiata: anni 3. Il Giudice Istruttore (Lando Fantini) ha dichiarato, con la sentenza del 28.5.1936, di non doversi procedere per insufficenza di prove nei confronti di Pacchioni Bmno in ordine al delitto di cui all'art. 272 prima parte C.P. per aver fatto propaganda sovversiva nel Carcer~ Giudiziario di Regina Coeli, ÌJl Roma, nel marzo 1936 e in data anteriore alla suddetta data. Vecclù viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 30.11.1934 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 4, gionù 19.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Turci viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 9.11.1934 al 21.2.1937. Pena espiata: atmi 2, mesi 5, giorni 12. Guaitoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 30.11.1934 al 19.2.1937. Pena espiata: rumi 2, mesi 2, giorni 19. Ferrari viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 15.12.1934 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 2, giorni 4. Guidetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dall'l 1.12.1934 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 2, giorni 8. Grassi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 15.12.1934 al 21.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 2, giorni 6. Morellini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 13.ll.1934al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 5, giorni 6. Spaggiari detenuto dal 13.11.1934 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.11.1936. La Corte Suprema di Cassazione (2! Sez. Pen) ha, con sentenza del 20.5.1974, annullato, per inesistenza giuridica (art. 1 del D.L.L. 2'7.7.1944 n. 159) la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 18.2.1936 nei confronti dei sopraspecificati imputati. La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza n. 11 del 18.3.1935 l'accusa nei confronti dei suddetti imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Giliberti Emore, nato il 12.9.1909 a Carpi (Modena), bracciante; Menozzi Carlo, nato il 24.9.1911 a Reggio Emilia-fabbro; Menozzi, detenuto dal 19.9.1934 e Giliberti, detenuto dal 18.12.1934, vennero scarcerati il 18.3.1935. Con la summenzionata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti della latitru1te: Noce Teresa, nata il 31.7.1900 a Torino, casalinga

PRIMA PARTE: SEN1ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Dal registro generale non risulta se nei confronti della latitante N~e Tere~a venn~ pronunziata negli anni successivi al 1936 una sentenza di condanna, d1 assoluzione o di prescrizione.


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TRIDUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 251/1935

PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 18

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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- Rossi Lucio, nato il 6.2.1911 a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), contadino mezzadro; - Sassi Vittorio, nato il 11.1.1910 a Villa Budrio, (Reggio Emilia), macellaio;

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale M.V.S.N.; - Tondelli Libero, nato il 18.2.1913 a Novellara (Reggio Emilia), operaio;

Giudice Relatore: Presti Giovanni; - Sassi Elio, nato il 25.12.1911 a S.Martino in Rio (Reggio Emilia), falegname.

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo Rossi Um' berto, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

IMPUTATI Tutti:

SENTENZA

1) del delitto di partecipazione all' as~ociazione comunista a senso dello articolo 270 cpv, 2° C.P.;

nella causa contro:

Tutti meno Carboni Leonida, anche: - Barbieri Francesco, nato il 2.8.1914 a Villa Coviolo (Reggio Emilia), agricoltore; -Bedogni Irmo, nato il 10.2.1913 a S. Maria della Fossa (Caserta), contadino; - Crotti Angelo, nato il 23.11.1911 a Villa Lemizzone (Reggio Emilia) contadino ' mezzadro; - Carboni Leonida, nato il 8.12.1910 a Campogalliana (Modena), contadino mezzadro·

'

.- Casoli Remigio, nato il 22.11.1912 a Villa Budrio (Reggio Emilia) proprietario agncolo; ' - Davoli Bruno, nato il 18.12.1910 a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) contadino mezzadro; ' - Guerrieri Guerrino, nato il 29.4.1905 a Villa Prato (Reggio Emilia) contadino mezzadro; ' · - Luppi Armando, nato il 17.7.1910 a S.Biagio (Reggio Emilia), bracciante; - Margini Armando, nato il 28.2.1913 a Villa Budrio (Reggio Emilia), bracciante; - Nicolini Giorgio, nato il 14.5.1912 a Correggio (Reggio Emilia), calzolaio; - Pergreffi Afro, nato il 8.5.1915 a Villa Prato (Reggio Emilia), falegname; - Pinotti Marco, nato il 5.8.1911 a Villa Budrio (Reggio Emilia), contadino mezzadro;, -Rozzi Gino, nato il 26.2.1913 a Villa Gavassa (Reggio Emilia), contadino mezzadro,

2) del delitto di propaganda sovversiva a senso degli art. 110 - 272 p.p. stesso Codice per avere svolto in concorso fra loro e con altri propaganda comunista a mezzo di diffusione di stampe. Con l'aggravante della recidiva nei riguardi di Rossi Lucio a senso dell'art. 99 cpv. 1° n.2C.P.. Reati commessi nel territorio di Reggio Emilia e località limitrofe negli anni 1933 - 1934 e 1935, sino alla data del loro arresto.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO I prevenuti, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 9.10.1935 furono rinviati a giudizio per rispondere dei delitti a ciascuno di essi, come sopra in epigrafe addebitati. All'odierno dibattimento, per confessione degli accusati e per le prove documentali e per le prove testimoniali, i fatti sono rimasti accertati come segue: Nel 1934 le Autorità di P.S. avevano notato un risveglio sovversivo nelle provincie dell'Emilia o in qualcuna limitrofa: contatti di giovani con vecchi comunisti, larga diffusione di manifestini di propaganda, scritte murali, andirivieni di funzionari mandati in Italia a spargere il mal seme dalla centrale comunista di Parigi. Numerosi arresti erano stati operati di individui i cui processi sono stati celebrati in questo Tribunale nei giorni testè scorsi. Elementi sporadici, però erano sfuggiti all'arresto e continuavano ad operare specialmente nella provincia di Reggio Emilia. Tali elementi e


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cioè gli attuali prevenuti furono assicurati alla Giustizia nella primavera del 1935. Per ciascuno di essi all'orale dibattimento è risultato: Barbieri Francesco: prese parte al movimento comunista di Reggio Emilia. Nel febbraio 1935 fu tenuta in casa sua una riunione allo scopo di dare incremento alla locale organizzazione. ~gli funzionava da recapito per le stamp«"- che dovevano essere consegnate ai compagni mcaricatì della diffusione. Nel marzo 1935, previo accordo con Pedrazzoli Ireo, pericoloso comunista, test è condannato a 20 anni di reclusione e a 2 mesi di arresto, il Barbieri ricevette 1.500 manifestini inneggianti al «1 • Maggio~ ed ostili all'Italia nell'allora profilatesi conflitto italo-abissino, manifestini che furono poi lanciati per le vie dì Reggio Emilia nella notte del 7.4.1935. Nello stesso ap:ile il Barbieri ospitò tale Aguzzoli Paris (anche questi testè condannato da questo Tnbunale), uno degli esponenti più notevoli della clandestina organizzazione, ricercato dal P.S. Il Barbieri, che anche in periodo istruttorio aveva confessato quanto sopra, in udiema ha cercato di modificare qualche dettaglio in suo vantaggio; ma è stato r~ggiunto da chiare e concordi indicazio1ù di coaccusati. Bedogni Irmo. Anche questi ha cercato di negare quanto aveva ammesso in istruttoria ciò che, peraltro, in udienza è risultato da indicazioni di coaccusati, e cioè: che entrò nell'organizzazione comunista nell'inverno 1934- 1935; che prese parte ad una riunione tenuta dal predetto Pedrazzoli in casa del rubricato Rossi Lucio; che in tale riunione ebbe l'inc_ari~o ~ ten:rsi ~ _collegamento col rubricato Tondelli, da quale ricevette poi alcune centmaia di manifeshm, che lanciò nelle vie di Reggio Emilia il matti.no del 7.4.1935. . . CrottiAngelo.Ha confessato anche in udienza che nel gennaio 1935 ospitò in casa propria il ncordato Pedrazzoli e lo aiutò nella compilazione e riproduzione di stampe sovversive di propaganda; che partecipò a riunioni comuniste che teneva il Pedrazzoli· che nel marzo ali' Aguzzo li e al Barbieri recapitò stampe comuniste che furono poi diffu~e n;lla notte dei 7.4.~9~5. Che, ~opo la partenza del Pedrazzoli, nascose in cantina i caratteri di gomma dei quali s1 era servito per la riproduzione delle cennate stampe. Carboni Leonida. Non nega di avere procurata ospitalità al Pedrazzoli; di averlo presentato_ al ri:bricato_ Luppi e di avere partecipato a riunione comunista presieduta dal Pedrazz~h. Egh nega d1 avere data la sua adesione al movimento comunista; ma di fatto egli fu p~ec1pe ~~~a c_landestina organizzazione di cui trattasi, pur non risultando che egli abbia esplicata att1v1ta d1 propaganda, ciò che, peraltro non gli è stato contestato.

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Il Casoli ha ammesso anche in udienza quanto sopra, pur asserendo di non aver partecipato all'associazione comunista di cui trattasi, ciò che è smentito dai fatti. Davoli Bruno. Reclutato da Rossi Lucio, intervenne alle predette riunioni, presiedute dal Pedrazzoli, in casa di Barbieri e in casa di Crotti, e, in esito di esse, concorse alla diffusione dei 1.500 manifestini sopra ricordati, che ebbe dal Barbieri e che passò, per spargerli, a Tondelli. Vanamente il Davoli in udienza ha tentato di attenuare la sua responsabilità. La sua confessione istruttoria era stata completata e circostanziata e i fatti sono stati provati in udienza. Guerrieri Guerrino. Il Guerrieri, che ricorda di avere avuto due fratelli morti in guerra, come se ciò potesse attenuare il suo malfatto, ha confessato pienamente, anche in udienza, di avere partecipato alla dandestina organizzazione comunista sin dal 1933, prima alla dipendenza di tal Bonezzi (condannato da questo Tribunale nei giorni scorsi) e poi a quella del rubricato Luppi; di avere avuto 1.000 manifestini, di averne diffusi 250 sulle strade di circonvallazione e di avere gli altri consegnati a compagni di Carpi e di Rio Saliceto per la diffusione nella notte del 7.4.1935. Nel quale mese ospitò per 8 giorni in casa sua il compagno Aguzzoli, procurandogli poscia altro più sicuro asilo. Luppi Armando. Anche in udienza ha respinto ogni addebito; ma alle predette ripetute accuse del Guerrieri, aggiungasi quelle concordi di Aguzzoli e di Pedrazzoli, i quali hanno assicurato di avere consegnato al Luppi migliaia di manifestini e di programmi comunisti per la diffusione, ciò che ha confermato anche il rubricato Nicolini, e che il Luppi partecipò a due riunioni in casa del predetto Crotti e a un 'altra tenuta in campagna presso Correggio. Margini Armando. Ha confessato anche in udienza che, reclutato nel 1933 dal predetto Guerrieri, partecipò fin dal 1933 all'associazione comunista, distraendosene solo dall'aprile 1934 al marzo 1935, periodo in cui fu sotto le armi; ma tornato a Rio Saliceto in licenza di convalescenza riprese i contatti col Guerrieri e l'attività sovversiva, spargendo anche nella notte del 7 aprile per le strade di Rio Saliceto, Campagnola e Fabriano, alcune centinaia di manifestini, fornitigli all'uopo dal Guerrieri. Nicolini Giorgio. Fu reclutato da Aguzzoli nel 1934 e prese parte a varie riunioni. Nel dicembre dello stesso anno ebbe convegni con Pedrazzo] i e con tal Fabiani (altro funzionario comunista già condannato da questo Tribunale). Nella notte del 3 marzo 1935 partecipò alla diffusione per le strade dei comuni di Campogalliano (Modena) e S.Martino in Rio (Reggio Emilia) di un migliaio di manifestini di propaganda sovversiva.

C1soli Remigio. Entrò nell'associazione comunista nel dicembre 1934. Nell'a~rile 1935, in casa sua furono tenute due riunioni comuniste presiedute dal Pedr~zoh che trattò d~lla necessità di diffondere stampe di propaganda. Qualche giorno d~po ~ cas~ de~ Casoli, che ne era consapevole, Sassi Elio consegnò ai coaccusati Sassi V 1ttono e Pmottl Marco due pacchi di manifestini.

Verso la fine di detto marzo consegnò a Luppi un pacco di manifestini della stessa indole destinati alla diffusione. Ha confessato quanto sopra anche in udienza. Pergreffi Afro. Confessa anche al dibat.:mento di avere partecipato al movimento comunista di cui trattasi per incitamento del proprio cugino predetto Aguzzoli; di aver preso parte ad una riunione in casa di Cretti nel marzo 1935; di avere accettato l'incarico di


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recapitare pacchi di stampe comuniste per la propaganda a Sassi Elio e a tal Carnpedelli; di avere più volte a Reggio Emilia e a Correggio acquistata la carta occorrente per la riproduzione di dette stampe. Crede di potere eccepire a sua discolpa che suo padre è mutilato di guerra e che di Pedrazzoli non sapeva quel che faceva. Ma da nessun elemento concreto risulta che egli non abbia operato con coscienza e volontà. Rozzi Gino. Entrò nel comunismo ad opera di Aguzzoli nell'estate 1934; reclutò nel!' illegale associazione Rossi Lucio e lo presentò al!' Aguzzoli. Spinse anche il Bedogni ad una concreta attività facendolo partecipare ad una riunione tenuta dal Pedrazzoli in casa di Rossi Lucio. Confessa anche in udienza tali circostanze, adducendo, però, incredibilmente, che non riteneva si trattasse di movimento politico comunista, bensì di agitazione economica al di fuori dell'inquadramento fascista. Rossi Lucio. Conferma anche in udienza che fu presentato dal Rozzi all'Aguzzoli nel novembre 1934, per entrare, come entrò, nell'associazione comunista, che prese parte alle predette riunioni capeggiate dal Pedrazzoli nelle rispettive abitazioni di Barbieri e Crotti; che presentò al Pedrazzoli Bedogni, Davoli, Rozzi e Tondelli come appartenenti al gruppo di Villa Gavassa; che ebbe dall'Aguzzoli alcuni opuscoli di propaganda comunista che distribuì ad altri. Sassi Vittorio. Conferma di essere stato reclutato da Sassi Elio nello autunno del 1934 e di avere, a sua volta, concorso al reclutamento del Pillotti, col quale, nella notte del 7 aprile, provveduto al noleggio di una motocicletta, hmciò, giusta incarico avuto, alcune migliaia di manifestini sovversivi di propaganda sulla strada Bologna-Ferrara. Ai primi dell'aprile 1935 aveva all'uopo partecipato ad una riunione sovversiva in casa del rubricato Casoli. Tondelli Libero. Entrò nell'associazione comunista nell'inverno 1934-1935. Nel marzo u.s. partecipò ad una riunione sovversiva in casa del Rossi Lucio, dove ebbe dal Pedrazzoli incarico di rilevare dal Davoli un migliaio dì manifestini; incarico che esegul. Il Tondelli, poi, nella notte del 7 aprile, assieme al Bedogni, lanciò per le strade tali manifestini, il cui contenuto era di propaganda contro le nostre eventuali Òperazioni militari in Abissinia e di esaltazione del «1 • Maggio». Tutto ciò il Tondelli ha confessato anch.e in udienza. Sassi Elio. Ha confessato anche in udienza di essere entrato nell'organizzazione comunista nell'estate 1934 ad opera di Aguzzoli; di avere reclutato a sua volta Sassi Vittorio e Casoli; di avere partecipato alla nota riunione presieduta dal Pedrazzoli nel marzo 1935 in casa di Crotti; di avere concorso nel lancio dei manifestini sulla strada Bologna-Ferrara di cui dianzi, inducendo a tale operazione i predetti Sassi Vittorio e Pinotti ai quali consegnò alcune migliaia di manifestini avuti dal Pergreffi e f:.85 per il noleggio di una motocicletta. Il Sassi Elio troncò la sua attività comw1ista nell'aprile 1935, mese in cui fu richiamato sotto le armi. Pillotti Marco. Iscritto ai fasci sin dal 1930, venne meno, nell'autunno 1934, al prestato giuramento, quando cioè, induttovi da Sassi Elio, entrò a far parte dell'organizzazione comunista di cui trattasi. Partecipò alla riunione in casa di Casoli, dove fu concertata la

diffusione dei manifestini sulla strada Bologna-Ferrara, alla quale diffusio~e, ~ià ricord~t~, il Pinotti, dopo avere noleggiata una motocicletta con f.85 avute dal ~assi _Ello, partecipo assieme al Sassi Vittorio. Il Pinotti ha confennato quanto sopra anche m udienza. Tutti i predetti, che in istruttoria avevano fatte esplicite dichiarazioni di pentimento, in udienza hanno tenuto analogo contegno remissivo. Nei fatti come sopra accertati, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati. a cias~~n~ dei prevenuti come in rubrica addebitati, e ad~guando le pene al fatto e alla pencolos1ta d1 ciascuno, ritiene giusto condannare alla reclusione: Sassi.Elio, Rossi Lucio, Pinotti, Margini, Guerrieri Guerrino ad anni 8 cias~uno,.risul~ant~ dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.. e di ~nni.3 per 11 del1t~? di cm all'art. 270 2· cpv. C.P. compresi nelle pene attribuite al Rossi 20 giorru nella pena pm grave e 10 gionù nella minore per la recidiva generica (art. 99 C.P.); Barbieri, Bedogni, Crotti, Casoli, Davoli, Luppi, Nicolini, Rozzi, Sass~ Vit~o~o, e Tondelli ad anni 6 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 3 per ciascuno dei delitti loro attribuiti in rubrica, compresi nelle pene relative al Davoli 15 giorni per ciascuna pena, per la recidiva generica contestatagli in udienza, risultando dal certificato penale altra volta condannato per reato non della stessa indole di quelli di cui oggi ha risposto; Pergreffi ad anni 5, risultanti da cumulo di anni due e mesi 6 per ciascuno dei reati a lui attribuiti in epigrafe; Carboni ad anni 1 per il delitto in rubrica ascrittogli. Tutti i condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno ha l'obbligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.).

II Tribunale ritiene che per tutti i condannati - meno il Carboni - ricorrano gli estre~ di pericolosità di cui agli art. 202 - 203 C.P. in relazione all'esaminato art. 1~3 stesso ~od1ce, e che pertanto sia opportuno ordinare la sottoposizione di essi - eccetto 11 Carbom - alla libertà vigilata (art. 229 C.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 270, 2· cpv. - 110 - 272 p.p. - 99 - 73 - 229 C.P.; 274 - 488 C.P.P. Dichiara Barbieri Francesco, Bcdogni. Irmo, Crotti Angelo, Carboni Leonida, ~as?l~ Remigio, Davoli Bruno, Guerrieri Guerrino, Luppi Armando, 1:fargini :Ar~an~o, N1colm~ Giorgio, Pergreffi Afro, Pinottì Marco, Rozzi Gino, Rossi Lucio, Sas~1 -yittono, Tondelli Libero e Sassi Elio responsabili dei delitti a ciascuno in epigrafe ascnttl, co~l'aggr~vant~ della recidiva per Rossi e Davoli, e, cumulate le pene, cond~~ alla rec~usione: Pmott~, Guerrieri, Rossi, Margini e Sassi Elio ad anni 8 ciascuno; Barb1en, Bedogm, Croth, Casoli, Davoli, Luppi, Nicolini, Rozzi, Sassi Vittorio e Tondelli ad anni 6 ciascuno, Pergreffi ad


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anni 5 e Carboni ad 1 anno; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

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Bedogni viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937 Detenuto dal 14.6.1935 al 16.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi, 2 giorni.

Ordina che tutti i predetti, meno il Carboni, siano sottoposti alla libertĂ vigilata. Roma, 19.2.1936-Anno XN.

Luppi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937 Detenuto dal 30.4.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 19 giorni.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 Guerrieri viene scarcerato dall'Istituto di Pena di Fossano il 21.5. 1938 Detenuto dal 21.5.1935 al 21.5.1938 Pena espiata: 3 anni Sassi Elio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 25.5. 1938 Detenuto dal 25.5.1935 al 25.5.1938 Pena espiata: 3 anni Margini viene scarcerato dall'Istituto di Pena di Fossano il 4.6.1938 Detenuto dal 4.6.1935 al 4.6.1938 Pena espiata: 3 anni Pinotti viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 4.6.1938 Detenuto dal 4.6.1935 al 4.6.1938 Pena espiata: 3 anni Rossi viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 5.5.1938 Detenuto dal 5.5.1935 al 5.5.1938 Pena espiata: 3 anni Barbieri viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937 Detenutodal5.5.1935 al 18.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 13 gionĂš. Casoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937 Detenuto dal 12.6.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 7 giorni. Crotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937 Detenuto dal 21.4.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 28 giorni.

Davoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2. 1937 Detenuto dal 4.6.1935 al 18.2.1937 Pena espiata: 1 aIU10, 8 mesi e 14 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 12.5.1936. Rozzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937 Detenuto dal 21.5.1935 al l 8.?.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 27 giorni. Nicolini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937 Detenuto dal 24.4.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 27 giorni. Tondelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937 Detenuto dal4.6.1935 al 18.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi, 14 giorni. Pergreffi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937 Detenuto dal 24.4.1935 al 18.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 9 mesi e 27 giorni. Sassi Vittorio inoltra il 24.2.1936 istanza di grazia al Capo del Governo Con decreto del 30.4.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Sassi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2.5.1936 Detenuto dal 4,6.1935 al 2.5.1936 Pena espiata: 10 mesi e 28 giorni. Carboni detenuto dal 7.5.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 7.5.1936. Nei confronti dei sunnominati imputati il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 22.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) La Corte Suprema di Cassazi.one (2 Sez. pen.) dichiara, con sentenza del 31.5.1974, la inesistenza giuridica della sentenza pronunz iata dal T.S.D.S. il 19.2.1936 nei confronti dei sopraspecificati imputati (art. 1. D.L.L. 27.7.1944 n. 159).


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Reg. Gen. n. 267/1935, Reg. Gcn. n. 53/1936

PRIMA PARTE: SEN1ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 19

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Luogotenente Generale M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, De Martis Giov. Batt., Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

-Foà Vittorio, nato il 18.9.1910 a Torino, procuratore legale;

305 C.P.; Foà Vittorio, Giua Michele e Zanetti Piero anche coll'aggravante di cui alla prima parte e secondo capoverso dell'art. 305 citato. 2) Tutti i predetti inoltre: del delitto di cui all'art. 110 - 81 cpv .1· e 2· - 3?3 p.p. ~ relazione agli art. 283 - 284 e 286, per avere nelle stesse circostanze di _ten:po e di luogo, m epoca diversa, ma con unica risoluzione criminosa, co?c?rso.alla compilaz1on~, a~a stampa ed alla diffusione di libelli incitanti a commettere fatl1 diretti. a mutare la coslltuzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, a promuovere una insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato; Aimo Giuseppe eRenaudo Maria: del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P., p~r avere in territorio di Cuneo, fatto parte del partito comunista anteriormente e fino al maggio 1935.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati, che coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva

- Giua Michele, nato il 26.4.1889 a Castelsardo (Sassari), professore universitario; - Zanetti Piero, nato il 13.4.1899 a Ivrea (forino), avvocato; - Cavallera Vindice, nato il 9.6.1911 a Genova, dottore in giurisprudenza; - Mila Massimo, nato il 14.8.1910 a Torino, dottore in lettere; - Perelli Alfredo, nato l' 11.8.191 Oa Montalero (Alessandria) studente in lettere; - Perelli Giannotto, nato il 9.5.1884 a Ovada (Alessandria), ragioniere;

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IN FATTO ED IN DIRITTO Alcuni detriti di formazioni p0litiche, sommerse dalla marcia travolgente del fascismo , avevano riparato in Francia e costituito un gruppo a carattere cos~irativo, d~nomi.nato «Giustizia e Libertà che, a mezzo di pubblicazioni introdotte clandestmamente m Italia ha da alcun.i aru1i intensificato il suo programma d'azione chiaramente e ripetutamente esposto nei seguenti termini: mutare violentemente la costituzione dello Stato italiano e la formazione del Governo fascista; promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato italiano;

- Monti Augusto, nato il 29.8.1881 a Monastero Bormida (Alessandria), professore di lettere; · - Aimo Giuseppe, nato il 26.10.1878 a Briaglia (Cuneo), commerciante; - Renaudo Maria, in Aimo, nata il 21.5.1893 a Cuneo, commerciante. IMPUTATI 1) Foà Vittorio, Giua Michele, Zanetti Piero, Cavallera Vindice, Mila Massimo, Perelli Alfredo, Perelli Giannotto e Monti Augusto: del delitto di cui all'art. 305 in relazione agli art. ~83 - 284 e 286 C.P., per avere, precedentemente e fino al maggio 1935, in territorio di Tonno, Cuneo, altrove ed in territorio estero, partecipato al movimento rivoluzionario clandestino «Giustizia e Libertà», mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato, a promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato - con l'aggravante di cui all'ultima parte del citato art.

suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato italiano. L'attività di propaganda di tale programma fu accentuata quando sox:se ~·evcntu.alità d~ un conflitto italo-etiopico per la difesa e l'affermazione della nostra digmtà e dei nostn interessi in Africa Orientale. Da tal gruppo di antitaliani, vilissime falsità, repugnanti e cinic_he diffam~ioni so~o state imbastite, stampate e diffuse contro l'Italia e contro il nostro Esercito, col mamfestatomtento di incriminare, compromettere e discreditare la nostra preparazione militare e procurare un successo ali' Abissinia. Largo accoglimento e apologistico consenso, tale campagna parricida trovò naturalmente all'Estero in elementi e in giornali interessati. Anche in Italia era stato notato qualche movimento cli riflesso. La nostra Polizia,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

attraverso pazienti e cauti servizi di osservazione su elementi noti pei loro sentimenti antifascisti, aveva potuto accertare i frequenti convegni, i discreti contatti che fra costoro si svolgevano; ed era riuscita anche a venire in possesso di lettere che intercorrevano fra costoro e i ricordati detriti all'estero e viceversa; lettere contenenti scritture con inchiostro simpatico, le quali dimostrano la delittuosa attività degli uni e degli altri. Pertanto, nella primavera del 1935, procedette a perquisizioni all'arresto dei responsabili, che, unitamente ad elementi della predetta setta «Giustizia e Libertà» residenti in Francia, denunziò a questo Tribunale.

attività da questo Tribunale il 16.11.1934), il possesso di~· 800?, resi~uo di f. 40.000 inviategli dal predetto Rosselli per la propaganda, i conve?m avuti c~l Orna ~enzo anch~ nella Costa Azzurra nei mesi di agosto e settembre 1934, dimostrano il ruolo di capo eh~ il Foà esercitava nel Gruppo torinese dell'associazione cospirativa di cui trattasi. Il Foà agiva in stretto collegamento con Giua Michele; padre del fuomscito Renzo.

A seguito di procedimento a rito formale furono - con sentenza della Commissione Istruttoria in data 3.8.1935, rinviati a giudizio i rubricati (eccetto, per quanto si dirà, Monti Augusto) nonché i latitanti Bava Carlo, Chiaramonte Nicola, Giua Renzo, Garosci Aldo, Levi Mario, Rosselli Carlo Alberto e Tortora Michele, relativamente ai quali latitanti si è preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento sino a quando essi non perverranno in potere della giustizia, e, a seguito di procedimento a rito diretto, con atto di accusa del P.M. in data 6 corrente febbraio, fu rinviato a giudizio il Monti predetto; tutti per rispondere dei fatti delittuosi in epigrafe esposti. Già le risultanze istruttorie, per l'abbondante documentario di prova diretta raccolto ed esistente in atti, per dichiarazioni esplicite di taluni degli accusati e per prove testimoniali, indicano con affiliati alla setta «Giustizia e Libertà» Foà Vittorio, Giua Michele, Mila Massimo, Perelli Alfredo, Perelli Giannotto, Cavallera Vindice e Monti Augusto, e confermavano che ciascuno di essi o con scritti pubblicati sui libelli della setta o adoperandosi per l '.i.ntroduzione clandestina di stampe nel Regno o ravvisando, con lettere e informaziorù menzognere, le aberrazioni del fuoriuscitismo, aveva concorso, in misura più o meno intensa, ma comunque pericolosa, al rafforzamento e alla divulgazione del criminosa progra1mna sopra precisato. Ma le risultanze dell'orale dibattimento, anche per la confessione dei maggiori responsabili, hanno fornito al Collegio la certezza assoluta delle prime emergenze. La posizione processuale per ciascuno degli accusati è così risultata: Foà Vittorio. Avvocato torinese, dopo ostinati dinieghi predibattin1entali, ormai coperto dalle prove scritte e dalle concordi indicazioni di coimputati, in udienza ha confessato di essere affiliato alla setta di cui trattasi e di avere assunto gli pseudonimi prima di «Emiliano» ~ poi d~ «M~rcello» sotto i quali aveva scritto gli articoli di svolgimento del programma nvoluz1onano e antifascista che venivano pubblicati nel periodico e nei quaderni .intitolati «Giusti~a e Libertà>> (vedi raccolta in atti); di avere, previ accordi, corrisposto col fuoruscito predetto Giua Renzo, ora latitante, già beneficiato da indulgenza di questo Tribunale in altro procedimento nel 1932, e di avere corrisposto col Giua anche mediante lettere .cifr~te ~ scritte con ~nchiostro simpatico, lettere di cui esistono esemplari in atti, per le dec1fraz10ru delle quali non ha voluto fomire elementi idonei; di essersi recato a preordinato convegno col Giua Renzo a Briaucon il 17.2.1935. . qJ)re al c~spicuo lavoro organizzativo esplicato con i Giua, Renzo e Michele, con Mila , con Gmzburg Leone (altro cospiratore della stessa setta, condannato per analoga Vedi "Decisioni emesse darT:S:D:S: nel 1934 pag. 222"

Giua Michele. Già professore universitario di Torino, nelle more istruttorie e solo nei primi del corrente febbraio, in seguito all'arresto del compagno Monti, si decise a confessare, confessione confermata in udienza. Nell'associazione il Giua Michele aveva assunto lo pseudonimo di Branca. Così corrispondeva col figlio fuoruscito Renzo per questioni ~elativ~ al movime~t~ cospirativo predetto. Oltre a lettere infonnative circa il movimento m Ita~a, ~elle ~uah v1 ~o~~ larghe tracce in atti, mandava anche articoli che venivano pubblicati negli orgam gia menzionati della setta (vedi raccolta in atti). Dalla Centrale dell'associazione in Parigi, il Michele Giua fu incaricato di predisporre e introdurre in Italia materiale di propaganda in concerto con alcuni elementi del partito comunista. Presi gli opport.urù accordi con il rubricato Monti, fece da quest~ ~crivere ~a l~ttera al rubricato Perelli Giannotto, colla quale veniva preannunciata una v1s1ta del Giua Michele a Perelli al fine di assumere informazioni su tale Alietta, individuo prescelto per l'attuazione ' della clandestina introduzione delle stampe. Sullo svolgersi dei preliminari con l' Alietta, il Gina Michele informò con esattezza la Centrale di «Giustizia e Libertà» con corrispondenza in simpatico ed a firma «Branca». Il Giua Michele usava anche corrispondenza cifrata. Il Giua, ammettendo i fatti, eccepisce i suoi meriti scientifici, come a~che da un esposto in atti diretto al Duce; ma se ciò potrà, eventualmente, essere valutato m altra, competente, . altissima sede, non può essere apprezzato ai fini giuridici da questa Giustizia. Per sviare eventuali sospetti, sia il Foà che il Giua Michele, non corrispondevano direttamente colla centrale all'estero della setta e per essa con il Giua Renzo, ma a mezzo del rubricato. Mila Massimo. Dottore in lettere, il quale, per essere impiegato della U.T.E.T., più agevolmente poteva operare, giusta accordi presi tra il Mila e il Renzo Giua prima che questi espatriasse. Il Mila, perfettamente conscio del movimento cospirativo cui aveva aderito, av~v~ ~ssunto nella delittuosa associazione lo pseudonimo di «Pallotta» e concorreva nell'att1v1ta anche coll'adottare e con lo svelare la scrittura simulata nella corrispondenza. Ebbe a incaricare anche il prevenuto Perelli Alfredo affinché questi assumesse informazioni sul conto del1'Alietta per la nota introduzione di stampe clandestine di propaganda. . Dopo avere alquanto tergiversato, il Mila finì in istruttoria col confessare il su? rea!o e a fornire elementi su quello dei correi coi quali ebbe rapporti, ciò che ha confermato m udienza, pur dichiarandosi pentito (ciò che aveva fatto peraltro in istruttoria in un esposto al Capo del Governo) delle sue malfatte e promettendo di mai più ricadere nell'avvenire in manifestazioni ostili, contrarie o dannose al Regime. Perelli Alfredo. Studente in lettere. Già nel 1932, aveva da questo Tribunale goduto di


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un'~ssoluzione relativa ad una accusa analoga a quella di cui ora risponde. Ma il Perelli usc!to dal carcer~ continuò i n.1pporti settari col Giua Renzo, con il rubricato Cavaliera, pur ess~ allor~.ass~ltI da questo Tnbunale nello stesso giudizio, e ne stabilì con altri cospiratori, tra 1 q~ah Mil~, col!aborando attivamente per «Giustizia e Libertà». Infatti, appena avuto dal Mila 1 mc~co d1 assumere le ricordate informazioni sull'Alletta, ne assunse ripetute volt.e, anc~e direttamente coli' Alletta, perfettamente consapevole della criminosa introduzione d1 stampe di cui si è fatto cenno.

l'aveva indirizzata. Ma in ciò è smentito sia dallo stesso Giua Michele sia dal Perelli Giannotto, il quale ha precisato che quando si recò dal Monti, questi manifestò vivo disappunto allorché apprese che Alfredo Perelli si era direttamente recato dall 'Alietta, compromettendo cosl la serietà e la segretezza delle informazioni. E ciò sarebbe sufficiente a dimostrare la responsabilità del Monti in ordine agli addebiti contestatigli, quando non soccorresse la maggiore sua attività concorrente nel rafforzamento della estrinsecazione propagandistica della specifica associazione a delinquere di cui trattasi, col pubblicare, come sopra e cenno, scritti antitaliani a firma <<Veturio» su «Giustizia e Libertà» (vedi raccolta in atti). Non ha rilievo, ai fini processuali, l'abbondante sua produzione letteraria esibita in udienza dal Monti.

f

Il Perelli ~lfredo, c~e aveva fatto diffuse confessioni in istruttoria, determinò in concorso ~ol propn? padr~ G1annotto, l'arresto del rubricato Zanetti. Infatti le autorità precedenti mcorser~ rn ~ra~1 errori poichè, per i dati che sembrarono dettagliati e precisi, attribuirono a Zanett1 anziche al vero autore, cioè al Monti, la lettera che allora non era stata ancora repertata. Sol~mente .~elle more predibattimentali, ad opera di congiunti dei Perelli, la lettera dimostrativa dell mnocenza dello Zanetti, pervenne in potere di questo Tribunale. P~relli Giannotto. Ragioniere in servizio presso la R. Prefettura di Cw1eo. Forse era sfuggita perché bene e sapi~ntemente s~1~lata la sua non adesione al Regine Fascista. E' certo che ~uando .nel gennaio 1935 egli ncevette la più volte ricordata lettera del Monti freannunc 1.andog~1 la v!sita d~l Giua ~ich.ele: ebbe dal figlio Alfredo, di cui egli conosceva 1 prece~en.ti settan, 1~ p1ù ampie deluc1daz10111 sullo scopo della visita del Giua e sulla natura del1a m1ss10ne c~e s1 doveva affidare all 'Alietta. Ed egli non solo, almeno come stipendiato d~Uo Stat~ Fascista, non sentì la necessità di respingere l'indegno incarico, ma, poiché il ?ma non.si ~ra presentato, fu sollecito a recarsi da Cuneo a Torino a riferire al Monti le note mformaz1oru. Le quali riferite dal Monti al Giua Michele, da questi, con scrittura simpatica trasmes~e alla Centrale di «Giustizia e Libertà» nella lettera del 26.1.1935 dove infatti tr~ l'altro s1 legge a proposito di tali informazioni: ' ' ' «Il padre di P. è a ~onos~en~ della cosa ed ha dato informazioni a Viturio» Il Giua non ha saputo dare altre spiegazioni contrastanti con quella ritenuta dal Collegio, in base anche ad al~e emerge~ze processuali, e cioè che la lettera P. non è che l'iniziale del cognome Perelli, e «Vetuno» lo pseudonimo di Monti. Infatti i ~erelli~ nella lo.ro prima versione avevano attribuito a Zanetti, fra l'altro, anche lo pseud.ommo ~ «:'etu:10» pseudonimo sotto cui nella cennate pubblicazioni della setta appanv~o art1~0h ai~ht~liani, e poiché, a dire degli stessi Perelli, tutto ciò che avevano per salv~e il MontJ, attr1~U1to a Zanetti, deve invece essere addebitato al Monti, non appare dubb10 che nel« Vetuno», sia da inentificarsi il Monti. Il Perelli Giannotto: p~r :1mmettendo sostanzialmente i fatti, eccepisce la sua non app~en.e1~za ali' as~oc1az1one c~spirativa incriminata Ma il Tribunale ritiene che non occorre 1 ~a scnz10ne matncolare per dimostrare l'appartenenza ad una setta, che per la sua struttura ~leg~e.e per la n~tura delittuosa dei fini da raggiungere deve vivere ed operare all'ombra; e sufficiente che Il soggetto collabora con la propria azione cosciente e volontaria all'incremento e all'esplicazione del programma della setta stessa. 1:fonti ~ugusto. Professore in lettere in Torino, già noto per la sua avversione al Regime F~sct~ta, ~.ede I~ sua opera, come si è detto, per l'introduzione delle stampe di propaganda di «Gm~~ia e Libert~» nel ~egno. Egli ha negato anche in udienza di aver saputo lo scopo della nussione del Gma Michele presso il Perelli Giannotto, al quale, colla nota lettera,

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Cavaliera Vindice. Dottore in Giurispmdenza. Già, come si disse, nel 1932 assolto da questo Tribunale da analoghe imputazioni. Il Cavaliera, in questi ultimi anni, seppe insinuarsi nel Gruppo Universitario fascista, dove, per meglio mascherare il vero suo essere antifascista, esplicò qualche attività apparentemente sincera. Difatti mentre egli era sotto i giurati vincoli del littorio, si teneva in corrispondenza non solo con gli anticlù suoi compagni del subito processo, ma allacciava nuove relazioni con altri della setta residenti all'estero e sicuramente con il predetto Chiaramente del quale gli furono sequestrate recenti lettere dal cui tenore emerge incontrastabilmente che il Cavallera era partecipe del movimento propagandistico di cui trattasi. Ma gli fu sequestrato anche copioso materiale propagandistico di «Giustizia e Libertà» e la metà di un biglietto da visita, che gli serviva quale segno di riconoscimento per gli emissari della setta che, come egli stesso ha confessato anche in udienza, venivano a trovarlo. Il Chiaramente fra l'altro gli scriveva: «Il fascismo si combatte con le armi alla mano....» e lo istigava a «creare organismi viventi» ai fini della lotta contro il Regime, negli ambienti del G.U.F. che il Cavallera frequentava. Il Cavaliera non solo cautelò di segretezza i suoi rapporti delittuosi colla setta, ma, pur protestando, anche in udienza, i suoi incredibili sentimenti fascisti, non ha voluto fare il nome di persone delle quali, evidentemente affiliate alla setta, vi era un riferimento nelle lettere sequestrategli. Pertanto nei fatti come sopra emersi a carico dei sette enumerati, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei delitti a ciascuno di essi attribuiti come in rubrica e adeguando le pene alla entità dei fatti da ciascuno commessi, ritiene di dover condannare alla reclusione: Foà e Giua Michele ad aruù 15 ciascuno risultanti dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui all'art. 305 p.p. - 2° cpv. e u.p. in relazione agli art. 283 - 284 - 286 C.P. e di anni 9 per il delitto di cui agli art. 110 - 81 - l e 2° cpv. - 303 p.p. in relazione agli art. 283 - 284 - 286 C.P. compreso in quest'ultima pena un anno per la continuazione di cui all'art. 81 - l e 2° cpv. C.P.; O

O

Cavaliera e Perelli Alfredo ad anni 8 ciascuno, risultanti da cumulo di anni 4 per ciascuno dei due delitti loro addebitati nei capi l. e 2. d'imputazione, compresa nella pena del delitto (di cui ·al capo 1.) 6 mesi per la continuazione di cui all'art. 81 - 1• e 2° cpv. C.P.; Monti e Perelli Giannotto ad anni 5 e mesi 1 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 2 e


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giorni 15 per il delitto di cui al capo 1. d'imputazione e di anni 3 e giorni 15 per il delitto di cui al capo 2. d'imputazione, compresi in quest'ultima pena giorni 15 per la continuazione di cui all'art. 811° e 2° cpv. C.P.

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Bisogna quindi, ordinare la scarcerazione di Zanetti, Ainlo e Renaudo se non detenuti per altra causa (art. 486 C.P.Esercito). P.Q.M.

I condannati in solido hanno l'obbligo del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascw10 cli essi ha l'obbligo del pagamento delle spese dì propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 230 n. 1 C.P. Giua e Foà vanno sottoposti alla libertà vigilata. Il Tribunale ritiene che analoga misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P., sia da applicarsi a tutti gli altri condannati, ricorrendo pel caso concreto e negli individui di cui trattasi gli elementi dì pericolo di cui agli art. 202 - 203 C.P. in relazione all'esaminato art. 133 stesso codice.

Come si è accennato, per le specifiche e dirette accuse mosse dai Perelli predetti, era stato arrestato, denunziato e poi rinviato a giudizio il rubricato Zanetti, il quale, munito di un eccepibile passato e di cospicui meriti civili, ha sempre, esasperatamente, protestato la sua innocenza.

Letti ed applicati gli art. 305 in relazione agli art. 283 - 284 e 286 C.P.•. 110- 81 cpv. 1• e 2• _ 303 p.p. - 73 - 229 - 230 C.P.; 274 - 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P.Eserc1to. Assolve Zanetti Piero, Renaudo Maria e Aimo Giuseppe per no~ aver commesso il ~atto dalle inlputazioni Joro ascritte in rubrica e ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa; Dichiara Foà Vittorio, Giua Michele, Perelli Alfredo, Cavaller~ ~~dic~, Mila Massimo, Monti Augusto e Perelli Giannotto responsabili dei ~elitt~ loro ascnttI ~ epigrafe e cumulate le pene, condanna alla reclusione: Foà e Giua ad an~ 1 ~ ciascuno, Pere~1Alfredo e ~~valler~ ad anni 8 ciascuno, Mila ad anni 7, Monti e Perelli G,annotto ad anm 5 e .1 mes~ ciascun?, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e cia~cuno ~Ile spe~e.d1 propna custodia preventiva; ordina che tutti i condannati siano sottopostL alla liberta vigilata.

I Perelli, peraltro, come si è ricordato, nel periodo predibattimentale hann~ ritrattate le loro accuse, attribuendo inequivocabilmente al Monti quanto falsamente avevano attribuito allo Zanetti. Né è emerso in giudizio qualche altro serio elemeto denotante un qualsiasi comportamento politico da parte dello Zanetti. Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opera di giustizia assolvere lo Zanetti dai mossigli addebiti, di cui in rubrica, per non aver commesso il fatto (art. 485 C.P.E.).

Roma, 28.2.1936 -Anno XIV. Seruono le firme del Presidente e dei Giudici. b Aimo Giuseppe e Renaudo Maria - detenuti dal 15.5.1935 e Zanetti Piero- detenuto dal 15.6.1935 vengono scarcerati il 28.2.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Erano stati anche arrestati, denunziati e poi rinviati a giudizio i rubricati Aimo Giuseppe e la propria moglie Renaudo Maria per rispondere di appartenenza all'associazione comunista (art. 270 - 2° cpv. C.P.). Essi avrebbero dovuto prepararsi, quali comunisti, all'introduzione del materiale anche comunista di propaganda, di cui dianzi è cenno, in relazione all'accordo intervenuto fra la Centrale di «Giustizia e Libertà» e la Centrale Comunista. L' Aimo e la Renaudo hanno sempre negato di avere aderito ad analogo invito avuto a mezzo dell'Alletta, più volte sopra ricordato; e Io stesso Alletta mai parlò di una aperta e completa adesione data in proposito dai due coniugi. Né, d'altro canto, le lettere sollecitatorie comuniste che proveniv,mo ai coniugi dalla Francia affinché l' Ain10 riprendesse l'attività sovversiva, da lunghi anni interrotta, sembrano atte a dimostrare, anche se scritte in simpatico, il rientro dei predetti nell'illegale associazione; ma se mai, come credibilmente sostiene l' Aimo, dimostrano i conati vani del centro comunista affinché ciò si avverasse. Il Tribunale non può rilevare che la Renaudo ha sempre respinto con energia, qualsiasi osservazione sul suo passato e che il passato sovversivo dell'Aimo è da considerarsi, ormai, remoto. Pertanto, non potendosi affermare la loro responsabilità in ordine all'imputazsione addebitata, la Renaudo e l 'Aimo devono essere assolti per non aver commesso il fatto (art.485 C.P.E.).

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 11.

56 Foà e Giua, detenuti dal 15.5.1935 avrebbero dovuto essere scarcerati il 15.5.1945.

Entrambi non possono usufruire dei benefici di cle~enza prcv~sti dal R.D. 17.10.1942 n. 1156 ostandovi il titolo dei reati per i quali sono stati condannati. Foà rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla fidanzata l' 8.2.1937 · In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Intero~ con ~irc~lari n.46643 del 27.7.1943 e n. 49216/4441 del 14.8.1943 viene proposta la ltberaz1one per Grazia Sovrana e, pertanto, Foà viene scarcerato dalla Casa di_ Recl~si?ne di ~astelfranco Emilia il 24.8.1943 e Giua viene scarcerato dalla Casa Penale d1 S. Gmugnano il 24_.8.1943: Pertanto Foà e Giua, detenuti dal 15.5.1935 al 24.8.1943, espiano la pena di 8 anm, 3 mesi e 9 giomi.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsti dai RR.DD. 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 11. 56


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TRID\TNALE SPECIALI:! PER LA DIFESA DELLO STATO

Perelli Alfredo viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma il 15.5.1940. Detenuto dal 15.5.1935 al 15.5.1940. Pena espiata: 5 mmi. (Per Perelli vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 218)

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Giua Renzo, nato il 13.3.1914 a Milano, studente universitario; Levi Mario, nato il 16.2.1905 a Firenze, dottore in scienze economiche; Tortora Michele, nato il 22.12.1892 a Salerno, ragioniere;

Cavaliera viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 16.5.1940. Detenuto dal 16.5.1935 al 16.5.1940. Pena espiata: 5 arn1i. Rifiuta di associar~i a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 23.1.1938. (Per Cavaliera vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 218) Mila viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.3.1940 Detenuto dal 15.5.1935 al 6.3.1940 Pena espiata: 4 anni, 9 mesi e 21 giorni. Per effetto dei provvedin1enti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 Perelli Gi~otto viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.6.1938 Detenuto dal b.5.1935 al 15.6.1938 · Pena espiata: 3 anni e 1 mese. Una istanza di grazia inoltrata dal fratello il 3.3.1936 viene respinta. Monti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1.3.1939 Detenuto dal 1.2.1936 al 1.3.1939 Pena espiata: 3 anni 1 mese. . ~ sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte d'Appello di 1 ~r.u~o ha, ~on sent~nza del 3~.5.1956, assolto Foà Vittorio, Giua Michele, Cavaliera Vmdi_ce,_ Mila Ma_ssimo, Pcr_elli Alfredo, Perelli Giannotto, Monti Augusto, dalle imputazioni loro ascntte perché 11 fatto non costituisce reato. . La Co~ss_ione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. 25 del 3.8.1935 l'accusa ner confronti dei sop.raspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere «per non aver commesso il fatto» nei confronti di: Foà Giuseppe, nato il 10.7.1909 a Torino, ingegnere; Detenuto dal 15.5. 1935 al 3.8.1935 . C~n la ~tessa sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti der latitanti: Bava Carlo, nato il 27.2.1890 a Genova, avvocato; Chiaromonte Nicola, nato il 12.7.1905 a Rapallo (Genova), giornalista; Garosci Aldo, nato il 13.8.1907 a Meano di Susa (Torino), dottore in legge;

Rosselli Carlo Alberto, nato il 16.11.1897 a Roma, professore. Gli atti processuali relativi a Bava Carlo, Chiaromonte Nicola e Garosci Aldo sono stati trasmessi, in data 1.9.1956 alla Procura della Repubblica di Torino. Il Giudice IstruUore del Tribunale di Torino ha dichiarato, con sentenza del 19.9.1956, di non doversi procedere nei confronti di Bava Carlo, Chiaromonte Nicola e Garosci Aldo in ordine ai reati loro addebitati perché «i fatti non costituiscono reato». Gli atti processuali relativi a Giua Renzo e Levi Mario sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Torino e il Giudice Istruttore del Tribunale di Torino ha dichiarato, con sentenza del 20.10.1960, di non doversi procedere nei loro confronti perché i fatti addebitati <<non costituiscono reato».

Il latitante Tortora Michele venne tratto in arresto e giudicato con sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 15.5.1942 (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942) Per Rosselli Carlo Alberto, ucciso in Francia nel giugno del 1937, vedi «Decisioni emesse d~ù T.S.D.S. nel 1932 pag: 660) Anche per il procedimento in questione la Commissione Istruttoria dichiara, con sentenza del 12.2.1938, di non doversi procedere nei confronti di Rosselli Carlo Alberto in ordine ai reati addebitatigli perché detti reati sono da dichiararsi estinti per morte del reo, (art. 150 C.P.).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 112/1935

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 20

Goriup Guerrino, nato il 2.12.1916 a Cormons (Gorizia), contadino;

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Marini Vincenzo, nato il 6.8.1917 a Connons (Gorizia), falegname;

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale M.V.S.N.;

Marinic Antonio, nato il 9.1.1891 a Castel Dobra (Gorizia), contadino;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Ma.rizza Mario, nato l' 8.12.1911 a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), contadino;

Giudici:

Minen Giuseppe, nato il 6.6.1905 a Cormons (Gorizia), falegname;

Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.;

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Pettarin Marino, nato l' 8.8.1904 aFarrà d'Isonzo (Gorizia), muratore; ha pronunciato la seguente Piccotti Giuseppe, nato il 13.4.1897 a Farrà d'Isonzo (Gorizia), bracciante; SENTENZA nella causa contro: Nicolausig Bruno, nato il 12.2.1913 a Cormos (Gorizia), falegname;

Priante Vittorio, nato il 23.11.1912 a Mossa.no (Vicenza), bracciante; Sbriz Aldo, nato il 14.2.1910 a Cormons (Gorizia), falegname; Zilli Marcello, nato il 29.9.1909 a Sagrado (Gorizia), falegname.

Andrian Orl,mdo, nato il 12.2.1910 a Mariano del Friuli (Gorizia), infermiere; IMPUTATI

Baldassi Rinaldo, nato il 27.11.1912 a Romans d'Isonzo (Gorizia), bracciante; Tutti Basato Edo, nato il 6.6.1917 a Cormons (Gorizia), falegname; Bigot Luigi, nato il 15.5.1908 a Gorizia, falegname; Borghero Romano, nato il 20.11.1901 a Connons (Gorizia), commesso di negozio; Burg Aurelio, nato il 12.3.1906 a Sagrado (Gorizia), meccanico;

1) del delitto previsto dall'art. 270, cpv. 2°, C.P., per avere fatto parte di associazione comunista; Nicolausig Bnmo, Buttarello Biagio, Sbriz Aldo, Zilli Marcello, Andrian Orlando, MarizzaMario, Burg Aurelio, Pettarin Marino, Brandolin Marco Antonio, Marini Vincenzo, Basato Edo, Bracco Guido, Borghero Romano, Cucit Ermenegildo, Goriup Guerrino e Bressan Giordano, inoltre:

Buttarello Biagio, nato il 13.3.1902 a Carceri (Padova), contadino mezzadro; Brandolin Silvio, nato il 17.7.1912 a San Vito al Torre (Udine), contadino; Bracco Guido, nato I' 8.9.1913 a Cormons (Gorizia), falegname; Bressan Gerardo, nato il 25.9.1910 a Romans d'Isonzo (Gorizia), fornaio; Bressan Giordano, nato il 20.9.1909 a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), muratore;

2) del delitto di propaganda a favore della predetta associazione comunista (art. 272, F· P·, C.P.). In Gradisca, Cormons e zone limitrofe della provincia di Gorizia dal 1932 e fino al gennaio 1935. Il Bressan Giordano, inoltre: 3) del reato previsto dall'art. 158, p.p., T.U. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 per avere, in giorno imprecisato del gennaio 1935, espatriato clandestinamente per motivi politici.

Brandolin Marco Antonio, nato il 3.12.1912 a Cormons (Gorizia), falegname; Con 1'aggravante della recidiva per Bigot, Buttarcllo, Piccotti e Bressan Giordano. Castellan Leopoldo, nato il 26.3.1911 a S.Canziano (Trieste), bracciante; Cucit Ermenegildo, nato il 9.5.1912 a Cormons (Gorizia), contadino;

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IN FATIO ED IN DIRITIO

Monfalcone. Ebbe contatti con un fiduciario, non identificato, della centra~e comun.ista all'estero. Adescò al movimento Visentin Sergio (di cui in altro processo) e Gonup Guernno. Durante il servizio militare compiuto a Verona, conobbe il rubricato Priante, col quale s'accordò di rivedersi dopo il congedo per riprendere l'attività sovversiva.

I prevenuti furono, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 4.6.1935, rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'orale dibattimento, per confessione ed indicazioni di imputati, per le prove documentali e testimoniali, e in relazione anche a quanto era emerso nell 'isrruttoria scritta, sono stati accertati i seguenti fatti: malgrado numerosi arresti effettuati, nel 1934, dalla Polizia, nella Venezia Giulia, per attività sovversiva, la P.S. aveva notato che tale attività non era completamente cessata. Per indicazioni fomite da alcuni degli arrestati, dopo indagini ed accertamenti, dalla prima metà di ottobre 1934 alla prima metà di gennaio 1935, la P.S. assicurò alla giustizia anche i prevenuti, eccetto Bressan Giordano, il quale sfuggito ali' arresto, nel gennaio 1935 espatriava clandestinamente, e, tornato poi in Italia, veniva tratto in arresto il 4.7.1935. L 'attività sovversiva dei prevenuti si era manifestata nel Goriziano mediante prese di contatto, riunioni, diffusione di stampe di propaganda comunista, rapporti epistolari con la Centrale comunista all'estero, raccolta di somme ed erogazione pro soccorso rosso, opera di penetrazione in istituzioni fasciste. Gli imputati, nell'istruttoria scritta, furono quasi per ogni addebito circostanziato, confessi; in udienza, però, qualcuno ha cercato di attenuare la responsabilità propria e quella di taluno degli accusati, ma la verità si è ristabilita mediante concordi indicazioni di altri accusati confermate dalle prove documentali e testimoniali. Pertanto la posizione di ciascuno è rimasta accertata nei seguenti termini: Bressan Giordano, confessa di avere avuto parte importante nell'organizzazione comunista del Goriziano specialmente nella zona di Gradisca, sin dal 1933 quando entrò negli illegali ranghi sovversivi ad opera di tal Calligaris. Reclutò il Burg e si occupò della propaganda specialmente fra gli adulti, presiedendo riunioni, e ordinando la trascrizione di scritte murali sovversive effettuate il 1.5.1934 a Faffa d'Isonzo e a Gradisca e per le quali il Bressan Giordano fornì anche il materiale. Si tenne in rapporti d'associazione con Andrian. Nel gennaio 1935, onde sfuggire all'arresto per la sua attività sovversiva, espatrjò clandestinmnente in Jugoslavia e rientrò in Patria nel luglio 1935. Andrian Orlando, pur essendo iscritto al fascio locale dal 193 3, ed avendo anche ottenuto munifico impiego all'ospedale psichiatrico di Gorizia, entrò a far parte dell'organizzazione comunista, indottovi, a suo dire, da tal Zamper Ottavio. Confessa, oltre a ciò, che distribuì stampe comuniste di propagimda e che agiva alle dipendenze del predetto Calligaris. Fu capo gruppo e membro del comitato di zona di Gradisca e poi segretario dello stesso comitato. Tenne i collegamenti coi compagni di Farra d'Isonzo. Ingaggiò i rubricati Pettarin e Castellana nonché tali Del Pìn e Merega Silvio. Ebbe contatti col fiduciario comunista di Monfalcone sedicènte Donati (Donda). Si dichiara ravveduto. Nicolausig Bruno, confessa, che reclutato da tal Fain Rodolfo, costituì in Cormons una cellula. Fece da corriere fra Cormons e Monfalcone e fiduciario di Cormons nel Federale di

Marizza Mario reclutato dal Calligaris (già processato in questo Tribunale) esplicò servizio di corrier~ fra Gradisca e Cormons. Oltre a ciò confessa di avere esplicata propaganda mediante stampe sovversive che riceveva, giusta appuntamento e con parola d'ordine, in campagna sotto un determinato albero. Buttarello Biagio, svolse il suo incarico di corriere, ritirando stampe. sovversiv~ da.un compagno di Pontevigodarzere (Padova) e portandole a Caorle (Venezia) e da qui poi al corriere di Cormons che incontrava a S.Giorgio di Nogaro (Udine). Ciò risulta dalla precise dichiarazioni del Priante, il quale ha so~giunto di ess~re ~tato reclutato dal Buttarello nel marzo 1934, prima di andare sotto le anru. Congedato, 11 Pnante mise in rapporto il Buttarello col Nicolausig per il rifornimento di materiale di pr~pag~da. Il Buttarello, che già stato al confino di polizia per ragioni politiche, ha cercato lil udienza di scagionarsi da ogni responsabilità, coadiuvato in ciò dal Nicolausig e dal Priante, che, pure, in istruttoria, erano stati espliciti. Ma tal combinata manovra di salvataggio giudiziale non è stata accreditata dal Collegio perché contrastante con le risultanze istruttorie comportate da altre emergenze dibattimetali. Brandolin Marco Antonio, Cucit Ermenegildo e Goriup Guerrino, erano i componenti della «rete stampa». Avevano l'incarico di ritirare e riprodurre, a mezzo di poligrafo (tenuto dal Cucit), la stampa di propaganda comunista e di distribuirla. Il Brandolin ritirava i pacchi e li passava al Cucit, e che ne era il depositario. Ai primi arresti passò il materiale compromettente al Goriup, che poi ritenne prudente distruggerlo .. I tre predetti hanno, in sostanza, confes~ato an~he in udienza, pur fac,~nd~, ~l Dr~dolin'. risalire la sua disgrazia alla non accettazione di una sua domanda d 1scnz1one ru. fasci giovanili. Il Cucit ha ammesso anche di avere versato delle piccole somme pro soccorso rosso. Basato Edo, svolse notevole altività in seno all'organizzazione: ebbe e distribuì stampe di propaganda sovversiva e versò quote pro soccorso rosso. Confessa e si dichiara pentito. Burg Aurelio, reclutato dal Bressan Giordano, per ordine di questi diede incarico a tal Blasich Francesco(}> di tracciare a Farra d'Isonzo le ricordate scrittemuraH e, come confessa, all'uopo gli diede il materiale occorrente. Capeggiò a Borgo Convento una riunione sovversiva incitando i convenuti alla necessità di cercare aderenti e di versare contributi.

1) Vedi «Dccisio11i emesse dal T .SD.S. nel 1935»,pag.149


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PIUMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Borghero Romano, partecipò attivamente al movimento nel gruppo diretto da tal Bos1 · · sovversiva · c111·< > e concorse a tracciare su1 muro d.1 una casa d.1 c ormons una scntta inneggiante al 1 maggio. Impiegato alle cooperative operaie di consumo della Venezia Giulia, pose alla propria figlia il nome di Diana in omaggio al noto eccidio operato dai sovversivi nell'omonimo teatro di Milano.

due delitti a lui ascritti in rubrica (muii 5 per l'art. 272, p.p., e anni 3 per l'art. 270, 2· cpv.,C.P.);

Pettari.n Marino, reclutato dall 'Andria.tl, partecipò alla predetta riunione di Borgo Convento ed ebbe stampe per la propaganda. Coadiuvò il Blasich a tracciare le ricordate scritte murali a Parra d'Isonzo. Zilli Marcello, pur essendo fascista milite, reclutò Zampar Ottavio(2) all' orga.11izzazione comunista convertendolo a mezzo di stampe di propaganda di cui Io forniva. Indusse lo Zan1par ad una riunione da esso Zilli presieduta in località vicino Gradisca, nella quale diede incarico ai convenuti Zampar, Brandolin e Andrian di formare un grnppo comunista diretto dall' Andrian.

Bressan Giordano ad anni 8 di reclusione e a f.. 20.000 di multa, risultanti dal cumulo di anni 3 per il delitto di cui all'art. 272, p.p., C.P. e di a.imi 2 e mesi 6 per il delitt~ di cui a~'art: 270, 2· cpv., C.P., di anni 2 e mesi 6 di reclusione e f. 20.000 di multa per 11 reato di cm all'art. 158, vigente legge di P.S., compreso un mese per ciascuna delle 3 predette pene detentive a titolo di recidiva generica (art. 99, C.P.); Nicolausig ad anni 6, risultanti dal cumulo di anni 4 per il delitto di cui all'art. 272, p.p. C.P. e di anni 2 per il delitto di cui all'art. 270, 2° cpv., C.P.; Buttarello, Bracco, Borghero, e Zilli ad anni 5 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei due delitti loro ascritti in epigrafe, compreso nelle due predette pene del Buttarello un mese in ciascuna pena per la recidiva generica;

Baldassi Rinaldo, Bressan Genudo, Castellan Leopoldo, Marinic Antonio e Priante Vittorio, hanno confessato, anche in udienza, di avere partecipato all'organizzazione comunista di cui trattasi e di avere svolta nell'organizzazione attività di gregari, pur essendo il Castellan fascista e cugino del segretario fascista di Parra d'Isonzo, e il Bressan Gerardo fascista e milite.

Sbriz, Marìzza, Burg, Cucite Goriup ad anni 4 ciascw10, risultanti dal cumulo di anni 2 per ciascuno dei due delitti loro ascritti in epigrafe;

Bigot Luigi, Brandolin Silvio, Minen Giuseppe e Piccotti Giuseppe, anche in udienza cercano cli negare l'addebito, ma le concordi e precise indicazioni di Bigot Giuseppe, Famea Giuseppe(3), Macorig Giuseppe e Zampar Ottavio e di Andrian Orlando forniscono al Collegio la prova della loro attiva appartenenza all'associazione comunista.

Bressan Gerardo ad anni 3 per il delitto asérittoglidi cui all' art. 270, 2° cpv., C.P.;

Bracco Guido, Marini Vincenzo e Sbriz Aldo, confessano anche i.n udienza, pur dichiarandosi pentiti del malfatto, di avere avuto in Corrnons l 'incarìco di capo gruppi, cli avere distribuito stampe di propaganda, di avere versato quote pro soccorso rosso e di avere partecipato attivamente al movimento intervenendo a riunioni e svolgendo propaganda. Tutti e tre furono convertiti al comunismo da Fain Giovanni (4)_ Il Marini era anche avanguardista dell'O.N.B .. Nei fatti come sopra emersi il Collegio ravvisa gli e<:tremi giuridici dei reati a ciascun prevenuto addebitati come in rubrica, colle aggravanti della recidiva ivi precisata per alcuni, e pertanto ritiene di dovere dichiarare la penale responsabilità a ciascuno relativamente al proprio addebito. Adeguando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno degli accusati il Tribunale ritiene di dover condannare alla reclusione: Andrian ad muii 8, risultanti da cumulo dei massimi delle pene previste dal C.P. per i I) Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1935,,, pag. J33 «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1935», pag. 149 «Decisio11i emesseda/T.S.D.S. 11e/ 1935»,pag.133 4) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel )935», pag.133

2) Vedi 3) Vedi

Pettarin e Brandolin Marco Antonio ad anni 3 per ciascuno, risultanti dal cumulo di anni

1 e mesi 6 per ciascuno dei due delitti loro ascritti in rnbrica;

Priante, Balclassi, Brandolin Silvio, Minen, Piccotti, Marinic Antonio e Bigot ad anni 1 e mesi 6 ciascuno per il delitto di cui a.il 'art. 270, 2° cpv., C.P. loro ascritto, compreso, nelle pene relative a Piccotti e B igot, un mese per ciascuno per la recidiva generica; Castellan ad anni 2 per il delitto di cui ali \ut. 270, 2° cpv., C.P. a lui ascritto in epigrafe; Marini Vincenzo e Basato (che quando commisero i fatti avevano compiuti i 14 armi, ma non a.11cora i 18) ad anni 1 e mesi 4 ciascuno risultanti dal cumulo di mesi 8 per ciascuno dei due delitti loro in epigrafe ascritti, pena già diminuita (art. 99, C.P.) del terzo consentito dalla legge (art. 65, n. 3, C.P.) A tutti i condannati incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488, C.P.P.) e a ciascuno quello personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274, C.P.P.). Il Tribunale ritiene che ricorrano per tutti i condmmati, eccetto per i minori Marini Vincenzo e Basato, gli estremi di pericolosità di cui agli arti. 202 2 203 C.P. in relazione alle esaminate circostanze di cui all'art. 133 stesso codice, e decide di ordinare che essi condannati, meno i predetti Marini Vincenzo e Basato, siimo sottoposti alla libertà vigilata (art. 229 C.).


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P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 270, 2° cpv. 272 p.p. - 99 - 73 - 74 - 229 - 98 C.P.; 158 vigente legge di P.S.; 488 C.P.P. Dichiara Nicolausig Bruno, Andrian Orlando, Buttarello Biagio, Bressan Giordano, Sbriz Aldo, Bracco Guido, Marizza Mario, Burg Aurelio, Goriup Guerrino, Brandolin Marco Antonio, Pettarin Marino, Cucit Ermenegildo, Borghero Romano, Zilli Marcello, Marini Vincenzo, Basato Edo, Priante Vittorio, Baldassi Rinaldo, Bressan Gerardo, Castellan Leopoldo, Brandolin Silvio, Minen Giuseppe, Piccotti Giuseppe, Marinic Antonio e Bigot Luigi responsabili dei reati in epigrafe a ciascuno ascritti, colle aggravanti della recidiva ivi precisate, e colla diminuente per la minore età per Marini Vincenzo e Basato Edo, e cumulate le pene, condmma alla reclusione:

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PRfMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Detenuto dal 10.1.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni, I mese 9 giorni. Goriup viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 10.1.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni, 1 m., 9 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal Goriup il 16.11.1936 non viene accolta. Marizza viene scarcerato dalla Casa Penale di Cl\stelfranco Emilia il 1!>.2.1937 Detenuto dal 5.1.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni, I mesi 14 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 15.5.1936

Andrian ad anni 8, Bressan Giordano ad anni 8 nonché a f.. 20.000 di multa, Nico1ausig ad anni 6, Buttarello, Bracco, Borghero e Zilli ad anni 5 ciascuno

Sbriz viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2. 1937 Detenuto dal 9.10.1934 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni , 4 mesi 10 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 4.3.1936.

Sbriz, Marizza, Burg, Cuci e Goriup ad anni 4 ciascuno Pettarin, Brandolin Marco Antonio e Bressan Gerardo ciascuno ad anni 3, Castellan a 2 anni, Priante, Baldassi, Brandolin Silvio, Minen, Piccotti Marino Antonio e Bigot ad anni I e mesi 6 ciascuno, Marini Vincenzo e Basato ad anni 1 e 4 mesi ciascuno; tutti in solido .al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; ordina che tutti i condannati, meno Marini Vincenzo e Basato, siano sottoposti alla libertà vigilata.

21.2.1937

Bressan Gerardo viene scarcerato dallo Stabilimento

Penale di

Civitavecchia il

Detenuto dal 3.1.1935 al 21.2.1937 Pena espiata: 2 anni, 1 mese e 18 giorni. Brandolin Marco Antonio viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il

Roma, 2.3.1936 -Anno XIV.

19.2.1937.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Detenuto dal 3.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 1 mese e 18 gionù. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 2.3.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI SCARCERAZIONE A SEGUITO DI DECRETI DI GRAZIA Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 Bressan Giordano viene scarcerato dall'Istituto di pena di Fossano il 4.1.1939 Detenuto dal 4.7.1935 al 4.1.1939 Pena espiata: 3 anni e 6 mesi. Nicolausig viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco'Emilia il 17.2.1937 Detenuto dal 9.10.1934 al 17.2.1937 Pena espiata: 2 anni, 4 mesi e 8 giorni. Borghero viene scarcerato dall'Istituto di pena di Fossano il 19 .2. 1937 Detenuto dal 9.1.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni, 1 mese 10 giorni. Cucit viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937

Pettarin inoltra istanza di grazia il 17.3.1936 Con Decreto del 14.5.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Pettarin, detenuto dal 7.1.1935, viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 17.5.1936 Pena espiata: 1 anno, 4 mesi e 10 giorni.

Zilli inoltra istanza di grazia il 14.4.1936 Con Decreto del 7.8.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Zilli, detenuto dal 5.1.1935, viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il I 3.8.1936. Pena espiata: 1 ,umo, 7 mesi 8 giorni.


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TRIBUNALE SPEC.1ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Bracco inoltra istanza di grazia il 19.5.1936. Con Decreto del 7.8.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare, e, pert1mto, Bracco, detenuto dal 9.1.1935, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 13.8.1936 Pena espiata: 1 anno, 7 mesi e 4 giorni.

Castellan inoltra istanza di grazia 1'8.5.1936. Con Decreto del 3.9.1936 viene concesso il condono condizionale della 1esidua pena da espiare e, pertanto, Castellan, detenuto dal 7.1.1935, viene scarcerato da!Jo Stabilimento penale di Civitavecchia 1'8.9.1936 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi 1 giorno.

Buttarello si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 19.3.1936. Con Decreto del 24.9.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Buttarello, detenuto dal 9.11. 1934, viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 1.10.1936. Pena espiata: 1 anno, 1O mesi 22 giorni. Nei confronti di Buttarello Biagio sono state emesse le seguenti sentenze: Tribunale di Este: (sent. del 15.9.1919): 3 giorni di reclusione per furto semplice. Corte d'Assise di Padova: (Sent. del 1.12.1922): 6 mesi e 28 giorni di reclusione per omicidio e lesioni 111 rissa.

Andrian inoltra istanza di grazia il 17.3.1936 e il 25.4.1936. Però il 14.5.1936 dichiara, in una successiva istanza «che i suoi atti di resipiscenza erano indegni di un operaio». Con altra dichiarazione inviata il 18.6.1936 affermava che «era stato costretto a trasmettere l'istanza del 14.5.1936 per paura di rappresaglie da parte dei compagni detenuti» «Il Ministero di Grazia e Giustizia su concorde parere espresso dell'autorità di P.S. e dai CC.RR comunicò, con nota del 17.6.1936, al Ministero dell'Interno cli non aver trovato motivi sufficienti per proporre un atto di grazia a favore deU'Andrian>>. A seguito di parere favorevole espresso dal Capo del Governo viene concesso, con Decreto di grazia del 25.1.1937, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Andrian detenuto dal 6.1.1935, viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 30.1.1937 Pena espiata: 2 a1mi, e 24 giorni.

Burg si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 28.2. 1936.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Con successiva dichiarazione inviata il 14.5.1936 Burg dichiara di «essersi associato all'istanza di grazia inoltrata dalla moglie in un momento di sconforto, ma ora respinge l'istanza di grazia perché tale atto è contro la moralità di un lavoratore». Però l' 11.11.1936 e l '8.12.1936 B urg ha inoltrato istanze di grazia af.!:ermando «che la precedente dichiarazione del 14.5.1936 era stata fatta in un momento cli grande sconforto». II Procuratore Generale del T.S.D.S. - Francesco Dessy - comunicava, in data 27.1.1937, all'Ufficio Grazie del Ministero di Grazia e Giustizia «che a seguito di particolari indagini disposte dopo l'invio delle varie istanze inoltrate dal Burg si è potuto chiarire che l'istanza che respingeva la domanda di grazia era stata inoltrata per timore di possibili rappresaglie da parte di elementi sovversivi che sinistramente, pare, abbiano esercitato una gnmde influenza sulla sua volontà». II Procuratore Generale riteneva, pertanto, che le nuove istanze di grazia potevano essere considerate come spontaneo e sincero atto di resipiscenza e, pertanto, meritevoli di favorevole accoglimento. A seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo veniva concesso, con Decreto di grazia del 4.2.1937, il condono condizionale della residua pena e, pertanto, Burg, detenuto dal 6.1.1935, veniva scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 7.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 1 mese e 1 giorno. PROVVEDIMENTI DI SCARCERAZIONE PER PENA ESPIATA Bigot detenuto dal 10.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle carceri giudiziarie di Roma il 10.7.1936 Marinic detenuto dal 10.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 10.7.1936 Minen detenuto dal 9.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie cli Roma il 9.7.1936 Piccotti detenuto dal 9.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 9.7.1936 Br1mdolin Silvio detenuto dal 5.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 5.7.1936 Baldassi detenuto dal 3.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 3.7 .. 1936 Basato detenuto dal 28.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 28.5.1936 Marini detenuto dal 9.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie cli Roma il 9.5.1936 Priante detenuto dal 7. I 0.1934 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudizia-

rie di Roma il 7.4.1936.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Tribunale militare territoriale di Roma concede a tutti gli imputati, con ordinanza del 22.2.1961, il beneficio dell'r'1111istia di cui all'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631)

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 21

Reg. Gcn. n.111/1935 II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Pen.) dichiara, con sentenza del 19.11.1963, la giuridica inesistenza della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 2.3.1936 nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati. (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159) La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 17 del 4.6.1935, l'accusa nei confronti dei soprannominati imputati dichiarò inoltre di «non doversi procedere perché nel momento in cui commise il fatto non era imputabile» nei confronti di:

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Visentin Ferruccio, nato il 18.10.1918 a Cormons (Gorizia), falegname Detenuto dal 9.1.1935 al 4.6.1935 Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere «per insufficienza di prove» nei confronti di: Seravalle Giordano, nato il 5.9.1909 a Trieste, falegname Detenuto dal 9.10.1934 al 4.6.1935.

SENTENZA nella causa contro: Allegri Alfredo, nato il 20.11 .1898 a Livorno, falegname; Amorosi Alfredo, nato il 10.8.1904 a Livorno, montatore calderaio; Bacci Ferdinando, nato il 27.5.1881 a Livorno, tipografo; Benassai Carlo, nato il 19.7.1903 a Livorno, esercente di bar; Calvanico Eustacchio, nato il 3.4.1908 a Livorno, calderaio; Citi Pietro, nato il 22.5.1894 a Collesalvetti (Livorno), manovale; Chiarugi Goliardo, nato il 7.3.1911 a Livorno, muratore; Fulignati Angiolo, nato il 28.l .1895 a Certaldo (Firenze), ceramista; Giacomelli Arsace, nato il 4.5.1904 a Livorno, meccanico; Giaconi Giordano, nato il 5.1.1904 a Castellina Marittima (Pisa), calzolaio; Gori Alberto, nato il 6.1.1900 a Livorno, disegnatore; Guelfi Aramis, nato il 12.11.1905 a Livorno, carpentiere; Luschi Armando, nato il 30.8.1897 a Livorno, ortolano; Niccolai Gino, nato il 12.2.1887 a Livorno, muratore; Simoncini Dogali, nato il 19.3.1900 a Collesalvetti (Livorno), muratore;


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TRll3UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Valesini Emilio, nato il 15.4.1903 a Livorno, fonditore. IMPUTATI

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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La éittà di Livorno era divisa in quattro settori, ciascuno dei quali aveva un capo, coadiuvato da uno o due membri. Ogni settore era fom1ato di cellule in numero variabile; ed ogni cellula aveva il suo capo.

Tutti, meno Bacci Ferdinand'): 1) del delitto di cui aH'art. 270, cpv. 2°, C.P. per avere fatto parte dell'associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre ed a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; '

Vi era un comitato stradale composto di tre membri, che aveva lo scopo di tenere il collegamento con i capi-settori guidandone e controllandone l'attività. Nelle fabbriche e negli stabilimenti vi era un fiduciario, detto di settore, coadiuvato da due membri.

Tutti, meno Benassai Carlo 2) del delitto di cui agli artt. 110 e 272, p.p., C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri, svolto propaganda comunista verbalmente, con diffusione di stampe ed a mezzo del così detto soccorso rosso; Gori Alberto, Niccolai Gino e Simoncini Dogali: 3) ru1che del delitto di cui agli artt. 110 e 270, p.p., C.P. per avere, in concorso fra loro organizzato e diretto l'anzidetta associazione comunista. . Con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. l 0, n. 1 e 2 e cpv. 2·, C.P. nei nguardi di Valesini; Con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. 1·, n. 2 per Bacci, Benassai e ·Chiarugi. Reati commessi in territorio di Livorno ed altrove antecedentemente e sino al gennaio 1935. IN PUDDLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali; Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola.

Vi era aHresì un comitato sindacale formato da tre membri, la cui azione era diretta a controllare e guidare l'opera dei fiduciari di settore negli stabilimenti e nelle fabbriche. A capo di tutta l'organizzazione comunista era il Comitato Federale formato da cinque membri, ed aveva il compito di dirigere tutto il movimento comunista, cur,_1do la stampa, la raccolta e distribuzione del soccorso rosso, emanando ordini in conformità delle il,(ituzioni che di volta in volta pervenivano dal Centro comunista di Parigi. Vi era anche un recapito scelto nella persona di un compagno fidato con l'incarico di tenere il collegamento mediante la corrispondenza tra il centro ed il comitato federale. Le indagini della Polizia portarono alla identificazione degli appartenenti alla organizzazione comunista e di coloro che rivestivano cariche.

E furono denunziati a questo Tribunale trenta individui, compresi due latitanti: Scotto Arturo Silvano, e Tintori Vasco, i maggiori esponenti di tutta la organizzazione. I denunziati sono stati rinviati a giudizio divisi in due gruppi. Dal primo gruppo fanno parte i due suddetti latitanti; e perché risulta che costoro si trovano all'estero, all'odierno dibattimento si è ordinato nei loro riguardi lo stralcio degli atti. Nei riguardi degli altri sedici imputati del primo gruppo le risultanze del dibattimento sono le seguenti: Gori Alberto, Niccolai Gino e Simoncini Dogali facevano parte del Comitato Federale, e come tali hanno concorso alla organizzazione dell'associazione comunista di Livorno, e ne erano i dirigenti.

IN PATIO ED IN DIRITTO

E' risultato quanto appresso: . J?urante gli. anni 1933 e 1934 si è verificato, nel territorio di Livorno, un risveglio di att1v1t~ co1:1u111sta, e l'Autorità di P.S. , esperite le indagini, scoprì la esistenza di una orga.ruzza21one comunista costituita con sistemi nuovi.

Il Gori ha fatto ampie confessioni non solo nei suoi riguardi, ma anche nei riguardi degli altri imputati; ed ha dichiarato che egli entrò a far parte del Comitato Federale nel gennaio 1934 per invito di Scotto, e che del detto comitato facevano anche parte Niccolai e Simoncini. Che in tale qualità egli si occupò della direzione dell'intero movimento comunista, mantenendo i contatti fra il Comitato Federale ed i settori, che provvide alla propaganda compilando e distribuendo stampe, e a sostenere, mediante ~ussidi, il "soccorso


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

rosso". Che indisse riunioni e distribuì cariche; che compilò e spedì a Marsiglia una relazione sul movimento comunista di Livorno; che ricevette dalla Centrale di Parigi una lettera con incitamenti ad intensificare la propaganda e la organizzazione. Le dichiarazioni del Gori trovano conferma in quelle di Ceccarini, di Calai, di Giacomelli Arsace, di Citi, di Chiarugi, di Amorosi, di Allegri e di altri. Il Gori ha confermato al dibattimento di essere pentito di quanto ha fatto. Gli imputati N iccolai Gino e Simoncini Dogali hanno negato di aver fatto parte del Coxnitato Federale. Invece dalle dichiarazioni di Gori, di Amorosi, di Pierotti e di Giacomelli Arsace è risultato che tanto il Niccolai quanto il Simoncini facevano parte del Comitato Federale. Che il Niccolai si interessava di trovare il materiale occorrente per la stampa dei manifestini e collaborava alla compilazione di essi; che distribuiva denaro per il soccorso rosso; che ncll' estate del 1934, per incarico di Scotto, si recò ad Empoli per assumere informazioni sul movimento comunista locale; e nel dicembre dello stesso anno, per incarico di Gori, si recò a Roma per prendere contatto con un compagno di fede; che nell'agosto, sempre dello stesso axmo, prese contatto con una emissaria mru1data a Livorno dalla Centrale Comunista e chiese a Gori una relazione scritta sul movimento comunista di Livorno per consegnarla alla detta emissaria. N~i riguai:di del Simoncini, dalle dichiarazioni degli stessi Gori, Amorosi, Pierotti, e G1~com~lli ~~ace è risult~to che il detto Simoncini si occupò di trovare i locali per la stampa dei mamfestm1 e collaborò alla compilazione di essi; che anch'egli. prese contatto con la e~issaria mandata a L ~vomo dalla Centrale di Parigi nell'agosto 1934, che dopo la partenza d1 Scotto per la Fr~c1a avvenuta nel settembre 1934 il Simoncini riceveva, per il tramite d~l recapito Allegn, la corrispondenza proveniente dal Centro di Parigi; ed ai primi di d1~embre 1934 consegnò a Gori una lettera del Centro contenente istruzioni ed ordini per lo sviluppo della propaganda e della organizzazione. Tanto il Niccolai quanto il Simoncini si sono dimostrati al dibattimento irriducibili comunisti cliclùarando di non associarsi alle lettere che le rispettive mogli hanno indirizzato a S.E. il Capo del Governo chiedendo clemenza per i loro mariti. ~egr~ Alfre~o, ha confessato che nella organizzazione comunista di Livorno egli aveva la canea d1 recapito per la corrispondenza che proveniva dalla Centrale di Parigi. Che nell'agosto 1934 ricevette da Lisa Athos, fuomscito residente a Parigi, una lettera raccomandata contenente quattrocento franchi francesi che il detto Lisa Athos gli mandò per consegnarla a Scotto. Che nel successivo mese di set.t cmbre ricevette un'altra raccomandata del Lisa con altre quattrocento lire che consegnò a Gori, perché lo Scotto era già partito per la Francia. Questo denaro, come lo stesso Allegri ha dichiarato, serviva per dare incremento alla organizzazione ed alla propaganda comunista. Amorosi Alfredo, ha confessato che nell'estate del 1933 lo Scotto lo fece entrare nella organizzazione comunista, e che lo nominò capo di una cellula nel cantiere Orlando, dove svolse propaganda. Lice~ziato nel gennaio 1934 dal Cantiere Orlando, fu aggregato al settore di Piazza Mazzini ma 1:m~se _sempr~ a contatto con i capi cellula del cantiere, e col fiduciario Pucci Danilo. ' Costituito 11 Comitato stradale fu nominato membro di esso.

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L' Amorosi ha anche confessato di essersi occupato della stampa e distribuzione dei manifestini, e della raccolta di fondi per il soccorso rosso. La sua attività è continuata sino alla data del suo arresto. Citi Pietro ha confessato di essere entrato nella organizzazione comunista nell'ottobre 1933 per incit~ento di Scotto; di essere stato nominato ca~o del sett~re ~i ~orgo C~pp~c: cini; di aver raccolto dmaro per il soccorso rosso; di avere ncevuto e d1stnbmto mamfest1111 comunisti. La sua partecipazione ali' associazione comunista e la sua attività continuarono sino alla data del suo arresto. Giacomelli Arsace, anche questi ha confessato di essere nella organizzazione comunista dall'inverno del 1933 per incitamento dello Scotto; di essersi occ~p~to de!la s!~pa_per 1~ propaganda; di aver ritirato dal Bacci Ferdinando due vol_te pacchi d1 m~tfes_t":11, dei quali egli stesso aveva dato il manoscritto, di aver anche e~~ ,stampato m_anifestllll per la sua qualità di tipografo del Comitato Federale. La sua att1v1ta e durata sino alla data del suo arresto. Ha dichiarato di essere pentito di quello che ha fatto. Luschi Armando, ha confessato di essere stato capo di settore di San Mar~o dal giugno al settembre 1934; di avere raccolto e versato danaro per il soccorso rosso; d1 avere avuto in consegna i caratteri di piombo occorrenti per la stampa dei manifestini. La sua partecipazione ed attività nell'associazione comunista è durata sino alla data del suo arresto. Egli ha dichiarato di essere pentito di quanto ha fatto. Bacci Ferdinando, questi è accusato soltanto di concorso nella propa~and~ ~ovversi~a'. perché, essendo tipografo, si è presentato coscientemente a stampare man1festuu comumstt destinati alla diffusione. Al dibattimento penale risulta che è stato varie volte condannato per reati comuni, e l'ultima condaxma da lui riportata è del 5.5 .1933 per contravvenzione stradale. Benassai Carlo, è accusato soltanto del reato di partecipazione all'associazione comunista. Egli ha negato di avervi partecipato, affennando anzi di essersi rifiutato ai ripetuti inviti fattigli da Gori e da Baronti. .. . Ed al dibattimento non si sono avute prove sufficienti per affermare la sua responsabilità m ordine al reato ascrittogli. Calvanico Eustacchio, questi ha negato di aver partecipato alla associazione comunista e di aver svolto propaganda. Ma dalle dichiarazioni di Amorosi è risuJtato eh~ egli era capo della cellula di Borgo S. Jacopo sino alla data del suo arresto, sebbene abbia svolto poca attività. Il Calvanico ha dichiarato di associarsi pienamente alla istanza fatta dalla propria madre al Duce, chiedendo nel suo interesse clemenza. Fulignati Angiolo, si è mai1tenuto negativo sulle acctise che gli sono fatte; ma dalle dichiarazioni di Gori e cli Amorosi è risultato che egli era membro del comitato del settore


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di Piazza Mazzini, e come tale si occupava anche della propaganda. La sua attività è durata sino alla data del suo arresto. Giaconi Giordano, ha negato di aver partecipato all'associazione comunista e di aver svolto propaganda, pur anunettendo di aver ricevuto dal Gori manifestini. Dal dibattimento però non sono emerse prove sufficienti per affermare la responsabilità del Giaconi in ordine ai reati ascrittigli. Chiarugi Goliardo, questi ha confessato di aver aderito al movimento comunista nell 'estate del 1934 ad istigazione di Gori; di aver avuto incarico di svolgere propaganda in Ardenza e di costituire una cellula in detta località. Ha anche detto di aver ricevuto a tale scopo dal Gori dei manifestini. La sua attività è durata sino alla data del suo arresto. La prova dei fatti che gli sono attribuiti è raggiunta dalle sue dichiarazioni, e da quelle di Gori Alberto e di Adorni Pallini Omdido. Il Chiarugi è un irriducibile comunista, avendo dichiarato di non confermare la lettera di sottomissione scritta dal carcere a S.E. il Capo del Governo. Guelfi A..ramis, questi nell'ottobre 1932 fu denunziato al Tribunale Speciale per attività sovversiva; ma intervenuta l'amnistia del decennale beneficiò dalla Sovrana clemenza, e fu rimesso in libertà. Sebbene egli abbia negato all'odierno dibattimento di aver partecipato al movimento comunista dopo la sua liberazione, pure dalle dichiarazioni di Amorosi e di Gori è risultato che il Guelfi riprese la sua attività, e divenne capo di un gruppo di sovversivi dissidenti con tendenze rivoluzionarie. E dalle dichiarazioni di Siglieri Alvaro èTisultato che il Guelfi nel luglio 1934 scrisse una lettera criticando l'atteggiamento poco rivoluzionario del movimento comunista di Livorno. La sua attività è contùmat.a sino alla data del suo arresto. V alesini Emilio, è recidivo specifico perché è stato altra volta condannato da questo Tribunale per attività comunista in data 26.5.1931. Dimesso dal carcere riprese la sua attività; ed all'odierno dibattimento ha confessato di essere entrato a far parte del settore di S.Marco, e di aver coadiuvato il capo settore procmando aderenti. Essendo queste le risultanze del dibattin1e11to nei riguardi di ciascun imputato, si traggono le seguenti conseguenze giuridiche: Poicl:é è risultato che il Gori Alberto, Niccolai Gino e Simoncini Dogali facevano parte del Conutato Federale, e per questa loro qualità hanno, in concorso fra loro, organizzato e diretto l'associazione comunista di Livorno, essi devono essere ritenuti colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 270, p.p., C.P. Poiché la partecipazione alla associazione comunista è implicita nel fatto della organizzazione e della direzione della detta associazione, i suddetti Gori, Niccolai, e Simoncmi devono essere .ritenuti colpevoli anche nel delitto di cui all'art. 270, cpv. 2·, C.P.

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E non può essere accolta la tesi della difesa per l'assorbimento del reato di partecipazione nel reato di oroanizzazione e direzione dell'associazione comunista, perché può anunettersi l'assorbiment~ di un reato in un altro (a senso dell'art. 84, p.p., C.P.) solo quando i fatti, che costituiscono per se stessi reato, sono considerati espressamente dalla legge come elementi costituitivi o come circostanze aggravanti di un solo reato. E nel caso m esame ciò non si verifica, perché l'art. 270 considera i due fatti come reati distinti e per se stanti. Poiché è risultato che il Gori, e Niccolai ed il Simoncini, hanno in concorso fra loro e con altri svolto propaganda sovversiva devono essere ritenuti colpevoli altresì del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 272, p.p., C.P. Poiché è risultato che gli imputati Allegri, Amorosi, Calvanico, Citi, Chiarugi, Fulignati, Giacomelli Arsace, Guelfi, Luschi e Valesmi parteciparono alla detta associazione comunista di Livorno, ed in concorso fra loro e con altri svolsero propaganda, devono essere ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 270, cpv. 2., C.P., e del reato e di cui agli artt. 11 O e 272, p.p., stesso Codice. Nei riguardi del Chiarugi concorre l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. 1·, n. 2; e nei riguardi del Va.lesini l'aggravante della recidiva a senso dell' art. 99, cpv. 2°, suddetto Codice. Essendo risultato che Bacci Ferdinando ha concorso con l'opera sua di tipografo alla propaganda comunista deve anch'egli essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 272, p.p., C.P., con l'aggravante della recidiva generica a senso dell'art. 99, cpv. 1·, n. 2, stesso Codice. Nei riguardi degli imputati Benassai Carlo e Giaconi Giordano non ~ssendosi racc~lt~ prove sufficienti della loro responsabilità in ordine ai reat~ a loro rispett1~amente ascntt1, devono essere assolti per insufficienza di prove, e scarcerati se non detenuti per altra causa. Ciò posto il Tribunale passa ali' applicazione delle pene; e nel determinar~ la misura pe~ ciascun imputato prende norma dalla disposizione dell'art. 133, C.P., e tiene grado di pericolosità di ciascuno dimostrato. A Niccolai Gmo infligge: - per il reato cli organizzazione e direzione dell'associazione comunista 5 anni di reclusione a senso dell' art. 270, p.p., C.P., ed aggiunge a questa pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29, stesso Codice; . . . -per il reato di partecipazione all'associazione comurusta 1 anno di reclus10ne a senso dell'art. 270, cpv. 2°; - per il reato di propaganda sovversiva 3 anni di reclusione a senso dell'art. 272, p.p., suddetto Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a nonna dell' art. 73, determina la complessiva pena in 9 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.


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A ciascuno degli imputati Gori Alberto e Simoncini Dogali: - . per il reato di oq~anizzazione e direzione dell'associazione comunista 5 anni di rec!u_s10ne a senso del citato art. 270, p.p., C.P., con l'interdizione perpetua dai pubblici uff1c1 a nom1a dell'art. 29, stesso Codice; - per il reato di partecipazione all'associazione 1 anno di reclusione· ' - per il reato di propaganda sovversiva 2 anni di reclusione. E fa~endo ~ cumulo ?elle de~eyene a_nonna del~'art. 73, determina la complessiva pena per ciascun imputato m 8 anru d1 reclusione, con l 'mterdizione perpetua dai pubblici uffici. A Valesini Emilio conl'aggravante delJa recidiva infligge:

~ per il reato di partecipazione all'associazione comunista 3 anni di reclusione a senso dell art. 270, cpv. 2°, C.P., e 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici a senso dell'art 29 stesso Codice; · '

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cpv. 2°, C.P.); - per il reato di propaganda sovversiva 2 aruù di reclusione (art. 272, p.p., stesso Codice). E facendo il cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 determina per ciascun imputato la complessiva pena in 4 anni di reclusione. All'imputato Luschi Armando infligge: - per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione (art. 270, cpv. 2·); - per il reato di propaganda sovversiva 2 anni di reclusione (art. 272, p.p.). E facendo il cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73, C.P. determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione.

Ali 'imputato Calvanico Eustacchio infligge:

- per i_l reato di p~op~ganda sovversiva 4 anni di reclusione a senso dell'art. 272, p.p., stesso Co~ce, e 5 anni d'mterdizione dai pubblici uffici a senso del citato art. 29. E fa~endo Il cumul~ delle pene detentive a senso dell'art. 73, e delle pene accessorie, a senso de)l art. 77; determina la complessiva pena in 7 aooi di reclusione e dieci anni d'interdizione dai pubblici uffici.

- per il reato di partecipazione all'associazione sovversiva l anno di reclusione (art. 270, cpv. 2°); - per il reato di propaganda sovversiva 1 anno di reclusione (art. 272, p.p.). E facendo il cumulo delle suddette pene a nonna dell'art. 73, C.P. determina la complessiva pena in 2 anni di reclusione.

A ciascuno degli imputati Amorosi Alfredo e Chiarugi Goliardb (quest'ultimo con l'aggravante del1a recidiva) infligge:

Ali' imputato Bacci Ferdinando infligge con I 'aggravante della recidiva generica 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272, p.p., C.P.

~ per il reato di partecipazione all'associazione comunista 3 anni di reclusione a senso dell art. 27_0, cpv. 2·, C.P. e 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso Codice; '

Ritenuto che tutti i condannati suddetti, per la pericolosità dimostrata per 1' ordine sociale, e per la entità delle pene riportate, devono essere sottoposti anche alla libertà vigilata a senso dell'art. 229, C.P.

. - per ~l reato di P:O~~gand~ ~ovversiva 3 anni di reclusione a senso dell'art. 272, p.p., citato Codi~e, e 5 anm d1 mterd1Z1one dai pubblici uffici a norma dell'art. 29. E facend~ 11 cumu~o delle suddette pene a no.nna degli artt. 73 e 77, C.P., determina la c?mples_s1va pena m 6 anni di reclusione e 10 anni d'interdizione dai pubblici uffici per crnscun imputato.

Ritenuto infine che i condannati per gli stessi reati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche tenuto a rifondere le spese per il proprio mantenimento durante la custodia preventiva a senso dell'art. 488, C.P.P.

Agli imputati Allegri Alfredo, Fulignali Angiolo, e Giacomelli Arsace infligge per ognuno: - per il reato di partecipazione ali' associazione comunista 2 anni di reclusione a norma dell'art. 270, cpv. 2°, C.P.; - per~ reato di pro~a~~da s~~versiv~ 3 anni di reclusione a norma dell'art. 272, p.p., stesso Cod'.ce con 5 anru d mterdlZ!one dai pubblici uffici a senso dell'art. 29. facendo 11 cumulo ?elle sud~ette pe~e ~ norm~ dell'art. 73, C.P. detennina per ciascun 1m~u_tato la complessiva pena m 5 anni d1 reclusione, e 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici.

!3

A ciascuno degli imputati Citi Pietro e Guelfi Aramis infligge: - per il reato di partecipazione all'associazione comunista 2 anni di reclusione (art. 270,

P.Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 73, 77, 99, cpv. 1• n. 1 e 2 e cpv. 2•; 110, 133, 229, 270, p.p. e cpv. 2°; 272, p.p., C.P. ; 479,488, C.P.P. Assolve Benassai Carlo e Giaconi Giordano dai reati a loro ascritti per insufficienza di prove, ed ordina che siano scarcerati se non detenuti per altra causa Dichiara tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro ascritti, e; Condanna Niccolai Gino a 9 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Gori Alberto e Simoncini Dogali ciascuno ad 8 anni di reclusione ed alla ·interdizione perpetua dai pubblici uffici;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Valesini Emilio a 7 anni di reclusione ed a 10 anni d'interdizione dai pubblici uffici; Amorosi Alfredo e Chiarugi Goliardo a 6 anni di redusione ed a 1Oanni di interdizione dai pubblici uffici; Allegri Alfredo, Fulignati Angiolo, Giacomelli Arsace ciascuno a 5 anni di reclusione ed a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici; Citi Pietro e Guelfi Aramis ciascuno a 4 anni di reclusione; Luschi Armando a 3 anni di reclusione; Calva.nico Eustacchio a 2 anni di reclusione; Bacci Ferdinando ad un anno e 6 mesi di reclusione. Tutti i suddetti condannati, anche alla libertà vigilata ed al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 5.3.1936-Anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Benassai Carlo, detenuto dal 20.1.1935, e Giaconi Giordano, detenuto dal 19.2.1935, vengono scarcerati il 15.3.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940

n. 56. Niccolai viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Civitavecchia il 5.3.1940. Detenuto dal 20.1.1935 al 5.3.1940. Pena espiata: anni 5, mesi 1, giorni 15. Nota: per Niccolai vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931», pag. 547.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77. Gori viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Civitavecchia il 20.1.1940. Detenuto dal 20.1.1935 al 20.1.1940. Pena espiata: anni 5. Con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Livorno 1'8.5.1925 Gori, ritenuto colpevole

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

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del delitto di vilipendio alle istituzioni nazionali e di ~ontravve~~one per smerc~o di stampati, venne condannato, con il beneficio della sospens10ne cond1z10nale deJia pena, a 3 mesi e 10 giorni di detenzione e lire 41 di ammenda. Simoncini viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 20.1.1940. Detenuto dal 20.1.1935 al 20.1.1940. Pena espiata: anni 5. V~ùesi.ni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 19.2.1937. " ,, . . . Pena espiata: 2 anni e 29 giorni. (PerValesini vedi ''Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 pag: 221 ele Dec1s10ruemesse dal T.S.D.S. nel 1940-sentenza ciel 15.3.1940"). Chiarugi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 26.2.1937 .. Detenuto 20.1.1935 al 26.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 1 mese e 6 giorni. Giacomelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937· Detenuto dal 20.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni e 29 giorni. (Per Giacomelli vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag: 560"). Fulignati viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni e 29 giorni. (Per Fulignati vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1931 pag: 212"). Allegri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 6.2.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni e 13 giorni.

Citi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni e 29 giorni. Guelfi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni e 29 giorni. (Per Guelfi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag: 560").


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TRffiUNALESPECIALEPER LA DIFESA DELLO STATO

PROVVEDIMENTI DI SCARCERAZIONE A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DELLA GRAZIA SOVRANA Luschi si associa ali 'istanza di grazia inoltrata dalla madre nell 'aprilc del 1936 e con Decreto del 28.5.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 30.5.1936. Detenuto dal 20.1.1935 al 30.5.1936. Pena espiata: anni 1, mesi 4, giorni 10. Amorosi si associa all'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.2.1936 e con Decreto del 4.5.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 7.5.1936. Detenuto dal 20.1.1935 al 7.5.1936. Pena espiata: anni I, mesi 4, giomi 17. Bacci si associa all'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 22.3.1936 e con Decreto del 4.5.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 7.5.1936. Detenuto dal 6.2.1935 al 7.5.1936. Pena espiata: anni 1, mesi 3, giorni 1. Nei confronti del Bacci sono state emesse le seguenti sentenze: Tribunale di Livorno (Sent. del 12.7.1901): 15 giorni di reclusione per oltraggio; Tribunale di Livorno (Sent. del 6.6.1902): 18 giorni di reclusione per oltraggio; Tribunale di Livorno (Sent. del 27.2.1903): 3 mesi e 15 giorni di reclusione e 25 lire di ammenda per oltraggio con minaccia, resistenza ed ubriachezza molesta; Pretore di Livorno (Sent. del 24.12.1903): 2 mesi e 21 giorni di reclusione per oltraggio con violenza e lesioni qualificate; Corte di Appello di Lucca (Sent. del 1.7.1914): 1 anno di reclusione e lire 1000 di multa per ricettazione; Tribunale militare della 3i Am1ata (Sent. del 19.5.1916): 2 anni e 1 mese per diserzione.

SCARCERAZIONE PER ESPIATA PpNA.

Calvanico detenuto dal 20.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 20.1.1937. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata il 10.3.1936 dalla madre. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede ai sopraspecificati in1putati, e.on ordinanza del 22.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D .L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) La Corte Suprema di Cassazione (2 Sez. pen.) dichiara con sentenza del 12.7.1966 giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata nei confronti dei soprannominati in1putati dal T.S.D.S. il 5.3.1936 (art. I D.L.L. 27.7. 1944n. 159)

PRIMA PARTE: Sl!I\ CENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Con sentenza n. 26 de 121 ·9 · 193 nei confronti dèi latitanti:

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5 la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche

Scotto Arturo, nato il 2.7.1902 a Livorno, scaricatore di porto; Tintori Vasco, nato il 7.10.1889 a Livorno, facchino tol'8 l 1939 vennegiudicatodalT.S.D.S.consentenzadel3.3.1939, · Scotto, tratto m arres · · , Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939». Per Scotto vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 », pag. 2 12· Tintori, tratto in arresto il 15.2.1941, vcnnegiudicatodalT.S.D.S. con sentenzadel5.5.1941, Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941». Per T intori vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 106 ·


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 111/1935

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 22

II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M .V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. batt., Audio Vincenzo, Rossi Umberto Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; '

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IMPUTATI

Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 270, cpv. 2°, C.P. per aver fatto parte dell'associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre, ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato; Tutti, meno Piccinetti Giuseppe e Stefanini Giuseppe: 2) anche del delitto di cui agli artt. 110 e 272, p.p., C.P. per avere in concorso tra loro e con altri svolto propaganda comunista verbalmente, con diffusione di stampe ed a mezzo del così detto soccorso rosso.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. l 0, n . 1 e 2 e cpv. 2°, C.P. nei riguardi di Pelagatti Rosolino; e con I 'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. l O, n. 2 stesso Codice nei riguardi di Andreucci Renato e Nocchi Alcide.

nella causa contro: Andreucci Renato, nato il 8.9.1907 a Livorno facchino·

'

'

Calai Gino, nato il 6.12.1899 a Siena meccanico·

'

'

Reati commessi in territorio di Livorno ed altrove antecedentemente e sino al gennaio 1935.

Ceccarini Mario, nato il 14.8.1908 a Livorno calzolaio·

'

IN PUBBLICA UDIENZA

'

Filippi Adolfo, nato il 30.7.1906 a Livorno, ribattitore;

Udita la lettura de!Ja sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali;

Giacomelli Dionisio, nato il 10.11.1908 a Livorno, commesso;

Sentito il P.M. nelle sue richieste;

Nocchi Alcide, nato il 24.4.1900 a Livorno, carpentiere;

Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.

Pitto Angiolo, nato il 26.8.1884 a Livorno, commesso; Pierotti Balilla, nato il 21.4.1905 a Livorno, operaio in ferro; Piccinetti Bruno, nato il 20.8.1906 a Livorno, scalpellino; Picci..netti Giuseppe, nato il 2.9.1902 a Livorno, trapanista meccanico; Pelagatti Rosolino, nato il 1.1.1905 a Livorno, verniciatore; Stefanini Giuseppe, nato il 30.9.1903 a Livorno, tagliatore sarto.

IN FATIO ED IN DIRITIO

E' risultato quanto appresso: Durante gli anni 1933 e 1934 nel territorio di Livorno si è verificato un risveglio di attività comunista, e l'Autorità di P.S., esperite le indagini, scoprì la esistenza di una organizzazione comunista costituita con sistemi nuovi. La città di Livorno era divisa in quattro settori; ciascuno dei quali aveva un capo, coadiuvato da uno o due membri. Ogni settore era formato da cellule in numero variabile; ed ogni cellula aveva il suo capo. Vi era un comitato stradale composto di tre membri, che aveva lo scopo di tenere il collegamento con i capi-settorre guidandone e controllandone l'attività. Nelle fabbriche e negli stabilimenti vi era un fiduciario, detto di settore, coadiuvato da due membri. Vi era altresì un comitato sindacale fonnato da tre membri, la cui azione era diretta a controllare e guidare l'opera dei fiduciari di settore negli stabilimenti e nelle fabbriche.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

A capo di tutta la organizzazione comunista era il Comitato Federale formato da cinque membri ed aveva il compito di dirigere tutto il movimento comunista curando la stampa, la raccolta e distribuzione del soccorso rosso, emanando ordini in conformità delle istruzioni che di volta in volta pervenivano dal centro comunista di Parigi.

Giacomelli Dionisio, ha dichiarato di essere entrato nell'associazione comunista ai primi del 1934 ad opera di Scotto e Pierotti; di essere stato nominato capo del settore di San Marco, di essersi occupato anche della propaganda mediante diffusione di stampe e raccolta di danaro per il soccorso rosso. La sua attività è durata sino alla data del suo arresto; e nella perquisizione esperita in casa sua è stato trovato e sequestrato un quaderno manoscritto di contenuto sovversivo che gli era stato dato dallo Scotto. Ha dichiarato di essere pentito di quello che ha fatto.

Vi era anche un recapito scelto nella persona di un compagno fidato con l'incarico di tenere il collegamento mediante la corrispondenza fra il centro ed il comitato federale.

Le indagini della Polizia portarono alla identificazione degli appartenenti alla organizzazione comunista e di coloro che rivestivano cariche. E furono denunziati a questo Tribunale trenta individui, compresi due latitanti: Scotto Arturo e Tintori Vasco, i maggiori esponenti di tutta l'organizzazione, per i quali al dibattimento si è ordinato lo stralcio degli atti perché risulta che essi si trovano all'estero. Tot.ti i detenuti sono stati rinviati a giudizio divisi in due gruppi. All'odierno dibattimento sono comparsi gli imputati del secondo gmppo, e le risultanze nei riguardi cli ciascuno sono le seguenti: Andreucci Renato, era capo cellula del settore centro di Livorno; prese parte alla riunione tenuta dal Gori nei pressi del passaggio a livello della stazione. Egli ha confessato le suddette circostanze; ma ha negato di aver fatto propaganda. Invece dalle dichiarazioni di Ceccarini è risultato che l 'Andreucci si occupava del soccorso rosso. La sua attività è durata sino alla data d~l suo arresto. Dal suo certificato penale risulta varie volte condannato per reati comum. Calai Gino, ha dkhiarato di essere entrato nell'associazione comunista nell'ottobre 1933 e di avere ricevuto da Gori e da Amorosi stampe per la propaganda, e di averle sparse pe; terra. Dalle dichiarazioni di Gori e di Amorosi risulta che Calai era un membro del settore di Piazza Mazzin.i, e che svolgeva propaganda. La sua attività è durata sino alla data del suo arresto. Ceccarini Mar.io, ha confessato di aver dato la sua adesione al movimento comunista ai p~mi del 1934 per incitamento dello Scotto; di essere stato nominato capo settore del centro; d1 aver tenuto 1 contatti con Giacomelli Dionisio e con due capi cellula; di aver raccolto e versato somme per il soccorso rosso; e di aver distribuito stampe comuniste. La sua attività è durata sino alla data del suo arresto, ed ha dichiarato di essere pentito di quanto ha fatto. Fili~pi Adolf?, ~a dichiarato di essere entrato nel movimento comunista nel 1933 per opera d1 Amorosi; d1 essere stato nominato da costui capo cellula, e di avere avuto incarico di raccogliere danaro per il soccorso rosso; ma di non essersene occupato. Non è risultato ~at_ti che il Fi~ppi abbia svolto propaganda neanche sotto forma di soccorso rosso. Egli ha dichiarato che e pentito di quel che ha fatto, e che spera possa essere accolta la sua domanda di andare in Africa Orientale per redimersi.

Nocchi, questi nel 1930 fu assegnato al confino di polizia per la durata di cinque anni come sovversivo; e durante questo tempo fu condannato due volte a tre mesi di arresto per trasgressione agli obblighi del confino. Ha dichiarato di aver aderito, dopo il suo ritorno dal confino, al movimento comunista per insistenze di Scotto, e di essere stato incaricato di mantenere i collegamenti fra il Gori ed i membri del comitato sindacale. Dalle dichiarazioni di Amorosi risulta che il Nocchi nell'ottobre del 1934 era capo del comitato sindacale dal quale dipendevano tutte le aziende industriali. Piccinetti Bruno ha dichiarato di essere stati indotto dal Nocchi a partecipare al movimento comunista di Livorno. Gori Alberto, ha detto che il Nocchi s'interessava della organizzazione comunista negli stabilimenti, dove svolgeva propaganda, e che ebbe dallo Scotto due quaderni di propaganda comunista. Pitto Angiolo, ha negato di aver fatto parte dell'associazione comunista e di essersi occupato della propaganda; ma ha ammesso di aver raccolto deì danaro per aiutare una donna bisognosa. Invece dalle dichiarazioni di Ceccari.ni risulta che il Pitto era capo cellula del rione San Giovanni., e che si occupava della raccolta di fondi per il soccorso rosso. La sua attività è durata sino alla data del suo arresto. Pierotti Balilla, questi è stato varie volte condannato per reati comuni. Al dibattimento si è mantenuto negativo in ordine alle accuse che formano oggetto dell'attuale procedimento. Invece dalle dichiarazioni del Gori è risultato che il Pierotti faceva parte dell'associazione comunista; che panecipò alla riunione tenuta in località Calandrone, nella quale si discusse della formazione del comitato federale, e che ai primi del 1934 fu nominato fiduciario della cellula di Fauglia. Giacomelli Dionisio ha detto che il Pierotti dirigeva la cellula del settore Centro, e precisamente quella di Piazza Cavallotti; e che si occupava della raccolta di danaro per il soccorso rosso. La sua attività e durata sino alla data del suo arresto. Egli si è dimostrato sovversivo irriducibile, avendo dichiarato al dibattimento di non essere pentito di quel che ha fatto, e di non associarsi alla supplica fatta da sua moglie al Capo del Governo. Piccinetti Bruno, già denunziato altra volta a questo Tribunale per attività sovversiva e prosciolto per insufficienza di prove, fu poi mandato al confino di polizia per tre alUli, e durante questo tempo fu condannato ad un mese e quindici giorni di reclusione per oltraggio agli agenti della forza pubblica. All'odierno dibattimento ha confessato di aver partecipato all'associazione comunista, e cli essere stato nominato capo cellula della zona di San Iacopo; cli aver ricevuto e distribuito stampe comuniste e di essersi occupato della raccolta di danaro


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

per il soccorso rosso. La sua attività è continuata sino alla data del suo arresto. Piccinetti Giuseppe, ha dichiarato di aver dato la sua adesione al movimento comunista in seguito ad invito dell' Amorosi, di aver ricevuto manifestini per leggerli, ma di non averli passati ad altri; e di essere stato nominato capo cellula del cantiere Orlando, ma di non aver accettato tale carica. Sebbene sia risultato che egli abbia fatto parte dell'associazione comunista sino alla data del suo arresto, pure non è risultato che abbia svolto attività. Egli ha dichiarato di essere pentito di aver aderito al movimento comunista. Pelagatti Rosolino, questi è stato altra volta condannato da questo Tribunale Speciale per attività comunista a tre anni di reclusione con sentenza in data 25.5.1931 ; e durante la espiazione della pena, per dimostrare i suoi irriducibili sentimenti sovversivi, rifiutò di aderire alla domanda di grazia avanzata nel suo interesse dalla madre. All'odierno dibattimento ha confessato di aver partecipato al movimento comunista nel 1934; di essere stato nominato capocellula; di aver preso parte ad una riunione per costituire il Comitato sindacale. E dalle dichiarazione di Amorosi, di Giacomelli Arsace, di Gori e di Nocchi, risulta che il Pelagatti nell'ottobre 1934 faceva parte del comitato sindacale dal quale dipendevano tutte le aziende industriali di Livorno. Stefanini Giuseppe, al dibattimento ha dichiarato di aver aderito al movimento comunista nell'estate del 1934; di essere stato designato alla carica di capo settore del San Marco in sostituzione di Luschi Armando, ma di non aver accettato tale carica. · E sebbene sia risultato che egli abbia appartenuto all'associazione comunista sino alla data del suo arresto, pure non è risultato che abbia svolto attività. Ha dichiarato di essere stato trasci11ato dai compagni ad aderire al movimento comunista contro sua volontà e di essere pentito di quel che ha fatto. Essendo queste le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascun imputato, si traggono le seguenti conseguenze giuridiche: Poiché nei riguardi di tutti gli imputati si sono raccolte prove sufficienti in ordine alla loro partecipazione all'associazione comunista di Livorno, essi devono essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 270, cpv. 2°, C.P.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

A Pela.gatti Rosolino, con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. l 0, n. 1 e 2 e cpv. 2°, infligge: per il reato di partecipazione all'associazione sovversiva tre_~ i di ~e~lusion~ a sen_s~ dell'art. 270, cpv. 2°, C.P.; ed aggiunge a detta pena 5 anru d mterdmone da1 pubblici uffici a senso dell'art. 29, stesso Codice;_ . . ,, p. per il reato di propaganda sovversiva 4 ~u d1 r~~lus1~n_e a senso del! ~rt. 272, p .p., C. ·, ed aggiunge 5 anni d'interdizione dai pubblici uff1c1 a senso del citato art. 29, stesso Codice.

.

E facendo il cumulo delle pene a norma dell'art. 73, C.P., e delle ~en_e acces~one a n?rma dell'art 77, stesso Codice, determina la complessiva pena in 7 anm d1 reclusione ed m 10 anni d'interdizione dai pubblici uffici. A Nocchi Alcide, con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. l 0, n. 2, C.P., infligge: per il reato di partecipazione all'associazione comunista 3 anni di reclusione a norma del!' art.29, stesso Codice . . . . . . . per il reato di propaganda sovversiva 3 anni di reclusione, e 5 anm d' 111terd1Z1one da.i pubbhc1 . .. . uffici, a norma dei citati artt. 272, p .p. e 29, C.P. E facendo il cumulo delle pene a norma degli artt. 73 e 77, c1tat? cod1~e~ dete1:11ma la complessiva pena in 6 anni di recJusione e 10 anni d'interdizione dai pubblici uffici. A Pierotti Balilla infligge: per il reato di partecipazione all'associazione comunista 2 anni di reclusione, ( art. 270, cpv · 2·, C.P.); . . d . bbl" . per il reato di propaganda comunista 3 anni reclusione e 5 amù d'interdizione a1 pu 1c1 uffici, (art. 272, p.p. e 29, C.P.). . · . . di E facendo il cumulo delle elette pene determina la complessiva pena m 5 anru reclusione, e 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici. A Calai Gino infligge: per il reato di partecipazione all'associazione comunista 2 anni di reclusione (art. 270 cpv.

Ed essendo risultato che tutti ad eccezione di Filippi Adolfo, di Piccinetti Giuseppe e di Stefanini Giuseppe, hanno svolto, in concorso fra loro e con altri propaganda comunista, devono altresl essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dagli artt. 11 Oe 272, p. p., C.P. Nei riguardi del suddetto Filippi non avendo il dibattimento fornito prove sufficienti che anch'egli abbia concorso alla propaganda comunista, deve essere assolto da questo reato per insufficienza di prove. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene, e nel detem1inare la misura per ciascw1 imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133, C.P. e del grado di pericolosità dimostrato da ciascuno.

2·)· per il r~ato di propaganda sovversiva 2 anni di reclusione (art. 272, p.p.): . . E facendo il cumulo delle dette pene determina la complessiva pena 111 4 anru d1 reclusione. Ad· Anclreucci Renato, con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99, cpv. 1·, n. 2 C.P., infligge: per il reato di partecipazione all'associazione comunista 1 anno e 6 mesi di reclusione a norn1a dell'art. 270, cpv. 2°, C.P.; per il reato di propaganda sovversiva 1 anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 272, p.p., stesso Codice.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

E facendo il cumulo delle dette pene a nonna dell'art. 73, citato Codice detennina la

Roma, 6.3.1936 - Anno XIV

pena complessiva in 3 anni di reclusione. A ciascuno degli imputati Ceccarini Mario, Giacomelli Dionisio, Pitto Angiolo e Piccinetti Bruno infligge: per il reato di partecipazione all'associazione comunista 1 anno di reclusione a senso dell'art. 270, cpv. 2·, C.P.; per il reato di propaganda sovversiva 2 armi di reclusione a senso dell'art. 272, p.p., C.P. E facendo i I cumulo delle dette pene determina la pena complessiva per ciascun imputato in 3 anni di reclusione. A ciascuno degli in1putati Filippi Adolfo, Piccinetti Giuseppe e Stefanini Giuseppe infligge per il reato di partecipazione all'associazione sovversiva 1 anno di reclusione a norma dell'art. 270, cpv. 2·, C.P. E poiché costoro haimo già scontato la pena con la custodia preventiva, devono essere scarcerati, se non detenuti per altra causa. Ritenuto che tutti i suddetti condannati, ad eccezione di Filippi, di Piccinetti Giuseppe, e di Stefanini, per l 'entità della pena, e per la pericolosità dimostrata per l'ordine sociale, devono essere sottoposti alla libertà vigilata a senso dell'art. 229, C.P. Ritenuto infine che i condannati per lo stesso reato sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali , e ciascuno è anche tenuto a rifondere le spese del proprio mantenimento durante la custodia preventiva a norma dell'art. 488, C.P.P. P.Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 73, 77, 99, cpv. 1• n. 1 e 2, e cpv. 2°; 110, 133, 229,270, cpv. 2°; 272, p.p., C.P. e 479, 488, C.P.P. Assolve Filippi Adolfo dal reato di propaganda sovversiva per insufficienza di prove. Dichiara il detto Filippi colpevole del reato di partecipazione ali 'associazione comunista, e tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, e Condanna Pelagatti Rosolino a 7 anni di reclusione ed a 10 anni di interdizione dai pubblici u ffici; Nocchi Alcide a 6 anni di reclusione ed a 10 aimi d'interdizione dai pubblici uffici; Pierotti Balilla a 5 ,umi di reclusione ed a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici; Calai Gino a 4 anni di reclusione; Andreucci Renato, Ceccarini Mario, Giacomelli Dionisio, Pitto Angiolo e Piccinetti Bmno, ciascuno a 3 anni di reclusione; Filippi Adolfo, Piceinetti Giuseppe e Stefanini Giuseppe ciascuno ad 1 anno di reclusione ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

I suddetti, meno Filippi, Piccinetti Giuseppe e Stefanini anche alla libertà vigilata. Tutti altresì al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durar1te la detenzione preventiva.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 Pelagatti viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossat10 il 19.2.1937 · Detenuto dall'S.2.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, giorni 11. Nota: per Pelagatti vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 193h, pag. 212 · Nocchi viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 22.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: mmi 2, giorni 27. Pierotti viene scarcerato dal Sanatorio Giudiziario di Pianosa il 2.3.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 2.3.1937. . . ·nfli al Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni 12. A seguito di una condanna a 15 giorni di reclusione e 300 lire dt multa per furto J oo:ta Pierotti dal Tribunale di Livorno con sentenza del 13.3.1942 il T.S.D.S., con or anza · d. · 1· ·1 31 7 1942 revoca il beneficio del condono concesso al • . , . . emessa m camera 1 cons1g 10 1 Pierotti per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n: 77 ·1 .d Pertanto il Pierotti venne tratto nuovamente in arresto il 23.1 9~2 ~r ~spt~e a ~es~ ua pena di 10 mesi e 19 giorni di reclusione e tradotto nelle Carceri gmdmar1e d1 Roma viene scarcerato, per espiata pena, il 12.10. 1943. . . Una istariza di grazia inoltrata dal Pierotti il 14.1.1943 vien.e respmta.

l.:

Calai viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 · Detenuto dal 20.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, giorni 29. . . 942 Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte d'Appello d1 Roma il 7.11.1 · Andreucci viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19.3.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 19.3.1937. Pena espiata: anni•2, mesi 1, giorni 29. . . Nei confronti di Andrcucci Renato sono state eme~se le s~guenll sent~nz~. . . . .1 . 928 (Sent. Pretore di Livorno): 42 giorni di reclusione per les1on1 volontanc con il 4 21 beneficio della sospensione condizionale della pena; . . . . .3.l931 (Sent. Tribunale di Livorno): 6 mesi e 3 giorni per les1om volontane e resistenza 12 ad agenti.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.0.S. 156

TRIBUNALE SPECWE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ceccarini viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 21.2.1937. Pena espiata; anni 2, mesi 1, giorni 1. Nota: per Ccccarini vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pag. 560. Giacomelli viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2.1937. Detenutodal20.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, giorni 29. Pitto viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 19.1.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1. Nei confronti di Pitto sono state emesse le seguenti sentenze: -31.12.1908 (Sent. Tribunale di Livorno): 25 gion:ii di reclusione e lire 82 di multa per oltraggio e rifiuto di obbedienza; -5.2.1919 (Sent. Tribunale di Livorno): 2 mesi di detenzione per renitenza alla leva. Piccinetti Bruno viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 20.1.1935 al 21.2.1937. Pena espiata: anni 2, mesi 1, giorni l. Nota: per Piccinetti vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929», pag. 78.

SENTENZA N. 23

Rcg. Gcn. n. 138/1934 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici:

Pasqualucci Renato, Dc Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Guermru1di Luigi, nato il 23.9.1900 a Milru10, tappezziere; .A.ntoniazzi Giovanni, nato il 27.12.1898 a Benna (Vercelli), sarto; .Antoniazzi Adelchi, nato il 29.1.1908 a Biella (Vercelli), operaio tessile IMPUTATI

PROVVEDIMENTI DI SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA Il Guenmmdi: Piccinetti Giuseppe detenuto dal 20.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 6.3.1936. Stefanini detenuto dal 6.2.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 6.3.1936. Filippi detenuto dal 20.1.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 6.3.1936. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede ai sopraspecificati imputati, con ordinanza del 22.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).

1) del delitto previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926 n • 2008 ~r ~ver~ co~c~rtat? di commettere delitti puniti dagli art. 104, 120 e 252 C.P. 1889, e cioè fat.ll clirc~1 a d1sc10gherc l'unità dello Stato, a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 poten dello _Stato, e~ a suscitare la guerra civile e per avere altresì pubblicame~te isti~ato ~l commett~rc 1 suddett~ delitti facendone anche apologia a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli e proclami stamp~ti alla macchia e diffusi clandestinamente: in Milano ed altrove tra la metà del dicembre 1926 ed il luglio successivo; 2) del delitto di cui all'art. 4 cpv. 1• della legge 25.11.1926 n· 2008 pe~ avere in ~iver~~ località del Veneto nell'agosto 1930 ed in precedenza fatto parte del partito comurusta gia disciolto per ordine della pubblica autorità; 3) del delitto di cui al 2· cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle stess~ circostru1ze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente, a mezzo d1 diffusione di stampe e del soccorso rosso; 4) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della citata l~gge per a_vere, nelle anzidette circostanze cli tempo e di luogo, ricostituito il disciolto partito comumsta; 5) del delitto di cui al

r cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n· 2008 per avere fatto


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

parte ~el 1930 del partito comunista ricostituito in varie località della Toscana (Siena, Abbadia S. Salvatore, Grosseto, Firenze e Piombino) dopo Io scioglimento ordinato dalla pubblica autorità; . 6) del delitto di cui al 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse crrcostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda mediante diffusione di stampe sovversive; 7) del delitto di cui alla p.p. dello stesso art. 4 per avere nel 1930 nelle varie località sopr~~10minate della Toscana ricostituito il partito comunista già disciolto dalla pubblica autonta; 8) del delitto previsto dall'art. 270 p.p. e 2° cpv. C.P. (organizzazione ed appartenenza al partito comunista); 9) del delitto previsto dall'art. 272 p.p. C.P. (propaganda a favore del partito comunista). Nelle provincie di Milano, Bergamo, Varese, Novara, Brescia ed altrove, antecedentemente al 6 ottobre 1933 e fino alla data del suo arresto. Antoniazzi Giovanni e Antoniazzi Adelchi: 1~) ~el _delitto p~evisto e punito dall'art. 270 cpv. 2° C. P. per avere partecipato ad assoc1az1om sovversive (partito comunista). Reato commesso a Biella, anteriormente e fino al 26 dicembre 1934 -

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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tituzione. Infatti il 24.12.1934 egli venne arrestato mentre si accù1geva a partire dalla stazione ferroviaria di Biella. E quantunque fosse in possesso dei soliti documenti falsi di copertura, al nome di "Gerosa Luciano", finì per dec}jnare anche le sue vere generalità. Interrogato sull'opera sovversiva svolta fino al momento del suo arresto, dichiarò di assumere in pieno tutta la responsabilità derivante dalla sua qualità di funzionario del partito comunista, inviato ripetutamente nel Regno con compiti riorganizzativi e propagandistici, ma non volle fare al proposito nessuna rivelazione. Però dalle ammissioni da lui rese, di fronte a precise, chiare contestazioni fattegli, (perfino mostrandogli parec_c hie schede di notificazione dello stesso Guem1andi comp~late e rilasciate nei vari alberghi del Regno frequentati nel 1930, e che da elaborato pentale risultano scritte dal giudicabile), in seguito alle prove documentali, alle testimoniali ed alle numerose chiamate di correo raccolte a suo carico, nelle varie istmttorie, risultò che fin dal 1920 partecipava al movimento sovversivo, nel fascio milanese antimilitarista socialista, quale fervente oratore nei comizi. Nel 1921 passò al comunismo, scrivendo sulla "Voce comunista" incitando alla lotta per il trionfo della internazionale rossa. Nel 1922 fu conferenziere ufficiale alla camera del lavoro di Milano; nel 1925, come parecchie altre volte, fu arrestato per la sua deleteria attività sovversiva, venendo trovato in possesso di 5000 tessere del soccorso rosso internazionale. Nello stesso anno espatriò clandestinamente in Svizzera, poi passò in Francia donde fu Ìl1Viato dal partito a frequentare la scuola leninista di Mosca.

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori; ' Il Tribunale, considerato che dalla lettera degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto accertare: IN FATTO ED IN DIRITIO

. Con sentenza della Commissione Istmttoria di questo Tribunale Speciale del 7.8.1928, il Guermandi era stato rinviato a giudizio per rispondere di attività sovversiva svolta fino al luglio 1~2:, con alt~_17 coi~putati, in Milano ed altrove; con sentenza del 12.1.1931, per opera cnnunosa politica esplicata nel Veneto, assieme ad altri 9 coimputati, fino all'agosto 1930; con sentenza del 21.1.1931 per attività sovversiva svolta nella Toscana nel 1930 assi~me ad altri 6_ coimputati; con atto d'accusa del 23.5.1934 per azione delittuosa politica esplicata con altn 20 coimputati fino all'ottobre 1933 a Milano, Bergamo, Varese, Novara e Brescia. . Tra~do~i di imputato che rimaneva sempre latitante il Tribunale ordinò lo stralcio degli atti, nei d1 lm confronti, dei vari procedimenti penali; in attesa della sua cattura o cos-

Successivamente passò a disposizione del partito col rango di funzionario; venendo utilizzato per incarichi organizzativi e propagandistici. Infatti le suaccennate sentenze di rinvio a giudizio precisano che egli, fino all'atto del suo arresto, nella sua specifica qualità di elemento direttivo del partito comunista, agiva nelle varie provincie del Regno per la ricostituzione del partito stesso e per la propaganda; e che nelle provincie di Varese, Novara e Vercelli era conosciuto molto bene, fra i compagni di fede sotto il pseudonimo di "Nino"; mentre in altre provincie faceva uso di altri nomi o cognomi. Quando rimpatriava dall'estero veniva sempre munito di danaro, di materiale propagandistico, e di documenti falsi di cope1tura; ed a Mi:ìano egli nel 1927 aveva preso in affitto un garage dove la Questura poté ri nvenire abbondanti stampati propagandistici, una macchina litografica e numeroso materiale del cosiddetto ufficio "6", ossia dove si organizzavano gli espatri clandestini dei sovversivi e si compilavano passaporti e carte di identità falsi. All'atto dell'arresto fu trovato, inoltre, in possesso: di una lettera affrancata con bollo da f, 1,25 pronta da essere impostata portante l'indirizzo di Herry Ernest Winthus 44 Freierstrasse 44 Zurigo, scritta con inchiostro simpatico per cui sottoposta all'azione del


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calore fece rivelare parole dalle quali veniva precisata l'attività sovversiva che andava svolgendo in Italia; di un piccolo pezzo di stoffa in seta sul quale si leggevano consonanti e cifre scritte a macchina, costituenti w1 cifrario; di varie buste, alcune con indirizzi, contenuti manifestini di propaganda sovversiva antinazionale irredentistica, scritti in lingua slovena; di una lettera alla Ditta "Viscol Refinnis C. of Italy" ma col nome del destinatario cancellato dalla scolorina; altra lettera analoga della precedente intestata Casa libraria Artistica di Mila.no, pure col nome del destinatario cancellato dalla scolorina; però sottoposti i 2 documenti all'azione dei raggi ultravioletti fu possibile leggervi il nominativo di Antoniazzi, sarto, 75 Via Umberto, Biella.

anni 8 emesi4; in applicazione dell'art. 477 in relazione all'art. 482 C.P.: a Guermandi anni 2 e mesi 8.

Così fu possibile accertare che a Biella il Guermandi aveva avuto rapporti di partito coi fratelli Adelchi e Giovanni Antoniazzi; quest'ultimo anzi recapitario della corrispondenza clandestina diretta al Guermandi. Ali' Antoniazzi Adelchi furono sequestrati degli opuscoli di carattere sovversivo, in parte cedutigli dal fratello Giovanni, e sopra di uno egli aveva scritto "viva l'anarchia" Lo stesso Adelchi a dibattimento si disse "simpatizzante comunista" . A dibattimento entrambi gli Antoniazzi negarono di avere avuto rapporti col Guermandi; il quale, mentre in istruttoria aveva dichiarato di non conoscere detti due imputati, invece all'udienza disse che si trovava sovente con uno dei due, ma non saprebbe ora precisare con quale. Inoltre i famigliari degli Antoniazzi affermarono alla Questura di avere visto parecchie volte in casa loro il Guermandi e di averlo visto parlare con Giovànni Antoniazzi. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza la prova che il Guermandi, pericoloso funzionario del partito comunista dal 1926 fino al suo arresto era venuto parecchie volte al Regno per organizzare associazioni aventi il fine della soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società e per svolgere relativa continuata propaganda sovversiva. _E che a Biella si era incontrato spesso con Adelchi e Giovanni Antoniazzi, appartenenti alle suddette associazioni. Inoltre il Guermandi, per non farsi riconoscere, si era sempre servito cli falsi documenti di copertura, sui quali egli apponeva la firma falsa e la sua fotografia; in tal modo concorrendo alla formazione dei falsi. Pertanto tutti e tre gli imputati si sono resi responsabili del delitto previsto e punito dall'a~. 270 ~pv. 2° C.P.; ed il Guermandi anche dei reati di cui agli art. 272 p.p., 81; e 110 - 477 m relazione all'art. 482 C.P. (in tal senso modificando i capi d'accusa rubricatigli): In quanto nella fattispecie della attività delittuosa compiuta dagli imputati si vengono ad ~t~grare_ tutti_ gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giund1ca dei reati ad ognuno ascritti. .

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Guermandi ad anni 22; Antoniazzi Adelchi e Giovanni Pio ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione; il Guennandi anche con 1a interdizione perpetua dai pubblici uffici, gli Antoniazzi anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270 p.p. e cpv. 2°; 272 p.p., 81 u.p., 482 in relazione 477; 23, 29, 73,228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P. Dichiara Guem1andi, Antoniazzi Adelchi e Antorùazzi Giovanni colpevoli del delitto previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2° C.P.; e Guermandi altresì dei reati di cui agli art. 270 p.p., 272 p.p. - 81 e477 in relazione all'art. 482 C.P., in tal senso modificando i capi d'accusa rubricati. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Guermandi ad anni 22; Antoniazzi Adelchi ed Antoniazzi Giovam1i ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione; il Guermandi anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Antoniazzi Adelchi ed Antoniazzi Giovanni anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 9.3.1936 -Anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DA: FASCICOLI DI ESECUZIONE

Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensionali, tenuta presente la natura particolare del reato, il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ali RR.DD 15.2.1937 n° 77 e 24.2.1940 n· 56

Per il disposto dell'art. 270 p.p. C.P.: a Guermandi anni 8; ai sensi dell'art. 270 cpv. 2· ~.P.: a ?uermandi, Antoniazzi Adelchi e Giovaru1i anni 3 ciascuno; in base all'art. 272 p.p. m relazione all'art. 81 C.P.: a Guermandi anni 5, aumentati di 2/3 per l'art. 81 C.P. e quindi

Guermandi detenuto dal 24.12.1934 avrebbe dovuto essere scarcerato il 24.4.1946 anche perché per il titolo dei reati per i quali è stato condannato non ha potuto usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 17.10.1942 n· 1156.


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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A s~guit~ dei noti eventi ver~icate~i dopo il 25.7.1943 vc1mero emessi vari decreti cli grazia tra 1 quali anche un decreto d1 grazia a favore di Guermancli Luigi. Pertanto ~uermand_i venne _scarcerato dal Carcere di Castelfranco Emilia il 28.8.1943. Pena espiata: 8 anru, 8 mesi e 4 giorni. (Per Guermandi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag: 607" e le "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 pag: 55 e 77"). Per effetto dei provvedimenti di clemenza cli cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Antoniazzi Giovanni viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19 2 1937 · · · Detenuto dal 26.12.1934 al 19.2.1937. Pena espiata: 2 anni, I mese e 23 giorni.

SENTENZA N. 25

Reg. Gen. n. 21 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M .V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

Antoniazzi Adelchi viene scarcerato dallo Stabilimento penale cli Civitavecchia il 21 2 1937 Detenuto dal 26.12.1934 al 21.2.1937 · · Pena espiata: 2 anni, 1 mesi 25 giorni.

0:

d? Tr~bunale militare t~rritorial~ _di Roma concede ai sopraspecificati imputati con ~anza del 22.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui :ù D.L. 17.11.1945 n: 719

d~chi~_ando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di g1ustma (art. I D.C.P.S. 22.11.1947 n· 1631)

il 1~~Ci°~;Suprema di Ca~saz~one (2 Sez, pen), con sentenza emessa in camera di consiglio annulla, p~r inesistenza giuridica (D.L.L. 27.7.1944 n· 159) la sentenza · · ·. pronunzi~ta c(al T.S .D .S. il 9.3.1936 nei confronti di Guermandi Luigi Antoniazzi G · · ed~ Al~toru_azz1 Adelchi, limitatamente alla parte in cui condanna Gue~andi Luigi pc/~;:;: I .CUl ag1l art · 270 e 272 C ·p · e Ant omazz, . . G"10vanm. e Antomazzi . Adelchi per il delitto di Clll all'art. 270 C.P.

nella causa contro: Maier Guido, nato il 26.3.1902 a Tenneno (Trento), negoziante. IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere in Tenneno, il 30.11.1935 - offeso S.E. il Capo del Governo, pronunziando le parole: "Viva il Re, Viva il Principe, abbasso Mussolini e le Camicie Nere". IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore; Il Tribunale; Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DJR!TIO:

Il soldato Oberhofer il licenza a Termeno (Trento) invitò il Maier ed altri compaesani, a bere del vino nella propria cantina. Dopo di averne bevuto qualche bicchiere l'Oberhofer grido "Heil Hitler" ed allora il Maier rispose con le frasi "Viva il Re" - "Viva il Principe" - "abbasso Mussolini" - "abbasso le camicie nere". Intervenne subito il caporale Zampieri, vecchia camicia nera, pure presente fra gli invitati, facendo osservare il proprio ùisappunto al Maier; il quale domandò senz'altro scusa


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZI? PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

delle parole offensive pronunciate, dicendo che non aveva voluto offendere né il Duce, né il fascismo, essendo stato anzi sempre fascista.

T.S.D.S. con sentenza del 12.3.1936 perché i fatti oggetto della sentenz~ ~on costituiscono più reato per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14.9.1944 n -88.

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Il Maier disse a dibattimento che aveva bevuto molto per cui nulla si ricordava di quello che aveva detto in quella sera; che comunque i suoi sentimenti sono di ossequio al regime; disse altresì di essere stato camicia nera e di non appartenere più alla milizia perché espulso. Dal verbale di denuncia risultò che per precedenti ru1tifascisti egli fu sottoposto alla ammonizione della P.S. per anni 2, nel 1933, dalla Commissione provinciale di Trento; cd il Maier al proposito precisò di essere stato sottoposto alla detta ammonizione di P.S. per errore, tanto che gi fu poi tolta. Dalla suesposizione dei fatti emerge ad evidenza che il Maier ebbe ad offendere S.E. il Capo del Governo con le parole: "abbasso Mussolini e le camicie nere" rendendosi così responsabile del delitto di cui all'art. 282 C.P., in quanto nella fattispecie si vengono a concretare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica del reato a lui ascritto. Pertanto vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive, il Collegio condanna il Maier alla pena di anni 1 e mesi sci di reclusione, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 282, 23 C.P. 274, 488 C.P.P. Dichiara Maier colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale dì Legge. Roma, 12.3.1936 -Anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n • 77, viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19.2.1937. Detenuto dal 12.12.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 2 mesi 7 giorni. Con Ordinanza emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma il 22.2.1961 viene dichiarata cessata l'esecuzione e gli effetti penali deUa condanna inflitta a Maier Guido dal


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TRIBUNALE SPECIALE PER. LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 19/1936

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 26

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

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Avendo egli cercato di conoscere un soldato abruzzese, da altro militare gli venne indicato il fante D'Angelo Alfredo. Avvicinatolo cominciò a parlargli, dicendogli anche che era stato in Libia, dove si stava male; e gli propose di non andarvi "perché avrebbe potuto fargli una puntura che gli avrebbe fatto ve1ùre la febbre". E per maggiormente convincerlo si qualificò per infenniere dell'ospedale militare di Napoli. Il D'Angelo gli rispose negativamente dichiarando che invece partiva contento; per cui il Morabito, comprendendo che la sua era fatica sprecata, si allontanò. Lo stesso D'Angelo corse subito a denunciare il fatto al sergente della sua compagnia; ed entrambi poi per ordine del capitano Sittalia andarono a ricercare il Morabito, che fu trovato mentre stava confabulando con altro militare.

IMPUTATO

Procedutosi al fermo, intervenne il comando delJa i:;quadra CC.RR. autolesionismo militare; ed il D'Angelo ripetè contro il Morabito, le chiare, precise ed esplicite suaccennate accuse, alla presenza del Maresciallo Anniciello e del Brigadiere Ferrante dei CC.RR.; senza che il giudicabile, ascoltando il D'Angelo, avesse una parola d un gesto di reazione. Anzi lo stesso Morabito, come affermò il Brigadiere Ferrante, mentre veniva tradotto in caserma ebbe a dire "il soldato poteva dire quello che voleva ad ogni modo, siccome non vi sono prove e non vi sono testimonianze mi devono assolvere".

. Del _delitto.di cui a_ll ·~--266 C.P. per avere in Napoli, il 13.12.1935, istigato i militari a ~Iol~e ~ doven della d1sc1plina; avendo proposto ai soldati D'Angelo Alfredo ed altri rimasti 1~11011_ d1 pro?ur~si maliziosamente infermità che li rendesse inabili a!Ja prosecuzione del viaggio per 1 Afnca Orientale.

Da quanto venne suesposto scaturisce la prova che il Morabito aveva istigato militari a violare i doveri della disciplina; avendo proposto ai soldati D'Angelo e altri rimasti ignoti di procurarsi maliziosamente infermità che li rendesse inabili alla prosecuzione del viaggio in Africa.

nella causa contro: Morabito Primo, nato il 13.8.1893 a Ripa Teatina (Chieti), venditore ambulante.

1N PUBBLICA UDIENZA

. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore; Il Tribunale; . C~nsiderat?, che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale d1batt1mento s1 e potuto statuire.

Di conseguenza egli si è reso reqonsabile del delitto previsto e punito dall'art. 266 p.p. C.P.; in quanto nella fattispecie si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la qualificazione giuridica del reato ascrittogli. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natura particolare del reato, il Collegio condanna il Morabito alla pena di anni 3 di reclusione, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio nonché di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

IN FAITO ED IN DIRI'ITO

. Il ~orabito (già condannato nel 1918 ad anni 4 e mesi 6 di reclusione militare per d1serz1one, falso e truffa; e dal 1923 ~11933_ più volte sottoposto a procedimento penale per truffa e due volte anche condannato) il 19 dicembre 1935 si aggirava nel cortile dell'accantonamen~o "Posto sosta Valsacco" in Napoli, dove si trovavano truppe in attesa di imbarcarsi per l 'Afnca.

P .Q .M. V isti ed applicati gli art. 266 p.p., 23 C.P; 274,488 C.P.P. Dichiara Morabito colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione; con la interdizione dai pubblici uffici per anni 5; con la libertà vigilata; col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.


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Roma, 12.3.1936-Anno XIV

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 28

Reg. Gen. n. 128/1935 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Presidente: Bevilacqua Renato, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n• 77 viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 1.6.1937 Detenuto dal 13.12.1935 al 1.6.1937 Pena espiata: 1 anno, 5 mesi e 18 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 26.3.1936 viene respinta

Giudici: Pasqualucci Renato, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

Quale imputato di truffa il Morabito è stato giudicato dalla Corte di Appello di Napoli con senten~a del 7.7.1923, dal Tribunale di Napoli con sentenza del 29.3.1926 e dal Pretore di Napoh con sentenze pronunziate il 27.11.1930 e 28 .7.1933.

Bussanich Vittorio, nato il 20.7.1907 a Trieste, meccanico;

Inoltre il Tribun~le militare di Alessandria ha inflitto al Morabito, con sentenza del l~·~·I?I~, la .pena d1 4 anni e 6 m~si di reclusione militare perché ritenuto colpevole dei reati d1 d1serz1one, falso, porto abusivo di distintivi di grado e truffa.

Konich Andrea, nato il 14.10.1894 a Ossegliano S.Michele (Gorizia) , muratore;

Bemobich Matteo, nato il 25.3.1900 aParenzo (Trieste), bracciante;

Negri Bruno, nato il 21.12.1906 a Trieste, disegnatore meccanico; Negri Elio, nato il 2.11.1888 a Pola (Istria), impiegato privato; Malisana Secondo, nato il 20.10.1890 a Pola (Istria), autista; Porro Antonio, nato il 30.4.1902 a Garbagnate Milanese (Milano), panettiere; SencichMario, nato il 16.8.1907 a Trieste, falegname; Zober Giuseppe, nato il 3.9.1896 a Trieste, meccanico. IMPUTATI

Tutti: 1) del reato previsto dall'art. 270 - 2° cpv. C.P. per avere fatto parte di associazioni sovversive; 2) del reato previsto dall'art. 272 p.p. C.P. per aver nel territorio dello Stato fatto propaganda a favore di dette associazioni; Bussanich, Negri Bruno e Porro, inoltre:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

3) del reato previsto dall'art. 270 p.p. C.P. per aver costituito organizzato e diretto associazioni sovversive; Il Porro, inoltre: 4) del reato previsto dall'art. 489 C.P. in relazione agli art. 482 e 4 7 6 stesso Codice, per avere contraffatto e fatto uso di falsi documenti di identificazione. Reati commessi in Trieste e zone limitrofe, antecedentemente e fino al gennaio 1935. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola. IN FATTO ED IN DTR1TIO

I prevenuti, denunziati a questo Tribunale nel marzo 1935 dalla R. Questura di Trieste, dopo istruttoria a rito sommario, fLUono, con atto d'accusa del P.M. in data 10 giugno u.s., rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi, in epigrafe annunciati. All'odierno dibattimento, per confessione di parecchi fra gli accusati, per le prove documentali e testimoniali emerse, tenuto anche conto delle risultanze delle prime indagini, sono stati accertati i seguenti fatti: Porro Antonio, dopo di avere scontata, nel 1930, una condanna inflittagli da questo Tribunale per reati politici, espatriò in Francia, dove, riallacciati i vincoli con i compagni di Lione e di Marsiglia, non tardò a mettersi a disposizione della Centrale Comw1ista di Parigi. La quale, nel 1934, Io elevò al rango di funzionario e lo mandò, nel giugno in Italia, fornendolo di mezzi e di materiale, per riordinare e dirigere gli sporadici elementi della Venezia Giulia. Infatti il Porro, entrato dal Varco di Postumia, nel luglio del 1934, si recò a Trieste e, in ottemperanza agli accordi presi a Parigi col fuoruscito comunista Gaddi Giuseppe (vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1928 -pag - 779 - 789 - 909 - 917), già condannato da questo Tribunale per reati politici, prese subito contatto col rubricato Bussanich, il quale, onde evitare probabili controlli della polizia, essendo egli un pregiudicato in linea politica, lo mise in relazione diretta col prevenuto Negri Bruno, che, per altro, il Porro, a suo dire, conosceva sin dal 1927 come vecchio comunista. Al Negri Bruno, il Porro affidò stampe per la propaganda e delicati incarichi. Il Porro mobilitò sia il Negri Bruno che il Bussanich affinché, con subdola opera di penetrazione nei maggiori stabilimenti di popolazione operaia del Triestino, invogliasse a raccolta i vecchi e i simpatiz zanti comunisti agitando movimenti de proteste, anche collettive, di rivendicazioni sindacali per presunte, eventuali o create violazioni contrattuali da parte dei datori di lavoro. All'uopo fece distribuire volumetti che sotto l'innocente veste del "Doppio pescatore di Chiaravalle", contenevano insidiosissima propaganda sovversiva.

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Era così riuscito ad avvicinare o a fare avvicinare, anche con insospettabili pretesti, gli altri mbricati e una quindicina di altri operai dei vari stabilimenti ed opifici triestini, i ~t~~i ultimi la P.S. non credette denunziare per insufficienza di elementi di penale responsabilita, adottando nei riguardi di essi provvedimenti di sua compete~za. . . . . , Ma la cerchia di attività del Porro non si limitò alla circoscrizione tnestma. Egh s1 reco pure a Monfalcone, a Venezia e a Bologna, dove ebbe convegni con altri elementi sovversivi e. con emissari dell'associazione comunista, fra i quali un certo Zanella (V. Sent. T.S.D .S. n 34 - stesso volume). A Trieste, per cautela, preferì trovar ricetto presso privati. Fu così che poté aU~ggiare pre~so il rubricato Malavasi. Dovunque, nelle sue peregrinazioni italiche, usò falsi passaporti e carte di identità sotto i nomi di Bellani, Borasio, e Dardanelli, documenti che gli furono sequestrati, quando venne tratto in an·esto, unitamente a suoi bagagli rinvenuti in casa del Malavasi. (V. "Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1934 pag.15) Tutto ciò, il Porro, pur con la massima deferen~a, ha confessato in udienza, completando così le reticenti ammissioni dell'istruttoria scritta. Bussanich Vittorio. Già condannato da questo Tribunale per reati della stessa indole di quelli di cui ora risponde, tornato in Trieste, dopo scontata la pena, riprese l'~ttività comunista catechizzando il Negri Bmno assieme al quale comperò una macchma da scrivere, che servì per la riproduzione di stampe comuniste, che essi diffusero.a scopo di propaganda. Si mantenne in relazione associative col predetto fuorusc~to ?~dd1, dal qual~ riceveva istrnzioni e sovversioni mediante corrispondenza che faceva mdmzzare al Negn Bruno. Maggiore fu.l 'attività spiegata colla venuta del Porro in Trieste, a cui fece prendere contatt~ coi comunisti locali, prestandosi anche per l'esplicazione del programma del Porro. Gli furono sequestrati appunti e stampe comuniste. Konich Andrea. Anche questi dopo d'avere scontato una condanna riportata in questo Tribunale per reati della stessa indole degli attuali e dopo di essere stato dallo stesso Tribunale in altro processo, nel 1932, prosciolto per insufficienza di prove da reati analoghi, riprese in Trieste la sua attività sovversiva, colla?orando col B~ssanich p~a, c~adiuvando poi il Porro nell'esplicazione del mandato per Il quale questi era v_enuto m, ~neste. E?be appuntamento mediante segni di riconoscimento con Porro e con altn. Recluto 11 Bemob1ch. Bemobich Matteo. Già condarmato all'ammenda per aver tentato di espatriare clandestinamente a scopo di lavoro. Fu iniziato al Comunismo dal Konich, il quale Io presentò per l'ulteriore utilizzazione al Porro. Questi lo incaricò della propaganda al Cantiere San Marco, incitandolo a yromuovere manifestazioni di protesta fra quegli operai. Ebbe dal Porro numerose stampe d1 propaganda comunista che diffuse fra gli operai; altre ne recapitò per incarico del Porro al Negri Bruno ed altre ancora ne nascose, a suo dire, in un muro di campagna. Il Negri Bruno gli consegnò anche materiale poligrafico e stampiglie di gomma che il Bemobich consegnò ad altro elemento incaricato della stampa. Negri Bruno. Confessa che sin dal 1933 fu convertito al comunismo dal suo compag~o di lavoro predetto Bussanich. Fu recapitario delle lettere e del danaro che dall~- Francia venivano inviate al Porro e al Bussanich. Nell'estate 1934, ad opera del Bussamch, prese


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contatto col Porro e si occupò di procurargli l'alloggio preso il Malisana. Per incitamento del Porro, si adoperò fra compagni e conoscenti per la costituzione di gruppi clandestini a carattere sindacale presso gli stabilimenti Triestini. Al Negri Brw10 giungeva stampa anche dalla Svizzera. Tenne contatti col Bernobich e col Sencich nonché con alcuni fra quelli sopra ricordati che non furono denunziati. Rilevante fu l'opera del Bruno Negri nell'organizzazione sovversiva di cui trattasi, notevole è stato il suo contributo alla giustizia con l'indicare, senza reticenze, non solo tutto il suo operato, ma anche quello di tutti gli altri. Le sue rivelazioni e il suo con~orso addussero all' arresto del Porro e di qualche altro pericoloso funzionario comunista. Il Negri si dichiara pentito del suo malfatto. Sencich Mario. Operaio nell'Arsenale del Lloyd Triestino fu messo a contatto del Porro, il quale lo incaricò della costituzione di gruppi e della propaganda nell'Arsenale stesso fornendolo di stampe analoghe che il Sencich confessa di avere diffuse consegnandone anche al teste Doria. Non sono emerse prove che il Bussanich e il Negri Bruno abbiano svolta la opera costitutiva, organizzativa e direttiva loro contestata di cui ali' art. 270 p.p. C.P.; essi agivano sotto la direzione del Porro. Pertanto è giusto che Bussanich e Negri Bruno siano assolti dalla suddetta imputazione per non provata reità. Invece negli altri fatti commessi da loro e nei fatti come dianzi commessi dagli altri sopra annunciati e cioè da Porro, Bernobich, Sencich e Konik, il collegio ravvisa gli estremi giuridici dei relativi reati rubricati e di essi ritiene dovere dichiarare responsabili i sei imputati predetti. Porro, Bussanich e Konik debbono rispondere anche della recidiva specifica loro contestata in udienza. Adeguando le pene alla pericolosità e al fatto da ciascuno commesso il Tribunale ritiene giusto condannare alla reclusione: Porro a complessivi anni 12, risultanti dal cumulo di anni 7 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. (compresa in detta pena 1 anno e mesi 9 per la recidiva specifica art. 99 C.P.) di anni 2 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. (compresi in detta pena mesi 6 per la recidiva. specifica.) di anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. (compresi in detta pena mesi 6 per la recidiva specifica) e di anni 1 per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 482 e 476 C.P. (compreso in detta pena un mese per la recidiva); Bussanich a complessivi anni 8, risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art.. 272 p.p. C.P. (compresi in detta pena 15 mesi per la recidiva specifica) e di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. (compresi in detta pena mesi 9 per la recidiva specifica); · Konich a complessivi anni 5, risultanti dal cumulo di anni 3 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. (compresi in detta pena mesi 9 per la recidiva specifica) e di 8 anni 2 per il delittç> di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. (compresi in detta pena mesi 6 per la recidiva

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specifica); Negri Bruno e Bemobich ad anni 4 ciascuno risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per

il delitto di cui all'art. p.p. C.P. e di anni 1 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P.; Sencich a complessivi anni 2, risultanti dal cumulo di un anno per ciascuno dei due delitti a lui in rubrica addebitati. Tutti i condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno ha quello del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (274 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 230 n° 1 C.P. bisogna ordinare che il Porro sia sottoposto alla libertà vigilata.

Il Tribunale ritiene che anche per Negri Bruno, Bemobich, Bussanich e Konich sia opportuno ordinare tale misura di sicurezza, ai sensi però dell'_art. 229. C.P., ricorrer~do per essi gli estremi di pericolosità di cui agli art. 202 e 203 C.P. m relazione alle considerate circostanze di cui all'art. 133 stesso Codice. Tutto quanto in giudiziale sequestro ha attinenza coi fatti delittuosi di cui si è trattato, va confiscato (art. 240 C.P.). Erano stati rinviati a giudizio anche i rubricati Malisana, Zober e Negri Elio perché avevano avuti contatti col Porro e perché, essendo essi di precedenti comunisti, era evidente che tali contatti venissero ritenuti vera e propria partecipazione all'organizzazione comunista illegale di cui trattasi e concorso nella analoga propaganda svolta dal Porro e compagni. Ma mentre il Tribunale nessun dubbio riporta circa la generica capacità a delinquere politicamente dei tre suddetti, non può, in coscienza, al vaglio delle risultm12e dibattimentali, affermare che essi abbiano commesso i reati loro contestati nè, peraltro, può escludere che sim10 incorsi nei reati in questione. Infatti se il Malisa.na fornì alloggio al Porro, ciò poté avvenire, come entrambi asseriscono, non per solidarietà di fede comune, ma per il bisogno da parte del Malisana di guadagnare qualcosa essendo egli disoccupato. Nè qualche altra circostanza di dettaglio emersa appare di tale rilievo da fa.re modificare questo parere. Così dicessi del Zober che, su richiesta del Porro, presentò a questi un operaio di un cantiere triestino, non intuendo, a dire del Zober, le vere intenzioni del Porro. E così del Negri Elio, che, da tempo sovversivo, e già confinato, era stato richiesto dal Porro e dal Bussanich di riprendere l'attività sovversiva, ma mentre il Negri Elio ha sempre affermato di avere respinta risolutamente e senza possibilità di equivoci la proposta, gli altri due non contestru10 tale affermazione. Nè può considerarsi rilevante l'affermazione, peraltro non perfettamente confermata dal


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Negri e, inoltre equivoca, che il Porro era stato alloggiato dal Malisana per indicazione del Negri. Pertanto essi vanno assolti per non provata reità dalle imputazioni loro ascritte (art. 485 C.P.E.) e va ordinata la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (485 C.P.E.).

PRIMA PARTE: SEN1ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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(V. anche "Decisioni emesse da!T.S.D.S. nel 1928 pag. 909 e 915). Konich viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 13.1.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni, 1 mese 6 giorni. (V. anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag: 587 e le ''Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag: 355)

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. - 272 p.p. - 489 in relazione agli art. 482 e 476 - 99 - 73 - 229 - 230 - 240 C.P.; 274 - 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P.Esercito. Diclùara Porro Antonio, Bemobich Matteo, Sencich Mario e Konich Andrea responsabili de delitti in epigrafe a ciascuno di essi ascritti, dichiara Bussanich Vittorio e Negri Bnmo responsabili dei delitti di cui agli art. 270 - 2 cpv. e 272 p.p. C.P. loro ascritto; coll'aggravante della recidiva specifica per Porro, Bussanich e Konich, e, cumulate le pene condanna alla reclusione: Porro ad anni 12, Bussanich ad anni 8, Konich ad anni 5, Negri Bruno e Bemibich ad anni 4 ciascuno, Sencich ad anni 2, tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Ordina che tutti, meno il Sencich, siano sottoposti alla libertà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro; Assolve per non provata reità dalle imputazioni loro ascritte Negri Elio, Zober (chiamato Zuder) Giuseppe e Malisana Secondo e ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 17.3.1936 -XIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pertanto Malisana Secondo e Zober Giuseppe, detenuti dal 29.12.1934, e Negri Elio, detenuto dal 13.1.1935, vengono scarcerati il 17.3.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Porro, detenuto dal 13.1.1935 e condannato alla pena di 12 anni di reclusione muore, per tumore al fegato, alle ore 19 del 1.11.1936 nello Stabilin1ento penale di Civitavecchia. (Per Porro vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1935 pag: 135) Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 Bussanich viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Portoferraio il 31.12.1937 Detenuto dal 31.12.1934 al 31.12.1937 Pena espiata: 3 anni

Bemobich viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 3.1.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 2 anni, 1 mese 16 giorni. Negri Bruno A seguito di isHmza di grazia inoltrata il 4.4.1936 viene concesso, con Decreto del1'11.6.1936, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Negri viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 17.6.1936 Detenuto dal 30.12.1934 al 17.6.1936 Pena espiata: 1 anno, 5 mesi 17 giorni. La grazia venne concessa a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle competenti Autorità e dal parere espresso dal Capo del Governo. Infatti: "si deve alle importanti rivelazioni fatte dal Negri subito dopo il suo arresto e alla sua collaborazione la riuscita dell'operazione repressiva che mise in grado i componenti organi di stroncare l'organizzazione sovversiva. Il Negri partecipò personalmente alla ricerca di Porro, funzionario comunista appartenente alla centrale. Anche la famiglia del Negri si prodigò, in modo ammirevole, per ricercare i vari coimputati." Sencich detenuto dal 27.12.1934 viene scarceralo, per espiata pena, dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 27.12.1936.


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Rcg. Gen. n. 187/1935

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SENTENZA N. 29

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

IN FAITO ED JN DlRITTO

E' risultato quanto appresso: durante l'anno 1930 in alcune località della provincia di Alessandria, e specialmente in Asti, si verificarono manifestazioni comuniste con l'affissione di stampe sovversive; e dalle indagini esperite dalla Polizia risultò che in quella provincia erano state costituite una "federazione comunista adulti", ed una "federazione comunista giovanile".

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·

'

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo Leonardi

Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.;

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'

ha pronunciato la seguente

Che fiduciario per la zona di Asti era Pessi Secondo, individuo capace di organizzare e dirigere gruppi sovversivi, al quale era stata affidata la costituzione e direzione di una cellula. Che egli svolse in Asti la sua maggiore attività organizzativa procurando aderenti, diffondendo stampe, raccogliendo somme per il soccorso rosso.

SENTENZA Quando la Polizia stava per iniziare le operazioni di repressione per stroncare il movimento comunista, il Pcssi emigrò in Francia e non poté essere arrestato.

nella causa contro: Pessi Secondo, nato il 15.1.1905 ad Asti, parrucchiere; Messina Rosa in Pessi, nata il 30.11.1903 ad Asti, casalinga.

Ciò non pertanto fu denunziato assieme ad altri comunisti a questo Tribunale con rapporto della R. Questura di Alessandria in data 25.3.1931, e rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 22.5.1931 per rispondere dei reati di costituzione, appartenenza e propaganda del partito comunista.

IMPUTATI

Però il procedimento nei suoi riguardi venne sospeso per la sua latitanza all'estero.

IlPessi:

_1) ~ei delitti di cui agli art. 270 p.p. e cpv. 2·, 272 p.p. C.P. per avere, in Alessandria, Asti: ~ilano, Pa?ova, Trie_ste ed. altre ~ittà del Regno precedentemente e sino al 30.3.1935, cost1tu!to, organizzato e diretto 11 partito comunista, partecipando ad esso e svolto propaganda 111 favore del medesimo; La Mes~ina Rosa degli stessi tre delitti di cui sopra, commessi in Milano, Padova Trieste ed altrove smo al 6.4.1935; ' Entram_bi: inoltre del delitto di cui agli art. 81 - 489 C.P. in relazione agli art. 477 _482 stesso Cod1c~_Per.av~re: ilPessi d~l 17 a! 30 m~o 1935 e la Messina dal 1 marzo al 6 aprile 19356,.~on p~u,az10ni ~1 un mcdesuno disegno cnminoso, fatto uso nel Regno di passaporti, carte eh 1dentrta ed altn documenti falsi. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali; Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.

A Parigi il Pessi prese contatto con la Centrale comunista, e dopo poco tempo fu raggiunto dalla propria moglie Messina Rosa, anch'essa di sentimenti sovversivi. Nel marzo del 1935 il Pcssi ebbe incarico dalla Centrale comunista di Parigi di venire in Italia per organizzare il movimento comunista a Milano, a Padova ed a Trieste; ed a tale scopo tanto egli che la moglie furono provvisti di danaro, di numerosi documenti falsi, e di valigie a doppio fondo con abbondante materiale di propaganda. Il primo marzo giunse in Italia la moglie del Pessi per preparare il terreno ali' attività che doveva svolgere il marito. Dopo di essersi fermata alcuni giorni a Milano, si recò a Padova dove prese alloggio in casa della famiglia Rasi sino al 12 marzo, e poi andò ad abitare presso l'affittacamere Maschio, presentando documenti falsi per il suo riconoscimento. La Messina aveva con se una valigia color marrone, una valigetta di cuoio giallo, ed un necessaire da viaggio. Il 17 marzo il Pessi entrò in Italia con due valigie; e dopo di essersi fermato a Milano, si recò a Verona, e la mattina del 19 marzo partì per Padova dove lo attendeva la moglie. Dopo circa 8 giorni di permanenza a Padova si recò a Trieste; ma ritornò nella giornata stessa a Padova.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Quivi il Pessi cercò di prendere contatto col comunista Negri Bruno non sapendo che questi fin dal dicembre 1934 era stato arrestato per attività comunista. Si recò a casa del Negri solo, lasciando la moglie in un caffè ad attenderlo. La Polizia in quel tempo ricercava l'emissario comunista Zanelli Ezio<I) che aveva avuto contatti col Negri, ed aveva disposto un servizio di nppostamento nell'abitazione del Negri nella prcv isione che lo Zanelli sarebbe ritornato per prendere i contatti interrotti. Quando il Pcssi nel pomeriggio del 30 marzo si recò in casa del Negri, vi trovò gli agenti i quali lo trassero in arresto. Perquisito sulla persona fu trovato in possesso di carte d'identità false portanti la sua fotografia, di tessere anche false, e della somma di lire duemila all'incirca. Sulla scorta di tali documenti fu accertato che egli era giunto a Trieste la sera precedente, ed aveva ,ùloggiato all'albergo Corso in compagnia di una donna, presentando entrambi documenti falsi; e che il mattino seguente avevano lasciato l'Albergo licenziando la camera. Il Pessi sottoposto ad interrogatorio disse alla Polizia di essere venuto a Trieste per incarico di pa1tito, ma non volle dare altri ragguagli; e nei riguardi della donna che alloggiò con lui all'albergo disse che si trattava di persona di cui ignorava il nome, e che l'aveva condotta con sè da Milano per motivi estranei alla sua attività politica. Diramate le ricerche della donna, essa fu rintracciata a Padova il 6.4.1935, e si accertò che era la moglie del Pessi. Perquisita fu trovata in possesso della somma di lire 2.164,60, di alcune monete francesi e svizzere per franchi 5,60 e di diversi documenti falsi con la sua fotografia. Nella camera da lei abitata in via Riviera Businello n· 4 presso l'affittacamere Maschio, furono trovate: una valigia color marrone, un'altra color bleu scuro, una valigetta di cuoi giallo, un necessaire da viaggio, indumenti, biancheria, ed altri oggetti suoi e del marito. (Vol.1 f.14a20attiproc.). Nella valigetta e nel necessaire, entrambi a doppio fondo, furono rinvenuti documenti falsi di copertura, e la somma di franchi 96,55 in valuta estera.

La valigia color marrone a doppio fondo conteneva numerosi opuscoli di carattere sovversivo, e libelli antifascisti. La valigia color bleu scuro era stata smontata del doppio fondo, e vi si notavano segni che dimostravano essere adoperata a tale uso. L'affittacamere Maschio, interrogato dalla Polizia, ha dichiarato che la donna aveva preso alloggio in casa sua il 12 marzo portando la valigia color marrone, la valigetta di cuoio I) Vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1935 pag. 183

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giallo, ed il necessarie da viaggio; ed aveva detto che era in attesa del marito. Difatti nel pomer;ggio del 19 marzo giunse il marito, ed aveva con se una valigia color . . . bleu scuro, e un'altra di color marrone. L'affittacamere Maschio ha, inoltre, detto che la mattina del 29 marz? 1 due ~oru~g1 ~ono partiti con la valigia bleu scuro, con una di color marrone e con la valigetta d1 cuoio giallo ed alle ore 16,00 del giorno 31 marzo aveva fatto ~itomo solt~to la donna porta~do con se la valigia color bleu scuro e la valigetta gialla, e dimostrava d1 essere molto turbata. Per tali risultanze tanto il Pessi quanto la Messina sono stati denunziati a .q~~sto Tri~unale Speciale, e rinviati a giudizio per rispondere dei reati che sono a loro ascntt1111 rnbnca. All'odierno dibattimento il Pessi, in ordine all'attività svolta nel 19_30 in Asti.' ha dichiarato che in quel tempo si era costituito nella ~rovinc!a di ~essandria un.Comitato Federale, di cui egli faceva parte, allo scopo di organizzare 11 movunento comumsta, e che si era.no raccolte delle somme per il soccorso rosso. . . . Dalle dichiarazioni scritte degli imputati Vogliolo, Alcide, P_upp!one, e Bo~allo, denun~iat1 in quel tempo assieme al Pessi dalla Questura di Alessandria, nsulta che _il detto Pess1 era fiduciario per la zona di Asti Segretario Federale e capo cellula; che s1 occupava dell~ diffusione delle stampe e della raccolta di denaro per il soccorso rosso, e procurava aderenti alla organizzazione. (V. "Decisioni em~sse daf T.~.D.S." nel 1931 pag.437). Egli quindi rivestiva cariche organizzative e dn:ett1ve.. . . . Quanto alla sua venuta in Italia nel marzo 1935, il Pes~1 ha dichi~ato d1 essere sta~o ~andato con l'incarico di prendere contatto a Trieste con N~g.n ~runo'. d1 con~egnare a costUI stampe comuniste, e di assumere infonnazioni sulle condmoru degli opera1. Ha confessato di aver portato il materiale di propaganda in una delle due valigie sequestrate, dicendo che le valigie portate da lui e dati~ ~oglie sono st~.te due e 11~11 tre, dichiarando inoltre, che il materiale contenuto nella val1g1a colore bleu l aveva gettato dal finestrino del treno nel tratto fra Mestre e Trieste. . . . . . Questa affermazione però devesi ritenere mendace pe~c~é 11011 è poss!btl~ che ~gli si sia potuto disfare di tutto il materiale contenuto nella valigia gettandolo m pieno giorno dal treno senza essere notato. . . . . E poiché sull'impiego di detto materiale egli ha dato nei v~ interrogaton sp1egaz10~1 contraddittorie, è da ritenere che abbia consegnato detto matenale a qualche compagno m una delle città dove ha dimorato. . . . . I numerosi documenti di copertura, le non lievi somme di cui fu formto per ven~e ~ Ita~a, e la non breve permanenza nel Regno, dimostrano che egli no~ ha ~vuto il se.':1~lice rncanco di corriere, e cioè di portare materiale di propaganda, ma un rncanco ben p1~ 1m?ort~te, e cioè di organizzazione per sostituire altri emissari comunisti che erano stati ass1curat1 alla Giustizia. Egli ha anche confessato di aver fatto uso dei documenti falsi nelle città dove ha preso alloggio. Nei fatti commessi dal Pessi si riscontrano gli estremi dei reati a lui ascritti e cioè:


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di organizzazione e direzione dcli' associazione comunista a senso dell'art. 270 p. p. C.P. cli partecipazione alla detta associazione a senso del cpv. 2 dello stesso art. 270. di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272 p.p. C.P. di uso continuato di documenti falsi a senso degli art. 81 e 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice. In ordine al reato di propaganda si osserva che non è applicabile nel caso in esame il secondo cpv. dell'art. 272 C.P., come ha sostenuto la difesa, perché si tratta di propaganda fatta nell'interesse del pmtito comunista il cui programma è la iJ1staurazione violenta della dittatura in una classe sociale sulle altre, ed il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato. L'imputata Messina, mentre in periodo istmttorio aveva assunto un contegno spavaldo dichiarando di essere comunista, di essere stata mandata dalla Centrale per una missione di partito, e di non voler dare altre spiegazioni in proposito, invece al dibattimento si è dimostrata più moderata; e pur confessando di essere comunista, ha dichiarato di essere venuta in Italia al solo scopo di tener compagnia al marito, e di non aver svolto alcuna attività sovversiva.

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_ 2 anni di reclusione per il reato di propaganda comunista a senso dell'art. 272 p.p. suddetto Codice; _ 1 anno di reclusione per il reato di uso continuato di documenti falsi a senso degli art. 81 e 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice.

E cumulando Je suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in 12 anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. All'imputata Messina infligge: _ un anno di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; . . _ due anni di reclusione per il reato di concorso nella propaganda comunista a senso deglt art. 110 e 272 p.p. C.P.; . _ un anno di reclusione per il reato di uso continuato di documenti falsi a senso degli art. 81 e 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice.

E facendo il cumulo delle suddette pene determina la complessiva pena in 4 anni di reclusione.

. Stadi fatto però che essa venne circa 20 giorni prima del marito; che fu trovata in possesso d1 nu?'1erosi documenti personali falsi, e di una somma non lieve; e che portò una valigia a doppio fondo contenente materiale di propaganda comunista.

Ritenuto che tanto il Pessi quanto la Messina per i reati commessi e per le pene riportate, devono essere dichiarati socialmente pericolosi, e sottoposti alla libertà vigilata a norma degli art. 229 e 230 C.P..

E se non vi sono elementi per ritenere che anch'essa abbia svolto attività organizzativa e direttiva, pure dalle sue stesse dichiarazioni e dai documenti sequestrati risulta che essa faceva parte dell'associazione comunista, e che concorse con l'opera sua alla propaganda trasportando il materiale nella valigia a doppio fondo.

Ritenuto che i condannati per lo stesso reato sono ol;>bligati in solid~ al pagam~nto delle spese processuali, e ciascuno è obbligato anche alle spese del proprio mantenunento la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C.P..

Pertanto, mentre si ritiene di doverla assolvere dal reato di organizzazione e direzione c?mu~ista di cui all'art. 270 p.p. C.P., deve essere ritenuta colpevole del reato di partec1paz10ne all'associazione comunista di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e del reato di concorso nella propaganda comunista a senso degli art. 110 e 272 p.p. stesso Codice.

Ritenuto, infine che il denaro e gli altri oggetti sequestrati in quanto servirono ed erano destinati a conunettere i reati, devono essere confiscati a nonna dell'art. 240 C.P..

E poiché essa ha anche confessato di aver fatto più volte uso di documenti falsi presentandoli nei luoghi dove ha preso alloggio, deve essere altresì ritenuta colpevole del reato previsto e punito dagli art. 81 e 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice.

Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 110,133,229,230,240,270 p.p. e cpv. 2°; 272 p.p.; 81,489 in relazione a 477,482 C.P.; 479,488 C.P.P.

. Passan~o all'applicazione delle pene il Tribunale, nel determinare la misura per ciascun unputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P..

P.Q.~L

Assolve Messina Rosa dal reato di cui all'art. 270 p.p. C.P. per insufficienza di prove. Dichiara la detta Messina colpevole degli altri reati a lei ascritti, ed il Pessi di tutti i re1ti a lui ascritti come in rubrica, e condanna:

Al Pessi infligge: - 7 anni di reclusione per il reato di organizzazione e direzione dell'associazione comunista a senso dell'art. 270 p.p. C.P.; ed aggiunge alla detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso codice; - 2 anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione comunista a senso del cpv. 2° del suddetto art. 270 C.P.;

il Pessi a dodici anni di reclusione ~ alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; la Messina a 4 anni di reclusione. Entrambi alla libertà vigilata ed al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.


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Ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati attinenti ai reati. Roma, 20.3.1936 -Anno XIV.

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T1UBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 30

Rcg. Gcn. n. 181/1935 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.;

Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato, De Ma.rtis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Leonardi Nicola, Carnsi M ario, Consoli della M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE ha pronunciato la seguente Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD 15.2.1937 n 77 e 24.2.1940 n 56 Pessi viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 30.3.1941 Detenuto dal 30.3.1935 al 30.3.1941 Pena espiata: 6 anni (Per Pcssi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 pag. 439 e 447")

SENTENZA nella causa contro: Kcnda Vladimiro, nato il 26.6.1915 a Idria (Go), studente del Seminario di Gorizia. IMPUTATO

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n 77 1) di concorso ai sensi dell'art. 110 C.P. nei delitti ascritti a Koler Liubomiro e cioè: Messina viene scarcerata dalla Casa penale per Donne di Perugia il 19.2.1937 Detenuta dal 6.4.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 10 mesi e 13 giorni. Rifiuta di associarsi all'istanza di grazia inoltrata dal fratello il 31.3.1936

In sede di giudizio di revisione speciale (art. 13 D.L.L. 5.10.1944 n• 316) la Corte di Appello di Venezia ha assolto, con sentenza del 23.1.1956 Pessi Secondo e Messina Rosa dai reati addebitati perché "i fatti non costituiscono reato".

2) del delitto di cui agli art. 624e 625 n. 1 e 5• cpv. C.P. peressersiilKendail 13 dicembre 1934 in località Canomba Media d'Idria impossessato per trarne profitto di una lampadina elettrica tascabile sottraendola dall'abitazione di Ogrizzi Giacomo dove egli si era introdotto travisato; 3) del delitto di cui agi art. 56 - 575 - 576 n· 1 C.P. per avere il Kenda nelle circostanze di cui al precedente n. 2), ed allo scopo di assicurarsi il prodotto della sottrazione e ,l'impunità, tentato di cagionare la morte di Ogrizzi Luigia sparandole un colpo di rivoltella, che però non la raggiunse; 4) del delitto di cui all'art. 292 C.P. per avere il Kenda il 15 dicembre 1934 in Idria vilipeso emblemi dallo Stato strappando e gettando a terra con disprezzo il distintivo dell'O.N.B. col tricolore e col Fascio del Littorio portato da Pivk Flora sulla sua divisa di caposquadra delle Giovani Italiane; 5) del delitto di cui all'art. 612 cpv. C.P:per avere il Kenda nelle stesse circostanze di cui al precedente n. 3)- minacciato con una rivoltella la Pivk Flora; 6) del delitto di cui agli art. 56 - 61 n· 10 - 575 e 576 n° 1 C.P. per avere il Kenda il 16 dicembre 1934 in Idria, allo scopo di conseguire l'impunità dei reati precedenti, tentato di cagionare la morte degli agenti della forza pubblica che cercavano di trarlo in arresto, esplodendo contro i loro alcuni colpi di rivoltella andati a vuoto. 7) del delitto di cui all'art. 271 cpv. 1• C.P. peravere sino aJ 16 dicembre 1934 partecipato


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ad associazioni irredentiste; 8) del reato di cui all'art. 699 cpv. 2° C.P. per avere il 16 dicembre 1934 e precedentemente portato fuori della propria abitazione di notte una pistola senza licenza dell' Autoritl1; 9) del reato di cui all'art. 697 p. p. C.P. per avere detenuto sino al 16 dicembre 1934 una pistola e 20 cartucce senza avere fatto denuncia ali' Autorità. Con l'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99 cpv. 1 • n. 2 per tutti i reati ascrittigli.

PRJMA PARTE: SEN1ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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giovani italiane appartenente alla Pivk, ne strappò il distintivo del fascio ed i gradi dell'O.N.B., e se li mise in tasca. Il Kenda invece stava vicino alla stufa, intento ad attizzare il fuoco. Quando entrò la Flora, nel vedere i due giovani, rimase sorpresa, e domandò a Koler che cosa voleva, questi rispose che era venuto per fare i conti con lei; ed estratta la rivoltella la passava da una mano all'altro fingendo di trastullarsi, ma in effetti per intimidire la giovane. La Pivk, essendosi poi accorta che dalla divisa mancavano i distintivi, e comprendendo che li aveva tolti il Koler, lo invitò a restituirglieli.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti proc.essuali;

Dopo tante insistenze, il Koler li tolse dalla tasca e li gettò con disprezzo sul tavolo dicendo alla Pivk che avrebbe fatto meglio a non interessarsi di politica ed a leggere la storia slava per comprendere le origini ed i sentimenti della popolazione slava.

Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentiti il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola. IN FA1TO ED IN DIRITTO

E' risultato quanto appresso: Il giorno 13 dicembre 1934 verso le ore 19,30 in Idria due individui, col viso nascosto da un lembo del cappotto e col berretto calato sino alle orecchie, s'introdussero a scopo di furto nella casa della famiglia Ogrizzi situata in località Canomba Media. Sorpresi dalla giovane Ogrizzi Luigia mentre stavano per uscire, uno di essi, che impugnava una rivoltella a tamburo, esplodeva un colpo contro la Ogrizzi, fortunatamente andato a vuoto. Alle grida della giovane accorsero i familiari, ma i due malviventi si diedero alla fuga e non poterono essere raggiunti. Passata subito una ispezione nella camera si constatò che i due individui erano entrati nella camera da letto, avevano aperto l'armadio senza asportare nulla, e dal comodino vicino al letto avevano preso una lampadina elettrica tascabile. Per il momento i suddetti individui non poterono essere identificati, anche perché la famiglia Ogrizzi per timore di rappresaglie non denunziò il fatto. La sera del 15 dicembre 1934 verso le ore 21,30 in Idria tali Koler Liubomiro e Kenda Vladimiro, cittadini italiani espatriati clandestinamente in Jugoslavia, si presentarono in casa di certa Pivk Flora. Questa era assente in quel momento; ma essi l'attesero perché la madre di Flora disse loro che sarebbe ritornata presto. Il Koler era ben conosciuto dalla giovane Flora perché, prima del suo espatrio, le ;iveva fatto profferte di amore, da lei però non secondate. Durante l'attesa il Koler, avendo visto sopra una sedia la divisa di caposquadra delle

La Pivk rispose che i suoi sentimenti erano italiani, ed invitò il Koler ed il Kenda ad andarsene altrimenti li avrebbe denunziati. Allora tanto il Koler quanto il Kenda minacciarono la giovane con la rivolteJla in pugno. A tale scena la madre di costei, ammalata di paralisi, svenne dalla paura. Ma allora la Pivk, con il pretesto di andare a prendere un bicchiere di acqua per la madre svenuta, uscì di casa e si recò alla casenna dei Carabinieri per informarli dell'accaduto. Quando sopraggiunse l'Arma i due malviventi erano già andati via; ed il Koler, prima di allontanarsi, si appropriò di due fotografie della Pivk. La polizia che ricercava il Koler, quale autore dell'incendio della Colonia Elioterapica avvenuto il 2 ottobre dello stesso anno, avuta notizia del suo ritorno in Idria si mise sulle sue tracce per catturarlo. E la notte dal 15 al 16 dicembre un nucleo di carabinieri e di agenti al comando del V. Commissario Di Guida passando vicino alla casa di tale Braic Francesco, nonno materno del Koler, e sospettando che questi fosse ivi nascosto, dispose un servizio di appostamento. Mentre il carabiniere Scolaro, seguito dal Maresciallo Miccoli, si avvicinava alla porta della detta casa, scorse nel vicolo che conduce alla detta porta un individuo in atteggiamento sospetto con le mani dietro le tasche del pastJano. Il carabiniere gli fu subito addosso e lo immobilizzò. Accorso il maresciallo lo perquisì e constatò che con la mano destra nella tasca del pastrano impugnava una grossa rivoltella. Nel prendergliela partì un colpo perché l' anna era carica e pronta per lo sparo; ma per fortuna il colpo andò a vuoto. Arrestato, fu identificato per Kenda Vladimiro ed in tasca gli furono trovate 12 cartucce di riserva, oltre quelle contenute nella rivoltella.


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TRIDUNALE SPEC!ALE PER LA DIT'ESA DELLO STATO

. Nel frattempo_un altro individuo, e precisamente il ricercato Koler, comparve sulla porta d1 casa; ma alla vista dei militi retrocedette e si rinchiuse. Sa_lito quindi sul ~et.to dell_a casa sparò alcuni colpi di pistola contro gli agenti della forza pubblica, senza colprrh, e poi, saltando dal tetto in un campo retrostante, si diede alla fuga.

PRTMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

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genitori, questa è la mia ultima!" L'amico al quale accenna la lettera è precisamente il Koler, emissario accertato dell'associazione irredentista Branibor.

Inseguito, non fu possibile raggiungerlo, principalmente per la densa nebbia che ostacolava l'inseguimento.

Questi infatti nel settembre dello stesso anno fu mandato in Italia dalla detta associazione col preciso incarico d'incendiare la Colonia Elioterapica d'Idria, come egli stesso ebbe a dichiarare ad alcune persone.

Pa_ssat~ una perquisizione nella casa, furono trovati sul tetto un cappotto, un berretto ed un p~o d1 scarpe, appartenenti al Koler, il quale li aveva abbandonati per poter meglio fuggire.

Nel rapporto informativo dei carabinieri d'Idria tanto il Koler quanto il Kenda sono descritti come individui di spiccati sentimenti slavi, pericolosi per l'ordine nazionale, e capaci di commettere atti terroristici.

In una. ta~ca del cappotto furono trovate la lampadina elettrica tascabile - sottratta in casa della .ognzz1, e le due fotografie della Pivk Flora asportate la sera precedente in casa di costei. , '

Entrambi erano armati di rivoltella dello stesso tipo militare, evidentemente fornita dall'associazione Branibor.

Il mattino se~~ente veniva trovata sul pianerottolo, vicino alla porta di accesso della casa, u'.1a pa~lottola d1 nvoltella deformata che era stata sparata dal Koler contro gli agenti prima d1 darsi alla fuga. . ~e~ qu~sti ~a.lti tanto il Koler quanto il Kenda sono stati denunziati a questo Tribunale e nnviat1 a grnd1z10. .Alt' o.diemo di~attimento nei riguardi del Koler si è ordinato lo stralcio degli atti perché egh è latitante, e s1 trova all'estero. . Nei ~guardi del Kenda è risultato che egli, come il Koler, appartiene all'associazione 1:1"rede~11st~ ~lava denomina~a B~an~bor (già Jugosleska Matica), la quale svolge la sua ~nesta _attività nella Ve~e~1a Gmlia con atti terroristici e con persistente propaganda rrredent,sta, allo scopo d1 distruggere i sentimenti d'italianità fra le popolazioni slave di quella zona. , Le e~~ sequestrate al Kenda offrono elementi non dubbi della sua appartenenza ali assoc1az1one Branibor. . ~i fatti sul notes sequestr~to ~i leggono frasi scritte di suo pugno, e firmate dal Koler, in cui s1 acc~nna ~Ile. l~ro rela~1oni con un tenente ed un capitano di Longatico, appartenenti alle organ1zzaz10111 medent1ste slave che hanno carattere politico - militare. Si~~?me il Kenda _non ha dato esaurienti spiegazioni sulle frasi contenute nel notes, de;es, 11~en~re che egh ha voluto nascondere i suoi rapporti con i due ufficiali appartenenti all assoc1az1one Branibor. . Inolt~e al Kenda fu sequestrata una lettera da lui diretta ai familiari nel novembre 1934 ~ oc~asione del. suo viaggio in Italia, in cui è detto: Domani mi metterò in un pericoloso viaggio; forse mi costerà la vita: "Con me verrà il mio amico! forse non ci vedremo più. Cari

Queste risultanze inducono a ritenere che il Kcnda apparteneva all'associazione irredentista Branibor e pertanto egli deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 271 cpv. C.P.. Per ciò che concerne i reati di furto e di tentato omicidio in danno della giovane Ogrizzi Luigia, il Kenda ha negato di aver partecipato a questi fatti, affermando che la sera del 13 dicembre egli non era in compagnia del Koler. La stessa Ogrizzi Luigia ha dichiarato di non aver riconosciuto il Kenda. Ora, mentre si sono raccolti elementi che portarono alla identificazione del Koler come autore dei suddetti fatti delittuosi in danno della Ogrizzi, non si è avuto modo di accertare che colui che era in sua compagnia fosse il Kenda. La differenza di statura rilevata, non è elemento sufficiente sul quale si possa fornire un giudizio di colpevolezza a carico del Kenda. Ed' altra parte, anche ammesso che colui che accompagnava quella sera il Koler, fosse il Kenda, essendo risultato che i due individui si erano recati in casa di Ogrizzi solamente a scopo di furto, e che il colpo di rivoltella sparato dal Koler contro la Luigia fu un atto improvviso di costui, in mancanza di altri elementi, non si può ritenere che questo atto fosse stato commesso con l' aiuto o con l'accordo di colui che era in compagnia del Koler. Pertanto il Tribunale ritiene che il Kenda debba essere assolto dal reato di furto e dal reato di tentato omicidio in danno di Ogrizzi per insufficienza di prove. In ordine ai fatti commessi la sera del 15 dicembre 1934 in casa di Pivk Flora è risultato che la visita del Koler in casa di costei non aveva altro scopo che di dimostrare il proprio risentimento alla ragazza per aver sempre respinto le sue offerte di amore. Lo strappo dei distintivi da1Ja divisa fascista della Pivk, fu anch'esso un atto individuale


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ed improvviso del Koler, e non vi sono elementi per ritenere che il Kenda abbia partecipato

a questo atto. Pertanto è il caso di assolverlo anche dal reato di cui all'art. 292 C.P. per insufficienza di prove. Invece si è raggiunta la prova della minaccia a mano armata fatta dal Kenda in danno della Pivk, perché costei al dibattimento ha dichiarato che quando essa invitò i due giovani ad andarsene altrimenti Ii avrebbe denunziati, tanto il Koler quanto il Kenda la minacciarono con la rivoltella in mano. E questo fatto riveste appunto i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 612 cpv. C.P. del quale anche il Kenda deve essere ritenuto colpevole.

Dalle deposizioni dei testi commissario Di Guida e carabiniere Scolaro, e dalle dichiarazioni dello stesso Kenda risulta in tutti i suoi particolari il fatto commesso la notte dal 15 al 16 dicembre 1934 in danno degli agenti della forza pubblica. Il Koler sparò dall'alto del tetto 4 o 5 colpi di rivoltella contro gli agenti, ed anche il Kenda stava con una mano in tasca ed impugnava la rivoltella per agire contro la forza pubblica. Egli ha dichiarato che il Koler, sentendo avvicinarsi un automobile, lo fese uscire di casa per vedere se erano gli agenti, e gli disse che nella eventualità di un incontro la forza pubblica avrebbe dovuto difendersi ad ogni costo; ha anche soggiw1to che, fin dal primo viaggio fatto in Italia nel novembre 1934, il Koler gli consegnò la rivoltella e le cartucce ordinandogli di sparare senz'altro contro gli agenti in caso di conflitto. Esisteva quindi fra i due un preventivo accordo di fare uso delle armi in caso di sorprese da parte de!Ja forza pubblica.

E poiché il fatto commesso dal Koler rivesta i caratteri del delitto di tentato omicidio in danno degli agenti della forza pubblica a senso degli art. 56 e 575, 576 11° 1 e 61 n· 10 C.P., di questo delitto deve essere ritenuto colpevole anche il Kenda a titolo di concorso nei sensi dicuiall'art. llOC.P.. Però a giudizio del Tribunale, è il caso di concedere al Kenda il beneficio della diminuente di cui all'art. 114 stesso Codice, perché la.sua partecipazione al fatto commesso dal Koler ha avuto minima importanza. Essendo infine risultato che il Kenda deteneva la rivoltella e le munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità componente, ed asportò l'arma fuori della propria abitazione senza licenza ed in tempo di notte nell'ambito dev'essere altresì ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti rispettivamente dagli art. 697 p.p. e 699 cpv. 2° C.P.. ~gl~ è stato già condannato dal Pretore di Idria con sentenza in data 11 aprile 1934 a tre mesi d1 arresto ed a lire 2000 di amnistia per espatrio clandestino, col beneficio della

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sospensione condizionale della pena per anni due. Questa precedente condanna dà luogo all'aggravante della recidiva a senso dell'art. 99 cpv. 1• n • 2 C.P. per tutti i reati a lui attribuiti con la presente sentenza. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene; e, nel determinare la misura, tiene contro delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P.. Pertanto infligge al Kenda: 17 anni di reclusione per il delitto di concorso nel tentato omicidio in danno degli agenti della forza pubblica, a senso degli art. 56,575,576 n° 1 61 n° 10, 110, 114, 99 cpv. 1° n.2C.P .. Aggiunge alla detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso Codice: quattro mesi di reclusione per il delitto di minaccia a mano annata in dmmo di Pur Flora senso degli art. 612 cpv. e 99 cpv. 1° n. 2 C.P. otto mesi di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione antinazionali a senso dell'art. 271 cpv. 1 99 cpv. 1• n. 2 C.P. un mese di arresto per il reato di detenzione abusiva di rivoltella e munizioni a senso degli art. 697 p.p. e 99 capov. 1• n. 2 C.P.

E facendo il cumulo di detta pena a norma degli art. 73 e 74 C.P., determina la complessiva pena in diciotto anni di reclusione , due mesi di arresto, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ritenuto che il condannato a pena non inferiore a 10 anni deve essere anche sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 230 C.P.). Ritenuto inoltre che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva dell'art. 488 C.P.P. Ritenuto altresl che le cose sequestrate aventi attinenza con i reati devono essere confiscate a norma dell'art. 240 C.P.

E poiché per i nuovi delitti commessi dal Kenda devesi revocare, a senso dell'art. 168 C.P. , la sospensione condizionale della pena inflittagli dal pretore d'Idria con sentenza in data 11 aprile 1934 a tre mesi di arresto ed a lire 2000 di amnistia per espatrio clandestino, e questa pena deve essere aggiunta a quella inflittagli da questo Tribunale con la presente sentenza. P.Q.M. il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 74, 99 cpv. 1• n. 2, 133 230,240, 110, 114, 65, 56, 61 n° 10,575,576 n° 1,612 cpv., 271 cpv. 1°; 699 cpv. 2°, 697 cpv. 1 °, 699 cpv. 2°;


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TRT.BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZTATE DAL T.S.D.S.

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697 p.p.; 479,488 C.P.P..

Rcg. Gen. n. 465/1935 Assolve Kenda Vladimiro dai reati di concorso nel furto e nel tentato omicidio in danno di Ogrizzi Luigia, e di concorso nel vilipendio dell'emblema dello Stato p er insufficienza di prove.

SENTENZA N. 31

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Dichiara il detto Kenda colpevole degli altri reati a lui ascritto, col beneficio dell'attenuante di cui all'art. 114 per il concorso nel tentato omicidio m·danno della forza pubblica. Come tale lo condanna a 18 aruù di reclusione, e a 2 mesi di arresto, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusì Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Ordina la confisca delle cose sequestrate. SENTENZA Visto poi l'art. 168 C.P. revoca la sospensione condizionale della pena inflitta al Kenda dal Pretore d 'Idria con sentenza in data 11.4.1934. Roma, 20.3.1936 - Anno XIV

nella causa contro: Mattioli Francesco, nato il 6.5.1909 a Cuneo, parrucchiere; Detenuto, per reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Susa (Torino) IMPUTATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 1) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere in Susa, in giorni impre~ isati ma_ ~teriori e prossimi al 16.11.1935 offeso S.E. il Capo del Governo affermando che 1Mussolnu era un brigante e che si era servito di assassini per prendere Roma" NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD 15.2.1937 11° 77; 24.2.1940 11° 56e 17.10.194211° 1156 Kenda viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 16.12.1943. Detenuto dal 16.12.1934al 16.12.1943 Pena espiata: 9 anni Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 18.1.1937 viene respinta.

2) del delitto di cui all'art. 272 C.P. per avere nelle sovraindicate circostanze di te~po e di luogo, essendo detenuto nelle Carceri Gi~1dizia~i~ di_ S~sa, fatta propa?~d~ sovvers1v_a, affermando che gli italiani sono un popolo d144 m1lio1u d1 persone; che e ~~tile ~dare 111 Abissinia a liberare gli schiavi; che fra poco i comunisti sarebbero _venut~ ~ Italia dove avrebbero formato dei tribunali nei quali egli avrebbe fatto il Pubblico Ministero per far tagliare la testa a tutte le camice nere, che il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato era un Tribunale di infamia; ed altre frasi del genere.. Con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 C.P.

La Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n· 2 del 16.1.1936, l'accusa anche nei confronti del latitante: Koler Liubomiro, nato ad Idria (Gorizia) il 23 .3.1917, elettricista Il Giudice Istruttore del Tribunale di Gorizia ha dichiarato, con sentenza del 21.12. 1956, di non doversi procedere nei confronti di Koler Liubomiro in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per prescrizione (art. 157 C.P.).

ù1 esito al dibattimento tenuto a porte chiuse ai sensi dell'art. 443 C.P.E. giusta ord~anza preliminare, sentiti il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e l'imputato, che il suo difensore ha avuto per ultimo la parola osserva


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: S"<NTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S.

IN FATTO E IN DIRITTO

II Quaranta, scarcerato per espiata pena, dal Carcere giudiziario di Susa si è reso irreperibile e, pertanto, non si è potuta ascoltare la sua testimonianza

Mattioli Francesco, a seguito di procedimento a rito sommario, fu, con atto di accusa del Pubblico Ministero in data 25.3.1936, rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra rubricati. Tal Quaranta Salvatore, detenuto nel Carcere Giudiziario di Susa perché condannato per espatrio clandestino e in attesa del giudizio di appello, nel novembre del 1935 aveva inviata una lettera all'Ufficio Politico investigativo informandolo che il proprio compagno di cella, M attioli Francesco, pronunciava, da qualche tempo, parole offensive contro il Capo del Governo e faceva propag1mda sovversiva fra i compagni di cella.

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I testi Pani Francesco e Pedroli Angelo, che in istruttoria avevano dato versioni corrispondenti a quelle specificate nei capi di imputazione, hanno, in udienza, modificato, in alcuni punti, in modo sostanziale, la deposizione istruttoria e hanno, inoltre, aggiunto circostanze mai dette in precedenza. Pertanto il Collegio ha dei forti dubbi sull'attendibilità delle loro deposizioni. L'agente di custodia Pani ha, poi, finito con dichiarare che non ricordava i fatti da lui esposti in istruttoria, pur affermando in modo generico, che, nel carcere, il Mattioli aveva un atteggiamento 1mtifascista.

Pertanto un Commissario dell'Ufficio politico interrogò il 15.11.1935 il Quaranta. Rientrato in cella il Quaranta litigò con il Mattioli, litigio che riprese il giorno successivo quando venne introdotto nella cella il detenuto Pedroli Angelo. L'agente di custodia Pani Francesco avrebbe inteso il Mattioli fare dei discorsi sovversivi ai compagni di cella, indirizzare frasi offensive al Capo del Governo e al fascismo e minacce generiche alle Can1icie nere. Anche un altro detenuto, tal Visinoni Antonio, avrebbe visto il Mattioli sputare contro l'in1magine del Capo del Governo pubblicata in un fascicolo della Domenica del Corriere. Da una inchiesta fatta dal Pretore di Susa, in qualità di Direttore di: quel Carcere Giudiziario, era emerso, in sostanza, quanto si è detto in precedenza.

Il Pretore riferiva, tra l'altro, nel rapporto trasmesso al Procuratore del Re di Torino che il Quaranta era da definirsi un individuo di fantasia molto sbrigliata ed esagerato nel riferire i fatti. Il Procuratore del Re di Torino, ravvisando nei fatti sopraspecificati reati di competenza di questo Tribunale, trasmise gli atti a questa Procura Generale. Ottenuta la ministeriale autorizzazione di cui ali' art. 313 C.P. questo Pubblico Ministero curò l'istruzione sommaria.

L'unico teste che ha esattamente confermato quanto aveva detto in istruttoria è stato Visinoni. Si tratta, però, di un individuo ricoverato per lunghi anni in manicomio con spiccate tendenze alcooliche e, pertanto, il Collegio non può attribuire alle sue dichiarazioni una prova reale e concreta dei fatti che vengono addebitati al Mattioli. Le dichiarazioni del Visinoni, infatti, possono essere il ristùtato di una eventuale morbosa suggestione. PertMto il Tribunale, pur constatando nel Mattioli un individuo di pessima moralità anche per gli accertati suoi precedenti - anche penali - capacissimo di commettere i fatti che gli sono stati addebitati, deve, ù1 coscienza, concludere che nell'orale dibattimento tali fatti non hanno avuto il conforto di una prova seria, convincente e ineccepibile. Pertanto il Tribunale ritiene di doverlo assolvere per non provata reità dalle imputazioni addebitatigli. P.Q.M. Letti e applicati gli art. 485 - 486 C.P.E. Assolve Mattioli Francesco per non provata reità da.Ile imputazioni ascrittegli in rubrica e ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

L'imputato sia in istruttoria che in dibattimento ha respinto, negandole, le accuse mossegli e ha dato dei fatti tma versione a lui favorevole.

Roma, 6.4.1936 - Anno XIV

Gli alterchi con il Quaranta, a suo dire, sarebbero stati determinati dal fatto che .egli rimpn?verava al Quaranta, cadetto dell'Opera Nazionale Balilla, di essersi arbitrariamente allontanato dall'Italia proprio nel momento in cui la Patria ha bisogno del concorso di tutti i suoi figli e specialmente degli appartenenti alle org1mizzazioni del Regime.

Seguono le fim1e del Presidente e di Giudici.

li Quaranta reagì, con ritorsioni e false accuse, riuscendo a influenzare anche l'ambiente carcerario.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECW..E PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 129/1935

SENTENZA N. 32

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; . Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusi Mario, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Malaguti Onorato nato il 21.10.1901 a Galliera (Bologna), minatore. IMPUTATO

1) del delitto preveduto dall'art. 270 - 2° cpv. C.P. per avere partecipato ad associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; 2) del delitto preveduto dall'art. 272 p.p. C.P., per avere fatto propaganda comunista; 3) del delitto previsto dall'art. 56, 270 p.p. C.P. per avere tentato di organizzare associazioni comuniste; 4) del delitto di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice per avere fatto uso di falsi passaporti e falsi documenti personali.

In Cerignola (Foggia) ed altrove precedentemente e fino al febbraio 1935. IN PUBBUCA UDIENZA

In esi~o al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e I 'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la paroJ.a, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

Il prevenuto, a seguito di procedimento a rito sommario, fu rinviato a giudizio con atto d'accu_sa del P.M. in data 16.4.1935 - per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, esposti.

In udienza, per la confessione dell'imputato e per le prove documentali e testimoniali è

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emerso quanto segue: Il Malaguti dopo di avere, per un decennio, svolto intesa attività comunista in Francia e nel Belgio, nel dicembre 1934, munito, dai dirigenti comunisti all'estero, di somme, :struzioni, materiale di propaganda e valigia a doppio fondo rientrò in Italia per agitarvi l'idea comunista mediante propaganda e costituirvi l'associazione sovversiva. Pertanto girovagò per un paio di mesi in varie città dell'Italia, avvicinando operai e raccogliendo dati, che gli servivano per le periodiche relazioni ai predetti dirigenti sul lavoro compiuto, e usando falsi documenti d'identità. Nel febbraio 1935 fu arrestato a Cerignola e trovato in possesso di f. 1. 100, di falsa carta d'identità, tessera del dopolavoro portanti la sua fotografia ma intestate a Barbieri Ernesto, e tessera dell'artigianato, nonché di un certificato negativo del Casellario penale di Roma intestati allo stesso Barbieri. Fu anche trovato in possesso di una valigia a doppio fondo che conteneva alla superficie qualche capo di biancheria e nel fondo moltissimi ritagli di giornali italiani. Il Malaguti nella circostanza aveva tentato di far sparire la minuta di una sua relazione destinata, come egli stesso ha ammesso. ai suoi mandanti all'estero. Non senza una certa iattanza, che se ha dimostrata la sua aberrazione ha indicato anche la sua pericolosità, il Malaguti ha confermato al dibattimento orale, che, rientrato in Italia con passaporto falso, che poi distrusse, ha fatto uso dei documenti falsi sequestratigli e che durante la sua permanenza nelle cittft d'Italia ha tentato, avvicinando operai, di organizzare l'associazione sovversiva di cui tratt,1si, intendendo con ciò di compiere il suo dovere di comunista. Seguendo la prassi dei funzionari del suo rango non ha voluto fornire particolari atti all'identificazione dei soggetti da lui avvicinati e catechizzati. Tuttavia l'autorità di Pubblica Sicmezza ha potuto identificare qualcuno a Cerignola ed ha potuto assodare che in detta cittadina durante la permanenza in Italia del Malaguti, molte stampe di propaganda comunista furono diffuse, ciò che, peraltro, il Malaguti, non ha potuto negare. Nei fatti come sopra accertati, il' Collegio ravvisa gli estremi giuridici di tutti i reati in epigrafe addebitati al Malaguti e adeguando le pene ai fatti commessi e alla speciale pericolosità del rubricato ritiene cli doverlo condannare alla pena complessiva di anni 17 di reclusione risultanti dal cumulo di anni 8 per il delitto di cui agli art. 56 - 270 p.p. C.P., anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., anni 3 per il delitto di cui all'art. 270-2° cpv C.P., anni 1 per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477 - 488 C.P. In applicazione del disposto dell'art. 230 n· 1 C.P. bisogna ordinare la sottoposizione del Malaguti alla libertà vigilata. Al condannato incombe l'obbligo del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.).


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Poiché il Tribunale ritiene che la somma e il materi,ùc ancora in giudiziale sequestro furono destinate a commettere i reati dei quali il Malaguti viene dichiarato responsabile, decide di ordinare la confisca (art. 240 C.P.). P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 56 - 270 2° cpv. - 272 p.p. - 489 in relazione agli art. 477 e 482 - 230 - 73 - 240 C.P.; 274 - 488 C.P.P.. Dichiara Malaguti Onorato responsabile dei reati in rubrica ascrittigli e cumulate le pene lo condanna ad anni 17 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina che sia sottoposto alia libertà vigilata. Ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 6.4.1936 - A1mo XIV.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 34

Rcg. Gen. n. 252/1935 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Zanella Urbano, nato il 17.2.1906 a Cadoneghe (Padova), meccanico;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Barbato Giovanni, nato il 15.10.1902 a Noventa Padovana (Padova), muratore; Benetti Virginio, nato il 4.6.1903 a Cadoneghe (Padova), falegname;

NOTIZIE DESUNIB DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza ai RR.DD 15.2.1937 n° 77 e R.D. 24.2.1940 n°56

Boldrin Albano, nato il 3.6.1911 a Cadoneghe (Padova), segantino; Boesso Giuseppe, nato il 19.8.1904 a Torre (Padova), barbiere; Brusaferro Luigi, nato il 20.3.1891 a Vigonza (Padova), portiere;

Malaguti viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Livorno il 22.2.1943 Detenuto dal 22.2.1935 al 22.2.1943 Pena espiata: 8 ,umi

Camporese Guido, nato il 24.10.1911 a Padova, contadino; Ceccato Giovanni Battista, nato il 17.10.1914, a Cadoneghe (Padova), segantino;

Il Tribunale militare territoriale di Roma concede con Ordinanza del 22.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D .L. 17.11.1945 n • 719 dichiarando, contemponmeamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n· 1631).

Giacon Gino, nato il 27.7.1915 a Cadoneghe (Padova), barbiere; Massani Valentino, nato il 13.2.1912 a Este (Padova), autista; Negri Mario, nato il 19.5.1910 a Padova, fabbro; Paccagnella Ernesto, nato il 13.5.191 Oa Padova, fattorino, Rossetto Antonio, nato il 30.9.1891 a Padova, pompiere; Zanella Raimondo, nato il 9.2.1914 a Cadoneghe (Padova), pescatore; Zanon Mario, nato il 27.2.1900 a Padova, tranciatore di cuoio.


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TRIBUNALESPECTALEPER LA DJFESADELT.O STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IMPUTATI

Nel mese di novembre erano state consegnate alla Questura di Padova, da cittadini che le avevano ricevute per posta, numerose buste col tin1bro postale di Padova, contenenti due manifestini, uno stampato, dal titolo "contro la militarizzazione della nazione"; ed uno scritto a mano e riprodotto a ciclostile intestato: "lavoratori! - due date - due mondi". -

1) Campores_ e, Zanella Raimondo, Brusaferro e Rossetto: del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2· C.P., per avere, precedentemente e fino all'aprile 1935, in territorio di Padova, partecipato ad associazione comunista;

2) Zanella Urbano, Barbato, Benetti, Boldrin, Boesso, Ceccato, Giacon, Massani, Negri, Paccagnella e Zanon: 3) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2" C.P. per avere partecipato ad associazione comunista; 4) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per aver fatto propaganda comunista. Entrambi i reati in territorio di Padova ed altrove nell'epoca anzidetta. Lo Zanella Urbano, inoltre: 5) del delitto previsto dalla p.p. dell'ait. 270 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, promossa ed org:u1izzata associazione comunista. Con l'aggravante di cui all'art. 99 C.P. per Benetti Virginio. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusio1ù e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori; Il Tribunale ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori nonché ,:iùle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire IN FATIO ED IN DIRITIO

La R. Questura di Padova aveva dovuto constatare che dall'ottobre 1934 all'aprile 1935, nella detta città e provincia, erano state fatte delle manifestazioni sovversive, mediante diffusione di materiale propagandistico sovversivo stampato alla macchia. E precisamente la mattina del 25.9.1934, in città ed in alcuni comuni della provincia, erano state rinvenute, pa1te per terra e parte attaccate agli alberi dei margini stradali e sui muri delle case, numerose strisçette di carte stampigliate con caratteri di gomma, con cui venivano inviati i giovm1i a riffutarsi di pagare la tassa di iscrizione alla premilitare. Durante il successivo mese di ottobre, in buste col timbro postale di Venezia,era stato inviato a numerose persone di Padova e provincia un marùfesto, scritto a mano e riprodotto a ciclostile, indirizzato ai compagni lavoratori, contro la istituzione della pre e post militare

a firma "I comunisti".

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Durante i mesi di novembre e dicembre 1934 nonché di gennaio e febbraio 1935, a quasi tutti gli operai delle officine meccaniche della Stanga (Padova), erano stati inviati a mezzo posta, due manifestini scritti a macchina: "Cari compagni di lavoro" e l'altro "Basta con le chiacchiere, vogliamo dei fatti". Con tali libelli, si invitano gli operai a recarsi in massa ai sindacati per chiedere la rivendicazione dei propri diritti. La mattina del 14 febbraio, enmo state rinvenute in città e in alcuni comuni delle provincie di Padova e di Venezia diverse centinaia di manifestini stampigliati con caratteri mobili di gomma, contro il Fascismo e la guerra ed inneggianti alla Russia; nonché dei foglietti, dattilografati, contro la premilitare. Inoltre fu dipinto in rosso in alcuni muri l'emblema di falce e martello. Nella notte dal 19 al 20 aprile 1935, infme, in città e provincia di Padova, a mezzo di un 'auto "Balilla", erano stati lanciati numerosi manifestini stampigliati con caratteri di gomma, contro il fascismo e la guerra, ed inneggianti alla Russia. Di fronte a tanta deleteria attività sovversiva gli organi tutori dell'ordine pubblico avevano intensificate le indagini e così erano riusciti a scoprire che il partito comunista, a mezzo di un suo emissario venuto in Italia, dalla Francia, munito anche della solita valigia a doppio fondo contenente clandestino materiale propagandistico, aveva organizzato nella città e provincia di Padova, un vasto movimento sovversivo. Diffondendo per lungo tempo copiose stampe e raccogliendo quote di iscrizione alla organizzazione antifascista e fondi pro soccorso rosso. Dalle esplicite e precise confessioni di taluni imputati e dalle stesse ammissioni fatte da taluni altri risultò che: Zanella Urbano di anni 28, pur essendo di sentimenti comunisti, per opportunità nel 1933 si iscrisse al partito nazionale fascista. Nel 1934 ebbe un incontro con l'emissario del partito comunista "Leone", venuto dalla Francia, per svolgere la solita attività propagandistica sovversiva; ed interessato da costui promise di dare tutta l'opera sua per il movimento locale antifascista. Infatti ben presto riuscì a presentargli quali nuovi proseliti al sovversivismo, Paccagnella, Barbato, Boldrin ed altri compagni di fede e nei frequenti vari colloqui avuti a Ponte di Brenta, a Mortise ed a Vigodarzere gli riferì sempre i risultati del lavoro compiuto. Quando "Leone" partì da Padova ebbe incarico di mandargli in Francia relazioni sui progressi del locale movimento antifascista nonché indirizzi di compagni di fede ai quali il "Leone" avrebbe potuto spedire direttamente circolari dattilografate di carattere politico sovversivo. Infatti scrisse a "Leone" due o tre volte firmando col nomignolo di "Giannino". Le risposte gli venivano inviate all'inclirizzo di certa Elisa Muraro di Padova, zia del coimputato Camporese Guido, la quale in buona fede e per preghiera di quest'ultimo, di volta in volta le passava al nipote che a sua volta le consegnava allo Zanella. In parte erano


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO SfATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

compilate con inchiostro simpatico, per cui la scrittura clandestina poteva essere rilevata dal solo Zanella, dopo di essere stata passata sulla fiamma di una èandela, secondo le istruzioni a tal uopo impartite dallo stesso "Leone". Durante la permanenza a Padova del "Leone" ricevette da costui del denaro e ebbe anche f.. 19 da Barbato. Lo Za.nella che funzionava da "cassiere", passò parte di detto denaro a Boldrin per le spese propagandistiche a mezzo di Giacon e di Ceccato. '

efficacemente il I3oldrin alla stampigliatura ed alle varie diffusioni dei manifestini. Durante la diffusione del febbraio 1935 egli stesso provvide anche a dipingere in diverse località, numerosi emblemi sovietici, con la scritta "abbasso il fascismo, abbasso la guerra".

Barbato Giovanni detto "Nello". - Espatriato in Francia nel 1924 per ragioni di lavoro prese contatti col partito comunista e particolarmente col compagno di fede Bosco!~ ("Leone"). Nel 1932 rientrò nel Regno ed a mezzo dello Zanella Raimondo ebbe incontri e colloqui_ di c_arattere politico col cugino di costui, Zanella Urbano. In uno dei vari colloqui ~vvenut1 fra 1_ due, lo stesso Zanella Urbano fece intervenire anche il "Leone"; di guisa anche il Barbato divenne collaboratore del detto emissario, venendo a conoscere a mezzo di quest'ultimo, i coimputati Boldrin, Za.non e Paccagnella. Av:'ertito da "Leone" eh~ doveva ritirare da Boldrin, consegnatario, "la valigia a doppio fondo Importata dalla Francia , se la fece dare da Boldrin nella sera che Boldrin stesso con ?iacon e Mass ani girò in automobile la provincia di Padova per diffondere stampe sovversive. Barbato diede "Battaglie sindacali" ed altri stampati comunisti a Zanon; e passò allo ~anella Urbano la somma di f.. 19 ricevuta a sua volta da Giacon. Durante la permanenza lll Francia di "Leone" riceveva da costui lettere con istruzioni di carattere politico a mezzo ' di Zanella Urbano. , B~net~i Virginio ~etto "Moro", condannato a mesi nove nel 1926, per incitamento all odio dr classe, fu d1 poi confinato per a.imi 5. Liberato nel 1932 si mantetme in contatto col partito_ c?munist_a in. Francia, facendo venire in Italia specie per l' orgru1izza.zione propagandistlc~ l' effilssano "~e~ne'', che a ~al uopo presentò aZanella Urbano, non potendo egh svol~ere di~ettamente att1~1t~ sovversr:a, perché sovversivo schedato e sorvegliato. Consegno matenale propagand1st1co comunista al Massani. -

Ceccato Giovarmi: Egli del pari era iscritto al partito nazionale fascista, quantunque fosse di sentimenti comunisti. Informato dal Boldrin che nella provincia di Padova esisteva un movimento sovversivo, diede subito la propria adesione, versando a mezzo di Giacon le quote mensili. Da quest'ultimo ebbe stampa propagandistica diffusa nel febbraio 1935 sulla strada di Ponte di BrentaStra, percorrendola a tal uopo in bicicletta. Nel complesso svolse efficace attività sovversiva. Massani Valentino: Noto pei suoi sentimenti comunisti, ebbe d.µ Benetti opuscoli di propaganda sovversiva. Attratto da Boldrin e dal Giacon cooperò con entrambi alla efficace opera propagandistica, mediante diffusione di materiale stampato alla macchia. La sera del 19.4.1935 noleggiò una "balilla" e la condusse girando un centinaio di chilometri per la provincia di Padova; effettuando, in tal modo, col Boldrin e col Giacon il lancio di numerosi manifestini. Zanon Mario: Noto pei suoi sentimenti sovversivi, informato da Boesso che doveva venire dalla Francia un funzionario del partito comunista concordò un incontro. Infatti lo stesso Boesso, un giorno, gli presentò il sedicente "Leone", col quale di poi ebbe vari incontri ed in uno conobbe anche il Barbato. Quest'ultimo gli fonù sovente materiale propagandistico; ed egli lo passò sempre anche a Brnsaferro e due volte al Rossetto. Riscosse da compagni di fede quote mensili; ed una volta passò f. 19 al Barbato. Durante il confronto col Barbato, subito dinanzi la questura, con cipiglio disse rivolto allo stesso Barbato: "Se tu non fossi stato un vigliacco, come ci aveva detto "Leone" io a quest'ora non sarei qui". AI Giudice Istruttore poi disse "che in un primo momento non aveva detta la verità perché "Leone" aveva avvisati i compagni di "non fare rivelazioni in caso di arresto e dire di avere rinvenuta per strada la stampa sovversiva". -

P:

Boesso Giuseppe: Di sentimenti antifascisti prese contatti col funzionario del partito venuto dalla Francia "Leone"; e di poi svolse fattiva attività propagandistica. In uno dei tanti incontri col "Leone" gli presentò fra gli altri compagni di fede lo Zanon. Nella perquisizione personale gli fn rinvenuto un questionario di carattere politico sovversivo che gli era stato passato dallo stesso "Leone". Egli doveva servirsene nell'opera propagandistica per attrarre, nel movimento locale, nuovi proseliti.

La sera del 19 aprile, a mezzo di automobile "balilla" presa a.I nolo a Padova e cruidata d'.11Massani, il Boldrin assieme a Giacon lanciò moltissimi manifestini nella città e pr~vincia di Padova.

Paccagnella Ernesto: Pur non avendo cattivi precedenti politici, trovandosi con lo Zanella Urbano, ben presto fu attratto nel movimento sovversivo locale; tanto che, presentato dallo stesso Zanella, conobbe il "Leone". Richiesto da Zanella Urbano di un recapito sicuro per la corrispondenza clandestina proveniente dalla Francia, propose di parlarne al Camporese Guido; in quanto costui aveva dei parenti residenti all'estero.

. Boldrin A~bano: A mezzo di Zanella Urbano conobbe Barbato che Io indusse a partec1p~~ al m~vrmento sovversivo locale, presentandolo a tal uopo anche a "Leone". Dopo vai-i mcon!n. con ques~'ultimo, che gli affidò una valigia a doppio fondo e materiale 0 pa~and1s~1co, provvide con Giacon alla stampigliatura di circa 500 fogli~tti sovversivi, diffusi dal G1acon e Ceccato, nella provincia di Padova, durante la notte dal 13 al 14 febbraio 1935.

Giacon Gino: Sebbene inscritto al partito nazionale fascista si è dimostrato attivo comunista. Nell'.ott~bre 1934 si trovò con Boldrin il quale Io propagandò delle idee sovversive, tanto che rl Giacon ben presto aderì al movimento locale, pagando le quote mensili. Coadiuvò

Brusaferro Luigi: Portinaio dello stabilimento "Viscosa" e già per otto anni nell'Arma dei carabinieri; nei frequenti incontri con Io Zanon finì per aderire al movimento sovversivo. Sapendo che lo stesso Zanon era in possesso di stampa clandestina propagandistica, più volte


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO SfATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ne fece richiesta e ne ebbe. Parlando di tale stampa col Rossetto, per due volte ne diede a quest'ultimo.

Perciò tutti costoro si sono resi rispettivamente responsabili dei delitti previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2· e 272 p.p. C.P., con l'aggravante della recid.i.:a generic.a ~1~i c?n~ronti del Benetti perché altra volta condannato; in quanto nella fattispecie della att1v1ta c.nmmosa da ognuno svolta si vengono ad integrare tutti gli estremi oggettivamente e soggettivamente considerati, costituenti la configurazione giuridica dei reati loro ascritti.

Zanella Raimondo: Cugino dell'Urbano, non ha precedenti cattivi politici. Trovandosi sovente col Barbato che gli parlava di comunismo, gli riferì che suo cugino era pure comunista; così accettò di mettere entrambi a contatto. A sua volta poi ebbe contatti per ragioni politiche coi due e con lo stesso "Leone". Per conto del! 'Urbano ebbe anche a passare stampa sovversiva al Barbato. Rossetto Antonio: Già socialista e poscia di sentimenti comunisti. Nel 1933 chiese ed ottenne la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ma gli fu in seguito ritirata la tessera. Da informazioni autorevoli dei dirigenti della "Viscosa" e del Dopolavoro, risultò che il Rossetto, assai stimato e ben voluto si dedica solo alla famiglia, e, con passione e con. entusiasmo, alla istruzione e preparazione gratuita sportiva di squadre operaie; sacrificandosi a tal uopo perfino nelle ore straordinarie. Tutti i testi poi affermarono che deve rispondere al vero quanto egli dichiarò fin dal primo momento del suo arresto e cioè dì vivere del tutto estraneo alla vita politica e di non appartenere al movimento sovversivo organizzato dal "Leone". La stessa Questura nel denunciarlo riconobbe che nessun elemento ha potuto raccogliere a suo carico per stabilire la sua appartenenza al gruppo dei suaccennati imputati. Dalle emergenze processuali si accertò che egli avendo saputo dal Brusaferro, ma senza conoscerne la provenienza, che era in possesso di alcuni numeri di "Battaglie sindacali" per sola curiosità gliene chiese in lettura. Camporese Guido detto "Pippo": Richiesto dal Paccagnella e dallo Zanella Urbano di un indirizzo di persona che avesse in Francia dei parenti, e così farla racapitaria della corrispondenza clandestina che dall'estero avrebbe spedito "Leone", allora suggerì il nome di una sua zia, avente i11 Francia una sorella. Infatti, in buona fede, la zia interpellata aderì; il Camporese dichiarò sempre che non era a conoscenza che si trattasse di corrispondenza clandestina e perciò con leggerezza se ne interessò. Negri Mario: Nei vari contatti con Zanella Urbano finì con l'aderire al movimento; però egli pur essendo confesso affermò sempre che fu indotto sotto l'assicurazione che trattavasi di unirsi ad altri compagni per chiedere ed ottenere dalla Viscosa dei miglioramenti economi.ci. Egli che era iscritto al Partito Nazionale Fascista, riconobbe di avere agito con leggerezza, e perciò se ne dichiarò pentito. Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che il partito comunista aveva mandato dalla Francia l'emissario "Leone" per organizzare il movimento sovversivo anche a Padova e provincia e per svolgere attività propagandistica. Allo scopo di consegui.re il criminoso intento egli si era avvalso della efficace opera degli appartenenti alla organizzazione Zanella Urbano, Barbato, Zanon (che ne erano i .capeggiatori) Benetti, Boldr.i.n, Giacon, Ceccato, Massani, Brusaferro, Paccagnella e Zanella Raimondo. Nella azione propagandistica gli furono preziosi collaboratori Zanella Urbano, Barbato, Benetti, Boldrin, Boesso, Ceccato, Giacon, Massani e Zanon.

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Dagli elementi raccolti a dibatti.mento si è potuto stabilire che ve1:nero a m~care del tutto le prove della appartenenza al suaccennato movimento sovversivo. orgamzz~to dal "Leone", del Rossetto; mentre non emersero sufficienti prove di reità nei ~onfrontl ~elio Zanella Raimondo in ordine alla imputazione di cui all'art. 270 p.p. e net confronti del Paccagnella in or~e al delitto di cui ali' art. 272 p. p.; e nei riguardi di ~ampor~se e di ~egri in ordine ai reati ad ognuno ascritti. Per cui devesi dichiarare la assoluzione per msuffic1enza di prove nei confronti di Zanella Urbano, di Paccagnel!a, di Negri~ di Ca~~orese e per non avere commesso il fatto nei riguardi del Rossetto. Ordmando che il Negn, il Camporese ed il Rossetto vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Nei confronti di tutti gli altri il Collegio tenute presenti le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati; è d'avviso di irrogare le seguenti pene: In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: A Zanella Urbano, Barbato, Boesso e Zanon anni tre ciascw10; a Ceccato anni due; a Benetti, Boldrin, Brusaferro, Giacon, Massani, Paccagnella e Zanella Raimondo anni uno ciascuno; Per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: A Zanella Urbano e Barbato anni cinque ciascuno; a Boldrin, Benetti, Boesso, Ceccato, Giacon, Massani e Zanon anni tre ciascuno. E con !'.aggravante generica di cni all'art. 99 p.p. nei confronti del Benetti per cui vengono aumentati 6 mesi per ciascun reato, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Zanella Urbano e Barbato ad anni otto ciascuno; Boesso e Zanon ad anni sei ciascuno; Benetti e Ceccato ad anni cinque ciascuno; Boldrin, Giacon e Massani ad anni quattro ciascuno; Brusaferro, Paccagnella e Zanella Raimondo ad anni uno ciascuno. Tutti alla reclusione; Zanella e Barbato anche alla interdizione perpetua dai pubblici. uffici; Benetti, Boesso, Ceccato, Giacon, Massani, Zanon e Boldrin anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Tutti poi, ad eccezione di Brusaferro, Paccagnella eZanellaRaimondo, anche alla libertà vigilata; tutti al pagamento il solido delle spese di giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di. legge. -


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal fratello il 29.5.1936

Dichiara Negri, Camporese assolti per insufficienza di prove ed il Rossetto per non avere commesso il fatto, in ordine alle imputazioni loro ascritte; ed ordina che vengano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa.

Benetti viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2.1937 Detenuto dal 6.4.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 rumo, 10 mesi e 13 giorni. Con sentenza pronunziata dalla Corte cl' Appello di Venezia il 23.11.1926 ritenuto colpevole del reato di "incitamento all'odio fra le classi sociali" (art. 247 C.P.) e condannato alla pena di 9 mesi di detenzione e 750 lire di multa.

Ed assolvendo altresì per insufficienza di prove, lo Za.nella Urbano, dal solo reato di cui all'art. 270p.p., edilPaccagnelladalsoloreatodicui all'art. 272 p .p. C.P., li ritiene colpevoli assieme agli altri rubricati dei delitti rispettivamente ascritti.

Boldrin viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 29.5.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 mmo, 8 mesi e 20 giorni.

Visti ed applicati gli art. 270 cpv. 2°; 272 p.p.; 23, 29, 73, 99 p.p., 228, 229 C.P.; 488 C.P.P.; 486, 485 C.P.Esercito

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Zanella Urbano e Barbato ad anni 8 ciascuno; Boesso eZanon ad anni 6 ciascuno Benetti e Ceccato ad rumi 5 ciascuno; Boldri.n, Gi.acon e Massani ad anni 4 ciascuno; Br~saferro, Paccagnella e Zanella Raimondo ad anni 1 ciascuno. Tutti alla reclusione; Zanella Urbano e Barbato anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Benetti, Boesso, Ceccato, Giacon, Massani, Zano.n e Boldrin anche alla interdizione dai pubblici. uffici per la durata di anni 5. Tutti poi, ad eccezione di Brusaferro, Paccagnella e Zanella Raimondo, anche alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Boesso viene scm·cerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenutodal5.6.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 14 giorni. Zanon viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Pianosa il 26.2.1937 Detenuto dal 4.6.1935 al 26.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 22 giorni. Massani viene scarcerato dallo Stabilin1ento penale di Fossano il 19.2.1937 Detenuto dal 28.5.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 21 giorni.

Roma, 17.4.1936 -Anno XIV.

Ceccato viene scarcerato dalla Casa di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal31.5.1935 al 19.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 18 giorni.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giacon viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 29.5.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 20 giorni.

Negri., Camporese e Rossetto -detenuti dall' 1.6.1935- vengono scarcerati il 17.4.1936. ORDINI DI SCARCERAZIONE PER ESPIATA PENA NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di élemenza cli cui al R.D. 15.2.193Tn° 77 Zanella Urbru10 viene scarcerato dall'Istituto di pena di Fossano il 31.5.1938 Detenuto dal 31.5.1935 al 31.5.1938 Pena espiata: 3 anni Barbato viene scarcerato dall'Istituto penale di Castelfranco Emilia il 30.5.1938 Detenuto dal 30.5.1935 al 30.5.1938 Pena espiata: 3 anni

Zanella Raimondo detenuto dal 31.5.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 31.5.1936 Paccagnella detenuto dal 1.6.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 1.6.1936 BrusafeITo detenuto dal 4.6.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 4.6.1936. Il Tribunale militare di Roma dichiara, con ordinanza del 21.12.1960, estinti per amnistia


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TRIBUNALE SPECIALI! PER LA DIFESA DELLO STATO .

(~--1 D.L. 17.11.1945 n· 719) i delitti politici addebitati ai sopraspecificati imputati d~clu~_ando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di g1ust1Z1a (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 11° 1631). Nota: Insieme con i sopraspecificati imputati vennero sottoposti a procedimento penale anche.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 36

Rcg. Gcn. n. 60/1936 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Celeghi.n Giuseppe, nato il 4.3.1899 a S. Paolo (Brasile), calderaio; . _C~l~gh~n.,~erò, d~tenu_to d~ 1.6:1935, venne scarcerato il 29.8.1935, "per mancanza di md1Z1 di reità a segmto d1 ordine d1 scarcerazione emesso dal Giudice Istruttore.

Giudici: Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N. ha pronunciato la seguer..e

Terragni Alfredo, nato il 16.12.1911 a Niguarda (Milano) - latitante. SENTENZA Il mand~t_o ~i _ca~tu~a, ~messo nei suoi confronti il 27.8.1936 venne revocato _ "per mancanza d1 mdiz1 d1 re1ta - dal Giudice Istruttore il 6.11.1936.

nella causa contro: Salvi Bonaventura, nato il 17.8.1901 a Berbenno (Bergamo), carrettiere, IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere il 5 edil 6 gennaio 1936 in Berbenno offeso il prestigio del Capo del Governo con le parole: "Dopo che è al potere Mussolini, le cose vanno male. - Se lo prendo io, ci tiro il collo e gli taglio i coglioni"". 2) del reato di cui all'art. 290 C.P. per avere nelle dette circostanze di tempo e di luogo pubblicamente vilipeso la Milizia con la frase: ""Le Camicie Nere sono le più schifose che ci sono"". IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore; Il Tribunale ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è statuito IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Salvi, da poco rimpatriato dalla Francia dove frequentando gli ambienti antifascisti aveva avuto modo di manifestare talvolta i suoi sentimenti contro il Regim~. nella sera dal 5 al 6 gennaio 1936, trovandosi in un'osteria della frazione di Cà Passero di Berbenno (Bergamo) si mise a giocare a carte col compaesano Locatelli Giuseppe. Essendosi accesa tra i due una vivace disputa per ragioni inerenti al giuoco, furono allonta11ati dall'esercizio. Nella strada la discussione degenerò, al punto che il Salvi ben presto dalle parole e dalle minacce contro il Locatelli passò alle offese contro S.E. il Capo del Governo e contro le


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

TRIDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

camicie nere, dicendo: "dopo che è al potere Mussolini, le cose vanno male. Se lo prendo io, ci tiro il collo e gli taglio i c .. ...... " - "''Le camicie nere sono le più schifose che ci sono"".

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e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q.M.

Il Locatelli, camicia nera, reagendo avvertì il Salvi che lo avrebbe denunciato; infatti il giorno dopo si presentò al segretario del fascio per riferirgli l'accaduto. Anche a dibattimento il Salvi fu negativo ma, al proposito, le testimoniali precisarono che egli av~va bevuto alquanto vino, ma aveva proferite le offese con la capacità di intendere e cli volere; manifestando così i suoi sentimenti antifascisti.

Visti ed applicati gli art. 282, 290, 23 C.P.; 485 C.P.Bsercito; 274,488 C.P.P.. Dichiara Salvi assolto per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui a~'art: 29~ c.P., ritenendolo colpevole dell'altro reato ascrittogli; e lo co~danna alla pena _di aruu 2 di reclusione, con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogm altra conseguenziale di legge.

Il Maresciallo Pini dei CC.RR. riferì che il denuncian.~. camicia nera Locatelli, è persona seria, che gode stima in paese, mentre il Salvi è conosciuto come antifascista che durante la sua permanenza in Francia frequentava elementi sovversivi. Inoltre da indagini fatte risultò che altra volta il Salvi ebbe a dire che "i fascisti sono tutti "lazzaroni e vigliacchi e che voleva uccidere il podestà cd il segretario del fascio".

Lo stesso Maresciallo Pini riferì anche che stando ai "si dice" di taluni paesani, il Salvi durante il suo servizio militare a Verona, sarebbe stato per un certo tempo al manicomio; però da indagini espletate presso le autorità di Bergamo la diceria risultò a lui infondata. Inoltre, secondo affermazioni fattegli dall'avvocato di Bergamo che era stato incaricato della difesa dai famigliari del Salvi, anche le indagini svolte dall'avvocato per assodare la diceria, avrebbe avuto esito negativo.

Roma, 22.4.1936 -Anno XIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Salvi Bonaventura, detenuto dal 17.1.1936, viene scarcerato dalla Casa penale di Castel-

Il teste Locatelli Giuseppe precisò altresì la circostanza che il Salvi avendolo incontrato il giorno dopo l'incidente gli disse "che sapeva "che ancora non lo aveva denunciato perché aveva "paura di lui"".

franco Emilia il 18.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 1 mese e 1 giorno.

Da quanto venne suesposto rimane provato che il Salvi bisticciandosi per ragioni di giuoco con la camicia nera Locatelli, finì per inveire contro le camicie nere, offendendole, del pari ebbe ad offendere S.E. il Capo del Governo.

IL Tribunale militare territoriale di Roma, su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari guerra soppressi, ha, con Ordinanza emessa il 9.12.1960, dichiarata cessata l'esecuzione egli effetti penali della condanna inflitta a Salvi Bonaventura dal T.S.D.S. con sentenza del 22.4.1936 perché "i fatti per i quali il Salvi venne condannat~ non costituiscono più reato per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14.9.1944 n

Di conseguenza egli si è reso responsabile del reato previsto e punito dall'art. 282 C.P., in quanto nella fattispecie dell'azione criminosa svolta dal Salvi si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che integrano la configurazione giuridica del reato ascrittogli. Invece non sono emersi elementi sufficienti di reità per affermare che egli offendendo le camicie nere avesse voluto altresl offendere le forze armate dello Stato; per cui il Salvi deve essere assolto da tale imputazione per insufficienza di prove. Il Collegio vagliate e considerate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive - ~articolarmen~e sulle eventuali anormalità fisico- psichiche del Salvi derivanti da preesistente malattia che, sempre secondo i "si dice", di una di lui possibile degenza in un manicomio, potrebbe far pensare ad un vizio parziale di mente - ritiene invece che il giu_dicabile abbia agito con la capacità d'intendere e di volere; e tenuto presente che la pena da UTogare è da 1 a 5 anni di reclusione, condanna il Salvi ad anni 2, con le spese di giudizio

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TRIBUNALE SPECIALE PER '.A DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 219/1935

PR™A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 37

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

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IN FATTO ED lN DIRITTO

E' risultato quanto appresso: Ranzani Arturo, noto sovversivo residente in Parigi, nel dicembre 1934 ebbe incarico dalla Centrale Comunista di venire in Italia per fom1are nel Polenise, e specialmente a Polesella , due nuclei di cellule: uno fra i disoccupati ed un' altro fra gli iscritti ai sindacati. A tale scopo ebbe istruzioni di trovare in Polesella fiduciari per la propaganda comunista, e gli fu anche insegnata la composizione dell'inchiostro simpatico per corrispondere con l'estero, e la fonnazione del ciclostile per la stampa dei manifestini. Giunto in Italia alla fine di dicembre 1934, si recò a Polesella per svolgere l'incarico affidatogli, e si rivolse prima a Fogagnolo Alvise, e poi a Raito Giovanni, i quali aderirono alle sue proposte e furono nominati fiduciari per la propaganda comw1ista, e gli fu anche insegnata la composizione dell'inchiostro simpatico per corrispondere con l'estero, e la formazione del ciclostile per la stampa dei manifestini.

Ranzani Arturo, nato il 8.3.1896 a Polesella (Rovigo), fabbro meccanico; Chieregati Ugo, nato il 13.9.1907 a Polesella (Rovigo), fabbro meccanico,

Egli li istruì sull'azione che dovevano svolgere, e li incaricò di trovare elementi fidati che si prestassero a ricevere la corrispondenza e le ~tampe che avrebbero dovuto pervenire dall'estero.

Fogagnolo Alvise, nato il 14.4.1905 a Polesella (Rovigo), manovale; Raito Giovanni, nato il 7.10.1900 a Polesella (Rovigo), pescatore; Raise Ottavio, nato il 22.1.1902 a Monselice (Padova), manovale;

Al Fogagnolo consegnò un libretto intitolato: "La piccola grammatica per le scuole elementari" per adoperarlo come cifrario per corrispondere con l'estero all'indirizzo convenuto: Matus Emest 11° 44. Freister - Bema. Al Raito consegnò un cifrario costituito da un foglio di carta sul quale erano scritti diversi numeri, e l'indirizzo: "Spinelli Rue de Citeaux - 34 - Paris", per corrispondere con l'estero.

Rossini Vincenzo, nato il 21.3.1903 a Canaro (Rovigo), contadino. Ad entrambi insegnò il modo di comporre l'inchiostro simpatico per la corrispondenza. IMPUTATI

I)_ d~i delitti di _cui agli art. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P., per avere partecipato ad assoc1az10ne comumsta e fatta propaganda a favore della medesima.

Il Fogagnolo, in esecuzione dell'incarico avuto dal Ranzani, fece opera persuasiva verso Chieregati Ugo, e lo indusse a prendere parte al movimento comunista. Il Chieregati aderì, ed a sua volta ne parlò a Rossini Vincenzo, il quale diede pure la sua adesione al movimento comunista.

Il Ranzani, inoltre: 2)_ de! reato di cui ali' art. 270 p.p. stesso Codice, per avere costituito ed organizzato detta assoc1az10ne. Reati commessi nel territorio del Regno, anteriormente e fino all'aprile - maggio 1935. IN PUBBLICA l/DJENZA

Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali; Sentito il P.M.; Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.

Il Fogagnolo, dopo di aver indotto il Chieregati, si rivolse a tale Meneghetti Alcibiade, e sapendo che questi era stato ingaggiato con altri operai per andare a lavorare in Africa Orientale, gli propose di mandare da lì notizie tendenziose sulle condizioni dei nostri operai residenti in Colonia per farle pubblicare sui giornali antifascisti. Il Meneghetti finse di accertare le proposte del Fogagnolo, ed invece nè informò il Segretario politico del Fascio locale. Il Raito, per eseguire l'incarico dal Ranzani, si rivolse al Raise Ottavio, e lo informò degli scopi per i quali il Ranzani era venuto in Italia riservandosi di dargli in seguito maggiori istruzioni.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Il Ranzani dopo di avere nominato i fiduciari nelle perscme di F ogagnolo e di Raito, si allontanò da Polesella, e si recò a Lomazzo cd a Milano in cerca di lavoro. Difatti fu assunto come aggiustatore meccanico a Sesto San Giovanni; ma non risulta che abbia più svolto attività comunista.

A carico del Fogaonolo sussiste l'aggravante della recidiva generica a senso dell'art. 99 cpv. 1 n· 2 C.P., per~hé dal suo certificato pena!~ ri~ulta che _in data 15.1~.1_932 è s~ato condannato in Francia a due mesi di prigione per les10111 personali; e per d1sposmone del art. 12 del nostro Codice penale anche le sentenze penale straniere formano base per stabilire la recidiva.

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La denuncia fatta dal Meneghetti contro il Fogagnolo stroncò il movimento comunista a Polesella, e si procedette all'arresto degli indiziati. Nella perquisizione eseguita a Milano nel domicilio del Ranzani furono trovati e sequestrati il Vocabolario Italiano-Francese, "La piccola grammatica", ed altre carte di poca importanza che sono descritte a f. 4 del suo fascicolo personale.

In casa del Fogagnolo fu trovata e sequestrata la copia del "La piccola grammatica" che egli aveva ricevuto dal Ranzani. Ed in casa del Chieregati e del Rossini furono trovati due ritratti di Matteotti. All'odierno dibattimento il Rm1zani ha confessato di essere stato mandato in Italia dalla Centrale Comunista con gli incariclù che sono specificati in narrativa, e di avere nominato fiduciari il Fogagnolo ed il Raito per coadiuva:fo nello svolgimento della sua attività. Ha, però, affermato che questa attività si è limitata soltanto nel fare opera persuasiva verso costoro, e che, dopo di avere ottenuto la loro adesione, si allontanò da Polesella e si recò a Lomezzo ed a Milano in cerca di lavoro. Ha negato di avere organizzato, o comunque costituito, in Polesella la associazione comunista come pure di avere diffuso stampe sovversive, ed ha affennato di avere accettato l'incarico dalla Centrale Comunista per le misere condizioni finanziarie in cui si trovava in Francia.

Non è risultato sufficientemente dimostrato che il Ranzani abbia costituito ed organizzato l'associazione in Polesella; e perciò da tale reato dev'essere assolto per insufficienza di prove. Come non è risultato neppure accertato che il Chieregati, il Raito ed il Rossini abbiano svolto propaganda sovversiva. Ed in conseguenza devono essere assolti da tale reato per insufficienza di prove. Nei riguardi del Raise è risultato che egli fu informato dal Raito degli scopi per i quali il Ranzani era venuto in Italia. Ma non è risultato se il Raise abbia dato la sua adesione al movimento comunista, e neppure se abbia in alcun modo svolto propaganda. · E pertanto egli dev'essere assolto da entrambi i reati ascrittigli per insufficienza di prove, ed escarcerato se non è detenuto per altra causa. Passando all'applicazione delle pene da infliggere agli altri imputati per i reati a ciascuno attribuiti nel modo sopra specificato, il Tribunale, nel determinare la misura, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P. ed infligge le seguenti pene:

Al Ranzani: Il Fogagnolo ed il Raito a1 dibr,!timento si sono dimostrati un pò reticenti; ma dalle dichiarazioni dello stesso Ranzani e' risultato che essi hanno aderito di partecipare al movimento comunista, e che hanno accettato la nomina di fiduciari per la zona di Polesella. Il Fogagnolo ha confessato in istruttoria che egli, in seguito all'incarico avuto dal Ranzani, fece opera di persuasione verso il Chieregati e verso il Meneghetti. E ~alle dichiarazioni rese dal Chieregati in istruttoria risulta che egli aderì alla proposta fattagh dal Fogagnolo, e che anche il Rossini diede la sua adesione al movimento comunista. Queste risultanze offrono la prova che il Ranzani, il Fogagnolo, il Raito, il Chieregati, ed il Rossini parteciparono all'associazione comunista di Polesella; e perciò essi devono essere ritenuti colpevoli del delitto previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2· C.P.. Vi è altresì la prova che tanto il Ranz,mi quanto il Fogagnolo hanno svolto propaganda verbale per procurare aderenti all'associazione suddetta; e perciò essi devono essere ritenuti colpevoli ,mche del delitto previsto e punito dall'art. 272 p.p. stesso Codice.

due anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione comunista a norma . dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; due anni di reclusione per il reato di propaganda sovversiva a norma dell'art. 272 p.p. Codice suddetto. E facendo il cumulo delle dette pene a norma deH'art. 73 stesso Codice, determina la pena complessiva in quattro anni di reclusione. AfFo~~~ . un anno e sei mesi di reclusione per il reato di partecipazione all' associazione comunista. Af Chieregati ed al Rossini: . un anno di reclusione per ciascuno per il reato di partecipazione ali' associazione comurusta.

Ritenuto che il Ranzani, il Fogagnolo ed il Raito sono da considerarsi individui socialmente pericolosi, e che è il caso di ordinare che siano sottoposti alla libertà vigilata a norma dell'art. 229 C.P ..


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T ...i.D.S.

Ritenuto che~ con?annati per lo stesso reato sono obbligati in solido al pagamento delle spese p~ocessuah, e ciascuno anche alle spese del suo mantenimento durante la detenzione preventiva (art. 488 C.P.P.).

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati devono essere confiscati a nonna dell'art. 240 C.P.. P.Q.M.

• Il Tribunale letti ed applicati gli art. 12, 99, cpv. 1• n. 2, 73, 132, 133,229,240,270 c v. 2 , 272 p.p. C.P.; 479,488 C.P.P. p Assolve per insufficienza di prove: Raise Ottavio da entrambi i reati ascrittigli, cd ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa; R~zani Arturo dal solo reato di costituzione ed organizzazione dell'associazione comurusta; Chi_eregati Ugo, Raito Giovanni, e Rossini Vincenzo dal solo reato di propaganda comumsta. _D_ichiara_ Fogagn?lo Alvise colpevole dei reati a lui ascritti, con l'aggravante della r~1d1~a, ed 1 suddetti Ranzani, Chieregati, Raito e Rossini colpevoli degli altri reati a loro nspett1vamente ascritti, e condanna: Ranzani a quattro anni di reclusione ed alla libertà vigilata. Fo?agnolo a due anni e 4 mesi di reclusione ed alla libertà vigilata. R~to ad un anno e sei mesi di reclusione ed alla libertà vigilata. Chieregati e Rossini, ciascuno ad un anno di reclusione. Tutt.i al pagamenti in solido delle spese processuali, e ciascuno aitresì alle spese del suo manterumento durante la detenzione preventiva Ordina la confisca delle cose sequestrate.

Roma, 24.4.1936 -Anno XIV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Raise Ottavio, detenuto dal 14.5.1935, viene scarcerato il 24.4.1936.

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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Ranzani viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 3.5.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: I anno, 9 mesi e 16 gionù. Una istanza di revisione speciale inoltrata da Ranzani Arturo viene rigettata dalla Corte di Appello e.li Venezia con sentenza emessa il 25.56.1952. Fogagnolo viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2.1937 Detenuto diù 30.4.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 a1IDO, 9 mesi e 19 giorni. SCARCERATI PER ESPIATA PENA Raito detenuto dati' 11.5.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma 1'11.11.1936 Chieregati detenuto dal 5.5.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 5.5.1936. Rossini detenuto dal 9.5.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 9.5.1936. 11 Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con ordinanza del 21.12.1960, estinti per amnistia (art. 1 D.L. 17.11.1945 n° 719) i delitti politici addebitati ai sopraspecificati imputati dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n• 1631).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 402/1935

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 38

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato; De Martis Giov. Batt.; Gaudio Vincenzo; Rossi Umberto; Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: M~liti F~rtunato, nato il 9.3.1886 a Cardinale (Catanzaro), contadino, detenuto nella Celoma Agncola di Sarcidano Isili (Nuoro) IMPUTATO

del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere in Sarcidano (Nuoro) il 19.8.1935, offeso l'onore di S.E. il Capo del Governo con le parole "E! Mussolirù... Mussolini ... dice delinquenti a noi, delinquente è lui". Con l'aggravante della recidiva (art. 99 C.P.). IN PUBBLICA UDIENZA

U~ta !a lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali; Sentito 11 P.M. nelle sue riclùeste· Sentiti il difensore e l 'ac:cusato che ha avuto per ultimo la parola. IN FATIO ED IN DIRITIO

E' risultato quanto appresso:

..n Direttore della Colonia Agricola degli internati per misure di sicurezza di Sarcidano Isili (Nuoro) denunziò a questo Tribunale Speciale l'internato Meliti Fortunato perché il 19.8.1935 :erso le ore 9,30 mentre si trovava con i compagni della sua squadra a lavorare alla mu~chiatura della paglia conversando con essi sulla guerra italo-abissina pronunziò le seguenti parole: Mussolini dice che noi siamo delinquenti; ma delinquente è lui che manda i soldati in Africa! . .Pres~~te al fatt~ era l' ag~n.te di c.u~todia Mura Giovanni, addetto alla sorveglianza degli mtemati, 1I quale nmprovero il Melit1 per le parole dette e poi fece rapporto ai superiori.

217

Il Meliti ha negato sia in istmttoria che all'odierno dibattimento di aver pronunziato all' indirizzo del Capo del Governo le parole che gli si attribuiscono; ed ha dato al fatto una versione diversa, dicendo che in quel giorno si parlò del brigante calabrese Mussolino, ed i suoi compagni, sapendo che anch'esso Meliti è calabrese, gli domandarono se conosceva il detto brigante; ma egli rispose di non averlo mai conosciuto. L'artificiosa e mendace versione è però smentita dalle risultanze degli atti processuali e dalla deposizione giurata resa al dibattimento dal teste Mura, agente di custodia. Questi infatti ha dichiarato di aver sentito il Meliti pronunziare le parole incriminate all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo, e di averlo anzi rimproverato per tale fatto. E la deposizione del teste Mura trova conferma nelle deposizioni scritte dagli internati Mandolini Giuseppe, Taddia Giuseppe e Sant'Arcangelo Giuseppe anch'essi presenti al fatto (f. 4, 21, 30 atti processuali). Vero è che dalle dichiarazioni rese in istmttoria dagli internati Quattrone e Piliri risulterebbe che il discorso sul brigante calabrese Mussolino è avvenuto il giorno 20 agosto, è cioè il giorno dopo di quello nel quale il Meliti pronunziò le parole all'indirizzo di S .E. il Capo del Governo; ma ciò fa ritenere che il Meliti, avuta notizia del rapporto dell'agente Mura, ha cercato il giorno dopo di procurarsi un' alibi, in previsione della denuncia al Tribunale Speciale. Trattasi di un'astuto, per quanto volgare, delinquente, che dal certificato penale risulta condannato ventotto volte, di cui nove per lesioni personali, sette per oltraggio, ed il resto per inosservanza di pena ed altro. Accertato che il Meliti ha commesso il fatto che gli è attribuito, non vi è dubbio che questo fatto rivesta i caratteri del delitto di offesa all'onore di S.E. il Capo del Governo, previsto e punito dall'art. 282 C.P., che è integrato nell'elemento materiale e nell'elemento intenzionale. E di tale delitto il Me liti dev'essere ritenuto colpevole. Sussiste a suo carico la recidiva a senso dell'art. 99 cpv. 1• n· 1 e 2 stesso Codice, perché dal certificato penale risulta che egli in data 5.8.1932 è stato condatmato dal Tribunale di Catanzaro ad un anno di reclusione ed a tre mesi di arresto per oltraggio agli agenti della forza pubblica. La recidiva è aggravata a senso del 11° 1 del cpv. 1• dell'art. 99 C.P. perché il nuovo delitto, che forma oggetto dell'attuale procedimento, è della stessa indole del precedente, avendo caratteri fondamentali comuni con quello, (ribellione alle Autorità costituite nello Stato). Ed è anche aggravato a senso del n° 2 citato cpv. dell'art. 99 perché il nuovo delitto è stato commesso nei cinque anni dalla precedente condarma.

In conseguenza la pena da infliggere al Meliti è quella conunisurata dall'art. 282 C.P. con l'aumento stabilito dal cpv. 2° dell'art. 99 stesso Codice. Ed il Tribunale, prendendo norma dai suddetti articoli, e tenuto conto delle circostanze indicate ncll' art. 133, infligge al Meliti la pena di tre anni di reclusione, a cui aggiunge cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 C.P..


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

E poiché, come si è detto, risulta che il Meliti ha riportato una lunga serie di condanne per delitti non colposi, di cui due per oltraggio alla forza pubblica negli ultimi dieci anni, e tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, dalla condotta e dal genere di vita del colpevole, e delle altre circostanze indicate nell'art. 133 C.P., ritiene che il detto Meliti è individuo socialmente pericoloso e dedito al delitto. Perciò è il caso di dichiararlo delinquente abituale a senso dell'art. 103 C.P., ed assegnrufo ad una Colonia agricola a senso dell'art. 216 stesso Codice. Ri.tenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo manterùmento durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C.P.P..

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, ,M.V.S.N .; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici:

Pasqualucci Renato; De Martis Giov. Batt.; Rossi Umberto; Leonardi Nicola; Calia Michele, Consoli della M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

P.Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 99 cpv. 1• n • 1 e 2, e cpv. 2°; 101, 103, 109, 216, 132, 133, 182 C.P.; 488 C.P.P. Dichiara Meliti Fortunato colpevole del reato ascritto gli e con l' aggravante della recidiva lo condanna a 3 anni di reclusione, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, ed al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la detenzione preventiva. Lo ritiene delinquente abituale ed ordina che, dopo espiata la pena, sia asseonato ad una 0 coloni.a agricola. Roma, 24.4.1936 - Anno XIV

SENTENZA N. 39

Reg. Gen. n. 90/1936

SENTENZA nella causa contro: Kofler Carlo, nato il 9.2.1913 a Bolzano, contadino; Spoegler Giuseppe, nato il 20.1.1887 a Bolzano, esercente di trattoria; Hafner Fnmcesco, nato il 17.3.1907 a Bolzano, contadino; Lintner Francesco, nato il 21.6.1907 a Bolzano, contadino; Unterholzer Giovanni, nato il 30.10.1901 a Bolzano, operaio agricolo; Berger Francesco, nato il 3.6.1897 a Bolzano, operaio;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Prast Giuseppe, nato i 121 .3.1906 a Bolzano, contadino. IMPUTATI

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Meliti, deten~t~ d~ 5.12.1935, viene scarcerato, per espiata pena dall'Istituto penale di Castelfranco Enuha 11 5.12.1938. Il 6.12.1938 viene posto in traduzione per la Colonia Agricola di Isili (Nuoro). Istanze di grazia inoltrate il 12.5.1 936 e il 12.1.1938 vengono respinte. Nei confronti di Meliti Fortunato, dichiarato delinquente abiruale dal Tribunale di C?atanz'.11"0 ~on sentenza del 5.8.1932, sono state emesse dalle competenti Autorità giudiziane ?rdmane 28 sentenze per reati vari: lesioni personali, minaccia, ingiuria, oltraggio, ubnachezza.

del delitto previsto e punito dall'art. 290 cpv. C.P. per avere, in Bolzano, la sera del 1.2.1936 pubblicamente vilipeso le forze armate dello Stato. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ultimi ebbero la parola coi loro difensori; Il Tribunale; considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FAITO ED IN DIRIITO Alle ore 23 circa del 1.2.1936, l'ex caporale Galli ed i soldati Porcellini e Strada del 6° re~gimento ai1i~l~eria d'annata,. di stanza a Bolzano entrarono nell'osteria di Spoegler Gmseppe. Sedu11s1 ad un tavolo s1 fecero portare mezzo litro di vino, dopo che il Galli ebbe a_rispond_ere ~~n 1~ paro.la "auguri", al saluto di "ciao artiglieri, sono stato anch'io artigliere", nvolto ai militan dall Hafner Francesco che se ne stava ad un'altro tavolo assieme ai coimputati Kofler, Spoegler, Lintner, Unterholzer, Berger e Prasc. Poiché ad un certo momento i suddetti borghesi cominciarono a parlare fra loro ad alta voce ed in lingua tedesca, e, sghignazzando, proferirono sovente la parola "Caporale" additan?o il Galli, questi andò a chiedere alla comitiva cosa essa aveva con lui e perché, s~ando m Italia, non parlavano l'italiano. Seconda la stessa versione data dagli imputati, nsultò che tra il Galli ed i borghesi si accese una turbolenta discussione e che la comitiva rispo~c arrogantemente allo stesso Galli "che parlava nella lingua che' meglio piaceva". L'mc1c!ente sarebbe stato quasi subito chiarito e tutto sarebbe stato finito; perché il Kofler e~ibendo ll:'1 fog!io di licenza straordinaria si era fatto riconoscere come Caporale Maggiore di cavallena, e s1 era altresì reso mallevadore per gli altri compagni, assicurando il camerata che nessuno della comitiva "l'aveva con lui o con gli artiglieri". Senonché giunta la mezzanotte, quando lo Spoegler avvertì tutti i presenti che doveva chiudere l'osteria, allora uscirono per prima i borghesi e dopo cinque minuti gli artiglieri, che presero la strada verso sinistra. Siccome la comitiva dei borghesi aveva stabilito di aspettare i militari, così costoro furono subito raggiunti e circondati, mentre con spintoni furono anche divisi l'uno dall'altro. Ciò fatto il Kofler, l'Hafner ed il Litner scalmanati cominciarono a gridare contro i tre artiglieri minacciandoli con i pugni sul viso; tanto che il Galli credette necessario di difen?ersi estraendo la ?aionetta. Ma non vi fu spargimento di sangue perché lo Spoegler, che s1 trovava a breve distanza, accorse prontamente afferrando per le braccia il Galli.

Gli artiglieri impressionati dal contegno turbolento e minaccioso dei detti tre imputati ad un_ ce~~ morn_ento fin~ono p~r subire l'imposizione loro fatta di mettersi in riga e di ese~ue l attenti, destr-nga, fissi, saluto, rompete le righe, ecc. ecc." Tali comandi furono f~ttr e~eguire ai_ mil_it~i, dai detti tre imputati che contemporaneainente sghignazzavano e dileggiavano gh artiglieri. ~iffat~a gaz~arra intanto aveva richiamato l'attenzione di tre bersaglieri, certi Falseri, Anuchett1, Schiavone; i quali erano accorsi sul posto, assieme a Guerra Emilio, cuoco del reggimento b_ersaglieri pure di stanza a Bolzano. Costoro sorpresi di tanto grave fatto, ~lterven~ero chiedendo ai borghesi perché non portavano rispetto alle stellette. A tutta nsposta 11 Kofler, l 'Hafner ed il Lintner, con gli spintoni e con le minacce dissero "che se i tre bersaglieri non se ne stavano zitti e non se ne andavano via avrebbero fatto la fine degli artjglieri".

T

PRlMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Questi ultimi intanto si erano ritirati in caserma, mentre i tre bersaglieri rimasti soli, non )asciandosi impressionare affatto dalle minacce, si rifiutarono di eseguire "l'attenti" loro intimato. Quantunque, ad esempio, il Koflcr, l'Hafner ed il Lintner dando spintoni e mostrando i pugni avessero perfino gridato all' Amichetti: "che se egli aveva sangue italiano, loro avevano invece sangue bolzanino, e che essi erano gennanici e che non avevano paura degli italiani". Alla fine il Lintner avvicinandosi al Guerra, che, richiesto, aveva risposto di essere italiano, lo prese a calci ed a spintoni. Dalla suaccennata narrativa emerge ad evidenza che Kofler, Hafner e Lintner di Bolzano, coerenti ai loro fanatici principi irredentistici, col pubblico vilipendio ali' esercito, alle forze armate dello Stato; riuscendovi per l'animo debole dei tre artiglieri, specie del Caporale Galli che perciò fu punito con la retrocessione a soldato. Mentre invece, in un secondo tempo trovarono energica opposizione da parte dei bersaglieri.

E non è il caso di soffermarsi troppo ad esaminare la tesi difensiva prospettata: "che nella fattispecie anziché la ipotesi giuridica dell'art. 290 cpv. C.P., i fatti commessi dagli imputati costituiscono negli elementi soggettivi il reato previsto e punito o dall'art. 341 o 342 C.P. ". Perché dal testimoniale e dalle stesse esplicite dichiarazioni degli imputati emerse che mentre l'incidente iniziatosi nell'osteria era stato apparentemente chiarito ed appianato per cui non vi sarebbe stato poi motivo alcw10 per riprenderlo, invece all'uscita dall'osteria, la comitiva dei borghesi già aveva predisposta la gazzarra verificatasi. La stessa cameriera Wieser Paola, confermò a dibattimento di aver insistentemente tentato di trattenere nell'osteria l'Hafner ed il Lintner, consigliando perfino entrambi ad essere calmi e buoni, e di lasciare in pace i militari; in quanto essa sapeva che l'Hafner e il Li.ntner erano di carattere violento, capaci di far succedere qualche cosa. E che la volontà dei tre giudicabili fosse di commettere vilipendio all'esercito, alle forze armate si evince altresì particolarmente daIJa chiara e precisa risposta data dal Kofler, dall'Hafner e dal Lintner, ai bersaglieri. Quando cioè richiesti dal bersagliere Amichetti perché "non portavano rispetto alle stellette", che rappresentavano l'esercito italiano, essi gridarono minacciando: "che se i bersaglieri non se ne stavano zitti e non se ne andavano via, avrebbero fatta la fine degli artiglieri". E non v'è dubbio che anche la bersaglieresca divisa avrebbe dovuto subire il dileggio della comitiva borghese se i bersaglieri avessero dimostrata la debolezza d'animo e la paura degli artiglieri. Di conseguenza non è vilipendio diretto contro una singola parte delle forze armate (artiglieria o fanteria scelta) per cui si offendevano parti singole della pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 341 e 342 C.P. citati dalla difesa; in quanto gli imputati invece vollero compiere la criminosa opera che nei suoi clementi soggettivi ed oggettivi costituisce il delitto contro le forze armate, contro la personalità dello Stato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Il Kofler, L'Hafner ed il Lintner pertanto si sono resi colpevoli di reato di cui all'art. 290 cpv. C.P.; e tenuto presente che tutti e tre non hanno cattivi precedenti politici e penali; considerate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste della difesa; il Tribunale è d'avviso di irrogare la pena di anni tre di reclusione a ciascuno; con la interdizione dai pubblici uffici per la durnta di anni cinque; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

P.Q.M.

Dagli atti non risulta chiara la posizione giuridica militare del Kofler, che all'atto dell'arresto figurava in licenza straordinaria. E poiché non si può stabilire se egli abbia o meno compiuti gli obblighi di leva, così non viene sostituta, nei confronti del Kofler, la reclusione militare a quella ordinaria in applicazione all'art. 28 C.P.Esercito. Con lo stesso atto di accusa il P.M. di questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio anche Spoegler, Unterholzer, Berger e Prast, per rispondere pure del delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P.. A carico di tutti costoro non fu possibile raccogliere sufficienti indizi di reità. E'per vero però che tutti erano presenti all'incidente sorto nell'osteria ed ai fatti avvenuti poscia fuori dall'esercizio; per cui il solo fatto di essere rimasti sul posto e sempre in comitiva, senza invece andarsene a casa, può far originare sospetto che se non furono specificatamente indicati come intervenuti per gridare, minacciare ed impartire comandi militari, agli artiglieri, tuttavia in qualche modo abbiano voluto prestare assistenza morale. Però devesi riconoscere che l'agire turbolento e minaccioso usato dal Kofler, dal Lintner e dall'Hafner, quest'ultimo particolannente aitante nella persona, doveva essere per se stesso bastevole ad incutere paura ai tre artiglieri; senza bisogno del concorso morale degli altri della comitiva.

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Visti ed applicati gli rutt. 290, 23, 29 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 486 C.P.Esercito, Dichiara Spoegler, Unterholzer, Berger ePrast assolti per insufficienza di prove dal reato loro ascritto, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Mentre ritiene colpevoli tutti gli altri, condannando: Kofler, Hafner e Lintner ad anni 3 di reclusione ciascuno: tutti con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; col pagamento in solido delle spese~ giu~zio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale d1 legge. Roma, 16.9.1936 - XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Spoegler, Unterholzer, Berger e Prast, detenuti dal 4.2.1936, vengono scarcerati il 16.9.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Nei confronti dello Spoegler risultò che egli allorquando il Caporale Galli estrasse la baionetta, prontamente intervenne afferrando il miJ;•are per le spaile; secondo lo Spoegler al solo scopo di impedire spargimento di sangue. Da talmù imputati e da taluni testimoni fu detto che lo Spoegler fece opera di pace, sia nell'osteria che fuori; per cui potrebbe anche rispondere al vero quanto afferma il giudicabile a sua difesa. Tanto più che egli aveva tutto l'interesse di evitare questioni e complicazioni per non perdere la licenza dell'esercizio e la buona clientela, vicino alla sua osteria. Nella notte oscura e nella turbolente gazzarra, lo Spoegler era stato notato, dagli artiglieri, fra i partecipanti, perché vi avevano scorto nella comitiva dei borghesi "un uomo alto ed aitante nella persona". Poiché però tali dati corrispondono altresì a quelli dell'Hafner, vi potrebbe essere stato un qui pro quo. Pertanto il Tribunale vagliate tutte le emergenze dibattin1entali, ritiene non sufficientemente provata la reità di Spoegler, Unterholzer, Berger e Prast e dichiarandoli assolti per insufficienza di indizi, ordina che vangano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 11° 77 Kofler viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 4.2.1936 al 19.2.1937. Pena espiata:: lanno e 15 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 29.10.1936 viene respinta. Hafner viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21 .2.1937. Detenuto dal 4.2.1936 al 21.2.1937. Pena espiata: 1 anno e 17 giorni. Lintner viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 4.2.1936 al 19.2.1937. Pena espiata: 1 a1mo e 15 giorni . Nota 1: Insieme con i sopraspecificati imputati venne sottoposto a procedimento penale per lo stesso reato ru1che: Gabardi Francesco, nato il 31.12.1908 a Bolzano, contadino. Il Giudice Istruttore, con sentenza del 30.4.1936, dichiara di non doversi procedere per


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insufficienza di prove nei confronti di Gabardi Francesco. Nota 2: II Giudice Istruttore (Antonio Scemi) ha, con sentenza del 30.4.1936, dichiarato di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di:

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIDUNALESPEC.1ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 40

Rcg. Gcn. n. 323/1936 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

Codazzi Albino, nato il 4.7.1914 a Mese (Sondrio), bersagliere

Giudice Relatore: Presti Giovanni; I:MPUTATO

di lesioni volontarie aggravate commesse con arma da sparo ai sensi degli artt. 582,583, 586 C.P. per avere la sera del 2.2.1936, in Bolzano, ferito con un colpo di pistola Lintner Francesco causandogli lesioni che hanno procurato una infermità per giorni 40 ed incapacità lavorativa per giorni 60.

Giudici: Pasqualucci Renato; De Martis Giov. Batt.; Rossi Umberto; Leonardi Nicola; Carusi Mario, consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

L'assoluzione viene motivata con le seguenti argomentazioni: nella causa contro: "Il bersagliere Codazzi Albino verso le ore 21,30 del 2.2.1936, in Bolzano, e precisamente in via Mendola nei pressi dell'Osteria Spoegler individuò nel Lintner uno dei colpevoli che aveva pubblicamente vilipeso il nostro esercito e, pertanto, si avvicinò al Lintner per arrestarlo. Il Lintner, però, al fine di sottrarsi all'arresto montò su una bicicletta e si diede alla fuga. Il Codazzi non riuscì a raggiungerlo e, pertanto, gli sparò alla distanza di circa 40 metri -al solo scopo di farlo fermare- un colpo con la pistola di ordinanza.

Disgraziatamente il colpo raggiunse il fuggitivo.

Klotzner Francesco, nato il 30.1.1914 a Brunico (Bolzano), impiegato privato; Verdo1fer Giovanni, nato il 9.2.1914 a Merano (Bolzano), contadi.no, IMPUTATI

Del delitto di cui all'art. 266 p.p. C.P. per aver fatta, tra di loro in Milano e Torino, nel 1935, durante il servizio militare, l'apologia della diserzione.

Nell'azione compiuta dal Codazzi manca qualsiasi volontà o finalità di compiere una azione delittuosa e, penanto, viene a mancare il dolo specifico previsto dall'art. 582 C.P .. Non può nemmeno parlarsi di lesione colposa perché nessW1a negligenza, imprudenza o imperizia può essere addebitata al Codazzi".

IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli accusati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola, osserva. IN FATTO ED IN DIRJTTO

con sentenza della Commissione Istruttoria in data 30.12.1935, i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere del delitto sopra mbricato. Al dibattimento, per la confessione degli accusati e per le prove emerse, i fatti sono rimasti accertati come segue: Nella primavera del 1935, nostri organi di polizia avev_ano accertato eh: il ru?ricato Klotzner nativo dell'alto trentino, soldato della classe 1914, mcorporato nel 7 Reggm:ient~ Fanteria in Milano, manifestava agli amici i suoi sentimenti anti-italiani ed il proposito d1 disertare qualora fosse assegnato a reparto in partenza per l'Africa Orientale. Poiché il Klotzner, fra l'altro, aveva aspo11ato dalla caserma la propria maschera antigas, fu arrestato.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRTh1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Fra le carte sequestrategli furono rinvenute lettere del correggionale rubricato Verdorfer, soldato al 4• Reggimento Alpini in Torino, contenenti notizie su partenze da Torino di truppe per Africa Orientale e frasi esprimenti anti italianità ed esaltazione della diserzi__,ne.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Arrestato il Verdorfer, analoghe frasi furono riscontrate in lettere sequestrategli, a lui spedite dal Klotzner. Entrambi, pertanto, con frasi non equivoche facevano l'apologia del reato di diserzione, ciò che, peraltro, anche in udienza, i predetti hanno riconosciuto, pur ripetendo il Verdorfer che ciò faceva per compiacenza verso il Klotzner. Tale asserzione, del resto, risulta priva di serio fondamento, trovandosi le frasi apologetiche incriminate nel quadro complessivo del contesto epistolare che dà un'idea esatta e convincente dei sentimenti del Verdorfer non certamente rispettosi per l'Italia e per l'esercito cui apparteneva. Il Klotzner invece ha riconosciuto il proprio torto, attribuendo il suo operato a suggestioni su di lui esercitate in ambienti di suoi correggionali da lui frequentati, ha però asserito di essere pentito ed ha ripetutamente manifestato buoni propositi per l 'avvenire. Il Tribunale, pur apprezzando tali espressioni di resipiscenza, non può fare a meno di affermare la responsabilità dei due militari dell'alto Trentino, perché nei fatti accertati, da essi commessi, riscontra gli estremi dei delitti relativi al reato di apologia a loro attribuito, apologia tanto più pericolosa in quanto veniva fatta fra militari di zona di confine particolarmente sensibile specialmente in un periodo delicato della nostra condotta militare e politica. In considerazione di tutto ciò, il Collegio ritiene giusto infliggere a _ciascuno degli accusati 2 anni di reclusione (art. 266 p.p. C.P.) da sostituirsi in reclusione militare a norma dell'art. 28 C.P. Esercito. Alla condanna segue l'obbligo dei condannati in solido del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e l'obbligo particolare di ciascuno del pagamento delle spese di propria custodia preventiva. P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 266. p.p. C.P.; 488,274 C.P.P.; 28 C.P.Esercito, Dichiara Klotzner Francesco e Verdorfer Giovanni responsabili del delitto in epigrafe loro ascritto e condanna ciascuno a 2 anni di reclusione da sostituirsi in reclusione militare ai sensi di legge; li condanna in solido alle spese processuali e ciascuno alle spese di propria custodia preventiva. Roma, 18.9.1936 -Anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 Klotzner viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 22.2.1937. Detenuto dal 12.6.1935 al 22.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 10 giorni. Verdorfer viene scarcerato dal Reclusorio militare di Gaeta il 22.2.1937. Detenuto dal 26.6.1935 al 22.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi 24 giorni. Nota: Insieme con i sopraspecificati imputati vennero sottoposti a procedimento penale: Della Nave Primo, nato il 27.9.1897 a Milano, fruttivendolo: detenuto dal 17.7.1935; Gruber Giovanni, nato il 17.7.1896 a Schladming (Austria), Direttore di ufficio turistico: detenuto dal 18.6.1935; Weithaler Luigi, nato il 7.3.1901 a Merano (Bolzano), impiegato di banca: detenuto dal 18.6.1935. Per "insufficienza di indizi di reità" i suddetti imputati vennero scarcerati, con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore, il 22.11.1935 e con sentenza n° 47 emessa dalla Commissione Istruttoria il 30.12.1935 sono stati assolti per insufficienza cli prove.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 41

Reg. Gcn. n. 497/1935

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dibattimento essendo il M uccini e il Rolla latitanti) con atto d'accusa del 21. febbraio e.a., rinviati dal P.M. a giudizio per rispondere dei reati a ciascuno come in rubrica addebitati.

II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pasqualucci Renato; DeMartis Giov. Batt.; Rossi Umberto; LeonardiNicola; Carusi Mario, consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Moretti Rino, nato il 17.11.1909 ad Artegna (Udine), calzolaio; Arrigoni Corso, nato il 16.10.1914 ad Arcola (La Spezia), barbiere; Ballani Terzo, nato il 29.10.1908 a Meckeml (Germania), aggiustatore meccanico;

All'orale dibattimento per la confessione degli imputati e per le prove, testimoniali e documentali, emerse, sono rimasti accertati i seguenti fatti: Gli organi di P.S. di La Spezia, nel 1935, con l'incalzare delle nostre operazioni in Africa Orientale, intensificarono il servizio di vigilanza per scoprire e reprimere eventuali movimenti sovversivi.

In una perquisizione effettuata in casa del prevenuto Moretti furono rintracciate e sequestrati alcuni opuscoli sovversivi di recente ~dizione. II Moretti asserì che, entrato a far parte dell'organizzazione comunista qualche anno prima ad opera di tal Corsini (1) (già condannato da questo Tribunale), tali opuscoli aveva ricevuto nel settembre 1935 dal rubricato Ballani con espresso incarico di passare gli opuscoli stessi, dopo averli letti, ad altri giovani, sui quali avrebbe dovuto accortamente agire per adescarli al comunismo. Il Ballani non negò di avere fornito al Moretti quelli sequestrati e prima ancora altri opuscoli del genere a scopo propagandistico; aggiunse che il materiale gli veniva dato a tale scopo dal già nomjnato Muccini Ugo, latitante, e che partecipe del loro movimento sovversivo era un altro giovane, identificato nell'altro latitante nonùnato Rolla Domenico. Poiché risultò che partecipe dello stesso movimento era il rubricato Arrigoni, questi, il Moretti e il Ballani forono arrestati e denunziati al Tribunale Speciale.

IMPUTATI

1) ~e! reato previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associaziotù comumste; 2) ?el. re~to previsto dall'art. 272 p.p. C.P. per aver fatto propaganda a favore di dette assoc1az1om. Reati commessi a La Spezia e zone limitrofe anteriormente e fino al mese di novembre 1935. IN PUBBLICA ED IN DIRITl'O

In esito al pubblico dibattimento; Sentito il P.M. nelle sue requisitorie, gli accusati, che coi loro difensori, hanno per ultinù avuta la parola osserva.

Sia in istruttoria scritta che in udienza i tre ora nonùnati hanno confessato che spesso si riunivano a scopo sovversivo; che avevano fatta propaganda comunista distribuendo stampati del genere di quelli sopra ricordati; che avevano contribuito con versamenti di somme al cosiddetto soccorso rosso, subdola forma di propaganda sovversiva; che attivi caldeggia.tori del movimento di cui trattasi erano stati il Muccini ed il Rolla. Il Tribunale, pur apprezzando i sentimenti di resipiscenza ripetutamente espressi dai predetti, nei fatti accertati da essi compiuti ravvisa gli estremi giuridici dei delitti come in rubrica a ciascuno addebitati e comnùsurando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno di essi, ritiene di doverli condannare alla reclusione: Moretti e Ballani ciascuno ad anni 4 (cumulo per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e di anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. stesso Codice) e Arrigoni ad anni 3 (cumulo di anni 1 e mesi 6 per ciascuno dei due delitti a lui ascritti come sopra precisati). I condannati hanno l'obbligo del pagamento in solido delle spese processuali (art. 488 C.P.P.); ciascuno di essi ha l'obbli.go del risarcimento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.)

IN FATTO ED IN DIRITTO I prevenuti, a seguito di istruttoria a rito sommario, furono (unitamente a tali Muccini Ugo e Rolla Domenico, nei riguardi dei quali, con ordinanza preliminare, è stato sospeso il

(1) V. "Decisioni emesse da/T.S.D.S. nel 1935 • pag . 35.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270 cpv. 2° - 272 p.p. 73 C.P.; 274 - 488 C.P.P. dichiara Moretti Rino, Arrigoni Corso e Ballani Terzo responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti e, cumulate le pene, condanna alla reclusione Moretti e Ballani ad anni 4 ciascuno e Arrigoni ad anni 3; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma, 18.9.1936-AnnoXN Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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SENTENZA N. 42

Reg. Gen. n. 65/1936 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato; DeMartis Giov. Batt.; Rossi Umberto; LeonardiNicola; Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Moretti Viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 17.11.1935 al 21.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 3 mesi e 4 giorni. Ballani viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 20.2.1937. Detenuto dal 17.11.1935 al 20.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 3 mesi, 3 giorni. Arrigoni viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 19.11.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 1 anno e 3 mesi. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 27.2.1961, il beneficio del!' amnistia (art. 1 D .L., 17.11.1945 n • 719) dichiarando, contemporaneamente , estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 N. 1631). Insieme con i sopraspecificati imputati vennero rinviati a giudizio del T.S.D.S., in data 21.2.1936, anche i latitanti: Muccini Ugo, nato il 16.4.1910 ad Arcola (La Spezia), meccanico; Rolla Domenico, nato il 19.1.1908 ad Arcola (La Spezia), meccanico. Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se nei confronti di Muccini Ugo e Rolla Domenico venne emessa negli anni successivi al 1936 una sentenza di condanna o di assoluzione.

nella causa contro: Russo Antonio, nato a Maddaloni (Napoli) il 26.7.1914, carrettiere, detenuto dal 6.12.1935. IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 272 cpv. 1· C.P. per avere il 6.12.1935 in Maddaloni fatto propag,mda per deprimere il sentimento nazionale. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore; Il Tribunale; ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze orali del dibattimento si è potuto accertare. IN FATIO ED IN DIRITIO

Russo Antonio, soldato del 18° reggimento Bersaglieri di Milano, in licenza agricola di tre mesi, trovandosi la sera del 6.12.1935 sul piazzale esterno della stazione del suo paese, Maddaloni, ad assistere alla partenza di molte Camicie Nere della Divisione Tevere, "he si recavano in breve licenza presso le loro famiglie prima di essere inviate in Africa Orientale, e parlando coi tre soldati del 31° Reggimento Fanteria: Cavaliere Lorenzo, Memoli Luigi e Ramella Emilio, pure fenni sul piazzale di detta stazione in attesa di un loro camerata che partiva, disse: "che le operazioni militari in Abissinia procedevano male, che le perdite nostre erano molte più gravi di quelle pubblicate dai giornali, che a Milano non c'era più movimento e che vi erano rimaste solo le donne e specie le prostitute, che in Italia si incominciava a senti.re la fame ed i prezzi aumentavano sempre e le cose sarebbero andate sempre peggio, che tra poco sarebbero mancati il petrolio e la benzina e le automobili e gli


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

aeroplani non si sarebbero potuti muovere, che era prossima la guerra con l'Inghilterra e che l'Italia avrebbe perduto perché la prima era più potente ed aveva 70 milioni di abitanti, che le Camicie Nere si recavano in Africa perché in Italia erano disoccupate e, mentre credevano di trovare in colonia i confetti, avrebbero invece trovate delle pallottole".

Dichiara pertanto il Russo assolto perché il fatto non costituisce reato, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

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Il discorso fatto dal Russo ai tre suaccennati soldati, venne udito dal caposquadra Martucci e dall'allievo ufficiale, Bocchiero, del 6° battaglione mitraglieri della VI" Divisione CC.NN. «Tevere» che si trovavano assai vicini. Perciò entrambi intervennero e procedendo al fermo del Russo, lo consegnarono al Comando dei CC.RR. di Maddaloni.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 272 cpv. 1° C.P. e 485,486 C.P.Esercito, Dichiara Russo Antonio assolto dal delitto ascritto gli perché il fatto non costituisce reato ed ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Fu denunciato a questo Tribunale Speciale, e compiutasi l'istruttoria con atto di accusa del P.M. venne rinviato a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 272 cpv. 1° C.P..

Roma, 22.9.1936 -Anno XIV

Ali 'udienza i soldati Memoli, Ramella e Cavaliere precisarono che quando essi vennero a parlare col Russo, questi per incidenza cominciò subito a dire che secondo quanto egli aveva sentito dire a Milano le condizioni del paese, erano quelle suesposte. Secondo i testi l'imputato non intendeva garantire la veridicità di quanto narrava, ma si limitava a riferire cose a lui dette.

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

Dal rapporto dei Carabinieri emerge che il Russo non ha cattivi precedenti penali e politici, nutrendo buoni sentimenti patriottici: elemento di ottima condotta. Dal rappo1to informativo del Comando del 18° Reggimento Bersaglieri risulta che il Russo giunse alla vita "militare privo di ogni educazione sia mentale che spirituale; dimostrandosi però sempre di carattere leale e sempre di esempio agli altri nelle fatiche e negli sforzi. Individuo che non è stato per ragioni familiari e di professione (carrettiere) mai abituato fin da bambino ad alcun senso di disciplina; ignorando perfino le più elementari norme di convivenza sociale, i più elementari doveri verso chicchessia. La vita militare gli ha fatto indubbiamente bene perché da qualche tempo mostra esatta comprensione dei suoi doveri e desiderio di apprendere e di attenersi ad una norma di vita e di educazione che va ormai per lui diventando un bisogno. Per quanto si riferisce al reato che gli venne imputato, le stesse autorità militari fanno presente: "che il Russo ha sempre avuti, anche se li esprime a modo suo, alti sentimenti di amore di patria e di attaccamento al Governo Nazionale". Dalla suaccennata esposizione dei fatti emerge che il soldato Russo venendo a parlare con dei camerati per incidenza ha ripetuto discorsi che durante il servizio militare prestato a Milano, aveva avuto modo di sentire. Discorsi con estrema leggerezza ripetuti, senza comprendere nella sua zotica mentalità che pur non avendo affatto la "scientia maleficii", poteva lasciare adito a credere che invece volesse fare della propaganda anti nazionale. Di conseguenza il Collegio ritiene che nella fattispecie venga a mancare il dolo; in quanto il Russo nel ripetere i discorsi incriminati non aveva la coscienza e la volontà di commettere il reato ascrittogli.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 349/1935

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P.Q.M.

SENTENZA N. 43

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Visti ed applicati gli art. 291, 582, 585, 588, 23, 73, 228, 229, C.P.; 488, 274, C.P.P.;

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

Dichiara Debrilli, Ugotti, Jacin, Raffaeli colpevoli dei reati loro ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Giudice Relatore: Lanari Piero; Debri!Ji ad anni 6; Raffaeli ad anni 5; Ugotti e Jacin ad anni 2 ciascuno.

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

Tutti alla reclusione; Debrilli e Raffaeli con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 22.9.1936 - Anno XIV.

nella causa contro: Debrilli Matteo, nato il 15.5.1914 a Pisino (Pola), agricoltore giornaliero;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Ugotti Pietro, nato il 5.2.1909 a Villa Padova (Pola), contadino; Jacin Pietro, nato il 14.4.1909 a Villa Padova (Pola), contadino; Raffaeli Raimondo, nato il 18.2.1916 a Villa Padova (Pola), contadino. IMPUTATI

Tutti: 1~ ~el ~elitto p~ev~sto e punito dall'art. 291 C.P. per avere Il 18.8.1935 in pubblico esercmo d1 Vetta d1 Pmguente (Pola), vilipeso la Nazione Italiana con frasi di scherno ed oltraggiose e con grida di "Abbasso l'Italia"; Gli stessi meno il Debrilli: 2) del de~tto di cui all'art. 588 C.P. per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, partecipato ad una rissa in cui venne ferito tal Sirotich Antonio; Il Debrilli ancora: . 3) del deli~o di cui agli art. 582, 585 C.P. per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, cagionato, con arma da taglio, a tal Sirotich Antonio, una lesione personale guarita in giorni dodici. OMISSIS

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 Debrilli viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 19.8.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno e 6 mesi. Il condono concesso con il R.D., 15.2.1937 n· 77 viene revocato dal Tribunale militare territoriale di Trieste che con sentenza del 19.6.1941 ha ritenuto Debrilli Matteo colpevole del reato di diserzione e l'ha condannato alla pena di 2 anni di reclusione militare. Raffaeli viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 19.8.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno e 6 mesi. Una istanza di grazia inoltrata dal Raffaeli il 26.10.1936 viene respinta. Jacin viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937 · Detenuto dal 19.8.1935 al 21.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 6 mesi e 2 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre l' 11.10.1936 non viene accolta. Ugotti inoltra, in data 26.10.1936, istanza di grazia. Con Decreto del 28 .12. 193 6 viene concesso il condono condizionale dalla residua pena dai espiare e, pertanto, U gotti Pietro, detenuto dal 19.8.1935 viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 5.1.1937 Pena espiata: 1 anno, 4 mesi e 16 giorni.


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TRffiUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 10271936

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

SENTENZA N. 44

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In udienza, per le ammissioni e le indicazioni di taluni degli imputati e per le prove testimoniale e documentali, i fatti sono rimasti accertati come segue:

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Nell'autunno 1935, in Torino, i nostri organi di polizia avevano notato una intensificazione di propaganda comunista diretta specialmente a soldati, operai e contadini ed avente lo scopo occasionale di ostacolare la nostra azione militare in A.O.. Numerosi manifestini erano stati diffusi ali 'uopo nel settembre.

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Rossi Umberto, Leonardi Nicola Calià Michele, Consoli della M.V.S.N.; '

Opportuni servizi di sorveglianza e di osservazione portarono ali' arresto e alla denuncia dei prevenuti nel febbraio u.s ..

ha pronunciato la seguente

Il rubricato Parenti, per ben due volte sfuggito, nel 1928 e nel 1930, alla giustizia punitiva di questo Tribunale, e nel 1931 sottrattosi a provvedimenti di polizia che le nostre autorità contro di lui stavano per prendere, era riparato in Francia donde nell'aprile 1935 era tornato in Torino trovandosi lavoro nelle officine meccaniche Venino, presso le quali aveva svolto propaganda comunista fra i compagni di lavoro, come ebbe ad assicurare il teste Ballarlo Michele.

SENTENZA nella causa contro: Bru.nas Cassinin Massimo, nato il 22.9.1896 a Pont Canavese (Aosta), muratore; Forno Giovanni, nato il 23.5.1891 a Torino, meccanico; Galliani Tommaso, nato il 18.5.1896 a Cassinelle (Alessandria), collaudatore; Parenti Ruggero, nato il 7.9.1901 a Peretola (Firenze), tornitore. IMPUTATI

Tutti:

1) del reato di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. per aver fatto parte del partito comunista; Il Parenti, inoltre:

2) ~el reato di cui all'art. 272 p. p. C.P: per avere svolto propaganda delle teorie del partito comunista. Reati commessi in territorio di Torino in epoca precedente e fino al febbraio 1936. . In esit? al pn~1blico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue req~isitorie e gli imputati che coi loro difenson hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN PATIO ED IN DIRITIO

I prevenuti, a seguito di procedimento a rito diretto, furono, con atto d'accusa in data 16 aprile e.a. rinviati dal P.M. a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi come in rubrica a ciascuno attribuiti.

Giunto in Italia poté avere ospitalità a Torino dal suo conoscente rubricato Galliani, in un primo tempo; poi trovò alloggio in Via Tiziano 45. A mezzo di presentazione fattagli dall'imputato Forno, non gli fu difficile trovare nell'esercente Garrone Quirino il recapitario della corrispondenza che gli perveniva dalla Francia. Presso il qual Garrone, oltre a varie lettere, ebbe a ricevere, nell'epoca in cui, come si è detto, furono diffusi i manifestini, una valigia il cui contenuto non è stato bene accertato. Nel febbraio ultimo scorso, il prevenuto Bmnas Cassinin fu incaricato da elementi dell'organizzazione comunista in Francia di venire in Italia per portare al Parenti una valigia a doppie pareti piena di stampati di propaganda sovversiva e f . 250. Il Brunas, avuto un primo compenso di f. 1050 e la promessa di avere analogo compenso se avesse espletato un altro uguale incarico, venne a Torino e trovò il Parenti al quale consegnò la somma a lui diretta. Il Parenti procurò a Brnnas ospitalità presso il predetto Galliani dove la valigia fu portata per essere a momento opportuno ritirata dal Parenti. A questo punto furono effettuati gli arresti di cui sopra e la valigia fu sequestrata.

Il Parenti anche in udienza, malgrado le precise affermazioni dei correi e dei testi, si è ostinato in una negativa sprezzante su tutto quanto concerne la sua penale responsabilità, ammettendo solo particolari che questa non concernono. Però il Tribunale, per le chiare emergenze processuali, non ha alcun dubbio circa l'appartenenza del Parenti alla clandestina associazione comunista e la propaganda da lui svolta sia nell'officina meccanica Venino che colla diffusione, nel settembre 1935, dei manifestini ricevuti allora dalla Francia. Come non ha alc~ubbio circa l'appartenenza del Brunas all'organizzazione comunista. Missioni così delicate e pericolose non si danno che a gregari di sicura fede.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Pertanto nei fatti accertati, dal Parenti e dal Brunas commessi, ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati e commisurando la pena ai precedenti e alla pericolosità di ciascuno, ritiene equo condannare alla reclusione.

Parenti viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 22.2.1939 Detenuto dal 22.2.1936 al 22.2.1939 Pena espiata: 3 anni

Il Parenti ad anni 8 (risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. stesso Codice) ed il Brunas Cassinin ad anni 2 per il delitto in rubrica a lui ascritto. I due condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e l'obbligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.).

(Per Parenti vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 720 e "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag: 116). Brunas Cassit1in viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia Il 19.2.1937. Detenuto dal 21.2.1936 al 19.2.1937. Pena espiata 11 mesi e 28 giorni.

Non si sono, invece, avute prove sufficienti circa la responsabilità penale del Galliani e del Pomo in ordine al reato in rubrica loro ascritto. Entrambi immuni di precedenti politici di rilievo (in fwore del Forno è venuta a testimoniare anche il brigadiere di P.S. Zurlo), avrebbero dovuto adoperare maggiore cautela nel favorire il sovversivo, come il Parenti, ad essi noto, ma solo per tale sospetta loro omissione non si può affermare l'appartenenza ad organizzazione sovversiva. Pertanto essi vanno assolti per non provata reità e va ordinata la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. (art. 485,486 C.P. Es.). P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270, 2° cpv. 272 p.p., 73 C.P.; 274, 488 C.P.P. 485, 486 C. P .Esercito, Dichiara Parenti Ruggero e Brunas Cassinin Massimo responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti e cumulate le pene per il Parenti, condanna alla reclusione il Parenti ad anni 8 e il Brunas Cassinit1 ad a.imi 2, entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Assolve Forno Giovanni e Galliani Tommaso per non provata reità dall'imputazione in rubrica loro ascritta ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma. 25.9.1936 -Anno XIV. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Galliani Tommaso - detenuto dal 22.2.1936 - e Forno Giovanni - detenuto dal 26.2.1936 -vengono scarcerati il 25.9.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77

Il Tribunale Militare di Roma, concede - con ordinanza 21.12.1960 - il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n· 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il dirittto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 11° 1631).


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TRIBUNALE SPlK'IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 371/1935

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 46

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.;

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primo tempo aveva affidato il compito di ricevere la sua corrispondenza clandestina di carattere sovversivo e antifascista al nominato Pollastri; all'indirizzo del quale inviavano stampe e lettere vari compagni sovversivi, fra i quali il noto comunista fuoruscito Giuseppe Faravelli latitante (contro il qua!e già pendono dinanzi questo Tribunale Speciale due procedimenti per attività antinazionale). (Vds. Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934 pag. 24).

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici:

Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario; Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Pollastri Roberto, nato il I 0.11.1905 a Milano, cesellatore; Tamagni Giuseppe, nato il 5.4.1908 a Milano, autista; Piotti Domenico, nato il 16.9.1890 a Laglio (Como), scalpellino. IMPUTATI

1) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 cpv. 2° C.P.); 2) del delitto di cospirazione politica mediante accordo, allo scopo di commettere il reato di propaganda sovversiva (art. 304 C.P. in relazione all'art. 272 p.p. stesso Codice); Reati commessi in territorio di Milano e Como anterionncnte e fino al 29.9.1935. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori; Il Tribunale; considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto accertare. IN lè'AITO ED IN DIRITIO

Il noto comunista Riccardi Marco residente a Milano (già assegnato al confino politico per anni cinque con ordinanza 17 .1 O.1932 della Commissione Provinciale di Roma, come individuo pericoloso per l'ordine nazionale dello Stato, e liberato nel febbraio 1934 per commutazione del confino in ammonizione) per sfuggire al controllo della polizia in w1

In un secondo tempo lo stesso Riccardi incaricò il Pollastri di recarsi a Lugano per prender contatto col Fara velli e per accordarsi sul mezzo più sicuro da usare per il trasporto in Italia di materiale sovversivo propagandistico. Il Pollastri ebbe perciò un incontro a Lugano col detto Faravelli, facendosi riconoscere mediante frasi convenzionali; e stabilito con lui di effettuare il clandestino trasporto con mezzo automobilistico, ne diede notizia al Riccardi.

Quest'ultimo per riuscire nell'intento criminoso ricorse subito alla collaborazione di altro sovversivo, e cioè del Piotti, domiciliato in Laglio di Brienno; perché al più presto venisse provveduto al ritiro da Lugano del materiale sovversivo. Il Piotti, credendo di avere trovato la persona di fiducia meglio adatta alla bisogna, impartendo le necessarie istruzioni e previa promessa di lauto guadagno affidò il pericoloso servizio all'autista Ciapsoni, suo conoscente domiciliato pure a Laglio di Brienno (Corno); il quale però, confidandosi con certo Rossi Luigi, aveva dato modo di renderne edotta l'autorità di P.S. e di farla intervenire al momento opportuno. Il Ciapsoni d'accordo con la Questura eseguì la commissione dandone avviso al Piotti; e questi, a sua volta, telegraficamente invitò il Riccardi a trovarsi a Laglio di Brienno per il ritiro del materiale. Lo stesso Riccardi fissò la gita da Milano per il 29 settembre 1935; e presi gli accordi col Pollastri venne dato l'incarico a certo Tamagni Giuseppe di professione autista, di noleggiare una automobile e di condurla nel viaggio di andata e ritorno Milano - Laglio di Brienno.

Di conseguenza il Tamagni si presentò alla Ditta Melotti di Milano, ed esibita la tessera di conducente di automobili, assieme al Riccardi ed al Pollastri finnò il contratto di noleggio. Però, come risulta dallo stesso documento originale in giudiziale sequestro, questi ultimi firmarono con false generalità indicando come meta da raggiungere Bergamo, anziché Laglio di Brienno (Como) in cui dovevano ricevere il materiale propagandistico. Intanto la Questura, venuta a conoscenza del giorno e dell'ora di arrivo del Pollastri e del Riccardi, aveva disposto un servizio di P.S. nelle vicinanze del luogo di incontro fra i vari coimputati (ad Isola Comacina - Corno); e non appena i suddetti due individui scesero dall'automobile per ricevere in consegna i pacchi di materiale sovversivo e per metterli subito nell'automobile condotta dal Tamagni, tutti i giudicabili furono circondati dagli agenti cli P.S. che con le pistole spianate intimarono l'ordine di alzare le mani. Il solo Riccardi disobbedì, tentando di sparare contro il V. Brig. V ella, con la propria pistola. Ma preceduto, nella fulminea azione, dal V. Brig. Vella, il Riccardi cadde colpito a morte; cessando di


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

vivere al giungere all'ospedale di Como. Dalla stampa clandestina sequestrata risultò che gli imputati avrebbero dovuto esplicare deleteria intensa attività sovversiva; perché oltre che di una grande qualità di materiale sovversivo ed antifascista pronto alla diffusione, erano stati altresì provveduti di completo ciclostile per la riproduzione. Inoltre il Pollastri avrebbe dovuto, sempre d'accordo col Riccardi, portare parte del materiale ai compagni di Bologna, di Genova e di Torino.

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Era stato denunciato e rinviato al giudizio anche il Tamagni, che sempre protestò la sua innocenza; però a di lui carico non si raccolsero elementi sufficienti di reità. In quanto se è pur vero che egli, amico di famiglia del Pollastri, accettò di condurre la macchina gratuitamente per la gita, :v1ilano - Laglio di Brienno e ritorno; che dopo gli accordi presi dal Riccardi e dal Pollastri direttan1ente con la ditta Melotti per il nolo dell'automobile, lo stesso Tamagni assieme agli altri due coimputati si presentò al garage per esibire la patente di autista, per fornire tutti i dati a lui richiesti e necessari per stipulare il contratto di noleggio e per firmare il relativo documento; che fu presente pure quando nel compilare il contratto il Riccardi, richiesto dove veniva effettuato il viaggio, rispose "Bergamo", in luogo di ''Como", ed altresì quando lo stesso Riccardi ed il Pollastri firmarono con false generalità.

Pure di fronte ai gravi elementi probatori emersi a carico del Pollastri e del Fiotti, quest'ultimo anche all'udienza sostenne di avere agito in buona fede, tentando perfino di far credere che la sua collaborazione data al Riccardi ed al Pollastri si limitava a favorire un contrabbando di merce, senza essere a conoscenza che si trattava invece di materiale sovversivo.

Però al proposito, la ditta Melotti affermò che il contratto fu firmato prima dal Tamagni che subito si allontanò per andare a prendere la macchina, e di poi dagli altri; per cui potrebbe anche darsi che il Tamagni non fosse a conoscenza delle due gravi circostanze a di lui carico che scaturiscono dal contratto di noleggio.

Ma i precedenti politici del Fiotti (parente del Riccardi e che sapeva già confinato politico) e le peculiari circostanze in cui si svolsero i fatti così come sono stati esposti non possono lasciare dubbio sulla di lui partecipazione al associazione sovversiva e sull'accordo suo col Riccardi e col Pollastri per svolgere relativa attività propagandistica.

I precedenti morali, politici e penali del Tamagni sono buoni; e la Ditta commerciale presso la quale egli disimpegna la professione di autista, come risulta dal documento prodotto dalla difesa, ebbe ad attestargli lusinglùere parole in ordine alla di lui vita professionale e privata.

Non v'è dubbio che dalla suesposta narrativa emerge la prova della partecipazione del Pollastri e del Fiotti ad associazione, sovversiva comunista, diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinrunenti economici, sociali costituiti nello Stato. Entrambi poi, come sovversivi organizzati, erano d'accordo col Riccardi e con gli esponenti del loro partito, foomsciti, per commettere il reato di propaganda.

Perciò il Collegio esan1inate e vagliate tutte le emergenze del dibattimento è d'avviso di assolverlo per insufficienza di prove da entrambi i reati ascritti gli ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

. Pei:anto si sono resi responsabili dei delitti previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2· e 304 m r~la~1one al ~72 p.p. C.P.; in quanto nella loro criminosa attività si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica dei reati loro ascritti. Di conseguenza esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché 1~ ~ichieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati, il Collegio ritiene equo d1 irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 270 cpv. 2· C.P.: A Pollastri anni 2; a Piotti anni 1.

Ai sensi dell'art. 304 in relazione al 272 p.p. C.P.:

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270 cpv. 2°; 304 in relazione all'art. 272 p.p., 23, 73,228,229 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485,486 C.P.Esercito; Dichiara; Tamagni assolto per insufficienza di prove dai reati ascrittigli, ordinando che venga immediatamente escarcerato, se non detenuto per altra causa; mentre ritiene colpevoli g.li altri due. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Pollastri ad anni 3, Piotti ad anni 2. Entrambi alla reclusione, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagan1ento delle spese di preventiva custodia, alla libertà vigilata, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

A Pollastri e Fiotti anni 1 ciascuno.

Roma, 29.9.1936-AnnoXIV. Ed operato il cumulo delle pene in applicazione dell'art. 73 C.P., condaI111a comP!e~sivamente Pollastri ad anni 3 e Piotti ad anni 2. Entrambi poi alla reclusione, alla libertà vigilata'. al paga~ento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Tamagni - detenuto dal 29.9.1935 -viene scarcerato il 29.9.1936.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 47

Reg. Gcn. n. 38/1936 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n• 77 Fiotti viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Genova il 19.2.1937 Detenutodal30.9.1935 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 4 mesi 19 giorni.

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M .V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici:

Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente Pollastri viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937 Detenuto dal 29.9.1935 al 21.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 4 mesi 22 giorni. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n • 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n· 1631) Nota: Il Giudice Istrnttore dichiara, con sentenza n· 122 del 29.10.1935, di non doversi procedere nei confronti del Vice Brigadiere di P.S. Vella Michele per "mancata autorizzazione a procedere".

SENTENZA nella causa contro: Spinelli Cerilo, nato il 29.1.1914 a Roma, impiegato di Banca; Bruscia Gino, nato il 21 .9.1909 a Perugia, pulitore di automezzi. IMPUTATI

1) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2· Codice Penale, per avere partecipato ad associazione sovversiva; 2) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., per avere svolto propaganda sovversiva. (Reati commessi in Roma in epoca antecedentemente e fino al 4 gennaio 1936 nei confronti dello Spinelli e fino al 9 gennaio 1936 nei confronti del Broscia. IN PUBBLIC,A UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori; Il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché delle risultanze dell'orale dibattimento è emerso.

IN PATIO ED IN DIRITIO

La Questura di Roma aveva denunciato i rubricati - Spinelli Cerilo di Carlo (fratello del comunista fuoruscito residente in Francia, Spinelli


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Veniero e fratello del comunista schedato SpineIIi Altiero già condaIU1ato ad anni 18 mesi e mesi 8 di reclusione, dal Tribunale Speciale con sentenza del 6 aprile 1928 per reati politici), impie}jato presso il Credito Abruzzese Molisano di Roma, del quale è direttore Spinelli Carlo( , padre del giudicabile;

Così, ad esempio, alla fine di agosto 1935 il vigile del fuoco Marcovaldi aveva rinvenuto vicino a una porta d'ingresso dell'autoparco della Caserma dei vigili di via Marmorata in Roma, una copia dattilografata del noto libello antifascista intitolato: "salviamo il nostro paese dalla catastrofe"; edito del Comitato Centrale del partito comunista d'Italia a Parigi ed inviato clandestinan1ente nel Regno.

- Broscia Gino, comunista fin dalla sua giovanissima età; Per rispondere entrambi di appartenenza ad associazione sovversiva e di relativa propaganda. Dalla compiuta istruttoria emersero prove di specifica accusa, confermate pure all'udienza particolarmente dalla confessione degli stessi imputati e dalle testimoniali. Risultò che lo Spinelli nel maggio 1935 di ritorno dal Torino, dove aveva prestato servizio militare, si incontrò col Broscia, che già gli era stato presentato nel 1933 dal defunto comunista schedato Ricci Emiliof2); quest'ultimo a sua volta conosciuto per mezzo del proprio fratello Spinelli Veniero. Subito gli propose il progetto, accettato, di scrivere degli opuscoli antifascisti su vari argomenti di attualità politica, per poi farli leggere a varie persone e diffonderne anche alcune copie dattilografate dallo stesso Spinelli. A tal uopo entrambi si incontrarono sovente fra loro; e in tali occasioni lo Spinelli ebbe a consegnare al Broscia il materiale da propagandare. Lo stesso Broscia, a tal uopo, ebbe rapporti col Di Ventura Vittorio, con la Bietolini Anna, col Sarti Fausto, tutti comunisti confinati per anni 5 con provvedimento di polizia, e con altri compagni di fede non individuati; consegnando a tutti le varie copie dattilografate dallo Spinelli. Una volta poi il Bruscia ricevette per posta dall'estero, una copia del noto libello "Salviamo il nostro paese dalla catastrofe", speditagli dal noto comunista fuoruscito "Sambucarì Mario". Subito la passò allo Spinelli perché ne riprodusse delle copie per la propaganda. Dopo alcuni giorni egli ebbe a ritirare dallo Spinelli un certo numero di copie dattilografate, che subito diffuse in vari modi; lasciandone in vari punti di Roma, ed immettendone nello stabile dello officine del gas in via Ostiense, nelle buche delle RR.PP., nella caserma di pompieri, nelle cassette di corrispondenza privata, e facendole anche leggere a compagni. L'attività propagandistica svolta dal Brescia, d'accordo con lo Spinelli, in parte è dimostrata dal materiale fatto pervenire alla Questura, dalle persone alle quali era stato inviato, o ne erano venute, in altro modo, in possesso. Materiale in giudiziale sequestro riconosciuto dai due giudicabili, per quello dattilografato dallo Spinelli e di poi consegnato al Brusoia che lo diffuse. (1) Per Spinelli Alticro vedi "Decisioni emesse dal T .S.D.S nel 1928 pag.130

Per Spinelli Veniero vedi "Decisioni emesse dal TS.DS. nel 1932 pag. 21 (2) Per Ricci Emilio vedi "Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1927 pag. 468,475,476 e 477.,

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In data 7 settembre 1935 l'Ing. Foresti abitante in via Ostiense aveva ricevuto una lettera con allegato uno scritto dattilografo antifascista dal titolo "Chiarificazioni". Infine il 9 ottobre successivo l'operaio addetto alle officine delle tranvie del Governatorato rinveniva su un tranvai della linea n• 16 uno scritto dattilografo antifascista dal titolo; "il conflitto italo - etiopico". Entrambi gli imputati nell'affermare in tutta la loro chiarezza i fatti suaccennati, vollero far conoscere al Tribunale la loro fede comunista. Dalla esposta nruTativa scaturisce.la prova che lo Spinelli ed il Bruscia partecipavano ad associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, svolgendo la relativa attività propagandistica mediante diffusione di materiale sovversivo. Pertanto si sono resi responsabili dei reati previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2· e 272 p.p. C.P.; integrandosi nella fattispecie tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la qualificazione giuridica dei reati loro ascritti. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la naturà particolare dei reati, il Collegio condanna:

Ai sensi dell'art.. 270 cpv. 2· C.P.: Spinelli e Bruscia ad anni 2 ciascuno; Per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: Spinelli e Broscia ad anni 3 ciascuno. Entrambi alla reclusione, con la libertà vigilata, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 270 cpv. 2°, 272 p.p., 23, 29, 73,228,229 C.P.; 274,488 C.P.P. Dichiara Spinelli Cerilo e Broscia Gino colpevoli dei reati loro ascritti; ed operato il cumulo delle pene complessivamente li condanna ad émi 5 di reclusione. Con la libertà vigilata, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di aIU1i 5, col pagamento in solido


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delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

S ENTENZA N. 48

Rcg. Gen. n.16/1936

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Roma, 29.9.1936-Anno XN.

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V .S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giac..)mo; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Mingoni Mario, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Calià Michele, Consoli della M .V.S.N.; NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 Spinelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937 Detenuto dal 4.1.1936 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 1 mese e 15 giorni. Broscia viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.2.1937 Detenuto dal 9.1.1936 al 19.2.1937 Pena espiata: 1 anno, lmese e 10 giorni.

Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 27.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n • 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n· 1631).

SENTENZA nella causa contro: Spitaler Stefania, nata il 14.4.1912 a S. Michele Appiano (Bolzano), casalinga; Ebner Francesco, nato il 2.9.1901 a S.Michele Appiano (Bolzano) fmttivendolo; Mitterer Luigia, nata il 12.4.1906 a Scalare (Bolzano), casalinga; IMPUTATI

Spitaler Stefania: 1) del delitto previsto e punito dall'art. 266 p.p. C.P. per avere istigato il soldato Sinn Floriano, in servizio militare presso il 146° Reggimento Fanteria in stanza a Catania, a disobbedire alla legge ed a violare i doveri della disciplina militare, consigliando, in una lettera speditagli da Planizza il 10.7.1935, a procurarsi maliziosamente una infermità allo scopo di sottrarsi al servizio militare; 2) di altro delitto previsto e punito dal suddetto articolo 266 p.p. C.P., per avere il 21.9.1935 istigato ed indotto il soldato Spitaler Roberto dell'81 • Regg. Fanteria di stanza a Roma, a disertare dal Corpo. Ebner Fnmcesco e Mitterer Luigia: 3) di concorso nel delitto attribuito alla Spitaler, di cui al 11° 2. per avere partecipato alla istigazione fatta verso il soldato Spitaler perché disertasse dal Corpo (art. 1 in relazione al 266 p.p. C.P.). Reati commessi a Caldaro, Appiano e Roma; dal luglio all'ottobre 1935.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO srATO

OMISSIS

P .Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli art. 81 cpv. 1°, 132, 133,110,266 p.p. C.P.; 477,488, 479 C.P.P. Assolve Mitterer Luigia dal reato ascrittogli per insufficienza di prove ed ordina che sia scarcerata se non detenuta per altra causa. Dichiara Spitaler Stefania colpevole di unico reato continuato d'istigazione, anziché di due distinti reati come in rubrica; Ebner Francesco colpevole del reato a lui ascritto. E condanna la Spitaler ad anni 1 e 6 mesi di reclusione; e l'Ebner ad 1 anno della stessa pena. Entrambi al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 30.9.1936 - Anno XIV. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Mitterer Luigia, detenuta dal 17.l 0.1935, viene scarcerata il 30.9.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 11° 77 Spitaler viene scarcerata dalle Carceri giudiziarie per donne di Roma il 20.2.1937 Detenuta dal 17.10.1935 al 20.2.1937 Pena espiata: 1 anno, 4 mesi e 3 giorni. Scarcerazione per espiata pena. Ebner detenuto dal 19.11.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 19.11.1936. Insieme con i sopraspecificati imputati la Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n· 9 del 5.5.1936, l'accusa anche nei confronti dei latitanti: Platter Giuseppe, nato il 22.4.1902 a Lagundo (Bolzano), bracciante;

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Spitaler Roberto, nato il 21.4.1913 ad Appiano (Bolzano), contadino. I suddetti imputati non vennero mai tratti in arresto e il Giudice Istmttore del Tribunale Penale dì Roma ha, con sentenza del 9.6.1956, dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti essendo i re~ti loro addebitati estinti per prescrizione (art. 157 C.P.).


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PRIMA PARTE: SEN"IENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 345/1935

SENTENZA N. 49

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3) del reato di cui all'art. 697 p.p. C.P. pc avere detenuto abusivamente: il primo due pistole, ed il secondo una pistola ed undici cartucce.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Con l'aggravante della recidiva per il Conca ed il Ricaldone, a senso dell'art. 99 cpv. 2° C.P. inrelazioneain° 1 e3 delcpv. 1• perConca,edinrelazione ai n· 1, 2e 3 perilRicaldone. Reati commessi in Milano ed altrove in epoca precedente e sino al luglio 1935.

Giudici: Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Consoli della M.V.S.N.;

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

II Tribunale; Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto accertare.

Bernini Pietro, nato il 15.07.1 890 a Locate T riulzi (Milano), meccanico; Borloni Aristotile, nato il 15.06.1898 a Milano, valigiaio; Conca Angelo, nato il 1.10.1 899 a Lodi (Milano), tipografo; Gorla Romolo, nato il 16.08.1898 a Romanego (Cremona), imbianchino; Ravera Ernesto, nato il 12.03.1883 a Opera (Milano), lattivendolo; esercente di latteria

IN PATIO ED IN DIRITIO

Gli organi tutori del!' ordine pubblico durante il mese di giugno dell'anno 1935 avevano notato in varie provincie dell'Italia, specie dell'Italia settentrionale, un certo risveglio nel!' attività sovversiva; manifestatasi mediante diffusione di stampe comuniste, fatta sia con lancio, per le vie, <li libelli, sia con spedizione di libelli a mezzo posta in buste chiuse. Era stata data una maggiore diffusione al libello intitolato "Salviamo il nostro paese dalla catastrofe".

Rossi Barnaba, nato il 10.06.1889 a Valfabbrica (Perngia) calzolaio; Tardani Giuseppe, nato il 18.10.1910 a Lomello (Pavia), tipografo; Ricaldone Pietro, nato il 07.03.1898 a Mirabello Monferrato (Alessandria), operaio metallurgico. IMPUTATI

Tutti: 1) del delitto di cui all' art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione comunista;

Questo libello datato "aprile 1935" ed a firma del "comitato centrale del partito comunista d'Italia" era indirizzato principalmente agli operai, ai contadini, ai militari ed al popolo della Venezia Giulia, dcll' Alto Adige, del Dodccaneso e delle Colonie Africane. Esso tendeva a sabotare la guerra in Abissinia, facendo una critica a fondo della politica interna ed estera del Governo nazionale, prospettando una situazione economica catastrofica, ed incitando i cittadini ed i militari alla ribellione ed alla indisciplina. Poiché le buste contenenti i libelli risultavano in massima parte impostate a Milano, si ritenne che in questa città si trovasse qualche emissario comunista. Le indagini della Polizia furono quindi rivolte a scoprire in detta città i depositari ed i diffusori di tali libelli, dirigendo l'attenzione non solo sugli elementi locali, ma anche su varie persone da poco residenti a Milano.

Conca, Gorla, Rossi, Ravera e Ric,ùdone, inoltre: 2) del delitto di cui agli art.110 e 272 p.p. C.P. per avere svolto, in concorso fra loro, prppaganda comunista; Conca e Rossi, ancora:

Si venne così a sapere che un individuo, già condannato dal Tribunale Speciale, dopo aver usufruito del beneficio della amnistia, era espatriato in Francia e nel giugno 1935 era rientrato nel Regno come emissario del partito comunista; per svolgere attività sovversiva, a tal uopo munito di denaro e dei soliti documenti falsi di copertura.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Inoltre .in casa dei rubricati Conca e Goda furono trovati e sequestrati numerosi opuscoli dal titolo "Salviamo il nostro paese dalla catastrofe", identici a quelli spediti da Milano in buste chiuse nelle varie provincie; e presso il Conca furono anche trovati e sequestrnti un ciclostile bene attrezzato adatto alla riproduzione delle stampe, e due pistole non denunziate all'Autorità. Nelle perquisizioni eseguite nei riguardi di Bernini, di Bodoni, di certo Faini denunciato ma, dopo la compiuta istruttoria, morto, e di Tardani, furono rinvenute e sequestrate stampe comuniste. E poiché la Questura aveva potuto altresì stabilire che presso la bottega del giudicabile Rossi sovente venivano depositati dei pacchi di materiale sovversivo propagandistico, e che tali pacchi venivano in seguito ritirati dallo stesso individuo che ne aveva effettuato il deposito, così a mezzo del detto Rossi fu possibile individuare il Ricaldone come uno dei maggiori esponenti dell'attività comunista locale. Dalle esplicite confessioni di taluni imputati e dalle contraddicenti dichiarazioni di altri, nonché dal materiale, in giudiziale sequestro, rinvenuto nelle perquisizioni personali e domiciliari, emersero chiaramente le responsabilità di ognuno degli in1putati. Conca Angelo è stato arrestato il mattino del 15.07.1935 e quando gli agenti si recarono a casa sua, egli, appena li vide, si gettò da una finestra per sfuggire; ma fu subito raggiunto. La perquisizione eseguita nella sua abitazione portò al rinvenimento di abbondante materiale di propaganda comunista, e furono rinvenuti numerosi opuscoli del libello "Salv .iamo il nostro paese dalla catastrofe" diffuso per posta in varie provincie del Regno, e spedito da Milano. Furono anche rinvenuti: una bozza di un manifesto dal titolo "Lottiamo contro il Sabato Fascista", manoscritti inerenti al lavoro organizzativo comunista; carteggio proveniente da.Il' estero riflettente l'attività del partito; ed indirizzi per corrispondere col partito all' estero. Inoltre una cassetta completa con attrezzi per la riproduzione della stampa; e due pistole automatiche non denunziate. II Conca che è un irriducibile comtmista è stato altra volta condannato dal Tribunale Speciale, con sentenza in data 06.03.1929, a tre anni e mesi sei di reclusione per attività comunista. Egli però ha negato le accuse contestategli, quantunque le prove a suo carico emergano, oltre che dal materiale sequestrato in casa sua, anche dalle dichiarazioni del già nominato Faini Pietro, cognato del Conca, il quale ebbe a dire di essere stato indotto ad entrare nelle file comuniste dal Conca, e di essere stato incaricato, per opera di costui, della distribuzione della stampa e del recapito della corrispondenza di partito che giungeva dall'estero ad esso Conca. Dalle dichiarazioni poi dei coimputati Tardani e Borloni risulta del pari che il Conca fece presso di loro opera di persuasione per farli aderire all'associazione comunista. L'esame del materiale sequestrato in casa del Conca dimostra che egli era in corrispondenza

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZTATE DAL T.S.D.S.

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con i dirigenti della centrale comunista all'estero, e che era accreditato presso costoro. In ordine alla detenzione abusiva di due pistole automatiche il Conca è confesso. Ricaldone Pietro: già condannato dal Tribunale Speciale per attività comunista a sei anni di reclusione con sentenza in data 6 novembre 1930. Egli ha negato ogni addebito; e tenendo, all'udienza, un contegno spavaldo fece delle contraddicenti dichiarazioni. Egli è stato accusato esplicitamente da Faini, di far parte dell'associazione comunista e di essersi attivamente occupato della propaganda, depositando presso il Rossi pacchi di stampe ed incaricando lo stesso Faini di depositare altri pacchi presso il Ravera. Gorla Romolo: nella perquisizione eseguita in casa di costui fu trovato abbondante materiale di propaganda comunista e cioè: molti esemplari del libello "Salviamo il nostro paese dalla catastrofe" e dei giornali "Unità", "Avanguardia", "Battaglie Sindacali" e varii esemplari di un manifestino indirizzato dal partito comunista ai dirigenti dei Sindacati Fascisti allo scopo di svalutare la efficacia pratica di questa istituzione del Regime. Il Gorla era incaricato di ricevere in un secondo momento la stampa comunista che doveva andare in diffusione. Egli ha confessato di professare idee comuniste; e· l'abbondante materiale di stampa rinvenuta in casa sua dimostra la sua partecipazione all'associazione comunista, ed il suo concorso nella propaganda sovversiva svolta in quel tempo. Bodoni Aristotile, Bernini Pietro e Tardani Giuseppe, accusati di partecipazione all'associazione comunista, hanno negato l'addebito, ma anche per costoro non mancano le prove. Al Borloni è stata trovata nella tasca della giacca una copia dell'opuscolo ''Lo stato operaio" identico alle altre copie sequestrate al Conca. Egli all'arrivo degli agenti in casa sua cercò di disfarsi di detto opuscolo. Nei suoi interrogatori, in periodo istruttorio, aveva anunesso di essersi intrattenuto qualche volta a parlare di politica col Conca, il quale cercava d'iniziarlo al comnnismo; per cui è logico ritenere che l'opuscolo suddetto gli sia stato dato appunto dal Conca, e non sia stato da lui trovato per terra, come egli ebbe a dire. Però in dibattimento tentò di dimostrare che l'accennata azione criminosa era stata svolta verso di lui non già dal Conca, ma dal Faini, perchè, come è stato detto, Faini morì dopo la compiuta istruttoria. Al Bernini, cognato del fuoruscito Fiammenghi Ettore e zio del comunista, pure residente all'estero, Bernini Guido, è stata trovata una copia dell'opuscolo "Gioventù Comunista'' uguale a quelle sequestrate al Gorla. E per giustificarsi il Bernini disse che apparteneva al cognato Fiammenghi, noto comunista emigrato in Francia. Ma è inattendibile tale giustificazione, perché il Fiammenghi era da varii mesi espatriato, mentre l'opuscolo era di data posteriore. II Tardani ha dichiarato di essere stato oggetto di propaganda da parte del Conca e di avere ricevuto da costui due volte un opuscolo intitolato "La rivolta del Mar Nero". La prima volta dopo di averlo letto, l'ha restituito; ed allora il Conca gliene ha consegnato un altro, che è quello rinvenuto e sequestrato nella sua abitazione.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO SfATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Nei confronti dei pure denunciati Rossi e Ravera non emersero sufficienti elementi di reità in ordine al reato di appartenenza alla accennata associazione sovversiva. Infatti si affacciano dubbi per poter stabilire che abbiano o meno agito con dolo potendo rispondere anche al vero quanto entrambi, negando le accuse, affermarono. E cioè il Rossi, che a dire anche della Questura ebbe sempre a tenere condotta incensurabile e che all'udienza confermò i suoi sentimenti di devozi0ne al Duce ed al fascismo, già manifestati in ripetuti esposti fatti in carcere, esercitando la professione di calzolaio, in una modesta bottega, era solito concedere che donne e uomini suoi clienti, od estranei di passaggio per quella strada, provvisoriamente depositassero pacchetti aperti o chiusi, di massima ritirati nella stessa giornata; avrebbe acconsentito, due o tre volte, che anche il Ricaldone (da lui non conosciuto personalmente ma che riteneva in buona fede, un venditore ambulante e non un esponente del comunismo), depositasse piccoli pacchi chiusi, ritirati dallo stesso Ricaldone, dopo poco tempo.

A Conca e Ricaldone anni 3 ciascuno; a Gorla anni 2; a Tardani anni 2; a Bernini e Borloni anni 1 e mesi 6 ciascuno;

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Il Ravera, incensurato, che esercitava una latteria, avrebbe accettato di depositare nel suo frigorifero un pacchetto di stampa sovversiva consegnatogli dal Faini che però gli avrebbe dichiarato contenente generi alimentari. Come sempre avviene, egli avrebbe consegnata la contromarca di deposito al Faini; ma poiché dopo qualche giorno il Faini non si sarebbe ripresentato a ritirare il pacco, egli in presenza dei suoi dipendenti avrebbe aperto il pacco ed avendo accertata l'esistenza di materiale sovversivo, l'avrebbe senz'altro distrutto. Di conseguenza non essendo sufficientemente provato che l'opera di entrambi fosse dolosa, necessita assolverli per insufficienza di indizi dalla suddetta imputazione, loro rubricata. Invece essendo emerso ad evidenza che il Conca ed il Ricaldone erano gli esponenti della locale attività comunista; che alla associazione sovversiva appartenevano con loro, pure il Bernini, il Borlo11i, il Tardani ed il Gorla; e che con quest'ultimo, il Conca ed Il Ricaldone ebbero a svolgere fattiva opera propagandistica; il Collegio ritiene tutti costoro responsabili del reato previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2° C.P.; ed il Ricaldone, il Conca ed il Gorla anche del reato di cui all'art. 272 p.p.C.P. Inoltre siccome il Conca ed il Rossi detenevano abusivamente, il primo due pistole e l'altro una pistola con 11 cartucce, entrambi sono responsabili del reato di cui all'art. 697 C.P. Infine il Conca ed il Ricaldone furono già condannati da questo Tribunale Speciale per reati della stessa indole; di conseguenza devesi nei confronti di entrambi applicare l'aggravante della recidiva a sensi dell'art. 99 cpv. 2° in relazione ai un· 1 e 3 per il Conca ed in relazione ai nn • 1, 2 e 3 per il Ricaldone. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive; considerata la natura particolare del reato; il Tribunale ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell' art. 270 cpv. 2° C.P.:

A sensi dell'art. 272 p.p.C.P.:

A Conca e Ricaldone anni 5 ciascuno; a Gorla anni 3; In base all'art. 697 C.P.: A Conca mesi 4; a Rossi mesi 1, per entrambi di arresto.

In applicazione dell'art. 99 cpv. 2° n° 1 e 3 cpv. 1·, nei confronti del Conca, e dell'art. 99 cpv. 2° n • 1, 2 e 3 cpv. I nei confronti del Ricaldone le pene di costoro vengono aumentate della metà perché recidivi. O

Ed operato il cumulo delle sopra specificate pene complessivamente condanna: Conca ad anni 12 di reclusione a mesi sei di arresto; Ricaldone ad anni 12 di reclusione; Gorla anni 5 di reclusione; Tardani ad anni 2 di reclusione; Bernini E Borloni ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno; Rossi a mesi 1 di arresto. Conca e Ricaldone anche ,ùla ·interdizione perpetua dai pubblici uffici; Gorla anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti ad eccezione di Ravera e Rossi, alla libertà vigilata, tutti tranne Ra.vera al pagamento in solido delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che vengono immediatamerite escarcerati Ravera e Rossi, quest'ultimo per espiata la pena, se non detenuti per altra causa.

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 270 cpv. 2°, 272 p.p. 697 p.p.; 23, 29, 73, 74, 99 cpv. 2° n° 1, 2 e 3; 228,229 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485,486 C.P.Esercito Dichiara Ravera Ernesto e Rossi Barnaba assolti per insufficienza di prove dai reati di cui all'art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P.; ritenendo tutti gli allri rubricati colpevoli dei delitti ad ognuno ascritti; ed il Rossi del reato previsto e punito dall'art. 697 p.p. C.P.. Ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Conca ad anni 12 di reclusione e mesi 6 di arresto; Ricaldone ad mmi 12 di reclusione; Gorla ad anni 5 di reclusione; Tardani ad anni 2 di reclusione; Bernini e Borloni ad anni 1 e mesi 6 di reclusione; Rossi a mesi 1 di arresto.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZL".TE DAL T.S.D.S.

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Conca e Ricaldone anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Gorla anche alla interdizione dai puGi.>lici uffici per la durata di rumi 5.

Detenuto dal 15.7.1935 al 19.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi e 4 giorni.

Tutti, ad eccezione di Ravera e Rossi, alla libertà vigilata; tutti trrume Ra.vera al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Borloni detenuto dal 15.07. 1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie di Roma il 15.01.1937.

Ordina che vengano im,aediatamente escarcerati Ravera e Rossi, quest'ultimo per avere espiata la pena, se non detenuti per altra causa. Roma, 01.12.1936 - Anno XV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Rossi, detenuto dal 15.7.1935, e Ravera detenuto dal 20.8.1935, vengono scarcerati 1'1.12.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI fASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.02.1937 n· 77; Conca viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo il 15.07.43 Detenuto dal 15.07.1935 al 15.07.1943 Pena espiata: 8 anni (i;er Conca vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1929 pag. 199) Per i precedenti penali Conca non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 14.02.194011° 56. I benefici previsti dal R.D. 17.10.1942 n· 1156 non possono essere applicati al Conca perché condannato per reati esclusi da provvedimenti di clemenza. Ricaldone viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 05.04.1941 Detenuto dal 5.10.1935 al 5.4.1941 Pena espiata: 5 rumi, 6 mesi (Per Ricaldone vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1928 pag. 637 e le "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1930 pag. 150) Per i precedenti penali Ricaldone non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.02. 1940 n° 56 . Go ria viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 19.02.1937 Detenuto dal 15.07.1935 al 19.02.1937 Pena espiata: 1 a.nno 7 mesi e 4 giorni. Tar<lani viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 19.2 .1937.

Bernini detenuto dal 24.07.1935 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri giudiziarie cli Roma il 24.01.1937. La Commissione Istrnttoria pronunziò, con sentenza n • 4 del 18.02.1936, l'accusa anche nei confronti di: Faini Pietro, nato il 27.07.1916 a LomelJo (Pavia) - tipografo. Faini, detenuto dal 15.07.1935 , muore per "interocolite ulcerosa" nell'Ospedale S. Spirito di Roma il 29.10.1936. Pertanto con sentenza n· 20 del 15.11.1936 la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere nei confronti del Faini essendo i reati estinti per morte del reo (art. 150 C.P.). T onini Attilio, nato il 22.01.1891 a Castelfranco Emilia (Modena) conunerciante . Nei confronti cli Tonini, detenuto dal 13.07.1935, la Commissione Istruttoria dichiarò con la sopracitata sentenza cli non doversi procedere per insufficienza cli prove in ordine al solo reato cli propaganda comunista.Per il delilto di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 2· cpv. C.P.) Tonini verme giudicato dal T.S.D.S., con altri 20 coimputati con sentenza n • 54 dell' 11.12.1936.


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TRIBUNALESPEC.1ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 75-108/1936

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 53

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In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ulrimi avuta la parola, osserva:

Il Tribunale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

IN FATIO ED IN DIRITIO

I prevenuti, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 26.06.1936, furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi come sopra esposti.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Bergamaschi Carlo, Mingoni Mario, Leonardi Nicola, Gangemi Giovanni, Calià Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Vingiano Roberto, nato il 20.03.1904 a Castellammare di Stabia (Napoli), impiegato presso la Petrolea; Perez Guglielmo, nato il 09.11.1901 a Castellammare di Stabia (Napoli), ebanista; Martora.no Nunziante, nato il 21.05.1895 a Castellammare di Stabia (Napoli), carpentiere;

Di Martino Luigi, nato il 11.11.1897 a Castellammare di Stabia (Napoli), operaio metallurgico; Marano Francesco, nato il 19.11.1915 a Castellammare di Stabia (Napoli), studente in lettere; De Rosa Giuseppe, nato il 20.05.1912 a Castellammare di Stabia (Napoli), studente universitario. IMPUTATI

Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 272 p.p. Codice Penale perché nell'inverno 1936 e precedentemente in Castellammare di Stabia, ed il Vingiano anche in Savona, facevano propaganda sovversiva; Martorano, Di Martino, Marano e De Rosa anche: 2) del delitto di cui all'an. 282 C.P. perché nel gennaio 1936, in Castellammare di Stabia offendevano l'onore e il prestigio del Capo del Governo mediante diffusione di manifestini contenenti la scritta: "A morte Mussolini rinnegato e assassino".

All'odierno dibattimento, per la confessione di quasi tutti gli imputati e per le prove documentali e testimoniali è rimasto accertato quanto segue:

In Castellammare di Stabia, nel 1935 e nei primi del gennaio 1936, i rubricati Martorano, Di Martino, De Rosa e Marano, in alcuni incontri, anche fuori dell'abitato, si erano manifestate le comuni idee sovversive ed antifasciste ed avevano stabilito di compilare e diffondere manifestini di propaganda nella ricorrenza annuale di un conflitto politico avvenuto il 20.01.1921 in detta cittadina. Deil 'acquisto dei caratteri di gomma occorrenti della compilazione e della riproduzione dei manifestini si occuparono gli intellettuali del gruppetto e cioè gli studenti Marano e De Rosa, della diffusione il Martorano. Tutti sotto le direttive del vecchio sovversivo Di Martino. Nella notte sul 20 ge1maio u.s., infatti, numerosi manifestini, di cui esistono vari esemplari in atti, contenenti espressioni cli J?IOpaganda sovversiva e volgarissime offese al Capo del Governo, furono diffusi per opera dei predetti in Castellammare, e, rinvenuti, poi, da buoni cittadini, faro.no recapitati alle autorità. Le quali non tardarono ad assicurare alla giustizia i responsabili. Furono poi arrestati e denunziati i nominati Vingiano e Perez, perché al Vingiano, contabile in Savona presso la Società Russa "Petrolea" ivi fermato dalle Autorità di P.S. per sospetta attività comunista ed antifascista, era pervenuta una lettera in cui il rubricato Perez !o invitava a sospendere la corrispondenza che aveva con gli amici di Castellammare. Tale lettera il Perez disse di avere scritta per esortazione di congiunti di alcuni degli arrestati predetti, conoscenti del Vingiano. Peraltro il Perez in un primo tempo, aveva aggiunto che il Vingiano era stato precedentemente in Castellammare ed aveva fatto presso di lui propaganda comunista, accompagnandosi anche con elementi di idee sovversive. Il Perez però in Istruttoria e in udienza, ha ritrattato tale circostanza. Da perquisizioni operate al Percz fu rinvenuta una lettera del Vingiano del dicembre 1935 in cui è cenno di comuni cospirazioni delle quali si auspica la realizzazione nel 1936. Il Vingiano ha sempre spiegato tale frase come un normale augurio che in occasione delle feste di fine anno suole farsi: le aspirazioni si riferivano a miglioramenti nelle condizioni economiche e nell'impiego di ciascuno.


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~'TATO

Dopo qualche mese dall'arresto del Vingiano, in una cassapanca esistente in un locale vicino al suo ufficio presso la "Petrolea" furono rinvenuti manifesti.rii di propaganda comunista, vari libri sovversivi e la copia dattiloscritta di una lettera diretta ad elementi direttivi sovietici in cui chi scriveva sollecitava un impiego in Russia e faceva intravedere le sue capacità in ogni campo. Il Yingiano ha sempre negato che il predetto materiale fosse suo. Da alcuni impiegati o ex impiegati della "Petrolea" il Vingiano era stato indicato come individuo che non tralasciava occasione per manifestare il suo antifascismo negli uffici della "Petrolea"; ma tali impiegati o ex impiegati sentiti in udienza come testi, mentre nulla di sostanziale e di direttamente attribuibile al Vingim10 hanno potuto indicare al di fuori di voci che correvano, alcuni di essi hanno attribuito il loro licenziamento dalla "Petrolea" a interferenze, peraltro non bene chiarite, del Vingiano. Sicché alle loro testimonianze non si può attribuire un valore tranquillante di prove obbiettive. Non provata, pertanto, nei riguardi del Vingiano in ordine alla addebitatagli attività propagandistica, e la sua reità intorno ai suoi rapporti coi predetti individui di Castellammare, come non lo è intorno al suo comportan1ento alla "Petrolea" di Savona. Del resto il Vingiano, appartenente a distinta famiglia, non risulta di precedenti sovversivi. Quanto al Perez, invece, pur non essendo risultato chiaramente una sua p.irtecipazione rùl'operato degli arresti di CastellammaJe (Di Martino, Martorano, Marano e De Rosa) o una sua attività punibile nei suoi rapporti col Vingiano, è stata sufficientemente provata una sistematica sua opera di propaganda sovversiva fatta fra gli operai del cantiere metallurgici It,ùiani di Castellammare, dove lavorava, esaltando, specialmente nelle ore di svago dei lavoratori, il comunismo russo e discreditando il fascismo italiano. Ciò hanno confermato, anche in udienza, i testi Riccio, Cavallaro e Totaro, suoi compagni di lavoro. Ciò è sufficiente per affermare la sua responsabilità in ordine al reato di propaganda sovversiva in rubrica ascrittagli. Così, i fatti, come dianzi accertati nei riguardi di Marano, De Rosa, Di Martino e Martorano, nei quali fatti si riscontrano gli estremi 3inridici dei reati rubricati a ciascuno di essi, sono sufficienti per affermare la loro responsabilità in ordine ai corrispondenti delitti loro ascritti in epigrafe. In considerazione che tali fatti avvenivano in momento particolarmente delicato per l'Italia, in momento in cui tutta la nazione era protesa verso l'esercito, impegnato in A.O. per raggiungere le mete imperiali segnate dal Duce, e al superamento delle inique sanzioni economiche impostele da quasi tutti gli stati del mondo coalizzati; che il Marano e il De Rosa, quali appartenenti al primo G.U.F. e l'altro al Partito Nazionale Fascista, avevru10 prestato giuramento di fedeltà al Duce, il Collegio ritiene di dovere usare giusta severità nei confronti dei responsabili.

PRTh1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

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Ritiene che siano pene adeguate ai fatti: per Marano, De Rosa e Di Martino, complessivi anni 8 di reclusione a ciascuno derivati dal cumulo di anni 5 per le offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e anni 3 per la propaganda (art. 272 p.p. C.P.); per Martorano, complessivi anni 6 di reclusione, derivati dal cumulo di anni 5 per le offese al Capo del Governo ed anni 1 per la propaganda (articoli sopra citati); per Perez anni 5 di reclusione per la propaganda ascrittagli (art. 272 p.p. C.P.). Ai condannati incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (488 C.P.P.) e a ciascuno l'obbligo particolRre del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). Il Collegio in considerazione della pericolosità sociale dei condannati, ritenuta secondo le norme degli esaminati art. 202-203 e 133 C.P., reputa opportuno dovere ordinare la sottoposizione di essi alla libertà vigilata (art. 229 C.P.). Ritiene infine di dovere assolvere per non provata reità il Vingiano dal delitto ascrittogli, essendo inefficienti, dubbie e non tranquillanti le prove emerse a suo carico (art. 485 C.P.Esercito) e di dovere in conseguenza, ordinare la sua scarcerazione (art. 486 C.P.Esercito). P.Q.M.

Letti ed applicati agli art. 272 p.p. - 282, 73, 229 C.P. 274, 488 C.P.P. 485, 486 C.P.Esercito. Dichiara Perez Guglielmo, Martorano Nunziante, Di Martino Luigi, Marano Francesco e De Rosa Giuseppe responsabili dei delitti a ciascuno di essi in rubrica ascritti e, cumulate le pene, condanna alla reclusione: Di Martino, Marano e De Rosa ad anni 8 ciascuno, Martorano ad anni 6 e Perez ad anni 5; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli propria custodia preventiva, ordina che tutti i predetti siano sottoposti alla l:~ertà vigilata; assolve per non provata reità Vingiano Roberto dall'imputazione in rubrica ascrittagli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 09.12.1936 - Anno XV Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Vingiano, detenuto dal 17.02.1936 viene scarcerato il 09.12.1936


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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 15.02.1937 n· 77 e 24.02.1940 n· 56 Marano viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 20.01.1941 Detenuto dal 20.01.1936 al 20.01.1941. Pena espiata: 5 anni. Di Martino viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Civitavecchia il 20.01.1941. Detenuto dal 20.01.1936 al 20.01.1941. Pena espiata: 5 anni. Rifiuta associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 28.10.1937. Il Di Martino, inoltre, ritenuto colpevole del reato di diserzione è stato, condannato dal Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 03.09.1917, alfa pena di 2 mesi di carcere. De Rosa viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 20.01.1941. Detenuto dal 23.01.1936 al 20.01.1941. Pena espiata: 5 anni. Ist~ze di grazia inoltrate dal De Rosa il 17.07.1939 e dal padre il 26.07.1939 vengono respmte.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 54

Reg. Gen. n. 205 - 219/1936 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Giovanni, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici: Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Gangemi Giovanni, Calià Michele, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Torricini Alberto, nato il 9.3.1906 a Prato (Firenze), impiegato; Tonini Attilio, nato il 22.1.1 891 a Castelfranco Emilia (Modena), commerciante; Chiesa Giuseppe, nato il 23.4.1907 a Cinesello (Milano), aggiustatore meccanico;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.02.1937 n· 77 Alzati Emilio, nato il 10.1.1905 a Bollate (Milano), giornaliero; Perez viene scarcerato dall'Istituto penale di Castelfranco Emilia il 06.03.1939. Detenuto dal 06.03.1936 al 06.03.1939. Pena espiata: 3 anni.

Bimfi Giuseppe, nato il 20.8.1907 a Caronno Milanese (Varese), muratore;

Bazzini Anna, nata il 19.7.1900 a Castana (Pavia), lattaia; Martorano per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.02.1937 n• 77 avrebbe dovuto essere scarcerato il 20.01.1940. Il Martorano inoltra, in data 30.05.1937, istanza di grazia nella quale dichiara, tra l'altro quanto segue: "dopo un anno e mezzo di contatto con questi sedicenti rinnovatori della società dei quali ho potuto conoscere da vicino la grettezza dell'animo e la inconsistenza delle promesse, dopo un anno e mezzo di riflessioni e di pentimento ho potuto misurare l'enormità della mia colpa, che sebbene commessa senza averne coscienza abbracciava nella sua azione disgregatrice il suo paese, la mia famiglia innocente e sofferente, e me stesso". La domanda di grazia viene accolta e con Decreto del 26.08.1937 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Martorano viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 31.08.1937. Detenuto dal 20.01.1936al31.08.1937. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 11 giorni.

Figini Cesare, nato il 3.2.1910 a Bollate (Milano), giornaliero; Figini Oreste, nato il 9.5.1909 a Cinescllo (Milano), dispensiere cooperativa; Fumagalli Carlo, nato il 6.10.1884 a Cinesello '(Milano), autista di piazza; Giussani Oreste, nato il 2.9.1901 a Cormano (Milano), autista; Ghezzi Vittorio, nato il 23.1.1908 a Bollate (Milano), giornaliero; Pacchetti Antonio, nato il 4.9.191 O a Cinesello (Milano), meccanico; Ratti Umberto, nato il 3.12.1905 a Ostiglia (Mantova),muratore;

Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 27.02.1961 il beneficio dell' amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n· 719 e dichiara estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n· 1631).

Sollazzo Luigi, nato il 28.8.1898 a Minervino Murge (Bari), venditore ambulante; Vittori Augusto, nato il 12.5.1912 a Niguarda (Milano), meccanico;


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TRilJUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Baio Francesco, nato il 8.1.1896 a Malo (Vicenza), bracciru1te; Calcara Giuseppe, nato il 28.11.1912 a Malo (Vicenza), braccim1te; Giacomin Dante, nato il 10.7.1906 a Lamon (Belluno), calzolaio; Giopp Enrico, nato il 17.5.1918 a Lamon (Belluno), garzone salumiere;

PRI.MA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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quando non perverrit in potere della giustizia) furono con sentenza della Commissione Istruttoria in data 5.11.1936, rinviali a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in epigrafe precisati. All'orale cl'lbattimento, per }a confessione totale o parziale di alcuni accusati, per le prove testimoniali e documentali e tenuto conto di quanto era emerso precedentemente per più ampie e circostanziate dichiarazioni di quasi tutti gli imputati, raccolte nelle carte processuali, è rimasto acce11ato quanto segue:

Giopp Giacinto, nato il 21.9.1913 a Lamon (Belluno), autista; Margulies Moisè, nato il 30.1.1913 a Drohobyer (Polonia), studente in ingegneria. IMPUTATI

Tl!tti: 1) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 cpv. 2° C.P.);

Tutti, eccetto il Margulies: 2) anche del delitto di propaganda sovversiva (art. 272 p.p. C.P.); Torricini, Chiesa, Alzati e Tonini, ru1cora: 3) del delitto cli costituzione, organizzazione, direzione di associazione sovversiva (art. 270 p.p. C.P.);

Nell'estate del 1935, l'emissario comunista Tonini Attilio. che per l'attività delittuosa allora accertata era stato già rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istmttoria in data 18 febbraio e.a., che modificata in ordine all'imputazione per le nuove risultanze, fu unificata con la predetta del 5.11.1936, unendo gli atti del processo 345/1935 che lo riguardavano a questo, aveva avuto contatto i.n Milano con alcuni degli attuali imputati e precisamente con Giussan i, Giacomi.n e Giopp Giacinto, ai quali aveva dato direttive sull'attività comunista da svolgere e fornito per la distribuzione abbondante materiale di propaganda comunista. Dopo l'arresto del Tonini, operato il 13.7.1935, l'autista Giussani, proseguì l'opera di propaganda e, avvalendosi nello svolgere la sua attività del proprio automezzo, riuscì a mettersi a contatto col rubricato Chiesa, il quale organizzava e dirigeva in Cinesello un gruppo comunista, cui erano partecipi i nominati Figini Oreste, Ratti, Pacchetti e Fumagalli, e col rubricato Vittori, il quale si occupava della zona di Niguarda ed aveva preso contatti con l'imputata Bazzini, la quale si avvaleva della propria rivendita di latte, per attua.re incontri fra una funzionaria comunista e il Vittorie per distribuire stampe di propaganda che riceveva dalla predetta funzionaria, e con il nominato S,U1giorgio dal quale ebbe anche stampe di propaganda.

Torricini e Tonini, ancora: 4) del delitto di cui all'articolo 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice per avere fatto uso di falsi documenti. Con l'aggravante per Ghezzi e Tonini ai sensi dell'art. 99 cpv. 2° C.P. in relazione ai 11° 1 e 3 del cpv 1 °; per Alzati ai sensi del cpv. 3, seconda ipotesi dello stesso art. 99 C.P., in relazione ai 11° 1, 2 e 3 del cpv. 1 °; Bazzini - Sollazzo- Fumagalli e Giopp Giacinto ai sensi dell'art. 99 cpv. 2° C.P. in relazione ai n° 2 e 3 del cpv 1°; Calcara ai sensi dell'art. 99 cpv.

l On· 3.

Sia il Chiesa che il Vittori furono in relazione con funzionari dell'organizzazione sovversiva, provenienti dall'estero, dai quali ebbero materiale di propaganda per la distribuzione. e il Chiesa anche fondi. Tutti i predetti parteciparono a riunioni, svolsero attività per il soccorso rosso, per la propaganda a mezzo cli stampa clru1destina e per il reclutamento di gregari. Così è risultato anche nei riguardi del rnbricato A lzati, il quale strinse rapporti di associazione con Ghezzi e Figini Cesare e fu capo della organizzazione di Bollate. cui parteciparono anche Sollazzo e Banfi.

Reati commessi in Lombardia e nel Veneto nella primavera del 1936 e precedentemente.

Anche costoro tutti esplicarono opera di proselitismo e di propaganda a mezzo di stampa.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta. la parola osserva IN FATfO ED IN DIRITTO

Dopo l'arresto del funzionario Tonini, il centro comunista estero, provvide a rimpiazzare questi con altro pericoloso sovversivo e nei primi mesi del 1936 inviò in Italia il rubricato Torrici.ni Albe1to, dopo averlo munito di fondi, abbondate materiale di propaganda, istruzioni e falsi documenti cli copertura.

I rubricati, unitamente a Sangiorgio Mario (nei riguardi del quale, mantenendosi tuttora latitante, si è preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento a suo carico sino a

Il Tonici.ni, giunto a Milru10, si mise subito a contatto coi predetti Giacomin e Giussani, già noti al predetto centro estero a mezzo del Tonini, impartì loro direttive circa la sovversiva


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

attività da esplicare e fece trasportare dal Giussani in casa del Giacomin, per l'ulteriore ripartizione, numerose stampe sovversive contenute in una valigia. Colla collaborazione di tutti i predetti e del Giopp Giacinto, alcuni di detti stampati furono spediti per posta a vari nominativi; gli altri furono confezionati in pacchi, dei quali il prevenuto Calcara ne recapitò uno al nominato Margulies, studente polacco residente in Milano, uno al rubricato Baio (in Malo, provincia di Vicenza), il quale ne curò la diffusione in quel paese, ed uno a Treviso ad una donna per l'ulteriore recapito a tale Infanti, però la donna, constatata l'indole delle stampe, le distrusse. Altro pacco di detta stampa era stato recapitato personalmente dal Torricini al detto Margulies. Il Margulies, infatti, vem1e trovato in possesso di scritti di indole sovversiva e antifascista. Pertanto il Margulies, nonostante i suoi non motivati dinieghi, è da ritenersi che appartenesse alla clandestina organizzazione comunista che esplicava la sua attività in Lombardia e nel Veneto. Anche il rubricato Giopp Emico, minore ai 18 anni all'epoca del fatto, aveva concorso all'attività dei predetti coll'impostazione delle stampe di cui sopra; ma egli ha sempre negato di avere saputo il tenore del contenuto delle stampe che dal predetto proprio fratello Giacinto e dal Giacomin gli venivano date per l'impostazione, nè sono emerse prove sufficienti per far ritenere .c he consciamente agisse; tanto più se si pensa, come è risultato che egli, per la sua giovane età, veniva allontanato dalle riunioni che il fratello Giacinto, il Giacomin, il Giussani, il Calcara e il TorricL1i teneva.no per tali operazioni di propaganda. Sia il Giacomin che il Calcara ebbero da Torricini r.otevoli somme. Il Torricini e gli altri ora nominati furono assicurati alla giustizia nella primavera di quest'anno dopo che essi, come gli altri rnbricati, avevano svolto tale nefanda opera in momento delicato e grave per l'Italia impegnata in operazioni militari in A.O. per il conseguimento dei fini imperiali voluti dal Duce e protesa al superamento delle inique sanzioni economiche impostatele dalla ginevrina società delle Nazioni. Al Torricini fu sequestrato abbondante materiale di propaganda comw1ista, falsi documenti di identità, in rubrica specificati, di cui aveva fatto uso in Italia, e somme che aveva avuto dal centro estero per commettere i delitti di cui risponde. Pericolosissimo fra tutti è apparso nell'attuale processo il Tonini, il quale, da vecchia dat~ incorreggibile sovversivo, condannato da questo Tribwiale per delitti contro le personalità dello Stato a grave pena nel 1928, espatriato clandestinamente in Francia nel 1931, tornò più volte in Italia nel 1933 e nel 1935, con falsi documenti d'identità di cui fece uso in Italia, a scopo organizzativo, con somma e materiale di propaganda comunista, a Milano e poi in provincia di Como dove, mentre tentava di riguadagnare il confine, fu arrestato. Socialmente pericolosi anche gli altri mbricati, meno il Giopp Enrico, e in maggior misura l'Alzati che torna per la terza volta davanti a questa giustizia dopo essere stato condannato per reati della stessa indole a gravi pene nel 1928 e nel 1932; il Ghezzi, già condannato da questo Tribunale nel 1928 per reato della stessa indole, e nel 1932 per altri

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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reati della stessa indole. Ritiene, pertanto, il Tribunale di dovere assolvere per non provata reità il Giopp Enrico dalla ascrittegli imputazioni e ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa ( art. 485, 486 C.P. Esercito). Nei fatti, invece, commessi da tutti gli altri rubricati, come dianzi accertati, ravvisa gli estremi giuridici dei reati in epigrafe a ciascuno attribuiti con le aggravanti della recidiva per ciascuno nella stessa rubrica specificate e ritiene di dovere in relazione a ciò dichiarare la responsabilità di ciascuno. Reputa pene adeguate al fatto e alla pericolosità di ciascuno, i seguenti anni di reclusione: A Tonini, complessivi anni trenta derivanti dal cumulo di anni 18 per il de~tto di cui all'art. 270 p.p. C.P. aggravato di recidiva ai sensi dell'art.9911° 1, 2 e 3 C.P., di anni 7 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. aggravato di recidiva come sopra, di anni 4 per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., come sopra aggravato di recidiva e 1 anno per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477 e 482 C.P. pure aggravato di recidiva; A Torricini complessivi anni ventuno, derivimti dal cumulo di anni 12 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P., anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 2· cpv. C.P. e 1 anno per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477 - 482 C.P.; Ad Alzati anni 20 complessivi derivanti dal cumulo di anni 12 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. anni 5 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2· C.P.. Tutte elette singole pene già gravate dall'aumento della recidiva giusta l'imputazione; A Ghezzi anni 12 complessivi, derivanti dal cumulo di anni 7 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 27'?, p.p. C.P: e di anni 4 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P., dette singole pene già gravate di aumento per la recidiva giusta l'imputazione; (ripeto anni 7 e mesi 6 + anni 4 e mesi 6); A Chiesa anni 10 complessivi, derivanti dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P., anni 2 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. ed anni 2 per il delitto di cui all'art, 270 - 2° cpv. C.P.; A Giussani Oreste e a Vittori complessivi anni 8 ciascuno derivanti dal cumulo per ciascuno di anni 5 per il delitto di cui tùFart. 272 p.p. C.P: e di anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P.; A Figini Cesare anni 7 complessivi derivanti dal cumulo di anni 4 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e anni 3 per il delitto di cui all'art. 270 - 2· cpv. C.P.; A Giopp Giacinto, Calcara, Baio, e Giacomin complessivi anni 6 ciascuno derivanti dal


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRf!v!A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

cumulo di aru1i 3 per ciascuno dei due reati loro ascritti in rubrica, compresi nelle pene per G1opp e Calcara gli aumenti di un mese per ciascuno reato per la recidiva giusta la rubrica;

Toni.ni ad anni 30; Torricini ad ani 21; Alzati ad anni 20, Ghezzi ad anni 12; Chiesa ad anni 10; Giussanì e Vittori ad anni 8 ciascuno; Figini Cesare Biagio ad mmi 7; Giopp Giacinto, Calcara, Baio e Giacomin ad anni 6 ciascuno; Fumagalli, Figini Oreste e Pacchetti ad turni 5 ciascuno; Sollazzo, Banfi e Ratti ad anni 4 ciascuno, Bazzi11i ad mmi 3; Margulies ad anni I;

A Fumagalli, Figini Oreste e Pacchetti complessivi anni 5 ciascuno derivanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei due reati loro ascritti in rubrica, compresi, nelle pene del Fumagalli, un mese per ciascuna pena per la recidiva giusta la rubrica; . A Sollazzo, Banfi e Ratti complessivi anni 4 ciascuno derivanti dal cumulo per ciascuno di anni 2 per ciascuno dei due reati loro ascritti in rubrica, compreso nelle singole pene del Sollazzo un mese per ciascuna pena per la recidiva giusta la rubrica; Alla Bazzini complessivi anni 3, derivanti dal cumulo di anni I e mesi 6 per ciascuno dei due reati in rubrica ascrittiglì compresi in ciascuna pena un mese per la recidiva giusta la rubrica; A Margulies I mrno per il delitto di cui all'art. 270 - 2° cpv. C.P. . A tutti i condannati incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (art. 4~8 C.P.P.~ e ciascuno l'obbligo panicolare del pagamento delle spese di propria custodia preventtva (art. 274 C.P.P.). ~i.se:1si ~e_ll'_art. 23~ n • 1 C.~. bisogna ordina.re la sottoposizione aJla libertù vigilata per Tonm1, 1orncm1, Alzati, Ghezzi e Chiesa.

Il Tribunale ritiene che la stessa misura di sicurezza, ma ai sensi dell'art. 229 C.P. sia opportuno ordinare anche per tutti gli altri condannati, meno che per il Margulies, essendo emersa la loro pericolosità sociale giusta gli esaminati art. 202 - 203 - 133 C.P.; Per lo straniero Margulies bisogna ordinare l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 312 C.P.. Tutto quanto in sequestro avente attinenza coi delitti in esame va confiscato (art. 340 C.P.). -~ pen_e per_T~nini, Alzati e Ghezzi per ogni singolo reato s'intendono aumentate per la rec1d1va d1 meta d1 quella inflitta. P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. - 272 p.p. - 489 in relazione ai 477 e 482 - 99 73, 78, 312, 229, 240 C.P.; 274,488 C.P.P. 485,486 C.P.Esercito ' Dichi~trn To'.1ini Attilio, Torricini Alberto, Alzati E milio, Ghezzi Vittorio, Chiesa Giuse~pe, Grnssam Or~ste, V_ittori Augusto, Figini Cesare, Giopp Giacinto, Calcara Giuseppe, Baio Franc~s~o, Giaco~1m Dante, Fumagalli Carlo, Figini Oreste, Pacchetti Antonio, Sol!a_zzo_ Lu 1~1,_ ~anf1 ~msepp~,_Ratti Umberto, Bazzini Anna e Margulies Moisè responsabili de1 delitti m rnbnca spec1f1cate, e cumulate le pene, li condanna alla reclusione:

Condruma tutti predetti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina che tutti i predetti, eccetto Margnlies, siano sottoposti alla libertà vigilata; Ordina che il l'vfargulies, a pena espiata, sia espulso dallo Stato; Ordina la confisca di quanto in sequestro; Assolve Giopp Enrico per non provata reitft dai delitti in epigrafe ascritti gli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma 11.12.1936 - AnnoXV.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Giopp Enrico detenuto dal 2.5. 1936 viene scarcerato l' 11.12.1936.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Tonini: usufruisce dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 15.2.1937 n . 77, ma per i precedenti penali viene escluso dal!' applicazione dei provvedimenti di cui al R.D. 24.2.1940 Il. 56. Pertanto Tonini avrebbe dovuto essere scarcerato il 13.7.1956. Con Decreto di Grazia emesso nell'agosto del 1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto Tonini, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 13.7.1935 al 20.8.1943. Pena espiata: 8 anni, 1 mese e 7 g iorni. (Per Ton in i vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1928 pag: 867). A lzati: usufruisce dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 15.2. I 937 n. 77, ma per i precedenti penali nono può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56 e al R.D. 17.10.1942 n. 1156. Pertanto Alzati avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.3.1949. Con Decreto di Grazia emessso nell'agosto del 1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertm1to, Alzati viene scarcerato dalla Casa di Reclusione


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di S. Gimignano il 20.8.1943. Detenuto dal 15.3.1936 al 20.8.1943. Pena espiata: 7 anni, 5 mesi e 5 giorni. (Per Alzati vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1928 pag: 521 e nel 1932 pag: 263). Torricini: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 e del R.D. 24.2.1940 n. 56 avrebbe dovuto essere scarcerato il 22.5.1948. Con Decreto di Grazia emesso nell'agosto 1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e , pertanto, Torricini viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 28.8.1943. Detenuto dal 22.5.1936 al 28.8. I 943. Pena espiata: 7 mmi, 3 mesi e 6 giorni. (Per Torricini vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1932 pag: 403). Ghezzi: usufruisce dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 15.2.1937 n. 77, ma, per i precedenti penali viene escluso dall' applicazione dei provvedimenti di cui al R.D. 24.2.1940 n. 56. Pertanto Ghezzi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 14.9.1941. Detenuto dal 14.3.1936 al 14.9.1941. Pena espiata: 5 anni e 6 mesi. (Per Ghezzi vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1928 pag: 521 e nel 1932 pag: 399). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 e 24.2.1940 n° 56 Chiesa viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 14.3.1941. Detenuto dal 14.3.1 936 al 14.3.1941. Pena espiata: 5 anni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Giussani viene scarcerato dall'Istituto di pena di Fossano il 15.4.1939. Detenuto dal 15.4.1936 al 15.4.1939. Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre e dalla moglie il 6.12.1936. Vittori viene scarcerato dall'Istituto penale di Castelfranco Emilia il 14.3.1939. Detenuto dal 14.3.1936 al 14.3.1939. Pena espiata: 3 anni.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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Calcara viene scarcerato dall'Istituto penale di Castelfranco Emilia il 1.5.1937, Detenuto dal 1.5.1936 al 1.5.1937. Pena espiata: 1 anno. Baio viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 2.4.1937. Detenuto dal 2.4.1936 al 2.4.1937. Pena espiata: 1 anno. Giacomin viene scarcerato dall'Istituto penale Castelfranco Emilia il 2.5.1937. Detenuto dal 2.5.1936 al 2.5.1937. Pena espiata: 1 anno. Fumagalli viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 28.2.1937. Detenuto dal 14.3.1936 al 28.2.1937. Pena espiata: 11 mesi e 14 giorni. Figini Oreste viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto dal 14.3.1936 al 19.2.1937. Pena espiata: 11 mesi e 5 giorni. Pacchetti viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 19.2.1937. Detenuto d,ù 14.3.1936 al 19.2.1937. Pena espiata: 11 mesi e 5 giorni. Sollazzo viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 19.2.1937. Detenuto dal 14.3.1 936 al 19.2.1937. Pena espiata: 11 mesi e 55 giorni. Banfi viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il i9.2.1937. Detenuto dal 14.3.1936 al 19.2.1937. Pena espiata: 1 lmesi e 5 giomi. Ratti viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 14.3.1936 ,ù 2 1.2.1937. Pena espiata: 11 mesi e 7 giorni. Bazzini viene scarcerata dalla Casa penale per donne di Perngia il 19.2.1937. Detenuta dal 14.4.1936 al 129.2.1937. Pena espiata: 10 mesi e 5 giorni.

Figini Cesare viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Portoferraio il 14.3.1938. Detenuto dal 14.3.1936 al 14.3.1938. Pena espiata: 2 anni. (Per Figini vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 521 e nel 1932 pag. 399)

Margulies viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 19.2.1937. Detenuto dall'8.6.1936 al 19.2.1037. Pena espiata: 8 mesi e 11 giorni.

Giopp Giacinto viene scarcerato dall'Istituto penale di Castelfranco Emilia il 2.5.1937. Detenuto dal 2.5.1936 al 2.5.1937. Pena espiata: 1 anno.

La Corte Suprema di Cassazione (2• Sez. Pen.) dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio il 6.7.1966, giuridican1ente inesistente (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n° 159) la sentenza pronunziat~ dal T.S.D.S. 1'11.12.1936 nei confronti dei sopraspecificati imputati.


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TRJ8UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n· 12 del 26.6.1 9361 'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di; PerezFrancesco, nato il 3.1.1900 a Castcllamarc di Stabia (Napoli), metallurgico; Detenuto dal 6.3.1936 al 26.6. I 936;

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ[ATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 55

Rcg. Gen. n. 248/1936 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V .S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

De Angelis Catello, nato il 1.3.1897 a Castellamarc di Stabia (Napoli), attrezzatore navale; Detenuto dal 20.1.1936 al 26.6.1936; Mele Ignazio, nato il 20.1.1909 a Cimitile (Napoli) , barbiere; Detenuto dal 20.1.1936 al 26.6.1936;

Giudici:

Pasqualucci Renato, Ga.ngemi Giovanni. Rossi Umberto, Carusi Mario, Calià Jv1ichele, Consoli della M.Y.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Bacchi Amedeo, nato il 18.8.1890 a Brescello (Reggio Emilia), meccanico; Detenuto dall' S.3.1936 al 26.6.1936; nella causa contro: Bmno Catello. nato 1'11.2. 1898 a Castellamare di Stabia (Napoli), meccanico; Detenuto dal 7.3. 1936 al 26.6.1936;

Cambi Mario, nato il 29.05.1910 a Roma, impiegato parastatale; Bonclli Cesare, nato il 26.09.1906 a Roma, impiegato privato;

Blundo Luigi, nato il 4.11.1897 a Castellamare di Stabia ((Napoli), meccanico; Detenuto dal 7.3.1936 al 26.6.1936; Giordano Vincenzo, nato il 31. l 0.1894 a Taranto, commerciante; Detenuto dal 7.3.1936 al 26.6.1936; ·

Capone Giuseppe, nato il 31.08.1888 a Foggia, portiere; Querini Amedeo, nato il 25.02.1894 a Roma, esercente di bar. IMPUTATI

Santa.niello Domenico, nato il 20. 10.19 IO a Castellama1e cli Stabia (Napoli), panettiere Detenuto dal 20.1.1936 al 26.6.1936.

Tutti del delitto cli cui agli artt. 110-81 cpv. e 272 p.p. C.P., per avere in correità fra loro, in tempi diversi, con più azioni esecmive cli un medesimo disegno criminoso, fatta propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, verbalmente e mediante compilazione, riproduzione e diffusione cli stampe sovversive - (Reato commesso in Roma precedentemente e fino al luglio 1936). IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio; Sentito il P.M. nelle sue requisitorie; Sentiti i difensori e gli accusali che hanno avuto per ultimi la pétrola. IN I'ATIO ED IN DIRITIO

E' risultato quanto appresso: LaR. Questura di Roma verso i primi di quest'anno 1936 veniva a conoscenza che alcuni


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277

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFF..SA DELLO STATO

PRT~A'.A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

individui svolgevano propaganda sovversiva traendo profitto del delicato momento che l'Italia attraversava per la impresa in Africa Orientale.

che il Queru1i era l'iniziatore di tali discorsi ed il più acceso nel sostenerli (fascicolo Bonelli f. 9, 10 e 11).

Predisposto un accurato servizio d'indagini e di pedinamenti accertava che i colpevoli della detta propaganda erano Cambi Mario impiegato avventizio presso l'Amministrazione della Provincia di Roma, Bonelli Cesare pseudo farmacista disoccupato, Querùù Amedeo esercente di un caffè in Via Taranto n· 28, e Capone Giuseppe portiere.

Il Bonelli ha inoltre dichiarato di aver ricevuto dal Cambi e dal Capone quattro diversi tipi di manifestini in numero di quattro o cinque copie per volta, e di averle consegnate due o tre volte al Querini, ed una volta a tale Del Tinto Secondo.

Il 07.07.1936 i funzionari della detta Questura procedettero al fermo del Cambi nel momento in cui usciva dall'ufficio; e perquisitolo lo trovarono in possesso di ci.rea 60 copie di un manifestino sovversivo, stampato col ciclostile, contenente incitamenti alla lotta di classe ed alla insurrezione "per annientare il Regime Fascista ed ùmalzare in tutta l'Italia il rosso vessillo della rivoluzione proletaria" (fascicolo Cambi f.9); subito dopo venivano tratti in arresto il Bonelli, il Querini, ed il Capone.

Ha soggiunto che ogni volta che consegnava i manifestini al Querini lo preavvisava alla mattina, e poi effettuava la consegna alla sera. Ed ha anche detto che il Queri.n i si affannava a ricercare sui giornali nostri quegli articoli e quelle notizie che erano riprodotti dai giornali esteri contrari a noi, e poi li mostrava ai clienti del caffè (fascicolo Bonelli f. 16). L'imputato Capone è un ex ferroviere licenziato per i suoi sentimenti sovversivi.

Le risultanze dell' interrogatori degli arrestati confermavano la collaborazione di costoro nella propaganda sovversiva che da varl mesi veniva esercitata. Rinviati i quattro suddetti individui al giudizio di questo Tribunale per rispondere .del reato che è a loro ascritti in rubrica, le risultanze dcli' orale dibattimento hanno confermato i fatti che sono loro attribuiti. Il Cambi ha confessato di avere svolto propaganda sovversiva, di avere nutrito idee antifasciste sino all'atto del suo arresto, di aver preso parte ad una riunione tenuta ai primi del 1936 in casa di suo cugino Bonelli, alla quale intervenne anche Capone Giuseppe, ed in essa si stabilì di svolgere propaganda antifascista a mezzo di manifestini. Ha confessato che in detta riunione egli si offrì di redigere e riprodurre i manifestini col ciclostile dell'ufficio, e che nel periodo di circa sei mesi ha stampato sei tipi di manifestini di cui cinque furono concepiti da lui medesimo, cd uno dal Capone. Ha soggiunto che l'ultimo manifestino da lui concepito non ha potuto essere distribuito perché sequestratogli sulla persona all'atto dell'arresto (fascicolo Cambi f. 13-14). Il Can1bi ha inoltre dichiarato che i manifestini suddetti furono da lui medesimo distribuiti al Bonelli; un paio di volte al Capone; ed un'altra volta ad un altro ù1dividuo di cui non conosce il nome. _Inte~rogato a sua volta il Bonelli ha anch'egli confessato di avere svolto propaganda antifascista a mezzo di manifestini, ed ha confermato tutto quanto ha dichiarato il Cambi. Ha anche soggiunto che egli frequentava il caffè di Querini Amedeo, e che questi non faceva alcun mistero di e~:;ere d'idee antifasciste; ed anzi era solito fare apertamente, ed ad alta voce, con i clienti dichiarazioni di fede antifascista. Che nel suo esercizio si solevano riunire vari amici i quali professavano idee antifasciste e facevano critiche all'operato del Regime con particolare riguardo alla campagna in A.O.;

Anch'egli all'odierno dibattimento ha confem1ato quanto aveva dichiarato al Giudice Istruttore, e cioè. di aver fatto propaganda sovversiva; di aver preso parte alla riunione tenuta u1 casa Bonelli nella quale si stabilì di stampare manifestini sovversivi a scopo di propaganda; di aver ricevuto dal Bonelli sei o sette copie di manifestini con l'incarico di leggerli e di diffonderli; e di aver compilato egli stesso il manifestino che comincia con le parole: "Cittadini lavoratori italiani! Domani la festa dello Statuto" ecc.. Ed ha soggiunto che egli, dopo di averlo compilato, lo ha dato al Bonelli con l'incarico di passarlo al Cambi per la riproduzione (fascicolo Capone f. 7- 8~ 9- 10). Nella perquisizione eseguita in casa del Capone è stata rinvenuta e sequestrata una fotografia di Matteotti. L'imputato Querini, come in istruttoria così anche al dibattimento ha negato le accuse fattegli; ha però ammesso di aver ricevuto dal Bonelli per tre volte alcune copie di manifestini; ma ha detto di averle distrutte; ha anche negato di aver fatto nel proprio esercizio discorsi sovversivi o contrari al Regime. Invece il Bonelli, come si è detto avanti, ha dichiarato che il Querini faceva apertamente nel suo esercizio propaganda verbale sovversiva, ed era il primo ad iniziare discorsi antifascisti, dùnostrandosi acceso sostenitore. Ha anche detto di aver dato varie volte al Querini copie di manifestini per distribuirle, e che ogni volta lo preavvisava alla mattina, e gliele consegnava alla sera. E non può mettersi in dubbio che il Bonelli dica il vero, perché egli accusando il Querini, accusa se stesso, e le sue dichiarazioni sono state sempre uni.formi e costanti. Essendo queste le risultanze degl'interrogatori degl'imputati, si può ritenere raggiunta !a prova dei fatti a loro attribuiti. Essi hanno dichiarato di essere pentiti di quello che hanno fatto.


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TR11l VNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

La propaganda che essi facevano in concorso fra loro riveste i caratteri del delitto previsto e punito dagli art. 11 Oe 272 p.p. C.P. perché i manifestini incriminati contengono incitamenti alla lotta di classe ed alla insurrezione contro i Poteri dello Stato per la instaurazione violenta della dittatura di una classe soci,ùe sulle ,ùtre, e per il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

P.Q.M.

279

Il Tribunale letti ed applicati gli art. 110, 81 cpv., 272 p.p., 29,133,229,240 C.P.; 488 C.P.P. Dichiara tulti gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto e condanna:

Il delitto è aggravato dalla continuazione a senso dell'art. 81 cpv. l e 2° C.P. perché è risultato che per circa sei mesi e per ben sei volte si sono stampati e distribuiti i detti manifestini a scopo di propaganda; e l'ultimo manifestino, a dire dello stesso Cambi, non poté essere distribuito perché sequestratogli sulla persona all'atto dell'arresto. O

Nell'applicare le pene il Tribunale tiene conto della gravità del reato, desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 C.P., ed in particolare modo avuto riguardo al momento delicato che attraversava l'Italia impegnata nella impresa dell'Africa Orientale. La responsabilità maggiore è del Cambi, sia perché nel fatto delittuoso egli svolse la maggiore attività compilando e stampando personalmente i manifestini, sia perché egli come impiegato dell'amministrazione provinciale di Roma ha tradito l'Ufficio, e come iscritto al P.N.F. ha violato il giuramento prestato, né vi sono motivi attendibili che attenuano la grave responsabilità cui volontariamente è andato incontro.

Cambi ad 8 a1uii di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Bonelli a 5 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Capone e Querini ciascuno a 3 anni di reclusione ed a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici. Tutti alla libertà vigilata e al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma, 15.12.1936 - Anno XV

Prendendo quindi norma dalle pene stabilite negli art. 272 p.p. e 81 cpv. 2° C.P., e dalle circostanze indicate nell'art. 133 stesso Codice infligge: Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. Al Cambi 8 anni di reclusione. Al Bonelli 5 anni di reclusione. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Al Capone ed al Querini 3 anni di reclusione per ciascuno. Ed a norma dell'at1. 29 C.P. aggiunge alla pena inflitta ai prinù due la interdizione perpetua dai pubblici uffici; ed alla pena inflitta agli altri due la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 aiuii. Ritenuto che gli imputati suddetti, per la gravità del reato commesso e per la entità della pena riportata, devono essere considerati come individui socialmente pericolosi; e perciò devono essere sottoposti alla libertà vigilata a senso dell'art. 229 C.P.

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 15.02.1937 n· 77 e 24.02.1940 n° 56 Cambi viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 07.07.1941 Detenuto dal 07.07.1936 al 07.07.1941 Pena espiata: 5 anni Una istanza di grazia inoltrata dal Cambi il 07.01.1937 viene respinta. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.02.1937 11° 77

Ritenuto che i condannati per Io stesso r1.:ato sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche tenuto al rifacimento delle spese sostenute dall'Erario durante la custodia preventiva (a11. 488 C.P.P.). Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati, avendo attinenza col reato, devono essere confiscati a norma dell'm1. 240 C.P.

Bonelli avrebbe dovuto essere scarcerato dallo Stabilimento penale di Fossano il 07.07.1939 A seguito di istanza di grazia inoltrata dal Bonelli il 09.08.1937 viene concesso con Decreto del 27.10.1937, il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dallo Stabilimento penale cli Fossano il 01 .11.1937 Detenuto dal 07.07.1936 al 01.11.1937 Pena espiata: I anno, 3 mesi, 24 giorni.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.02.1937 n· 77 Querini viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 07.07.1937 Detenuto dal 07.07.1936 al 07.07.1937 Pena espiata: 1 anno Una istanza di grazia inoltrata dal Querini il 18.01.1936 viene respinta.

SEZIONE "B" Capone per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.02.1937 n° 77 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 25.06.1937, viene scarcerato dall'Istituto penale di Castelfranco Emilia il 29.06.1937 Detenuto dal 09.07.1936 al 29.06.1937 Pena espiata: 11 mesi, 20 giorni La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) dichiara, con sentenza del 12.06.1950, giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata dal TSDS il 15.12.1936 nei confronti di Cambi Mario e Bonelli Cesare (art. 1 D.L.L. 27.07.1944 n° 159) Il Giudice Istruttore dichiarò, con sentenza del 20.10.1936, di non doversi procedere per "insufficienti indizi di reità" nei confronti dei coimputati: Del Re Oscar, nato il 06.07.1900 a L'Aquila - rappresentante di commercio Detenuto dal 12.07.1936 al 20.10.1936 Del Tinto Secondo, nato il 14.11.1901 a Roma - autista di piazza Detenuto dall' 11.07.1936 al 20.10.1936 Trivellone Attilio, nato il 05 .08.1897 a Castellammare Adriatico (Pescara) - macellaio Detenuto dal 10.07.1936 al 20.10.1936

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTIORIA


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gcn. n. 160/36

SENTENZA N. 13

La Commissione Istruttoria prnsso il Tribumùc Speci~le per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dcssy Francesco, Generale, di Divisione. Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffini Mario, Console dèlla M.Y.S.N.; Jannonc Cav. Dott. Eugenio, Seniorc della M.Y.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Maccari Angelo, nato a Roma il 25.5.1897; meccanico; detenuto dall' 11 giugno 1936. Speranza Giovanni, nato a Temi il 1.11.1906; pittore; detenuto dall'l 1 giugno 1936. IMPUTATI

Entrambi: 1) del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva;

II ~;foccari inoltre: 2) del delitto di cui all'art. 636 cpv. n· 3 C.P. in relazione all'art. n· 7 stesso Codice, per aver danneggiato un pino dedicato alla memoria di Arnaldo Mussolini e, quindi, destinato a pubblica reverenza. Con l 'aggravante per entrambi i suddetti della recidiva ai se;1si del cpv. 2· dell'art. 99 C.P. in relazione ai numeri 1 e 3 del cpv. l 0.

Reati commessi in Temi dal febbraio all'aprile 1936. IN CAl'vlERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M . che richiede questa Conunissione Istruttoria perché dichiari non doversi procedere contro gli imputati Maccari e Speranza per insufficienza di prove, ordinando la scru·cerazione di entrambi, e la restituzione al Maccari della sega e della bambola sequestrate.


PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA CO?>fM. ISTRUTfORIA

284

IN FATTO ED IN DIRITTO

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

all'infuori del possesso del manifestino, non ha altri elementi per ritenere che il Maccari fosse a contatto con elementi comunisti.

risulta dagli atti quanto appresso: Il 23 febbraio del corrente anno 1936, in Terni furono rinvenuti affissi alle pareti di due edicole di rivendita di giornali alcuni manifestini comunisti contrari alla guerra italo abissina, ed altri identici furono trovati sparsi per terra.

Ed ha aggiunto di aver sospettato che lo stesso Maccari avesse affisso i manifestini il 23 febbraio perché il contenuto di essi è quasi simile a quello del manifestino trovato in casa del detto Maccari. Si tratta quindi di un sospetto non convalidato da altri elementi.

Il mattino del 14 aprile comparvero sui muri di alcuni fabbricati di Temi varie scritte a pittura con la leggenda "W. Stalin". Il 22 aprile si constatò che l'albero di pino esistente nei giardini pubblici di Terni, e destinato alla memoria di Arnaldo Mussolini, era stato intaccato alla base con varii tagli all' evidente scopo di distruggerlo.

Quanto al danneggiamento dell'albero di pino il funzion-,,1u medesimo ha dichiarato al Giudice Istruttore che gli balenò nella mente il sospetto che autore dello sfregio fosse il Maccari perché, nello eseguire la perquisizione in casa di costui trovò una sega a ferro adatta a produrre i tagli riscontrati sull'albero. La perizia ha effettivamente accertato che quei tagli sono stati fatti a mezzo di una sega; ma il perito ha dichiarato di non essere in grado di stabilire con esattezza se quei tagli sono stati fatti con la sega sequestrata al Maccari.

L'autorità di P.S., esperite le indagini, ritenne che autore della diffusione dei manifestini e del danneggiamento del pino fosse il comunista schedato Maccari Angelo, perché in casa di costui nascosto sotto il cappellino di una bambola fu rinvenuto e sequestrato un manifestino sovversivo di contenuto pressoché simile a quello dei manifestini diffusi il 23 febbraio; ed è stata anche trovata una sega a ferro idonea a produrre i tagli riscontrati sul pino.

In mancanza di altri indizi il possesso della sega da parte del Maccari, giustificato dal mestiere di meccanico che egli esercita, non è sufficiente per ritenere che egli sia l'autore del danneggiamento dell'albero di pino.

Ritenne altresì che autore delle scritture murali inneggianti a Stalin fosse il comu1ùsta Speranza Giovanni che esercita il mestiere di pittore.

Pertanto il Maccari dev'essere prosciolto dalle tre imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

Pertanto la Questura di Temi con verbale in data 18 maggio 1936 - denunziava tanto il Maccari quanto Io Speranza.

tre:

Entrambi nei loro interrogatori hanno protestato la loro innocenza. Il Maccari, per giustificare il possesso del manifestino trovato nella sua abitazione, ha dichiarato che era stato portato in casa dai suoi bambini, i quali probabilmente lo avranno trovato al Campo Boa.rio dove si recano spesso con la madre. Che egli, avendolo visto fra le pagine di un giornaletto illustrato della propria ban.Ji.na, se lo mise in tasca e lo tenne alcuni giorni; e poi lo nascose nel cappellino della bambola, dove fu trovato dalJa Polizia.

Nei riguardi dello Speranza gli indizi che hanno indotto la polizia a denunciarlo sono

1) che egli, essendo pittore fornito di colori e pe1melli, ha potuto fare le scritture murali inneggianti a Stalin; 2) che le dette scritture, essendo state fatte all'altezza dal suolo di circa m. 1,53, non possono essere state tracciate che da persona di bassa statura, come è appunto lo Speranza; 3) che questi era un ammìratore dello Stalin.

La giustificazione data dal Maccari, sebbene sia confermata dalle dichiarazioni della moglie, è poco convincente.

Però dalla stessa deposizione, resa dal funzionario di P.S. al Giudice Istruttore, risulta che i pennelli che lo Speranza teneva in casa non presentavano, al momento della perquisizione, tracce di colore identico a quello usato per le scritture murali; e perciè> non si è ritenuto neppure necessario di sequestrarli.

Dati i precedenti comunisti del Maccari, i I possesso di quel manifestino farebbe ritenere che egli conservi ancora sentimenti sovversivi; ma non è indizio sufficiente per ritenere che egli appartenga tuttavia ad un'associazione comunista, e che sia l'autore della diffusione dei manifestini sovversivi manifestatosi in Terni il 23 febbtaio.

Che l'asserita ammirazione per Stalin non consiste in altro che in un discorso puramente accademico fatto dallo stesso funzionario di P.S., il quale nell'interrogare lo Speranza cercava di sapere qualche cosa sulla tendenza che egli seguiva nella sua fede di comunista (V cdi le disposizioni dei testi, a pag. 10-11 ).

Lo stesso funzionario di P.S. denunci,mte ha dichiarato al Giudice Istruttore che

Non si può quindi att1ibuire a queste circostanze valore d'indizi sufficienti di reità a


PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMM. ISTRUTTORIA

286

carico dello Speranza; come non è attendibile la considerazione sulla statura dello Speranza per dedurre che egli, e non altri, sia l'autore delle scritture murali. Pertru110 anche lo Speranza deve essere prosciolto dai reati ascrittogli per insufficienza di prove. R itenuto che, per effetto del proscioglimento, tanto il Maccari quanto lo Spenmza devono essere scarcerati, se non detenuti per altra causa, a senso dell'art. 381 C.P.P. Ri tenuto che la bambola e la sega sequestrate al Maccari devono essere a lui restituite e che il manifestino sovversivo deve essere confiscato.

SEZIONE "C"

P.Q.M.

11°

la Commissione Istruttoria letti gli artt. 378,381,622 ,624 C.P.P.; 2 R.D. 13 marzo 1927 313.

D ichiara non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Maccari Angelo e di Speranza Giovanni per i delitti a loro rispettivamente ascritti, ed ordina che essi siano scarcerati, se non detenuti per altra causa. Ordimt altresì la restituzione al Maccari della bambola e della sega sequestrate, e la confisca del manifestino sovversivo. Roma 30 giugno 1936 - anno XIV.

Seguono le fome del Presidente c dei Giudici. N OTA: per Speranza V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S ." nel 1928 da pag. 764 a 772.

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE IST RUTTORE


289 TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 425/1935

SENTENZA del 7.1.1936

G. I. Lando Fantini Nei confronti di: Torchia Agostina, nata a Catanzaro il 3.8.1891, domestica. Detenuta per reato comune, in espiazione di pena, nella Casa penale per donne di Perugia. IMPfffATA

del reato di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere il 28.10.1935, nella Casa penale per donne di Perugia, lanciato uno sputo contro il ritratto di S.E. il Capo del Governo. OMISSIS

L'istruttoria sommaria non ha potuto precisare la verità dei fatti e d'altra parte la perizia psichiatrica ha concluso che la Torchia è "affetta da frenastenia con degenerazione del carattere a tipo epilettoide e tale infern1ità diminuisce grandemente la sua capacità di intendere e di volere e per tale infermità la Torchia è da ritenersi socialmente pericolosa". Peru~nto, per le suddette considerazioni, resta il dubbio oltre che sulla esistenza del fatto anche sull'elemento intenzionale in rapporto al deficiente stato mentale dell'imputata. P .Q.M.

Visio l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta delP.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Torchia Agostina in ordine al reato addebitatole per insufficienza di prove.


~90

291

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUITORE

Reg. Gcn. n. 446/1936

SENTENZA del 20.1.1936

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA del 4.2.1936

Rcg. Gcn. n. 389/1935

G. I. Antonio Scerni Nei confronti di:

G. I. Vincenzo Cersosimo Nei confronti di:

Lucidi Vincenzo, nato il 27.3.1913 a Velletri, verniciatore; soldato del 24° Rgt. Fant. Detenuto dal 10.10.1935 IMPUTATO

I) del delitto di cui all'art. 278 C.P. per avere, in Trieste, il 6.11.1935 offeso l'onore e il prestigio di S.M. il Re e di altri membri della Famiglia Reale; 2) dei reati di diserzione all'estero, di alienazione di effetti milit,ui (artt. 138-152-153212-213 C.P.Esercito.) e di espatrio clandestino (art. 158 T.U. Legge P.S. 18.6.1931 n 773)

Su.race Filippo, nato l' 11.10.1907 a Gioia Tauro (Reggio Calabria), avvocato. Detenuto dal 1.10.1935 IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in Laureana di Borrcllo la sera del 21.9.1935 offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo. Infatti il Surace, discutendo sugli eventi di politica internazionale in relazione al conflitto italo-etiopico aveva pronunciato le seguenti frasi: "è inutile fm·e la voce grossa quando non si è sicur.i di sé stessi e poi Mussolini di fronte al mondo ha preso una gaffe e ciò fa ritenere che per lo meno agisca da pazzo"

Reati commessi il 26.9.1935 O:M.ISSIS

OMISSIS

Si osserva che il Lucidi non può essere considerato colpevole dei reati addebitatigli a causa di una infermità psichica dimostrata, in modo esauriente, eia una completa e dettagliata perizia psichiatrica. Il Lucidi è affetto da imbecillità con delirio paranoico a contenuto persecutorio e che la sua infermità, avente una base congenita degenerativa, ha carattere perm,mente per la componente "imbecillità" e per la componente "delirio paranoico". P.Q.M.

Visti gli artt. 395 C.P.M., 88 e 222 C.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Lucidi Vincenzo in ordine ai reati addebitatigli trattandosi di persona non imputabile per infermità psichica e ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario.

Il Surace ha sempre negato di aver pronunciato le frasi incriminate o di aver comunque pronunciato frasi che potessero offendere l'onore e il prestigio di S.E. il Capo ?el Governo dichiarando, inoltre, di essere vittima di una falsa denuncia inoltrata dal denunciante Garcea Mat.teo. La dichiarazione del Garcea - che ha confermato anche in dibattimento la sua accusa resta l'w1ica affermazione di responsabilità nei confronti del Surace. Non sono emersi, infatti, altri decisivi elementi cli prova che possono confern1are o inficiare l' at!enclibilità cieli' accusa. E' possibile, quindi, che nel fervore della discussione le parole pronunciate dal Surace abbiano tradito il suo pensiero o siano state fraintese dal Garcea. Il dubbio diventa ancora più fondato dato che, per attendibili dichiarazioni di personalità locali, risulta che il Surace è di buoni sentimenti fascisti e non sembra che si tratti di una persona che possa pronunciare frasi offensive per la persona del Duce. P .Q.M.

Visto l'art. 395 C.P.P. e lu conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Surace Filippo in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Nota: il 10.2.1939 venne "riaperta l'inchiesta" e il Giudice Istruttore dichiarò, con sentenza del 19.4.1939, di non doversi procedere nei confronti di Surace Filippo in ordine al reato addebitatogli "per non aver commesso il fatto".


' 292

293

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTIORE

Rcg. Gen. n. 61/1936

SENTENZA del 3.3.1936

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 487/1935

SENTENZA del 14.3.1936

G. I. Vincenzo Ccrsosimo Nei confronti di:

G. I. Antonio Scemi Nei confronti di:

Pasquini Dagoberto, nato il 23.12.1881 a Perugia, farmacista. Detenuto, in espiazione di pena per un reato comune, nelle carceri di Viterbo

De Luca Vittorio, nato il 3.10.1894 a S. Andrea di Conza (Avellino), fuochista nelle FF.SS .. Detenuto dal 25.11.1935.

IMPUTATO

IMPUTATO

del delitto previsto dall'art. 272 - 1· cpv - C.P. per avere il 5.2.1936, nelle Carceri di Viterbo, fatto propaganda antina7ionale pronunciando le frasi: "Questa è l'igiene delle carceri d'Italia: prima si disiiifetta, poi si lava: ci pensa l'Europa a disinfettare l 'Jtalia; altro che sanzioni sul petrolio".

del reato di cui all'art. 282 C.P. per aver in Venezia il 25 .11.1935 pronunziato all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo la frase oltraggiosa "quei fetente di Mussolini"

OMISSIS

La frase in questione - secondo quanto asserisce il ferroviere Tonin - venne pronunciata dal De Luca perché scendendo dalla locomotiva fu costretto ad agganciare il bagagliaio al tender, lavoro che, a causa del grado che rivestiva, riteneva di non dover effettuare.

Il Pasquini ha decisamente negato l'addebito sostenendo cli aver solamente espresso la sua disapprovazione per essergli stato impedito, in un lavatoio riservato agli agenti, di lavarsi il viso dopo essersi fatto la barba. ,, La sommaria istruttoria non ha potuto, però, precisare im modo preciso c convincente, i discorsi fatti e le frasi pronunziate dal Pasquini. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Pasquini Dagoberto in ordine al reato addebitatogli per insufficenza di prove.

OMISSIS

Si osserva che non risulta accertato, in modo chiaro e non equivoco, quali siano state le parole pronunziate dal De Luca; infalli equivoca è la deposizione del teste Tonin e tale deposizione non concorda con la ù1terpretazione data da un altro ferroviere che, trovandosi a poca distanza, aveva potuto osservare l'operato del Dc Luca. Però anche se la frase fosse stata veramente pronunziata è indubbio che non poteva essere diretta verso il Capo del Governo dato che il Dc Luca non aveva alcun motivo di offendere Mussolini. Si deve, quindi, ritenere che s.i tratta, nella peggiore delle ipotesi, di una delle deplorevolissimc cscai1descenze plateali ed insulse che nei momenti di collera, per consuetudine di turpiloquio, si dirigano contro persone o idee che nulla hanno da vedere con il motivo della collera. E in tali escandescenze plateali non può ravvisarsi una cosciente volontà di offendere che è l'essenza e il dolo specifico di un delitto compreso fra quelli diretti contro la personalità dello Stato. P.Q.M.

Visto l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di De Luca Vittorio in ordine al reato addebitatogli perché il fatto non costituisce reato e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.


294 PRIMA i'ARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRlITTORE

SENTENZA del 31.3.1936

Rcg. Gcn. n. 56/1936

G. I. Antonio Scemi Nei confronti di: Bonato Antonio, nato il 4. 10.1885 a Cotogna Veneta (Verona), tessitore meccanico. Detenuto dal 6.10.1935 IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 291 C.P. per aver in Baldoria - frazione di Cologna Veneta - il 1.10.1935, pubblicamente vilipeso la Nazione italiana con le parole: "cosa andiamo noi a civilizzare chi è più civile di noi da 400 anni fa". OMISSIS

Bonato Antonio, denunziato al Pretore di Soave (Verona), venne ritenuto colpevole del reato addebitatogli e condannato, con sentenza del 22.11.1935, alla pena di un anno e due mesi di reclusione. Contro la sentenza inoltrarono ricorso l'imputato - per inesistenza di reato - e il P.M. pe.r incompetenza assoluta della giurisdizione ordinaria. Il Tribunale di Verona ordinò, con sentenza del 2 1.1.1 936, la rimessione degli atti al Tribunale Speciale della Difesa dello Stato per competenza. Il Bonato si giustifica con l'affermare che la frase da lui pronunciata non fu quella che gli è stata attribuita, ma un'altra con un significato diverso e cioè che "l'Abissinia è più arretrata di noi di 400 anni, ma era anticamente la terra più civile dcli' Africa". Questa trasformazione di parole è nettamente contraddetta dalle attendibili dichiarazioni dei testi presenti. Ma se non è possibile l'equivoco circa l'entità delle frasi pronunziate, è possibile che vi sia un errore circa il loro significato intrinseco e circa l'intenzionalità di chi le pronunciava. Infatt i, è possibile che quel giorno il Bonato abbia voluto fare sfoggio di erudizione storica, parlando dell'antica civiltà abissina e che la fierezza nazionale degli ascoltatori abbia appresa tale saccenteria storica come un 'offesa.

É possibile che, in buona fede, gli ascoltatori abbiano leggermente trasformata la frase, trovandovi una intonazione di dispregio che in realtl non vi era. Queste ragioni di dubbio trovano il loro principale fondamento nei buoni precedenti politici e morali del Bonato e rendono fondata, per opportunità e per giustizia, la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove circa l'elemento intenzionale del delitto di vilipendio.

295 TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO Sl"ATO

P.Q.M.

Visto l'art. 395 C.P. P. e la confonne richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Bonate Antonio in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ordina che sia scarcerato, se non detenuto per altra causa.


296

297

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Reg. Gen. n. 56/1936

SENTENZA del 31.3.1936

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gcn. n. 24/1936

SENTENZA del 2.4.1936

G. I. Antonio Scerni Nei confronti di:

G. J. Pasquale Spoleti Nei confronti di:

Arnecchi Giovanni, nato l' 11.1.1888 a Poggib0nsi (Siena), vetturino.

De Stefanis Erminio, nato il 30.8.1907 a Pratola Peligna (L'Aquila), contadino. Detenuto, in espiazione di pena, per un reato comune nel Carcere di Aquila.

IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 272 - 1° cpv.- C.P. per avere il 28.1.1936, nelle Carceri mandamentali di Poggibonsi, ove si trovava detenuto, dichiarato che: "l'Italia avrebbe fatto meglio a farsi civile da sé invece di andare a civilizzare l'Abissinia" ed inveito contro due condetenuti, dando loro del "vigliacco" per aver fatto domm1da di arruolamento volontario per l'A.O."; 2) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo, accusandolo "di aver messo tutti alla fame".

IMPUTATO

del reato cli cui all'art. 282 C.P. per aver offeso l'onore ed il prestigio <lel Capo del Governo con la seguente frase rivolta a Di Nardo Pietro: "Tu hai difeso il partito della delinquenza anche io ero fascista, ma per non servire la Patria schifosa mi sono fatto riformare". Frasi pronunciate nel Carcere di Aquila in un giorno imprecisato del gennaio 1936. OMISSIS

OMISSIS

L'Ar:necchi venne denunziato dal custode delle Carceri cli Poggibonsi per aver pronunziato le frasi menzionate nel capo di imputazione in seguito al rifiuto del medico di riconoscere una malattia che egli accusava. Dalle ù1clagini effettuate non si rileva, però, in modo chiaro ed evidente, che le suddette frasi vennero effettivamente pronunziate. Non è stato possibile, però, accertare qua li parole pronunziò effettivamente l' Arnecchi. Il medico - che è da considerarsi il testimone più attendibile - riferisce l'episodio in modo da togliere alle fras i qualsiasi significato di vilipendio.

L'istruttoria non ha potuto accertare la verità dei fatti. Le deposizioni dei testinloni sono discordi: il denunziante Di Marco Pietro e il condetenuto Larcinese Paolo depongono in senso affemrntivo mentre altri cinque detenuti del De Stefanis e del Di Marco dichiarano che il De Stefanis non ha pronunziato le frasi che gli vengono addebitate. E non sussistono elementi che possano stabilire quali testi siano sinceri. Favorevoli sono, invece, i precedenti politici ciel De Stefanis che è stato Balilla, Avanguardista e Milite mentre il padre partecipò, quale squadrista, alla marcia su Roma. P.Q.M.

P.Q.M.

Visto l' m1. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Amecchi Giovanni in ordine ai reati addebitatigli per insufficienza di prove e revoca l'ordine di cattura emesso nei confronti dell' Arnecchi dal Procuratore del Re di Siena il 5.3.1936.

Visto l'art. 395 C.P.P. e la confonne richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti cli De Stefanis Erminio in ordine ai reati addebitatigli per insufficienza di prove.


PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Reg. Gen. n. 426/1935

299

298

SENTENZA del 10.4.1936

TRJJlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 33/1936

SENTENZA del 18.4.1936 G. I. Antonio Scemi

G. I. Pasquale Spolcti Nei confronti di:

Nei confronti di:

Cortassa Giuseppe, nato il 4.5.1904 a Pagno (Cuneo), impiegato al Catasto. Libero.

Arrigoni Felice, nato il 13.5.1897 a Zibibo S,m Giacomo (Milano), meccanico. Detenuto dal 12.12.1935

IMPUTATO

IMPUTATO

del delitto di cui all':u't. 282 C.P. per avere in Saluzzo, in giorni imprecisati ciel triennio precedente al 24.9.1935, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo con le parole: "Il Duce è un ladro, un Al Capone con tutta la sua banda, un oratore da piazza, un camorrista".

del reato di cui all'art. 282 C.P. per aver offeso il Capo del Governo mediante le parole: "proprio qui vieni ad appendere quel quadro, portalo in altro posto perché davanti a me mi fa schifo. Se poi guardi quello di fuori ha una mostrina disposta in modo che lo fa figurare con la pipa in bocca. Se guardi quello di dentro è ancora più brutto, è lo schifo, infine è proprio wrn faccia di merda".

OMISSIS

_I testi non hanno avvertito il bisogno di comunicare immediatamente ai loro superiori il debtto del qu_ale, secondo loro, si sarebbe reso responsabile il Cortassa, ma harmo atteso per farlo tre aruu e sol.o quando avvenne un alterco tra il principale accusatore, l'archivista Galluccio e il Cortassa: durante l'animata discussione il Cortassa buttò a terra il Galluccio e lo malmenò. . In?ltre, pur essendo state confermate le accuse, non si sono potute raccogliere testuno111anze estranee a quelle rese dagli impiegati che occupavano la stessa stanza nella qmùe prestavano servizio il Cortassa e il Gal.luccio.

Delitto commesso a Milano, negli Stabilimenti dell'Alfa Romeo il 12 dicembre 1935. OMISSIS

L' Anigoni ha sempre dichiarato che i suoi apprezzamenti espressi con altre parole si riferivano alla esecuzione e alla imperfezione del disegno e, pertanto, non potevano essere ritenuti offensivi per la persona del Duce. Nessuna altro teste, nonostante le accurate indagini disposte dal P.M., è stato in grado di convalidare le accuse formulate dal manovale Bossini Pietro.

. Per ciò che concerne l'elemento ùltenzionale si rileva che le parole incriminate pronun~rnt~ dal Cortassa erano la conseguenza del suo stato d'animo inasprito dal fatto che, 1mp1e_ga~o av:7entizio ~al 1926'. non era riuscito, nonostante i lodevoli apprezzamenti dei supenon per il suo ottu:10 rendunento, ad ottenere una sistemazione definitiva.

Per le suddette considerazioni non si può affermare con certezza che l' Arrigoni abbia voluto, con animo co:;.:;iente, offendere la persona del Capo del Governo.

La mancata sistemazione costituiva il suo pensiero dominante ed ossessionante tanto che egli, già per natura di carattere chiuso e facilmente adombrabile, come lo descri~ono i suoi superiori, si era, in questo stato d'animo, creato anche un temperamento molto eccitato.

Visto l'art. 395 C.P.P. ela conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Arrigoni Felice in ordine al reato addebitatogli e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Pertanto sussistono dei dubbi sull'elemento intenzionale del reato. P.Q.M.

. Visto l' a~. _395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere ~er confrontt cli Cortassa Giuseppe in ordù1e al reato addebitatogli per insufficienza di prove nspetto all'elemento intenzionale.

P.Q.M.


301

300 PRJMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Rcg. Gen. n. 42/1936

SENTENZA del 12.5.1936

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA'fO

SENTENZA del 28.5.1936

Reg. Gcn. n. 165/1936

G. I. Antonio Scemi

G. I. Lando Fantini Nei confronti di:

Nei confronti di:

Kofler Egidio, nato il 22.1.1906 a S. Felice Val di Non (Bolzano), contadino. Ricoverato nel manicomio giudiziario cli Reggio Emilia

Cocca Augusto, nato il 13.4.1888 a Roma, impiegato nell'Ufficio postale di Roma FeITovia; libero

IMPUTATO

IMPUTATO

. del d~li_tto di cui all'art. 278 C.P. per aver in Pavivolo di Lana (Bolzano) offeso l'onore e Il prest1g10 delle LL.MM. il Re e la Regina.

l) di avere nella seconda metà di marzo del 1934, in Roma, discorrendo nel proprio Ufficio con Salatelli Antonio e Sampieri Luigi offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo con le parole: "Il Duce non è che una intelligenza povera, una testa di cazzo, un fesso qualunque" (art. 282 C.P.);

OMISSIS

Il perito Dr. Antonio Mazza ha concluso la propria perizia affermando che il Kofler a!l' ~poca del com~esso delitto si trovava in condizioni di mente tali da non avere la capacità d1 rnt~ndere e di volere essendo un alcoolista cronico che presenta un profondo indebolunento delle facoltà psichiche che lo rende socialmente pericoloso essendo notoria la pericolosità degli alcoolisti per gli atti impulsivi ai quali si abbandonano.

2) di avere in tempo imprecisato da marzo al giugno del 1934, in Roma, discorrendo nel proprio Ufficio con Sampieri Luigi offeso l'onore e il prestigio del Capo ciel Governo con le parole: "il Duce von-ebbe scatenare tm'altra guerra così con la confusione il Duce e gli altri se la squaglierebbero e non si saprebbe niente dei milioni che si sono mangiati, ma però le altre Nazioni lo sanno e non gli faranno fare la guerra che il Duce vuole, perché il Duce stesso deve fare la morte civile (art. 282 C.P.);

P.Q.M.

Visti gli artt. 395 C.P.P. 88 e 222 del C.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non dove~·si _rrocedere nei_ confronti di Kofler Egidio in ordine al reato addebitatogli trattandosi d1 persona non imputabile per infermità psichica e ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario per w1 periodo di tempo non inferiore a due anni.

3) di avere il 16 febbraio 1935, in Roma, rivolto al Cav. Bemabini Orlando, suo Capo ufficio, che si trovava con altri dietro i vetri della finestra della propria stanza d'ufficio ad osservare, nella sottostante via Marsala, il movimento di preparazione per la cerimonia che si doveva celebrare nelJa Chiesa del Sacro Cuore con l'unione matrimon:ale della signorina Mancini- Mussolini con il signore Baccherini, le parole: "che c'è il corso delle maschere? Passa pulcinella?" (art. 282 C.P.). orvnSSIS

Dalla compiuta istrnttoria non risulta che il Cocca abbia offeso il Duce e il Regime con le frasi e le parole che gli sono state contestate. L'accusa è stata inoltrata da due subordinati Salatelli e Sampieri, che la formularono cinque mesi dopo l'accaduto, e dopo il licenziamento di uno di loro determinato dai rapporti inoltrati dal Cocca nei loro confronti. La tardiva denw1zia, i sopravvenuti rancori, inducono a non escludere il sospetto di alterazioni ed esagerazioni per malanimo o per vendetta. Ma pur prescindendo dalla eventualità di coscienti alterazioni è fuor di dnbbio che il trascorrere dei mesi, la elaborazione del ricordo attraverso fatti consimili e circostanze analoghe, possono de1ermi11are -anche in buona fede- modifiche e sostituzioni che allontanano dalla realtà.


303

302 PRL\1A PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GWDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Se a questa considerazione d i carattere generico, si aggiunga il rilievo che un' altro teste (e precisamente il maresciallo Pascarella Alfonso) presente al primo dei discorsi non dice che il Cocca pronunziò le parole incriminate -si deve concludere che le dichiarazioni del Salatelli e del Sampieri non sono sufficienti a carico del Cocca, per quanto riguarda la prima e la seconda imputazione.

Rcg. Gen. n. 111/1936

Per quel che riguarda la terza imputazione si rileva che, nonostante le diligenti indagini compiute, non è stato possibile accertare se il Cocca fosse a conoscenza che nella Chiesa del Sacro Cuore si stesse preparando la cerimonia del matrimonio della nipote del Duce.

La Mantia Nunzja, nata il 5.11.1883 a Palenno, cas,ùinga. Detenuta dal 6.3.1936

SENTENZA del 1.6.1936 G. I. Pasquale Spolcti

Nei confronti di:

IMPUTATA P.Q.M.

Visti gli ,U1t. 378 - cpv. - 395 C.P.P. e la confonne richiesta del F.M. dichiara non essere luogo a procedere a carico di Cocca Augusto in ordine alJe imputazion i specifiche nel capo di imputazione per insufficienza di prove.

del reato di vilipendio delle Istituzioni Costituzionali (art. 290 C.P.) per aver vilipeso pubblicamente il Governo del Re, in Palermo, il 6.3.1936 OMISSIS

Si ritiene che la casalinga La Mantia Nunzia, che aveva perduto il marito in guerra e aveva in casa un figlio tubercolotico al quale nessuno prestava alcuna cura sebbene avesse fatto delle pratiche per il ricovero iJ1 qualche sanatorio, pronunziò la frase: "il Governo attuale ci fa morire di fame, protegge i signori, mentre noi poveri dobbiamo stare :ligiuni in mezzo alJa strada", in momento di grave sconforto per le condizioni di miseria della famiglia. Frase pronunciata senza alcuna riflessione e, pertanto sussistono molti dubbi sull'elemento intenzionale del reato. P.Q.M.

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara il non luogo a procedimento penale nei confronti di La Mantia Nunzia per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuta per altra causa.


305 TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO SfATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Rcg. Gcn. n. 156/1936

SENTENZA del 9.6.1936

SENTENZA del 19/8/1936

Rcg. Gcn. n. 203/1936

G. I. Vincenzo Cersosimo

G. I. Antonio Scemi Perugini Filippo, nato il 21.7.1880 a San Sepolcro (Arezzo), veterinario. Libero IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere il 17 giugno 1935, in San Sepolcro in una discussione con il Capo Manipolo Frazzoni Arnaldo, circa un incidente ciclistico verificatosi il giorno precedente, rivolto al medesimo le parole: "Ma vogliono tutti essere dei padreterni coloro che h:inno un grado nel fascismo'?"

Nei confronti di: Tranquillino Luigi, nato il 6.12.1881 a Corato (Bari\ guardia campestre. Detenuto dal 19.6.1936 IMPUTATO

del reato previsto dall'art. 290 C.P. per avere il 18 giugno 1936 in ~-ora_t~ - frazion~ _S. Lucia - vilipeso laM.V.S.N., ForzaArm~tadello Stato, pro1:t:11~i:ndo all mdmzzo del m1hte D ' Introna Nicola la frase: "Te lo metto mc... a te e alla Milma .

OMISSIS OMISSIS

Per il reato di cui in rubrica il Pretore di San Sepolcro ritenne il Perugini colpevole e lo condannò, con sentenza dcli '8.1 1.1935 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Su appello del conclrumato il Tribunale di Arezzo - su conforme richiesta del P.M.- annullava la sentenza pronunziata dal Pretore: e rimetteva gli atti, per competenza, alla Procura Generale ciel Tribunale Speciale della Difesa dello Stato. Il delitto previsto dall'art. 291 del C.P. non sussiste perché manca il contenuto oggettivo di tale delitto e cioè il vilipendio. La critica mal igna, il biasimo, la mancanza di riguudo e l'apprezzamento ironico possono costituire, eventualmente, una offesa e quindi un oltraggio, ma non concretano il reato di vilipendio. Inoltre estendere a tutto il Partito Nazionale fascista (che si identifica con la Nazione Italiana) un apprezzamento riguardante quelli che nel Partito ricoprono qualche carica è eccessivo e non può dar luogo a una g rave sanzione penale. P.Q.M.

Visti g li artt. 378 e 395 C.P.P. e la confonne richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Perugini Filippo in ordine al delitto addebitatogli perché il reato non esiste.

Dalle discordanti deposizioni testimoniali non risulta, in modo ce110 e indiscusso, che Tranquillino abbia pronunciato la frase incriminata. P.Q.M.

Visto l'art. 395 C.P.P. e la confonne richiesta del P.M. d ichiara di non doversi procedere nei confronti di Tranquillino Luigi in ordine al reato addebitatogli per insufficienza cli prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.


307

306 PRilvfA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTIORE

Rcg. Gcn. n. 243/1936

SENTENZA del 9.9.1936

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI.FESA DELLO STATO

SENTENZA del 11.9.1936

Rcg. Gcn. n. 224/1936

G. I. Pasquale Spolcti

G. I. Pasquale Spoleti Nei confronti di:

Nei confronti di:

Dal Pezzo Antonio, nato il 14.2.1893 a Casola Valsenio (Ravenna), bracciante. Detenuto dal 14.7.1936

Cavagna Pietro, nato il 22.7.1903 a Lione (Francia), cameriere. Detenuto, in espiazione di pena, per un reato comune nel Carcere giudiziario di Varese.

I MPUTATO

IMPUTATO

del _reato di cui all'art. 282 C.P. per offese al Capo del G')verno per avere, in Casola Valsemo, la sera del 9.7.1936 pror'.1ziata la frase: "Venga un accidenti a lui e all'altro Mussolini, così si tolgono dai coglioni al più presto"

del reato di cui all'art. 282. C.P. per avere, nel carcere giudiziario di Varese ove si trovava detenuto e precisamente nella cella n. 44, il 17 luglio 1936 scritto la frase: "Abbasso Mussolini" sull 'intcrno della porta.

OMISSIS

OMlSSIS

Il Dal Pezzo nega di aver pronunziato la frase incriminata ed afferma invece che udendo du~ suoi compagni di lavoro discorrere su un individuo che sopranno1~avano :.1'Iussoli.tù" chiese per curiosità chi fosse l'individuo che veniva chiamato Mussolini. Venuto a co~oscenza che essi alludevan~ a tal _Ricciardelli, avrebbe pronunziato la frase volgare: Andate a prenderla nel c... voi e lui" mtendendo riferirsi ai suoi compagni e al Ricciardelli.

Pur constatando che l'imputato si proclama innocente è da rilevare che la frase incriminata era stata scritta al tergo della porta di ingresso della cella e <..'.1c, pertanto, diventa plausibile che, pur essendo stata scritta da tempo, sia sfuggita all'attenzione degli agenti che avevtmo in precedenza passata la visita della cella.

Le deposizioni dei testimoni sono discordi e pertanto sorge il dubbio che l'accusa si fondi su una esagerazione o su una cosciente o incosciente alterazione del significato della frase pronunziata dal D,ù Pezzo. P.Q.M.

. Vist? l'ru:t· 395 C.P.P. cla conformeriehiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere ne1 confronti del Dal Pezzo Antonio in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Inoltre la circostanza che non fu rinvenuto il materi,ùe (gesso o calcinaccio) occorso per la scriltura, rende materialmente impossibile accertare genericamente il fatto . P.Q.M.

Visto l' rut . 395 C.P.P. e la confonne richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cavagna Pietro in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.


309

308 PRTh1A PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Rcg. Gcn. n. 207/1936

SENTENZA del 15.9.1936

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA del 25.11.1936

Reg. Gen. n. 294/1936

G. I. Lando Fantini

G. I. Pasquale Spolcti Nei confronti di:

Nei confronti cli:

Lindcr Federico, nato il 5.2.1915 a Sarentino (Bolzano), manovratore; Straka Massimo, nato il 4.6.1915 a Merano (Bolzano), manovratore.

Pippi Pietro, nato il 26.9.1922 ad Acquapendente (Viterbo), apprendista fabbro . Libero

Entrambi detenuti, in espiazione di pena per un reato comune, nelle Carceri giudiziarie dj Trento

IM:PUTATO

IMPUTATI

dei delitti previsti dagli am. 272 e 291 C.P. per avere alle ore 15 ciel 26 settembre 1936, in Acquapendente, scritto sulle pareti di pubblici gabinetti di decenza frasi sovversive, inneggim,ti alla Spagna socialista e di offesa al Fascismo

I) del delitto di cui ali' art. 282 C.P. per avere nelle carceri giuiliziarie di Trento, in giorno imprecisato della fine di giugno 1936, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo, in presenza di tutti i detenuti della propria camerata, con le parole: "S.E. Benito Mussolini non è capace cli governare il popolo italiano"; 2) del reato previsto dall'art. 290 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, vilipeso il Governo del Re con la frase: "Il Governo italiano è barbaro e l'Italia ha vinto in Abissinia per tradimento" OMISSIS

L'istmttoria non ha potuto precisare la veritlt dei fatti data la discord,mza delle deposizioni testimoniali. Si rileva, inoltre, che gli imputati parlano male la lingua italiana e quindi non si può escludere una non esatta interpretazione da parte dei denunzianti delle parole pronunciate da parte di coloro che essi accuséU1o. Infine è da notare che la denunzia è troppo tardiva per non apparire sospetta perché il principale accusatore ha fatto trascoITere alcuni giorni per decidersi a denunziare gli imputati; pertanto non si può escludere che ci sia stato un accordo tra i denunzianti a danno degli imputati. P.Q.M.

Visto l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Linder Federico e Straka Massimo in ordine ai reati loro addebitati per insufficienza di prove.

OMISSIS

Poichè il Pippi, da principio negativo, dichiarò in seguito, di aver scritto le frasi in questione per fare uno scherzo ai compagni, aveva compiuto, al momento del fatto, gli ,umi 14 e non ancora gli aimi 18 furono disposte indagini in merito alla sua capacità di intendere e di volere. Inoltre il Pippi - iscritto alle Organizzazioni Giovanili del Pm1ito - è ritenuto elemento alquanto deficiente dato che solamente nel giugno del 1936 (ad oltre 13 anni di età) ha conseguito la promozione alla V classe elementare. Pertanto, in base alle suddette considerazioni, il Pippi non può essere considerato imputabile perché non aveva, quando commise il fatto, capacità di intendere e di volere. P.Q.M.

Visti gli artt. 85 e 89 del C.P.P. dichiara, su conforme richiesta del P.M. di non doversi procedere nei confronti di Pippi Pietro in ordine al reato addebitatogli perché nei m<:nnento in cui commise il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere.


310

311

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTIORE

Reg. Gcn. n. 330/1936

SENTENZA del 10.12.1936

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA del 24.12.1936

Rcg. Gcn. n. 327/1936

G. I. Antonio Scemi Nei confronti di:

G. I. Antonio Scemi Nei confronti di:

Vento Vincenzo, nato il 16.11.1908 a Siculiana (Agrigento); Perillo Teodoro, nato il 16.7.1906 a Patemò Calabro (Cosenza).

Guasco Francesca, nata il 24.5.1892 ad Alessandtia, venditrice ambulante; Armanetti Alice, nata il 15.10.1896 in Corsica, sarta.

Entrambi contadini e detenuti, per reati comuni, nella Colonia penale di lavoro all'aperto di Castiadas (Cagliari)

Entrambe detenute dal 9.10.1936 IMPUTATE

IMPUTATI

del delitto previsto dall'art. 272 C.P. per avere nella Colonia Penale di Castiadas il 29.6.1936, scritto frasi sovversive OMISSIS

Durante una perquisizione effettuata da un sottocapoguardia carceraria il Vento e il Perillo venivano trovati in possesso di due foglietti di carta sui quali era scritta la canzone anarchica di Caserio.

La prima: 1) ciel delitto previsto dagli artt. 110 e 305 -1 • cpv. - C.P. in relazione agli artt. 283,284, 285 stesso codice per avere, in epoca precedente e fino all' 11.10.1936. in Torino, partecipato al movimento antifascista clandestino "Giustizia e Libertà", mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la fom1a del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, a promuovere una insurrezione armata e ad attentare alla sicurezza dello Stato. La seconda:

Trattandosi di individui quasi analfabeti e con nessun precedente politico non sembra che i I Vento e Perillo abbiano avuto l'intenzione di fare della propaganda politica. P.Q.M.

Visto l 'mt. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Vento Vincenzo e Perillo Teodoro in ordine al reato loro addebitato per insufficienza di prove.

2) dei reati di cui agli artt. 110 C.P. e 158 Legge di Pubblica Sicurezza per avere in un giorno imprecisato del mese di agosto 1936 concorso all'esp:itrio clandestino per motivi politici del proprio fratello Dante. OMISSIS

E' da ritenersi possibile che l'attività esercitata dalle due imputate si sia concretizzata solamente per agevolare i propri congiunti e precisamente la Guasco per aiutare il marito a nascondere un pacco di manifesti e la Armanetti per aiutare il fratello ad espatriare al fine di sottrarsi alle ricerche da parte della polizia. Si tratterebbe, quindi, cli favoreggiamento personale non ptmibile in considerazione dei vincoli di parentela. P.Q.M.

Visti gli artt. 395 e 398 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Guasco Francesca e Annanetti Alice in ordine ai reati contestati per insufficienza di prove e ne ordim1 la scarcerazione, se non detenute per altra causa.


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PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDIC.'E ISTRUTIORE

TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~'TATO

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE A DICHIARAZIONI DI NON DOVERSI PROCEDERE ESSENDO IL REATO ESTINTO PER AMN1STIA

IMPUTATO

Con sentenza del 18.5.1936 il Giudice Istruttore ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di: Anfossi Emilio, nato il 13.7.1898 a Todiano (Perugia) in ordine a un reato di offese al Capo del Governo (at1. 282 C.P.) commesso il 31.11.1930 essendo il reato estinto per l'anmistia concessa con il R.D. 5.11.1932 n. 1403. Con sentenza del 16.9.1936 il Giudice Istrnttore ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti cli: Pozzetti Guido, nato il 26.10.1889 a San Possidonio (Modena)- geometrain ordine al reato di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) commesso nel 1929 e nel 1930 essendo il reato estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 5.11.1932 n. 1403;

' TRASMISSIONE DI AITI E FFETTUATE, PER MOTIVI DI CONVENIENZA, AI SENSIDELL' ART. 5 DEL R.D.13.3.1927 n. 313

Nel 1936 il Giudice Istruttore ha emesso, inoltre, 75 Ordinanze relative a trasmissione di atti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria e 3 Ordinanze relative alla trasnùssione cli atti alla competente Autorifa Giudiziaria Militare (1 a Bari, 1 a Torino e 1 a Trieste). In tutti i suddetti procedimenti le imputazioni più gravi si riferiscono a reati comuni (tra i quali anche rapine, furti, lesioni ecc.) e, pertanto, non si ritiene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati. I reati di competenza del Tribunale Speciale della Difesa dello Stato si riferiscono ad offese al Re, al Capo del Governo e al vilipendio delle Istituzioni Costituzionali dello Stato.

In sede di riaperiura della istruttoria (R.D. 12.12.1926 n. 2062) il Giudice Istruttore (Antonio Scemi) ha anche emesso, in data 24.9.1936, una sentenza cli non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di : Bonolcli Arturo, nato il 6.5.1902 a Mila.no, meccanico

a) di offese al Capo del Governo, commesso in Pallanza, in epoca anteriore al gennaio 1931;

b) di vilipendio dello Stemma Fascista, nelle stesse ci.rcostru1ze di tempo e di luogo di cui al capo a)


Seconda Parte

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S., E DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Sezione «A»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione «B»: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ai reati di spionaggio


SEZIONE "A"

SENTENZE PRO NUNZIATE DAL T .S.D.S.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gcn. n. 62/1935

SENTENZA N. 1

Reati commessi in Montenero d'Idria ed all'estero dall'ottobre 1932 al settembre 1934.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto eia:

OMISSIS

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafun-i Giacomo;

319

P.Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 73,133,229,230,240, 2:-8 p.p., 262 p.p. e cpv. 2°, 110 e 272 cpv. l C.P.; 479,488 C.P.P. O

Giudici: Pasqualucci Renato; De M a.rtis Giov. B;it~.; Gaudio Vincenzo; Rossi Umbe110; Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

Assolve Rudolfi Giacomo e Lampe Giovanni dai reati a loro ascritti per insufficienza di prove, ed ordina che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara Pivk Francesco, Kavcic Simone e Rejec Francesco colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condmma: Pivk a 26 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata.

Pivk Francesco, nato il 1.1.1g86 a Montenero d'Idria (Gorizia), sarto; Kavcic e Rejec a 2 anni ciascuno di reclusione ed alla libertà vigilata. Kavcic Simone, nato il 30.8.1908 a Montencro d'Idria (Gorizi:1), calzolaio; Lampe Giovanni, nato il 8.5.1875 a Montenero d' Idria (Gorizia), possidente agticolo; Rejec Francesco, nato il 27.11.1905 a Montenero d'Idria (Gorizia), lattaio; Rudolfi Giacomo, nato il 24.7.1903 a Montenero d'Idria (Gorizia), cantoniere stradale.

Tutti e tre anche al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Visti poi gli artt. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 11° 1511 dichiara condonati condiziomùmente 2 anni della pena inflitta a ciascun condaIU1ato, ordinfU1do la scarcerazione di Rejec e del Kavcic per effetto del condono. Roma, 20.1.1936 - Anno XIV

IMPUTATI

Pivk, Rejec e Kavcic Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. l ) del reato di propaganda anti italiana a senso degli artt. 11 Oe 272 cpv. 1• C.P. per avere in concorso fra loro diffuso fra le popolazioni al !ogene stampe slovene tendenti a distruggere il sentimento nazionale itéùiano;

Rudolfi Giacomo e Lampe Giovmrni, detenuti dal 18.9.1934, vengono scarcerati il 20.1.1936.

Pivk, Lampe e Ruc!olfi dei reati di:

2) procacciamento cli notizie riservate a senso degli ar!t. I iO e 258 p.p. C.P. per essersi procacciati a scopo di spionaggio militare in concorso fra loro notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; 3) rivelazioni di noti,.(c rise1va1c a senso degli artt. 11 Oe 262 p.p. e cpv. 2• C.P. per aver rivelato in concorso fra loro a scopo di spionaggio militare notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione e il Larnpe con l'aggravante della recidività a senso deìl' mt. 99 cpv. i 0 n· 2 stesso Codice.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effe.fio dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Pivk Rodolfo avrebbe dovuto essere scarcerato il 14.9.1953. Il Pivk non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n • 56 e dal R.D. 17.10.1942 n· 1156 perché i reati per i quali è stato condannato sono stati esclusi dai benefici previsti dai suddetti decreti.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO 51'ATO

Istanze di grazia inoltrate il 17.3.1936 e il 13.12.1938 vengono respinte. Il 21.5.1945 Pivk Rodolfo viene trasferito alJa Casa Penale di Castelfranco Emilia. Per ordine impartito al Direttore della Casa Penale di Castelfranco Emilia dal Comando Tedesco di Verona PivkRodolfo viene scarcerato il 9.3.1944. Detenuto dal 14.9.1934 al 9.3.1944 Pena espiata: anni 9, mesi 5, giorni 25.

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SENTENZA N. 7

Reg. Gen. n. 210/1935 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Rejec Francesco, detenuto dal 14.11.1934, viene scarcerato, per espiata pena, il 20.1.1936. Giudici:

Kavcic Simone, detenuto dal 17.11.1934, viene scarcerato, per espiata pena, il 20.1.1936 Nota: Insieme con i summenzionati imputati venne anche denunziato, Brus Carlo, nato il 1.3.1899 a Hoterdrasica (Iugoslavia), agricoltore. Detenuto dal 14.9.1937 al 6.7.1938. La Commissione Istruttoria, con sentenza n· 14 del 6.7.1938, dichiarò di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Brus Carlo in ordine ai reati di spionaggio addebitatigli. (Vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1938)

Pasqualucci Renato; De Martis Giov. Batt.; Gaudio Vincenzo; Rossi Umberto; Carusi Mario, Consoli della M.V.S .N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Taucer Giuliano, nato il 14.2.1904 a Trieste, portuale; Battisti Ercole, nato il 24.11.1904 a Sisti,ma (Trieste), cameriere. IMPUTATI

Entnunbi: 1) del reato di cui all'art. 246. C.P. per avere ricevuto dallo straniero, denaro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Il Taucer anche: 2) del reato di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato Ranieri Sergio a commettere atti di spionaggio militare ai danni dell'Italia ed a favore di potenza straniera.

Reati commessi a Trieste dall'estate 1933 fino all'epoca dell'arresto. OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 246, 302, 99 n· 2, 23, 29, 73,228,229 C.P.; 274,488 C.P.P. Dichiara Taucer e Battisti colpevoli dei reati loro ascritti; però con l'aggravante della recidività ai sensi dell'art. 99 n° 2 nei confronti del Taucer; ed operato il cumulo delle pene complessive condanna Taucer ad anni 7 e f. 8.000 di multa; Battisti ad anni 5 e f. 6.000 di multa. Entrambi all11 reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata e col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma 28.1.1936 - Almo XIV

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SENTENZA N. 11

Reg. Gen. n. 370/1935 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato; De Martis Giov. Batt.; Gaudio Vincenzo; Leonardi Nicola; Carusi Mario, Consoli della M.V .S.M.;

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE ha pronunciato la seguente Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 e della grazia condizionale concessa con decreto del 29.5.1939 Taucer viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Fossano il 2.6.1939. Detenuto dal 1.2.1935 al 2.6.1939. Pena espiata: 4 anni, 4 mesi e 1 giorno.

SENTENZA nella causa contro: Madia Renato, nato il 25.2.1902 a Genova, giornalista;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.937 n• 77 IMPUTATO

Battisti viene scarcerato dalla Casa per Minorati fisici e psichici di Turi (Bari) il 14.2.1938. Detenuto dal 14.2.1935 al 14.2.1938. Pena espiata: anni 3. Una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 4.8.1937 viene respinta. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 9.7.1950. La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza n 48 del 30.12.1935 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei riguardi di:

1) del delitto previsto dall'art. 256 cpv. 2° C.P. per essersi procurato notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione nell'interesse della sicurezza dello Stato; 2) del delitto previsto dall'art. 262 p.p. C.P. per avere rivelato notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. Reati commessi in Genova e Roma il 10.9.1935 e anteriormente. IN PUBBLICA UDIENZA

Bortolotti Massimiliano, nato il 22.1.1903 a Trieste, elettJicista. Detenuto dal 15.5.1935 al22.8.1935.

udita la lettura dell'atto d'accusa e degli altri atti processuali; Sentito il P.M. nelle sue richieste; Sentito il difensore, nonché l'imputato che ha avuto per ultimo la parola; IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso.

L'Arma dei Carabinieri Reali di Roma era venuta a conoscenza che tal Madia Renato, giornali.sta, residente a Genova, il 10.9.1935 aveva spedito a Roma ad Emanuel Guglielmo, noto antifascista e corrispondente dell'Agenzia Americana "International News Service'', una lettera contenente una serie di notizie di carattere militare riguardanti la difesa del ·porto e della città di Genova, e di altre località della riviera ligure.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

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Eseguita il 27 settembre una perquisizione nell'ufficio dell'Emanuel in Roma, fu rinvenuta la lettera del Madia; anzi fu lo stesso Emanuela presentarla agli ufficiali di polizia giudiziaria durante la perquisizione.

In ordine alla imputazione di procacciamento di notizie riservate, non è risultato al dibattimento che il Madia sia venuto a conoscenza di dette notizie mediante un'attività propria qualsiasi rivolta a tale scopo.

Nello stesso giorno fu eseguita una perquisizione a Genova a carico del Madia; ma non si rinvenne nulla di importante. Poiché da un primo sommario esame della lettera appariva ad evidenza che le notizie date dal Madia all'Emanuel avevano carattere di grande riservatezza, specialmente in quel momento delicato per la politica internazionale, e poiché dalla stessa lettera risultava chiaramente che il Madia dava le dette notizie all'Emanuel con l'incarico di trasmetterle all'estero, si ritenne opportuno di procedere all'arresto tanto del Madia quanto dell'Emanuel.

I testi Traverso e Mombello hanno dichiarato che di queste notizie se ne parlava negli uffici di redazione del giornale «Il Lavoro» come di tante altre notizie di cui si aveva conoscenza; ma non hanno potuto precisare chi ne avesse parlato. Rimane quindi il dubbio se il Madia avesse apprese occasionalmente da altri le notizie comunicate all'Emanuel, o se le avesse procurate intenzionalmente, e cioè svolgendo un'attività propria per venirne a conoscenza.

Pervenuta la denuncia a questo Tribunale Speciale, durante la istruttoria sono venuti a mancare nei riguardi dell'Emanuel indizi di responsabilità, in quanto é risultato che questi non aveva affatto richiesto al Madia le notizie contenute nella lettera del 1Osettembre 1935 ma costui gliele aveva spontaneamente comunicate allo scopo di trasmetterle all'"Intema~ tional News Service" e ricevere il relativo compenso. E malgrado la vigilanza assidua a cui l 'Emanuel era sottoposto, e le diligenti indagini fatte allo scopo di precisare l'uso che egli avrebbe fatto della lettera, non è risultato che avesse trasmesse le dette notizie all'estero. Pertanto l 'Emanuel è stato scarcerato a senso dell'art. 269 C.P.P. Nei riguardi del Madia invece sono emersi elementi più che sufficienti di responsabilità per il suo rinvio a giudizio, sia· perché egli non ha dato spiegazioni convincenti sul modo come si era procurato le dette notizie, sia perché è risultato che egli le aveva comunicate all 'Emanuel con la consapevolezza che si trattava di notizie riservate, e con la intenzione di trasmetterle ali' estero. La perizia eseguita in periodo istruttorio ha accertato che le notizie contenute nella lettera spedita dal Madia all 'Emanuel sono tutte di carattere riservato, perché rientrano fra quelle di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione a senso del R.D. 28.9.1934 n. 1728 (f. 123-126 atti proc.). All'odierno dibattito il Madia ha ammesso di avere inviato all 'Emanuel la lettera in data 10.9.1935 contenete notizie di carattere militare riguardante la difesa del porto e della città di Genova e di altre località limitrofe della riviera ligure. Ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di dette notizie da varie fonti, perché in Genova se ne parlava da tutti, e specialmente negli uffici di redazione del giornale «Il Lavoro» dove egli presta l'opera sua come reporter. Ha soggiunto di aver trasmesso le dette notizie aU 'Emanuel come notizie di cronaca non avendo compreso l'importanza ed il carattere di riservatezza delle medesime. '

Ed in tale dubbio egli deve essere assolto dal reato di cui all'art. 256 cpv. 2° C.P. per insufficienza di prove. Invece è rimasto accertato che egli le ha comunicate all'Emanuel con la consapevolezza . che si trattava di notizie che non dovevano essere divulgate, e con la intenzione di dargliene conoscenza, e di trasmetterle all'estero. E ciò risulta ad evidenza dalla stessa lettera da lui diretta all'Emanuel. Infatti egli nella lettera dice: "Le comunico alcune notizie che credo possano interessare, dato che le sia ,, __. possibile trasmetterle". Ora poiché si trattava di notizie concernenti la difesa del porto e della città di Genova in un momento delicato per la Nazione, non è ammissibile che egli, giornalista, non sapesse che le dette notizie avevano carattere di riservatezza, sia perché il divieto di divulgazione era imposto dal R.D. 28.9.1934 n. 1728, sia perché le notizie erano tali che anche un profano avrebbe compreso che non dovevano essere divulgate, specialmente ali' estero. La consapevolezza di tale riservatezza è dimostrata nel Madia dalla espressione "dato che le sia possibile trasmetterle" da lui scritta nella lettera inviata all'Emanuel. Questa espressione dimostra come egli stesso temesse che le dette notizie, per il loro carattere, non potessero essere trasmesse dall 'Emanuel all'estero. Non vi è quindi dubbio che il Madia fosse consapevole del carattere di riservatezza di dette notizie, ed è evidente che egli le ha comunicate all 'Emanuel con la intenzione di dargliene conoscenza, e per di più di trasmetterle all'estero. Se così è, si deve escludere nel modo più assoluto che il fatto da lui commesso rivesta i caratteri del reato colposo a senso dell'ru.t. 262 u.p. C.P. come si è sostenuto al dibattimento. E' risaputo infatti, che la colpa consiste nella negligenza, nella imprndenza, nella imperizia, o nella inosservanza di regolamenti amministrativi. . Si può ritenere colpevole di rivelazione colposa un corriere diplomatico che, sapendo di trasportare documenti segreti o riservati, li smarrisce per negligenza, ed essi vengono in


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

possesso di altri; oppure un militare che abbia lasciato incustodito sul suo tavolo di lavoro un documento segreto o riservato, e che per tal modo esso venga a conoscenza di altri. . Ma non si può mai ritenere colpevole di rivelazione colposa chi comunica ad altri notizie nservate con la intenzione di dargliene conoscenza, e, persino di trasmetterle all'estero.

B:

è opportuno~ questo proposito mettere in rilievo che i doveri del giornalista in questa ma,te~a sono t~g~ah, ~d anche maggiori, di quelli di qualsiasi altro cittadino, e che egli non P~? !nncerars1 dietro il paravento dell'esercizio professionale per esimersi dalle responsabihta, come avrebbe preteso di fare il Madia.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Con decreto di grazia del 24.9.1936 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto Madia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 29.9.1936. Detenuto dal 27.9.1935 al 29.9.1936. Pena espiata: 1 anno, 2 giorni. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 20.6.1942 Insieme con Madia Renato venne anche denunziato:

Pertanto questi deve essere ritenuto colpevole del reato di rivelazione di notizie riservate ' come è detto in rubrica.

Emanuel Guglielmo, nato a Napoli il 27.4.1879, giornalista.

E nel determinare la pena il Tribunale prende norma dagli artt. 133 e 262 p.p. C.P., e lo condanna a tre anni di reclusione.

Emanuel Guglielmo, detenuto dal 27.9.1935, viene scarcerato, ai sensi dell'art. 269 C.P.P., il 14.11.1935, perché "dalla sommaria istruttoria espletata sono venuti a mancare gli indizi di reità che avevano consentito l'emissione dell'ordine di cattura".

Alla detta pena aggiunge cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici per disposizione dell'art. 29_ stesso Codice. Ritenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P..

Il Giudice Istruttore, Cersosimo Vincenzo, ha, con sentenza del 4.12.1935 assolto Emanuel Guglielmo dal delitto previsto dal penultimo cpv. dell'art. 262 C.P. "per non aver commesso il fatto".

P.Q.M.

Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 133, 262 p.p. C.P.; 479,488 C.P.P.. Assolve Madia Renato dal reato di procacciamento ascrittogli per insufficienza di prove. J?ichiara il detto Madia colpevole del reato di rivelazione di notizie riservate come in rubnca e lo condanna a tre anni di recl_usione, alla interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; al pag~mento dell~ spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma 31.1.1936-Anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 460/1935

SENTENZA N. 24

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato; De Martis Giov. Batt.; Gaudio Vincenzo; Rossi Umberto; Leonardi Nicola, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Peric Tommaso, nato il 18.11 .1906 a Poljana (Iugoslavia), vice podestà di Preko. IMPUTATO

. 1) de~ rea~~ previsto e punito dall'art. 258 p.p. C.P. per essersi procurato a scopo di sp10nagg10 militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione;

2) del reato previsto dall'art. 262 p.p. 2° cpv. C.P. per avere, a scopo di spionaggio militare, rivelato notizie come sopra procacciate. OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 258 p.p., 262 p.p. e cpv. 2°, 23,312 C.P.; 485 C.P. Esercito; 274, 488 C.P.P. Dichiara il Peric assolto per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 262 P:P· e cpv_. 2~ C.P., : lo ritiene colpevole dell'altro reato ascrittogli: condannandolo alla pena ~ 15 a~i dt reclusione; col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia; con I espulsione dallo Stato non appena espiata la pena, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 9.3.1936 -Anno XIV-. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.5.1938 viene accolta e , pertanto, con Decreto del 15.7.1938 viene concesso il condono della residua pena da espiare. Peric viene scarcerato dall'Istituto di pena di Fossano il 21.7.1938 ed avviato alle carceri di Cuneo a disposizione della locale Questura che dovrà provvedere per l'espulsione del Peric dal territorio dello Stato italiano. Detenuto dal 21.11.1935 al 21.7.1938. Pena espiata: 2 anni e 8 mesi.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 27

Reg. Gcn. n. 85/1929

331

Seguone le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Martis Giov. Batt.; Gaudio Vincenzo; Rossi Umberto; Leonardi Nicola; Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: D_e traz Giuseppe, nato il 30.9.1887 a Salsomaggiore (Parma), rappresentante di commercio. IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 6 cpv. legge 25.11.1926 n· 2008 in relazione all'art. 108 C.P. 1889 per avere in luoghi diversi ed in epoca contenuta tra il 1923 e il 1929 facilitata l'esecuzione del delitto di spionaggio, prestando assistenza durante il reclutamento di coloro che dovevano rivelare segreti militari, 2) del delitto di cui all'art. 3 p.p. della legge speciale già citata per avere con altri concertato di commettere il delitto di rivelazione a Potenza estera di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicatigli art. 304 p.p. in relazione agli artt. 257,258,261,262; 2, 23, 29,228, 229 C.P. 274, 488 C.P.P. Dichiara Detraz colpevole del reato di cui all'art. 304 p.p. in relazione agli artt. 257, 258, 261,262 C.P., in tal senso modificando i capi d'accusa rubricati. Elo condarma alla pena di anni 6 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 12.3.1936 -Anno XIV

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 Detraz Giuseppe, detenuto dal 13.9.1935, viene scarcerato dalla Casa penale di Castelfranco Emilia il 13.9.1939. Pena espiata: anni 4. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944. n° 316) la Corte d 'Appello di Roma rigettava, con sentenza emessa il 6.12.1946, l'istanza inoltrata da Detraz Giuseppe. La Corte Suprema di Cassazione (1 Sez. Pen.) dichiarava, con sentenza del 9.5.1947, inammissibile il ricorso inoltrato dal Detraz avverso la sentenza pronunziata dalla Corte d'Appello di Roma il 6.12.1946. Nota: Vedi anche "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 383 e 400''.


332

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~'TATO

Rcg. Gen. n. 384/1935

SENTENZA N. 33

333

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da: Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N.;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Annati Antonio, detenuto dal 1.10.1935, avrebbe dovuto essere scarrerato il 1.10.1957.

Giudici: Mingoni Mario, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Camsi Mario, Consoli della M.V.S.N.;

L' Annati evase dalla Casa di reclusione di Fossano il 5.7.1944 "a seguito di irruzione di formazioni armate". Istanze di grazia inoltrate nel 1937 e 1938 vengono respinte.

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa contro: Armati Antonio, nato il 27.12.1908 a Tripoli, tornitore meccanico, suddito inglese. IMPUTATO

. Dei delitti di cui agli artt. 258 p.p. e 262 cpv. 2° C.P., per essersi procurato ed aver rivelato, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. Delitti commessi a Napoli, Milazzo, Augusta, Messina, Reggio Calabria, Taranto e altrove, antecedentemente e sino al 1.10.1935. OMISSIS

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 258 p.p., 262, 2° cpv., 73,312 C.P.; 488 e 274 C.P.P. Dichiara Annati Antonio responsabile dei delitti in epigrafe ascrittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 26 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina che l'Annati, quando avrà scontata la pena, sia espulso dallo Stato. Roma, 6.4.1935. -Anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale militare territoriale di Roma - su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio delP.M. dei tribunali militari di guerra soppressi-ha, èon Ordinanza del 20.3.1961, ridotta la pena inflitta ad Armati a 17 anni e 4 mesi di reclusione applicando alla suddetta pena un condono di 8 anni dichiarando estinta, per decorso del tempo, (art. 172 C.P.) la residua pena di 1 anno, 6 mesi e 26 giorni di reclusione, che l' Annati avrebbe dovuto espiare.


334

SECONDA P/IR ;E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 476/1935

SENTENZA N. 35

335

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Sta:.), composto da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Console Generale, M.V.S.N .;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Giudice Relatore: Lan«ri Piero; Giudici: Mignoni Mario, De Martis Giov. Batt., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Carusi Mario, Consoli della M.V.S.N.;

II reato per il quale JezRodolfo venne condannato (art, 258 C.P.) è escluso dai benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 15.2.1937 n· 77; 24.2.1940 n· 56 e 17.10.1942 n· 1156 e, peitanto, lo Jez - detenuto dal 20.9.1935 - avrebbe dovuto essere scarcerato il 20.9.1948.

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa contro: Jez Rodolfo, nato il 19.1.1907 a Idria (Gorizia), fabbro meccanico. IMPUTATO

. _1) del delitto previsto dall'art. 258 C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui è vietata la divulgazione; 2) del delitto di cui all'art. 262 cpv. 2° C.P. per avere rivelato notizie di cui è vietata la divulgazione. Con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C.P.. Reati commessi ad Idria ed altrove, in epoca antecedente e fino al 20.9.1935.

owssrs P.Q.M

Visti e applicati gli artt. 258,262, 99 p.p., 23, 29,228,229 C.P.; 485 C.P.Esercito; 274, 488 C.P.P.. Di~hiara Jez as~~lto per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2 C.P., e lo ntlene colpevole dell'altro delitto ascrittogli; e lo condanna alla pena di anni 13 di reclusione. Con la in.te~di~~ne p~rpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata col pagamento delle spese di gmdmo e d1 preventiva custodia oltre ad altra conseguenziale di legge. Roma, 22.4.1936 - Anno XIV

Jez, detenuto nelle Carceri giudiziarie di Roma, il 1.6.1936 viene assegnato alla Casa penale di Fossano e 1'8.6.1938 fu trasferito alla Casa penale ,:i Pianosa e il 24.5. I 943 alla Casa per minorati di Teramo. Nel dicembre del 1943 venne trasferito alla Casa di reclusione di Volterra e il 2.7.1944 "venne posto illegalmente in libertà a causa degli eventi bellici che si verificarono a Volterra". La residua pena da espiare di anni 4, mesi 2 e giorni 18 di reclusione è stata dichiarata condonata, ai sensi dell'art. 9 lcttera "C" del D.C.P.S. 22.6.1946 n· 4, dal Tribunale militare di Roma con Ordinanza del 2.12.1949.


SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

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SENTENZA N. 45

Reg. Gen. n. 12/1936 Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da: Presidente: Le Meu·e Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici: Pasqualucci Renato, De Martis Giov. Batt., Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Calià Michele, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa contro: Turni Alberto, nato il 1.12.1910 a Horn (Svizzera), cuoco; soldato del 21 Rgt. Fanteria. IMPUTATO

1) del delitto previsto dall'art. 258 C.P. per essersi procurato - a scopo di spionaggio militare - notizie di cui è vietata la divulgazione; 2) del delitto di cui all'art. 262 cpv. 2° C.P. per aver rivelato - a scopo di spionaggio militare - notizie di cui è vietata la divulgazione. Reati commessi a La Spezia anteriom1ente e fino al 23.12.1935. OMISSIS P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 256 2° cpv., 262 p.p., 73 C.P.; 274,488 C.P.P.; 5 C.P.Esercito, Dichiara Turni Alberto responsabile dei delitti di cu; agli art. 256 2° cpv. e 262 p.p. C.P., così modificata la rubrica, e, cumulate le pene, lo condanna a complessivi anni 8 di reclusione, previa degradazione, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 25.9.1936-Anni XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

337

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il reato di spionaggio è escluso dai provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 24.2.1940 n. 56 e, pertanto Turni usufruisce solamente dei benefici di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77. Turni viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Errlilia il 23.12.1941. Detenuto dal 23. 12.1935 al 23.12.1941. Pena espiata: 6 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Turni il 20.1 .1938 e il 26.5.1939 non vengono accolte.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 50

Reg. Gen. n. 238/1936

339

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Consoli della M.V.S.N.;

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n° 77 e del condono condizionale della metà della pena u1uittagli, concesso con Decreto di grazia del 29.5.1937, Mele avrebbe dovuto essere scarcerato il 15.11.1944.

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella cat:~a contro:

A seguito dell'inoltro di una seconda istanza di grazia e del condono condizionale della residua pena da espiare concesso con Decreto reale del 13.9.1940 - a seguito di accordi intervenuti tra il Governo italiano e Jugoslavo - Mele venne scarcerato dal Sanatorio giudiziario di Pianosa il 20.9.1940 ed avviato, tramite la Questura di Livorno, in Jugoslavia perché espulso dal territorio nazionale.

Mele Cirillo, nato il 27.7.1909 a Longatico Inferiore (Jugoslavia), bracciante. Detenuto dal 15.6.1936 al 20.9.1940. IMPUTATO

Pena espiata: 4 anni, 3 mesi e 5 giorni. 1) del delitto di cui all'art. 258 p.p. C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità ha vietato la divulgazione; 2) del delitto di cui all'art. 262 cpv. 2· deHo Codice in relazione alla prima parte stesso articolo per aver rivelato, a scopo di spionaggio militare, le notizie come sopra procurate. In Postumia, Idria, S. Lucia di Tolmino, nelle relative zone circostanti di confine ed all'estero, dal settembre 1935 al 15.5.1936. OMISSIS

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 258 p.p., 262 cpv. 2· in relazione alla p.p. stesso articolo; 23, 73,312 C.P.; 274,488 C.P.P.; Dichiara Mele Cirillo colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 25 di reclusione; col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, con l'espulsione dallo Stato non appena espiata la pena, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 2.12.1936 -Anno XV


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 51

Reg. Gen. n. 374/1935

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Roma, 2.12.1936 -Anno XV

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M .V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Lanari Pietro; Giudici: Pasqualucci Renato; Rossi Umberto; Leonardi Nicola; Carusi Mario;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Bergamaschi Carlo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 SENTENZA

Orsi Emilia detenuta dal 21.9.1935 avrebbe dovuto essere scarcerata il 21.9.1946. Un istanza di grazia, inoltrata 1'8.12.1938, viene respinta.

Nella causa contro: Orsi Emilia, nata ìl 15.2.1 901 a La Spezia, casalinga. IMPUTATA 1) del delitto di com1zione di cui all'art. 246 C.P. per aver ricevuto dallo straniero denaro ed altri compensi al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; 2) del delitto di istigazione continuata di cui agli artt. 81 e 302 in relazione agli artt. 257 e 258 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, istigato Bonini Paolo e Pazienza Otello a procurarsi - a scopo di spionaggio militare - notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Reati commessi in Francia, a La Spezia, Sampierdarena, Corneliano, Genova ed altrove, dal giugno 1934 al 21.9.1935. OMISSIS P.Q.M

Visti ed applicati gli artt. 246, 81 e 302 in relazione agli artt. 257 e 258; 23, 29,228,229, C.P.; 488 C.P.P.. Dichiara Orsi Emilia colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivrunente la condruma ad anni 15 di reclusione e f. 10.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenziale di legge.

Non può usufruire del beneficio del condono previsto dai RR.DD. 24.2.1940 n· 56 e 17.10.1942 n· 1156 perché i reati per i quali è stata ritenuta colpevole e condannata sono stati esclusi dai benefici di clemenza previsti dai suddetti decreti. L'Orsi, detenuta nella Casa penale per donne dì Venezia, venne scarcerata, in epoca imprecisata, a seguito dei noti eventi verificatisi nell'Italia Settentrionale nel 1944 e 1945.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~'TATO

Reg. Gen. n. 82/1936

343

SENTENZA N. 52

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Giudici: Pasqualucci Renato, Rossi Umberto, Leonardi Nicola, Carusi Mario, Bergamaschi Carlo, Consoli della M.V.S.N.; Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 ha pronunciato la seguente Tauceri, detenuto dal 25.1.1936, avrebbe dovuto essere scarcerato il 25.7.1957. SENTENZA Non può usufruire del condono previsto dai RR.DD. 24.2.1940 n· 56 e 17:10.194! n~ 1156 perché i reati, per i quali è stato ritenuto colpevole e condannato sono statJ. esclusi dai benefici di clemenza previsti dai suddetti decreti.

Nella causa contro: Tauceri Giuseppe, nato il 6.3.1900 a Trieste, disegnatore al cantiere navale di Monfalcone. IMPUTATO

1) dei delitti di cui agli artt. 257 - 261 cpv. 2° C.P. perché si procacciava e rivelava, nel gennaio 1936, nella Venezia Giulia, a scopo di spionaggio politico militare, segreti concernenti la sicurezza dello Stato (ordine cronologico delle costruzioni relative agli anni 1936-1937 del Cantiere Navale di Monfalcone); 2) dei delitti di cui agli artt. 258-262 cpv. 2° 81 C.P. perché in più riprese, nel gennaio 1936 e precedentemente nella Venezia Giulia si procacciava e rivelava notizie non divulgabili per divieto dell'Autorità competente. O:MISSIS

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 258, 262 2° cpv., 81, 73, 230 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito. Diclùara Tauceri responsabile dei delitti ascritti al 1.umero 2. della rubrica, assolvendolo per non provata reità dai delitti a lui ascritti al numero 1. della stessa rubrica, e, cumulate le pene lo condanna alla pena complessiva di anni 25 e mesi 6 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; Ordina che il Tauceri sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 2.12.1936 -Anno XV

Istanze di grazia inoltrate il 13.9.1937 e il 1.6.1939 vengono respinte. Il 25. l .1944 viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Trieste per ordine emanato dal Supremo Commissario per la zona di operazione «Litorale Adriatico». . Detenuto dal 25.1 .1936 al 25.1.1944. Pena espiata: anni 8. II Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell'8.3.1961 con: donati 4 anni della pena inflitta per effetto delle disposizioni contenute nel R.D. 5.4.1944 n 96 e nel D.C.P.S. 22.6.1946 n· 4 e dichiara, inoltre, estinta, per decorso de_l tempo (art. 172 C.P.) la residua pena di 9 anni e 6 mesi che il Tangeri avrebbe dovuto espiare.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 56

Reg. Gen. n. 242/1936

0:MISSIS

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale, M.V.S.N.;· Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici:

Pasqualucci Renato, Cangemj Giovanni, Carusi Mario, Calià Michele,

Bergamaschi Carlo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

345

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 11 O, 56, 261 cpv. 2° in relazione alla prima parte dello stesso art. 261,269,261 p.p., 73,230 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485 ,486 C.P.Esercito. Dichiara Fasani Paolo e Medori Filippo responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti e, cumulate le pene, li condanna alla reclusione: Fasani ad anni 22 e Medori ad anni 18; entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina che siano entrambi sottoposti alla libertà vigilata;

SENTENZA

Assolve Simonetti Marcello per non provata reità dall'imputazione in rubrica ascritta gli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Nella causa contro: Roma, 16.12.1936 - Anno XV Fasani Paolo, nato il 26.10.1892 a Roma, dottore in legge; Medori FiIippo, nato il 3.1.1903 al Cairo d'Egitto, architetto; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Simonctti Marcello, nato il 7.12. 1903 a Roma, ingegnere. Simonetti, detenuto dal 3.8.1936, viene scarcerato il 16.12.1936. IMPUTATI

1) il Fasani ed il Medori del delitto di cui agli artt. 110-56 e 261 cpv. 2· C.P. in relazione alla prima parte stesso articolo 261, per avere, in Roma il 1.8.1936, in concorso fra loro, tentato di rivelare, a scopo di spionaggio politico - militare, notizie che ncll 'interesse politico e di sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; 2) il Fasani, inoltre, del delitto di cui ali' art. 269 C.P., per avere, a Parigi in epoche diverse e sino al gennaio 1936, diffuso voci false e tendenziose sulle condizioni dello Stato italiano in modo da menomare il credito e il prestigio dello Stato medesimo ali 'estero, e svolto altra attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali; 3) il Medori, inoltre, del delitto di cui alla prima parte dcli 'art. 261 C.P. per avere, in Roma il 30.7.1936, rivelato al Fasani notizie che nell'interesse politico e di sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; 4) il Simonetti del delitto di cui alla prima parte dell'art. 261 C.P. per avere, in Roma il 29.7.1936, rivelato a Medori notizie che nell'interesse politico e di sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n· 77 Fasani, avrebbe dovuto essere scarcerato il 3.8.1954. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n· 56 e 17.10.1942 n· 1156 perché i reati per i quali è stato ritenuto colpevole e condannato sono stati esclusi dai benefici previsti dai suddetti decreti. Scarcerato dalla Casa penale di Sulmona il 3.9.1943 a seguito del condono della residua pena da espiare concesso con Decreto di grazia del 30.8.1943. Detenuto dal 3.8.1936 al 3.9.1943. Pena espiata: 7 anni e 1 mese. Istanze di grazia inoltrate dalla madre il 10.3.1937 e il 3.2.1939 vengono respinte. Medori avrebbe dovuto essere scarcerato il 3.8.1950. Non può usufruire dei benefici di clemenza previsti dai RR.DD. 24.2.1940 n· 56 e 17.10.1942 n· 1156 perché i reati per i quali é stato ritenuto colpevole e condannato sono stati esclusi dai benefici previsti dai suddetti decreti. Medori, detenuto dal 3.8.1936 venne scarcerato, in epoca imprecisata, dalla Casa penale di Saluzzo (Cuneo) a seguito dei noti eventi verificatesi nel 1944 1945.


346

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~'TATO

Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 27.4.1937. La Corte d'Appello di Roma, a seguito del giudizio di revisione speciale previsto dal R.D. 5.10.194411° 316, assolve dai reati addebitati Fasani Paolo, Medori Filippo e Simonetti Marcello perché il "fatto non costituisce reato". La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n • 23 del 30.11.19361' accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò, inoltre, di non doversi procedere "per insufficienza di prove" nei confronti di Loschi Maria, nata il 31.1.1910 a Roma, impiegata. Detenuta dal 3.8.1936 al 30.11. 1936. Con la suddetta sentenza la Commissione Istrnttoria dichiarò anche di non doversi procedere "per insufficienza di prove" nei confronti di Fasani Paolo, Medori Filippo e Simonetti Marcello in ordine al concorso nel reato di procacciamento di notizie concernente la sicurezza dello Stato (art. 256 C.P.).

SEZIONE "B"

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA


349 TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 3

Rcg. Gen. n. 312/1935

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Calià Michele, Consoli della M.V.S.N.; Ha pronunciato la seguente SENTENZA n el procedimento penale a carico di: Fl:chs Antonio, nato il 21.8.1897 a Graz, cittadino austriaco, ferroviere in pensione, detenuto dal 10.6.1935 al 4.1.1936; Martinz Francesco (detto Lux), nato il 24.7.1900 a Malborghetto (Udine), contadino, detenuto dal 10.3.1936 al 4.1.1936; Jv ancich Francesco, nato il 17.2.19 IO a Mal borghetto (Udine), falegname, detenuto dal 25.6.I 935 al 4.1.1936; Tributsch Biagio, nato il 10.6.1880 a Ugovizza (Udine), contadino, detenuto dal 12.6.1935 al4.1.1936; Zankl Giorgio, nato il 13.2.1897 a Untervellach (Austria), carrettiere, detenuto dal 10.7.1935 al 7.9.1935 . IMPUTATI

Il Fuchs: 1) del delitto previsto dall'art. 258 C.P. per essersi procacciato, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione (in Klagenfurt e Malborghetto) il 10.6.1935 e precedentemente; 2) del delitto previsto dall'art. 262 cpv. 3° C.P. in relazione all'art. 81 cpv. stesso Codice, per avere, a scopo di spionaggio militare, col medesimo disegno criminoso, ottenuto in Malborghetto il 10.6.1935 da Trlbutsch Biagio, Stadler Rodolfo e Zan.tcl Giorgio notizie di carattere militare di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; 3) del delitto previsto dall'art. 304 in relazione all'art. 81 cpv. C.P., per essersi in


SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUITORIA RELATIVEAIREATIDISPIONAGGIO ·

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Malborghetto, il 9 e 10 giugno 1935, col medesimo disegno criminale, accordato con Martinz Francesco, Ivancich Francesco e Tributsch Biagio al fine di commettere atti di spionaggio a favore della Jugoslavia ed in danno dell'Italia. Il Martinz Francesco e l'Jvancich Francesco: 4) del delitto previsto dall'art. 246 C.P. per avere ricevuto dallo straniero promessa di danaro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali (in località imprecisata e precedentemente al 9.6.1935); 5) del delitto previsto dall'art. 304 C.P. per essersi accordati con Fuchs Antonio al fine di compiere atti di spionaggio a favore della Jugoslavia ed in danno dell'Italia (in Malborghetto il 9.6.1935). Il Tributsch Biagio: 6) del delitto previsto dall'art. 262 C.P. cpv. 2• per aver rivelato a Fuchs Antonio, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione (in Malborghetto il 10.6.1935); 7) del delitto previsto dall'art. 304 C.P. per essersi, nella stessa circostanza di tempo e di luogo, accordato con lo stesso Fuchs l'I fine di compiere, mediante compenso, atti di spionaggio a favore della Jugoslavia ed in danno dell'Italia; 8) del delitto previsto dall'art, 246 C.P. per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, accettato da Fuchs Antonio promessa di danaro, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali.

Lo Zankl Giorgio: 9) del delitto previsto dall'art. 262 cpv. 2· C.P. per aver rivelato a Fuchs Antonio, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione (in Malborghetto il 10.6.1935). Letti gli atti processuali e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglime!lto di tutti i rubricati, i quali peraltro risultano già scarcerati in applicazione dell'art. 269 C.P.P., osserva

IN FATIO ED IN DiRIITO

Il comandante la Stazione CC.RR. di Malborghetto, il 10 giugno u.s., fu informato che in quell'osteria "Shomberg" c'era un austriaco che aveva domandato ad elementi del luogo notizie di carattere militare in merito alla eventualità e quantità di truppe che dovevano andare nella zona. Iniziò immediatamente le indagini e fermò l'austriaco, identificato per il

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

rubricato Fuchs, che si trovava in compagnia della moglie e di due signorine austriache. Perquisì subito il Fuchs, dato che gli era stato riferito che aveva preso anche degli appunti su di un notes, ma la perquisizione praticata pure nell'albergo dove il Fuchs dimorava, diede esito negativo; rinvenne soltanto un pezzo di carta su cui erano segnati a matita gli indirizzi di Stadler e Tributsch scritti di pugno dal Fuchs. Informò dell'avvenuto fermo un sottufficiale del C.S. in servizio a Tarvisio, il quale provvide ad informare i suoi ufficìali che assunsero, la direzione dell'operazione. Arrestati il Fuchs e gli altri rubricati (nonché certo Stadler Rodolfo, il quale nelle more delle indagini di polizia giudiziaria si tolse la vita nelle carceri di Udine) e interrogati, i prevenuti protestarono la propria innocenza. Soltanto il Fuchs, dopo i primi dinieghi, disse di avere, nel dicembre 1934, da Hoffmann Francesco, cittadino jugoslavo, a Klagenfurt, accettato l'incarico di svolgere attività spionistica in danno dell'Italia e in favore della Jugoslavia, raccogliendo ogni sorta di notizia militare e politica in tutta la V alcanale, e di aver avuto dall'Hoffmaim promesse di aiuti compensi e, a titc!o di incoraggiamento, cinque scellini. Aggiunse che, in seguito ad accordi coli 'Hoffmann, s'era recato a Malborghetto per incontrarsi coi rubricati Ivancich e Martinz, già in relazione spionistica con l'Hoffmann; che aveva preso intelligente contatto con questi due e che successivamente s'era accordato col Tributsch e col Zankl sempre a scopo spionistico e promettendo a costoro compensi. Il Fuchs, poi, rilasciò agli organi di polizia procedenti tre dichiarazioni, scritte in tedesco di suo pugno, che ribadivano le sue asserzioni. Pertanto i rubricati furono denunziati a questo Tribunale, tanto più che lo speciale ufficio controspionistico, come ha asserito era stato informato che un austriaco, accompagnato da donne, tra il 9 e il 10 giugno u.s. doveva scendere in Italia per svolgervi la delittuosa predetta attività. Però la esauriente fom1ale istruttoria che ne é seguita non ha fornito eleff.enti convincenti circa la reità dei prevenuti. E' risultato infatti che la venuta in Italia del Fuchs e delle donne fu occasionale e dovuta ad un invito dell'albergatrice Anna Scomberg di Malborghetto, lontana parente del Fuchs e amica di una delle signorine invitate, figliuola del Direttore dell'Ospedale di Villacco, verso il quale Direttore la Scomberg aveva motivi di riconoscenza (f. 60 del fascicolo testimoni); che insig1ùficanti (vedi perizia), occasiomùi e non di iniziativa del Fuchs, furono i discorsi fatti nell'osteria di Malborghetto tra il Fuchs ed alcuni avventori, fra i quali gli altri rubricati, sui militari che dovevano andare a Malborghetto per le manovre estive; che gli unici appunti presi d1ù Fuchs nella circostanza furono i nominativi segnati nel predetto foglio sequestratogli e dovuti al fatto che gli individui nominati avevano pregato il Fuchs di portare i loro saluti a loro conoscenti e parenti di Villacco. L'equivoco evidente fu dovuto all'eccesso di zelo di chi riferì la cosa al Brigadiere di Malborghetto, avere cioè il Fuchs presi appunti su un block notes (f. 52 e sgg. fase. test.); i testi presenti, compreso l'oste Rcveland, parlano di un foglio isolato; che il primo funzionario ad aver notizia della venuta del Fuchs e compagni a Malborghetto e dei discorsi fatti nell'osteria appare sia stato il brigadiere del CC.RR. di Malborghetto il quale ne informò subito il C.S.;


353 SENTENZE EMESSE DALLA COMM1SSIONE ISTRUTIORIA RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

Che non è da escludersi l'attendibilità della giustificazione fatta in istruttoria del Fuchs intorno alla ricordata sua dichiarazione che sarebbe, cioè, derivata dal timore di presunti maltrattarnenù e dal desiderio di vedere in libertà la propria moglie e le cennate signorine, arrestate assieme a lui, libertà che sarebbe stata promessa qualora si fosse deciso a fare qualche dichiarazione diversa dalla originaria negativa. Il nome del mandante Hoffmann fatto dal Fuchs, non completamente sconosciuto agli stessi organi di controspionaggio di solito ben informati, la somma, irrisoria per un servizio del genere, che ne avrebbe ottenuta per incoraggiamento, la vacuità delle notizie che avrebbe dovuto il Fuchs raccogliere, la qualità dei soggetti colpiti, facilmente accertabile, avrebbero potuto illuminare sulla inefficienza del fatto rilevato. Ma le indagini hanno acclarato quanto il Fuchs ha in istruttoria asserito in merito alla sua confessione. Si é accertata l'esistenza dell'Hoffmann impiegato al Mw1icipio di Villacco e già superiore diretto del Fuchs. Si é accertato altresì per dichiarazioni raccolte dalla nostra autorità consolare che il Fuchs é buon cittadino e impiegato austriaco, che non avrebbe avuto interesse, anche per i suoi recenù precedenti politici, di tramare contro l'Italia. Quanto agli altri prevenuti, il teste Marsico, comandante la Stazione CC.RR. di Malborghetto, dichiara che sono buoni elementi che mai hanno dato motivo a rilievi. "Per la loro qualità, per la loro ignoranza - dice il teste - li ritengo non idonei a fornire informazioni di qualsiasi genere: il loro arresto anzi ha suscitato in paese commenti poco benevoli e rappresaglie verso coloro che si presume li abbiano denunziati". Difettando, in base alle risultanze suesposte ogni elemento che possa confermare la denunziata attività spionistica dei rubricati, la Commissione ritiene doveroso proscioglierli da ogn.i imputazione loro contestata e di renderne pertanto definitiva la liberazione, come si è detto già avvenuta. P.Q.M.

Visti gli artt. 378 C.P.P. - 2 R.D. 13.3.1927 n° 313 In confonnità delle richieste del P.M. Dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Fuchs Antonio, Ivancich Francesco, Martinz Francesco, Tributsch Biagio e Zankl Giorgio in ordine a t11tti i reati loro addebitati in epigrafe e ordina che sia resa definitiva la loro liberazione. Roma, 16.1.1936 - XIV

Seguono le firme del Presidente e dei giudici.

TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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SENTENZA N. 5

Reg. Gcn. n. 494/1935

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato

composta da: Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione. Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffini Mario, Calià Michele, Consoli della M.V.S.N.;

Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cavallo Aristide, nato il 26.4.1916 a Pontestura (Alessandria), marinaio radiotelegrafista R.M., detenuto dal 1.11.1935. IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 255 C.P. per avere il giorno 23.10.1935 dis_tratto da bo~do della Torpediniera «Fabrizi», ancorata nelle acque di La Spezia, documenti concernenti la sicurezza dello Stato. IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. c!1e richiede q~e.sta Commissione Istruttoria perché dichiari non doversi procedere contro il Cavallo Ar1s11de perché manca del tutto la prova che egli abbia commesso il reato. IN PATIO E IN DIRITIO

risulta dagli atti qmmto appresso: ,., 10 1935 il marinaio Cavallo Aristide, radiotelegrafista della R. TorLa sera del 2 .,. · · d. · e pediniera «Fabrizi» ancorata nel porta di La Spezia,_ s! recò a b_ordo del Ca~ciatorp~ 1~1cr «Saetta» attraccato a poca distanza dalla detta torpedrn1cra, port~ndo con ~é la pubbhcazione · ta s.M. 56 S. contenente le nonne per il servizio radiotelegrafico, alla quale riserva · ·erad allegata una recente circolare del Ministero della R. Marina che apportava delle vanantt a alcune disposizioni della detta pubblicazione.

Il Cavallo fece ciò allo scopo di chiedere al suo arnie? sot'.oc~p~ Loriga ~toni?, radiotelegrafista del Cacciatorpediniere «Saetta», alcune sp1egaz10111 nguardant1 1 orano


SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

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d'inizio dell'ascolto notturno. E la richiesta del Cavallo era stata determinata dal fatto che fra lui ed il proprio capoposto Conenna Giuseppe vi era divergenza di interpretazione sulle varianti della suddetta circolare ministeriale. Il Cavallo, avute le spiegazioni del caso d,ù Loriga, si accingeva a fare ritorno alla propria nave, quando, nell'attraversare la passerella che univa la poppa del «Saetta» alla banchina, scivolò, e per non cadere in mare, si afferrò al passamano restando sospeso nel vuoto. Nel fare tale movimento gli cadde in mare la pubblicazione S.M. 56 S. con la relativa circolare che teneva sotto il braccio sinistro. Con l'aiuto dello stesso Loriga, che era ù1 sua compagnia al momento della caduta, fece immediate ricerche per ricuperare la pubblicazione; ma non riuscì a rintracciarla, data la oscurità della sera e l'agitazione del mare alquanto mosso. Viste inutili le ricerche, ed approssimandosi l'ora in cui doveva riprendere servizio sulla propria nave, il Cavallo si recò a bordo della torpediniera «Fabrizi», e costernato raccontò al radiotelegrafista Canepa Oreste quanto gli era accaduto. Questi lo consigliò di riferire subito l'incidente ai superiori. Ma il Cavallo, per il timore di essere punito, non disse nulla per il momento ai superiori; e si riservò di fare nuove ricerche il giorno dopo nella speranza di rintracciare il documento.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Il fatto in primo tempo fu portato alla cognizione del Tribunale Militare Marittimo di La Spezia, che ha proceduto contro il Cavallo per distruzione di dornmenti a senso dell'art. 252 C.P.M. Marittimo. Ma nel corso dell'istruttoria l'Autorità giudiziaria militare ritenendo che il fatto potesse rivestire i caratteri del reato di cui all'art. 255 del C.P. ha trasmesso gli atti processuali a questo Tribunale Speciale per competenza. Il Cavallo ha confermat.o .al ?in~ice i_struttore quanto aveva dichiarato nei precedenti interrogatori. E dalle deposmom de! tes.t1 Longa, Corenna e Canepa è risultato che lo scopo per cui il Cavallo prese la pubblicaz1~ne d_all~ cabu1a del «Fabrizi» e la portò sul «Saetta» fu effettivamente per chiedere delle sp1egazro111 sulla interpretazione della circolare ministeriale. Il Cavallo ha, inoHre, detto che e~Ii, pur sapendo che tali pubblicazioni non si possono portare fuori della cmta milit~e, ha ntenuto di non commettere nessuna infrazione portando la pubblicazione a bordo d1 un'altra nave attraccata a poca distanza alla stessa banchina, per chiedere spiegazioni nell'interesse del servizio. Ed ha soggiunto che egli ha preso la pubblicazione senza chiedere il permesso al capoposto Conenna, al quale essa era in consegna, perché questi in quel momento era assente dalla nave, ed in sua assenza lo sostituiva come radiotelegrafista più anziano. E ciò è stato confermato dallo stesso Conenna e dal C,mepa.

La mattina seguente si rivolse ad un palombaro dell'arsenale, il quale fece due o tre immersioni nel punto dove era caduta la pubblicazione, senza riuscire a trovarla.

11 Cavallo ha infine dichiarato che la dispersione del documento é avvenuta per il disgraziato incidente occorsogli, e che egli fece tutte le ricerche possibili per recuperare la pubblicazione senza riusciwi.

Ed allora il Cavallo decise di informare il capoposto Conenna, il quale a sua volta ne infonnò il Comando della nave.

E queste circostanze sono rimaste accertate dalle dichiarazioni di Loriga Antonio e di Giometti Donato, presenti all'incidente della caduta.

Il Comandante ordinò immediatamente le ricerche del caso inviando un palombaro, e nominò una commissione d'inchiesta per accertare: il motivo per il quale il Cavallo aveva asportato la pubblicazione; se effettivamente essa era caduta in mare; se per effetto di tale caduta si era dispersa nelle acque.

Accertati i fatti nel modo sopradetto, questa Commissione Istruttoria 11011 ravvisa nel caso in esame gli estremi per la configurazione giuridica del reato di cui all'art. 255 C.P. ascritto al Cavallo.

E dal! 'esame dei testimoni che erano a conoscenza dei fatti è risultato: Che il Cavallo, sia pure agendo con molta leggerezza, aveva portato fuori da bordo la pubblicazione allo scopo di richiedere spiegazioni al sottocapo Loriga del cacciatorpediniere «Saetta»; Che la detta pubblicazione effettivamente era caduta in mare per l'incidente narrato dal Cavallo; Che essendo riuscite infruttuose le ricerche, e non essendovi elementi per ritenere che essa sia stata rintracciata da ignoti, era da ritenere che, trasportata dalla corrente, sia affondata lontano dal punto dove era caduta.

Invero il suddetto ai1icolo punisce chiunque i.n tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, carpisce, sottrae o distrae anche temporaneamente, documenti concernenti la sicurezza dello Stato ecc.. Nella specie non si può ritenere che il Cavallo abbia commesso alcuno degli ~tti cri~~1osi indicati nel suddetto articolo, perché questi atti importano un fatto volontario mal1z1osamente commesso. Né per avere il Cavallo asportato momentaneamente d~lla ~abina cieli~ torpediniera «Fabrizi» la pubblicazione S.M. 56 S., si può ritenere che egli abbia distratto li do~umento, perché distrarre, nel senso della legge, significa rivolgere ~'oggetto ad. un ~1so diverso da quello a cui è destinato, mentre il Cavallo ha preso dalla cabma la pubblicazione ~er un uso inerente al servizio e nello interesse del servizio stesso, come si è dimostrato avanti. Pertanto


SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTI'ORJA RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO

357 TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ~'TATO

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nel caso in esame mancano gli estremi per la integrazione del reato di cui all'art. 255 C.P.; e devesi dichiarare non doversi procedere contro il Cavallo perché non ha commesso il fatto delittuoso ascrittogli.

In conseguenza egli dev'essere scarcerato, se non detenuto per altra causa.

SENTENZA N. 16

Reg. Gen. n. 136/1936

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Ritenuto che gli oggetti sequestrati devono essere restituiti ai legittimi proprietari come risulta dai fogli 21, 89 e 139 Vol. I atti processuali. P.Q.M.

La Commissione Istmttoria visti gli artt. 378, 381 C.P.; 622 cpv. 3° e 624 p.p. C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927 n° 313.

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici: Griffini Mario, Jannone Eugenio, Consoli della M.V.S.N.; Ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dichiara non doversi procedere contro Cavallo Aristide perché non ha commesso il fatto delittuoso ascrittogli; ed ordina che sia scarcerato se non detenuto per altra causa, e che le cose sequestrate siano restituite ai legittimi proprietari. Roma 2.3.1936 - Anno XIV

nel procedimento penale a carico: Ansaldo Mario, nato il 5.2 .1891 a Camogli (Genova), Capitano di lungo corso, detenuto dal 17.4.1936. al 19.6.1936 L\,JPUTATO

Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

del delitto previsto dall'art. 256 p.p. C.P., per essers~ procurate notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato dovevano rimanere segrete, avendo quale comandante di nave mercantile aperto un plico senza attendere l'ordine prestabilito. Reato commesso il 20.2.1936, sulla Motonave «Duca degli Abruzzi» in navigazione nelle acque del Mar Rosso. Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P.M. chiede il proscioglimento dell'Ansaldo perché il fatto da questi commesso non costituisce reato, osserva IN FATIO ED IN DIRITIO

Il Capitano di lungo corso Ansaldo Mario, comandante della motonave «Duca degli Abruzzi>> in servizio sulla linea Genova - Somalia Italiana per trasporto di banane, aveva, il 17 aprile corr. aru10, restituito aperto alla Capitaneria del porto di Napoli un plico segreto, che gli era stato affidato, nella metà del settembre 1935, con istruzioni di non aprirlo se non quando avesse ricevuto un radiotelegranuna con la parola convenzionale "EGEB" oppure in altre circostanze specificatan1ente prevedute in apposite istruzioni apposte sul verso del plico medesimo e ripetute in un foglio pure consegnato all'Ansaldo. Poiché nessuna delle eventualità prevedute si era verificata e l'Ansaldo perciò avrebbe indebitamente aperto il plico, procurandosi la cognizione di notizie che dovevano rimanere invece segrete, ciel fatto ne fu infonnato questo Tribunale che procedette per il delitto di cui al capo d'imputazione con istruttoria fonnale ora compiuta.


SENTENZE B.fESSE DALLA COlYIMISSIONE ISTRUTIORIA RELATIVE AI REATI DI SPJONAGGIO

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Dalla quale è emerso che il fatto materiale senza dubbi esiste: lo stesso Ansaldo lo ha esplicitamente ammesso. Egli si è, però richiamato alle eccezionali circostanze nelle quali durante la navigazione si è, senza sua colpa, venuto a trovare, per giungere alla conclusione che agì in piena buona fede e allo scopo di giovare al servizio. Ha precisato, così, che essendosi verso iJ 16.1.1936, mentre la nave da Suez faceva rotta per Massaua, gravemente ammalato l'unico radiotelegrafista di bordo, Granone Guido, egli, convinto di non potere perciò ricevere eventualmente la parola convenzionale e avere direttive in diverso modo per la lontananza della nave da coste italiane e da porti dove fossero nostri rappresentanti consolari, pensò, aprendo il plico, di potervi trovare adeguate istruzioni circa la rotta ed altro. Le circostanze che hanno, secondo l 'A11Saldo, dato origine al fatto, risultano effettivamente sussistenti. Infatti dalla deposizione del Granone e del primo ufficiale della motonave Campodonico Giovanni Battista nonché dalle annotazioni esistenti sul giornale di bordo si rileva che il radiotelegrafista si ammalò di febbri gastriche verso il 16-17 febbraio, dopo cioé, che la nave era da qualche tempo partita da Napoli alla volta della Somalia. Ed il male apparve tanto serio, per la febbre che, secondo quanto asserisce lo stesso Granone, raggitmgeva i 39-40 gradi termici e per altre manifestazio1ù, da obbligare costui a mettersi in cuccetta e sospendere il servizio regolare e costringere il Capitano Ansaldo a far sbarcare il Granone non appena la nave fosse giunta a Massaua. Fu in tali circostanze, e precisamente il 20 febbraio, che l'Ansaldo, nella convinzione di non poter ricevere, per la mancanza del servizio radiotelegrafico, la parola convenzionale che eventualmente fosse stata trasmessa, e _di !1011 poter altrimenti ricevere le istruzio1ù del caso, aprì il plico. La data di apertura, chch1arata daH' Ansaldo, n~m è posta in dubbio da alcun elemento e non si ha, quindi, motivo per non ritenerla sicura. E vero che, per iniziativa, dello stesso Granone, come costui ha detto, un servizio radiotelegrafico ridotto durante la malattia era stato assicurato dal Granone medesimo, che stava anche in ascolto stùla stazione trasmittente di Coltano dalla cuccetta dove giaceva ammalato, ma l'Ansaldo ha detto di avere ignorato ciò fino all'arrivo della nave a Massaua avvenuto il 22 febbraio, allorchè il Granone, nel pregare Ansaldo di non s?arcarlo a Massaua, lo assicurò che avrebbe fatto servizio così come già l'aveva compiuto, s!a pure rn modo non completo, durante la malattia. Circostm1zc queste, che trovano esatta nspondenza nelle dichiarazioni del Granone e del Campodonico, il primo dei qual i confenna anche che il capitano non potè accorgersi che un servizio ridotto era stato compiuto, dalle relative annotazioni fatte da esso Granone sul giornale radiotelegrafico, non avendo avuto occ~sione di vistar:lo, perchè il visto viene posto, dal comandante della nave, solamente ogni settunana, ed anzi per consuetudine, alla fine cli ciascun viaggio. Pertanto la situazione eccezionale che ~pinse l'Ansaldo ad aprire il plico è stata provata nel modo come egli l'ha esposta. Il prevenuto aprì il plico non pc,· procurarsi la cognizione di notizie segrete, come vuo!e il delitto a lui attribuito, ma nell'apprezzabile intento di attingere istrnzioni nell'interesse del servizio. Egli si trovava completamente isolato, pienamente convinto, cioè, di '.1on po~e'. ricev~re la p~ola convenzionale per le prede!!e circostimze che gli rendevano 1111poss1bile ovviare all'isolamento in cui era venuto a trovarsi. Bisogna tener conto anche della grave tensione internazionale al momento del fatto tensione che faceva giustamente preoccupare l'Ansaldo, e della posizione della nave in queÌ giorno, obbligata, ciot, a procedere lungo le coste che da un momento all'altro avrebbero potuto manifestarsi ostili e prestm·si all'insidia. L'Ansaldo credette di aaire nell'interesse del servizio, e questa sua condizione soggettiva, appoggiata a cir~ostanze di fatto

TIUB UNALE SPECL4LE PER LA DIFESA DELLO STATO

apprezzabili, d~t prova della sua piena buona fede e, quindi dall'assenza completa di quella malizia che caratterizza l'intenzione criminosa e cioè il dolo. Gli ottimi precedenti morali, professionali e politici dell'Ansaldo affermati concordemente da rapporti di autorità e da dichiarazioni di superiori, tranquillizzano che l'Ansaldo può essere restituito alla sua famiglia ed al suo l:l\ oro, completamente libero dalla grave accusa. P.Q.M.

Visto l'art. 378 C.P.P. - 2 R.D. 13.3.1927 n° 313 - 3 R.D. 4.7.1931 n° 674. In conformità della richiesta del P.M. Diclùara non doversi procedere contro l'Ansaldo Mario fu Pietro per il delitto di cui alla rnbrica perché il fatto non costituisce reato e rende perciò definitiva la scarcerazione dello stesso Ansaldo già avvenuta per ordine di questo Giudice Istruttore. Roma, 14.7.1936 - anno XIV

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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INDICI A)-Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle " Note " B)-Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda Parte comprese quelle menzionate nelle" Note" C)-Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione. D)-Elenco delle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nella Seconda Parte.

A) INDICE DI TUTIE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE "NOTE" SENTENZEPRONUNZIATEDALT.S.D.S.

Sentenza n. 2 del 20.1.1936

. Pag. 18

Sentenza n. 3 del 22. 1.1936

22

Sentenza 11. 4 del 22.1.1936

29

Sentenza n. 5 del 24.1.1936

"

43

Sentenza n. 6 del 24.1.1936 Sentenza n. 8 del 28.1.1936

33

"

45

Sentenza n. 9 del 28.1.1936

50

Sentenza n. 10 del 30.1.1936

52

Sentenza n. I 2 del 31.1.1936

59

F)- Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal

Sentenza n. 13 del 6.2.1936

69

T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrata a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei.

Scntenzan. 14 del 6.2.1936

74

Sentenza 11. 15 del 14.2.1936

80

Sentenza n.16del 15.2.1936

85

Sentenza n. 17 del 18.2.1936

95

Sentenza n. 18 del 19.2.1936

106

E)- Indice delle persone sottoposte a procedimento penale.

G)-Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagine 669 - 674 del volume relativo tùle "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928) 1~ nota -Quando nelle sentenze o ordinanze non sono specificate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta dagli atti processuali e dal registro generale. 2~ nota -La pubblicazione delle sentenze emesse dalla Conunissione Istruttoria è incompleta in quanto non vengono pubblicate le sentenze con le quali viene "pronunciata solamente l'accusa" nei confronti di imputati per i quali il T.S.D.S. ha pronunziato, successivamente, sentenze di conda.ima o di assoluzione. 3n nota -Gli imputati - per i quali la Commissione Istruttoria ha pronunciato l'accusa vengono menzionati solamente nelle sentenze emese dal T.S.D.S.

Sentenza n. 19 del 28.2.l 936

"

114 124

Sentenza n. 20 del 2.3.1936

135

Sentenzan. 21 del5.3.1936 Scntenzan. 22 del 6.3.1936

"

148

Sentenza n. 23 del 9.3.1936

"

157

Sentenza n. 25 del 12.3.1936

163

Sentenza n. 26 del 12.3.1936

166

Sentenza n. 28 del 17.3.1936

169

Sentenza n. 29 del 20.3.1936

176

Sentenza n. 30 del 20.3.1936

183

Sentenza n. 31 del 6.4.1936

191

Sentenza n. 32 del 6.4.1936

194

Sentenza n. 34 del 17.4.1936

197

Sentenza n. 36 del 22.4.1936

207


366 TNDICI

367 INDICI

Sentenza n. 37 del 22.4.1936

.Pag. 210

Sentenza n. 38 ciel 24.4.1936

216

Sentenza n. 39 del 16.9.1936

219

Sentenza n. 40 del 18.9.1936

225

Sentenza del 7.1. 1936 emessa nei confronti di Torchia Agostino .

Sentenza n. 41 del 18.9.1 936

228

Sentenza del 20.1.1936 emessa nei confronti di Lucidi Vincenzo

290

Sentenza n. 42 del 22.9.1936

231

Sentenza del 4.2.1936 emessa nei confronti di Surace Pilippo

. .

291

Sentenza IL 43 del 22.9.1936

234

Sentenza ciel 3.3.1936 emessa nei confronti di Pasqui.ni Dagobeno

292

Sentenza n. 44 del 29.9.1936

236

Sentenza del 14.3.1936 emessa nei confronti di De Luca Vittorio

.

293

240

Sentenza del 31.3.1936 emessa nei confronti di Bonato A.ntonio . .

294

245

Sentenza del 31 .3.1936 emessa nei confronti di Amecchi Giovaniù

249

Sentenza del 2.4.1936 emessa nei confront i di De Sfefanis Enninio

297

252

Sentenza del 10.4.1936 emessa nei confronti di Cortassa Giuseppe

298

Sentenza n. 53 del 9.12.1 936

260

Sentenza del 18.4.1936 emessa nei confronti di J\rrigoni Felice

299

Sentenza n. 54 clell' l l .12.1936

265

Sentenza del 12.5.1936 emessa nei confronti di Kopler Egidio .

300

Sentenza n. 55 ciel 15.12.1936 .

275

Sentenza del 28.5.1936 emessa nei confronti di Cocca Augusto

Sentenza n. 46 del 29.9.1936 Sentenza n. 47 del 29.9.1936

"

Sentenza n. 48 del 30.9.1936 Sentenza n. 49 del 1.12.1936

"

SENTENZE EMJ~SSE DAL GIUDICE ISTRUTfORE . Pag. 289

"

"

Sentenza del 1.6. 1936 emessa nei confronti di La Mantia Nunzia SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE ISTRUTIORIA Sentenza n. 13 del 30.6.1936

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ìSTRUTTORIA MENZIONATE NELLE " NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 11 ciel 18.3.1935 (nota a Sent. n. 17 del T.S.D.S.)

.Pag. 104

Sentenza n. 15 ciel 5.4.1935 (nota a Sent. n. 5 del T.S.D.S.)

41

Sentenza n. 17 del 4.6.1935 (nota a Sent. n. 20 del T.S.D.S.)

134

Sentenza n. 24 del 20.7.1935 (nota a Sent. n. 16 del T.S.D.S .)

94

Sentenza n. 25 del 3.8.1935 (nota a Sent. n. 19 del T.S.D.S.)

122

Sentenza n. 26 del 21.9.1 935 (nota a Sent. n. 21 del T.S.D.S.)

147

Sentenza n. 34 del 9.10.1 935 (nota a Sent. n. 10 del T.S.D.S.)

58

Sentenza n. 47 del 30.12.1935 (nota a Sent. n. 40 del T.S.D.S.)

"

227

Sentenza n. 2 del 16.1.1936 (nota a Sent. n. 30 del T.S.D.S.)

190

Sentenza IL 4 ciel 18.2.1 936 (nota a Sent. n. 49 del T.S.D.S.)

259

Sentenza n. 9 del 5.5.1936 (nota a Sent. n. 48 del T.S.D.S.) Sentenza n. 12 del 26.6.1 936 (nota a Scnt. n. 54 del T.S.D.S.)

.

250 273

303 304

Sentenza del 19.8.1936 emessa nei confronti di Tranquillino Luigi

305

Sentenza del 9.9.1936 emessa nei confronti di Dal Pezzo Antonio

306

Sentenza del 11 .9.1936 emessa nei confronti di Cavagna Pietro

307

Sentenza del 15.9.1936 emessa nei confronti di Linder Pcderico e Straka Massimo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

308

Sentenza del 24.9.1936 emessa nei confronti di Bonoldi Arturo

312

Sentenza del 25.1 I .1 936 emessa nei confronti di Pìppi Pietro

l i J

301

.

Sentenza del 9.6.1936 emessa nei confronti di Perugini Filippo

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 283

296

"

309

Sentenza del 10.12.1936 emessa nei confronti di Vento Vincenzo e Perillo Teodoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Sentenza del 24.12.1936 emessa nei confronti di Guasco Francesca e Armanetti Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

SENTENZE EMESSEDALGIUDICEISTRUTTORERELATIVEA DICHIARAZIONI DI NON DOVERSI PROCEDERE ESSENDO IL REATO ESTil\TTO PER L'AMNISTIA DI CUI AL (R.D. 5.11.1932 N. 1403) Sentenza del 18.5.1936 emessa nei confronti di Anfossi Emilio Sentenza del 16.9.1936 emessa nei confronti di Pozzetti Guido

. Pag. 312

"

312


369

368 INDICI

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE MENZIONATE NELLE" NOTE " ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza del 29.10.1935 (nota a Sent. n. 46 del T .S.D.S.)

. . . . . . . . . . . . Pag. 244

Sentenza del30.04.1936 (nota a Sent. n. 39 del T.S.D.S.)

. . . . . . . . . . . .

223

Sentenza del 28.05.1936 (nota a Sent. n. 10 del T.S.D.S.) e a Sent. n. 17 del T.S.D.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 58-103 Sentenza del 20.10.1936 (nota a Sent. n. 55 del T.S.D.S.)

. . . . . . . . . . . .

B) INDICE DI TUTIE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA SECONDA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE" NOTE"

280

SENTENZEPRONUNZIATEDAL T.S.D.S. Sentenza n. 1 del 20.1.1936

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 317

Sentenza 11. 7 del 28.1.1936

320

Sentenza n. 11 del 31.1.1936

322

Sentenza n. 24 del 9.3. 1936

327

Sentenza n. 27 del 12.3.1936

329

Sentenza n. 33 del 6.4.1936

331

Sentenza n. 35 del 22.4.1936 Sentenza n. 45 del 25.9.1936

333 335

Sentenza n. 50 del 2.12.1936

337

Sentenza n. 51 del 2.12.1936

339

Sentenza n. 52 del 2.12.1936

341

Sentenzan.56dell6.I2.1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

343

SENTENZE EMESSE DALA COMMISSIONE ISTRU1TORIA Sentenza n. 3 del 16.1.1936

.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pag. 348

Sentenza n. 5 del 2.3.1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

352

Sentenza n. 16 del 14.7.1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

356

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA MENZIONATE :NELLE" NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenze n. 48 del 30.12.1935 (nota a Sent. n. 7 del T.S.D.S.) Sentenza n. 23 del 30.11 .1936 (nota a Sent. n. 56 del T.S.D.S.)

. . . . . . . . . Pag. 321

345

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE MENZIONATE NELLE " NOTE" ALLEGATE ALLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza del 4.12.1935 (nota a Sent. n. 11 del T.S.D.S.)

. . . . . . . . . . . . Pag. 326


371

370 INDICI

.PIEMONTE

C) INDICE RIASSUNTIVO DELL'AITIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA

NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE AITIVITA' ESERCITATE DA TUITI COLORO -UOMINI E DONNECHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Localitlt ove è stata svolta l'attività sovversiva

1934 1935 1934-1935 1933-1934 1934-1935 1935 1935 1935-1936

Torino Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Piemonte . . .

Boves (Cuneo) .Pag. 371

Valle d'Aosta Liguria .. . . Lombm'Clia . . Trentino-Alto-Adige Veneto . . . . . . . Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio . Abruzzi Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Estero

. ..... . .

Nota: Per Estero si intendono ru1che le Jocalitìt che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es: Fiume)

374 375 376 380 383 386 389 392 395 397 398 400 401 402 404 406 407 408 409 410

Anno

Torino e Cuneo Novarn-I3iella Asti e Alessandria Susa (Torino) Torino Tori.no

Numero della sentenza

Pag

8

45 69 114 157 176 191 225 236

13

19 23 29 31 40 44

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze relative ad attività svolta in Piemonte C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Localitìt ove è stata svolta l'attività sovversiva Saluzzo (Cuneo) Torino

Pag

Anno

Data della sentenza

1932 1936

10.04.1936 24.12.1936

298 311


372

373

INDICI INDICI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GEKERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO AITIVffA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero della sentenza

Pag

Avvocato

1

19

114

Collaudatore

1

44

236

Commerciante

2

19

114

Dottore in lellere

1

19

114

Falegname

1

8

45

Meccanico

1

4

29

Meccanico

1

44

236

Operaio metallurgico

1

49

252

Operaio tessile

I

23

157

Parmcchiere

1

29

176

Parrucchiere

1

31

191

Procuratore legale

1

19

114

Professore di lettere

1

19

114

Ragioniere

1

19

114

Sarto

1

23

157

Studente universitario

1

19

114

29

176

Il) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Casalinga

1

25 del 3.8.1935

122

Casalinga

1

11 del 3.8.1935

104-105

UOMINI

DONNE

1

Pag.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Numero delle persone

Casalinga

DONNE

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Dottore in legge

1

25 del 3.8.1935

122

Ingegnere

I

25 del 3.8.1935

122

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Impiegato del catasto

1

10.4.1936

298

24.12.1936

311

DONNE Venditrice ambulante

1


375

374 INDICI

INDICI

VALLE D'AOSTA

LIGURIA

Nel 1936 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno alcuna sentenza o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Valle d'Aosta

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN VALLE D'AOSTA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO L' ATTIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Muratore

Numero· della sentenza

Pag

Anno

La Spezia e provincia

1934

4

La Spezia

1935

41

Savona

1936

53

29 228 260

Nel 1936 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istmttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta in Liguria.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Localit;t ove è stata svolta l'attivit~t sovversiva

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

1

44

236

DONNE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVff A' SOVVERSIVA

Nessuna

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 1936 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Valle d'Aosta.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Pag

Numero delle persone

Numero della sentenza

1

13

69

Avvocato Barbiere

1

41

228

Dottore in giurisprudenza

1

19

114

Meccanico

2

41 (nota alla Sent.)

230

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UO:MINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Avvocato

1

25 del 3.8.1935

Giornalista

1

25 del 3.8.1935

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Pag

DONNE Nessuna Nel 1936 il Giudice Istruttore non ha emesso sentenze o ì)rovvedimenti relativi a individui nati in Liguria.


377

376 INDICI

INDICI

LOMBARDIA

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Località ove è stata svolta 1' attività sovversiva Mil:mo Intera Regione Milano Como Mantova e provincia Milano-BergamoBrescia-Varese Milano-Brescia Varese Berbenno (Bergamo) Milano Mila.no e Corno Milano e provincia Intera Regione

Anno

Numero della sentenza

Pag

2 5 8

1931 1934-1935 1934 1934-1935 1935

16

18 33 45 52 85

1933-1934 1934-1935 1936 1935 1934-1935 1934-1935 1936

23 29 36 40 46 49 54

157 176 207 225 240 252 265

10

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Ne.I 1936 la Commissione Istrnttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad nttivitr1 sovversiva svolla in Lombardia C) Sentenze emesse dal Giudice Istmttore

Località ove è stata svolta 1'attivitl1 sovversiva Mihmo Carcere Giudiziario di Varese

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore Aggiustatore meccanico Autista Autista Autista Barbiere Carpentiere

Anno

Pag

1935

18.4.1936

299

1936

11.9.1936

307

Numero della sentenza

Pag

1 1 1 1 2 1 1 1 1 8

16 54 2 46 54

85 265 18 240 265 52 52 207 240 85 265 52 85 52 52 265 45 252 252 52 252 265

10 10

Falegname

1.

Fattorino del R.A.C.I.

Imbianchino

1 3 1 1

Lattivendolo

l

36 46 16 54 10 16 10 10 54 8 49 49

Meccanico

2

10

Meccanico

1

Meccanico

2

49 54

Carrettiere Cesellatore Contadino Dispensiere cooperativa

1

Esercente di osteria

1

Fabbro

1

Giornaliero Data della sentenza

Numero delle persone

Idraulico


379

378 Il',DICI

INDICI

C) Sentenza emessa dal Giudice lstmttore

UOMINI M,U1sioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Mediatore

1

16

85

Muratore

1

16

85

Muratore

2

54

265

Operaio

1

10

52

Panettiere

1

28

169

Parrncchiere

1

10

52

Scalpellino

1

46

240

Tappezziere

1

23

157

Tintore

4

10

52

Tipografo

2

49

252

Tranviere

1

10

52

Valigiaio

1

49

252

54

265

DONNE Lattaia

I

B) Sentenze emesse dalla Conunissione Istruttoria

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Contadino

3

24 del 20.7.1935

94

Fruttivendolo

1

47 del 30.12.1935

227

Seppellitore

1

24 del 20.7.1935

94

Studente universitario

1

25 del 3.8.1935

123

Tipografo

1

4 del 18.2.1936

259

DONNE Nessuna

.UOM1NI Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Bersagliere

1

30.4.1936

224

Meccanico

1

18.4.1936

299

Meccanico

1

24.9.1936

310

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

DONNE Nessuna


381

380 INDICI

INDICI

TRENTINO-ALTO ADIGE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TRENTINOALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATfIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Numero della sentenza

Pag

Anno

Avelengo-Merano

1935

6

43

Termeno (frento)

1935

25

. 163

Bolzano

1936

39

219

Caldaro (Bolzanò)

1935

48

249

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Trentino - Alto Adige C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Localitìt ove è stata svolta l'attività sovversiva

Data della sentenza

Pag

Anno

Bolzano

1936

30.4.1936

224

Pavigolo di Lana (Bolzano) 1935

12.5.1936

298

Carcere Giudiziario cli Trento

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Contadino

1

6

43

Contadino

4

39

219

Contadi.no

1

40

225

Esercente di trattoria ·

1

39

219

Fruttivendolo

1

249

Impiegato privato

1

48 40

Negoziante

1

25

163

Operaio

2

39

219

48

249

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

225

DONNE 2

Casalinga

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria 1936

15.9.1936

306 UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Bracciante

1

9del5.5.1936

250

Contadino

1

9 del 5.5.1936

250

Impiegato di banca

1

47 del 30.12.1935

227

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

DONNE Nessuna


383

382

INDICI

lNDlCl

VENETO

C) Sentenze emesse dal Giudice Istmttore

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Contadino

1

30.4.1936

224

Contadino

1

12.5.1936

300

Manovratore

2

15.9.1 936

308

DONNE

Numero della sentenza

Pag

Anno

Padova

1934-1935

29

176

Padova e provincia

1934-1935

34

197

Polesella (Rovigo)

1935

37

210

Intera Regione

1936

54

265

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza o provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta nel Veneto C) Sentenze emesse dal Giudice Istmttore Località ove è stata svolta l'attiviat sovversiva

Data della sentenza

Pag

Anno

Venezia

1935

14.3.1936

291

Balderia (Udine)

1935

30.3.1936

292

Bologna Veneta (Verona)

1935

31.3.1936

294


384

385

INDICI

INDICI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi a individui nati nel Veneto

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Bracciante

1 1 2 1 2

Calzolaio

1

Contadino

1

Contadi.no

Garzone salumiere

1 1 2 1 1 1

Manovale

2

Meccanico

1

Muratore

1

Pescatore

1

Pescatore Portiere

1 1 1

Professore

1

Scg.mtino

2

Tranciatore di cuoi.o

1

34 54 34 20 54 54 34 37 34 37 34 34 54 37 34 34 34 37 34 34 14 34 34

197 266 197 125 266 197 210 124 197 210 197 197 266 210 197 197 197 210 197 197 74 197 197

Autista Autista Barbiere Bracciante

Fabbro Fabbro Falegname Fattorino

Pompiere

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Tessitore meccanico

1

30.3. 1936

294

DONNE Nessuna


387

386

INDICI

INDICI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI VENEZ{A GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DELT.S.D.S. PERAVERESVOLTOATTIVITA' SOVVERSIVA

FRIULI- VENEZIA GIULIA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Numero della sentenza

Pag

9

50

Gradisca-Cormons e zone limitrofe della provincia 1932-1933 di Gorizia

20

124

1934-1935

29

Idria (Gorizia)

1934

Vetta di Pinguente (Pola)

1935

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Sagrado d'Isonzo (Gorizia) 1935

Trieste

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Agricoltore

1

43

234

169

Autista

1

28

169

30

183

Bracciante

4

20

124

43

234

Bracciante

1

28

169

Calzolaio

1

41

228

Commesso di negozio

1

20

124

Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta nel Friuli - Venezia Giulia C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Trieste

UOMINI M,msion i svolte (in ordine alfabetico)

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Localiti't ove è stata svolta l'attività sovversiva

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Pag

Anno

Data della sentenza

1935

20.1.1936

288

Contadino

6

20

124

Contadino

3

43

234

Falegname

9

20

124

Falegname

I

28

169

Fornaio

I

20

124

Impiegato privato

I

28

169

Infermiere

I

20

124

Meccnnico

1

20

124

Meccanico

3

28

169

Muratore

2

20

124

Muratore

l

28

169

Studente

1

30

183

DONNE Nessuna


389

388 INDICI

INDICI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

EMILIA-ROMAGNA

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

A) sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Numero della sentenza

Pag

Elettricista

1

2 del 16.1.1936

190

Falegname

2

17 del 4.6.1935

134

DONNE Nessuna

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Numero della sentenza

Pag

Anno

Parma e provincia

1934

3

22

5

33

Intera regione dell'Emilia 1934-1935

15

80

1934

17

95

1933-1934-1935

18

106

1935

Modena e provincia Intera regione dell'Emilia

C) Sentenze emesse dal Giudice Is!ruttore

Reggio Emilia e provincia

Nel 1936 il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa :ù individui nati nel Friuli - Venezia Giulia.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Emilia-Romagna C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Data della sentenza

Pag

Anno

Casola Valsenio (Ravenna)

1936

9.9.1936

304

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIAROMGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATIIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Agricoltore

3

15

80

Agricoltore

5

16

85

Agricoltore

1

18

106

15

80

16

85

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Autista Barbiere

1


391

390

INDICI

INDICI

UOMINI

UOMINI

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Pastaio

1 1

Pollivendolo

1

Proprietario agricolo

1 1 1

18 3 17 18 17 5

106 22 95 106 95 33

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

17

18 5 8 18 54

Contadino

1

3

Contaci.i.no

1

5

Contadino

1

Contadino

l

Contadino

Falegname

1 4 7 2

Fornaio

1

Fornaio

l

Fruttivendolo

1

Giornaliero agricolo Impiegato

1 1

Macellaio

1

Magazziniere

1

Manovale

1

Manovratore di gru Meccanico

1 1

Meccanico

1

10 15 16 17 18 18 3 16 15 15 3 18 17 3 5 3 5

95 106 33 45 106 265 22 33 52 80 85 95 106 106 22 80 80 80 22 107 95 22 33 22 33

Operaio

Commerciante

5 2 2 1 1 1

Metallurgico

1

5

Minatore

1

Muratore

1

Muratore

I

Muratore

2

Operaio

I

32 3 16 17 15

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Calzolaio

Contadi.no Contadino

33 194 22 85 95 80

Tessile Tipografo

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Bracciante

1

Bracciante Commerciante

1 1

Fabbro

1

Meccanico

1

18.3.1935 20.7.1935 18.2.1936 18.3.1935 26.6.1936

104 94 259 104 274

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

DONNE Nessuna C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Bracciante

Numero delle persone

Data della sentenza

1

9.9.1936

DONNE Nessuna

Pag


393

392

INDICI

INDICI

TOSCANA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Localifa ove è stata svolta l'attivifa sovversiva

Facchino

I

22

148

Falegname

1

21

135

Fonditore

I

21

135

Impiegato

1

54

265

Manovale

1

21

135

Pag

Anno

Numero della sentenza

1934-1935

5

33

Meccanico

1

21

135

Livorno e provincia

1933-1934-1935

21

135

Meccanico

I

22

148

Livorno e provincia

1933-1934-1935

22

148

Muratore

3

21

135

Operaio

1

22

148

21

135

Intera regione

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istmttoria

Ortolano Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Toscana C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Pag

Anno

Data della sentenza

Carceri Mandamentali di Poggibonsi (Siena)

1936

31.3.1936

294

San Sepolcro (Arezzo)

1935

9.6.1936

302

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERESVOLTOATTIVITA' SOVVERSIVA

Parrucchiere

I

5

33

Parrucchiere

1

17

95

Ribattitore

1

22

148

Sarto

1

22

148

Scalpellino

1

22

148

Scritturale

1

5

33

Tipografo

1

21

135

Tornitore

1

44

236

Trapanista

1

22

148

Verniciatore

1

22

148

DONNE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nessuna UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Calderaio

2

21

135

Calzolaio

1

21

135

Calzolaio

I

22

148

Carpentiere

I

21

135

Carpentiere

1

22

148

Ceramista

1

21

135

Commesso

2

22

148

Disegnatore

1

21

135

Esercente di bar

1

21

135


394

395

INDICI

INDICI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

UM BRIA

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Dottore in scienze economiche 1

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Numero della sentenza

Pag

25 del 3.8.1935

123

Facchino

1

26 del 21.9.1935

147

Scaricatore di porto

1

26 del 21.9.1935

147

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Numero della sentenza

Pag

Anno

Spoleto (Perugia)

1935

41

228

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

DONNE Nessuna C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Numero della sentenza

Pag

Anno

Terni

1936

13 del 30.6.1936

283

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Veterinario

I

9.6.1936

304

Vetturino

1

31.3.1936

296

DONNE Nessuna

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Numero della sentenza

Pag

Anno

Casa Penale per donne di Perugia

1935

7.1.1936

287

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATIIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI M,msioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Calzolaio

1

49

252

Pulitore di automezzi

1

47

245

DONl\E

Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

UOMINI Mansioni svolte (in ordine ,ùfabetico) Pittore

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

1

13 del 30.6.1936

283


396

INDICI

397 INDICI

DONNE

MARCHE

Nessuna Nel 1936 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta nelle Marche.

C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Farmacista

Numero

Numero

delle persone

della sentenza

1

3.3.1936

DONNE Nessuna

Pag

292

Nel 1936 il T.S. D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istrnttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nelle Marche.


399 398

INDICI

INDICI

DONNE

LAZIO

Nessuna A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istmttoria

Numero della sentenza

Pag

Civitacastellana (Viterbo) 1934-1935

12

59

Roma

1935-1936

47

245

Roma

1935

48

249

Roma

1936

55

275

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Armo

UOMINI Numero della sentenza

Pag

delle persone

Meccanico

1

13 del 30.6.1936

283

Professore

1

25 del 3.8.1935

123

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero

DONNE

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Nessuna C) Sentenze emesse dal Giudice lstmttore

Nel 1936 Ia Commissione Istmttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Lazio

UOMINI C) Sentenze emesse dal Giudice Istrnttore

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Data della sentenza

Pag

Carceri Giudiziarie di Viterbcl 936

3.3.1936

290

Roma

1934

28.5.1936

299

Roma

1936

20.10.1936

280

Acquapendente (Viterbo)

1936

25.11.1936

307

A1mo

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Autista

1

20.10.1936

280

Fabbro

1

25.11.1936

309

Impiegato di ufficio posuùe

1

28.5.1936

301

Verniciatore

1

20.1.1936

290

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

DONNE Nessuna

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI, NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine [ùfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Ceramista

5

12

59

Elettricista

1

12

59

Esercente di bar

1

55

275

Impiegato di banca

1

47

245

Impiegato parastatale

1

55

275

Impiegato rrivato

1

55

275


401

400 INDICI

INDICI

ABRUZZI

MOLISE

Nel 1936 il T.S.D.S., e la Commissione Istruttoria non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi.

Nel 1936 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria eil Giudice Istruttore non hanno emesso alcun provvedimento o sentenza relativi ad attività sovversiva svolta nel Molise.

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Nel 1936 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria eil Giudice Istruttore non hanno messo alcuna sentenza o provvedimento relativi a individui nati nel Molise.

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Carcere Giudiziario di l'Aquila 1936

Data della sentenza

Pag

2.4.1936

295

ELENCO DELLE MANSIO.l\TI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZI, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Venditore ambulante

1

26

166

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione lsU11ttoria Nel 1936 la Commissione Istmttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati negli Abruzzi. C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Contadino

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

1

2.4.1936

297

20.10.1936

280

20.10.1936

280

Macellaio

1 Rappresentante di commercio 1 DONNE Nessuna


403

402 INDICI

INDiCI

CAMPANIA

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istmltoria UOMINI

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Napoli Maddaloni (Caserta) Castellamare di Stabia

Anno 1935 1935 1936

Numero della sentenza

Pag

26

166

42

231

53

260

Nel 1936 la Commissione Istrnttoria e il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Campania.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Attrezzatore navale

1

12 del 26.6.1936

274

Barbiere

1

12 del 26.6.1936

274

Meccanico

2

12 del 26.6.1936

274

Metallurgico

1

12 del 26.6.1936

274

Panettiere

1

12 del 26.6.1936

274

Ragioniere

1

25 del 3.8.1935

123

DONNE

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONOSTATIDENUNCIATIALLAPROCURAGENERALEDEL T.S.D.S. PER AVERESVOLTOATTIVITA' SOVVERSIVA

Nessuna C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

UOMINI

UOMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

1

14.3.1936

293

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Carrettiere

1

42

231

DONNE

Carpentiere

1

53

260

Nessuna

Contadino

1

18

106

Ebanista

1

53

260

53

260

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Impiegato Meccanico

1

Fuochista

5

33

Meccanico

1

53

260

Operaio metallurgico

1

53

260

Studente universitario

2

53

260

DONNE Nessuna


404

405

INDICI

INDICI

PUGLIA

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Cerignola (Foggia)

Pag

Anno

Numero della sentenza

1934-1935

32

194

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Commerciante

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

1

12 del 26.6.1936

274

DONNE

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Nessuna C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Puglia.

UOMfNI C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Data della sentenza

Pag

Anno

Corato (Bari)

1936

19.8.1936

303

Guardia campestre

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

1

19.8.1936

305

DONNE Nessuna

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERESVOLTOATTIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (.in ordine alfabetico) Portiere Venditore ambulante

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

1 I

55

275

54

265

DONNE Nessuna


406

407

INDICI

INDICI

BASILICATA

CALABRIA

Nel 1936 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Basilicata.

Nel 1936 il T.S.D.S. e, la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta in Calabria.

Nel 1936 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istrnttorenon hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati .in Basilicata.

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stato svolta l'attività sovversiva

Anno

Data della sentenza

Pag

Laureana di Borello (Reggio Calabria)

1935

4.2.1936

289

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CALABRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERESVOLTAATIIVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Contadino

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

1

38

216

DONNE Nessuna B) Sentenze emesse dalla Commissione Istrnttoria Nel 1936 la Commissione Istrnttoria non ha emesso alcuna sentenza o provvedimenti relativi a individui nati in Calabria. C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero delle persone

Data della sentenza

Pag

Avvocato

1

4.2.1936

291

Contadino

1

10.12.1936

308

7.1.1936

289

DONNE Domestica

1


408

409

INDICI

INDICI

SICILIA

SARDEGNA

Nel 1936 il T.S.D.S. e la Commissione Istrnttoria non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attivit?t sovversiva svolta in Sicilia.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Data della sentenza

Palermo

1936

1.6.1936

Pag 303

Il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Sicilia. Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI

Contadino

Numero della sentenza

Pag

Anno

Isili (Nuoro)

1935

38

216

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istmttoria

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONOSTATIDENUNCIATIALLAPROCURAGENERALEDEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO ATIIVITA' SOVVERSIVA

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Localitì1 ove è stata svolta l'attivifa sovversiva

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

1

10.12.1936

308

1.6.1936

303

Nel 1936 la Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze o provvedimenti relativi ad altività sovversiva svolta in Sardegna. C) Sentenze emesse dal Giudice istrnttore

Localifa ove è stata svolta l'attività sovversiva!

Data della sentenza

Pag

Anno

Colonia penale di lavoro di Castiadas (Cagliari)

1936

10.12.1936

310

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERESVOLTOATflVITA' SOVVERSIVA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

DONNE Casalinga

1

UOM1NI Mansioni svolte (in ordine ,ùfabetico)

Numero delle persone

Numero della sentenza

Pag

Professore universitario

1

19

114

Muratore

1

9

50

Nel 1936 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Sardegna.


410

INDICI

ATIIVITA' SOVVERSIVASVOLTAALL'ESTEROPERARRECAREUNDANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI

D) ELENCO DELLE MANSIONI DI COLORO CHE HANNO SVOLTO L'ATIIVITA' SPECIFICATA NELLA SECONDA PARTE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attivit~t sovversiva Bruxelles (Belgio)

UOMINI Pag

Anno

Numero della sentenza

1935

14

74

La Commissione Istruttori e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta ali' estero. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO, IN LOCALITA' STRANIERE O ITALIANE, ATTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI. UOMINI Dati relativi alle sentenze

Località di nascita

Numero Mansioni svolte (in ordine alfabetico) delle persone

S.Paolo (Brasile) G.I nota alla sentenza 34del TSDS

Calderaio

pag

Mansioni svolte Numero delJa sentenza (in ordine alfabetico) del T.S.D.S., Località di nascita della C.I. e data della sen'tenza del G.I.

Pag

Architetto

T.S.D.S. n. 56

343

Bracciante

T.S.D.S. n. 50 Longatico Inferiore (Iugoslavia)

Calzolaio

Cameriere

1

Lione (Francia)

G.I. 11.9.1936

307

Direttore Ufficio Turistico

1

Schladmig (Austria)

C.I. n. 47 del 30.12.1936

227

Mecca.nico

1

Meckernl (Gennania)

TSDS IL 41

228

Studente universitario (Ingegneria)

1

Brohobyen (Polonia)

T.S.D.S. n.54

266

317

Sistiana (Trieste)

320

Cantoniere p011uale

T.S.D.S. n. 1

Montenero d'Idria (Gorizia)

317

C.I.n.16 (14.7.1936)

Camogli (Genova)

356

C.I. n. 5 (2.3.1936)

Untervellach (Austria)

348

Malborghetto (Udine)

348

Ugovizza (Udine)

348

Capita.no di lungo corso

Contadino Contadi.no

e.I. n. 3 (16.1.1936) C.I. n. 3 (16.1.1936)

Cuoco

T.S.D.S. n. 45

Horn (Svizzera)

335

Disegnatore

T.S.D.S. n. 52

Trieste

341

Dottore in legge

T.S.D.S. n. 56

Roma

343

Trieste

321

T.S .D.S. n. 35

Idria (Gorizia)

333

C.I. 11. 3 (16.1.1936)

Malborghe::o (Udine)

348

Elettricista Falegname

Corsica

Montenero d'Idria (Gorizia)

T.S.D.S. n. 7

Fabbro DONNE

337

Cameriere

CarreHiere 206

T.S.D.S. n. 1

Cairo (Egitto)

G.I. 24.12.1936

C.I.

Il.

48 (1935)

Ferroviere

c.1. n. 3 (16.1.1936)

Graz (Austria)

348

Giornalista

T.S.D.S. IL 11

Genova

322

Giornalista

G.I. del 4.12.1935

Napoli

326

T.S.D.S. n. 1

Montenero d'Idria (Gorizia)

317

Lattaio Ingegnere

T.S.D.S.n. 56

Roma

343

Marinaio

C.J. n. 5 (2. .3.1936)

Pontestura (Alessandria)

352

Idria (Gorizia)

333

Meccanico

T.S.D.S. n. 35


412 INDICI

T.S.D.S.n. 33

Tripoli

331

Portuale

T.S.D.S.n.7

Trieste

320

Possidente agricolo

T.S.D.S. n. 1

Montencro d'Idria (Gorizia)

317

Salsomaggiore (Parma)

329

Montenero d'Idria (Gorizia)

317

Poljana (Jugoslavia)

327

Meccanico

Rappresentante di commercio Sarto Vice PodestĂ

T.S.D.S. n. 27 T.S.D.S. n. 1 T.S.D.S. n. 24 DONNE

Casalinga

T.S.D.S. n. 51

La Spezia

339

Impiegata

C.I. n. 23 (1936)

Roma

345

E) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE Aguzzoli Paris Aimo Giuseppe Alari Gino Albonico Flavio Ailari Terenzio Allegri Alfredo Alzati Emilio Amorosi Alfredo A.ndreucci Renato Andri.m Orlando Anfossi Emilio Armati Antonio Ansaldo Mario Antoniazzi Adelchi Antoniazzi Giovru1ni A.nnanetti Alice Amccchi Giovmrnni Arrigo Gino Arrigoni Corso J\rrigoni Felice Bacchi Amedeo Bacci Ferdinando Baio Francesco Baldassi Rinaldo Ballabio Giovanni Ballani Terzo Banfi Giuseppe Barbato Giovanni Barbieri Francesco Barbieri Virginio Basato Edo Bassoli Elio Battisti Ercole Ballistini Alfio Bava Carlo Bazzini Anna Bedogni Irmo Benassai Carlo Benetti Virginio Berger Francesco BenĂšr.i Pietro Bernobich Matteo Bianchi 13runo Bianchi Luigi

pag. 85 114 85 52 85 135 265 135 148 124 312 332 357 157 157 311 296 52 228 299 274 135 266 124 52 228 265 197 106 22 124 85 321 94 122 265 106 135 !97 219 252 169 85

52

Bigi Veles Bigiorde Giuseppe BigotLuigi BlundoLuigi Boesso Giuseppe Boldrin Albano Bolelli Oreste Bonaglia Achille Bonato Antonio Bonazzi Enrico Bonelli Cesare Bonczzi Veniero Bonoldi Arturo Borghero Romano Borloni Aristotele Bortolotti Massimiliano Botta Leone Bracco Guido Braglia Odino B randolin Marco Brandoli.n Silvio Bressan Gerardo Bressan Giordano Brunas-Cassinin Massimo Bruno Catello Brusaferro Luigi Brus Carlo Bruscia Gino Burg Aurelio Bussanich Vittorio l3uttarello Biagio

85 95 124 274 197 197 41 85 294 33 275 95 312 124 252 322 18 124 85 124 124 124 124 236 274 197 320 245 124 169 124

Caffara Ruggero Calai Gino Calcara Giuseppe Calvanico Eustacchio Cambi Mario Camporcse Guido Canova Marcello Capone Giuseppe Carboni Leonida Carra Teodoro Casoli Remi_gio Castellan Leopoldo Cavagna Pietro

85 148 267 135 275 197 33 275 106 85 106 124 307


415

414 INDICI

ll'Ù)lCi

Cavaliera Vi.ndice pag. 114 Cavallo Aristide 353 59 Ceccarelli Pio 148 Ceccm-ini Mario Ceccato Giovanni 197 206 Celeghin Giuseppe 22 Cella Elide Chi,u·omonte Nicola 122 Chiarugi Goliardo 135 210 Chieregati Ugo Chiesa Giuseppe 265 Citi Pietro 135 Cocca Augusto 301 224 Codazzi Albino Conca Angelo 252 Conti Bruno 59 Cortassa Giuseppe 298 52 Corti Luigi Cremonini Archinto 85 Crotti Angelo 106 Cucit Ermenegildo 124 Dal Pezzo Antonio Dal Verde Raimondo Davoli Bruno De Angelis Catello Debrìlli Matteo Della Nave Primo Del Re Oscar Del Tinto Secondo De Luca Vittorio De Maria Annando De Rosa Giuseppe De Stefanis Erminio Detraz Giuseppe Di Martino Luigi

306 85 106 274 234 227 280 280 293 33 260 297 330 260

Ebner Francesco Emanuel Guglielmo Erba Paolo

249 327 52

Fabiani Mario Fai.ni Pietro Pallini Marino Fantini Dorando Fasani Paolo

33 259 59 85 344

FerioliErve Ferioli Orlando Ferrari Cesare Figini Cesare Figini Oreste Filippi Adolfo Foa' Giuseppe Foa' Vittorio Fogagnolo Alvise Fornaciari Fernando Forno Giovanni Franchi Emidio Franzoni Ezio Frigcri Ivo Fuchs Antonio Fulignati Angiolo Fumagalli Carlo

Pag.80 80 95 265 265 148 122

Gabarùi Francesco G,ùli Mario Galliru1i Tommaso Garosci Aldo Gatti Carlo Gatti Luciano Ghezzi Vittorio Giacomelli Arsace Giacomclli Dionisio Giacomin Dante Giacon Gino Giaconi Giordano Gigli Armando Giliberti Emore Giopp Enrico Giopp Giacinto Giordano Vincenzo Giua Michele GiuaRenzo Giussani Oreste Gori Alberto Goriup Guerrino GorlaRomolo Grassi Gaspare Grassi Terzo Gruber Giovanni Guaitc,Ii Gino Gualdi Sigifredo

224 33 236 122 52 52 265 135 148 266 197 135 95 104 266 266 274 114 123 265 135 125 252 52 95 227 95 80

114 210 80 236 85 80 94 349 135 265

Gualtieri Franco Guasco Francesca Guelfi Aramis Guermandi Luigi Guerra Alfeo Guerrieri Guerrino Guerrieri Luigi Guidetti Bruno

Pag.85 3Il 135 157 95 106 80 95

Hafner Francesco

219

Kavcic Simone Kcnda Vladimiro Kofler Carlo Kofler Egidio Klotzner Francesco Koler Liubomiro Konich Andrea

318 183 219 300 225 190 169

Ilariuzzi Giuseppe Ilariuzzi Umberto Incerti-Taroni Andrea Isola Giuseppe Jacin Pietro JezRodolfo Jvancich rrancesco

22 22 86 22 234 334 349

Lai Angelo La Mantia Nunzia Lampe Giovanni Leris Luigi Levi Mario Linder Federico Lintner Francesco Lissi Alfonso Loschi Maria Losi Bnmo Lucidi Vincenzo Luppi Armando Luschi Armando

50 303 . 318 45 123 308 219 52 346 80 290 106 135

Maccari Angelo Madia Renato MaierGuiùo Malaguti Onorato

283 323 163 194

Malavasi Demos Malisana Secondo Malpilli Pietro Mangiacavalli Antonio Marmi Antenore Marano Francesco Marchesini Amedeo Marciatori Francesco Margini Armando Margulies Moisé Marini Vincenzo Mar.inie Antonio Marizza Mario Martinelli Augusto Martinz Francesco Martonuw Nunziante Masi Giacomo Massani Valentino Matti.oli Francesco Mattioli Renato Medori Filippo Mele Cirillo Mele Ignazio Meliti Fortunato Menozz-i Carlo Merighi Luigi · Messi1rn Rosa Mila Massimo Minen Giuseppe Mi.ngardi Guido Minio Enrico Minotti Pasquale Mitterer Luigia Monti Augusto Morabito Primo Morellini Arrigo Moretti Rino Morgoti Ottavio Muccini Ugo Nadalini Romeo Negrelli Angelo Negri Bruno Negri Elio Negri Mario NiccolRi Gino

Pag.86 169 86 52e 58 22 260 41 33 106 266 125 125 125 86 349 260 33 197 191 41 344 338 274 216 104 33 176 114 125 33 59 52 249 114 166 95 228 85 230 80 94 169 169 197 135


416

417

lNDIC.1

Nicolausig Bruno Nicolini Giorgio Nocchi Alcide Noce Teresa Oddi Giuseppe Orsi E milia

Pag. 124 106 148 105 59 340

Paccagnella Ernesto 197 265 Pacchetti Antonio Pacchioni Bruno 95 e 103 Pancaldi Beltrando 52 236 Parenti Ruggero 94 Pasotti Umberto 292 Pasquini Dagoberto 95 Pedrazzoli Ire 148 Pclagatti Rosolino 114 Perelli Alfredo 114 Perelli Giannotto 274 Pcrez Francesco Perez Guglielmo 260 106 Pergreffi Afro 328 Peric Tommaso Perillo Teodoro 310 304 Perngini Filippo 74 Pesenti Antonio Pessl Secondo 176 125 Pettarin Marino 148 Piccinetti Bnmo 148 Piccinetti Giuseppe 125 Piccotti Giuseppe 148 Pierotti Balilla Pinotti Marco 106 240 Piotti Domenico Pippi Pietro 309 Pitto Angiolo 148 Pivk Francesco 318 250 Platter Giuseppe 240 Pollastri Roberto Porro Antonio 169 Pozzetti Guido 312 Prast Giuseppe 219 Priante Vittorio 125 Querini Amedeo

275

INDICI

Raffaelli Rtùmondo R,ùse Ottavio Raito Giov,umi Ranzani Arturo Ratti Umberto Ravera Emesto Reali Carlo Rei Remo Rejec Francesco Rcnau lo Maria Ric,ùdone Pietro Rigotti Angelo Rolla Domenico Romanò Pietro Rosselli Carlo Alberto Rossetto Antonio Rossi Barnaba Rossi Lucio Rossini Vincenzo Rozzi Gino Rudolfi Giacomo Russo Antonio

Pag.234 210 210 210 265 252 58 29 318 114 252 45 230 52 123 197 252 107 210 106 318 231

Sacchetti Carlo Saltini Vittorio Salvi Bonaventura Samengo Alberto Santaniello Domenico Sassi Elio Sassi Vittorio Savoia Riccardo Sbriz Aldo Scotto Arturo Sencich M ario Serravalle Giordano Simoncini Dogali Simonetti Marcello Soldini Vittorio Sollazzo Luigi Spaggiari Roberto Speranza Giovanni Spinelli Cerilo Spitaler Roberto Spitaler Stefania Spoegler Giuseppe Stefanini Giuseppe

45 22 207 69 274 107 107 94 125 147 169 134 135 344 59 265 95 283 245 251 249 219 148

Straka Massimo Surace Filippo

Pag.308 291

Tamagni Giuseppe 240 Tardani Giuseppe 252 Taucer Giuliano 321 Tauceri Giuseppe 342 Terragni Alfredo 206 Tintori Vasco 147 Tondelli Libero 107 Toni.ni Attilio 259 e 265 Torchia Agostina 289 Torreggi,mi Erminio 86 Torricini Alberto 265 Tortora Michele 123 Tranquillino Luigi 305 349 Tributsch Biagio Trivellone Attilio 280 Turci Giusto 95 Turni Alberto 336 U gotti Pietro Unterholzer Giovanni

234 219

Valesini Emilio Vecchi Gisberto Velia Michele Vento Vincenzo Verdorfer Giovanni Vezzani Silvio Vezzi Paolo Vingiano Robe~o Visentin Fem,ccio Vittori Augusto

Pag. 136 95 244 310 225 86 33 260 134 265

W eithaler Luigi

227

Z~mboni Arturo Zanella Raimoncio Zanella Urbruu Zanetti Piero Zanfrini Ugo Zankl Giorgio ZanonMario Zilli Marcello Zober Giuseppe Zoggeler Francesco

86 197 197 114 52 349 197 125 169 43


418

419

INDICI

INDICf

F) INDICE DEL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATICONDANNATIDALT.S.D.S.CHESISONORIFIUTATIDIASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA STRANIERI

G) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE A DECORREREDALLAPRTh1ACONDANNA

In corsivo (l'elenco sarĂ pubblicato, con eventuali aggiornamenti, anche nei volumi successivi)

1936 1927 Barbato Giovanni, Sent. n. 34, pag. 204-205 Nel 1927 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte Bassoli Elio, Sent. n. 16, pag. 92 1928 Bnmdolin Marco Antonio, Sent. n. 20, pag. 131 Della Maggiore Michele: vedi "Decisioni emesse nel 1928" pagine 669-674 Calvanico Eustacchio, Sent. n. 21, pag. 146 1929 Cavaliera V indice, Sent. n. 19, pag. 122 Gortano Vladimiro, vedi "Decisioni emesse nel 1929" pagine 314-330_(1) Davoli Bruno, Sent. n. 18, pag. 113 1930 Di Martino Luigi, Sent. n. 53, pag. 264

Foa' Vittorio, Scnt. n. 19, pag. 121 Giussani Oreste, Sent. n. 54, pag. 272 Mal pilli Pietro, Scnt. n. 16, pag. 92 Marizza Mario, Sent. n. 20, pag. 131

Milos Zvonimiro, Bidovec Ferdiilando, Marusic Francesco e Valencic Luigi vedi "Decisioni emesse nel 1930" pagine 339-353 1931 Schi.rru Michele: vedi "Decisioni emesse nel 19312 pagine 767-771 1932

Medori Filippo, Sent. n. 56, pag. 341

Bovone Domenico: vedi "Decisioni emesse nel 1932", pagine 643-656

Messina Rosa, Sent. n. 29, pag. 182

Sbardellotto Angelo Pellegrino: vedi "Decisioni emesse nel 1932" pagine 663- 668

Sbriz Aldo, Sent. n. 20, pag. 131

1933 Traviglia Ugo: vedi "Decisioni emesse nel 1933" pagine 232-244-245 (spionaggio) 1934 Nel 1934 il T .S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena <li morte 1935 Nel 1935 ii T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di morte ( J) Nei precedemi volumi sono stati inseriti per errore, anche i nominativi di Gortan Vitale, Bacchiaz Vittorio, L adal'Gzs Luigi e Ladavaz D11ssa11 coimputati di Gortano Vladimiro.


INDJCI

1936 Nel 1936 il T.S.D.S. non ha condannato nessun imputato alla pena di mone

420


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1936 by Biblioteca Militare - Issuu