MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFJCIO STORICO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1942
DALMAZIA
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ROMA
1997
PROPRIETA' LETTERARIA
Tutti i diritti riservati
La pubblicazione del presente volume è stata curata
dal dottor Floro Rosei/i, magistrato militare di
Vietaw la riproduzione anche parziale
Cassazione a r., con la collabora zione della signora
senza autorizzazione
Maria Zincane della Procura Generale Militare della
Š DY UFFICIO STOR ICO SME - ROM/\ 1997
T ipografia S.E.A. - Roma - 1997
Repubblica presso la Corte Mi/ilare di Appello.
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TRIBUNALP. Sl'ECl,\I .E DELLA DALMAZIA
TRIBUNALE SPECIALE DELLA DALMAZIA QUATTORDICI SENTENZE EMESSE DAL SUDDETTO TRIBUNALE .l'fEL PERIODO DI TEMPO INTERCORRENTE DAL 21 MAGGIO 1942 AL 7 DICEMBRE 1942
SENTENZA N. 126
Rcg. Gen. n. 264 e 270/1942
li T ribu nale Speciale della D.ilmazia composto da: Presidente: Maggiora Vergano Ernesto - Generale di Divisione Giudice: Casabuoni Corrado - Primo Seniore M. V.S.N. Giudice: Bcllosi Luigi - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Dc Yecori Pietro - Maggiore Frt. Giudice: Napolitano Vincenzo - Seniore M.V.S.N. ha pronunciato la scguemc: SENTENZA Nella causa contro: Konkar Rade, nato il 6.9.19 11 a Konkar Krai; Rozio Jori o. nato il 23.4.1904 a Spalato; Kusmic Giuseppe, nato il 21.3.1918 Radica Antonio, nato il 14.9. I 892 a Spalato: Dumac ic Boso. nato il I .1. l9 I 8 a Spalato; Policar An te. nato 1'8. 11.1 9 13 a Spalato; Vuskovic Carlo, nato il 2 1.2.19 15 a Spalato: Polich Stefano. nato il.24.6.1923 a Spalato: Kovacic Ivo. nato il 29.1 1. J92 l a Spalato: Sibisccvic Pietro, nato il 4 .2. 19 11 a Spalato; Ragat Milienko, nato il 16.8.1920 a Spalato: Ugrin Andrea. nato il 2 .6.1908 a Zernovizza: Perlain And rea. nato iI 30. I I . 1906 a Spalato; Zupa Oetinka, nato il 14.5. J 924 a Spalato; Masaric Krnno. nato il 7 .2.1921 a Traù: Rad ica Anton io, nato il 28.9. 1923 a SpalaLO; Loznr Si lvc~tro. na lo il 28.1 1. 1898 a 1ì'ieste; Alinovic Branko. nato il 1.3.1 924 a Spalato: Reic Panko. nato il 25.5.1922 a Spalato; Baivan PieLro. nato il I 0.8.1921 a Sarajevo: lvanisevic Anle, nato il 5.2. 1892 a Spalato: Kusmic Ante, nato il 21.4.1903 a Spalato: Morovic Dobrilla. nato il 9.4.1918 a Smol (Zara): MalOsic Ratihir, nato il 4 . 1. 19 J 5 a Spalato : Kapetanovic Mate, nato il 24.2.1908 a Biograd (Zara): Popck Carlo. nato il 27.9. 1905 a Klatar (Croazia); Seguic Mara, nata il 1.8.1919 a Zara: Cirkovic Luha, nato iI 25.2.1921 a Signi; Bonacic Lenko, nato il 5.9.1920 a Spalat0; Kragic Ante, nato il 4.11. 1893 a Spalato; Boshj ak Giacomo, naLO il l 0.8. 1914 a Diano; Blaskovic Matteo, na to i1 20.4.1 902 a Sum bcrese (Pola); Gebic Antonietta, naia il 25.12. 1904 a Novigrad;
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Lucas Slavko, nato il 17.9. 19 17 a Spalato; Bucalo Torna, nato il 30.11 .1916 a S. Giorgio di Lesina; Bubalo Andrea, nato il 17.2. 1924 a Spalato; Tursic Ivan, nato il IO. I 0. 1902 a Carkinica : Culie Ljubo. nato iI 23.4. 1922 a Cerkinica; Petrica Zorka, nata il 20.11.1920 a Spalato; Duhanic Pasko, nato il 18.4. 1898 a Spalato; Hiriscevic Gi useppe, nat.0 il 15.J .1907 a Spalato; Sardelic Pasko. nato il 17.12.1 912 a Spalato; Vrd uijak Ivo, nato il 22.7. I920 a Spalato; Kovacic Svonko, nato il 9.2. J 922 a Spalato; K.risevic Andrea, nato il 5.2.1913 a Sebenico; Miletic Anna. nata il 16.7. 1900 a Spalato; Puljas Boso. nato il 24. 12. 19 18 a Spalato; Skoko Jure, nato il 17.7. 1907 a Primoski (Traù): Iavor Torna, nato il 20. l O. 1906 a Zomonico; .fukic Ljubo, nato il 9.4.1 9 19 a Spalato; Jelaska Iva, nato il 29.9. 190 I a Spalato; Naiev l van, nato nel 1922 a Marina cli Traù; Zlko Nicola, nato nel l 909 a Comisa (Lissa); Kasimir Dusan, nato il 27. 1. 1922 a Spalato; Jelaska Viseo. nato il 30.7.1897 a Spalato; Bohosan Fiodor, nato il 22.7. 1920 a Spalato; Purisic Nicola, nato 1'8.7. 1922 a Spalato: Vhiduljak AnLonio. nato il l 0.3. 19 11 a Spalato. Tutti detenuti. Ii\!1PUTATI a) i primi undici di avere, in Spalato, in epoca anteriore e fi no al l 2 dicembre 194 1 costitui to organizzato e diretto un'associazione comunista, diretta a sovvertire vio.l entemcnte, con 'attentati ed alti terroristici che in effelli seguiro no. gli ordinamenti politici. economici e sociali deJlo Stato (art. 4 p.p. del Bando del Duce del 3. JO. J 941): b) il 5°, il 7", il 9°, i.l 15°, il 26°, il 29°, il 35°, il 36°, il 37°, il 38°, il 39°, il 40° e il 42° di aver fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti e per lo smembramento tenitoriale dc.I lo Stato (art. 5 p.p. del Bando del Duce ciel 3. J0. 194 1J; c) tu tti - con esclusione dei primi undici imputati - cli avere panecipato a una associazione comunista che aveva lo scopo di clistrnggere gli ordinamenti politici. economici e sociali dello Stato (art. 4 cpv. del Bando del Duce del 2.1 0. 194 1); d) il 2°, il 6° e il 58° cli illecita detenzione cli anni e munizioni (art. 2 del Bando del Duce del 24.10.1 94 1); e) Vhid uljak Antonio. cioè il 58° imputato. di avere incaricato persone rimaste sconosciute di attentare alla vita del fascista HoJTmann; mandato eseguito (artt. 11O, 575. 577 n. 3 e 4 C.P.). Jn Spalato il 15.1.1 942. FATTO
In seguito a vari attentati LeJTOSLici avvenuti a Spalato durante i mesi di novembre e dicembre J941 e gennaio 1942 ed a una intensa propaganda comunista svolta nella stessa cillà con diverse distribuzioni cli ma_nifestini_sovversivi, la Polizia di Spalato fece delle accurate e diligenti indagini per scoprire gh aul.On de.i fatti suddetti. Le inve_stigazioni condotte con grande celerit1i e meticolosità, portar·ono alla scopen a cli una vasta organ1zzaz1one sovversiva, la quale, alla dipendenza cli alcuni Capi del partilo comunista croato svolgeva una imensa attività contro gli interessi nazionali. ln base ai risul tati cli tali laboriose indagini ven nero denunziati con vari rapporti tutte le persone
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menzionate nel capo di imputazione, contro i guaii vennero iniziati vari procedi menti penali per i delitti a loro attribui.ti in rn brica. Dopo sommaria istruzione tu ui i suddetti imputali vennero rinviati al giL1clizio di questo Tribunale per essere giudicati in ordine ai delitti specificati in rubrica. Infatti il Radica Antonio non ha potuto negare, nei suoi interrogatori, di avere panecipato a varie riunioni tenutesi nell'abitazione di Vuskovic Carlo sebbene aggiunge (particolare del tutto inauendibilc) cli non aver saputo che si trattava di riunioni comuniste. Non ha polLILOperò negare di avere raccolto dei fondi tra i simpatizzanti dell'idea comunista. Inoltre risulta dai rapporti della polizia che egli aveva anche le funzioni cli cassiere della suddetta organizzazione sovversiva. Ed egli ha anche eletto di avere consegnato i fondi che raccoglieva a un certo .lvancic. Egli, infine, ha dichia ralo di essere sta to iscrillo al partito comunista da Santini Carlo. noto Capo del partito comunista di Spalato e di essere amico di Vuskovic Carlo, di Lozar Si lvestro e di altri. Il Durnam ic Boso ha confessato di essere stato il Capo cli un gru ppo comunista di Spalato e cli avere appartenuto al partilo comunista anche prima della guerra. Ha precisar.o, inoltre, di essere stato in relazione con parecchi Capi del partito comunista e di avere organizzato la diffusione dei manifestini sovversivi; dic hiarazioni date in periodo istruttorio e confermate in dibattimento. Vuskovic Carlo ha anch ·egli confessato alla Polizia di essere stato il Capo di un gruppo dell'organizzazione comunis ta e di avere avuto alle sue dipendenze 1.ozar Silvestro. Jelaska Viseo. Radica Antonio ed altri noti cornun.isti. Il suo con1 pito era quello di commentare nelle riunioni i comunicali di radio Londra e di radio ]\fosca e i manifes ti di altri Capi del partito comunista che riceveva da Lozar Silvestro. Uguale è la posizione di Polich Stefano il quale ha confessato di avere organizzato varie riunioni del partito comunista negando però che nelle varie ri unioni si siano progettati attentati terroristici. Kovacic Ivo ha anc h'egli pienamente ed ampiamente confessato la sua qualità cli Capo ed ha anche precisalo diversi particolari circa gli attentati che si doveva no compiere con lancio di bombe delle quali ha anche am messo di averne ricevuto parecchie eia Mascrclli, altro noto Capo del partito comunista. Bombe che una volta nascose nella capanna di Piplovic Dcvcrka. noto comunista già condannato eia questo Tribunale. li Ko vacic ha, inoltre, dato le generalità di parecchi comunisti che stavano alle sue dipendenze come Kasimir Dusan, Puljas Boso, Ali novic Branko cd altri. DaJle suddelle risultanze processuali rimane inequivoc:abilmeme provata la responsabilitÌI penale dei suddetti imputati in ordine al rano cli essere stati Capi e organizzatori del.l'associazione sovversiva. La conferma della responsabilità di Kovacic Ivo si ha anc he daJla confessione cieli' imputato Ugrin Andrea il quale ha spccilìcato che uno degli esecutori materiali degli attentali terroristici è stato proprio Kovacic Ivo insieme con Dumanic Boso e Vuskovic Carlo. Per tutti i sudclelli imputati il Collegio ritiene che non potendosi concedere nessuna allenuante la pena eia infliggere sia la pena cli morte. Prima cli esaminare la posizione di altri implllati che hanno commesso reati meno gravi occo1Te esaminare la posizione di Puljas Boso e cli Kasimir Dusan i quali devono rispo ndere anche del realo di illecita detenzione di esplosivi, reato contestalo agli imputati in udienza. Nei loro riguardi è da rilevare che la prova della loro responsabilità emerge dalle loro stesse confessioni: entrambi. infatti. hanno confermato di avere militato nella organizzazione comunista. In una perquisizione eseguita nel domicio di Pulja Boso vennero rinvenuti nascosti sollo libri, carte. opuscoli sovversivi in un buco del rnuro della sua abitazione due bombe. li Pulias spiegò che. per ordine ricevuto da Kovacic Ivo, avrebbe dovuto lanciare le bombe insieme con Kasimir Dusan nei pressi cieli' Albergo degli Ambasciatori, ma che poi desistettero dall'atto criminoso perché, poco prima, alLre bombe erano esplose in città e la polizia era gii1 pronta a intervenire. Tulle Je suddette circostanze sono state ampiamente e pienamente ammesse anche da Kasimir Dusan. Pertanto risulta provata in rnodo certo la responsabilità degli imputari in ordine ai reati loro addebitati e cioè la partecipazione ali' associazione sovversiva e la detenzione illecita di esplosivi. Per tale ul timo reato il Col legio ritiene che per la gravità del fatto. l'intenzione criminosa degli imputati (di attentare alla incoluminità delle Forze Annate dello Stato) e la pericolo,ità dei medesimi di dovere infliggere agli imputali in questione la pena di morte che naturalmeme assorbe la pena inflitta per r altro reato. Passando poi all'esame dei reati meno gravi che vengono addebitali agli altri imputati occorre ....
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rilevare che Radica Antonio, Bonacic Le nko, Bucalo Torna, Bubalo Abdrea, Tursic Ivan, Culic Ljubo e Petrie Zorka devono rispondere o ltre al reato di partecipazio ne sovversiva anche di propaganda sovversi va. La prova di quest"ultimo reaco o ltre che dagli accertamenti fatti dalla Poliz ia, la quale riuscì a sequestrare alcun i dei manifesti e il ciclostile con il rullo che azionava a mano, che servi va per stampare i suddetti manifestini. sequestrato nell'abitazione di Turpis Ivan, risulta anche dalle confessioni rese dagli imputati alla Polizia. co nfessione che da alcu ni è stata anche confermata anche in sede giudiz iale. Pertanto Radica Antonio, Bonacic Lenko, il qua le ha precisato di avere avuto i manifestin i da distribuire da Kovacic Ivo e da Kasimir Dusan, manifestini che egli una volta cons~gnò ad altri comunisti, come al Puljas non hanno negato di avere partecipato alle riu nioni comuniste. Così anche Bucalo Torna il q uale ha confessato di aver ricevuto giornalmente un pacchetto di man ifestini da Blaskovic Matteo con l'ordine cli consegnarlo a Popek Carlo perché li distribuisse. Così Culic Ljubo che assunse l'incarico di distribuire i manifestini che g li diede un certo S lavko. dietro compenso di li re 50, ma dovette interrompere la sua attività propagandistica perché venne arrestato. Così anche Petrie Zorka, il quale anch'egli conferma d i avere ricevuto e distribuiti i manifestini sovversivi. In casa di 'J\irsic Ivan poi fu trovalo - come si è detto - il ciclostile con rullo tinto d i inchiostro ancora rece nte e dei manifestini scritti da poco. Meno chiara appare la prova nei confromi di Bubalo Andrea. ma la sua responsabilità sorge in modo preciso dalle accuse mosse contro di lui dai coimputati Culic e Petrie e della sincerità de ll 'accusa non c'è alcun motivo cli dubitare e di sos petwre. Rimanendo accertate dalle suddette risultanze processuali la responsabilità dei predetti imputati per la partecipaz ione sovversiva e per la propaganda sovversiva vanno inflitte agli imputati le seguenti pene : a Radica Antonio la pena cumulativa di 15 anni di reclusione, a Bonacic Lenko. a Culic Ljubo e a Petrie Zorka 18 anni di reclusione, a Tursic Ivan e Bucalo Torna 27 anni d i rec lus ione e a Bubalo Andrea. minore degli anni 18. dodici anni di reclusione. A C irkovic Luha, nei cui confronti è stato contestata in udienza anche il reato di propaganda sovvers iva, la pena comp lessiva di 18 anni di reclus ione. A lle suddette pene princ ipali conseguono secondo quanto stabilito dall a Legge - le pene accessorie. Tutti g li altri imputati devono rispondere solamente della partecipazione all'associazio ne sovversiva: parecchi di costoro come Ugrin Andrea. Ali novic Branko, Lozar Silvestro. Kusmic Ante, Morov ic Dobrilla, Lucas Slavko e Jukic Ljubo hanno confessato alla polizia, sebbene con qualche reticenza, di aver fatto parte della associazione sovversiva alla cui riun ioni essi spesso intervenivano. Le confessioni poi so no state circostanziate di tutti i dettagliati particolari relativi allo svolgimento cie lle riunioni e, pertanto, non si può dubi tare della sincerità delle confessioni anche perc hé i fatti co ntestati da qualcu no degli imputati trovano pieno riscontro in quelli am messi da altri imputati. Per quan to riguarda gli al tri imputati la prova del la loro partecipazione all'associazione sorge sia dalle dichiarazioni fatte da loro stessi a lla Polizia, sia dagli accertamenti fatti da lla Polizia sia infine dalle dichi arazioni degli al tri imputati. Pertanto il Collegio ritiene di dovere affermare la loro responsa bilità in ordine ai rea ti loro addebitati fissa ndo come pena base la recl usione di dodici ann i, da dim inuirsi ad 8 anni per Reic Panko, per Balvan Pietro, per Naiev I van e Culic Ljubo in considerazione della loro giovine età e a 9 anni per Morov ic Dobrilla e Lozar Sil vestro in considerazione delle loro piene confessioni e tre anni a Z upa Detin ka mi nore degli ann i dic iotto. Resta per ultimi da accennare alla imputazione di favoreggiamento acldebitat.0 a Miletic Anna e alrimpulazione del reato di cui all' art. 3 p.p. del Bando del Duce 24.1 0.1 941 addebitato a Gebic Antonietta e per l' uno e l'altro reato si è avuta la pie na confessione de lle imputate e pertanto occorre affermare la loro piena responsabilità. A lle d ue im pu tate il Collegio ritiene giusta infliggere a e ntrambe q uattro a nni di reclusione dic hiarandosi mod ificato nei suddetti reati le originali imputazioni nei loro confronti . Infatti la Mi leric An na, contro la quale non sono emerse prove per poter afferm are che la medesima facesse pan e dell'associazione sovversiva, non ha potuto negare di avere dato alloggio e vitto al Mastarnje, lati tan te che spesso veniva in casa sua con altri compagni. La Gebic Antonietta ugualmente non è
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stata ragg iunta da prove precise in ord.ine alla partecipazione all' associazione, ma è stato accertato che essa ebbe a pronunciare parole oltraggiose e sediziose nei confronti dell'I talia e del Fascismo e quindi anche nei suoi confronti va modificata nel modo sopraspecificato l' imputazio ne originaria. P.Q.M. Visti gli articoli I n. I e 2 della Legge 6 .1.1929 s ulla sicurezza dello Stato Jugolavo; art. 3 Bando del 24.10.1 941 ; art. 4 p.p.; 2 e 5 p.p. del Bando 3. 10.1941; 488,489. 479 C.P.P. IL TRIBU NALE Ordina la riunione de l processo n. 264 con g li altri già ri uniti in periodo istru ttorio sono il n. 270. Ordina Io stralcio del proced imento nei confronti degli imputati Konhar Rade, Roz10 Jono, Kusrn1c Giuseppe, Policar Ante, S ibiscevic Pietro, Ragat Milienko, Masaric Kruno, Popek Carlo, Duhanic Pasko, Hiriscevic Giuseppe, Kracic Ante, Duh anic Pasko, Vrduijak Ivo, Kovac1c Svonko, Ztko Nicola Bohosan Fiodor, Purisic Nicola. As;o lve Seguic Mara, K.risevic Andrea, Perlain Andrea, Blaskovic Matteo, Jelaska Iv~n, Skoko Jure e [avorTo ma per insufficienza di prove ordinando la lo ro scarcerazione, se non detenuti per altra causa. Dichim·a colpevoli del reato loro addebitato Dllmamic Boso e Vuskovic Carlo in ordine al reato previsto dagli articoli n. I, n. 2 della Legge 8.1.1 929 relativo alla sicure~za dello Stato Ju~oslavo per aver co mmesso il fatto loro addebitato in data anteriore a l 3. L0.1941; M1let1c Anna 111 ordme a l reato di cui all'art. 378 p.p. C.P. e Gebic Anto ni etta in o rd ine al reato d i cui all'art. 3 p.p. del Bando del Duce 24. I O. I 940 e così modificata la rubrica e condanna Dum anic Boso e Vuskovic Carlo alla pena di morte, la Miletic Anna alla pena della recl usione per anni quattro e Gebic An tonietta alla pena di . . . __ . . quattro an ni cli reclusione. Dichiara tutti gli altri imputati in ordine ai reati loro addebitali con Il beneficio per Zupa Detrnka, Ali novic Branko e Bubalo Andrea del l'età minore degli anni 18 al l'epoca del co mmesso reato. Condanna Zupa Detinka a 3 anni di rec lusione e Alinovic Branko e Bubalo Andrea alla pena d i 12 anni di rec lusione ciascuno. Radica Anton io alla pena cli 15 anni di reclus ione a Cirkovic Luha, Bonacic Lenko, Culic Ljubo e Petrie Zorka la pena di 18 an ni di reclusione e a Tursic Ivan e Bucalo Torna la pena di 27 anni di reclusione. . . Boshjak Giacomo alla pena di 16 anni di rec lusione, Na iev Ivan, Juk.ic Ljubo, Bal_van P ietro, Rete Panko alla pena di 8 anni di reclusione, Moro vie Dobrilla, Lozar S ilvestro alla pena d19 anni d1 re~lusione, Jc laska Ivan, Lucas Slavko, Kusmic Ante. Kragic Ante. Kapetanovic Ante, Matos1c Raolur, l vanisevic Ante e Ugrin Andrea al la pena d i 12 anni di reclusione con tu tte le conseguenze d 1 legge.. Ordina per tulli i condannati alla pena di morte la pubblicazione per es tratto della sentenza _su, giornali «li Popolo cli Spalato», il «G iornale della Dalmazia», il «Piccolo di Tries te» e ne, Com um d1 nascita e di ul tima residenza. Sebenico, 2 1.5.1 942 - anno XX. Se<•uono le firme del Presidente e di tu tti i Giudici e de l Cancelliere Armand o Garcsa. La°presente sentenza è stata eseguita nei confronti de i condannati alla pena di orte, alle ore 7,35 del 22.5.1942 in località Subicovaz di Sebenico. l1 Cancelliere Capo: F.lO Maggiore Tommaso Russo
Reg. Gen. n. 355/1942 Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presidente: Dc Casti gioni Massi mo - Console Generale M.V.S.N. Giudice: De Vecchis Ennio - Console M.V.S.N.
SENTENZA N . 276
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Giudice: Franciosini Mm·io - l O Seniore M.V.S.N. Giudice: Olivieri Edmondo - 1° Seniore M.V.S.N. Giudice: Bosdari Francesco Saverio - Capitano di Fanteria. ha pronuncialo la seguente: SENTENZA Nel la causa contro: Ciermelic Iakov, nalo il 27. 12.19 14 a Jesenice (Croazia), detenuto dal 25.3. I 942. IMPUTATO del delitto previsto e punito dall'a rt. 4 cpv. Bando del Duce del 3. 1O. 1941 pef avere partecipaw ad associazione sovversiva. Accertato a Spalato i I 25.3.1942. FATTO Agenti dipendenti dalla R. Questura di Spalato. nel pomeriggio del giorno 25.3.1 942 rermava no a bordo di una barca croata ormeggiata nel porto tale Ciermelic Iakov, di anni 27, naw a Jesenice (Croazia) marittimo. Perquisito venne trovato senza nessun documento: in vilato a gi ustificare la sua presenza a Spalato tentava di discolpasi dichiarando di essere giumo da poch i gio~·ni a Spalato allo scopo di poter ottenere la rinnovazione del proprio libretto di marittimo. Tradotto alle carceri a disposizione dell'Autorità di P.S. ques ta continuava a effettuare indagini per accertare quale attività avesse svolto in Spalato Ciermelic Jakov e si venne così a conoscere che tale Mcdt1c Nicola nato a Mctkov ic e residente a Spalato lo aveva visto il giorno t 8 o 19 marzo a bordo del motopeschereccio croato «Tre Amici» menu·e parlava con due sconosciuti: il Medac poté così chiaramente udire che i due sconosciuti parlavano di acquisti di viveri effettuati da loro per conto dei partigiani, precisando che avevano acq uistai.o trenta chilogrammi di formaggio e che avevano altro denaro per ulteriori acq uisti. li Medac aggiungeva che in seguito aveva riconosciuto in uno dei . due un individuo chiamato Pvoscic An te. In un successivo interrogatorio il Mcdac dichiarava che aveva notato che il Ciermclic da oltre un mese e mezzo circolava nel porto di Spalato e l'aveva visto salire su lulle le barche provenienti dalla Croazia senza però effettuare un qualsiasi lavoro. Anc he tale Iuri Bozo, ma rittimo del motopeschereccio «Pro Amici» ha dichiarato che aveva visto il Cicrmelic aggirarsi nel Porto cli Spalato su varie barche e di averlo visto lavorare una sola voila. Interrogato il Ciermclic ha ammesso cli avere assisti to. solo per curiosità, al carico dei lìchi sulla barca «Zraik Dugirat» senza però prendervi parte. I la am messo anche di conoscere Pveecic An te perché suo paesano, ma di non avere avuto rnai con lui rapporti di amicizia negando, inoltre, cli avere rapporti con i partigiani. Le informazioni su Ciermelic. av ute tramite il Comando del Presidio llaliano di /\!missa. dal quale dipende anche il paese di .Jeserico, hanno precisato che il Ciermelic era fugg ito dal suo paese perché renitente al servizio militare croato e che era ritenuto persona capace di qualsiasi azio ne. Da acce rra menti compiuti è risu ltato che anche Pvcevic era un renitente al servizio militare e che era sospettuto di esercitare il contrabbando a favore dei dbelli. Nel prosieguo delle indagini è anche risultato cbe un partigiano, fallo prigioniero dai soldati del la Divisione «Perugia>>, tale Marosovic Mario di Jcsenico ha confermato che il Ciermelic era un disertore dell'esercito croato. All'odierno diballi mento l'imputato Ciermelic (il Pvccvic è latitante e il proceclimemo nei suoi confronti è stalo sospeso con provvedimento del Pubblico Ministero il 14.8. 1942) ha dichiaraLO di non essere un disertore croato e cli essere giumo a Spalmo solo tre giorni prima ciel suo arresto e di non avere mai partecipato a conversazioni con altre per~one sulla barca «Tre Amici» affermando, inollre. che iI Medac - con il quale è in lite - ha dichiarato particolari fa lsi sul suo conto. DIRITTO Ciermelic deve rispondere di partecipazione as associazione sovversiva e contro di lui vi è un complesso di prove formato da «indizi» e prccisumente: a) di essere stato presente sulla barca «Tre Amici» mentre il suo paesano Pvcevic cd un al tro sco-
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TRlllU NALE SPECIALE DELLA DALMAZIA
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nosciuto parlavano di forniture di viveri per i partigiani. E questo prova che il Ciermelic era dai due ritenuto come un aderenLe al movimento partigiano; b) aver partecipato al carico dei fich i secchi sulla barca «Zrsik Dugirat», barca poi partita per ignota desti nazione: e) suo arrivo a Spalato, eludendo il controllo dal posto di blocco che esisle proprio sulla strada a circa un chilometro da SpalatO. che secondo le sue dichiarazioni avrebbe percorso a piedi; d) essere stato visto girare nel Porto di Spalato da oltre un mese prima del suo arresto, mentre egli ha ri pelutamente dich iarato di essere solo arrivato il 22 marzo 1942. cioè tre giorni prima del suo arresto; e) suoi precedenti come disertore dell 'esercito croato e sua negativa al riguardo. Da questo complesso di «indizi>> a suo carico deriva che il Collegio ha la pena convinzione che il Ciermelic appa rteneva ad una associazione sovversiva aderente al movimento dei partigiani. La sua notata presenza nelle imbarcazioni croate, il carico della barca ((lrni k Dugirat» indicano il Ciermelic come persona che si occupava di acquisti e di spedizioni cli viveri per i ribelli e l'avere assisto al famoso colloquio svolwsi sulla barca «Tre Amici» è la prova certa della sua appartenenza ad una associazione sovversiva perché se tali discorsi di fornitu re ai ribelli si tenevano in sua presenza significa che egli ne era un pan.ecipe. La responsabilità quindi del Ciermelic deve essere affermata e per i suoi precedenti e per la sua condotta dopo il fatto bisogna condannarlo a una pena cli dodici an ni di reclusione. P.Q.M. Visto l'art. 4 cpv. del Bando del Duce del 2 .10. 1941 e gli artt. 483 e 488 C.P.P. DICHIARA Cirmelic Jakov colpevole del reato addebitatogli e lo condanna alla pena cli dodci anni di reclusione, alla libertà vigilata per tre anni, alla interdizione perpetua dai pubblici urfici, alle spese del mantenimento duranle la custodia preventiva, alle spese processuali e alla tassa di sentenza. Sebenico. 8.9. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente, di tutti i Giudici e ciel Cancelliere S. Tenente Gambardella Antonio.
SENTENZA N. 277
Reg. Gen. n. 68/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presiden1e: Maggiora Vergano Ernesto - Generale di Divisione Giudice: Yigneri Achille - Colonnello Giudice: Casabuoni Corrado - Primo Seniore M. V.S.N. Giudice: Napolitano Vincenzo - Primo Seniore M.Y.S.N. Giudice: Cimino Giovanni - Capitano ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Vidic Elia, nato il 26.7 .1904 a Bencovazzo; Dracia Pietro, nato nel mese di gennaio del 1890 a Carin: Dracia Filippo, naLO il 10.8.1 897 a Carin; Lezaja Savo. nato nel 1886 a Cm·in; Veselinovic llia, nato il 20.2. 190 I a Zelengrad;
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Drainovic Francesco, nato a Cruscevo, dì anni 43; Veselìnovic Marco, nato i I 15.4. J 884 a Zelengrad; Veselinovic Jovo, nato il 20.8.1890 a Zelengrad; Veselinovic Spaso, nato nel 1887 a Zelengrad; Vesclinovic Rado, nato nel 1874 a Zelengrad; Cancarevìc Niter, nato J'8.1 1. 1902 a Ou·ino; Brevulje Mato, nato il 19.3.1 9 12 a Cruscevo: Brevulje Marco, nato il 2.3.1 887 a Crusavu (Obbrovazzo). I primi cinque detenuti dal 2.12. I 94 1, il sesto, l'ottavo, il no no e l'undicesimo dal 13.12.1941, il settimo e il dodicesimo dal 12.1 2. 1941 e il tredicesimo dal 14. [2.1941 . TMPUTATI a) i primi cinque dì concorso in rapina aggravata (arrt. 11 0,628 n. I C.P.); b) il secondo, il quinto e il dodicesimo di concorso in un al tro reato di rapi na aggravata (artt. 110, 628 n. I C.P.); c) il sesto e il settimo di furto doppiamente aggravato (artt. 11 O, 624, 625 n. 5 e 8 C.P.); d) l'ottavo, il nono, l'undicesimo, il dodicesimo e il u·ecliccsìmo del reato di ricettazione (art. 648 C.P.). Dracia Pietro (il secondo) anche di illecita detenzione cli armi. OMISSIS
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e ordina la loro scarcerazione se non detenuti per alu·a causa. Sebenico, 10.9.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente, di tutti i Giudici e del Cancelliere Tenente Cilenti Augusto.
SENTENZA N. 280
Reg. Gen. n.107/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presi{le111e: De Castiglioni Massimo - Console Generale M.V.S.N. Giudice: De Vecchis Ennio - Console M. Y.S.N. Giudice: Loioli Adaberto - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Olivieri Edmondo - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Cimino Giovanni - Capitano di Artiglieria ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Il Tribunale visti gli artt. 2 del Bando del Duce 24. 1O. 1941, 472. 483, 488. 477 C.P.P. e 29, 1JO, 230. 240, 624, 625 n. 5 e 6. 628 n. I, 648 C.P.
Nella causa contro: Masnicosa Yujo, di 30 anni, nato a Jvosevic (Chistagne). studente. con iugato, incensurato, ortodosso, detenuto dal 25.2.1942.
DICHIARA
IMPUTATO
Vidic llia respon~abile del reato di favoreggiamento (art. 379 C.P.) e lo condanna alla pena di tre ann, d1reclus10ne e hre 3.000 dì multa; modificando in tal senso l'imputazione nei suoi confronti. Dracia Pietro responsabile di rapi na continuata, e modificata il capo di imputazione. lo condanna alla pena di dodici amù di reclusione e lire 12.000 di mul ta. Lo ri tiene responsabile anche del reato di d_etenzione abusiva di arma (una pistola) e, per tale reato, lo condanna alla pena cli quattro anni di reclusione e, pertanto, Dracia Pietro viene condannato alla pena complessiva di sedici anni di reclusione e lire 12.000 di mu_l'.a, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a tre anni di libertà vigilata. Dracia F1hppo responsabile del reato di rapina aggravata a dan no di Ciacc,u-um Ba,isa e Jo condanna alla pena di otto anni di reclusione e 8.000 lire di multa, alla interdizione per 5 an ni e a un anno di libertà vigilata. Lezaja Savo responsabile del reato cli concorso in rapina continuata a dan no di Ciaccarua e Ma11inovic e modificata la rubrica lo condanna a dodici an ni di reclusio ne e lire 12.000 di mul ta e alla inLerdizikone perpetua dai pubblici uffici. Veselinovic llia responsabile cli concorso in rapina continuata a d_anno cli_Ciaccarua e Martinovic e modificata la rubrica lo condanna alla pena di dodici anni cli recl us10ne e hre 12.000 di multa e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Vesclinovic Jevo r~sponsabile di fu1t_o aggrava to a dan no di Visic Voin e lo condanna alla pena di quattro an ni di reclus_,one e hre ~.000 dt mul ta, alla interdizione per cinque an ni e a un an no di libertà vigilata. Bra111ov1c Francesco responsabile di furto aggravato a dan no di Yisic Voin e cli concorso in furto aggravato contro Ateli Frane e lo condanna alla pena di sei anni di reclusione e lire 6.000 di multa. alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e a un anno di libertà vigi lata. Vescli novìc Rado: Brevulje Mato e Breveluje Marco responsabili di concorso nel reato di ricettazione e li condanna alla pena di due anni cli recl usione ciascuno e a lire 2.000 di multa. Cancerevic Miter responsabile di concorso nel reato di rapina aggravata a danno cli Martinovic e lo condanna a OlLO anni di recl usione e lire 8.000 di multa, alla interdizione per cinque anni e a un anno cli libertà vigilata. Inoltre condanna mtti i suddetti imputali al rimbroso delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva e in solido alle spese processuali e alla tassa di sentenza. Assolve Veselinovic Marco e Veselinovic Spaso dai reati loro addebitati per insufficienza di prove
a) di illecita detenzione di armi (a1t. 2 Bando del Duce del 24. 1O. I 94 1): b) partecipazione a banda armata (art. 16 Bando del Duce del 3. 10.1941); c) apologia sovversiva (art. 5 Bando del Duce del 3.10. 1942). FATTO Alle ore quindici del 25.2.1942 i carabinieri del Posto fisso di Rupe in servizio di perlustrazione, sorprendevano, in località Roskislap un individuo nell 'atto cli ritrarre uno schizzo a lapis del bacino della centrale elel.lrica di Roskilap. Fermato e perquisito venne trovato in possesso cli una pistola au tomatica calibro 9 con un caricatore di riserva carico, di una carta topografica della zona cli Kn in, di un blok note conteneme una poesia. uno schizzo a matita, nomi di persone e segni convenzionali. Dichiarato in arresto, mentre veniva condotto in caserma tentava la fuga. ma raggiunto da alcunicolpi di moschetto fu ripreso ferito e trasportato prima al Comando cli Presidio di Roskislap e poi all'Ospedale. Interrogato, dava prima fa lse generalità, successivamente ammetteva di essere Masnicosa Vujo che risultava ai carabinieri pericoloso comunista, ricercato fin dal settembre del l94 I. 11 Masnicosa dichiarava di essere fuggito dal suo paese perché ricercato dai carabinieri e di essere stato prima in Serbia e poi era ritornato a Sehenico per vedere la moglie che si era aggravata. Non dava nessuno chiarimento sul possesso dell'arma e della carta topografica, sul conLenuto della poesia, sui nomi in essa contenuti, sullo schizzo e sui segni convenzionali riscon trati sul blok notes. Ai carabinieri risultava, invece - per concordi confidenziali notiziali - che il Masnicosa era stato sempre nella zona cli Chistagnc e Sebenico esplicando attiva propaganda comunista e facendos i anche promotore di bande armate. RisulLava che egli, individ uo di buona cultura, godeva di notevole acendente sui suoi compagni di fede, ed era quindi un mtivo animatore dei partigiani della regione della Bucovina. Pertanto fu denunziato a questa giustizia per rispondere dei reati specificati in rubrica. DIRITTO Circostanze del luogo e J' atteggiamento nel quale fu trovato r imputato e il ritrova mento degli oggetti di cui era in possesso ha subilo provocato nel Collegio il convincimento cli trovarsi di fronte a
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uno di quegli esseri pericolosi che sono estre mamente nocivi al la società, specie nei tempi che si attraversano, in queste zone infes tate da fanatici ebbri delle velenose idee comuniste che hanno per ideale la distru zione e l'assassinio. Il Masnicosa. già noto alle Autorità come individuo che esercitava una attività sovversiva e che per tale motivo era da molto tempo ricercato ebbero la loro conferma nel suo ritrovamento. Il materiale che gli fu trovato addosso ne costituisce una prova: la pistola carica, con altre munizioni di riserva sta a dimostrare come egli non avesse solamente l' intenzione di raccogliere e riferire notizie ai suoi compagni di fede, ma di agire all'occon·enza, con la decisione e la ferocia abituali in questi individui. Sul block noLes rinven utogli era scritta una poesia che inneggiava alla libertà e che incitava il popolo a combattere per ottenere posizioni di comando per ottenere la libertà che i partigiani cercano di ottenerla spendendo eroicamente il loro sang ue. Tì.nti questi concetti esprimono a sufficienza quali fossero le idee e gli intendimenti del loro autore che sente la necessità di esprimerli in versi, per darli in pasto a quelli che ancora non li conoscono. e che dovranno entrare a fare P!Hte della cornunità eccitata. Tutti i nomi segnati nel taccuino corrispondono a individui capeggiatori cli bande comuniste: questo fa presumere iI contatto che egli mantiene con essi, e lo schizzo che stava eseguendo nel momento dell'arresto fa pensare che egli avesse uno specifico rnandato da assolvere. Il Masnicosa è staco rinviato a giudizio per rispondere ciel reato di partecipazione a banda annata: il Collegio, però, non riscontra dalle risul tanze processuali gli estremi di tali reato perché non è sicuramente emerso c he egli abbia avuto parte attiva criminosa attraverso fatti sanguinari. Se è vero che fu trovato armato e anche vero che era solo, ne vi è la prova che egli fosse promot0rc o partecipante a banda, o che avesse comunque un recapito fra armaci. Quanto è emerso a suo carico induce, invece, a classificarlo come partecipe cli associazione sovvcrsiva perché lo schizzo che stava eseguendo non serviva certamente a sfogare il suo istinto artisLico, ma doveva logicame nte servire per dare noti zie ai suoi compagni circa l'ubicazione de lla Centrale sulla quale erano des.ignati propositi di boicottaggio. Tutto ciò viene confermato anche dalla de posizione del testimone Rogan i. Tenente elci carabinieri, il quale lo definisce «un elemento organizzativo che esercita ascendente sulla massa spronandola alla lotta e alla battaglia» ma non attivo per l'azione. Una simile definizione compendia nel suo insieme la vera personalità dell' imputato, che nel mentre fa parte cli una associa,.ione sovversiva (e non di una banda armata) ne è anche il fattivo propagandista che infiamma gli animi titubanti con il suo ascendente morale e la sua cultura non comune fra gli elementi dei quali s i circonda. La poesia da lui stesso composta è spiccatamente propagandistica perché con quella egli incita, c hiama a raccolta i nuovi proseliti, esalta le ideologie rivoluzionarie. Per tutto questo il Collegio ritiene che egli debba rispondere cli partecipazione ad associazione sovversiva e di apologia sovversiva, e ritiene equo condan narlo per il primo reato, in considerazione de lla pericolosità dell'imputato in relazione al l'attività svolta, ad ann i dodici di reclusione. e conda nnarlo per il remo di apologia ad anni sei di reclusione; per la dete nzione della pistola con le relative munizioni reputa conclanmufo alla pena della reclusione per anni dodici, sempre tenuto conto della pericolosità dell'imputato. P.Q.M . Visti gli articoli 2 del Bando 24 ottobre 1941 , l'articolo 4 cpv. e 5 ciel Bando 3 ottobre 1941 e gli articoli 274,472, 477; 488 C.P.P. e gli articoli 29, 133, I 88, 230 e 240 C.P. DICHIARA Masnicosa Vujo responsabile ciel reato cli detenzione illecita di armi e lo condanna. alla pena di dodici anni di reclusione. Lo dichiara, inoltre, responsabi le del reato cli partecipazione ad associazione sovversiva e lo condan na alla pena di dodici anni di reclusione e inoltre. quale responsabile del reato cli apologia sovversrva lo condanna alla pena cl.i sei anni cli reclusione. Operato il cumulo materiale delle pene lo condan na alla pena complessiva di trenta an ni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e tassa di
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sentenza e al rimborso verso l'Erario delle spese cli custodia prevemiva. Ordina la confisca dell'arma e delle munizioni sequestrate e la distruzione del librcllo e della carta topografica. Sebenico, 12.9. 1942. . , . . Seguono Je firme del Presidente, cli tulli i Giudici e del Cancelliere lenente Cilenll Augusto.
SENTENZA N. 282
Reg. Gen. n, 406/1942 li Tribunale Speciale della Dalmazia composto da:
P;·eside111e: De Castiglioni Massimo - Console Generale M.V.S.N. Giudice: Gi!rneri 1\chille - Colonnello di Artiglieria Giudice: Loioli Adaberto - Primo Seniore M .V.S.N. Giudice: Casabucci Con·ado - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Cimino Giovanni - Capitano cli Aniglieria ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa conu-o: . . . Filipovic Giovanni. nato il 20.4. 1908 a Opuzon (Croazia), commerciante cli v1111: Po1rnras Anna. nata il 15. 12.1 917 a Dar (Sloevnia), sarta: Loe~venstein Edita, nata il 20.1 1. l924 a Sarajevo, sarta, ebrea. Detenuti dal 16.6.1942. IMPUTATI
I primi due ciel delitto di cui all'art. 2 Bando del Duce 3.5.1 942 per avere, in Spal.ato. detenuto nelle proprie abitazioni una bomba a mano e un ordigno esplosivo con detoname a llllCCm. La terza del delitto di cui all'art. J6 ciel Bando del Duce ciel 3. 10.1941 per .av~r parte~1pato a b~nda annata inviando ai ribelli informazioni e materiali cli Lutti i generi. Accertato 111 Spalato 1I I 6.6.1942. FATTO Il 16 !:!iu2.no 1942 i carabinieri cli Spal_ato, a seguito di notizie confidenziali ricevute, effettuavano una pcrquisizion~ nella casa in cui abitava Pongras Anna. Nella s'.1ddetta abitazione trnvar? no n~scos~a .1.1 el: l'armadio una bomba a mano tipo sipee un ordigno ciel peso cii un chilog1arnmo. Po1che nsult<1va ai :·11a binieri che Ja casa era abitata anche dal suo amante Filipovic Giovanni (del quale ft~1:o_i10 trovaune!l abitazione anc he i suoi indu menti) i carabinieri a rrestarono Pongras Anna e Ftlipov1c GH.l\·ann1. Proseimenclo le operazioni i carabinieri. al secondo piano dello stesso sta bile .e precisamente nella ca_me1:~1 da let(o dell'alloggio ove abitava Loewenstein Edita. trovarono nell'armacl10 della suclcl~u.a came1a f1<1 altra corrisponde~iza a Jei diretta due lettere scritte in croato dcl seguente tenore: ~<S1gnonna vi_ prcg~ cli . · a ctie Jclli·cole fc"Jtoorafiche per la nostra macchina. len ho visto il vost:Io amante e 1111 ha d<.:Lto manej ..,1inu n J "' . . • · bb. , che vi vuole Lanto bene. In questi giorni vc1Tà a Spalato Vinko e v01 gh darete tulle le not1z1~. A 1<11110 ammazzato molti italiani e speriamo di venire presto a Spalato, Il vostro amante combatte ero1camente.111 prima Iinea. Mandate a I più presto ~uclloche .s~ipete. Sai uto l nko». ~ell, al~:a lettera era dc_t'.o:_<'.Qui. la Vlt~ è bella perché siamo tutti paitigian1 pronll a d1fcncJere Ja llOStra causa anche a COSto, cJ1 ll\Oflle. f Uttl .' faS~I sti e oJi italiani si accorocranno molto prese o che la prepotenza che essi usano_ sar.a mfranta: ,lll. mm cai a: fa i m~lto bene a fare qu~llo che stai facendo. Tutta la roba e il materiale che 1111h,u mandato e stato ~a n~1 usato con perfezione. Mandami molto prcsLO quelle notizie imporm_ntt _e hraccomando d_1 non 1are sapei e niente a nessuno. Qui lutti i giorni ammazziamo i fascisti e i snidali 1talian1. Quando vena 11nuo anuw da te mandami quelle notizie però non sc1itte a macchina perché potrebbero .svel~re 11 m1~tero. Molto picsto liberiamo la Croazia e manderemo via i fascisti. Saluturn1 To111 e Mana. T1 bac10 tuo LJubo».
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Tutti e Lre venivano atTestati e denunziati i primi due per detenzione illecita di ordigni esplosivi e la terza per partecipazione a banda armata.
della reclusione per ventiquattro anni ciascu no, alla interdizione perpetua dai pubblici e a tre an ni di libertà vigilata. Locwenstein Edita responsabile del reato di partecipazione a banda armata (art. 16 Bando del Duce ciel Duce del 3. IO. I941) e la condanna alla pena dcli' ergastolo, pena che per la minore età del!' imputata, riduce a ventiquattro anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a tre anni di libertà vigilata. Condanna tutti gli imputati al pagame nto in solido delle spese processuali e tassa di sentenza e al rimborso delle spese di custodia preventi va. Ordina la distruzione de lle lettere e degli ordigni esplosivi sequestrati e la confisca della somma in giudiziale sequestro. Sebenico, 14.9.! 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e di tutti i Giudici e del Cancelliere Tenente Cilenti Augusto.
DIRITIO Elementi di prova inconfutnbi li gravano sui tre accusati, che non hanno saputo trovare alcuna credibi le difesa per eliminare o almeno diminuire in qualche modo la gravità delle conseguenze penali che scaturiscono dalla loro svelata attività criminosa. I tre, concordemente, mantenendo fede a un impegno seuario che li lega per la vita e per la morte. sostengono ct{c non sanno nulla di nulla. si meravigliano del rinvenimento delle bombe e delle lettere trovate nella camera da letto e affermano. in udienza, con cinismo ributtante, che sara nno stati i carabin ieri a mettere quegli oggetti nel posto dove questi «fecero finta di trovarli». OMISSIS Passando ora ad esaminare la posizìone della Loewenstcin Edita si rileva anzitutto che essa doveva essere per nulla estranea all 'auività criminosa che gli al tri due svolgevano in quanto è provato che rapporti di intima colleganza esistevano fra essi: non si spiegherebbe altrimenti come la Pongras. di condizioni economiche tutt'altro c he floride, si potesse pcrmeuerc il lusso di tenere in casa l'amica a solo titolo umanitario. Stabiliti così i rapporti fra gli imputati il Collegio osserva che più grave è la figura giuridica della Edita. perché le lettere ad essa rinvenute sono la chiara dimostrazione dc ll'imporl,mte compito che a lei era affidato dai compagni ribelli, e che lei esercirnva con puntuale solerzia. Le due leuere provenienti da due distinti individui sono concordi nel dichiararla attiva partecipe della banda che serviva c si trallava di banda armata e non di sola associazione poiché i due autori parlano di assassinii di italiani e fascisti che rulli i giorni commellcvano. La Edita risulta attiva panccipe di quella banda alla quale appartiene ramante che combalte in prima linea «alla quale banda lei fornisce tutte le notizie e il materiale che può». In una de lle due lettere si parla del materiale che lei ha già inviato c si loda la sua attività. Non c·è da spendere molto per stabilire quanto sia importante il suo compito e grave la figura penale che essa ha assunto. Si è ritenuto utile trascirvere nella narrazione del fallo quasi per intero le due leuerc rinvenute nella corrispondenza della Edita, nella sua camera eia letto, proprio perché la sola lettura di esse è suflìcicnte a lurneggi,m1e la figura. Essa meglio non porrebbe servire i suoi compagni, che la tengono in città a contatto anche con i nostri soldati (è risul tato che nel la sua casa si tenessero anche delle festicciole dove intervenivano militari) per conoscere dagli incauti e dai poro accorti quelle notizie che saranno così uti li ai compagni per commettere i quotidiani assassinii. Essa è tenuta in un centro importante per fornire viveri, indumenti, anni che gli altri hanno già rinvenuto e si ripromettono ancora di ricevere. li puerile diniego nel quale si mantiene la Edita non la discrimina: essa è più pericolosa dei suoi compagni perché fino a quando non è scoperta agisce in mezzo a noi con la libertà di chi non ha nulla da temere. Chiarita la sua figura il Collegio ritiene di doverla considerare atti va partecipe cli una banda organizzata per sovvertire violentemente gli ordinamenti politici economici e sociali dello Stato e, pertanto, a lei devono applicarsi le sanzioni previste dal primo capoverso de li' art. l 6 del Bando del Duce ciel 3 ouobre 1941. Si rileva, però. che nel momento in cui ha commesso i fatti la Edita non aveva ancora compiuto gli anni 18 pur avendo superato i 14 e qui ndi bisogna applicare la dimi nuente prevista dall'articolo 98 del codice penale. Il Collegio. quindi. decide di infliggere a Filipovic e Pongras la pena della reclusione di 24 anni con le altre conseguenze di Legge e cli condannare la Loewens1ein Edita alla pena dell'ergastolo, che con la diminuente prevista dall'aJt. 98 del C.P. riduce la pena a 24 anni cli reclusione con le altre conseguenze di legge. P.Q.M. Visti gli articoli 2 Bando del Duce 3.5.1942, I 6 del Bando del Duce 3.10.194 1 e gli an icol i 472, 483. 488, 274 C.P.P. e gli articoli 29, 230, 240, 188, I33, 98, 65 n. 2 C.P. DICHIARA Fi li povic Giovanni e Pongras Anna colpevoli del reato loro addebitato e li condanna alla pena
SENTENZA N. 284
Reg. Gen. n. 436/1942
Il Tribunale Speciale de lla Dalmazia composto da: Presidente: Maggiora Vergano Nob. - Generale di Divisione Giudice: Dc Vecchis Etrnio - Console M.V.S.N. Giudice: Vigneri Achille - Colon nello di A1tiglieria Giudice: Olivieri Edmondo - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Cimino Giovanni - Capitano di Artiglie1ia ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Radonijc Maria, nata il 29.12 .1911 a Miegue (Montenegro), casalinga; Skivic Pietro, nato il 9.7.1 914 a Spalato, studente universitario; Vidiak Mario, nato il 13. 11. J 920 a Spalato, commesso; Cecis Vidos Maria, nata il 27.7.1917 a Croco te (Spalato), casalinga; Culic Sesenka, nato il 30.11.1 920 a Spalat0, maestro; Tadic fvan, nato il 14.5 .1909 a Spalato, fabbro. Tutti detenuti.
IMPUTATI a) tutti del delitto di cui all'art. 4 cpv. Bando del Duce 3. I O. I 94 1 per aver partecipato ad una associazione sovversiva; b) i primi cinque del delitto di cui all'art. 5 del Bando del Duce del 3. 10.1 94 1 per aver partecipato a una associazione sovversiva; e) Radonijc Maria anche del delitto di cui all 'art. 2 del Bando del Duce del 3.5.1 942 per avere detenuto, nella propria abitazione, una pistola senza autorizzazione. Reati accertati in Spalato il 16 e 17 aprile 1942.
FATTO Con verbale del 25 aprile 1942 i carabinieri della Tenenza cli Spalato riferivano che, essendo venuti a conoscenza che nella via Bokova abitava una donna c he esplicava attiva propaganda comunista erano riusciti ad individuarla dopo lunghi spostamenti. I carabinieri aveva no notato che costei, mentre percorreva le vie della città, aveva brevi e frequenti abboccamenti con alcune persone che incon-
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TRIRUNAL!l SPF.Cli\LE DU.J.1\ DALMA7.IA TRlRliNALE SPECIALE DELLA DALMA%1A
trava e ceni. che quella dovesse es!>ere la donna segnalata. nel pomeriggio del 16 aprile la fermarono mentre st.tva uscendo dalla sua abitazione. Tradotta in caserma fu identificata pçr Radonijc Maria, e. pcrquisit.i. le fu rono trovati addosso parecchi bigliettini accuratamente nasco1,ti nel reggipetto, nella camicia. nella fodera della giacca. Un piccolo taccuino e i biglietti tutti scritti in croato contenevano frasi coll\cnzionali, annotazioni relati,·e a riunioni del Comitato di «Libenà». comunica1.ioni indecifrabili perché scritte con siglie convenzionali. e sul taccuino vi erano scritti appumi di racolta di fondi. schizzi di luoghi . nomi di persone e altre notizie che contribuirono a con~incere i carabinieri che si trovavano di fronte ad una vera comunista sorpresa nelle sue attive funzioni dì sellaria propagandistica. Nella borsetta della Radonijc Maria fu tl'O\'ata una chia"e che ella dichiarò che era la chia,·e del!' abitazione del marito che dimorarn nel .\lontencgro. I carabinieri. in,·ece, convinti che quella dovesse essere la chiave della sua abi tazione. vi si recarono e aperta la porta proprio con quella chi,i',·e. eseguirono altra accurata perquisizione che procurò il ritro,·,unento di una pistola e di molti altri documenti relati, i alr a~socia1.ione comunista della quale la Radonijc fa parte. ed un libro cassa indi came un allivo cli lire 38.821 : furono rivenuti anche schi1.zi di opere d·ane come ponti. viadotti ecc. Gran parte di questo materiale venne trovato in lii\ cassetto di tavolo a chiusura segreta. In seguito a tali importanti rivelazioni i carabinieri decisero di cominuarc ,; indagini. sicuri di potere indi\ iduare e identificare i complici della Radonjic Maria. r:ermarono Culic DcscnJ..a. Sho\'ic Pietro e Vidiak Màrio: addosso a Shovic Pietro furono trovati nascosti. fra le cuciture dell'.1bito. biglietti e alcuni ma nifestini intitolati al Comitato Nazionale della Libertà, al Vidiak Mario un manifesto sovvcr!.ivo nasco\to nella scarpa e a Culic DesnJ..a un biglietto finnato da un certo Rugo detenuto - secondo quanto affermato dalla Culic - nelle carceri cli Spalato. Continuando ancora nelle ricerche i carabinieri. mentre erano nascosti nel la casa della Radonijc. videro entrare una donna che. evidentemente molto prarica di quella abirnzione. si mise in cerca di qualcuno ç di qualche cosa. I carahinicri la fermarono e la trovarono in possesso di una lettera di contenu10 so,·,·er.;i\'O. nascosta negli abiti. Fu poi tratto in arreMo Tadic l\'an perché il suo nome era com preso in un elenco di partigiani trovando la Radonijc Maria. Pertanto tull i ve nnero denun1.ia1i ali' /\utori1à Giudi,iaria per rispondere dei reati \pccificati in rubrica. DIRl'TTO
DaJresame della po~i1.ionc degli imputati si rileva. an,.itutto. come sia grave e chiara la responsabilità di Radonijc Maria. Le segnalazioni che i carabinieri avevano ricevu10 sul suo con10. lo strano modo con il quale essa camminando aveva frequenti e brevi scambi di parole con alcune persone che incontra\'a, costilllivano già sufficiemi indizi per stabilire che csl.a face,a molta attenzione per 1enere celata la sua attivitil. I molti biglielli che le furono trovati addosso. nascosti anche nel la biancheria intima. e le contraddi7ioni in cui cadde. il diniego di spiegare il contenuto cli quei biglietti che in gran parte contcnernno segni comen,ionali. cominciarono a fornire la prona della sua reità. Nella sua abitazione fu trovatu una pistola e molti documenti che dimostravano il continuo contatto da essa tenuto con il «Comitato di Libert/1» e anche un registro contenente una raccolta di parecchie diccine di migliaia di lire e ciò dimostra in modo indiscusso che la Radonijc Maria era un membro di quelle associ,uioni sovversive che hanno. come scopo. il so\'\'cJ1imento ,·iolcnto degli ordinamenti politici. economici e sociali dello Stato. La rilc\'ante somma di lire 38.821 segnata quale epilogo di lu nghe liste di offerte di denaro dimostra che come lei 11011 si rosse limitata ad essere una sen1plice gregaria della associazione. ma come ne fosse anche una attirn propagandista. Infatti è logico pensare che per 3\'ere la p<hsibilità di raccogliere tulio quel denaro essa do\'csse essere in possesso di grande capacità persuasiva. di dccnntare le idealitit del ,uo partito allo scopo di fare aumentare il numero dei componenti del partito. li Collegio. periamo. ritiene Radonijc Maria colpevole di tlllti e tre i reati che le sono stati addebitati e ritiene giusto condannarla J><!r il reato di partccipazionç ad ass<x:iazione sm·,crsi\'a. tenuto conto della sua at1ivitìa emcrgeme da tulli i documenti rinvenuta alla pena di dieci anni di reclu,ionc. J>er il rea to di propaganda ad anni cinque e per la illecita detenzione della pistola a Ire an ni. Opcrmo il cumulo materiale delle pene Radonijc t\laria, iene condannata alla pèna complessi\'a di diciotto anni di reclusione con le altre conseguenze di legge. Nei co11fronti di VidiaJ.. Ma7"io e di Culi~~Sesenka oceorTç osserv,arc che il loro atteggiamcmo nel 1110111c1110 in cui furono sorpresi nei pressi dell'abitazione della Radonijc Maria li rilevò come compii
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ci della Radonijc. Ad avvalorare questa supposizione soccorre il rinvenimemo del manifesto di contenu to sovversivo trovato in una scarpa del Vidiak e le lettere trovate nascoste nella borsetta della Culic. Il manifesto tradotto e letto in udienza era uno dei soliti fog li in ciclostile contenenti le comunicazioni della attività dei partigiani ribelli: e ciò costituisce la prova che il suo possessore è uno dei partecipanti dell'associazione della quale il manifesto decanta le viuorie. La Cecis Vidos Maria fu sorpresa mentre, con atteggiame1110 sicuro di chi conosce esattamente la ubicazione di una casa. entra nel1'abitazio ne della Radonijc Maria evidentemente per cercarla. Lei asserisce, qua le stupida discolpa. che per cercare un'amica era entrata nell'abit:uione della Radonijc che. però. non conosce. Per avvalorare il convincimento che la Cecis Vidos Maria è un'altra affiliata in contano con la Radonijc e compagni vien fuori la lettera trovata alla Vidos nella quale si parla di notizie circa i combattimemi che si svolgevano a Situo Inferiore. di camion pieni di f'c riti, e di un certo caso di avvelenamemo non bene spiegato. Pertanto anche per costei sono sufficienti le suddetlc considerazioni che dimostrano la sua pena responsabilità. Qui ndi il Collegio ritiene equo intliggere, alla Culic Sesenka, alla Cecis Vidos Maria e a Yidiak Mario la pena di ouo anni di reclusione. 1 suddetti u-e imputati, però. devono essere assolti dal reato di propaganda sovversiva perché mancano sufficienti clementi di prova per affermare la loro responsabilità. Nei confronti cli Taclic Ivan non sono emersi elementi in base ,IÌ quali si possa affe rmare la sua rcsponsabili1à e quindi deve essere assolto dal reato addebitatogli per non aver commesso il l'atto. P.Q.M.
Visti gl i articoli deik Bandi del Duce del 3. 10. 194 1 e del 3.5 . 1942 e gli arti. 472, 483. 488. 497. 479 cpv. e 274 C.P.P. e 29, I83. I88. 230 e 240 C.P. DICHIARI\ Radonijc Maria colpevole dei reati che le sono sLati addebitati e la condanna per iI reato di partecipa1.ione ad associazione sovversiva ad anni dicci di reclusione. per il reato di propaganda sovversiva ad anni cinque di reclusione e per il reato di illecita detenzione di arma alla pena di tre anni di reclusione e, quindi alla pena complessiva di diciotto an ni di reclusione. alla int.erdizione perpewa dai pubhlici uffici. alla libertà vigilma e alle spese di ma ntenimento in carcere durante la custodia preventiva. Vidiak Mario. Cccis Vidos Maria e Culic Sescnka responsabili del reato di partecipazione ad associazione sovversiva e li condanna ad anni ono di reclusione. alla intcrdiziuonc pcrperna dai pubblici uffici, alla libertà vigi lata e al rimborso delle ~pese di manteni mento durante la custodia preventiva. Assolve i suddetti imputati dal reato di propaganda sovversiva per insufficienz.a di prove. /\ssolve Tadic Ivan dal reato addebitatogli per non aver commesso il fauo e ne ordina la ~ua immediata scarcerazione. Condanna tulli gli imputati ritenuti responsabili al pagamento in solido delle spc~c processuali e della tassa di sentenza. Ordina la confisca della pistola sequestrata e la dis truzione del materiale in giudiziale scquc:.tro (biglicui, lettere. man ifesti. libri). Sebenico. 15.9.19-12 - anno XX. Seguono le firme del Presidente. di tutti i Giudici e del Cancelliere Tencme Cilenti Augu~to.
Reg. Gcn. n. 407/1942 li Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presit/('me: De Castiglioni Massimo - Console Generale M.V.S.N. Giudic<>: Vioneri Achille - Colonnello di /\ niglieria Giudice: Casabuoni Corrado - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Liali Adibe110 - Primo Seniorc M.V.S.N.
SENTENZA N. 286
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TRIBUl\'ALE SPECl,\l.È DELLA DALMAZIA
TRIBUNALE SPECIALE DELLA DALMAZIA
Giudice: Cimino Giovanni - Capitano di Artiglieria ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa contro: Kaidic Paolo. nato il 25.4. 1920 a Bobino di Melada, agricoltore, detenuto dal 7.6.1 942.
Kaidic aveva, con i suoi due compagni, costituito una società a carattere esclusivamente politico e di tinta eminentemente sovversiva: la costitu:tionc della suddetta società l' ha ammessa e dichiarata lo stesso imputato nella dichiarazione che sottoscrisse ai carabinieri a conferma e.li quanto i carabinieri già sapevano per conf"idenziali noli zie, e di quanto si mormorava nella voce pubblica sul conto dei tre. Kadica, che nella sua confessione tiene a mcuere in evidenza le sue simpatie per la Russia, spiega che nel suo paese sono tuui nazionalisti ac.l eccezione di loro tre. Ed è appunto per questo numero di componenti e per le loro idee politiche che essi pensarono di chiamare la società «Troika».
IMPUTATO del delitto previsto e punito dall'art. l del Bando del Duce 3.5.J 942 per avere promosso, costituito ed organizzato, in concorso con altri due indvidui resisi latitanti, un'associazione sovversiva in Bobino (Melada). Accertati il 7.6.1942. FATTO Nel giugno del 1942 i carabinieri della Stazione di Babino (Isola di Melada) erano venuti a conoscenza che alcu ni giovani del posto, imbevuti delle idee comuniste, avevano costituito le basi di una società che intitolarono «Traicha» per il numero dei fo ndatori (che erano tre) e per il significato allegorico della parola che si traduce - in Russo - sl itta trainata da tre cavalli. I giovani che r avevano costituita furono presto individuati per Skjepic Pietro, Srsen Stanko e Kaidic Paolo, e venivano sorvegliati per conoscere le loro precise intenzioni e i loro neutrali seguaci. Essi, infatti, am miratori fanatici delle dottrine comuniste, esaltavano la pol itica della Russia. ripro vando la nostra, e cercavano nuovi proseliti alla loro causa diffondendo le loro idee fra i giovani che potevano avvicinare specialmente nei giorni festivi quando ri tornava no dalla campagna al loro Paese. In coerenza di questi loro sentimenti nutrivano avversione per coloro i quali avevano accolto di buon grado la nostra occupazione e si dimostravano soddisfatti e simpatizzanti per la nostra causa. Come epilogo di questo stato di cose sopra vvenne un gravissimo fatto che può ritenersi la natu rale conseguenza della esaltazione alla quale erano pervenuLi quei tre giovani. 11 7 giugno venivano recapitate tre lettere anonime a tre persone di Bobino, notoriamente amiche delle nostre Autorità. I sospetti dei carabinieri si concentrarono subito sui componenti della «Troika» e i militi non esitarono a tradurre in caserma lo Skjepic Pietro e Kaidic Paolo, mentre il terzo Srsen Stanko restò irreperibile. MenLre i due si trovavano in caserma lo Skje1ùc Pietro ri uscì ad evadere attraverso il finestri no della latrina dove aveva av uto il permesso di recarsi fingendo di averne necessità. Allora, i carabinieri si diedero subito alla sua ricerca, e per prima cosa si recarono a perquisire la sua abitazione. ma non avendolo trovato, tornarono in caserma, e dopo un 'ora decisero di appostarsi nelle vicinanze della casa di Skjenic Pietro per sorprenderlo mentre rincasava. I carabinie1i erano due e uno di essi tale Gessi si mise vicino alla porta d'ingresso, mentre l'altro prese posto più lontano. allo sbocco di una via che probabilmente avrebbe dovuto attraversare il ricercat0 per raggi ungere la sua abitazione. Skjenic Pietro, invece, doveva essere già dentro perché accortosi della presenza del carabiniere uscì fuori ec.l affrontandolo gli sparò diversi colpi di pistola uno dei quali colpì il carabiniere Gessi all'addome; lo Skjenic si dava alla fuga mentre il Gessi rimas to a terra gravemente ferito cessò di vivere do po di aver dic hiarato e di avere chiaramente riconosciuto nel suo uccisore Io Skjenic Pietro. Furono, quindi, den unziati per il reato di omicidio lo Skjenic e per organizzazione di associazione sovversiva tutti e tre. Il Pubblico Ministero ordinò di soprassedere alla discussione nei confronti dei latitan ti Srsen Stanko e Skjenic Pietro e procedere solo nei confronti di Kaidic Paolo. DIRITTO 11 cruento epilogo della criminosa attività dei tre imputati, non si può non ritenerlo come conseguenza naturale della mentalità che essi si erano formata attraverso il pasto quotidiano delle loro mals~ne ideologie. Sebbene l'esecutore materiale dell'omicidio sia stato lo Stijepic, tullavia bisogna ricercarne la causa risalendo alle origini degli avveni menti che avevano man mano l'abito mentale cli quei tre giovani. Il Collegio deve - per il momento esaminare i fatti solamente nei confronti dell'attuale giudicabile Ka.idic Paolo, rna la sua attività è talmence connessa con quella degli altri due, che non si può fare a meno di rich.iamare tutte le circostanze che hanno dato causa a tutto il processo, per trarne fuori la figura giudirica di colui che ora ci interessa.
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OMISSIS La responsabi lità di Kaidic Paolo in ordine al reato addebitatogli è indiscussa ed è dimostrata dalle prove acquisite in istruttoria e in dibattimento. Ma poiché fra i tre fondatori della società «Troika» !"elemento più attivo e influcnce si è dimostrato lo Skjepic Pietro (autore dell'omicidio e delle leuere minatorie) mentre Kaidic Paolo ha ricoperto una posizione di secondo ordine il Collegio ritiene giusto concedergli la diminuente prevista dall'articolo 114 codice penale. Pertanto la pena di morte prevista per il reato addebitato al Kaidic va ridotta alla pena di trenta anni di reclusione per la disposizione concenuta nell"articolo 114 del codice penale in relazione con l'ai1icolo 65 stesso codice. P.Q.M. Visti !"articolo I del Bando del Duce del 3.5. 1942 e gli articoli 27-k 472,483. 488 C.P.P. e 29, 65, 114, 133 e 230 del C.P. DICHIARA Kaidic Paolo responsabile del reato addebitatogli e con la diminuente prevista dall'articolo I 14 del codice penale in relazione all'articolo 65 n. I dello stesso codice lo condanna alla pena di trenta anni di reclusione. alla interdizione dai puhblici uffici e alla libertà vigilata per tre anni . Lo condanna alle spese del procedimento e tassa di sentenza e al rimborso delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva. Sebenico. 17.9. I 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e di tutti i Giudici e ciel Cancelliere Tenente Cilenti Augusto.
SENTENZA N. 296
Reg. Gen. n. 42/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presidente: Maggiora Vegano Ernesto - Generale di Divisione Giudice: Vigneri Achille - Colonnello di Artiglieria Giudice: Oli veri Edmondo - Primo Seniore M. Y.S.N. Giudice: Loia li Adibe1to - Primo Seni ore M.V.S.N. Giudice: Montedoro Renato - Capitano di Fanteria ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Raiccvic Jlia. nato il 29. 11.1910 a Zagaroc (Montenegro). Maresciallo di Fanteria dell'Esercito Jugoslavo: Subotic Risto, nato il 2 l.3. I9 I2 a Risano, macellaio; Kovac Coiko, naio 1'8.9.1921 a Umirino di Risano, pi Iota aviatore Hjeladinovic Goiko, nato il IO. IO. 1921 a Risana, macellaio
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TRIBUNALI.i SPECIALI.i DELLA DALMAZIA
Lazovic Velko, nato il 4.4.1 920 a Risano, aspirante ufficiale IMPUTATI Raicevic: a) di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 5 del Bando del Duce 3. I0.1941 per avere ienuto in Risano un manoscritto di contenu to an Litaliano e di incitamento a compiere azioni cruente contro i soldati italiani: b) di cospirazione mediante accordi ai sensi dell'art. 14 IO cpv. del Bando del Duce del 3.10.1 94 1 per essersi, in Risano, accordato con gli altri - come promotore - di passare. allo sciogliersi delle nevi in Serbia per porsi agli ordini del Colonnello Serbo Drage Mikoilovich. Gli altri quauro imputati di cospirazione mediante acco rdi ai sensi dell'a1t. 14 p.p. del Bando del Duce del 3.1 0.1941 per essersi nelle medesi me circostanze di tempo e di luogo accorciatasi con Raicevic Jlia per passare in Serbia. Subotic, inoltre, del reato di cui all'art. 2 p.p. del Bando ciel Duce 3.5.1942 per avere detenuto in Risena nella sua abitazione senza amori7.zazione una baionetta dell 'ex esercito j ugoslavo. Accertato in Rjsano il I 0 .2. I942. FATTO Il giorno primo febbraio del 1942 il Comando della Tenenza dei Carabinieri di Risano. a seguito di lunghe e cliligellli indagini procedeva al l'.irresto dell 'ex Maresciallo jugoslavo Raicevic .Jlia perché sullo stesso gravav.ino seri e fondati sospetti èhe mantenesse continui contatti con clementi sovversivi. Eseguita una minuziosa perquisizione nella casa del menzionato souufficiale veniva rintracciato una man ifesto di carattere sovversivo che incitava i cittadini ciel vi llaggio a compiere atti del ittuosi contro le truppe icaliane. ContcstalO il fallo, che rivestiva carattere di particolare gravità. per le suddette ragioni, il Raicevic in un primo tempo negò di avere scritto il documento incriminato, ma dopo messo alle strette, penti LO del primitivo atteggiamento processuale. finiva con il confessare di avere scritto di proprio pugno il documemo sequestrato. Giustificava tale fallo. dichiarando che a fare ciò era stato indotto, per recarsi in Serbia e meuersi agli ordini del Colonnello Drago Mikai lovic e, nell'ipotesi cli una eventuale cattura da parte dei dbelli , di potersi liberare dalla cattura di mostrando di nmrire semimenti antitaliani. In un taccuino furono trovati altri nominativi di giovani, che con il Raicevic. avevano pensato di lasciare la Dalmazia. Con gli stessi il Raicevic dichiarò in ultimo, cli avere preso precisi accordi. e cli avere stabilito di far credere alle proprie famjglie. di essere stati tutti rapiti dai panigiani e ciò allo scopo di non creare molestie da parre delle Autoritil italiane, alle fa miglie e ai prop ri cari. Furono immediacamente fe rmati Popov ic Dusc ian. Subot ic Risto. Su botic Blaggaj . Kovac Coiko. Bjeladinovic Coiko e Lazovic Vclko. Costoro sottoposti a stringenti intcrrogawri finirono non solamente cli ammettere di avere progenato con il Raicevic la fuga in Serbia, ma confessarono che recandosi in Serbia si sarebbero messi a disposi7.ione del Colonnel lo Drago Mikai lovic. Nelle abitazioni dei summenzionati giovani furono trovate cartine di sigareue da consegnare ai partigiani e una baionetta dell 'ex esercito j ugoslavo. In base alle suddeuc risultanze il Raicevic e gl i altri veni vano denunziati alla Procura del Tribunale Speciale della Dalmazia quali imputati dei reati specificati in rubrica. Jn seguito a ulteriori indagini esegui te con celerità e diligenza furo no rilasciati Popovic Duscian e Subetic Blagoj. a carico dei quali nessuna prova fu raggiunt.i per la loro panccipazione ali' azione progettata da Raicevic Jlia. DIRITTO Il documento trovato in possesso di Raicevic Jlia. e da lui riconosciuto come serino cli proprio pugno, è tale prova della sua precisa chiara volontà cli svolgere azione pericolosa e nociva alle nostre Autorità. per cui la sua imputabilità appare, primo ictu, fuori discussione. Il tentativo di non considerare tale documento di fondamentale importanza ai fini dell'accertamento della verità è riuscito vano e inconsistente e quindi il Collegio non può neanche prenderlo in esame. Il contegno degli al tri imputati. che banno cercato di discolparsi dichiarando di non nutrire sentimenti contro le truppe italiane, ha pienamente convinto il Collegio di trovarsi di fronte a pericolosi
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elemenLi, sui quali si era formato il chiaro pro~osito di seguire il Raicevic e di_attuare i suoifia~ i cri~ · · N,e a SU.i . ,· c1·1SCO l])a ·1 Lazovic Velko puo ·1ssenre d1avere con una. lette1a anonima se=nalato a i11lrl0S!. I · ' , · · , J , carabinieri una serie cli persone indiziate come sospette di se1_1Limen11 _antttaha111_- ,perche o ste~so ·imputato I1a fat to par . te della so·cietas Scelcri t oroanizzava dat Ra1cev1c Jlia. Pe1t,rnLO il T11bun<1le , , e . . _ . . .. , ,, • 0 intende assegnare ad ognuno, secondo la propria responsab1l1ta, un adeguata pena, che sara ma,,=101e nei confronti del promotore Raicevic. P.Q.M. Visti e applicati gli articoli 5 e 14 del Bando del Duce del 3.1 0. 194 1 e 472, 479, 483 e 488 C.P.P. e 240 C.P.
DICHIARA Raiccvic Jlia colpevole dei reati addebitatigli e lo condanna per il reato di propagai_1da_ sovver~i v~ alla pena della recl usione per cinque anni e per il reato di cosp1raz1one -quale p1omoto1e_- alla pen,1d1 octo anni di reclusione e. quindi , in complesso alla pena di tredici _an111 cli reclusione. Subouc Sisto. ·k H" I c1·no\'l·c Goikc) e Lazovic Velko alla pena cli cinque , . . anni .cli reclusione. . ,Assolve - f Kovac e01·o. Je a 1 Subotic Risto dal reato di illecita detenzione di armi - nella specie d1 tilla ba101~eua - peiche 11 ano non costituisce reato, trattandosi di arma non insidiosa. Ordina la conhsca deH arma predetta e de.Il' altro materiale in giudiziale sequestro e, inoltre, la distruzione elci foglio mcrurnnato _e del taccurn~: · pOSSeSS.0 c1·I R·ii·ce\'J·c 11 ·a Co,id·-"•nna • inoltre ' tutti oJi imputati al pagamento 111 soltdo delk ".--la 111 < · • 1< • e -. ; pese processuali. tassa di semenza e ciascuno di essi alle altre conseguenze d1legge. Sebenico, 24.9.1 942 - anno XX. . . .· . . Seuuono le firme ciel Presidente e cli tutti i Giudici e del Cancelliere Tenente eh Fante11a Ct lenu e
Augusto.
SENTENZA N. 280
Rcg. Gcn. n. 107/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: . . .. Presideme: Maggiora Vergano Ernesto - Generale d1D1v1s1one Giudice: Vigneri Achille - Colonnello di Artiglieria Giudice: Olivie1i Edmondo - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Loiali Adibe110 - Primo Seniore M.Y.S. N. Giudice: Monredoro Renato - CapiLano di Fanteria ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: . Malesevic Cioco (Dorde). nato 1'8.9 .19 1Oa Risano, contacl1110; Malesevic Jovan. nato il l. I0.19 13 a Rjsano, fuoc hista di marina; Riscelic Radovan, nato il 2 1.7. 1908 a Police. contadino. Detenuti: il primo e il secondo dal 25. 12.1941 . IMPUTATI lì. tti del reato di cui all'art. 3 del Bando del Duce del 3. 10. 1941 per avere partecipato ad una insur/ezione armata: i primi due ricevendo nella loro abitazioner coloro che do vevano partecipare alla insurrezione, fornendo loro viveri, rifornimenti e notizie. . Ristelic, unendosi ai partigiani sui momi circostanti. Catta ro. 111ol1re:
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DICHIARA a) del reato di cui all'art. 2 Bando del Duce del 24. l 0.1941 per avere abusivamente detenuto una bomba a mano. una cartuccia e tre caricatori croati; b) del reato di cui all'art. 7 p.p. del Bando del Duce del 3.10.1941 per avere colpito con una scarpa il Maresciallo dei carabinieri Carosi Umberto. FATTO
In data 27 dicembre I 9-i I. con un lungo e denagliato rapporto. il Comando della Tenenza dei Carabinieri di Risano comunicava alla Procura del Re Imperatore del Tribunale Speciale della Dalmazia di avere proceduto all'arresto di Malesevic Cioco e Malcscvic Jovan quali responsabili di favoreggia mento a panigiani di banda armata. Risultò, infatti, come si Legge nel menzionato rapporto che i due Malesevic oltre ad offrire asilo nella propria stalla a pericolosi banditi. avevano fallo incetta di viveri come carne ed ailri generi alimentari per i partigiani. L'assistenza fu data principalmente a Ristelic Radovan, ribelle. che si era allontanato da Risano per andare a ingrossare le file dei prutigiani. a noi ostili. La cattura dei due Malesevic fu eseguita dai carabinieri guidati dal Maresciallo Carosi Umbeno. Gli imputati furono sorpresi mentre erano nascosti in un caniuccio della stalla in aneggiamento sospetto. Nella stalla furono trovati ind umenti militari e grande quantità di carne m,tcellata da poco. Mentre si procedeva alla perquisizione della stalla dei Malcsevic due individui che dom,ivano sul soffitto del sudde!lO locale, si deuero alla fuga dopo aver colpito con una scarpa il Maresciallo Carosi. Uno dei carabinieri esplose un colpo di carabina co111ro il soffi110, colpo che per le u-acce cli sangue rinvenute in alcune coperte doveva avere ferito uno dei fuggiaschi. A seguilO della fucilata e delle grida dei due imputati il bestiame raccolto nella stalla cominciò a mostrarsi inquieto e, pc11an10. fu necessario e prudente sospendere ulteriori investigazioni. I carabinieri, però. procedenero all'arresto dei due Malesevic che protestavano per la loro innocenza. Nei giorni seguenti venne proseguita la ricerca per canurare coloro che erano fuggiti e venne rintracciato, nascosto in una caverna, Ristelic Radovan ferito da un colpo cli arma eia fuoco. Ras1clic venne ruTeStato e venne tradotto. prima in infermeria, e poi alle carceri. Dell'altro fugg itivo nessuna traccia fu trovata: nella caverna ove si era rifugiato il Rastelic furono trovate armi e indumenti militari. I due Malescvic e il Rastelic vennero denunziati alla Procura elci Tribunale Speciale della Dalmazia. DIRITTO Tutti gli imputati hanno cercato di contestare le precise accuse a loro rivolte. I due Malese\'ic hanno dichiarato che la carne trovata nella stalla era stata macellata per essere distribuita alla popolazione che era fuggita da un villaggio incendiato. perché era un covo di ribelli. ed hanno aggiumo di non conoscere i due partigiani che dormivano nel soffi110 della stalla. Le dichiarazioni date dai due Malesevic sono inallendi bili; nessuno dà asilo, nella propria abitazione, a persona sospetta o che non conosce. Non vi è nella fattispecie una semplice presunzione che per dirillO penale non chiara e precisa della colpa dei due Malcsevie, colpa criminosa che va adeguatamente punita. Anche le giustifica1.ioni date da Rastelic sono puerili e non sono idonee per scagionarlo dai reati commessi. «Ogni Stato potente punisce nel modo più rigoroso quei delitti con i quali vede minacciato il principio della sua esistenza» osserva acutamente l'insigne romanista tedesco Rodolph Ienugh. Se quindi lo scopo principale dell'azione repressiva dei reati è quella di impedire che delitti. così gravi come quelli commessi dagli imputati. possano minacciare o comunque compromettere la vita dello Stato è necessario che siano adeguatamente puniti. Poiché la colpa dei due Malesevic e di Rastelic è chiara ed evidente ne consegue che essi devono essere adeguatamente puniti. Pertanto il Collegio ritiene giusto infliggere a Malescvic Cioco e Malesevic Jovan. per il reato di favoreggiamento ai partigiani. la pena della reclusione di dieci anni ciascuno e a Ristelic Radovan per i reati di partecipazione a banda armata, illecita detenzione di armi e munizioni e di auentato alla incolumitil dei componenti le Forze Armate la pena dell'ergastolo. P.Q.M. Visti gli artico I.i 3 del Bando del Duce del 3.10.1 941. 2 del Bando del Duce 24.10.194 1, 7 p.p. del Bando del Duce 3. 10.1 94 1 e 472,483 e 488 C.P.P.
Malc~evic Ciuco e Malesevic Jovan colpevoli del reato di favo~egg_iamento a componenl~ di .b~:;d; t e .li condanna alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno. Ristehc Radovan colpevole e~~ea anna e . ' . ·u . detenzione di armi e munizioni e di una bomba a mano e i attenpartecipaz1one a ~~d~ ru,nata. dr F Armate~ lo condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolatalo alla incolum1ta d1 appai.tenenti a e m,:li~ . I . mento in solido delle spese processuali. tassa . . . d anni Condanna tutu o 1mputau a paga mento d1umo per ue · ' . ° v· . r 1 , 40 C p p ordina la confisca della bomba e mumr t , e ogni altn conseguenza d1 1egge. isto ru . .. . . . . t ~ se~1. en~ad·· ·aie seq,uestro e la restituzione degli indumenti scquesu·ati ai legittimi propnctan. 710Ill 111 gm 1Z1 • Seb;ni. 2-i.9. 1942 - anno x.x. d. . . O' d·c· e del Cancelliere Tenente cli Fanteria Cilcnti Seguono le firme del Presidente. , llltll , iu , , Augusto.
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- - --- - SENTENZA N. 280 Reg. Gen. n. 107/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da:
Presidente: Castiglioni Massimo - Console Generale M.V.S.N. Gi11dice: Dc Vecchio Ennio - Console M.V.S.N. Giudice: Casabuoni Corrado - Primo Scniore M.V.S.N. Giudice: Loiani Adibcno - Primo Senior~ M.V.S ..N. Giudice: Montedoro Renato - Capitano d1 Fantena ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: . Zukrov Angela. nata il 2.8.19 19 a Sepurine. rnn tadrna:, . Grubelic Vinccnto. nato il 2.5.1925 a Sepunne, mano, aie. Grubelic Matteo, nato 1'8.1. 192 1 a Sepurinc, agn coltorc. Tutti detenuti. IMPUTATI . . . . ? d I B d d I Duce del 3.5.1942 per avere partecipato ad a~sociae . r ·1 · libro 8 del dehno d1 cur ali an. 1 e - e an zione sovversiva e per detenere i llccitamente una bomba e 51 cartucce per ucr e ca .
°
FATTO
. b' . .· I Co1n·111do del Tenente Carlo Tarini «iniziava nella · 1942 plotone dr cara 1n1en a ' Il 6 maggio . ur~ ,· . . ellamento» erché nella suddetta zona era stata segnacampagna a Sud ~1 Vod1zze un sen 1~10 d1 ras~ma1i anche si due mitrngliàtrici. Nelle vicinanze della lata la presenza cli un forte nucleo d1 nbelh a d . . d e donne accortosi della loro presenza. · · · · b· · · notarono che uc uom1111 e u ., · fra1.ione d1 Srrdmea 1cara mren . . t' . secco che dividono la proprietà terriera e . . · -1 ·a fuga nascondendo dietro I muret 1,l , . s1 dettero a p~ec1p1 o~ . . ·. I f . I . ·ta ano n,anoianclo polenta. come nsulLava da una e . lt. oooetti come due giacche da sono molto lrequent1 m Dalmazia. u~g1asc 11 s . v • · I sciata sul posto. sotto un uhvo, ove vennero trovati a n ee . marmrna a. . . . . . he evidentemente, stavano consultando. uomo ed alcune pubbhcaz1on1anucomu~1ste e ' ' . 11entre l'altra donna veniv.i catlLU'ata. Essa I due uomini e una delle donne n uscrrono a scapp~~ ' effetruata le venne trovato un biglietto dichiarò di chiam~rsi Zu_krov ~ngta e missiva vi erano frasi di carattere sovscri110 in croino a frrma d1 un cci lO _mo ,. . . . ·h·est· con uroenza Vennero trovate anche due • · d' ·oni cli ogoem che venivano ne 1 • 1 e · · . h versrvo o1tre a 111 1caz1 "' . . . G b r M· neo Sul posto vennero trovati anc e carte di ide ntità intestate a Grubehe1 Vincenzo e ru e ,c ,1 ..
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due sacchi contenenti molti degli oggelli richiesti con la lettera cd anche 51 cartucce per foci le militare e una bomba a mano. La Zuk.rov interrogata dai carabinieri disse di non sapere nulla e di essersi trovata per caso nella campagna ove ven ne tratta .in arresto. Dalle indagini effettuate risultò che Zukrov Angela era una pericolosa comunista e che il marito e i rratclli erano dei partigiani. La Zukrov, quindi, venne denu nciata, in stato di arresto alla Procura di questo Tribunale per illecita detenzione di armi e per partecipazione ad associazione sovversiva. /J.. seguito di ord ine di cattura emesso dalla Procura di questo Tribu nale venivano arrestati Grubelic Matteo e Grubelic Vincenzo. In sede istruttoria gli imputati negarono lui.li gli addebiti e i due Grubelic cercarono di crearsi anche un inesistente alibi. DIRITTO Le prove raccolte a carico degli imputati, la testi mo ni anza del Tenente dei carabi nieri Carlo Tarini, incaricato del rastrcllamemo di quella zona, non lasciano alcun dubbio sulla responsabilità di tutti gli imputati. La don na ha mantenuto nel suo interrogatorio in udienza un contegno apparentemente remissivo, ma sostanzialmente astioso. Fredda nelle sue brevi risposte, pur cercando di negare ogni addebito, ha dichiarato in ultimo di rimettersi alla giustizia italiana «fate di me quello che volete». l due Grnbelic hanno negato di essere i proprietari delle giacche e per il rin ve ni mento delle carte di identità trovate negli indumenti sequestrati hanno dato una ve rsione inverosimile. Entrambi han no dichiarato di avere da tempo s marrita la propria carte di identità senza, però, avere ratto una tempesti va denunzia ai carabinieri. Grubelic Vincenzo ha confessaLO di avere fatto parte di bande armate perché costretto dai partigiani, ma di essere ruggito dopo venticinque giorni . Il Collegio, per le prove raccolte in sede istruttoria e in dibattimemo, si è convinto della colpa di ciascuno degli imputaci ai quali infligge una adeguata pena assolvendoli, però, dal contestato reato di partecipazione a bande armate. P.Q.M.
Visti e applicati gli artt. I e 2 ciel Bando 3.5.1942 e gli articoli 29, 230, 240 C.P. e 98 e 479 C.P.P. DICHIARA Zukrov Angela. Gru belic Vincenzo e Grubelic Matteo colpevoli dei reati loro addebitati e li condanna ciascuno alla pena di 12 anni di reclusione per il reato di illecita detenzio ne di armi ed ann i otto di reclusione per p,utecipazione ad associazione sovversiva e, quindi, alla pena complessiva per ciascuno di essi di venti anni di reclusione, ridotti a tredici anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di Grubelic Vi ncenzo minore degli an ni 18. Assolve Grubel ic Matteo e Vincenzo dal reato di partecipazione a banda armata ai sensi dell'arti· colo 309 C.P. e del Bando Governatoriale del 7.6.1942. Condanna gli imputati in solido alle spese processual i, tassa di sentenza, e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici Zukrov Angela e Grubelic Matteo e alla interdi zione per cinque anni Grubelic Vincenzo. Condanna Zukrov Angela e Grubelic Matteo alla li bertà vigilata per anni tre e alle altre conseguenze di legge. Ordina la confisca delle cose in giudiziale sequestro. Sebenico, 6.10. I 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e di tutti i Gi ud ic i e del Cancelliere Tenente di fan teria Gambardella Antonio.
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SENTENZA N. 352
Reg. Gen. n. 177-179-211/1942 li Tribunale Speciale della Dalmazia composto eia: Presidente: Maggiora Vergano Ernesto · Generale di Divisione Giudice: Vig nori Achille - Colonnello cli Fanteria Giudice: De Vecchis Ennio - Console M.V.S.N. Giudice: Casabuoni Corrado . P1imo Senìore M.V.S.N. Giudice: Montcdoro Renato - Capitano cli Fanteria ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa contro: Ferie Marino, nato il 14.3.19 I2 a Spalato. sarto: Savie Sime, nato iI 15.2.1903 a Benivci. cuoco: Ruzic Pasko. nato iI 18.1 O. J 907 a Spalato, contadino: Jelaska Veloko. nato il 31 . 1.1922 a Spalato. meccanico: Alfirevic Antonio, nato il 5.7 . 1920 a Spalato. contadi no; Sinotkovic Dionisio. nato 1·1 1.10.191 3 a Spalato. contadino. Tuili detenuti IMPUTATI 1 primi tre cli propaganda sovversiva (art. 5 Bando elci Duce del 3. IO. 1941) Ferie Marino. inoltre. di partecipazione a banda armata (art. 16 cpv. Bando del 3. I0 .194 l) e di illecita detenzione di bombe a mano (art. 2 Bando del 3.5.1942), Ruzic Pasko. inoltre. di illecita detenzione. cli munizioni (art. 2 Bando 24.10.1 94 1) e di appropriazione di preda bellica (art. 227, I O cpv. C.P.M.G.). Il quarto. il quinto e iI sesto di panecipazione a banda armata (an. 16 cpv. Bando del 3. I O. l 94 l ). FATIO Il Comando di Stazione dei carabinieri di Spalato comunicava, in data 31 .3.1942, alla Procura di questo Tribunale di avere proceduto ali' arresto. alle ore 9.30 del 22 marzo e.a.. cli S~vic Simc eh~ era stato trovato in possesso cli un mani festino sovversivo scritto in lingua croata e claltll_ografato a ciclo: stile. li Savie immediatamente interrogalo sulla provenienza del documento sovversivo d1cl11arava d1 averlo ricevuto da ceno Jure, già cameriere nel caftè della ferrovia. Ma subito si potette acce1tare che nessun cameriere a nome .Iure era stato in servizio presso il suddetto caffè. Sottoposto a nuovo imerrooatorio stringente interrogatorio il Savie fini va con confessare che il ma nifestino incriminato l'avcva"riccvuto da- Ruzic Pasko. il quale aveva incaricato il Saic cli fare circolare fra gli amici e i conoscenti il pericol.oso documento. Rintracciato il Rusic veniva immecliatam~nle tratto in arresto. . :--lei suo domicilio venivano rinvenuti in un ripostiglio attiguo alla cuc111a otto cancaton per fucile j ugoslavo, cinque boracce e un paio di stivaloni usati dal già disciolto esercito jugo~~avo. che venn~ro sequestrati. Il Ru zic ammise, nel suo pri mo interrogatorio. di aver consegnato Il manilestmo sovversivo al Savie, ma dichiarò di averlo ricevuto da tale Ferie Marino. di Spalato. già latitante da otto mesi, e noto comunista. In seouitO a tali indicazioni i carabinieri procedettero ad una accurata perquisizione domiciliare nella casa d;I Ferie. ma il Ferie non venne trovato. li Savie e il Ruzic furono, quindi. denunciati alla Procura di questo Tribunale per i distinti reati di propaganda sovversiva ed illecita detenzione di armi. LJouale de nunzia venne fana per propaganda sovversiva nei confronti del latitante Ferie Marino. "'Mentre si procedeva alla istruttoria giudi ziaria con rito sommario nei confronti di tutti gli imputati sopraccennati, il Comando Stazione dei Carabinieri :li Spal~to c_omunic~va. in cl_ata 9 m~ggi? 1942. di avere arrestato Ferie Marino insieme al Jelaska Vahko. All1rev1c Antomo e a Srnotkov,c D1oms10, tutti pericolosi comunisti. partecipanti al movimento partigiano. Dalle indagini subito effettuate si potette stabilire. in modo non equivoco. ma preciso, che fra tutti i s udd~~ti imput~ti si era costi1'.1ita: ad eccezione elci Savie, una vera e propria società Sceleris, motivo per cui I processi ve nnero abbi nali. Dagli atti istruttori compi uti risu ltò che Ferie Marino, .lelas ka Veliko, Alfi rev ic An_t~nio e Sinotkovic Dionisio avevano preso parte al movimento partigiano sul monte Mosor. Infatti 111 una
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grotta sotterranea furono trovate in un angolo quattrn bombe, tre barattoli vuoti d i latte condensato, un taccuino agenda ciel l942 ed una tenera scritta ad una don na certa Katusi nic Neva e fotografie con l'effige di uno degli imputati. Interrogato Ferie Marino ammise di avere partecipato al mov imento parti giano sul monte Moser capeggiato da tale Kuric Giordano, morto in combattimento e di avere distribuiti man ifestini comu nis ti, ma di non avere partecipato ad alcun complotto co ntro le truppe italiane e cli essere in possesso delle quattro bombe che gli furono consegnate per difesa personale. Lo Jelaska ha dichiarato di avere preso parte sul Moser a l movimento partigiano, ma di non avere. però, ma i combattuto contro le truppe italiane. Alfirevic Antonio ha riconosciuto di essersi un ito a Feiic e Jclaska pe r recarsi sul monte Mosor, ma di non ave re partecipato ad alcun conflitto anche perché inabile a portare ,mni. S imotkovic Dionisio ha confessato di avere fatto parte delle bande capeggiate da Peraric Rocco perché convinto cli ciò che d.iceva il Peraric nei suoi d iscorsi. 1 suddetti quattro impu tati hanno, inoltre. d ichi arato di avere av uto in co11segna le bombe per difesa personale. Nei successivi interrogatori resi sia ai carabinieri che in istruttoria giud iziale gli impu tati, cercarono se non di modificare radicalmente, quanto meno di attenuare la propria responsabilità negando anche d i essere stali sul summenzionato monte Mosor. DIRITTO La penale responsabi lità d i ciascuno impu tato appare chiara ed evidente per cui è fuori discussione la giusta condanna che il Tribuna le crederà di adottare nei confronti deg li imputati. Nei confronti di Jelaska Veliko. legalmente im pedito e quindi non comparso in gi udizio il Collegio ritiene opportuno · su conforme richiesta del Pubblico Mi nistero - ordinare lo stralcio del processo. La responsabilità d i Savie Sime è provata in modo chiara e precisa perché egli nel ritirare il manifesto ebbe la precisa intenzione, che provvedenzialmente non fu attuata, di diffondere il pericoloso documento fra la popolazione di Spalato. Ruzic Pasko è ugualmente responsabile dello stesso reato del quale ripsondc il Savie; nonché del reato di illecita detenzione di ann i (m unizioni mi litari del l'ex esercito jugoslavo). 11 Ferie, l'Alfircvic e il S imo tkovic, per quanto nel pubblico d ibattimento abbiano cercato di discolparsi, non hanno pornto in alcu n modo dimostrare la propria in nocenza. Infmti non hanno potuto negare di essersi uni ti ai pericolosi band iti sul monte Mosor. nonostante abbiano tentato di d imostrare cli essersi innocentemente fermali nelle proprie campagne pedavori campestri. Il Collegio riti ene di fronte ad una chiara situazione processuale di imporre il rispetto del la Legge (Dura lex, sed lex) e pertanto infliggere delle co ndanne nei confro nti di tutti gli imputati.
P.Q.M. Visti e applicati gli articol i 2 del Bando del Dvce 3.5. 194 1, 5 del Bando del Duce 3.10.194 I e 16 cpv. sempre del Bando 3. 10.194 1; 32 C.P. e 414. 472,477,479,483 e 488 C.P.P. e il Decreto d i amnistia del 17.L0.1942. DICHIARA Ferie Marino, Alfirevic Antonio e Sinotkovic Dionisio colpevoli d i pm·tecipazione a banda ,u·mata e condanna tutti e tre alla pena dell'ergastolo. Savie Sime e Ruzic Pasko colpevoli di pa ttecipazione ad assoc iaz ione sovversiva, anziché di propaganda sovversiva - così modi ficata la rubrica - e li condanna al la pena cli dieci anni di recl us ione. Ruzic Pasko anche colpevole di illecita dete nzione d i muni zio ni e lo co ndanna alla pena di cinque anni di reclusione e, quindi , alla pena comp lessiva di qui ndici anni di recl usione. Ord ina, ai sensi dell'art. 414 del C.P.P.. lo stralcio del processo nei confronti Jelaska Ve liko perché legalmente impedito. Assolve Ferie dal reato di propaganda sovversiva per insufficienza di prove. Dichiara estinta l' azione penale. per l'amnistia concessa con Decreto del l 7. I0.1942, il reato cli appropriazione di preda bellica addebitato a Ruzic Pasko. Dichiara assorbito dal reato di partecipazione a banda armata il reato di illecita dete nzione d i munizioni addebitato a Ferie Marino. Condanna Ferie Ma rino, Alfirevic Antonio e Sinotkovic Dionisio alle pene accessorie previsti dall'ai1. 32 del codice penale. Condanna Savie Sirne e Ruzic Pasko alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a lla libe11à vigilata. Condanna tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali e della tassa di sentenza. Ordina la confisca de lle munizioni e cieli.e cose in giudiziale sequestro. oltre alla distruzione del mru1ifesto sovversivo.
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Sebenico. 29. 10. 1942 - anno XXI. Seguono le firme del Preside nte. di tulli i Giudizi e del Cancelliere S. Tenente A. Gambru·dclla.
SENTENZA N. 364
Reg. Gcn. n. 608/1942 11 Tribu nale Speciale de lla Dalmazia composto da: Preside111e: De Castiglioni Massimo - Console Generale M.V.S.N. Giudice: Dc Vecchis Ennio· Console M.V.S.N. Giudice: Casabuoni Corrado - Primo Scniore M.V.S.N. Giudice: Olivieri Edmondo - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Montedoro Renato - Capitano di Fanteria ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Skara Goiko. nato il 30.8. 1912 a Gorizia, contadino; S1cvanja Rade Emilio, nato il 27.7. 1894 a Gorizia, contadino; Ni nccvic E milio. na to il 9 .9. J 896 a Gorizza. contadino: [rlic Tomica. nata a Gorizza di anni 53, comadina. Tulli deten uti. JMPUTATl
di assistenza a banda armata (art. 17 Bando 3.10.1941) per avere, nei pressi cli Gorizza, fornito assistenza ai componenti della banda armata comandaia da N incevic Gregorio. da ndo loro viveri e oggetti d i vcstimfo.
FATTO In data 24 agosto 1942 il Comando della Stazione de i Carabi nieri di Palazzo in formava la Procura di questo Tribu~ale che il noto ribelle Katusa Ante . callurato da reparti d i ba1~dc antico1T1un~ste, inter~ rogmo dal Capitano De Vescovi Antonio - prima di essere passato per le armi - aveva fatto il non~c ~1 al tre persone che avevano dato assistenza alla banda com unista. della quale faceva parte. Furono 1nd 1cati da l Katusa i seguenti individ ui: Skara Goiko. Stevanj a Rade, Nincevic M iles e Culic Tomica. Il Katusa souoposto ad altro interrogatorio dal Comandante la Stazione dei Cru·abinieri di Palazzo conferma va quanto aveva detco·in precedenza, agg iungendo che le suddette persone riforni vano le bande comuniste, da ndo alle stesse vestiario. generi alimcn1ari cd altro. In seguito alle precise indicazioni fornice dal partigiano e 11010 bandi10 Katusa si proced~ue all':n·res to cli tu tti i menzionati ind ividui, che tradotti ne lle carceri di Bencovazzo, negarono ogni .iddeb1to che venne loro contestato. Istruitosi il processo con il ri to sommario dopo la chies ta e oue nula autorizzazione a procedere. Skru·a Goiko, pur negando l'imputazione. ammetteva di avere conosciuto il pericoloso bandito Ninccvic de lla cui banda faceva parte il Katusa che a~cusava. però, di rerso.nali rancori contro di lui. Gli altri imputati negarono l'imputazione. accusando il Ka tusa d 1rappresaglia. In seguito a tal i risultanze tutti gli imputati sono stati rinviati al giudizio del Tribunale per essere giudica ti in ordine al reato specifica to in rubrica.
DIRITTO Dall 'orale dibalii me nto, nel quale gli imputati han no cerc,llo cli discolpa rsi, non sono e merse prove chiare e precise della loro responsabilitìt penale. Però ,i. !la depos izione resa dal Maresciallo dei
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TRIBUNALE SPECIALE DEI.LA DALMAZIA
carabinieri Mercuri Angelo. che ha precisato in modo chiaro e convincente la posizione giuridica di Lutti gli imputati, il Collegio accoglie la richiesta del Pubblico Ministero infligge a ciascuno imputato la pena di sci anni di reclusione.
Secondo quanto viene comunicato con il suddcuo rapporto giu~iziario De~pot Stefano_avrebbe confessalo che il giorno prima del conflitto avrebbe a~compagnato 11 frat~llo N_icola ed alt'.:. c~~nponenti la banda comandata dal famigerato maesuo Maruc negando. però. d1 avere preso partco il ò1orno successivo al confliuo. Questo Tribunale deve far presente che, con sentenza del 27. 7. L942. condannò alla pena cli morte alcuni componenti della banda alla quale semb ra sia appartenuto anche Despot Stefano. Nel presente processo l'indagine è limitata alla parteci~azio.ne di Despot Stefano alla malfamata banda e al confliuo nel quale uovarono la morte due carabuuen. _ . . Istruitosi il processo con il rito sommario ocspot Stefano negò qualsiasi sua partecipazione alla banda e al conflitto proclamando la sua assoluta innocenza.
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P.Q.M. Visti e applicati gli articoli 17 cpv. del Bando del Duce del 3.10.1941 e 29. 81. 230 C.P., 472. 483 e488 C.P.P. DICH IARA Skara Goiko. Stevanja Rade Emilio. Ninccvic Emilio e Erlic Tomica colpevoli del reato loro addebitato e li condanna alla pena di sei anni di reclusione ciascuno, alla interdizione perpetua dai pubblici uflìci e alla libertà vigilata e tu tti , in solido, al pagamento delle spese processuali. tassa di sentenza e alle spese di mantenimento in carcere. Sebenico, S.11.1942 - anno XXI. Seguono le firme del Preside nte, di tulli i Gi udici e del Cancelliere S. Tcne111e Gambardella Antonio.
SENTENZA N. 386
Rcg. Gen. n. 491/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presideme: Maggiora Vergano Emesto - Generale di.Divisione. Gi11dire: Casabuoni Corrado - Primo Seniore M.V.~{N. Giudice: Loiali Adalbe1to - Primo Seniore M.Y.S.N. Giudice: Olivieri Edmondo - Primo Seniore M.V.S.N. Giudice: Montedoro Renato - Capitano di Fanteria ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa contro:
DIRITIO Per ciò che concerne il più grave delitto del quale deve rispondere l' imputato ha esib~LO un :ertifi caLO del capovilla del proprio paese nel quale viene dichiarato c~e Desp~t Stefano no·n. si è mai allontanato dal proprio paese. Sebbene il documento, per il modo con 1! q~a~e e stato ~omp1l,~1~ e per la..non sempre attendibi lità della fon te che .lo ha n lasc1ato. non cost1tu1sce una 1~10,va ce'.tc1 e s1c~1_ ,1•. il Tribunale non può non tenerne conto nella valutazione delle prove. Pertanto 11 Coll~g10 suma .,1ust.o ed equo. nel dubbio, assolvere Despot Stefano .dal reato~! concors.o alla partcc1paz1onc al combattimento nel quale vennero uccisi i due carabinien per msufh.c1e_nz~ d1prove; ._ .· . Sono invece emerse prove convincenti della responsab1 hta d1 Dcspot S~ef,11~0 m me1 ito al reato di partecipazione a banda armata. Pertanto il ~ollegio lo ~iticne respo_nsab1le d'. ~aie. rea'.o nel .qua~c.' come è stato affermato da questo Tribunale m precedenti sentenze, viene asso1b1to il reato _di illec1t.i detenzione di armi. Per tale reato il Collegio aderisce alla richiesta inoltrata dal P.M. e condanna Despot Stefano alla pena dell'ergastolo.
P.Q.M. Visti gli artt. 16 del Bando del Duce 3.10.1941 . 92 C.P.. 472. 479, 483.488 C.P.P. DICHIARA Despot Stefano colpevole del reato di pai1ccipazione a banda ar~_ata ne_l ~uale viene assorbii~ il reato di detenzione di armi e lo condanna alla pena detr ergastolo e ali 111terd1~1one legale. Lo cond,mna, inoltre, alle spese processuali, tassa di sentenza ed al.tre consegu~nze d1 _Legge e a~pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante il periodo d1 custodi~ .preve nti va._~ss~lve Despot Stefano dal reato di partecipazione al conflino nel quale vennero ucc1s1 due carab1111en per insuffi cienza di prove. Sebenico 21. I I .1942 - anno XXI.
Despot Stefano. nato a Modrinosclo. di 28 anni. comadino. detenuto dal 31 .7.1942. ù\1PUTATO a) del reato di cui all'art. I 6 del Bando del Duce 3. 10.1 94 1 per a vere appartenuto dal marzo 1942 fino al 31 luglio stesso anno. nei dintorni di Bencovazzo a Banda Armata: b) di concorso nel delitto di cui airarL 110 C.P.e art. 7 cpv. Bando del Duce del 3. 1O. 1941 per ave re il 19. 1. 1942 nel Bosco «Mistach» (Chistagne) partecipato ad un combattimento nel quale rimanevano uccisi due carabinieri: e) del delitto di cui all'art. 2 del Bando 3.5.1 942 per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto un fucile. FATIO Con rapporto giudiziario del 2.8.1942 il Comando della squadriglia autocarrata di Bencova:a:o comu nicava alla Procura di questo Tribunale che in seguito ad ulteriori indagini si era proceduto. in data 3 1luglio e.a. alJ'aresLO di tale Despot Stefano. Il Despot aveva il giomo prima che fossero uccisi due carabinieri, uccisione avvenuta il 19.1.1942, fornito vitto e alloggio ad una pericolosa banda di malfattori e partigiani, della quale faceva parte anche il fratello Nicola. Nel rapporto giudiziario viene anche precisato che Despot Stefano avrebbe partecipato insieme con il fratello Nicola al conflitto nel quale vennero uccisi i carabinieri Cesano Biagio e Iocalle Luigi.
Reg. Gen. n. 4-185/1942
Il Tribunale Speciale della Dalmazia composto da: Presidente: De Castiglioni Massimo - Console Generale M.Y.S.N. Giudice: Yigneri Achille - Colonnello di Fanteria. Giudice: OdelL Santini Umberto - Ten. Colonnello di Fanteria. Giudice: Casabuoni Corrado - Primo Se11iorc M.V.S.N. Giudice: Vemoni Luigi - Capitano di Fanteria. ha pronunciaw la seguente: SENTENZA Nella causa contro:
SENTENZA N. 407
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TRIBUNALE SPECULE DELLA DAL\IAZIA
Bogunovic Stefano. nato i I 12. I I. 1920 a .Bucovic di Bencovazzo. cameriere; Rnjak Milos. nato rs. I O. I 920 a Bucovic di Bencovazzo. contadino; Vrzclj Sava, nato il 23.1.19 15 a Bucovic di Bcncovazzo, contadino; Rnj~k Mirko, nato il 13.6.192 1 a Bucovic di Bencovazzo, Piccolo Possidente: Guz1c Mile (Emilio). nato il 19.8.1904 a Pcrusic. contadino; Cacic Antonio. nato r I I .3. 1898 a Brusca di Rodalizzc, contadino: Ciotra Rade, di 36 anni. nato a Bielino (Bencovazzo), contadino; Jkac Marco. nato il 20.6. I 870 a Ko larinc, contadino; Vitas Stefano. nato il 13.2.1921 a Kolarine. contadino; Jkac Spiro, nato il I 6.8.1 9 19 a Kolarine. contadi.no. Rnjak Milos e Vrzelj Sava latitanti, tut1i gli altri detenuti. IMPUTATI . a) i P•:imi quattro di ~sscrsi. in unio1_1e tra di loro. in località e tempi diversi. in seguito specificati. m esecuzione del mcdcsi mo disegno cn mrnoso e usando minaccia con arma verso persone impossessato: I) il 23. 11.1941 sulla strada da Lisicic a Brusca di lire 500 a danno di Pe~ic Marco e di lire 100 ed un orologio a da nno di Banic Lazzaro: 2) l'lt ~ 2. ~-i I in agro di _Bencovazzo di lire I 968 a danno di Cirisk Dusan, Boghic Si mc, Gregorio e Jovo di 1re .> 16 e 73 nspet1vamente a dan no di Nicolic Pietro e Clenda Luca, di lire 2.000 a danno di persona_nmasta sconosciuta e di somme imprecisate a danno di due donne e di due uomini rimasii sconosc Iuli :
!
3) il 13.12.1941 nei pressi di Lisicic di un orologio con catena a dan no di persona rimasta sconosciuta; . 4) l i 14. 12. 194 1 nei pressi di Bucovic di somma imprecisata a danno di persona ri masta sconosc,ma (art. 81 u.p. 11 O. 628 n. t C.P.); .
b) il s~condo. il ter~o. il nono e il decimo di allen tato alla vi ta di appartenenti alle fo rze Armate per avere secondo e il 1erzo il 22.2.1942 in Lisic. il secondo, il nono e il decimo il 13.4.19-42 in ~o~annc d1 Bencovazzo, il nono il 16.4. 1942 in Kos lovac sparato colpi ùi arma da fuoco contro carab1111en (art. 7 cpv. Bando del Duce del 3.10.1 941): . e) il qui nto e il setti~10 cli remata rap ina per avere, in unione fra di loro in Bukovic di Bencovazzo, Il 9. 12. I 9-41, .tentato d1 11npossessarsi mediame minaccia a mano armata di 50 pecore appanenenti a Zurak Mile d1Cusman (artt. 56, 11On. I C. P.); d) il !>econdo e il sesto di tentata rapina, per avere in unione tra loro in .Bucovic di Bencovazzo il 16.2 ..1942 lenwro di impossessarsi. mediame minaccia a mano armata di prosciuui appartenenti a Spon3e Stefarns;
d
... e) l'otl~vo d_i favoreggiame~to. per avere, pre.cedememente e fino al 13.4.1942 favori10 gli impu1a1_1del d_eh llO cl'. attentato alla vita d1 appartenenLI alla Forze Armate e di rapine. aiutandoli ad eludere le mvesugaz,on~ e so1'.rarsi alle ricerche delr Autorità (arL 6 del Bando del Duce del 24.10.1941 ); 1) Il nono~ li dcc11110 del reato di rapine, per essersi. in unione fra loro, il 12.4.1942 in località Bosco Prcsu d1 Bagnovazzo. impossessato. mediame minaccia a mano armata, di un quimale di granoturco appa rtenente ai contadini Nachicavic Giorgio e Vucoreta Bartolo; . g) tuui di pono abusivo di anni, per avere nelle circostan,:e di tempo e di luogo dei ri:;a1i specificati alle lettere a), b), c).cl) e f) de1enuto illecitamente fuc ili (an. 2 Bando del Duce del 24.10.194 1). FATTO In seguito a varie denunzie pervenme. il Comando dei Carabinieri Reali Squaclriolia Mobile Autocarrata n.. I di Bencovazzo svolse accurate indagini per rintracciare gli autori dei nu7neros i reati che erano stau commessi. Le diligenti indagini effenuate portarono all'arres10 di ono individui e al scq\iestro di tu tte le_armi che i carabi nieri riuscirono a recuperare. 11 circostanziato rapporto relativo ai reau che erano statI commessi venne trasmesso. insieme con gli interrogatori resi dalle persone che erano stat_e arrestate e con la denunzia relativa ai latitanti Rnj ak Mi los e Verzcli Sava alla Procura di questo Tnbunale per l'ulteriore corso di gius1izia. La Procura procedene a ulterio,i accertamemi con l'interrogatorio degli imputari e di nlcuni testimoni.
TRl8liNALE SPECIALE DEI.LA D,\ L~1A7.IA
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Al pubbl.ico dibattimemo vennero con1es1ate ai dicci impu1a1i presenti le relative imputazioni e vennero anche sentite le deposizioni rese da lle parti lese Zurak Mile, Sapogia Stefania, Roghic Sime. Machicev Giorgio e Vucoreta Banolo e ascoltati i testi .Bonavemura Biagio dell'accusa e Sarie Stejan della difesa. DIRITTO Mentre si da atto che !!ià con decreto Governatoriale del 28.8.1942 fu sospeso il procedimento penale a carico del più voÌte nominato Vrzelli lovo, ~i deve egualmente oggi ordinare lo s1ralcio del procedimento relati vo ai due imputati latitan1i Vrzelj Sava e Rajak Milos. Passando poi al l'accertamento ed all'esame delle responsabilità degli altri ono coimputati, il Collegio ritiene opportuno incominciare da coloro che hanno le più gravi imputazioni e cioè Vi tas Stefa no e lkac Spiro. Nei confronti di Vitas Stefano sono risultate dall'isinmoria e dal dibartimento prove concrete che egli partecipò alla rap ina commessa il 12.4.1942 a danno dei conrndini Nachicavic Giorgio e Vucoreta Bartolo e a11'atten1ato alla vita di appartenenti alle Forze Armate commesso il 16.4.1942 a Koslovak. lkac Spiro si trova netr identica pos izione di Vitas Stefano e anche nei suoi confromi risultano prove concrete e precise che commise i reati che gli sono addebitati. Per il reato più grave (attentato ad appartenenti alle Forze Armate) il Collegio ritiene che i due imputati non avessero l'intenzione cli attentare alla vita dei carabinieri ma solamente di sourarsi all'arresto mediante la resistenza armata. 'ruLtavia il fatto è molto grave per le conseguenze che ne po1evano derivare e per rnlc mo1ivo il Collegio ritiene che con la concessione dell'attenuante prevista dall'art. I 14 C.P., ai due imputati possa applicarsi la pena dell'ergastolo. OMISSIS P.Q.M . Visti gli arti. 7 del Bando del Duce 3.1 O. J 941, 2 del Bando del Duce 24 .. 1O. 194 1, 56, 66, 72, 628, 114, 28. 29, 32. 36, 378 C.P. e 472 e 488 C.P.P. ORDINA
Lu s1ralcio del procedimento per Rnjak Mj los e Vrzelj Sava. DICHIARA Vitas Stefano e Jkac Spiro responsabili del clelino di anemam alla vita di appartenenti alle Forze Armate e concedendo loro J'attenuanLe cli cui all' art. 11 4 C.P., li condanna ulla pena dell'ergastolo, ali' interdizionc leoale con la perdita della patria podestà ed ogni altra conseguenza di legge. Guzic Mile re~ponsabi le del delitto di tentata rapirni aggravata e lo cond,rnna alla pena cli dicci anni di reclusione e lire 20.000 di multa. interdi..:ionc perpetua dai pubblici uffici e con la libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre an ni. Cacic Amonio responsabile del delilto di 1entata rapina aggrnvata e lo condanna alla pena di dieci anni di eclusione e lire 7.000 cli mul ta e ali· interdizione perpetua dai pubblici uffici con la libenà vigilata per 1re anni. lkac Marco ersponsabile del reato di l'avoreggiamento e lo condanna a 2 anni di reclusione. Vitas Stefano e Jkac Spiro responsabili del reato di rapina aggravata e li condanna a dicci anni di reclusione e lire 7 .000 di mul ta operando nei loro confronti il cumulo delle pene dichiara la suddetta pena assorbita nella pena dell'ergastolo con l' isolamento diurno per un periodo di sei mesi. Tutti gli imputati, ad eccezione di Ciotra Rade. lkac Marco e di Rnjak Mirko colpevoli del reato di detenzione illecita di a1mi e li condanna tutti alla pena di cinque an ni di reclusione. intendendosi assorbita tale pena in quella clell'crgas1olo per Vitas Stefano e Ikac Spiro. Condanna lutti in solido alle spese processuali. comprese quelle per la custodia preventiva e ordina la confisca delle ann i e munizioni sequestrate e della somma di lire 200 da versarsi alla cassa deo Pubblico Erario. ASSOLVE Cio1ra Rade dalle imputazioni che gli sono state addebitate per insufficienza di prove e ne ordina Ja sua scarcerazione. se non detenuto per altra causa.
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Assolve pure Lkac Marco dall'imputazione di illecita detenzione di armi per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Assolve Bugonovic Stefano e Rnjak Mirko dei del itti di rapina doppiamente aggravati a loro addebbitati per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenuti per altra causa. Sebenico, 7.12. I942 - anno XXI. Seguono le firme del Presidente, di tutti i Giudici e del Cancelliere Tenente Gambardella Antonio.
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