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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1929

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1929

ROMA 1983


La pubblicazione del presente volume è stata curata dal dottor Flora Roselli, magistrato militare di PROPRIETA' LETTERARIA

Cassazione, con la collaborazione della signora

Tutti i diritti riservati

Maria Zincane della Procura Generale Militare

Vietata la 1·iproduzione anche parziale

della Repubblica e del Maresciallo Magg. cau. Pasquale Musillo .

senza autorizzazione

©

BY U FFICIO S T ORICO

SME -

ROMA

1983

T ipografia Regionale - Roma - 1983


I

INDICE GENERALE

Prefazione

Pag.

5

Legislazione concernente il T.S.D.S. emessa nel 1929

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9

Abbreviazioni

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35

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37

ParMA PARTE

Sentenze pronunciate dal T.S.D .S . .

SECONDA PARTE

Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

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Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore .

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577

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599

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603

A) Indice delle sentenze pronunciate dal T.S.D.S. nell'anno 1929

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B) Indice dcìle sentenze emesse dalia Commissione fstruttorÙJ

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C) Indice dei provvedimenti emessi dal Giudice lstruttore .

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Ordinanze emesse, in. camera di consiglio, dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, relative a provvedimenti di revoca della libert,ì vigiiata Quadro riassuntivo redatto dal competente Ufficio del T.S.D.S . .

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Indici:

D) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva .woita nelle singole l?egioni e ali' estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomilli e donne - che sono nati in una determ inata regione: Piemonte Valle d'Aosta Liguria . Lombardia Trentino - Alto Adige Veneto . Friuli - Venezia Giulia Emilia - Romagna Toscana Umbria Marche

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I~DICI

Lazio Abruzzi . Molise Campania Puglia Basilicata Calabria . Sicilia Sardegna Estero

E) Indice delle pe1¡sone sottoposte a procedimento penale

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F) Indice delle pe1¡sone menzionate nelle sentenze pronunciate dal T.S.D .S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore

G) Indice de!l' elenco nominativo, in o-rdine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D .S. che si sono rifiutati di associarsi ad istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei .

Rapporti delle udienze inoltrati dal Presi<lente del T.S.D.S. al Capo del Governo, pagine 148, 220, 239, 246, 346.

F inito cli stampare nel luglio 1983, presso la Tipografia Regionale per conto dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.


PREFAZIONE

Nel 1929 l'attività giudiziaria del T.S.D.S ., della Commissione Istruttoria e del Giudice Istruttore subisce un rilevante rallentamento in confronto a quella svolta nel 192 8. E' sufficiente, al riguardo, controllare gli indici del presente volume con quelli relativi alle << Decisioni emesse nel 1928 >>.

Pertanto la presente pubblicazione consta solamente di due parti. Nella prima parte sono pubblicate, integralmente o per estratto, le sentenze pronunciate dal T.S.D.S . precedute - quando ciò sia utile e necessario per la migliore comprensione da parte del lettore - dalle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria. Come per i precedenti volumi del 1927 e 1928 vengono pubblicate in calce alle sentenze le << Notizie desunte dai fascicoli di esecuzione» dei vari imputati. Nella seconda parte sono pubblicate, per estratto o integralmente, le sentenze di proscioglimento e di trasmùsione degli atti al competente magistrato ordinario emesse dalla Commissione Istruttoria o dal Giudice Istruttore.

Nel presente volume le sentenz e di spionaggio sono pubblicate integralmente o per estratto, in ordine cronologico, insieme con le altre ·sentenze pronunciate dal T.S .D.S. o emesse dalla Commissione Istruttoria. Si riferiscono ai reati di spionaggio le sentenze n . 1 e 30 pronunciate dal T.S.D.S. e le sentenze n. 16, 17, 18, 19, 64, 83 e 90 emesse dalla Commissione Istruttoria. Nel presente volume, come in quelli che saranno pubblicati successivamente, si dà inizio alla pubblicazione delle ordinanze che il T.S.D.S. emetteva in ·camera di consiglio relative ai provvedimenti di revoca della vigi-


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TRIBUNAT, E SPl, CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PREFAZIONE

lanza speciale, sia nella durata quanto negli effetti perché (( i condannati, dopo la dimissione dal carcere, hanno serbato buona condotta morale e politica fornendo ampie dichiarazioni di ravvedimento e di ossequio alle Istituzioni nazionali e al Regime Fascista >> .

N ella seconda parte sono da segnalare le sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria nei confronti di Secondino Tranquilli ( cioè di Ignazio Silane) e del fratello Romolo. Per la migliore comprensione dell'iter giudiziario da parte dei lettori si è ritenuto opportuno pubblicare, dopo le sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria nei confronti dei fratelli Tranquilli, anche la sentenza n. 37 pronunciata dal T.S.D.S. il 6.6.r9y a carico di Romolo.

Si pubblicano inoltre, quando esistono nel carteggio tn possesso dell'Ufficio, le relazioni che il Presidente del T.S.D.S. trasmetteva, dopo la lettura del dispositivo della sentenza, al Capo del Governo.

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Dott. FLORo RosELLI Per gli indici si è seguito lo stesso sistema adottato nel volume relativo alle (< Decisioni emesse nel 1928 >> .

Nel volume del 1929 assume rilevante importanza la pubblicazione della sentenza pronunciata dal T .S.D.S. (sentenza n. 38, preceduta dalla sentenza n. 79 della C.I.) nei confronti dell'attuale Presidente della Repubblica italiana Sandro Perttni. Dalle notizie <( desunte dal fascicolo di esecuzione >J, i lettori avranno modo di rilevare il coraggio, l'abnegazione e lo spirito di sacrificio di· un uomo, pienamente convinto della sua fede, non tradita nemmeno per esaudire il desiderio della madre, che pure ha sempre adorata e venerata. La lettera inviata dal detenuto Pertini alla propria madre - la quale aveva inoltrato, a sua insaputa, un'istanza di grazia al Capo del Governo ( lettera mai giunta a destinazione) - contiene espressioni che non possono non destare commozione e ammirazione. Sono anche pubblicati - trattandosi sempre di un procedimento che si sarebbe dovuto celebrare innanzi al T.S .D.S. - gli atti concernenti le denunce inoltrate dalle SS tedesche nei confronti di Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, Luigi Andreoni, Ulisse Ducci, Luigi Allori e Torquato Lunedei per l'attività svolta, dopo l' 8.9.1943, a Piombino e Livorno.

Altri procedimenti da segnalare all'attenzione dei lettori sono .quelli relativi a Cesare Rossi (sentenza n. 35 del T.S.D.S.) e allo jugoslavo Vladimiro Gortan fucilato il 17.rn.1929 ( vedi sentenza n. 36 del T.S.D.S. preceduta dalla sentenza n. 53 della C.I.).


LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO EMANATA NEL 1929

Regio Decreto 3.10.1929, n. 1770: <<

Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tri-

bunale Speciale per la difesa dello Stato ».

Regio Decreto 3.10.1929, n. 1759: «

Disposizioni per la revisione delle sentenze del Tribunale

Speciale per la difesa dello Stato ».


Regio Decreto 3.10.1929, n. 1770: « Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ».

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER V:OLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità d'integrare le vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25.1r.r926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato; Visto l'articolo 8 della legge predetta; Visto l'articolo 2 del R.D. 1°.3.1928, n. 380; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, nonché del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. r .

Il procuratore generale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato può essere scelto, oltreché nel seno delle categorie specificate alla prima parte dell'art. 2 del R.D. 1°.3.r928 - Anno VI, n. 380, fra i sostituti procuratori generali presso lo stesso Tribunale Speciale, purché di grado non inferiore al 5°. Art.

2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


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TRIBUNALE SPECI1\LE PER LA DIFESA DELLO S'J'.~TO

. Ordiniamo che il pre~ente decreto, munito del sigillo dello Stato sia mserto nella ra~colta uffioale delle leggi e dei decreti del Regno d'I;, r mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. a ia, Dato a San Rossore, addì 3.10.1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE MussouN1 - Rocco -

Regio Decreto 3.10.1929, n. 1759: « Disposizioni per la rev1SJonc delle sentenze del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato». GAZZERA

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 14.ro.1929 - Anno VII. Atti del Governo, registro 289, foglio 87. - Mancini.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge 25. 11.1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato; Visti gli articoli 7 e 8 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per la guerra e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art.

I.

Per la revisione delle sentenze del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, ammessa dall'articolo 7, capoverso 4°, della legge 25.11.1926, n. 2008, è istituito un Consiglio cli revisione, composto dal Presidente del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, che lo presiede, di due consiglieri scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console generale anche fuori quadro, e di un relatore, senza voto, scelto fra il personale della giustizia militare. I consoli generali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come consiglieri, debbono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti cli laurea in giurisprudenza . Le funzioni cli pubblico ministero sono esercitate dal procuratore gener ale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.


TRIBU:s!ALE SPECIALE PER LA I>IFESA DELLO STATO

La costituzione del Consiglio di revisione è ordinata dal Ministro per la guerra, il quale nomina le persone che lo devono comporre e indica la sede in cui deve funzionare. Pure con decreto del Ministro per la guerra è nominato il personale di cancelleria necessario per il fu nzionamento del Consiglio di revisione. Il detto personale è scelto tra i funzionari di cancelleria addetti alla magistratura militare ovvero tra quelli addetti alla magistratura ordinaria. Art.

2.

La revmone può domandarsi : r) quando i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità ordinaria, del T ribunale Speciale per la difesa dello Stato o di altro giudice speciale, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia ; 2) quando dopo la condanna siano sopravvenuti o si scoprano fatti o n.uovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedunento, rendono evidente che il fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo ha commesso; 3) quando sia dimostrato che la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di altro fatto preveduto dalla legge come delitto. In ogni caso gli elementi, in base ai quali si chiede la revisione, devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da escludere, se accertati, che il fatto sussista o che il condannato lo abbia commesso. La revisione può essere chiesta in ogni tempo, a favore del condannato, ancorché la pena sia già espiata o la condanna sia estinta. Art. 3.

REGIO DECRETO

3.10.1929,

K.

1759

Nel caso contemplato nel n. 2 dello stesso articolo, qualora i fatti sopravvenuti o scoperti_ ~ i _nu?v_i ~leme1:ti d_i prova no~. risultino da atti gi_à compiuti dalla auton ta g11:1d1Z1ana, eh~ chiede la r~v1S1one deve fare preh~ minarmente istanza al Tnbunale Speciale per la difesa dello Stato perche siano ordinati i relativi accertamenti. Se il Tribunale ritenga che la domanda abbia apparenza di fondamento, procede agli atti occorrenti, delegando uno dei suoi membri. Il provvedimento è dato, in ogni caso, mediante ordinanza non suscettiva d'impugnazione. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce alla istanza di revisione. Nel caso indicato nel n . 3 dell'articolo medesimo, alla istanza deve essere unita copia autentica della sentenza di condanna per il delitto ivi preveduto. Non di meno, se l'azione pena!e s~a estinta,_ o non poss~ essere esercitata, chi chiede la revisione può formre 1 necessan elementi d1 prova, assunti a norma del precedente capoverso. Art. 5.

Il procuratore generale trasmett~ l'istanza 1:1n_itamente agli atti e a1 documenti relativi, col suo parere motivato, al M1mstro per la guerra. Art. 6.

Il Consiglio di revisione procede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Non è ammesso l'intervento della difesa. Il condannato ha facoltà di far pervenire al Consiglio memorie difensive. Il Consirrlio delibera con sentenza. Prima di deliberare il Consiglio può disporre, con ord~nan~a, le . in_da~ gini e gli atti che ritenga utili; all'uopo può delegare uno dei su~1 co1:s1ghen o richiedere il pubblico ministero o il giudice istruttore presso 11 Tnbunale Speciale per la difesa dello Stato.

La revisione è ordinata dal Ministro per la guerra, su richiesta ciel procuratore generale presso il Tribunale Speciale o su istanza del condannato o di un suo prossimo congiun to ovvero della persona che abbia su di lui l'aut~rità tutoria o, se il condannato sia mor to, dell'erede o di un prossimo congmnto.

In orrni caso anche prima di avere deliberato definitivamente ·sulla doò ' manda di revisione, il Consiglio di revisione può concedere all'interessato, su domanda o di ufficio, la libertà provvisoria.

Art. 4.

Art. 8.

. L 'istanza ~er ~evisione diretta al Ministro per la guerra è presentata umtamente agli attt e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Nel caso preveduto nel n . I dell 'articolo 2, alla istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Se il Consiglio di rev1s10ne riconosca dov~rsi accogli~re. la is~an~a ?i revisione, émnulla la sentenza, ordinando, ove 11 caso lo richieda, 11 nnv10 a nuovo giudizio del Tribunale Speciale. Il T ribunale Speciale in sede di rinvio deve essere composto di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Art. 7.


r6

TRIBUNALE SPEC IALE PER L1\ DIFESA DELLO STATO

Art. 9. . In ogni caso in cui il Consiglio di revisione disponga il rinvio per revis10ne, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Art.

IO.

Le persone condannate per alcuno dei delitti preveduti nel n. 3 del1' articolo 2 non possono essere assunte come testimoni, periti o interpreti, a meno che abbiano pienamente confessato il delitto commesso.

Art.

II .

Se il condannato sia morto, il Consiglio di revisione, anche quando annulla senza rinvio, nomina un curatore, il quale esercita i diritti, che nel procedimento di revisione sarebbero spettati al condannato. Se costui muoia dopo la sentenza del Consiglio di revisione, il curatore è nominato dal Presidente del Tribunale Speciale. Se l'istanza è proposta, in vita del condannato, da un suo prossimo congiunto, ,questi diviene curatore di diritto dopo la morte del condannato. Il Consiglio di revisione, quando annulli senza rinvio, o il giudice di rinvio nel caso in cui il giudizio risulti favorevole al condannato estinto, dichiara costui non colpevole e ordina che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo apparisca che il decesso avvenne per esecuzione cli pena ovvero in carcere. Tale annotazione è fatta senza ritardo, a cura del pubblico ministero. Art.

12.

N el caso in cui il Consiglio di revisione pronunci il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato, che si trovi detenuto per- l'esecuzione della sentenza ~i condanna, rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, a meno che debba essere scarcerato perché la pena è interamente libertà provvisoria. espiata o la condanna estinta, ovvero gli sia accordata Questa può essere concessa dal Consiglio di revisione anche di ufficio, con la sentenza che rinvia al nuovo giudizio, o successivamente mediante ordinanza, ma non può essere disposta anche dal Tribunale Speciale.

la

REG!O DECRETO

3.ro.1929,

N.

1759

17

Il Tribunale Speciaìe può assolvere soltanto per motivi che escludano che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso; in ogni altro caso deve confermare la sentenza di condanna. Nel caso di conferma, se la prima. condanna non sia interamen te eseguita, l'esecuzione è ripresa dal momento in cui cessò per effetto dell'accoglimento della domanda di revisione, ma il tempo trascorso nella condizione di imputato, a norma dell'articolo 12, si computa nella durata della pena, se la sentenza di conferma non disponga diversamente. Art. 14. Il Consiglio di rev1S1one quando annulla la condanna senza rinvio, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione, provvede altresì alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condann a per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e per il risarcimento dei danni. La sentenza del Consiglio di revisione, che annulla senza rinvio, è notificata per intero senza ritardo all'interessato, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 15. Se il Consiglio di rev1S1one rigetti l'istanza, con la stessa sentenza revoca la concessione, che sia stata fatta, della libertà provvisoria, emettendo ordine di cattura. Se il Consiglio di revisione rigetti l'istanza, ovvero se nel giudizio di rinvio non sia pronunciata sentenza di assoluzione, la parte privata che ha domandato la revisione è condannata alle spese del procedimento, e può essere condannata, inoltre, a pagare all'Erario una somma non inferiore a L. 1.000 e non superiore a L. 10.000.

Art. 16. Le sentenze del Consiglio di revisione e quelle del Tribunale Speciale 111 sede di rinvio non sono suscettibili di alcun gravame. Il rigetto della istanza da parte del Consiglio di revisione o la conferma della sentenza di condanna nel giudizio di rinvio non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Art. r3.

Art. 17.

Se nel giudizio di rinvio risultino infondati o non siano pienamente a~certati gli ~lementi p_er i quali f~1 ammessa la revisione, il Tribunale Speciale non puo pronunciare assoluz10ne per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione.

Per il procedimento dinanzi il Consiglio cli rev1S1one, in tutto ciò che non sia stato diversamente disposto, nel presente decreto, si osservano le regole stabilite per il procedimento avanti il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. 2. -

u.s.


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TRII\UN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Art. 18. Il presente decreto entra in vigore il g10rno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 3.10.1929 - Anno VII.

Si ritiene che sia interessante per i lettori conoscere sia glz schemi dei decreti elaborati dalla Procura Generale del T .S.D.S. e dalla Presidenza del T.S.D,.S., che la relazione al R .D. 3.10.1929, n. 1759.

VITTORIO EMANUELE MussouNr - GAZZERA - Rocco

Schema redatto dalla Procura Generale del T.S.D.S ..

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì r3.ro.r929 - Anno VII. Atti del Governo, registro 289, foglio 76. - Ferzi.

REVISIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Art.

1.

La revisione delle sentenze del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato di cui all'art. 7 della legge 25.11.1926, n. 2008, e quella del Tribunale Speciale della Colonia, di cui all'art. 7 del R.D. 2.6.1927, n. ro50, è regolata in conformità ciel capo IV, titolo III, libro III ciel vigente Codice di Procedura Penale, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art.

2.

Oltre le persone indicate al n. r dell'art. 539 C.P.P. può domandare la revisione - d'ufficio - il Procuratore Generale del Tribunale Speciale. Art. 3. La istanza di revisione è diretta al Ministero della Guerra ed è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, alla Cancelleria del Tribunale Speciale. Art. 4. Il Procuratore Generale richiama le sentenze ed i processi, raccoglie i documenti utili a dimostrare lo stato delle cose e li trasmette - con motivata istanza - al Ministero della Guerra.


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TRIBUNA!, E SPECIALE PER LA DIFESA ])ELLO STATO

Art. 5. L'ordine di procedere alla revmone emana dal .Ministro della guerra il quale lo trasmette al Procuratore Generale del Tribunale Speciale. Art. 6. Il Procuratore Generale formula le sue conclusioni scritte e le trasmette - insieme alle istanze, ai processi ed ai documenti indicati nell'art. 4 - al Consiglio di revisione di cui al seguente articolo.

Schema redatto dalla Presidenza del T.S.D.S ..

Art. 7. Presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato costituito nel Regno è istituito un Consiglio di revisione, cui spettano tutte le facoltà concesse dalla legge, in materia di revisione, alla Suprema Corte di Cassazione. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due Giudici del Tribunale stesso. Questi ultimi sono designati - volta per volta - dal Presidente. Art. 8.

Il Consiglio di revisione provvede con sentenza e delibera, in Camera di Consiglio, con l'intervento di un relatore, senza voto, scelto - volta per volta - dal Presidente fra i Giudici relatori del Tribunale stesso, escluso qu~ll.o che ha preso parte alla pronuncia della sentenza di cui si chiede la rev1s10ne. Prima di provvedere, il Consiglio può disporre, con ordinanza, che gli atti siano restituiti al P.M. per ulteriori indagini. Art. 9.

Il condannato ha facoltà di far pervenire al Consiglio memone difensive.

Numero di pubblicazione ...... . Regio Decreto ............... .

ULTERIORI NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25.11.1926, N . 2008 SUI PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLO STATO

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOlJONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge 25.11.1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato; Visto l'art. 8 della legge predetta;

Art. ro.

Il Consiglio di revlSlone può rigettare l'istanza o - nei casi prev1st1 dalle indicate norme di procedura penale - annullare, con o senza rinvio, le sentenze portate al suo esame; ove ravvisi esservi luogo a revisione, rinvia la causa, per il giudizio di revisione, allo stesso Tribunale Speciale che deve essere composto di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Art. rr. N on è ammesso alcun gravame contro le decisioni del Consiglio di rev1s10ne.

Udito il Consiglio dei .Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Prl. rr10 M1·n1·stro Se.gretario di Stato, Ministro per la guerra e del .Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo : Art.

i.

Presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato - stabilito dall'art. 7 della legge 25.1r.1926, n. 2008 - è istituito un Consiglio di revisione composto dal Presidente e dai Vice Presidenti del Tribunale stesso.


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TRIBUNALE SPECIALl:. PER LA DIFESA DELLO STATO

Art.

2.

Sono sottoposte all'esame del Consiglio le istanze di revisione delle sentenze pronunciate dal Tribunale Speciale e dai Tribunali Speciali Coloniali. Art. 3.

. Il <:;01~siglio di revisione provvede con sentenza e delibera, in Camera d1 Consiglio, con l'intervento di tre dei suoi membri e di un relatore, senza voto, scelto - volta per volta - dal Presidente fra i o-iudici relatori del Tribunale stesso. Sarà esclu~o, fra i componenti del Co~siglio, quello che avrà preso ~arte a_lla pronuncia della sentenza di cui si chiede la revisione. . ~nma d1. pr.o:7vedere, il Consiglio può disporre, con ordinanza, che gli atti siano rest1tmt1 al P.M. per ulteriori indagini. Art. 4. L'esame del Consiglio non sospende l'esecuzione della sentenza. Art. 5. Non è ammesso alcun gravame contro le decisioni del Consiglio di rev1s10ne. Art. 6. . . ~a revisione .delle s~ntenze di condanna pronunciate dal Tribunale Spec~ale. ~ ammessa m ogm tempo, a favore del condannato, ancorché la pena sia gia scont~ta o .la co~~~nna sia estinta, nei casi seguenti : · r) se 1 fatti stab1ht1 a fondamento della sentenza di condanna non possono concil~arsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dello stesso Tnbunale o di altra Autorità, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia; s:, dopo la condanna, siano sopravvenuti o si scoprano fatti o nuovi elementi d1 prova che, soli o uniti a quelli o-ià esaminati nel procedimento rendano evidente che il fatto non sussiste o~vero che il condannato non I~ ha commesso o non vi ha concorso· ' 3) s~ sia dimostrato che il giudicato sulla sussistenza del fatto, o sulla prova che il condannato lo abbia commesso o vi abbia concorso fu effetto di falsità i~ atti o, ~n giudiz~o: di corruzione del giudice o di altro delitto. I1~ _?gm caso gli elementt 1? .base ai. q:1~1~ ,si chiede, a norma di legge, .la revIS1one, devono, a pena di 111amnuss1b1hta della domanda, essere tali da escludere, se riconosciuti, la colpevolezza del condannato. N on è ammessa la domanda di revisione per la modificazione del titolo del reato, per l'ammissione di una circostanza diminuente, o di una circostanza che, nonostante la colpevolezza, esima da pena, o per l'esclusione

2!

SCHEMA REDATTO DALLA PRESIDENZA DEL T.S.D.S.

di una circostanza aggravante, ovvero per la dichiarazione d'assoluzione per insufficienza di prove. Art. 7. Possono domandare la revisione: r) il condannato o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato sia morto, un suo prossimo congiunto o l'erede, direttamente od a mezzo di un avvocato o procuratore legalmente ammesso all'esercizio della professione ed all'uopo nominato; 2) il Procuratore Generale del Tribunale Speciale, d'ufficio o a nchiesta del Ministro della guerra. La parte interessata può unire la propria istanza a quella del P.M .. Il condannato in contumacia a pena restrittiva della libertà personale che non sia stata scontata o altrimenti estinta, non può proporre la domanda di revisione se non siasi costituito in carcere prima di presentarla. Può essergli concecluta la scarcerazione provvisoria a norma dell'art. 13. Art. 8. La istanza di rev1SJone è diretta al Ministro della guerra ed è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, alla Cancelleria del Tribunale Speciale. Nel caso preveduto nel n. r dell'art. 6, alla istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate. Nel caso contemplato nel n. 2 dello stesso articolo, se i fatti sopravvenuti o scoperti, o i nuovi elementi di prova non risultino da atti già compiuti dall'autorità giudiziaria, la parte privata che chiede la revisione deve, a sue spese, quando non possa conseguire il beneficio del patrocinio gratuito, farli accertare o assumere dalla autorità giudiziaria ordinaria (Giudice Istruttore o Pretore) competente per territorio, la quale, nel compiere gli atti relativi, osserva le norme sull'istruzione formale, in quanto siano compatibili, e rilascia copia all'interessato che la unisce all'istanza di revisione. Nel caso indicato nel n. 3 dell'articolo medesimo, alla istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il delitto ivi preveduto. Non di meno, se l'azione penale per tale reato sia prescritta o altrimenti estinta, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova, assunti a norma del precedente capoverso. Art. 9. 11 Procuratore Generale richiama le sentenze ed i processi, raccoglie i documenti utili a dimostrare lo stato delle cose e li trasmette - con motivata istanza - al Ministro della guerra.


TRIBUNALE SPECULE PER LA DIFESA ])ELLO STATO

SCMEMA REDATTO DALLA PRESIDENZA DEL T.S.D.S.

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Art.

IO.

L'ordine di procedere alla revisione è emanato dal Ministro della guerra il quale lo trasmette al Procuratore Generale del Tribunale Speciale. Art.

II.

Il Procuratore Generale formula le sue conclusioni scritte e le trasmette - insieme alle istanze, ai processi ed ai documenti di cui all'art. 9 _ al Consiglio di revisione. Art.

Il uiudice di rinvio non può assolvere per insufficienza di prove, quando tale in~uffìcienza sia dedott; esclusivamente dalla rivalutazione delle sole prove assunte nei precedenti giudizi. Art. 17.

I testimoni, i periti e gli interpreti condannati per falsità . com_m~ssa nel giudizio anteriore, e il denunciante condannato per alt~o ~ei dehtt1 preveduti nel n. 3 di detto articolo 6, non possono essere esammati, per alcun motivo, né dal Consiglio di revisione, né dal giudice di rinvio.

12.

Il condannato ha la facoltà di far pervenire al Consiglio memorie difensive. Art. r3.

Il Co:11siglio di r~visione, ove ritenga fondata la domanda, può concedere, ad 1sta~za dell'mteressato o d'ufficio, la scarcerazione provvisoria al condannato, m qualunque caso e anche prima di aver deliberato definitivamente sulla revisione. Art. r4. !l. Con_sigli~ ?ve ravvisi esservi luogo a revisione, rinvia la causa, per il gmd1zi~ d~ r~v_1S1~ne, _a llo stesso Tribunale Speciale che deve essere composto di gmdic1 divern da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Art. 18. Se il condannato sia morto, il Consiglio di rev1S1one, anche quando annulla senza rinvio, nomina un curatore che ne esercita tutti i diritti. Se muoia dopo la sentenza del Consiglio, il curatore è nominato dal Presidente del Tribunale che deve giudicare. . Se l'istanza è proposta, in vita del condannato, da un suo ~ross1mo congiunto, questi diviene curatore di diritto dop~ la mor~e ~el pn_mo._ . di· Il Consi< rlio di revisione, quando annulli senza rmv10, e 11 gmdice b . rinvio nel caso in cui tale giudizio risulti favorevole al condannato estmto, ne dichiara l'innocenza e ne riabilita la memoria in relazione al reato per il quale era stato condannato, ordinando che la sentenza sia annotata nel1' atto di morte dello stato civile, se da esso risulti che il defunto è morto in carcere. Tale annotazione è fatta senza ritardo, a cura del P.M. dello stesso Tribunale Speciale.

Art. r5. Se il Consiglio di revisione riconosca che debba ammettersi la revisione per i motivi indicati nel n. I dell'art. 6 e l'inconciliabilità sussista fra due se1:tenze di con_danna, le annulla entrambe e rinvia, per nuovo giudizio, al Tnbunale Speciale composto a norma del precedente articolo. Se la inconciliabilità sussiste invece fra la sentenza di condanna ed una di proscioglimento, annulla la prima senza rinvio. Art. 16. Qual,ora_ la doma~da di revisione, proposta in base alla dispos~zione del n. 2 dell articolo 6, sia ammessa per essere sopravvenuto o essersi scoperto un fatto dal quale risulti evidente la insussistenza del fatto materiale che dette causa alla condanna, e il nuovo fatto sia pienamente accertato, il Consiglio pronuncia l'annullamento senza rinvio. . Negli altri. casi men~ionati _ne~ n. 2 di detto articolo, ed in quelli indic~ti ~~l succes~1vo n. 3, 11 Consiglio annulla la sentenza e rinvia per nuovo gmdiz10 al Tnbunale Speciale composto a norma dell'art. 14.

Art. I9.

Nel caso in cui il Consiglio di revisione rinvii il condannato a nuovo giudizio, egli è considerato imputato per l'esercizio di ~utti i relativi_ diritt~, e, se si trovi detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna, si considera per ogni effetto in istato di custodia preventiva, qualora non sia stato scarcerato a norma dell'art. 13. Art.

20.

Il Consiglio di revisione, quando annulla la condanna senza rinvio, e il <riudice di rinvio quando pronuncia sentenza di proscioglimento anche nel ~aso preveduto nell'art. 18, provvede altresì alla resti~u~ione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pe_cu~1an~, per le srese d:l procedimento e del mantenimento i_n car~ere e rer 11 nsarcu_nento ~e1 danm. Nei detti casi la sentenza cont1ene 1 avvertlmento che 11 prosc10lto o le persone indicate nell'art. 25 possono chiedere una riparazione pecuniaria ove ricorrano le condizioni prevedute nell'art. 24.


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TR!BUNALJ; S~ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SCHEMA REDATTO DALLA PRESIDENZA DEL T.S. ll .S .

La sentenza del Consiglio di revisione, che annulla senza rinvio, è notificata, per intero e senza ritardo, all'interessato a cura della Cancelleria del Tribunale Speciale.

2) se il ricorrente abbia riportato altra condanna per delitto o sia stato sottoposto a misure di sicurezza in tempo anteriore. alla pronuncia della c?ndanna annullata, ovvero venga sottoposto a procedimento penale per delitto commesso prima o dopo la sentenza annullata ; , . . 3) se abbia, con dolo o colpa grave, dato causa all errore del gmdice; 4) se nel giudizio di rinvio sia stato assolto per insufficienza di prove.

Art.

21.

Se il Consiglio di rev1s10ne rigetti la istanza, provvede con la sentenza stessa alla revoca della concessa scarcerazione provvisoria che fosse stata accordata, emettendo ordine di cattura. II giudice di rinvio, quando non pronunci sentenza di proscioglimento, emette con la sentenza ordine di cattura contro l'imputato non detenuto, che debba scontare una pena restrittiva della libertà personale. Se il Consiglio di revisione rigetti l'istanza, ovvero nel giudizio di rinvio non sia pronunciata sentenza di proscioglimento, la parte privata che ha domandata la revisione è condannata nelle spese del procedimento e può essere condannata, inoltre, a pagare all'Erario dello Stato una somma non inferiore a L. r.ooo e non superiore a L. ro.ooo. Art.

22.

Non è ammesso alcun gravame contro le decisioni del giudice di rinvio.

Art. 23. L'estratto della sentenza di annullamento senza rinvio del Consiglio di revisione, o di quello di proscioglimento per motivo diverso dall'insufficienza di prove pronunciata nel giudizio di revisione, è stampato a cura del Cancelliere del Tribunale Speciale ed è fatto affiggere, nei luoghi a ciò destinati, nel Comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello di attuale o di ultima residenza della persona prosciolta. L'ufficiale giudiziario depone, o fa pervenire a mezzo di piego raccomandato, in cancelleria il certificato dell'affissione.

Art. 24. L'assolto, per effetto della sentenza del Consiglio di revisione o del giudice di rinvio, se abbia subito per 3 mesi e più una pena restrittiva della libertà personale o sia stato sottoposto a misure di sicurezza, in conseguenza della condanna annullata, può chiedere ed ottenere una ripar azione pecuniaria a titolo di sussidio, qualora sia riconosciuto che, per le sue condizioni economiche e familiari, ne abbia bisogno. La domanda non è ammessa : r) se è proposta dopo 3 mesi dall'affissione prescritta nell'articolo precedente;

Art.

27

25.

Se l'imputato muore dopo l'assoluzione, l'istanza per la ripara~ione pecuniaria può essere proposta, nel termine indicato nel n. 1 dell'articolo precedente, - o mantenuta, dagli ascendenti, dal coniu~e o. dai di~ce~denti, quando queste persone abbiano bisogno di soccorso e siano mcapac1 d1 provvedere sufficientemente a se stesse. Art. 26. La domanda è presentata, o fatta pervenire a mezzo di piego raccomandato, alla Cancelleria del Tribunale Speciale. Alla domanda devono essere uniti, a pena di inammissibilità, i documenti atti a comprovare le disagiate condizioni economiche dell'interessato e, nel caso dell'ar-t. 25, le condizioni ivi indicate. Tali documenti sono rilasciati o-ratuitamente d·ao-li uffici competenti e sono esenti dalle tasse di bollo. b · 1· Gli altri documentib relativi a quanto è disposto nell'art. 24 sono ne uesti, d'ufficio, dal giudice competente a decidere sulla domanda e pure d'ufficio sono disposte le indagini occorrenti. Art. 27. Quando la sentenza di condanna sia stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia il Consiglio di revisione che dichiarò l'annullamento. Quando l'assoluzione sia stata dichiarata nel giudizio di rinvio_, la competenza a pronunciare sulla detta domanda spetta al Tribunale Speciale che pronunciò la sentenza di assoluzione. . . . . . In ogni caso si provvede in Camera di Cons1gho, previe conclus10m scritte del P.M.. La parte interessata può presentare memorie e documenti in aggiunta a quelli allegati alla domanda. La decisione è pronunciata mediante sentenza contro la quale non è ammesso alcun gravame. Art. 28. La riparazione pecumana non pu~ essere superiore a L. ro:ooo ~e c~i la domanda sia atto al lavoro; non puo superare L. 30.000 negli altn casi.


TRIBUN,\LE SP llCl ALE PER LA DIFl!S,\ DELLO STATO

Art. 29. Il presente decreto entra in vigore il g10rno della sua pubblicazione nella G~z~etta Ufficiale del Regno. . Ordm1amo che il pre~ente decreto, munito del sigillo delìo Stato, sia inserto nella ra~colta uffi.c1a!e ?elle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chmnque spetti d1 osservarlo e di farlo osservare.

Relazione al R.D. 3.10.1929, n. 1759.

Dato a Roma, addì . . . . . . . . La legge 25.11.1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, nello stabilire che le sentenze di detto Tribunale non sono suscettibili di alcun gravame (art. 7), fa espressamente salva la revisione, ma non dà alcuna norma per disciplinare tale rimedio. Dal silenzio della legge sorge la questione sull'organo cui spetti il giudizio di revisione e sulla procedura da seguirsi. Si dubita che possano trovare applicazione sia le norme del Codice di procedura penale, per cui la revisione spetta alla Corte di Cassazione, sia quelle del Codice penale per l'esercito che stabiliscono invece la competenza del Tribunale Supremo Militare. Potrebbe sembrare che sia da ritenersi la competenza della Corte di Cassazione, quale supremo giudice regolatore - « chiamato a custodire l'autorità dei giudicati » - in considerazione che, a nonna della legge vigente (art. 538 n. I, 541, 543 C.P.P.), nei casi cli riconosciuta inconciliabilità di due sentenze (motivo classico di revisione) la Suprema Corte può pronunciare l'annullamento di entrambe, anche se una di esse sia stata pronunciata da un'autorità giurisdizionale speciale (eccettuate le sentenze del Senato costituito in alta corte di giustizia) e disporre il rinvio ad unico nuovo giudizio; ma un'opinione che si orientasse in tali sensi sarebbe resistita dal disposto degli articoli 538, P·P· e 540 detto codice, da cui risulta espressamente che alla Corte di Cassazione vanno proposte le istanze di revisione delle sentenze cli condanna pronunziate dalla autorità giudiziaria ordinaria. Il Supremo collegio può conoscere, in sede di revisione, anch~ di sentenze di un'autorità giudiziaria non ordinaria (e quindi anche del Tribunale Speciale) soltanto per ragioni di connessione, quando, investito della revisione di una sentenza del giudice ordinario, esso debba accertare se questa sia inconciliabile con altra del giudice speciale. Né più fondatamente potrebbe sostenersi la competenza del Tribunale Supremo Militare. Invero, la competenza di tale organo è limitata alle sentenze dei Tribunali militari (art. 537 C.P. Esercito e 10 D .Lt. 4.7.1919, n. 1083); mentre il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, nonostante che la sua costituzione sia ordinata dal Ministro per la guerra e vi abbiano vigore le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura in tempo


TRIBUNALE SPECIALE PE R I.A DI FESA DELLO STATO

di guerra (art. 7 della legge istitutiva), evidentemente non è, per la sua natura e per la sua funzione, un tribunale militare. Né la competenza del Tribunale Supremo militare potrebbe essere estesa in via analogica, giacché trattasi di una giurisdizione di per se stessa speciale, che non potrebbe subire estensione se non per via di legge. E' evidente, quindi, la necessità - segnalata dalla Presidenza del Tribunale Speciale - che la materia sia regolata da apposite norme, per la cui emanazione è sufficiente un decreto reale, in virtù della delega conferita al Governo, con l'art. 8 della citata legge 25.rr.1926, n. 2008, per l'attuazione della legge stessa e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con le altre leggi. L'esame della questione suggerisce una duplice soluzione: r) stabilire la competenza di un organo giurisdizionale già esistente nella nostra legislazione (Cassazione o Tribunale supremo militare); 2) istituire un organo speciale. La Presidenza del Tribunale Speciale si mostra favorevole a questa soluzione e propone che venga istituito un consiglio di revisione, nell'ambito dello stesso Tribunale, composto dal Presidente e da due giudici dello stesso collegio, nominati, questi, volta per volta, dal Presidente. Non sembra sia da accogliersi la prima soluzione, in quanto le caratteristiche organiche e funzionali del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, e soprattutto il fine che ne ha ispirato la istituzione, non consigliano, anche dal punto di vista dell'opportunità politica, di affidare la revisione delle sentenze di questo organo sui generis agli organi della giustizia ordinaria o militare. Il Tribunale Speciale è stato istituito e funziona al di fuori della giurisdizione ordinaria e di quella militare. I suoi giudicati sono sottratti anche al controllo della Cassazione ed è stato escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria militare anche nella rappresentanza del pubblico ministero presso detto Tribunale, affidata, non più alla Regia Avvocatura Generale Militare, ma ad un organo speciale (art. 2 R.D. 1°-3-1928, n. 380). Più rispondente ai fini della legge sulla difesa dello Stato, appare la seconda soluzione, cioè, la istituzione di un organo speciale. Non può, peraltro, secondarsi la proposta della Presidenza del Tribunale Speciale, per quanto riguarda il modo di costituzione di questo nuovo organo, giacché, secondo la proposta stessa, il Consiglio di revisione non sarebbe che una emanazione diretta dal T ribunale Speciale e si creerebbe così, sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello organico, una confusione - per ovvie ragioni inammissibile - tra il giudice che ha pronunciato la condanna ed il giudice di revisione. Tenuti presenti, da un lato, l'indole particolare della giurisdizione per la difesa dello Stato e, dall'altro, la natura e la finalità dell'istituto della

RELAZIONE AL R.D.

3.10.1929,

N.

1759

3I

revisione, sembra doversi creare un organo, che, pur conservando le caratteristiche peculiari del Tribunale Speciale, non si immedesimi, né si confonda con lo stesso. Si propone, quindi, con l'allegato schema di R.D., la istituzione di un Consiglio di revisione composto (art. I) del Presidente del T ribunale Speciale, che lo presiede, e di due consiglieri scelti fra gli ufficiali _d_ell~ M.V.S.N., aventi grado di console generale, anche fuori quadro, fornm d1 laurea in giurisprudenza e di un relatore, senza voto, scelto fra il personale della giustizia militare. La Presidenza, affidata allo stesso presidente del Tribunale Speciale, fa sì che essa possa mantenersi nella sfera alta di prestigio che la legge conferisce al Presidente dell'organo giurisdizionale di difesa dello Stato, elevato _ come è noto - a cagioni delle sue funzioni, a membro del supremo organo costituzionale dello Stato (articolo 5 n. 8, legge 9.12.1928, n. 2693, sul1'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo); due consiglieri - di grado uguale a quello dei giudici del Tribunale Speciale e forniti di laurea in oiurisprudenza nominati con decreto del Ministero della Guerra - danno ~I collegio di revisione l'autorità e la capacità ric!lie~te ?all'importanza de~l:1 funzione. L'intervento, senza voto, del relatore e gmsuficato dalla necessita di integrare, anche questo nuovo organo, con l'elemento tecnico giuridico. Per quanto riguarda la procedura del giudizio di revisione, è stato mantenuto, con gli opportuni adattamenti, il sistema attualmente in vi_g~re ~ia presso la giurisdizione ord inaria, sia presso quella militare, per cm. 11 gmdizio stesso può esaurirsi avanti il giudice di revisione (Cassazione, Tribunale Supremo militare, nella specie, Consiglio di revisione) col rigetto dell'istanza o con l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio e può avere il suo corso ulteriore con un giudizio di rinvio. Sono state, però, largamente adottate - in quanto applicabili - le norme in materia, del progetto. preliminare del nuovo Codice di procedura penale, che rappresentano, sia dal punto di vista o-iuridico, sia da quello pratico, un notevole progresso in confronto del vige~te codice di rito, dando tali norme all'istituto della re~isione limiti più rigorosamente definitivi e contenuto più rispondente alle esigenze della giustizia. Di particolare rilievo è la disposizione dell'art. 3, per la quale il giudizio di revisione è subordinato all'ordine del Ministero della Guerra, eia emanarsi a richiesta del pubblico ministero (la cui rappresentanza è affidata, per ovvie ragioni, allo stesso procuratore generale presso il ~~ibu1:ale S~eciale) e su istanza dell'interessato, analogamente a quanto stab1~1va _il c;od1ee di procedura penale del 1865 e in conformità di quanto prescrive 11 vigente Codice penale per l'esercito (art. 537, n. _1) e l_'art. 10 D.~t. 4-7.1_919, n. 108~. I motivi di questa preliminare autonzzaz10ne sono d1 vana mdole. ~nz1tutto, essa è dettata da una ragione di carattere giuridico, che trova 11 suo fondamento nel disposto degli art. 7 e 3 cpv. della legge sulla difesa dello


TRIBUNALE SPECIALE l>J,R LA DIFESA DELLO STATO

Stato, 9 R.D. r2.12.r926, n. 2062, emanato per ì'attuazione cli detta legge e 552 C.P. Esercito. In virtù di tale clisposiiione, non può procedersi per i reati preveduti dalla legge sulla difesa dello Stato, senza l'ordine del comando presso il quale è istituito il Tribunale Speciale. Esaurito il procedimento, sembra chiaro che questo non possa riprendere vita in sede di revisione, senza l'intervento di un nuovo ordine del comandante in capo e, per esso, del Ministro della guerra, al quale, per la legge sulla difes a dello Stato, sono conferite tutte le facoltà. E' sembrato poi opportuno - dato il richiamo che la legge istitutiva del Tribunale Speciale fa alle norme di procedura del Codice penale dell'esercito per il tempo di guerra - di estendere al giudizio di revisione l'applicazione di quelle norme che contribuiscono - come questa in esame - a dare al giudizio stesso un carattere di maggiore solennità. Appare evidente, inoltre, la necessità di lasciare all'organo centrale, cui è demandata l'attuazione della legge sulla difesa dello Stato, il giudizio discretivo sulla opportunità e sulla convenienza di autorizzare la revisione cli un giudicato del Tribunale Speciale, autorizzazione che può servire anche di remora e di freno a eventuali istanze di revisione inconsulte ed infondate. Né si obietti che tale autorizzazione, vincolativa del diritto di chiedere la revisione, non possa essere imposta, in sede di attuazione della legge, senza un eccesso dai limiti della delegazione conferita al Governo. L'obiezione sarebbe priva di fondamento, in quanto la legge, ammettendo il rimedio della revisione con la formula già riportata « salva la revisione JJ (art. 7 citato), non si è riferita alla soggettività del diritto di chiedere la revisione, non ha riconosciuto, cioè, al condannato od al pubblico ministero, alcun diritto subiettivo, ma ha soltanto obiettivamente considerata e ammessa la revisione, lasciando al Governo - con l'ampia facoltà conferitagli con l'art. 8 - cli regolarne i limiti e disciplinarne l'esercizio. L'art. 2 stabilisce che la revisione è ammessa soltanto a favore del condannato e prevede i casi in cui essa può essere domandata: a) inconciliabilità di due sentenze di condanna;

b) prova sopravvenuta dell'inesistenza del fatto o della non partecipazione del condannato;

e) dimostrazione che la condanna fu effetto di falsità o di altro delitto. Adottando una disposizione del progetto del nuovo Codice di procedura penale, si è precisato (art. 2 cpv. 1°) che la revisione è ammessa soltanto quando gli elementi dedotti siano tali da escludere, se accertati, la sussistenza del fatto e la partecipazione del condannato e - sempre al fine di contenere l'istituto in più rigorosi confini - si è adottata (art. r3) un'altra disposizione del progetto diretta ad impedire una rivalutazione in sede di rinvio, delle sole prove assunte nel precedente giudizio, prescrivendo che,

REL,\ZIO>IE J\J, R.D.

3.10.1929,

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ove risultino infondati o non siano pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il ~iudi~e. di rinvio non possa assolvere: . Prendendo norma da altra dispos1z10ne del progetto - che cost1tu~sce una provvida innovazione nei confronti del codice_ vige~te - si ~ p~escntto (art. 4 cpv. 2°) che, nel caso di fatt~ sopravvenuti_ o d! elen~e,nu_d1_ l?ro_va scoperti dopo la condanna, che non nsultmo da att_i dell autont_a gm~1z1ana, l'interessato debba richiedere preliminarmente al Tribunale Sp~c1ale - 11_ qu~l': provvede sulla richiesta coll'ordinanza inoppugnabile - che siano ordmatl 1 relativi accertamenti. Con l'art. 6 si è disposto che il Consiglio di revision_e procede in_ Ca~_era di Consicrlio, sentito il P.M., senza intervento della difesa, salvo 11 dmtto del cond~nnato di far pervenire memorie nel suo interesse. Ciò, per rendere più agile e spedito il giudizio, in analogia al proc_edi~nento. in. uso avan~i ~l soppresso Consiglio di revisione delle sentenze ?c1 tribunali dJ guerra, 1st1tuito e disciplinato, originariamente, con le ordmanze del Comando Supremo del Regio Esercito 20.7.1917 e 12.8.I917 e di poi col D.Lt. n-4-1918, n. 459· Circa la libertà personale del condannato, si è creduto opportuno, con l'art. 7, di dare facoltà al Consiglio di revisione_di concedere la libertà prov~ visoria. La possibilità di concedere tale_ benefic10, esp~essamente esclusa nei procedimenti avanti il Tribunale _Spec_ia_le (a~t. I? citato R.D. ~2.12.1926'. n. 2062), è stata ammessa per quei casi m cm la 11nponenza degli :lement1 dedotti a sostegno della istanza di revisione lasciano prevedere l'esito favorevole del giudizio. . Per l'eventuale <riudizio di rinvio, si è stabilito (art. 8) che esso abbia luogo avanti il Tribinale Speciale comp?sto di giudici diversi_ da quelli che pronunciarono la sentenza annullata, umco esse?do p~r, tutto 11 R.egno_ detto Tribunale (art. 5 citato R.D. 12.12.1926~. In_d~ffor~mta_del ~odice d1 procedura penale vigente, non si sono spec1ficat: 1 casi nei qual~ debba essere annullata, con o senza rinvio, la sentenza d1 condanna, lasoando al Consiglio di revisione di decidere secondo i casi c?n~reti (art. 8 P:P·)· ~i è seguito, in ciò, analoga nonna del Progett~ prehmm~r~ ,del ~odice d.\ procedura penale, dettat? a~ fì?e di una 11:1agg10re se1:1pl,1c1ta e d1 una pm larga . comprensione e qumd1 d1 una magg10r: adattab1hta delle norme. Si è adattata anche un'altra precisa nonna del Prog~tto, stab1len~o espressamente (art. 9) che l'annullamen_to_ della sentenza d1 ~on?é'.nna, m ogni caso di rinvio, è sottoposto alla condizione che :11-el ?uovo gmdiz10 venga accertata la insussistenza del fatto o la non partec1paz10ne del condannato. Ciò soprattutto allo scopo di rendere possibile e formalmente c~rretta la confenÌ1a pura e semplice, nel giudizio di rinvio, della sentenza d1 condanna, nonostante l'avvenuto annullamento. La norma dell'art. 545 C.P.P. per cui, nel giudizio ~i revis.ione,. non possono essere esaminati i testimoni, i periti e gli interpreti condannati per 3. - U.S.


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'l'RIBU:-11\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST.1TO

falsità commessa nel giudizio anteriore, è stata mantenuta (art. 10), ma opportunamente integrata in rapporto all'art. 2 n. 3, che prevede anche la ipotesi che la condanna sia stata conseguenza di altro delitto, modificata nel senso razionale - adottato dal progetto - di limitare la incapacità di quelle persone al solo caso che non abbiano confessato il delitto commesso. La revisione a favore del condannato morto - prevista dall'art. 546 C.P.P. - è stata mantenuta (art. u); ma è stata regolata - norma del Progetto preliminare del Codice di procedura penale - in maniera più perfetta, abolendo, fra l'altro, il concetto della riabilitazione della memoria, la cui improprietà è messa in chiara evidenza nella relazione del Progetto, sostituendo la dichiarazione di innocenza con quella di non colpevolezza e prescrivendo, infine, che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo risulti che il decesso avvenne per esecuzione di pena ovvero in carcere. L'art. r6, in armonia con il principio stabilito dalla legge sulla difesa dello Stato circa le sentenze del Tribunale Speciale, dispone che le sentenze del Consiglio di revisione e quelle del Tribunale Speciale in sede di rinvio non sono suscettibili di alcun gravame, salvo sempre il diritto al condannato di presentare una nuova domanda di revisione fondata su clementi diversi.

ABBREVIAZIONI (oltre quelle che sono nell'uso comune)

C.P.

Codice Penale

C.P.c.

Codice Penale comune

C.P. Esercito

Codice Penale per l'Esercito

C.P.P.

Codice Procedura Penale

C.P.P.c.

Codice Procedura Penale comune

D.C.P.S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D.L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.Lt.

Decreto Luogotenenziale

G.I.

Giudice Istruttore

M.V.S.N .

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico Ministero

P.Q.M.

per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D.

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabinieri

Tribunale C. e P.

Tribunale Civile e Penale

T .S.D.S.

Tribunale Speciale per la <lìfesa dello Stato

T.U.

Testo Unico

1°

cpv.

primo capoverso

u.cpv.

ultimo capoverso

p.p.

prima parte

u. p.

ultima parte


Prima Parte

SENTENZE PRONUNCIATE DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO


SENTENZA N. l

Reg. Gen. n. 174 / 1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Mucci Giulio, Ram baldi Giuseppe, Gauttieri Filippo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Cassone Carlo, nato l'rr.12.1883 a Modena, giornalista, detenuto dal 14.3.1928; De Poli Antonietta, nata il 28.7.1892 a Udine, casalinga, detenuta dal 13.3.1928. IMPUTATI

Del delitto continuato di cui all'art. 7 della legge 12.12.1926, n. 2062, in relazione all'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, e agli art. 107-79-63 C.P. per avere, in correitĂ fra loro, almeno dal 1926 al marzo 1928, rivelato segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato, a tal uopo mettendosi a diretto contatto, con gite fatte sovente anche oltre con.fine, col centro spionistico francese al quale ebbero a comunicare copiosissimo materiale segreto, lucrandovi per lo meno la somma di lire 100.000, loro corrisposta dalla Nazione straniera durante i due anni di servizio prestato ai danni del loro Paese.

Omissis


TRlllUKi\.LE SPECIALE PER LA Dir.ESA DELLO STATO

l'RIM/\. PARTE :

SENTENZ E PRONUKCIATE DAL T.S.D.S.

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P. Q. M.

Visti gli art. 2 della legge 12.12.1926, n. 2062, in relazione agli art. 2 - 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e gli art. 107-79-13-28-31-36 C.P.c.; ~85 - 4~6 C.P. Esercito, _dichiara la De Poli assolta per insufficienza di prove m ordrne al reato ascnttole, ordinando che venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa. Ritiene invece il Cassone colpevole del delitto di cui al capo di accusa e, in concorso del beneficio accordatogli dall'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffìc[, con 3 anni di vio-ilanza speciale di P.S.; oltre alle spes~ di. giudizio e ad ogni altra consegu~nziale di legge. . Or_dma mfi~e 1a confisca del materiale in giudiziale sequestro con la d1struz1one degli stampati e manoscritti tutti. Roma, 22.1.1929 - Anno VII.

Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per la migliore comprensione delle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria il 17.8.1928 e 15.12.1928 e delle sentenze pronunciate dal T .S.D.S. il 3-0 . 1 .1929, ed il 1" e 2.2.1929.

La sentenza n. 182 emessa dalla Commissione Istruttoria il 17.8.1928 esamina, nel complesso, l'attività sovversiva svolta dai comunisti nel 1927 e nel o-ennaio 1928 nella zona di Genova e territori adiacenti. Per 54 imputati la C.I. dichiara il non luogo a procedimento penale per insufficienti indizi di reità, mentre per gli altri 30 dispone il rinvio a giudizio del T.S.D.S .. Con la sentenza n. 232 del 15.12.1928 la C.I. precisa le imputazioni stabilendo che gli imputati devono essere giudicati, separatamente, .in tre gruppi. Gli imputati, infatti, vengono giudicati dal T.S.D.S. con sentenza n. 2 del 30.1.1929, con sentenza n. 3 del 1°.2.1929 e con sentenza n. 5 del

2.2.1929. Cassone, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai R.R.D.D. 5.rr.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. 15u, e 15.2.1937, n. 77, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 15.3.1937. Detenuto dal 14.3.1928 al 15.3.1937. · Pena espiata: 9 anni.

Per Benzi Pietro vedi « Decisioni emesse nel 1928 (notizie desunte dai fascicoli di esecuzione).

>>,

pag. 244- 248

Per Penco Vittorio vedi « Decisioni emesse nel 1928 », pag. 1337 (errata corrige). Per Secchia Pietro vedi « Decisioni emesse nel r932 >l, sentenza del T.S.D.S. n. 4 del 28.1.1932 e « Decisioni emesse nel 1928 ))' se11t<~nza della e.I. n. 210, pag. 780.


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TRIBU:S:AI.E SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 801/ 1927

SENTENZA N. 182

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SE NTENZA

nel procedimento penale contro : Antichi Francesco, nato il 30. I. r903 a Genova, metallurgico; Biagiotti Alfredo, n ato il 13.8.1894 a Sampierdarena (Genova), cordaio; Besana Angelo, nato il 19.3.1907 a Sampierdarena (Genova), verniciatore; Boccalatte An acleto, nato il 14.8.1907 a Cuccaro Monferrato (Alessandria), calderaio; Boero Antonio, nato il 20.8.1904 a Quarto (Genova), contadino; Battistella Giovanni, nato il 7+1893 a Venezia, fonditore; Biscussi Egidio, nato il 21.6.1908 a Gisuou (Francia), macellaio; Biscussi Francesco, n ato il 7-8.1909 a Marsiglia, macellaio; Bruzone Giacomo, nato il 1°.n .1907 a Cornigliano (Genova), impiegato; Barile N icolò, nato il 12.8.1908 a Genova, scatolaio ; Bisagno Pietro, nato il 21.3.1908 a Genova, calzolaio; Bianchini Severino, nato il 12.10.1902 a Castiglione d'Orcia (Siena), carpentiere ; 13onacci Santi, nato il 6.7.1904 a Sampierdarena (Genova), bracciante; Bcnzi Pietro, nato il 14-2.1903 a San Salvatore Monferra to (Alessand ria), fabbro; 13aldini Serafino, nato il 30.ir.1901 a Cornigliano (Genova), tubista; Bugatti Armando, nato il 23.5.1901 a Briga (Novara), operaio fonditore; Bazzarilli Leonardo, nato il 17.7.l908 a Levanto (La Spezia), operaio tipografo ; 13azzurro Tomaso, nato il 14.rr.1904 a Voltri (Genova), manovale; Cavallini Orlando, nato il 4.8.1905 a Palaia (Pisa), parrucchiere; Cartagenova Pietro, nato il 24.2.1905 a Genova, fattor ino telegrafico ; Cavallari Ubaldo, nato il 23.8.1905 a Napoli, fattorino; Ciardelli Renato, nato il 19+ r905 a Genova, carbonaio ;

PIUMA 1>AR'fE:

SEN'l'E::SZE

I'RO:-IU:-;rCIATE DAL 1'.S.D.S.

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Ciampi Girolamo, nato il 31.8.1910 a Genova, chiattaiuolo; Cristofari Girolamo, nato il 17-3.1905 a San Leo (Pesaro e Urbino), bracciante; Coda Spirito, nato il 14-4-1903 a Biella (Vercelli),. operaio; Delmonte Luigi, nato il 7.10.1908 a Genova, vend1tore a1:1bulante; Di Prete Spartaco, nato il 19.n.1905 a Levant~ (La Spezia), muratore; Delle Piane Arturo, nato il 27.1.1903 a Samp1erdarena (Genova), motorista; Fierabracci Fosio, nato il 1°.7.1908 a Livorno, manovale ; Gazzoni Alfredo, nato il 6.6.1906 a Nizza, marittimo; . Gandolfi Lino, nato il 13.9.1903 a Genova, litografo; Guidetti Ugo, nato il 9.6.1904 a Sampierdarena (Genova), meccanico; Gaggero Giovanni Battista, nato il 19.6.1910 a Gcn?va, n~~novale; .. Gombia Attilio, nato il 16.6.1902 a Guastalla (Reggio Emilia), oper~10, Guidi Giovanni, nato il 16.8.1904 a Montecatini (Pistoia) , elettrotecnico; Lucarelli Alessandro, nato il 22.2.19or ad Urbino, bracciante; Linari An tonio, nato l' II-4-1902 a Casa! Fiumanese (Bologna), carpentiere; . Mezzano Elisco, nato il 17.5.1907 a Struppa (Genova), calzolaio; Macciò Mario, nato il 2r.7. 1907 ad Albenga (Savona), metallurgico; Massetti Benigno, nato il 29.6.1909 a Viterbo, marmi.sta; Marasso Lazzaro, nato il 10.6.1906 a Savona, calzola10 ; Manoini Maurizio, nato il 10.6.1908 a Genova, falegname; Mar:Ssini Albino, nato il 3.9.1906 a Quarto (Genova), marmista; Marsala Giuseppe, nato il 7.7-1907 a Genova, lucidatore di mobi li ; Mantovani Carlo, nato il 14.2.1906 a Genova, manovale; Macchiavello Pietro, nato il 30+ 1908 a Genova, verniciatore ; Maltese Edilio, nato il 9.7.1908 a Genova, bilanciaio; Morando Luigi, nato il 5.8. 19rr a Genova, verniciato_re; Morando Giuseppe, nato il 1°.7.1909 a Genova, lattoniere.; Noci Lelio, nato il 25.6.19o6 a Empoli (Firenze), marmista; Ormea Germano, nato il 12.10.1909 a Genova, commesso; Orrù Francesco, nato il 9.3.1908 a Sassari, marmista; Piu Antonio, nato il 14.1.1905 a Sassari, elettricista; Peragallo Angelo, nato il 5.1.1909 a Genova, ni_anovalc; Picollo Carlo, nato il 27.8.1906 a Genova, otton1ere; Priano Enrico, nato il I 3+ 1908 a Genova, carradore; . Parigi Primo, nato il 13.10.1903 a Sampierdarena (Genova), calderaio; Pieragostini Raffaele, nato il 3.5.1899 a Sampicrdarena (Genova), meccarnco;


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TRIUUNALE SPECIAL11 l'ER LA DIFESA DELLO STATO

Piu Giuseppe, nato il 21.4.1900 a Sassari, commesso; Paveri Luigi, nato il 3.1r.r9ro a Genova, manovale; . Pedemonte Silvio, nato il 20.9.1901 a Rivarolo Ligure (Genova), meccamco; Penco Vittorio, nato il 9.r.r9n a Trieste, meccanico; Passalacqua Paolo, nato il 20.7.1904 a Cremolino (Alessandria\ tipografo; Rissotto Angelo, nato il 28.5.1908 a Genova, commesso; Rivanera Egidio, nato il 3r.8.r909 a Genova, marmista; Ricorda Giuseppe, nato il 9.6. 1908 a Cornigliano (Genova), manovale; Ramairone Giovanni, nato il 27.1.1906 a Genova, fornaio; Reboso Luigi, nato il r3.ro.r905 a Genova, velaio; . Scaraonati Silvio, nato il 26.rr.1902 a Sampierdarena (Genova), aggiustatore; Spinesi Vasco, nato il 21.6.1910 a San Giuliano (Pisa), verniciatore; Sivero Giovanni Battista, nato il 24.6.1910 a Genova, marmista; Salvetti Gino, nato il 19.6.1902 a Subbiano (Arezzo), meccanico; Soncini ~mili~, . nato il ~.12.19~0 a Sampierdarena (Genova), operaio; . . Serughelh Att1l10, nato 11 20.6.1898 a Sampierdarena (Genova), marittimo; Secchia Pietro, nato il 19.12.1903 a Occhieppo Superiore (Vercelli), impiegato; T:rrag~oli _Carlo, nato il 27.8.1907 a Genova, operaio; T1mo111 Raimondo, nato l'8.r.r9ro a Genova, bilanciaio; Traverso Antonio, nato il 30.9.1872 a Bavari (Genova), conciatore. Ulissi Virgilio, nato il 26.5.1909 a Genova, manovale; Ulissi Mario, nato l' n.8.1906 a Genova, fabbro; Va!lebella Paolo, nato il 19.6.1909 a Genova, panettiere; Vaia Alessandro, nato il 12.9.1907 a Milano, studente universitario ; Viana Iside, nata il 6.8.1902 a Candelo (Vercelli), casalinga; Vota An tonio, nato il 21.7.1903 a Favria (Torino), meccanico. Tutti detenuti tranne Secchia, Benzi e Penco, latitanti.

IMP U TATI

I) del reato ?i ~ui ~ll'art. 63 C.P. 3° cpv. legge 25.rr.1926, n. 2008, p~r aver~ nel ternton~ d1 Genova e dintorni, nell'anno 1927 e fino al mese d1 gennaio 1928, mediante propaoanda scritta e orale diffusione di manifestini e di altri stampati di -conte~uto violento ed iil;gale, riunioni segrete,

PRIMA PARTE:

SENTENZE PROKUKCIATE DAL T,S.D.S.

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pr~parazioni di fat:i ~iolenti e di attenta_ti contro alte_person_alità dell? ; tato: istigato le popolaz10m e le masse operaie a sorgere ~n anm contro _1 I ?ten dello Stato ed a suscitare la guerra civile allo scopo d1 mutare la cost1tuz10ne dello Stato stesso; 2) del reato di cui all'art. 4 u.p. suddetta legge, per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luoO'O di cui sopra, con la loro attività sovversiva propagandato le idee, i proirammi ed i metodi di azione del disciolto Partito Comunista; 3) il Vota, il Guidi e l'Antichi, inoltre, del reato di cui all'art. 37 legge di P.S. per non avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, denunziato il possesso di anni. I N CA.MERA D I CONSIGLIO

Letti gli atti e la requisitoria del P.M. che chiede alla Commissione il proscioglimento per insufficienza di prove di Biagiotti Alfredo, Besa~a Angelo, Boero Antonio, Biscussi Egidio, Biscussi Francesco, Benzone Giacomo, Baldini Serafino, Cartagenova Pietro, Ciardelli Renato, Del Mo~te Luigi, Di Prete Spartaco, Linari Antonio, Mangini Maurizio, Marsala Gmseppe, Mantovani Carlo, Macchiavello Pietro, Noci Lelio, Ormea Germano, Rissotto Angelo, Reboso Luigi, Spinelli Vasco, Soncini Emilio, Timoni Raimondo, Ulissi Mario e Barile N icolò, ed il rinvio a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe di tutti gli altri rubricati, osserva IN FATTO ED I N DIRITTO

Palesi e ripetuti erano stati, nel 1927, i segni di riaccesa attività nel genovese del Partito Comunista clandestinamente risor to, perché il Questore di quella provin~ia non se ne preoc: upasse e no~ adot~as_se_ i 11:ezzi idon~i a stroncare con nsolu tezza la mala pianta. Fu cosi che, m1z1atas1 nella terzc1 decade dell'ottobre, la brillantissima operazione di scoperta e di arresto degli affiliati fu condotta a termine con senno, solerzia e competenz~ _nei mesi successivi, talché si può con sicurezza affermare che la perm:10sa organizzazione in quella zona ridente, ganglio importantissimo degli mteressi nazionali, ad encomiabile opera di quegli organi di polizia, fu annientata. :Molti furono i documenti e gli elementi di prova raccolti e tali che basta dare ad essi un'occhiata per convincersi quale serio pericolo avrebbe corso la tranquillità della Nazione se la deleteria trama non fosse stata tempestivamente sventata. Fu accertato, e l'istruttoria giudiziaria ha confermato, che l'organizzazione comunista di Genova era costituita da un Comitato Federale com-


TlU l!UNAtE SPECl:\LE PER LA ])J FESA ))ELLO STATO

p_osto dai prevenuti Guidi, Bo.nacci e Bianchini, i quali avevano la direzione vera ~ propria del movimento e della riorganizzazione del Partito, e ta!e comp~to assolvevano con intelligenza, audacia ed astuzia. Faceva da cernere tra 11 Federale e il Comitato Centrale di Milano il rubricato Vota il quale portava ordini, stampe e for ti somme che servivano alla bisogna. D'altro canto a capo e mente direttiva del <<Centrale >> era il nominato Secchia, inteso « Bottecchia >l, il quale era validamente ed efficacemente coadiuvato dal rubricato Coda, pericoloso comunista, calato dalla Svizzera dove aveva esercitato funzioni di concetto del Partito e che serviva di colleg~mento .tra i Federai~ p~ima ~i. Genova, Torino e Milano e poi di Ven~z1a e Tr~es~e, ~el!a cm circoscnz10ne - sul Carso - aveva tenuto tra quegli allogeru numom e conferenze; dalla comunista Viana Iside le cui mansioni ~on s~ limi~avan? a quelle meccaniche di dattilografa, ma si esplicavano m attiva e mtelligente opera di collegamento e .fiduciaria. Viana che avev~ s?stituito negli incarichi il nominato Vaia quando questi, che pur contmuo nel prestare la sua opera volontaria al Secchia ed al Partito fu arruolato nell'Esercito e precisamente quale allievo ufficiale. ' ~osì. pe~tanto era formato l'Ufficio 8° dell'organizzazione giovanile co?lumst~ italiana avente sede in Milano, Via Iommelli 57, Ufficio che era m continuo contatto col predetto Federale di Genova. In questo Federale sv~lgevano attività rilevante il rubricato Benzi Pietro -. r~uscito ~ fuggire in ~rancia e pare poi in ~uss~a - .che va rinviato a giud1Z10 col_nto contu~aciale. E Borgatti Antorno, 11nphcato in altro procedi~en_to d1 questo Tnbunale (vedi sentenza n. 72 del T.S.D.S. nelle << Decis10m emesse nel 1928 )), pag. 469). Facevano parte dell'organizzazione genovese i comunisti Gandol.fi e Lucare!li, to~nati ?alla Germania dove si erano perfezionati nell'Università con1t~nt~ta d1 Berhn?, ~ svol~evano diligente attività organizzativa e propagandistica; nonché 1 più pencolosi sovversivi Gombia, Delle Piane e Pedemon~e ~he c~l Vota di. cui sopra erano scesi dalla Russia dopo d'essersi abbeverati d1 teone bolscev1ehe che divulgavano con conferenze e articoli di giornali clandestini.

Il Federale ligure era così composto: Federale con sede a Rivarolo Ligure dal q~ale dipendevano. i. segÙenti se_ttori attivi: Rivarolo, Sampierdarena, Sestn Ponente, Cormghano, Voltn, Genova propriamente detta, Genova Centro, Genova San Teodoro, Genova Marassi, Genova Ponte Carrega, Genova Foce, Genova Quezzi. I predetti settori erano poi suddivisi in cellule, d'officina e di strada: gru~pi ristrettissimi di persone, al massimo cinque, ciascun elemento delle quah rappresenta. un estre1:10 tentacolo che s'infiltra fra le masse per propaganda~e l~ teone c?mums:e e per adescare i giovani inesperti. · ~api _dei . predetti setton e delle più attive cellule, che provvedevano alla n costituz10ne del Partito, alle iscrizioni, alla raccolta di fondi, alla di-

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUKCIATE DAL T .S.D.S.

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stribuzione di manifestini e stampe clandestini, alle sovvenzioni ai bisognosi e alle famiglie dei detenuti politici, alle riunion i e alle confe renze erano i rubricati Maltese, Piu Antonio, Pieragostini (il quale si ostina a negare sebbene venga concordemente disignato da Pecl~monte, Bugatti, Guidi, Lucarelli), Pedemonte, il latitante Penco che serviva da collegamento e da corriere (trovasi imputato in altro processo e già rinviato a giudizio col rito contumaciale), Picollo, Sivero, Salvetti, Terragnoli (che anche nell'interrogatorio istruttorio ha tenuto contegno cinico ed irritante), Antichi, Boccalatte, Bisagno (che per la sua attività propagandistica, fatta con insufficiente cautela, fu il primo, fra i denunziati, ad essere arrestato e seguì perciò da punto di partenza per la scoperta e l'arresto degli altri), Bazzurro, Fierabracci, Lucarelli, Mezzano, Macciò e Massetti; e fra questi i più accesi e pericolosi il Massetti, il Sivero, il Picollo, il Piu Antonio, per l'opera di proselitismo e di suggestione, sebbene il Picollo nell'estate del 1927, forse perché non otteneva i benefici materiali che s'era proposto, s'era appartato dalle file sovversive ed era stato minacciato di rappresaglie. Che concordi ed ampie confessioni dei più autorevoli fra tutti i predetti, gli appunti, il largo materiale di propaganda sequestrato nonché le rilevanti somme repertate al Coda, le confessioni di quasi tutti gli altri sopra ricordati, a prescindere anche dal testimoniale, formano abbondante materia per potere con tranquilla coscienza affermare che tutti i sopra nominati nel 1927- ricostituivano il Partito Comunista disciolto l'anno prima per ordine della Pubblica Autorità ; che di tale Partito facevano parte e propaganda della dottrina dei programmi e dei metodi d'azione, con unica intenzione cnmmosa. Pertanto essi debbono essere rinviati a rispondere di tutti i delitti previsti dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, coincidendo i termini dei fatti cogli estremi giuridici di tali reati. Non conviene la Commissione col P.M. circa la violazione dell'art. 3 Je, perché dao-li atti non si rileva con certezza che i prevenuti cpv. citata lerr< bb . b abbiano istigato a commettere i reati previsti dai precedenti articoli, ma bensì fatto propaganda generica dei metodi d'azione del Partito ~n discussione. Nel senso di cui sopra perciò deve intendersi configurata, limitata e precisata l'accusa. Il Vota, il Guidi e l'Antichi, inoltre, debbono essere rinviati per rispondere - per connessità - d'omessa denuncia di armi ai sensi dell'art. 37 della vigente legge di P.S. perché all'atto del loro arresto furono trovati in arbitrario possesso di anni non denunciate all'Autorità. E' vero che il Sivero, strana e spiccata figura di questo processo, i cui protagonisti sono tutti giovani intorno ai 20 anni, aveva parlato di una squadra che all'ombra dello sport avrebbe dovuto simulare una delittuosa preparazione di attentati ed atti terroristici; ch'era ventilato anche un atten-


TR!BUKALE SPlìCIALE i'ER LA l)IFESA ])ELLO STATO

tato contro il Duce; che erano persino stati dati ordini per la soppressione di un capomanipolo e del Picollo che, come si disse, ne:ll'cstate aveva defezionato ed era ritenuto delatore ; che il Guidi era in corrispondenza col1'estero a mezzo di un aeroplano che da Monaco riusciva inosservatamente a penetrare nel ciclo d'Italia ed atterrare; che, accompagnato e per ordine dello stesso Guidi, il Sivero aveva trasportato una cassetta piena d'armi e munizioni e l'aveva sepolta nel bosco quadrato vicino a Quczzi, ma l'istruttoria ha smantellato tutte le asserzioni, parto della giovanile e irrequieta fantasia del Sivero. Basti accennare che dopo un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Istruzione coll'assistenza di Sivero nel punto preciso e con dovizia di particolari da questi indicati, nulla fu trovato, neanche una traccia che potesse fa r sembrare verosimile .il seppellimento della presunta cassetta . . Peraltro nei confronti del Guidi - il quale, bisogna convenire, è stato sereno e preciso nelle sue deposizioni - il Sivero ha bO'raclatamente lucido, . ntrattato quanto aveva denunciato. Perciò la Commissione non tiene alcun calcolo delle rivelazioni del Sivero perché già vagliate prive di fondamento né può tenere in seria considerazione le chiamate di correo e le altre fa ntastid1erie del Sivero. Non così delle chiamate di correo del Guidi che in atti trovano precisa conferma dal controllo di altri elementi. La Commissione accoglie, e li adotta, i motivi che hanno indotto il P.M. a chiedere il proscioglimento dei 25 in principio nominati. In verità si tratta di giovani i quali, quasi tutti, per le cond.izioni ambientali in cui avevano vissuto, non avevano raggiunto la maturità psichica ed erano perciò preda facile delle suggestioni e dei traviamenti e, se qualche contatto impuro avevano avuto e a qualche riunione avevano partecipato, non risulta che ciò avevano fatto in piena scienza, coscienza e libertà di atti e pertanto farebbe difetto all'integrazione giuridica del reato l'essenziale elemento volontario; tanto più se si pensi anche che fra essi vi erano alcuni fascisti cd appartenenti alla M.V.S.N . i quali se hanno tenuto un deplorevole contegno dal lato morale e disciplinare, non si può dire che abbiano violato una norma giuridica. Epperò la Commissione opina che molti di coloro per i quali il P.M. chiede il rinvi~ a g~udizio si. ~ovin.o in c~ndi~ioni pr~ssoché simili a quelle che avvantaggiano 1 predetti 11 cm prosc10ghmento e stato chiesto, e pertanto anche per costoro crede equo adottare lo stesso provvedimento di <riustizia. Essi sono : b -

Marassini Albino. Ha sempre negato appartenenza al Partito ed attività. Il fatto che il cugino coimputato Sivero abitava con lui e lavorava assieme al Massctti nello stesso stabilimento ov'egli lavorava, non può costituire serio motivo di addebito. E' vero che viene indicato come correo dal Massetti, dal Fierabracci e dal Rivanera, ma nessun elemento concreto essi forniscono circa la sua effettiva appartenenza al Partito.

PIUMA PARTE :

SENTENZ E J>RONUNCI ATE

DAL 'l',S.D.S,

- - - -- - - - -- - -- - - --- - -- - -

49

Morando Luigi, sed icenne, dichiara di nulla sapere di comunismo. Amico del Sivero ne subiva qualche influenza, non è provato che fosse iscritto al Partito. Cos.ì il fratello. ~ Morando Giuseppe, diciottenne, frequentò qualche riunione verso la metà del 1926 trascinato dal Picollo. Nulla di più risulta. In ogni modo non è provato l'elemento volontario.

- Orrù Francesco era un succube del Massetti di cui subiva anche le percosse per il che ebbe .a lamentarsi coi suoi tutori..Figura sci~l~a, e secondar ia di cui nessun pencolo h a da temere la pubblica tranquilhta. Anche se ad opera del Massetti fu iscritto, mancò il lib~ro concorso dell.a su~ volontà tanto che aveva chiesto di potere arruolarsi quale volontano nei reparti libici. - Peragallo Angelo. Nega appartenenza al. Partito ed alla ~tti~ità. Ammette di essere stato trascinato, sembra dal P1collo, ad una nun10ne, ma eoli riteneva si trattasse di una gita di piacere, invece si inaugurò un gagliaro . detto. Ha 18 anm. - Priano Enrico, non ancora ventenne, attendeva il congedamento del fratello per arruolarsi nei carabinieri. Il Piu Antonio, colla scusa di una scampagnata, lo attrasse ad una riunione sovversiva. Se ne allontanò e ne parlò al padre che lo sconsigliò di avvicinare il Piu. - Parigi Primo. Nessuna atti~ità risulta av_ere svolto in l~alia. Fu iscritto in Francia al Partito Comumsta ma non s1 hanno elementi per potere affermare ch'egli abbia violato le norme di cui all'art. 5 legge 25.11.1926, n. 2008. - Piu Giuseppe, cugino di Piu Antonio; non ~ da ~scludersi che la velenosa attività di questi l'abbia attratto nella propna orbita; ma, sebbene molti suoi coimputati facciano il suo nome, non si ha la .certez~a di ~u.ant? gli attribuiscono. Egli nega. Non si ritiene, da quanto nsulta lil atti, md1viduo pericoloso. - Paveri Luigi di 17 anni. E' altro succube del Sivero. Priv~ d~ volontà propria, non è escluso che sia stato rimorchiato a qualche numone. Si dubita nell'elemento intenzionale. - Passalacqua Paolo. Su ob <rcrestionato dal Massetti .stampò alla macchia . , dei foglietti di propaganda; ma dal complesso delle. nsultanze non . s1 puo affermare, al di foori di un tanto, che certamente egli fece a scopo d1 lucro, che egli siasi reso responsabile di azione delittuosa. - Rivanera Egidio, diciottenne. Appa_rtenn~ alla s~cietà Velo sport. Intervenne a qualche riunione dietro la cluesa d1 Quezz1, ma non capiva 4· -

u.s.


50

TRTDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE :

SE1'"fENZE

PRONUNCIATE DAL T.S. D.S.

5r

- e non è da escludersi - di cosa parlassero. Dagli atti sembra g10vane m tempo a salvarsi dal possibile traviamento.

egli vi s1 trovava. Nega l'appartenenza al Partito e qualunque attività sovversiva.

- Ricorda Giuseppe di anni 19. In atti non risulta di positivo che un riconoscimento del Guidi il quale gli avrebbe dato l'incarico di riordinare il settore di Cornigliano. Il Ricorda nega né risulta se egli abbia assolto l'incarico.

- Cavallari Ubaldo. N ega ogni addebito. Sembra sia stato di idee anarchiche. N on esistono in atti elementi attribuibili a suo carico.

- Ramairone Giovanni, trascinato dal Piu Antonio assistette a qualche riunione; è verosimile nulla abbia inteso essendo sordo. Ammette di avere accettato qualche giornale dal Piu ma incoscientemente. - Scaraonati Silvio nega appartenenza ed attività. Lo accusa poco consistentemente il Gazzoni. - Traverso Antonio. Portò un pacco di giornali per incarico di tale Casini (1), che non è implicato in questo processo, a Sivero; ma asserisce che ne ignorava il contenuto e non esistono in atti serie ragioni per contraddirlo. - Serughelli Attilio. Il Guidi e il Bonacci si servivano di lui come portaordini. Nega di essere stato iscritto al Partito. Appare figura scialba e certamente non pericolosa. - Ulissi Virgilio di anni r8. Trascinato dal Sivero partecipò a qualche riunione in Quezzi. Data la sua età e l'inesperienza la Commissione è dubbiosa sull'elemento intenzionale della sua partecipazione. - Vallebella Paolo di anni 18. Nega l'appartenenza al Partito. Ammette che, rimorchiato da Piu Antonio, partecipò incoscientemente a qualche riunione. - Battistella Giovanni. Fascista fìno al '24 e iscritto ai sindacati fascisti recentemente, nega ogni addebito; fu accusato di omicidio di un fascista a Venezia e assolto in istruttoria. In complesso nessun serio e provato addebito emerge in atti a suo carico. - Bugatti Armando. Nega l'appartenenza al Partito. Ammette di avere ricevuto dal rubricato Penco un pacco di giornali sovversivi che però egli non distribuì, ma distrusse. N ulla contrasta seriamente in atti col suo arresto. Bazzarilli Leonardo. Nega l'appartenenza al Partito. Ammette che adescato da.I Piu Antonio, si limitò a simpatizzare per le idee comuniste. Nulla risulta di sostanzialmente serio in atti a suo riguardo e non è da ritenersi elemento pericoloso politicamente. - Cavallini Orlando. Una volta diede disinteressata ospitalità a Sivero. N ega che sia stata sua una circolare rinvenuta a terra in guardina mentre (r) Vedi « Decisioni emesse nel r928 )), sentenza n. 29, pag. 143.

- Ciampi Girolamo di anni 17. Subì le subdole e malefiche influenze del Sivero; ma non risulta che abbia svolto attività né che abbia preso parte coscientemente alle riunioni. - Cristofari Girolamo. Ammette di avere avuto qualche contatto, che egli assume casua~e, col G~idi e per. mezzo di questi ~~n q~1~l~he . altro _comunista, ma respmge ogru accusa d1 appartenenza o d1 att1vlta d1 Partito. Non si trovano in atti solidi elementi per contraddirlo. - Cazzoni Alfredo. Ammette di avere avuto stampe sovversive per la distribuzione, ma asserisce di averle buttate nel gabinetto di decenza del treno. Circa alcune sue lettere compromettenti sequestrategli, dice di avere scritto delle menzogne. Non emergono io istruttoria serii dati in contrasto. - Guidetti Ugo. Era amico di Bonacci e lo frequentava perché vicino di casa, ma nega di condividere le idee di quello o di svolgere analoga attività. - Gao-o-ero Giovanni Battista di anni 17. Propagandato da Terragnoli prese incos~~ntemente parte a qualche riunione. Non sembra che il suo proscioglimento costituisca un pericolo. - Marasso Lazzaro. Trascinato da Piu Antonio assistette a qualche riunione ma nega di essersi iscritto al Partito o comunque di avere svolto attività di sorta. P. Q• .M.

Letti gli art. 4-7 legge 25.r1.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 37 T.U. legge di P .S. 6.rr.1926, n. 1848; 42r 551 - 507 e segg. C.P. Esercito. A parziale difformità delle richieste del P.M. pronuncia l'accusa contro Guidi, Secchia, Coda, Vota, Vaia, Vian a, Massetti, Gombia, Lucarelli, Gandolfi, Bonacci, Bianchini, Benzi, Mezzano, Maccio, Bazzurro, Fierabracci, Delle Piane, Antichi, Penco, Terragnoli, Sivero, Salvetti, Boccalatte, Pedemonte, Pieragostini, Picollo, Piu Antonio, Maltese e Bisagno e li rinvia a giudizio di questo competente Tribunale perché rispondano dei delitti previsti dall'art. 4 legge 25.11.1926, n . 2008, per avere nel ge1_1ovese e a Mila_no nel 1927 ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordme della Pubblica Autorità, per avere fatto parte di tale Partito e per averne fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione.


52

TRIBU:-IALE SPECI ALE PER LA DIFESA DE LLO STATO PRIMA

Il yota, il Guidi e l'Antichi, inoltre, di violazione dell'art. 37 vigente legge d1 P.S., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, omesso di denunciare le armi di cui erano in illegittimo possesso alla competente Autorità. Fa intimazione ai latitanti Secchia, Penco e Benzi di costituirsi entro 5 giorni dalla notifica di questa sentenza, trascorso il qual termine saranno giudicati in contumacia. Dichiara che non vi è luogo a procedimento contro tutti gli altri 54 i~1putati in ordine. alle imputazioni loro ascritte in epigrafe, perché non multano a loro carico sufficienti indizi di reità ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

PARTE :

SI; NTENZE

PRONUNCIATE

DAL T .S.D.S.

Reg. Gen. n. 801/1927

53

SENTENZA N. 232

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V .S.N.;

Roma, 17.8. r928 - Anno VI. IN CAMERA DI CONSIGLIO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Vista la richiesta del P.M. in data ro.r2.1928 tendente alla divisione degli imputati nel processo Antichi ed altri 29, {n 3 gruppi da essere giudicati separatamente. Ritenuto che appare opportuno rendere più agile e semplice il dibattimento nel riguardo degli imputati rinviati a giudizio. Che le imputazioni per ognuno di essi stabilite in sentenza, nonché l'ana.loga motivazione, debbano rimanere integre - in accoglimento alle richieste del P.M. -. Vista la propria sentenza del 17.8.1928 - Anno VI, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Guidi Giovanni, nato il 16.8.1904 a Montecatini (Pistoia); Secchia Pietro, nato il 19.12.1903 a Occhieppo Superiore (Vercelli); Coda Spirito, nato il 14+1903 a Biella (Vercelli); Vota Antonio, nato il 21.7.1903 a Favria (Torino); Vaia Alessandro, nato il 12.9.1907 a Milano; Vùma Iside, nata il 6.8. r902 a Candelo (Vercelli); Massetti Benigno, nato il 29.6.1909 a Viterbo; Gombia Attilio, nato il 16.6.1902 a Guastalla (Reggio Emilia); Lucarelli Alessandro, nato il 22.2.1901 a Urbino; Gandolfi Lino, nato il 13.9.1903 a Genova.


54

TRIBUNALE SPECIALE PER LA Df FESA DELLO STA'l'O

IMPUTATI

r) del reato di cui all'art. 63 C.P., 3° cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel territor.io di Genova e dintorni, nell'anno 1927 e fino al mese di gennaio 1928, mediante propaganda scritta ed orale, diffusione di manifestini ed altri stampati di contenuto violento ed illegale, riunioni segrete, preparazione di fatti violenti e di attentati contro al te personalità dello Stato, istigato le popolazioni e le masse operaie a sorgere in armi contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile allo scopo di mutare la costituzione dello Stato stesso; 2) del reato di cui all'art. 4 u.p. della suddetta legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, con la loro attività sovversiva, propagandato le idee, i programmi cd i metodi d'azione ciel disciolto Partito Comunista; 3) il Vota cd il Guidi, inoltre, del reato di cui all'art. 37 legge di P.S. per non avere, sempre nelle circostanze stesse di tempo e di luogo, denunziato il possesso delle armi.

Omissis (Nel fatto e nel diritto la C.I. ripete quanto ha detto nei confronti dei sunnominati imputati nella precedente sentenza n. 182 del 17.8. 1928).

P. Q. M.

Letti gli art. 4-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; R. D. 13.3.1927, n. 313; 37 T.U. legge di P.S. 6.u. 1926, n. 1848; 551 - 507 e segg. C.P. Esercito. A parziale difformità delle richieste del P.M., pronuncia l'accusa contro Guidi, Secchia, Coda, Vota, Vaia, Viana, Massetti, Gombia, Lucarelli e Gandolfi e li rinvia al giudizio di questo competente Tribunale perché rispondano dei delitti previsti dall'art. 4 legge 25. u.1926, n. 2008, per avere, nel genovese ed a Milano, nel 1927, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere fatto parte di detto Partito e per averne fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione. Il Vota ed il Guidi, inoltre, di violazione dell'art. 37 vigente legge di P.S. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, omesso di denunciare le armi di cui erano in illegittimo possesso, alla competente Autorità.

2

PRIMA PARTE:

SEl\"l'E:-!ZE

PR01'UNC!ATE DAL T.S.D.S.

55

Fa intimazione al latitante Secchia di costituirsi entro 5 giorni dalla notifica di questa sentenza, trascorso il quale termine sarà giudicato m contumacia. Roma, 15.12.1928 - Anno VII.

Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.


TRIBUN/\.LJ1 SPECIAT, E PER LA DI FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 801/1927

SENTENZA N. 2

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

PRI11/I PARTE :

SENTENZI,

PRONUNCIATE D:\L T.S.D .S.

57

nista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere fatto parte di tale Partito e per averne fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione. Il Vota e il Guidi, inoltre, di violazione dell'art. 37 vigente legge di P.S. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, omesso di denunciare le armi, di cui erano in illegittimo possesso, alla competente Autorità. IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requ1S1toria e gli imputati che con i loro difensori per ultimi hanno avuto la parola, SENTENZA

nella causa contro:

IN FATTO ED IN DIRITTO

Guidi Giovanni, nato il 16.8.1904 a Montecatini (Pistoia), elettrotecnico, detenuto dal 14.1.1928; Coda Spirito, nato il 14.4.1903 a Biella (Vercelli), operaio, detenuto dal 14. r. 1928; Vota Antonio, nato il 21.7.1903 a Favria (Torino), meccanico, detenuto dal 28.1.1928; Vaia Alessandro, nato il 12.9.1907 a Milano, studente universitario detenuto dal r.1. r. 1928 · ' I

'

Viana Iside, nata il 6.8.1902 a Candelo (Vercelli), casalinga, detenuta dal 14.r.1928; Massetti Benigno, nato il 29.6.1909 a Viterbo, marmista, detenuto dal 23.ro.1927; Gombia Attilio, nato il 16.6.1902 a Guastalla (Reggio Emilia), operaio edile, detenuto dal 29. ro. 1927 ; Lucarelli Alessandro, nato il 22.2.1901 a Urbino, bracciante, detenuto dal 26.ro.1927; Gandolfi Lino, nato il 13.9.1903 a Genova, litografo, detenuto dal 25.ro.1927. I .M PUTATI

Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.rr.r926, n . 2oo8, per avere nel genovese e a Milano, nel 1927, ricostituito il Partito Como-

La Regia Questura di Genova, per manifesti segni in quella provincia di riaccesa attività comunista, nell'ottobre 1927 aveva operato l'arresto del giovane e perico.loso sovversivo Massetti, che aveva diffuso nelle vicinanze del Distretto Militare manifestini di intonazione antimilitarista e bolscevica, in concorso con altri che con lui furono arrestati. Arrestati furono anche Lucarelli e Gandolfi, provenienti dall'Università comunista di Berlino, dove avevano appreso il verbo sovversivo per la più idonea propaganda che già avevano cominciato a svolgere in Italia, per la ricostituzione del disciolto Partito Comunista, e Gambia proveniente dalla Russia dove, per incarico e a spese del Partito, era stato in delegazione per studi comunisti, traendone deleterie nozioni che aveva divulgato mediante articoli in stampe clandestine e conferenze segrete a giovani operai in Trieste, Genova e Torino. In seguito alle prime indagini, queg.li organi di polizia avevano potuto apprendere l'ubicazione dell'Ufficio 8° del Comitato Centrale di Milano, dove era eseguito l'arresto del Guidi, segretario federale giovanile comunista della Liguria, con sede in Rivarolo, riparato a Milano dopo i primi arresti operati dalla polizia di Genova. · Capo dell'Ufficio 8° era il Secchia, che riuscì a sfuggire all'arresto e si trova tuttora latitante e per cui fu operato preliminarmente lo stralcio dagli atti che lo riguardano. Nella circostanza furono arrestati anche : - Viana Iside, comunista fer vente, prima appartatasi dal movimento e poi rientrata verso gli ultimi mesi del 1927, con l'incarico di dattilografa dell'Ufficio 8°, la quale serviva anche da collegamento fiduciario con elementi comunisti di Firenze e di Roma, città dove si era recata per portare notevoli somme e circolari segrete del Partito;


58

PRIMA PARTE:

T R!BUl\"ALl1 SPECIALE PER LA DIFESJ\ DELLO STATO

, - . Vafa, _il quale av?va preceduto la Viana negli st~ssi incarichi presso 1 Ufficio 8 , smo a quanao, verso la fine del 1927, era riuscito ad arruolarsi come all.ie':'o uffìci~le nel Regio Esercito, pur continuando dopo, durante le ore di libera uscita, a tenersi in contatto con dirio-enti e compao-ni dell' Ufficio, e a prestare al Partito la sua apprezzata ope~a; ~

-:- v_ot~, tornato dalla _Russia dove era stato capo della delegazione comunista Italiana, nel gennaio del 1927, aveva fatto da corriere tra la fcderazi~n~ i.ovanile comunista lig~re ~ !'.Ufficio 8~, ver~ando la sua molteplice attlvlta in conferenze e pubbhcaz10ni clandestme di propaganda; - Coda, pericolosissimo fra i più attivi comunisti che, tornato dalla Sviz~era dov~ ~veva avuto fu_nzioni d_i concetto, serviva da collegamento f~a 1 Fed_eralt d t_ Genova, Tonno e Milano, ed in un primo tempo anche d1 Ven_ez1a e Tne.ste, .non di;degn~ndo di t.enere conferenze di propaganda co1~ Lm.1st_a ed .antmaz1onale 1.ra gli allogem del Carso, zona politicamente dehcat~ss1ma a1 confini ~o~ l'Italia. Era elemento di sicura fiducia dei capi che_ g~ ~ffi?ava~o fort1ss1me somme di vergognosa origine straniera che egli d1stnbmva a1 centri delle organizzazioni illegali per alimentare la vita onde addivenire alla più vasta riorganizzazione del Partito. Nell'istruttoria scritta cd orale, se non fossero bastate le abbondanti prove costituite dai testi e da numerosissimi documenti sequestrati, si è avu:a. la confessio~e di q uasi tutti gli imputati, tal uni dei quali hanno fatto esplicita affermazione della loro fede e della loro attività, anche in udienza, come il Cod_a e il L ucarelli. Quest'ultimo, anzi, per la sua spavalderia nelle parole ha ~1mostrato di essere incorreggibile e politicamente molto pericoloso. I1 ? md_i poi, p~r tent~ndo di ìndeboiire la sua confessione piena e le sue precise cucostanz1ate chiamate di correo fatte nell'interrogatorio scritto, è stato esplicito nelle sue interessanti asserzioni. H a detto che egli cd il Vota scrivevano i man ifesti e i giornali « Fiaccola », « Scintilla », « Riscossa >> e « Fronte Unico », che venivano stampati alla macchia a Genova e a Milano, e distribuiti agli aderenti per la diffusione. Ha anche detto che adunanze mensili di comitati di settore venivano tenute nelle m ao-lierie di Rivai:, rolo .. Ch~ n~l settembre del 1927 aveva costituito un comitato di unità proletana d1 cm facevano parte il Gombia, il Guid i ed altri. Aveva continuato l'opera di ricostruzione del Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità, iniziata dal Benzi, precedente segretario fe derale. P~rt~nto .i fatti ~he diedero luogo all'arresto dei prevenuti, come sopra enunciati, e nsultanu dalla sentenza d'accus a sono r imasti pienamente accertati all'orale dibattimento. Il Guidi com~ s~gretario federale, il Gandol fi. quale capo settore di Genova Centro, sostltmto quando, come si disse, si recò a Berlino dal Massetti, il Lucarelli quale rappresentante degli adulti nella organizzazione gio-

SF.N1'EN ZE PROKUKCl:\TE DAL T .S.D.S.

59

vanile, gli altri tutti con l'attivi~à dianzi ri.levata? ne! 1.927 nel geno~ese e in Milano, appartenendo al Partito Comunista,. ncostltmvano la sua mqu_adratura clandestina, il disciolto Partito Comun.1sta, for~a?do e _tene~do m vita illegale un Ufficio in Milano, una feder~z1one_ e ~1ec1. se~or~ a ?enov~ e sobborghi, facendo a mezzo di st~m_pe, dt 1:1~mfest1: d1 d1stnbuz1one d1 soccorsi a famiglie delle presunte v1t~1me P.oht1che,. di_ co~erenze, prol?a<randa delle dottrine e dei programmi e det metodi d1 azione del Partito o

.

Comunista. · ·d· · d · Ora in tali fatti accertati il Collegio ravvisa gli estremi gmn 1c1 e1 reati rubricati ; né fa difetto l'elemento intenzionale, in q\1anto pur. essc,nd~ i giudicabili giovani, essi commisero i fatti in pi~na cosc1e~za ~ ltbert?, d1 atti, e tale era la loro m aturità psichica da poter discernere 11 lecito dall illecito giuridico. . · · 1· · Ritiene però che nel fatto dell a ricostituzione del Paru to sia 11:np t~1ta l'appartenenza ad ess~, sic.cl~é i pr~venuti con il fatto .stes!o della n ~ost1tu· zione, violarono la d1spos1Z1one d1 legge anal?ga ed 1~ r cpv . .dell ~r_t. 4 della legge rubricata ; perciò nei_ loro confronti va applicata la d1spos1z10ne di legge che stabilisce la pena più grave (art. 7~ C.P.). . Al G uiài ed al Vota furono sequestrate rivoltelle (una per c1~scuno), delle quali non avevano fatto denuncia alla ~utorità come ~ prescritto dal1'art. 37 vigente legge di P .S.; pertanto essi debbono soggiacere alle sanzioni dell'art. 16 stessa legge. . La Viana, durante le more istruttorie·, in oltrò due esposti a.l C~po del Governo nei quali esprimeva pentimenti del suo m alefatt?, n ~ud1ava le malsane teorie che l'avevano attratta e prometteva una vita d1 e1:1endamento e di lavoro sano per l'avvenire ; ciò cl:e ha confermat·o · e ripetuto in udienza. Il Collegio, però, ritiene che penument~ e. prop?s1t~, ~he sono sembrati sinceri, non possono giuridicamente cost1tu1re d1scnm~n,ante e diminuente · debbono invece essere tenuti in calcolo nella quant1ta della pena da ir;ogarsi sempre, si intende, n~lla D:1isura fissata dalla. l:gge_. . Così anche per il Gandolfi che, pure m udienza, ha .fatto esplicite d1ch1arazioni di pentimento e di buoni propositi per l'avverure. ., . Per quanto sopra, avendo motivato e .tenuto_ ca_lco~o _d~lla eta m more degli anni 21 e mao-criore dei 18 per Massett1 e Vaia, . 1 gmd1c1 reputano pene l:>b 1 proporzionate alla attività di ciascuno e seguenti : Coda : anni 8 per la ricostituzione e 4 per la pr?paganda, cumulate secondo legge in anni ro di reclusione (art. 4 legge rubncata e 68-78 C.P .); Lucarelli : anni 7 per la ricostituzi?ne ed .anni 4 per la propagan?a, cumulate secondo la legge in anni 9 di reclusione ( art. 4 legge rubricata e

68-78 C.P.);

. Vota : anni 7 per la ricosti~uzi~ne e~ anni ~ per la propa~a~da e mesi 3 di arresto per l'omessa denuncia d1 anm , con 11 cumulo gmnd1co, comples-


PRIMA PARTE:

60

SEKTE'.'<ZE PRo:-;u:--ClATE

l)t\L T.S.D.S.

61

TRIBU'.'<ALE SPECIAJ..E PER LA DI FESA DELLO STATO

sivamente anni 8 e mesi 6 più giorni 15 (art. 4 legge rubricata; 16- 37 T.U. legge di P.S. 6.rr .1926, n. 1848; 68 -72 -78 C.P.);

Ordina la confisca delle somme, armi e materiale in seques~ro. . Ordina la sostituzione dell a pena inflitta al Vaia in anni 5 dt reclusione militare con tutte le conseguenze di legge.

Guidi: anni 7 per la ricostituzione, anni 2 per la propaganda e mesi 3 di arresto per l'omessa denuncia di armi, complessivamente anni 8 e giorni 15 di reclusione (per le stesse leggi sopra citate per il Vota);

Roma, 30.1.1929 - Anno VII.

Gambia : anni 6 per la ricostituzione ed anni 4 per la propaganda, cumulato in anni 8 di reclusione (per gli stessi articoli citati per il Coda);

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Vaia: anni 4 per la ricostituzione ed anni 2 per la propaganda, complessivamente anni 5 di reclusione da convertirsi in altrettanta reclusione militare, trattandosi di militare (art. 4-6 legge rubricata; 28 C.P. Esercito; 56 - 68 - 78 C.P.); Massetti: anni 3 per la ricostituzione cd anni 2 per la propaganda, cumulate in anni 4 di reclusione (art. 4-6 legge rubricata; 56-68-78 C.P.); Viana e Gandolfì : ciascuno anni 3 per la ricostituzione ed anni 2 per la propaganda, con il cumulo giuridico anni 4 ciascuno di reclusione (stessi articoli applicati per il Coda). Ritiene opportuno il Collegio irrogare a tutti gli imputati che sono tenuti in solido al pagamento delle spese di giustizia, anni 3 ciascuno di vigilanza speciale di P.S .. Al Vaia e al Massetti la interdizione temporanea per ugual durata della pena e a tutti gli altri la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le somme sequestrate agli imputati, poiché proven ienti dalla loro attività criminosa, nonché le armi ed il materiale sequestrato, vanno confiscati (art. 36 C.P.). P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4 -6 -7 legge 25.11.1926, n. 2008; 16- 37 T.U. legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; 13 -20- 28 - 36 -39 -56-68-72-78 C.P. ; 55r - 28 C.P. Esercito. Dichiara tutti gli imputati responsabili di ricostituzione e propaganda di un Par tito disciolto dalla Pubblica Autorità, con la diminuente dell'età per Vaia e Massetti; dichiara G uidi e Vota responsabili di omessa denuncia di armi. Fatto il cumulo giuridico delle pene condanna: Coda ad anni ro; Lucarelli ad anni 9; Vota ad anni 8, mesi 6 e giorni 15; Guidi ad anni 8 e giorni 15; Gambia ad anni 8; Vaia ad anni 5; Gandolfì, Massetti e Viana ad anni 4 ciascu no ; tutti alla reclusione e a 3 anni ciascuno di vigilanza speciale di P.S., nonché al pagamen to in solido delle spese processuali; il Vaia ed il Massetti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della loro pena a ciascuno inflitta e tutti gli altri alla interdizione perpetua.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Guidi : per effetto dei provvedi~enti di clemenza · di cui ai R.D. n . r, e 5. r r.1932, n . 1403, vie ne Scarcerato dal la casa penale di °.r.r930, 1 Viterbo il 14.1 1.1932. Detenuto dal 14.1.1928 al 14.11.1932. Pena espiata : 4 anni e 10 mesi. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 : Vota viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dal 28.1.1 928 al 14.11.1932. Pena espiata: 4 anni, 9 mesi e 16 giorni. Coda viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 14.r.1933. Detenuto dal 14.1.1928 al 14.1.1933. Pena espiata : 5 anni. Vaia viene scarcerato dal reclusorio militare di Gaeta il 14.n.r932. Detenuto dal 14.1.1928 al 14.11.1932 • Pena espiata : 4 anni e 10 mesi . Lucarelli viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 14-rr.1932. Detenuto dal 26.ro.1 927 al 14.u.1932. Pena espiata: 5 anni e 18 giorni. Gombia viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 14.11.1932. Detenuto dal 29 .ro. 1927 al 14.n. 1932. Pena espiata : 5 anni e 15 giorni.


'l'RlllUNALE SPECIALE PER LA DI FESA l)JZ!, LO STATO

Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.7.1929. Per Gombia vedi anche « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1938 » (sentenza n. 91 del 2r.9.1938). Gandolfi : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla cognata il r8+r929. Con decreto di grazia del 3.ro.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Gandolfì viene scarcerato dallo stabilimento penale di Lecce il 10.10.1929. Detenuto dal 25.10.1927 al IO.ro.1929. Pena espiata : I anno, I r mesi e 15 giorni. Massetti, detenuto dal 23. ro.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Finalborgo il 22.ro.193r. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 13.6.1930. Viana si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 5.11.1929; istanza respinta. Deceduta per « influenza - miocardite» alle ore 13 del 22.11.1931 nella casa penale pe; donne di Perugia.

In sede di giudizio di rev1S1one speciale previsto dal D.L.L. 5.10.1944, n. 316, la Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il ro.7.1956, assolve tutti gli imputati dalle imputazioni loro addebitate.

PRIMA PARTE:

SENTE>IZE

PRONUNCI ATE J>AL T . S. D.S.

SENTENZA N. 3

Reg. Gen. n. 801/1927

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Giovanni, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Terragnoli Carlo, nato il 27.8.1907 a Genova, operaio, detenuto dal 26.ro.1927; Sivero Giovanni Battista, nato il 24.6.1910 a Genova, marmista, detenuto dal 1°.11.1927; Salvetti Gino, nato il 19.6.1902 a Subbiano (Arezzo), meccanico, detenuto dal 1°.rr.1927; Boccalatte Anacleto, nato il 14.8. r907 a Cuccaro Monferrato (Alessandria), calderaio, detenuto dal 29.10.1927; Pedemonte Silvio, nato il 20.9.1901 a Rivarolo Ligure (Genova), meccanico, detenuto dal 24.1.1928; Pieragostini Raffaele, nato il 3.5.1899 a Sampierdarena, meccanico, detenuto dal 6.11.1927; · Picollo Carlo, nato il 27.8.1906 a Genova, ottoniere, detenuto dal 26.10.1927; Piu Antonio, nato il 14-r.1905 a Sassari, elettricista, detenuto dal 17.11.1927; Maltese Edilio, nato il 9.7.1908 a Genova, bilanciaio, detenuto dal 24.10.1927; Bisagno Pietro, nato il 21.3.1908 a Genova, calzolaio, detenuto dal 23.10.1927.


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TRIBUNALE SPECIAl, E PER LA DIPESA DELLO STATO PR!MA PART E:

SE:'\'l'EKZE P RONUNCIATE

))AL T.S.LJ.S.

IMPU TATI

Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 della lego-e 25 .rr. 1926 8 1 P~~-a~~re~ ~ el genoves~ ed a Milano, nel 1927, ricostituito il Partiton.C~~~u~ ms c1 1s~ 1o to per ordme della Pubblica Autorità, per avere fatto arte di tial~ Part1dt? de' pe. r averne fatto propaganda delle dottrine, dei procr/~mmi e C e1 meto 1 azione. ò ' o-/~ esito ~l pubblic? dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requ1S1toria e o 1 imputati che, co1 loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola e e e ' osserva : IN FATTO ED IN DIRITTO

,

La_ Re~~a Questura ~i Ce.nova,_ scoperta con brillante operazione tutta

1 1orga~1zzaz10ne del Partito g10vamle comunista di quella dttà e d · , b borglu nell'ottob · . . . ' e1 so . , . re r92 7 e ne1 tre mesi success1v1, arrestò e denunziò an J

1

prevenuti.

c 1e

, b~al~a compiut~ istruttoria, scritta e orale, per le prove documentali -dc1 fnt; matenale sequestrato, come risulta dalla sentenza contro Guidi e a1_t~~ e le ac~vano parte dell'organizzazione (sentenza 30.r.r929) - e testimoma 1, nonche per la confessione di alcuni degli imputati è ·n masto certato che : , ac-

°~

. Terragnoli, eh~ anch~ in udienza ha tenuto contegno spavaldo ed irreqmeto, tanto che 11 Presidente ha ordinato il suo allontanament · · · . ' O a1 sensi dell'·trt ~'7I C p E ' · ?- · : sereno, com~msta violento e pericoloso, faceva arte del ~~tt~rt d1 Va,l B1~agno, che, assieme a] Picollo giovane esaltato ed tnbevuto 1 ve eno _sow~mvo e per un certo tempo membro del Federale di Genova con sede in Rivarolo, aveva ricostituito, facendo, assieme al Picollo ste, propaganda .con conferenze e distribuzione di stampe clandestine ~s~, mente fra g10v~ni Oferai metallurgici. ' spec1a . Boccalatte, mcancato dal Guidi della ricostituzione del setto d1· s accett' ]'· · f . re amP1erdarena . , . o mcanco, ma, -orse perché timoroso data anche l' t> m111ore degli anni 2r. ~ r11~1·t'~ l a sua att1v1ta, · · , sicché . ' ' pur essendo e c1 quel settore, · da] Boccalatte stato ncostituno, ebbe vita stentata· al Boccalatte f . vate e se ·t ' < urono tro. ques rate stampe e1andesune sovversive, residuo di altre distribuite per propaganda. . . b"]~alvetti, giovane debole, _a~escato da altri, fece parte della cellula dello Ansaldo scarsa . c1·1st1ca. · sta 1p,mento · . . ed .esplico . . att1·"1 . , ·t~1, propagan . iu _Ant?rno, comurnsta fra 1 più attivi fece molti prosel1"t1· fra · : Valli tt ' ] . . ' < I o 10e ncos 1 lll, con a tn, 11 settore di Va] Bisao·no svolcrendo er· 1° propaO"'inda e ·' l ·f o , o p 1eo osa o' . . _piu .vo te marn_estando propositi di violenze che, )erò non ebbero pnnc1p10 d1 attuazione. I '

Pieragostini, comunista rappresentante gli adulti nella predetta organizzazione giovanile, astuto ed intelligente, seppe mascherare, negli ultimi due anni, con la diligenza dimostrata nell'officina in cui lavorava, la sua suggestiva opera di propaganda e di ricostituzione. Pedemonte, proveniente dalla Russia, dov'era stato in delegazione di studi per incarico ed a spese del Partito Comunista Italiano, fu incaricato dal Pieragostini di tenere- a Chiavari una conferenza di propaganda che il Pedemonte tenne, esponendo, poi, in un articolo su un giornale clandestino sovversivo, una relazione ottimistica esaltante gli istituti sovietici. Sivero, minore degli anni r8 quando commise i fatti, fece parte per qualche tempo del Federale predetto, e a sua volta svolse intensa ed intelligente opera di ricostituzione e di propaganda, riorganizzando il settore di Genova Quezzi. Fornì, poi, quando fu arrestato, indicazioni inesatte su compagni e su fatti alle autorità, talune addirittura false, che intralciarono il corso dell'istruttoria. Maltese si occupò della ricostituzione di Genova Centro, assieme al Gandolfi, già giudicato, che gliene lasciò la direzione quando si recò m Germania a scopo di studii comunisti; il Maltese coadiuvò il Massetti, già giudicato, nella - diffus ione dei manifestini sovversivi ed antimilitaristi nei pressi del Distretto Militare di Genova. Bisagno, che pur essendo reiteratamente recidivo per reati comuni, prevalentemente contro la proprietà, non è rimasto provato fosse iscritto al Partito Comunista. Diede, forse per compensi ottenuti, la sua cooperazione al Massetti nella diffusione dei manifestini di cui dinanzi è cenno, e di giornali sovversivi clandestini, la cui natura a lui era nota. Nei fatti suesposti il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati; però, per quanto si attiene a Pedemonte e Salvetti, non è rimasto provato che essi abbiano ricostituito o, comunque, concorso nella r icostituzione del Partito Comunista nel genovese o altrove. Essi, pertanto, debbono essere dichiarati responsabili di appartenenza e di propaganda di un Partito disciolto per quanto, come si è detto, risulta a loro carico. N é è rimasto provato che Bisagno abbia svolto opera ricostruttiva del Partito, perciò dev'essere dichiarato responsabile di sola propaganda di un Partito disciolto. Ritiene, però, il Collegio, quanto agli altri, che nel reato cli ricostituzione di un Partito disciolto, di cui debbono essere dichiarati responsabili, sia implicito quello di appartenenza al Partito; sicché essi col fatto stesso di ricostituire nel genovese nel 1927 il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, violarono la disposizione analoga della legge e quella contenuta nel 1 ° cpv. dell'art. 4 della legge rubricata; perciò, nei loro confronti va applicata la disposizione di legge che stabilisce la pena più grave (art. 78 C.P.) e cioè la prima parte del citato art. 4. 5. - U.S.


66

'l'RlllUNALll SPECIALE PER I.A DIFESA JlELLO STATO

Quanto al Salvetti, il quale, peraltro, si è dichiarato sinceramente pentito di quella attività, sebbene scarsa, che, trascinatovi, esplicò nel Partito sovversivo, il T ribunale opina sia il caso di applicare il beneficio di cui all'art. 6 della legge in epigrafe ritenendo i fatti da lui commessi di lieve entità. Terragnoli, Boccalatte, Maltese e Bisagno di età superiore agli anni 18 e inferiore ai 21 e Sivero di età inferiore agli anni r8 quando commisero i fatti loro addebitati, godranno, avvalendosi il Tribunale dell'analoga facoltà, dei benefici di cui all'art. 6 citato in relazione agli art. 55 - 56 C.P., esclusa, però, per Terragnoli, data la sua pericolosità, dimostrata anche coll'incompostezza delle parole e dei gesti in udienza, la temporaneità dell'interdizione dai pubblici uffici. Per quanto innanzi si è motivato, reputa il Collegio pene proporzionate all'attività di ciascuno le seguenti : Terragnoli, anni 7 per la ricostituzione ed anni 2 e mesi 8 per la propaganda: in concreto, fatto il cumulo giuridico, complessivi anni 8 e mesi 4 di reclusione (art. 4-6 legge rubricata e 56- 68- 78 C.P.). Picollo, anni 6 per la ricostituzione ed anni 2 per la propao-anda, cumulati in complessivi anni 7 di reclusione (art. 4 legge rubricat~ e 68- 78 C.P.). Piu, anni 5 per la ricostituzione e anni 2 per la propaganda, cumulati in complessivi anni 6 di reclusione (art. 4 legge rubricata e 68 - 78 C.P.). Pieragostini, anni 4 per la ricostituzione e anni 2 per la propaganda, cumulati in complessivi anni 5 di reclusione (art. 4 legge rubricata e 68- 78 C.P.); Sivero, anni 3 per la ricostituzione ed anni 2 per la propaganda, cumulati in complessivi anni 4 di re.elusione (art. 4- 6 legge rubricata e 55 - 68 78 C .P.). Pedemonte, anni 2 e mesi 6 per la propaganda ed anni 2 per l'appartenenza, comulati in complessivi anni 3 e mesi 6 di reclusione (art. 4 legge rubricata e 68 - 78 C.P.). Maltese e Boccalatte, ciascuno anni 2 per la ricostituzione e anni 2 per la propaganda, cumulati in complessivi anni 3 per ciascuno di reclusione (art. 4- 6 legge rubricata e 56- 68 - 78 C.P.). Salvetti, anni r e mesi 6 per l'appartenenza e anni I per la propaganda, cumulati in complessivi anni 2 di reclusione (art. 4- 6 legge rubricata e 68- 78 C .P.).

PRIMA PARTE:

SENTEKZE

PRONUNCIATE

DAL T,S.D.S .

Bisagno, anni r e mesi 3 di reclusione per la propaganda (art. 4 u.p. - 6 legge rubricata e 56- 68 - 78 - 80 C.P.). Quest'ultimo, Salvetti e Pedemonte vanno assolti per non provata .reità dalle altre imputazioni loro addebitate in rubrica, e, pertant?, va ordmata la scarcerazione di Bisagno, avendo già scontato col preventivo sofferto la pena inflittagli, se non. detenuto _per altra ca~s_a. . . . Ne consegue l'obbligo in solido, per tutti 1 co~dannan, del rifacimento delle spese processuali, in esse compresa la tassa. d1 sent:nza (art.. 39 ~.P.). Alle pene a ciascuno inflitte, meno che al S1vero mmore degh anm r8, va congiu;1ta l'interdizione dai pubbl ici uffici, temporanea per ugual ?urat_a della pena per Boccalatte, Maltese, Salvetti e Bisagno, per~etua_per gli altr~. Il Collegio ritiene opportuno ordinare che per anm 3 1 co~dannat1, meno il Sivero per la sua età minore degli anni 18 (art. ?5 C .P_.), s~an~ ~ottoposti alla vigilanza speciale della P.S .. Tutto quanto nsulta _m gmd1z1ale sequestro, essendo inerente all'attività delittuosa dei condannati, deve essere confiscato (art. 36 C .P.). Il Terragnoli, come si disse dianzi, ~urante i~ dibattimento: che seguì coll'assistenza del solo difensore, fu fatto rientrare m carcere per il suo comportamento che turbò l'ordine. Pertanto a cura del cancelliere_ dov;à essere letto all'imputato la presente sentenza e quanto altro prescrive 1 art. 524 C.P. Esercito. P. Q , M.

Letti ed applicati gli art. 4- 6-7 legge 25.11.1926, n . 2008; 485-486551 - 521-524 C.P. Esercito; 13-20-28 - 36-3~~55_- 56 - 68-78 - 80 C.P .. Dichiara Salvetti e Pedemonte responsabili d1 appartenenza e propaganda di un Partito disciolto da~ia Pubblica ~utorità _e ~isagno di ~ola propaganda, e assolve i tre predetti ?ali: altr: 1_mputaz~om loro r~~nec~te per non provata reità. Dichiara tuttl ~li al.tn_ 1mputat1 respo~sab1h d1. r!costituzione e propaganda d i un Partlto chs~10lt~ dalla Pubblica Au_tonta, e con la diminuente dell'età per T erragnoh, S1vero, Bo~calatte, ~altese _e Bisagno e colla aggravante d:lla recidiva. per quest'~lt1~1?, considerato _11 fatto di lieve entità per Salvettl e, operato 11 cumulo gmrid1co,_ condann~ m concreto Terragnoli ad anni 8 e mesi 4, Picollo ad anni 7, P~u ad ann~ 6, Piera(Tostini ad anni 5, Sivero ad anni 4, Pedernonte ad anm 3 e mesi 6, Malt~e e Boccalatte ad anni 3 ciascuno, Salvetti ad anni 2 e Bisagno ad anni 1 e mesi -, · tutti alla reclusione e al pagamento in solido delle spese processuali; tutti' meno il Sivero all'interdizione perpetua d ai pubblici uffici, però Boccalatte, Salvetti, Maltese e Bisag~o all'interdiz~one ~emporan:a pc.r ugual durata della pena; tutti, meno il S1vero, ad anm 3 ciascuno d1 vigilanza speciale della P.S ..


PRIMA PARTE :

68

SlsNT ENl\E PRONUNCIATE DAL T ,S,D.s.

TR!l3UN:ILJ, SPECIALE PER I.A DIFESA Dl'.LLO STATO

Ordi?a la ~on~sca di. quanto risulta in giudiziale sequestro. Ordina la scarcer~z1on~ d1 B1sagno se non detenuto per altra causa. Ordina che il cancelliere dia lettura della presente sentenza con quant'altro prescritto dalla legge al condannato Terragnoli.

Maltese : scarcerato per fine pena. Detenuto nel penitenziario di Nisida

Roma, r0 .2.r929 - Anno VII.

dal 24.10.1927 al 24.10.1930.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Terragnoli : si associa a un'istanza di grazia inoltr ata dalle sorelle il

2.12.1929. . . Con decreto 1i grazia del 24.3.1930 gli viene concesso il condono cond1z1onale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla casa penale di Sassari il 31.3.1930. Detenuto dal 26.10.1927 al 31.3.1930. Pena espiata : 2 anni, 5 mesi e 5 giorni. Salvetti: si associa a un'istanza di orazia inoltrata dalla m adre il

18-3-1929.

Piu: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al-~·~· 5.11.1932, n . 1403, v1ene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia 11 9.II.1932. Detenuto dal 17.11.1927 al 9.1r.r932. Pena espiata: 4 anni, II mesi e 22 giorni.

b

.. Con decreto ~i grazia del 20.6.1929 gli viene concesso il condono cond1z1on?le .d~ll~ residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dal carcere gmd1Z1ano di Cassino il 22.6.1929. Detenuto_ dal 1°.rr.1927 al 22.6.1929. Pena espiata : I anno, 7 mesi e 2r giorni. B~ccalat~e: scarcerato per fi ne pena. Detenuto, nello stabilimento penale d1 Procida, dal 29.10.1927 al 28.10. 1930. Pe~emonte : rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre 11 30.5.1929. Scarcerato per .fine pena. Detenuto, nello stabilimento penale di Parma, dal 24.r.1928 al 12.7.1931. Pieragostini: rifiuta di associarsi a un'istanza di orazia inoltrata dal padre il ro.8.1929. b Scarcerato per fine pena. Detenuto, nello stabilimento penale di Padova, dal 6.u.1927 al 5. rr.1932.

Nota. - Per la pena espiata da Sivero e Picollo vedi l'annota~io~1e _inserita dopo la sentenza n. 4 pronunziata dal T.S.D .S. nei confronti d1 S1vero Giovanni Battista e Picollo Carlo nella stessa giornata del 1°.2.1929 per avere i suddetti imputati « gridato » nell'aula di udienza e< Viva il comunismo » e « Viva Lenin >J.


TRIBUNA LE SPECIALE PER LA D!FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 58 / 1929

SENTENZA N. 4

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Presti Giovanni·

'

Giudici: Cau Lussori?, Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucc1 Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

S ENT E N ZA

nella causa contro: Sivero Giovanni Batf1sta, nato 1·1 24. 6· .I910 a Genova, marmista, detenuto dal 1°.Ir.1927; Picollo Carlo, nato il 27.8.1906 a Genova, ottoniere, detenuto dal 26.ro.1927.

PR!M1\ P ARTE :

SEKTENZ E PRON UNCIATE

D,\L T.S.D.S.

71

Dopo la lettura della sentenza, il Picollo gridò alcune parole che sebbene soffocate in parte dal pronto intervento dei CC.RR. di servizio, furono facilmente comprese per « Viva il comunismo))' ed il Sivero, simultaneamente all'altro,- gridò anch'egli alcune parole che sebbene troncate nello stesso modo, furono comprese per « Viva Lenin>>. Questo è quanto è risultato anche dall'audizione dei testi sentiti coi poteri discrezionali. Ancora l'aula non era sfollata e ancora pubblico vi era nell'uditorio, sicché precisa quanto audace e temeraria appare al Collegio l'intenzione nei due prevenuti di svolgere la propaganda del Partito disciolto, nel cui gorgo, ancor giovani, ostinatamente si sono inabissati, anche nel1' aula sacra alla giustizia. Ritiene il Collegio che nel fatto accertato da loro commesso si riscontrino con esattezza gli estremi giuridici del reato rubricato e crede, dichiarata la loro responsabilità in ordine a tale reato, sia pena giusta per il Picollo anni 4 di reclusione, e per il Sivero, in considerazione della sua età inferiore agli anni 21 e superiore ai 18, anni 3 e mesi 4 della stessa pena. Operato il cumulo con le pene della prima sentenza, la pena complessiva risulta per il Picollo anni 9 di reclusione e pene accessorie giusta la prima sentenza e per Sivero anni 5 e mesi 8 di reclusione. Al Sivero va congiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta con la presente sentenza. Ritiene opportuno infliggere al Sivero anche anni 3 di vigilanza speciale della P.S ..

IMPUTATI

Entrambi del rea!o previsto e punito dall'art. 4 u.p. della legge 25 .rr.I 926, n. 2008, l~er avere gr_idato, ~el momento dopo la lettura del dispositivo della s~n~e{!za m data. odierna di questo ste_sso _Tribunale Speciale, che condanndvct 1 a pen~ vane per altro reato: « Viva 11 comunismo i> e « Viva Lenin i> come atto d1 protesta alla giustizia dell'ecc.mo Collegio. ' IN PUBBLICA UDIENZA

.I~ esito ~l pubblico dibat.tirnento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gh i_m putatl che col loro difensore hanno per ultimi avuto la parola il Collegio osserva: ' IN !'ATTO ED IN DIRITTO

Con ~die_rna s~n~enza di questo T~ibunale il Picollo era stato condan1 ~at~ ~er reat1 previsti .daLa l~~ge ru?ncata ad anni 7 di reclusione, all 'in;rd1~10~e P:rpetua dai rubbl~Cl uffici e a 3 anni di vigilanza speciale della .S. ed 11 S1vero ad anrn 4 eh reclusione.

P. Q, M.

Letti ed applicati gli art. 4 u.p.-6-7 legge 25. 1r.r926, n. 2008; 13 - 2028- 56 - 68 C.P.; 55I C.P. Esercito, dichiara Picollo e Sivero responsabili del reato loro ascritto e condanna Picollo ad anni 4 di reclusione e Sivero, calcolata l'età minore, ad anni 3 e mesi 4 della stessa pena nonché all'interdizione temporanea, al Sivero, per ugual durata della pena ed anni 3 di vigilanza speciale della P.S .. Letta la propria sentenza in data odierna e, limitatamente alle pene inflitte agli attuali imputati, fatto il cumulo giuridico con le pene della presente sentenza, condanna in definitiva Picollo ad anni 9 di reclusione e Sivero ad anni 5 e mesi 8 della stessa pena con tutte le altre pene accessorie come nelle due sentenze specificato. Roma, 1°.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


72

T RIBU NALE SPECI ,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRI~!A PARTE:

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

SENTENZE PRONU NCIAT E JHL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 801 / 1927

S~vero: a seguito di istanze di grazia inoltrate personalmente dal Sivero 11 3.2.1929 e dal padre il r4-rr.r929 viene concesso, con decreto di grazia del ro,;3.r9=30, il condono condizionaie della .residua pena da espiare. . Pert~mto il_ S1vero, detenuto dal 1°.rr.r927, viene scarcerato dalla casa d1 reclus10ne d1 Pallanza il r4.3.r930. Pena espiata: 2 anni, 4 mesi e 13 giorni.

73

SENTENZA N. 5

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

?~ °WJ.:'h

Giudici: Cau Lussorio, Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Conso.li della M. V.S. N.;

1te.w.1"',.

' · - Picollo: a seguito di istanze di grazia inoltrate dal Picollo il 26+r9 29 e dalla nonna . nell'ottobre del. ry29 viene concesso, con decreto di gràzia del ro+1930,_ il ~ondono cond1z1onale della residua pena da espiare. . Pertanto 11 P1collo, detenuto dal 26.ro.1927, viene scarcerato dallo stabihmento penale di Fossombrone il r5+1930. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi e 19 giorni.

ha pronunciato la seguente

SENTENZ A

nella causa contro :

Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il

24.12.1937.

Bonacci Santi, nato il 6.7.1904 a Sampierdarena (Genova), bracciante, detenuto dal I0.II.r927; Bianchini Severino, nato il 12.10.1902 a Castiglione d'Orcia (Siena), carpentiere, detenuto dal 10.11.1927; Macciò Mario, nato il 21.7.1907 ad Albenga (Savona), metallurgico, detenuto dal 7.n.1927; Bazzurro Tomaso, nato il 14.11.1904 a Voltri (Genova), manovale, detenuto dal 2.rr.1927; Fierabracci Fosio, nato il 1°.7. 1908 a Livorno, manovale, detenuto dal

4.1r.1927; Delle Piane Arturo, nato il 27.1.1903 a Sampierdarena (Genova), motorista, detenuto dal 24.r.1928; Antichi Francesco, nato il 30.r.1903 a Genova, metallurgico, detenuto dal 26.ro.r927. I MP U TATI

:;

Dei delitti previsti dall'art. 4 della legge 25.r r.r926, n. 2008, per avere nel genovese e a Milano, nel 1927, ricostituito il Partito Con:unista dis~iolto per ordine della Pubblica Autorità, pe~ avere . fatto parte. d1 ta~e Parut_o ~ per averne fatto propaganda della dottrina, dei pro~ramm1 e dei ~etod1 d1 azione. L'Antichi inoltre di violazione dell'art. 37 v1gente legge d1 P.S. per avere, nella stessa circostanza di tempo e di luogo di cui sopra, omesso di denunciare le anni, di cui era in illegittimo possesso, alla competente Autorità.


ì4

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva: IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la scoperta della organizzazione comunista ligure, clandestinamente ricostituita, operata dalla Regia Questura di Genova, di cu.i si è trattato in due processi contro due gruppi degli organizzati in due udienze immediatamente precedenti a questa, furono arrestati e denunziati per i reati in epigrafe anche i prevenuti fra l'ottobre r927 e il gennaio r928. Dalla compiuta istruttori a, scritta e orale, per le prove documentali costituite da stampe clandestine, circolari, appunti, relazioni e memorie sequestrati, come risulta anche dalle due precedenti sentenze contro il gruppo Guidi e il gruppo Terragnoli, per ìe prove testimoniali, per le confessioni di quasi tutti gli imputati, è rimasto accer tato che: Bonacci e Bianchini (il quale ultimo anche in udienza ha fatto aperta e ferma dichiarazione di fede comunista rifiutandosi di rispondere alla domanda del Presidente, sicché per il suo atteggiamento e per misura prudenziale fu fatto, a norma dell'art. 521 C.P. Esercito, allontanare dall'aula prima della lettura della sentenza, che peraltro con le modalità di cui all'art. 524 C.P. Esercito gli fu subito letta in carcere) facevano parte col Guidi, già giudicato, del Federale comunista di Genova con sede in Rivarolo e versarono tutta la loro attività nella ricostituzione e nella propaganda comunista, dividendo la città in settori e diffondendo stampe clandestine sovversive. Il Bonacci, però, nella bisogna dava di più il suo contributo materiale, non avendo un grado di istruzione idoneo alla carica che occupava. Macciò costituì il settore di Sestri Ponente, esplicò larga opera di propaganda, come risulta anche da documenti sequestratigli, oltre che da precise indicazioni di altri coimputati. Bazzurro appartenne al settore di Quezzi e diffuse i giornali clandestini di propaganda comunista; fece poi in carcere, e ha ripetuto in udienza, dichiarazioni di pentimento e di buoni propositi che sembrano sinceri per l'avvenire. Antichi apparten ne al settore di San Teodoro ed esplicò scarsa attività comunista; fu iscritto al Partito disciolto più per acquiescenza verso amici che aveva conosciuto sotto le anni che per profonda convinzione. All'Antichi fu sequestrata una rivoltella che non aveva denunciato alla competente Autorità. Delle Piane fece par te, per conto e a spese del Partito Comunista, del comitato di studi che si recò in Russia e fu presidente del gruppo ligure del

P RIMA PARTE :

SENTENZE PRONUKCL\TE DAL T .S.D.S.

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quale faceva parte anche il Pedemonte già giudicato. Al ritorno, propagandò con pubblicazioni clandestine, relazioni e conferenze; una fu da lui tenuta a Savona, esaltante gli istituti ed i metodi comunisti russi. Andò in Russia senza passaporto per invito del Vota - corriere comunista già giudicato - e tornò nel gennaio del 1927. Egli ha cercato di attenuare la propria responsabilità provando che, in antecedenza, aveva costituito in Rivarolo un circolo « pro cultura >> permesso dalle Autorità, circolo fiorente anche per alte ed insospette adesioni neì quale tenevano conferenze di varia natura anche professori di università e generali dell'Esercito. Se si pensi, però, che nel circolo vi erano soci come il Guidi, segretario federale comunista, non esiste alcun dubbio che egli, con la costituzione di tale circolo, cercava di mascherare la sua subdola attività antinazionale sovversiva. Il circolo fu sciolto perché sospetto dalle Autorit?i di P.S.. Però non è rimasto provato che Antichi, Bazzurro, Fierabracci e Delle Piane abbiano svolto opera di ricostituzione per il Partito Comunista, né che l'Antichi abbia svolto propaganda penalmente punibile. Pertanto da tali reati essi debbono essere assolti per non provata reità. Nei fatti accertati, il Collegio riscontra i termini giuridici dei reati rubricati per Bianchini, Bonacci e Macciò, ritenuto però il concorso formale tra rico;tituzione e appartenenza ad un Partito disciolto; della appartenenza degli altri imputati e della propaganda per Fierabracci, Bazzurro e Delle Piane; nonché della omessa denuncia rubricata per l'Antichi, e ritiene in applicazione dei corrispondenti articoli di legge rubricati, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 6 della legge rubricata dell'età minore degli anni 21 per Macciò e Fierabracci, proporzionate all'attività di ciascuno le seguenti pene: Bianchini : anni 7 per la ricostituzione ed anm 3 per la propaganda, cumulati in anni 8 e mesi 6 di reclusione. Bonacci: anni 5 per la ricostituzione ed anm cumulati in anni 6 di -reclusione. lvfacciò: anni 4 per la ricostituzione ed anni mulati in anni 5 di r~clusione.

2

2

per la propaganda,

per la propaganda, cu-

Delle Piane : anni 2 e mesi 6 per la propaganda ed anni nenza, cumulati in anni 3 e mesi 6 di reclusione. Bazzurro :

2

2

per l'apparte-

anni per ciascun reato, cumulati in anni 3 di reclusione.

Fierabracci: anni r e mesi 6 per l'appartenenza ed anni ganda, cumulati in anni 2 di reclusione.

I

per la propa-

Antichi: anni 3 per l'appartenenza e mesi 3 di arresto per la omessa denuncia di anni, cumulati in anni 3 e giorni 15 di reclusione.


TR!llUN ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T utti all'interdizione dai pubblici uffici, temporanea per uguale durata della pena per Macciò e Fierabracci e perpetua per gli altri. Ritiene opportuno infliggere a tutti anni 3 di vigilanza speciale di P.S .. Tutti sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali. Ritiene di ordinare la confisca dell'arma e di quanto altro risulta in sequestro, essendo inerente all'attività criminosa dei prevenuti.

PRnfA PART E:

SENTENZE

PRONU NCI AT E

DAL T .S.D.S.

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Detenuto dal IO.II,1927 al I0.1r.r932. Pena espiata: 5 anm.

Rp.

Bianchini: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al 5.rr.1932, n. r4Ò3, viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Em1ha l'n .rr .1932. Detenuto da.I ro.n .1927 all'II, II . , 932. Pena espiata: 5 anni e I giorno.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4-6-7 legge 25.1r.1926, n . 2008; r6 - 37 T.U. legge di P.S. 6.rr .1926, n. 1848; 13-20-28-36-39-56-68-72-78 C.P.; 485 - 551 C.P. Esercito. Dichiara Bazzurro, Fierabracci e Delle Piane responsabili di appartenenza e di propaganda di un Partito disciolto dalla Pubbl ica Autorità; Antichi di sola appartenenza a detto Partito e <li omessa denuncia di armi ed assolve per non provata reità i predetti dalle altre imputazioni loro addebitate in rubrica; dichiara Bonacci, Bianchini e Macciò responsabili di ricostituzione e di propaganda del Partito predetto, con la diminuente dell'età per Macciò e Fierabracci. Fatto il cumulo giuridico, condanna in concreto: Bianchini ad anni 8 e mesi 6, Bonacci ad anni 6, Macciò ad anni 5, Delle Piane ad anni 3 e mesi 6, Antichi ad anni 3 e giorni r5, Bazzurro ad anni 3, Fierabracci ad anni 2, tutti alla reclusione, al pagamento in solido delle spese processuali e ad anni 3 di vigilanza speciale di P.S .. Macciò e F ierabracci alla interdizione temporanea per ugual durata della pena e tutti gli altri all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina la confisca di quanto è in giudicabile sequestro. Roma, 2.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Bonacci: rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia .inoltrata dalla madre il 6.5.1929. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. r403, viene scarcerato dalla casa penale di Viterbo il ro.rr.r932.

Macciò: rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre . ·· il 6.n.1930. Detenuto dal 7.11.1927 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Parma il 6.rr.1932. Bazzurro: detenuto dal 2.rr.1927 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Castelfranco Emilia il r .u .1930. 0

Fierabracci: rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 25.2.1929. Detenuto dal 4.rr.1927 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Rieti il 4.rr.1929. Delle Piane : rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre iì 12.9.1929 con la seguente dichiarazione: « :t:r~n mi. assoc.io all_a domanda di grazia inoltrata da mia madre non perche 10 abbia _dei sentimenti ostili al fascismo, ma perché firmando tale documento verre.1 appunto ad ammettere di aver posseduto tali sentimenti ». Detenuto dal 24.1.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Lecce il 22.7.1931. Antichi: rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il IO.I0.1928. Essendo stato dichiarato estinto per l'amnistia di cui al R.D. ·1°.r.1930, n. r, il delitto di omessa denuncia di anni, l'Antichi, de.tenuto dal 26.10.1927, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Alghero 11 25.10.1930.

Nei confronti del solo Bazzurro Tomaso la Corte Suprema di Cassazione (2" Sezione penale), con sentenza emessa in camera di consiglio il 30.10.1950, annulla~ per inesistenza gi~ridica ai se~si de~l'art. r del D.L.L. 27.7.1944, n. 159, la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. 11 2.2.1929.


TRTilU:-IALE Sl>ECI ALE PER LA DJFES.i\ DELLO STATO

Reg. Gen. n. 775 - 10-90/1 927

PRIMA PART t::

. SENTENZE N. 227, 228 E 229

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENT ENZE PRONU NCI AT E DAL T.S. D.S.

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IMPU TA TI

r) del delitto previsto e punito dall'art. 3 P·P· legge 25. r r.1926, n. 2008, per avere, in Venezia ed altrove nel 1927, concertato fra di loro di far sorgere in anni gli abitanti del Regno (art. 120 C.P.); 2) del delitto previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, perché iscritti, nell'epoca succitata, nel Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità; 3) de.I delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, per avere fatto propaganda, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista. Il Bacci Michele inoltre :

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Bacci Michele, nato il 13.1.1906 a Milano, studente; Fontana Aurelio, nato il 27.11.1898 a Bologna, commerciante; Pavanello Rolando, nato il 28.11.1910 a Venezia, operaio; Lionello Emilio, nato i.I 28-4-1909 a Venezia, carpentiere; Barbon Gildo, nato il 30.3.1910 a Venezia, cameriere; Mazzeri Bruno, nato il 24.1.1900 a Treviso, portabagagli; Dughier Mario, nato il 9-4-1908 a Venezia; Mattìazzi Eugenio, nato il 6.u.1895 a Venezia, carpentiere; . Maestr~llo. Feìice (detto Gnagnarin), nato il 22.8.1896 a Chioggia (Venezia), manna10; Galletta Giuseppe, n ato il 13.3.1895 a Messina, muratore; D'Este Giovanni, nato il 31. r.1897 a Venezia, fabbro; Bernardi Ermenegildo, nato il 24.7.1899 a Venezia, macellaio;

1) del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. in relazione all'art. 79 stesso codice e 179 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, per avere fatto uso sciente, in Venezia ed altrove nel 1927, delle carte di identità contraffatte n. 38690 rilasciata dal Municipio di Milano il 25.4.1927 al nome di Arturo De Angelis e n. 8009 rilasciata dal Municipio di Trieste il 15+1927 al nome di Franco Guglielmo; 2) del delitto previsto e puni to dall'art. 285 C.P. per avere, in località sconosciute ed in epoca imprecisata anteriore al novembre 1927, fa lsificato la tessera postale di riconoscimento n. 36475 rilasciata a Milano il 27.5.1925 dall'ufficio vaglia al nome di Arturo De Angelis; 3) del delitto di cui all'art. 160 T.U. della legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848, e 79 C.P. per essersi, anteriormente al 1927, per motivi politici recato più volte all'estero senza essere munito di passaporto o di documenti equipollenti; 4) della contravvenzione di cui all'art. 178 legge di P.S. sopraindicata perché, essendo ammonito, non si atteneva alle prescrizioni dell'ordinanza di ammo111z1one . Il Fontana Aurelio inoltre: Del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere in Venezia ed altrove, anteriormente al novembre 1927, fa tto uso sciente della carta di identità contraffatta rilasciata con il nome di Raisini Emilio.

Rossetti Emilio, nato 1'8.6.1906 a Venezia, carpentiere;

Nonché:

Zorzetti Cesare, nato il r6. 12. 1896 a Venezia, fabbro;

Mazzeri Bruno, nato il 24.1.1900 a Treviso, portabagagli;

Piccinetti Bruno, nato il 20.8.1906 a Livorno, marinaio.

Zanotto Riccardo, nato !'8.r.1904 a Salussola (Vercelli), meccanico;


80

PRIMA PARTE:

TRflllJNALE SPECIALE PER LA DlfESA DELLO STATO

Selvini Giulio, nato il 3.1.r894 ad Ameno (N ovara), muratore; Bacci Michele, nato il 13.r.1906 a Milano, studente; Cernivani Vittorio, nato 1'8+1900 a Trieste, bracciante.

IMPUTATI

1) del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in T rieste ed altrove nel 1927, concertato fra loro e con altri rimasti sconosciuti di far sorgere in armi gli abitanti del Regno e suscitare la guerra civile (art. 120-252 C.P.); 2) del delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., legge 25.11.1926, n . 2008, per avere, nella stessa circostanza di luogo e di tempo, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, perché facenti parte nella detta epoca del disciolto Partito Comunista. Il solo Zanotto Riccardo, inoltre: . Del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere, nelle predette circostanze, fatto uso sciente di una carta di identità alterata. Ed infine: Andolfi Michelangelo, nato il 30.1.1879 a Verona, fruttivendolo; G~r~rrato Giacomo, nato il 24.7.1898 ad Abbadia Polesine (Rovigo), orologia10;

SENTENZE PRON UNCIATE

DAL T.S.D.S.

8I

munista stampati alla macchia, a commettere i reati di cui agli art. 120 - 252 C.P. facendone pure apologia; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 4 P·P· legge citata per avere ricostituito l'organizzazione comunista sciolta per ordine dell'Autorità competente; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., legge citata per avere in Verona fatto parte fino al loro arresto del Partito Comunista già disciolto dall'Autorità competente; 5) del delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., legge citata per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda dei metodi di azione, delle dottrine e dei programmi del Partito Comunista. Fatti commessi a Verona ed altrove fra il dicembre 1926 ed il 19. r I. 1927.

I N CAMERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che venga modificata la rubrica, escludendosi per tutti la qualificazione giuridica dell'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, e rinviati tutti a giudizio per rispondere degli altri reati ascritti. Ad eccezione di: Pavanello, Dughier, Maestrello, Bernardi, Rossetti, Zorzetti, Piccinetti, Cernivani, Cenzato e Maroldi, per i quali conclude il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove. Con la immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa; tranne per Cenzato e Maroldi, già in libertà provvisoria e per i quali devesi ordinare la revoca del rispettivo mandato di cattura. Ritenuto che dall'esame, nonché dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare

Marconcini Giuseppe, nato il 13.7.1894 a Isola Rizza (Verona), operaio; IN FATTO ED IN DIRITTO

~enzato Telesforo, nato il 13.12.1894 a Monteforte d'Alpone (Verona), operaio; Maroldi Carlo, nato il 3.3.1892 a Verona, opera10.

IMPUTATI

1) del delitto previsto e punito dall'art. 3 P·P· legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere concertato di commettere fatti diretti a suscitare la btruerra civile . e a f ar sorgere 111 armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; .. 2) del delitt? previsto e punito dall'art. 3 cpv. stessa legge per avere 1st1gato con la diffusione clandestina di giornali e proclami del Partito Co-

Che gli organi tutori dell'ordine pubblico di Bologna, di Venezia, di Trieste e di Verona ebbero, rispettivamente, ad individuare esponenti del Partito Comunista che, eludendo la vigilanza della Questura, andavano svolgendo la più intensa e fattiva attività sovversiva. E poiché le singole scoperte avvennero alla fine del 1927 - ossia nei mesi cli novembre e dicembre fu possibile statuire che dopo l'arresto in massa dei « dirigenti il comitato centrale >) del Partito Comunista, con sede a Milano, dei vari << segretari interregionali », dei vari << corrieri )) , dei vari « segretari provinciali >>, dei vari « fiduciari locali», dei vari << capi zona J>, dei vari « capi settore >J, dei vari << capi cellula ))' e dei vari «gregari», il movimento antinazionale si era paralizzato dovunque e di conseguenza era necessario riorganizzarlo.

6. -

u.s.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESI\ DELLO STATO

Perciò furono ricostituiti i nuovi segretariati interregionali, i corrieri ed i fiduciari locali, con la diretta cooperazione dei maggiori esponenti del Partito che erano riusciti a sfuggire l'arresto ed a mantenersi ancora latitanti. Così la Questura ài Bologna, con rapporto del 28.11.1927, denunciò il Fontana Aurelio con altri 38, perché quale capo della federazione provinciale comunista di Bologna, coordinando la propria attività sovversiva con quella del segretario interregionale Penazzato ( « Ovidio ,>) e con guella di altri capeggiatori - b'en noti attraverso i provvedimenti già de.finiti Penazzato, Bagnolati, Zaninetti, Sassano, Secchia, Zanarini, ecc. - si era reso responsabile dei delitti di ricostituzione del Partito già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, e di propaganda sovversiva, fatti commessi fino al novembre 1927. L a Questura di Venezia, con rapporto del 28.n.1927, denunciava lo stesso Fon tana Aurelio per la sua complessa opera criminosa esplicata m Venezia col Bacci, col Mazzeri e con altri 9 coimputati. La Questura di Trieste, con nota del 29.I2.1927, denunciava del pari il Bacci per la sua azione delittuosa svolta col Mazzeri e con altri 3. Infine la Questura di Verona, con rapporto del 24.1r.1927, denunciava l' Andolfi ed altri 5 per l'attività antinazionale esplicata con la particolare collaborazione del Fontana Aurelio. Dalle accennate denunce e dai relativi atti processuali si evince ad evidenza che il Fontana, il Bacci, il Mazzeri e lo Z anotto esercitavano funzioni direttive alle dipendenze degli organi centrali del Partito, svolgendo la propria opera complessa nelle varie città del Veneto; tanto da rendere giustificabile la denuncia, a loro carico, fatta contemporaneamente dalle varie Autorità di P.S .. Il Fontana, poi, ebbe attri buzioni direttive a Bologna, sede occulta del 13° segretariato interregionale, e nelle province venete, giurisdizione del 12° segretariato interregionale. La Commissione Istruttoria, con sen tenza n. 209 del 24.9.1928, rinviò a giudizio il Fontana coi noti pericolosi comunisti Zanarini, Penacchini, Porcari, Rigamonti, Rotondi, Zaccherini ed altri per rispondere dei delitti già suaccennati: previsti e puniti dall'art. 4, p.p. e u.cpv., cl.ella legge 25.11.1926, n. 2008 (vedi nota in calce alla presente sentenza). Il Fontana fu denunciato dalla P.S. di Venezia per la sua complessa opera criminosa, quale fiduciario del Partito nelle Tre Venezie dal giugno 1927, dopo essere stato presen tato ai vari fiduciari locali da un altro funzionario del m ovimento comunista. E mentre la sua attività, secondo le sue affermazioni, si limiterebbe alla riorganizzazione del Soccorso Rosso internazionale, tanto che avrebbe distribuito circa 12.000 lire, invece attraverso le prove raccolte risultò che, nelle varie province venete, raccoglieva e distribuiva denaro, ma altresì materiale sovversivo propagandistico, a tal uopo incontran-

Pl\!;>,lJ\

PARTE :

SENTENZE

PRONUNCIATE

DAL T.S .D.S.

dosi coi vari fiduciari locali ed intervenendo anche a riunioni fra i maggiori esponenti e talvolta con l'intervento dei gregari. . . . Arrestato a Venezia nel novembre 1927, mentre era 111s1eme al BacCl, per comprovare le sue o-eneralità, produsse regolari documenti a lui intestati. Però in -corso di indagini investigative la Questura riuscì ad acce:tare che: fin dal giugno 1927, aveva preso alloggio presso certa Pagan Iole, fingendosi certo Raisini Emilio di Bologna, residente a Milano e rappresen tante della casa editrice Mondadori, come da carta d'identità fa lsa rilasciatagli dal Mu. . . .. n icipio di Milano in data 4-4-1927. In tale abitazione riceveva spesso 11 Bacet e con lui s1 mtratteneva a lavorare. Gli fu sequestrato materiale sovversivo; u_n poligrafo completo; un fo (rlietto di carta copiativa recante le tracce d1 un conto dal quale emero-~ che o·estiva oarecchie mioliaia di lire al mese; un manifesto o circol~1re dattilo<rrafat~; due elenchi coi n omi dei maggiori esponenti sovversivi di Padov~, Venezia, Trieste, Udine, ecc .. Da Venezia si allontanava spesso, rimanendo assente due o tre giorni per volta. Dal Partito gli venivano corrisposte lire r.ooo mensili, quale compenso del suo lavoro, oltre l'abbonamento ferroviario. Il Bacci, in su le prime, declinò le fa lse generalità cli De Angelis Arturo, viaggiatore di commercio_, co~e da relati:a carta d 'identità rilasciatagli dal Comune di Milano. Poscia fì111 per dare 11 suo vero nome e cognome, confermando di essere comunista; nel giugno 1927 cli essersi allontanato da Milano non potendovi esercitare attività di Par~ito perché so_gget~o ali~ ammonizione cli P.S. dal dicembre 1926. Nel luglio 1927, per mcanco d1 Partito, erasi recato a Basilea (Svizzera) passando il confine per Varese. ~ra passato a B~rlin?,. fermandov~si circa clu~ ~1esi, facendo qual~he cland_estm~ trita in Itaha, v1s1tando q uas1 tutte le c1tta del Veneto, specie Venezia. A1 ~rimi di settembre si era trasferito _a Vienna, do: e tuttora co?serva la residenza, e da dove, sempre clandestmamente, valicava spesso 11 confine per o-irare il Veneto. Da una decina di giorni era in Italia, visitando Padova, T reviso, Udine, Trieste e Venezia. Se non veniva arrestato in quella sera ritornava a Padova, pernottando presso un compagno. Dovunque svolgeva attività di Partito, usando vari pseudonimi; infatti nel suo alloggio, oltre ad abbondante materiale sovversivo propagandistico - con lettere di accompacrnamento alle varie federazioni giovanili comuniste, dipendenti dal Veneto r invenuta altra carta d'identità falsa rilasciata dal Municipio di Trieste in data 15+1927 al nome di Franco Guglielmo. . Ammise la conoscenza col compagno Fontana e che per la sua az10ne delittuosa il Partito gìi corrispondeva lire r.200 mensili, oltre l'abbonamento ferroviario fatto a Padova. Secondo le affermazioni del padrone di casa, certo Guazzeri, il Bacci (o De Angelis), accompagnato dal Fontana, dal 3.8.1927 aveva preso in affitto una stanza per lire 150 mensili; si assentava spesso rimanendo sempre lontano da Venezia, quattro o cinque giorni.

fu


TRIJJUNALE SPECI ,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Quando era a casa scriveva a macchina (marca Corona) e talvolta se ne servì anche il Fontana. Un giovanotto, non individuato, sovente asportava e riportava la detta macchina da scrivere. Anche a Venezia ebbe a svolgere attività direttiva antinazionale assieme al Bacci, tanto che per entrambi serviva la stessa abitazione, il Mazzeri ., conosciuto fra i compagni di fede per il «Berto))' arrestato l'rr.12.1927 a Trieste dove del pari con altri esponenti del Partito e con lo stesso Bacci e col Fontana ebbe ad esplicare opera criminosa sovversiva. Infatti, dalle indagini praticate dalla Questura si assodò che il « Berto l> Mazzeri aveva servito da anello di congiunzione tra il Bacci e gli organi locali veneziani, intervenendo alle riunioni e consegnando materiale propagandistico. A tal uopo in Venezia agivano bene articolate due sezioni, quella dei giovani e l'altra degli adulti. Il movimento degli adulti da ultimo era diretto per tutto il Veneto dal Bacci ed il suo braccio destro veneziano era rappr~sentato dal Lionello, il quale aveva fatto iscrivere il Barbon ed altri giovani. Parecchie furono le riunioni clandestine tenute dal Bacci e da altri con l'intervento particolarmente del Lionello e del Barbon. Si trattò la ricostituzione del Partito; il Bacci parlò di dimostrazioni avvenute a Mestre, Treviso, ecc., da parte dei disoccupati, con scene di violenza, incitando a provocarle anche a Venezia. Lo stesso Bacci cercò di organizzare azione propagandistica in modo speciale a Mestre, non ottenendo la richiesta collaborazione del Lionello e del Barbon; infine, nelle riunioni, distribuì del denaro - qualche decina di lire - e del materiale stampato alla macchia. 11 Lionello aveva distribuito circolari e stampe sovversive in genere al Barbon e ad altri. Il movimento dei giovani, imperniato sulle suaccennate persone e sul suaccennato sistema, si sviluppava contemporaneo al movimento degli adulti con la collaborazione sempre del Bacci, ma specialmente del « Berto >) Mazzeri e del Fontana, quest'ultimo in modo particolare per la organizzazione del Soccorso Rosso. Così le riunioni clandestine, le diffusioni del materiale propagandistico, che avvenivano con la partecipazione dei compagni di fede veneziani, del Mattiazzi, del Galletta e del D'Este. Il Mattiazzi era il fiduciario locale del Soccorso Rosso : e, con la collaborazione del Lionello e del Bacci, integrava anche la organizzazione del Soccorso Rosso nella sezione giovanile. Per aiutare le famiglie dei detenuti politici, emerse che il D'Este pure ebbe degli incarichi, tanto che venne accusato di essersi appropriato di lire 300. La Questura di Venezia accusò Piccinetti, Zorzetti, Rossetti, Bernardi, Maestrello, Pavanello e Dughier perché presunti partecipi nella azione delittuosa svolta dai suaccennati imputati, che rappresentavano l'attività comunista veneziana nelle organizzazioni giovanili e degli adulti. Ma tranne gravi sospetti costituiti dal fatto di essersi fatti vedere talvolta assieme a taluno dei capeggiatori, o di avere ricevuto un qualche stampato, o di essere stato interessato a prestare la propria opera, alle negative energiche dei detti de-

PRIMA PARTE :

SENTE:,.iZE

PRONU:siCIATE DAL T.S.D.S.

nunciati nessuna prova specifica a loro carico si è sufficientemente raccolta; di guisa che neceisita didùarare il non luogo a procedimento penale in loro confronto per insufficienza di prove. In data 4.rr.r927, con rapporto dettagliato, gli organi tutori d~ll'or?ine pubblico di Trieste comunicarono d'avere scope_rto t~ vasta or~an1zzaz1one comunista locale. E, procedendo al sequestro d1 cop10so matenale, perfino con quasi 5 quintali li materiale tipografico, e cioè rinvenendo la tipogra?a clandestina che doveva servire a diffondere stampe prodotte alla macclua, denunciarono un certo Paronitti di Cervignano ed altri: già rinviati a giudizio e condannati, in parte, dal Tribunale Speciale (r). Con successiva not~, completando gli accertamenti, ebbero a denunciare, in d_ata 2~.12.1927, 11 Bacci ed il Mazzeri per attività sovversiva svolta anche m Tneste con la cooperazione particolare ?ello ~anotto e del S~lvini. Si era accertato che il Bacci sedicente Alberus Mano, aveva preso m affitto una stanza a due letti, il '1°.12. 1927, presso Giuseppina Cavenazzo, in Via Attilio Hortis, p~gandola fino al ro dicembre, servibile del pari per il compagno Mazzen. Infatti quest'ultimo usufruì della stanza .fino all'8 dicembre, ma sospettand? di essere pedinato, andò ad alloggiare nella locanda Cervas. Arrestato 11 Mazzeri, é;ddosso gli rinvennero delle annotazioni relative alla valigia sequestrata, contenente abbondante materiale sovversivo, che ancora non era stata ritirata dalla agenzia spedizioni. Poi.ché la Qu:st~ua aveva p?tu~o. assodare che il Mazzeri agiva assieme ad altn compagm d1 fede, cosi 1~d1v1duato lo Zanotto lo arrestarono, rinvenendorrli nella persona del materiale compromettent; tra l'altro la ~icevuta per ritirare la accennata valigia in giudiziale sequestr~; delle lettere a .firma «~-rane~ ): e « Gi~o ))'. ossia. del Bacci. Nell~ abitazione fu trovata una carta d 1dent1ta falsa nlasciatagh dal Comune d1 Milano ed intestata a Campanile Arturo. Lo Zanotto con~essò eh~, las~iata Biella con le funzioni di « corriere )) del Partito Comumsta ed mcancato dagli organi centrali di Milano, servi_v~ di coll:gé'.me~to _fra i funzionari..., di Trieste Venezia ecc.. Dagli allegati 1strutton nsulto, inoltre, che lo Za' . notto durante la' sua permanenza a Biella - dove risiedeva - svo1se attiva opera sovversiva, con particolare riguardo alla organizzazione pro . Soccorso Rosso. Fu pure fermato il Selvini il quale affermò che, trovandosi privo di lavoro, t~rtti i o-iorni si recava da Trasferello (Torino) a Torino città, e non venendo in qu~lche m odo occupato, accettò il consiglio di un tale che sentiva chiamare « Luioi ll di andare a Trieste, perché oltre a lavorare da muratore avrebbe potut~, contemporaneamente, occuparsi della organizzazione deoli edili aderente alla Confederazione Generale del Lavoro. Perciò passò prima per'Milano, da dove spedì alla m~glie, pure dis?cc~pat_a ~d in I~isere condizioni, la somma di lire 450 e, poscia, dopo pochi g10rrn d1 sogg10rno, (1) Vedi

<(

Decisioni emesse nel 1928 », sentenza del T .S.D.S. n. 102, pag. 587.


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TR!IIUNALE SPEC!,\LE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

proseguì per Trieste dove, per caso, si incontrò, perché presentato da uno ·sconosciuto, con Mazzeri e con lo Zanotto. Anzi, con quest'ultimo, a risparmio di spese, prese una stanza in comune all'albergo « Manunzio ». Ma il giorno appresso, per mezzo di altro sconosciuto, riuscì a concordare un alloggio in casa privata per lire 190 mensili. Fino al suo arresto ebbe occasione di trovarsi spesso con lo Zanotto, col Mazzeri e con altri sconosciuti: escludendo di aver parlato nell.e varie riunioni di politica; ad onta d1e la Questura, dalle indagini investigative, dai continui pedinamenti ed appostamenti abbia assodato che il Selvini coordinò la sua azione criminosa con quella dello Zanotto, del Mazzeri e degli altri sovversivi che ao-ivano 0 anche a Trieste. Dai mezzi probatori scaturiti nel procedimento Mazzeri, Bacci, Zanotto ed altri, fu possibile statuire che i ben noti pericolosi comunisti Vota, Coda e Bottecchia (Secchia), i maggiori esponenti del Partito coimputati in varie procedure definite ed in corso istruttorio presso il Tribunale Speciale, svolsero sovente e contemporaneamente attività sovversiva nelle diverse città del Veneto, in modo particolare con il Bacci, col Mazzeri (Berto) e col Fontana. E, secondo le dichiarazioni del Coda, riuscì specificato che il Bacci, il quale è confesso, era stato incaricato dai dirigenti del comitato centrale del Partito, della riorganizzazione dei giovani, mentre egli Coda era stato incaricato di quella degli adulti. Il Vota poi, nel particolareggiare sulla attività dei detti imputati, affermò che nella sua qualità di « corriere >) riceveva a Milano materiale e denaro dal « Bottecchia )) e dal noto Tranquilli (1) e lo portava a Venezia, Trieste, Verona, Padova, ecc., avendo contatti. con Bacci, Mazzeri e con gli altri. Particolare rilievo occorre fare sulla dichiarazione del Bacci che, se non lo arrestavano quella sera, partiva per Padova, dove avrebbe pernottato a casa di un compagno: in quanto dal processo Zaninetti, Secchia, Sassano e certo « De Angelis )), non individuato allora, e che potrebbe essere il presunto De Angelis - Bacci come ritiene la Questura, risultò che detti individui costituivano il 12° segretariato interregionale con sede occulta a Padova . E poiché taluni erano stati arrestati nell'agosto e ne.i primi di settembre 1927, tranne il « Bottecchia )> latitante ed il presunto De Angelis non individuato, devesi ritenere che il Bacci, il Fontana ed il Mazzeri col Riccardo Zanotto {da non confondere col pseudo << Zanotto Bruno)) individuato per Coda) rappresentavano il 12° segretariato interregionale) con giurisdizione per tutto il Veneto. Infatti la Questura di Verona, con rapporti del 24.11.1927 e r4.12.r927) denunciava il Marconcini, il Guerrato e l'Andolfì perché, cooperando con l'emissario del Partito Fontana Aurelio, incaricato per il Veneto, svolgevano attività sovversiva nella provincia di Verona. (1) Vedi, nel presente volume, le sentenze della C.I. n. 10 e r6.

PRIMA

PARTE :

SENTENZE

PRO NUNCIATE

DAL T.S.D.S .

Gli organi tutori dell'ordine pubblico di Trieste, assieme al Mazzeri, al Selvini) al Bacci ed allo Zanotto, denunziarono anche il Cernivani, ma tranne la prova che è di idee sovversive, nessuna prova specifica di sufficiente reità fu portata dalla accusa a suo carico) per cui necessita dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove : ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Per quanto concerne l'attività comunista esplicata nella provincia di Verona, emerse che l'emissario del Partito per il Veneto, Fontana, portava materiale sovversivo e denaro pro Soccorso Rosso, e io consegnava all'Andolfi per la propaganda; e che la distribuzione avveniva in riunioni, una ad esempio tenuta nelle basse di San Michele Extra del 3 luglio, ed altra del 19 settembre successivo tenuta nella località Valdonica. L' Andolfi, che era anche recapitario della corrispondenza clandestina diretta al Fontana, agiva come il maggiore esponente locale per la provincia di Verona, coadiuvato efficacemente dal Guerrato e dal Marconcini) il quale ultimo era stato denunziato ed arrestato con lo Zaninetti, perché presunto collaboratore del Venturelli, del Pedini, del Di Torna e di altri capeggiatori del movimento antinazionale veronese; ma fu rilasciato non essendo stata, allora, accertata dalla Q uestura sufficientemente la sua colpevolezza. Del pari la P.S. di Verona denunciò il Cenzato ed il Maroldi, quest'ultimo principale del Guerrato che con lui esercitava il mestiere di orologiaio. Ma nei riguardi dei detti due imputati non emersero elementi sufficienti di specifica reità e perciò in corso istruttorio, in applicazione dell'art. 323 C.P.P.c. furono beneficiati della liber tà provvisoria: di conseguenza ora necessita revocare i relativi m andati di cattura perché prosciolti per insufficienza di prove. Il Maroldi doveva rispondere anche di offese al Duce, ma alla negativa dell'imputato fu opposta solo la impressione di un teste, ed allor a deve essere dichiarato il non luogo a procedere per insufficienza di prove. Dalla completa esposizione dei fatti è risultato che nel novembre e dicembre 1927, si era scoperto il vasto movimento sovversivo che efficacemente si andava svolgendo nelle province venete. Attraverso gli atti processuali Zaninetti, Sassano, Bottecchia - Secchia, Monguzzi, il pseudo De Angelis ed altri, si è accertato che in Padova funzionava il 12° ségretariato interregionale rappresentato dagli accennati individui. Però nell'agosto e settembre r927 il Bottecchia - Secchia, il pseudo De Angelis ed altri rimasero latitanti, mentre lo Zaninetti, il Sassano) il Monguzzi ed altri furono arrestati. E, secondo le esplicite, chiare e precise informazioni dei maggiori esponenti attivi del PartÌto, pure arrestati, si poté statuire che specie il movimento giovanile ed adulto del Veneto si era quasi del tutto paralizzato e distrutto coi numerosi. arresti fatti nelle varie province: di guisa che - sempre a dichiarazioni particolari del Vota, del Coda e dello stesso Bacci - per la ricostituzione della organizzazione giovanile il Partito diede incarico al


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TRillUNALE SPECIAI, E PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

Bacci che, assieme al Fontana, al Mazzeri, allo Zanotto dirigeva tutta la vasta opera criminosa comunista nelle province venete, costituendo, all'epoca del loro arresto, il 12° segretariato interregionale. Tutti e quattro coordinavano la propria attività sovversiva coi capeggiatori .fiduciari locali: col ~ion~llo, col_ Barbon, col Mattiazzi, col Galletta e col D'Este per la provincia d1 Venezia; col Selvini per la provincia cli Trieste; coll'Andolfi, col Marconcini e col Guerrato per la provincia di Verona. Dalle prove scaturite in corso istruttorio è ad evidenza risultato che i dirigenti centrali del Partito col mezzo dei « corrieri J> mettevano sistematicamente in condizione di indire riunioni clandestine nelle varie province di d!ffondere il solito materiale incendiario sovversivo stampato alla maccJ1ia, d1 propagandare in qualsiasi modo dottrine e proarammi del Partito Comunis_ta già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, di raccogliere e distribuire denaro pro Soccorso Rosso. ~u~zionari lautamente stipendiati a tal uopo, risultarono almeno il BacCI, 11 ~ontana per confessione loro; muniti di falsi certificati d'identità, per sfuggire alle indagini investigative della Questura. . Per 1~ specifi~ata a~tività criminosa, coordinata con quella dei compagni di fede d1 Venezia, Tneste e Verona, nel complesso svolta dai capeao-iatori del movimento nelle varie province, il P.M. aveva chiesto l'abbin~~1ento dei processi a carico di : 1) Bacci, Fontana, Pavanello, Lionello, Barbon, Mazzeri, Dtwhier, Mattiazzi, Maestrello, Galletta, D'Este, Bernardi, Rossetti, Zorzetti / Piccinetti; 2) Mazzeri, Zanotto, Selvini, Bacci e Cernivani; 3) Andol.fì, Guerrato, Marconcini , Cenzato e Maroldi. La Commissione Istruttoria ritiene invece che i tre gruppi possano essere giudicati con tre procedimenti indipendenti a sé stanti : in quanto dai tre distinti atti processuali emerge chiaramente tutta la vasta organizzazione sovversiva imperniata dai maggiori esponenti del movimento comunista veneto con .la collaborazione dei fiduciari e gregari locali nelle varie province. Pertanto, esaminati tutti gli elementi di speci.fìca accusa, raccolti a carico dei vari imputati appartenenti ai tre distinti gruppi, il Collegio è d'avviso che del primo gruppo si siano raccolti elementi sufficienti di reità nei soli riguardi di Bacci, Fontana, Lionello, Barbon, Mazzeri, Mattiazzi, D 'Este e Galletta : i primi due ed il Mazzeri rendendosi colpevoli del delitto previsto e punito dall 'art. 4 P·P· della legge 25.rI.1926, n . 2008, ossia di ricostituzione del Partito Comunista già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, come risultò dalle stesse confessioni degli imputati, specie del Bacci e del Fontana che si dissero per.fino a tal uopo lautamente stipendiati dal Partito e di essere muniti cli carte d'identità false, e dalle testimoniali. Gli altri, invece,. dei ~eat~ di _a ppartenenza a detto Partito e di relativa propaganda sovversiva d1 crn agli art. 4, 1° ed u.cpv., della citata legge.

PRI~!A PARTE :

SENTENZE PRONUNC IATE DJ\l, T.S.D.S.

Il Bacci, inoltre, dei reati di cui ali' art. 285 C.P. in relazione ali' art. 79 stesso codice e r79 legge di P.S. Testo Unico, attuato con decreto 6.u.1926, n. 1848, per avere fatto uso sciente, in Venezia ed altrove nel 1927, delle carte d'identità contraffatte rilasciate dal Municipio di Milano il 25-4-1927 al nome di Arturo De Angelis e dal Comune di Trieste il 15+ 1927 al nome di Franco Guolielmo; di cui all'art. 285 C.P. per avere in località scono0 sciute ed in epoca imprecisata, anteriore al novembre 1927, falsificato la tessera postale -di riconoscimento rilasciata a Milano il 25.5.1925 dall'ufficio vaglia al nome di Arturo De Angelis; di cui all'art. 160 legge di P .S. 6.u.1926 e 79 C.P. per essersi, anteriormente al 1927, per motivi politici, recato più volte all'estero senza essere munito di passaporto e di documenti equipollenti; di cui all'art. 178 legge di P .S. citata, perché pur essendo ammonito, non s.i atteneva alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione. Il Fontana anche dell'art. 285 C.P.c. per avere, in Venezia ed altrove, anteriormente al novembre 1927, fatto uso sciente di carta d'identità contraffatta rilasciata al nome di Raisini Emilio. Del secondo gruppo rimase sufficientemente accertata la reità del Mazzeri, del Bacci, dello Zanotto e del Selvini: però l'attività del Mazzeri e del Bacci deve essere penalmente considerata e valu tata nel solo procedimento relativo al prin10 gruppo di imputati; quindi necessita ordinare lo stralcio degli atti della seconda procedura (Vol. 1°, f. da I a 10, 22, 25, da 86 a 107, da 122 a 131) per allegarli alla prima. Lo Zanotto, con la sua opera sovversiva esplicata nelle varie province venete, quale incaricato dagli organi centrali del Partito ed in collegamento coi funzionari di Venezia, Trieste, ecc., stipendiato e munito di carta d'identità alterata intestatagli « Campanile Arturo» , tanto da dover rispondere anche ciel reato di cui all'art. 285 C.P. per averne fatto uso sciente, si è reso colpevole del delitto ai sensi dell'art. 4 p.p. della legge 25.II. 1926, n. 2008 -e cioè di ricostituzione del Partito Comunista già disciolto. Il Selvini, invece, di appartenenza a detto Partito e di relativa propaganda sovversiva, art. 4, 1° ed u.cpv., della citata legge. Del terzo gruppo si sono raccolti elementi sufficienti di reità a ~anco dell' Andolfi, del G uerrato e del Marconcini. In tale procedimento multa la attiva collaborazione prestata nella provincia di Verona da taluni cape~o·iatori del Partito, e particolarmente venne individuato il Fontana; perciò ~ecessita ordinare lo stralcio degli atti relativi a detto coimputato per abbinarli alla processura riguardante il primo gruppo suaccennato (Vol. I°, f. da I a 5, 30, da 47 a 52). L ' Andol.fì, il Guerrato ed il Marconcini si sono resi colpevoli dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, 1° ed u .cpv. , della legge 25.1 1.1926, n . 2008,


PRl~IA PARTE :

TltiBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\ TO

ossia di appartenenza al Partito Comunista già disciolto e di propaganda sovversiva del Partito stesso. . ~all a ~sposta narrativa emerge altresì che il Fontana fu denunziato per att1v1ta delittuosa svolta a Bologna fino al novembre 1927 nella specifica sua qualità di capo ?ella federazione provinciale comunista, rinviato- a giudizio d~ q u.esto Collegio con sentenza n. 209 del 24.9.1928 per rispondere del delitto d1 cm all'art. 4 p.p. della legge già citata. Di conseguenza devesi ordinare lo stralcio degli atti (Vol. 1°, f. da 1 a r8, 20, 21, da 28 a 31, 51; Vol. VI, f. 7) di detta .processura per allegarli, unitamente a copia della sentenza, a quella del pnmo gruppo di imputati (Fontana ed altri). P. Q. M.

Visti gli art. 4 - 7 della legge 25. r r. 1926, n. 2008; 285 - 79 C.P.c. ; 160 178- 179 T .U. legge di P.S. 6.IJ .1926, n. 1848; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3; 55t e seg. - 421 C.P. Esercito, mantenendosi lo stato di detenzione per tutti gli imputati pronuncia l'accusa a carico loro ordinando il rinvio a giudizio di tutti e della causa dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per r ispondere dei soli reati rispettivamente ascritti nella presente sentenza. Ordina che i procedimenti siano portati ad udienza separatamente, distinguendosi gh imputati in tre gruppi stralciandosi dalle varie processure ed abbinandosi gli atti relativi, al Mazzeri, al Fontana ed al Bacci come 0aià precisato ai f. 33 e 34 della presente sentenza. Dichiara invece il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ord ine ai soli reati di cui all'art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, - in tal senso essendo stati modificati i capi d'accusa - nei riguardi. di Piccinetti, Zorzetti, Rossetti, Bernardi, Maestrello, Pavanello, Dughier, Cernivani, Cenzato, Maroldi : ordinando che tutti, ad eccezione del Cenzato e del Maroldi pei quali devesi invece revocare i mandati di cattura perché già in libertà provvisoria, vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 26.11.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

N ota. - La Commissione Istruttoria con sentenza n. 209 del 24.9.1 928, dichiarò, inoltre, « il non luogo a procedimento perché non risultano sufficienti indizi di reità ,, nei confronti di: - Andrioli Angelo. nato il 9-4-1899 a Bentivoglio (Bologna), detenuto dal 2.r.1928;

-

SENTENZE PRONUNCI ATE DAL T,S.D,S.

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Bettini Bruno, nato il 4+1886 a Bologna, detenuto dal 26.10.1927;

- Bcnazzi Mari.o, nato il 31.8.1889 a Castel San Pietro (Bologna), detenuto dal 26.10.1927; - Bonetti Luigi, nato il 3.10. 1882 a Pianoro (Bologna), detenuto dal 16.10.1927; - Baroni Nello, nato il 20.r.1901 a Bologna, detenuto dal 26.10.1927; - Cremonini Adelmo, nato il 24.10.1891 a Bologna, detenuto dal 20.10.1927; - Draghetti Gina, nata il 5.8.1907 a Bologna, detenuta dal 29. 12.1927; - Forlani Mario, nato il 31.3.1901 a Borgo Panigale (Bologna), detenuto dal 25.10. 1927; - Falzoni Sostegno, nato il 31.4.1903 a Molinella (Bologna), detenuto dal 29.10.1927; - Fantazzini Sirro, nato il 28.11.1900 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), detenuto dal 7.rr.r927; - Galanti Francesco, nato il 4. 10. r 889 a Poggio Mirteto (Rieti), detenuto dal 25.10.1927; - Giaccaglia Aldo, nato il 6.3.1895 ad Ancona, detenuto dal 10+1928; - Marchesi Ferruccio, nato l'II .7.1906 a Bologna, detenuto dal 18.10.1927; - Montanari Secondo, nato il 3.2.1901 a Bologna, detenuto dal 10.r.1928; - Marocchi Maria, n ata il 4.3.1885 a Imola (Bologna), detenuta dal r5.1r.r927; - Macchia Umber to, nato il 6.ro.1904 a Bologna, detenuto dal 18.10.1927; - Nasci Alberto, nato il 15.5.1895 a Funo (Bologna), det~nuto dal 18.10.1927; - Negrini Med ardo, nato il 27+ 1899 a Bologna, detenuto dal 5.11.1927; - Pasqu ini Armando, nato il 21.6. r902 a Castel San Pietro (Bologna), detenuto dal 22. 10.1927; - Parenti Alberto, nato il 28.10.1895 a Bologna, detenuto dal 22.I0.1927; - Rivalta Dublcto, nato il 6.r.1903 a Bologna, detenuto dal 28.11.1927;


92

TRIBUNALE SPECIALE l'ER I, A DIFESA DELLO STATO

PRn!A

- Trombetti Gustavo, nato il 12.r o.1905 a Castel San Pietro (Bologna), detenuto dal 20.9.1927; -

PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T .S. D.S.

Reg. Gen. n. 800/1927

93

SENTENZA N. 237

Varani Nino, nato il 26.7.1904 a Bologna, detenuto dal 22.ro.1927;

- Vaccari Paolo, nato il 10.7.1904 a Molinella (Bologna), detenuto dal 22.10.1927;

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

- Zarnboni Amato, nato il 20.9.1896 a Imola (Bologna), detenuto dal 15.11.1927;

Presidente: Muscarà Ach ille, Generale di Divisione;

- Zanasi Marcello, nato il 12.7.1903 a Minerbio (Bologna), detenuto dal r .1 r.1927;

Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V .S.N. ;

0

- Zanard i Alberto, nato I0.11.1927.

l'n.6. r905

a Bologna,

detenuto

dal

Giudice Relatore: Lanari Piero;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA Inoltre è opportuno consultare nel volume relativo alle « Decisioni emesse nel 1928 >> le sentenze pronunciate dal T.S.D .S. nei confronti di Penazzato (pag. 469), Zanarini (pag. 470), Bagnolati (pag. 607), Zaninetti e Sassano (pag. 732) e Secchia (pag. 780).

nel procedimento penale contro : Rigamonti Ferruccio, nato il 30.8. 1902 a Milano, doratore di libri; Rotondi Pietro, nato il 27.6.1905 a Genzano di Roma, vignarolo;

Per Vota Antonio e Coda Spirito vedi, invece, la sentenza del T.S.D.S. n. 2 del 30.r. 1929.

Porcari L uigi, nato il 24.12.1905 a Parma, meccanico. Inoltre: Alessandri Guido, nato il 22.6.1900 a Bologna, meccamco; Cavallazzi Ercole, nato il ro-4-1904 a Bologna, commesso; Grandi Armando, nato il 20.II.1897 a Bologna, fabbro; Musiani Oreste, nato il 7.r.1904 a Bologna, fabbro ; Perucchini Giuseppe, nato il ro.2.1901 ad Arona (Novara), opera10; Zanarini Fioravante, nato il 9.10.1897 a Persiceto (Bologna), meccanico; Putinati Otello, nato il 23.8.1899 a Ferrara, pastaio; Querzè Alfredo, nato il 12.9.1897 a Bologna, cementista ; Zaccherini Giovanna, nata il 2+ 1890 a Castel Bolognese (Bologna), negoziante. ll\·{ PUTA'l' I

r) di violazione dell'art. 4 legge 25.u.1926, n . 2008, per avere, nel r927 e sino alla data del loro arresto, in Bologna, il Porcari anche a Parma ed il Putinati a Ferrara, ricostituito gruppi del Partito Comunista già disciolto


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TRIBUKALE SP ECIALE PER LA DIFESA !)E LLO STATO

dalla Pubblica ~utorità, appartenendo a tale Partito e facendone propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione prevalentemente a mezzo di manifesti e giornali clandestini; 2) la Zaccherini di concorso nei reati di cui al capo I) - (art. 64 n. 3 C.P. e 4 legge 25.r1.r926, n. 2008) - per avere facili tato l'esecuzione di essi, prestando assistenza ed aiuto durante il fatto; nonché cli violazione clel1' art. 190 C.P. per avere il 19.10.1927 in Bologna usato violenza e resistenza contro i funzionari di P.S. che l'arrestavano; 3) il Grandi anche di offese contro il Capo del Governo (art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263) per avere, in una lettera spedita da Milano al rubricato Alessandri il 4.r1.r926, ingiuriato il Capo ddGoverno, allora scampato ad un attentato, con le parole: e< L'uomo più nefando che esista sulla terra >>; 4) il Porcari anche di contravvenzione all'ammonizione (art. 178 T.U. legge di P.S. 6.1r.r926, n. I848) per avere contravvenuto all'ordinanza d'ammonizione del 4.6.1927 della Commissione Provinciale di Parma. Con l'aggravante della recidiva per questo reato e per quelli di cui al capo r); 5) il _Rigamonti, inoltre, di falso (art. 285- 286 C.P.) per essersi procurato a Milano ed avere usato nel 1927 una falsa carta d'identità che si era fatta rilasciare attribuendosi falso nome e cognome; di altro falso ai sensi degli art. 280 - 281 stesso codice, per essersi fatto rilasciare, mediante la predetta falsa carta di identità, in Milano, nel 1927, una tessera del Tourincr Club falsamente intestata, della quale fece uso; di violazione dell'art. 19~ C.P. per aver~ usato violenza e resistenza in Roma agli agenti della forza pubblica che Il 18.ro.r927 l'arrestavano. Con sentenza n. 209 del 24.9.1928 questa Commissione rinviava a o-iudizio dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato il Perucchini, 1~ Zanarini ed altri 9, quali capeggiatori del movimento comunista di Bologna. Però l'attività del Perucchini e dello Zanarini non si limitava alla sola organizzazione comunista locale, ma si svolgeva più vastamente in varie zo~e : ~i conseguenza coadiuvando essi nell'opera prestata da altri gruppi antmazwnali, vennero denunciati dagli organi tutori dell'ordine pubblico con altri compagni di fede. Così entrambi si trovarono coimputati in altri procedimenti penali: tanto che il Perucchini con sentenza 6.rn.1928 venne condannato alla pena di anni 10 di reclusione e lo Zanarini con sentenza del 28.7.1928 ad ;nni 5 della stessa pena. Poiché .nelle dette sentenze venne definitivamente o-iudicata e valutata tutta l'opera criminosa esplicata fino al rispettivo arresfo, per cui nei loro confronti sussiste la res judicata (1 ) . ( r) Vedi « Decisioni emesse nel 1 928 », a pag. 621 per Pcrucchini e a pao. 470 per Zanarini. Gli esatti dati anagrafici del Perucchini sono quelli indicati nella p~sente sentenza e non quelli specificati nelle sentenze emesse nel 1928 alle pagine 607 e 621.

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DJ\L T.S.D.S .

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Vista e letta la sentenza del 26.ri.1928, n . 227, della Commissione Istruttoria con la quale viene ordinato lo str alcio del Fontana dal presente procedimento. Vista e letta l'istanza del P.M. con la quale chiede che la Com missione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedimento penale in ordine ai reati ascritti al Perucchini ed allo Zanarini con la citata sentenza di rinvio, in quanto sussiste per essi la res judicata; ed altresì perché gli altri imputati vengano divisi in due gruppi, comprendenti al 1° Rigamonti, Rotondi ed il Porcari, al 2 ° tutti i rimanenti, mantenendosi per ogni gruppo gli stessi capi d'accusa di cui alla sentenza di rinvio a giudizio. E ciò perché l'opera criminosa svolta dai due gruppi può essere valutata e giudicata a sé stante, trattandosi di fatti del tutto indipendenti gli uni dagli altri. Vista e letta la citata sentenza n. 209 del 24.9.1928, tenendo presente quanto in essa venne affermato, in fatto ed in diritto, e che viene trascritto solo per quanto si riferisce ai suaccennati imputati rinviati a giudizio. E cioè: Secondo istruzioni del Regio Questore di Bologna, il 16.ro.1927 fu operata una perquisizione nel domicilio del prevenuto Alessandri e fu trovato e sequestrato abbondante m ateriale sovversivo, fra il quale sei lettere a firma « Armando >> provenienti da Milano e di data quasi tutte 1927 e, nella conduttura della latrina, manifesti e giornali comunisti editi alla macchia nel 1927. Arrestato, l'Alessandri confessò di essere iscritto da più anni al Partito Comunista e di essere stato circa un anno prima incaricato da certo Fontana Aurelio di ricevere all'indirizzo della fidanzata dell' Alessandri - Draghetti Gina - la corrispondenza del Partito Comunista diretta al Fontana, capo della federazione comunista di Bologna. Tale sis-tema era durato sino a sei o sette mesi prima; dopo di che il Fontana gli aveva presentato il suo successore nella persona del comunista Musiani Oreste al quale, con lo stesso sistema, la corrispondenza veniva recapitata. Le stampe comuniste rinvenute gli erano state date dal Fontana. All'indirizzo della Draghetti era pervenuto anche un pacco contenente indumenti personali che, assieme a tesse.re comuniste degli anni anteriori al 1926 intestate all' Alessandri, furono sequestrati nel domicilio della fidanzata che fu anche arrestata e confessò che s'era prestata alla bisogna per incarico del fidanzato. L ' « Armando >> delle lettere di cui dianzi fu identificato nel rubricato Grandi, noto anarchico che, come appare dal contenuto delle lettere, trescava coi comunisti per prepararsi all'azione (vedi Vol. 1°, f. 2). Arrestato, il Musiani fece a quella Regia Questura ampia relazione sulla organizzazione comunista bolognese, passata e recente, facendo i nomi dei capi zona e dei più attivi gregari, fornendo di essi alcune indicazioni che servirono all'identificazione ed all'arresto. Ammise di essere dall'aprile r927 capo della federazione provinciale comunista di Bologna e di avere sosti-


TRIBU:-JALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

tuito nella carica il Fontana; il quale, a sua volta, aveva sostituito lo Zanarini, indicato in epigrafe, per tramite di cui, egli Musiani, era stato iscritto al Partito (Zanarini che nel luglio 1927 era stato assegnato al confino di Polizia). Disse che, fra le altre, anche nel recente settembre s'era tenu ta una riunione, i cui partecipanti, per indicazioni fornite dal Musiani, furono individuati nei rubricati Cavallazzi, Macchia, Varani, Zanardi e Rivolta. Aggiunse che il Fontana, il quale s'intratteneva spesso col rubricato Montanari, gli aveva indicato, come luogo dove avrebbe conosciuto due corrieri interregionali, la calzoleria della nominata Zaccherini Giovanna, la quale la sera del 6.10.1927 presentò al Musiani i due comunisti indicati dal Fontana, i quali andarono a dormire in casa del Cavallazzi e furono poi identificati nel Perucchini, corriere interregionale degli adulti e nel Rotondi, corriere interregionale dell'organizzazione giovanile. La Zaccherini il giorno dopo recapitò al Musiani due buste contenenti importanti circolari del Partito: una per gli adulti che tenne con sé, ed una per l'organizzazione giovanile che consegnò al Cavallazzi. Il Perucchini ed il Rotondi furono arrestati, per precise indicazioni del Musiani col quale avevano appuntamento sotto la Torre degli Asinelli alle ore 20 del r7 ottobre e furono trovati in possesso di numerosi documenti comunisti tendenti alla riorganizzazione ed alla propaganda del Partito. La Zaccherini, donna di provata fiducia dell'organizzazione comunista bolognese, aveva avuto dal Perucchini la somma di lire 3.000 che all'atto dell'arresto la Zaccherini, che usò violenza e resistenza agli agenti, tentò di nascondere, assieme a circolari e documenti recenti del Partito Comunista e ad una copia del clandestino giornale <e Unità » edito nell'ottobre 1927, nella conduttura della latrina. Fu arrestata anche, in seguito alle indicazioni del Musiani, Marocchi Maria che serviva in Imola quale intermediaria per il recapito della corrispondenza del Musiani allo Zamboni, fiduci ario del Partito in quella zona. L'arresto del Perucchini portò all'identificazione del corrispondente comunista di Ferrara Putinati Otello, al quale furono sequestrate otto copie del clandestino « Battaglie sindacali » datato agosto - settembre 1927, e del rubricato Giaccaglia che aveva accompagnato il Perucchini dalla Zaccherini. L'arresto del Rotondi, invece, e le indicazioni precise da questi forn ite portarono al rintraccio e all'arresto in Roma dei pericolosi comunisti Rigamonti Ferruccio e Porcari Luigi. Ques t'ultimo all'atto dell'arresto era contravventore alla ammonizione inflittagl i dalla Commissione Provinciale di Parma il 4.6.1927 (vedi Vol. r°, f. 133). Il Rigamonti usò violenza e resistenza agli agenti che l'arrestarono. L'arresto del prevenuto Qucrzè, indicato quale capo zona dal Musiani, cd alcune spontan~e informazioni date alla Regia Questura operante, portarono alla Identificazione e alla conseguente cattura dei capi cellula da lui indicati, Bettini, Baroni e Benazzi. Così le prime indicazioni fornite - in

PR] MA P,\RTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.s .n.s.

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seguito a specifiche richieste :-- a quegli or~a~i di polizia dal Musiani furono causa dell'arresto di tutti gli altri elencati m prospe~to. . . . Ne seguì la denuncia di tutti. i rub~ica~ p~r i reau pr_evis~ da~h art. 3 - 4 legge 25.1 1.1926, n. 2008, e per 1 reati ~m~n eme_q~e1:tl da: fatti sopra descritti singolarmente, a qualcuno addebita:1. Fu m1~iata, 11: conseguenza, analoga azione penale, a rito for~ale. Le nsultan~e 1struttone ha1:~o ~vuto esito alquanto contrastante con c10 che avevano rilevato le Autonta di po. . . . .. . lizia giudiziaria. Anzitutto il Musiani, principale accusatore dei suoi correhgionam, spiegò al G.I. che in Questura fece, nome di qu~lcun? c~1e non aveva. a ~he fare con quanto raccontava, per~he. qu~l fu~z10nano mterrogante ms_1steva. e faceva pressione a che il Musian~ t~h 1:omi palesas~e; che la denu~ciata gita a Casaglia non ebbe carattere di numone sovvers~v_a, ma scop? d1 sc~mpa~ gnata per mangiare un po' d'uva, senza fìne poht1e?, e c~e i p~rtec1pant~ non erano peraltro quelli da lui segnalati, segn~laz1_one. dt nomi cl~e ~gli fece per le insistenti imposizioni di quel Comm1ssano d1 P.S.; _che i n~C:noscimenti di Montanari e Rivalta furono tutt'altro che assoluti e prec1S1; che il Nasci, il Macchia, il Varani, lo Zanardi e il Rivalta_ non face~an~ parte dell'organizzazione comuni~ta, . n~ gli risultav~ c~e 11 Marche~1 v1 fosse iscritto ; che solo il Cavallazz1 gh risultava fosse 1scntto alla organizzazione comunista giovanile. Il Querzè spiegò al Giudice ~he avev_a appost? la sua fìr~a a~la di~~ia: razione fatta in Questura in seguito a minacce d1 arresto_d~1 su~1 fam1han e di consegna del Qu~rzè medesimo ai f_ascisti;. c:1e la d1ch_1araz10nc medesima non conteneva circostanze conformi a venta; che e~h _aveva _app~rtenuto al Partito Comunista, ma sino all'aprile del 1925; elle 1 nomi de1 tre capi cellula predetti. gl~ erano s_tat~ fatti dal Commissario inte,rrogan:e. e eh~ egli Querzè si era limitato a dichiarare che conosceva,_rerc~e s_uo v~cmo d1 casa, solo il Benazzi. Quanto al Querzè, però, per credibile d1chia:az~one del Musiani fatta in istruttoria, è risultato che nel 1927 ebbe dal Mus1an1 alcune tessere per la distribuzione. . . . . Il Putinati ha dato una vers10ne troppo mgcnua e po_co ~cna d~l rmvenimcnto delle 8 copie del clandestino comunista « Battag~1e smda~ah » nella sua abitazione : ha detto di averle rinvenute qualche g10rno pnma fra le immondizie. Il Grandi ha ammesso la sua fede anarchica respingendo ogni accusa di collaborazione col com unismo. Però le sue lettere che, fra l'altro, co_ntengono ingiurie volgarissime cont~o il Capo del Go~erno~ lo accusano chiaramente di concorso nell'opera delittuosa svolta dagli altn ; ~on solo, ma l? identificano come persona capace di qualsiasi inconsulta violenza, e pericoloso per l'ordine pubblico. Né si può ammetter: che non_ ap_p~rteness_e alla risorta associazione comunista, quando è notorio che tutti gh 1rr:duc1bili degli altri Partiti estremisti, per impossibilità di vita autonoma, s1 sono 7. -

u.s.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

attivam_ente affìan~ati al comunismo come ad una cloaca dove affluisce ogni sorta d1 escrementi ed hanno pertanto fatto parte integrante di esso accettandone i programmi e concorrendo nella diuturna segreta riorganizzazione e nella sua propaganda. Quanto alla Zaccherini, sebbene il Musiani in istruttoria abbia cercato cli attenuare, forse per cavalleria, la sua responsabilità, i fatti da lei commessi, tolta anche quella parte che il Musiani generosamente s'è ringoiata in istruttoria, sono tali: l'opera sua cosciente di ricetto e di collegamento fra i maggiorenti più vitali della criminosa attività sovversiva, opera forse prezzolata, risalta a luce così meridiana che i dinieghi della donna, ritiene la Commissione, non possano essere presi in considerazione alcuna. Alessandri, Fontana, Musiani, Perucchini, Porcari, Rigamonti, Rotondi e Zanarini confessano anche in istruttoria I.a loro attività ricostruttiva, più o meno intensa nel tempo, nella qualità e nella quantità, per il Partito Comunista cui appartenevano anche dopo l'entrata in vigore della legge rubricata. Il Porcari, anzi, che deve rispondere, per stralcio fatto da altro processo, dell'attività ricostitutiva dell'organizzazione giovanile comunista parmense, già più volte condannato, con sentenze irrevocabili, numerose volte per reati comuni, molti dei quali contro la proprietà, ha chiesto ed ottenuto dall'istruttore procedente l'inserz.ione a verbale della seguente dichiarazione: « Dichiaro di essere orgoglioso di avere diretto la federazione giovanile comunista di Parma fino all'ottobre (primi) del 1927 e sono pronto ad assumerne tutte le responsabilità morali e materiali. Dichiaro anche di avere abbandonato la dirigenza della federazione perché il lavoro politico mi costringeva ad allontanarmi da Parma. Sono orgoglioso anche cli affermare che questa dirigenza non fu soltanto di nome ma di fatto, perché nonostante i continui pedinamenti della Questura, siccome ammonito politico, continuai la mia attività di propaganda in tutti i rami del Partito, politico, sindacale, stampa, soccorso rosso : e che questa attività non si limitò soltanto alle parole, bensì ai fatti come ben sa anche il Questore di Parma ». Per stralcio fatto da altro processo con ordinanza del G.I. in data 7 marzo u.s. ed abbinato a questo processo, il Rigamonti deve rispondere, oltre che della sua attività comunista anteriore all'agosto 1927, di essersi formata, facendone uso, una carta di identità con false generalità, nonché una tessera del Touring Club con le stesse false generalità, cose che sostanzialmente ha confessato al Giudice Istruttore.

Ora da quanto è emerso in istruttoria: confessioni di taluni imputati, prove documentali e testimoniali, la Commissione rileva chiari elementi di reità a carico di: Alessandri, Cavallazzi, Fontana, Grandi, Musiani, Porcari, Putinati, Querzè, Rigamonti, Rotondi, Zanarini e Zaccherini, e pertanto essi debbono essere rinviati a giudizio.

PRIMA PARTE:

SENTENZl.s

PRONU NCI ATE DAL T.S .D.S.

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Nel fatto incriminabile ai primi dodici la Commissione r avvisa gli estremi giuridici dei delitti previsti dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; quanto alla Zaccherini di concorso in tali reati a senso dell'art. 64 n. 3 C.P .. Infatti, essi non fecero, ciascuno portando il proprio contributo di opera come dalle risultanze, che ricostituire ne] 1927 e fino al loro arresto in Bologna, il Porcari anche a Parma e il Putinati a Ferrara, il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Partito del quale facevano parte e propagandavano in vario modo, specialmente per mezzo di manifesti e giornali clandestini, programmi, dottrina e metodi d'azione. Ed in tali limiti il Collegio ritiene debba essere contenuta l'accusa, infondata sembrando quella dell'art. 3 legge citata in quanto eia nessuna risultanza specifica appare, da parte dei predetti, un concerto per fare determinatamente insorgere gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato o per generare la guerra civile; né determinate istigazioni risultano dirette, pubblicamente o per mezzo della stampa, a far commettere eletti fatti delittuosi. Il Grandi de~e essere mandato a rispondere anche di violazione al cpv. dell'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, in una lettera spedita da Milano il 4.11.1926 al rubricato Alessandri, ingiuriato il Capo del Governo allora rimasto miracolosamente illeso da un attentato, con le parole : « L'uomo più nefando che esista sulla terra>>. Ed è lo stesso Tribunale Speciale competente a giudicarlo cli detto reato, come dei seguenti attribuiti ad altri, giusta quanto seguirà appresso per connessità, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 12.12.1926, n. 2062. Il Rigamonti dovrà rispondere inoltre di resistenza e violenza contro gli agenti della forza pubblica che il 18.10.1927 l'arrestarono a Roma (art. 190 C.P.), nonché di falso ai sensi degli art. 285- 286 C.P. per essersi procurata ed avere usata nel 1927 in Milano una falsa carta d'identità che s'era fatta rilasciare attribuendosi falso nome e cognome; di altro falso ai sensi dell'art. 280- 281 C.P. per essersi fatta rilasciare, mediante la predetta carta d'identità falsa, in Milano nel 1927, una tessera del Touring Club della quale fece uso. Il Porcari inoltre deve rispondere di violazione all'art. 178 T.U. legge di P.S. 6.11.1926, n . 1848, per avere contravvenuto all'ordinanza di ammonizione della Commissione Provinciale cli Parma in data 4.6.r927. Con l'aggravante per tutti i reati, per i quali viene rinviato, della recidiva (art. 80 C.P.). La Zaccherini va rinviata anche per violenza e resistenza agli agenti di P.S. che a Bologna il 19.ro.1927 l'arrestavano (art. 190 C.P.). Sebbene taluni di tali reati minori non siano stati singolarmente contestati agli imputati cui si riferiscono, la Commissione ritiene doverli lo stesso rinviare a giudizio, in quanto i fatti relativi furono implicitamente contestati a ciascuno degli imputati cui si riferiscono nei rispettivi interrogatori istruttori.


IOO

TR!BUN'ALE SPECIALE Pl, R LA DIFESA DELLO STATO

P. Q. M.

Visti gli art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.I926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 178 vigente legge di P.S.; 63-80- 190-280-281285: 286 C.P.; 421 C.P. Esercito, mantenendosi lo stato di detenzione per tutti. Pronuncia l'accusa contro Rigamonti, Porcari e Rotondi ed ordina il rinvi~ a giudizio loro dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per nspondere:

.

a) di violazione dell'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel 1927

PRIMA PARTE:

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonio, Generale della M. V .S. N.; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualuccì Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

b) il Porcari anche di contravvenzione all'ammonizione (art. 178 T.U. legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848) per avere contravvenuto all'ordinanza d'ammonizione del 4.6.1927 della Commissione Provinciale di Parma. Con l'aggravante della recidiva per questo reato e per quelli di cui al capo a);

nella causa contro:

Dichiara il non luogo a procedimento penale nei confronti del Perucchini e dello Zanarini sussistendo per essi la res judicata.

IO I

SENTENZA N. 6

Reg. Gcn. n. 90/1928

e smo .alla data del loro arresto, in Bologna, il Porcari anche a Parma, ricostituito gruppi del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorità, ap~artenendo a tale Partito e facendo propaganda della sua dottrina, dei suoi programmi e dei suoi metodi d'azione prevalentemente a mezzo di manifesti e giornali clandestini;

e) il .Rigamonti, inoltre, di falso (art. 285- 286 C.P.) per essersi procurata a Milano ed avere usata, nel 1927, una falsa carta di identità che si era fatta rilasciare attribuendosi falso nome e cognome; di altro falso, ai sensi degli art. 280 - 281 stesso codice, per essersi fatta rilasciare, mediante la predetta falsa carta di identità, in Milano nel 1927, una tessera del Touring Club, falsamente intestata, della quale fece uso; di violazione dell'art. 190 C.P. per avere usato violenza e resistenza in Roma agli agenti della forza pubblica che il 18.rn.1927 lo arrestavano.

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S. D.S.

SENTENZA

Andolfi Michelangelo, nato il 30.1.1879 a Verona, fruttivendolo; Guerrato Giacomo, nato il 24.7.1898 in Abbadia Polesine (Rovigo), orologiaio; Marconcini Giuseppe, nato il 13.7. 1894 a Isola Rizza (Verona), operaio. Detenuti dal 19.11.1927.

IMPUT A T I

1) del delitto previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25. 11.1926, n. 2008, per avere, in Verona, fatto parte del Partito Comunista già disciolto

Roma, 20.12.1928 - Anno VII.

dall'Autorità competente fino al loro arresto; 2) del delitto punito e previsto dall'art. 4, u.cpv. della legge citata per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda dei metodi di azione, delle dottrine e dei programmi del Partito Comunista. Fatti commessi in Verona ed altrove fra il dicembre 1926 ed il

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

19.11.1927. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti gli accusati ed i loro di fensori che hanno avuto per ultimi la parola.


l'Rn!A PARTE: _r _o_2_ _ __

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_ TRI _ Bu_K ALE SPECIALE PER LA DI_FE_ , s_A_ D_E_LI_. o_ sT_A_ T o_

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IN FATTO E'D IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: La Regia Questura di Verona, con rapporto m data 24.rr.1927, informav~ l'ufficio del P.M. di questo Tribunale che, in seguito ad indagini espente dal Comando della 40a Legione della M.V.S.N., essendosi venuto a. sapere che tale Guerrato Giacomo deteneva giornali sovversivi, si era subito operata una perquisizione nel negozio dell'orologiaio Maraldi dove il Guerrato lavorava, e vennero trovate 9 copie del oiornale « l'Unità» dell'ottob.re 1927. A~res.tato il Guerrato e sottoposto ad interrogatorio disse di aver. ncevuto dettJ. ~1ornali da tale Andolfì Michelangelo che egli aveva conomuto a mezzo d1 tale Marconcini Giuseppe. Dich iarò inol tre che il nominato Andolfì era in relazione con un emissario del Partito Comunista iden' tificato per Fontana Aurelio. Rintracciati il Marconcini e l' Andolfi e sottoposti ad interrooatorio negarono quanto il Guerrato aveva dichiarato a loro carico e diss~o persino di non conoscerlo. Si procedette quindi a confronto ed a interrogatorii ed è risultato che q_u~nto ,11 Guerrato aveva detto corrispondeva a verità: pertanto il Marconcm1 e 1 Andolfi furono trattenuti in arresto. Nel prosieguo delle indagini risultò che l'emissario del Partito Comunista F~ntana ~~'.elio faceva frequenti comparse a Verona per distribuire st~mpau e suSS1d11; che a tale uopo aveva frequenti contatti con Andolfi ~1chelangel~ ~egoziante di frutta, al quale consegnava danaro per sussidiare le fam1gl1e delle cosiddette vittime politiche, e giornali sovversivi per distribuirli. Che, in quattro volte, il detto emissario aveva dato lire 2.000 all' Andolfi, e questi le aveva distribuite fra le famiolie dei detenuti e confinati politici, specialmente alla famiglia del detenut~ Venturelli che era la più bisognosa (1). Che il d~tto, emissari~ aveva portato a più riprese pacchi di stampati consegna:n~oli all An?ol? 11 quale a sua volta li passava al Guerrato ed al Marconcm1 per la d1stnbuzione. . Che vi erano state anche delle riunioni, una delle quali era stata tenuta 11 ~.7.1927 alle Basse di San Michele_, e vi aveva partecipato il Marconcini; un altra .av_reb~ do~uto aver luogo 11 19.9.1927 in località Valdonica dove furono visti aggirarsi varii individui in compagnia del Guerrato, ma poi non ebbe luogo. E che un'altra fu tenuta in una latteria in Via Giosuè Carducci alla quale parteciparono l'Andolfi, il Guerrato ed il Marconcini, ed in detta (1) Per Venturclli vedi pag. 655.

«

SEKTENZE l'RONUNC!ATE DAL T.S.D .S.

103

_

Decisioni emesse nel 1928 » : sentenza della C.l. n. 197,

riunione l'emissario Fontana consegnò all' Andolfi lire 500 per sussidiare le famialie dei detenuti e confinati politici, ed egli diede lire 300 al Marconcini ~er pagare i debiti della famiglia e:11turelli, e le altre li~~ 200 le trattenne presso di sé per darle alla fam1gha del confinato politico Taccone,

y

suo cugmo. Accertata l'attività sovversiva del Guerrato, dcll' Andolfi e del Marconcini venivano rinviati a giudizio per rispondere ciascuno d~i reati .a loro ascritti. Al dibattimento il Guerrato ha confermato che le copie del giornale << l'Unità», rinvenute nella bottega dove egli lavorava, gli fu:ono date da Andolfi per distribuirle; ma che egli ne diede soltanto una copia a Cenzato. Però, in periodo istruttorio, ba ~ichi~rato di a:verne ~at.o anche a c~rto_ Dertelli. H a altresì confessato al dibattimento d1 essersi mteressato d1 amtare , . la famiglia del detenuto Venturelli perché bisognosa. Dal rapporto dei Carabinieri di Padova risulta che il Guerr_ato e pen: coloso sovversivo propagandista; e nel rapporto della Questura d1 Pa~o_va e detto che ha sempre fatto parte di gruppi sovversivi e che da tempo militava nel Partito Comunista. Da queste risultanze emerge la prova della sua appart~nenza al Pa.r~ito Comunista e della sua attività di propaganda; pertanto egli deve essere ntenuto colpevole dei reati che a lui sono ascritti . Andolfi Michclanaelo ha protestato la sua innocenza, ma non ha negato di avere ricevuto in v~rie riprese da un emissario lire 2 .000 pe~ sussidiare le famicrlie bisognose dei detenuti e confinati politici, e di avere ncevuto anche dal detto emissario un pacco di stampati che a sua volta passò ~l Guerrato. Invece, in periodo istruttorio, ha dichiarato. di . ave~e ricevuto più volte dal detto emissario pacchi di stampati per la d1stnbuz1?ne. Dal ~apporto della Questura di Verona risulta che faceva parte del PartJto Comumsta, che do~o ]'arresto del Venturclli ha assunto la funzione di fiduciario del Soccorso Vittime, e che quando l'emissario Fontana si recava a Veron_a fa~eva capo a lui consegnandogli danaro per i sussidii e stampati per la d1Hus10ne. Queste circostanze sono state confermate dal Commissari~ Pala~zi nella sua deposizione orale. Pertanto anche a carico dell' Andolfì e r.a~g!unta 1~ prova della sua appartenenza al Partito Comunista e_ della att1v1ta da lui svolta per la propaganda, e di tali reati deve essere ntenuto colpev~le. L'imputato Marconcini Giuseppe al di?a~timento _ha ~egato d_1 esser~ comunista confessando invece di essere socialista massimalista, e d1 essersi interessato' di sussidiare la famiglia del detenuto politico Venturelli perché bisoonosa. I testi Commissario Palazzi e Console Milano hanno confermato che il Marconcini è socialista massimalista, e non comunista, ed hanno anche escluso che in Verona il Partito Massimalista si sia ricostituito dopo il suo scioolimento. Pertanto il Tribunale ritiene che il Marconcini non è colappartenenza a Partiti sovversivi ricostituiti dopo l'ordine di sciopevole

di


TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DEl.LO STATO

glimento e lo assolve da tale accusa per non aver commesso il fatto. Ma poiché è risultato che egli si occupava del Soccorso Rosso sussidiando la famiglia del detenuto politico Venturelli, tanto vero che ebbe lire 300 dall'Andolfi per pagare i debiti della famiglia Venturelli, che si era a lui raccomandata, deve essere ritenuto colpevole del reato di propaganda in quantoché il Soccorso Rosso è una forma di propaganda che svolge il Partito Comunista. Passando all'applicazione delle pene il Tribunale le determina per ciascun imputato nel modo seguente : Al Guerrato e all' Andolfi infligge per ciascuno : 1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e 3 anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, e 28 C.P.; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 4, 2° cpv., della citata legge e dell'art. 28 C.P .. E, procedendo al cumulo giuridico delle pene suddette a norma del1'art. 68 C.P., risulta per ciascuno dei suddetti imputati la complessiva pena di 3 anni di reclusione e di 3 anni di vigilanza speciale della P.S .. Al Marconcini infligge: per il reato di p ropaganda 2 anni di reclusione e 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 4, 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P .. E poiché intende concedere al Marconcini il beneficio delle attenuanti generiche a norma dell'art. 59 C.P. nella considerazione che la sua attività si è limitata al solo fatto del soccorso dato alla famiglia del detenuto politico Venturelli, il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge 25.11.1926, n. 2008, diminuisce la pena della reclusione come sopra inflitta al Marconcini della metà e la riduce ad I anno. Ritenuto che la detta pena è stata da lui scontata con la detenzione preventiva, perciò deve essere posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Ritenuto inoltre che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.. Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati, avendo attinenza con i reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 36 detto codice.

P. Q. M ,

Il Tribunale letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36 - 39 - 63 - 68 C.P.; gli art. 4, I 0 e 2° cpv., e 6 della legge 25. r1. 1926, n. 2008; 421 C.P.P., assolve Marconcini Giuseppe dal reato di appartenenza al Partito Comunista per non aver commesso il fatto. Ritiene il detto Marconcini colpevole del reato di propaganda, e Guerrato Giacomo ed Andolfi Michelangelo dei reati a loro ascritti e cond anna: Marconcinì col beneficio delle attenuanti generiche ad I anno di reclusione ed a

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRO NUNCIATE DAL T.S.D. S.

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3 anni di vioilanza speciale, Andolfi e Guerrato ciascuno alla complessiva pena di 3 anni di reclusione e di 3 anni di vigilanza speci~lc. . Condanna tutti e tre gli imputati al pagamento m solido delle spese processuali ed ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Ordina infine che il Marconcini sia posto in libertà per pena espiata se non è detenuto per altra causa. Roma, 5.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Andolfi: si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il

26.2.1929; istanza respinta. . Detenuto dal 19.11.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa d1 reclusione di Padova il 18.u.1930. Guerrato: detenuto dal 19.u.1927 viene scarcerato, per fine pena, dal penitenziario di Nisida il 18.u.1930.

Con declaratoria emessa il 25.1.1933 il T .S.D.S. concede all'Andolfì e al Guerrato il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.u.1932, n. 1403, dichiarando> tra l'altro, cessata l'esecuzione della libertà vigilata.


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'l'RlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 775/1927

SENTENZA N. 7

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·

'

Giudi~i: ~lfaro. Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Sgarz1 G10vanm, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Bacci Michele, nato il 13.r.1906 a Milano, studente; Fontana Aurelio, nato il 27.n.1898 a Bologna, commerciante; Mazzeri Bruno, nato il 24.1.1900 a Treviso, portabagagli; Lionello Emilio, nato il 28+ 1909 a Venezia, carpentiere; Barbon Gildo, nato il 30.3.1910 a Venezia, cameriere; Mattiazzi Eugenio, nato il 6.u.1895 a Venezia, carpentiere; Galletta Giuseppe, nato il 13-3-1895 a Messina, muratore; D'Este Giovanni, nato il 31.1.1897 a Venezia, fabbro. Tutti detenuti dal 28.11.1927, meno il Mazzeri detenuto dall'u.12.1927 cd il D'Este dal 9.12.1927.

I;\,f PUTATI

I primi tre: Del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.11.1926, n. 2008, e 63 C.P. per ave_rc,_ n~l 1927, i1:1 corr~ità fra loro e di altri compagni di fede rimasti s~on?sc1ut1, rn. Venezia, !neste? erona ed altrove, ricostituito organizzaz10rn del Partito Comumsta, d1sc10lto per ordine della Pubblica Autorità. mediante clandestine riunioni e diffusione di materiale propagandistic; stampato alla macchia.

y

PRIMA

PARTE:

SEN'fESIZE PRONU:-.!CJATE

DAL T.S.D.S.

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Gli altri: Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, 1° ed u.cpv., della citata legge per avere in Venezia, nel 1927, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del discioito Partito Comunista ed altresì perché appartenenti fino alla data del loro arresto al detto Partito. Il Bacci anche : 1) del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. in relazione all'art. 79 stesso codice e 179 T.U. legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, per aver fatto uso sciente in Venezia ed altrove nel 1927 delle carte di identità contraffatte n. 38690 rilasciata dal Municipio di Milano il 25-4-1927 al nome di Arturo De Angelis e n. 8009 rilasciata dal Municipio di Trieste il 15-4-1927 al nome di Franco Guglielmo; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere in località sconosciute ed in epoca imprecisata anteriore al novembre 1927 falsificato la tessera postale di riconoscimento n. 36475 rilasciata a Milano il 27-5.1925 dall'Ufficio Vaglia al nome di Arturo De Angelis; 3) del delitto di cui all'art. 160 T.U. legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, e 79 C.P. per essersi, anteriormente al 1927 per motivi politici, recato più volte all'estero senza essersi munito di passaporto o di documenti equipollenti; 4) della contravvenzione di cui all'art. I78 legge di P.S. sopraindicata perché, essendo ammonito, non si atteneva alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione. Il Fontana inoltre: r) del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere in Venezia ed altrove, anteriormente al novembre 1927, fatto uso sciente della carta di identità contraffatta rilasciata al nome di Raisini Emilio; 2) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel 1927 e sino alla data del suo arresto in Bologna, ricostituito gruppi del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorit-à, appartenendo a tale Partito e facendo propaganda della sua dottrina, dei suoi proonmmi e dei suoi metodi di azione prevalentemente a mezzo di mani~ b festi e giornali clandestini (sentenza della C.I. in data 24.9.I928). IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di accusa della Commissione Istruttoria in data 26.11.1928 e di quella in data 24.9.1928. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti gli accusati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE:

IN FATTO ED I N DIRITTO

è risultato quanto appresso : La, Reg~a Questura di Venezia, con rapporto in data 28. 1 1. 1927, infor~av~a I_ uffìc10 del_ P.M. di questo Tribunale che fin dai primi di agosto 192 dr_tlto C~m\mista _loc~le av~va ?ato_ e~identi segni di risveglio mediant: ~ t~swn~ di ~10rn.a!i,_. d1 mamf<:sti_, eh circolari dattilografate, e mediante ~islr~uz1,o1:e _di sus~idu alle_ famiglie delle cosiddette vittime politiche. Che a ~ m_dc1gm1 e~p~nte era ~1sultato che in Venezia erano stati costituiti due comitatl com~mst1: uno. ~10vanile, l'altro degli adulti; che del primo face~no _pa~te Lwn~llo EmI110 e Barbon Gildo, e del secondo facevano parte att1azz1 Eugenio e Galletta Giuseppe. Con successivo _rappo_rt? in data 30.II.1927 la detta Questura informava che_ nel cors_o _delle md~gm1, e J?ropr~amente la sera del r6 novembre, erano stati f~rmati m Venezia due g10vam forestieri che avevano dato motivo a sospett~. Che al momento del fermo l'uno si qualificò per De Angelis Arturo e?1b:n~o una carta d'identità al detto nome, la tessera di abbonamento fe~roviano i? II cl~sse P:r ~e T re Venezie, ed una tessera postale di ricono~ci~ento. L altro si qualifico per Fontana Aurelio ed esibì la carta d 'identità Intestata al detto ~ome, e la tessera di abbonamento ferroviario di II classe per le Tre Venez1e.

~-ff

, Dopo va~if inte1:rog~tori il_ s~dicente De Angelis confessò di avere dato fals_e _gene~alita e_ di chiamarsi mvece Bacci Michele, di essere ammonito politico, ~1. e!sers1 allontanato d_a M~lano ~n dal giugno 1927 per svolgere la sua att1v1ta a favore del Paruto Comurnsta nelle Tre Venezie c'i · nel f atte ·, , , 1 essersi V" r mpo _recato pm_ vo1te _a 11es_tero clandestinamente (Basilea, Berlino, _renna). Soggmnse. eh: il suo mcanco consisteva nell'assumere informazio~~ e stendere relaz10~1 sul_la _situazione della classe operaia e contadina nel _ neto e nella Venezia Gmlra, e che per tale incarico percepiva lire 1. 200 11 mese. D_alle indagi?i _esperite risultava che il Bacci, il 3.8.r927, aveva reso allogg10_ a Venezia _m casa dell'affittacamere Guazzeri Serafino sotto il tiso ~om~ 1 De 1\ngehs_ e che spesso si ritirava in casa con un altro individuo 1 entI1 .cato poi per il Fontana, che spesso s'intratteneva a scrivere con un~ macc 1ma di marca «Corona>>. Eseguita una perquisizione nella stanza da lui occupata furono rinven~te ~ seq~es~ate: una carta d'~dentità n. 8009 rilasciatàgli dal Munici io dà Tneste_ 1~ ~)·4·I9 2 7 al nome . ?1 ~r~nco Guglielmo, una guida di Vene~a, e una vah_gia co_nte?-ente varn hbn ed opuscoli di carattere sovversivo e · · N e 11a perqms1z10ne ·· · numerose c1rcolan dr p-opagand 1 Ila comumsta. ese<1uita ; u sua persona al momento dell'arresto fu trovato in- possesso di un p~rtaog 10 contenente alcune sue fo tografie, 2 chiavi grandi, una chiavetta pie-

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SENTENZ E PRONUNCIATE DAL T .S.D .S.

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cola dorata, 2 chiavette per valigia, una per borsa per documenti, altre 2 chiavi grandi comuni, altra chiave comune piccola, altre 3 chiavette per valigia ed un notes con varii appunti ed indirizzi di carattere convenzionale in parte scritti in slavo, ed altre annotazioni riferentisi ad agitazioni fra gli operai di alcuni stabilimenti non specificati. Anche il Fontana dopo varii interrogatori.i finì per dichiarare di essere iscritto al Partito Comunista dal 1924, di essere stato nominato nel giugno 1927 fiduciario del Soccorso Rosso Internazionale per le Tre Venezie con l'incarico di controllare se e come funzionava il Soccorso Vittime locale, di aver visitato varie città del Veneto incontrandosi in ogni città col fiduciario del Partito al quale consegnava danaro per i sussidii alle vittime politiche, e di avere, dal giugno in poi, distribuito ai fiduciarii delle varie città una somma complessiva fra le 10.000 e le 12.000 lire che a sua volta aveva ricevuto dal Soccorso- Rosso. Soggiunse che, per I.a sua attività, era stipendiato dal Partito con lire r.ooo al mese. Dichiarò pure che dal 7.6.1927 aveva preso alloggio in una camera mobiliata presso certa Pagan Ione sotto il falso nome di Raisini Emilio; e difatti, nella perquisizione domiciliare, gli fu trovata la carta d'identità al detto nome, un ciclostile completo custodito dentro una valigia e varii fogli dattilografati con istruzioni sulla offensiva della reazione borghese e sui compiti del Soccorso Rosso Internazionale. Dichiarò inoltre di conoscere il Bacci come emissar io del Partito Comunista; e quando la Pagan Ione fu interrogata ha detto che spesso il Bacci lo andava a trovare in casa. N ella perquisizione eseguita sulla persona del Fontana al momento dell'arresto fu trovato in possesso di un portacarte contenente una circolare redarne a stampa della Ditta Lanis Pollak di Vienna, di 2 medaglioni ed una spilla da cravatta in metallo dorato riproducente l'effigie di alcuni Santi e di. S.E. il Capo del Governo On. Mussolini. Il rapporto della Questura di Venezia, nell'esporre quanto avanti è detto, conclude che dalle indagini esperite è risultato che Bacci e Fontana andavano svolgendo segreta propaganda in Venezia per conto del Partito Comunista. Che il Bacci aveva l'incarico della riorganizzazione del Partito, di raccogliere notizie utili per la propaganda comunista ed antifascista in Italia ed all'estero: che a tal fine si manteneva a contatto col :fiduciario Mazzeri Bruno, detto Berto, di Cannaregio, il quale lo aveva messo in relazione con Lionello, con Mattiazzi e con altri elementi del comitato giovan ile e del comitato per adulti. Che il. Fontana era incaricato del Soccorso Vittime politiche e di coadiuvare il Bacci nella organizzazione del Partito, e che a tale scopo lo seguiva nelle sue peregrinazioni. Che il Mattiazzi era il fiduciario del Soccorso Rosso unitamente a Lionello, al Barbon e ad altri componenti dei 2 comitati. Con altro rapporto in data 9.12.1927 la Questura di Venezia rendeva noto che si era proceduto al fermo di D'Este Giovanni fiduciario del Soccorso Rosso in Venezia, e che era accusato dai compagni di fede di essersi


I IO

PRIMA PARTE :

TRlBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

appropria~o d~lla somma di lire 300 che aveva ricevuto dal suo predecessore Bartoluzzi Giuseppe per soccorrere le famiglie dei detenuti e confinati poli tici. Con successivo rapporto in data 16.12.1927 la Questura di Venezia informava che Mazzeri Bruno, detto Berto, era stato tratto in arresto a Trieste dove si era fatto notare per la sua attività nel r ipreso movimento clandestino comunista in Trieste e che, al momento del suo arresto, era stato trovato in possesso di un prospetto dei settori della zona industriale comunista di Trieste, che costituiva la prova della sua attività organizzativa. Che il suo arresto era avvenuto in seguito al sequestro di una valigia provenien te da Milano nella quale furono rinvenuti giornali e manifesti comunisti stampati alla macchia, e che egli insieme a tale Zanotto Giacomo avrebbe dovuto ritirare dall'Agenzia di spedizione Chiesa di Trieste; ma, per non compromettersi, essi avevano dato incarico di ritirarla al facchino pubblico Angelicchio consegnandogli la ricevuta di spedizione. La Questura di Bologna con rapporto in data 28.11.1927 informava che il 16 ottobre, avendo operato una perquisizione in casa di tale Alessandri Guido di Bologna, aveva proceduto al suo arresto e, dall'interrogatorio del detto Alessandri, era risultato che costui circa un anno avanti aveva ricevuto incarico da Fontana Aurelio di recapitare all'indirizzo della sua fidanzata la corrispondenza del Partito Comunista che era diretta ad esso Fontana. Che tale sistema era durato per diversi mesi fino a che il Fontana gli pres~ntò un altro cor?unista a nome Musiani Oreste per consegnargli la cornspondenza. Soggmnse l'Alessandri che i manifesti cd i giornali rinvenuti nella conduttura della latrina dove egli li aveva buttati prima della sorpresa dell a polizia gli erano stati dati dal Fontana. Il Musiani a sua volta quando fu interrogato ha dichiarato che nell'aprile 1927 il Fontana lasciò la direzione della federazione comunista perché sorvegliato dall a polizia e, prima di lasciare la carica, affidò al Mus1ani una cassa contenente una macchina da scrivere che si trovava custodita m un magazzino in Piazza 8 Agosto, n. 21. Dal suddetto rapporto si rileva l'attività svolta dal Fontana anche in Bologna e che form a oggetto delle accuse formulate nella sentenza di r invio in data 24.9.1928 come è detto in rubrica. All'odierno dibattimento l'imputato Bacci, nel declinare le sue <reneralità? ha dichia~ato ci~icamente di essere organizzatore comunista; e quando fu mterrogato m mento alle accuse ha confermato ancora una volta di essere comunista, e di aver diretto l'organizzazione comunista per varii mesi. Ha confess ato, inoltre, di aver fatto uso di carte d'identità e di tessere di riconoscimento false, di aver varcato più volte la frontiera clandestinamente, e di essersi reso contravventore all'ammonizione. Pertanto nelle sue stesse dichiarazioni si ha prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati ascritti in rubrica.

SENTEKZE PRONUKCIATE DAL T .s .n.s.

I I I

Fontana Aurelio, interrogato in merito alle accuse, ha ~onfer_mato i _su?i precedenti interrou-atorii dichiaranào esplicitamente che egli era 11 fìduciano del Partito Comu~ista per le T re Venezie e che assume tutta la responsabilità dei fatti che oli sono attribuiti e dell'attività da lui svolta per il suo Partito. Pertanto an~he nei suoi riguardi la prova è raggiunta dalle sue stesse dich iarazioni. Si osserva però che non vi ha ragione di conside~arc l'attività da lui svolta in Boloona come distinta e separata da quella da lm svolta nelle Tre Venezie, poichl'i varii episodii fanno parte della complessa attività_ c~e egli andava svolgendo nell'interesse del Partito Comunista, quale fiduc1ano stipendiato. . . . Ora se i fatti da lui commessi nelle Tre Venezie sono stati conglobati dalla sentenza della Commissione Istruttoria in data 26.11.1928 in unico capo di accusa costituente il reato di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge 25.n.1926, n. 2008, ben può ritenersi che an~h~ ,i fatti da_ lui commessi a Bologna, fac~ndo parte .della co~~lessa attlVlt~ c~)e egli svolgeva nell'interesse del Partito Comumsta, costitwscano quell u ruco reato che la suddetta sentenza ha definito ricostituzione del Partito Comunista. Pertanto, ritenendo assorbito jl capo di accusa formulato contro il Fontana nella sentenza 24.9.1928, nel capo di accus_a contro lo stesso f?rm~lato neJla ~cn_tenz_a del 26.n.1928, egli deve essere ritenuto colpevol~ di unico rea~o di ricostituzione del Partito Comunista a senso della pnma parte dell art. 4 della legge 25. u. 1926> n. 2008. Quanto all'accusa di uso sciente di do~um~~t~ falso per avere fatto uso della carta d'identità intestata ~l nome ~i RalSlm Emilio, la prova d i tale fatto è data dalla ste:sa confess10ne ~cll 1mputa~o, e non vi .ha dubbio che esso riveste i caratten del reato previsto e pumto dall'art. 285 C.P. per cui anche di questo reato il Fontana deve essere ritenuto colpevole. . . L'imputato Mazzeri Bruno si è limitato a dichiarare ~1 essere comuni~ sta e non ha aooiunto altro in ordine alle accuse che gli sono mosse dai ra~porti delle Aitorità di P .S_. _co~ermando, col s~o s~lenzio, _i fa~ti .che gli sono attribuiti. Dalle depos1Z1oru ~el test~ Commissario Rc~udm? e -~isultato che il Mazzcri nell'agosto 1927 s1 pose in contatto con gli em!~san1 del Partito Bacci e Fontana per la riorganizzazione delle file comuniste. Che presentò al Bacci il Lionello, il Barbon ~d al_tri sovve:sivi; e_ che col Fontana si teneva in relazione per la orgamzzaz1one ed 11 funzionamento del Soccorso Rosso nella provincia di Venezia ed in altre province. Il fatto che egli, quando fu arrestato a Trieste, fu t~ovato in possesso . di un prospetto dei settori della zona industriale comumsta concorre a dimostrare la sua attività organizzativa. Pertanto anch'egli deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dalla prima parte dell'art. 4 della legge 25.11.1926, Il.

2008.

-

L'imputato Barbon Gildo ha anch'e~li dichiarato di es~cre com~nista, e non si è giustificato dalle accuse che gh vengono mosse nei rapportl delle


II2

TRlBUN,\LE SPECIALE PER LA DI FESA [)E LLO STATO

~utori~à di P.S. _in cui fra l'altro è detto che egli faceva parte del comitato g10vamle comumsta e che, per meglio mascherare la sua attività comunista si era iscritto nell'Avanguardia fascista. Dai suoi stessi interroo-atorii scritti r~sulta che egli svolgeva anche propaganda; difatti ha dichia~ato di aver ricevuto. da un tal~ Gino (Bacci) alcune copie dei giornali « Avanguardia>> e « l'Umtà >> per distribuirle e di averle distribuite. Questa circostanza è confermata dal rapporto della Questura di Venezia dove è detto che il Barbon aveva frequenti ~ontatti col Bacci per . incarico del quale svolgeva propaganda. Pertanto_ 11 Barbon_deve e~sere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comumsta e d1 propaganda a senso del primo e del secondo capoverso dell'art. 4 della citata legge. L'imputato Lionello Emilio ha protestato la sua innocenza ed ha dichiarato di non essere stato mai comunista. Invece è risultato che il Lionello facev~ parte d~l comita~o giovanile comunista, che aveva spesso abboccamenti col BacCI, e che riceveva _da costui giornali e stampati sovversivi per la propaganda, ed a sua volta li passava al Barbon con l'incarico di distribui:li. Perciò an~he nei riguardi del Lionello è raggiunta la p rova sia in o:dme al reato d1 appartenenza al Partito Comunista, sia in ordine al reato d1 propaganda, e di tali reati deve essere ritenuto colpevole. . Nei . rigua~di d~ Mattiazzi Eugenio, di Galletta Giuseppe e di D'Este G10vanm pochi ed msufficienti elementi sono emersi. Essi nei loro interrogatorii hanno sempre e costantemente negato le accuse, che consistevano app~mto n~ll'essers~ ~atti s~esso vedere insieme ne.i giardini pubblici e con altn op~ra1 sovvers1v1, che m periodo istruttorio furono prosciolti dell'essersi occu~at1 _del S_occorso Rosso tanto che vi sarebbe stata una questione tra il ~att1_azz1 11 Galletta d~ una parte ed il D ' Este dall'altra perché quest ultimo s1 sarebbe appropriato della somma di lire 300 avuta dal fiduciario del S?cco:so Rosso per sussidiare la famiglia Venturelli. Però le risultanze del d1batt11nento non hanno offerto elementi certi di prova per poter affermare la colpevolez~a dei tre ~udd~tti . imput_ati sia in ordine al reato di appa~t~nenza al Par_u_to Co1:1umsta . sia m. or~me al reato di propaganda, per cm 11 Trib~1?ale nt1e.r_i.e d1 doverli prosciogliere da entrambi i reati per non provata reita ed ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

:d

. Passando all'app_licazione delle pene nei riguardi degli altri imputati i.I Tnbunale le determma per ciascuno come appresso : A Bacci Michele infligge : r) per il reato di ricostituzione del Partito Comunista ro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vio'ilanza spe0 ciale a norma dell'art. 4 P·P· della legge 25.rr.1926, n . 2008, e dell'art. 28 C.P.;

PRIMA PARTE :

SENTENZE PRONUNCI:\TE DAL 'f.S .D.S.

113

2) per il reato di uso sciente di documento falso r8 mesi di reclusione a senso dell'art. 285 C.P.; 3) per il reato di espatrio clandestino continuato 3 anni e 6 mesi di detenzione e lire 20.000 di multa a senso degli art. 160 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, e 79 C.P.; 4) per il reato di violazione agli obblighi della ammonizione 3 mesi di arresto a senso dell'art. 78 della citata legge di P.S .. E, procedendo al cumulo giuridico delle dette pene secondo le norme degli art. 68 - 69 - 72 - 75 C.P., si perviene alla complessiva pena di I I anni, II mesi e 15 giorni di reclusione, lire 20.000 di multa, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre la vigilanza speciale per la durata di 3 anni. A Fontana Aurelio infligge: r) per il reato d i ricostituzione del Partito Comunista 10 anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4 p.p. della legge 25.1r.r926, n. 2008, e 28 C.P.; 2) per il reato di uso sciente di documento falso 18 mesi di reclusione a nonna dell'art. 285 C.P .. E procedendo al cumulo giuridico delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. si-ha la complessiva pena di ro anni e 9 mesi di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.

A Lionello Emilio infligge : 1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di rc~lusione, l'Ìnterdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speoale della P .S. a norma degli art. 4, 1" cpv., della citata legge, e 28 C.P. ; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdiz ione perpetua d'ài pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 4, 2° cpv., della stessa legge, e 28 C.P .. E poiché il Lionello al momento del fatto era maggiore degli anni 18 ma minore decrli anni 21, il T ribunale valendosi della facoltà concessa dal1'art. 6 della citata legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. 56 C .P., diminuisce ciascuna delle suddette pene della reclusione di 1 / 6 e le riduce rispettivamente a 3 anni e 4 mesi per il rea~o ?i appar~enenz_a,_ e ad r anno ed 8 mesi per il reato d i propaganda; e sost1tu1sce alla mterd1Z1one perpetua del primo ~reato la temporanea per la durata anche di 3 anni e 4 mesi, ed alla -interdizione perpetua del secondo reato la temporanea per la durata di 10 mesi; procedendo quindi al cumulo giuridico delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P. si perviene alla complessiva pena della reclusione per la durata di 4 anni e 2 mesi e della in terdizione dai pubblici uffici per egual tempo, oltre la vigilanza speciale per la durata di 3 anni.

8. - U.S.


114

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

A Barbon Gildo infligge : 1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 5 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 4, 1° cpv., della suddetta legge e dell'art. 28 C.P.; 2) per il reato di propaganda 5 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 4, 2° cpv., della suddetta legge e dell'art. 28 C.P.. E poiché il Barbon al momento del fatto era minore degli anni 18 il Tribunale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge in relazione all'art. 55 C.P., diminuisce ciascuna delle suddette pene della reclusione della metà e le riduce rispettivamente a 2 anni e 6 mesi per ciascun reato, e sostituisce alla interdizione perpetua l'interdizione temporanea per la durata di 2 anni e 6 mesi per il reato di appartenenza, e per la durata di r anno e 3 mesi per il reato di propaganda. E procedendo quindi al cumulo giuridico delle dette pene secondo le norme degli art. 68 - 74 C.P. si perviene alla complessiva pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione e della interdizione dai pubblici uffici per egual tempo, oltre 3 anni di vigilanza speciale.

PRIMI\ l'ARTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

115

Fontana alla complessiva pena di 10 anni e 9 mesi di reclusione, ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. . . . Lionello col beneficio della minore età, alla complessiva pena d1 4 anm e 2 mesi di r~clusione e della interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Barbon col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione e della interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. . . . . . . Mazzeri alla pena di 10 annJ d1 reclus10ne e della mterdJZ1one perpetua dai pubblici uffici. . . . . . . . Tutti i condannati suddetti a 3 anm d1 v1g1lanza speciale ciascuno, e al pagamento in solido delle s~ese processuali. Ordina la confisca del danaro e degli altri oggetti sequestrati. Roma, 5.2.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

A Mazzeri Bruno infligge : Per il reato di ricostituzione del Partito Comunista IO anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 4 p.p. della citata legge e dell'art. 28 C.P.. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a nonna dell'art. 39 C.P.. Ritenuto in.fine che gli oggetti sottoposti a giudiziale sequestro avendo attinenza con i reati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 C.P.. P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 19 - 20 - 21 - 28 - 36- 39- 55 56-68 - 69-72 - 74-79-285 C.P. ; 4-6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 160178 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848; 485 -486 C.P. Esercito, decide nel modo seguente. Assolve Mattiazzi Eugenio, Galletta Giuseppe e D'Este Giovanni dai reati a loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in Jibertà se non detenuti per altra causa. Ritiene Bacci Michele, Fontana Aurelio, Lionello Emilio, Barbon Gildo e Mazzeri Bruno colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: Bacci alla complessiva pena di I I anni, II mesi e 15 giorni di reclusione, lire 20.000 di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai R.D. 1°.r.1930, n. 1, 5.1r.1932, n. 1403 e 25.9.1934, n. 15u: Bacci, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 28.9.r934. Detenuto dal 28.11.1927 al 28.9.1934. Pena espiata: 6 anni e 10 mesi. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre settantenne il 21.9.1933. Fontana, viene scarcerato dalla casa penale di Turi il 28.9.1934. Detenuto dal 28.II.1927 al 28.9.1934. Pena espiata: 6 anni e IO mesi. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 24.r.1933; istanza respinta. Mazzeri, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dall'n.12.1927 al 28.9.1934. Pena espiata: 6 anni, 9 mesi e 17 giorni.


II6

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE

DAL T .S.D.S.

I I

7

Vengono scarcerati per fine pena:

Reg. Gen. n. 10/1928

SENTENZA N. 8

Lionello dalla casa di reclusione di Padova il 26. r. 1932 (detenuto dal 28.11.1927). Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: B~rbon d~lla cas~ p~nale di P:ocida il 24.8.1931 (detenuto dal 28.rr.r927). Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 3°·9· 1929·

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Zanotto Riccardo, nato 1'8.r.J')04 a Salussola (Vercelli), meccamco, detenuto clall'rr.12.1927; Selvini Giulio, nato il 3.r.1894 ad Ameno (Novara), muratore, detenuto dal 10.12.1927. IMPUTATI

Il primo: r) del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nel 1927 in Venezia, Trieste, ecc., con altri compagni di fede, ricostituito organizzazioni del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità, mediante clandestine riunioni e diffusione di materiale propagandistico stampato alla macchia; 2) del .delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere, nelle predette circostanze, fatto uso sciente di una carta di identità alterata. Il secondo: Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, 1° ed u.cpv., della citata legge per avere in Trieste, nel 1927, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista ed altresì perché appartenente fino alla data del suo arresto al detto Partito. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti gli accusati ed i loro difensori che hanno avuto per ultimi la parola.


II8

TRIBUNALE SPECIALE Pl1R LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: La Regia Questura di Trieste, con rapporto in data 29.12.1927, infor~a~a l'ufficio _del. P.M. di questo Tribunale che, proseguendo nelle indagini per scoprire 1 responsabili del movimento comunista in quella città, avev~ ~otato la. pre~enza di un gi~vane ~ore~tiero che frequentava pubblici eserc1z11 delle pm disparate categone, e si umva spesso ad altri due giovani anch'essi forestieri. . Il primo fu identificato per Mazzeri Bruno; gli altri due per Zanotto Riccardo e per Selvini Giulio. Il giorno 8.12.1927 gli agenti che erano incaricati del pedinamento di costoro notarono che in Piazza Unità il Mazzeri e lo Zanotto avvicinarono un facchino pubblico col quale sc_ambi~rono qualche parola e poi gli consegnarono una carta allontanandosi subito. Era la ricevuta di spedizione di una valigia. I due ~udd:tti i1:di_v~dui nel consegnare la ricevuta al facchino gli avev~no dato m_canc? di nt1r~r~ la valigia dall'Agenzia di spedizione Chiesa e d1 portarla m Piazza Attilio Hortis dove essi lo avrebbero atteso per la consegna. La valigia fu però ritirata dalla Questura, e si è constatato che nella st~ssa era inc?llata una busta con la scritta: Spedisce Arturo Rossi - Milano Via 1'.v1anz?nt n. 46 - Contiene libri scolastici e registri diversi usati; destinatano: Signor Ernesto Todescan - fermo corriere - Trieste. Apert~ la_ v~li~ia ~r?no rinv~nuti fra l'altro 13 fogli contenenti ciascuno 6 mamfes tm1 diversi litografati contrasseonati dall'emblema falce e martello; ro copi: litog~afate dell'« Urss », num:ro unico in data 7.1r.r927 edito dalla delegazione. giovanile operaia italiana; 174 copie litografate del giornale <e Avanguar~~a >> e_d altre 144 copie dello stesso giornale a stampa. · Constatato c10 sr dispose per l'arresto del Mazzeri e dello Zanotto che avev~no dato l'incarico al facchino del ritiro della valigia. Poi fu anche rintracciato ed arrestato il terzo forestiero, il Selvini, che era stato notato altre volte in loro compagnia. Della responsabilità del Mazzeri si è trattato nel processo a carico di Bacci, Fontana ed altri, e non è più il caso di soffermarsi. ,. Lo_ ~anotto, al_ momento_ dell'arresto, fu tro~ato in po~sesso di una carta d 1dent1~a col_ suo ritratto ed mtes_tata al no~11e di Campa?ile Arturo; ed egli ~tesso disse di averne fatto uso esibendola alla padrona dr casa quando prese m fitto la camera. Interrogato, dichiarò di essere corriere del Partito Comunista ~er il col_lega~ento fra il fiduciario di Trieste e quelli di Milano e di Venezia. Che 11 7 dicembre aveva avuto a Milano, da tale Salinotti la ricevuta di_ spedizione della valigia con l'incarico di ritirarla a Triest; appena fosse gmnta.

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE

DAL T.S.D.S.

II9

Il Selvini a sua volta ha dichiarato che, trovandosi a Torino in cerca di lavoro, incontrò un tale che lo consigliò di recarsi a Trieste dove avrebbe potuto occuparsi nella organizzazione degli edili; che, giunto a Trieste, conobbe casualmente lo Zanotto nella Trattoria della Luna mentre pranzavano alla stessa tavola, ed avendogli detto che era venuto in cerca di lavoro, lo Zanotto si offri di aiutarlo, e dopo qualche giorno lo presentò al Mazzeri il quale gli promise di trovargli una occupazione. Poiché lo Zanotto aveva dichiarato di essere corriere comunista si ritenne che il suo incontro col Selvini non fosse casuale, ma che fra loro vi fossero rapporti di Partito; per cui entrambi furono denunziati e rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati che sono ascritti in rubrica. All'odierno dibattimento lo Zanotto ha negato di essere comunista affermando di aver agito in buona fede senza sapere che gli incarichi che gli venivano affidati riguardassero il Partito Comunista. Invece nel suo interrogatorio scritto ha ammesso di essersi recato a Trieste allo scopo di lavorare per il Partito Comunista, e più precisamente con l'incarico di corriere fra Trieste, Milano e Venezia. E' da escludere quindi la sua buona fede. Però non è risultato che egli fosse incaricato della riorganizzazione del Partito poiché la sua attività si limitava a fare da corriere per mantenere i collegamenti fra i fìduciarii di Milano, Venezia e Trieste portando documenti ed altro in buste chiuse. Pertanto il Tribunale ritiene che l'attività dello Zanotto non rivesta i caratteri del reato di ricostituzione del Partito Comunista che gli è stato ascritto, ma costituisce la prova della sua appartenenza al detto Partito. E perciò mutando la rubrica lo ritiene colpevole del reato previsto e punito dall'art. 4, 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008. Lo ritiene altresì colpevole del reato di uso sciente di documento falso a senso dell'art. 285 C.P. perché è risultato che fece uso della carta d'identità falsa al nome di Campanile Arturo, esibendola alla sua padrona di casa per avere in fitto la camera. Il Selvini ha protestato la propria innocenza dicendo di essersi recato a Trieste in cerca di lavoro, e che i suoi abboccamenti con lo Zanotto e col Mazzeri non hanno avuto altro scopo che quello di trovargli una occupazione. Elementi certi di prova a suo carico non ne sono emersi; ma i suddetti abboccamenti con Ccomunisti Mazzeri e Zanotto, notati anche dagli agenti incaricati del pedinamento di costoro, lasciano il dubbio che i suoi rapporti con Zanotto e con Mazzeri avessero carattere politico. E pertanto il Tribunale, in tale dubbio, lo proscioglie dalle imputazioni ascrittegli per non provata reità ed ordina che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Allo Zanotto infligge: per il reato di appartenenza al Partit~ Comuni~ sta 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm di vigilanza speciale a norma degli art. 4, 1° cpv., della legge 25.1r.1926,


120

TRIBUNAl,E SPECiJ\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

n. 2008, e 28 C.P.; per il reato di uso sciente di documento falso r anno di reclusione a norma dell'art. 285 C.P.. E, procedendo al cumulo giuridico delle dette pene, a norma dell'art. 68 C.P., risulta la complessiva pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. Ritenuto che il condannato è obbligato alla rifusione de1Ie spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.. · Rite?uto in.fine che gli oggetti sequestrati allo Zanotto devono essere confiscati a norma dell'art. 36 detto codice in quanto erano destinati alla consumazione di reati o ne erano il prodotto.

PRIMA P1\RTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T .S.D .S.

121

SENTENZA N. 9

Reg. Gen. n. 800 / 1927

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Martini Vittorio, Alfaro Alfredo, Gauttieri Filippo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V .S.N.;

ha pronunciato la seguente P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36 - 39 - 68 - 285 C.P.; 4 della legge 25.1r. r926, n. 2008, nonché gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Selvini Giulio dalle imputazioni ascrittegli per non provata reità ed ordina che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Dichiara Zanotto Riccardo colpevole di appartenenza al Partito Comunista anziché di ricostituzione del detto Partito, e di uso sciente di documento _falso e~ mutata in tal senso la rubrica, lo condanna alla complessiva pena d1 2 anm e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3_ anni di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca degli oggetti sequestrati allo Zanotto.

SENTENZA

nella causa contro: Alessandri Guido, nato il 22.6.1900 a Bologna, meccanico, detenuto dal 16.10.1927; Cavallazzi Ercole, nato il ro+1904 a Bologna, commesso, detenuto dal r8.ro.r927; Grandi Armando, nato il 20.rr.1897 a Bologna, fabbro, detenuto dal 17.ro.1927;

Roma, 6.2.1929 - Anno VII.

Musiani Oreste, nato il 7.r.I9o4 a Bologna, fabbro, detenuto dal 15.ro.1927;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Putinati Otello, nato il 23.8.1899 a Ferrara, pastaio, detenuto dal 20.ro.1927;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Zanotto Riccardo: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1°.r.1930, n. I, viene scarcerato dalla casa penale di Ancona il 22.r.1930. Detenuto dall'rr.12.1927 al 22.r.1930. Pena espiata: 2 anni, 1 mese e r I giorni. Il Tribunale militare di Roma, con ordinanza emessa il 21. 12.1960, concede il beneficio de1l'amnistia di cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto de1l'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947, n. r631).

Querzè Alfredo, nato il 12.9.1897 a Bologna, cementista, detenuto dal 25.10.1927; Zaccherini Giovanna, nata il 2+r890 a Castelbolognese (Bologna), negoziante, detenuta dal 19.10.1927. IMPUTATI

r) di violazione all'art. 4 legge 25.11.19~6, n._ 20~8, per avere, nel 1~27, e sino alla data del loro arresto in Bologna, 11 Putmatl anche a ~errara, n_c '; stituito gruppi del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica ~utonta: appartenendo a tale ~artit? e fac~nd? p~opaganda della sua dottrina, de~ suoi programmi e dei suoi meto~1 d1 azione prevalentemente a mezzo d1 manifesti e di giornali clandestint;


122

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO S1'AT0

2) la Zaccherini di concorso nei reati di cui al n. r per avere facilitato l'esecuzione di essi, prestando assistenza ed aiuto durante il fatto (art. 64 n. 3 C.P. e 4 legge 25.rr.1926, n. 2008) nonché di violazione dell'art. 190 C.P. per avere il 19.10.1927, in Bologna, usato violenza e resistenza contro i funzionari di P.S. che l'arrestavano; 3) il Grandi anche di offese contro il Capo del Governo (art. 9 cpv. legge 24.12.r925, n. 2263) per avere, in una lettera spedita da Milano al rubricato Alessandri il 4.rr.1926 ingiuriato il Capo del Governo, allora scampato ad un attentato, con le parole: « L'uomo più nefando che esista sulla terra>>. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi co1 loro difensori ebbero la parola. IL TRIBUNALE

Ritenuto che dalla lettura e dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del pubblico dibattimento si è potuto assodare. IN FA1TO ED IN DIRITTO

Che la Questura di Bologna, impressionata da una certa attività sovversiva che si andava svolgendo mediante riunioni clandestine e distribuzione di materiale propagandistico stampato alla macchia, intensificò le indagini investigative; e dopo abili pedinamenti ed appostamenti il 16.10.1927 operò una perquisizione nel domicilio dell' Alessandri. Vi furono trovati e sequestrati abbondanti stampati di carattere comunista: sei lettere a firma « Armando » provenienti da Milano e quasi tutte in data 1927, ossia della stessa data dei manifesti e dei giornali rinvenuti nella conduttura della latrina. Procedutosi all'arresto dell'Alessandri, questi ebbe a confessare di appartenere da parecchi anni al Partito e di essere stato incaricato nel 1926 dal Fontana, noto pericoloso capeggiatore del movimento comunista, di ricevere la corrispondenza del Partito diretta al Fontana stesso. E poiché al detto Fontana successe il Musiani, nella organizzazione direttiva, egli Alessandri continuò ad essere il « factotum » nel ritiro della corrispondenza. Il materiale propagandistico rinvenutogli gli era stato dato dal Fontana. Le lettere <<Armando», invece, secondo le indagini investigative, risultarono scritte dal pure noto anarchico Grandi, in combutta coi comunisti, per prepararsi all'azione. In tali scritti il Grandi manifestava le sue idee sovversive, usando anche frasi offensive verso S.E. il Capo del Governo, dimostrandosi appartenente al Partito Comunista.

PRIM/1

PART E :

SENTENZE

PRONUNCI ATE

D/IL T.S.D.S.

- - -- - -- - -- --- - - -- ---- -- -- - --

12 3

Arrestato anche il Musiani diede ampia relazione sulla organizzazione sovversiva bolocrnese passata e recente; facendo i nomi dei capi zona e dei più attivi greg~ri, fornendo anzi elementi tali di icl_entificazi~ne. da ~ar!i arrestare. Si disse dall'aprile 1927 capo della fecleraz10~e provmc1~le fels1nese: sostituendo nella carica il compagno Fontana; 11 quale ultimo era succeduto allo Zanarini (1), già condannato da questo Tribunale Speciale. Confessò inoltre che si erano tenute delle riunioni: alle quali prese parte pure il Cavallazzi. A mezzo del Fontana aveva conosciuto la Zaccherini, presso la quale avevano recapito due « corrieri n interregionali. I~f~tti\ 1~ s~ra _de~ 6.10.1927, la Zaccherini presentò al Musiani i due comumstl g1a_111d1ca_ugh dal Fontana· e cioè il Perucchini corriere interregionale per gh adulti ed il Rotondi, ~orriere interregionale per i giovani. Entrambi, questi ultir~1i'. ospitati dal compagno Cavaliazzi. Il ~i.orno app~es~o la _stessa Za~chenm recapitò al Musiani due buste contenenti 1mportant1 c1rcolan del Partito; una decrli adulti che tenne ~per sé ed altra -pei giovani, b b Per la oroanizzazione consegnata dal Musiani al Cavallazzi. In seguito ai dati forniti dal Musiani furono arrestati del pari il Rotondi e Perucchini: perché dovevano trovarsi alle ore 20 del 17.10.1927 sotto la Torre degli Asinelli col Musiani. Ed arrest~doli ~li age_nti s~questrarono loro numerosi documenti comunisti tendenti alla norgamzzaz1one ed alla propaganda del Partito. . . . La Zaccherini, donna di provata fiducia del movimento sovversivo boloonese aveva ricevuto dal Perucchini la somma di lire 3.000 che all'atto dell'arr~sto usando violenza e resistenza agli agenti di P.S., tentò di nascondere a~sieme a circolari, a documenti recenti nonché ad una copia del clandestino giornaletto <<l'Unità>> dell'ottobre 1927. L'arresto del Perucchini portò alla identificazione, in quanto lo stesso Perucchini ne fornì i principali elementi, del corrispondente co1m~nista, iscritto di tessera Putinati Otello, al quale furono sequestrate otto copie del , clandestino e<Battaglie Sindacali n dell'agosto e settembre 1927. . Sulle indicazioni del Musiani che precisò quale capo zona 11 Querze, riuscì provato che tra l' Alessandri, il ~usiani, il ~a~allazzi, _la z .accherini> il Grandi, il Putinati, il Querzè ed altn compagm d1 fede, s1 andav~ svol~ oendo attività sovversiva, imperniata sulla organizzazione degli adulti e de1 giovani. Dopo le chia1:e, preèise e ~ategoriche prime c_o~fessioni .e ch~amat_e di correo, gli imputati tentarono d1 atten~ia~e la g~av1ta delle ~1spett1ve dichiarazioni istruttorie; ma l'opera loro cnmmosa nfuls: ad ev1de~za attraverso le concordi testimoniali di accusa e lo stesso m ateriale sovversivo stampato alla macchia, in giudiziale sequest~o. Ino~tre l'Alessand_ri ed i~ ~ usiani, alla udienza, fecero spavalda affermazione d1 fede comumsta, dichiarando

(1) Ved i

«

Decisioni emesse nel 1928 » , pag . 470 e 473·


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

di as:umer,e la respo_nsabi!ità dei propri atti e di non dare maggiori chiarin~entr su~! ?perat~ nspettrvo, dovendone rispondere al solo Partito Comu~usta. Pe:~ 11 Mu~rani tentò _?i si:cagionare gli alt~i- imp:1tati, a carico dei quali, m corso 1struttono, aveva gia 0.1.ferto prova specifica d1 accusa specie a carico della Zaccherini. ' _Non v'è dubbio pertanto che anche a Bologna esisteva e funzionava il Part1t~ Comunista:. espli_ca~do attività criminosa sovversiva. Quali appartenenti _a dett~ P~rt1to, chsc1olto già d'ordine della Pubblica Autorità, risultarono_ 11 Mus1am, l'Alessandri, il Cavallazzi, il Querzè, il Putinati ed il Grandi_: a ~arico dei quali scaturirono le prove di specifica accusa anche del delitto d1 propaganda sovversiva comunista; ad eccezione del Putinati e del Grandi pei quali non si sono raccolti elementi sufficienti di reità· di gui:a che necessita assolvere, questi due ultimi, per insufficienza di prov~ in ordme al eletto reato. P~r. il solo de~it_to di pr~pag~nda sovversiva furono raccolti gli estremi oggett1v1 e soggett1v1 del pan ne1 confronti della Zaccherini: mentre manc~rono ~le~nent~ su~~cienti per l'appartenenza al Partito suaccennato; e nei nguard_1__ d1 tutti _gli 11?-putat_i ~oi_ non_ ri_fuls~ro _prove sufficienti di reità per 1~ ru~nc<1ta qualificazione gmndtca d1 ncost1tuz10ne del Partito o-ià disciolto ~ ordrne della Pubblica Autorità ai sensi e per gli effetti di legg~ di cui alI art. 4 P,·P· della legge 25.rr.1926, n. 2008. La Zaccherini poi risultò colpev~le cieli art_, r90 ~.P. avend? essa, opposto violenza e resistenza agli agenti di P.S. ~er impedire che vemssero m possesso del materiale di poi sequestrat?le, ossia delle due buste contenenti le circolari di carattere sovversivo e lire 3· 0 ?o, avu~e in consegna dal compagno di fede Perucchini: fatti che caratten~zano il ~oncorso della Zaccherini nella propaganda. , Ed 11 Grandi emerse colpevole di offese a S.E. il Capo del Governo, chiaramente espresse nelle lettere a firma « Armando >> dirette al compagno Alessandri. Esaminate e vagliate tutte le circostanze raccolte a dibattimento il Collegio riti~ne _equo di irr,ogare le seguenti pene: Per il d1~posto dell art. 4 P·P· della legge 25.rr.1926, n. 2008: Musiani ed Ale~sandn ~d anni 5; 9uerzè e Cavallazzi ad anni 4; Grandi e Putinati ad anrn 2; tutti alla reclusione. I~er il disposto dell'art. 4, u.cpv., legge citata: Musiani ad anni 5; Alessandn, Querzè e Cavallazzi ad anni 2; Zaccherini ad anni 2 e mesi : tutti 4 alla reclusione. In applfcazJone del~'art. r90 C.P,: Zaccherini a mesi 4 di reclusione. In _apphcaz1~n~ d~ll art. 9 cpv. della legge 24.12,r925, n . 2263: Grandi ad anm 2 e mesi 6 eh reclusione. In consi?e~azione_ che la Zaccherini è di buoni precedenti ed attualmente trovasi rn pes~1me co~dizi?ni ?i sa~ute, tanto da doversi sottoporre ad una grave operaz10ne ch1rurg1ca, 11 Tnbunale è d'avviso di concederle

PRIMA i'ARTE:

SENTE:s!ZE

PRONU:-.!CIATE DAL T .S.D.S.

125

le circostanze attenuanti: beneficandola perciò della diminuente della metà pena concessa dall'art. 6 della legge 25. rr.1926, n. 2008. Pertanto operato il cumulo giuridico delle pene, in base all'art. 68 C.P., condanna complessivamente: Musiani ad anni 7 e mesi 6; Alessandri ad anni 6; Querzè e Cavallazzi ad anni 5; Grandi ad anni 3 e mesi 6; Putinati ad anni 2; la Zaccherini ad anni I e mesi 3: tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione della Zaccherini per la quale è temporanea per la durata della pena inflittale; tutti altresì con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. (art. 28 C.P.c.), col pagamento in solido delle spese di giudizio (art. 39 C.P.); oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Ordina che venga scarcerata immediatamen te la Zaccherini per espiazione di pena se non detenuta per altra causa. E che sia confiscato il denaro, nonché il materiale in giudiziale sequestro (art. 36 C.P.).

r. Q. M. Visti gli art. 4-6 della legge 25.rr.1926, n, 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n . 2062 ; 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263; 190-13-28-36-39-68 C.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara : Alessandri, Cavallazzi, Musiani, Querzè, colpevoli dei delitti di cui all'art 4, I ed u,cpv. , della legge 25.rr.1926, n. 2008; il Grandi e Putinati di appartenenza al Partito Comunista già disciolto e la Zaccherini di propaganda sovversiva di detto Partito. Inoltre il Grandi di offese a S.E. il Capo del Governo e la Zaccherini cli violenza nonché di resistenza agli agenti -cli P.S.. Ed applicando il beneficio della diminuente della metà pena per l'art. 6 della citata legge in favore della sola Zaccherini, operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Musiani ad anni 7 e mesi 6; Alessandri ad anni 6 ; Querzè e Cavallazzi ad anni 5; Grandi ad anni 3 e mesi 6 e lire 2.000 di multa; Putinati ad anni 2; la Zaccherini ad anni I e mesi 3 : tutti alla reclusione; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione della Zaccherini da sottoporsi aìla interdizione temporanea per la durata della pena inflittale; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ritiene invece assolti tutti gli imputati dal delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.1 r. 1926, n, 2008; il Grandi ed il Putinati dal reato di propaganda sovversiva e la Zaccherini di appartenenza al Partito Comunista già disciolto, per insufficienza di prove: ordinando che la Zaccherini stessa venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa; e che infine sia confiscato il denaro, nonché il materiale, in giudiziale sequestro. 0

Roma, 19.2.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPllClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1 r. 1932,

n. 1403: Musiani: viene scarcerato dalla casa penale di Alghero il 12.r 1.1932. Detenuto dal 15.10.1927 al 12.u.1932. Pena espiata: 5 anni e 27 giorni. Alessandri: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Alessandria il

IO.II.I932. Detenuto dal 16.10.1927 al 10.u.1932. Pena espiata: 5 anni e 24 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il

PRIMA l'ARTE:

SENTENZE

Cavallazzi: detenuto dal 18.10.1927 viene scarcerato, per fine pena, dal penitenziario di Procida il 17.10.1932. Putinati: detenuto dal 20.10.1927 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Chieti il 20.10.1929. Querzè: detenuto dal 25.10.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Padova il 24.10.1932. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il

4+ 1 92 9· Il 19.10.1930 inoltra, però, la seguente istanza di grazia: « Il sottoscritto Querzè Alfredo, nato il 12.9.1897, nell'indirizzare la presente istanza all'Eccellenza V. vorrebbe chiarire la sua posizione morale per il fatto di non aver aderito alla istanza di grazia presentata dalla sua famiglia. Ciò fece perché la sua coscienza attraversava un periodo di incertezza in cui le antiche idee non gli bastavano più, e le nuove non ancora lo convincevano. Perciò avrebbe creduto di mentire dichiarando di sottomettersi ed implicitamente di aderire al Regime. Quasi un anno e mezzo di

127

ulteriore meditazione lo hanno convinto della fallacia delle antiche idee, mentre gli è apparsa chiara e convincente la via che è stata tracciata dal Fascismo, al quale pertanto sente in coscienza di poter aderire. "tvfa~grado tale suo convincimento avrebbe subito con disciplina, e senza nulla chiedere, la pena inflittagli se non lo avesse spinto a chiedere un atto di sovrana clemenza la condizione pietosa della povera madre della quale era l'unico sostegno, avendo avuto l'unico fratello morto in guerra. Si permette far rilevare all'E.V. la sincerità della presente, così co~ m'era sincero il rifiuto precedente, da lui allora fatto pur sapendo che gli chiudeva la via ad oo-ni speranza di clemenza. Qualunque possa essere l'esito della presente istanz~, dichiara e si impegna di mantenere, ad avvenuta_liberazione, condotta di buon italiano, dedicandosi alla famiglia ed adempiendo tutti i doveri di buon cittadino. Ringrazia e ossequia.

r3.9.r93r. Grandi: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1°.1.1930, n. 1, viene scarcerato dalla casa penale di Sulmona il 14.7.1930. Detenuto dal 17.10.1927 al 14.7.1930. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e 27 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 23.11.1929 dichiarando: « Rimango sorpreso e non mi rendo conto come mai senza richiedermi nulla in proposito abbia potuto chiedere un simile beneficio che io invece rigetto».

PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

Il detenuto - matricola 6265 F.to Querzè Alfredo». L'istanza non viene accolta.

Nei confronti di tutti gli imputati giudicati con sentenza del 19.2.1929 il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 2r.12.r932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, dichiarando, inoltre, cessata l'interdizione dai pubblici uffici e la vigilanza speciale.


128

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 800/1927

SENTENZA N. 10

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

PRn!A PARTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T .S. D.S.

mente intestata della quale fece uso ; dì violazione all'art. 190 C.P. per aver usato violenza e resistenza, in Roma, agli agenti della forza pubblica che il r8.ro.r927 lo arrestavano.

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; IN PUBBLICA UDIENZA

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : De Martini Vittorio, Alfaro Alfredo, Gauttieri Filippo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi, con

i loro difensori, ebbero la parola.

ha pronunciato la seguente IL TRIB UNALE

SENTEN ZA

nella causa contro:

Considerato che dalla lettura e dall'esame degli atti processuali nonché dalle emenrenze dell'orale dibattimento si è stabilito. b

Porcari Luigi, nato il 24.12.1905 a Parma, meccamco, detenuto dal

IN FATTO ED IN DIRITTO

18.10.1927; Rigamonti Ferruccio, nato il 30.8.1902 a Milano, doratore di libri, detenuto dal 19.10.1927; Rotondi Pietro, nato il 27.6.1905 a Genzano di Roma, vignarolo, detenuto dal 17.10.1927. IMPUTATI

Di violazione all'art. 4 legge 25. 1r.r926, n. 2008, per avere, nel 1927 e sino alla data del loro arresto in Bologna, il Porcari anche a Parma, ricostituito gruppi del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorità appartenendo a tale Partito e facendo propaganda della sua dottrina, dei suoi programmi e dei suoi metodi d'azione, prevalentemente a mezzo di manifesti e giornali clandestini. Il Porcari anche di contravvenzione all'ammonizione (art. 178 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848), per aver contravvenuto all'ordinanza d'ammonizione del 4.6. 1927 della Commissione Provinciale di Parma, con l'aggravante della recidiva per questo reato e per quelli cli cui al capo di imputazione precedente. Rigamonti, inoltre, di falso (art. 285- 286 C.P.) per essersi procurato a Milano ed aver usato nel 1927 una falsa carta d'identità che si era fatta rilasciare attribuendosi falso nome e cognome; di altro falso ai sensi degli art. 280 - 28r stesso codice, per essersi fatta rilasciare mediante la predetta carta d'identità, in Milano, nel 1927 una tessera del Touring Club falsa-

!l

Che gli organi dell'ordine pubblico di Bolo~na, verso ;a fine del ~927, si erano preoccupati dell'organizzazione so~vers1va locale,_ m quant? si <:ra intensificata l'attività propagandistica mediante frequenti clandestme riunioni e distribuzione di materiale stampato alla macchia. Dalle indagini investigative la Questura era riuscita a conoscere tutta la vasta organizzazione e ad individuare i capeggiatori del movimento co. . . . . munista giovanile e degli adulti. Attraverso oli atti processuali e le prove d1batt1mentah fu possibile accertare che il n-~uppo dei comunisti bolognesi già giudicato (e cioè Alessandri, Cavallazzi, Grandi, Musiani, Putinati, Querzè e Zaccherini) funzionava in quanto combinava la propria opera criminosa coi ~irigent~ pe: il movimento per gli adulti e per i giovani, ossia con il Porcari, con 11 Rigamonti e con il Rotondi. Infatti sulle specifiche e precise accuse del Musiani, verso le ore 20 del 17.10.1927 furono arrestati i due corrieri interregionali Perucchini, già condannato da questo Tribunale, ed il Rotondi, avendo entrambi appu1'.t~mento con il Musiani sotto la Torre degli Asinelli. Perquisiti furono trovati m possesso di numerosi documenti comunisti tendenti alla riorganizzazione ed alla propaganda del Partito. In seguito al fermo ciel R_otondi, ~d alle su_e ammissioni, si addivenne all'arresto del Porcari e del Rigamontl, due pericolosi sovversivi. Il Porcari era anche in contravvenzione all'ammonizione inflittagli dalla Commissione Provinciale di Parma il 4.6.1927 ed il Rigamonti invece per aver usato violenza e resistenza agli agenti di P.S. ed avere fatto uso di 9. - U .S.


TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA ])!FESA DELLO STATO

documenti falsi dopo esserseli procurati. Sull'attività antinazionale del Porcari le prove si ebbero anche attraverso il processo intentatogli per l'opera ricostitutiva del Partito Comunista svolta nell'organizzazione giovanile parmense. Avendo perfino egli voluto far inserire nel verbale degli atti istruttori la dichiarazione: « Di essere orgoglioso di aver diretto la federazione giovanile comunista di Panna .fino all'ottobre del 1927 e di essere pronto ad assumerne tutte le responsabilità morali e materiali. Di avere abbandonato la dirigenza della federazione perché il lavoro politico lo costringeva ad allontanarsi da Parma. Di essere orgoglioso anche di poter dire che la sua dirigenza non fu soltanto di nome, ma di fatto perché nonostante i continui pedinamenti della Questura, siccome ammonito politico, continuò la sua attività di propaganda in tutti i rami del Partito: p"olitico, sindacale, stampa, Soccorso Rosso; e tale attività non si limitò soltanto alle parole bensì ai fatti come era notoria anche al Questore di Parma». Il Rigamonti era stato denunciato con altri compagni di fede e quale capeggiatore della rinascita del Partito e della propaganda sovversiva anteriore al 1927. Ma con ordinanza del Giudice Istruttore in data 7.3.1928 fu statuito l'abbinamento degli atti al presente processo, in modo da poter oiudicare l'imputato per tutta la sua complessiva attività comunista. Benché a carico del Rigamonti, per sue dichiarazioni e per quelle di chiari e precisi e categorici testi nonché da numerosi documenti in giudiziale sequestro, risulta la prova della colpevolezza. A dibattimento poi ci furono professioni di fede comunista, dichiarandosi tutti e tre orgogliosi dell'attività sovversiva antinazionale svolta nella ricostituzione del Partito e nella propaganda, e di assumere tutta la responsabilità dei propri atti criminosi. Essi furono così chiari e precisi e categorici nella spavalda confessione che il Tribunale ritiene di rinunciare alle testimonianze di accusa. PertantÒ il Collegio, esaminate e valutate tutte le circostanze emerse al dibattimento, è d'avviso che gli imputati si sono resi colpevoli dei delitti loro ascritti, in quanto nella fattispecie si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica dei delitti di cui all'art. 4 P·P· e al cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008. Ossia di ricostituzione del Partito Comunista già sciolto d'ordine della Pubblica Autorità e di propaganda sovversiva. Il Porcari, inoltre, del reato di cui all'art. 178 del T.U. della legge di P.S. 6.rr.r926, n. 1848, per contravvenzione all'ordinanza di ammonizione della Commissione Provinciale· di Parma. Rigamonti dei reati di cui agli art. 280 - 28I - 285 - 286 - 190 C.P., di violenza e resistenza agli agenti di P.S. ed uso di documenti falsi procuratisi. ~a~liate .le emergenze poi nei riguardi delle pene da irrogare il Tribunale ntle~e gmst~ condannare : per il disposto dell'art. 4 P·P· della già citata legge: R1gamont1 e Porcari ad anni IO; Rotondi ad anni 5; tutti alla reclu-

PRIMA P,IRTE:

SENTENZE PRONUNCIJ\.TE DAL T.S. n.s.

s10ne. Per il disposto dell'art. 4 u.cpv. Rigamonti e Porcari ad anni 5; Rotondi ad anni 2; tutti alla reclusione. In applicazione dell'art. 190 C.P. Rigamonti a mesi 4 di reclusione. In applicazione degli art. 280 - 281 C.P. Rigamonti ad anni r di reclusione. Per il disposto dell'art. 285 C.P. Rigamonti a mesi 4 di reclusione. In base all'art. 286 C.P. Rigamonti a mesi 4 di reclusione. Quindi operato il cumulo giuridico delle pene ai sensi e per oli effetti oiuridici dell'art. 68 C.P. per tutti ed altresì dell'art. 72 C.P. per Porcari devesi aggiungere anche r / 6 della pena di arresto inflittagli. Complessivamente il Tribunale condanna: Rigamonti ad anni 13 e mesi 6; Porcari ad anni 12 e mesi 7; Rotondi ad anni 6, tutti alla reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con anni 3 di vigilanza speciale di P.S.; con le spese cli giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge; con la confisca del denaro e del materiale in giudizio sequestrato.

il

P, Q. M.

Visti o-li art. 4, p.p. e u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 13-2836- 39- 68 ~ 72- 78 C.P.; 178 T.U. legge di P.S. 6.n.r926, n. 1848, dichiara: Rigamontì, Porcari e Rotondi colpevoli dei delitti previsti e puniti dagli art. 4, P·P· e u.cpv., legge 25.rr.1926, n. 2008. Il Rigamonti, altresì, dei reati di cui agli ar t. 285 - 286 - 280 - 281 - 190 C.P. ed il Porcari della contravvenzione di cui all'art. 178 della citata legge di P.S .. Operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Rigamonti ad anni r3 e mesi 6; Porcari ad anni 12 e mesi 7; Rotondi ad anni 6. Tutti alla reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina la confisca del denaro e del materiale in giudizio sequestrato. Roma, 20.2.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Porcari: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD.

25.9.1934, n. r5II, e 15.2.1937, n. 77, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 26.2.1937. Detenuto dal 19.10.1927 al 26.2.1937. Pena espiata : 9 anni, 4 mesi e 7 giorni.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

Per i sottoelencati precedenti penali non può usufruire dei benefici cli clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: a) condannato, con sentenze pronunciate dal Tribunale cli Genova il 7.7.1922, 18.7.1922 e 27.7.1922 a pene varie perché ritenuto colpevole dei reati di furto e contrabbando; b) con sentenza della Corte di Appello di Genova del 23.r.1924 ritenuto colpevole di concorso nei reati di furto e falso in atto pubblico; e) con sentenza del Tribunale di Parma del 30.12.1924 ritenuto colpevole dei reati di oltraggio e resistenza ai carabinieri. N on si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre dichiarando, in data 2.r.1932, che « se ritenesse di doversi pentire di quel che ha fatto e che l'ha fatto condannare lo farebbe solo dopo aver pagato il suo debito, cioè solo dopo aver scontato la condanna >>. Con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 1°.12.1976 viene riabilitato da tutte le sopraspeci.ficate condanne, comprese quelle inflitte dalla Corte di Appello di Bologna, per reato annonario, con sentenza del 22.10.1942 e dal Pretore di Piacenza, per falso materiale, con sentenza del 22.5.1944.

PRJM:\ PARTE:

SENTENZE PRONU>JCI ATE

DAL 'J'.S.D.S.

1 33

SENTENZA N . 11

Reg. Gen. n. 52/1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto eia: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: De Martini Vittorio, Alfaro Alfredo, Gauttieri Filippo, Oliveti Ivo, . Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro : Rigamonti Ferruccio, nato il 30.8.1902 a Milano, doratore cli libri. Il\{PUTATO

Rotondi: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932, n. 1403, vie.ne scarcerato dal penitenziario di Nisida il 10.u.1932. Detenuto dal 17.ro.1927 al ro.1r.r932. Pena espiata: 5 anni e 23 giorni.

Del delitto di cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25.u. 1926, n. 2008. IN PUBBLICA UDIENZA

Rigamonti: ved i sentenza n. rr a pagina seguente.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE

Ritenuto che, per confessione dell'imputato e per dichiarazioni chiare, recise e cateo·oriche dei vari testi -presenti, è riuscito accertato. b P IN FATTO ED IN DIRITTO

Che durante la lettura della sentenza, con la quale il Rigamonti veniva condannato, con altri coimputati, alla pena di anni r3 e mesi 6 cli reclusione per la pericolosa at_tività sov,'.ersiva 1olta a Bol?gna, a yarD.?-a ed m a~tre regioni del Regno, 11 detto R1gamont1 ebbe a gridare « \i 1va 11 comunismo ». Che l'imputato, col suo contegno spavaldo e con le frasi pronunciate a viva voce ed in pubblico, volle violare il disposto dell'art. 4 u .cpv. della

s:


1 34

PRIMA i'ARTE :

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

legge 25.1r.r926, n. 2008, ossia svolgere opera di propaganda sovversiva del Partito Comunista, già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, renden?osi così colpevole di tale delitto in quanto nella fattispecie si vengono ad mtegrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la qualificazione giuridica del reato ascrittogli. Di conseguenza, considerate tutte le circostanze dibattimentali, il Collegio è d'avviso di condannarlo al massimo della pen~: 5 anni di reclusione con tutte le conseguenze di legge. E poiché, con la citata precedente sentenza di pari data, gli venne irrogata la pena di anni r3 e mesi 6 di reclusione, operato il cumulo giuridico delle 2 pene, in definitiva, applicando il disposto dell'art. 76 C.P., complessivamente lo condanna ad anni 16 e mesi IO di reclusione, con la interdizione perpetua dai p~~blici uffici, c?n 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giud1z10, e con 012:ni altra conseo-uenziale di leaae. I:) 01:)

SENTENZE PRONUNCIATE ));\L T.S.D .S.

1 35

SENTENZA N. 12

Reg. Gen. n. 274 / 1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S. N.;

ha pronunciato la seguente

V

P. Q. M.

Visti gli art. 4, u.cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008; 13-39-76 C.P., dichiara il Rigamonti colpevole di propaganda sovversiva di cui all'art. 4, u.cpv., della citata legge e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione con t~tte le conseguenziali di legge. Vista la sentènza precedente del 20.2.1929, in applicazione dell'art. 76 C.P., operato il cumulo giuridico delle due pene in definitiva lo condanna complessivamente ad anni 16 e mesi IO di reclusione: con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giudizio ed ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 20.2.1929 - Anno VII.

SENTENZA

nella causa contro: Cattaneo Carlo, nato il 9.6.1900 a Venegono (Varese), impiegato, detenuto dal 16+1928; Guerri Alfieri, nato il 1°.3.1897 a Fiesole (Firenze), meccanico, detenuto dal 22.4.1928; Milanesi Antonio, nato il 12.2.1900 a Milano, meccanico, detenuto dal

16-4-1928; Rossi Tranquillo, nato il 20.11.1906 a Trecenta (Rovigo), fattorino privato, detenuto dal 16+ 1928; Saccenti Dino, nato il 20.6.1901 a Prato (Firenze\ impiegato, detenuto dal 16+ 1928; Sarti Rodolfo, nato il 26.r.1899 a Firenze, scultore, detenuto dal

23.4.1928; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Spini Gaetano, nato il 9.2.1902 a Milano, montatore bronzista, detenuto dal 18-4-1928 ; Porro Antonio, nato il 30+1902 a Garbagnate (Milano), prestinaio, detenuto dal 7.5.1928; Martini Mario, nato il I''.5.1902 a Gorla (Varese), studente, detenuto dal 7.5.1928.

Il Rigamonti, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD.

1°.r.1930, n. r, 5.rr.r932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15n, viene scarcerato dallo stabilimento penale cli Civitavecchia ii 27.9.1934. Detenuto dal 19.ro.1927 al 27.9.1934. Pena espiata: 6 anni,

II

mesi e 8 giorni.

U,.fPUTATI

Il Saccenti ed il Milanesi: r) dei reati di cui all'art. 6I C.P. e 4 P·P· della legge 25.rr.1926, n. 2008, per ·aver tentato cli ricostituire il disciolto Partito Comunista mediante riunioni, incitamenti e propaganda;


TRIBU~ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

2) dei reati di cui al I 0 cpv. ed u.p. dell'art. 4 della stessa legge per avere appartenuto al suddetto Partito e per averne propagandato i programmi, i sistemi ed i metodi d'azione. Gli altri sette : Del reato di cui all'art. 4, 1° cpv., della suddetta legge per aver appartenuto al Partito Comunista, intervenendo a riunioni segrete e ricevendo sussidi dal Soccorso Rosso in territorio di Milano, in epoca precedente e fino al 30-4-1928. IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requ1S1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva : IN FATI'O ED IN DIRITTO

La Regia Questura di Milano, dopo gli attentati che si verificarono in quella città nei giorni 6, 9 e 12.4. 1928, nonché tra gli ultimi dello stesso mese e i primi di quello successivo, procedette all'arresto di alcuni elementi sovversivi che, pur dopo la scoperta avvenuta nell'autunno 1927 e l'annientamento dell'organizzazione clandestina comunista milanese, erano vissuti sporadicamente non tralasciando, sebbene sorvegliati, di svolgere qualche attività politicamente illegale. Nell'occasione furono arrestati e denunziati anche i prevenuti. Dalla compiuta istruttoria scritta e orale, per gli elementi di prova acquisiti, e, più di tutto, per la confessione di taluni degli imputati, è rimasto accertato su ciascuno imputato quanto segue. Saccenti apparten ne, sino all'epoca del suo arresto, al Partito Comunista, contro le leggi vigenti ricostituitosi, cd esplicò notevole attività di Partito, indicendo riunioni fra i compagni sui quali, per la sua intelligenza, per la sua cultura, per il posto che occupava quale impiegato dell'azienda automobilistica « F iat » ed anche per il suo passato antinazionale e sovversivo (era stato amnistiato, dopo avere sofferto un processo e riportato una condanna di parecchi anni, come il suo attuale coimputato Sarti, per concorso nell'omicidio di un tenente) esercitava un potere suggestivo, tanto che lo ritenevano capo del Federale di Milano, sebbene di autonomina. Non è rimasto provato però che effettivamente coprisse tale carica. Egli ha confessato di essere comunista e di avere partecipato per trattare questioni di Partito ad una riunione a Porta Vigentina nel gennaio 1928 e ad altra in una casa privata, non bene precisata, nel successivo febbraio.

PRI!>lA Pt\RTE:

1 37

SENTE;-;zE PRO:s;u:-;c1ATE D.~L T.S.D.S.

Spini, confesso capo del 5° settore comunista di Milano, fu come tale indicato da uno dei più accesi ed attivi suoi corregionali di Milano, certo Lodovichetti (r), attualmente in attesa di giudizio per cospirazione contro i Poteri dello Stato, il quale Lodovichetti ebbe ad erogargli li re 1.100, come lo stesso Spini ammise, pro « Soccorso Rosso ». Per un suo gesto incomposto in udienza, non appena chiamato a discolparsi, seguito da una risposta irrispettosa al Presidente, messo ciò in relazione al suo contegno sdegnoso nelle risposte dell'istruttoria scritta, è stato fatto allontanare dall'aula a norma dell'art. 521 C.P. Esercito. Milanesi, confesso capo dell'8° settore dello stesso Partito_ illegale a Milano, partecipò alla predetta riunione di_ Port? Vige~tina e 11 18.2.1928 ad altra a casa sua, cui intervennero fra gli altn: Rossi attuale coimputato e tal Novello non potuto identificare. Rossi partecipò come ora si è detto alla riunio~e clandestina in . casa Milanesi ad invito di questi. Pur avendo confes~ato d1 avere da ~~e~ g10rno appartenuto al Partito disciolt~, _non ~i~ulta abbia svol~o altra att1V1ta. ~opo il suo conoedamento dal serv1z10 militare, che presto lodevolmente, s1 da venire adibito per parecchio tempo quale ordinanza al Tribun~lc Militar~ di Milano, dovette subire un periodo di giovanile incertezza circa la 1moliore sua sistemazione nella vita. Di tale incertezza il Milanesi profittò per :descarlo e trascinarlo nell'orbita delle sue idee malsane. 0

Porro fu dal citato Lodovichetti indicato quale capo del I settore. Il Lodovichetti informa che fornì al Porro lire 600 pro « Soccorso Rosso ». Il Porro pur ammettendo recenti e lontani suoi rapporti di conoscenza e ~'interesse -privato col Lodovichetti, nega ogni ad~ebito. M? v~r~tiere_son,o risultate le altre indicazioni dal Lodovichetti fornite alla g1usttz1a, sicche anche questa si ritiene vera. Per altro non risulta altra attività criminosa svolta dal Porro. Cattaneo fu se<malato, in un primo tempo da Milanesi e Rossi, quale economo dell'8" set~ore e partecipante alla riunione in casa Milanesi. Chiamata di correo che fu ritrattata dopo, in coincidenza con quanto ha sempre sostenuto il Cattaneo e cioè che fu bensì invitato dal Milanesi a partecipare alla riunione, ma che non vi partecipò perché proprio in quella sera, come ha provato, si recò ad assistere ad uno spettac_o~o alla S~al_a. Peraltro non ha ne<Tato che, nell'ormai lontano passato, fu m1htante soc1altsta al suo paese per n~cessità di vita e di quell'ambiente tutto rosso; che però, in seguito, impiegatosi presso l'Azienda dei Consumi ~e] Comune di 1:filano, vi. prest~ lodevolissimo servizio tanto da essere nommato Capo ufficio, estramandos1 (1) Per Lodovichetti Augusto vedi, nel presente volume, la sentenza della C.I. n . 10/A con allegata sentenza n. 35 del T .S.D.S. ciel 5.6.1931.


T lUBUN,\LE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

completamente dalla politica e dedicando o<rni suo sforzo al lavoro e alla f~tmiglia, come ha testimoniato il Direttore di quell'azienda. Perciò 11nprec1se e non confermate all'udienza sono state le prove a suo carico. Marti_ni_fu arrestato e denunziato perché si teneva in frequenti contatti con lo p1m e perché arnie~ di t~l ~ossi _(comunista già condannato da que~to -~n~unale) p~e~so _la c~1 farm~ha abitava da un paio d.'anni. Oltre tali md1z1, mvero pnv1 d1 s~na cons1st?nza, non si sono acquisite prove sulla sua appartenenza al Partito Comunista o su eventuale altra sua attività penalmente punibile.

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Guerri e Sarti, quest'ultimo ammonito dalla P.S., pur avendo ammesso la loro fede, anarchi~a, ~anno dichiarato e non_ sono emerse prove contrarie che dopo _l entra_t~ m vigore della legge rubncata non hanno militato in a:_cun Partito poht1co. In c~sa Guerri, d~ve il. Sarti consumava i pasti, spesso s incontravano col Saccenti. Ma tale d1mest1chezza, come asseriscono non c~nt~~st~ti i giu~icandi: pare foss~ dovuta ad. amicizia anche perché, come d1anz1 s1 accenno, Sarti e Saccenti erano stati condetenuti e condannati in ~ltro pr~cesso. Durante una breve detenzione per misure di P.S. del Guerri m oc~as10ne di no_ti atten~a~i, il Saccenti av~va largito in più riprese alla donnct colla quale 11 Guern illegalmente conviveva lire r50; non si è potuto accertare se tale soccorso sia stato di natura politica o amichevole. Durante una perquisizione al domicilio dello Spini, dopo averlo arrestato, fu repertato un pugnale che egli aveva omesso di denunciare alla competente Autorità. Egli nulla ha trovato da obiettare circa il fatto ed il relativ? reato (art. 37 vigente legge di P.S.) contestatogli su richiesta del P.M. in udienza. Dai_ fa)tti . accertati .. suesposti si ril~va chiaramente che Saccenti, Spini, M1t~nes1~ I on~ e R~ss1,_ n_el 1928 e s11:o al loro arre~to, appartenevano al Partito Comunista gia chsc10lto per ordme della Pubblica Autorità e ricostituitosi a ìv1il~no con.tro i~ divieto della legge. Il Collegio in tale loro appartenenza ravv1:5a la v10laz1one dell'art. 4, I cpv. , della legge rubricata. Non è rimasto provato che gli altri, e cioè Cattaneo Sarti Guerri e Martini vi abbiano appartenuto. Pertanto essi vanno assolti e v~ ordinata la loro scarcerazione. Non è rimasto provato peraltro cbe Saccenti e Milanesi abbiano tentato di ricostituire il Partito Comunista cui appartenevano, in Milano o altrove. Pertanto '.'anno assolti dall'analoga imputazione che su loro gravava. Il Tribunale, in considerazione di quanto si è detto circa il Rossi il quale pare di essere pentito di questo o-iovanile traviamento ritiene il ~uo fatto di lieve entità ed opina doversi nei suoi riuuardi applic;re il beneficio di cui all'art. 6 della legge in epigrafe. b •

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1

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J>RIMA PARTE:

SEN'l'E:'<Z E PRON UNCI,\'l'E

DAL T .S. D.S.

1 39

Proporzionando le pene ai fatto e alla perìcolosità di ciascuno reputa pene adeguate le seguenti, in applicazione dell'art. 4, 1° cpv., legge rubricata per tutti, colla diminuzione pel Rossi di cui all'art. 6: Saccenti e Spini, ciascuno anni 5 di reclusione; Milanesi anni 4 cli reclusione; Porro anni 2 e Rossi anni r della stessa pena; Spini anche 3 mesi d'arresto in ::ll)plica1 zione degli art. 16 - 37 della vigente legge di P.S. e, fatto il cumulo giuridico con l'altra pena, complessivi anni 5 e giorni 15 di reclusione. A Rossi va congiunta l'interdizione per ugual durata della pena e agli altri l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tutti i condannati sono tenuti al pagamento in solido delle spese processuali. Ritiene il Collegio opportuno aggiungere alla pena di ciascuno anni 3 di vigilanza speciale della P.S .. Ordina che sia restituito agli assolti quanto fu loro sequestrato poiché non forma oggetto di contestazione. Ordina invece la confisca della somma sequestrata al Saccenti, frutto evidente della sua attività criminosa, del pugnale sequestrato allo Spini e dei documenti sequestrati a Saccenti, Rossi e Spini e quanto altro risulta sequestrato ai condannati. La presente sentenza, giusta l'art. 524 C.P. Esercito, deve essere letta, con quanto prescrive detto articolo, in carcere allo Spini. P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4, 1° cpv. - 6 - 7 legge 25.1r. r926, n. 2008; 16 - 37 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848; 485-486-524-551 C.P.Esercito; 13 20 - 28 - 36 - 39 - 72 C.P.. Dichiara Saccenti, Spini, Milanesi, Porro e Rossi responsabili. di appartenenza ad un Partito disciolto per ordine della Pubblica Autorità e Spini anche di omessa denuncia d'arma e, fatto per questi il cumulo giuridico e ritenuto di lieve entità il fatto del Rossi, condanna Saccenti ad anni 5, Spini ad anni 5 e giorni r5, Milanesi ad anni 4, Porro ad anni 2 e Rossi ad I anno, tutti alla reclusione, al pagamento in solido delle spese processuali e a 3 anni ciascuno di vigilanza speciale della P.S.; il Rossi all'interdizione dai pubblici uffici per ugual durata della pena e gli altri a quella perpetua. }\ssolve per non provata reità Saccenti e Milanesi dagli altri reati loro addebitati in rubrica. Ordina la confisca di quanto fu loro s·equestrato. Assolve per non provata reità daìl'imputazione loro ascritta in epigrafe: Cattaneo, Martini, Sarti e Guerri, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Ordina la restituzione delle cose loro sequestrate. Ordina che la presente sentenza, con quanto altro prescritto dalla legge, sia letta in carcere dal cancelliere allo Spini. Roma,

22.2.1929 -

Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


PRI11A PA RTE:

TRIBUNALE SPECIJ\LE PER LA DIF ESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Spini: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm a1 RR.DD. I, e 5.1r.r932, n. 1403, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 10.rr.1932. Detenuto dal 18-4-1928 al 10.rr.1932. Pena espiata: 4 anni, 6 mesi e 22 giorni.

1".r.1930, n .

Saccenti: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.

5. r r. 1932, n. 1403, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 10.rr.1932. Detenuto dal 16-4-1928 al 10.II.1932. Pena espiata: 4 anni, 6 mesi e 24 giorni.

Milanesi: detenuto dal 16-4-1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Lecce il 15-4-1932. Ritenuto colpevole del reato di diserzione e condannato alla pena di 3 anni di reclusione militare dal Tribunale militare cli guerra della 9.. Armata con sentenza del 25.7.1918; reato amnistiato nel 1919.

Nei confronti di tutti il T .S.D.S. concede, con declaratoria del 17.12.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, dichiarando, contemporaneamen te, cessata l'esecuzione della libertĂ vioilata ;:, e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

141

SENTENZA N . 13

Reg. Gen. n. 274 / 1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

Porro: detenuto dal 7.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Viterbo il 7.5.1930. Rossi: detenuto dal 16-4-1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Roma il 16-4-1929.

SENTENZE l'RONUNCIATE DAL T,S.D.S.

SENTENZA

nella causa contro : Frascari Luigi, nato il 9.4.1909 a Reggio Emilia, tappezziere, detenuto dal 21.4.1928; Piovani Enrico, nato il 4.3. 1903 a Torre de' Picenardi (Cremona), operaio, detenuto dal 16+1928; Premoli Battista, nato il 24.12.1905 a Livraga (Milano), meccanico, detenuto dal 21.4.1928; Ramponi Angelo, nato il 28.5.1896 a Torre de' Picenardi (Cremona), fuochista ferroviario, detenuto dal 16+1928; Redaelli Emilio, nato il 30.11.1907 a Milano, legatore di libri, detenuto dal 2r.4. 1928; Villa Mario, 1~ato il 6+1908 a Greco (Milano), orefice, detenuto dal

21.4.1928. La Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. Penale) con sentenza emessa in camera di consiglio 1'8.7.1963 dichiara l'inesistenza giuridica della sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 22.2.1929 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. I del D.L.L. 27.7.1944, n. 159.

IMPUTATI

Del reato di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in territorio di Mihino, in epoca precedente e fino al mese di aprile 1928, appartenuto al disciolto Partito Comunista.

Omissis


142

TlUBUNALl,; SPECIALE PER Li\ DIFESA DliLLO STATO

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4, 1 ° cpv. -6- 7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 16 - 37 T .V. legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; 8 R.D. r2.r2.r926, n. 2062; 13 - 20 - 28 - 36 - 39 - 56 - 80 C.P.; 485 - 486 - 55r C.P. Esercito. Dichiara Ramponi e Redaelli responsabili del reato loro ascritto e Frascari di omessa denuncia cli armi e munizioni, coll'aggravante della recidiva, colla diminuente dell'età minore per Redaelli e Frascari, e condanna Ramponi ad anni 4 di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, Redaelli ad anni 2 della stessa pena e all'interdizione, per ugual durata della pena, dai pubblici uffici, entrambi ad anni 3 di vigilanza speciale della P.S.; Frascari a mesi 2 e giorni 15 di arresto. Tutti e tre al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve Frascari, Villa, Piovani e Premoli per non provata reità dal1'imputazione di appartenenza a un Partito disciolto loro rubricata ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Ordina la confisca delle armi, munizioni e del materiale sovversivo in sequestro e la restituzione delle somme sequestrate a Villa, Premoli e Frascari.

PRIMA PARTE:

1 43

SENTENZA N. 14

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Al faro Alfredo, Gauttieri Filippo, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

· nella causa contro : Cok. Stanislao, nato il 27+1897 a Longera (Trieste), commerciante, detenuto dal 12.1.1928. IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, da epoca indeterminata e fino al dicembre 1927, quale cittadino italiano, svolto in territorio del Regno Serbo - Croato - Sloveno attività dannose agli interessi nazionali. IN PUBBLICA UDIENZA

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Ramponi: detenuto dal 16+1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Sulmona il 5+1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie e dai genitori il 3.9.1929; istanza respinta.

PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

Rcg. Gen. n. 39 / 1928

Roma, 23.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SEKTENZE

Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali. Udita

1a requisitoria del P.M .. Sentito il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO E'D IN DIRITTO

Redaelli: detenuto dal 21.4.1928 viene scarcerato, per fine pena, dai carcere giudiziario di Orvieto il 21.4.1930.

è risultato quanto appresso :

Per entrambi il T.S.D.S., con declaratoria del 10.12.1932, concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. qo3, dichiarando, contemporaneamente, cessata l'esecuzione della libertà vigilata e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sera del 10.12.1927 veniva fermato in Trieste un individuo sul quale da tempo gravavano sospetti che fosse un emissario degli irredentisti sloveni residenti nel Regno. Al momento del fermo dichiarava di chiamarsi Cok Stanislao e di essere cittadino jugoslavo. Domandatogli se avesse documenti per comprovare la sua identità personale esibiva la carta d'identità rilasciatagli dal Municipio di Trieste in data 18-3-1927 dalla quale risultava però essere egli di nazionalità italiana e residente a Trieste. Chiestogli se era for-


1 44

TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

nito di passaporto rispose che aveva la tessera di frontiera presso la propria famiglia a Trieste. Operata il mattino seguente una perquisizione in casa sua, si rinvenne un passaporto rilasciato dalla polizia jugoslava in data 28.1.1920. Intanto il Consolato Generale jugoslavo di Trieste con lettere in data 12 e 19.12.1927 interveniva in favore del Cok sostenendo che costui è suddito jugoslavo per opzione con diritto di pertinenza a Lubiana, e ne chiedeva la liberazione. Invitato il predetto Consolato dalla Questura di Trieste a fornire al riguardo notizie più precise, non dava nessun'altra comunicazione. Dopo due o tre giorni la madre del Cok presentava alla Questura di Trieste una carta di fronùera rilasciata dalla polizia di Sussak in data 9.11.1927 al nome di Car Slavko di Sussak, nome diverso da Cok Stanislao di Longera, con l'autorizzazione al titolare di entrare e di circolare nella zona di frontiera italiana di Fiume per la durata di un anno. Sulla detta carta di frontiera era, però, apposta la fotografia del Cok Stanislao. Evidentemente trattavasi di documento falso. Il Consolato Generale del Regno Serbo - Croato - Sloveno a Trieste con foglio in data 13.r.1928 comunicava alla Questura che a Cok Stanislao venne riconosciuta la cittadinanza jugoslava con Decreto del Ministero degli Interni di 13eograd in data 22.8.1924. Frattanto la Questura di Fiume, alla quale era stata data notizia del fermo ciel Cok, trasmetteva alla Questura di Trieste copia di un gruppo fotografico sequestrato in data 24-4-1927 in una perquisizione eseguita nell'abitazione di certo Bracie Roberto, che a dire dello stesso Bracie rappresentava una squadra di azione della « Oriuna », nota organizzazione di ultra nazionalisti jugoslavi che ha pretese non solo sulle nuove province della Venezia Giulia unite al Regno d'Italia, ma anche su Udine fino al Natisone, e svolge la sua attività compiendo atti terroristici per creare il malcontento fra le popolazioni delle province annesse contro lo Stato italiano. Ora in tale gruppo fotografico figura appunto il Cok in divisa di Capo squadra dcli'« Oriuna ». Dalle indagini esperite dalla P.S. risultò inoltre che il Cok anche in altra epoca aveva svolto opera di emissario degli irredentisti sloveni ai danni degli interessi nazionali. Infatti il 3.2.1920 era stato arrestato allo scalo ferroviario di Longatico per avere attraversato la linea di armistizio senza regolari documenti, e fra l'altro gli vennero sequestrati 200 foglietti di propaganda jugoslava antitaliana e numerose pubblicazioni irredentiste slovene che tentava d'introdurre in Italia dalla Jugoslavia a scopo di diffusione. Per tale fatto fu condannato dal Tribunale Militare di Trieste con sen tenza in data 16.3.1920 a 14 mesi di detenzione e lire 150 di multa condizionalmentc. Per venuta a questo Tribunale Speciale la denuncia della Questura di Trieste si procedeva contro il Cok per il reato di cui all'art. 5 della legge

25.11.1926, n. 2008.

PRDIA PARTE :

SE:sl'fENZE

PROKU:-.ICIATH

DAL T.S.D.S.

1 45

Quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha negato di essere cittadino italiano dichiarando che nell'estate del 1924 in base ai trattati fra l'Italia e la Jugoslavia fece opzione per la cittadinanza jugoslava, e che questa gli fu concessa. Che le relative pratiche furono svolte dalle Autorità Comunali di Lubiana dove risiedette sino all'ottobre 1924, trasferendosi poi a Sussak. H a negato di avere svolto in territorio estero alcuna attività in danno dello Stato italiano; ma ha confessato di far parte dell'Associazione « Oriuna » di Sussak e di essere capo squadra di detta Associazione. Uguali dichiarazioni il Cok fece all'odierno dibattimento, ed ha altresì confermato che in data 18.3.1927 si fece rilasciare dal Municipio di T rieste la carta d'identità contenente l'indicazione di essere di nazionalità italiana; che in data 17.6.1927 fece dichiarazione al Municipio di Fiume di volere fissare la propria residenza in detta città ed inoltre che al proprietario dello stabile, dove doveva andare ad abitare a Fiume, aveva dichiarato di essere cittadino italiano. Il teste Sacchi dottor Ambrogio, impiegato all'Anagrafe del Municipio di Trieste, ha dichiarato che dai registri il Cok risulta cittadino italiano di pieno diritto iscritto al n. 3082 della lista dei cittadini italiani di Trieste; e che non ha mai perduto la cittadinanza italiana, in quanto che non ha ma i dimostrato di avere acquistato la cittadinanza straniera facendo registrare il decreto di concessione del Governo estero nei registri di Stato civile di Trieste, né ha dichiarato di voler stabilire la sua residenza all'estero. Ed il teste Strollengo Umberto impiegato presso il Municipio di Fiume ha deposto che effettivamente il Cok in data 17.6.1927 fece domanda al detto Municipio di volere fissare la sua residenza in Fiume. Che in seguito a tale domanda il Municipio di Fiume si rivolse a quello di Trieste per avvertirlo, e per mandargli l'analogo modulo ; ed il Municipio di Trieste a sua volta mandò l'atto di emigrazione del Cok da Trieste con l'indicazione che è cittadino italiano. Ha soggiunto il detto tesùmone che è da escludere nel modo più assoluto che il Cok, sia prima che dopo tale .m utamento di residenza, abbia perduto o potuto perdere la cittadinanza italiana: non prima, perché fino allora era cittadino italiano di pieno diritto; non dopo, perché mai fece dichiarazione di trasferire la propria residenza in uno Stato estero, come è prescritto dall'art. 23 del Regolamento per la for mazione del Registro di popolazione in ogni Comune del Regno. Si osserva che per l'art. 70 del Trattato di San Germ ano tutti coloro che avevano pertinenza in un territorio che faceva parte di quello dell'antica monarchia austro - ungarica, acquistavano di pieno diritto la cittadinanza italiana, salva l'opzione nei modi e nei termini di cui all'art. I del R.D.L. 29.r.1922, n. 43, che r ichiama il R.D. 30.r2.1920, n . 1890, art. 4, e cioè non oltre il 15.7.1921. Che essendo allora il Cok maggiore degli anni 18 avrebbe potuto, in virtù del suddetto art. 70, optare per la cittadinanza jugoslava.

IO. -

U.S.


T R!ilU~A LE SPECIALE PER LA ])!FESA DELLO STATO

Che non avendo ciò fatto J1a acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana. Si osserva inoltre che dopo tale epoca (r5.7.r92r) la perdita della cittadinanza italiana rimase regolata dalla legge 13.6.1912, n . 555, che venne estesa anche alle nuove province con R.D. 7.6.1923, n. 1245. L'art. 8 n. r della citata legge r3.6. r9r2, n. 555, stabilisce che la perdita della cittadinanza avviene con l'acquisto spontaneo di cittadinanza straniera, a condizione che si stabilisca o si sia stabilita all'estero la propria residenza. La prova dell'osservanza di questa condizione si ha facendo dichiarazione all' ufficio del Comune dove si è iscritti, come prescrive il citato art. 23 del R.D. 21.9.1901, n. 445, il quale è così concepito: « Chiunque trasferisce la propria dimora abituale da uno ad altro Comune del Regno, od emigra all'estero con intenzione di fissarvi la propria dimora a tempo indeterminato, deve, prima della partenza, farne dichiarazione all'ufficio del Comune ove è iscritto, e nel primo caso anche all'ufficio del Comune dove va a stabilirsi, entro un mese dal giorno in cui si è trasferito ». Inoltre l'obbligo della registrazione del Decreto di concessione del governo estero nei registri dello Stato civile del Comune del Regno deriva dal n. 3 dell'art. 2 del R.D.L. 28. r2.1919, n. 2560. Il Cok non ha adempiuto a nessuna delle prescritte condizioni, e cioè non ha stabilito la sua residenza all'estero, e difatti dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che ha continuato a risiedere in Italia; né ha mai fatto dichiarazione negli uffici del Comune di T rieste, dove era iscritto, di volersi trasferire all'estero. E non può ammettersi che ciò sia dipeso da ignoranza delle disposizioni, perché dallo stato di famiglia allegato agli atti risulta che il di lui fratello, Giovanni Stefano, che pure era iscritto di pieno diritto fra i cittadini italiani di Trieste, avendo chiesto ed ottenuto la cittadinanza jugoslava con Decreto del Ministero degli Interni di Beograd in data 16.2.1922, n. 5043, diede comunicazione al Municipio di Trieste il quale procedette alla relativa annotazione sui registri dello Stato civile. A dimostrare maggiormente che il Cok Stanislao sapesse di essere cittadino italiano, sta il fatto che egli nel marzo 1927 ebbe cura di munirsi della carta d 'identità che gli venne rilasciata dal Municipio di Trieste con la esplicita indicazione che egli è di nazionalità italiana; e che inoltre in data 17.6.1927 fece dichiarazione al Municipio di Fiume di voler trasferire la propria residenza in questa città, e tale dichiarazione fu comunicata dal Municipio di Fiume all'Anagrafe di Trieste per le opportune annotazioni. Si osserva infine che se il Cok Stanislao fosse effettivamente cittadino jugoslavo avrebbe dovuto essere fornito, come tutti gli stranieri che si recano in Italia, di passaporto, e provveduto anche di foglio di soggiorno. Invece al momento del suo fermo non fu trovato in possesso di alcun documento che dimostrasse la sua cittadinanza straniera: neppure della pretesa

PRnlA PARTE:

SEN'l'ENZE P RO>IUNCIATE l>AL T.S.D.S.

1 47

carta di frontiera, che, come si è detto, era intestata ad altro nome ed autorizzava il titolare ad entrare e circolare soltanto nella zona di frontiera italiana di Fiume e non a Trieste, dove egli fu ferm ato. In contrapposto fu trovato in possesso di un documento che dimostrava essere egli cittadino italiano, e cioè della carta d'identità con l'esplicita indicazione che egli è di nazionalità italiana. Pertanto non può esservi dubbio che Cok Stanislao è cittadino italiano. E poiché è risultato che egli faceva parte, ed era un esponente, dell' Associazione « Oriuna l>, che nell'attuale momento politico è una organizzazione antitaliana per eccellenza, in quanto che tende ad unire alla Jugoslavia le province della Venezia Giulia che appartengono all'Italia, e svolge la sua attività in danno dello Stato italiano compiendo atti terroristici per creare il malcontento fra le popolazioni delle province annesse all'Italia, deve essere ritenuto colpevole del deli tto previsto e punito dall'art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008. La pena è quella stabilita dal detto articolo, ed il Tribunale la determina in dieci anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla suddetta pena della reclusione aggiunge tre anni di vigilanza speciale della P.S. a nonna dell'art. 28 C.P .. Ritenuto che il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali a norma dell'art. 39 del suddetto codice. P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13- 20 - 28 - 39 C.P. e l'art. 5 della legge 25.rr.1926, n. 2008, dichiara Cok Stanislao colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla reclusione per la durata di ro anni, alla inter. dizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale ed al pagamento delle spese processuali. Roma, 25.2.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Cok Stanislao: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n~ 1403, e 25.9.1934, n. r5n, viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 27-9.1934. Detenuto dal 12.1.1928 al 27-9.1934. Pena espiata: 6 anni, 8 mesi e 15 giorni.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA llll'iiSA DELLO STATO

PRIMA

TRIBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, addì 27.2.1929 - Anno VII UFFICIO DEL PRESIDENTE

A S.E. il Capo del Governo Roma OGGETTO: Relazione di udienza (25.2.1929).

Processo a carico di Cok Stanislao . Denunziato nel gennaio r?28 dalla. Regia Questura di T rieste a questo ~nbu_nale_ p~r avere da ~poca 1~determmata e fino al dicembre r927, quale citt~d1110_ italiano, svolto 1n territorio jugoslavo attività dannosa agli interessi nazionali (art. 5 legge 25.rr.1926, n . 2008). Nota .figura di antitaliano e di irredentista jugoslavo. Ufficiale del1' « Oriuna ». Ha con~essat~ anche _in u_die~za di aver commesso i fatti addebitatigli ma ha e~cepito d1 essere c1ttadrno Jugoslavo e non italiano in seguito a regolare opz10ne fatta nell'agos to del 1924. 11 Collegio - vagliando scrupolosamente le testimonianze ed i numerosi d?cu~e~ti - ha invece respinto - la eccezione dichiarando trattarsi di cittadmo italiano. In effetti il <:ok risulta essere cittadino italiano di pieno diritto, iscritto al n. 3082 della hsta dei cittadini italiani (Anagrafe di Trieste). P~r l'art. 70 del ~ rattato di San Germano tutti gli ex sudditi della mon?rclua austro - ~nganca acquist~rono la cittadinanza italiana, salva l'opz10ne, non oltre 11 16.7.1921 e nei modi e termini di legge. Dopo tale epoca (16.7.1921) la perdita della cittadinanza rimase re<10lata dalla legge 13.6.1912, n . 555, anche per le nuove province, cui vetne estesa con R.D. 7.6.1923, n. r245. L'~rt. ~ della . cit~ta le~ge r3.6.r~r2, ~- 555, stabilisce che la perdita della. cmadman~a _uahana s1 ha con l acqmsto spontaneo della cittadinanza str~niera a cond1Z1one che si stabilisca o si sia stabilita all'estero la propria residenza. La prova dell'osservanza di tale condizione si ha facendone dichiarazione all'ufficio del Comune dove si è iscritti come prescrive l'art. 23 del R.D. 2r.9.r9or , n . 445. L'obbligo di fare registrare il decreto di concessione della cittadinanza d_el Governo estero nei registri dello Stato civile del Comune del Regno den va dal n. 3 dell'art. 2 del R.D.L. 28.12.1919, n . 2560. Il Cok non ha ottemperato a ness una delle suddette condizioni. Anche ammettendo che egli abbi a domandato ed ottenuto, nell 'estate del 1924, la

P,\RTE :

SDITEt-:Z:E PRO~U);CI ATE D,\L T.S.O .S.

cittadinanza jugoslava, r isulta tuttavia che egli non ha adempiuto alla condizione essenziale di stabilire la propria residenza all'estero, risultando invece, dai rapporti delle Autorità di P.S., che egli ebbe residenza in Italia. Ma vi è di più: nel m arzo r927 ebbe cura di munirsi della carta di identità italiana che gli venne rilasciata dal Municipio di T rieste, dichiarando esplicitamente che egli era di nazionalità italiana, ed in data 17.6.1927 fece al Municipio di Fiume dichiarazione di volere trasferire la propria residenza in detta città; dichiarazione cbe venne comunicata all'Anagrafe di Trieste per le opportune annotazioni . Al dibattimento è risultato in modo certo che nessuna comunicazione è stata mai data né dal Cok né dalle Autorità jugoslave al Municipio cli Trieste dell'acquisto della cittadinanza straniera da parte cli esso Cok. Né può ritenersi che ciò sia dipeso da ignoranza delle disposizioni legislative, perché dallo stato di fami glia allegato agli atti risulta che il di lui fratello Giovanni Stefano, che pure era iscritto di pieno diritto fra i cittadini italiani di T rieste, avendo chiesto ed ottenuto la cittadinanza jugoslava con Decreto del Ministero degli Interni di Belgrado in data 16.2.1922, n. 5043, ne diede comunicazione al Municipio di Trieste che procedette alla relativa annotazione su i regis tri dello Stato civile. A riprova di quanto sopra sta il fatto che, al momento del suo arresto, il Cok non fu trovato in possesso di alcun documento che dimostrasse la sua cittadinanza straniera (passaporto - foglio di soggiorno) e neppure di regolare carta di fronti era. Anche i precedenti del Cok stanno a dimostrare la sua attivi tà criminosa ai dann( dell'Italia svolta secondo le direttive del!' « Ori una », se non addirittura con il consenso del governo jugoslavo. Egli era già stato condannato dal Tribunale Militare di Trieste, con sentenza del 16-3.1920, a 14 mes i di detenzione per avere attraversato clandestinamente la linea di armistizio portando seco duecento foglietti di propaganda antita]iana e numerose pubblicazioni irredentistiche slovene. Ripetutamente il Consolato Generale jugoslavo di Trieste ha tentato di intervenire in suo favore dichiarando persino (in forma del tutto insufficiente e con semplice affermazione unilaterale) che trattavasi di un suddito jugoslavo e cl1e la inosservanza della formalità della registrazione presso l'Anagrafe di Trieste non viziava la avvenuta opzione (Allegato n . r). Il Collegio ha condannato il Cok a 10 anni di reclusione. Contegno dell'imputato corretto ma rigidamente ostile. Il Luogotenente Generale Presidente F .to Guido Cristini


!'RIMA P,\RTE:

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Per la migliore comprensione delle sentenze n.

1 5,

17 e , 8.

SE1'TE:S:ZE PRONUNCI ATE ))AL

T:_.n_.s_.- - - --

15 1

Girardi Epeo, nato 1'8.9.1910 a Parma, fornaio; Giuffrcdi Oreste, nato il 10.n.1908 a Parma, meccanico;

Gli i1?putati elencati nelle sentenze n. 15, 17 e r8 pronunciate dal T .S.D .S. 11 26, 27 e 28.2. 1929 vennero denunziati alla Procura Generale del T.S.D.S. perché incorsi nei seguenti reati: r) delitto di cui all'art. 3,

1°

cpv. , della legge 25.11.1926, n. 2008;

Ilariuzzi Umberto, nato il 21.2.1908 a Parma, muratore; Lasagni Eugenio, nato il 14.11. 1906 a eo1orno (I)arrna) , fornaio ·, Morini Arnaldo, nato il 7.7.1902 a Ciano d'Enza (Reggio Emilia), muratore ; Olivieri Pietro, nato il 15.3.1904 a Parma, lattivendolo;

2) delitto di cui all'art. 4 della legge 25.1 r.1926, n. 2008, per avere, in Parm a e Reggio Emilia, concertato di riorganizzare il Partito Com unista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, allo scopo di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro il Potere dello Stato cd a suscitare la guerra civile.

Orlandi Aldo, nato il 17.5.1902 a Modena, calzolaio;

Insieme con gli imputati , menzionati nelle sentenze sopr aspecificatc, vennero anche denunziati :

Pozzi Guerrino, nato il 23.8.1885 a Reggio Emilia, ferroviere;

Bagnoli Remo, nato il 13.6.1908 a Correggio (Reggio Emilia), nichelatore;

Savi Aldo, nato il 25.1r. 1909 a Parma, operaio giornaliero;

Balbiani Emilio, nato il 15.10.1908 a Genova, piazzista; B~lletti Um berto, nato il 13.8. r903 a Quattro Castella (Reggio Emilia), carrettiere; Baricchi Walter, nato il 24.r.1909 a Reggio Emilia, m anovale; Bergamini Egisto, nato il 23 -5.1866 a Mezzano (Parma), falegname; Berretta Aldo (non identificato); Bertinelli Italo, nato il r7.7.r9II a Panna, meccanico; Bocchi Giuseppe, nato il 13.r.1910 a Parma, muratore; Banati Bonfiglio, nato il 4.9.1910 a San Pancrazio (Parma), macellaio; Caraffa Giuseppe, nato il 29.10.1907 a Reggio Emilia, meccanico;

Pagani Brenno, nato il 22.4.1909 a Reggio Emilia, meccanico; Paini Giuseppe, nato il 13.9.19n a Canghirano (Pann a), fumista; Pizzorni Pietro, nato il 1°.6. 1910 a Parma, elettricista; Rossi Orazio, nato il 27.9.1908 a Panna, operaio giornaliero; Stagnini Antonio, nato il 16.1.1911 a Panna, lattivenclolo; Venturi Antonio, nato il 18.5.1905 a Reggio E milia, commesso; Vologni Aurelio, nato il 20.6.1903 a San Martino (Reggio Emilia), manovale.

Tutti detenuti, con eccezione cli Berretta Aldo e ~ io~annini Silvestro _ non identificati _ e dei latitanti Benoldi Guido e F abb1 Giuseppe.

11 Benol di venne tratto in arresto il 5.1.1929 (vedi sentenza n. r8 del T.S.D.S.).

Corbelli Ernesto, nato 1'8.3. 1900 a Franca (Brasile), cementista; Fabbi Giuseppe, nato il 10.8.1905 a Tuttlingen (Germania), muratore; Ferrari Giuseppe, nato l'u.10.1909 a Parma, gelatiere; Fontana Aldo, nato il 3.3.1910 a Panna, meccanico; Fontana Ettore, nato il 3. r.1897 a Parma, falegname; Furlotti Remo, nato il 23.3.1907 a San Pancrazio (Parma), muratore; Ganassi Adolfo, nato ]'u.8.1906 a Reggio Emilia, fabbro; Ghirarduzzi Alfredo, nato a La Spezia il 6.n .r907, muratore; Giovannini Silvestro (non identificato);

Il Giudice Istruttore (Pietro Quinto Guerri) ~on ~r~in~mza del 22·9:1928 _ che per una m igliore comprensior:e dei «fatti,, s1 e n tenuto opportuno pubbliZare nel presente volume anziché nel Tomo secondo del 192 8 - ha . precisato quanto segue : « L'Arma dei Carabinieri di Parma, sulla base di una lettera scntta ~al soldato G aldesi Alfredo e sequestrata dal Comando del 38° Rg~. Fant., sJC: · c11ll 1· · d"111zz, .- o pote' 111edi·mte indao-ini assodare .che m Panna s1 co1.ne priva a, . t> . era costituito il Partito Giovanile Comunista per opera _sl?e~1ali_ne~te di c:rt? Pagliari Mario, il quale arrestato ammise la sua amv1ta d1ch1arandos1 11


PRIMA PARTE:

TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DEI.LO STATO

fì.d ucia_rio pr?vinc_iale e successore nella opera di organizzazione di certo Porcari Lmgi, emigrato a Parma ed arrestato a Roma (per Porcari vedi sentenza del T.S.D.S. n. 10 del 20.2.1929). Lo stesso Pagli~ri a~li ufficiali inguirenti diede ampie notizie sul numero e sulla orgarnzzaz1one delle cellule costituite a Parma, denunziando altresì i nomi dei componenti, fornendo così la possibilità di procedere all'arresto di 40 comunisti. Poiché dalle indagini praticate dalla Compagnia dei Carabinieri di Par1:1a risu~tò l'attività di certo Giovannini Silvestro di Scandiano (Reggio Emilia) e d1 certo Berretta Aldo, le indagini furono eseguite in accordo con il ~om~ndo _della_ Comp~gnia dei Carabinieri di Reggio Emilia, il quale non n_usc1 ~d 1denufic~re 11 predetto Giovannini, ma poté procedere all'arresto d1 altn 2 6 comumsti, i quali per incarico di certi Losi Guido e Boloonesi Arturo ave~a~o co~tituito ?elle cellule nella provincia di Reggio Emili~. Los1! _mfa~t1, ammise la sua funzione di fiduciario provinciale per R~gWo Em1l~a, nf~rendo a sua volta sull'organizzazione in detta provincia e md1cando 1 nomi dei gregari. ?ali~ ~isu~tan~e d~ll 'istruttoria si sono raccolte sufficienti prove di reità per 1 ?~l1tt1 d1 _cm all ~rt. 4, 1° . e _2" cpv., della legge 25.u.1926, n . 2008, per gli unputatJ Galdesi, Zaccanm, Gorreri Pagliari Crema Cioarin i Poi"1zz1,. Ca~estro, Po~zi Alcide, _Losi, Lusenti, 'Pr ampolini, ' Stopparelli, ' o Prandi, ' Bolognesi, Maz~ali, Ga1!1bctt1, Ferrarini, Pergetti, Scorticati, Cacciavillani, Delmo.r:ite, Cur~1, Burarn, Baraldi, lotti, Tirelli, Copelli e dei due latitanti Be_nold1 e Fabb1, ma non è emerso neJla loro attività criminosa il reato di cm all'art. 3, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, difettando 0crli estremi necessari aJla giuridica configurazione del reato stesso. Nei riguardi d~gli _i mputati Bocchi, Bonati, Stagnini, Ghirarduzzi, Fontana Aldo, Bertmell,, Fcrrari, Girardi, Pizzorni, Rossi, Savi, Paini, Fo1:1tana Ett?re, Cara_ffa, N.fori~i, Corb~lli, Ganassi, Pagani, Vologni, Vent~n, Bag_n oh, La~agn:, Bancch1, Ballem, Bergamini, Furlotti, Olivieri, Pozzi Guerrmo, Ilanuzz1, Balbiani, Orlandi e Giuffredi non sono emersi sufficienti e chiare prove di reità, tanto da ritenere ce;ta una loro criminosa attività punibile ai sensi della legge sulla difesa dello Stato tenuto conto che_ molti di. essi_ neg~~rono ogni partecipazione ai fatti imp~tati ed a loro canco non esiste m atti se non una vaga e indecisa e talvolta contraddittoria chiamata in ~~rre~tà da parte di altri; ciò che non è sufficiente per ritenere fondata la re1ta d1 un _accusato perché la chiamata di correo spesso non può e_ n_on ~eve essere cons1de~ata come prova veritiera, ma come indizio o princ1p10 d1 prova, se non viene suffracrata da altri elementi e circostanze di fatti specifici che possano avvalorarl1. Per .i rimanenti imputati, che in un primo momento hanno ammesso di aver fat~o parte di cellule per insistente invito dei capi cellula stessi, e che successivamente davanti all'Autorità inquirente, hanno smentito e ne-

I!

SEKTE;,.iZE

PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

1 53

rrato ooni partecipazione, è risultato che non hanno pagato alcuna contribuziont non hanno preso parte ad alcuna riunione o. comunque svolto una qualsiasi concreta attività in f~vore d~sci?lto_ Paruto~ . . ,. Trattasi inoltre di oiovam quasi tutti d1 mmore eta dei quali 1 mesperienza appa;e evide~te perciò ~nche n~i loro ~iguar~i si può fort~mente dubitare che abbiano a,rito con chiara c0SC1enza d1 compiere opera delittuosa. 0 Infine non si sono potuti identificare i denunziati Berretta Aldo e Giovannini Silvestro >> .

?el

e°

Per i suddetti motivi il Giudice Istruttore (Pietro Quinto Guerri) con l'ordi nanza sopracitata del 22.9.1928 dichiara : A) di non doversi procedere, per i_nsufficie~za di pr~Jv_e, nei c?nfron~i degli imputati Bocchi Giuseppe, Bonat1 ~onfìgho, Stag~11n~ Antonio, . Gh1: larduzzi Alfredo, Fontana Aldo, Bertinelh Italo, Ferran Gmseppe, G1ra~d~ Epeo, Pizzorni Pietro, Rossi Orazio;' Savi Aldo,_ ~iuffredi Oreste, _Pam1 Giuseppe, Fontana Ettore, Ca_raffa G~useppe'. M?nm Arnaldo, 'V_entun Antonio, Bagnoli Remo, L asagm Eugen_10_, ~ar~cch1 Walt~r, Ball~ttl Umb_erto'. Beroamini Egisto, Furlotti Remo, Ohv1en Pietro, Po~z1 Guerrino_, Ilan~zz1 Umberto, Balbiani E milio e Orlandi Aldo e ne ordma la loro unmed1ata scarcerazione; B) di non farsi luogo a procedere in or~ine al del_itto ~~ ~ui al .1~ cpv. dell'art. 3 della legge 25.u.1926, n . 2008, ne~ confro~ti_ degll_ imputati G aldesi Alfredo, Zaccarini Angelo, Gorreri Enn10, Pag_han Mari~, Cr~ma An~ tonio, Cigarini Renato, Polizzi R~~o, Ca_vestro Adna~o, Po~z1 Alcide,_ Los1 G uido, Lusenti Camillo, Pr ampohm Man o, Stopparclh Battista, Pra1:1d_i Antonio, Bolognesi Arturo, Mazzali Primo, Gam~t~i ~gelo, Ferranru Marusco, Peroetti Fiero, Scorticati Amedeo, Cacc1av1llam Adelmo, Delmont~ Primo, Cu~ti Ercole, Burani Virginio, Baraldi Primo, lotti Aldo, Copelh Eugenio, Tirelli Paride, Fabbi Giuseppe e Benoldi G uido;

C) di non doversi procedere, per mancata identificazione, nei confronti di Berretta Aldo e Giovannini Silvestro. Per il delitto di cui all'art. 4 della legge 25.n.1926, n. 2008, gli imputati indicati nella lettera B) sono stati giudicati dal T .S.D.S. con le sentenze n . 15, 17 e 18 pronunciate il 26, 27 e 28.2.1929. . . Nei confronti del latita.r:ite Fabbi Giuseppe vc?ne ordmat~ lo s~ralci~ degli atti e nei suoi confronti non venne emesso, ne nel 1929 ne negh anm successiv.i, alcun provvedimento.


I 54

'l'RIBUNALE SPECfALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 374/1928

SENTENZA N. 15

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

PRI~IA P1\RTE:

SE::-lTE1'ZE PR01'UKCI1\TE

DAL T .S,D.S.

1 55

dente e fino al mese di maggio 1928, appartenuto al Partito Comunis~a già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, e fatto rropag~nd~ ~e1 pr_ogrammi, dottrine e metodi d'azione dello stesso, mediante numom e diffusione di stampati sovversivi.

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Omissis

Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli delia M.V.S.N.; P. Q. M.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Galdesi Alfredo, nato il I0.12.1908 a Panna, muratore, detenuto dal-

l'Ir.5.1928; Pagliari Mario, nato il 5.2.1909 a Parma, meccanico, detenuto dal

18.5.1928;

Cigarini Renato, nato il 26+ 1901 a Novara, studente in legge, detenuto dal 18.5.1928; Polizzi Remo, nato il 2.7-1909 a Fontanellato (Parma), tipografo, detenuto dal 19.5.1928; Cavestro Adriano, nato l'rr.5.1904 a Bologna, pellicciaio, detenuto dal

18.5.1928;

Visti gli art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25. r I. 1926, n. 2008; r 3 - 28 39 - 56 - 68 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara: Cigarini assolto _pe~ non avere commesso il fatto, in ordine ai reati ascrittigli ; Cavestro e Pohzz1 assolti per insufficienza di pro_ve in or.dine al reat? di_ pr~p~ganda s.ovversiva relativa al Partito Comunista; ordinando che il C1ganm venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritiene invece colpevoli Galdesi, Pagliari, Pozzi, Losi, Lusenti, Stopparelli dei reati loro ascritti; Polizzi e Cavestro di ~ppartenen~a. al Partit~ Comunista già disciolto; ed in concorso del beneficw della d1m11:uente d1 I/ 6 per la minore età in favore di Galdesi, Pagliari, Polizzi e Po~z1, oper~to il cumulo giuridico delle pene complessivamente conda~na.: Los1 ~d anm ~ e mesi 6; Lusenti e Stopparelli ad anni 5; Galdesi, Paghan e Pozzi ad anm 4 e mesi 2; Cavestro ad anni 2 e Polizzi ad anni I e mesi 8: tutti ~Ila. re~l~sione; con la interdizione perpetua dai. pubblici uffici, con .3 ~n~1 .d1 v1g1lanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese d1 gmd1z10; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Pozzi Alcide, nato il r9.2.r9ro a Reggio Emi lia, cementista, detenuto dal 23.5.1928;

Roma, 26.2.1929 - Anno VII.

Losi Guido, nato il 5.10.1905 . a Reggio Emilia, falegname, detenuto dal 23.5.1928;

Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. b

0

Lusenti Camillo, nato il r .9.r905 a Reggio Emilia, manovale, detenuto dal 24.5.1928; Stopparelli Battista, nato il r8.8. 1905 a Cavriago (Reggio Emilia), muratore, detenuto dal 25.5. r928. IMPUTA T I

Tutti dei reati di cui all'art. 4, I cpv. ed u.p., della legge 25.rr.1926, n . 2008, per avere, in territorio di Panna e Reggio Emilia in epoca prece0

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932,

n. 1403: Lusenti: viene scarcerato dal carcere giudiziario di Trieste il ro. IL 1932. Detenuto dal 24.5. 1928 al IO.II. I932· Pena espiata: 4 anni, 5 mesi e 16 giorni.


TRIBU N1\LE SPECiALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Stopparelli: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Procida l'II .II.I932. Detenuto dal 25.5. 1928 all'n.11.1932. Pena espiata: 4 anni, 5 mesi e 16 giorni. Con sentenza pronunziata dal Pretore di Reggio Emilia il 7.1.1925 viene condannato alla pena di 85 giorni di arresto per porto abusivo di rivoltella e omessa denunzia. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata il 28.8.1931 dai genitori adottivi. Losi : viene scarcerato dalla casa penale di Viterbo il 10.11.1932. Detenuto dal 23.5.1928 al 10.u.1932. Pena espiata: 4 anni, 5 mesi e 17 giorni. Pozzi : il 4.6.1929 inoltra, personalmente, un'istanza di grazia. Con Decreto di grazia del 10.10.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla casa penale di Pallanza .il 16.10.1929. Detenuto dal 23.5.1928 al 16. ro. 1929. Pena espiata: I anno, 4 mesi e 23 giorni. Cavestro: detenuto dal 18.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Sulmona il 17.5.1930. Pagliari: detenuto dal 18.5.1928 viene scarcerato, per fine pen a, dallo stabilimento penale di Fossano il 16.7.1932. Polizzi : detenuto dal 19.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Spoleto il 14.1.1930. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 1 5·5· 92 9· Condannato nuovament.:: dal T.S.D.S. con sentenza n. 30 del 24+1931 (vedi Voi. del 1931).

Nei confronti di tutti il T.S.D.S. concede , con declaratoria del 21.12.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.II.1932, n. 1403, con la contemporanea cessazione della libertà vigilata e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sentenza del T.S.D.S. del 26.2.1929 viene dichiarata giuridicamente inesistente, con sentenza emessa in camera di consiglio dalla Corte Suprema

PRIMA

PARTE:

SENTE::SZE

5'"',

I _ PRO)<UN_cr_A_TE_D_A_ L _T_.s_ .o_._s._ _ _ _ _ _

di Cassazione (2" Sez. Penale) il 1°.7.1963, per effetto delle disposizioni di cui all'art. I del D.L.L. 27.7.1944, n. 159·

Nota. - Per Galdesi, incorso io un nuovo reato commesso n~Jl'udienza del 26. 2 • 1929, le notizie relative alla sua detenzione sono pubblicate nella successiva sentenza n. 16.


J'lU).!A

PARTE :

SE:>iTENZI\

1 59 Pl\0NU1':.:.:·c::.:. I /\ :.:.:T..-:: E~ D._ ·IL_T_.s_. 1)_.s_.- - - -- -

l'll!BUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI. LO STA'I'O

SENTENZA N. 16

Reg. Gen. n. 59 / 1929

Ordina al Cancelliere di dare lettura della presente sentenza all'imputato assente.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Roma, 26.2. 1 929 - Anno VII.

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

SeP-uono le firme del Presidente e dei Giudici. b

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Galdesi Alfredo, nato il 10.12.1908 a Parma, muratore, detenuto dall'n.5.1928. IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dall 'art. 4, u.cpv., della legge 25.u.1926, n. 2008, per avere in Roma, il giorno 26.2. 1929, gridato nella sala di udienza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, dopo la lettura della sentenza di condanna che lo riguardava, la frase: « Viva l'Internazionale comunista». Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 4, u.cpv. , della legge 25.1 1.1926, n . 2008; 13-39 -76 C.P.c., dichiara Galdesi colpevole del delitto di cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25.u.1926, n. 2008, ed in concorso della diminuente di 1/6 della pena per la minore età, lo condanna ad anni 4 e mesi 2 di reclusione. Vista la sentenza in data odierna con la quale veniva condannato ad anni 4 e mesi 2 di reclusione : operato il cumulo giuridico delle due pene in applicazione dell'art. 76 C.P., complessivamente, in definitiva, lo condanna ad anni 6, mesi r I e giorni 10 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

le di Alghero il 12.u .1932. Galdesi : viene scarcerato d a11 a casa pena . Detenuto dall'u -5.1928 al 1~.11.19~2· Pena espiata : 4 an11:i, ~ mesi e I g1~rno. ld . ·1 2 Un'istanza di grazia inoltrata personalmente dal Ga esi 1 4·5· 19 9 viene respinta. . . o a viene dichiarata giuridicamente inesistente La sentenza d1 CUl S pr d' C . 194.4 n. I,...)9) dalla Corte Suprema 1 assaz1one ' . · · l' ·1 68 (art. I d e1 D ·L ·L · 27 ·7 · 1 ( " Sez. Penale) con sentenza emessa m camera d1 cons1g 10 1 4-3· 9 · 2


160

TRIBUN,\LE SPECfALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PART I; :

Reg. Gen. n. 374-j 1928

SENTENZA N. 17

SE:-.l 'ENZE PR01'Ui':Cl1\TE

DAL T .S.D.S.

16r

trine e metodi d'azione dello stesso Partito mediante riunioni e diffusione ·di stampati sovversivi.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M. V.S.N.;

Omissis

Giudice Relatore: Lanari Piero·

'

Giudic~: J?e Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

P. Q. M.

Visti gli art. 4, r" ed u.cpv., 6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 13- 2839 - 56- 68 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Tirelli assolto per non avere commesso il fatto; il Prancli, il Pergetti, lo Scorticati per insufficienza SENTENZA

nella causa contro: Prandi Antonio, nato il 27+1906 a Reggio Emilia, cementista, detenuto dal 26.5.1928; Bolognesi Arturo, nato il 26.8.1907 a Reggio Emilia, muratore, detenuto dal 25.5.1928; Ferrarini Marusco, nato il 9.4. r908 a Rivalta (Recro-io Emilia), mano00 vale, detenuto dal 25.5.1928; Pergetti Fiero, nato il 14.2.1908 a Reggio Emilia, fornaio, detenuto dal

25.5.1928;

Scorticati Amedeo, nato il 23.9.1908 a Reggio Emilia, tubista, detenuto dal 25.6.1928. D~lmonte Primo, nato il 14.5.1905 a Quattro Castella (Reggio Emilia), calzola10, detenuto dal 26.5.1928;

cli prove in ordine ai reati a tutti ascritti; ed il Delmonte per insufficienza di prove in ordine al solo delitto cli cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25. r 1.1926, n. 2008; ordinando che il Tirelli, il Prandi, il Pergetti, lo Scorticati vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Ritiene invece Baraldi, Bolognesi, Ferrarini colpevoli dei reati loro ascritti ed il Delmonte di appartenenza al Partito Comunista già disciolto; ed in concorso del beneficio della diminuente di r ì 6 delle pene in favore del Bolognesi, del Ferrarini per la minore età; della diminuente della r / 2 pena in favore del Delmonte in applicazione dell'art. 6 della citata legge,; operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Baraldi ad anni 4 e mesi 6; Bolognesi ad anni 2 e mesi rr; Ferrarini ad anni 2 e mesi r I; Delmonte ad anni I; tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione del Delmonte per il quale la interdizione è temporanea ed eguale alla durata della pena inflittagli; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. al Baraldi, a] Bolognesi ed al Ferrarini. Tutti con le spese di giudizio in solido, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che la presente sentenza sia letta al Baraldi assente. Roma, 27.2.1929 - Anno VII.

Baraldi Primo, nato il 20.9.1900 a Modena, calzolaio, detenuto dal

28.5.1928;

j

Tirclli Paride, nato il 9.r.ì899 a Cavriago (Reggio Emilia), fornaio, detenuto dal 20.5.1928.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTAT I

Tutti dei reati ?i cui ~lll'~rt. ~' 1° cpv. ed u.p., della legge 25.rr. 1 92 6, n. 2008, per avere, m .terntor~o dr Parma e Reggio Emilia in epoca preced~n:e e fino al mese .d1 maggi? }928, appartenuto al Partito Comunista già d1sc10Ito dalla Pubblica Autonta e fatto propaganda dei programmi, dot-

NOTIZIE DESUNTE DAI PASCICOLI DI ESECUZIONE

Baraldi : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il

I5.r.r930. II. -

U.S.


TRIBUN/\LE SPECIALE l' ER LA DIFESA DELLO ST/\TO

Con decreto di grazia del 20.6.1930 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Baraldi viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 25.6.1930. Detenuto dal 28.5.1928 al 25.6.1930. Pena espiata: 2 anni e 27 giorni.

t>RIM:\

PARTE :

SENTJ1KZE

PRONU:S.CIA'l' E

DAL 'l' .S.D.S.

- - -- - - - - - - SENTENZA N. 18

Reg. Gen. n. 374/1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N .;

Bolognesi : si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il

20.8.1929.

Con decreto di grazia del 9.12.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal carcere giudiziario di Orvieto il 14.12.1929. Detenuto dal 25.5.1928 al 14.12.1929. Pena espiata : r anno, 6 mesi e 19 giorni:

Giudice Relatore; Lanari Piero; Giudici: De :tvfartini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ferrarini: detenuto dal 25.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimènto penale di Alessandria il r9+193r.

nella causa contro:

Delmonte : detenuto dal 26.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Roma il 26.5.1929.

17.5.1928;

Zaccarini Angelo, nato il 18.5.19u a Panna, macellaio, detenuto dal Gorreri Ennio, nato il 28.u.1909 a Parma, fornaio, detenuto dal

17.5.1928; Nei confronti di tutti il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 15.2.1933, il beneficio ddl'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, dichiarando, contemporaneamente, cessata l'esecuzione della libertĂ vigilata e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Crema Antonio, nato il r7.9.1906 a Parma, calzolaio, detenuto dal

19.5.1928; Prampolini Marino, nato il 6.7.1900 a Reggio Emilia, metallurgico, detenuto dal 24.5.1928; Mazzali Primo, nato il 4.7.1904 a Reggio Emilia, muratore, detenuto dal 25.5.1928; Gambetti Angelo, nato il 15.r.r907 a Reggio Emilia, macellaio, detenuto dal 25.5.1928; Cacciavillani Adelmo, nato i.I 16.5. 19 ro a Reggio Emilia, tubi_sta, detenuto dal 3.6.1928; Curti Ercole, nato il 19-4- 1902 a Reggio Emilia, agricoltore, detenuto dal 26.5.1928; Benoldi Guido, nato il 12.7-1909 a Parma, tipografo, detenuto dal

5.1. 192 9; Burani Virginio, nato il 3.2.1904 a Cavriago (Reggio Emilia), meccanico, detenuto dal 26.5.1928; lotti Aldo, nato il 22.7.1904 a Castelnovo (Reggio Emilia), fabbro, detenuto dal 1°.6. 1928;


T RIBUN,\LE SPEC{/\LE Pr::R LA DI FESA l>ELl-0 STATO

Copelli Eugenio, nato il 20.ro.1908 a Panna, manovale, detenuto dal

23.5.1928.

IMP UTATI 0

Tutti ~el rea~o ~i cu~ all'art. 4, I cpv., della legge 25.Ir.1926, n. 2008, per avere m ~ernton? d1 Parma e Reggio Emilia, in epoca precedente e fino al ~ese d1 maggio 1928, appartenuto al Partito Comunista già discioìto per ordme dell'Autorità.

PRIMA P/IRTE :

SE>!TENZE PRONUKCIATE

D;\l,

T .S.D.S.

Gorreri: detenuto dal 17.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Cassino, il 12. I. 1930. Crema: detenuto dal 19.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Capodistria il 18.7.1930. Nei confronti del Crema risultano i seguenti precedenti penali: a) Pretore di Parma: sentenza del 9.9.1918, condannato a r5 g10rm di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di furto; b) Pretore di Parma: sentenza del 29.8.1922, condannato a 2 mesi e 3 giorni di reclusione perché ritenuto colpevole di furto qualificato.

,.

Omùsù

lotti: detenuto dal 1".6.r928 e scarcerato, per .fine pena, dalla casa penale di Finale Ligure il 3r.7.r930.

P. Q. M. 0

Visti gli art. 4, I cpv_., dell_a l.egge 25.rr.1926, n. 2008 ; 13 - 28-39 -80 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, d1ch1ara Burani assolto per non aver comn~esso il f~ tto; P~ampol~ni, Gambetti, Mazzali, Cacciavillani, Curti, Benold1, .c opelh ~ssolt1 per msufficienza di prove in ordine al delitto a tutti ascntto, ordmando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. . Ritiene. invece ,zaccarini, Gorreri, Crema, lotti colpevoli del reato previsto e pututo dall ~rt. 4, I cpv., della legge 25.1r. r926, n. 2008, ed, in concorso del beneficio della diminuente di una metà in favore dello Zaccarini e di 1/6 ~avore del_ Gorreri, p~r la minore età, nonché con l'aggravante de.Ila rec1d1va genenca per Iott1 e Crema, condanna : Zaccarini ad anni I; Gorreri ad anni I e mesi 8; Crema e lotti ad anni 2 e mesi 2: tutti a~la _r~clusìone; c.on l'i~terdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni v1~I1anza speciale ~1 tS:, .ad eccezione ~ello Zaccarini; col pagamento m solido delle spese d1 gmd1z10 oltre ad ogrn altra conseguenziale di legge. 0

ir:

?I

Roma, 28.2.1929 - Anno VII.

Seguono le .firme ciel Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dr ESECUZIONE

Zaccarini: detenuto dal 17.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Roma il 17-5.1929.

Il T.S.D.S. concede allo Zaccarini, con declaratoria del 24-6.1941, e agli altri, con declaratoria del 15.2.1933, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, dichiarando, contemporaneamente, cessata l'esecuzione della libertà vigilata e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei confronti di tutti la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale), con sentenza emessa in camera cli consiglio 1'8+1968, dichiara la giuridica inesistenza della sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 28.2.1929 ai sensi dell'art. r del D.L.L. 27.7.1944, n. 159.


166

PRIMA PARTE :

TRIBt;K,\LE SJ>JlCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 840/1927

P.Q. M,

SENTENZA N. 13

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console deJ1a M. V .S.N . ; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale contro: H ofmaier Emilio, Vota . . . ed altri 40.

IMPUTATI

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T. S.D.S.

Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; ,p~ C.P. Esercito, o~dina. che dal presente processo siano estratte quattro d1stmte sentenze relative a1 seguenti quattro gruppi a sé stanti: I gruppo: tutti i latitanti, coloro che devono essere ~ros~iolti_ in periodo istruttorio e coloro per i quali occorre procedere a stralcio d1 atti ; II gruppo : coloro eh~ devon? es~ere. rinvia~i a giudizio per l'a~tività sovversiva esplicata in Tonno (Gh1dett1, Giaccagha, Tepasso e Ragazzi); III gruppo: coloro che devon~ ess_ere rinviati a giudizio ~~r l'attività sovversiva esplicata a Milano (Sang1orgio, Conca, Capra, Pomp1h, Grassi e Monfrini); IV gruppo: coloro che. devono esser~ ri~~iati _a giu~izio per l'~ttivit~t sovversiva esplicata ad Abbiategra~so ed 1 dtr1~ent1 dell mtero movimento (Arioli, Chierichetti, Amodeo, Zoha ed Hofma1er). Dichiarando invece il non luogo a procedimento penale, sussistendovi la res judicata, in ordine ai reati ascritti al Vota. Roma, 3r.r.1929 - Anno VII.

Come dagli atti. Se<1uono le firme del Presidente e dei Giudici.

Omissis Vista l'istanza del P.M. con la quale richiede che la Commissione Istruttoria voglia ordinare che il giudizio sia emanato con quattro distinte sentenze, . di~ide1;1~o~i g!i _imputati in quattro gruppi a sé stanti: in quanto trattasi dt attivlta cnmmosa svolta in zone reoionali diverse. Poiché il provvedimento chiesto dal P.M. ::on to(rlie al Colleoio la valu~azione d! tut~a 1:oRera svolta nel ~omplesso dagli i~p~ta_ti, anche se divisi m _gruppi, pot:he m data successiva alla accennata richiesta del P.M., il Tnbunale Speciale per la difesa dello Stato, con sua sentenza del 30.1.1929 ebbe a condannare 11.Vota ad anni 8, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, mentre_ lo stesso_P.~. chiedeva _nei riguardi del detto imputato lo stralcio degli atti per abbmarlt al procedimento ormai definito. Poiché in tale processo venne esaminata e valutata tutta l'opera crimi~os~ ~~olta dal .Vota fino . al suo arresto e quindi comprendendovi anche 1 attivita sovversiva denunciata nel presente provvedimento. Poiché. di cons~gucnza necessita'" dichiarare il non luogo a procedimento penale suss1stendov1 la res judicata in ordine ai reati ascritti al Vota.

b


r 68

TRIBU:>IALE SPECIALE P.EP. L:\ DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 840/1927

SENTENZA N. 19

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente SEN TENZA

nel procedimento penale contro: Hofmaier Emilio, nato il 21.3.1901 a Basi lea (Svizzera);

l'RBI/\

P\RT.E :

SE1''I'ENZf. PRo:-;u NCl ,\TE

- - -- - - -- -- - --

DAL T.S.D.S.

-- - - -- - - --

2) dei delitti di cui all'art. 3 cpv. legge citata, per avere istigato con la stampa clandestina e con ~a diffus_ione di. gior~al~. opuscoli, proclami: manifesti del Partito Comumsta e di organ1zzaz1om da esso dipendenti (Un ione Generale Slovena, ccc.), a commettere i reati di cui agli art. 104 108 - r20 - 252 C.P. facendo apologia di detti reati; . . 3) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 p.p. e cp~- legge citata, ~er avere ricostituito il Partito Comunista, sciolto per ordme dell a Pubblica Autorità e per averne fatto parte; . . 4) del delitto di cui all'art. 4, 2" cpv., legge citata per avere, specie m~diante la stampa clandestina e la diHu~ione d~ giornali, opusco~, procl~m1'. manifesti , fatto propaganda della dottrma, dei programmi e dei metodi d1 azione del disciolto Partito Comunista; 5) Hofmaier e Zolia del delitto previsto e puni to dall'art. 285 C.P., per avere fatto uso di passaporto e carta d'identità contraffatti. F atti commessi in Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il gennaio 1927 e la prima decade del novembre successivo.

Zolia Giuseppina, nata il 9.2.1903 a Trieste; Arioli Ercole, nato il 21.7-1902 ad Abbiategrasso (Mil ano); Chierichetti Giuseppe, nato il 9+ 1901 ad Abbiategrasso (Milano); Amodeo Cesare, nato il 7.12.1903 ad Abbi ategrasso (Milano).

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M .. Ritenuto che dalla lettura, nonché dall'esame degli atti istruttori si è potuto accertare:

IMP U TATI

IN FATTO ED lN DIRITTO

1) dei delitti previsti e puniti dall'art. 3 P·P· in relazione all'art. 2 legge 25.u. 1926, n. 2008, ed agli art. 104- ro8 - 120 - 252 C.P. , per aver concer-

15. 12.1928, denunciava al Tribunale Speciale per la difesa .dell? Stato~ ~tt.a

tar~ fra loro ~ con aJtri rimasti sconosciuti, alcuni in qualità di capi promot~n ed orgamzzator~, altri come gregari, di commettere fatti - organizzaz10n~ segreta ~nan?ata dall'estero, opera di spionaggio, propaganda fatta specie con .la d1ffus10~e clandestina di giornali, opuscoli, proclami stampati alla _macc_hia, _forn:iazione di gruppi a carattere spiccatamente militare, detenzione 1llec1ta d1 anni, ecc. - diretti : a) a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero ed a discioglierne l'unità; b) ad ottenere la rivelazione di segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato; e) a far sorgere in armi gli abitanti del Regno con tro i Poteri dello Stato; d) a suscitare la guerra civile e ad apportare la devastazione, la strage ed il saccheggio allo Stato;

Che l'Ispettorato di P.S. del Ministero dell'Interno, con rapporto del l'or<l'a nizzazione del Partito Comunista Italiano, essendo nusclto ad md1vidua;e i maggiori esponenti del movimento sovversivo, sia costitu:nti << i~ comitato centrale direttivo - esecutivo», sia i « fiduci ari locali », 1 « capi cellula», i « capi zona », i « capi settore » ed i « segretari interregionali », nonché i « corrfori » . Aveva altrcsì accertato i vari uffici e le relative attribuzioni esplicate da taluni fra i più noti e pericolosi comunisti. Però la chiara e detta(Tliata relazione dell'Ispettorato di P.S. deve essere coordinata con le denunc~ e relativi procedimenti - in parte definiti con sentenze del Tribunale Speciale ed in parte in attesa di giudizio - in quanto, ad esempio, dagli atti della processura a carico di Bagnolati, Ravera Ca~illa detta « Silvia», Leonetti detto « Feroci », Ravazzoli Paolo detto « Lmo » o «Santini», Tonna detto « Volpi», « Latini » o «Taddeo », Gucrm andi ed altri 12, rinviati a giudizio con sentenza della Commissione lstmt~oria del 7.8.1928, nonché a carico di Ravazzoli Paolo, Betti Paolo ed altn 25


170

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- d~fìnito - risulta documentata tutta la vasta organizzazione sovversiva e spec1al_ment~ la responsabilità dell'opera criminosa compiuta dalla Ravera, dal L10nett1, dal Ravazzoli, dallo Ionna, coimputato anche nel presente procedimento. Come emerge dagli allegati istruttori furono sequestrati documenti dai quali scaturisce la prova che, dopo lo scioglimento del Partito, i comunisti si ricostituirono vivendo di vita illegale : riunendosi segretamente, propagandando clandestinamente materiale antinazionale stampato alla macchia. ed era~o re~ol~ti, ne~!~ c?mplessa attività, da tassative norme compendiate da part1colan c1rcolan tntltolate cc Norme alle quali tutti i compagni devono tassativamente attenersi ». Per mantenere clandestino il movimento del Partito, la struttura del quale era inquadrata dagli organismi base, ossia dalle cellule di officina, di fabbrica, di strada, di villaggio, coi relativi capi - cellula, capi - settore, capi zo_na, con le federazi?ni provinciali, coi segretari federali nominati dal com1ta~o ce1~tr~le_ esecutivo, e con la cooperazione di segretariati interregionali e dei cornen si mantenevano i collegamenti fra centro e periferia. Ogni segretariato interregionale dirigeva il movimento deo-li adulti, dei giovani, il lavoro sindacale, il lavoro militare, il Soccorso Ros~ pro vittime politiche, ecc.. Gli esponenti centrali erano i noti sovversivi: Gramsci, Scoccimarro, Grieco, Leonetti, Terracini, Venegoni, Tresso, Tranquilli, Ravera Camilla, Ravazzoli, Togliatti, Tasca, Gennari, Bagnolati. . Costituivano poi la segreteria del Partito: Togliatti, la Ravera e Platone Felice, che lavoravano collegialmente con sede all'estero. La seoreteria riceveva le istruzioni firmate dall' cc Uno » e venivano diramate ai bvari numeri o uffici dipendenti dalla periferia. L'opera riguardan te l'Italia centrale e meridionale era svolta dall'Amorett_i - _conosciuto per « Amorino» o « Vicentino>> - quella dell'Agit - prop (ag1taz10ne e propaganda) da un certo Pasquini - non individuato - ; all'azione antimilitarista e raccolta di armi era preposto il Sozzi _ noto per « ~ocio >> - ; ?lla falsific~zi?ne de~ documenti di -riconoscimento personale, dei passaportI, tessere . d1 nconosc1mento, di turismo, ecc., provvedevano il T resso o il Guermand1; al Soccorso Rosso lo Ionna «Latini » ; al movimento giovanile presiedeva il Secchia « Bottecchia >>; al sindacale il Ravazzoh e< Santini »; al femminile la Ravera « Silvia ». La particolare attività propagandista clandestin a mirava: a svalutare l'e~~e~za delle_ i_stituzioni fascis te, e cioè podestà, sindacati, corporazioni. m1h_z1a, ecc., 1~t1llan~o nell'animo del proletariato l'odio e lo spirito combattivo contro il Regime fascista ; a muovere le masse ed a 0(Tuidare il loro mov~mento sulle basi camuffate sindacaliste; per preparare 1a caduta del Fascism o attraverso la violenza insurrezionale; ricorrendo persino alle due

PRIMA PAJ\TE :

SEtsTE:-lZE PRONUNCIATE DAL T .s . n .s.

I

7I

internazionali sindacali - FSI e ISR - perché fosse presa l'iniziativa di una azione internazionale di boicottao-gio contro l'Italia fascista e di ogni altra forma effettiva di lotta atta a p~rre ~ontro il Regime. i lav_o~atori di tu~ti i Paesi. Tendeva, infine, alle mene delittuose contro la mtegrita della Patria, con la « unione dei contadi ni sloveni e croati alla Venezia Giulia ». Come risulta da una circolare in giudiziale sequestro, si accennava alle cause che possono essere sfruttate dal_ Partito Com~nista per attrarre le ~asse allogene e, tra le cause, era particolannentc pta~zata quella della « _italianizzazione ». Quindi la « unione » aveva a proprio programma « la liberazione nazionale del popolo sloveno oppresso dalla borghesia ita~iana ... usando i mezzi di difesa anche armata, che si renderanno necessari ». Particolare azione, a tal uop~, svolgeva il Martelanz Wladiroiro, e la e< Solidea » detta la « la bionda » Zolia Giuseppina. Conosciuta tutta la vasta oro-anizzazione sovversiva, individuati i maggiori esponenti del moviment~ c?~os~iute le ri:pettive ~u~zioni _esercit~te, furono impartite opportune d:spos1~1om alle _vane. ~~tonta_tu~one dell or. dine pubblico del Regno per mtens1ficare le mdagm1 1~vesugat1v~.. Così mediante abili pedinamenti ed appostamenti, fu poss1b1le stabilire la ~olpevolezza di quasi tutti gl~ imput~ti. ~ cioè_: saputosi che il r5. 1o.1927 l'Ho!m~ier - s~tto le. mentite ,spogli~ ,d1 _Hon~s?erg:r Ernesto che oià aveva richiamato I attenz10ne dell Autonta d1 pol121a di confin~ per i frequenti viaggi fatti in Italia nel r92~, era &'i~nto a Mil~o, provemente dalla Svizzera venne sottoposto a continua v1g1lanza ed 11 26.10.1927 fu arrestato a C;mo mentre, partito da Genova per la linea di Chiasso, ten-

e°

tava di uscire dal Regno. . . . . Interrogato, finì per confessare di essere v_e1~uto 1~1 Itaha per 1_nc~nco del deputato comunista svizzero Velti, per avvJCmare 11 comp~g~o italiano « Barano Emilio », individuato per il Ghidetti. Ma mentre egh_s1 vorreb~ far credere un semplice corriere, invece dall'attivi~à svolta ~ dai doc~ment~ sequestratigli - fra i quali i ca~tellini riprodu~ent1 sche~atI~amen~e 1 nomi dei maggiori esponenti_ del Partito con _le _spec1fì~he _funz1~m eserci~at: . nella organizzazione sovversiva sulla base dei gia prec1sat1 uffici - devesi ri~enere che l'Hofmaier conosciuto anche per Max, fosse membro del Commtern di Mosca. Disse che il 15 ottobre prese parte ad una riunione _segreta a. Pavia, all~ quale presero parte Sozzi, << la bionda » Zolia, ed altn. La Zoha presento l'Hofmaier agli intervenuti. Il 16 ottobre partì per Genova, trovandosi col ~ozzi; e poscia per Quarto, incontrandosi nella casa di « Blasco » - T resso Pietro :- con lo stesso cc Blasco >> che <rli comunicò la notizia che il « Barano » - Ghidetti - si trovava a Torino. bPerciò si recò a Torino, potendo finalmente conferire col detto compagno.


TRlllUNAJ.E SP ECIALE PER LA DI.FESA DELLO STATO PRIMA

!n~ervenne a convegni in casa «Barano» , in Via San Francesco de Pao~i; rn u~o dei q~ali il compagno gli dettò tutte quelle informazioni schematiche scritte negli accennati undici cartellini. Ebbe, altresì, l'incarico dal « Barano» - Ghidetti - di andare di nuovo dal « ~l~1sco >> - _Tres~o - per sottopor~i l'esame del contenuto degli undici c~rt~lhru e, posc1_a, di andare ad Abbiategrasso dove si doveva tenere una numone clandestma. Nei convegni in casa « Barano ,, conobbe il « Piano ,, _ non identificato_ - ?al qu~le ric~v~tte uno specchietto rappresentante la situazione del Partito m Ton_no,_d1stm~o per_ settore, per cellule, per iscritti, ecc.. . Dopo la numone d1 Abbiategrasso, avvenuta nella notte fra il 22 ed 1] ~-3 ottob~e, dove si trovò anche. con lo Ionna, ritornò a Torino, per conferire,. pa~t1colarmente nella mattrna del successivo giorno 2 4, con « Barano,,, m~1 a Genova per concretare col « Blasco l> le informazioni raccolte, dettategli da,.1 « Barano ,, . Il 26 ottobre, percorrendo la linea Genova - Chiasso fu arrestato a Como.

In seguito alle conf~ssio~i dell'_Hofmaier, a Torino fu piantonata la casa del « Ba;1-a_no » - G!udetti - pedmando le varie persone che la frequenta~ano e. co:1 m ~m pmno tempo furono arrestati Tepasso e Ragazzi: il pnm~, . d1cl~1aratos1 comunista dal 1921 aveva avuto un fuggevole colloquio col_ Gh1_dett1 e ven~e sorp~eso n~entre era i~tento a dettare al Ragazzi quale~1e cos~ che c~stm trascnveva rn un taccumo e teneva una borsa di cuoio piena. d1 materiale sovversivo, opuscoli della rivista clandestina « Lo Stato operato», numeros~ copie del giornale stampato alla macchia « l'Unità >> e un « Appello at lavoratori italiani ,, a firma del Partito Comunista · un~l discreta. quan!ità dell'opuscolo « Ai contadini italiani nel X anniver~ sano della nvoluzwne russa», ecc.. Il Tepas:50 ~gura -?elle lettere ~d inchiostro simpatico sequestrate allo !on_na ed alla Gt~ccagha, nelle quali emerge che, assieme al Ghidetti, era 1 ~_v1ta_to ::~ trovarsi _a ~ov~ra ~1 30.ro._1927, provvisto del necessario per un v~ag~10 d1 6 o_ 7 g1orn1; d1 gmsa che 11 Tepasso doveva essere uno dei magg10n esponenti del movimento torinese. I~ R~gaz:i.' che si ~is~e comunista, non volle dare spiegazioni delle ann otaz~on1 scrhte sul t~ccmno e dettate al Tepasso : la Questura lo presume « corriere », aven~o~h trovato un mezzo foglio reclame, che dovrebbe essere documento dt nconoscimento quale funzionario del Partito. _Furo?o fermati. i! G!iidetti e la Giaccaglia: entrambi avendo declinato le nspettive generahta d1 « Della Manò Giovanni,, e di « Cerana Rosa,, comprovando.le con carte d'identità false. ' In~errogato, _il Ghid_etti ammise la sua qualità di comunista attivo; di essere_. m rapporti con l'mg. ~ac~one (Ionna); riconobbe per suo il copioso m~teuale sequestrato nella ab1taz10ne e nello studio di quest'ultimo perché o-helo ebbe a _portare pe rsona Imen te d a poch.1 g10rn1 · ·, aven d olo ncevuto · b a

PARTE :

SJ:. ts:TI\NZ E

PRONUN CIATE

])AL 'f .S.D.S.

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1 73

sua volta da Sozzi; si dichiarò autore di una bozza di un appello ai metallur<rici di Savona, riprodotto sul giornaletto « L'operaio della Ilva », e del ma~ifesto intestato <( Alla camera del lavoro di Torino,>, diretto ai lavoratori di Torino, sulle « Nuove riduzioni delle paghe». Da ciò si arguisce che il Ghidetti svolgeva grande opera fattiva, lavorando nello studio e nella casa dello Ionna, ufficio interregionale n. ro. Infatti parecchie furono le circolari e le lettere che caratterizzano il lavoro · organizzativo: in una lettera si accenna persino a Tepasso, coimputato, come colui che con « Or onzo >> - Ghidetti - e per l'ufficio n . IO, avrebbe dovuto trovarsi il 30 ottobre a Novara per mettersi in viaggio e rimanere assente dalla sede circa sei o sette giorni. Negando di conoscere l'Hofmaier, ammette di essersi trovato alle varie riunioni clandestine accennate dal detto imputato, alle quali intervenne anche lo Ionna. La Giaccaglia dichiarò di conoscere il Ghicletti come Sig. Filippo, chiamato e< Oronzo>) dai compagni, col quale era assieme all'atto dell'arresto perché presentatogli da un comune amico. Non volle dare spiegazioni sul mittente e sul destinatario di una l~tter_a sequestratale e scritta da «Walter», lettera che, sottoposta a reagenti chimici, mise in rilievo contenuto di carattere segreto: « sei a dieci - carissimo, ti comunico che tu non dovrai venire all'appuntamento fissato per il 30 ottobre, ma Piancastelli e Tepasso. Occorre che tu m i faccia avere la fotografia di Piancastelli e Tepasso. Farai anche il favore cli comunicare a questi due compagni l'appuntamento che avevo fissato per il 30 c.m. con te, ~on~ ché le altre istruzioni che hai avute ... Ti prego di assumere informaz10m per sapere se sono ancora dei bravi compagni: " Finollo " di Chiarazza (Biella) commerciante; uno scalpellino (l'unico scalpellino compagno nostro) di S. Giovanni Aosta; un tipografo (nostro compagno) di Alessandria; un ciabattino (nostro compagno) di Novara. Su questi clementi terrai il massimo riserbo, ecc .. T i saluto fraternamente - W alter >). La prova che la Giaccaglia fosse alle dipendenze del Partito per il lavoro oraanizzativo sindacale femminile, sotto lo pseudonimo di « Cirana )>, b . 1 venne lumeggiata ampiamente e chiaramente dal matena e sequestrato presso l'ufficio sindacale n . 9 di Pegli: tanto che, sulle contestazioni mosse dal G .I., essa ebbe a confessare di aver prestato l'opera sua per gli uffici n. 9 e r9; escludendo invece cli essersi dedicata nell'interesse e per conto dell'ufficio n. 6. E che la Giaccao·lia abbia esplicato attività specie per l'ufficio n. 9, è dimostrato dalla per~1anenza sua a Pegli, in un appar tamento in Via XX Settembre n. 3, cfove fu sequestrato l'abbondantissimo materiale dell'ufficio sindacale diretto dal « Santini >) - Ravazzoli - . Anzi quest'ultimo ebbe a convivere, a tal uopo, a Pegli con la Giaccaglia, entrambi conosciuti sotto le mentite spoglie dei coniugi <e Bossi >).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LJ\ Dll'ESA DELLO STATO

Accompagnato il Ghidetti nella casa di Via Baretti n. 2c::, dove era stato . J visto entrare parecchie volte, mentre egli fingeva di non conoscere né il luogo e nemmeno le persone, fu riconosciuto dalla padrona di casa per il cognato_ dell'~nquilino del ~ piano,. Ing. Zaccone, id~ntificato invece per lo Ionna, 11 pencoloso comumsta colpito da mandato d1 cattura. Arrestato anche lo Ionna, gli · venne sequestrato abbondantissimo materiale dal quale traspare la vasta organizzazione sovversiva coi nomi dei capeggiatori del movimento locale, interregionale e centrale. Si procedette anche al fermo del Marazzi, perché si era presentato nell'abitazione dello Ionna per chiedere dell'Ing. Zaccone e consegnargli una tessera turistica svizzera intestata a « Ronchi Vittorio >J, ma portante la fotografia dello Ionna. Il Marazzi, sentito, affermò che, rientrando clandestinamente in Italia dalla Francia, s'incontrò con uno sconosciuto che, saputolo disoccupato, gli offrì lire 200 perché avesse deviato il viaggio ed avesse eseguito l'incarico: in buona fede accettato e fedelmente disimpegnato. La Questura, nel denunciare il Marazzi, ritiene che la versione data dalI'imputato possa rispondere a verità: dai rapporti informativi nulla di specifico risulta a suo carico; solo si dice che nel 1923 emicrrò clandestinamente in Francia, trasferendosi, poscia, in Russia; deve rispo~dere di diserzione, non avendo risposto alla chiamata alle armi della classe 1903. Durante le .°P:razioni, a Milano, la Questura ebbe a sorprendere il Martelanz Wladimrro, mentre tentava di uscire, con una valic.ria in mano, d_all~ casa di Via Lan~one _n. 28. Accompagnato nella proprE1 abitazione, v1 si trovarono: la Zolla Giuseppina in Jaksetich, « la bionda ll, intenta a battere a ~1acch~na una circolare del Soccorso Rosso pro vittime politiche; la Laurencich Bianca e la Gualla Ines. Fu sequestrato abbondantissimo materiale propagandistico sovversivo; ed il Martelanz era in possesso di due carte d'identità false, intestate a « Pilepich )) e « Pifferi )) ; ed alla Zolia si rinvenne pure la carta d'identità falsa al nome di « Fabbris Maria)) Dall'interrogatorio del Martelanz risultò che il titolare dell'uffi;io centrale Agitazione e Propaganda lo interessò di fissarsi a Milano e di attenersi al la:oro. di smist~mento della corrispondenza, servendo quasi di anello di c?ngmn~10ne tra Il ~entro e gli uffici dipendenti, provvedendo, altresì, alla nproduz10ne delle circolari che gli venivano inoltrate e quindi alla trasmissione agli organi periferici. Il Martelanz, nell'ammettere la propria attività criminosa, confessò anche quella della compagna Zolia, la quale si dichiarò comunista, alle dipendenze del . P~rtito per il « Soccorso Rosso )) nella regione lombarda. A t?l uopo? an~i, . mterv~nne al convegno di Pavia col Sozzi, per presentare 1Hofma1er a1 cmque intervenuti, dei quali non volle fare i nomi. La Gualla, invece, si disse estranea ad ogni azione sovversiva. Amante dell'imputato Monfrini - ~opo che quest'ultimo si rese latitante perché ricercato dalla Questura - nmasta sola e abbandonata, chiese ospitalità alla 0

P Rn!A PARTE :

SENTE:,.IZE

PRO:,.JUNClAT E

DAL T .S.D.S.

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Zolia, che la accordò. Però da una lettera scritta dal detto Monfrini e diretta a « Pietro » - Sano-ioro·io - risulterebbe che doveva per lo meno essere al corrente della attivitf co~unista, perché l'amante dice : « mettiti d'accordo con Ines per ritirare e distribuire il materiale che passerà la " Dea " _ Zolia - J> . Ma tranne tale accenno, null'altro di specifico esiste a carico della Gualla. La Laurencich, a sua volta, dichiarò di essere ospite dell'amica Zolia, di non appartenere al Partito Comunista e di ~s;ere e~tra~ea a qualunque opera antinazionale. Solo nel 1918, per necessita, fu 1scntta ~Il~ Camer_a del Lavoro. La Questura, però, ebbe a definirla sospetta fiduciana femminile del Soccorso Rosso e già or<Yanizzata negli arditi rossi. T uttavia nessuna specifica accusa fu fatta per p~ovare la sua diretta partecipazione nell'attività prestata dalla Zolia e dal Martelanz. . . ., Dalle indagini investigative svolte a Milano a canco di in~iv_idui gi.a pedinati e visti assieme a vari coimputati, specie a Pavia, fu po~s1bile stab~lire che il Sozzi, più volte riunitosi con l'Hofmaier e con altn compagm, aveva tentato di sottrarsi all'arresto qualificandosi per « Leonardi Francesco )) e, a tal. uopo, esibendo la relativa carta d'iden tità fa lsa. Egli era preposto all'ufficio n . 5 - azione antimilitarista e raccolta di armi - . Fra il 1~ateriale sequestratogli, si trovò una piccola agenda nella quale, alla pagma portante la data dell'8 ottobre, si legge l'annotazione: « 50 da Mart )) e devesi presumere che Mart sia l'abbreviazione di « Martino ll, ossia del Martelanz. La sua attività sovversiva, in unione ad altri coimputati, riuscì provata anche per l'esplicita chiamata di correo specie della Zolia, dell'Hofmaier e del -Martelanz. Però nei di lui riguardi necessita dichiarare estinta l'azione penale ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 85 C.P.c. per la , . sopravvenuta morte dell'imputato. N ello stesso mattino del 2 novembre, dopo 1arresto del Sozzi, furono fe rmat.i il Sangiorgio ed il Conca, sor~resi mentre il pri~o aspettava il secondo entrato nella tipografia clandestma del Capra Attilio, e stava. uscendone portando seco due grossi pacchi di stampe sovversive. En_tratl nella tipografia, gli agenti di P.S., trovarono la Capra Elsa nell'atto d1 sta~pare un manifesto sovversivo. Perciò fu rono arrestati il padre, Capra Attilio, e la di costuì moglie Frosi Maddalena. noto comunista, non solo si prestava a ritirare col Conca Il Sano-ioraio b b ' il materiale propagandistico stampato alla macchia dal Capra, ma esplicav_a attività di Partito. Ne dà prova la lettera scrittagli a « Pietro )) , suo nomignolo, dal compagno Monfrini. Inoltre, contestatogli che all'imputato Maganza era stata _sequestra~a una chiave uguale a quella a lui rinvenuta, affermò che la chiave se:viva a~ aprire il magazzino di Via Ruggero di L_au~ia I:· 1~, contenente glr oggett~ del suo mestiere di muratore e che, pochi g1orm pnma del suo fermo, egli aveva prestato una seconda chiave all'amico Monfrini. Dichiarazione, que-


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TR!l>UNALE SPECIALE PER Li\ DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE :

sta, sostanzialmente contraddetta dal Maganza, e che viene, invece, a dimostrare che egli, comunista, usava la chiave perché a servizio del Partito, in quanto,_ dalla perqt~isizio~e, risultò che vi era parecchio materiale poligra~c~ e litografico, pietra litografi.ca ed oltre 15.000 copie di giornali sovvers1~1. ~e~la _lettera diret_tagli da Monfrini si rileva che questi gli dà parecchie dispo~iz10111, a? esemp10: di svolgere il lavoro di propaganda; di procurare a « Tiepolo )J 1 collegamenti coi comitati di settore; di far lavorare la pietra e, per far ciò, di prendere contatti ed accordi col « Novello JJ che ha il m ateriale per combinare il giornale dei « contadini JJ; di accordarsi coi o-iovani per il giornaletto « Compagno >) ; di passare del materiale a « Tiepglo J> il quale, dopo averne preso visione, lo passerà a << Beltra J> - Beltrametti - cioè di esplicare opera criminosa assieme, scrive Monfrini, all'aiutante, ossia C_onc~. Infatti, quest'ultimo, aveva portato al Capra l'impaginatura dei ma~1~est1_ che dovev~no essere stampati e che in parte erano stati da lui già nt1rat1 (due grossi pacchi). La Capra Elsa confessò che da soli tre mesi il padre suo lavorava stampando il materiale sovversivo e che il Conca, ri tenuto da lei il compositore, portava sempre la composizione bella e pronta. Per l'ultimo lavoro, essa era present~ q~a~do, il _Conca diede al padre una certa somma quale compenso. Essa poi d1ch1aro di aver lavorato quale operaia del padre, ma essendo sempre estranea all'azione sovversiva e non avendo avuto mai rapporti con chicchessia degli imputati. La F resi Maddalena, arrestata perché alla vista degli agenti di P.S. fuggì nascondendosi nella soffitta, affermò che mai si occupò di politica e mai ebbe contatti con sovversivi, quindi nemmeno a carico suo emerse prova specifica sufficiente di accusa. Il Capra Attilio si confessò autore della stampa di due manifesti : uno per ottomila copie, percependo lire 400, e l'altro sequestrato, per seimila copie, riscuotendo lire 200 a titolo di compenso, pagategli dal Conca. Nella trattoria toscana in Piazza Verziere, ritrovo dei soliti capeggiatori comunisti e dove furono arrestati taluni coimputati, vennero fe;1~ati anche il Vota ed il Pompili, trovati in possesso di materiale sovversivo. Il Pompili, sentito, confessò di essere stato assunto dal Partito per disimpegnare .le funzioni cli corriere e che il suo primo viaggio avrebbe dovuto effettuarsi all'atto dell'arresto. Addosso gli si rinvennero molte circolari da consegnarsi all'ufficio n. 18 - ossia all'organizzazione giovanile - diretta dal Vo_ta. A quest'ultimo, comunista assai attivo e fattivo, fu rono sequestrate hre r.500 ed una tessera - abbonamento ferroviario. Il 3 novembre, mentre gli agenti di P.S. stavano procedendo all'inventario del copiosissimo materiale sequestrato al Martdanz, nella di costui abitazione, venne a ricercarlo il pure noto sovversivo Monfrini. Fermato ed interrogato, ammise di avere assunto il nomignolo di << Paolo J> e di essere conosciuto nel Partito come tale. Se ne trae prova dalla lettera direttao-li dal b

SENTENZE PRONUNCIATI'. DAL T.S. D.S.

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Martelanz : « al sindacale Paolo )J e dalla lettera che egli scrisse a « Pietro J> -- Sangiorgio -. Dai quali documenti, già citati, traspare la prova di tutta la sua pericolosa opera sovversiva esplicata nel campo propagandistico ed organizzativo sia per <rli adulti, sia per i giovani, a Milano e nella Lombardia. Nel giorno 5 ~ovembre la Questura completò una prima serie di arresti fermando anche il Pavesi, il Maganza ed il Grassi. Il Pavesi negò ogni accusa, perfino cercando di giustificare la troppo assidua compagnia col Monfrini, col Conca, col Sangiorgio e col Grassi. Tuttavia, mentre esclude di essere comunista, tale qualità viene denunciata dal direttore dello Stabilimento Ulmana , e dallo spedizioniere Pedrazzini senza, però, offrirne alcuna prova. Il Maganza, secondo la Questura costretto a fuggire da Abbiategr?ss? per violenza contro il Podestà, chiede ed ottiene aiuto dal compagno Cluenchetti di Abbiategrasso, che lo affida al compagno Sangiorgio - detto << Pietro J> - a Milano. Questi gli commette il lavoro cli formare dei pacchi di stampati nel magazzino di Via Ruggero di Lauria n . 13, consegnandogli, a tal uopo, la chiave. Tanto che il Maganza stesso viene a smentire il Sangiorgio, -in quanto quest'ultimo affermò invece di avere dato la chiave al Monfrini. Comunque l'azione criminosa esplicata dal Maganza, sempre secondo la Questura, sarebbe dimostrata dall'Arioli e dal Chierichetti, i quali dicono che credono che egli abbia partecipato, fin dall'inizio, al movimento organizzativo, intervenendo al primo convegno segreto col Monfrini ed altri. Però nessun fatto specifico fu assodato a di lui carico ed egli, nel negare ogni accusa, affermò che si limitava a fare dei pacchi e nulla più, e ciò per poter vivere. Il Grassi, sottocapo stazione licenziato, spesso assieme al Conca, al Sangiorgio, e ad altri pericolosi comunisti, di_chiarò di ess~re stat? .invitato al convegno di Abbiategrasso, verso la fine d1 ottobre, e d1 esservi mtervenuto assieme a colui che lo invitò e ciel quale non volle mai fare il nome. Sulla sua attività, specie nella raccolta dì fondi pro Soccorso Rosso, furono chiari e precisi taluni testi. Inoltre, la Questura di Tortona lo defin~sc_e com~nista pericoloso schedato. La stessa lettera che << Paolo J) - Mon~nm -. scnve ~ << Pietro JJ - Sangiorgio -, dimostra che egli era noto sotto il nomignolo d1 « Tiepolo ll, essendo di collegamento coi comitati <.~i settore e prendendo perfino visione del materiale da passare a Beltramett1. Scaturita la prova che importante doveva essere stato il convegno di Abbiateo-rasso, tenuto dal rappresentante del Comintem russo, nella persona dell'H ofmaier, insieme ad alcuni capeggiatori locali, interregional! e centrali, la Questura praticò delle indagini per conoscere in quale abitazione si erano riuniti e quali erano stati gli intervenuti. Raccolti elementi a carico del sovversivo Arioli, venne fatta una perquisizione domiciliare e si rinvenne una lettera diretta a « Tancredi J> nella guale si legge: « ti prego di porre termine all'affare Chierichetti, ecc. )) . I2 . -

U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il quale documento ebbe completa interpretazione a mezzo dello stesso Arioli che affermò di essere in relazione con «Tancredi >> - a capo della fe derazione di Milano - per la riorganizzazione del Partito Comunista nelJa zona di Abbiategrasso, concordata in una ri unione clandestina tenuta con l'intervento suo, del «Tancredi", del Chierichetti, del Maganza e di altri. A tal uopo egli riceveva circolari e direttive del Partito, passate sempre al Chierichetti. Dopo l'arresto del cc T ancredi ,,, entrambi ebbero contatti col Monfrini, successore nelle funzioni direttive, che organizzò parecchie riunioni ad Abbiategrasso. Anzi ricorda che una fu tenuta nell'ottobre del 1927 nelia località campestre detta « Fontana cli San Carlo», presenti il Chierichetti, il Monfrini, il Martelanz, l'Hofma ier ed altri, fra i quali crede anche il Gagliati : a carico del quale, però, nessuna prova emerse. Successivamente vi fu un altro convegno con l'intervento dei suddetti, del Ravazzoli, di certo Rossi e dello Ionna. E quasi tutti parlarono sulla attività del Partito e sulla lotta contro il Fascismo e contro il Regime. Le confessioni dell' Arioli furono del tutto confermate dal Chierichetti, precisando quest'ultimo, nei propri riguardi, la posizione di capo effettivo, ricevendo ordini e m ateriale direttamente dalle gerarchie superiori. Dopo l'arresto di « Tancredi " trattò sempre con « Paolo " - Monfrini - . Procedutosi al fermo ed all'interrogatorio del Gagliati , egli ebbe fermamente a m antenersi sempre nella negativa cli ogn i accusa, dichiarando di essere stato sempre estraneo ad ogni opera sovversiva. La stessa Questura, non potendogli attribuire fatto specifico alcuno, precisò che pur vivendo una vita ritirata, all'epoca bolscevica non tralasciava di tenersi a contatto con gli clementi estremisti locali per la organizzazione comunista. In questi ultimi tempi, a ragion veduta, essendo di carattere piuttosto riservato, si asteneva dal manifestare le proprie idealità bolsceviche. Dalle chiamate di correo dell'Arioli, le Autorità tutorie dell'ordine pubblico vennero a sapere che un tale Rossi seguiva attivamente il movimento antinazionale e dava la propria opera fattiva. D alle accurate investigazioni si scoprì che il Rossi era l'Amodeo, in quanto l'Arioli si riferiva al nomignolo « Rossin », essendo l' Amodeo rosso di capelli. Mentre l'imputato si mantenne in un primo tempo recisamente negativo anche dinanzi al Giudice Istruttore, in data 30.5.1928 confessò cli essere comunista iscritto e di aver preso parte alle riunioni clandestine, invitato dal compagno cc Pietro » che non sa se sia il Sangiorgio. Intanto la Q uestura, in seguito a pazienti indagini, aveva scoperto a Genova, in una stanza sita in Corso Torino n. 20, una grande quantità di materiale atto alla fa lsificazione di documenti personali e cli viaggio, tessere turis6che svizzere, alcune già usate, timbri ed inchiostri di ogni colore, riproducenti firme e stemmi di autorità e di uffici italiani e svizzeri, scolorina, fotografie di documenti e fotografie da utilizzarsi nella creazione di fa lsi documenti ,

PRIMA PARTE:

SEKTENZE

PRONUNCIA'l'R !>AL T.S.D.S.

1

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ecc .. L 'ufficio _ chiamato n. 6 - era diretto da « Blasco » individuato per Tresso. Attraverso le numerose circolari ed i vari documenti, la Questura poté individuare i dirigenti degl i organi centrali del Partito, quasi tutti co~osciuti dai compagni di fede con particolari pseudon imi. ~d esempi?: l' « Ercole » venne individuato per Togliatti; il « Lino» ed 11 « Sant1m » per il Ravazzoli; il « Taddeo »,. « ing. Zaccone ": cc avv. di Mila~o ~,, <e Latini », « Volpi » per lo Ion1:a; 1l << Blas~o » per il T res;o; la << ~1l~1a » per la Ravera Camilla; «Amorino » e « V1cent1no" per 1 Amoretti ; 11 « Bottecchia » per il Secchia ; il cc Feroci » per il Leonetti ; il cc Gobbo " per il Ravera Cesare; il << Goda » per il Vota; il « Filosofo » per il Platone, ecc .. Tutti costoro, col Tasca, col Tranquilli, col Grieco, col Gnudi e col Di Vittorio costituivano la base oraanizzativa dell'azione criminosa sovversiva ' t> • italiana. La Ravera Camilla, il Togliatti ed il Platone erano i componenti la seo-reteria del Partito. L'Amoretti dir igeva il movimento dell'Italia centrale~ meridionale. Il Ravera Cesare ed il Sozzi l'ufficio militare; il Secchia il movimento giovanile; il Gnudi ed il Di Vittorio l'organizzazione antifascista all'estero. Dallo stesso materiale in giudiziale sequestro, venne accertata l'attività del pericoloso comunista « Belt >> - Beltrametti - per la provincia pavese, nonché del Giovetti per quella milanese. Dalla suesposta narrativa è riusc.ito provato . che al~a fine d_el :~27 i! Partito Comunista si era ben orgamzzato e gli organi centrali dmgent1 funzionavano mediante diretta azione coordinata dai segretari interregionali, dai corrieri, dai segretari federali, dai capi - zona, dai capi - settore, dai capi cellula e dagli ottimi gregari. . . Taluni capeggiatori del movimento, che figurano c01~putat1 nella pr~sente processura, furono aià giudicati dal T ribunale Speciale e condannati ; altri furono da questa C~mmissione Istruttoria rinviati a giudizio; per_ ta~ luni trovasi, invece, in corso altra istruttoria; di guisa che, trattandosi d1 esaminare e di valutare l'identica complessa opera criminosa rispettivamente svolta, necessita dichiarare il non luogo a procedimento penale, sussistendo nei loro rio-uardi la res judicata, come per esempio per il Platone e per il Di Vittori; cond annati ad anni 12 di detenzione con sentenza del 7.5.r927; per il Grieco condannato ad anni 17 e mesi _6 di reclusione ed a lire 12-.750 di multa con sentenza del 17.10.1927; per 11 Vota condannato ad ~~nm 8, mesi 6 e giorni 15 di re~lusione_ co~ senten,za.30.r.192?; ~er altro, 1_nvece'. occorre ordinare lo stralcio deo-li atti perche siano abbmat1 a proced1ment1 t> • ancora in .istruttoria, e cioè a carico del Secchia. Per tutti ali altri imputati il Collegio osserva che : per taluni non si sono raccolti elementi sufficienti di reità, come a carico di Marazzi, Gualla Ines, Laurencich Bianca, Capra Elsa, Gagliati, Maganza ed il Pavesi; nei


r8o

T RIBUNALE SPECIALE l>ER LA Dl l'ESA DELLO S1'A'i'O

riguardi di quest'ultimo essendo sorti particolari sospetti anche oer le testimoniali sfavorevoli raccolte; quindi ritiene di dover dichiarare n~i confronti pr~detti il non luogo .a procedimento penale per insufficienza di prove In ordme al solo reato eh appartenenza al Partito disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, in tal senso modificando i capi d'accusa rubricati. Nei confronti della Frosi Maddalena, poich{ nessun elemento di accusa emerge a suo carico, è d'uopo dichiarare non luogo a procedura penale per non avere essa commesso i fatti a lei attribuiti. Invece ritiene di rinviare a giudizio: Ionna, Ravazzoli Too-liatti Bel. ' b ' tramettl, T resso, Ravera Camilla, Leonetti, Gnudi, Giovetti, Tranquilli, Tasca, Ravera Cesare, Hofmaier, Ghidetti, Martelanz Zolia Monfrini Ario~i, Giaccaglia, Tepasso, Sangiorgio, Chierichetti, Po1~pili, Amodeo, Ra~ gazz1, ~o~ca, Ca_p~a Attilio e Grassi, per rispondere dei soli delitti, i primi r4,_pre:1st_1 e ~unm dall'art. 4, P·P· e u.cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, ossia d1 ncost1tuzione del Partito e di propacranda sovversiva mentre gli altri 6, ~ell'art. 4, I e u.cpv. stessa legge, app~rtenenza al Par'tito e propagan~a_: 111 q~anto nella fattispecie della rispettiva opera criminosa svolta d~gh 11~putat1, si cara~terizzano tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la confi.guraz10ne giuridica dei reati ascritti, in tal senso modificando i capi d'accusa. L'Hofmaier, il Ghidetti, la Giaccaglia, il Martelanz e la Zolia sono a~tresì colpevoli del reato di cui all'art. 285 n. 3 C.P.c. per aver fatto uso ?1 passaporti e carte d'identità false; dichiarandosi, per detta imputazione, il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove nei confronti ciel Pompili. Poiché l'accennata attività criminosa di molti dei rubricati si è svolta indipe1:dentemente, in ambienti diversi (Torino, Milano, Abbiategrasso) rendendosi opportuno, per semplicità di giudizio e per una più esatta valutazione delle singole responsabilità, che il Tribunale separatamente esamini il ~novime:11t~ sovv~rsi~o . di ci~sc~n? delle indicate località e che, quindi, gli 1m1~ut_at1_ siano r1nv1at1 al grnchz10 del T ribunale stesso in gruppi separati e d1stmt1. All'uopo r~tiensi co~v~nie.~te d~ dividere gli imputati in quattro gruppi: po1:endo_ al pn~10, tutti 1 latitanti, coloro che devono essere prosciolti in periodo 1struttono e coloro per i quali occorre procedere a stralcio di atti; al seco1:1do gruppo c?loro c~1e devono essere rinviati al giudizio per l'attività sovversiva esplicata m Tonno: Ghidetti, Giaccaglia, Tepasso, Ragazzi; al terz? gruppo color? che devo~o e~sere rinviati a giudizio per l'attività sovv~rs~va svolta a Milano: Sangiorg10, Conca, Capra, Pompili, Grassi, Monf;m~; . ~l quarto. grupp? coloro che devono essere rinviati a giudizio per 1 att1v1ta sovversiva esplicata ad Abbiategrasso ed i diricrenti dell'intero movimento : Arioli, Chierichetti, Amodeo, Zolia e Hofmaier. Pertanto 0ali imputati suddetti, del quarto gruppo, vengono tutti rinviati a giudizio.

?ei

PRIMA l>ARTE :

SENTENZE

PRONUNCI ATE

DAL T .S .D.S.

r8 1

P. Q. M.

Visti gli art. 4-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 285 C.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 42r C.P. Esercito, dichiara contro tutti il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove in ordine ai reati a loro ascritti e di cui ai capi d'accusa n. r) e 2); rinviandoli invece per rispondere: i primi 4 dei delitti di cui ai n. 3) e 4) del capo d'imputazione (ricostituzione del Partito Comunista già disciolto, di appartenenza e di propaganda); il quinto di appartenenza al Partito e di propaganda; l'H ofrnaier e la Zolia, inoltre, del reato di cui al n. 5) del capo d '.i mputazione. Roma, 5.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme dei Presidente e dei Giudici.

0

N ota. - Per i nominativi menzionati nella presente sentenza, consultare gli indici nelle « Decisioni emesse nel 1928 l>, terzo torno.


TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 840/1927

SENTENZA N. 19

Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di D1visione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambal.di Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

PRHI.\ PARTE:

SENTE1'ZE

PR01'U:-iCIATE

DAL 1'. S.D.S.

blica Autorità e per avere, specie mediante la stampa clandestina e la diffusione di uiornali, opuscoli, proclami, manifesti, fatto propaganda della b dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito. L 'Hofmaier e la Zolia, inoltre : Del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere fatto uso di passaporto e carta di identità contraffatti. Fatti commessi in Mi lano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il gennaio r927 e la prima decade del novembre successivo.

SEN TEN ZA

IN PUBBLICA UDIENZA

Hofmaier Emilio, nato il 21.3. r9o r a Basilea (Svizzera), tipografo, detenuto dal 26.10.1927;

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitori_e e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva :

nella causa contro:

Zolia Giuseppina, nata il 9.2.1903 a Trieste, impiegata, detenuta dal 2.11.1927; Arioli Ercole, nato il 21.7-r902 ad Abbiategrasso (Milano), segantino, detenuto dal 1".12.1927; Chierichetti Giuseppe, nato il 9.4.1901 ad Abbiategrasso (Milano), meccanico, detenuto dal 1°.12.1927; Amodeo Cesare, nato il 7.12. 1903 ad Abbiategrasso (Milano), muratore, detenuto dall '8.2.1928. I~ PUTATI

I pnmi quattro:

1) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, P·P· e cpv., legge 25.r r.1 926, n. 2008, per avere ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine del1' Autorità Pubblica e per averne fatto parte; ~) del delitto di cui all'art. 4, 2" cpv., legge citata, per avere, specie mediante la stampa clandestina e la diffusione di uiornali opuscoli prob ' ' clami , manifesti, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista. L 'Amodeo: Del delitto di cui all'art. 4, I Q e 2'' cpv., della legge 25 .11.1926, n . 2008, per avere fatto parte del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pub-

IN FATTO E'O IN DIRITTO

L'Ispettorato di P.S .. del Mini~~ero. ~ell'lnter;10, in.dividuati,. a mezzo di suoi organi, alcuni capi e gregarn attivi nonche uffici del Part:to ~omunista che, nelle province di Milano, Torino e Genova, d?po _lo _scioghme,nto per ordine della Pubb~ica ~utorità, s:era illcgalme~te ncosutmto con 1 ausilio straniero di mezzi e di persone, il 15.1 2.1927 moltrava analoga denun. cia a questo Tribunale. Dall'importante materiale sovversivo sequestrato durante quell'operazione di polizia e dall'istruttoria giudiziaria è emerso quanto segue. Lo straniero Hofmaier Emilio, che altre volte era stato notato in Italia e aveva dato adito a fondati sospetti alle nostre Autorità, il 15. ro. ~927 sc_es~ ancora una volta dalla sua Svizzera in Italia e fu sottoposto a continua v1g1lanza. Alla stazione di Milano fu ricevuto da un comunista nostrano, sembra Gastone Sozzi (1), e nel pomeriggio fu , dalla comunista triestina Zoli~ Giuseppina, accompagnato a Pavia e presentato in un ristorante a tre capi dell'oruanizzazione clandestina, coi quali ebbe un abboccamento. La sera stessa, ~ ssieme alla Zolia, tornò a Milano. Il giorno dopo partì per Ge~ova ed alla stazione di detta città fu rilevato dallo stesso individuo della stazione di Milano il quale lo indirizzò al Monumento dei Mille di Quarto dove trovò una ' donna, non bene identificata, che lo attendeva e lo accompagno' (1) Vedi sentenza n. 9 della C.I. del 1929.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA J)II'ESA DELLO STATO

in casa di tal « Blasco » così indicato dallo straniero ma dalla P.S. individuato per il pericoloso sovversivo Tresso Pietro, ora latitante, presso il guale si fe rmò due ore. Ripartì, dopo, per Torino e, giuntovi, si trovò, in quel Caffè Ligure, con Ghidetti Vittorio, identificato per l'interreoionale comunista di Piemonte e Liguria. Fermatosi qualche giorno in Torino e recatosi in casa del Ghidetti, da questi e da Tepasso Giovanni, identificato per capo del Federale comunista torinese, ebbe documenti concernenti il movimento clandestino sovversivo, una lettera cifrata ed istruzioni. Poscia si recò ad Abbiategrasso dove, nella notte sul 23 stesso ottobre, dalle ore 22 alle 6 del mattino, presiedette, in casa del comunista Arioli Ercole, una riunione impo_rtantissi!na ct~i intervennero una ventina di persone tra capi comunisti di Milano, d1 Abbiategrasso e simpatizzanti. Indi tornò a Milano, dove trovò la prop~ia moglie, fra_ttan_to_ calata ~alla. Svizzera, attendibilmente per portar~ e ncevere urgenti nms1ve. Parti poi con questa per Torino, dove dal C?hid~tti_ ebbe i_ nomi dei preposti o proposti alle cariche ger archiche del ncostltmto Partito, nomi che furono trascritti dallo svizzero su alcuni foglietti volanti. Dopo di che, fatta rimpatriare la moglie, si portò nuovamente a Genova, dove, a mezzo della cennata donna del Monumento di Quarto, ebbe un altro abboccamento col « Blasco >>. Incontratosi con questi in un ristor~nte di Genova, gli mostrò i foglietti volanti predetti, ed i.I « Biasco » pratrcò delle cancellature su alcuni dei nomi che l'Hofmaier aveva scritti sotto dettatura del Ghidetti. Espletata, così, la sua delittuosa missione in casa nostra, lo straniero se ne tornava tranguillamente al suo Paese, quando, dagli stessi funzionari che lo avevano diligentemente seguito nelle sue peregrinazioni italiche fu arrestato a Como. Fu trovato in possesso di passaporto e carta d'identità con sue fotografie ma sotto le false generalità di Honisberger Ernesto, documenti falsi che aveva scientemente usati durante il suo soggiorno in Italia. Interrogato asserì con disinvoltura di essere venuto, come altre volte, in Italia a scopo turistico; ma sequestratogli l'importantissimo materiale sovversivo di cui sopra, che aveva accuratamente nascosto nella valio·ia denb tro una pantofola, e contestatigli tutti i suoi movimenti dal 15 al 26.ro.1927 - data, quest'ultima, del suo arresto - cominciò, per gradi, ad ammettere che aveva, _come corriere internazionale comunista, avuto incarico, per conto del comumsta deputato svizzero Velti, di venire in Italia per farsi consegnare dal << Barano » (Ghidetti) una lettera da consegnare al Velti, e che gli spostamenti successivi al suo ingresso in Italia erano dovuti alle ricerche c~e aveva fa~to del « ~arano » il cui recapito era noto alle persone colJe quali s'era suc~ess1va_rnente mc~n~ra:o; _che era già stato altre volte nell'anno precedente m Italia per mot1v1 d1 diporto; che era la prima volta che riceveva un incarico di tale indole; che, pur essendo miii tante com un.ista, aveva accettato spintovi dal bisogno per la disoccupazione in cui da tempo versava, per la qual cosa nel settembre precedente s'era recato a Parigi. Quivi aveva

PRl~lA P/\RTE:

SENTENZE PRONt: NCfATE D1~L T .S.D. S.

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trovato il proprio fratello Carlo - alto funzionario del Comintern (Comitato internazionale comunista di Mosca) - il quale lo aveva messo a contatto col deputato Velti; presente un italiano - certo Pero o Ferro - , Velti gli aveva dato il surriferito incarico. Era andato ai convegni di Pavia e di Abbiategrasso per aderire ad analoghi inviti avuti dalle persone colle quali a Milano prima e poi a Torino s'era incontrato. . Su tali linee, con qualche intelligente variante, si mantenne ne1 successivi interroo-atorii durante l'istruzione giudiziaria. Però, all'udienza, ha modificato, in°alcuni punti sostanzialmente, le precedenti deposizioni_. Non più il Velti, che non entra per nulla nella ~ac:enda, h~ assento, ma Il proprio fratello Carlo, che per le sue alte funz10m comumste freque~ta Mosca, Parigi e gira anche in Italia, fu ad af:fìdargli - sern_pre p~r toglierlo. dall~ disoccupazione - il noto incarico; fu il Carlo a forn_1rlo d~ docu?1ent1 falsi allo scooo di facilitargli il suo ingresso e il suo sogg10rno m Italia, essendo anche dlla polizia italiana troppo nota l'attività sovversiva degli Hofmaier di Basilea; fu lo stesso fratello a rnunirlo di 300 franchi svizzeri per le spese. Non più a Parigi era stato nel settembre e nell'ottobre sino alla sua venuta in Italia - unica venuta perché mai più vi era stato - ma a Berlino. Apparteneva sì al Partito Cornunista Svizzero, ma innocenti e casuali erano state le sue partecipazioni ai convegni - o rendez - vous, come li ha chiamati di Pavia e di Abbiategrasso, cd occasionali gli incontri con molte delle persone dianzi nominate. Tardive, puerili e ingenue affermazioni difensive, in contrasto st~idente con alcune delle sue ammissioni oltreché con le risultanze processuali. Dalle prove documentali (nello stesso passaporto si riscontrano i seguenti dati inconfutabili sulle sue venute in Italia. Entrate da Chiasso: 24 e 29 giugno, 31 luglio, 9.8.1926; da D~modossola: 1° e 27-9.1927; da Ch iasso 15.ro.1927. Uscite da Como: 29 gmgno e 9.8.1926, 3 e 12 settembre e 26.ro.1927; da Milano: 28- 29 luglio e 16.ro.1926), dalle deposizioni di Arioli, Chierichetti e di altri, si_ è accertato che nella prima decade dello stesso ~tto~re 19~7 aveva part~ci~ato, parland?, molto della ricostituzione del Partito m Italia, ad altra numone m locahta Fontana San Carlo di Abbiategrasso; che altre volte era stato in Italia; che sotto il nome di Max aveva portato forti somme ai dirigenti del movimento clandestino comunista italiano. Da<1li stessi documenti sequestratigli e dalle modalità colle quali egli li acquisìb si è avuta la pr_ova ~he egli era ~ par~~ d" e~ conge~n~ più _delicati e 1:'iù segreti d_ell'orga~1zza~101:1; so:'''.ers1v~~ d1 _cu1 trattasi, m Italia; che era m contatto diretto coi capi pm attivi e pm pencolosi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria e forse di altre regioni d'Italia, come è legittimo sospettare da alcune annotazioni esistenti in un taccuino - calendari~ sequestratogli; che pertanto egli non poteva essere che uno dei più alti e dei più fidati funzionarii internazionali del comunismo; che, dato il carattere, appunto, internazionale del Partito, l'Hofmaicr nelle


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TRIBUNALE SP ECIALE l'ER LA DIPESA D ELLO STATO

sue frequenti scorribande in Italia, aveva fatto parte dell'organizzazione del Partito Comunista Italiano, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; che in Italia aveva fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito ; e che era riuscito, coIIa coliaborazione d'indegni figli d'Italia, a ricostituire alcuni nuclei del Partito in Lombardia, in Piemonte ed in Liguria. Nell'abitazione della persona indicata per « Blasco >> fu sequestrato un intero e importantissimo armamentario per la falsificazione di documenti. Ora non è azzardato ritenere che tali strumenti, di fattura straniera, venivano forniti dallo svizzero, se si considerino i misteriosi incontri col e< Blasco », i documenti fa lsi che furono trovati all'Hofmaier e la condanna da questi riportata il 19.8.1927 dal Tribunale Penale di Basilea per falsificazione di atti privati (vedi Vol. 4°, f. 71). Nessun dubbio, pertanto, che i fatti commessi dall'Hofmaier in Italia trovino preciso riscontro nei termini giuridici dei reati a lui rubricati. Nessun dubbio circa l~ sua punibilità per detti reati commessi in Italia: troppo chiari, in propos1t~, sono l'art._ II. delle vigenti disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed apphcaz10ne delle leggi in generale e l'art. 3 p.p. C.P.. Perciò il Tribunale, considerando che la nostra Patria è stata ed è la terra classica dell'ospitalità, ma che, comunque, non è permesso agli stranieri di venire impunemente a violare le nostre leggi e ad attentare ai nostri ordinamenti abusando della larghezza che con gli ospiti viene usata, colla fiducia che la severità della condanna possa servire di monito, ritiene dover condannare l'Hofmaier col massimo delle pene previste dalle imputazioni addebitategli in epigrafe, e, cioè a dieci anni di reclusione in applicazione dell'art. 4 P·P· della legge 25.11. 1926, n . 2008, a cinque anni della stessa pena per ciascuno dei cpv. del citato art. 4 e a mesi r8 di reclusione per la violazione dell'art. 285 C.P.. E, in virtù del cumulo giuridico, come vuole l'art. 68 C.P., a complessivi anni quindici e mesi nove di reclusione. Circa gli altri imputati è rimasto accertato quanto appresso. Zolia Giuseppina, comunista attiva sin dal 1921, in seguito al!' arresto del marito, tal Jaksetich - prosciolto recentemente dalla Commissione Istruttoria per insufficienza d'1ndizii (1), ma segnalato per l'assegnazione al confino - riparò nell'estate 1927, ad invito del triestino comunista Martelanz Wladirniro, da Trieste a Milano, dove ebbe incarico dd soccorso vittime politiche per la regione lombarda. Fu incaricata anche di dattilografare circolari ed ordini del Partito clandestino. Dai compagni. di fede veniva chiamata Solidea o Dea o Bionda per il colore dei suoi capelli. Abitava col Martelanz, che in quel tempo era il dirigente più attivo e più pericoloso del movimento organizzativo segreto. Quando fu arrestata, le fu sequestrata una carta d'identità falsa che la Zolia ammette di avere scientemente usata durante il suo soggiorno a Milano. La Zolia, che conosceva l'Hofmaier per (r) Vedi « Decisioni emesse nel 1928 », pag . 909.

PRIMA PARTE:

Sl;NTENZE P RONUNCIATE DAL T .S.D .S.

colui che nel Partito veniva chiamato Max, ammette anche di avere accompagnato lo straniero a Pavia per la nota riunione. Arioli Ercole ad invito del Monfrini (imputato in altro gruppo di questo processo e incaricato della ricostituz ione del Partito nella Lombardia) partecipò a due riunioni importantissime tenutesi in Abbiategrasso col: 'intervento dell'Hofmaier e dei capi più elevati del Partito del settentnone d'Italia: una tenutasi a Fontana di San Carlo nella prima decade d'ottobre 1927 e l'altra tenutasi a casa dello stesso Arioli nella notte del 23 dello stesso ottobre, come dianzi è cenno. Gli fu sequestrata una lettera, da lui scritta e riguardante attività del Partito, indirizzata ad un tale che nel Partito veniva chiamato « Tancredi >> ed era stato sino all'estate r927 il predecessore del Monfrini per la Lombardia. Chierichetti Giuseppe, comunista prima della legge speciale, rientrò nel Partito illegale nel 1927 e fu incaricato, prima dal «Tancredi>'. e poi dal Monfrini, a mezzo del predetto Arioli, della propaganda, che mtelhgentemente esplicò, in Abbiategrasso. Prese parte attiva alle precitate riunioni di Abbiategrasso. Non si ha dubbio, pertanto, anche per la quasi totale confessione dei tre ultimi nominati. L'imputato Amadeo il quale, pur_ pr?fess~ndosi con:m:ista _solo d'idee, ammette di aver partecipato alla nota nurnone m casa Anoh e eh avere fatto propaganda a mezzo di stampe clandestine a,d in~ito S~ngi~rgio ~imp~tato in altro gruppo di questo processo) nell offìcma m cm assieme 111 Milano lavoravano, che essi tutti, e cioè: Zolia, Arioli, Chierichetti e Amodeo nel 1927 appartenevano al ricostituito Partito Comunista e di tal P~r~i~o facevano propao-anda punibile penalmente. Nella accertata loro att1v1ta, adunque, il Collegio ravvisa la lesione gil~id~ca d~i ~a~oversi d~ll'_art. 1 della legge 25.rr. 1926, n. 2008. Quanto alla Zoha, all Anoh e al Ch1enchett1 non sono emerse prove circa l'addebitata loro attività ricostitutiva del Partito ai sensi della prima parte dell'ora citato art. 4 : perciò essi vanno assolti dall'analoga imputazione. · Nell'uso sciente della falsa carta d'identità da parte della Zolia, il Tribunale riscontra gli estremi giuridici di cui all'art. 285 C.P.. In considerazione delle peculiari contingenze in cui ciascuno esplicò la propria attività criminosa e del grado cli pericolosità di ciascuno, il Collegio ritiene pene adeguate le seguenti: . Chierichetti: anni 4 per la propaganda ed anm 2 per l'appartenenza, cumulati in anni 5 cli reclusione (art. 4, I e 2 ° cpv., della legge rubricata e 68 C.P.). Arioli : anni 3 per la propaganda e ann i 2 per l'appartenenza, cumulati in anni 4 di recÌusione (articoli citati per il Chierichetti). Zolia ed Amodeo: ciascuno anni 2 per l'appartenenza ed anni 2 per la propaganda, la Zolia anche mesi 6 di reclusione per il falso, cumulati per

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PRnlA P,\RTE :

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

la Zolia in anni 3 e mesi 3 di reclusione e per l' Amodeo in anni 3 della stessa pena (articol i citati per i due predetti e 285 C.P.). Alla condanna di tutti consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il pagamento in solido delle spese processuali (art. 4 legge rubricata e 39 C.P.). I Giudici ritengono opportuno far seguire alla condanna di ciascuno anni 3 di vigilanza speciale della P.S .. Le somme ed il materiale sovversivo sequestrati agli imputati, essendo attinenti all'attività delittuosa dei medesimi , il Collegio ritiene debbano essere confiscati (art. 36 C.P.). P. Q. ~ .

Letti ed applicati gli art. 4 - 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; II delle vigenti Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale 3 P·P·; 13 - 20 - 28 - 36- 3968 - 285 C.P.; 485 - 55r C.P. Esercito, diclùara Hofmaier e Amodeo responsabili dei reati in epigrafe loro ascritti, assolve gli altri per non provata reità dal reato di ricostituzione di un Partito disciolto, dichiarandoli responsabili degli altri reati rispettivamente loro ascritti in rubrica, e, fatto il cumulo giuridico, condanna Hofmaier ad anni 15 e mesi 9, Chierichetti ad anni 5, Arioli ad anni 4, Zolia ad anni 3 e mesi 3 ed Amodeo ad anni 3, tutti alla reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 ciascuno di vigilanza speciale della P.S. , oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca delle somme e del materiale in giudiziale sequestro. Roma, 5.3.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

>!OTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIOl\"E

Hofmaier: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.1.1930, n. I, 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15n, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 26.10.1927 al 28.9.1934. Pena espiata: 6 anni, T. r mesi e 2 giorni. Zelia : per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1°.1.1930, n. r, viene scarcerata dalla casa penale per donne di Trani il 2.1r.r930.

SENTENZE PRONU:s!ClA'L'E DAL 'J'._s ._o _.s _. _

_ _ _ _1_8_9

Detenuta dal 2.II.1927 al 2. rr.1930. Pena espiata : 3 anni. . Rifiuta di associarsi a un'istanza d1 grazia inoltrata dalla madre il 24.6.1929. Arioli: detenuto dal 1°.12.1927 viene scarcerato, per .fine pen a, dalla casa di pena di Procida il 30.r1.1931. Chierichetti: per effetto dei provvedimenti di clemenza di ~ui .al_ R.D. 5. u. 1932, n. 1403~ viene scarcerato dallo stabilimento penale d1 C1v1tavecchia il 9.11.1932. Detenuto dal 1°.12.1927 al 9.11.1932. Pena espiata: 4 anni, 1 r mesi e 8 giorni. Amodeo : detenuto dal1'8.2.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Alghero il 7.2.1931.

Nei confronti di tutti la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio il 9.5.1969, la giuridica inesistenza della sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 5.3.1929 (art. r del D.L.L. 27.7.1944, n. 159).


-I 90- - - - - - -TRIBUNALE - - - -SPECI- ALE - -PER

LA DIFESA D ELLO ST,\TO

Reg. Gen. n. 840/1927

SENTENZA N. 17

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Ghidetti Vittorio, nato il 28.8.1892 a Treviso, legatore di libri;

PRIM1\

PARTE:

SENT ENZE P RONUNCIATE DAL T.S.D .S.

2) dei delitti di cui all'art. 3 .legge citata per avere istigato con la stampa clandestina e con la diffusio1:e di _giornali, opus_coli, proclami: manifesti del Partito Comunista e di orgamzzaz10ne da esso dipendente (Umone Generale Slovena, ecc.) a commettere i reati di cui agli art. 104 - 108 - 120 - 252 C.P .c., facendo apologia di detti reati; · . 3) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, P·P· e cpv., legge citata per avere ricostituito il Partito Comunista sciolto per ordine della Pubblica Autorità e per averne fatto parte; . 4) del delitto cli cui all'art. 4, 2 ° cpv., legge citata per avere, specie m~diante la stampa clandestina e la diffusione di giornali, opuscoli, proclami, manifesti, fa tto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista; 5) Ghidetti e Giaccaglia, inoltre, del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere fatto uso di passaporti e carte d'identità contraffatti. Fatti commessi in Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il gennaio r927 e la prima decade del novembre successivo.

Giaccag.lia Lea, nata il 17.ro.1897 ad Ancona, casalinga;

Omi-ssis

Tepasso Giovanni, nato il 7.n.1895 a Rive de Gier (Francia), falegname; Ragazzi Bindo, nato il 1°.6.r902 a Bondeno (Ferrara), parrucchiere. Tutti detenuti da] 27.10.1927. IMPUT A TI

r) dei delitti previsti e puniti dall'art. 3 P·P· in relazione all'art. 2 legge 25.11.1926, n. 2008, ed agli art. 104- 108 - 120- 252 C.P., per avere concertato fra l?ro e ~on al~ri non identificati, alcuni in qualità di capi promotori ed orgarnzzat?n, altn come gregari, di commettere fatti - organizzazione segreta fì_nan~1ata dall'este~o, opera di spionaggio, propaganda fatta specie con la_ d1ffus10ne_ cland~strna ~i giornali, opuscoli, proclami stampati alla n~acch~a, ~orm~zion~ d1 gruppi a carattere spiccatamente militare, detenztone illecita d1 armi, ecc. - diretti : a) a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero ed a discioglierne l'unità; b) a ottenere la rivelazione di segreti politici e militari, concernenti la sicurezza dello Stato; e) a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; d) a suscitare la guerra civile e ad apportare la devastazione la strage ed .il saccheggio allo Stato; · '

P. Q. M.

Visti gli art. 4-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 285 C.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.~. Eser~ito, di~hiara c?ntro ~utti _il n~n luogo ~l proce_der~ penalmente per msufficienza d_1 p~ove 1~ ?rdme a1 re~t1 loro ascn_ttl e_ d~ cm ai capi d'accusa n. 1) e 2); nnviandoh mvece per nspondere: 1 prum tre dei delitti di cui ai n. 3) e 4) del capo d'imputazione, ricostituzione del Partito Comunista già disciolto, di appartenenza e di propaganda; il quarto di appartenenza al detto Partito dÌ:sciolto e di propagan~a; non~hé il Ghidetti e la Giaccaglia del delitto di cui al n. 5) del capo cl'1mputaz10ne. Roma, 5.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRlBUl'iAl.E SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

Rcg. Gen. n. 840/1927

SENTENZA N. 20

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

PRI MA PART E :

PRO>IUNCIATE

J)AL T.S,D.S.

Il Ghidetti e la Giaccaglia, inoltre : Del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere fatto uso di passaporti e carte di identit1 contraffatti. Fatti commessi in Milano, Torino, Genova, T rieste ed altrove, fra il gennaio 1927 e la prima decade del novembre successivo.

Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTE;,,iZE

IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva: SENT ENZA IN F ATTO ED IN DIRITTO

nella causa contro : Ghidetti Vittorio, nato il 28.8.1892 a Treviso, legatore di libri; Giaccaglia Lea, nata il 17. ro. 1897 ad Ancona, casalinga; Tepasso Giovanni, nato il 7. rr .1895 a Rive de Gier (Francia), falegname; Ragazzi Bindo, nato il 1°.6.1902 a Bondeno (Ferrara), parrucchiere. Tutti detenuti dal 27.rn.1927.

IMPUTATI

I primi tre:

I) dei. delitti p~evis~i ~ p~niti d?ll'art. 4, P·P· e_cpv., legge 25.11.1926, n. 20~8, per av~r~ ncostltmto 11 Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autonta e per averne fatto parte; 2) del_ delitt~ previsto e punito dall'art. 4, 2° cpv., legge citata, per ave~e, specie n:1ed1ant: la_stampa clandestina e la diffusione di giornali, opuscoli, proclarm, ma111fest1, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista. Il Ragazzi: DeJ delitto di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, pe_r avere f~t~o parte del Partit~ Com~nista disciolto per ordine della Pubblr~a Aut~nt~ e p~r avere, specie mediante la stampa clandestina e la d iffusw~e d1 ~10rnali, op~scoli, procl ami, manifesti, fatto propaganda della dottnna, de1 programmi e dei metodi di azione di detto Partito.

L 'Autorità di P.S. dal 15 al 26.rn. 1927 aveva effettuato a mezzo dei suoi funzionari il pedinamento dello svizzero Hofmaier, già condannato per gli stessi reati rubricati agli attuali prevenuti, con sentenza del 5.3.1929 ed il funzionario che aveva particolarmente in tutto il soggiorno seguito l'Hofmaier durante i suoi viaggi in città dell'alta Italia aveva preso diligente nota delle persone da questi avvicinate a Torino e delle abitazioni particolarmente frequentate. Pertanto dopo l'arresto dello straniero, detto funzionario era ritornato a Torino e, pedinato il Ghidetti, lo aveva visto prima parlare cautamente con il Tepasso poi, da solo, recarsi nella stessa casa di Via Baretti (frequentata dall'Hofmaier durante le sue permanenze in quella città) dove il Ghidetti era salito ridiscendendo subito dopo, ed infine portarsi alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove aveva rilevato la Giaccaglia appena giunta, con la quale aveva proceduto fermandosi nel ristorante « Piemonte » di Via Bertholet. Quivi vennero entrambi arrestati e trovati in possesso di false carte di identità ciascuna con la propria fo tografia: quella del Ghidetti al nome di Dalla Mano Giovanni e quella deila Giaccaglia al nome di Cerano Rosa. Furono però solleciti alle prime contestazioni a modificare le asserite generalità fa lse, declinando quelle vere. Fr attanto, allontanatosi dal Ghidetti, il Tepasso era stato sorvegliato e seguito nei suoi passi da un agente di P.S. il quale, poco dopo, lo aveva sorpreso con un pacco di manifestini sovversivi, mentre dettava al rubricato Ra;razzi qualcosa che questi trascriveva su di un piccolo foglio di cui né b l'uno né l'altro seppero fornire verosimile e attendibile spiegazione. Anche questi due furono arrestati. N el procedimento che ne è seguito, per l'ingente ccl importantissimo materiale sequestrato, specialmente nell'abitazione di certo Ionna - comu.l

13. - U.S.

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TR!l!UNt\LE SPECIALE PER LA DIF ESA DE LLO STATO

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nista che dopo avere fatto alla giustizia ampie e veridiche rivelazioni sui documenti> sugli uomini e sugli uffici della clandestina ed illegale organizzazione comunista settentrionale, riuscì ad evadere mantenendosi tuttora latitante - e nella stessa casa di Via Baretti, materiale cli cui il Ghidetti anche in udienza ha rivendicato la proprietà; per la chiara luce portata dalle prove, anche testimoniali> per la stessa confessione degli imputati, totale ed esplicita quella di Ghidctti e Tepasso (quest'ultimo nelle sue generiche ammissioni ha usato forma rudemente arrogante, sicché è stato evitato di sentirlo nei particolari), e per le risultanze peritali, è rimasto acclarato quanto segue. Ghidetti Vittorio, lasciata nel 1926 Treviso> dove aveva svolto perniciosa e deleteria opera antinazionale quale stipendiato segretario federale comunista> si era fermato a Torino e vi aveva, sino al suo arresto, esplicato tutta l'attività che il suo ostinato sovversivismo ed il suo temperamento impulsivo ed autoritario comportavano, riorganizzando il disciolto Partito Comunista, coi mezzi che largamente gli somministravano funzionari stranieri coi quali si teneva in prudente contatto ed ai quali rendeva conto, quale interregionale per la Liguria e per il Piemonte, della sua efficace opera> mantenendo la illegale organizzazione in efficienza mediante circo.lari a larga propaganda> con manifesti e giornali clandestini sui quali egli stesso maggiormente collaborava. Si è peraltro dichiarato autore dell' « Appello ai metallurgici di Savona ,, e del « Manifesto agli operai di Torino ,, sequestrati nell'abitazione del citato Ionna. La Commissione Provinciale cli Treviso, con ordinanza del 24.1 r.1926, lo assegnava al confino di polizia per ann_i 5; _assegnazione non eseguita per la latitanza prima e l'arresto poi del Gh1detu. Durante la guerra del 1915 - 1918 era stato prigioniero in Germania. Tepasso Giovanni è risultato segretario comunista federale di Torino. Comunista violento e fanatico> riorganizzò clandestinamente nel 1927 il Partito di quella provincia, rendendo conto del suo operato al suo o-erarca Ghidetti. Fornì all 'Hofmaier un foglietto contenente dati statistici sulla efficienza del Partito nel territorio di sua illegale giurisdizione> dati che una perizia calligrafica ha attribuiti a scrittura del Tepasso. In lettere scritte con inchiostro simpatico e sequestrate alla Giaccaglia e allo Ionna, il nome del T epasso .figura come quello di elemento preminente nel Partito clandestino. Egli svolgeva attiva propaganda anche a mezzo della stampa. Un r:acco di giornali sovversivi> pronti per la diffusione> gli fu sequestrato aì1' atto del suo arresto. Giaccaglia Lea, moglie di Betti Paolo (1), pericoloso comunista già condannato da questo Tribunale, originaria di famiglia anarchica> professò (1) Vedi « Decisioni emesse nel 1928 », sentenze ciel T .S.D.S, n, 67, pag, 450, e n. 68, pag. 454.

P RIMA PARTE :

SENTENZE P RONUNCIAT E DAL T.S.D.S.

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idee sovversive e fu iscritta a partiti estremi fin dalla sua giovinezza. Dopo l'arresto del marito avvenuto il 28-4-1927> riprese la sua attività sovversiva e affidata una sua figlioletta a comunisti francesi che> in giri di propaganda hanno sfruttato anche l'innocenza della bambina a scopo antiitaliano, si occupò del movimento femminile> sindacale e politico> negli illegali uffici 9 e 19. Nel settembre 1927 si trasferì assieme a Ionna, in Pegli> prendendo in fitto un appartamento> dove poi fu sequestrato i11:tere~sante materiale ~ovversivo. Era andata a Torino per consegnare al Ghidett1 una lettera scritta, come si disse> con inchiostro simpatico, concernente dati concreti sulla attività del Partito a firma di « Walter )) , e cioè dell'interregionale n. 6, identificato da()'li organi di polizia per T ressa Pietro> uno dei capi comunisti più 0 pericolosi> tuttora latitante. Nel Partito la Giaccaglia aveva il soprannome di « Cirano ,, . · Ragazzi Bindo> dopo avere esplicato attività sov~ersiva ne~ ferrarese, riparò a Torino, mettendosi subito in contatto con 11 segretano federale Tepasso col quale ebbe incontri al Valentino> in un ristorante, e l'ultimo in una via, quando entrambi furono arrestati mentre il Tepasso dettava al Ragazzi qualcosa che questi scriveva su di un fogliettino che, sequestrato, fu trovato pieno di numeri romani ed arabi su tre colonne. Il ~agaz~i, che ha confessato la sua fede comunista> non ha voluto dare una sp1egaz1one accoglibile di quanto scriveva> ma verosimilmente doveva trattarsi ~i in~icazio~i circa stampe da distribuirsi ai vari capi di settori e di cellule m cm era ripartita la sovversiva organizzazione torinese. Ora> sebbene il sospetto sia legittimo, non sono emerse prove circa l'attività propagandistica addebitata al Ragazzi in epigrafe; pertanto egli dal reato analogo va assolto. Ritiene peraltro il Collegio che, con la stessa formula della non provata reità> sia da assolvere la Giaccaglia dall'accusa di ricostituzione di un Partito disciolto dalla Pubblica Autorità, non essendo emerse prove sostanziali a suo carico. Invece, in tutti gli altri fatti accertatamente commessi dai prevenuti> vivono tutti i presupposti giuridici degli altri reati a ciascuno addebitati in rubrica. Tutti appartenevano in epoca in cui non era tollerato> dalle leggi, il Partito Comunista; tutti meno il Ragazzi, nell'epoca critica, per loro stessa confessione, esplicarono propaganda delle dottrine, del programma e dei metodi di azione ciel Partito Comunista. Così non si può mettere in dubbio che Ghidetti e Tepasso abbiano ricostituito il Partito Comunista nelle zone a ciascuno assegnate : se non bastasse la loro confessione> sarebbe sufficien te per la perfezione giuridica del relativo reato> il fatto, da loro anche ammesso, di essere preposti a uffici che hanno incarichi specifici ài ricostituzione clandestina del Partito, quando detti incarichi come nel caso in esame vengono esplicati intelligentemente quanto professionalmente: Per tanto i quattro debbono essere dichiarati responsabili dei reati per ciascuno sopra precisati.


T RIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO l' RI1!.-\ i' ARTE :

Ritiene il Collegio che siano pene proporzionate alla pericolosità e al fatto di ciascuno, le seguenti: Ghidetti : anni 8 per la ricostituzione, anni 3 per l'appartenenza, anni 3 per la propaganda, e mesi 6 di reclusione per l'uso _scien~e di fa_lsa carta di identità, cumulati giuridicamente in anni II e mesi 3 eh reclus10ne (art. 4 legge rubricata, 285 - 68 C.P.). . Tepasso: anni 7 per la ricostituzione: ~mni ~ per ~'appart~nenza, anm ? per la propaganda, cumulati in compless1v1 anm ro di rcclus10ne (art. 4 citato e 68 C.P.). GiaccaO'lia: anni 3 per l'appartenenza, anni 2 per la propaganda e mesi 6 di reclusi~ne per l'uso sciente di falsa carta di identità (art. 4, I e 2 ° cpv., legge speciale, 285 - 68 C.P.), cumulati in anni 4 e mesi 3 di reclusione. Ragazzi: anni 4 di reclusione per la sola appartenenza (art. 4, 1° cpv., legge speciale). . , ,. . . . Conseguenza della condanna per tutti sara l mterdlZlon~ perpetua dai pubblici uffici e il pagamento in solido delle spese processuali (art. 4 legge rubricata e 39 C.P.). Il Tribunale ritiene particolarmente opportuno aggiungere alla condanna di ciascuno la vigilanza speciale di P.S. per anni 3 (art. 28 C.P.). Tutte le somme sequestrate, costituendo il sicuro provento dell'attività delittuosa di coloro i quali ne furono trovati in possesso, nonché tutto il materiale sovversivo pure in sequestro, ritiene il Collegio debbano venire confiscati; non così degli effetti d'uso strettamente personale i quali pare giusto siano restituiti ai legittimi proprietari (art. 36 C.P.). 0

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4-7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 13-20 -28 - 36-39-68-285 C.P.; 485- 551 C.P: Esercito, dichiara Ghidetti e Tepasso responsabili dei reati loro ascritti in epio-rafe; assolve la Giaccao-lia dal reato di ricostituzione di un Partito disciolto b b . . . ' e Ragazzi da quello di propaganda dello stesso Partito, per non provata re1ta, dichiarandoli responsabili degli altri reati loro addebitati in rubrica, e, fatto il cumulo giuridico, condanna Ghidetti ad anni II e mesi 3; Tepasso ad anni ro; Giaccaglia ad anni 4 e mesi 3 e Ragazzi ad anni 4; tutti alla reclusione, e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 ciascuno di vigilanza speciale di P.S., ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto risulta in giudiziale sequestro e la restituzione, però, degli effetti d'uso esclusivamente personale ai legittimi proprietari. Roma , 6.3.r929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e elci G iudici.

SENTE KZE

PROKUKCIATI,; DAI. T.S.D.S.

1

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NOTIZIE DESUNT E DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932,

n. 1403: Ghidetti: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il

14.rr.1932. Detenuto dal 27.ro.1927 al 14.11.1932. Pena espiata: 5 anni e 17 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 2 9·4· 193°·

Giaccao·lia: detenuta dal 27-10.1927 viene scarcerata, per fine pena, dalla casa ;enale per donne di Venezia il 25. r. 1932. Tepasso: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il

14.11.1932. Detenuto dal 27.10.1927 al r4.rx.r932. Pena espiata: 5 anni e 17 giorni. Ragazzi: detenuto dal 27.10.1927 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimen to penale di Fossano i] 26.10.193r.

Per tutti la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio 1'8.7.1963, la giuridica inesistenza della sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 6-3.1929 (art. I D.L.L. 27.7.1944,

n. 159).


PRnL-\

TRIBUKALE SPECIALE PER !, A })!FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 840 / 1927

SENTENZA N. 21

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

PARTE:

SENTJI1'ZE PRONUKC !ATE

DAL T.S.D.S.

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Gli altri: Del delitto di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere fatto parte del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità e per avere, specie mediante la stampa clandestina e la diffusione di giornali, opuscoli, proclami, manifesti, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito. Fatti commessi in Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il gennaio 1927 e la prima decade del novembre successivo.

ha pronunciato la seguente IN PUBBLICA UDIENZA

SENTENZA nella causa contro : Sangiorgio Mario, nato il 29.5.1897 a Sesto San Giovanni (Milano), muratore, detenuto dal 2.ri.1927; Monfrini Bruno, nato il 4.6.1901 a Milano, operaio metallurgico, detenuto dal 3.11.1927; Pompili Quinto, nato il 1°.n.1902 a Chiusi (Siena), manovale, detenuto dal 2.11.1927; Conca Angelo, nato il 1°.10.1899 a Lodi (Milano), tipografo, detenuto dal 2.11.1927; Capra Attilio, nato il 17.2.1878 a Cremona, tipografo, detenuto dal

2.rr.1927; Grassi Vittorio, nato il 12.9.1897 a Tortona (Alessandria), ferroviere, detenuto dal 5.11.1927. IMPUTATI

I primi due: r) dei delitti prev1st1 e puniti dall'art. 4, P·P· e cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, per avere ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine del1' Autorità Pubblica e per averne fatto parte; 2) del delitto di cui all'art. 4, 2" cpv., della legge citata, per avere, specie mediante la stampa clandestina e la diffusione di giornali, opuscoli, proclami, manifesti, fatto propaganda della dottrina, dei programmi, dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requ1S1torie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola, il Collegio osserva :

IN FATTO ED IN DIRITTO

In seguito all'accurata sorveglianza e al conseguente arresto effettuato il 26.10.1927 del comunista svizzero Hofmaier, condannato da questo Tribunale il 5.3.1929, i funzionari di P.S. procedenti, per gli elementi rilevati da materiale sequestrato anche a Torino e da dichiarazioni di altri arrestati, proseguirono a :tvfilano in operazioni cli scoperta e di arresto di capi di organizzazione comunista clandestina milanese e dei gregari più attivi e più in vista. Fu pedinato il prevenuto Sangiorgio, che, come risultava, aveva preso parte alla riunione importantissima tenutasi nella notte del 23.10.1927 nella casa di Arioli Ercole (condannato colla stessa sentenza dell'Hofmaier) in Abbiategrasso, e fu arrestato il 2.1 r. 1927 assieme al coimputato Conca, mentre in Milano nelle vicinanze della tipografia Capra attendeva il Conca che in quel momento usciva da detta tipografia con due pacchi di manifestini sovversivi che dal Capra - anch'egli arrestato dopo qualche giorno - erano stati stampati alla macchia. Mentre veniva, il 3. I r. 1927, perquisita l'abitazione del comunista Jvfart~lanz Wladimiro - riuscito poi ad evadere e pel quale pende procedimento in questo Tribunale - venne arrestato Monfrini Bruno che era stato indicato come organizzatore della riunione di Abbiategrasso. Venne arrestato anche il Pompili mentre il 2 dello stesso novembre si trovava assieme al pericoloso comi:mista Vota già condannato nel gennaio de] 1929 da questo Tribunale. Il Pompili fu trovato in possesso di un plico


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TRIBUNALE SPECIALE l' ER LA )) ! l'ESA DELLO STATO

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contenente materiale sovversivo diretto al n. 18, accertato per ufficio illeoale 0 preposto per il movimento giovanile comunista. · Fu arrestato altresì il Grassi che si teneva in frequenti contatti con Monfrini, Sangiorgio e Conca, aveva partecipato alla cennata riunione di Abbiategrasso e nella clandestina organizzazione comunista aveva assunto il nome di T iepolo. Dall'istruttoria che ne è seguita, dalle prove documentali e testimoniali, dalla confessione di quasi tutti gli imputati e particolarmente da quella orale del Monfrini, fatta in forma chiara, completa e rispettosissima, si è accertato sul conto di ciascuno quanto segue: Monfrini Bruno comunista fervente ed attivo, nel settembre del 1927 fu incaricato della ricostituzione del comitato federale comunista di Milano e deg~i. organi in sott~rdine della provincia, nonché della propaganda e del proselmsmo. Nel Partito clandestino assunse il nome di « Paolo >>, ed il suo lavoro fu vario, multiforme ed efficace. Indisse e partecipò alle riunioni di Abbiategrasso il cui oggetto non si limitò al solo incremento del Partito in quella cittadina ma si estese a tutta l'attività sovversiva ed antinazionale dell'alta Italia. Dato l'ascendente che esercitava per la sua intellioenza e . b ' per ~a sua cultura specifica e per la sua facondia, acquisì molti gregari, fra i quali segnatamente il Grassi, all'illegale organizzazione. . Sangiorgio Mario, comunista convinto e fattivo, aiutò il Monfrini specialmente nella propaganda a mezzo della stampa clandestina che faceva affluir<=: in un magaz~ino cli Via Ruggero Di Lauria, da lui preso sotto falso nome 111 fitto, di cm deteneva la chiave che gli fu sequestrata, magazzino dove venne:·o tr?vati be~ quindicimila copie di giornali sovversivi stampati alla macclua, ptetre poligrafiche ed altro importante materiale sovversivo che poi distribuiva agli enti inferiori. Partecipò attivamente alle riunioni di Abbiategrasso; fra i compagni assunse il nome di «Pietro))' e procurò al Partito proseliti ~ra i quali Amodeo Cesan~, già condannato da questo Tribunale con la citata sentenza clell'Hofmaier. Dalle .i nformazioni concordi delle Autorità tutorie, risulta di pessimi precedenti politici. Conca A?gelo, pregiudicato per reati con tro la proprietà, prestava la sua opera - s1~ pure pre_valentemente a scopo di lucro - nel trasporto delle stampe sov~er~1ve d.alla _tIP?gr~fia Capr~ al magazzino del Sangiorgio, dando anche ultenon orchnaz10111 cli stampati e somme - sempre per incarico di altri - al Capra. 11 Conca era perfettamen te a conoscenza del contenuto degli stampati e dello scopo cui èrano destinati. Pompili Quinto fu trovato in possesso ciel plico diretto all'ufficio n. 18 di cui sopra è cenno. Sebbene abbia negato la sua appartenenza al Partito P?r co?fcssando la s.ua fede comunista, il fatto di coprire in una organizza2101:e 1lle.ga!e la canea fidu ciaria e delicata di corriere non si può spiegare altrimenti che con la sua appartenenza al Partito che serviva.

PRIMA

1':\RTE :

SENT E1'ZE l'RQ;-;U:-.:C! J\TE

DAL T.S.D .S .

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Grassi Vittorio, ex capostazione licenziato daìle ferrovie nel 1922 per la sua attività sovversiva, partecipò alla riunione di Abbiategrasso ad invito del Monfrini, col quale e con il Sangiorgio aveva frequenti contatti. Il Monfrini in una lettera diretta al Sangiorgio, sequestrata, segnala il Grassi sotto lo pseudonimo di T iepolo quale suo possibile aiutante in caso cli assenza di esso Monfrini e propone al Sangiorgio di metterlo in contatto con i capi settore. Capra Attilio - sia pure costrettovi dal bisogno (ha moglie e sei figii da mantenere) e dalle precarie sue condizioni finanziarie - accettò di stampare e stampò diecimila manifestini il c~i contenuto di ~cce~a prop~ganda sovversiva era a lui ben nota, come non ignorava la destinazione delittuosa che essi avrebbero avuto ed in parte ebbero. Sebbene di lontani precedenti rossi, neo·li ultimi anni aveva tenuto irreprensibile condotta, sicché a sua richiesta ~veva dalle Autorità cli P .S. ottenuto la liberazione dalla vigilanza che quelle esercitavano sulla sua tipografia. Si dichiara pentito, e sembra sinceramente, del suo mal fatto. Dalle suesposte risultanze processuali, si. vede com~ non. siano emers~ prove concrete circa l'appartenenza al Partito Comumsta d1 Conca _e cli Capra, e pertanto il Collegio ritiene di dovere assolverli dall'analoga imputazione loro rubricata. Prestarono, è vero, essi assistenza ed aiuto, il Capra somministrò anche i mezzi ai rei principali della propaganda punibile facilitandone così l'esecuzione, ma in tale loro male operato pare al Collegio si configuri l'ipotesi giuridica del concorso ai sensi dell'art. 64 C.P. , punibile peraltro secondo la nonna contenuta nel capoverso dell'art. 6 della legge rubricata con la stessa pena stabilita per gli autori principali. In tali termini perciò deve essere circoscri tta l'accusa a loro carico. Ritiene, per il Capra, il fatto cli lieve entità, non oggettivamente considerato, ma per le peculiari condizioni in cui il soo-oetto attivo trovavasi nel momento in cui lo commise e cioè per le accertat:'~onclizioni di miseria e per la responsabilità che su lui pes;va del mantenimento della numerosa famiglia; perciò decide cli applicare nei suoi confronti la diminuente cli cui alla prima parte del succitato art. 6. Così, pur sussistendo il sospetto, non sono emerse prove nei confronti del Sangiorgio circa l'addebitatagli ricostituzione del Partito; perciò dalìa relativa imputazione va assolto. Come colla stessa formula della non provata reità vanno assolti dal reato di propaganda loro ascritto Pompili e Grassi, non essendosi accertato a loro carico alcun dato positivo in proposito. Negli altri fatti, invece, imputati ai predetti e in .qu~lli addeb~ta~i ~'.1 Monfrini, fatti tutti accertati, il Tribunale riscontra tutti gli elementi giuridici che danno vita e perfezione ai relativi reati rubricati, e di tali reati, pertanto, ritiene cli doverli dichiarare responsabil i.


202

l'IUMA PARTE :

TRIBUNALE SPECIALE J>F.!\ LA DIFESA DEI.I.O STATO

Commisurando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno, il Collegio reputa eque le seguenti pene : Monfrini: anni 5 per la ricostituzione, anni 3 per l'appartenenza ed an ni 3 per la propaganda, e agli effetti del cumulo giuridico, complessivamente anni 8 di reclusione (art. 4 legge rubricata e 68 C.P.). Sangiorgio : anni 4 per la propaganda e altrettanto per l'appartenenza; operato il cumulo di diritto complessivi anni 6 di reclusione (art. 4, 1° e 2 ° cpv., legge citata e 68 C.P.). Conca : anni 3 e mesi 6 di reclusione (art. 4, u.cpv., legge citata in relazione all'art. 6 cpv. stessa legge). Pompili : anni 3 di reclusione (art. 4, 1° cpv., legge rubricata). Grassi : anni 2 della stessa pena (art. 4, 1° cpv., legge suddetta). Capra : I anno di reclusione (art. 4, u.cpv., e 6 ripetuta legge). Conseguenza della cond anna per tutti è l'obbligo in solido della rifusione delle spese processuali (art. 39 C.P.). Per Capra alla condanna va aggiunta la interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. Per tutti gli altri quella perpetua (art. 4- 6 cpv. della legge applicanda e 20 C.P.). Il Collegio inoltre ritiene misura di opportuna cautela sociale disporre la sottoposizione di tutti i condannati alla libertà vigilata di P.S. per anni 3 (art. 28 C.P.). Capra va scarcerato, se non detenuto per altri motivi, avendo espiata la pena col preventivo sofferto (art. 40 C.P.). Il materia.le sovversivo e le somme in sequestro, avendo stretta attinenza coli' attività delittuosa dei prevenuti, vanno confiscati; -però il Collebo-io ri. uen~ che, per gli stessi motivi che hanno consigliato mitezza per il Capra, la tipografia sequestratagli gli debba essere restituita (art. 36 C.P.).

P. Q, M.

In appl icazione degli art. 4 - 6-7 legge 25.u .1926, n. 2008; 13 - 2028 - 36- 39 - 68 C.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara Monfrini responsabile dei reati ascrittigli in rubrica; dich iara Capra e Conca responsabili di concorso in propaganda di un Partito disciolto, Grassi e Pompili di apoartenenza e Sangiorgio di appartenenza e propaganda dello stesso Partito/ assolvendoli per non provata reità dalle altre imputazioni loro ascritte in epigrafe; ritiene di lieve entità il fatto del Capra, ed operato il cumulo giurid ico, condanna: Monfrini ad anni 8, Sangiorgio ad anni 6, Conca ad anni 3 e mesi 6, Pompili ad anni 3, Grassi ad anni 2, Capra ad anni 1; tutti alla reclusione; ad anni 3 ciascuno di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Capra alla interdizione per la egual durata della pena e gli altri alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina la con-

SEKTENZE

PRONUNCIATE DAL r.s.D.s.

.fisca di quanto risulta in giudizial: sequestro, e la restituzione, però, della tipografia al Capra del quale ordma, se non detenuto per altra causa, la scarcerazione per avere scontato la pena. Roma, 6.3.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAf FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932, n. 1403 : Monfrini: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 13.r r.1932. Detenuto dal 3.11.1927 al 13.n.1932. Pena espiata : 5 anni e 10 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di gra21a inoltrata dalla madre il

18.5.1929. Sangiorgio: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Piacenza il 10.n.1932. Detenuto dal 2.11.1927 al 10.11.1932. Pena espiata: 5 anni e 8 giorni. Pompili : detenuto dal 2. r 1 . 1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Sulmona il 2.u. 1930. Grassi: detenuto dal 5.11.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalle . carceri o-iudiziarie di Viterbo il 5.u.J929. c oi sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6-3.1924 ritenuto colpevole del reato di abbandono arbitrario del prop:_io uf~ci.o (art. 18r C.P.) e condannato alla pena di lire 500 di multa e all mterd!Zlone temporanea dall'ufficio per 3 1nesi. Conca : detenuto dal 2. r 1 . 1927, viene scarcerato. per fine pena, dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 30-4- 1931.


T RlBU NALl'. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nei confronti del Conca vennero pronunciate le seguenti sentenze: a) 15.3.1917. Tribunale Militare di Guerra dell'8" Armata: 5 anni di reclusione militare per diserzione - concessa l'amnistia di cui al R.D. 2.9.r9r9, n. 1502; · b) 17.3.1920. Pretore di Lodi: 16 giorni di reclusione per furto semplice - concessa l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403; e) 7.12.1920. Tribunale di Lodi: 2 anni e I mese di reclusione per furto;

d) 27.5.1922. Tribunale Militare di Milano: 4 mesi di reclusione militare per rifiuto di obbedienza - concessa l'amnistia di cui al R.D. 3r.7.1925, n. 1277.

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunciare, in data 5.2.1929, con sentenza n. 18, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati in ordine ai delitti per i quali sono stati giudicati con sentenza n. 2r del T.S.D.S., dichiarò nei confronti di tutti << il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove >> in ordine ai :

I) delitti previsti e puniti dall'art. 3 P·P· in relazione all'art. 2 legge 25. r r. 1926, n. 2008, ed agli art. rn4 - 108 - r20 - 252 C.P., per avere concertato fra loro e con altri rimasti sconosciuti, alcuni in qualità di capi promotori ed organizzatori, altri come gregari, di commettere fatti - organizzazione segreta finanziata dall'estero, opera di spionaggio, propaganda fatta specie con la diffusione clandestina di giornali, opuscoli, proclami stampati alla macchia, formazione di gruppi a carattere spiccatamente militare, detenzione illecita di armi, ecc . - diretti: a) a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero ed a discioglierne l'unità; b) ad ottenere la rivelazione di segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato; e) a far sorgere in armi gli abitanti ciel Regno contro i Poteri dello Stato; d) a suscitare la guerra civile e ad apportare la strage, la devastazione ed il saccheggio allo Stato; 2) delitti di cui all'art. 3 cpv. legge citata per avere istigato, con la stampa clandestina e con la diffusione di giornali, opuscoli, proclami, manifesti del Partito Comunista e di organizzazione da esso dipendente (Unione Generale Slovena, ecc.) a commettere i reati di cui agli art. ro4 - rn8 120 - 252 C. P.c., facendo apologia di detti reati. Nei confronti di Pompili Quinto la C.I. dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al delitto previsto e punito dall'ar t. 285 C.P. per aver fatto uso di passaporto e carta di identità contraffatti.

PRl~IA PARTE:

SENTENZE

PRO:--UKCIATE

Reg. Gen. n. 167 /1928

DAL 'l'.S.D.S.

SENTENZA N. 22

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Cau Lussorio, Mucci Giulio, Alforo Alfredo, De Martini Vittorio, Rambalcli Giuseppe, Consoli della M.V.S .N .;

ha pronunciato la seguente SE N TENZ A

nella causa con tro: Castellani Armando, nato il 9.6. 19or a Galluzzo (Firenze), argentiere, detenuto dal 7-3.1928; Mugnaini Gino, nato il 20.1r. r902 a Galluzzo (Firenze), fattorino, detenuto dal 15.3.1928; · Pezzati Luigi, nato il 27.8.1908 a Firenze, commesso di negozio, detenuto dall'8.3. r928 ; Calosi Primo, nato il 24.r.r906 a Bagno a Ripoli (Firenze), stuccatore, detenuto dal 9.3.1928; Bozzi Gino, nato il 22.10.1905 a Firenze, stipettaio, detenuto dal 3r.ro.r928. I ~(P UT ATI

1) per il reato previsto e punito dalla p. ~- d~ll' art. ~} della. ~egg~ 2s.rr.r 926, n. 2008, e dall'art. 63 C.P. per avere m Firenze, m c?rrelta fra loro, ricostituito il disciolto Partito Comunista, dalla seconda meta ciel 1927 al marzo I 928; 2) per il reato previsto e punito d_al 1° cpv. ?el c~tato art. ,4 della le.gge suddetta, per aver fatto parte del Partito Comunista smo al 111<1rzo 1928, 3) per il reato previsto e punito_ dall'u.cpv .. del suddett? art. 4 e ~all'art.' 63 C.P. per avere, nelle stesse circostanze tempo e luogo sopr~cldette, in corr;ità fr a loro, fatto propagan?a dei p~ogram~m, ?elle ~ottnne e dei metodi d'azione del Partito Com umsta mediante chffus10ne eh stampati e riunioni clandestine.

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20 6

T RIBUNAt,E Sl>ECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

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IN PUBBLICA UDIENZA

_ Udita la !e_ttu~a della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requ1S1tona del P.M .. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. l N FATTO ED I N DlRITTO

è risultato quanto appresso: ,

L~ Regia Questu~a di Firenze con rapporto in data 26.3.1928 informava

1Uffic10 del P.M. d1 questo Tnbunale Speciale che il Partito Comunista nel_la Tosca_na, s_com~agin~to dopo l'arresto del S~gretario Federale Senat?n (r)_ e d1 _altn capi nell estate del 1927, aveva npreso la sua attività per nor ga111zzars1. Che il noto comunista Bozzi Gino, allontanatosi da Firenze con la sua amante Fibbi Iole, nel giugno 1927 si era stabilito a Milano, era entrato a far parte del _Comitato ~entrale. e sv_olgeva la sua attività viaggiando per conto del Partito Comumsta mumto di abbonamento ferroviario e sotto false general ità. ' Che nel novembre 1927 il detto Bozzi aveva mandato da Milano a Firen~e un Segretario Interregionale per prendere contatto con tale Castellam Arma_nd? e coadiuvarlo nell'opera di riorganizzazione in Firenze e nella Provrnoa. A tale scopo era stato costituito un Comitato Federale a f;r pa~te d: l _qual~ ~rano_ stati chiamati _i giov~ni c?munisti Mugnaini Gino, I ezzati Lmg1 e Simgagha Alessandro i quali assieme al Castellani iniziarono l'opera di riorganizzazione. Che a t_ale opera partec~p? an~he tal Calosi Primo il qua.le, dopo l'arresto del Sena ton, ebbe da_ costm mc~nco di prendere in consegna una bicicletta appartenente al Partito Comumsta e che veniva adibita per l'attività del Partito stesso. · Individuati i capi del ripreso movimento comunista nella città di Firenze si procedette all'arresto del Castel.lani, del Mugnaini, del Pezzati e del Calosi. ~l _M u~nai?i f_u~ono trovate indosso, al _momen~o ~el~'arresto, 7 copie gr~w~le '.< 1 Unna » stampa~o alla mac_chia e, p01che s1 era saputo che rn quei g~orm erano perv~nute m busta cluusa a mezzo posta affrancata alcune copre dello ~tes~o wornale . ai fascisti Crespino Giuseppe e Cadecaso Fe:nando, co:° la md1caz_10ne scritta a lapis sulla prima pagina: « Altri vos~n compagm lo hanno ncevuto », si è ritenuto che a spedire i detti giornali sia stato lo stesso Mugnaini.

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(r) Per Senatori ve<li

« Decisioni

emesse nel 1928 », pag. 760).

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PRl11,\ PARTE : SE NTEl'éZE l'R01' U:-,1Cl,\TE DAL T .S . D.S. 207 -- --- - - -- -- - - - - -- ·- -- - - - - - - -·-------··- - - -

Al Calosi fu sequestrata la bicicletta che aveva preso in consegna per incarico ciel Senatori. N on si è potuto procedere all'arresto del Sinigaglia perché questi, avuto sentore dell 'arresto degli altri componenti il Comitato Federale, si è dato alla latitanza e per quante ricerche fossero state fa tte non fu rintracciato. N eanche il Bozzi e la Fibbi poterono essere arrestati perché erano riusciti a varcare la frontie ra recandosi prima in Francia e poi in Svizzera dove si unirono agli altri fuorusciti comunisti per svolgere attività sovversiva. Però dopo un certo tempo i due amanti si separarono per dissensi avvenuti fra loro ed il Bozzi, arrestato in Svizzera, fu colpito da decreto di espulsione da quella Confederazione ed accompagnato alla frontiera fu consegnato alla polizia italiana di Chiasso. Perquisito fu trovato in possesso di una rivoltella carica, di una copia del giornale « La Voce Proletaria », edito a Parigi in data 28.ro.1928, di fotografie e di corrispondenza varia interceduta fra lui e la Fibbi all'estero. Il Bozzi fu quindi tradotto a Roma per essere posto a disposizione di questo T ribunale Speciale. Castellani Armando, quando fu interrogato dalla P.S., disse che Bozzi Gino nel novembre 1927 gli mandò da M ilano un individuo, riconosciuto da lui nella fotografia per Vella Gino, per riprendere il movimento comunista in città, e che jl movimento fu ripreso ad opera di Sinigaglia, di Pezzati e di Mugnaini con i quali egl i ebbe un convegno in Piazza della Signoria. Davanti al Giudice Istruttore il Castellani ha confermato l'interrogatorio reso alla P.S., ma ha negato il convegno in Piazza dell a Signoria. Al dibattimento h a confermato che nel novembre 1927 si presentò a lui un tale con un biglietto di Bozzi per avere del lavoro, e dopo un po' il detto individuo senza tanti preamboli gli disse che egli era venuto per trovare qualcuno che assumesse l'incar.ico di riallacciare le fila del Partito Comunista. Che egli allora gl'indicò tale Bertaccini. Dopo una quindicina di giorni lo stesso individuo si ripresentò a lui e gli parlò di un giovane detto « Franceschino » che frequentava il Bar Italia. Recatisi insieme al detto bar trovarono l'individuo chiamato Franceschino al quale egli presentò l'inviato del Bozzi; e tutti e tre uscirono dal bar e si diressero verso Piazza del Duomo parlando del movimento comunista; ma egli, quando giunsero in Piazza del Duomo, si separò dai due ed andò via. Ha negato di aver preso parte alla riunione in Piazza della Signoria con Sinigaglia, con Pezzati e con Mugnaini, ma gli fu fatto osservare che davanti alla P .S., e poi in un confronto avuto col Mugnaini, ha dichiarato di avere preso parte alla riunione in Piazza della Signoria con l'intervento di esso Mugnaini e degli altri due. I testi, Vice Questore Cammarota e Commissario Roselli, hanno deposto che il Castellani era ben noto come comunista e che dalle indagini fatte è risultato che per incarico del Bozzi aveva costituito il Comitato Fede-


208

TRIBUNALE SPEC f!ILE PJ::R ), /\ DIFESA D ELLO ST:\TO PRnL-\

rale chiamando a farne parte Pezzati, Sinigaglia e Mugnaini per riprendere il movimento comunista in Firenze. Mugnaini Gino quando fu interr~gato dalla ~.S.,f ha dichiarato di non essere comunista e di non conoscere 11 Castellam. 1'.lesso a confronto con costui ha continuato a neoare di conoscerlo, mentre il Castellani ha confermato di averlo visto alla° riunione in Piazza della Signoria dove si parlò della rioro·anizzazione del movimento giovanile comunista. Pure il Pezzati nel suo itterrogatorio ha. dichiarato che i_l Mu nai_ni lo mise a :ontatto Sinioaolia e col Castellam. Anche davanti al Gmdice Istruttore 11 Mugnam1 si ~1itenne sulla negativa; ed interrogato sul pos~esso gio~nali c~e gli furono trovati indosso al momento dell'arresto dISSe d1 averli trovati per terra la sera del 14 marzo in Piazza della Signoria. Al dibattimen~o h~ fatto uouali dichiarazioni. I testi, Vice Questore Cammarota e Commissano Roselli hanno deposto che il Mun-naini faceva parte del Comitato Federale eà era incaricato della distribuzioie di giornali e di stampe fra i compagni di fede. Il Commissario Roselli ha soggiunto che è suo convincimento che fu il Mugnaini a mandare i~ busta chi~sa ~l giorna~e « l'Un ità» ai fa~cis ti Crespino e Cadecaso perche ]~ ~ue copi~ di_ ?et~o gio-:nale erano uguali a quell_e trovate indosso al Mugnam1 e gh mdmzz1 cornspondevano alla sua calligrafi.a. . . . Pezzati Luigi quando fu interrogato dalla P.S. ha dichiarato _che ai primi di dicembre 1927 il Mugnaini lo mise a contatto col C~stellam e col Sinicrao-lia, e da lui seppe che costoro s'interessavano del movimento comunist:, ~d in quella occasione il Sinigaglia lo invitò a lavorare 1:er il Partito. Quando fu intcrroo-ato dal Giudice Istruttore disse che nel d1eembre 1927 il Mu2:naini lo inv~ò a recarsi con lui in Piazza della Signoria dove trovarono Caste.11ani ed il Sinigaglia e quest'ultimo lo invitò a lavorare per il Partito Comunista. Al dibattimento il Pezzati ha dichiarato di avere effettivamente fatto alla P.S. ed al Giudice Istruttore le dichiarazioni che risultano dai verbali, ma che esse non corrispondono a verità. Si osserva però che le dette dichiarazioni trovano conferma in quelle fatte dallo stesso Castellani alla P.S. alla quale questi ha detto che _il 1~ovimento comunista _fu ripreso in Firenze anche ad opera del Pezzati, circostanza non smentita neppure davanti al Giudice Istruttore. I testi, Vie~ Questore Cammarota .e Commissario Roselli, hanno deposto che il Pezzati faceva parte del Comitato Federale che aveva ripreso ·l'attività comunista in Firenze. Calasi Primo, qua.nel~ fu interrogato dalla P.S., ha dichiarato di aver preso in consegna la bicicletta, che gli fu sequestrata, per incarico del Senatori il quale dopo l'arresto gli mandò a dire dal c~rcere :he. poteva usufruirne .finché sarebbe rimasto alle Murate. Davanti al G1uchce Istruttore ha dichiarato di non aver fatto mai parte del Partito Comunista e di non aver avuto mai rapporti di carattere po.litico né coJ Senatori né col ~~zzati. Uguali dichiarazioni ha fatto al dibattimento soggmngendo che la b1C1cletta

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'P ARTE:

SENTENZE

PRONUNCIATE ·nAL T.S.D.S.

l'ha comprata dal Senatori per lire 150, ma non sapeva che a~par\enesse aì Partito- Comunista. I testi, Vice Questore Carnmarota e Commissano Roselli hanno deposto che il Calosi era noto comunista, che frequentava la con;oao-nia del -Senatori del quale era molto amico tanto che dal carcere lo incaticò cli prendere in consegna una bicicletta che il detto Senatori aveva ricevuto da( Partito Comunista quale Segretario Federale. Bozzi Gino fu consegnato, come si è detto, dalla ~olizia svizz~ra alla polizia italiana di Chiasso il 31.10.r928. Sot~oposto _ad ~nt~rr?g~tono dalla P.S. ha dichiarato di essersi allontanato da Firenze ai prnm d1 grngno 1927 con la sua amante Fibbi Iole per timore del confino, e di essersi recato con costei prima a Milano, dove entran:bi_ si provvidero di tessere con false gen~ralità e poi di abbonamento ferroviario anche sotto falso, nome. Che _da Milano andarono a T orino in cerca cli lavoro, ma anche cola temendo eh essere rintracciati dalla P.S., passarono clandestinamente la frontiera r~ca~dosi prima in Francia e poi in Svizzera. Che dopo certo temp? c~1e egl~ si trovava all'estero ebbe dei dissensi con la Fibbi la quale lo nme m cattiva luce con i compagni di fede e con la polizia, ed in segu~t~ a_ ci~ venne arres~ato e poi consegnato alla frontiera di Chiasso alla pollZla it~h~na. Davanti al Giudice Istruttore il Bozzi ha confermato quanto aveva d1ehiarato alla P.S., ed ha SOO'oiunto di non aver commesso alcun fatto per sovvertire i Poteri dello Staf; perché egli è comunista idealist~.. Ha ne~~to _di aver mandato alcuno da Milano a Firenze per presentarsi m quahta di messaggero del Partito Comunista presso il Castellani. Al dibattimento ha dichiarato che eo-li è comunista e che fino a quando avrà un alito di vita rimarrà comunista! P~r quanto riguarda le altre accuse si è riportato alle dichiarazioni ~ià fatt~ al Giudice Istruttore. Il Vice Questore Cammarota ha deposto che 11 Bozzi dopo il suo allontanamento da Firenz~ si è recat~ ~ ~ilano ~on la Fibbi non in cerca di lavoro, ma per svolgere cola la sua atttvlta ~omumst_a, e ~ece parte del Comitato Centrale viaggiando per conto del Partito_mumto di a_bboname.nto ferroviario sotto false generalità. C!ie da Milano si ma;1teneva m rapporti con i comunisti di Firenze, e nel dicembre 1927 mando un ~egretano Interregionale presso il Castellani per riorganizzare le fila comumste scompaginate dopo gli arresti dell'estate 1927. . In base a tali risultanze il Tribunale osserva che devesi escludere per tutti gli imp~tati il reato ?i r_icost~tuzione del ~)artito Co~uni~ta . a loro ascritto perche il detto Partito m Fnenze dopo 1 arre~to dei c~p1 avven~to nell'estate 1927 non si disciolse, e q~ind! non _ebbe _b1sog:no d1 es~ere ricostituito, ma si provvide solo alla sost1tuz10ne di detti capi nelle diverse ca. . , . riche per riprendere l'attività. .. . . . Tale attività fu ripresa ad miziauva del Bozzi 11 quale mando da Milano a Firenze un Segretario Interregionale per prendere contatto col Castellani e fu così costituito un Comitato Federale composto oltre che dal Castellani anche dal Mugnaini e dal Pezzati fra gli imputati presenti, e vi furono 14. •

u.s.


210

TRIBUK/ILE SPEC!t\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

riunioni come quella in Piazza della Signoria per prendere gli accordi. Tutto ciò costituisce la prova della appartenenza del Bozzi, del Castellani, del Mugnaini e del Pezzati al Partito Comunista; e tale appartenenza riveste i caratteri del reato previsto e punito dal r" cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e di tale reato essi devono essere ritenuti colpevoli. Che essi si occupassero anche della propaganda mediante diffusione di giornali sovversivi stampati alla macchia lo dimostra il fatto che indosso ad uno dei componenti del Comitato Federale, e cioè al Mugnaini, furono trovate diverse copie del giornale «l'Unità>>; ed altre copie dello stesso giornale pervennero in busta chiusa ai due fascisti Crespino e Cadecaso con la scritta sulla prima pagina: « Altri vostri compagni lo hanno ricevuto>>. La P.S. ha indicato il Mugnaini come l'incaricato della diffusione e ritenne che fu lui a mandare le suddette copie anche ai fascisti. Ma è evidente che la diffusione fatta materialmente dal Mugnaini era l'emanazione del Comitato Federale il quale a sua volta riceveva le direttive e forse anche il materiale propagandistico da Bozzi per il tramite del Segretario Interregionale che inviava da Milano. Pertanto jJ Bozzi, il Castellani, il Mugnaini ed il Pezzati devono essere ritenuti colpevoli anche del reato di propaganda a senso dell'u.cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Nei riguardi dell'imputato Calosi la prova della sua appartenenza al Partito Comunista è data dal rapporto della Questura che afferma che egli milita nel Partito Comunista e che è nemico acerrimo del Fascismo e delle Istituzioni; è data altresì dai suoi comprovati rapporti col Pezzati e col Senatori il quale dopo l'arresto gli diede dal carcere l'incarico di prendere in consegna la bicicletta che egli a sua volta aveva ricevuto dal Partito per svolgere la sua attività di Segretario Federale. Pertanto, il Calosi, deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge 25.11.1926, n. 2008. Quanto al reato di propaganda ascritto al Calosi si osserva che sebbene la P.S. nel suo rapporto lo de.finisse anche propagandista, pure non vi sono elementi certi per ritenere che egli abbia partecipato alla diffusione dei giornali come gli altri; difatti non faceva parte del Comitato Federale, né è risultato che avesse partecipato a riunioni; e pertanto da tale capo di accusa deve essere assolto per non provata rèità. Passando all'applicazione deìle pene il Tribunale, vagliando il grado di responsabilità di ciascun imputato in base alle risultanze del dibattimento, le determina come appresso. A Bozzi Gino infligge : r) per il reato cli appartenenza al Partito Comunista 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubbiici uffici a senso del 1° cpv. del-

PRIMA

P,\RTE :

SENTENZE PRONU:-JCl,\TE

DAL T.S . D.S .

2II

l'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, ed aggiunge alla pena della reclusione 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma deJl'art. 28 C.P.; 2) per il reato di propaganda 5 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a senso del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene a norma degli art. 68 - 29 C.P. si perviene alla complessiva pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione, alla interd.izione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S .. A ciascuno degli imputati Castellani Armando e Mugnaini Gino infligge: I) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a senso dei citati articoli; · 2) p~r il re_a~o di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua_ da_i p~bbhci uffici e 3 anni di vigilanza speciale a senso degli articoli sopramd1cat1. E proce~endo al cumulo giu:idico delle pene si perviene per ciascuno alla complessiva pena della reclusione per .la durata di 5 anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. A Pezzati Luigi infligge: r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; 2).per il :e.ato di_propaga~da_2 ~~nidi reclusione, l'interdizione perpetua da1 pubblici uffici e 3 anru eh vigilanza speciale. E poiché il Pezzati al tempo dei reati era n1inore de<.Tli anni 2I , il Tribu~ale valendo.si della facoltà dell'art. 6 della citata legge \5.11.1926, n. 2008, r~duce per ciascun r_eato le pene della reclusione alla metà, e sostituisce per ciascun reato alla mterdizione perpetua l'interdizione temporanea per ìa durata di I anno e 6 mesi. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene così ridotte e sostituite, _a norma degli art. 6~ - 74 C._P., si perviene alia complessiva pena della reclus10ne per la durata d1 2 anm, alla complessiva pena della interdizione per la durata di 3 anni, e rimane ferma la vigilanza speciale per 3 anni. A Calosi Primo infligge : per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della P.S.. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P..


PRI MA PART E : 212

SEKTENZE

P RONUNCI ATE DAL T.S.D .S.

213

'l'RlBU NALE SPEC!ALG PER LA DI FESA DELLO SL\TO

P. Q.

:M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 56 - 63 - 68 - 74 C.P.; 4-6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 485 C.P. Esercito, dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di tutti gli imputati in ordine al de~itto di ricostituzione per inesistenza di reato e nei riguardi cli Calosi Pruno anche in ordine al delitto cli propaganda per non provata reità. Ritiene quindi tutti gli imputati suddetti colpevoli degli altri reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: Bozzi Gino alla complessiva pena di 7 anni e 6 mesi cli reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Castellani Armando e Mugnaini Gino ciascuno alla complessiva pena di 5 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Pezzati Luigi, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 2 anni di reclusione ed a 3 anni di interdizione dai pubblici uffici. · Calasi Primo alla pena di 2 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Condanna infine tutti a 3 anni ciascuno di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, 11.3.r929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1 r. 1932, n. 1403: Castellani: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il ro.n.1932. Detenuto dal 7.3.1928 al ro.rr.1932. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi e 3 giorni. Bozzi: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dal 31.ro.1928 al 14.11.1932. Pena espiata: 4 anni e 13 giorni.

Mugnaini: detenuto dal 15.3.1928, viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Soriano nel Cimino il 10.11.1932. Calosi: detenuto dal 9.3.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Campobasso il 9.3.1930. Pezzati: detenuto dall'S-3.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di L'Aquila 1'8.3.1930.

Nei confronti di tutti il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 30. 1r. 1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, dichiarando, contemporaneamente, cessata l'esecuzione della libertà vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici.

La sentenza del T.S.D.S. clell'1r.3. 1929 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Penale) con sentenza emessa in camera cli consiglio il 29.11.1968.


214

TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 167/1928

SENTENZA N. 23

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

PRIMA PARTE:

SE~TEKZE

PRONUNCIATE DAL T .S.D.S.

3) per il reato previsto e puni to dall'u.cpv. del suddetto art. 4 e dall'art. 63 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo sopraddette, in correità fra loro, fatto propaganda dei programmi, delle dottrine e dei metodi di azione del Partito Comunista, mediante diffusione di stampati e riunioni clandestine.

Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Cau Lussorio, Mucci Giulio, Alfaro Alfredo De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali . Udita la requisitoria del P.M .. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso:

Taddei Paolo, nato il 4.4.1904 ad Empoli (Firenze), manovale, detenuto dal 22.3 .1 928; Vezzosi Paolo, nato il 30.10.1900 ad Empoli (Firenze), falegname, detenuto dal 12.3.1928; Rigacci Cesare, nato il r4.r .r902 ad Empoli (Firenze), falegname, detenuto dal 22.3.1928; Lari Pietro, n ato il 17.6.1907 ad Empoli (Firenze), vetraio, detenuto dal 24.3.1928; Pacenti Ugo, nato il 9.1r. r898 a San Casciano (Firenze), meccanico, detenuto dal 21.3.1928; Falchini Gino, nato il 6.7.1899 a San Casciano (Firenze), operaio, detenuto dal 24.3.1928; Scardigli Orfeo, nato il 1°.9.1899 ad Empoli (Firenze), muratore, detenuto dal 22.3.1928.

IMPU TAT I

r) per il reato previsto e punito dalla P·P· dell'art. 4 de lla leo-oe ~5.r1.19!6, n. 2008, e dall'art. 63 C.P. per avere, nella provincia di Fire~~e lll c?rre1tà fra loro, ricostituito il disciolto Partito Comunista dalla seconda meta del r927 al marzo 1928; 2) per il reato previsto e punito dal r" cpv. del citato art. 4 della lego·e suddetta per avere fatto parte del Partito Comunista fino al marzo 1923; 0

La Regia Questura di Firenze con lo stesso rapporto del 26.3.1928 col quale ha denunziato Castell ani Armando e gli altri comunisti che avevano svolto la loro attività nella città di F irenze, informava altresì che dopo l'arresto di costoro aveva esteso le indagini nella provincia, e specialmente nella zona empolese dove non era cancellato ancora il ricordo dei dolorosi fatti verificatisi nel 192r. E le indagini avevano portato alla identificazione dei fiduciarii del Partito in Empoli nelle persone di Taddei Paolo, Rigacci Cesare, Vezzosi Paolo, Lari Pietro, detto Broddo, e Scardigli Orfeo; alla identificazione del fidu ciario per la zona di San Casciano Val di Pesa nell a persona di Pacenti Ugo; ed alla identificazione del capo - gruppo nella frazione di Mercatale Val di Pesa nella persona di F alchini Gino. L a identificazione di costoro avvenne in seguito alle indicazioni date alla P.S. dallo stesso Segretario Federale Senatori Alfredo già arrestato nel! 'estate del 1927. Taddei Paolo, che secondo il rapporto della Questura, ed anche secondo quello dei Carabinieri, ha militato, e si vuole militi ancora nel P~rtit? Comunista, ha svolto attiva e nascosta propaganda fra le masse operaie d1 Em~ pol i. Dal certificato penale risulta fu coinvolto nell'e_ccid!o di Empoh del 1921 , e poi prosciolto dalle Assise per negata partec1paz10.ne al fatto. Egli quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha detto d1 no~ avere partecipato al movimento comunista di Empoli, e di non aver mai co~osciuto il Senatori. Uguali dichiaraz ioni ha fatto al dibattimen to . Il teste Vtce Questore Cammarota ha dichiarato che il T addei fu a lui indicato dal Senatori quale fiduciario del Partito Comunista nella zona di Empoli, ma egli non è a conoscenza di fatti specifici a carico del Taddei. Dall'interrogatorio reso dal Senatori alla P.S. risulta infatti che questi ha indicato il T addei quale fiduciario. Però quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha di-

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TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

c.hiarato che egli nulla di preciso può affermare sul conto del Taddei e che non ha avuto mai rapporti con lui. L'imputato Rigacci Cesare, secondo il rapporto della Questura e secondo quello dei Carabinieri, h a militato per il passato e si ritiene militi tuttora nel Partito Comunista; si dimostra contrario all'attuale Regime; e fu coinvolto nell'eccidio di Empoli e poi prosciolto. Il Rigacci quando fu interrogato dalla P.S. e dal Giudice Istruttore ha dichiarato di non aver partecipato in nessun modo al Partito Com unista e cli non conoscere neppure il Senatori. Uguali dichiarazioni ha fat to al dibattimento. Sul suo conto il teste Vice Questore Cammarota ha detto che il Senatori lo indicò a lui quale fiduciario di Empoli. Davanti al Gi udice Istruttore però il Senatori h a ritrattato quanto aveva detto al Vice Questore Cammarota dichiarando cli non poter affermare nulla cli preciso sul conto del Rigacci e di non aver m ai avuto rapporti con lui ed uguali dichiarazioni ha fatto il Senatori anche al dibattimento. Non vi sono aitre risultanze a carico del Rigacci . L'imputato Vezzosi Paolo, secondo il rapporto della Questura, ha sempre militato nel Partito Comunista e fu anche coinvolto nel processo per l'eccidio di Empoli e poi prosciolto. Risulta inoltre che recentemente avrebbe svolto in Empoli attiva propaganda per la riorganizzazione della Sezione Giovanile Comunista diventandone fid uciario. Dal rapporto dei Carabinieri risulta che in passato professò apertamente idee sovversive senza però essere iscritto a nessun Partito. Egli quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha dichiarato di non essere iscritto al Partito Comunista ed h a soggiunto che dopo il servizio militare si iscrisse al circolo ricreativo fasc ista Guglielmo Oberdan in Ovale. Uguali dichiarazioni ha fatto al dibattimen to. Il teste Senatori che alla P.S. aveva indicato il Vezzosi quale fiduciario per gli adulti, invece davanti al Giudice Istruttore cd al dibattimento disse di non poter affermare nulla di preciso e di assoluto sul conto del Vezzosi e di non aver avuto mai rapporti con costui. Anche il Vice Questore Cammarota ha confermato che a lui il Vezzosi fu indicato dal Senatori quale fiduciario del Partito in Empoli , ma egli non conosce fatti specifici a suo carico. L'imputato Lari Pietro dal rapporto della Questura risulta che milita nel Partito Comunista giovanile e che nella zona empolese è uno dei più attivi propagandisti, nemico acerrimo del Fascismo e delle Istituzioni. Dal rapporto dei Carabinieri risulta che militò e si vuole militi tuttora nel Partito Comunista; che apparentemente non spiega alcuna attività, che non è capace di fare propaganda, ma potrebbe divenire pericoloso in caso di sollevamento di masse popolari . Il Lari quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha dichi arato di non aver mai fatto parte del Partito Comunista, e di essere invece iscritto al Sindacato fascista bottigliai. Al dibattimento il Lari fece le stesse dich iarazioni. Il teste Senatori mentre aveva detto in primo tempo alla P.S. di sapere che il Lari ricopriva da tempo una impor-

PRnIA

PARTE:

SE:s;TEl'\ZE

PRON"GNCIATE DAL T .S.D.S.

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tante carica nella zona di Empoli, invece davanti al Giudice Istruttore ed al dibattim ento ha dichiarato che nei r iguardi del Lari, detto « Broddo », non sa nulla di scienza propria e che quanto ha detto alla P.S. lo seppe da tale Maestrello (r). Il teste Vice Questore Cammarota ha confermato che fu il Senatori ad infor marlo che il Lari ricopriva una importante carica nel Partito in Empoli ; ma non ha dati specifici sul suo conto. L'imputato Pacenti Ugo dal rappor to della Questura risulta che in questi ultimi tempi m ilitava nel Partito Comunista facend o cauta propaganda nell'elemento operaio. Nel rapporto dei Carabinieri è detto che prima della !!Uerra non manifestava idee politiche; che durante la guerra si comportò ~alorosamente e fu il solo in San Casciano che prese parte alla spedizione di Fiume. Che dopo la <ruerra dimostrò tendenze per il Partito Popolare, e o poi passò nei Partiti estremi, m a non ha ricoperto cariche né era ritenuto pericoloso. Egli, quando fu interrogato dalla P.S., ha detto che nella primavera del 1927 fu invitato da un certo Tocci a prendere parte al movimento comunista ed a raccogliere somme per il Soccorso Rosso. Che successivamente il detto Tocci lo presentò al Senatori il quale gli fece la stessa proposta; che nell'estate del 1927 p rese parte ad una riunione tenuta alla Calcinai a dove si parlò del Soccorso Rosso, ed in quella occasione fu versata a tale scopo una certa somma rimasta dalle quote versate dagli intervenuti per la cena. Che il Falchini in quella circostanza ebbe incarico di raccogliere somme fra i compagni, e dopo un certo tempo consegnò a lui lire 84 ricavate dalla raccolta ed egli le passò alla madre del Tocci. Quando il Facenti fu interrogato dal Giudice Istruttore ha dichiarato che non si è mai occupato di politica e che la riunione alla Calcinaia h a avuto soltanto lo scopo di fare una scampagnata. Uguale dichiarazione fece al dibatti mento. Si osserva però che merita maggior fede la dichiarazione fatta davanti alla P.S. sia perché non si comprenderebbe la ragione di una rivelazione così precisa e dettagliata se non avesse fondamento di verità, sia perché essa trova conferm a nelle dichiarazioni dello stesso imputato Falchini come si dirà più oltre. Lo stesso teste Senatori ha confermato anche davanti al Giudice Istruttore che il Pacenti era capo - gruppo di San Casciano Val di Pesa. L'imputato Falchini Gino dal rapporto della Questura risulta che negli ultimi tempi apparteneva al Partito Comunista e che svolgeva cauta e penetrante attività per fare proseliti tanto che fu nominato capo - gruppo per la zona di Mercatalc Val di Pesa. Nel rapporto dei Carabinieri è detto che dopo l'avvento del Fascismo cessò in apparen;r,a ogni attività politica dimostr ando di essere ravveduto . Egli, quando fu interrogato dalla P.S., ha dichiarato che fu iscritto al Partito Comunista sino a 4 m esi prima dell'arre( 1) Per Maestrello Felice vedi pag . 78.


218

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

sto, che ha sempre versato la quota mensile di lire 4 a Pacenti Ugo capo zona, e che una volta gli ha anche dato lire 84 rappresentanti le quote di iscrizione al Partito. Ha confessato inoltre che nella riunione alla Calcinaia gli fu dato l'incarico del Soccorso Rosso e che in quella stessa occasione ha incassato una certa somma rimasta dalle quote che i convenuti versarono per la cena. Davanti al Giudice Istruttore ha però modificato le dichiarazioni fatte alla P.S. dicendo di essere stato iscritto al Partito Comunista negli anni I926 - 1927 senza tessera e senza pagare alcuna quota, ed ha negato di avere raccolto danaro per il Partito Comunista. Al dibattimento ha dichiarato di non essere stato mai iscritto al Partito Comunista e di non aver raccolto danari. Si osserva che la ritrattazione della prima dichiarazione fatta alla P.S. non può essere che la conseguenza di una meditata discolpa, ma essa non distrugge la confessione del primo momento che non sarebbe stata fatta se non fosse corrispondente al vero. L 'imputato Scardigli Orfeo daì rapporto della Questura risulta che milita nel Partito Comunista sin dalla sua costituzione, che fu coinvolto nel processo per l'eccidio di Empoli e poi prosciolto, e che recentemente cooperò con i fiduciarii di Empoli alla riorganizzazione delle file scompaginate. Nel rapporto dei Carabinieri è detto che in passato militò nel Partito Comunista ed esplicò propaganda. Che attualmente non si occupa di politica, ma è sempre di convinzioni contrarie al Regime ed al Governo Nazionale. Che sovnon è ritenuto -pericoloso, ma potrebbe diventarlo in caso di risverrlio o versivo. Egli, quando fu interrogato dalla P.S., ha dichiarato di essere stato iscritto alla sezione del Partito Comunista di Empoli sino alla fine del 1927 e di avere pagato lire 4 al mese. Davanti al Giudice Istruttore ha confermato la dichiarazione fatta alla P.S .. Però al dibattimento ha negato quanto aveva detto alla P.S. cd al Giudice Istruttore, confessando solo di essere stato iscritto al Partito Comunista sino al maggio 1927. Il teste Senatori tanto davanti alla P.S. quanto davanti al Giudice Istruttore ha confermato che lo Scardigli era capo - zona di Empoli. Ed il teste Vice Questore Cammarota ha dichiarato al dibattimento d'avere saputo dal Senatori che lo Scardigli appartiene alla sezione di Empoli. In base a tali risultanze il Tribunale ritiene che devesi escludere il reato di ricostituzione del Partito Comunista ascritto a tutti o-li imputati perché il detto Partito, come nella città così nella provincia di Firenze non si disciolse, e quindi non aveva bisogno di essere -ricostituito né ali attuali imputati hanno svolto attività in tal senso. Perciò in ordine a tal~ capo di accusa devesi dichiarare non luogo a procedimento penale per inesistenza di reato. Che non vi è la prova che si sia fatta della propaganda ad opera degli attuali imputati .in quanto che, mentre nei rapporti della P.S. si accenna a della propaganda, pure fatti concreti non sono emersi a carico di nessuno

PRI MA

i'ARTE:

SEKTENZE PRONUNCIATE DAL T .S.D .S.

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degli imputati i quali perciò da questo capo d'accusa devono essere assolti per non provata reità. Che l'accusa contro gli imputati Taddei, Vezzosi, Rigacci e Lari di .appartenenza al Partito Comunista è stata posta in grave dubbio dalle contraddittorie dichiarazioni fatte dal Senatori nei riguardi di costoro; e lo stesso Vice Questore Cammarota ha dichiarato che egli non può offrire dati di fatto positivi e che la sua denunzia ebbe origine dalle informazioni a lui date dal Senatori. Pertanto i quattro suddetti imputati devono andare assolti anche eia questo capo di accusa per non provata reità, ed essi devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. Che nei riguardi di Pacenti, di Falchini e di Scardigli la prova della loro appartenenza al Partito Comunista emerge dalle loro stesse dichiarazioni, e perciò essi devono essere ritenuti colpevoli di tale reato. E pertanto determina di infliggere a ciascuno di essi la pena della reclusione per la durata di 2 anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Però, tenuto conto che a loro carico non sono emerse circostanze che presentano carattere di gravità e che al dibattimento essi hanno dimostrato di volersi ravvedere, il Tribunale ha ritenuto opportuno concedere a loro le attenuanti generiche a senso dell'art. 59 C.P., e valendosi della facoltà contenuta nell'art. 6 della citata legge 25.1r. 1926, n . 2008, riduce per ognuno di essi la pena della reclusione ad r anno ed r mese e sostituisce alla interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea anche per la durata di r anno ed r mese. E poiché la reclusione supera la durata di I anno condanna altresì ciascun imputato a 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 28 C.P.. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali. 0

P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. r3 - 20 - 28 - 39 C.P. e gli art. 4 - 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 485 C.P. Esercito, dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di tutti gli imputati in ordine al delitto di ricostituzione per inesistenza di reato e li assolve dal delitto di propaganda per non provata reità. Assolve altresì Taddei Paolo, Vezzosi Paolo, Rigacci Cesare e Lari Pietro anche dal reato di appartenenz~.i al Partito Comunista per non provata reità ed ordina che costoro siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ritiene Pacenti Ugo, Falchini Gino e Scardigli Orfeo colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista e !i condanna ciascuno, col beneficio delle attenuanti generiche, ad r anno e 30 giorni di reclusione, alla interdì-


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TRIBUNJ\LE SPECI ALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE :

zione dai pubblici uffici per egual tempo, a 3 anni di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, 12-3-1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Facenti: detenuto dal 2r.3.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Roma il 20-4-1929; Falchini: detenuto dal 24.3.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Roma il 23-4-1929; Scardigli: detenuto dal 22.3.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Roma il 21.4.1929. La sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 12.3.1929 viene dichiarata gmridicamente inesistente, ai sensi dell'art. I del D.L.L. 27.7.1944, n. r59, dalla Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Penale) con sentenza emessa, in camera di consiglio, il 14.12.1973.

T RIBlJi\'/1.LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, addì 12.3.1929 - Anno VII

lJFFTClO DEL PRESIDENT E

A S.E. il Capo del Governo Roma

OccErro : Rapporto delle udienze dei giorni 4, 5, 6, 7,

II

e 12.3.1929.

Processo contro Hofmaier, Ghidetti, Monfrini ed altri 12, contro Castellani ed altri 6, e contro Taddei ed altri 6 Tutti rinviati a giudizio ma in gruppi separati e secondo connessione di reato o di territorio. In Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, fino ai gennaio 1928. Veramente attrezzata e pericolosa riorcranizzazione del Partito Comun ista in Italia, ispirata e diretta dallo svizz~ro Hofmaier.

SEKTENZE P RO NUN CIAT E

DAL 'l'.S. D.S.

221

r" gruppo: Hofmaier Emilio: già notato dalla polizia per le sue frequenti calate in Italia. Vi giunse, l'ultima volta, il 15.10. 1927 ben fornito di denari e munito cli un attrezzatissimo armamentario di documenti clandestini, passaporti, tessere, cifrari e timbri di ogni genere svizzeri ed italiani. Basti dire che aveva ben 12 pseudonimi ad ognuno dei quali corrispondevano biglietti da visita con diverse c1ualifiche e documenti cli frontiera e tessere. Prese subito contatto con i vari interregionali già precedentemente avvisati, presiedette riunioni clandestine, assegnò sussidi ed incombenze e rifornì tutti di falsi documenti e cli materiale sovversivo. E' risultato chiaramente che egli era un alto funzionario del Comintern, iscritto alla sezione comunista di Basilea, ma rappresentante della sezione italiana in seno al comitato internazionale comunista. Lo stesso Ministero degli Esteri lo qualificò al momento dell'arresto, persona di fiducia del commissario del popolo Manulinski. Individuo molto intelligente e particolarmente capace di organizzazione clandestina. In udienza ha tenuto contegno rispettoso e corretto ed è stato deferentemente trattato dai compagni di gabbia che hanno cercato cli attenuare in tutti i modi la di lui responsabilità. Durante il periodo istruttorio ha mostrato cli nutrire molta fiducia neil'intervento - in suo favore - della delegazione svizzera con la quale ha sempre mantenuto contatto. (Mi risulta - per informazioni segrete - che l'onorar io dell'avvocato difensore è stato pagato dalla stessa delegazione svizzera in Roma). E' stato condannato al massimo della pena: 15 anni e 9 mesi di reclusione. Chierichetti Giuseppe: comunista convinto ed attivo da molti_ anni. Organizzò in Abbiategrasso le due riunioni presiedute dall'Hofmaier. Condannato a 5 anni di reclusione. Arioli Ercole: coadiutore del Chierichetti, ma meno attivo e meno pericoloso. N ella sua abitazione vemvano tenute le adunanze clandestine. Condannato ad anni 4 di reclusione. Amedeo Cesare e Zelia Giuseppina: stipendiati comunisti. Corrispondenti in Italia dell'Hofmaier.


PRn!A PARTE : TRIBU:-IALE SPECIALE PER LA DI FESA D ELLO STATO

222

Condannati ciascuno ad anni 3 di reclusione. 2°

gruppo:

Ghidetti Vittorio : già segretario federale del Partito Comunista in Treviso e consigliere provinciale. Assegnato, nel 1926, al confino di polizia, si rese latitante e visse in Torino, sotto falso nome, assolvendo incarichi di fid ucia nell'organizzazione comunista piemontese e ligure. Provvide in modo particolare al reclutamento degli operai di Torino e dei metallurgici di Savona. Rilevò l'Hofmaier alla stazione di Torino. Trovato in possesso di numerosi documenti comprovanti la sua attività sovversiva. Condannato ad anni I I e mesi 3 di reclusione. Tepasso Giovanni: comunista già noto alla polizia. Fuoruscito in Francia. Rientrato clandestinamente, coadiuvò il Ghidetti nell'ufficio 10° (segretariato interregionale Piemonte e Liguria). Condannato ad anni 10 di reclusione. R~gazzi Binde e Giaccaglia Lea : comunisti addetti agli uffici 9° e 19° (organizzazione femminile e propaganda). Attivi ed irriducibili per quanto di poche risorse intellettuali. · Condannati rispettivamente ad ann i 4 di reclusione.

30 gruppo: Monfrini Bruno : segretario fed erale sindacale di Milano. Comunista convinto ed acerrimo nemico del Regime. In udienza, pur senza spavalderia ha riconosciuto ogni suo addebito. Condannato ad 8 anni di reclusione. Sangiorgio Mario: aiutante del Monfrini. Consegnatario di un magazzino ove venivano depositate le pietre poligrafi.che e tutto il materiale sovversivo (Via Ruggero Di Lauria). Organizzatore di convegni sovversivi ed abile propagandista. Condannato ad anni 6 di reclusione. Conca Angelo : delinquente comune. Disertore e ladro (4 volte condannato). Galoppino comunista. Condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Pompili Quinto: corriere comunista fra Milano, Genova e Torino. Condannato ad anni 3 di reclusione.

SEYfE);ZE P RONU:-SCI ATE DAL

r .s.o.s.

223

Grassi Vittor.io: ex capo - stazione esonerato. Partecipò a riunioni comuniste. Condannato a 2 anni di reclusione. Capra Attilio: proprietario della_ tipografia d~ Via ~alla~oli in Milano ove venivano stampati i fogli sovversivi. Ha moglie ~ sei figli. . In udienza ha pianto escludendo fermamente d1 essere comumsta. E' risultato inf;tti che egli - tipica figura di pover'uomo - agì a solo fine di lucro. E' stato condannato al solo carcere sofferto (1 anno di reclusione).

40 gruppo: Bozzi Gino: membro del comitato centrale del Partito Comunista. . . Espatriò clandestinamente con l'amante, tale Fib~i ,I~le._ Espulso dalla Svizzera venne consegnato alle Autonta 1tahane d1 Chiasso. Esaltato e caparbio sovversivo. Condannato ad anni 7 e mesi 6. Castellani Armando e Mugnaini Gino: il ~rimo, per in~aric~ del Boz~i, ricostituì in Firenze la sezione comunista e ricoprì la canea eh segretano . federale. (Fratello del fuoruscito Dario Castellani). Il secondo, facente parte del comitato provinciale, fece attiva propaganda. Condannati rispettivamente ad anni 5 di reclusione. Calosi Primo e Pezzati Luigi: membri del comitato federale di Firenze. Poco attivi e recuperabili. Condannati ciascuno ad anni 2 di reclusione. Sinio-a<r]ia Alessandro e Fibbi Iole : latitanti. Stralciato il processo. b

b

5° gruppo: Pacenti U cro e Falchini Gino: fiduciari nella zona di San Casciano. .o . . . ' Svolsero poch1ssuna attlvlta. . . . . Condannati ciascuno ad 1 anno e g1orm 30 d1 reclusione. Lari Pietro, Vezzosi Paolo, Rigacci Cesare e Taddei Paolo: irresponsabili e non pericolosi. Occasion almente requisiti_ dai cap~ri?ni.. . Indiziati perché sovversivi al tempo del tragico assass1mo d1 Empoh. Assolti per insufficienza di prove. N essun incidente. Conteano della difesa correttissimo. In pro~simità del Plebiscito ho sospeso le udienze fino ai primi di aprile. Il Luogotenente Generale Presidente F.to Guido Cristini


TR!l!UN/\LE S[>ECl 1\LE PER L1\ DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 568/1928

SENTENZA N. 24

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :

PRIM,\

PARTE:

SENTENZE P RONt;NCIATE DAL T.S.D .S.

22 5

nenti incitamenti alla insurrezione contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile, nonché offese contro il Capo del Governo. In Trieste, Venezia cd altro~e, in epoca imprecisata anteriore e prossima al settembre r928.

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale cli Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

IN PUBBLICA UDIENZA

Sen tito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero coi loro difensori la parola.

SENTENZA nella causa contro : Gianquinto Giovanni Battista, nato il 26.2.1905 a Trapani, procuratore legale, detenuto dal I().9.1928;

IL TRIBUNALE

Ritenuto che dalla lettura nonché dall'esame degli atti processuali e dalle risultanze dell'orale dibattimento si è statuito:

Pellegrinotti Ettore, nato il 24.5.1892 a Venezia, magazziniere, detenuto dal 1".9.1928; Scodellaro Luigi, nato il 26.1.1903 a Codroipo (Udine), commesso di negozio, detenuto dal 1°.9.1928; Benedetti Pietro, nato il 23.7.1896 a Mantova, rag10mere, detenuto dal

24.8.1928; Frucco Vittorio, nato il 24.5.1887 a Venezia, commerciante, detenuto dal 1°.9.1928; Marus Giuseppe, nato il 24.10. 1903 a Londra, giornalista, detenuto dal ·

1°.9.1928;

Gavagnin Armando, nato il 3.10.1901 a Venezia, redattore del « Gazzettino>>, detenuto dal 1°.9.1928; Fassetta Carlo, nato il 26.2.1876 a Treviso, agente di commercio, detenuto dal 27-9.1928; Daldello Carlo, nato il 22-3-1883 a Treviso, cartolaio e litografo, detenuto dal 27.9.1928. IlvCPUTATI

Del delitto di cui agli art. 63 C.P., 3 cpv. legge 25.u.1926, n . 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge e 120 - 252 C.P., nonché art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, per avere concorso alla diffusione di stampati conte-

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che la Questura di Venezia con suo rapporto del 17.9.1928 aveva denunciato gli imputati perché nella specifica rispettiva qualità di ben noti attivisti repubblicani, socialisti e democratici. Fin da quando nel dopoguerra imperava, specie nel Veneto, il sovversivismo capeggiato dal deputato Bercramo con tendenza spiccatamente repubblicana e antifascista, essi andavano ~splicando, dopo l'attentato di Milan~, ~ttività rivolu~i~naria stampando alla macchia manifesti di carattere allarm1st1co per le not1z1e esagerate sulle condizioni disagiate del nos tro Paese e sulle relative manifestazioni popolari contro il Regime, ecc.; di incitamento alla insurrezione armata contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile, usando altresì parole di offesa al Capo del Governo. Infine gli organi tutori dell'ordine pubblico avevano accertato che il O'ruppo dei vecchi affiliati alla disciolta sezione repubblicana, avvicinando individui appartenenti alle varie tendenze e partiti di opposizione agiva cli nascosto subdolamente per far sentire la propria voce; per raccogliere denaro necessario a sussidiare le vittime politiche; per diffondere clandestinamente i manifesti sovversivi stampati alla macchia. Dalle indagini investigative della P .S. e dalÌa confessione degli stessi imputati risultò che a tal uopo furono compilati tre manifesti sovversm, il primo intestato: « Non mollare )> ; il secondo « Manifesta~ione di diso~cupati a Venezia »; il terzo era. un << P~endo appello a S.M._ il ~on~ro Recrime )) con contenuto politico antmazionale a base cli frasi mc1tant1 b ' . ad a<rire con violenza contro il Governo e contro i Poteri dello Stato. Nei detti brnanifesti l'incitamento al popolo era sintetizzato nelle caratteristiche

R:

15. -

u.s.

1;


226

TRIBU!\'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

parole conclusive del manifesto « Non mollare >> : « ... Amici della grande battaglia! Contro di noi scoppiano ogni giorno folgori e tempeste. Serriamo le file e scendiamo nell'ombra. Non ci siano posti vuoti: chi cade sia immediatamente sostituito. Non sostiamo. Ad ogni scoppio si rafforzi la volontà di combattere e di vincere. A tutti i costi, o amici! Solo idee che hanno suscitato forte numero di martiri hanno trionfato. La libertà è cosa che si paga a caro prezzo. Bisogna non sostare e combattere. Gli altri resistono. Per noi che abbiamo detto addio ad ogni cosa per votarci all'impresa non si tratta di cadere ma di cadere in piedi! ». Nella « Manifestazione di disoccupati a Venezia»: ... « E' giunta l'ora ormai che i disoccupati piuttosto che contentarsi delle platoniche dimostrazioni silenziose e lasciarsi sciogliere daila polizia, pensino a dare un saggio concreto della potenza della fame e del loro odio verso il fascismo scendendo in piazza armati, decisi a finirla per sempre con chi li opprime e li affama ». Nel « Prendo appello a S.M. il Re » : ... « I malvagi attentati, cui per fortuna siete scampato, non sono che un indice purtroppo sicuro dello stato d'animo formatosi nella Patria nostra. Chi approva gli attentati non è certo meno criminale di chi li commette. Ma in quale altro modo, Maestà, è possibile dimostrare che oggi l'enorme maggioranza del popolo è assolutamente contraria allo stato di cose che si è venuto formando? Per chi parla o scrive c'è la galera od il confino: non rimangono che le bombe! ma a quale tragica conclusione si arriva. ... metodo unico perché le idee dei condannati trovino seguaci nel Paese. E notate, Maestà, questi seguaci saranno pochi, ma decisi a tutto. Voi avete chiamato al Governo un uomo nefasto, ebbene liberate l'Italia da tanta iattura». Il Gavagnin di Venezia si disse redattore dei manifesti « Non mollare» ed « Appello a S.M. il Re>>; e passò, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, i manoscritti al Fassetta di Treviso il quale a sua volta li consegnò al Daldello, esercente una tipografia in Treviso, perché stampasse le copie necessarie alla divulgazione per tutto il Regno. Così preparatosi e riunitosi il materiale in casa del Gianquinto, col concorso del Gavagnin, del Marus, del Pellegrinotti i quali tutti scrissero a mano alquanti indirizzi in buste chiuse tipo commerciale, mentre il Gianquinto ed il Benedetti fecero gli indirizzi a macchina, fu effettuata la spedizione per posta degli stampati clandestini, sopperendo alle spese anche di affrancatura con denari raccolti fra compagni di fede. Venne fatta diffusione per tutta l'Italia, con particolare destinazione, oltre ai privati, alle Autorità civili, politiche e militari. Una parte delle buste fu impostata ad Udine; ed altre a Vicenza, Verona, M ilano, Pisa, Firenze, Bologna, Padova, ecc.; per opera dello Scodellare e dello stesso Gavagnin che a tal uopo, entrambi, fecero il viaggio. Lo Scodellare approfittando della

PR1M:\

PART E:

SENTE1'ZE PRO!\' UNCIATE DAL T.S.D.S.

227

gita per recarsi a casa nelle vicinanze di Udine; mentre il Gavagnin girò per diporto. Il materiale, invece, divulgato a Trieste fu consegnato personalmente. A Venezia fu dato dal Gianquinto, allo Zanotto: il quale ultimo aveva ricevuto gli ordini dal compagno di fede Woditzka. Lo stampato « Manifestazione di disoccupati a Venezia» venne compilato dal Gianquinto, e consegnato al Benedetti per passarlo al Frucco; il quale ultimo fece delle copie in dattilografia. Tanto che trentasei di esse furono trovate in casa del Benedetti e due presso ìl Frucco. Sulla diffusione di tale stampato clandestino la Questura nessuna prova specifica fornì : certo però che fu redatto e dattilografato, per lo meno riproducendolo nelle trentotto copie rinvenute, allorquando a Venezia, come accenna lo stesso manifestino, si svolgevano silenziose manifestazioni di numerosi disoccupati sciolte per intervento energico della P.S.: e nel manifestino si usavano frasi incitanti il popolo a passare dalle dimostrazioni platoniche sciolte dalla Questura ... all'azione armata di rivolta contro i Poteri dello Stato. Invece fu accertata la divulgazione, perfino nel teatro « Goldoni » di Venezia, del « Non mollare)> e del « Prendo appello a S.M. il Re»: con la prova che nessuna copia fu spedita a S.M. il Re; invece ai privati, alle varie Autorità civili, militari e politiche del Regno. Per cui, come era evidentissimo, il gruppo repubblicano antifascista rivoluzionario, « fingendosi gruppo monarchico costituzionale fedele a S.M. il Re)), subdolamente mirava ad esercitare l'eccitamento del popolo contro il Governo, ricorrendo alla diffusione di un prendo appello a S.M. il Re. Tale volontà fu ancora meglio dimostrata attraverso gli altri due citati stampati, specie nel « Non mollare». Gli imputati sono di vecchia fede repubblicana, socialista, democratica cristiana e dovevano costituire il fronte unico; ed i capeggiatori del movimento si mantennero sempre in contatto con i compagni di fede, sovversivi anche confinati o rifugiati all'estero. Il Gianquinto, di Trapani domiciliato a Venezia, incensurato, risulta di buona condotta morale senza precedenti penali. Verso la fine del 1925 si trasferì a Venezia e nel dicembre dello stesso anno venne segnalato dalla Questura di Trapani per le sue idee repubblicane sempre professate e per la sua attività svolta. A Venezia si fece notare spesso assieme ai coimputati ed era conosciuto per collaboratore del giornale repubblicano di Treviso « La Riscossa». Il 26.r.1926 venne fermato insieme ad altri ventitré repubblicani di Mazzorbo, ove si era tenuto un convegno regionale presieduto dal Bergamo. Nell'agosto dello stesso anno, in seguito a perquisizione domiciliare fatta al repubblicano Monteleone, si ebbe la prova che lo stesso aveva rapporti politici col Gianquinto il quale si faceva mandare la corrispondenza con indirizzo convenzionale a Venezia. Il Pellegrinotti, di buona condotta e di buoni precedenti penali : professò sempre idee repubblicane ed esplicò sempre attività di Partito. Interven-


228

P RIM 1\

l'ART.E :

SE~ 'J'E NZE PRONU NCIATE DAL T .S.D.S.

T RIBUN.-11..E SPECl/\LE P.ER LA DIFESA !)ELLO STATO

tista per la grande guerra, combatté valorosamente rimanendo ferito. Nel 1924 ebbe inc~rico della costituzione dei combatten ti indipendenti e durante la ca1:np~gna mtrapresa allora dalla opposizione al Regime fece parte della « Italia l1b~ra >, svolgendo opera propagandista. Nel 1925 prese parte al congresso reg10nale del Partito Repubblicano indetto a Trieste. Nel gennaio 1926 venne a?es_tato con altri ventitré al congresso regionale presieduto da Bergamo. Nei d1Cembre dello stesso anno fu diffidato dalla P.S.. _ Il. Gavar,nin~ d~ Venezia,_ cli buoni p_recedenti, fece parte del gruppo g10vanrle umversitano repubblicano e poscia, dallo scioglimento del Partito, collaborò coi compagni di fede fino al suo arresto. Il Benedetti, di :Mantova trasferitosi a Venezia, di buoni precedenti: a. 18 anni si arruolò volo~tario ~i_ guer_ra negli alpini, e si congedò col grado d1 Ten:nte e c_o n la pens10ne d1 mvahdo. Spesso ebbe a trovarsi assieme coi van counputatl. . Il Fass~tta, di Treviso, di buoni precedenti, prese parte alla guerra rao·gmnge_ndo il gr~do di '!'enente; _vecchio socialista si mantenne in rappor~i con gli esponenti avversi al Regune. Daldello, d~ Tre".iso, di buoni precedenti, militò nel Partito Popolare, facendosi da ultuno ntenere avverso al Regime. Lo ?codellaro, 1i Codroipo, di buoni precedenti, svolse sempre attività del Partito Repubblicano, funzionando da segretario della sezione cli Codroipo. Il Fr~cco, di Venez~a, di buoni precedenti; volontario di guerra, gravemente ferito, conge?atos1 Sergente Maggiore. Già di idee socialiste, nel 1924 fece parte della sezione locale combattenti indipendenti . Il Marus, nato a Londra e residente a V ~nezia, di buoni precedenti. ~T~l 1921 trovan~osi a Venezia, avendo optato per la cittadinanza italiana, s1 iscrisse al Fascio ~ prese parte a spedizioni punitive contro comunisti, rimanendo anche fento dai comunisti. Di poi modificò le idee· entrato nel « Gazzettino >) con funzioni di redattore ebbe continui rapporti ~ol Gavagnin pure redattore dello stesso giornale. Dalle esplicite testimoniali di accusa e di difesa, nonché dalle stesse assu1:1zioni degli imputati,_ si è assodato che trattavasi di un vero e proprio mov1me!1to_ contro 11 Reif1me e, secondo lo stesso Gavagnin autore degli stampati, s1 era cl_ata _adesione al P:ogetto di G~anquinto di svolgere propaganda per la cost1tuz10ne della sezione repubblicana e la orcranizzazione cli un gruppo di opposizione antifascista con tendenza rivolu~ionaria; ed il ~ovimento si d~veva imrerni~re s~l~a propaganda spicciola fra i compagni d1 fede e fra gh elementi antifasc1st1; sulla clandestrna diffusione cli materiale stampato alla macchia. . In tale ~pera criminosa chi maggiormente dimostrò la fattiva attività fu 1! Gavagrnn, che d'accorcio col Gianquinto dava attuazione al progetto.

Entrambi gli imputati risultarono studiosi, di buona condotta privata, zelantissimi nel disimpegno delle proprie attribuzioni professionali, tanto che il Gava~nin ebbe incarichi di fiducia nella collaborazione del 0o-iornale il « Gazzettino,>. Coadiuvò il Gavagnin per la diffusione degli stampati il Pellegrinotti, addetto allo stesso giornale ìl « Gazzettino )) in qualità di magazziniere. E lo stesso Gavagnin ricorse al Fassetta per far stampare il « N on mollare» ed il « Prendo appello a S.M. n, il quale a sua volta, dopo di avervi apposto delle correzioni passò i manoscritti al Dalc!ello, insistendo perché gli facesse il favore particolare di stamparne complessive 350 copie mediante complessivo compenso di lire 90. Il Daldello si rifiutò, ma di poi alle 111s1stenze del Fassetta finì per impartire ord.ini al fratello tipograf~. Gli indirizzi preparati sulle buste tipo commerciale, contenenti una copia degli stampati incriminati, furono fatti anche dal Benedetti e dal Marus; il primo inoltre passò il manoscritto del Gianquinto, « Manifestazione di di~occupati ))'. al Frucco perché dattilografasse delle copie, però nessuna copia venne divulgata. Mentre larga diffusione ebbero gli altri due stampati mediante buste chiuse, talune delle quali furono impostate dallo Scodellaro, nella occasione che si recava in famiglia, nelle vicinanze di Udine. N el complesso delle testimoniali per tutti gli imputati furono offerte le migliori informazioni e trattasi di combattenti che hanno fatto con onore la grande guerra. Però mentre il Marus sostenne che diede la semplice adesione morale e scrisse qualche indirizzo per fare un favore al Gavagnin, compagno di lavoro al giornale, in quanto era legato da vincoli di riconoscenza per gli ~it:ti -~ at~ri~li ricevuti; il Benedetti che pure per compiacenza fece degli mc!mzz1; 11 Daldello che, per le insistenze del Fassetta, persona che godeva a Treviso di stima e che quindi esercitava anche una certa pressione morale, accettò la commissione; lo Scodellaro che, senza conoscere il contenuto delle buste, accettò di impostarne nella occasione di un ~uo necessario viaggio; il Frucco che con la cooperazione del Benedetti dattilografò uno stampato di carattere sovversivo che non ebbe diffusione, senza però che risulti sufficiente prova di diretto concorso nella divulgazione degli altri manifesti; per cui per i suddetti imputati si affaccia l'ipotesi dubitativa; invece per il Gavagnin, il Gianquinto, il Pellegrinotti ed il Fassetta si raccolsero tutti gli estremi oggettivi e soggettivi costituenti la configurazione giuridica dei reati loro ascritti: e che nella fattispecie integrano i delitti di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, e 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263. Ossia incitamento alla insurrezione contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile, nonché offese al Capo del Governo. Pertanto nei riguardi dello Scoclellaro, del Benedetti, del Frucco, ciel Marus e del Daldello non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità atti a statuire se o meno hanno agito con dolo, il Collegio è d'avviso di dichiararli V


23 0

l'RD{A PARTE:

TR!BUNALE SPECIALE l'llR LA DIFESA DELLO STATO

tutti assolti per insufficienza di prove : ordinando che vengano scarcerati immediatamente se non detenuti per altra causa. Esaminate e vagliate tutte le circostanze dibattimentali nei confronti del Gavagnin, del Gianquinto, del Pellegrinotti e del Fassetta, ritiene equo irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 3 cpv. della legge 25.1 1.1926, n. 2008: a Gavagnin anni 6 di reclusione; a Gianquinto anni 5 di reclusione; a Pellegrinotti e Fassetta anni 5; per il disposto dell'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n . 2263: a Gavagnin mesi 24 di reclusione e lire 1.000 di multa; a Gianquinto mesi 6 di reclusione e lire r.ooo di multa; a Pellegrinotti mesi 24 di reclusione e lire r.ooo di multa; a Fassetta mesi 6 di reclusione e lire 500 di multa. In considerazione degli ottimi precedenti e delle particolari circostanze nelle quali si svolsero i fatti il Tribunale ritiene di concedere le circostanze attenuanti al Fassetta ed al Pellegrinotti ed allora applicando il beneficio della diminuente della metà della pena per l'art. 6 della legge 25.11.1926, n . 2008, e operato il cumulo giuridico, per tutti in base all'art. 68 C.P., delle due pene complessivamente condanna: Gavagnin ad anni 7 e lire 1.000 di multa; Gianquinto ad anni 5 e mesi 3 e lire 1.000 di multa ; Pellegrinotti ad anni 3 e lire 1.000 d i multa; Fassetta ad anni 2, mesi 7 e giorni 15, nonché lire 500 di multa. Tutti alla reclusione, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S .. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici per il Gavagnin e temporanea per il Gianquinto per la durata della pen a. Oltre al pagamento in solido delle spese di giudizio e ad og111 altra conseguenziale di legge, per tutti.

SEXTENZE l'RONUNCIATE DAL T .S.D.S.

la durata della pena nei riguardi di Gianquinto; oltre. al p~gamento m solido delle spese di giudizio, e ad ogni altra conseguenziale d1 legge. Roma, 13.4.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.r.1930. n. r, e 5.11.1932, n. 1403: G avagnin: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Alessandria il 12.11.1932. Detenuto dal 1°.9.1928 al 12. TI . 1932. Pena espiata : 4 anni, 2 mesi e r I giorm. Gianquinto : viene scarcerato dalla casa di reclusione di Padova il JO. I I. 1932. Detenuto dal 1°.9.1928 al rn.rr.1932. Pena espiata : 4 anni, 2 mesi e 9 giorni. Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre il 24.5.1929 e il 4.8.1929; istanze respinte.

P. Q. M.

Visti gli art. 3 cpv. e 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008 ; 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263; 13 - 28 - 31 - 39- 63 - 68 C.P. ; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Scodellaro, Frucco, Marus, Benedetti e Daldello assolti per insufficienza di prove in ordine al reato loro ascritto, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Ritiene invece Gavagnin, Gianquinto, Pellegrinotti e Fassetta colpevoli dei delitti di cui al relativo atto d'accusa; ed in concorso del beneficio della diminuente della metà della pena in applicazione dell'art. 6 della le1:rne bb 25.u.1926, n. 2008, per F assetta e Pellegrinotti; operato il cumulo giuridico delle due pene, complessivamente condanna : Gavagnin ad anni 7 e lire r.ooo di multa; Gianquinto ad anni 5 e lire 1.000 di multa; Pellegrinotti ad anni 3 e lire 1.000 di multa; Fassetta ad anni 2, mesi 7 e giorni 15 e lire 500 di multa. Tutti alla reclusione con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. ; con la interdizione dai pubblici uffici, perpetua per Gavagnin, e temporanea per

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1'.r. 1930, n.

I:

Fassetta: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 2 5·3· 1 93I.

Detenuto dal 27.9.1928 al 25.3.1931. Pena espiata : 2 anni, 5 mesi e 28 giorni. Pcllegrinotti : viene scarcerato dallo stabilimento penale di Soriano nel Cimino il 20.2.1931. Detenuto dal 1°.9.1928 al 20.2.1931. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi e 19 giorni. Il Pellegrinotti inoltra, in data 8.7.1929, al Capo del Governo Benito Mussolini la seguente istanza di grazia:


'l'RlllU:-;rALE SPECIALE l'ER LA DIPESI\ DELLO STA'J'O

« Eccellenza, lo scrivente vi prega di acconsentirgli la grazia del condono della rimanente pena inflittagli dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

Perché l'Eccellenza Vostra possa essere illuminata sui motivi che posson? co~correre a _favore. dello scrivente Vi prego di ascoltare la sua parola umile, srncera e piena eh fede. E' vero, Eccellenza, che sono stato iscritto al Partito Repubblicano, ma ~ an~he vero che ad ogni prin~ipio politico _ho sempre e ovunque anteposto 11 m1~ forte amo~e per la Patria. Questo mio amore patrio l'ho consacrato, col mio fe r~ente interventismo, nel radioso periodo in cui l'Italia si preparò a scendere rn guerra per le sue sante rivendicazioni nazionali. Il mio amore per questa sacra Italia l'ho mostrato coll'accorrere entusiasticamente al fronte dove rimasi più volte ferito; dove, nell'adempimento del mio dovere, ebbi. l'o~orc di vedermi fregiare il petto di una medaglia di bronzo e di due croci cl~ guerra. Eccellenza, il mio amore per la Patria l'ho mostrato volendo nmanere al fronte quantunque ammalato, fino alla fine della guerra. Sono anche un invalido di guerra, invalidità che porto con orcrocrlio .._perché essa pure è una testimonianza del dovere compiuto. b b Non dovete credere, Eccellenza, ch'io voglia farmi bello di questo mio passato; no, perché ho sempre ritenuto che alla Patria bisocrna tutto dare sen~a null~ chiedere. Però questo mio passato militare, unita1~ente all'opera ant1eomumsta da me svolta nel dopocruerra, viene a confermare che non sono un irriducibile avversario al fasci;mo. .Se per il passato posso avere, in certi punti, male compreso il pensiero fasosta, posso anche affermare che in molti altri l'ho esaltato, specie perché c~lla Vostra ferrea volontà avete dato le ali alla vittoria di Vittorio Veneto, ah che erano state tarpate dalla furia bolscevica. . ~l cu,Ito ?ella Patria ho ~empre legato quello della famiglia, perciò la mia vita 1 ho mterame.ntc dedicata al lavoro e alla vecchia adorata mamma, 1~ qua~c, _in seg~ito ~l mio arresto, è venuta a trovarsi assolutamente priva d~ ogrn aiuto, d1 ogni ~o~fo-:to. ~~l'affe\to per mia madre ho legato quello d1 una donna che .la png10ma m1 1mped1 di sposare. Eccellenza, se non potete ascoltare la mia preghiera, quantunque ferve?te e si:1cera, ascoltate quell_a di una futura sposa, ascoltate quella della mia vecchia mamma che dal giorno del mio arresto vive lagrimando. Ascoltate, Eccellenza, la preghiera di quelle due donne, le quali, dalla mia condanna sono state tremend_amente :olpite. La condanna è molto più grave per quelle povere donne mnocent1 che per me colpevole. Eccellenza, sì è vero, ho errato, ma ho a:1che tai~to sofferto; per queste sofferenze, ma più ancora per quelle della mia vecchia mamma che la1wue nella miseria e della . f b mia utura sposa, facendo solenne promessa di uniformarmi a tutto alle direttive che il fascismo impose al f>aese, cosa che dati i miei p rinci;i mi

PRIMA PJ\RTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T,S,D,S.

2') ·")

:>:)

sarà facilissima, vi domando la grazia di ritornare libero alla Patria e alla [, . 1·1a. 1am1g Eccellenza, sono certo che ancora una volta mostrerete come nel vostro animo, alla forza si accoppi la generosità, perciò faccio promessa di testimoniarvi sempre e ovunque la mia sincera gratitudine; mentre la mia povera madre, che mi diede alla Patria, riavendomi da Voi, unitamente alla mia fidanza ta, saprà benedirvi. Il detenuto politico F. to Ettore Pellegrinotti P.S. - Chi sa di avere errato deve saper fare pubblica ammenda, perciò, Eccellenza, Vi prego di rendere pubblica questa mia domanda di grazia. Il detenuto politico F.to Ettore Pellegrinotti

>).

L'istanza viene respinta il 15.n.1929. Il Pellegrinotti viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 18.5.1957La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 18.12.1957 dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. nei confronti del solo Gianquinto. Con successiva sentenza emessa il 3.7.1962 la sentenza in questione viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. 159) nei confronti di tutti gli imputati che vennero condannati.

Nota . - Con ordinanza emessa il 2.ro.1928 il Giudice Istruttore (Antonio Scemi) ha dichiarato di non doversi procedere « per insufficienza di indizi di reità )) nei confronti dei coimputati: Daldello Amilcare, nato il 20.n.1868 a Noale (Venezia), tipografo; Pasetti Luigi, nato il 9-4-1899 a Venezia; Olbi Amedeo, nato il 29.5.1895 a Venezia; Gualdi Francesco, nato il 16.7.1895 a Modigliana (Forlì). Con successiva ordinanza del 17.ro.1928 lo stesso G .I. ha dichiarato di non doversi procedere « per insufficienza di indizi di reità » anche nei confronti del coimputato: Linassi Luigi, nato il 30.7.1893 a Casale sul Sile (Treviso), sarto.


TRIBUN,ILE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 561/1928

SENTENZA N. 25

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

PRI M11 PARTE :

SEKTENZ E

PRONUNCI ATE

DAL T.S. D.S.

2 35

I N PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .;

IL TRIBUNALE

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento s'è potuto accertare:

ha pronunciato la seguente IN FATTO ID IN DIRITTO

SENTENZA nella causa contro : Woditzka Giovanni, nato il 21.8.1898 a Zara, impiegato privato; Capanni Alberto, nato il 12.10.1893 a Scorticata (Forlì), commesso; Ceron Antonio, nato il 17. r. 1899 a Loreggia (Padova), impiegato privato; Rosenstock Ugo, nato il 14-12.1899 a Trieste, rappresentante; Zanotto Vincenzo, nato il 30-4-r88r a Venezia, impiegato privato. Detenuti dal 2r.8. r928.

IMPUTATI

Del delitto di cui agli art. 63 C.P., 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge e 120 - 2 52 C.P., nonché 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere concorso alla diffusione di stampati contenenti incitamenti alla insurrezione contro i Poteri dello Stato ed alla 0ouerra civile., nonché offese al Capo del Governo. Fatti avvenuti in Trieste ed altrove in epoca imprecisata anteriore e prossima al .settembre 1928.

Che nel settembre 1928, a Trieste, un gruppo di noti antifascisti andava esplicando attività antinazionale, divulgando clandestinamente il manifesto, stampato alla macchia, incriminato. Perciò sorpresi dalla Questura locale, venne statuito che essi erano in collegamento col gruppo antifascista repubblicano di Venezia, condannato da questo Tribunale con sentenza d~l 13.4.1929, per la diffusione clandestina del manifesto stampato alla maccl11a « Prendo appello a S.M. il Re})' contenente incitamenti alla insurrezione armata con-t;o i Poteri dello Stato ed alla guerra civile, nonché offese al Capo del Governo. Capeggiava il movimento il Woditzka il quale, a tal uopo, aveva mandato a Venezia per prendere i contatti c~l già giudica~o e c~mia:inato G_ia~quinto, lo Zanotto e per ritirare altres1 un pac~o d1 manifesti. Infatt_1, 11 pacco che si disse contenente solo cinquanta copie, fu portato e depositato dallo Zanotto presso lo studio commerciale tenuto da lui in comune col Rosenstock; e per incarico e con la cospirazione dello stesso Zanotto furono scritti vari indÌrizzi sopra buste chiuse, nelle quali erano stati messi degli esemplari cli detto «Appello», anche dal Rosenstock. Alcuni giorni dopo trovandovi il Rosenstock al _caf_fè Dante_, nella_ occasione che \Voditzka discuteva col Ceron sul modo d1 divulgare Il manifesto, pregò il primo di mandare a ritirare tutto il materiale. A t?l ~10po si presentò al detto studio il Ceron ma, secondo le stesse affermaz1on1 del Rosenstock, nulla gli fu consegnato perché in quel momento erano presenti persone estranee e quindi per precauzione lo Zanotto preferì effettuare di poi la conseana recandosi personalmente dal Ceron. La diffusione dello stampato fu largamente fatta con lo stesso sistema usato a Venezia: in buste chiuse affrancate spedite per posta. Dalle perquisizioni domiciliari risultò che il Ceron teneva ancora ventitré copie del manifesto incriminato; uno stampato del r924 a firma sua


TRIBUNALE SPECIALE PER !,A DI FESI\ DE LLO ST,\TO

di carattere sovversivo spiccatamente antifascista; quattro buste con un timbro di gomma portante- la dicitura « stampati » già impressa sulle buste in giudiziale sequestro: timbro che gli era stato venduto dal Capanni, commesso di negozio di cancelleria e cartoleria, il quale aveva fornito anche degli indirizzi allo Zanotto, al Ceron, al Rosenstock, trascritti sulle buste. Nel.l'ufficio Zanotto - Rosenstock furono trovate cinquantuno buste eguali a quelle usate per la diffusione dei manifesti. Dai rapporti informativi degli organi tutori dell'ordine pubblico, il Woditzka di Trieste, legionario dalmata, fece parte del direttorio della sezione repubblicana di Venezia nel 1921; capeggiando le squadre dei giovani repubblicani prese parte attiva nella organizzazione degli scioperi locali; diresse il giornale repubblicano « Emancipazione», scrivendo con lo pseudonimo di « L ibero Giuliano >> articoli violenti contro la 1'.fonarcl1ia e contro il Regime. Per la sua condotta sovversiva era spesso sorvegliato dalla P.S.; percosso dai fascisti nel 1925 fu tre volte assolto per amnistia dal reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato a mezzo della stampa; due volte per remissione di querela ed una terza per amnistia dal reato di diffamazione. Favorì il movimento segreto della « Giovine Italia» antinazionale e perciò nel 1928 fu denunciato ma, prosciolto, venne sottoposto a diffida della Questura. Il direttore della Società di Navigazione Triestina, Colonnello N ovati, testimoniò assai favorevolmente sulla condotta in servizio, sulla di lui attività anche in ore straordinarie perché padre di famiglia assai bisognoso; a dibattimento si dimostrò anche che iC Woditzka nel ì9r8, durante la guerra sfidando la morte, organizzò in favore dell'Italia la rivolta contro l'Austria, nella caserma di Zara; e che per l'Italia, fervente repubblicano, fece sempre la campagna irredentista sui giornali.. Il Ceron, di buoni precedenti, legionario fiumano, repubblicano di vecchia data, partecipò attivamente al Partito. Lo Zanotto, repubblicano e massone, iscritto da sette anni alìa loggia di Venezia, tenne i contatti coi compafTni di fede. '-' Il Capanni, di buoni precedenti, dei gruppo repubblicano ex combattenti di Trieste trasformatosi nella sezione « Italia libera», scioltosi nel r925: prima dell'arresto non era noto alla Questura per attività sovversiva. Il Rosenstock, fervente repubblicano fu gerente responsabile del giornale di Partito « L'emancipazione »; però appartiene a famiglia che ha eroici precedenti patriottici. Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che taluni degli imputati costituivano un gruppo di antifascisti che in collegamento coi sovversivi di Venezia, andavano esplicando opera criminosa a Trieste. Però la prova si è limitata per tutti alla so.la diffusione del « Prendo appello a S.M. »; quindi il Woditzka, il Ceron e lo Zanotto si sono resi colpevoli con la loro attività sovversiva, dei delitti previsti e puniti dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926,

PRIM.·\

PARTE :

SENTEKZE

PRONUKCIATE

DAL T.S .D .S .

n. 2008, e 9 cpv. della legge 24. ,2.1925, n. 2263. In q~~nto ~ella f~ttispecie si sono integrati tutti gli estremi soggettivi ed oggett1v1 costituenti 1~ confiourazione aiuridica dei reati di cui all'atto di accusa. Invece non s1 sono r:oo-iunte sufficienti prove di rei tà a carico del Capanni e del Rosenstock: in°quanto si affaccia per entrambi l'ipotesi dubitativa che possono o meno avere agito con dolo. Esaminando e valutando tutte le emergenze dibattimentali, in considerazione anche dei particolari precedenti ottimi patriottici, e che a canco degli imputati si è accertata la s~la ,att!vità_per -~a diffusione del « _Prendo appello a S.M. il Re », il Colleg10 e d avv1s? d·mogare le s:gu:nt1 pene. Per il disposto dell'art. 3 cpv. della citata legge, al Vvod1tzka, allo Zanotto ed al Ceron anni 5 di reclusione; ai sensi dell'art. 9 cp~. dell~ legge 24.12.1925, n . 2263, a Woditzka, allo Zanotto ed al Ceron_ 1:nes1 24 d.1 reclusione e lire 1.000 di multa, cadauno. E concedendo a tutti 11 beneficio delle circostanze attenuanti, in applicazione dell'art. 6 della legge .2?·1r.1926, n. 2008, devonsi ridurre le pene alla metà; di guisa che operandosi 1; cumulo giuridico delle due pene per il disposto dell'a~t. 68_ C.P. ~ompless~vamentc condanna \.Voditzka, Zanotto e Ceron ad anm 3 d1 reclus10ne e lire 1.000 di multa, ciascuno; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; col pag~mento in solido delle spese di giudizio; oltre ad ogni altra cons~guen~iale d1 legge. Ritiene assolti per insufficienza di indizi il Capanm ed il ~osenst?ck, 111 ordine ai reati ad entratnbi ascritti: ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa, in base agli art. 485 - 486 C.P. Esercito. P. Q• .M.

Visti gli art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n . 2008; 9 cpv: lcgg_e 24.12.1925, n. 2263; 13 - 28 - 39- 63 - 68 C.P.; 185 - 48~ C.P. ~serclt?, eh-

chiara Caoanni e Rosenstock assolti per insufficienza d1 prove m onime al reato lord ascritto: ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. . . . . . Ritiene invece Vvodi tzka, Ceron e Zanotto colpevoli dei reati d1 cui al relativo atto di accusa ed in concorso del beneficio della diminuente della metà della pena, in applicazione dell'art. 6 della legge. 25. r.r. 1926, n. 2008, operato il cumulo giuridico dell.e d_ue p~ne, coi_xipless1v~mente co1~dan~a ~ Woditzka Ceron e Zanotto ad anm 3 d1 reclus10ne e lire r.ooo eh mdta ciascuno; 'con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; col_ paga.mento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 15.4.1929 - Anno VII. Seguono le fame del Presidente e dei Giudici.


PRIMA PARTE :

TR!llUK/\J,E SPECIALE PER I, :\ DIFESA DELLO STATO

TRIBUNALE SPECLALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI F ASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1°.1. 1930, n.

2 39

SEKTE::-IZE PRO::-IUNCI1\TE DAL T ,S.D.S .

Roma, addì 15-4- 1929 - Anno VII

UFFICIO DEL PRESIDE~TE

1:

A S.E. il Capo del Governo Ccron : viene scarcerato dalla casa penale di Firenze il 16.2.1931.

Roma

Detenuto dal 21.8.1928 al 16.2. 1931 . Pena espiata :

2

anni, 5 mesi e 25 giorni.

OGGETTO :

Rapporto delle udienze dei g1orru

Zanotto : viene scarcerato dalla casa di reclusione di Lecce il 16.2.1931.

12,

13 e 15.4. 1929.

Processo contro Gavagnin, Gianquinto ed altri

12

Detenuto dal 21.8.1928 al 16.2.1931. Pena espiata :

2

anni, 5 mesi e 25 giorni.

Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 15.7.1930; istanza respinta.

W oditzka: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Capodistria il

15.2.1931. Detenuto dal 21.8.1928 al 15.2.1931. Pena espiata:

2

anni, 5 mesi e 24 giorni .

:V

~e~ 1~25,. ~l od.itzk~, venne d~n_unziato varie volte alla competente Autorita gmdlZ!ana d1 Tneste perchc mcorso nei reati di vilipendio pubblico alle istituzioni costituzionali dello Stato cd offese alla persona del Re. Nessuna condanna gli venne inflitta perché i reati summenzionati vennero dichiarati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 31.7.1925, n. 1277.

Nota. - Con ordinanza del 27.9.1928 il Giudice Istruttore (Antonio Sc~rni) ha dich ia~ato_di « non doversi procedere, per insufficienza di prove», nei confronti dei c01mputati: Felluga Umberto, nato il 17.9.1893 a Isola d'Istria, commissionario della Ditta Herion di Venezia; Tcnze Ferdinando, nato il 19.1. 1892 a Trieste, impiegato comunale; Orel Giuseppe, nato il 7.5.1899 a Trieste, impiegato privato. Tutti detenuti nelle carceri giudiziarie di Trieste dal 21.8.1928 al

28.9.1929.

In T rieste e Venezia, dallo scioglimento della « Giovine Italia» al· l'agosto 1928. . . . Repubblicani raccolti int~rno al '.< ~azzettlI~o d1 Venez_ia ». Mantene~ vano i contatti con i compagm della d1sc10lta sezione r~pub?licana_e con gl~ altri elementi di opposizione, allo scopo « di tener vivo 11 sentnnento d1 avversione al regime ». . . Dopo la straae di Milano intensificarono la propaganda antmaz1onale pubblicando manifesti allarmistici, incitando alla rivolta e procl~mand?, c~e aali antifascisti non rimanevano che le bombe e che parlare d1 legahta in t;mpo di tirannide significava essere pa~zi o c?mplici del tiranno. . Misero in circolazione per tutta Italia persmo un appello a S.M. il Re dichiarandosi - essi repubblteani - monarchici e costituzionali , ed inv~tanclo il Sovrano a liberare l'Italia da un uomo tanto nefasto e da tanta iattura (All. n. 1, 2 e 3). Il processo è stato trattato in due di_stinte ~di~nze. .. Il Collegio ha condannato soltanto 1 magg1on responsab1~1 assolvendo tutti quelli che avevano partecipato al fatto senza un dolo specifico, ma per essere stati abilmente reclutati ed illusi. Il contegno degli imputati è stato remissivo, anche se il Gavag~in e~ il Gianquinto hanno tentato - con disquisizioni filosofiche e_ le~terane - d1 riaffermare la non imputabilità di un appello al Sovrano per 11 nspetto dello Statuto e la liberazione dell'Italia dal Governo fascista. I difensori - esuberanti e prolissi - ma corretti e fiduciosi nella equità del Tribunale. Gava<rnin Armando e Gianquinto Giovanni Battista : principali responsabili. No~i avversari del Regime e repubblicani. . . . Oro-anizzatori del aruppo repubbl icano - monarchteo - antifascista. Redattori « Non molla~e dell'appello a S. Maestà e del libello in favore dei disoccupati di Venezia. Giornalisti intelligenti e colti. Il Gavagnin re-

del

»:


PRIMA PARTE:

'l'RIB\JNAJ.,E SPECI:\LE PER LA ))lFESA DELLO STATO

dattore del « Gazzettino JJ. Il Gianquinto già collaboratore della « Riscossa)> di Treviso. Condannati il primo ad anni 7, il secondo ad anni 5 di reclusione.

SENTENZI;

PRO:-.IUNCII\TE DAL T .S.D.S.

Reg. Gen. n. 557 / 1928

SENTENZA N. 26

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Pellegrinotti Ettore, Woditzka Giovanni, Ceron Antonio, Zanotto Vincenzo e Fassetta Carlo: repubblicani, massoni e sovversivi. Tutti antifascisti. Coadiutori del Gavagnin e del Gianquinto nella propaoanda e nella 0 diffusione dei manifestini. Condannati i primi quattro ad anni 3 di reclusione, l'ultimo ad anni 2 ' . . . mesi 7 e g10rm 15.

Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Scodellare Luigi, Benedetti Pietro, Frucco Vittorio, Marus Giuseppe, Daldello Carlo, Capanni Alberto e Rosenstock Ugo: assolti per insufficienza · di prove.

Il Luogotenente Generale Presidente F. to Guido Cristini

SENTENZA

nella causa contro: Valisari Gildo, nato il 19.9.1901 a Padova, pittore, detenuto dal 7.ro.1928; Bortolami Giuseppe, nato il 30.6.1904 a Padova, manovale, detenuto dal 3.9.1928; Sartorati Girolamo, nato il 29.5.1909 a Padova, fattorino, detenuto dal

10.9.1928; Barbano Luigi, nato il 15.2.1899 a Padova, impiegato, detenuto dal

10.9.1928; Nardo Cesare, nato il 28-3-1906 a Padova, pasticcere, detenuto dal

31.8.1928; Zerbetto Giovanni Battista, nato il 26.6.1906 a Padova, elettricista, detenuto dal 1°.9.1928; Donà Fiorello, nato l'rr.3.1906 a Campolongo (Venezia), falegname, detenuto dal 29.8.1928; Paoli Nicola, nato il 17.12.1899 a Pitigliano (Grosseto), chauffeur, detenuto dal r3.9.1928; Brun Aurelio, nato il 23.6.1901 a Codevigo (Padova), contadino, detenuto dal 29.8.1928. IMPUTATI

I primi sei: Dei reati cli cui all'art. 4 P·P·, 1° cpv. ed u.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in territorio di Padova, in epoca precedente e fino al 5.9.1928, svolto opera di ricostituzione del disciolto Partito Comunista, fa-

r6. - U.S.


TRIIIUKALE SPECIJ\l.E PER LJ\ DIFESA DELLO STA'!'()

cendo altresì propaganda dei programmi, delle dottrine e dei metodi di azione del detto Partito mediante riunioni e diffusione di manifesti sovvers1v1. Gli ultimi tre : Dei reati di cui al 1° cpv. ed u.p. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in territorio di Padova, in epoca precedente e .fino al 5.9.1928, appartenuto al Partito Comunista e fatto propaganda del programma, dottrine e metodi cli azione dello stesso Partito, mediante riunioni e diffusione di manifesti sovversivi.

IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requ1S1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva: IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Comando di Divisione dei CC.RR. di Padova e la Regia Questura di quella città con rapporti del settembre e dell'ottobre 1928 denunciarono i prevenuti ( 1) ed altri, assolti per insufficienza d'indizi dal Giudice Istruttore, perché appartenenti alla sezione del Partito giovanile comunista italiano di Cambroso di Codevigo, dai medesimi ricostituita in violazione delle leggi vigenti, come risultava da tessere e numerose stampe sovversive sequestrate a taluni di essi; perché avevano tenuto riunioni di propaganda in varie località nei pressi cli Padova; perché nella notte del 30 del precedente agosto avevano diffuso manifestini sovversivi lungo la Via Piove - Corte di Piove e nelle località Codevigo, Santa Margherita di Codevigo e Arzergrande; ed il Barbano ed il Paoli anche perché avevano inoltrato a Treviso stampe e circolari sovversive. Dall'istruttoria, però, il complesso dei fatti era risultato, anche per le scialbe figure dei partecipanti, di scarso interesse politico, tanto che, come si è accennato, molti dei denunziati furono prosciolti. I nove rubricati, però, furono con atto d'accusa rinviati a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe trascritti. In realtà su molti dei nove predetti non pesava che una chiamata di correo di due coimputati assolti, poi, in istruttoria e non comparsi a confcr(r) Vedi

e< Decisioni

6.1 r.1928, pag. 1261.

emesse nel 1928 ,,, ordinan~a del Giudice Istruttore del

PRIM A PARTE :

SEKTENZE

PRO:-.!UNCIATE DAL T .S.D.S.

marla in udienza. I giudicanti, quasi tutti, hanno respinto ogni addebito, fornendo alibi e giustificazioni non inverosimili, sicché, al!' orale dibattimento, anche per la insufficienza dei testi a carico i quali nulla hanno potuto riferire di concreto sugli incriminati, il fatto e la posizione di ciascuno di costoro sono rimasti circoscritti nei termini seguenti: Valisari Gildo, comunista schedato e diffidato ai sensi di legge, aveva esplicato attività comunista nei luoghi succitati, partecipando a qualche riunione d'indole sovversiva. Egli si è mantenuto costantemente negativo ad ogni contestazione mossagli; ma le chiare accuse dei coimputati N ardo e Brun, modificate solo in udienza all'evidente scopo di attenuare la posizione processuale del loro compagno di destino, e la firma del suo pseudonimo « Neva ,, su alcune tessere con bollo del Partito Comunista sequestrate, dimostrano che effettivamente nell'estate 1928 egli appartenne al disciolto Partito Comunista ricostituito nella provincia di Padova. Sebbene qualche indizio specie per le generiche indicazioni della P.S. sia affiorato circa la sua attività ricostitutiva e propagandistica del Partito sovversivo in discorso, non si sono acquisite prove serie in proposito. Il Valisari risulta affetto da tubercolosi e di tale malattia, che affligge tutta la sua famiglia, una sua sorella è morta il 12 del corrente aprile. Da quanto egli ha dichiarato e dal complesso delle risultanze, non è da escludersi che egli, nell'epoca critica, abbia esplicato l'attribuitagli attività delittuosa non per intima convinzione, ma per trarne qualche vantaggio economico in aiuto della sventurata famiglia, della quale pare fosse il meno invalido sostegno. N ardo Cesare, marito di una sorella tubercolotica del Valisari, ha qualche precedente penale e risulta ammonito, ai sensi della vigente legge di P.S., dal febbraio 1927. Confessa di aver partecipato ad una riunione comunista in località Chiesanuova di Padova; in istruttoria disse perché attrattovi dal cognato Valisari, ed in udienza, invece, ha modificato, da uno sconosciuto. Sebbene durante l'orale dibattimento siasi dimostrato particolarmente loquace ma incoerente nel discolparsi, tuttavia non sembra al Collegio che trattasi di individuo politicamente pericoloso. Valgano per il N ardo le stesse considerazioni esposte sopra per il Valisari relativamente alle pietose condizioni di famiglia ed ai motivi che verosimilmente lo spinsero a far parte del Partito illegale. Pertanto i giudici ritengono provvedimento equo assolvere per non provata reità Valisari e Nardo dalle imputazioni di ricostituzione e propaganda di un Partito disciolto, loro rubricate, e condannarli invece per appartenenza ad un Partito disciolto, ciascuno ad anni I e mesi 1 di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per ugual durata della pena predetta, a 3 anni di vigilanza speciale della P.S. ed, in solido, al pagamento delle spese processuali, e tanto in applicazione degli art. 4, 1° cpv. - 6 (perché ritengono cli lieve entità il fatto dai due commesso) della legge 25.rr.1926, n. 2008, r320 - 2 8 - 39 C.P., 485 C.P. Esercito.


2

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TRtnU:-IAL!, SPECfALE PER LA DIFESA OE!, LO STATO PRnlA PART E:

SENTEKZE PRONUNCIATE DAL T,S,D.S.

· - - -- - -- - -

Quanto agli altri giudicandi, non sono emerse prove da giustificare una sentenza di condanna. Infatti: Bortolami Giuseppe fu comunista quando l'esserlo era tollerato dalle leggi. Circa i fatti di cui risponde nessuna pr~va a suo ~arico ha a~u_t~ ratifica orale. Le prove orali anzi sono state a lui favorevoli. La perquis1z1one ebbe esito negativo. Egli ha sempre respinto risolutamente ogni addebito. Sartorati Girolamo nessun rilievo ebbe mai dalle Autorità, tanto che fu assunto come fattorino alla federazione fascista agricoltori di Padova. Gli fu sequestrato un pezzo cli carta sul qual.e .figurano scarabocchiate poche parole il cui significato generico potrebbe far pensare anche a inclicazio~i di orcranizzazioni sovversive; ma esse parole, in sostanza, non possono costituire ~he un concetto frammentario ed indeterminato. Così può dirsi di una brutta poesia trovatagli, i cui versi sconnessi, con allusion i di vario genere, paiono frutto di una mente esaltata. Di figura meschina è stata anche in udienza l'impressione che ha fatto ai giudici il giovane soggetto che, peraltro, non risulta pericoloso, ma piuttosto meritevole di cure. Zerbetto Giovanni Battista, assolto dal Tribunale Speciale con precedente sentenza (1), nel susseguente febbraio r928 fu sottoposto ad ammonizione di polizia. Accusato cli aver partecipato nell'agosto r928 ad una riunione sovversiva, ha sempre respinto l'accusa adducendo la materiale impossibilità di trovarvisi per essere stato in tutto il detto agosto ininterrottamente a lavorare presso prÌvati, di cui fornì generalit?t e recapito ma i qual.i non furono maC esaminati in proposito. Non sono emerse prove a suo carico. Donà Fiorello non nega di avere accompagnato il cognato Favorido Antonio (prosciolto in istruttoria), perché dallo stesso invitato, quando, nella notte critica, questi diffuse i manifesti incriminati; nega però cli aver saouto di che si trattasse né di aver conosciuto le mire del cognato ; dice che 1 fu questi ad affidargli alcuni libri di carattere sovversivo. Né, quanto egli asserisce sembra inverosimile, anche per le buone informazioni che sul suo conto danno gli orcrani di Polizia GI.udiziaria dai quali non viene ritenuto b pericoloso per l'ordine pubblico. Brun Aurelio, giovane ignorante e semplicione, fu attratto nell'orbita sovversiva dal suo paesano Spinello Giuseppe (prosciolto in istruttoria) il quale gli diede alcune tessere ed un elenco di nomi di cui mai il Brun, che non sa leggere, intu.ì il valore ed il contenuto. Barbano Luigi, mutilato e pensionato di guerra, impiegato d'ordine alla Intendenza di Finanza di Padova, non è risultato che abbia partecipato a riunioni sovversive. Gli furono sequestrati libri di contenuto comunista, il possesso di gran parte dei quali non è però vietato dalle disposizioni in vigore. Asserisce che deteneva tali libri a scopo di studio e di cultura. Nega

di aver consegnato libri del genere e circolari sovver_sive al c?i~nputato Paoli. Non è risultato che fosse in relazione con elementi sovversivi. Paoli Nicola, ammette di avere appartenuto al Partito Comunista sino al 1925, epoca in cui se ne allontanò non dando luogo, come confermano le Autorità tutorie, ad alcun rilievo d'indole politica. Fu arrestar~ per av~r~ lasciato sulla corriera Padova - Treviso un pacco contenente hbn sovversivi e biancheria che egli assicura, né sono emerse prove contrarie, di avere rice~ vuto in temporanea custodia, ignorandone il co~t~nuto, da persona d~ _l\u non bene conosciuta, che doveva provvedere a nt1rarlo ma che non ntiro, tanto che egli Paoli abbandonò l'involto non suo. I? udienz? non ha potuto confermare che ad affìdarglierlo fosse stato, come in un primo tempo sem. . . . . . . . brava per i connotati forniti, il Ba:ban?. Peraltro come asserisce l'ufficio d1 Polizia Gmd1ziana d1 questo Tn' . bunale anche per taluni dei predetti, si tratta di uomini di nessuna importanza politica,- i quali, per le condizioni ambientali in cui vivevano e per la lim1tata loro intelligenza ed istruzione, furono facile preda _ali<~ su~gestioni e che se parteciparono a qualche riunione o anche alla distnbuz1one di manifestini ciò fecero non in piena coscienza e libertà di atti. Mancando, pertanto, le p;ove sostanziali e specifiche per taluni ed ess_endovi_ m_ol_ti club~ bi circa l'elemento intenzionale, integratore della perfez10ne grnnd1ca dei reati, per altri, il ColJegio ritiene provvedimento cli giustizi? assolvere i sette predetti (Bortolami, Sartorati, Donà, Brun, ~arban~, Pa~h. e Ze:betto) per non provata reità (art. 485- 486 C.P. Esercito) dai reati m epigrafe loro ascritti. Tutto il materiale sovversivo in sequestro va confiscato (art. 36 C.P.). P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 4, I 0 cpv.-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 1320 - 28 - 36- 39 C.P.; 551 - 485 - 486 C.P. _Eser~it?, dichiara Valis~ri e Nar?? responsabili di appartenenza ad un Partito dis_c1olto dalla ~ubbhca _A~tonta e ritenuto il fatto di .lieve entità, assolvendoli dalle altre imputaz10111 loro ascritte per non provata reità, li condanna ad anni I e mesi I ciascuno di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per ugual dur~ta de~la pena, ad anni 3 di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento 111 solido delle . . . ., . spese processuali_. . Assolve tutti gli altn imputati per non _provata retta da tut_te le imputazioni a ciascuno ascritte in epigrafe ed ordma la loro scarce~az10ne se 1:on detenuti per altra causa. Ordina la confisca di tutto il materiale sovversivo in sequestro. Roma, 26-4-1929 - Anno VII.

( ,) Vedi cc Decisioni emesse nel 1928 », sentenza n. 7 del T.S.D.S., pag. 51.

Seauono le .firme del Presidente e dei Giudici. o


l'RlMA PARTE:

TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA ))ELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Nardo: detenuto dal 31.8.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di L'Aquila il 30.9.1929. Il 6.1r.r935 inoltra istanza al Presidente del T.S .D.S. affinché gli venga concesso il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.1r.r932, n. 1403. Nell'istanza il Nardo rappresenta che la concessione del beneficio gli darà la « possibilità di marciare liberamente a testa alta a fianco delle giovani schiere della Rivoluzione Fascista>>. Nella suddetta istanza il Nardo rende noto, tra l'altro, che: a) ha inoltrato domanda « per essere arruolato volontariamente per l'Africa Orientale »; b) ha tuttora contatti con l'O.V.R.A. presso la quale ha prestato servizio per oltre tre anni.

F.to Guido Cristini

il

Roma, addì 28+1929 - Anno VII A S.E. il Capo del Governo Roma

OGGETTO: Rapporto dell'udienza del g10rno 26.~.. r929.

Processo a carico dì Valisarì ed altri 8 In Padova, fino al settembre 1928. Il Comando dei RR.CC. e la ·Regi.a Questura arrestarono e denunciarono a questo Tribunale trentadue individui, imputati di appartenenza alla sezione comunista di Cambroso di Codevigo e di propaganda sovversiva, per

DAL T.S.D.S.

Il Luogotenente Generale Presidente

Il T.S.D.S., con declaratoria del 14.11.1935, concede il richiesto beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, con la contemporanea cessazione della libertà vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici.

UFFICIO DEL PRESIDENTE

PRONUNCIATE

2

47

aver distribuito tessere e manifesti sovversivi e per aver tenuto riunioni clandestine nei pressi di Padova. In periodo istruttorio furono prosciolti ventitré imputati e gli altri nove rinviati a giudizio. E' risultato ben poco a carico degli imputati. Tanto il Maresciallo dei RR.CC. come il Commissario di P.S. non hanno potuto sufficientemente sostenere l'accusa. Evidentemente si trattò di una tipica (( retata » che avrebbe dovuto dar luogo a semplici provvedimenti di polizia. Ad eccezione del Valisari Gildo e di Nardo Cesare, condannati ciascuno a tredici mesi di reclusione per appartenenza al Partito Comunista, gli altri sono stati dal Collegio assolti per insufficienza di prove e segnalati all' Autorità di P.S.. degli imputati. è stato remissivo e deferente. Il contea-no b -

Valisari: detenuto dal 7.10. r928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Perugia il 6.11.1929. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie nonostante il parere favorevole espresso dal Prefetto di Padova e dal Ministro dell'Interno.

TR!llUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZE


TRIBUNALE SPECIALE

PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 562/1928

SENTENZA N. 27

PRIMA PARTE :

SENTENZE

PRONU:-JCIATE

Dli!. T.S.D.S.

in correità fra loro in Gorizia, Piedimonte del Calvario ed altrove nel-

1'agosto 1928, determinato, in seguito a concerto prestabilito, Bregant Luigi Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Cristini Guido, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, De Martino Vittorio. Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Consoli della M.v.s:N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Hvalic Luigi, nato l'u.r.1907 a Piedimonte (Gorizia), operaio, detenuto dal 25.8.1928; Hrescak Dusan, nato il 14.12.1909 a Corgnale (Trieste), studente, detenuto dal 27.8.1928; Hrescak Milan, nato il r7.3.r9rr a Corgnale (Trieste), studente, detenuto da] 6.12.1928; Lango Agostino, nato il 29.3.1899 a Canale d'Isonzo (Gorizia), cameriere, detenuto dal 28.8.1928; Marchig Luigi, nato il 6.6. r902 a Gorizia, falegname, detenuto dal 22.8.1928; Krasna Vittorio, nato il 4+1906 a Idria (Gorizia), maestro, detenuto dal 28.8.1928. IMPUTA T I

r) tutti dei delitti di cui all'art. 4, r" e 2 ° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere fatto parte dalla seconda metà del 1927 all'agosto 1928 del ricostituito Partito Comunista in Gorizia, Piedimonte del Calvario ed altrove; e per avere in correità fra loro e con altri, nelle suddette circost~nze d~ tempo_ e ?i _luogo, fat~o P:o~aganda. delle dottrine, dei programmi e dei metodi d az10ne del ncostitmto Partito Comunista mediante diffusione di stampati alla macchia e riunioni segrete; . 2) &li. imputati Hvalic Luigi, Hrescak Dusan, Lango Agostino e March1g Lmg1 anche del delitto di concorso in omicidio premeditato per avere

ad uccidere Kogej Vittorio, come infatti lo uccise nella notte dal 21 al 22 agosto in Gorizia (art. 63- 364- 366 n. 2 C.P.); 3) gli imputati di cui al capo di imputazione 2) anche del delitto di concorso in fabbricazione e detenzione di dinamite ed altri esplodenti per avere, in correità fra loro e con a.Itri appartenenti al Partito Comunista, col fine di commettere delitti contro le persone e la proprietà, incutere pubblico timore e suscitare tumulti e pubblico disordine, fabbrica to e detenuto fino all'agosto 1928 in Gorizia di11amite ed altri esplodenti (art. 63 C.P.; r - 5 legge 19.7.1894, n. 314); 4) gli stessi imputati di cui ai capi di imputazione 2) e 3) anche del reato di concorso in raccolta e detenzione di armi da guerra e munizioni, per avere nelle circostanze di cui al capo di imputazione precedente raccolto e detenuto armi da guerra e munizioni (5 moschetti ed r proiettile da cannone da 75 in efficienza) senza licenza del Ministero dell'Interno (art. 63 C.P.; 27 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848).

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nella sua requisitoria. Sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: Nella notte dal 2r al 22 a< in Gorizia, il pericoloso comunista brosto 1928, . Breaant Luiai introdottosi nello stabile di Via Carducci n. 18 e penetrato nell~ camertabitata da tale Kogej Vittorio lo uccideva con due colpi di rivoltella e sette colpi di pugnale. . Compiuto il deli~to cer,cò di dileguarsi d~l. por~~n~, ma visto_ che . er~ accorsa aente in segmto all allarme dato dagli mqmhrn dello stabile, risali le scale ~d attraversando il tetto si portò nello stabile vicino. Ma nel portone di detto stabile venne affrontato dal milite fascista in borghese Ventin Teo e, per non essere arrestato, gli tirò a bruciapelo un colpo di rivoltella alla testa ed una pugnalata alla guancia sinistra, per cui il Ventin cadde mortalmente ferito. Il Bregant dopo di avere abbandonato sul posto del secondo delitto una rivoltella a tamburo, si è dato alla fuga uscendo dal portone armato


250

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFES1\ DELLO STATO

di un'altra rivoltella automatica e del pugnale. Veniva quindi rincorso da molte persone e da una pattuglia di Carabinieri composta dal Brigadiere Zorzi Felice e dal Carabiniere Petruzzelli Nicola. Durante la fuga il Bregant fermatosi improvvisamente ha sparato contro gli inseguitori un colpo di rivoltella, fortunatamente andato a vuoto, e riprese la fuga. Il Brigadiere allora, sorpassando la folla , gli intimò di fermarsi, ma il fugo-itivo, voltatosi, tirò un al'tro colpo andato anche a vuoto. In seguito a ciò il Brigadiere sparò contro il deliquente un colpo con la propria rivoltella. Subito dopo si udì una fragorosa detonazione; si vide una densa nuvola di fumo avvolgere il Bregant, e questi cadere supino per terra. Avvicinatosi il Brigadiere Zorzi lo trovò con la rivoltella in pugno e con la gamba sinistra orribilmente fracassata perché il colpo da lui sparatogli aveva provocato l'esplosione di un tubetto di gelatina che il Bregant teneva nella tasca dei pantaloni e lo aveva ridotto in quello stato. Dopo di averlo disarmato gli chiese perché aveva ucciso il Kogej, ed egli rispose: « Ha fatto tanto del male ed io l'odio troppo>). Domandatogli perché aveva fe rito il Ventin non rispose e svenne. Trasportato all'Ospedale fu sottoposto alle cure del caso: ma ciò non pertanto verso le ore 5,30 del mattino cessò di vivere. Quasi alla stessa ora è morto nello stesso Ospedale anche il povero Ventin che era stato ferito dal Bregant. L'Autorità di P.S. iniziò subito le indagini per accertare il movente del delitto e se vi fossero eventualmente dei complici. Si parlò nei primi momenti di gelosia di donne e di furto; ma tali ipotesi furono poi escluse perché risultarono infondate. Si ritenne quindi che il delitto avesse movente politico nella considerazione che il Kogej, ex comunista, si era allontanato dalle file del Partito ed era divenuto confidente della polizia, per cui era odiato dai comunisti locali come tradi tore e come spia. A conferma di ciò la mattina del 23 agosto pervenÌva all'indirizzo del Kogej una lettera anonima dattilografata proveniente da Gorizia con la data del 22 agosto in cui lo si minacciava dicendo che i suoi momenti erano contati, e che se aveva fatto tanti tradimenti a Trieste non sarebbe riuscito a farne anche a Gorizia. Ed in data 24 agosto perveniva alla Questura di Gorizia un rapporto del.l'uf.fìcio politico della M.V.S. N . di Trieste in cui, per facilitare le indagini, si davano dettagliate informazioni sul Kogej e sulle possibili cause che avevano dato motivo al delitto. Dal detto rapporto risultava che il Kogej era un tempo comunista e che nell'agosto 1927 si era allontanato dal Partito, cd era divenuto confidente dell'ufficio politico tanto che per suo mezzo si poté individuare tutta l'organizzazione - comunis ta giovanile dell'Istria, e si poté addivenire all'arresto di molti sovversivi fra cui il noto comunista Vattovaz Vittorio arrestato il 9.ro.1927 a Gorizia in casa della famiglia Hrescak mentre si preparava a partire per la Russia unitamente ad altri

PR{~IA

PARTE :

SENTE KZE

f>RONt:NClATE DAL T .S.D.S.

13 comumst1 italiani per frequentare un corso di propaganda comunista. E si accennava in detto rapporto al fatto che, nel gennaio 1928, era stata sequestrata nel carcere dei Gesuiti di Trieste al detenuto Vodopivez Albin~ una lettera scritta a lapis su ritagli di giornali, e destinata a persona fuon dal carcere, in cui si facevano minacce di morte contro il Kogej perché faceva la spia cd aveva fatto arrestare molti compagni comunisti (1). Si aggiungeva che in seguito a ciò il Comando della 59• Legione della M.V.S.N. aveva ritenuto opportuno allontanare il Kogej da T rieste facendolo ritornare ad Idria suo luogo di nascita, e gli era stato dato l'incarico di lavorare nel campo slavista, e cioè d'intrufolarsi nelle file della « Orjuna >> e più precisamente di mettersi in contatto col famoso bandito jugoslavo Kucek Giuseppe. Che il Kogej a mezzo del suo amico Krasna Vittorio residente a Gorizia poté avere qualche informazione al riguardo, ed anzi si recò due volte ad -Otedrazika per prendere contatto con un individuo indicatogli dal detto Krasna, ma non cr~ riuscito a trovarlo. Concludeva il Comando della 59" Legione nel detto rapporto che la selvaggia uccisione del Kogej dove_va essere stata determinata o dal Partito Comunista per vendetta o dal Partito Slavo facente capo alla organizzazione terroristica « Orjuna >> . Nell'un caso e nell'altro era certo che la uccisione del Kogej aveva avuto movente politico, e perciò le Autorità di P.S. iniziarono le indagini in tal senso. Fur ono quindÌ fermati ed interrogati varii individui sovversivi e specialmente coloro con i quali l'uccisore Bregant aveva maggiori contatti. Nel corso delle indagini venne a risuitare la esistenza in Gorizia ed in Piedimonte del Calvario di una organizzazione comunista, composta di elementi slavi, che esplicavano non solo una attività sovversiva ma anche irredentista mantenendosi in corrispondenza con elementi di oltre confine. Furono perciò denunziati molti individui appartenenti alla detta organizzazione comunista slava di Gorizia e cli Piedimonte del Calvario, ed in esito alle risultanze della istruttoria gli attuali imputati sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati a loro rispettivamente attribuiti come è detto in rubrica. All'odierno dibattimento l'imputato Hvalic Luigi ha protestato la sua innocenza ed ha confermato quan-to aveva dichiarato nei suoi interrogatorii scritti. A suo carico è risultato che egli faceva parte della cellula comunis~a slava di Pie<limonte del Calvario; che era intimo amico di Bregant Luip.:1 ; che frequentava la casa di Marchig Luigi dove convenivano i cor_nunisti locali; che aveva preso parte ad una riunione di comunisti tenutasi sul greto dell'Isonzo prin;a del- delitto e nella quale si era parlato del Kogej come traditore del Partito; che era a conoscenza che il Bregant prima di partire per la Jugoslavia avrebbe ucciso il Kogej; e che, pur sapendo ciò, diede al (1) Per Vactovaz Vittorio e Vodopivez Albino vedi nelle « Decisioni emesse nel 1928 >J la sentenza n. 151 <le! T.S.D .S. a pag. 915.


PRIMA TRIBUKALE SPECIJ\l E PER LJ\ D IFESA DELLO STATO

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Bregant la propria rivoltella a tamburo, riconosciuta poi dai testi Pintos e Palumbo per quella trovata presso il povero Ventin mortalmente ferito dal Bregant. E' risultato altresì che in una caverna esistente nel fondo di proprietà del H valic sul Monte Calvario furono trovati nascosti 5 moschetti, r proiettile da 75 in piena efficienza, ed un involucro di proiettile contenente circa 15 chilogrammi di dinamite e balistite raccolti e depositati in quella località dal Bregant d'accordo col H valic. Inoltre uno dei coimputati, il Marchig, ebbe a dire che per ben due volte vide mucchi di fucili e di rivoltelle nascosti nella stalla del H valic. Interrogato il Marchig ed invitato a discolparsi dalle accuse a suo carico ha anch'egli protestato la propria innocenza confermando quanto ha dichiarato nel suo memoriale allegato agli atti. Le risultanze nei suoi riguardi sono che egli è vecchio comunista, nemico delle nostre istituzioni, intimo del Bregant, e che in casa sua convenivano i maggiori esponenti del com unismo slavo di Piedimonte del Calvario. Dalle sue stesse dichiarazioni è emerso che egli sapeva che il Bregarlt avrebbe ucciso il Kogej prima cli partire per la Jugoslavia; che nel pomeriggio del 21 agosto lo accompagnò al Caffè Venezia per incontrarsi con Lango Agostino e prendere con costui ali ultimi accordi per varcare il confine; e che la sera del detto giorno, 2r ~gosto, pur sapendÒ che il Bregant andava a Gorizia per uccidere il Kogej , gli ha dato la bicicletta per recarvisi, e per potersi meglio dileguare dopo i.I delitto, e lo ha persino accompagnato per un tratto di strada verso Gorizia. Lo stesso imputato Hvalic ha affermato che il Marchig doveva essere a conoscenza del delitto che avrebbe commesso il Bregant perché essi erano sempre ms,eme. Anche l'imputato Lango Agostino si è protestato innocente. Invece dal rapporto della P.S. risulta che egli era affiliato alla cellula comunista di Piedimonte del Calvario; che era un sovversivo quanto mai pericoloso che andava diffondendo odio fra gli sloveni contro il Regime e contro il Fascismo. Il Caffè dove egli faceva il cameriere era il luogo di ritrovo degli elementi comunisti di Piedimonte del Calvario tanto che le Autorità di P .S. ritennero opportuno ordinarne la chiusura. Egli fu ricercato la mattina stessa del &1itto come uno dei maggiori indiziati in quanto che si conoscevano i suoi sentimenti comunisti ed i suoi intimi rapporti col Bregant; ma non fu trovato perché aveva già varcato il confine. E dalle stesse dichiarazioni del Marchig è risultato che il Lango ed il Bregant avevano stabilito di recarsi insieme in Jugoslavia ed avevano preso gli ultimi accord i nel pomeriggio del 2 r agosto nel Caffè Venezia dandosi appuntamento per le ore 8 del mattino seguen te, cioè poche ore dopo del delitto, alla stazione fer roviari a di Monte Santo Gorizia. Lo stesso Marchig ha dichiarato di aver saputo dal Bregant che anche il Lango odiava il Kogej perché era traditore del Partito Comunista, e che aveva preso parte alla riunione tenutasi sul greto dell'Isonzo in cui si era parlato di costui. In uno dei suoi interrogatori

P1\RTE :

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il Hvalic ha affermato che anche il L ango doveva essere a co?oscenza che il Bregant avrebbe ucciso il Kogej p~rché erano sempre a~s1eme ; e soggiunse che il giorno precedente al delitto avev~ n?tato che 11 Lango stava sempre dietro al Bregant. Il Lango fu arrestato 11 g1?r~o 2~ ~gosto alla frontiera di Piedicolle men tre r ientrava nel Regno, e d1 ciò s1. e fatto un argo~ mento a sua discolpa. Ma le circostanze di . esser~ ri~ornato ?opo po~h1 giorni dal delitto non ha im~ortan.z a 9uand.o s1 cons1den che egh ha dichiarato di avere appreso dat g10rnah d1 .L~b1ana ~a morte d_el Br~~ant. Ora poiché i giornali non avevano dato nouz1a cl~~ s1 fac~v~no mda~,~ per s~oprire i complici, e che si era proceduto a vani arresti d1 co~numst1, e a ntenere che eali è ritornato perché credeva che tutto fosse fimto con la morte del Breoan~. Il Lango ha ammesso i suoi rapporti col Bregant e ~li accordi presi co~1 costui per recarsi i~1sien~e in J ~gos!avi~, e quan?o. fu mterrogato in periodo istruttorio sul motivo d1 tale v~agg10 disse che v1 s1 era ~e:ato p~~ visitare una sua sorella ammalata a Manbor e per regolare alcuru m teress1 a Lubiana. Dalle informazioni assunte presso le Autorità Consolari è !n.vece risultato che la sorella era stata sempre in ottima salute. Quanto agh interessi da sistemare a Lubiana si osserva che in primo tempo non ha saputo dire quali fossero, ed in seguito ha parlato dell'offerta di un posto di lavoro . . . . . che però non ha trovato. L'imputato Hrescak Dusar:i h~ dichiarato_ a propri.a d~scolpa di essere innocente dall'accusa cli partec1paz10ne al delitto. KogeJ; d, . non essere comunista, ma semplicemente simpatizzante pe~ le idee ~omumste. Invece dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta _che egh er~ affiliato al g_ruppo :omunista slavo di Pieclimonte del Calvario, e che s1 manteneva m corrispondenza con i fuorusciti in Juo-oslavia. Egli è figlio di un fuoruscito sov~ersivo ed irredentista, il qualeb quando ebbe notizia del di lui a~resto scnsse alla moglie di far sapere al fi glio Dusa~ che è solidale con lm. e che non deolora i suoi passi (Vol. 1°, f. 201). Ed 11 Dusan a sua volta s~nsse dal car~ ce;e al padre data 3.12.1928 una lettera in cui. fra_ )_'altro dt~eva: ~< Altri ambiend ed altra gente ci. vorrebbe per sn~uover~ 1 m1e1.concetti c~~ Sl s?no'. dopo di aver letto e med itato sopra un . hbro d1 Tolsto1, ancor p1.u rad1:at1 in me stesso>> (Vol. 1°, f. 180). Che egli apparteness~ éil_la ceJlu~a co~urnst~ di Piedimonte del Calvario è risultato anche dalle d1ch1araz10m degli stess~ imputati Marchig e Hvalic, i quali lo hanno ann~verato fi:a. i _componen.tl della detta cellula. Che egli fosse in rapporti con 1 fuorusciti d1 Ju~oslaY1a è risultato da una lettera sequestrata in casa sua a firma Ken_da_ G1us:ppe in data 19.8.1928. Costui quando fu interrogato per dare cluanmen~1 su~ contenuto della lcttera disse che un individuo venuto da~la Jugoslavia gh aveva consegnato un gros~o pacco d~ stampati per recapitarlo _al .H~esca~ Dusan. Gli impu tati Hvalic e March1g hanno concordemente dichiarato d1 aver saputo dal I3regant che Hrescak Dusai:i era colui_ che .avrebbe dovu_to aiutarlÒ a varcare clandestinamen te la frontiera dopo 11 delitto. Questa cir-

in


'i' RIBU:-IALC S;>ECIALE l'ER LA J)I f' ESA ))El.LO STATO

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PARTE:

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l'ROKUKCIATE

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costanza trova conferma nel fatto che il H rescak proprio qualche giorno avanti del delitto si era allontanato da Gorizia col pretesto di fare una o-ìta sportiva sui monti, m a evidentemente per incontrarsi col Bregant dopi il delitto in qualche località prestabilita, prossima al confine. Precise affermazioni sulla partecipazione del Hrescak al delitto si trovano nelle dichiarazioni del Jvfarchig- e del teste Palumbo. Il :tvfarchig infatti ha indicato Hrescak Dusan come uno dei complici del Breo·ant nella . b uccisione del Kogej . Il Maresciallo Palumbo, conoscitore dell'ambiente comunista di Goriz ia, ha definito il Hrescak l'ideatore del delitto Kogej, ed ha anche soggiunto che il Kogej qualche mese prima del delitto manifestò a lui il timore di subire qualche aggressione da parte di Hrescak Dusan perché questi lo conosceva quale informatore della polizia. Che il Hrescak Dusan avesse motivi di odio contro il Kogej non vi ha dubbio quando si consideri che per delazione del Kogej fu arrestato in casa del Hrescak il noto comunista Vattovaz Vittorio. Inoltre il Hrescak Dusan faceva parte di quella associazione studentesca denominata «Adria>> che sotto l'apparente scopo culturale nascondeva scopi irredentisti, e faceva causa comune con i comunisti per il raggiungime~to delle proprie finalità. Invero l'imputato Hrescak Milan, fratello del Dusan, ebbe a dire in periodo istruttorio che il Kogej era anche malvisto negli ambienti studenteschi; ed in seguito ha anche dichiarato di ritenere che 1'idea di uccidere il Kogej sia nata fra gli intellettuali, e sia stata poi eseguita dall'organizzazione comunista. Tutte queste risultanze danno il pieno convincimento che la uccisione del Kogej sia la conseguenza di un concerto prestabili to a cui presero parte Hrescak Dusan, L ango Agostino, Hvalic Luigi e Marchig Luigi, legati da comunanze ài sentimenti comunisti ed irredentisti. Hrescak Dusan è_ l'ideatore del delitto, come lo ha definito Palumbo; il complice come ha dichiarato il Marchig; egli è colui che si era impegnato a far varcare la frontiera al Bregant dopo il delitto. Lango è l'amico intimo del Bregant col quale stava sempre insieme; colui che era a conoscenza del delitto che avrebbe commesso il Bregant; ed il giorno avanti stette sempre dietro al Bregant. Egli odiava il Kogcj quanto il Bregant per le sue delazioni, e prese parte alla riun ione sul greto dell'Isonzo dove si parlò dei tradimenti ciel Kogej. Il Lango infine è colui che aveva preso accordi col Bregant per recarsi insieme in Jugoslavia il mattino del 22 agosto e cioè dopo poche ore dal delitto mentre l'andata di entrambi non era determinata da ben chiari e giustificati motivi. Il Hvalic era anch'egli amico intimo del Bregant; sapeva che costui prima di partire avrebbe ucciso il Kogej e ciò non pertanto gli ha dato la rivoltella a tamburo che fu trovata sul luogo del delitto presso il povero Ventin. Anche il Hvalic prese parte alla riunione sull'Isonzo.

L'imputato Marchig fu indicato dal Hvalic come colui che doveva essere a conoscenza del delitto che avrebbe commesso il Bregant. Egli stesso ha dichiarato che ne era a conoscenza. E pur sapendo che la sera del 21 agosto il Bregant si recava a Goriz ia per uccidere il Kogej, gli ha dato la bicicletta per recarvisi e lo accompagnò persino per un tratto di str ada. E' da ritenere quindi che ia uccisione del Kogej sia stata concertata e stabilita dai quattro suddetti imputati, e che il Bregant, violento ed esaltato, sia stato prescelto a mettere in esecuzione il delitto, anche perché era notorio che egli odiava il Kogej non solo perché aveva fatto arrestare tanti compagni, ma altresÌ perché temeva che un giorno o l'altro avrebbe fatto arrestare anche lui; e questo timore egli aveva manifestato allo stesso Hvalic (Vol. 2°, f. 34). La responsabilità quindi di Hrescak Dusan, di Lango, di Hvalic e di Marchig nell'omicidio del Kogej riveste i caratteri della correità morale a senso dell'art. 63 cpv. C.P. per avere essi determinato il Bregant ad .uccidere il Kogcj , mentre il Bregan t a sua volta mise in esecuzione il delitto anche per motivi propri, e cioè perché temeva che il Kogej con le sue delazioni avrebbe fatto arrestare anche lui. La uccisione del Kogej essendo il risultato di un concerto prestabilito, come è detto avanti, riveste i caratteri del delitto di omicidio premeditato a senso degli art. 364- 366 n. 2 C.P., e perciò gli imputati suddetti devono essere ritenuti colpevoli cli correità in tale deli tto. Quanto ai reati di cui agli art. I - 5 della legge J9.7. 1894, n . 314 e 27 T.U . della legge di P.S. 6.u.1926, n. 1848, si osserva che solo nei riguardi del Hvalic sono emersi elementi sufficienti di colpevolezza in quanto che nel fondo di sua proprietà furono trovati nascosti 5 m oschetti, un involucro di proiettile da cannone contenente r 5 chilogrammi di balistite e dinamite ed un proiettile da 75 in piena efficienza. Ciò induce a ritenere che il Hvalic concorse col Bregant nel reato di fabbricazione e detenzione di dinamite con fine criminoso, e nel reato di raccolta cli armi e munizioni da guerra senza licenza ciel Ministero dell'Interno. A conferma di ciò sta la dichiarazione del Marchig il quale ha detto di aver saputo dal Bregant che, dopo la sua partenza, le armi e gli esplosivi nascosti nella caverna sarebbero rimasti in consegna al Hvalic il quale avrebbe però dovuto cambiare il posto di deposito. E pertanto il Hvalic deve essere ritenuto colpevole di concorso a senso dell'art. 63 C.P. nei reati di cui all'art. r della legge 19.7.1894, n. 314, e all'art. 27 T.U. dell a legge di P.S. 6.1 1.1926, n. 1848. Poiché non è rimasto sufficientemente dimostrato che anche gli altri imputati, e cioè il Marchig, il Lango ed il Hrescak Dusan abbiano preso parte anche a detti reati, essi devono andare assolti da tali reati per non provata reità. In conseguenza vien meno la prova del reato di associazione per delinquere cli cui all'art. 5 della citata legge 19.7.1894, n. 314, per la incertezza sul numero delle persone costituenti tale associazione.


TRIBUNALJ, SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA

Quanto ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva attribuiti agli anzidetti imputati Marchig, H valic, Lango e Hrescak Dusan, ed agli imputati Hrescak Milan e Krasna Vittorio si osserva che l'appartenenza dei primi quattro alla organizzazione comunista di Gorizia e cli Piedimonte del Calvario è rimasta accertata da quanto si è detto a loro riguardo nel trattare della correità nell'omicidio del Kogej; e perciò · essi sono colpevoli anche del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Nei riguardi di Hrescak Milan risulta dalle sue stesse dichiarazioni che egli è simpatizzante per le idee comuniste, ed anzi ha dichiarato che non aveva troppa simpatia per il Kogej perché le sue idee comuniste erano contrarie a quelle che il Kogcj professava ultimamente (Vol. 1°, L 79). Dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che anche il Hrescak Milan era affiliato alla organizzazione comunista di Gorizia. Ed in base a tali risultanze il Hrescak Milan deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal r" cpv. dell'art. 4 della citata legge 25.rr.r926, n. 2008. Nei riguardi di Krasna Vittorio risulta dal rapporto della Questura cli Gorizia che è militante nelle file comuniste, feroce assertore di principi comunisti, accanito sloveno e pervaso di sentimenti antinazionali. Il teste Maresciallo Palumbo ha confermato al dibattimento che il Krasna era affiliato alla organizzazione comunista di Gorizia. Egli infatti frequentava il Caffè Commercio che era il covo dei comunisti locali, ed era divenuto amico del noto cameriere Lango. Perciò anch'egli deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del r cpv. dell 'art. 4 della citata legge. Non è il caso di accogliere la richiesta della difesa del Krasna per lo stralcio degli atti nei suoi riguardi e l'abbinamento all'altro processo attualmente in corso d'istruttoria, perché, come è detto nella sentenza di accusa, trattasi di fatti distinti che possono essere esaminati in separata sede senza pregiudizio per la Giustizia e per gli interessi dell'imputato. In ordine al reato di propaganda attribuito a tutti gli imputati si osserva che nei rapporti delle Autorità cli P.S. si accenna a diffusione di stampa sovversiva ma non si ha la prova certa che tale diffusione sia stata fa tta ad opera, o col concorso, degl( attuali imputati; per cui è il caso di assolverli da questo capo cli accusa per non provata reità. E passando all'applicazione delle pene, il Tribunale le determina come appresso. A ciascuno degli imputati H valic Luigi, Marchig Luigi, Lango Agostino e Hrescak Dusan infligge per il delitto di correità di omicidio premeditato 30 anni di reclusione prendendo norma degli art. 63 cpv. - 364 - 366 n. 2 C.P. in quanto che la pena per l'om icidio premeditato è commutata dall'art. 366 n. 2 nell'ergastolo, e questa si commuta nella reclusione da 25 0

PARTE:

SllNTE:-IZE

PRONUNCIATE

DAL T.S.D.S.

2 57

a 30 anni a senso del cpv. dell'art. 63 C.P. avendo il Bregant ucciso il Kogej anche per motivi propri. E poiché al tempo del fatto il Hrescak Dusan aveva compiuto gli anni 18 ma non i 2r gli si concede il beneficio della diminuzione di r /6 a senso dell'art. 56 C.P. e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, per cui la pena di 30 anni cli reclusione rimane nei suoi riguardi ridotta a 25 anni cli reclusione. Alle pene come sopra inflitte ai 4 imputati suddetti vanno aggiunti la interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 31 C.P. e 3 anni di vigilanza speciale per ciascuno a senso dell'art. 28 stesso codice. A ciascuno dei suddetti imputati infligge inoltre 5 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale per il reato di appartenenza al Partito Comunista a senso degli art. 4, 1" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008 e 31 - 28 C.P.. La eletta pena rimane assorbita in quella di 30 anni nei riguardi del Hvalic, del Ma;chig e del Lango perché il limite massimo della reclusione stabilito dall 'art. 68 C.P. è appunto di 30 anni. La pena suddetta viene invece diminuita di r / 6 nei riguardi di Hrescak Dusan per la minore età a norma degli art. 56 C.P. e 6 della citata legge 25.rr.1926, n. 2008, per cui rimane ridotta a 4 anni e 2 mesi cli reclusione. E procedendo al cumulo giuridico fra la detta pena e quella cli 25 anni cli reclusione inflitta al Hrescak Dusan, per il precedente reato, a norma dell'art. 68 C.P., si ha la complessiva pena della reclusione nella durata di 27 anni ed I mese, fermi restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. Al Hvalic inoltre infligge per il reato di cui all'art. I della legge r9.7.r894, n . 314, 7 anni cli reclusione e la interdizione perpetua dai pubblici uffici e per il reato di cui all'art. 27 T.U. della legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848, l'arresto per la durata di 2 anni. Queste pene rimangono anche assorbite in quella di 30 anni di reclusione, che, come si è detto, è il massimo stabilito dall'art. 68 C.P .. A ciascuno degli imputati Krasna Vittorio e Hrescak Milan infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista 5 anni di reclusione e la interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008, e 3 anni cli vigilanza speciale a norma del1' art. 28 C.P.. E poiché il Hrescak Milan al tempo del reato aveva compiuto gli anni 14 ma non i 18, il Tribunale diminuisce la pena della reclusione alla metà, riducendola a 2 anni e 6 mesi a norma degli art. 55 C.P. e 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e commuta la pena della interdizione perpetua in interdizione temporanea anche per la durata di 2 anni e 6 mesi, fermi restando 3 anni di -vigilanza speci;ile. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma deil'art. 39 C.P.. Ritenuto infine che le armi e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 detto codice.

17- - U.S.


PR!MA

TRIBU'.'/ALE SPECl.-\1.E l'ER LA DI FES/\ DELT.0 STATO

PARTE:

SENTENZE

PRONU :'-iCIATE DAL T .S.D.S.

2

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P. Q. M.

b) ai reati di fabbricazione, raccolta e detenzione di anni da guerra e di esplosivi )) .

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, 1° cpv., e 6 della legge 25.r1.r926, n. 2008; r3 - 20- 28 - 31 - 36- 39 - 55 - 56-63 cpv. - 68- 364- 366 n. 2 C.P.; 27 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848; 1 legge r9.7-r894, n. 3r4; 4.85 C.P. Esercito, decide nel modo seguente.

Il non luogo a procedimento penale per i reati di cui alle lettere a) e b) venne anche pronunziato nei confronti del coimputato:

Assolve anzitutto tutti gli imputati dal reato di propaganda comunista per non provata reità e tutti, meno il Hvaiic, anche dai reati di raccolta e detenzione di armi da guerra e di esplosivi. Ritiene gli imputati colpevoli degii altri reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: H valic Luigi, Lango Agostino e Marchig Luigi ciascuno alla complessiva pena di 30 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Hrescak Dusan, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 27 anni ed 1 mese cli reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni cli vigilanza speciale. I~r~sna Vittorio a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Hrescak Milan, col beneficio della minore età, a 2 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo ed a 3 anni di vigilanza speciale. Condanna infine tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali ed ordina la confisca delle armi e degli altri oggetti sequestrati.

Per altri reati l'Ussai è stato giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 29

Roma, n.5.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Nei confronti dei sopraspecificati imputati la Commissione Istr uttoria pronunziò l'accusa con sentenza n. 39 del 22.4.1929. Con la stessa sentenza la C.I. dichiarò: r) « il non luogo a procedimento penale nei confronti di Bregant Luiu-i (nato il 2.6.1907 a Gorizia e deceduto il 22.8.1928) perché estinta l'azioie penale per morte dell'imputato >>;

2) « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità nei riguardi di Hrescak Milan e di Krasna Vittorio in ordine : a) al delitto di concorso in omicidio premeditato per aver determinato Bregant Luigi a uccidere Kogej Vittorio;

Ussai Teodoro, nato il 3.11.1903 a Caporetto (Gorizia). del 17.5.1929.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Hvalic: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD.

5.11.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. 15II, 15.2.1937, n. 77, 24.2.1940, n. 56, e 17.10.1942, n. n56, la pena da espiare viene determinata in 15 anni di reclusione e, pertanto, la data di scarcerazione viene fissata per il 24.8.1943. Per i noti eventi verificatisi dopo il 25 luglio e 1'8.9.1943 .il Hvalic viene trattenuto nello stabilimento penale di Portolongone fino al r7.2.1944, data della sua scarcerazione avvenuta per ordine impartito dal Comando della Polizia e della Organizzazione S.D. di Verona e convalidato dal Comando delle Truppe Germaniche dell'Elba. Nel maggio del 1939 il Hvalic rifiuta di inoltrare una istanza di grazia per ottenere jl condono condizionale della residua pena da espiare; condono che, per interessamento del Ministro degli Affari Esteri della Jugoslavia e intervento del Capo del Governo italiano, gli sarebbe stato concesso. Per « non aver dato prova di effettiva emenda >l non viene concesso al Hvalic, nel 1942, il beneficio della liberazione condizionale. Detenuto dal 25.8.1928 al 17.2.1944. Pena espiata: 15 anni, 5 mesi e 22 giorni. Lango: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5. 11.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. r5u, e 15.2.1937, n. 77, dovrebbe essere scarcerato, per fine pena, il 27.8.1947. Istanze di grazia, inoltrate direttamente dal Lan<.ro nel r930 e dai fa0 miliari nel maggio del 1933, vengono respinte. Per aderire al desiderio espresso dal Ministro degli Affari Esteri della Jugoslavia il Lango viene invitato, nell'aprile del 1939, a inoltrare altra istanza di grazia. Per diretto intervento del Capo del Governo l'istanza viene accolta e con decreto di grazia del 22.5.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.


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PRn!A

TRCBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto il Lango, detenuto dal 28.8.1928, viene scarcerato dal sanatorio giudiziario di Pianosa il 26.5.1939. Pepa espiata: ro anni, 8 mesi e 28 giorni.

PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE D,\L T .S.D.S.

SENTENZA N. 28

Reg. Gen. n. 562/1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Hrescak Dusan: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. r403, 25.9.1934, n. 1511, 15.2.1937, n. 77, e del condono condizionale della residua pena da espiare concesso con decreto di grazia del 28.11.1938 (per interessamento del Ministro degli Affari Esteri della Jugoslavia e diretto intervento del Capo del Governo) viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 30.11.1938. Detenuto dal 27.8.1928 al 30.rr.1938. Pena espiata: 10 anni, 3 mesi e 3 giorni. Con sentenza pronunziata, in sede di revisione, dalla Corte di Appello di Venezia il 26.11.1949, Hrescak Dusan viene assolto dai reati di appartenenza al Partito Comunista e di concorso in omicidio « per non aver commesso il fatto».

ha pronunciato la seguente

Hrescak Milan: detenuto dal 6.12.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Firenze il 3.6.1931.

Battistic Milano, nato il 24.7.1904 a Piedimonte (Gorizia), muratore, latitante;

Marchig: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. 15n, e 15.2.1937, n. 77, la pena da espiare viene determinata in 19 anni. Internato il 17.6.1933 nel manicomio giudiziario di Aversa perché affetto << da una forma psicopatica caratterizzata da sindrome delirante di possesso)> viene trasferito, in data 1°. II. 1934, nella casa penale per minorati fisici e psichici di Pozzuoli. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 20.9.1938. Con decreto di grazia del 20.2.1939 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla casa penale di Pozzuoli il 22.2.1939. Detenuto dal 22.8.1928 al 22.2.1939. Pena espiata: ro anni e 6 mesi.

Presidente: T ringali Casanova Antonio, Generale della M. V .S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, De 1'fartini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

SENTENZA

nella causa contro:

Bajt Giusto, nato il 29.rn.1896 a Piedimonte (Gorizia), fornaio, detenuto dal 16.9.1928 ; Drassich Carlo, nato il 19.2.1901 a Sterpeto Pinguente (Istria), bracciante, detenuto dal 30.8.1928; · Fabian Pietro, nato il 25.8.1892 a Piedimonte (Gorizia), bracciante, detenuto dal 18.9.1928; Kokalj Valentino, nato l'u.2.1898 a Idria (Gorizia), operaio, detenuto dal 25.8.1928; Kokalj Giovanni, nato il 5.6.1907 a Idria (Gorizia), bracciante, detenuto dal 25.8.1928; Marvin Albino, nato il 10.2.1908 a Gorizia, tappezziere, detenuto dal

26.9.1928; Krasna: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.

5.1r.1932, n. 1403, viene scarcerato dalla casa di reclusione di Padova il IO.Ir.I932. Detenuto dal 28.8.1928 al 10.1r.r932. Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 12 giorni.

Spangher Bruno, nato il 28.8.1908 a Gorizia, pittore, detenuto dal

12.9.1928.

IMPUTA TI

1) del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per aver fatto parte dalla seconda metà del 1927 all'agosto 1928


262

TRl.BUNALE SPECIALE

PER LA DIFESA DELLO STATO

del ricostituito Partito Comunista a Gorizia, Piedimonte del Calvario ed altrove; 2) del reato previsto e punito dal 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge e dell'art. 63 C.P. per avere, in correità fra loro e con altri, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione precedente, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del ricostituito Partito Comunista mediante diffusione di stampati e mediante riunioni segrete. Il Bajt ed il Fabian con l'aggravante della recidiva <.renerica a senso b dell'art. 80 C.P.; 3) lo Spangher Bruno anche del reato previsto e punito dagli art. 37 - 16 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, perché deteneva in casa un pugnale senza averlo denunziato alla P.S. e che gli fu trovato nella perquisizione eseguita il 12.9.1928.

Omissis

P.Q.M.

Il T ribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 2r - 28 - 36- 39 - 56- 72 C.P.; 4, I cpv., e 6 legge 25.rr.1926, n. 2008; 16-37 T.U. legge di P.S. 6.rr.r926, n. 1848; 485 - 510 e segg. C.P. Esercito, decide nel modo seguente. Dichiara anzitutto incorsa la contumacia del latitante Battistic Milano. Assolve tutti gli imputati dal reato di propaganda sovversiva per non provata reità. Li ritiene invece colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista, e lo Spangher Bruno anche di omessa denuncia di pugnale. Conseguentemente condanna: Battistic Milano a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Bajt Giusto, Drassich Carlo, Kokalj Giovanni e Kokalj Valentino ciascuno a 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Fabian Pietro a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Marvin Albino, col beneficio della minore età, a 3 anni e 4 mesi di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo ed a 3 anni di vigilanza speciale. Spangher Bruno, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 3 anni, 4 mesi e 12 giorni di reclus ione, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di 3 anni e 4 mesi ed a 3 anni di vigilanza speciale. 0

PRIMA L'ARTE:

SE1'TEKZE

PR01'UNCIATE

DAL T .S.D.S.

Condanna tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali, ed ordina la confisca degli oggetti sec1uestrati. Roma, 16.5.1929 - Anno VII.

Seauono le firme del Presidente e dei Giudici. b

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunciare con sentenza n. 40 del 22.4.1929 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò il « non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità nei riguardi di tutti gli imputati » in ordine ai seguenti r~ati: . . ., 1) concorso in omicidio premeditato per avere, m umone ~ corre1ta fra loro e con altri in Gorizia e Trieste, nell'agosto 1928, determmato Bregant Luigi ad uccidere Kogej Vittorio, art. 63 cpv. - 3~4- 366 .n. ~ C.~.; 2) concorso nella fabbricazione e nella detenz10ne d1 dmanute :d altri esplodenti, art. 63 C.P. e r - 5 legge 19.7.1894, n. 31~, per avere, J~ unione e correità con altri partecipanti al Partito Comumsta, col fine d1 commettere delitti contro le - persone e la proprietà, per incutere pubblico timore, suscitare tumulti e pubblico disordine, fabbricato e detenuto, fino all'agosto 1928, in Gorizia, dinamite ed altri esplodenti; 3) concorso in raccolta e detenzione di armi da guerra, art. 63 C.P. e 27 T.U. legge di P.S., per avere, nelle circostanze di cui_ al capo di. i1~putazione 2) raccolto e detenuto armi da guerra (5 moschetti ed r proiettile da cannone da 75 in efficienza) senza licenza ciel Ministero dell'Interno.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI .ESECUZIONE

Battistic: il T.S.D.S., con sentenza emessa in camera di consiglio il

17.9.1929 annullò la sentenza con tumaciale pronun~ia~a il 16.5.1929 e ~ichiarò estinta l'azione penale per il decesso del Batt1st1c avvenuta, per diabete, nell'Ospedale civile di Lubiana il 15.4.1929. 13ajt : detenuto dal 16.9.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Padova il 2.10.1932. Nei confronti del Bajt vennero pronunziate in data anteriore al 16.5.1929 le seguenti sentenze : - r3.6.1927: Pretore di Gorizia, assoluzione per insufficienza di prove dal reato di furto;


PRn!A PARTE :

TRIBliNALE SPECI ALE PER I.A DIFESA DJ; I.LO STATO

- 9.7.1927: Pretore di Gorizia, dieci giorni di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale; - 15.10.1927: Corte di Appello di Trieste, sei mesi di reclusione per furto. Il 28.5.1929 il Bajt inoltra istanza di grazia dichiarando, tra l'altro: è stato condannato per false calunnie perché non si è mai permesso

« che

di offendere e tantomeno menomare la dignità della nostra carissima persona di S.E. il Duce dato che ha sempre, con fede e sicurezza, secondato le Sue giustissime azioni a favore della nostra Italia che a Lui deve l'orgoglio di essersi ingrandita e rafforzata dinanzi ai nostri amici interni ed esterni ». Istanza non accolta. Drassich: detenuto dal 30.8.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Lecce il 29.8. 1932. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.1,1930 nonostante il parere favorevole espresso dalle Questure di T rieste e di Pola e dai competenti Comandi dei Carabinieri di Trieste e Capodistria. Fabian : detenuto dal 18.9.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Padova il 17.9.1931. Istanze di grazia inoltrate personalm ente dal Fabian il 3.7.1929 e dalla sorella l'rr.7.1929 vengono respinte. Kokalj Valentino : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 28.5.1929. Con decreto di grazia del 2r.1r.r929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 25.8.1928 viene scarcerato dalla casa penale di Sulmona il 24.11.1929. Pena espiata: I anno, 2 mesi e 29 giorni. Kokalj Giovanni: si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 29.7.1929. Con decreto di grazia del 9.12.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 25.8.1928 viene scarcerato dalla casa penale di Procida il 13.12.1929. Pena espiata: I anno, 3 mesi e 18 giorni. A Kokalj Valentino e a Kokalj Giovanni il T.S .D.S. con decl aratoria emessa il 9.3.1933, concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.1 1.1932, n . 1403, con cessazione della libertà vigilata e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

SENTElSZE PRONU:S:CIATE DAL T.S.D.S.

Marvin: detenuto dal 26.9.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Parma il 23.1.1932. Spangher: per effetto dei provvedime~~i- di clemenza di. cui al R.~. I, viene scarcerato dallo stabilimento penale d1 Fossano 11

1°.1.1930, n. 9-I. 1 932 ·

Detenuto dal 12.9.1928 al 9.1.1932. Pena espiata: 3 anni , 3 mesi e 27 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre

l'8.8.1929.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 562/1928

SENTENZA N. 29

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Perco Lodovico, nato il 14.r.r896 a Piedimonte (Gorizia), operaio, latitante; Peric Carlo, nato il 29.9.1895 ad Opacchiasella (Gorizia), scalpellino, detenuto dal 26.8.r928;

PRIMA PARTE:

SEKTENZE PRONUNCL\TE DAL T.S .D.S.

del ricostituito Partito Comunista di Gorizia, Piedimonte del Calvario ed altrove; 2) del reato di cui al 2" cpv. dello stesso art. 4 della citata legge e dell'art. 63 C.P. per avere in correità fra loro e con altri, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione precedente, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del ricostituito Partito Comunista mediante diffusione di stampe e riunioni segrete. L'Ussai inoltre: r) del reato di concorso in fabbricazione e detenzione di dinamite ed altrj esplodenti per avere in correità con altri appartenenti al Partito Comunista, col fine di commettere delitti contro le persone e la proprietà, di incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, fabbricato e detenuto fino all'agosto 1928 in Gorizia dinamite ed altri esplodenti, art. 63 C.P. e I - 5 legge 19.7.1894, n. 314; 2) del reato di concorso in raccolta e detenzione di armi da guerra e munizioni, per avere nelle stesse circostanze di cui al capo di imputazione precedente raccolto e detenuto anni e munizioni da guerra (5 moschetti ed I proiettile da cannone da 75 in efficienza) senza licenza del Ministero dell'Interno, art. 63 .C.P. e 27 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848.

Pusnar Roberto, nato il 6.6.1900 a Cerò (Gorizia), contadino, detenuto dal 16.9.r928; IN PUBBLICA UDIENZA

S.filigoj Leopoldo, nato il ro.ro.1908 a Poggio San Valentino (Gorizia), operaio, detenuto dal 28.8. 1928; Ke.nda Giuseppe, nato il 2r.4.19ro a Tolmino (Gorizia), contadino, detenuto dal 29.8. r928; Klcde Sebastiano, nato il 4+1884 a San Floriano (Gorizia), falegname, detenuto dal 16.9.1928; · Kovacic Luigi, nato il 1°.6. 1907 a San Floriano (Gorizia), pittore, detenuto dal 22.9.1928; Kristiancic Giuseppe, nato il 7.12.1904 a Piedi monte (Gorizia), manovale, detenuto dal 25.9.1928; Ussai Teodoro, nato il 3.1 r. r903 a Caporetto (Gorizia), meccanico, detenuto dal 9. ro. 1928. L\iPUTATI

r) del reato p revisto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per aver fatto parte dalla seconda metà del 1927 all'agosto 1928

Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nella sua requisitoria. Sentiti gli accusati presenti che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola. Nella contumacia del latitante Perco Lodovico. IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: Nella notte dal 21 al 22.8. r928, in Gorizia, il comunista Bregant Luigi, introdottosi nello stabile di Via Caducei n. r8 e penetrato nella camera abitata da tale Kogej Vittorio, lo uccideva a colpi di -rivoltella e di pugnale. In seuuito all'allarme dato dagli inquilini dello stabile il Bregant veniva. b affrontato dal milite fascista Ventin Teo, e, per non essere arrestato, uccideva anche costui con un colpo di rivoltella alla testa. Datosi alla fuga veniva inseguito dal Brigadiere dei RR.CC. Zorzi Felice contro il quale il Bregant sparava un altro colpo di rivoltella andato a vuoto; ed allora il detto Brigadiere sparava a sua volta contro il Bregant un colpo che provocava la esplosione di un tubetto di gelatina che il detto Bregant teneva nella


TRIBUNALE SPECI ,, LE l' ER

!.,, DIFESA DELLO STATO

tasca dei pantaloni e lo riduceva in tale stato che dopo poche ore cessava di vivere. Le Autorità di P.S. iniziarono le indagini per accertare il movente del delitto del Bregant e se vi fossero eventualmente dei complici; risultò che il delitto ebbe movente politico perché il Kogej, ex comunista, si era allontanato dalle file del Partito e si prestava a fare da confidente della polizia, per cui era odiato dai comunisti come traditore e come spia. Nel corso delle indagini venne a risultare la esistenza in Gorizia ed in Piedimonte del Calvario di una organizzazione comunista che esplicava la sua attività con riunioni segrete e con diffusione di stampe sovversive nelle date memorande, come l'anniversario della rivoluzione russa, l'anniversario della morte di Lenin, ed il 1° maggio. Fra i componenti della detta organizzazione venivano denunziati anche gli individui che sono nominati in rubrica, ed in esito alle risultanze dell'istruttoria essi venivano rinviati al giudizio di questo T ribunale per rispondere di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva; e l'Ussai anche dei reati di concorso in fabbricazione e detenzione di dinamite a scopo delittuoso a senso dell'art. I della legge 19.7.1894, n. 314, e di concorso in raccolta e detenzione di armi da guerra senza licenza del Ministero dell'Interno, a senso dell'art. 27 T.U. legge di P.S. come è detto in rubrica. Le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti. Ussai Teodoro interr9gato sulle singole accuse ed invitato a discolparsi ha detto con aria spavalda : « Sono orgoglioso di appartenere al grande esercito comunista che abbraccia tutto il Mondo! ». Chiestogli se avesse fatto anche propaganda per il suo Partito ha risposto: « Ho fatto tutto quello che ho potuto! ,,. Interrogato se ha preso parte col Bregant alla fabbricazione e detenzione cli dinamite ed alla raccolta delle anni da guerra ha risposto negativamente. Dal rapporto della Questura risulta che egli, prima che fosse colpito da paralisi, e cioè fino al 21.4.1928, era capo della sezione giovanile comunista di Gorizia, e che dopo rimase il capo morale mantenendosi in contatto con i compagni di fede. I testi Maresciallo Palumbo e Centurione Sirch hanno affermato che anche dopo la malattia, per quanto fosse rimasto accidentato, pure teneva riunioni e distribuiva tessere ai giovani affiliati. Quanto all'accusa di concorso col Bregant nella fabbricazio~e e detenzione di dinamite e nella raccolta e detenzione di anni di guerra non vi è altra risultanza che la dichiarazione del Marchig, i.I quale disse di aver saputo dal Bregant che l'Ussai lo provvedeva di danaro per acquisto di micce e di detonanti. Tale dichiarazione non si ritiene però sufficiente per affermare la colpevolezza dell'Ussai in ordine a questi due altri reati dai quali deve andare assolto per non provata reità.

l'Rl~!A PARTF. :

SENTEKZE

PROKUNC!ATE

DAL T .S.D.S.

Peric Carlo ha dichiarato di non aver fatto mai parte del Partito Comunista, e di essere stato iscritto al sindacato socialista sino al 1923, ma contro la sua volontà. Dal rapporto della Questura risulta che egli è vecchio comun ista ed affiliato al gruppo di Piedimonte ciel Calvario. I testi Palumbo, Sirch, Blasizza, Marega, Terpin, Stefanelli e De Angelis hanno dichiarato che il Peric è comunista, ed il Palumbo ha anche soggiunto che è accanito, violento e capace di qualsiasi azione delittuosa. Pusnar Roberto ha dichiarato di non aver fatto mai parte del Partito Comunista. In periodo istruttorio ha detto di essere simpatizzante delle idee comuniste. Dal rapporto della Questura risulta affiliato al gruppo comunista di Piedimonte del Calvario; è slavo di origine e di sentimenti, e nocivo alla società perché dedito ai furti ed al vagabondaggio. I testi Palumbo, Blasizza, Terpin, Stefanelli e De Angelis hanno confermato che è comunista ed affiliato al gruppo di Piedimonte del Calvario; anzi Blasizza e De Angelìs hanno aggiunto che prendeva parte alle riunioni dei sovversivi. Sfìligoj Leopoldo ha negato di far parte del Partito Comunista e di aver distribuito manifes tini. Nella perquisizione eseguita in casa sua furono trovati varii cartoncini verdi che si ritenne fossero tessere di iscrizione al Partito. Egli non seppe dare giustificazione del possesso di tali tessere, dando ad intendere che probabilmente appartenevano al di lui fratello defunto. Si osserva però che le tessere portano la data 20.1.1927, mentre suo fratello è morto nel 1921. Nel rapporto della Questura lo S.filigoj è indicato come appartenente alla cellula comunista di Piedimonte del Calvario. I testi Palumbo, Marega, Terpin e Stefanelli hanno confermato che è comunista, ed il Palumbo ha soggiunto che è sobillatore degli operai. Kenda Giuseppe ha negato di far parte del Partito Comunista. Interroo-ato circa la lettera scritta a Dusan Hrescak in data 19.8.1928 non ha dato b . . sufficienti spiegazioni, limitandosi a dire che uno sconosciuto venuto dalla Jugoslavia gli diede un grosso pacco cli riviste sovversive per consegnarlo a Hrescak Dusan, ma egli lo ha invece bruciato appena si è accorto che si trattava cli stampati sovversivi. Questa circostanza però è risultata mendace perché in periodo istruttorio disse di aver ricevuto il pacco il giorno 12 agosto e di averlo bruciato il giorno 17 agosto, mentre la lettera scritta a Hrescak perché andasse a prendere il pacco porta la data del 19 agosto. Dal rapporto della Questura risulta che egli è comunista ed affiliato alla organizzazione di Gorizia. Il teste Palumbo .ha confermato tale circostanza. Kristiancic Giuseppe ha dichiarato che non è stato mai comunista, ma che è divenuto tale in carcere perché la Questura lo ha denunziato ingiustamente. Dal rapporto della P.S.- risulta che egli è affiliato al gruppo di Piedimonte ciel Calvario, ed è definito figura tipica di comunista che preferisce il carcere p iuttosto che accusare sé o i compagni. I testi Palumbo, Marega, Stefanelli e De Angclis hanno affermato che egli è comunista appartenente alla cellula di Piedimonte del Calvario.


270

T RinUxJ\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nei riguardi dei due imputati Klede Sebastiano e Kovacic Luigi non sono emersi elementi sufficienti di prova per affermare la loro responsabilit~. Incer ta è rimasta l'appartenenza del Klede al Partito Comunista perché fondata sopra una circostanza detta dal Blasizza che non può avere valore di prova, e cioè che nel luglìo 1928 egli vide sul ponte della Groina il Bregant dare dei giornali al Klede che egli ritenne fossero sovversivi. Incerta è anche rimasta l'appartenenza del Kovacic al Partito Comunista perché fondata sulla circostanza del possesso di una automobile rossa che andava girando per i -paesi vicini, mentre non è rimasto bene accertato se tali viag(ri ~b si facessero a scopo di propaganda, come si riteneva, o se invece si facessero perché il fratel lo del Kovacic si esercitava a guidare la macchina volendo ottenere la patente di chaffeur. Nei rig~ardi del contumace Perco Lodovico poiché si sono osservate tutte le forme dalla legge prescritte e malgrado le intimazioni fattegli egli si mantiene latitante, è il caso di dichiarare incorsa la sua contumacia a senso degli art. 510 - 5rr C.P. Esercito. Dal rapporto della Questura e dalle deposizioni dei testi Palumbo, Blasizza, Terpin, Stefanelli e De Anodis risulta che egli è attivo comunista ed affiliato al gruppo di Piedimontt del Calvario. In base a tali risultanze devesi ritenere raggiunta la prova della esistenza in Gorizia ed in Piedimonte del Calvario della organizzazione comunista, organizzazione quanto mai pericolosa perché composta di elementi slavi pervasi oltreché da sentimenti sovversivi anche da sentimenti antitaliani. È si è altresì raggiunta la prova che di detta organizzazione facevano parte gli imputati Ussai Teodoro, Peric Carlo, Pusnar Roberto, Sfiligoj Leopoldo, Kenda Giuseppe, Kristiancic Giuseppe e Perco Lodovico, e perciò essi devono essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. L'Ussai deve altresì essere ritenuto colpevole del reato di propaganda a senso del 2° cpv. del detto art. 4 della legge citata perché dalle sue stesse dichiarazioni emerge che ha fatto anche della propaganda nell'interesse del suo Partito. Non risulta sufficientemente provata la colpevolezza degli altri imputati in ordine al reato di propaganda per cui da tale accusa essi devono andare assolti per non provata reità. E poiché nei riguardi del Klede e del Kovacic non si è raggiunta la prova neanche in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista come si è detto avanti, essi devono andare assolti anche da tale accusa per non provata reità ; ed in conseguenza devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. Passando all'applicazione delle pene il Tribunale, nel vagliare la responsabilità di ciascun imputato in base alle risultanze emerse, le determina come appresso. Ad Ussai Teodoro infligge: r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

PRnt,, PARTE :

SENTENZE rRONUN<:IAT E DAL T .S.D.s.

271

a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008, ed aggiunge alla pena della reclusione 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma ciel 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Aggiunge anche a questa pena della reclusione 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 citato codice. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle suddette pene a nonna dell'art. 68 C.P. si ha la complessiva pena di 5 anni di reclusione, la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. Al contumace Perco Lodovico infligge 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 4, 1° cpv., della citata legge 25.rr.1926, n. 2008. Aggiunge a detta pena 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma ciel citato art. 28 C.P.. A ciascuno degli imputati Peric Carlo, Pusnar Roberto, Sfiligoj Leopoldo, Kenda Giuseppe e Kristiancic Giuseppe infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del citato art. 4, 1° cpv., citata legge, e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. E poiché lo Sfiligoj ed il Kenda al tempo del reato non avevano ancora compiuto gli anni 21 si concede loro il beneficio della diminuzione di I/ 6 sulla pena della reclusione, che rimane pertanto ridotta per ciascuno a 3 anni e 4 mesi, e si commuta la interdizione perpetua in interdizione temporanea anche per la durata di 3 anni e 4 mesi a senso degli art. 56 C.P. e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, fermi restando 3 anni di vigilanza speciale della P.S. per ciascuno. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.. Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati avendo attinenza col reato devono essere confiscati a norma dell'ar t. 36 C.P..

P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 21 - 28 - 36- 39 - 56 - 68 C.P.; 4-6 della legge 25.11.1926, n . 2008; 485-510 e seguenti C.P. Esercito, dichiara anzitutto incorsa la contumacia di Perco Lodovico. Assolve gli imputati Klede Sebastiano e Kovacic Luigi dai reati a loro ascritti per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ritiene gli altri imputati colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista e l'Ussai anche dal reato di propaganda sovversiva, e li assolve dagli altri reati a loro rispettivamente ascritti per non provata reità. Conseguentemente condanna:


272

)>RIMA

TR!C UNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

Ussai Teodoro alla complessiva pena di 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Perco Lodovico a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni cli vigilanza speciale. . Peric Carlo, Pusnar Roberto e Kristiancic Giuseppe, ciascuno a 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Sfiligoj Leopoldo e Kenda Giuseppe, ciascuno col beneficio della minore età a 3 anni e 4 mesi di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo ed a 3 anni di vigilanza speciale. Pone a carico dei condannati l'obbligo del pagamento in solido delle spese processuali ed ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 17.5.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunciare con sentenza n. 41 del 22+1929 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò il « non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità nei riguardi di tutti gli imputati » in ordine ai seguenti reati: i:) concorso in omicidio premeditato per avere, in unione e correità fra loro e con altri, in Gorizia e Trieste nell'agosto 1928, determinato Bregant Luigi ad uccidere Kogej Vittorio, art. 63 cpv. - 364 - 366 n. 2 C.P.; 2) concorso nella fabbricazione e detenzione di dinamite ed altri esplodenti, art. 63 C.P. e 1 - 5 legge 19.7.1894, n. 314, per avere, in unione e correità con altri partecipanti al Partito Comunista, col fine di commettere delitti contro le persone e la proprietà, per incutere pubblico timore, suscitare tumulti e pubblico disordine, fabbricato e detenuto, fino all'agosto 1928 in Gorizia, dinamite ed altri esplqdenti; 3) concorso in raccolta e detenzione di armi da guerra, art. 63 C.P. e 27 legge di P.S., per avere, nelle circostanze di cui al capo di imputazione n. 2) raccolto e detenuto armi da guerra (5 moschetti ed un proiettile da cannone da 75 in efficienza) senza licenza del Ministero dell'Interno.

P,\RTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T,S,D.S.

2

73

Pusnar: detenuto dal 16.9.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Finale Ligure il 15.9.1932. Istanze di grazia inoltrate, personalmente, dal Pusnar al Capo del Governo il 18.5.1929 e il 14.7.1931 vengono respinte. Nelle suddette istanze il Pusnar dichiara, tra l'altro: « Posso francamente e con coscienza assicurarLa che mai nel mio animo c'è stata la minima id~a di 9uanto sono stato accusato e ho sempre rispettato, con rispetto e fede, 11 Regune attuale che tanti benefici ha arrecato e reca giornalmente alla nostra cara Patria e S.E. jl Duce che ne fu il giusto combattente organizzatore. Chiedo a mani giunte il beneficio della grazia della libertà per combattere anch'io con fedeltà e onore per il bene del Duce, del Fascismo e della Patria». Nei confronti del Pusnar vennero pronunciate, in data anteriore al 17.5.1929, le seguenti sentenze: - 7.9.1919, Tribunale di Gorizia: 3 mesi di carcere per furto; - 20.8.1923, Pretore di Gorizia: I mese e 8 o-iorni cli reclusione per violenza, oltraggio, resistenza e minaccia a pubblic~ ufficiale. Kristiancic: detenuto dal 25.9.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 25.9.1932. Peric: detenuto dal 26.8.-1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Padova il 25.8.1932. Un'istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Peric il 18.5.1929 viene respinta. Sfiligoj: detenuto dal 28.8.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Panna il 25.r2.r93r. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il 4.9.1929; istanza non accolta. Kenda: detenuto dal 29.8.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Capodistria il 26.12.r93r. Rifiuta cli associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dai genitori 1'8.8.1929.

Per tutti, compreso il latitante Perco, il T.S.D.S., con declaratoria del

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

12.12.1932, concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932_, n. 1403, dichiarando cessata l'esecuzione della libertà vigilata e l'interdi-

Ussai: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, viene scarcerato dalla casa penale di Turi il r2.1r.r932. Detenuto dal 9.ro.1928 al r2.1r. r932. Pena espiata: 4 anni, r mese e 3 giorni.

zione perpetua dai pubblici uffici. Per il latitante Perco viene ordinata la revoca del mandato di arresto emesso il 20.5.1929.

18. - U.S.


2

74

TR!llU NALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

SENTENZA N. 30

Reg. Gen. n. 20 / 1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Gauttieri Filippo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

PRI~I A PART E :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

2

75

vigilanza speciale di P.S.; oltre al pagamento delle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge. In applicazione degli art. 5 R.D. 27.3.19n, n. 229 ; 2 D.Lt. 27.5.1915, n. 740; 9 R.D. 21.2.1919, n. 158; 3 R.D. 24.ro.1921, n. 1419; 6 R.D. 1277, gli 22.12.1922, n. 1641; 5 R.D. 9+r923, n. 719; 4 R.D. 3r.7.1925, concede il beneficio del condono condizionale di anni 4 e mesi 4 di reclusione e l'intera multa: pertanto il Bignamini deve espiare la pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione.

n.

Roma, 17.6.1929 - Anno VII.

ha pronunciato la seguente

SENT E NZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nella causa contro: Bignamini Enzo, nato il 12.11.1888 a Cremona, meccanico, detenuto dal 28. I2. 1928.

I MPUTATO

Del delitto di cui agli art. 79 - ro7, n. r ed u.p., C.P.c.; 2 legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nel febbraio e successivamente fino al 30.3.1910, con atti risolutivi della medesima risoluzione criminosa, comunicato ad agente cli uno Stato estero, e precisatnente ad Ufficiale clell'I.R. (Ufficio informazioni della marina austro - ungarica di Pola), notizie, segnalazioni tattiche e radiotelegrafiche, nonchĂŠ documenti concernenti la efficienza della flotta militare italiana, la difesa della costa e quindi la sicurezza dello Stato, cli natura segreta a lui affidati per ragioni di servizio, quale timoniere del cacciatorpediniere << Euro >>, od altrimenti sottratti.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 2-7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 79- ro7 n. r e u.p. - 13- 19 28 - 31 - 39 C.P.c.; dichiara Bignamini Enzo colpevole del reato ascrittogli e come tale lo condanna alla pena di anni ro di reclusione ed a lire 9.999 di multa: con la interdizione- perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, viene scarcerato dalla casa di reclusione di Pesaro il 12. r 1. 1932. Detenuto dal 28.12.1928 al 12.rr.1932. Pena espiata: 3 anni, ro mesi e 14 giorni.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 31

Reg. Gen. n. 585/1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Gauttieri Filippo, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTEN ZA

nella causa contro : Kovi (o Covi) Giovanni, nato il 23.8.1898 a Hadjci (Zara), falegname, detenuto dal 10.8.1928.

. IMPUTA T O

Del reato di cui all'art. 4 u.p. legge 25.rr.r926, n. 2008, per avere in territorio di Mattuglie (Fiume) in epoca precedente e fino al ro.8.1928, mediante diffusione di opuscoli e giornali sovversivi provenienti dall'estero, propagandato la dottrina, i programmi ed i metodi di azione del disciolto Partito Comunista.

Omissis

P. Q . 1\1.

Visti gli art. 4 u.cpv. della legge 25.1r.r926, n. 2008; 13 - 28- 39 C.P., dichiara Kovi colpevole del reato ascrittogli e come tale lo condanna ad anni 3 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; oltre alle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 18.6.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRI~!A P ARTE:

SENTENZE PRONUKCI1\TE DAL T .S.D.S.

2

77

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Kovi (o Covi), detenuto dal 10.8.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal penitenziario di Nisida il 9.8.r93r. Il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 22.5.1933, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.r932, n. 1403, dichiarando cessata ]'esecuzione della libertĂ vigilata e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.


278

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 32

Re~ Ge~ n. 801/1927

Il Tribunale Speciale per la àifesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

PRI~!A P:\RTE:

SENTENZE PRONUNCI:\TE DAL T.S.D.S.

2

79

terdizione dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento delle spese processuali. Ordina che il Mezzano sia posto in libertà, per avere espiato la pena con la detenzione sofferta, se non è detenuto per altra causa. Roma, 26.6.1929 - Anno VII.

Giudice Relatore : Buccaforri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, De Martini Vittorio, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N .;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NOTIZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Viene scarcerato dalle carceri giudiziarie di Roma il 26.6.1929. nella causa contro: Mezzano Giovan Battista, nato il 17.5.1907 a Struppa (Genova), calzolaio, detenuto dal 28. IO. 1927.

IMPUTATO

Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nel genovese ed a Milano nel 1927, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere fatto parte di tale Partito e per averne fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione.

Omissis

P. Q. !\{.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 56 - 68 - 74 C.P. e gli art. 4, I e 2" cpv., e 6 legge 25.11.1926, n. 2008; 485 C.P. Esercito, assolve Mezzano Giovan Battista dalla imputazione di ricostituzione del Partito Comunista per non provata reità. Lo ritiene colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda e, col beneficio della diminuente della minore età, lo condanna alla complessiva pena di r anno e 6 mesi di reclusione, a 2 anni d'in0

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del

2r.r2.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).


280

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 566 / 1928

SENTENZA N. 33

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato com posto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di D ivisione;

PRIM/1 P,\RTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T .S. D. S.

Mazzotti ad anni 3 e mesi 4; entrambi alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; oltre al pagamento in solido delle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 27.6.1929 - Anno VII.

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Pasgualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SENTENZA

nella causa contro: Mazzotti Gilberto, nato il 2.7.1897 a Gatteo (ForlĂŹ), manna10; Guerrini Arnaldo, nato 1'8.2.1894 a Ravenna, impiegato privato. Detenuti dal 9.9. r928.

Guerrini: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D.

5. rr.1932, n. 1403, viene scarcerato dalla casa di reclusione di Pesaro il ro.rr.1932. Detenuto dal 9.9.1928 al ro.1r.r932. Pena espiata: 4 anni,

2

mesi e

I

giorno.

Mazzetti : detenuto dal 9.9.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Procida il 6. r. 1932 . . Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dal pad re il 6.7.1930.

IMPUTA T I

Del delitto cli cui agli art. 63 C.P. e 5 legge 25.1r. 1926, n. 2008, per avere, in correitĂ tra loro ed a mezzo di lettera scritta dal Guerrini ed impostata dal Mazzotti fuori del territorio delJo Stato (Orano d'Algeria) l' u .2.1928 e diretta a tale Jeanni Delage in Parigi, diffuso all'estero notizie false e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito ed il prestigio dello Stato all'estero.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 5 - 6 della legge 25.r r.1926, n . 2008; 13- 28-39 C.P., dichiara Guerrini e Mazzetti colpevoli del reato loro ascritto e, in concorso della diminuente cli r/3 della pena per l'accordato beneficio di cui all'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, condanna: Guerrini ad anni 4 e mesi 8,

A entrambi il T ribunale Militare Territoriale di Roma concede, con provvedimento del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D .C.P.S. 22. u .1947, n . 1631).


TRIJJUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 398 / 1928

SENTENZA N. 14

PRIMA PARTE:

SE NTE>JZE

PRO::,IUNCIATE Dt\ L T .S.D.S.

rità, partecipazione e propaganda), commessi nella detta città di Cremona dall'agosto del 1927 al maggio 1928.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Omissis

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

P. Q. M.

Giudice Relatore: Buccafurri Giacotno; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Pedroni Pietro, nato il 3r.1.r903 a Pieve San Giacomo (Cremona); Agosti Giuseppe, nato il 15.9.1899 a Vescovato (Cremona); Arisi Francesco, nato il 20.7.1901 a Cremona; Gandolfi Attilio, nato il 22.5.1898 a Cremona; Zaglio Giuseppe, nato il 20. r.r889 a Pieve San Giacomo (Cremona) ; Marabotti Ernesto, nato il 27.ro.1903 a Due Miglia (Cremona); Boldori Rinaldo, nato il 24-3.1903 a Cremona; Binaschi Primo, nato il

2.

rn.1899 a Cremona;

Bodini Luigi, nato 1'8.9.1881 a Vescovato (Cremona); Nocivelli Ernesto, nato il 18.1.1902 a Malagnino (Cremona); Zavatti Attilio, nato il 25.2.1892 a Cappello Picenardi (Cremona).

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4- 7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, in parziale difformità dalla richiesta del P.M., decide nel modo seguente. Dichiara non doversi procedere nei riguardi di Arisi Francesco, Gandolfì Attilio, Zaglio Giuseppe, Marabotti Ernes to, Binaschi Primo, Bodini Luigi e Zavatti Attilio, in ordine ai reati a loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara inoltre non doversi procedere nei riguardi di Pedroni Pietro, Agosti Giuseppe, Boldori Rinaldo, Nocivelli Ernesto, in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista e nei riguardi del Pedroni e del N ocivelli anche in ordine al reato di propaganda per insufficienza di prove. Pronuncia l'accusa contro i detti Pedroni, Agosti, Boldori e N ocivelli per il reato previsto e punito dall'art. 4, 1" cpv., della legge 25. 11. 1926, n. 2008, per avere fatto parte del Partito Comunista dalla seconda metà del 1927 alla data del lor~ arresto, avvenuto il 25.5.1928; e contro l' Agosti ed il Boldori anche per il reato previsto e punito dal 2 ° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge in relazione all'art. 63 C.P. per avere in correità fra loro, nel novembre del 1927 in Cremona, fatto propaganda di dottrine, di programmi e di metodi d'azione del Partito Comunista, mediante distribuzione dei giornali « Battaglie Sindacali >> e « l'Unità». Rinvia gli imputati suddetti al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere ciascuno dei reati come sopra attribuitigli. Roma, 4.2.1929 - Anno VII.

Tutti incensurati, meno il Pedroni, l' Arisi, il Gandolfì ed il Bodini. Tutti detenuti dal 25.5.1928. Nocivelli invece dal 24-5.1928.

IMPUTATI

Dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25. 11. 1926, n. 2008 (ricostituzione in Cremona del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Auto-

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota. - Per gli stessi fatti il Giudice Istruttore Antonio Scerni (vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 ))' Tomo Terzo, pag. 1222) dichiarò, con ordinanza del 6.7.1928, « non farsi luogo a procedimento penale>> nei

confronti dei coimputati:


TR!IIUNALE SPECIALE PER LA ùll'ESA DELI.0 STATO

tadino;

Lini Pietro, nato il 9-4-1905 a San Daniele Po (Cremona), con-

- Conca Aurelio, nato il 28.6.1908 a Carpaneta Dosimo (Cremona), contadino; - Conca Ottorino, nato il 12.2.1901 a Carpaneta Dosimo (Cremona), mungitore di vacche; - Mazzolari Maria, nata il 1°.3.1894 a Pieve San Giacomo (Cremona), casalinga; -

Lodi Elio, nato il 26.8.1897 a Pieve d'Olmi (Cremona), muratore.

PRIMA

PARTE :

SENTENZE l'RO:-.IUNCI,\TE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 398 / 1928

SENTENZA N. 34

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Pedroni Pietro, nato il 31.1.1903 a Pieve San Giacomo (Cremona), muratore; Agosti Giuseppe, nato il 15.9.1899 a Vescovato (Cremona), giornaliero; Boldori Rinaldo, nato il 24.3.1903 a Cremona, ceramista; Nocivelli Ernesto, nato il 18.1.1902 a Malagnino (Cremona), contadino. Tutti detenuti dal 25.5.1928.

IMPUTATI

Del reato previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008, per avere fatto parte del Partito Comunista dalla seconda metà del 1927 alla data del loro arresto avvenuto il 25.5.1928. L' Agosti ed il Boldori anche: Del reato previsto e punito dal 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge in relazione all'art. 63 C.P. per avere in correità fra loro, nel novembre 1927 in Cremona, fatto propaganda di dottrine, di programmi. e di metodi d'azione del Partito Comunista, mediante distribuzione dei giornali « Battaglie Sindacali )) ed « Unità)).


TRIIlUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

I N PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti gli accusati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: L'Ispettore Generale di P.S. Comm. Nudi durante le indagini che portarono all'arresto e relativa denuncia di Hofmaier Emilio ed altri per l'azione criminosa svolta nel Piemonte, nella Lombardia e nella Liguria, era venuto a sapere che nel convegno tenuto alla stazione ferroviaria di Pavia il 15.10.1927 aveva partecipato un cremonese, e precisamente tale Pedroni Pietro, esponente della organizzazione comunista di Cremona. Fu perciò disposto uno speciale servizio per accertare quali fossero gli elementi che lavoravano alla riorganizzazione del Partito nel cremonese, e venne a risultare che parecchi comunisti si erano riuniti varie volte nell'Osteria della Dusa ed in aperta campagna, con l'intervento di un rappresentante di Milano, e che a Cremona venivano portati giornali e stampati sovversivi per la distribuzione di cui era incaricato certo Rinaldo. Molti furono gli individui fermati e denunziati col rapporto del Comm. Nudi in data 31.5.1928. Ma dalla istruttoria sono emersi elementi sufficienti di prova soltanto a carico degli individui nominati in rubrica i quali con sentenza della Commissione Istruttoria in data 4.2.1929 sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti. All'odierno dibattimento tutti gli imputati hanno negato di appartenere al Partito Comunista; ma il Tribunale per vagliare la loro responsabilità ha dovuto fare richiamo a quanto essi hanno dichiarato nei loro interrogatori scritti, ed a guant' altro risulta dagli atti processuali. L'imputato Pedroni infatti nei suoi interrogatori ha detto che in passato era socialista e che poi si allontanò dal socialismo per dedicarsi con fede al Partito Comunista; e che anche dopo l'avvento del Fascismo rimase un convinto, ma non fervente, comunista (Vol. 5°, f. 5). Soggiunse di avere, nell'ottobre 1927, preso parte ad una riunione che si è tenuta a Pavia fra ~lcuni funzionari del Partito e che in quella occasione ebbe da uno degli intervenuti due copie del giornale « Battaglie Sindacali». Disse inoltre che nel. mese di agosto 1927 in seguito alle insistenze del compagno Acrosti b G mseppe prese parte attiva alla riorganizzazione del Partito nella provincia di Cremona. Che si recò col detto Agosti una volta ad una riunione tenutasi in una osteria a Pieve d'Olmi dove l'Agosti cercò d'indurre tale Lini

PRI MA PARTE:

SENTENZE

PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

Pietro a recarsi in Russia per rappresentare la classe dei contadini. Che un'altra volta prese parte ad un'altra riunione tenutasi a Cremona nell'Osteria della Busa, dove intervenne un funzionario della federazione comunista di Milano, il quale parlò sulla necessità della riorganizzazione del Partito nel cremonese; e l'Agosti, essendo uno dei maggiori esponenti della federazione di Cremona, rispose per tutti dando assicurazione del loro interessamento (Vol. 5°, f. 8). Che infine prese parte ad un'altra riunione tenutasi nel novembre a Cremona in aperta campagna in cui l' Agosti insistette sulla necessità di raccogliere aderenti (Vol. 5°, f. IO). L'imputato Agosti Giuseppe in uno dei suoi interrogatori scritti ha dichiarato di aver ricevuto verso la .fine del 1927 da uno sconosciuto un rotolo contenente varie copie del giornale « Battaglie Sindacali >l, e che egli a sua volta le diede al suo amico Boldori Rinaldo per distribuirle, e questi dopo alcuni giorni lo assicurò che le aveva distribuite. Ha confermato di avere preso parte alla riunione nella Trattoria della Busa nella quale si trattò della necessità di riorganizzare sindacalmente le masse operaie secondo i principi comunisti, e di distribuire quanto più è possibile la stampa di Partito. Ha confermato altresì che il Pedroni al ritorno dalla riunione tenuta a Pavia riferì a lui quanto era avvenuto. L'imputato Boldori Rinaldo ha dichiarato in un suo interrogatorio di avere ricevuto dall' Agosti nel novembre 1927 circa 70 copie del giornale « Battaglie Sindacali » con l'incarico di distribuirle, e che egli le distribuì dando: 30 copie a Zaglio, 20 copie a Gandol.fi, 5 copie a Bodini, 5 copie a Marabotti, ed un paio di copie al Pedroni. Che verso la fine dello stesso mese di novembre l' Agosti gli diede altre 40 copie del giornale « Unità ,, per distribuirle ed egli le consegnò alle stesse persone alle quali aveva dato il giornale « Battaglie Sindacali>>. Soggiunse che prese parte alla riunione tenuta nell'Osteria della Busa alla quale intervenne un rappresentante di Milano; e che in detta riunione si parlò della necessità di procurare aderenti al Partito, di diffondere la stampa comunista, e di venire in soccorso delle famiglie delle così dette vittime politiche. Lo stesso Pedroni in uno dei suoi interrogatori dichiarò di ritenere fermamente che il Boldori si occupava della distribuzione della stampa di Partito e che anch'egli ebbe da lui varie volte copie dell' «Unità», di « Battaglie Sindacali» e di qualche manifestino. Da queste dichiarazioni dei tre suddetti imputati emerge la prova della loro appartenenza al Partito Comunista e della loro attività di Partito, partecipando a riunioni comuniste con l'intervento d~ funzionari di Milano, ed occupandosi della distribuzione della stampa. Si osserva che per quanto le suddette dichiarazioni non siano state successivamente da essi confermate, pure non può dubitarsi sulla veridicità di esse sia perché contengono circostanze precise e dettagliate, sia perché le dichiarazioni di uno trovano conferma in quelle degli altri.


PRn!A PARTI:::

TRIBUNAl,E SPECI.ilLE PER LA DIFESA DELLO STATO

E pertanto il Tribunale ritiene che i tre suddetti imputati sono colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Non ritiene raggiunta sufficientemente la prova della propaganda attribuita agli imputati Agosti e Boldori perché, mentre è risultato che ]a distribuzione dei giornali fu fatta ad elementi comunisti, come il Pedroni e ad altri che furono prosciolti in sede istruttoria per non provata appartenenza al Partito Comunista, non è però risultato che tale distribuzione fosse stata fatta anche ad elementi estranei fuori dall'ambiente comunista. E perciò ha assolto l' Agosti ed il Boldori dal reato di propaganda per non provata reità. Anche l'imputato Nocivelli Ernesto ha negato di appartenere al Partito Comunista, confermando soltanto la circostanza di essere stato richiesto da tale Conca Aurelio nel novembre 1927 di dare ospitalità in casa sua ad alcuni amici per tenere una riunione e trattare della organizzazione del Partito, e di avere respinto la richiesta. A suo carico vi è la circostanza del rinvenimento di opuscoli e giornali sovversivi trovati nella sua casa al momento della perquisizione, e che egli dichiarò di avere trovati per terra qualche giorno avanti. Vi sono altresì a suo carico le informazioni della Questura di Cremona da cui risulta che in passato ha professato idee sovversive. Però dallo stesso rapporto risulta anche che il N ocivelli dopo l'avvento del Fascismo non ha dato luogo a rimarchi ed ha dimostrato di disinteressarsi di politica. In base a tali risultanze il Tribunale ritiene di non potere né affermare né escludere l'appartenenza del Nocivelli al Partito Comunista, e perciò lo assolve da tale reato per non provata rei tà, ordinando che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Passando all'applicazione delle pene da infliggere ai tre imputati ritenuti colpevoli di appartenenza al Partito Comunista, il Tribunale, prendendo norma dal I cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, le determina come appresso. All'imputato Agosti, quale elemento più fattivo nel Partito, infligge 2 anni e 6 mesi di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Agli imputati Pedroni e Boldori 2 anni ciascuno di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla pena della reclusione, come sopra inflitta ai tre suddetti imputati, aggiunge 3 anni di vigilanza speciale della P.S. per ciascuno a norma dell'art. 28 C.P.. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a nonna dell'art. 39 C.P .. Ritenuto che le stampe e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 stesso codice.

SENTENZE

PROKU::-1CIATE DAL T.S.f) ,S,

P. Q . .M.

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Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36 - 39 C.P.; 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008; 485 C.P. Esercito, assolve per non provata reità : N ocivelli Ernesto dal reato di apoartenenza al Partito Com.unista · Agosti Giuseppe e Boldori Rinaldo dal reato di propaganda. Dichiara Pedroni Pietro, Agosti Giuseppe e Boldori Rinaldo colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista e condanna: Agosti a 2 anni e 6 mesi di reclusione; Pedroni e Boldori a 2 anni di reclusione ciascuno. Tutti e tre alla inter~izione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale per ciascuno ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca degl i oggetti sequestrati e che il Nocivelli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. À

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Roma, 28.6.1929 - Anno VIL

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Boldori: detenuto dal 25.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Sulmona il 25.5.1930. Un'istanza di grazia inoltrata personalmente dal Boldori il 29.6.1929 viene respinta. Pedroni: detenuto dal 25.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Viterbo il 25.5.1930. Agosti: detenuto dal 25.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Alghero il 20.rr.1930. Rifiuta di associarsi a un 'istanza di grazia inoltrata dalle sorelle il

2.ro.1930. Il T.S.D.S., con declaratoria del 17.12.1932, concede al Boldori, al Pedroni e all'Agosti il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, dichiarando, contemporaneamente, cessata l'esecuzione della v1g1lanza speciale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

19. - U.S.


TRIBUKALE SPECl /\l,E PER LA DI FES,\ DELLO STATO

SENTENZA N. 35

Reg. Gen. n. 20 / 1927

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Cristini Guido, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Mucci Giulio, Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro : Rossi Cesare, nato il 21,9.1887 a Pescia (Pistoia), pubblicista, detenuto dal 28.8.1928. IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 120- 252 C.P. per avere, in epoca precedente e fino al 28.8.1928, in territorio estero ed in Italia, commesso fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile, mediante pubblicazioni di specifico contenuto violento, lettere minatorie ed altra corrispondenza incitanti alla ribellione, reclutamento di elementi sovversivi ed antinazionali ed organizzazione di complotti miranti ad abbattere i poteri costituiti e ad attentare contro la vita di S.E. il Capo del Governo e delle più alte personalità dello Stato.

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe, col suo difensore, la -parola. Considerato che dalla lettura e dall'esame deo-li b atti processuali, nonché dalle emergenze orali del dibattimento, si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO

Che Cesare Rossi, sottraendosi abilmente alla vigilanza cui er a sottoposto, il 26.2.1926 riuscì a fuggire, riparando in Francia. Quivi, in com-

PRIM ,\ P/\RTE:

SENTE:'-<ZE PRO:-;\JNCIATE

DAL T,S, D.S.

butta coi peggiori e più pericolosi elementi antinazionali del sovversivismo e dell'antifascismo, iniziò la sua attiva nefasta opera di propaganda rivoluzionaria ai danni dell'Italia; esercitandola in modo assai efficace e deleterio, negii ambienti più turbolenti, in quanto l'imputato, sorp rendendo la buona fede altrui, era riuscito nel passato a ricoprire cariche di fiducia nello stesso Fascismo. Non appena giunto a Nizza, egli organizzò una intervista col velenoso giornale « Petit Niçois >>, a base di perfidia e di calunnie e, svisando avvenimenti ed inventandoli del tutto, cercò di dimostrare come la Nazione vivesse in mezzo alle violenze, in uno stato perpetuo di risse e di guerra; e come, a capriccio, si facessero imprigionare esecutori di ordini gerarchicamente superiori, ccc.. Notizie del genere fece pubblicare anche nel « Daily Herald >> di Londra; avendo potuto ottenere la più larga ospitalità giornalistica, tanto che le più false dichiarazioni apportatrici di odi, di vendette, ed altresì di grande discredito all'Italia furono riprodotte in prima pagina nel numero del 12.3.1926. Un lungo articolo del genere scrisse sul giornale viennese « Die Strunde » del 24.3.1926; ed altri ancora, sempre sullo stesso tono, in vari giornali nord americani di larga tiratura, quali il « New York Times >> ed il « Chicago Daily News >>. Nel giugno 1926, edito alla macchia in terra straniera, fu largamente diffuso nei centri italiani all'estero e nel Regno, venendovi introdotto in modo clandestino e con molti accorgimenti, un libello intitolato « I quaderni del N uovo Paese » contenente i più violenti calunniosi articoli di Carlo Bozzi, Cesare Rossi, Benedetto Fasciolo, Massimo Rocca, ecc., contro gli uomini più rappresentativi del Regime e contro le Istituzioni in genere. E poiché con tale sistema denigratorio propagandistico, a base di lotta senza quartiere, si voleva alimentare la campagna antifascista ed antinazionale, che specie allora trovava malevolo interessamento nei circoli sovversivi stranieri,- con particolare ripercussione nel campo economico - finanziario, la banda Rossi e compagni ricorse, come emerge dalle stesse dichiarazioni scritte dell'imputato, a tutti gli espedienti possibili, con l'aiuto anche di associazioni segrete. Così per demolire a qualunque costo il Fascismo si chiamavano a raccolta tutti gli avversi al Reo-ime: affermando che trattavasi di castigo del Duce e dei maggiori espon~nti del Partito: (< perché doveva essere castigo di necessità, per affrontare decisivamente ed abbattere il Fascismo». E nel dimostrare, astrattamen te, le condizioni spirituali, morali e politiche dell'Italia si dava per certo altrcsì che tutti, nel giugno 1926, « aspettavano ormai la rivoluzione della crisi politica da un qualche attentato al Duce ... meno addomesticato di quello Zaniboni ! » (1). In data 30.7.1926, il Rossi scrisse da Pari(1i, usando il solito sistema clandestino per interposte persone, massoni antifascisti, al cugino Colonna (r) Vedi (( Decisioni emesse nel 1927 », pag. 41.


TRIBU:\/ALE SPECI.-\LE PER LA DI FESA DELLO STATO

e, nel comunicargli tutto il grande lavoro di attività propagandistica organizzato e svolto intensamente all'estero e nel Regno, a mezzo dei suoi fidi, lo incaricò di . avvertire « Colombo ,, direttore del servizio stampa (Volta) che « ... è una verità sacrosanta che nell'ambiente dei fuorusciti le vendette più feroci si preparano anche contro i giornalisti delle agenzie che valorizzano coi loro bollettini sulla situazione economica le " balle " del Governo. Gli dirai che in un quartiere popolare di Parigi, presso Place Voltaire, i comunisti (consiglialo di leggere in proposito la sottoscrizione del1'" Unità" del 25 e 27.7. r926) sono addirittura seralmente occupati ad esercitarsi nel tiro al bersaglio, nella lotta giapponese ed in altre manovre del genere. Questo i soli comunisti, senza tener conto delle altre frazioni sovversive, dei repubblicani, dei sindacalisti parmigiani e dei combattenti, quest'ultimi numerosissimi. T utta questa gente è più inferocita contro i profittatori di tutte le situazioni (tipo ... e giù, giù fino a D ... , ecc.) ... Digli anche, come tua o mia idea, che sarà bene che tenga a portata di mano un rifugio sicuro al momento del " crak " ed il magnete del suo automobile sempre a posto: perché oltre i fuorusciti della Francia e della Svizzera in Italia, pronti a sbucare fuori come sciacalli, ci sono i comunisti noh noti alla polizia ed il loro stato maggiore intatto». Il 7.8.1926 da Schaffausen? sempre il Rossi, diffuse clandestinamente, nel Regno, una lettera diretta all'Onorevole Mazzi: nella quale accennava « ad usum delphini ,, qualche particolare della marcia su Roma e concludeva la sua acida prosa volgarissima « predicendo la distruzione imminente del Regime». In data 17.8.1926, da Zurigo, diresse al « caro vecchio Serbolonghi » una lettera tutta intessuta di offese a S.E. il Primo Ministro, di minacce e di ricatti, che venne copiosissimamente divulgata « urbe et orbi ,, con una nota introduttiva propagandistica firmata « un gruppo di vecchi amici e di nuovi ammiratori della Toscana »; col pernicioso intento di provocare pubblico eccitamento sovversivo. Nel novembre 1926 fece pubblicare a Tolosa, dalla società editrice « Exoria ,, , composta dei peggiori elementi cospirativi annidatisi nel sud ovest della Francia, un libello dal contenuto di insulse notizie artate di impressionante carattere scandalistico ed allarmistico antinazionale. Dal 1926 al 1928 tenne clandestina corrispondenza, specie cifrata, con parecchi fiduciari e fece pullulare dei suoi soliti scritti violenti e velenosi « Il corriere degli italiani )> quotidiano del fuoruscitismo in Francia per provocare un vivo turbamento nell'ordine pubblico e per danneggiare la reputazione ed il prestigio dell'Italia all'estero. Secondo la volontà criminosa dell'imputato, tale multiforme attività cospirativa antinazionale, in coalizione coi peggiori elementi veri nemici della Patria, aveva il preciso scopo di rinfocolare l'opposizione degli ambienti avversi al Regime, creando un'atmosfera arroventata e suscitando in

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definitiva l'odio fra le classi sociali, la guerra civile e la rivolta armata contro i Poteri dello Stato. E lo stesso Rossi era tanto persuaso della efficacia dell'opera perniciosa propagandistica sua e dei compagni contro la Nazione, che sentì il bisogno di scrivere: (< ••• e se si invocano gli interessi supremi nazionali, ripeto quanto ho già detto prima; difendendomi ritengo di contribuire alla lotta che gli italiani, quelli che lo possano e quelli che non vivono in stato di v.isione, conducono contro il Duce. Inoltre nego che l'interesse del Paese coincida con la politica folle che per disperazione segue ormai il Duce)>. E perché il suo proditorio piano di azione si potesse svolgere in tutte le preordinate pericolose mire delittuose, si avvalse dell'opera, all'estero, dei rinnegati implacabili nemici della Patria; e nel segno, del più losco sovversivismo clandestino, organizzando un sistema segreto di corrispondenza pericolosa, per mezzo di indirizzi concordati e di cifrario convenzionale. Di guisa che fu possibile all'imputato di esplicare intensamen te continua deleteria azione cospirativa antinazionale; riuscendo a coordinare !'attività dei suoi fidi collaboratori nel Regno ed all'estero, come si evince in modo chiaro e preciso attraverso gli stessi autografi àel Rossi. Infatti, dopo cli avere, dal marzo r926, sempre e con una certa uniformità fraseologica, d imostrato l'opera sua e dei suoi nel Belgio, nell'Inghilterra e specie in Francia e nella Svizzera, perfino in collaborazione con eminenti personaggi di associazioni segrete, in data 5.11.1927 diresse ad un suo fiduciario del Regno una lettera convenzionale, intestata alla Sig.ra Bianca Traversa. In essa, nel fare una lunga e dettagliata relazione sulle sue personali condizioni e su tutto il vasto movimento cospirativo, finisce col fissare i rispettivi compiti per una coordinata azione efficace. « Mia situazione morale: molto buona, specie da quando si sono accorti un po' tutti che io vado per la mia strada. L'opera di adattamento è stata lunga per le diffidenze obiettive e per quelle artificiose. Potrei essermi inserito nella " Concentrazione " ma non ne vale la pena. Preferisco contare solo sulla loro odierna buona disposizione e sulla stima che essi hanno di mc. I contatti sono mantenuti attraverso Salvemini, Susi, Giuseppe Donati, Amilcare De Ambris e N ella Paulova. Io sono intervenuto spesso per rettifiche e rivendicaz ioni, quando mi è capitato, su giornali e riviste francesi, ma do la precedenza al " Journal des debats " ed al " Temps " che sono i più autorevoli. In questi ambienti io sono molto considerato e mi si mette sullo stesso piano di Nitti e di Filippo Turati. Sono anche in buoni rapporti con Chiappe, Prefetto di polizia, e con la Massoneria francese che è tutta una ditta. Attività pratica: collaboro a sbalzi al " Corriere degli Italiani " di Pang1. Sono in rapporti più concreti con i comunisti, col Governo francese e


TlllllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

con i Soviets. Queste sono le forze concrete, sia pure opposte, su cm 10 mi baso. Le altre sono forze sussidiarie che conviene non scontentare, specialmente io che ho l'affare Matteotti sulle spalle. Ho in cantiere tre libri da scrivere ed aspetto il momento propizio per finire. Ogni giorno poi, raccolgo elementi utilissimi dai giornali italiani, ben stralciati, suddivisi per materia. Ho con me il vecchio archivio del Viminale. Dispongo di 10.000 nomi e di indirizzi aggiornati. Il lavoro concreto lo faccio con Giuseppe Donati che è intelligente, appassionato e generoso. Egli come me crede solo al complotto e all'attentato, in seguito a che si potrà verificare una .insurrezione; iniziare l'offensiva, passare al contrattacco, spargere il terrore, a ciascuno il suo bersaglio, ecc .. E' stato Do.nati che mi ha concretato buoni affari con Salvemini che è stato costretto ad una completa revisione dei suoi giudizi. Appena Salvemini scriverà un libro che contiene un centinaio di pagine mie, io potrò scrivere gli altri tre miei, perché allora nessuno, dopo il suo giudizio, potrà scocciarmi, ecc .. Io continuo tutti i giorni ad inviare sfottò privati ai vecchi amici e lettere minatorie in Italia. A molte altre persone scrivo direttamente. Bisogna lavorare i'ambiente fascis ta. Quello che vorrei fare di qua in. nome mio (essendo il più indicato in quanto mi sono esposto in prima persona) è un lavoro di penetrazione negli ambienti fascisti italiani a mezzo di circolari, opuscoli da cui risulti che io sono in rapporti. con qualche " clan " contrastante del fascismo italiano . E questo per seccare il principale e per avere diritto di intervenire dando l'impressione di avere un seguito appena che si aprirà la lotta furibonda della successione immediatamente dopo morto Mussolini. N oi, in sostanza, dobbiamo prevedere tutte le eventualità; mantenendo perciò i contatti con le forze antifasciste che potranno essere in grado di succedere. Siano esse quelle che fanno capo a Giolitti, ad Orlando, a Salandra, sia quelle che fanno capo al Vaticano e Don Sturzo. Sia quelle che dipendono da Filippo Turati, sia perfino quelle non improbabili dei Soviets. Ebbene, noi per essere tollerati e manovrare con questa gente siamo già a posto coi contatti che ho. Q ualunque cosa accada noi troveremo sempre modo, manovrando come ho manovrato io, di essere lasciati in pace in- avvenire da costoro tutti, quando saranno i successori. Ma il campo di manovra concreto devono essere gli amici italiani del fascismo e regime. Devono essere loro a fare con noi la contro - assicurazione preventiva salvo a fare la totale assicurazione al momento del "crak ". In quel momento devi balzare te e stringere i freni agli spaventati, minacciandoli delle sanzioni che qua si preparano sul serio contro tutti i favoreggiatori che continuano a favorire. L'opera dei fuorusciti: si scrivono molte fesserie in proposito in Italia. In effetti gli errori dell'Aventino si sono ripetuti qui. Ma comincia il revirement. Non è escluso un fronte unico. Comunque, indipendentemente dalla "Concentrazione" che fa quel che può fare, date le sue vecchie consuetudini, indipendentemente dai comunisti che sono molti, forti ed orga-

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SENTEKZE

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DAL T.S.D.S .

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nizzatissimi, c'è un infinito numero di uomini nuovi, non legati al passato, che lavorano per determinare complotti ed attentati in un primo tempo, e in secondo tempo le vendette degli an tifascisti. Con questa gente io sono in rapporto sicuro. Non bisogna credere a quello che si scrive sulle ostilità verso i fuorusciti. Il Governo francese è sicuramente ben disposto. Poincaré è decisissimo contro Mussolini. I soldi del Duce son spesi ben male, perché al momento opportuno tutti i giornalisti lubrificati si squaglìano. Destre e sinistre sono unanimi. contro il Fascismo e il Regime. Per ragioni di polit~ca interna fingono di essere amici alcuni, ma al momento buono maroano contro. Quello che si deve fare: io: mantenere i contatti con i vari gruppi politici propriamente detti, per non avere seccature in avvenire in Italia; lavorare nell'ambiente fascista italiano per dividerlo ed irritare il principale; .influenzare la stampa di destra nei riguardi del fascismo; manovrare gli individualisti perché combinino qualcosa in Italia e siano a nostra disposizione quando in massa ritorne-remo a fare la seconda ondata di vendette contro i favoreggiatori; lanciare questi tre libri nei primi mesi dell'anno e rimettere le cose a posto nei nostri riguardi. Al momento buono, appena che si delinea il principio della fine, in seguito alla sparizione fisica di Mussolini, buttarsi a capofitto nella m ischia in Italia, costi quello che costi. Tu: non comprometterti affatto in tutto quello che è propaganda e diffusione di roba mia e nostra. Limitarsi solo ad avvicinare gli industriali e dire loro che se non sono pazzi hanno l'interesse a procurarsi una controassicurazione presso gli antifascisti rifugiati all'estero ed in Italia. Ma al1'estero non devono fare solo assegnamento sui " Concentrazionisti " e sui " Nitti " ma soprattutto su coloro che hanno da vendicarsi dei torti subiti e della ingratituc.iine ricevuta. Dire che certi uomini, fare il mio nome, torneranno a circolare e che non perdonano. E se non si sono piegati al Duce è chiaro che non torneranno degli smidollati pari loro. Questo per ora; al momento buono poi prenderli alla gola e farsi finanziare un gran quotidiano incaricato di svolgere questa tesi. Le classi dirigenti hanno diritto ad alcune attenuanti perché l'esempio della resa al Duce è venuta dall'alto. Dare tutta la colpa al Duce è un compito che essi non si possono assumere dopo di averlo esaltato fi no all'ultimo. Io e noi lo possiamo fare essendo i soli qualificati, avendolo combattuto quando era in auge e quando eravamo in galera! Metodo: per circolare in certi ambienti, per non essere respinti conviene lavorare di insidia. (Basta infine, con la schiettezza, il disinteresse e tutte le altre virtù che ci hanno r.idotto così, senza che siano nemmeno molto apprezzate da nessuno). E' inutile che ti limiti al riserbo. Il riserbo è considerato dai fascisti una forma di ostilità, ormai. Non per niente sono totalitari. Fai il Maddalcno pentito. T u lo puoi fare, perché di preciso contro M . e di diretto non c'è niente di tuo. E se ti capita sii il mio avversario; ma insieme accenna subito ai pericoli non scomparsi della mia attività


TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

pr~se~te e futura. Ria~q uistato il diritto di circolare negli ambienti industnah senza essere rag10ne di terrore per gli altri, sorge la possibilità che i vari Oclero e Borletti si sfoghino. Allora tu lanci l'articolo. -Ma, per carità, non comprometterli pubblicamente in nessuna maniera. Al momento buono parlerai anch~ in nome mio. Pe~ o~·a lin~itati a prospettare il mio pericolo, confessandomi. Nelle conversaz10m togliere le illusioni sulla immortalità del Duce e sulle misure di polizia; dire loro che non si facciano illusioni nemmeno su dittature militari salvatrici o su indulgenze turatiane. C'è tutta u_na n:10~a generazione di vendicatori che noi potremo dirigere e che dai nform~st1 non accet~erà né ordini, né consigli; almeno quella che vive qua e ~~e 10 c01~osco: Ricordare che io sono tenace nelle mie simpatie come nei m1e1 rancon. Spiegare che una successione Nitti, Giolitti, Orlando, Turati, ecc., le quali ti ripeto non ci danneggerebbero perché in materia non sono stato con le mani in mano, non li salverebbe sia dalle vendette dei fuorus~iti ignoti (quando dei pubblicisti come me in regime di libertà di stampa ncor?assero le loro responsabilità dopo il 3 gennaio), sia di provvedimenti legali. Levare dalla testa loro che ci sia possibilità di una successione fascista. Lo impediscono la politica del fratricidio seguita da M. ed i rancori interfascisti e poi l'infrangersi del mito Mussolin( che per ora, sentito o no, funziona. Sparito lui è il caos. Il Re, riprende le leve di comando ed il fascismo si divide .in alm:no 20 g_ruppi nei quali noi possiamo pur manovrare senza peraltro illudersi che resistano. Si salveranno alcuni fascisti tranquilli come Postiglione, per esempio, ed espulsi come Terzaghi; il resto è destinato al macello. Al macello è condannato anche il ornppo Benni- Olivetti- Bianchini e Alberti. Queste sono le linee generaJt della tua azione. Il metodo puoi modificarlo come credi. Certo al momento opportuno parlerò più chiaramente, verrò a Lugano, magari a Milano. Non penseranno alla guardia del~e frontie~e ! Bisognerà pure osare ! Ma è necessar io che gli Ufficiali pagaton del fascismo fino alla catastrofe si adattino, pena la pelle sul serio, a fare anche gli Ufficiali pagatori delle vittime del fascismo; specie poi quando fra queste vittime ci sono uomini che li hanno favoriti disinteressatamente come me e sono stati abbandonati. N on credo di dovere fare dei nominati:-7i, comunque li farò volta per volta. Ma tu sai che soprattutto a Milano bisogna battere forte. Non bisogna dimenticare i nuovi ricchi fascisti tipo Morgagni e Belloni, ammesso che possano sfuggire al "redde rationem". ~ontatti: ho ~im~nti~ato . d'in_formarti che f~a le persone con le quali sono m r apporto c e D1 Vittorio Giuseppe, comumsta, che è il padrone della situazione riguardo i comunisti e i Soviets. Nel campo opposto la persona sulla quale possiamo cont~re per una utilizzazione è Nitti, il pit1 comproe con Treves sono in messo. con me e con Fasc1olo. Anche con Modio-liani b buom_ rapporti, ecc .. Riassumendo dal punto di vista dei contatti, credi a me, siamo a cavallo perché non mancano in nessun campo.

PRI MA PARTE :

SENTENZE

PRONUNCIATE

D;\l. T.S.D.S.

Norme: se tu avessi da mandare qualcuno da me fidatissimo ti avverto che io lo riceverò solo se da te preavvertito e con 1e indicazioni per riconoscerlo. Propongo di servirti cli qualcosa di mio di recente; se le conservi, le lettere, come non credo. Ho bisogno di saperlo prima perché abito lontano dall'indirizzo della Maison Georgette. Vai mai a Roma tu? Puoi vedere qualcuno dei nostri antichi amici? Credo che apprezzerai il modo con cui ho spedito oggi le varie cose. Rispondimi a volta di corriere, almeno una cartolina con saluti per sapere se le presenti sono arrivate. Abbracci "Rina" (Rossi)». Allo stesso fiduciario in data ro. r2. 1927: « ... Riacquistata la .fiducia degli ambienti potresti sentire cosa pensano realmente. Ed allora parlare dei nos tri fuorusciti e di noi. N ei riguardi di Cesare Rossi potresti sviluppare molto il concetto che egli è duro e costante contro coloro che rimasero passivi di fronte al suo fallimento,,. Ed in data 20.5.1928 : « ... Esclusa la "Concentrazione" restano altre ditte m inori molto divise, passive con altrettante iniziative non disprezzabili, ma non collegate. Per esempio Cesare Rossi scrive un libro: un lavoro del genere ed efficacemente lo prepara Susi. Altre cose faccio io con Donati e già hanno avuto successo specie a Roma due mesi or sono. Il lavoro cli organizzazione nel campo francese ormai procede spontaneamente per opera degli stessi francesi .. . La fine della ditta concorrente (fascismo) è ineluttabile. 11 suo è un lavoro di Sisifo. La politica estera non ottiene che un numero di sospetti e il credito cli due altre ditte sole e molto bacate. In politica interna non sfonda, perché gli manca ogni forma cli consenso spontaneo. L'attentato di Milano è sintomatico. Per me poi il fattore decisivo è l'attentato fa talissimo. In tal caso ecco cosa si può verificare: ... la milizia di Roma e le altre " case di trasporti " si metteranno in urto fra loro a difesa dei vari concorrenti ... tutti gli altri taglieranno la corda. Si faranno avanti Giolitti, Orlando, Salandra, ecc .. Ed allora sarà la nostra ora. Non c'è altra soluzione; perciò io non temo e non voglio che gli antifascisti, la "Concentrazione" e l'Aventino diventino i padroni . Sono contento della loro pochezza. Gli amici su cui poggeranno sono in Italia. Programma: per il momento non ci può essere. Basta limitarsi a vivacchiare in attesa dell'attentato e delle decisioni del Re o degli sviluppi della crisi economica. In seguito ad attentato avvenuto bisogna subito mettersi in moto entrando a capofitto nei dissidi commerciali del fascismo e regime, con l'unica mira di riprendere contatti, rifarsi un nome, ecc .. Poi lanciare una specie cli "Corriere italiano" e con esso rifare il nostro commercio e mettere a posto tutti i nostri e nuovi nemici: il 90 per cento dei quali verranno a leccarci ie zampe e a dirci che avevamo ragione e che se non ce l'hanno data prima era perché anche loro erano sottoposti alla tirannia del Fascismo e del Regime. Tua "Rina" (Rossi))). In base agli elementi di prova raccolti in periodo istruttorio, e che si compendiano nel materiale in minima parte desunto dalla ingentissima


TRI13U:SALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,HO

quantità di manoscritti dell'imputato e di documenti vari allegati al processo, il Rossi venne rinviato a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 2 della legge 25.1 r.1926, n . 2008, in relazione agli art. 120252 del C.P., e< per avere in epoca precedente e fino al 28.8.1928, in territorio estero ed in Italia, commesso fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile, mediante pubblicazioni di specifico contenuto violento, lettere minatorie ed altra corrispondenza, incitanti alla ribellione; reclutamento di elementi sovversivi ed antinazionali; ed organizzazione di complotti miranti ad abbattere i poteri costituiti e ad attentare contro la vita di S.E. il Capo del Governo e delle più alte personalità dello Stato ». L 'elemento preponderante, suscettivo di scatenare il fatto criminoso ipotizzato nell'atto di accusa, veniva così ad essere caratterizzato dall'incitamento del Rossi alla guerra civile ed alla insurrezione armata contro i Poteri dello Stato, mediante una subdola, perfida e calunniosa propaganda, quale mezzo più ovvio ed efficace a suscitare l'odio fra le classi sociali ed a creare quel morboso stato d'animo, a base di sospetti e di diffidenze, che precede ogni movimento incomposto e violento di masse. In quanto da simile struttura controrivoluzionaria dovevano scaturire, secondo le programmatiche disposizioni preordinate dallo stesso imputato, e con la clandestina cooperazione degli elementi più pericolosi del sovversivismo nazionale ed estero, disordini atti ad apportare una lotta fratricida fra i cittadini ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed i supremi organi costituzionali del Regime, considerati nella loro essenza e nel loro ordinamento interno. Tale vasta attività criminosa del Rossi, amoiamente documentata dagli atti processuali, fu confermata in udienza d~lla precisa, inequivocabile ed autorevole prova testimoniale, nonché dalla stessa confessiorie, piena e qualificata, del giudicabi le, il quale, sentendosi moralmente sepolto sotto il peso della sua schiacciante accusa, ricorse al vile tentativo di attenuare le sue gravi responsabilità, affermando: « che la sua azione non era stata che una semplice vendita cli fumo, determinata dalle sue critiche condizioni economiche; per cui egli si era trovato nella necessità di spillare denaro, sorprendendo l'altrui buona fede J>. E con questo miserevole sistema difensivo, il Rossi, dopo avere strombazzato ai quattro venti la sua indomabile fierezza di onnipotente e spietato .nemico del Regime, minacciando vendette e lanciando contro gli uomini più rappresentativi del Partito e del Governo basse calunniose accuse, finiva all'ultimo momento col rinnegare se stesso, dando all'opera sua nefasta il significato di un vile e volgare ricatto. Senonché, attraverso tutti gli atti processuali, la figura del Rossi spicca come quella di un vero e proprio capeggiatore, intento ad ordire e ad iniziare fin dal 1926, quando le sue condizioni economiche erano flo ride ed egli si apprestava persino a tentare rimunerative speculazioni immorali, un

PRIMA PARTE:

SE:STENZE PRONUKCIATE DAL T .S.D.S.

2

99 -----------

vasto e deciso movimento antinazionale, in combutta coi peggiori elementi deì sovversivismo. E l'opera sua criminosa, esplicata ininterrottamente dal 1926 al 1_928, fu causa gravissimi danni morali e mate.ria.li al nostro Pa~se, con -~·1percussioni spesso disastrose nel camp? fìna~ziano e con effetti del~t~rn l'animo del popolo artatamente sobillato, m modo ~a re:11der<? ~o.ssibil.e 1msurrezione armata contro i Poteri dello Stato, per soh fim ego1st1c1 e d1 losca speculazione. . . L'imputato infatti, che si era nel pa5~ato :1ve~ato. un sovv~rs1~0 ferocemente avverso alla Monarchia ed alle patrie Ist1tuz10m, come s1 evmce _dalle sentenze della Corte di Assise di Piacenza del 1915 e della Corte di Assise di Milano del 1920, coerente ai suoi principi cli ributtante egoismo , non si peritò, nel complottare contr~ i PC:te~i. costituiti, di .afferm.are con spudorato cinismo che e<. egli . v~leva: 111 defimt1v~, abbattere Il Fascismo ed il Regime per l'unica mira d1 nfam un nome, di f~rne co~ la stampa ufficiale un commercio, di sfogare gli odi, facendo le più atroci vendette contro tutti i nemici >J. Ma se da tutto l' « iter criminis » traspare evidentissima la vol?ntà fe.rma e cosciente del Rossi di suscitare la guerra civile e di far sorgere m anm gh abitanti del Reo·no contro i Poteri dello Stato, il Collegio, d'altra parte, osserva che per° l'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 2 della legge 25.1r.1926, n . 2008, i1: relazione agli art. 120 - 252 .c.P. , occor~ono atti esecutivi idonei a dar vita concreta a questa forma di configurazione crimìnosa, poiché, pur trattandosi di. rea~o di set~plice peri~olo? non p~ò il fine dell'agente, per quanto prov~, nvestlre .P:r se solo tutti gli . estremi del delitto d'insurrezione armata e d1 guerra Civile, quando non sia acc?mpao·nato altresì da atti esteriori diretti univocamente a dare veste oggettiva ed ~ttuazione iniziale alla <e volumptas sceleris )) ; altro essendo i] preparare e ìl. predisporre, altro l'incom_inciare l'es~cuzi.one del de~itto. . . . . Ora se dal processo scntto e dal dibattito orale chiara ed mdistrutt1b1le è scaturita la prova che il Rossi fu in conti~rni rappor~i di. cospirazione coi peggiori e più pericolosi esponenti del. movi~nen~o ~,ntm~z~onale, t~!n~o che egli stesso ebbe ripetutam:nte. a far: 1. no.mi. dei prn att1v1 sov~erslVl, ~u~t fedeli collaboratori (talum dei quali grnd1cat1 da questo medesimo .Tnbu~ nale Speciale, come ad esempio il Di Vitt?rì? (r), condan,nato ad anm r2 d1 reclusione per fatti commessi nel r926), d1chi?rando. fra 1altro, fino al mago-io 1928: « c'è un numero infinito di uomim nuovi che lavorano per deter~1inare complotti ed attentati in un primo tempo, ed i~ un sec~ndo tempo le vendette -de<rli antifascisti .. . , e con questa gente 10 sono 111 rapporto sicuro J>; tutta~a non si sono raccolti elementi probatori. sufficienti a suo

eh

(r) Vedi u Decisioni emesse nel 1927

:~1-

lJ,

pag .

402 .


300

T RIBUNA!, E SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

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ca~ico, dai. qua!i. possa desumersi con tranquilla coscienza, che negli attentati e negli atti m genere di carattere terroristico, diretti alla 0auerra civile ed alla insur~ezione armata, egli abbia comunque partecipato. Si potrebbe f?rse_ anche ritenere che, con la sua velenosa e violenta propaganda, egli sia nusc1to a provocare quell' « eccitamento )) che neali esecutori materiali dei delitti prima commessi determinò il fine delittuo~o; ma ben altro occorre, che una semplice istigazione generica, ad inte(rrare una forma di concorso . . . b ' sia pu:e accessoria, lll fa tto criminoso imputabile a più volontà miranti al medesimo scopo. N ei fatti in esame, invece, si ravvisano chiari ed inespucrnabili tutti (rli est_remi_s?g~etti~i e~ oggettivi che costituiscono la qualifica~ione giurid~a dei dehtt1 ?1 cui all_ art. 3 P·P· della legge 25.1r.1926, n. 2008, in quanto dall~ esper_lta narrativa emerge in modo indubbio che il Rossi, esplicando contmua, mtensa opera clandestina, in concorso con altri traditori della Patr~a, aveva insieme con essi concertato di c~mrnettere i delitti previsti dagli art. 120 - 252 ~el alla per!,ezione dei quali non occorre, per eff~tto del~e n~10ve _disposiz10111 della citata legge speciale, che si accompagmno tutti gh altn estremi voluti dall'art. 134 n. 2 C.P.. Estremi, d'altronde, che pure nei fatti addebitati al Rossi si appalesano sussistenti dal1' accennato contenuto obiettivo delle accuse mosse al giudicabile attraverso l'insieme dei numerosi manoscritti e materiali propagandistici' allegati al process~, noncl~é dalla volontà deliberata dei cospiratori di ottenere ad ogni costo l 1~s~1rre~10ne a_rm~ta ~ontro i Poteri dello Stato, avendo già l'imputato s_tab1hto 1 mezzi di az10ne necessari, col determinarli, presceglierli e fissar h. Il Collegio quindi, esaminate e vacrliate, in ocrni loro più minuto par. 1 1 . b b tico are, tutte e circostanze messe jn luce dal processo scritto e dal dibattimento orale, e ritenendo superata dagli stessi elementi di accusa l'eccezione pregiudiziale della condizione di « straniero )) del Rossi, disinfluente ai fini d~ ogni altr? delitto contro la sicurezza dello Stato, che non sia quello previsto e purnto dall'art. 5 della legge 25.rr.1926, n. 2008, inapplicabile al caso concreto, dovendo il giudicabile rispondere di fatti criminosi indicati nella P·P· dell'art. 4 del C.P., e compresi quindi nel titolo I del libro 2 ° fra i -~e~itti contr~ l_a sicu:ezza dello Stato, non può che affermare la responsab1hta del Rossi m ordine al reato previsto dall'art. 3 della citata le<n.re non bò' esse~do poss1'b'l 1 e, nemmeno lontanamente, pensare alla tesi difensiva che la perdita della cittadinanza, inflitta al giudicabile per le disposizioni contenute nella legge del 31.r.1926, n. 108, possa considerarsi sanzione sufficiente, come pena per.fino accessoria, dei maggiori delitti commessi in tempi successivi. L'opera nefasta compiuta proditoriamente dal Rossi ai danni dello Stato, del Regime e della Patria assume, invece, in base ai numerosi elemen ti di prova :~ alla stessa confessi?ne d~l giudicabile, tale eccezionale importanza e gravlta, che nessuna cons1deraz10ne, di nessun genere, può non far rite-

e;.~., .

PRl1lA PARTE :

SE:>;TEKZE PRONUKCIATE

DA L T.S. D.S .

3 01

nere come opera di vero e proprio capo, ispirato al fine precipuo di sovvertire lo Stato nel suo ordinamento politico, sia col m inacciarne la forma di Governo, sia coll'attaccare gli organi essenziali e suprem i a mezzo dei quali la sovranità dello Stato si esplica. Onde il Collegio, considerato che tale attività organizzativa di promotore e di capo costituisce nella condotta del giudicabile un elemento apprezzabile sotto il punto di vista giuridico, ai fini della maggiore sanzione punitiva comminata dalla legge speciale per la difesa dello Stato, ritiene il Rossi colpevole del delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.u .1926, n. 2008, con l'aggravante di capo promotore ed organizzatore e, in tal senso modificando il capo di accusa, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il disposto dell'art. 31 C.P.; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. previsti dall'art. 28 dello stesso C.P. ; e con le spese di giudizio (art. 39 C.P.), oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. l'. Q. M.

Visti gli art. 3 P·P· della legge 25. 1r.1926, n. 2008, in relazione agli art. 120 - 252 C.P.; 4 - I 3 - 28 - 31 - 39 C.P., dichiara Rossi colpevole del reato di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.1r.r926, n. 2008, con l'aggravante di capo promotore ed organizzatore, in tal senso modificando il capo di accusa, e lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., oltre alle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 27.9.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Rossi: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD.

5.II.1932, n~ 1403, 25.9.1934~ n. 15rr, e 15.2.1937, n. 77, la pena da espiare viene ridotta a 19 anni. Scarcerato il ·5.2.1943 àallo stabilimento penale di Procida a seguito di ordine di scarcerazione emesso dal Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Napoli il 3.2.1943, dato che il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e la Giustizia (Grandi) ha ammesso, con decreto del 15.12.1942,


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

il Rossi al beneficio della liberazione condizionale con assegnazwne del domicilio a Sorrento. Detenuto dal 28.8.1928 al 5.2. 1943. Pena espiata: 14 anni, 5 mesi e 7 giorni. Nei confronti di Cesare Rossi vennero emesse dalle competenti Autorità giudiziarie le seguenti sentenze:

- r9.4.r9r5, Corte di Assise di Piacenza: assoluzione, per amnistia, da apologia di delitto; ~

6.10.1920, Corte di Assise di Milano: assoluzione, per inesistenza

dei fatti attribuiti, dal reato di vilipendio delle Istituzioni;

- 15.1.1921, Giudice Istruttore di Panna: non luogo a procedere, per amnistia in ordine al reato di vilipendio delle Istituzioni; - 24.8.1925, Corte di Cassazione: viene annullata la sentenza emessa dalla Sezione di Accusa di Roma il 17.6.1925 e dichiarata estinta per amnistia l'azione penale per i reati cli cui agli art. 146 2 ° cpv. - 200 - 77- 154 del C.P. (violenza, minaccia e privazione della libertà personale di un membro del Parlamento); - r r. 12. 1925, Corte di Appello d~ Roma: non luogo a procedere per non aver concorso nel fatto dell'imputazione cli omicidio in correità con altri di un membro del Parlamento (Giacomo Matteotti);

- 28.IJ .1927, Tribunale di Lucca: ro mesi di reclusione e lire r.ooo di multa per offese al Capo del Governo (art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263). Sentenza confermata dalla competente Corte di Appello il 3.3.1928.

Nel fascicolo di esecuzione è stato anche inserito il resocon to stenografico (redatto dall'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri) della requisitoria orale del Sostituto Procuratore Generale di Corte di Appello Dr. Michele Jsgrò, applicato al T.S.D.S.; requisitoria che, qui di seguito, si trascrive : « Ecc.mo Sig. Pres.idente - Sigg. Giudici.

In questo grave momento sento anzitutto il bisogno di rivolgere a Voi la mia prima parola, non per un consueto omaggio di adulazione, ma per esprimervi un particolare sentimento di conforto. Siamo giunti in quest'aula solenne ed austera attraverso lo studio di un processo che ha per contenuto delitti, viltà, tradimenti ed infamie.

PRIMA P/1.RTE:

SENTENZE PRON1JNC:IATE DAL T.S,D.S.

La mia coscienza di cittadino si è ribeìlata, quella del magistrato si è irrigidita nella rete delle regole di diritto. La coscienza del cittadino ha avuto fremiti di sdegno e di orrore, quella del magistrato ha esaminato, criticato ed analizzato con obiettiva serenità. Voi siete una fonte di conforto, perché tutti gli italiani hanno l'animo pervaso da intenso accoramento, quell'accoramento che prova l'anima collettiva della Nazione quando è stato commesso un grave delitto e tale delitto non è stato ancora punito. . La funzione della Giustizia non è solo quella di riparare il danno sia privato che pubblico prodotto dal reato, ma è anche quella di soddisfare il naturale, ardente desiderio che giustizia sia fatta. Con la vostra sentenza, farete giustizia. Lectio brevis, perché mi uniformerò all'indirizzo di austerità ed obiettività dato dall'Ec~ellentissimo Presidente al dibattimento. Sarò breve ed accuserò in nome della legge e dell'Italia Fascista che in questi momenti vi segue nell'altissima funzione che vi è affidata. Vi esporrò i fatti commessi dall'imputato e vi dimostrerò che questi fatti integrano specifiche figure di gravi reati. Vi dimostrerò che il fuoruscito Cesare Rossi è un nemico della Patr ia ed un traditore. E' un traditore, perché in terra straniera egli ha tramato contro i destini della sua terra. Invece, quando si varcano le frontiere, non si deve appartenere più ad . alcun partito. Si dev'essere solo Italiani, figli di questa gloriosa terra ch'è la madre di tutti, madre benigna e generosa che contiene i nostri figli, i nostri morti, i nostri ricordi, la nostra gloria, i nostr i eroi , la nostra storia immortale. Non in terra straniera è la Patria, ma là dove voi, fulgido esempio di eroismo e di fede, offriste le vostre carni allo strazio della mitraglia nemica, conquistando le benemerenze al valore che vi ornano il petto. La Patria è là dove sono sepolti Cesare Battisti, Enr.ico Toti, Filippo Corridoni, Nazario Sauro e mille e mille altri che formano la superba costellazione dell'eroismo italiano; la Patria è in ques t'aula ove amministriamo giustizia per la difesa della Nazione e non in terra straniera ove dai traditori si tenta di pugnalarla alle spalle. Cesare Rossi, rinnegato e traditore, rappresenta uno dei più tristi esemplari della piaga del fuoruscitismo. Piaga storica che ha afflitto l'Italia nei momenti storici più delicati. Si è ripetuto con il governo cli Francesco Crispi che voleva ricondurre l'Italia al prestigio ed alla gloria del passato, ed allora il fuoruscitismo si annidò all'estero per ostacolare le vittorie che Egli voleva conquistare. Dopo Vi ttorio Veneto altri traditori, rinnegati, pseudo - intellettuali si annidarono all'estero per sabotare, con satanica perfidia, i frutti della vittoria conquistati col sangue dei nostri eroi al Piave ed al Carso.


~3_0~4_______ TR_I_BU_N_A_L_E_S_P_ Ec_·1A _L_E_ PE_·R_

L_A_D_I_FE_·s_A_ J_IB_'L_L_ o _s_, _A1_·0_

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Con l'avvento del Fascismo al Potere, si ripete il triste esodo dei traditori e dei rinnegati. Io penso che l'opera di costoro sia eia considerarsi funesta non soltanto per il Partito Fascista ed il Governo, ma per tutta la N azione. Chi tradisce la Patria commette il più grave, il più nefando delitto. Ne.Ila mia non breve carriera sovente mi è capitato di prender parte a aiudizi per punire gravi reati: omicidi, grassazioni, rapine, ecc .. b Questi delitti meritano senza dubbio tutto il rigore della legge, ma qualche volta gli autori possono essere meritevoli di attenuanti o di pietà, perché può trattarsi di anormali o di pazzi. Per i traditori della Patria invece non può nascere alcuna pietà, perché chi tradisce la Patria tradisce tutto e tutti, tradisce la madre, i figli, i morti, la storia, il presente e l'avvenire della Nazione. Novelli Giuda, direi anzi, più perfidi. Perché Giuda conobbe le vie del ravvedimento e si condannò all'impiccagione. Cesare Rossi ha imparato a tradire senza impiccarsi. Giuda gettò nel tempio i trenta sicli di argento, Cesare Ro_ssi ha saputo tener.li nel sacc~. I 30 sicli di araento servirono a comprare 11 campo del Vasano e farne 11 cimitero dei fo;estieri: i forestieri della Verità intendono le scritture. I sicli di argento di Cesare Rossi restarono nella sua borsa per suo. godimento. Restarono nella sua borsa per svolgere tutto un programma d1 perfidia fratricida. Perfidia fratricida ed opera nefasta del fuoruscitismo che và dagli attentati a S.E. il Capo del Governo alle stragi dei nostri fratelli in terra stramera. Quali .reati ha commesso Cesare Rossi? Non mi soffermerò sulla di lui attività precedente a quella che si è concretata nei documenti che costituiscono h base dell'attuale processura. Non mi soffermerò, sebbene sarò costretto a farne qualche accenno, a parlare degli immondi " Quaderni del N uovo Paese " ove sono i progetti più turpi, le ingiurie più gravi, le nefandezze più perfide contro il Duce, insieme a gravi incitamen ti alla guerra civile ed alla strage. . . N on mi soffermerò sui perfidi articoli ed interviste concesse a giornali esteri ed ao-enzie americane, in cui è eviden te il proposito di nuocere alla Nazione p;ospettando la necessità di organizzazioni complotti contro lo Stato. Parlerò invece di ciò che costituisce la principale accusa cioè dei delitti di cui all'art. 2 della legge 25.1r.r926, n. 2008, in relazione agli art. 120252 C.P.. Cesare Rossi è imputato di aver commesso atti diretti a far msorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile. Orbene, io vi dimostrerò, alla stregua dei risultati del dibattimento, che egli si è reso pienamente colpevole di tali reati.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNCIA1'E DAI, T.S.D.S,

Non vale obiettare, come sicuramente si obietterà, che la insurrezione o la guerra civile non è avvenuta, perché trattasi, come è noto a tutti, di reati di pericolo, di reati formali nei quali non è necessario per la consumazione che si avveri l'evento delittuoso, bastando che si sia iniziata l'esecuzione del fatto idoneo e diretto a provocarlo. Se si raggiunge l'intento, l'avvenuta insurrezione o l'avvenuta guerra civile viene considerata come aggravante. Esaminiamo se nei fatti incriminati si riscontrano tutti gli elementi necessari all'esistenza di tali reati, dal soggetto attivo a quello passivo, dall'elemento volitivo a quello materiale, dall'oggetto della tutela penale alla lesione di diritto verificatasi. Vediamo se il fuoruscito Cesare Rossi ha commesso tali reati e se per tali reati dev'essere punito. Senza rifarvi la storia di tutta la sua attività malefica all'estero, mi limiterò a ripetervi quello che egli stesso ha ammesso : è la piena confessione, o se ciò non piace, la prova evidente della sua responsabilità. Cesare Rossi dalla Francia è in quasi quotidiano rapporto con altro traditore che sta nel Regno, e, d 'accordo con lui, intesse la trama diabolica che dovrebbe abbattere il Regime Fascista. Mi avvarrò nella discussione deile ammissioni dell'imputato, di ciò che ha scritto e di ciò che ha detto. Se il suo proposito criminoso, come egli assume a sua discolpa, fosse stato preventivamente conosciuto dall'Autorità di P.S., cosa non vera, ciò non diminuirebbe la sua responsabilità. La Direzione Generale di P.S. aveva il dovere cli vigilare attentamente l'opera nefa~ta del fuoruscito sia per punire il traditore, che per prevenirne le illecite mire. Si vuole la prova completa e reale del delitto, la prova materiale e documentale della preparazione dell'insurr"ezione annata? Eccola, palpitante di odio, nella lettera del 27 dicembre ch'egli scrive al solito complice ignoto: " Il lavoro concreto lo faccio con Donati, egli, come me, crede solo al complotto ed all'attentato, in seguito a che si potrà verificare una insurrezione, spargere il terrore e passare al contrattacco ". Cesare Rossi compie quindi in Francia un lavoro concreto, ossia una serie di atti e di fatti concreti e specifici tendenti all'attentato ed al complotto: lo afferma egli stesso. Questa è la verità, questo è il programma che insieme al Donati è stato preparato: complottare, fare attentati, spargere il terrore. Questa è la verit?1 che voi dovete giudicare e punire in nome della Patria cd in nome della Giustizia. Se una punizione non fosse data al traditore, offendereste la verità, il che non potrà avvenire perché la giustizia è una spada di cui la verità è l'elsa, e la-lama per colpi~e diritto dev'essere saldamente congiunta e costruita in armonia di stile e di proporzioni con l'elsa, perché, insomma, dove la verità è offesa, è offesa la giustizia.

20 . -

U.S.


TRlll lJ :-.IALE SPECI,\LE PER LA DIF ESA DELLO STATO

Attività concreta, dicevo, fatti idonei a fare insorgere gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, a portare la devastazione e la strage od a provocare la guerra civile. Che si. vuole ch'egli facesse cli più per dichiararlo colpevole? Si voleva forse aspettare che l'attentato, la strage e l'insurrezione fossero avvenuti, che il lutto e lo sfacelo avvenissero in Italia ? Se per nostra iattura la nefasta attività di Cesare Rossi avesse ciò provocato, il reato di cui oggi dovrebbe rispondere sarebbe più grave, ma non per questo il suo delitto attuale non deve considerarsi consumato perché, ripeto, non occorre per la consumazione dello stesso che l'insurrezione vera e propria avvenga, bastando che si siano compiuti gli atti idonei a provocarla. E gli atti idonei sono stati compiuti, la preparazione era completa, non restava che l'esecuzione. Ecco le disposizioni, gli ordini ch'egli dirama in terra straniera ed in Italia: "Appena si aprirà la lotta furibonda, dopo morto Mussolini, scenderemo tutti noi, assetati di odio e di vendetta. N oi, in sostanza, dobbiamo prevedere tutte le eventualità, mantenendo i contatti con le forze antifasciste: Nitti, Giolitti, Orlando, Salandra e tutti gli altri che potranno essere in grado di succedere, non escluse quelle non improbabili dei Sovietj ". Cosa desumete, Signori, dalla lettura di questi brani, da queste orribili parole? Desumete certamente che tutto era pronto, tutto preparato ed organizzato: attività concreta in relazione allo scopo da ottenere, attività cospirativa specifica in relazione al .fine della insurrezione: " Quando si aprirà la lotta furibonda . . . dopo morto Mussolini ... ". Nessuno, quindi, sostenga seriamente che in questa criminosa attività non si integri il delitto d'insurrezione contro i Poteri dello Stato. N essuno lo sostenga, quando si ha innanzi un quadro così completo e concreto che ci dà la visione d'una vasta organizzazione di traditori che tramano ai danni della Patria. E' lo stesso Rossi che ci pone davanti questo orrido quadro, quando ai suoi complici ed ai suoi amici così dice o scrive: " Non appena sparito il Capo del Governo, inizieremo l'insurrezione "; ed ancora, parlando dei fuorusciti: "c'è un certo numero di uomini nuovi non legati al passato, che lavorano per organizzare il complotto e l'attentato in un primo tempo ed in un secondo tempo le vendette degli antifascisti. Occorre quindi manovrare gli individualisti perché combinino qualche cosa in Italia. In seguito alla sparizione .fisica di Mussolini, occorre buttarsi nella mischia, perché sparito lui si salveranno pochi fascisti, il resto sarà destinato al macello ". N on parole, adunque, o Signori, non semplici parole come si vorrebbe sostenere, ma concreta attività, attività cospirativa ed insurrezionale della quale principale artefice è il rinnegato che voi giudicate, è Cesare Rossi che vi dice: " Io sono in contatto con loro ... i contatti con loro sono perfetti ... io sono il più quotato ".

PRIMA PARTE:

SENTE NZE P RONliNClAT E

!ML T.s.n .s.

Cesare Rossi è in continui rapporti con Donati e con altri rinnegati che congiurano ai danni della Patria, Cesare Rossi tradisce e congiura con essi! Poche osservazioni sull'altro delitto di cui l'imputato deve rispondere: incitamento alla guerra civile. Premetto che in questo caso trattasi di reato · formale e di lesione, in quanto l'ordine pubblico viene in ogni modo turbato anche con un incominciamento di azione. Affinché tale reato raggiunga il momento consumativo occorre che l'agente compia un atto diretto a suscitare la guerra civile. N on è necessario che la guerra civile avvenga ma, se si raggit~nge l'intento, il reato si considera aggravato ed è punito con pena magg10rc. E' bene però farvi notare che l'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008 , non fa questa distinzione, ma commina per tutte e due l'ipotesi, siasi o non s.iasi conseguito l'intento, unica penalità. Cesare Rossi non ha provocato la guerra civile, ma ha commesso fatti ed atti idonei a suscitarla. Fatti idonei e diretti a suscitarla sono le sue nefande pubblicazioni inviate in Patria, le sue lettere minatorie ad alte personalità politiche ed ai più alti rappresentanti dei Poteri dello Stato; i suoi accordi precisi e concreti con fuorusci ti e con antifascisti per la violenta soppressione del Capo del Governo; la preparazione accurata di quello che immediatamente dopo doveva avvenire: insurrezione, strage, macello. Questi fatti ha compiuto colui che oggi giudicate, e che li abbia compiuti non potete dubitarne: il dubbio sarebbe un'offesa alla Giustizia ed alla verità e Voi non arrecherete questa offesa né all'una né all'altra. Occupiamoci ora della discolpa, discolpa misera, ma soprattutto non veritiera e non credibile. " Ammetto i fatti, ha detto Cesare Rossi, ora me ne vergogno perché tutto quello che ho fatto è stata una vendita di fumo ispirata a fine di guadagno". Io non so se questa vilissima dichiarazione sia peggiore di una confessione di responsabilità, ma in ogni caso è falsa come, con dati di fatto inoppugnabili, vi dimostrerò. Quanto l'imputato ora asserisce potrebbe avere una certa consistenza, sempre debole e vaga, se la sua attività criminosa si fosse iniziata nel momento in cui, a mezzo di corrispondenza, cominciano a stabilirsi i rapporti delittuosi con il complice che risiede in Italia. Solo in tal caso potrebbe pensarsi che il Rossi, dopo essere stato parecchio tempo in terra di Francia in uno stato di benessere, e da dove, a capo di un esercito di traditori e rinnegati sperava di ritornare in Italia trionfatore feroce, successivamente, disilluso e sconfitto, misero e famelico, avesse pensato di inscenare una cospirazione al solo fine di carpire un ignobile compenso da questa nostra terra benedetta che, .figlio degenere, aveva rinnegato.


l'Rl>!A PART E :

TRrBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

Solo in questa ipotesi si potrebbe dubitare, per condannare più la sua miseria morale che la sua criminalità, ma non per essere incerti sulla giuridica consistenza dei reati da lui commessi. . La cr_iminosa attiv~tà di Cesare Rossi incomincia, invece, non appena egli, fuggiasco, pone piede in terra straniera. In questo momento, livido e bieco_come tut~i i traditori, concede interviste a giornali francesi e ad agenzie americane , scrive lunghi articoli per giornali inglesi inventando e lanciando le infamie più turpi contro il Regime Fascista, contro la sua Patria. Incitava ed invitava in quei libelli gli italiani ad insorgere contro Poteri dello Stato, gli stranieri a disprezzare e boicottare l'Italia. Basterebbe questa sua prima attività per far considerare consumati i reati_ di c~i oggi deve rispondere, se altro d1 più grave non avesse commesso negli anm 1927- r928, come in questo pubblico dibattimento è stato accertato. . Non dunque cospirazione per vendita cli fumo o per miseria, ma cospiraz10ne vera, effettiva, piena di pericoli per i destini della Patria. Ed ancora egli ha ?e~to: . "Non sono stato io a scrivere spontaneamente quelle lette~e, era hu, ~l ~110 ~~mico, che mi faceva da agente provocatore, che mi costrmgeva ad mv1arghele ". Falso anche questo, Signori, spudoratamente falso, e ve lo dimostrerò con prove irrefutabili consacrate nelle tavole processuali. Rileggete, rileggiamo tutte le lettere di Cesare Rossi, tutti I suoi scritti, t~1tti i suoi _messaggi e vedrete e vedremo che è Cesare Rossi che incita, invita, ~rgamzza, dà disposizioni, chiede notizie e denari per finanziare la l~sca impresa. E' Cesare Rossi l'ideatore, l'organizzatore, il capo. La sua chfesa, adunque, non merita fede perché è il misero epilogo della sua nefandezza. Potrei chiedere la pena di morte per il traditore, perché tale condanna egli meriterebbe. Stando alla letterale dizione della legge eccezionale, Cesare Rossi ha commesso i reati di cui all'art. 2 in relazione agli art. 120 - 252 C.P.. Invece invoco per lui la vostra generosità e per dimostrare al Mondo che il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato Fascista amministra Giustizia nella maniera più serena ed obiettiva, vi chiederò di punire Cesare Rossi non a norma dell'art. 2, ma a norma della 1"' parte dell'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008. ' E se, come vi ho dimostrato, nessun dubbio esiste sulla esistenza del reato più grave, abbiate la più assoluta sicurezza sulla esistenza del secondo. N on mi dilungherò in una vera e propria discussione su questo campo, ma farò qualche breve osservazione sulla cospirazione di cui tratta l'art. 3 della legge speciale e sulla cospirazione di cui è oggetto l'art. r34 del C.P .. Questo ultimo articolo stabilisce: " Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere, con determinati mezii al~uni dei delitti contemolati, ecc.". E ' quindi richiesta dalla legge una determinazione di mezzi idonei

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SE)<TENZE l'R0 1'U KCIATE

DAL T .S.D.S.

a conseguire l'intento. Quando, però, si parla di determinazione di mezzi, non si vuole intendere che i mezzi siano materialmente disponibili, bensì determinati e disponibili nel momento dell'azione. Non così deve intendersi l'art. 3 della legge 25. rr.1926 che tale determinazione non richiede, ma soltanto un concerto ben definito, ossia l'accorcio cli più volontà per commettere alcuno dei reati di cui all'art. 2 della legge stessa. Ma anche se la legge speciale non si fosse espressa in tal gu isa, numerose sono le prove per convincerci che non solo erano stati determinati i mezzi idonei per giungere alla insurrezione armata, m a in certo qual modo se n 'era iniziata l'esecuzione. .. N~i ~i potrà obietta~e che all'imputato non possono applicarsi le dispo~iz10m d1 legg~ che abb1an:o es,aminate, ma l'art. 5 della stessa legge speciale m quanto egli, trovandosi all estero ed essendo stato privato della cittadinanza, deve essere trattato alla stregua di quest'ultima dispos.izione. No, Signori, ciò non è esatto, perché l'attività criminosa di Cesare Rossi all'estero non è stata quella generica di propaganda antinazionale menzionata nell'art. 5, ma quella specifica e concreta che inteo-ra in tutti o-li estremi i reati di cui agli art. 2 o 3 . b b Non è esatto, perché Cesare Rossi pur essendo stato privato della cittadinanza, aveva l'obbligo di osser vare la legge sovrana del suo Paese. Infatti la legge del 1926, in base alla quale il Rossi è stato privato della cittadinanza, se da un canto priva il cittadino di questo diritto, d'altro canto gli impone l'osservanza degli obblighi che tutti abbiamo verso la Patria. Questa legge non è cli natura penale, m a è solo l'integrazione dei principì generali contenuti sulla legge della cittadinanza del 1912. Con la legge del 1926 si specifica e si aggiunge l'ipotesi della perdita della cittadinanza da parte del cittadino italiano il quale in territorio estero svolge un'attività contraria agli interessi della Nazione. Ciò è tanto vero che il legislatore ha sentito il bisogno di completare le suddette disposizioni di indole amministrativa con la norma penale contenuta nell'art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, che in sostanza non fa che dare forma più precisa ed organica ad un provvedimento già adottato dalla legge del 3r.r.1926, n. 108. Con l'art. 5 si reprime l'attività criminosa dei cosiddetti fuorusciti, nel senso che, quando la propaganda e l'azione antinazionale da loro spiegata ass~me forme più gravi, dev'essere punita non solo con la perdita della cittadmanza e confisca dei beni, ma con pene restrittive della libertà personale ed interdizione perpetua dai pubblici uffici come pure con altre sanzioni. La perdita della cittadinanza e la confisca dei beni possono essere considerate, adunque, come pene accessorie da applicarsi in èaso di contumacia e destinate a venir meno con il cessare della contumacia stessa. Il fuoruscito finché sta all'estero paga il suo debito con la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni, ma non appena rientra in Patria gli ven-


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TR!BUNAU; SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

gono applicate le sanzioni penali che prima non si erano potute applicare. Ordunque, se si ha il diritto di punire il cittadino che all'estero ha commesso il reato di cui all'art. 5, a maggior ragione abbiamo il diritto di punire chi in terra straniera ha commesso reati più gravi quali quelli che Cesare Rossi ha commesso. In un primo momento, mantenendosi contumace, gli si è applicata la legge del 31.1.1926. Oggi, rientrato in Patria, gli si applicano le sanzioni penali relative ai delitti commessi. Non quello però di cui all'art. 5 che punisce una semplice attività di propaganda antinazionale svolta all'estero. Cesare Rossi, invece, per aver commesso fatti diretti a suscitare nel Regno l'insurrezione armata e la guerra civile, si è reso colpevole del reato di cui all'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. r20 252 C.P.. Per le ragioni già esposte io stesso ho invocato la Vostra clemenza chiedendovi di ritenerlo colpevole di un reato minore, cioè di quello di cui alla prima parte dell'art. 3 e pertanto chiedo vogliate condannarlo alla pena della reclusione per anni 30, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale della P.S .. Eccellenze, abbiamo percorso insieme una via dolorosa, io nell'accusare, voi nell'ascoltare, doÌorosa per chi, come Voi, come me, come tutti i buoni italiani, hanno un culto sacro per la Patria. La mia parola non è stata quelÌa di uomo di parte, ma quel.la della legge; è stato il sacro comandamento della Giustizia. Ubbidite, Signori, a tale comandamento. Ascoltando la difesa Voi dovrete ancora per lungo tratto percorrere il mare delle sirene. Come Ulisse non cedette agli incantesimi, legatevi all'albero della nave, stringetevi alla barra del dovere, guardate all'approdo. Quest'uomo ha troppo peccato e non ha ancora pianto. Il lavacro del dolore lo apprenda, lo accetti in umiltà da Voi. Per la civiltà che ci guarda, per il sentimento di amor patrio, forza sovrana intorno a cui si svolge la perenne armonia della vita della Nazione e che più è manomesso e più reclama di essere riconsacrato nei riti solenni della Giustizia, quest'uomo ritrovi le vie dell'espiazione! Sulla Vostra sentenza si piega l'attenzione d'Italia. Per l'onore della nostra Patria, per l'onore del Fascismo, per il Vostro onore, serrate le file! >>.

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PARTE:

SENTENZE

PRONUKC!ATE

D/\L T.S.D.S.

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SENTENZA N. 53

Reg. Gen. n. 78 / 1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Gortan Vladimiro, nato il 7.6.1904 a Pisino (Pola); Vivoda Daniele, nato il 10.9.1910 a Venno (Pola); Stranich Francesco, nato il 14.2.1900 a Pisino (Pola); Bacchiaz Vittorio, nato il 30.9.1907 a Pisino (Pola); Ladavaz Dussan, nato il ro.5.1910 a Pisino (Pola); Ladavaz Luigi, nato il 24.4.1912 a P isino (Pola); Gortan Vitale, nato il 4.7.1904 a Pisino (Pola); Bellaz Giuseppe, nato 1'8.6.1893 a Vermo (Pola).

IMPUTA TI

I primi sette:

1) del delitto di cui agli art. 63 C.P.; 2 legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. 252 C.P. ed all'art. I legge r2.r2.r926, n. 2062, per avere, in correità fra loro, verso le ore 8,45 circa del giorno 24-3.1929 in territorio cli Pisino, contrada Monte Camus, esploso, a fine di uccidere, circa 50 s.::olpi di moschetto contro una colonna di quasi duecento elettori che da Villa Treviso si recava al capoluogo per votare; compiendo con ciò un fatto diretto a produrre la strage fra gli stessi e producendo la morte di Tuctan Giovanni e lesioni a Braicovich Matteo dichiarate guarite in giorni 30, e ciò per attentare alla sicurezza dello Stato;


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'J'R I BUN,\LE SPECIALE l'ER LA DI FESA OELLO STATO

PRlMA PART E :

2) del reato di cui agli art. 63 C.P.; 2 legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 252 C.P.; I legge 12.12.1926, n. 2062, per avere, in correità fra loro, verso le ore 9,30 circa dello stesso giorno, in territorio di Pisino contrada Stanzia Runco, esploso vari colpi di moschetto contro una colonna di circa 30 elettori che da Villa Padova si recava al capoluogo per votare, compiendo, con ciò, un fatto diretto a produrre la strage fra 0<:rii stessi, e ciò per attentare alla sicurezza dello Stato.

SE:-.IT ENZE P RO NUKCIATE DAL T.s.n.s.

favore del Governo Nazionale; e, mettendo in esecuzione tale crnmnoso concerto, la mattina del 24 marzo in cui alle ore 8,45 i nomi.nati Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi hanno esploso contro una colonna di oltre cento elettori di Villa Treviso, in località Monte Camus, circa trenta colpi di arma da fuoco cagionando la morte di Tuctan Giovanni e lesioni a Braicovich .Matteo guarite in giorni 30; ed alle ore 9,15 il nominato Gortan Vladimiro ha esploso, contro una colonna di trenta elettori di Villa Padova, in località Stanzia Runco, vari colpi di arma da fuoco che, fortunatamente, non raggiunsero il bersaglio. Pronuncia, altresì, l'accusa contro gli imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi anche per il reato previsto e punito dall'art. 27 T.U. della legge di P.S. 6.r1.1926, n. r848, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da guerra e munizioni, senza licenza dell'Autorità competente. Rinvia i 5 suddetti imputati, nello stato di detenzione in cui si trovano, al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere dei reati a loro rispettivamente attribuiti nel modo sopra specificato.

Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi, inoltre: Del reato di cui all'art. 27 della legge di P.S. 6.u.1926, n. 1848, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da (ruerra (2 moschetti ed 1 fucile mod. 1891) senza licenza del Ministero dell'Ir~erno. Bellaz Giuseppe: Del delitto di cui al] 'art. 225 C.P. per avere, posteriormente al fatto e senza concerto anteriore, contribuito ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Roma, 22.6.1929 - Anno VII.

Omissis Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, letti gli art. 1 - 8 legge 12.12.1926, n. 2062; 2-6 cpv. -7 legge 25.1r.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313; 421 C.P. Esercito; 27 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei riguardi di Vivoda Daniele, Stranich Francesco e Bellaz Giuseppe per non aver commesso i fatti a loro rispettivamente attribuiti, ed ordina che il Vivoda sia scarcerato se non è detenuto per altra causa, e che lo Stranich ed il Bellaz siano lasciati definitivamente in libertà. Ritiene che i fatti che formano oggetto dei capi di imputazione 1) e 2) della rubrica, costituiscano unico reato anziché due distinti reati e, mutata in tal senso la rubrica, pronuncia l'accusa contro gli imputati : Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Gortan Vitale per il reato previsto e punito dagli art. l R.D . 12.12.1926, n. 2062; 2- 6 cpv. della legge 25. 1 I. 1926, n. 2008, per avere, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, concorso alla perpetrazione di fatti diretti a portare la strage nel territorio di Pisino, concertando e stabilendo, in varie riunioni tenute a Vermo dal 17 al 23.3.1929, di sparare contro gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova che, il 24 marzo, si sarebbero recati a Pisino per votare a

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 78/1929

PR!l.Ji\ l'/\RTE :

SENTENZA N. 36

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Cristini Guido, Generale della M. V.S.N.; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Mucci Giulio, Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V.S.N .; ha pronunciato la seguen te SE N T EN ZA

nella causa contro: Gortan Vladimiro, nato il 7.6.1904 a Pis ino (Pola), agricoltore, detenuto dal 28.3.1929; Bacchiaz Vittorio, nato il 30.9.1907 a Pisino (Pola), agricoltore, dal 25.5.1929; Ladavaz Dussan, nato il 10.5.1910 a Pisino (Pola), agricoltore, dal 25.5.1929; Ladavaz Luigi, nato il 24-4- r9r2 a Pisino (Pola), agricoltore, dal 25.5.1929; Gortan Vitale, nato il 4.7.1904 a Pisino (Pola), agricoltore, dal 25.5.1929.

SE:s;T E::SZE

PRONUKC IATE

DAL T.S.b .S.

Il Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi, anche: Del reato previsto e punito dall'art. 27 T.U. della legge di P.S. 6.u.1926, n. 1848, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto armi da guerra e munizioni senza licenza dell'Autorità competente. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: detenuto detenuto detenuto detenuto

IMPUTATI

Tutti : Del delitto previsto e punito dagli art. r del R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 - 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, a fine di attentare alla sicurezza dello Stato, concorso alla perpetrazione di fatti diretti a portare la strage nel territorio di Pisino, concertando e stabilendo, in varie riunioni tenute a Vermo dal r7 al 23.3.1929, di sparare contro gli elettori di Villa Treviso è Villa Padova che il 24 marzo si sarebbero recati a Pisino per votare a favore del Governo N azionale: e mettendo in esecuzione tale criminoso concerto la mattina del 24 marzo in cui: alle ore 8,45 i nominati Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi hanno esploso contro una colonna di oltre cento elettqri di Villa Treviso, in località Monte Camus, circa 30 colpi di arma da fuoco, cagionando la morte a Tuctan Giovanni e lesioni a Braicovich Matteo guarite in 30 giorni; alle ore 9,15 il nominato Gortan Vladimiro ha esploso contro una colonna di 30 elettori di Villa Padova, in località Stanzia Runco, varii colpi di arma da fuoco che fortunatamente non raggiunsero il bersaglio.

La mattina del 24.3. 1929, data delle elezìoni generali politiche, una colonna di oltre 100 elettori di Vilìa Treviso alle ore 8,45 si avviava verso Pisino per dare il contributo di consenso al Governo Nazionale, quando, giunta in località Monte Camus, veniva fatta segno a varii colpi di arma da fuoco provenienti dal bosco Camus distante circa 100 metri. Rimasero feriti 2 individui che facevano parte della colonna marciante, e cioè Tuctan Giovanni e Braicovich Matteo I quali furono raccolti e trasportati a Pisino. Il Braicovich che era ferito ad un braccio ricevette le cure del caso e .fece ritorno a Villa Treviso. Il Tuctan, che era invece ferito gravemente all'addome ed al braccio destro, fu trasportato all'ospedale provinciale di Pola dove alle ore 5 del mattino seguente cessò di vivere. Mezz'ora dopo dell'aggressione di Monte Camus un ~l_tro gruppo di circa 30 elettori di Villa Padova, che si recava anch'esso a Prsrno per votare, giunto in località Stanzia Runco veniva pure fatto segno a varii colpi di arma da fuoco fortunatamente andati a vuoto. Malgrado tali aggressioni gli elettori di Villa Treviso e Villa Padov?, passato il primo momento di panico in cui cercarono di ripararsi alla meglio dalle raffiche delle fucilate, si riordinarono subito sotto la guida del maestro Ballerin e continuarono la marcia verso Pisino decisi di dare ad ogni costo al Governo Nazionale tutto il loro spontaneo consenso e di dimostrare la loro gratitudine per l'interessamento spiegato dal Governo fascista a favore della loro regione. E' rimasto accertato che le due aggressioni furono il risultato di un complotto ordito e messo in esecuzione dagli imputati Gortan y1adi~ir~, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Luigi, Ladavaz Dussan e Gortan Vitale, mchvidui di sentimenti slavi, ostili all'Italia.


TRll!UN:\LE SP ECIALE

PER LA l)I FESA DELLO STATO

Gli imputati stessi, in seguito alle prove schiaccianti raccolte a loro carico in periodo istruttorio, .finirono per confessare pienamente la loro colpevolezza fac~ndo dett~gliate dic?iai azioni sul modo come avevano preparato e _messo m esecuz10ne la brigantesca impresa. E dissero che fin dalla do~emca precedente a quella delle elezioni avevano preso accordi in Vermo per 11nped1re che gli elettori delle frazioni di Villa Treviso e di Villa Padova a~1dassero a votare, perché si sapeva che erano compatti per il Governo Nazionale. Ed a tale scopo stabilirono di procurare le armi e di sparare in tutte le strade che conducono a Pisino onde disperdere gli elettori; e se questi non tornavano indietro di sparare addosso. Gortan Vladimiro promotore della triste impresa si assunse l'incarico di trov~re le armi con le relative cartucce; e difatti procurò due moschetti, un fuole mod. 1891 e molte munizioni. . N ell'ulti1:1a ri~mione, che ebbe luogo la sera del 23 marzo nella stalla d1 Gortan Vitale, si presero i definitivi accordi, e si stabilì : che Bacchiaz Vit~orio, Ladavaz Lu[gi, Ladavaz Dussan armati del fuci le e dei moschetti, ed 1 due Ladavaz anche travestiti con indumenti militari, sarebbero andati a Monte Camus per disperdere gli elettori che da Villa Treviso si recavano a P!sino; che _Gortan Vladimiro sarebbe andato da solo dalla parte di Brestanzza per disperdere gli elettori di Villa Padova armato di due rivoltelle fornite u~a da Gortan Vitale e l'altra da Ladavaz Luigi; che Gortan Vitale sarebbe nrnasto a Verme con l'incarico di vigilare ciò che succedeva in p_aese e d_i avvertire i compagni con un fischio se dopo il fatto potevano rientrare m paese. . Fu c?sì cl:e 1~ matti_na_ del 24 marzo i cinque suddetti imputati misero m esecuz10ne 11 piano cnmmoso concertato, che oettò nel lutto e nella desolazione una fa m ibo·lia, composta dalla mo<rlie dell'ucciso e cli ben IO .ficrli . b b ' e nella costernazione le laboriose popolazioni del mandamento di Pisino. Ed è ooportuno porre in rilievo come nei boiorni precedenti alle elezioni si l erano sparse ad arte voci sinistre di ao·grressioni che sarebbero avvenute da b parte degli stessi fascisti allo scopo di intimorire gli elettori e distoalierli dal recarsi alle urne; e per dare credito a queste voci gli autori della b~i(rantesca aggressione stabilirono che i due Ladavaz indossassero indumenti b militari onde essere scambiati per fascisti in divisa. Così è avvenuto! Infatti il povero Tuctan morì con la convinzione e lo strazio nel cuore di es_sere stato assassinato proprio da coloro ai quali aveva dato tutta la sua anuna e tutta la sua fede di buon italiano. Gli imputati, per attenuare la loro responsabilità, pur confessando di aver sparato, hanno dichiarato che non avevano intenzione di uccidere oli elettori, ma di spaventarli per impedire che andassero a votare. b Si osserva però che, se lo sc'opo fosse stato soltanto d'intimidazione, no~ avrebbero dovuto verifìcarsi vittime come quelle che purtroppo si sono venfìcate. Invece dalle stesse dichiarazioni degli imputati è emerso che l'ac-

P RIMA PARTE :

SENTENZE

PRONUNCIATE DAL T.S.D .S.

corde era di sparare i primi colpi in aria, e se gli elettori non fossero tornati indietro di sparare giusto, cioè cli sparare addosso alla colonna marciante. Ed appunto, in esecuzione di taìe accordo, le scariche, che succedettero ai primi colpi, furono dirette contro gli elettori, e fecero le due vittime. Varii testimoni, che facevano parte della colonna, hanno dichiarato che -nella ripetizione delle scariche le -pallottole fìschiavano assai vicino, e che furono sparati complessivamente circa 40 colpi. Anzi i testi Ritessa e Vernoch hanno affermato che se non vi fu un maggior numero di vittime, ciò dipese dal fatto che in quel momento passava di lì la corriera diretta a Pola che ostacolò i tiri, e che gli elettori poterono subito ripararsi lungo la scarpata della strada. E' un vero caso quindi che non si sia verificato un maggior numero di vittime. Quale fosse lo scopo delle due malvagie aggressioni è emerso dalle dichiarazioni degli stessi imputati, e cioè: impedire agli elettori di andare a votare per il Governo Nazionale! Attentato quindi contro il Regime fascista, e di conseguenza contro la compagine e la sicurezza dello Stato, perché nelle attuali condizioni politiche lo Stato italiano si identifica col Regime fascista, ed attentare alla vita di cittadini elettori nel momento in cui si apprestano a votare per il Regime fascista equivale ad attentare alla vita stessa dello Stato. Il fatto perciò riveste i caratteri del reato previsto dall'art. I del R.D. 12.12.1926, n. 2062, e punito dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008. Trattasi di delitto formale, per la consumazione del quale non si richiede che siasi verificato l'evento preveduto dalla legge; non si esige, cioè, che il colpevole abbia conseguito l'in tento di portare la strage, ma basta, perché il delitto sia consumato, che siasi compiuto un fatto diretto ed idoneo a cagionare l'evento. E nella specie non vi ha dubbio che una scarica di circa 40 colpi di fucile, diretti contro una colonna di 100 individui, sia idonea a portare una vera strage. Il reato quindi è perfetto, e cli tale reato devono essere ritenuti colpevoli gli attuali imputati, poiché tutti e cinque vi hanno concorso ciascuno nel modo avanti specificato. La legge sulla difesa dello Stato all'art. 6 cpv. non fa distinzione fra complici e correi, ma ritiene ugualmente responsabili tutti coloro che in qualsiasi modo siano concorsi a commettere un delitto previsto dalla legge medesima. E perciò non è il caso di fermarsi ad esaminare se nella esecuzione delle due aggressioni gli imputati abbiano preso parte tutti contemporaneamente e materialmente, quando si consideri che le due aggressioni sono il risultato cli un unico concerto al quale hanno partecipato volontariamen te e coscientemente tutti e cinque gli imputati. Quanto al fatto della detenzione cli armi da guerra e munizioni attribuito agli imputati Gortan Vladim iro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi si osserva che la prova è data dalle loro stesse dichiarazioni. E poiché il fatto riveste i caratter i del reato previsto e punito dall'art. 27


TRlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR I ~IJ\ PARTE : SENTE'1ZE PR0'11JNCIATE f) J\J, T,S.D.S. 3 19 - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, anche di questo reato devono essere ritenuti colpevoli gli imputati suddetti. Il delitto del 24..3.1929 è uno dei tanti atti terroristici che da tempo in qua si ripetono nelle province di Trieste, di Gorizia e di Pola ad opera di em.issa~i di associazioni segrete irredentiste di oltre confine, le quali non tralasciano occasione per commettere fatti che incutono il terrore fra le popol~zioni delle provÌnce annesse, allo scopo di spargere il discredito e la sfiduoa contro il Governo italiano facendo credere che tutto ciò è la conseguenza del malcontento che reo-na fra boli alloo-eni e che il Governo Nazio< b b na.le è incapace a tutelare i diritti dei suoi cittadini. L adavaz Dussan ebbe a dire a Vivoda Daniele, subito dopo il fatto, che egli cd i suoi compagni appartengono all' « Orjuna » e che anche altra volta egli e Gortan Vladimiro si erano appostati per attentare alla vita di due funzionari italiani mandati dal Governo in quella regione. E soggiunse che essi sono comunisti e che il comunismo non muore. Gortan Vladimiro, arrestato su l treno il 28 m arzo, dopo il fatto, mentre stava per rifug iarsi in Jugoslavia, fu trovato in. possesso di documenti che dimostrano la sua qualità di emissario delle. Associazioni terroristiche irredentiste di oltre confine. La credenziale trovatagli in dosso firmata dal Capo de.Ila Polizia del confine jugoslavo attesta ufficialmen te che il Signor Gortan Vladimiro, di nazionalità jugoslava, è politicamente molto bene conosciuto. Il pennacchiotto di piume bianche rinvenutogli in tasca è il distintivo dell'associazione jugoslava Sokol che ha scopi ultrairredentisti e svolge la sua attività ai danni dell'Italia. N on vi è quindi dubbio che gli imputati nel preparare ed eseguire la 0 brigantesca aggressione contro gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova agirono secondo le direttive e gli scopi delle Associazioni terroristiche irredentiste di oltre confine. Tutto ciò conferma ancora una volta che il delitto fu commesso per attentare alla sicurezza dello Stato, e deve pertanto essere punito con tutta la severità che richiedono il grave danno arrecato dal luttuoso fatto e l'interesse nazionale, affinché la pena sia monito a tutti che lo Stato si difende e sa difendere i suoi sudditi.

diante fucilazione nella schiena, come ai traditori della Patria, perché i delitti contro la sicurezza dello Stato sono per se stessi infamanti. E dovendosi addivenire anche alla determinazione della pena per il reato di illecita detenzione di armi da guerra si stabilisce a senso dell'art. 27 legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, la pena di 3 anni di arresto e di lire 3.000 di ammenda, la quale però r imane -assorbita dalla pena capitale. Nei riguardi degli altri quattro imputati del reato di strage il Tribunaie si vale della facoltà discrezionale concessa dall'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e sosti tuisce alla pena di morte la reclusione, fiss andola per ciascuno nella durata di 30 anni. E poiché gli imputati Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi sono anche colpevoli di illecita detenzione di armi da guerra, condanna altresì ciascuno di essi a 3 anni di arresto cd a lire 3.000 di ammenda a senso dell'art. 27 della citata legge di P.S., pena che rimane assorbita da quella inflitta per il reato di strage. Ritenuto che .la condanna a 30 anni di reclusione importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 31 C.P. e la sottoposizione alla vigilanza speciale della P.S. per la durata di IO anni a senso dell'art. 32 stesso codice. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni a senso dell'art. 39 codice suddetto. Ritenuto altresì che le armi, il danaro e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a senso dell'art. 36 codice medesimo. Ritenuto infine che un estratto della presente sentenza di morte, con la menzione dell'avvenuta esecuzione, deve- essere affisso in tutti i Comuni del Regno per disposizione dell'art. 4, 3° cpv., del R.D. 12.12.1926, n. 2062.

La responsabilità maggiore del delitto del 24 marzo è dell'imputato Gortan Vladimiro, l'emissario delle Associazioni terroristiche di oltre confine; l'organizzatore ed il capobanda della brigantesca impresa; colui che diede le istruzioni e fornì le armi e le munizioni delle quali da tempo andava in cerca; l'individuo il più indiziato fin dal primo momento dalla voce pubblica per i suoi sentimenti ostili all'Italia e per il suo carattere violento, a tal punto che una volta per IO lire minacciò di morte il proprio padre. A lui deve quindi essere inflitta senza attenuanti di sorta la pena che è stabilita dall'art. 2 della legge 25. 11.1926, n. 2008, e cioè la pena di morte, che a senso dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, deve essere eseguita mc-

dichiara gli imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Gortan Vitale colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, e condanna: Gortan Vladimiro, quale capobanda terrorista, alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena. Bacchiaz Vittorio, Gortan Vitale, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi, in applicazione dell'art. 6 della legge 25. n. 1926, n. 2008, ciascuno a 30 anni di reclusione cd a tutte le conseouenzc di legge, con la confisca delle armi b < e degli altri oggetti sequestrati, con le spese e la responsabilità civile in solido.

P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 1 - 4- 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 - 6 legge 25.11.1926, n. 2008; 27 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848; nonché gli art. 13 - 20- 2I - 24- 28 - 29- 31 - 32 - 33 - 36- 39- 55 - 56- 59 C.P.,


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l'RIBUNAJ, E SPECIALE PER

LA DIFESA DELLO STATO

Ordina che un estratto della presente sentenza con la menzione della esecuzione sia affisso in tutti i Comuni del Regno. Pola, 16.10.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIM1\

SENTENZE PRONUtsC(ATE

DAL T.S.0.S.

.3 2

l

Alla esecuzione, che non è stata pubblica, giusta quanto prescrive l'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, non ha assistito persona estranea. Perché consti si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. All'originale seguono le firme. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA CAPITALE

L'anno millenovecentoventinove anno VII il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 5,30 in Pola ed in località a sud - ovest del Poligono della R. Marina, località espressamente designata dall'Autorità Militare, a seguito dell'ordine rilasciato dal Comandante del Corpo di Armata Territoriale di Trieste - per delega di quello di Roma - in data 16.10. 1929 VII - n . 41 R.P., di dare esecuzione alla sentenza 16 ottobre del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato che condanna Gortan Vladimiro di Francesco e di Milohanic Caterina, nato nel comune di Pisino (Istria) frazione di Vermo il 7.6.1904, celibe, domiciliato in Vermo 33, alla pena di morte mediante fucilazione siccome ritenuto colpevole del reato previsto dagli art. 1 del R.D. 12.12.1926, n . 2062; 2 - 6 cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008. Presenti: sotto le anni, disposta in quadrato, la 60" Legione della M.V.S.N . designata alla esecuzione; il Rev.mo Don Grosso Bartolomeo, domiciliato a Capodistria, Cappellano nella M.V.S.N.; il Dott. Mandruzzato Omero, domiciliato in Pola, medico - chirurgo, Centurione medico della 60" Legione M.V.S.N.; il Maggiore dei CC.RR. Cav. Uff. Marino Roberto, Capo dell'Ufficio di Polizia giudiziaria presso il Tribunale Speciale, è stato tradotto dalla forza pubblica il condannato Gortan Vladimiro dianzi generalizzato. Il condannato, che in precedenza e nel carcere giudiziario, aveva ricevuto i Sacramenti, ha accettato l'assistenza religiosa che il Rev.mo Don Grosso gli ha apprestata sino al momento della esecuzione. Collocato il Gortan di fronte al quadrato della Legione della Milizia mobilitata, l'Ufficiale più elevato in grado, Console Comandante la 60"' Legione M.V.S.N. Cav. De Turris Giuseppe ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Collocato poi il condannato a sedere di fronte al quadrato con le spalle rivolte alla truppa, e con le modalità richieste dal regolamento sul servizio territoriale, il drappello di 12 uomini comandato per l'esecuzione si è avvicinato in silenzio su due righe, arrestandosi a sei passi dal condannato; l'Ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore 5,40. La morte immediata è stata accertata dall'Ufficiale medico, dopo di che si è ordinato il seppellimento ciel cadavere.

PARTE:

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. r5rr, e 15.2.1937, n. 77, la pena da espiare, per Gortan Vitale, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Bacchiaz Vittorio, viene determinata in r9 anni cli reclusione. Tutti si associano a istanze di grazia inoltrate dai propri familiari il

22.4.1938. Con decreto di grazia del 6.7.1938 per Bacchiaz e del 2.8.1938 per Gortan Vitale, Ladavaz Dussan e Ladavaz Luigi viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Gortan Vitale: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 9.8.1938. Pena espiata: 9 anni, 2 mesi e r4 giorni. Ladavaz Dussan: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 9.8.1938. Pena espiata: 9 anni, 2 mesi e 14 giorni. Ladavaz Luigi: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 9.8. r938. Pena espiata: 9 anni, 2 mesi e r 4 giorni. Bacchiaz Vittorio: detenuto dal 25.5.1929 viene scarcerato dalla casa penale di Santo Stefano (Napoli) il 16.7.1938. Pena espiata: 9 anni, r mese e 21 giorni. Il Tribunale Militare di Roma, con ordinanza emessa il 3.10.1960, concede a Gortan Vitale, Ladavaz Dussan, Ladavaz Luigi e Bacchiaz Vittorio il beneficio dell'amnistia di cui all'art. r del D.Lt. r7.r r.r945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22. u .1947, n. 1631). Del dispositivo della sentenza del T.S.D.S. ne venne data diffusione in tutti i Comuni del territorio nazionale; si riproduce, nella pagina seguente, il testo fotografico del manifesto.

21. -

U.S.


PRIMA l>.~RTE :

SJ\NTENZE PRONUNCIATE DAL T .S.D.S.

Reg. Gcn. n. 247 / 1929

SENTENZA N . 37

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

lì Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE . RE D'ITALIA

Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni ;

iL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO istihtito «i sensi ,tcil' m·r. 7 de/i" lcgyc 2!," ;fovembrc 19!!6 ,,. 200S composto <fagli lii.mi Si!HJ. S. F-. f.lllSTl~I On . ,\vi'. Guido - l.uogolcncnte Generale della M. V. S. r;. - PRESIDEl'i'fE UliCCAFIJlH\I Arv. C3,·, Giacomo - GIUDICE tl ELATORE )l rCCI Comm . An. Gi ulio - Console )f. V. S. li. - (:t UOlCE C.\{; Comm. Lussorio id. id. id. IlAMBAL'l)I Corr.m. Giu,eppè id. irl. id. 1'11\01.1 Cav. Alhrrto id. id. i<i . P,I SQUALl:CCI Comm . .!lcnalo icl. id. id.

:a r>ronuaciato la secucnte ·ti proccdinicnlo penalo a carico di

Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di Fram;<'$CO e di ~!ilohanic Carcrina, nato nel comunè di Pi.sino (lsirfn) r,'l\i. <li \·ermo, il 7 i;fogno 1 !JOI~, cclih <', agricoltore, domici:iato in Vcr111 0 N. :i:3 - <lctcnutv dn l 28 marzo 19':.19-\'I I; BACCH IAZ Vittorio di Giuseppe e di Monas Catc:·ina, nato nrl com11n1· di Pisino (Istria) frndi \'c,·1110 il :IO St'llrmbrc 1 !107, coniup;:ito, ag1·icoltore1 domicili:110 a Vcrmo 3J N. l 7 -ilctm: utt1 dai 2:; ma;;gio 1929-\' I I LADAVAZ Dussan fu Mauco e di Si1wac~ Antonio, nalo nrl conrnrw di Pisino (fslt·ia) fraz. <li Vcl'lno il Hl nwggio 191 (), t.cEbc, agricollo1·c, domiciliato a Vermo al N. '•0 - dct~nt!10 da l :t,i n1.iggio 1929-V Il: LADAVAZ Luigi fu Giuseppe e di Gortan Cnteri!l3, na!o nel contnn~ di Pisi1: o (f,lri a) J!'nzionc di \ 'ermo, il 21~ ap:-ilc I \'12, celibe, ng:·icolto rc, domici liato n Vermo frazione g:·:uidc al N. 7\1 · <lctcnulo dal 2:5 maggio 192!)-V!I; GORTAN Vitale di Simone e di l>o!u·il!a llarliara, nato nel comune di Pisiuo (!sh·ia) frazione tli Yr.l'mo il 1~ luglio 190ft, coniugato, :ig1·icoltorc, domicilialo a \'cl'll10 X. '2\l - detenuto d~I 2:i m~ggio 192!1-\'II.

SENTENZA

.) GORTAN Vlad imiro !.) 1.)

f.) i.)

IMPUTATI TUTTI 1) del 1·,•a/0 1»·c1·islo e punii" rl"gli hrlicoli f dd f/. D. 12 - 12 - !H2H N. 20/i2; 2 e 6 Cll/lOt'. tic/la f.egge 25 - Il - rn2 r. ;\'. j()II~ - /I CI' tlVCl't . (I fine di fll/Cllihl'f 111/11 .<iClll'C;;';;'/l dr.Ila S1111n, CIIIICU/'$0 al/" )>C1'11Cll'(IZÌO//P, tli /ttlli tlir c/fi a 710,·tm·,· la ,;;,fr<rge 11,·I /f'; ritorio di Pisim1, r:om·1•rfmulo e ~tabi/endo, ill t•m·ic r iunioni tt•uu.lc a. l'rnno dal 1i al 23 nwr.;o /!J29-V I I. ili .~;un·t1rt? r 1mtro gl i rlt•lf()l'i d,: Villw TrN:i$O e rilfr, />arlm;a rhc il 2 4 11ur1·:zo ~i .{(lrt!Jbe1·0 :·ccati a Pisin,, prr romi-r. u f urore del f,"ov,,.nM 1l"a;iom11t?, ,. mttllrudr> in l'Uc:u::imw rak crimim,so r.onr.crM la matfiuu tftol 24 mnrzo tui; o//(' " ''C 8,1,.J i u nmim,ri IJA<:t:lll:_lZ FillfJ1'Ù1, L.,ID.-t l'A.% /)u .t'ifrU e l~tll):t l':1½ l~uigi. luwno <·.'tp/()5() COJilrtJ una ,·-0lo1mft. di oltre JOIJ rlctltJr; ,ti l'if/r, Trcvis,, in /oculita ..Jfouu• l 'mmt,! ci,·ca o·c,ua, colpi di armn d11 fuoco, cn9fo1urmlo la t1Mrlt " '/'l'(;TA!l' r:ihrrmni. e Jr,,;icmi ,, JJ/lA!CO VJC/1 Jfullco gu1nite in lt'i'ultt 9ior11i: ,.n: 9,/:"J ;J JH, ... mfnaM (;QRTA.\" Vladimiro /m "·~f)/o,iO ,·outrh wrn colo,ma 1/i 11·rnu1. rh•t((,>·1: di, Fil/o. Pm/o,;u in loc«litit Sumzi(t Uunro ,:ari r.1ilpi ili ftrUW, dfl /uorn riti' fortuuot(1mrntc 1,nu ,,.,,g9iu11.'icro i{ brrsagliu; ,) il 1:0ll'f'. l ,\' l'i"tlimil'o - f/AIXIIIA½ 1·;111,,.;,, - 1. :1 (),1 l'A½ fiu ss1111 " 1•.-1/>A VA½ /,1ti9i (11tr/i, del r1•1111, 11r(·r isr~ e p1t11ito dal/' a,·1. 2i del Il. D. fi - ·I I - I \J% :r. 1.l't8 11cr ltl'erc 11clll ' ,utlde//c rin,os/111toc di 1t111po r di luoyo, d ere111t11> urmi da yurrra e muni;.ioni .vu; ·,, l irP11;a tfrll' (ltltoritit compctcutc.

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OMISSIS

nella causa contro: Fedeli Armando, nato il 28.r.1898 a Perugia, meccarnco, detenuto dal 20.9.1929; Gatti Giovanni, nato il 30.n. r896 a Torino, meccarnco, detenuto dal 20.9.1929; Gianò Luigi, nato il 17.5.1900 a Torino, meccamco, detenuto dal 20.9.I929; Montrucchio Giovanni, nato l'n.11.1904 a Torino, elettricista, detenuto dal 2r.9.1929; Cattaneo Enrico, nato il 25.2. I906 a Villa Cogozzo (Brescia), meccanico aggiustatore, detenuto dal 21 .9. I929; . Maresta Ercole, nato il 22.7.1896 a Villanova di Denore (Ferrara), meccamco, detenuto dal 21.9.1929;

PER QUESTI MOTIVI

Il Trihunalc !cui r,I applic:,li ~li arliroli •I - 4 - ~ H. O. ·12 llicrn1br<> l\l2fi l'i. 201;2 ; 2 - 1; - 1.r~;i, 25 l'io\'emhri, -192(; l. 20US : 27 Il. Il. (i '.l'm·cmhre t\126 '.I'. HHS; nonchi: ~li ort. I~ - 20 - 21 - 'H - '!ij - 2'.l - :11 - 32 - a:l - :1;; ·- an - (i;i - 56 - 59 "o<l. Pen. dich iaro gli i111p1113:.i (i0Bl'Ail' \'l:1cli111iro, HAC.:CIIIAZ \'ill orio, LADAVA½ Uus~:111 , 1.AIHVAZ l.ui~i, c. GOIITAN Vilo lr <òl1,1~Yoli dei real.i a loro ri$p~lCir:unrn le :l!-criHi e r nnd:mn:a: c;unT AN \'Jodimir1,, •1ualc caJ1oh:111d:1 1errori,l:i alla PEl'iA Il i }10 1\TE 111rtli:111tr rudlnione ~Ila ,chieua: IIACCIII.IZ Villorio. liOHTAS Vitale, J.AOA\'AZ llussan e I.AIJ!.VAZ l.ni~i in :1pplic:11.io11c t1,,.11·ort. 1; tiella lrg~n 2,, :ìo·C'rnhr~ l!•~fi N. ~OOR. t•i:1~c11110 :1 TtU:i\T'A~~ l tli r(•clusiont~ c•tl a tutte I~ eonSt!;urnzc di ICJ:~<'. •·011 la c•ouli:-ca tlcllc. armi 1"" !t·;;li :-iltri o;.c~eu i S<!<111<'~lf :1li, cnn k s1•cse e la re.._r,on!-ahiliti, civile i11 ~olido. Ordina clrn on f'Slrntlo c.1<'11::l r•rf'~l." nlc s.cnlt•nz-::1 C(ln la 1nr.nzio1w. drl la c~ccu1.ionc. ~ia MliS$0 in lnlti i romuui dr.I R,·~1H). ·•(Jl,,1, /6 01tubre 1921 - Amw l'//. IL l'RE-SfOJ;~TR

H, Ci!UOICE ltf.l,A'COllr.

F.lo nucC.U'URRi GIACOllO IL GAliC-61,(,!P.RE CAPO

P.10 A. l!EIIIIAZZOJ.J

Casaro Giuseppe, nato il 6.9.I886 a Grugliasco (Torino), meccamco, detenuto dal 22.9.I929; !

0

Buffa Giuseppe, nato il !6.rn.1 907 a Torino, verniciatore, detenuto dal .I0.1929.

r mrnrm

l'.lo GUIUO CI\ISTl.~I F.to • • • •

GIIJ f.10 }IIJ(:Ct I.IJSSO R!O C:\.U <:I USi,l'Pf: ll:\llllAI.Ol :\. l,BEIITO i>IHOI. I fìE:\'.:\.TO P,\SQUAL[CC.I

S. E. il Comandan te del Corpo di ArmnfEI di Trieste con ordinanza del 16 offobre 1929- VII 7a disposto l'esecuzione del/11 presente sentenza. La fuciiazione di VLADIMIRO OORTAN è an·enuta a norma di Je:.r.f!e ,<JJ!e ore 6 del r7 nffnlirt> /02Q-Vlf 11P!ft-• nrn.<:..< :.imill1 di Pn f,'1.

I:\1PUTATI Dei delitti di cui all'art. 4 p.p., 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Torino in epoca precedente e fino al 20.9.1929, ricostituito il disciolto Partito Comunista, per averne fatto parte e pe~ avere


PRIMA PART E:

SENTENZE

PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

svolto propaganda delle dottrine, programmi e metodi di azione dello stesso Partito. Il Fedeli anche del delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere, nel settembre 1929 nel suo reingresso in Italia e in Torino, fatto uso sciente di falso passaporto.

IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M: ~ella sua reqms1tori_a e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ult1m1 avuto la parola, 11 Collegio osserva.

IN FATTO

El)

IN DIRITTO

L'Ispettore Generale di P.S., dopo le operazioni di ~olizia _dell'aut~nno 1927 in Torino che avevano por_tato_ a~la :coperta d_egl_1 uffici -~eg~etl . de~ Partito Comunista e all'arresto dei pnnc1pali esponenti di esso (gia giudicati da questo Tribunale), aveva notato un certo risveglio in elementi sosp~tti di quella città, costituito da elargizioni di « Soccorso Rosso», da cauti e frequenti contatti fra gli individui sospettati e da diffusione di _stampe. di propaganda sovversiva nei l~oghi di_ m~ggior_e pop_olazione _op:ra1a, sp~cialmente in occasione delle ultime elez1om plebisc1tane. Istruz10m e fondi per il clandestino movimento provenivano dall'estero a cura dei concentramenti sovversivi antinazionali. Tutto ciò, che aveva il preciso intento di produrre incrinature nella situazione politica nazionale, avveniva, in ispecial modo, nei primi nove mesi ~el 1929, quando~ cioè, l_a disciplina e l'ordfne d~lla Nazione avevano raoanmto tal grado d1 perfezione da provocare 1 unamme spontaneo consenso tutt~ gli italiani e l_'~mmira:-ione, talo~a pe~v~sa d'invidia, del mondo intero. Dimostrava, perc10, maggiore audacia politicamente delittuosa nei preposti al movimento. . . . . . Dopo lunghi, minuziosi, prudenti ed oculati controlli, gli orgam d1 polizia, prepos~i in Torin? alla scop~rta d~i crimi1:~li polit~ci,_ .J?Oterono ~cce~tare che nuclei del Partito Comunista s erano g1a ncostltmtl contro 11 d1vieto delle leo·oi · che varii settori funzionavano; che un federale, sebbene 00 . embrionalmente, ' li reggeva; che qua1cuno dali'. este~o ve_n1va a cement_are l'illegale opera con fondi, direttive e documenti fals1ficat1 onde potere impunemente mantenere i contatti internazionali. Raccolti, così, elementi certi e idonei, nella seconda metà di settembre u.s. furono arrestati i prevenuti e furono denunciati, il 29 ottobre successivo, a questo T ribunale. L'Istruttoria giudiziaria, che ha potuto avere sol.lecito corso per la confessione di quasi tutti gli imputati e per la chiarezza e pre-

di

c1S1one delle prove, ha portato ai seguenti accertamenti, anche dibattimentali, per ciascuno degli imputati. Fedeli Armando, fuoruscito dal 1926, confesso comunista, dopo d'essersi saturato deì più ortodosso sovversivis~no antinazionale attraverso peregrinazioni in Francia e nel Belgio coi frequenti contatti con gli altri fuorusciti del suo colore ed in Russia frequentando addirittura corsi bolscevichi; dopo cli avere nel Belgio esplicato deleteria propaganda con conferenze a quegli operai, il 14 settembre u.s., facendo uso di passaporto falso dello ~tato Belg,: e di falsa carta di identità francese, intestati a Delwart Albert d1 Josef e clt Lemaìtre Marie, nato a Bruxelles il ro.10.1901, forniti di sue fotografie, era rientrato in Italia, col prec.iso incarico, datogli dal centro comunista belga, che l'aveva fornito, all'uopo, di notevole somma (circa lire 3.000 in biglietti cli vari Stati che gli furono sequestrati, poi, ail' atto dell'arresto) e aveva preavvertito gli esponenti di Torino del suo arrivo, di portare aiuto morale e materiale ai ricostituiti nuclei del Partito in Torino, dando istruzioni, raccogliendo notizie ed, evidentemente, fornendoli di mezzi, di dare impulso e sistemazione ai nuclei stessi. Infatti, giunto a Torino, ebbe i primissimi abboccamenti col Gatti, uno dei più attivi componenti del Partito locale, col Maresta, indicato con precisione capo del federale dal coimputato Casaro, ed in seguito col Gianò, capo settore, membro del federale, addetto alla propaganda, alla organizzazione e alla stampa, e con parecchi altri che non furono bene identificati. Al Gianò consegnò un passaporto falso, certamente manipolato nei covi esteri, che doveva servirgli per andare in Svizzera, verosin1ilmente a r appresentare il Partito a quella conferenza del lavoro. Il Fedeli, pur ammettendo sostanzialmente quanto sopra, sostiene che il motivo principale del suo ritorno in Italia era quello di riavvicinarsi alla propria moglie residente in Roma e che sussidiariamente e a sua ri~hiest_a aveva avuto all'estero dal Partito l'incarico, a scopo di assumere dati statistici sul movimento operaio, di prendere contatto coi compagni di Torino, ed aveva avuto per la bisogna lire r.500. Il Collegio, pur non obiettando sull'intenzione dÌ ricongiungersi colla moglie, ritiene, anche per le rivelazioni non equivoche del Gatti, accertati i fatti come dianzi si è detto, e non intelligentemente limitati, come dalla versione del Fedeli che contrasta colle prove e colla logica delle cose. Gatti Giovanni, che ha confessato di essere comunista militante, manteneva j contatti con i capi del movimento torinese ed era particolarmente addetto al « Soccorso Rosso». Distribuì all'uopo, a suo dire, 6 .000 lire. Gli furono sequestrate lire r.900, frutto della sua illecita attività, e numerosi giornali sovversivi, tra i quali, « Unità)) e « Battaglie Sindacali )) di rec~ntissima illegale edizione. Seguendo i metodi del suo Partit~, non ha :-oluto nvelare l_a derivazione di dette stampe; ha però affermato d1 averne npetutamente distribuite ad operai per propaganda. Aveva preso in affitto da un suo co~oscente, certo Fauda, in Via Saliceto 12, due stanze che dovevano servire


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DHLLO STATO

per i vari bisogni dell'organizzazione, intento che aveva mascherato col concedere le stanze a titolo presuntamente amichevole, al coimputato Montrucchio, stanze che servirono, intanto, al deposito di materiale tipografico che fu sequestrato. Il Gatti ha fornito, pur attenuandole in udienza, preziose informazioni alla giustizia circa alcuni dei correi, ma si è mantenuto volutamente reticente circa i suoi compagni che non furono identificati dai tutori dell'ordine. Della venuta del Fedeli fu avvertito dalla centrale comunista e fu il primo ad avvicinare questi al suo arrivo a Torino. In tale circostanza, il Fedeli gli affidò una valigetta - necessario da viaggio che, sequestrata alcuni giorni dopo, conteneva una boccetta d'inchiostro simpatico. E' presumibile che il contenuto più importante frattanto sia sparito. Fu arrestato il 20 settembre u.s. assieme al Fedeli e al Gianò nei pressi del Valentino, dopo che, come ha asserito lo stesso Gatti, il Fedeli aveva consegnato al Gianò il passaporto falso di cui si è parlato prima. Gianò Luigi, sebbene raggiunto da prove concrete e da riconoscimenti di correi e di testi, si è mantenuto irreducibilmente negativo. Era sospetto alla Questura di avere diffuso stampe sovversive nella fabbrica Fiat - Lingotto dove lavorava e per i frequenti incontri col Gatti. Fu proprio il Gianò che, una decina di giorni prima dell'arresto, trasportò una pesante cassetta, contenente il materiale tipografico predetto, nelle stanze di Via Saliceto 12. Dalle dichiarazioni istruttorie del Gatti e del Casaro, si è potuto accertare che egli esplicò lo specifico incarico di reclutare gregari al Partito sovversivo cui apparteneva quale capo del settore Rivoli - Collegno Sant'Ambrogio; che si occupò anche della stampa; che, a dire del Casaro, faceva parte del federa le. Il passaporto svizzero al nome di Rama Vincenzo, ma con fotografia del Gianò, che gli fu sequestrato, in relazione a quanto deposto dal Gatti, dimostra che il Gianò doveva essere capo idoneo e fidato del Partito se, fra tanti, venne prescelto all'estero per le ricordate delicate mansioni di rappresentanza all'estero. Fu trovato in possesso di circa 500 lire che il Collegio ritiene compenso della sua criminosa attività. Maresta Ercole venne indicato dal coimputato Casaro come segretario del federale torinese, nonché capo dei settori 1° e 6° (Centro - Barriera Milano) e come tale si occupava della stampa, della distribuzione delle tessere, delle riunioni del federale. Fu appunto il 1.-faresta a sospendere da ogni attività il Casaro nel gennaio u.s. per essersi questi appropriato di un migliaio di. lire affidatogli pel « Soccorso Rosso )) . Fu il primo ad essere presentato dal Gatti al Fedeli, ed in tale circostanza fu visto dal teste Arena Luigi; ma, peraltro, il Maresta, nell'esplicazione del suo mandato, usò le maggiori cautele e circospezioni se una sola volta fu visto, dagli organi di polizia incaricati, a confabulare col prevenuto Cattaneo. Ed è ormai individuato sistema dei capi comunisti di esporsi di meno e di nascondersi meglio, sia nel Regno che all'estero. Il Maresta, d'al tronde, usava prudenza anche nella corrispondenza in quanto si faceva recapitare le lettere in doppia busta al-

PRIMA PARTE:

SHNTENZE

l'R0NU:-.1CIATE

DAL T.S.D.S.

32 7

l'indirizzo del Casaro. Egli ha negato anche le circostanze affermate dai correi; ha solo ammesso di essere stato comunista sino al luglio 1926. Il Maresta stava a Torino clandestinamente, non denunciato all'anagrafe municipale, perché, vecch io comunista biografato militante, per sottrarsi ad eventuali provvedimenti di polizia, nel 1927 si era allontanato da Genova, tanto che quella Questura ne aveva diramato le ricerche. Conviveva con una donna la quale, a dire di un nipote loro inquilino, qualche volta, litigando, lo minacciava di rivelare che egli, Maresta, se l'intendeva coi comunisti. Cattaneo Enrico confessa, anche in udienza con voce e atteggiamento che dimostrano la sua giovanile esaltazione, di essere iscritto al Partito Comunista e militante da 18 mesi. E' risultato che egli era particolarmente addetto alla ricostituzione del Partito giovanile; che si teneva a contatto con Gatti e Maresta; che prendeva parte a riunioni segrete di Partito. La sua attività, peraltro, risulta anche da elenchi di nomi e altri scritti a sugo di limone sequestratigli, concernenti materia e idee comuniste e dalle sue reticenze a proposito degli elenchi stessi. Anche dal carcere, nella corrispondenza alla famiglia, ha riafferm ato i suoi principi e la sua fede « che ha radici nel profondo del suo animo ll . Montrucchio Giovanni, comunista accorto ma non tanto da non cadere in parecchie con traddizioni nei vari interrogatori, ora negando, poi ammettendo quello che prima aveva nega~o, indi tornand~ a neg~re q~ello _che dianzi aveva ammesso ed infine spiegando con fatti non risultati ven le circostanze contestategli, era uno dei più fidati del Partito tanto che, a spese dell 'organizzazione, ebbe il compito di occupare le ripetute stanze di Via Saliceto e di custodire il materiale tipografico che ebbe cura di nascondere bene fra la sua biancheria. Concorse alla ricostituzione dei nuclei sovversivi torinesi, colla sua opera, tenendosi a stretto contatto con Gatti e Gianò. Non sono emerse prove sufficienti circa la sua opera di propaganda, evidentemente perché agiva con m~lta circospezione_. . Casaro Giuseppe appartenne attivamente al Partito fino al gennaio u.s. epoca in cui, come si disse, dal Maresta fu sospeso da ogni attività per essersi appropriato di somma destinata al « So~corso Ross~ )). Svo~se _pro~agandé: diffondendo stampe clandestine comumste e mediante d1str1buz1one d1 « Soccorso Rosso», e resse anche i settori 4° e 5°, ma in complesso è apparso al Collegio figura scialba e debole, facile a lasciarsi dor~1inare. D_ie~e in istruttoria precise indicazioni su uomini e su fatti del movimento cnmmoso che, alla stregua delle prove e della confessione di taluni degli imputati, risultarono verissime ; ma in udienza, sotto il palese dominio della presenza dei coimputati, i quali l'avranno energicamente istruito in proposito, ha fatto totale ritrattazione dei suoi circostanziati precedenti interrogatori; la quale ritrattazione, per essere appunto completa ed in contrasto colle emergenze processuali, non è stata dal Collegio presa in considerazione.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Buffa Giuseppe ha ammesso di aver preso parte a qualche riunione di Partito pur negando di appartenervi; ma il materiale sequestratogli, specie due giornaletti clandestini comunisti dell'estate 1929 trovatigli in tasca e un quaderno con elenchi di nomi scritti ad inchiostro simpatico, dei quali non ha saputo o voluto dare convincenti spiegazioni, non lasciano dubbi circa l'appartenenza del Buffa al Partito ricostituito. Non sono emerse invece prove sufficienti circa la ricostituzione e la propaganda del Partito pure addebitategli. Da quanto, come sopra, accertato si evince chiaramente che debbano essere assolti per non provata reità Montrucchio dal reato di propaganda di un Partito disciolto, Casaro da quello di ricostituzione dello stesso Partito e Buffa da quelli di ricostituzione e di propaganda giusta le analoghe imputazioni in rubrica. Tutti gli altri fatti emersi, invece, trovano la precisa rispondenza giuridica negli altri reati a ciascuno degli imputati .addebitati come in epigrafe e per il Fedeli anche in quello di uso sciente di passaporto falso contestatogli su richiesta del P.M. in udienza essendo competente per connessità questo Tribunale a senso dell'art. 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062. Il Collegio, data la gravità dei fatti, anche in relazione all'epoca in cui furono commessi, per il maggior tur bamento tentato con essi agli interessi politici della Nazione, crede di dover proporzionare le pene relative, adeguandole alla capacità a delinquere politicamente dei singoli responsabili, nella seguente misura, ritenendo il concorso formale del reato di appartenenza con quello di ricostituzione di un Partito disciolto: Fedeli, il massimo delle pene previste pei reati rubricati e, fatto il cumulo giuridico, complessivi anni 13 e mesi 3 di reclusione in applicazione degli art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, e 285 - 68-78 C .P .. Gatti e Gianò, in applicazione del predetto art. 4, anni 8 per la ricostit~zione_ e anni 5 per la propaganda, cumulati in anni ro e mesi 6 di reclus10ne ciascuno. Maresta, in applicazione dell'art. 4, anni 6 per la ricostituzione e 4 per la propaganda, cumulati in anni 8 di reclusione. Cattaneo, sempre per l'art. 4, anni 5 per la ricostituzione e 4 per la propaganda, cumulati in complessivi anni 7 di reclusione. Montrucchio, anni 6 di reclusione per la ricostituzione, ritenendosi assorbita in questa, come per gli altri, l'appartenenza al Partito disciolto. Casaro, per gli ultimi 2 cpv. dell'art. 4 ripetuto, anni 2 per la propaganda e anni 2 per l'appartenenza, cumulati in anni 3 di reclusione. Buffa, anni 3 di reclusione per la sola appartenenza (r" cpv. dell'art. 4). Per tutti conseguenza della condanna è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ritiene il Collegio opportuno infliggere ai condannati anche anni 3 per ciascuno di vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.).

PRI MA P,\RTE:

SENTENZE PRONUKCIATE D.~L T.S,D,S .

I condannati hanno l'obbligo solidale del risarcimento delle spese di giustizia (art. 39 C.P.). Il Collegio ritiene provvedimento di giustizia di ordinare la confisca delle somme a ciascuno sequestrate perché costituenti illecito provento del1' attività delittuosa, e del materiale pure sequestrato perché strettamente attinente ai reati commessi. P. Q. i\.f.

Letti ed applicati gli art. 4 -7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 13-20-28-36-39-78-68-285 C.P.; 551-485 C.P. Esercito, dichiara Fedeli, Gatti, Gianò, Cattaneo e Maresta responsabili dei reati in epigrafe loro ascritti, Casaro di appartenenza e propaganda di un Partito disciolto, Montrucchio di ricostituzione e appartenenza e Buffa di sola appartenenza; assolve per non provata reità questi ultimi tre dagli altri reati loro ascritti in rubrica. Ritiene il reato di appartenenza in concorso formale con quello di ricostituzione ed, operato il cumulo giuridico, condanna Fedeli ad anni 13 e mesi 3, Gatti e Gianò ad anni 10 e mesi 6 ciascuno, Maresta ad anni 8, Cattaneo ad anni 7, Montrucchio ad anni 6, Casaro e Buffa ad anni 3 ciascuno; tutti alla reclusione, ad anni 3 ciascuno di vigilanza speciale della P.S., all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al pagamento in solido delle spese processuali. . Ordina la confisca delle somme e del materiale in sequestro. Roma, 28. rr .1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTlZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Fedeli: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.r.1930, n. 1, 5.11.1932, n . 1403, e 25.9.1934, n. r5u, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 27.9.1934. Detenuto dal 20.9.1929 al 27-9.1934. Pena espiata: 5 anni e 7 giorni. Gatti: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.1932, n. 1403, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 19.9.1934. Detenuto dal 20.9.1929 al 19.9.1934. Pena espiata: 4 anni, I 1 mesi e 29 giorni . Gianò: viene dimesso dalla casa per m inorati fisici e psichici di Saluzzo il 19·9· 1 934·


TRIBUNALE. SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO

Detenuto dal 20.9.1929 al 19.9.1934. Pena espiata: 4 anni, I r mesi e 29 giorni. Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre e dalla moglie il ro e il 24.12.1929; istanze respinte. Maresta: viene scarcerato dalla casa penale di Panna l'II.II.1932. Detenuto dal 2r.9.r929 all'II.u.1932. Pena espiata: 3 anni, I mese e 20 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dal figlio della sua amante Perrone Pasqualina vedova Dughera, il 28.12.1929. Montrucchio: termina di espiare la pena inflittagli dal T.S.D.S. il r3.1r.1932 nello stabilimento penale di Noto (Siracusa). Detenuto dal 21.9.1929 al 13.11.1932. Pena espiata: 3 anni, r mese e 22 giorni. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente a Mussolini, dal Montrucchio il 24.r.1930 viene respinta. Nell'istanza di grazia il Montrucchio scriveva, tra l'altro, quanto segue: « Senza reticenze e tergiversazioni di sorta, dichiaro riconoscere a Voi, e con Voi al Fascismo tutto, il merito di aver salvato l'Italia dall'abisso dal quale stava per essere inghiottita, riconducendola sulle vie di Roma Imperiale e quella di continuare a dirigerla, con marcia sempre trionfale, verso il raggiungimento dei suoi più radiosi destini. Questo dichiaro sinceramente all'E.V. e Vi giuro che mai rinnegherò quanto ho qui detto, qualunque sia la risposta alla mia domanda di grazia che con la presente intendo fare ». Il Montrucchio, però, non viene scarcerato il r4.1r.r932 perché, quale imputato di altri reati, viene trattenuto nello stabilimento penale di Noto a disposizione della Procura di Savona. Buffa : detenuto dal 1°.10.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Nisida il 30.9.1932. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 22.7.1930. Casaro: detenuto dal 22.9.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalia casa penale di Procida il 21.9.1932. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dal fratello il 29.12.1929. Cattaneo: detenuto dal 2r.9.1929 e ristretto nello stabilimento penale di Fossombrone il 24.6.1930 venne trasferito alla casa penale di Ancona << per sospensione della segregazione cellulare continua per motivi di salute >) .

PRnl.-\ PA RT E:

SEKTENZ E

PRO>!UNCIATE DAL T.S,D,S.

33 1

Per sopravvenuta infermità psichica venne ricoverato il 1°.7.1931 nel manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino; l'esecuzione della pena venne, pertanto, sospesa ai sensi degli art. 148 C.P. e 39 R.D. 28.5.1931, n. 601. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, venne dimesso dal manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino venendo ricoverato, in data 4.1.1933, nell'Ospedale psichiatrico di Collegno in Torino.

Il T ribunale Militare Territoriale di Roma, con ordinanza emessa il 3.10.1960, concesse a Fedeli, Gatti, Gianò, Maresta, Buffa , Casaro e Cattaneo il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17. r r. r945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631). Nota . - Il G. I. nel pronunciare, con sentenza del 15.1r.r929, l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati dichiara di « non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove )> nei confronti di: -

Bruna Caterina, nata il 6.3.1880 a Migliano (Perugia), operaia

tessile; - Scarpone Paolo, nato il r9 .7.r905 a Torino, muratore ; - Selvini Giulio, nato il 3.r.1894 ad Ameno (Novara), muratore; - Mandosino Eusebio, nato il 17.10.1901 a Ronsecco (Vercelli), meccarnco; - Civalleri Biagio, nato il 29.2.1902 a Torino, meccanico; - Nora Giosuè, nato il 19.9.1893 a Longarone (Belluno), impiegato ; - Dalla Zuana Antonio, nato il 21.2.1907 a Cornuda (Treviso), meccamco; - Suquet Luigi, nato iì 1°.II .1896 a Torino, elettrotecnico; - Guenno Felice, nato il 17.9.1905 a Trino Vercellese (Vercelli), meccarnco; - Grassi Luigi, nato il 7.12.1904 a Torino, meccanico, latitante . Pertanto, Bruna, Scarpone, Selvini, Mandosino, Civalleri, Nora, Dalla Zuana, Suquet e Guenno ~ennero scarcerati il 15. 1 r. 1929; per Grassi venne disposta la revoca ciel mandato di cattura.


33 2

TRIBUKALE SPECIALE PER LA DJFES.~ DELLO STATO l'Rn!A i'ARTE:

Reg. Gen. n. 148/1929

SENTENZA N. 79

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Specia.le per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio,. Console della MV · G.IU. •S •• I • ,· De R OSlS seppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale contro : Pertini Alessan_dro, nato il 25.9. I 896 a Stella San Giovanni (Savona), avvocato e dottore 1n scienze sociali - oià militare - condannato con scn• i:, ' ' . tenza del Tribunale Penale di Savona in data r4.9.1927, a mesi 10 di arresto per contravvenzione all'art. 160, 2 ° cpv., T.U. della legge di P.S. 6.n .1926,

n. 1848.

IMPUTATO

1) del _delitto p~evi~to dall'a:t. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, fuon del terntono dclJo ~tato, comunicato e diffuso voci e notizie false per modo. da menomare il prestigio dello Stato e svolto attività nociva agli interessi nazionali; 2) del delitto prev.isto dall'art. 285 C.P. per aver formato un passaporto n. 10170, falsamente mtestato al nome di Luioi Eoncaglia, facendone uso in Italia. i:, Reati commessi in Italia, in Francia ed. in Svizzera anteriormente e fino al suo arresto avvenuto il r4.4.1929.

I N CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che richiede la Commissione .Istruttori~ perché voglia rinviare il Pertini al giudizio del Tribunale Speciale per nsponderc dei delitti a lui ascritti in rubrica.

SE::-ITENZE PRON UKCI ATE DAL T.S. 0 . S.

333

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue: La Direzione Generale di P.S., con rapporto in data ro.6. r929, denunziava a questo Tribunale Pertini Alessandro, esponendo che questi è stato sempre un irriducibile avversario del Regime Fascista e, con la propaganda fatta in tutte le sue forme, ha sempre svolto opera diretta ad ostacolare l'azione dei Poteri dello Stato. Che, per tale sua attività, nel dicembre 1926 fu assegnato al confino di polizia per 5 anni; e che, il 12 dicembre, per sfuggire a tale provvedimento, varcò la frontiera e si recò clandestinamente in Francia. Stabilitosi a Nizza, assunse subito un ruolo di prim'ordine nel campo dei fuorusciti, e non cessò un solo istante di svolgere con scritti e con conferenze, una intensa attività contro il Regime Fascista. Partecipò attivamente alle riunioni del la « Lega Italiana dei diritti dell'uomo » in Nizza, ed alle riunioni della « Concentrazione antifascista», nonché ad ogni altra manifestazione politica ostile al Fascismo. Svolse sempre propaganda spicciola fra gli operai italiani emigrati ed eseguì giri di propaganda in altre località della Francia. Nell'ottobre 1928 impiantò u,na stazione radiotelegrafi.ca clandestina, con la quale comunicava e riceveva notizie di carattere politico che dovevano servire a menomare il prestigio dell' Italia all'estero. Nel marzo 1929 si allontanò da Nizza, passò in Svizzera, ed il 26.3.1929, munito di passaporto falso intestato al nome di Roncaglia Luigi e con la sua fotografia, passò la frontiera dal la stazione di Chiasso e rientrò in Italia. Qui andò girando per varie città finché, il 14+ 1929, mentre si trovava a Pisa, venne riconosciuto ed arrestato. · Interrogato dalle autorità di P.S. di Pisa, cinicamente confessò tutta la sua attività antifascista all'estero. Disse di aver tenuto numerosi comizi antifascisti a Nizza ed in diversi paesi della Costa Azzurra, e di aver partecipato sempre attivamente alle riunioni della « Lega Italiana dei diritti dell'Uomo » e a quelle della « Concentrazione antifascista ». Ammise di aver impiantato una stazione radiotelegrafica a Nizza per mantenersi in corrispondenza con i suoi amici in Italia. Confessò di essere r itornato in Italia il 26.3.1929 dalla frontiera di Chiasso, servendosi di un passaporto falso, compil ato di suo pugno, con firme false e bolli falsi, intestato al nome immaginario di Roncaglia Luigi ed apponendovi la propria fotografia. Uguali dichiarazioni ha fatto davanti al Giudice Istruttore. Pertanto, la prova dei fatti che gli sono attribuiti è data dalle sue stesse dichiarazioni.


334

TRIBUNALE SPECIALE PER I,.\ D IFESA DELLO STATO

E poiché i fatti da lui commessi rivestono rispettivamente i caratteri dei reati ascritti in rubrica e cioè di diffusione di false notizie all'estero; di attività svolta a danno del p restigio e degli interessi nazionali a senso dell'art. 5 della legge 25.rr.1926, n . 2008; e di contraffazione ed uso di passaporto a senso dell'art. 285 C .P.; di tali reati egli è tenuto a rispondere . Ritenuto che a g iudicare di entrambi i reati è competente il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato, a senso degli art. 7 della legge 25.rr.1926, n. 2008, ed 8 del R.D. 12.12.1926, n. 2062. Che, perciò, il Pertini deve essere rinviato, nello stato d i detenzione in cui si trova, al giudizio di detto T ribunale.

P. Q. 1'{ .

La Commissione Istruttoria, visti gl i art. 5- 7 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 285 C.P. ; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313 ; su conforme richiesta del P.M., pronuncia l'accusa contro Pertini Alessandro : 1) per il reato previsto e punito dall'art. 5 della legge 25.rr.1926, n . 2008, per avere, fuori del territorio del lo Stato, e propriamente in Francia, dal dicembre r926 al marzo 1929, comunicato e diffuso voci e notizie false per modo da menomare il prestigio dell'Italia all'estero; e per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, svolto attività tale d a recare nocumento agli interessi nazionali; 2) per il reato previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere contraffatto e fatto uso in Italia, nel marzo 1929 e fino alla data del suo arresto, di un passaporto svizzero, falsamente intestato al nome di Luigi Roncaglia. Rinvia il detto Pertini, nello stato di detenzione in cui si trova, al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per r ispondere di detti reati.

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Roma, 8.ro.1929 - Anno VII.

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11 l'r fsitlc11te i11tcrrogr1

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per udire.

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lista dèi lcs_timoni indotti dall'acctisa :

L'imputalo rispMule:

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Il />residente interroga l'accus11t............... _

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sidente fa toro l'a11inio11iz,:one di mi all'art. 38r del Cod_ Penale Militare e rammeuta l'obbligo

ch'essi ha.1111 0,

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uomini e come ci/ladini, di dire tutta ·la verità e n11/l'altro che la verità. Li <rv'i:er/'e

che ·prima di deporr ,

ranno prestare gi11ramento, scriamcute mnmone11doli -sull'i1nporta;1za morale di

tale,atto, sul vincolo religios

inmmz-i a Dio e sulle gra:-.;itìi. delle pene

.sui fatti <1scrittigli, e -zo inui(a. -ad espo1're le

iscolpe e /11/lo ciò elle ritenga utile alla p·ropria difesa.

L 'imputa/o risponde:

dalla legge conm~11ate contro i testi ,n.i falsi o reficenti; q11i11di li fa, ritirare nell'apposita Sala loro riservata, da dove non posSO!IO 11è vedere

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ttdirc: q11 onft> a1'i1c11ga o .ti disruf'a i11 Sala d'1uiic11:;a, cosi co111e

prescrive l'articolo 451 del cita-lo Codice. f1rese11t

Perii

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Signor

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Il Prcsidc-nlc /...... iutcrroya s1tllc gcucralità che ilccli11 .. _ S <nw :

Il Prcsidcule dcferisc.:. .......... il gi11ro111c11lo, prci-itt lo pn•scrit la 01111f1011i=io11c,

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od alici vo,-c la fomwla « Giur,j di henc e fedel mente procedere nelle operazioni a mc affidate e · di

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avere altro scopo che quello di far conoscere al g, udicc 1,: \'erità »_

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li Ca,,ccllicrc dà lct111rn dei documenti di rito e prouss11ali i11tcrcssw1ti in ra11.M i11scrt,"ii1 atti u. p11gi11c

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Avendo l acwsat avuto per 11ilimo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento ed ii Tri1màlc si ritira in Ca11icr1i. di consiglio per deliberare , escluso :·il

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Ca.iice!Nere, le

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Il Cancelliere

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Il Presidente

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(1) 6,•e sissi inflitta condanm condizio nale, dare atto che il Prcsidcme fa l'ammonimento· di legge.

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PRIMA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 148/1929

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SENTENZA N. 38

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Pertini Alessandro, nato il 25.9.1896 a Stella San Giovanni (Savona), dottore in scienze sociali. IMPUTATO

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r) del delitto previsto e punito dall 'art. 5 della legge 25.r1.r926, n. 2008, per avere fuori dal territorio dello Stato, e propriamente in Francia, dal dicembre 1926 al marzo 1929 comunicato e diffuso voci e notizie false per modo da menomare il prestigio dell'Italia all'estero; e per avere, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo, svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere contraffatto e fatto uso in Italia, nel marzo 1929 e sino alla data del suo arresto, di un passaporto svizzero fa lsamente intestato al nome di Luigi Roncaglia. IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M. e l'accusato, che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: Nel dicembre 1926 l'avvocato Pertini Alessandro, socialista unitario, fu assegnato al confino di polizia per 5 anni per la sua attività ostile al Regime Fascista e diretta ad ostacolare l'azione del Governo Nazionale. Egli per sfuggire a tale provvedimento il 12.12.1926 si recò clandestinamente in Francia.


344

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dopo di aver passato alcuni mesi a Parigi si stabilì definitivamente a Nizza e divenne un esponente di prim'ordine nel campo dei fuorusciti, e con scritti e con conferenze svolse intensa propaganda contro il Regime Fascista. Partecipò alle riunioni della « Lega Italiana dei diritti dell'Uorno )) ed a quelle della << Concentrazione antifascista )> e prese viva parte ad ogni altra manifestazione politica ostile al Fascismo. Nell'ottobre r928 impiantò in Nizza nel vìllino da lui abitato una stazione radiotelegrafica clandestina allo scopo di mantenersi in corrispondenza con i suoi amici in Italia e potere comunicare e ricevere notizie che, diversamente, non si potevano dare. Per tal fatto subì un procedimento penale a Nizza seguito da condanna. Nel marzo 1929 si allontanò da N izza, passò in Svizzera e, munito di passaporto falso portante la sua fotografia ed intestato al nome di Roncaglia Luigi, varcò la frontiera dalla stazione di Chiasso il 26.3.1929 e rientrò in Italia. Girò per varie città, per scopi non bene accertati, ma probabilmente per prendere contatto con i suoi amici antifascisti. La sua presenza è stata accertata a Piacenza, a Firenze, a Bologna ed a Milano. Egli ha detto di essere stato anche a Parma, a Roma, a N apoli ed a Pompei. Il r4+r929 fu visto a Pisa ed essendo stato riconosciuto fu tratto in arresto. Invitato nel primo momento dalle Autorità di P.S. a declinare le proprie generalità esibì subito il passaporto intestato al falso nome di Roncaglia Luigi; ma quando poco dopo si trovò al cospetto di persone che lo conoscevano e che erano da lui conosciute, declinò senz'altro indugio le sue vere generalità. Perquisito, fu trovato in possesso della somma di lire r.200 italiane, di franch i 40 svizzeri, ed altri 3 franchi e 40 centesimi in metallo svizzero. Gli venne anche sequestrata una valigetta di .fibra color marrone contenente gli oggetti che sono elencati a pag. r3 degli atti processuali. In tutti i suoi interrogatori, davanti all'Autorità di P.S. e davanti al Giudice Istruttore, ha confessato di avere svolto attività antifascista a N izza ed in diversi paesi della Costa Azzurra, di aver tenuto numerosi comizii antifascisti effettuando larga propaganda conforme ai suoi principii politici, e di avere partecipato sempre attivamente alle riunioni della « Lega Italiana dei diritti dell'Uomo)> e della « Concentrazione antifascista >l. Ammise di avere impiantato a Nizza una stazione radiotelegrafica allo scopo di mantenersi in corrispondenza con i suoi amici in Italia per comunicare e ricevere notizie che altrimenti non si potevano dare. Confessò infine di essere ritornato in Italia il 26.3.1929 dalla f;ontiera di Chiasso servendosi di un passaporto compilato di suo pugno con firme false e bolli falsi ed intestandolo al nome immaginario di Roncaglia Luigi con la propria fotografia. Al dibattimento ha confermato oienamente le dichiarazioni fatte nei suoi interrogatorii resi alla P.S. ed alltAutorità Giudiziaria facendo spavalde dichiarazioni di fede socialista e di irriducibile ostilità al Fascismo. La pro-

PRl~!A PARTE :

SENTENZE

PRONUNCIATE

DAL T.S.D.S.

345

va quindi dei fatti a lui attribuiti è raggiunta dalle risultanze degli interrogatorii stessi dell'imputato. Ora, poiché egli ha confessato di avere svolto sempre attività antifascista a Nizza ed in diversi paesi della Costa Azzurra, di aver tenuto numerosi comizii antifascisti, e cli aver partecipato sempre attivamente alle riunioni della « Lega Italiana dei diritti delfUomo » della « Concen trazione antifascista l) che sono associazioni eminentemente ostili e nemiche acerrime del Regime Fascista, non può mettersi in dubbio che tutta questa attività del Pertini all'estero sia tale da potere arrecare nocumento agli interessi nazionali. Il fatto quindi riveste i caratteri del delitto previsto e punito dall'art. 5 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008; e non ha consistenza la contraria tesi difensiva. Inoltre l'uso del passaporto falso, fatto dal Pertini, dal momento in cui varcò la frontiera alla stazione di Chiasso per rientrare in Italia e sino al momento del suo arresto, riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 285 C.P.. E pertanto il Pertini deve essere ritenuto colpevole dei due reati a lui ascritti in rubrica. Nel determinare la pena il Tribunale, prendendo norma dell'art. 5 della citata legge su.Ila difesa dello Stato, fissa la pena di ro anni di reclusione e della interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di cui al detto articolo; ed alla pena della reclusione aggiunge 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. Prendendo poi norma dell'art. 285 C.P. fissa la pena di 18 mesi di reclusione per il reato di falso documento. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene come sopra fissate per i due reati a norma dell'art. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena di IO anni e 9 mesi di reclusione, fermi restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. Ritenuto che il condannato è obbligato al risarcimento delle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.. Ritenuto che il danaro e gli altri oggetti sequestrati al Pertini devono essere confiscati in quanto sono il prodotto dell'attività politica delittuosa da lui svolta all'estero (art. 36 stesso codice).

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P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. r3 - 20 - 28 - 36 - 39 - 68 - 285 C.P. e 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, dichiara Pertini Alessandro colpevole dei reati ascritti in rubrica e lo condanna alla complessiva pena di ro anni e 9 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale ed al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca del danaro e degli altri oggetti sequestrati. Roma, 30.n.1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TR!BlJNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE:

347

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Roma, 2.12.1929 - Anno VIII

UFFICIO D EL PRESIDENTE

A S.E. il Capo del Governo Roma

OGGETTO:

SENTENZ E PRON UNCIATE DAL T.S.D.S.

Relazione delle udienze dei g10rrn 30 novembre e 2 dicembre.

Processo a carico di Pertini Alessandro

Avvocato - Socialista unitario. Già condannato e poi amnistiato nel 1925 per incitamento all'odio di classe. Già assegnato al confino di polizia nel 1926, espatriò con Filippo Turati il 12.12.1926. In Francia svolse, con scritti e conferenze, attività e propaganda sovversiva ed antifascista. N ell'ottobre 1928 impiantò persino, in Nizza, una stazione radiotelegrafica con la quale riuscì a propalare false notizie ai danni dell'Italia. In occasione del procedimento penale che per tale fatto subì in Francia, cercò di trasformare il dibattimento in un comizio antifascista, chiamando a testimoni del « barbaro dominio i> i più noti fuorusciti. Nel marzo u.s. si allontanò dalla Francia ed attraverso la Svizzera, con passaporto falso, rientrò in Italia. Venne riconosciuto ed arrestato a Pisa il 14 aprile u.s. Antifascista fegatoso e spavaldo, in udienza ha ammesso fatti e dopo la sentenza ha gridato « Viva il socialismo Jl. Condannato a dieci anni e nove mesi di reclusione.

F.to Tringali Casanova

Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona il 3.6.1925 Pertini, ritenuto colpevole dei reati previsti dagli art. 2 - 4 - 19 - 20 - 21 del Regio Editto sulla stampa 26-3 .1848, n. 645, nonché delle violazioni previste dall'art. 1 della legge 7.7.1910, n. 432 e dall'art. 247 Codice penale (incitamento all'odio fra le classi sociali), venne condannato alla pena di 8 mesi di detenzione, lire r.200 di multa e lire 50 di ammenda. La predetta sentenza venne riformata dalla Corte di Appello di Genova che, con sentenza del 2.12.1925, dichiarò estinti, per amnistia, i reati sopraspecifìcati. Si trascrive, al riguardo, quanto dichiarato dal Capo della Polizia: « Pertini si pose in evidenza distribuendo a Savona un libello edito alla macchia dal titolo " Sotto il barbaro dominio fascista " contenente calunnie di ogni genere contro gli uomini più rappresentativi del Regime i>. Il Capo della Polizia afferma, inoltre, che « nel dicembre del 1926, Pertini tornò clamorosamente alla ribalta politica in occasione della fuga dal Regno dell'ex deputato Filippo T urati, della quale fu il principale artefice i>. Per tale fatto Pertini « fu assegnato al confino di polizia per cinque anni i> e per l'espatrio clandestino (art. 160 del T.U. legge P.S. 6.rr.1926, n. 1848) venne condannato, in contumacia, dal Tribunale di Savona, con sentenza del 14.9.1927, alla pena di 10 mesi di arresto. In una lettera del 23.5.1928 indirizzata alla madre e sequestrata dalla polizia Pertini scriveva quanto segue: « ••. io sono e rimarrò sempre un proscritto irriducibile pronto ad assumere posti di responsabilità e a in.fischiarmene di ogni atto di clemenza, che il barbaro dominio fascista potrebbe eventualmente elargire. Il mio amore per te, per tutte le persone e cose care costì lasciate, non deve essere interpretato come un sentimento di debolezza o di disposizione ad accettare atti di clemenza dai nostri avversari. Nulla io personalmente accetterò da costoro. Penso che la libertà non dobbiamo né chiederla né riceverla in dono, ma solo conquistarcela. E a tutto siamo pronti e più gli anni passano, più le sofferenze aumentano, più cresce il nostro odio per questa barbara e vergognosa tirannide che opprime il popolo italiano e più aumenta il nostro amore per la Patria lontana a noi rubata da una masnada di banditi da strada. Mi auguro che questa lettera, come ormai quasi tutta la mia corrispon~ <lenza, venga letta dallo sbirro censore ... i>. In un'altra lettera dell'S.rr.1929, sempre indirizzata alla madre, dalle Carceri Giudiziarie di Roma, Pertini scriveva, tra l'altro: « Ormai mi sono abituato benissimo alla vita del carcere. Sette mesi che sono dentro, eppure mi pare di essere entrato ieri. Del mio processo non si parla ancora, ma poco importa, io attendo pazientemente. Non


TRIBUNALE SPECIALE PER L1\

DIFESA DEJ, LO STATO

bisogna scoraggiarsi per questo, mamma. Pensa che io da tempo mi sono gettato nella lotta, con la esatta e chiara coscienza di tutti i pericoli, che avrei corsi, di tutte le rinunce che avrei dovuto accettare ed impormi - anche la rinuncia alla libertà personale. In questo forzato raccoglimento penso spesso alla mia fede , alla via scelta e sempre più mi persuado che questa mia fede è sublime, è tutta luce e che la via scelta è la giusta, perché al bene conduce. Ecco perché non sento il carcere. T u scrivimi spesso: la tua parola è sempre una gioia per me - mamma cerca di averti riguardo adesso che entriamo nella cattiva stagione)). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.1932, n. 14.03, la pena inflÌtta a Pertini dal T.S.D.S. con sentenza del 30.u.1929 venne ridotta a 7 anni. I provvedimenti di clemenza di cui al R.D. r.r.1930, n. r, non vengono concessi poiché « al tempo del commesso reato Pertini era già ricercato perché assegnato al confino di polizia per 5 anni)). Con il successivo provvedimento di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934, n. r5II, la residua pena da espiare venne dichiarata condizionalmen1e condonata. Pcrtini, però, non venne scarcerato il 26.9.1934, come ordinato dal Vice Procuratore Generale Vincenzo Balsamo, perché doveva espiare le pene inflittegli dal Tribunale di Savona con sentenza del 14.9.1927 (espatrio clandestino) e dal Pretore di Portoferraio con sentenza del 9.rr.1933 (oltraggio: reato commesso nello Stabilimento Penale di Pianosa). Il Pro·curatore del Re di Livorno, con provvedimento ciel 25.6.1935, convertì la pena dell'arresto di IO mesi inflitta dal Tribunale di Savona in un mese e 20 giorni di reclusione che cumulò con la pena di 9 mesi e I2 giorni di reclusione inflitta dal Pretore di Portoferraio determinando la pena complessiva in n mesi e 2 giorni cli reclusione. Pertanto Pertini, detenuto dal 14+1929 e ristretto nelle Carceri Giudiziarie cli Roma, nella Casa Penale di Santo Stefano, nello Stabilimento Penale di Turi (Bari) e nella Casa Penale di Pianosa, venne scarcerato il

9.9.1935. Pena espiata: 6 anni, 4 mesi e 25 giorni. La madre di Pertini, Maria Muzio - vedova Pertini - nata a Savona il 20.12.1854, madre di 13 figli, di cui 8 morti in tenera età, inoltra in data 22.12.1932, istanza di grazia al Capo del Governo dichiarando, tra l'altro, che « suo figlio Sandro muore lentamente nel reclusorio di Pianosa>). Il Vice Procuratore Generale del T .S.D.S. scrive, in data 15.2.1933, al Direttore dello Stabilimento Penale cli Pianosa chiedendo « di interpellare il detenuto Pertini al fine di conoscere se intenda associarsi alla istanza cli grazia e di comunicare, inoltre, notizie sul suo stato di salute, sulJa

!'RIMA PART E :

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S,

349

condotta serbata durante l'espiazione e se abbia dato prova di avvenuta riabilitazione)). Il 9.3.1933 il Direttore Vincenzo Azzarita trasmette al Procuratore Generale del T.S.D.S. la dichiarazione resa dal Pertini e la lettera che il Pertini aveva indirizzato alla madre il 26.2.1933. Si trascrivono, qui cli seguito, sia la << dichiarazione )) che la « lettera)>. « La comunicazione che mia madre ha presentato domanda di grazia m mio favore m i umilia profondamente. Non mi associo, quindi, a simile domanda, perché sento che macchierei la mia fede politica, che più di ogni al.tra cosa, della mia stessa vita, mi preme)>. Il Dr. Azzarita rappresentava al Procuratore Generale che « la sopratrascritta "comunicazione" era stata redatta in modo sconveniente,. ma nonostante le sue richieste Pertini non volle modificarla)>, · Si trascrive ora il testo integrale della lettera indirizzata da Pertini alla madre:

26.2.1933 Mamma, con quale animo hai potuto fare questo? Non ho più pace da quando mi hanno comunicato che tu hai presentato domanda di grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto, ti pentiresti amaramente di aver scritto una simile domanda. Debbo frenare lo sdegno del mio animo, perché sei mia madre e questo non debbo mai dimenticarlo. Dimmi, Mamma, perché hai voluto offendere la mia fede ? Lo sai bene, che è tutto per me, questa mia fede, che ho sempre amata tanto. T utto me stesso ho offerto ad essa, con animo lieto ho accettato la condanna e serenamente ho sempre sopportato la prigionia. E' l'unica cosa di veramente grande e puro che io porti in me e tu, proprio tu, hai voluto offenderla così? Perché, Mamma, perché? Qui nella mia celJa, di nascosto, ho pianto lacrime di amarezza e di vergogna; quale smarrimento ti ha sorpresa, perché tu abbia potuto compiere un simile atto di debolezza? E mi sento umiliato al pensiero che tu, sia pure per un solo istante, abbia potuto supporre che io potessi abiurare alla mia fede politica pur di riacquistare la libertà. Tu che mi hai sempre compreso e che tanto andavi orgogliosa di me, hai potuto pensare questo? Ma, dunque, ti sei improvvisamente così allontanata da me, da non intendere più l'amore che io sento per la mia idea? Così si può pensare che io, pur cli tornare libero, sarei pronto a rinnegare la mia fede? E privo dclJa mia fede, cosa può importarmene della libertà? La libertà, questo bene prezioso tanto


PRIM1\

TR{l!UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P,rnTE:

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DAL T .S.D.s.

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caro agli uomini, diventa un sudicio straccio da gettar via, acquistandola al prezzo di questo tradimento che hai osato proporre a me. N ulla può giustificare questo tuo imperdonabile atto. Lo so, più di te sono colpevoli coloro che ti hanno consigliata di compierlo. Vi sono stati spinti dall'amicizia che per me sentono e dalla pietà che provano per le mie condizioni di salute? Ma pietà ed amicizia diventano sentimenti falsi e disprezzabili, quando fanno compiere simili azioni. Mi si lasci in pace con la m ia condanna, che è il mio orgoglio, e con la mia fede che è tutta la' mia vita. Non ho chiesto mai pietà a nessuno e non ne voglio. Mai mi sono lagnato di essere in carcere e perché, dunque, propormi un così vergognoso· mercato? E tu, povera Mamma, ti sei lasciata persuadere, perché troppo ti tormenta il pensiero, che io non ti trovi al mio ritorno. Ma dimmi, Mamma, come potresti abbracciare tuo figlio se a te tornasse macchiato di un così basso tradimento ? Come potrei viverti vicino, dopo aver venduto la mia fede, che tu hai sempre tanto ammirata? No, Mamma, meglio che tu continui a pensarlo qui, in carcere, ma puro d'ogni macchia, questo tuo figliolo, che vedertelo vicino colpevole, però, d'una vergognosa viltà. Che male ho fatto per meritare questa offesa? Forse ho peccato di orgoglio, quando andavo superbo cli te, che con fiera rassegnazione sopportavi il dolore di sapermi in carcere. E ne parlavo con orgoglio ai miei compagni. Adesso non posso più pensarti, come sempre ti ho pensata. Qualche cosa hai distrutto in me, Mamma, e per sempre. E' bene che tu conosca la dichiarazione da me scritta, all'invito se mi associavo alla domanda da te presentata. Eccola: « La comunicazione che mia madre ha presentato domanda di grazia in mio favore mi umilia profondamente. Non mi associo, quindi, ad una simile domanda, perché macchierei la mia fede politica, che più di ogni cosa, della mia stessa vita, mi preme>>. Per questo mio reciso rifiuto la tua domanda sarà respinta. E adesso non m i rimane che chiudermi in questo amore, che porto alla mia fede e vivere di esso. Lo sento più forte in me, dopo questo tuo atto. E mi auguro di soffrire pene maggiori di quelle sofferte sino ad oggi, di fare altri sacrifici, per scontare io questo male che tu hai fatto. Solo così riparata sarà l'offesa che è stata recata alla mia fede ed il mio spirito ritroverà finalmente la sua pace. Ti bacio tuo Nando

P.S. - Non ti preoccupare della mia salute, se starai molto priva di mie lettere.

35 I

La sopratrascritta lettera non veniva inviata alla madre di Pertini perché il Dr. Azzarita faceva presente che « a causa del suo contenuto non aveva ritenuto opportuno spedire la lettera». L' Azzarita richiedeva, inoltre, al Procuratore Generale « se nella dichiarazione redatta dal Pertini e se nel contenuto della lettera indirizzata alla madre vi fossero estremi per poter procedere disciplinarmente nei confronti del condannato». Tale richiesta veniva motivata dalla considerazione che trattavasi « di un condannato politico molto esaltato e pericoloso che era stato punito dal Consiglio di disciplina con quindici giorni di cella per frasi sconvenienti contenute in una lettera indirizzata alle autorità e che era stato anche denunziato alla Procura di Livorno per oltraggio alla custodia >>. Il Dr. Azzarita trasmetteva al Procuratore Generale anche un certificato medico redatto dal dottore Pantano che asseriva che « il condannato politico Pertini Alessandro è affetto da broncoalveolite bilaterale con scarso espettorato, per ora non grave, e con lieve innalzamento termico serale. Condizioni generali di nutrizione discrete. Esente da altre infermità>>. Le richieste del Dr. Azzarita non vennero accolte.

Si ritiene opportuno pubblicare anche le notizie che si desumono dal n. 371 5 del Registro Generale dei procedimenti del T.S.D.S. ricostituito dal Governo della Repubblica Sociale Italiana. Un procedimento che, iniziato il 22.3.1944 con l'atto n. 222/D / 5450 del Tribunale Militare del Lazio, venne promosso nei confronti di: Giuseppe Saragat, Alessandro Pertini, Luigi Andreoni, Torquato Lunedei, Ulisse Ducci (1), Luigi Allori e Roberto Bracco tratti in arresto dalle SS tedesche nell'ottobre del 194J per attività antinazionale svolta a Piombino e Livorno. La denunzia, con i relativi interrogatori e il rapporto redatto in tedesco dal competente comando delle SS, venne trasmessa, per la traduzione in italiano, al competente ufficio esistente presso la Procura Generale Militare. Gli atti originali, con l'allegata traduzione, avrebbero dovuto essere inviati alla Procura Generale del ricostùuito T.S.D.S. dislocato a Parma; ma Giuliano Vassalli e Massimo Severo Giannini che, all'epoca dei fatti, prestavano servizio presso la Procura Generale Militare, riuscirono a compilare falsi ordini di scarcerazione « per concessione della libertà provvisoria >> e in tal modo la sera del 24.1.1944 furono scarcerati da «Regina Coeli » Saragat, Pertini, Andreoni, Lunedei, Ducci, Allori e Bracco. (Ulteriori notizie concernenti le modalità della suddetta scarcerazione sono contenute nel libro << Umanità ed eroismo nella vita segreta di Regina Coeli >) di Amedeo Strazzera Perniciani: Editore A .L.A. - Azienda Libraria Amato in Roma) . (r) Per Ducci vedi « Decisioni emesse nel 1927 J) , pag. 41.


35 2

TRIBUNALE SPr;CIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO

Gli atti processuali, dei quali si pubblicano integralmente le traduzioni effettuate nell'apposito ufficio della Procura Generale Militare, furono archiviati nell'aprile del 1944 perché non potettero essere trasmessi alla Procura Generale del T.S.D.S. della Repubblica Sociale Italiana dislocata a Parma trattandosi « di territorio invaso » .

TRADUZIONE DEGLI ATTI

Rappo1'to sull'arresto della banda antifascista nel!'occasione dei fatti antitedeschi di Piombino

Roma, 26.10.1943 Già prima del ritorno del Fascismo il camerata Giovanni Rotta mi riferì dell'attività diretta contro le truppe tedesche d'occupazione a Piombino. Subito dopo il nostro incontro - e precisamente il oiorno successivo al ristabilimento del Fascismo - Rotta mi dichiarò che bis~gnava stare attenti a far cadere nel laccio Ducci e compagni, i quali avrebbero dovuto pa(rare ben caro il loro indegno agire contro i camerati germanici. b Fortunatamente, dopo molto cercare, Rotta poté acchiappare Duçci, il quale al momento del suo arresto si trovava in compagnia di un certo Saragat e di Alessandro Pertini. Quest'ultimo possedeva una falsa carta di identità, al nome di Mario Clerici. Questi tre individui vennero arrestati nel portone di Via N azionale 163, proprio mentre lasciavano la casa del Prof. Dr. L'Eltore. Rotta accompagnò i nominati alla Casa del Partito in Piazza Colonna e li consegnò al sottoscritto, il quale ha cominciato gli interrogatori. In un primo tempo i nominati negarono di conoscersi, ma a poco a poco vennero sottoposti ai più stringenti interrogatori, s.ì che si trovarono invischiati in contraddizioni. Da queste potei ricavare che Mario Clerici era invece Alessandro Pertini e attraverso confronti mi divenne chiaro che essi avevano mentito e che il loro legame esisteva già da molto tempo. In interrogatori a solo potetti ricevere dal Ducci alcune confessioni, in particolar modo che uno scritto trovato nell'interstizio di una porta de1la casa era suo; ciò egli confessò dopo che lo ebbi fatto scrivere sotto mia dettatura. Lo scritto nominato è già stato consegnato al Comando tedesco, che ne ha intrapreso la traduzione. Mi guadagnai il Ducci con modi amichevoli ed egli mi propose cli aiutarmi nella ricerca di Nenni e di Buozzi. Così mi disse che Nenni abitava

PRI MA PARTE :

SENTENZE PRONUNCIATI;

OAL T.S. D.S.

35 3

in via Levico 12 presso l'Ing. Romita e che io avrei potuto sapere da Nenni dove Buozzi si trovi. In via Levico purtroppo appresi che Romita e famiglia si erano già allontanati e presumibilmente erano stati avvertiti dal Prof. L'Eltore (che al momento degli arresti era riuscito a sfuggire) dell'arresto dei tre sopramenzionati. Ducci mi pregò cli far rimettere una lettera a sua moglie per tranquillizzarla, con L. 2.000. Io gli promisi di far ciò e mi recai in Piazza Armenia 10, per portare lettera e denaro e per intraprendere una perquisizione domiciliare insieme al camerata Perathoner della Polizia tedesca. Ivi arrivati, ci venne aperto dalla signora Ducci in persona, la quale in un primo momento dichiarò di non conoscere nessuna signora Ducci e che essa non abitava colà. Ma quando io le presentai la lettera del marito con i denari, essa credette che io fossi un amico inviato dal marito, così che si mise in stato di agitazione per la notizia del marito e mi saltò al collo · baciandomi e stringendo la mano al camerata Perathoner. Dato che la situazione era cambiata in questo senso, ritenni preferibile continuare a spacciarmi per amico ed omettere la perquisizione. La moglie, ormai fiduciosa, mi presentò un certo Allori ché si era nascosto su una terrazza per sfuggire di lì in caso che fosse arrivata la polizia. Ciò venne detto dalla donna e confermato dall' Allori, il quale esclamò: <e Ah, credevo che foste poliziotti ! >>. Nel colloquio con la signora Ducci e con l' Allori mi domandarono entrambi se Ducci nel momento dell'arresto avesse su di sé un manoscritto. Io risposi che la polizia non aveva trovato presso di lui nessuna carta compromettente. A questa assicurazione la signora Ducci disse: « Bene, bene, altrimenti sarebbe già "sistemato nell'inchiostro" >>. Allora io tesi un tranello all'Allori e dissi che Ducci mi aveva dato l'incarico di informare altre persone appartenenti alla sua cricca che io però avevo perduto o meglio distrutto il biglietto con l'elenco dei suoi amici. Allora l' Allori mi dette nome e indirizzo di un certo Ing. Andreoni in via dei Prefetti 22. Nella sua casa si davano appuntamento elementi antifascisti. Mi dette anche l'indirizzo dell'Ing. Rornita, che secondo le dichiarazioni di Ducci e di Allori era informato del luogo di soggiorno di Nenni e cli Buozzi. Appena ebbi avuto queste indicazioni, mi recai in via dei Prefetti 22, dove arrestai il padre dell'Ing. Andreoni e due ufficiali dell'Esercito. Ieri sera l'instancabile Rotta mi procurò una nuova sorpresa e arrestò un certo Allori, il quale era lo stesso che io avevo trovato in casa di Ducci. Venni chiamato telefonicamente al Partito e lì mi trovai di fronte ad Allori. Mediante un secondo trucco - in cui mi aiutò il camerata Giampieri, uno squadrista di Firenze - mi feci arrestare in presenza di Allori, il quale cascò nuovamente nel tranello, tanto che nella sua deposizione in Questura 23. -

u.s.


354

TRlllUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P RTM,,

dichiarò che noi non eravamo amici e che egli mi aveva conosciuto nella casa della signora Ducci e non in un caffè come io asserivo e come egli ha contestato sino all'ultimo. Proseguo adesso con i camerati Rotta e Giampieri nella ricerca di altri componenti di questa banda. Con Rotta ho preso accordo per l'eventuale arresto di tutti i partecipi della rivolta di Piombino.

Interrogatorio di Ulisse Ducci Sono arrivato a Roma da circa 8 o 9 giorni e ho abitato presso mia moglie e figlia in Piazza Armenia ro in casa di . una vedov~ nominata signora Cantinelli. ~ei giorni di mia pe_rmanenza . m Rom,a 1~i :ono _trovato qualche volta con 11 Commendatore G1annone ex Podesta d1 P10~bmo pe~ ragioni amichevoli e non politiche. :Vidi pm:e suo cognato N otaio ~~gh~ residente in Roma. Dopo il 25 luglio, sollecitato anche dalle Autonta d1 Piombino ho fatto il possibile di adoperarmi come elemento moderatore m~sse dato ~l di:lagare del_ con:mnismo in Piombi~~ e sp~cialmente tra operaie; di questa m ia azione oltre alle Auto~~ta loc~h e al_J.e pers_one di_ ordme possono testimoniare i Dirigenti degli stab1l11nenti locali con . 1 quah_ avevo continui contatti per evitare scioperi, sabotaggi, ecc.:_ informa_1 ~el _m1? operato il Commendatore Ingrassia a mezzo del Maresciallo Lettien d1 Livorno il quale più volte veniva in Piombino. Il giorno IO settembre al giungere delle Forze ,~~mat~. tedes~he e_vedendo che la situazione della città si faceva sempre piu cntlca m1 recai ad· un colloquio col Generale Comandante il Presidio unitamente al Colonnello del Presidio, il Capitano dei Carabinieri, il ~ommissario di P.S. per ~rendere accordi su quello che eventualmente s1 fosse potuto fare per _e_vltare che la popolazione insorgesse contro le Forze Armate tedesche. Stab1hmmo che io divuloassi la voce in città di un probabile attacco aereo da parte dei 0 germ anici e questo per evitare assembrame~ti e a~ioni o~tili _da par~e ?ell~ popolazione. Infatti verso le 18 la popol31z10ne s1 era nfugiata nei nf~~1 della città od aveva preso la campagna. La sera verso le ore 21,30 fu 1111ziata una sparatoria fra le n avi germaniche e la difesa costiera italiana. Faccio presente che fra il Generale Comandante il Presidio ed il Colonnello della Marina nacque un forte dissidio perché quest'ultimo intendeva effettuare quanto effettivamente avvenne. Corre voce che il Generale nella giornata avesse destituito dal Comando il suddetto Colonnello di Marina. Faccio presente anche che, verso le 5,30 della ser a, oltre i r4 carri armati che si trovavano già nella città ne soprago·iunsero ancora circa 40. Verso le 8,30 della sera, data la situazione grave, ~ temendo anche rappresaglie nei miei confron ti da parte del la popolazione

1:

PARTE:

SENTE~ZE

PRO~UNCIA'J'E

DAL T.S.D. S.

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355

per la mia opera di moderatore me ne andai in campagna con mia moglie e mia figlia. Dichiaro che durante l'azione io ritornai in città per rassicurarmi cli quanto accadeva e vidi che i carri armati sopraggiunti si erano messi come sbarramento nelle varie strade, specialmente quelle che conducono agli stabilimenti, recandomi pure alla Caserma dei Carabinieri per avere notizie più precise. Uscito dalla Caserma ritornai sui miei passi per raggiungere nuovamente la mia famiglia che trovavasi presso un contadino cl1e ha l'abitazione di fronte alla villa del Greco. Verso le 2 di notte cessò la sparatoria e rientrai m città con la moglie e la bambina, accompagnandole alla m ia abitazione sita in viale Principe di Piemonte 29. Lasciata mia moglie in casa, tornai in piazza, dove trovai molti cittadini armati coi quali mi trattenni per sapere notizie, dopo di che rincasai. A quell'ora giungeva in Piombino un reggimento di fanteria italiana. Il mattino ebbi ancora colloquio col suddetto Generale il quale mi pregò nuovamente di tenere calma la popolazione, assicurandola (dato gli accordi presi col Comando tedesco) che le Forze Armate germaniche avrebbero lasciato il porto. Infatti così avvenne verso le ore r2. Dato che la restituzione dei prigionieri germanici e la riconsegna a questi delle armi fece nascere nuovamente nella popolazione del malumore, mi disinteressai di tutto ciò avvertendone i più facinorosi che mi erano dintorno, fra i quali alcuni membri del Comitato cittadino e partii la sera stessa da Piombino con la bambina e mia moglie. Del Comitato cittadino facevano parte i seguenti signori: il sottoscritto, tale Pasquinelli Angelo, Gazzei, Gagliardi, :Mina e quattro operai che rappresentavano gli stabilimenti, di cui non ricordo i nomi, ed altri. Il mattino, .al secondo attacco, data la fuga di soldati e popolazione, salii nelle macchie sopra a Piombino in attesa di vedere come si metteva la situazione, e vi restai circa 8 - 9 giorni essendo riforniti di viveri da parte di amici che erano restati in città. Dopo questa mia permanenza in campagna partii per la stazione cli Campiglia dove presi alloggio all'albergo « Gennai » ove restai due o tre giorni, dopo di che mi recai a Firenze in cerca del Comm. Ingrassia per inform arlo degli avvenimenti. Poi andai in cerca di mia moglie a Grotte di Castro dove però non potei giungervi mancan dovi i mezzi di locomozione. Allora proseguii per Roma sperando di trovare qui la niia famiglia, ma non essendovi, ritornai a Campiglia dove mi incontrai con mia moglie. Unitomi a lei, venni a Roma dove mi trovo tuttora. Nel periodo badogliano alla Confederazione dei Lavoratori dell'Industria, dove mi ero recato per trovare Buozzi, mi incontrai con Pertini che da vari a1mi non vedevo. E' vero che all'albergo «Moderno» la sera della riunione per la nomina del Commissario della Provincia di Livorno mi trovai nuovamente con Buozzi. Avant'ieri, 17, m'incontr ai per caso in Piazza di


TRIBUNALE SPECIALE PER !.,\

DIFESA DET.1, 0

PRIMA P/\RTE :

STAT O

Spagna con il Pertini. Data la pioggia mi dette appuntamento per l'indomani mattina, e cioè per il giorno 18 al caffè di Piazza Firenze per consegnargli il manoscritto accluso. Non so se il Pertini avesse intenzione o meno di farlo stampare. Nel colloquio avuto col Pertini ieri mattina questi m.i diceva che il Partito d'Azione> il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano non intendevano collaborare col Governo Badoglio, però a tale collaborazione avrebbero aderito il Partito Liberale> il Partito Cristiano> Democrazia del Lavoro. Parlando della situazione attuale, il Pertini dichiarava che> malgrado l'ordine del giorno dei tre partiti succitati> essi non sapevano ancora ouale posizione prendere. T utto ciò mi veniva dichiarato mentre lo accompag~avo dal Prof. L'Eltore> via Nazionale 163. Andati in detto Gabinetto (per dichiarazione del Pertini a fare visita medica) m.i presentò a questo Prof. L'Eltore> in pari tempo mi venne presentato pure il Saragat. Faccio presente che in detto Gabinetto c'era pure presente un avvocato, di cui mi sfugtre il. nome, il quale si allontanò. Ci tengo a chiarire che all'incontro in Piaz~a Fuenze col Pertini vi era con lui anche Nenni, con il quale unitamente a me e al Pertini ci recammo dal suddetto Professore. Il Prof. L'Eltore domandò a Nenni se anch'io fossi stato dei loro a colazione: il N enni rispose di no. Credo che si recassero in un ristorante lì vicino. Dichiaro di non sapere di che cosa parlassero fra di loro dato che ero seduto su di una poltrona e loro, cioè L'Eltore, Pertini, Nenni e l'avvocato di cui non conosco il nome, parlavano lontani da me e cioè vicino alla finestra o nella stanza attigua. In questo tempo il Saragat era seduto vicino a me e scriveva una lettera alla propria madre. Ebbi l'impressione che nei miei confronti vi fosse un po' di diffidenza. La permanenza nel Gabinetto del L'Eltore fu di circa un quarto d'ora. Chiesi al Nenni, durante il percorso da Piazza Firenze a via Nazionale, dove avrei potuto vedere Buozzi, ma questi non seppe dirmelo. Di ciò ne fece domanda egli stesso nel Gabinetto del L'Eltore e rivolgendosi a me mi disse: è alcuni giorni che non si vede perché è rintanato. Del Roveda non ne facemmo parola. Dichiaro di non aver avuto mai rapporti col Roveda non essendo elemento di idee che possono collimare con le mie. Nel periodo badogliano ho avuto rapporti con Bonomi, Ruini e Buozzi. Dichiaro che la poesia trovatami indosso, intitolata « C'era una volta >> mi fu data da un operaio di Piombino di cui non ricordo il nome. L 'altro opuscolo dal titolo « Il Partito d'Azione agli Italiani >> mi fu dato da uno di Civitavecchia in treno, tale Biagio il quale credo faccia da corriere fra detta città e Roma. Mi venne consegnato perché discutevamo di politica ed esso mi offrì detto opuscolo. Ulisse Ducci

SE>JTENZE

PRONUKCI /\T E DM,

T.S.l) .S.

357

Interrogatorio di Alessandro Pertini Alessandro Pertini fu Alberto e di Maria Muzio nato a Stella San Giovanni (Savona) il 25.9.1896, avvocato. Dichiaro di aver avu to presso di me una carta d'identità a nome di Mario Clerici, carta falsificata. Detto falso è stato fatto perché intendevo sottrarmi alle ricerche delle Autorità tedesche, data la mia notorietà come antifascista.

A d. r. - Lascio ogni responsabilità al Ducci dell'affermazione sua che mi si contesta e cioè l'essermi incontrato in un primo tempo in Piazza di Spagna con il Ducci e aver preso appuntamento per il giorno dopo in Piazza Firenze, come pure di essermi trovato col Nenni. Dichiaro inoltre di essermi incontrato casualmen te col Ducci nell'atrio dello stabile n. 163 di via Nazionale dove mi ero recato presso il Prof. Dott. L'Eltore per visita medica, data la mia malattia polmonare. A tutte le affermazioni contestatemi dell'essere stato con le persone succitate, lascio come sopra ogni responsabilità a e.bi .le .ha affermate. A d. r. - La relazione fatta dal Ducci sugli avvenimenti di Piombino n~n è stata da me ric~esta ad esso e l'ho vista per la prima volta quando m1 fu presentata al pnmo interrogatorio. Quanto il Ducci ha asserito in mia presenza, lo nego. Nego di essere mai andato in casa dell' Andreoni, dove mi si dice che avvenivano le riunioni. Non conosco l' Allori e dichiaro di non essere stato in Francia dal marzo 1929. N el periodo della mia residenza in Francia ~bbi occasione ~li incontrarmi co~ Nenni ma non col Saragat, perché costui m ~uell':p_o ~a s1 tr~vava a Vienna. E' vero che mi incontrai in Roma prima d~ll _arm1st1~10 con 11 Saragat e l'ho r incontrato nell'atrio dello stabile n . 163 d1 via Naz10nale. Conosco l'Andreoni dall'agosto u.s.; di lui avevo sentito parlare già molto bene al reclusorio di Pianosa. Dichiaro di non essere mai stato in casa dell'Andreoni in via dei Prefetti 22 int. 12. Nel periodo in cui io mi trovo a Roma e cioè dai primi di settembre, ho alloggiato in varii alberghi della città: « Urbe », « Ludovisi J>, « T orino )) e «Concordia >>. Al «Torino >> vi fui col mio vero nome e non col nome di Clerici. Non intendo dire dove è stato il mio ultimo allogtrio in Roma. Conosco ~or_nita d~l mio ritorno d~l confino, epoca nella qu~l~ mi fu presentato. Dichiaro d1 aver cercato d1 avere una car ta di id.e ntità con falso nome perché in Liguria mi è stato detto che i tedeschi riarrestavano coloro che erano tornati dal confino politico. A vv. Sandro Pertini


TRIBU:--1:\LE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Interrogatorio di Giuseppe Saragat

Mi chiamo Giuseppe Saragat, nato a Torino il 19.9.1898 e ivi residente in via 4 Marzo n. 5. Il padre: fu Giovanni; madre: di Ernesta Stratta, · sfollata a Bollengo (Aosta); dottore in scienze economiche e commerciali. Ho incontrato per la prima volta nel Gabinetto del Prof. L'Eltore tale Ducci che corrisponde ai connotati datimi, poiché era da me sconosciuto. L'altro pure mi è stato presentato come l'avv. Clerici Mario che però mi si dice chiamarsi Pertini Sandro. Proveniente da Bollengo mi trovo a Roma da circa 15 giorni dove ho abitato all'albergo «Oriente» fino a circa 8 giorni fa, dopo di che mi sono recato presso una famiglia cli cui non faccio il nome temendo che possano avere delle noie. Mi sono recato dal Prof. L'Eltore che conosco fin dal 1925 e che non avevo più visto da quell'epoca e lo vidi in occasione del Congresso del Partito Socialista Unitario tenutosi in Roma nella data suddetta. Essendo una delle poche persone da me conosciute in Roma, ieri mattina, 18, mi recai da lui per salutarlo, quindi l'incontro con i succitati in detto Gabinetto è un caso fortuito. Ho abitato in Austria dal 1926 al 1930 e precisamente in Vienna, impiegato alla Merkur Bank. Dal 1930 fino al r943 e precisamente nel mese di agosto ho abitato in Francia: a Parigi fino al 1940 e cioè fino al giugno, in tale mese passai nella zona di Tolosa dove ho ancora la mia famio-l ia, o iavorando ininterrottamente presso aziende commerciali. Dalla mia venuta in Italia, e cioè dal mese di agosto e praticamente dal 1" settembre, epoca in cui fui rilasciato dal fermo fattomi alla frontiera di Modane, non ho svolto nessuna attività politica. Non ho avuto mai motivo a nascondermi tant'è vero che con la mia carta d'identità regolare ho preso alloggio in albergo dove per vari giorni vi rimasi. Cambiai abitazione al solo scopo di poter restare in Roma ancor a fino alla fine del mese per assicurarmi che effettivamente non vi fossero da parte dei fascisti persecuzioni contro gli avversari e specialmente per i rimpatriati politici. Dichiaro che delle persone venute dal Prof. L'Eltore l'unico da me conosciuto era il Nenni col quale 'Siamo stati vari anni in Francia perché colà conosciuto, e mi fece piacere il rincontrarlo ieri dopo tanto tempo che non lo vedevo. Non ho potuto seguire quanto fra essi dicevano in quanto che io ero seduto alla scrivania scrivendo a mia madre una lettera in risposta ad una sua pervenutami in mattinata. Giuseppe Saragat

PRIMA PARTE :

SJ;NTENZE

PROK U:s;CIATE

DAL T .S. O.S.

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359

Copia di rapporto in data 9.11.1943. Relatore : Kofler Willi. Da 14 giorni il capo comunista Lunedei è venuto dalla Francia. Egli abita presso un importante capo comunista, Pietro Nenni, in via Carlo Emanuele 28. Tel. 470786.

Copia di rapporto in data 18.1 1.1943. Concerne: Lunedei. Relatore SS Sonderf. Kofler Willi. Lunedei è stato in Francia 22 anni perché come comunista dovette emigrare. Negli ultimi anni fu più volte in Russia e visitò ivi la scuola rivoluzionaria. Dopo la vittoria sulla Francia, Lunedei fu arrestato dalla polizia tedesca in Francia e rinchiuso. All'andata al potere di Badoglio partì per l'Italia, ma fu arrestato a Susa perché aveva ancora vigore l'ordine di arresto emanato un tempo dal partito fascista. Rilasciato per ordine del Questore di Roma, Lunedei venne a Roma. Il nominato conosce tutti i capi del partito comunista, come Nenni, Buozzi, Roveda e l'avv. Musatti. In via del Boschetto 91 si trova una trattoria intestata al nome di Ferrara Maria. Il m arito della Ferrara è iscritto al Partito Comunista. Nel suo locale hanno luogo riunioni comuniste due volte alla settimana. Fu visto più volte Nenni in tale locale. Il marito della Ferrara è impiegato delle tramvie.

Compare Torquato Lunedei e dichiara: Ho frequentato una scuola tecnica e ho lavorato a Trieste come stampatore di libri. Nel 1921 sono andato dall'Italia in Russia per un breve periodo. Sono stato lì come membro cli una commissione e mi sono trattenuto in Russia appena 45 giorni . Il luogo delle riunioni fu Nichnj - N ovgoro. A causa della mia posizione politica di avversario del fascismo, lasciai nel 1922 l'Italia e da quell'anno sono stato a Parigi sino all'agosto 1943. A Parigi sono proprietario di due negozi di generi alimentari. Sono stato solo una volta e per breve tempo in Russia e non ho frequentato colà alcuna scuola rivoluzionaria. La mia posizione politica era orientata a sinistra ed ero membro del partito socialdemocratico italiano. Dall'anno 1922 non ho svolto più alcuna attività politica. In Francia non sono stato iscritto a nessun partito. La ragione per cui sono voluto tornare in Italia è questa: avevo ricevuto la notizia della morte di mio fratello. Egli è morto qui a Roma alla


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DEJ,LO STATO

fine di luglio. Inoltre ricevetti la notizia che mia madre è malata. Essa giace attualmente all'ospedale del Littorio. Contesto di essere venuto in Italia per partecipare a tentativi antifascisti. Che numerosi fuorusciti politici siano venuti dalla Francia in Italia dopo la caduta del fascismo mi è noto. Non mi è noto che essi tendano qui a propaganda o ad un movimento antifascista. Conosco Nenni e Buozzi. Nenni lo ho incontrato or è poco qui a Roma. Ho conosciuto Nenni nel 1918 a Bologna e sono stato a Parigi insieme con lui. Di Buozzi conosco il nome dalla mia precedente attività di socialista. Ma la sua conoscenza la ho fatta soltanto a Parigi. Qui in Italia non ci siamo ancora incontrati. I nomi di Ducci, Pertini, Saragat, Andreoni, L'Eltore, Roveda e Musatti non li conosco. Non mi è noto dove abitino Nenni e Buozzi. Ho abitato da ultimo presso mia sorella Teresa Lunedei in Roma, via Carlo Emanuele 2 8. Che io abbia abitato presso Nenni non è esatto. Nego di avere partecipato qui a Roma a qualsiasi riunione illegale e di essermi allacciato a qualsiasi movimento antifascista. Non ne ho neanche l'intenzione.

Compare l'ingegnere Luigi Andreoni e dichiara: Abito di solito a Roasio S. Eusebio in provincia di Torino. Per un attacco aereo ho riportato ferita a una gamba e mi sono trasferito nella mia casa di Roma in via dei Prefetti 22. Per la mia ferita alla gamba sono stato a letto fino a poco tempo prima del mio arresto. Non ho ricevuto visite nella mia abitazione. Il giorno in cui fui arrestato prima fu perquisita la mia casa e poi io venni arrestato solo. Che con me siano stati arrestati nella mia abitazione due ufficiali di complemento non è esatto. Vennero invece due studenti, che nella mia abitazione chiesero di mia nuora. Essi furono arrestati e poi rilasciati. Nella mia abitazione non ho ricevuto visite di uomini. Oltre a me, vi hanno dimorato entrambi i miei figli, Carlo, medico, e Giacomo, dottore in scienze commerciali. Che loro abbiano ricevuto persone in visita può darsi. Non conosco, in ogni modo, queste persone. Non conosco perciò né Ducci né Allori né Saragat né Pertini né L'Eltore né Nenni né Buozzi. Soltanto in carcere, nel braccio italiano, ho fatto la conoscenza di Ducci, Saragat e Allori. Che a casa mia s1 siano dati convegno elementi antifascisti può darsi, ma certo io non ho mai ricevuto tali signori perché giacevo in letto malato. Il mio figlio più giovane, Giacomo, riceveva visite ben raramente. Viceversa vennero spesso visite nella sala da ricevimento presso mio figlio Carlo. Io non conosco questi signori e non ho visto nessuno dei sopra mentovati presso

PRIMA PARTE:

SENTE:-IZE

PRO~UNCIATE

DAL ·r.s.D. S.

mio figlio Carlo. Carlo credo che dimori attualmente in Roasio S. Eusebio. Mio figlio Carlo è socialdemocratico e perciò può essere che ricevesse persone degli stessi sentimenti nella sua ·casa. Io non sono venuto a Roma per motivi politici. La piccola Isabella di 6 anni è malata di tubercolosi e così gr~ve da doversi. contare sulla sua perdita. Questo è stato il motivo della mia presenza qm. Non ho nessuna responsabilità se qualche volta elementi antifascisti si sono riuniti nella mia casa. Devo far risalire ciò a mio figlio Carlo. Non posso fare dichiarazioni più precise.

Compare Luigi Allori e dichiara: Sono segretario dell'Unione Lavoratori di Viterbo. Ho il mio ufficio in Tarquinia. Appartengo dal 1923 al partito fascista. Ho conosciuto Ducci perché ha venduto il suo fondo a mio padre. Sono venuto a Roma perché volevo avere un colloquio col capo del personale dell'Unione fascista lavoratori. Ho incontrato per caso Ducci a Roma alla stazione e mi ha invitato. Il 20 ottobre cercai la moglie di Ducci e seppi da lei che suo marito era stato arrestato. Che Ducci abbia scritto qualcosa, lo so perché lo stesso giorno alla mattina lo vidi mentre scriveva il suo rapporto. Cosa abbia scritto non so. Del contenuto dello scritto ho saputo qualcosa solo al momento del mio primo interrogatorio presso il partito fascista. Quando il 20 ottobre arrivarono i due poliziotti con le 2.000 lire e la lettera per la moglie del Ducci io mi nascosi, credendo che venisse la sarta della signora Ducci e dato che coltivo un rapporto intimo con la signora Ducci. Quando sentii che si trattava di voci di uomini, apparvi di nuovo. Non mi sono affatto nascosto per il timore che venisse la polizia. Non ho detto che era bene che il documento non fosse caduto nelle mani della polizia. N o.I'\ mi posso ricordare che si sia discorso di un documento. Allora non conoscevo affatto il contenuto dello scritto in questione. Dei fatti di Piombino dopo il IO settembre ho conoscenza per avere abitato in quell'epoca a Piombino. Non sapevo che Ducci avesse ivi una funzione di commissario politico. Non sapevo neanche che avesse condotto trattative con le autorità militari del luogo. Anche più tardi non ho mai parlato con Ducci di tali cose. Che Ducci sia antifascista e socialista mi è noto. La mia conoscenza con lui non è intima. Adesso conosco il Ducci più da vicino. Gli altri coimputati li ho conosciuti in carcere e ho appreso che sono antifascisti e socialisti. Ho visto spesso Saragat in compagnia di Ducci, ma non so politicamente in quale rapporto stiano. Non ho mai preso parte a loro discorsi né ho mai partecipato ad attività illegali. Contesto di essermi reso in alcun modo colpevole.


TRIBU:,;'ALE SPECULE PER LA Dil'liSA DELLO STATO

Compare Giuseppe Saragat e dichiara: Dopo i miei studi andai a Vienna nell'anno 1926 e nel 1929 a Parigi. In Francia fui fino al 15.8.1943. In tal giorno tornai a Torino. Il Regime fascista era già caduto. Volevo restare in Italia, ma la m ia famiglia è ancora _in Francia. Da Torino mi recai presso mia madre a Boleng~. Di qui ve~n~ a ~orna ai primi di ottobre del 1943. Volevo aspettare qui che si chiansse 11 problema dell'emigrazione e l'intera situazione politica. . Al mio_arrivo a Roma avevo 2.000 lire che avevo ricevuto da mio padre. M i trattenm a Roma circa 15 giorni e venni arrestato. In Francia appartenevo prima della guerra al partito socialista e avevo lavorato come scrittore nel seno di questo partito. Ho scritto due libri di indirizzo e~ono1:n_ico - sociale. Dopo lo scoppio della guerra non mi sono più occupato d1 poht1ca e non appartengo attualmente ad alcun partito. E' esatto che al mio passaggio di frontiera per venire in Italia venni arres_tato_ dal Go~erno Bad?glio e portato in un carcere. Fui rilasciato dopo 20 g10rm. Il motivo del mro arresto fu che ero noto come scrittore socialista e quindi mi si riguardava come un fuoruscito politico. Sono socialc)emocrat~co, conosciuto per tale indirizzo e non ho pertanto appartenuto ma1 al partito comunista. E' esatto che qui a Roma io abbia cercato il Prof. L'Eltore, che conobbi a Roma in un conoTesso socialista nel 1925 e di cui divenni amico. Per tale motivo lo ho ricerca~o qui a Roma. Mi invitò a colazione e mi dichiarò che avrei trovato da lui un altro esule d_i ~ranci_a, e pr~cisamente Pietro N enni. Nenni mi è noto come capo socialista d1 Francia e di Italia. Dove abiti non so perché quel giorno non glielo domandai. Lo ho visto quel giorno per la prima volta. Ducci non lo conosco, ma dai suoi discorsi credo che sia socialdemocratico. Pertini è o-cneralmente conosciuto come socialdemocratico. Andreoni e Allori nonb li con~sco. Ho cor:io_sciuto ,f\llori a ~~gina C~eli. e ~redo che egli non rappresenti alcuna posiz10ne ne idea politica. Nell ab1taz10ne del Professore si sono trovati Ducci, Pertini, Nenni e io. Non posso dire che il Prof. L'Eltore abbia invitato altre volte o spesso esuli di Francia del campo socialista. . ~-~n_o avversario de! vecchio ~egime f_ascista, ma . non 110 svolto . alcuna at_tiv~ta 1~le~ale contro 1attuale regime fascista repubblicano. Sebbene rn questi ~iorm_siano c~1:venuti molti socialisti, non abbiamo tuttavia preso alcuna deliberazione polttrca. Contesto di esser.mi reso colpevole.

Compare l'avv. Alessandro Pertini e dichiara: N~ll'aill:,o 1921 finii i miei studi come dottore in giurisprudenza. Nel 1924 d1ven111 ~ppartenen~e al partito socialdemocratico italiano. Negli anni 1926 - 1929 fm m Francia. Tornato in Italia, venni arrestato per attività

Pl\!MA PARTE :

SE:,;'TENZE

PRONUNCIATE

DAL T.S.D.S.

antifascista all'estero e condannato a 6 anni di carcere e ricevetti inoltre altri 8 anni da scontare in un campo di concentramento. Fui rilasciato il 1 3,8, 1 943. Dopo il mio rilascio andai nella mia città natale da mia madre. Sentii che gli ex - internati, che erano stati in campi di concentramento, dovevano essere nuovamente arrestati e allora fuggii. A Genova acquistai da uno sconosciuto una carta d'identità falsa. Per questa ho pagato 1.000 ìire. Di lì mi recai a Roma. Avevo sentito dire che Roma era città libera e speravo di restarmene qui sconosciuto. Ho conosciuto a Roma Nenni e Ducci. Nenni lo avevo già conosciuto a Parigi. Contestato: Ducci assicura che le voleva dare un rapporto su Piombino. Risposta: Ciò non corrisponde a verità. Qui Ducci mentisce. E ' esatto che il giorno in cui fui arrestato m i trovavo a casa del Prof. L'Eltore. Non ero invitato, ma andai per farmi visitare. Nello studio del Professore trovai Ducci e Saragat. Saragat lo conobbi appunto lì. Altre persone non ho né visto né conosciuto. Contestato: Ma il Professore e Nenni J1anno sceso le scale innanzi a lei, poco prima del suo arresto. Risposta: Non posso dirlo. Contesto di avere avuto un colloquio in casa del Prof. L'Eltore con Ducci, Saragat e Andreoni. L' Andreoni non lo conosco. Mi è solamente noto che Andreoni era un comunista, ma poi deve essere uscito. Personalmente non gli ho mai parlato, né l'ho ancora mai visto. Contestato: Nel primo processo verbale avete ammesso di conoscere Andreoni e precisamente dall'agosto 1943. Risposta: Ciò non corrisponde. Io non !o conosco. Contestato: Dove avete abitato da ultimo in Roma? Risposta: Mi rifiuto di darne indicazione. Al momento del mio arresto avevo in mio possesso 22.000 lire. Avevo ricevuto 30.000 lire da mia madre Maria Muzio Pertini, abitante in Stella San Giovanni. Ripeto che ancora oggi sono socialista e avversario del Regime fascista, però dopo il mio rilascio non ho svolto alcuna attività illegale. Contesto qualsiasi colpa . Roma, 14,rr.1943 - XXII Come da mie precedenti note, rimetto un riepilogo delle dichiarazioni fatte da Ulisse D ucci, da Sandro Pertini e da Giuseppe Saragat. Al momento dell'arresto di questi tre, ognuno di essi cercò di imbrogliare le acque, dicendo di non conoscersi o meglio di non avere relazioni tali da consentire tra di loro fatti e cose politiche. Il Ducci, in un primo tempo, cercò di negare tutto quanto gli veniva contestato, come pure il Saragat e il Pertini, ma messo alle strette il Ducci


T RIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

P RIMA PARTE :

e intimoritolo questi iniziò a fare delle ammissioni; ciò risulta dai verbali interrogatori rimessi a codesto Comando. Recatomi, unitamente a Perathoner, per fare una perquisizione nella casa del Ducci e per consegnare una lettera alla di lui moglie, unitamente a L. 2.000, dovetti evitare detta perquisizione, dato che la moglie ci scambiò per degli amici del proprio marito e tale fu l'entusiasmo che mi abbracciò e mi baciò. Ritenni opportuno assecondare quanto questa credeva tanto che mi presentò certo Allori Luigi, il quale ci dichiarò che in un primo momento temeva che foss imo agenti dell a Polizia e perciò si era rifugiato su di una terrazza pronto a fuggire se fossimo stati, come lui credeva, della Polizia. Con un trucco, durante la conversazione, riuscii a farmi dire l'abitazione nella quale essi si riunivano e cioè quella di casa Andreoni in via dei Prefetti 22. Recatomi subito in detto appartamento feci iniziare una accurata perquisizione che dette esito negativo, ma procedetti all'arresto dell' Andreoni stesso. Per le sca.le di detto palazzo incontrai due ufficiali dell'Esercito i quali avevano documenti in regola, tanto civili che militari, e dalle indagini fatte si poté accertare che questi non avevano nulla a che vedere con le persone sopracitate, e perciò dopo vari giorni ne fu dispost~, d'accordo con codesto Comando, la loro scarcerazione. Dal manoscritto trovato dietro al portone dello stabile di via N azionale r63, dove fu proceduto al fer mo del Ducci, Saragat e Pertini (che si erano recati nell'abitazione del Prof. L'Eltore), e che il Ducci ammise di essere stato scritto per consegnarlo al Pertini, si rileva che il Ducci è molto bene a conoscenza della rivolta avvenuta in Piombino al momento della occupazione eia parte delle Forze Armate germaniche. Ho ritenuto opportuno, dopo l'interrogatorio del Ducci, che il camerata Giampieri si recasse in quel di Piombino per accertare le effettive responsabilità del Ducci e di tutta l'altra cr icca che prese parte alla rivolta suddetta. Non appena sarà di ritorno il Giampieri mi fa rò dovere di dare a codesto Comando le relazioni riguardan ti il prosieguo delle indagini. Barna

SEKTENZE

PRONUKCIATE

ù AL 'J' .S.D.S .

Reg. Gen. n. 162/1929

SENTENZA N. 76

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato com posta ei a : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

S EN TENZ A nel procedimento penale contro: Costa Pietro, nato il 6.2.1900 a Castel Bolognese (Ravenna) ; Peretti Giuseppe, nato il 22.2.1887 a Bellinzona (Svizzera); Cimoso Guglielmo, nato il 2.3.1894 a San Bonifacio (Verona) ; Rognoni Angelo, nato il 9.1.1903 a Milano; Biscardo Umberto, nato il 20.8.1880 a Verona ; Guadagnini Domenico, nato il 26.3.1890 a Imola (Bologna); Bibbi Gino, nato il 5.2. 1899 a Carrara (Padova); Asara Romeo, nato .il 23.2.1896 a Milano; Villa Ermenegilda, nata il 17.2.1893 a Imola (Bologna). IMP U T AT I

Dei delitti di cui agli_art. 63 C.P .; 4 P·P· ed u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, anteriormente e fino al maggio 1929, in Milano, Verona e .lo~alità limitro~e, in correità fra loro, ricostituito il Partito Anarchico, già ch.sc10lto _per ordme della Pubblica Autorità, e fatto propaganda delle dottnne, cle1 prog:rammi e dei metodi d'azione cli tale Partito, specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso». IN CA.'v!ERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che richiede la Commissione Istruttoria perché :


T R!BUNALJ; SPECIALE PER LA ))!F ESA DELLO STATO

r) dichiari non luogo a procedimento penale nei confronti degli imputati: Guada o-nini Domenico, Villa Ermenegilda e Asara Romeo per insufficienza di indizi di reità; e nei confronti dell'imputato Bibbi Gino per non aver commesso i fatti a lui addebitati; ordinando la loro definitiva liberazione, la restituzione all' Asara del materiale meccanico sequestratogli, e la distruzione delle carte e dell'opuscolo al medesimo rinvenuti; 2) rinvii al giudizio del Tribunale Speciale gli imputati Costa Pietro, Peretti Giuseppe, Cimoso Guglielmo, Rognoni Angelo e Biscardo Umberto, per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica, diffidando il latitante Rognoni a costituirsi nel termine di giorni 5, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue: Nel novembre 1928 il Questore di Milano, avuto sentore che un gruppo di anarchici, ivi residenti, svolgeva attività clandestinamente, dispose che fossero fatte indagini per identificare i colpevoli. ~alle indagini ~isultò_ che capo del detto gruppo anarchico era tale Costa Pietro, ex ferroviere, licenziato per ìa sua condotta po~itica. . , . La sera del 26.r.1929, 11 Costa fu visto nel Caffe « Gmo ))' a Porta Volta, con due sconosciuti i quali, dopo l'uscita dal caffè, furono pedinati e, mentre l'uno fu visto salire sopra un tranvai e dileguarsi, l'altro si diresse alla Stazione Centrale. Quivi giunto, fu fatto avvicinare da un agente di P.S. e, richiesto delle sue 0o·eneralità, esibì il passaporto da cui risultava chiamarsi Peretti Giuseppe ed essere suddito svizzero, ferroviere e residente a Bel- .linzona. Nel prosieguo delle indagini, il Commissario Palazzi. fece presente all'Ispettore Generale cli P.S., Comm. Cocchia che: nella primavera ciel 1928, era stato scoperto a Verona un complotto anarcluco che metteva capo a tali Marinoni Achille, Domaschi Giovanni, Biscardo Umberto ed altri, che fu oggetto di un procedimento penale svoltosi davanti a questo Tribunale e de.finito con sentenza in data 19.11.1928 (1). Il eletto Commissario, nel far presente ciò, ricordava che nella perquisizione eseguita in casa del Marinoni era stata trovata una cartolina illustrata, proveniente eia Lipari in data 29.1.1928, diretta alla di lui moglie, Rovesato Amelia, in cui sotto i francobolli erano state scritte le seguenti parole: « Gino è ancora al con.fino. Per Costa scrivere: Pasini Pietro, Corso Ticinese n. 32 / 34. Prendere accordi concreti. Giovanni >> (Voi. 1°, f. 86). ( r) Vedi « Decisioni emesse nel 1928 ,,, sentenza n. 133, pag. 824.

PRIMA P,\RT E:

SE'.'JT ENZE PRONUNCIATE

DAL T .S.D.S.

Questa cartolina, che allora non parve avesse connessione col complotto di Verona, si ritenne invece potesse far luce sulle indagini che si stavano eseguendo a Milano. Difatti si accertò, attraverso interrogatori, che Pasini era lo stesso Costa, e che l'indirizzo di Corso Ticinese n. 32/ 34 era l'abitazione dei coniugi Guadagnini Domenico e Villa Ermenegilda i quali, in quel tempo, si t~ovavano a Lipari, essendo il Guadagnini confinato; che il Costa era amico di costoro e si faceva mandare la corrispondenza al detto indirizzo sotto il nome della madre; che Gino era Bibbi Gino, studente anarchico, confinato ad Ustica; che il firmatario della detta cartolina era Damaschi Giovanni, confinato a Lipari il quale si riteneva avesse avuto l'indirizzo convenzionale del Costa dai coniugi Guadagnini che, come si è detto, si trovavano anch'essi a Lipari. Il Costa, interrogato il ro.5.1929, si mantenne sull'a negativa e cioè negò di avere assunto il nome di Pasini, di avere avuto rapporti con stranieri o con altri compagni cli fede. La Rovesato, moglie del Marinoni, richiesta sul contenuto della cartolina a lei diretta, disse che Giovanni era il Domaschi, ma che la cartolina era destinata al proprio marito, con l'indirizzo convenzionale sotto il di lei nome. Frattanto, la sera dell'rr.5.1929, veniva fermato alla frontiera di Chiasso lo svizzero Peretti Giuseppe, identificato per quel Peretti che la sera del 26.1.1929 aveva avuto un colloquio col Costa al Caffè << Gino>>. Perquisito, gli vennero trovati indosso: un lib~o, alcune carte, ~1 pas~ap?rto ~ parecchi valori, esteri e nazionali, per un importo complessivo di e1rca lire 2.000. Interrogato, dopo di aver tergiversato alquanto, confessò che la sera del 26 gennaio, nel Caffè « Gino », si era in_contrato col Costa e co!1 un cert~ Nino, di cui non sapeva il cognome. Disse che col Costa era m rapp_ortl da poco più cli due anni e che per mezzo di costui aveva conosciuto il Nmo. Ammise che vi erano punti di contatto per le idee politiche di loro tre, ma neo·ò di aver distribuito denaro per soccorrere vittime politiche. 0 Messo al confronto col Costa, questi disse che egli era stato prescelto dal Peretti per distribuire soccorsi alle vittime politiche in Italia, e che eia costui aveva ricevuto in tutto circa lire r.500, con le quali aveva soccorso dei confinati Guadagnini, Ragni, Dall'Oppio cd altre. le mocrli 0 A sua volta il Peretti confermò le circostanze dichiarate dal Costa, ed aggiunse che egli era incaricato di venire in Itali~ per_ dist~ibuir~ denar? alle vittime politiche da tale Gagliardi Antonio, d1 nazionalità svizzera, 11 quale lo forniva a tale scopo di denaro. Che, .fin dalla prima volta, il Gagliardi lo indirizzò al Costa, col quale era in corrispondenza. Che, dopo la morte del Gagliardi, la di lui moglie Rosalia continuò a mandarlo in Italia con lo stesso incarico. Che, varie volte, diede denaro al Costa, al Nino ed all'anarchico Cimoso Guglielmo; ed


P RIM1\

TRIBUKALE SPllCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

aggiunse che la sera del 26 gennaio, nel Caffè « Gino» , diede al Costa e al. Ni_no 5~0 o 600 _lire, se11?-pre allo scopo di distri buirle alle vittime politiche. D1cl11ara, rnoltre, 11 Perett1, che nelle sue 0oite in Italia preavvertiva il Costa per tramite del Cimoso. Interrogato, il Cimoso confessò di aver ricevuto denaro dal Peretti e ~i ave;ne. dato . a Giova1: netti Ildebran~o ed alla moglie del confinato poli-_ t1co \ ~glia Michele; disse che, effettivamente, quando il Peretti doveva avvertire il Costa della sua venuta in Italia, scriveva a lui. Il Cimoso dette, inoltre, utili indicazioni per identificare il Nino che risultò essere l' anarchico Rognoni Angelo. CÒstui, avendo saputo di essere ricercato, si nascose prima in casa di certo Asara Romeo, e poi si diede alla latitanza e varcò · il confine. In segu_it_o . a ciò ve~n~. tratto ~n arresto l' Asa_ra come favoreggiatore, e, nella perqms1z10ne dom1C1hare, glr furono trovati: un oTosso volume sulle « Origini e svolgimento dell'anarchia JJ ; alcune lettere confinato Mengoni; alcune ricevute di somme distribuite nel 1925 alle vittime politiche ed un abbondante materiale meccanico, azionato elettricamente che, fatto esam inare dal Ten. Col. di Artiglieria Cav. Grosso, fu ritenuto idoneo alla pre_parazione di orologi per bombe a tempo, però nessuno di quelli rinvenuti presentava speciali adattamenti (Voi. r f. fo). In uno dei suoi interrogatori il Costa ha confèssato che, nella primavera del 1926, fu invitato, con lettera dell'anarchico Biscardo Umberto di ".7erona'. a rec~rsi in quella città per soccorrere le vittime politiche e per norgamzzare rl gruppo anarchico locale che desiderava essere sorretto e guidat? da quello di Milano. Che, essendosi recato a Verona, s'incontrò con. B1scar~o .e con ~~ari noni e prese accordi con costoro per elargire soccorsi alle vittime pohuche e per dare impulso alla propaganda. . Ch~, d_opo il 1926, _esso Costa e Bibbi Gino, esponenti del gruppo anarchico ~i Milano, sono ntor~ati a Verona per la riorganizzazione del gruppo anarchICo veronese e che, 111 quella occasione, il Bibbi offrì lire 50 a Biscardo per le spese della propaganda, mentre altri denari furono dati al Guadagnini. · In base a tali risultanze l'Ispettore Generale di P.S. , Comm. Cocchi a, con rapporto in data 25.6.1929, denunciò a questo Tribunale Speciale i nove ~ndivi?ui che sono nominati in rubrica e contro di essi si procedeva , con 1struz1one form ale per i delitti di ricostituzione del Partito Anarchico in Milano, Verona e località limitrofe e per propaganda fatta, specialmente, a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso JJ. L'is truttoria ha fornito e.lernenti sufficienti di prova soltanto a carico d~gl~ imputati Costa, Peretti, Cimoso, Rognoni e B-iscardo. Dalle dichiaraz10rn stesse del Costa e del Biscardo e del teste Marinoni (già condannato per i fatti di Verona) è rimasto accertato che, nel 1927 e nel 1928, si erano ricostituiti in Milano e Verona gruppi di anarchici che si mantenevano in

del

0

,

PARTE:

SENTENZE

PRONU:-ICIATE DAL T,S . D.S.

collegamento fra loro e svolgevano la loro attività distribuendo sussidi alle famiglie delle cosiddette vittime politiche per mantenere accesa la fiamma della riscossa, e diffondendo opuscoli di propaganda che si acquistavano col denaro raccolto per il « Soccorso Rosso >J (Vol. 1", f. 52 - 58). Il Peretti, suddito svizzero, ha confessato che da circa tre anni veniva dalla Svizzera inviato in Italia per prendere contatti con gli anarchici Costa, Cimoso e Rognoni, detto Nino, e per consegnare a costoro del denaro che doveva servire per soccorrere le vittime politiche. Egli dichiarò, infatti, di a~er cons~gnato al Costa, in varie volte e sino al luglio 1928, lire r.500; al Cunoso lire 500; al Rognoni circa lire r.ooo; e che l'ultima conseo-na la 0 fece la sera del 26 gennaio nel Caffè << Gino JJ. Il Costa ha confessato di aver ricevuto varie volte somme dal Peretti per distribuirle alle famiglie delle vi ttime politiche e di avere, a sua volta, dato sussidii alle mogli dei confinati Guadagnini, Ragni ed altri. Ha confessato, altresì, di essere andato a Verona in seguito ad invito di Biscardo Umberto per riorganizzare il Partito Anarchico locale e mantenerlo in contatto con quello di Milano; ha soggiunto che, in quell'occasione, il Biscardo gli chiese aiuti finanziari. Il Biscardo, a sua volta, nell'interrogatorio (Vol. 5°, f. 5 e sg.), ha detto che, dopo la emanazione della legge che ordinava lo scioglimento dei partiti antinazionali, egli ha cessato ogni attività. Però il teste Marinoni ha dichiarato che; fino ali 'epoca del suo arresto avvenuto nel febbraio 1928, il Biscardo era il vero dirigente del movimento anarchico di Verona. Il Cimoso ha fatto anche egli, come il Costa ed il Peretti, ampie confessioni dichiarando di essere anarchico, e di avere ricevuto dal Peretti, tra il 1927 ed il 1928, somme per le vittime politiche e di averle, a sua volta, distribuite al sovversivo Giovannetti ed alla moglie del confinato Veglia. Ha confessato, altresì, che il Peretti, quando doveva scrivere al Costa, indirizzava a lui la corrispondenza dalla Svizzera. . Nei riguardi ~el Rognoni non vi è alcuna sua dichiarazione perché egh, quando seppe di essere ricercato dalla P.S., si diede alla latitanza rifug~ando_si all'estero dove trovasi tuttora. Ma la sua partecipazione alla organ_tzz~zrone anarchica di Milano, ed alìa propaganda, emerge dalle dichiaraztom del Costa e del Peretti, come è detto avanti. Pertanto, si può concludere che il Costa, il Peretti, il Cimoso ed il Biscardo hanno, i~ correità fra loro, svolto attività sia per la ricostituzione del Partito Anarchico in Milano, Verona ed altrove, sia per la propaganda che fu fatta, in special modo, mediante distribuzione di denaro alle famiglie delle vittime politiche. In conseguenza, nei loro riguardi, devesi pronunciare l'accusa per i reati previsti e puniti dalla P·P· e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.u.1926, n. 2008, come è detto in rubrica. Nei riguardi degli altri quattro imputati, Guadagnini Domenico, Bibbi Gino, Asara Romeo e Villa Ermenegilda, si osserva che dalla istruttoria non

24. - U.S.


370

TRIBUK,\LE SPECIALE PEJl LA DIFESA DELLO STATO

sono emersi elementi sufficienti per pronunciare l'accusa anche contro di costoro. Il Guadagnini e la di lui moglie Villa, furono accusati, m un primo tempo, dal Marinoni e dal Costa come principali esponenti del Comitato per il soccorso vittime. Però dagli atti (Vol. 1°, f. 108 r.), risulta che il Guadagnini fu inviato al confino il 29.11.1926 e che perciò la sua attività fu anteriore alla emanazione della legge sulla difesa dello Stato. Risulta, altresì, che la Villa andò a raggiungere volontariamente il marito al confino nel marzo 1927. Nei riguardi di entrambi i coniugi lo stesso Costa (Vol. 1°, f. 13 - 16) spiega che essi si occuparono del soccorso vittime politiche sino ai primi dell'anno 1926, e non dopo. L'accusa ai coniugi Guadagnini di aver essi fornito al Domaschi l'indirizzo convenzionale del Costa su quella cartolina, che fu sequestrata in casa del Marinoni, non può, da sola, costituire prova sufficiente per ritenere il concorso dei coniugi Guadagnini nei reati addebitati al Costa. Né l'accusa fatta alla Villa di aver ricevuto dal Costa, prima di raggiungere il marito al confino, un sussidio di lire 50, è elemento sufficiente per ritenere che essa abbia partecipato all'attività del Costa. E, in mancanza di altri elementi, non si può affermare che i coniugi G uadagnini e Villa siano raggiunti da indizi sufficienti di reità, e perciò essi devono andare prosciolti per insufficienza di prove. Nei riguardi di Asara Romeo, si osserva che egli fu accusato di aver partecipato all'attività del Costa e degli altri perché accolse nella propria casa il Rognoni che era ricercato dalla P.S., e perché nella perquisizione domiciliare gli furono trovate alcune ricevute di somme distribuite a titolo di sussidio nel 1925, ed un opuscolo anarchico, nonché del materiale meccanico che si ritenne idoneo alla preparazione di bombe con sistema di orologeria. L' Asara si è scusato dalla prima accusa dicendo di aver dato ospitalità al Rognoni senza sapere che era ricercato dalla P.S. e che, quando ne ebbe notizia, lo mandò via senz'altro. Tale giustificazione, se non può ritenersi veritiera in modo assoluto, non può neppure essere respinta, perché non si hanno elementi certi per ritenere che l'Asara sapesse che il Rognoni era ricercato. Le ricevute dei sussidi, rinvenute in casa sua, rin1ontano, con1e si è detto, al 1925, ed è risultato che tanto le ricevute quanto le altre carte e l'opuscolo anarchico appartenevano a tale Mengoni Fioravante che glieli · lasciò in consegna quando, nel 1926, andò al confino (1). Circa il materiale meccanico, la stessa perizia dice che poteva essere adibito ad usi diversi daila preparazione delle bombe; e che l' Asara ha di(1) Per Mcngoni ved i, neHe C.I. a pag. 1073-

cc

Decisioni emesse nel r928

JJ,

PRIMA PARTE:

S11K'l'ENZE PRONUNCIATE

DAL T.S.D.S.

37 1

mostrato, con la testimonianza insospettabile dell'Ing. Pellegrini (Vol. 1°, f. 107), che tale materiale serviva per l'impianto di una piccola fabbrica di stoffe a maglia che detto Ingegnere intendeva far sorgere in società con l'Asara. D'altronde, si osserva, che nessuno degli imputati ha accennato ad attività sovversiva svolta dall' Asara, ed anzi vi è (Vol. 1°, f. 92) la deposizione del teste Colombo Bruno, caposquadra deila M.V.S.N., il quale ha dichiarato che e ali conosceva l' Asara per aver lavorato insieme e, sapendo che di sovversivo, lo teneva d'occhio; perciò può affermare che ha aveva avuto l'impressione che l'Asara da tempo si fosse appartato dalla politica; lo stesso Commissario Palazzi ha anch'egli dichiarato che, all'infuori del fatto che l'Asara ricevette in casa il Rognoni e dell'esito della perquisizione subita non ha altri elementi a suo carico. Pertanto non vi sono, allo stato degli 'atti, elementi sufficienti di prova per pronunciare l'accusa neanche contro l'Asara. Nei rio-uardi 'di Bibbi Gino, è risultato : o 1) che egli è quel Gino nomin;1to nella cartolina scritta dal Domaschi al Marinoni e sequestrata nella casa di costui; 2) che prima del suo arresto egli era uno degli esponenti del gruppo anarchico di Milano; 3) che, infine, quando egli si recò a Verona per la riorganizzazione di quel gruppo, diede al Biscardo lire 500 per la propaganda. Si osserva che la spiegazione della frase: « Gino è ancora al confino», scritta sulla nota cartolina, l'ha data lo stesso Marinoni nel suo interrogatorio (Vol. 1°, f. 54), dove è detto: « Per questo Damaschi mi scriveva che Gino, essendo al confino, nulla poteva fare per noi e, quindi, occorreva scrivere al Costa, ecc. )) . Ciò significa che il Bibbi, dal confino, nulla aveva fatto né poteva fare per i compagni di fede. Ora, dagli atti (Vol. 1°, f. II3 - n4), risulta che il Bibbi, il 12.9.1926~ fu tratto in arresto perché coinvolto in un altro process_o p~r l'atten_tato d1 Lucetti (1), definito con dichiarazione di non luogo per inesistenza d1. reato, e che quando il Bibbi fu scarcerato, in _data 2~.6. 1927, fu tradotto ~mmediatamente all'isola di Ustica, in esecuzione di una precedente ordmanza di asseonazione al confino. E<,li , quindi, non fu più messo in libertà dopo il suo ~rresto ed, in consegue~za, l'attività da lui -svolta, ed accennata nelle dichiarazioni del Biscardo e del Costa, rimonta ad epoca anteriore alla legge sulla difesa dello Stato, circostanza, questa, riconosciuta esatta anche dallo stesso Commissario Palazzi (Vol. 1°, f. 109). O.nd'è che nei riguardi del Bibbi devesi pronunciare non luogo a procedimento penale per non aver egli commesso i fatti che gli sono attribuiti .

fam;

la sentenza n. 223 della (r) Vedi « Decisioni emesse nel

1927 )>,

sentenza n .

20,

pag . 90.


37 2

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA

DELLO ST,\TO

Ritenuto che i quattro suddetti imputati: Guadagnini, Villa, Asara e Bibbi, sono stati già scarcerati con ordinanza del Giudice Istruttore in data 11.9.1929, per essere venuti a mancare gli indizi di reità a loro carico (Vol. 1°, f. 129). Che, per effetto del proscioglimento, non resta che ordinare la loro definitiva liberazione. Ritenuto che è il caso di ordinare che all'Asara sia restituito il materiale meccanico sequestratogli; che, però, le carte e l'opuscolo devono essere confiscati e distrutti perché sono di contenuto sovversivo. Ritenuto che a gfudicare dei reati di cui sono accusati oli imputati Costa Peretti, <?imoso, Rognoni e Biscardo, è competente il Tribunale Special~ per la difesa dello Stato a senso dell'art. 7 della citata legge 25. r r. 1926, n. 2008; c!1.e, perciò, essi devono essere rinviati al giudizio del detto Tribunale per nspondere dei reati a loro ascritti. Ritenuto, infine, che al latitante Ro<1noni deve essere fatta l'intimazione di cui all'ar~. 507 C.P. Esercito, e cioè di presentarsi nel termine di giorni ro dalla pu~bltcaz10ne della presente sentenza, altrimenti sarà giudicato in contumacia. P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4 - 7 della legge 25. r r. 1926, n. 2008; 63 C.P.; 421 -507 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., ritiene anzitutto chiusa l'istruttoria. C_onseg~~ntemen~e, dichiara. ~on luogo a procedimento penale nei riguardi degh 1mputat1: Guadagmm Domenico, Villa Ermeneoilda ed Asara R?m:o,. per insufficienza di indizi di reità, e nei riguardi° dell'imputato B1bb1 C?u~o per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti, ed ordina che essi nmangano definitivamente in libertà. Or1ina, altresì, la resti~uzio~e all' Asara del materiale meccanico seq uestratogh, _e la confisca e d1struz1one delle carte e dell'opuscolo allo stesso sequestrati. . Pronunci~ l'accusa contr~ gli imputati: Costa Pietro, Peretti Giuseppe, ~1moso Gu~lielmo e Rognom Angelo, per i reati di ricostituzione del Partito Anarcluco e di propaganda nel modo specificato in rubrica, e li rinvia a~ giu~izio Trib_unale Speciale per la difesa dello Stato, per rispondere d1 detti rea~1; ~on diffida al latitante Rognoni di presentarsi entro ro giorni ?all~ pubbhcaz10ne della presente sentenza e con avvertimento che, trascorso muulmente detto termine, sarà I::>oiudicato in contumacia.

?el

Roma, 2.10.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRIMA PARTE:

SE"1TENZE PRONUNCI ATE

DAI,

T.S.D.S.

373

SENTENZA N. 39

Reg. Gen. n. 162/1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: Costa Pietro, nato il 6.2.1900 a Castel Bolognese (Ravenna), impiegato privato, detenuto dal 13-4-1929; Peretti Giuseppe, nato il 22.2.1887 a Bellinzona (Svizzera), verniciatore delle ferrovie, detenuto dal 12.5.1929; Cimoso Guglielmo, nato il 2.3.1894 a San Bonifacio (Verona), meccanico, detenuto dal 16.5.1929; Biscardo Umberto, nato il 20.8.1880 a Verona, commerciante, detenuto dal 28.5.1929; Rognoni Angelo, nato il 9.1.1903 a Milano, meccanico, latitante.

IMPU T ATI

Dei delitti di cui agli art. 63 C.P., 4 P·P· ed u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, anteriormente e fino al maggio 1929, in Milano, Verona e località limitrofe, in correità tra loro, ricostituito il Partito Anarchico, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di tale Partito specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso >> .

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti gli accusati presenti ed i loro di-


374

TRIBUNALE SPECIALE

PER LA Dfl'ESA DELLO STATO

fensori che hanno avuto per ultimi la parola. Nella contumacia del latitante Rognoni Angelo. I N FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: Nel novembre 1928 il Questore di Milano ebbe sentore che un gruppo di anarchici residenti in detta città svolgevano attività sovversiva capitanati da tale Costa Pietro, ex ferroviere licenziato per la sua condotta politica. Predisposti pedinamenti ed indagini fu notato che il Costa la sera del 26.1.1929 era nel Caffè «Gino)) di Porta Volta con due sconosciuti. Dopo il colloquio uno degli sconosciuti fu fermato da un agente alla Stazione Centrale mentre si accingeva a partire, e dal passaporto che esibì risultò essere Peretti Giuseppe, suddito svizzero, ferroviere residente a Bellinzona. Poiché a suo carico non risultavano per il momento fatti che presentassero i caratteri di reato fu lasciato i.n libertà. Nel prosieguo delle indagini che si facevano allo scopo di accertare l'attività del gruppo anarchico di Mil ano il Commissario Cav. Palazzi faceva presente all'Ispettore Gen. di P.S. Comm. Cocchia che nella primavera del 1928 era stato scoperto a Verona un complotto anarchico di cui facevano parte Marinoni Achille, Domaschi Giovanni, Biscardo Umberto ed altri che formò oggetto di un procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale Speciale e che terminò con l'assoluzione del Biscardo in periodo istruttorio per insufficienza di prove, e con la condanna del Marinoni, del Domaschi e di altri a gravi pene inflitte con sentenza in data 19.11.1928 (r). N el far presente ciò, il detto Commissario Palazzi ricordava che nella perquisizione eseguita in casa del Marinoni era stata trovata una cartolina illustrata proveniente da Lipari in data 29.1.1928, diretta alla di lui moglie Rovesato Amelia, in cui sotto i francobolli erano scritte le seguenti parole: « Gino è ancora al confino. Per Costa scrivere : Pasini Pietro, Corso Ticinese n . 32 / 34. Prendere accordi concreti. Giovanni )) (Vol. r", f. 86). Questa cartolina che allora non parve avesse connessione col complotto di Verona, si ritenne invece potesse far luce sulle indagini che si stavano eseguendo a Milano. Difatti attraverso interrogatori si accertò che Pasini era lo stesso Costa e che questi era stato in relazione col gruppo comunista di Verona. · Interrogato il Costa in data 10.5. r929 si mantenne sulla negativa dichiarando di non avere rapporti con altri compagni di fede. Frattanto la sera dell'rr maggio u.s. veniva fermato alla frontiera di Chiasso per il suo contegno sospetto lo svizzero Peretti Giuseppe identifi(r) Vedi u Decisioni emesse nel 1928 », pag. 824.

PRIMA PARTE :

SEKTENZE PRONUNCI ATE

DAL T.S.D .S.

375

cato per quel Peretti che la sera del 26. r.1929 aveva avuto un colloquio col Costa e con un altro sconosciuto al Caffè <<Gino)>. Perquisito gli vennero trovati indosso un libro, alcune carte, il passaporto e parecchi valori esteri e nazionali per un importo complessivo di oltre 2.000 lire (Vol. I f. 78). Interrog;to, dopo -di avere tergiversato alquanto, confessò che la sera del 26 gennaio nel Caffè « Gino )) si era incontrato col Costa e con un certo Nino di cui non sapeva il cognome. Disse di conoscere il Costa da poco più di due anni e di avere conosciuto a suo mezzo anche il Nino. Ammise che vi erano punti di contatto fra le idee politiche sue e quelle del Costa e del N ino, ma negò di avere dato denaro per soccorrere vittime politiche. Messo a confronto col Costa, questi dichiarò che il Peretti in varie volte gli diede circa lire r.500 in tutto per soccorsi alle vittime politiche e che egli a sua volta le diede alle famiglie dei confinati politici Guadagnini, Ragni, Dall'Oppio ed altre. Di fronte a tali esplicite dichiarazioni del Costa il Peretti si decise a confessare ogni cosa e -disse che egli era incaricato da tale Gagliardi Antonio di nazionalità svizzera di venire in Italia e che costui gli consegnava denaro per soccorrere le famiglie delle vittime politiche, che fin dalla prima volta il Gagliardi lo indirizzò al Costa come persona di fiducia. Che dopo la morte del Gagliardi la moglie di costui continuò a mandarlo in Italia con lo stesso incarico. Che nelle sue varie venute diede denaro al Costa, al N ino ed a tale Cimoso Guglielmo perché lo distribuissero alle vittime politiche, e che prima di venire preavvertiva il Costa scrivendo al Cimoso. Agsera del 26.1.1929 quando s'incontrò col Costa e col N ino ~l giunse che Caffè « Gino )) diede a costoro 500 lire. Interrogato il Cimoso confessò di avere ricevuto dal Peretti in più riprese del denaro per le vittime politiche e di averlo a sua volta distribuito dandone a tale Giovannetti Ildebrando ed alla moglie del confi nato politico Veglia Michele. Dall'interrogatorio del Cimoso emersero indicazioni utili per identificare il N ino che risultò essere l'anarchico Rognoni Angelo. Costui avendo saputo di essere ricercato si diede alla latitanza e riuscì a varcare il confine recandosi all'estero. In uno dei suoi interrogatori il Costa dichiarò che nella primavera del 1926 fu invitato con lettera da Biscardo Umberto di Verona ·di recarsi in quella città per riorganizzare il gruppo anarchico locale e rer soccorrere le vittime politiche. Che egli vi andò e prese accordi con B1scardo e con Marinoni. Interrogato, il Marinoni dichiarò fra l'altro che il Biscardo sino alla data del suo arresto (febbraio 1928) era il vero dirigente del movimento anarchico di Verona. In base alle dichiarazioni del Costa e del Marinoni fu nuovamente tratto in arresto il Biscardo, che era stato già prosciolto nel 0

,

la


TRIBUNALE SPECIALE PER Lii DIFESA DELLO STATO

procedimento per il complotto di Verona, e venne perciò coinvolto in questo procedimento. All'odierno dibattimento sono comparsi in stato di detenzione tutti gli imputati nominati in rubrica, meno il Rognoni il quale si trova all'estero e, malgrado le intimazioni fattegli a norma di legge, si mantiene tuttora latitante. E pertanto su richiesta del P.M. si è proceduto in sua contumacia. In ordine al delitto di ricostituzione del Partito Anarchico a Milano ed a Verona si osserva che avendo gli imputati negato alcune circostanze che pur emergevano dai loro interrogatori scritti, ed avendo il teste Marinoni ritrattato quanto aveva dichiarato in periodo istruttorio sono venuti a mancare gli elementi per affermare la colpevolezza degli imputati in ordine all'accusa del delitto suddetto, e pertanto si ritiene di doverli prosciogliere per non provata reità. Quanto all'accusa di propaganda sovversiva fatta a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso}> si sono avute le seguenti risultanze. Il Peretti ha cercato di giustificare i suoi frequenti viaggi in Italia dicendo che veniva per acquistare dell'ischirogeno occorrente per la malattia della propria madre e che il Gagliardi profittava della sua venuta per consegnargli del denaro per soccorrere famiglie bisognose, ed egli ne ha dato al Costa, al Cimoso ed al Nino per distribuirlo. Si osserva però che nel suo primo interrogatorio non ha affatto parlato della malattia della madre e del bisogno di venire in Italia a comprare dell'ischirogeno, né si può ammettere che egli per acquistare un tale medicinale intraprendesse dei viaggi sino a Milano che pur richiedevano delle spese le quali non compensavano certamente la differenza di prezzo dell'ischirogeno fra l'Italia e la Svizzera. Ma a smentire tale circostanza sta il fatto accertato al dibattimento che il Peretti anche dopo la morte della madre ha continuato a venire ad intervalli in Italia e specificatamente a Milano. Tutto ciò dimostra che egli veniva esclusivamente per incarico del Gagliardi, e dopo la morte di costui per incarico della vedova, sempre allo scopo di portare denaro per soccorrere le famiglie delle cosiddette vittime politiche. Né può mettersi in dubbio che egli conoscesse che il denaro doveva avere tale destinazione quando si consideri che egli per avvisare della sua venuta il Costa, noto anarchico, scriveva sempre al Cimoso, mai direttamente al Costa; che i suoi incontri a Milano col Costa avvenivano sempre in modo misterioso e circospetto; e che nel suo primo interrogatorio negò di avere consegnato denaro al Costa; e solo dopo un confronto con costui lo ammise. A confermare che il Peretti veniva in Italia con l'esplicito incarico di portare denaro destinato a soccorrere le vittime politiche stanno le stesse dichiarazioni del Costa e del Cimoso, i quali hanno confessato che il denaro veniva a loro consegnato dal Peretti per distribuirlo alle famiglie delle vittime politiche, e che essi

PRIMA PARTE;

SENTENZE PRONUNCIATE

l>AL 'f.S.D.S.

3ì7

infatti lo hanno dato alle famiglie dei confinati Guadagnini, Ragni, Dal1'0ppio, Veglia e Giovannetti. . . Dalle dichiarazioni stesse del Costa e del Cimoso è altresì multato che ha ricevuto denaro dal Peretti a tale scopo. anche il Roononi 0 Si può quindi ritenere raggiunta la prova che il Peretti, il Costa, il Cimoso ed il Rognoni in correità fra loro hanno distribuito somme per soccorrere le cosiddette vittime politiche. Non si è invece ragoiunta la prova che anche il Biscardo abbia preso parte a tal fatto; la circo:tanza che egli a Verona abbia ricevuto denaro dal Costa a tale scopo non è rimasta bene accertata al dibattimento. Questo Tribunale ha sempre ritenuto che la distribuzione di denaro alle cosiddette vittime politiche è una forma di propaganda sovversiva, anzi la più pericolosa propaganda, sia perché tali sussidi servono a mantenere salda la fede dei sussidiati, sia perché incoraggiano gli altri a perseverare nell'attività sovversiva ed a non temere l'arresto e le conseguenze di esso; sia perché sono un mezzo efficace per procurare nuovi proseliti. Pertanto il fatto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.1 r.1926, n. 2008, e di tale reato devono essere ritenuti colpevoli gli imputati Costa, Peretti, Cimoso e Rognoni. Il Biscardo invece per le considerazioni avanti dette deve andare assolto da tale reato per non provata reità; e poiché egli è stato con gli altri prosciolto anche dal reato di ricostituzione del Partito Anarchico, deve essere posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Dovendo quindi passare alla determinazione della pena nei riguardi del Costa, del Peretti, del Cimoso e del Rognoni per il reato di propaganda, il Tribunale ritiene che non è il caso di accogliere la richiesta della difesa per la concessione delle attenuanti, e prendendo norma dall'art. 4 u.cpv. della citata legge fissa per ciascun imputato la pena in 2 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed aggiunge alla pena della reclusione 3 anni di vigilanza speciale per ciascun imputato a norma dell'art. 28 C.P .. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle . . . spese processuali per disposizione delJ.'art. 39 C.P.. Ritenuto infine che il denaro e gli altri oggetti sequestrati agli 11nputati devono essere confiscati in quanto hanno attinenza col reato a loro attribuito a senso dell'art. 36 dal detto codice.

P. Q. M,

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20-28-36-39 C.P.; 4, 2° c~v., e 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 200~; 485-4~6-510 e segg: C.P. Esere1to, dichiara anzitutto incorsa la contumacia del latitante Rognom Angelo. Con-


TRIB UKALE Sl>EClALE l'F.R LA DIFESA DELLO STATO

s~gu:nte~ne~te assolve per non provata reità tutti gli imputati dal delitto di ncost1tuz10ne del Partito Anarchico, ed il Biscardo anche dal reato ·di propaganda ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Ritiene invece Costa Pietro, Peretti Giuseppe, Cimoso Guo-lielmo e Rognoni Angelo colpevoli del reato di propaganda come in rubrica e li conda_n ~a cia~cuno a 2 a?ni_ d~ !·eclusio.Ò.c, . alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni dt vigilanza speciale con l'obbligo in solido d_el pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati.

PRIMA PARTE:

SENTENZE

PROKUNCIATE

l)AL T.S.D.S.

379

SENTENZA N. 70

Reg. Gen. n. 91/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M. V.S.N.;

ha pronunciato la seguente Roma, 30.rr.1929 - Anno VIII. SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nel procedimento penale contro: Atti Fausto, nato il 26.5.1897 a Castello cl' Argilc (Bologna); Arstani Paolino, nato il 12.2.1906 a Castello d'Argile (Bologna);

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Cimoso: detenuto dal 16.5.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Sulmona il 15.5.1931. Peretti: in data ro.3.1930 inoltra, personalmente, istanza di grazia. Con decreto di grazia del 5.6.1930 viene concesso il condono condizioJ1ale della residua pena da espiare. Detenuto dal 12.5.1929 viene scarcerato dalla casa penale di Finale Ligure 1'8.6.1930. Pena espiata : I anno e 26 giorni.

Arstani Amedeo, nato il 28.8.1903 a San Pietro Casale (Bologna); Bergamini Giovanni, nato il 26-3.1896 a Finale Emilia (Modena); Costa Giuseppe, nato il 15.3.1892 a Finale Emilia (Modena); Ferrari Angelo, nato 1'8.8.1909 a Finale Emilia (Modena); Ferrari Antonio, nato il 28.12.1886 a Finale Emilia (Modena); Ferrari Edvardo, nato il 9-4-1909 a Finale Emilia (Modena); Ferrari Rinaldo, nato il 20.3.19u a Finale Emilia (Modena); Ferrari Filiberto, nato il ro.7.1895 a Finale Emilia (Modena);

Costa : detenuto dal 13.4.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Lecce il ro-4-193r. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il

Luppi Mario, nato il 29.7.1897 a San Felice sul Panaro (Modena);

17.rr.1929.

Sala Angelo, nato il 9.7.1906 a Finale Emilia (Modena).

Il T.S.D.S., con declaratoria emessa il 21.12.1932, concede al Cimoso, al Peretti, al Costa e al latitante Rognoni il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.u.1932, n . 1403, dichiarando cessata l'esecuzione della vi ailanza speci ale e del) 'interdizione perpetua dai pubblici uffici. b Nei confronti del latit~nte Rognon( Angelo viene, pertanto, ordinata la revoca del mandato di arresto.

Marzocchi Enrico, nato il 18.u.1906 a San Pietro Casale (Bologna);

IMPUTATI

Dei delitti di cui all'art. 4 p.p., I e 2" cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008, per ricostituzione ciel Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorità, per appartenenza ad esso e per aver fatto propaganda ~elle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di esso Partito Comumsta. 0


TRIBUNALE SPECULE PER L,\

DIFESA DELLO STATO

Delitti tutti commessi nel territorio della provincia di Modena, fra il novembre 1928 ed il marzo 1929.

PRI MA PARTE:

SENTENZE

PROJ\UNCIJ\TE DAL T,S,0.S.

SENTENZA N. 40

Reg. Gen. n. 91/1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Omissis

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

P. Q.M.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4- 6 cpv. - 7 della legge

25.11.1926, .n .. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 - 507 C.P. Esercito, su conforme nch1~s~a del ~.M., ~elibera nel modo seguente: pronuncia l'accusa contro gh 1mputat1: Atti Fausto, Arstani Paolino Ferrari Filiberto ~ar~occhi _Enrico e Sala Angelo, per i reati a loro asc;itti in rubrica e li nnvia al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per ri· ' spondere di detti reati. Intin~a al latitante Atti Fausto di presentarsi nel termine di giorni dieci ~alla notifica della presente sentenza, con avvertimento che, trascorso inutilmen_te _detto termine, sarà giudicato in contumacia. .. Dicluar~ non luogo a pro~e?im~nto p~nale nei riguardi degli imputati· Arsta~1 Ame~eo, Berg~mm1 G1ovanm, Costa Giuseppe, Ferrari Angel~, Fe~ran ~ntomo, Fer.ra~1 Ed~ardo, Ferrari Rinaldo e Luppi Mario, in ordme _a1. reati a loro ascr1tt1 per msuffìcienza di indizi di reità ed ordina eh~ essi siano post~ ~n l_ibertà se n?n detenuti per altra causa, p;evia segnalaz10ne alle Autonta d1 P.S. per 1 provvedimenti di loro competenza.

Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SE NTENZ A

nella causa contro: Arstani Paolino, nato il 12.2.1906 a Castello d' Argile (Bologna), bracciante, detenuto dal 25.3.1929; Ferrari Filiberto, nato il 10.7.1895 a Finale Emilia (Modena), contadino, detenuto dal 24.3.1929; Marzocchi Enrico, nato il 18.rr.1906 a San Pietro Casale (Bologna), bracciante, detenuto dal 26.3.1929; Sala Angelo, nato il 9.7.19o6 a Finale Emilia (Modena), carrettiere, detenuto dal 22.3.1929.

Roma, 9.8.1929 - Anno VII. IMPUTATI

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Dei delitti di cui all'art. 4 p.p., 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per ricostituzione del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorità, per appartenenza ad esso e per aver fatto propaganda delle dottrine, programmi e metodi di azione di esso Partito Comunista. Delitti commessi nel territorio della provincia di Modena fra il novembre 1928 cd il marzo 1929.

IN PUBBLICA UDIENZA

Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

è risultato quanto appresso: La sera del 22.3.1929, verso le ore 22,30, in Massa F inalese veniva trovato affisso ad un palo telegrafico della via provinciale di Massa un manifestino sovversivo intestato « Ai lavoratori d'Italia>> ed a firma « Il Partito ~omunis~a ~'Ital~~ )), In detto manifestino si prendeva occasione delle prossime elez10m politiche per far propaganda di teorie comuniste e per invitare 1 lavoratori a votare contro il Regime Fascista. . . Il ri~~enimento era avvenuto ad opera di tali Calzolari Giuseppe, Barb1en Emilio e Sala Angelo i quali lo consegnarono al fascista Grillenzoni che a sua volta lo diede ad una -pattuo-lia di carabinieri che si trovava in b servizio di perlustrazione in città. Questa ne informò il Comandante della Stazione di Massa, Brigadiere Preti Paolo, il quale iniziò subito le indaoini per scoprire i responsabili di tale affissione, e fin dal primo momento ebbe sospetti a carico di uno dei tre che avevano rinvenuto il manifesto e propriamente su Sala Angelo. Procedutosi al fermo del Sala e sottoposto ad interrogatorio questi finì per confessa~e. ?i essere !'.autore .dell'affissione. Eseguita una perquisizione nel suo dom1C1ho furono nnvenut1 documenti da cui risultava che costui fin dal novembre 1928 svolgeva attività sovversiva; e fra i documenti ali furono O trovate alcune dichiarazioni di adesione al Partito da lui stesso preparate per pr?curare . a~ere?ti. In un taccuino sequestratogli furono trovati degli appunti che s1 nfenscono ad una riunione avvenuta in data 8.3.1929. Gli furono trovate anche due lettere a firma Arstani Paolino rispettivamente sotto le date 14.11.1928 e 7.12.1928. Eseguita una perquisizione in casa dell' Arstani furono trovate tre lettere a firma Sala ; una in data 8. r 1. 1928 diretta a Ferrari Filiberto da cui si rileva che il Sala a mezzo del Ferrari dava appuntamento all'Arstani in casa di Ferrari Antonio fratello di Filiberto; un'altra in data 9 novembre in cui il Sala dà un nuovo appuntamento nella stessa casa del Ferrari; ed un'altra in ?~ta r8 novembre diretta « Ai compagni» che contiene princ1p11 sovvers1v1. Da queste lettere e dagli interrogatori degli indiziati si sono tratti elementi per. pronun~iare l'accusa contro gli imputati che formano oggetto del P.rocedunento. rn esame e per rinviarli al giudizio di questo Tribunale per nspondere dei reati che sono ascritti in rubrica. Al dibattime.n~o J\rstani Paolin~ ha .riconosciuto ancora una volta per sue le lettere da lui scritte al Sala: I una 111 data 14.ri.1928 e l'altra in data 7.12.1928, ed è risultato che esse, più che lettere, sono ~ircolari destinate ai compagni di fede.

PRIMA PARTE:

SENT ENZE

PRONUKCI ATE

D1\L T.S.D.S.

In quella del r4. r r. r928 si danno indicazioni per un convegno ed istruzioni sul contegno da tenere per non essere scoperti raccomandando di bruciare la lettera dopo di averla letta. In essa si parla anche dell'invio di due copie del giornale « Unità » con l'incarico di leggerle e di farle. girare_. Nell'altra lettera del 7- r2.r928 si dà un appuntamento per 11 15 dicembre allo scopo di prendere contatto con uno che è superiore, e cioè col capo cellula Atti Fausto. Nella stessa si parla di manifestini inviati per la diffus10ne. L'Arstani, nel riconoscere di avere scritto di proprio pugno le suaccennate lettere - circolari, ha però dichiarato che è stato indotto a far ciò da Marzocchi Enrico il quale gli presentò delle bozze da copiare, ed egli le ha copiate senza capirne il significato e l'importanza. Ha soggiunto l' Arstani che il Marzocchi <,li ha detto più volte se voleva partecipare ad un certo movimento liberatgrio, ed egli d1ede la sua adesione credendo che si trattasse di costituire un club, ma poi non ne volle sapere più. Si osserva che la prova dell'attività sovversiva dell'Arstani è costituita appunto da queste lettere; e non è ammissibile che egli . non ~ompr~ndesse il significato e l'importanza di quanto scriveva quando s1 pensi. che 11:1 una di esse si danno dettagliate istruzioni sul modo di comportarsi degli affiliati all'associazione comunista per non essere scoperti, e si inviano due copie del giornale « Unità>) per- farle girare. Il Marzocchi a sua volta ha confessato di avere egli dato all' Arstani le due lettere - circolari per copiarle, e di averle poi mandate al Sala e ad altri compagni. Ha dichiarato altresì che le dette lettere, come pure i giornali « Unità » ed . i manifestini li aveva avuti da Atti Fausto per leggerli e per farli girare. Che egli li passò poi a Ferrari Filiberto con l'incarico di farli pervenire al Sala. Ha confessato che il manifestino trovato affisso al palo telegrafico nella notte del 22 marzo faceva parte di altri manifestini. che egli aveva ricevuto dall' Atti e che aveva a sua volta mandato al Ferran per passarli al Sala incaricato della diffusione. Nei riguardi di Ferrari Filiberto è risultato che egli prendeva parte al movimento comunista intervenendo alle riunioni e prestandosi a favorire il traffico di lettere, di giornali e di manifesti sovversivi che provenivano dall' Atti ed andavano a finire al Sala per la diffusione. Egli ha confessato di avere partecipato a qualche riunione capeggiata da Atti, e di avere consegnato al Sala le lettere ed i manifesti che gli venivano dati dal Marzocchi. Ha però eccepito a sua discolpa la buona fede. Si osserva che, per quanto egli -abbia dato l'impressione di essere individuo incolto e poco intelligente, pure è da escludere che agisse in buona fe de, e che non comprendesse il significato degli scritti sovversivi tanto più quando si consideri che lo stesso suo fratello Antonio lo aveva messo nell'avviso rimproverandolo più volte per i st:o! rapporti col Marzocchi e con l'Arstani che erano ritenuti in paese sovvers1v1.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dil'ESA DELLO STATO

Nei riguardi dell'imputato Sala Angelo è risultato che egli è l'autore dell'affissione del manifestino al palo telegrafico nella notte del 22 marzo ; che egli scrisse le due lettere all' Arstani, inviandogliele per il tramite del Ferrari, in cui gli dà appuntamento per un convegno; che ha preparato di suo pugno le dichiarazioni di adesione all'associazione comunista; che infine era il destinatario delle circolari, dei giornali e dei manifestini per la diffusione. Egli, per giustificare la sua partecipazione all'attività comunista, ha dichiarato al dibattimento che, essendo preoccupato della fama di sovversivo che aveva in paese e volendo sfatare tale fama, aveva deciso di prendere parte al movimento comunista per scoprire gli affiliati e denunziarli alla P.S.; che perciò, dopo di avere affisso il manifestino al palo telegrafico, passò da lì con due fascisti perché lo vedessero e lo sequestrassero. La stranezza degli argomenti che egli ha addotto a sua discolpa ed il cumulo di scritti stravaganti ed inconcludenti che gli furono trovati in casa hanno dato fin dal periodo istruttorio l'impressione che il Sala fosse uno squilibrato, e che delle sue condizioni mentali abbiano profittato i più scaltri per attirarlo nel movimento comunista. La perizia psichiatrica a cui egli fu sottoposto lo definisce infatti minorato psichico con segni psicopatici caratteristici della paranoia costituzionale, ed individuo pericoloso alla società in quanto può essere trascinato a commettere atti inconsulti. La Direzione del manicomio giudiziario di Reggio Emilia dove egli è ricoverato dichiara, in una nota informativa del1' r 1.9.1929, che il Sala è affetto da una sindrome paranoica a contenuto prevalentemente persecutorio con una forma iniziale di demenza precoce. Ond'è che in base a queste risultanze il Tribunale ritiene di dovere applicare nei riguardi del Sala la disposizione dell'art: 46 C.P. e dichiarare che egli non è punibile in ordine ai fatti che gli sono attribuiti per totale infermità di mente. E poiché dalla perizia psichiatrica risulta che il Sala è pericoloso alla società e può essere trascinato ad atti inconsulti, è il caso di ordinare che egli sia consegnato alle autorità competenti per i provvedimenti di legge. Nei riguardi degli altri imputati da quanto si è avanti detto il Tribunale è venuto nel convincimento: I) che non vi sono sufficienti elementi per affermare la loro colpevolezza in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista perché non è rimasto accertato se tale ricostituzione sia avvenuta ad opera loro, e perciò da tale capo di accusa essi devono essere assolti per non provata reità; 2) che si è raggiunta la prova della loro appartenenza al Partito Comunista e della propaganda da essi fatta in correità fra loro mediante diffusione di giornali e di manifesti sovversivi. E poiché questi fatti rivestono rispettivamente i caratteri dei reati previsti e puniti dal 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, cli

PRIMA PARTE:

SENTENZE PRON UNCIATE DAL T .S. D.S.

tali reati essi devono essere ritenuti colpevoli. Nel · determinare la pena il Tribunale ritiene che non è il caso di accogliere la richiesta della difesa in ordine alla concessione delle attenuanti; e prendendo norma dell'art. 28 C.P. infligge agli imputati Arstani e Marzocchi: a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con 3 anni di vigilanza speciale per ciascuno; b) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con 3 anni cli vigilanza speciale per ciascuno. E procedendo al cumulo giuridico delle pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascun imputato la complessiva pena di 4 anni di reclusione, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale. All'imputato Ferrari Filiberto infligge: a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclus10ne, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; b) per il reato di propaganda altri 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. · E cumulate le dette pene, determina la complessiva pena cli 3 anni di reclusione, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale. I condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P..

P. Q. M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. r3 - 20 - 28 - 39 - 46- 68 C.P. ;_ 4, e 2° cpv., e 6 cpv. della legge 25.rr. 1926, n . 2008; 485 C.P. Esercito, dichiara anzitutto che Sala Angelo non è punibile in ordine ai re~ti a _l~i ascritti per totale infermità di mente e, tenuto conto della _sua penc~los1ta: ordina che egli sia consegnato all'autorità competente per 1 provved11nent1 di legge. . Assolve gli altri imputati del delitto di ricostituzi~ne ~iel P~rtl~o Comunista per non provata reità. Li ritiene invece c?lpevoli dei reati d1 appartenenza al detto Partito e di propaganda sovversiva e condanna: Sia l' Arstani Paolino che il Marzocchi Enrico, alla complessiva pena di 4 anni di reclusione. Ferrari Filiberto alla complessiva pena di 3 anm di reclusione. 1°

25. -

u.s.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Tutti e tre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale per ciascuno ed al pagamento in solido delle ~pese processuali. Roma, 2.12.1929 - Anno VIII.

PRI:o.fA PARTE :

SENTENZE

PRONUNCI ATE DAL T,S.D.S.

- - - -- -- ----- - - - - - - -- -- - -- - - - ----=387 Reg. Gen. n. 116/1929

SENTENZA N. 68

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici: Griffini Mario, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZION E

Ferrari: detenuto dal 24-3.1929 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 23.3.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Arstani: detenuto dal 25.3.1929 viene scarcerato dalla casa penale di Lucca il ro.rr.1932. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi e 15 giorni. Marzocchi: detenuto dal 26.3.1929 viene scarcerato dalla casa penale di Bari il 10.rr.1932. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi e 14 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il ro.5.1930.

S EN TE N ZA

nel procedimento penale contro: Rainone Pasquale, nato il 21.8.1886 a Casacalenda (Campobasso); Casagrande Guglielmo, nato il 5.5.1891 a Roma; Giannotti Antonio, nato il 2.12.1882 a Roma; Giannotti Giuseppe, nato il 26.2.1885 a Roma; Giannotti Renato, nato l'8. n.19JI a Roma; Mucci Salvatore, nato il 14.1.1888 a Benevento; Scarselli Ines, nata il 28.3.1906 a Certaldo (Firenze); Sera.fini Michele, nato il 28.8.1903 a Serrane (Frosinone). Il terzo detenuto, gli altri scarcerati.

Nei confronti di Arstani Paolino, Ferrari Filiberto e Marzocchi Enrico il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 13.12.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, dichiarando cessata l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

IMPUTATI

Dei reati di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Roma, in epoca precedente e fino al 2.5.1929, fatto parte del disciolto Partito Comunista e svolto propaganda in favore di esso. Il Giannotti Antonio, inoltre : Del reato di cui all'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, e 79 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ripetutamente offeso 11 Capo del Governo con l'appellativo: « Testa di legno >). Omissis


388

TR!llUK:\LE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA

PARTE :

SENTEKZE PRONU NCIATE

DAL T .S.D.S.

C-- - -- - -- - -- -- - ---- -- - -- - - - - -· -- - P. Q. M.

Letti gli art. 4 u.cpv. e 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 9 cpv. legge 24.r2.r925, n. 2263; 79 C.P.; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 - 551 e segg. C.P. Esercito, in parziale difformità delle richieste del P.M., pronuncia l'accusa contro Giannetti Antonio e, nello stato di preventiva carcerazione in cui si trova, lo rinvia al giudizio di questo competente Tribunale Speciale perché risponda: 1) del reato previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1 926, n. 2008, perché, posteriormente allo scioglimento del Partito Comunista e sino al giorno del suo arresto faceva, in una fabbrica di mattonelle in Roma, propaganda tra quegli operai della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del Partito predetto; 2) del reato previsto e punito dall'art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, e dall'art. 79 C.P. perché, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, offendeva ripetutamente il Capo del Governo colle parole: <e Testa di legno,>. Dichiara non farsi luogo a penale procedimento nei suoi confronti per quanto si riferisce al reato di appartenenza al Partito Comunista di cui in epigrafe e nei confronti di Giannotti Giuseppe e di Scarselli Ines per i reati lor~ ~ddebita.ti per insufficienza di indizi di reità; e nei confronti di tutti gli altn imputati per non aver commesso i fatti delittuosi loro attribuiti in epigrafe. . ~rdina che sia resa definitiva la scarcerazione - già effettuatasi in applicazione dell'art. 323 C.P.P. - di Giannotti Giuseppe, Giannotti Renato, Serafini, Scarselli, Rainone, Casagrande e Mucci. Roma, 1°.8.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota . - La scarcerazione dei sopraspecifìcati imputati venne disposta su richiesta del Pubblico Ministero - dal Giudice Istruttore (Salvatore Curatola) con ordinanze del 15.6.1929 e del 29.6.1929.

SENTENZA N. 41

Reg. Gen. n. 116/1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro: Giannotti Antonio, nato il 2.12.1882 a Roma, facchino, detenuto dal 30-4-1929. I?viPUTATO

r) del reato previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926, n . 2008 perché, posteriormente allo scioglimento del Partito Comunista e sino al giorno del suo arresto, faceva> in una fabbrica di mattonelle in Roma, propaganda tr a quegli operai della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del Partito predetto; 2) del reato previsto e punito dal cpv. dell'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263> e dell'art. 79 C.P. perché, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, offendeva ripetutamente il Capo del Governo con le parole: « Testa di legno>> . IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, il Collegio osserva. IN FAT110 ED IN DIRITTO

La Regia Questura di Roma il 2 maggio u.s. denunciava il Giannotti Antonio ed altri, prosciolti in istruttoria, per avere svolto propaganda sovversiva nella fabbrica di mattonelle di proprietà di tal Rainone, sita questa in Via Vittorio Amedeo II n. 13. La denuncia era stata determinata da informazioni fornite dal Segretario del Sindacato Provinciale della catego-


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ria, il. quale: a. sua. vo;ta, le aveva avu~e da certi Cappai ed Amore, operai so_spes1 poc~1 g10r111 pnma _dal l~voro di detta fabbrica e dal Recchioni, capo della fabbnca predetta e licenziato alcun tempo prima dal Rainone. S:gretario e 9uestura, per~1ltro, ~vevano esperito indagini fra tutti gli operai della fabbrica dalle quali, specie per quanto affermavano i tre ultimi no_min~ti, e1:a emerso che il Giannotti Antonio, nelle buone grazie del propnet~no Ramone che lo aveva sostituito al Recchioni nelle funzioni cli capo fé~bbnca, se non per precisa investitura, di fatto, svolgeva fra i compagni d1 lavoro propaganda comunista vantandosi di essere un comunista, esaltando le c,ond~zioni d_i vita ed economiche della Russia in dispregio di quelle dell Italia, auspicando, anche col prevederlo, l'avvento del comunismo, rimedio di ogni male, anche in Italia, canticchiando Bandiera Rossa e l'Internazionale. Era risultato anche che il Giannotti, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, parlando del Capo del Governo, lo appellava spesso: « Testa di legno » in senso offensivo. Nell'istruttoria giudiziaria le risultanze furono pressoché analoghe a quelle delle prime indagini, sicché il Giannotti , dalla Commissione Istruttoria, fu prosciolto per insufficienza di indizi dall'imputazione di apparten.enza al dis~iolto .Partito Comunista e fu invece rinviato a giudizio per rispondere dei reati prospettati in epigrafe. N ell'orale dibattimento il Giannotti, coerente colla sua condotta istruttoria precedente, ha continuato a negare e a respingere ogni addebito, asserendo trattarsi di una montatura e di una calunnia del capo tecnico Recchioni che così aveva agito per vendicarsi del suo licenziamento, attribuito a mene del Giannotti, e dei testi tutti o perché licenziati dalla fabbrica o perché compiacenti col Recchioni alle cui dipendenze per molto tempo avevano lavorato. I testi di cui trattasi, e cioè : Recchioni, Cappai, Ferri e Perugini hanno, in sostanza, confermato che il Giannotti, parlando con essi, faceva i discorsi incriminati, ma non hanno potuto affer1nare con sicura coscienza se tali discorsi egli facesse a scopo d-i fare propaganda sovversiva o per lamentarsi di una situazione economica che la sua meschina mentalità pessimistica si raffigurava a fosche tinte ; se si trattava, cioè, di deprecabili mormorazioni non raggiungibili dalla legge penale ma che sarebbero potute eventualmente rientrare in sanzioni disciplinari cli polizia. I testi Casagrande, Mattei e Pioli, pur essi operai di quella fabbrica, hanno escluso di avere sentito il Giannotti fare i discorsi in contestazione e di avere sentito altri che un tanto attribuissero al Giannotti. E' risultato invece, anche per le informazioni fornite clao-li or<rani di polizia, che il prevenuto appartenne al Partito Comunista sino :Ì r92:, e che d'allora non si è più occupato di politica ma solo di lavorare intensamente e bene onde mantenere la numerosa famiglia composta di sei figli e della

PRIMA P,\RTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DAL T,S,D,S.

39I

m adre paralizzata a suo carico; che ha fatto lodevolmente tutta la guerra in fanteria, congedandosi anche col grado cli caporale. Dal complesso delle risultanze, il Giannotti non appare al Collegio individuo pericoloso per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità. Alcuni testi hanno assicurato che una sola volta il Giannotti, in occasione di una visita fatta dal Capo del Governo ad alcune unità navali ancorate ad Ostia, ebbe a dire in tono dispregiativo che S.E. Mussolini è una testa di legno. Il Tribunale, per quanto come sopra è risultato, ritiene dubbio che il Giann.otti, malviso per gelosia di mestiere e d'impiego a taluni degli operai escussi come testi, abbia pronunciato i discorsi incriminati a scopo di propao-anda di un Partito dis-ciolto; dubbio, per tanto, ritiene l'elemento volonfario necessario all'integrazione giuridica del reato di propaganda previsto in rubrica. Decide, quindi, di assolverlo da detta imputazione perché la sua reità non è stata provata. Quanto alle offese al Capo del Governo, però, poiché chiare sono state le emergenze processuali, anche per quanto si riferisce al dolo specifi: o, e poiché nel fatto si ravvisano i termini giuridici dell'analogo reato rubricato, non ha dubbio di dover dichiarare la responsabilità del Giannotti, escludendo, s'intende, l'aggravamento di cui all'art. 79 C.P., una sola volta essendo stato provato avere il Giannotti proferita la frase critica. Per tale infrazione penale, concedendo il beneficio delle attenuanti generiche, i Giudici reputano pena adeo-uata mesi 5 di reclusione e lire 500 di multa (art. 9 cpv. -legge 24-12.1925,1:>n. 2263, e 59 C.P.), nonché il conseguente pagamento delle spese di giustizia. E poiché col preventivo sofferto il Giannotti ha già scontato la pena corporale di cui dianzi, il Collegio ritiene di doverne ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa. p , Q. M.

Letti ed applicati oli art. 485 - 486- 551 C.P. Esercito; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 9 cp;. della legge 24.12.1925, n. 2263; 59- 39 C.P., dichiara Giannotti AntonÌO responsabile cli offesa al Capo del Governo, esclusa l'aggravante di cui all'art. 79 C.P. , ed in concorso delle attenuanti generiche, lo condanna a mesi 5 di reclusione e a lire 500 di multa nonché al pagamento delle spese processuali. _ . Assolve il Giannotti dall'ascrittogli reato di propaganda di un Partito disciolto per non provata reità ed avendo il Giannotti scontato la pena di cui sopra- col preventivo sofferto, ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 17.r2.r929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presi.dente e dei Giudici.


39 2

TRIBUNALE Sl' ECI ALE PER l,A DIFESA DELLO ST,\TO

Reg. Gen. n. 179/ 1929

SENTENZA N . 4 2

PRI MA PARTE:

SENTENZE

PRON UNCIATE DAL T.S.D.S.

393

SENTENZA N. 43

Reg. Gen. n. 153 /1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;

Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore: Presti Giovanni ;

Giudici: Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V.S.N.;

Giudici: Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA SENTENZA nella causa contro: Lorenzani Pietro, nato il 20.1.1891 a Cavriago (Reggio Emilia), calderaio, detenuto dal 27.7.1929.

nella causa contro: Tortora Pasquale, nato 1'8.6.1897 a Cerignola (Foggia), barbiere, detenuto dal 16.6.1929. IMP U TA T O

IMPUTATO

D:l delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere m Reggio Emilia, nel luglio 1929, mediante distribuzione di manifestini sovversivi, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e metodi d'azione del disciolto Partito Comunista.

Omissis

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, assolve per non provata reità Lorenzani Pietro dall'imputazione in epigrafe ascrittagli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 17.12.1929 - Anno .VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

1) del reato previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere nei mesi di maggio e giugno 1929 in Bari, alla presenza di più persone, fatto più volte propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di disciolti partiti sovversivi, inneggiando alla Russia sovietica, alla bandiera rossa ed al ritorno del socialismo, ed imprecando contro l'attuale Regime Fascista, perché, a suo dire, è la causa della disoccupazione e della fame; 2) del reato previsto e punito dal cpv. dell'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, offeso S.E. Mussolini Capo del Governo qualificandolo più volte con gli epiteti di cc porco » e di « vigliacco », facendo risalire a lui il preteso stato di miseria in Italia, e per avere detto, nel pomeriggio del 25.5.1929 in Piazza Umberto, nel momento in cui passava un furgone di detenuti: cc Quanto prima metteranno in quel carrozzone anche Mussolini l >>. Omissis P. Q.M.

Letti ed applicati gli art. 485- 551 C.P. Esercito; 9 cpv. legge 24.12. 1925, n. 2263; 8 R.D. 12.12.1926, n . 2062; 39 C.P., assolve per non provata reità Tortora Pasquale dall'imputazione di cui al capo 1) della rubrica; lo di-


394

T RIBUNALE SPECIALE l'ER LA DI FESA DELLO STATO

chiar a responsabile del reato di offese al Capo del Governo e lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione e a lire 500 di multa nonché al pagamento delle spese processuali. Roma, 17.12.1929 - Anno VIII.

PRIMA P ARTE:

SENl'E KZE

PRONUKCIATJ,

DAL 1' .S.D.S.

395

SENTENZA N. 44

Reg. Gen. n. 98 / 1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Tortora : scarcerato, per pena espiata, dalle carceri giudiziarie di Roma il I7.r2.1929. La multa di lire 500 viene dichiarata condonata, con declaratoria del T .S.D .S. del 29.1.1930, per effetto delle disposizioni contenute nel R.D. I

0

.I.r930, n. I.

Il Tribunale Militare di Roma, con ordinanza del 19.12.1960, dichiara cessati gli effetti penali della condanna inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 17.12.1929 perché il fatto oggetto della sentenza non costituisce più reato per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14.9.1944, n. 288, in relazione all'art. 2 del Codice Penale.

Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ré1mbaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SE N TENZA

nella causa contro: Pilati Armando, nato il 2.3. 1906 a Bologna, falegname, detenuto dal 2 5·3· 1 92 9; Curti Orfeo, nato il 7.5.1904 a San Lazzaro (Bologna), falegname, detenuto dal 26.3.1929; Cristi Cesare, nato il 25. ro. 1907 a Bologna, falegname, detenuto dal

26-3-1929.

IMP U T A TI

Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Bologna il 24.3.1929, fatto propaganda dei programmi, delle dottrine e metodi d'azione di un Partito già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, mediante diffusione di 1nanifesti clandestini contenenti scritti a carattere antinazionale.

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 4 u.cpv. e 6 della legge 25.rr. 1926, n. 2008; 13-39 C.P. ; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Pilati colpevole del reato ascrittogli e, col beneficio della diminuente della metà della pena in applicazione dell'art. 6


TR1BU)lALE SPECIALE PER L,\

DIFESA DELLO STATO

della legge 25.11.1926, n. 2008, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione, con la interdizione temporanea dai pubblici "uffici per la durata della pena, con le spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ritiene il Curti ed il Cristi assolti, dalla stessa imputazione, per insufficienza di prove ordinando che vengano scarcerati immediatamente se non detenuti per altra causa.

PRIMA PARTE:

SENl'E:-IZE PRO)<U:-ICIATE DAL T.S.D.S.

397

SENTENZA N. 45

Reg. Gen. n. 182/1929

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:

Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero;

Roma, 19.12.1929 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Oliveti Ivo, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Pilati: detenuto dal 25.3.1929, viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Roma il 25.3.1930. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre 1'8.5.1929.

Il Tribunale Militare di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, ai sensi dell'art. I del D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia.

nella causa contro : Soldani Antonio, nato il 13.6.1902 a Bistagno (Alessandria), meccanico, detenuto dal 3 r.7.r929. IM PUTATO

Dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Vado Ligure, appartenuto-fino al 31.7.1929 al Partito C~munista <ri?1 disciolto per ordine della Pubblica Autorità e per avere, mediante diffdsi~ne di manifestini sovversivi, avvenuta negli ultimi giorni del citato mese nello stabilimento Ilva di Savona ed altrove, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di tale Partito.

Omissis P. Q. M.

Visti gli art. 4, 1" ed u.cpv. , della legge 25.r.1.1 926, n. 200~; 13 - 2~ - 39 C.P.; 85 C.P. Esercito, dichiara Soldani Antonio assolto per msuffic1enza 4 di prove in ordine al reato di c~i all'art. 4 u.cpv. della leg.ge 25.11.19_26, n. 2008, ritenendolo colpevole d1 sola appartenenza al Partito Comunist~ disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, e condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici u.ffi~i; ~~n la vioilanza speciale di P.S. per la durata di anni 3; con le spese d1 grnd1z10 O oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 19.12.1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO S'l'A'l'O

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Soldani: detenuto dal 31.7.1929 viene scarcerato, per .fine pena, dalla casa penale di Finale Ligure il 30.7.193r.

Il T ribunale Militare di Roma, con ordinanza del 21.12.1960, concede il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).

Seconda Parte

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE ORDINANZE EMESSE, IN CAMERA DI CONSIGLIO, DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO


SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

26. - U.S.


Reg. Gcn. n. 556 / 1928

SENTENZA N. 1

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Autelitano Francesco, nato il 21.9.1896 a Pisticci (Matera), avvocato, detenuto dal 2.9.1928. IMPUTATO

1) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Ardore (Reggio Calabria), in giorno imprecisato, del giugno o luglio 1928, fatto l'apologia del reato di omicidio in persona del Capo del Governo col dire che la parabola di S.E. Mussolini era stata lunga e che avrebbe fatto la fine di tutti i tiranni; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 4, I cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, perché sino al settembre 1928 ha fatto parte in Ardore del disciolto Partito Socialista; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., legge 25.1r.1926, n. 2008, ·per avere fatto in Ardore in epoca imprecisata, ma fino al settembre 1928, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Socialista; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, per avere in Ardore, nel giugno 1926, offeso il Capo del Governo col dire << Il Fascismo è un'accozzaglia di delinquenti con a capo S.E. Mussolini! )) ; 0


TRIBUNALE SPECl,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

5) del delitto previsto e punito dall'art. 122 p.p. C.P. per avere in Ardore, nel gennaio 1927, offeso S.M. il Re con le parole « Ii Re è un paparagianni; eg.li ormai non gode di alcuna autorità propria e si limita a fare da garante al governo ,, ; 6) del delitto previsto e punito dall'art. 125 C.P. per avere fatto risalire con la frase suddetta pubblicamente a S.M. il Re la responsabilità degli atti del Governo.

I N CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che conclude perché si dichiari non luogo a procedere nei riguardi di Autelitano Francesco in ordine ai reati ascrittigli per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti, e che si ordini la di lui definitiva liberazione.

I N FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue: Con rapporto in data 5.9.1928 l'Arma dei RR.CC. di Gerace Marina (Reggio Calabria) ha denunziato a questo Tribunale Speciale l'avvocato Autelitano Francesco riferendo che da parecchie fonti era venuta a conoscenza dell'opera sovversiva deleteria che il detto Autelitano andava svolgendo in Ardore dove era domiciliato ed esercitava la professione di avvocato, e che gli elementi raccolti erano i seguenti. Mercurio Alberto aveva dichiarato che l'Autelitano è un propagandista calunniatore e dispregiatore sistematico del Regime; che fu uno dei promotori della commemorazione dell'On. Matteotti, ed in quell'epoca disse pubblicamente che il fascismo è un'accozzaglia di delinquenti con a capo S.E. Mussolini. · Gallucci Alessandro, tenente dei Carabinieri Reali in congedo, aveva fatto a carico dell' Autelitano dichiarazioni uguali a quelle del Mercurio, aggiungendo di averlo sentito dire che il fascismo aveva tolto oani libertà b e rI'dotto la N azione in stato di schiavitù, e che ormai S.M. il Re non conta più. Zappavigna Carlo, tenente di artiglieria in congedo, oltre a confermare quanto avevano detto il Mercurio ed il Gallucci, aveva anche dichiarato di aver sentito dire pubblicamente all'Autelitano che il Re è un paparagianni che non . gode di alcuna autorità propria, e che si limita a far da baarante a1 Regime.

SECONDA P1\RTE:

SENTE NZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE IST RUTTORIA

Il sacerdote Gliozzi Napoleone aveva dichiarato che circa due mesi avanti l'Autelitano gli aveva detto che i senatori Bergamini e Ciccotti nell'ultima seduta del Senato avevano dato apertamente del tiranno a S.E. Mussolini dicendogli che la sua parabola era stata già lunga e che avrebbe fatto la fine di tutti i tiranni, e lo avevano anche accusato di aver distrutto lo Statuto, e resa nulla l'autorità del Re. Brancatisano Aurelio e Gliozzi Francesco Saverio avevano confermato le dichiarazioni degli anzidetti individui; ed anche il podestà avvocato Ferrero Salvatore aveva dichiarato che l' Autelitano è antifascista, sovversivo e propagandista. Dallo stesso rapporto dell'Arma risulta che, nella perquisizione eseguita in casa dell'Autelitano al momento del suo arresto, furono trovati giornali ed opuscoli di carattere sovversivo, per quanto di data non recente, ed una medaglietta del Partito Socialista con la effigie di Matteotti. In seguito a tale rapporto dell'Arma, l' Autelitano veniva sottoposto a procedimento penale per i reati che sono ascritti in rubrica. Egli, alle contestazioni fattegli dal Giudice Istruttore, ha protestato la sua innocenza ed ha dichiarato che non è stato mai iscritto ad alcun Partito politico; che all'epoca del delitto Matteotti deplorò il fatto come tanti altri, e prese parte alla commemorazione, senza però esserne il promotore. Che, dopo di allora, avendo constatato che la rivoluzione fascista si andava man -mano legalizzando apportando benessere generale, si è appartato completamente dalla politica; ed ha sempre plaudito sinceramente a tutte le riforme che eliminano gli attriti fra capitale e lavoro, e non ha mancato di dare prova della sua adesione al Regime prendendo parte a tutte le sue manifestazioni patriottiche, sottoscrivendo al prestito del Littorio per lire 5.000, ed a quello del dollaro; interessandosi personalmente della vendita delle margherite per la lotta antitubercolare, della celebrazione del pane e dell'Opera Nazionale Balilla, ed iscrivendosi ai sindacati fascisti. Ha soggiunto che la medaglietta e le stampe sequestrate in casa sua risalgono a data molto remota. Ha affermato, altresì, che le accuse che gli sono mosse hanno origine da odii e da vendette personali dei suoi nemici fra i quali ha annoverato il sacerdote Napoleone Gliozzi, Zappavigna Carlo, Mercurio Alberto, Gallucci Alessandro, i fratelli Brancatisano, Gliozzi Saverio, Mangano Arturo e Panetta Michele specificando per ciascuno le ragioni di odio verso di lui. Ha dichiarato, inoltre, che all'odio di costoro si è aggiunta la ostilità contro di lui da par te del!' Arma locale perché avendo questa proceduto, nel maggio 1928, all'arresto di moltissimi individui per associazione a delinquere, ed essendosi alcuni di costoro rivolti a lui per la difesa egli, con un memoriale diretto al Procuratore del Re ed al Giudice Istruttore, nel dimostrare la innocenza dei suoi difesi, stigmatizzò con parole molto vivaci


TRIBUNALE SPECIALE PER L.-\ D I FESA DELLO STATO

SECONDA PARTE : SEKTE:--IZE PR01'\J:--ICIATE ))ALLA CO'.\IMfSSIONE ISTRC:'J'TORI,\

l'operato della detta Arma e riuscì a fare proscioo·liere alcuni imputati rn periodo istruttorio. b Dei testi indicati nel rapporto de.Il' Arma come gli accusatori dell' Autelitano alcuni hanno confermato le accuse davanti al Giudice Istruttore, altri invece le hanno di molto attenuate. Il sacerdote Gliozzi ha dichiarato che fatti specifici e determinati sulla voluta opera disfattista spiegata dall' Autelitano non ne conosce (f. 48). Gallucci Alessandro ha dichiarato che, dopo circa un anno dal delitto ~1atteo~ti, l 'Autelitano ha modificato i suoi sentimenti verso il Regime, ed 1~ coscienza egli non può dire che abbia più sparlato ed ha anche soggrnnto che l' Autelitano, dopo lo scioglimento della sezione democratica sociale di Ardore, alla quale apparteneva, non ha cercato pit'1 di ricostituirla, né ha più fatto vera e propria propaganda (f. 53). Brancatisano Aurelio ha dichiarato che in coscienza non ha dati e fatti specifici per affermare che l 'Autelitano abbia fatto propaganda sovversiva

gelosie di mestiere e di odii personali, e che gli accusatori sono i più acerrimi nemici del fascismo, e come tali furono espulsi dal Fascio. Ha infine dichiarato di poter escludere che l' Autelitano abbia mai fatto opera di disfattismo o abbia mai offeso il Re od il Capo del Governo (f. 62 - 63). Il teste dottor Chinè Domenico ha confermato i sentimenti patriottici dell' Autelitano, dichiarando che questi fu sempre presente a tutte le manifestazioni prendendo parte attivissima; ed ha soggiunto che l'Autelitano, quantunque forestiero, è un giovane · che si è affermato professionalmente e ciò ha destato qualche gelosia di mestiere che ha contribuito alle volgari denunzie; ha altresì dichiarato che egli può escludere che l' Autelitano abbia mai con parole od atti offeso il Re, o il Capo del Governo, o le istituzioni, e che abbia mai fatto propaganda sovversiva (f. 70 - 72). Il teste Gliozzi Giuseppe ha dichiarato che l' Autelitano è dotato di sentimenti nazionali, che ha risposto sempre agli appelli del Duce, che nell'occasione del prestito del Littorio ha pronunciato in pubblico un elevato discorso spiegando le alte finalità e gli scopi del prestito; ha infine dichiarato che l' Autelitano è vittima di basse persecuzioni locali di individui espulsi dal Fascio per indegnità (f. 76). Il teste Punturieri Bruno, insegnante elementare della frazione di San Nicola di Ardore, fiduciario dell'Opera Balilla, ha dichiarato che l'avvocato Autelitano ha spiegato tutto il suo interessamento a favore dell'Opera Nazionale Balilla, e per la riuscita delle feste di tale istituzione che si svolsero durante l'anno 1927 ed ai primi del r928; ha soggiunto che l'Autelitano gli aveva esternato il desiderio che il proprio figliolo Leone fosse iscritto fra i balilla, ma l'iscrizione non poté aver luogo per la minore età del bambino (f. 83). Il teste Giordano Filippo, maresciallo dei Carabinieri Reali in congedo, ha dichiarato che conosce l'Autelitano perché questi, durante il periodo dei bagni, aveva l'abitazione vicino alla sua, ed ha avuto occasione di formarsi il convincimento che è un giovane correttissimo, ossequiente ed amante delle istituzioni; può escludere che sia un sovversivo avendo risposto agli appelli del Duce e preso parte a tutte le manifestazioni patriottiche. Altra conferma dei sentimenti patriottici dell' Autelitano si trova nelle deposizioni dei testi Dattilo Domenico (f. 92), Gliozzi Giovanni Battista (f. 93), Sorace Moresca Umberto (f. 106), Foti Ferdinando (f. III), Frascà Ines (f. u3), Gliozzi Francesco (f. n5), Spanò Saverio (f. 124) e Delicato Vincenzo (f. 125). In base a tali risultanze si può con sicura coscienza ritenere che le accuse formulate contro l' Autelitano non hanno fondamento e non trovano conferma neanche nelle deposizioni di coloro che furono indicati come suoi accusatori, alcuni dei quali hanno dichiarato di non avere dati e fatti specifici dell'attività disfattista e sovversiva dell 'Autelitano negli ultimi due anni.

(f. 73). Gliozzi Francesco Saverio ha dichiarato che non ebbe mai occasione di sentire l' Autelitano pronunciare parole o commettere atti contro il Re, contro il Capo del Governo, o contro le istituzioni dello Stato; né oli consta b che abbia fatto mai opera di propaganda disfattista (f. 80 r.). Ferrero Salvatore ha dichiarato che non gli risulta che l'Autelitano abbia fatto propaganda disfattista, né che abbia offeso il Re ed il Capo del Governo (f. 104 r.). Alle dichiarazioni di costoro, che sono ·indicati nel rapporto dell'Arma come gli accusatori dell'Autelitano, seguono quelle di moltissimi testimoni i quali invece mettono in rilievo i sentimenti patriottici del detto Autelitano ed escludono che egli abbia potuto commettere i fatti che gli sono attribuiti. Lido Ernesto, procuratore del registro di Ardore ha escluso nel modo più assoluto che l' Autelitano abbia mai pubblicamente, od in alcun altro modo, proferito parole o commesso atti, od istigato alcuno a commetterli, contro il Re, o contro il Capo del Governo; ed ha soggiunto che, in tutte le manifestazioni volute dal Duce, l' Autelitano fu uno dei primi a mettersi in evidenza versando somme superiori alle sue condizioni economiche e, nella occasione del prestito del Littorio, ebbe a pronunciare in pubblico un discorso patriottico, non con parole effimere, ma con concetti che dimostravano che le parole erano sentite. De Angelis Bruno, segretario politico del Fascio di Ardore, ha dichiarato di avere rilasciato all' Autclitano un certificato attestante che fu sempre il primo a rispondere spontaneamente agli appelli del Duce perché ciò corrisponde effettivamente a verità. Ha inoltre dichiarato che, nella occasione del -prestito del Littorio, l' A.utc.litano fece un elevato discorso spieuando b pubblicame1:te le finalità del prestito in modo mirabiìe; ha soggiunto altresì, 11 detto testunone, che le accuse contro l 'Autelitano sono la conseguenza di


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Che le dette accuse sono state smentite da una serie numerosa di testimoni degni di fede, i quali hanno affermato e messo in rilievo, con dati di fatto, i sentimenti patriottici dell'Autelitano ed hanno escluso che egli abbia fatto parte di Partiti sovversivi dopo l'ordine di scioglimento dato dalle Autorità; che abbia fatto propaganda sovversiva contro le istituzioni e contro il Regime o che abbia comunque offeso con parole ed atti S.E. il Capo del Governo o S.M. il Re; che abbia mai fatto risalire al Re la responsabilità degli atti del Governo; che abbia mai detto espressioni che suonassero apologia degli attentati al Capo del Governo. Non è davvero ammissibile che l' Autelitano, mentre da una parte sottoscrive al dollaro, alla margherita, alla celebrazione del pane, al prestito del Littorio per una somma rilevante per le sue condizioni economiche, mentre esalta pubblicamente le finalità di detto prestito e coopera per lo sviluppo dell'Opera Nazionale Balilla, chiedendo l'iscrizione del proprio figliolo, e prende parte attivissima a tutte le manifestazioni patriottiche, possa, d 'altra parte e contemporaneamente, aver commesso i fatti di cui è accusato. Pertanto l' Autelitano deve andare prosciolto dalle singole accuse per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti. E poiché egli, con ordinanza del Giudice Istruttore in data u.12.1928 è stato già scarcerato perché sono venuti a mancare gli elementi che legittimassero il suo stato di detenzione, non resta che ordinare che egli sia lasciato definitivamente in libertà.

P. Q. M.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313, la Commissione Istruttoria, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Autelitano Francesco in ordine ai reati ascrittigli per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti, ed ordina che egli sia lasciato definitivamente in libertà. Roma, 4.r.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE ))ALLA COM~!ISSIONE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 3

Reg. Gcn. n. 646/1928

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Martelanc Vladimiro, nato il 20.7.1900 a Longera (Trieste), maestro; Cibic Francesco, nato il 12.9.1888 a Trieste, maestro; Gruden Giovanni, nato il 19.10. 1899 a Sgonico (Trieste), rappresentante.

11\i PUT ATI

Del delitto di cui all'art. 2 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008, in relazione all'art. 152 C.P. ed all'art. 1 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso atti di_ distruzione di edifici pubblici appiccando, nella notte dal 28 al 29.8.1928 m Prosecco, il fuoco al Ricreatorio della Lega Nazionale con pericolo alle persone ed all'abitato.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

_Letti gli atti process_uali e la requisi~or!a del. P.~. che _ch~ed; d~ch_iararsi non luogo a procedimento pen~le nei ~i~ua~~l cl~ M~~telcmc ~ l~d11mr~ e di Gruden Giovanni per insufficienza d1 mdizi di rena, e ne1 nguard1 di Cibic Francesco per non aver commesso il fatto, ordinand? altres~ .che gli atti del processo, portante il n. 646 Reg. <?~n. del 19:~' siano_ umti al processo n. 580 del detto Reg. Gen. che trovasi m corso d 1struttona.


410

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue: Con rapporto in data 30.8.1928 l'Anna dei Carabinieri Reali di Pros~cco (Trieste) informava la R. Procura di Trieste che verso le 4 del mat-. t1no del 29 agosto si era sviluppato un violento incendio nel locale adibito a Ricreatorio della Lega Nazionale di Prosecco, distruo-gendolo ed arrecando un danno di circa lire 40.000, coperto da assict~razione presso la <<Fondiaria». Il brigadiere Fabbruzzo, Comandante la Stazione dei CC.RR. di Prosecco, appen~ eb~e -~otizia dell'incendio si recò sul posto con i pochi militi c~e aveva d1sp~111b1Ii per provvedere alle operazioni di spegnimento e per ~h. accertamenti 1el caso; ed ha constatato che la porta di accesso del lato s~mstro de~ fabbri~ato trovavasi aperta, e la serratura presentava tracce di vtolenza; s1 accerto che la porta suddetta la sera precedente verso le ore r8 era . s_tata chiusa ~ chiave in presenza ciel direttore scolastico e del segretario politico ciel FaSCio locale, signor Polonio, e perciò si ebbe il convincimento · che trattavasi di incendio doloso. Ad avvalorare tale convincimento veniva ricordato che nella stessa località si erano verificati nel periodo di pochi mesi altri due incendi in danno d~ll'A_mministrazione scolastica di Prosecco. Infatti il 28.12.1927 un incendio distruggeva l'ala destra del Dopolavoro della Lega Nazionale ed il 9+ 1928 un altro incendio distruggeva l'edificio scolastico di Prosecco che trovasi a poca distanza dall'edificio adibito a Ricreatorio della LeO'a Nazionale. b Messo in rapporto il fatto del 29 agosto con i precedenti incendi e con altri .fatti va_ndali~i compiuti negli ultimi tempi, in danno di Istituti culturali ed ass1stenz1ali del Regime, si è avuta la convinzione che trattasi di incendio doloso e per motivi politici. Iniziate le indagini per identificare gli autori dell'incendio, i sospetti cadder~ su tal~ Martelanc Vladimiro appartenente a famiglia di sentimenti slavofili, la cm casa dista una decina di metri dal Ricreatorio Nazionale distrutto dal fuoco. Si è ritenuto che l'avversione della famiglia Martelanc verso l'Italia si fosse acuita per il fatto che quasi tutti i componenti di essa sono stati esonerati dai rispettivi posti d'insegnamento e per il fatto che ad essi, alcuni mesi avanti, era stato intimato di abbandonare la casa ove abitano dovendo la stessa servire per alloggio dei maestri di Prosecco. Il Vladimiro Martclanc sebbene fosse insegnante nelle scuole elementari di Budanic (Gorizia), pure la notte dell'incendio trovavasi nella casa paterna a Prosecco, ove era solito recarsi spesso eia Budanic servendosi di una motocicletta.

SECO:-;!DA PARTE :

SEKTENZl', PRON UNCIATE Di\l,LA CCMMISSl01'E 1snun"l'ORIA

4I

I

Altri individui indiziati per i loro sentimenti slavofili ed antinazionali erano il maestro elementare Cibic Francesco dimorante ad Opicina il quale era stato esonerato dall'impiego e dopo l'esonero si era dato all'insegnamento nella scuola privata allogena di S. Giacomo; e l'ex ferroviere esonerato Gruden Giova1mi dimorante a Postumia ed in atto rappresentante della fabbrica di birra << Puntigam )>; costoro risultavano in rapporti di amicizia con l'altro indiziato Vladimiro Martelanc. Ad avvalorare i sospetti sul Martelanc si è aggiunta la circostanza emersa durante le indagini che il custode del locale incendiato, tale Scherbitz, la sera del 28 agosto aveva dovuto recarsi a Trieste, e poiché egli pernottava in un locale adiacente alla casa di Martelanc il suo allontanamento poteva soltanto essere noto alla famiglia Martelanc. Si ritiene che il Vladimiro Martelanc, in seguito a concerto ·con il Cibic e con il Gruden, fosse l'autore materiale dell'incendio perché gli riusciva facile di scavalcare il piccolo muro che esiste nell'orto retrostante alla di lui abitazione, ed immettersi così nel recinto del Ricreatorio. Fu anche rilevato il contegno tenuto durante l'incendio dal Vladimiro Martelanc, il quale malgrado si trovasse vicino al luogo dell'incendio, non si fece vedere sul posto dove le fiamme imperversavano. Dalle indagini è risultato che il Gruden era già sorvegliato dalla polizia perché era accusato di aver manifestato fin dai primi di agosto l'intenzione d'incendiare la scuola del Comune di Sgonico per rappresaglia contro le Autorità italiane. Che la sera del 27 agosto era stata notata la sua presenza a Prosecco, ma non si era potuto accertare se avesse avvicinato Vladimiro Martelanc. Nel corso delle indagini è anche risultato che erano state fatte pressioni al segretario politico, signor Polonio, perché nella ricostruzione dell'edificio rimasto distrutto dall'incendio del dicembre 1927, assumesse personale di Prosecco, anziché forestieri. Il signor Polonio, interrogato, aveva infatti dichiarato di essere stato avvicinato, nei primi di maggio 1928, dal capo - muratore Pertot il quale con tono imperativo gli aveva detto che la ricostruzione della scuola popolare incendiatasi il 9-4-1928 doveva essere ricostruita da una impresa di Prosecco e con mano d'opera pure locale; e che il 26 agosto era stato avvicinato dal muratore Regent Francesco, il quale gli aveva eletto, a nome del Pertot, che la mpano d'opera phe; _la ricostruzione del Dopolavoro doveva essere assunta in rosecco pere e 1 muratori paesani erano malcon tenti per il fatto che erano stati assunti operai forestieri. Nello esporre questi fatti, l'Arma denunziante faceva osservare che è da escludere ogni responsabilità dei muratori suddetti nell'ultimo incendio, perché il loro risentimento è di epoca recente e non esisteva allorché furono consumati i due precedenti incendi.


TRIBUNALE SPECI,\LE PER LA ))J l'ESA DELLO STATO

In esito alle indagini dell'Autorità di P.S. i tre indiziati: Martelanc Vladimiro, Cibic Francesco e Gruden Giovanni, ven ivano denunziati in stato di arresto ali' Autorità Giudiziaria. Nella perquisizione passata in casa del Vladimiro Martelanc venivano trovati vari- documenti s~ritti in lingua slovena, dai quali appare come il detto Martelanc esplicasse opera di propaganda slovena (Vol. 1°, f. 44 e 54). I tre suddetti individui furono quindi sottoposti a procedimento penale per il reato che è loro ascritto in rubrica. Le risultanze dell'istruttoria sono state tali che il Giudice Istruttore in data 23.10.1928, su conforme richiesta del P .M., ha ritenuto opportun; ordinare la scarcerazione dei tre suddetti individui perché erano venuti a mancare indizi sufficienti della loro colpabilità (Vol. 1°, f. 77). . In:'ero ?ei ri_guardi ~i Martelanc Vladimiro si è detto che egli è di sp1ccat1 sent1ment1 slavofili e che per strana coincidenza egli si è trovato a Prosecco tanto nella notte .i n cui si verificò l'incendio, quanto il 9 aprile quando si verificò l'incendio della scuola comunale, mentre eo-li risiede a Budanic, dove è insegnante; ed infine che essendo la sua casa bin Prosecco vicina allo stabile incendiato egli poteva sapere che proprio quella notte lo stabile era incustodito (Vol. 4", f. 16). Si osserva, d'altra parte, che è anche risultato che il Martelanc Vladimiro soleva recarsi spe~so in motocicletta da Budanic a Prosecco per pernottare nella casa paterna; e dalla deposizione della donna di servizio Rodizza Paola (Voi. 4°, f. 19) risulta che quella notte il Vladimiro, coricatosi verso le ore 23, s.i è alzato dopo che fu dato l'allarme per l'incendio. Inoltre è da considerare che essendo la sua casa attigua all'edificio incendiato, la sola preoccupazione che l'incendio, assumendo vaste proporzioni avesse - ' pot~lto mettere in pericolo la propria casa, lo avrebbe distolto dal proposito , delittuoso, se lo avesse concepito. . . Lo stesso Commissario di P.S. Valardi ha dichiarato nella sua depos1z10ne (Voi. 4°, f. 44) che fatti concreti per affermare che effettivamente il Martelanc sia stato l'autore materiale dell'incendio non può addurre. Nel contrasto quindi di queste risultanze non si può né affen~are né escludere la colpevolezza di Martelanc Vladimiro. Nei .riguardi del Gruden le circostanze a suo carico sono che anche egli è di sentimenti slavofili; che è stato esonerato dall'impiego di ferroviere e quindi avrebbe motivi di risentimento verso il Regime; che il uiorno prima dell'incendio sarebbe stato visto a Prosecco soffermarsi in vari esercizi pubblici per consumare delle bibite. E' risultato però che egli, nella notte dell 'incendio, si trovava a Postumia nell'Albergo Burghen, e la stessa Autori tà denunziante ha dichiarato di avere accertato che e bcrli ' ritiratosi verso le ore 23, non è più uscito sino alle ore 8,30 del mattino. Questa cir-

SECONDA PARTE :

SEKTENZE PRONU::-SCIATE DAl.l,A COM111SSIOJ\'E IST RUTTORIA

costanza è stata confermata in periodo istruttorio da vari testimoni e cioè: da Buro-hen Maria (Voi. 4°, f. 23), da Zignan Giuseppina (f. 24) e da Kapelì Giovan~a (f. 27). L'Arma suddetta ha inoltre dichiarato che dalle indagini esperite non si è potuto accertare se il Gruden, il giorno 27 agosto, siasi incontrato in Prosecco con Martelanc Vladimiro. Vi sono poi altri testimoni che danno buone informazioni sui sentimenti politici del Gruden come il teste Marcich, Podestà di Sciano (Vol. 4°, f. 18), Galanti, capostazione di Postumia (Vol. 4°, f. 26), ed il teste Pizzone (Vol. 4°, f. 31). Pertanto, come per il Martelanc, anche per il Gruden non si hanno elementi certi di colpevolezza, ed entrambi devono essere prosciolti dal1'accusa per insufficienza di prove. Nei riguardi del Cibic, gli elementi che lo hanno indiziato quale sospetto autore o partecipe del fatto criminoso, sono i suoi sentimenti slavofili, l'essere stato esonerato dall'impiego d'insegnante a Basovizza, e l'avere avuto rapporti di stretta amicizia con Martelanc Vladimiro. Egli, nel suo interrogatorio, ha dichiarato di non aver ragione di risentimento verso il Regime, e che il suo collocamento a riposo ha avuto luogo il 1°.10.1927, in seguito a sua domanda perché non gli fu concesso il trasferimento a Trieste dove aspirava di andare per essere più a contatto con elementi italiani. Che da quell'epoca si stabilì in Opicina presso suo. suocero. Che da circa 20 anni è assente da Prosecco, ed in questo lungo periodo raramente vi si è recato rimanendovi per qualche giorno. Che conosce il Gruden, ma con costui non ha altri rapporti che di semplice saluto. Ha soggiunto che egli il giorno 28 agosto non si è allontanato da Opicina dove risiede e .cl:e verso le ore 22 si è recato con i due suoi figli e con la donna di servlZlo nella frazione Brame, con l'automobile di tal Calvi, facendo ritorno ad Opicina verso le ore 23. Queste circostanze, dette dal Cibic a sua discolpa, sono state confermate da vari testimoni. Infatti il teste Fontanot, maestro elementare a Trebiciano, ha dichiarato che il Cibic, in seguito all'esonero dei maestri slavi, chiese di andare in pensione e più volte aveva detto a lui che avrebbe desiderato di ottenere un posto d'insegnamento a Trieste per essere meglio a contatto con elementi italiani ed apprendere così meglio la lingua. Ha soggiunto, il detto testimone, che il Cibic non è uomo da occuparsi di politica, e diverse volte espresse il desiderio di iscriversi al Fascio. Che la mattina del 29 agosto, verso le ore ro,30, egli lo incontrò in Opicina, e fu proprio lui ad informare il Cibic dell'incendio verificatosi in Prosecco; ed a tale notizia il detto Cibic ebbe parole di sdegno per l'accaduto. Il teste Cok Andrea, direttore della scuola di San Giacomo, ha dichiarato di avere incaricato il Cibic d'impartire ai ragazzi lezioni di storia italiana, e che anche la mattina del 29 agosto ebbe occasione di vedere il Cibic a scuola.


TRIBUNALE Sl'ECI,\ LE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECO:-lDA PARTE:

Il teste Calvi ha confermato la circostanza di avere egli accompagnato il Cibic ed i suoi due bambini con la propria automobile da Opicina a Brame, e di averli poi riportati la sera stessa ad Opicina. In base a tali risultanze devesi ritenere che il Cibic non ha commesso né preso parte alcuna al fatto criminoso che gli è stato attribuito, e che perciò deve essere prosciolto dall 'accusa con la più ampia forma di assoluzione. Ritenuto che i tre suddetti imputati, essendo già stati scarcerati con ordinanza del Giudice Istruttore in data 23.10.r928 (Vol. 1°, f. 77) devono, in conseguenza del proscioglimento, essere lasciati definitivamente in libertà e sciolti dal vincolo cui sono stati sottoposti con l'ordinanza suddetta. Ritenuto che fin dalle prime indagini è apparso evidente che l'incendio sviluppatosi il 29 agosto al Ricreatorio della Lega Nazionale di Prosecco ha relazione con i precedenti incendi e con altri atti vandalici verificatisi nella stessa zona e determinati da moventi politici, per i quali è in corso d'istruttoria un procedimento a carico d'ignoti distinto con il n. 580 del Reg. Gen. 1928. Che per effetto dell'assoluzione del Martelanc, del Gruden e del Cibic, rimangono ancora ignoti gli autori dell'incendio verificatosi il 29 agosto in Prosecco, e perciò è il caso di ordinare la restituzione degli atti di questo processo all'Ufficio d'Istruzione per la unione al processo n. 580 Reg. Gen. ciel 1928 e per il di più da praticarsi. P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 42i C.P. Esercito e

2

del R.D.

13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Martelanc Vladimiro e di Gruden Giovanni perché non risultano sufficienti indizi di reità a loro carico; e nei riguardi di Cibic Francesco perché non ha commesso il fatto né vi ha preso parte. Ordina che i suddetti individui siano lasciati definitivamente in libertà e siano sciolti dal vincolo a cui sono stati sottoposti con l'ordinanza del Signor Giudice Istruttore in data 23. IO. 1928. Ordina infine che gli atti processuali siano restituiti all'Ufficio d'Istruzione per l'unione al processo contro ignoti distinto col n. 580 del Reg. Gen. 1928 e per il di più da praticarsi. Roma, 9.1.I929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COM~CISSIOKE I STRUTTORI/\

Nota . - Il procedimento contro ignoti registrato con il n. 580 del Reg. Gen. 1928 venne successivamente abbinato ad altri procedimenti relativi a fatti di~etti a sottoporre la Regione della Venezia Giulia al dominio straniero mediante insurrezione a mano armata, devastazioni, omicidi, attentati, ecc. (vedi sentenza del T.S.D.S. n. 29 del 5.9.1930 nel Vol. « Decisioni del T.S.D.S. del 1930 >> ).


SECONDA PARl'E : SENTE)IZ E PROKUNCIJ\TE D1\LL,\ CO~IM ISSIONE IS'rRUTTOR!A

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 344 / 1928

SENTENZA N . 5

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Padovan Rodolfo, nato il

IO. r.r896

a Trieste, meccanico, detenuto.

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, con notizie false sulle condizioni interne dello Stato, svolto attività nociva agli interessi nazionali, e più precisamente per aver risposto ad un connazionale che l'interrogava a Corfù, il 16+1928, chiedendogli notizie circa l'attentato di Milano: « E' opinione generale in Italia che l'attentato sia stato preparato dal Governo per abbattere la Monarchia ed istituire la Repubblica_, come. è_ sem~re st~to intenzione di Mussolini >> e « che gran parte degli Ufficiali dell Esercito sono contrari al Governo e costretti a mordere il freno; e che molti che dovrebbero essere confinati sono lasciati tranquilli, mentre si manda al confino gente che non fa danno >> .

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro Padov_an Rodolfo in ordine al reato a lui ascritto per insufficienza di prove, ordmando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dall'esame degli atti istruttori e dalla attenta lettura deo-li i~terrogatori dell'imputato, in perfetta antitesi con la testimoniale di stec1fìca accusa, si è potuto statuire.

41 7

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che il Regio Console d'Italia in Corfo, con nota n. 416 del 4 corrente, comunicava al Ministero dell'Interno che certo Peragallo, connazionale residente a Corfù, aveva denunciato il Padovan affermando che, trovandosi per caso il 17+1928, allo scalo di Corfù, assistette all'arrivo del piroscafo « Stella d'Italia >> ed allo sbarco del Comandante dal canotto - automobile del piroscafo stesso, che lo aveva condotto a terra. Desideroso, egli Peragallo, di avere notizie le pìù recenti sull'attentato di Milano, si avvicinò a tal uopo al motorista del canotto medesimo, persona alta, robusta, di cui ignorava il nome. Alle domande rivoltegli, il Padovan avrebbe risposto che: « E' opinione generale in Italia che l'attentato di Milano sia stato preparato dal Governo, per abbattere la Monarchia ed istituire la Repubblica, come è sempre stato intenzione di Mussolini >> e « che gran parte degli Ufficiali dell'Esercito sono contrari al Governo e còstretti a mordere il freno; e che molti che dovrebbero essere confinati sono lasciati tranquilli, mentre si manda al confino gente che non fa danno>> aggiungendo di << essere fascista dalla prima ora >>. Il Padovan fu arrestato e contro di lui si è iniziata la procedura penale per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 5 della legge 25.11.1926,

n. 2008. Tranne la testimoniale del Peragallo, nessun altro era possibile sentire a carico dell'imputato; e nessuno poi poteva precisare che il colloquio era avvenuto fra il Peragallo ed il Padovan, perché il Padovan non era persona conosciuta da residenti a Corfù. In corso istruttorio si sarebbe dovuto sentire direttamente il Peragallo, la cui deposizione invece era stata raccolta solo dalle Autorità consolari italiane residenti a Corfù, e dal confronto Padovan - Pèragallo sarebbe scaturita, in modo non equivoco, la prova dell'accusa. Non del tutto specifici e chiaramente definiti furono gli elementi di riconoscimento forniti dal Peragallo, e quindi senza un vero e proprio accertamento << dell'ignoto individuo>> che il 17.4.1928 aveva parlato con l'unico teste a carico dell'imputato, sarebbe stato impossibile il rinvio a giudizio di Padovan. Con nota del 19.11.1928, il Regio Console italiano di Corfù comunicava che il Peragallo ebbe a morire il 18.n .1928: di guisa che vengono a mancare gli elementi sufficienti, necessari per stabilire se o meno l'imputato possa essere lo << sconosciuto >> che, parlando col Peragallo, ebbe a rendersi colpevole del reato ascrittogli. Pertanto il Collegio, vagliate tutte le emergenze istruttorie e tenuto anche presente che il Padovan, ex suddito austriaco, fu di sentimenti italiani, per cui potrebbe anche darsi che egli sia vittima di un « qui pro quo >> è d'avviso che debbasi dichiarare il non luogo a procedere penalmente per 27. -

u.s.


TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

insufficienza di prove: ordinandosi la immediata scarcerazione se egli non è detenuto per altra causa . P. Q. M.

Visti gli art. 5 della legge 25.n. 1926, n. 2008; 2 d~l R.D. 13.3.1927'. n . 313; 421 C.P. Esercito, dichiara il non iuogo a procedimento penale _nei rio-uardi del Padovan per insufficienza di prove in ordine al reato ascrittogli: ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

SECOKDA PARTE : SENTE1'ZE PRONl.i!'.ClATE DALLA COM~11ss10::--E ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 8

Reg. Gen. n. 618/ 1928

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Roma, 16.1.1929 - Anno VII. SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nel procedimento penale contro : Calafati Giuseppe, nato il 12.8.1872 a Massafra (Taranto), barbiere.

IMPUTATO

1) del delitto di cui all'art. 4 u.p. dell a legge 25. n .1926, n. 2008, per avere, mediante cartoline postali spedite tra il 24 ottobre cd il 7.rr.1928 e dirette a persone diverse, fatto propaganda del Partito Comunista; 2) del delitto di cui all'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso il Capo del Governo. In Massafra, epoca anzicennata.

I~ CAYiERA DI CO~S1GLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare non farsi luogo a procedimento penale nei riguardi del Calafati Giuseppe per quanto attiene al 1 ° capo d 'imputazione, per inesistenza di reato; ed ordinare invece la restituzione degli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Bari per quanto di sua competenza intorno al 2 ° capo d'imputazione, nonché allo stato di detenzione dell'imputato medesimo. Considerato che dalla lettura degli atti processu ali, e particolarmente dall'esame delle cartoline postali incriminate, si è statuito .


420

TR!llUN1\LE SPliCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che la Questura di Taranto aveva trasmesso a quella di Bari, per le necessarie indagini investigative, delle cartoline postali dirette in quest'ultima città dall'imputato a persone di sua conoscenza ed al Regio Prefetto, scrivendovi frasi offensive contro S.E. il Capo del Governo e ritenute altresì di propaganda sovversiva. Però siccome nella fattispecie non si vengono a ravvisare gli estremi obiettivi e soggettivi costituenti la configurazione giuridica del reato previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge speciale 25.11.1926, n. 2008, ma solo si sono integrati gli elementi atti a caratterìzzare il delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n . 2263. Poiché dovendosi dichiarare il non luogo a procedere per inesistenza di reato in ordine al reato di propaganda sovversiva, viene a mancare la ragione di comunione sancita dall'art. 8 della legge 12.12.1926, n. 2062, e quindi non potendosi conservare la competenza di questo Tribunale Speciale per giudicare il Calafati del reato cli offese al Capo del Governo, necessita ritornare gli atti alla Autorità Giudiziaria ordinaria in quanto viene investita della cognizione ciel detto reato. Poiché devesi ordinare che gli atti siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Penale di Bari.

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMlSStoNE ISTRUTTORI A

421

SENTENZA N. 9

Reg. Gen. n. 18/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Roic Pietro, nato il 27.6.1873 a Rifembergo (Gorizia); Fabian Luigia, nata 1'8.7-1875 a Rifembergo (Gorizia). IMPUTATI

P. Q. M.

Visti gli art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. r2.r2.r926, n . 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara il non luogo a procedimento penale per inesistenza di reato in ordine al reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.n.1926, n. 2008, ascritto al Calafati Giuseppe: ordinando che vengano trasferiti gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il T ribunale Civile e Penale di Bari, per quanto di sua competenza intorno al 2° capo d'imputazione, nonché allo stato di detenzione dell'imputato. Roma, 17.1.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

1) di offese al Capo del Governo e cli apologia di delitto a senso degli art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, e 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Aurisina (Trieste) nel dicembre 1927, nella occasione che il proprio figlio Stanislao fissava ad una parete della sua stanza l'effigie di S.E. Mussolini, il Roic Pietro, strappandogliela di mano, detto: « Cosa vuoi esporre questa roba, vacci piuttosto al cesso! >>; e la Fabian Luigia, quasi contemporaneamente, sputando contro la detta effigie, soggiunto: « Così si fa con questa porcheria! )) ; 2) inoltre per avere, in Aurisina, verso la metà del 1927 ed alla presenza di altre persone, il Roic detto che: « S.E. Mussolini ha la faccia di maschera e che bisogna ucciderlo perché ha istituito le camicie nere>>. E la di lui moglie Fabian detto che: « S.E. Mussolini ha la faccia di rospo e di scimmiotto e che fino a quando non sarà ucciso le cose non andranno bene >> . Omissis P. Q. 11.

Nota. - Il Tribunale di Bari, con sentenza pronunziata il 19.4.1929, assolve, per insufficienza di prove, il Calafati dal reato addebitatogli.

Visti gli art. 2 - 6 del R.D. 13.3.1927, n . .313, su conforme parere del P.M., ordina che gli atti relativi al procedimento penale a carie-o di Roic


422

SECONDI\ PARTE : SENT ENZE PRONUNCIATE D:\LL;\ COM1'l1SSI0:'-E f Sl'RUTl'ORIA

TRUl Ul\ALE SPECIALE PllR L1\ DIFESA DELLO STATO

Pietro e Fabian Luigia siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Trieste perchĂŠ il giudizio si svolga con le norme penali comuni. Roma, 22.r.1929 - Anno VII. in

Per la migliore comprensione da parte dei lettori vengono pubblicate, 9rdine successivo:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. a) le sentenze n. ro - 10 / A - ro / B - ro / C emesse dalla Commissione Istruttoria il 23.r.1929; Nota . - La Sezione di Accusa di Trieste, con sentenza del 13+1929, dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Roic Pietro e Fabian Luigia.

b) l'estratto della sentenza n. 12 emessa dalla Commissione Istruttoria il 29.1.1929 nei confronti di Boccalari Antimo; c) l'ordinanza n. 38 e la sentenza n. 25 emesse dalla Commissione Istruttoria - sempre nei confronti di Boccalari Antimo - il 15-4-1929 e il 2 3+ 1 933;

d) le sentenze n. 35, 36 e 37 pronunciate dal T.S.D.S. nell'anno 1931 nei confronti di Testa Giuseppe, Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Bruneri Oreste, Sarchi Giuseppe, Oggioni Francesco, Porta Giuseppe (sent. n. 35), Bosi Gottardo, Caminata Giovanni, Salvaterra Ulisse (sent. n. 36), Tranquilli Romolo (sent. n. 37). T rattasi, tra l'altro, di decisioni relative agli accertamenti compmt1 per individuare coloro che il 12+1928, al duplice scopo di attentare alla vita di S.M. il Re e di portare la strage tra i presenti, fecero esplodere una bomba a orologeria collocata nell'interno della base di un fanale sito nel Piazzale Giulio Cesare a Milano, cagionando la morte di 20 persone e il ferimento di 23 (vedi Tomo terzo delle ÂŤ Decisioni emesse nel 1928 >> , Nota 2 a pag. 1345, Indici).


TRIBUNALE SPECI ALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 1O

Reg. Gen. n. 187/1928

SECO:-.IDA PARTE: SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COM~!ISSl01'E IS1'RUTT(ll\IA

Caminata Giovanni, nato il 28.10.1899 a Propata (Genova), tramviere; Grandi Francesco, nato 1'8.8.1893 a Bonemerse (Cremona) ;

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Salvaterra Ulisse, nato il 24-4-1884 a Cerese (Mantova), oste.

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; IMPUTATI

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Testa Giuseppe, nato il 6.6.1902 a Bergamo, salumiere; Lodovichetti Augusto, nato il 26. 1, 1900 a Venezia, muratore; Vacchieri Ettore, nato il 19.5.1902 a Pcrosa (Torino), meccanico; Bruneri Oreste, nato il 19.3.1894 a Corte de' Cortesi (Cremona), muratore; Boccalari Antimo, nato il 13.4.1903 a Milano, meccanico;

I primi quindici e cioè: Testa, Lodovichetti, Vacchieri, Bruneri, Boccalari, Sarchi, Alberini, Oggioni, Porta, Tranquilli Romolo, T ranquilli Secondino, Colombo, Giani, Ghiringhelli e Bontemps: 1) del delitto previsto e punito dagli art. 63 C.P. e r legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, il 6-4-1928 in correità tra loro, praticato un fornello da mina sotto il ponticello sito al km 2,080 del tratto ferroviario Milano Rogoredo allo scopo di attentare alla vita di S.E. il Capo del Governo; 2) di altro delitto di cui alla predetta disposizione di legge, per avere, 9.4.1928, sempre in correità fra loro, collocato al km 205,926 del tratto il Milano - Piacenza, un ordigno esplosivo ad accensione elettrica, allo scopo di attentare alla vita di S.M. il Re e del Capo ciel Governo; 3) di altro simile delitto di cui alla stessa disposizione di legge, per avere in Milano, il 12.4.1928, in correità tra loro, al duplice scopo di attentare alla vita di S.M. il Re e di portare la strage tra gli astanti, fatto esplodere una bomba a tempo, collocata nell'interno della base di un fanale sito nel Piazzale Giulio Cesare, cagionando la morte di 20 persone e il ferimento di 23.

Sarchi Giuseppe, nato il 26-4-1904 a Montù Beccaria (Pavia), lattaio; Alberini Maria, nata il 5.3.1896 a Marmirolo (Reggio Emilia), casalinga; Oggioni Francesco, nato il 24.7.1902 a Samolaco (Sondrio), cantiniere; Porta Giuseppe, nato il 29.5.1896 a Vertemate (Como), tramviere; Tranquilli Romolo, nato il 23.5.1904 a Pescina (L'Aquila), tipografo; Tranquilli Secondino, nato il 1°.5.1900 a Pescina (L'Aquila), giornalista; Colombo Filippo, nato i1 22.8.1899 a Gallarate (Varese), guardia notturna; Giani Carlo, nato il 4.2.1897 a Monza (Milano), disegnatore; Ghiringhelli Angelo, nato il 17.1.1895 a Cardano (Varese), fattorino ; Bontemps Umberto, nato il 9-4-1884 a Massa Carrara; Bosi Gottardo, nato il 4-5.1882 a Trigolo (Cremona), tramviere;

Inoltre:

Il Testa, il Lodovichetti, il Vacchie.ri, il Bruneri, il Boccalari, l'Oggioni, il Sarchi, il Porta, l' Alberini, il Tranquilli Secondino ed il Tranquilli Romolo del delitto di ricostituzione del Partito Comunista ai sensi dell'art. 4 p.p. legge 25.11.1926, n. 2008; nonché del delitto di cospirazione ai sensi dell'art. 3 P·P· della legge stessa in relazione agli art. 120 - 252 C.P ..

Il Testa ed il Bruneri anche di correità m falso documento d'identità personale ai sensi degli art. 63 - 285 C.P .. Ed il Testa altresì di favoreggiamento in pro cli Bruneri, per aver aiutato costui a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità a seguito di mandato di cattura spiccato contro cli lui il 16.9.1927 per altro delitto di cospirazione (art. 225 C.P.) in relazione all'art. 3 della legge ripetuta. Il Vacchieri a sua volta di quadruplice delitto cli falso in carta d'identità e passaporto, art. 285 - 63 C.P.. .


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Tranquilli Romolo altresì dello stesso delitto di falso (art. 285 C.P.). Gli ultimi quattro, infine, e cioè: il Bosi, il Caminata, il Grandi ed il Salvaterra, del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Milano, preso parte alla ricostituzione del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M., m data 20.I2.r928, osserva.

SECONDA i'ARTE:

SI; NTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

42 7

In due fossi, prossimi a tale distanza, furono rin venuti interrati a loro volta, vari rotoli di filo simile e tre arnesi atti a scavare il terreno. T rattavasi, nell'insieme, di ordigno esplosivo funzionabile a distanza mercé corrente elettrica e capace di far saltare in aria i binari ed i treni che per avventura li percorressero nell'istante della voluta esplosione.

e) Alle ore IO del mattino r2 aprile stesso, mentre nel Piazzale Giulio Cesare di Milano la folla festante attendeva il sopraggiungere di S.M. il Re che conducevasi ad inaugurare la Fiera Campionaria, che in detta piazza aveva l'ingresso principale, avveniva, nell'interno di uno dei fanali a candelabro, una esplosione che determinava lo scoppio del rivestimento in ghisa del fanale stesso, le cui schegge, irradiatesi per circa 50 metri, produssero la morte di 20 persone, militari e civili, ed il ferimento di altre 23. Gli accertamenti processuali assodarono :

IN FATTO ED IN DIRITTO

a) Intorno alle ore r7 del 6+r928 veniva praticato sul muro di base del ponte ferroviario della linea Milano - Rogoredo, km 2,080, un fornello da mina profondo cm 15, ampio cm 40 x 40, il cui completamento fu interrotto dal sopraggiungere dei vigilanti la linea ferroviaria. Agli accertamenti che seguirono, il foro dimostrava capacità di essere destinato a ricevere ordigno esplodente carico di notevole quantità di esplosivo; e, corrispondente come era al binario di corsa dei treni di Milano verso Bologna, dava a dimostrare che l'uso della mina fosse diretto contro qualcuno di detti treni, dovendosi peraltro ammettere che la rovina dell'esplosione avrebbe travolto anche i binari contigui (vedasi perizia fascicolo VIII).

b) Verso le ore 8 del mattino successivo, giorno 9, dai vigili della linea ferroviaria Milano - Piacenza fu rinvenuto nascosto, alla profondità di qualche centimetro appena sottoterra e presso la rotaia sinistra della linea stessa (km 206), un complesso esplodente costituito da un sacchetto di tela ripieno di cariche di dinamite, in numero di cento, tra le quali era inserito altro sacchetto cui faceva capo un conduttore elettrico e che conteneva a sua volta cinque cariche di dinamite provviste ognuna di detonatore al fulminato di mercurio immerso in una massa composta cli 300 grammi di polvere nera da sparo e di cento capsule per cartucce da caccia, cariche di fulminato di mercurio; il conduttore elettrico era protetto ancora da una scatoletta cli latta e mentre i capi terminali di questa erano riuniti da finissima treccia cli metallo, quelli opposti venivano fuori sotto forma di doppio conduttore sotto piombo della lunghezza cli m 2,r5 unito ad un cordoncino telefonico per linee pesanti che per la lunghezza di ben 65 metri seguiva, a breve profondità nel terreno, normalmente la linea ferroviaria predetta.

- che causa determinante dello scoppio fu l'esplosione d'un complesso esplosivo introdotto nel basamento del fanale , provocata da mezzi meccanici a sistema di orologeria; - che l'introduzione del complesso esplosivo era avvenuta mediante apertura dello sportello esistente alla base ciel fanale candelabro; - che la confezione cleila m ina era dovuta a persona capace, se non addirittura competente, in materia di esplosivi, di elettricità, di orologeria; - che alla confezione stessa dovettero concorrere più persone, non essendo probabile che in una sola si trovassero raccolte le sopraddette svariate attitudini occorrenti; ~ che alcune parti dell'ordigno (detonatori, cartucce di dinamite, sottilissimo filo di platino avvolto a spirale per l'innesco elettrico) dimostravano probabile provenienza straniera;

- che non v'è dubbio che i tre crimini sopraelencati cost1tmssero la manifestazione di un programma terroristico diabolicamente concepito, tenacemente perseguito, ferocemente raggiunto, per fortuna, solo in parte. L'ambiente in cui l'opera si svolse, i punti presi di m ira, i giorni e le ore fissati per lo scoppio, sono elementi che escludono ogni equivoco sulle finalità immediate propostesi dai dinamitardi: colpire la Sacra Persona del Re nell'atto in cui il r2 aprile si accingeva a glorificare, dinanzi alla N azione ed al mondo intero, il lavoro del popolo italiano; colpire la Sacra Persona ciel Primo Ministro nell'atto in cui, adempiendo il suo dovere di Capo del Governo e Duce del Fascismo, si sarebbe dovuto trasferire da


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE : SE::-ITENZE PRONUNCIATE DALLA COM~l!SSIONE ISTRUTTORIA

Milano a Piacenza (per dove infatti partì alle ore 14 del giorno 9 medesimo aprile in cui ebbe luogo la scoperta della mina presso il binario di corsa del suo treno); seminare la strage tra gli astanti nell'una e nell'altra circostanza; gettare lo spavento ed il disordine tra le masse; colpire la Nazione nel fervore di opera e di fede che la unisce con rinnovata energia; attestare al mondo la vitalità della delinquenza internazionale. I dinamitardi non potevano, certamente, sperare che il popolo italiano si spaventasse per le nefande conseguenze dei crimini; crimini che, in sostanza, non servirono altro che a dimostrare una grande ferocia e l'inutilità della loro commissione per realizzare speranze infondate. Agli attentati, molteplici denunzie seguirono, a dimostrare il febbrile interessamento dell'Autorità politica per la scoperta dei rei, nel mentre, dal canto suo, l'Uffìcio di Istruzione del Tribunale Speciale procedeva agli accertamenti generici; ma se è tuttora ancora da attendersi che le indagini concretino nella loro pienezza la scoperta della diabolica trama, le cui file si stendono oltre i confini deJla Patria (vedi fase. XXIII), e pertanto ostacolano e ritardano la giusta repressione dell'atroce misfatto, che ha soffuso ancora una volta di sangue innocente e puro le vie del progresso nazionale, è opera altresì indispensabile di giustizia riconoscere che i denunziati finora non sono raggiunti da prove che autorizzino il permanere contro di loro della imputazione di delitti capitali, pur se responsabili risultano di altri delitti che alla disciplina ed alla Patria attentarono, ma diversi da quelli che formano oggetto del procedimento attuale. Pertanto fa d'uopo esaminare le singole denunce e provvedere nei riguardi di ciascuno.

e dal fatto che il Bruneri, già latitante, aveva nell'anno precedente prestato servizio da muratore nel macello, luogo prossimo al punto dell'attentato. Dai verbali annessi alla denuncia suddetta si rileva quanto segue: il Testa., tratto in arresto, affermò di essere iscritto al Partito Comunista e sostenne, in presenza del suo accusatore Oggioni, che era stato proprio lo stesso Oggioni Francesco (presentatogli dal Boccalari) a proporgli, circa due anni prima, la costituzione di un gruppo di affiliati al Partito, disposto a togliere dalla circolazione le spie del Partito Comunista, purché vi fosse stata la possibilità di ottenere passaporti che avessero consentito l'espatrio in caso di pericolo. Aggiunse di aver ricevuto da tal Augusto Lodovichetti somme destinate ad essere distribuite a titolo di Soccorso Rosso, e di aver ricevuto anche nel pomeriggio del 12 aprile, a mezzo dell'oste Ulisse Salvaterra, lire 500 italiane e 100 franchi di moneta svizzera: le prime destinate al soccorso· suddetto, le altre per riserva in caso di necessario pronto espatrio. Confermò di aver parlato la sera dell'n aprile con il Galletto, mentre era in compagnia di Giuseppe Porta, e di aver condotto entrambi ad incontrare il Lodovichetti col quale si svolse il colloquio circa la costituzione della squadra di difesa del Partito Comunista contro le proprie spie; ma escluse ogni altra affermazione del Galletto; ed in un successivo interrogatorio diclli~.irò di aver conosciuto ed aiutato il Bruneri nella sua latitanza, al solo fìne di soccorrerlo per ragioni di fede politica. Recisamente, in sostanza, negò ogni partecipazione agli attentati sopra descritti. Il Lodovichetti, dal canto suo, mentre sulle prime aveva negato di aver fornito denaro al Testa per il Soccorso Rosso, finì col riconoscere veritieri i detti del Testa in propo;ito poiché fu messo in confronto con costui; e dichiarò a sua volta di avere ricevuto il denaro (lire 500 italiane e 100 franchi svizzeri) da un individuo proveniente dall'estero, ma italiano, parlante dialetto piemontese, il quale gli aveva manifestato la necessità di una azione più energica del Partito Comunista mediante costituzione di squadre di azione. Aggiungeva che costui gli era stato presentato dal lattivendolo Sarchi Giuseppe e negava, recisamente, ogni partecipazione agli attentati. Tratto in arresto, il Sarchi confermò i detti del Lodovichetti nei riguardi del piemontese, che a sua volta venne identificato nella persona di Vacchieri Ettore il quale, tratto in arresto, ammise di essere corriere comunista, si dichiarò reduce da Parigi, confessò i suoi rapporti con il Lodovichetti, dimostrò di essere stato assente dall'Italia nei giorni degli attentati, e di essere giunto a Milano il giorno 14 aprile, affermandosi estraneo agli attentati. A sua volta tratto in arresto, il Bruneri Oreste confermò quanto il Testa aveva detto nei suoi confronti, ammettendo di far parte del gruppo comunista capeggiato da costui; e limitando a ciò la sua responsabilità. Arrestato altresì il Boccalari, dichiarò di conoscere sia il Testa che l'Oggioni, ma respinse la sua partecipazione alla orgamzzazione costituita dal Testa ed agli attentati.

I - Il 24 aprile la Regia Questura di Milano denunciava come responsabili di compartecipazione agli attentati i nominati Testa Giuseppe, Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarchi Giuseppe, Bruneri Oreste, Boccalari Antimo in base alle dichiarazioni di tale Oggioni Francesco, il quale a_veva affermato che il Testa aveva espresso, poco tempo innanzi, il propoSlto di costituire una squadra d'azione con finalità terroristiche che avrebbe dovuto violentemente eccitare le masse a portare sulle nuove direttive il Partito Comunista. Tale denuncia era confortata da un rapporto del Console Capo di Stato Maggiore dei reparti speciali della M.V.S.N. diretto il 20 aprile alla Regia Questura di Milano, nel quale si confermavano i detti dell'Oggioni con le rivelazioni di tal Benvenuto Galletto, intorno alla esecuzione degli attentati; giacché il Galletto dichiarava che aveva potuto ricevere dal Testa, fingendosi egli stesso comunista, la confidenza che la bomba scoppiata era stata portata entro un cesto di fìori sino alla Chiesa sita nel Piazzale Giulio Cesare dove era stata abbandonata 5 ore e poi collocata nella base del fanale;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDI\ PARTE : SENTENZE PRO)<UNCI ,\TE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

L'Autorità inquirente del Tribunale Speciale, procedendo in confronto dei suddetti arrestati, rilevando che dalle dichiarazion i del Galletto emergeva che la sera dell'II aprile una donna, tale Alberini Mari a, maritata Vaj , nel mentre il Galletto era fermo con il Testa, il Porta ed il Lodovichetti, era passata con un involto sul braccio sinistro e che, senza fermarsi, aveva detto: « Tutto bene, state tranquilli » od una frase simile, ordinò la cattura di costei: la quale, peraltro, tratta in arresto, negò recisamente il fatto. Procedeva in tal senso ì'istruttoria, quando il giorno 8 maggio il Console comandante la 24" Legione Carroccio esibì all'inquirente rapporto circostanziato sui legami che avvicinavano i denunziati sopraddetti, accusando però esplicitamente l'Oggioni Francesco di essere stato il primo organizzatore della squadra d 'azione, la quale avrebbe avuto l'incarico di attentare contro Autorità, caserme, carceri, ecc., ed adducençlo a prova uno scritto di pugno dell'Oggioni contenente norme della squadra d'azione da costituire (il quale scritto era stato ritirato dal teste Rini Salvatore, ex comunista, e da altro fiduciario dell'UPI col pretesto di farne copie scritte a macchina distruggendo l'originale), nonché una circostanziata storia dei rapporti corsi tra l'Oggioni, il Testa e gli altri sopraddetti individui, rilevati man mano che si svolgevano dai fiduciari di esso Comando, tali Rini, Micciché e Balestrieri. Tali informazioni, peraltro, si limitavano al periodo precedente al 17.3.1928. Fu così che il 9 maggio la Regia Questura di Milano procedeva all'arresto dell'Oggioni, in base al mandato di cattura del Giudice Istruttore, ed infine il 19 maggio la stessa Regia Questura procedeva altresì all'arresto del Porta Giuseppe in base alle risultanze dei primi arrestati. L'Oggioni, interrogato dall'Autorità inquirente, riconobbe di essere stato arrestato durante le ricerche degli attentatori del giorno 6 aprile e di essere stato subito dopo rilasciato; accusò il Testa di essere stato il promotore dell a squadra d'azione, ammise di avere, dal canto suo, redattone lo statuto, accusò il Micciché di aver proposto attentato contro la ferrovia per colpire il Primo Ministro, dichiarò di avere agito per conoscere i misteri del Partito Comunista assumendo la veste di fiduciario delle Autorità, e si disse estraneo del tutto agli attentati sopra ricordati. N on poté, peraltro, contestare il contenuto di una sua lettera diretta al Rini Salvatore e scritta immediatamente dopo la sua liberazione del giorno 8 aprile, da cui la sua intenzione di assumere la veste di confidente è manifestata in forma non equivoca e che ne spiega il carattere versipelle e fraudolento.

di corrispondente fa lsa tessera d'identità, dal pomeriggio del giorno 12 si aggirava nei dintorni (dopo essere sfuggito, mediante acrobatici salti, alla ricerca dei Reali Carabinieri di Brunate) in cerca di un valico per passare il confine. L'interna agitazione del Romolo Tranquilìi era così palese che la sua stessa fisionomia ed il disordine degli abiti e delle sue parole non poteva trarre nessuno in inganno. Arrestato e trovato in possesso, oltreché della falsa tessera d'identità, di documenti del Partito Comunista (lunga recente relazione scritta a macchina), confessò la sua partecipazione alla organizzazione comunista, descrisse minutamente la sua vita nomade e di recente combattuta tra gli istinti di probità e di obbedienza istillatigli da educazione cattolica e l'esempio del fratel lo di lui, Secondino, noto e pericoloso comunista, propagandista all'estero ed in Italia, profugo dalla Patria; narrò come soltanto dalla metà di marzo 1928, egli, operaio tipografo e linotipista presso l'Istituto degli artigianelli di Venezia, era stato assunto quale tipografo del Partito Comunista a seguito di visita che persona, di cui non volle indicare il nome, avevagli fatta in Venezia. Circa le cause del suo arrivo in Milano da Nervi (dove alloggiava) il giorno 12 e circa quelle della sua fuga, prima a Brunate e poi nella campagna di Como, null a seppe o volle dire, ma in posteriore memoriale scrisse l'andata a Milano ad un appuntamento che aveva con un comunista e la fuga da Milano nel pomeriggio dello stesso giorno per timore di essere ritenuto compartecipe dell'attentato del giorno 12, data la sua recente attività comunista. Alcuni appunti rudimentali topografici, rinvenutigli addosso, e che furono oggetto di perizia, risultarono, come egli aveva dichiarato, riproducenti in modo primitivo i luoghi in cui egli doveva avere colloqui con persone del Partito Comunista, relativamente alle sue funzioni. Avendo le indagini assodato che il Romolo Tranquilli dovette la sua iscrizione nel Partito Comunista e la sua assunzione a tipografo per lavori di stampa di Partito, all'intervento di suo fratello Secondino, profuo-o dall'Italia, vivente all'estero per fini e con i mezzi di propaganda co1~unista internazionale, ed avendo, altresì, raccolto da più fonti che esso Secondino si era recato prima a Venezia, poi a Genova, indi a Milano in tempi prossimi agli attentati, l'Ufficio Inquirente procedette con mandato di cattura anche nei confronti di esso Secondino Tranquilli, per le stesse imputazioni che gravavano contro il fratello Romolo. Il mandato, però, è rimasto senza effetto per la latitanza del catturando.

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II - Il 13+1928 nel territorio di Como fu fermato dai militi della M.V.S.N ., e posto a disposizione della Regia Questura, che a sua volta lo denunciò al Procuratore Generale del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, Tranquilli Romolo che, sotto il falso nome di Zuppi Igino, munito

III - Il r5 aprile i Reali Carabinieri di Varese denunciavano, come compartecipi alla esecuzione della strage del giorno 12, Colombo Filippo e suo cognato Giani Carlo. Il primo di costoro, ana_rc.hico già prosciolto dal procedimento penale del 1921 per la strage ciel Diana, era, dal febbraio 1928, rientrato in Italia


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TRinUNAL E SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

perché espulso dalla Repubblica del Panama per propaganda comunista, ed aveva preso alloggio presso ii cognato Gia1ù in Gallarate, dove aveva vissuto · ozioso sino al 13 aprile. La denuncia spiegava che, essendosi provveduto dai militi della M.V.S.N. a perquisizione della casa del Giani la notte del 13 aprile, era stato rinvenuto, tra altri giornali politici illustrati . conservati dal Giani medesimo, parte di un numero del « Corriere della Sera>> del 6.3.1928, recante, tracciata in lapis, la parola « agire >> scritta di sopra di una freccia, anche tracciata in lapis, la quale, partendo dal titolo di stampa << La Fiera - Esposizione inaugurata dal Re >> e congiungendosi con le alette alla suddetta parola « agire >> dimostrava l'intenzione di chi aveva scritto la parola stessa di porla in relazione con l'avvenimento preannunciato dal giornale. Aggiungeva la denuncia stessa che quantunque il Colombo avesse confessato di aver scritto la parola « agire >> perché intenzionato, infatti, di attentare alla vita di S.M. il Re nell'occasione sopra ripetuta, pure all'esame obiettivo della scrittura dovevasi ritenere che la mano che l'aveva tracciata non fosse del Colombo, sembrando invece essere quella del Giani, il quale·, dal canto suo, aveva riconosciuto che la parte del giornale stesso gli apparteneva, pur negando di essere autore dello scritto. A conforto della denuncia si esponevano le seguenti circostanze: l'avere il giorno 12 aprile il Colombo acquistato verso le ore 11 del mattino il giornale « Corriere della Sera>> che invece era quotidianamente acquistato dal Giani; l'essere detto Colombo in possesso di una bicicletta con la quale gli era possibile recarsi da Gallarate in Milano e rientrare in Gallarate senza richiamare l'attenzione di alcuno; l'avere il Giani taciuto alle ore 12 del giorno 12 in famiglia di avere appreso la notizia avvenuta alle ore ro e che a lui risultava conosciuta per averla appresa da altre persone in Gallarate. Addì 2 8 aprile, poi, i Reali Carabinieri di quest'ultima città denunciavano, in stato di arresto, tale Angelo Ghiringhelli perché risultava professare idee anarchiche ed amico del Colombo Filippo col quale si era incontrato qualche giorno prima delle Feste Pasquali (8 aprile), avendogli il Colombo fatto visita in casa propria dove aveva anche desinato. L'istruttoria promossa -ne( confronti dei tre non raccolse ulteriori circostanze di fatto che confortassero le suesposte denunce. Emerse solo che il Colombo Filippo, rientrato in Italia aveva iniziato pratiche, nel mese di febbraio 1928, a mezzo di un proprio legale, per ottenere la restituzione della somma di circa lire 90.000 (novantamila) che, egli diceva, gli erano state sequestrate in Bogotà (Columbia) all'atto del suo imbarco per il rimp.atrio. In quanto allo scritto rinvenuto sul « Corriere della Sera>> del 6 marzo, il Colombo dichiarò di avere dato le r iferite risposte denunciate, per evitare maltrattamenti, mentre egli, in effetti, ignorava del tutto l'esistenza del giornale e dello scritto.

SECO>IDA PARTE: SEKTENZE PRONUNCIATE !)ALLA C0MMISSl01''E ISTRUTTORIA

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Il Giani (che riconobbe appartenergli il giornale perché vi aveva scritto in precedenza alcune cifre che tuttora vi si riscontrano), dal canto suo, ribadì la sua estraneità allo scritto della parola « agire» . La perizia, in atti, conclude di non aver sufficienti elementi per poter emettere- un giudizio, pur ammettendo che tra la calligrafia del Colombo e quella del Giani il tracciato incriminato sembra maggiormente avvicinarsi più a questa che a quella. Circa la somma reclamata dal Colombo, e mentre informazioni consolari escludono che egli sia stato, come disse sulle prime, intestatario di un vaglia bancario corrispondente alla anzidetta somma, il Colombo stesso h a poi ripetutamente dichiarato di avere mentito nell'iniziare le pratiche del ricupero, e di aver mentito al solo scopo di ingannare i suoi familiari e nascondere ad essi che era stato espulso dall'America e rimpatriato privo di ogni mezzo di sussistenza. Del resto il Colombo, che dal giorno del suo rientro in Italia fu sottoposto a continua vigilanza della P.S., fu sempre trovato a posto ogni qualvolta dalle preposte Autorità fu ricercato e di tutti i suoi movimenti ha fornito verosimili giustificazioni. Il Ghiringhelli, per conto suo, proclamando come gli altri la sua innocenza, spiegò che la visita del Colombo mirava soltanto a metterlo in rapporti con lui p,er la vendita di palle di legno pel gioco delle bocce, circostanza della quale, in effetti, il Giani aveva in precedenza fatto cenno ai soli den uncianti nel narrare il tenore di vita del cognato Colombo, tenuto presso di lui. IV - Il 15 dello stesso aprile, con separato rapporto, la Regia Questura di Milano denunciava al Procuratore Generale, in stato di arresto, tale Umberto Bontemps perché la sera dell' II dello stesso mese, verso le ore 21, parlando con tal Della Vedova M ichele, aveva detto a costui di conoscere la scoperta fatta dell'attentato sulla via ferroviaria Milano - Piacenza nel giorno 9, ed aggiunse che l'indomani, all'arrivo di S.M. il Re in Milano, si sarebbe finita anche con lui. N ull'altro era emerso a carico di costui; senonché il Bontemps Umberto, contestando vivamente l'asserzione del Della Vedova, ha negato di avergli fatto alcun cenno di quanto sarebbe accaduto il giorno 12 aprile; ha ammesso invece di avergli parlato dell'attentato ferroviario del giorno 9 per averlo saputo da tal Busca Antonio. Ha dato poi ampia certezza di sé e dei suoi precedenti e si è proclamato del tutto estraneo ai Partiti sovversivi. Durante l'istruttoria il Della Vedova confermò quanto spontaneamente aveva narrato alla Regia Questura e che aveva condotto all'arresto del J3ontemps, pur dimostrando di non ricordare con precisione le parole pronunciate da costui che, in ogni modo, dovettero essere tali da non impressionare vivamente il Della Vedova se non dopo l'avvenuta strage (prima infatti egli

28. - U.S .


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T RIBU NALE SPECIALE PER LA nlfESA DELLO STATO

SECONDA PART E:

non aveva creduto d'informare l'Autorità dell'incontro col Bontemps). Anzi, esso Della Vedova aggiunse di aver riscontrato che il Bontemps, il giorno successivo alla strage, aveva tolto i baffi che nella sera del! 'incontro portava all'americana, la quale circostanza però fu ampiamente dimostrata non vera.

Dopo i fatti esposti m narrativa, s1 esammano ora le pos1z10m processuali degli imputati. 1° - Le indagini processuali hanno tolto ogni serietà di base al sospetto che gli attentati del 6, 9 e 12 aprile fossero dovuti all'opera del Testa, dcll'Oggioni e dei loro compagni di denuncia. Basta tener conto della circostanza che quanto il Testa affermò nel suo primo interrogatorio (e dopo che eb~e. appreso che il suo. ac_cusator~ er~ l'Ogg.ioni) fu riscontrato del tutto vent1ero e per quanto cnmmoso at fim della nazionale disciplina, pure estraneo agli attentati, per avere la prova del mendacio dell'Oggioni, il quale plasma invece, negli interrogatori, i suoi detti a seconda di quanto gli sembra suo immediato interesse, senza preoccuparsi delle contraddizioni in cui cade. Ed a conferma del fatto che altra cosa pare la feroce associazione dinamitarda che operò nei giorni 6, 9 e 12 aprile- per completa idoneità di mezzi e raffinata cautela, altra la squadra d'azione progettata dal Testa, sta la storia dei rapporti corsi fra il Testa, l 'Oggioni e il Boccalari e gli altri imputati documentata nei diari informativi del Rini, del Micciché e del Balestrieri, allegati al fascicolo I del processo e dalle quali emerge l'assoluta mancanza di mezzi materiali ed economici degli aderenti alla squadra d'azione, l'incertezza sugli obiettivi di questa, l'ignoranza completa nei suoi componenti di ogni tecnica di esplosivi, la mentale inferiorità di costoro affidavano ai primi venuti i segreti della istituenda squadra, senza cernita di persone, sicché in un ornppo di otto (Testa, Oggioni, Lodovichetti, Boccalari, Porta, Rini, Miccichf Balestrieri), tre erano spie (gli ultimi sopra indicati) ed un quarto, l 'Oggioni, lo divenne nel frattempo; circostanze tutte che contraddicono all'evidenza il risultato diabolico degli attentati che ebbero esito il 12 aprile. Ché, se debbasi soffermare l'attenzione sulle risultanze della prova specifica è necessità di o-iustizia riconoscere che non meno conclusive esse appaio;o di quelle gen~riche sopra esposte, per escludere una qualsiasi attestazione della partecipazione dei denunciati al triplice attentato. Irrilevante~ infattÌ, è la dichiarazione dell'Oggioni, inserita del resto per incidente, nei suoi interrogatori, che il Micciché abbia fa tto cenno della opportunità di attentare alla linea ferroviaria per colpire il Primo Ministro; giacché è indiscusso che il Micciché non fu che emissario dell'Ufficio poli-

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SENT ENZE PRONUKCIATE DAL LA COMMISSIONE JS'C'RUTTORIA

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tico investigativo, vigilatore dei passi di coloro che intendevano formare la squadra di azione comunista per la più efficace affermazione del Partito. Anche se fosse vero che questo il Micciché avesse detto, ciò non porterebbe in nessun modo a concludere che il Testa ed i suoi complici, dai quali non può escludersi l'Oggioni, abbiano effettivamente preso parte agli attentati dei giorni 6 e 9 aprile, giacché si tratterebbe di semplice ventilazione di progetto da parte di persona diversa dal Testa e dei suoi complici immediati; ma vero deve dirsi che non è, perché di questo l'Oggioni non aveva fatto parola alla Regia Questura durante i giorni in cui offrì ad essa i suoi servigi di informazioni (fra l '8 aprile, data della sua scarcerazione, ed il 24 aprile, data della denuncia), mentre finge di ricordarsene nel suo interrogatorio dinanzi al magistrato (9 giugno) dopo cioè che aveva avuto, per la concessagli libertà, modo e mezzo di conoscere di qual n~t~ra fossero le indagini che si svolgevano contro il Testa e gli altri complici. Incredibile poi, a sua volta, la circostanza addotta dal testimone Galletto per dedurne la confessione del Testa, giacché lo stesso Galletto non ha precedenti che lo dicano degno di fede; la dichiarazione stessa che gli avrebbe fatto il Testa e cioè che la sera dell'n, nell'incontro seguito fra esso Testa, il Porta, il Lodovichetti ed il Galletto, costui avrebbe dovuto accorgersi che qualche cosa dai primi si tramava, non è adeguata alla enorme gravità della deduzione che il Galletto vorrebbe farne, della confessione cioè di essere autore o complice della strage provocata in Piazzale Giulio Cesare. E così dicasi dell'altra circostanza, che pur esso Galletto riferisce come appresa dal Testa, che cioè la bomba esplosa era rimasta 5 ore in una cesta di fiori, sfornita com'è di particolari indispensabili a specificare il luogo, il tempo e le persone impiegate a far ciò: senza dire che risulta, da depo~izione di testi, degni di fede, che fu poco dopo la mezzanotte dell'II apnle che persone fornite di automobile manovravano nella base ciel fanale candelabro che scoppiò IO ore dopo. Ed infine l'ultima circostanza affermata dal Galletto che cioè l' Alberini Maria, passando accanto ai quattro del colloquio, la sera del1'1r aprile (Testa, Porrà, Lodovichetti, Galletto), avrebbe detto: « Tutto bene, state tranquilli))' mentre dovrebbe, secondo il Galletto, significare che si approntava in quell'ora la esecuzione del crimine dell'indomani; a giudizio sereno non può essere accolta come verosimile almeno in tal senso, se si pensa alla stranezza di una informativa data ai complici dell'attentato, sulla pubblica via, di sfuggita, ed alla presenza di persone estranee alla trama quale il Galletto. E poiché nessun'altra circostanza di fatto degna di rilievo, le indagini, oltre le- circostanze suddette, hanno acclarato contro il Testa ed i suoi complici in relazione ai tre attentati, è evidente che, se ostasse la fallibilità dell'umano giudizio nella ricerca delle prove in concorso della indiscussa capa-


TR!BUN'Al, E SPECfALE PER LA DIFESA DELLO STATO

cità del Testa e dei suoi complici a delinquere contro le persone e le istituzioni, dimostrata dalla pro<Yettata costituzione della squadra d'azione comunista, si sarebbe condotti a concludere per escludere con sicurezza la partecipazione dei suddetti imputati agli attentati di cui si tratta. Queste riserve, invece, impongono doversi concludere per riconoscere · la insufficienza di indizi a loro carico; il che trova, del resto, nella loro coscienza riscontro se si pensa che non appena dopo la strage qualcuno tra loro disegnò di darsi alla fuga come risulta dal tentativo del . T~sta di cam~ biare in moneta italiana i 100 franchi svizzeri che dal Vacch1en erano stati riservati per la eventuale necessità di porre al sicuro qualcuno degli ascritti alla squadra d'azione; e che, per conto del Vacchieri, il Lodovichetti fece pervenire al Testa nello stesso giorno dell'attentato. 2° - Né indizi sufficienti può dirsi che raggiungano l'imputato Tranquilli Romolo, giacché nulla di generico e di_ sp~cifico le ~n~agini hanno assodato in confronto della imputatagli partec1paz1one al tnphce attentato. Certo la sua capacità a delinquere in materia . è. dimostrata da_l fatto stesso che Oo-ià nel 1922, ancora adolescente, fu ammst1ato da procedimento penale per apologia del crimine dinamitardo del Diana e. dall'altro che: vincendo i consigli che da ogni parte gli giungevano paterm e soccorrevoli e la sua stessa educazione cattolica, egli cedette alle lusinghe del denaro e . vincolò la propria opera e la propria libertà di spirito e di pensiero agli organizzatori del Partito Comunista. Ed è altresì certo, dall'altra parte, che il suo giungere in Milano il mattino del 12 poté corrispondere -davvero ad incontro prestabilito con altri iscritti al Partito ed estranei alla strage che vi si consumava, tuttavia la sua fuga immediata dopo la strage da quella città verso il confii:e, la sua estrema ao-itazione, il tentativo di sottrarsi alle ricerche che egli stesso col suo contegno provocava contro di lui, dimostrano uno st~to d'ani11:o equivoco tra il rimorso e la paura: rimorso se per avventura egli trovavas1 comunque implicato nel fatto della strage, paura di esserne comunque sospettato partecipe; ma mentre ignorasi quale di queste due passioni sia stata la ragione vera del suo agire disordinato, gli atti processuali non aggiungono, con fatti determinanti, elementi a quello della capacità a delinquere, e quindi non può pronunciarsi sentenza di rinvio a giudizio, ma solo di proscioglimento dalla imputazione per insufficienza di indizi. Stessa insufficienza che devesi riconoscersi in sostanza nei riguardi del fratello Secondino di cui da più parti sorgono voci ed indizi che lo accusano, come si è detto, di essersi recato -in Venezia a distogliere il fratello dal pacifico lavoro di operaio presso l'Istituto degli artigianelli e cli essersi ancora incontrato con esso Romolo prima a Genova e poi a Milano in giorni che precedettero di non molto il triplice attentato. -

SECONDA PA RTE :

SENTt;NZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTOR I A

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Ma se tali circostanze stanno a dimostrare con sicurezza una compartecipazione assai autorevole di lui alla attività comunista d 'Italia ed ai danni dello Stato, non concretano elementi specifici di compartecipazione agli attentati, tali almeno da consigliarne il rinvio a giudizio. 3(> - Non diversa definizione processuale può darsi alle denunzie che riflettono il Colombo, il Giani ed il Ghiringhelli Vero è che nei riguardi dei due ultimi da più fonti si esclude anche la capacità a delinquere in delitti del gen_ere. qui pe:seguito e null~ di concreto emerge a loro carico e si sarebbe qu111d1 portati a concludere rn favore della completa estraneità agli attentati; ma non è meno vero che restano sempre senza spiegazione sufficiente fatti che, se colpiscono più sp~cialmente il Colombo, non possono, per i vincoli che legano questi agli altn due, non lasciare anche neI riguardi di costoro ombre cli sospetto. Tali fatti sono: la primitiva dichiarazione del Colombo di avere egli scritto la parola « agire~> come espressione della sua intenzione di attentare alla s:Kra Persona del Re, e la istanza che egli consegnò all'Avvocato Gardella il 29.2.1928, per il ricupero della somma che egli diceva sequestrata. Se rispondente al vero fossero risultate queste circostanze messe in essere direttame~te dal Colombo, e le altre e le altre ancora di cui tratta la prima denuncia, difficile sarebbe stato per costui sottrarsi alla presunzione di sua responsabilità negli attentati, giacché l'entità della somma denu,nciata _no? poteva non indicare fonte gravemente sospetta; e troppo strana e la comc~denza della parola «agire))' scritta il 6 marzo, con quanto avvenne tra rl 6 ed il r2 aprile successivo. Ma la verità è che le circostanze accessorie sono rimaste escluse dalle indagini istruttorie, non essendo ammissibile l'ipotesi che il Colombo abbia avut~ frequenti contatti con i dinamitardi di Milano (vedere il circostanziato rapporto dell'Autorità di P.S. di Gallarate, Vol. 29> ~· 35, eh~ esclud_e tale possibilità), e non risultando vero che il Colombo abbia il 12 apnle acqmstato insolitamente il giornale « Corriere della Sera J> perché il teste Peschiera ricorda, e specifica il perché del suo ricordo, che tal fatto avvenne il mattino dell' II aprile; circa le principali poi non si conosce se una somqualsiasi gli fu sequestrata, ed è infine smentita perfino dalla perizìa grafica che la parola « agire )) sia stata scritta dal Colombo, il che conforta le sue posteriori proteste di innocenza. Deve dunque dirsi che anche per tutti costoro non emergono sufficienti indizi di reità in ordine agli attentati, ed occorre pronunciare il proscioglimento.

m;

4<) - E del pari, infine, devesi pronunciare il proscioglimento da ogm imputazione del Bontemps per insufficienza di indizi.


TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Giacché, mentre devesi ammettere che egli si mostrò consapevole dell'attentato del giorno 9 (né egli ha dimostrato il modo in cui ne venne a conoscenza avendo il Busca negato di avere parlato con lui in proposito) non può dirsi con sicurezza quali espressioni egli abbia usato con Della , Vedova e per le quali costui si sentì autorizzato alla denunzia. Infatti, mentre nel verbale del 12 aprile, che raccolse le più recenti impressioni ciel denunciante, questi riferisce (Voi. 33°, f. 4) : e< Mi informò che circa due giorni addietro era stata scoperta della gelatina per attentati sulla linea ferroviaria >), egli poi aggiunse « che era ora che la .finissero anche loro ( ?) e che con l'arrivo del Re di oggi tutto sarebbe terminato >) . Nel successivo verbale del 13 (f. 5) il discorso è riferito così: « se i tubi di gelatina collocati lungo la linea ferroviaria non potettero avere l'effetto desiderato, domani quando arriverà quell'uomo piccolino (il Re) la .finisce anche lui presto ))' e nel verbale del giorno 26 aprile il Vice Brigadiere di P.S., Brambilla, affermò che il Della Vedova aveva, da ultimo, indicato al Maresciallo Nava dei RR.CC. il Bontemps addirittura come autore dell'eccidio di Piazzale Giulio Cesare. Incertezza dunque su fatti verbali che pur dovrebbero essere conclusivi non essendo emersi altri elementi per ammettere che il Bontemps abbia partecipato agli attentati terroristici, e che invece non può condurre che ad altra supposizione: l'avere il Bontemps avuto sentore degli attentati compiuti e da compiere; il che, del resto, neppure è sorprendente, se si pensa che i giornali esteri facevano palesemente l'ipotesi di prossimi rivolgimenti in Italia e che, dato il verificarsi del precedente attentato, si potesse (anche da estranei) temerne di altri per il prossimo arrivo di S.M. in Milano. La quale supposizione adunque non può autorizzare la richiesta di rinvio al giudizio neppure per quanto possa riguardare appartenenza ai partiti sovversivi, giacché nulla di concreto risulta nei riguardi di detto imputato.

Invece coloro che risultano raggiunti da prove sufficienti di una attività criminosa ai danni dello Stato, debbono essere rinviati a giudizio del Tribunale Speciale. Costoro sono innanzi tutto gli autori ed i compartecipi della squadra d'azione capeggiata dal Testa e dall'Oggioni i quali organizzati con una frazione del Partito Comunista, di cui già facevano parte, intendevano in sostanza armarsi ed usare le anni per intensificare l'attività del Partito, sopprimendo le spie e seminando quindi il terrore nella popolazione. Opera, questa, quanto mai criminale, delle cui conseguenze non potrebbesi neppure a priori stabilire i con.fini, e che se non raggiunse, per le sopravvenute circostanze, gli estremi giuridici cli una vera e propria associazione a delinquere contro le persone (la sguadra infatti non riuscì ad essere seriamente

SEco:-;nA PARTE : SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE I STRUTTOR IA

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costituita), pure deve dirsi che costituì, fin dall'inizio, il concerto di compiere fatti diretti a suscitare la guerra civile, non potendosi altrimenti qualificare la progettata azione armata di cittadini nemici dello Stato e delle istituzioni, animati dalla generica intenzione di r avvisare, anche con la violenza, la forza di un Partito sovversivo disciolto dalla Pubblica Autorità. Il quale delitto è previsto e punito dall'art. 3 P·P· della legge sulla difesa dello Stato. Il Testa, adunque, e l'Oggioni, il Lodovichetti, il Vacchieri, il Porta, il Sarchi, il Boccalari ed il Bruneri, devono essere chiamati a rispondere non del delitto di ricostituzione del disciolto Partito Comunista, ma di concerto ai sensi della P·P· dell'art. 3 della stessa legge in relazione all'art. 252 C.P., nonché della loro precedente appartenenza al disciolto Partito Comunis ta, art. 4 1" cpv.. In guanto all'Alberini Maria, occorre notare che delle sue relazioni col Testa essa dette verosimile spiegazione di essere stata da lui sovvenzionata solo perché amico del marito. L'essere poi rimasto del tutto dubbio che essa abbia pronunciato frasi allusive alla preparazione dell'attentato, la sera dell'n aprile, ed il fatto che null'altro cli specifico a suo carico emerge, persuade di escluderla dalle responsabilità di cui innanzi. Invece devesi, in correlazione alle imputazioni sopraddette da elevarsi ai complici del T esta e dell'Oggioni, rilevare quanto segue: dalle indagini è emerso che Salvaterra Ulisse fu quegli che per incarico del Lodovichetti consegnò al Testa, il 12 aprile, appena avvenuta la strage, la somma di lire 500 itali ane e cento franchi svizzeri, destinati per la fuga di esso Testa. Il Salvaterra spiega di aver reso tale servigio perché il Testa era cliente dell'osteria da lui condotta, ed aggiunge anche di aver, prima che al Testa, voluto consegnare il denaro al Caminata Giovanni che, insieme al Lodovichetti, era ritornato nell'osteria prima che il Testa vi giungesse, il che però fu rifiutato dal Caminata. Tanto è sufficiente per convincere che sia il Caminata che il Salvaterra avessero col Testa relazi;ni di Partito; ed infatti, se il Salvaterra si scagiona affermando di conoscere bensì che il Caminata ed il Testa erano iscritti al Partito Comunista ma di essere egli stesso estraneo, e se il Caminata, invece, riconobbe di essere stato iscritto al Partito predetto sol tanto fino ai primi dell'anno 1926, non è dubbio che entrambi continuassero nella attività del Partito Comunista per il fatto stesso che il Lodovichetti, per rendere servigio al Testa, si rivolse ad entrambi i suddetti. La imputazione che devesi concretare, in base a ciò, è quella di cui al 1° cpv. cieli' art. 4 della legge sulla difesa dello Stato. Ed emerse ancora, dalle indagini suddette, che il Testa conobbe il Porta per l'intervento di Bosi Gottardo il quale ha confessato di aver già appartenuto al Partito Com unista fino al r925. E' smentito però, nella sua ulteriore discriminazione, di essere rimasto estraneo, dal -fat to stesso di aver


TRIIIUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECOND,\ PARTE : SENTENZE PRONUNCIATE D:\LLA COM111SSICNE ISTRUTTORIA 1 - - - -- - - - - -- - -- - - - - -- -- - - -- - -- - 44

presentato l'uno all'altro i due pericolosi sovversivi e di avere avuto altresì relazioni col Caminata suddetto. Anch'egli, dunque, deve rispondere di appartenenza al disciolto Partito Comunista, art. 4 1° cpv .. Non può dirsi, invece, nei riguardi dell'altro imp~tato, Grandi Fran- . cesco, che risultino elementi sufficienti -per ritenere che anche eali abbia b a_ rispondere di apparten~nza_ al. Partito giacché, se è vero che egli dette ncetto alla sua camera d1 abitaz10ne al Bruneri Oreste, che si qualificava a~lora per ~oncata Oreste, non è dimostrato che non sia vero ciò che egli dice a sua discolpa, di avere cioè casualmente diviso con il Bruneri ]a stanza che egli occupava per risparmio di poche lire mensili. Nessun'altra circost~nza grava a carico di lui, e pertanto è giusto provvedere al suo proscioglimento, per insufficienza di indizi, dalla imputazione di appartenenza al Partito Comunista. . _In conf~on~o . poi del Bruneri Oreste, occorre ricordare che egli fu già rinviato a gmd1Z10, con sentenza del 26.1.1928, per rispondere del delitto di cui all'art. 3 della legge in relazione all'art. 120 C.P. per avere, prima del 25.6.1927 in Milano, in correità con altri e facendo parte del Partito Con~uni_sta _disci?lto, svolto opera clandestina allo scopo di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, nonché del delitto ~i cui ~l capove_rso di detto art. 3, per avere istigato, a mezzo della diffus10ne di stampati, a commettere fatti diretti a far soro·ere in anni bali abitanti b del_ R~gno contro i Poteri dello Stato (vedi fase. allegato n. 5). Ora, mentre egli s1 mantenne per tale ragione latitante, cosicché la sentenza del Tribuna!~ Speciale_ - 17.4.1928 - mentre giudicava i suoi complici, ordinò nei suoi co~fron~i 1~ stralcio degli atti, tratto in arresto il 17+1928 a seguito delle nvelaz10m del Testa che dichiarò di averlo fornito di falsa tessera d'identità al nome di Roncata Oreste, ed allora ammise eali stesso di aver potuto sfuggire alle ricerche precedenti, per la precede;te imputazione, mercé l'opera del Testa. Deriva da tale posizione di diritto e di fatto che il Bruneri debba essere rinviato al giudizio, oltre che per la precedente accusa di cui all'allegato p~·oce~so e per la principale imputazione di aver fatto parte del gruppo Testa d1 cm nel procedimento attuale, anche per rispondere di uso di falsa carta d'identità ai sensi dell'art. 285 C.P.. Ed il Testa per il fatto confessato di aver fatto quanto occorreva per sottrarre il Bruneri alle ricerche, deve rispondere oltreché di correità nel falso sopra accennato, anche del delitto di favoreggiamento ai sensi dell'art. 225 C.P. in relazione ai delitti di cui il Bruneri era accusato (vedi processo allegato e sopra trascritta imputazione). Ed anche il Vacchieri Ettore deve a sua volta rispondere di quadruplice falso in carte d'identità per quanto egli stesso ammette e per quanto emerge dagli accertamenti generici (art. 285 C.P.).

Infine non diversa sorte processuale devono seguire gli imputati fratelli Tranquilli Romolo e Secondino per quanto emerge a loro carico e dalle confessioni del Romolo e dalle indagini nei riguardi del Secondino, latitante, pericoloso organizzatore comunista (a carico di costui anzi pende altro simile procedimento ma non pare utile chiedere la alligazione se non ad arresto avvenuto). Il Romolo Tranquilli ha confessato, difatti, di avere assunto le funzioni cli tipografo nel Partito Comunista e poiché egli ben conosceva le condizioni di questo e lo scopo della sua opera, non può sottrarsi all'imputazione di cui al capoverso dell'art. 3 della legge sulla difesa dello Stato per essere egli artefice di quella stampa che è destinata ad istigare a commettere i delitti contro lo Stato ed a farne l'apologia. Che dagli atti non risulti provato che effettivamente egli abbia provveduto ad una determinata pubblicazione, nulla dice ai fini della imputazione, giacché la clandestinità dell'opera prestata autorizza a pensare che non per semplici passeggiate esso Tranquilli si recasse da Nervi a Genova e eia Alessandria a Milano, come egli stesso afferma di aver fatto. Ed, inoltre, egli deve rispondere altresì di appartenenza al Partito Comunista disciolto ai sensi del 1° cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, ed infine di falso in carta d'identità, perché si trattenne a Nervi e viaggiò lungamente con tessera emessa sotto nome non suo. Secondino Tranquilli deve rispondere di concerto, con persone rimaste ignote fin qui, per commettere il delitto di cui all'art. 120 C.P. (art. 3 P·P· della legge sulla difesa dello Stato) nonché di concorso nella -ricostituzione del Partito Comunista in Italia (art. 4 P·P· della legge citata), nonché di propaganda in favore cli esso Partito per avervi iscritto il proprio fratello Romolo (art. 4, 2 ° cpv., della legge citata). Coloro che vanno rinviati a giudizio devono permanere nello stato di cattura, mentre devono essere scarcerati, se non per altro titolo detenuti, coloro che sono definitivamente prosciolti. Il Collegio ritiene 0pportuno ordinare che, pur rimanendo integra la motivazione che a ciascuno si r.iferisce della presente sentenza per tutti i rinviandi a giudizio, costoro debbano essere rinviati nei seguenti tre gruppi per essere giudicati in tre udienze, distinte e successive: I gruppo: Testa, Oggioni, Vacchieri, Lodovichetti, Porta, Sarchi, Bruneri e Boccalari; fI gruppo: Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino; III gruppo: Bosi, Caminata e Salva terra.

fo

P. Q. M.

Letti gli art. 3 - 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313; 63 - 64 - 225 - 285 - 507 C.P. ; 421 C.P. Esercito, in conformità delle richieste del P.M., dichiara:


44 2

TRIBUNALE SPI;CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

a) che non vi è luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità in ordine alla triplice imputazione di cui agli art. 63 C.P. e I legge 25.11.1926, n. 2008, nei riguardi degli imputati Testa Giuseppe, Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarchi Giuseppe, , Bruneri Oreste, Bocca- . lar~ Antimo, Alberini Maria, Oggioni Francesco, Porta Giuseppe, Tranquilli Romolo, Tranquilli Secondino, Colombo Filippo, Giani Carlo, Ghiringhelli Angelo, Bontemps Umberto; b) non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza d'indizi di reità contro Grandi Francesco, in ordine all'ascrittagli imputazione del delitto di cui all'art. 4 della legge suddetta e nei riguardi dell' Alberini anche in ordine alle altre imputazioni a lei rubricate; e) ordina la immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, dei nominati Alberini Maria, Colombo Filippo, Giani Carlo, Ghiringhell i Angelo, Bontemps Umberto e Grandi Francesco; d) rinvia a giudizio del Tribunale Speciale: Testa Giuseppe, Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarchi Giuseppe, Bruneri Oreste, Boccalari Antimo, Oggioni Francesco e Porta Giuseppe per rispondere : . r) d~l delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere m Milano, nel febbraio 1928 in correità tra loro, promosso la riunione di essi medesimi, quali iscritti al Partito Comunista, al fìne di commettere atti di violenza che conducessero a portare la straoe fra cr]i avversari del · l .. o o J.)armo stesso ne territorio del Regno e, conseuuentemente, a suscitare la b guerra civile; 2) del delitto di cui all'art. 4 r cpv. della legge predetta per avere fatto parte del Partito Comunista disciolto dalla Pubblica Autorità, in Milano e fino all'atto del loro arresto, avvenuto nell'aprile r928; e) rinvia altresì al giudizio del Tribunale Speciale Tranquilli Secondino per rispondere: 1) del delitto di cui alla P·P· dell'art. 3 della legge predetta per avere, nel febbraio e marzo in Milano, concertato con persone rimaste ignote, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 4 P·P· della legge stessa per ricostituzione del Partito Comunista disc ioIto; 3) del delitto di cui all'art. 4 2° cpv. della r ipetuta legge per avere fatto propaganda della dottrina, programmi e metodi del disciolto Partito Comunista. Reati, questi, commessi nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo. Ordina che a lui sia fatta intimazione a norma di legge di presentarsi entro 10 giorni dalla notifica della presente, trascorsi i quali sarà giudicato m contumacia; /) Tranquilli Romolo per rispondere: 0

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE CSTRUTT()RIA

443

r) del delitto di cui all'art. 3 r cpv. della legge succitata per avere, dal febbraio all'apri le 1928, in correità di altri sconosciuti comunisti e prestando la sua opera di tipografo, istigato, a mezzo della stampa, a commettere delitti contro i Poteri dello Stato (reato commesso in città diverse del1' Alta Italia); 2) del delitto di cui all'art. 4 r cpv. della legge per essersi iscritto, nel febbraio 1928, al disciolto Partito Comunista; 3) del delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere fatto uso, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, di fa lsa carta d'identità; g) rinvia a giudizio del Tribunale Speciale i seguenti per rispondere altresì dei delitti a ciascuno di essi rispettivamente ascritti: - Bruneri Oreste del delitto di cui all'art. 285 C.P. per falso in carta d'identità; - Testa Giuseppe per correità in detto falso ascritto ai sensi degli art. 285 - 64 C.P., nonché del delitto di cui all'art. 225 in relazione all'art. 3 della legge 25.rr.r926, n. 2008, per avere aiutato detto Bruneri ad eludere le investigazioni delle Autorità, dopo che esso Bruneri era stato rinviato al giudizio del Tribunale Speciale e si manteneva, perciò, latitante; - Vacchieri Ettore per rispondere di quadruplice falso in attestato d'identità e passaporto ai sensi dell'art. 285 C.P.; - Salvaterra Ulisse, Caminata Giovanni, Bosi Gottardo, per rispondere di appartenenza al disciolto Partito Comunista ai sensi e termini dell'art. 4, r~•-cpv., della legge 25. rr.1926, n. 2008. Ordina siano alligati al processo e nei riguardi di Bruneri Oreste gli atti del procedimento istruiti a carico di lui sul n . 493 Reg. Gen. del 1927, per esse~e giudicato in unico contesto. Ordina che siano, a cura del P.M., stralciati gli atti relativi alla generica dei delitti consumati nei giorni 6, 9 e 12+ 1928, di cui in epigrafe, per l'eventuale corso ulteriore; h) ordina che ciascuno dei seguenti gruppi risponda davanti al Tribunale delle imputazioni a ciascuno ascritte, in tre udienze separate e successive: I gruppo: Testa, Oggioni, Vacchieri, Lodovichetti, Porta, Sarchi, Bruneri e Boccalari; II gruppo : Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino; III gruppo: Bosi, Caminata e Salvaterra. 0

0

Roma, 23.r.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota . - Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mans1om svolte dagli imputati Bontemps Umberto e Grandi Francesco.


444

T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELJ_Q STATO

Reg. Gen. n. 187/1928

SENTENZA N. 10/A

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

SEC01'DA P.~ RTE: SENTENZE PROì'-lJNCl 1ITE D1\LL1\ CO:',!MlSSlONE ISTRt:TTORIA

445

tare alla vita di S.M. il Re e di portare la strage tra gli astanti, fatto esp~odere una bomba a tempo, collocata nell'interno del!~ base di un fan~le slt? nel Piazzale Giulio Cesare, cagionando la morte di 20 persone ed 11 fenmento di 23. Il Testa ed il Bruneri anche di correità in falso documento d'identità personale ai sensi degli art. 63 - 285 C.P.. Ed il Testa altresì di favoreggiamento in pro di Bruneri, per aver aiutato costui a sottrarsi alle ricerche del]' Autorità, a seguito di mandato di cattura spiccato contro di lui il 16.9.1927 per altro delitto di cospirazione (art. 225 C.P. in relazione all'art. 3 della legge sopraripetuta). Il Vacchieri, a sua volta, di quadruplice delitto di fa lso in carta d'identità e passaporto (art. 285 C.P.).

Omissis

Testa Giuseppe, nato il 6.6.1902 a Bergamo, saiumiere; Lodovichetti Augusto, nato il 26.1.1900 a Venezia, muratore;

P. Q• .M.

Vacchieri Ettore, nato il 19.5. 1902 a Perosa (Torino), meccanico; Bruneri Oreste, nato il 19.3.1894 a Corte de' Cortesi (Cremona), muratore; Boccalari Antimo, nato il 13+1903 a Milano, meccanico; Sarchi Giuseppe, nato il 26+1904 a Montù Beccaria (Pavia), lattaio; Oggioni Francesco, nato il 24.7.1902 a Samolaco (Sondrio), cantiniere; Porta Giuseppe, nato il 29.5.1896 a Vertemate (Como), tramviere.

IMPUTATI

r) del delitto previsto e punito dagli art. 63 C.P. e I legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, il 6+1928 in correità tra loro, praticato un fornello da mina sotto il ponticello sito al km 2,080 del tratto ferroviario Milano - Rogoredo, allo scopo di attentare alla vita di S.E. il Capo del Governo; 2) di altro delitto di cui alla predetta disposizione di legge per avere, il 9+1928, sempre in correità tra loro, collocato al km 205,926 del tratto Milano - Piacenza, un ordigno esplosivo ad accensione elettrica, allo scopo di attentare alla vita di S.M. il Re e del Capo del Governo; 3) di altro simile delitto di cui alla stessa disposizione di legge, per avere, in Milano il 12+1928, in correità tra loro, al duplice scopo di atten-

Letti gli art. 3- 4 legge 25.II.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927! n. 313; 63 - 64- 225 - 285 C.P., in conformità delle richieste del P.M., dichiara: r) che non vi è luogo per procedimento penale, per insufficienza di indizi di reità, in ordine alla triplice imputazione di cui agli art. 63. C.P. e 1 legge 25.1 r. 1926, n. 2008, .n~i riguardi deg~i i1:1putati Testa <?mseppe, Lodovichetti Augusto, Vaccluen Ettore, Sarclu Giuseppe, Brunen Oreste, Boccalari Antimo, Oggioni Francesco e Porta Giuseppe;

2) rinvia a giudizio del Tribunale .spe.ciale: Testa Gi.useppe, Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarclu G~useppe, Brun_en Oreste, Boccalari Antimo, Oggioni Francesco e Porta Gmseppe per rispondere: a) del delitto di cui all'~rt. 3 P·f· della. l,egge 2?.n.1926, n. 2008, per avere in Milano, n~l ~ebbrai~ :92~, .111 corre1t.a tra di lo~-o, promosso 1~ riunione di essi medes11111, quali 1scntt1 al Partito Comumsta, al fin~ di commettere atti di violenza che conducessero a portare la strage fra gli avversari del Partito stesso nel territorio del Regno e, conseguentemente, a suscitare la guerra civile; b) del delitto di cui all'art. 4, I cpv., della legg~ predetté~ pe~ aver.e fatto parte del Partito Comunista disciolto dalla Pubblica Autonta, !Il Milano,~ fino all'atto del loro arresto avvenuto nell'aprile 1928; 0

3) rinvia a giudizio del Tribunale Speciale i seguenti per rispondere altresì dei delitti a ciascuno di essi rispettivamente ascritti:


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

a) Bruneri Oreste: del delitto di cui all'art. 285 C.P., per falso in carta d'identità; b) Testa Giuseppe: per correità in detto falso ascritto ai sensi degli art. 285 - 64 C.P., nonché del delitto di cui all'art. 225 C.P. in relazione all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere aiutato detto Bruneri ad eludere le investigazioni delle Autorità dopo che esso Bruneri era stato rinviato al giudizio del Tribunale Speciale e si manteneva, perciò, latitante; e) Vacchieri Ettore: per rispondere di quadruplice falso in attestato d'identità e passaporto, ai sensi dell'art. 285 C.P .. Roma, 23.1.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA P1\RTE:

SENTENZE PRON UNC IATE DALLA COMM ISSJ0:-;E I STRUTTORIA

447

SENTENZA N. 10/B

Rcg. Gen. n. 187 /1928

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Retàtore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe , Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SE NTENZ A

nel procedimento penale contro : Tranquilli Romolo, nato il 23.5.1904 a Pescina (L'Aquila), tipografo; Tranquilli Secondino, nato il r -5. r900 a Pescina (L' Aquila), giornalista. 0

IM PUTA TI

r) del delitto previsto e punito dagli art. 63 C.P. e 1 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, il 6+1928, in correità tra loro, praticato un fornello da mina sott o il ponticello sito al km 2,080 del tratto ferroviario Milano Rogoredo, allo scopo di attentare alla vita di S.E. il Capo del Governo; 2) di altro del itto di cui alla predetta disposizione di legge per avere il 9+ 1928, sempre in correità tra di loro, collocato al km 205,926 del tratto Milano - Piacenza, un ordigno esplosivo ad accensione elettrica, allo scopo di attentare alla vita di S.M. il Re e del Capo del Governo; 3) di altro simile delitto di cui alla stessa disposizione di legge, per avere in Milano, il r2+ 1928, in correità tra loro, al duplice scopo di attentare alla vita di S.M . il Re e di portare la strage fra gli astanti, fatto esplodere una bomba a tempo, collocata nell'interno della base di un fanale sito nel Piazzale Giulio Cesare, cagionando la morte di 20 persone ed il ferimento di altre 23. Inoltre del delitto di ricostituzione del Partito Comunista ai sensi dcli' art. 4 P·P· della legge 25.1 r. 1926, n . 2008. Nonché del del itto di cospirazione ai sensi dell'art. 3 P·P· della legge stessa in relaz ione agli art. r20 252 C.P.. Il Tranquilli Romolo, altresì, del delitto di falso (art. 285 C.P.).


449

TRIIlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECO:S.DA PARTI~ : SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIOKE IST RUTTORIA

Omissis

Nota. - Per Tranquilli Romolo vedi sentenza del T.S.D.S. n. 37 del 6.6. 1931 pubblicata nel presente volume.

P. Q. l'\{.

Per Tranquilli Secondino vedi anche sentenza n. 16 della Commissione Istruttoria del 5.2. r929.

Letti gli art. 3- 4 legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 63 - 64 - 285 C.P.; 421 - 257 C.P. Esercito, in conformità delle richieste del P. M., dichiara :

Tranquilli Secondino, fratello di T ranquilli Romolo, è lo scrittore e Deputato alla Costituente Ignazio Silone deceduto a Ginevra il 22.8.1978.

r) che non vi è luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi cli reità in ordine alla triplice imputazione di cui agli art. 63 C.P. e r legge 25.rr.1926, n. 2008, nei riguardi degli imputati Tranquilli Romolo e Tranquilli Secondino; 2) rinvia altresì al giudizio del Tribunale Speciale Tranquilli Secondino per rispondere: a) del delitto di cui alla P·P· dell'art. 3 della legge predetta per avere, nel febbraio e marzo 1928 in Milano, concertato con persone rimaste ignote, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; b) del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge stessa per ricostituzione del Partito Comunista disciolto; e) del delitto di cui all'art. 4, 2° cpv., della legge ripetuta per avere fatto propaganda della dottrina, programmi e metodi del disciolto Partito Comunista. Reati, questi, commessi nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo. Ordina che a lui sia fatta intimazione a norma di legge di presentarsi entro ro giorni dalla notifica della presente, trascorsi i quali sarà giudicato in contumacia; 3) Tranquilli Romolo per rispondere: a) del delitto di cui all'art. 3, 1° cpv., del.la legge succitata per avere, dal febbraio all'aprile 1928, in correità con altri sconosciuti comunisti, e prestando la sua opera di tipografo, istigato a mezzo della stampa a commettere delitti contro i Poteri dello Stato (reato commesso in città diverse clell 'Alta Italia); b) del delitto di cui all'art. 4, r 0 cpv., della legge per essersi iscritto, nel febbraio 1928, al disciolto Partito Comunista; e) del delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere fatto uso, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, di falsa carta d'identità. Roma, 23.1.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici. 29. - U.S.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 10 /C

Reg. Gcn. n. 187 / 1928

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SECONDA PAR'l'E : SE NTE:-IZE PRON U >!Cli\TE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI A

Reg. Gen. n. 187/1928

45 1

SENTENZA N. 12

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale cl i Divisione;

Giudice Relatore : Presti Giovanni;

Giudice Relatore: Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Bosi Gottardo, nato il 4.5.1882 a Trigolo (Cremona), tramviere; Caminata Giovanni, nato il 28.10.1899 a Propata (Genova), tramviere; Salvaterra Ulisse, nato il 24-4-1884 a Cerese (Mantova), oste.

SENTE N ZA nel procedimento penale contro: Testa Giuseppe, nato il 6.6.1902 a Bergamo, salumiere; Boccalari Antimo, nato il 13+ 1903 a Milano, meccamco; ed altri sei,

IMPUTATI IMPUTATI

Del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.1r.1926, n. 2008, per avere, in Milano, preso parte alla ricostituzione del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.

Come dagli atti.

Omissis

Omissis

P. Q. M,

P. Q, M.

Letti ed applicati gli art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, ordina il rinvio al giudizio del Tribunale Speciale di Salvatcrra Ulisse, Caminata Giovanni e Bosi Gottardo, per rispondere di appartenenza al disciolto Partito Comunista, ai sensi e termini dell'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008.

Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 19 - 4 R.D. 5.10.1913, n. n77; 43 R.D. 5.10.1913, n. n76, ordina che il Boccalari Antimo sia immediatamente internato nel manicomio, delegando la esecuzione del provvedimento all'Autorità di P.S.; fermo restando lo stato di detenzione ciel Boccalari. Roma, 29.r.1929 - Anno VII.

Roma, 23.1.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

45 2

Reg. Gen. n. 187 / 1928

SECONDA PARTE:

ORDINANZA N. 38

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

SE).]TENZE PRONUNCIATE DALLA C0M~!!SSI0KE ISTRUTTORIA

Reg. Gen. n. 101

453

SENTENZA N. 25

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Calia Michele, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

riunita in Camera di Consiglio per decidere sulla richiesta del P.M., in data 12+ r929 circa lo stralcio degli atti processuali riflettenti Boccalari Antimo imputato, con altri 7, come in atti, e la sospensione del giudizio solo nei suoi r iguardi. Vista la sentenza in data 23.r.r929 con la quale questa Commissione disponeva il rinvio a giudizio, in unione agli altri 7, del Boccalari per rispondere dei delitti di cui agli art. 3 P·P· e 4 I cpv. della legge 25.rr.r926,

SENTENZA

,nel procedimento penale contro: Boccalari Antimo, nato il 13.4.1903 a Milano, meccaruco.

0

n.

2008.

Ritenuto che questa Commissione, con successivo provvedimento del 29 gennaio u.s., disponeva l'internamento del Boccalari nel manicomio di Roma per alienazione mentale. Vista la nota della Direzione dell'Ospedale Provinciale di Santa Maria della Pietà per le malattie mentali di Roma, in data ro corrente aprile, con la quale si comunica che il Boccalari non è in grado, per le sue condizioni mentali, di comparire all'udienza del 26 corrente - nella quale è fissato il dibattimento - né di ricevere la notifica di documenti giudiziari. Poiché è necessario procedere al giudizio nei riguardi degli altri imputati e sospendere quello nei riguardi dell'infermo di mente. Visti gli art. 471 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in accoglimento delle richieste del P.M ..

ORDINA

Lo stralcio degli atti processuali e la sospensione del giudizio nei guardi di Boccalari Antimo. Roma, 15+1929 - Anno VII.

ri-

IMPUTATO

Di cospirazione ai sensi dell'art. 3 P·P· della legge 25.1r.1926, n. 2008, e dell'art. 4 I cpv. della medesima, come da sentenza di questa Commissione Istruttoria del 23.1.1929. 0

IN CAMERA DI CONS IGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. perché la Commissione Istruttoria: 1) dichiari estinta per amnistia la imputazione di partecipazione a Partito sovversivo disciolto di cui nella sentenza di rinvio a giudizio del

23.1.1929; 2) prosciolga dall'accusa di cospirazione, di cui anche in suddetta sentenza, il Boccalari dichiarando di non doversi procedere contro di lui perché non imputabile nel momento in cui commise i fatti ascrittigli essendo per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere; 3) ordini il ricovero del Boccalari in un manicomio giudiziario per il tempo di anni tre. Considerato che dalla lettura della sentenza di rinvio a giudizio di questa Commissione Istruttoria del 23.1.1929, degli atti istruttori tutti e particolarmente del risultato delle indagini ulteriori svolte intorno allo stato psichico del Boccalari, si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Che il Boccalari era stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di partecipazione a Partito sovversivo già disciolto d'ordine della Pubblica


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

454

Autorità e di cospirazione contro i Poteri dello Stato ai sensi e per gli effetti giuridici di cui agli art. 3 P·P· e 4 1° cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008. Che però il giudicabile con ordinanza 29.1.1929 della Commissione Istruttoria venne ricoverato in manicomio in conseguenza delle accertate sue condizioni anormali fisico - psichiche. Che ormai non può dubitarsi della sussistenza di ciò che afferma il Direttore dell'Ospedale Provinciale San Francesco per le malattie mentali nei confronti del Boccalari, e cioè che egli sia stato sempre di instabile equilibrio psichico; essendo emerso dalle indagini anche una grave tara ereditaria che avvalora la diagnosi ripetutamente fatta e confermata dal decorso di demenza paranoide a carattere costituzionale (vedasi lettera del ro.3.1933,

SECONDA PARTE:

SENT ENZE PRONUKCIATE Di\l, LA COMMISSIONE !STRUTTORl 1\

455

SENTENZA N . 35

Reg. Gen. n. 187 / 1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice R elatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli dell a M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

n. 653). Che pertanto in ordine al reato di cospirazione contro i Poteri dello Stato deve riconoscersi che il Boccalari era infermo di mente già prima' della sua partecipazione al delitto; mentre in ordine all'appartenenza al Partito sovversivo necessita di applicare in favore dell'imputato il decreto di amnistia 5.11.1932, n. 1403. Che nel dichiarare nei confronti del I3occalari estinta per amnistia la imputazione di cui all'ar t. 4 1° cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, e di non doversi procedere perché non imputabile nel momento in cui com- · mise i fatti ascrittigli essendo per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere, occorre altresì ordinare il ricovero del Boccalari in un manicomio giudiziario per il tempo di anni tre. P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 88-222 C.P.c.; 1 R.D. 5.11.1932, n . 1403; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara: 1) estinta per amnistia l'imputazione di partecipazione a Partito sovversivo disciolto di cui nella sentenza di rinvio sopracitata; 2) proscioglie dall'accusa di cospirazione, di cui anche in suddetta sentenza, il Boccalari dichiarando di non doversi procedere contro di lui perché non imputabile nel momento in cui commise i fatti ascrittigli essendo per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere; 3) ordina il ricovero del Boccalari in un manicomio giudiziario per il tempo di anni tre. Roma, 23.3.1933 - Anno Xl.

SENT E NZA nella causa contro: Testa Giuseppe, nato il 6.6.1902 a Bergamo, salumiere; Lodovichetti Augusto, nato il 26.1.1900 a Venezia, muratore; Vacchieri Ettore, nato il 19.5.1902 a Perosa (Torino), meccanico; Bruneri Oreste, nato il 19-3-1894 a Corte de' Cortesi (Cremona), muratore; Sarchi Giuseppe, nato il 26-4-1904 a Montù Beccaria (Pavia), lattaio; Oggioni Francesco, nato il 24.7.1902 a Samolaco (Sondrio), cantiniere; Porta Giuseppe, nato il 29.5.1896 a Vertemate (Como), tramviere.

I M PU T ATI

r) del delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Milano nel febbraio 1928, in correità fra di loro, promosso la riunione di essi medesimi quali iscritti al Partito Comunista al fine di commettere atti di violenza che conducessero a portare la strage fra gli avversari del Partito stesso nel territorio del Regno e, conseguentemen te, a suscitare 1a guerra ci vile; 2) del delitto di cui all'art. 4, I cpv., della legge predetta per aver fatto parte del Partito Comunista disciolto dalla Pubblica Autorità, in Milano, fino ali' atto del loro arresto avvenuto nell'aprile 1928. 0

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Inoltre: Il Bruneri Oreste, del delitto di cui all'art. 285 C.P. per falso in carta di identità. Il Testa Giuseppe, per correità in detto fa lso ascritto ai sensi degli art. 285 - 64 C.P. nonché del delitto di cui all'art. 225 in relazione all'art. 3 della legge 25.rr.r926, n. 2008, per avere aiutato detto Bruneri ad eludere le investigazioni delle Autorità dopo che esso Bruneri era stato rinviato a giudizio del Tribunale Speciale e si manteneva perciò latitante. Il Vacchieri Ettore, per rispondere di quadruplice falso m attestato di identità e passaporto ai sensi dell'art. 285 C.P .. Infine: Il Bruneri : a) del delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.1r.1926, n. 2008, in relazione all'art. 120 C.P.c. per avere, prima del 27.6.r927, in Milano, in correità con altri rimasti sconosciuti, facendo parte del Partito Comunista disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, svolto opera sovversiva clandestina allo scopo di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri · dello Stato; b) del delitto previsto dall'art. 3 cpv. legge stessa in relazione all'art. r20 C.P.c. per avere, nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo, diffuso clandestinamente il giornaletto comunista « Unità >> stampato alla macchia, istigando in tal modo a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato. IN PUBBLICA UDIENZA

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola, osserva. I N FAT'J:10 ED IN DIRIT"FO

In seguito allo scoppio di una bomba avvenuto il 12.4.1928 nel Piazzale Giulio Cesare in Milano, scoppio che ebbe per conseguenza la morte di 20 persone e il ferimento di altre 23 tra coloro che attendevano l'arrivo di S.M. il Re che si recava ad inaugurare la Fiera Campionaria, e alla scoperta di altri due attentati terroristici avvenuti nei giorni 6 e 9 dello stesso aprile nella zona ferroviaria delle adiacenze milanesi, furono arrestati e denunziati anche i prevenuti quali presunti responsabili di quei fatti delittuosi.

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRONUJ\CIATE DALLA COMMISSIO NE 1STRU1T0R1A

457

Nell'istruttoria giudiziaria che ne seguì non sorsero indizi tali da giustificare il rinvio a giudizio dei rubricati per rispondere dei fatti sopra accennati, sicché la Commissione Istruttoria dispose in conseguenza. Per le risultanze istruttorie, invece, la Commissione ritenne di rinviare a giudizio gli attuali giudicabili per rispondere di concerto per compiere fatti diretti a suscitare la guerra civile, giusta il n. r) dell'epigrafe e degli altri reati rubricati. In udienza, per la confessione di quasi tutti gli imputati, per le abbondanti prove documentali e testimoniali, si è accertato che, eccettuato il Porta, tutti i prevenuti facevano parte del disciolto Partito Comunista ali'epoca del loro arresto. Si è accertato altresì che Vacchieri, Lodovichetti, Testa e Sarchi, animatori in Milano dell'illegale Partito sovversivo ciascuno per la parte che, come si vedrà, aveva in esso, avevano attivamente e coscientemente aderito al concerto generico e programmatico di detto Partito volto a sollevare il popolo ad azioni armate per abbattere l'attuale regime ed instaurare la repubblica degli operai e dei contadini (sono parole del Vacchieri non contrastate dagli altri tre predetti). In realtà era sembrato che, per accordi intervenuti negli ultimi mesi del r927 e nei primi del 1928, accordi ratificati con una specie di regolamento compilato dall'Oggioni e conosciuto dal Testa, un concerto specifico fosse intercorso tra i rubricati quali compartecipi di una squadra d'azione (capeggiata dagli ultimi due nominati), organizzati come frazione del Partito Comunista di cui già facevano parte, i quali intendevano in sostanza armarsi ed usare le armi per intensificare l'attività del Partito sopprimendo le spie e quindi spargendo il terrore nella popolazione. Ma sulla efficienza e sulla serietà di detto concerto specifico sono sorti dei dubbi, sia perché oltre al Testa e all'Oggioni non è risultato chiaramente che altri fra i prevenuti vi partecipassero sia perché contrastanti, equivoche e talora cervellotiche sono state le asserzioni dell'Oggioni in proposito e sia perché di tale squadra facevano parte, quali confidenti, tre appartenenti a istituzioni del Regime fascista. Non sono emerse prove sufficienti per poter dichiarare il Bruneri responsabile anche dei delitti di cui ai capi di imputazione 1) e 2) della rubrica a lui particolarmente ascritti. Trattasi di fatti avvenuti nel 1927 per i quali, a lato dei dinieghi del Bruneri, stanno i proscioglimenti di taluni coimputati, giusta sentenza ciel 17-4-1928 di questo Tribunale. Invero il Bruneri si mantenne allora latitante e fu arrestato in seguito a rivelazioni del Testa, che dichiarò di averlo fornito di falsa carta d'identità, fatto confessato anche dal Bruneri. Il T esta ha confessato di aver fatto quanto occorreva per sottrarre il Bruneri alle ricerche quando questi doveva rispondere dei reati di cui ai capi r) e 2) della sua rubrica, ma non essendo rimasti provati quei fatti attribuiti al Bruneri, la stessa sorte, pare al Col-


TRIBUNALE SPECI:\LE PER LA DIF ESA DELLO STATO

legio, debba seguire l'imputazione di favoreggiamento addebitata al Testa. Peraltro la particolare posizione di ciascun imputato è rimasta accertata come segue : r) Vacchieri Ettore: dal 1925 al 1927 in Russia fu addestrato al più acceso sovversivismo. Quando fu ritenuto maturo e pronto ad essere lan° ciato allo sbaraglio fu inviato a Parigi a disposizione del Comitato Centrale Comunista italiano che, respinto dalla Patria, ha trovato sede in quella capitale. Rifornito di .notevoli somme e di istruzioni importanti scese più volte in Italia, adoperando per quattro volte quattro diversi documenti di identità da lui falsificati. I convegni tra lui e il Lodovichetti avvenivano preferibilmente presso la latteria del rubricato Sarchi, questi coscientemente consenziente ai concerti dei primi due. E presso il Sarchi il Lodovichetti, rappresentante dell'organizzazione illegale sovversiva milanese, riceveva dal Vacchieri forti somme e istruzioni per alimentare il movimento. Anche dalle dichiarazioni che spavaldamente ha fatto in udienza, il Vacchieri è risultato comunista temibilissimo e ostinatamente irriducibile all'attuale realtà nazionale italiana; 2) Lodovichetti Augusto : membro del Comitato Federale milanese comunista, era stato prescelto per mantenere i delicati contatti col Vacchieri, dal quale aveva ricevuto anche lire 5 .000 che aveva distribuite ai capi - settore: lire 700 a Testa, lire 1.500 a Sarchi e il resto ad altri che non ha voluto nominare. Il r2 aprile, giorno dell'attentato di Piazzale Giulio Cesare di cui in principio è cenno, fece pervenire al Testa 500 lire italiane e 100 franchi svizzeri per metterlo in condizioni di fuggire all'estero. Aveva saputo simulare in tal modo il suo vero essere, aderendo a istituti del Regime, da ottenere lavoro continuativo presso il Municipio di Milano. E' risultato comunista pericolosissimo; 3) Testa Giuseppe: fu tra i membri più attivi dell'illegale Partito Comunista milanese ed ebbe incarichi di fiducia anche quale capo - settore. Come ha affermato anche in udienza, suo compito, che esplicava con sagacia e diligenza, era quello di distribuire somme alle cosiddette vittime politiche e stampe sovversive che dovevano preparare gli animi alla insurrezione e, in conseguenza, provocare la guerra civile com'era nel programma generico cui aveva coscientemente aderito. Peraltro, come egli cercasse di uscire dal teorico per raggiungere i fini concordati coi suoi commili toni, si evince dalle pratiche svolte coll'Oggioni per la costituzione di quella squadra d'azione che non si effettuò per i motivi di cui è cenno. Prova della sua molteplice attività sovversiva è anche l'aver procurato falsa carta d'identità al Bruneri, come si è detto. Al quale Bruneri diede, in quattro volte, lire 200; 4) Sarchi Giuseppe: comunista di fede sicura, mise a disposizione del movimento illegale la sua latteria. Il Vacchieri infatti, venuto da Parigi, si recò a colpo sicuro dal Sarchi dove prese i contatti col Lodovichetti. E là,

459

SECONDA PARTI, : SENTE'.'<Zll PROKUNCIATE DALLA CO~lMISSIOl\E ISTRUTTORI,\

consenziente il Sarchi, ebbero luogo i concerti crirninosi sopra ricordati. Il iocale poi offriva una maggiore garanzia, in quanto essendo vicino alla sede del fascio milanese, non era politicamente sospetto. Come si è detto, dal Lodovichetti ebbe 1.500 lire che avrebbe dovuto distribuire fra i compagni di Stradella. Arrestato una prima volta e rilasciato, si affrettò ad avvertire il Vacchieri, e per non dar luogo a sospetti lo accompagnò al Duomo. In un successivo interroo·atorio. b ; visto che i suoi diniebcrhi venivano sempre più soffocati dalla realtà delle prove, se ne uscì con questa espressione: « Giacché gli altri hanno fatto i vigliacchi, parlerò io! >); 5) Oggioni Francesco : comunista attivo, anche in udienza ha voluto dimostrare la sua competenza dissertando sul funzionamento illegale del Partito Comunista, sulla sua attrezzatura e sui suoi ingranaggi. Sin dalle prime indagini ha tenuto contegno equivoco e strano, specie nell'architettare sempre novità fra loro contrastanti nei suoi interrogatori e riuscendo peraltro, dopo un primo arresto precauzionale, a farsi ingaggiare dalla stessa Questura quale confidente e a farsi perciò rilasciare. Nessun dubbio che egli fosse partecipe del risorto nucleo clandestino comunista milanese. Dubbio invece sorge sull'efficienza - si ripete - dell'accordo circa la costituzione della squadra d'azione di cui i preliminari col Testa; 6) Bruneri Oreste: denunziato, come si disse, una prima volta a questo Tribunale per fatti avvenuti nel 1927, si sottrasse all'arresto e si mise sotto la protezione del Testa che lo fornì di denaro e di falsa carta d'identità, carta che il Bruneri, come ha ammesso, usò. Com'egli aveva ammesso in istruttoria - e non si può spiegare altrimenti la particolare attenzione del Testa pel Bruneri - faceva parte del gruppo comunista capeggiato dal Testa. Non sono emerse prove sufficienti per poter affermare che egli abbia partecipato all'addebitatogli concerto di cui al capo 1) d'imputazione, né che abbia commesso i fatti a lui particolarmente ascritti ai capi a) e b) di accusa; 7) Porta Giuseppe: di buoni precedenti civili e militari - volontario con Garibald i in Francia e in Italia e impiegato presso le tramvie milanesi fu arrestato e denunziato per i contatti avuti con alcuni degli imputati. E' risultato che, ad insistente invito di tal Galletto, confidente dell'Autorità, di fargli conoscere il comunista Testa, e poiché egli, Porta, non lo conosceva, si rivolse a tal Bosi - imputato in altro gruppo di questo processo - il quale gli presentò il Testa, che fu poi, dal Porta, presentato al Galletto. Ora, tutto questo non può, in coscienza, far ritenere che il Porta abbia commesso il fatto a lui contestato. Da quanto come sopra è stato accertato il Collegio ritiene che il Porta deve essere assolto da ogni imputazione per non aver commesso il fatto. I..

I

Il Collegio ritiene altresì che per non provata reità debbono essere assolti: - il Testa dall'imputazione di favoreggiamento;


TRIUUNi\LE SPEC IALE P ER Li\ DIF ESA DELLO STATO

SECON DA PARTE : SENT ENZE PRONUNCIATE D,\ LLA COM~IISS!ONE ISTRUTTORI/\

- il Bruneri e l'Oggioni dall 'imputazione di cui al capo I) di accusa, e il Bruneri anche dai reati a lui particolarmente addeb.itati ai capi a) e b)

Assolve Porta Giuseppe per non aver com messo il fatto in ordine alle imputazioni a lui addebitate e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

dell'epigrafe. Che negli ·altri fatti accertati risiedono gli estremi giuridici dei residui reati ai singoli imputati addebitati in rubrica; che sia giusto, in relazione al fatto e alla pericolosità di ciascuno, infliggere le seguenti pene della reclusione: - Vacchieri, anni 9 per il concerto [ capo 1) d'imputazione], anni 4 per l'appartenenza al Partito Comunista e mesi 6 per ciascuno dei quattro falsi (art. 285 C.P.). Per il cumulo giuridico complessivi anni 12; - Lodovichetti, anni IO per il concerto e anni 4 per l'appartenenza [ capi 1) e 2) d'imputazione], cumulati ai sensi dell'art. 68 C.P. in anni 12; - Testa, anni 9 per il concerto, anni 5 per l'appartenenza e 1 anno per il falso cumulati in complessivi anni 12; - Sarchi, anni 5 per il concerto e anni 2 per l'appartenenza cumulati in anni 6; - Bruneri, anni 3 per l'appartenenza e I anno per il falso cumulati in anni 3 e mesi 6; - Oggioni, anni 5 per l'appartenenza. . A dette pene va aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento in solido delle spese processuali. Il Tribunale ritiene opportuno infliggere a tutti anni tre di vigilanza speciale della P.S .. Le cose in sequestro che abbiano attinenza col processo o che abbiano carattere sovversivo vanno confiscate.

Roma, 5.6. 193 r - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per effetto dei provvedimenti di clemenza di n. 1403:

cui

al R.D. 5.11.1932,

Testa Giuseppe viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 13+ 1 934·

Detenuto dal 13.4.1928 al 13.4.1934. Pena espiata: 6 anni.

Lodovichetti Augusto viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il

2 7·9· 1934·

Detenuto dal 17.3.1928 al 27.9.1934. Pena espiata: 6 anni, 6 mesi e IO giorni.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 3 -4- 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 285-64-13 - 20-28-31-36-39-68 C.P.; 485-486-551 C.P. Esercito, dichiara Vacchieri Ettore, Lodovichetti Augusto, Testa Giuseppe e Sarchi Giuseppe responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, assolvendo però il Testa per non provata reità dal solo reato di favoreggiamento; dichiara Oggioni Francesco e Bruneri Oreste responsabili di appartenenza ad un Partito disciolto, il Bruneri anche del falso in carta d'identità, assolvendoli per non provata reità dagli altri reati loro addebitati in epigrafe, e, fatto il cumulo giuridico, condanna: - Vacchieri, Lodovichetti e Testa ad anni 12 ciascuno cli reclusione; - Sarchi ad anni 6; - Oggioni ad anni 5; - Bruneri ad anni 3 e mesi 6. Tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre di v1g1lanza speciale di P.S. e al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto in sequestro.

J

Vacchieri Ettore viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 19+ 1 934· Detenuto dal 20-4-1928 al 19.4.1934. Pena espiata: 5 anni, I 1 mesi e 29 giorni. Sarchi Giuseppe viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa l'rr. I I.1932. Detenuto dal 24.3.1928 all' u.u.1932. Pena espiata: 4 anni, 7 mesi e 17 giorni. Oggioni Francesco si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre il 10.6.1931 e 6.10.1931. Con decreto di grazia del 3r.12.r93 r viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 9.5.1928 viene scarcerato dalla casa penale di Spoleto il

4.1.1932. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi e 25 giorni.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONU='ICIATE D:\LLA COMMISSIONE ISTRUTTOJl.!1\

- - - - - · -- - -- -- - - -- - - -

Bruneri Oreste, detenuto dal r7.4.r928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Padova il 13.rn.193r.

I..

SENTENZA N . 36

Reg. Gen. n. 187 /1928

Il Tribunale Speciale per la difesa deilo Stato composto da: Per Oggioni Francesco e Bruncri Oreste il T.S.D.S., con declaratoria· del 1°.12.1932, ordina, in applicazione delle disposizioni contenute nel R.D. 5.rr.1932, n. 1403, la cessazione dell'esecuzione della libertà vigilata.

Il Tribunale Militare di Roma, con ordinanza del 3.2.1961, concede a Testa Giuseppe, Lodovichetti Augusto, Vacchieri Ettore, Sarchi Giuseppe, Oggioni Francesco e Bruncri Oreste il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto del1'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.rr.1947,

n. 1631).

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Ven tura Alberto, Le Metre Gaetano, Pasgualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro : Bosi Gottardo, nato il 4.5.1882 a Trigolo (Cremona), tramviere; Caminata Giovanni, nato il 28.rn.1899 a Propata (Genova), tramviere; Salvaterra Ulisse, nato il 24-4-1884 a Cerese (Mantova), oste.

IMPUTATI

Del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Milano, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, fino alla data del loro arresto avvenuto nell'aprile 1928. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.

IL TRIDUN,\LE

Ritenuto che dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze dibattimentali è statuito. IN FATTO ED IN DIRITTO

Che i suddetti giudicabili erano stati rinviati a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria del 23.1. 1929 in guanto in un primo tempo


'J'Rfll UKALE SPECIALE PER LA DIFESA })ELLO ST ATO

erano presunti compartecipi nell'attentato contro S.M. il Re, avvenuto il 12+ 1928. Invece di poi emersero elementi per affermare che tutti e tre dovevano essere degli affiliati al Partito Comunista. Però a dibattimento vennero meglio chiariti gli indizi a carico del Bosi e del Salvaterra. E cioè nei confronti del Bosi risultò che veramente egli fu comunista fino alla fine del 1925, iscritto alla cellula Oldani. Che a gennaio 1926 fu espulso dal Partito perché non svolgeva sufficiente attività sovversiva. Continuando a frequentare la trattoria Bianchi, dove erano soliti consumare i pasti molti suoi compagni tramvieri, ebbe modo di trovarsi sovente col Caminata, col Salvaterra « maneggione » della trattoria Bianchi, col Testa, con certo Porta e con altri. Dati i suoi precedenti sovversivi, dato che continuava a frequentare la trattoria, recapito dei maggiori esponenti del comunismo, e dato che egli aveva frequentato i pericolosi comunisti Testa e Porta, sulle troppo contraddicenti affermazioni fatte dai vari imputati, fu ritenuto in istruttoria che anche il Bosi non fosse estraneo alla pericolosa opera criminosa che si andava svolgendo dai comunisti, in Milano, particolarmente nel 1928. Ma assodato a dibattimento che veramente egli era stato espulso dal Partito fin dal gennaio 1926, che, secondo le informazioni della Questura, egli dal 1926 al 1928 non aveva dato mai occasione di lagno alcuno sul proprio conto dal punto di vista politico, per cui può essere vero che egli Bosi si trovasse a consumare i pasti nella trattoria Bianchi assieme al Caminata e ad altri attivi sovversivi senza però avere affatto finalità criminose, che sulla richiesta del collega tramviere Porta il Bosi si er~ limitato a presentarlo al Testa senza mai conoscere la ragione di tale solleci tata presentazione, che, infine, il Porta, pure rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale Speciale con altro gruppo di coimputati, fu dal Tribunale stesso, con sentenza del 5.6.1931, assolto per non aver commesso il fatto di guisa che nessun carattere politico sovversivo venne attribuito alla presentazione del Porta fatta dal Bosi al Testa, il Collegio uniformandosi al responso già pronunciato in favore del Porta, assolve anche il Bosi per non aver commesso il fatto. Viene poi assolto per insufficienza di prove il Salvaterra in quanto non fu possibile accertare se detto imputato agì veramente con dolo. Infatti sembra che il Lodovichetti, pericoloso comunista, dopo l'attentato a S.M. il Re, verso il mezzogiorno del 12+1928, abbia consegnato alla Bianchi, proprietaria della trattoria, lire 500 e 100 franchi svizzeri da passarsi a.Il' altro pericoloso sovversivo Testa affinché quest'ultimo potesse fuggire al1'estero. Verso le ore I 3 detto Lodovichetti ritornò alla trattoria e si mise a mangiare assieme al Caminata. Durante la colazione consumata dai due, il Salvaterra si presentò al Caminata per dargli l'accennata somma di denaro, credendo che a lui fosse destinata. Ma il Caminata subito gli obiettò che il denaro doveva invece essere consegnato al Testa. Nella stessa sera del r2 aprile il Salvaterra diede le 500 lire e i roo franchi svizzeri al Testa

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRONUNCI ATE DALLA COMMISSION E ISTRUTTORIA

alla presenza del solo Caminata. Il Testa gli ebbe a chiedere il cambio dei 100 franchi, m a si rifiutò di accontentarlo. N el febbraio 1928 lo stesso Lodovichetti aveva cambiato un biglietto da lire r .ooo presso l'osteria Bianchi con preghiera di passarne 700 al Testa. E poiché il Lodovichetti era un cliente, egli Salvaterra, sempre incaricato dalla padrona Bianchi, erasi prestato a consegnare il denaro al Testa: quantunque sapesse che il L9dovichetti, il Testa ed il Caminata professavano idee comuniste. Nei confronti del Caminata emerse invece che egli si confessò comunista iscritto alla cellula Guzzi. Però, mentre si disse iscritto solo fino al o-ennaio 1926, dalla condotta subdola sempre tenuta si evìnse che egli continuava ad essere affiliato al Partito. T anto che per trovarsi coi vari compagni di fede convenuti a Milano, il 12+1928 non si presentò al servizio tramviario, e verso le ore 11 circa si recò alla trattoria Bianchi. Dove poco prima delle ore 12 andò anche il Lodovichetti; ed allora il Caminata lo richiese di notizie sull'attentato a S.M. il Re. Così il Lodovichetti parlando con lui alla presenza della Bianchi e del Salvaterra narrò quanto sapeva. Subito il Caminata espresse il timore di poter essere arrestato, in quanto, disse, non si era presentato in quella mattina al lavoro, ed era inoltre conosciuto come un sovversivo. Contrariamente alle chiare e precise affermazioni del Salvaterra negò di aver fatto la colazione assieme al Lodovichetti e di essere stato invitato dal Salvaterra a ricevere il denaro destinato al Testa il 12+1928. Ma attraverso le emergenze istruttorie e dibattimentali rifulse la prova che egli rimase sempre un affiliato al Partito Comunista. Pertanto il Caminata si è reso colpevole del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv. , della legge 25.1r. r926, n . 2008, in quanto nella fattispecie dell'opera criminosa compiuta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi che costituiscono la configurazione giuridica del reato a lui ascritto. Di guisa che, esaminati e considerati tutti gli elementi processuali raccolti all'udienza, il T ribunale è d'avviso di condannarlo alla pena di anni 4 di reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ; con tre anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. P.Q. M.

Visti ed applicati gli art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 13 - 28 - 39 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolti : - Bosi per non aver commesso il fatto ; - Salvaterra per insufficienza di prove, in ordine al reato a loro ascritto; ordinando che vengano scarcerati se non detenuti per altra causa. Ritie.ne Caminata colpevole del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione; 30. -

u.s.


TRlllUKALE SPECl.-\1.E PER LA DIFESA DELLO STATO

con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tre anni di vigilanza speciale di P.S. e il pagamento delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

SECONDA PARTE; SE:-TEN ZE PRONUNCIATE DALLA C01L\USS10NE !STRT;TTORJ/\

SENTENZA N. 37

Rcg. Gcn. n. 187 / 1928

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, 6.6.r93r - Anno IX.

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Lanari Piero;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ;

ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAL PASCICOLO DI ESECUZIONE

Caminata Giovanni, detenuto dal 15.4.1928, viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 13.4.1932.

SENTENZ A

nella causa contro: Il Tribunale Militare di Roma, con ordinanza del 3.2.1961, concede il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.11. 1947, n. 1631).

Tranquilli Romolo, nato il 23.5.1904 a Pescina (L'Aquila), tipografo.

IMPUTATO

r) del delitto di cui all'art. 3, r" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, dal febbraio all'aprile 1928, in correità di altri sconosciuti comunisti e prestando la sua opera di tipografo, istigato a mezzo dell a stampa a .:ommettere i delitti contro i Poteri dello Stato (reati commessi in città diverse dell'Alta Italia); 2) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge predetta per essersi iscritto, nel febbraio 1928, al disciolto Partito Comunista; 3) del delitto di cui all'art. 285 C.P. per aver fatto uso, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, di falsa carta di identità.

IN PUB BLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto accertare.


SECOND,\ PARTE : SJJKTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSI01'E ISTRUTTORIA TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

I N FATTO ED IN DIRITTO

Che l'imputato, sempre di idee comuniste, nel dicembre 1927 lasciò Pescina trasferendosi a Venezia, lavorando presso la Tipografia Emiliana fino a metà marzo del 1928. In seguito, avendo egli avuto la visita di un misterioso esponente del comunismo ed essendo stato munito di carta di identità falsa; si recò a Nervi. Dopo una permanenza di due settimane andò a Genova per incontrarsi con altri due esponenti del Partito Comunista; di poi ad Arona, a Busto Arsizio e ad Alessandria, sempre mantenendo i contatti con nuove persone della direzione comunista. Il ro aprile, accompagnato da un sovversivo conosciuto a Busto Arsizio, andò a Milano, ritornando ad Alessandria nello stesso giorno. Da Alessandria andò a Genova, dove effettuò la consegna di manoscritti propagandistici di carattere comunista contenenti le solite violente frasi di istigazione ai sensi dell'art. 3, I cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, e ricevendo in cambio dei fogli scritti a macchina. Pernottò a Nervi ed alla mattina del 12.4.1928, col treno delle 5,38, ritornò a Milano avendovi fissato un appuntamento per le ore 12,30 con persona che ancora non conosceva. Identificato l'individuo si accompagnò con lui andando a mangiare in una trattoria toscana. Avendo saputo dal compagno dell'attentato a S.M. il Re, avvenuto nella mattinata, e di altro precedente a S.E. il Capo del Governo, il Tranquilli si mostrò subito preoccupato chiedendo insistentemente come avrebbe potuto uscire da Milano nel modo più sicuro, in quanto teneva addosso del materiale comunista compromettente. Col treno delle ore 15,50 partì, solo, per Como, dove avrebbe dovuto trovarsi con altra persona; proseguì invece per Brunate perché da molto era passata l'ora dell'appuntamento e perché, causa i molti forestieri presenti, non poteva trovarvi alloggio. Mentre stava mangiando all'albergo fu avvicinato da due carabinieri del Comando di Brunate che lo invitarono in caserma. Ed allora l'imputato, eludendo la vigilanza dei due militari, corse in camera con la scusa di prendere degli indumenti e saltò dal primo piano sulla strada scomparendo in una vicina boscaglia. Vagò tutta la notte per la campagna e nella mattinata appresso si avviò lungo la strada tramviaria e, dopo di aver tentato invano di cambiare vestito, prese il tram diretto a Lecco. Sceso però prima di Erba fu fermato da alcuni militi fascisti che, pure avvertiti della di lui fuga da Brunate, lo ricercavano. Mentre lo arrestavano ebbe a dire ai militi che « ... se tutto gli andava bene sarebbe stato condannato a 25 anni, che se invece tutto gli and.ava male egli avrebbe preso 20 pallottole>>. In un primo tempo fu sospettato di compartecipazione nell'attentato a S.M. il Re. In corso istruttorio si accertò che il Tranquilli era un pericoloso comunista, uno degli esponenti del movimento antifascista. E la conferma scaturì dalle molte prove raccolte a suo carico. 0

Negli stessi suoi manoscritti, sequestrati, si trovò concentrato tutto l'odio che nutriva contro il fascismo. Al punto che predispose un lavoro cli deleteria propaganda sobillatrice a mezzo di manifestini da diffondere particolarmente tra la gioventù cattolica, facendo rilevare la grande importanza e la necessità di organizzare i giovani cattolici contro il fascismo. Cercò, inoltre, di dimostrare quanto vasto fosse allora nel Regno il movimento giovanile sovversivo affermando: « Nella lotta dura ed eroica che i lavoratori combattono contro il fascismo i giovani sono veramente in prima linea. Basta scorrere la cronaca delle condanne del Tribunale Speciale per persuadersene : la maggioranza dei colpiti sono giovani ». E che le funzioni di clandestino stampatore di materiale incendiario, sovversivo e rivoluzionario fossero da lui, per incarico del Partito, esercitate assai bene, lo si deduce dalle stesse stampe comuniste divulgate nell'occasione dell'arresto del Romolo Tranquilli. Dopo le solite espressioni violente che istigano il proletariato alla rivolta armata contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile, i capeggiatori dell'organizzazione rivoluzionaria scrivevano: « Per l'attentato di Milano fu arrestato il nostro giovane compagno Romolo Tranquilli, in provincia di Como, dove si trovava per incarico del Partito. Il nostro compagno, subito dopo l'arresto, fece esplicite dichiarazioni alla polizia affermando la sua fede comunista, la sua appartenenza al Partito, la sua qualità di funzionario del Partito, ecc. ». Dalla suesposta narrativa emerge che il Tranquilli, pericoloso comunista, si era dimostrato un fattivo stampatore, un influente funzionario del Partito che andava svolgendo non comune attività criminosa ai danni della Patria. L'appartenenza a Partito già disciolto dalla Pubblica Autorità, la istigazione a mezzo della stampa a commettere i reati di cui agli art. 120 .252 del C.P. e l'uso di carta d'identità falsa, hanno reso colpevole il Tranquilli Romolo dei reati di cui agli art. 3 P·P· e 4 1° cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, e 285 n . 3 del C.P.. E ciò perché, nella fattispecie, si vengono a concretare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la qualificazione giuridica dei delitti a lui ascritti. Pertanto, esaminate e vagliate tutte le circostanze emerse a dibattimento, considerato che il Tranquilli è un pericoloso funzionario della centrale del Partito Comunista - già arrestato ed amnistiato a soli 17 anni perché trovato in possesso di manifestini rivoluzionari incitanti all'odio di classe e facenti l'apologia dell'eccidio del Diana - il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 3, r cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008: anni 9 di reclusione. Ai sensi dell'art. 4, 1° cpv., della citata legge speciale: anni 4 e mesi 6 di reclusione. In applicazione dell'art. 285 n. 3 del C.P. : anni 1 e mesi 6 di reclusione. Ed, operato il cumulo giuridico delle pene in base all'art. 68 C.P., complessivamente condanna il Tranquilli ad anni 12 di reclusione; con 0


47°

T RIBUNALE SPEC!,\LE PER I.A DIFESA DELLO STATO

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigilanza speciale di P.S.; con le spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli art. 3, I 0 cpv., e 4, I 0 cpv., della legge 25. r 1.1926, n. 2008; 13 - 28- 39 - 68- 285 n. 3 C.P., dichiara Tranquilli Romolo colpevole dei reati ascrittigli ed, operato il cumulo giùridico delle pene, lo condanna complessivamente ad anni r2 di reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigilanza speciale di P .S.; con le spese di giudizio oltre ad ogni altri conseguenziale di legge.

SEC;O:S DA PARTE :

SENTE:-IZ E PRONU:-ICIATE D ALLA CO~IMJSS!OKE ISTRUTTORIA

Rcg. Gen. n. 662/ 1928

47 1

SENTENZA N. 15

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 6.6.r93r - Anno IX. nel procedimento penale contro: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Kemperle Leopoldo, nato il r5. ro. 1887 a Gracova (Gorizia), redattore; Rojic Ernesto, nato il r3.r2.r884 a Postumia (Trieste), commerciante; Strukelj Lodovico, nato il 24.8.1901 a Tolmino (Gorizia), impresario elettrico; Stanic Luigi, nato il 25.5.1902 a Bainsizza (Gorizia), macellaio;

Tranquilli Romolo venne ristretto nelle seguenti carcer i: - carcere giudiziario di Roma dal 13.4.r928 al 27.6.1931; - stabilimento penale di Perugia dal 28.6.1931 al 12.7.1932. A seguito di un'istanza del detenuto che << muoveva delle lagnanze m ordine al trattamento carcerario » il competente Ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia dispose il trasferimento del Tranquilli nello stabilimento penale di Procida ove venne tradotto il 13.7.1932. Alle ore 9,30 del 27.10.1932 Tranquilli Romolo muore nell'infermeria dello stabilimen to pena.le di Procida a seguito di « broncoalveolite tbc. >>.

Pol.ianscek Antonio, nato il 28.5.1884 ad Idria (Gorizia), chauffeur pubblico. Arrestati il r9.rr.r928 e scarcerati il 28. r.1929. IMPUTATI

Del delitto di cui all 'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 120 C.P. per avere, in Gorizia ed altrove nel 1928, concertato fra loro, e con altri ri1;1asti sconosciuti, di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato. IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requ isitoria del P.M., osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO

L'Arma della Stazione di Santa Lucia in Tolmino, con verbale del

20.n. r928 denunziava alla Procura del Re del Tribunale di Gorizia come


47 2

TRIBUNALE SPECBLE PER LA DIFESA DELLO STATO

la sera del giorno precedente da un capo squadra della :M.V.S.N. ed altri militi, sul Piazzale di Santa Lucia in Tolmino, era stata sequestrata nell'automobile condotta dallo chauffeur pubblico Polianscek una cesta di vimini contenente circa 12.000 cartucce da pistola Steyer. In base a tale denuncia vennero arrestate le quattro persone che eransi trovate nell' automobile oltre allo chauffeur e cioè: Kemperle Leopoldo, Rojic Ernesto, Stanic Luigi, Strukelj Lodovico. Ritenuto che dalla compilata istruttoria risulta che il Kemperle, il Rojic, lo Strukelj e lo Stanic si trovavano casualmente nell'automobile e che perciò essi non hanno niente a vedere con le 12.000 cartucce Steyer rinvenute nella vettura. Che è risultato ancora che il Polianscek nel ricevere il cesto di vimini contenente le cartucce ed i pacchi, pure di cartucce, era in buona fede, in quanto ignorava il contenuto; contenuto che gli viene precisato in ferramenta. Che perciò nei confronti degli imputati è giusto pronunciare sentenza di proscioglimento. Che le cartucce in sequestro devono essere confiscate.

SECONDA PARTE:

SE KT E:-.ZE PRO~UNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

473

SENTENZA N. 16

Reg. Gen. n. 840 / 1927

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro : Sozzi Gastone, nato il 9.3.1903 a Cesena (Forlì), rag10mere, deceduto; Amoretti Giuseppe, nato il 2.6.1902 a San Remo (Imperia), giornalista;

P. Q. M.

Grieco Ruggero, nato il 19.8.1893 a Foggia, deputato; Platone Felice, nato il 12.2.1889 a Azzano (Asti), giornalista;

Visti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 36 cpv. C.P.; 7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 2 R.D. I3.3.1927, n. 313, dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Kemperle, Rojic, Strukely e Stanic per non aver concorso nel reato di cui in rubrica ; e nei confronti del Polianscek per aver agito in buona fede. Ordina la confisca delle cartucce in sequestro. Roma, 4.2.1929 - Anno VIII.

Di Vittorio Giuseppe, nato l'Ir.8.1892 a Cerignola (Foggia), pubblicista; Pavesi Giuseppe, nato il 10.9.1902 a Lomello (Pavia), tipografo; Frosi Maddalena, nata il 25.2.1880 a Cremona, tipografa; Marazzi Giuseppe, nato il 27.1.1903 a Sedriano (Milano), meccanico; Gualla Ines, nata il 10.6.1903 a Milano, operaia; Laurencich Bianca, nata il 3.6.1900 a T rieste, pasticcera;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Capra Elsa, nata il 26.10.1902 a Casalbuttano (Cremona), tipografa; Cagliati Giovanni, nato il 6.6.1897 a Abbiategrasso (Milano), muratore; Maganza Andrea, nato il 25.2.1908 a Abbiategrasso (Milano), operaio;

Nota. - Scarcerati a seguito di ordine emesso dal Giudice Istruttore con ordinanza del 28.r.1929.

Vota Antonio, nato il 2r.7.1903 a Favria (Torino), meccanico; Secchia Pietro, nato il 19.12.1903 a Occhicppo (Vercelli), impiegato; Ionna Guglielmo, nato il 5-4-1889 a Ravenna, capo- stazione FF.SS.; Gnudi Ennio, nato il 18.r.1893 a San Giorgio (Bologna), ex deputato; Ravazzoli Paolo, nato il 9. II. 1894 a Stradella (Pavia), meccanico;


474

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Martelanz Wladimiro, nato 1'8.5.1905 a Trieste, impiegato; Togliatti Palmiro, nato il 26.3.1893 a Genova, pubblicista; Ravera Camilla, nata il 18.6.1889 a Acqui (Alessandria), insegnante; Giovetti Gino, nato il 3.8.1895 a Roverbella (Mantova), muratore; Tranquilli Secondino, nato il 1°.5.1900 a Pescina (L'Aquila), giornalista; Tasca Giovanni, nato il 19.11.1892 a Moretta (Cuneo), operaio;

SECONDA Pi\RTE :

SENTENZE PRONUNCIAT E DALLA COM~!!SS{O NE ISTRUTTORI ,\

,.~-. I )

4) del delitto di cui all'art. 4 2" cpv. legge citata per avere, specie mediante la stampa clandestina, la diffusione di giornali, opuscoli, proclami e manifesti, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista; 5) Ionna, Martelanz, Sozzi, Vota, del delitto previsto e punito dall'art. 285 C.P. per avere fatto uso di passaporti falsi e carte d'identità contraffatte. Fatti commessi in Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove, fra il gennaio 1927 e la prima decade del novembre successivo.

Ravera Cesare, nato il 23.4. 1900 a Casale Monferrato (Alessandria), commesso viaggiatore;

Omissis

Tresso Pietro, nato il 3r.r.r893 a Magrè (Bolzano), pubblicista; Beltrametti Giuseppe, nato 1'8+1900 a Stradella (Pavia), operaio; Leonetti Alfonso, nato il 13.9.1895 a Andria (Bari), giornalista. IMP U TATI

1) dei delitti previsti e puniti dall'art. 3 P·P· in relazione all'art. 2 legge 25.rr.1926, n. 2008, ed agli art. ro4- ro8- 120 - 252 C.P. per avere concertato fra loro, e con altri rimasti sconosciuti, alcuni in qualità di capi promotori ed organizzatori, altri come gregari, di commettere fatti - organizzazione segreta finanziata dall'estero, opera di spionaggio, propaganda fatta specie con la diffusione clandestina di giornali, opuscoli e proclami stampati alla macchia, formazione di gruppi a carattere spiccatamente militare, detenzione illecita di anni, ecc. - diretti a: a) sottoporre parte dello Stato al dominio straniero ed a discioglierne l'unità; b) ottenere la rivelazione di segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato; e) far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; d) suscitare la guerra civile e apportare la devastazione, la strage ed il saccheggio allo Stato; 2) dei delitti di cui all'art. 3 cpv. legge citata per avere istigato, con la stampa clandestina e con la diffusione di giornali, opuscoli, proclami e manifesti del Partito Comunista e di organizzazione da esso dipendente (Unione generale slovena, ecc.), a commettere i reati di cui agli art. 104 108 - 120- 252 C.P., facendo apologia di detti reati; 3) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 P·P· e cpv. legge citata per avere ricostituito il Partito Comunista sciolto per ordine della Pubblica Autorità e per averne fatto parte;

Visti gli art. 3 - 4-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 421 - 507 e segg. C.P. Esercito; 85- 285 C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara il non luogo a procedimento penale: r) contro il Sozzi perché estinta l'azione penale per morte dell'imputato ; 2) contro Amoretti, Grieco, Platone, Di Vittorio e Vota, sussistendo per essi la res judicata; 3) contro Frosi per non avere commesso i fatti, ordinando la revoca del mandato di cattura perché già in libertà provvisoria; 4) contro Marazzi, Gualla, Laurencich, Capra Elsa, Pavesi, Cagliati, Maganza, per insufficienza di prove, ordinando la revoca dei mandati di cattura perché già in libertà provvisoria; 5) contro tutti gli altri imputati per insufficienza di prove in ordine ai reati loro ascritti e di cui ai capi di accusa n. I) e 2); rinviandoli invece tutti a giudizio, dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, per rispondere dei delitti di cui ai n. 3) e 4) del capo d'imputazione, ricostituzione del Partito Comunista disciolto e di appartenenza nonché di propaganda. Il Martelanz, inoltre, del reato di cui al capo di accusa n. 5. I latitanti vengono diffidati a presentarsi nel termine di giorni ro dinanzi ad una qualsiasi autorità, altrimenti, trascorso detto termine, si procederà in contumacia. Ordina infine lo stralcio degli atti relativi al rubricato Secchia, fascicolo e rapporti di cui ai fogli 1 - 69 e 73, Voi. r e l'unione degli atti stralciati al processo tuttora in corso di definizione n. 801 Reg. Gen .. 0

,

Roma, 5.2.1929 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


476

TRIBUN/\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nota . - Per i delitti di cui ai n. 3) e 4) dei capi di imputazione non venne pronunciata né nel 1929 né negli anni successivi alcuna sentenza nei confronti di Tranquilli Secondino, Tasca Giovanni, Tresso Pietro e Beltrametti Giuseppe a causa della loro ininterrotta latitanza.

Per Secchia vedi del 28.r.1932).

«

Decisioni emesse nel 1932

>>

(sent. T.S.D.S. n. 4

SECOKOA PARTE : SENTENZ E PROK'Uè'\CIATE DALLA CO:'v!MISSIONE ISTRUTTORIA

477

SENTENZA N. 89

Reg . Gen. n. 840 / 1927

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S. N. ;

Per Martelanz vedi 1 4· 2 · 1

«

Decisioni emesse nel 1939 )> (sent. T.S.D.S. del

ha pronunciato la seguente

939)• SENTENZA

Per Giovetti Gino vedi sentenza C.I. n. 89 del 19.1 r. 1929 che segue.

Vedi anche le sentenze n. 13 e 19 della Commissione Istruttoria pubblicate nel presente volume a pag. 166 e 168.

nel procedimento penale contro: Giovetti Gino, nato il 3.8. 1895 a Roverbella (Mantova), muratore, detenuto. IMPUTATO

1) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 P·P· e cpv. della legge 25_.11.1926, n. 2008, per avere ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordme della Pubblica Autorità e per averne fatto parte; . . 2) del delitto di cui all'art. 4, 2° cpv., legge citata per avere, specie mediante la stampa clandestina e la diffusione di giornali, opuscoli, proclami e manifesti~ fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista. Fatti commessi in Milano, Torino, Genova, Trieste ed altrove fra il gennaw 1927 e la prima decade del novembre successivo.

IN CAMERA DI OONSIGLIO

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del Giovetti in ord.ine ai reati ascrittigli, per insufficienza di prove. Ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare che l'imputato, con sentenza della C.I. in data 5.2.1929 era stato rinviato


TR lllUNALE SPECli,LE PER LA DIFESA DELLO STAT O

a giudizio assieme ad Hofmaier Emilio ed altri 26 accusati, per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 4 P·P· della legge 25.rr.1926, n. 2008, ossia di ricostituzione del Partito Comunista, già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità. Con successivo provvedimento il T ribunale, riunito in Camera cli Consiglio, aveva ordinato lo stralcio degli atti relativi a Ravera Cesare, Tasca Giovanni, Giovetti Gino, Gnudi Ennio e di altri 9, perché latitanti, nell'attesa della eventuale loro cattura. Così infatti in data 16.8.1929 il giudicabile clandestinamente varcò il confine francese, causa motivi di salute essendo affetto da tubercolosi, per recarsi a Genova; ma venne arrestato dalla M.V.S.N .. Identificato, in conseguenza della procedura rimasta sospesa nei suoi riguardi venne messo a disposizione ciel T ribunale Speciale per la difesa dello Stato, ed a tal uopo tradotto alle carceri giudiziarie di Roma. Interrogato e contestatogli il reato ascrittogli negò recisamente i fatti criminosi srecifìca ti a suo ca~·ico nella suaccennata sentenza. Affermando che, espatriato pure clanclestmatamente nel 1923, e .fissata la dimora in Francia, mai esplicò attività sovversiva all'estero dedicandosi invece solo alla famiglia ed al lavoro. Mai lasciò la Francia fino al 16.8.1929 e, tranne coi parenti residenti in Italia, non ebbe corrispondenza con altre persone. Escluse in modo assoluto di avere fatto uso dello pseudonimo « Losa >) o << Lova Beniamino >), e quindi l'opera delittuosa svolta dallo pseudo « Losa » o « Lova )) deve riguardare un qualche attivo sovversivo che, astutamente, si è fatto credere « _Gio_ vetti >) sapendo che egli Giovetti non si trovava più nel Regno. E poiché d1ffic1Imente gli agenti investigativi potevano svelare il trucco, così senza prova specifica alcuna egli fu ritenuto l'autore delle malefatte altrui. Di fronte alla negativa dell'imputato il Collegio avrebbe motivo di credere che il Giovetti, di salute piuttosto cagionevole, non abbia . esplicato azione sovversiva dopo l'espatrio avvenuto nel 1923, in quanto l'accusa a suo carico è limitata dalla sola denuncia da parte dell'Autorità cli P.S. la quale dichiarò: « ••. vi sono ancora nomi eia chiarire, individui da identific?re, appartenenti un po' a tutte le sfere. Nei documenti sequestrati appa10no dei "Micheli ", dei " Pargimi ", dei " Bottesan ", dei " Luigi ", " Attilio ", " Verde Francesco ", " Piancastelli " che si assume essere il Ra~azzi, il " Losa " o " Lova Beniamino " che, fatto il nomignolo di Mario, fi~ura avere preceduto il "Martino " nel posto di dirigenza del movimento nulanese e che viene identificato per Giovetti )). M~n~re _p er_9uasi tutti ed attrave~so vo_lurninosi altri incarti processuali, fu _poss1b1le 1_nd1v1du_are b~n_e ed altres1 specificare la rispettiva responsabilità, nei confronti del G10vett1 invece nessun elemento cli specifica prova venne r~c~olto. Certo_ per~ _c~e egli risulta di buoni precedenti penali ma di pess1m1 precedenti pol1t1e1, costretto ad abbandonare il paese natio perché fino al 1923 era capeggiatore del movimento locale sovversivo. Inoltre non ha

SECONDA PART E:

SENTEKZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIO NE ISTRUTTOR I/\

479

potuto negare che, partito dalla Fr ancia clandestinamente, era rientrato in Patria, sia pure per ragioni di salute, ma nel contempo con incar ico di ricercare un cer to Lenti di Genova, a lui sconosciuto, pure di nascosto ritornato dall'estero. Pertanto non v'è dubbio che il Giovetti è un vecchio sovversivo, ben noto agli agenti tutori dell'ordine pubblico per la sua opera antinazionale esplicata fino al 1923. Tuttavia, in ordine al delitto ascrittogli con la citata sentenza contumaciale, nei di lui riguardi, il 5.2.1929, non sono emersi elementi sufficienti di reità a di lui carico; per cui il Collegio è d'avviso di dover dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove, ordinando la immediata scarcerazione del Giovètti se non detenuto per altra causa. P. Q. M.

. 2 R.D• 13.3.1927, n. 313, \ r·1st1. g1·1 art. 507 e segg.; 421 C.•P . Eserc1to; su conforme parere del P.M., dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto al Giovetti, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 19.11.1929 - Anno VITI.

Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE Pi; R Li\ DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 21

Reg. Gen. n. 650 / 1928

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difes a dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTEN ZA

nel procedimento penale contro: Turrisi Tommaso, nato il 9+1902 a Ceglie Messapico (Brindisi), contadino, detenuto dal 9.12.1928. IMP U TATO

Del delitto di cui all'art. 4 u.p. legge 25.1r. 1926, n. 2008, per avere, m epoca precedente e fino al 9.12.1928, in contrada Capece e Bax, territorio di Francavilla Fontana (Brindisi), m ediante riunioni e sottoscrizioni del Soccorso Rosso, fa tto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

La Commissione, esaminati gli atti processuali e la requisitoria del P.M. , in data II ,2.1929, che chiede il proscioglimento del Turrisi per non aver commesso i fatti e l'invio degli atti processuali alla competente Autorità Giudiziaria per gli ult_eriori -provvedimenti di giustizia nei riguardi del Capomanipolo della M.V.S.N. Mauro e di altri, osserva.

IN FATTO ED IN DIRITTO

In seguito ad analogo rapporto del Capomanipolo Mauro Raffaele, comandante il manipoìo di vigilanza campestre di Francavilla Fontana, quel Commissariato di P.S., con verbale del I4.12.1928 denunziava il prevenuto

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

perché nella sua abitazione si sarebbero tenute riunioni di propaganda sovversiva; perché tra quei contadini avrebbe fatto una sottoscrizione pro Soccorso Rosso e perché, in una perquisizione operata dal Mauro e da una squadra di suoi militi, nel domicilio del Tunisi, il 9 dello stesso dicembre, era stato rinvenuto un drappo rosso sul quale era la scritta « W Lenin » e riprodotto un teschio, nonché la falce ed il martello. Ed erano stati trovati e sequestrati anche alcuni elenchi di contadini che potevano essere relativi al Soccorso Rosso. La denuncia era confortata anche da una lettera della maestra del luogo, Schiuma Franca, diretta, in risposta ad altra, al Segretario politico fascista di Francavilla, datata 13.12.1928, contenente rivelazioni circa l'atteggiamento antinazionale ed antifascista della famiglia Turrisi e circa riunioni clandestine che sarebbero state tenute presso detta famiglia con intervento di notori sovversivi del paese. Ciò scriveva per confidenza presuntamente avuta da un bambino, suo scolaro, di nove anni, fratello dell'imputato. Senonché, il 3 gennaio testé scorso, la stessa Autorità di P.S. denunciante si premurava di far tenere a questo T ribunale un nuovo rapporto che infirmava sostanzialmente il precedente di denunzia. Si poteva così apprendere che dalle nuove indagini veniva avvalorata la voce corsa in paese che il rinvenimento del drappo rosso era avvenuto con un trucco ordito ai danni della famiglia Turrisi e dell'arrestato in ispecie, quasi a giustificazione delle violenze e del temporaneo arresto cui egli era stato arbitrariamente assoggettato dallo stesso Mauro e dai suoi militi il 1° dicembre u.s., quando aveva creduto di opporsi alla richiesta di pagamento del contributo fissato per la vigilanza campestre; che il verbale della perquisizione operata in casa Tunisi, il 9 dicembre, conteneva circostanze non corrispondenti al vero, tanto che il caposquadra Petronelli Cosimo s'era rifiutato di firmarlo, né l'aveva firmato la camicia nera Catanzaro Francesco, che pure avevano preso parte all'operazione; che le rivelazioni della maestra Schiuma avevano carattere d'infondatezza, d'inverosimiglianza e contrastavano anche con quanto, successivamente, ebbe a dichiarare alla P.S .. Pertanto si rese necessaria più oculata e minuziosa istruttoria giudiziaria, dalla quale i fatti sono emersi come segue. Nel territorio di Francavilla Fontana la sorveglianza campestre era stata affidata ad un manipolo della M.V.S.N. della 153" Legione, e per detta sorveglianza proprietari e contadini avrebbero dovuto pagare un contributo annuo di lire 10 per ogni « tomolo>> di terra. Per la riscossione di tale contributo, che, peraltro, non era obbligatorio, era stato incaricato l'Esattore Comunale. I piccoli proprietari, che sogliono vivere nel sito e che pertanto vigilano da se stessi la terra che coltivano, avevano ritenuto gravoso tale contributo e, onde venisse alleviato, avevano inoltrato un'istanza al Prefetto del luogo

31. -

u.s.


TRI BU NALE SPECI,\LE PER LA DJFES,\ DELLO STATO

e avevano raccolto fra loro una somma che avevano consegnata ad un avvo-

cato perché li assistesse nella bisogna. Il 1".12.1928 il Capomanipolo Mauro, al comando di una squadra di r I militi, si recò in contrada Capece e Bax per procedere, senza averne regolare autorizzazione e senza che un tanto entrasse nelle sue mansioni, alla riscossione di quel contributo dai contadini. Dopo averne minacciati alcuni, che intimoriti pagarono, due dei militi si presentarono nella casa di Tunisi Pasquale, padre deil'attuale imputato; non trovatolo in casa, e poiché la moglie di costui non era in grado di pagare la somma richiestale, insistettero acché fosse fatto subito venire al loro cospetto il marito. Chiamato dai campi e presentatosi il Tunisi Pasquale, alla richiesta della somma rispose che, essendo privo di denaro, avrebbe pagato fra qualche giorno. I militi, allora, gli imposero di seguirli presso il Capomanipolo Mauro, che stava ad attenderli ad una certa distanza dalla casa, e lo afferrarono per il petto. Opponendo il Turrisi qualche resistenza, un milite esplose un colpo di moschetto per richiamare i compagni, i quali, sopraggiunti, spararono all'impazzata circa 30 colpi di moschetto, provocando spavento fra quei pacifici contadini e specialmente fra le donne. Oltre il Turrisi Pasquale, furono minacciati, percossi e malmenati i di lui figli Andrea e Tommaso e certo Urgese Cosimo, accorso sul luogo perché richiamato dagli spari. N ella circostanza il Capomanipolo Mauro, anch'egli con la pistola in pugno, ebbe a dire ai dipendenti: « Avreste fatto bene se ne aveste uccisi un paio )). Il Mauro, infine, ordinò ai suoi militi di tradurre i Tunisi - il Tomrnaso ammanettato - , la moglie e l'Urgese nella caserma di Francavilla e, mentre gli altri furono rilasciati, dopo parecchie ore, a tarda sera, il Turrisi Tommaso fu nuovamente minacciato e percosso e rilasciato l'indomani. L'Urgese, al quale si voleva far dichiarare di aver visto sparare due colpi d'arma da fuoco dal Turrisi Tommaso, come condizione per ottenere la libertà fu costretto a firmare una dichiarazione della quale non gli fu fatto conoscere il contenuto. Dichiarazione che - a dire del Mauro, al quale in istruttoria ne fu chiesto conto - fu distrutta subito dopo dal Mauro. Nelle prime ore del mattino del 9 dello stesso dicembre, lo stesso Mauro, con i due capisquadra Petronelli e Laghezza e con 6 militi, si presentò nuovamente nell'abitazione del Turrisi per procedere ad una perquisizione. Detta abitazione è composta di tre vani: nel primo vano esiste un letto sotto· il quale il caposquadra Petronelli, d'ordine ed in presenza del 11auro, eseguì una minuziosa e diligente perquisizione, senza nulla rinvenire all'infuori di patate, che rimosse una ad una, di alcune falci legate, e di pochissimi stracci vecchi che attentamente esaminò e rivoltò ripetute volte. Quindi, insieme al milite Urgese Giuseppe, passò in un secondo vano ove procedette pure a perquisizione, sempre con esito negativo, mentre nel primo vano rimanevano soli il Capomanipolo Mauro ed il milite Di Castri, che aveva

SECONDA PARTE :

SE:"<TENZE PRON U NCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

motivi di rancore verso la famiglia Tunisi, sin da quando il Di Castri era guardia campestre. Tornato il Petronelli nel primo vano, riferì di non aver trovato nulla nemmeno nella seconda stanza; al che il Mauro gli ordinò di perquisire nuovamente e meglio sotto il letto dello stesso primo vano dove si trovavano. E, malgrado le di lui proteste perché era sicuro della prima perquisizione negativa, lo obbligò a curvarsi per raccogliere un oggetto, messo molto in evidenza, che egli stesso gli indicò col dito, oggetto consistente in un piccolo involto di tela bianca legato con un filo , oggetto che è assolutamente escluso che, durante la prima perquisizione, si trovasse nel posto dove fu fatto raccogliere o, comunque, sotto il letto. Successivamente si constatò, dai militi, che l'involto conteneva il drappo rosso di cui dianzi. Per tale fatto, per presunte sottoscrizioni in favore di un detenuto politico e riunioni segrete, fu arrestato, nella circostanza, il Tunisi Tommaso; e fu denunziato anche per quanto espose la maestra Schiuma alcuni giorni dopo del fatto - mai prima ne aveva parlato, neanche al Mauro - la quale, amica del Mauro e della sua famiglia sin dall'infanzia, viene da testi autorevoli definita poco seria e di scarsa attendibilità, definizione che trova pieno riscontro nelle contraddizioni, nelle reticenze e nelle fantasticherie delle sue deposizioni. L'imputato, nei suoi interrogatori, si è protestato innocente, negando nella manier a più recisa tutti gli addebiti. Ed invero dai risultati dell'istruttoria, e specialmente dall'abbondante ed autorevole testimoniale, traspare evidente la sua innocenza e l'artifiziosità dell'accusa. E' risultato che mai il Turrisi si fece promotore di sottoscnz10ni pro Soccorso Rosso e, specificatamente, in favore del detenuto Gargano, uccisore dell'avanguardista Calliano (vedi fogli 95, 96, rn9 e II8 del processo). Egli, invece, insieme ad altri, come si accennò, raccolse del denaro per consegnarlo all'Avv. Epifani, allo scopo di ottenere l'esenzione del contributo di vigilanza campestre o, quanto meno, una riduzione (f. 96 r. e 107). Né tale atto può considerarsi illegale, in quanto la quota per la vigilanza campestre non era obbligatoria, mancando la obbligatorietà di un consorzio (f. 93 r., 98 e 107 r.). E' rimasto escluso, altresì, che il T urrisi si sia fatto promotore di riunioni sovversive o che vi abbia partecipato, sia perché egli risulta di ineccepibili precedenti morali e politici e non è mai stato iscritto ad associazioni o partiti disciolti (vedi f. da 92 a 98) né ha mai svolto, comunque, alcuna attività politica; sia perché risulta che nessuna attività sovversiva è stata svolta nella contrada - Capece del Comune di Francavilla, né in contrada Bax di Ceglie Messapico, neanche nei tempi, ormai tramontati, della preponderanza rossa, risultando quei pochi abitanti unicamente versati nel lavoro della terra (vedi f. da 92 a n9).


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECOND1\ PARTE: SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORJA

A carico del Turrisi rimarrebbe il possesso del drappo rosso rinvenuto nelle circostanze come sopra accertate. Ma appunto, all'esame delle stesse circostanze di fatto, devesi concludere che l'addebito contrasta con la verità delle risultanze. Il caposquadra Petronelli ed il milite Urgese, persone oneste, serie e degne di fede, assicurano con chiarezza e precisione che l'involto bianco contçnente il drappo rosso non avrebbe potuto sfuggire alla vista dì chiunque avesse dato uno sguardo, anche sommario, sotto il letto; ed escludono recisamente che, durante la prima perquisizione, vi fosse. L'involto fu trovato dopo che essi si erano allontanati dalla stanza ove erano rimasti soli il Capomanipolo Mauro ed il milite Di Castri, tanto che l'invito del Mauro di ripetere la perquisizione e lo strano risultato della stessa provocarono nell'animo onesto del Petronelli tale dolorosa sorpresa che egli si rifiutò di firmare il relativo menzognero verbale, ove erano contenute altre inesattezze a carico del Turrìsi. Il Mauro, senza aprire l'involto, e mostrandolo alla madre dell'imputato, le chiese se fosse di sua pertinenza. La donna, ritenendo che fosse uno degli stracci bianchi che trovavansi sotto il letto, rispose affermativamente, aggiungendo, anzi, che era roba vecchia che teneva da parecchie decine di anni. Il Mauro, invece, asserisce che mostrò alla vecchia- il drappo rosso in parte svolto. Mentre ciò è in contrasto con quanto asseriscono il Petronelli e l'Urgesi ed è in contrasto anche con la logica, in quanto il drappo rosso è nuovo e di recente confezione. La verità è che il Mauro riconsegnò l'involto al Petronelli ordinandogli di conservarlo. Fu solo quando i militi si incamminarono, con Turrisì Tommaso e col padre, verso Francavìlla, che chiesero al Petronelli di vedere cosa contenesse l'involto. Ed il Petronelli, entrato in un pagliaio, pure di proprietà dei Turrisi, sciolse l'involto e, con altri, constatò che vi era un drappo rosso. Se si aggiunge che forti sospetti affiorarono che il drappo rosso fosse stato confezionato dalla moglie del milite Di Castri, il quale, per i suoi poco buoni precedenti - come assicurano anche i suoi superiori - , per l'attaccamento che aveva al Mauro, per i rancori che pare conservasse contro la famiglia Turrisi, per il fatto che fu solo col Mauro a rimanere nella stanza critica nel momento in cui comparve l'involto, rafforza i sospetti; che è opinione generale in Francavilla che gli atti svoltisi il 9.12.1928, e che portarono all'arresto del Turrisi, siano stati organizzati dal Mauro per giustificare e legittimare in parte, le violenze commesse dal Mauro stesso e dai suoi militi il 1° dicembre, per dare il crisma della legalità a tutti gli atti arbitrari che avevano infranto il lecito giuridico; che il Mauro, anche per attestazione ~ei suoi superiori, è risultato poco serio, ambizioso e poco degno di fede, s1 può, con sicura e tranquilla coscienza, affermare che il prevenuto Turrisi non ha commesso i fatti addebitatigli. A carico del Mauro e dei militi che parteciparono anche alle violenze commesse il 1" dicembre in contrada Capece e Bax, restano i fatti chiara-

mente provati in questo procedimento e le relative responsabilità penali; ma di ciò si occuperà il competente magistrato, al quale dovranno essere trasmessi gli atti processuali per l'ulteriore corso. Ne consegue l'ordine della immediata scarcerazione del Turrisi.

P. Q. M.

Letti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13-3-1927, n. 313, in conformità delle richieste del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Turrisi Tommaso, in ordine al reato ascrittogli, per non aver commesso ì fatti attribuitigli ed ordina il suo rilascio se non detenuto per altra causa; ordina la trasmissione degli atti processuali alla competente Autorità Giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti di giustizia nei confronti del Mauro e di altri. Roma, 16.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA1'0

SENTENZA N. 22

Reg. Gen. n. 44/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claud io, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZ A

nel procedimento penale contro: Mosna Rinaldo, nato il 27.3.r884 a Trento, commerciante, detenu to dal

I

0

.2. 1929. IMPUTA T O

Del reato di apologia previsto e punito dall'art. 3 u.p. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Trento, la sera del 3r.r.r929, verso la mezzanotte, esaltato il delitto commesso da Tito Zaniboni, dicendo pubblicamente di essere massone, amico del detto Zaniboni, e pronto a seguire la sua sorte per liberare Trento resa sch iava dall'Italia (1).

IN CAMERA D I CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede la trasmissione del processo al magistrato ordinario a norma dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927, n. 313, perché il giudizio si svolga secondo le disposizioni penali comuni. IN FATTO ED IN DIRITTO

La Regia Questura di Trento, con rapporto in data 6.2.1929, denunziava al locale Procuratore del Re che la ser a del 3r gennaio u.s. verso la mezzanotte, il caposquadra della M.V.S.N. Vasco Signor aveva accompa(I) Per Tito Zanìboni vedi « Decisioni emesse nel tS27 », pag . 41.

SECO NDA PARTE: SEKTENZE PRO>IUNCI ,\TE D1\LL1\

COMMISSIO>IE IS'J'R UTTOR!A

gnato alla detta Questura, in stato di arresto, il negoziante Rinaldo Mosna perché nel « Bar Trento >l, in Via Roma, nella esaltazione alcoolica in cui si trovava, aveva pubblicamente dichiarato di essere massone, amico di Zaniboni, e pronto a seguire la sua sorte per liberare Trento resa schiava dall'Italia, esaltando anche la campagna giornalistica svolta da Albertini per l'indipendenza di Trento. Pervenuto il detto rapporto al Procuratore del Re di T rento, si procedeva contro il Mosna con istruttoria sommaria, in esito alla quale il detto magistrato ritenendo che i fatti addebitati a costui costituissero delitti di competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, trasmetteva gli atti all'ufficio del P.M. del detto Tribunale per competenza (f. 9 atti processuali). Il P.M. di questo T ribunale, ritenendo che nel delitto di apologia addebitato al Mosna faccia difetto l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, richiedeva la Commissione Istruttoria perché ordinasse la trasmissione degli atti al magistrato ordinario a senso dell'art. 6 della legge 25.1 r .1926, n . 2008. Osserva la Commissione che le circostanze e modalità del fatto inducono a ritenere che effettivamente manca nel reato di apologia attribuito al Mosna l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità. Che perciò è il caso di applicare la disposizione dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927, n. 3r3, rimettendo gli atti al magistrato ordinario perché il giudizio si svolga secondo le norme penali comuni.

P. Q. M.

Visti gli art. 3 u.p. della legge 25.rr.r926, n. 2008; 6- 2 R.D. r3.3.r927, n . 313, su conforme parere del P.M., ordina che gli atti ciel procedimento a carico di Mosna Rinaldo siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di T rento perché il giudizio si svolga secondo le disposizione penali comuni. Roma, 19.2. r929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

La Sezione di Accusa della Corte di Appello di Trieste dichiara, con sentenza del 7.8. 1930, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti del Mosna in ordine al reato addebitatogli.


TRIUUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

Reg. Gen. n. 48 / 1929

SENTENZA N . 23

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE IS'l'RU'l"J'ORIA

Gennaro, in prospetto meglio qualificato, all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Roma per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 19.2.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Palumbo Gennaro, nato il 3.5.1878 a Napoli, parroco.

IMPUTATO

Dei reati previsti :

1) dagli art. 122 - 125 C.P.; 2) dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel mese di novembre o dicembre 1927, o gennaio 1928, in Magnalardo (Rieti), fatto pubblicamente l'apologia dei delitti preveduti nell'art. r della legge stessa, pronunciando le parole: « Mussolini ha avuto un altro attentato con arma da fuoco da una giovane, che gli ha sfiorato il naso. Sarebbe stato bello se lo avesse ucciso. Mussolini ha ordinato di bruciarla subito ed il Principe Ereditario si è opposto, sfidando a duello Mussolini per riscattare la ragazza)>; 3) dall'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, e art. 79 C.P ..

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Palumbo

La Sezione di Accusa della Corte di Appello di Roma dichiara, con sentenza del 27.8.1930, di non doversi procedere nei confronti del Palumbo in ordine all'imputazione di cui all'art. 247 C.P. perché il fatto non costituisce reato e in ordine all'imputazione di offese al Capo del Governo per insufficienza di prove.


TRIBUNALe SPF.C!ALE 'PER LA DIFESA DEU.0 STATO

Reg. Gen. n. 258/1927

SENTENZA N. 24

SECONDA P1\RTE:

SENTENZE PRONUNCIATE P ALLA COMM ISS IO NE !STR!JTTOR! A

IN FATTO ED IN DIRITTO

Jisulta dagli atti quanto segue: La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Mazzarelli Pellegrino Giuseppe, nato il 26.u.1898 a San Ferdinando di Puglia (Foggia), disegnatore meccanico, detenuto dal 3.2.1929.

IMPUTATO

1) del delitto di cui agli art. 79- 135 C.P. m relazione all'art. u8 n . 3 stesso codice; 2) del ?elitto_di cui ag~i art. 79- 247 C.P. e I legge 19.7.1894, n. 315, per avere m Milano, nell anno 1925 e fìno alla data del suo arresto (30. II . 1925) in correità con altri, con più atti esecutivi della medesima ri?oluzione crim inosa, pubblicamente a -mezzo della stampa, e cioè con diffusione di giornali, manifesti, proclami e simili, eccitato a commettere fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di ~over_no_, ~d incitato ~Ila disobbedienza delle leggi ed all'odio fra le classi soe1ah, m modo pencoloso per la pubblica tranquillità.

IN CAMERA DI OONSIGLIO

. Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chi.e de si dichiari nei_ rigu~r?i del_ M~zzarelli n?n luogo a procedere per insufficienza di prove e s1 ordrm la dr lm scarcerazrone se non detenuto per altra causa.

L a Regia Questura di Milano, con rapporto in data 7-10.1925, denunziava all'Autorità Giudiziaria locale che, avendo avuto notizia che tale Messa Alberto aveva distribuito fogli volanti stampati clandestinamente, aveva proceduto a sollecita perquisizione in casa di costui, ed aveva trovato e sequestrato: 72 fogli, in titolati « La Verità >>; 3 opuscoli dal titolo « Tesi della bolscevizzazione >> e 2 opuscoli sulla bolscevizzazione dell'Internazionale comunista. Interrogato, il Messa disse di averii ricevuti da tale Mazzarelli Pellegrino Giuseppe, capo del 1" settore comunista di Milano, il quale ne aveva dati anche ad altri per la diffusione. Soggiunse, il Messa, che egli aveva distribuito dieci o dodici copie del foglio « La Verità>>. In seguito alle dichiarazioni ciel Messa, si è proceduto a perquisizione nel domicilio ciel Mazzarel!i, e furono rinvenuti: 5 opuscoli colpiti da sequestro, parecchie schede di sottoscrizione pro « Unità >>, delle quali alcune coperte con la firma dei sottoscrittori, lire 200 custodite dentro una busta, che rappresentavano il ricavato della detta sottoscrizione, ed in parte anche il versamento di alcune quote pagate per iscrizione al Partito Comunista. In seguito a tale rapporto si procedeva contro il Mazzarelli ed il Messa con mandato cli cattura per il reato di cospirazione contro i Poteri dello Stato a senso dell'art. 134 n. 2, in relazione all'art. u8 n. 3 C.P. per avere in Milano, in correità con i capi del Partito Comunista (Terracini ed altri) , anche posteriormente al 31.7. r925, concertato e stabilito di mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo mediante la organizzazione annata e la guerra civile. Il Mazzarelli, quando fu interrogato dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, ha dichiarato che l'accusa di cospirazione contro di lui non ha fondamento perché egli non ha mai né complottato né commesso fatti diretti al mutamento violento della Costituzione e della forma di Governo. Ha però confessato di essere comunista, di essere, anzi, il collettore delle quote degli iscritti al Partito Comunista, facendo rilevare che detto Partito è riconosciuto dalla legge ed ha anche i suoi rappresentanti in Parlamento. Il procedimento a carico del detto Mazzarelli veniva abbinato a quello a carico d i Terracini Umberto ed altri. Però la Sezione d'accusa della Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data r".2.1926, dichiarava che i fatti addebitati al Mazzarelli ed agli altri non rivest{vano i caratteri del reato di cospirazione di cui all'art. 134 n. 2 C.P. in relazione all'art. n8 n. 3 stesso codice, ma costituivano due distinti reati e cioè:


49 2

TRI BUNALE SPECIALE PER LA l)IFESA DELLO ST,\TO

- il reato previsto e punito dagli art. 79- 135 C.P. m relazione all'art. II8 n. 3 stesso codice; - il reato previsto e punito dagli art. 79 - 247 C.P. in relazione al1'art. 1 della legge 19.7.1894, n. 315, come è detto in rubrica. Pertanto rinviava il Mazzarelli ed i suoi correi al giudizio del Tribunale di Milano per rispondere di detti reati, ed intanto ordinava la loro scarcerazione in quanto che i reati suddetti non consentivano il mandato di cattura (proc. n. 258 Reg. Gen., Vol. 2°, f. 122 e 154). Successivamente gli atti venivano rimessi a questo Tribunale Speciale per competenza, con ordinanza del Tribunale Penale di Milano in data 21.3.1927 (proc. n. 258 Reg. Gen., Vol. 12°, f. 66). Il P.M. di questo Tribunale Speciale, con atto d'accusa in data 22.9.1928, adottando in ogni parte la sentenza della Sezione d'accusa di Milano, pronunziata in data 1°.2.1925, chiedeva il rinvio del Mazzarelli e degli altri al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere, in stato di arresto, dei reati che sono ascritti in rubrica (proc. n. 258 Reg. Gen. del 1927, Voi. 1°, f. 198). Il Mazzarelli, frattanto, si era dato alla latitanza e per quante ricerche fossero state fatte, non fu rintracciato. Per cui il giudizio, nei suoi riguardi, non poté essere celebrato. Però il giorno 3.2.1929 il Mazzarelli si è costituito all'ufficio di P.S. di Chiasso, proveniente dalla Francia, e veniva quindi tradotto a Roma per essere presentato al Procuratore Generale di questo Tribunale. Sottoposto ad interrogatorio dal Giudice Istruttore, il Mazzarelli ha confermato il suo precedente interrogatorio reso a Milano il 4.12.1925, dichiarando che, effettivamente, negli ultimi di settembre del detto anno egli, nella sua qualità di Capo del primo settore del Partito Comunista di Milano, tenne una riunione alla quale intervennero i capi delle varie cellule del detto settore, fra cui il Messa, per discutere della organizzazione del Partito, e che in detta occasione egli consegnò agli intervenuti dei rotoli contenenti esemplari del foglio « La Verità » con l'incarico di distribuirli fra i compagni ed i simpatizzanti. Ha confessato altresì che nella perquisizione eseo-uita in casa sua furono trovati 5 opuscoli di carattere sovversivo; schede di sottoscrizione del giornale « Unità »; lire 200 costituenti il ricavato di dette sottoscrizioni, ed altre carte riflettenti il Partito. Si osserva che non vi è dubbio sulla esistenza del fatto materiale attribuito al Mazzarelli, di avere cioè consegnato ai capi cellula del suo settore le copie del giornale « La Verità » con l'incarico della diffusione, poiché tale fatto emerge dalla sua stessa confessione. Ma il dubbio sorge in ordine all'elemento intenzionale, o meglio al dolo specifico dei reati attribuiti al Mazzarelli, in quanto che questi 'h a anche dichiarato di aver ritenuto che non costituisse reato, in quell'epoca, l'appartenenza al Partito Comunista e la propaganda fatta a mezzo di stampati per conto del detto Partito, dal

SECONDA PARTl1 :

SENTENZE PRONUNC IATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

493

momento che il Partito stesso era riconosciuto dalla legge ed aveva anche i suoi rappresentanti in Parlamento. . . . Ora se si consideri che si tratta di fatti avvenuti nel 1925, quando 11 Partito Comunista aveva esistenza legale, e la propaganda anche in forma accesa che detto Partito faceva era allora tollerata, non è da escludere che il Mazzarelli, in quelle contingenze di tempo, ritenesse in_ ~uona f~de di non commettere fatti delittuosi, e più specificatamente i delitti che gh sono attribuiti, conse<rnando ai suoi compagni di fede i fogli del giornale « La Verità>) per la bdiffusione, e che tale diffusione costituisse appunto quella propaganda di Partito c?e all?ra er~ t?llerata. ~d è . opportuno . tener presente che in base a tah cons1deraz1om, anche 1 suot due correi, Messa e Piga, fur~no prosciolti dal Tribunale Speciale con sentenza n. 125 in data

30.10.1928 (1).

.

.

,

,

Pertanto, non potendosi allo stato degli atti, ne affermare ne escludere la colpevolezza del Mazzarelli in ordine ai due reati a lui ascritti per la certezza dell'elemento intenzionale, devesi dichiarare nei suoi riguardi non essere luogo a procedimento penale per_ché non risultano ~uf~cien;i indizi di reità a suo carico. In conseguenza egh deve essere posto m hberta se non è detenuto per altra causa. . . Ritenuto che è il caso di ordinare la confisca degli stampati e del denaro sequestrati al Mazzarelli, in quanto erano destinati alla consumazione di fatti che anche allora costituivano reato (art. 36 C.]?.).

P. Q. M.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313;. 3~ C.P.'. s~ conforme parere del P.M., dichiara non doversi procedere nei nguard1 d1 Mazzarelli- Pellegrino Giuseppe in ordine ai reati a lui ascritti perché non risultano sufficienti indizi di reità a suo carico. Ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa, e che siano confiscati gli stampati ed il denaro a lui sequestrati. Roma, 22.2.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota . - Vedi « Decisioni emesse nel 1928

»,

(r) Vedi « Decisioni emesse nel 1928 », pag. 732.

pag. 261 e 3rn.


494

T!UBUNAT.,E Sl'ECIALli PER LA J)lfESA DELLO ST:\TO

Reg. Gen. n. 14/1929

SENTENZA N. 28

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SECOJ\Di\ PARTE:

SENTE:s;zE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

495

Rosati e, mantenendo lo stato cli detenzione in cui egli si trova, ordina che gli atti processuali siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re cli Reggio Emilia per l'ulteriore corso di giustizia. Roma, 6.3.1929 - Anno VII.

Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro: Rosati Icilio, nato il 2.1.1885 a Noceto (Parma), carpentiere, detenuto IO.LI929. dal

IMPUTATO

1) del delitto previsto e punito dall'art. 4 p.p. legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Sant'Ilario d 'Enza (Reggio Emilia) nel 1928 e gennaio 1929, ricostituito una cellula del disciolto Partito Comunista; 2) del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere istigato altri a scrivere in una lettera frasi ingiuriose per S.E. il Capo del Governo, in Sant'Ilario d'Enza, in data 6.1.1929.

Omissis

P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimen to penale nei riguardi di Rosati Icilio in ordine al reato di ricostituzione della cellula comunista in Sant'Ilario d'Enza, per insufficienza di indizi di reitĂ a suo carico. Dichiara la incompetenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a giudicare del reato di offese al Capo del Governo ascritto al detto

Il Giudice Istruttore ciel T ribunale di Reggio Emilia dichiara, con sentenza clell'1r.3.1929, di non doversi procedere nei confronti del Rosati in ordine al reato di offese al Capo del Governo per insufficienza di prove.


TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 54/1929

SENTENZA N. 33

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Massi Gustavo, nato il r5.r2.1895 ad Ancona, operaio.

IMPUTATO

Del delitto di cm all'art. 4 u.cpv. della legge 25.r1.r926, n. 2008, perché, nello stabilimento di costruzioni in legname nel quale lavorava, in Camerino, fece propaganda di metodi e programmi del disciolto Partito Comunista il 7.2.1929 e precedentemente.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria dichiari il non luogo a procedimento penale contro Massi Gustavo per non aver commesso l'ascritto reato. Ritenuto che dalla lettura e dall'esame degli atti istruttori si è potuto accertare.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che l'imputato era stato denunciato perché il 7.2.1929 aveva esplicato attività propagandistica sovversiva dei metodi e programmi del disciolto Partito Comunista nello stabilimento di costruzioni in legname della Ditta Cianni di Camerino, dove il Massi lavorava.

SECONDA P1\RTE : SENTEKZE PRONUKCl/\TE !)ALLA COMMISSIONE IS'l'RUTTORIA

497

Gli elementi generici cli accusa erano stati prospettati dal proprietario dell'azienda il quale sosteneva che il },fasi, irritato per il suo licenziamento, aveva svolto - come reazione - attività propagandistica contro il Regime. Però, in corso istruttorio, gli stessi organi tutori dell'ordine pubblico, nessun elemento probatorio di specifica accusa raccolsero a carico dell'imputato. Anzi, da quasi tutto il personale dello stabilimento che da anni aveva contatto col Massi, fu asserito che l'imputato è un bravo operaio che mai fece propaganda sovversiva o si espresse in modo offensivo contro il Regime. Come valoroso ex combattente che, per meriti di guerra conseguì la promozione a sergente di fa nteria, e che fu per due volte ferito nel 1917 e nel 19r8, si vantava di avere fatto la guerra e ne parlava perciò sempre con entusiasmo. Solo, essendo dedito al vino, quando era ubriaco aveva contegno piuttosto violento, ma mai teneva discorsi politici o rivoluzionari. Lo stesso Comando dei RR.CC. lo riteneva un repubblicano mazziniano, però nulla potendo dire della sua attività politica, perché nulla risultava d i specifico a suo canco. Sulla denuncia fatta dal Cianni si precisava un proprio convincimento, e cioè che : « il detto Cianni, offeso dal Massi, durante una discussione vivace, con le parole " imboscato dalla guerra " abbia inveito e reagito con insulti verso il Massi, il quale, a sua volta, per reazione e forse perché aveva bevuto, trascese in escandescenze,,. Infatti anche l'unico teste d'accusa, Cianni, affermò di avere avuto con l'imputato una discussione piuttosto violenta, specie da parte sua, in quanto il Massi non voleva far silenzio, trovandosi in uno stato di sovraeccitazione dovuta al vino. Ammise di non essere a conoscenza di fatti recenti che lo autorizzino a dire, in tutta coscienza, che il Massi abbia comunque fatto propaganda sovversiva o propalato voci false e tendenziose ... assicurando, infine, che durante la permanenza del Massi nello stabilimento, l'imputato tenne sempre contegno politico indifferente e non gli consta che abbia comunque propagandato i compagni. Dalla suesposta narrativa è emerso ad evidenza che per il suo carattere impulsivo, violento, e trovandosi piuttosto alticcio dal vino, il Massi, per riséntimento verso il capo dello stabilimento che lo aveva licenziato, ebbe a pronunciare delle frasi inconsulte. Ma il suo contegno, nella violenta discussione, non può costituire materia del reato d i cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25. I1.r926, n. 2008, in quanto, dai mezzi probatori raccolti, si assoda che mai l'imputato esplicò attività sovversiva propagandistica nello stabilimento, di guisa che egli non commise il fatto delittuoso ascrittogli. Pertanto il Collegio è d'avviso di dichiarare il non luogo a procedimento penale per non avere egli commesso il fatto di cui al capo d'imputaz ione. 32. - U.S.


TRIBU~ALE SPECIAL E PER L A DIF ESA DELLO ST.-\TO

E poiché, con provvedimento del Giudice Istruttore, m _app.licaz~one del disposto dell'art. 323 C.P.P., trovasi già in libertà provv1sona, viene ordinata la revoca del mandato di cattur a.

SECOKDA l'ARTE: SEKTE~ ZE PRO~U>l ClATE DALLA C01Ud!SSI0NE ISTRtJTTORl :\

Reg. Gen. n. 594/1928

499

SENTENZA N. 34

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: P. Q. M.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara il non luogo a procedimento penale in ordine al delitto ascritto al Massi per non aver egli commesso il fatto. Ordina che venga revocato il mandato di cattura, trovandosi egli già m libertà provvisoria.

Presidente: Muscar à Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffini ìvfario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA

Roma, 18.3.1929 - Anno VII.

nel procedimento penale contro: Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.

Prestandrea Antonio, nato il 25.6.1894 a Fiumedinisi (Messina), calzolaio, detenuto dal 19.10.1928. IMPUTA T O

Dei delitti di cui ai cpv. I e 2 ° dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, perché, quale iscritto al Partito Comunista disciolto dall'Autorità di P.S., faceva propaganda delle dottrine e del programma di detto Partito, introducendo in Italia alcuni numeri di giornali antifascisti pubblicati a Buenos Aires donde rientrava in Patria il r9.ro.r928. 0

IN CAM:ERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari non luogo a procedimento penale nei riguardi di Prestandrea Antonio per insufficienza di indizi cli reità, ordinando che egli sia scarcerato se non detenuto per altra causa, e che gli siano restituiti il buono di pagamento di lire 1.500 ed i 23 pesos sequestrati. IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta dagli atti quanto segue : Il giorno 19.10.1928 gli agenti del Commissariato cli P.S. dello Scalo Marittimo di Genova, mentre assistevano nella sala cli III classe della Regia Dogana alla ispezione del bagaglio di tale Prestandrea Antonio, giunto poco prima da Buenos Aires col piroscafo « Conte ·Rosso», notavano che un baule appartenente al detto individuo aveva un doppio fondo ben simulato.


500

TR!BUKALE SPECI ALE Pl,R LA DIFESI\ DELLO STATO

Sorto quindi il sospetto che esso contenesse oggetti di contrabbando, fu chiamato un falegname per togliere le assicelle che erano accuratamente inchiodate e, nel fondo, si rinvennero numerosi giornali ed opuscoli che da un sommario esame apparvero di carattere sovversivo. Trasportato il baule negli uffici del Commissariato per un più attento esame, furono trovati i seguenti stampati: 22 copie del giornale « L'Italia del Popolo >); 2 copie del giornale « Il Lavoratore >l ; I copia del giornale « Avanti ll, tutti stampati a Buenos Aires e di contenuto antifascista. Si rinvennero inoltre: I rivista intitolata « Matteotti >) edita dalla Sezione dei Partito Socialista Unitario di Buenos Aires, nella ricorrenza del IV anniversario della sua morte; r manifestino sovversivo dell'Alleanza antifascista italiana nel!' Argentina; 1 opuscolo intitolato « Lo Stato operaio ll edito a Parigi nell'aprile 1928; 9 quaderni; 2 taccuini e numerosi manoscritti, tutti di contenuto sovversivo. Nella perquisizione personale fu trovato indosso al Prestandrea un passaporto rilasciato dalla Regia Questura di Messina il 9.12.1926, da cui risulta che egli partì da Messina per Buenos Aires il 6.1.1927; r vaglia bancario di lire r.500; 23 pesos argentini e lire 100, che furono sequestrati. Sottoposto il Prestandrea ad interrogatorio, disse che tutti i giornali e gli stampati furono da lui acquistati a Buenos Aires a scopo di lettura e d'istruzione; che i quaderni, i libretti e gli altri fogli sono stati da lui medesimo scritti anche a scopo d'istruzione, e che li nascose nel doppio fondo del baule per sfuggire alla visita doganale. Soggiunse che li portava in Italia per leggerli e per istruirsi. In un successivo interrogatorio disse che, essendo egli iscritto al fascio del suo paese, aveva voluto portare le stampe sovversive per mostrarle ai suoi amici fascisti, onde dare la prova della propaganda che si faceva all'estero e provocare punizioni contro coloro che le avevano scritte. In seguito alle constatazioni fatte ed alle dichiarazioni del Prestandrea, si ritenne opportuno fare delle indagini per accertare quali fossero i suoi precedenti penali e politici, quale la sua condotta in Italia prima della partenza per l'America, e quale quella tenuta in America. La Regia Questura ed i RR.CC. di Messina, con rapporti inoltrati in data 10.1 r. r928, hanno informato che il Prestandrea emigrò per ragioni di lavoro, con regolare passaporto, a Buenos Aires il 6. r. 1927; che prima di emigrare non svolse, nella provincia di Messina, attività ·sovversiva; non professò idee del genere, né appartenne a Partiti sovversivi disciolti d'ordine della P.S. ; che anzi si mostrò simpatizzante per il fascismo. Soggiungono i detti rapporti che non è però da escludere che nel periodo di permanenza in America egli sia stato trascinato dall'elemento antifascista alle idee sovversive. E ' detto, in.fine, che sembra sia rimpatriato per sistemare interessi di famiglia.

SECONDA PARTE:

SENTE'.'iZE PRONU >lCI ATE DALLA COMMI SSIONE ISTRUTTORIA

501

Assunte informazioni presso l'Am basciata d'Italia a Buenos Aires, è risultato che il Prestandrea, durante la sua permanenza a Buenos Aires, si dimostrò individuo piuttosto misterioso, poco amante del lavoro, dedito al vino ed al bagordo, infatuato di anarchismo e di antifascismo, e che prediligeva la compagnia di individui sospetti ed affiliati alla mafia. Ulteriori informazioni hanno dato per certo che il Prestandrea è rimpatriato per sistemare interessi di famigfia, e cioè per far valere alcuni suoi diritti sopra una casa che dal padre era stata costruita col suo contributo pecuniario, e che ora avrebbe voluto donare ad una figliuola prossima a passare a marito. La Regia Questura di Messina, con altro rapporto, ha insistito nel confermare che il Prestanclrea, durante la sua permanenza al paese natio , serbò ottima condotta in genere; che fece parte di quella Legione del Partito N azionale Fascista; e che è incapace cli occuparsi di politica o, comunque, di fare propaganda di idee contrarie al sentimento nazionale ed al Regime. Si osserva, però, che il possesso dei giornali ed opuscoli sovversivi, nonché dei quaderni sui quali egli stesso aveva preso appunti di carattere sovversivo, e che aveva accuratamente nascosti nel doppio fondo del baule nel ritornare in Italia, sta a confermare le informazioni date dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires nella sua condotta politica all'estero. Ed in base alle suddette risultanze, se non si può con certezza affermare la colpevolezza del Prestandrea, in ordine ai reati che a lui sono ascritti, non la si può neanche escludere in quanto che la raccolta delle stampe sovversive, ed il possesso dei quaderni da lui manoscritti, con contenuto sovversivo, nonché la introduzione clandestina nel Regno, farebbero ritenere che egli sia un sovversivo propagandista. Ed in tale dubbio devesi dichiarare non luogo a procedimento penale in ordine ai reati che gli sono ascritti, per insufficienza di indizi di · reità, ed ordinare che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa, previa segnalazione alla Regia Questura per i provvedimenti di rimpatrio. Ritenuto che, per effetto del proscioglimento, devesi ordinare la restituzione al Prestandrea del buono di pagamento di lire 1.500 emesso a Buenos Aires a suo favore e dei 23 pesos argentini, mentre le altre cento lire sono già state restituite nel periodo istruttorio. Ritenuto, in.fine, che gli stampati ed i manoscritti sequestrati, avendo carattere sovversivo ed essendone quindi vietata la detenzione, devono essere confiscati a senso del)'art. 36 C.P .. P. Q. '.'.1.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 36 C.P .; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Prestandrea Antonio in ordine ai reati a lui ascritti per insuffì-


502

TRIBUKALE SPECIALE PER LA Df FESA DELLO STATO

cienza di indizi di reità, ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa, previa segnalazione alla Regia Questura per il suo rimpatrio. Ordina, altresì, che siano a lui restituiti: il buono di pagamento di lire r.500 ed i 23 pesos argentini, essendone egli il legittimo proprietario; e che siano confiscati tutti gli stampati e manoscritti sovversivi sequestrati. Roma, 20.3. 1929 - Anno VII.

SECONDA PARTE :

SEX!'ENZE PRONT;NC!ATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI A

SENTENZA N . 35

Reg. Gen. n. 245 / 1928

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generaie cli Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro : Pirrone Antonio, nato il 20.5.1904 a Palermo, opera10, detenuto dal

26+1928.

I:\-1PUTA1'0

Del delitto di cui agli art. 107 C.P. e 2 della legge 25.1 r. r926, n. 2008, per aver tentato cli sottrarre documenti concernenti la difesa dello Stato, introducendosi clandestinamente nell'ufficio del Comandante del Comando Militare della Sicilia. IN CAMERA Di CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. osserva.

lil

data r8 .3. r929,

IN FATT'O ED I N DIRITTO

L'ufficio dei RR.CC. presso il Comando Militare della Sicilia, il 27 aprile u.s., denunciava a q~esto Tribunale che, alle ore 13,45 del 26 detto aprile, il soldato Eugenio Spagnolo, piantone all'ufficio di S.E. il Comandante, sorprendeva nell'ufficio predetto il rubricato Pirrone nell'atto in cui, aperta la porta della camera attigua, si avanzava camminando. 11 Pirrone veniva subito fermato dallo Spagnoio e consegnato all'Ufficiale di serv1z10, Capitano di fanteria Morello Alfredo.


TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO STATO

Tanto l'ufficiale che il soldato, sorpresi dalla presenza del Pirrone, fatta una prima ispezione nell'appartamento attiguo di S.E. il Comandante, Generale Di Giorgio, constatavano che la persiana ed il balcone della camera vicina, prospicienti sulla terrazza, erano spalancati e sul pavimento erano sparsi molti frammenti di vetro. Il Capitano dei CC.RR. Fagà ed i Marescialli Stracuzzi e Chiofalo dell'ufficio denunziante, esperite subito le indagini del caso, stabilirono che il Pirrone erasi introdotto nell'interno del Palazzo Reale (dove ha sede il Comando Militare della Sicilia) inosservatamente attraverso l'ingresso di Piazza Vittoria portandosi, poscia, non visto da alcuno, sino al cancello che immette nella terrazza sottostante agli uffici ed all'appartamento del Comandante. Scavalcato poi con agilità il cancello cli ferro, alto circa m 2,25, dopo aver rimosso, non si sa per qual motivo, alcune fascine di legna ammucchiate in quei pressi, erasi avviato alla scaletta di legno, salendo sino ali 'ultimo pianerottolo. Introdotto il braccio tra le palette della persiana ed apertala, rompeva il vetro del balcone riuscendo, così, a farsi strada. Penetrato nell'interno, si avviava decisamente nell'ufficio del Generale, ove veniva sorpreso, come dianzi si è detto. Non si era chiarito come il Pirrone avesse fatto a penetrare nel palazzo, giacché i militi di guardia ai tre ingressi del Comando Militare, Comando della Milizia e Palazzo Reale propriamente detto, avevano dichiarato tutti di non averlo notato. Attraverso i vari interrogatori cui era stato sottoposto, pur mostrandosi chiaro e preciso circa l'itinerario percorso, non aveva voluto specificare quali scopi si fosse prefisso, sviando però talvolta il discorso con frasi sconnesse, tali da mostrare uno squilibrio mentale. L'ufficio denunziante, da accertamenti fatti e da quanto avevano asserito la madre ed altri familiari del Pirrone, aveva appreso che questi, dopo una permanenza per ragioni di lavoro a Vercelli, era tornato a Palermo il 2 dello stesso aprile u.s. ed erasi recato a coabitare colla famiglia paterna in Via Sant'Eligio n. 4 ; che negli ultimi giorni antecedenti al fatto aveva commesso qualche stranezza imputabile ad un incipiente squilibrio mentale. N on gli furono trovati grimaldelli o altro oggetto simile. Dalla suesposta narrativa della denuncia affioravano dati positivi tali da fare, almeno, dubitare sulla efficienza mentale del prevenuto. Tuttavia l'Arma denunciante ritenne che il Pirrone simulasse una infermità psichica per sottrarsi a responsabilità penali, e riportò il convincimento che unico scopo cui mirasse l'individuo fosse quello di impossessarsi di documenti militari, sebbene quelli riservati fossero custoditi nella cassaforte ; che tale azione delittuosa doveva essere stata preparata d'intesa con altri individui, sui quali le indagini svolte da quell'ufficio non avevano dato alcun lume. Tutto ciò ritenne per le circostanze di tempo e di luogo attraverso le quali si era svolto il fatto, dell 'iter criminis che sembrava studiato e concretato in pre-

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRONUNCl:\TE D1\LL,, COM MISSIONE ISTRUTTORI A

cedenza attraverso l'osservazione minuta delle abitudini del Comandante e dei suoi familiari, non solo, ma attraverso la conoscenza dell'orario di ufficio sia degli ufficiali che della truppa, come anche delle abitudini di lavoro dei giardinieri addetti al parco interno. Alla denuncia seguirono gli accertamenti istruttori. Il . Pirrone, varie volte interrogato dall'istruttore, dichiarò sempre che nessun altro scopo aveva avuto, facendo quello che aveva fatto, che entrare a casa sua (Palazzo Reale) dove era stato da bambino, non sapeva per quanti mes1. Era vissuto da piccolo in quella stanza e c'era tornato per sapere chi fossero il suo vero padre e la sua vera madre, ritenendosi egli di origine recrale. Ed insisteva su tale sua idea fissa, narrando fantastici episodi della sua b permanenza da bambino a Palazzo Reale. Poiché nessun elemento concreto e logico si ricavava dalle ricerche istruttorie circa il vero scopo dello strano operato del Pirrone, furono chieste informazioni al Comando della Compagnia CC.RR. di Vercelli - città dove il Pirrone, come si disse, aveva lavorato sino al 1°+r928 - ma la risposta, che conteneva informazioni r isultate poi inesatte, nessun chiarimento portò ai fini processuali. Pertanto fu ritenuto necessario, anche per uno sconclusionato -e lungo memoriale presentato dal Pirrone, far vertere le indagini sullo stato di mente del soggetto attivo. Sottoposto il Pirrone a perizia medico - legale, il perito, con povertà di arcromentazioni in contrasto colle stesse conclusioni della perizia, concludeva eh~ il Pirrone, per quanto fosse sicuramente uno psico - degenerato ereditario con carattere paranoico, simulava, allora, il delirio, per quanto esso delirio fosse rispondente alla sua natura; e traeva, il perito, la certezza della simulazione, soltanto dalla svalorizzazione dei dubbi esistenti circa la effettiva infermità del Pirrone. Un responso peritale siffatto non poteva costituire un sicuro e serio elemento di giudizio per la giustizia che tendeva con ogni sforzo alla ricerca del vero. Frattanto, nell'interesse del Pirrone, altri testi venivano segnalati alla giustizia che avrebbero potuto fornire luce sulla manifesta alienazione mentale cui aveva dato segni certi il Pirrone, nelle settimane precedenti al fatto. Furono perciò escussi: Comito Grazia, la quale riferì che, in un giorno prima del fatto, il Pirrone era entrato improvvisamente in casa della teste e, gettandosi in ginocchio ai suoi piedi, l'aveva supplicata di dargli una spada per difendere l'onore della corona di sua madre, che era la Regina. Compr-ese subito, la Comito, che si trattava di un folle, anche perché il Pirrone aveva tanto d'occhi sbarrati e, vincendo il suo spavento, gli rispose che non aveva spada né corona e che ciò poteva trovare a Palazzo Reale o nella _chiesa di San Francesco.


TRIBUNALE SPECIALE Pl.m

I.A DIFESA DELLO STA'l'O

Persuaso della sua risposta, ìl giovane convulsamente la ringraziò, le baciò le mani e, fortunatamente, si allontanò. Il giorno dopo, verso le II, r ivide il Pirrone il quale, correndo in maniche di camicia per la strada di casa sua, andava gridando che doveva difendere l'onore di sua madre che era la Regina d'Italia. La gente diceva che si trattava di un pazzo; Misuraca Arcangelo, Marceca Giovanni, Dragno Angelo, Giampino Giuseppe e Gentile Arcangelo, dichiararono che, in una delle sere precedenti al fatto, ìl Pirrone, trovandosi nel negozio di Misuraca, avendo visto versare un po' d'acqua eia una catinella che era caduta mentre il Gentile, nipote del Misuraca, si lavava le mani, ritenendo che quell'acqua fosse petrolio per bruciare esso Pirrone, aveva preso due grossi pesi dal banco per scagliarli contro il Gentile e contro il Giampino, giovane di negozio del Misuraca, che stava scopando la bottega. Spaventati, i presenti fuggirono; accorse gente ed anche il Pirrone fuggì coi pesi in mano verso la chiesa di San Domenico. Il frate Scavo Pasquale asserì essersi il Pirrone, in un giorno prima del fatto verso le ore II, presentato nella sacrestia della chiesa di San Domenico , facendogli dei discorsi strani e parlandogli di una sciabola. Gentile Gaetano che, fra l'altro, riferì che il ragioniere Calderaro Vittorino, impiegato presso una ditta di Vercelli, e amico di famiglia del Pirrone, aveva avvertito telegraficamente la famiglia del Pirrone che questi ritornava da Vercelli in Palermo, perché aveva dato segni di alienazione mentale. In vista dei nuovi importanti elementi probatori acquisiti circa lo stato di infermità mentale del prevenuto, fu dato incarico al tecnico di procedere a nuova indagine medico - legale. Fu sollecitato anche il predetto Comando CC.RR. di Vercelli di rintracciare il Rag. Calderaro per appurare quanto di vero vi fosse nell'asserto del Gentile Gaetano, anche in riferimento al noto telegramma. Ma quel Comando diede una risposta come la precedente, inesatta, riferendo che il telegramma accennato non risultava spedito e che il Rag. Calderaro, in quella città, vi era completamente sconosciuto. Sicché fu necessario inviare sul posto un ufficiale dei CC.RR. di questo Nucleo di Polizia Giudiziaria al quale fu facile, con la diligenza e la solerzia adoperate, rintracciare il Rag. Calderaro e l'originale - che ora trovasi in atti - del telegramma da questi spedito precisamente il r 0 aprile da Vercelli a Misuraca, parente del Pirrone, a Palermo, Via Sant'Eligio n. 4 - casa in cui abita anche la famiglia del Pirrone - così concepito: « Antonio partito ieri diretto a Palermo cattive condizioni mentali; avvisate congiunti - segue lettera Vittorio >l, nonché di accertare, attraverso esame di numerosi testimon i insospettabili, che il Pirrone aveva dato segni di anormalità psichica ancora qualche mese prima della sua partenza eia Vercelli a proposito di una sua amante, di cui mostrava morbosa gelosia, ravvisando, in ogni fotografia di donna che cadesse sotto la sua osservazione, quella della propria

SECONDA PARTE: SE\\:TE NZE PRONUNCIATE DALLA COMM ISSIONE IS'l'RUT'l'ORIA

amante e sospettando di tresca con questa ogni possessore; e qualche giorno prima della sua partenza per essere stato preso dall'idea delirante di non essere .figlio dei suoi veri genitori, ma di gran signori. Per scoprire il qual mistero era partito, coi pochi mezzi che aveva potuto racimolare, per Palermo. Il perito, da parte sua, facendo onesta ammenda del suo primo referto, colla nuova perizia, a seguito di esame delle nuove risultanze, ha concluso che il delirio presentato dal soggetto, nelle nuove condizioni, va considerato un fatto reale e non simulato; che per il complesso la sindrome morbosa accertata va considerata tale e di tale entità da essere sufficiente all'epoca del fatto da per sé sola a determinare il Pirrone ad introdursi nel Palazzo del Corpo d'Annata di Palermo in uno stato mentale tale per cui la coscienza e la libertà dei propri atti erano completamente aboli te; che, dato lo stato mentale, impossibile appare che altri potessero essere portati ad affidargli un mandato così delicato, quale è quello che dagli atti si rileva. La Commissione, pertanto, a prescindere da ogni considerazione circa la più acconcia ipotesi giuridica cui potrebbe attagliarsi il fatto del Pirrone, considerato che giustificata appare la preoccupazione degli organi del Comando Militare della Sicilia per il pericolo cu i potevano andare incontro i documenti riservati concernenti la di.fesa dello Stato, ma che non per ciò si può attribuire responsabilità di sorta al Pirrone, quando abbondanti prove sostanziali concordemente assicurano che quando commise il fatto era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà degli atti; che, pertanto, egli va prosciolto dalla mossagli accusa e poiché, come il perito afferma, egli non è pericoloso per sé e per gli altri, va liberato.

P. Q. 11.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 46 C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Pirrone Antonio in ordine alla mossagli imputazione per avere egli agito in stato di infermità di mente tale da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 30.3.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


508

TRIBUNALE SPECI1\LE l'ER LA DIFESA DELLO ST,ffO

SENTENZA N. 37

Reg. Gen. n. 79 / 1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SECO:-.iDA PARTE : SENTENZE PRONUNCIATE Dt\LI, A COMMISSIOKE ISTRUTTORI A

SENTENZA N. 42

Reg. Gen. n. -74 / 1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di D ivisione;

Presidente: Muscarà Ach ille, Generale di D ivisione;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SE NTE N ZA

nel procedimento penale contro: L uciani Angelo, nato il 31.3.1896 a Cave (Roma), calzolaio ; Giovannetti N azzareno, nato il 26.2.1895 a Cave (Roma), contadino.

nel procedimento penale contro: Panicelli Filippo, nato il 6.6.1888 a Roma, macellaio.

Arrestati il 24.3.1929. IMPUT A TO IMPUTATI

Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, a mezzo di manifestini, incitato alla rivoluzione (in Cave il 24.3.1929). Omissis

Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.u.1926, n. 2008, per avere in Roma, il giorno 22.3.1929, mediante diffusione di un giornale clandestino di carattere sovversivo intitolato « La Goccia», fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di Partiti disciolti dalla Pubblica Autorità.

P. Q. M. IN CAMERA D I CONSIGLIO

Visti gli art. 3 legge 25.II.1926, n. 2008 ; 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Luciani Angelo e Giovannetti Nazzareno all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Roma per il giudizio giusta le disposizion i penali comuni.

Letti gli atti e la requisitoria del P.M. in· data 2.5.1929, osserva.

I N FATTO ED IN DIRITTO

Roma, 3+ 1929 - Anno VII. Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.

Il T ribunale di Roma, con sentenza del 18.10.1929, assolve, per insufficienza di prove, il Luciani ed il Giovannetti dal reato loro addebitato.

Il 23 marzo u .s. tal Zingarini Tullio, individuo di cattivi precedenti morali e giuridici, ma di buoni precedenti politici, denunciava alla loca~e Regia Questura che il rubricato Panicelli, il giorno prima, nel suo negoz10 di macelleria in Roma, all'invito rivoltogli dallo Zingarini di andare a votare in occasione delle imminenti elezioni politiche, anziché rispondergli o-li aveva conseo-nato presente un fratello dello Zingarini a nome Gennaro, b t, > un foglietto piegato, dicendogli di leggerlo perché era interessante; che dopo


510

TRIBUN/ILE SPECIALE PER LA DIFESA DELT.0 ST,HO

di essersi allontanato dalla bottega del Panicelli ed aver esaminato il foo·liet. 1 b to, s1 era accorto e 1e trattavasi di una copia del noto libello clandestino antifascista <e La Goccia», copia di data recente - che in seguito precisava per quella del 15.3.1929 - e che trattava delle elezioni politiche; che esso Zingarini, anche per consiglio del fratello Gennaro, si era affrettato a strappare il foglietto che aveva esaminato superficialmente, senza soffermarsi sui particolari del contenuto. Il Panicelli, arrestato, e contro il quale si è proceduto per il reato in epigrafe, interrogato ha asserito che non il libello incriminato ebbe ad offrire nella circostanza critica allo Zingarini, ma un numero arretrato (1902) della « Tribuna Illustrata)) in cui si parlava degli scioperi di Milano, illustrati da analoga vignetta. Tali si sono mantenute, anche in sede istruttoria, le dichiarazioni del denunciante e del denunciato, il quale, come risulta dai rapporti successivi della Questura e dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria cli questo Tribunale, fino all'atto del suo arresto, non aveva dato luogo a rilievi con la sua condotta e non risulta che abbia appartenuto ad oro-anizzazioni od a Partiti disciolti per ordine della Pubblica Autorità. b Le informazioni suddette lo dipingono quale persona di carattere chiuso, poco socievole e che verso il Regime ha tenuto contegno indifferente. Il libello « La Goccia >), peraltro, non era nuovo allo Zingarini, perché, come egli asserì nella cennata denuncia ed in seguito, circa un mese prima altro esemplare era stato da lui visto mentre veniva letto da certo Della Seta Davide, il quale, perciò, era stato dallo Zingarini redarguito ed il libello era stato dallo stesso Zingarini strappato. Il Della Seta, interrogato in merito, ha indicato certo Camarda Giuseppe come colui che gli avrebbe affidato il libello di cui trattasi, sia pure per consegnarlo assieme ad altra corrispondenza, di cui era recapitario, al fratello del denunciante Zingarini a nome Gennaro. Dall'esame di alcuni esemplari de « La Goccia )) forniti dalla Regia Quest~ra,_ mancando ~uelli che avrebbero dovuto costituire la prova specifica, s1 nleva, oltre 11 contenuto nettamente contrario al fascismo ed al Regime, qualche chiaro segno di esaltazione di Partiti disciolti e perciò di propaganda di essi Partiti, come, ad esempio (vedi foglio 26 r. del fascicolo p~ocessuale): « La concentrazione d'azione antifascista, espressione della coscienza democratica, repubblicana e socialista della Nazione, ha il sentimento ben netto di incarnare essa la vita morale e la continuità storica delle tradizioni nazionali )) e, più sotto: « L'Italia sta oltre e contro il fasc~sm_o. Dove è fascismo non è Italia. La guerra per l'indipendenza ricommc1a, la guerra che con l'indipendenza darà alla o·ente del lavoro la libera repubblica ~egli uguali)). E tutto ciò sta appunto ~el numero dd 15 marzo e.a., copia del quale lo Zingarini avrebbe avuto dal Panicelli.

SECONDA PARTE: SJ'.>lTENZE PRONUNCIATE DALLA C(n!MISSIO:S,E ISTRUTTORIA

511

Così lo stesso numero contiene offese a S.M. il Re ed al Capo del Governo. Come non vi è dubbio che chi l'avesse distribuito, avrebbe violato la norma contenuta nell'art. IJ2 della vigente legge di P.S.. Ma dalle risultanze succintamente suesposte, il dubbio non verte sulla natura comunque criminosa del contenuto del libello, ma sull'attendibilità del fatto denunciato dallo Zingarini a carico del prevenuto. Equivoca, priva di coerenza e scarsa di contenuto logico, infatti, appare la condotta di chi denuncia il fatto dopo aver per ben due volte sottratto alle indagini ed alla giustizia gli elementi sostanziali di prova specifica distruggendoli, e mettendo, così, controluce anche quelli che avrebbero potuto costituire la prova generica di una attività concreta dei detentori dei libelli. In considerazione di ciò, alla Commissione sembra che la sola indicazione dello Zingarini, sebbene confortata da una dichiarazione dello stesso fratello Gennaro, non possa costituire un indizio sufficiente per rinviare a giudizio il Panicelli che, contrariamente ai due predetti, non ha precedenti di sorta. Pertanto la Commissione ntlene provvedimento di giustizia prosciogliere il Panicelli Filippo, per insufficienza di indizi di reità e non ravvisa, in conseguenza, l'opportunità di una segnalazione del prosciolto all'Autorità di P.S ..

P. Q. 1\1.

Visti gli art. 421-551 C.P. Esercito; 7 legge 25.u.1926, n. 2008; 2 R.D.

13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento contro Panicelli Filippo in ordine alla ascrittagli imputazione perché non risultano sufficienti indizi di reità ed ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Roma, 10.5.r929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


T RIBUNALE SPEC ULE PER LA DIFESA DELLO STATO

512

Reg. Gcn.

11.

93 / 1929

SENTENZA N. 45

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNCIATE DALLA CO~!M!SSIOKE ISTRUTTORI A

SENTENZA N. 46

Reg. Gen. n. 138/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Di.visione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale contro:

SENTE N ZA nel procedimento penale contro:

Greatti Virgilio, nato il r3.9.187r a Basiliano (Udine), contadino, detenuto.

Carchesio Annita, nata il 16.6.1908 a Sant' Angelo dei Lombardi (Avellino), casalinga.

IMPUT ATO

IMPUTATA

Dei reati previsti dagli art. 3 cpv. legge 25. r 1. 1926, n. 2008, in relazione all'art. r stessa legge; 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263; 122 C.P., per avere, nel mese di aprile 1929 nelle carceri giudiziarie di Udine, fatto l'apologia degli attentati contro il Re ed il Capo del Governo e per aver pronunciato parole oltraggiose contro gli stessi S.M. il Re ed il Capo del Governo.

Del delitto di cui all'art. 3 cpv. in relazione all'art. r legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere pubblicamente fatto l'apologia degli attentati contro la vita del Capo del Governo nazionale, con l'aggravante della continuazione -· art. 79 C.P. - in Sant'Angelo dei Lombardi ed in Lioni nel febbraio 1927.

Omùsis

Omissis

P. Q. M.

P. Q. M.

Visti gli art. 3 legge 25.rr.1926, n. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Greatti Virgilio, sopra meglio qualificato, all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Udine per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.

Visti gli art. 3 legge 25.1r.r926, n . 2008; 2 - 6 del R.D. r3.3.r927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Carchesio Annita all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Avellino per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.

Roma, 2r.5.r929 - Anno VII.

Roma, 25.5.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 21.1.1930, dichiara il Greatti colpevole dei reati addebitatigli e lo condanna alla pena di r anno e 2 mesi di detenzione e lire r.ooo di multa.

Il Tribunale di Avellino ritiene la Carchesio colpevole dei reati addebitatigli e la condanna alla pena di 2 mesi e r5 giorni di detenzione e lire 50 di multa. 33*. - U.S.


TR!l\UNALE SPECIALE PER LA D IF ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 80/1929

SENTENZA N. 49

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente; Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore; Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Zanichelli Antonio, nato il 26.2.1867 a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), bracciante, detenuto per mandato di cattura del 17+1929 (attualmente ricoverato nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia).

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.1r. 1926, n. 2008, per avere, il 23.3.1929 in Reggio Em ilia, fatto propaganda del disciolto Partito Comunista esaltandone gli uomini politici.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari di non doversi procedere contro Zanichelli Antonio in ordine al reato ascrittogli per totale infermità di mente, e si ordini la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa e la consegna alla competente Autorità per i provvedimenti di legge a norma deli'art. 46 C.P.. ·

JN FATTO ED I N DIRITTO

risulta quanto appresso: Il 23.3.1929 verso le ore 21,30 in Reggio Emilia, il milite della 79"' Legione della M.V.S.N ., Mussini Guglielmo, sorprendeva lo ZanicheJli nel

SEC0Nl)A PARTE: SENTENZE PRONUNCIATE P 1\LLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Piazzale della Stazione Ferroviaria mentre faceva della propaganda antifascista alla presenza di varie persone dicendo, fra l'altro, che era ritornato da poco dalla Russia ove stava molto meglio che in Italia; che la Russia ci mantiene e ciò nonostante siamo sempre morti di fame; che Mussolini, nostro Duce, aveva fatto ri tornare indietro una nave carica di viveri perché portava la bandiera rossa. Soggiungeva, inoltre, che i nostri governanti passati e quelli attuali della Russia sono dei galantuomini, e citava Lenin, Cicerin, Misiani, Tu, rati e Prampolini, affermando che quest'ultimo, il giorno seguente, si sarebbe recato a Reggio Emilia. In seguito a ciò il mi.lite Mussini lo dichiarava in arresto e lo accompagnava all'Ufficio di P.S. della Stazione Ferroviaria, dove lo Zanichelli confermava pienamente, alla presenza dell'agente di P.S. Dente Francesco, quanto poco prima aveva detto nel Piazzale della Stazione ad altre persone. Pertanto fu trattenuto in arresto e denunziato al locale Procuratore del Re, il quale, in data 26 marzo, sottopose il detto Zanichelli ad interrogatorio e questi ha confermato, ancora una volta, di aver detto pubblicamente quanto gli veniva attribuito dalla denunzia (f. 3). Con successivo rapporto del 27 marzo, la Questura di Reggio Emilia informava il Procuratore del Re che lo Zanichelli risulta dedito al vagabondaggio ed alla mendicità; che fu più volte fermato per misure di P.S. e rimpatriato nel Comune di origine; che in data 12.12.1928 fu condannato dal Pretore ad un mese di arresto per questua vessatoria; che, da qualche tempo in qua, dà segni di squilibrio mentale (f. 4 atti processuali). A conferma di questa ultima circostanza perveniva allo stesso Procuratore del Re un certificato del medico del carcere in data 29.3.1929, dal quale risultava che il detenuto Zanichelli dava segni di alienazione mentale e che si riteneva necessario ed urgente il suo ricovero in manicomio (f. 5 atti processuali). In seguito a ciò il Procuratore del Re, con ordinanza del 30.3.1929, disponeva che lo Zanichelli fosse internato nel manicomio criminale (f. 5 r.). E poiché il reato di cui egli è accusato è di competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, gli atti processuali venivano trasmessi al Procuratore Generale di questo Tribunale. Si procedeva quindi contro lo Zanichelli con mandato di cattura per il reato di propaganda, come è detto in rubrica, e si disponeva che egli fosse sottoposto a perizia psichiatrica, per accertare le sue condizioni mentali . Il perito, dopo maturo esame, presentava la sua relazione nella quale conclud-eva che lo Zanichelli, quando commise i fatti che gli sono imputati, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza e la libertà degli atti; e che la sua liberazione può riuscire pericolosa agli altri e di pubblico scandalo alla società (f. 18 a 23 atti processuali).


5r6

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Le informazioni chieste in periodo istruttorio alle Autorità di P.S. di Reggio Emilia sulla condotta politica dello Zanichelli confermano che costui non ha precedenti politi.ci, che non appartenne mai a Partiti sovversivi, né fece mai propaganda sovversiva e che non si è mai interessato di politica. Soggiungono i detti rapporti che egli, da qualche tempo in qua, ha dato segni di squilibrio mentale (f. 7 e 8 atti processuali). In base a tali risultanze, mentre rimane accertato il fatto attribuito allo Zanichelli, devesi però ritenere che egli lo ha commesso in stato di totale infermità di mente e che perciò, a norma dell'art. 46 C.P., non è punibile e deve andare prosciolto dalla imputazione ascrittagli. Ma poiché dalla perizia psichiatrica risulta che la sua liberazione è pericolosa per gli altri, è il caso di ordinare che egli sia consegnato alle Autorità di P.S., per l'internamen to definitivo in un manicomio, a norma del citato art. 46 -C.P..

SECONDA PA RTE : SENTENZE PRQ:s;UNCI.-HE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Reg. Gen. n. 99 / 1929

SENTENZA N. 50

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Ach ille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proceditnento penale contro: P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 46 C.P.; 421 C.P. Esercito; R.D. 13.3.1927, n. 313, in conformità della richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Zanichelli Antonio in ordine al reato ascrittogli perché egli non è punibile avendo commesso il fatto in stato di totale infermità mentale. Ordina la revoca del mandato di cattura emesso contro il detto Zanichelli e la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ordina, altresì, che egli sia consegn ato alle Autorità di P.S. per l'internamento definitivo in un m anicomio. 2

Roma, 6.6.1929 - Anno VII.

Bricca Achille, nato il 5.6.1884 a Mcrcatello (Pesaro e Urbino), bracCiante; Bartolucci Ferruccio, nato il 24.1. 1886 a Mercatello (Pesaro e Urbino), bracciante; Baldeschi Zeno, nato il 4.ro.1888 a Borgopace (Pesaro e Urbino), scalpellino; Balducci Dario, nato il 30.9.1889 a Mercatello (Pesaro e Urbino), cartonaio; Ingegni Claudio, nato il 3.12.1885 a Mercatello (Pesaro e Urbino), facchino; Ribiscini Secondo, nato il 3.8.1894 a Mercatello (Pesaro e Urbino), calzolaio;

Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.

Baldeschi Domenico, nato il 9.u.1879 a Borgopace (Pesaro e Urbino); Pagliardini Adolfo, nato il 7-4-1893 a Mercatello (Pesaro e Urbino), por talettere ; Cerpolini Giuseppe, nato il 9.5.1885 a Mere ate Ilo (Pesaro e Urbino), spazzmo. T utti detenuti. IMPUTATI

Del reato di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in .Mercatello in epoca antecedente e sino al ro-4-1929, mediante atti


518

TRIBUKA{.E SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

di « Soccorso Rosso )> fatto propaganda della dottrina, dei prograi;nmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista. /

I N CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti ffOcessuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari non doversi procedere contro tutti gli imputati in ordine al reato a loro ascritto per insufficienza di prove, ordinandone la scarcerazione se non detenuti per altra causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto segue: Nel Comune di Mercatello, provincia di Pesaro, prima dell'avvento del Fascismo al potere, esisteva una Società Operaia detta « Lega dei braccianti )) che faceva capo al Partito Socialcomunista. Scioltasi con l'avvento del Fascismo detta Società, si costituì una nuova Associazione denominata « Gruppo operaio )) alla quale erano iscritti persone appartenenti ai disciolti Partiti sovversivi. Nell'anno 1925, la detta Società fu sciolta per ordine della locale Legione del Fascio in quanto che, essendo composta di vecchi elementi sovversivi, non aveva scopi ben chiari e compatibili con le nuove condizioni politiche. E, poiché la Società aveva un fondo di lire 964,43 - costituito dal ricavato di uno spaccio di vino e dalle quote mensili dei soci - all'atto dello ~cioglimento i componenti della detta Associazione stabilirono di depositare 11 suddetto fondo alla locale Banca perché servisse per aiutare i soci del disciolto « Gruppo operaio)) che, eventualmente, avessero bisogno di sussidi per malattia o per altro. Contemporaneamente fu nominata una commissione composta dai soci: Balducci Dario, Baldeschi Domenico, Baldeschi Zeno, Ribiscini Secondo e Bricca Achille, perché amministrassero il fondo secondo gli scopi per i quali veniva lasciato. Fu, pertanto, fatto un deposito presso il Piccolo Credito Metaurense di lire 964,43 ed il libretto di deposito venne intestato al « Gruppo operaio » sotto forma di libretto al portatore perché uno qualsiasi dei soci potesse ritirare le somme occorrenti. . Verso l'aprile dell'anno 1926, i soci, temendo che i fascis ti s'impadrornssero del denaro intestato al <e Gruppo operaio», decisero di cambiare nome al libretto di deposito, intestandolo al nome <e Roma )>. Da questo libretto; in varie volte, furono ritirate alcune somme e distribuite per sussidi: il 22.9.1926 il Bricca, col consenso degli altri soci, prese

SECONDA PARTE : SENTENZE PRONUNCI ATE DALLA COMMISSION E ISTRUTTORIA

lire 950 perché, dovendosi recare in America, era sprovvisto di mezzi. Però, non essendo poi partito, depositò nuovamente la somma alla banca. Nell'anno 1927 furono prelevate lire 50 per sussidiare tale Benedetti Tommaso che era stato bastonato dall'allora Segretario politico Rossi Orazio ed a causa delle percosse trovavasi a letto. Nello stesso anno 1927 furono prelevate altre 50 lire per sussidiare Ingegni Claudio che trovavasi in cattive condizioni finanziarie. Altra volta furono prelevate lire 27r per darle a Balducci Dario per bisogno di famiglia. Questa elargizione di sussidi, fatta non solo agli ex soci del disciolto « Gruppo operaio)), ma anche ad altri, come il Benedetti Tommaso che non fece mai parte del detto Gruppo, richiamò l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri Reali, la quale, aveva anche notato che gli appartenenti al disciolto Gruppo spesso si riunivano e confabulavano misteriosamente. Pertanto, il giorno 8 aprile furono fermati i nominati: Bricca Achille, Ribiscini Secondo, Bartolucci Ferruccio, Balducci Dario, Ingegni Claudio e Baldeschi Zeno, i quali, sottoposti ad interrogatorio, confermarono che essi facevano parte del disciolto e< Gruppo operaio» e che dopo lo scioglimento stabilirono che il fondo sociale fosse depositato presso una Banca perché servisse ad aiutare i soci che eventualmente avessero bisogno di sussidi per malattia o per altro. Dalle indagini esperite è risultato che del disciolto « Gruppo operaio » facevano anche parte Cerpolini Giuseppe, Baldeschi Domen1co e- Pagliardini Adolfo. Pertanto tutti costoro furono denunziati a questo Tribunale Speciale per il reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.I1.1926, n. 2008, perché, sotto forma di e< Soccorso Rosso», svolgevano propaganda sovversiva. Iniziatosi procedimento penale contro costoro, per il reato di propaganda con mandato cli cattura, dalla istruttoria è emerso che tutti i denunziati, in passato, fecero parte di Partiti sovversivi. Vari testimoni, infatti, come Benedetti Zeno, Segretario della Legione fascista del luogo, Rossi Orazio, Segretario politico, Amantini Enea, caposquadra della M.V.S.N., Turchi Milano, ex maresciallo dei RR.CC. in pensione, ed il parroco Don Gasparini Giuseppe hanno dichiarato che non risulta che, dopo lo scioglimento del Gruppo, avvenuto nel 1925, gli attuali imputati abbiano fatto palesemente propaganda sovversiva o che si riunissero a parlare per questioni di Partito. Né risulta che, in questi ultimi tempi, siano giunti in Mercatello stampe sovversive o somme provenienti dall'estero a scopo di propaganda. Quindi, nella specie, non si tratta di altro che di ex soci del disciolto « Gruppo operaio)) -i quali si incontravano per prendere accordi sul fondo sociale depositato presso la Banca per eventuali bisogni degli stessi soci che ne erano proprietari. La circostanza, però, che sia stato sovvenzionato anche uno che non aveva mai fatto parte del Gruppo, e cioè Benedetti Tommaso, in seguito


520

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

a_ll~ perc_o:se rice~ute d~l Segretario politi~o Rossi, non~hé i precedenti p9,iit1c1 degh 1mputat1, laSC1ano qualche dubbio sulle finalita di tali sovvenzioni. Pertanto, se non si può con certezza affermare che si tratti cli « Soccorso Rosso>> e che p~rciò gli imputati nominati in rubrica siano colpevoli del reato cli propaganaa a loro ascritto, non ìo si può neppure escludere in modo assoluto. Ond'è che essi devono andare assolti per non provata reità ed essere posti in libertà se non detenuti per altra causa.

SECONDA P:\RTE:

SENTENZE PROKU NCIATE DALU\ COMMISSIOKE ISTRUTTORIA

521

SENTENZA N. 51

Reg. Gen. n. 147 /1 929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

P. Q. "1.

Visti gli art. 42r C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme pare~e ~e]_ P.M.,. dic~iara non doversi procedere contro tutti gli imputati nommat1 111 rubnca m ordine al reato a loro ascritto per insufficienza di indizi di reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro : 111

Roma, 7.6.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Bella Salvatore, nato il 5. r.1882 a Torre del Greco (Napoli), arrestato N apoli il 25.5.1929. lM:PUTATO

Dei reati previsti dall'art. 9 cpv. legge 24.r2.r925, n. 2263, e 3 cpv. m relazione all'art. r legge 25.1 r. 1926, n. 2008.

Omissis

P. Q • .M.

Visti gli art. 3 legge 25.rr.r926, n. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su confonne parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Bella Salvatore all'Ùl.1110 Signor Procuratore del Re di Napoli per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni . Roma,. 11.6.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Il Tribunale di Napoli ntiene il Bella Salvatore colpevole dei reati addebitatigli e lo condan11a, con sentenza pronunciata il 16.7.1929, alla pena di 6 mesi di reclusione e lire 300 di multa.


522

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 140/1929

S11C0NDA PARTE; SENTE::SZE l'RONU::SCIATE VAI.LA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 54

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente; Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore; Lanari Piero; Giudici: Grif.fìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Cetica Napoleone, nato il 31.8.1888 ad Arezzo.

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 3 cpv. in relazione all'art.

1

della legge

25.11.1926, n. 2008. In Arezzo il 26-4-1929.

Omissis

P. Q. M:.

Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n . 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Cetica Napoleone all'lll.mo Signor Procuratore d~l Re di Arezzo per il giudizio ' giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 25.6.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Con sentenza del Tribunale di Arezzo del 13.12.1929, confermata dalla competente Corte di Appello con sentenza del 12.6.193~, il Ceti~a, ritenuto colJrevole dei reati addebitatigli, viene condannato con 11 benefìoo del condono condizionale della pena a 2 mesi e 15 giorni di reclusione e lire 50 di multa.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 110/1929

SENTENZA N. 57

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta eia:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Grif.fini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli delJa M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro: ~.:fei Augusto, nato il 9II907 a Orvieto (Terni), detenuto.

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 3 in relazione all'art. 1 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in correità con altri rimasti sconosciuti, concertato di attentare alla incolumità ciel treno reale, in passaggio ad Orte, la sera del 20+ 1929, e sul quale viaggiava S.A.R. il Principe Ereditario.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni ciel P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto al Mei, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Che l'imputato, di non buoni precedenti morali e politici, perché già condannato dal Tribunale Militare per insubordinazione con insulti e minacce verso superiore assente (il Ministro della Guerra), ossia per avere pronunciato - neì maggio 1927 durante l'istruzione militare ed alla pre-

SECO:S.DA P,\RTE:

SE>!1' EKZE PRONUNCI ATE DALLA CO~(MISSIONE ISTRUTTORIA

senza dei compagni - le parole: « Abbasso Mussolini! A morte Mussolini! » ed, altresì, denunciato per correità in furto, oggi deve rispondere di correità con altri, rimasti sconosciuti, per aver concertato di attentare alla incolumità del treno reale di passaggio ad Orte la sera del 20+ 1929, e sul quale viaggiava S.A.R. il Princip( Ereditario. . . . . Gli elementi di accusa furono desunti dal fatto che, partito 11 19 apnle da Civitavecchia e diretto al Tribunale Penale cli Terni per un procedimento a suo carico, il 20 aprile, mentre si trovava ad Orte in attesa del treno, si avvicinò al casello ferroviario del km 80,180 del tratto Gallese - Orte e parlando coi casellanti, coniugi Cruciani, chiese se permettevano il deposito di una cassa di bombe a mano, bombe che dovevano servire per essere gittate nel vicino fiume Tevere, durante il passaggio del treno reale. Aggiunse anche che, nella circostanza, avrebbe egli lanciato dei bengala da una casa in costruzione che distava 500 metri dal casello. Poiché detti coniugi si rifiutarono, terminò col persuaderli alla concessione, in quanto assicurò che la cassa sarebbe stata portata dai soldati in servizio lungo la strada e dagli stessi custodita. Da un tale discorso tenuto dal Mei e da quest'ultimo, dopo di essersi mantenuto in un primo tempo negativo, ammesso di fronte alle precise e cateooriche affermazioni dei testi, si arguì che l'imputato fosse, o dovesse veni~e, in possesso di una cassa di bombe e che, con altri sconosciuti, si fosse concordato per svolgere l'azione delittuosa addebitatagli. Però, dalle accurate indagini investigative fu assodato che quando giunse ad Orte, quando ripartì e quando ritornò il mattino successivo, non aveva con sé né casse, né valigie, né involti, né è risultato che dovesse svincolare qualche cassa od altro allo scalo ferroviario di Orte. Si esclude poi, in modo assoluto, che egli fosse insieme ad altre persone o si fosse accordato, durante il viaggio, con altri. Quindi si potrebbe sostenere che il :tvfei avesse commesso un atto insulso, prodotto da uno stato cli semmcosc1enza. Certo, però, che non esistendo in atti la prova di una tale anomalia psico - fisica; gli accennati precedenti denotano in lu~ ~iuttosto . ~n_a certa tendenza avversa al Regime: l'appartenenza a famiglia, do1~1c1hata ad Orvieto, già di sentimenti socialistoidi - comunisti, ~anto che l'1m~utato _è cognato di certo Felizioli Massimiliano, pure cli Orvieto, ex ammomto politico; ed il rientro al Corpo con tre giorni di arbitraria assenzà, nella occasione che nel mese di marzo 1929 si recava una prima volta a Terni per il processo a suo carico, e, messo in libertà clall' Autorità Giudiziaria, invece _cli ritornare subito a Civitavecchia si recava in famiglia ad Orvieto senza gmstifì.cato motivo; affacciano l'ipotesi dubitativa che avesse, il Mei, potuto agire anche con finalità criminose. E perciò il Colleo·io è d'avviso che, nella fattispecie, vengano a .mancare elementi sufficienti reità a di lui carico e, di conseguenza, debbasi di-

di


TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

chiarare in di lui favore il non luogo a procedimento penale in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove : ordinando che il Mei venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Tuttavia, tenendo calcolo dei precedenti morali e politici del Mei ed altresì dei precedenti di famiglia - orientata piuttosto a tendenze sovversive la Commissione Istruttoria è del parere che il Mei debba essere oggetto di particolare vigilanza.

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 64

Reg. Gen. n. 17/ 1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;

P. Q. M.

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente

Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, e 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara il non luogo a procedere penalmente per insuffì~ cienza di prove in ordine al reato ascritto al Mei, ordinando la di lui immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Roma, 5.7.1929 - Anno VII.

SENTENZA nel procedimento penale contro: Drole Francesco, nato 1'8.rr.1901 a Gracova (Gorizia), contadino; Golob Francesco, nato il 18.9.19ro a Gracova (Gorizia), studente;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Sturm Ignazio, nato il 29.7.1899 a Gracova (Gorizia), calzolaio; Torkar Angelo, nato il 29+1900 a Gracova (Gorizia), operaio;

Nota . - Vedi sentenza C.I. n . 21, pag. 1091, nelle « Decisioni emesse nel 1928 }>.

Kenda Massimiliano, nato il 19.9.1894 a Gracova (Gorizia), commerciante legname; Torkar Giulio, nato il 9.r.1905 a Gracova (Gorizia), commesso; Rejec Alberto, nato il 6+1899 a Tolmino (Gorizia), giornalista; Krasna Vittorio, nato il 4+1906 a Idria (Gorizia), scrivano; Furlan Alessandro, nato il 7.2.1901 a San F loriano del CoUio (Gorizia), contadino; Jelincic Ignazio, nato il 25.1.1906 a Piedimelze (Gorizia), maestro. I primi 5 detenuti a Gorizia dal 19.12.1928. Il Krasna detenuto a Roma per altra causa. Gli altri 4 latitanti. IMPUTATI

I primi otto: del delitto di cui all'art. 2 legge 25.1r.r926, n. 2008, in relazione all'art. 120 C.P. per avere, nella Venezia Giulia, in epoca imprecisata, dal 1928 e fino al 1-9 dicembre stesso anno, commesso fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Drole, il Torkar Giulio ed il Furlan, inoltre: del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107- ro8 C.P. per avere, in Gracova Serravalle ed altrove ne.I 1928, concertato di fornire ad agenti di una potenza estera segreti militari interessanti lo Stato italiano. Il Torkar Giulio, inoltre: del reato previsto e punito dall'art. 60 T.U. legge di P.S. per avere, in giorno imprecisato del dicembre 1928, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente, espatriato a scopo politico. Il Drole, inoltre: a) di porto di rivoltella senza licenza, art. 4r T.U. legge di P.S. e 460 n. 1 C.P.; b) di omesso pagamento della tassa relativa al porto suddetto, art. 9 legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, e n. r6 lettera b) annessa tabella allegata; e) di omessa denuncia dell'arma predetta, art. 37 e r6 T.U. legge di P.S .. Reati accertati in Gracova Serravalle il 19.12.1929. Tutti, eccetto il Furlan: del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., legge 25.n.1926, n. 2008, per avere, nel 1928, in territorio di Gracova, di Piedicolle e di Gorizia, fatto parte di associazioni slovene a carattere irredentista, già disciolte d'ordine della Pubblica Autorità e ricostituite clandestinamente come il « Circolo di lettura slovena della Chiesa di San Giorgio,,, la << Società Gorskvila di Piedicolle ))' ecc .. Lo Jeìincic, inoltre: a) del delitto di cui all'art. 4, 2" cpv., della legge 25. rr.r926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda, a mezzo della stampa, della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione delle associazioni suindicate; h) del delitto cli cui all'art. r6o P·P· T.U. legge di P.S. per avere, verso la fine del febbraio ciel 1929, senza essere munito di passaporto od altro documento equipollente, espatriato a scopo politico.

SECOKDA PARTE:

SENTENZE PRONU NCIATE DALLA COMMI SSIONE ISTRUTTORIA

l'annessa tabella allegata A; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in parziale difformità delle richieste del P.M., pronuncia l'accusa contro Drole, Torkar Giulio, Jelincic, Rejec, Golob, Sturm e Furlan e li rinvia al giudizio di questo T ribunale Speciale perché rispondano: a) i primi 6: dei delitti di cui ai cpv. r" e 2° dell'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008, per avere, durante il 1928 nel Goriziano, fatto parte di associazioni slovene a carattere irredentiste, già disciolte per ordine del1'Autorità, e per avere, a mezzo della stampa slovena, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di dette associazioni; b) il Drole, il Torkar Giulio ed il Furlan, inoltre: del delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.r1.1926, n.- 2008, in relazione agli art. 107- ro8 C.P. per avere, nel 1928 nel Goriziano ed altrove, concertato cli fornire, ad agenti di potenza estera, segreti militari interessanti lo Stato italiano; e) il Torkar Giulio e lo Jelincic, inoltre: di violazione dell'art. 160 T.U. della lecrn·e di P.S. approvato con R.D. 6.n.1926, n. 1848, perché nel dicembre r928bil Torkar e nel febbraio 1929 lo Jelincic, senza essere muniti di passaporto o cli altro titolo equipollente, espatriavano a scopo politico; d) il Drole, infine: cli porto cli rivoltella senza licenza, di omessa denuncia di eletta arma (art. 37- r6- 41 citata legge di P.S. e 464 n. 1 C.P.) perché nella notte del 19.12.1928, sulla stradale Gracova - Piedicolle, veniva trovato in possesso di una rivoltella che portava senza licenza e che non aveva denunciata alla competente autorità; inoltre, di violazione dell'art. 9 del R.D. sulle Concessioni Governative, per avere omesso di pagare la tassa di porto della rivoltella cli cui sopra. Diffida Furlan, Torkar Giulio, Jelincic e Rejec: di costituirsi entro ro giorni qalla notifica della presente, dopo di che si procederà in contumacia. Dichiara di non doversi procedere contro Kenda e Torkar Angelo, dei quali ordina la scarcerazione se non detenuti per altra causa e contro Krasna per insufficienza di indizi di reità in ordine alle imputazioni loro ascritte. Ordina la restituzione al Kenda della somma sequestratagli. Roma, 27-7.1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Omissis Nota. - Per Krasna vedi sentenza n. 27 del T .S.D.S. dell'rr.5.1929. P. Q, M.

Letti gli art. 421 - 507 e segg. - 551 e segg. C.P. Esercito; 3 - 4- 7 legge 25.r1.1926, n. 2008; ro7-ro8-464 n. 1 C.P.; 37-16-41-160 vigente legge di P.S.; 9 R.D. sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, e n. 16 lettera b) ciel-

Per Furlan Alessandro e Torkar Giulio il Giudice Istruttore dichiara, con sentenza del 2.4.1941, di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati addebitati perché estinti per prescrizione. 34· -

u.s.


TRIBUNALE SPECl,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 26 del 3-4-1933, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rejec Alberto in ordine ai reati addebitatigli per insufficienza di prove.

SECONDA PARTE : SENTENZE PRONUNCIATE D,\ LLJ\ COM!>IISSIONE ISTRUTTORIA

Reg. Gen. n. 17 /1929

53 1

SENTENZA N . 2

Il Tribunale Speciale per la difes a dello Stato composto da: Per Jelincic Ignazio non venne emessa, a causa della sua latitanza, alcuna sentenza né nel 1929 né negli anni successivi. /

Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente

"'

SENTEN ZA nella causa contro: Drole Francesco, nato 1'8.u.1901 a Gracova (Gorizia), contadino; Golo_b Francesco, nato il 18.9.1910 a Gracova (Gorizia), studente m agronomia; Sturm Ignazio, nato il 29.7.1899 a Gracova (Gorizia), calzolaio.

11\(PUTATI

Dei delitti di cui al I e 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel 1928, nel Goriziano, fatto parte di associazioni slovene a carattere irredentistico, già disciolte per ordine dell'Autorità e per avere, a mezzo della stampa slovena, fa tto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di dette associazioni. 0

Il Drole, inoltre:

a) del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107 - 108 C.P. per avere, nel 1928, concertato nel Goriziano ed altrove di fornire ad agenti di una potenza estera segreti n1ilitari interessanti lo Stato italiano; b) di porto di rivoltella senza licenza, di omessa denuncia di detta arma (art. 37 - 16 - 41 T.U. legge di P.S. e 464 n. I C.P.) perché nella notte sul 19.12.1928 nella stradale Gracova- Piedimonte veniva trovato in possesso d'una rivoltella che portava senza licenza e che non aveva denunciata alla competente Autorità; e di violazione dell'art. 9 del R.D. sulle CC.GG. per avere omesso di pagare la tassa di porto della rivoltella di cui sopra.


53 2

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN P UB BLICA UDIENZA

SECONDi\ PARTE : SE :-J'l'E1'ZE l>RONU1'Cl/lTE J)ALLA COMM!SSI01'E ISTRUTTORIA

53 3

dalle traduzioni legali in atti, contengono volgari menzogne contro l'Italia e incitamenti agli allogeni di tenere desto il movimento irredentistico, ad di-

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori , hanno per ultimi avuta la parola, il Collegio osserva.

IN FAT TO ED IN DIRITTO

Due carabinieri in perlustrazione sulla stradale Gracova - Piedicolle, nella notte sul 19.12.1928, fermavano Drole Francesco perché in possesso abusivo di una rivoltella e di un centinaio di giornali jugoslavi pervenuti da oltre con.fine e destinati alla propaganda slava. Gli trovarono addosso anche appunti di carattere militare e precisamente notizie riflettenti la produzione di fabbriche di gomma, di polveri e di cannoni esistenti a Milano, nonché notizie circa la quantità e la qualità dei reparti militari dislocati in detta città. , Sia nel processo scritto che in quello orale il Drole ha confessato che per incarico di Torkar Giulio, per ben cinque volte in quel torno di tempo, portò criornali del genere, il cui contenuto e la destinazione erano a lui noti, a Golib Francesco; che lo stesso Torkar gli aveva chiesto notizie d'indole militare e che gli appunti sequestratigli erano stati a lui forniti da Furlan Alessandro, il quale a sua volta li avrebbe avuti dal proprio fratello in servizio m ilitare a Milano; che tali appunti non erano stati comunicati al Torkar né ad altri. Il Drole, che è parso al Collegio giovane insignificante, di scarsa cultura ' facilmente sucroestionabile e tuttavia non pericoloso politicamente, ha bb cercato di oiusti.6.care il suo malfatto con lo stato di esacerbazione e di necessità econ~mica in cui trovavasi causa il suo allontanamento dalla famiglia avvenuto qualche mese prima per motivi privati. Il Golob, giovane intelligente e colto, diplomato della scuola agraria di Pisino, ha confermato di avere, per incarico del Torkar Giulio, r icevuto alcune volte dal Drole i giornali incriminati e di averli consegnati, sempre per incarico del Torkar, a Sturm Ignazio. Ciò avrebbe fatto, a suo dire, perché insistentemente pressato dal Torkar e . per il compenso _in d~n~ro che costui alle volte gli dava. In tutto avrebbe ncevuto una sessantrna d1 hre. Sturm I <mazio si è limitato a confessare che solo due volte il Golob lo aveva fornitg dei giornali in contestazione, giornali che egli Sturm aveva lasciato nella sua bottega di calzolaio a disposizione della clientela e aveva poi restituito al Golob. Allo Sturm fu sequestrata una lettera da lui scritta e diretta a tale Jelincic Ignazio, noto agitatore della regione, dalla quale lettera traspare evidente com'egli si interessasse attivamente di propaganda contraria ai nostri interessi nazionali. I giornali di cui sopra, come appare

tandone il programma e i metodi per attuarlo. L'Autorità militare competente interpellata ha risposto che gli appunti sequestrati al Drole contengono anche segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. D'altro canto il Drole ammette di avere saputo che la destinazione delle notizie, per assumere le quali aveva concertato col Torkar, era ad una potenza estera. Sebbene da molti elementi appaia verosimile che i tre rubricati appartenessero di fatto ad una delle Società slave che furono disciolte nel 1927 dalla competente Autorità, tuttavia, negandolo gli accusati e non esistendo alcuna prova sostanziale, il Collegio ritiene provvedimento di giustizia assolverli dalla relativa imputazione. Negli altri fatti accertati, invece, riscontra gli estremi giuridici degli altri reati a ciascuno in rubrica addebitati. Ritiene opportuno avvalersi della facoltà di cui all 'art. 6 della legge speciale pel Drole reputando di lieve ·~ntità, anche per la meschina qualità del soggetto, il fatto da lui commesso, e pel Golob data la sua età inferiore . . a1 21 anrn. Ritiene in concreto pene adeguate le seguenti. A Drole: anni 2, mesi 6 e giorni 15 di reclusione per il concerto in spionaggio, anni r e giorni ro di reclusione per la propaganda, mesi I di arresto per ciascuna delle due contravvenzioni di porto d'armi e di omessa denuncia e lire 600 di pena pecuniaria per il mancato pagamento tassa porto d'armi. Fatto il cumulo giurid ico, complessivi anni 3 e mesi 1 di reclusione e lire 600 pena pecuniaria. A Golob anni 1 e mesi 8 di reclusione per l'ascrittagli propaganda. A Sturm anni 2 di reclusione per il reato di propaganda rubricato, Reputa opportuno aggiungere alle predette pene, anni 3 per ciascuno di vigilanza speciale della P.S .. Conseguenza della condanna è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per lo Sturm e l'interdizione temporanea per egual durata della pena per Golob e Drole; nonché per tutti e tre in solido il pagamento di tutte le spese processuali. Ritiene dovere ordinare la confisca dell'arma in sequestro · e la distruzione delle stam pe slave previa unione agi i atti di u n esemplare per ogni giornale tradotto~ P . Q. M.

Letti ed applicati gli art. 3 -4 u.cpv.-6- 7 legge 25 ,11. 1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12. r926, n. 2062; 41 - 16 - 37 T .U. della legge di P.S. 6.II ,1926,


53 4

TRfBU!\'ALE SPECIALE PER J, A DIFESA DELLO STATO

n. 1848; 9 del R.D. sulle Concessioni Governative 30.12.1923, n. 3279, in relazione al n. r6 lettera b) annessa tabella all. A, modificata con R.D. legge 29.r2.r926, n. 219c; 13 - 20 - 28 - 36- 39 - 68 - 72 - 75- 80 - 464 n. I -56 C.P.; 485- 551 C.P. Esercito, assolve Drole Francesco, Golob Francesco e Sturm Ignazio dall'imputazione di appartenenza ad una associazione disciolta dalla Pubblica Autorità, perché la loro reità non è provata. Dichiara i tre predetti responsabili di tutte le altre imputazioni in epigrafe a ciascuno ascritte applicando il beneficio di cui all'art. 6 della citata legge 25.u.1926, n. 2008, nei riguardi di Drole e di Golob, coll'aggravante della recidiva generica pel Drole e, fatto il cumulo giuridico delle pene pel Drole, condanna questi alla pena complessiva di anni 3 e mesi r di reclusione e alla pena pecuniaria di lire 600; Golob ad anni r e mesi 8 di reclusione ·e Sturm ad anni 2 della stessa pena, colla conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per lo Sturm e dell'interdizione per egual durata della pena per gli altri. Condanna i tre predetti ad anni tre ciascuno di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca dell'arma sequestrata e la distruzione delle stampe slave previa unione agli atti di un esemplare dei giornali tradotti in perizia. Roma, 26.2.1930 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Sturm: detenuto dal 20. 12. r928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Urbino il 19.12.1930. Un'istanza di grazia inoltrata personalmente dallo Sturm il 7.3.1930 viene respinta. Golob: detenuto dal 20.12.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Roma il 17.8.1930. Sia per lo Sturm che per il Golob il T.S.D.S. dichiara, con ordinanza del 21.12.1932, cessata per amnistia (R.D. 5.1r.r932, n. r403) l'esecuzione delle misure di sicurezza e delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della libertà vigilata.

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRON\/ NCJ..'i:rn DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

535

Drole: detenuto dal 19.12.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Alghero il 17.1 .1932. Il Drole non usufruisce dei benefici concessi dal T.S.D.S. allo Sturm e al Golob ostandovi i precedenti penali: condanne per violenza a pubblici ufficiali, lesioni e furto inflitte nel 1920, 1921 e 1922 dai Tribunali di Lubiana e Gorizia.

Con provvedimento emesso dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 24. ro. 1960 viene concesso allo Sturm, al Go lob e al Drole il beneficio del1' amnistia di cui al D.Lt. 17.1 r. 1945, n. 719, con la contemporanea estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S.

22.11.1947, n. 1631).


TRIBUNALE SPECI Al.E PER LA ])!FESA DJi LLO STATO

Reg. Gcn. n. 170 / 1929

SENTENZA N. 69

SECONDA P,\RTE:

SE>JTENZE PRONUNCIAT E DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Che, cli conseguenza, gli atti devono essere restituiti al competente magistrato ordinario, a cui disposizione deve essere messo il Tocci.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta eia: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N. ;

53 7

P. Q . .M.

Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 R.D. 13-3-1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Tocci Alberico all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Rieti per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.

ha pronunciato la seguente Roma, 6.8.1929 - Anno VII. S E NTE N Z A

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nel procedimento penale contro: Tocci Alberico, nato il 19.2.1882 a Cerdomare (Rieti), contadino.

IMPUT AT O

Dei reati previsti dagli art. 156 cpv. -372 u.p. -52 C.P.; 9 legge 24.12.1925, n. 2263; 3 cpv. in relazione all'art. 1 della legge 25.11.1926, n. 2008. In agro cli Poggio Moiano (Rieti), 1'8.7.1929.

I N CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali e le conclusioni ciel P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisando nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pub_ blico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione circa i fatti delittuosi attribuiti al Tocci, nei fatti che in specie fornirebbero la competenza diretta a questo Tribunale (art. 3 cpv. in relazione all'art. 1 legge 25.11.1926, n. 2008) non si ravvisa il pericolo per l'ordine pubblico né per la pubblica tranquillità, estremo indispensabile ai sensi dell'art. 6 R.D. 13.3.1927, n. 3I3, acché la competenza sia di questo giudice. Che, pertanto, cade anche la competenza degli altri fa tti delittuosi rubricati, a norma dell'art. 8 R.D. 12. r2.I926, n. 2062.

La Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Roma dichiara, in data 22.2.1930, di non doversi procedere nei confr~nti del Tocci in ordine ai reati di minacce e lesioni perché estinti per amnistia e dì non doversi procedere, per insufficienza cli prove, in ordine al reato di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263.


TRIB UK!ILE SPECIALE PER LA DIFESA J)ELLO STATO

Reg. Gen. n. 181/1929

SECOKDA PARTE:

SENTEKZE PRONUNCI!ITE DJ\LL!I COMMISSIONE ISTRUTTORI A

SENTENZA N. 71

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

539

P. Q. ~.

Visti oli art. 3 legoe 25.11.1926, n. 2008, e 6 R.D. r3.3.r927, n. 313, su conforme ~arere del P~M., rimette il procedimento a carico di Moriggi Elio Giacomo all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Roma per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, ro.8.1929 - Anno VII.

Giudici: Griffìni Mario, Pessani Claudio, Consoli della M. V .S.N.;

ha pronunciato la seguente

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA

nel procedimento penale contro: Moriggi Elio Giacomo, nato nel r902 a Doussard (Alta Slesia).

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 3 u.p., in relazione all'art. r legge 25.r1.r926, n. 2008, per avere, il 25.7.1929 sul treno proveniente da Pisa e diretto a Roma, in un vagone di 3" classe ed alla presenza di più persone, fatto l'apologia degli attentati commessi contro S.E. il Capo del Governo, On. Benito Mussolini, dicendo: << Il Duce bisognerebbe ucciderlo con la rivoltella o torcergli il collo come un pollo; se avessi la possibilità e due metri e mezzo di corda, penserei io ad impiccarlo! Mi dispiace che, in uno degli attentati, sia rimasto ferito solo al naso! >>.

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisando nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che per le circostanze e modalità del fatto non si ravvisa l'estremo del peric~.lo per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità. Che, perciò, è il caso di applicare la disposizione dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927, n. 313, e rinviare gli atti al magistrato ordinario per il giudizio secondo le disposizioni penali comuni.

Il Tribunale di Livorno - al quale pervennero--gli atti dalla Procura del Tribunale di Roma - ha ritenuto il Meriggi colpevole del reato addebitatogli e, con la concessione del beneficio del condono condizionale di cui al R.D. 1°.r.1930, n. 1, l'ha condannato con sentenza pronunciata il r6.rr.r930, alla pena di ro mesi di detenzione e lire r.ooo di multa.


TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 90/1 929

SECOK DA PAlt'l' E : SENT ENZE J>ROKUKCIATE D,\LLA COMM ISSIOKE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 77

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente

SEN T ENZA nel procedimento penale contro: Desaler Lodovico, nato il 25.11.1863 a Castelrotto (Bolzano), viaggiatore di commercio; Malfertheiner Michele, nato il 5.9.1870 a Castelrotto (Bolzano), impiegato privato.

I MPU T ATI

Del reato di cui all'art. 4 u.p. legge 25.1r.1926, n. 2008, per essersi accertato in Bolzano, il 25.3.1929, che facevano propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione dei Partiti antitaliani esistenti nell'Alto Adige e disciolti per ordine della Pubblica Autorità.

IN CA~ERA DI CONSIGLIO

Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.1r. r926, n . 2008, ed ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ordinaria co~petente per gli ulteriori provvedimenti di giustizia per gli altri reati commess1. Ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare.

54 1

IN F ATT O E'D IN DIRITTO

Che, in data 28.3.1929, la Questura di Bolzano denunciava il Desaler ed il Malfertheiner perché, mediante opera sovversiva, si erano resi colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 4 u.p. della legge 25.rr.1926,

n. 2008. Gli elementi di specifica accusa a carico di entrambi sono offerti dal fatto che il Desaler venne sorpreso in treno dal teste Agostini, segretario comunale di Valle Aurina e caposquadra della M.V.S.N., mentre raccontava degli aneddoti piccanti sulla amministrazione comunale di Renon, sulla soppressione della libertà del Clero alto atesino, ecc., facendo, nello stesso tempo, risaltare che i tedeschi non dovevano votare perché, votando, votavano per il loro maggiore e più accanito nemico. Del pari fu visto nascondere sotto le mutande una busta contenente 4 manifestini di carattere sovversivo stampati alla macchia. Fermato dagli agenti dell'ordine pubblico, negò di avere fatto discorsi ~ntinazionali e, circa il possesso dei manifestini, confessò di averli avuti, ottò giorni prima, da un amico, tal Malfertheiner e, senza averli letti, di averli invece consegnati per caso al teste Luni perché si svagasse, col leggerli. Arrestato il Malfertheiner, si mantenne fermamente negativo, anche nei vari confrànti col coimputato. Il Desaler, invece, sempre confermò la versione data; però contraddicendosi circa l'epoca cli consegna, e cioè, mentre il 22.3.1929 dichiarò in Questura che i manifestini gli furono consegnati otto giorni prima, al Giudice Istruttore, il 3 aprile successivo, specificò di averli av'uti, invece, sei settimane prima. Inoltre, in un confronto dinanzi al magistrato, disse che, dopo l'interrogatorio in Questura, non appena allontanatisi gli interpreti e rimasti soli col Commissario di P.S. dottor Caviglia, il Malfertheiner, approfittando che il funzionario non conosceva il tedesco, in lingua straniera gli confermò di aver fa tto la consegna dei 4 manifestini. Però, nel confronto, il lvfalfertheiner negò recisamente la circostanza, negata dallo stesso Commissario, il quale precisò che mai i due imputati rimasero, dinanzi a lui, senza interpreti, e che nessun discorso il Malfertheiner fece, del genere voluto dal Desaler. InterroO"ati i testi presenti in treno e con i quali l'imputato avrebbe tenuto i di~orsi incriminati, nessun elemento specifico, chiaro e preciso di accusa fu, dagli stessi testi, portato: solo risultò che il discorso fatto non fu troppo ben inteso, specie circa la vera intenzionalit?t del Desaler nel pronunciarlo. Furono allegati all'istruttoria 5 certificati di medici curanti: da tali documenti risulta che, dal 1914, il Desaler fu parecchie volte visitato, curato e perfino ricoverato all'ospedale per « clementia paralitica progressiva )) , ossia perché affetto da una paralisi alcoolica in conseguenza dell'alcoolismo


54 2

TRill U~/\LE Sl'ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

cronico. E da elaborato peritale emerge che l'indebolimento mentale del Desaler fu ritenuto di grado abbastanza rilevante e, ad ogni modo, tale da togliergli in gran parte il potere di giudicare e di agire normalmente. Ed allora, vagliate le circostanze assodate nell'istruttoria, il Collegio è d'avviso che non si siano raccolti elementi sufficienti di reità in ordine al reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.11.1926, n. 2008, ascritto ad entrambi gli imputati e, particolarmente, nei confronti del Desaler poiché, data l'anormalità bene accertata del suo stato di mente, devesi dubitare fortemente del di lui dolo. Pertanto, devesi dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove nei loro riguardi: ordinando che vengano scarcerati immediatamente, se non detenuti per altra causa. Il Desaler ed il Malfertheiner dovrebbero rispondere anche dei reati commessi di incitamento all'astensione dal voto e di contravvenzione all'ammonizione. Ma poiché gli imputati vennero prosciolti per insufficienza di prove dai fatti incriminati che si concatenano coi reati commessi, ne consegue che, per le stesse considerazioni di fatto e cli diritto, la Commissione Istruttoria deve dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di indizi di reità anche in ordine agli accennati due reati commessi.

SECONDA PARTE: SEJ\TENZE PRONUNCI ATE DALLA COM11ISSIONE ISTRUT TORIA

SENTENZA N. 78

Reg. Gen. n. 171 / 1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Griffini Mario, Pessani Claudio, Consoli della M. V .S.N.;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro : Luzi Luigi, nato il 28.10.1867 a Loreto Aprutino (Pescara).

IMPUTATO

P. Q. M.

Visto l'art. 421 C.P. Esercito, dichiara il non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.11.1926, n. 2008, nonché agli altri: 1) di incitamento all'astensione dal voto ascritto al Desaler; 2) di contravvenzione all'ammonizione ascritto al Malfertheiner, per insufficienza di prove. Ordina che vengano immediatamente scarcerati, se non detenuti per altra causa. Roma, 4.10.1929 - ,A nno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

543

\

Del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Pianella (Pescara) il 12.7.1929, pronunziato le parole: « Mussolini ci sta assassinando: popolo cieco, aprite gli occhi! Popolo cieco, ribellatevi! Non vedete che il nostro Governo ci carica di tasse? Non vedete che non possiamo vivere? Non vedete che siamo oppressi dalla forza pubblica? Popolo cieco, ribellatevi! )) . Omissis P. Q.M.

Visti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 45- 46 C.P., su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Luzi Luigi in ordine all'ascrittagli imputazione, perché quando commise il fatto era in stato di totale infermità cli mente, ed ordina il suo rilascio se non detenuto per altra causa. Roma, 4.10.1929 - Anno VII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


544

SECONDA PARTE :

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFl;:SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 155 / 1929

SENTENZA N. 80

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

SENTENZE PRONUNCI ATE DALLA COMMISSIONE ISTRUT'l'ORIJ\

Reg. Gen. n. 131/1929

545

SENTENZA N. 81

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici: De Rosis Giuseppe, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro:

SENTENZA

Sassano Tommaso, nato l'r1.7.r890 a San Giovanni Rotondo (Foggia). nel procedimento penale contro: IMPUTATO

Obersnel Federico, nato il 17.7.1904 a Divaccia (Trieste), meccanico; Semic Goffredo, nato il 7.r1.r899 ad Aurisina (Trieste), impiegato;

D~l delit~o di cui all'art. 3 cpv. legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Sa~ ?10vanm R~tondo il 13.6.1929, pubblicamente istigato a commettere dehtt1 contro la sicurezza dello Stato, con un biglietto da lui compilato ed affisso sulla porta dell'Ufficio delle Guardie Urbane, sito nella Piazza della Rivoluzione di detto Comune.

Gombac Giovanni, nato il 3.5.1880 a Divaccia (Trieste), oste; Gombac Giuseppe, nato il 7.6. 1876 a Divaccia (Trieste), oste.

Omissis IMPUTATI

P. Q. M.

Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Sassano Tommaso all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Foggia, per il 0o-iudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, n .ro. 1929 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Foggia dichiara, con sentenza del 7.11.r929, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti del Sassano.

Il primo e il secondo : del delitto di cui agli art. 63 C.P.; 2 legge 25. 11.1926, n. 2008, in re.lazione all'art. 1 R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, in correità fra loro e con altri rimasti sconosciuti, in esecuzione di un vasto piano di devastazione e di atti terroristici, preconcertati allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato: a) esploso, la sera del 2.8.1928 in Divaccia, a fine di uccidere, tre colpi di pistola contro Cerkven.ik Giuseppe, guardia comunale e milite della M.V.S.N., cagionandone la morte immediata; b) costretto, il 16.8.1928 in Cruscevic, il collettore esattoriale di Postumia, Kranic Francesco, con minaccia della vita a mano armata, a consegnare una borsa contenente circa lire 20.000; borsa che il Kranic portava seco; e) esploso, subito dopo, e allo scopo di ucciderlo un colpo di rivoltella contro il Kranic, colpo che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non uccise il Kranic, ma lo ferì solamente al collo; 35· -

u.s.


TRIBUNALE SP.ECIALE PER J, A DIF ESA DE l,LO STATO

cl) esploso, nella notte del 25.8.1928 in Sesana, a fine di uccidere, due colpi di rivoltella contro i carabinieri Giretto Francesco e Valcntinuzzi Girolamo - non conseguendo l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà -. Il terzo e il quarto: di concorso nel delitto suddetto, a senso dell'art. 64 C.P., per avere promesso, agli indicati esecutori materiali, assistenza ed aiuto da prestare prima e dopo i fatti criminosi, mettendo in esecuzione la promessa in occasione dell'omicidio del milite Cerkvenik Giuseppe.

Omissis

P. Q. M.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 1 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 -6 cpv. legge 25.11.1926, n. 2008; 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Gombac Giovanni e di Gombac Giuseppe in ordine alla imputazione a loro ascritta per insufficienza di indizi di reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Pronuncia l'accusa contro Obersnel Federico e Semic Goffredo, per il delitto previsto dall'art. I del R.D. 12.:r2.1926, n. 2062, e punito a senso degli art. 2 - 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in correità fra loro e con altri rimasti sconosciuti, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, ed in esecuzione di un vasto p iano di atti terroristici organizzato all'estero: a) esploso a fine di uccidere, la sera del 2.8.r928 in Divaccia, tre colpi di pistola contro Cerkvenik Giuseppe, guardia municipaìe e milite della M.V.S.N., cagionandone la morte istantanea; b) depredato, il 16.8.1928 in Cruscevic, il collettore esattoriale di Postumia, Kranic Francesco, strappandogli dalle mani, con violenza e con minacce a mano armata, una borsa contenente circa lire 20.000, ed esplodendogli subito dopo un colpo di rivoltella, a fine di uccidere; colpo che gli produsse una lesione al collo, guarita in 35 giorni; e) esploso a fine di uccidere, nella notte del 25.8 .1928 in Sesana, vari colpi di rivoltella contro i carabinieri Giretto Francesco e Valentinuzzi Girolamo, che si trovavano in servizio di perlustrazione, senza però colpirli, per cause indipendenti dalla loro volontà. Rinvia i suddetti imputati Obersnel e Semic al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere del reato come sopra rubricato, e li diffida a costituirsi, nel termine di giorni 10 dalla pubblicazione

SECONDI\ l'ARTE:

SE"1TENZE PRONUNCJATE D /\LL/\ COMMISSIONE ISTRUTTORI/\

547

della presente sentenza, con avvertimento che, trascorso inutilmente detto termine, saranno giudicati in contumacia. Roma, 4.11.1929 - Anno VIII.

Seguono le fìrme del Presidente e dei Giudici.

Nei confronti di Federico Obersnel e Goffredo Semic il T.S.D.S. non pronuncia, né nel 1929 né .negli adni successivi, alcuna sentenza: i due imputati sono sempre « latitanti >).


T RIBU N'AL11 SPECIAL[; T>E R LA DIF ESA PELLO STATO

Reg. Gen. n. 152/1929

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONUNCIATE D ALLA C0~MISS101'E ISTRUTTORIA

549

SENTENZA N. 82

A causa della latitanza dello Cherbavaz il T.S.D.S. non pronuncia nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna o di assoluzione.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa deìlo Stato composta da :

Con sentenza emessa in camera di consiglio, il 3.10.1941, il T.S.D.S. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rodolfo Cherbavaz in ordine al reato addebitatogli perché estinto per prescrizione; con la stessa sentenza viene ordinata la revoca del mandato di cattura emesso nei suoi confronti.

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

I

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Cherbavaz Rodolfo, nato il 18+ 1908 a Rozzo d'Istria (Pola), calzolaio.

IMP U TATO

Del delitto di cui all'art. 5 P·P· legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, quale cittadino italiano, svolto in territorio estero attività nociva agli interessi nazionali - nel 1929 e precedentemente - .

Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 5 P·P· - 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 55 r - 507 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, pronuncia l'accusa a carico di Cherbavaz Rodolfo, ordinando il rinvio a giudizio di lui e della causa dinanzi al Tribunale Speciale per rispondere ciel reato ascrittogli, con diffida di presentarsi entro 5 giorni dalla notifica della presente sentenza, ad una qualsiasi Autorità; diversamente, spirato detto termine, sarà giudicato in contumacia. Roma, 5.1r.r929 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


SECONDA PARTE: SEKTENZE PRONUNCIATE DALLA COM11ISSIO~E ISTRUTTORIA

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 127/1929

SENTENZA N. 83

La Commissione ìstruttorìa presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: .

55 1

SENTENZA N. 84

Reg. Gen. n. 241/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni;

Giudice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ;

Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA S EN TENZA

nel procedimento penale contro: Bénard Ernest, nato il 3.8.1881 a Tolone (residente a Tunisi), controllore di dogana. IMP U TA T O

nel procedimento penale contro : Legati Gioacchino, nato il 14-4-1879 a Porto Mantovano (Mantova), facchino.

1) del delitto previsto dall'art. 2 legge 25.11.1926, n. 2008, e dagli art. ro7- 79 C.P. per avere, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, rivelato .a potenza estera segreti militari concernenti la difesa dello S~ato (Spezia, Sicilia, Taranto, Bari) dal 1926 alla prima decade del maggio 1929; 2) del delitto previsto dall'art. 3 della stessa legge 25.11.1926, n. 2008, per avere concertato, con più persone, il delitto di rivelazione di segreti militari concernenti la difesa dello Stato.

I M PUTATO

Del reato previsto dagli art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, e 3 cpv. legge 25. I r. 1926, n. 2008. Omissis P . Q. M.

Omissis P. Q. M.

Visti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 36 C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento penale nei confronti di Bé.nard Ernest, in ordine ai reati rubricati, per insufficienza di indizi di reità e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altri motivi. Ordina, altrcsì, la confisca del taccuino, delle pellicole e fotografie in sequestro, e la restituzione al Bénard della somma, deila macchina fotografica e delle carte varie sequestrategli. Roma, 9.11.1929 - Anno VIII.

Visti o·li art. 3 leo·cre 25.rr.r926, n . 2008, e 6 R.D. r3.3.1927, n. 313, su confon~e parere d~l P.M., rÙnette il. procedimento a carico di Legati Gioacchino alf'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Mantova, per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 12.rr. r929

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Mantova, con sentenza del x .9.r930, assolve Gioacchino Legati dal reato addebitatogli per insufficienza di prove. 0

Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.

Anno VIII.


55 2

TRlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 243 / 1929

SENTENZA N. 85

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTROTTORlA

553

SENTENZA N. 86

Reg. Gen. n. 166/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscai:à Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore:. Presti Giovanni·'

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici : Pessani Claudio, Grif.fì.ni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Ciaudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

S ENTENZA nel procedimento penale contro:

SENTENZA nel procedimento penale contro:

Biancat Luigi, nato l'u.u.1866 ad Aviano (Pordenone). IMPUTATO

Sanguinetti Anna Maria, nata l'8.3.r885 a Torino, casalinga. ·-.._ Detenuta dal 12+1929. Il',(PUTATA

~el reato previsto daìl' art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relaz10ne all'art. 247 C.P. per avere, il 1°.11.1926, in Aviano, fatto pubblicamente l'apologia d~ll'atte~tato commesso il giorno precedente in Bologna contro la persona d1 S.E. 11 Capo del Governo, proferendo la frase : « Era meglio se l'avessero accoppato! )) .

Del delitto cli cui all'art. 4, 1° e 2" cpv., della legge 25.rr.1926, 11. 2008, per avere in Torino, in epoca imprecisata ma anteriore al 7-4-1929, appartenuto al Partito Comunista svolgendo attiva propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito.

Omissis

Omissis

P. Q. M.

P. Q. M.

Visti gli art. 3 legge 25.rr.1926, 11. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Biancat Lui~i all'.l~l.n~o Sign?r Procu_ratore del Re di Udine, per il giudizio giusta le d1spos1z1orn penali comun1.

La Commissione Istruttoria, visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313 ; 36 C.P., in parziale difformità della richiesta del P.M. dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi cli Sanguinetti Anna Maria, in ordine ai reati a lei ascritti, per insufficienza di indizi cli reità, ed ordina che essa sia scarcerata se non è detenuta per altra causa; previa segnalazione alle Autorità di P.S., per i provvedimenti di sua competenza. Ordina, altresì, la confisca degli opuscoli e delle altre carte a lei sequestrati.

Roma, 13.1 1.1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Roma, 16. n.1929 - Anno VIII . . ~a _Cor te di Appello di Trieste, con sentenza del 28.2.1930, assolve Lmg1 Biancat dal reato addebitatogli per insufficienza cli prove.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


554

TRIBUNALl; SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 597/ 1928

SENTENZA N. 87

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Francia Vittorio, nato il 23.10.1896 a Torino, meccamco, deceduto il 10.7.1929 a T res Arrojos (Argentina). IMPUTA T O

1) del delitto previsto dagli art. 252 u.p . C.P. e r - 5 - 7 legge 19.7.1894, n. 314, per avere, in Torino nel settembre 1920, commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile e a portare in città la devastazione, il saccheggio e la strage, procedendo all'occupazione violenta ed annata degli stabilimenti industriali << Biac )) , << Fotostampa )l, « Masera », « Garrone )l, provvedendosi di fucili, pistole, mitragliatrici e bombe a mano; mettendo detti stabilimenti in stato di resistenza ed offesa, eseguendo attacchi con armi da fuoco contro la forza pubblica e così conseguendo l'intento di determinare un conflitto permanente e cruento; 2) del delitto previsto dagli art. 364 - 365 n. 2 - 366 n . 2 - 5 C.P., per avere in Torino, nella notte dal 21 al 22.9.r920, con premeditazione e per consumare il delitto di cui al n . r), a fine di uccidere, cagionato la morte del Vice Brigadiere dei RR.CC. Dore Tommaso a causa delle funzioni dello stesso, sparandogli colpi d'arma da fuoco, da uno dei qualì fu ucciso; 3) del delitto previsto dagli art. fo - 364- 365 n. 2 - 366 n. 2 - 5 C.P., per avere in Torino, nella notte dal 21 al 22.9.r920, con premeditazione e per consumare il delitto di cui al n. 1), a .fine di uccidere il Tenente del 92° Reggimento Fanteria Demitry Ernesto a causa delle fun zioni dello stesso, compiuto tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto, sparando contro il Demitry colpi di arma da fuoco, per uno dei quali il Demitry riportò lesioni guarite io giorni trenta, non essendo il delitto avvenuto per circostanze indipendenti dalla sua volontà;

SECONDA PARTE : SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

555

4) del delitto previsto dagli art. 62- 364- 365 n. 2 - 366 n. ~ - 5. C.P., per avere in Torino, nella notte dal 21 al 22.9.19~0, co~1 prem~d~taz1one e per consumare il delitto di cui al n. 1 ), a fine di uccidere 11 Carabm1ere Reale Gennaro Natale a causa delle funzioni dello stesso, sparato contro il Gennaro colpi d'arma da fuoco per uno dei quali il Gennaro rip?rtò lesioni o-uarite in giorni 33 con indebolimento permanente del bracc10 destro e della mano ·destra, non essendo il delitto avvenuto per circostanze indipendenti dalla sua volontà; 5) del delitto previsto dagli art. 62- 364- 365 n. 2 - 366 n. ~ - 5. C.P., per avere in Torino, nella notte dal 21 al 22.~.19~0, co~ prem~d~taz10ne e per consumare il delitto di cui al. n . . 1), a fine d1 uccider: 11 Carab1~1_ere Reale Maffei Carlo a causa delle funz1om dello stesso, compmto tutto c10 che era necessario alla consumazione ciel delitto sparando contro il Maffei colpi cli arm a da fuoco, per uno dei quali il Maffei riportò lesione al capo guarita in giorni 5, non essendo il delitto avvenuto per circostanze indipendenti dalla sua volontà; 6) del delitto previsto dagli art. 62 - 364 - 365 n. 2 - 366 n. ~ - 5. C.P., per avere ·in Torino, la notte dal 21 al 22.~.192~, co~ preme.d1_taz1one e per consumare il delitto di cui al n. r), ~ fi~e d1 uccidere 11, Car~bm1ere Rea~~ Vergnano Umberto a causa delle funz10m de~lo stesso, compmt~ tu.tto c10 che era necessario alla consumazione del delitto, sparando colpi d1 arma eia fuoco contro il Vergnano che riportò lesioni guarite in giorni 4, non essendo il delitto avvenuto per circostanze indipendenti dalla sua volontà; 7) del delitto previsto dagli art. 62- 364- 365 n. 2 - 366 n. ~- 5. C.P., per avere in Torino, nella notte dal 21 al 22.9.192~, co~ premed1taz10ne ~ per consumare il delitto di cui al n . r), a fine d1 uccidere esploso colpi cl'anna da fuoco contro il Carabiniere Reale Beretta Giuseppe, a causa delle sue funzioni, producendogli lesioni guarite in giorni 4, e compiuto tutto quanto era necessario alla consumazione del delitto, non avvenuto per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Omissis P. Q, M.

La Commissione Istruttoria, visto l'art. 85 C.P., in conformità della richiesta del P.M., dichiara non luogo a proce-climento penale nei rigu~rdi di Francia Vittorio, in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica, perché estmta l'azione penale per morte del detto imputato. Roma, 19.n.1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STJ\TO

Reg. Gen. n. 253/1929

SENTENZA N. 88

La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :

SECONDA PARTE :

SENTENZE PRONUKCIATE DALLA CO~!MISSIONE ISTRUTTORI A

Reg. Gen. n. 269 / 1929

.

557

SENTENZA N. 92

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta eia:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudice Relatore: Presti Giovanni·

Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;

Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;

'

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale contro: Di Michele Alfonso, nato nel 1873 a Cappelle sul Tavo (Pescara), contadino.

nel procedimento penale contro : Montanari Gaetano, nato il 21.9.1861 a Bagnarola di Budrio (Bologna).

I MPU T ATO

~el rea~o previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.1r.r926, n. 2008, in relaz10ne all art. r stessa legge per avere, in San Leonardo di Ortona a Mare (Chieti) il 25.10.1929, fatto pubblicamente l'apologia dell'attentato in precedenza commesso contro S.A.R. il Principe Ereditario, pronunciando la frase: « Hanno fatto male che non l'hanno ucciso! ».

Omissis P . Q, M.

Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n . 313, su conforme p arere del P.M., rimette il procedimento a carico di Di Michele Alf~nso ~l~'lll:mo Si~nor Procuratore del Re di Chieti, per il giudizio giusta le d1spos1z10m penali comuni. Roma, r9.1r.r929 - Anno VIII. Seguono .le firme del Presidente e dei Giudici.

IMPUTATO

r) del delitto previsto e punito dagli art. 194 n. r - 7~ C.P., per avere il 28.10.1929, in Bologna, offeso i RR.CC. Borsari Giovanni e Carmellino Rodolfo, con le parole, più volte ripetute : « Siete dei delinquenti, vigliacchi e mascalzoni che non avete voglia di lavorare »; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, nelle suddette circostanze cli tempo e di luogo, offeso S.E. il Capo del Governo con le parole: <e Quel vigliacco e quel porco di Mussolini! »; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 122 u.cpv. C.P., per avere, nelle stesse circostanze, pubblicamente offeso le Loro Maestà il Re, la Regina e S.A.R. il Principe Ereditario, con le parole: « E' andato male l'attentato del Principe : almeno lo avessero ammazzato! Venisse giù la Casa Savoia! » ; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 3 c_pv. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per ave.re, nelle stesse circostanze e con le suddette parole di cui al n. 3), fatto l'apologia dell'attentato di S.A.R. il Principe Ereditario.

Omissis P. Q. M.

Il Giudice Istruttore del Tribunale cli Chieti dichiara, con sentenza del

17.12.1930, di non doversi procedere n ei confronti di Alfonso Di Michele « per mancata autorizzazione a procedere >>.

Visti gli art. 2-6 del R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., ordina che gli atti del procedimento a carico di Montanari Gaetano


TRIBUNALE SPECI/\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Bologna per il gmdizio ai sensi delle disposizioni penali comuni. Roma, 5.12.1929 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRONU NCIATE DALLA CO~IMISSIONE ISTRUTTORIA

559

SENTENZA N. 93

Reg. Gen. n. 208 / 1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

La Sezione di Accusa di Bologna dichiara, con sentenza del 15.r.1930: di non doversi procedere nei confronti di Gaetano Montanari in ordine al reato di oltraggio perché estinto per amnistia; con la stessa sentenza il Montanari viene assolto per insufficienza di prove dai reati specificati neoli altri capi di imputazione (2 - 3 - 4). b

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel proced imento penale contro: Didonato Antonio, nato il 7-9.1896 a Cerignola (Foggia), contabile; Dc Vito Felice, nato il 20.1r.1901 a Torremaggiore (Foggia), falegname; Biancolillo Savino, nato il 26.3.1890 a Minervino Murge (Bari), contadino; Festa Antonio, nato il 25-4-1888 a San Severo (Foggia), contadino; Ferrara Michele, nato il 20.8.1902 a San Severo (Foggia), contadino; Gualano Vincenzo, nato il 6-4-1880 a Sannicandro Garganico (Foggia), negoziante; Lapiccirella Salvatore, nato il 20.r.1897 a Cerignola (Foggia), contadino; Mastrodonato Severo, nato il 27,3,1897 a San Severo (Foggia), calzolaio; Scarlato Salvatore, nato il 20.1.1885 a San Severo (Foggia), agricoltore; Tota Vincenzo, nato il 13.3.1896 a San Severo (Foggia), negoziante; Doria Giuseppe, nato 1'8.5.1894 a Cerignola (Foggia), contadino. I primi 8 detenuti dal 13.9.1929; il 9° ed il

10°

detenuti dal 12.9.1929;

l'II" latitante. IMPU TAT I

Del delitto di cui all'art. 4 P·P· legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in San Severo, Cerignola, Torremaggiore e Sannicandro Garganico, dal maggio al settembre 1929, ricostituito gruppi del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.


560

T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN CAMERA DI CONS IGLIO

Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento degli imputati per insufficienza di prove, la Commissione Istruttoria osserva. IN FATI10 ED IN DIRITTO

L'Ufficio Provinciale di polizia politica presso la Regia Prefettura di Capitanata, il 17.9.1929, denunciava a questo Tribunale che nell'aprile u.s. aveva avuto notizia di frequenti contatti che sovversivi di San Severo avevano con il noto comunista, già ammonito politico, Scarlato Salvatore e che tali contatti si esplicavano con brevi colloqui tenuti, a preferenza, di sera nell'abitazione di costui in Vico Granata n. r6. Che era stato perciò incaricato un fiduciario di quell'Ufficio per controllare tale attività sospetta e cercare di prendervi parte al fine di seguire le file del movimento. Che attraverso le informazioni confidenziali di detto fiduciario, era venuto a conoscenza che il 15 gennaio u.s., proveniente da Milano, si era recato a San Severo un emissario del Partito Comunista segreto del quale non era stato possibile avere elementi precisi per l'identificazione, il quale aveva avuto un abboccamento col predetto Scarlato, a seguito di che questi si era assunto il compito di riorganizzare le file del disciolto Partito Comunista. La prima manifestazione dell'attività dello Scarlato si era avuta con la costituzione di un comitato di tre membri pel soccorso delle cosiddette vittime politiche composto da: Mastrodonato Severo, Festa Antonio e Tota Vincenzo. Soggiungeva la denunzia che i primi due erano stati incaricati della raccolta di piccole quote mensili variabili da lire 2 a lire 5 rispettivamente nella cerchia degli operai e dei contadini sovversivi, un tempo numerosi in quel Comune; il Tota invece aveva avuto in deposito le somme raccolte che successivamente erogava secondo le disposizioni del.lo Scarlato. Che a tutto il mese di m aggio scorso si era avuta notizia di sussidi, in misura non rilevante, erogati dal Tota alla moglie del confinato Suriani Raffaele, a quella di Allegato Luigi e direttamente, a mezzo di vaglia postali, al detenuto Camelonga, questi ultimi due detenuti per delitto contro i Poteri dello Stato e che l'emissione dei vaglia veniva fatta per piccole somme, per non destare sospetti, e sotto il falso nome di Palma Alessandro. Che successivamente, mercé l'opera del fiduciario segreto, quell'Ufficio aveva avuto i particolari della organizzazione segreta costituita dallo Scarlato e che questa era risultata composta di due cellule del Partito Comunista denominate una Lenin e l'altra Fredmann.

SECONDA PARTE :

SENTENZ E PROKU1'CIATE D,\LLA COM~HSSI ONE ISTRC'TTORIA

Che alla prima erano stati aggregati: Coico N icola, Porro Nicola, Giuliani Francesco, Nocera Vincenzo, Cicala Leonardo, Tota Vincenzo e Ferrara Michele, e che della seconda facevano parte : Scarlato Salvatore, Festa Antonio, Scarlato Luigi, Francazio Felice, Mastrodonato Severo, Cinquepalmi Nicola e Moscarelli Vincenzo. èontinuava la denunzia che, espletato l'incarico ricevuto, lo Scarlato Salvatore fece conoscere che la sera del 12 maggio, in occasione delle fes te patronali di San Severo, si sarebbe tenuta una riunione con l'intervento di un rappresentante del Partito, il quale sarebbe colà giunto proveniente dal1'Alta Italia, ed al quale egl i avrebbe r iferito sull'azione svolta. Che all'uopo lo Scarlato designò il luogo della riunione, e precisamente il deposito di ~i ni di sua proprietà in Piazza San Francesco, ed inviò allo scalo ferroviario Tota Vincenzo e Mastrodonato Severo all'arrivo del treno delle 16,30, proveniente da Bologna, ma che\ l'emissario del Partito, per motivi che non fu possibile conoscere, non giunse a San Severo. Che perciò la sera successiva, e precisamente il 13 maggio, alle ore 23,30 lo Scarlato riunì nel locale innanzi indicato una quindicina di persone, fra le quali vennero riconosciute i comuni~ti Francazio Felice: Tota. Vincen~o, Mastrodonato Severo, Cinquepalm i N icola, Festa Antomo e l'ammomto po.litico Ferrara Michele. . . . Che venne inscenata una cen a e che la numone s1 svolse mentre la popolazione era intenta ad assistere ai fuochi artificiali in onore della Santa Patrona di San Severo. Che nulla d.i preciso fu possibile conoscere, a quell'Ufficio, sullo scopo di tale riunione. Che però, il mattino seguente, il Tota Vincenzo si recò a portare un sussidio Si lire 100 al comunista Ferulli Domenico, degente per grave malattia, altri sussidi in misura non conosciuta a Maggese Lucia, moglie del confinato Suriani, e a Sementino Soccorsa, moglie del cond annato Allegato Luigi (r). E inoltre che, nello stesso giorno r4, il Festa Antonio si recò a Torrem aggiore, pedinato dal fiduciario dell'Ufficio che però, giunto colà, ne perdette le tracce. Che durante la seconda quindicina del mese cli maggio e nella prima del mese di giugno, l'attività degli associati si esplicò soltanto con saltuarie riunioni serali di poche persone nell'abitazione dello Sc_arlato Salvatore. Che tali riunioni, segnalate dal fiduciario dcll'Uffìc10, vennero con_trollate anche dai sottufficiali di P.S. dell'Ufficio di San Severo : Maresciallo Delle Fave Raffaele e Brigadiere Lauriola Matteo, e che era stato anche

( 1)

Per Allegato ved i nelle « Decisioni emesse nel 1928 )) la sentenza

17.3.1928, pag. 58.

36. - U.S.

11,

10

del


TRIBUN:\LE SPECIALE PuR I.A DIFESA DELLO STA'l'O

accertato che, all'imbocco della via, si collocava sempre una donna del vicinato, la quale aveva incarico di dare l'allarme in caso di sorpresa da parte della polizia locale, cui, però, erano state date disposizioni di non procedere e di limitarsi a controllare le segnalazioni del fiduciario. Asseriva poi la denunzia che nella seconda quindicina di giugno, durante il luglio e nella prima quindicina di agosto, l'attività subì una sosta spiegabile con l'esodo nelle campagne della maggioranza della popolazione agricola per l'espletamento dei lavori stagionali, e che dopo il 15 agosto c?l ritorno in paese dei lavoratori terrieri, l'attività venne segretamente npresa. L'Ufficio denunciante assicurava che, attraverso l'opera dei fiduciari, ebbe modo di conoscere e controllare i seguenti dati di fatto e cioè: Che il 23 agosto giunse a San Severo, proveniente da Cerignola, un individuo, successivamente identificato per tal LapiccirelJa Salvatore, il quale ebbe in quel Comune, in Piazza San Giovanni, un colloquio col Tota: Che nello stesso giorno si recò a Torremaggiore ove ebbe ad avvicinare il comunista De Vito Felice, e poscia da San Severo a Sannicandro Garganico ove ebbe un colloquio col comunista Gualano Vincenzo. Che fece conoscere al Tota che, per incarico degli ex confinati politici Didonato Antonio e Biancolillo Savino, il gruppo di San Severo doveva collegarsi con quello di Cerignola. Che al De Vito di Torremaggiore aveva conferito l'incarico di costituire in quel Comune una cellula del Partito e che analogo mandato aveva conferito al Gualano pel Comune di Sannicandro Garganico; ciò sempre per disposizioni del Didonato Antonio di Cerignola. Che allo stesso Tota comunicò la parola d 'ordine Marino, Marinaro, l'abitazione ciel corriere di Cerignola, Lapiccirella Salvatore, in Via Felice Cavallotti n. 6, e l'indirizzo per la corrispondenza in Via Ortale San Domenico n. 69 ; e che indi il 24 agosto ripartì per Cerignola. Che il 26 agosto, in Piazza San Giovanni di San Severo s'incontrarono il De Vito Felice, venuto in bicicletta da Torremaggiore, con Ferrara Michele e Tota e che fu stabilito d'inviare un emissario a Cerignola per prendere contatti con Didonato. Che detto emissario, che non fu sufficientemente riconosciuto dal fiduciario dell'Ufficio che lo pedinava, partì il mattino del 30 agosto da San Severo, si trattenne a Foggia per tutta la giornata e col treno del pomer iggio si recò a Cerignola, ove giunse alle ore 22; che fu visto dirigersi in Via Ortale San Domenico n. 69 ove s'incontrò con Doria Giuseppe ed insieme a costui si recò in Via Cavallotti n . 6, ove pernottò e che il mattino seguente, in quest'ultima abitazione convennero il Doria anzidetto, Didonato Antonio e Biancolillo Savino.

SECOKDA PART E:

SE:-.i'l' EKZE PRONUNCIATE DALL:\ CO~!MISSIONE ISTRUTTORIA

Proseguiva la denunzia che non fu possibile conoscere, in un primo momento, che cosa venne stabilito; ma che in seguito, dopo il ritorno a San Severo dell'emissione, si seppe che il Didonato manteneva contatti coi rappresentanti in Italia della centrale comunista; che egli doveva fra breve allontanarsi segretamente da Cerignola, dopo aver riallacciato le file del Partito Comunista nella provincia e che a lui sarebbe succeduto il Biancolillo Savino. Che ad una richiesta di fondi, fatta per gli affiliati di San Severo dall'emissario, il Didonato promise che avrebbe provveduto, e però richiese che si fosse recato a Cerignola il De Vito Felice da Torremaggiore, sul quale egli faceva molto affidamento. Che l'esito della missione affìdata all'emissario recatosi a Cerignola e la richiesta del Didonato fu resa nota agli associati nella riunione tenutasi in casa del padre di Mastrodonato Severo, il 1° settembre alle ore 17,30 alla quale intervennero Scarlato Salvatore, .!Viastrodonato Severo, Festa Antonio, Tota Vincenzo, Porro N icola, Ferrara Michele , Coico Nicola, Cinquepalmi Nicola. · Che il Tota, il mattino del 2 settembre, ""'· si recò a Torremaggiore per comunicare a De Vito Felice la richiesta deì D idonato e che, rientrato a San Severo, compilò e spedì, all'indirizzo comunicato dal corriere di Cerignola, una lettera che venne intercettata dall'Ufficio denunciante e r imessa a destinazione, dopo fattane la riproduzione fotografica. La lettera, indirizzata al signor Doria Giuseppe - Via Ortale San Domenico .n. 69 - Cerignola e datata da San Severo, 2.9.r929, era concepita nei seguenti termini: « Compagni,

il compito a noi affidato fu svolto con attività, ma ci risulta n egativo quello del compagno De Vito, trattasi che lui quel giorno proprio deve cambiare dimora delìa bottega. Dunque differenza di due a tre giorni dopo, dandoci risposta, se poi per quel giorno volete assolutamente lui scelse un suo fido, sempre a vostro parere, fateci sapere, Casa del corriere dirimpetto alla chiesa delle Monache Vico Corvo n. 7I calzolaio Severo. Corrisoondenza L Via Cavour n. 58. Tota Vincenzo negoziante generi alimentari. Saluti dai compagni di San Severo >> . La risposta a tale lettera, in data del 7 settembre, pure controllata e riprodotta in fotografia, diceva : e< Cerignola, 6.9.1929. Signor Tota Vincenzo, negoziante genen alimentari. Via Cavour n. 58 - San Severo.


TRIBUNALE SPECIALE PER L/\ DIFESA DllLLO STATO

SECONDA PARTE : SErsTENZE l'RONU;,,iCIATE D:\LLA CO:\IMI SSJONE ISTRUTTORIA

Carissimo compare, ho ricevuto la vostra lettera e ho capito tutto. Però è necessario che il compratore delle mandorle deve venire lui personalmente perché è meglio che la merce ce la consegno a lui. Però dato che lui deve sgomberare la casa lo attendo assolutamente nei primi giorni della settimana ventura al massimo giovedì 12 corrente. Non altro tanti saluti in famiglia, vostro compare Alfredo )).

ro Nicola, Cicala Leonardo, F rancazio Felice, Scarlato Luigi, Coico N icola, Nocera Vincenzo, Ferrara Michele, Cinquepalmi N icola e Giuliani Francesco Paolo, non essendo stati raggiunti da elementi di prova, erano stati messi a disposizione dell'autorità politica, la quale si era riservata di adottare nei loro confronti i provvedimenti di polizia che sarebbero stati ritenuti opportuni.

E completando la narrativa, la denunzia diceva che il 9 settembre il Tota, in bicicletta, si recò a Torremaggiore, ove ebbe un colloquio col De Vito, e rientrato a San Severo alle 12,30 spedì una seconda lettera al Doria in Cerignola, non controllata perché l'Ufficio procedente ne conosceva il contenuto, nella quale si confermava l'arrivo colà del Dc Vito per la sera del 12 settembre, come aveva richiesto il Didonato. Che difatti il 12 settembre alle ore u,30, il De Vito giunto in bicicletta da Torremaggiore, s'incontrò col Tota nella solita Piazza San Giovanni di San Severo, ed allo stesso lasciò in consegna la bicicletta. Che successivamente, nella stessa piazza, s'incontrò col Mastrodonato Severo, nella cui abitazione, in Vico Corvo n. 7 si trattenne a pranzo; e che alle ore 16,30 accompagnato alla stazione dal Tota, partì alla volta di Foggia, ed in quello scalo s'incontrò con Lapiccirella, partito da Cerignola per andargli incontro; e che entrambi ripartirono da Foggia alla volta di Cerignola alle 17,25. Ma che nello stesso vagone in cui si trovavano, avevano preso posto due sottufficiali di quell'Ufficio di P.S. Brigadiere Rizzo Massimo e Caliddi Domenico, i quali notarono soltanto il Lapiccirella, non conoscendo il De Vito, ed anche perché costoro viaggiavano separatamente. Che tale presenza degli agenti, rilevata dal Lapiccirella ed indubbiamente comunicata al De Vito, dovette indurre i medesimi a dubitare di essere stati scoperti, giacché appena giunti a Cerignola città si dileguarono, riuscendo a far perdere le loro tracce al fiduciario dell'Ufficio. La convinzione che il De Vito abbia dato l'allarme a Cerignola e a San Severo, per dove era precipitosamente partito la sera stessa, determinò l'Ufficio denunciante a procedere all'arresto degli attuali imputati, meno del Doria non rintracciato, ed a denunziarli a questo Tribunale. La denunzia, per esteso sopra riprodotta, che non rivelava il nome del fiduciario, dopo d'avere attribuito partitamente ad ogni singolo denunziato quanto dal complesso sopra narrato risultava a carico di ciascuno, aggiungeva per notizia che, per disposizioni superiori, gli altri sovversivi nominati nella denunzia: Scianamè Carlo, Nocera Matteo, Moscarelli Vincenzo, Por-

Iniziatasi l'azione penale contro i denunziati, l'istruttoria giudiziaria ha invece accertato quanto segue. L'ex comunista di San Severo, Scianamè Carlo, uno cioè di quelli che la denunzia segnalava come non denunziati per ordine superiore, allo scopo di redimere il suo passato e di riabilitarsi, offrì spontaneamente i suoi servizi informativi sul movimento comunista in terra di Capitanata al Commissario Capo dell'Ufficio di polizia politica di quella Provincia, dal quale ottenne analogo incarico. Fu cosi che lo Scianamè, insospettato, poté avvicinarsi a quelli che per il loro passato sovversivo, più o meno recente, si prestavano alla bisogna; ed i prevenuti, tra i quali appunto lo Scianamè s'inserì, erano tutti di precedenti sovversivi ben noti all'Ufficio di polizia politica di çapitanata. Pertanto da tale unica fon te fiduciaria furono apprese dalla polizia le notizie diffusamente denunziate delle riunioni in casa Scarlato, della costituzione di un comitato soccorso vittime, di un emissario del Partito Com unista che il 15 gennaio sarebbe andato a San Severo, delle due cellule Lenin e Fredmann, notizie che, non confortate da alcun serio controllo, anche potendo, talune, rivestire il carattere di un reato, pur sembrando, per la qualità dei denunziati, verosimili, si presentano inconsistenti e prive di qualsiasi forza di credibilità anche per quanto asserisce lo Scianamè le cui informazioni, mai dall'Ufficio cli polizia procedente verbalizzate, furono raccolte, giusta le norme di r ito, solo in istruttoria. La denunzia che le riferisce per certe non fornisce alcun elemento di prova, né lo Scianamè ne accenna- in istruttoria, circa le pretese erogazioni a titolo di soccorso vittime del Tota e dello Scarlato. Intorno alla riunione che sarebbe stata tenuta misteriosamente la sera del r3 maggio nel deposito di vini dello Scarlato, in Piazza San Francesco, l'istruttoria ha assodato che si trattò di una cena al Circolo Regionale ove si festeggiava la vittoria ciclistica del figlio del proprietari.o del Circolo, in una gara disputatasi la mattina ; che in tale occasione tra la ventina di persone presenti, era lo Scarlato. Notisi che in tale sera il paese era in fes ta per la ricorrenza della Patrona di San Severo ed il locale più adatto per una riunione segreta non era quello di una rivendita di vino che nella denunzia viene attribuita allo Scarlato Salvatore, mentre questi ha dimostrato che non esercita commercio di vini


TRIBUNALE SPECIALE PER L,\

DIFESA DELLO ST ATO

e che, se mai, in Via D iomede n. 5, è il proprio fratello Scarlato Antonio che ha un' au torizzaz ione alla vendita di vino. Ma non si comprende da che fonte abbia l'Autorità denunziante attinto la notizia di tale riunione sovversiva, quando lo stesso Sci.anamè, nell'esame istruttorio, non ne accenna. I testi sottufficiali di P.S. D elle Fave e Lauriola affermano, sì, che riunioni successivamente ven nero tenute in casa di Scarlato e che una donna faceva fuori la g uardia, ma nulla possono affermare circa la trattazione generica della riunione né circa l'id-entità dei partecipanti e della donna, ciò che per essere, detti sottufficiali, in servizio a San Severo da molti anni, non doveva riuscire difficile. In seguito la denunzia parla di fiduciari, ma l'istr uttoria ha escluso che altri fiduciari, oltre lo Scianamè, agissero nella contingenza. L'attività dello Scianamè, da lui stesso confessata, appare chiara nella seconda metà d'agosto ed in seguito, ma è l'attività del classico agente provocatore. Egli si fa iniziatore d'incontri, si mette a contatto col Tota, con lo Scarlato, col De Vito, col Lapiccirella, si erige ad emissario di quei di San Severo ad un convegno in Cerignola in casa del Lapiccirella (la denunzia non dice che l'emissario era lo Scianamè, ma più sotto lo fa comprendere e poi in istruttoria è lo stesso Scianamè che lo- dichiara), di ritorno da Cerignola fa scrivere al T ota la lettera sopra trascritta. E che sia stato lo Scianamè ad ispirarla non si può d ubitare perché solo ìo Scianamè fu il rappresentante cli San Severo alla riunione in casa del Lapiccirella, nella q uale lo Scianamè richiese fondi al Dido.nato, fondi che il Didonato promise richiedendo si fosse all'uopo recato a Cerig nola il De Vito Felice di Torremaggiore, argomento dell a lettera. Quindi il Tota, in proposito, è sincero .nel suo interrogatorio. N ella riunione in casa del Lapiccirella, tenuta in uno dei due ultimi giorni d'agosto, alla quale avrebbero partecipato il Doria, il Lapiccirella, il Didonato e il Biancolillo, oltre s'intende, allo Scianamè, secondo questi, il Diclonato, quale mente direttiva del movimento, avrebbe spiegato agli in tervenuti come il movimento delle Puglie avrebbe dovuto mantenersi in un primo tempo autonomo, in attesa del ritorno, che avrebbe dovuto verificarsi p ress'a poco nel mese di novembre, dei maggiori esponenti del comunismo dal confino; cos.ì che tali esponenti avrebbero trovato il terreno preparato per un'az ione più intensiva. Lo stesso Diclonato avrebbe dichiarato che egli si sarebbe tenuto in disparte per non destare sospetti nell'Autorità, ma che al momento opportuno si sarebbe clandestinamente allontanato da Cerig nola, traendo così in inganno la P .S. , la quale lo avrebbe ritenuto nel paese e ritirato nella sua abitazione. N ella stessa riunione il D idonato avrebbe spiegato che per collegare il movimento fra i vari paesi della provincia aveva inviato quale corriere co-

SECOKDi\ PARTE:

SENTEKZE PRONUNCtATE !JAL L.-\ COMMISSIOKE ISTRUTTOR I,\

munista Lapiccirella Salvatore coll'incarico di mantenere i contatti coi van g ruppi dei gregari. Invece il Doria era incaricato di raccogliere la varia corrispondenza a lui, D idonato, destinata. Fu, perciò, il fiduciario dell'Ufficio denunziante (Scianamè) anche recandosi personalmente a Torremaggiore ad occuparsi d'invitare il De Vito a raggiungere Cerignola per incontrarsi col D idorrato, incontro che, fi nalmente, avrebbe dovuto effettuarsi il r 2 settembre ; ma in quel giorno seguirono gli arresti di tutti i prevenuti e perciò non se ne fe ce nulla. Gli imputati, nei loro interrogatori, hanno respinto ogni accusa loro mossa dando anche spiegazion i attendibili dei loro movimenti. Alcuni di essi risultano ex confinati ed ammoniti politici, altri precedentemente prosciolti, eia questa Commissione, da altri reati per insuffi1 cienz a d'ind1zi, taluni pregiudic,ati per reati di varia indole e tutti, in genere, di passato sovversivo. Perciò, di quanto narrato nella denunzia come avvenuto sino al 15 agosto, ma difettante di qualsiasi elemen to indiziario, giacché manca in proposito anche la conferma dell'unico informatore dell'Ufficio denunziante : se vogliano escludersi le frequenti riunioni in casa dello Scarlato, delle quali i due testi sottufficiali di P.S. non sanno indicare i partecipanti né la ragione, se non ipotetica, di esse, che non trovano, quindi, riscontro in una sanz ione giuridica, la Commissione non può occuparsi. Così dicasi d i quanto viene denunciato riguardo al Soccorso -Rosso e -alla riunione del r3 maggio nella rivendita di vino in iocale cli proprietà di Scarlato Salvatore in Piazza San Francesco di San Severo, perché mancante di qualsiasi conforto probatorio, nonché della riunione presuntamente avvenuta in casa del padre di M astrodonato Severo. Nella riu nione, invece, avvenuta in casa del Lapiccirella, per la qualità d egli intervenuti e per i movimenti che ne segufrono a San Severo, a Torrcmaooiorc e a Sannicandro Gar ,ganico, sempre nei limi ti di quanto l;)t, _, riferito in istruttoria dallo Scianamè, si potrebbe riscon trare un concreto m ovimento di ricostituzione del Partito Comunista configurantesi giu ridicamente nel reato rubricato, se tutto ciò non si presentasse inficiato e viziato dalle iniziative , dag li interventi e dai maneggi ciel fiduciari o della P.S. Scianamè, eviden temente diretti ad ottenere ad ogni costo i motivi della sua redenzione, ciò che fa al Collegio for temente dubitare sulla responsabilità dei prevenuti, essendo g li indizi pochi , equivoci cd in ogni modo legati ad t;nica fonte sospetta. A q uesto punto la Commissione ritiene suo dovere, nell'interesse della Giustizia, rilevare che una più oculata e più cauta scelta dell'elemen to informatore, una d irettiva idonea ed un più sereno vaglio delle infor mazioni


568

TRillUNALE SPECI1\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

raccolte da elementi. per lo meno sospettabili, come lo Scianamè, sarebbero tornati vantaggiosi alla Giustizia stessa ed alla Società. I mutati sentimenti, la volontà di redimersi da un triste passato e di riabilitarsi si dimostrano coll'onesto e attivo lavoro, colla rettitudine della vita, coll'adesione concreta e spontanea alla disciplina nazionale, e non coll'adoperarsi a ridestare negli esseri più deboli velleità, se non completar~ente spente, certo assopite; anche se tale opera può, per avventura, appanre precariamente utile ai fini di un servizio. Altrimenti può accadere, come nella fattispecie, che l'interesse egoistico del successo ad ogni costo dell'informatore e la fiducia che a costui agevolmen te concede l'Ufficio procedente possono portare all'inconveniente di avere denunziato alcuni senza un giudizioso e serio controllo dei fatti loro addebitati e cli non avere denunziato altri sui quali pesavano alcuni degli stessi fatti di natura delittuosa addebitati ai denunziati. O di avere dovuto, come ha assicurato in istruttoria lo stesso capo di quell'Ufficio provinciale di polizia pol itica, sottoporre ad ammonizione il confidente (lo Scianamè) e di avere adottato tale p rovvedimento, solo pro - forma, per non pregiudicare eventuali futuri servizi e non rivelare la parte presa dal con.fidente nelle indagini di polizia. La Commissione, pertanto, ritiene che gli indizi raccolti, dianzi determinati e qualificati, e i cattivi precedenti politici che potrebbero, al massimo, conferire ai prevenuti la possibilità e la capacità a delinquere politicamente e mai ad attribuire loro una realtà criminosa, non sono sufficienti a giustificare un provvedimento di rinvio a giudizio ; quindi reputa di dovere ordinare che non vi è luol,!o a procedimento nei confronti di tutti 0o-li imputati in ordine al reato loro ascritto, perché contro di essi non risultano sufficienti indizi cli reità, che i detenuti siano posti in libertà e che sia revocato il mandato di cattura nei riguardi del Doria. Ritiene anche di dovere ordinare la restituzione ai legittimi proprietari della bicicletta del De Vito sequestrata in casa del Tota e dei libri il cui contenuto non abbia carattere antinazionale o sovversivo, sequestrati al Tota e al Mastrodonato. V

-

l'. Q . M .

Visti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedere nei confronti di D idonato, De Vito, _Biancolillo, Festa, Ferrara, Gualano, Lapiccirella, Mastrodonato, Scarlato, Tota e Doria, in ordine alla imputazione in epigrafe, per insufficienza di indizi, ed ordina la revoca del mandato di cattura del Doria e la scarcerazione degli altri se non detenuti per altra causa.

SECONDA PARTE:

SENTENZE PRON UNCIATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

Ordina la restituzione ai legittimi proprietari della bicicletta e dei libri non aventi carattere antinazionale o sovversivo. Roma, 6.12.1929 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nota . - Per Ferrara Michele vedi « Decisioni emesse nel 1928 », pagina 694 (Nota).

Per Didonato vedi sentenza C.I. n. 223 d~l 1928, pag. 1073.


57°

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 274/1929

SENTENZA N. 94

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

SECONDA PARTE;

SENTENZE PRONUKCI/\TE DALLA COMMISSIOKE ISTRUTTORIA

SENTENZA N. 95

Reg. Gen. n. 216/1929

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;

Giudi-ce Relatore: Presti Giovanni;

Gùtdice Relatore : Lanari Piero;

Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;

Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTE N ZA

nel procedimento penale contro:

SENTENZA nel procedimento penale contro:

Saba Antonio, di anni 70 da Cagliari, detenuto nelle carceri giudiziarie di Cagliari per altro reato.

Bietolini Anna, nata il 25.7.1895 a Perugia, detenuta dal 23.9.1929; Bietolini Antonio, nato il 13.6.1900 a Perugia, detenuto dal 24.9.1929.

IMPUTATO

Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.1 r. 1926, n. 2008, per avere, nelle carceri giudiziarie di Cagliari, alla presenza di vari detenuti, il 30.10.1929, ed in occasione dell'attentato a S.A.R. il Principe Ereditario, fatto l'apologia del reato proferendo le frasi: « Peccato che non l'abbia ammazzato! Se fossi stato io .. . ! ».

IM PUTATI

""

Dei reati di cui all'art. 4, J'' cpv. cd u.p., della legge 25.11.1926, n . 2008, per avere, in epoca precedente e fino al 23.9.1929, fatto parte del disciolto Partito Comunista e svolto propaganda in favore dello stesso.

Omissis lN CAMERA DI CONSIGLIO P . Q. M.

Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 R.D. 13-3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Saba Antonio all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Cagliari per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.

Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro Bietolini Antonio e Bietolini Anna in ordine ai reati loro ascritti per insufficienza di prove, ordinando la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto assodare.

Roma, 9.12.1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

lN FATTO ED I N DIRITTO

Che la Questura di Roma, venuta a conoscenza che certa Bellachioma Zaira, moglie del noto comunista fuoruscito Fedeli Armando (r), era stata Il T ribunale di Cagliari, con sentenza del 26.3.1930, condanna Antonio Saba alla pena di 6 mesi di detenzione e lire 300 di multa.

(1) Vedi sentenza <lei T.S.D.S. n. 37 dcì 28.11.1929, pag. 323.


572

TRIBUNALE SPECIAT, E l>I'.R LA DIFESA DELLO STATO

più volte avvicinata da un uomo e da una donna, volle individuare le due person~, in quanto temeva che i ripetuti incontri avessero scopo politico sovversivo. Dopo abili pedinamenti ed indagini investigative, gli agenti riuscirono ad accertare che il Bietolini Antonio e la Bietolini Anna, entrambi di sentimenti contrari al Regime, erano coloro che più volte avevano confabulato con la Bellachioma. Perciò, procedutosi al fermo della Anna Bietolini e saputosi, da essa, che assieme al fratello Antonio, per incarico del Fedeli, aveva cercato di indur~e la Bellach.ioma a raggiungere il marito a Torino, per poter poscia e~patn~re clandestmamente, la stessa Questura di Roma, a mezzo di quella d1 Tonno, fece arrestare anche l'Antonio Bietolini. Questi, conformemente alle dichiarazioni rese dalla sorella, e neoando. egli pure, recisamente, di aver commesso i reati contestati, disse ~he il c?mpagno di infanzia e di lavoro Fedeli, da lui non più visto dal r92r, gli s1 era presentato a casa ed, invocando la vecchia amicizia di fami<rlia, lo aveva 1nvitato a partire da Torino ed andare a Roma, dove, assie~e alla sore~la Anna,. avrebbe d_ovuto convincere la Bell achiom a a raggiungere il man.to .a Tonno, e poscia varcare il confine clandestinamente. Non sapendogli rispondere con un rifiuto, accettò l'incarico e l'importo di lire r.roo. Giunto a Roma con la sorella, cercò di persuadere la Bellachioma; e quest'ultima, pure avendo annuito, infine lasciò partire il solo Antonio Bietolini: il quale, rientrando a Torino, informò il Fedeli dell'esito sfavorevole del viaggio. Poiché nella perquisizione operatagli si rinvenne il bollettino del Partito « P.~.I. - giugno 1929 » con intestazione e< Per la preparazione del 1° agosto, giornata internazionale di lotta contro la guerra J>, affermò che, n~lla visita a lui fa tta, il Fedeli gli lasciò a casa l'opuscolo assieme ad alcuni g10rnah; non per fare della propaganda, ma volendo, per leggerli. E, sui documenti sequestrati alla sorella Anna, precisò che la relazione chiesta per lettera si rifer iva alla condotta sempre tenuta dalla Bellachioma rela. ' z10ne che fu voluta dal Fedeli e che a quest'ultimo fu mandata. Nessuna frase di carattere politico vi era stata scritta; circostanza del pari ammessa · dalla Bietolini Anna. Per quanto riguarda poi l'altra lettera alla sorella con la quale chiedeva di trasmettergli qualche notizia utile per condurre la lotta contro il Rccrime 0 fascista , confessò che in seguito ad un alterco avuto col capo fabbrica, esasperato e per reagire, scrisse in tal senso; però nessuna risposta ebbe in proposito, come dichiarò anche la sorella e, pentitosene, di poi si disinteressò del tutto della rich iesta già fatta. Era stato, altresì, fermato il suocero della Bellachioma, tale Fedeli Giustino, perché, chiamato dalla nuora, aveva cercato, assieme ai fratelli Bieto-

SECOKDA P1\RTE :

SE:S.TENZE PRONUNCI ATE DALLA COMMISSIONE 1STRU1'T0Rlt\

573

lini, di persuaderla a partire. Però, non essendosi raccolto altro elemento a carico suo, venne posto subito in libertà. Invece i due Bietolini furono denunciati perché - noti per sentimenti avversi al Regime fascista e come sovversivi che avevano già militato nel Partito Socialista - in base agli elementi di accusa emersi, si ritenne che entrambi fossero degli iscritti alle organizzazioni antinazionali e che a tal uopo facessero propaganda generica del Partito sovversivo al quale appartenevano. Però, se dal loro contegno si possono affacciare dei gravi indiz.i di reità in ordine ai delitti ascri tti, il Collegio osserva che nessuna prova specifica appare per statuire, con coscienza sicura, che entrambi appartengano al Partito antinazionale e che svolsero opera propagandistica. Dalle stesse informazioni date dai competenti organi tutori dell'ordine pubblico, risulta che i fratelli germani Bietolini, pur essendo stati in passato di sentimenti sovversivi, da tempo hanno tenuto regolare condotta senza dar luogo a rimarchi. D i conseguenza la Commissione Istruttoria è d'avviso che nella fattispecie si venga a prospettare l'ipotesi dubitativa per cui, ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 421 C.P. Esercito, necessita dichiarare il non luogo a procedere penalmente per insuffic ienza di prove, ordinando che i Bietolini, Anna ed Antonio, vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. \

P. Q . M.

Visti gli art. 42r C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, dichiara il non luogo a procedere penalmente in ordine ai reati ascritti a Bietolini Anna e Bietolini Antonio per insufficienza di prove: ordinando la immediata scarcerazione di entrambi se non detenuti per altra causa. Roma, 13.12.1929 - Anno VIII.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


574

TR!IIUNt\LE SPEC l1\LE PER Lt\ DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 249 / 1929

SENTENZA N. 96

SECONDA PARTl;: SENTENZE PRONUNCIATI:: DALLA COM~l!SSIONE ISTRUTTORI A

575

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 3.9.1930, assolve Francesco Scarafoni dal reato addebitatogli perché « il fatto non costituisce reato l>.

La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale contro: Tiberini Giuseppe, nato il 22.2.1885 a Fabriano (Ancona); Scarafoni Francesco, nato il 5.12.1904 a Fabriano (Ancona). Detenuti dal 3.rr.1929. IMPUTATI

Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Fabriano, il 24.10.1929, fatto pubblicamente l'apologia dell'attentato commesso, nello stesso giorno, contro la persona di S.A.R. il Principe Ereditario, pronunziando parole di rammarico per avere, l'assassino, fal lito il colpo. Omissis

P. Q. M.

Visti gli art. 3 legge 25.11.r926, n. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimento a carico di Tiberini Giuseppe e Scarafoni Francesco all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Ancona per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 19.12.1929 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Con sentenza del 26.5.1931 la Corte di Assise di Ancona assolve Giuseppe Tiberini dal reato addebitatogli perché « il fatto non sussiste)>.


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE

37. -

u.s.


Reg. Gen. n. 558 /1928

ORDINANZA DEL 5.1.1929 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di: Jardas Giuseppe, nato il r5.9. r908 a Jardasi Castua (Jugoslavia), giĂ militare nell'Esercito austriaco, contadino.

\ IMPUTA TO

r) del delitto di cui all'art. 126 C.P. per avere in Apriano (Fiume) nel mese di agosto 1928 vilipeso pubblicamente le istituzioni costituzionali dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, fatto propaganda di dottrine bolsceviche; 3) del delitto cli cui all'art. 247 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, incitato all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillitĂ .

RITENUTO IN FATTO

Due guardiaboschi di Apriano (Fiume) denunziarono, il 31.8.1928, al1'Arma dei Carabinieri Reali del luogo, il prevenuto, riferendo che egli, suddito jugoslavo che trovavasi a lavorare nel bosco Zunnic, svolgeva tra gli operai propaganda sovversiva. Le indagini istruttorie non fornirono elementi certi atti ad avvalorare la denunzia, tanto che il 19 ottobre successivo esso Jardas venne provvisoriamente scarcerato. In vero, appare negli atti fondato il dubbio che lo Jardas, tipo assai esaltato, si sia limitato ad esporre, qualche volta, la situazione politica del proprio paese dopo l'uccisione di Stefano Radic di cui era un seguace, e che tale fatto abbia malamente impressionato i compagni di lavoro dai quali era malvisto anche perchĂŠ di poco rendimento.


580

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P. Q. M.

Su conforme richiesta del P.M. in data 3.r.1929; visti gli art. 421 C.P. Esercito e 7 D.Lt. 3.1.1918, n. 2, dichiara non farsi luogo a penale procedimento nei confronti del nominato Jardas Giuseppe in ordine ai delitti a lui addebitati per insufficienza di indizi di reità.

SECONDA PARTE:

I'ROVVEDl~IENTI

DJ;J, GIUDICE ISTRUTTORE

581

ORDINANZA DEL 6.3.1929

Rcg. Gen. n. 55/1929

(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di : Sportiello Nicola, nato il 5.5.19n a Torre del Greco (Napoli); Olivieri Antonio, nato il ro. IJ. 1910 a Genova; Ciancaruso Nicola, nato il 2.rr.r907 a Bari.

IM PUTA TI

r) del delitto di cui all'art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere all'estero diffuso voci false sulle condizioni interne dello Stato, in modo da menomare il prestigio all'estero, e cioè che in Italia non vi fosse libertà e sulle nostre navi si soffriva la fame; 2) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. stessa legge per avere cantato a bordo della nave <( Hilda ,, l'inno sovversivo"'« Bandiera Rossa )) in modo da farsi udire da tutto l'equipaggio, facendo in tal guisa propaganda dei programmi, delle dottrine e metodi d'azione di un Partito già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 3) del deli tto di cui all'art. 293 C.P. Marina Mercantile, per avere insieme complottato, a fine di attentare all'autorità del Capitano deìia nave « Hilda >) sulla quale erano imbarcati; 4) del delitto di cui all'art. 315 stesso codice per avere trafugato stoviglie, commestibili e bevande a bordo della stessa nave. Il primo, inoltre, del delitto di cui all'art. 287 stesso codice per avere compiuto atti di insubordinazione accompagnati da violenza verso il 1° Uffìciale Schlechter Carlo. 11 terzo, inoltre, del reato di cui all'art. 97 detto codice per avere portato con sé a bordo, clandestinamente, un pugnale.

Poiché il procedimen to penale in corso, a carico dei tre prevenuti, deferito a questo Tribunale Speciale a norma dell'art. 8 R.D. 12.12.1926, n . 2062, per giudicare in ordine ai delitti di cui ai numeri r e 2 precedenti, è di sua competenza. Premesso che con verbale in data 2 febbraio u.s. la Regia Capitaneria di Porto di Messina e con successivo verbale in data 6 febbraio u.s. l'Ufficio di Commissariato di P.S. della Regia Q uestura di Messina denunziavano alle locali Autorità Giudiziarie i tre marittimi.


TRlllU:-;J\LE SPECIALE PJ'.R L,\ DIFESA DELLO STATO

OSSERVA

SECONDA PARTE:

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Reg. Gen. n. 43 / 1929

ORDINANZA DEL 9.3.1929 (G.I. Antonio Scerni)

Si rileva che i fatti ascritti ai tre sopradescritti inqu1S1t1 sono intimamente connessi fra di loro per ia stessa natura di essi e specialmente per la ricerca della prova relativa. Si ritiene quindi opportuno e conveniente devolvere al magistrato ordinario la competenza anche in merito ai reati di natura politica, affinché unico sia il giudizio ed unica la sentenza.

P . Q. M.

Visto l'art. 5 R.D. 13.3.1927, n. 3r3; viste le conformi conclusioni del P.M. di cui al f. 35 del processo, in data 4.3.1929, ordina la trasmissione degli atti nel procedimento a carico dei tre prevenuti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Messina per ragioni di connessione e per quanto di giustizia.

Nota . - Dalla Procura di Messina gli atti vengono trasmessi, per competenza, alla Procura di Pola. Il Tribunale di Pola, dichiara, con sentenza pronunciata il 7.11.1929, gli imputati colpevoli dei reati loro addebitati e condanna Nicola Sportiello alla pena di 10 mesi e 5 giorni di reclusione, Antonio Olivieri alla pena di r anno e 7 mesi di reclusione e Nicola Ciancaruso alla pena di I anno, 3 mesi e 15 giorni di reclusione.

ISTRUTTORE

Nei confronti di: Sabee Francesco, nato il 18.10.1906 a Fontana del Conte (Fiume), contadino. IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 2 legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 1 R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso atti di distruzione di edifici pubblici e privati, rapine, uccisioni e tentativi di uccisioni. Reati commessi nella Venezia Giulia. Ritenuto che fu spedito mandato di cattura contro Sabee pel delitto sopraspecifìcato, essendo sorti sospetti che egli avesse preordinato, co~ altri, delitti allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato e avesse, moltre, complottato con altri, tra cui il detenuto Navak Giuseppe (r) per commettere il furto della cassaforte a danno del proprie't ario Marimich Giovanni in Sagoria San .Martino la notte dal 7 all'S .1.1929. Ritenuto che dalle successive indagini nulla è risultato che convalidi tale sospetto né per la specifica a carico del Sabee, né come elemento di classificazione politica del fatto. Considerato, in.fine, che il Procuratore del Re di Capodistria ha comunicato che, quali autori del furto, sono state denunziate altre tre persone. Ritenuto, quindi, che il Sabee sarebbe da considerarsi estraneo al furto e che, pertanto, deve essere revocato il mandato di cattura emesso nei suoi confronti. Rilevato, quindi, che il procedimento relativo al furto della cassaforte è da considerarsi un reato di comune delinquenza e, che pertanto, il procedimento in questione deve essere rinviato all' Ill.mo Signor Procuratore del Re di Capodistria per gli ulteriori provvedimenti di competenza. P . Q• .M.

Su richiesta del P.M., revoca il mandato di cattura emesso dal Pretore di Villa del Nevoso il 20.2.1 929 e ordina che il Sabee sia scarcerato se non detenuto per altro motivo. . . . . . Ordina che il processo n. 7029 della Procura del Re d1 Capod1stna sia rinviato allo stesso Procuratore del Re per procedere come di sua competenza. (i) Per Navak G iuseppe vedi « Decisioni emesse nel r928 », pag. rr72.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST/ITO

Reg. Gen. n. 557 / 1928

ORDINANZA DEL 29.3.1929 (G.I. Salvatore Curatola)

Nei confronti di : Franceschini Giuseppe, nato il 14.6.1893 a Codevigo (Padova); Franceschini Ettore, nato il 3.12.1897 a Codevigo (Padova); Fontana Antonio, nato il 10+1907 a Codevigo (Padova); Menon Ermenegildo, nato il 7.11.1884 a Codevigo (Padova);

SECOND,\

P.-\RTE:

PROVVEDIME:,./TI DEL c1unrcc ISTRUTTORE

- - - - -- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - -- - - -

585

futabilmente acclarare: nessun altro elemento emerse a loro carico soprattutto in merito all'attività politica svolta dai medesimi contro la sicurezza dello Stato. Inoltre ulteriori indagini confermarono che i menzionati non debbono essere ritenuti pericolosi politicamente e per l'ordine pubblico. Poiché, quindi, può dubitarsi della loro responsabilità penale in seguito alle risultanze delle indagini per cui le prove raccolte a loro carico non possono ritenersi sicure e convincenti. Ritenuto, pertanto, che non si ritiene di proseguire ulteriormente l'azione penale nei riguardi degli stessi prevenuti non essendo stati raggiunti sufficienti elementi di provata reità nei loro confronti.

Zecchinato Luigi, nato il 19.8.1904 a Codevigo (Padova); Giosa Pietro, nato il 30.6.1906 a Codevigo (Padova);

P. Q . M.

Orlandini Ivo, nato il 6.2.1898 a Cavarzere (Venezia). Detenuti dal 20.2.1929 al 30.3.1929.

I~I'UT A TI

dei delitti di cui all'art. 4 P·P· e u.cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, e art. 3 stessa legge, in relazione all'art. 120 C.P., per avere, in territorio di Padova in epoca imprecisata ma anteriore al 5.9.1928, ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, facendo propaganda dei programmi, delle dottrine e metodi di azione di detto Partito, mediante diffusione di manifesti sovversivi e compiendo atti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con verbali del 5 settembre del decorso anno e del 20 febbraio u.s. la Regia Questura di Padova, insieme col Comando di Stazione dei CC.RR. di Piove di Sacco denunziavano alle superiori Autorità competenti i sopraddetti inquisiti quali responsabili dei delitti in margine rubricati per aver costituito in Cambroso (Padova) una sezione del Partito Comunista. Dalle prime risultanze dell'istruttoria esperita da questo Tribunale era apparsa già dubbiosa ed incerta la eventuale specifica responsabilità penale che poteva essere addebitata ai prevenuti che negarono sempre i delitti loro ascritti. Secondo la denunzia delle Autorità politiche gli imputati sopradescritti avrebbero partecipato ad una o più riunioni indette dai dirigenti della federazione comunista di Padova, circostanza questa che non si è potuta incon-

Viste le conformi concl~ioni del P.M. di cui al f. 97 in data 29.3.1929; visti gli art. 421 C.P. Esercito; 3 D.L.L. 14.11.1915, n. 1622; 7 D.Lt. 3.1.1918, n. 2, dichiara non farsi luogo a penale procedimento a carico di Franceschini Giuseppe, Franceschini Ettore, Fontana Antonio, Menon Ermenegildo, Zecchinato Luigi, Giosa Pietro, Orlandini Ivo sopra qualificati, in ordine ai delitti di cui in rubrica, per insufficienza di indizi di reità ed ordina la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Nota. - Per analoga imputazione vedi nelle « Decisioni emesse nel 1928 >>, ordinanza del G .I. del 6.11.1928, pag. 1261.


586

TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STA1'0

Rcg. Gen. n. 84 /1929

ORDINANZA DELL' 8.5.1929 (G. I. Antonio Scemi)

PROVVEDIMENT'O DI SCARCERAZIONE E DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI

Nei confronti di: Rittà Domenico, nato il 19.12.1874 a Monten Rovere (Como), avvocato;

SECONDA P,\RTE :

PROVVEDnlENTI DEL GIUl)[CE

ISTRUTTORE

- - - -- - - - - -- -

587

Ritenuto che le riunioni sono in realtà avvenute, più o meno mascherate da amichevoli simposi. Le diverse fedi politiche cercavano un comune terreno di intesa per svolgere l'attività contraria agli ordinamenti vigenti, concretando un'azione di propaganda con manifestini e pubblicazioni alla macchia, base di volgari insulse menzogne, di critiche false ed insussistenti; con la finalità prossima di sminuire il risultato della votazione plebiscitaria, col risultato perfettamente negativo che le urne il 24 marzo hanno clamorosamente documentato.

Porrone Innocenzo, nato il 29.2.1880 a Torino, avvocato; Passoni Mario, nato il 7-7.1882 a Valenza (Alessandria), avvocato; Neri Mario, nato il 20+ 1899 a Isernia, giudice; Roberto Riccardo, nato il 5.5.1879 ad Alba (Cuneo), avvocato; Grassi Giuseppe, nato il 13.2.1892 a T orino, operaio FF.SS. ; Crivello Gaspare, nato il 20-4- 1890 a Moncalieri (Torino), operaio; Danzero Celso, nato il 28.8.r9ro a Pont Canavese (Torino), meccanico; Ravina Giuseppe, nato il 3.5. 1877 a La Morra (Cuneo), contadino; Danzero Genoveffa, nata il 28.r.1902 a Pont Canavese (Torino), ca, menera; Marchisio Don Olindo, nato il 26.8.1880 a Chieri (Torino), parroco;

OSSERVA IN DIRITTO

Che non si riscontra in tale attività la completa configurazione del delitto di cospirazione previsto e punito dall'art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008, né di altro- delitto previsto dalle leggi sulla difesa dello Stato, perché la cospirazione richiede concerto per commettere alcuno. dei del~tti P.uniti dai precedenti articoli della citat~ le~ge: il che ~ella sp~x1e non .51 venfica.. Mentre la triste ed antltahana svalutazione diffamatoria ciel Regime non è, purtroppo, oggetto di sanzione penale nella legislazio~e vigent~, che si limita a colpire le offese al Capo del Governo e lo sfregio al fascio littorio. Osserva, che, pertanto, l'azione penale nei confronti dei denunziati non può essere esercitata, giusta la richiesta 7 maggio corrente del P.M., e deve ordinarsi la scarcerazione dei primi 12 se non detenuti per altra causa.

Danzero Paolo, nato il 30.6.1871 a Pont Canavese (Torino), falegname; Dall'Orto Don Bartolomeo, nato il 7-4-1866 a Sommariva (Cuneo), sacerdote; Coccio Giuseppe, nato il 5.6.1866 a Sinio (Cuneo), contadino; Salvano Gregorio, nato il 1°.8.1888 a Sinio (Cuneo), contadino; Sol.eri Marcello, nato il 28.5.1882 a Cuneo, avvocato. I primi dodici detenuti; gli ultimi quattro liberi.

Letta la richiesta 7.5.1929 del P.M .. Ritenuto in fatto: che i Carabinieri Reali cli Alba hanno denunziato i sopra elencati (i primi 12 in istato di detenzione) « per essersi radunati a cospirare, in ibrido connubio a sfondo massonico, riassumendo la diversità delle loro idee politiche nello scopo unico di trovare nell'unione una maggiore forza onde abbattere l'attuale Regime >>.

P. Q, \{.

Su conforme parere del P.M., ordina siano archiviati gli atti e scarcerati gli imputati in istato di arresto, se non detenuti per altra causa.


588

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 83/1929

ORDINANZA DELL'8.6.1929 (G.I. Giuseppe Montalto)

SECONDA PARTE :

PROVVEDIMENTI

DEL GIUDI CE I STRUTTORE

blicazioni sequestrate, le quali, quantunque di data anteriore alla pubblicazione della legge sulla difesa dello Stato, debbono essere confiscate a motivo del loro carattere antinazionale.

Nei confronti di : Pinterpe Emidio, nato il 20.u.1877 a San Pio delle Camere (L'Aquila), contadino.

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dall'art. 4 u.p. legge 25.rr.1926, n. 2008, per a\Tere in San Pio delle Camere nella notte dal 23 al 24.3.1929, allo scopo di esercitare propaganda sovversiva tra gli elettori politici di detto Comune·, attaccato, sotto il ritratto del Capo del Governo posto nei pressi della porta d'ingresso alla sezione elettorale, uno stelloncino di contrassegno elettorale del disciolto Partito Socialista Unitario.

Il 24 marzo del corrente anno i Carabinieri di Barisciano, recat1s1 per servizio di assistenza alla sezione elettorale di San Pio delle Camere, notarono che in calce ad una stampa raffigurante S.E. il Capo del Governo, affissa al muro esterno dell'edificio dove la sezione aveva sede, era stato attaccato un talloncino raffigurante il sole nascente e sopra stampate le parole dall'alto in basso: « Partito Socialista Unitario», «Libertà)), « Socialismo )), « Contrassegno elettorale J>. I Carabinieri, staccato il talloncino, effettuarono indagini allo scopo di accertare chi lo avesse attaccato e, ritenendo dì aver raccolto sufficienti indizi su Pinterpe Emidio (in casa del quale avevano sequestrato stampe e pubblicazioni di carattere antinazionale), lo trassero in arresto e lo denunziarono. Osserva che nei riguardi del Pinterpe (già scarcerato ai sensi dell'art. 323 C.P.P.) l'istruttoria nulla di concreto ha potuto accertare. E' indubitato che il Pinterpe è stato un fervente socialista; egli stesso del resto, pur dichiarandosi innocente del fatto suindicato, lo ha riconosciuto. Tutto induce a credere anzi che i suoi sentimenti non siano mutati affatto. Ma ciò, evidentemente, non basta a stabilire la sua colpevolezza per il fatto in questione. A suo carico non c'è alcun concreto elemento che lo possa far ritenere autore dell'affissione del talloncino sovversivo, come pure m anca qualsiasi prova ch'egli abbia potuto esplicare comunque attività contraria al Regime. In tali condizioni deve dichiararsi non luogo a procedimento nei suoi confronti per non ~vere egli commesso il fatto attribuitogli. Ragioni di opportunità, soprattutto, consigliano poi di non restituire al Pinterpe le stampe e le pub-

P. Q. M.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito e ro D.L.L. 3.r.1918, n. 2, su conforme conclusione del P.M., dichiara non farsi luogo a procedimento penale a carico di Pinterpe Emidio per non avere egli commesso il fatto ascrittogli come in rubrica. Ordina la confisca delle stampe e pubblicazioni in sequestro e dispone che esse siano consegnate al Museo storico di questo T ribunale.

\\


59°

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 32/1929

ORDINANZA DEL 22.6.1929 (G.I. Salvatore Curatola)

SECO:-IDA PARTI;:

PROVVEDIMEKTI

DEL GIUDICE ISTRUTTORI,

59 1

Nota. - Il P.M. ordina, con provvedimento del 29.rr.1929, l'archiviazione degli atti sia nei confronti di Vulich Giuseppe che nei confronti dei latitanti:

Nei confronti di:

-

Adam Angelo, nato il 29-4-1900 a Fiume, tornitore meccanico ;

Vulich Giuseppe, nato il 18.6.1898 a Fiume, bracciante, detenuto.

-

Sirica Alfredo, nato il 1°.9. 1896 a Sarno (Salerno), operaio.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere in Fiume, in epoca imprecisata ma anteriore e prossima al febbraio 1929, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e metodi di azione del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.

Con verbale in data 27 gennaio u.s. la Regia Questura di Fiume denunziava a questo Tribunale il prevenuto sopradescritto per il reato di cui in epigrafe. Ritenuto che le indagini nei riguardi del Vulich non hanno portato all'accertamento di alcuna attività specifica esercitata dal predetto contro l'Italia ed a favore di Partiti disciolti in Italia giacché il semplice possesso delle stampe sovversive non può costituire un elemento indubbio ed inequivocabile per comprovare il reato di propaganda. Considerato che, per giustificarlo, è sufficiente quanto asserito dallo stesso Vulich nell'interrogatorio giudiziale; che, cioè, le stampe ricevute dall' Adam Angelo sono state lette per semplice curiosità. Ritenuto che non sono emerse altre circostanze per sospettare sui precedenti di lui essendosi anzi accertato che il predetto era in procinto di recarsi, per ragioni di lavoro, in Australia dove avrebbe dovuto raggiungere la sua fidanzata dalla quale aveva ricevuto i necessari mezzi pecuniari. Ritenuto che il Vulich è suddito jugoslavo.

P. Q. M.

Visto l'art. 323 C.P.P.; vista la conforme conclusione del P.M. di cui al f. 98 del processo in data 2r.6.r929, ordina la immediata scarcerazione del Vulich Giuseppe, sopra qualificato, se non detenuto per altra causa. Rimette gli atti al P.M. per l'ulteriore corso.


59 2

TRIBUN1\LE SPECI ALE PER LA DIFESA DE LLO ST/\TO

Reg. Gen. n. 123 /1929

ORDINANZA DELL'8.7.1929

SECONDA !'ARTE:

l'ROVVEDIMEN1'I

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Reg. Gen. n. 146 / 1929

ORDINANZA DEL 5.10.1929

(G.I. Salvatore Curatola) Contro ignoti.

593

(G. I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Skamperle Andrea, nato il 22.n.1870 a Senosecchia (Trieste), possidente agricoltore;

IMPUTATI

Hrovatin Giovanni, nato il 18.6.1902 a Senosecchia (Trieste), bracciante; del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11,1926, n. 2008, per avere in Gorizia, il 1°.5.1929, compiuto atti a scopo di propaganda delle dottrine comuniste.

Con verbale in data 3 maggio u.s. la Regia Questura di Gorizia denunziava a questo Tribunale che, per opera di individui rimasti sconosciuti, si erano verificati i seguenti episodi criminosi : a) inalberata una bandiera rossa con l'emblema comunista slavo « falce e martello » e la dicitura P .C.S. (Partito Comunista Slavo) nei pressi del Castello; b) diffuso manifestini con la stampiglia « W il r maggio}} e « W i comunisti », in frazione Salcano; e) lanciato un filo metallico sul fascio dei canapi elettrici partenti dal1'impianto dell'officina Strassig, provocando l'interruzione dell'energia elettrica che diede luogo alla sospensione di lavoro in alcuni stabilimenti e della pubblica illuminazione nei Comuni di Vipacco (Gorizia), Postumia e San Pietro del Carso (Trieste). 0

Esperite ripetute ed opportune indagini dalle locali Autorità politiche, non è stato possibile identificare gli autori delle gesta delittuose. Ritenuto, quindi, che allo stato degli atti non può esservi luogo a procedimento penale per le ragioni sopracitate.

Skerjanc Luigi, nato il 19.6.1879 a Cruscevie (Trieste), agricoltore. Detenuti nelle carceri giudiziarie di Trieste.

IMPUTATI

Lo Skamperle ed il Hrovatin: di cori\ità con due, sinora ignoti, come cooperatori immediati nel delitto di cui all'art. 1 R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, il 26.5.1929 in Prevallo, commesso fatti diretti a portare la strage per attentare alla sicurezza dello Stato, sparando contro i Carabinieri e la Caserma del detto Comune di Prevallo numerosi colpi di moschetto austriaco, dei quali 19 pallottole raggiunsero il fabbricato. Lo Skerjanc: del delitto di cui alla P·P· dell'art. 225 C.P. in relazione all'art. r R.D. 12.12. 1926, n. 2062, per avere aiutato gli autori dell'attentato ai Carabinieri Reali ed alla Caserma di Prevallo, consumato il 26.5.1929, ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche delle Autorità.

Ritenuto che, dalle indagini raccolte, non risultano indizi sufficienti di reità a carico dei sunnominati. L'aver taciuto circostanze che verosimilmente erano a loro conoscenza non può essere assunto a prova del concorso nel delitto. Letto l'art. 323 C.P.P., su conforme richiesta del P.M., ordina che i suddetti siano scarcerati se non detenuti per altra causa.

P. Q. M.

Visto l'art. 421 C.P. Esercito; viste le conformi conclusioni del P.M. di cui al f. 2 in data 4.7.1929, dichiara non esservi luogo a procedere in ordi~e ai reati di cui in epigrafe per la mancata identificazione degli autori stessi.

38. - U.S.


594

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 266/1929

ORDINANZA DEL 10.12.1929 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di: Tercic Giuseppe, nato il 27.6.1886 a Gorizia, contadino.

IMPUT ATO

del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 120 C.P. per avere, nell'ottobre 1929 in territorio di Gorizia, diffuso manifesti stampati alla macchia, in lingua slovena, incitanti gli allogeni alla · insurrezione contro l'attuale Regime.

Ritenuto in fatto che la mattina del 27.10.1929 furono rinvenuti negli abitati di Valvociana, San Pietro, Oslavia, sul Ponte Peuma ed in Poggio San Valentino (territorio della provincia di Gorizia) alcuni manifesti stampati in lingua slovena ed incitanti gli allogeni alla insurrezione. Che nello stesso giorno il Caposquadra della M.V.S.N . dell'ufficio politico della 62" Legione, tale Urizio Bruno, con due agenti di P.S. procedette nell'abitazione del rubricato Tercic a perquisizione domiciliare avendo sospetti sullo stesso Tercic quale diffusore dei manifesti in parola. Che tale perquisizione portò al rinvenimento di una busta indirizzata al Tercic contenente copie del manifesto, uguali a quelle già diffuse nelle località sopracitate, per cui si rese opportuna la denunzia del Tercic alla Procura del Re di Gorizia che trasmise gli atti a questo Tribunale per competenza. . Ch_e d_alla_ is_trutto~ia svoltasi con rito sommario, è sorto il sospetto che 11 Terc1c sia v1~t1m~. d1 ~ma trama ordita ai suoi danni da nemici personali che sarebbero nusc1t1 a mtrodurre nella sua abitazione ali indicati manifesti e_ ~d insinua_r~ ~l Caposquadra Urizio la necessità di un~ immediata perquiSlZlone dom1c1hare per ottenere la prova della di lui colpevolezza. Che tale sospetto trova fondamento in parecchie risultanze processuali. Essendosi altresì accertato: I~ che il Tercic abita uno di quei casolari isolati nelle campagne che spesso rimangono aperti ed incustoditi (f. 42); 2) che il Tercic non era noto alle Autorità quale sovversivo (f. 40-42); 3) eh~ !e stesse persone, che secondo la prima dichiarazione del Capos'.luadra Unz10 avrebbero potuto deporre circa una recente attività sovversiva del Tercic, hanno ciò escluso (f. 31 - 32);

SECONDA PARTE:

PROVVEl)IMENTI DI\ L GIUDICE ISTRUTTORE

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4) che il Tercic per il suo carattere violento era attorniato da molti nemici qualcuno dei quali aveva richiesto la protezione proprio del Caposquadra Urizio; 5) che quest'ultimo, sia per il modo con cui sollecitò la perquisizione in casa Tercic, sia per il modo con cui pervenne al rinvenimento della nota busta, dette alle stesse Autorità denunzianti la impressione che, per lo meno, egli si sia recato in casa Tercic con la certezza di trovarvi quanto rinvenne

(f. 36). . A ciò si aggiunga che il luogo ove la sequestrata busta venne rinvenuta (quasi alla vista mentre elementare prudenza avrebbe consigliato l'occultamento nei fienili in cui il Tercic dormiva) e lo stato in cui si trovava detta busta (abbastantemente pulita, pur essendo stata tolta da un posto pieno di polvere), rendono sempre più fondato l'accennato sospetto sorto a favore del Tercic che, con ordinanza di questo ufficio in data 28 novembre u.s. - ed in seguito ad analoga richiesta del P.M. - venne, pertanto, scarcerato in virtù ed ai sensi dell'art. 323 C.P.P ..

P.'Q. M .

Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 7 D.Lt. 3.1.1918, n. 2, su conforme richiesta del P.M. in data 6.12.1929, dichiara non farsi luogo a penale procedimento nei confronti di Tercic Giuseppe, in ordine al delitto a lui addebitato, per insufficienza di indizi di reità.


TRIBUNALE SP[, ClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 267/ 1929

SECOND.-, ]'ARTE:

ORDINANZA DEL 10.12.1929 (G.I. Pietro Quinto Guerri)

Nei confronti di: Spacal Giuseppe, nato il 16.9.1906 a Gorizia; Podbersic Ferdinando, nato il 9.1.1905 a Gorizia; Podbersic Daniele, nato il 21.7.1906 a Gorizia.

IMPUTATI

dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, per la notte del 3.1r. 1929, in territorio di Gorizia e precisamente nelle Savogna, Rubbia e Merna, diffuso manifesti del Partito Comunista, p~ti alla macch~a, a scopo di propaganda, e per avere fatto parte fino g10rno del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorità.

avere, zone: stama tale

RITENUTtO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il.3.rr.1929 dalle ore 20,30 circa alle ore 21,30 in territorio di Gorizia, e prec1s~mente nelle zone di Savogna, Rubbia e Merna, vennero diffusi, a scopo d1 propaganda, manifesti del Partito Comunista. . La ~ocale _Autorità di P.S. credette identificare gli autori di tale diffus10ne nei rubricati per i seguenti motivi. Una ragazza, tal Chinese Anna, assicurò di aver visto, verso le ore 20,30 d~l 3 . novembre, nei pr~s:i di Savogna, tre ciclisti marcianti a fanali spenti, d1 cm uno montante b1C1cletta da donna, che le gettarono un manifestino. _Dn oste, _tal Nanut Antonio, assicurò che verso le ore 20 del 3 novembre 1 tre rubricati, di cui uno fornito di bicicletta da donna, si allontanarono dal proprio esercizio, sito in Via Merna, ove si erano trattenuti insieme ad altri per circa un'ora. Invitati i rubricati stessi a giustificare come avevano passato il tempo dalle ore 20,30 alle 21,30 del 3 novembre (ora in cui avvenne la diffusione dei manifesti); guesti caddero in varie contraddizioni ed uno di essi accennò di aver avuto durante la notte per qualche tempo il fanale della bicicletta spento. Pertanto, tutti i rubricati furono denunziati il 7 stesso mese al Procuratore del Re di Gorizia che il giorno 16 successivo trasmise gli atti a questo Ufficio per competenza.

PROVVEDI~ENTI J)EL GIUDICE ISTRUTTORE

597

Durante l'istruttoria, svoltasi con rito sommario, i precitati indizi gravanti a carico dei denunziati sono apparsi tanto poco consistenti che i denunziati stessi furono, con ordinanza di questo Ufficio in data 28 novembre u.s., scarcerati in virtù e nei sensi dell'art. 323 C.P.P .. Ed invero, mentre sono sortì perfino fondati dubbi, da parte della stessa Autorità denunciante, circa la esattezza delle informazioni fornite dalla Chinese specialmente in ordine alla esistenza, nel notato gruppo di ciclisti, di un indìviduo montante bicìcletta da donna, e ciò specìalmente ìn considerazìone della grande velocità che avrebbero avuto i ciclisti e delle condizioni di scarsa vìsìbilità del luogo ove essi furono visti (Vol. 1°, f. 20), l'oste N anut ha dichiarato di non potere escludere che gli imputati sìano restati il 3 novembre nella sua osteria dalle ore 20 alle 21 (durante, cioè, il tempo in cui la Chìnese vide i tre ciclisti, Vol. 2°, f. 14) ed un insospettabile teste - tal Damilano, Maresciallo di artiglieria in servizio - confermando pienamente precedenti analoghe dichiarazioni degli imputati ha assicurato che, verso le ore 20,45 o le 2J, due di essi imputati si sono presentati nella trattoria gestita da suo suocero, \in frazione Sant'Andrea (trattoria che è vicina a quella del Nanut e che dista dal luogo ove la Chinese ebbe a vedere i tre ciclisti circa 20 minuti di cammino in bicicletta) ed ivi si sono trattenutì circa un quarto d'ora; aggiungendo che i predetti avevano con loro biciclette con fanali accesi (Vol. 1", f. 15). Le pretese contraddizioni degli imputati, poì, e le inesatte dichiarazioni di uno di essi riguardanti i fanali delle bìciclette sono state chiarite nei successivi interrogatori e sono apparse causate da impreciso ricordo di avvenimenti svoltisi in una giornata ìn cui essi imputati bevvero troppo vino. In conclusione, i rubricati sono riusciti a dimostrare, a mezzo di prove testimoniali, che essi, prima durante e dopo l'ora in cui avvenne la diffusione dei manifestini, erano o ìn case private o in osterie. A ciò si aggiunga che successive indagini delle Autorità di P.S. di Gorizia e l'esito della istruttoria relativa ad un altro processo a carico di Zavertanich Mario ed altri hanno identificato non solo i materiali diffusori. dei manìfesti in parola (che hanno pienamente confessato), ma anche colui che dette l'ordine della diffusione e che ha fornito i più minuti particolari sul modo come questa si svolse, dal momento della consegna dei manifestini al momento in cui vi fu la riunione in casa di uno dei diffusori, ed il nome di tutti coloro che concorsero alla diffusione stessa (Vol. 1°, f. 26- 27). Poiché, pertanto, in tali dichiarazioni non si è mai fatto cenno alcuno agli attuali ìmputati, poiché anzi colui che ordinò la dìffusione ha esplicitamente escluso che essi siano comunisti ed abbiano preso parte alcuna alla denunziata diffusione di manifestini; poiché la stessa Autorità denunziante h a dovuto riconoscere essere stati, in un primo tempo i denunziati colpiti, per fatalità di cose, da indizi che erroneamente facevano presumere la loro


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

colpevolezza risultata, in seguito, esclusa (Vol. 1°, f. 22 - 24), ritiensi opportuno ed equo che i medesimi siano prosciolti dalle imputazioni ascritte per non aver essi commesso i fatti a loro addebitati.

P. Q. M.

Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 7 D.Lt. 3.1.1918, n. 2; vista la richiesta del P.M. in data 7.12.1929, dichiara non farsi luogo a penale procedimento nei confronti di Spacal Giuseppe, Podbersic Ferdinando e Podbersic Daniele, per non avere essi commesso i fatti loro addebitati.

ORDINANZE EMESSE, IN CAMERA DI CONSIGLIO, DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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Elenco delle ordinanze emesse nel 1929 dal T.S.D.S., in camera di consiglio, concernenti provvedimenti di revoca della vigilanza speciale, sia nella durata ' quanto negli effetti perché i condannati, dopo la dimissione dal carcere, hanno serbato buona condotta morale e politica fornendo ampie dichiarazioni di ravvedimento e di ossequio alle Istituzioni nazionali e al Regime Fascista.

Data

19.1.1929 6.3.1929 28.6.1929 25·7· 1929 14·9· 1929 17·9·1929 17·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1929 23·9· 1 929 23·9·1929 28.9.1929 5.1r.1929 3.12.1929 IJ.I2.I929

Nominativo Mazzini Demetrio Mingozzi Adelaide Fei Alfredo \, Chiassone Manlio Schiava Attilio Soldati Antonio Tabanelli Amedeo Sereni Paolo Orsucci Aristide Turri Adamo Stefani Oreste Massa Andrea Pizzarda Battistina Terrosi Elena Bolzoni Artemio Ceragioli Scipione Battisti Giovan Battista Cervetti Carlo Vacchieri Giorgio Zanoni Pietro

Sentenza n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

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Nota. - I numeri delle pagine si riferiscono ai volumi già pubblicati relativi alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. >) nel 1927 e nel 1928.


QUADRO RIASSUNTIVO (redatto dal competente Ufficio del T.S.D.S.)

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Imputati Prosciolti

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l'l.B. - I procedimenti per attentati alla sicurezza dello Stato sono quelli contro Gortan Vladimiro e altri definito con sentenza di condanna alla pena capitale del Gortan stesso e contro Obersnel Federico, irnputato dell'uccisione del 1nilite Cerkvenik Giuseppe in San Canziano (Trieste); proceditnento non definito a causa della latitanza dell'Obersnel. Fra gli ignoti sono con1presi alcuni processi per attivitĂ terroristica nella Venezia Giulia.

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LEGENDA

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denunc iati

.. . condannati


INDICI A) Indice delle sentenze pronunciate dal T.S.D.S .. B) Indice delle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria del T.S.D.S .. C) Indice dei provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore del T.S.D.S.. D) Indice riassun tivo dell'attivitĂ sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attivitĂ esercitate da tutti coloro - uomini e donne - chy sono nati in una determinata regione. E) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. F) Indice delle persone menzionate nelle sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore. G) Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei.

1) Elenco ordinanze emesse dal T.S.D.S. in carnera di consiglio relative a provvedimenti di revoca della libertà vigilata, pag. 602. 2) Rapporti delle udienze inoltrati dal Presidente del T.S.D.S. al Capo del Governo, pagine 148, 220, 221, 222, 223, 239, 246 e 346. Nota. - Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono specificate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta dagli atti processuali.


A) INDICE DELLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. NELL'ANNO 1929 (DALLA N. 1 ALLA N. 45) Sentenza n. I (estratto) pronunciata il 22.1.1929 nei confronti di Cassone Carlo e De Poli Antonietta

Pag.

39

Sentenza n. 2 (integrale) pronunciata il 30.r.1929 nei confronti cli Guidi Giovanni più 8 coimputati .

»

56

Sentenza n. 3 (integrale) pronunciata il 1°.2.1929 nei confronti di Terragnoli Carlo più 9 coimputati ./

»

63

Sentenza n. 4 (integrale) pronunciata il 1°.2.1929 nei confronti di Sivero Giovan Battista e Picollo Carlo .

»

70

Sentenza n. 5 (integrale) pronunciata il 2.2.1929 nei confronti di Bonacci Santi più 6 coimputati

>>

73

Sentenza n. 6 (integrale) pronunciata il 5.2.1929 nei confronti di Andolfì Michelangelo più 2 coimputati .

»

101

Sentenza n. 7 (integrale) pronunciata il 5.2.1929 nei confronti di Bacci Michele più 7 coimputati .

»

106

Sentenza n. 8 (integrale) pronunciata il 6.2.1929 nei confronti di Zanotto Riccardo e Selvini Giulio .

»

u7

Sentenza n. 9 (integrale) pronunciata il 19.2.1929 nei confronti di Alessanclri Guido più 6 coimputati

>>

121

Sentenza n. 10 (integrale) pronunciata il 20.2.1929 nei confronti di Porcari Luigi più 2 coimputati

ii

128

Sentenza n. u (integrale) pronunciata il 20.2.1929 nei confronti di Rigamonti Ferruccio .

ii

133

Sentenza n. 12 (integrale) pronunciata il 22.2.1929 nei confronti di Cattaneo Carlo più 8 coimputati

>>

135

Sentenza n. 13 (estratto) pronunciata il 23.2.1929 nei confronti di Frascari Luigi più 5 coimputati

»

141

Sentenza n. 14 (integrale) pronunciata il 25.2.1929 nei confronti cli Cok Stanislao

»

143

Sentenza n. 15 (estratto) pronunciata il 26.2.1929 nei confronti di Galdesi Alfredo più 8 coimputati

>>

r54

Sentenza n. r6 (estratto) pronunciata il 26.2.1929 nei confronti di Galclesi Alfredo

>>

158

39· -

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1:-IDICI

- - - - - - - - - ---- -- -- - - - ---------- - - -- - Sentenza n. 17 (estratto) pronunciata jl 27.2.1929 nei confronti di Prandi Antonio più 7 coimputati .

Pag.

Sentenza n . 18 (estratto) pronunciata il 28.2.1929 nei confronti di Zaccarini Angelo più 1 I coimputati .

))

Sentenza n. 19 (integrale) pronunciata il 5.3.1929 nei confronti di Hofmaier Emilio più 4 coimputati

))

Sentenza n. 39 (integrale) pronunciata il 30.11.1929 nei confronti di Costa Pietro più 4 coimputati

Sentenza n. 20 (integrale) pronunciata il 6,3.1929 nei confronti di Ghidetti Vittorio più 3 coimputati .

))

Sentenza n. 40 (integrale) pronunciata il 2.12.1929 nei confronti di A rstani Paolino più 3 coimputati .

Sentenza n. 21 (integrale) pronunciata il 6.3.1929 nei confronti di Sangiorgio Mario più 5 coimputati

))

198

Sentenza n. 41 (integrale) pronunciata il 17.12.1929 nei confronti di Giannotti Antonio

Sentenza n . 22 (integrale) pronunciata l'u.3 .1929 nei confronti di Castellani Armando più 4 coimputati .

))

205

Sentenza n. 42 (estratto) pronunciata il 17.12.1929 nei confronti di Lorenzani Pietro .

Sentenza n. 23 (integrale) pronunciata il 12.3.1929 nei confronti di Taddei Paolo più 6 coimputati

))

214

Sentenza n. 43 (estratto) pronunciata il 17.12.1929 nei confronti di Tortora Pasquale

))

224

Sentenza n . 44 (estratto) pronunciata il 19.12.1929 nei confronti di Pilati Armando più 2 coimputati .

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234

Sentenza n . 45 (estratto) pronunciata il 19.12.1929 nei confronti di Soldani Antonio

))

241

Sentenza n. 24 (integrale) pronunciata il 13+1929 nei confronti di Gianquinto Giovanni Battista p iù 8 coimputati . Sentenza n. 25 (integrale) pronunciata il 15+1929 nei confronti di Woditzka Giovanni più 4 coimpu tati . Sentenza n. 26 (integrale) pronunciata il 26+1929 nei confronti di Valisari Gildo più 8 coimpu tati Sentenza n. 27 (integrale) pronunciata l'n .5.1929 nei confronti di Hvalic Luigi più 5 coimputati

160

Sentenza n. 37 (integrale) pronunciata il 28.11.1929 nei confronti di Fedeli Armando più 7 coimputati . Sentenza n. 38 (integrale) pronunciata il 30.11.1929 nei confronti di Pertini Alessandro

248

Sentenza n. 28 (integrale) pronunciata il 16.5.1 929 nei confronti di Battistic Milano più 7 coimputati .

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261

Sentenza n . 29 (integrale) pronunciata il 17.5.1929 nei confronti di Perco Lodovico più 8 coimputati .

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266

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274

Sentenza n. 35 (integrale) pronunciata il 5.6.1931 nei confronti di Testa Giuseppe più 6 coimputati .

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Sentenza n. 36 (integrale) pronunciata il 6.6.1931 nei confronti di Bosi Gottardo più 2 coimputati .

278

Sentenza n. 37 (integrale) pronunciata il 6.6.1931 nei confronti di Tranquilli Ro molo .

Sentenza n. 31 (estratto) pronunciata il 18.6.1929 nei confronti di Kovi o Covi Giovanni .

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Sentenza n . 32 (estratto) pronunciata il 26.6.1929 nei confronti di Mezzano Giovan Battista

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Sentenza n. 33 (estratto) pronunciata il 27.6.1929 nei confronti di Mazzotti G ilberto e Guerrini Arnaldo

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Sentenza n. 34 (integrale) pronunciata il 28.6.1929 nei confronti di Pedroni Pietro p iù 3 coimputati

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Sentenza n. 35 (integrale) pronunciata il 27.9.1929 nei confronti di Rossi Cesare

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Sentenza n . 36 (integrale) pronunciata il 16.1 0.1929 nei confronti di Gortan Vladimiro più 4 coimputati

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Sentenza n. 30 (estratto) pronunciata ii 17.6.1929 nei confronti di Bignamini Enzo

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INDICI

Sentenza n. 2 (integrale) pronunciata il 26.2.1930 nei confronti di Drole Francesco più 2 coimputati .

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B) INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSION E ISTRUTTORIA La numerazione cronologica delle sentenze è incompleta in quanto non si è ritenuto di menzionare le sentenze con le quali veniva « pronunciata solamente l'accusa » nei confronti di imputati per i quali sono state pubblicate le sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate dal T.S.D.S ..

1928 Sentenza n. 182 (integrale) emessa iì 17.8.1928 nei confronti di Antichi Francesco più 83 coimputati Sentenza n. 209 (estratto) emessa il 24.9.r928 nei confronti di Andrioli Angelo più 26 coimputati . ·-·-Sentenze n. 227, 228 e 229 (integrali) emesse il 26.1r.r928 nei confronti di Bacci Michele più 23 coimputati . Sentenza n. 232 (estratto) emessa iì r5.12.1928 nei confronti di Guidi Giovanni più 9 coimputati Sentenza n. 237 (integrale) emessa il 20.12.1928 nei confronti di Rigamonti Ferruccio più I r coimputati

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53

))

93

1929 Sentenza n. 1 (integrale) emessa il 4.1.1929 nei confronti di Autelitano Francesco Sentem:a n. 3 (integrale) emessa il 9.J.1929 nei confronti di Martelanc Wladimiro più 2 coimputati Sentenza n. 5 (integrale) emessa il 16.r. 1929 nei confronti di Padovan Rod~Jfo Sentenza n. 8 (integrale) emessa il 17.1.1929 nei confronti di Calafati Giuseppe Sentenza n. 9 (estratto) emessa il 22.1.1929 nei confronti di Roic Pietro e Fabian Luigia . Sentenza n. 10 (integrale) emessa il 23.r.r929 nei confronti di Testa Giuseppe più r8 coimputati Sentenza n. 10/A (estratto) emessa il 23.u929 nei confronti cli Testa Giuseppe più 7 coimputati . Sentenza n. ro/B (estratto) emessa il 23.r.1929 nei confronti cli Tranguilli Romolo e Tranquilli Secondino .

))

))

))

))

))

421

))

))

444

))

447


INl)JCI

!~DICI

615 - - - -- -- - -- - - - -

Sentenza n. ro / C (estratto) emessa il 23.1.1929 nei confronti di Bosi Gottardo più 2 coimputati .

Pag.

450

Sentenza n. 40 (estratto) emessa il 22.4.1929 nei confronti di Battistic Milano più 7 coimputati (*)

Pag.

263

Sentenza n. 12 (estratto) emessa il 29.1.1929 nei confronti di Testa Giuseppe più un coimputato .

JJ

451

Sentenza n. 41 (estratto) emessa il 22.4.1929 nei confronti cli Perco Lodovico più 8 coimputati (*)

»

272

Sentenza n. r3 (estratto) emessa il 31.u929 nei confronti di Hofmaier Emilio ed altri 40 coimputati

ll

166

Sentenza n. 42 (integrale) emessa il 10.5.1929 nei confronti di Panicelli Filippo

»

509

Sentenza n. r4 (estratto) emessa il 4.2.1929 nei confronti di Pcdroni Pietro più ro coimputati .

))

Sentenza n. 45 (estratto) emessa il 2r.5 .1929 nei confronti di Greatti Virgilio

))

512

Sentenza n . 15 (integrale) emessa il 4.2.1929 nei confronti di Kemperle Leopoldo più 4 coimputati .

))

47r

Sentenza n . 46 (estratto) emessa il 25 .5.1929 nei confronti di Carchcsio Annita

))

Sentenza n. 16 (estratto) emessa il 5.2.1929 nei confronti di Sozzi Gastone più 27 coimputati .

))

473

Sentenza n . 49 (integr-ale) emessa il 6.6.1929 nei confronti di Zanichclli Antonio

))

Sentenza n . 17 (estratto) emessa ii 5.2.1929 nei confronti di Ghidetti Vittorio più 3 coimputati .

))

190

Sentenza n. 50 (integrale) emessa il 7.6.1929 nei confronti di Bricca Achille più 8 coimputati

))

Sentenza n. 18 (estratto) emessa il 5.2.1929 nei confronti di Sangiorgio Mario più 5 coimputati

))

Sentenza n. 19 (integrale) emessa il 5.2.1929 nei confronti di Hofmaier Emilio più 4 coimputati Sentenza n. 21 (integrale) emessa il 16.2.1929 nei confronti di Turrisi Tommaso Sentenza n . 22 (integrale) emessa il 19.2.1929 nei confronti di Mosna Rinaldo Sentenza n. 23 (estratto) emessa il 19.2.1 929 nei confronti di Palumbo Gennaro

Sentenza n. 5r (estratto) emessa l'r r.6.1929 nei confronti di Bella Salvatore

))

168

))

))

490

Sentenza n . 28 (estratto) emessa il 6.3 .1929 nei confronti di Rosati Icilio .

))

494

Sentenza n. 34 (integrale) emessa il 20.3.1929 nei confronti di Prestandrea Antonio Sentenza n. 35 (integrale) emessa il 30.3.1929 nei confronti cli Pirrone Antonio Sentenza n. 37 (estratto) emessa il 3.4.1929 nei confronti di Luciani Angelo più un coimputato Sentenza n. 39 (estra tto) emessa il 22.4. 1929 nei confronti cli Breganti Luigi più 2 coimputati (*) .

(•) Riportata in Nota alla pag ina ind icata.

))

Sentenza 11. 54 (estratto) emessa il 25.6.1929 nei confronti di Cetica Napoleone

))

Sentenza n . 57 (integrale) emessa il 5.7.1929 nei confronti cli Mei Augusto

))

Sentenza n . 68 (estratto) emessa il 1°.8.1929 nei confronti d i Rainone Pasquale più 7 coimputati

))

Sentenza n. 24 (integrale) emessa il 22.2.1929 nei confronti di Mazzarelli Pellegrino

Sentenza n. 33 (integrale) emessa il 18.3.1929 nei confronti di Massi Gustavo .

Sentenza n . 53 (estratto) emessa il 22.6.1929 nei confronti di Gortan Vladimiro più 7 coimputati

Sentenza n. 64 (integrale) emessa il 27.7. 1929 nei confronti di Drole Francesco più 9 coimputati .

))

Sentenza n. 69 (integrale) emessa il 6.8.1929 nei confronti di Tocci Alberico Sentenza n. 70 (estratto) emessa il 9.8.1929 nei confronti di Atti Fausto più 12 coimputati . Sentenza n . 71 (integrale) emessa il 10.8.1929 nei confronti e.li Moriggi Elio

»

Sentenza n. 76 (integrale) emessa il 2. ro.1929 nei confronti cli Costa Pietro più 8 coimputati ))

))

52r

))

))

))

))

379

))

538

))

499 Sentenza n . 77 (integrale) emessa il 4. ro.1929 nei confronti di Desaler Lodovico più un coimputato

))

))

Sentenza n. 78 (estratto) emessa il 4.ro.r929 nei confronti di Luz i Luigi ))

))

508

Sentenza n. 79 (integrale) emessa 1'8.10.1929 nei confronti di Pertini Alessandro Sentenza n. 80 (estratto) emessa l'rr.ro.1929 nei confronti di Sassano Tommaso (") Riportata in Nota alla pagina indicata .

))

543

))

332

))

544


616

INDICI

Sentenza n. 81 (estratto) emessa il 4.11.1929 nei confronti di Obersnel Federico più 3 coimputati .

Pag.

545

Sentenza n . 82 (estratto) emessa il 5.11.1929 nei confronti di Cherbavaz Rodolfo . . . . . . . . . . . . . .

))

548

C) INDICE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI

Sentenza n. 83 (estratto) emessa il 9.11.1929 nei confronti di Bénard Ernest

))

55°

Sentenza n. 84 (estratto) emessa 11 12.1r.1929 nei confronti di Legati . Gioacchino . . . . . . .

DAL GIUDICE ISTRUTTORE

))

55 1

Sentenza n. 85 (estratto) emessa il 13.11.1929 nei confronti di Biancat Luio-i

))

552

b

Sentenza n. 86 (estratto) emessa il 16.u.1929 nei confronti di Sanguinetti Anna Maria . Sentenza n. 87 (estratto) emessa il 19.11.1929 nei confronti di F rancia Vittorio . . . Sentenza n. 88 (estratto) emessa il 19.11 .1929 nei confronti di Di Michele Alfonso Sentenza n. 92 (estratto) emessa il 5.12.1.929 nei confronti di Montanari Gaetano

))

))

))

))

553 554 556 557

19 28 Ordinanza del 22.9.192~ emessa nei confronti di Bacchi Giuseppe ed altri numerosi coimputati' .

Pag.

151

Ordinanza del 27.9.1928 emessa nei confronti di Felluga Umberto più 2 coimputati

))

238

Ordinanza del 2.ro.1928 emessa nei confronti di Daldello Amilcare p iù 3 coimputati (*) Ordinanza del 17.10.1928 emessa nei confronti di Linassi Luigi (*)

))

))

1929

Sentenza 11. 93 (integrale) emessa il 6.12.1929 nei confronti di D idonato Antonio più 10 coimputati . . . . . . . . .

))

559

Ordinanza del 5.1.1929 emessa nei confronti di Jardas Giuseppe .

Sentenza n. 94 (estratto) emessa il 9.12. r929 nei confronti di Saba Antonio

))

570

Ordinanza ciel 6.3.1929 emessa nei confronti di Sportiello Nicola più 2 coimputati

))

Ordinanza del 9.3.1929 emessa nei confronti di Sabee Francesco

))

Sentenza n. 95 (integrale) emessa il 13.12.1929 nei confronti di Bietolini Anna e Bietolini Antonio . Sentenza n. 96 (estratto) emessa il 19.12.1929 nei confronti di T iberini Giuseppe più un coimputato

))

))

57 1 574

1933 Sentenza n. 25 (integrale) emessa il 23.3.1933 nei confronti di Boccalari Antimo Sentenza n. 26 (estratto) emessa il 3.4.1933 nei confronti di Rejec Alberto

))

453

))

530

233 233

Ordinanza del 29-3.1929 emessa nei confronti di Franceschini Giuseppe più 6 coimputati Ordinanza dell'8.5.1929 emessa nei confronti di Rittà Domenico più 15 coimputati

))

579

))

))

586

Ordinanza dell'8.6.1929 emessa nei confronti cli Pinterpe Emidio

))

588

Ordinanza ciel 22.6.r929 emessa nei confronti di Vulich Giuseppe .

))

59°

Ordinanza dell'8.7.r929 emessa nei confronti di imputati ignoti .

))

592

))

593

))

33 1

))

594

Ordinanza del 5.10.1929 emessa nei confronti cli Skamperle And rea più 2 coimputati Sentenza del 15.11.1929 emessa nei confronti di Bruna Caterina più 9 coimputati (*) Ordinanza del 10.12.1929 emessa nei confronti di Tercic G iuseppe . Ordinanza del ro.12.1929 emessa nei confronti cli Spacal Giuseppe più 2 coimputati

))

1941 Sentenza del 2-4-1941 emessa nei confronti d i Furlan Alessandro e Torkar G iulio (•) Riportata in Nota alla pagina ind icata .

))


D) INDICE RIASSUNTIVO DELL' ATTIVIT A' SOVVERSIVA SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA' ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE CHE SONO N ATI IN UNA DETERMINATA REGIONE

Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Piemonte

Pag.

620

622 623 625

Lombardia

)) )) ))

Trentino - Alto Adige

))

627

Veneto Emilia - Romagna

)) )) ))

628 630 633

Toscana

))

636

Valle d 'Aosta Liguria

Friuli - Venezia Giulia

Umbria

»

638

Marche

»

639

Lazio Abruzzi .

)) ))

Molise

»

Campaf1ia

))

641 643 645 646

Puglia

»

647

Basilicata

»

649

Calabria

)) )) ))

650 651 652

»

653

Sicilia Sardegna Estero

Nota. - Per Estero si intendono anche le località che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es.: Fiume).


620

1:-:01c1

A ttività sovversiva svolta in tutto il territorio ùa!iano negli anni 1927 - 1928. Vedi sentenza n. 35 pronunciata dal T.S .D.S. il 27.9.,929 a pag. 290. PIEMONTE

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Torino Torino Torino Torino

621

INDICI

Anno

Numer o della Sentenza

1927 1927 1927 1929

19 20 21 37

Ferroviere Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Operaio Studente Verniciatore

Pagina

182 192

Casalinga

1g8 56 117 323 397 117 56 1 54 323

21 2 8 37 45 8 2 15 37

I I

3 l

l

DONN E

--

56

2

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

199

323 l'cr evitare duplicati, gli imputati -

per i quali l,1 C.!. ha pro11t111cia10 l'accusa -

vengono

elenc11ti solamente nelle senten ze del T.S.D .S ..

B) Sentenze emesse dalla Cammissione istruttoria

UOMINI Località ove è stata svolta l'attivi tà sovversiva

Torino Torino

Anno

Numero del la Sentenza

1927 1929

89 86

Pag ina

474 - 477

553

lvfamioni svolte (in or<linc alfabetico)

Ann o

Alba (Cuneo)

Data <lcU-Ordin ann o del Decreto

Orci.

Numero della Sentenza

Pagina

IO

Meccanico

C) Provvedimenti emew dal Giudice Istruttore Località ove è stata svoha t·anivirà sovver,iva

Numero delle persone

DON NE

86

Casalinga

553

Pagina

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

586

UO MINI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Calderaio Elettricista

Numero <ldle persone

rs:umero del la Sentenza

3 I

37

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Avvocato

Contadino Falegname Giudice

5

Data dell 'Ord inanza o del Decreto

Ord. ))

I

))

I

))

Meccanico

I

)\

Operaio Parroco Sacerdote

I

))

Pagin:i

63 323

Numero delle persone

)) ))

Pagina

8.5.1929 8.5.1929 8.5.1929 8.5.1929 8.5.1929 8.5.1929 8.5.192 9 8.5.1929

586 586 586 586 586 586 586 586

8.5.1929

586

DONNE

Cameriera

l

Ord.


622

INDICI

I Nl)ICI

VA L LE D'A OSTA

LIGURI A

Nel 1929 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta nella Valle d'Aosta.

A) Sentenze pronunciate dal T.S. D .S. Località ove è stata svoltn l'attivi tà sovversiva

Nessuna sentenza è stata emessa dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore nei confronti d i imputati nati nella Valle d'Aosta.

Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova Vado Ligure (Savona)

1':umero Anno

1927 1927

/ 1927 1927 1927 1927 1927 1929

della Senten7.n

Pagin a

2

56 63 73 182 192 199 278 397

3 5 19 20 21

32

45

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l 'attività sovversiva

Anno

Numero della Sentenza

Pagina

*<"i.~ : ~

Genova

474- 477

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N .N .

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, N ATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ,.c\'LLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVE R SVOLTO ATTIVI.T A' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T. S.D.S. UOMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Bilanciaio Bracciante Calzolaio

Numero delle persone

::s.!umero ddla Sentenza

3

5 32

Pagina


624 Dottore in scienze sociali Litografo Manovale Marm ista Marmista Meccanico Metallurgico Motorista Operaio Ottoniere Ottoniere

INDICI

I l

I l l

2 2 l

! l l

INDICI

38 2 5 3 4 3

5 5 3

3 4

343 56 73 63 70 63 73 73 63 63 70

DONNE

Nessuna Nessuna sentenza di proscioglimento è stata emessa dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore nei confronti di imputati nati in Liguria.

LOMBARDIA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l' attività sovversiva

Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano M ilano Cremona Milano

Anno

.........._

1927 1927 1927 1927 - 1928 1927 - 1928 1927 1927 1927 1927 1927 1928 - 1929

Numero della Sentenza

2

,,

.)

5 12 13 19 20 21 32 34 39

Pagina

56 63 73 1 35 141 182 192 1 99 278 285

:m

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l 'attivitìt sovversiva

Anno

N umero della Scmcn:la

Pagina

10-ro / A-ro / B-10/ C 424-444-447-450

Milano Milano

24

490

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N .N . ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. U 011INI Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Ceram ista Contadino Doratore di libri Doratore di libri Fuochista delle ferrovie Giornaliero Impiegato Legatore di libri Meccanico

40. -

u.s.

N umero delle persone

Numero della Semenza

l

34 34 IO I [

l

I3 34 (2

l

I

l3

12

Pagina

285 285 128 133 14r

28-) 135 r4r 135


626

INDICI

INDICI

Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico aggiustatore Montatore bronzista Muratore Muratore Muratore Operaio Operaio metallurgico Orefice Prestinaio Ragioniere Segantino Studente Studente Studente universitario Tipografo

I l

I I I l

13 19 39 37 12 19 2I 34 13

2I 13 I2 24 19 7

l

2

I2 2 2I

141 182 373 .323 135 182 198 285 141 198 141 1

35

224 182 ro7 135 56 198

TRENTINO - ALTO ADIGE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Trentino ·- Alto Adige/

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Loca lità ove è stata svolta

l 'atriviLà sovversiva

Trento Bolzano

Anno

Numero ddla Sentenza

Pagina

1929 1929

22 77

54°

486

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

DONNE

N .N .

Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplù-ati, gli imputati - per i quali la C.!. J,a pronunciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T .S .D.S .. UOM INI :Vfansioni svolte (in ordine a lfabetico)

Cantiniere Disegnatore Fattorino Giornalista Guardia notturna Lattaio Meccanico Meccanico Muratore Muratore Salumiere Tipografo Tranviere

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL TRENTINO - ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Numero delle person e

Numero della Sentenza

J

IO

I

IO

I

IO

I

IO

l

IO

IO IO 2 )·IO

I

89

l

IO IO

IO

Pagina

424 42 4 424 424 424 424 424 453 424 474 - 477 424 424 424

Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversi,·a svolta da individui nati in T rentino - Alto Adige.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI Mansion i svolte (in ord ine alfabet ico)

Numero delle persone

Num ero della Sentenz~

Pagin a

22 77 77

Commerciante Impiegato privato Viaggiatore di commercio DONNE

DONNE

Nessuna

Nessuna

11 Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di imputati nati in Lombardia.

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di imputati nati nel Trentino - Alto Adige.


VENETO

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Verona Verona Venezia Venezia Venezia Padova Verona

Anno

Numero del b Scnccnu

1927 1927 1927 1927 1928 1928 1928 - 1929

6 7 7 8 24 26 39

Pagina IO!

106 ro6

117 224 241 373

B) Sentenze en'zesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta

L'attività sovversiva

Numero Anno

629

INDICI

I NDICI

della Semenza

Pagina

89

474 - 477

T rieste

Commerciante Commerciante Contadino Elettricista Fabbro Falegname Fattorino Fattorino privato Fruttivendolo Impiegato Impiegato privato Legatore di libri Litografo e cartolaio Magazziniere Manovale Meccanico Operaio Orologiaio Pasticciere Pittore Portabagagli Redattore del « Gazzettino ))

I l

I l I I

/

l

I I

2 I l I

I l

I

I

24 39 26 26 7 26 26 I2 6 26 25 20 24 24 26 39 6 6 26 26 7 24

224 373 241 241 ro6

241 241 1 35 IO!

241 234 192 224 224 241 373 JOI IO !

241 241 106 224

DONNE

Nessuna

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'att ività sovversiva

/\nno

Padova

Oara dell'Ordinanz a o del Decreto

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Pagina

Per evitare duplicati, gli imputati - per i qt!ali la. C.l . /,a pronunciato l'accusa elencati solamente nelle se11te11z·,· del T .S. 0 .S ..

Ord .

vengono

UOMINI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

i\fa nsioni svolte (in ordine al fabetico)

Numero

Numero

delle persone

dell a Senrenz a

IO

Muratore DONNE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

Nessuna UO:\-f!NI Ma nsioni svolte (in ord ine alfabetico)

Agente di commercio Cameriere Carpentiere

Numero delle persone

2

Numero della Sencem~a

24 7 7

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Pagi na

224 ro6

ro6

Mansioni svolte (i n ordine alfobclico)

Mansioni non specificate

~u1nero

delle persone

7

Data dell'Ord inanza o del Decreto

Pa<rina

"'


!NDICI

INDICI

FRIULI - VENEZIA GIULIA

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI - VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATT IVITA' SOVVERSIVA

- - -- - - - - - - -- - - - - -

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta

l 'attivicà sovversiva

Trieste Trieste Trieste · Trieste Trieste Trieste Trieste Gorizia Piedimonte del Calvario (Gorizia) Gorizia Piedimonte del Calvario (Gorizia) Gorizia Piedimonte del Calvario (Gorizia)

Anno

Numero della Sen tenza

1927 1927 1927 1927 1927 1928 1928 1927 - 1928

7 8 19 20 2I 24 25 27

1927 - 1928 1927 - 1928

27 28

1927 - 1928 1927 - 1928

28 29

261 - 267 266

1927 - 1928

29

266

....._

-

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata wolta l 'attività sovversiva

Prosecco (Trieste) Aurisina (Trieste) Gorizia Udine (carceri) Aviano (Pordenone)

Anno

Nu mero della Sentenza

1928 1927 1928 1929 1926

3 9 15 45 85

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

Pag ina

Pagina

409 421 47 1 512 55 2

Bracciante Cameriere Commerciante Commesso di negozio Contadino F alegname Falegname Fornaio Maestro Manovale Meccanico Muratore Operaio Operaio Operaio Pittore Pittore Rappresentante Scalpellino Studente Tappezziere

N umero del le persone

N umero della Scnrenza

Pagina

2

28 27 14 24 29 27 29 28 27 29 29 28 27 28 29 28 29 25 29 27 28

26r 248 143 224 266 248 266 261 248 266 266 261 248 261 266 261 266 234 266 248 261

l 2

I

2 l

I l

2

DONNE

Impiegata

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta

l'attività sovversiva

Gorizia Gorizia

Anno

Data dell'Ordi nanza o del Decreto

Ord.

))

10.12.1929 10.12.1929

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Pagina

594

596

JJer evita.re duplicati, gli imputati - per i quali la C./. ha pronunciato l'accusa - vengono elenmti solamente nelle sentenze del T.S .D.S ..


Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Chauffeur pubblico Commerciante Contadino Im piegato Impresario elettrico Macellaio Maestro Meccanico Meccanico Oste Rappresentante Redattore

INDICI

l>JDICI

UOMINI

EMILIA-ROMAGNA

Numero del le persone

Numero della Sentenza

Pagina

l

15 15 45 81 15 15 3 81 5 81 3 15

47 1 471 512 545 471 471 4°9 545 416 545 409 471

I l l

I

2 I l

2

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. L ocalità ove è stata svolta l'attività sovversiva

Bologna F errara Bologna Parma - Reggio Parma - Reggio Parma - Reggio Parma - Reggio Modena Reggio Emilia Bologna

DONNE

Contadino Mansioni non specifica te

Data dcl i 'Ord inanza o del Decrero

Ord.

3

ii

10.12.1929 ro.12.1929

SOV\'CC'Siva

Sant'Ilario d 'Enza (Reggio Em ilia) Reggio Emilia Bologna

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N umero

9 9 IO IO

15 17 18 40 42 44

Pagina

121 I2I

128 128 154 160 163 381 392 395

Anno

Numero òtlla Senlenz:t

Pagina

1928 - 1929 1929 1929

28 49 92

494 51 4 557

L ocalità ove è stata svolta

l'attività

òd le persone

1927 1927 "' 1927 1927 1928 1928 1928 1928 - 1929 1929 1929

Numero della Sentenza

B) Sentenze emesse dalla Cammissione Istruttoria

Nessuna

Mansio ni svolte (in o rdine alfabet ico)

Emilia Emilia Emilia E milia

Anno

Pagina

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

594 596

N .N.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, N ATI NELL'EMILIA - ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATT IVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . UOl'v{INI Mansioni svolte (in o rdin e alfabet ico)

Agricoltore Braccian te Calderaio Calzolaio Calzolaio

i':umcro delle persone

Nl11ncro della Se ntc n7,a

Pagina

2

18 40 42 17

l

r8

16:"i, 381 392 r6o 163

2

I


634 Carrettiere Cementista Cementista Cementista Commerciante Commesso Commesso Contad ino Fabbro Fabbro Falegname Falegname Fornaio Fornaio Impiegato privato Impiegato privato Manovale Manovale Manovale Macellaio Marinaio Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Metallurgico Muratore Muratore Muratore Operaio edile Parrucchiere Pastaio Pellicciaio Tappezziere Tipografo Tipografo Tubista Tubista

I

I l

2 I

3 2

l

40 9 15 17 7 9 25 40 9 18 15 44 17 18 33 39 15 17

l

18

2 I

18 33 9

l

IO

l

15 18 37 18 15 17

I

18

l

2

2 20

Mansio ni svolte (ì n ord ìnc alfobetìco)

Bracciante Bracciante Carpentiere

Casalinga

121

9

154 141 154 163 160 163

9

12I

DONNE Negoziante

l

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C .I. lia pro111111àt1to l'accus11 ele11ca1i solame111e nelle senten:::e del T.S .D.S ..

Nu mero clella Sentenza

Pagina

I

92 49 28

557 514 494

IO

424

imputati Il Giudice fstruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di nati in Emilia - Romagna.

121 128 154 163 323 163 154 160 163 56 192

15 13 15 18 17 18

::Sh1111 ero clelle persone

DO NN E

280

l

l

UOMINI

381 121 154 160 I06 121 234 381 121 163 154 395 160 163 280 373 154 16o 163 163

l I

63 5

!)<DICI

INDICI

vengono


TOSCANA

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Localirà ove è stata svoha l'attività sovversiva

Firenze Firenze

637

INDICI

I NDICI

Numero Anno

dell a Senrenza

1927 - 1928 1927 - 1928

22 23

Pagina

Manovale Manovale Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Operaio Pubblicista Scultore Stuccatore Stipettaio Vetraio

l

2[ 23 3 J2 23 23 23 35 I2 22

I

23

I

/

I

I

22

198 214 63 135 214 214 214 290 1

35

205 205 214

B) Sentenze emesse dalla Cammissione istruttoria DONNE Località ove è stata svolra l 'attività sovversiva

An no

Arezzo

Numero della Sentenza

Pagina

54

522

Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C./. ha pron,wciato l'accusa. e!enc11ti solamente nelle sentenze del T .S.D.S . .

N .N.

vengono

UOMINI

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE ' NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Jvfansioni ;volte (in ordine alfabetico)

N umero delle persone

Ricevitore daziario

Numero della Sen tenza

Pagina

54

522

DONNE

Nessuna UOM I N I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Argentiere Carpentiere Chauffeur Commesso di negozio E lettrotecnico Falegname Fattorino Magazziniere Manovale

Numero delle persone

I

I I

2 I I

Numero della Sentenza

22 5 26 22 2 23 22 12 5

Pagina

205

73

241 205 56 214 205 135 73

Il Giudice Istrnttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di imputati nati in Toscana.


1Nmc1

IKDI CI

UMBRIA

MARCHE

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

-........

Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nell'Umbria.

Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nelle Marche.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1929 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nell'Umbria.

Località ove è stata svolta l'attivi tà sovversiva

Camerino (Macerata) Mercatello (Pesaro - Urbino) Fabriano (Ancona)

Anno

1929 1929 1929

N ume ro della Sentenza

33 50

So

Pagina

4So 5 17 574

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

N.N.

N.N.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA, SONO STATI DENUNCIA TI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHJ~:, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.

UOMINI

UOMINI

lvfa nsioni (in

ordine

svolte alfabetico)

Numero d e ll e

persone

Meccanico

Numero della Sen tenza

Pagina

37

(in

!vfansioni svohe o rdine alfabetico)

Nessuna sentenza <li proscioglimento è stata emessa dalla Commissione Istruttoria e dai Giudice Istruttore nei confronti di imputati nati in Umbria .

N umero della Scmcn;-;a

Bracciante

DON NE Nessuna

N ume ro

dc.:I le persone

Pagina

2

DONNE Casalinga

2()

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare dttplicati, gli imputati - per i quali la C.l. ha promm ciato l'r,ccusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S .D.S ..


INDICI I::-.DICI

UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Bracciante Calzolaio Cartolaio Facchino Operaio Portalettere Scalpellino Spazzino

Numero d elle perso,1e 2

LAZIO Numero d ella Sentenza

Pagina

50 50

51 7 5r7 5r7 5I7 49<> 517 5r7 5r7

50

50 33

50 50 50

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l' attività sovversiva

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronc 1· cri

nati nelle Marche.

Numero della Sentcn,:a

Pagina

Roma

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l 'au ività sovversiva

D ON NE

Atlrl(>

r927 r929 1929

Magnalardo (Rieti) Cave (Roma) Roma

Nessuna

Anno

>lumcro dell a Sentenza

23 37

42

Pagina

488 508 5°9

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

imputati

N.N.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ord in e alfabetico)

Kumcro delle persone

Facchino Marmista Vignarolo

1"umcro della SCIHC07.a

Pagina

2

IO DOKNE

Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli impmati - per i quali la C./ . /,a pro11u11ciato l'accusa - 11e11gono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D .S ..

41. -

u.s.


Ma nsioni svolte (in ordine alfabetico)

Calzolaio Contadino

I>IDICI

INDI Cl

UOM INI

ABRUZZI

Numero d el le persone

Numero della Sentenza

Pag ina

l

37 37

508 508

1

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1929 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi.

DONNE

Nessuna

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti cli imputati nati nel Lazio.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività so vversiva

Pianella (Pescara) San Lorenzo di Ortona a Mare (Chieti)

Anno

Numero della Sentenza

Pagina

1929

78

543

1929

88

556

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Località ove è stata svol ta l 'attività sovversiva

Anno

Data dcll' Ordirrnnza o dd .Decreto

San Pio delle Camere (L'Aquila)

1929

Ord.

8.6.1929

Pag ina

588

ELENCO DELLE 1i.l\.NSI0NI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZI, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S . Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta da ind ividui nati negli Abruzzi.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.l . ha prommcùtto l'accustt elencati solamen te nelle sentenze del T.S.D.S ..

vengono


INDICI

INDICI

MOLISE

U OMINI lvfansion i svolte (in ordine alfabetico)

Numero . delle persone

Nu mero della Se ntenn

Contadino

Pagina

Nel r929 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta nel Molise.

88

D O NNE ELENCO DE LLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL MOUSE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Nessuna

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

Nessuna sentenza è stata emessa dal T.S.D.S., dalla Commissione fstruttoria e dal Giudice Istruttore nei confronti di imputati nati nel Molise.

UOMINI Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

N umero delle persone

Contadino

Data dell 'Ordinanza o dd Decreto

Ord.

D O NNE Nessuna

8.6. (929

Pagina


INDICI

1;:,.in1c1

CAMPAl\lIA

PUGLIA

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nella Campania.

Località ove è sraca svolta l' attività sovversiva

An no

Bari

Nuinero della Sentenza

Pagina

43

393

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Anno

Numero della Sentenza

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Pagina

Sant'Angelo dei Lombardi e Lioni (Avellino) Napoli

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N .N .

Località ove è stata svoit3 l'attività sovversiva

An no

Massafra (Taranto) Franca villa Fontana (Brindisi) San Giovanni Rotondo (Foggia) San Severo - Cerignola (Foggia) Torremaggiore (Foggia) Sannicandro Garganico (Foggia)

1928 1928 x929 1929 1929 1929

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Numero della Sentenza

8 21 So Q1

; .)

93 93

Pagina

4 19 480 544 559 559 559

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N .N.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta eia individui nati in Campania.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitm·e duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. lw pronunciato l'ttcrnsa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T .S .D.S ..

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordi ne alfabetico)

Parroco

!'sumero

delle persone

Numero della Sen tenza

UOM I NI Pagina

l

DONNE

Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)

Numero

Numero

delle persone

della Semenza

Pagina

43

393

Barbiere

Casalinga DONNE

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di imputati nati in Campania.

Nessuna


INDICI

INDICI

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

BASILICATA

Per evitare duplicati, gli imputt1ti - per i quali lt1. C./. ha pronunciato L'accusa elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S ..

vengono

Nel 1929 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attivitĂ sovversiva svolta in Basilicata. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore Barbiere Calzolaio Contabile Contadino Contadino Disegnatore meccanico Falegname Negoziante

Numero persone

delle

I I

I

5 I

I l

Numero Semenza

della

93 8 93 93 93 2I 24 93 93

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN BASILICATA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Pagina

559 41 9 559 559 559 480 49° 559 559

A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad individui nati in Basilicata.

DONNE

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

Nessuna Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.!. /,a pronunciato l'accwa - vengono elencati solamente nelle .rentenze del T.S.D.S . .

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di imputati nati in Puglia. UOMINI

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

]\Tumcro

delle

persone

Numero dc Ila Sentenza

Pagina

Avvocato

DONNE N essuna

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di imputati nati in Basilicata.


I NDICI

I NDfCI

CA L ABRI A

SICILIA

I

I

Nel 1929 il T .S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sicilia .

A) Sentenze pronunciate dal T. S.D .S. Nel 1 92 9 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Calabria.

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONO STATI DENUN CIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVlT A' SOVVERSIVA

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva

Numero Anno

della Sentenza

Pagin a

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S .

Ardore (Reggio Calabria)

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

Nel 1929 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad individui nati in Sicilia.

N .N.

B) Senten.ze emesse dalla Commissione Istruttoria ELENCO DELLE MANSfONI SVOLTE DA COLORO CHE NATI IN CALABRIA, SONO STATI DENUNCIATI , ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Il T.S.D.S., la Commissione Istruttor1·a e 1·1 G··1·uc11·ce Istruttore non h anno emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in Calabria.

Per evitare duplicati, gli imputati - per i q!!ali la C.l. ha pr o1111ncia10 l'accusa - vengono elencati sola.mente nelle sentenze del T.S .D .S ..

UO\fINI Mansioni svolte (in ordine al fabetico)

N umero delle persone

Calzolaio

Nu mero della Senten7.a

Pagina

34

499

DONNE

Nessuna

Il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di im putati nati in Sicilia.


INDICI

INDICI

SARD E GNA

ESTERO

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.

Nel 192 9 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sardegna.

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attivirà sovversiva

Anno

Cagliari (carceri g iudiziarie)

Numero della Sentenza

Pagina

94

570

Località ove è stata svolta Anno l'attività sovversiva Regno serbo - croato - sloveno 1927 Mattuglie (Fiume, Jugoslavia) 1928 1928 Orano (Algeria) 1926 - 1927 - 1928 Nizza (Francia) 1926 - 1927 - 1928 Londra (Inghilterra) 1926 - r927 - 1928 Zurigo (Svizzera) Pisino-Vermo (Pola, Jugoslavia) 1929 1926-1927-1928-1929 Nizza-Parigi (Francia)

Numero ddla Semenza 14 3r 33 35

35 35 36

38

Pagina

143

276 280 290 290 290 314 343

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria

C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore

Località ove

è

stata svolta

L'attività sovversiva

N.N.

A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI

Numero delle persone

Elettricista

della Sentenza

Pagina

5 34

416 499

Corfù (Grecia) Buenos Aires (Argentina)

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA

Mansioni svolte (in ordine alfabetico)

Numero

Anno

Numero della Sentenza

Pagina

3

C) Provvedimenti emessz dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Fiume (Jugoslavia) Fontana del Conte (Fiume, Jugoslavia) Fiume (Jugos1wia)

Anno 1928

1929 1929

Data dcll'Ordinam:a o del Decreto Ord. 5.u929 )) ))

9.3.1929 22.6.1929

Pagina

579

583 59°

ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIA TI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. PER AVER SVOLTO, IN LOCALITA' STRANIERE O ITALIANE, ATTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI

DONNE

A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S. Nessuna UO M I N I

Nel 1929 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad individui nati in Sardegna.

Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore (Pola, Istria, Jugoslavia)

Numero persone

delle

5

Numero

della Sentenza

Pagina


654

IKDICI

Bracciante (Stupeto Linguente, Istria, Jugoslavia) Calzolaio (Rozzo d'Istria, Pola) Falegname (Rive dc Gier, Franeia) Falegname (Haojci, Zara, Jugoslavia) Giornalista (Londra, Inghilterra) Impiegato privato (Zara, Jugoslavia) T ipografo (Basilea, Svizzera) Verniciatore delle ferrovie (Bellinzona, Svizzera)

l

28 82

261 548

l

20

192

I

31 24

276 224

I

25 19

234 182

I

39

373

E) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE

I

I

DONNE

Nessuna

B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per e11i1arc duplicati, gli imputati -

per i quali la C.l. '1n prommciato l'accusa -

11c11gono

elencati solamente 11e!le semenze del 1'.S.D.S ..

U O MINI Mansioni ~volte (i n ord ine alfabetico)

Formaggiaio Slesia)

(Doussard,

:\"umero delle persone

Numero dell~ Scntenz~

Pag ina

Alta 71 DONNE

Nessuna

C)

Provvedimenti emem dal Giudice Istruttore U OMINI

:vl:1nsioni svolte (in ordi ne alfabetico)

Bracciante Contadino Contad ino

N umero del le persone

Data c.lcll 'Ordinanza o ciel Decreto

I

Orci.

I

))

I

))

DO NNE

Nessuna

22.6.1929 5.1. 1 92 9 9.3.r929

Pagina

Adam Angelo, 591 . Agosti Giuseppe, 282, 23s. Alberini Maria, 424. Alessanclri Guido, 93, 121 . Allori Luigi, 35i. Amadeo Cesare, 168, 182. Amoretti Giuseppe, 473. Andolfi Michelangelo, 80, 101. Andreoni Luigi, 351. Andrioli Angelo, 90. Antichi Francesco, 42, 73. Arioli Ercole, 168, 182. Arisi Francesco, 282. Arstani Amedeo, 379. Arstani Paolino, 379, 381. Asara Romeo, 365. Atti Fausto, 379. Autclitano Francesco, 403. Bacchiaz Vittorio, 311, 314. Bacci Michele, 78, 106. Bagnoli Remo, 150. Bajt Giusto, 261. Balbiani Emilio, 150. Baldeschi Domenico, 517. Baldeschi Zeno, 517. Bald ini Serafino, 42. Balducci Dario, 517. Balletti Umberto, 150. Baraldi Primo, 160. Barbano Luigi, 241. Barbon Gildo, 78, 106. Baricchi \\'alter, 150. Barile )J'icolò, 42. Baroni Nello, 91 . Bartolucci Ferruccio, 517. Battistella Giovanni, 42. Battistic Milano, 261. Bazzarilli Leonardo, 42. Bazzurro Tommaso, 42, 73. Bella Salvatore, 52 r.

Bcllaz Giuseppe, 31r. Beltrametti Giuseppe, 474. Beoard Ernesto, 550. Benazzi Mario, 91 . Benedetti Pietro, 224. Benoldi Guido, 163. Benzi Pietro, 42. Bergamini Egisto, 150. Bergamini Giovanni, 379. Bernardi Ermenegildo, 78. Berretta Aldo, 150. Bertinelli Italo, 150. Besana Angelo, 42. Bettini Bruno, 9r. Biagiotti Alfredo, 42. Biancat Luigi, 552. Bianchin i Severino, 42, 73· Biancolillo Savino, 559· Bibbi Gino, 365. Bietolini Anna, 571. Bietolini Antonio, 57r. l3ignamini E nzo, 274Binaschi Primo, 282. Bisagno Pietro, 42, 63. Biscardo Umberto, 365, 373· Biscussi Egidio, 42. Biscussi Francesco, 42. Boccalari Antimo, 424, 444, 451, 452,

453· Boccalatte Anacleto, 42, 63. Bacchi Giuseppe, 150. Bodini Luigi, 282. Boero Antonio, 42. Boldori Rinaldo, 282, 285. Bolognesi Arturo, 160. Bonacci Santi, 42, 73· Bonati Bonfiglio, 150. Boncui Luigi, 9r. Bontemps Umberto, 424. Bortolami G iuseppe, 241.


INDICI

Bosi Gottardo, 424, 450, 463. Bozzi Gino, 205. Bracco Roberto, 351. Bregant Luigi, 258. Bricca Achille, 517. Brun Aurelio, 24r. Bruna Caterina, 33r. Bruneri Oreste, 424, 444, 455. Bruzone Giacomo, 42. Buffa Giuseppe, 323. Bugatti Armando, 42. Burani Virginio, 163. Cacciavillani Adelmo, 163. Cagliati Giovanni, 473. Calafati Giuseppe, 419. Calosi Primo, 205. Caminata Giovanni, 425, 450, 463. Capanni Alberto, 234. Capra Attilio, 198. Capra Elsa, 473. Caraffa Giuseppe, 150. Carchesio Annita, 513. Cartagenova Pietro, 42. Casagrande Guglielmo, 387. Casaro Giuseppe, 323. Cassone Carlo, 39. Castellani Armando, 205. Cattaneo Carlo, 135. Cattaneo E nrico, 323. Cavallari Ubaldo, 42. Cavallazzi Ercole, 93, 12r. Cavallini Orlando, 42. Cavestro Adriano, r54. Cenzato Telesforo, 80. Cernivani Vittorio, 80. Ceron Antonio, 23 4. Cerpolini Giuseppe, 517. Cetica Napoleone, 522. Cherbavaz Rodolfo, 548. Chierichetti Giuseppe, 168, r82. Ciampi Girolamo, 43 . Ciancaruso Ni.cola, 581. Ciardelli Renato, 42. Cibic Francesco, 409. Cigarini Renato, 154. Cimoso Guglielmo; 365, 373. Civalleri Biagio, 33r. Coccio Giuseppe, 586. Coda Spirito, 43, 53, 56. Cok Stanislao, 143. Colombo Filippo, 424.

INDICI

Conca Angelo, r98. Conca Aurelio, 284. Conca Ottorino, 284. Copelli Eugenio, 164. Corbelli Ernesto, 150. Costa Giuseppe, 379. Costa Pietro, 365, 373. Covi Giovanni, 276. Crema Antonio, 163. Cremonini Adelmo, 9r. Cristi Cesare, 395. Cristofani Girolamo, 43. Crivello Gaspare, 586. Curti Ercole, 163. Curti Orfeo, 395. Daldello Amilcare, 233. Daldello Carlo, 224. Dalla Zuana Antonio, 33 r. Dall'Orto Bartolomeo, 586. Danzero Celso, 586. Danzero Genoveffa, 586. Danzero Paolo, 586. Delle Piane Arturo, 43, 73. Del Monte Luigi, 43. Delmonte Primo, 160. De Poli Antonietta, 39. Desaler Giovanni, 540. D'Este Giovanni, 78, 106. De Vito Felice, 559. Didonato Antonio, 559. Di Michele Alfonso, 556. Di Prete Spartaco, 43. Di Vittorio Giuseppe, 473. Donà Fiorello, 241. Doria Giuseppe, 559. Draghetti Gina, 91. Drassich Carlo, 261. Drole Francesco, 527, 53r. Ducci Ulisse, 351 . Dughier Mario, 78. Fabbi Giuseppe, 150. Fabian Luigia, 421. Fabian Pietro, 261. Falchin.i Gino, 214. Falzoni Sostegno, 9r. Fantazzini Sirro, 91 . Fassetta Carlo, 224. Fedeli Armando, 323. Felluga Umberto, 238. Ferrara Michele, 559.

Ferrari Angelo, 379. Ferrari Antonio, 379. Ferrari Eduardo, 379. Ferrari Filiberto, 379, 381. Ferrari Giuseppe, 150. Ferrari Rinaldo, 379. Ferrarini Marusco, 160. Festa Antonino, 559. Fierabracci Fosio, 43, 73· Fontana Aldo, 150. · F ontana Antonio, 584. Fontana Aurelio, 78, ro6. Fontana Ettore, 150. Forlani Mario, 91. Franceschini Ettore, 584. Franceschini Giuseppe, 584. Francia Vittorio, 554. Frascari Luigi, 141. Frosi Maddalena, 473. Frucco Vittorio, 224. Furlan Alessandro, 527. Furlotti Remo, 150. Gaggero Giovanni Battista, 43. Gagliati Giovanni, 473. Galanti Francesco, 9r. Galdesi Alfredo, 154, 158. Galletta Giuseppe, 78, ro6. Gambetti Angelo, 163. Ganassi Adolfo, 150. Gandolfi Attilio, 282. Gandolfì Lino, 43, 53, 56. Gatti Giovanni, 323. Gavagnin Armando, 224. Gazzoni Alfredo, 43. Ghicletti Vittorio, 190, 192. Ghirarcluzzi Alfredo, 150. Ghiringhelli Angelo, 424. Giaccaglia Aldo, 91. Giaccaglia Lea, 91, 190, 192. Giani Carlo, 424. Giannocti Antonio, 387, 389. Giannotti Giuseppe, 387. Giannotti Renato, 387. Gianò Luigi, 323. Gianquinto Giovan Battista, 224. Giosa Pietro, 584. Giovannetti Nazzareno, 508. G iovann.ini Silvestro, 150. Giovetti Gino, 474, 477· Girardi Epeo, 151.

42*. - U.S.

Giuffredi Oreste, 151. G nudi Ennio, 473. Golob Francesco, 527, 531. Gombac Giovanni, 545. Gombac Giuseppe, 545 · Gombia Attilio, 43, 53, 56. Gorreri Ennio, 163. Gortan Vitale, 3n, 314. Gortan Vladimiro, 3 rr, 3 r4. Grandi Armando, 93, 121. Grandi F rancesco, 425. Grassi Giuseppe, 586. Grassi Luigi, 331. Grassi Vittorio, 198. Grcatti Virgilio, 512. Grieco Ruggero, 473. Gruclen Giovanni, 409. Guadagnini Domenico, 365 . Gualano Vincenzo, 559. Gualcli Francesco, 233. Gualla Ines, 473. Guenno Felice, 331. Guerrato Giacomo, 80, ror. Gucrri Alfieri, 135. Guerrini Arnaldo, 280. Guidetti Ugo, 43. G uidi Giovanni, 43, 53, 56. Hofmaier Emilio, 166, 168, 182. Hrescak Dusan, 248. Hrescak Milan, 248. Hrovatin Giovanni, 593· Hvalic Luigi, 248. Iardas Giuseppe, 579. Ielencic Ignazio, 527. Ilariuzzi Umberto, 151. Ingegni Claudio, 517. Ionna Guglielmo, 473. lotti Aldo, 163. Kcmperle Leopoldo, 471. Kenda G iuseppe, 266. Ke nda Massimiliano, 527. Klcde Sebastiano, 266. Kokalj Giovanni, 261. Kokalj Valentino, 261. Kovacic Luigi, 266. Kovi Giovanni, 276. Krasna Vittorio, 248, 527. Kristiancic Giuseppe, 266.


INDICI

Ladavaz Dussan, 3u, 314. Ladavaz Luigi, 3u, 3r4. Lango Agostino, 248. Lapiccirella Salvatore, 559. Lari Pietro, 2r4. Lasagni Eugenio, r5r. Laurencich Bianca, 473. Legati G ioacchino, 551. Lconetti Alfonso, 474. Linari Antonio, 43. Linassi Luigi, 233. Lini Pietro, 284. Lionello Emilio, 78, ro6. Lodi Elio, 284. Lodovichetti Augusto, 424, 444, 455. Lorenzani Pietro, 392. Losi Guido, 154. Lucarelli Alessandro, 43, 53, 56. Luciani Angelo, 508. Lunedei Torq uato, 351. Luppi Mario, 379. Lusenti Camillo, 154. Luzi Luigi, 543. Macchia Umberto, 91. Macchiavello Pietro, 43. Macciò Mario, 43, 73. Maestrello Felice, 78. Maganza A ndrea, 473 . Malfcrthciner Michele, 540. Maltese Edilio, 43, 63. Mandosino Eusebio, 33r. Mangini Maurizio, 43. Mantovani Carlo, 4."3· Marabotti Ernesto, 282. Marassini Albino, 43. Marasso Lazzaro, 43. Marazzi G iuseppe, 473. Marchesi Ferruccio, 9c Marchig Luigi, 248. Marchisio Alindo, 586. Marconcini G iuseppe, 80, ror. Maresta Ercole, 323. Marocchi Maria, 9r. Maroldi Carlo, 80. Marsala G iuseppe, 43. Martelanc Vladimiro, 409. Martelanz Wladimiro, 474. Martini Mario, 135.

INDICI

Marus Giusep1,i, 224. Marvin Albin6, 26r. Marzocchi Enrico, 379, 381. Massetti Benigno, 43, 53, 56. Massi G ustavo, 496. Mastrodonato Severo, 559. Mattiazzi Eugenio, 78, 106. Mazzali Primo, 163. Mazzarelli Pellegrino Giuseppe, 490· Mazzeri Bruno, 78, ro6. Mazzolari Maria, 284. Mazzotti G ilberto, 280. Mci Augusto, 524. Menon Ermenegildo, 584. Mezzano Eliseo (r), 43. Mezzano Giovan Battista (1), 278. Milanesi Antonio, 135. Monfrini Bruno, 198. Montanari Gaetano, 557. Montanari Secondo, 9r. Montrucchio Giovanni, 323. Morando G iuseppe, 43. Morando Luigi, 43. Moriggi Elio G iacomo, 538. Morini Arnaldo, 151. Mosna Rinaldo, 486. Mucci Salvatore, 387. Mugnaini Gino, 205. Musiani Oreste, 93, 1 2r. Nardo Cesare, 241. Nasci Alberto, 91. Negrini Medardo, 9t. Neri Mario, 586. Noci Lelio, 43. Nocivelli Ernesto, 282, 285. Nora Giosuè, 33r. Obersnel Federico, 545. Oggioni Francesco, 424, 444, 455. Olbi Amedeo, 233. Olivieri Antonio, 58r . Olivieri Pietro, 15 1·. Orel Giuseppe, 238. Orlandi Aldo, 151. Orlandini Ivo, 584. Ormea Germano, 43. Orrù Francesco, 43.

(r) Trattasi della stessa perso na , poiché il nome completo è Giovanni Battis ta Eliseo.

Pacenti Ugo, 2.t4. Paclovan Rodolfo, 416. Pagani Brenno, r51. Pagliard ini Rodolfo, 517. Pagliari Mario, 154. Paini G iuseppe, 151. Palumbo Gennaro, 488. Panicelli Filippo, 509. Paoli Nicola, 24r. Parenti Alberto, 9r . Parigi Primo, 43. Pasetti Luigi, 233. Pasquini Armando, 91 . Passalacqua Paolo, 44. Passoni Mario, 586. Pavanello Rolando, 78. Paveri Luigi, 4,4, Pavesi Giu~eppe, 473· Pedemonte Silvio, 44, 63. Peclroni Pietro, 282, 285. Pcllcgrinotti Ettore, 224. Penco Vittorio, 44. Peragallo Angelo, 4,. Pcrco Lodovico, 266. Peretti G iuseppe, 365, 373· Pergetti Fiero, 16o. Peric Carlo, 266. Pertini Alessandro, 332, 343, 351. Perucchini Giuseppe, 93 . Pezzati Luigi, 205. Piccinetti Bruno, 78. Picollo Carlo, 43, 63, 70. Pieragostini Raffaele, 43, 63. P ilati Armando, 395 . Pinterpe Emidio, 588. Piovani Eniico, 14r. Pirrone Antonio, 503. Piu Antonio, 43, 63. Piu Giuseppe, 44. Pizzorni Pietro, 151. Platone Felice, 473. Poclbersic Daniele, 596. Podbersic Ferdinando, 596. Polianscek Antonio, 471. Polizzi Remo, 154. Pompili Quinto, 198. Porcari Luigi, 93, J28. Porro Antonio, r35. Porrone Innocenzo, 586. Porta Giuseppe, 424, 444, 455· Pozzi Alcide, 154.

42. - U.S.

Pozzi Guerri no, r5r. Prampolini Marino, 163. Prandi Antonio, 160. Premoli Battista, 141 . Prestandrea Antonio, 499. Priano Enrico, 43. Pusnar Roberto, 266. Putinati Otello, 93, 1 2 1. Querzè Alfredo, 93,

r21.

Ragazzi Bindo, 190, 192. Rainone Pasquale, 387. Ramairone Giovanni, 44. Ramponi Angelo, 141. Ravazzoli Paolo, 473. Ravera Ca milla, 474. Ravera Cesare, 474. Ravina Giuseppe, 586. Reboso Luigi, 44. Reclaelli Emilio, 14 r. Rejec Alberto, 527. Ribiscini Secondo, 517. Ricorda Giuseppe, 44. Rigacci Cesare, 214. Rigamonti F erruccio, 93, 128, 133. Rissotto Angelo, 44. Rittà Domenico, 586. Rivalta Dubleto, 9r. l{ivanera Egidio, 44. Roberto Riccardo, 586. Rognoni A ngelo, 365, 373· Roic Pietro, 421. Rojic Ernesto, 471. Rosati Icilio, 494. Rosenstock Ugo, 234. Rossetti Emilio, 78. Rossi Cesare, 290. Rossi Orazio, 151. Rossi Tranquillo, 135. Rotondi P ietro, 93, r28. Saba Antonio, 570. Sabee F rancesco, 583. Saccenti Dino, 135. Sala Angelo, 379, 381 . Sabano Gregorio, 586. Salvaterra Ulisse, 425, 450, 463. Salvetti Gino, 44, 63. Sangiorgio Mario, 198. Sa11guinetti An na Maria, 553·


660 Saragat Giuseppe, 351. Sarchi Giuseppe, .c,2~, 444, ¡155¡ Sarti Rodolfo, 135. Sartorati Girolamo, 211 . Sassano Tommaso, 544. Savi A ldo, 15r. Scarafoni F rancesco, 574. Scaraonati Silvio, 44. Scardigli Orfeo, 214. Scadato Salvatore, 559. Scarpone Paolo, 331. Scarselli Ines, 387. Scodellaro Luigi, 224. Scorticati Amedeo, 160. Secchia Pietro, 44, 53, 473. Selvini Giulio, 80, u7, 331. Semic Goffredo, 545 . Serafini Michele, 387. SerughelJi Attilio, 44Sfiligoj Leopoldo, 266. Silone Ignazio, 449. Sirica Alfredo, 591. Sivero G iovanni Battista, 44, 63, 70. Skamperle Andrea, 593. Skerjanc Luigi, 593. Soldani Antonio, 397. Soleri Marcello, 586. Soncini Emilio, 44. Sozzi Gastone, 473. Spacal Giuseppe, 5g6. Spangher Bruno, 26r. Spinesi Vasco, 44. Spini Gaetano, 135. Sportiello Nicola, 581. Stagnini A ntonio, 151. Stanic Luigi, 471. Stopparelli Battista, 154. Stranic Francesco, 311. Strukelj Lodovico, 471. Sturm Ignazio, 527, 531. Suquet Luigi, 331. Tacldei Paolo, 214. Tasca Giovanni, 473. Tenze Ferdinando, 238. Tepasso Giovanni, 190, 192. Tercic Giuseppe, 594. Terragnoli Carlo, 44, 63. Testa Giuseppe, 424, 444, 451, 455. Tiberini G iuseppe, 574. Timoni Raimondo, 44-

l:-JDICI

Tirclli Parj,ele: 160. Tocci Alberico, 536. Togliatti Palmiro, 474. T.orka r A ngelo, 527Torkar Giulio, 527. Tortora Pasquale, 393. Tota Vincenzo, 559. T ranquilli Romolo, 424, 447, 467. T ranquilli Secondino, 424, 447, 474. Traverso Antonio, 44. Tresso Pietro, 474. Trombetti Gustavo, 92. Turrisi Tommaso, 480.

F) IN DICE DELLE PERSONE MENZIONATE N ELLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL T.S.D.S. E NEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Ulissi Mario, 44Ulissi Virgilio, 44Ussai Teodoro, 259, 266. Vaccari Paolo, 92. Vacchieri Ettore, 424, 444, 455. Vaia Alessandro, 44, 53, 56. Valisari Gildo, 241. Vallebella Paolo, 44. Varani N ino, 92. Venturi Antonio, 15r. Vezzosi Paolo, 214. Viana Iside, 44, 53, 56. Villa Ermenegilda, 365. Villa Mario, 141 . Vivoda Daniele, 31 I. Vologni Aurelio, 15r. Vota Antonio, 44, 53, 56, 473. Vulich Giuseppe, 590. Woditzka Giovanni, 234. Zaccarini Angelo, 163. Zaccherini Giovanna, 93, 121. Zaglio Giuseppe, 282. Zamboni Amato, 92. Zanardi Alberto, 92. Zanarini F ioravante, 93. Zanasi Marcello, 92. Zanichelli A ntonio, 514. Zanotto Riccardo, 79, r.r7. Zanotto Vincenzo, 234. Zavatti Attilio, 282. Zecchinato Luigi, 584. Zerbecto Giovan Battista, 241. Zolia G iuseppina, 168, 182. Zorzetti Cesare, 78.

ABBREVIAZIONI

v. T .S.D.S.

= vedi = Tribunale

Speciale per la difesa dello Stato

Prov.

= Commissione Istruttoria = Giudice Istruttore = Provvedimento

Sent.

= Sentenza

Orci.

= Ord inanza

C.I. G.I.

Agostini (v. Sent. n. 77 cleJJa C.I.), 541. Alberti (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Allegato Luigi (v. Sent. n. 93 della C:.I.), 56o. Amantini Enea (v. Sent. n. 50 cleJia C.I.), 519. Amore (v. Sent. n. 41 del T.S.D.S.), 390. Anclreoni Carlo (v. Seot. n. 38 ciel T.S.D.S.), 360. Andreoni Giacomo (v. Sent. n. 38 del T .S.D.S.), 360. Andreoni Isabella (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 361. Angelicchio (v. Sent. n . 7 ciel T.S.D.S.), 110. Arena Luigi (v. Sent. n. 37 del T.S.D.S.), 326. Azzarita Vincenzo (v. Sent. n . 38 ciel T.S.D.S.), 35r. Balestrieri (v. Sent. n . IO della C.I.), 430. Ballerin (v. Sent. n . 36 del T.S.D.S.), 315. Balsamo Vincenzo (v. Scnt. n. 38 del T.S.D.S.), 348. Barbieri Emilio (v. Sene. n. 40 del T.S.D.S.), 382. Barna (v. Scnt. n . 38 del T.S.D.S.), 364. Bc1lachioma Zaira (v. Scnt. n. 95 deila C.!.), 571.


662

INDICI

1:-IOIC!

Belloni (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Benedetti Tommaso (v. Sent. n. 50 della C.I.), 519. Benedetti Zeno (v. Sene. n. 50 della e.I.), 519. Benni (v. Sene. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Beretta Giuseppe (v. Sent. n. 87 <leìla e.I.), 555. Bergamini (v. Sent. n. I della e.I.), 405. Bergamo (v. Sene. n. 24 <lei T.S.D.S.), 225. Bianchi (v. Sent. n. 36 del T.S.D.S.) ( 1931), 455. Bianchini (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Blasizza (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 269. Borletti (v. Sene. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Borsari Giovanni (v. Sent. n. 92 della e.I.), 557. Bozzi Carlo (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 29r. Bracie Roberto (v. Senr. n. 14 del T.S.D.S.), 144. Braicovich Matteo (v. Sent. n. 36 del T .S.D.S.), 3 r4. Brambilla (v. Sent. n. ro della e.I.), 438. Brancatisano Aurelio (v. Sene. n. r della C.I.), 405. Buozzi (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 352. Burghcn Maria (v. Sent. n. 3 clel!a C.!.), 4T3. Busca Antonio (v. Sent. n. 10 della e .I.), 433. Cadecaso Fernando (v. Sent. n. 22 del T.S.D.S.), 206. Caldcraro Vittorio (v. Sent. n. 35 della C.1.), 506. ea!iddi Domenico (v. Sene. n. 93 della C.I.), 564. Calvi (v. Sent. n. 3 della C.1.), 413. Calzolari Giuseppe (v. Sent. n. 40 del T.S.D.S.), 382. eamarda Giuseppe (v. Sent. n. 42 della C.I.), 510. eamelonga (v. Sene. n. 93 dellfl C. 1.), 560. Cammarota (v. Sent. n. 22 del T.S.D.S.), 207. Cantinelli (v. Sene. n. 38 del T.S.D.S.), 354. eappai (v. Sent. n. 41 del T.S.D.S.), 390. earmellino Rodolfo (v. Scnt. n. 92 della C.l.), 557. Catanzaro F rancesco (v. Sent. n. 21 della C.I.), 48r. Cavenazzo Giuseppina (v. SenL. n. 227, 228 e 229 delb C.I.). 85. Caviglia (v. Sene. n. 77 della C.I.), 54r. Cerkvenik Giuseppe (v. Sent. n. 81 della C.I.), 545. Chiappe (v . Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 293. Chinè Domenico (v. Sent. n. I della C.I.), 407. Chinese Anna (v. Orci . del G.I. 10.12.1929), 5g6. Chiofalo (v. Sent. n. 35 della C.!.), 504. Cia11ni (v. Se11t. n. 33 della C.1.), 496. Cicala Leonardo (v. Sene. n. 93 della C.I.), 561. Cicconi (v. Sent. n. r della C.I.), 405. Cinquepalmi Nicola (v. Sent. n. 93 della C.I.), 561. Cocch ia (v. Sent. n. 76 della e.I.), 366. Coico Nicola (v. Sent. n. 93 clclb C.I.), 561. Cok Andrea (v. Sent. n. 3 della C.I.), 413 . Cok Giovanni Stefano (v. Sene. n. 14 del T.S.D.S.), 146. Colombo Bruno (v. Scnt. n. 76 della e .I.), 37r . Colonna (v. Sent. 11. 35 del T.S.D.S.), 29 1. Comito Grazia (v. Scnt. n. 35 della C.I.), 505.

Crespino Giuseppe (v. Se11t. 11. 22 del T.S.D.S.), 206. Cruciani (v. Sem. n. 57 della e.I.), 525. Dall'Oppio (v. Sent. n. 76 della e.I.), 367. Damilano (v. Orci . ciel G.I. ro.12.1929), 597· Dattilo Domenico (v. Sent. n. r della C.I.), 407. De Ambris Amilcare (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 293. De Angelis Bruno (v. Sent. n. 1 della e .I.), 406. De Angelis (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 269. Delicato Francesco (v. Sene. n. 1 della C.I.), 407. Della Seta Davide (v. Sent. n. 42 della e .I.), 510. Della Vedova Michele (v. Senl. n. 10 della C.I.), 433. Delle Fave Raffaele (v. Sent. n. 91 e 93 della C.l.), 56r. Demitry Ernesto (v. Sent. n. 87 della C.I.), 554Dente Francesco (v. Sent. n. 49 della e .I.), 515. Di Castri (v. Sene. n. 21 della e.I.), 482. Di Giorgio (v. Sent. n. 35 della C.1.), 504 . Donati Giuseppe (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 293. Dore Tommaso (v. Sent. n. 87 della C.l.), 554· Dertelli (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S.), 103. Dragno Angelo (v. Sene. n. 35 della C.I.), 506. Epifan i (v. Sent. n. 21 della C.l.), 483. Fabbruzzo (v. Sent. n. 3 della C.I.), 410. Fagà (v. Sent. n. 35 della C.I.), 504. Fasciolo Benedetto (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 29r. Fauda (v. Sent. n. 37 del T.S.D.S.), 325 . Fedeli Giustino (v. Sent. n. 95 della C.I.), 572. Felizioli Massimiliano (v. Sent. n. 57 della C.1.), 525. Ferrara Maria (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 359· Ferrero Salvatore (v. Sent. n. I della e .I.), 405. Ferri (v. Sene. n. 41 del T.S.D.S.), 390· Ferulli Domenico (v. Sent. n. 93 della C.1.), 561 . Fontanot (v. Sene. n. 3 della C.l.), 413. Foti Ferdinando (v. Sent. n. 1 della C.I.), 407. Francazio Felice (v. Sent. n. 93 della C.I.), 561. Frascà Ines (v. Se11t. 11. 1 della C.I.), 407. Gagliardi (v. Sent. n. 38 del T .S.D.S.), 355· Gagliardi Antonio (v. Sent. n. 76 della C.!.), 367. Gagliardi Rosalia (v. Sent. n. 76 della e.I .), 367. Galanti (v. Sent. n. 3 della C.I.), 413. Galletto Benvenuto (v. Sent. n. 10 della C.I.), 428. Galliano (v. Sent. n. 21 della C.T.), 483. Gallucci Alessandro (v. Sene. n. 1 della C.I.), 404. Gardella (v. Sent. n. IO della e .I.), 437· Gargano (v. Sent. Il. 2I della e .I.), 483. Gasparini don Giuseppe (v. Sent. n. 50 della C.I.), 519. Gazzci (v. Sent. n. 38 ciel T.S.D.S.), 355 · Gennaro Natale (v. Sent. n. 87 della C.I.), 555·

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INDICI

Gentile Arcangelo (v. Sent. n. 35 della e.I.), 506. Gentile Gaetano ( v. Sent. n . 35 della e. I.), 506. Giampieri (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 353. Giampino Giuseppe (v. Sent. n. 35 della C.I.), 506. Giannini Massimo Severo (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 351. Giannone (v. Sent. n . 38 del T.S.D.S.), 354. Giolitti Giovanni (v. Sent. n. 35 elci T.S.D.S.), 294, 25)6. G iordano Filippo (v. Sent. n. 1 della e.I.), 407. Giovannetti Ildebrando (v. Sent. n. 76 della e.I.), 368. Giretto Francesco (v. Sent. n. 81 della C. 1.), 546. Giuliani Francesco (v. Scnt. n. 93 della C.I.), 56r. Gliozzi Francesco Saverio (v. Sent. n. 1 della e.I.), 405 . Gliozzi Giovanni Battista (v. Sent. n . 1 della e.I.), 407. Gliozzi Giuseppe (v. Sent. n. 1 della e.I.), 407. Gliozzi Napoleone (v. Sent. n. r della C.l.), 404. Grillenzoni (v. Sent. n. 40 del T.S.D .S.), 382. Grosso (v. Sent. n. 76 della e.I.), 368. Guazzeri (v. Scnt. n . 227 della e.I.), 83. Guazzeri Serafino (v. Sent. n. 7 del T.S.D.S.), 108. Ingrassia (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 354 · Tsgrò Michele (v. Sent. n. 35 ciel T.S.D .S.), 302. Kapelì G iovanna (v. Sent. n. 3 della C.I.), 413. Koflcr Willi (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 359. Kogei Vittorio (v. Sent. n. 27 del T.S.D.S.), 249. Kranic Francesco ( v. Sent. n. 81 della e.I.), 545. Kucck Giuseppe (v. Scnt. n. 27 del T.S.D.S.), 251. Laghczza (v. Sent. n. 21 della e. I.), 482. Lauriola Matteo (v. Sent. n. 93 della C.l.), 561. L 'Eltore (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 353. Lettieri (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 354. Lido Ernesto (v. Sent. n. r della e .I.), 405. Luni (v. Sent. n. 77 della C.I.), 541. Maffei Carlo (v. Sent. n. 87 della e .I.), 555. Maggese Lucia (v. Sent. n. 93 della e .I.), 561. Mangano Arturo (v. Sent. n . 1 della e.I.), 405. Marceca Giovanni (v. Sent. n. 35 della C.I.), 506. Marcich (v. Sent. 11. 3 della e .I.), 413. Marega (v. Sent. n . 29 del T .S.D.S.), 269. Marimich Giovanni (v. Ord. del G .I. 9.3.1929), 583. Mattei (v. Scnt. n. 4r del T.S.D.S.), 390. Matteotti Giacomo (v. Sent. n. 35 ciel T.S.D.S.), 294. Mauro Raffaele (v. Senl. n. 21 della e.I.), 480. Mazzi (v. Sent. n. 35 cJel T.S.D.S.), 292. Mercurio Alberto (v. Senr. n. 1 della C.l.), 404. Miccichè (v. Scnt. 11. ,o della C.l.), 430. Milano (v. Sent. n. 6 del T .S.D.S.), 103.

I NDICI

/

, )

Mina (v. Sent. n. 38 àcl T.S.D.S.), 355. Misuraca Arcangelo (v. Sent. n. 35 della C.!.), 506. Modiglian i (v . Sent. n. 35 ciel T.S.D.S.), 296. Monteleone (v. Se11t. n. 24 del T.S.D.S.), 227. Morello Alfredo (v. Sent. n. 35 della C.I.), 503. Morgagni (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 29fi. Moscarelli Vincenzo (v. Sent. n. 93 della C.!.), 561. Musatti (v. Sent. n . 38 del T.S.D.S.), 359. Mussini Guglielmo (v. Sent. n. 49 della C.I.), 514. Nanut Antonio (v. Orci . ciel G .T. 10.12.1929), 596. N'ava (v. Sent. n. 10 della e.I.), 438. Nenni Pietro (v. Sent. n. 38 del T .S.D.S.), 352. Nitti Francesco Saverio (v. Sent. n. 35 ciel T.S.D.S.), 293, 296. Nocera Matteo (v. Sent. n. 93 della C.I.), 564. Nocera Vincenzo (v. Sent. n. 9~ della e.I.), 561. Novati (v. Sent. n . 25 cJd T.S.D.S.), 236. Novello (v. Sent. n. 12 del T.S.D.S.), 137. Nudi (v. Sent. n. 34 del T.S.D.S.), 286. Oclero (v. Scnt. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Olivetti (v . Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Orlando Vittorio Emanuele (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.). 29~. Pagan Ione (v. Scnt. n. 7 del T.S.D.S.), ro9. Palazzi (v. Sent. n. 76 della e.I.), 366. Palazzi (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S.), 103. Palumbo (v. Sene. n. 27 del T.S.D .S.), 254, 269. Panctta Michele (v. Sent. n. r della C.I.), 405 . Pantano (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 351. Pasquinelli Angelo (v. Sent. n. 38 del T.S.D .S.), 3~5. Paulova Nella (v. Sc::nt. n. 35 del T.S.D .S.), 293. Pedrazzini (v. Sent. n. 19 della e .I.), Ii7. Pellegrini (v. Sent. n . 76 della e .I.), 371. Peragallo (v. Sent. n . 5 della C.I.), 417. Pcrathoner (v . Sent. n. 38 del T.S.D .S.), 353. Pcrtot (v. Sent. n. 3 della C.!.), 4rr. Perugini (v. Sent. n. 41 del T.S.D.S.), 390. Peschiera (v. Sent. n. ro della C.I.), 437. Petronelli Cosimo (v. Sent. n. 2r della C. l.), 481. Petruzzelli Nicola (v. Sent. n. 27 del T.S.D.S.), 250. Pioli (v. Sent. n. 41 del T.S.D.S.), 390· Pizzonc (v. Sene. n. 3 della e.I.), "',13. Poincaré (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 295 . Polonio (v. Sene. n. 3 della e.I.), 4ro. Porro Nicola (v. Sent. n. 93 della C.I.), 56r. Portiglione (v. Sent. n. 35 del T.S.D .S.), 296. Prampolini (v. Sent. n. 49 della e .I.), 515 . Preci Paolo (v. Sent. n. 40 del T.S.D.S.), 382. Punturieri Bruno (v. Sent. n. 1 della C.I.), 407.

66 5


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INDICI

1:-IDICI

Urgese Cosimo (v. Sent. n. 21 della e.I.), 482. Urgese Giuseppe (v. Sent. n. 21 della C.!.), 482. Urizio Bruno (v. Ord. del G.l. 10.12.1929), 594·

Radic Stefano (v. Ord. del G.I. 5.u929), 579. Ragni (v. Sent. n. 76 della e.I.), 367. Raudino (v. Sent. n. 7 del T.S.D.S.), 111. Recchioni (v. Sent. n. 4r del T.S.D .S.), 390. Regent Francesco (v. Sent. n. 3 della C.I.), 41r. Rini Salvatore (v. Scnt. n. 10 della e .I.), 430. Ritossa (v. Sene. n. 36 del T.S.D.S.), 317. Rizzo Massimo (v. Sent. n. 93 della e .I.), 564. Rocca Massimo (v. Sent. n. 35 del T .S.D.S.), 291. Rodizza Paola (v. Sent. n. 3 della e .I.), 41 2. Romita (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 353. Roselli (v. Sent. n. 22 del T.S.D.S.), 207. Rossi Orazio (v. Sent. n. 50 della C.I.), 519. Rotta Giovanni (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 352. Roveda (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 356. Rovesato Amel ia (v. Sent. n. 76 della e.I.), 366.

Valardi (v. Sent. n. 3 della e .I.), 412. Valentinuzzi Girolamo (v. Sent. n. 8r della C.I.), 546. Vasco (v. Sent. n. 22 della e .I.), 486. Vassalli Giuliano (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 351 . Veglia Michele (v. Sent. n. 76 della e.I.), 368. Velti (v. Sent. n. 19 della C.L e Sent. n. 19 del T .S.D.S.), 182. Vcntin Teo (v. Sent. n. 27 del T .S.D.S.), 249. Venturelli (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S.), 103. Vergnano Umberto (v. Sent. n. 87 della C.I.), 555. Vernoch (v. Sent. n. 36 del T.S.D.S.), 317. Volta (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 292. Zaghi (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 354. Zappavigna Carlo (v. Sent. n. l della C.I.), 405. Zavertanich Mario (v. Ord. del G.I. 10.12.1929), 597. Zignan Giuseppina (v. Sent. n. 3 della e.I.), 413. Zingarini Gennaro (v. Sene. n. 42 della C.I.), 509. Zingarini Tullio (v. Sent. n. 42 della C.I.), 509. Zorzi Felice (v. Sent. n. 27 del T.S.D.S.), 254.

Sacchi Ambrogio (v. Sent. n. 1.1 del T.S.D.S.), 145. Salanclra Antonio (v . Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 294. Salinotti (v. Sent. n. 8 del T.S.D.S.), 118. Salvemini Gaetano (v. Sent. n. 35 del T.S.D .S.), 293. Scarlato Luigi (v. Sene. n. 93 della e .I.), 561 . Scavo Pasquale (v. Sene. n. 33 della C.I.), 506. Scherbitz (v. Sene. 11. 3 della C.T.), 4u . Schiuma Franca (v. Sent. n. 21 della C.I.), 481 . Schlechter Carlo (v. Or<l. del G.I. 6.3.1929), 58r. Scianamè Carlo (v. Sent. n. 93 della e .I.), 564. Sementino Soccorsa (v. Sent. n. 93 della e .I.), 56r. Serbolonghi (v. Sent. n. 35 del T .S.D.S.), 292. Sinigaglia Alessandro (v. Sent. n. 22 del T.S.D.S.), 206. Sirch (v. Sent. n. 29 del T .S.D.S.), 269. Sorace Moresca Umberto (v. Sent. n. 1 della C.I.), 407. Spagnolo Eugenio (v. Sent. 11. 35 della C.I.), 503. Spanò Saverio (v. Sent. n. 1 della C.I.), 407. Stefanelli (v. Sent. n. 29 del T .S.D.S.), 269. Stracuzzi (v. Sent. n. 35 della e .T.), 504. Strollengo Umberto (v. Sent. n. 14 del T .S.D.S .), 145. Sturzo don Luigi (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 294. Suriani Raffaele (v. Sent. n. 93 della C.I.), 56o. Susi (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 293. Terpin (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 269. Terzaghi (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Tocci (v. Sent. n. 23 del T .S.D.S.), 217. T reves (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 296. Tuctan G iovatrni (v. Sent. n. 36 del T.S.D.S.), 314. Turati Filippo (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 293, 25)6. Turchi Milano (v. Scnt. n. 50 della C.I.), 519. T urrisi Andrea (v. Sent. n. 21 della C.L), 482. Turrisi Pasquale (v. Scnt. n. 2 l della C.I.), 482.

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G) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DAL T.S.D.S. CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZ? DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI

1929 Agosti G iuseppe, Sent. n. 34, pag. 289. Alessandri Guido, Sent. n. 9, pag. 126. Antichi Francesco, Sent. n. 5, pag. 77. Bacci Michele, Sent. n. 7, pag. u5. Barbon Gildo, Sent. n. 7, pag. u6. Bonacci Santi, Sent. n. 5, pag. 76. Buffa Giuseppe, Sent. n. 37, pag. 330. Casaro Giuseppe, Sent. n. 37, pag . 330. Costa Pietro, Sent. n. 39, pag. 378. Delle Piane Arturo, Sent. n. 5, pag . 77. Drassich Carlo, Sent. n. 28, pag. 264. Fierabracci Fosio, Sent. n. 5, pag . 77. Ghidetti Vittorio, Sent. n. 20, pag. I<.Jì. Gambia Attilio, Sent. n. 2, pag. 6r. Grandi Armando, Sent. n. 9, pag. 126. Hvalic L uigi, Sent. n. 27, pag . 259.

Kenda Giuseppe, Sent. n. 29, pag. 273. Macciò Mario, Sent. n. 5, pag. 77. Maresta Ercole, Sent. n. 37, pag. 330. Marzocchi Enrico, Sent. n. 40, pag. 386. Massetti Benigno, Sent. n. 2, pag. 62. Mazzotti Gilberto, Sent. n. 33, pag. 281. Monfrini Bruno, Sent. n. 2 1 , pag. 203 . Pedemontc Silvio, Sent. n. 3, pag. 68. Pertini Alessandro, Sent. n. 38, pag. 349. Pieragostini Raffaele, Scnt. n. 3, pag. 68. Pilati Armando, Sent. n. 44, pag. 396. Palizzi Remo, Sent. n. 15, pag . 156. Porcari Luigi, Sent. n. ro, pag. 131. Spangher Bruno, Sent. n. 28, pag. 265. Stopparelli Battista, Scnt. n. 15, pag. 156. Valisari Gildo, Sent. n. 26, pag. 246. Zolia Giuseppina, Scnt. n. 19, pag . 188.


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