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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1943

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DECISIONI EMESSE NEL 1943

Roma, 1999


PROPRIETÀ LETTERARIA Tutti i diritti riservati

Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione

© BY UFFICIO STORICO SME - ROMA 1999

STABILIMENTO GRAFICO MILITARE - GAETA Finito cl i srarnpare nel mese d i febb raio 1999

La pubblicazione del presente volume è stata curata dal dotlor Flora Roselii, magistrato militare di Cassazione. a r., con la collaborazione della signora Maria Z incane della Procura Generale Militare della Repubblica, presso la Corte Militare di Appello.


APPENDICE: SENTENZE EMESSE DAL T.S.O.S. IN LIBIA DAL 1927 AL 1936 E NEL 1939

INDICE GENERALE Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

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PRIMA PARTE Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per i reati previsti dal Codice Penale nei seguenti articoli: 246, 247, 257, 258, 261, 262, 269, 270, 272, 302 e 306.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . ............................ Pag. 11 Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria ......... ........ »

237

Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ............ ........ ..... »

246

SECONDA PARTE Sentenze (HOnunciate dal T.S.D.S. dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per i reati previsti dal Codice Penale nei seguenti articoli: 265, 266, 278, 282, 290, 291, 292, 297.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . ............................ Pag. 273 Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ......................... »

326

TERZA PARTE (Sez.: "A") Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per i reati di omicidio, rapina e violenza carnale commessi in tempo di guerra (Legge del 16.6.1940 n. 582).

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. ............................ Pag. 367 Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ............... . ......... »

473

TERZA PARTE (Sez.: "B") Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 deJla Legge 8.7.1941 n. 645 (Di­ sposizioni penali per la disciplina relativa aJla produzione, al commercio al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . ............................ Pag. 493 Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ......................... »

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PREI;, AZIONE Nella "Prefazione" relativa a/l'ultimo volume che pubblica tutte le "Decisioni emesse dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato" nel 1943 (dal 1 ° gennaio al 25 luglio) ritengo che sia interessante pubblicare anche un discorso pronunziato da Mussolini al personale del T.S.D.S. Mussolini nel discorso pronunziato al personale del T.S.D.S. ha dichiarato quanto segue: "Avete bene assolto il vostro compito, direi la vostra missione, con approvazione mia, delle gerarchie del Partito e della Nazione. Tutti gli Stati hanno compreso la necessità di creare un unico organo di difesa contro la delinquenza politica: tutti gli Stati compresi quelli a Regime liberale. Siate injlessibili contro coloro che tradiscono la Patria a favore dello straniero che potrebbe essere il nemico eh domani. Il comunismo non sa rassegnarsi al fatto compiuto. Anche il popolo comprende la necessità di una giustizia severa, e l'approva. Ho detto giustizia severa, ma non crudele. La crudeltà non è nella giustizia, né nella coscienza umana e non corrisponde neanche allo stile e alla tradizione romana, italiana e fascista. Quello che ho detto dovete intenderlo come una direttiva spirituale e generica. Niente altro perché non è mio sistema intervenire né direttamente né indirettamente nell'amministrazione della giustizia. Non ho altro da dirvi. Vi ripeto la mia simpatia". Per i motivi già esposti nei volumi relativi alle ''Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941 e 1942" l'attività giudiziaria svolta dal T.S.D.S. nel 1943 (dal 1 ° gennaio al 25 luglio 1943) viene suddivisa in varie parti. Nella PRJJ\,fA PARTE vengono pubblicate tutte le sentenze ernesse per i reati previsti dal Codice Penale nei seguenti articoli: - Art. 246 (Corruzione del cittadino da parte dello Straniero); - Art. 247 (Favoreggiamento bellico); - Art. 257 (Spionaggio politico o militare); - Art. 258 (Spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione); - Art. 261 (Rivelazione di segreti di Stato); - Art. 262 (Rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione); - Art. 269 (Attività antinazionale dei cittadini a/l'estero); - Art. 270 (Associazioni sovversive); - Art. 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale); - Art. 302 (istigazione a commettere i delitti speczficati nei precedenti articoli); - Art. 306 (Banda Armata.' fo rmazione e partecipazione).


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TRIBUN ALE SPECJ/\LE PER LA DIFESA DEL LO STATO

PRl:vJA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

Nella SECONDA PARTE vengono pubblicate tutte le sentenze emesse per i reati previsti dal Codice Penale nei seguenti articoli: - Ari. 265 (Disfallismo politico); - Art. 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi); - Art. 278 (Offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato); - Art. 282 (Offesa all'onore del Capo del Governo); - Art. 290 (Vilipendio delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate); - Art. 291 (Vilipendio alla Nazione Italiana); - Art. 292 (Vilipendio alla Bandiera Nazionale o ad altro emblema dello Stato); - Art. 297 (Offesa all'onore dei Capi di Stato Estero).

Altra sentenza interessante da segnalare anche per la condanna alla pena di morte inflitta a un imputato è la sentenza emessa l'l .6.1943 nei confronti di tre individui imputati di avere dal 1940 fino alla data dei loro arresti (maggiogiugno 1942) rivelato al nemico notizie che do vevano rimanere segrete.

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Nella TERZA PARTE vengono pubblicate tutte le sentenze emesse dal T.S.D.S. per i reati di omicidio, rapina e violenza carnale commessi in tempo di guerra (Legge del 76.6. 1940 n. 582) e per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della Legge 8.7.1941 n. 645 (Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, al commercio, al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni). Nella PRIMA PARTE moltissime sentenze sono state emesse nei conji"onti di individui nati nella maggior parte a Gorizia e Fiume per il delitto di favoreggiamento bellico previsto dall'art. 247 C.P. per aver favorito le operazioni militari del nemico. Per il reato di spionaggio militare commesso perfavorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato Italiano - reati commessi nel 1941-1942 è stata emessa una interessante sentenza nei confronti di D'Oriano Laura, nata il 27.9. I 9 Il a Costantinopoli (Turchia), condannata alla pena di morte eseguita il 16.1.1943. Altra condanna alla pena di morte eseguita il 20.5.1943 è stata inflitta al marinaio Vigilante Francesco, nato a Napoli il 18.6.1906. Il vigilante, marinaio in servizio al Comando D.I. C.A . T. della Maddalena (Sassari) aveva sottratto al suddetto Comando il piano di difesa militare della Maddalena compromettendo la preparazione e l'efficienza bellica dello Stato, aveva indossato la divisa di Tenente di Vascello con disNntivi di campagne e di onorificenze militari e aveva, inoltre, contraffatto fogli di viaggio per ufficiali e fogli di libera circolazione per autovetture esercitando, inoltre, abusivamente la professione di medico. Il Vigilante, inoltre, compiva le suddette azioni delittuose per favorire l'Inghilterra. Altra interessante sentenza è stata emessa il 29.5.1943 nei confronti di 23 individui, nati a Pola e in provincia di Pola, imputati di avere partecipato ad associazioni slavo-comuniste il cui cornpito era quello di stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e di avere organizzato e diretlo tali associazioni comuniste e di avere istigato verbalmente o a mezzo della stampa i cittadini della Venezia Giulia a commettere attentati contro l'integrità e l'unità dello Stato ed insurrezioni armate contro i poteri dello Stato.

Si segnala, inoltre la sentenza emessa 1'8. 7.1943 nei confronti del giornalista Paladino Eugenio, nato a Roma il 15. 10.1896; condannato a 30 anni di reclusione per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse dello Stato Italiano e dell'alleato Germanico dovevano rimanere segrete. -

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Per la SECON DA PARTE si segnalano le seguenti sentenze: L a sentenza emessa 1'8.1 .1943 nei confronti del confinato politico Manna A1ario, nato l'l.3.1884 a Torino condannato a 12 anni di reclusione; La sentenza emessa il 22.1 .1943 nei confronti dello studente universitario Besson Giampiero, nato il 24.12.1922 a Cagliari condannato a IO anni di reclusione; L a sentenza emessa il 2.4. 1943 nei confronti del panettiere Scardina Salvatore, nato il 22.2.1922 a Trapani condannato a 12 anni di reclusione; La sentenza emessa il 13.5.1943 nei confronti del Vice Capo Squadra della M. V.S.N. L eonzini Renato, nato il 9.9.1909 a Trieste condannato a 5 anni di reclusione; La sentenza emessa il 20.5.1943 nei confronti dell'a viere Righi Umberto, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 18.2.1919 condannato a 21 anni di reclusione.

Per la TERZA PARTE si segnalano le seguenti sentenze: La sentenza emessa il 29.1.1943 nei confronti di L aurenzi A ngela, nata il 26.3.1914 a San Giovanni Paganica (L 'Aquila) condannata alla pena di morte - convertita per Grazia Sovrana nella pena dell'ergastolo - per aver provocato la morte della propria figlia di tre anni, immergendone la testa in un bidone pieno di acqua. La sentenza, emessa il 16.3 .1943, nei confronti di 22 imputati di associazione a delinquere e gravissimi reati di furto continuato aggravato; cinque vennero condannati alla pena di morte eseguita il 17.3.1943; La sentenza emessa il 24.3. 1943, nei confronti del macellaio Catalano Raffaele condannato per i reati di omicidio e rapina alla pena di trenta anni di reclusione; La sentenza emessa il 9.1. 1943, per una condanna a 30 anni di reclusione inflitta per tentata violenza carnale e lesioni personali; - La sentenza emessa il 17.6.1943, nei conji"onti di Guerrieri Emanuele e Baroni Argante imputali di rapina aggravata e di tentato omicidio aggravato continuato; entrambi condannati alla pena di morte. Pena di morte eseguita per Guerrieri; pena di rnorte commutata in ergastolo per grazia sovrana a Baroni Argante.


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P RIMA i'ART E: SENTEN ZE EM ESSE PER I REATI PREVISTI DA L COD ICE P ENALE

T RIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

Tra le sentenze emesse nei conjì·onti di imputati ignoti sono da segnalare le numerose sentenze emesse per i reati di danneggiamento di opere militari com1nessi in Sicilia. La commissione di tali reati veniva effettuata per preparare lo sbarco delle truppe americane in Sicilia. Poiché il T.S.D .S. ha svolto la sua attività giudiziaria anche in Libia si ritiene opportuno pubblicare notizie relative alle sentenze che sono state emesse dal T.S.D.S. dal 1927 al 1936 e nel 1939; nel 1937 e 1938 non sono state emesse sentenze dal T.S.D.S. Poiché è molto interessante, per le notizie contenute, si pubblica anche la relazione sull'attività esercitata dal T.S .D.S. in Libia compilata dal R . A vvocato Militare Salvatore Scordato. E, infine, si pubblicano anche notizie relative ai Magistrati, ai Giudici e ai Cancellieri che hanno prestato servizio al T.S .D.S. dal 1927 al luglio del 1943. DOTT. FLORO ROSELLI

ABBREVIAZIONI

C.P.

Codice Penale

C.P.C.

Codice Penale Comune

C.P. Esercito

Codice Penale per l'Esercito

C.P.P.

Codice Procedura Penale

D.C.P.S.

Decreto Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

Decreto Legge

D .L.L.

Decreto Legge Luogotenenziale

D.L.T.

Decreto Luogotenenziale

G.I. M.V.S.N.

Giudice Istruttore

P.M. P.Q .M.

Pubblico Ministero Per questi motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

R.D.

Regio Decreto

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

RR.CC.

Reali Carabinieri Tribunale C. e P. Tribunale Civile e Penale T.S.D.S.

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato

T.U.

Testo U nico

1° cpv.

Primo capoverso

u.cpv. p.p.

Ultimo capoverso Prima parte

u.p.

Ultima parte

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Prima parte

SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE NEI SEGUENTI ARTICOLl: ART. 246 (Corruzione del cittadino da parte dello straniero) ART. 247 (Favoreggiamento bellico) ART. 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari) ART. 257 (Spionaggio politico o militare) ART. 258 (Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) ART. 261 (Rivelazione di segreti di Stato) ART. 262 (Rivelazione di notizie di cui è stata vietata Ja divulgazione) ART. 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero) ART. 270 (Associazioni sovversive) ART. 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) ART . 302 (Istigazione a commettere i delitti specificati nei precedenti articoli) ART. 306 (Banda Armata: formazione e partecipazione)


PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSl2 PER I REATI PREVISTI DAL CO DICE PEN,\LE

Reg. Gen. n. 1579/1942

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SENTENZA n. 7

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Mi lazzo Gioacch ino, Procuratore Mi litare del Re Imperat.ore Giudici: Suppiej Giorgio, Alvisi Alessandro, Scmadini Tommaso, P erillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli della M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : l) - Pavsic Goffredo, nato il 13.1.1922 a Gargaro (Gorizia), falegname, in atto autiere presso l'Autocentro del l ° C .d' A. Detenuto dall'8. l 0.1942.

IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 262 C.P. in relazione al cpv. 1° , ipotesi prima dello stesso articolo ed in relazione all'art. 56 C .P. per avere in tempo cli guerra, e precisamente nel luglio ed agosto 1942 - mentre prestava servizio militare in reparto mobilitato - scritto in lettere, ferma te dalla censura e dirette a corregionali in servizio alle armi, notizie militari di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) - del delitto di cui all'art. 213 C.P.M . di pace in relazione agli artt. 46 stesso Codice e 47 C .P. M. di guerra per avere, nelle stesse circostanze e nelle accennate lettere, fatta l'apologia di fatti contrari alle leggi. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 488, 274, 479 C.P .P.

DICHIARA Pavsic Goffredo responsabile del reato di cui alla lettera b) del capo d'accusa e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, spese e conseguenze di legge. Assolve lo stesso imputato dal reato cli cui a lla lettera a) per insufficienza di prove. Roma, 7. 1.1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TR!BUKALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCI COLO DI ESECUZIONE La pena inflitta a Pavsic Goffredo viene commutata, con Ordinanza emessa dal T.S.D.S . l' 11.1.1943, nella pena della reclusione militare per uguale durata. Il 29.1.1944 Pavsic Goffredo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano (Siena) a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco SS di Firenze.

PR l:VIA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PREV ISTl DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 8

Reg. Gen. n. 1638/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Mililare del Re Imperatore Giudici: Suppiej Giorgio, Alvisi Alessandro, Semaclini Tommaso, Perillo Emilio , Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Uchelli Ignazio, nato l'l.2.1905 a San Daniele del Carso (Gorizia), agricoltore. Detenuto dal 24.9 .1 942 . IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 247 C.P . per avere partecipato, in tempo cli guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato cli favor ire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazion i militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica; b) - del delilto di cui all'art. 624 in relazione all'arl. 625 n . 8 C.P ., per essersi impossessato, al fine cli consegnarlo ad una banda armata, cli un bue del peso di circa 7 quintali di proprietĂ di Grahor Maria, eludendo la sorveglianza di due bambini, figli della derubata. In San Daniele del Carso ed in Gracoco di Tomaclio (Trieste) precedentemente e fino all' 11.9.1942. Con l'aggravante della reci di va generica di cui all'art. 99 C.P. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P . M . e l'imputato che, col suo difensore, ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Uchelli Ignazio fu rinviato a l giudizio cli questo T ribunale per rispondere degli ascr ittigli reati . L'imputato nell'orale dibattimento ha confermato la propria innocenza.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DEL LO STATO

li Collegio, considerato che le risultanze dibattimentali, per le dichiarazioni dei testi escussi, non hanno fornito sufficienti elementi di prova sulla identità dell'imputato; considerata la possibilità che la persona che ebbe a commettere i fatt i specificati in rubrica non fosse l'Uchelli, ritiene che quest'ultimo deve essere assolto con for mula dubitativa. P .Q .M.

PR IIVIA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODLCE PENALE

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SENTENZA n. 9

Reg. Geo. n. 7/1939

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, L uogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino , Procuratore M ilitare del Re Imperatore Giudici: Suppiej Giorgio, Alvisi Alessandro, Semadini Tommaso, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S. N .

Visto l'art. 479 C.P.P. ha pronunciato la seguente DICHIARA SENTENZA Nei confronti di Uchelli Ignazio che non è provata la reità dello stesso in ordine ai reati ascrittigli, lo assolve per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 7 .1.1943 - Anno XXI

nella causa contro: I) - Ferro Mario, nato il 23 . 11.1919 a Rovigo, impiegato . Detenuto dal 27.9.1942 .

.

IMPUTATO Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. a) - del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. p er avere, in Milano e provincia, fino al dicembre 1938, partecipato ad associazione sovversiva - comunista - diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; b)-del reato di cui agli artt. 118, 81,272 p .p.C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, fatta propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e di a ltre manifestazioni di partito . IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e l'imputato che, col suo difensore, ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica, Ferro Mario fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati allo stesso ascritti. Nell'orale dibattimento l'imputato ha negato di aver fatto parte di associazioni comuniste e di aver svolto propaganda sovversiva. La responsabilità del Ferro, in ordine ai fatti allo stesso addebitati, è rimasta, però, provata dalle risultanze dibattimentali, le quali hanno confermato l'accusa mossa all'imputato da Mauri Vittorio, il quale ebbe a dichiarare che svolse l'attività comunista attribuitagli , per istigazione del Ferro .


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TRlBUNALE SPECJ,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ciò posto , ritenuto che nei fat ti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei delitti di cui in rubrica, il Collegio, passando all'applicazione delle pene, stima equo fissarle in anni I e mesi sei per il reato di cui alla lettera a) ed anni 2 e mesi 6 per il del itto di cui alla lettera b) del capo d'accusa, spese, co nseguenze di legge e libertà vigilata.

PRIMA PARTE: SENTENZE E:VlESSE PER J REATI PREVIST I DAI. CODICE PE NALE

Reg. Gen. n. 1373/1942

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SENTENZA n. 12

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: G riffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: M ilazzo Gioacchino, Procuratore Mil itare del Re Imperatore

P.Q.M. Visti gli arLicoli sopra cita ti e 73, 229 C .P .; 488, 274 C.P.P . dichiara Ferro Mario responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni 4 di reclusione, alle spese per il processo ed a quelle per il mantenimemo durante la custodia.

Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale M .V.S.N.; Calia Michele, Fioretti Eugenio, Rosa-Uliana Riccardo, Vedani Mario, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata.

nell a causa contro :

Roma, 7.1.1943 - Anno XXI

1) - Lusena Ugo, nato il 12.9. 1914 al Cairo (Egitto), studente. Detenuto dal 12.6 .1942.

Seguono le firme del Presidente e dei G iudici.

IMPUTATO NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Ferro Mario, detenuto dal 27 .9.1942, viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di S. Gimignano (Siena) il 27.9.1946. Sull ' istanza inoltrata da ferro Mario, per la dichiarazione cli giuridica inesi stenza, - ai sensi dell'art. 1 del D. L. 27.7 .1944 n. 159 - del la sentenza emessa dal T.S.D .S. il 7.1.1943 la Seconda Sezione P enale della CorLe Suprema cli Cassazione - su conforme richiesta del S. Procuratore Generale Battaglini - ha pronunciato la seguente sentenza il 14.12 . 1949: "Constatato che Ferro Mario venne condannato dal T.S.D.S . per l'applicazione di disposizioni penali che avevano lo scopo di tutelare il regime fascista; Vist i gli artl. 1 del D .L. 27 .7.1 944 n . 159 e I del D .L. 13.9.1 944 n. 198 ANNULLA

Su confor me richiesta in oltrata da l S . P rocuratore Generale Battagli ni la sentenza emessa dal Tribunale Specia le per la Difesa dello Stato nei confronti di Ferro Mario il 7 gennaio 1943" .

a) - del delitLo d i cui agli a rtt. 81, 257 n. I C.P., per essersi procurato, a scopo di spionaggio, a favo re d i Stato in guerra con l'Italia, notizie che n ell ' interesse dello Stato Italiano avrebbero dovuto rimanere segrete, alcune, ed alt re non si sarebbero dovute divulgare . Tn Firenze, con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri minoso, fi no al 12.6 .1 942; b) - del delitto di cui agli ant. 81 cpv ., 624, n. 61 C.P . per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con abuso di relazioni di ospitalità, sottratto a Ivonne Clench Bechi un passaporto ed a Carlo Salvo una cartolina precetto di cui si sarebbe dovuto servire per espatriare clandestinamente . In F irenze nel giugno 1942. IN UDIENZA A p orte chiuse, sentito il P.M. e l'impu tato che, con il suo difensore, ha avuto per ultimo la parola IN FATTO E D IN DTRITTO Per i fatti specificati in rubrica Lusena Ugo fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati allo stesso ascritti. Nell'orale di battimento l'im puta to ha di ch·iarato cli nulla ricordare intorno alle contestazioni mossigli . Le risultanze d iba ttimentali, per le dichiarazioni dei testi escussi, hanno però provato che il Lusena - nelle circostanze di tempo e d i luogo specificate nella lettera a) della ru brica - tentò cli commettere i fatti


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

PRIMA PA RTE: SENTGNZE EM ESSE PER I REAT I PREV ISTI DAL C ODICE PENA I. E

nella rubr ica stessa precisati, nei qua li il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi del delitto di cui agl i artt. 81 cpv., 257 n. I, 56 C .P.

contenute nell'art. 9 del D.P . 22.6.1 946 n . 4 la pena di 17 a nni di reclusione deve essere ridotta di un terzo e cioè a 11 a nni e 4 mesi;

Ciò posLo, e poiché l'orale dibattimento ha pure provato che l'imputato, quando tentò di commettere i fatti di cui sop ra, si trovava in condizioni mentali tali da scemare grandemente la sua capacità cli diritto penale. I I Tribuna le, concedendo la diminuente di cui all'art. 89 C .P. , fi ssa la pena in anni 17 di reclusione, spese e conseguenze di legge .

Ritenuto che - non ostandovi alcun impedimento - alla suddetta pena, così ridotta, deve essere applicato il condono cli cui all'art. 5 del R.D. 5.4.1 944 n. 96 (anni 3), il condono d i cui all' art. l del D.P. 23. 12.1949 n . 930 (anni!), il condono di cui all'art. 2 lettera c) del D .P. 19.1 2. 1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all'art. 2 del D . P. 11. 7. I959 n. 460 (anni I);

Quanto al delitto di cu i a lla lettera b) della rubrica, poiché non osta no il t itolo del reato ed i precedenti penali dell 'imputato, il delitto stesso deve dichiararsi estinto per amnistia a termini del R.D. l 7.1 0.1942 n . 1156.

Constatato, quindi, che in applicazione dei suddetti benefici la pena inflitta a Lusena Ugo con sentenza dell'8. l .1943 viene ridotta ad anni 11 e 4 mesi e che alla suddetta pena, così ridotta, viene applicato un condono di 8 anni che riduce, in complesso , la pena a 3 anni e 4 mesi;

P.Q .M.

Ri levato , inoltre, che Lusena U go ha già espiato circa 15 mesi e che quindi , allo stato attuale, dovrebbe espiare ci rca 2 anni;

Visti gli artico li sopra citati e 230, 219 C. P.; 488 , 274 C .P.P. Dichiara nei confronti di Lusena Ugo estinto per amnistia il reato di cui al la lettera b) del capo d'accusa a termini del R.D. 17.10.1942 n . 1156. Dichiara lo stesso imputa to responsabile del reato di cui agl i artt. 81 cpv ., 257 n. 1, 56 C.P. e, così modificando parzialmente la rubrica, con la diminuente di cui all'art. 89 del Codice stesso, lo condanna alla pena di anni 17 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia . Ordina che l' imputalo , a pena ultimata, sia ricoverato in una casa di cura e di custodia per 3 anni . Roma, 8.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici. NOTIZIE DESU NTE DAL f ASCI COLO DI ESECUZIONE lusena, detenuto nell a Casa di Reclus ione di Fossano (Cuneo), il 5.7 .1944 evade dalla suddeua Casa Penale "a seguito dei noti eventi politici militari di quell'epoca' ' .

Constata to, infine, che Lusena Ugo scarcerato a seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9.1943 si t rova a ttualme nte, per ca use indipendenti dall a sua volontà, in stato di libertà; Rilevato che alla data odierna sono trascorsi dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile (8.1. I 943) più di 18 anni e c he tale term ine è più che sufficiente affinché possa applicarsi a Lusena Ugo il provvedimento di estinzione della pena previsto dall'art. 172 del codice penale perché alla data odierna è trascorso un periodo cli tempo doppio della pena che Lusena Ugo dovrebbe, in concreto, espia re; O sservato che non può dirsi che agli effetti della estinzione d ella pena non si debba tener conto del condono perché quando è intervenuto posteriormente alla sentenza di condanna un atto di clemenza che ha modificato la pena il termine della prescrizione deve operare sulla pena così modificata e ciò perché avendo lo Stato rinunziato con un suo atto di clemenza a fare eseguire la pena originar ia è evidente che la rinunzia dello Stato ad esegui re la p ena per effetto del decorso del tempo non p uò che r iguardare la pena che, senza il decorso del tempo, sarebbe eseguibile (Manzini - Trattato di Diritto P enale, Voi. III, pag. 534 e Massari - Rivista di Diritto P enitenziario , 1932, n . 1). P.Q .M.

li Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5.196 1, - su co nforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P . M . dei Tribunali Milita ri di Guerra Soppressi - quanto segue:

Visti gli artt. 66 - 261 C .P.M.P. - 172 C.P. - 578- 593 C.P.P. -9 D.P. 22.6.1946 n. 4 - 5 R.D. 5.4.1944 n. 96 - 1 D.P. 23.12. 1949 n. 930 - 2 lettera c) D.P. 19.12.1 953 n. 922 - 2 D .P . 11.7 .1 959 n. 460 - 15 D.L.L. 21.3 . 1946 n. 144.

"Constataco che il reato per il quale Lusena Ugo venne condannato è da considerarsi un reato po Iitico e che pertanto, in applicazione delle disposizioni

Vista la conforme richiesta ino ltrata il 13.4.1961 dall' Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi;


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TRIBUNALE SPFC IALE PER LA D IFESA DELLO STATO

PRl~IA PARTE: SENTE~ZI" F.~ IESSE l'l"R I REATI PREV ISTI DAI. COD ICI- PENALE

Dichiara ridotta la pena inflitta a Lusena Ugo ad anni 11 e 4 mesi ed applica alla suddetLa pena , cosĂŹ ridotta, un condono complessivo di 8 anni e

Reg. Gen. n. 1325/ 1942

Dichiara inoltre estinta, per decorso del tempo, la pena che Lusen a Ugo dovrebbe in concer to espiare' '.

li Tribunale Specia le per la Difesa dello Stato composto da:

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SENTENZA n. 15

Presidente: Griffini Mario, Console G enerale M.V. S.N. Giudice Re/more: Milazzo Gioacchino, P rocuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmcr i Gaetano, Alvisi A lessandro, Sernaclini Tommaso, Bergamaschi Carlo, C alia Michele, Consoli M. V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel la causa contro: 1) - Znida rcic Antonio, nato il 22.2.1891 a Canale d' Isonzo (Gorizia), agri-

coltore; 2) - Baldassi Andrea, nato il 28.11.1899 a Canale d'Isonzo (Gorizia), postino;

3) - Loviscex Stefano, nato il 25.12.1895 a Canale d' Isonzo (Gorizia), operaio; 4) - Namar Riccardo, naro il 7.1.1 901 a Canale d'Isonzo (Gori zia), mugnaio;

5) - Vidic Giovanni, nato il I 0. 12.1900 a Canale d'Isonzo (Gorizia), contadino; 6) - Znidarcic Raimondo, nato il 27.9.1927 a Canale d'Isonzo (Gorizia), contad ino. Tutti detenuti: Znidarcic Antonio dal 7.8.1942 e gli altri dal 10.8 .1 942 I MPUTATI Del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C . P., per avere partecipato, in tempo di guerra, ad un 'associazione di r ibelli sloveni , diretta dallo straniero cd avente, fra l'altro, lo scopo immediato di favo rire le operazioni m ilitari del nemico e comunque, di nuocere alle operazioni mi litari dello StalO itali ano, diminuendone la efficienza bellica . In territorio di Canale d'Isonzo preceden temente e fino all 'epoca dei ri spettivi arresti . OMISSIS

P.Q.M. Visto l'art. 479 C. P.P. , ASSOLVE Znidarcic Raimondo per mancanza di capacitĂ di intendere e d i vo le re;


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TRIBUNALE SPECJALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

Namar Riccardo e Baldassi Andrea per non aver commesso i fatti agli stessi ascritti; ~ Znidarcic Antonio, Loviscex Stefano e Vidic Giovanni per insufficienza di p rove in ord ine ai reati agli stessi addebitati. Ordina che tutti gli imputati siano posti in libertĂ se non detenuti per altra causa .

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL COOJCE PENALE

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SENTENZA n. 2¡1

Reg. Gen. n. 1864/1942

II Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato composto da : Presidente: T ringali-Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M .V.S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Roma, 11 . 1. 1943 - Anno XXI

Giudici: Cangemi Giovanni, Ciani Ferdinando, Consoli Generali M . V.S.N . Caputi Pietro, Perillo Emilio, Riccio Genna ro, Consoli M .V.S.N.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : I) - D'Oriano Laura , nata il 27.9.1911 a Costantinopoli (Turchia), viaggiatrice di commercio . Detenuta dal 26. 12. 194 1; 2) - Brayda Emilio, nato il 27. 1. 1907 a Modane (Francia), agente di viaggio. Detenuto dal 12.5 . 1942; 3) - Rossetti Aldo, nato il 6.7 . 1902 a Borriana (Vercelli) . Detenuto dal 20 .11.1 942; 4) - Rey Eugenio, nato il 2.5. 1908 a Bardonecchia (Torino), imballatore. Detenuto dal 2.11 .1942 IMPUTATI La prima: a) - del delitto p. e p. nell'art. 257 cpv . n. 1, 81 C.P . per essersi procurata ascopo di sp ionaggio mi litare e nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, notizie che nell' interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. In Genova e Napoli nel dicem bre 1941; b) - del delitto p. e p. negli artt. 81,261 cpv . 1 e 2 C .P ., per avere rivelato notizie cli carattere segreto, commettendo il fatto in tempo cli guerra ed a scopo cli spionaggio m ilitare. In Bordeaux dal luglio al settembre 1941 . Il secondo e terzo : ciel delitto p. e p. negli artt. 81,110,247 C .P . per avere, in tem po di guerra tenuto intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italian o . In Torino e in M oda ne dal settembreottobre 1941 alla fine di gennaio 1942.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Il quarto : di correità nel delitto previsto e punito negli artt. 81, 11 O, 247 C.P. per avere, in tempo di guerra, quale trasmettitore di corrispondenza proveniente da agent i di spionaggio nemico, tenuto intelligenza con lo straniero per favorire le operazioni mi litari del nemico a danno dello Stato italiano; in Modane dal settembre-ottobre 1941 al gennaio 1942. IN UDIEN ZA A PORTE CHIUSE Sentito il P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola TN FATTO E IN DIRITTO Il 12. 12. 1941, proveniente dalla frontiera francese, giunse in Genova e prese a lloggio presso tale Ragusa Maria, D'Oriano Laura, sotto il falso nome di Fantini Laura, munita di carta di identità rilasciata ad altra persona. L' osservazione disposta sui movimenti della suddetta persona fece rilevare, tra l'altro, che il giorno 14, dopo avere effettuato una visita esterna al porto cli Genova ed essersi ferma ta per qualche tempo ad osservare e ad annotare le caratteristiche dell'incrociatore "Bolzano" in riparazione al bacino delle Grazie, imbucò una lettera subito intercettata e la sera stessa partì col treno delle ore 23 diretta a Napoli. Quivi si soffermò nei giorni J 5, 16 e 17 e risultò che precisamente il giorno 16, si diresse verso il molo Razza (porto) e percorse la via della marina. Lasciata Napoli il mattino del 17 si recò a Roma, da cui il giorno 19, spedì una seconda lettera che venne pure intercettata; c mentre il 26 dicembre aveva iniziato il viaggio di ritorno a Napoli, fu arrestata allo scalo ferroviar io di Littoria. Dalle indagini espedite in seguito si accertò che la D'Oriano da tempo al servizio dello spionaggio inglese, ingaggiata a Nizza, nei primi del dicembre 1941 aveva ricevuto l'ordine di portarsi in Italia per rilevare la dislocazione del naviglio da guerra nei nostri porti, segnalare i danni arrecati dai bombardamenti aerei anche alle navi in porto e segnalare anche eventuali partenze di nostre navi. Era stata pertanto munita dei documenti falsi cli identificazione, d i danaro e delle istruzioni relative a lla spedizione della corrispondenza. Fu pure precisato che la eletta imputata, passato il confi ne clandestinamente la notte dal!' 11 al 12 dicembre, si era portata a Genova ove iniziò il lavoro affidatole, visitando quel porto, e prendendo nota dell'esistenza di un incrociatore in riparazione e cli quattro mas. Tali notizie furono riportate e la sera del 14, nella prima lettera a Genova all'indirizzo cli tale Brayda Emilio - Via XX settembre, 9 - Torino, e diretta in doppia busta a tale Rossetti A ldo. Risultò pure che in assenza del Brayda l'inoltro della corrispondenza al Rossetti veniva fatta dal Rey Eugenio impiegato del Brayda.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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Nella lettera scritta a Napol i dalla D'Oriano ed imbucata a Roma, indirizzata a doppia busta; anche al Brayda Em ilio, per il Rossetti, si completavano le notizie sulla situazione del nostro naviglio nel porto di Genova, specificando che oltre ai 4 mas era in cantiere il piroscafo "Roma" in corso di trasformazione in nave portaerei, e si aggiungeva che nel porto di Napoli si trovavano : la torpediniera C.S . (Cosenz) di cui si indicavano le caratteristiche coi segni convenzionali corrispondenti, e 2 navi ospedale. Per i fatti sopra specificati gl'imputati cli cui in rubrica furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati agli stessi ascritti. NeJl 'orale dibattimento la D'Oriano, confermando le precedenti ammissioni, ha confessato che, su istigazioni dello spionaggio nemico, chiese il v isto per l'ingresso in Italia; che in attesa che il Comitato di arm istizio italiano in Francia decidesse sulla sua istanza, si recò a Parigi, ove svolse attività informativa, frequentando i ritrovi pubblici; che, da Parigi fu inviata a Bordeaux, ove sostò per circa tre mesi a cominciare dai primi cli luglio con brevi intervalli derivanti dalle sue gite a Nizza per riferire sui movimenti dei nostri sommergibili in quella base; che in detta epoca trasmise corrispondenza con linguaggio convenzionale a tale Sablairolle (agente di spionaggio nemico) indicante che nel porto vi erano 20 sommergibili, che due di essi erano partiti, che in quei giorni era rientrato in porto il sottomarino "Da Vinci"; che nei suoi viaggi a Nizza comunicò verbalmente ad altro agente dello spionaggio nemico la presenza nel porto di Bordeaux (ai primi di settembre) di una quindicina di sommergibili italiani, nonché le "partenze" e "gli arrivi" che erano avvenuti in quei giorni . Le dichiarazioni della D ' Orian o sono rimaste confermate dalle dichiarazioni rese nell'orale dibattimento dai testi escussi. Ciò posto, e considerato che dalla perizia in atti risulta che le notizie che la D'Oriano si procacciò durante la sua dimora a Genova e a Napoli , nonché quelle dalla stessa rivelate al nemico durante la sua permanenza a Bordeaux, erano esatte e di natura particolarmente segrete, il Collegio ravvisa nei fatti commessi dalla D'Oriano gli elementi costituti vi dei delitti alla stessa ascritti, per i quali il Tribunale, in mancanza di elementi che possano comunque autorizzare la concessione di circostanze attenuanti, deve infliggere la pena capitale e conseguenze di legge. Nei confronti del Rossetti le risultanze dibattimentali, per le dichiarazioni rese dal teste Capitano Saraco Ettore, hanno provato che l'imputato stesso, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica, commise i fatti allo stesso addebitati, previo accordo con un ufficio di spionaggio inglese. Il Rossetti infatti ricevute "brevi manu" le lettere di contenuto spionistico dal Brayda, le inoltrava al centro di Marsiglia. Nei fatti ora cennati il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi del delitto cli cui agli artt. 81,110,247 C.P., pel quale infligge al Rossetti la pena cli anni 15 di reclusione e conseguenze di legge. Quanto al Brayda le risultanze dibattimentali pur avendo provato che Io stesso riceveva in Italia, per incarico avuto dal Rossetti, lettere a contenuto spionistico


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE E:V1ESSE P ER l RE /\TI P REVISTI DAL CODICE PENALE

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e che le lettere stesse inoltrava "brevi manu" all'estero al Rossetti medesimo, non hanno fornito sufficienti elementi di prova, circa la colpevolezza dell'imputato di che trattasi su l contenuto delittuoso delle lettere che inoltrava.

Ordina che la Sentenza sia pubblicata sul giornale "TI Popolo d'Italia" .

Il Brayda si è difes o assumendo che la fiducia che aveva nel Rossetti, derivata da vecchia amicizia familiare, gli aveva fatto ritenere lecita la richiesta rivoltagli dal Rossetti, circa l'accennato inoltro di corrispondenza, tanto più che il sistema di recapito ciel quale si è fatto cenno trovava largo imp iego fra le località di confine, come già detto, l'orale dibattimento non avendo fornito sufficienti elementi per escludere od accertare l'accennata tesi difensiva, il Brayda deve essere assolto con formula dubitativa.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nei confronti del Rey l'orale dibattimento ha provato che lo stesso, in assenza del Brayda (del quale era impiegato), inoltrava al Rossetti le lettere che pervenivano, a mezzo posta, all' ufficio del suo datore di lavoro (Brayda); hanno pure provato che il Rey detto inoltro faceva in obbedienza all'ordine ricevuto, e senza che avesse consapevolezza ciel contenuto delittuoso della corrispondenza che inoltrava. L' imputato di che trattasi deve pertanto essere assolto con formu la piena.

P.Q.M . Visti gli articoli sopra citati e 36, 29, 230 C.P., 488, 274, 479 C.P.P., AFFERMA la propria competenza a conoscere del reato ascritto a Rossetti Aldo e, dichiarando l'imputato stesso responsabile del delitto di cui agli artt. 81, llO, 247 C .P., lo condanna alla pena di 15 ann i di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata. DICHIARA D'Oriano Laura responsabile dei reati alla stessa ascritti e la condanna alla pena di morte. Condanna, altresì, il Rossetti e la D'Oriano alle spese del processo , alle spese per il mantenimento durame la custodia ed ad ogni a ltra conseguenza di legge . Assolve Brayda Emi lio dal reato allo stesso ascritto per insufficienza di prove e Rey Eugenio perché il fatto ascrittogli non costituisce reato . Ordina che Brayda Emi lio e Rey E ugenio siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

Roma, 15.1.1943 - Anno XXI

Brayda, detenuto dal 12.5.1942 e Rey, detenuto dal 2.11.1 942, vengono scarcerati il 15.1.1943 .


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T RIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DE LLO STATO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquarantatre, il giorno sedici del mese cli gennaio in Roma alle ore 7 antimeridiane ed in località Forte Bravetta, appositamente designata dal Comandante del XVII Corpo cl' A rmata (P .M. 71) come da nota in data 15.1.43 n. 6/T.S. A seguito dell'ordine di detto Comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte inflitta a D ' Oriano Laura di Policarpo e di Carnana Agnes Aida, nata a Costantinopoli (Turchia) il 27 settembre 1911, coniugata con due figl i, analfabeta, incensurata, viaggiatrice di commercio, con sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale Speciale in data 15 genn aio 1943 per i delitti di cui agli artt. 257 cpv . 1, 81 e art. 81, 261 cpv . l e 2 C.P. per essersi procurata a scopo cli spionaggio militare e nell'interesse cli uno Stato in guerra con lo Stato italiano, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e per avere rivelato le predette notizie.

Io sottoscritto cancelliere del suddetto Tribunale con l'intervento del medico Dr. Monaco Alfredo presente il T . Colonnello dei CC.RR. Fanti ni Lancio addetto all'ufficio d i Polizia Giudiziaria di questo Tribunale mi sono recato per assistere alla esecuzione nella detta località, dove è stata tradotta dalla forza pubblica la condannata predetta. Quivi il Sacerdote, in luogo appa rtato e senza la presenza di altre persone, ha dato l'assistenza religiosa alla condannata che l'ha accettata. Collocata poi la condannata di fronte al reparto in armi della M .V.S .N . il Comandante del reparto capomanipolo De M agri M ario ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. La condannata è slata quindi posta a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo, con le modalità richieste dal regolamento, alle ore 7,7' ciel soprascritto giorno è avvenuta l' esecuzione mediante la fucilazione della condannata su nominata . Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso accertando l'avvenuta morte della condannata.

Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica in conformità del disposto dell'art. 4 del R.D . 12 dicembre 1926 n. 2062.

PRIM;\ PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVIST I DAL CODICE PENALE

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Rossetti Aldo, detenuto dal 20.11.1942 nelle Carceri G iudiziarie di Roma, il 16.4.1943 viene tradotto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) da dove evade in data imprecisata del 1944 a seguito dei noti eventi che si sono verificati in Italia dopo 1'8 .9. 1943 . Rossetti Aldo non venne più tratto in arresto. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con O rdinanza emessa il 12.5.1961, dichiara - su co nforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - quanto segue: "Constatato che il reato per il quale Rossetti Aldo è da considerarsi un reato politico e che, pertanto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D .P . 22 .6. 1946 n. 4, la suddetta pena di 15 anni deve essere ridotta di un terzo e cioè a 10 anni; Ritenuto che - non ostandovi alcun imped imento - alla suddetta pena così ridotta deve essere app licato il condono di cui all'art. 5 del R .D. 5.4 . 1944 n. 96 (anni 3), il condono di cui all'art. 1 ciel D.P. 23.12.1949 n. 930 (anni 1), il condono di cui all'art . 2 del D.P. 11.7.1959 n. 460 (a1111i 1) e il condono di cui all'art. 2 lettera c) del D.P. 19.12.1953 n . 922 (anni 3); Constatato, quindi, che in applicazione dei suddetti benefici la pena inflitta a Rossetti Aldo con sentenza del 15. 1. 1943 viene ridotta ad anni I O e che s ulla suddetta pena, così r idotta, viene applicato un condono complessivo di 8 anni che riduce, in complesso, la pena a 2 anni; Rilevato, inoltre, che Rossetti Aldo ha già espiato circa un anno e che q uindi, al lo stato attuale, dovrebbe espiare circa un anno; Constatato, infine, che Rossetti Aldo scarcerato a seguito dei noti avven imenti veri ficatisi dopo 1'8.9. 1943 si t rova attualmente, per cause indipendenti dalla sua volontà, in stato di libertà; Rilevato, inoltre, che alla data odierna, sono trascorsi dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile (15 . l.1943) più cli I 8 a nni e che tale termine è più che sufficiente affinché possa appl icarsi al Rossetti il provvedimento di estinzione della pena previsto dall'art. 172 del codice penale poiché alla data odierna è trascorso u n periodo di tempo doppio della pena che Rossetti Aldo dovrebbe in concerto espiare. P .Q. M .

Letto, co nfermato e sottoscritto. Visti gl i artt . 66, 261 C.P .M.P. - 172 C.P . - 578, 593 C.P.P . - 9 D.P. 22.6.1946 n. 4 - 5 R.D. 5.4. 1944 n. 96 - 1 D .P. 23. 12.1949 n. 930 - 2 lettera c) D.P. 19.12.1953 n. 922 ~ 2 D.P . 11.7.1959 n. 460 - 15 D .L.L. 21.3.1946 n. 144;

Per copia conforme al suo originale. Roma, 17 gennaio 1943

IL CANCELLIERE CAPO DIRIGENTE (Augusto Ferrazzofi)

Vista la richiesta del P ubblico Ministero in data 15.4.1 96 1;


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T RIBUNALE SP ECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA P,\RTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PR EVISTI DAL COD ICE PENALE

Dichiara ridotta la pena inflitta a Rossetti Aldo ad anni 10 e applica alla pena così ridotta un condono complessivo di 8 anni;

Reg. Gen. n. 1418/1942

Dichiara inoltre estinta, per decorso del tempo, la pena che in concreto Rossetti Aldo dovrebbe espiare.

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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SENTENZA n. 24

Presidente: Le Metre Gaetano, L uogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: P resti Giovanni, Procuratore M ilitare del Re Imperatore Giudici: C iani Ferdinando, Colizza Ugo, Consoli Generali M.V.S. N . Vedani Mario, Semadini Tommaso, Perillo Emilio, Consoli M .V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Komen Jvan, nato il 18.11.1897 ad E lsane (Fiume), calzolaio. Detenuto dal 6.3.1942; 2) - Leksan Jans , nato il 22.12.1883 a Klanzi (Lubiana), contadino. Detenuto dal 18.5.1942; 3) - Maljevac Vittorio, nato l' 1.1 .1889 a F iume, impiegato. Detenuto dal 18.5.1942; 4) - Susanj Guglielmo, nato il 20.10. 1882 a Fiume, fabbro . Detenuto dal 5.6.1942; 5) - Varno Luigi, nato 1'8.6.1891 a Fiume, saldatore elettrico. Detenuto dal 12.6.1942. IMPUTATI a) - del delitto di cui all'art. 257 p .p. C .P . in relazione all'art. 110 stesso codice, per essersi, in correità tra loro ed altri, procurato, a scopo di spionaggio mi litare, notizie che avrebbero dovuto rimanere segrete; b) - del delitto di cui all'art. 261 p.p. cpv. 1 ° e 2° C .P. in relazione agli artt. 110 e 310 stesso codice, per avere, con le stesse modalità, in tempo di guerra , rivelato le notizie di cui alla precedente lettera a) . In territorio cli F iume ed altrove nel 1941 e precedentemente. In esito al dibattimento, che, giusta ordinanza preliminare, ha avuto luogo a porte chiuse, sentito il P .M . nella sua requisitoria e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d'istruzione a rito formale i prevenuti, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 5 corrente gennaio , furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati .


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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

PR IMA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE.

Il Komen, che in istruttoria aveva cofessato con larghezza e precisione di particolari, oggi, in udienza, ha ottenuto una, evidentemente simulata, carenza di memoria, adducendo di nulla ricordare; ma per le dichiarazioni degli altri imputati, per le prove emerse e tenuto conto delle conclusioni del perito giudiziale, è stato accertato quanto segue:

sapere che nel cantiere erano in costruzione due navi eia guerra e vi lavoravano circa milleottocento operai e che nel silurificio si stavano fabbricando nuovi tipi di siluri per aereo.

li Komen da tempo è stato informatore del servizio Jugoslavo e ha svolto attività spionistica ai nostri danni in collaborazione con il noto fu oruscito Frol G iuseppe, agente accertato di spionaggio, a carico del quale pende altro processo presso questa giustizia, e con Maljevac Jans . Fin dall'agosto 1928 egli prese contatto col maggiore Angelkovic, comandante un reparto di Fanteria di stanza a Tersatte, che lo incaricò d i raccogliere notizie sull'entità, specialità ed armamento delle forze italiane lungo il confine, nonché sulla costruzione di nuove caserme, strade militari ed opere di fortificazione. Come anticipo per l'opera che avrebbe prestato, il predetto ufficiale gli corrispose la somma di cento dinari. Tornato in Italia , dopo circa quindici giorni, tramite il Frel, ed a mezzo di lettere redatte con un cifrario convenzionale, indirizzate al nome fittizio Antonini Giuseppe - Martinscizza, riferì che a Villa del Nevoso vi era di stanza un battaglione di soldati e dette notizie circa la costruzione della strada militare Elsane - Novocracina, indicando il numero dei soldati e dei civili addetti ai lavori, la lunghezza ed il percorso della medesima. Successivamente, sempre a mezzo cifrario convenzionale, comunicò al Fro l, in più volte, dati relativi a lla costruzione ed ampliamento cli strade militari nella zona anzindicata ed alla dislocazione di reparti nei paesi della provincia di Fiume. Nell'ottobre dello stesso anno il Komen ottenne, a mezzo del Frol, una tessera cli frontiera intestata al nome fittizio di Bratovic Giovanni e recatosi in Jugoslavia si incontrò col maggiore Angelkovic, al quale fornì alcuni eiettagli relativamente alle notizie già rivelategli ed ebbe in compenso altri cento dinari. li 28 dicembre successivo espatriò clanclesLinamente, stabilendosi a Sussa.

Dal Maljevac apprese pure che a Fiume e nella zona circostante erano dislocati quarantamila soldati appartenenti a varie armi, fra cui il 4 ° Reggimento Artiglieria, il 26° e 72° Fanteria; che le strade, nei dintorni cli F iume, erano precluse al transito normale per l'afflusso di carri armati, autoblindo, artiglieria ed automezzi; che nel cantiere di Fiume lavoravano 1200 operai ed era in riparazione un cacciatorpediniere danneggiato a poppa in seguito a battaglia navale e un sommergibile colà inviato per la revisione generale .

Al predetto maggiore poi rivelò altre notizie circa i lavori che dovevano essere eseguiti sulla strada militare che da Fiume porta a S. Pietro ciel Carso . Nel febbraio 1929 si iscrisse all'associazione irredentista Slovena "Simon G regorgic" dalla quale ricevette una sovvenzione di mille dinari ed a mezzo cli altro associato, tale Frebelic Rodolfo, entrò in relazione col maggiore Tonci Kokali , allora dirigente l'ufficio informazioni cli Sussa . Costui gli anticipò la somma di mille dinari e lo incaricò di raccogliere notizie di carattere militare analogamente a quanto aveva fatto il maggiore Angelkovic . Alla partenza ciel Tonci, avvenuta l'anno successivo, troncò ogni rapporto con il servizio informativo. Nell'ottobre e novembre 1940 entrò di nuovo in relazione col Frol, che, in considerazione dell'imminenza del conflitto fra la Jugoslavia e l' Asse, gli fece capire che era giunto, il momento di riprendere e intensificare l'attività spionistica, come in effetti fece . A mezzo cli Maljevac Vittorio e Leksan Jans raccolse notizie sui lavori in corso nei cantieri e nel silurificio cli Fiume nonché sulla dislocazione delle truppe italiane lungo la zona cli frontiera . In particolare a mezzo del Malj evac, venne a

Queste notizie il Maljevac apprese da Susanj Guglielmo e Varmo Luigi che lavoravano rispettivamente nel silurificio di Fiume e nel cantiere del Carnaro.

Per queste notizie il Maljevac ebbe eia Komen un compenso di cento dinari. A mezzo di Leskan, il Komen apprese che a Novocraci na si trovavano centoquatt0rdici soldati e che a Zabec erano in costruzione delle casermette per le truppe. Trasmise le notizie raccolte al Frol a mezzo di lettera scritta con cifrario convenzionale, indirizzandola al nominativo fitt izio di Jvanovich Ivo di Planina. Per l'opera prestata fu ulteriormente ricompensato con altri cento cli dinari. L'inizio delle ostilità fra l'Italia e l'ex Jugoslavia avrebbe posto fine alla sua attività spionistica. Il perito giudiziale tecnico militare ha concluso e il Tribunale ritiene che tutte le notizie di cui sopra, procacciatesi e rivelate rivestono carattere di segretezza nell'interesse della sicurezza dello Stato. Tale carattere deriva dall'essenza medesima delle notizie fornite, che, "oltre ad essere incluse nell'elenco esemplificativo di cui al R.D. 28 ottobre 1934 n. 1728 e successive varianti apportate con R .D. 5 dicembre 1935 n . 2311, formano, parte integrante dell' attuazione di quei piani, progetti , disegni di carattere militare che le competenti Autorità rivestono di tutte le forme intrinsiche ed estrinseche della segretezza." Nei fatti come dianzi accertati commessi dal Komen e Maljevac, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati. Non così per quanto si riferisce ai fatti commessi da Susanj e Varmo. Costoro rivelarono, si, le notizie segrete di cui trattasi, ma le risultanze dibattimentali portano ad escludere che essi lo abbiano fatto a scopo di spionaggio politico o militare. Delittuosa leggerezza e incomprensione dei doveri e della riservatezza che incombono a chi è preposto a incarichi cli tanta delicatezza. Nel fatto cli costoro, pertanto, il Collegio rçivvisa gli estremi del reato di cui all'art. 261 p. p. e I O capov. C.P. ed in tal senso ritiene di dovere modificare, limitare e unificare l'accusa nei loro confronti. Peraltro, ritiene di dover concedere a t utti i giudicab ili per le peculiari con tingenze del caso, la diminuente cli cui aJl 'art. 31 I C .P. - applicando l'aggravante della recidiva generica a Maljevac e a Susanj - e di dovere condannare in concreto;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

PRIM A PARTE: SENTENZE EMESS E P ER I REAT I PREV ISTI DAL CODICE PEN ALE

Komen, Leksan e Majevac, ciascuno a complessivi anni 30, risultanti per ciascuno dal cumulo di anni 15 pel reato di cui all'art. 257 C . P . e di anni 28 pel reato di cui alla lettera b) della rubrica, compreso nella pena del Majevac l'aumento di un sesto per la recidiva; Susanj e Varmo ciascuno ad anni 7 di reclusione, compreso per il Susanj l'aumento di 2 mesi per la recidiva;

Komen Ivan, detenuto dal 6.3. 1942 nel Carcere Giudiziario di Roma viene tradotto il 15.4. 1943 nella Casa Penale di S. Stefano da dove venne scarcerato nel mese di febbraio del 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche.

Consegue per tutti l'interdizione perpetua dai pubb lici uffici e per i primi la libertà vigilata (art. 29-230 n. 1 C .P .), per tutti in solido pagamento delle spese processuali e per ciascuno quello delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P .P.) P .Q.M . Letti ed c;tpplicati gli artt. 110,257 p .p., 261 p.p . e cpv . 1° e 2°, 310, 311 , 73, 29, 230 n. 1, 99 C .P.; 274, 488 C.P.P . DICHIARA Komen Javan, Leskan Jans e Maljevac Vittorio responsab ili dei reati rubricati e Susanj Guglielmo e Varno Luigi responsabili soltanto del reato di cui all'art. 261 p.p. e cpv. 1° C .P., così modifi cata e limitata l'accusa, con la diminuente d i cui all'art. 311 C.P . per tutti, e con l'aggravante della recidiva generica per Malj evac e Susanj, e, cumulate le pene per i primi tre, condanna alla reclusione Komen, Leksan e Malj evac ciascuno ad anni 30, Susanj e Varno ciascuno ad anni 7, con le conseguenze per tutti dell'i nterdizione perpetua dagli uffici e per i primi tre della libertà vigilata, nonché tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva . Roma, 18.1. 1943 - Anno XXI Seguono le fir me del P residente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Poiché i condannati sono cittad ini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono emesso con il D.P . 14.4. 1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati , con sentenza irrevocabile, a lla data del 7.4. 1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5.1 961, co ndonata la pena inflitta dal T .S.D .S. con sentenza del 18.1.1 943.

Leksan Jans, detenuto dal 18.5.1 942 nel Carcere Giudiziario di Roma venne trasferito il 14.4.1943 alla Casa Penale d i Civitavecchia e il 21.5.1943 alla Casa Penale di castelfranco Emilia (Modena) da dove venne scarcerato nel mese di marzo del 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche. Maljevac Vittorio, detenuto dal 18.5.1942 nel Carcere G iudiziario di Roma il 14.4. 1943 venne tradotto alla Casa Penale di Portolongone.11 19. 1.1944 venne scarcerato a seguito di ordine emesso dal Comando della Polizia e dell' Organizzazione sd . di Firenze, confermato dal Comando delle Truppe Germaniche dell'Elba. Susanj G uglielmo, detenuto dal 5. 5 .J 942 nel Carcere Giudiziario di Roma venne tradotto a lla Casa Penale di San. Gimignano (Siena) il 12.4 .1 943 . li 29. I . I 944 venne scarcerato a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco SS . di Firenze . Varno Luigi, detenuto dal 12.6.1942 nel Carcere Giudiziario di Roma il 10.4 .1943 venne tradotto alla Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) da dove venne scarcerato nel mese di gennaio del 1944 a seguito di ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche.


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PRIMA P ARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PREVISTI DAL COOTCE PENA LE

TRfR UNALE SPECIALE P E R LA DIFESA DELLO ST~\TO

Sentenza n. 26

Reg. Gen. n. 1378/1942 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Rosa-Uliana Riccardo, Fioretti Eugenio, Pasqualucci Renato, Consoli M.V.S.N. ha pronunciar.o la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Krasna Francesco , nato il 30.3.1904 a Budagne (Gorizia), minatore. Detenuto dal 18.7.1942; 2) - Ferjancic Paolo , nato il 28.6.1894 a Budagne (Gorizia), contadino. Detenuto dal 3.8.1942; 3) - Krasna Luigi, nato il 25.4.1889 a Vipacco (Gorizia), contadino. Detenuto dal 5.8.1942; 4) - Stefancic Luigi, nato il 3.6.1914 a Yipacco (Gorizia), contadino, in atto soldato alla 12a Compagnia Sanità a Palermo. Detenuto dal 3.8.1942; 5) - Stefancic Silvestro, nato il 31.12.1902 a Vipacco (Gorizia), minatore. Detenuto dal 18.7.1942.

IMPUTATI del delitto di cui all'art. 247 C.P ., per avere partecipato, in tempo cli guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretti dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni miltari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di Budagne di Vi pacco ed altrove, precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti. IN PUBBLICA UDIENZA sentito il P .M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola

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IN F ATTO ED IN DIRITTO per i fatti sopra specificati gli imputati di cui in rubrica, furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato agli stessi ascritto. Nell'orale dibettimento, per le ammissioni di tutti gli imputati, meno il Krasna Luigi, e per le dichiarazioni del teste escusso, è rimasto provato; che Krasna Cirillo, attualmente latitante, temibile bandito facente parte d i una banda di partigiani ribelli, dopo avere preso parte ad un complotto tra la banda ora cennata e nostri reparti armati, si trasferì il 18 luglio 1942 - XX presso la propria fami glia, in territorio cli Budagne, ove prese contatto con i propri fratelli Paolo (latitante, perchè unitosi alle bande) e Francesco, nonché coi nominati Stefancic Luigi e Stefancic Silvestro; che, mentre i detti fratelli Krasna si diedero a cercare affiliati alla banda gli Stefancic Silvestro, Stefancic Luigi e Ferjancic Paolo, si diedero a procurare armi, che consegnavano ai banditi. Ciò posto, ritenuto che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato in epigrafe, avendo la organizzazione della quale fecevano parte i detti imputati la finalità immediata di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica; il Collegio, concedendo il beneficio di cui all'art. 311 C.P ., fissa la pena in anni 30 di reclusione per Krasna Francesco e Stefancic Luigi e in anni 28 della stessa pena per Ferj ancic Paolo e Stefancic Silvestro. Per tutti e quattro gli ora detti imputati spese e conseguenze di legge. Per Krasna Luigi, le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi di prova a carico dello stesso. Egli pertanto deve essere assolto per insufficienza di prove e posto in libertà se non detenuto per altra causa. PER QUESTI MOTIVI Visti gli articoli sopra citati e 230, 29 C .P .; 488, 274, 479 C.P.P . P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 230-29 C.P. 408-274-479 C.P.P. Assolve per insu fficienza di prove Krasna Luigi dal reato allo stesso ascritto ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per a ltra causa. Dichiara gli altri imputati responsabili del reato di cui all'art. 247 C .P. e, con la diminuente di cui all'art. 311 del codice stesso, condanna Krasna Francesco e Stefancic Luigi ciascuno alla pena di anni 30 di reclusione; Feriancic Paolo Stefancic Silvestro ciascuno ad anni 28 di reclusione. Condanna, altresì, gli imputati per i quali viene affermata la responsabilità alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in sol ido delle spese del processo, alle spese per il mantenimento durante la custodia, e ad ogni altra conseguenza di legge.


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T RIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ordina che gli imputati stessi - a pena ultimata - siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 19.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Krasna Luigi, detenuto dal 5.8.1942, viene scarcerato il 19.1.1943. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Poiché i condannati sono cittadini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono emesso con il D .P. 14.4. I 948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26 . 11 .1 955 condonata la pena inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del I 9.1.1943. Krasna Francesco, detenuto dal 18.7.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma, viene tradotto il 14.4.1943 alla Casa Penale di Civitavecchia e il 13.8.1943 alla Casa di Reclusione di S. Gimjgnano (Siena). Dalla suddetta Casa Penale viene scarcerato il 29. 1.1944 a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco SS di Firenze. Feriancic Paolo, detenuto dal 3.8. 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 14.4.1943 venne tradotto alla Casa Penale di Portolongone. Il 31.1.1944 venne scarcerato dalla suddetta Casa Penale a seguito d i ordine emesso dal Comando Tedesco delle SS. di Firenze. Stefancic Luigi, tratto in arresto il 3.8.1942 venne tradotto prima nel Carcere Giudiziario di Gorizia e poi nelle Carceri Giudiziarie di Roma. 1114.4.1944 venne tradotto alla Casa Penale di Portolongone dalla quale venne scarcerato il 15. 1. 1944 a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco delle SS . cli Firenze. Stefanic Silvestro, detenuto dal 18.7.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 14.4.1943 venne tradotto alla Casa Penale cli Civitavecchia e il 13.8.1943 alla Casa di Reclusione di S. Gimignano (Siena). Dalla suddetta Casa Penale venne scarcerato il 13 .1. J 944 a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco delle SS. di Fi renze. NOTA: Per gli stessi reati addebitati ai suddetti imputati la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza del 5.1.1943, di non doversi procedere per insuffi cienza di prove nei confronti di : Gorup Giovanni, nato il 10.9.1908 a Budagne (Gorizia) - Contadino Detenuto dal 18.7.1942 al 5.1.1 943. Nei confronti del latitante Krasna Cirillo, nato il 1.7.1911 a Vipacco (Gorizia) rinviato a giudizio dalla Commissione Istruttoria con sentenza n. 2 del 5.1 . 1943 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato non ha emesso, nel 1943, nessuna sentenza.

P RIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PRE VIST I DAL COD ICE PENALE

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SENTENZA n. 31

Reg. Gen. n. 1681/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: ·\

Presidente: Le Me tre Gaetano, Luogotenente Generale M . V.S. N. Giudice Relatore: Presti G iovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmentola Aldo, Semadini Tommaso, Leonardi Nicola, Pompili Torello, Calia Michele, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Zizmond Francesco, nato 1'8 .1. 1882 a Montespino (Gorizia), agricoltore. Detenuto dall' 1. I O. I 942 . 2) - Marvin Maria in Zizmond, nata l' 1.9.1884 a Montespino (Gorizia), casalinga). Detenuta dal!' I . IO. 1942. IMPUTATI del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C . P ., per avere partecipato, in tempo di guerra, a·d una organizzazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni mi litari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica. In Montevecchia di Montespino (Gorizia), precedentemente e fino all'epoca del loro arresto. OMISSIS P .Q.M . Letti ed applicati gli artt. 307 p.p., 229 C .P .; 274, 488, 479 C.P.P. DICHIARA Zizmond Francesco responsabile del reato di cui all'art. 307 p.p. C .P ., così modificata l'accusa, e lo condanna ad anni 2 di reclusione, con la li bertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva. Assolve Marvin Maria dal reato di cui sopra, così modificata anche per lei l'accusa, per insufficienza di prove ed ordina la sua scarcerazione se non detenuta per altra causa. Roma, 25 . I. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TR IBUNALE SPECI ALE P ER LA D IFESA DELLO STATO

NOTA : Zizmond Francesco venne denunziato insieme con i fratelli, latitanti, Zizmond Floriano e Venceslao. Poiché i due fratelli erano latitanti il procedimento nei loro confronti venne sospeso.

PRIMA PA IHF. : SENTENZE EMESSE PER I REATI PR EVISTr DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 32

Reg. Gen. n. 1440/1942

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S .N. Giudice Relatore: Presti G iovan ni, P rocuratore Militare del Re Imperatore

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Zizmond Francesco vie.ne scarcerato dalla Casa Penale di Fossano (Cuneo) il 28.5.1944 a seguito di ordine emesso da un Comando Militare Tedesco . Poiché Zizmond Francesco è un cittadino jugoslavo il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.5.1961, condonata l'intera pena inflitta a Zizmond Francesco dal T .S. D. S. con sentenza del 25.1.1943 per il condono concesso con il D .P . 14.4.1948 n. 511 per i reati comuni, m ilitari e politici commessi da cittadini jugoslavi.

Giudici: Palmentola Aldo, Semadini Tommaso, Leonardi Nicola, Pompili Torello, Calia Michele, Consoli della M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Dolgan Erminio, nato il 13.4.1923 a Villa Nevoso (Fiume), falegname. Detenuto dal 4.4.1942

IMPUTATO Del delitto di cui all'art . 247 C.P. per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni, di retta dallo straniero, ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni mi li tari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica. In territorio di Villa Nevoso ed altrove, nell'aprile 1942 e precedentemente.

In esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO: A seguito d'istruzione a rito sommario, con atto d'accusa ciel P.M. in data 17 dicembre u.s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati .

All'odierno dibattimento , per le ammissioni dell'imputato e per le prove documentali e testimoniali, è stato accertato quanto segue:

li 4 aprile 1942 - XX, durante una battuta eseguita da nostri reparti armati nell'abitato della frazione di Topolza di Villa del Nevoso, allo scopo di catturare ribelli sloveni comunisti che infestavano la zona, venne intimato il fermo al rubricato Dolgan, che, alla vista dei Carabinieri, si era dato alla fuga. Non essendosi ottemperato all'ordine, contro il Dolgan furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.


TRIBUNAL E SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

P RIMA PARTE: SENTENZE EM ESSE P ER I REATI PR EVISTI DAL CODICE P ENALE

Ferito ed arrestato, egli venne trovato in possesso di una rivoltella marca Beretta (arma in dotazione al Regio Esercito) con 18 pallottole, nonché di opuscoli di propaganda partigiana comunista, cli un cifrario e di un taccuino in cui erano annotati fatti delittuosi compiuti e nomi di località e di persone che favo rivano i ribelli.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

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Anche oggi, in udienza, il Dolgan, ha ammesso i fatti, ma si è protestato vitt ima delle suggestioni di tal Hriban Giovanni, uno dei principali e più violenti partigiani delle bande cli ribelli che infestano la Slovenia, il quale lo avrebbe invogliato a partecipare al movimento partigiano, munendolo, fra l'altro, d'arma e munizioni e facendogli trascrivere in un taccuino i più importanti crimini perpetrati delle bande in quel territorio e i nomi dei favoreggiatori ai quali il Dolgan avrebbe dovuto rivolgersi per avere aiuto ed assistenza. Il Dolgan non avrebbe avuto intenzione di aderire al movimento . Ma le sue asserzioni in contrasto con l'atteggiamento dello stesso D olgan, il quale tornato eia Lubiana a Villa del Noveso , non solo si guardò bene dal riferire alle nostre autorità quanto gli era occorso, ma ai primi contatti con i militari impiegati per la repressione del movimento ribelle, armato com'era, s'era dato a lla fuga, dando così conferma alle informazioni pervenute all'autorità circa la sua attività di esiziale propaganda che svolgeva ai nostri d ann i. Non vi è dubbio, pertanto, che il Dolgan appartenesse alle formazioni cli bande di ribelli sloveni d i cui dianzi è cenno. Notoriamente tali bande sono emanazioni cli un movimento diretto e sorretto dallo straniero ed avente, tra l'altro, la final ità immediata d i nuocere alle operazioni mi litari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. Quindi il C ollegio nel fatto al Dolgan addebitat o, ravvisa gli estremi del delitto di cui al rubricato art. 247 C.P. R itiene, peraltro, di dover concedere all' imputato la diminuente di cui all'art. 311 C .P. e di doverlo condannare in concreto ad anni 30 di reclusione con le conseguenti interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata (art . 29, 230 n. 1 C .P .) , nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 488, 274 C.P .). P.Q.M . Letti ed applicati gli artt. 247, 311, 29, 230 n . 1 C .P.; 274, 488 C .P .P . DICHIARA Dolgan Ermi nio responsabile del reato ascrittogli , con la diminuente dell'art. 311 C .P. , e lo condanna ad anni 30 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva. Roma, 25 . l .1943 - Anno XXI

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Il 29.1.1944 a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco S .S . diviene scarcerato dalla Casa cli Reclusione cli S. G imignano (Siena) . Il 6 .2 . 1944 viene arrestato dai Carabinieri di Budrio (Bologna). Il 13 .3. 1944 il "Comando Germanico di Firenze" ordina che Dolgano Erminio venga posto in libertà e inviato al proprio domicilio . Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dich iara, con Ordinanza ciel 26 novembre 1955 quanto segu e: "Vista la sentenza emessa dal T .S.D .S. il 25.1.1943 nei confronti cli Dolgan Erminio candannato alla pena di anni 30 di reclusione per il reato cli cui all'art. 247 C .P. (Favoreggiamento bellico). Poiché Dolgan Erminio alla data del 16.10. 1940 era domiciliato in territorio dall'Italia ceduto alla Jugoslavia a seguito del T rattato di Pace e dagli accertamenti eseguiti presso i competenti Uffici non risulta che Dolgan Erminio abbia dichiarato di optare per la cittadinanza italiana. Ritenuto , quindi, che la posizione giuridica di Dolgan Erminio rientra nella ipotesi prevista dall'art. 2 lettera a) ciel Decr. Pres . 14 aprile 1948 n. 511 che concede il condono delle pene inflitte a cittadini jugoslavi dichiara condonata la pena in flitta a Dolgan E rminio dal T.S .D .S. con sentenza del 25 gennaio 1943".


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA IJE LLO STATO

SENTENZA n. 34

Reg. Gen. n. 1652/1942

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmentola Aldo, Caputi Piero, Leonardi Nicola, Pasqualucci Renato, Perillo Emilio, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Ciuk Alberto, nato il 20.11.1923 a T rieste, contadino; 2) - Scuka Francesco, nato il 2.5.1898 a Comeno (Gorizia), contadino;

3) - Ciuk Emilio, nato il 20.2.1923 a Trieste, pittore; 4) - Re Alberto, nato il 20.8 . 1925 a Trieste, elettricista. Tutti detenuti dal 27 .1 O. 1942 IMPUTATI del delitto di cui all'art. 247 C .P . per avere partecipato - in tempo di guerra - ad una organizzazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favo rire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di Aidussina (Trieste) ed altrove, nel luglio 1942 e precedentemente. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M ......... ./. Nella sua requisi toria e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola, osserva; IN FATTO ED I N DIRITTO: A seguito di istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P .M. in data 2 1 dicembre u.s., i rubricati, unitamente a tali Sibelia Antonio, Bandelli Luigi e Facchin Giuseppe, nei riguardi dei quali, essendo latitanti, si è preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento, furono rinviati a giudizio per rispondere del fatto delittuoso, sopra, in epigrafe, enunciato .

PRIMA P ARTE: SENTENZE E MESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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Oggi, in udienza, come, peraltro, in ogni stadio del procedimento, gli imputati hanno esplicitamente e concordemente confessato. Sicché il seguente fatto denunciato è stato pienamente provato :

T latitanti Sibelia e Bandelli svolgevano, in territorio di Aidussina, attività diretta a reclutare elementi da inviarsi alle bande armate che infestavano quelle zone, nell'estate u.s. Il Sibelia affidò al rubricato Ciuk A lberto il compito di reclutare tra i suoi amici e di avviare i nuovi affiliati presso le bande. Infatti, esso Ciuk Alberto, ottenuta l'adesione dell'amico Ciuk Emilio e - attraverso questo - l'adesi.one del rubricato Re Alberto, accompagnò costui alla frazione di Tomasevizza di Comeno in casa del rubricato Scuka Francesco . Quest'ultimo presentò le nuove reclute al Banclelli e, dopo averle alloggiate e vettovagliate, le affidò al Fakin Giuseppe; il quale, il 20 luglio u.s . era per accompagnare i nuovi affiliati verso Monte Nanos per inquadrarli in una banda di ribelli quando incontrò i CC.RR. che procedettero al fermo del Re e del Ciuk Emilio (il Fakin non venne fermato perché non sospettato) e successivamente, a seguito delle dichiarazioni di costoro, di Ciuk Alberto e di Scuka Francesco. Il movimento di ribelli di cui trattasi è diretto e sorretto dallo straniero ed ha come è noto, tra l'altro, la finalità immediata di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. Pertanto, nel fatto accertato di cui sopra, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del reato rubricato. Pertanto, il Collegio, date le modalità e le peculiari contingenze del fatto, ritiene di dovere concedere a tutti i prevenuti la diminuente di cui all 'art. 311 C.P. Al Re - minore degli anni 18 - va applicata anche la diminuente di cui all'art. 98 C .P. Commisurando la pena al fatto ed al turbamento prodotto dalla estesa attività del genere nella Venezia Giulia, reputa giusto conçlannare in concreto , alla reclusione: Ciuk Alberto e Scuka ciascuno ad anni 30, Ciuk Emilio ad anni 24 e Re ad anni 16, con le conseguenze per tutti dell'interdizione dai pu bblici uffici (perpetua per i primi tre - art. 29 C.P. - e per la durata di anni 5 per Re - art. 98 C.P. - ) e della libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P. per i primi tre e art. 225 C.P. per Re), nonché tutti in solido al pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P .P.) e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.) . P.Q .M . Letti e applicati gli artt. 247, 110, 29, 98,31 1, 225 C.P . 274 e 488 C .P.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA Tutti i rubricati imputati responsabili del reato ad essi ascritto, con la diminuente di cui all'art. 311 C.P. e, per Re Alberto, anche con la diminuente della minore età, e condanna alla reclusione: Ciuk Alberto e Scuka Francesco alla pena di 30 anni ciascuno ; Ciuk Emilio ad anni 24 e Re Alberto ad anni 16, con interdizione perpetua dai pubblici uffici per i primi tre e per anni 5 per Re Alberto e con la li bertà vigilata per tutti, nonché al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia. Roma, 28.1.1943 - Anno XXI

PRIMA PARTE: SEN'r ENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE P ENALE

Sibelia Antonio, nato il 21.4.1914 a Comeno (Gorizia), operaio; Bandelli Luigi, nato il 31.5.1925 a Comeno (Gorizia), contadino; Facchin Giuseppe, nato il 26.3 . 1922 a Comeno (Gorizia), contadino; non è stata emessa dal T.S.D.S., nel 1943, una sentenza di condanna o di assoluzione. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Scuka F rancesco evade dalla Casa Penale di Civitavecchia il 5.5.1944. Ciuk Emilio e Re Alberto vengono scarcerati dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano (Siena) a seguito di un ordine emesso dal Comando delle Truppe germaniche il 29. l.1944. Ciuk Alberto il 17.2.1944 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Portolongone a seguito di ordine emesso dal Comando delle Truppe germaniche. Poiché Scuka Francesco, Ciuk Alberto, Ciuk Emilio e Re Alberto sono cittadini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono previsto dal D.P. 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio dei T ribunali Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5 .1961, condonata la pena inflitta dal T.S.D.S . con sentenza del 28 .1.1943 ai cittadini jugoslavi Scuka Francesco, Ciuk Alberto, Ciuk Emilio e Re Alberto.

SENTENZA n. 38

Reg. Gen. n. 1921/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V .S .N . Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale; Palmentola Aldo, Caputi Mario, Leonardi Nicola, D'Alessandro Italo Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Nei confronti dei latitanti :

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nella causa contro: 1) - Pregelj Rodolfo, nato il 6. 1.1909 a Santa Lucia di Tolmino (Gorizia), fabbro. Detenuta dal 10. 11.1942; 2) - Leban-Hudorovic Francesca, nata il 1° .12.1903 a Villa Slavina' (Trieste), casalinga. Detenuta dal 10.11.1942. IMPUTATI a) - del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P. per aver partecipato - in tempo di guerra - ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. ln territorio di Tolmino il 10.11.1942 e antecedente. b) - del delitto di cui all'art. 266 p.p . e cpv. 2° C.P . per avere, in correità tra loro, istigato i militari a disobbedire ai doveri inerenti al loro stato, interritorio di Tolmino nel novembre 1942 e precedentemente. Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P., nei confronti della seconda. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola con i loro difensori IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del1' orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi, si è potuto accertare


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TRlBUNA LE SPEC IALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PKIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI P REVISTI DAL CODICE PENALE

IN FATTO ED IN DIRITTO

azione, tenuti presenti i precedenti degli imputati e considerata la natura particolare dei gravi reati commessi in momenti difficili per la N azione in guerra; il Collegio concedendo la richiesta diminuente è d'avviso d'irrogare le seguenti pene;

Con rapporto 12. 11 . 1942 il Comando di stazione dei CC.RR. di Tolmino denunziava i rubricati Pregelj Rodolfo e Leban Francesca, per avere partecipato in tempo di guerra ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di Tolmino il 10.11 . 1942 ed antecedentemente. Inoltre per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in correità fra -l oro, istigato i militari a disobbedire ai doveri inerenti al loro Stato. Per cui entrambi furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 247, 266 p . p. e cpv. 2° C.P.; con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P . nei confronti del Pregelj, già condannato da questo Tribunale Speciale a 30 anni, ~el 1931, e graziato nel 1939. Dalle indagini preliminari e dalla compiuta istrutcoria era emerso quanto venne pure confermato all'udienza. E cioè che entrambi i giudicabili, di concerto fra loro, adescavano milirari di stanza a Polubino di Tolmino e, promesse di denaro, richiedevano a costoro indumenti militari; tra gli altri fu avvicinato il geniere Sartori Gastone al quale il Pregelj propose di dargli della carne se gli avesse portato scarpe, giubbe, pantaloni per militari; il Sarrori riferì ciò ai su oi superiori e d'accordo con costoro la sera del 10 novembre u .s. portò in casa del P regelj , ove si trovò anche la Hudorovic, amante del primo, una giubba e un pantalone, ricevendo L. 40 con la promessa che più tardi avrebbe avuto altre L. 100. I CC. RR. eseguivano subito dopo perquisizioni domiciliari in casa dei predetti Pregelj e Hudorovic e vi rinvenivano nascosti sotto il letto, quattro giubbe ed un paio d i pantaloni.

In applicazione degli artt. 247, 311, 65 C.P ., anni 24 a ciascuno; Per il disposto dell'art. 266 p.p . e cpv. 2° C .P., anni I ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene (art. 72 C.P .) complessivamente condannare Pregelj e Leban ad anni 25 di reclusione ciascuno. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio , col pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P .Q .M . Visti ed applicati gli artt. 247,266 p.p . e cpv . 2°, 23, 29, 73, 228, 229, 311, 65 C.P.; 274,488 C .P .P. DICHIARA Pregelj e Leban colpevoli del reato loro ascritto, accordando la diminuente di cui agli artt. 311 e 65 C .P ., ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna alla pena di anni 25 di reclusione ciascuno. Con la interdizione perpetua dai p ubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 29 . 1. 1943 - Anno XXI

C iò premesso si osserva, che, sebbene, gli imputati lo neghino, giustificandosi col dire che gli indumenti erano stati portati ivi da militari sconosciuti per essere riparati, essi li hanno acquistati per forn irli ai ribelli che li avrebbero indossati, come in altri casi è avvenuto, per camu ffarsi da soldati italiani , per tendere un imboscata ai nostri. Emergono quindi elementi sufficienti di prova in ordine alla compartecipazione dei prevenuti a bande annate di ribelli, essendo queste emanazioni di un movimento diretto e sorretto dallo stran iero ed avente, tra l'altro, la finalità immediata di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. Non v'è dubbio che il P regelj (già condannato perché armato ed assieme ad altri sloveni, pure condannati, ebbe ad aggredire ed uccidere una guardia di finanza in servizio di perlustrazione) e la Leban si sono resi colpevoli dei reati loro contestati di cui agli artt. 247 e 266 p.p. e cpv. 2° C.P. Accertata ed affermata la responsabilità penale dei giudicabili, esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive, specie la concessione della d iminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P . per le circostanze della

Seguono le firme del P residente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Pregelj Rodolfo evade dalla Casa Penale di Tarquinia (Viterbo) il 21.1.1944. Leban Francesca viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Fossombrone (Pesaro - Urbino) il 6.6.1944 a seguito di ordine emesso dal Comando Militare Tedesco di Firenze. Poichè Pregelj Rodolfo e Leban Francesca sono cittadini jugos lavi deve essere applicato nei loro confronti il condono previsto dal D.P . 14.4. 1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P.M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare T erritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26.11.1955, condonata la pena inflitta a Pregelj Rodolfo e L eban Francesca dal T.S.D .S . con sentenza del 29.1.1943 .


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA D IFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 39

Reg. Gen. n. 1682/1942

Jl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

P RIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE/\T I PREV ISTI DAL CODICE P EN/\LE

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che Jelenkovic Eugenio, fornì alle elette autorità notizie riguardanti l'organizzazione della Milizia e sulla difesa contraerea di Zara, con particolare riguardo ai luoghi ove si trovavano istallati i pezzi, alle fortificazioni, ai depositi di munizion i, ai contingenti di truppe, ai calibri delle armi ecc.;

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale 1\1. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

che Ratkovic Pietro; fornì talvolta integrandole, le notizie delle quali è sopra cenno;

Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale; Palmentola Aldo, Caputi Mario, Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Consoli M . V .S.N.

che Nikpali Simeone, e Stipcevic Eugenio; fornirono notizie relative alla cintura difensiva di Zara, con particolare riguardo alla elettrificazione della recinzione.

ha pronunciato la seguente

Ciò posto,ritenuto che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato agli imputati ascritti, il Collegio, passando all'applicazione delle pene, stima rispondente alla gravità dei fatti fissarle nei seguenti limiti;

SENTENZA

Jelenkovic, Ratkovic, ciascuno ad anni 24 di reclusione;

nella causa contro:

Nikpali e Stpcevic, ciascuno ad anni 15 della stessa pena. 1) - Jelenkovic Eugenio, nato il 2.9.1911 a Borgo Erizzo (Zara), muratore; P .Q.M.

2) - Nikpali Simeone, nato il 2.10. 1908 a Borgo Erizzo (Zara), manovale; 3) - Ratkovic Pietro, nato il 26 .5. 1905 a Borgo Erizzo (Zara), falegname; 4) - Stipcevic Eugenio, nato il 28 .2.1908 a Borgo Erizzo (Zara), manovale. Tutti detenuti dal 22.9. 1942

Visti gli articoli sopra citati e 230, 29 C.P .; 488 , 274 C.P.P. Dichiara gli imputati rispettivamente responsabili del reato agli stessi ascritto e condanna:

IMPUTATI

Jelenkovic e Ratkovic ciascuno alla pena di anni 24 di reclusione; Nikpali e Stipcevic ciascuno alla pena di anni 15 di reclusione.

del delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. C.P., per avere rivelato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione. In territorio ex jugoslavo nel 1935 .

Condanna tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati, a pena, ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata.

IN PUBBLICA UDIENZA Roma, 30.1.1943 - Anno XXI Sentito il P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola

Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici .

IN FATTO ED IN DIRITTO:

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Per i fatti di cui in rubrica gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato agli stessi ascritto.

Jelenkovic Eugenio: il 29.1.1944 viene scarcerato dalla Casa d i Reclusione di S. Gimignano (Siena) a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco SS . di firenze.

Nell'orale dibattimento gli imputati medesimi hanno negato di aver commesso i fatti agli stessi attribuiti ed hanno dichiarato di avere firmato i verbali raccolti dalle autorità jugoslave e dai quali risulta che la loro attività delittuosa, senza conoscerne il contenuto. L'orale dibattimento, per la dichiarazione del teste escusso e per le modalità che accompagnano i fatti, hanno però provato l'accusa, e cioè;

Ratkovic Pietro: il 17.2. 1944 viene scarcerato dagli Stabilimenti Penalidi Portolongone a seguito di ordine emesso dal Comando della Polizia e dell'Organizzazione SD d i Verona, confermato dal Comando delle Truppe Germaniche dell'Elba.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Stipcevic E ugenio , detenuto nella Casa Penale cli Fossano (Cuneo), e N ik pali Simeone, detenuto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) , vennero scarcerati nel mese di febbraio del 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche . Poiché i suddetti quattro condannati sono cittadini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono previsto dal D.P . 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessionedell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che vennero condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948. Pertanto - su r ichiesta inoltrata dal competente Ufficio del P.l\tl. dei tr.ibunali Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale M ilitare territoria le di Roma dichiara con O rdinanza emessa il 26 . 11 .1 955 (nei confronti di J elenkovic Eugenio e Ratkovic Pietro) e con Ordinanza emessa il .13.2. 1956 (nei confronti di Stipcevic Eugenio e Nikpali Simeone) la pena inflitta dal Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato con sentenza del 30. 1.1943.

PR.I MA P,\RT E: SENTENZE EMESSE P ER I REAT I PREV ISTI DAL CODICE P ENALE

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SENTENZA n. 40

Reg. Gen. n. 1716/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S. N .

Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, fiorett i Eugenio, Perillo E milio, Consoli M.V .S .N. • ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Bric Andrea, nato il 6.12.1908 a Montespino (Gorizia), contadino. Detenuto dal 15.10. 1942 IMPUTATO del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P ., per avere, in tempo di guerra, parteci pato ad una associazione cli ribell i sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato cli favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio cli Montespino (Gorizia) precedentemente e fino al 15.10.1942. Con l'aggravante della recidiva generica (art. 99 C .P.) . In esito al pubblico dibattimento, sentito il P .M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola , osserva IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di istruzione a rito sommario, con atto d'accusa in data 7 gennaio u .s ., il prevenuto fu rinviato a giudizio per r ispondere del fatto delittuoso sopra, in epigrafe, enunciato. All'odierno dibattimento, l'imputato ha ammesso il fatto, omettendo, però o deformando i particolari che imprimono al fatto stesso il carattere di reato, specialmente per quanto si attiene all'elemento intenzionale; ma il teste Tuili Guido ha confermato l'accusa eia lui mossa originariamente. In sostanza è stato accertato q uanto segue : Nel settembre 1942 !artigliere Tuili Guido in servizio a montespino, r iferì, ai propri superiori che un'inclividuo del luogo identificato nel rubricato Bric


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TR IBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I PREVISTI DAL COD ICE PENALE

Andrea aveva a lui manifestato sentimenti antitaliani mostrando di essere in relazione con i partigiani .

·NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Lo stesso artigliere riferì, successivamente, che in un secondo incontro il Bric ebbe a chiedergli cinque o sei bombe evidentemente destinate alle bande dei ribelli, offrendogli L. 100 per ogni bomba. Pertanto il Bric fu arrestato e denunziato. Il Bric, anche in udienza, ha ammesso i discorsi fatt i col Tuili ed anche d i aver contrattato le bombe però a prezzo molto inferiore a q uello ri ferito dal Tuil i e, a suo dire, su insistenze del Tuili . Ma il Collegio, che non ha motivo per non ritenere veri tiere le affermzaioni ciel bravo militare T uili, ritiene gli episodi da lui affermati prove sufficienti in ordine alla addebitata compartecipazione di esso bric alla accennata organizzazione dei ribelli sloveni . Tali organizzazioni di ribelli (notoriamente dirette e sorrette dallo straniero) , hanno, tra l'altro, la finali tà immediata cli nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica, pertanto, nel fatto addebitato si ravvisano gli estremi del delitto di cui all'art. 247 C .P. Ritiene, peraltro, il Collegio di dover applicare nel caso concreto la diminuente di cui all'art. 31 I C.P. e, commistiranclo la pena dal fatto, condan nare il Bric in defi nitiva ad anni 24 e mesi 1 di reclusione (compreso in detta pena l' aumento di un mese per la rubricata recidiva generica) . Ne conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la libertà vigilata (art. 29,230 n. 1 C.P .) e il pagamento delle spese processuali e cli cu stodia preventiva (art. 488, 274 C .P .P .). P.Q .M. Visti ed applicati gli artt. 247, 99, 311, 29,230 n. 1 C.P.; 274 , 488 C.P.P . DICHIARA Bric Andrea responsabile del reato ascrittogli , con la d imi nuente di cui all'art.3 11 C.P ., e con l'aggravante della recidiva generica, lo condanna ad anni 24 e mesi 1 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai p ubblici uffici, con la li bertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 3.1 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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Bric Andrea, detenuto nello Stabil imento'Penale di Portolongone, venne scarcerato nel mese cli febbraio del 1944 a seguito di ordine emesso da un Comando delle Truppe germaniche. poiché Bric Andrea é cittadino jugoslavo deve essere app licato nei suoi confron ti il condono previsto dal D .P. 14.4.1948 n. 5 11 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 30 novembre 1955, condonata la pena inflitta dal T. S.D.S . con sentenza del 3.2 . 1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PE R Li\ DlFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 41

Reg. Gen. n. 1587/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S .N.

Giudice Relatore: P resti Giovanni, Procuratore M ilitare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Perii lo Emi lio, Consoli M . V .S.N. ha pronunciato la seguente

PRI MA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTl DAL CO DICE PENALE

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Della predetta banda di Monte Nanos faceva parte , in qualità di calzolaio, il rubricato Cecchi ni , che era stato reclutato qualche tempo prima da alcuni appartenenti alla banda stessa. Nella occasione del ricordato conflitto il Cecchini sfuggì alla cattura e girovagò per mesi nei pressi del suo paese . Quelli catturati nella circostanza furono giudicati da questo T ribunale e parecchi di essi con sentenza in data 25 giugno u. s., condannati al]a pena capitale .

Il 4 ottobre u.s. i militari del 2° Nucleo Mobile di S . Daniele del Carso procedevano al ferm o del Cecchini mentre si allontanava con atteggiamento sospetto; egli non poté negare di aver fatto parte di una banda di ribell i s loveni. Pertanto fu denunziato . Anche oggi, in udienza, egli ha ammesso la sua partecipazione alla banda di cui era il calzolaio.

SENTENZA

Essendo tali bande dirette e sorrette dallo straniero ed avendo, tra l'altro, la finalità immediata di nuocere alle operazion i militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica, nel fatto addebitato, il Collegio ravvisa gli estremi del delitto di cui al rubricato articolo 247 C. P.

I) - Cecchini Girolamo, nato il 30.9.1906 a San G iacomo in Colle (Trieste), agricoltore. Detenuto dal 4 . 10.1 942.

Il Cecchini ha addotto a sua discolpa di essere andato sì a Monte Nanos e di avere presso i ribelli esercitato il mestiere cli calzolaio, ma di esservi stato costretto dai ribelli.

nella causa contro :

IMPUTATO del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'ar ticolo 247 C.P., per avere partecipato, in tempo cli guerra, ad un ' associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, t ra l'altro, lo scopo immedi ato di favorire le operazioni mi li tari del nemico, e, com unque, d i nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di S. Giacomo in Colle (Trieste) precedentemente al 4 ottobre 1942. [n esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva

Ma tutto ciò è in contrasto col fatto che egli, come ha assicurato il teste Caprio - Tenente dei CC.RR. procedente - trasportò tutti gli arnesi necessari prendendoli da casa sua e adducendo ai suoi fami liari d i recarsi in un paese vicino a scopo di lavoro, e col fatto che dall' aprile, epoca in cui si s bandò dai ribelli, non si è presentato alle nostre autorità per rifer ire quanto gli era occorso.

Il Collegio, peraltro, ritiene di dovere applicare nei s uoi riguardi la diminuente di cui all'art. 3ll C.P . e, commisurando la pena al fatto e alla pericolosità dell'imputat o, doverlo conda nnare in concreto ad anni 30 di reclusione, co n conseguenti interdizi one perpetua dai pubblici u ffici e li bertà vigilata (art. 29, 230 n. 1 C.P .) nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia prevent iva (art. 488, 274 C.P .P.) .

IN FATTO ED IN DIRITTO: A seguito di istruzione a rito sommario, con atto d 'accusa del 7 gennaio u .s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in epi grafe, enunciati . Al dibattimento, per le dichiarazioni dell'imputato e del teste Capri o Orazio, è risultato quanto segue. Il 18 aprile u.s . un numeroso gruppo di armati, accampato sul monte Nanos, in territorio di Gorizia, aggrediva un reparto dell 'Esercito in servizio di perlustrazione a vasto raggio. Nel conflitto che seguì rimasero uccisi quattro nostri militari e p recisamente l'alpino Franceschelli Pasquale, i bersaglieri Sabbatini E milio e F urlan Giovanni nonché il fante Di Loreto Modesto . Rimasero feri ti sette militari cli cui uno - il bersagliere Lazzerini G iuseppe - gravemente.

P .Q.M. Letti ed applicati gli artt. 247, 3 11 ,29,230 n. 1 C .P .; 274,488 C .P.P. DICHIARA Cecchini Girolamo responsabile del rubricato delitto , con la diminuente cli cui all'art. 3 Il C.P., e lo condanna ad anni 30 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodi a preventiva. Roma, 3.2. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Cecchini Girolamo, detenuto nella Casa Penale di Portolongone, venne scarcerato nel mese d i febbraio del 1944 a seguito d i un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche. Poiché Cecchini è cittadino iugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono previsto dal D.P. 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione dell'in dulto per tutti i cittadi ni jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4 . 1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P.M . dei Tribunal i Mi litari d i Guerra Soppressi - il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26 . 11.1955, condonata la pena inflitta dal T .S .D .S . con sentenza del 3.2.1943 .

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REAT I PR EVIST I DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 42

Reg. Gen. n. 2012/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N . Giudice Relatore: P resti G iovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, F ioretti Eugenio, Perillo Emilio, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro :

1) - Peternelj Leopoldo, nato il 13 . 11. 1910 a Circhina (Gorizia), sarto; 2) - Mezek Giacomo, nato il 4.7. 1899 a Circhina (Gorizia), contadino . Entrambi detenuti dal 9. 11.1942.

IMPUTATI a) - del reato di cui all 'art. 8 del R.D.L. 16.6.1940 n. 765, in relazione all'art. I del R .D .L. 5. 1.1942 n. 68, perché, in possesso di u n apparecchio di radioaudizione , facevano di questo uso per asco ltare la stazione radio nemica di Londra;

il Peternelj , inoltre : b) - del d elitto di cui all'art. 247 C.P. (favoreggiamento bellico) per aver partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed averne, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque di nuocere alle operazioni mi litari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di Novacchi di Circhina (Gorizia), il 5.11. 1942 e precedentemente. OMISSIS P.Q .M . Letti ed appl icati gli artt. 8 R.D.L. 16.6.1940 n . 765 in relazione al R .D .L. 5. 1.1942 11. 68; 274, 488, 479 C.P . P .


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TRTl3UNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

DICHIARA Peternelj responsabile del reato di cui alla lettera a) del la rubrica, assolvendolo, per insufficienza di prove, dall'alLro reato a lui ascritto in epigrafe e lo condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, a Lire 10.000 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina la confisca dell a radio in sequestro. Assolve Mezek per insufficienza di prove in ordine a l dolo del reato ascrittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

PRIMA PARTE: SENTE NZE E:vlESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE P ENAL E

Reg. Gen. n. 1475/1942

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SENTENZA n. 43

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N . Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Perillo Emilio, Consoli della M .V.S.N. ha pronunciato la seguente

Roma, 3.2.1943 - Anno XXI

SENTENZA

Seguono le firme del P res idente e dei Giudici.

nella causa contro:

Mezek Giacomo - detenuto dal 9.11.1942 - viene scarcerato il 3.2.1943.

1) - Mikuz Giovanni, nato il 16.5.191 3 a Momenero d'Idria (Gorizia), macellaio;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9.1943 Peternelj Leopoldo evade dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.1 2.1943. Poiché Peternelj è cittadino jugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono previsto dal D.P. 14.4.1 948 n. 51 1 per i reati comuni , militari e politici commessi da cittadini jugoslavi. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei T ri bunali M ilitari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare Territoriale di Roma dich iara, con Ordinanza del 12.3.1961, condonata la pena inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 3.2.1943.

2) - Habe Francesco, nato il 2.12.1921 a Montenero d'Idria (Gorizia), mediatore. Entrambi detenuti dal 6.8.1942 . IMPUTATI del delitto di favo reggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P. per avere, in tempo di guerra, partecipato ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari déJ nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. In Montenero d'Idria (Gorizia), precedentemente e fino al 6.8.1942 . OMISSIS P.Q.M. Letto ed applicato l' art. 479 C.P .P. Assolve Mikuz ed Habe dal rubricato delitto per insufficienza di prove ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa . Roma, 3.2. 1943 - Anno XXI Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici . Mikuz ed Habe - detenuti dal 6.8. 1942 - vengono scarcerati il 3.2.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 45

Reg. Gen. n. 2035/1942

Il Trib unale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

P RIMA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CO DICE PENALE

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1 a NOTA: A seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo l '8.9.1943 Spacapan Stefano e Toplicar Giuseppe evadono dalla Casa penale ove erano detenuti.

Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore

Poiché i due imputati sono cittadini jugoslavi il Tribunale Militare Territoriale di Roma appl ica nei loro confronti, con Ordinanza del 5.7.1961 , iI condono previsto dal D.P. 14.4.1948 n. 5ll per i reati comuni, militari e politici commessi da cittadini jugoslavi.

Giudici: Cisotti Carlo, Colizza Ugo, Consoli Generali; Alvisi Alessandro, RosaUliana Riccardo, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S .N .

2a NOTA: Dai carabinieri di Sambasso vennero anche denunziati con rapporto n. 109 del 17. 10.1 942 i latitanti:

Presidente: Griffini Mari o, Console Generale M .V.S.N.

Spacapan Miroslao, nato il 19.4.1924 a Sambasso (Gorizia);

ha pronunciato la seguente

Spacapan Branco, nato il 13.2.1923 a Ossegliano (Gorizia); SENTENZA

Nei loro confronti ncin venne emessa nessuna sentenza.

nella causa contro: 1) - Spacapan Stefano, nato l' 11.11.1894 ad Ossegliano (Gorizia) , contadino; 2) - Toplicar Giuseppe, nato il 5.4.1869 a Vittuglia (Gorizia), contadino. Entrambi detenuti dal 17.10.1942. IMPUTATI del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P. per avere partecipato, in tempo cli guerra, ad una associazione di ribe1li sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque , d i nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. Tn territorio di Gorizia fino al 27 . 11.1942 e precedentemente. OMISSIS P .Q. M . Visti gli artt. 483, 488 C .P.P.; 307 C.P. Dichiara Spacapan e Toplicar colpevoli del reato previsto dall'art. 307 p.p. C.P ., così m odificata la rubrica, e li condanna alla pena cli anni due di reclusione ciascuno, al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese di custodia. Roma, 5.2 . 1943 - Anno XXI

Toplicar Rodolfo, nato il 19.4.1911 a Vitugliano (Gorizia);


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2115/1942

PRIMA PARTE: SENTENZE EìVIESSE P ER I REATI P REVIST I DAL COD ICE PENALE

SENTENZA n. 51

Reg. Gen. n. 2003/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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SENTENZA n. 52

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N.

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V .S.N.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D ' Alessandro Italo , Riccio Gennaro, Consoli M: V.S.N.

Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N.

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA

nella causa contro:

nella causa contro:

1) - Pierami Vittorio, nato il 30.3.1894 a Vicchio di Mugello (Firenze), fidu-

1) - Prestia Pasquale, nato il 16.4. 1895 a Montebello Ionico (Reggio Calabria), industriale. Detenuto in espiazione di pena per una precedente condanna.

ciario sindacale dell'Industria di Berlino, detenuto dal 21. 9. I 942. IMPUTATO

IMPUTATO

a) - del reato di cui ali' art. 305 cpv. 1° C . P . per avere partecipato insieme a Bedenk Anna Julie, Kauffmann Tessy e Weimberger Emma, già condannate dal Tribunale Speciale, ad una associazione diretta a commettere - in tempo di guerra - i delitti di cui agli artt. 258, 262 C . P .;

a) - del reato di cui all'art. 247 C.P . per avere, stando in Francia, ricevuto denaro da agenti dello spionaggio francese per compiere atti contrari agli interessi nazionali; b) - del reato di cui all'art. 305 cpv. 1° C.P . per avere partecipato ad una assodazione politica diretta a commettere il delitto di spionaggio ai danni dell'Italia .

b) - del reato di cui all'art. 246 p.p. e cpv. 1° , 310 C.P . per avere ricevuto, da un agente dello spionaggio francese, in tempo di imminente pericolo di guerra, effettivamente seguita con la Francia, la somma di Lire 6.000 per compiere atti contrari agli interessi nazionali.

OMISSIS P .Q .M .

OMISSIS

Visti gli artt. sopra citati e 29, 73 C .P ., 488, 274 C.P.P .

P .Q .M.

Dichiara Prestia responsabile dei reati allo stesso ascritti e lo condanna, complessivamente, alla pena di anni 7 di reclusione, Lire 10.000 d i multa, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia.

Visto l'art. 479 C .P.P . Assolve Pieranti Vittorio dai reati ascrittagli per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in li bertà se non detenuto per altra causa. Roma, 16.2.1943 - Anno XXI

f

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

J

Roma, 16.2.1943 - Anno XXI Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.

\

NOTA: Evade dalla Casa Penale ove era detenuto a seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8 .9. 1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER T REATI PREVIST I D,\L comcE PENALE

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.6. I 961, ridotta la pena a quattro anni e otto mesi di reclusione per il condono concesso con il D .P . del 22.6.1946 n. 4 ed estinta, per decorso del tempo, la residua pena da espiare.

premo non trasmise al C.S. una lettera spedita da Firenze il 30 maggio 1942 da Emilio Papa a ,Giorgio Douglas, lettera che appariva scritta dalla stessa mano che aveva scritto una cartoli na postale datata 13 marzo 1942 firmata Eva-NellaElena ed indirizzata al predetto Douglas presso Agenzia Vagoni Letto - 87 r ua do Carmo - Lisbona e sul retro della suddetta cartolina, con inchiostro simpatico, rilevabile ai raggi ultravioletti, si leggeva: "Un ufficiale congedato della censura

"Prima di copiare la sentenza n. 56 del 23.2.1943 si ritiene che sia anche opportuno trascrivere la motivazione con la quale la Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ha rinviato al giudizio del Tribunale, con sentenza n. 5 del 10.2.1943 l'imputato Papa Emilio insieme con il coimputato: Douglas Norman, nato in Turingia !'8.12.1868 - scrittore - cittadino inglese residente in Inghilterra. Latitante". Dalle indagini preliminari e dalla compiuta istruttoria è risultato che l'inglese Douglas Norman nel settembre del 1920, proveniente da Londra, si stabilì a Firenze ove successivamente acquistò un appartamento. Egli svolse attività di scrittore naturalista e con il pretesto di studiare i luog hi , effettuò numerosi viaggi nel Regno e in particolare nell'Italia Meridionale ed insulare . In queste su e peregrinazioni fu accompagnato dall' italiano Papa Emilio, che egli aveva conosciuto a Firenze molti anni or sono e con il quale aveva stretto amicizia. Essi visitarono Napoli, Capri, l'Istria, Castrovillari, Catanzaro, Crotone ed altre località fra le quali la zona dolomitica e l'Isola d'Elba. In tali gite, secondo quando riferisce lo stesso Papa, percorrevano abitualmente lunghi tratti a piedi e facevano molti rilievi fotografici. Nel 1927 andarono in Austria ad Insbruk , Ludesch ed altre città . Sem bra che fra i due ci fossero anche rapporti omossessuali. Il Douglas, infatti, aveva fama di pederasta e di corruttore di minorenni e lo stesso Papa, a denti stretti, è finito per ammettere se non tutta la verità che almeno una volta il Douglas gli fece proposte oscene, accompagnando le parole con l'atto . Nel maggio del 1937 Douglas fu denunziato p er atti di libidine violent i sulla undicenne Renata G io rgi, figlia della sua lavandaia, e per sfuggire all'arresto s i rifugiò in Francia e precisamente a Vence (Alpi Marittime) da dove si t rasferì in Svizzera e quindi a Lisbona. Dopo la sua partenza i due si mantennero in continui rapporti epistolari, come si rileva facilmente anche dall'esame delle agende sequestrate al Papa nelle quali questi prendeva nota quando scriveva al Douglas, che indicava con le sole iniziali N . D. Stando all'estero quest'ultimo inviò al Papa cospicue somme di danaro per un complessivo impor to di lire cinquantamila. L 'attività svolta dagli imputati, i rapporti intercorrenti fra loro e con altri non diedero motivo a sospetto fino a quando il 2 giugno 1942, il Comando Su-

estera ci ha informati del fun zionamento e ora cerchiamo di corrompere tenenti chimici per conoscere il metodo che occorre per scoprire inchiostri simpatici". Dagli accertamenti eseguiti risultò , per confessione dello stesso Papa che questa cartolina era stata scritta da lui . Si è pure accertato che l'Agenzia dei Vagoni Letto di Lisbona era asservita .all'Intelligence Service e la corrispondenza diretta a Douglas veniva ritirata da un cittadino svizzero, certo Charles Sandmayer, che sarebbe in contatto con elementi direttivi del servizio dello spionaggio inglese. In seguito a una perquisizione eseguita in casa del Papa sono state sequestrate alcune lettere del Douglas e delle fotografie di località italiane fra cui quelle riproducenti il Porto di Marciana dell'Elba, il Porto Vecchio di Piombino e il Monserrato dell'Elba. Da perizia effettuata si rileva che i luoghi ove vennero effettuate le fotografie non erano all 'epoca in cui furono visitati interessanti dal punto cli vista militare, ma alcuni di essi potevano interessare ai fini di un tentativo di s barco e gli imputati possono aver cercato di ricevere notizie circa le zone nelle quali poteva essere effettuato uno sbarco . Dagli accertamenti compiuti si rileva, in modo chiaro, che Douglas e P a pa, in stretta unione di opera e di intenti, abbiano svolto attività spionistica ai danni dell'Italia a favore dell'Inghilterra. Le peregrinazioni compiute da costoro nella Penisola e in alcune Isole, i rilievi fotografici eseguiti , le passeggiate a p iedi da loro compiute per studiare il terreno e i rapporti intercorrenti tra loro acquistano u n particolare valore se si mettono in relazione con le ripetute rimesse cli denaro dal Douglas al Papa per la somma di oltre cinquantamila lire, dal fatto che la corrispondenza del Papa al Douglas veniva indirizzata presso l'Agenzia Vagoni Letto di L isbona, asservita all'Intelligence Service, ed era poi rit irata da un agente dello spionaggio inglese ed infine dalla constatazione che la cartolina in data 13 maggio 1942 diretta dal Papa al Douglas conteneva sul retro comunicazioni di natura spionistica . OMISSIS Pertanto le figure di Douglas e del Papa.sono quelle di due abili e pericolose spie al servizio dell'Inghilterra ai danni dell 'Italia e per tale motivo i suddett i imputati devono essere rinviati al giudizio per essere giudicati dal Tribunale Speciale per la D ifesa dello Stato.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen . n. 1594/1942

SENTENZA n. 56

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale; Colizza Ugo, Semadini Tommaso, Bergamaschi Carlo, Calia Michele, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI P REVISTI DAL CODICE PENALE

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L' orale dibattimento, per le dichiarazioni dei testi escussi, ha provato che le somme inviate dal Douglas furono interamente impiegate dal Papa nell'acquisto di titoli di Stato e che la cartolina sulla quale fu scritta la frase incriminata rimase nell'Ufficio Postale per circa un mese. Le accennate circostanze, e gli ottimi precedenti politici dell'imputato hanno convinto il Collegio a ritenere anche possibile la ipotesi prospettata dal Papa, che c'è una persona a quest'ultimo sconosciuta, che avuto in mano la cartolina, abbia scritto sulla stessa la frase di cui si tratta, sen za che l' imputato ne avesse avuto conoscenza. Pertanto, per le suddette risultanze dibattimentali, il Papa deve essere assolto dai reati addebitatigli per insufficienza di prove.

SENTENZA P.Q.M . nella causa contro : Visto l'art. 479 C .P .P. e la conforme richiesta del P ubblico Ministero 1) - Papa Emilio, nato il 23.11.1911 a Firenze, tipografo . Detenuto dal 20.6.1942. IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 257 p.p. e cpv. l ° C.P., per essersi, a scopo di spionaggio politico, militare, procacciato notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato avrebbero dovuto rimanere segrete, a favore dell'Inghilterra, Stato in guerra con lo Stato Italiano; b) - del delitto di cui all'art. 261 p.p. e cpv. 1° e 2° C .P., per avere, in tempo di guerra, ed a scopo cli spionaggio, rivelato notizie che, nell'interesse dello Stato Italiano avrebbero dovuto rimanere segrete; c) - del delitto di cui all'art. 216 C.P. per avere ricevuto dallo straniero Douglas Norman - latitante - compensi in denaro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. In Firenze ed altrove fino al 20.6.1942. OMISSIS Nell'orale dibattimento l'imputato ha negato ogni sua responsabilità, dichiarando di non conoscere la persona che ha scritto nella cartolina, da lui inviata al Douglas la frase rilevata ai raggi ultravioletti. Per ciò che concerne le somme ricevute il Papa ha dichiarato che il Douglas gli inviò il denaro per venirgli in aiuto, essendo a lui legato da vecchi e affettuosi rapporti di amicizia.

ASSOLVE Papa Emilio dai reati ascrittagli per insufficienza di prove e ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Roma, 23 fe bbraio 1943 NOTA : Dal carteggio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato non risulta che il Tribunale abbia emesso una sentenza nei confronti ciel latitante Douglas Norman.


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T RJBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 455/1940

SENTENZA n. 59

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

PRlMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER J REATI PRE VIST I DAL CODICE P ENALE

Reg. Gen. n. 341/1942

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SENTENZA n. 60

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N .

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore . .

Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Vedani Pietro, Perillo Emilio, Consoli M.V.S .N .

Giudici: Rossi Umberto e Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA nella causa contro:

nella causa contro: 1) - Avanzini Dario, nato il 22 .8. 1908 a Modena , detenuto dal 27.6.1942 .

1) - Ragazzi Fabio, nato il 7.5 . 1914 a Mesola (Ferrara), arruolato nella Legione Straniera nel Marocco francese. Detenuto dal 24.9.1942

IMPUTATO IMPUTATO del delitto di cui all'art 261 cpv . 2° C.P . in relazione all'art. 110 stesso codice per aver concorso con il Crivelli e con il Federici nel delitto di rivelazioni allo straniero, a scopo d i spionaggio militare, notizie concernenti la sicurezza dello Stato d i cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. In Francia posteriormente al 27.11.1939 . OMISSIS P.Q.M. Visto l'art. 479 C .P.P. Assolve Avanzini dal reato ascrittogli per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per a ltra causa . Roma, 3.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTA : per Crivelli Ernesto e Federici Raffaele vedi sentenza T.S.D .S . n. 134 del 26.5.1941, pubblicata nel volume relativo alle "Decisioni emesse dal T .S.D.S . nel 1941".

a) - del delitto p unito dall'art . 158 Legge di Pubblica Sicurezza 1931, per essere il 10.4.1 939, a fine politico, espatriato clandestinamente in Francia; b) - del delitto di cui all'art. 302 C .P. , per avere da Chamberj, inviato a tale Magistris Giorgio una lettera , datata 3.5.1939, con la quale istigava lo stesso Magistris a fornirgli notizie militari di cui la competente Autorità ha vietato la divulgazione; l'istigazione non veniva accolta; c) - del delitto di cui all'art. 262 p .p. e 2° cpv. C.P ., per avere in Chamberj, nell'aprile 1939, rivelato, a scopo di spionaggio, notizie m ilitari delle quali era vietata la divulgazione; cl) - del delitto di cui all'art . 242 C .P. per avere, sebbene cittadino italiano, pre-

stato servizio nelle Forze Armate di u no Stato in guerra con l'Italia. Dal maggio 1939 al settem bre 1942. In esito al dibattimento svoltosi, giusta ordinanza p reliminare, a porte chiuse, sentito il P .M. nella sua requisitoria e l'imputato che, con il suo difensore, ha per ulti mo av uto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO: A segui to d'istruzione a rito sommario, il p revenuto con atto d'accusa in data 19 febbraio u. s., fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatt i delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati.


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TRIDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

All'odierna udienza, per le dichiarazioni dell'imputato, per le prove documentali e testimoniali, e tenuto conto delle conclusioni peritali, è risultato quanto segue; Il rubricato Ragazzi Fabio il 10 aprile 1939 espatriò clandestinamente in Francia per il colle del Piccolo S . Bernardo ed in data 3 maggio 1939 inviò da Chamberj al suo amico Magistris Giorgio, domiciliato a Torino, una lettera del seguente tenore; ''Onoratissimo sig. Magistris, Abbia la bontà di scusarmi, se mi permetto l'arbitrio di inviarle la seguente, lei è tanto buono, e non vorrei che mi dicesse che sono tanto seccatore, che ogni tanto son a disturbarlo, ma ho piena fiducia e speranza che lo faccia ancora una volta. Grazie della sua gentilezza. Si tratta sig. Magistris della mobilitazione, se han chiamato ancora o no. Se lei potesse farmelo sapere in mediato , rischi e pericoli non ce nè. Vede lei scrive chi è questo signor Gili, che si lamenta verso la Francia che mobilita tanti milioni di uomini e che non si lavora più quì, non si può andare avanti così, dove sono concentrate le truppe, se sono in caserma o fuori, dove sono; fa delle frasi su quel paese che stanno bene, borghesi, non parli delle truppe italiane sempre in male versi ai francesi che son matti a voler fare la guerra e che l'Italia non sogna neanche, tutto tranquillo qui! Insomma io e quel signore dobbiamo capire ove si trovano . Parola d'ordine, sono le seguenti; 1°) - Che classe sono , anziane o giovani, se sono anziane fa A. se sono giovani fa B. piccolo visibile; 2°) - Pressapoco, che regt? sono, che il Signor Gili ha detto anche i Reggimenti sono che la Francia smobilitato, e lui fa del meno che quelli che sono lì non corrisponde alli suoi reggimenti inteso?; 3°) - Dove sono accampati, se sono in Piemonte fa P. se sono in caserma fa M., Lombardia L., E milia E ., Toscana T . e via così; 4°) - Sono specialisti, o al completo la classe, se sono al completo V. specialisti fa R.5 se sono su qui verso la frontiera Italo-Francese fa 3 tre tra linee che sembra scancellato. Sarà un compito un pò difficile, ma spero che lei lo faccia per bene. La mando un abbuono da riscuotere lire 775 la rimanenza fra un paio di mesi, (sicuro) grazie infinite. Quando lei vuol venire me lo fa sapere, io così lepreparo già tutto, non è come lì quì, si fa presto. In caso quelli che avevano richiamati li avessero mandati a casa, allora fa Z.

PR!T'v!A PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PR EVISTI DAL COD ICE PENA LE

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Tanti saluti a tutti l' intera famiglia auguri e presto arrivederci . Fabio - indirizzo Gili Canela - Chamberj (Savoia) (France)". A tale lettera il Magistris non diede evasione . Il Ragazzi anche in udienza, ha riconosciuta per sua tale lettera, ha ammesso di essere stato al servizio dello spionaggio militare francese e pur cercando cli deformare e di attenuare quanto in precedenza aveva affermato, non ha potuto smentire che, egli, pochi giorni dopo il suo ingresso in Francia, richiestone da agenti fran cesi, fornì indicazioni sullo stato della mobilitazione in Italia, sulla sede e composizione di un reggimento di artiglieria, sulla presenza o meno di truppe italiane al confine francese. Il perito giudiziale ha concluso e il Tribunale ritiene che le notizie richieste al Magistris dal Ragazzi e quelle riferite da costui alle Autorità francesi, nelle parti rispondent i al vero, sono da considerarsi di carattere riservato e non segreto; di esse è, comunqu e, vietata la divulgazione. Le notizie stesse , data l'epoca in cui furono fornite, non hanno potuto compromettere né la preparazione ne l'efficienza bellica dello Stato. Pertanto in tali fatti accertati ravvisa gli estremi giuridici dei reati di cui alle lettere b) e c) della rubrica. Il Ragazzi nel maggio 1939 si arruolò nella Legione straniera francese. Al dibattimento però non è risultato chiaramente che egli , come gli è stato contestato, abbia prestato servizio in tale Legione sino al settembre 1942 o, comunque, posteriormente alla data della nostra entrata in guerra con la Francia (IO giugno 1940). Pertanto, dalla relativa imputazione di cui alla lettera d) della rubrica, il Ragazzi va assolto per insufficienza di prove, non essendo bastevoli per l'affermazione della sua responsabilità i sommari e non controllati accertamenti di polizia giudiziaria, avendo il Ragazzi asserito che con l'entrata in guerra dell'Italia, egli fu internato in un campo di isolamento degli italiani non prestando più servizio nella ricordata Legione. Quanto all'imputazione di cui alla lettera a) della rubrica bisogna dichiarare cli non doversi procedere, essendo il reato estinto per amnistia in virtù dell'art. 1 del R.D. 17.10.1942 n. 1156. Commisurando la pena ai fatti accertati, ri tiene equo dover condannare il Ragazzi in concret o a complessivi anni 16 di reclusione risultanti dal cumulo cli anni 15 pel reato di cui alla lettera c) della rubrica e di anni J per quello di cui alla lettera b). Ne conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C .P .), la libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P .) e il pagamento ·delle spese processuali e cli custodia preventiva (artt. 488, 274 C.P.P.).


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TRlBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 302, 262 p.p. e 2° cpv. 73, 29, 230 n. 1 C.P.; 479, 488, 274 C.P.P.; 1 R.D. 17.10.1942 n. 1156. Dichiara non doversi procedere in ordine all'imputazione di cui alla lettera a) della rubrica, essendo il reato estinto per amnistia. Dichiara Ragazzi Fabio responsabile dei reati di cui alle lettere b) e c) della rubrica, assolvendolo, per insufficienza di prove, da quello cli cui alla lettera d) e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 16 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I PR EVTSTI DAL CODICE PENALE

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DJ ESECUZIONE Ragazzi Fabio, detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma, il 9.5.1943 viene tradotto alla Casa Penale di Fossano (Cuneo). L' 11.9. 1943 evade dalla suddetta Casa Penale di Fossano. Tratto in arresto il 20.9.1954 viene ristretto nella Casa di Reclusione di Fossano il 21.9. 1954, quale imputato del reato di truffa aggravata, condannato dal Tribunale di Vercelli, con sentenza del 15.12.1 949, alla pena di un anno e undici mesi di reclusione. TI Tribunale Militare Territoriale di Roma - su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il 3. I . 1955 - in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con l'art. 9 lettera c) del D.P . 22.6.1946 n. 4 e con l'art. 2 lettera c) - primo comma - e 4 del D.P. 19.12. 1953 n. 922 dichiara, con Ordinanza del 7.2.1955, condonati 5 anni e 4 mesi della pena di 16 anni di reclusione inflitta a Ragazzi Fabio dal T .S.D.S. con sentenza del 9.3.1 943. Il ricorso inoltrato da Ragazzi Fabio il 24.4 .1 955 viene rigettato dal Tribunale Supremo Militare con Ordinanza del 22.4. 1955. Con successiva Ordinanza del 6. 10. 1959 il Tribunale Militare Territoriale di Roma - su conforme richiesta inoltrata dal P .M. il 26.8. I 959 - dichiara, in applicazione di quanto prescritto dal penultimo comma dell'art . 2 del D .P . 11.7.1959 n. 460, condonato un altro anno della pena inflitta dal T .S.D.S . con sentenza del 9.3 . 1943 . Per effetto dei suddetti provvedimenti di clemenza Ragazzi Fabio dovrà essere scarcerato, per espiata pena il 3.5.1962.

SENTENZA n. 62

Reg. Gen. n. 322/1942

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore G;udici: Rossi Umberto e C iani Ferdinando, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 9.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

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nella causa contro: 1) - Biliani Matteo, nato il 12.2.1 885 a Novo Selo (Croazia), agente cli P .S. Detenuto dal 24.2. I 942 IMPUTATO ciel delitto di cui agli artt. 81 cpv. 261 p.p. e cpv. 2° , 61 n. 9 C .P., per avere, con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione cli agente di P .S., più volte rivelato ad Autorità straniere, a scopo di spionaggio, notizie che nell'interesse politico interno, dovevano rimanere segrete. In Sussak (Jugoslavia), fino al gennaio 1940. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 81 cpv ., 26 1 p.p. e cpv . 2°, 61 n. 9, 311, 89, 73, 95, 29, 219 C.P.; 274, 488 C.P .P . Dichiara Biliani Matteo responsabile del reato ascrittogli, con le diminuenti di cui agli artt. 311, 95, 89 C.P ., e lo condanna ad anni 14 cli reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici u ffici, e ricovero in una casa di cura per anni 3, nonché al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva.

Il 30.3 . 1960 Ragazzi Fabio viene trasferito dalla Casa Penale di S . Gimignano (Siena) alle Carceri Giudiziarie di Vercelli.

Roma, 9.3.1943 - Anno XXI

Ragazzi Fabio, però, dovrà espiare anche altre condan ne inflitte dalle competenti Autorità Giudiziarie Ordinarie e, quindi, sarà scarcerato 1'8.9.1963.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Biliani Matteo, detenuto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) venne scarcerato nel mese di febbraio del 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche. Poiché Biliani Matteo è cittadino jugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono emesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari dì Guerra Soppressi - il T ribunale Militare Territor iale di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.5.1961, condonata la pena inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 9.3.1943.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 63

Reg. Gen. n. 1621/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmentola Aldo, Rosa-Uliana Riccardo, Riccio Gennaro, Pompili Torello, Calia Michele, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Bele Francesco, nato il 10.3.1896 a Loca di Salcano (Gorizia), contadino; 2) - Plesnigar - Bele Sofia, nata il 15.5.1900 a Raunizza (Gorizia), casalinga; 3) - Visin Paola, nata il 13 . 11.1890 a Gorizia, negoziante. Tutti detenuti dal 3.10. 1942 IMPUTATI del delitto di favoreggiamen to bellico di cui all'art. 247 C.P., per avere, in tempo di guerra, partecipato ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 247, 81, 307 cpv., 23, 29, 228, 229, 311, 65 C.P. ; 274, 488 C.P .P . DICHIARA Bele Francesco e Plesnigar Sofia colpevoli del reato loro ascritto, concedendo il beneficio della diminuente di cui agli artt. 311 e 65 C.P .; e Visin Paola colpevole del reato di cui agli artt. 81, 307 cpv. C.P., in tal senso modificando il capo d'accusa rubricatole, e condanna: Bele ad anni 26, Plesnigar ad anni 24, Visin ad anni 5 tutti con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

pag~mento in ~olido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 10.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

PRIMA P;\RTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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SENTENZA n. 65

Reg. Geo. n. 1466/1942

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore M ilitare del Re Imperatore

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Bele Francesco viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) nel mese di febbraio del 1944 a seguito di ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche.

II Tribunale Militare Territoriale di Roma considerato che i fatti che formarono oggetto della condanna furono commessi a favore delle Nazioni Alleate o Associate nelle circostanze di tempo di cui all'art. 16 del Trattato di Pace tra le dette Nazioni e l'Italia firmato a Parigi il 10.2.1 947 e reso esecutivo con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 28 .11. 1947 n. 1430 e che, pertanto, non essendo più incriminabili non costituiscono più reato dichiara, con Ordinanza del 26.1 1.1 955, cessata l'esecuzione della condanna inflitta a Bele Francesco dal T.S.D .S. con sentenza del 10.3.1943.

Giudici: Palmentola Aldo, Rosa-Uliana Riccardo , Pompili Torello, Riccio Gennaro, Calia Michele, Consoli M .V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Grebenjak Giuseppe, nato il 6.1.1907 a San Martino Quisca (Gorizia), contadino. Detenuto dal 12.8.1942 IMPUTATO

Plesnigar Sofia detenuta nella Casa Penale di Perugia venne scarcerata nel mese cli febbraio del 1944 a seguito cli un ordine emess~ da un Comando delle Truppe Germaniche.

del delitto di favoreggiamento bellico cli cui all'art. 247 C.P. per avere partecipato - in tempo cli guerra - ad una associazione di ribelli sloveni diret_ta ~all? straniero ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operaz1om militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica.

Poiché Plesnigar Sofia è cittadina jugoslava deve essere applicato nei suoi confronti il condono emesso con il D.P. 14.4.1948 n . 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i ci ttadini jugoslavi che risultano condannati con sen. ' tenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948.

In territorio di frazione Vergoglie di San Martino di Quisca (Gorizia), precedentemente al 12.8.1942.

Pertanto il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26.11.1955, condonata la pena inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 10.3.1943. Visin Paola detenuta nella Casa Penale di Venezia viene scarcerata il 16. I .1944 a seguito cli ordine emesso dal Supremo Commissario per la zona di operazione "Litorale Adriatico" in Trieste. . ~ertanto anche nei confronti della cittadina jugoslava Visin Paola la pena 1~fhtta dal T.S . D.S. co~ sentenza ciel 10.3.1943 viene dichiarata condonata, per l mdulto concesso con 11 D.P . 14.4.1948 n. 511, dal T ribunale Militare Terri toriale di Roma con Ordinanza del 13.12.1955.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M . nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola con il suo difensore. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettera degli atti processuali, nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle chiare, esplicite, precise dichiarazioni dell'imputato e dei testi, si è potuto accertare TN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di accusa ciel 7. I . 1943, il P .M. di questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio il ... ..... ... .. rubricato Grebenjak Giuseppe per rispondere d~l reato di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C .P .; in quanto ebbe a partecipare, in tempo di guerra, ad un'associazione cli ribelli sloveni, diretta dallo straniero


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TRIBUNA LE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: S ENTENZE EMESSE PER J REATI PREVLSTJ OA I. COD ICE P ENALE

ed a:'ente, tra l'altro, ~o scopo immediato di favorire le operazioni militari del n~m,co e, comunque d1 nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano d·1 mmuendone l'efficienza bellica. '

L 'organizzazione di tali bande di ribelli , diretta e sorretta dall'oro straniero è emanazione di un movimento panslavista, avente fra l'altro la immediata fi nalità di diminuire la efficienza bellica dell'Esercito italiano; si vuole, in sostanza, tenere impegnato il più gran numero possibile di mi litari nella Venezia Giulia e nei limitrofi territori occupati e dist ogliere conseguentemente, le nostre truppe da altri teatri di guerra, provocando diserzioni, sabotaggi, resistenza ed attacchi contro le autorità e contro le forze ar mate.

Gli elem~nti d~ specif!ca accusa (che determinarono la denuncia da parte del Co?rnndo ~ 1 StaZione de1 RR.CC. di San Martino di Quisca), già emersi in corso 1struttono vennero completamente confermati pure all'udienza. R.isultò inf:atti che il Grebenjak, confidandosi con certa M auri Dorotea nata a Qms~a e ~es:clente a Vercaglie, raccontò di essere a contatto con vari cittadini slovem noti ribelli , aggirantisi nella zona ciel C ollio. . ~el farne. perfino i nomi, precisava che sovente teneva clandestinamente segi et1 colloqm con loro consumando del vino, in precedenza procuratosi. Che nel luglio 1942, ad esempio, si era incontrato col ribelle Bole Alberto dal quale aveva avuto del de.naro per acquistare delle sigarette (perché il Bol~ n~n p oteva e non voleva farsi notare in luoghi pubblici), e per poscia effettua rgliene la consegna.

.n. Grebenjak di.ceva pure di avere avu ti contatti

segreti coi ribell i Zupancic 1 Luig. e Fur!an ~lauco, ed altre ancora; sempre per ragioni che interessavano il ~ovimento ~aziona.le. sl?v~no; fornendo, sulla richiesta di costoro notizie circa Il numero dei .cara~1men d1 ~t~nza in Quisca e circa il servizio che gli stessi prestavano, specie poi sul serv1z10 di perlustrazione nella zona. . Nel. complesso il .Grebenjak era in continui rapporti camerateschi coi ribelli ai quali procurava vmo e sigarette, ed era in tale intimità e convivenza con lor~ da .an~are dallo sloveno Kumar Gabriele (che allora prestava servizio nell'esercito itali~no) per :ombi~argli un incontro col ribelle Flaiban, in quanto il Kumar ap?r~fi~ta~do .d1 una_licenza avrebbe dovuto disertare (come infatti disertò) per umrs1 a1 nbelh e cosi svolgere attività antitaliana. .Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che il GrebenJ· ak a _ tec1pa. va a 11a att1v1t · · à cnmmosa · · P r della associazione di ribelli sloveni diretta dallo s.tra~1ero ed ~vente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni mil~tan del. n~m1co e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, d1mmuendone la efficienza bellica. Attravers? i mo~ti pr~cessi già definiti, ed altri in istruttoria, si è potuto acc~rt~re :he a1 da~1m particolarmente dell ' Italia, in realtà esiste un m ovimento d1 ,ribelli, denommato fronte u?ico per la lotta contro l'oppressore, che sorto ~Il es~ero, ,fomentato e ~ovvenz10nato dai nemici della n ostra Patria, da tempo e pericolosamente straripato nelle nostre ter re Giulie. . , Si son~ f ~rmate grosse bande armate che vanno esplicando multiforme atti:1ta terronst1che, e questo Tribunale Speciale è già energicamente intervenuto irrogando pene severe ed esemplari.

Appartengono alla organizzazione, individui senza distinzioni di condizioni sociali ed intellettuali; in quanto ognuno nell' orbita della rispettiva attività, anche professionale, deve prestarsi a portare in quals iasi modo danno all'Italia e cooperare così a l movimento nazionale sloveno, al favoreggiamento bellico. Ogni organizzato svolge una sua particolare opera antitaliana; c'è il ribelle armato che partecipa direttamente all' azione terroristica, c'è chi va svolgendo deleteria propaganda antinazionale, specie presso militari, incitando alla diserzione, alla disobbedienza alle leggi in genere, a non presentarsi alle armi, ad arruolarsi invece nei cetnici , a dare aiuto d' ogni genere ai ribelli, procurando e fornendo poi agli stessi ribelli armi, viveri e quanto loro occorre per conseguire quella vittoria da loro auspicata, nota secondo i vari proclami clandestinamente divulgati che in copia figurano a llegat i agli atti processuali, a carico di individui già giudicati e condannati. Infatti uno dei tanti proclami precisa "oggi mentre tutti i popoli nazionali oppressi combattono per la liberazione dal fascismo italiano e tedesco, dobbiamo, anche noi sloveni litorali, unirci ai nostri fratelli in combattimento per la liberazione e l'unione di tutti gli sloveni", dobbiamo "distruggere il nemico e le sue forze nei nostri territori, agevolare i partigiani, r inforzarne le file; solo così raggiungeremo la nost ra indipendenza" . Le bande armate riescono ad accamparsi e ad agire dovunque ci sia eia ar recare grave danno, solo mercè l'esistenza di favoreggiatori e la compartecipazione alla attività criminosa di ogni banda. Vi sono perfino esercizi pubblici posti a disposizione dei ribell i per il vettovagliamento, per le riunioni e per poter esplicare una qualsiasi proficua attività. C 'è chi esercita funzioni di collegamen to con le varie bande per il procacciamento di vettovaglie munizioni ecc. In sostanza l'associazione si fonda su una precisa ripartizione di incombenze; accanto alle bande armate e per sostegno cli queste vi sono persone di provati sentimenti antitaliani e di origine slovena che danno la propria collaborazione. TI Grebenjak di conseguenza partecipò alla precisata organizzazione nazionale separatista slovena ed andò svolgendo quella fattiva opera suaccennata, avente il fine delittuoso che caratterizza l'ipotesi giuridica del reato previsto e punito dall'art . 247 C.P.; in quanto il Collegio ancora una volta afferma il principio giuridico che l'accertato rifornimento di vitto, alloggio, armi ecc., alle bande armate, è prova sufficiente per ritenere l'appartenenza alla organizzazione antitaliana separatista slovena.


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TRIBUNALE SPECIALE PER I./\ DIFESA DELLO STATO

Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile, esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali, nonché le richieste difensive specie della diminuente di pena di cui agli artt. 311, 65 C. P. per le particolari circostanze dell'azione, il Collegio tenuti presenti i precedenti dell'imputato, considerata la nalura speciale del reato commesso in momenti difficili per la Nazione in guerra, accertata la detta diminuente, è d'avviso di condannare il Grebenjak ad anni 24 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

P. Q. M.

PRl'.\IA PA RTE: SENT ENZE EI\IESSE PER I REATI PR EVISTI D1\I. CODICE PENALE

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SENTENZA n. 67

Reg. Gen. n. 1897/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V. S .N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale; Leonardi Nicola, Pompili Torello, D'Alessandro Italo, Calia Michele, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Visti ed applicati gli artt. 247, 23, 29,228,229,311, 65 C .P.; 274,488 C.P.P. nella causa contro :

DICHIARA Grebenjak Giuseppe colpevole del reato ascriLtogli e, concedendogli il beneficio della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C. P., lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione. Co n la interdizione perpetua dai pubblici uffici , con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia , oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 10.3.1943 -Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

1) _ Milich Alberto, nato il 7.6. 1910 a Mattuglie (Fiume), muratore. Detenuto dal 20.9.1942; 2) _ Puz Giuseppe, nato il 30.5.1 912 a Mattuglie (Fiume), operaio. Detenuto dal 20.9 . 1942; 3) _ Dukic Antonio, nato il 16. 1.1907 a Mattuglie (Fiume), fabbro. Detenuto dal 29.9. I 942; 4) _ Babich Vittorio, nato il 26 .4.1915 a Mattuglie (Fiume), fabbro. Detenuto dal 29.8.1942; 5) _ Morot Spiridione, nato il 3.11.1913 a Mattuglie (Fiume), falegname. Detenuto dal 29.9 . 1942; 6) _ Posaric Francesco, nato il 29.3.1912 a Mattuglie (Fiume), operaio. Detenuto dal 24.9.1942.

Grebenjak Giuseppe, detenuto nella Casa Penale di Saluzzo (Cuneo) venne scarcerato nel mese di febb raio del 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche.

IMPUTATI

Poiché Grebenjak Giuseppe è cittadino jugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono emesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948.

Tutti : a) _ del deliuo di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere pa1:tecipato _ad una associazione comunista diretta a stabilire violentemente la dittatura d1 una classe sociale sulle al1re;

Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26.11.1955, condonata la pena inflitta dal T .S.D.S. con sentenza del 10.3. 1943 .

b) _ del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., per av_ere fatto propagand~ comunista a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosi detto soccorso rosso"; Puz e Milich, ancora: c) _ del delitto cli cui alla parte prima d_el citato art._270 C .P., per avere organizzata e diretta l'anzidetta associazione comumsta.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO .

ln territorio di Fiume e di Mattuglie, precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti. Con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C .P. per Puz. I N PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola con i loro difensori.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R I REATI P RE VISTI DAL CODIC E PENALE

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Pertanto, esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, e le richiest~ difensive, tenuti presenti i precedenti degli imputati, conside~ata la n~tm:a. dei rea,ti commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra, 11 Collegio nt1ene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 270 p .p. C.P .: a Puz anni 10; a Milich anni 9; Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P.:

IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali, nonché dalle risultanze del1' orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è pot uto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Dagli atti dell'istruttoria preliminare e di quella formale risulta che, verso la fine del settembre 1942, il fante del XXVI sotto-settore G.A.F., Giulio Martellini, addetto al servizio informativo, riferì ai superiori di essere entrato in contatto col rubricato operaio Milich Alberto, il quale aveva espresso il desiderio di acquistare una pistola per trovarsene fornito in occasione di auspicati prossimi tor bidi. Nell' occasione il Milich manifestò sentimenti sovversivi e presentò pure al predetto militare altro capo di una organizzazione comunista esistente in territorio di Mattuglie, precisamente il rubricato Puz Giuseppe. Informato il Commissariato di P .S . di Mattuglie, vennero interrogati dagli organi di Polizia i nominati Milich e Puz, i quali confermarono l'esistenza della anzidetta associazione comunista da loro organizzata e diretta, rivelandone l'attività di propaganda che si svolgeva mediante diffusione di stampa sovversiva, nonché raccolta ed elargizione del così detto "soccorso rosso". Gli stessi Milich e Puz indicarono, altresì, gli appartenenti all'associazione, identificati nelle persone degli altri imputati, indicati in epigrafe. Attraverso le confessioni esplicite e chiare dei maggiori responsabili e le ammissioni rese dagli altri coimputati, ammissioni sostanzialmente confermate in gran parte anche al dibattimento, nonché attraverso le dettagliate dichiarazioni dei testi Commissario di P.S. Colonna Eugenio e fante Martellini Giulio, emersero evidenti le singole responsabilità penali in ordine ai reati rispettivamente contestati e rubricati, tranne a carico di Babich Vittorio, nei confronti del quale devesi dichiarare l'assocluzione per insufficienza di prove, in quanto non si sono raccolti contro di lui elementi sufficienti di reità ed ordinare che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

a Puz e Milich anni 2 ciascuno; a Dukic, Morot e Posaric anni 1, ognuno; In applicazione dell'art. 271 p .p. C.P .: a Dukic, Morot e Posaric anni 5 ciascuno; a Puz anni 3; Milich anni 2 . Ed operato il cumulo delle pene, (art. 73 C . P .), compl~ssivame~te ~ondanna: Puz ad anni 15; Milich ad anni 13; Dukic, Morot e Posane ad anm 6 ciascuno. Tutti con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubb!ici uff~ci, con la libertà vigilata, con il pagamento in so lido delle spese di giudizio con 1! pagamento delle spese d i preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza d1 legge. P .Q.M . Visti ed applicati gli artt. 270 p.p. e cpv. 2°, 272 p.p. , 99, 23, 29, 73, 228, 229 C .P. ; 274,488 C .P.P.

DICHIARA Babich Vittorio assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni rubricatogli ed ordina che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritiene tutti gli altri colpevoli dei reati ad ognuno ascritti ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Puz ad anni J 5; Mi!ich ad anni 13; Dukic, Morot e Posaric ad anni 6 ciascuno . Tutti con la reclusione, con la in_terdi~ione perpetua d_a i _pu~~Jici uff!ci, ,~~ 1~ la libertà vigilata, con il pagamento rn sohdo delle spese clt grud1z10, con 1! paoa mento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 17.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Babich Vittorio - detenuto dal 29.8.1942 - viene scarcerato il 18.3 .1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTA: La Commissione Istruttoria, con Sentenza 11 ° 7 del 10.2. 1943, di chiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti dei coimputati: Brozina Miroslao, nato il 6.8. 1914 a Elsane (Fi ume), manovale. Detenuto dal 7.10. 1942; Susani Raffaele, nato il 24. 10.1913 a Mattuglie (Fiume), sarto . Detenu to dal 23 .9.1942 .

PRl 'v1A PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI P REVI STI DAL CODICE P ENALE

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SENTENZA n. 68

Reg. Gen. n. 1899/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da : Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S. N. Giudice Relatore: Lanari ·Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale; Leonardi N icola, Pompili Torello, D'Alessandro Italo, Calia M ichele, Consoli M. V.S.N.

Entrambi vennero scarcerati il 10.2.1943. ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Nei confronti di Puz Giuseppe, M ilich Alberto, Dukic Antonio, Morot Spiridione e Posaric Francesco il Tribunale Mi litare Territoriale di Roma dichiara - su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - con Ordinanza del 12.5.1961 estinti per l'amnistia prevista dall'art . 1 del D .L. 17.11.1945 n. 719 i delitti politici previsti dagli articoli 270 e 272 C . P . e per la precisa disposizione dell'art. 1 del D .C .P.S . 22 . 11.1947 n. 719 estinto il diritto dell'Erario al recu pero delle spese di giustizia. P uz Giuseppe, detenuto nella Casa Penale di Pizzichettone (Cremona), Milich Alberto, detenuto nella Casa Penale di Sulmona (L'Aquila), Dukic Antonio, detenuto nella Casa Penale di Fossano (Cuneo), Morot Spiridione, detenuto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena),

SENTENZA nella causa contro : 1) - Stipcevich Pietro, nato il 3. 3. 1904 a Borgo Erizzo (Zara), impiegato privato. Detenuto dal 22.9.1942; IMPUTAT O del delitto di cui all'art. 26:l cpv. 2° C .P ., per avere, nell'agosto 1934, in territorio dell ' ex Jugoslavia, rivelato - a scopo di spionaggio militare - notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione, compromettendo la preparazione e la efficienza bellica dello Stato Italiano. Con l'aggravante della recidiva generica (art. 99 C.P .). IN UDIENZA A PORTE CHIUSE

Posaric Francesco, detenuto nella Casa Penale di S. Gimignano (Siena), vennero scarcerati a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo l'otto settembre 1943 .

ai sensi dell'art . 423 C.P .P.; Sentito il p .M . nelle sue conclusioni e l'imputato che per ulti mo ebbe la parola con il suo difensore

IL T RIBUNALE considerato che dalla lettura degli atti processuali, nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto accertare IN FATTO E IN DIRITTO Nell'aaosto del 1934 il rubricato Stipcevich P ietro di Zara ebbe ad espat riare clandestin°amente in territorio della ex J ugoslavia e venne interrogato da esponenti dello spionaggio st raniero.


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TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE E.'v1ESSE PER l REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Dopo l'occupazione della ex Jugoslavia, da parte delle truppe dell'Asse, nella ex Banovina di Spalato furono rintracciati i verbali di interrogatorio (del 25 .8.1934) cui il detto Stipcevich fu sottoposto, nell'ufficio del Capitano Distrettuale di Oltre.

DICHIARA

Da tali verbali risulta che lo Stipcevich ebbe a fornire, tra l'altro , alle Autorità che lo interrogavano, notizie dettagliate su fortificazioni e depositi di munizioni che esistevano, all'epoca, in Zara. Una perizia tecnica, fatta eseguire durante la formale istruttoria, che, a seguito di denuncia, è stata svolta, ha concluso che le notizie rivelate erano, nel complesso, esatte, di vietata divulgazione e compromettenti la preparazione e la efficienza bellica dello Stato Italiano. Lo Stipcevich che, in sede di Polizia Giudiziaria aveva fatta più esplicita confessione, davanti al Giudice Istruttore ha cercato di attenuare la propria responsabilità adducendo motivi incompatibili col testo del rinvenuto verbale jugoslavo, con la sua capacità specifica a commettere reati contro la personalità dello Stato, comprovata dai suoi precedenti documentati in atti.

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Stipcevich colpevole del reato ascrittogli, escludendo; però, l'agg~avan~e_dell'ipotesi 2a, e lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione , con la mterdlZlone perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento dell~ spese cli giudizio, con le spese di preventiva custodia, oltre ad ogni conseguenza d1 legge . Roma, 17.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Insieme con Stipcevich Pietro fu anche denunziato Stipcevich Antonio nato il 20.7.1909 a Borgo Erizzo (Zara), commerciante. Detenuto dal 22 .9. 1942. La Commissione Istruttoria, con la sentenza emessa il 16.2.1943, che rinviò al giudizio del T .S.D .S. Stipcevich Pietro assolse, per insufficienza di prove, Stipcevich Antonio che venne scarcerato il 16.2.1943 . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Il fatto di avere prestato servizio militare nell'Esercito Italiano, conseguendo il grado di caporale, dimostra la sua consapevolezza della gravità delle notizie che rivelò allo straniero.

Poiché Stipcevich Pietro è cittadino Jugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono emesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948.

All'udienza vennero meglio precisati i fatti, specie in ordine alle notizie di carattere militare ed a scopo spionistico fornite dal giudicabile.

Pertanto il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26. l 1.1955, condonata la pena inflitta dal T .S .D .S. con sentenza del 17.3.1943.

E così fu possibile accertare la colpevolezza dello Stipcevich essendo emersi, però, solo elementi di specifica accusa per affermare la ipotesi giuridica di reato di cui all'art. 262 cpv. 2°, ipotesi 1a, dovendosi invece escludere l'aggravante della ipotesi 2a, ossia che il fatto abbia compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato .

Stipcevich Pietro, detenuto nello Stabilimento Penale di Porto Longone, :e?ne scarcerato il I 7 .2 .1944 a seguito di ordine emesso dal Comando della Pol1Z1a e dell'Organizzazione SD. di Verona, confermato dal Comando delle Truppe Germaniche.

Pertanto, accertata ed affermata la responsabilità penale dell'imputato, esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali, nonché le richieste difensive, considerata la natura particolare del reato, il Collegio è d'avviso di condannare lo Stipcevich alla pena di anni 24 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 262 cpv. 2°, ipotesi 13, 23, 29, 99, 228, 229 C.P ., 274, 488 C.P.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 130/1942

SENTENZA n. 69

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: L e Metre Gaetano ; Luogotenente Generale M.Y.S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotli Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali ; Leonardi Nicola Fioretti Eugenio , Peri llo Emili o, Consoli M.V .S. N. ' ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro :

!) -

Sorta Stanis lao, nato l' l l- 11-1892 a Branizza di Vipacco (Gorizia), mugnaio. Detenuto dal 22-7-1942 .

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PCR I REATI PR EVISTI DAL CODICE PENA I F

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È risultato provato che nel locale mulino di proprietà dell'imputato egli teneva nascoste arm i e che, nel locale stesso il Sorta teneva Kg. 40 di granoturco che non risultava annotato nel registro di generi da macinare. Ciò posto, ritenuto che l'associazione di ribelli sloveni è l'emanazione di un movimento diretto e sorretto dallo straniero avente, fra l' altro, la fin alità immediata di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica . Ritenuto che nei fatti come provati si riscontrano gli clementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 247 C.P. e 4 R.D.L. 2.8. 1938 n. 1388, che, modificando in tal senso la rubrica, appare equo concedere per il primo delitto, la diminuente di cui all 'art. 311 C .P. e fissare la pena complessiva in anni 24 di reclusione e lire 10.000 di ammenda, quale cumulo di anni 24 di reclusione per il reato di cui agli artt. 311,247 C.P. e lire 10.000 di ammenda per il concorrente reato di cui al citato art. 4 del R .D.L. 2.8 .1 938 n . 1388, spese e conseguenze di legge. P.Q .M .

IMPUTATO Visti gli articoli sopra citati e 74, 230, 29 C.P.; 488, 274 C .P.P. a) - del delitto di favoreggiamneto bellico di cui all' art. 247 C.P. per aver partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo stran iero ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, dimi nuendone la efficienza bellica. In territorio di Codretti fino al 22-7-1942. b) - del delitto di cui all'art. 3 cpv . 1° della Legge 8-7-1941 n. 645 per avere sottratto al normale consumo oltre un q uintale di farina di granoturco e Kg. 40 pure di granoturco. Accertato il 22-7- I 942.

DICHIARA Sorta Stanis lao responsabile dei reati di cui agli artt. 247 C.P. e 4 R.D.L. 2 .8. I 938 n. 1388 e, con la diminuenLe di cui all'art. 3 I I C.P., limi tatamente al delitto di cui all'art. 247 del codice stesso, lo condanna complessivamente alla pena di anni 24 di reclusione e lire 10.000 di ammenda, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a lle spese del processo ed a quelle per il manLenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata.

IN PUBBLICA UDIENZA Roma, 18.3.1943 - Anno XXI Sentilo il P .M. e l'imputato che con il suo difensore ha avuto per ul timo la parola

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IN FATTO ED IN DIRITTO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Per i fatti specificati in rubrica, Sorta fu rinviato al giudizio di questo tribunale per rispondere dei reati ascrittigli.

Sorta Stanislao viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco il 28 .5.1 944.

Nell' orale dibattimento per le dichiarazioni del teste escusso è risultato prov~to c~e, nelle circo~t~nze tempo e di luogo specificate in rubrica, diede alloggio e vitto ad alcuni nbelh sloveni , con i quali era in intelligenza allo scopo di favo rire le operazioni degli stessi a danno dello Stato Italiano.

Poiché Sorta Stanislao è cittadino jugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono emesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511 , che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabi le, alla data del 7 aprile 1948.

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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto, su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribu nali Militari di Guerra Soppressi, il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26. 11 . I 955, condonata la pena inflitta dal Tribunale Specia le per la Difesa dello Stato con sentenza del 18.3.1943.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 70

Reg. Gen. n. 106 - 280/1943

II Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P residente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio, Perillo Emilio, Consoli M.V .S.N .

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Kogej Leopoldo, nato il 27 . 10. 1905 a Voschia (Gorizia), falegname. Detenuto dal 23 . 1.1943; 2) - Murovec Francesco, nato 1'8.10.1913 a Sebraglie (Gorizia), bracciante. Detenuto dal 5.1.1943; 3) - Niedi Leopoldo, nato il 14.11.1923 a Idria (Gorizia), contadino, latitante. IMP UTATI del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C .P . per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica. In territorio cli Idria di Sotto (Gorizia), nel gennaio 1943 e precedentemente.

TN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e gli imputati presenti che con i loro difenso ri hanno avuto gli ultimi la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Risulta dagli atti che con rapporto dei CC.RR . di Idria di Sotto in data 8.1. 1943, Murovec Francesco e Niedi Leopoldo furono denunziati a questo Tribunale Speciale per rispondere del fatto giuridicamente definito in rubrica . Con altro verbale del 23 gennaio stesso fu pure denunziato Kogej Leopoldo per rispondere anch'egli cli fatto analogo a quello addebitato ai primi due.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PREVIST I DAL CODICE P ENALE

Che, procedutosi ad istruzione, sembrò opportuno ordinare l'abbinamento dei due processi, perché la prova dell'uno ininfluente su quella dell'altro .

ORDINA

Nell'orale dibattimento, per la confessione del Kogej e del Murovec e per le dichiarazioni dei testi escussi, è rimasto provato che Murovec Francesco svolse opera di propaganda e proselitismo a favore delle bande di ribelli sloveni , coll'invitare Velikanje Francesco fu Biagio della classe del 1924, ad arruolarsi fra le bande dei partigiani, offrendogli un manifestino di propaganda nel caso avesse accettato l' invito; che Niedi Leopoldo, latitante e attualmente facente parte delle bande di partigiani, prima dell'arruolamento incontrò il p redetto Velikanje e gli mostrò un manifestino di propaganda per l'arruolamento nelle bande armate slovene, nel quale, fra l'altro, si leggevano le seguenti frasi: "Sloveni di t utte le età atti a portare le a rmi dovete unirvi per combattere i tedesch i e gli italiani e per costruire la grande Slovenia"; che lo stesso N iedi, nelle accennate circostanze, disse al Velikanje di aver ricevuto il manifestino dal Murovec; che in una perquisizione nel domicilio di Kogej Leopoldo, fu rinvenuto un ordine del giorno del Comando Truppe Slovene di calligrafia dello stesso Kogej; che il Kogej aveva la carica di capo-cellula del partito comunista e che svolse propaganda per indurre i giovani ad arruolarsi nelle bande di ribelli sloveni. È p ure emerso che M urovec Francesco e Kogej incontrandosi nel carcere di Gorizia, si abbracciarono e gridarono entrambi: "Zivio Jugoslavia" . In seguito alle accennate risultanze il Tribunale, considerato che l'organizzazione alla quale appartennero gli imputati notoriamente diretta e sorretta dallo straniero ha, fra l'altro, la finalità immediata di nuocere alle operazioni mi litari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica, ritiene che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato di cui in rubrica, pel quale fissa la pena di morte pel contumace Niedi Leopoldo, la pena di anni 30 d i reclusione per gli altri due imputati, in favore dei quali il Tribunale ritiene di concedere la diminuente di cui all' art. 31 I C .P. Per tutti, spese e conseguenze di legge P.Q .M. Visti gli articoli sopra citati e 230, 29, 36 C.P.; 488, 274 C .P .P.; 507, 510 C .P . Esercito. Dichiara incorsa la contumacia di Niedi Leopoldo e d ichiara lo stesso Niedi responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena d i morte.

DICHIARA Kogej Leopoldo e Murovec Francesco responsabili del reato agli stessi ascritto e, con la diminuente di cui all 'art. 311 C.P., li condanna ciascuno alla pena di anni 30 di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici . Condanna, alt resì, tutti al pagamento in sol ido delle spese del processo ed a q uelle per il mantenimento durante la custodia.

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Che Kogej e Murovec, a pena ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 18.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAT FASCICOLI DT ESECUZIONE 11 latitante Niedi Leopoldo non è stato catturato e, pertanto, la pena di morte emessa nei suoi confronti non è stata eseguita. Kogej Leopoldo, detenuto nella Casa Penale di Portolongone, e ~urovec Fran~ cesco, detenuto nella Casa Penale di Firenze, vennero scarcerati a seguito dei noti avven imenti verificatisi in Italia dopo 1'8.9.1943. Poiché Kogej Leopoldo e M urovec Francesco sono citt~dini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono emes_s ? ~on ' ( 1?·_P. 14.4._1948 ~511 che prevede la concessione dell'indu lto per tutti i c1ttadm1 Jug~slav1 che 11 sultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7 apn le 1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribu~al! Militari di Guerra Soppressi - il Tribunale Militare Territoriale di Roma dich1a~a, con Ordi nanza del 26.11 . 1955, condonata la pena inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 18.3.1~43.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1852/1942

SENTENZA n. 71

TI Trib unale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: C isotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Leonardi Nicola Fioretti E ugenio, Perillo Emilio, Consoli M .V.S.N. '

PR IMA P ARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI P REVJSTI DAL COD ICE PENA LE

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provincia di Gorizia, Trieste, Lubiana ed in altre località limitrofe della Germania; considerato che tale movimento è d iretto e sorretto dallo straniero, ed ha per scopo di favorire le operazioni militari ciel nem ico a danno dello Stato Ital iano; ritenuto che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato di cui in rubrica, il T ribunale, concedendo agli impmati la diminuente di cui all'art. 311 C .P. , fissa la pena per ciascuno di essi in anni 24 di reclusione, spese e conseguenze di legge. P.Q .~'1 .

ha pronunciato la seguente Visti gli articoli sopra citati e 230, 29 C . P.; 488, 274 C. P . P. SENTENZA DICHIARA nella causa contro : 1) - Mohoric Nicolò, nato il 28 .11.1 905 a Ledine (Gorizia), lattaio. Detenuto dal 20.9.1942; 2)_ - Kobal Federico, nato il 13.11.1 921 a Planina (Lubiana), conduttore di caldaie a vapore. Detenuto dal 17.9.1 942.

Mohoric e Kobal responsabili del reato agli stessi ascritto e, con la diminuente dì cui all' art. 311 C.P., li condanna ciascuno a lla pena di anni 24 d ì reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. ORDINA

IMPUTATI Che gli imputati, a pena ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata. del delitto di cui all ' art. 247 C.P . per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, fra l'altro , lo scopo immediato cli nuocere a lle operazioni militari dello Stato Italiano diminuendone l'efficienza bellica. In territorio di Zolla (Gorizia), fi no al 19.9.1942.

Roma, 18.3 .1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

IN PUBBLICA UDIENZA

Kobal Federico: Detenuto nella Casa Penale di Portolongone venne scarcerato il 12.6.1944 a seguito di ordine emesso eia un Comando Tedesco.

Sentiti il P.M. e gli imputati che, con i loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola

Mohoric N icolò: Detenuto nella Casa Penale di Firenze venne scarcerato il 14.3.1944 a seguito cli ordine emesso dal Comando Tedesco di Firenze.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Poiché Kobal Federico e Mohoric Nicolò sono ciuaclini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono emesso con il D .P. 14.4. 1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7 aprile 1948.

Per i fatti specificati in rubrica M ohoric Nicolò e Kobal Federico furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato agl i stessi ascritto. L'orale dibattimento, anche per le parziali ammissioni degli stessi imputati, ha provato che il Kobal incaricò il Mohoric di avvicinare alcune persone per invitarle ad aiutare i ribelli sloveni, fornendo ad essi denaro. Il Co llegio, ritenuto che le accennate risultanze provano l'appartenenza degli imputati di cui trattasi all'associazione dei ribelli sloven i che operano nella

Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio dei T ribunali Militari di Guerra Soppressi - il T ribunale Militare T erritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26 novembre 1955, condonata la pena inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 18 marzo 1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 72

Reg. Gen. n. 1784/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio, Peri llo Emilio, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Mauri Francesco, nato il 12.4.1908 a Gracova Serravalle (Gorizia), manovale. Detenuto dal 5.1.1943;

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R I REATI PRE VISTI DAL CODICE P EN;\l.E

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di caserme della Milizia, Guardia di Finanza, CC.RR. e Pubblica Sicurezza e sul servizio delle rispettive pattuglie; che tale attività il Mauri svolse, perché arruolato da tale Zgoga Leopoldo, ed ebbe, dallo stesso , incarico di percorrere la zona onde raccogliere notizie circa il numero dei militari residenti nel luogo e procurare àrmi e munizioni; che con l'imputato di cui trattasi collaborò Pajntar Giacomo il quale, approfittando della sua qualiLà di sarto che girava cli casa in casa per lavorare, faceva propaganda a favore dei ribelli, inducendo i giovani ad arruolarsi con costoro . Ciò posto, ritenuto che l'associazione e le bande dei ribelli sono emanazione di un movimento diretto e sorretto dallo straniero avente, fra l'altro, la finalità immediata di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica, il Collegio, nei fatti come provati, ravvisa gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 247 C.P. Pertanto, il Tribunale, ritenuto equo di concedere agli imputati la diminuente di cui all'art. 311 C.P ., fissa la pena in anni 26 di reclusione per ciascuno, spese e conseguenze di legge.

2) - Pajntar Giacomo, nato il 25. 7 . 191 O a Gracova Serra valle (Gorizia), sarto. Detenuto dal 24.7.1942.

P.Q .M. Visti gli articoli sopra citati e 29, 230, 311, 247 C .P.; 488, 274 C .P .P.

IMPUTATI Del delitto di favoreggiamento bellico di cui all 'art. 247 C.P. per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero, ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano diminuendone l'efficienza bellica. In territorio di Gorizia ed altrove sino al 13 .6. 1942.

DICHIARA Mauri Francesco e Pajntar Giacomo responsabili del reato agli stessi ascritto e, con la diminuente di cui all'art. 3 I I C.P., li condanna ciascuno alla pena di anni 26 cli reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la cusLodia. ORDINA

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. e gli imputati che, con i loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Mauri Francesco e Pajntar Giacomo furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato agli stess i ascritto in rubrica. Nell'orale dibattimento, per la parziale ammissione degli imputati e per la dichiarazione del testo escusso, è risultato p rovato che tra l' 11 ed il 13 giugno 1942 alcuni confidenti degli organi cli Polizia residenti a Tolmino , incontrarono il nominato Mauri che andava assumendo informazioni circa l'esistenza e l'ubicazione

Che gli imputati, a pena ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 18.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCI COLO DI ESECUZIONE Pajntar Giacomo, detenuto nella Casa Penale d i Firenze, il 14.3.1944 venne scarcerato a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco cli Firenze . Mauri Francesco, detenuto nella Casa Penale di Portolongone, venne scarcerato nel mese di febbraio del 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Truppe Germaniche.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Poiché Pajntar e Mauri sono cittadini jugoslavi deve essere applicato nei loro confronti il condono emesso con il D. P . 14.4 . 1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, a lla data del 7 aprile I 948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribuna li Militari di Guerra Soppressi - il T ribunale M ilitare T err itor iale di Roma dichiara, con Ordinanza del 26 novembre I 955, condonata la pena inflitta d al T.S.D.S. con sentenza del 18.3.1 943 .

PRIMA P ARTE : SENTENZE EMESSE PER I REAT I PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 80

Reg. Gen. n. 31/1943

Il T ribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S .N. Giudice Relatore: Lanari P iero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Ciani Ferdinando, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; F ioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S .N . h a pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - F ucina Clemen te, nato il 16.6.1920 a Montegriffon (Francia), manovale. Detenuto dal 22.9 . 1942. IMPUTATO Del delitto di cui all'art. 262 C.P. per avere, nel dicembre I 939 espatriato clandestinamente in Francia, ed aver rivelato ad agenti di potenza strarì ieri:l notizie delle quali è vietata la divulg_azione. OMISSIS P .Q.M. V isti ed applicati gli artt . 262 cpv. 2° ipotesi I a , 23, 29, 228, 229, 3 I I, 65 C .P. ; 274, 488 C .P.P .

DICHIARA Fucina colpevole del reato ascr ittogli ed accordando il beneficio della diminuente d i cui agli artL. 31 1 e 65 C.P., lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici , con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 2.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici .


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

NOTA: A seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9.1943 Fucina evade dalla Casa Penale ove era detenuto. Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5.1961, ridotta la pena a 6 anni e 8 mesi per il condono concesso co·n il D.P . del 22.6 . 1946 n. 4; pena che dichiara estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P.).

PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI PR EVISTI DAL COD ICE PENALE

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SENTENZA n. 82

Reg. Gen. n. 359/1943 l

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Ciani Ferdinando, Pasqualucci Renato, Consoli Generali ; Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Busetti Fiorello, nato il 2.11 . 1907 a Tassullo (Trento), caporalmaggiore 232° Rgt. Ftr. "Avellino" di Bolzano. Detenuto per una precedente condanna.

IMPUTATO Di propaganda sovversiva ed antinazionale - art. 272 C. P . - per avere, la sera dell'll.1.1943, nell'esercizio dell'Albergo Posta in Bolzano, prima, e nella Caserma del Reggimento dopo, pubblicamente espresso sentimenti antinazionali e manifestato attività comunista. Con recidiva - art. 99 C.P. - . IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola, col suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dibatti mentali, specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto statuire. IN FATTO E IN DIRITTO La sera dell'll gennaio 1943, nell'esercizio dell'Albergo Posta sito in P iazza Tiberio in Bolzano, lo squadrista Gaspare Alberti si avvicinava ad un borghese a lui sconosci uto seduto ad un tavolo al quale erano seduti pure i gerarchi, che cercava di parlargli. Lo sconosciuto gli diceva, accennando ai detti gerarch i "quelli parlano di Fascismo e del Duce ed io sono comunista" .


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PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PREVIST I OAL CODICE PENA LE

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TRll3UNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STAiO

L' Alberti che portava il distintivo cli squadrista , credendo ad uno scherzo, volle ad ogni modo sincerarsene e seppe in tal modo che lo sconosciuto era un rimpatriato dalla Francia, richiamato sotto le anni. Lo invitava pertanto ad uscire dall'esercizio e lo conduceva alla caserma del 232° Reggimento Fanteria. Durante il percorso, l'altro si esprimeva in questo modo : "tu dovresti essere un comunista e se sei una carogna di un fascista tu lo hai fatto per mantenere le tue posizioni sociali, voi fascisti siete contro il popolo, siete i carnefici dei lavoratori".

In caserma lo sconosciuto veniva identificato per il caporalmaggiore Busetti Fiorello, ma prima ancora della identificazione, egli, presentatosi all'ufficiale di picchetto, lo salutava alzando il braccio col pugno chiuso, quindi, dichiarava all'ufficiale stesso di essere un comunista convinto e cli essere pronto a morire per la sua causa. All'Alberti che lo aveva accompagnato rivolgeva la minaccia: "Uscirò per ammazzarti , vigliacco". Il Busetti anche ali 'udienza pur dichiarando cli non ricordare quanto era successo a li' Albergo Posta in Piazza Tiberio e di ignorare il motivo per il quale alcuni borghesi lo avevano condotto in caserma; negando cli avere salutato col braccio teso ed il pugno chiuso l'ufficiale di picchetto, e di avere espresso idee comuniste, tuttavia di fronte alle specifiche accuse ha dovuto fare qualche ammissione . A suo carico, oltre i precedenti (è stato assegnato al confine) stanno però le dichiarazioni concordi, del sottotenente Serrone Giovanni, dell'autiere Peratoner Aldo e dello squadrista Gaspare Alberti, i quali, per la parte cui ognuno ha assistito, hanno pienamente confermato quanto sopra esposto . Inoltre il Peratoner, che aveva avuto occasione di conoscere il Busetti all 'infermeria del Corpo, dichiarava che lo stesso cercava sempre di portare il discorso su argomenti politici e manifestava le sue idee nettamente contrarie al Regime. Non v'è dubbio pertanto che il Busetti si è reso colpevole del reato di cui ali'art. 272 p.p .C . P.: in quanto nella fattispecie della sua attività criminosa svolta si vengano ad integrare tutti gli estremi della configurazione del reato a lui ascritto. Accertata ecl affermata la responsabilità penale del Busetti, con l'aggravante della recidiva perché già condannato per reati comuni; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive, considerata la natura particolare del reato commesso in momenti difficili per la Nazione in guerra, il Collegio è d'avviso di irrogare la pena in anni 5 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge.

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 272 p.p., 23, 29, 99, 228,229 C.P.; 274, 488 C.P.P.

DICHIARA Busetti Fiorello colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di ann i 5 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la li bertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia , ol tre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 2.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici . NOTA: Con Decreto Reale di Grazia del 30.8. 1943 viene condonata la residua pena da espiare. ln sede cli giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Trento assolve, con sentenza del 17.1. 1955, Busetti Fiorello perché il fatto non costituisce reato.


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TRIBUNALc SPECIALE PFR LA DIFESA DEI LO STATO

Rcg. Gen. n. 413/1943

SENTENZA n. 83

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Ciani Ferdinando, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Neri Orcs Le, nato l' 11.6.1911 a Rimini (Forlì), manovale, soldato nel 5° Rgt. Bersaglieri. Detenuto dal 29. I 2. I 942. IMPUTATO Del delitto di cui all'art. 262 C.P. per avere, nel maggio 1933, nell'ufficio della Gendarmeria Jugoslava di Nona, rivelato ad agenti di Stato straniero notizie di carattere militare delle quali è vietata la divulgazione. Con recidiva

art. 99 C. P. - . OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 262 u.cpv., 23 , 29, 99,228,229 C.P.; 274,488 C .P.P.

DICHIARA Neri Oreste colpevole del reato di cui all'art. 262 u .cpv . C.P., in tal senso modificando il capo d'accusa, e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese cli giudizio e cli preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge. Roma, 2.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

PRl~IA PARTE: SENTE:slZE E/'.,JESSE PcR I REAT I PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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NOTA: A seguito dei noti eventi che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Neri evade dalla Casa Penale ove era detenuto. La residua pena da espiare viene dichiarata condonata dal Tribuna le Militare Territoriale di Roma per il condono concesso con il D.P. del 22.6.1946 n. 4. Riabilitato con semenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 31. 1.1969.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER I.A Dlff:SA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 428/ 1943

SENTENZA n. 86

JJ Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Gù,dice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Ciani Ferdinando e Semadini Tommaso, Consoli Generali; Vedani Mario, Perillo Emilio, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro : 1) - Paparatti Edoardo, nato il 6.2.1901 a Rosarna (Reggio Calabria), ragion iere, cassiere del Banco di Roma. Deten uto dal 2.2.1943.

IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 270 p .p.C.P., per avere costituito ed organizzato l'associazione sovversiva "Italia libera" della quale era segretario, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costi tuiti nello Stato; b) - del delitto di cui all'art. 270 cpv . C.P., per avere pa rtecipato all'associazione suddetta; e) - del delitto di cui all'art. 272 p.p .C.P., per avere fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamemi economici e sociali costiluiti nello Stato;

cl) - del delitto di cui all'art. 247 C.P., per avere tenuto intelJigenza col nemico per favorirne le operazioni mili tari , occupandosi quale assistente nei lavo ri di un campo di aviazione ai danni dello Stato Italiano. In Asmara nel 1941 e nel I 942 . In esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva

PRl~IA PAR1 E: SEWEN ZE E:\I ESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODI CE PENALE

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responsabilità; ma i tèsti Battistini Mario, Libutti Michele e Tamm Ebba, in conformità alle loro precedenti dichiarazioni istruttorie, hanno concordemente confermato le accuse.

È stato così accertato che il Paparatti, già, cassiere della Filiale del Banco cli Roma in G onda r, fu inviato in licenza in Asm ara, prima che tale ultima sede venisse occupata dalle truppe anglosassoni. Quivi assistette alla occupazione, e, dopo qualche tempo, riprese servizio per due mesi presso la locale Filiale. Venne poi licenziato per riduzione di personale. Faceva parte notoriamente dell'associazione sovversiva "Italia libera" che, in Asmara ed in altre località dell'Impero, svolgeva velenosa attività contraria agli interessi italiani. Comunicò agli inglesi che il Banco di Roma in Asmara teneva nascosti fond i rilevanti, per l'ammontare di circa L. 1.400.000, che dovevano servire per assistenza agli impiegati del Banco, e ciò permise agli stessi inglesi di incamerare la somma. Dal teste Battistini nella sera del 24 ottobre 1942, in Asmara, fu sentito mentre, in compagnia di tale Spinelli Carlo , noto esponente dell' " Italia libera", discuteva animatamente e caldeggiava di sopprimere il Govern~tore dell'Eritrea, Ecc. Barile, per vendicare l'uccisione dell'antifascista Latilla, capo dell'associazione, che era stato soppresso da un fascista. Licenziato dalla Banca per la sua notoria attività antinazionale e per la sua dedizione agli inglesi, fu da questi ultimi assunto quale assistente ad alcuni lavori di un campo di aviazione vicino ad Asm ara. Quest'ultima circostanza è stata ammessa dallo stesso Paparatti, il quale però ha tentato, inverosimilmente, di giustificarla asserendo di essere passato al servizio degli inglesi per procurarsi il tesserino di lavoro onde evitare di essere internato in un campo di concentramemo. La teste Tamm ha assicurato di avere avuto incarico dal predetto Barile, di denunciare, appena giunta in Italia, alle Autorità il Paparatti per la sua attività antitaliana in Eritrea. Gli elementi acquisiti compendiano a sufficienza non soltanto una mentalità amitaliana e sovversiva, ma tutla un'attività proterva ed infedele, direua comro gli interessi della Patria nei possedimenti occupati dal nemico, ed un faltivo e manifesto accomodamento per secondare, agevolare, e sviluppare in Asmara la situazione politica ed economica del nemico in seguito all'occupazione.

A seguito d'istruzione a rito sommario, il prevenuto, con atto d'accusa del P.M. in data 17 marzo u .s., fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, riassunti.

L'associazione "ltalia libera", della quale il PaparatLi era notoriamente uno dei maggiori esponenti in Asmara, è una di quelle associazioni che, già prima della occupazione inglese, avvelenava, con viete teorie sovversive, la indust riosa vita dei nostri connazionali nelle diverse località dell'Impero, e che, dopo l'occupazione, ha mirato a distruggere i sentimenti di attaccamento alla Patria e ad agevolare le esplicazioni ed il programma delle truppe occupanti.

Oggi, in udienza , come, peraltro, in precedenza, il Paparatti ha respinto ogni addebito, ammettendo solo qualche circostanza non implicante la sua penale

L'episodio riferito dal teste Li butti, che dal P aparatti ebbe la confessione della delazione operata ai danni della filiale del Banco di Roma, è la prova manifesta

IN FATTO ED IN DIRITTO


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TR!DUNALE SPECl ,'\LE P ER LA DIFESA DELLO STATO

della dedizione del prevenuto alle autorità anglosassoni, oltre che di un'attività diretta a nuocere agli interessi dei connazionali. L'avere il Paparatti, dopo il licenziamento dal Banco di Roma, assunto la qualità di assistente nei lavori che il nemico andava attuando in un campo di aviazione, è la prova manifesta della sua intelligenza col nemico, allo scopo di favorirne le operazioni militari ai danni dello Stato. Nel complesso dell'attività accertata del Paparatti in Asmara, il collegio ravvisa gli estremi giuridici della più favorevole ipotesi dell'ar t. 247 C.P. ed in tal senso ritiene di dovere unificare l'accusa dei diversi capi d'imputazione. Commisurando la pena al fatto, ritiene equo di doverlo condannare ad anni 12 di reclusione, con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 247, 29, 230 n. 1 C.P., 274, 488 C.P.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 247, 29, 230 n. 1 C .P .; 274, 488 C.P.P.

DICHIARA Paparatti responsabile del reato di cui all'art. 247 C.P., così modificata l'accusa, e lo condanna ad anni 12 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, con libertà vigilata, nonché a l pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

PRIMA P/\RTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

SENTENZA n. 87

Reg. Gen. n. 111/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Q;ùdice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Ciani Ferdinando e Semadini Tommaso, Consoli Generali; Vedani Mario, Perillo Emilio, Consoli M.V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Segota Marko, nato 1'8.4.1913 ad Altura (Pola), agricoltore. Detenuto dal 27.9.1942 . IMPUTATO Del delitto di cui a ll'art. 262 cpv. 2° ipotesi 1 a C.P., per avere, il 24.4.1936 in Jugoslavia, rilevate - a scopo di spionaggio militare - notizie concernenti la preparazione militare italiana, di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione. OMISSIS

P.Q. M.

Roma, 6.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1 943 Paparatti evade dalla Casa Penale ove era detenuto . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del I 2.5. 1961, ridotta la pena a 8 anni per il condono concesso con il D.P . 22 .6.1 946 n. 4 ; pena che dichiara estinta per il decorso del tempo (art. 172 C .P .).

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Letti ed applicati gli artt. 262 p.p., 29 C.P .; 274, 488 C.P.P .

DICHIARA Segota Marko responsabile ciel reato di cui all'art. 262 p .p. C.P., così modificata l'accusa, e lo condanna ad anni 5 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 6.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTA : A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9. 1943 Marko Segota viene scarcerato dalla Casa Penale ove era detenuto. Poiché Marko Segota è cittadino jugoslavo la condanna inflittagli viene dichiarata condonata per l'indulto concesso per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948 (D.P. 14.4.1948 n. 511).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 1610/ 1942

PRl:IIA PARTE: SENTENZE Eì\lESS G PER I REATI PREVISTI DA L CODICE PE'J/\1.E

DlCH l ARA

SENTENZA n. 93

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio (Avvocato), Console Generale M .V. S.N . Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Pasqua lucci Renato, Consoli Generali della M.V .S .N. ; Pom pili Torello e Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N.

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Mersnic Giovanni colpevole del reato addebitatogli e, in concorso con la diminuente di cu i a ll 'articolo 311 C .P., lo condanna ad anni 24 di reclusione, alla int erdizione perpet ua da i pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durante la custodia e Ordina che, dopo espiata la pena, venga sottoposto a libertà vigilata . Roma, 9.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO D I ESECUZ IONE

nel procedimento penale a carico di:

Mersnic Giovanni, detenuto dal l 5.7 . 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 20.6 . 1943 viene "tradotto" alla Casa Penale di Firenze.

I) - Mersn ic Giovanni, nato il 14.6.1899 a Pogliano di Castelnuovo d' Ist ria, bracciante, censurato . Detenuto dal 15.7.1942.

TI 9 .3. 1944 viene scarcerato a seguito di ordine emesso dal Comando Germanico della Polizia di Firenze.

IMPUTATO

[I T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza emessa il 19.2.1 960, condonata l'intera pena per il condono concesso con il D.P. 14.4.1948 n. 51 I per tutti i reati comuni, milit ari e politici commessi da cittadini jugos lavi.

Del reato di favoreggiamento bellico (art . 247 C.P .) per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione d i ribell i sloveni diretta dallo s tra niero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favor ire le operazioni militari del nemico e comunque di nuocere alle operaziomi militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio cli Fiume e Pola precedentemente e fino a ll ' epoca del suo arresto con l'aggravante della recidiva generica (art. 99 C.P.). OMISSIS Tenuto conto della modalità dell'azione svolta dal Mersnic, che ha affermato di non aver mai sparato nel brevissimo periodo di appartenenza alla banda che operava contro le nostre truppe, circostanza non recisamente smenti la dalle risultanze processuali, il Collegio stima equo concedere il beneficio di cui all'art. 311 C. P. e in concorso di tale attenuante infliggere la pena di 24 anni di reclusione con tutte le conseguenze di legge. P .Q .M . Visti gli articoli 483,488 C .P.P. e 29,230, 3 11 ,247 C.P .


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T RIBUNALE SPECJALE PER LA ))!FESA DELLO STATO

SENTENZA n. 95

Reg. Gen. n. 2010/1942

Jl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Calia Michele, Consoli M .V.S.N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Sp ik Giuseppe, nato il J 8.3.1 900 a Circhina (Gorizia), contadino; 2) - Spik Orsola, nata il 21.10. 1898 a Circhina (Gorizia), contadina; 3) - Spik Giustina. nata il 4.4.1907 a Circhina (Gorizia), contadina; 4) - Spik Giuliana, nata il 2.1. I 895 a Novacchi (Gorizia), contadina; 5) - Di Rocco Albina, nata il 20.2.1928 a Circhina (Gotizia), studentessa. Tutti detenuti dal 9.11.1942 . IMPUTATI Del delitto di cui al l'art. 247 C.P., per avere partecipato - in tempo di guerra - ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica. TN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, col loro difensore.

IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettera degli atti processuali nonché dalle risultanze del1' orale dibattito, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto accertare

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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Dalle indagini preliminari e dall'istruttoria compiuta era risultato che nel pomeriggio del 9.11. 1942-XXI il V 0 Nucleo Mobile di Polizia, avendo avuto sentore che Spik Orsola forniva ai ribelli i viveri, si recò in località Novacchi ove la Spik abitava, per eseguirne il fermo . Non avendola trovata in casa, furono eseguite ricerche per la campagna e la si incontrò mentre da Circhina si portava a Novacchi. Fermata e perquisita fu trovata in possesso cli 28 pettini (f. 4 e 16). Richiesta circa l'uso che di questi si proponeva fare non seppe dare alcuna giustificazione. Siccome i funzion ari del V 0 Nucleo suddetto aveva anche saputo che la sera del 9 detto si sarebbe dovuto recare in casa della Spik persona proveniente da altro confine, circondarono la casa. Alle ore 23 circa notarono che un uomo, proveniente dal bosco, si avvicinava all'abitazione, bussava con le dita i vetri di una finestra , la porta d'ingresso si apriva e costui entrava. I funzionari attesero fino alle ore 0,30 che l'i ndividuo uscisse, ma constatando che ciò non avveniva lanciarono una bomba ed esplosero a lcuni colpi d'arma da fuoco per far comprendere che la casa era sorvegliata. A seguito di ciò intimarono l'ordine di uscire dall'abitazione a quelli che ivi si trovavano. Dopo circa 15 minuti vennero fuori tre donne: Spik Giustina, Giulia, sorella dell'Orsola e Di Rocco Albina nipote di quest'ultima e figlia della Spik G iulia . A giustificazione del ritardo frapposto dall'intimazione all'esecuzione di essa adducevano che non erano uscite prima perché avevano dovuto cercare i fiammi feri per accendere il lume, circostanza questa non vera secondo l'accusa perché alcuni militari del nucleo avevano notato che la casa era illuminata fin da quando fu iniziato il piantonamento. Le donne richieste se nell'abitazione vi era qualcuno risposero negativamente. Fu nuovamente ripetuto dai funzionari ciel nucleo l'ordine di uscire e dopo 10 m inuti si entrò in casa e la si perquisì. Giunti in una camera adibita a deposito di patate, nella quale la Di Rocco Alb ina, che accompagnava i funzionari era riluttante ad entrare, fu notato in mezzo alle patate stesse un pezzo di stoffa. L'attenzione di coloro che eseguivano l'ispezione fu richiamata da tale particolare ed uno cli essi salì sul mucchio di patate. Allora si constatò che qualcuno era nascosto sotto alle stesse perché si avvertirono dei movimenti e si vide spuntare un braccio umano da esse. Si fece fuoco su l mucchio e si uccise la persona che era si ivi nascosta. Perquisita fu identificata, a mezzo dei documenti da essa posseduti, per Cerin Pietro, che, per le considerazioni che saranno fatte qui di seguito, deve ritenersi appartenente all'associazione cli ribelli sloveni che opera in territorio della provincia di Gorizia e regioni limitrofe.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Si è inoltre assodato che la Spik Orsola portava viveri nel bosco nello zaino che la sera del fatto è stato rinvenuto nella di lei abitazione e che risultò appartenente al Cerin e che Spik Giuliana acquistò 8 ombrelli ed 11 spazzole per passare il tutto ai ribelli .

Con rapporto del V0 Nucleo Mobile di Polizia i suddetti imputati vennero denunziati al Tribunale Speciale per rispondere del fatto giuridicamente definito in rubrica.

Tali risultanze costituiscono sufficienti indizi di colpevolezza a carico di Spik Orsola e Giuliana. Sarebbe sufficiente il fatto di aver dato ospitalità al Cerin .


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T RIIlUNA LE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PR EVISTI DAL CODfCE PENALE

Che costui facesse parte di bande cli ribelli non è a porsi menomameme in dubbio . L'ora in cui si è recato a casa di Spik Orsola e l'atteggiamento da lui assunto dopo l'intimazione di uscire fatta dalla polizia e principalmente l' essersi nascosto sotto le patate sono indici sicuri della sua qualità di partigiano. Se fosse stato sola mente un contrabbandiere non avrebbe rischiato di farsi uccidere, ma si sarebbe costituito. Le informazioni fornite anche a dibattimento dal Teo. dei CC.RR. Slataper Giorgio confermano poi tale opinione. A costui è infatti risultato che il Cerin era ricercato dall'autorità tedesca di confine perché appartenente a bande di ribelli . Oltre a ciò vi è poi il fat to che fornivano effetti cli uso ai ribelli. Come avan ti si è narrato la Spik Orsola fu trovata in possesso di ben 28 pettini, che dato il numero rilevante e la relazione esistente fra costei ed il Cerin , non potevano essere destinati che ai ribelli , così come gli ombrelli e le spazzole di cui pure avanti è parola.

Ritiene Spik O rsola e Spik Giuliana colpevoli ciel reato di cui all' art. 307 C.P . - in tal caso modificando il capo d'accusa - e condanna;

Non v'è dubbio che le Sp ik Orsola e Giuliana ebbero a svolgere attività criminosa: però il Collegio opina che meglio chiariti i fatti non si siano raccolti elementi sufficienti di reità a carico di tutti i giudicabili, in ordine al reato loro contestato e rubricato, di aver cioè panecipato in tempo di guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero, avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere a lle operazion i mi litari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bellica .

NOTA : Spik Orsola e Spik Giuliana vengono scarcerate a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8 .9. 1943. Poiché sono cittadine jugoslave la condanna che è stata inflitta viene dich ia rata condonata per l'indulto concesso ai cittadini jugoslavi con il D.P . 14.4. 1948 n . 51 I dal Tribunale Militare di Roma con ordinanza del 19.2.1960.

Invece, assolvendo per insufficienza di prove Spik Giuseppe, Giustina ed Albina, (ordinando ch e vengano immediatamente scarcera ti se non clctenuLi per altra causa) ritiene colpevoli le Spik Orsola e Giuliana del reato di assistenza ai ribelli sloveni, ai sensi dell'art. 307 p .p . C.P. : in tal senso modificando il capo di accusa. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale delle dette due giudicabili; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare del reato commesso in momenti difficili per la nazione in guerra, il Tr ibunale ritiene equo di irrogare le seguenti pene:

A Sp ik O rsola anni 2, a Spik Giu lia na a nni I. E ntrambe con la reclusione; la Spik Orsola anche con la libertà vigilata, ed assieme alla Giuliana col pagamento in solido delle spese di giudizio , col pagamento delle spese d i preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. P .Q .M . Visti ed applicati gli artt. 307, 23 , 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P .P . Spik Gi useppe, Spik Giustina e Di Rocco Albina assolti per insufficienza di prove, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per alt ra ca usa .

Spik Orsola alla pena di anni 2 e Spik Giuliana ad anni 1. Entrambe con la reclusione , la Spik O rsola anche con libertà vigilata, ed assieme alla Spik Giuliana, al pagamento in solido delle spese d i giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge . Roma, 13.4. 1943 - Anno XXI Seguon o le firme del P residente e dei Giudici. Spik Giuseppe, Spik G iustina e Di Rocco Albina - detenuti dal 9.11.1942 - vengono scarcerati il 13.4.1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 105

Reg. Gen. n. 273/1943

TI T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Ladogna Zdenko, nato il 30 .4. 1918 ad Altura Nesazio (Pola), contadino, soldato Batteria Depos it o del 41 ° Btg . Artiglieria in Firenze. Detenuto dal 27 . 1.1943 . IMPUTATO del delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. C. P ., perché espatriato clandestinamente il 20.4. 1936 ed interrogato negli uffici della Tenenza della G endarmeria Jugoslava ad Oltre, forniva , a scopo di spionaggio, notizie delle quali è vietata la divulgazione.

In esito all'orale dibattimento, celebratosi a porte chiuse, sentito il P .M . e l'accusato che, col suo difensore, ha avuto per ultimo la parola.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I RE,\TJ PR EVISTI DAL CODICE PENALE

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esistente nei pressi di Altura di Pola, notizie che il perito ha giudicato in linea di massima, rispondenti a verità e comprese tra quelle di cui è vietata la divulgazione. Ricercato dopo il rinvenimento del verbale suddetto e rintracciato nell'ospedale militare di Firenze, essendo stato nel frattempo chiamato alle armi per servizio di leva, il nominato Ladogna ha confermato il cennato verbale di interrogatorio del 28.4.1936, dicendosi pentito e adducendo a sua giustificazione la giovane età, dato che in quell'epoca non aveva ancora compiuto i 18 anni. In istruttoria e all'udienza, invece, lo stesso giudicabile ha dichiarato di non ricordare con precisione le rivelazioni da lui fatte alla gendarmeria j ugoslava e ha cercato di attenuare il tenore delle notizie da lui fornite alla detta gendarmeria; è evidente però il tentativo di attenuare la propria responsabil ità, per cui queste postume dichiarazioni non s'appalesano attendibili . Va pertanto affermata la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli di rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione. Nel momento in cui tale reato commise, lo stesso non aveva compiuto i 18 anni (mancavano dieci giorni) ma nessun dubbio che avesse piena capacità di intendere e di volere, come si desume dai precedenti; gli compete comunque il beneficio di cui all'art. 98 C.P. (età minore degli anni 18) e, tenuto conto della natura, modalità e circostanze dell'azione delittuosa, il Collegio stima altresì di concedere il beneficio contemplato nell'art. 311 C . P . Conseguentemente, presa quale pena base quella di anni 15 di reclusione (art. 262 p .p. e 2° cpv. C.P.), operata la riduzione in relazione ai suddetti due benefici, il Tribunale stima equo irrogare al giudicabile anni 7 di reclusione con tutte le conseguenze di legge. P .Q.M.

IN FATTO ED IN DIRITTO Attraverso la lettura dei documenti di denunzia e della relazione di perizia eseguita durante la giudiziale istruttoria, le ammissioni del giudicabile e le dichiarazioni del teste escusso , sottotenente CC.RR. Tommasina Francesco, è emerso: TI 20.4. 1936 espatriò clandestinamente da Altura di Pola in territorio jugoslavo il cittadino italiano Ladogna Zdenko, ma qualche tempo dopo rientrò nel regno, o disilluso dalla realtà, o, come egli ha affermato , perché rappacificatosi con i suoi . In seguito alla occupazione della J ugoslavia da parte delle nostre truppe è stato rintracciato il verbale di interrogatorio, a l quale il Ladogna venne sottoposto, appena espatriato , nell 'ufficio della tenenza di gendarmeria di Preko (Oltre). Da tale verbale risulta che lo stesso forn ì allora alle autorità jugoslave notizie di carattere militare, precisando, tra l'altro, dis locazione , forza numerica, tipo delle a rmi in dotazione ed un ità e repar ti, nonché ubicazione cli un aeroporto

Visti gli artt. 483,488 C.P .P .; 29,229,262 p.p. e 2° cpv. C .P .; 98 , 311 stesso codice DICHIARA Ladogna Zdenko colpevole del reato in rubrica ascrittogli e, in concorso del beneficio previsto dagli artt. 98 e 311 C.P., lo condan na a lla pena di anni 7 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva . Ordina che, a pena espiata, il Ladogna venga sottoposto a libertà vigilata. Roma, J . 5. 1943 - Anno XXI Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 27.1. 1943 il 14.7 .1943 viene "tradotto" a lla Casa Penale di Fossano (Cuneo) . Dalla suddetta Casa Penale evade nell'agosto del 1943 e non viene più arrestato. Poiché Ladogna Zdenko è cittadino jugoslavo il T ribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara con Ordinanza del 19.2.1960, condonata la pena inflitta dal T .S.D .S. con semenza del 1.5. 1943, per il condono concesso a cittadini jugoslavi con il D.P. 14.4.1948 n. 511.

P RIMA PA RT E: SF,NTENZE EMESSE P ER I REAT I PREVISTI DAL COD ICE P ENALE

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SENTENZA n. 111

Reg. Gen. n. 1456/1942

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperawre Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Caputi Pietro, Brogi Nello, Riccio Gennaro, Consoli M.V .S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Stemberger Mariano , nato il 16.9.1922 a F iume, elettromeccanico. Detenuto dal 26.6.1942; 2) - Culinovic E ugenio, nato il 3.3 . 1923 a Fiume. Detenuto dal 3.7.1 942; 3) - Iagnich Francesco, nato il 3.1 0.1922 a Fiume, macellaio . Detenuto dal 3 .7. 1942 . IMPUTATI Tutti: a) - del delitto cli cui all'art. 270 cpv. 2° C.P ., per avere partecipato ad una associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle alt re; b) - del delitto di cui all'art. 272 p .p. C .P ., per avere fatto , verbalmente ed a mezzo d i diffusione di stampa, di iscrizioni murali e del così detto "soccorso rosso", propaganda comunista; Lo Stemberger e lo Jagnich , anche: c) - ciel delitto di cui all'art. 303 C.P . in relazione agli artt. 284 e I IO stesso codice, per avere, in correità, pubblicamente ed a mezzo stampa incitato alla insurrezion e armata contro i poteri dello Stato; Lo Stemberger, infine: d) - del delitto di cui all'art. 270 p.p . C.P., per avere organizzato e diretto una associazione comunista. In territorio di Fiume ed altrove, precedentemente e fino all'epoca del loro arresto.


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TR!BUNALE SP ECI/\ LE PER LA DIFESA DELLO STAT O

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER 1 REATI PREV ISTI OAT. CODICE PENALE

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IN PUBBLICA UDIENZA

Il 27 aprile successivo furono, nella stessa città, diffusi, in numero assai rilevante, manifestini incitanti alla insurrezione armata .

Sentiti il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola,

Il 23 giugno successivo lo Stemberger venne sorpreso mentre acquistava quantità considerevole cera per ciclostile, e gli furono rinvenuti documenti rivelatori.

IL TRIBUNALE

Dagli accertamenti fatti dagli organi tutori dell 'ordine pubblico e dalla copiuta istruttoria emersero i chiari e precisi elementi cli specifica accusa a carico di tutti gli imputati, confermati pure all'udienza, in ordine ai reati ad ognuno ascritti.

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del1' orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi, si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITT O Il Comando della 58a Legione M.V.S.N. di Trieste aveva proceduto al fermo dei rubricati Stemberger e Pregelj e li aveva denunziati alla locale R. Questura, perché giunti in Trieste provenienti da Fiume, erano stati visti girare per la città ed acquistare considerevole quantità di cera-ciclostile, in vari negozi. Al Comando di Legione essi tentarono di far credere che la loro gita non aveva scopi criminosi; ma dinanzi ali' autorità di P. S. lo Stemberger finì per ammettere di aver agito per conto di una organizzazione comunista, di cui egli stesso faceva parte, che aveva il suo campo di azione a fiume e non a Susak; indicando come capo, dal quale riceveva ordini, un individuo di cui forniva soltanto i connotati salienti, senza però dare il nome. Tuttavia la questura riuscì ad accertare che trattavasi cli certo Mihic Antonino, allogeno, il quale, avendo saputo dell'arresto dello Stemberger e prevedendo anche la sua cattura, si era reso latitante (ucciso nel frattempo, in conflitto, da militari del R. Esercito). Il Mihic era colui che dirigeva la cellula che faceva capo allo Stemberger ed era a costui che quest'ultimo faceva relazioni sull'attività della cellula stessa. Poiché lo Stemberger, quando venne fermato, e tradotto al Comando della M.V.S.M., aveva tentato cli liberarsi di taluni documenti compromettenti, compreso un codice convenzionale, richiesto di notizie ebbe a dire che egli serviva per comunicazioni col M ihic. Oltre a ricevere le direttive dal Mihic, lo Stemberger ne riceveva pure dal Spilar Mario (che fa parte d'altro procedimento in corso) per lo sviluppo della organizzazione comunista, per l'attività propagandistica sovversiva e per raccogliere denaro pro-partito nonché pro-soccorso rosso. Infatti si era potuto accertare che il 7 gennaio 1942 in Fiume durante l'imperversare di una violentissima bora, furono tracciati sui muri di alcune abitazioni, con vernice, a caratteri cubitali, scritte sovversive insieme all'emblema comunista di falce e martello.

Si sono così raccolte le prove che tutti avevano partecipato ad una associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre. Inoltre che tutti avevano fatto, verbalmente e a mezzo di diffusione di stampa, di iscrizioni murali e del così detto soccorso rosso, propaganda comunista. Lo Stemberger e lo Iagnich ancora in correità fra loro avevano pubblicamente a mezzo della stampa istigato alla insurrezione armata contro i poteri dello Stato; lo stesso Stemberger infine aveva organizzato e diretto l'organizzazione comunista. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale dei singoli giudicabili; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive, tenuti presenti i precedenti degli imputati e considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene; Per il disposto dell'art. 270 p.p. C.P. - ani 5 a Stemberger. In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C. P. - a tutti anni I ciascuno. Ai senzi dell'art. 272 p .p. C .P. ad Iagnich anni 4, a Culinovic anni 3 e Stemberger anni 1. In base all'art. 303 in relazione agli artt. 284 e 110 C.P. a Stemberger e Iagnich anni 3 ciascuno . Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare; Stemberger ad anni IO; Culinovic ad anni 4; Iagnich ad anni 8. Tutti con la reclusione; Stemberger anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Culinovic ed lagnich anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 270 p.p., 2° cpv., 272 p.p., 303 in relazione al 284, 110, 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.


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T Rll3UNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA t utti colpevoli dei reati ad ogn iuno ascritti ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna : Stemberger ad anni 10; Culinovic ad anni 4; Iagnich ad anni 8. Tutti con la reclusione, Stemberger anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Culinovic ed lagnich con la interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Tutti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese cli giudizio e con il pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 7.5 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Stemberger Mariano: Detenuto dal 26.6.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 14.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Sulmona. Dalla suddetta Casa Penale evade nel primo semestre del 1944. Culinovic Eugenio : Detenuto dal 3.7.1942 nelle Carceri Giudi ziarie di Roma il 15.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di San Gimignano (Siena) . Dalla suddetta Casa Penale venne scarcerato il 29.1.1944 a seguito d i ordine di scarcerazione emesso dal Comando Tedesco di Firenze . fagnich Francesco: Detenuto dal 3.7.1 942 nelle Carceri Giudiziarie cli Roma il 10.7~ 1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Castelfranco E milia (Modena) . Dalla suddetta Casa Penale evade nel primo semestre del 1944. TI T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 19.2. 1960, estinti per l'amnistia concessa con il D .L. 17.11.1945 n. 7 19, i reati per i quali Stemberger Mariano, Culinovic Eugenio e Iagnich Francesco vennero condannati dal T.S .D.S. con sentenza del 7.5 .1943. NOTA: Il coimputato Mantegazza Amleto, nato il 24.9.1922 a Fagagna (Udine), detenuto dal 3.7.1942 al 23.2.1943, venne assolto, per insufficienza di prove, dalla Com missione Tstruttoria con sentenza del 25.2. 1943.

PRJMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Reg. Gen. n. 24/1935

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SENTENZA n. 112

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

.Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S. N. Giudice Relaiore: Lanari Piero, Procuratore M ilitare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Caputi Pietro, Brogi Nello, Riccio Gennaro, Consoli M.V .S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Fuser Ferruccio, nato il 9.9. 1902 a Villerba (Treviso), operaio elettricista. IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 262 p.p. e cpv. 2° C.P., per avere, con più azioni esecutive cli un medesimo disegno criminoso, in concorso con il proprio cugino Torresan Ugo (già condannato per questo reato), e previo accordo con costui, che egli aveva ingaggiato al servizio dello spionaggio francese, rivelato notizie militari di cui l'Autorità competente aveva vietata la divu lgazione; b) - del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56, 257 p.p. C.P., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Lent.ato di procurarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, dovevano rimanere segrete. Reati commessi in Italia ed all'estero, anteriormente al 16.12. 1934. In udienza a porte chiuse, ai sensi dell'art. 423 C.P ., sentiti il P .M . nelle sue conclusioni e l'imputato che p er ultimo ebbe la paro la con il suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali, nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento ....... .. ... , specie dalle dichiarazioni dell'imputato e dei testi, si è potuto assodare IN FATTO ED IN DIRITTO Il rubricato Fuser Ferruccio venne insieme con Torresan, rinviato al giudizio di questo T ribunale con atto d'accusa ciel 26.3.1935, per rispondere del delitto


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEU, O STATO

PRUv!A PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTL DAL COD ICE PENALE

di cui all'art. 262 C .P. Ma perdurando la sua latitanza, fu preliminarmente disposta la sospensione del procedimento nei suoi confronti, mentre il Torresan venne con sentenza del 22 ottobre detto anno, dichiarato responsabile del delitto contestatogli e condannato ad anni 11 di reclusione e pene accessorie, con l'aggravante della recidiva e l'attenuante prevista dall'art. 31 I C.P.

scopo di procurarsi informazioni militari e trasmetterle a un indirizzo convenzionale in Francia (vol. IV fogl io 3, 17 retro, e 37 retro) . Frattanto, egli ottenne una proroga allo scadere della quale, il 14. 11.1933, il Torresan dovette partire per l'Italia; e il Fuser l'accompagnò, come gli aveva promesso, e gli fornì precise istruzioni sul compito spionistico da svolgere e sul modo di comunicare le informazioni raccolte al servizio dì spionaggio francese, da cui avrebbe ricevuto direttamente il compenso in danaro, mentre egli si sarebbe adoperato per la revoca dell'espulsione, che più gli stava a cuore.

Pendeva, tuttavia in seguito, contro il Fuser l'ordine di cattura emesso il 14.3.1935, allorché, essendosi egli da Lione, dove risiedeva, trasferito per ragioni di lavoro a Lifendorf in Germania, venne dalle autorità germaniche messo a disposizione di quelle nazionali, che, in esecuzione all'ordine di cattura, Io passarono, a loro volta a disposizione del nostro Tribunale che riuscì a raccogliere elementi sufficienti di reità a suo carico in ordine ai due reati contestatigli e rubricategli. La prova nei termini essenziali, si vede raggiunta anche contro di lui dagli atti del procedimento originario; ed è intimamente legato e anzi compenetrata con quella, che determinò la convinzione espressa e motivata da questo Tribunale nella sentenza cli sopra menzionata, alla quale, perciò, si può fare utile rimando; dacché essa, sebbene pronunziata soltanto contro il Torresan , che deve essere ritenuto suo correo, per determinazione al reato, e altresì per partecipazione dell'azione. Il complesso degli elementi di prova e dei documenti raccolti già nell' istruttoria precedente, consolida e rafforza l'esplicita chiamata di correo, che il Torresan , fin dalle sue prime dichiarazioni ai verbalizzanti, mosse e poi sempre confermò contro il Fuser, senza nessuna animosità da soddisfare, come senza nessuna ragionevole speranza di avvantaggiarne la propria condizione processuale. Risulta per tale modo, provato, in sintesi, che il Fuser, emigrato in Francia nel 1926 insieme con la propria famiglia, e colà due volte condannato per delitti contro la libertà del lavoro e per furto, venne colpito da decreto di espulsione, che però non fu mai eseguito . Prezzo di tale sospensione dovette essere, con tutta verosimiglianza, il solito; ossia il suo passaggio del Fuser al servizio dello spionaggio francese. Sembra, infatti, che egli dipendesse direttamente dal centro di Chambery e svolgesse prevalentemente la propria attività come agente di reclutamento fra connazionali emigrati in Francia, in collegamento con ìl Commissario speciale di Polizia di Lione, città nella quale risiedeva (voi. II foglio I e IV, foglio 5 e 6). Certo è che, verso la fine del 1933, reclutò nello spionaggio militare francese il proprio cugino Torresan, che gli sì era rivolto per aiuto dopo d'essere stato anch'egli colpito da un decreto di espulsione dalla Francia. In tal occasione, il Fuser fece intendere al cugino Torresan d'essere al servizio dello spionaggio straniero e gli promise di ottenergli la revoca del decreto dì espulsione, a patto che si fosse prima recato per qualche tempo in Italia, allo

Dopo alcuni giorni, ìl Fuser ripartì per la Francia. Ma, nel febbraio 1934, ritornò in Italia, con l'incarico di accertare se nel veneto si effettuassero concentramenti dì truppe, di comunicare al cugino Torresan un suo indirizzo convenzionale e di sollecitarlo ad una più intensa attività non senza incutergli il timore dì gravi ritorsioni, da parte dell'ufficio di spionaggio straniero, se si fosse rifiutato di continuare nel servizio informativo intrapreso in loro favore, contro la propria Patria. Siffatte esortazioni e minacce erano diventate necessarie, da quando aveva dovuto rivelargli che non s'era potuto interessare della sospirata revoca dell'espulsione, perché aveva creduto utile di farlo passare, presso gli agenti dello spionaggio francese, come capo-treno delle Ferrovie dello Stato da luì ingaggiato nel novembre 1933 in Italia. Ripartì, quindi, per la Francia e proseguì sotto altro nome l'attività sua cli reclutatore per conto dello spionaggio francese verso i connazionali emigrati anche dopo l'arresto del cugino Torresan (voi. II foglio I retro) . Nell'interrogatorio istruttorio ed a dibattimento, il Fuser non negò in sostanza, i fatti principali di sopra riassunti; ma tentò dì dare a intendere che egli non accettò con sincerità di propositi l' incarico spionistico, né mai fornì notizie utile e neppure positive, bensì finse di porst al servizio dì quell'ufficio, unicamente per ottenere il danaro necessario per ritornare in Patria a cercarvi lavoro e richiamarvi la famiglia dalla Francia, dove era pure con essa emigrato dall'Italia per Io stesso scopo. Allo stesso modo, aveva voluto servirsi ciel cugino Torresan, per colorire l'inganno teso al servizio dì spionaggio straniero, facendo le passare per un capo-t reno, e come tale in grado di fornire notizie utili sui dislocamenti e gli impianti militari ilaliani alla frontiera orientale. Secondo lo stesso Fuser egli avrebbe fornito notizie negative, al solo scopo di scroccare danaro, la prima e la seconda volta che dalla Francia ritornò in Patria, per cui sarebbe incorso nelle incriminazioni del Commissario francese Barra, in seguito alle quali avrebbe troncato ogni rapporto con lo spionaggio straniero, ed anche col Torresan. Negò di avere ingaggiato costui con la promessa cli ottenergli la revoca del1'espulsione; d'averlo sollecitato a fornire notizie utili e concrete, suggerendogli il da farsi e fornendogli indirizzi convenzionali, a cui spedirle in Francia; e negò di avergli rivolto ammonimenti e minacce, per costringerlo a fornire informa-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE : SENTENZE EM ESSE PER I REATI PR EVISTI DAL CODICE PENALE

zioni sul movimento delle truppe nel Veneto, e altre circostanze di minore importanza, che pure risultano, inconfutabili, dalle dichiarazioni del Torresan e dai documenti in atti.

P.Q.M.

Siffatta attività del F user va suddivisa e inquadrata giuridicamente nei termini della doppia imputazione, che gli viene contestata. Circa la rispondenza delle notizie, fornite dal Torresan in concorso col Fuser allo spionaggio straniero, requisito previsto nell'art. 262 C.P ., .non v'è che da riportarsi alla perizia, su cui si basò già il convincimento di questo Tribunale, nel rimettere la responsabilità del Torresan . Per quanto riguarda la seconda imputazione contestata al Fuser, se non è possibile, mancando qualsiasi documentazione, valutare nella loro effettiva concentrazione le notizie che egli tentò di procurarsi personalmente nei suoi due viaggi in Italia, nondimeno non è certa e chiarissima la natura, che non è diversa da quella delle notizie rivelate dal Torresan, se anzi non fu più delicata, interessando non solo il segreto, ma la stessa sicurezza dello Stato. Una cosa è certa, a tale riguardo; ed è che il Fuser, per una propria confessione, venne due volte in Italia, e nella zona della frontiera orientale, tra il novembre 1933 e il febbraio 1934; dal che si deve necessariamente arguire che egli abbia riferito notizie interessanti al suo primo ritorno in Francia, se poi venne di nuovo inviato a cercare ancora . Certo è, ad ognj modo, che egli compì atti idonei , diretti in modo non equivoco a procurarsi, per scopo di spionaggio militare, notizie che devono rimanere segrete, onde l'imputazione del reato di spionaggio militare, nell'ipotesi del tentativo, che corrisponde alla fattispecie. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile; esaminate e vagliate t utte le emergenze dibattimentali, nonché le richieste difensive, specie la richiesta della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P., per le circostanze dell'azione; il Collegio considerando anche che i reati furono commessi nel 1933 e che i precedenti penali italiani sono buoni, concedendogli, il chiesto beneficio della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P. è cl 'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto degli artt. 81, 11 0 e 262 p. p. e cpv. 2° C.P., anni 12. Ai sensi degli artt . 81 cpv. 56 e 257 p.p. C.P., anni 4. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P .) complessivamente condannare il Fuser ad anni 16 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge. Poiché i reati furono commessi in epoca antecedente a lla promulgazione del R.D. di condono del 15 .2.1937 n. 77, al Fuser spetta il condono condizionale di anni 4 nella pena inflittagli , in applicazione degli artt. 2, 9 del detto R.D.; per cui la pena residua da scontare viene determinata in anni 12 di reclusione.

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Visti ed applicati gli artt. 81 cpv., 110, 262 p.p. e 2° cpv., 81 cpv., 56, 257 p.p ., 23, 29, 73, 229, 228, 31 I, 65 C.P.; 274,488 C.P.P.; 2, 9, R .D. 15 .2. 1937 n. 77 DICHIARA Fuser Ferruccio colpevole dei reati ascrittigli, concedendogli il beneficio della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C . P., ed operato i1cumulo delle pene, complessivamente lo condanna ad anni 16 di reclusione. Con la interdizione p~rp.etu_a dai pubblici uffici, con la libertà vigi lata, con il pagamento delle spese d1 giudizio e di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge. In applicazione degli artt. 2 e 9 del R .D. 15.2.1937 n. 77, gli concede il beneficio del condono condizionale di anni 4 sulla pena inflittagli, determinando la pena residua da scontare in anni 12 di reclusione. Roma, 7.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei G iudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Detenuto dal 26 . 1.1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 14.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Sulmona da dove venne prelevato dai tedeschi e condotto in Germania. Deceduto in Germania il 31.1.1945. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara con Ordinanza del 27.1.1960 estinta, per morte del reo, la pena inflitta a Fuser Ferruccio dal T .S.D.S. con sentenza del 7.5 . 1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 119

Reg. Gen. n. 569/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato e Cisotti Carlo, Consoli Generali; Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : I) - Vigilante Francesco, nato il 18.6.1906 a Napoli, marinaio in servizio al Comando D.I.C. A.T . La Maddalena (SS). Detenuto dal 26. 11.1942. IMPUTATO a) - del reato di cui all'art. 225 cpv. C.P., per avere, in La Maddalena, nel novembre I 935, sottratto dagli uffici del Comando D.I.C.A.T., dove prestava servizio come marinaio, il piano di difesa militare dell'isola predetta, compromettendo, così; la preparazione e l'efficienza bellica dello Stato ; b) - del reato di cui all'art. 482 in relazione all'art. 477 C .P ., per avere, in Napoli sino al novembre 1942, contraffatto fogli di viaggio per ufficiali e fogli per la libera circolazione di autovetture, facendoli figurare falsamente come a lui rilasciati dal Comando D.I.C.A.T. di La Maddalena; c) - del reato di cui all'art. 498 C.P ., per avere, fino alla data del suo arresto, portato indebitamente la divisa di tenente di vascello e distintivi di campagne e decorazioni al valore; d) - del reato di cui all'art. 697 C.P ., per avere, sino al giorno del suo arresto, detenuto una pistola e delle cartucce senza averne fatta denunzia alla competente autorità; e) - del reato di cui all 'art. 699 C .P., per avere, portato fuori della Propria abitazione, sino al giorno del suo arresto, la pistola di cui sopra. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE Ai sensi dell'art. 423 C.P .P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore.

PR IMA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

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IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettera degli atti processuali nonché dalle risultanze del1'orale dibattito, specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi , si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Su segnalazione di un anonimo, che accusava Vigilante Francesco, abitante a Napoli, di essere spia a favore deJl'Inghilterra, i carabinieri reali sottoposero il Vigilante stesso ad assidua vigilanza, constatando, fra l'altro, che egli, pur essendo semplice marinaio in congedo, vestiva, abusivamente, l'uniforme di tenente di vascello con distintivi di campagne e decorazioni al valore, che esercitava altrettanto abusivamente la professione di medico, che frequentava gli ambienti militari tedeschi, che si spacciava come appartenente al servizio informazioni militare italiano affermando anche di aver compiuto missione segreta in Corsica, che viaggiava sovente su due autovetture guidate a volte da lui stesso e che infine conduceva una vita non proporzionata alle sue modeste possibilità finanziarie. Il 26 novembre i Carabinieri ritennero opportuno procedere al suo fermo, ciò che avvenne mentre il Vigilante, in uniforme di tenente di vascello, si allontanava da casa a bordo di un automobile. Nella perquisizione operata immediatamente nell'abitazione del Vigilante furono rinvenute e sequestrate, tra l'altro, una copia cinografica della difesa contraerea dell'Isola di La Maddalena ed una pianta planimetrica di una città, poi identificata per quella di Assab, mentre sulla macchina venivano, fra l'altro sequestrate una pistola con cartucce. Sulla persona del Vigilante erano stati trovati e parimenti sequestrati alcuni falsi fogli di viaggio per ufficiali nonché di libera circolazione di autovetture a lui intestati, ed altri fogli di viaggio in bianco già timbrati, che apparentemente figurano rilasciati dal Comando D.I.C.A .T. della Maddalena. Denunziato, in istato di arresto, a questo Tribunale Speciale per sottrazione di documenti concernenti la sicurezza militare dello Stato e per altri reati, l'istruttoria compiuta ha confermato in pieno le prove a carico del Vigilante; emerse pure a dibattimento. E cioè costui é sostanzialmente confesso per tutti i fatti a lui attribuiti. Quanto alla più grave delle imputazioni, la sottrazione, cioè della copia del piano di difesa di La Maddalena (la pianta planimetrica di Assab non rivestendo, anche per giudizio del perito, alcuna importanza), l'imputato ha riconosciuto di essersi abusivamente impossessato del documento nel tempo in cui, nel 1935-1936, prestava servizio m ilitare, come marinaio furiere, presso il Comando della difesa D.I.C .A .T. di quella base navale. Il Vigilante, però, nel vano tentativo di attenuare in qualche modo la gravità del fatto da lui commesso, ha prospettato delle circostanze decisamente inverosimili o addirittura false, come è emerso dagli accertamenti in proposito compiuti. Nei fatti criminosi provati a carico del Vigilante ricorrono gli estremi dei reati a lui ascritti come alla rubrica. È solo da rilevare, quanto al piano della difesa militare di La Maddalena, che questo documento contiene, come è confermato


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TRIBUNALE SPECIALE PFR LA DIFC:SA DELLO STATO

PRlt-lA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVIST I DAL CODICE PENALE

dalla perizia in atti, non soltanto lo sbarramento antiaereo ma anche ind icazioni, a penna e a matita di pugno dello stesso Vigilante, riguardanti la difesa del fronte a mare, l'uno e le altre rappresentanti la reale d ifesa dell' Isola qual'è anche attualmen te, di modo che il docu mento stesso è di carattere particolarmen te segreto e la sua sottrazione ha compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato.

TRIBUNALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO

Pertanto accertata ed affermata la responsabili tà pena le del Vigilante; esaminate e vagliate t utte le risultanze d ibattimentali nonché le richieste difcnsive; considerata la naLUra particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra, il Collegio è d'avviso d'irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell 'art. 255 cp v. C. P . - pena di morte. Ai sensi dell'art. 482 in relazione all'art . 477 C.P.

Tn base all'art. 697 C. P . - mesi 3 di arresto. In applicazione dell'art. 699 C.P. - mesi 4 dì arresto. Per il d isposto dell'art. 43 8 C.P . - lire 6000 d i multa.

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VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L ' anno millenovecentoquarantatre XXJ ed il giorno venti maggio in Roma alle ore 5.30' antimeridiane ed in località Forte Bravetta appositamente designata dal Comandante del XVII Corpo d'Armata P.M . 71, come da nota in data di ieri n. 56 T.S . A seguito dell'ordi ne di detto Comanda nte col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte in flitta a Vigilante F rancesco fu Carlo e di La Greca Ines nato a Napoli il 18 giugno 1906, ivi do miciliato, coniugato, a lfabcta, senza professione, con sentenza irrevocabile pronuncia la da q uesto T ri bunale in d ata 19 maggio corren te per i reati previsti dagli artt. 255 cpv., 482 in relazione agli artt. 477 C.P., 498, 697, 699 C .P. Io sottoscritto Cancelliere Capo, del T ribunale Specia le, con l' intervento del medico Dr . Alfred o Monaco presente il T.Col dei CC .RR . Beva Cav. Uff. Eugenio addetto all'ufficio di Polizia Giudiziaria di questo Tribunale, mi sono recato per assistere alla esecuzione nella detta localiLà, dove il condannato Vigilante Francesco è stato tradott o dalla Forza Pubbli ca.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C .P .) complessivamente condannare il Vigilante a morte, mediante fucilazione alla schiena.

Quivi il Sacerdote, in luogo appartato e senza la presenza di allre persone, ha dato l'assistenza religiosa al condannato che la ha accettata.

Ordina che un estratto della senLcnza esegu ita, con la menzione della a vvenuta esecuzione, venga affissa in tu tti i comun i del Regno.

Collocato poi il condannato di fronte al reparto in a rmi della M.V.S .N . il Comandante del Reparto Capo Man ipolo De Magri Mario ha letto ad alta voce la sentenza di condanna.

P .Q .M . Visti ed applicati gli artt . 255 cpv., 482 in relazione agli artt. 477, 498, 697, 699, 73 C .P .; 4 R .D . 12. 12.1 926 n. 2062

Il condannato sopra nominato è stato quindi posto a sedere dinanzi al reparto con la schi ena rivolta a l reparto stesso e subito dopo con le modalità richieste da l regolamento, a lle ore 5.33' del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante la fucilazione del condannaLO Vigilante Francesco.

DICHIARA

TI medico ha preceduto a lle costa tazio ni del caso accertando la avvenuta morte del condannato .

Vigilante G iovanni colpevole d ei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna alla pena d i morte mediante fu cilazione alla schiena. Ordina che un estratto della Sentenza esegui ta, con la menzione della avvenuta esecuzione, venga affisso in tutti i Co mu ni del Regno .

Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblicata in conformità del disposto dell' art. 4 del R .D . 12 d icembre 1926 n. 2062. Letto, confermato e sottoscritto . All'originale seguono le firme. Roma , li 21.5 .1943 - Anno XXI

Roma, 19.5. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

P. C. C. IL CANCELLIERE CAPO (A . Ferrazzo/i)


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE 1

Reg. Gen. n. 398/1940

SENTENZA n. 121

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Console Generale; Palmentola Aldo, Brogi Nello, Leonardi N icola, Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Scarano E mi lio, nato il 25.9.1901 a Trivento (Campobasso), in atto S . Tenente d i Artiglieria in congedo. Latitante.

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pubblicato violenti articoli contro il Regime e contro il Fascismo, e che in occasione dell'entrata in guerra aveva inviato a vari giornali una lettera aperta diretta alla R. Legazione cli Montevideo, con la quale dichiarava di ripudiare la decisione dell'Italia Fascista di entrare in guerra a fianco della Germania, ed affermava di "sentirsi profondamente vergognato di ef':,e.- italiano nelle attuali circostanze''. Restituiva inoltre il documento del Comando del Distretto Militare di Campobasso per il caso di eventuale mobilitazione, e pregava la R. Delegazione di intervenire presso le autorità competenti per essere eliminato dalle file dell'Esercito italiano. La lettera aperta dello Scarano provocava persino le risposte dei Ministri d i Inghilterra e di Francia, diretta allo stesso Scarano, e pubblicate nei giornali "La Tribuna Pepular" e "El Pais" con le quali si esaltava l'atteggiamento e la decisione del rinnegato. In data 19.8 .1 94 1, il Ministro di Grazia e G iustizia concedeva l'autorizzazione a procedere contro lo Scarano per il reato di cui all'art. 269 C.P ., ma l'ordine di cattura emesso a suo carico il 2 settembre successivo rimaneva senza effetto.

IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. 81, 269 C .P., per avere, in più riprese dal 1924 al luglio 1940, essendo emigrato in Montevideo (Uruguay) svolta attività nemica agli interessi nazionali; b) - del delitto di cui agli artt. 81, 291 C.P., per avere, sulle stesse circostanze di tempo e cli luogo pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana. IN CAMERA DI CONSIGLIO Sentito il P. M . nelle sue conclusioni

Per i fatti sopra specificati lo Scarano fu rinviato al giudizio di q uesto Tribunale per rispondere dei reati allo stesso ascritti . Ciò posto, ritenuta la contumacia dell'imputato; ritenuto che l'attività svolta all'estero dall 'i mputato dal prevenuto prima e dopo l'entrata in guerra dell'Italia, si inquadra nella violazione delle disposizioni di legge contenute negli ar tt. 81, 269, 291 C.P.; Ritenuto che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati di cui in rubrica, il Collegio fissa la pena complessiva in anni 13 di reclusione, quale cumulo di anni 1O cli reclusione pel reato di cui alla lettera a ed anni 3 della stessa pena pel concorrente delitto cli cui alla lettera b ciel capo di accusa. Spese e conseguenze di legge .

IN FATTO ED IN DIRITTO P .Q. M . A seguito di rapporto del Comando di D istretto Militare di Campobasso in data 25 .10.1940, si apriva procedimento penale a carico ciel S . Tenente di complemento Scarano Emilio per tutto un complesso di attivi tà delittuosa svolta al1' estero, e precisamente per vi lipendio alla Nazione Italiana e per attività nociva agli interessi nazionali.

Visti gli articoli sopra citati e 507, 510 C .P . Esercito ; 229, 29, 73 C.P.; 488, 274 C.P.P .

P iù specificatamente è risultato, da informazioni e notizie dell'autorità diplomatiche di Montevideo, che lo Scarano prima della entrata in guerra dell'Italia era stato collaboratore del giornale antifascista "El Dia", nel quale aveva

Dichiara lo stesso imputato responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena cli anni 13 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubb lici uffici, al pagamento delle spese cli processo.

Dichiara incorsa la contumacia di Scarano Em il io .


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TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRfMA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER J REATI PREVISTI DAL CODICE P ENALE

SENTENZA n. 128

Ordina che l' imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertĂ vigilata.

Reg. Gen. u. 1760/1942

Roma, 20 .5. 1943 - Anno XXI

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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Presidenie: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Lunari P iero, Procuratore Militare del Re Imperatore

NOTA: Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 21.4.1967, estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 22 .6.1946 11. 4 il reato previsto dall'art. 291 C.P. e dichiara estinta per decorso del tempo (art. 172 C .P.) la pena inflitta per il reato cli cui ali' art. 269 C. P.

Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Palmentola Aldo, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Spilar Mario, nato il 3.4.1922 a Spalato (Jugoslavia), studente. Detenuto dal 6.9.1942; 2) - Komel Francesco, nato il 12.5.1909 a Pisino (Pola), meccanico, in atto soldato del 3° Btg. Territoriale a Littoria. Detenuto dal 28 .6.1942; 3) - Bertossa Cedomil, nato il 19.12. 1923 a Pisino (Pola), studente. Detenuto dal 6.6.1942; 4) - Cerovaz Giovanni, nato il 31.1.1909 a P isino (Pola), bracciante. Deten uto dal 23.7 . 1942; 5) - Chiusi Rodolfo Luigi, nato il 2.10.1900 a Pi sino (Pola), possidente. Detenuto dal 6.7. 1942; 6) - Chiusi Rodo lfo, nato il 17.5.1906 a Pisino (Pola), agricoltore. Detenuto dal 26 .7. 1942; 7) - Crisanaz Gioacchino, nato il 4. 10. 1912 a Pisino (Pola), contadino . Detenuto dal 1.7.1942; 8) - Crisanaz Luigi, nato il 22.2 . 1898 a Pisino (Pola), picconiere. Detenuto dal 5.7.1942; 9) - Dobrilla Giovanni , nato il 5.5.1901 a Pisino (Pola), agricoltore. Detenuto dal 5.7. 1942; 10) - Dobrilla Giuseppe, nato il 24.2. 1894 a Pisino (Pola), agricoltore. Detenuto dal 8.7 . 1942; 11) - Giovi Attilio, nato il 15.2.1906 a Pisino (Pola), falegname . Detenuto dal 29.6.1942; 12) - Grabelli Giuseppe, nato il 29 .7. 1891 a Pisino (Pola), falegname. Detenuto dal 4.7.1942;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PE:-!ALE

13) - Gregorich Francesco, nato il 7.3.1925 a Velike (Lubiana), commerciante. Detenuto dal 5.6.1942;

c) - del delitto di cui agli artt. 302 e 303 C .P., in relazione agli artt. 110, 241 e 284 stesso codice, per avere, in correità fra loro e con altri non identificati, verbalmente o a mezzo della stampa, istigato i cittadini della Venezia Giulia a commettere attentati contro l'integrità e l'unità dello Stato ad insurrezioni contro i poteri dello Stato.

14) - Millevoi Giacomo, nato il 24.12.1901 ad Arsia (Jugoslavia), fabbro. Detenuto dal 10.7.1942; 15) - Mlekuz Stefano, nato il 22.12.1897 a Plezzo (Gorizia), sarto. Detenuto dal 10.7.1942; 16) - Maressi Francesco, nato il 22.4.1913 a Novacco (Pola), capo-cantiere. Detenuto dal 8.7.1942; 17) - Maressi Vittorio, naLO il 29.3.1904 a Novacco (Pola), agricoltore. Detenuto dal 18.6.1942; 18) - Maressi Beniamino, nato il 5.11.1905 a Villa Maressi (Pola), agricoltore. Detenuto dal 7.7.1942; 19) - Maressi Giuseppe, nato 1'8.3 .1896 a Novacco (Pola), agricoltore. Detenuto dal 6.7 .1942; 20) - Picot Egidio, nato il 19.6.1897 a Pisino (Pola), contadino. Detenuto dal 26.7.1942; 21) - Serman Giovanni, nato il 12.1.1899 a P isino (Pola), agricoltore. Detenuto dal 4 .7.1 942; 22) - Sestani Luigi, nato il 28.10.1913 a Pisino (Pola), agricoltore. Detenuto dal 7.7 .1 942; 23) - Sestani Ambrogio, nato il 7.12.1910 a N ovacco (Pola), agricoltore, in atto soldato del 63 ° Rgt. Fanteria a Vercelli. Detenuto dal 10.7.1942.

Lo Spilar Mario ancora: d) - del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P ., per avere, partecipato in tempo di guerra, ad una associazione partigiana slavo-comunista, diretta dallo straniero, ed avente tra l'altro lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Ilaliano, diminuendone l'efficienza bellica con provocate diserzioni e con resistenze ed attacchi contro le forze armate dislocate nella Venezia Giulia e nei limitrofi occupati.

Il Millevoi Giacomo, ancora ed infine: e) - del delitto di cui all 'art. 265 C.P., per avere, nel 1942 e precedentemente nella miniera cieli' Arsia, svolta propaganda disfattista Lra i fascisti che ivi lavoravano comunicando notizie false e tendenziose alle a reprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza delJa Nazione di fronte al nemico. Fatti commessi nei territori di Pisino, Fiume, Susa, Pola ed a ltrove precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti. Con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C.P. per Chiusi .Rodolfo Luigi, Crisanaz Luigi, Serman Giovanni e Maressi Francesco. IN PUBBLICA UDIENZA

IMPUTATI

Sentiti il P. M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori;

a) - del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P ., per aver partecipato ad associazioni slavo-comuniste dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre.

IL TRIBUNA LE

Tutti :

Spilar Mario, Komel Francesco, Bertossa Cedomil, Crisanaz Gioacchino, Crisanaz Luigi, Dobrilla Giovanni, Dobrilla Giuseppe, Giovi Attilio, Grabelli Giuseppe, Gregorich Francesco, Mlekus Stefano, Maressi Vittorio, Maressi Beniamino, Maressi Giuseppe, Serman Giovanni, Sestan Luigi, ancora: b) - del delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P ., in relazione all'art. 110 stesso codice, per avere, in correità fra loro e con altri, organizzato e dirette cali associazioni comuniste. Spilar Mario, Komel Francesco, Chiusi Rodolfo Giuseppe, Crisanaz Gioacchino, Crisanaz Luigi, Dobrilla Giovanni, Dobrilla Giuseppe, Giovi Attilio, Grabelli Giuseppe, Maressi Francesco, Maressi Vittorio, Maressi Beniamino, Maressi Giuseppe, Sestan Luigi , Sestan Ambrogio, Cerovaz Giovanni , ancora:

Considerato che dalla lettura degli atti processuali, nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Gli organi tutori dell'ordine pubblico di Fiume, di Susa, di Pola e di Milano con rapporti del 13 luglio, 14 settembre, 26 ottobre e 9 dicembre 1942 denunciavano a questo Tribunale Speciale il rubricato Spilar perché assieme agli altri vari coimputati andava svolgendo attività comunista nelle varie zone precisate. Con provvedimento del Giudice Istruttore si è proceduto allo stralcio ed alla riunione nel fascicolo processuale in esame, di tutti gli atti relativi allo Spilar.


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TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

Nell'espletamento delle indagini per accertare i fatti criminosi ed i responsabili, fu necessario ricorrere a perquisizioni domiciliari di taluni indiziati e così nelle abitazioni di Gregorich Francesco, e dello studente Bertossa Cedomil furono rinvenuti: 1°) - un appello dattilografato incitante gli istriani alla rivolta; 2°) - un appello dattiloscritto contenente la parodia di un bollettino di guerra; 3°) - un foglio scritto in lingua slovena ritagliato in alcuni tratti in m odo da poter essere usato per leggere scritture convenzionali; 4 °) - un foglietto intestato "la politica", contenente allusioni pornografiche. Arrestati ed interrogati confessarono di aver copiato a macchina il proclama antinazionale e che il pure rubricato Komel Francesco aveva impartito istruzioni al detto Bertossa passandogli un mani festo di propaganda, sull'attività da svolgere in unione col Gregorich Francesco. Perciò nel gennaio 1943, con intervento di un emissario d 'oltre frontiera e di Komel Francesco, furono tenute delle riunioni clandestine gettando le basi per l'organizzazione e lo sviluppo di una azione di propaganda slavo-comunista che partendo dal centro dell ' Istria doveva guadagnare le popolazioni allogene a lla causa insurrezionale slava col p recipuo intendimento di favorire la penetrazione delle bande armate e possibilmente la formazione di nuclei di ribelli in appoggio alle bande st'esse. Fu affidato a Komel l'incarico di agire in Istria e propriamente in Pisino, essendo egli conoscitore dell'ambiente ed individuo di fede croata, di temperamento ardito e capace di condurre a buon fine la progettata azione di propaganda. Venne così predisposta la penetrazione e distribuzione di manifestini stampati alla macchia contenenti incitamenti alla rivolta, inviti a sottrarre cereali all'ammasso onde provvedere al mantenimento delle bande armate che sarebbero venute in Istria e le istruzioni per la formazione e fun zionamento delle cellule comuniste e la costituzione dei comitati rionali nel territorio all'uopo diviso in tre zone. Perché tale attività criminosa antinazionale si dovesse effettuare nel modo più efficace e deleterio si tennero parecchie riunioni capeggiate dallo Spilar, alle quali parteciparono i vari coimputati rubricati; furono distribuiti parecchi manifesti da diffondere, nonché raccolti fond i pro-soccorso rosso. Attraverso le stesse confessioni ed ammissioni dei giudicabili, attraverso i documenti ed i testi le singole responsabilità ebbero ad emergere come appresso: 1° - Spilar Mario: inseri tosi nel movimento verso la metà dello scorso aprile, in sostituzione di Laghigna Branislao (già arrestato e denunciato) , dopo i primi contatti con Giovi Attilio, Maressi Giuseppe, Maressi Beniamino e Maressi Vittorio, presiedette le riunioni tenutesi nel laboratorio di Giovi a Pisino, le due di Pisino Vecchio e quella della Valletta detta "Mlacca", alle quali parteciparono , oltre i predetti, i capi-cellula Crisanaz Gioacchino, Crisanaz Luigi, Serman Giovanni, Sestan Luigi, Dobrilla Giovanni, Mlecus Stefano, Chiusi Rodolfo Giuseppe, Chiusi Rodolfo Luigi e Picot Egidio .

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

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Durante tali riunioni lo Spilar spiegò le finalità del movimento ed incoraggiò i convenuti ad agire in estensione e profondità tra la massa dei contadini ed operai onde preparare con cauta sollecitudine l'ambiente favorevole alla penetrazione e ingrossamento delle bande dei ribelli in territorio di Pi sino, giacché in altri comuni dell'Istria il movimento proseguiva di pari passo . Fece talvolta accenno alla necessità cli acquistare armi e provvide a far pervenire a -Pisino un pacco di manifestini sovversivi servendosi di un corriere che Io consegnò al Giovi per la diffusione. Dopo l'arresto di Maressi Vittorio non tralasciò cli sorreggere il movimento con frequenti visite a P isino, poiché malgrado altri eventuali arresti l'azione di propaganda doveva continuare ad ogni costo. Nella sua qualità di capo ed organizzatore del movimento slavo-comunista in Istria, a suo dire, si recava a Parenzo, Rovigo e Dignano per svolgervi analoga attività, ricevendo assistenza e denaro dagli affiliati . 2°) - Komel Francesco: partecipò a riunion i segrete tenutesi in Fiume nell'abitazione di Percich Luigi detto "Loi-so" ricevendo l' incarico di dirigere il lavoro di propaganda in Istria, sua terra natale. Collaborò validamente alla penetrazione e diffusione di manifestini sovversivi facendo pervenire a Maressi Vittorio un pacco di fogli datti lografati incitanti gli istriani alla rivolta. Ne diede anche a Bertossa Cedomil indicendo costui a svolgere propaganda tra gli studenti di Pisino. Richiamato alle armi e decisosi a partire, allo scopo di garantire la continuità dell'azione intrapresa progettò e stabilì il contatto tra il sostituto di Laghigna Branislao, Spila Mario e Giovi Attilio che doveva poi agire in sua vece. 3°) - Giovi Attilio: posto a conoscenza dell'attività intrapresa da Komel e da Maressi Vittorio , se ne dimostrò talmente entusiasta da accettare l'incarico di dirigere in sottordine il lavoro di propaganda non appena apprese che il predetto Komel doveva allontanarsi per adempiere agli obbligh i del richiamo alle armi . Successivamente favorì l'opera dello Spilar organizzando riunioni nel suo laboratorio da falegname ed in campagna e presiedendo egli stesso dei convegni a Novacco ed a Villa Sabresani. Lo Spilar, mercé l'accortezza del Giovi ebbe sempre sicuro asilo presso Maressi G iuseppe, Mlekus Stefano e Chiusi Rodolfo Giuseppe. Ricevette d ai capi-cellula la som ma complessiva di lire 690, frutto di contributi personali degli affiliati cui venivano distribuiti i m anifestini sovversivi ed il foglio contenente le istruzioni sulla formazione delle cellule. Durante l'interrogatorio istruttorio ha cercato cli destreggiarsi tacendo fatti e circostanze compromettenti, ma nel corso delle indagini si è potuto accertare con chiarezza (quanto venne accertato p ure all'udienza) che mediante l'opera sua tenace, accorta e diretta a creare serie difficoltà nel centro dell'Istria, concorse ad incoraggiare notevolmente non solo l'azione dello Spilar, ma anche quella dei dipendenti capi-cellula. Il Giovi anche dopo l'avvenuto arresto di Maressi Vittorio mantenne i contatti con lo Spilar dal quale ricevette l'ordine di continuare la propaganda in favore del movimento slavo-comunista malgrado l' azione di repressione da parte della Polizia.


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TRIBU\IAL E SPECIALE PFR LA DIFESA DELLO STATO

PRJl\.,IA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

4°) - Maressi Vittorio: fu il primo a ricevere le confidenze del Komel Francesco in merito alla progettata propaganda slavo-comunista nel terriLorio di Pisin~ ed a distrib~ir~ i manifestini recapitatigli ai compagni Sestan Luigi, Maressi C!1~seppe e Ch1~s1 ~o~olfo.Giuseppe. Jn seguito ai contatti con Io Spilar partecipo a ~uat~r? num~m _e, ncevette in un secondo tempo una notevole quantità di ~~nifesum_ da_J G10v1, tornò a distribuirli per la diffusione agli stessi Sestan Lu1g1, Maress1 Giuseppe e Chiusi Rodolfo Giuseppe; organizzò il convegno della Valletta "Mlacca" provando in tal modo allo Spilar che anche in quella zona tutt?. procedeva secondo le istruzioni impartite ad ogni capo-cellula. Versò a Giovi Attilio la somma di lire 120 ivi compresi il contributo personale di lire IO lire 25 di Maressi Giuseppe, lire 25 di Maressi Beniamino e lire 60 di Chiusi Rod~lfo.

8°) - Crisanaz Luigi: intervenne al convegno tenutosi nel laboratorio del Giovi a Pisino, ricevette una certa quantità di manifestini dal nipote. Crisanaz Gioacchino, provvide a distribuirli tra vari affiliati. Raccolta la somma di lire 80 tra gli aderenti al movimento vi aggiunse lire 20 a titolo di contributo personale e versò il tutto a Crisanaz Gioacchi no.

5°) ~ Mar~ssi C!iuseppe: permise una prima riunione nella propria abitazione presenti lo Spilar, il fratello Maressi Beniamino, Giovi Attilio e Maressi Vittorio e consentì di alloggiare lo stesso Spilar per due notti consecutive. Ricevette un discreto numero di manifestini sovversivi con l'incarico di diffond erli tra i contadini dei dintorni, incarico che egli assolse. Siccome per non esporsi a rischi non interveni va alle riunioni che si tenevano a Pisino, partecipò all'ultimo convegno che ebbe luogo verso la fine dello scorso maggio in località "Mlacca" poco lontano da Villa Maressi. Contribuì alla raccolta di fondi in favore della propaganda comunista con la somma di lire 25 mentre non se ne pretendevano più di dieci da ciascun aderente .

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9°) - Serma Giovanni: prese parte al convegno che ebbe luogo nel laboratorio del Giovi senza partecipare ad altre riunioni: la sua partecipazione è maggiormente provata per il contributo di lire 25 versato pro-soccorso rosso e per aver raccolto nel complesso altre 255 lire, da compagni di fede. 10°) - Sestan Luigi detto "Vieco": prima di intervenire alla riunione tenutasi nel laboratorio del Giovi a Pisino, provvide a distribuire tra gli agricoltori dei dintorni di Pisino parte dei manifestini che Maressi Vittorio aveva ricevuto da Komel Francesco. Non appena seppe della presenza in Pisino dell'emissario comunisLa Spilar Mario, si affrettò a partecipare alla riunione tenutasi nel laboratorio del Giovi a Pisino e successivamente al secondo convegno al boschetto di Pisino Vecchio ove questa volta si presentò col proposito di costituire una cellula per conto proprio. Nel frattempo ricevcLte svariati manifestini dal Giovi e li passò sollecitamente al cugino Sestan Ambrogio di Francesco.

. 6°) - Maressi Beniamino: prima di assistere alla riunione Lenutasi nell'abitaz10ne del fratello Giuseppe, ricevette dei manifestini sovversivi da Maressi Vitt?ri_o, ~a~ifestini. eh~ pass~ ad altro fratello a nome Maressi Francesco perché li_ d1stnbrnss~ tra 1 mmaton della miniera di Arsia dov'era occupato in qualità d1 capo-cantiere.

Secondo le dichiarazioni rese da costui, il Sestan Luigi deve ritenersi come uno tra i più accesi propagandisti perché girava continuamente per la campagna allo scopo d i indurre i contadini a non conferire cereali all'ammasso ma nasconderne la maggior quantità possibile onde provvedere al sostentamento dei partigiani.

Contribuì alla raccolta dei fondi in favore della propaganda comunista con la somma di lire 25 mentre non se ne pretendevano più di dieci da ciascuno aderente. Nella somma di lire 50 versate in comune col fratello Maressi Giuseppe dovevano certamente essere compresi i contributi di Maressi Francesco e del cognato Salvi Egidio, ora assegnato a l confino di Polizia per la durata di 5 anni . Intervenne alla riunione tenutasi in località "Mlacca".

Consegnò al Giovi la somma di lire 30 durante la riunione tenutasi in Pisino Vecchio ivi comprese lire 10 d i Sestan Ambrogio ed altri 10 di un fratello di quest'ultimo.

7~) - Crisana_z Gioacchino: prima di partecipare alle riunioni presiedute dallo Spllar aveva ncevuto o distribuito parte dei manifestini che Komel Francesco aveva inviato a Maressi Vittorio. · Successivamente prese parte ai convegni tenutisi nel laboratorio del Giovi e nel _boschert? di Pi~ino V~cchio e versò al Giovi la somma di lire 320 ivi comprese lire 20 a titolo d1 contnbuto personale, lire 80 di Dobrilla Giovanni lire 100 dello zio C risanaz Luigi, lire 80 di Serman Giovanni e lire 40 di due ~roseliti non identificati . ' . Ri~evuta una n~tevol~ quantità di manifestini dal Giovi, ne distribuì, per la di ffusione, a Dobnlla Giovanni e Crisanaz Luigi.

11 °) - Dobrilla Giovanni: fu affiliato fi n dallo scorso aprile da Crisanaz Gioacchino che gli consegnò una notevole q uantità cli manifesLini da disLribuire tra elementi seri e di sentimenti croati. Affiliò a sua volta dieci agricoltori dei dinLorni di Stanzia di Gonani, e tra questi, il Dobrilla Giuseppe fu Vincenzo, ai quali distribuì manifestini raccogliendo in tal modo la somma di lire 80 che versò a C risanaz Gioacchino . Perché n on se ne p resentò l'occasione, om ise cli versare al Giovi a ltre lire 45 ivi compreso il proprio contributo di lire 1O.

Partecipò alla seconda riunione tenutasi nel boschetto di Pisino Vecchio e poiché aveva dimostrato d'aver già fatto abbastanza in favore della propaganda, chiese ed otten ne d i costitu irsi una cell u la per conto proprio. I 2°) - Mlekus Stefano: intervenne alla riunione tenutasi nell'aprile scorso a Pisino nel laboratorio del Giovi Attilio e diede alloggio allo Spilar Mario onde evitare che costui lasciasse t racce della sua clandestina permanenza a Pisino.


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TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

Considerato dal Giovi come elemento degno di particolare fiducia, manteneva il collegamento tra questi ed i diversi capi-cellula che nelle giornate di domenica venivano abitualmente a Pisino per riferire circa il risultato della loro attività propagandistica.

18°) - Cerovaz Giovanni : affiliato da Dobrilla Giuseppe di Francesco, ricevette e distribuì manifestini comunisti seguendo le istruzioni impartite dal capo del movimento insurrezionale e concorse alla raccolta di fondi con la somma di lire 1O che versò al Do brilla Giuseppe.

Partecipò aJtresì ad un convegno a tre con Giovi Attilio e Spilar Mario tenutasi nel boschetto cli Pisino Vecchio nel maggio scorso.

19°) - Maressi francesco : fratello cli Maressi Giuseppe e Maressi Beniamino, ricevette manifestini sovversivi con l'incarico di distribuirli tra i minatori della Società "Arsa" dove lavorava in qualità di capo-cantiere.

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Quivi, in sua presenza, il Giovi consegnò allo Spilar la somma di lire 160 dopo aver lungamente discusso circa l'andamento della propaganda. 13°) - Chiusi Rodolfo: affi liato da Sestan Luigi nello scorso aprile, ricevette in seguito diversi manifestini sovversivi da Maressi Vittorio, con l'incarico di distribuirli e di costituire nel contempo una cellula in Villa Chiusi di Pisino. L' ultima domenica dello scorso maggio intervenne alla riunione pr~sieduta dallo Spilar nella Valletta detta "Mlacca" sita tra Villa Chiusi e Vi lla Maressi . Accolse lo Spilar in casa permettendogli di trascorrervi la notte. A Maressi Vittorio versò la somma di lire 60 ivi compresi il proprio contributo di lire 20 e lire 40 di Chiusi Rodolfo Luigi e Pi cot Egidio. 14°) - Chiusi Rodolfo Luigi: affiliato da Chi ussi Rodolfo Giuseppe, intervenne alla riunione tenutasi nella Valletta "Mlacca" l'ultima domenica dello scorso maggio presente lo Spilar Mario e contri buì alla racco lta dei fondi con la somma di lire 20 che versò a Chiussi Rodolfo Giuseppe che gli aveva dato alcuni manifestini . Durante l'interrogatorio accennò al fatto che nel detto convegno lo Spirar, parlando degli scopi che il movimento doveva raggiungere, aveva fatto esplicito accenno al rifornimento di armi. I 5°) - Picot Egidio: affiliato da Maressi Vittorio, partecipò al convegno della Valletta "Mlacca" con altri sei agricoltori e lo Spilar Mario . Ricevette un manifestino sovversivo da Chiussi Rodolfo Giuseppe e contribuì alla raccolta di fondi con la somma cli lire 20. Anche il Picot durante l'interrogatorio, accennò al fatto che lo Spilar, parlando degli scopi ciel movimento ed altro, fece intendere che si sarebbe interessato anche del rifornimento di armi. 16°) - Sestan Ambrogio: soldato in licenza per ragioni cli lavoro ed affiliato al movimento antinazionale slavo-comunista da Maressi Vittorio, ricevette e distribuì una notevole quantità cli manifestini sovversivi consegnatigli dal cugino Sestan Luigi. Nelle sue dichiarazioni cercò di aggravare la già nota responsabilità di Maressi Vittorio e Sestan Vieco nell'intento di sminuire la propria. Concorse, alla raccolta di fo ndi, con la somma cli lire 10 che consegnò al Sestan Luigi. 17°) - Dobrilla Giuseppe: affi liato da Grabelli Giuseppe, partecipò ad una riunione, presieduta da Giovi Attilio, tenutasi alla Villa Sabresani verso la fine dello scorso aprile ed alla q uale erano presenti altri due affiliati. Successivamente versò al Grabelli la somma di lire 40 ivi compresi il proprio contributo di lire 10 e lire 30 di Paris Giovanni e Denti Francesco ora assegnati al confi no di Polizia.

Già a contatto col comunista schedato Millevoi Giacomo di Domenico, passò a costui uno dei manifestini con l'intento di interessarlo anche al movimento slavo-comunista cli Pisino . 20°) - Grabelli Giuseppe: organizzò una riunione che si tenne a Villa Sabresani verso la fine dello scorso aprile ed alla quale intervenne Giovi Attilio, che la presiedeva come capo dell'organizzazione comunista della zona di Pisino, Dobrilla Giuseppe di Francesco ed altri affiliati già assegnati a l confino di Polizia per accertata minore responsabilità. Distribuì manifestini sovversivi consegnatigli da Giovi al quale versò la somma di lire 120 ivi compresi il proprio contributo di lire 10, lire 40 cli Dobrilla Giuseppe e lire 60 di altri affiliati. 21 °) - Millevoi Giacomo: comunista schedato, già noto come elemento pericoloso in linea politica per avere svolto attività sovversiva in Francia nel Belgio ed in Svizzera, nei primi dello scorso giugno ricevette un manifestino da Maressi Francesco con l'incarico di agire tra i minatori di Arsia. Confessò che avrebbe desiderato porsi a contatto con l'organizzatore del movimento insurrezionale istriano, ammettendo di aver svolto attività disfattista tra i minatori di Arsia iscritti al partito. Desistette dal recarsi a Pisino, in seguito al fermo di tre minatori fratellastri di Maressi Vittorio e perché aveva avuto sentore che l'organizzazione slavo-comunista di Pisino era stata scoperta . 22°) - Gregorich Francesco: recatosi a Lubiana verso la fine dello scorso maggio ebbe contatti con partigiani di quella zona e col cugino Melesic Mattia (domiciliato a Goronej territorio controllato dai ribelli) coimputato, nei confronti ciel quale venne ordinato lo stralcio ed il rinvio del processo, perché sempre latitante. Qualche mese prima di allontanarsi da Pisino aveva copiato insieme al Bertossa Cedomil un proclama incitante gl'istriani alla rivolta con lo scopo di diffonderlo in copie dattilografate a Pisino e dintorni. Con Bertossa Cedomi l incise sopra un pezzo di gomma un disegno riproducente l'emblema comunista della falce e martello, per stampigliarlo su foglietti volanti e su muri dei centri abitati. 23 °) - Bertossa Cedomil: attivo capeggiatore del movimento intervenne alle varie riunioni fra compagni di fede, ricevette dei manifestini da Cedomil Francesco a Fiume e tornato a Pisino iniziò l'opera di propaganda particolarmente con Gregorich Francesco. L'originale del proclama fu da lui riprodotto in copie dattilografate col mezzo forni togli dal Gregorich suddetto.


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TRIIlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P RIMA PARTE: SENTENZE El\1ESSE PER I RE;\TT PREVISTI DAL COD ICE PENALE

Dalla suesposta narrativa emerse ad evidenza la colpevolezza di tutti i precisati giudicabili, in ordine ai rispettivi reati rubricati: e cioè di appartenenza ad organizzazione comunista (articolo 270 cpv. 2° C.P.) per avere partecipato ad associazioni slavo-comuniste dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre.

Ai sensi dell'art. 270 p.p. C .P .: a Giovi, Bertossa, M lekus, Maressi Vittorio e Komel anni 8 ciascuno; a Crisanaz Luigi, Serman Giovanni anni 6 ciascuno; a Spilar , Crisanaz Giovanni, Do brilla Giuseppe e Giovann.i, Grabelli, ~aressi Beniamino e Giuseppe, Sestan Luigi anni 5 ciascuno; anm 4 a Gregonch.

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Spilar Mario, Komel Francesco, Bertossa Cedomil, Crisanaz Gioacchino, Crisanaz Luigi, Dobrilla Giovanni, Do brilla Giuseppe, Giovi Attilio, Grabelli Giuseppe, Gregorich Francesco, Mlekus Stefano, Maressi Vittorio, Maressi Beniamino, Maressi Giuseppe, Serman Giovanni, Sestan Luigi, ancora: del delitto di cui all'art. 270 p . p. C.P. in relazione all'art. 11 Ostesso codice, per avere, in correità fra loro e con altri, organizzato o diretto tali associazioni comuniste. Spilar Mario, Komel Francesco, Chiusi Rodolfo Giuseppe, Crisanaz Gioacchino, Crisanaz Luigi, Dobrilla Giovanni, Do brilla Giuseppe, Giovi Attilio, Grabelli Giuseppe, Maressi Francesco, Maressi Vittorio, Maressi Beniamino, Maressi Giuseppe, Sestan Luigi , Sestan Ambrogio, Cerovaz Giovanni, anche del delitto di cui agli artt. 302 e 303 C.P. in relazione agli arlt. 110, 241 e 284 stesso codice, per avere, in correità fra loro e con altri non identificati, verbalmente o a mezzo della stampa, istigato i cittadini della Venezia Giulia a commettere attentati contro l'integrità e l'unità dello Stato ed insurrezioni contro i poteri dello Stato . Lo Spilar Mario del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P ., per avere partecipato in tempo di guerra, ad una associazione partigiana slavocomunista, diretta dallo straniero, ed avente tra l'altro lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano diminuendone l'efficienza bellica con provocate diserzioni e con resistenze ed attacchi contro le forze armate dislocate nella Venezia Giulia e nei limitrofi occupati.

In applicazione dell'art. 265 C.P .: anni 12 a Millevoi; Jn base agli artt. 302, 303 in relazione agli artt. 110, 241 e 284 C .P_.: a K~mel Giovi anni 9 ciascuno; a Maressi Francesco anni 6; a Cerovaz G10vanm, Spil~r, Maressi Vittorio, Chiusi Rodolfo Giuseppe e ~estan :Ambrogi~ ann! 5 ciascuno· a Crisanaz Lui,ri anni 3 e mesi 6; a Crisanaz G1oacchmo, Dobnlla Giovanni e Òiuseppe, Grab;lli, Maressi Beniamino e Giuseppe, Sestan Luigi anni 3 ciascuno. Per il disposto dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: a Komel, Spilar,_G iovi, Millev_oi anni 3 ciascuno· a Bertossa, Cerovaz Giovanni, Mlekus, Maress1 Francesco, Vittorio e Giusepp~, Picot, Serman e Sestan anni 2 ciascuno; a Crisanaz L uigi an~i 1 e mesi sei; a C risanaz Gioacchino, Dobrilla Giovanni e Giuseppe, Grabelh, Maressi Beniamino, Sestan anni 1 ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P .) complessivamente condannare: Spilar ad anni 30; Komel e Giovi ad anni 20 ciascuno; Millevoi e M.are_ssi Vittorio ad anni 15 ciascuno; Bertossa, Crisanaz Luigi, Mlekus, Maress1 Gmseppe ad anni 10 ciascuno; Crisanaz Gioacchino, Dobrilla Giovanni e ~iuseppe, Grabelli Maressi Beniamino, Sestan Luigi ad anni 9 ciascuno; Maress1 Francesco Ser:nan Giovanni ad anni 8 ciascuno; Cerovaz, Sestan Ambrogio, Chiusi Rodolfo ad anni 7 ciascuno; Gregorich ad anni 5; Chiusi Rodolfo Luigi ad anni 3; Picot ad anni 2 .

1942 e precedentemente nella miniera dell' Arsia, svolta propaganda disfattista tra i fascisti che ivi lavoravano comunicando notizie false e tendensiose atte a reprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico.

Tutti con la reclusione; tutti, - tranne Picot, Gregorich e Chiusi Rodolfo Luigi -, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Chiusi Rodolfo Luigi con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti ad eccezio~e .di ~~egorich con la libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle. spese di g1ud1z10, col pagamento delle spese di preventiva custodia, o lt re ad ogm altra conseguenza di legge.

Con l'aggravante della recidiva generica di cui all'art. 99 C .P., per Chiusi Rodolfo Luigi, Crisanaz Lu igi, Serman Giovanni e Maressi Francesco .

P.Q.M.

11 Millevoi Giacomo infine, del delitto di cui al l'art. 265 C.P., per avere, nel

Accertate ed affermate le responsabilità penali dei giudicabili ; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive; tenuti presenti i precedenti degli imputati, considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio, applicando il beneficio della diminuente prevista dagli artt. 98, 65 C .P. per la minore età in favore di Gregorich Francesco ed accordando la diminuente di cui agli artt. 3 11 , 65 C .P. per le circostanze dell'azione in favore dello Spilar e d'avviso d'irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 247 C. P.: anni 30 allo Spilar;

Visti ed applicati gli artt. 247,265,270 p.p. e cpv . 2°, 302, 303 in relazione agli artt. 110,241,284, 23, 29, 73, 98, 65 , 99, 228, 229, 311, 65 C .P .; 274, 488 C.P.P. DICHIARA t utti colpevoli dei reati loro ascritti, applicando la diminuente in favore di Gregorich, nonché accordando a Spilar la diminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P . in ordine al solo reato punito dall'art. 247 C.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Spilar ad anni 30;

P RIMA PARTE: SENTENZE EMESS E P ER I RE1\Tl PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 129

Reg. Gen. n. 1326/1942

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Komel e Giovi ad anni 20 ciascuno;

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N.

MiJlevoi e Maressi Vittorio ad anni 15 ciascuno;

Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore

Bertossa, Crisanaz Luigi, Mlekus, Maressi Giuseppe ad anni 10 ciascuno; Crisanaz Gioacchino, Dobrilla Giovanni, Dobrilla Giuseppe, Grabelli, Maressi Beniamino, Sestan Luigi ad anni 9 ciascuno ; Maressi Francesco, Serman Giovanni ad anni 8 ciascuno;

Giudiò: Colizza Ugo Console Generale; Vedani Mario, Brogi Nello, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Cerovaz, Sestan Ambrogio, Chiusi Rodolfo ad anni 7 ciascuno; Gregorich ad anni 5;

nella causa contro:

Chiusi Rodolfo Luigi ad anni 3;

I) - Steiger Roberto, nato il 23.9.1905 a Berna (Svizzera), ufficiale del I' esercito svizzero. Detenuto dal 21.5 . 1942;

Picot ad anni 2. Tutti con la reclusione, t utti - tranne Picot, Gregorich e Chiusi Rodolfo Luigi - con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chiusi Rodolfo Luigi con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti - ad eccezione di Gregorich - con la libertà v igilata, tutti al pagamento in solido delle spese cli giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 29.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Insieme con i suddetti imputati venne anche denunziato : - f\1alesic Mattia, nato il 31.10. 1916 a Ribnic (Lubiana), tecnico edile. Latitante.

2) - Sauer Kurt, nato il 14.1.1903 a Breslavia (Polonia), cittadino tedesco, addetto Ambasciata Tedesca in Roma. Detenuto dal 30.5.1942; 3) - Fazio Gaetano, nato il 21.7.1901 a Roma, pubblicista, impiegato. Detenuto dal 6.6. 1942. IMPUTATI a) - dei reati di cui agli artt. 257 cpv. 1°, 258 cpv. l O , 268, 11 OC.P., per _es_sersi, in concorso fra loro, in Roma ed altrove dal 1940 e fino alla data dei rispettivi arresti, procurato - a scopo di spionaggio politico e militare - in tempo di guerra e nell'interesse di uno Stato in guerra con l'Italia, e la Germania, notizie che dovevano rimanere segrete nell'interesse dei predetti Stati alleati; 0

b) - dei reati di cui agli a rtt. 261 p.p. e cpv. 2° ipotesi 2a, 262 p.p. e cpv. ~ ipotesi 2a, 268, 110 C.P., per avere, in concorso fra loro, nelle suddette cn:costanze, rivelato, in tempo di guerra - a scopo di spionaggio politico e militare - le notizie di cui al capo a).

Dal R.G. del T.S.D.S. non risu lta che sia stata emessa una Semenza di condanna o di assoluzione nei suoi confronti .

In esito all'orale dibattimento, celebratosi a porte chiuse, sentiti il P.M . e gli accusati che, coi loro difensori, hanno avuto per ultimo la parola.

NOTA 2a : Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.5.1960, estinta, per morte del reo, la pena inflitta a Cerovaz Giovanni e condonata la pena a tutti gli altri imputati per l'indulto concesso ai cittadini jugoslavi con D.P . 14.6 .1948 n . 511.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Tutti gli imputati vennero scarcerati dalla Casa Penale ove erano detenuti a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943.

Attraverso la lettura del dettagliato verbale di denunzia compilato dai CC.RR. di Roma e della documentazione in atti, compresa quella esibita dalla difesa, le ammissioni dei giudicabili, le dichiarazioni del perito, tenente colonnello di stato maggiore Battaglia L uigi, e dei testi indotti dalla difesa, nonché la lettura,


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

fatta d'accordo delle parti, della deposizione resa dal tenente colonnello dei CC.RR . Talamo Manfredi, che espletò le indagini preliminari, è emerso:

che questo era in comunicazione abituale con l"'Intelligence Servi~e"; d'altra parte le notizie raccolte e riferite dallo Steiger, secondo emerso, non mteressavano minimamente, nella quasi totalità, la piccola e neut rale Svizzera, ma l'Inghilterra, in quanto si riferivano ai nostri rifornimenti in Africa, alla efficienza bellica dell'Italia e della Germania ed a i preparativi cli queste in rapporto alla guerra in corso, prevalentemente ai settore africano e mediterraneo, ed era ~uindi c_hi~ro, specie ad un tecnico come lo Steiger, che il colonnello J?e :-Yartev1_ll~ c_ostJtmva un anello di passaggio per la trasmissione delle informazioni al serv1z10 mglese. Del pari non ignoravano la destinazione delle notizie all'Inghilterra il Sauer e il Fazio, entrambi legati allo Steiger da rapporti assai intimi, giacché il Sauer, ripetesi, coabitava con lo Steiger, mentre il Fazio era l'unica person~ che frequentava con sistematica assiduità la loro abitazione. Riprove di ciò ~1 trovano altresì nell'ammessa presentazione del Sauer al colonnello De Wattev1lle, effett uata dallo Steiger, nonché nel fatto, pure ammesso sostanzialmente dagli stessi giudicabili, che, in un giorno non bene precisato dell'autunno I 940, il ?aL~er ebbe occasione di vedere sul tavolo dello Steiger e leggere una delle relaz1om compilate per il colonnello De Watteville, circostanza che il Sauer confidò al Fazio. Né tali circostanze hanno scosso le deposizioni dei testi indotti dalla difesa, essendosi Meano Cesare e De Paolis Alessandro limitati a fornire qualche ragguaglio in ordine a precedenti in genere, rispettivamente, del Sauer e del Fazio, ed avendo Nunzia Maddalena, padrona di casa dello Steiger e del Sauer, confermato che frequentatore assiduo era il Fazio e, solo saltuariamente, i predetti ricevevano qualche altra persona:

TI cittadino svizzero Rodolfo Roberto Steiger, ufficiale della riserva dell'esercito svizzero e già appartenente al 2° bureau del servizio segreto svizzero, I' 11 maggio 1940 giunse a Roma, dove aveva risieduto anche in precedenza, col preciso programma di svolgere attività spionistica, e vi riuscì in pieno sino all'epoca dell'arresto, avvenuto il 21 maggio 1942, sorretto dall'appoggio datogli dal colonnello De Watteville, addetto militare della Legazione Svizzera presso il Quirinale in Roma. Collaboratori diretti del detto Steiger, nella deleteria azione, furono in particolare il cittadino germanico Kurt Sauer e il cittadino italiano Gaetano Fazio, il primo addetto culturale presso l'Ambasciata Tedesca in Roma, ma nonostante tale incarico cli sentimenti avversi al Nazismo, secondo da lui stesso dichiarato, ed il Fazio pubblicista, conoscitore di parecchie lingue straniere, discendente da madre olandese e come tale educato sin dall'infanzia con mentalità non italiana; devesi aggiungere che i tre erano legati da intima amicizia e, specialmente lo Steiger e il Sauer, coabitanti in un appartamentino sito in via ciel Babuino n. 89, eia rapporti d i omosessualità. Lo Steiger si procurò così, sia direttamente, sia a mezzo dei nominati Sauer e Fazio, soprattutto a mezzo del primo, numerosissime notizie (circa duecento), oltre che di carattere politico, d'indole militare, interessanti, tra l'altro, l'organizzazione delle truppe italiane e tedesche in Italia ed in Africa, la loro dislocazione, la loro efficienza, i trasporti italiani diretti in Africa, nonché la condotta nei vari settori di guerra da parte dell'Italia e della Germania, notizie che lo stesso Steiger riferì di mano in mano al cennato colonnello De Watteville, mediante relazioni dattilografate con la macchina di sua proprietà; il De Watteville le faceva pervenire, a sua volta, al servizio segreto svizzero che, secondo risulta dal rapporto d i denunzia, da efficace collaborazione all"'Tntelligence Service" . La perizia tecnica militare ha esattamente ritenuto che tali notizie, come si è detto procuratesi e rivelate dai giudicabili, molte vanno comprese fra quelle di cui la competente autorità ha vietato la divulgazione, mentre due, riferentisi a progettate offensive e ai relativi intendimenti da parte delle potenze dell'Asse, sono di carattere segreto . fnterrogati in merito, i tre prevenuti, durante la giudiziale istruttoria ed all'udienza, hanno sostanzialmente confermato quanto riferito preliminarmente. Lo Steiger, cioè, confesso circa l'attività svolta e sudescritta , ha affermato che riteneva di agire a favore della Svizzera, sua patria, e che quindi ignorava che le notizie, da lui riferite all'addetto militare svizzero, venissero poi fatte pervenire all'Inghilterra; il Sauer ed il Fazio, ammettendo di aver dato alcune notizie al loro amico Steiger, hanno aggiunto che essi non ritenevano di partecipare e cooperare ad attività spionistica e che sconoscevano che lo Steiger le riferisse a sua volta ad altri. Tali discolpe sono gratuite e in fondate, giacché i t re prevenuti avevano la coscienza di fare spionaggio e sapevano che le notizie erano destinate al nemico. Lo Steiger infatti, qu ale elemento del servizio informativo svizzero, non ignorava

Conseguentemente bene si ravvisano, nei fatti, tutti gli estremi giuridici oggettivi e soggettivi dei reati in rubrica enunciati, dei quali i giudJcab ili de.bbon? rispondere. Particolarmente grave si appalesa la p?sizio_ne d1_ S~~er_ Ku:t . il quale, nascondendo a superiori e connazionali i suoi sentunentJ d1 1rnduc1bile avversione al Nazismo, ottenne l' incarico di addetto culturale presso la locale Ambasciata tedesca, e riuscì così a procacciarsi più agevolmente notizie d 'indole militare interessanti l'Italia e la Germania, che passò allo svizzero Steiger; traditore pertanto della sua patria e della Nazione che lo ospitava, s'appalesa adeouata nei di lui confronti, a norma di legge, la pena capitale, richiesta dal P.M. I n ordine pOi allo Steiger, da certificati rilasciati dal Prof. Iacob Klaesi direttore della cl inica psichiatrica dell'università di Berna ed esibiti dalla difesa, emerg~ che lo stesso nel 1937, fu riscontrato affetto da squilibrio mentale e che dei prossimi co;giunti presentarono e presentano tuttora ano~alie psichiche; il Collegio quindi, valutati tal i precedenti, è d'avviso che lo Ste1ger, nel momento dei commessi reati, fosse in tale stato di mente da scemare, senza escluder la, la capacità di intendere e di volere; per cui, concesso il bene~icio prevJsto dall'~rt. 89 C.P., stima equo infliggere, per ciascun reato in rubnca descritto, a~m 2~ di reclusione (art. 65 2° cpv. C.P .) ed in definitiva la pena dell'ergastolo ai sensi dell'art. 73 J O cpv . C.P . Infine, relativamente al Fazio, tenuto conto delle modalità e circostanze dell'azione e dell'opera limitata dallo stesso prestata nella esecuzione dei reati (le notizie fornite non sono molte), il Tribunale ravvisa cli concedere i benefici contemplati dagli artt. 311 e 11 4 C. P. e, in concorso di detti benefici, irrogare anni 15 di reclusione per ciascun reato in rubrica descritto


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T RIBUN ALE SPECIALE P ER LA DIFESA OELLO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

(art. 67, 1 ° cpv. C.P .), e in definitiva anni 30 d i reclusione, concordando con la richiesta del P .M .

. P.Q .M .

lo sottoscritto Cancelliere del Tribunale Speciale con l'intervento del medico Dr. Monaco Alfredo presente il Colonnello dei CC.RR . Fantini Lando addetto all'ufficio di polizia giudiziaria di questo Tribunale, mi sono recato per assistere all'esecuzione nella detta località ove il condannato Sauer Kurt è stato tradotto dalla forza pubblica. li sacerdote ha dato al Sauer l'assistenza religiosa, accettata dal condannato .

Visti gli artt. 483,488 C.P.P .; 29,230,110,257,258,261,262,268, 89, 114, 311 C .P. : 235 stesso codice;

Collocato poi il condannato di fro nte al reparto in armi della M.V.S.N . il comandante del reparto capo manipoli De Magri Mario ha letto ad alta voce la sentenza di condanna.

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Alle condanne predette consegue ogni altra conseguenza di legge.

DICHIARA Steiger Roberto, Sauer Kurt e Fazio Gaetano colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica e condanna: Fazio Gaetano, in concorso dei benefici di cui agli artt. 114 e 311 C.P., ad anni 30 di reclusione; Steiger Roberto, in concorso del beneficio cli cui all'art. 89 C .P., alla pena cieli' ergastolo;

Il condannato è stato quindi posto a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo co n le modalità richieste dal regolamento, alle ore 5. 32' del soprascritto giorno è avvenuta l' esecuzione mediante la fucilazione del condannato Sauer Kurt. Il medico ha proceduto atle constatazioni del caso accertando l'avvenuta morte del condannato. Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica in conformità del disposto dell'art. 4 del R.D. 12.12. 1926 n. 2062. Letto, confermato e sottoscritto.

Sauer Kurt, alla pena di morte. Conseguenze tutte di legge a carico dei condannati, compreso il pagamento delle spese processuali a carico dello Steiger e del Fazio e l'espulsione dal territorio dello Stato nei confronti dello Steiger . Roma, 1° .6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNAALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquarantatre ed il giorno due giugno in Roma alle ore 5.30' antimeridiane ed in località Forte Bravetta appositamente designata dal Comandante del Corpo cl' Armata (P .M. 71) come da nota in data di ieri n. 65 T .S. A seguito dell'ordine di detto Comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte inflitta a Sauer Kurt di Erman e di Olga Schemke, nato a Breslavia il 14. 1.1903, celi be, alfabeta, cittadino germanico, con sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale in data 1° giugno per i reati previsti dagli articoli 257 cpv . n. l , 258 p.p. cpv ., 268, 110 C.P. e 261 p.p. e cpv. 2° ipotesi 2a 268 e 110 C.P .

Per copia conforme a l suo originale. Roma, li 3 giugno 1943 IL CANCELLIERE CAPO DIRIGENTE (Augusto Ferrazzoli) NOTA: Steiger Roberto: l' 1. 10. 1943 venne prelevato dalla polizia tedesca dal Carcere Giudiziario di Roma. Il 10 gennaio 1952 venne emesso dall'U fficio del P.M. . dei T ribunali M ilitari di Guerra Soppressi un ordine di carcerazione nei confronti di Steiger Roberto . La Questura di Roma comunica che " le accurate ricerche per catturare lo Steiger sono risultate infruttuose" . Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 30.9. 1953 , "comm utata in 30 anni di reclusione la pena dell 'ergastolo inflitta a Steiger Roberto per la concessione del beneficio di cui all 'art. 9 lettera b) in relazione agli articoli 10 n. 1 e 11 ultima parte del D.P . 22.6. 1946 n. 4". Con successiva O rdinanza emessa il 14.3. J 956 vengono condan nati 3 anni per il condono concesso con il D.P. 19.12. 1953 n. 922. 1127.3.1956 viene emesso un nuovo ordine di ''carcerazione nei confronti d i Steiger Roberto" . Le ricerche per rint racciare il cittadino svizzero Steiger Roberto in t utto il territorio della Repubblica " danno esito negativo".


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ll 7.7 . 1959 Steiger Roberto invia dalla Svizzera e precisamente da Berna una istanza per l'emissione di una Ordinanza che dichiari la "cessazione della condanna per effetto dell'applicazione del Trattato di Pace". L'istanza viene "rigettata dal Tribunale Militare di Roma con Ordinanza emessa il 7.12.1959". Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 19. 10.1 973 estinta, per "decorso del tempo" (art. 172 C.P.) la pena che dovrebbe espiare Steiger Roberto. Fazio Gaetano: Il 25.10.1943 venne "prelevato dal Carcere Giudiziario di Roma e internato in Germania". Deceduto in Germania "per cancro" il 29.8.1944.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REAT[ PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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SENTENZA n. 133

Reg. Gen. n. 2188/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Caputi Pietro, Brogi Nello, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Venanzi Romano, nato il 28.12.1896 a Roma, cameriere. Detenuto dal 21.5.1943; 2) - Sciamanna Ferruccio, nato il 26 .8.1893 a Roma, ospedaliere. Detenuto dal 11.5.1943; 3) - Maggi Bruno, nato il 2.1 . 1894 a Roma, fruttivendolo. Detenuto dal 11.5.1943; 4) - Venanzi Francesco, nato il 26.10.1892 a Roma, cameriere. Detenuto dal 11.5.1943; 5) - Mortaroli Vincenzo, nato il 24.5.1885 a Roma, muratore. Detenuto dal 19.5.1943; 6) - Stefanoni in Sciamanna Emma, nata il 14.12.1896 a Rodano (Milano), casalinga. Detenu ta dal 11.5.1943; 7) - Amodio Fernando , nato il 7.5.1886 a Mai ola ti (Ancona), bigliardiere. Detenuto dal 3.6.1943; 8) - Giberti Francesco, nato il 19. 1.1901 a Roma, muratore. Detenuto dal 7.6.1943; 9) - Del Papa P ietro, nato il 20.2.1898 a San Paolo (Brasile), fruttivendolo . Detenuto dal 5.6. 1943. IMPUTATI del delitto di cui agli artt. 110,272 p.p. C.P ., per aver fatto propaganda sovversiva commentando sfavorevolmente i bollettini di guerra ed affermando che: "in seguito sarebbe venuto il resto". In Roma, il 19. 11.1942.


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T RIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELIO STATO

OMTSSTS P .Q.M.

PRIMA PARTE: SENTENZE E!VIESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENA LE

Reg. Gen. n. 204/1943

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SENTENZA n. 134

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S.N. Visti gli articoli sopra citati e 48, 274; 479 C.P .P . Assolve Stefanoni Emma dal reato alla stessa ascritto per insufficienza di prove ed ordina che sia posta in libertà se non detenuta per altra causa. Dichiara gli altri imputati responsabili del reato di cui al l O cpv. dell'art. 272 C.P . in relazione all'art. 110 stesso codice e, così modificando parzialmente rubrica, condanna ciascuno alla pena di anni 2 di reclusione, al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali: Caputi Pietro, Brogi Nello, Consoli ·M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 7 .6.1 943 - Anno XXI

nella causa contro :

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

l) - Suligoi G iorgio, nato il 5.2. 1912 a Trieste, so ldato 500° Gruppo Batteria Contraerea - Napoli. Detenuto dal 12.1 2.1942;

NOTA: Con Decreto Reale del 6.9.1943 vengono condonate a tutti gli imputati le pene loro inflitte dal T.S .D.S .

2) - Murovec Stanislao, nato il 29.4.1914 a Chiapovano (Gorizia), contadino . Detenuto dal 21. 12. 1942. IMPUTATI Entrambi: a) - del delitto di cui all'art. 247 C. P ., per avere, partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni mi litari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica. In territorio di Gorizia fino al dicembre 1941; b) - del reato di cui all'art. 697 C .P., per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatta denunzia all'autorità. Accertato nel dicembre 1942. Suligoi, inoltre: a) - del delitto di cui all'art. 146 n. 2 C .P.M.G ., perché q uale militare in servizio e legittimamente assente non si è presentato, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello in cui scadeva la licenza 1.12. 1942 - XXI. b) - del delitto di cui all'art. 220 C.P.M.P ., per avere, alterato nella data di rilascio un foglio di licenza. In Idria di Baccia o altrove dal 21 novembre al 12.12.1942. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola.


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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

IN FATTO ED IN DIRITTO

PER QUESTI MOTIVI

Suligoi Giorgio la sera del 12.12.1942 dalla guardia cli finanza Casagrande Pietro fu fermato sulla stradale di Idria di Baccia in stato di manifesta ubriachezza. Interrogato disse che era stato in compagnia dei ribelli. Dalle indagini risultò che il Suligoi avrebbe dovuto rientrare al corpo il 5 dicembre detto, cosa che non fece, e che alterò nella data il foglio di licenza facendo apparire questa come rilasciata il 24 novembre 1942, anziché il 2 1. In casa dello stesso imputato furono rinvenuti: un nastro per mitragliatrici, un sacchetto di polvere ed alcuni caricatori per fucili austr.iaci. R isultò pure che il Suligoi avrebbe avuto rapporti, fra gli altri, con Murovec Stanislao, dal quale sarebbe stato istigato ad andare coi ribelli. Eseguita perquisizione nei confronti di Murovec, in un nascondiglio si rinven nero un moschetto tipo austriaco, due binocoli d.i cui un binocolo senza lente, alcune carte di miccia, 17 tubetti di gelatina esplosiva, 70 capsule per miccia e 9 pallottole per pistola flobert. Per i fatti sopra specificati gli imputati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati agli stessi ascritti. Nell'orale dibattimento gli imputati hanno negato ogni loro responsabilità in ordine alla imputazione di cui alla lettera a della rubrica. I testi escussi non hanno fornito sufficienti elementi di prova a carico degli im putati in ordine al reato di cu i trattasi, il quale riposerebbe pertanto unicamente su lla dichiarazione resa dal Suligoi alla guardia di finanza Casagrande, dichiarazione, che, come già ricordato, l'imputato, ora detto, rese in stato di manifesta ubriachezza.

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Visti gli articoli sopra citati e 74 C.P ., 488, 274 e 479 C .P.P. P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 74 C.P., 488, 274 e 479 C .P. P . Assolve gli imputati dal reato di cui all'art. 247 C .P . per insufficienza di prove. Dichiara gli stessi imputati responsabili degli altri reati ai medesimi ascritti e condanna: Suligoi Giorgio alla pena di anni 7 d i reclusione militare e lire 3000 di ammenda; Murovec Stanislao alla pena di mesi quattro di arresto. Condanna entrambi gli imputati al pagamento in solido delle spese di processo ed alle spese per il mantenimento durante la custodia ed ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 7.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. M urovec Stanislao - detenuto dal 21 . 12.1 942 - viene scarcerato il 7 .6. 1943 .

Il Collegio ritiene che alla stregua delle accennate risultanze non può essere affermata la responsabilità degli imputati in ordine al delitto previsto dall'art. 247 C.P. e che pertanto gli imputati stessi debbono per tale parte della rubrica, essere assolti per insufficienza di prove. Quanto alle altre imputazioni ascritte agli imputati l'orale d ibattimento, per la confessione di quest'ultimi confermata dalle risultanze istruttorie hanno provato che il Suligoi senza giusto motivo, si mantenne illegittimamente assente dal proprio reparto nei due giorni successivi a quello in cui ebbe a scadere la licenza concessagli; che lo stesso imputato alterò nella data di rilascio il foglio di licenza del quale era legittimamente in possesso; che entrambi gli imputati detenevano armi e munizioni senza averne fatta denuncia all'autorità.

NOTA : Insieme con i suddetti imputati vennero anche denunziati quali imputati del reato di favoreggiamento bellico (art. 247 C .P .):

Pertanto il Tribunale ritiene che nei fatti come provati si riscontrano:

"La sera del 12.1 2 .1 942 veniva fermato, presso Slappo di Idria, in stato di ubriachezza, Suligoi Giorgio (militare che aveva una licenza già scadutagli da alcuni giorni) .

1) pel Suligoi gli elementi costitutivi dei reati d i cui agli artt. 146 n. 2 C .P .M .G ., pel quale fissa la pena in anni 6 di reclusione militare; 220 C.P.M .P ., in relazione all'art. 47 C .P .M.G., pel quale fissa la pena in anni 1 di reclusione militare; lire 3000 di multa pel reato d i cui all'art. 697 C .P., fissando la pena complessiva in anni 7 di reclusione m ilitare e lire 3000 di ammenda ; 2) pel Murovec gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 697 C.P ., pel quale fissa la pena in mesi quattro cli arresto. Per entrambi , spese e conseguenze di legge.

Podgornik Vladimiro , nato il 23.6.1910 a Chiapovano (Gorizia), agricoltore; Pansic Ludovico, nato il 25 .8. 1905 a T ribussa Inferiore (Gorizia), contadino; Leban Antonio, nato il J7.1.1 904 a Idria (Gorizia), contadino . Tutti e tre detenu ti. Nei confronti dei suddetti imputati il Giudice Istruttore (L. Ramacci) ha emesso la seguente sentenza in data 23.2.1943:

Lo stesso, facendo vari discorsi sconnessi, disse anche di essere stato con i ribelli. Condotto nella Caserma dei Carabinieri cli Tolmino volle scrivere di suo pugno delle dichiarazioni nelle quali si parla, tra l'altro, di Podgornik Vladimiro , Pansic Ludovico e Leban Antonio come elementi favorevoli ai ribelli. E nell'interrogatorio reso ai Carabinieri precisava che i suddetti individui lo avevano istigato a far parte delle bande dei ribelli.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Nella sua abitazione venivano trovate delle cartucce, un moschetto, della polvere e altri oggetti che costituivano la prova della sua appartenenza alle bande dei ribelli. Per i suddetti motivi i Carabinieri lo denunciavano insieme ai suddetti tre individui e a M urovec Stanislao che lo avrebbe accompagnato presso i ribelli. A seguito della compiuta istruttoria il Pubblico Ministero ha chiesto il proscioglimento per insuff,i,cienza di prove del Podgornik, di Pansic e di Leban asserendo che essi dicendo al Suligoi che faceva bene ad arruolarsi fra i ribelli hanno voluto solamente manifestare le loro simpatie per i ribelli ma non un favoreggiamento bellico anche perché non risulta se le parole dei tre imputati siano state pronunziate prima o dopo che il Suligoi fosse stato già in compagnia dei ribelli. La richiesta del Pubblico Ministero può essere accolta e per questi motivi il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di P odgornik Vladimiro, Pansic Ludovico e Leban Antonio ordinando la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa".

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 135

Reg. Gen. n. 1967/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Caputi Pietro , Alvisi Alessandro, D'Alessandro Italo, Perillo Emilio, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Seseri Islam, nato l'l.2.1918 a Kruja (Albania), studente ingegneria. Detenuto dal 16.9.1942;

2) - Travasoni Loris, nato il 20.6.1925 ad Argenta (Ferrara), muratore. Detenuto dal 12.9.1942. IMPUTATI Entrambi: a) - del reato di cui all'art. 304 in relazione agli artt. 257 e 261 C.P., per essersi accordati, al fine di commettere i delitti di procacciamento e di rivelazione di notizie militari segrete; il Seseri, inoltre: b) - del reato di cui all'art. 272 cpv. 1° C.P., per avere svolto propaganda antinazionale in favore di un movimento rivoluzionario albanese contro l'Italia, in Bologna, da epoca imprecisata fino verso la metà di settembre 1942. In esito all'orale, pubblico dibattimento, sentiti il P .M . e gli accusati che, con i loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Attraverso la lettura del dettagliato verbale di denunzia e della documentazione in atti, le precise dichiarazioni del teste Piazza Dino, la esplicita confessione del giudicabile Travasoni Loris, nonché le parziali ammissioni, se pure reticenti, del giudicabile Seseri Islam è rimasto accertato : il Seseri, di sentimenti socialistoidi e comunque antitaliani, entrato in rapporti col Travasoni e profittando dell'ascendente che aveva saputo crearsi sullo


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T RIBUNALE SP ECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

PR IMA PARTE : SENTENZE Elv!ESSE PER I REATI PREV IST I DA L CODICE PENALE

stesso, di levatura intellettuale molto inferiore, cominciò a svolgere una assidua propaganda esponendogli che il Fascismo aveva ucciso in Albania tanta gente ed in Italia Matteotti e molti altri e bisognava quindi lottare per liberare l'Albania e l'Italia dal giogo fascista; pertanto bisognava far parte di una associazione che si prefiggeva tali scopi. Il Travasoni, invitato, acconsentì a farne parte ed anzi, su richiesta del Seseri, ne parlò a qualche suo amico, in particolare a Piazza Dino, al quale riferl quanto gli era stato detto dal Seseri. Senonché il Piazza, che in un primo tempo aveva creduto ad uno scherzo, dissuase il Travasoni dal seguire i suggerimenti del Seseri, ed allora costui, per dare maggior forza alla sua propaganda ed eccitare vieppiù la fantasia del Travasoni, gli espose che egli faceva già parte di una organizzazione di ribelli albanesi e che un suo zio, detto il re della montagna, era a conoscenza dell'organizzazione stessa, ed aJI 'uopo mostrò al T ravasoni e poi al Piazza, presentatogli dal Travasoni, fotografie di ribelli albanesi, fra cui una che disse essere la fotografia del cennato zio. Giova qui rilevare che il Seseri è in realtà parente di Abaz Kupi, il quale in atto è a capo di una banda di ribelli albanesi a carattere antitaliano e filoanglosassone.

Dichiara lo stesso Seseri colpevole del reato di propaganda antinazionale ascrittogli nel capò be lo condanna ad anni 2 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali, ordinando che, a pena espiata, venga sottoposto a libertà vigilata.

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Il Seseri chiese inoltre al Travasoni armi e carte geografiche, ed il Travasoni gli consegnò una carta topografica di Milano, sulla quale aveva avuto cura di segnare dei punti come importanti militarmente. Tali segni non potevano invece avere alcun valore, non essendo mai stato il Travasoni a Milano, per cui appare attendibile l'affermazione dello stesso Travasoni, di avere, cioè, apposto detti segni per dare al Seseri la prova di fornirgli qualcosa di importanza. D'altro campo questa emergenza lascia quanto meno dubitare che i due fossero d'intesa per procurarsi e quindi comunicare ad altri notizie riguardanti la preparazione militare dell'Italia, diguisaché s'appalesa consono a giustizia, nei confronti di entrambi, l'assoluzione con formula dubitativa in ordine all 'addebito previsto nel primo capo di imputazione.

Al contrario, rispetto all'accusa di propaganda mossa al Seseri nel secondo capo, il Collegio è d'avviso che, in relazione alle risultanze più sopra esposte e soprattutto per le costanti, chiare dichiarazioni del Travasoni e del Piazza, la prova della piena colpevolezza dello stesso Seseri è stata completamente raggiunta, e pertanto stima equo irrogare anni 2 di reclusione con ogni altra conseguenza di legge. P .Q .M . Visti gli artt. 479, 483, 488 C.P.P.; 229, 304, 272 cpv . 1° C.P. Assolve Seseri Islam e Travasoni Loris dall'addebito loro ascritto nel capo a per insufficienza di prove, ordinando che il Travasoni venga scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 8.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Tra vasoni - detenuto dal 12.9.1942 - viene scarcerato I' 8.6.1943. NOTA : Seseri viene scarcerato, per espiata pena il 16.9.1944.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 718/1943

SENTENZA n. 136

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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SENTENZA n. 138

Reg. Gen. n. 393/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S.N.

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N .

Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Masala Cavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Caputi P ietro, Alvisi Alessandro, D'Alessandro Italo, Perillo Emilio, Consoli M .Y.S.N.

ha pronunciato la seguente

Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale; Alvisi Alessandro, Rosa-Uliana Riccardo, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo, Consoli M. V .S. N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA SENTENZA

nella causa contro: 1) - Skrt Giuseppe, nato 1'8.1. 19 10 a Col di Canale (Gorizia), minatore. Detenuto dal 7.9 . 1942. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 246 p.p. e cpv. n. I, in relazione all'art. 310 C .P ., per avere, nei mesi che precedettero il conflitto italo-jugoslavo fornito, agli organi del servizio informativo jugoslavo, notizie di imprecisata natura, accettando, per tale sua prestazione, 300 dinari . .

nella causa contro: 1) - Maslo Maria, nata il 2.2.1922 a Timavo (Trieste), sarta . Detenuta dal 2.10.1942; 2) - Volk Giovanni, nato 1'8.3.1 901 a Succorie (Trieste), fabbro e contadino. Detenuto dal 30.10.1942; 3) - Zorzi Antonio, nato il 17.1.1914 a Succorie (Trieste), contadino. Detenuto dal 30. 10.1942;

OMISSIS

4) - Volk Francesco, nato il 3.9.1906 a Cossana (Trieste), contadino. Detenuto dal 15. 11.1942;

P.Q.M.

5) - Novak Giuseppe, nato il 23.4.1871 a Castel Iblanizza (Fiume), contadino. Detenuto dal 5.1'1 . 1942;

Visti gli artt. 483, 488 C.P.P.; 29, 229, 246 p.p. e cpv. 1 C.P.

DICHIARA Skrt Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e lo condanna ad anni 5 di reclusione e lire 6000 di multa. Con il pagamento delle spese processuali, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici . Ordina che lo Skrt, dopo espiata la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 8.6. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Skrt viene scarcerato a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943. Skrt Giuseppe non viene riarrestato perché, essendo cittadino jugoslavo, la pena inflitta deve essere condonata per l'indulto concesso a tutti i cittadini jugoslavi con il D .P. 14.4. 1948 11. 511.

6) - Grzina Giuseppe, nato I' 1.7. 1878 a Castel Iblanizza (Fiume), oste. Detenuto dal 5.11.1942; 7) - Gustincic Giovanni, nato il 16.9. 1890 a Cossana (Trieste), contadino. Detenuto dal 3.11.1942; 8) - Filipcic Luca, nato il 12.10.1909 a Matteria (Fiume), contadino. Detenuto dal 5. 11.1942; 9) - Mabne Antonio, nato il 3.11.1885 a Matteria (Fiume), contadino. Detenuto dal 9. 11 . 1942; 10) - Mahne Augusta, nata il 27 .7. 1919 a Matteria (Fiume), contadina. Detenuta dal 5.11.1942; 11) - Bembich Giuseppe, nato il 27.1.1902 a Pirano (Trieste), contadino. Detenuto dal 5.11.1942; 12) - Zadnik Giovanni, nato il 10.6.1905 a Matteria (Fiume), contadino. Detenuto dal 5. 11.1942;


TRIBU:s!ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SE1''TENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENAI F

13 - Conestabo Alberto, nato il 20 .4.1896 a Pregara (Fiume), apicoltore. Detenu to dal 27.12 .1 942;

DICHIARA

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14 - Prime Giovanni, nato 1'1.10.1881 a Castel Iblanizza (Fìume), possidente. Detenuto dal 1.1 . 1943; 15 - Bastiancic Leopoldo, nato il 7. 11.1911 a Primano (Fiume), contadino . Detenuto dal 1. I. 1943.

IMPUTATI del delitto di cui all'art. 247 C.P ., per avere partecipato in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni direlta dallo straniero ed avente, ~ra _l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato 1tahano diminuendone l'efficienza bellica. Nella Venezia G iulia, Va llone di Prelose, Sant' Egidio, dal settembre 1942 fino alla data dei rispettivi arresti.

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Volk Giovanni, Grzina Giuseppe, Gustincic Giovanni, Bembich Giuseppe, Zadnik Giovanni, Primo Giovanni e Bastiancic Leopoldo colpevoli del reato di cui all'art. 307 C.P. , così modificata la rubrica, e conda.ma: Volk Giovanni, Bembich e Zadnik ad anni 2 di reclusione ciascuno; Grzina, Gustincic, Primo e Bastiancic a mesi 9 di reclusione ciascuno; Condanna i predetti al pagamento in solido delle spese processuali ed a lle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva . Inoltre : Maslo, Zorzi, Ma hne Antonio, Filipcic e Conestabo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Volk Francesco alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ordina che i nominati Maslo, Zorzi, Mahne Antonio, Filipcic, Conestabo, Volk Francesco, Volk Giovanni, Bembich e Zadnik, d opo espiata la pena, siano sottoposti a libertà vigilata.

OMISSIS Roma, 10.6. 1943 - Anno XXl P.Q.M. Visti gli artt. 479, 483, 488 C.P .P.; 29, 229, 230, 247, 311, 306, 307, 11 OC.P. Assolve Mahnc Augusta dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto, ordinando che venga scarcerata se non detenuta per a ltra causa. Assolve Novak Giuseppe dal reato di cui all'art. 307 C.P., così mo~ificata Ja rubrica, perché non punibile ai sensi dello stesso an. 307, cpv . 2° , ord111ando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa.

DICHIARA Maslo Maria colpevole del reato ascrittole e, in concorso del beneficio d i cui all'art. 311 C. P., la condanna ad anni 24 di reclusione; DICHIARA Zorzi Antonio Volk Francesco, Filipcic Luca, Mahne Antonio e Conestabo Alberto colpevoli 'del reato di cui all'art. 306 cpv . 1° C .P., così modificata la rubrica, e condanna: Zorzi ad anni 5 di reclusione; Volk Francesco ad anni 3 di reclusione; Mahne Antonio ad anni 5 di reclusione; Filipcic e Conestabo ad anni 7 di reclusione ciascuno.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Mahne Augusta e Novak Giuseppe - detenuti dal 5. 11.1942 - vengono scarcerati il 10.6.1943. NOTA: Tutti gli imputati detenuti vengono scarcerati a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943. Poiché i condannali sono cittadini jugoslavi viene applicato nei loro confronti, con Ordinanza emessa dal T ribunale Militare Territoriale di Roma il 13.5 . 1960, il condono concesso con il D . P . 14.4.1948 n . 5 I 1 a tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati con sentenza irrevocabile alla data del 7.4 .1948 . NOTA: Insieme con i suddetti imputati vennero anche denunziati: - Bubnic Francesco, nato il 18.9. 1910 a Pregara (Fiume), contadino . Detenuto dal 13.11.1942; · - Conestabo A ntonio , nato il 14.1.1883 a Pregara (Fiume), contadi no. Detenuto dal 28.12.1942 ; - Dodich Giovanni, nato il 16.5. 1910 a Pregara (Fiume), soldato nell'87° Rgt. Fant. "Arezzo" . Latitante; - Filipcic Martino, nato il 11.11.1905 a Matteria (Fiume), contadino. Detenuto dal 5.11.1 942; - Malechaz Agostino , nato il 20.8 . 1904 a San Michele di Postumia (Trieste), mugnaio. Detenuto dal 15.11.1942;


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA OJFESA DEI.LO STATO

- Milostinik Luigi, nato il 5.12.1892 a Villa del Nevoso (Fiume), commerciante in tessuti. Detenuto dal 5.11.1942; - Poropat Giuseppina, nata il 17.3.1904 a Trieste, casalinga. Detenuta dal 13.11.1942; - Tomsic in Urbancic Giovanna, nata il 6.4.1913 a Fontane del Conte (Fiume), casalinga. Libera; - Zadmik Valentino, nato il 14.2.1909 a Pregara (Fiume), muratore. Detenuto dal 13.11.1942.

P RIMA PARTE: SENTENZE EIV!ESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 141

Reg. Gen. n. 85/1929

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Colizza Ugo, Consoli Generali ; Caputi Pietro, Alvisi Alessandro, Calia Michele, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

Il Giudice Istruttore, con sentenza emessa il 28.4.1943, ha dich iarato di non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per "insufficienza di prove" .

SENTENZA nella causa contro: I) - Gulino Giuseppe, nato il 26.6.1891 a Partinico (Palermo), commerciante in auto. Detenuto dal 13. l.1943. IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 6 cpv. Legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 64 n. 3 C.P. e 2 della Legge medesima in relazione all'art . 108 C.P., per avere, in luoghi diversi in epoca continuata tra il 1923 ed il 1929, facilitato l'esecuzione del delitto di cui all'articolo 79 C.P. e 2 della Legge 25 .11.1926 n. 2008, in relazione all'art. 108 C.P. ascritto a Raggi Alfredo e Lo Cascio Vittorio prestando assistenza durante il reclutamento di coloro che dovevano rivelare segreti militari concernenti la situazione dello Stato; b) - del delitto di cui all'art . 3 p.p. della Legge speciale già citata, per avere, concertato con altri di commettere il delitto di rivelazione a potenza estera di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. - Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capo d'imputazione -. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE ai sensi dell'art. 423 C.P .P.; Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRTBUNALE Considerato che dalla lettera degli atti processuali nonché dalle risultanze del!' orale dibattimento, specie dalle dichiarf1Zioni del giudicabile e dei testi, si è potuto statuire


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PRI\IA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE P ENALE

IN FATTO ED IN DIRJTTO

Il Gulino, anche all 'udienza, pur ammettendo i fatti contestategli nonché i rapporti con Mario Curtis (Lo Cascio) o con LUtti gli altri della banda spionistica e col centro spionistico francese, come si difendono tutti gli spioni in genere, tentò egli pure di far credere che aveva accettato il mandato affidatogli dall'ufficio informazioni francese, con la volontà però d'ingannarlo e di truffargli del denaro; e non per svolgere opera dannosa alla nostra Nazione.

Con semenza 3.12.1929 della Commissione Istrultoria di questo Tribunale Speciale, il rubricato Gulino Giuseppe, veniva rinviato al giudizio assieme ad altri 16 per avere svolta attività criminosa spionistica ai danni dell 'Jtalia. Poiché egli si mantenne sempre latitante nei di lui confromi venne ordinato lo stralcio degli atti ed il rinvio del procedimento. Ma arrestato a Tunisi il 13. l . 1943 finalm ente fu poss ibile contestargli le specifiche gravi accuse che attraverso gli atti del processo Razzi, D'Amico, Coronei ed allri, erano in modo chiaro e preciso emerse. L'ufficio S.I.M. del Comando Supremo a complemento degli elementi raccolti nel già citato procedimento p enale forniva a questo Tribunale nuovi importanti documenti dai quali risultano le prove dell'opera delittuosa svolta in Francia e nel Nord-Africa ai danni della nostra Nazione, da una banda di spioni al soldo straniero. Nei confronti del Gulino risultò che nel settembre del 1927 da Tunisi ove risiedeva egli si recò a Cagliari ed avuta occasione di conoscere il teste Iacovacci Armentano e ritenendolo adescabile ai suoi fini - spacciandosi per capitano dei bersaglieri, proprietario di un magazzino di vetrerie a Tunisi e ben noto al nostro R. Consolato-, propose di far parte di un servizio segreto inglese di informazioni, dietro compenso di due o Lre mila lire al mese. Lo Iacovacci avrebbe dovulo, in compenso, fornire notizie sulle forti ficazio ni della Sardegna, nonché a ltre informazioni di carattere militare sull' isola e sul continente, procurando documenti, fotografie ecc., ed avvicinando a tal uopo sottufficiali e soldati addetti ad uffici militari. Lo Iacovacci fece credere a l Gulino di accettare l'incarico offertogli ed avendo sospettato che il Gulino fosse un esponente dello spionaggio francese decise di informare le nostre autorità. Il giudicabile sicuro di avere conseguito il criminoso intento e cioè di essersi assicurata la coll aborazione del Iacovacci, tenne una lunga corrispondenza con quest'ultimo, firmando le lettere "Pippi". Attraverso tale corrispondenza scamrisce la prova che nella banda spionistica ai danni dell'Italia, il Gulino era uno dei capeggiatori del movimento : era l'organizzatore per reclutare spioni in Italia, dando direttamente ai reclutati le necessarie disposizioni per l'uso della corrispondenza clandestina e sui vasti compiti da svolgere per procurarsi le interessanti notizie di carattere militare e per poscia rivelarle. Tutta la sua attività è compendiata in modo chiaro e dettagliato nelle lettere scritte allo Iacovacci del 20 settembre, 3 ottobre, 4 ottobre, 18 ottobre 1927, 27 febbraio, 18 marzo 1928, 19 febbraio, 12 e 28 marzo, 18 aprile, 20 maggio 1929. In esse è precisata la grave opera spionistica affidata allo Iacovacci e le offerte di compenso promosse o corrisposte.

Jnvece dalle parziali confessioni del giudicabile, dai documenti allegati agli atti, e dalle concordi, chiari e precise dichiarazioni dei testi è emerso ad evidenza che nel vasto movimento cospirativo spionistico il Gulino era uno dei capeggiatori, degli organizzatori: tanto che l'opera sua riuscì fattiva, perché la criminosa impresa funzionasse bene (specie con la infiltrazione di militari nelle file dell 'esercito) e con vieppiù perfezionata ab ilità le dolose attribuzioni vennero condotte a buon termine. Purtroppo attraverso i già citati atti processuali a carico di Gulino Lo Cascio ed altri, viene documentato che lo spionaggio fu esercitato in tutti i campi della produzione statale e parastatale: facendo conoscere alla Nazione straniera il maggior numero possibile di notizie e di documenti che ha speciale importanza dal punto di vista della difesa nazionale. Per quanto concerne la responsabilità penale del giudicabile si è potuto stabilire che egli esercitava la specifica funzione di capo organizzatore: per cui si è reso colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 3 p.p. della Legge 25.J 1.1926 n. 2008. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive. Considerata la natura particolare del reato, il Collegio è d'avviso di irrogare la pena d'anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

P.Q.M. Visti ed applicati gli a rtt. 3 Legge 25 .11.1 926 n. 2008; 23, 29, 228, 229 C . P .; 274; 488 C.P.P. DICHIARA Gulino Giuseppe colpevole del solo reato di cui all'art. 3 Legge 25. 11.1926 n. 2008 con l'aggravante di capo-organizzatore, e lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione.


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TRIB UNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

PRI MA PARTE: SENTENZE cM ESSE P ER I REATI PR EVISTI DA L CODI CE PENALE

Reg. Gen. n. 583/1943

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SENTENZA n. 142

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Roma, 11.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA : Gulino evade dal Reclusorio di Fossano (Cuneo) il 5.7.1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma riduce per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96, con il D.P. 19.12. 1953 n. 922 e con il D.P. 11.7.1959 n. 460, con Ordinanza del 27.7.1961, la pena a 20 anni di reclusione applicando alla pena così ridotta un ulteriore condono di 8 anni. Gulino, malato e cieco, rimpatriò dalla Tunisia il 28.5. l 961 e venne rinchiuso nel campo profughi di "Le Fraschette" di Alatri (Frosinone).

Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Alvisi A lessandro, Pompili Torello, Riccio Gennaro, Calia Michele, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Mauri Andrea, nato il 28 .9. 1904 a Circhina (Gorizia), contadino. Detenu to dal 10.2. 1943.

IMPUTATO a) - del delitto di cui all'arl. 247 C.P ., per avere partecipato, in tempo di guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano diminuendone l'efficienza bellica; b) - del delitto di cui all 'art. 266 p.p. C .P. , per avere istigato un militare a disobbedire alle leggi . Reati commessi ad O blocca Jusina ed altrove il I O febbraio 1943 - e precedentemente -. In esito all'orale, pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e l'accusato che, col suo difensore, ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN D TRITTO Dalla lettura del rapporto di denunzia della Stazione CC.RR. di Piedicolle (Trieste) e dalle esplicite ammissioni del giudicabile Mauri Andrea è emerso che, il 2.2.1943, alcuni ribelli si recarono a casa dello stesso giudicabile e, dopo aver invitato i di lui fratelli Massim iliano e Domenico a seguirli, gli affidarono l'incarico di svolgere propaganda presso i militari, non potendo ingiungergli di seguirli perché affetto da infermità ad una gamba. Infatti, a seguito di ciò, il successivo 10 febbraio, detto prevenuto si recò a Oblocca Jusina, e quivi intavolò discorso col caporalmaggiore Ghizzardi Felice, al quale, tra l'altro, disse: "Io ti conosco bene, vedo che sei un ragazzo in gamba, ascolta il mio consiglio, quando vengono i ribelli non attaccare mai per primo e se sei attaccato da loro non rispondere al fuoco, ma deposita le armi".


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TRIB UNA LE SPEC IALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

PRIJV!A PARTE : SENTENZE EMESSE PE R! REAT I PREVISTI DAL CODICE P ENALE

Il Ghizzardi, naturalmente, procedette subito al fermo del Mauri e riferì l'accaduto ai CC.RR. di Piedicolle, che denunziarono lo stesso Mauri.

Reg. Gen. n. 638/1943

Osserva il Collegio che, alla stregua delle risultanze di cui sopra, non può dirsi sufficientemente provato che il Mauri abbia partecipato ad un 'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo di nuocere alle operazioni mili tari dello Stato Italiano, climodoché il Mauri va assolto, con formula dubitativa dal reato di cui al capo a , secondo richiesto anche del P .M . Al con trario palese è la responsabilità del giudicabile in ordine al reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 C .P .), addebi tato nel capo b, e, tenuto conto dell'aumento di pena stabilita quando il fat to, come nel caso in esame, è commesso in tempo di guerra (citato art. 266 2° cpv .), il Tribunale stima di infliggere al Mauri anni 4 di reclusione, con tutte le conseguenze di legge.

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

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SENTENZA n. 143

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale .!VI. V .S. N . Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Alvisi Alessandro, Pompili Torello, Riccio Gennaro, Calia M ichele, Consoli .!VI. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENT ENZA nella causa contro:

P.Q.M. Visti gli arte. 479, 483, 488 C.P.P.; 29, 229, 247, 266 p.p . e 2° cpv. C.P.

I) - Gustincic Antonio, nato il 29.2.1904 a Cossana (Trieste), agricoltore. Detenuto dal 20.2. 1943;

Assolve Mauri Andrea dal reato di cui al capo a per insufficienza di prove;

2) - Suseli Giovanni, nato il 24.7.1 904 a Cossana (Trieste), giardiniere. Detenuto dal 17.1.1943;

Dichiara lo stesso Mauri colpevole del reato di cui al capo b e lo condanna ad anni 4 di reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, al pagamento delle spese del processo, nonché alle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva.

3) - Susel i A ntonio , nato il 3.11.1903 a Cossana (Trieste), agricoltore. Detenuto dal 17. 1.1943. IMPUTATI

Ordina che il Mauri, dopo espiata la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Tutti: Roma, J2.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Mauri Andrea viene scarcerato in data imprecisata del 1944. Non viene tratto nuovamente in arresto e il T ribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.2.1960, condonata la residua pena da espiare per l'indulto concesso con il D.P. 22.6.1946 n. 4 .

a) - del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., per avere partecipato ad associazione sovversiva; b) - del delitto di cui all'art. 272 parte prima C.P ., per avere, nel territorio dello Stato, fatto propaganda comunista. Reati commessi in territorio di Cossana Superiore il 17.1.1943. In esito all'orale, pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e gli imputati che, coi loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Attraverso la lettura del rapporto di denunzia, le ammissioni dei giudicabili e le dichiarazioni del teste, Brigadiere CC .RR . Santeramo Mario, comandan te della stazione di Cossana (Trieste), è emerso: II 17. 1.1943, verso le ore 20,30, in ora in cui in Cossana Superiore si era iniziato il coprifuoco, da una pattuglia di CC.RR. in servizio di perlustrazione furono fermati i prevenuti Suseli Antonio e Suseli Giovanni, i qual i confabulavano


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO

nel piazzale antistante una trattoria. Venne subito iniziata la perquisizione del Suseli Antonio e, in questo mentre, l'altro tolse da una tasca un piccolo opuscolo che gettò a terra, coprendolo poscia con un piede; il gesto fu, naturalmente, notato dai CC.RR. operanti e, raccattato l'opuscolo, si constatò che si componeva di tre fogli e conteneva il discorso tenuto dal dittatore rosso il 6.11 . 1942, tradotto in sloveno. Sul frontespizio di detto opuscolo trovavasi pure la figura di Stalin e, al di sopra, la scritta "Govor Stalina". Richiesto al riguardo il Suseli Giovanni dichiarò che lo aveva ricevuto dal Suseli Antonio la sera del detto giorno 17 gennaio perché lo leggesse; a sua volta il Suseli Antonio, interrogato, riferì di -aver avuto l'opuscolo, il giorno prima, da persona che fu poi identificata per il giudicabile Gustincic Antonio. Questi dopo aver negato, messo a confronto col Suseli Antonio finì per confermare quanto addebitatogli, adducendo di aver trovato l'opuscolo il mattino del 16 gennaio, mentre da Volce andava a Cossana Inferi ore. Le suesposte circostanze i giudicabili hanno confermato, durante I'istruttoria giudiziale e all'udienza. Osserva il Collegio che, alla stregua delle narrate emergenze, non si riscontrano elementi del tutto tranquillanti circa l'esistenza del reato di appartenenza ad un'associazione sovversiva, contestato nel capo a di imputazione, e pertanto s'appalesa consono a giustizia assolvere da tale eddebito i giudicabili con formula dubitativa. Chiara invece appare la responsabilità dei giudicabili in ordine al reato di propaganda sovversiva capo b, di cui si riscontrano tutti gli estremi giuridici obbiettivi e soggettivi, e pertanto, tenuto conto che i prevenuti non hanno cattivi precedenti penali, il T ri bunale stima equo irrogare al Gustincic anni 2 di reclusione ed al Suseli Antonio e al Suseli Giovanni anni 1 di reclusione per ciascuno, con ogni altra conseguenza di legge. P .Q.M . Visti gli artt. 479, 483 , 488 C.P .P .; 229, 270, 272 C.P . Assolve Gustincic Antonio, Suseli Giovanni e Suseli Antonio dal reato di cui al capo a per insufficienza di prove. Dichiara i predetti colpevoli del reato di cui al capo b e condanna: Gustincic ad anni 2 di reclusione; Suseli Giovann i e Suseli Antonio ad anni I di reclusione ciascuno. Tutti in solido al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva.

PRHv!A PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PR EVISTI DAL CODICE PENALE

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Ordina che il Gustincic, dopo espiata la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 12.6. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Con Decreto Reale emesso il 6.9.1943 viene condonata ai tre imputati la residua pena da espiare.


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TRIDUNJ\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 472/1943

SENTENZA n. 144

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici_: S~madini Tommaso, Console Generale; Alvisi Alessandro, Pompili Torello, R1cc10 Gennaro, Calia Michele, Consoli M.V.S.N.

PRJìvlA PARTE: S ENTENZE EMESSE P ER I REAT I PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 149

Reg. Gen. n. 21/1939

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Calia Michele, Co nsoli M.V.S .N .

ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente

SENTENZA SENTENZA

nella causa contro: 1) - Berginc Giuseppe, nato il 21.9.1 901 a Sonzia (Gorizia), contadino. Detenuto dal 31.12.1942.

nella causa contro:

IMPUTATO

1) - Giovannini Ugo, nato il 16. 1.1916 ad Imola (Bologna), barbiere. Detenuto dal 5.3.1943.

a) - del ~elitto di cui all'art. 272 cpv . 1° C.P . per avere fatto propaganda sovversiva;

IMPUTATO

b) - del delitto di cui all'art. 291 C.P. per avere vilipeso la Nazione Italiana. Reati commessi durante il tragitto da Nalogu a Trento il 30.12.1942 . OMTSSIS

P.Q.M. Visti gli artt. 483,488 C.P.P .; 29,229,272 cpv . 1°, 291 C.P .

DICHIARA Berginc Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e lo condanna ad anni 4 di reclusione, alla int~rdizione temporanea dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva. Ordina che, dopo espiata la pena, venga sottoposto a libertà vigilata. Roma, 12.6.1943 - Anno XXI

a) - del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per aver partecipato ad una associazione di carattere comunista, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) - del reato di cui agli artt. 110,272 p.p. C .P . per avere, in concorso con altri, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. In territorio di Bologna, Imola, Castel San Pietro, Medicina, Riolo, Bagni di Castelguelfo e Massalombarda in epoca precedente e fino al gennaio 1939. IN PUBBUCA UDIENZA Sentito il P .M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO

NOTA: Berginc Giuseppe viene scarcerato a seguito dei noti avvenimenti che si sono veri ficati dopo I' 8.9.1943.

La R. Questura di Bologna con rapporto del 30 gennaio e.a. denunziava alla Procura Generale presso questo Tribunale Speciale, il risorgere in quella città di una attività sovversiva alimentata da gruppi sfuggiti ai procedimenti penali 18/38 R.G. contro Scarabelli Giorgio ed altri, 28/38 R.G . contro Felisati Egisto ed altri e 75/38 R.G. contro Breviglieri Giuseppe ed altri.

No_n viene tratt_o nuovamente in arresto perché le pene inflitte a cittadini j ugoslav1 condannati con sentenza irrevocabile alla data del 7.4.1948 deve essere dichiarata condonata per l'indulto concesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511.

La P .S . aveva infatti notato nelle officine della azienda tranvaria un preoccupante fermento tra il personale viaggiante, scritte sovversive sui sedili delle vetture e raccolta di somme pro Spagna rossa e vittime politiche.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Aveva pure rivelato che nella città e nei dintorni della stessa il movimento comunista era in piena attività per opera di una vasta associazione. In seguito alle approfondite indagini furono denunziati a questo Tribunale Speciale circa 80 aderenti alla cennata attività sovversiva. Dalla istruttoria formale che ne è seguita è rimasto accertato che l'associazione della quale si è fatto cenno era composta di tre gruppi; del primo, facevano parte gli operai dipendenti dall'azienda tranvaria; del secondo, gli elementi dei paesi periferici; Castel S. Pietro, Massalombarda, Medicina, Castelguelfo ed Imola ; del terzo gli elementi residui di una precedente associazione, che sfuggiti all 'azione della polizia si erano aggregati ai due gruppi dei quali si è fatto cenno.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV!STT DAL COD ICE PENA LE

Nell 'orale dibattimento è risultato provato che la partecipazione del Giovannini all'associazione comunista della quale è sopra cenno non si protrasse oltre il 15.2.1 937 e che pertanto in ordine alla imputazione di cui alla lettera a della rubrica deve dichiararsi estinto il reato a termini dell'art. I ciel R.D . 15.2.1 937 11. 77 . Quanto alla imputazione cli cui alla lettera b le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi cli prova intorno alla propaganda sovversiva che l' imputato avrebbe svolto. L'imputato stesso deve pertanto essere assolto dal reato di cui all'art. 272 p.p . C .P. per insufficienza di prove e posto in libertà se non detenuto per altra causa.

SENTENZA n. 150

Reg. Geo. n. 800/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N . Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Colizza Ugo, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, D'Alessandro Italo, Consoli M . V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

II Giovannini Ugo, facente parte dell'associazione che avente come capo Martelli Luigi (uno dei più attivi dirigenti dell'organizzazione comunista sorta fra gli operai della città di Bologna e dei suoi dintorni rurali), non fu giudicato col gruppo del quale faceva parte perché mantenutosi latitante. Tratto in arresto è stato rinviato al giudizio di q uesto Tribunale per rispondere dei reati allo stesso ascritti.

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nella causa contro : 1) - Graziosi Robert o, nato il 25.6 . 1925 a Milano, studente . Detenuto dal 6.2. 1943; 2) - De Stefanis Ariele, nato il 4 .5. 1923 a Milano, studente. Detenuto dal 7.2. 1943. IMPUTATI del delitto di cui all'art. 272 C.P ., per avere svolto propaganda antinazionale in Milano il 6.2.1943 . OMISSIS P.Q .M . Visti gli artt. 483, 488 C.P .P .; 272 cpv. 1°, 98 C.P . DICHIARA

P .Q.M . Visti gli articoli sopra citati e 479 C.P .P. Dichiara estinto per amnistia il reato di cui a lla lettera a) del capo d'accusa. Assolve G iovannini Ugo dal reato di cui alla lettera b) per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 18.6. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Giovannini Ugo viene anche menzionato a pagina 245 del Volume relativo alle "Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1939".

Graziosi Roberto e De Stefanis Ariele colpevoli del reato loro ascritto in rubrica e condanna: De Stefanis a mesi 8 di reclusione; G raziosi, in concorso del beneficio di cui all'art. 98 C.P ., a mesi 6 di reclusione. Con il pagamento in solido delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva. Roma, 18.6.1 943 - A nno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTA: Entrambi gli imputati espiano la pena che è stata loro inflitta. 11 reato, per il quale vennero condannati i due imputati, venne dichiar~t.o estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 17. 11. 1945 n . 719 dal T ribunale Militare Terntoriale di Roma con Ordinanza del!' 11.1.1960.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2134/1942

SENTENZA n. 152

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, D'Alessandro Italo, Consoli M. V .S. N .

PR IMI\ PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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Ordina che l'Havala, dopo espiata la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 18.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA : Poiché Havala F loriano·è cittadino jugoslavo il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.5. 1960, condonata la pena da espiare per l'indulto concesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511 a tutti i cittadini jugoslavi che vennero condannati con sentenza irrevocabile alla data del 7.4.1948. Havala Floriano, detenuto dal!' 11.12.1942, venne scarcerato a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9. 1943 e precisamente su ordine emesso da un Comando M ilitare tedesco .

· ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Ha vala F loriano , nato il 28.4.1911 ad Idria (Gorizia), calzolaio . Detenuto dal 11 . 12. 1942.

IMPUTATO del delitto di cui all'art. 247 C.P., per avere partecipato, - in tempo di guerra - ad una organizzazione armata di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato di favor ire le operazion i militari del nemico e comunque di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano diminuendone la efficienza bellica. In territorio di Voschia (Gorizia), l' 11.12.1942. OMISSIS P .Q .M . Visti gli artt. 483, 488 C.P .P .; 29, 229, 306 cpv. 1° C .P . DICHIARA Havala Floriano colpevole del reato previsto dall'art. 306 cpv. I° C.P ., in questo senso modifica la rubrica, e Io condanna ad anni 9 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva.


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TRIBU NAL E SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 853/1943

SENTENZA n. 153

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario , Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore G;udici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Palment ola Aldo, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M . V .S.N.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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DICHIARA Poretti Mario responsabile degli ascritti reati e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione mi litare, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia, ed ad ogni altra conseguenza di legge . Assolve Millo Albino, Braico Natale e Ganz Benedetto dai reati agli stessi ascritti per insufficienza di prove ed ordina che gli imputati stessi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 19.6. 1943 - A nno XXI .

ha pronunciato la seguente

Seguono le firme del Presidente e dei G iudici . SENTENZA

nella causa contro: 1) - Poretti Mario , nato il 24.8.1909 a Rovigno d'Istria (Pola), carpentiere; 2) - M ilio Albino, nato il 27.10.1909 a Muggia (Trieste), pontiere; 3) - Braico Natale, nato il 26. 10.1909 a Parengo (Pola), pescatore; 4) - Ganz Benedetto, nato 1'8.3. 1909 a Trieste, bracciante.

In atto tutti soldati e detenuti dal 7.3.1943 IMPUTATI a) - di propaganda sovversiva (art. 272 C.P .); b) - di offesa al capo del Governo (art. 80 C.P .M . pace 47 C .P .M. guerra) , per avere, la sera del 7.3.1943, tornando dalla località Perzacco. verso Zevio , al loro accampamento, cantato in coro canzoni sovversive, fra cui "Bandiera rossa" ed una parodia "Sagra di Giarabub" contenente la espressione "Quel vigliacco cli Mussolini che rovina la gioventù". Inoltre il Poretti, giunto nei pressi dell'accampamento, si recava al Bar Moderno e vi ripeteva la espressione suddetta e gridava "Viva la Russia!" . O MISSIS P .Q.M . Visti gli articoli sopra citati e 73 C.P.; 488, 274, 479 C.P.P.

Milio , Braico e Ganz - detenuti dal 7.3.1943 - vengono scarcerati il 19.6.1943. NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Porretti Mario evade dalla Casa Penale ove era detenuto e non venne riarrestato. Il Tribunale Mil itare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del!' 11.1.1960, estinti per amnistia i reati per i quali Porretti Mario venne condannato ed estinto anche il diritto dell'Erario per il recupero delle spese di giustizia (art. 5 Legge23.3.1956n. 167, art. I D.L. 17. 11.1945 n. 719eD .C.P. 22.11. 1947 n. 631).


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TRIDUNALE SPECI ALE PER. LA DIFESA DEL LO STATO

SENTENZA n. 155

Reg. Gen. n. 1640/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE P ENA LE

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ASSOLVE Magarotto Guido dai reati ascrittigli per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Presidente: Griffini Mario , Console Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Mil itare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

Roma, 19.6. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici . Magarotto Guido - detenuto clall'l.5.1943 - viene scarcerato il 19.6.1943. NOTA: Canton il 26 .7. 1943 evadeva dalle Carceri di "Regina Coeli" di Roma e si costituiva il 3.8.1 943. 114.6. 1944 evadeva nuovamente dalle suddette Carceri e non venne più riarrestato. Nel 1947 stabiliva la sua residenza in Francia.

1) - Canton Alfredo, nato il 23.11.1921 a Grisignano (Vicenza), operaio FF .SS.; 2) - Magarotto Guido, nato il 23 .9.1903 ad Arquà (Padova), operaio FF .SS. Entrambi detenuti dal l. 5. 1943 IMPUTATI a) - di furto aggravato (art. 625 n. 2 e 7 C .P.); b) - di sabotaggio (art. 253 C.P .)

per avere, in data 27 e 28 aprile 1943, nella Stazione Ferroviaria di Bologna (fascio binari denominato Villa Prati), tagliato ed asportato dai carri ferroviari 300 - 100 - 490 - 689 due tu bi di freno continuo per ciascun carro, provocando la temporanea inservibilità dei carri suddetti e grave pregiudizio agli interessi della Nazione in guerra. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 29, 73 C .P. ; 488, 274, 479 C.P.P . DICHIARA

Canton Alfredo responsab ile dei reati ascrittigli e lo condanna complessivamente a lla pena di anni 11 di reclusione e lire 3000 di multa, alla interd izione perpetua da i pubblici uffici , alle spese del processo ed a quelle per il manten imento durante la custodia;

Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 4.6 . 1960, condonati 3 anni di reclusione per l'indulto concesso con l'art. 2 lettera c) del D.P . 19.12.1959 11. 922 ed estinto, per decorso del tempo, la residua pena da espiare (art. 172 C .P .).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 157

Reg. Gen . n. 913/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M . V. S. N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Leo nardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, D' Ales-

PRIMA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE P ENALE

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IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto st atuire IN FATTO ED IN DIRITTO

sandro Italo, Calia Michele, Consoli M .V.S. N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Viti Ferdinando, nato il 6.10.1905 a Montespertoli (Firenze), calzolaio; 2) - Orlanclini Pietro, nato il 29.9.1912 a Castelfiorentino (Firenze), parrucchiere; 3) - Baldeschi Giuliano, nato il 29.12.1919 a Castelfiorentino (Firenze), decoratore; 4) - Baldeschi Rossano, nato il 29.4.1925 a Castelfiorentino (F irenze), decoratore; 5) - Ciapetti Radio, nato il 20.10.1911 a Castelfiorentino (Firenze), armaiolo; 6) - Castellacci Antonio, nato il 22.7.1904 a Castelfiorentino (Firenze), cestinai o; 7) - Ricconi A rgo, nato il 14.12.1912 a Castelfiorentino (Firenze), cestinaio. Tutti detenuti dal 22.2.1943

IMPUTATI a) - del reato di cui all'art. 270 cpv . C.P., per avere, in Firenze, partecipato ad una associazione diretta a sovver tire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) - del reato di cui agli artt. 110, 272 p.p . C.P ., per avere fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; O rlandini e Ciapetti, inoltre: del reato di cui agli artt. 81, 110 C.P . ed 8 del R.D. 16.6.1940 n. 765 e 1° R.D .L. 18.4.1 94 1 n . 530, per avere più volte fatto uso di un apparecchio di radioaudizione per ascoltare radio-diffusioni nemiche. Accertato in Castelfiorentino nel febbraio 1943 . IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori,

11 22.2.1942 su denuncia del Vice Segretario ciel Fascio di Castelfiorentino, la P ."s. operava una sorpresa nella abitazione di Viti Ferdinando, e quivi rinveniva i sette individui sopra specificati, che banchettavano attorno ad una mensa riccamente imbandita . Scopo della riunione era quello di festeggiare il 25° anniversario della fondazione dell'esercito Rosso, e poiché i vari commensali erano notoriamente diffamati in linea politica, venivano operate delle perquisizioni domiciliari e personali, si procedeva al fermo ed all'interrogatorio degli stessi imputati, ed in esito alle indagini tutti venivano denunciati a questo T ribunale Speciale. La clandestina riunione tenuta dai prevenuti ed il preciso programma a sfondo comunista rinvenuto addosso ad uno di essi, e le particolari ammissioni fatte dai giudicabili dimostrarono che costoro sono appartenenti ad una associazione sovversiva comunista, bltre che propagandisti dell'idea bolscevica. Anche a dibattimento vennero così accertate le rispettive responsabilità: Viti F erdinando. È colui in casa del quale viene tenuta la lauta cena in ricorrenza del 25° anniversario della fondazione dell'esercito rosso; nel primo interrogatorio non nega che in quella sera si sarebbe letto uno scritto di contenuto politico contro il Governo. Non dice se lo scritto, rinvenuto addosso all'Orlandini sia stato letto o meno. Nell'interrogatorio giudiziale ed a dibattimento pure nega la coscienza delle intenzioni dell'Orlandini, ma è chiaro che la postuma negativa viene smentita dalle coincidenze e dalle realtà dei fatti acquisiti al processo e dalle parziali ammissioni dovute fare in seguito all'evidenza dei fatti stessi. Orlanclini Pietro . Partecipe, come gli altri, della cena in casa Viti, viene trovato in possesso di un foglio di quaderno manoscritto, nel quale è contenuta una esaltazione della potenza militare russa, con parole di offesa verso l'esercito tedesco ed anche con considerazioni sull'esercito italiano. L'imputato non nega cli essere autore dello scritto, e confessa di avere più volte captato radio Londra e le altre radio nemiche in casa di Ciapetti Radio. Nega di aver avuto intenzione di leggere lo scritto durante la cena, nel che viene smentito dalla prima dichiarazione dello stesso Viti. Baldeschi Giuliano. Già diffidato politico p er scritte sovversive, notoriamente avverso al Regime, partecipa alla cena, in casa sua viene rinvenuta una poesiola nella quale si parla di riscossa, si auspica l'apertura del secondo fronte e si usano


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PRIMA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REATI PREVISTI OAL CODICE PE'-!ALE

TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DJfESA DELLO STATO

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propagandistica antinazionale, di conseguenza deve essere assolto per insufficienza di prove ordinandosi che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

parole di minaccia contro gli esponenti della politica Assiale. Confessa che tale poesiola gli è stata dettata da Orlandini, il quale in questo è d'accordo con il Baldeschi. Dice che la riunione in casa Viti non aveva scopo politico, ma in ciò è smentito dalla simultanea ed esclusiva presenza dei noti elementi sovversivi nella casa suddetta.

P .Q.M. Visti ed applicati gli artt. 270 cpv. 2°, 110, 272 p.p., 81, 110 C.P.; 8 R.D. 16.6.1940 n. 765; I R.D.L. 18.4.1941 n . 530; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.

Ciapetti Radio. A nche egli è di idee antinazionali e contrario al Regime, prese parte alla riunione di carattere politico sovversivo . Confessa che con Orlandini da oltre un anno ha captato in casa sua le stazioni radio nemiche e nei suoi primi interrogatori aveva anche affermato che l'Orlandini l'aveva edotto della volontà di leggere il comunicato al proclama rosso. Tale circostanza però successivamente ebbe a negarla.

Dichiara assolto per insufficienza cli prove Baldeschi Rossano, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritiene gli altri imputati colpevoli dei reati loro ascritli ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna :

Castellacci Antonio e Ricconi A rgo. Ambedue di idee sovversive presero parte alla cena in casa Viti e diedero la propria collaborazione nella opera propagandistica.

Orlandini e Ciapetti ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 5000 di multa ciascuno;

Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che i suddetti giudicabili si sono resi colpevoli dei reati rispettivamente contestati e rubricati.

Viti e Baldeschi G iuliano ad anni 4 di reclusione ciascuno; Castellacci e Ricconi ad anni 3 ciascuno.

Pertanto accertata ed affermata la loro responsabilità penale; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive; tenuti presenti i precedenti dei giudicabili e considerata la natura particolare dei reati, commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio è di avviso d'irrogare le seguenti pene:

Viti, Orlandini, Baldeschi Giuliano e Ciapetti con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Per il disposto dell'art. 270 cpv. 2° C .P. a Viti, Orlandini, Baldeschi G iuliano, Ciapetti, anni 3 ciascuno; Castellacci, Ricconi anni 2 ciascuno;

Roma, 21.6.1943 - Anno XXI

A i sensi dell'art. 272 p . p. C.P . a Viti, Orlandini, Baldeschi Giuliano, Ciapetti, Castellacci e Ricconi anni 1 ciascuno;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

In base all'art. 81-110 C.P. ed 8 R.D . 16.6.1940 n. 765 e n. 1 R .D.L. 18.4.1941 n . 330. Ad Orlandini e Ciapetti mesi 6 e lire 5000 di multa ciascuno.

Balcleschi Rossano - detenuto dal 22.2.1943 - viene scarcerato il 21.6.1943 .

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P .) complessivamente condannare: Orlandini e Ciapetti ad anni 4, mesi 6 di reclusione e lire 5000 di multa ciascuno; Viti e Baldeschi ad anni 4 di reclusione ciascuno, Castellacci e Ricconi ad anni 3 ciascuno.

NOTA: Viti Ferdinando, Orlandini Pietro, Balcleschi Giuliano, Ciapetti Radio, Castellacci Antonio e Ricconi Argo vennero scarcerati a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1 943 e non vennero riarrestati. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.2.1960, estinti per l'amnistia concessa con il D.L. 17. 11. 1945 n. 719 i reati per i quali i suddetti imputati vennero condannati ed estinto anche il diritto dell'Erario per il recupero delle spese cli giustizia (art. l del D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).

Viti, Orlandini, Baldeschi Giuliano, Ciapetti con la interdizione dai pubblici uffici, per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, olt re ad ogni altra conseguenza di legge.

La Corte Suprema di Cassazione (2° Sezione Penale), con sentenza emessa il 2.5.1973, annulla perché giuridicamente inesistente la sentenza emessa dal T .S. D .S. il 21.6.1943 nei confronti di Viti F erdinando, Orlandini P ietro, Balcleschi Giuliano, Baldeschi Rossano, Ciapetti Radio, Castellacci Angiolo e Ricconi Argo.

Era stato rinviato a giudizio anche Baldeschi Rossano di anni 17 circa. Poiché non si poterono raccogliere elementi sufficienti di reità a suo carico, in quanto risultò solo che era presente alla cena in casa Viti, mentre nulla risulta sulla sua effettiva partecipazione alla organizzazione comunista e nulla sulla sua opera

....


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T RIBUNALE SPE,CIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 159

Reg. Gen. n. 2281/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Console Generale; Pifferi Adolfo, Rosa-Uliana Riccardo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V .S .N . ha pronunciato la seguente

PRllvlA P;\RTE: SENTENZE EMESSE PE R I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

ì95

DICHIARA Zagar Sebastiano e Iskra Slavko responsabili dei reati agli stessi ascritti e, condanna ciascuno alla pena di anni 25 di reclusione. Pregarz Zora responsabile del reato di cui agli artt. 258 p.p., 56 C.P. e, così modificata la rubrica, la condanna alla pena cli anni 5 cli reclusione. Condanna, inoltre, gli imputati anzidetti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati stessi, a pena ultimata, siano espulsi dallo Stato.

SENTENZA nella causa contro : 1) - Zagar Sebastiano, nato il 18 .5. 1907 a Trieste, giornalista. Detenuto dal 10.7 . 1942;

Assolve P regarz Zora dal reato di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P. alla stessa ascritto per insufficienza di prove. Assolve Bostjancic Luigia dai reati alla stessa ascritti pure per insufficienza di prove ed ordina che quest' ultima imputata sia posta in libertà se non det enuta per altra causa. Roma, 23.6.1943 - Anno XXI

2) - Pregarz Zora in Lukasc, nata il 2.10.1908 a Trieste, casalinga. Detenuta dal 10.7. 1942;

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

3) - Bostjancic Luigia, nata il 10.1.1908 a Pittsburg (USA), casalinga. Detenuta dal 10.7 . 1942;

Bostjancic Luigia - detenuta dal 10.7.1942 - viene scarcerata il 23.6.1943.

4) - Tskra Slavko, nato il 27.5 . 1906 a Lubiana (Jugoslavia), studente in legge . Latitante

NOTA: Zagar Sebastiano e Pregarz Zora vengono scarcerati a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9. 1943.

IMPUTATI a) - del delitto di cui all'art. 258 p.p. C.P. in relazione all'art. I IO stesso codice, per essersi procurati, in correità, in Lubiana, Trieste ed altrove in giorni imprecisati, nel 1936 e precedentemente, a scopo di spionaggio politico-mil itare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; . b) - del delitto di cui all'art. 262 p .p . e cpv. 2° C .P. in relazione all'art . 110 stesso codice, per avere , nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, a scopo di spionaggio militare, rivelato le notizie di cui alla precedente lettera a) . OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopracitati e 29, 73,312 C.P.; 488,274,479 C.P .P . Dichiara incorsa la contumacia di Iskra Slavko.

Il Tribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25.11.1955, condonata la pena inflitta, per il condono concesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511, a Iskra Slavko e Zagar Sebastiano. Con Ordinanza emessa dallo slesso T ribunale il 27.4.1960 il condono previsto dal D.P . 14.4.1948 n. 511 viene concesso anche a Pregarz Zora.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2039/1942

SENTENZA n. 160

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODI CE P ENA LE

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Ordina che le imputate, a pena ultimata, siano sottoposte a libertà vigilata . Roma, 23.6 .1 943 - Anno XXI

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

1a NOTA: Entrambe le detenute vengono scarcerate a seguito dei noti avve-

Giudici: Ciani Ferdinando, Console Generale; Pifferi Adolfo, Rosa-Uliana Riccardo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente

nimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943. Poiché Mikuz Albina e Zust Francesca sono cittadine jugoslave viene applicato nei loro confronti, con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 13 .5 .1960, il condono concesso con il D .P. 14.4.1948 n. 511 per tutti i cittadini j ugoslavi che risultano condannati con sentenza irrevocabile alla data del 7.4. I 948.

SENTENZA 2a NOTA: Zust Francesca, il 18.7.1943 venne "tradotta alla Casa Penale di Fossombrone" dalla quale venne scarcerata il 18.3.1 944 per "ordine del Comando Germanico cli Firenze".

nella causa contro :

J) - Mikuz Albina , nata il 3.1.1910 a Canale d'Isonzo (Gorizia), sarta; 2) - Zust Francesca , nata il 22 .2. 1913 ad Idria (Gorizia), sarta. Entrambe detenute dal 21.1 1. 1942 IMPUTATE del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P ., per avere partecipato - in tempo di guerra - ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, fra l'altro, lo scopo immediato cli favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di n uocere alle operazioni militar i dello Stato Itali ano diminuendone l'efficienza bellica. f n territo rio di Idria in epoca imprecisata e fino alla data dell'arresto.

OMISSIS P .Q. M. Visti gli articoli sopra citati e 230, 29 C .P.; 488, 274 C .P .P . Dichiara le imputate responsabili del reato di cui all'art. 248 C .P., così modificando la rubrica, le condanna ciascuna alla pena di anni 10 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido d elle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia .

Mikuz Albina, il 18.7.1 943 venne "tradotta alla Casa Penale di Fossombrone" dalla quale venne scarcerata il 3.6. 1944 per "ordine del Supremo Commissario della zona di operazione - Litorale Adriatico in Trieste''.


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2101/1942

SENTENZA n. 162

li Tribunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da : Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Lanari Piero , Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmento la Aldo, Brogi Nello, Rosa-Uliana Riccardo,Pompili Torello, D'Alessandro Italo, Conso li M . V.S.N .

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI P REV ISTI DAL CODICE P ENALE

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IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola , coi loro di fenso ri, IL TRIBUNALE Ritenuto c he dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del1'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto accertare

ha pronunciato la seguente IN FATTO ED IN DIRITTO SENTENZA nella causa contro : 1) - Cossutta Felice, nato il 17.10.1920 a Trieste, studente universitario; 2) - Maicen Zar ko, nato il 3.4 .1921 a Marburgo (Jugoslavia) , meccanico; 3) - Sedmak Vida, nata il 30. 7. I 922 a Marburgo (Jugoslavia), studentessa; 4) - Cossutta Ida, nata il 9. 11. 1919 a Trieste, casalinga; 5) - Sedmak Drago, nato il 17 . l. 1920 a T rieste, studente; 6) - Cer talic Antonio, nato il 30.3.1919 a Novomesto (Jugoslavia), studente universitario; 7) - Sedrnak Giovanni, nato il 28 .5. 1874 a Trieste, ferroviere pensionato. Tutti detenuti

Il comando di Stazione dei CC.RR . di S. Croce di Trieste aveva potuto sapere che in seguito alla occupazione dei territori della J ugoslavia da parte delle Armate del!' Asse, a lcuni elementi jugoslavi erano ripartiti p resso parenti che abitavano nella giurisdizione del comando. D i conseguenza furono impartite disposizioni per seguirli nella loro attività; così fu possibile stabilire che il 26 aprile I 942, nella casa del rubricato Sedmak Giovanni, si era tenuta una cena con la partecipazione anche di Majcen Zarco, Sedmak Drago e Vida, Certalic Antonio. Nella stessa sera i partecipanti alla suddetta cena si trasferirono nella trattoria cli De Lorenzi Ignazio, sita alla periferia della fraz ione di S. Croce, ove si incontrarono con altri com pagni di fede sovversiva e politicamente pericolosi, fra cui il coimputato Cossutta Felice, r itenuto il capo e l'agitatore del movimento slavo comunista. Tutti gli organizzati anti nazionali si ri\mivano anche nella trattoria Tenze in Via M ilano n . 17, per concreta re l 'attività propagandistica criminosa da svolgere a voce o mediante diffusione di man ifestini .

IMPUTATI

Non mancarono minacce cli morte profferite dallo studente Cossutta Felice contro il segretario politico locale, il comandante la stazione dei CC.RR. ed i componenti il direttorio del fascio di S. Croce.

a) - del delitto di cu i all'art. 270 cpv . 2° C . P ., per avere partecipato ad una associazione comunista diretta a stabili re violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre;

Inoltre par la ndo con un fascista ebbe a dirgli ; "tu pratichi il segretario politico Manes ed il brigadiere dei CC .RR ., guarda che qualche giorno verrà la resa dei conti e sarete impiccati t utti e tre".

Tutti:

b) - del delitto di cui a ll'art . 272 p.p . C.P., per avere fatto propaganda com unista verbalmente ed a mezzo di di ffus ione di manifestini sovversivi e con il canto dell' inno "Bandiera Rossa"; Il Cossutta Felice ed il Certalic, ancora: c) - del delitto di c ui all'art. 270 p .p . C .P ., per avere organizzato e diretta la predetta associazione. Nella zona di Santa Croce in T rieste precedentemente e fi no alla data del loro arresto.

A carico dei singoli giudicabili ven ne assodato quanto segue:

1°) Sedmak Giovanni fu A nd rea e fu Sedmak Maria, nato a S. Croce di T rieste il 28 maggio 1874 , ivi residente al n. 23, pensiona to delle ferrovie. Il Seclmak di idee a sfondo com unista, il 30 aprile scorso, dal!' Arma dei CC .RR., fu prop osto per l'interna mento. Uno dei suoi figli , a nome Oddone, è confinato politico ed altri due figli, a nome Camillo e Damaso, circa 12 anni addietro , espatriarono clandestinamente in Jugoslavia, siccome ricercati per aver diffuso manifestini sovversivi n ella zona cli S . Croce ed Aurisina.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PIUMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODfCE PENALE

Nella perquisizione operata nella sua abitazione sono stati sequestrati I Omanifestini sovversivi, il cui sfondo è a carattere comunista ed inneggiante alla Russia bolscevica , trovati ai due stranieri suoi nipoti e suoi ospiti, profughi da Marburgo, fratelli Sedmak Drago e Vida.

Tra la sua corrispondenza, oltre al rinvenimento di manifestini sovversivi, venne sequestrata la pianta planimetrica della centrale elettrica dell'alto Timavo, evidentemente procurata allo scopo di compiere atti di sabotaggio.

Sono state sequestrate sempre nell'abitazione del Sedmak Giovanni, inoltre, due lettere provenienti una da Marburgo in data 4.6.1933, a firma del figlio Danilo, ove costui nel fare l'apologia delle idee comuniste, comunicava che trovavasi detenuto perché condannato a 15 anni di reclusione per aver svolta propaganda comunista nell'ex Jugoslavia; un'altra a firma Sedmak con il nome illegibile ove uno dei figli comunicava ai genitori di espletare attiva propaganda a favore del partito comunista . Mentre emerse a suo carico la prova dell'appartenenza alla organizzazione sovversiva, vennero a mancare prove sufficienti per la propaganda.

2°) Majcen Zanko fu Giovanni e cli Bagatez Lucia, nato a Marburgo il 13.4.1921, residente a S. Croce di Trieste n . 256, meccanico.

Il M ajcen, profugo da Marburgo a S. Croce dopo l'occupazione della sua città natale da parte delle truppe tedesche, non appena giunco in quest'ultima località, allacciò relazioni con il noto studente Cossutta Felice, comunista, nella casa del quale si trattenevano di sovente, sino ad ore inoltrate della notte, presumibilmente per ascoltare le radio trasmissioni straniere ed intendersi sulla relat iva propaganda da svolgere . Con il Cossutta stesso si portava a Trieste e paesi limitrofi. Unitamente al Cossutta ebbe più volte a chiedere, senza ottenere, alla stazione dell'Arma dei CC .RR. di S. Croce, il permesso per recarsi a Tarvisio ed Udine, senza però giustificare, plausibilmente, i motivi dei viaggi. Nella perquisizione eseguita nella di lui abitazione, sono stati rinvenuti, tra la corrispondenza, n. 5 manifestini sovversivi, una pianta della città di Trieste, ed una carta geografica della Venezia Giulia. Oltre ad avere partecipato alla cena in parola, prese parte alle riunioni saltuarie tenutesi nella trattoria di Tenze Paola in Trieste, via M ilano. Al Majcen , come più sopra è detto, alla stazione centrale di Trieste furono consegnate da certo Francesco, da Lubiana, manifestini sovversivi, previ accordi con il Cossutta Felice. 3°) Sedmak Drago di Francesco e di Tenze Giovanna, nato a S . Croce di Tries te il 17 gennaio 1920, ivi residente al n. 253, studente. Nato a S. Croce ed espatriato a Marburgo ove compì gli studi, si trasferì successivamente a Lubiana ove conobbe gli studenti Cossutta Felice, Certalich Antonio, Stibilj Antonio e Majcen Zarko. Dallo Stibilj, che non è stato possibile identificare, ebbe a ricevere dei manifestini sovversivi per la diffusione. In S. Croce, dove alloggiava presso lo zio Sedmak Giovanni, unitamente alla sorella Vida, si affiancò al Cossutta ed al Majcen con i quali si portava nei paesi limitrofi, frequentando, altresì, la trattoria della zia Tenze Paola di Trieste, dove convenivano altri elementi sovversivi .

4°) Sedmak Vida di Francesco e di Tenze Giovanna nata a Marburgo il 30.7. 1922, residente a S . Croce, n. 253, studentessa. Profuga da Marburgo, come il fratello, a S. Croce alloggiava presso lo zio. Nella perquisizi one operata le furono trovati n. 10 manifestini sovversivi; oltre alla appartenenza alla organizzazione antinazionale svolse altresì attività propagandistica.

5°) Cossutta Ida di Antonio e di Sedmak Carolina, nata a S. Croce di Trieste il 9 novembre 1915, ivi residente al n. 143, rimpatriata da Marburgo, studentessa. · La Cossutta ha risieduto per molti anni a Marburgo ove aveva già allacciato relazioni con il Maj cen Zarko, Sedmak Drago e Vida, a suo carico riuscì provata l'appartenenza al gruppo sovversivo, ma non si raccolsero elementi sufficient i di reità per la propaganda.

6°) Certalic Antonio di Antonio e di Skunko Anna, nato a Novomesto (Slovenia) il 30 maggio 1919, residente a Lubiana, studente. Il Certalich era in relazioni con il Majcen Zarko, il Cossutta Felice ed il fratello Sedmak. La notte del 27 aprile, dopo aver partecipato ai due convegni, fu ospite in casa del Sedmak Drago, ripartendo alle prime ore del mattino, senza farsi più vedere. La sua presenza nel territorio di S. Croce è sospetta non avendo egli alcun interesse in detto paese. A suo carico riuscì provata la sua appartenenza al movimento sovversivo ed altresì la sua attività propagandistica, non si raccolsero invece elementi sufficienti di reità per affermare la colpevolezza in ordine al reato d i cui all'art. 270 p .p . C.P .

7°) Cossutta Felice di Francesco di Covacich Giuseppina, nato a S . Croce di Trieste il 17.10. 1920, ivi residente al n. 200, studente in medici na . Il Cossutta all'età di 8 anni, si portò, con la sua famiglia in Jugoslavia, ove frequ entò quelle scuole. I suoi genitori, di sentimenti antitaliani, prima dell'attuale conflitto, avendo intenzione di trasferirsi definitivamente in Slovenia, cercarono di vendere la cospicua proprietà che posseggono a S. Croce . In Lubiana, ove il Cossutta visse per la m aggior parte, frequentando noti elementi fuor iusciti italiani ed orientando le sue idee verso il comunismo. Coltivò il suo innato odio contro l'Italia, alla scuola del proprio cognato Dott. Trali Angelo, che a suo tempo fu espulso dalla R. U niversità di Padova, per la


P RI MA PARTE: SENTENZE E\1ESSE PER I REAT I PREV ISTI DAL CODI CE PENALE

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

sua cattiva propaganda slavofila. Quest'ultimo è attualmente internato nel campo di concentramento cli Gonarsi (Udine). Le sorelle del Cossutta sono coniugate a noti slavofili residenti in Lubiana. Il surriportato Cossutta, fin dal suo ritorno a S . Croce, dimostrò ostilità verso l'Ital ia, frequentando i summenzionati Maj cen Zarko, i fratelli Sedmak ed altri politicamente sospetti; tenendosi lontano peraltro, dagli element i fascisti del luogo . Nella perquisizione domiciliare fra le varie carte furono rinvenut i: un foglio ciclostile scritto in lingua slava di propaganda antinazionale da compiere nella Venezia Giulia; u n libro scritto in lingua slava dal testo; "Nostri isolati confini" ove si rilevano i fatti più salienti dell' irredentismo slavofilo nella Venezia Giulia, con accenni all'attentato al "Popolo di T rieste"; un bando del comando generale delle truppe partigiane slovene che parla della completa organizzazione comunist a slava in questa regione e dei t erritori annessi all'Italia ed , infine , una radio ricevente. Come più sopra accennato, il Cossutta, parlando con il fascista Gustincich Luigi di S. Croce, minacciò il segretario politico Manes ed il brigadiere dei CC.RR. Di Menna , dicendo che avrebbe impiccato quest' ultimo alla " resa dei conti" . TI Cossutta , iscritto alla facoltà di m edicina dell'Università di Padova, per la sua non comune intelligenza, la sua cultura e l' ascendente che ha verso gli abitanti della popolazione cli S . Croce, composta nella maggior parte di rurali ed operai; è ritenuto l'animatore e l' a bile organizzatore del movimento comunista nella zona di S . Croce. Dalla suesposta nar rativa emerge ad evidenza che tutti i nominati sette imputati si sono resi colpevoli dei fatti crimin osi per ognuno precisati. Pertanto, accertata ed affermata la loro responsabilità penale; esaminate e vagliate tutte le risultanze d ibattimentali nonché le richieste difensive; tenuti presenti i precedent i dei giudicabili e considerata la natura p articolare dei reati commessi in momenti diffici li per la Nazione in guerra, il Collegio è di avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell' art. 270 p.p . C .P. , a Cossutta Felice anni 7 . In base all' art. 270 p.p . 2 C .P ., a Sedmak Giovanni e Cossutta Ida ann i 3 ciascuno ; a C ossutta Felice, Certalic, Sedmak Drago, Vida, Majcen Zarko anni 2 ciascuno . In a pplicazione dell'art. 272 p.p. C.P., Certal ic, Majcen Zarko, Sedmak D rago , Yida anni 4 ciascuno; a Cossutta anni 3. Ed operato il cu mulo delle p ene (art. 73 C.P .) complessivamente condannare; C ossutta Felice ad anni 12, Cer talio, M ajcen, Sedmak D rago, Vida anni 6 ciascuno; Sedmak G iovanni, Cossutta Ida anni 3 ciascu no.

Tutti con la reclusione, Cossutta Felice con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, tutti gli altri con la interdizione dai pubbli ci uffici per la durata cli 5 anni; tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudi zio, col pagamento delle spese d i preventiva custodia, oltre ad ogn i altra conseguenza cli legge; e l'espulsione dal Regno, di Majcen e Sedmak Vida dopo di aver espiata la pena. P.Q .M. Visti ed applicati gli artt. 270 p.p e cpv . 2° , 272 p.p. , 23, 29, 73, 228 , 229, 312 C .P. ; 274,479,488 C .P.P. Dichiara assolLi per insu fficienza di prove: Cenalic dal solo reato di cui all'art. 270 p .p . C.P.; Cossutta Ida e Sedmak Giovan ni dal solo reato previsto e p u nito dall'art . 272 p .p . C.P ., ritenendo gli stessi, con tutti gli alt ri, colpevoli dei reati ad ognuno ascritti . E d operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Cossutta Felice ad anni 12; Certalic, Maj cen, Seclrnak Drago, Sedmak Vida ad anni 6 ciascuno; Sedmak G iovanni, Cossutta Ida ad anni 3 ciascu no. Tutti con la reclusione. Cossutta Felice con la interdizione perpetua dai p ubblici u ffici; tutti g li altri con la interdizione dai pubblici u ffici per la durata cli anni 5. T utti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese cli giudizio , con il pagamento delle spese di preventiva custodia, olt re ad ogni altra conseguenza di legge e l'espulsione dal Regno, di Majcen Za rko e Sedmak Vida dopo di aver espiato la pena. Roma, 25.6 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei G iudici . I a NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1' 8.9. 1943 i detenuti Cossutta Fel ice, C ossutta lda , Cer talic, Majcen, Sedmak Drago, Seclma k Vida evasero dalla Casa Penale ove erano detenuti. Poiché i condannati sono cittadini jugoslavi viene applicato nei loro confronti, con O rdi nanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 27.4. 1960, il condono concesso con il D . P . 14 .4 . 1948 n . 511 per t utti i cittadini jugoslavi che risultano condannati con sentenza irrevocabile alla data del 7.4 .1 948 . 2" NOT A : La Commissione Istruttoria , con sentenza r1. 17 del 12.6. 1943, ha dichiarato cli non doversi procedere per insu fficienza di prove nei confronti dei coimputati: Antonini Evaldo, nato il 3. 10. 1924 a Trieste, meccani co . Detenuto ;


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TRIBUNALE SPECIALF PCR LA DIFESA DELLO STATO

Cobau Emilio, nalo 1'8.4.1923 a Trieste, saldatore elettrico. Detenuto; Pasco Gaetano, nato il 18.6. I 924 ad Aurisina (TriesLe), operaio. Detenuto ; Rebula Giuseppe, nato il 9.8.1924 ad Aurisina (Trieste), carpentiere tracciatore. Detenuto.

PRI\IA PARTE: SENTENZE E:-.1ESSE Pl:R I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Reg. Gen.

11.

1643/1943

205

SENTENZA n. 164

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

3 a NOTA: Dai fascicoli di esecuzione degli atti processuali relativi alla sentenza n. 162 del 25.6.1943 sono "trascritte" solamente le notizie relative ai sottoelencati imputati. 1) Certalic Antonio venne "liberato" dal la casa di Reclusione di Fossano il 26.3.1944 "per ordine della Autorità Tedesca di Verona ed accompagnato con foglio di via obbligatorio a Trieste";

2) Cossutta Ida venne "liberata" il 20.12. 1943 per "ordine del Comando Militare tedesco di Lubiana e di Pesaro''; 3) Sedmak Vida evade, nel luglio 1943, dalle carceri di Regina Coeli di Roma e non venne più riarrestata.

Giudici: Cisotti Carlo e Ciani Ferdinando, Consoli Generali ; Palmento la Aldo, Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Vita Giovambattisra, nato il 7 .2. I 905 a Tursi (Reggio Calabria), pastore. Detenuto dal 16.4.1943 IMPUTATO a) - di furto continuato aggravato (arlt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 C.P.); b) - di sabotaggio (art. 253 C.P.) per avere, con atti successivi della stessa determinazione criminosa, in giorni vari imprecisati e fino al 15.4.1943, tagliato ed asportato da carri ferroviari della Stazione di Trebisacce (Cosenza), numerosi tubi flessibili, causando ali' Amministrazione Ferroviaria un danno economico di lire 2000 ed un notevole danno nel servizio di trasporti militari. OMISSIS

P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 73, 229, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Vita Giovambattista responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni 12 di reclusione, alla interdi zione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Condanna, altresì, l'imputato a lire 4000 di multa ed ordina che lo stesso , a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilala. Roma, 26 .6.1943 - Anno XXI. Seguono le firm e del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STAT O

NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Vita Giovambattista evade dalla Casa Penale ove era detenuto e non venne tratto nuovamente in arresto . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.10. 1959, estinta la pena inflitta a Vita Giovambattista per morte del reo (art. 171 C .P.) .

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE,'\Tl PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 165

Reg. Gen. n. 1784/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Le Metre Gaetano , Luogotenente Generale M. V.S .N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo e Ciani F erdi nando, Consoli G enerali; Palmentola Aldo , Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Siriani Rizieri, nato il 19.9.1905 a Falerna (Catanzaro), manovale straordinario nel Deposito Ferroviario dello Stato . Detenuto dal 10.5.1943. IMPUTATO a) - cli furto continuato ed aggravato (artt. 81, 625 n. 2 e 7, 61 n. 11 C .P.); b) - di sabotaggio (artt. 253, 61 n. 11 C.P .), per avere in vari giorni ciel maggio 1943, con atti diversi di una medesima risoluzione criminosa, tagliato ed asportato da veicoli ferroviari nella Stazione cli Crotone, ventisei pezzi di tubo flessibile di gomma, del freno continuo, della lunghezza di circa cm. 30 ciascuno, venendo sorpreso in flagranza il 10 maggio suddetto. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 29, 229, 73 C.P .; 488, 274 C.P.P . DICHIARA Siriani Rizieri responsabi le degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni 12 di reclusione, a lire 4000 cli multa, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata. ¡ Roma 26.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici .


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DirESA DELLO STATO

PRIMA P1\RTE: se:-..•TENZE l;.\IESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

NOTA: Siriani Rinziero evade dalle Carceri giudiziarie di Roma il 26.7.1943 e non viene riarrestato.

Reg. Geo. n. 929

Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dich iara, con Ordinanza del 3.10.1959; estinta la pena infli tta a Siriani Rinzieri per morte del reo (art. 171 C.P.) "avvenuta il 13.4.1948 nel Comune di Falerna (Catanzaro)".

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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SENTENZA n. 166

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V.S. N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Palmcntola Aldo, Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, 'consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Malachin Carlo, nato il 23.8.1918 a Vicenza, disoccupato, già condannato . Detenuto dal 2.2. 1943; 2) - Carnevali Cornelio, nato il 13.3.1894 a Vicenza, Impiegato. Detenuto dal 23.1.1943. IMPUTATI a) - entrambi del delitto di cui all'art. 258 C.P. per essersi procurati, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui dall'autorità competente è stata vietata la divulgazione; In Vicenza dal 1939 a l 1942. b) - il solo Malachin del reato di cui all'art. 272 C .P., per avere, nel periodo di tempo d i cui a l precedente capo di imputazione, svolto propaganda avversa al Regime, augurandosi perfino la venuta degli inglesi per il sovverti mento dei nostri ordin amenti politi ci. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE Sentito il P.M. e gli imputati, che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO P er i fatti -specificati in rubrica Malachin Carlo e Carnevali Cornelio furono rinviati al giudizio di questo Tribuna le p er rispondere dei reati agli stessi ascritti . Nell'orale dibattimento, per la confessione del Malachin e per le dichiarazioni dei testi Sette Giuseppe e Alberton i Giacomo, è risultato provato che il Malach in,


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DI FESA DELLO STATO

nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica, a scopo di spionaggio militare, si procurò alcune fotografie riproducenti località delle quali era vietata la divulgazione. Le risultanze stesse non hanno fornito sufficienti elementi di prove circa l'elemento psichico necessario per la integrazione del delitto di cui alla lettera b del capo di accusa . Non è stato infatti possibile precisare se la propaganda svolta dal M alachin fu dallo stesso fatta per avversione al Regime, ovvero allo scopo di ingannare il Padre Albertoni Giacomo, facendos i credere antifascista, e potere appurare dallo stesso quanto il Maggiore dei CC.RR . Argenziano desiderava conoscere. Nei fatti come provati il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi del delitto di cui alla lettera a ascritto al M alachin pel quale, concedendo la diminuente di cui all'art. 311 C.P., fissa la pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione, spese e conseguenze di legge oltre, a pena ultimata, la libertà vigilata. Per la imputazione di cui alla let tera b della rubrica l' imputato di cui trattasi alla stregua delle anzidette risultanze deve essere assolto per insufficienza di prove. Quanto al Carnevali l'orale dibattimento , per la dichiarazione dei testi escussi, ha escluso ogni partecipazione di quest'ultimo nei fatti commessi dal Malachin e di cui è oggetto la lettera a del capo di accusa. È r imasto infatti provato che all 'epoca in cui il Malachin si procurò le note fotografie, tra il Malachin e il Carnevali non esisteva alcun rapporto, che anzi i due ancora non si conoscevano. Il Carneval i deve pertanto essere assolto con formula piena e posto in libertà se non detenuto p er altra causa. P.Q.M . Visti gli articoli sopra citati e 29, 230 C .P. ; 488, 274, 479 C.P .P . ASSOLVE Carnevali Cornelio dal reato ascrittogli per non aver commesso i fatti addebitatigli ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. ASSOLVE Malachin Carlo dal reato di cui alla lettera b) per insufficienza di prove. D ichiara lo stesso Malachin Carlo responsabile del reato di cui all'art. 258 C.P. ascrittogli e, con la diminuente di cui all'art. 3 1 J del Codice stesso , lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese ciel processo ed a quelle per ii mantenimento durante la custodia.

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I J>REVJST! DAL CODICE P ENALE

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Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 26 .6.1943 - Ann o XXI Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici. Carnevali Cornelio - detenuto dal 23.1. 1943 - viene scarcerato il 26.6 . 1943. NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Malachin Carlo evade dalla Casa Penale ove era detenuto e non venne riarrestato. In sede di giudizio di revisione della sentenza emessa dal T .S.D. S . la Corte di Appello cli Venezia (3a Sez. Pen.) asso lve Malachin Carlo dal reato di cui all' art. 258 C.P. per non aver commesso il fatto .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA n. 170

Reg. Geo. n. 1756/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: G riffini Mario, Console Generale M . V.S.N . Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Alvise Alessandro, D'Alessandro Italo, Brogi Nello, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Violante Vittorio, nato il 15 . J 1.1921 a Cava dei Tirren i (Salerno), agente di .P .S. Detenuto dal 20.4 . 1943.

PRlìVIA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REATI PREVISTI DA L COD ICE PENALE

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di alcuni manifestini fatti stampare e dist ribuiti a scopo propagandistico, ignorando che fosse un agente di P .S. in temporanea licenza di convalescenza in Cava dei Tirren i, ed ottenendone adesione . In sede di indagini, durante la giudiziale istruttoria e all'udienza, il Violante ha rico nosciuto per vero quanto riferito dal Matacena, ma ha addotto a sua d iscolpa di aver aderito al movimento per semplice finzione allo scopo cli assicurare alla giustizia t utti i partecipanti non appena avesse conosciuto i nomi, e di aver taciuto a i superiori quanto era a sua conoscenza per timore che una operazione di polizia troppo avventata potesse pregiudicare i suoi progetti. Osserva il Collegio che indubbiamen te di rilievo, a carico, è la circostanza che il giudicabile lasciò passare circa un mese senza riferire nulla di quanto sapeva e cli quanto intendeva fare ai suoi superiori o ai competenti organ i di polizia, ma, tenuto conto delle surriferite affermazioni fatte dallo stesso giudicabile e dei cli lui buoni precedenti, non si può del tutto escludere che abbia agito in buona fede, per cui, d ubitandosi in ordine all 'elemento intenzionale (dolo), s'appaJesa equo assolverlo per non provata reità dagli addebiti in rubrica mossigli. Ciò, anche aderendo parzialmente alle conclusioni del P .M. che, per il reato di cui a l capo a, ha chiesto l'assoluzione con la suddetta formula.

IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 270 cpv . C.P., per avere, in Cava dei Tirreni, nella prima decade del marzo 1943, data la propria adesione ad una associazione sovvers iva;

P .Q.M. Visti gli articoli 479 C. P .P.; 270 cpv. 2°, 361 C.P . ASSOLVE

b) - del delitto di cui a ll'art. 361 cpv. 1° C .P ., per avere omesso di denunziare un reato cli cui, quale agente di P.S., doveva fare rapporto. In esito all' orale, pubblico dibattimento, sentito il P .M. e l'accusato che, col suo difensore, ha avuto per ultimo la parola . FATTO E DIRITTO

Violante Vittorio dai reati in rubrica ascrittigli per insufficienza di prove in ordine al dolo, ordinando che venga posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 6.7 .1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Attraverso la lettura del rapporto cli denunzia compilato dall 'ufficio politico della R . Questura di Napoli, le dichiarazioni del giudicabile Violante Vitt0rio (già agente di P .S . essendo stato espulso dal corpo con provvedimento del M inistero Interno), nonché le dichiarazioni dei testi escussi, è emerso: La R . Questura di Napoli, venuta a conoscenza dell'attività svolta in Cava dei T irreni e Napoli da un gruppo di studenti i quali, a fine di sovvertire gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato , avevano ideato di creare un "partito sociale liberale italiano", e facevano propaganda sovversiva, ne identificò i responsabili denunciandoli alla Commissione Provinciale per i provvedimenti di polizia del caso. Uno di essi, certo M atacena E lio, aveva segnato in un taccui no il nome ciel rubricato Violante Vittorio e non esitò a dichiarare di aver palesata a costui l'esistenza dell 'associazione, i fini che essa si proponeva ed anche il contenuto


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TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

Reg. Gen. n. 719/1943

SENTENZA n. 173

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiey Giorgio, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore .. Giudici: Colizza Ugo, Console Generale; Macellari Nini, Pifferi Adolfo, Alv1s1 Alessandro, Perillo Emilio, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Tessaro Francesco, nato il 25.5.1900 a Noale (Venezia), falegname. Detenuto dal 5.1.1943; 2) - Manià Pietro, nato il 16. 11.1900 a San Canziano (Trieste), carpentiere. Detenuto dal 27. l.1943. IMPUTATI

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a) - d~I de'.itto cli cu\al~'an_. 58 p.~ . _c.P. per essersi, a scopo di spionaggio, p1 ocw ato not1z1e d1 cu1 1 Autonta competente ha vietato la divuloazione· o ' b) - del delitto ?i cui all'art. 262 p.p. e cpv . l O e 2° in relazione all'art. 310 C.P., per avere rivelato, a scopo di spionaggio , notizie cli cui l'Autorità ha vietato la divulgazione in tempo imminente cli pericolo cli guerra con la Jugoslavia. In data 9.7.1939. IN PUBBLICA UDIENZA A PORTE CHIUSE . a sensi del.l'a_rt. 423 C.P.P ., sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ult1m1 ebbero la parola con i loro difensori

TL TRIBUNALE , Cons_ider~to che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze delI orale d1b.att1mento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi , si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO c .on. rapporto del SJ .M . del 6 febbraio 1943 i suddetti imputati venivano den.u~zrnt1 a qu~sto Tribunale Speciaìe per rispondere del fatto giuridicamente definito m rubnca.

PRlMA PARTE: SENTENZE E'.'v1ESSE PER l REATI PREVISTI OAL CODICE P ENALE

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Dalle indagini preliminari e dall'istruzione compiuta è risultato che Tassaro Francesco il 9.7.1939 fu interrogato dai gendarmi jugoslavi di Selve e dichiarò, fra l'altro, che nel cantiere di Monfalcone ove aveva prestato l'opera sua, nel 1939, erano occupati circa 8000 operai, dei quali erano stati licenziati il 40 per cento una settimana prima del 9 luglio detto, per mancanza di lavoro dipendente eia deficienza di materie prime; che in tale cantiere si costruivano aeroplani e navi mercantili; che si costruivano in media tre aeroplani al mese; che la maggior parte dei professionisti e degli operai che prestava l'opera loro nel cantiere erano fascisti soltanto di nome per poter lavorare e non essere perseguitati e fra costoro vi erano tre o quattro comunisti.

È pure emerso che lo stesso giorno 9 .7.1939 fu interrogato Manià Pietro, il quale, come risulta dal suo verbale d'i nterrogatorio, avanti ai gendarmi jugoslavi, dalle dichiarazioni agli organi del S.l.M . ed al Giudice Istruttore ove egli aveva precisato, fra l'altro, che nel Cantiere Cosulich di Monfalcone erano occupati 8000 operai e si costruivano aeroplan i, navi e sommergibili. Le perizie dell'esperto della Marina e cieli' Aeronautica conclusero affermando che alcune delle notizie rivelate dagli imputati ed in particolare quella relativa al numero degli operai occupati nel cantiere sono fra quelle di cui è vietata la divulgazione. A dibattimento vennero meglio precisati i fatti e così fu possibile stabilire che in ordine al reato cli cui all'art. 258 p.p . C .P ., non si raccolsero elementi sufficienti di reità a carico di entrambi i giudicabili, per cui necessita dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove. Invece, per quanto concerne l' aìtro reato, ossia rivelazione a scopo spionistico di notizie di cui l'autorità ha vietato la divulgazione, le prove di colpevolezza emersero nei confronti cli tutti e due gli imputati; solo mancarono prove sufficienti per affermare l'aggravante contestata, di cui all'art. 3 10 C.P., che invece viene esclusa. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del Tessaro e del Manià; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive, tenuti presenti i precedenti degli imputati; considerata la natura particolare del reato; il Collegio ritiene equo d 'irrogare le seguenLi pene: a Tessaro anni 16 e Manià anni 15. Entrambi con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici u ffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

P .Q.M . Vist i ed applicati gli artt. 258 p.p., 262 p.p . e cpv. l O e 2°, 23, 29,228, C.P .; 274, 479, 488 C.P.P.


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TRIBlJNALF. SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

Dichiara assolti per insufficienza di prove dal reato punito dall'art. 258 p.p. C.P., Tessaro a Manià e li ritiene colpevoli dell'altro reato loro ascritto, escludendo però l'aggravante, di cui all'art. 310 C.P. e CONDANNA Tessaro ad anni 16 e Manià ad anni 15. Entrambi con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI O ,\ L COD ICE PENALE

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SENTENZA n. '174

Reg. Gen. n. 663/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N . Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale; Pasqualucci Renato, Alvisi Alessandro, Vedani Mario, Fioretti Eugenio, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 7.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 1 a NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Tessaro Francesco e Manià Pietro evadono dalla Casa Penale ove erano detenuti e non vengono riarrestali. Tn sede di giudizio di revisione della sentenza la Corte di Appello d i Torino con sentenza emessa l' 1.4.1949 ha dich iarato Tessaro Francesco e Manià Pietro colpevoli del reato previsto dalla prima parte dell'art. 262 C .P. e con l' esclusi one di "ogni aggravante" li ha condannati alla pena di 3 anni di reclusione; pena che ha dichiarato condonata per la disposizione contenuta nell'art. 5 del R.D. 5.4.1944 11. 96 .

2a NOTA: Manià Pietro per l'intervento di "formazioni partigiane" evade dalla Casa Penale di Fossano il 5.7.1944. Prestò - come risulta dal certificato rilasciato dalla Commissione Regionale Piemontese - regolare servizio nelle formazioni partigiane fino al 7.6.1945, data della smobilitazione generale delle suddette formazioni. Il 10.11.1945 venne riarrestato e il 27.6.1947 veniva scarcerato per concessione della libertà provvisoria concessa dalla Corte di Appello di Torino che giudicava il Manià nel giudizio di revisione della sentenza emessa dal T .S.D .S. il 7.7.1943. Tessaro Francesco, per l'intervento di "formazioni partigiane" evade dalla Casa Penale di Fossano e non venne più riarrestato.

nella causa contro: 1) - Paladino Eugenio, nato il 15 .1 0.1896 a Roma, giornalista. Detenuto dal 6.6.1942. IMPUTATO del reato di cui all'art. 257 cpv . 1° e 2° C . P. in relazione all'art. 268 stesso codice, per essersi, in Italia ed in Germania, sino al maggio-giugno 1942, procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato italiano, nonché di quello germanico, alleato a fine di guerra col primo, debbono rimanere segrete, commettendo il fatto a favore di uno stato in guerra con quelli italiano e germari.ico e compromettendo così la preparazione e l'efficienza bellica nonché le operazioni militari dei predetti due stati alleati. ln esito all'orale dibattimento, svoltosi a porte chiuse, sentiti il P.M. e l'accusato che, col suo difensore, ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO L'Arma dei CC.RR., venuta a conoscenza che Paladino Eugenio, in occasione dei suoi viaggi in Svizzera e in Germania, effettuati per dichiarate ragioni di commercio, era entrato in contatto con elementi dello spionaggio inglese operanti in Svizzera, dispose una accurata vigilanza dello stesso, riuscendo ad accertare che il 25.5.1942 il Paladino aveva avuto in Milano un colloquio con tali Albericotti e Bologna, agenti del servizio spionistico inglese, ai quali aveva dettato una relazione contenente importanti notizie militari interessanti l'Italia e la Germania, relazione che un corriere, già pronto alla partenza, doveva far pervenire immediatamente al nemico. Sulla base cli tali gravi risultanze il Paladino fu tratto in arresto alle ore 15 del 6 giugno e denunziato a questo Tribunale Speciale.


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TRIBUNALE SPECIA LE P ER LA DI FESA DELLO STATO

PR l;\IA PA RTE: SENTcNZE Ell lcSSE PER I REATI PR cVISTI DAI. CODI CI-. P ENA I F

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Attraverso la lettura della documentazione in atti, le ammissioni del gjudicabile e le dichiarazio ni dei testi escussi, la prova a carico del detto Paladino risulta pienamente raggiunta. L'accusato in fatti ha am messo di essere stato ingaggiato dal servizio d'informazioni nemico e di essersi procurato le notizie d'indole militare poi da lui stesso dettate a M ilano a due agent i di quel medesimo servizio, ma ha aggiunto, a propria discolpa, di aver ciò fatto allo scopo di introdursi nelle file dello spionaggio inglese per essere poi in grado di riferire ogni cosa alla nostra competente Autorità. Questa discolpa, di per sé inattendibile in quanto è la solita scusa alla quale ricorrono gl i spioni quando non sanno come provvedere diversamente alla loro difesa, raggiunti, come sono, da sicure prove, è distrutta, per altro, da varie precise e concordanti circostanze, le quali dimostrano la piena malafede del Paladino e provano indiscutibi lmente come egli abbia operato, con coscienza e volontà, a favore del nemico ed a danno dell'Asse. Basterà rilevare che, dalla data dell 'abboccamento di Milano alla data dell'arresto, intercorsero ben undici giorni e nulla il prevenuto com unicò alle nostre autorità, impiegando il tempo ad occuparsi di affari privati, pure di scarsa importanza.

È rimasto accertato inoltre, anche per ammissione dello stesso Paladino, che tra le notizie da costui procuratesi per incarico del servizio nemico e poi riferite nell'incontro di M ilano, se ne trovano alcune, non so lo esatte, ma di notevo le importanza, come, per esempio, quella relativa alla precisa ubicazione, in una città tedesca, della centrale telefonica militare funzionante in collegamento con le batterie antiaeree della zona, l'altra sulla im minenza di u na duplice e contemporanea azione offensiva dell'Asse in Africa Settentrionale e contro Malta, e l'altra ancora sull'impiego eccezionale di alcune officine italiane per la fabbricazione di un determinalo prodotto che viene usato per la confezione di esplosivi e sulla conseguente utilità, da pa1ie del nemico, di bombardare le officine stesse vis to che non erano difese da batterie contraerei. Dette notizie, come altre del genere, hanno, come è evidente, carattere di segretezza, il che è stato confermato dal perito Lecnico-militare; altre notizie procuratesi e poi riferite dal Paladino sono di carattere non divulgabile. Nel fatto come sopra esposto, provato a carico del giudicabile, ricorrono tutti gli estremi giuridici oggettivi e soggettivi del reaLo di procacciamento di notizie (art. 257 cpv. C.P.), indicato in epigrafe. T enuto con to, però, delle modalità dell'azione, il Tribunale ritiene di concedere, aderendo alla richiesta del P. M., J 'attenuante prevista dall'art. 3 11 C.P. , e, in concorso cli tale beneficio, irrogare al Paladino anni 30 di reclusione e conseguenziali (art. 65 n. 1 C.P .). P .Q .M . Visti gli artt. 483, 488 C.P .P.; 311, 29, 230, 257 cpv . 1° e 2° C .P. in relazione all'art. 258 stesso codice

DICHIARA Paladino Eugenio colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, in concorso del beneficio di cui all'art . 311 C.P., lo condanna ad anni 30 di reclusione, a lla interdizione perpetua dai pubbli ci uffici, al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva. Ordina che il Paladino, dopo espiata la pena, venga sottoposto a libertà vigilata. Roma, 8.7.1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

J a NOTA : Il Tribunale Militare T erritoriale di Roma dichiara , con Ordinan za del 26.10.1946, per effetto delle disposizioni contenute nei decreti del 5.4.1946 n. 96 e 22 .6. 1946 n. 4, condonati 3 anni ai sensi d ell 'anicolo 3 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e ridotta di un terzo e cioè di anni 9 la residua pena ai sensi dell ' art . 9 lettera c) del D.P. 22.6. 1946 n. 4 . Con Decreto Presidenziale del 19.1. I 947 viene condizionalmente condonata la residua pena da espiare.

2a NOTA: Paladino Eugenio "veniva posto in liberrà dalle Carceri Giudiziarie d i Roma per ordine emesso dal Ministero dell'Tnterno - Direzione Generale Pubblica Sicurezza - e consegnato al Ten . Col. Kappler per richiesta inoltrata dall'Ambasciata Germanica" . Il 9.11. 1945 l'Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi emetteva ordine di arresto nei confronti di Paladino. Con ri chieste inoltrate il 20 luglio e I I agosto 1945 la Sottocomm issione Alleata chiedeva, tramite il Ministero di Grazia e Giustizia , al Procuratore Generale del Tribunale Supremo Mil itare che venisse effettuato un giudizio di revisione della sentenza emessa 1'8.7 .43 nei confronti d i Paladin o E ugenio. L'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi constatato che una istanza di grazia inoltrata dal Paladino era anche "appoggiata" dal Comando delle F .S.S . alleate ritenne opportuno sospendere l'esecuzione dell'ordine cli arresto. L'istanza di revisione della sentenza venne trasmessa , per competenza, al T ribunale Militare di Milano. G li atti processuali, però, non vennero trasmessi al s uddetto Tribunale perché i suddetti atti vennero "prelevati da lle Autorità tedesche e non vennero più restituiti". Per il mancato invio degli atti processuali la revisione della sentenza emessa dal T.S .D.S . 1'8.7. 1943 non potette essere effettuata dal Tribunale Militare di Milano .


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TRIBUNALE SPECl AI.E P ER I.A DIFESA DELLO ST1\TO

Reg. Gen. n. 1502

SENTENZA n. 181

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale M .V.S.N.; Vedani Mario, Leonardi Nicola, Perilio Emilio, Calia Michele, Consoli M.V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Marussich Paolo, nato 1'8.2 .1909 a Borgo Erizzo (Zara), macellaio. Detenuto dal 17.6. 1943; 2) - Marussich Uros, nato il 27.4.1923 a Borgo Erizzo (Zara). Detenuto dal 17.6. 1943; 3) - Marussich Davide, nato il 13.5.1911 a Borgo Erizzo (Zara), operaio. Detenuto dal 18.6 . 1943.

PRHvIA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTL DAL CODlCE PENALE

Per ciò che concerne l' im putazione di cui alla lettera a le risultanze dibattimentali non hanno provato se le notizie in questione furono pronunciate dagli imputati a scopo di spionaggio oppure se delle notizie stesse i giudicabili vennero a conoscenza occasionalmente. Pertanto il Collegio, mentre ravvisa nei fatti come provati gli elementi costitutivi del delitto di cui alla lettera b della rubrica, ritiene che per i fatt i di cui alla lettera a gli imputati vanno assolt i per insufficienza di prove. Il Tribunale, prima di procedere all'applicazione delle pene, esaminata la personalità di Marussich Uros, ritenendo presumibile che i fatti cli cui si tratta furono dallo stesso commessi quando non aveva ancora compiu to il diciottesimo anno di età, ritiene che l'imputato, di cui si tratta, commise i fatti che, gli sono attribuiti, avendo intera la capacità di intendere e di volere . Ciò posto, ritenuto che nei confronti di tutti gli imputati va applicata la diminuente di cui ali 'art. 3 I I C.P ., avuto riguardo alla lieve entità del danno arrecato, e nei confronti di Marussich Uros anche la diminuente di cui all 'art. 98 C.P., avuto riguardo alla minore età di Marussich Uros, il Tribunale fissa le seguenti pene: a Marussich Paolo e Marussich Davide 24 anni di reclusione e a Marussich Uros 15 anni di reclusione.

P.Q.M.

IMPUTATI a) - del delitto di cui all'art. 257 n. J C .P. per essersi, a scopo d i spionaggio, procurato notizie ch e nell'interesse dello Stato dovevano rimanere segrete e non dovevano essere divulgate. In epoca anteriore al 1.6.1940. b) - del del itto di cui all'art. 261 - prima parte: primo e secondo cpv. - in correlazione all'art. 310 C.P . per avere rilevato a scopo d i spionaggio notizie che nell'interesse dello Stato dovevano rimanere segrete ed altre, che non dovevano essere divulgate, a favore della Jugoslavia, in tempo di imminente pericolo di guerra e in epoca posteriore al primo giugno 1940. OMISSIS Dalle indagini prelimi nari e nell' istruttoria compiuta dall'Ufficio è risu ltato che gli imputati hanno fornito alle autorità jugoslave, nel giugno del 1940, tempo di imminente pericolo di guerra con la ex Jugoslavia, notizie sulle fo rtificazioni, sulla consistenza del materiale bellico e della truppa esistente a Zara in quella epoca, nonché sullo spirito pubblico e sulla mobilitazione effettuata a Zara. Rinviati al giudizio di questo Tribunale gli imputati hanno confessato di avere rivelato, a scopo di spionaggio militare, notizie che i periti del R . Esercito, della R . Marina e della R . Aeronautica hanno - ciascuno per la parte di propria competenza - giudicate esatte e di carattere non divulgabile o segreto.

22]

Visti gli articoli sopra citati e 230, 29, 65, 89 C .P. , 488, 274 e 479 C.P .P.

DICHIARA che Marussich Uros ha agito con capacità di intendere e di volere e dichiara gli imputati responsabili del reato di cui alla lettera b del capo di accusa e, con la diminuente di cui all'art. 311 C.P. per tutti e dell'art . 98 C.P . per Marussich Uros, condanna Marussich Paolo e Marussich Davide alla pena di anni 24 di reclusione, ciascuno, e Marussich Uros alla pena di 15 anni cli reclusione. Condanna Marussich Paolo e Marussich Davide alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e Marussich Uros alla interdizione temporanea dai pubblici uffici; tutti al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia . Ordina, infine, che gli imputati, dopo aver espiato la pena, siano sottoposti a libertà vigilata. Assolve gli imputati dal reato di cui alla lettera a per insufficienza di prove . Roma 19.7. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici .


PR TMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER 1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

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TRIBUNALE SPECl i\LE PER LA DfFESA DELLO STATO

NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 i tre Marussich evadono dalla Casa Penale ove erano detenuti. Poiché i condannati sono cittadini jugoslavi viene applicato nei loro confronti, con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare di Roma il 6.10.1959 , il condono concesso con il D.P. 14.4.1 948 n. 511 per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati con sentenza irrevocabile alla data del 7.4.1948 .

SENTENZA n. 183

Reg. Gen. n. 455/1943

Ìl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M . V.S.N. Giud;ce Relatore: Lanari P iero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci. Renato, Console Generale M .V.S.N.; Pifferi Adolfo, Brogi Nello, Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di : 1) - Strukely Stanislao , nato il 1.9.1920 a S. Lucia di Isonzo (Gorizia), contadino . Detenuto dal 12. 11.1942.

IMPUTATO del delitto di favoregg iamento bellico di cui all'art. 247 C.P. per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di S. Lucia d'Isonzo il 12.1 1.1942 e in data anteriore OMISSIS Il 12. 11 . 1942 reparti del R . Esercito e nuclei mobili dell'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia eseguivano, sull'Altipiano cli Col di Canale, u na vasta operazione di polizia per rintracciare e catturare i partigiani ribelli segnalati nella zona. In tale occasione nei pressi di Tolmino - fraz ione di S. Lucia d 'Isonzo - residenza dell'imputato - il nucleo mobile della polizia di San Daniele del Carso veniva a conflitto con un gruppo di ribelli, che riusciva a dileguarsi nella limitrofa fitta boscaglia. Iniziato.si ]'inseguimento, detto nucleo scorgeva - dopo poco tempo - un individuo che, con una donna sulle spalle , fuggiva per sottrarsi alla cattura. Dopo le prescritte vane intimazioni di fermo, i fuggiaschi furono .raggiunti da una scarica di armi da fuo co che uccise la donna e ferì l'uomo che, catturato, fu identificato nell'attuale imputato.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Accanto alla donna uccisa veniva rinvenuto , tra l'altro, un sacco da montagna che co nteneva stampe di propaganda partigiana e su una di tale stampe veniva scritto il nome dello Strukely e in un fien ile poco d iscosto e di proprietà dello Strukely, veniva notato un giaciglio sul quale si era adagiata, da poco, una persona. Lo Strukely nei suoi vari contraddittori interrogatori in periodo istruttorio e anche in udienza, ha tentato di fare app arire casuale l'incontro con una donna sconosciuta e in seguito innocente il suo tentativo di soccorrere la donna ferita . Ma le parziali sue ammissioni, le suddescritte modalità del suo arresto e l' esito delle indagini effettuate dall' Autorità di P u bblica Sicurezza rendono su fficientemente provato che lo Str ukely (che da qualche giorno si trovava con la suindicata partigiana) si era unito ai ribelli ch e infestavano la zona ed era a nche in attesa di allontanarsi da casa per darsi alla latitanza. Pertanto poiché è notorio che le associazioni partigiane di ribell i sloveni , sorrette dallo straniero, hanno, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico, e, comunque cli nuocere alle o perazionj mili tari dello Stato italiano , diminuendone la ef fic ienza bellica, non v'ha dubbio che nel fatto criminoso commesso da Strukely si debbono ravvisare tutti gli estremi del delitto previsto dall'art. 247 C.P. che gli è stato contestato. OMISSIS Per tanto il Collegio accordando il beneficio della diminuente di cui agli artt. 311 e 65 C.P . ritiene giust o infligge re a St rukely Stanislao la pena d i 26 anni di reclusione. P .Q.M . Visti e applicati gli articoli 247, 23, 29,228,229, 311, 65 C .P .; 274,488 C .P .P . DICHIARA Strukely Stanislao colpevole del reato addebitatogli e accordandogli il beneficio della d imi nuente di cui agli articoli 311, 65 C.P. lo condanna alla pena di 26 anni di reclusione con la interdizione perpetua da i pubblici uffi ci , con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma 20.7 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA : A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Strukely evade dalla C asa Penale ove era detenuto . P oiché Strukely Stanislao è cittadino jugoslavo viene applicato nei suoi confronti, con Ordinanza emessa dal T ribunale Militare di Roma il 6.1 0.59, la disposizi one con tenuta nel D. P. 14.4 .1948 n. 511 che concede il condono a tu tti i cittadini jugoslavi che risultano condannati con sentenza irrevoca bi le a lla data del 7 .4 .1948.

P RIJVIA P/ ,RT E: SENTEN ZE E:VI ESSE PE R I REAT I PREVISTI DAL CODICE PENALE

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SENTENZA n. 184

Reg. Geo. n. 2092/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, C onsole G enerale M .V.S.N . Giudice Relatore: Lanari P iero, Procurat ore M ilitare del Re Imperatore Giudici: P asqualucci Renato , C onsole G enerale M .V.S .N .; Pifferi Adolfo , Brogi Nello, Leonardi N icola e Rosa-Uliana Riccardo, Consoli cieli M . V .S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: 1) - Picconi Michele, nato il 24.11.1914 a Stignano (Pola), tornit ore meccanico . Detenuto dal 6.9 .1942. 2) - Zucconi Ilario, nato il 3 1.8.1917 a Pribram (Cecoslovacchia), meccanico . Detenuto dal 22 .1 0. 1942 . 3) - Zucconi P ietro , nato il 5.8. 1922 a M edolino (Pola), studente universitario. Detenuto d al 30.9.1 942. 4) - Arclossi Giovanni, nat o il 15.1 0.1920 a M edolino (Pola), studente . Detenuto dal 30.9.1942 . 5) - C hiraz Giuseppe, nat o il 28. 5. 1921 a M edolino (Pola), stud ente. Det enuto dal 23.10.1 942. 6) - Ardossi Gloria, nata il 26.4.1921 a Medolino (Pola), impiegata. Det enuta dal 30.9.1 942 . 7) - Renzi Pietro, nato il 28.6.1908 a P ola, pittore decorat ore . Detenuto dal 30.9. 1942 . IMP UTATI Tutti del delitto di cui all'art. 270, secondo cpv . C.P. per avere par tecipato ad un' associazione (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre. Picconi Michele e Zucconi Pietro anche del delitto di cui alla prima part e del citato articolo 270 C .P. in relazione all'ar t. 110 stesso codice per avere, in correità tra loro e con altri, organizzato e diretto un a associazione comunista. In provincia di Pola, p recedentemente e fino all'epoca dell'arresto. O M ISSIS Gli arrestati, nell'interrogatorio al quale furono sottopos ti dai funzionari cli Pubblica Sicurezza, fecero le più ampie e interessanti confessioni confermate in istruttoria da parte dello Spiller, dallo stesso Picconi Michele e dagli altri imputati anche in udienza.


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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STJ\TO

Così si è potuto accertare, tra l'altro: - che lo Spiller, seguendo le direttive di tal M ihic Antonio (altro partigiano ucciso, in conflitto, dalle nostre forze armate) aveva preso contatti con alcuni comunisti delle Province di Fiume e di Pola e che con il concorso di costoro, andava riorganizzando nuclei slavo-comunisti per orientarli ed agganciarli al momento opportuno - al noto movimento partigiano; - che, in occasione della sua missione in Istria lo Spiller aveva preso contatti, in Modelino (Pola) e nella città di Pola rispettivamente con i rubricat i Zucconi Pietro, studente universitario, e Picconi Michele, meccanico - entrambi di recente rientrati dal territorio dell'ex Jugoslavia - per spronarli a costituire nella località di loro residenza, cellule comuniste; - che in seguito all'adesione e all'interessamento dei predetti Zucconi Pietro e Picconi Michele, tale costituzione di cellule si andava effettuando; - che lo Spiller aveva già avuto contatti con gli aderenti Zucconi Ilario, meccanico, Ardossi Giovanni, studente universitario, Renzi P ietro, pittore, ed Ardossi Gloria , i quali insieme a Chiraz Giuseppe, studente universitario , prendevano parte a riunioni e alla raccolta di denaro necessario per l'organizzazione; - che, per l' interessamento di Ardossi Gloria, im piegata presso l'ufficio anagrafico di Pola e del Renzi - che l'ospitava - lo Spiller ebbe una falsa tessera d i identità; - che, il nominato P icconi Michele, già datosi alla macchia per esimersi da ogni · eventuale ricerca da parte delle competenti Autorità e il nominato Spiller furono tratti in arresto mentre si recavano a T rieste per una riunione intesa a disciplinare tutto il movimento sovversivo della Venezia Giulia. Conseguentemente, attraverso le stesse dichiarazioni degli imputati si sono potute avere le prove sulla sussistenza dei fatti specificati in epigrafe, a carico di ciascun imputato. E cioè nei confronti cli Picconi Michele e di Zucconi Pietro in ordine al reato cli cui all'art. 270 - prima parte - codice penale per avere in correità fra loro e con altri organizzato e diretto una associazione comunista . Nei confronti degli stessi Piccon i Michele e Zucconi Pietro nonché cli tutti gli altri coimputati in ordine al reato previsto e punito dall'articolo 270, secondo cpv. C.P . per avere partecipato ad associazione sovversiva diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre. Pertanto, accertata ed affermata la responsabilità penale di tutti i giudicabili , esaminate e vagliate tutte le risultanze dibatti mentali e le richieste inoltrate dalla difesa e tenuta presente la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per Ja Nazione in guerra, il Collegio ritiene che sia giusto infliggere le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 270, - prima parte - C.P. a Picconi Michele 12 anni e a Zucconi Pietro 9 anni .

PRIMA PARTE : SENTENZE EM ESSE PER I REATI PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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Ai sensi dell'art. 270, secondo cpv. C.P. a Picconi Michele, Zucconi Ilario, Zucconi Pietro, Ardossi Giovanni, Chiraz Giuseppe, Arclossi Gloria e Renzi Pietro anni 3 ciascuno . Tutti con la pena della reclusione, Picconi e Zucconi Pietro con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altr i con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni ; tutti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P .Q. M . Visti gli articoli 270, prima parte e secondo cpv. 23, 29, 73, 228, 229 C .P . 274, 488 C .P. P. DICHIARA Tutti colpevoli dei reati loro addebitati ed operato il cumulo delle pene condanna, complessivamente, Picconi Michele ad anni 15, Zucconi Pietro ad anni 12, Zucconi Ilario, Renzi Pietro, Ardossi Giovanni, Chiraz Giuseppe e Ardossi Gloria ad anni 3 ciascuno. Tutti con la reclusione, Piccone Michele e Zucconi Pietro con la interdizione perpetua dai pubblici u ffici e gli altri con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni . T utti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese processuali, delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma 20.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 tutti i suddetti condannati vengono scarcerati dalla Casa Penale ove erano detenuti. Poiché tutti i condannati sono cittadini jugoslavi viene applicato nei loro confronti, con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare cli Roma il 6.10.1959, la disposizione contenuta nel D.P. 14.4. 1948 n. 511 che concede il condono a t utti i cittadini jugoslavi che risultano condannati con sentenza irrevocabile alla data ciel 7.4.1948 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PA RTE: SE. TENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CO DICE PENALE

INDICE DELLE SENTENZE E DEGLI IMPUTATI GIUDICATI DAL T.S.D.S. PER I REATI PREVISTI DAI SOTTOELENCATI ARTICOLI

Art. 242 (Ciuadino che porta le armi contro lo Stato) Art. 246 (Corruzione del cittadino da parte dello straniero) Art. 247 (Favoreggiamento bellico) Art. 251 (InadempimenLo dei contratti in forniture in tempo di guerra) Art. 252 (Frode in fornitura in tempo di guerra) Art. 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari) Art. 255 (Soppressione e sottrazione di atti che hanno compromesso la preparazione delle operazioni militari) Art. 257 (Spionaggio politico o militare) Art. 258 (Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) Art. 261 (Rivelazione di segreti di Stato) Art. Art. Art. Art . Art. Art. Art. Art. Art.

262 269 270 272 280 283 284 285 302 Art. 304

(Rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) (Attività an t inazionale del ciLtadino all 'estero) (Associazioni sovversive) (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) (Attentato al capo del Governo) (Attentato contro la CostiLuzione dello Stato) (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (Devastazione, saccheggio e strage)

(Istigazione a commettere i delitti specificati nei precedenti a rticoli) (Cospirazione poliLica mediante accordo) Art. 305 (Cospirazione politica mediante associazioni) Art. 306 (Banda Armata: formazione e partecipazione) Art. 307 (Assistenza e favoreggiamento a Band e Armate)

INDICE DELLE SENTENZE SenLenza n. 7 del 7 . J. 1943 Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza

n. n. n. n. n.

8 del 7 .1. 1943 ... ............. ................ .. 9 del 7. l.1943 ........... ..... ... . ........... ... 12 dell'8 . l.1943 ............ . .................... 15 dell'll.1 .1 943 ................................ 2 1 del 15.1.1943 (Un imputalo condannai.O alla pena di morte) .

. . . . .

Pag . » ))

» » »

13 15 17 19 23 25

Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sen tenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza

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n. 24 del 18.1.1943 ... ...... .... ...... ... ........ . . . Pag. 33 n. 26 del 19.1.1943 ... ... .............. . . . ......... . » 38 41 n. 31 del 25.1.1943 ..... ........................... . )) n.. 32 del 25.1.1943 ........................... .. ... . » 43 46 n. 34 del 28.1.1943 ................................ . » )) 49 n. 38 del 29.1.1943 ................................ . 52 n. 39 del 30.1.1943 ................ . ............... . » » 55 n. 40 del 3.2.1943 )) 58 n. 41 del 3.2.1943 » 61 n. 42 del 3.2.1943 63 n. 43 del 3.2.1943 ....................... .......... . » 64 n. 45 del 5.2.1943 .................... .. ....... . ... . » n. 51 del 16.2.1943 ............ ................ .... . )) 66 67 n. 52 del 16.2.1943 .............. .................. . » 70 n. 56 del 23.2.1943 ................... .... ...... . .. . » 72 n. 59 del 3.3.1943 ................ .. ............... . » 73 n. 60 del 9.3.1943 . ... ................ . ............ . » 77 n. 62 del 9.3.1943 .... . ..... ... ..... .... ........... . » » 79 n. 63 del 10.3.1943 » 81 n. 65 del 10.3.1943 85 » n. 67 del 17.3.1943 » 89 n. 68 del 17 .3.1943 » n. 69 del 18.3.1943 92 » 95 n. 70 del 18.3.1943 » 98 n . 71 del 18.3.1943 )) 100 n. 72 del 18.3.1943 n. 80 del 2.4.1943 ................................. . )) 103 n. 82 del 2.4.1943 .... ......................... .... . » 105 n. 83 del 2.4.1943 ..... .... .... ................ .... . )) 108 n. 86 del 6.4.1943 ..... ·............................ . )) I 10 n. 87 del 6.4.1943 ........................ .. ....... . » 113 )) 114 11. 93 del 9.4.1 943 ... ....... . ......... . ...... . . ... . . » 116 n. 95 del 13.4.1943 ......... ... .................... . n. 105 del 1.5.1943 ................................ . » 120 n. 111 del 7.5.1943 .............. ...... .... .... . ... . )) 123 n. 11 2 del 7.5.1943 .............................. .. . » ]27 n. 119 del 19.5.1943 (Pena di morre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132 n. 121 del 20.5.1943 ......................... .. .... . » 136 n. 128 del 29.5.1943 ................. .... ...... . ... . » 139


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

Sentenza 11. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza 11. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza 11. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n . Sentenza n . Sentenza n. · Sentenza n. Sentenza 11. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza 11. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n.

129 del 1.6.1943 ........................ . ....... . Pag. 151 133 del 7.6.1943 ... .............. ......... .... .. . )) 157 134 del 7.6.1943 .... ............... . . ........ ... . » 159 135 del 8.6.1943 » 163 136 del 8.6.1943 » 166 138 del 10.6.1943 » 167 141 del 11.6.1943 ............................... . » 171 142 del 12.6.1943 .................... . ........ . . . » 175 143 del 12.6.1943 ...... .. .. ..... ................ . >> 177 144 del 12.6.1943 .... ..... . ........... . ....... .. . » 180 149 del 18.6.1943 ....... ........ ................ . » 181 150 del 18.6.1943 .... ..... ....... ....... . .. . .... . » 183 152 del 18.6.1943 .... .... .. . ... . ....... ...... ... . )) 184 153 del 19.6.1943 .... .... . ...................... . » 186 155 del 19.6.1943 ............................... . » 188 157 del 21.6.1943 ..................... . . . ....... . » 190 159 del 23.6.1943 .... . ..... . .. . ................. . )) 194 160 del 23.6.1943 ............................... . » 196 162 del 25.6.1943 » 198 164 del 26.6.1943 )) 205 165 del 26.6.1943 )) 207 166 del 26.6.1943 » 209 170 del 6.7.1943 » 212 173 del 7 .7.1943 ... ..... ........ ............... .. » 214 174 del 8.7. 1943 .............................. . .. )) 217 181 del 19.7.1943 ... .. ........... ... ........ .... . » 220 183 del 20.7.1943 » 223 184 del 20.7.1943 >> 225

INDICE DEGLI IMPUTATI GIUDICATI DAL T.S .D .S. UOMINI Amodio Fernando: vedi Sentenza n. 133 del 7.6 .1943 Pag. 157 Ardossi Giovanni: vedi Sentenza n. 184 del 20.7 .1 943 » 225 Avanzini Dario: vedi Sentenza n . 59 del 3.3.1943 ............ . . . » 72 Babich Vittorio: vedi Sentenza n . 67 del 17.3.43 ............... . )) 85 Baldassi Andrea: vedi Sentenza n . 15 del 11.1.1943 .. . .. ...... . . » 23

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PR11VJA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER l REAT I PREVISTI DAL COD ICE P ENALE

Baldeschi Giuliano: vedi Sentenza n. 157 del 21.6.1943 .... ..... . Pag. Baldeschi Rossano: vedi Sentenza n. 157 del 21.6.1943 ..... . ... . )) Bandelli Luigi: vedi "NOTA" alla Sentenza n. 34 del 28 . 1.1943 .. )) Bastiancic Leopoldo: vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 ..... . .. . )) Bele Francesco: vedi Sentenza n. 63 del 10.3 .1943 ............. . » Bembich Giuseppe: vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 ......... . » Berginc Giuseppe: vedi Sentenza n. 144 del 12.6.1943 ....... .. . . » Bertossa Cedomil: vedi Sentenza n . 128 del 29.5.1943 ... . ...... . >> Biliani Matteo : vedi Sentenza n. 62 ciel 9. 3. 1943 ..... ..... ..... . )) Braico Natale: vedi Sentenza n. 153 del 19.6.1943 ............. . )) Bric Andrea: vedi Sentenza n. 40 del 3.2.1943 .. .. ............. . » Brozina Miroslao: vedi "NOTA" alla Sentenza n. 67 ciel 17.3.1943 » Busetti Fiorello: vedi Sentenza 11. 82 del 2.4.1943 .............. . » Canton Alfredo: vedi Sentenza n. 155 del 19.6.1943 ............ . » Carnevali Cornelio: vedi Sentenza n. 166 del 26 .6.1 943 ... . ..... . )) Castellacci Antonio: vedi Sentenza n. 157 del 21.6.1943 ........ . )) Cecchini Girolamo: vedi Sentenza n . 41 del 3.2.1943 ........ .. . . )) Cerovaz Giovanni: vedi Sentenza n. 128 del 29.5 . 1943 .......... . » Certalic Antonio: vedi Sentenza n. 162 del 25 .6. 1943 ........... . » Ch iraz Giuseppe: vedi Sentenza n. 184 del 20.7.1943 ....... . ... . » Chiusi Rodolfo: vedi Sentenza n. 128 del 29.5.1943 ..... . ...... . » Ciapetti Radio: vedi Sentenza n. 157 del 21.6.1943 ....... . . .... . )) Ciuk Alberto: vedi Sentenza n. 34 del 28.1.1943 ....... . ... ... . . )) Ciuk Emilio: vedi Sentenza n. 34 del 28 .1. 1943 ....... ... ...... . » Conestabo Alberto: vedi Sentenza n . 138 del 10.6.1943 ......... . » Cossutta Felice: vedi Sentenza n. 162 del 25.6.1943 .. ... ....... . » Crisanaz Gioacchino: vedi Sentenza n . 128 del 29.5.1943 ....... . )) Crisanaz Luigi: vedi Sentenza n . 128 del 29. 5. I 943 ............. . )) Crivell i Ernesto: vedi "NOTA" alla Sentenza n. 59 del 3.3.1943 . . » De Stefanis Ariele: vedi Sentenza n. 150 ciel 18.6.1943 ... ...... . » Del Papa Pietro: vedi Sentenza n. 133 del 7.6 . 1943 . . ... .. ..... . )) Dobrilla Giovanni: vedi Sentenza 11. 128 del 29.5.1943 .......... . )) Dobrilla Giuseppe: vedi Sentenza n. 128 del 29.5.1943 ....... . .. . )) Dolgan Erminio : vedi Sentenza n. 32 ciel 25.1.1943 ............ . » » Douglas Norman: vedi "NOTA" alla Sentenza 11. 56 del 23 .2.1 943 Dukic Antonio: vedi Sentenza n. 67 del 17.3.1943 ............. . » Facchi11 Giuseppe: vedi "NOTA" alla Sentenza n. 34 del 28.1.1943 Fazio Gaetano : vedi Sentenza n. 129 ciel I. 6. I 943 .............. . Federici Raffaele: vedi "NOTA" alla Sentenza n . 59 del 3.3 . 1943

>> )) ))

190 190 48 168 79 167 180 139 77 186 55 88 105 188 209 190 58 139 198 225 139 190 46 46 168 198 139 139 72 183 157 139 139 43 71 85 48 151 72


232

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Ferjancic Paolo: vedi Sentenza n . 26 del 19.1.1943 .. . ...... . . .. . Pag. 38 17 F erro Mario: vedi Sentenza n . 9 del 7.1.1943 .. . . .......... . . . . . » Filipcic Luca : vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 ............. . . » 167 Fucina Clemente: vedi Sentenza n . 80 del 2.4.1943 .... . . ....... . » 103 Fuser Ferruccio : vedi Sentenza n . 112 del 7.5.1943 . ..... ....... . » 127 Ganz Benedetto: vedi Sentenza n. 153 del 19.6.1943 . ........ ... . >> 186 Giberti Francesco : vedi Sentenza n. 133 del 7.6.1943 ...... ... . . . » 157 Giovannini Ugo : vedi Sentenza n . 149 del 18.6.1943 . . ....... .. . )) 181 Giovi Attilio: vedi Sentenza n. 128 del 29 .5.1943 . ....... ...... . » 139 » 40 Gorup Giovanni : vedi " NOTA" alla Sentenza n. 26 del 19.1.1943 Grabelli Giuseppe: vedi Sentenza n. 128 del 29.5.1943.1943 . .. .. . » 139 Graziosi Roberto: vedi Sentenza n. 150 del 18 .6.1943 .' ....... . . . » 183 81 G rebenjak Giuseppe: vedi Sentenza n. 65 del 10.3.1943 . ... .. ... . » Gregorich Francesco: vedi Sentenza n. 128 del 29 .5.1943 . . . .. .. . » 140 Grzina Giuseppe: vedi Sentenza 11. 138 del 10.6.1943 .. . ... .... . . » 167 Gulino Giuseppe: vedi Sentenza n. 141 del 11.6.1943 . . ...... ... . )) 171 >) 177 Gustincic Antonio : vedi Sentenza n . 143 del 12.6.1943 » 167 Gustincic Giovanni : vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 .. . .. . . . . . 63 Habe Francesco: vedi Sentenza n. 43 del 3.2. 1943 . ..... . . . .. . . . » Ha vala Floriano: vedi Sentenza n . 152 del 18.6. 1943 ...... .... . . » 184 Jskra Slavko: vedi Sentenza n . 159 del 23 .6. 1943 ... ..... . ... . . . » 194 52 Jelencovic E ugenio : vedi Sen tenza n. 39 del 30.1.1943 .. .. ...... . » )) 98 Kobal Federico: vedi Sentenza n . 71 del 18 .3.1943 . .. . .... ..... . 95 Kogej Leopoldo : vedi Sentenza n . 70 del 18.3. 1943 . .. . ........ . » Komel Francesco: vedi Sentenza n . 128 del 29.5. 1943 . . .. . . .... . » 139 33 Komen Ivan: vedi Sentenza n. 24 del 18. 1.1943 . . .... . . . .. . ... . . » 40 Krasma Cirillo: vedi "NOTA" alla Sentenza n. 26 del 19 . 1.1943 . » 38 Krasna Francescp : vedi Sentenza n. 26 del 19.1. 1943 .... ....... . » 38 Krasna Luigi: vedi Sentenza n . 26 del 19 .1. 1943 . .... .... .. .. .. . )) Ladogna Zdenko: vedi Sentenza n. 105 del 1.5. 1943 ..... ...... . » 120 Leban Antonio : vedi " NOTA" alla Sentenza n . 134 del 7.6 .1943 . » 161 33 Leksan Jans : vedi Sentenza n . 24 del 18.1.1943 ............ .. . . . » 23 Loviscex Stefano : vedi Sentenza n. 15 del 11.1.1943 .. . .. . ..... . . » » 19 Lusena Ugo : vedi Sentenza n. 12 del 8. 1. 1943 .. ......... . . .... . Magarotto G uido : vedi Sentenza n. 155 del 19.6.1943 .. . .... ... . » 188 Maggi Bruno: vedi Sentenza n . 133 del 7.6.1943 .. .... .... . .... . » 157 Mahne Antonio: vedi Sentenza 11. 138 del 10.6.1943 ........ .... . )) 167 » 150 Malesic Mattia : vedi "NOTA" alla Sentenza n. 128 del 29.5.1943

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PEN ALE

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Maicen Zarko : vedi Sentenza n. 162 del 25.6. 1943 . . ..... . . . .... Pag. 198 Malachin Carlo : vedi Sentenza n. 166 del 26.6 . 1943 .. .... ... .... » 209 33 Malj evac Vittorio : vedi Sentenza n. 24 del 18 .1.1943 . . .... . .. .. . » )) 214 .. ... . ... .... ... Manià Pietro: vedi Sentenza n. 173 del 7 .7.1943 Mantegazza Amleto : vedi "NOTA" alla Sentenza n . 111 del 7.5. 1943 )) 126 Maressi Beniami: vedi Sentenza n . 128 del 29.5.1943 ..... .. ... .. » 140 Maressi Francesco: vedi Sentenza n . 128 del 29.5.1943 ...... .... » 140 Maressi G iuseppe : vedi Sentenza n . 128 del 29 .5. 1943 .. . ...... .. )) 140 Maressi Vittorio : vedi Sentenza n. 128 del 29.. 5. 1943 ...... . . .. . . » 140 Marussich Davide: vedi Sentenza n. 181 del 19.7 . 1943 . .. . . ..... . » 220 Marussich Paolo : vedi Sentenza n. 181 del 19.7 . 1943 .... . . .. .. . . » 220 Marussich Uros : vedi Sentenza n . 181 del 19. 7. 1943 . . . . ........ . )) 220 Mauri Andrea: vedi Sentenza n. 142 del 12.6.1 943 . ... .. .. . . .... » 175 Mauri Francesco: vedi Sentenza n. 72 del 18.3 . 1943 . . .... . ... . .. » 100 Mersnic Giovanni : vedi Sentenza n . 93 del 9.4 .1943 . . ... .... ... . » 114 61 Mezek Giacomo: vedi Semenza n. 42 del 3.3.1943 . . ....... .. ... » )) 85 . . . . .. ....... . . Milich Alberto: vedi Sentenza n . 67 del 17.3.1943 Milio Albino: vedi Sentenza n. 153 del 19.6.1943 ..... ... .. ..... )) 186 Millevoi Giacomo: vedi Sentenza n. 128 del 29.5.1943 ... ........ » 140 Mlekuz Stefano: vedi Sentenza n. 128 del 29 .5.1943 . .. .. .. . . .. .. » 140 98 Mohoric Nicolò: vedi Senten za n . 71 ciel 18.3.1943 . . .. . ... .. .. .. )) )) 85 . . . .... . . . . . Morot Spiridione: vedi Sentenza n . 67 ciel 17.3 . 1943 Mortaroli Vincenzo : vedi Sentenza n . 133 ciel 7.6 . 1943 . ... ..... . » 157 95 Murovec Francesco: vedi Sentenza 11. 70 del 18.3. 1943 . . .. ... .. . )) M urovec Stanislao: vedi Sentenza n . 134 del 7 .6 .1 943 . .. . . .. . .. . » 159 23 Namar Riccardo : vedi Sentenza n. 15 del 11.1.1943 ... .... ..... . » )) 108 . .. ... .. ... .. . .. . . Neri O reste: vedi Sentenza n. 83 del 2.4. 1943 95 Niedi Leopoldo: vedi Sentenza n. 70 del 18.3 .1943 .... . ...... . .. » )) 52 Nikpali Simeone: vedi Sentenza n. 39 del 30.1.1943 ..... .... .. .. » 167 ........ .. .. Novak Giuseppe: vedi Sentenza n. 138 del 10.6 .1943 Orlandini P ietro : vedi Sentenza n . 157 del 21 .6. 1943 . . . ... ... ... )) 190 Pajntar Giacomo : vedi Sentenza 11. 72 del 18.3. 1943 . .. . ... .. . . . » 100 Paladino E ugenio: vedi Sentenza n . 174 del 8.7 .1943 . ... .. . .... . » 217 » 161 Pansic Ludovico: vedi "NOTA" alla Sentenza n . 134 del 7 .6. 1943 )) 70 ... . . ... . . . . .... . Papa Emilio : vedi Sentenza n . 56 del 23 .2.1943 Paparatti E doardo : vedi Sentenza n . 86 del 6.4 . I 943 . .. . . . .... . . » 110 7 Pavsic Goffredo: vedi Sentenza n. 7 del 7.1.1943 . .. ... .. . . .. . .. » 61 Peternelj Leopoldo: vedi Sentenza n . 42 del 3.3. 1943 ..... . . . . .. . »


PRIMA PARTE: SENTENZE EIVIESSE PER I REATl PREVISTI DAL CODICE P ENALE

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Picconi M ichele: vedi Sentenza n . 184 del 20.7 . 1943 . .... . .. . .. . . Pag. 225 Picot Egidio: vedi Sentenza n. 128 del 29.5.1943 ... ....... . . ... . » 140 66 Pieranti Vittorio : vedi Sentenza n. 51 del 16.2.1943 ... ........ . . » » 161 Podgornik Vladimiro: vedi "NOTA" alla Sentenza 11. 134 del 7.6.1943 Poretti Mario: vedi Sentenza n. 153 del 19.6.1943 .. . .. . . . ..... . » 186 85 Posaric Francesco : vedi_Sentenza n. 67 del 17.3.1943 .... . .. .... . }) 49 Pregelj Rodolfo: vedi Sen tenza 11. 38 del 29.1.1943 ........ . ... . » 67 Prestia Pasquale : vedi Sentenza n . 52 del 16.2.1943 .... .. . ..... . » Prime Giovanni : vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 ...... . .... . . » 168 85 Puz Giuseppe: vedi Sentenza n . 67 del 17.3. 1943 ..... . . .. ... . . . » 73 Ragazzi Fabio : vedi Sentenza n. 60 del 9.3.1943 ..... ...... .... . )) 52 Ratkovic Pietro : vedi Sentenza n. 39 del 30. 1. 1943 . ...... ...... . » 46 Re Alberto: vedi Sentenza n . 34 del 28 . 1.1943 ... . .. ...... . .. .. . )) Renzi P ietro : vedi Sentenza n. 184 del 20.7 .1943 ...... . .. ..... . . » 225 Ricconi Argo: vedi Sentenza 11. 157 del 21.6.1943 .. . .......... . . » 190 )) 151 Sauer Kurt: vedi Sentenza n . 129 del 1.6.1943 - Pena di morte )) 136 Scarano Emilio: vedi Sentenza n. 121 del 20.5.1943 .... .. .. . ... . Sciamanna Ferruccio : vedi Sentenza n. 133 del 7 .6.1943 ...... . . . )) 157 46 Scuka F rancesco: vedi Sentenza n . 34 del 28.1.1943 .. ... . .. . ... . )) Sedmak Drago: vedi Sentenza n . 162 del 25.6. 1943 . . . .... ..... . » 198 Sedmak Giovanni : vedi Sentenza n. 162 del 25.6.1943 .... .... .. . » 198 Segota Marko : vedi Sentenza n. 87 del 6.4. 1943 . . ....... . ... . . . » 113 Serman Giovanni: vedi Sentenza n . 128 ciel 29 .5. 1943 . . ...... . . . » 140 Seseri Islam: vedi Sentenza n. 135 del 7.6.1943 ...... . ..... .... . )) 163 )) 140 Sestani Ambrogio : vedi "NOTA" alla Sentenza n. 128 del 29 .5.1943 Sestani Luigi : vedi Sentenza n . 128 del 29.5 . 1943 . ....... ...... . >) 140 48 Sibelia Antonio : vedi "NOTA" alla Sentenza n. 34 del 28.1. 1943 . » Siriani Rizieri : vedi Sentenza n . 165 del 26.6. I 943 ... . ... . .... . . » 207 Skrt Giuseppe: vedi Sentenza n. 136 del 8.6. 1943 .. ..... .. . .... . » 166 92 Sorta Stanislao : vedi Sentenza n . 69 del 18.3. 1943 ....... .. .... . » )) 64 Spacapan Stefano: vedi Sentenza 11. 45 del 5.2 . 1943 ..... . . . .... . Spik Giuseppe: vedi Sentenza n. 95 del 13.4. 1943 ....... ... . . .. . )) 116 Spilar M ario : vedi Sentenza n . 128 del 29.5 .1943 . .. . . .. ... . . .. . >) 140 38 Stefancic Silvestro: vedi Sentenza n. 26 del 19.1.1 943 . . . .. . . . . . . » 151 Steiger Roberto: vedi Sentenza n . 129 del 1.6. 1943 ..... .... . . . . . » Stemberger Mariano : vedi Sentenza n . 11 1 ciel 7 .5.1943 . ....... . . )) . 123 52 Stipcevic E ugenio : vedi Sentenza n . 39 del 30.1. 1943 ...... ..... . )) )) 91 Stipcevich Antonio : vedi "NOTA" alla Sentenza n . 68 del 17.3.1943 89 Stipcevich P ietro : vedi Sentenza n. 68 del 17.3. 1943 ... ..... .. . . . »

Strukelj Stanislao: vedi Sentenza n . 183 del 20.7.1943 ......... . . Pag. Suligoi Giorgio: vedi Sentenza n . 134 del 7 .6.1943 ...... .. . .. . . . » Susani Raffaele: vedi "NOTA" alla Sentenza n. 67 del 17.3 . 1943 . )) Susanj Guglielmo : vedi Sentenza n. 24 del 18. 1.1943 ........... . )) Suseli Antonio: vedi Sentenza n. 143 del 12.6. 1943 . . . ... .... ... . >) Suseli Giovanni: vedi Sentenza 11. 143 del 12.6.1943 .... . . . . .. .. . » Tessaro Francesco : vedi Sentenza n. 173 del 7 .7.1 943 .... .... .. . )) Toplicar Giuseppe: vedi Sentenza n . 45 del 5.2.1943 . . . . . .. . . . . . )) T ravasoni Loris: vedi Sentenza 11. 135 del 7 .6.1943 .... . . . ... . . . . » Uchelli Ignazio: vedi Sentenza n . 8 del 7 . 1.1943 ...... ... .. .... . )) Varno Luigi: vedi Sentenza n. 24 del 18.1. 1943 ... . .. . .. ... .. .. . » Venanzi Francesco: vedi Sentenza n. 133 del 7.6.1943 . . . . .... .. . )) Venanzi Romano : vedi Sentenza n . 133 del 7.6 . 1943 ........ . .. . » Vidic Giovann i: vedi Sentenza n. 15 del 11.1. 1943 . ..... .... ... . » » Vigilante Francesco: vedi Sentenza n. 119 del 19.5.1943 - Pena di morte Violante Vittorio: vedi Sentenza n. 170 del 6.7.1943 .. . ..... . ... . )) Vita Giovambattista: vedi ?entenza n . 164 del 26.6.1943 .. . .. . . . . » Viti Ferdinando : vedi Sentenza n. 157 del 21 .6.1 943 .... ... ... . . . » Volk Francesco : vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 ........ ... . . )) Volk Giovanni: vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 . . .... .. . . ... . » Zadnik Giovan ni: vedi Sentenza n. 138 del 10.6. 1943 ... .. ..... . . » Zagar Sebastiano: vedi Sentenza n. 159 del 23 .6.1943 ..... . . . . . . » Z izmond Francesco : vedi Sentenza n. 31 del 25 . 1. 1943 ..... ... . . )) Z nidarcic Antonio : vedi Sentenza n . 15 del 11 . 1. 1943 . . . .... ... . » Znidarcic Raimondo: vedi Sentenza n . 15 del 11. 1.1943 . . . . . .. . . » Zorzi Antonio : vedi Sentenza n . 138 del 10.6. 1943 .. .. . .... .... . )) Zucconi Ilario : vedi Sentenza n . 184 del 20.7. 1943 . . . . .. .. . . . . . . » Zucconi Pietro : vedi Sentenza n. 184 del 20.7 . 1943 . . . ..... ... . . »

223 159 88 33 177 177 214 64 163 15 33 157 157 23 132 212 205 190 167 167 167 194 41 23 23 167 225 225

DONNE Pag . 225 Ardossi Gloria : vedi Sentenza n . 184 del 20.7 .1943 Bostjancic Luigia: vedi Sentenza n. 159 del 23.6 . 1943 . . .. .. . . .. . >> 194 Cossutta Ida: vedi Sentenza n. 162 del 25 .6. 1943 . . . .... .. .. .. . . » 198 Di Rocco Albina: vedi Sentenza n . 95 del 13.4.1943 .. . . .. . .. .. . . » 116 25 D'Oriano Laura: vedi Sentenza n. 21 del 15.1.1943 . ...... . . . .. . » 49 Leban-H udorovich Francesca: ved i Sentenza 11. 38 del 29. 1. 1943 .. » Mahne A ugusta: vedi Sentenza n . 138 del 10.6. 1943 .... .. ..... . . » 167 41 Marvin Maria: vedi Sentenza n . 31 del 25. l.1943 . . . ... . . .. .. .. . »


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRl~IA PARTE: Sl!NTE 'ZE E111ESSE PER 1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Maslo Maria: vedi Sentenza n. 138 del 10.6.1943 .............. . Pag. 167 Mikuz Albina: vedi Sentenza n. J 60 del 23 .6. 1943 .. ... ..... ... . » 196 P lesnigar-Bele Sofia : vedi Sentenza n. 63 del 10.3.1943 .. ..... .. . » 79 Pregarz Zora: vedi Sentenza n . 159 del 23 .6.1943 .............. . » 194 Sedmak Vida: vedi Sentenza n. 162 del 25 .6.1 943 .... .......... . » 198 Spik Giuliana : vedi Sentenza n. 95 del 13.4.1943 ..... . .... .... . » 116 Spik Giustina: vedi Sentenza n. 95 del 13.4.1943 ............... . » 116 Spik Orsola: vedi Sentenza n. 95 del 13.4.1943 ................ . » 116 Stefanoni Emma: vedi Sentenza n. 133 del 7.6. 1943 ........... . . » 157 Visin Paola : vedi Sentenza n. 63 del 10.3.1943 ................ . » 79 Zust Francesca: vedi Sentenza n. 160 del 23.6.1943 . ... ..... ... . » 196

SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORfA

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La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale della Difesa dello Stato composta da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: P resti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudicì: Jannone Antonio, Console M . V.S.N.; e Zampi Giuseppe, I O Seniore M.V.S . N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Natlacen Giovanni, nato 1'8.8.1923 a Vipacco (Fiume), contadino. Detenuto dal 6.8.1942. 2) - Ferjancic Francesco, nato il 24.3.1923 a Mance cli Vipacco (Fiume), contadino. Detenuto dal 6.8.1942. 3) - Ferjancic Giovanni, nato il 1.2.1923 a Mance di Vipacco (fiume), contadino. Detenuto dal 6.8.1942. 4) - Semienic Giovanni, nato il 3. 1.1925 a Mance di Vi pacco (Fiume), contadino. Detenuto dal 6.8.1942. 5) - Semienic Giuseppe, nato il 2. 3. 1921 a Mance di Vi pacco (Fiume), contadino, in atto soldato nel V Rgt. Artiglieria. Detenuto dal 14.10.1942. IMPUTATI a) - del reato di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P .) per avere partecipato , in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni, diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la effici enza bellica. Nel territorio di Mance di Vipacco, precedentemente e fino all'epoca dei rispettivi arresti; b) - del delitto di concorso in duplice om icidio premeditato ed aggravato di cui agli ant. I IO, 577 n. 3 e 4 C.P. in relazione agli artt. 575 e 61 n. 1 stesso codice, per avere, in correità tra loro e con premeditazione, il 6.8 .1 942, in frazione di Slappe del Comune di Vipacco (Gorizia) causato la morte, con arma da fuoco, per motivi abbietti di tal Turk Giovannj e di suo figlio Giovanni.


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TIUBUNALE SPECIAL E P ER LA DIFES/\ ()EL LO ST1\TO

PRIMA PARTE: SENTENZE E;>,t ESSE P ER I REATI PREVISTI DAI. C'ODICE PENAI I'

c) - del delitto di concorso in tentato omicidio premeditato e aggravato di cui agli artt. l 10, 56, 577 n. 3 e 4 C.P . in relazione agli articoli 575 , 61, n. I e I Ostesso codice, per avere, in correità tra loro e con premeditazione, nelle circostanze di tempo e di luogo di c ui alle precedenti lettere, sparato con arma da fuoco, a fi ne di uccidere, contro il delegato Podestarile F eria ni Giuseppe senza che l'evento si sia verificato.

Durante l' istruttoria, però, il Feria ni - confide nte dell'Arma dei Cara?inier~ _ ha chiarito che non ha motivo di sospettare del Natlaccn e compagni quali responsabili degli accennati fatti delittuosi, avvenuti il 6.8.1942.

IN FATTO E IN DIRITTO Verso le ore 2 1,30 del 6.8.1942 un gruppo di ribelli s loveni si portò nell'osteria di tale Feriani Giuseppe in Slappe (Gorizia). Poiché - data l'ora tarda - q uesta era chi usa alcuni ribelli bussarono a lla pona ed invitarono l'oste ad aprire qualificandosi avventori di recente usciti dall'esercizio ed adducendo, a pretesto, la necessità di riprendere un portafogli dimenticato sul tavolo . Il Feriani, capovilla di Slappe, e sospetto confidente delle nostre Au torità , compreso il tranello, si affacciò ad una finestra e rispose che a quell'ora non avrebbe aperto a nessuno. Mentre così parlava vennero sparati nei suoi confronti due colpi di fuci le che fortunatamente andarono a vuoto . Dopo pochi m inuti i suddetti ribelli si recarono nella abitazione di tale Turk Giovanni, della stessa frazione, che uccisero, a colpi di arma da fuoco, insieme al figlio Giovanni, perché manifestavano atteggiamento favorevole a ll ' Italia. Poiché verso le ore 18 dello stesso giorno nell 'osteria del Feriani vi erano stati, tra gli altri avventori, in comitiva, i rubricati, sembra che il Feriani fece cadere su costoro i suoi primi sospetti . Tali sospetti furono - secondo l 'Arma dei Carabinieri , che indagava - avvalorati dalle segue nti circostanze : Fermati ed interrogati i predetti rubricati, il Ferjancic Francesco disse, tra l'altro, di avere avuto, in precedenza, proposte, dal Natlacen Giovanni e dal Semenic Giovan ni, di ader ire alla locale O rganizzazione Partigiana; di avere avu to confidenze dallo stesso Natlacen di un progetto dei partigiani di uccidere i Turk ed il Feriani; di essere in grado di indicare il luogo ove potevano essere state nascoste le armi dei ribelli. Un soprall uogo dell'Arma dei Carabinieri nella località indicata dal Ferjancic F rancesco accertò tracce di deposito di armi, e di permanenza di banditi (tra l'altro fu trovato del cotone idrofilo intriso di sangue).

TI Ferj ancic Francesco ha ritrattato tutte le prcccd~nt_i insi_nuazion~ sul conto del Natlacen e compagni affermando di essere stato mt1monlo e f:amtes~ ~al~ l'Arma che interrogava senza interprete e di avere accompagnato 1 Carabi men sul luogo ove riteneva avessero sostato i ribelli senza essere certo della esattezza delle indicazioni

r rubricati, dalle informazioni in alti dei Carabinieri, in complesso risultano di buona condotta. Pertanto la C ommissione, in difetto di altre prove concrete e specificl~e _ritiene che gli imputa ti devono essere prosciolti da ogni addebito, per insufficienza di prove . P.Q .M . Visti gli articoli 378 C .P.P. e 2 del R.D .L. 13.3.1927 n. 313 e la conforme richiesta -del Pubblico Ministero DIC HIARA di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti_ dei no_minati imputati in ordine a tutti i delitti loro addebitati e Ordina la loro 1mmed1ata scarcerazione, se non detenuti per a ltra causa. Roma, 11 gennaio 1943

La Commissione Istruttor ia presso il Tribunale Speciale della Difesa dello Stato composta da:

Presidente: Bevilacqua Cesare, Luogotenente G enerale M .V.S.N .

Giudice Relatore: Lana ri P iero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Pietro, Console M.V.S.N.; Zampi Giuseppe, 1° Seniore M.V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA

II Natlacen , pur protestandosi innocente, cercò , durante l' interrogatorio di d arsi a lla fuga .

nel procedimento penale a carico di:

Pertanto, t utti i rubricati imputati fu rono denunziati a questo Tribunale e contro di lo ro fu proceduto per i delitti di cui in epigrafe.

1 - Cervi Giacomo, nato il 26.2. 1897 a S . Lucia d'Isonzo (Gorizia), contadino. D etenuto dal 12.9.1 942;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTE~ZE E.MESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

. 2 -DObid G iovanni, nato il 21 . 12.1926 a S . Lucia d'Isonzo (Gorizia) contad 1110 . etenuto dal 12.9. 1942; ' 3 - O bici Giovanni, nato il 20 . 10.1885 a Circhina (Gorizia) contadino D ete ' · n uto dal 12.9 .1942;

~ - Bicek Francesco, nato il 5.3.1910 a S. Lucia d'Isonzo (Gorizia) operaio

L at1tante;

'

·

5 - Bicek Stefano, nato il 25. 12.1907 a S. Lucia d'Isonzo (Gorizia). Latitante; . 6 - Grahelj G a briele, nato il 24 .3. I 924 a S. Lu cia d'Isonzo (Gorizia) contad mo. Detenu to daJ 12. l 0.1 942; ' 7 - Licer Dionisio, nato il 10.10. 1925 a Ch ia povano (Gorizia) con tadino D e ' · ten u to da l 12. 10. 1942; 8 - Licer Federico, nato il 20. 7. 1927 a Ch iapovano (Gorizia) contadino D e ' · tenu to dal 12.1 0.1 942; 9 - Licer Francesco, nato il 9.1 . 1924 a Chiapovano (Gorizia) contadino De ' · · tenu to dal 12. 10.1 942;

IO - Cerv Adolfo, nato il 16.6.1926 a S . Lucia d' Isonzo (Gorizia) contadino D etenuto dal 12.1 0 .1942; ' · I I - Makuk Angelo, nato il 31.8 . 1927 a S. Lucia d'Isonzo (Gorizia) operaio D eten uto dal 12. 10.1942; ' ·

12 L- <?bid G iovanna, nata il 15.8.1 925 a S. Lucia d' Isonzo (Gorizia) casalinga . at1tante. ' IMP UTATI a) - ciel deli tto di .cu i a_ll' a rt. 247 C.~. _per avere partecipato , in tempo di guerra, ad una ?rgaruzzaz1one a~mata d1 nbelli sloveni diretta dallo straniero ed avente! tra I a ltro, lo scop_o immediato di favorire le o perazioni militari del ne~tc? e, comunque, ~1.nuocere alle operazioni m ilitari dello Stato italiano d 1mmuendone la efficienza bellica. ' In territorio di Gorizia precedentemente e fino all'epoca dell' arresto ·

b)

-1~~

delitto di concorso in duplice omicidio premedita to ed aggrava to ~art t. : 11.2 11 · l , 575, 5_77 !1· 3 C .P.) per avere, in correità tra loro, per mot ivi abbietti, con premed1taz1one, cagionato la morte di tali Cery L odovico e Stencler Francesco. I n Vetta di M onte S. Vito (Gorizia) il 4.10. 1942. OMISSIS

Secondo i rapporti di denuncia i fat ti delittuosi venivano esposti nel modo seguen te: . Il I 3 ._8 .. 19.42_il rubricato .quindicenne Obid Giova nn i di Gi ovanni denunziò ai Cara bmien d1 Monte S. Vito (Gorizia) la scompa rsa del padre O bid Giovanni.

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La presenza di una numerosa banda di ribelli in quei pressi fece pensare a un t ranell o . Si invitò, quindi , il ragazzo ad indagare per p roprio conto e a riferire il giorno seguente. In tale giorn o, infat ti, il ragazzo riferì all'Arma dei Carabinieri c he il padre fu ritrovato in un vicino fienile. Quest'ultimo - a suo dire - era stato prelevato da i ribelli e po i rilascia to . Frattanto l'Arma, ottenuti rinforzi, praticate le indagini del caso ed identificato il p osto ove erano s tati accam pati i r ibelli constatò che detto accampamento era non lontano dalle a bitazioni dei no minati Obid e del rubricato C erv Giacomo e che da questo accampamento partivano tracce di sentiero che si dirigeva verso le a nzidette abi tazioni. L'Arma notò, ancora, che nel luogo dell 'accampamento si trovava una botte (che i ribelli a veva no adoperato pe r avere a d isposizione acqua) d i proprietà del nominato Cerv Giacomo . Ferm a ti i predetti impu tati e posti insieme in camera di sicurezza , un carabiniere, nascosto sotto il tavolazza, udì il Cerv pronunziare frasi sospe tte di esortazione al silenzio e di riferimento al noto bandito Maslo . Interrogati i fermati ed esaminate alcune persone del luogo si accertò che la moglie del Cerv - tale Bicic Stefania - fu costretta - a suo dire - a dare, due volte, d el latte e del pane ad alcuni r ibelli. D alle indicazioni della Bicic si poté identificare uno dei detti ribelli amore dell' effera to delitto del C erv e dello Stencler e precisa me nte il rubricato Bicek Francesco - tuttora latitante. Il 4 ottobre giorno in cui i bandi ti portarono via dalle rispettive abitazioni, e successivamente uccisero il Cerv Lodovico e lo Stender Francesco (solo perché fascist a e di senli menti italiani) i rubricati minorenni Grahelj Gabriele, Licer Dionisio , Licer Federico , Licer Francesco, Cerv Adol fo e M a kuc Angelo furono visti insieme anche nei pressi della abitazione dello Stencler mentre alcuni di essi furo no fermati dai ba nditi c he cond ucevano con loro lo Stencler (donde il sospetto che essi aveva no agevolato gli assassin i, indicando, tra l'altro, le abitazioni delle predestinate vittime . Grahelj A ntonia, vedova dell' ucciso C erv Lodovico ebbe a dichiarare ai Carabin ieri, fra l'altro, di ave re saputo da suo fratello (il rubricato Grahelj Gabriele) che due fratelli Licer (i ru brica ti qui ndice nni Feder ico e D ionisio) fur ono visti, nella sera del delitto tra i ribelli armati. Nell'interrogatorio di a lcuni dei suindicati m inorenni imputati fu accennato a lla rubricata Obid G iovanna che avrebbe lo ro minaccia to percosse da parte di persone che si presumono ba nditi. La Obid, cercata dal! ' A rma d ei Carabinieri si è resa irreperibile. Ind icazion i date dalla vedova d ell' ucciso Stencler consentirono di identificare uno dei colpevoli nella persona del la titante bandito Bicek Stefano, fra tello del nomi nato ba ndito F rancesco.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE E!V!ESSE P ER I REATI PREVISTI DA L COD ICE PENALE

L'istruttoria, però, ha offerto indizi sufficienti di responsabilità solamente nei confronti dei latitanti frate lli Bicek, in seguito alle confermate indicazioni date dalla vedova dello Stender e dalla nominata Bibic Stefania.

Né a carico ciel Grahelj e compagni è addebitabile l'omessa denunzia di reato, trattandosi, comunque di debito estinto per amnistia (R. Decreto 17.10.1 942 n. J 156.

Nei confronti degli altri coimputati nessuno elemento concreto e specifico

è emerso come idoneo ad avvalorare l'accusa.

'

Infatti basterà rilevare quanto segue: a) - la versione data dagli Obid, circa la temporanea scomparsa deil'Obid Giovanni fu Giovanni non può escludersi a priori dato il non raro verificarsi, nelle zone battute dai banditi di fatti consimili; b) - le circostanze della traccia di sentiero constatata dai Carabinieri e della botte di proprietà del Cerv rinvenuta, non possono rappresentare elemento di prova univoca e tranquillante della connivenza degli imputati Obid e Cerv con i banditi, poiché non si può escludere che si tratta - come affermano g(i _imputati - di sentieri preesistenti e, poiché, comunque, è noto che i band1t1, durante la loro vita nomade, vivono anche di fur ti e di rapine. 11 Cerv afferma che la botte rinvenuta gli fu rubata dai banditi e [a di lui moglie ha dichiarato di avere consegnato pane e latte ai banditi in seguito alle minacce che aveva ricevute. ~ c) - le accennate frasi ascoltate da un carabiniere possono anche riferirsi - come afferma il Cerv - ad esortazione a dire costantemente la verità e a preoccupazione manifestate per un certo quantitativo di burro rinvenuto, in casa dai C_arabinieri: poiché le conversazioni avvenivano in lingua slovena, e<l effetL1vamente lo slavo "Maslo" (nome del noto bandito) significa anche burro. Comunque è da mettersi subito in evidenza che il Cerv Giacomo e Obici Giovanni furono arrestati circa un mese prima dell'uccisione di Cerv Lodovico e di Stender Francesco e che, pertanto, essi devono essere ritenuti estranei a tale uccisione; d) - null~ autorizza ad escludere - a priori - che il girovagare in Vetta di Monte S. Vito, della comitiva dei ragazzi (Grahelj Gabriele e deoli altri amici coim putati) nel giorno del rapimento del Cerv e dello Stencl~· e il loro incontro con i banditi possono essere stati semplicemente casuali come affermano gli imputati (che del resto, in caso contrario, avrebbero ;gito con eccessiva imprudenza); e) - le pretese estranee confidenze che sarebbero state fatte alla sorella dal Grahelj Gabriele nei riguardi dei fratelli minorenni Licer, mentre sono ;tate sempre smentite dal Grahelj che accenna ad evidenti confusi ricordi della sorella sc~nvolta dal d~lore, appaiono, evidentemente poco conciliabili con l'ipotesi prospettata m denunzia cli un solidale delittuoso accordo tra il Grahelj e il Licer; f) - gli accenni , vaghi e non specifici, fatti, da qualche imputato, alla Obid Giovanna e la di lei irreperibilità non sono sufficienti per avvalorare l'accusa che le si rivolge.

Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che a carico dei latitanti Bicek Francesco e Bicek Stefano si sono raccolti elementi sufficienti di reità in ordine ai fatti delittuosi ad ognuno addebitati ravvisandosi nella fattispecie gli estremi della ipotesi giuridica dei reati specificatamente rubricati. Pertanto essi devono essere rinviati entrambi al giudizio di questo competente T ribunale Speciale, nell'attuale stato di latitanza, ma diffidati a costituirsi nel termine di cinque giorni altrimenti saranno giudicati in contumacia. Nei confronti invece degli altri imputati Cerv G iacomo, Obici Giovanni di Giovanni, Obici Giovanni fu Giovanni, attraverso le emergenze istruttorie non essendosi raccolto alcuno elemento cli accusa in ordine al reato loro rubricato alla lettera b devono essere prosciolti per non aver commesso il fatto: mentre a carico degli stessi, non essendo risultati elementi sufficienti di reità, in ordine all'altro reato, devono essere assolti per insufficienza di prove. Tale formula assolutoria deve applicarsi pure nei confronti cli tutti gli altri giudicabili , in ordine ad entrambi i delitti loro addebitati in quanto non sono emersi elementi sufficienti di reità.

P.Q.M. Visti e applicati gli artt. 247, 110, 112, n. I, 575,577 n . 3 C.P.; 378 C .P .P. 2 R.D. 13.3.1927 n. 313. DICHIARA Chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere: 1) - nei confronti di Cerv Giacomo, Obid Giovanni cli Giovanni, Obici Giovanni

fu Giovanni, in ordine al delitto rubricato alla lettera b per non aver commesso il fatto e in ordine al delitto rubricato alla lettera a per insufficienza di prove; 2) - nei confronti di Grahelj Gabriele, Licer Dionisio, Federico Francesco, Cerv Adolfo, Makuc Angelo ed Obici Giovanna, in ordine a entrambi i delitti per insufficienza di prove ordinando la revoca del mandato cli cattura emesso a carico della Obici Giovanna e la immediata scarcerazione di tutti gli altri assolti, se non detenuti per altra causa .

RINVIA i giudicabili Bicek Francesco e Bicek Stefano al giudizio cli questo competente Tribunale Speciale per rispondere dei delitti loro addebitati come in epigrafe


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TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATJ P REVISTl DAL CODICE PENALE

intimando loro di costituirsi nel term ine di cinque giorni altrimenti saranno giudicati in contumacia.

INDICE DEGLI IMPUTATI GIUDICATI CON ~ENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE IST RUTTORIA

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Roma, 3 febbraio 1943 . UOMINI NOTA: Dagli atti del Tribunale Speciale della Difesa dello Stato non risulta che sia stata emessa una sentenza nei confronti dei latitanti Bicek Francesco E Bicek Stefano.

Antonini Evaldo: vedi Sentenza n. 17 del 12.6.1943 menzionzta nella Seconda " NOTA" alla Sentenza del T.S.D.S. n. 162 del 25.6.1943 Bicek Francesco: vedi Sentenza del 3.2.1943 Bicek Stefano: vedi Sentenza del 3.2.1943 Cerv Adolfo : vedi Sentenza del 3.2.1943 Cervi Giacomo: vedi Sentenza del 3.2. 1943 Cobau Emilio: vedi Sentenza del 25 .6.1 943 Ferjancic Francesco: vedi Sentenza del 11 .1.1 943 Ferjancic Giovanni: vedi Sentenza del 11.1.1943 Grahelj Gabriele: vedi Sentenza del 3.2. 1943 Licer Dionisio: vedi Sentenza del 3.2.1943 Licer Federico: vedi Sentenza del 3.2.1943 Licer Francesco: vedi Sentenza del 3.2.1 943 Makuc Angelo: vedi Sentenza del 3.2.1943 Natlacen Giovanni : vedi Sentenza del 11. l. I 943 Obid Giovanni: nato il 20.10.1885: vedi Sentenza ciel 3.2. 1943 Obici Giovanni: nato il 21.12.1926: vedi Sentenza del 3.2.1943 Pasco Gaetano : vedi Sentenza ciel 25.6.1943 Rebula Giuseppe: vedi Sentenza del 25 .6.1943 Semienic Giovanni: vedi Sentenza del 11.1.1943 Semienic Giuseppe : vedi Sentenza del 11.1.1943 DONNE Obici Giovanna : vedi Sentenza del 3.2. 1943


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO PRIJ\IA PARTE: SENTENZE E).lESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODIC E PhNALE

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Il Giudice Istruttore: L. Ramacci ha emesso, in data 11.1. 1943 la seguente

247

DI CHIARA di non doversi procedere nei confronti di P uspan Stanislao in ordine al reato addebitatogli per insu fficienza di prove e ordina la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per a ltra causa.

SENTENZA nei confronti di:

Il Giudice Istruttore: Demetrio f orlenza

!) - P uspan

Stanislao nato il 3.12.1923 a S . Martino Quisca (Gori zia), panettiere. Detenuto dal 7.9. 1942.

ha pronunciato, in data 27 . 1.1943, la seguente SENTENZA

IMPUTATO nei confront i di: del delitto _di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P .) per avere, in tempo di guerra, partec,palO ad una organizza?ione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed a~ente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari d~l ~em ico e, comunque, di nuocere a lle operazioni militari dello Stato italiano, d1m111uendone la efficien za bellica . In territorio della Provincia di Gorizia ed altrove in data anteriore al 7.9.1942. 1N F ATTO E IN DIRITTO . In base all~ risultanze processuali il Pubblico Ministero ha chiesto il proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove in ordine al dolo . . H a ri levato, in fatti, che Puspan Sta nislao dopo aver appartenuto, per 3 mesi_, ad u_na banda armata di ribelli sloveni e dopo aver tentato, già in precedenza, di darsi alla fuga per costituirsi alle nostre Autorità, si costituì effett ivamente all'Arma dei Carabinieri cli S . Martino di Quisca il 7.9.1942. Che i( Pu_span , i?terrogato, ha, tra l'altro, dichiarato di essere stato spinto a portarsi nei boschi dalle lusinghe e dagli inganni di falsi amici senza avere alcun~ P~rc~zione d~lla n~tura e della fin a lità del movimento dei ribelli e di avere sentito rl bisogno d1 fuggire non appena tale natura e tali finali tà ebbe a percepire. Che il denun~iante ~ edesimo in considerazione, tra l'altro, dei precedenti del Puspan e cieli atteggiamento avuto precedentemente e posteriormente alla avvenuta costituzione (fornì, in fatti, anche utili notizie per la identificazione e l'accerta1:1e~1~0 di res~o~sabilità dei coim putati) ha ritenu to in sede istruttoria, veros1m ilt le sue dichiarazioni di non colpevolezza . Pertanto la richiesta del Pubblico Ministero può essere accolta. P.Q.M. Visti gli artico li 381 e 395 C .P.P.

1) - Clauci Isidoro nalo il 12.1.1906 a Gorizia, conladi no . Detenuto dal 4.9 . 1942. IMPUTATO del delitto di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.) per aver partecipato, in tempo di guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero e avente, tra l'altro, lo scopo im mediato di favorire le operazioni mi litari del nemico, e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica . In territorio di Gori zia e altrove, precedentemente e fino al 4.9.1942 . FATTO E DIRITTO In data 30.9.1942 il competente Comando dei Carabinieri di Gorizia denunciava a questo Tribunale Specia le, Cla uci Isidoro, contadino di Piedimonte del Ca lvario, perché indizia to di aver forn ito ai ribelli sloveni bombe ed esplosivi. Secondo le dichiarazioni rese da tal Spazzali Mario, il Clauci, tempo prima, si sarebbe confidato con costui, rivela ndogli di aver raccol to e interrato nei pressi della propria abitazione proiettili residuati di guerra ed armi, costruendo poi con essi bombe destinate a banditi della zona. In una perquisizione effettuata dai carabinieri venivano rinvenuti nella abitazione del Clauci alcune bombe e granate, parecchi fiaschi di esplosivo, tubi di fer ro e attrezzi vari da lavoro. Pertanto, a seguito dei suddetti accertamenti, si iniziava procedimento penale nei confronti di Clauci Isidoro. 11 Clauci , interrogato, protestava la sua innocenza, dichiarando che il mater ia le di ferro trovato in casa sua era stato da lui raccolto nelle campagne e conservato per farne commercio . L'esplosivo doveva servirgli per lavori di scavo e i tubi dovevano essere utilizzati per l' impianto di una conduttura d 'acqua in una sua proprietà .


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER 1 REATI PREVISTI DAL CODICE P ENALE

Gli attrezzi di lavoro trovatigli erano da lui usati per la riparazione di utensili agricoli.

IMPUTATO

Il C lauci respingeva, inoltre, l'accusa mossagli dallo Spazzali, dichi arando di essere in lite con costui perché si era appropriato, vedendola , di una bicicletta prestatagli e che questo era il motivo per cui lo Spazzali lo aveva falsamente accusato. Espletata l'istruzione sommaria il Pubblico M inistero ha, in data 22.1.1943, richiesto il proscioglimento per insufficienza di prove del Clauci. Tale richiesta deve essere accolta .

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del reato di danneggiamento di cose militari (artt. 158 - prima parte C.P.M.G. e 81 C.P.), per avere, in Elmas (Cagliari) rotto più volte, con colpi di sasso, il filo telefonico di una linea militare. Il 19.1.1943 e in data anteriore al 19.1.1943 IN FATTO ED IN DI RITTO

È vero che a carico dell'impu tato esistono elementi specifici di notevole rilievo, costituiti dalla testimonianza dello Spazzali e dal rintraccio del materiale bellico e degli attrezzi da lavoro, ma tali elementi non raggiungono la consistenza necessaria per autorizzare un rinvio a giudizio perché contrastati efficacemente da quanto ha sostenuto, a sua discolpa, il Clauci .

Dai documenti anagrafici in atti si rileva che Piloni Giuseppe è nato il 19.3.1 934 e, quindi, all'epoca del commesso reato aveva !'eta di 8 anni e 10 mesi e, p ertanto, non era imputabile.

Da indagini effettuate dagli stessi carabinieri denunzianti è, infatti, risultato vero che il Clauci si occupava del commercio di materiale residuato di guerra, che egli doveva eseguire lavori di scavo in roccia e collocare una conduttura per una cisterna in un terreno del padre e che, inolt re, si occupava di riparazioni di attrezzi agricoli. Ed era anche vero che lo Spazzali - individuo di pessimi precedenti morali e penali - era in lite con il Clauci per una bicicletta .

Visti gli articoli 97 C.P. e 395 C.P .P . e la conforme richiesta ciel P .M .

P .Q .M .

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Pilloni Giuseppe in ordi ne al reato addebitatogli trattandosi di persona non imputabile perché minore degli anni 14.

P ertanto l'imputato va prosciolto con formula dubitativa e scarcerato se non detenuto per altra causa. P.Q .M .

Il Giudice Istruttore: L uberto Ramacci ha pronunciato , indata 4.6 . 1943 , la seguente

Visto l'art. 378 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Clauci Isido ro in ordine al reato addebitatogli e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Il Giudice Istruttore: Lub erto Ramacci dichiara, con sentenza del 15.2.1943 , di non doversi procedere nei confronti di coloro che la sera del 10.8 .1 942 hanno tentato di commettere un atto di sabotaggio (artt. 53, 253 , 340 C .P .) alla linea ferroviaria Ancona-Pescara e precisamente nella galleria ciel percorso VaranoAncona per essere rimasti ignoti gli autori del reato nonostante le diligenti indagini compiute per scoprire l'autore o gli autori del reato.

Il Giudice Istruttore: Luberto Ramacci ha pronunciato, in data 5 .4.1 943, la seguente

SENTENZA nel procedimento penale a carico di : IGNOTI Im putati del reato di sabotaggio di opere adibite al servizio delle Forze Armate (art. 253 C .P.) . In Todi (Perugia) la sera del 19.2.1943 OMISSIS Nonostante le diligenti indagini effettuate per rintracciare gli autori cli un incendio - per fortuna prontamente domato - che avrebbe danneggiato opere adibite al servizio delle Forze A rmate, i responsabili non vennero trovati. Per questi motivi il Giudice Istruttore - su conforme richieste ciel P ubblico M inistero - e visto l'articolo 395 C .P .P .

SENTENZA nei confronti di: I) - Pilloni Giuseppe, nato il 19.3. 1934 a Assemini (Cagliari), Libero.

DICHIARA di non doversi procedere perché ignoti coloro che hanno commesso il reato .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STAT O PRIMA PARTE: SENT ENZE EM ESSE PER 1 REAT I PREVIST I DAL COD IC E PENALE

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Il Giudice Istruttore: Luberto Ramacci IMPUTATO ha pronunciato, in data 23 .2.1943, la seguente SENTENZA . nei confronti di: 1) - Komel Bruno nato il 27.11.1923 a Ranziano - Frazione Bigli a - (Gorizia), falegname. Detenuto dal 25 . 11.1942. IMPUTATO del reato di cui all'art. 306, cpv., C.P. per avere partecipato a una banda armata in territorio di Gorizia fino al 29.9.1942 IN FATTO ED IN DIRITTO Ritenuto che il Komel dopo avere appartenuto per circa diciotto giorni ad una banda armata di ribelli nella zona di Gorizia decise di ritirarsi da essa e la sera del 29.9.1 942 si arrese a una pattuglia di soldati italiani; ritenuto che egli ha affermato di essere stato costretto a seguire i ribelli a seguito di minaccia di morte da parte di uno studente che era in compagnia di Salic Giovanni; ritenuto che egli ha lasciato la banda spontaneamente senza aver partecipato ad azioni delittuose e quindi non è punibile ai sensi dell'art. 309 del codice penale; P.Q.M. Su conforme richiesta del Pubblico Ministero e visti gli articoli 309 C.P . e 395 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Komel Bruno perché trattasi di persona non punibi le ai sensi dell'art. 309 C.P . ORDINA la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa e la consegna dello stesso ali' Autorità M ilitare, dovendo egli adempiere agli obblighi di leva quale appartenente alla classe 1923, chiamata alle armi nel gennaio 1943. Il Giudice Istruttore: Pasquale Spoleti ha pronunciato, in data 13.3.1943, la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: 1) - Boccuzzi Francesco, nato il 18.6.1884 a T rieste, Capitano di lungo corso. Detenuto .

a) - del reatq di cui all'art. 256, secondo cpv., C.P. per essersi ~rocacciat?, in tempo di guerra, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) - del reato di cui all'art. 262, primo cpv ., C.P. per avere rivelato le notizie di cui la competente Autorità ha vietato le divulgazione. In Trieste ed altrove fino al 15.9.1942

IN FATTO E IN DIRITTO Il 16. 12.1 942 il Comando Supremo - S.I.M . - denunciava alla Procura Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per procacciamento erivelazione cli notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione il Capitano di lungo corso Boccuzzi Francesco. L'istruttoria ha confermato il fatto materiale a carico dell'imputato e cioé che il Boccuzzi si è procacciato di notizie relative partenze ed arrivi di piroscafi con il relativo.carico e le ha comunicate alla Direzione Generale della Società "La Sorveglianza", della cui filiale di Trieste egli era Direttore, nonché a clienti residenti ali' estero.

Il Boccuzzi, però, ha invocato a sua discolpa la buona fede, assumendo che eoli non soltanto ha agito nell'esercizio della esclusiva attività della sua ditta che 0 è appunto quella di assicurare, per conto della clientela, l'assistenza e il controllo delle merci imbarcate e sbarcate nei vari porti e dei campionamenti delle merci stesse e della loro spedizione, ma che le notizie procuratesi e poi comunicate erano già da altri, ed anche all'estero, in tutto o in parte conosciute. Ora anche tenendo conto che il Boccuzzi era stato già diffidato nel febbraio ' . . ciel 1940 a non comunicare ad estranei dati riflettenti attività commerciale e 111 particolare quella portuale, è certo, comunque, che anche dopo tale diffida non fu, tuttavia, impedita dall'Autorità la continuazione della normale attività della Società diretta dallo stesso Boccuzzi, attività per la q uale le notizie da costui raccolte e comunicate erano, si può dire, essenziali. D'altra pane, la stessa perizia tecnico-militare, pur dando atto che le notizi_e procacciate e comunicate dal Boccuzzi rientrano formalmente fra quelle non divulgabili ai sensi di legge, ha riconosciuto non solo la scarsa importanza delle stesse, ma che queste erano già a conoscenza, in gran parte, delle persone alle quali venivano comunicate. Premesse tali considerazioni, tenuto conto che il Boccuzzi, di ottimi precedenti, ha dimostrato i suoi sentimenti di attaccamento alla Patria in momenti assai difficili, quando, cioè, suddito austriaco, riparò, allo scoppio della guerra, nel 1915, in Italia per arruolarsi volontario nella R . Marina, e che perciò, è fondato il dubbio che egli abbia agito con dolo, elemento essenziale questo per la


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TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFES.' \ DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATL PREVISTI DAL CODICE P ENAI.E

sussistenza dei reati che gli sono addebitati, il giudicante non può che condividere l'apprezzamento che il Pubblico Ministero ha fatto delle risultanze processuali, e che, lo ha indotto a richiedere, con le conclusioni esposte nella sua requisitoria in data 11 marzo, il proscioglimento per insufficienza di prove.

del Re Imperatore di Gorizia, con sentenza del 31.3.1943 , gli atti processuali relativi a:

P.Q.M.

IMPUTATI

Visto l'art. 395 C .P.P . in relazione a ll 'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta del Pubblico Ministero .

a) - di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P .) per avere partecipato, in tempo di guerra, ad una associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l' altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico, e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica;

DTCHlARA di non doversi procedere contro Boccuzzi Francesco in ordine ai reati addebitatigli in n1brica per insufficienza di prove e Ordina la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Il Giudice lstrutiore: V. Cersosimo

IGNOTI

b) - di concorso in tentato omicidio premeditato ed aggravato (artt. 576 e 61 n. 1 C.P.). Reati commessi in Voschia (Gorizia) il 4.1O.1942.

Il Giudice Istruttore: Pasquale Spoleti pronunzia, in data 31.3.1943, la seguente

esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3 . 1927 n. 313 , trasmette al Procuratore del Re Imperatore di Gorizia, con sentenza del 23.3 .1 943, gli atti processuali relativi a: ·

SENTENZA

1) - Moravec Maria , nata il 13.3.1907 a Idria (Gorizia). Detenuta;

nei confronti di :

2) - Tratnik Teresa, nata il 29.9.1894 a Circhina (Gorizia). Detenuta;

1) - Moioli Guerino , nato il 22 .2. 1919 a Desenzano al Serio (Bergamo), fuo chista. Detenuto dal 23.10.1942.

3) - K_rasna Paola, nata il 29.3 . 1927 a Idria (Gorizia). Detenuta. IMPUTATO

IMPUTATE a) - del delitto di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P .) per avere partecipato , in tempo di guerra, ad un 'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico, e, comunque, di nuocere alle operazioni ·militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica; b) - del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 C.P.). Reati commessi in Idria (Gorizia) il 16.2.1943.

Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 11. 313 e visti il R.D. 15.12.1 936 n. 2136 e il R .D .L. 9.1 2.1941 n. 1386, trasmette al Procuratore

del delitto di cui all'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra con l'Italia, dal 4. 10. 1939 al 14.7.1940. IN FATTO ED IN DIRITTO La R . Questura di Bergamo con rapporto del 22.1.1943 denunziò a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, il cittadino italiano Moioli Guerino, perché, proveniente dalla Francia, il 23.1 O. I 942, al valico di Bardonecchia, all'atto del suo ingresso nel Regno, fermato e perquisito dagli agenti di Pubblica Sicurezza venne trovato nel suo bagaglio una completa uniforme militare fran cese e documenti inerenti al servizio da lui prestato in Francia. II Moioli, interrogato dalla Autorità di Polizia e dal Magistrato inquirente, ha dichiarato che emigrò in Francia con i propri genitori all'età di 11 anni.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA_OIFESA DELLO STATO

Nel mese di luglio del 1939 fu, a sua domanda, arruolato nell'Esercito francese e destinato alle compagnie ita.liane di lavoratori nei pressi di Parigi e che respinse l'invito di essere inquadrato nella Legione Straniera e che il 14 luglio 1940 fu smobilitato. Le dichiarazioni dell'imputato trovano conferma, per quanto riguarda la durata del servizio militare prestato nell'Esercito Francese, nel libretto personale e nel foglio di congedo trovati in suo possesso a ll'atto dell'arresto. Poiché risulta che il Moioli, arruolato nel 1939, fu poi costretto dalle leggi francesi a protrarre la prestazione del servizio militare dopo l'inizio delle ostilità tra l'Italia e la Francia, si deve riconoscere che il reato previsto dall'articolo 242 C .P. attribuito al Moioli non sussiste perché egli si è venuto a trovare in quella precisa condizione prevista dal primo capoverso dell'articolo 242 ciel codice penale, che lo esenta da pena. P.Q.M. Visto l'artico lo 395 C.P.P. in relazione all'articolo 378 stesso codice e le conformi conclusioni inoltrate dal P ubblico Mi nistero il 26.3.1943

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Moioli Guerino in ordine al reato di cui all'art. 242 C.P. trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato e Ordina la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PREVISTI DA L CODICE PENALE

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Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13 .3.1 927 11. 313 e visti il R.D. 15.12.1936 n. 2136 e il R .D.L. 9. 12.1 941 11. 1386 trasmette con sentenza del 1.4.1943 al Procuratore del Re Imperatore di Gorizia gli atti processuali relativi a: 1) - Tominec Maria, nata il 4.8.1 924 a Montenero d'Idria (Gorizia), contadina . Detenuta. 2) - Tominec Raffaele, nato il 6. 11.1927 a Montenero d'Idria (Gorizia), contadino . Detenuto.

IMPUTATI del delitto di favoreggiamento bellico (art. 247 C .P .) per avere partecipato, in tempo di guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favori re le operazioni militari del nemico, e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone l'efficienza bellica. In territorio di Montenero cl 'Idria ed altrove, il 18.2.1943 e precedentemente Tominec Maria anche del delitto di simulazione di reato (art. 367 C.P .).

Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo Il Giudice Istruttore: P . Spoleti esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13.3.1927 n. 313 e visti il R.D . 15.12.1936 n. 2 136 e il R.D.L. 9. 12.1 941 n . 1386, trasmette, con sentenza del 1.4.1943, al Procuratore del Re Imperatore di Fiume gli atti processuali relativi a: 1) - Sustar Giuseppe, nato il 29 .6.1911 a Zemon di Sopra (Castel Lablanizza), agricoltore.

ha pronunciato, in data 12.4.1943, la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) - Krasna Antonio, nato il 16. 11 .1 908 a Vipacco (Gorizia), calzolaio . Detenuto.

IMPUTATO

IMPUTATO

a) - del reato di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P .) per avere partecipato in tempo di guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di favori re le operazioni militari del nemico, e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone l'efficienza bellica;

del delitto di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.) per avere partecipato, in tempo cli guerra, ad un'associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, diminuendone la efficienza bellica.

b) - di furto aggravato in danno di Rupena Francesco; Reati commessi il 24.8.1942 in località contrassegnata Posta Militare 157.

A Campolongo d i Vipacco (Gorizia) precedentemente e fino a lla data del suo arresto (28 novembre 1942)


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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE EtvlESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

IN FATTO ED IN DIRITTO

IMPUTATO

Con rapporto del 16.2.1943 della 145 3 Sezione Mista dei Carabinieri fu denunziato Krasna Antonio, nella cui casa la sera del 28.10.1942 si erano trattenuti alcuni ribelli, ai quali, dietro loro richiesta, lo stesso Krasna aveva fornito indicazioni sul conto di Cermeli Giovanni che i partigiani avrebbero avvicinato.

del reato di cui all'art. 272 C.P. (propaganda comunista) per avere il 31.12.1942 sulla corriera di Monfalcone, pronunziato le frasi: "Viva l'Italia bolscevica; io non sono italiano; la vendetta comunista sarà tremenda" IN FATTO ED IN DIRITTO

La sommaria istruttoria espletata non ha offerto sufficienti indizi di colpevolezza a carico del Krasna.

La sera del 31.12.1942 sull'autocorriera di Monfalcone, Battistutta Giovanni pronunciò in evidente stato di ubriachezza, le frasi riportate in rubrica. Tratto in arresto dai carabinieri di Medea (Gorizia) fu denunziato con rapporto del 5 gennaio 1943.

Infatti se l'episodio della permanenza dei ribelli nell'abitazione del Krasna è un elemento troppo equivoco per l'affermazione di una qualsiasi penale responsabilità, l'episodio della indicazione del Cermeli è verosimilmente giustificata dall'imputato, dalla necessità di obbedire ad una minacciosa ingiunzione.

Interrogato ha dichiarato di non ricordare nulla perché nell 'attesa della corriera si era fermato in una osteria a bere ed era diventato alticcio .

E se si tien conto, inoltre, che lo stesso verbalizzante ha dichiarato di non avere elementi per potere affermare che il Krasna abbia fornito viveri ai ribelli e che lo stesso non ha mai dato luogo a rilievi per la sua condotta, si deve necessariamente concludere per l'assoluzione deI Krasna p er insufficienza di prove.

Le insensate parole pronunciate in stato anormale, i buoni precedenti politici dell'imputato che non ha dato mai luogo a rilievi per la sua condotta politica e che è padre di numerosi figli, di cui t re sotto le armi, autorizzano a dubitare circa l'elemento intenzionale del delitto a lui addebitato.

P .Q.M.

Ritenuto che, non essendo emersi dalla espletata sommaria istruttoria altri elementi a suo carico, egli va prosciolto per insufficienza di prove in ordine al dolo.

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.

P.Q.M. Visti gli articoli 378 e 395 C .P.P. e la conforme richiesta del P .M.

DICHIARA

DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di Krasna Antonio in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e Ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

cli non doversi procedere nei confronti di Battistutta Giovanni Battista in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e Ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi

ha pronunciato, in d ata 10.4.1943, la seguente

pronuncia, in data 27.4.1943, la seguente SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

nei confronti di:

1) - Battistutta Giovanni Battista, nato il 16.9.1886 a Cormòns (Gorizia), falegname. Detenuto.

1)- LocatelliAlice,natail22.7.1921 aLosanna(Svizzera), insegnante di lingua tedesca. Detenuta;

Q


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TRIIlUNALE SPECIALE PER I./\ DIFESA DELLO STATO

2) - Moretti Antonio, nato il 20.1.1 899 a Vallo di Marone (Brescia), operaio . Detenuto ; 3) - Righetti Giuseppe, nato il 18.2.1915 a Pisogne (Brescia), falegname; 4) - Signorini P ietro, nato il 9.4 .1924 a P isogne (Brescia), manovale; 5) - Righetti e Signorini vennero scarcerati il 22.4 .1 943. IMPUTATI Tutti del delitto di cui agli articoli 110, 81, 56, 253, secondo cpv., C.P. per avere, allo scopo di distruggere convogli ferroviari e di rendere inservibile in parte la strada ferrata Edole-Brescia adibita al servizio delle F orze Armate, co llocato esplosivi sulla suddetta linea ferroviaria; La Locatelli e il Moretti inoJtre del delitto di cui agli articoli 110, 624, 61 n. 11 C.P., per avere, di comune accordo , sottratto un cappotto all'esercente Bonetti Beatrice. Reato commesso in Marone (Brescia) il 24.11 .1942. II Righetti e il Signorini, inoltre; a) - del delitto di cui agl i articoli 110, 624, 61 n. 11 C. P . per avere concorso nel compiere il furto di esplosivi a danno della S .A .S .L. Ferromin; b) - del delitto di cui all'art. 679 C.P . per omessa denunzia di materiale esplosivo. In P isogne (Brescia) nel novembre del 1942 IN FATTO ED JN DIRITTO Con rapporti n. 59/3 e 55/ 43, rispettivamente del 22.12.1942 e 19.2.1943 il Comando della Compagnia Esterna dei Carabinieri di Brescia denunziava al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato che i Carabinieri di Marone (Brescia), a seguito di denu nzia inol trata da P eroni [sidoro, meccanico del luogo , avevano accertato che sulla linea ferroviaria Morone-Valle e precisamente sulla rotaia destra del tratto indicato (al Km. 13) erano state collocate delle bombe "Sip" e vicine a queste un involucro contenente 4 tubi di gelatina con infis so un pezzo di miccia ed innescato un detonatore di alluminio. All'esame tecnico d egli esplosivi , eseguito presso la Direzione di Artiglieria di Piacenza, risu ltò che le bombe contenevano il detonatore carico con la relativa miccia e dispositivo di accensione a sfregamento; che le cartucce di gelatina contenevano, oltre alla nitroglicerina e al cotone collodio, anche sostanze attive; che innescate con la capsula fu lminante n . 8, pure rinvenuta, hanno regolarmente

PRIMA PAR1 E: SENTENZE Ec\llESSE PER I REATI PREVISTI DAL CO DICE PENALE

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detonato ed appartengono al tipo impiegato nei lavori di mina. Dopo pochi giorni e precisamente il 19.12.1942, sulla stessa linea, in prossimità del km. 18,350 a circa 60 metri dall'imbocco della galleria Mazzola-Tolino: e precisamente sotto la rotaia sinistra in direzione della galleria indicata, fu rinvenuto un detonatore di alluminio innescato in un pezzo di miccia la cui estremi tà era incastrata in un involucro contenente 4 Iubi di gelatina. All'esame tecnico degli esplosivi, eseguito presso la Sezione staccata di Artiglieria di Brescia risultò che le cartucce contenevano 50 grammi di gelatina esplosiva colore rosso mattone e che la miccia a lenta combustione era del tipo unico esistente in commercio ed uguale a quella in uso presso la miniera "Ferramin " mentre le due capsule detonanti e le cartucce di gelatina erano diverse da quelle in uso, sia presso la miniera suddetta , sia presso il Reggimento Minatori del Genio, e non si è potuto accertare da quale ditta provenissero. Per quanto riguarda l'esplosivo rinvenuto sul binario Marane-Vello fu inoltre accertato: che nel caso di accensione della miccia, questo avrebbe causato la distruzione di circa 50 metri di binario ed anche il guasto del ponte sul cavalcavia con conseguente rovesciamento dei vagoni verso la scarpata a monte; mentre l'esplosivo trovato presso la galleria Mazzola-Tolino di Pisogne, avrebbe con lo scoppio, d istrutto il binario provoca ndo il rovesciamento dei vagoni verso la strada sottostante alla suddetta ferro via. Procedutosi ad istruzione sommaria, dalle indagini effettuate dai carabinieri di Marone e di Pisogne ed a nche da1 Comandante la Compagnia esterna dei carabinieri di Brescia in ordine all'attentato accertato nel tratto Marone-Vallo, sorsero dei sospetti nei confronti del manovale Moretti Antonio e della cittadina svizzera Locatelli Alice, giovane di facili costumi, espulsa dalla Svizzera sin dalla fine del 1940. Jnfatti si poté accertare che costei frequentava, con preferenza, la compagnia dei soldati durante le sue peregrinazioni nelle provincie di Bergamo e di Brescia; che aveva rapporti con il geniere Marini Giulio del l O Reggim ento Genio; e che la sera del 20 . 11.1942 conobbe in treno il soldato Cristini Luigi, con il qua le trascorse due giorni in compagnia pernottando nel!' Albergo "Cremona" di Marone. ln quei giorni, durante la sosta a Vallo, in una trattoria, la Locatelli fece conoscenza con Moretti Antonio e con costui la sera del 22 novembre si accompagnò, percorrendo a piedi la strada da Vallo a Marone. In tale occasione, secondo le dichiarazioni rese dalla Locatelli ai carabinieri, smentite in un successivo interrogatorio reso sempre ai carabinieri e riconfermate in sede istruttoria, il Moretti avrebbe portato con sé un involto delle dimensioni di circa 30 centimetri, contenuto in carta scura da imballo e legato con uno spago ed avrebbe anche mostrato alla stessa Locatelli due piccoli involti di forma cilindrica contenuti in carta argentata (che potrebbero identificarsi in t u bi di


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TRIBUNALE SP ECIALE PER LA Dlf ESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

gelatina), accompagnando l'esibizione con le parole: "Vuoi mangiare dei torroncini siciliani?" Aggiunse la Locatelli: che durante il percorso il Moretti con la scusa di soddisfare a un bisogno corporale tornò indietro e si fermò presso un piccolo ponte sul cavalcavia (approssimativamente nel posto in cui furono trovati gli esplosivi) e poco dopo raggiunse nuovamente la Locatelli, dopo essersi .liberato degli accennati involti. A costei avrebbe anche chiesto dei fiammiferi che non gli furo no dati perché la giovane ne era sprovvista .

R itenuto per tanto che si hanno fondati motivi per dubitare della colpevolezza sia della Locatelli che del Moretti in ordi ne al delitto di cui alla lettera a della rubrica, ne consegue che essi devono essere assolti per insufficienza di prove.

Il Moretti, pur ammettendo di essersi accompagnato con la Locatelli nelle circostanze da costei precisate ed al fine di trovare un alloggio per la suddetta giovine che a Vello non era riuscito a trovare, negò di essere stato in possesso degli involti indicati e negò anche tutti gli a lt ri particolari riferiti dalla donna, protestando la su a innocenza. La Locatelli fu arrestata in Novi Ligure l'll.12.1942, mentre si trovava nei pressi della Caserma del 1° Reggimento Minatori del genio con atteggiamento sospetto. Dopo varie insistenze ed in preda a crisi di pianto, dich iarò ai carabinieri che si era recata in q uel luogo per incontrarsi con il geniere Marini Giulio, con il quale aveva dei rapporti, ma non volle dare ulteriori spiegazioni. Successivamente confessò di avere conosciuto detto militare a Bergamo e di avere avuto con lui soltanto rapporti epistolari. TI Marini, attualmente in servizio in Cors ica, ha escluso di avere avuto rapporti con la suddetta giovane, e le ulteriori indagini effettuate non hanno portato ulteriori elementi probatori. D'altra parte non è presumibile un eventuale accordo tra il Moretti e la Locatelli per il collocamento dell'esplosivo sulla linea ferroviaria perché è rimasto accertato che i suddetti si erano conosciuti soltanto il giorno precedente al fatto attribuito al Moretti, e la conoscenza era avvenuta casualmente tramite il soldato Cristini. IN DIRITTO Da q uanto è stato esposto si rileva che gli indizi a carico della suddetta Locatelli appaiono troppo incerti per costituire una prova efficiente a suo carico, quale partecipe del delitto di cui alla lettera a della rubrica. Nei confronti di Moretti Antonio le dichiarazioni della Locatelli contribuirebbero un serio indizio di reità, qualora le dichiarazioni stesse fossero attendibili e più circostanziate. Si deve, però, considerare che la Locatelli nel Carcere d' Iseo ritrattò le suddette dichiarazioni , in seguito le modificò in ordine al furto del cappotto a danno di Bonetti Beatrice, prima attribuito allo stesso Moretti, ed in seguito confessò (confermando la confessione anche in sede istruttoria) di averlo sottratto proprio lei nel!' Albergo "Cremona" . Ma soprattutto il difetto di prova si riferisce all'identificazione del p resunto contenuto degli involti di cui il Moretti si sarebbe liberato, non avendo la Locatelli visto gli oggetti suddetti .

Per quanto si riferisce al collocamento degli esplosivi trovati nel tratt~ Maz~ zola - Toline cli Pisogne - furono indiziati i giovan i Signorini Pietro e R1ghett1 G iuseppe, i quali confessarono di essere stati in possesso, nel no_v embre d~l 1942 di vari tubi di gelatina con i quali s i recarono a pescare nel fnune Ogho . Poiché è risultato che entrambi hanno lavorato presso la miniera "Ferromin" del luogo, è presumibile che i medesimi abbiano potuto procur~rsi l'.esplosiv~ suddetto p resso la miniera indicata; e pertanto per mancanza d1 altn elementi nei loro confronti, ne consegue che anche essi devono essere prosciolti dal reato di cui alla lettera a della rubrica per insufficienza di prove. Ritenuto infine che il delitto di concorso in furto attribuito ai prevenuti L ocatelli A lice e Moretti Antonio, nonché gli altri reati attribuiti agli imputati Righetti Giuseppe e Signorini Pietro sono di competenza della Autorità Giudiziaria O rdinaria. P.Q.M. Visti gli articoli 395 C.P.P., 8 del R.D. 12. 12. 1926 n. 2062 e la conforme richiesta del P ubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Locatelli Al ice, Moretti Antonio, Righetti Giuseppe e Signorini P ietro in ordine a l reato loro addebitato alla lettera a della rubrica per insufficienza di prove. ORDINA la trasm issione deoli atti al Procuratore del Re Imperatore di Brescia, per i provvedimenti di co~)etenza in ordine agli altri reati rispettivamente_~ttribuit) ai suddetti imputati nelle lettere b e c della rubrica, disponendo che gh imputati medesimi siano posti a disposizione del suddetto M agistrato.

Il Giudice Istruttore:

y.

Cersosimo

pronunzia, in data 28.4 .1943, la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) - Malekar Agostino, nato il 30.8 .1904 a S . Michele di Postumia (Trieste), contadino;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

. 2) - Mìlostìk Luìgì, nato ìl 17.6. 1886 a Villa del Nevoso (Fiume), commerciante; 3) - Filipcic Martino, nato l' 11.11.1905 a Matteria (Fiume), contadino; 4) - Zadnìk Valentìno, nato il 14.2. 1909 a Pregara (Fiume), muratore; 5) - Bubnich Francesco, nato il 18.9.1910 a Pregara (Fiume), contadino; 6) - Poropat Giuseppi.na, nata il 17.3.1904 a Trieste, contadina; 7) - Conestabo Antonio, nato il 14.11.1883 a Pregara (Fiume), muratore . Tutti detenuti. 8) - Tomsich Giovanna, nata il 6.4. 1913 a Fontana del Conte (Fiume); 9) - Dodich Giovannì, nato il 17.5.1910 a Fregara di Castenuovo d'Istria (Fiume); 10) - Matko Giovanna, nata il 26.8.1899. Tutti liberi IMPUTATI Malekar, Bubnich, Poropat e Conestabo del reato di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.). M ilostik, Filipcic, Tomsich e Dodich del reato di assistenza ai partecipi di bande armate (art. 307 C.P.). Zadnik e Matko del reato di partecipazione a bande armate (art. 306 C.P.) Reati commessi in Provìncia di Gorizia ed altrove fino all'ottobre del 1942 IN FATTO E IN DIRITTO Il giorno 2 . IO . 1942 nel Vallone di Prelose S. Egidio in Provincia di Fiume vennero catturati dai competenti organì dì Polìzìa cleì rìbellì appartenentì alla nota banda capìtanata da Maslo Carlo : nello stesso luogo vennero trovati armi, munizioni e indumenti e un libretto nel quale erano scritti vari nomi, tra i quali quelli di Malekar Agostino, Bubinich Francesco, Poropat Giuseppina e Contestabo Antonio . Per tale fatto i predetti individui furono denunziati, con rapporto del 13 gennaio 1943 a questo Tribunale Speciale quali imputati del delitto di favoreg~giamento bellico. E poiché dalle dichiarazioni cli altri imputati sembra che Milostik Luigi Filipcic Martino, Tomsich Giovanna e Dodich Giovanni avessero prestato assist~nza a bande di ribelli, che Zadnik Valentino e Matko Giovanna appartenessero alle suddette bande, con lo stesso rapporto tutti i suddetti individui vennero denunziati per rispondere dei reati di assistenza a bande armate e partecipazione alle suddette bande.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER

r REATI PRE VlSTI DAL CODICE f> E ALE

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Successivamente, con rapporto del 21.2.1943, fu comunicato che Matko Giovanna si era costituita. Nei riguardi della Matko si osserva che, essendosi tempestivamente e volontariamente ritirata dalla banda, si deve dichiarare, secondo quanto è previsto dall'art. 309 del codice penale, che trattasi di persona non punibile. Dalla sommaria istruttoria, però, non sono emersi sufficienti indizi di reità nei confronti degli altri individui che sono stati denunziati. Nei confronti dei nominati Malekar, Bubnich , Poropat e Contestabo non suffraga l'accusa di favoreggiamento bellìco la sola circostanza che il loro nome figura annotato nel libretto appartenente ad un Capo dei ribelli, tale Prescir, non meglio identìficato: tale annotazione potrebbe significare che essi partecipassero al movimento dìretto a favorire le operazioni del nemico ed a nuocere quelle dello Stato Italiano, come ritiene l'Autorità denunziante: ma, in difetto di altri elementi, si può ben ritenere che i nomi di costoro fossero stati annotati da Prescir o da altri pensando di potere utilizzare tali persone per qualche eventualità, o anche per compiere atti di rappresaglie nei loro confronti, come è risultato essere avvenuto neì confronti di altro denunciato. A carico di Milostik sta la circostanza che lo stesso ha venduto della stoffa ai ribelli: il fatto non è provato, ma quant'anche lo fosse, rimane giustificato il dubbio che l'imputato lo avesse commesso allo scopo di portare assistenza ai ribelli, non risultando neppure che egli sapesse di avere rapporti con persone che facevano parte di bande armate. Contro Filipcic sta l'affermazione della ribelle Maslo Maria, ritrattata nell'interrogatorio giudiziale e non confermata da altri indizi, che costui avrebbe fornito viveri ai componenti della banda: essa, da sola, non basta a provare la colpevolezza del Filipcic, essendo molto vaga e non suffragata da altri validi elementi. Nei riguardi dello Zadnik si afferma che costui apparteneva a bande armate ed era riuscito a simulare, mascherandola, la sua vera attività: ma non essendo altri elementi a suo carico, rimane il dubbio circa la sua responsabilità. Per quanto riguarda la Tomsich Giovanna, unico elemento a carico sarebbe l'affermazione della Maslo Maria di avere appreso dal fratello Carlo che egli faceva recapito presso l'Osteria gestita da essa Tomsich, non sono risultati altri elementi in base ai quali si possa affermare, con assoluta tranquillità, che la Toms ich fosse consapevole di prestare assistenza a un ribelle. Ed infine si ha motivo di fortemente dubitare circa la responsabilità di Dodich G iovanni, indicato dalla stessa Maslo come persona che era a conoscenza del luogo ove si trovava il fratello Maslo Carlo . Ma Dodich Giovanni è da qualche tempo militare presso 1'87° Rgt. Fant., e non si spiega come il Maslo avrebbe comunicato il suo recapito proprio a persona che doveva andare sotto le armi : e d'altra parte proprio la Maslo Maria non aveva bisogno di chiedere il recapito del fratello ad altre persone, quando risulta


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dagli atti che ella è stata in sua compagnia, ed è stata catturata insieme ad altri ribelli certamente al corrente del posto ove si poteva trovare Maslo Carlo. Se tali sono le risu ltanze della espletata istruttoria, e se nessuno altro elemento è emerso a carico dei denunziati, questi vanno tutti prosciolti dalle imputazioni loro rispettivamente addebitate, non ravvisandosi sufficienti gli indizi della loro responsabilità. P.Q .M. Visti gli articoli 309 C .P. e 395 e 378 C.P.P . e la conforme richiesta del Pubblico Ministero

PRTIV!A PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI PREVISTI DAL CODICE P ENALE

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Il Satalic, inolt re, del reato di inosservanza al Bando Governatoriale del 7.6.1942 di Zara .

Il Giudice Istruttore: L. Ramacd ha pronunciato, in data 5.6.1943, la seguente SENTENZA nel procedimento p enale a carico di: ignoti

DICHIARA IMPUTATI di non doversi procedere nei confronti di Matko Giovanna in ordine al reato addebitatole trattandosi cli persona non punibile.

a) - del delitto cli propaganda sovversiva e antinazionale (art. 272 C .P.) per avere in S. Sofia (Forlì), tra il 7 e 1'8 marzo 1943, svolto propaganda bolscevica e antinazionale mediante iscrizioni poste sulle colonne del Palazzo Comunale.

Di non doversi procedere nei confronti di Malekar Agostino , Milostik Luigi, Filipcic Martino, Zadnik Valentino, Bubnich Francesco, Poropat Giuseppina, Conestabo Antonio, Tomsich Giovanna, Dodich Giovanni per i reati loro rispettivamente addebitati come in rubrica per insufficienza cli prove.

b) - del delitto di Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C .P .) per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, vilipeso il fascismo.

ORDINA

IN FATTO E IN DI RITTO

La immediata scarcerazione di Malekar Agostino, M ilostik Luigi, Filipcic Martino, Zadnik Valentino, Bubnich Francesco, Poropat Giuseppina e Conestabo Antonio, se non detenuti per altra causa.

La mattina dell'otto marzo 1943 su lle colonne dell'edificio del Comune di S . Sofia (Forlì) furono trovate delle scritte fatte a stampatello con gesso bianco, del seguente tenore "Via il Fascismo - Viva la Russia - Fuori i tedeschi - Basta con la guerra" .

Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13 .3. 1927 n. 313 e visti il R .D . 15 . 12.1936 n. 2136 e il R .D .L. 9.12.1941 n . 1386, trasmette al Procuratore del Re Imperatore di Zara, con sentenza del 30.4. 1943, gli atti processuali relativi a : 1) - Zelencic Cristofaro , nato il 1.4. 1925 a Cale (Zara). Detenuto;

Il Comandante della locale stazione dei carabinieri, appena informato, provvide subito a fare cancellare le suddette frasi ed altrettanto fece per un disegno da lui visto sulla porta dei Sindacati dell'Agricoltura raffigurante la falce e il martello preceduto dalla lettera "W" . Le diligenti indagini effettuate per scoprire gli autori dei reati specificati in rubrica hanno dato esito negativo e, pertanto, il Giudice Istruttore visto l'art. 395 del C.P.P. e la conforme richiesta del Pubblico Ministero Dichiara di non doversi procedere perché ignoti coloro che hanno commesso i reati.

2) - Grzuno Dinko, nato il 28 .8.1920 a Cale (Zara). Detenuto; 3) - Satalic Cristofaro, nato nel 1919 a Cale (Zara). Detenuto. IMPUTATI

Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi

Zelencic del reato di istigazione al favoreggiamento bellico (art. 302 C . P . in relazione all'art. 247 stesso codice);

esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13. 3. 1927 n. 313, dal R.D . 15.12.1936 n. 2136 e dal R.D.L. 9.12.1 941 n. 1386, trasmette al Procuratore del T ribunale Militare di Guerra di Milano, con sentenza del 15.6.1943 , gli atti processuali relativi a:

Grzuno e Satalic dei reati di apologia sovversiva e disfattismo politico (art. 269 e 272 C.P .);

1) - Rosati Gino, nato il 26.10.1910 a Londra, ci ttadino italiano, prigioniero di guerra.


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PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER L REATI PRE VISTI DAL CODICE PENALE

TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO del reato di renitenza alla leva, di competenza del Giudice Militare, e del reato previsto dall'art. 242 C.P . (Cittadino che porta le armi contro lo Stato Italiano), di competenza del Tribunale Speciale.

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e rimette gli atti al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra della TV Armata per l'ulteriore corso di giustizia in ordine al reato di cui alla lettera c) della rubrica.

Il Giudice Istruttore: P. Spoleti Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo ha pronunciato, in data 13 .7.1 943, la seguente SENTENZA

esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, dal R.D. 15.12.1936 n. 2136 e il R.D.L. 9.12.1941 n. 1386, trasmette al Procuratore del Tribunale Militare di Guerra di Torino, con sentenza del 13.7.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - De Michelis Cesare, nato il 5.6.1922 a La Morra (Cuneo), soldato della Legione Straniera.

nel procedimento penale a carico di:

IMPUTATO

1) - Russo Maria Maddalena, nata il 13.1. 1912 a Nizza, pantalonista. Detenuta.

IMPUTATA a) - del delitto di cui agli articoli 56, 258 prima parte C.P. per avere, con atti idonei diretti in modo non equivoco, tentato di procacciarsi, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; b) - del delitto di cui all'art. 302 C.P. per avere istigato P inkus Edith a commettere delitti di spionaggio; c) - del delitto di cui all'art . 385, cpv. C .P . perché legalmente detenuta per i reati sopraspecificati, 1'8.12. 1942 evadeva dal locale nel quale era custodita mantenendosi latitante fino al 17 gennaio 1943, data in cui veniva arrestata;

del reato di renitenza alla leva, di competenza del Giudice Militare, e del reato previsto dall 'art. 242 C.P. (Cittadino che porta le armi contro lo Stato Italiano), di competenza del Tribunale Speciale.

Il Giudice Istruttore: L. Ramacci esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13 .3.1927 n. 313, dal R.D. 15.12.1936 n . 2136 e dal R.D.L. 9. 12.1 941 n. 1386, con sentenza del 16.7. 1943 trasmette al Procuratore del Re Imperatore di Gorizia gli atti processuali relativi a: 1) - Jakin Giuseppe, nato il 20.5.1902 a S. Martino di Quisca (Gorizia) . De-

tenuto

OMISSIS

IMPUTATO

Dalla compiuta istruttoria non risultano sufficienti motivi per i quali la Russo deve essere ritenuta colpevole dei reati previsti dalle lettere a e b della rubrica e, pertanto, la Russo deve essere assolta dai suddetti reati per insufficienza di prove.

a) - del reato di furto aggravato (artt. 110,624,625, n . 1, 2, 3 e 5 C.P.) per essersi la notte sul 5.2.1943, in Sessa Capriva di Cormons, con il concorso di un gruppo di partigiani, impossessato, al fine di trarne profitto, di salumi, effetti personali e biancheria varia in danno di Muzzolini Leonardo, asportando il tutto dalla abitazione del derubato ove erano penetrati armati di fucili e di bombe, dopo averne forzato la porta;

TI delitto di cui alla lettera c non è di specifica competenza del Tribunale Speciale e, pertanto, gli atti relativi al suddetto reato devono essere trasmessi alla competente Autorità Giudiziaria.

P.Q.M . Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del Pubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Russo Maria Maddalena in ordine ai delitti a lei addebitati nelle lettere a e b della rubrica per insufficienza di prove

b) - del reato di danneggiamento (ant. 110, 635 C.P.) per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in concorso tra loro, deteriorato e resi inservibili, mobili vari in danno dello stesso Mazzolini Leonardo; c) - del delitto di cui all'art. 306 C.P . per avere, nel 1942 e nei primi mesi del 1943 nella provincia di Gorizia, partecipato a bande partigiane armate, formate per commettere in territorio nazionale i reati previsti dall'art. 302 C.P. (cioè i delitti contro la personalità internazionale dello Stato e i delitti contro la personalità interna dello Stato).


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TRTBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATl PREVISTI DAL CODICE PENALE

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INDICE DEGLI IMPUTATI GIUDICATI CON SENTENZE EMESSE DAL

Il Giudice Istruttore: P. Spoleti ha pronunciato, in data 14.7.1943, la seguente

GIUDICE ISTRUTTORE

SENTENZA UOMINI nel procedimento penale a carico di : 1) - Scarpetta Ervino, nato il 25.9.1921 a Essen (Germania), soldato nel 4° Rgt. Autieri dislocato a Verona.

IMPUTATO del reato di cui all'art. 272 C.P. (Propaganda e apologia sovversiva) per avere scritto su un'asse della garitta nella quale prestava servizio da sentinella le frasi "Viva Stalin, Viva la Russia Sovietica, Viva la gioventù comunista" OMISSIS Lo Scarpetta, durante l'istruzione sommaria, si è dichiarato innocente del fatto che gli è stato attribuito ed a giustificazione dei suoi sentimenti favorevoli al Regime ha dichiarato che anche in Germania era iscritto nei Giovani F ascisti e che aveva partecipato, per tale sua qualità, quattro o cinque volte al Campo M ussolini a Roma, a Genova e in altre località e che anche il padre, in Germania, è iscritto al Partito Fascista. E il Fascio M.0 .M . Prestinari di Essen ha comunicato che lo Scarpetta ha preso costantemente parte a tutte le attività del Fascio, e che egli risulta di buona condotta politica e morale, avendo chiesto varie volte di essere arruolato in qualità di volontario, ed essendo partito, all' atto della sua chiamata alle armi, con entusiasmo. Inoltre le conclusioni della perizia calligrafica ordinata dalla Procura Generale di questo Tribunale Speciale sono state favo revo li all 'imputato, avendo ritenuto il perito che lo Scarp etta non è l'autore delle scritte incriminate.

Battistutta Giovanni Battista: vedi Sentenza del 10.4.1943 Boccuzzi Francesco: vedi Sentenza del 13.3.1943 Bubnich Francesco : vedi Sentenza d el 28.4.1943 ("NOTA" alla Sentenza del T.S.D.S. n. 138 del 10.6.1943) Clauci Isidoro : vedi Sen tenza del 27. 1.1943 Conestabo Antonio: vedi Sentenza ciel 28 .4.1 943 ("NOTA" alla Sentenza ciel T.S.D.S . n. 138 del 10.6.1943) Dodich Giovanni: vedi Sentenza del 28.4. 1943 ("NOTA alla Sentenza del T .S.D .S. n . 138 del 10 .6. 1943) Filipcic Martino: vedi Sentenza del 28.4.1943 ("NOTA" alla Sentenza del T.S .D .S. n . 138 del 10.6.1943) Komel Bruno: vedi Sentenza del 23.2.1943 ("NOTA" alla Sentenza T.S.D.S. n. 134 del 7 .6.1943) Krasna Antonio: vedi Sentenza del 12.4.1943 Leban Anton io: vedi Sentenza del 23.2.1943 ("NOTA" alla Sentenza T.S.D .S . n. 134 del 7.6 . 1943) Malekar Agostino: vedi Sentenza del 28.4.1943 ("NOTA" alla Sentenza del T.S .D.S. n. 138 del 10.6.1943) Milostik Luigi: vedi Sentenza del 28.4. 1943 ("NOTA" alla Sentenza del T .S.D.S. n. 138 del 10 .6.1 943)

Poiché, pertanto, a carico dello Scarpetta non rimane alcun elemento di prova, in quanto, la sola coincidenza di avere prestato servizio di sentinella in un giorno in cui presumibilmente il reato è stato commesso, è comune allo Scarpetta come a tutti gli altri militari che in quel giorno facevano parte del turno di guardia, senza che alcun indizio stia a suo carico, piuttosto che a carico di altri lo Scarpetta deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

Moretti Antonio: vedi Sentenza del 27.4.1943

P.Q.M.

Pilloni Giuseppe: vedi Sentenza del 5.4.1 943

Visti gli articoli 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del Pubblico M inistero DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Scarpetta Ervino in ordine al reato addebitatogli per non aver commesso il fatto.

M oioli Guerino: vedi Sentenza del 31.3.1943 Pansic Ludovico : vedi Sentenza del 23 .2.1943 ("NOTA" alla Sentenza del T .S .D.S . n. 134 del 7.6.1943) P odgornik Vladimiro: vedi Sentenza del 23.2.1943 ("NOTA" alla Sentenza del T.S .D.S. n . 134 del 7 .6.1943) Pus pan Stanislao : vedi Sentenza dell' 11 . 1.1943 Righetti Giuseppe: vedi Sentenza del 27.4 . I 943 Scarpetta Ervino: vedi Sentenza del 14.7.1943


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Signorini Pietro: vedi Sentenza del 27.4. 1943 Zadnik Valentino: vedi Sentenza del 28.4.1 943 ("NOTA" alla Sentenza del T.S.D.S. n. 138 del 10.6.1943) DONNE Locatelli Alice: vedi Sentenza del 27.4. 1943 Matko Gi ovanna: vedi Sentenza del 28.4.1943 Poropat G iuseppina: vedi Sentenza del 28.4. 1943 ("NOTA" alla Sentenza del T .S.D.S. n. 138 del 10.6.1943) Russo Maria Maddalena: vedi Sentenza del 13.7.1 943 Tomsich Giovanna: vedi Sentenza del 28 .4.1943 ("NOTA" alla Sentenza del T.S.D.S. n. 138 del 10.6.1943)

INDICE DEGLI IMPUTATI CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE - ESERCITANDO LA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 5 DEL R.D. 13.3.1927 n. 313 - HA TRASMESSO GLI ATTI GIUDIZIARI ALLA COMPETENTE PROCURA DEL RE IMPERATORE UOMINI De Michelis Cesare: vedi Sentenza del 13.7.1943 Grzuno Dinko: vedi Sentenza del 30.4.1943 Jakin Giuseppe: vedi Sentenza ciel 16.7.1943 Rosati Gino: vedi Sentenza del 15 .6.1943 Satalic Cristofaro: vedi Sentenza del 30.4.1943 Sustar Giuseppe: vedi Sentenza ciel 1.4.1943 Tominec Raffaele: vedi Sentenza 1.4.1943 Zelencic Cristofaro: vedi Sentenza ciel 30.4.1943

DONNE Krasna Paola: vedi Sentenza del 23.3 .1943 Mastrogiovanna: vedi Sentenza ciel 28.4.1943 Moravec Maria: vedi Sentenza del 23.3.1943 Tominec Maria : vedi Sentenza del 1.4.1943 Tratnik Teresa: vedi Sentenza del 23.3.1943

P Rl:V1A PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

27 1

TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN ARCHIVIO A SEGUITO DI ORDINE EMESSO DAL P .M . Nell'art. 74 del Codice di Procedura Penale viene precisato che "Quando il Pubblico Ministero ritiene che non si debba procedere, per la manjfesta infondatezza del rapporto, del referto, della denunzia, della querela o della istanza, e non ha già fatto richiesta per l'istruzione formale o per il decreto di citazione a giudizio, ordina la trasmissione degli atti in archivio" . La suddetta disposizione è stata modificata dall'articolo 6 ciel D.L.L. 14.9.1944 n . 288 il quale dispone che "Il Pubblico Ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede al Giudice Istruttore di pronunciare decreto di archiviazione. li Giudice Istruttore se non ritiene di accogliere la richiesta dispone con Ordinanza (art. 148 C.P.P.) l'istruzione forma/e".

Per le disposizioni contenute nel suddetto art. 74 ciel codice cli procedura penale il Pubblico Ministero del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ha ordinato, nel 1943, la trasmissione degli atti in archivio per i sottoelencati procedimenti: I) - Il 2.1.1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di spionaggio militare (art. 257 C.P .) inoltrata nei confronti di : Montes Vincenzo, nato il 28.4.1889 a Palermo, portiere; 2) - TI 22.l .1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di Vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P .) inoltrata nei confronti cli: Menghini Mario, nato il 5.9.1900 a Roma, contabile; 3) - Il 26.1.1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di disfattismo politico (art . 265 C.P .) inoltrata nei confronti di: Ascenzi Arturo, nato il 3.11. 1880 ad Albano Laziale (Roma); Caciotta Luigi, nato il 3. 10. 1906 ad Albano Laziale (Roma); De Santis Romolo, nato il 20.1.1 894 a Roma, commerciante in vini ; Lucarini Giulio, nato il 15.10.1887 ad Albano Laziale (Roma), esercente; Perni Alpinolo, nato il 16.8.1 878 a Terni; 4) - TI 27 . 1. 1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di Offesa alla Bandiera Italiana (art. 299 C.P .) nei confronti di : Birne Briedie Faj, nata il 2.1.1902 a Liverpool, suddita irlandese; 5) - Il 21.2 . 1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di "Infrazioni valutarie e traffico clandestino di preziosi" inoltrata nei confronti di: Balboa Lopez, nato il 12. 12.1901 a Largo (Spagna), suddito spagnolo;


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

6) - Il 24.3.1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di Vilipendio alle Forze Armate Germaniche (art. 299 C .P .) inoltrata nei confronti di: Bernardini Aristide, nato il 30.7. 1894 a Frascati (Roma).

INDICE NOMINATIVO DEGLI IMPUTATI PER I QUALI IL PUBBLICO MINISTERO HA ARCHIVIATO GLI ATTI UOMINI Ascenzi Arturo : Atti archiviati il 2.1.1943. Denunziato per disfattismo politico (art. 265 C.P.)

Seconda parte

Balboa Lopez: Atti archiviati il 21.2 .1943. Denunziato per traffico clandestino di preziosi

SENTENZE EMESSE PER I REA Tf PREVISTI DAL CODICE PENALE NEI SEGUENTI ARTICOLI:

Bernardini Aristide : Atti archiviati il 24 .3. 1943. Denunziato per il reato di Vilipendio alle Forze Armate Germaniche (art. 299 C.P.) Caciotta Luigi: Atti archiviati il 26 . 1. 1943 . Denunziato per disfattismo politico (art. 265 C.P .) De Santis Romolo: Atti archiviati il 26.1.1943 . Denunziato per disfattismo politico (art. 265 C.P .) Lucarini Giulio: Atti archiviati il 26.1.1943. Denunziato per disfattismo politico (art. 265 C.P.) Menghini Mario : Atti archiviati il 22 .J . 1943. Denunziato per il reato di Vilipendio alle Forze Armate (art. 290 C .P .) Montes Vincenzo : Atti archiviati il 2. 1. 1943 per il reato di spionaggio militare (art. 257 C.P .) Perni Al pinolo: Atti archiviati il 2. 1. 1943. Denunziato per il reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) DONNE Birne Briedie Faj, suddita irlandese. Denunziata per il reato di Offesa alla Bandiera Italiana (art. 299 C.P.) .

Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.

265 (Disfattismo politico); 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi); 278 (Offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato); 282 (Offesa all'onore del Capo del Governo); 290 (Vilipendio delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate); 291 (Vilipendio alla Nazione Ital iana); 292 (Vilipendio alla Bandiera Nazionale o a altro emb lema dello Stato); 297 (Offesa all'onore dei Capi di Stati Esteri); 87 C.P .M .G. (Denigrazione della guerra); 80 C.P .M .G.; 82 C.P .M.P .; 47 C.P .M .G .; 58 C.P .M .; 272.


SECONDA PARTE: SENTE NZE EMESSE PER I REATI PR EVISTI DAL CO DICE PENALE

Reg. Gen. n. 1724/1942

275

SENTENZA n. Il

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale fyl. V .S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Console Oenerale; Calia Michele, Fioretti Eugenio, Rosa-Uliana Riccardo, Vedani Mario, Consoli M .Y.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1)- Manna Mario, nato 1'1.3.1884 a Torino, confinato politico. Detenuro dal 9.9.1942. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 265 p.p. C.P. per avere, in tempo di guerra, comunicato notizie false, esagerate e tendenziose e tali da destare pubblico allarme e deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico. In Buonalbergo (Benevenro) il 9.9.1942 IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M. e l'imputato che, con il suo difensore, ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Manna Mario, in data 23.10.1942 fu denunciato a questo Tribunale Speciale per rispondere del reato in rubrica. Dalla istruttoria risultò che il 9 settembre u.s. l'imputato di che trattasi, parlando in Buonalbergo con più persone, tra cui alcuni giovanetti, pronunciò, fra l'altro, le seguenti frasi: "L'Italia non può vincere la guerra perché 150 grammi di pane non bastano. Le materie prime ed i mezzi bellici di cui dispone l'Inghilterra non li possiede l'Italia". "Il Mediterraneo è stato bloccato dall'Inghilterra: tutta la flo tta italiana


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SECONUA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REAT I PREVIST I DAL COD ICE PENA I E

TRIBUNALE SPF.CJALE PER I.A DIFESA DEI.LO STATO

è stata a ffondata e l'Italia non ha più navi per combattere mentre l'America ne caccia dieci a l giorno". "L'Italia è come una formica che vuole combaltere contro un e lefante che è l'Inghilterra". "Con questi 150 grammi di pane che si danno ai ragazzi, quando saranno uomini non saranno capaci di tenere il fucile in mano". " In alcune città (Torino, Genova, N apoli, ecc.) i bambini muo iono di fame". Ed infine aggiunse: "Io mi sono fatto arrestare per mangiare e mi trovo quì per aver parlato ed anche a costo di essere fucilalo voglio continuare a parlare poiché la mia testa non si cambia; insislo a dire che l'Italia non vince la guerra" . Per i fatt i sopra specificati il Manna fu rinviato a l giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato ascrittogli.

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da-: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: P resti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmeri Gaetano, Caputi Pietro, Alvisi Alessandro, Yedani Mario, Pompili Torello, Consoli M .V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro :

I) - Maccioni Bernardino, nato il 14.3.1894 a F luminimaggiore (Cagliari), perito minerario. Detenuto dal 2.5.1942. IMPUTATO

P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 230, 29 C .P .; 488, 274 C.P.P.

a)

DICHIARA Manna Mario responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia . Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 8. 1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presi dente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Manna Mario evade, nel mese di maggio del 1944, dalla Casa Pena le di Castelfranco Emilia (Modena) e non venne più riarrestato . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara - su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari d i Guerra Soppressi, con Ordi nanza del 5.5.1961 - estinto per l'amnistia concessa con l'art. l del D .L. 17.11.1945 n. 719 il delitto politico previsto dall'art. 265 C.P. ed estimo il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I del D.C. P .S. 22 . 11.1947 n. 1631).

SENTENZA n. 17

Reg. Gen. n. 614/1942

Nell'orale dibattimento l'imputato ha confessato di avere pronunciato le frasi sopra riportate eccetto quella: "In città i bambini muoiono di fame". Si è giustificato assumendo che inlendeva scherzare. Il Collegio, nei fatti come provati, per la confessione dell'imputato - confermata dalle risultanze istruttorie - riscontra gli elementi costitutivi del delitto preveduto dall'art. 265 C .P. e fissa la pena in anni 12 cli reclusio ne, spese e conseguenze di legge.

277

- del reato di cui all'art . 265 C.P . , per avere in tempo di guerra comunicato e diffuso notizie e voci false e tendenziose, tali da destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico e svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali dicendo, fra l' altro che la guerra era cosa insensata e che non avremmo potuto vincere perché l'Inghilterra e l' America avevano i denari ed i mezzi per sopraffarci, augurandosi lo sbarco degli inglesi in Sardegna, affermando, ancora, che i tedeschi avrebb~ro occupato Roma ed assoggettato l'Italia, che il Duce aveva fatto divulgare che non gli importava se tutta la popolazione civile fosse morta di fame perché egli pensava solo ai soldati, tenendo, inoltre, un conte~ gno ostruzionistico quando, nella sua qualità di capo del Comune d1 Fluminimaggiore, si trattava di adottare provvedimenti per assicurare il fabbisogno alimentare della popolazione;

b) e c) - dei reati di cui agli artt. 80 C.P .M.P. e 47 C.P.M.G. e 297 C.P . p~r avere detto, fra l'altro, che Mussolini ed Hitler erano due farabutti, insensati ed avidi di comandare, e che il Duce aveva di recente gozzovigli a to in un a lbergo di Milano con donne di malaffare;

cl)

- del reato di cui agli artt. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G. per avere vilipeso il Partito Nazionale Fascista dicendo, fra l'altro, che era un'accozzaglia di delinquenti, che aveva pochi mesi di vita.


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TRIBUNALE SPECIALE PFR LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE OIESSF PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PFNALE

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Reati commessi in Fluminimaggiore (Cagliari) sino agli ultimi di aprile 1942.

SENTENZA n. 28

Reg. Gen. n. 1632/1942 OMISSIS

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P.Q.M. Letto ed applicato l'art. 479 C.P. Ass_olve Maccioni _Bernardino dai reati in rubrica scrittigli per non aver commesso ti fatto ed ordma la sua scarcerazione se non detenuLo per altra causa. Roma, 13.1.1943 - Anno XXI

Presidente: Le Metre Gaetano , L uogotenente Generale M . V .S. N. Giudice RelalOre: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Semadini Tommaso, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Perillo Emilio, Consoli M.Y.S.N. ha pronunciato la seguente

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SENTENZA nella causa contro: 1) - Besson Giampiero, nato il 24. 12. 1922 a Cagliari, studente universitario. Detenuto dal 28 .9 .1 942.

IMPUTATO a) - del deliLto cli offesa al Capo del Governo (art. 282 C .P.) per avere, in Cagliari il 24.9.1942, offeso l'onore cd il prestigio del Capo del Governo, pronunciando davanti all'effige del medesimo, insulti ed invetti ve volgari; b) - del delitto di disfattis mo poliLico (art. 265 C. P .) per avere in Cagliari, il 24.9 . 1942, pronunciato frasi atte a deprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico e svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M . nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto d'accusa 30.12. 1942 il P.M. di questo T ribunale Speciale rinviava a giudizio il rubricato Besson Giampiero per rispondere dei reati di offese al Capo del Governo e di disfattismo po litico , di cui agli artt. 282,265 C.P. In quanto


SECONDA PART E: SENTENZE EMGSSE PER I REAT I PREV IST I DAL COD ICE PEN/\LE

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TRIBUNALE SPECIAT.E PER LA Dl FESA DELLO STATO

risultava dagli accertamenti fatti, quanto venne confermato a dibattimento. E cioè il Besson, studente universitario, nonché vice addetto sindacale e membro del direttorio del G.U.F. di Cagliari, in data 24 settembre 1942, in una sala dello stesso G.U.F., alla presenza di numerosi studenti ebbe a pronunciare, in dialetto sardo, volgari invettive dinanzi ad un ritratto del Duce. Egli, additando l'immagine del Capo del Governo, avrebbe detto tra l'altro: "Tl Duce è una gran faccia di cazzo; figlio di puttana; lui se ne frega della guerra perché ben pasciuto; io muoio di fame; anche quel figlio di puttana e gran cornuto di suo genero Galeazzo Ciano se ne frega; loro stanno mettendo da parte milioni e noi moriamo di fame; noi consumiamo le reni; quando finisce questa guerra etc.". Invitato a desistere, il Besson, continuò invece a dar sfogo ai propri sentimenti antifascisti . II Besson pur ammettendo il fatto tentò di gius tificarsi dichiarando cli aver pronunciato le frasi surriportate per ischerzo, trovandosi ad imitare in dialetto il linguaggio di donne del popolo, infastidite nel far le file per il prelevamento di generi razionati. I testi hanno, infatti, dichiarato che il Besson proferì le frasi anzidette all' improvviso, senza che alcunché ne avesse data occasione, contrariamente a quanto egli ha asserito, che cioè si trovava a fare delle caricai ure umoristiche e che poco prima aveva imitato il linguaggio di un venditore ambulante. II teste Tota, anch'egli sardo e quindi in grado di comprendere perfettamente il gergo del Besson, ha escluso che costui parlasse per ischerzo, esprimendo anzi il convincimento che egli agisse nell'i ntento preordinato d i manifestare pubblicamente i suoi sentimenti antifascisti, tanto più che, invitato a desistere, continuò, invece, ad esprimersi col medesimo linguaggio oltraggioso . Di tali sentimenti fanno prova le amicizie contratte dal Besson tra elementi notoriamente contrari al Regime, nonché segnalazioni pervenute alla Regia Questura, che ritenne conseguentemente opportuno sottoporre il Besson a particolare sorveglianza. Ma, anche ammessa l'ipotesi dello scherzo, non potrebbe ugualmente escludersi la responsabilità ciel Besson, poiché non è ammissibile che egli, investito di cariche politiche, potesse eccitare lo scherno dei suoi ascoltatori sugli ideali da lui professati, senza avere intimamente tradito la propria fede. La sussistenza dell'elemento intenzionale risulta pertanto pienamente provata, p er cui non v'è dubbio che il giudicabile si è reso colpevole dei reati a lui ascritti come in rubrica. Accertata ecl affermata la responsabiliLà penale del Besson; esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali, specie le richieste difensive; considerata la natura part icolare d ei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Per il disposto dell'art. 282 C.P.: anni 3 Ai sensi dell'art. 265 C.P.: anni 7

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C. P .) complessivament~ conda~~are , nni· 10 di reclusione il Besson. Con la interdizione perpetua dai pubblici ~fad a d. · d. · e d1 preventiva fici, con la libertà vigilata, col pagamento d~lle spese I grn 1210 custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 282,265, 23, 29 , 73,228,229 C.P .; 274,488 C .P.P. DICHIARA Besson colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 1O di r_eclusione. Con \a interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 1~1 libertà vigilat~, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra consegu enza di legge. Roma, 22.1.1943 - Anno XXI Seouono \e firme del Presidente e dei Giudici. o

.

NOTA : Con Decreto Reale del 30.8.1943 viene condonata a Besson la residua pena da espiare.

0

4 li Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara con Ordina?za d~l 3. l _l. l 9 1 estinti per l'amnistia concessa con il D.L.L. I 7.1 1.1945 n. 719 1 reati per 1 qua venne condannato Besson Giampiero.


282

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2050/1942

SENTENZA n. 48

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

SECONDA PARTE: SE~TENZE E:-.IESSE PER I REATI PRFVISTI DAL CODICE PE:,!ALE

283

SENTENZA n. 50

Reg. Gen. n. 1229/1942

J1 Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffin i Mario, Console Generale M. V.S. N.

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M . V .S.N.

Giudice Re/Cllore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Consoli Generali M .V .S.N .; Palmentola Aldo, Calia :Vlichele, Alvisi Alessandro, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente

Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Palmentola Aldo, Alvisi A lessandro, Vedani Mario, Perillo Emilio, Consoli M.V.S .N . ha pronunciato la seguente

SENTENZA SENTENZA

nell a causa contro : I) - Liberati Pasquale, nato il 6 .1.1887 a Capistrello (L'Aquila), agricoltore. Detenuto dal 14.7. 1942. IMPUTATO a) - del delitto di disfattismo po litico - artt . 265, 8 1 C.P. - per avere, nel dicembre 1942 e precedentemente, in Capistrello, comunicate e diffuse notizie false, esagerate e tendenziose atte a deprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza della Nazione dinanzi al nemico e svolto attivitĂ tale da recare nocumento agli interessi nazionali; b) - del delitto di ascolcazione di radiotrasmissioni nemiche - are. I R.D. L. 5.1. 1942 n. 68 in relazion e all'art. 340 della legge di guerra approvata con R.D . 8.7 .1938 n. 1415, art. l R.D.L. 18.4.1 941 n. 530 e art. 8 R.D. 16.6.1940 n. 765; 81 C.P. - per avere, nel dicembre 1942, e precedentemente in Capistrello (L'Aquila), ascoltato radiotrasmissioni nemiche propagandone le notizie apprese.

nella causa contro:

J) - Battiato Domenico , nato il 7.12. 1906 a Messina, capo-elellricista nel Deposito R. Marina di La Spezia. Detenuto dal 14.1 .1 943. IMPUTATO di disfattismo politico - art. 265 C.P. - per avere, nei giorni 17 e 18 luglio 1942 alla mensa del P residio Aeronautico cli Torino, di ffuso notizie false e deprim~nti dello spirito pubblico, raccontando che i nostri in~r?~iator_i '.' Bolzano" e "Duca degli Abruzzi" erano stati affondati da sommcr_g1b1h n~m1c1 ne~ ~anale di P iombino e che egli stesso aveva conferito a La Spezia con I superstiti delle due suddette navi da guerra. OMISSIS P.Q.M.

OMISS IS Visti ed applicati g li artt. 265, 81 C. P., l R.D.L. 5.1.1942 n. 68, in relazione ali' art. 340 della legge di guerra approvata con R. D. 8. 7. 1938 n. 1415, art. I R.D.L. 18.4.1941 n. 530 ed artt. 8 R.D. 16.6.1940 n. 765, 81 C.P., 479 C.P.P. DICHIARA Liberati asso lto, per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli, ordinando che egl i venga immediatamente scarcerato se non detenuto per a ltra causa. Roma, 9 .2 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Visto l'art. 479 C .P.P. Assolve il capo-elettricista Battiato per insufficienza di prove, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa . Roma, 12.2.1 943 - Anno XXI Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. o


284

TRIBUNALE SPECIA LE P ER LA DI FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1837 /1942

SENTENZA n. 55

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

SECONDA PARTE: SENTENZE EM ESSE P ER l REAT I PREVIST I DAL COD ICE PE NALE

285

SENTENZA n. 61

Reg. Gen. n. 1609-2158/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S.N.

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore : Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale; Colizza Ugo , Semadini Tommaso, Bergamaschi Carlo, Calia Michele, Consoli M .V.S.N.

Giudici: Rossi Umberto e Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Palmentola A ldo, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA SENTENZA

nella ca usa contro : nella causa contro: I) - Furlan Umberto, nato il 30.10.1 896 ad Albignasego (Padova), operaio

presso lo Stabilimento "Montecatini". Detenuto dal 9.11. 1942.

! ) - De Zio Angelo, nato l' l. 1.1896 a Ruvo di Puglia (Bari), ragioniere. De-

tenuto dal 14.11.1942. IMPUTATO IMPUTATO del delitto di cui all'art. 282 C .P . per avere offeso il prestigio del Capo del Governo esclamando: "Quell'uomo ha rovinato il mondo!" nel voluere uno suuardo verso la fotografia del Duce esposta nel refettorio della men;a operai dello Stabilimento ''Montecatini '' .

del delitto di cui agli artt. 81 cpv ., 265 C .P ., per avere, con più atti esecutivi d i un medesimo disegno criminoso, in Todi ed in Città di Castello, diffuso notizie false e tendenziose, tali da deprimere lo spirito pubblico, fino al 9. 11.1942.

In Bagni di Tivoli il 26.9 .1 942. OMISSIS OMISSIS P.Q.M. P.Q .M . Letti ed applicati g li artt . 81, 656, 99 C .P .; 274, 488 C.P.P . Visti gli articoli sopra citati e 488, 274 C.P .P . D ICHIARA

DICHIARA Furlan responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, alle spese del processo ed alle spese per il mantenimento durante la custodia.

De Zio Angelo responsabile del reato continuato di cui agli artt . 81 , 656 C .P ., così modificata l'accusa, e, con l'aggravante della recidiva generica, lo condanna a mesi 9 di arresto, al pagamento delle spese processuali e d i custodia preventiva.

Roma, 23.2.1 943 - Anno XXI

Roma, 9.3 . 1943 - Anno XXI

Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici .

Seguono le firme del Presidente e dei G iudici .

NOTA : Furlan Umberto viene sca rcerato nell 'agosto del 1943. TI Tribuna le Milita re Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5. 1961, che per le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L.L. 14.9.1948 , il "fatto" addebitato a · Furlan Domenico non costituisce più reato.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE De Zio Angelo viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 14. 8.1943.


286

TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1939/1942

SENTENZA n. 64

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore G;udici: Palmentola Aldo, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Riccio Gennaro, Calia Michele, Consoli M .V.S.N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : l ) - Kravanja Giuseppe, nato il 30. 10.1902 a Sonzia (Gorizia) , contadino . Detenuto dal 18. 10.1942. IMPUTATO del delitto di cui a ll'art. 266 p.p. e cpv . 1° e 2°, C .P. per avere, il 18.1 0. 1942 in Lepegno di Sonzia (Gorizia), istigato p ubblicamente i militari De Zan Gu errino e Gazzara Aldo a violare i doveri inerenti al loro stato per farsi conseonare 0 - dietro compenso - moschetti, munizioni e bombe a mano . OMISSIS P.Q .M . Visti ed applicati gli artt . 266 p .p. e cpv . 2°, 23, 29,228,229 C.P.; 274, 488 C.P .P . DICHIARA Kravanj a colpevole del reato ascrittogli, escludendo però l'aggravante del 1° cpv., e lo conda nna alla pena di anni 4 di reclusione, con la interdizione dai pu bblici u ffi ci per la durata di anni 5, con la li bertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio, con le spese di preventiva custodia, oltre ogni a ltra conseguenza di legge . Roma, 10.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SECONDA PARTE: SENT ENZE EMESSE PE R I REAT I PREVISTI DAL CODICE PENALE

287

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Kravanja Giuseppe, detenuto nella Casa d i Reclusione di S. Gimignano (Siena) viene scarcerato il 29 . l . 1944 a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco SS . di Firenze. Poiché Kravanja Giuseppe è cittadino jugoslavo deve essere applicato nei suoi confronti il condono emesso con il D.P. 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione dell'indulto per tutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabi le, alla data del 7.4 . 1948. Pertanto - su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P . M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi - il T ribunale Militare T erritoriale d i Roma dichiara, con Ordinanza del 5.5 . 1961, condonata la pena inflitta dal T.S.D.S . con sentenza del 10.3.1943 .


288

TRIBUNI\LE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

Reg. Gen. n. 1920/1942

SENTENZA n. 74

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Reg. Gen. n. 2266/1942

289

SENTENZA n. 75

Il Tribunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da :

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N.

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S.N.

Giudice Relatore: Presti G iovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Caputi Pietro, Leo11ardi Nicola, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M. V .S.N.

Giudici: Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M .V.S .N.

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: I) - Kaucic Lodovico, nato il 2.7.1909 a Rambon (Germania) e residente a Circhina (Gorizia), spazzacamino . Detenuto dal 16.12 . 1942.

SENTENZA nella causa contro: I) - Torelli Giovanni, nato il 10. 11 . l 886 a Perugia, produttore di pubblicità. Detenuto dal 5. 12.1942. IMPUTATO

IMPUTATO del delitto di cui all'art. 80 C .P .M .P . in relazione all'art. 47 C .P.M.G . per avere offeso il prestigio del Capo del Governo esclamando il 29.10.1942: "Io rispetto il soldato italiano perché porta le stellette, ma non il Duce".

del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 265 p.p. C.P. per avere, in tempo cli guerra, comunicato notizie false, esagerate e tendenziose, tali da deprimere lo spirito pubblico, in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. In Roma il l 5. l l. I 942 e precedentemente.

OMISSIS

OMISSIS

All'odierno dibattimento, come anche in sede istruttoria, il Kaucic Lodovico ha respinto l'addebito e i testi Pantesotti Angelo e Gambelin Emilio non hanno fornito un serio contributo all'accusa.

P .Q.M .

In udienza i suddetti testi sono stati imprecisi in merito alla frase pronunziata dal Kaucic, specialmente per quanto si riferisce all'accusa rivolta al Duce, dichiarando che il Kaucic disse che rispettava le stellette e non il Partito . Il Kaucic risulta di b uoni precedenti ed ha prestato con onore e fedeltà servi zio militare nel nostro Esercito.

Pertanto il Collegio ritiene conforme a giustizia assolvere per insufficienza di prove il Kaucic dal reato addebitatogli e ordinare la sua scarcerazione, se 11011 detenuto per altra causa . P .Q .M . Letto e applicato l'art. 479 del C.P .P . Assolve Kaucic Lodovico dal reato addebitatogl i per insufficienza di prove e ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa . Roma, 20.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

Letti ed applicati gli artt. 81, 656 C.P .; 274, 488 C .P.P. DICHIARA Torell i Giovanni responsabile del reato d i cui agli artt. 8 l e 656 C .P., così modificata l'accusa, e lo condanna a mesi 6 di arresto, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 20 .3. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Torelli Giovanni viene scarcerato, per fine pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 6.6. 1943. Su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M . dei T ribunali Militari di Guerra Soppressi, il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dich iara, con O rdinanza del 5.5.1 961, estinto per l'amnistia concessa con il D .L. 17.11.1945 n. 719, il delitto previsto dall 'art . 656 C.P . ed estinto anche il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I del D .C .P .S . 22.11.1947 n. 1631).


290

TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

Reg. Gen. n. 107/1943

SENTENZA n. 81

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario , Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudic( Rossi Umberto, Ciani Ferdinando, Pasqualucci Renato, Consoli Generali M.V.S.N.; Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro; Consoli M.V.S. N . ha pronu nciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Scardina Salvatore, nato il 22 .2 . 1922 a Trapani, panettiere. Detenuto dal 10. 12 .1942. IMPUTATO a) - cli disfattismo politico (art. 265 C .P . per avere, in Tremiti il 10 dicembre scorso, brindato alla salute di Churchill e del comunismo profferendo le seguenti espressioni : "abbasso l'Italia, abbasso la Germania; fra 2 mesi il fascismo non sarà più al potere perché l'Italia ha perduto la guerra; sono siciliano ma sono contento che gli inglesi sbarcheranno a Palermo; ormai le principali città italiane sono tutte sgombre perché rase al suolo dai bombardamenti aerei degli inglesi; ormai l'Italia non ha più niente da fare"; b) - cli offesa al Capo ciel Governo ed a l Capo cli StaLo estero (artt. 282 e 297 C . P .) per a vere, nelle circostanze cli cui al precedente capo cli imputazione rivolto espressioni triviali di insulto a l Capo ciel Governo ed al Capo della Germania nazionalsocialista. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M . nelle sue conclusioni e l' imputato che per u ltimo eb be la parola col suo difensore,

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del1' orale dibatti mento, specie dalle d ichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO C he nel pomeriggio ciel 10 dicem bre scorso, in Tremiti, l'internato Scardi na Salvatore per rappacificarsi con l'altro Geronimo Pietro, col quale poco prima era

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER L REATI PREVIST I DAL CODlCE P ENALE

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venuto a vie di fatto, lo invitava a bere insieme ed a brindare alla salute del Primo Ministro inglese. Al rifiuto del Geronimo, lo Scardina gli diceva in tono cli dileggio; "Ah tu sei fascista'' e brindando per suo conto alla salute di Churchill, proferiva le espressioni cl.i cui nei due precedenti capi d'imputazion e. In seguito, ritiratosi nel camerone dove passava la notte, ha continuato per molto tempo a pronunciare, eccitato, invettive contro l'Italia, la Germania, il Duce ed Hiller, a gridare evviva Churchill e Stalin ed a cantare le canzoni d i Lenin e cli Bandiera Rossa. Lo Scardina anche a di battimento ha negato cli avere pronunciato le frasi e le invettive che gli vengono attribuite e pretenderebbe di vo ler spiegare le accuse che gli si fanno, affermando che gli era stata rubata una tessera e che egli aveva sospettato autori della sottrazione gli internati I urizza Francesco, Trinca Emilio e Giacalone Gaspare, i quali, per preven ire una sua eventuale denuncia, lo avrebbero ingiustamente accusato dei reati che gli sono stati ascritti. A parte , però, che oltre tali testi, depongono a carico dello Scardina anche gli internati Garcano Onorato e Carducci Vittorio, l'uno perché presente al falto e l'altro per averlo appreso subito dopo dai presenti, il tentativo , di intaccare l'attendibilità delle deposizioni a suo carico, da parte dello Scardina, non costituisce che un infondato e ritardato espediente di chi si vede concordemente accu sato e si sa colpevole. Sia la prima parte dell 'episodio, che la seconda e p iù lunga, verificatasi nel camerone (lo Scardina ha conlinuato ivi per oltre d ue ore a pronunziare invettive) sono pacificamente accertate mediante le dichiarazioni dei testi presenti, che concordemente deposero sia in ist ruttoria che all'udienza. Pertanto egli si è reso colpevo le dei reati che gli sono stati ascritti di disfattismo politico e di offese al Capo del Governo ed al Capo cli Stato estero, integrati obbiettivamente dalle parole e dalle invettive reiterate che egli ha profferite, e soggettivamente dal proposito cli destare pubblico allarme deprimendo lo stato d 'ani mo dei presenti, mediante affermazioni fa lse, esagerate e tendenziose e inneggianti al nemico, come pure dal proposito di recare offesa all 'onore ed al prestigio dei Capi dei Governi italiano e tedesco. Accertata ed affermata la responsabi lità penale dello Scardina , esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali , specie le richieste d ifens ive; tenuti presenti i precedenti dell'imputato e considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio è d'avviso dirrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 265 p.p . C .P . anni 6. In applicazione dell'art. 282 C.P. anni 4. Ai sensi cieli ' art. 297 C.P. anni 2. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare lo Scardi na ad anni 12 di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici u ffici; con la


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TRIBUNALE SPECIALE f>ER LA DIFESA DELLO STATO

libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni a ltra conseguenza di legge.

SECONDA PARTE: SE 1TENZE E\·1ESSE PER I REATI PREVTST1 DAL COD ICE f>EN/\l.E

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SENTENZA n. 85

Reg. Gen. n. 1/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P .Q.M. Visti ed applicati gli artt. 265, 282, 297, 23, 29, 73,228,229 C.P .; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Scardina colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici . Con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 2.4. 1943 - Anno XXI Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.

Presidente: Tringali-Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Pasqualucci Renato, Consoli Generali M . V.S.N .; Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Calia Michele, Consoli Generali M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Mori Alberto, nato 1'11.9. 1887 a Perugia, direttore di Governo. Detenuto dal 6.1.1943. IMPUTATO

NOTA : Con Decreto Reale emesso il 30.8.1 943 viene dichiarata condonata la residua pena da espiare. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5.1961, estinti per l'amnistia concessa con il D.P . 17.1 1. 1945 11. 719, i reati per i quali venne condannato Scardina Salvatore.

a) - del reato di cui all'art. 265 p .p. C.P. per avere, in tempo di guerra, in Gimma ed in altre località dell'Africa Orientale Italiana nel 1941-e nel 1942, nei contatti coi co11nazionali e nei rapporti con le truppe di occupazione, svolta attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali; b) - del reato di cui all'art. 282 C .P . per avere in Gimma, nel giugno 1941, offeso l'onore ed il prestigio del Capo del Governo mediante frasi ed apprezzamenti ingiuriosi; c) - del reato cli cui all 'art. 58 C.P.M. di guerra, per avere d urante e dopo il mese di ottobre 1941, a seguito di occupazione da parte del nemico dei territori dell'Africa Orientale Italiana, favorito i disegni politici del nemico e commesso fatt i diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P .M . nelle sue conclusioni e l'i mputato che per ultimo ebbe la parola, col suo d ifensore IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del!' orale dibattimento specie dalle dichi~razioni dell'imputato e dei testi, si è potuto accertare


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE E:vtESSE PER T REAT I PREV ISTI Dt\L CODICE PENALE

IN FATTO ED IN DIRITTO

e di odio da parte dei connazionali, in conseguenza di provvedimenti emessi durante la carica di podestà; ha affermato che alcune sue frasi, pronunziate senza alcuna volontà disfattista od antitaliana, sono state malamente interpretate e diffuse con l'intenzione di nuocergli .

Il Ministro dell'Africa Italiana, con rapporto in data 3 l . 12.1942, denunziava al Tribunale Speciale il dott. Mori Alberto, impiegato di grado VI di detto Ministero, quale direttore cli governo di 2 a classe, ex podestà di Gimma, per vari fatti delittuosi da lui commessi in Gimma ed in altre località dell'Impero, sia prima che durante l'occupazione del nemico. Specificatamente nel rapporto si attribuiva al Mori di avere svolta attività nociva agli interessi nazionali, mediante espressione di esaltazione della potenza inglese, frasi di apprezzamenti depressivi della forza e del sentimento nazionale, atteggiamenti e comportamènto non aderenti alla carica di podestà ed alla qualità di cittadino e funzionario italiano. Gli si attribuiva inoltre di avere pronunziato frasi offensive dell'onore e del prestigio del Capo del Governo; e di avere sub ito dopo l'occupazione di Gimma da parte del nemico, presentato più volte, per iscritto e verbalmente, istanza diretta ad ottenere la cittadinanza inglese, istanza che sarebbe stata respinta dalle autorità delle truppe di occupazione. Il Mori rimpatriato il 6 gennaio u.s., è stato tratto in arresto dalla P .S. nel momento dello sbarco, in Brindisi. Procedutosi alla sommaria istruzione, oltre alle molte vociferazioni circa la notoria opera di disfattismo e di antitalianità svolta prima e dopo l'occupazione inglese, sono emersi a carico del Mori i seguenti elementi di prova: I) - A seguito cli frasi ed apprezzamenti disfattisti e di parole offensive per il Capo del Governo, quali quelle che "il Duce è pazzo e la pagherà cara", qualche tempo prima dell'occupazione, al Mori venne ritirata la tessera del P .N .F., e gli venne ingiunto di lasciare la carica di podestà, con grande soddisfazione dei connazionali. 2) - Subito dopo l'occupazione (2 1 giugno 1941) gli inglesi lo rimisero nelle fun zion i podestarili, che egli esercitò fino a data imprecisata dell'agosto 1941. F u in tale periodo che egli, secondo vociferazioni concordi, avrebbe rinnovata la richiesta, durante un ricevimento offerto agli ufficiali delle truppe di occupazione, della cittadinanza inglese. Al che, eia parte dell'ufficiale più elevato in grado, s i sarebbe risposto con un netto rifiuto. 3) - Nell'agosto il Mori venne internato in un campo di concentramento; a Dire Daua, prima, e poi a Mandera. Quivi egli continuò a svolgere opera antitaliana e disfattista, magnificando la potenza e la ricchezza inglesi, che poneva in contrasto con la nostra povertà, sconsigliando ai connazionali di salutare romaname·n te, e rimproverando qualcuno che persisteva nel salutare in tal modo. Si dice anche che, d urante l'internamento , i connazionali lo bastonarono, appunto perché da tutti ritenuto un delatore ed un fedifrago. Nell'interrogatorio reso dinanzi al requirente, (confermato anche all'udienza ma avendo fatto però talune gravi ammissioni) il Mori ha genericamente negato le varie imputazioni contestategli ; ha dichiarato di essere vittima di malignazioni

In ordine ai fatti specificati contestatigli, ha ammesso che qualche giorno prima dell'occupazione, in un gruppo di amici ebbe a pronunziare la frase "Maledetti coloro che ci hanno scaraventati in questo abisso di guerra", con il che, a suo dire, egli avrebbe maledetto gli inglesi che avevano provocato la guerra. Fu a seguito di tale frase che gli venne ritirata la tessera del P .N.F. e venne allontanato dalla carica di podestà. Ha pure ammesso che, subito dopo l ' occupazione, gli inglesi lo tennero a disposizione per eventuali suggerimenti e chiarimenti circa l'amministrazione della città. Internato a Dire Daua ed a Mandera, ha ammesso di avere parlato della ricchezza inglese, in confronto della nostra povertà, e di avere dissuaso i connazional i, prigionieri ed internati, dal salutare romanamente, e ciò, secondo la sua versione, per evit are le rappresaglie degli inglesi che tale forma di saluto avevano vietato. Ha negato di avere offerto ricevimenti agli inglesi, e cli avere inoltrato domanda di cittadinanza inglese. Ciò premesso si osserva in diritto: Il preciso ed assoluto divieto, sancito nell'art. 349 C.P.P., non consente di tenere in considerazione, ai fini dell'affermazione della responsabilità, le vociferazioni sui fatti relativi all'attività del prevenuto prima e dopo l'occupazione inglese. La sua responsabilità va quindi esaminata soltanto in base alle stesse ammissioni dell'imputato, come meglio precisate a dibattimento.

È da premettere però che per i reati specificati in rubrica, specie per quelli di disfattismo politico e di aiuto al nemico nei suoi disegni politici, non è agevole, per il tempo decorso, per la enorme distanza, e perché non tutti coloro che hanno avuto rapporti col Mori possono essere esaminati, fare riferimento a circostanze ed elementi di chiara ed elementare comprensione; onde è che se glielementi costitutivi cli tali reati dovranno logicamente e giuridicamente ricercarsi negli episodi acquisiti agli atti, non si potrà prescindere, ai fini della legittimazione del giudizio di merito e della conseguente ricerca della responsabilità penale, dalle impressioni che tali episodi produssero in una comunità nazionale, che direttamente ed amaramente risentiva le conseguenze delle tragiche vicende della occupazione inglese, e neppure si potrà prescindere dalla interpretazione che ai fatti è stata data dagli stessi connazionali, specie in relazione alla posizione sociale, politica ed amministrativa dell'uomo che di tali episodi è stato. Uno dei fatti certi, non smentito neppure dal Mori, è che a costui, qualche giorno prima dell'occupazione, a seguito della nota frase pronunziata in una riunione di amici, venne tolta la tessera del P.N.F., e venne ingiu nto di lasciare la carica di podestà. È puerile affermazione difensiva quella che la frase venne pronunziata per imprecare agli inglesi. L'interpretazione data a tale frase da parte delle autorità politiche ed amministrative di Gimma, portò a prendere i suddetti provvedimenti contro il Mori, con grande soddisfazione delJa cittadinanza . Se il ritiro della tessera e la rimozione della carica furono conseguenza della verbale


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

manifestazione del Mori, è chiaro che la frase non venne pronunziata in odio ai capi responsabili delle truppe di occupazione, ma con diretta ed evidente allusione a chi, avendo nelle mani il destino della Nazione, aveva dovuto piegarsi alla ineluttabilità dell'intervento dell'Italia nella guerra contro gli inglesi. In tale episodio, anche se si volesse prescindere da quello che dicono alcuni test i, e cioè che il Mori qualificò pazzo il Duce e pronunziò contro di lui parole di minaccia, si compendia, quanto altro mancasse, il reato di offesa all'onore ed al prestigio del Capo del Governo . Altro fatto certo è che gl i inglesi, subito dopo l'occupazione, rimisero il Mori nella carica di podestà . Egli assume che venne chiamato soltanto per far parte di un comitato di assistenza in Gimma, ma di fatto sta che nei rapporti con le truppe di occupazione, e nello stesso comitato, egli ebbe un posto di preminenza. Anche tale fatto non è privo di significato . Mori destituito o rimosso per ragioni politiche dalle autorità italiane prima dell'occupazione, subito dopo l'occupazione stessa viene ricollocato al vecchio posto dalle autorità inglesi! È questa, quanto meno, la prova della considerazione nella quale il Mori venne subito tenuto dalle truppe nemiche. Considerazione che se non si può apoditticamente ritenere come conseguenza di manifestazioni di simpatia e di dedizione poste in essere dal Mori a favore degli inglesi, si deve però intendere quale manifesta estrinsecazione di una reazione da parte nemica, la quale soltanto nell'uomo politicamente pregiudicato presso le autorità fasciste poteva trovare le doti di arrendevolezza e di ligiosità ai nuovi sistemi amministrativi e politici da instaurare nel territorio occupato. In tale fatto si compendia la prova indiretta dei sentimenti antinazionali ed antifascisti che costituivano la fede pol itica del Mori. Non si ha la certezza che il Mori abbia chiesto la cittadinanza inglese, anche se su tale fatto si hanno prove indiziarie da parte di numerose persone che l' hanno sentito dire a ripetere, senza che riescano a precisare circostanze ed elementi concreti . Ma è sintomatico il fatto, dichiarato dallo stesso Mori, che egli quando si vide privato della tessera fascista, non esitò a dire che sarebbe stato costretto a recarsi all'estero ed a fare il fuoriuscito per guadagnarsi da vivere. Se può sembrare arduo trarre da tale episodio la illazione che egli ebbe realmente a chiedere, in tempo successivo, la cittadinanza inglese, non sarà azzardato affermare, specie in vista di tutta la sua condotta precedente e posteriore all'occupazione, che effettivamente il Mori abbia avuto la intenzione cli compiere il fatto disonorevole e fed ifrago . Non si tratta in questo caso di fare il processo all'intenzione, ma da questa, così chiaramente conosciuto, è lecito trarre i convincimenti necessari per lumeggiare la personalità di un imputato di disfattismo e di infedeltà verso la Nazione italiana. Altri fatti certi sono quelli che si riferiscono ai discorsi tenuti dal Mori in Dire Daua, in Mandera, nei campi di concentramento, con amici e compagni di prigionia, ed alla iniziativa da lui ivi avuta di sconsigliare il saluto fascista e di rimproverare coloro che usavano farlo . Nei discorsi egli non esitava a magnificare la potenza e la ricchezza degli inglesi, in contrasto con la nostra povertà,

SECON DA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENAI.E

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ed è superfluo ribadire come e quanto sia pernicioso e perverso, in un ambiente • di internalti e di prigionieri, che soffrivano angustie, amarezze ed ogni specie di privazioni, porre in evidenza, esaltandole, la potenza e la ricchezza nemiche. La giustificazione data dal Mori di avere sconsigliato il saluto fascista ai connazionali internati per evitare le rappresaglie degli inglesi, è la prova evidente dei suoi sentimenti antifascisti ed antinazionali, oltre che della sua tendenza e proclività all'accomodamento oppor tunistico . In una guerra nella quale è titolo di orgoglio e di onore la manifestazione palese della propria fede politica antinglese ed antibolscevica, in una guerra, nella quale ufficiali e soldati hanno preferito sfidare la morte anziché privarsi della tessera fascista, l'opera di Mori, ex podestà, funzionario dello stato nascondessero o dissimulassero i propri sentimenti , e perché evitassero manifestazioni di fede italiana, le sole che in quelle contingenze essi potevano ostentare, è quanto di più protervo e di più cinico si possa immaginare, e può trovare spiegazione soltanto in una mentalità definitivamente indirizzata verso lo spergiuro e verso l'infedeltà. Attraverso le chiare, precise, concordi ed energiche specifiche accuse ripetute a dibattimento dai vari testi, per cui lo stesso imputato talvolta ha dovuto perfino sommessamente fare delle gravi ammissioni, emersero in tutta la loro portata morale e giuridica i fatti incriminati.

È pur vero che taluno dei testi citati a difesa·avrebbe dovuto riuscire ad attenuare la gravità; ma da tutte le emergenze dibattimentali scaturisce la p rova indiscutibile ed indistruttibile della colpevolezza del Mori. Il Collegio si è formato il convincimento che il giudicabile con la sua continuata opera delittuosa si sia reso responsabile del reato di disfattismo politico e di offese al Capo del Governo : in tal senso unificando tutti i capi d'accusa. In quanto ritiene che anche i fatti criminosi ipotizzati nella configurazione giuridica del reato di cui all'art. 58 C.P .M. di guerra vengono piuttosto a caratterizzare gli estremi del reato di cui all'art. 265 p.p. C.P. Accertata ed affermata la responsabilità penale del Mori, esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive; tenuti presenti i precedenti del giudicabile e considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra, il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Per il disposto dell'art. 265 C.P.: anni 7 Ai sensi dell'art. 282 C.P.: anni 3 Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P .) complessivamente condannare il Mori ad anni 10 di reclusione. Con la interdizione per petua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagament.o delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

P.Q.M. Visti ed appl icati gli artt. 265 p.p., 282, 23, 29, 73, 228, 229 C .P .; 274, 488 C.P.P. DJCHTARA Mori Alberto colpevole di disfattismo politico e di offese a l Capo del Governo, in tal senso modificando i capi d'accusa, ed operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna ad ann i 10 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici , con la li bertà vigilata, con il pagamento delle spese cli giudizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 3.4.1943 - Anno XXJ Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Con Decreto Reale del 6.9.1 943 viene condonata la residua pena da espiare.

Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5. 1961 , estinti per l'amnistia concessa con il Decreto 17. 11.1945 n . 719 i reati per i quali venne condannato Mori Alberto.

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Reg. Gen. n. 1922/1942

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SENTENZA n. 94

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale; Palmentola Aldo, Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Calia Michele, Consoli M.V .S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Scamarcio Savino, nato il 21.1.1899 ad Andria (Bari), ufficiale postale. Detenuto dal 6. 11.1942. IMPUTATO del delitto cli cui all'art. 265 p.p., 81 cpv . C.P. per avere, in più azioni esecutive cli un medesimo disegno criminoso, comunicato notizie false e tendenziose tali eia deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico. In Ruvo di Puglia ed altrove il 16.6.1942 e precedentemente. IN PUBBLICA UDIENZA Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibatti to, specie dalle dichiarazioni dell'imputato e dei testi, si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO Che con rapporto della R. Questura di Matera del 16 novembre u.s. il suddetto imputato veniva denunziato a questa Procura Generale per rispondere del fatto giuridicamente definito in rubrica. Dalle indagini preliminari e dall'istruttoria compiuta è risultato quanto venne confermato all'udienza; è cioè che Scamarcio Savino, il 16 giugno u.s. si recò da Matera ad Andria, suo paese di nascita, e, durante il viaggio, a Bitonto prima , ed a Ruvo di Puglia poi si incontrò col prof. Giuseppe Anelli . Intavolò


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

discussione con costui e quando lo avvicinò la seconda volta, cioè in Ruvo, senza essere stato affatto sollecitato prese a parlare della situazione politica e militare, facendo apprezzamenti sfavorevoli al Regime ed alla guerra. Fra l'altro, disse che l' Italia meridionale in quel momento, non veniva più sottoposta a bombardamento da parte del nemico perché c'era qualcuno che pensava alla salvezza della stessa e che fra questo "qualcuno" e l'Inghilterra era intervenuto accordo in tal senso . Disse pure lo Scamarcio che "la migliore cosa sarebbe stata quella di perdere la guerra perché solo così si sarebbe potuto riacquistare la libertà". È inoltre emerso che l'imputato spesso si abbandonava in ufficio a manifestazioni di disfattismo. F ra le altre, una volta in cui il camerata Padula Lorenzo lesse ad a lta voce il bollettino del Quartiere Generale egli, dopo la lettura esclamò : "non è il caso di parlare di vittoria, perché se oggi gridate voi alla vittoria non è detto che domani non potranno fare altrettanto gli inglesi". Redarguito severamente dal Padula, gli rispose dicendo: "anche tu sarai scritto nel libro nero".

Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che Scamarcio Savino, già condannato ad I anno di carcere militare per diserzione, si è reso colpevole di disfattismo politico continuato ai sensi degli artt. 81, 265 p.p. C.P. P ertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive, specie la richiesta della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P., per le circostanze dell'azione; il Collegio, considerata la natura particolare del reato commesso in momenti gravi per la Nazione in guerra, accordando il chiesto beneficio della diminuente di pena, è d'avviso d'irrogare la pena d'anni 3 e mesi 4 cli reclusione. Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata d'anni 5, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P .Q .M . Visti ed applicati gli artt. 81, 265 p.p. , 23 , 29, 228, 229, 3 I I, 65 C .P.; 274, 488 C.P.P . DICHIARA Scamarcio Savino colpevole del reato ascrittogli e, concedendogli il beneficio della diminuente di cui agli artt. 311 e 65 C .P., lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Con la interdizione dai pubblici uffici per anni 5, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 13.4. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Con Decreto Reale del 30.9. I 943 viene condonata la residua pena da espiare .

SECON DA P ARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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SENTENZA n. 103

Reg. Gen. n. 15/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Mi litare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Caputi P ietro, Bergamaschi Carlo , Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M. V .S . N. ha pronunciato la seguente SE NTENZA nella causa contro: I) - Boccalini Luigi, nato il 14.2.1873 a Scansano (Grosseto), fa bbro . Detenuto dal 30.11.1942.

IMPUTATO a) - di offese al Capo del Governo (art. 282 C .P .), per avere, il 29.11.1942, in Piombino, nell'osteria cli tale Favilli F erdinando, proferito espression i oltraggiose e volgari ingiurie per l'onore ed il prestigio ciel Capo del Governo; b) - di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 p.p. 1° e 2° cpv . C .P.) perché, nelle circostanze di cui sopra, rivolgeva a due m ilitari presenti le parole: "Voi che vestite codesta divisa, che cosa aspettate a rivoltarvi ed a fare una rivoluzione?". In esito all 'orale, pubblico dibattimento, sentiti il P .M . e l' accusato che, con il suo difens ore, ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED IN DIRITTO La sera del 29 .1 1. 1942 in Piombino e nell'osteria Favilli, il giudicabile Luigi Boccali ni venne a vie di fatto con du e fascisti rimasti sconosciuti perché subito dopo allontanatisi. Il Boccalini li rincorse invano e quindi ri éntrò nell'osteria dove pronunziò , all'indirizzo ciel Duce e di coloro che lo avevano percosso, espressioni del seguente tenore: "Sono fascisti, pezzenti, delinquenti, questo vigliacco del Duce ci ha portato a queste condizioni. Tutti quelli che seguono il D uce sono dei delinquenti"; lo stesso prevenuto, rivolto a due militari presenti, al fine evidente cli istigarli, profferì ancora le seguenti parole: "Voi che vestite codesta divisa che


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TRTBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

cosa aspettate a rivoltarvi e a fare una rivoluzione?" . Tutto ciò fu udito da Bonanni Celestina , incaricata della gestione della succitata osteria. Successivamente il Boccalini si recò in casa della coinquilina Bertucci loie, ed ivi pronunziò le seguenti frasi : "Dov'è quell'assassino, dov'è quel delinquente, dov'è la fotografia del Duce, gli voglio sputare in faccia". Poscia lo stesso Boccalini uscì e, sulla strada, continuò a pronunciare parole del cennato tenore che furono udite da Volpi Vanda. Sia in istruttoria che al dibattimento il giudicabile ha negato le espressioni come sopra attribuitegli, ma è stato pienamente smentito dai surriferiti testi, Bonanni Celestina, Bertucci Iole e Volpi Vanda; da rilevare inoltre che, attraverso le informazioni fornite dai CC.RR. di Piombino e dalla R. Questura di Livorno, il Boccalini risulta di sentimenti antifascisti e, nell'aprile I 942, diffidato dal!' Autorità di P.S. per avere pronu nziato nel pubblico mercato di Piombino frasi che potevano essere interpretate come manifes tazione ostile al Regime. Va pertanto affermata la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica, perfetti nei loro estremi giuridici , tenuto conto dell'evidente significato delle parole di vilipendio alla persona del Capo del Governo e di istigazione di militari alla disobbedienza delle leggi ed alla violazione dei loro particolari doveri militari . Quali pene, il Collegio stima equo infliggere anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo a e anni 2 di reclusione per il reato di cui al capo b, con ogni altra conseguenza di legge.

SECO NDA PART E: SENT ENZE EMESSE PER I REAT I PR EVIST I DAL CODICE P ENALE

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SENTENZA n. 107

Reg. Gen. n. 2082/1942

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Conso le Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: P resti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Bovo Natale, nato il 25.12.1907 a Villafranca (Verona), contadino, legionario del Battaglione Comando VIII Legione Milizia Artiglieria contraerea - Verona. Detenuto dal!' 8. 10.1945. IMPUTATO del delitto di denigrazione della guerra (art. 87 cpv. 1° C.P.M. guerra), per avere da Villafranca inviato al Comando della VIII Legione Milizia, il 7.10.1942, una lettera con la quale esprimeva disprezzo verso la Milizia contraerea e contro il Partito Nazionale Fascista. OMISSIS

P .Q. M. P.Q.M. Visti gli artt. 483, 488 C .P.P.; 29, 229, 282, 266 p .p. 1° e 2° cpv. C.P. Letti ed applicati gli artl. 87 cpv. 1° C.P .M . guerra; 274, 488 C .P .P .

DICHIARA DICHIARA Boccalini Luigi colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici , nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva. Ordina che, a pena espiata, sia sottoposto a libertà vigilata.

Bovo Natale responsabile del reato in rubrica ascrittogli e lo condanna a mesi 8 di reclusione militare, al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva. Roma, 6.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Roma, 1.5. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Detenuto dal 30.11.1942 il 14.7. 1943 viene "tradotto" alla Casa Penale di Sulmona. Con Decreto di Grazia del 30.8.1943 viene condonata la residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 2.9. 1943. Boccalini Luigi muore nel Comune di Piombino (Livorno) il 20.8.1950.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bovo Natale, detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dall'8.10. 1942 viene scarcerato, per espiata pena, 1'8.6. 1943 . Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 18.3 . 1960, estinto per l'amnistia concessa con il R.D . 5.4.1944 n. 96, il reato cli denigrazione della guerra per il quale Bovo Natale venne condannato dal T.S.D.S . con sentenza del 6.5. 1943.


304

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2179/1942

SENTENZA n. 108

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M. V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

SECONDA PARTE: SENTENZE E\-IESSE PER I REATI PRE VISTI DAL CODICE PENALE

305

Uscito dalla bottiglieria in compagnia del Galli ed invitato da costui a parlare ancora di argomenti politici, confermò quanto aveva in precedenza affermato, aggiungendo che la guerra era stata perduta dall'Italia sin dall'8 novembre, che il giorno precedente il maresciallo Graziani era stato fucilato, che il maresciallo De Bono era stato confinato e che il Duce era stato (o sarebbe stato) ucciso. Sopraggiunto il già nominato Picelli, il Martucci, - a richiesta del Galli - , ripeté le medesime affermazioni; dopo di che egli fu fatto accompagnare in Questura da un carabiniere. Anche oggi, in udienza, il Martucci ha negato di aver pronunciate le frasi attribuitegli; ha affermato che, avendo egli sentito esprimere, nella suddetta bottiglieria, giudizi sfavorevoli sul corso della guerra, ebbe a pronunciare la sola frase "speriamo che la guerra finisca presto" . Ma i testi Galli Alfonso, Picelli Ettore, Navarrini Dante e Poggio Anna, quest'ultima esercente della bottiglieria ove il fatto si svolse, hanno deposto in conformità della denuncia.

nella causa contro: I) - Martucci Giuseppe, nato 1'11.11.1916 a Barano d'Ischia (Napoli), meccanico. Detenuto dal 13.11.1942.

Tra i testimoni ed il Martucci non sussistevano ragioni di contrasto come lo ' stesso giudicabile ha affermato.

IMPUTATO

Nei fatti come sopra accertati il Collegio ravvisa gli estremi del reato di disfattismo po litico (art. 265 C.P .) .

del delitto di disfattismo politico (art. 265 C.P .) per avere in Genova, il 13 .11.1942, comunicato notizie false e tendenziose, atte a destare pubblico allarme, a deprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza della Nazione di fron te al nemico e svolta attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

Il Ministero di Grazia e Giustizia con provvedimento 31 marzo 1943 ha concesso la prescritta autorizzazione a procedere.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO

Commisurando la pena al fatto, ritiene equo dover condannare il Martucci ad anni 6 di reclusione con la conseguente interdizione dai pubblici uffici (art. 29 C.P.), nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 488, 274 C .P.P.).

P.Q .M. Visti ed applicati gli artt. 265, 29 C .P.; 274, 488 C.P.P .

DICHIARA

A seguito d'istruzione a rito sommario, con atto di accusa in data 3 aprile u.s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere del fatto delittuoso sopra, in epigrafe, enunciato. A l dibattimento, come, peraltro, in precedenza, il Martucci ha sostanzialmente respinto l'addebito, pur ammettendo qualche circostanza di scarso rilievo; ma per le concordi deposizioni dei testi presenti al fatto, è stato accertato quanto segue: Il Martucci, il 13 . 11.1942, - XXI-, in una bottiglieria di Genova, nel conversare con gli avventori Galli Alfonso, Picelli Ettore e Navarrini Dante, affermò che il lunedì successivo sarebbe stato firmato l'armistizio a richiesta dell'Italia e si dichiarò disposto a scommettere 50 lire sull'esattezza di tale notizia.

Martucci Giuseppe responsabile del reato ascrittogli e lo condanna ad anni 6 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 6.5 .1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Martucci Giuseppe detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 13. 11. 1942, il 14.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Sulmona.


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TRIBUNALE SPECIALE Pl:R LA DIFESA DELLO STATO

Dalla suddetta Casa Penale viene scarcerato il 3.9.1943 per Grazia Sovrana concessa il 30. 8.1943.

SECONDA PARTE: SENTE ·zE E:\ IESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENAI E

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SENTENZA n. 109

Reg. Gen. n. 2268/ 1942

Il 29.3.1~51 ~Iartucci Giuseppe inoltra una istanza con la quale chiede che la condanna mfl1tta dal T.S .D. S. venga dichiarata estinta per l'amnistia concessa per i delitti politici contro il Fascismo con il R.D. 5.4.1944 n. 96, con il D.P. 22.6.1946 n. 4 e il D.L.L. 17.11.1945 n. 719.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, su conforme richiesta inoltrata cl~ll'_Ufficio del P~bblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi , dic_hiara, ~on Ordm~nza del 13.6.1951, che l'istanza non può essere accolta perche non risulta che Il reato sia stato commesso per lottare contro il fascismo o per uno dei motivi indicati nell' articolo 1 del R.D. 5.4.1944 n. 96.

Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

. li Tribunale S upremo Militare rigetta, con sentenza del I 9.10.1951, il ricorso moltrato da Martucci Giuseppe contro la decisione emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 13.6.1951.

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: J) - Petrucchi Ugo, nato il 6.5.1891 a L'Aquila, impiegato . Costituitosi 6.6.1943.

IMPUTATO del reato di disfattismo politico (art. 265 C .P.) per avere, in Roma, il 18.11.1 942, pronunciato in un pubblico esercizio la frase: "Oggi 18 novembre ricorre la giornata del ladrocinio del Fascismo" atta a recare nocumento agli interessi nazionali. OMISSIS

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 272 cpv. 1° C .P. ; 274, 488 C.P.P. DICHIARA .Petrucchi Ugo responsabile ciel delitto di cu[ all'art. 272 cpv. I° C.P ., così modificata l'accusa, e lo condanna ad anni 2 di reclusione ed a l pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 6.5. I 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Petrucchi Ugo, detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 6.5.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Viterbo il 16.7 .1943.


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TRIBUNALE SPC:CJALE Pc R LA DIFESA DELLO STATO

Dalla sud~e~ta Cas~ Penale viene scarcerato il 20.8.1943 a seguito di Ordine emess.o dal Mimstero d1 Grazia e Giustizia e con Decreto di Grazia del 30.8 .1 943 la residua pena da espiare viene dichiarata condonata. . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 5.5.1961 estu~to, per l'amn istia concessa con l'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 7 J 9, il rea to per il qua~e ~etrucchi Ugo venne condannato dal T.S.D .S. con sentenza del 6.5 .1943 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia.

SECONDA PARTE: SENTENZE EIIIESSE PER I REAT I PREVIST I DAL CODICE PENALE

Reg. Gen. o. 2267/ 1942

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SENTENZA n. 110

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Masoero Achille , nato il 19.4 .1 891 a Felizzano (Alessandria), fornaio. Detenuto dal 29.11.1942. IMPUTATO del reato di disfattismo politico (art. 265 C. P.), per avere in Roma, il 25.12.1942, pronunciato in presenza di più persone, frasi atte a deprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico e svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali. OMISSIS P.Q.M. Leni ed applicati gli artt. 656 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Masoero Achi lle responsabile del reato di cui all'arl. 656 C.P ., così modificata l'accusa, e lo condanna a mesi 3 di arresto ed al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 6. 5.1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE E~ IESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICI: PEN,\I.E

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso inoltrato da Masoero Achille eco senten za del 12.2 .1952 annulla la sem enza em essa dalla Corte di Appell ~ te1~1~oraneamente, a~nu_lla anche la sentenza emessa dal T.S .D.S. il 6. 5 . 9: c:~che 11 fatto non cost1tmsce reato. P

i°

SENTENZA n. 116

Reg. Gen. n. 129/ 1943

Una istan~a inoltra_ta da Masoero Achille tendente ad ottenere la revisione del processo viene respinta dalla Corte di Appello di Roma (s a Se p ) sentenza del 23.10.1951. z . ena 1e con

3

31 I

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: M ilazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Alvisi Alessandro, Brogi Nello, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : I) - Leonzini Renato, nato il 9 .9.1909 a Trieste, vice caposquadra della M.V.S .N. presso l'Ispettorato Amm .vo del C.do VI Zona CC.NN. Detenuto dal 25 .11.1 942. fMPUTATO

del delitto di cui all'art. 265 cpv. I n. 1 C.P. , per avere, in tempo di guerra, d iffuso notizie false e tendenziose atte a deprimere lo spirito pubblico ed a menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico, inviando ad un Comando Militare un manifestino sovversivo che incluse in una busta contenente corrispondenza d'ufficio, ciò che gli fu possibile fare, essendo egli addetto al Comando Militare dal quale la busta e la corrispondenza provenivano. Reato accertato in Trieste il 20.11. 1942. IN PUBBLICA UDIENZA Semit.o il P .M. e l'imputato che col suo difensore ha per ultimo avuto la parola IN FATTO ED IN DIRITTO Jl 20.11.1942 giungeva, a mezzo posta, al Comando della Corte Universitaria di Trieste, tra la corrispondenza d'ufficio, una busta (proveniente dal Comando VI Zona CC .NN.) dentro la quale l' aiu tante maggiore in 2° della Corte stessa rinvenne, compiegato nella parte interna della circolare un m anifestino sovversivo, del tipo di quelli dei quali era stata fatta, ad opera di ignoti, larga distribuzione in città la notte sul 7 stesso mese, anniversario della costituzione della repubblica sovietica. Nel manifestino di cui t rattasi si esaltava la rivoluzione comunista, e, fra l'altro, si affermava che il Fascismo precipitava verso il suo crollo ineluttabile ad opera dell'armata rossa e dei partigiani, i quali già infliggevano alle "bande" fasciste colpi sempre più sanguinosi e micidiali e che l'Europa oppressa si stava sollevando e preparando alla lotta decisiva contro il fascis mo, ch iamato "Regime di terrore e di morte".


312

SECONDA PARTE: SENTE1'ZE EMESSE PE R I REATI PR EVISTI DAL CODICE PENALE

313

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Gli accertamenti compiuti stabilirono che ad includere il manifestino nella busta era stato il Vice Caposquadra Leonzini Renato in servizio presso il Comando della predetta VI Zona CC.NN., il quale si era impossessato di una busta, già chiusa e pronta per la spedizione, esistente in quell'ufficio-posta, l'aveva aperta e quindi, introdottovi il manifestino, l'aveva richiusa e poscia impostata. Per i fatti sopra specificati fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato allo stesso ascritto.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Console Generale M.V .S.N.; Palmentola Aldo, Brogi Nello, Leonardi Nicola, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N .

Nell'orale dibattimento l'imputato ha confessato i fatt i come precisati, nei quali il Collegio ravvisa gli estremi costilUtivi del reato di cui al I Comma dell'art. 265 del C .P.; e che pertanto in tal senso occorre modificare la rubrica.

ha pronunciato la seguente

Riten uto che appare equo fissare la pena in anni 5 di reclusione, spese e conseguenze di legge; che appare opponuno disporre che l'imputato a pena ultimata sia sottoposto a libertà vigilata.

nella causa contro :

P.Q.M.

SENTENZA n. 124

Reg. Gcn. n. 301 / 1943

SENTENZA

l) _ Righi Umberto, nato il 18.2.1919 a Correggio (Reggio Emilia), lattoniere. Detenuto dal 17.12.1942; 2) _ Dall'Orto Sergio, nato il ~0.7.1919 a P arma, tipografo. Delcnuto dal

Visti gli articoli sopra ci tati e 230, 29 C .P.; 488, 274 C.P.P.

20.12.1 942; 3) _ Benza Giovanbattista, nalo il 3.3. l 921 a Dolcedo (Imperia), fattorino .

DICHIARA Leonzini responsabile del reato di cui a l comma 1° dell'art. 265 C.P. e, così modificando parzialmente rubrica, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 13.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 25.11.1942 il 24.8.1943 viene "tradotto" alla Casa Penale di Sulmona.

Detenuto dal 15.12.1 942 . Tutti avieri in servizio all'Aeroporto di Padova. IMPUTATI O a) - di disfattismo politico (art. 265 p. p. e I cpv. n. 1 C. P .) per aver~, in varie epoche e fino ai primi dell'ottobre 1942, nel R~gio ~~roporto di Pad~va, ove prestavano servizio, diffuso tra i compagm not1Z1e false, tendenziose ed allarmanti, deprimenti dello spirito pubblico;

b) - di propaganda e apologia sovversiva (art. 272 C.P .) per aver:, nelle circostanze di luooo e di tempo di cui al superiore capo d'1mputaz10ne'. p~re fra i compagni, :saltato il comunismo, le sue milizie ed i su?i magg1on esponenti e praticato, fra loro , il costume del saluto comunista; c) - di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P .);

Dalla suddetta Casa Penale viene scarcerato 1'8.9.1943 a seguito di ordine emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia perché "era in corso un provvedimento di grazia sovrana".

d) - di offese a Capo di Stato estero (arl. 297 C. P .), per avere_, se.°:pre nelle circostanze di cui sopra, proferito espressioni ingiuriose a11'111dmzzo del Duce o del Fi.ihrer.

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza emessa il 19.2. I 960, estinto per l'amnistia concessa con il D.L. 17.11.1 945 n . 719, il reato di disfattismo politico per il quale Leonzini Renato venne condannato dal T .S.D.S. con sentenza del 13.5 .1 943 dichiarando contemporaneamence estinto il diritto dell' Erario a l recupero delle spese di giustizia.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il p .M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto gli ultimi la paro la


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TRll:lUNALE SPEC IALE PER LA DIPESA DELLO ST;\TO

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATJ PREV ISTI OA L COD ICE PENALE

IN FATTO ED IN DIRITTO

cpv. C.P.; anni 2 di reclusione pel reato cl~ cui alla lettera c; ann i l di reclusione pel delitto di cui alla lettera cl della rubrica.

Per i fatti di cui in rubrica gli odierni imputati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati agli stessi ascritti. Nell'orale dibattimento, per le parziali ammissioni degli stessi imputati e per le dichiarazioni rese dai testi escussi, è rimasto p rovato che nelle circostanze di tempo e cli luogo precisati in epigrafe che il Righi, il Benza ed il Dall'Orto si abbandonarono freq uentemente ad aspre critiche contro il Fascismo e ad offese ed insulti verso il Duce e il Fuhrer; che gli stessi im putati si salutavano secondo l ' uso comunista, e quasi ogni giorno -dopo di aver ascoltato il Bollettino del nostro Q uartiere Generale - lo commentavano sfavorevolmente, esaltando invece quelli del nemico, che il Righi in presenza di mil itari suffragava con notizie false , idonee a destare pubblico allarme. Dopo lo sbarco degli anglo-americani nell'Africa Settentrionale Francese, gli imputati si dimostrarono oltremodo contenti, affermando che presto la guerra sarebbe finita perché i eletti nostri nemici, s barcando nella nostra Penisola, avrebbero portato il benessere, la civiltà e la libertà al nostro popolo, liberandolo dalla dominazione tedesca e dal Regime Fascista. Affermarono pure gli imputati che gli inglesi sono i soli che sappiano governare bene i popoli, mentre noi siamo schiavi di Mussolini e soffriamo la fame. L'orale dibattimento ha pure provato: che in occasione di allarmi il Righi, conversando con alcuni militari, sostenne che gli inglesi facevano bene a bombardare le nostre città, perché così si sarebbe affrettato il crollo ciel Regime Fascista; che gli imputati di cui trattasi criticarono i mi litari che si presentavano a visita di rafferma chiamandoli "sporchi e disgraziati firmaioli", attribuendo agli stessi il prolungamento della guerra; che in ogni occasione gli imputati stessi per deprimere lo spiri to prendevano dei compagni e istigavano gli stessi a violare il loro giuramento. Ciò posto il Collegio ritiene che, mentre nei fatti commessi dal Righi si riscontrano gl i elementi costitutivi dei delitti allo stesso ascritti, nei confronti degli altri impu tati si riscontrano, anziché gli elementi dei delitti di cui alle lettere a e b della rubrica, quelli del reato preveduto dall' art. 266 I O e 2° cpv. C.P. Ritiene pure il Collegio che nei fatti come provati si riscontrano nei confronti di Dell'Orto e Benza anche gli elementi costitutivi dei reati di cui alle lettere e e d del capo di accusa. Passand o all'applicazione delle pene, il T ri bunale stima aderenti ai fatti di fissarle nei seguenti lim iti: I) - Righi Um berto; anni 21 di reclusione, quale cumulo di anni 15 di reclu sione pel reato cli cui alla lettera a; anni 3 di reclusione pel reato di cui alla lettera b; anni 2 di reclusione pel reato di cui alla lettera c; anni 1 della stessa pena pel delitto di cui alla lettera cl della rubrica. 2) - Dell'Orto Sergio e Benza Giovan Battista; ciascuno ad anni 8 di reclusione quale cumulo: di anni 5 di reclusione pel reato di cui all'art. 266 I O e 2°

Per t utti, spese e conseguenze di legge. P .Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229, 230, 29, 73 C.P.; 488, 274 C.P.P .

DICHIARA Riohi Umberto responsabile dei reati allo stesso ascritti e lo condanna com~ plessi;àmente alla pena di anni 2 1 di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici . DICHIARA Dall'Orto Sergio e Benza Giovanbattista rispettivamente responsabili del _reat~ di cui all'art . 266 1 ° e 2° cpv., nonché dei delitti di cui alle lett~re ce d dei capi d'accusa e, così modificando parzialmente rubrica, li condanna ciascuno alla pena di anni 8 di reclusione mi litare. Tutti al pagamento delle spese processuali ed a q~elle per il mantenimento durante la custodia, ed ad ogni altra conseguenza cl1 legge. Righi anche alla libertà vigilata. Roma, 20 .5.1943 - Anno XXI Seguon o le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA 1: Con Decreto del 30.8.1943 vengono scarcerati. ~a_C_ort~ Supre~a di cassazione, con sentenza emessa il 24.6. 1974, annulla, per_ g1~ncl1~~ mes1stenza ai sensi dell'art. 1 del D .L.L. 27.7.1944 n. 159, nei confronti cli tutti 1 condannati la sentenza emessa dal T .S.D .S. il 20.5.1943. NOTA 2: Per avere ascoltata la radio nemica venne anche denunz!ato ~~echini Teresio, nato il 23 .1 1.1921 a Torino; Aviere nell'Aeroport? di Reggi? ~~dia. Nei confronti di Bocchini Teresio il Pubblico M in istero Orc\ma l'arch1v1az1one degli atti (art. 74 C .P.P.) in data 5.6.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L;\ DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 56/1943

SENTENZA n. 131

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari P iero, Procuratore Militare del Re Imperatore

SECONDA PARTE : SENTENZE EMESSE PE R T REATI PREVIST I DAL CODICE P ENALE

317

li Porcelli, interrogato dal Comando del Reggimento e dal Magistrato, ha emesso di aver proferito, in dialetto napoletano, per fare dello spirito, la sola frase '' se gli cascasse una bomba in testa?'', mentre l' ufficiale istruttore illustrava il discorso del Duce, quasi per domandarsi "cosa avrebbe fatto il Duce se ciò fosse avvenuto" . Ha negato il Porcelli di aver pronunciato le altre frasi attribuitegli.

. Giud.ici: Cap~ti Pietro, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Fioretti E ugenio, Perillo Em1ho, Consoli M.V.S .N .

Senonché i numerosi testimoni p resenti hanno confermato in corso ist ruttorio ed a dibattimento quanto esposto in denuncia.

ha pronunciato la seguente

Dalle ch iare, precise e concordi dichiarazioni dei testi fu possibile accertare la colpevolezza del Porcelli in ordine al reato ru?ric~to alla letter~ ~,del .c_ap~ d'accusa, ossia di avere in zona di guerra pronunciato 111 presenza di p1u militari frasi lesive all'onore ed al prestigio del Capo del Governo ai sensi degli art. 80/ 47 n. 2 e 4 C.P.M.P. e 47 C .P.M.G .

SENTENZA nella causa contro : !) - Porcelli Pancrazio, nato il 26.4.1915 a P ietravairano (Napoli) seroente 0 del 13 1° Rgt. Carrista P .M. 74. Detenuto dal 3.12.1 942. '

IMPUTATO a) - ciel delitto di offesa al Capo del Governo (artt. 80/47 n. 2 e 4 C.P.M. di pace e 47 C.P .M . ~i gu.erra) per avere, in zona di guerra (P .M. 3550) il 2.12.1942, pronunciato m presenza di più militari frasi lesive dell'onore e del prestigio del Capo del Governo; b) - del delitto di cui all'art. 87 C .P.M. di guerra con l'aggravante di cui all'art. 47 n. _2 ~ 4 c;.P :M: P., ~er a~ere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, proffento frasi d1 de111graz10ne della guerra. In zona di guerra P.M. 3550 il 12.2 .1 942.

Invece non si raccolsero elementi sufficienti di reità per quanto concerne il reato rubricato alla lettera b dei capi d'imputazione, ossia di denigrazione della guerra ai sensi dell'art. 87 C.P.M.G., con l'aggravante di cui all'art . 47 n. 2 , 4 C .P .M. di pace. Perciò il Porcelli deve essere assolto dal secondo reato, per insufficienza di prove . Accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile; esaminate e vagliate t utte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive; tenu ti presenti i precedenti del giudicabile e considerata la natura particolare del reato commesso in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio ritiene equo d'irro<,are la pena d'anni 8 di reclusione militare, con la rimozione del grado, col pa;amento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge .

IN PUBBLICA UDIENZA

P .Q .M .

Sentiti il P .M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore '

Visti ed applicati gli artt. 80/47 n. 2 e 4 C .P .M. pace e 47 C.P.M. guerra; 274,479,488 C .P .P.

IL TRIBUNALE

DICHIARA

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del-

1' orale dib.attimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto statmre

IN FATTO ED IN DIRITTO: Il C~mando .del l 3 ~ • Reggimento Carristi ha denunciato il Sergente Porcelli Pancra~10, meglio spec1f1cato in oggetto, esponendo che il medesimo, il 2.12.1942 - XXI, m una riunione a~destrativa, mentre il S . Tenente Albergo Cosimo, prendendo lo spunto da u n discorso del Duce, esaltava la combattività dell'Esercito e cieli~ Nazio.ne Italiana , pronunciò le seguenti frasi; "Se venisse a Napoli la popolaz10ne Io impiccherebbe". " Qualche bomba può cascare a Palazzo Venezia" "Non gli poteva cadere una bomba in testa mentre parlava" "A Napoli non viene per paura che non gli caschi una bomba in testa".

Porcelli Pancrazio assolto per insufficienza di prove dal reato rubricatogli alla lettera b dei capi di accusa, e lo ritiene colpevole dell'altro reato, condannandolo alla pena di anni 8 di reclusione militare, con la rimozione del grado , con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge .

0

Roma, 5.6.1943 - Anno XX] Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Con Decreto del 30.8. 1943 viene scarcerato. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza emessa il 1.6. 1974, annulla per "giuridica inesistenza" ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 la sentenza emessa il 6.6.1943 nei confronti di Porcelli Pancrazio.


3 18

TRIB UNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 921/1943

SENTENZA n. 154

Il Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

SECONDA PA RTE: SENTENZE ElvIESSE P ER I REAT l P REV ISTI DAL CODICE PENALE

319

SENTENZA n. 179

Reg. Gen. n. 1336/1943

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N .

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V .S. N.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, Perillo E milio, Riccio Gennaro, Consoli M .V.S .N .

Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale M . V.S.N ., .Mascellar i Nino, Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro Consoli M .V.S.N.

ha pronu nciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTEN ZA

SENTENZA

nella causa contro: 1) - Caracappa Rosolino, nato il 28 .2.1885 a Sciacca (Agrigento), contadino . Detenuto dal 1.5. 1943.

IMPUTATO di danneggiamento di opere militari (art. 158 C .P.M. guerra) per avere, verso le ore 17 del 25 febbraio scorso, in contrada "Scunchipane" di Sciacca tagliato i d ue cavi della linea telefonica militare tedesca determinando la interruzione della linea stessa . OMISSIS P .Q .M . Visto l'art. 479 C .P .P. Assolve Caracappa Rosolino dal reato ascrittogli per insu fficienza di p rove ed ordina che sia posto in libertĂ se n on detenuto per altra causa. Roma, 19.6.1943 - Anno XXI Seguono le fir me del P residente e dei Giudici.

nel procedimento penale a carico di : 1) - Vannicelli Ufente, nato il 6.6 . 1884 a Norcia (Perugia), ortolano. Detenuto dal 15.4. 1943. IMPUTATO a) - di disfattismo politico (art. 265 C .P .); b) - di offese al Capo del Governo - Duce del Fascismo (art. 282 C.P.) per avere il 15 aprile 1943, a Norcia, conversando con alcuni agricoltori, diffuso notizie tendenziose, deprimenti dello spirito pubblico, offeso il prestigio del Capo del Governo, alludendo allo stesso con le frasi "le idee di quel matto".

OMISSIS P .Q .M . Visti gli articoli sop ra citati e 29 , 229 C .P ., 274, 479, 488 C.P.P .

DICHIARA Vannicelli Ufente responsabile del reato di cui alla lettera a del capo di accusa e lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici , alle spese del processo e a quelle del man tenimento durante la custodia . Ordi na che l' imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertĂ vigilata.


320

TRlflUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

ASSOLVE Vannicelli Ufente dal reato di cui alla lettera b per insufficienza di prove. Roma 16.7. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I PR EVISTI DAL CODICE PENALE

321

SENTENZA n. 187

Reg. Gen . n. 1062/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Masala Gavino: Vice Procuratore Militare ciel Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale M .V.S.N.; Colizza Ugo, Pifferi Adolfo, Riccio Gennaro, Calia Michele, Consoli M . V .S.N .

ha pronunciato la seguente Con Decreto Reale del 6.9.1943 viene condonata a Vannicelli Ufente la residua pena da espiare e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Pertanto Vannicelli Ufente, detenuto dal 15.4.1943, viene scarcerato il 9.9.1943.

SENTENZA nel procedimento penale contro: 1) - Boni Pietro, nato il 22 .10.1916 a Viadana (Mantova), caporale nel 57° Rgt. Fant. in Vicenza. Detenuto dal 16.3.1943. IMPUTATO a) - di offese al capo del Governo (artt. 80/47 n. 2 e 4 del C.P.M.P., 81 C.P .) per avere, in Vicenza, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo pronunciando all'indirizzo del medesimo invettive e minacce in presenza di più militari; b) - di denigrazione della guerra (artt. 87 C.P.M.G., 47 n . 2 e 4 C.P.M .P ., 81 C.P .) per avere, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, denigrato la guerra in presenza di più militari; c) - di istigazione di militari a disobbedire alle' teggi (artt . 213 C.P .M .P. in relazione all'art. 266, primo e secondo cpv ., C.P.M.P., 81 C.P.) per avere, in Vicenza, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, pubblicamente istigato i militari a violare i doveri inerenti al loro stato . Reati commessi nel marzo del 1943 e anche in data anteriore al suddetto mese. IN FATTO ED IN DIRITTO TI Comando del Deposito del 57° Rgt. Fant. ha denunziato il caporale Boni Pietro per avere più volte in Vicenza, nei locali della Caserma, inveito all'indirizzo del Capo del Governo, denigrato la guerra e istigato i militari ad abbandonare le arm i. In particolare è emerso che Boni Pietro pronunziò dinanzi ai soldati le seguenti frasi: "La guerra, grazie a Dio, l'abbiamo perduta; se trovo il D uce gli levo gli occhi e l'uccido; se mi mandano al fronte mi ciò prigioniero''. Hanno reso, in proposito, esplicite dichiarazioni il carabiniere Mason Guido che, per incarico ricevuto dal Comando Deposito del 57° Rgt . Fant., svolse,


322

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONOA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI O,\L CODICE PENALE

travestito da fante , riservate indagini tra le truppe dello stesso Deposito, e il soldato Simionato Primo. I nominati Mason e Simionato hanno, però, dichiarato, specialmente in udienza, di non poter affermare con tutta sicurezza che Boni Pietro istigò anche i commilitoni ad abbandonare le arm i e a darsi prigionieri, qualora fossero inviati in zona di operazioni.

INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DAL T .S.D.S.

323

Pag.

275

Sentenza n. 17 del 13.1.1943

»

277

Sentenza n. 28 del 22.1 . 1943 ... .. . ............. ........ .. .

»

279

Sentenza n . 48 del 9.2.1943 .............. . ........... ... . .

»

282

Sentenza n. 50 del 12.2.1943

»

283

Sentenza n. 55 del 23 .2.1 943

»

285

Sentenza n. 61 del 9.3.1943 .............................. .

)}

285

Sentenza n . 64 del 10.3.1943 . .... .................. ...... .

»

286

Sentenza n. 74 del 20.3 . 1943

»

288

Sentenza n. 75 del 20.3 . 1943 ... ..... . . . ... .. ..... ..... ... .

»

289

Sentenza n. 81 del 2.4.1943 ........... .. ...... ... . ... .... .

»

290

Sentenza n. 85 del 3.4.1 943 ......... . ...... . . . ... ........ .

)}

293

Sentenza n. 94 ciel 13.4.1 943

)}

299

Visti gli articoli 479, 483, 488 C .P .P .; 80, 47 n. 2 e 4, 213 C.P .M .P ., 87 C .P .M.G. 81 e 266 C.P.

Sentenza n . 103 del l. 5. 1943

)}

301

Sentenza n. 107 del 6 .5.1943

»

303

ASSOLVE

Sentenza n. 108 del 6.5 . 1943

»

304

Sentenza n. 109 del 6.5.1943

»

307

Sentenza n. 110 del 6.5.1943

» »

309

Sentenza n . 124 ciel 20.5. 1943

)}

313

Sentenza n . 131 del 5.6.1943 ... . .. .................. . .... .

»

316

Sentenza n. 154 del 19.6.1943

»

318

Sentenza n. 179 del 16 .7 . 1943

»

319

Sentenza n. 187 del 22.7.1943

»

321

Boni Pietro ha costantemente negato di avere pronunziato t utte le frasi che gli sono attribuite. Osserva il Collegio che, alla stregua delle narrate risultanze, appare equo mandare assolto il Boni, con formula d ubitativa dal reato di cui al capo c (istigazione di militari a disobbedire alle leggi). Va, invece, affermata, tenuto conto delle precise concordi dichiarazioni dei suddetti testi, la responsabilità di Boni Pietro in ordine ai reati specificati nei capi a e b di accusa, con la conseguente condanna, in considerazione delle contestate aggravanti, ad anni 4 di reclusione militare per il reato di offesa al capo del Governo ed anni 1 di reclusione militare per il reato di den igrazione della guerra. P .Q.M.

Boni Pietro dal reato di cui al capo c, (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) per insufficienza di prove.

Sentenza n. 11 del 8.1.1943

Sentenza n. 116 del 13 .5.1 943 DICHIARA Boni Pietro colpevole dei reati descritti nei capi a e b della rubrica e lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione militare, alla rimozione dal grado, al pagamento delle spese processuali e ad ogn i altra conseguenza di legge. Roma, 22.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. la NOTA : Il T ribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 31.8.1959 dichiara estinto per amnistia il reato d i denigrazione della guerra e cessata l'esecuzio ne e gli effetti penali della condanna per il reato di Offesa al Capo del Governo.

2a NOTA: A seguito del bombardamento della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia Boni Pietro venne trasferito alle Carceri Giudiziarie di Modena e poi alla Casa Penale cli Padova. Il l 8. 11.1944 venne trasferito alla Casa di Lavoro per Uomini di Venezia.

311


324

TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

INDICE NOMINATIVO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI DAL T .S.D.S. PER I REATI DI: Disfattismo politico (Art. 265 C.P.); Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (Art. 266 C.P .); Offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato (Art. 278 C.P.); Offesa all'onore del Capo del Governo (Art. 282 C.P.); Vilipendio delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate (Art. 290 C.P.); Vilipendio della Nazione Italiana (Art. 291 C.P .); Vilipendio della Bandiera Nazionale o di altro emblema dello Stato (Art. 292 C.P.); Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri (Art. 297 C.P.); Denigrazione della guerra (Art. 58 C.P.M.); (Art. 87 C.P.M.G.) . UOMINI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)17) 18) 19) 20) 21) -

Battiato Domenico: vedi Sentenza n. 50 del 12.2.1943 Benza Giovanbattista: vedi Sentenza n. 124 del 20.5.1943 Besson Giampiero: vedi Sentenza n. 28 del 22.1.1943 Boccalini Luigi: vedi Sentenza n. 103 del 1.5.1943 Boni Pietro: vedi Sentenza n. 187 del 22 .7.1943 Bovo Natale: vedi Sentenza n. 107 del 6.5.1943 Caracappa Rosolino: vedi Sentenza n. 154 del 19.6.1943 Dall'Orto Sergio: vedi Sentenza 11. 124 del 20.5.1 943 De Zio Angelo: vedi Sentenza n. 61 del 9.3 .1943 Furlan Umberto: vedi Sentenza n. 55 del 23 .2. 1943 Kaucic Lodovico : vedi Sentenza n. 74 del 20.3.1943 Kravanja Giuseppe: vedi Sentenza 11. 64 del 10.3.1943 Leonzini Renato: vedi Sentenza n. 116 del 13.5.1943 Liberati Pasquale: vedi Sentenza n. 48 del 9.2 . 1943 Maccioni Bernardino: vedi Sentenza n . 17 del 13.1.1943 Manna Mario: vedi Sentenza n. 11 dell'8.l.1943 Martucci Giuseppe: vedi Sentenza n. 108 del 6.5.1943 Masoero Achille: vedi Sentenza n. 110 del 6.5.1943 Mori Alberto: vedi Sentenza n. 85 del 3.4.1943 Petrucchi Ugo: vedi Sentenza n. 109 del 6.5.1943 Porcelli Pancrazio: vedi Sentenza n. 131 del 5.6.1 943

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R 1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

22) 23) 24) 25) 26)

-

325

Righi Umberto: vedi Sentenza n. 124 del 20.5.1943 Scamarcio Savino: vedi Sentenza n. 94 del 13.4.1943 Scardina Salvatore: vedi Sentenza n. 81 del 2.4.1943 Torelli Giovanni: vedi Sentenza n. 75 del 20.3.1943 Vannicelli Ufente: vedi Sentenza n. 179 del 16.7.1 DONNE

Nessuna NOTA : Nei confronti di Bocchini Teresio il Pubblico Ministero archivia gli atti. Vedi "Nota" aUa Sentenza n. 124 del 20.5.1943.


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327

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER J REAT [ PREV ISTI DAL CODICE PENALE

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Sulle conformi conclusioni del Pubbl ico Ministero e visti gli articoli citati, il R .D .L. 15.12.1 936 n. 2136 e l'art. I del R.D .L. 9.1 2.1941 n. 136

Il Giudice Istruttore L. Ramacci dichiara, con sentenza dell' 1 I .1 .I 943, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P .) da parte del Ministro di G razia e Giustizia nei confronti di : . 1) - Repoli Do_lores, nata il 18.6.1898 a Buenos Aires (Argentina) e domicilrata a Roma comugata con due figli, casalinga. Libera. IMPUTATA del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) comm esso a Roma il 2 .5.1942.

Il Giudice Istruttore P. Spoleti letti gli atti del proced.imento cont ro :

RIM ETTE gli atti al Procuratore Militare del Re Imperatore di Verona per il procedimento in ordine ai sopraspecificati due reati. Roma, 12.1.1943.

Il Giudice Istruttore U . de R ienzi esercitando la faco ltà prevista dall' art. 5 del R.D. 13 .3 . 1927 n . 313 rimette al P rocuratore del Re Imperatore di Trieste, con sentenza del 14.1 . 1943, gli atti processuali relativi a:

1) - Lupieri Ugo, nato il 17.4 .1894 a Versa (Gorizia), meccanico. Libero. IMPUTATO

1) - Percic Giuseppe, nato il 26 .2.1 9 IO a Tublie (Trieste) , soldato . Detenuto; 2) - Miclavich Giovanni , nato il 23 .11.1 9 1Oa I dresca di Isonzo (Udine) , soldato. Detenuto; 3) - Carli Francesco, nato il 24.11.1912 a Circhina (Gorizia), soldato. Detenuto. Tutti militari in forza alla 203" Compagnia Speciale Lavoratori cli stanza a Peschiera del Garda.

IMPUTATI a) - del delitto di cui all' art. 265 C.P . per diffusione di notizie false idonee a destare pubblico allarme e a deprimere lo spirito pubblico; b) - ciel delitto di cui all'artt. 191 C.P.M .P. e 47 C.P .M.G. per insubordinazione con minaccia verso superiore ufficiale assente, alla presenza d i più militari. Denunziati il 15.12.1942 . Ritenuto che la cognizione del reato di cui all' art. 265 C .P. è devoluto alla ~ompetenza del Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato, mentre quella per Ii reato di insubordinazione con minaccia verso superiore ufficiale assente è devoluta al Magi_strato Militare, ma che trattandosi di reati connessi ai sensi dell'art. 45 C.P .P. la competenza per entrambi i delitti spetterebbe al Tribunale Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 8 del R.D. 12.1 2.1926 n. 2062. Considerato, però, che si presenta l'opportunità di rimettere al ì\llaoistrato Militare sia il procedimento per il reato di cui all'art. 19 1 C .P .M .P. , 47 C .P .M .G . che il procedimento per il connesso reato politico, esercitandosi la facoltà di cui all'art. 5 del R .D. 13 .3.1927 n. 313.

del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e dei reati di detenzione abus iva di armi (art. 697 C.P .) e di ascoltazione di radio-comunicazioni nemiche, (art. 1 R.D . L . 5. 1. 1942 n . 68 in relazione all'art. 340 della legge di guerra approvata con R.D. 8.7.1 938 n. 1415, art . 1 R .D .L. 18.4.1941 n. 350 e ar tt. 8 R .D . 16.6.1940 n . 765 e 81 C.P .) .

II Giudice Istruttore U . de Rienzi esercitando la facoltà prev ista dall'art. 5 del R.D. 13.3 .1 927 n. 3 13 rimette al Procuratore del Re Imperatore di Roma, con sentenza del 14.1.1 943, gli atti processuali relativi a: 1) - Ridolfini Mario, nato il 15 .4 .1909 a Napoli, Vice Caposquadra della Milizia A rtiglieria Contraerea. Libero . 2) - Cifalà Sebastiana e Benini Clara (per entrambe generalità incomplete).

IMPUTATI Ridolfin i Mario e Cifalà Sebastiana di minaccia a mano armata nei confronti di Benini Clara (artt. 110, 612 e 339 C.P .); Benini C lara dei reati di offese all'onore del Re Imperatore (art . 278 C .P.) e del Capo ciel G overno (art. 282 C .P .) e di Vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C .P .). Reati commessi in Roma il 3 .6.1942


328

329

TR!BUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SEèONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV ISTI DAL CODICE PENALE

Il Giudice Istruttore D. Forlenza - esercitando la facoltĂ prevista dall'art. 5 del R . D . 13.3. 1927 n. 313 - rimette al Procuratore del Re Jm pera tor e di Littoria, con sentenza del 15.1.1 943 gli atti processuali relativi a :

3) - Giacobbe Rocco, nato il 15.9.1901 a Gioia Tauro (Reggio Calabria), muratore. Libero; 4) - Cesaretti Ernesto, nato il 25.4.1882 a Roma, modellatore. Libero;

1) - Deganutti Gino, nato il 21 .2. 1907 a Premana (Como) . Internato a Ventotene.

5) - Grilli Pietro, nato l' 11.5. 1898 a Roma, stuccatre . Libero; 6) - Ferretti Luigi, nato 1'8.10.1887 a Pergola (Pesaro), cementista . Libero;

IMPUTATO del reato di offesa al Duce del Fascismo , Capo del Governo, (art. 282 C.P .) e del reato di oltraggio (art. 341 C .P .).

Il Giudice Istruttore L. Ramacci dichiara, con sentenza del 19.1.1 943, - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 3 l 3 C . P .) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti di: 1) - Fornara Giuseppe, nato il 6.9.1892 a Varco Sabino (Rieti), lucidatore di mobili. Detenuto. IMPUTATO Del reato di offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P .). Pertanto Fornara Giuseppe viene scarcerato il 20 .1.1943.

Il Giudice Istruttore L. Ramacci dichiara, con sentenza del 20.1.1943, - su conforme richiesta del P ubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P .) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti di : 1) - Nardecchia Alfredo, nato il 1.1.1903 a Roma, aggiustatore presso la S.A. Breda. Libero. IMPUTATO del reato di offesa al Duce del Fascismo , Capo del Governo (art. 282 C .P.).

Il Giudice Istruttore L. Ramacci dichiara, con sentenza del 20.1 . 1943, - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata concessione dell 'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P .) da pa.rte del M inistro di Grazia e Giustizia nei confronti di : I) - Rosati Rino, nato il 24.9. 1882 a Roma, stuccatore. Libero; 2) - Cascapera Luigi, nato il 16.1 2.1889 a Roma, operaio. Libero;

7) - Lollobattista Dandolo, nato il 20.11.1897 a Roma, macchinista cinematografico. Libero; 8) - Carlini Alfonso, nato il 22.3.1901 a Mollingen (Germania), muratore. Libero; 9) - Cinti Umberto, nato il 16.1.1896 a Roma, stuccatore. Li bero; IO) - Scanzana Alberto, nato il 4.7.1898 a Roma, operaio . Libero; 11) - Sali Umberto, nato il 14.3. 1895 a Roma, stuccatore. Libero; 12) - Mortaroli Vincenzo, nato il 24 .5.1885 a Roma, stuccatore . Libero; 13)" - Giuseppetti Amleto, nato il 12.3.1915 a Frascati (Roma), cameriere. Libero; 14) - Uzzo Raffaele, nato il 23 .6.1 911 a Napoli, manovale. Libero; 15)-Cerretti Alfredo, nato il 9.1 .1904 a Roma , muratore . Libero . IMPUTATI dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P .) . Reati commessi a Roma dal l 940 al gennaio del 1942.

Il Giudice Istruttore L. Ramacci dichiara, con sentenza del 22.1. 1943, - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P .) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti di : 1) - Filippella Aristide, nato il 24.4.1892 a Camerino (Macerata), farmacista. Detenuto . IMPUTATO dei reati di disfattismo po litico (art. 265 C .P.) e offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P .). Pertanto Filippella Aristide viene scarcerato il 23 . 1.1943.

Il Giudice Istruttore D. Forlenza d ichiara, con sentenza del 25 .1.1 943, - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata


TR IBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P.) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti di :

IMPUTATI

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1) - Benini Clara, nata il 2.9.1909 a Filigne Valdarno (Firenze), casalinga. Libera.

331

Tutti del reato di u bbriachezza fuori servizio (art. 136 C.P.M .G .) e Dorci Rodolfo, Poretti Pierino e Pavolato Angelo anche del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) .

IMPUTATA a) - di offesa all'onore del Re Imperatore (artt. 278, 81 C.P.) per avere, in Roma nel giugno 1942 e precedentemente offeso l' onore e il prestigio del Re Tmperatore, pronunciando all'indirizzo del medesimo insulti e frasi volgari ; b - di offesa all'onore del Capo del Governo (artt . 282, 81 C.P.) per avere, in Roma nel giugno 1942 e precedentemente offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo, pronunciando all' indirizzo del medesimo frasi ingiuriose e compiendo gesti volgari.

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo - esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D . 13.3.1927 n. 313 - rimette al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale M ilitare di Guerra di La Spezia , con sentenza del 28 .1.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - Fancello Bruno, nato il 5.1.1916 a Cogoleto (Savona), fuochista nel Deposito della Regia Marina di Pola ristretto nella camera di punizione del reparto di appartenenza. IMPUTATO dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e di ubbriachezza fuori servizio (art. 136 C.P.M.G.).

Il Giudice Istruttore P . Spoleti - esercitando la facoltà prevista dall 'art. 5 del R .D. 13.3.1927 n. 313 - rimette al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Taranto, con sentenza del 2.2.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - Dorci Rodolfo, nato il 17.4. 1920 a Pisino (Pola) ; 2) - Poretti P ierino, nato l' 1.6. J920 a Rovigo d'Istria; 3) - Pavolato Angelo, nato il 14. 11.1920 a Venezia; 4) - Moretti Giorgio, nato il 5.5.1919 a Venezia; T utti marinai nel Deposito della R. Marina di Taranto.

Il Giudice Istruttore U. de Rienzi - esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 - rimette al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Trani, con sentenza del 2.2.1 943, gli atti processuali relativi a :

1) - Lamacchia Michele, nato il 7.1.1875 a Barletta (Bari), possidente. Detenuto . IMPUTATO del reato cli offesa all'onore del Capo del Governo (art. 280 C.P.) e di oltrag.gio a P ubblico Ufficiale (art. 341 C.P.) .

Il Giudice Istruttore L. Ramacci dichiara, con sentenza del 4.2. 1943, - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P .) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti cli: 1) - Pantosti Fausto, nato il 19.2. 1889 a Roma. Detenuto dal 5.11 . 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Ascoli Piceno. IMPUTATO del reato cli disfattismo politico (art . 265 C.P.) commesso in Ascoli P iceno il 14. 11.1942.

Il Giudice Istruttore D . Forlenza pronuncia, in data 24.2.1 943, la seguente sentenza nei confronti di: I) - Vitali Erminia, nata il l 6.4. I 899 a Mazzarino (Caltanisetta), insegnante nelle scuole medie. Libera. IMPUTATA

dei d elitti di cui agli artt. 81 cpv . 265, prima parte, 290, cpv. e 291 C.P . per avere, in Sulmona, in tempo di guerra, diffuso notizie false, tendenziose e tali eia deprimere Io spirito pubblico , e vilipeso più volte le Forze Armate dello Stato e la Nazione Italiana. Denunziata il 1.5.1942.


332

333

TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I PREV ISTI DAL COD ICE P ENALE

FATTO E DIRITTO

DICHIARA

Il 1° maggio 1942 l'ingegnere Conti Guido denunciava a questo Tribunale Speciale la Signora Vitali E rminia, maritata Zoli, insegnante di lingua inglese presso il R . Ginnasio "Ovidio" di Sulmona, per avere, nei m esi precedenti, vilipeso pubblicamente l'Esercito e la Nazione Italiana e diffuso voci tendenziose. Nella scuola e in altri posti la Vitali si era espressa, secondo la denunzia, con frasi come le seguenti : " un so ldato ing lese vale 50 soldati italiani ", "gli inglesi non ritengono gli italiani degni di battersi contro di loro", "prima hanno rubato loro, ora rubiamo noi" . Inoltre essa aveva denigrato alcune iniziative a favo re dei soldati, come quella della raccolta della lana, e si era mostrata contraria alla sottoscrizione al prestito nazionale.

di non doversi procedere contro Vitali E rminia in ordine ai reati di disfattismo politico e di vilipendio delle Forze Armate per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere e in ordine al reato di vilipendio alla Nazione Italiana perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo .

A seguito della suddetta denunzia veniva iniziato procedimento penale contro la Vitali per il delitto di vilipendio alla Nazione Italiana, previsto dall'articolo 291 C .P. e le venivano contestati anche i delitti di disfattismo politico e cli vilipendio a lle Forze Armate dello Stato . Per questi due ultimi delitti veniva chiesta al Ministro di Grazia e Giustizia la prescritta autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 313 C.P.

Il Giudice Istruttore P. Spoleti esercitando la facoltà prevista dall 'art. 5 del R .D. 13.3.1927 n. 313 RIMETTE con sentenza del 1.3.1943 al Procuratore del Re Imperatore di Castrovillari gli atti processuali relativi a: 1)- Sarandria Maria, nata 1' 11.3 . 1886 a Oriolo (Cosenza) . Libera . 2) - Franchino Rosina, nata il 20 . 11.1912 a Oriolo (Cosenza) . Libera .

3) - Franchino Maria Stella, nata il 20.2.19 15 a Oriolo (Cosenza) . Libera.

4) - Rossano Maria Domenica, nata a Oriolo (Cosenza) di anni 48. Libera. In data 2 febbraio 1943 la richiesta autorizzazione non veniva concessa . Si procedeva, q uindi , per il solo delitto di vilipendio alla Nazione Italiana. Espletata l'istruzione sommaria il Pub blico Mi nistero ha chiesto, in data 12 febbraio 1943, il proscioglimento dal reato di vilipendio alla Nazione Italiana perché il fatto non costituisce reato per assenza di dolo . Tale richiesta deve essere accolta .

È da osservare, infatti , a prescindere da ogni considerazione sulla sincerità delle prove d i accusa contrastate da q uelle a discarico che non può ritenersi sussistente nella Vitali la coscienza e la volontà di mostrare disprezzo e di dire contumelie verso l' Italia e gli italiani in genere.

IMPUTATI Sarandria Maria, Franchi no Rosina e Franchina Maria Stella di lesioni personali volontarie (artt. 110 e 582 C.P.) a danno d i Rossano Maria Dom enica e Sarandria Maria anche del reato di calunnia (art. 368 C .P .) nei confronti di Rossano Maria Domenica e Rossano Maria Domenica del reato di offese a ll 'onore e al prestigio del Capo ciel Governo (art. 282 C.P .).

Il Giudice Istruttore D. Forlenza

DICHIARA La condotta m ora le e politica della Vitali non ha dato mai motivo a rilievi e a contestazioni; ella svolse in passato all'esterno, meritando degli elogi, compiti di propaganda. P er le suddette considerazioni non può darsi alle frasi incriminate, interpretate senza preconcetto, valore di ingiurie e d 'una volontà cosciente diretta a offendere la Nazione Italiana. P .Q .M . Visto l' art. 313 C.P . e gli articoli 15 cpv . 3 e 395 C .P.P.

con sentenza del 17.3.1943, su conforme richiesta del Pubblico Mi nistero, di non doversi procedere per mancata concessione cieli ' autorizzazione a procedere (art. 313 C .P.) eia parte del M inistro di Grazia e Giustizia nei confronti di: I) - Ciarleglio Vittorio, nato il 23 .1 2.1914 a Cerreto Sannita (Benevento) , impiegato presso il Governatorato di Roma. Detenuto.

IMPUTATO del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) commesso in Roma il 16 dicembre 1942.


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SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI PREVJSTI D/\L CODICE PENALE

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

RIMETTE

Il Giudice Istruttore U. de Rienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13 .3. 1927

335

11.

313

RIMETTE al Procuratore del Re Imperatore di Roma, con sentenza del 18.3.1943, gli atti processuali relativi a: l) - Thermes Federico, nato il 12.9. 1896 a Costantinopoli . Libero; 2) - Tamburini Leonardo, nato il 5.9.1910 a Instanbul. Libero.

al Procuratore del Re Imperatore di Roma, con sentenza del 30.3.1943, gli atti processuali relativi a: l) - Sallustri Aldo, nato il 31.8.1904 ad Ancona, impiegato. Libero. IMPUTATO dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e di altri reati "comuni" di competenza del Magistrato Ordinario.

IMPUTATI Thermes Federico del delitto di disfattismo politico (art. 265 C .P.) per avere in un giorno imprecisato del febbraio 1943, in Roma, pubblicamente detto: "L'Inghilterra è fo rte e vincerà sempre, poi noi siamo poveri e non potremo vincere mai. Ho inteso che fra poco il Duce si recherà in Svizzera per sfuggi re all 'assassinio del popolo". T amburini Leonardo del reato di lesioni volontarie (art. 582 C.P.) nei confronti di Thermes Federico commesso in un giorno imprecisato del febbraio del 1943.

Il Giudice Istruttore P. Spoleti esercitando la faco ltà prevista dall'art. 5 del R .D . 13.3 . 1927 n . 313 RIMETTE al P rocuratore del Re Imperatore di Torino, con sentenza del 22.3.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - Gualdalben Igino, nato l' 1.4.1912 a S. Pietro di Legnago (Verona), operaio. Libero .

Il Giudice Istruttore L. Ramacci DICHIARA con sentenza del 31.3.1943, su conforme r ichiesta del P ubblico M inistero, di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P.) da parte del M inistro di Grazia e Giustizia nei confronti di: ! ) - Tavoloni Silvio, nato l'l l.9.1890 a Roma, agente nella Compagnia Vagoni Letto Camicia Nera scelta della Legione Romana Mutilati. Detenuto .

IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P . in relazione all' art. 7 stesso codice e all'art. 47 C.P.M .G .) per avere, in Roma, il 12.11.1942 pronunziato, ad alta voce e in presenza di più persone, frasi oltraggiose all'indirizzo del Duce, Capo del Governo. Il Giudice Istruttore ordina, pertanto, l'immediata scarcerazione di Tavoloni Sergio, se non detenuto per altra causa.

li Giudice Istruttore P. Spoleti

IMPUTATO

DICHIARA

dei reati di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C .P .) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 C.P.) .

con sentenza del 3.4.1943, su conforme richiesta ciel Pubblico M inistero, di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 313 C.P .) da parte del Ministro cli Grazia e Giustizia nei confronti di :

Il Giudice lstrutlore U. de Rienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13 .3. 1927 n. 313

I) - Pisu Giusto, nato il 19.8. 1894 a Cagliari, S. Tenente medico di complemento richiamato in servizio presso l'Ospedale Militare cli riserva "Buon Pastore" cli Roma . Libero .


336

T RIB UNA LE S PECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE Et>IESSE PER I REATI PR EVISTI 0/\l. CODICE P CNALE

IMPUTATI

IMPUTATO del reato di disfaltismo politico (art. 265 C .P.) per aver pronunciato sulla corriera che, dopo la visita del mattino ai ricoverati, riconduce dall'Ospedale in città gli ufficiali dipendenti le seguenti frasi: "Se Dio vuole dentro quest'anno tutto è finito", "i siciliani aspettano gli inglesi a braccia aperte" e avrebbe, inoltre, mostrato di essere molto contento per le non buone notizie che giungevano sulle nostre operazioni militari in Africa Settentrionale.

Il Giudice !struttore L. Ramacci

tutti dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 C.P .), oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341 C.P.) e del reato previ~to dall'art. 36~ C.P., reati di competenza del Magistrato Ordinario, e Argo Nicola e Ar~o Giacomo del reato di vilipendio alle Istituzioni Costituzionali (art. 290 C.P .) d1 competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Il Giudice lstruaore P. Spoleti

esercilando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 RIMETTE al Procuratore Militare del Re Imperatore di Trieste, con sentenza del 5.4.1943, gli atti processuali relativi a: I) - Smeriglio Saverio, nato il 23.9.1923 a Montalto (Cosenza);

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DICHIARA con sentenza del 14.4.1943, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a pr?c~dere (art. 313 C.P .) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti d1: J) _ Crestini Margherita, nata il 27.8.1891 a Sinalunga (Siena). Libera.

2) - Morsello Pietro, nato 1'11.3.1922 a Marsala (Trapani) .

IMPUTATA

Entrambi soldati nel 5° Rgt. Art. di C.A., Truppe al Deposito. IMPUTATI del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P .M. G.), di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e del reato di disobbedienza (artt. 173 C .P.M.P., 47 C.P.M.G.) di competenza del Tribunale Militare.

del reato di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P .) per avere in un giorno imprecisato del mese di agosto 1942 nella pensione" Abetina" in Vallombrosa con evidente allusione al Duce, pronunziato la frase: "che cosa aspettano ' V . ?" gli italiani per gettare una bomba su Palazzo enez1a . .

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo

Il Giudice Istruttore

DICHIARA

esercitando la facoltà prevista dall'art. S del R.D. 13.3.1927 n. 313 RIMETTE al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con sentenza del S.4.1943, gli atti processuali relativi a : I} - Argo Nicola, nato il 17.7.1886 ad Aversa (Caserta). Detenuto; 2) - Argo Giacomo, nato il 23.1.1915 ad Aversa (Caserta). Detenuto; 3) - Argo Vincenzo, nato il 15 .11. I 920 ad Aversa (Caserta), soldato nel 151 ° Btg. Territoriale dislocato ad A versa. Detenuto;

con sentenza del 20 .4. 1943, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi procedere per mancata concessione dell'autorizzazione a pr?c~dere (art. 313 C.P.) da parte del Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti di : 1) _ Granatelli Vincenza, nata il 4.3.1888 a Bracciano (Roma), bracciante agricola. Detenuta dal 15.1.1943. IMPUTATA

4) - Argo Ida, nala il 20.1.1925 ad Aversa (Caserta). Libera;

del reato di cui agli articoli 290, cpv. 81 C.P. per avere, in Br~~ciano (R~~~) nel gennaio del 1943 e precedentemente, più volte, pubblicamente vilipeso la M1hz1a

5) - Argo Teresa, nata il 6.11 . I 922 ad Aversa (Caserta). Libera.

Volontaria per la sicurezza Nazionale.


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TRJBUNALE SP!:CJALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA i'ARTE: SENTENZE EMeSSE PER I REATI P REV ISTI DAL CODICE PENALE

Il Giudice Istruttore U. de Rienzi

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IMPUTATI

esercitando la facoltà prevista dall 'art. 5 del R .D. 13.3.1927 n. 313 RIMETTE . al Pr?cu~·atore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guen a di Roma, con sentenza del 21.4.1943, gli atti processuali relativi a:

1) - Toncllo_Bartol?, nato il 7.11.1906 a Sacile (Udine), Caporale Maggiore nella Compagma Sussistenza in Roma. Libero. IMPUTATO . dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e di ubriachezza fuori servizio (ait. 136 C.P.M .G.), reati commessi a Roma il 14.3.1943.

del reato di offese al Capo del Governo (artt. 80 C.P .M .P . e 47 C.P .M.G .), reato di competenza del Magistrato Militare, e dei reati di disfattismo politico, propaganda e apologia sovversiva, offese al Capo cli Stato Estero (articoli 265, prima parte, e primo cpv. n. 1, 272 e 297 C.P. e audizioni di radio nemiche (art. 8 R.D .L. 16.6.1940 n. 765) reati di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Il Giudice Istruttore U. de Rienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 31 3 RIMETTE

Il Giudice Istruttore P. Spoleti esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313

al Procuratore del Re Imperatore di Ivrea, con sentenza del 30.4.1943, gli atti processuali relativi a: !) - Acaro G iuseppe, nato il 19. 10.1880 a Ivrea.

RIMETTE

IMPUTATO

. al Procurat_ore d~I ~e Imperatore di Milano, con sentenza del 5.5.1943 oli atti processuali relativi a: 'e

del reato di ingiuria (art. 594 C.P.) nei confronti di Gillio Silvio, reato di competenza del Magistrato Ordinario e del reato di offese continuale al prestigio e all'onore del Capo del Governo (artt. 8 I e 282 C.P .), reato di competenza del T ribunale Speciale per la Di fesa dello Stato .

1) - Brianza Giuseppe, nato I' 1.9.1885 a Milano, medico . Libero. IMPUTATO .d~i r~ati di ?isfattismo politico (an. 265 C . P .) e di ascoltazione di radiotrasm1ss1om straniere (art. I R.D.L. 5. 1.1942 n. 68).

Il Giudice Istruttore P. Spoleti PRON UNZIA

Il Giudice lstru!lore U. de Rienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13 .3.1927 n. 313

in data 5.5.1943, la seguente sentenza nel procc~imento penale a carico di: 1) - Longana Gino, nato il 22.2.1909 a Belluno, Avvocato Militare in licenza di convalescenza, effettivo al 58 ° Rgt. Fant. in Padova.

RIMETTE IMPUTATO al Procuratore Militare del Re Imperatore di Bologna, con sentenza del 29.4.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - Righi Umberto, nato il 18.2.1919 a Correggio (Reggio Emilia), lattoniere; 2) - Dall'Orto Sergio, nato il 20.7.1919 a Parma, tipografo; 3) - Benza Giovanni Ballista, nato il 3 .3.1 921 a Dolcedo (Imperia), fattorino· 4) - Bocchini Teresio, nato il 23.11.1921 a Torino. ' Tutti avieri nel R. Aeroporto di Padova

a) - di divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali (art. 76 C.P.M.G.); b) - di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.); c) - di vilipendio alla Nazione Italiana (artt. 82 C .P.M.P., 47 C.P.:'v1.G.). IN PATTO E IN DIRITTO Dal Procuratore del Re Imperatore di Belluno venne trasmessa, per competenza, a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato una segnalazione del


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34 1

TRIDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STi\TO

PRl.'vlA PARTE: SENTENZE EIV!ESSE PER I REATI PREVIST I DAL COD ICE PENALE

Pretore di Agordo (Belluno) Di Marco Stoppati a carico dell'Avvocato Longana Gino per avere, nel pomeriggio del 3 .11. l 942 nella Piazza Vittorio Emanuele di Agordo, p ubblicamente divulgato notizie diverse da quelle ufficiali e accusato di falso il Longana che aveva affermato che la "guerra è ormai perduta per l'Italia e che ciò significa la fine del Partito Nazionale Fascista e che il popolo italiano è costituito da imbecilli perché ha sopportato per 20 anni il Regime Fascista" .

Considerate d 'altra parte che sorge il dubbio che il Longana Gino non abbia voluto coscientemente ind irizzare le espressioni oltraggiose alla Nazione e che pertanto questi rilievi non lasciano tranquilli ci: ca la_su~~isten~a dell'elemento intenzionale, necessario all'integrazione del delitto d1 v!l1pend10.

Emerge dagli atti relativi alla denuncia che nel pomeriggio del 3 novembre 1942 l'Avvocato Longana Gino che in quella mattinata, proveniente da Belluno, si era recato alla Pretura di Agordo per motivi professionali si incontrava nella Piazza V.E. d i Agordo, in attesa del ritorno a Belluno, con il locale Pretore Di Marco Stoppati e la loro conversazione cadeva subito sull'argomento deJla guerra . Non vi è alcun dubbio che il Longana abbia dato un tono di pessimismo a lla conversazione perché lo Stoppati la sera stessa, incontrato il delegato Podestarile Ingegnere Ciceri Alberto, gli ha raccontato l'incidente e il Ciceri, che pare non fosse in buoni rapporti con il Longana, ha preso nota delle frasi che a quest'ultimo lo Stoppati aveva attribuito, ed ha fatto subito rapporto al maresciallo comandante della locale stazione dei carabinieri. Due giorni dopo il Dr. Stoppati segnalava al Procuratore del Re Imperatore di Belluno che nel pomeriggio del giorno 3 si era incontrato con il Longana e che quest'ultimo aveva espresso, in quella occasione, giudizi pessimisti sul corso della guerra attuale. La procura Generale di questo Tribunale Speciale delegava lo stesso Procuratore del Re di Belluno per la p recisazione delle parole p ronunciate dal Longana e la relativa istruzione sommaria. Da tale istruzione sommaria, questa P rocura Generale, riteneva che si potevano ravvisare a carico dell'imputato le figure giuridiche dei reati specificati in rubrica e chiedeva al Ministro di Grazia e Giustizia l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell 'articolo 313 codice penale, per i reati di denigrazione della guerra e d ivulgazioni di notizie diverse da quelle ufficiali. Ritenuto che per i delitti previsti dagli articoli 76 e 87 del codice penale militare di guerra, non si può proced ere contro il Longana Gino, per avere il Ministro di Grazia e Giustizia con foglio n. 143, 36, 1036 del 5.4 .1 943 negata l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 codice penale.

P .Q.M . Visti gl i articol i 15 e 378 C .P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA di non dover procedere nei confronti di Longana Gino perché negata l'autorizzazione a procedere in ordine alle imputazion i cli divu lgazioni di no tizie diverse da quelle uffi ciali e di denigrazione della guerra, e per in_sufficien_za di prove sul dolo in merito alla imputazione di vi lipendio alla N azione Italiana.

Il Giudice Istruttore P . Spoleti esercitando la faco ltà prevista dall'art. 5 del R .D . 13.3 . l 927 n° 313, dal R.D. 15 . 12. 1936 n° 21 36 e dal R .D.L . 9. 12.1941 11° 1386 RIMETTE al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra di M ilano, con sentenza del 12 .5. 1943, gli atti processuali relativi a : 1) - De Vescovi Emilio, nato il 27 .4.1919 a Spalato , soldato nel 66° Reggimento Fanteria Motorizzato "Valtellina". Detenuto; 2) - Bazzarelli Eridiano, nato il 10. 12.1921 a Milano, soldato nel 66° Reggimento Fanteria Motorizzato "Valtellina" . Latitante; 3) - Gasparian Gaspare, nato il 27 .3. 1913 a T rebisonda (Turchia), soldato nel 66° Reggimento Fanteria M otorizzato ''Valtellina'' . Detenuto.

IMPUTATI Tutti del reato d i disfattism o politico (art. 265 C .P .), di competenza del T .S .D.S ., e anche del reato di diserzione immediata (art : 149 C .f'.. ~ -P ., 47 C .P .M .G .) e di altri reati militari di competenza del M agistrato M1htare.

Ritenuto che per l'alt ro reato di vilipendio alla Nazione Italiana addebitato al Longana è da rilevare che lo stesso, normalmente quasi astemio, quel giorno a causa del freddo aveva bevuto abbond antemen te vino e liquo ri, tanto che in seguito non ha più ricordato le frasi pronunciate durante la conversazione avuta con lo Stoppani .

Il Giudice Istruttore P . Spo leti

Che il Comando dei Carabinieri di Belluno afferma che l'episodio avrebbe suscitato in Belluno grande meraviglia perché nessuno avrebbe giudicato l' avvocato Longana capace di tenere simili discorsi.

in data 14 .5. 1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico cli :

P RONUNCIA

I) - Musté Apollinara, nato il 30.8.1 885 a Orte (Viterbo), contadino . Detenuto.


342

TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO STATO

IM P UTATO de l delitto di disfattismo poliLico (art . 265 , p rima parte, C .P.) per avere, in Orte città, la sera del 28 novembre 1942, in tempo di g uerra, in un pubblico esercizio e in presenza di parecc hie persone, commentato la condotta delle operazioni militari della n ostra guerra, in modo da deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazio ne di fro nte a l nemico. IN FATTO E IN D IRITTO I carabinieri di Orte hanno denunziato, in stato d i arresto, Musté Apollinare per avere pron unciato delle espressioni disfatt iste d ura nte una discussione con Scacciapiche Serafi no il 29.1 1.1 942 in una oster ia di Orte dove entrambi si trovavano con altre persone. D a lle dichiarazioni rese sia dallo Scacciapiche che da altri testimoni ai carabinieri era risulrato c he il Musté aveva, discutendo della guerra con lo Scacciapiche, disp rezzato la condotta e le operazion i militari nostre, affermando ripetutamente che l'J talia avrebbe perduto la guerra perché gli americani erano mollo ricchi mentre la Russia con il suo esercito ava nzava rapidam ente, e qui ndi le nostre tru ppe sul fro nte russo si erano dovute ritirare così come avevano fatto in Cirenaica . Il Musté aveva continuato nelle sue affermazioni anche quando lo Scacciapiche gli aveva imposto di tacere . La com piuta istruttoria lascia, per altro, perplessi per ciò che concerne la prova a carico dell'imputato . Costui è stato negativo ne lla deposizione resa a i carabinieri e nell ' interrogatorio reso in sede istruttoria. Ino ltre lo Scacciapiche e gli altri testimoni hanno cambiato la sostanza delle loro dichiarazioni rese ai carabinieri e ino ltre non si sono espressi in m odo chiaro e co nvincente . In sintesi hanno detto che durante la discussione sulla guerra avvenuta tra il M usté e lo Sca cciapiche, il pri m o n on a veva detto che l'Italia avrebbe perd uto la guerra né altre espressioni del genere contrarie all'interesse nazionale italiano, ma che si era solo rammaricato che le nostre azioni belliche fossero poco fortuna te. Lo stesso Scacciapiche, nel confermare di essere, a un certo momento, scattato, ha d etto che fece ciò no n perché il M usté e a ltri pa rlassero m ale della g uerra, m a perché s mettessero di continuare a discutere di tale argo mento.

È certo che una ben stra na si tuazione si è venuta a creare per le nuove depos izioni rese da i testimoni. N o n sembra, inoltre, da escludere del tu tto che queste ultime dichiarazion i, piu ttosto favorevoli per il M usté, siano il prodotto d i un malinteso p ietism o dei testimo ni.

PRl'-IA PARTE: SFNTE~ZE r.:,,tESSE PER I REA fl PREVI STI DAL CODICE P ENALE

343

Pertanto considerato che dalla compiuta istr~ttoria ?mergono alcuni dati d~ fatto che fanno d ubitare che il M usté sia da cons1d~rars1 ~°.lpevole_de~ reato ad debitatogli si ritiene che sia giusto assolverlo per insufficienza d1 p1 ove. P .Q. M. Vist i gli articoli 395 e 38 1 C. P .P . e la confo rme rich iesta del P.M .

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Musté Apollinare in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove .

ORDINA la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo esercitando la facoltà prevista dall' a rt. 5 del R .D . 13 .3 .1927 n. 3 13 R I METTE al Procuratore Militare del Re lmperatore _d~I Tribunale di Gorizia, con sentenza del 23 _5 _194 3, gli atti processuali relat1v1 a : . . . t , a Marino Quisca (Gorizia). Detenuto . J) - B1siak Antomo, na o 1 11 . 7 . 1877 ·

s

IMPUTATO . . ( 272 e p ) di competenza de l T ridel reato di propaganda a ntm az1ona 1e art. · : '. . . ( 594 C p ) bunale Speciale per la D ifesa dello _Sta~o e del reato d1 mg1una art. . . di competenza del M a gistrato Ord rnano .

Il Giudice Istruttore D . F orlenza esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13 .3. 1927 n. 313 , da l R .D. 15.1 2 .1 936 n. 2 13 6 e dal R. D .L. 9. 12 . 1941 n. 1386 RIMETTE M Tt del Re Im peratore del Tribuna le Militare Territoriale al P rocu~at°.re i• are. t a del 25 5 1943 cr}i a tti processua li rela t ivi a: di Guerra d1 M ilano, con sen enz · · , o . . p · t o nato il 9 .2 .1914 a Lugagna no (Piacenza), bersagliere nel 1) - T erzom 1e r , . . . ·b . 30 R gt.; Be rsaglieri -Truppe a l D eposito 111 Milano. L i e10.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO d~l reato di di.sfattismo politico (art. 265 C.P .) di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e del reato di diserzione (art. 146 C.P.M .G.) d1 competenza del Magistrato M ilitare.

Il Giudice Istruttore V. Cersos imo esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13.3.1927 n. 313, dal R.D. 15.12.1936 n . 2136 e dal R.D.L. 9.1 2.1941 n. 1386 RIMETTE al Procuratore del R e Imperatore di Roma, con sentenza del 26.5.1943 gli atti processuali relativi a: ' 1) - Madaro Attilio , nato 1'8.3. 1910 a Massa fra (Taranto), impiegato. L ibero; . 2) - Bellucci Luigi, nato il 19. 12.1905 a Gualdo Tadino (Perugia), portiere. Libero .

PRl:'>1A PARTE: SENTENZE E~I ESSE PER I REATI PR EVISTI DA L CODI CE PENALE

345

li Giudice Istruttore V. Cersosimo esercita ndo la fac oltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, dal R .D. 15.12.1936 n . 2136 e dal R.D.L. 9.12. 1941 n. 1386 R IMETTE al P rocuratore del Re Imperatore di Savona, con sentenza del 2 .6.1943, gli atti processuali relativi a : 1) - Olivieri Attilio, nato il 13.8.1903 a Savona, operaio . Detenuto; 2) - M a nnori Cino, na to a Pistoia l' 11.2 . 1911, ope raio . Detenuto; 3) - Sissa Ettore, nato il 17.4.1900 a S. Quirico (Genova), operaio. Detenuto. IMP UTATI del reato di offesa al Capo del Governo (art. 281 C .P .), di competenza d~l Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, e dei re~ti di Viole~za a un Pubbhco Ufficiale (art. 336 C . P .) e di detenzione di ma tene esplodenti (art. 435 C.P .) di competenza del Magistrato Ordinar io .

IMPUTATI Ma~aro del r~ato di lesioni volontarie gravi (art. 583 n. 2, 582 C.P .) commesse, 111 Roma, il 30.12.1942 nei confronti del Bellucci e il Bellucci del delitto P.revisto dall'art. .291 C:,P . per ~vere vilipeso la Nazione Italiana con le parole: Me n e frego dei mut1lat1 e dei combattenti ".

li Giudice Istruttore U . de R ienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n . 313, dal R.D. 15. 12.1936 n. 2136 e da l R .D. L . 9 . 12.1941 n. 1386 RIMETTE

Il Giudice Istruttore U. de Rienzi esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, dal R.D. 15.12. 1936 n. 2136 e dal R.D .L. 9. 12.194 1 n. 1386

al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili tare di Guerra di Bologna, con sentenza del 5.6.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - Agostini G uido, nato il 19.4.1906 a T r ieste, Aviere Scelto nel R. Aeroporto di Bologna.

RIMETTE IMPUTATO . al Procurat?re de.l ~ e Imperatore di Venezia, con sentenza del 26 .5.1943, gli atti processuah relativi a: 1) - Cemper Giorgio, nato il 3.7.1923 a Trieste, s uddito del P rotettorato Boemo. Detenuto .

dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e di apologia sovversiva (art. 272 C.P .), di competenza del Tribunale Speciale per la J?ifes~ c.lello s.tato,_ e dei reati di denigrazione della guerra (art . 87 C .P. M .G.) e d1 audm.one d1 ra~1_0 nemiche (art. 1 R.D.L. 5.1. 1942 n. 68), di competenza del Magistrato M1htare.

IMPUTATO . del reato di .vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C .P .), di competenza del Tnbunale Speciale per la Difesa dello Stato, e del reato di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e di ubriachezza (artt. 337, 341 e 688 C .P.) di competenza del Magistrato Ordinario.

li Giudice Istruttore L. Ramacci esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13.3. I 927 n. 313, dal R.D. 15.12.1936 n . 2136 e dal R .D.L. 9. 12. 1941 n. 1386


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TRIBUNALE SP ECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

PR!1'v1A P;\RT E: SENTENZE EMESSE PER I REATI P RE VISTI DAL CODICE PENALE

RIMETTE

RIMETTE

al P rocuratore del Re Imperatore cli Roma, con sentenza del1'8.6.I943, gli atti processuali relativi a:

al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guerra della Sardegna, con sentenza del I 6.6.1943, gli atti processuali relativi a:

I) - Thermes Federico, nato il 12.9.1896 a Costantinopoli, meccanico. Libero;

1) - Scolari Angelo, nato il 19. 10.1907 a Codogno (Milano) , Caporale nel 488 ° Battaglione Costiero dislocato a Santadi-Carbonia. Libero .

2) - Tamburini Leonardo, nato il 5. 12.1900 a Istanbul (Turchia), Funzionario della Banca Nazionale di Agricoltura. Libero.

IMPUTATI

Entrambi del reato cli lesione personale (art. 582 C.P. e, inoltre, T hermes dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e di offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C .P .) e il Tamburini del reato di calunnia (art. 368 C .P.).

TI Giudice Istruttore P. Spoleti

IMPUTATO del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .), cli competenza del Tribunale Speciale, e dei reati di lesioni volontarie (art. 223 C.P .M.P., 47 C.P.M.G.) e di ubriachezza fuori servizio (art. 87 C.P.M .G.) di competenza del Tribunale Militare.

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo

esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R . D. 13.3.1927 n. 3 I 3, dal R.D. 15. 12.1936 n. 2136 e dal R .D.L. 9.12. 1941 n. 1386

esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13.3.1927 n. 313, dal R.D. 15.12.1 936 n. 2136 e dal R.D.L. 9.12.1941 n. 1386

RIMETTE

RIMETTE

al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di La Spezia, con sentenza del 16.6.1 943, gli atti processuali relativi a:

al Procuratore MiliLare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare Territoriale di Guerra di La Spezia, con sentenza del 16.6.1 943, gli atti processuali relativi a:

I) - Uravich Rodolfo, nato il 25 .6.1 907 a Pola. Libero; 2) - Gabrielli Giordano, nato il 6.6.1910 a Trieste. Libero.

1) - D'Amico Sebastiano, nato il 25.2.1896 a Tucuman (Argentina), Camicia Nera in forza alla 519a Batteria di Corpo d'Armata, in Genova. Detenuto.

Entrambi soldati nella 211 a Compagnia Speciali Lavoratori in Genova .

IMPUTATO

IMPUTATI

dei reati di Offesa al Re Imperatore (art. 79 C.P .M.P., 47 C.P.M .G), cli Offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P .M .P ., 47 C .P .M .G.) e di vilipendio alla Nazione Italiana (art . 82 C.P.M.P ., 47 C.P.M.G.), di competenza del Tribunale Speciale e dei reati di insubordinazione con ingiurie verso superiore ufficiale (art. 191 C .P .M.P., 47 C.P.M.G.) e di diserzione (art. 146 n. 2 C .P .M.G .) di competenza del Tribunale Militare.

Entrambi del reato di vilipendio dell'Esercito (articoli 47 n . 3, 81 C.P .M.P. , 47 C.P.M .G.), di competenza del Tribunale Speciale, e dei reati di insu bordinazione e ubriachezza (articoli 47 n. 3, 189 C.P.M.P., 47 e 136 C.P.M .G.) di competenza del Tribunale Militare.

Il Giudice Istruttore R. Lerz esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n . 313, dal R .D. 15.12.1936 n. 2136 e dal R.D .L. 9. 12.1941 n . 1386

Il Giudice Istrullore R. Lerz esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, dal R.D. 15.12.1 936 n. 2136 e dal R.D.L. 9.12. 1941 n. 1386


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349

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

RIMETTE

IMPUTATI

. al Procuratore del Re Imperatore di Trieste, con sentenza del 22.6 .1943, gli atti processuali relativi a:

a) - del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, in Certaldo (Firenze), nella notte dal 7 all'8 maggio 1943, offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo, scrivendo in un biglietto anonimo : "Abbasso il Duce";

I) - Palcich Giuseppe, nato il 22.10.1895 a S. Quirico di Pinguente (Pola); 2) - Rumen Maria, nata 1'1.9.1898 a Rumeni di P inguente (Pola); 3) - Musenich Ernesto, nato il 13.1 2.1925 a T rieste. IMPUTATI Tutti del reato di furto aggravato (artt. 110, 81,624,625 n. 2 e 5, 61 n.11 C.P .) di competenza del Magistrato Ordinario e la Rumen Maria anche del reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P .) di competenza del Tribunale Speciale.

b) - del reato di cui agli artt. 612, prima parte e cpv. C.P., per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e mediante lo stesso biglietto anonimo di cui nel primo capo di imputazione, minacciato un grave e ingiusto danno a Vichi Alessandro, Segretario Politico del Fascio di Certaldo; c) - del reato di cui all'art. 341, prima parte e primo cpv. C.P ., per avere nelle suddette circostanze di tempo e cli luogo e con lo stesso scritto anonimo, offeso l'onore e il prestigio di Vichi Alessandro a causa delle sue funzioni di Segretario Politico del Fascio di Certaldo.

Il Giudice Istruttore constatato che le diligenti e attive indagini effettuate per l'identificazione e l' arresto degli autori dei delitti hanno dato esito negativo dichiara - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo HA PRONUNCIATO in data 2.7.1943 , la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: Ignoti .

Il Giudice Istruttore R. Lerz esercitando la facoltĂ prevista dall'art. 5 del R.D. 13 .3. 1927 n. 313, dal R.D. 15.12.1936 n. 2136 e dal R.D.L. 9.12.1941 n. 1386 RIMETTE

IMPUTATI del reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art . 282 C.P .) per avere scritto il 16.5.1943 la frase: "Abbasso il Duce" su di un vagone ferrov iario sul percorso Panzana-Treviso. Il Giudice Istruttore constatato che le diligenti indagini attivamente espletate per la identificazione e l'arresto degli autori del delitto hanno dato esito negativo dichiara, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi p1~cedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato .

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo

al competente Procuratore Militare del Re Imperatore, con sentenza del 5.7. 1943, gli atti processuali relati vi a: I) - Cantoni Aldo, nato il 18.4.1922 a Como, Soldato nel 18° Rgt. Art. Libero. IMPUTATO del reato cli denigrazione della guerra (art. 87 C .P.M.G.) di competenza del Tribunale Speciale, e del reato di diserzione con passaggio all'estero (art. 146, 148 C.P.M .G.), di competenza del Tribunale Militare.

Il Giudice Istruttore D. Forlenza

HA PRONUNCIATO in data 2.7.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: Ignoti.

HA PRONUNCIATO in data 5.7.1943, la seguente sentenza a carico di: Ignoti .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I PREVIST I DAL CODICE PENALE

IMPUTATI

esterna d i un pubblico edificio frasi disfattiste intese a deprimere lo spirito pubblico e a menomare la resistenza della Nazione.

del delitto di propaganda sovversiva antinazionale (art. 272 C .P .) commesso in Aosta il 27.9.1942 mediante diffusione di manifestini incitanti i cittadini alla ribelli one. Il Giudice Istruttore constatato che le d iligenti indagini espletate per l'identificazi one e l'arresto dell'autore dell'ano nimo scritto hanno dato esito negativo, dichiara d i non doversi procedere in ordine al reato specificato in rubrica, essendo rimasti ignoti gli autori del reato.

Il Giudice Istruttore L. Ramacci HA PRONUNCIATO

I n Barrea (L'Aquila) nella notte dal 2 al 3 maggio 1943. TI mattino del 3 maggio 1943 le A utorità di Barrea denunciarono all'Arma dei Carabinieri che durante la notte erano state scritte, mediante carbone, sulla parete esterna dell'edificio scolastico, le seguenti frasi disfattiste: "Roma non doma ma sarà domata domani", "Viva la fame italiana", "Dalla guerra si ricava solo la fame", "A bbasso la guerra", "Viva la pace", "Si combatte per conquistare la fame", "Vigliacchi traditori italiani". Il Giudice Istruttore, constatato che nonostante le attive indagini effettuate per rintraccia re gli autori del reato, le ricerche risultarono negative dichiara, su conforme richiesta del Pubblico M inistero di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

in data 5.7 . 1943 , la seguente sentenza nel procedimento a carico di : Ignoti.

TI Giudice Istruttore V. Cersosimo

IMPUTATI del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) commesso in P lout di N us (Aosta). Il 20 .5. 1943 venivano rinvenute sui muri del Santuario di P Iout di Nu s (Aosta) e di due oratori situati sulla strada che conduce a l suddetto Santuario delle scritte fatte con vernice rossa del seguente tenore: "Vogliamo la pace, pace, pregate per la pace ' ' . Tali scritte venivano subi to cancellate e si procedeva alle indagini per rintracciare gli autori del reato, ma le indagini hanno dato esito negativo e per tali motivi il Giudice Istruttore, su confor me richiesta del P ubblico Mi nistero, ha dichiarato di non doversi p rocedere essendo rimasti ignoti gli autori del reato .

Il Giudice Istruttore R. Lerz HA PRONUNCIATO in data 8.7. 1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di : Ignoti. IMPUTATI del reato di disfattismo p olitico (art. 265 C . P .) per avere, in tempo di guerra, nella n:otte dal 2 a l 3 maggio 1943, scritto m edi ante carbone su una parete

HA PRONUNCIATO in data 13.7.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: 1) - Francetich Teodoro, n ato il 3. 5. 1904 a F iume, muratore. Libero. IMPUTATO dei reati di disfattismo politico (art. 265 C .P .) e di vilipendio alla Nazione Italian a (art. 81, cpv. 291 C .P .). Reati commessi a Fiume il 2 1.1. 1942 e anche in data anteriore. I N FAT TO E IN DIRITT O Al competente Comando dei Carabinieri di Fiume il 15.8 .1942 fu accompagnato Francetich Teodoro, denunziato da Francetich Antonio per avere il 21 gennaio 1942, in un pubblico esercizio, pronunciato frasi d isfattiste e di disprezzo per il Regi me. Per tale fatto i Carabinieri provvidero al fermo d i Francetich Teodoro e con rapporto del 16.8. 1942 lo misero a disposizione dei loro superiori. Però la R. Questura di Fiume, non avendo potuto acquisire valide prove per stabilire specifiche responsabilità in ordine alle frasi che avreb be pronu nciato Francetich Teodoro lo mise in libertà. E infatti l' accusa nei suoi confr onti si basa esclusivamente sulle affermazioni del teste Francetich Antonio, individuo definito dagli stessi verbalizzanti "uom o


352

TRIBUNALE S PECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

da non meritare troppo fiduc ia" e che dopo otto mesi dal giorno in cui vennero commessi i reati si decide a denunziare il fatto, forse per motivf di rancore esistente tra loro. Ritenuto che dalla sommaria istruttoria non sono emersi altri elementi di responsabilità a carico di Francetich Teodoro questi deve essere prosciolto dai reati che gli vengono addebitati. P.Q .M . Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del Pubblico Ministero

SECO:-SDA PARTE: SENTE 7.E EMESSE P ER 1 REATl PR EVISTI DAL CODICE PENAI E

353

IMPUTATI dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P .). Il Giudice Istruttore constatato che le indagini effettuate per l'identificazione delle persone che avevano scritto sulla porta di un gabinetto di decenza de~lo Stabilimento Ausiliario Belelli di Pesaro le seguenti frasi: "Più guerra facciamo, più fame abbiamo" - "Viva Stalin" - "Abbasso Mussolini", ."Ali~ fi_ne di questa festa a te taglieremo la testa", non avevano avuto nessun es.110, d1ch1ara - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Francetich Teodoro per i delitti che gli vengono addebitati per insufficienza di prove.

Il Giudice Istruttore D. Forlenza HA PRON UNCIATO in data 15. 7. I 943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di:

Il Giudice lstrullore D. Forlenza

Ignoti. IMPUTATI

HA PRONUNCIATO in data 13.7.1943, la seguente sentenza nel procedimemo penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI dei reati previsti dagli artt. 278 e 282 C.P . per avere offeso l'onore e il prestigio del Re e del Capo del Governo .

del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere, in Verona , il 19.1.1943 deturpato con macchie di rossetto il viso di un busto del Duce collocato nella sala antistanle all 'aula d i udienza del Tribunale di Verona.

J1 Giudice Istruttore, constatato che le diligenti indagini effettuale per rintracciare gli autori del reato hanno dato esito negativo, dichiara - su con'.orm~ richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per essere nmast 1 ignoti gli autori del reato.

In S . Agostino di Bologna 1'8.4. 1943. Il Giudice Istruttore constatato che le indagini effettuate per l'identificazione della persona che aveva scritto , su una cartolina postale trovata per strada, frasi offensive per il prestigio del Re e del Capo del Governo non avevano avuto nessun esito, dichiara, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi procedere perché ignoto l'autore del reato.

Il Giudice Istruttore P. Spoleti

HA PRONUNCIATO in data 16.7.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: Ignoti.

Il Giudice Istruttore V. Cersosimo HA PRONUNCIATO in data 13. 7. I 943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: Ignoti.

IMPUTATI del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C. P .) per avere 1'8.4. 1943 scritto sotto la fotografia del Duce situata nella facciata del Dopol~voro di Sant' Ambrogio Volpicella (Verona) uno scritto a carbone con caratteri a stampatello alto cinque centimetri: "A Morte" .


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TRLB UNALE SPECIALE PER LA Dlf ESA DELLO STATO

Il Giudice Istruttore, constatato che le diligenti indagini effettuate per rintracciare gli autori del reato hanno dato esito negativo, dichiara - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato .

SECONOA PARTE: SENTENZE EMESSE PER J REAT I PREV ISTI DAL CODICE P EN,'\LE

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li Giudice Istrullore P . Spoleti esercitando la faco ltà prevista dall'art. 5 del R .D. 13 .3. 1927 n . 3 13, dal R.D . 15.12.1936 n. 2136 e dal R.D.L. 9.12. 1941 11. 1386 RIMETTE

11 Giuchce Istruttore P. Spoleti esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13 .3.1 927 n. 313, dal R .D . 15.12.1 936 n . 2 136 e dal R.D.L. 9. 12.1941 n. 1386

al Procuratore del Re Imperatore di For lì , con sentenza del 20.7.1943, gli atti processuali relativi a: 1) - Branzati Mario, nato il 9.11.1907 a Forl im poli (Forlì)

RIMETTE IMPUTATO al Procuratore del Re Imperatore di Lecce, con sentenza del 15.7.1943, gli atti processuali relativi a : 1) - Pranzo Amleto, nato il 13.1.1902 a Lecce, panettiere. Detenuto.

del reato cli vili pendio alle Istituzioni Costituzionali (art. 290, p.p., C. P.), di competenza ciel Tribunale Speciale e del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P .) cli competenza del Magistrato Ordinario .

IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C .P .); di competenza del Tribunale Speciale e del rea io di calunnia (art. 368 C .P .), di competenza ciel Magistrato Ordinario.

Il Giudice Istruttore D . Forlenza esercitando la facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13.3.1927 n. 3 13, dal R.D. 15. 12. 1936 n. 2136 e dal R.D .L. 9 . 12. 1941 n. 1386 RIMETTE

TI Giudice Istruttore L. Ramacci HA PRONUNCIATO in data 16.7.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di:

al Procurat ore del Re Imperatore cli Salerno, con sentenza ciel 20.7.1943, gli atti processuali relativi a:

1) - Nelli Tommasina, nata il 2.2. 1916 a Rosaì·no (Reggio Calabria). Detenuta.

tre militari rimasti ignoti .

IMPUTATA IMPUTATI

del reato di cui all'art . 292 C.P. per vilipendio all'emblema fascista per avere la sera dell'undici aprile 1943, in Dumenza (Varese) fermato i fascisti G iani Giuseppe e Minazzi A lfredo ai quali strapparono dall'occhiello della giacca il distintivo ciel P artito Nazionale Fascista che lanciarono in un bosco situato sotto la strada che stavano percorrendo il Giani e il Minazzi.

Il Giudice Istruttore constatato che, nonostante le diligenti indagini effettuate, non è stato possibile rintracciare gli autor i del reato dichiara - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato .

dei reati di vi lipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P .) e cli offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P .), di competenza ciel Tribunale Speciale e ciel reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P.), cli competenza ciel Magistrato Ordinario. Reati commessi il 23 .6.1943 nel Comune di S . Cipriano Pi centino (Salerno).

Il Giudice Istruttore R. Lerz esercitando la facoltà prevista dall' art. 5 del R. D . 13.3.1927 n. 313, dal R .D. 15.12.1936 11. 2136 e dal R.D.L. 9.12.1 941 n. 1386


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE EJVIESSE P ER I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

RIMETTE

INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

al Procuratore del Re Imperatore cli S. Maria Capua Vetere, con sentenza del 22.7.1943, gli atti processuali relativi a:

A) Sentenze con le quali il Giudice Istruttore dichiara - su conforme richiesta del P ubblico Ministero - di non doversi procedere per mancata concessione della autorizzazione a procedere.

1) - Pastore Renato, nato il 16.3. 1907 a Parete (Caserta), contadino. IMPUTATO del reato cli vili pendio alle Forze Armate (art. 290 C.P .) di competenza del Tribunale Speciale e del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C .P.), di competenza ciel Magistrato Ordinario. Reati commessi a Parete (Caserta) il 16. 3. I 943 .

1) - Sentenza del 11. 1.1943 relativa a Repoli Dolores imputata del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .)" ....... Pag . 2) - Sentenza del 19.1.1943 relativa a Fornara Giuseppe imputato del reato di offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3) - Sentenza del 20.1.1943 relativa a Nardecchia Alfredo imputato del reato di offesa al Duce del Fascismo, Capo ciel Governo (art. 282 C.P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4) - Sentenza del 20.1.1943 relativa a Rosati Rino , Cascapera Luigi, Giacobbe Rocco, Cesaretti Ernesto, Grilli Pietro, Ferretti Luigi, Lollobattista Dandolo, Carli ni Alfonso, Cinti Umberto, Scanzana Alberto, Sali Umberto, Mortaroli Vincenzo, Giuseppetti Amleto, Uzzo Raffaele, Cerretti Alfredo, imputati dei reati di disfattismo politico (art. 265 C. P .) e offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5) - Sentenza del 22.1.1943 relativa a Filippella Aristide imputato dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e di offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo, (art. 282 C.P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6) - Sentenza del 25.1.1943 relativa a Benini Clara imputata dei reati di offesa all 'onore del Re Imperatore (art. 278 C .P .) e di offesa all 'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) )) 7) - Sentenza del 4.2.1943 relativa a Pantosti Fausto imputato del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) . . . . . . . >) 8) - Sentenza del 24.2.1943 relativa a Vitali Erminia imputata ciel reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.), e del reato )> di vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P .) . . . . . 9) - Sentenza del I 7.3 .1943 relativa a Ciarleglio Vittorio imputato del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) . . . )> .10) - Sentenza del 31.3.1943 relativa a T avoloni Silvio imputato » del reato di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P. M.P) 11) - Sentenza del 3.4.1943 relativa a Pisu Giusto imputato del » reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) . . . . . . . . . . . 12) - Sentenza del 14.4. I 943 relativa a Crestini Margherita imputata del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

13) - Sentenza del 20 .4 .1943 relativa a Granatelli Vincenza imputata del rearo d i cui agli articoli 290, cpv ., 81 C .P . per avere, p iù volte, pubblicamente vilipeso la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 337 B) Sentenze con le quali il Giudice Istruttore, esercitando la facoltà p revista dall'art. 5 del R .D.L. 13.3.1927 n. 313, trasmette gli atti alla A utorità Giudiziaria Ordinaria o M ilitare. 1) - Sentenza del 12. 1.1 943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore di Verona gli atti relativi ai soldati Percic Giuseppe, Miclavich Giovanni e Carli Francesco imputati del reato di diffusione di notizie false id onee a destare pubblico allarme e a deprimere lo spirito pubblico (art. 265 C.P .) e del reato di insubordinazione con minaccia verso superiore ufficile assente (articoli 191 C.P .M.P. e 47 C.P.M.G .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 326 2) - Sentenza del 14. 1.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Trieste gli atti processuali relativi a Lupieri Ugo imputato dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .), di detenzione abusiva di armi (art. 697 C .P.) e di ascoltazioni di radio nemiche. . . . . . . . . . » 327 3) - Sentenza del 14. 1.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re I mperatore di Roma gli atti relativi a Benini Clara imputata dei reati di offese all'onore del Re Imperatore (art. 278 C.P .) e del Capo del Governo (art. 282 C.P .) e di vilipen dio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) e gli atti relativi a Ridolfini Mario e Cifalà Sebastiana imputati del reato di minaccia a mano armata nei confronti di Beni ni Clara (art. 110, 612 e 339 C .P .) . . . . . . . . . . . . » 327 4) - Sentenza del 15.1.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re I mperatore di Littoria gli atti relativi a Deganutti Gino impu tato dei reati di oltraggio (art. 341 C.P .) e di offesa al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C .P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 328 5) - Sentenza del 28.1. 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare del Re Im peratore del Tribunale Militare di La Spezia gli atti relativi a Fancello Bruno, fuochista nel Deposito della Regia Marina di Pola, imputato dei reati di disfattismo p olitico (art. 265 C .P .) e di ubriachezza fuori servizio (art. 136 C.P.M.G .) . . . . . . . . . . . . » 330 6) - Sentenza del 2.2. 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Taranto gli atti processuali relativi ai marinai Dorci Rodolfo, Moretti Giorgio , Pavolato Angelo e Paretti Pierino imputati dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e u briachezza fuori servizio (art. l 36 C.P .M .G.) . . . . . . . . » 330

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I PREV ISTI DAL COD ICE PENA LE

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7) - Sentenza del 2.2.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Trani gli atti processuali relativi a Lamacchia M ichele imputato del reato di offesa all'on ore del Capo del Governo (art. 280 C.P.) e del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P .) Pag. 331 8) - Sentenza del 1.3.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Castrovillari gli atti processuali relativi a Franchino Maria Stella, Franchino Rosina, a Rossano Maria Rosa e Sarandria Maria imputate dei reati di lesioni personali volontarie (artt. 110 e 582 C.P.), cli calunnia (art. 368 C .P.) e di offese al prestigio e all'onore del Capo ciel Governo (art . 282 C .P .) . . . . . . . . . . . . . . . . » 333 9) - Sentenza del 18.3.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Roma gli atti processuali relativi a Thermes Federico e Tamburini Leonardo imputati il Thermes di d isfattismo politico (art. 265 C.P .) e il Tamburini di lesioni volontarie ai danni di Thermes Federico (art . 582 C.P .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 334 l O) - Sentenza del 22.3 . 1943 con la qu ale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Torino gli atti processuali relativi a Gualdalben Igino imputato dei reati di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P .) e di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 334 11) - Sentenza del 30. 3. 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Roma gli atti processuali relativi a Sallustri A ldo imputato di disfattismo pol itico (art. 265 C.P .) e di alt ri reati "comuni" di competenza del Magistrato O rdinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 335 12) - Sentenza del 5.4. 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore di Trieste gli atti processuali relativi ai soldati Morsello Pietro e Smeriglio Saverio imputati del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P .M .G .) e del reato di disobbedienza (art. 173 C.P .M.P. e 47 C .P.M.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 336 13) - Sentenza del 5.4. 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del T ribunale di S . Maria Capua Vetere (Caserta) gli atti processuali relativi ad Argo Giacomo, Argo N icola, Argo Vincenzo, Argo Ida e Argo T eresa imputati dei reati di oltraggio e di resistenza a un Pubblico Ufficiale (artt. 337 e 341 C.P.) . . . . . . . . . . . . . » 336 14) - Sentenza del 21.4 . 1943 con la quale vengono t rasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Roma gli atti processuali relativi al caporale maggiore Tonello Bartolo imputato dei reati di d isfattismo politico (art. 265 C .P.) e ubriachezza fuori servizio (art. 136 C .P.M .G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 338


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO

15) - Sentenza del 5.5.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Milano gli atti processuali relativi a Brianza Giuseppe imputato dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e di ascoltazione di radiotrasmissioni straniere (art. 1 R.D.L. 5.1.1942 n. 68) . . . . . Pag. 338 16) - Sentenza del 29.4 . 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare del Tribunale Militare di Bologna gli atti processuali relativi agli avieri Bocchini Teresio, Dall'Orto Sergio, Benza Giovanni Battista e Righi Umberto imputati dei reati di offese al Capo del Governo (art. 80 C .P .M.P. e 47 C.P.M.G.), offese al Capo di Stato Estero (art. 297 C.P.) e di disfattismo politico (art. 265 C.P.) . . . . . . . . . » 338 17) - Sentenza del 30.4.1943 con la quale vengono trasmessi al competente Magistrato Ordinario gli atti processuali relativi ad Acaro Giuseppe imputato del reato di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di ingiurie nei confronti di Gillio Silvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 339 18) - Sentenza del 12.5.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare del Tribunale Militare di Milano gli atti processuali relativi ai soldati Bazzarelli Eridiano, De Vescovi Emilio e Gasparian Gaspare imputati del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e del reato di diserzione immediata (art. 149 C .P .M.P. - 47 C.P.M.G.) . . . . . . . » 341 19) - Sentenza del 23.5.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del T ribunale di Gorizia gli atti processuali relativi a Bisiak Antonio imputato del reato di propaganda antinazionale (art. 272 C.P .) e del reato di ingiuria (art. 594 C.P.) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. » 343 20) - Sentenza del 25 .5.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Milano gli atti processuali relativi a Terzoni Pietro imputato del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) e del reato di diserzione (art. 146 C.P.M.G.) . . . . . . . . . >) 343 21) - Sentenza del 26 .5. 1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Roma gli atti processuali relativi a Bellucci Luigi e Madaro Antonio imputati il Bellucci del reato di vilipendio della Nazione Italiana (art. 291 C.P .) e il Madaro di lesioni volontarie gravi (art. 582 e 583 n. 2) nei confronti del Bellucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 344 22) - Sentenza del 26.5.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Venezia gli atti processuali relativi a Cemper Giorgio imputato del reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P.) e dei reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e di ubriachezza (artt. 337, 341 e 688 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 344

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREVISTI DAL COD ICE PENALE

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23) - Sentenza del 2.6.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Tribunale di Savona gli atti processuali relativi a Mannari Cino, Olivieri Attilio e Sissa Ettore imputati dei reati di offesa al Capo del Governo (art. 281 C.P .), di violenza a Pubblico Ufficiale (art. 336 C.P .) e di detenzione di materie esplodenti (art. 435 C. P .) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 345 24) - Sentenza del 5.6.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bologna gli atti processuali relativi all'aviere scelto Agostini Guido imputato dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.), di apologia sovversiva (art. 272 C.P.) di denigrazione della guerra (art. 87 C.P .M .G.) e di audizioni di radio nemiche (art. 1 R .D.L. 5.1.1942 n. 68) . . . . . . . . . » 345 25) - Sentenza dell'8.6.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Roma gli atti processuali relativi a Tamburini Leonardo e Thermes Federico imputati entrambi dei reati di lesione personale (art. 582 C.P.), Thermes Federico imputato dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e di offesa all'onore del Capo di Governo (art. 282 C.P.) e il Tamburini Leonardo del reato di calunnia (art. 368 C.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 346 26) - Sentenza del 16.6.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di La Spezia gli àtti processuali relativi ai soldati Gabrielli Giordano e Uravich Rodolfo imputati dei reati di vilipendio dell'Esercito (artt. 47 n. 3 C.P .M.P. - 47 C.P.M.G .) di insubordinazione e ubriachezza (artt. 189 C.P .M .P. - 47 C.P.M.G. e 136 C.P.M.G.) . . . . . . . . . . )) 346 27) - Sentenza del 16.6.1943 con la quale vengono tràsmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare della Sardegna gli atti processuali relativi al caporale Scolari Angelo imputato dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P .), lesioni volontarie (artt. 223 C.P.M.P . 47 C.P .M .G.) e di ubriachezza fuori servizio (art. 87 C.P.M.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 347 28) - Sentenza del 16.6.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore Militare ciel Tribunale Militare di La Spezia gli atti processuali relativi alla camicia nera D'Amico Sebastiano imputato dei reati di offesa al Re Imperatore (art. 79 C.P .M.P. - 47 C.P .M .G.), di offesa al Capo del Governo (artt. 80 C.P.M.P . - 47 C.P .M.G.) e di vilipendio alla Nazione Italiana (artt. 82 C.P.M.P. - 47 C.P .M.G.) e anche dei reati di insubordinazione con ingiurie verso superiore ufficiale (artt. 191 C.P.M.P. - 47 C.P .M .G.) e di diserzione (art. 146 n. 2 C.P.M.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 347


362

T RIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI PREV IST I 01\L CODICE PENALE

29) - Sentenza del 22.6 .1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Trieste gli atti processuali relativi a Musenich Ernesto, Palcich Giuseppe e Rumen Maria imputati tutti del reato di furto aggravato (artt. 110, 81, 624, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 1 C.P .) e la Rumen Maria anche del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P .) Pag. 348 30) - Sentenza del 5.7.1943 con la quale vengono trasmessi al competente Procuratore Militare gli atti processuali relativi al soldato Cantoni Aldo imputato dei reati di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M .G.) e di diserzione all'estero (artt. 146 e 148 C.P.M.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

349

31) - Sentenza ciel 15.7.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Lecce gli atti processuali relativi a Pranzo Amleto imputato del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P .) e del reato di calunnia (art. 368 C.P.) . ....................... .

»

354

32) - Sentenza del 20.7.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Forlì gli atti processuali relativi a Branzati Mario imputato del reato di vilipendio alle Istituzioni Costituzionali (art. 290, prima parte, C.P.) e di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P.)

»

355

33) - Sentenza del 20.7.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Salerno gli atti processuali relativi a Nelli Tommasina imputata dei reati di vi lipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P.), di offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di oltraggio a P u bblico Ufficiale (art. 341 C .P .) .....

»

355

34) - Sentenza del 22.7.1943 con la quale vengono trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) gli atti processuali relativi a Pastore Renato imputato del reato di vilipendio alle Forze Armate (art. 290 C.P.) e del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P .) .... .. .......... . ........ . .

»

356

363

2) - Sentenza del 5.5.1943 con la quale il Giudice Istruttore assolve Longana Gino dal reato di vilipendio alla Nazione Italiana per insufficienza di prove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 339 3) - Sentenza del 14.5.1943 con la quale il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di Musté Apolinara in ordine al reato di disfattismo politico (art. 265 C.P .) » 341 per insufficienza di prove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) - Sentenza del 13.7. 1943 con la quale il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di Francetich Teodoro in ordine ai reati di disfattismo politico (art. 265 C .P .) e di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P .) per insufficienza di prove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 351 D) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore nei confronti di imputati "Ignoti".

C) Semenze con le quali il Giudice Istruttore pronunzia sentenze di assoluzione

nei confronti degli imputati. 1) - Sentenza del 24.2.1943 con la quale il Giudice Istruttore assolve Vitali Erminia dal reato di vilipendio alla Nazione Italiana perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 331

1) - Sentenza em~ssa il 2.7.1943 nei confrònti di imputati che avevano commesso il reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 348 2) - Sentenza emessa il 2.7.1943 nei confronti di imputati che avevano offeso l'onore e il prestigio del Capo del (ìoverno e minacciato, con scritti anonimi, e offeso, con altri biglietti anonimi, il Segretario Politico del Fascio di Certaldo (Firenze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 348 3) - Sentenza emessa il 5.7.1943 nei confronti di imputati che avevano commesso in Aosta il 27.9.1942 il delitto di propaganda sovversiva antinazionale (art. 272 C . P .) mediante diffusione di manifestini incitanti i cittadini alla ribellione » 349 4) - Sentenza emessa sempre il 5.7.1943 nei confronti di imputati che avevano scritto sulle mura del Santuario di Plout di Nus (Aosta) scritte con vernice rossa del seguente tenore "Vogliamo la pace, pregate per la pace" . . . . . . . . . . . . . » 350 5) - Sentenza emessa 1'8 .7.1943 in confronto di imputati "Ignoti" che nella notte dal 2 al 3 maggio 1943 avevano in Barrea (L'Aquila) scritto, con il carbone, sulla parete esterna dell'edificio scolastico frasi disfattistiche: "Roma non doma sarà domata domani" - "Dalla guerra si ricava solo la fame" - "Si combatte per conquistare la fame" . . . » 350 6) - Sentenza emessa il 13.7. 1943 in confronto di imputati '' Ignoti" che in S. Agostino di Bologna 1'8.4.1943 avevano scritto, su una cartolina postale trovata per strada, frasi offensive per il prestigio del Re e del Capo del Governo. . . . . . . . )) 352 7) - Sentenza emessa il 13.7.1943 in confronto di imputati "Ignoti" che avevano scritto sulla porta di un gabinetto di decenza dello Stabilimento Ausiliario Belelli di Pesaro le seguenti frasi: "Più guerra facciamo, più fame abbiamo" - "Viva Stalin" - "Abbasso Musso lini" . . . . . . . . . . . . )> 353


364

TRIBUNALE SPECIALE PE R L,\ DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTE NZE EMESSE P ER I REAT I PREVJST ! DAL CODJCE PENALE

8) - Sentenza emessa il 15.7.1943 in confronto di imputati "Ignoti", imputati del reato di offesa a l Capo del Governo (art. 282 C.P .) per avere deturpato con macchie di rossetto il viso di un busto del Duce collocato nella sala antistante all'aula di udienza del Tribunale di Verona . . . . . . . . . . . . Pag. 353 9) - Sentenza emessa il 16.7.1943 in confronto di imputati "Ignoti" che 1'8.4 .1943 avevano scritto , con il carbone, sotto la fotografia del Duce situata nella facciata del Dopolavoro di Sant' Ambrogio Volpicella (Verona) con caratteri a stampatello alti cinque centimetri: "A Morte" . . . . . . . . . . . . 10) - Sentenza emessa il 16.7.1943 in confronto di tre militari rimasti "Ignotil' che la sera dell' 11.4.1943, in Dumenza (Verona) avevano fermato i fascisti Giani Giuseppe e Minazzi Alfredo ai quali strapparono dall'occhiello della giacca il distintivo del Partito Nazionale Fascista che lanciarono in un bosco situato sotto la strada che stavano percorrendo il Giani e il Minazzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

353

365

TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN ARCHIVIO A SEGUITO DI ORDINE EMESSO DAL P .M. Nell'art. 74 del Codice di Procedura Penale viene precisato che "Quando il Pubblico Ministero ritiene che non si debba procedere, per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denunzia, della querela o della istanza, e non ha già fatto richiesta per l'istruzione for male o per il decreto di citazione a giudizio, ordina la trasmissione degli atti in archivio". La suddetta disposizione è stata modificata dall'articolo 6 ciel D.L.L. 14.9.1944 n. 288 il quale dispone che "Il Pubblico Ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il Giudice Istruttore cli pronunciare decreto di archiviazione. II Giudice Istruttore se non ritiene di accogliere la richiesta dispone con O rdinanza (art. 148 C.P.P .) l'istruzione formale".

»

354

Per le disposizioni contenute nel suddetto art. 74 del codice cli procedura penale il Pubblico Ministero del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ha ordinato, nel 1943, la trasm issione degli atti in archivio per i sottoelencati procedimenti: 1) - Il 2.1. 1943 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato cli spionaggio militare (art. 257 C.P.) inoltrata nei con fronti cli: Montes Vincenzo, nato il 28 .4.1889 a Palermo , portiere. (Reg. Gen. n. 2162/1942) (Archivio n. 9232) . 2) - li 22.1.1943 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di vilipendio

delle Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P.) inoltrata nei confronti cli Baracchetti Giosué, nato il 17.11.1906 a Pontida (Bergamo), commerciante. (Reg. Gen . n. 1347/1942) (Archivio n. 9319). 3) - Il 22.1.1943 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di vilipendio

delle Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P.) inoltrata nei confronti di: Menghini Mario, ato il 5.9. 1900 a Roma, contabile. (Reg. Gen . n. 1203/1942) (Archivio n . 931 8). 4) - II 27 .1. J943 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di offesa

alla Bandiera Italiana (art. 299 C .P.) inoltrata nei confronti di : Birne Brieclie Fay , nata il 2. 1.1902 a Liverpool, suddita irlandese. Detenuta dal 17.9. 1942. (Reg. Gen. n . 1497/1942) (Archivio n. 9554). 5) - Il 24.3.1943 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di offesa

e di vilipendio delle Forze Armate della Germania (art. 299 C.P .) inoltrata nei confronti di : Bernardini Aristide, nato il 30.7.1894 a Frascati (Roma). Detenuto dal 14.11.1942. (Reg . Gen. n. 2265/1942) (Archivio n. 9973) .


Terza Parte

-

Sezione "A " -

SENTENZE EMESSE PER I REATI DI OMICIDIO, RAPINA E VIOLENZA CARNALE COMMESSI IN TEMPO DI GUERRA (LEGGE 16.6.1940 n. 582)


TE RZA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REATI I N TEMPO 1)1 GUERRA

Reg. Gen. n. 1985/1942

369

SENTENZA n. 3

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Colizza Ugo, Consoli Generali M. V.S .N.; Suppiej Giorgio, Rosa-Uliana Riccardo, Pasqualucci Renato, Consoli M.V .S .N. ha pronunciato la seguente SENTEN ZA nella causa contro: 1) - Russo Michele, nato il 10.2.1914 a Crotone (Catanzaro) , portalettere postale. Detenuto dal 26 . 10.1 942; 2) - Adamo Giuseppina, nata il 3.6. 1912 a Crotone (Catanzaro), casalinga. Detenuta dal 26. 10.1942. IMPUTATI

11 primo: a) - del delitto previsto e punito dagli artt. 81, 315 C.P .; 9 R .D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere, con piĂš azioni di un medesimo disegno criminoso, distratto a proprio profitto, nella qualitĂ cli portalettere postale, assicurate, raccomandate, ed altri simili titoli, a danno di cittadini e militari cui erano diretti; b) - del reato previsto e punito dagli arlt. 616, 619 C .P.; 9 ciel R.D .L. 11 .6. 1942 n. 584, per avere, nella predetta qualitĂ , sottratto e distratto corrispondenza chiusa diretta anche a militari. - Accertato in Crotone fino al 25.10.1942 e precedentemente - ; la seconda: a) - ciel delitto previsto e punito dall'art. 648 C .P .; 8 del R .D .L. 11.6.1942 n.

584, per essersi intromessa per occultare cose provenienti dai delitti comm essi dal primo. In Crotone 26 . 10. 1942. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt . 81,315,616, 619, 73, 29, 23011. 1, C .P .; 9 R .D.L. 11.6.1942 n. 584; 479, 488, 274 C.P .P.


370

TERZA PARTE: SENTENZE EI\IESSE PER I REATI IN TE:',IPO DI Gl,ERRA

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA

371

SENTENZA n. 4

Reg. Gen. n. 1828/ 1942

Russo Michele responsabile dei reati ascrittigli e, cumu late le pene, lo condanna ad an ni diciotto di reclusione ed a f, 10.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, ed al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

li T ribunale Specia le per la Difesa dello Stato composto da :

Assolve per insufficienza di prove - in ordine al solo dolo - Adamo Giuseppi na dal reato di cui all'art. 379 C. P. , così modificata la sua imputazione ed ordina la sua scarcerazione se non detenuta per altra causa. '

Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale M.Y.S .N.; Palmeri Gaetano, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Pasqualucci Renato, Consoli M. V .S. N.

Presiden te: Griffini Mario, Luogotenente Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del R e Imperatore

ha pronu nciato la seguente Rom a , 4.1.1 943 - Anno XXI

Adamo Giuseppina viene scarcerata il 4.1. I 943 NOTIZT E DESUNTE DAL FASCICOLO DI .ESECU ZIO NE Russo Michele viene tradott o alla Casa P enale di Procida il 30.3.1943 . Il Tribunale Militare Territoriale di G uerra di Roma dichiara con Ordinanza del 28.3.1945, per l'indulto concesso con l'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96, condonati 3 anni di reclusione e f, 3000 di multa.

nella causa contro :

J) - Loison Domenico, nato il 26.2.1912 a Monticello (Vicenza). Detenuto dal 3.11.1942; 2) - Knapp G iuseppe, nato il 27 .8.1 918 a Verona. Detenuto dal 3.11.1942; 3) - Berton Ettore, nato J'l.7.1903 a Vicenza . Detenuto dal 3 .12.1 942 Agenti cli controllo deJl'Unione Industriali di Vicenza

Il 9.4.1946 l'Ufficio Grazie del Ministero di Grazia e Giustizia "non trova motivi sufficienli per proporre un atto di grazia a favore di Russo Michele". Il 18.8.1946 Russo Michele viene trasferito a lle Carceri Giudiziarie di Catanzaro e il 27 .12.1 946 alle Carceri Mandamentali di Crotone . In sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Catanzaro ha ridotto, con sentenza del 6. 11.1946, la pena a 8 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e f 2.200 di multa dichiarando condonati 4 anni di reclusione c l'intera multa . Pertanto Russo Michele viene scarcerato per espiata pena.

.

SENTENZA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

IMPUTATI I primi due: a) - di concussione aggravata (aru. 317, 110 C . P. in relazione a ll'art. 4 R .D .L. 11 .6.1 942 n. 584), per avere, in Sandrico, il 10.10.1 942, in concorso tra loro, abusando della comune qualità di agenti di con trollo dell'Unione Industriali di Vicenza, indotto Farina Giuseppe a dar loro - indebitam.ente -: f. 16.000, minacciando di denunciarlo, in caso di rifiuto, per pretese infrazioni annonarie; b) - della contravvenzione di cui all'art. 699 C .P . , per avere, nelle stes~e cir.costanze di tempo e di luogo, portato senza licenza fuori dalla propna abitazione armi da fu oco. tutti: c) - di concussione aggravata (art. 317 C.P . in relazione all'art. 4 R.D .L. ! l.6.1942 n. 584) , per avere, in Sandrico, il 15.10.1942, in concorso tra loro, a?~sando della comune qualità di agenti di controllo, indotto Cesarotto C mllo a dar loro - indebitamente - f. 1.500, minacciando di denunciarlo, in caso di rifiuto, per pretese infrazioni annonarie.


372

TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SEi\TENZE mvtESSE PER I RE1\ TI l'J TE!'.IPO DI GUERRA

373

OMISSIS

J\ 2 1.1 0.1943 veniva tratto in arresto dai carabinieri di Abano T erme (Padova) e rinchiuso nel Carcere Giudiziario di Padova.

P .Q.M .

Una sua istanza di grazia venne accolta e, pertanto, Loison Domenico venne scarcerato da l Carcere Giudiziario di Padova il 15 .2.1945.

Visti ed applicati gli artL. 317, I 10 C.P., in relazione all'art. 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 699, 23, 29, 73, 228, 229 C .P.; 274,488 C.P .P .; 1 R.D . 17.10.1942 n. 11 56

Loison Domenico venne riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 9.9. 1954.

DICHIARA Loison, Knapp prosciolti dal reato di cui alla lettera b della rubrica perchĂŠ estinto il reato stesso per amnistia; e Berton assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per a ltra ca usa. RITIENE gli stessi Loison e Knapp colpevoli del reato continuato di concussione aggravata di cui agli arn. 81,110,317 C .P., in relazione all'art. 4 R.D. L. 11.6.1 942 n. 584 - in tal senso modificando l' accusa - e condanna Knapp alla pena cli anni 14 e f. 8.000 di mu lta; Loison ad anni 12 e f. 6.000 di multa . Entrambi con la reclusione, con l'interdizione perp etua dai p ubblici uffici, con la libertĂ vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia , oltre ogni altra conseguenza di legge . Roma, 5. 1.1943 - Anno XXI Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Knapp Giuseppe : La Corte di Appello di Venezia (3a Sez . Pen.) accogli e l' istanza di revisione inoltrata da Knapp Giuseppe e con sentenza del 16.3.1948 riduce la pena inflitta dal T .S.D.S . con sentenza del 5.1.1943 ad anni 5 e 8 mesi di reclusione e f. 5.000 di multa. Pertanto Knapp Giuseppe, che venne tradotto nella Casa Penale di Pianosa (Livorno) il 9.4. 1943, venne scarcerato, per fin e pena, il 4.7 .1 948. Loison Domenico: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.4.1943 veniva trasferito alla Casa Penale di Colleferro del Comune di Paliano (Frosinone) . Il 13.9.1943, in seguito ad u n am mutinamento collettivo, evadeva, insieme con altri 241 detenuti, dalla suddetta Casa Penale.


374

TRIBUNALE SPECTALF PER LA D IFESA DELLO STATO

Reg. Gen . n. 1450/1942

TERZA PARTE: SENTENZE EI\IESSE PER I REATI IN TEMPO D I GUERR,\

SENTENZA n. 6

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giud~ci: Cisotti Carlo, Console Generale M. V .S .N .; P almeri Gaetano Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Pasqualucci Renato , Consoli M. Y.S .N.

375

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché delle risultanze del!' orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei cesti , si è potuto accertare, I N FATTO ED IN DIRITTO Con atto d'accusa 1. J2.1942 - XXI - il P. M. d i questo Tribunale rinviava a giudizio il rubricato Fresa per rispondere:

ha pronunciato la seguenle

a) - di minaccia a mano armata perché approfittando delle condizion i di diminuita difesa dipendente dallo stato di guerra, ebbe a costringere certa Gramanzini Immacolata a seguirlo da P iazza S . Eframo in d irezione della Cupa Macedonia;

SENTE NZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Fresa Amedeo , nato il 20.1. 1886 a Napoli. Detenuto dal 2.9. I 942 . IMPUTATO

b) - sempre nelle suddette circostanze, d i tent ata violenza carnale; c) - di trasgressione ai vincoli dell 'ammon izione cui era sottoposto;

a) - del del itto di cui all'art. 610 cpv. C.P ., in relazione all 'art. 1 lettera b) Legge 16.?.194~ n. 582, per avere, verso le ore 22,30, dell 'S .9.1942 in Napoli , con mmacc,a a mano armata e profittando delle condizioni di sminuita difesa dipendenti dallo stato di guerra, costretto certa Gramanzini rmmacolata a seguirlo da Piazza S . Eframo Vecchio in direzione della Cupa Macedonia; b) - del delitto di cui agl i arlt. 56, 519 C .P., in relazione all'art. I Legge 16.6. 1940 n: 582, pe~· avere, strada facendo e in località della p redetta Cupa Macedonia, con v1olenz~ e minaccia e ~empre profittando dell 'oscuramento disposto per_lo stat? dt guerra, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a. congmngers, carnalmente con la nominata Gramanzini Immacolata e 11011 riuscendo nell'intento per circostan ze indipendenti dalla sua volon~à·

'

c) - d.ella contravvenzione prevista dall'art . 174 T.U. Legge P .S ., per avere, la citata sera dell'8 . 9 . I 942, trasgredito ai vincoli della ammonizione, cui era sottoposto; d) - della con t1:avvenzione di cui all'art . 699, I O e 2° cpv . C.P., per avere, nelle su~de~te circostanze, di notte in luogo abitato, portato fuori della propria abitazione un lungo coltello, per cui non è ammessa licenza . Con l'aggravante della recidiva perché ripetutamente condannato (art. 99 C. P.). IN UDfE NZA A PORTE C HIUSE ai sensi dell'art. 425 C. P. P. sentito il P .M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ulLimo ebbe la parola col suo difensore.

d) - della contravvenzione per aver portato fuori della propria abitazione un lungo coltello, per cui non è ammessa licenza. Secondo l' atto di accusa risultava che verso le ore 22,30 dell'8 . 9.1942 certa Gramanzini immacolata, essendo uscita di casa, sita nella Piazza S. Eframo di Napoli, per acquistare della frutta, venne fermata dal giudicabile Fresa Amedeo, abitante in un caseggiato vicino, il quale insistette per accompagnarla . Alle ri luttanze della Gramanzini , il Fresa l'afferrò per un braccio e, successivamente, insistendo la Gramanzini nel non volerlo seguire, per intimorirla le punlò un lungo coltello in direzione della gola; in tal modo ottenne che la Gràmanzini s'accom pagnasse a lui sino in direzione della Cupa Macedonia. Giunti in una località particolarmente solitaria, dopo aver fa tto strada face ndo delle proposte amorose ed essersi sbottonato i pantaloni, il prevenut o buttò a terra la detta Gramanzini , con l'evidente scopo cli possederla . Avendo la vittim a cercato di rialzarsi, il Fresa, che conti nuava a Lenere minacciosamente il collello, la spinse ancora verso terra; in questo mentre, però, la Gramanzini afferrò la giacca che il F resa teneva sulle spalle, lanciandola lontano, e così poté darsi a lla fuga, profittando del fatto che lo stesso Fresa si era accinto a raccogliere l'indumento. T utto ciò il giudicabile, in periodo preliminare e giudiziale, ha negato, adducendo, tra l'altro, nell'int errogatori o giudizia le, di essere stato più volte ricoverato in manicomio e di non avere avuto mai contatti intimi con donne, non avendone la capacità perché amma lato . È però smentito dalle dichiarazioni dei testimoni, e, soprattutto, della nominata Gramanzini; da rilevare poi che, da copia di cartella clinica trasmessa dall'Ospedale Psichiatrico di Napoli, r isulta in data 29.11.1938 la seguente variazione: "Presenta ulcerazioni all ' orifizio prepuziale con infiltrazioni che sono comparse un mese dopo un coito anale. Vi è una fimo si uretrale; blenorraggia cronica" .


377

TRIBUNALE SPECIALE PER LA D lFESA DELLO STA TO

TERZA PARTE: SE)'..'TENZE E~1ESSE PER I REATI IN TEMPO DI Gl.iERR1\

A dibattimento però vennero meglio chiariti i fat ti ed attraverso le stesse dichiarazioni dei testi, specie della Gramanzini, emerse che realmente il Fresa, pessimo soggetto, si è reso responsabile di vari azioni criminose, che nelle fattispecie, vengono a costituire la configurazione giuridica dei reati contestati .

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigila~a, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra

376

Ad eccezione del reato rubricatogli di cui agli artt. 56, 5 I 9 C.P., in quanto nei fatti delittuosi m eglio precisati si vengono a caratterizzare invece gli estremi del reato tentato di atti di libidine violenti ai sensi degli ant . 56, 52 1 C.P. in relazione all'art. I, lellera b) della Legge 16.6.1940 n. 582 (in luogo del reato di violenza carnale), in tal senso modificando il relativo capo di accusa. C on l'aggravante della recidiva a i sensi dell'art. 99 C . P. perché già condannato per reati comuni. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del Fresa, esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, specie le richieste difens ive; considerati i pessimi precedenti del giudicabile e la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio è d'avvi so d'irrorare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 610 cpv. C.P. in relazione all'art. I lettera b) Legge 16.6.1940 n . 582 anni 3. Ai sensi degli artt. 56-521 C. P. in relazione alla detta Legge speciale: anni 12. In applicazione all'art. 699 cpv. I O e 2° C .P . anni I e mesi 6 di arresto. In base a ll 'art. 174 T. U. Legge di P.S., mesi 6 di arresto . Ed operato il cumulo delle pene (artt . 73-74 C. P .) complessivamente condannare il Fresa ad anni 15 di reclusione, anni 2 di arresto. Con l ' interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, colpagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

PER QUEST f MOTIVI Visti ed applicati gli artt. 56-521, 610 cpv . C.P. in relazione all'art. ! lettera b) Legge 16.6.1940 n. 582,699, 1° e 2 ° cpv. C.P. 174 T .U. Legge di P.S., 99, 23, 29, 73, 228, 229 C .P.; 274, 488 C.P.P . DICHIARA Fresa Amedeo colpevole del reato di cui agli artt . 56-52 1 C.P. in relazione all'art. I lettera b) Legge 16.6.1940 n. 582, in tal senso modificando il capo d' accusa rubricata alla lettera b oltre degli altri reati ascrittigli . Ed operato il cum ulo delle pene complessivamente lo condanna a d anni 15 di reclusione, anni 2 di arresto.

consegu enza di legge. Roma, 5.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme ciel Presidente e dei G iudici.

Jn sede di giudizio di revisione speciale la 7 a Sezione della C?rte di ~ppel~? di Napoli ri du ce, con sentenza del 27. 6.1946, la pena a 7 a nni di reclus10nc piu un anno di arresto . Fresa Amedeo, quindi, ha terminato di espiare la pena il 9 .9.1950. La Corte di Cassazione (3 " Sez . Pen.) dichiara, con Ordinanza del 6.2.1 947, inammissibile il ricorso inoltrato dal Fresa .


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TERZA PARTE: SE, fENZF E:-.1ESSE PER I REATI IN TEMPO 01 GlJERRA

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TRIBU 'ALE SPF(IALE PER l.1\ DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 1564/ 1942

DICHIARA

SENTENZA n. 14

II Tribunale Speciale per la Difesa dell o Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del R e Imperatore

D'Orazio Sebastiano responsabile dei reati di cui alle lettere a e b della rubrica, con l'aggravante della rubricata recidiva specifica, assolvendo lo per insufficienza di prove dall'altro reato ascrittogli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 30 di reclusi one, con la inLerdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertĂ vigilata, nonchĂŠ al pagamento qelle spese processual i e cli custodia preventiva.

Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Colizza Ugo, Consoli Generali M .V.S.N .; D 'Alessandro Italo, Ricci Gennaro, Consoli M.V.S .N.

Roma, 9.1. I943 - Anno XXI

ha pronunciato la seguente

Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici. SENTENZA

nella causa contro:

I) - D 'Orazio Sebastiano, nato il 3.2.1910 ad A ltino (Chieti), manovale. Detenuto dal 4.9.1942

IMPUTATO a) - di tentata violenza carnale aggravata (artt. 56, 519, 61 n . 5 C.P. in relazione all'art. 1, lettera A del R.D. L. 30. I 1.1942 n. 1365); p er avere, in Roma, n ella notte tra il 30 ed il 31.5.1942, appprofittando dell'oscuramento dipendente dall o stato di guerra , Lcntato di costringere, con la violenza, Muredda Agnese a lla congiunzione carnale; b) - di lesione personale aggravata (arlt. 582, 61 n . 5 C.P. in relazione all' a rt. 1, lettera B Legge 16.6. 1940 n. 582 cd I lettera B del R.D.L. 30.11. 1942 n. 1365), per avere - nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera precedente - cagionato a Muredda Agnese, con colpi di bastone, lesioni al capo guarite in giorni 14;

e) - di lesione personale aggravata (artt. 582, 61 n. 5 C . P. in relazione all'art. J lettera B Legge 16.6.1 940 n . 582 ed I lettera B R.D.L. 30. 11.1942 n . 1365) per avere in Roma, nell a notte tra il 22 ed iI 23 agosto 1942, profittando dell'oscuramento derivante dallo stato di guerra, cagionato a Pantano Palma, con colpi di bastone, lesioni al capo guarite in giorni 20. Tutti i rea li con l'aggravante della recidiva specifica, a n. 99 n . 1 e 2 C. P. OMISSIS P.Q. M. Letti ed applicati gli artt. 56, 5 I 9, 582, 61 n. 5, 29, 230 n . I , 99 n. J e 2, 73 C .P.; 1 lettere A e B Legge 16.6.1 940 n . 582; 1 lettere A e B ciel R.D. L. 30.11.1942 n. 1365; 274, 488, 479 C.P.P.

NOTIZIE D ESUNTE DAL FASCI COLO DJ ESECUZIONE D'Orazio Sebastiano : detenuto nella Casa di Reclusione di Sulmona 1'8.10. 1943 venne prelevato e deportato in Germania. Deceduto in Germania il 6.5.1 944 .

TI Tribunale Militare Territoriale di Roma d ichiara , con Ordinanza del I 3. 3. 1957, estinta per morte del reo, la pena inflitta dal T.S.D.S . con sentenza del 9.1. I 943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

Reg. Gen. n. 1779/1942

SENTENZA n. 19

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia : Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Mi litare del Re Imperatore Gi~di~i: Gangemi ?i?vanni, C iani Ferdinando, Consoli Generali M .V.S.N.; Caput1 Pietro, Semadm1 Tommaso, F ioretti Eugenio, Consoli M . V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R I REATI IN T EMPO DI GUERRA

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DICHIARA tutti colpevoli dei reati loro ascritti ed, operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna : Marcolongo e M iniera ad anni IO e f 7.000 cli multa ciascuno; Bianchetti ad anni 8 e L 6.000 di multa . Tutti con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffic i, con la li bertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese cli preventiva custodia, olt re ad ogni altra conseguenza d i legge. Roma , 14. 1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nella causa contro: 1) - _Marcolongo Massim o, nato il 28 .5. 1905 a Maserada (Treviso), autista meccamco. Detenuto dal 28 . 12. l 942; 2) - M in iera Giorgio, nato il 15.l.1912 a Treviso, operaio calzificio. Detenuto dal 1.1. 1943; 3) - Bianchetti Giuseppe, nato 1'8. 1.1915 a T reviso. Detenuto dal 30.12. 1942. IMPUTATI a) - di concorso nel delitto p revisto e punito dagli artt . 8 1,317 C.P.; 4 e 11 del R. D. L. 11.6.1 942 n . 584,_ _av~re, in Volpago ed in Vedelago (Treviso), n~l settembre 1942, con p1u az10111 esecutive della medesima risoluzione crim1~1o_sa'. abus_ando della loro qualità di agenti della Federazione cte,,li Industnah d1Treviso, addetti alla vigilanza dei molin i, indotto De Lotto Corinna DeJla Zanna Luigi e Baratto Olindo a dare loro somme di denaro rispettiva~ mente di f. 1.500, 1.000, 500;

per

Marcolongo e M iniera, inoltre: b) - del reato previsto e puni to dagli artt. 110, 361 C.P .; 4 R .D.L. 11 .6. 1942 n. 584, per avere, in Volpago, il 18.9.1942, nella loro qualità di aeenti di cui sopra, omesso di denunciare all'Autorità giudiziaria una contr;vvenzione all~ Legge 8.7 .194 1 n . 645, contestata nei con fronti del m ugnaio Barattolo Ohndo. OMISSIS P .Q . M. Visti ed applicati gli a rtt. 81, 3 l 7 C.P. ; 4 ed 11 R .D .L. 11.6.1942 n . 584; 110, 361 C .P .; 4 R.D .L. 11.6. 1942 n. 584; 23, 29 , 73,228,229 C.P .; 274,488 C.P.P .

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Marcolongo Massimo : Detenuto dal 28 .12. 1942 nelle Carceri G iudiziarie d i Roma viene trasferito alla Casa Penale d i Paliano (Frosinone) il I 5.4 . 1943 . TI 28 .9.1943 viene trasferito al Carcere Giudiziario di Cassino da dove evase il 13.9.1943 a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8.9.1943. 1127.4. 1950 l'Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari cli Guerra Soppressi emette un ordine di carcerazione nei confronti di Marcolongo Màssimo. Il 15 .5 .1950 Marcolongo Mass imo, venuto a conoscenza che era ricercato dai carabinieri, si costituiva spontaneamente a l Comando della Stazione dei Carabinieri di Mestre Scalo (Padova) e viene condotto al locale Carcere Mandamentale d i Mestre Scalo e il 28.6.1950 viene trasferito alla Casa di Reclu sione di Pizzighettone (Cremona). Con provvedimento di Grazia Condizionale emesso dall'Uffi cio Grazie del Ministero di Grazia e Giustizia il 27 .1 0.195 1 viene concesso un condono di 4 anni e, pertanto , Marcolongo M assimo terminerà di espiare la pena il 30.8. 1955. Il Tribunale Militare Territoriale di Rom a rigetta , con Ordinanza emessa il 3 .1. I 952 , con la quale Marcolongo M assimo chiedeva l'applicazione dei concio: ni concessi con decreti emessi da l 1942 al 1949. Il Tribunale - su conforme richiesta del P .M . - rigetta l'istanza perché, tenuto conto dei titoli dei reati per i quali Marcolongo Massimo venne condannato e dello stato di latitanza volontaria del Marcolongo che si costituì solamente il 15.5. 1950 la richiesta non può essere accolta. Con Decreto emesso dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia il 23. 12.1952 è ammesso alla liberazione condizionale e dell'esecuzione del Decreto viene incaricato il G iudice di So rveglianza del T ribunale di C remona. Pertanto Marcolongo Massimo viene scarcerato il 24 .12. 1952. Il Tribunale M ilitare T erritoria le d i Roma dichiara, con Ordinanza del 12. 1. 1954, per l' indulto concesso con il D .P. 19. 12.1 953 n. 922, condonata la residua pena detentiva da espiare.


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TI Giudice di Sorveglianza del Tribunale Penale di Venezia constatato che il Tribunale Militare Territoriale di Roma aveva dichiarato condonata la residua pena da espiare, dichiara cessata l'esecuzione della libertà vigilata.alla quale era sottoposto Marcolongo Massimo per il Decreto emesso dal Giudice di Sorveglianza de.I Tribunale di Cremona.

Miniera Giorgio : detenuto dal 1.1.1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.4. 1943 venne t radotto alla Casa Penale di Paliano (Frosinone). Dalla suddetta Casa Penale Miniera Giorgio si allontanò approfittando di un bombardamento aereo che causò la semidistruzione dell'edificio.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

Con Decreto emesso dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia il 23.12.1 952 Miniera Giorgio è ammesso alla liberazione condizionale e per l'esecuzione del Decreto viene incaricato il Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Cremona. Pertanto Miniera Giorgio viene scarcerato il 24.12.1952. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dich iara, con Ordinanza del 12.1.1954, per l'indulto concesso con il D.P. 19.12.1953 n. 922, condonata la residua pena da espiare . Il Giudice di Sorveglianza del Tribunale Penale di Venezia, constatato che il Tribunale Militare Territoriale di Roma aveva dichiarata condonata la residua pena da espiare, dichiara cessata l'esecuzione della libertà vigilata alla quale era stato sottoposto Miniera Giorgio per il Decreto emesso dal Giudice cli Sorveglianza del Tribunale di Cremona. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello cli Roma il 26 .2.1 953 . Bianchetti Giuseppe: Detenuto dal 30.12.1942 nel Carcere Giudiziario di Roma il 3.4.1943 viene trasfe rito allo Stabilimento Penale di Sulmona. Dal suddetto carcere Bianchetti Giuseppe evade in data imprecisata del mese di gennaio o febb raio del 1944 e non viene più riarrestato . In sede di giudizio di revisione speciale la Corte cli Appello di Venezia (Sez. 3 a) dichiara di non doversi procedere nei confronti di Bianchetti Giuseppe per essere estinto il reato a lui addebitato per morte del reo.

SENTENZA n. 25

Reg. Gen. n. 2155/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Colizza Ugo, Conso li Generali M. V .S.N.; Vedani Mario, Semadini Tommaso, Perillo Emilio, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente

L'Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi emise il 19.9. 1946 un'ordine cli carcerazione nei confronti di Miniera Giorgio. Pertanto Miniera Giorgio venne tratto in arresto dai carabinieri di S. Maria del Rovere di Treviso e tradotto alle locali carceri venendo trasferito al Carcere Giudiziario di Roma il 16.1 1.1946.

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SENTENZA nella causa contro: 1) - Moroni Cesare, nato il 21 .8.1905 a Torino, riquadratore. Detenuto dal 7.8.1942; 2) - Molino Domenico, nato il 18.10.1907 a C inaglio (Asti), panettiere. Detenuto dal 7.8.1 942; 3) - Sarasso Primo, nato il 4.5.1907, a Tronzano (Vercelli), riquadratore . Detenuto dall'8.8.1942. IMPUTATI del delitto previsto e punito dagli artt. I IO, 628, 2° cpv. n. 1 C.P. per essersi in Nicol ino (Torino), la sera del 4.8.1942, in correità fra loro, impossessati per trarne profitto di un portafoglio contenente f 5 .000 che sottrassero a Fassio Mario mediante violenza, colpendolo con pugni, gettandolo per terra ed immobilizzandolo con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I del R.D.L. 16.6.1940 n. 582 per avere approfittato dell'oscuramento dipendente da causa cli guerra e tale da ostacolare la pubblica e privata difesa, con la recidiva ai sensi dell'art. 99 u.p. C.P. Sarassi, inoltre: a) - del delitto di cui all'art. 337 C.P ., per avere usato violenza al Brigadiere dei RR.CC. Vacchina Giuseppe ed al carabiniere Bonino Giovanni per opporsi all'arresto; b) - del delitto di cui all'art. 241 p. ed u.p. C .P ., per avere offeso il prestigio dei predetti pubblici ufficiali dicendo fra l'altro, che quando fosse statorimesso in libertà li avrebbe uccisi. In Torino il 7.8. 1942. Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 u.p. C.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 628, 61 n. 5, 99, 29, 230 n. l C.P . in relazione all'art. 1 lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582 con le modifiche di cui al R .D .L. 30. 11.1942 11. 1365; 337,341, 73 C.P.; 274,488,479 C .P .P. DICHIARA Sarasso Primo responsabile dei reati ascrittigli con la rubricata recidiva e con la diminuente di cui all'art. 311 C.P ., e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 30 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la libertà vigilata ed al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER .1 REATI IN T EMPO DI GUE RRA

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SENTENZA n. 37

Reg. Cen. n. 2011/1942

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale M .V .S.N.; Palmentola Aldo, Caputi Mario, Leonardi Nicola, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

ASSOLVE

1) - Laurenzi Angela, nata il 26.3.1914 a San Giovanni Paganica (L'Aquila), domestica. Detenuta dal 16.10.1942;

per insufficienza di prove Moroni Cesare e Molino Domenico dal reato ad essi ascritto ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

2) - De Gorga Ignazio, nato il 2.2. 1901 a Roma, operaio. Detenuto dal 16.10.1942.

ORDINA la restituzione di quanto in sequestro ai legittimi proprietari . Roma, 18.1. 1943 - Anno XXI

IMPUTATI ciel delitto di cui agli artt. 110, l 18,575,576 n . 2, 61 n. 4 e 5 C.P. e 1 R.D. L. 16.6.1940 n. 582, per avere, in correità tra loro, in Roma, la sera del 15 . 10.1942, con crudeltà e premeditazione, cagionato la morte di Laurenzi Teresa, di anni 3, figlia della prima, profittando dell'oscuramento dipendente da causa di guerra.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Moroni e Molino - detenuti dal 7.8.1942 - vengono scarcerati il 18. 1.1943 . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Sarasso Primo: Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dall'8.8.1942 il 15.4.1943 venne tradotto alla Casa Penale di Procida. Ricoverato nell'Ospedale Psichiatrico di Cagliari dal 13.6. 1946 al 22.9 . 1946. In sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello cli Torino dichiara, con sentenza del 12.3. 1947, che il fatto addebitato a Sarasso Primo non costituisce il reato di rapina, ma il reato di furto semplice. Pertanto la predetta Corte dichiara, con la suddetta sentenza, estinto, per amnistia, sia il reato di furto che il reato di oltraggio al pubblico u fficiale ordinando l'immediata scarcerazione di Sarasso Primo.

IN PUBBLICA UDÌENZA Sentito il P .M . nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori, IL TRIBUNALE

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del1'orale dibattito, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto d'accusa del 31.12. 1942 il P .M. di questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio i rubricati Laurenzi Angela e De Gorga Ignazio in quanto riteneva che in correità fra loro, in Roma, la sera del 15 . 10. 1942, con crudeltà e con premeditazione avessero cagionato la morte di Laurenzi Teresa di anni 3, figlia della prima; p rofittando dell'oscuramento dipendente da causa di guerra.


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TRrBUNAU: SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZA PARTE : SENTENZE EMESSE PE R I RE /\TI IN TEMPO DI GU ERR/\

Invece a dibattimento vennero meglio chiariti i fatti ed a carico del De Gorga non emerse elemento alcuno di accusa; essendosi accertato che la Laurenzi commise il reato senza che in alcun modo egli vi abbia concorso: di conseguenza nei confronti del De Gorga devesi dichiarare il proscioglimento con formula ampia.

esistenti su vicolo del Vicario. Passando qualcuno in prossim ità di tale luogo e guardando nell'interno dell'orto, se il punto ciel delitto fosse stato illuminato, avrebbe potuto vedere quanto ivi si verificava.

Infatti riuscì provato che la Laurenzi venne trovata dai CC.RR. di Porta Cavalleggeri, preventivamente avvertiti da Nanni Maria e Ciucci Laura, in possesso di una valigia contenente il cadaverino di sua figlia Teresa; ed interrogata ammise di aver ucciso costei nell'orto tenuto in fitto da Scipione Giuseppe e precisò di averne immerso la testina in un bidone pieno cli acqua provocando così la morte per soffocamento . Risultò pure che la Laurenzi dopo una vita avventurosa, aveva trovato marito e si era legalmente unita in giuste nozze con certo Salvatori Pietro; il quale, dopo il matrimonio, era venuto a conoscenza dell'esistenza della bambina ed appreso che la balia non avrebbe voluto più tenerla presso di sé, disse alla Laurenzi di sistemarla in qualche Istituto e anche presso estranei : e qualora ciò non le fos se riuscito, cli non tornare al paese (Montereale) assieme alla piccola. Emerge pure che il De Gorga già aman te della Laurenzi, ancora invaghito di costei, per indurla a tornare a Roma ed abbandonare il marito, minacciò a mezzo lettera, che se non avesse aderito al suo invi to avrebbe fatto succedere uno scandalo in Montereale perché avrebbe fatto andare ivi la balia con la Teresa. La Laurenzi ebbe a premeditare il delitto. Venne assodato infatti che certa Monti, la balia, informò l'imputata che la bambina era stata ammalata ed essa anziché rammaricarsi, esclamò: "era meglio che morisse", soggiungendo ancora, "eh, figlia mia, io e te andremo a finir male" (foglio II del rapp.). La mattina del 15 ottobre, la Laurenzi, trovandosi nella camera da letto di C iucci Laura, nella quale era pure un bambino di costei, a nome Franco, fra sé e sé diceva: "Se sparisce una femm ina il Governo non la cerca, se invece sparisce Franco (il bambino della Ciucci) lo cercherebbero quando arriva il tempo per fare il soldato. Una femmina chi la cerca? Il padre non la cerca . Io non la cerco ed il Governo non la cerca perché femmina" . La stessa Laurenzi ha ammesso, anche a d ibattimento, di aver pronunziato queste frasi e non fornisce al riguardo plausibile giustificazione, limitandosi ad affermare che nel dirle non capiva ciò che diceva. Anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 C.P. vi sono prove s ufficienti. La stessa imputata infatti ha ammesso di avere iniziata la consumazione del delitto mentre la bimba dormiva. Alcuni testi hanno poi riferito che la sera del 15 ottobre detto, nell'orto ed a ll' ora in cui avvenne il fatto, intesero una voce di bambina esclamare "No mamma, no mamma" ed avvertirono che questa voce si andò lentamente spegnendo. La Laurenzi commise il delitto profittando dell ' oscuramento; si è infatti assodato che , prima della guerra, il punto ove lo stesso fu consumato era illuminato dalla luce di due lampadine che si trovavano rispettivamente attaccate ai pali

Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che la Laurenzi si è resa colpevole del reato ascrittole e di cui agl i artt. 575 e 576 n. 2, 61 11. 4 e 5 C.P. ed 1 R.D.L. 16.6. 1940 n. 582. Accertata ed affermata la responsabilità penale della giudicabile; esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive; considerata la natura particolare del grave reato, il Collegio è d'avviso cli condannare la Laurenzi alla pena di morte. Ordinando che un estratto della sentenza eseguita con la menzione della avvenuta esecuzione venga affisso in tutti i Comuni del Regno. P.Q .M .

11.

Visti ed applicati gli artt. 575,576 n. 2, 61 n. 4 e 5 C .P .; 1 R.D.L. 16.6.1940 582, 479, 488 C .P .P .; 4 R.D. 12.12.1926 n . 2062. DICHIARA

De Gorga Ignazio assolto per non avere commesso il fatto , ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

RITIENE Laurenzi Angela colpevole ciel reato ascrittole e la condanna alla pena di morte.

ORDINA che un estratto della sentenza eseguita con la menzione dell'avvenuta esecuzione, venga affisso in tutti i Comuni del Regno. Roma, 29.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. De Gorga - detenuto dal 16.10.1942 - viene scarcerato il 29.1.1943.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE DI ANGELA LAURENZI 1129. 1. 1943 l'avvocato Annibale Angelucci, difensore cli ufficio di Laurenzi Angela, inoltra alla Maestà ciel Re f mperatore istanza di grazia dichiarando "che il delitto, per quanto gravissimo, non è immeritevole di pietà . Si tratta di una povera donna abbandonata da rutti, faci le preda di uomini che l'avevano lasciata". Abbandonata dal marir.o che avrebbe consentito a riprenderla senza però


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI IN T EMPO DI GUERRA

la bambina che non era sua la Laurenzi ha cercato affannosamente di fare ricoverare la bambina in qualche Istituto. Veduta chiusa ogni porta ha ucciso la sua creatura in un momento di insanità mentale. "Probabilmente porta in sè la tara di una malattia mentale difficile a diagnosticare medicalmente".

ORDINA

Salvarle la vita non significa lasciare il suo delitto senza pena adeguata, ma la clemenza Vostra potrà contemperare il rigore della legge con la Bontà - che mai nella sua vita la Laurenzi conobbe - e che è la prerogativa della Vostra Alta Sovranità. S .M. con Decreto del 25.2.1943 si è degnata di concedere a Laurenzi Angela la commutazione della pena di morte inflitta dal T .S.D.S . con sentenza del 29.1.1943 per omicidio commesso con crudeltà, premeditazione e profittando dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra, in quella dell'ergastolo . Il Ministero di Grazia e Giustizia dispone l'assegnazione di Laurenzi Angela alla Casa Penale per Donne di Venezia . La Direzione del Carcere G iudiziario per Donne di Roma trasferisce in data 30.3. 1943 , la Laurenzi Angela alla Casa Penale di Venezia. Su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribunali Mi litari di Guerra Soppressi il Tribunale Militare Territoriale di Roma, in applicazione dei benefici concessi con il D.P . 19. 12.1 953 n. 922 dichiara, con Ordinanza del 9.3.1954, commutata la pena dell'ergastolo in quella di 25 anni di reclusione con il condono di 3 anni e con scadenza della pena al I 6. 10.1964. L' 1.12.1954 la Laurenzi Angela viene trasferita alla Casa Penale per Donne di Perugia. Una istanza di grazia inoltrata da Laurenzi A ngela non viene accolta dal Ministro di Grazia e Giustizia con provvedimento emesso l' 1.7. 196 1 che ha condiviso il seguente parere espresso dal Procuratore Mi litare Floro Roselli: "L'efferato delitto commesso dalla Laurenzi sarebbe stato indubbiamente punito con l'ergastolo anche se non fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. I del R .D. L. 16.6. 1940 n . 582, aggravante che ha determinato - incredibile dictu! - l'applicazione di vari provvedimenti di clemenza (art. 2 lettera c) del D.P. 19.1 2 .1953 n . 922) . Pertanto poiché la pena originaria inflitta a Laurenzi Angela è stata già congruamente ridotta e la data della scarcerazione non è lontana si esprime parere decisamente contrario all'accogli mento dell'istanza". L' 1.12. I 962 la Laurenzi Angela viene trasferita al Carcere Giudiziario Femminile di Roma - Rebibbia -. Il T ribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.3.1963, condonati 6 mesi di reclusione per l'applicazione del condono concesso con D.P. 24.1.1963 11. 5. Pertanto Laurenzi Angela dovrà essere scarcerata, per espiata pena, il 16.4.1964. TI Giudice Militare di Sorveglianza - per l'applicazione del primo comma dell'art. 635 C.P .P . -

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Con Decreto del 7 .2.1 963, l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata alla Laurenzi Angela per una durata minima di 3 ann i a decorrere dalla data della sua scarcerazione. Laurenzi Angela, scarcerata , per espiata pena, il I 6.4.1964, viene, quindi, sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di 3 anni . Nel suddetto periodo di 3 anni la Laurenzi Angela, secondo quanto risulta dal verbale inviato, in data 6.4.1967, dal Com missariato di P.S. "Vescovio" di Roma ha tenuto sempre buona condotta e si è dedicata a un lavoro stabile dando segni manifesti di ravvedimento. Pertanto il Giudice Militare di Sorveglianza visto anche il parere favorevo le espresso, in data 13.4.1967, dall'Ufficio del P .M. dei Tribunali Mi litari di Guerra Soppressi

DICHIARA Con provvedimento emesso il 16.4.1967, che Laurenzi Angela non è più una persona socialmente pericolosa e ordina la revoca del Decreto relativo alla misura di sicurezza della libertà vigilata emesso il 7.2.1963 .


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO ST ATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

OMISSIS

SENTENZA n. 47

Reg. Gen. n. 122/1943

P .Q .M .

Il Tribunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Jmperatore

Visti ed applicati gli artt. 81 cpv. 6, 619 C .P., 9 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, 624, 61 n. 5 C.P., 1 Legge 16.6.1940 n. 582, 81 cpv., 315 C .P. , 23, 29, 73, 89, 65,228,229 C .P ., 274,488 C .P.P.

Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Consoli Generali; Palmento la Aldo,

DICHIARA

Calia Michele , Alvisi Alessandro, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Onofri Bruno, nato il I 0.2.1922 a Bologna, impiegato postale. Detenuto dal 21.11.1942

IMPUTATO a) - del delitto cli cui agli artt. 81 cpv. C. P ., 9 R.D .L. 11.6.1942 n. 584, per avere sottratto, manomesso ed in parte distrutto un numero imprecisato di corrispondenze chiuse a lui non dirette, abusando della sua qualità cli agente diurnista addetto al servizio postale;

In Bo logna, fino al 21 . 11 . 1942. Con l'aggravante di cui alla legge speciale suddetta perché trattavasi di corrispondenze spedite da militari . b) - di furto aggravato - artt. 624, 61 n. 5 C.P., 1 Legge 16.6.1940 n. 582 - di una assicurata e di una corrispondenza sotto-fascia commessa nell'interno della Stazione cli Bologna in danno cieli' Amministrazione Postale, profittando dell'oscuramento in dipendenza dello stato cli guerra. In Bologna nel febbraio 1942. c) - di malversazione aggravata continuata - artt. 81 cpv., 315 C.P., 9 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 - per essersi appropriato, con più azioni e durante il suo servizio, di una moneta greca di 5 dracme, di un temperino, di una croce di guerra e di alcune sigarette, contenute in corrispondenze da lui manomesse e spedite da militari a privati; nonché di due scatole di alimento "Mellin" e di una bomboniera, inviati da privati a privati. In Bologna fino al 21.11.1942.

391

Onofri colpevole dei reati ascrittigli, concedendogli la diminuente di cui agl i artt. 89, 65 C.P., ed operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna alla pena cli anni 7, mesi 4 e .f 2.200 di multa. Con la libertà vigilata, con la interdizione per petua dai pubblici uffici, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge. Roma, 9.2.1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 28.3 .1945, per l'indulto concesso con il R.D. 5.4.1 944 n. 96, condonati 3 anni cli reclusione e l'intera pena pecuniaria. Con successiva Ordinanza emessa il 7.11.1946 dichiara condonato, per l' indulto concesso con il D.P. 22.6.1946 n. 4 un anno di reclusione. In sede di giudizio di revisione la Corte di Appello di Bologna, con semenza del 14.5.1947, concede l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P . per i reati di malversazione e di furto e riduce la pena complessiva inflitta ad Onofri a 5 anni e 3 mesi di reclusione e f 1.500 di multa e per l' indulto concesso con il D.P. 22.6.1946 n. 4 ha condonato un anno della suddetta pena detentiva. Onofri Bruno viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 5.8.1951.


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TR IBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2140/1942

SENTENZA n. 53

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER r REATI IN TEMPO DI GUERRA

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multa, alla interdizione temporanea dei pubblici uffici , alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia.

Il Tribunale Special~ per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Roma, 16.2. 1943 - Anno XXI Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Riccio Gennaro, Cons,oli M .V.S.N.

NOTA : Con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare di Roma il 28 .5. 1943 la pena della reclusione viene commutata in reclusione militare.

ha pronunciato la seguente

Il Tribunale Militare di Roma d ichiara, con Ordinanza emessa nel mese di giugno ciel 1945, condonati 3 anni di reclusione e f 3.000 di multa.

SENTENZA nella causa contro: 1) - Altamura Crescenzo, nato il 10.3.1922 a Zungoli (Avellino) , bracciante, in atto soldato nel Rgt. "Nizza Cavalleria". Detenuto dal 12.12.1942

IMPUTATO del delitto cli cui agli artt. 624 e 61 11. 5 C.P . in relazione all'art. I Legge 16.6 . 1940 n . 582, modificato dal R.D.L. 30.11. I 942 n. 1365, per essersi impossessato, in danno di Rocca Lucia, della somma di f. 1.250, di un braccialetto d'oro e di un portamonete, sottraendoli, per trarne profitto, l' 11.12.1 942, dalle macerie della di lei abitazione, con l'aggravante di aver commesso il furto profittando d i circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, su cose rimaste incustodite in dipendenza di recenti incursioni nemiche .

In territorio di Torino. OMISSIS P .Q.M. Visti gl i articoli sopra citati e 29 C.P.; 488, 274 C.P.P .

DICHIARA Altamura Crescenzo responsabile del reato di furto semplice aggravato dal!' abuso di ragioni di servizio, di cui agli artt. 624 e 61 n. 9 C.P . e, cosĂŹ modificando la rubrica, lo condanna alla pena cli anni 4 di reclusione e cli f 6.000 di

Pertanto Altamura Crescenzo viene scarcerato per espiata pena.


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TRlBU NALE SPECIAi.E PER LA DI FESA DELLO STAT O

SENTENZA n. 66

Reg. Gen. n. 486/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali-Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N.

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DL GU ERRA

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14) - Mus Giuseppe, nato il 25 .2.1 900 a Cirié (Torino), ferrivecchi . Detenuto dal 7.1.1943; 15) - Barbiroglio Pietro, nato il 13.11.1908 a T orino, operatore, caporal maggiore presso il 91 ° Rgt. Ftr. di Almese (Torino). Detenuto dal 12.1. 1943;

Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore

16) - Berutti Vittorio, nato il 9.4. 1920 a Torino, soldato mitragliere del 392° Batt. costiero di S. Teresa di Gallura (Sassari). Detenuto dall' l.1.1943;

Giudici: Rossi Umberto, Ciani Ferdinando, Semadini Tommaso, Consoli Generali; Riccio Gennaro, Palmentola Aldo, Vedani Mario, Consoli M .V.S.N.

17) - Zoppi in Menicacci Norma, nata il 4.1.1919, prostituta. Detenu ta dal 2.1.1943;

ha pronunciato la seguente

18) - Carena Giacomo, nato l' 11.11.1900 a Torino, carrettiere. Detenuto dal 3.1.1943; SENTENZA

nella causa contro: 1) - Paclerni Si lvestro, nato il 12.10.1914 a Castenedolo (Brescia), manovale, soldato 1° Rgt. Art. Alpina di Torino . Detenuto dal 29.1.1943; 2) - Leo Mauro, nato il 10.9.1919 a Corato (Bari), carpentiere, marinaio al C.R.E.M . di Aulla (Apuania). Detenuto dal 23.1.1 943; 3) - Lenta Giovanni, nato il 13.10.]919 a Bussoleno (Torino), manovale, soldato Deposito 91 ° Rgt. Ftr . di Almese (Torino) . Detenuto dall'll.1.1943; 4) - Robella E rnesto, nato 1' 8.3.1917 a Scurzolengo (Asti), contadino, soldato Deposito 91° Rgt. Ftr. di Almese (Torino). Detenuto dal 10.1.1943; 5) - Garnero Silvio, nato il 6.3.1919 a Busca (Cuneo), studente, soldato al 52° Rgt. di marcia. DetenuLo dall' ll.1.1943; 6) - Rudoni Giuseppe, nato 1'8 . .10.1 917 a Castano (Milano), meccanico, soldato del 20° Rgt. Art. Divisionale di Padova . Detenuto dal 29.1.1943; 7) - Baldi Domenico , nato il 28.10.1922 a Torino, falegname, soldato 1° Rgt. Ftr. di Corpo d'Armata in Casale. Detenuto dal 31.12.1942; 8) - Tesi Normando, nato il 12.9.1918 a Pistoia, operaio, sergente ciel 91 ° Rgt. Ftr. cli Almese (Torino). Detenuto dal 31.12.1942; 9) - Gatti Luigi, nato il 19.6.1926 a T orino, verniciatore. Detenuto dal 31.12.1942; 1O) - Carnevale Luigi, nato l' 1.1.1924 a Torino, fattorino. Detenuto dal 12.2 .1943; 11) - Gambera Achille, nato il 12.3.1902 a Torino , ferr ivecchi . Detenuto dal 5.1.1943; 12) - Timo Luigi, nato il 3.2.1908 a Santo Stefano Belbo (Cuneo), commerciante. Detenuto dall'8 .1. 1943; 13) - Buffa Eugenio , nato il 13.3.1889 a Carmagnola (Torino), macellaio. Detenuto dal 21.1.1943;

19) - Longoni Paolo, nato il 13.9.1913 a Verano Brianza (Milano), panettiere, soldato nella Compagnia Deposito del 91 ° Rgt. Ftr. Detenuto dal 5.2.1943; 20) - Porro P ietro , nato il 14.8.1894 a Torino, fruttivendolo . Detenuto dal 16.1.1943; 21) - Ledermann Angela, nata il 19.3.1923 a Torino, prostituta. Detenuta dal 31.12.1942; 22) - Bragantini Calisto, nato il 28.2.1914 a P onte Nossa (Bergamo), soldato nel 91 ° Rgt. Ftr. Detenuto dall'8.2.1943. IMPUTATI a) - Paderni, Leo, Lenta, Robella, Tesi, Baldi, Garnero, Gatti, Carnevale, Longoni , Bragantini, Ledermann, Gambera, Tinto, Buffa, Zoppi: del delitto di associazione per delinquere (art. 416 C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio, raccogliendosi abitualmente nella locanda Buffa, nell'osteria "Monale" e nell'abitazione del Gatti per concertare le singole imprese criminose, per occultare la refurtiva ed effettuarne lo smercio. In Torino novembre e dicembre 1942; b) - Paderni, Leo, Lenta, Robella, Tesi, Baldi, Garnero, Gatti, Carnevale, Rudoni, Berutti, Longone, Bragantini, Zoppi, Ledermann: di furto continuato aggravato (artt. 624-625 n . 1, 2, 5, 7, 61 n . 5 e 81 C.P . in relazione all'art. 1 lettera a) cpv. R.D.L. 30.11.1942 n. 1365) per essersi impossessati, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso allo scopo di trarne profitto, di numerosi oggetti, gran parte dei quali rimasti incustoditi, in dipendenza di allarmi aerei o di incursioni nemiche, asportandoli con effrazioni o con mezzi fraudo lenti da scantinati, da alloggi disabitati, da autorimesse, da portoni e dalla pubblica via. In Torino, via Servais 108, via Thovez 40, via Nizza 85 e 374, Corso Palermo 28, via Magenta 38, Corso Giulio Cesare 47, Val S. Martino Superiore 6, via Cibrario 30, Corso Belgio 42, Piazza Enrico Toti 1, via Vanchiglia 12, Piazza Pietro Micca 4, via Drovetti 1, via XX Settembre, via Catania 24, Barriera Nizza, via Madama Cristina, Corso S. Maurizio 10 ed in altre località non bene accertate (per i furti di biciclette e di una ruota d'auto) dal novembre 1942 al gennaio 1943;


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFES;\ DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE E!V!ESSE PER I REAT I IN TEMPO DI GUERR,\

c) - Buffa, Gambera, Tinto, Mus, Barbiroglio, Carena, Gatti, Zoppi, Ledermann, Garnero:

5°) - In Via Cibrario n. 30, dallo scantinato di uno stabile sinistrato per Io scoppio di una bomba, Paderni , Leo, Lenta e Robella asportarono lenzuola e indumenti di pertinenza di Nicolino Maria. A l riguardo il Barella ha dichiarato che il furt o fu commesso per istigazione della Zoppi, che fece a nche da palo; eguale dichiarazione, in istruttoria, rese pure il Leo, ma all'udienza la ha ritrattata, affermando di aver equivocato .

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di ricettazione continuata (artt . 648-81 C.P .) , per avere ricevuto allo scopo di trarne profitto, oggetti di cui essi conoscevano la provenienza furt iva o per essersi intromessi nel farli ricevere da altri . In Torino dal novembre 1942 al gennaio 1943 ; d) - il Porro : di furto continuato aggravato (artt. 624-625 n. 7-81 C.P.), per essersi impossessato allo scopo di trarne profitto di quattro biciclette trovate casualmente incustodite. In Torino dal novembre 1942 al gennaio 1943. Con l'aggravante della recidiva (art. 99 C.P .) per Paderni, Lenta, Robella, Garnero, Tesi , Baldi, Rudoni, Longone, Bragantini, Porro, Gambera, Tinto, Barbiroglio, Mus, Carnevale. In esito all'orale, p ubblico dibattimento, sentiti il P .M . e gli accusati che, coi loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Attraverso la lettura dei dettagliati rappor ti di denunzia dalla Regia Questura d i Torino, le ammissioni dei giudicabili e le deposizioni dei testi escussi, è emerso che, nel mese di dicembre 1942 e prima decade del gennaio 1943, in Torino, furono commessi numerosi furti di masserizie, indument i e suppellettili negli scantinati dove erano stati ri posti per proteggerli dalle offese aeree o in alloggi e altri locali r imasti disabitati per sfollamento o sinistrati a seguito delle incu rsioni nemiche. Autori ne furono alcuni militari in rubrica qualificati che, resisi disertori dai loro C orpi, si erano associati con element i estranei alla milizia, pure in epigrafe qualificati, al fine di trarre dalla loro losca attività i mezzi di sostentamento. In particolare è rimasto accertato: 0

I ) - Da una villa in via Servais n. 108, disabitata per sfollamento , furono asportati in due riprese da Paderni, Leo, Tesi e Baldi indumenti, liquori, biancheria e conigli, appartenenti a Rabbione Ida . La refur tiva fu in gran parte venduta a Barbiroglio per f. 1.800; solo i conigli furono cedut i a Gatti e poi, tramite il Tinto, all'oste Gambera. 2°) - Da un appartamento in Via Thovez n. 40, disabitato per sfollamento, furono asportati da Paclerni, Leo , Baldi, Garnero e Gatti suppellettili varie, appartenenti a Piacentini Armando. La refurtiva fu venduta a Gambera per f. 2.000. 3°) - In Via Magenta n. 18, da una autorimessa della società anonima "Cogne", le cui porte erano state divelte dallo scoppio di una bomba, Paclerni, Leo e R obella asportarono cinque pneumatici d'automobile, che, con la mediazione di Garnero, vendettero per f. 1.500 al Gam bera. 4°) - In strada di Val S. Martino Superiore n. 6 Baldi e Paderni asportarono dall'alloggio di Bonaduce Michele, disabitato per sfollamento, una rivoltella, penne stilografiche ed altro, che poi vendettero al Barbiroglio per poche centinaia di lire.

6°) - In Via XX Settembre Ro bella e Carnevale asportarono da un portone una bicicletta, una macchina fotografica e un binocolo, che poi vendettero a Gambera. Non è stat a identificata la parte lesa; devesi però rilevare che i fabbricati della Via XX Settembre, nel tratto indicato da detti accusati, risultano gravemente colpiti da bombe dirompenti. 7°) - Da uno scantinato dello stabile in Corso Palermo n. 28, completamente a bbandonato per sfollamento , Baldi e Tesi asportarono indumenti, oggetti cli posateria, coperte ed altro, appartenenti a F errando A ntonio ed a Piazzano Edvige. La refurtiva fu portata a casa di Gatti Luigi e venduta al Tinto. 8°) - In Piazza Enrico Toti n. 1, dagli scantinati di un edificio completamente incustodito per sfollamento, Paderni, Baldi e Tesi , con la collaborazione di Gatti Luigi che faceva da palo , asportarono suppellettili, indumenti ed un grammofono, di pertinenza di Foco Carlo e Pisani Vittorio, e poi vendettero il tutto, in casa del Gatti stesso, a Tinto . 9°) - Da uno scantinato in Via Nizza n. 85, Paderni, Leo, Lenta e Robella asportarono suppellettili e scatolame appartenenti a Beltrame Letizia, allontanatasi per sfollamento . li Ro bella ha asserito che, durante l'esecuzione cli tale furto, la Zoppi , amante del Leo, fece da palo; detta circostanza, in istruttoria, è stata gener icamente confermata da llo stesso Leo, che però, all'udienza, la ha ritrattata. L a refurtiva fu venduta a Buffa Eugenio. 10°) - In Corso Belgio n. 42 , dallo scantinato di tale Marracini E lisa, allontanatasi per sfollamento , Paderni, Baldi e T esi asportarono una bicicletta, alcune valigie ed un sacco contenenti biancher ia, indumenti ed alt ro che, con l'aiuto cli Gatti, t rasportarono in una trattoria di Via Catania. AI trasporto della refurtiva assisteva anche Ja Ledermann , amante del Tesi. 11 °) - Da uno scantinato in Via Vanchiglia n. 12, il Tesi e il Baldi asportarono indument i di pertinenza di Montevercle Clement e, indumenti che poi vendettero a Tinto Luigi in casa di Gatti. 12°) - Da un portone in P iazza Pietro M icca n. 44, Carnevale e Rudoni asportarono una motocicletta marca "Simplex Ala d'Oro", appartenente a Gualino Tommaso e ivi depositata per preservarla dalle incursioni aeree. Tale motocicletta fu portata nell'albergo Buffa e poi venduta ad altra persona. 13 °) - P aderni, Rudoni, Lenta, Robe Ila, Garnero e Berutti, la sera del 9 . 1. 1943, essendo evasi dalla camera di punizione del locale Distretto Militare dove erano stati rinchiusi in attesa di giudizio, asportarono dalla cantina di tale Gazzellino Giuseppe, in Corso G iulio Cesare, una bicicletta da corsa, un baule ed un fagot-


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TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REAT I IN T EMPO Ol G UERRA

to contenente oggetti di biancheria. Detta refurtiva fu portata nella trattoria "Cane!Ii", ove fu venduta a diversi acquirenti. A tali furti ne vanno aggiunti altri di minore entità, in ordine ai quali gli accusati sono totalmente negativi, nonché alcuni furti, che non risultano aggravati da circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

f) - il Tesi, pregiudicato e più volte disertore, è autore confesso dei furti commessi in Via Servais, in Corso Palermo, in Piazza E nrico Toti e in Via Vanchiglia; è accusato dal Gatti p er il furt o commesso in Corso Belgio;

Sono da annoverare, tra quest'ultimi, le sottrazioni di biciclette commesse dal Porro, dal Robella, dal Garnero, dal Carnevale, dal Longone e dal Bragantini; l'asportazione cli una motocicletta da un portone in località "Barriera Nizza", commessa da Baldi e Tesi, mentre il Gatti e la L edermann attendevano non molto lontano; l'asportazione di una ruota di automobile "Aprilia", commessa in località non accertata ad opera di Paderni, Baldi e Robella, che vendettero la refurtiva al Gambera. In relazione ai fatti sopra specificati, le posizioni dei singoli giudicabili sono le seguenti : a) - il Paderni, condannato per furto e più volte diser tore, è autore confesso dei furti commessi in Via Servais, in Via Thovez e in Via Magenta; è accusato dai suoi complici per i furti commessi in Via Nizza, in Corso Giulio Cesare, in strada di Val S . Martino, in Via Cibrario, in Piazza E nrico Toti, nonché per il furto di una ruota di automobile; b) - il Leo, incensurato ma disertore, è autore confesso dei furti commessi in Via Servais, in Via Thovez, in Via Nizza, in Via M agenta e in Via Cibrario; durante l'istruttoria preliminare ha anche confessato il furto consumato in Corso Giulio Cesare, ma durante l'istruttoria giudiziale e all'udienza ha ritrattato; c) - il Lenta, pregiudicato per furto e più volte disertore, è autore confesso dei furti commessi in Via Nizza e in Via Cibrario; durante l'istruttoria preliminare ha anche confessato la partecipazione al furto consumato in Corso Giulio Cesare, nonché a furti di biciclette, confessione che ha poi, invano, ritrattato in parte;

g) - il Baldi, già condannato per furto e più vo lte diser tore, è autore confesso dei furti commessi in Via Servais, in Via Thovez, in C orso Palermo, in Via di Val S. Martino, in Piazza Enrico Toti e in Via Vanchiglia; è accusato dal Gatti, per il furto commesso in Corso Belgio; h) - il Gatti non ancora diciottenne, già ricoverato in riformatorio giudiziario, è autore confesso del furto consumato in Via Thovez, mentre è accusato dal Baldi e dal Tesi per il furto cli P iazza Enrico Toti. Lo stesso Gatti ammette poi di aver ricevuto nella propria abitazione, dove era rimasto solo, numerosi oggett i provenienti da furto, cli aver fiancheggiato più volte l'attività delittuosa di P aderni, Baldi e Tesi, aiutandoli a t rasportare la refurtiva, cli aver dato loro ospitalità e di aver consentito che nella propria abitazione si effettuasse la vendita degli oggetti rubati al r icettatore Tinto; i) - il Carnevale, già condannato secondo contestato in udienza, è autore confesso dei furti commessi in Piazza Pietro Micca e in Via XX Settembre, nonché di altri furti di biciclette; 1) - il Rudoni, pregiudicato per furto e disertore, si è limitato ad ammettere di aver aiutato il Carnevale a trasportare, da Piazza P ietro Micca, una motocicletta. Ha negato di aver partecipato al furto commesso in Corso Gi ulio Cesare, sostenendo, senza darne la dimostrazione, che il denaro elargit o ai compagni gli apparteneva, ma il fatto che si tratLa di somme dell'importo complessivo di circa f 2.000, le ammissioni di taluni coimputati e le deposizioni di testi presenti allorché esso R udoni portò e vendette nella trattoria Canelli la refurtiva, non lasciano alcun dubbio sulla cli lui responsabilità come principale autore del cennato furto;

d) - il Robella, già condannato per furto e più volte disertore, è autore confesso dei furti commessi in Via Nizza , Via Magenta, Via Cibrario, Via XX Settembre, nonché di due furti di biciclette; lo stesso, durante l'istruttoria giudiziale e all'udienza, ha ritrattato la confessione resa preliminarmente in ordine al furto di Corso Giulio Cesare, smentito però, al pari dei precedenti, dalle risultanze di causa;

m)- il Berutti, disertore, è autore del furto commesso in Corso Giulio Cesare, unitamente ad altri secondo avanti si è visto, subito dopo l'evasione dalla camera di punizione del Distretto Militare, dove erano rinchiusi a disposizione della pubblica sicurezza. Egli nega tale partecipazione, ma am mette di aver ricevuto dal Rudoni, come prezzo del silenzio, f 300, dimocloché, evidente è la cli lui responsabilità in merito all'addebito di concorso in furto, esclusa, a parziale modifica del capo b, la continuazione;

e) - il Garnero, pure disertore, è autore confesso del furto commesso in Via Nizza, nonché di tre furti di biciclette; è accusato dal Robella in ordine al furto di Via Magenta, circa il quale lo stesso Garnero ammette di aver fatto solo da mediatore per la vendita della refurtiva (pneumatici) al Gambera. Detto Garnero ha poi confessato, preliminarmente, di aver partecipato a l furto di Corso Giulio Cesare, limitandosi ad ammettere al riguardo, durante l'istruttoria giudiziale e all'udienza, di aver ricevuto dal Rudoni 300 lire;

n) - il Longoni e il Bragantini, pregiudicati e disertori, si sono mantenuti sulla negativa . Essi sono però accusati dai coimputati, ed in particolare dal Carnevale, quali autori di numerosi furti di biciclette, avvenuti secondo quanto emerso in udienza, nel novembre 1942, vale a dire prima della pubblicazione della legge 30.11.1942 n. 13 65, nonché, anche per deposizione di testi, quali partecipi cli una associazione costituita col concorso, tra gli altri, di Robella e dello stesso Carnevale, cui essi Longone e Bragantini corrispondevano


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TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

vitto e alloggio . Da rilevare ancora che il Longone si faceva chiamare "Fumagalli Angelo" e il Bragantini "Ritrovati Michele" . Nei loro confronti pertanto , rispetto al capo b, devesi modificare la rubrica in concorso in furto ai sensi degli artt. 81, l 10, 625 n. 7 C.P . o) - II Porro, più volte condannato per reati contro la proprietà, deve rispondere, a mente di quanto contestato nel capo d di accusa, d i furto continuato di biciclette (quattro), che vendette, a prezzi variabili tra le 350 e le 400 lire, al ricettatore Mus Giuseppe. Di tali biciclette, in un primo tempo, il Porro non ha saputo giustificare la provenienza, ed invano, successivamente, ha fatto dei nomi di ipotetici individui, dai quali , a suo dire, le biciclette avrebbe avuto, dette dichiarazioni s'appalesano, evidentemente, mendaci ; p) - C irca la Ledermann Angela e la Z oppi Norma , prostitute, amanti rispettivamente del Baldi e del Leo , non è emerso, con tutta sicurezza, che abbiano cooperato, facendo da palo, alla consumazione di furt i; le accuse mosse al riguardo specialmente dal Robella non s' appalesano elementi sufficienti per fondare con sicurezza una affermativa di responsabilità . Del pari non è risultato con t utta certezza che la Ledermann, amante del Baldi solo da pochi giorni , abbia dato una cosciente adesione alla associazione; vanno perciò assolte da tali addebiti con fo rmula dubitativa . Pacifico invece, attraverso le parziali ammissioni delle stesse e le altre risultanze, che entrambe ricettarono refurtiva e che la Zoppi, giovane scaltra, diede all'associazione apprezzabi le apporto; q) - Buffa Eugenio e Gambera Ach ille, rispettivamente albergatore e oste, sono , sostanzialmente, confessi in ordine agli addebiti loro ascritti, ed inoltre nei loro confronti, sussistono le concordi dichiarazioni degli altri giudicabili, che con essi ebbero relazioni. Nei locali da essi gestiti ospitarono la maggior parte dei prevenuti in paro la, di cui ben conoscevano l' illecita attività, accettando come prezzo dell'alloggio e del vitto , oggetti provenienti da furti, effettuando acquisti di refurtiva o curando la vendita della stessa ad a ltri ricettatori. Il Buffa è stato t rovato in possesso di notevole quantità di refurtiva incettata; r) - Tinto, Barbiroglio e Mus, p regiudicati, sono anch'essi sostanzialmente confessi in ordine alle ricettazioni loro ascritte; presso gli ultimi due sono stati rinvenuti numerosi oggetti provenienti dai furti innanzi specificati . In particolare il Tinto era legato da accordo di carattere permanente col Gatti, col Baldi, col Tesi ed altri, ai quali aveva dato l'assenso preventivo per l'acquisto d i qualunque specie di refur tiva; il Baldi poi ha dichiarato che egli e il T esi erano mantenuti dal Tinto, dal quale, tra l'altro, una volta, fu direttamente pagato il loro conto presso la trattoria del Gambera;

TE RZ/\ PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TEMPO DI G UERRA

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s) - Il Carena, all'atto in cui fu arrestato il Leo, deteneva nella sua stanza a lcune valigie contenenti refurtiva, che in precedenza aveva ricevuto dallo stesso Leo e da altri giud icabili. In merito, detto Carena ha protestato la sua buona fede, affermando di non conoscere il contenuto delle cennate valigie, asserzione che non è stata recisamente smentita da circostanze concrete, per cui s'appalesa equo mandare assolto il nominato, dall'addebito ascrittogli di ricettazione continuata, con formula dubitativa. Devesi soggiungere che dalle ammissioni di molti dei giudicabili e dalle dichiarazioni di testi è emerso che, tra Paderni, Leo, Lenta, Robella, Garnero, Tesi, Baldi, Gatti, Carnevale, Longone, Bragantini , Gambera, Timo, Buffa e Zoppi si erano costituite delle associazioni per delinquere, due delle quali aventi sede all'albergo Buffa ed una nell ' abitazione del Gatti. Molti elementi partecipavano contemporaneamente a più di una associazioné, il cui scopo era sempre quello di praticare il saccheggio sistematico nelle case sinistrate o rimaste incustodite a causa del quotidiano sfollamento in di pendenza delle incursioni nemiche e di trarne, dalla successiva vendita della refurtiva, tra l'altro, i mezzi di sostentamento necessari a protrarre lo stato di diserzione di taluni degli associati . P recisamente una prima associazione, avente sede nell'albergo Bu ffa, era costituita da Paderni, Baldi, Tesi, Robella, Lenza, Leo, Garnero, Zoppi e dallo stesso a lbergatore Buffa; una seconda associazione, avente la stessa sede, era costituita da Bragantini, Longone, Carnevale e Robella; una terza associazione, avente sede nell'abitazione del Gatti, era costituita da quest'ultimo, dal Paderni, dal Baldi, dal Tesi, dal Tinto e dal Gambera.

È risultato inoltre, attraverso le dichiarazioni dei giudicabili , che l'opera prestata da Leo, Garnero, Gatti, Berutti, Rudoni e Carnevale, nella preparazione e nell'esecuzio ne dei furti, ha avuto minima importanza, per cui il Collegio sti ma di concedere ai predetti, in ordine all'addebito di furto contemplato nel capo b, l' attenuante di cui all'art. 114 C .P . Occorre ora rilevare. La difesa degli accusati Paderni e Bragantini ha sollevato l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale Speciale, sostenendo che la cognizione del reato previsto dall'art. l lettera a) comma 2° R .D. 30.11.1942 n. 1365, attribuito ai predetti, appartiene alla giurisdizione militare ai sensi della Legge 28.11.1 940 n. 1774. L'eccezione è del tutto infondata. La Legge 28 .11 .1940 infatti, a prescindere da altre considerazioni, si riferisce esclusivamente a reati militari, commessi profittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra. Invece la previsione, contenuta nel suindicato articolo ! lettera a) comma 2° R .D . 30.11. 1942 recante norme integrative della Legge 16.6. 1940 n. 582, è del t utto nuova, non riveste gli estremi giuridici di reato militare, ed è esplicitamente assoggettata alla competenza di questo Tribunale Speciale, essendo punito con la pena d i morte e considerandosi a tutti gli effetti quale reato contro la personalità dello Stato (art. 2 stessa Legge) .


TERZ,\ PARTE: SENTENZE E'.\I ESSE P ER I REAT I IN TE:\lPO DI G UERRA

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TRIBUNALE SPECIALE PER Li\ DIFESA DELLO STATO

Nei fatti in esame, sopra elencati dal n. 1 al n . 13, si riscontrano poi tutti gli elementi del ricordato delitto di cui all'art. 1 lettera a) . I fatti invece furo no commessi nel periodo in cui la città di T orino era oggetto dell'offesa aerea nemica, su cose rimaste incustod ite, esisLenti in locali sinistrati o abbandonati in dipendenza delle incursioni; bene quindi si ravvisa quell'abuso, di gravità eccezionale, delle particolari condizioni di turbamento e di disagio determinato da fatti di guerra, secondo quanto eletto nella relazione alla Camera del Primo Ministro per la conversione in Legge del citato R.D. Del pari si ravvisano tutti gli esLrem i giuridici dei r ubricati reati di associazione per delinquere, essendo intervenuti tra i giudicabili indicati nel capo a, esclusa per le ragioni anzidette la Lederman n , un accordo cli carattere permanente, con distribuzione dei compiti, p er commettere più delitti, nonché di ricettazione, avendo i prevenuti di cui al capo c, escluso il Carena, ricevuto al fin e di trarne profitto cose proven ienti da deli tto, o essendosi intromessi per farle ricevere. Non merita no infine accoglimento le istanze difensive tende nti a sottoporre a perizia psichiatrica gli accusati P aderni , Bragantini, Robella, Lenta, Garnero e Ledermann, in considerazione che gli stessi (in servizio militare, s i noti, i primi cinqu e) non hanno ma i dato segni cli deficie nza m entale ed hanno metodicamente preparato ed eseguito i delitti a ciascuno attribuiti. A dire degli stessi difensori, infatti, il Paderni, il Bragantini ed il Lenta, in passato, hanno sofferto di mala ria e il Lenta anche di sifilide; il Garnero, da piccolo, è stato ammalato di tifo; il Robella ha un fratello ricoverato all'ospedale psichiatrico di Volterra e da ultimo la Lcder mann è di debole costituzione. Ora elementi del genere, cli evidente non apprezzabile rilievo, non possono costituire base sufficiente per ordinare, nella specie, una perizia psic hiatrica . Affermata pertanto la responsabilità dei singoli prevenuti nel senso sopra descritto e valutata ogni circos tanza, il Collegio ravvisa di irroga re: l0 )

La pena capitale a P aderni, Len ta, Robclla, Baldi e Tesi , sanzione che stima pi enamente adeguata e giustificata in vista dei pessimi precedenti militari , civili e penali (pregiudicati e più volte disertori) e della eccezionale attività criminosa da essi svolta , fi ancheggiatrice, con l'asportazione degli averi privati, del!'opera devastatrice del nemico .

o) _ A Berutti , esclusa Ja continuazione~ concess~ l'altenu~nte _contempla5 ta nel detto art. 114 C .P., anni 24 cli reclusione per 11 reato cli fmto. 0 _ A Gatli, in concorso delle attenuanti di cui agli art!coli ~8 (età i~ferior~ 6 a li a~ni l8) e 1 14 c.P., quest'ultima per il solo furto , anni 16 ?1 re~lus1one pc• · 1 c1 1· reclusione per l'associazione e anm l d1 reclusione .g il cennato reato, anm e f, 10.000 di multa per la ricettazione.

0) A G ambera Tinto e Buffa a nni 14 di re.elusione e f. 15.000 di multa 7 ' ' l · · 4 c1·1 eclusione per l'associascuno per la ricettazione continuata , none 1e anm r

ciazione. · · · · r 8 000 d' multa per la ricettazione 8 o) _ Alla Zoppi anm 6 d1 reclusione e 7-. • . ~ . . • f . continuata e anni 4 cli reclusione per l'a~s.oc1~none; 111_ or_dm~ ~I i eato di ui to non sussistono, come avanti visto, suffic1ent1 elementi d1 re1ta .

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o) _ A Mus anni 8 di reclusione e f. 8.000 di multa per il reato di ricettazione

continuata a scrittogli. oo) _ A Bragantini e Longoni, modificata la rub rica rispett~ al 1:cato d~ cu i 1 81 624 625 n 7 C P anm 4 d1 reclusione · · · al capo b in furto a1 sensi degh artt. , , · · ., . . \' to e f .000 'c1i multa per l'ora cennato addebito e anni 4 d i reclusione pe r 11 e1e 1t 8 di associazione per delinquere.

o) _ A Barbiroglio anni 5 di reclusion e e f 5 .000 cl i mulLa per il reato di ri11 cettazione conti nuata. • . .r. lta per il furto descritto OOO d.1 12°) _ A Porro anni 3 c\1 reclusione e 1- 5. mu nel capo d . d .. · t ·one non ravvisan130) _ Alla Ledermann, colpevole del solo reato. 1 ~ice taz1 .. , . i dosi per gli altri reati ascrittile sufficienti elementi d1 responsab11lta, anm 2 cl reclusione e f. 2.000 di multa. A carico dei citati condannati va posta ogni altra conseguenza di legge.

-

2°) - A Leo e Garnero, in concorso dell'attenua nte prevista dall'art. 114 C.P ., anni 30 di reclusione ciascuno per il fu rto di cui al capo b, intendendo in questa pena assorbite le sanzioni per gli altri reati in rubrica ad ognuno ascritti. 3°) - A Carnevale, tenuto conto della recidiva contestata in udienza e concessa, in ordine al furto, l'attenuante di cui all'art. 114 C .P., a nni 24 e mesi 6 cli reclu sione per il furto e a nni 1 e mesi 6 cli reclusione per l'associazione.

4°) - A Rudo ni, in concorso dell 'attenu a nte di c ui all'art. 114 C.P ., anni 25 di reclusione per il reato di furto ascrittogli.

P.Q. M.

P P . 29 36 38 229 230 98, 99, 61 n. 5, 81, ' ' ' ) ' R D 30 11 1942 Visti gli artl. 274,479, 48 8 C · · ., ' · · 624, 625,648,416 C.P .; 33, 35 C .P.M. pace; l lettera a cpv. · · n. 1365; 1 R.D . 9 . 12.1941 n. 1386. Res inoe le istanze difensive dirette ad affermare la i_nc?mpetenza di que~t~ Tribun~le Speciale a giudicare nei confronti di Pader111 S!l~estro_e Br.a~antmi C J' to ed a sottoporre a perizia psichiatrica gli stessi Padern1e Bngant1ni, non c:é•;li accusati Robella Ernesto, Lenta Giovanni, Ledermann Angela e G arnero Silvio. Assolve Carena Giacomo dal reato ascrittogli per insufficienza di prove; ord inando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa .


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE : SENTENZE EMESSE PE R I REAT I IN TEfvJ PO DI G UERRA

Assolve Ledern~an': Angela dai reati di cui ai capi a e b di accusa e Zoppi Norma dal reato di cui al capo b per insufficienza di prove.

ORDINA

DICHIARA la predetta Ledermann A ngela colpevole del reato di ricettazione ascritto le nel capo ce la detta Zoppi colpevole dei reati di associazione e ricettazione ascrittole ~ei c~pi a e e, nonché t utti gli altri accusati colpevoli dei reati a ciascuno ascritti m epigrafe, esclusa la continuazione nei confronti di Berutti Vittorio nei confronti di Longoni Paolo e Bragantini Calisto, parzialmente modificat~ la rubrica rispetto all'addebito di cui al capo b nel reato d i furto continuato non agaravato e condanna : "'

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che la presente sentenza venga pubblicata, ai sensi di legge, nei giornali di Tor ino "La Stampa" e "La Gazzetta del Popolo". Che gli oggetti in sequestro s iano restituiti a chi di diritto. Torino, 16.3. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Carena Giacomo. Detenuto dal 3.1. 1943, viene scarcerato il 16.3 . 1943 .

Ledermann ad anni 2 di reclusione e f 2.000 di multa; Porro ad anni 3 di reclusione e f. 5.000 di multa; Bar biroglio ad anni 5 cli reclusione e f 5 .000 di multa; Mus, Bragantini e Longoni ad a nni 8 di reclusione e f 8.000 di m ulta;

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE

Zoppi ad anni 10 di reclusione e f. 8.000 di multa ; Gambera, Tinto e Buffa ad anni 18 di reclusione e f. 15 .000 di mul ta ciascuno; Gatti_, in concorso delle attenuanti di cui agli artt. 98 e 114 C.P ., questo u ltimo per ti solo fur to, ad anni 18 di reclusione e f. 10.000 d i multa; Berutti, in concorso dell'attenuante, d i cui all'art. 114 C.P ., ad anni 24 di reclusione; Rudoni, in concorso dell'attenuante, di cui all'art. 114 C.P ., ad anni 25 cli reclusione; Carnevale, !n _concorso dell'attenuante, di cui all'art. 114 C.P ., e dell'aggravante della recidiva contestata in udienza, ad a nni 26 cli reclusione; Leo e Garnero, in concorso dell'attenuante, di cui all' art. 114 C.P. , ad anni 30 di reclusione ciascuno; . Paderni , Lenta, Robella , Baldi e Tesi alla pena di mo rte previa degradazione ciascuno, nonché conseguenze t utte di legge. . Cond.anna inolt~e Ledermann , Porro, Barbirogl io, Mus, Braganti ni, Longorn , Zoppi, Buffa, Tinto , Gambera, Gatti , Berutti, Rudoni , Carnevale Garnero e L eo al pagamento in solido delle spese processuali, al paaamento cia;cuno del"' le spese per il mantenimento durante la custodia. ~ar birog~io , M us, Bragantini , Longoni, Zoppi, Gambera, Tinto, Buffa , Berut~1,. R udom, Carnevale, Garnero e Leo alla interdizione perpetua dai pubblici ufftc1; Porro e Gatti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici . Inf~ne i mi litari Garnero, Leo, Bragantini , Berutti, Longoni , Barbiroglio e Rudorn alla degradazione. ORDINA che i p redetti condannati, a pena espiata, s iano sottoposti a libertà vigilata .

L'anno millenovecentoquarantatre XXI ed il giorno diciassette .del mese cli marzo in Tor ino alle ore 6,30' antimeridiane ed in local it~ "~asse_d1 St_ura" appositamente designata dal Comandante della Difesa Terntonale d1 Tonno come da note in data cli ier i n. 1586 a 1590.

A seouito dell'ordine del detto Comandante col quale è stato stabilito_ questo giorno ora per Ja esecuzione della sentenza di condanna alla pena d1 morte inflitta a:

;d

Padern i Silvestro fu Angelo; Lenta Giovanni di Felice; Robella Ernesto fu Giuseppe; Baldi Domenico di Vincenzo; Tesi Normando di Alfredo; con sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribun~le in data 16 marzo e.a . per i reati d i associazione per deli nquere e furto contmuato aggravato su cose incustodite in dipendenza cli incursione nemica.

To soLtoscritto Cancelliere Capo dell'i ntestato T r ibunale con !'intervento d~l Dr . Rossi Luigi Edoardo medico del Carcere giu~iz~~ri_o d~ Tor_i~o, p_res~1~te _il Colonnello dei CC.RR . Fantini Landa addetto all ufficio d1 Polma Gwd1zian_a di questo Tribunale mi sono recato per assistere ~ll'es~c~1~ione nell~ detta locahtà dove sono stati tradotti i condannati suddetti. Qu1v1 1 Sacerdoti hanno dato l'assistenza religiosa ai condannati che l' hanno accettata. Collocati poi i condannati di fronte al reparto in a rmi del Corpo degli Agenti di Polizia, il Comandante del Reparto Ten . Panebianco Lorenzo ha letto ad alta voce la sentenza di condanna .


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TRJBUN,\LE SP ECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO TERZA PARTE: Sl!NTENZF E:-.IESSE PE R I RE,\ T I IN T E,\ I PO DI GUERRA

I_ conda nnati sono stati quindi posti a sedere dinanzi a l reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo con le modali tà richieste dal reoolarnento alle ore 6,36' del soprascritLo giorno è avvenuta l'esecuzione della sen~nza mediante fucilazione .

Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso accertando la morte dei condannati . Letto, confermato e sottoscri tto. All'originale seguono le firm e.

P . C. C . Roma, lì 18 marzo 1943/XXI I L CANCELLIERE CAPO (A. Ferrazzoli)

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Nei confronti dì Gambera Achille dichiara di non doversi procedere in ordine ai reati addebitatigli perché t utti estinti per am nistia. Nei confronti di ·Buffa Eugenio dichiara di non doversi procedere in o rdìn_e a l reato di partecipazione ad associazione a delinquere perch_é estinto per ax:n111s tia e riduce la pena inflitta per il reato di ricettazione continua ta a 2 a nrn e 6 mesi di reclusione e f 2.500 dì multa, pena che dichiara interamente condonata.

li ricorso inoltr ato a lla Supre ma Corte di Cassa zione da Budon i Giuseppe, Garnero Silvio, Buffa Eugenio e Gatti Luigi viene dichiarato inammissibile dalla suddetta Corte (2° Sez. Penale) con Ordinanza del 25 .6.1 955. Per i sottoelencati imp utati la Corte di Appello di Torino nel giudizio di revisione speciale riduce, con sentenza ciel 23 .2. I 961, le pene nel seguente modo: per Leo Mauro a 8 anni e 6 mesi di reclusione e f 8.000 cli multa;

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZ IONE per Tinto Luigi a 4 an ni di reclusione e f 4 .000 di multa; . L~ ~ort~ di Appello di Torino rigetta, con semenza del 21.5.1949, l'istanza d1 rev1~1one 1110Itrata da R udoni Giuseppe, Garnero Silvio, Berutti Vittorio, Buffa Eugemo, Gambera Achi lle e Gatti Luigi .

per Longoni Paolo a 2 anni di reclusione e f. 2.000 di multa;

La Corre di Cassazione accoglie, con sentenza del 21.5.1953 i ricorsi inolt1:ati dai suddetti imputati che a vevano inoltrato istanza cli revis/one alla C orte d1 Appello cli Torino e rinvia il giudizio sulla istanza di revisione speciale ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

per Barbìroglio Pietro a 2 anni di reclusione e f. 2 .000 di multa;

La Cor te cli Appello di Torino dichiara - nel giudizio di revisione - con sentenza del 24.11.1953, quan to segue: Nei confronti di Rudoni Giuseppe riduce la pena a 6 anni e 6 mesi di reclusione e f 6.600 di multa che dichiara condonati ne i limiti di 6 anni e dell'intera pena pecuniaria . Nei confronti di Garnero Silvio riduce la pena per l'associazione a deli nquere a I anno e 6 mesi dì reclusione e per il furto nel quale inserisce a nche i fa tti attribuitigli per il reato di rice ttazione infligge la pena dì 6 anni e 6 mesi di reclusione e f 6.600 di multa determinando la pena complessiva in 8 anni dì reclusione e f_6 .~00 di multa dichiarando condonati 3 anni di reclusione e l'intera pena pecuniana. Nei confronti di Beruttì Vittorio riduce la pena a 4 anni di reclusione e f 4.000 di multa. Ne i confronti di Gatti Luigi dichiara di non doversi procedere in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere perché il reato è da dichiararsi estinto per amnis tia e lo dichiara colpevole di un unico reato di furto continuato pluriaggravato compresi i fatti attribuitigli a titolo di ricettazione e lo condanna a 2 anni di reclusione e f 2.000 di multa, pena che dichiara condonata.

per Porro Pietro a I anno e 2 mesi di reclusione e f. 2.000 cli mu lta;

per Ledermann Angela a 8 mesi di reclusione e f. 1.200 di multa. La suddetta Corte di Appello di Torino dichiara, con Ordinanza del 5.12.1961 , condonata la residua pena detentiva e l' intera mulla nei confronti di Leo Mauro, Carnevale Luigi, Tinto Luigi, Longoni Paolo e Barbiroglio Pietro per i condoni concessi con il R.D. 5.4 .1944 n. 96 e con i D .P. del 22 .6.1 946 n . 4, 9.2.1948 n. 32 e 23.12. 1949 n. 930 . Garnero Silvio: il 28.6.1944 venne prelevato dalla Casa Penale dì Portolongone dai Tedesch i per farlo lavorare nei campi minati per disattivare le bombe inesplose. Il 20.1.1945 venne r iarrestato e tradotto nuovamente nella ~asa Penale di P ortolongone. Il 9 .7 . I 949 venne scarcerato dalla Casa Penale d1 Cuneo. Leo Mauro : scarcerato dalla Casa P enale di Portolongone a seguito dei noti avvenimenti veri fica tisi in Italia dopo I' 8.9.1943. T utti g li accertamenti compiu ti per rintracci are Leo Mauro ha nno _dato e~it? negativo e a nche nel 1962 non è stato possibile not~ficar~li, ~er la sua irrepenb1lità, la sentenza emessa dalla Corte cli Appello dt Tonno li 23 .2 . I 961. Carnevale Luigi : il 18.11.1944 venne tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Padova alle Carceri Giudiziarie di Venezia. Durante i moti insurrezionali dell'aprile 1945 evase dalle suddette Carceri, ma l' 1. 12.1945 venne tratto nuovamente in arresto e tradorto prima nelle Carceri Giudiziarie di Torino e il 23 .3.1946 nelle Carceri di Susa (Torino).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO Dl GUERRA

Rudoni Giuseppe: Detenuto nella Casa di Reclusione di Alessandria fu trasferito nella Casa di Reclusione di Tirana il 25.6. 1943 da dove evase nel mese di ottobre del l 943 .

sulla pena detentiva e f. 3. 000 sulla pena pecuniaria determinando in 7 anni la pena che Zoppi Norma deve ancora espiare.

A seguito di ordine di cattura emesso dall' Ufficio del P .M. dei T ribunali M ilitari di Guerra Soppressi il 13 .5.1947 Rudoni Giuseppe venne tratto in arresto dai Carabinieri di Milano il 28.5.1947 e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Milano . Il 13.7.1947 viene trasferito nelle Carceri Giudiziarie di Alessandria e il 13 .2.1948 nelle Carceri Giudiziarie di M ilano. Berutti Vittorio: Prelevato, per motivi di lavoro, dalla Casa Penale di F irenze il 20. 7 . 1944 dal Comando Tedesco . L'l .7.1946 venne tratto nuovamente in arresto dalla Questura di Torino e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Torino . Il 20.11.1946 venne trasferito alla Casa Penale di Alessandria. In data 3. 10.1947 venne scarcerato per libertà provvisoria concessa dalla Procura Generale di Torino. Tinto L uigi: Il 26.6.1944 venne prelevato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e tradotto in Germania per motivi di lavoro. Gambera Achille: L' 1.11 . 1943, giorno in cui la Casa di Reclusione di Ancona fu distrutta da un bombardamento aereo, Gambera Achille riuscì a salvarsi e recarsi al proprio domicilio ove non venne più riarrestato.

Per l'indulto concesso con il R.D. 22.6. 1946 n. 4 il suddetto Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara condonato un altro anno cli reclusione e f. 1.000 di multa. Zoppi Norma muore il 7 .1. 1947 nella Casa di R eclusione per Donne di Venezia per tubercolosi polmonare. · Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 22.6.1961, estinta, per morte del reo, la pena inflitta a Zoppi Norma dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza ciel 16.3.1943 . Longoni Paolo : Detenuto nella Casa cli Reclusione di Alessandria il 27.8.1943 viene trasferito alle Carceri Militari di Milano. Scarcerato nel settembre 1943 a seguito dei noti eventi bellici. Bragantini Calisto: Detenuto nella Casa di Reclusione di Alessandria il 27 .8.1943 viene trasferito alle Carceri Militari di Milano. Scarcerato nel settembre del I 943 a seguito dei noti eventi bellici.

li 26.3.1947 muore a Bergamo. TI Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.4.1962, estinta per morte del reo, la pena inflitta a Bragantini Calisto dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 16.3 . 1943.

Buffa Eugenio: TI 15.7.1944 venne scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano (Siena) a seguito di ordine emesso dalla Polizia M ilitare F rancese. A seguito di ordine di arresto emesso dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il 9.5.1947 venne tratto in arresto dai Carabinieri di Torino il 9.7 .1 947 e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Torino . Il 22.7.1947 venne trasferito alla Casa Penale di Alessandria . Tl 21.8 .1947 gli venne concesso il ben~ficio_della libertà provvisoria dalla Procura Generale della Corte di Appello d1 Tonno e, pertanto, venne scarcerato.

Mus Giuseppe: Con Ordinanza del 16.11.1945 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara condonati, per l'indulto concesso con il R.D . 5.4.1944 n. 96, 3 anni della pena detentiva e f. 3 .000 della pena pecuniaria. Con Ordinanza del 16.9.1946 il Tribunale M ilitare T erritoriale di Roma dichiara condonato un altro anno di reclusione e f. 1.000 di multa per l'indulto concesso con il D.P. 22 .6. 1946 n. 4.

Gatti Luigi : Il 20.7.1944 viene prelevato, per motivi di lavoro, dalla Casa Penale per Minori di Pesaro, da un Comando Tedesco .

Con Decreto Presidenziale del 13.9. 1946 viene concesso, per grazia, il condono della residua pena da espiare e, pertanto, Mus Giuseppe viene scarcerato dalla Casa Penale di Volterra (Pisa) il 24.9 .1 946.

A seguito di ordine di carcerazione emesso dall 'Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi Gatti Luigi venne arrestato il 17.6.1 952. In data 5.7.1952 l'ordine di carcerazione venne revocato perché nel oiudizio di revisione speciale la Corte di AppelJo di Torino aveva concesso a Gat;i Luigi il beneficio della liber tà provvisoria; pertanto Gatti Luigi venne scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Torino il 10.7 . 1952. Zoppi Norma: Nel mese di aprile del 1943 viene trasferita dalle Carceri Giudiziarie di Alessandria alla Casa Penale per Donne di Venezia . Con Ordinanza emessa l' 11.5.1946 il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara condonati, per l'indulto concesso con il R.D . 5.4 . 1944 n. 96, 3 anni

Barbiroglio Pietro: Ristretto nella Casa di Reclusione di A lessandria il 5.4.1943 venne scarcerato, per grazia, il 3.11.1943. Porro P ietro : Ristretto nella Casa Penale di Massa il 14.9. 1944 venne prelevato, insieme con gl i altri detenuti , da militari dell 'Esercito Tedesco. Ledermann Angela : Detenuta dal 31.12. 1942 viene scarcerata, per grazia, dalla Casa di Reclusione per Donne di Venezia il 31.3.1944.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 158/1941

SENTENZA n. 76

l1 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N . Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudid: Semadini Tommaso, Console Generale; Caputi Pietro, Alvisi Alessandro, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M. V.S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

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Il dibattimento non ha potuto aver luogo prima della data odierna perché l'imputato è stato ricoverato in manicomio e in condizioni da non potersi presentare a giudizio. Poiché tali condizioni sono ora migli orate e sono tali da consentire al Catalano di assistere allo svolgimento del processo a suo carico, come ha assicurato con sua lettera del 3 feb braio corrente anno il Reggente la Direzione del Manicomio Giudiziario di A versa , è stata fissata l'odierna udienza. Per le prove testimoniali e documentali è stato accertato quanto segue:

ha pronunciato la seguente

IMPUTATO

Verso le ore ventidue cieli' 11.2.1941, in Lavello (Potenza) , nei pressi dell'abitazione cli Petrarulo Pasquale, vicino al nuovo teatro Cantone, fu trovato da due guardie notturne il cadavere d i un uomo identificato per Manzi Felice di R uggero di 41 anni nativo di Andria, che presentava una p ugnalata al costato destro, e chè si trovava disteso per terra, supino, con la testa appoggiata sul berretto . Sugli indumenti del cadavere si notava che il panciotto era completamente sbottonato, con un lembo rip iegato in alto, segno evidente che l'uomo era stato fru gato e rapinato, e che un sottostante maglione risultava insanguinato e tagliato da un coltello .

a) - ciel delitto cli cui agli artt. 575, 576 n. 1, 61 n. 2 C .P . per avere, nella notte fra l' 11 ed il 12.2. 1941 in Lavello, a scopo di rapina, di somma imprecisata, inferto a Manzi Felice u n colpo d'arma da punta e taglio alla regione addominale, che fu causa della morte, avvenuta immediatamente;

La visita necroscopica accertava che al Manzi era stato inferto un colpo di coltello nella regione addominale destra, che era penetrato in cavità per 15 centimetri circa, con direzione da destra verso sinistra e dal basso in alto, e che aveva provocato lesione all'arteria epatica con conseguente emorragia interna e fuoruscita di viscere.

b) - del delitto di cui all'art. 628 p .p. e cpv . I° C.P ., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, al fine di procurarsi ingiusto profitto, usato violenza alla persona di Manzi Felice del quale cagionava la m orte, impossessandosi dei valori per somma imprecisata che il Manzi deteneva.

Le indagini effettuate dal Maresciallo Maggiore Ferrari O reste, Comandante della Stazione dei Carabinieri, mirarono ad accertare con chi il Manzi, nato e domiciliato in Andria, avesse avuto rapporti du rante la visita in Lavello, ove, essendo egli pellaio, si era recato per motivi ineren ti al su o commercio .

Con l'aggravante, per entrambi i delitti , prevista dagli artt. 1 e 2 della Legge 16.6. 1940 n. 582 in relazione all'art. 61 n. 5 C.P ., per averli commessi profittando dello speciale oscuramento della città di Lavello a causa della guerra , che poneva il Manzi in condizioni di mi norata difesa.

Fu cosJ possi bile stabilire che il Manzi, nel pomeriggio del giorno 11.2. 1941, si era recato a Lavello insieme con il figlio quindicenne R uggero, ed aveva preso alloggio in una taverna gest ita da tale Pistillo Savino, sita in via XX Settembre.

SENTE NZA nella causa contro: 1) - Catalano Raffaele, nato l' 11.2.1923 a Lavello (Potenza), macellaio. Detenuto daJ 14.2.1 941

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella s uddetta taverna aveva ricevuto , verso le ore venti, la visita di Catalano Raffaele , giovane diciottenne cli Lavello, che con il Manzi aveva avuto frequent i rappor ti di vendita clandestina di pelli, e che notoriamente, con il ricavato di furti domest ici , menava vita dispendiosa e d i bagordi . Il Catalano, nella taverna Pisti llo , s i era recato a confabulare con il Manzi, e poiché questi aveva chiesto al figlio Ruggero di andare a comprare u n po' di ricotta, il Catalano aveva suggerito a l R uggero il nome di un pizzicagnolo sito in località un po' lontana dalla taverna.

A seguito d'istruzione a rito for male, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 4 .2.1942, Catalano Raffaele fu rinviato a giudizio per rispondere di quanto viene precisato in epigrafe.

R uggero Manzi aveva aderito alla richiesta del padre, e si era quindi allontanato, per recarsi però presso un pizzicagnolo d iverso da q uello indicato dal Catalano, m a al ritorno non aveva trovato nella taverna né il padre né il Catalano. Né l'uno né l'altro avevano fatto più ritorno.

c) - della cont ravvenzione all' ar t. 699 cpv. l O e 2° C.P., per avere aspo rtato, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo, un 'arma da punta e da taglio per cui non è ammessa licenza. In esito al pubblico dibattimento , sentiti il P.M. nella sua requ isitoria e l' imp utato, che, con il suo difensore, ha avuto per ultimo la parola , osserva


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41 3

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

T ERZ/\ PARTE: SENTENZE EMESSE PER T REATI IN TE'vlPO DI G UERRA

Tale preciso dato di fatto indusse il Maresciallo Ferrari a concentrare le indagini sul giovane Catalano che rintracciato il 14.2.1941 venne tratto in arresto. Attraverso minuziose indagini e di ligenti accertamenti fu possibile stabilire alcuni gravissimmi elementi che indicano, in modo chiaro, che il Catalano fu l'autore dell'efferato delitto.

stessa, ai commensali della trattoria, di nove bottiglie di spumante , della cena per la canzonettista C iani Ottavia, alla quale regalò anche cento lire.

Catalano Raffaele, giovane dissoluto, poco amante del lavoro, da molto tempo si procurava denaro mediante il sistema di furti familiari e vendendo clandestinamente le pelli di animali macellati, che riusciva a sottrarre al padrone. Spendeva il denaro in bagordi, cioè in pranzi e cene offerti con grande generosità a amici e conoscenti, ed agli artisti di varietà che venivano, per turni cli spettacolo, nel teatro di Lavello. Nei giorni precedenti aJ delitto e nello stesso pomeriggio in cui venne com messo l'omicidio il Catalano aveva scarso denaro. Invece la sera stessa in cui venne commesso l'omicidio Catalano mostrava parecchi biglietti cli banca, qualcuno anche da lire mille, che subito sperperava. Dodici o tredici giorni p rima del grave omicidio, il Catalano, che vendeva abitualmente al Manzi le pelli sottratte al padre, rivolse una strana domanda al Manzi , tendente ad accertare se questi portasse abitualmente con sé somme di una certa entità. Inoltre il 10 febb raio il Catalano, in Canosa, aveva richiesto a Manzi Felice un prestito di f 500, quale anticipo su cli una partita di pelli eia vendergli e alla risposta negativa il Catalano aveva dato appuntamento al Manzi per il giorno successivo, in Lavello, al fine di procedere alla consegna e contemporaneo pagamento della partita suddetta . OMISSIS Pertanto è rimasto accertato che il Catalano e il Manzi Felice, a seguito dell'appuntamento dato nel giorno precedente a Canosa, si incontrarono la sera dell'undici e si allontanarono insieme dalla taverna Pistillo e che il Manzi fu ucciso pochissimo tempo dopo che si era allontanato insieme con il Catalano e cioè tra le ore venti e le ore ventuno. Verso le ore 21,30 il Catalano entrò nell 'Osteria di Tartaglia Gustavo , dove, nelle ore pomeridiane dello stesso giorno non era stato in grado di pagare i dolci e i liquori, che aveva richiesto di p relevare a credito. L ' atteggiamento poco sereno del Catalano venne notato dal Tartaglia, che lo vide dirigersi verso la cucina, e poté osservarlo nel momento in cui, volgendogli le spalle, si ricacciava frettolosamente in tasca una manciata di biglietti di banca e lo osservò anche nel momento immediatamente successivo, durante il quale il Catalano tirò fuori nuovamente il denaro e lo collocò in fretta nel portafoglio . Subito dopo il Catalano ritornò nella sala da pranzo e disse al Tartaglia: "Don Gustavo, anche spumante. Questa sera tutto q uello che avete è a mia disposizione" . Da allora iniziò il dispendio, mediante offerte, in quella sera

Acquisto di dolciumi e forte partecipazione al gioco delle carte. Ogni tanto metteva in mostra un fascio di biglietti di banca di vario taglio fra cui fu notato un biglietto da mille. I bagordi terminarono verso le ore 24,30. La mattina del giorno 12 il padre del Catalano lo svegliò per tempo per farlo andare in campagna e il giovane omicida, sulla cui coscienza evidentemente gravava l'incubo del delitto, si rifiutò dicendo cli avere paura. Ad altri bagordi e ad altri dispendi si abbandonò il Catalano nei giorni immediaLamente successivi al delitto; rapporti intimi ben retribuiti con le artiste di varietà, laute cene pagate e libazioni abbondanti. OMISSIS TI Catalano anche oggi in udienza ha ostinatamente negato cli essersi incontrato l' 11 febbraio con il Manzi e di averlo visto e, in conseguenza, di essersi accompagnato con lui uscendo dalla taverna Pistillo. Però gli alibi addotti, sono falliti, perché smascherati dalle numerose e concordi prove testimoniali. R icoverato all'Ospedale Psich iatrico di S. Maria della Pietà di Roma in osservazione e sottoposto a perizia psichiatrica, il perito ha concluso che il Catalano, dal maggio 1941 è affetto da psicosi reattiva acuta che esclude la sua capacità di intendere e di volere . Il Catalano al momento del fatto (11 .2.1 941) si trovava in tale stato d i mente, per infermità (costituzione psico-degenerativa) da scemare in modo parziale ma non grandemente la sua capacità di intendere e da scemare grandemente la sua capacità di volere, senza escluderla e che il Catalano è socialmente pericoloso. Nei fatti commessi dal Catalano, come sopra accertati, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati. È stato, inoltre, accertato che i fatti furo no commessi in luogo di oscuramento dovuto allo stato di guerra, ai sensi dell'art . I della Legge 16.6 . 1940 n . 582. Il Collegio concordando con le conclusioni peritali, ritiene di dovere appl icare al Catalano la diminuente di cui a ll 'art. 89 C.P. , oltre alla diminuente di cui all'art. 89 C .P . spettante a lui "ope legis" non avendo compiuto nel momento in cu i comm ise il fatto , gli anni diciotto. Commisurando la pena al fatto , ritiene equo condannarlo a complessivi 30 anni di reclusione, risultante dal cumulo di 16 anni per ciascuno dei due delitti a lui contestati come in rubrica, con la conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 (art. 98 C .P .) e del ricovero in una Casa di Cura e di C ustodia (art. 219 C .P .) nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 488-274 C .P .).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TEMPO DI GUERK ;\

Q uanto alla rubricata contravvenzione, bisogna dichiarare d i non doversi procedere essendo il reato estinto per amnistia (art. 1 R.D. 17. 10. 1942 n. 1156) .

Sempre su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il Tribunale Mi litare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25 .3. 1954, - per i benefici concessi con l'art. 2 lettera c) - 2° , 3° e 4° comma del D.P. 19.12.1953 n . 922 ridotta un terzo della pena con il condono di anni 5 e di metà del periodo durante il quale rimase in libertà. Pertanto la scadenza della pena venne fi ssata al 20.1 2 .1 956.

414

P.Q.M. Letti e applicati gli articoli 575-576 n . 1-61 n. 2 e 5-628 - prima parte e cpv . - 89-98-219-73 C.P . - l e 2 Legge 16.6.1940 n . 582 modificata con il R .D. L. 30.11.1942 n . 1365 - I R.D. 17. 10.1 942 n. 1156 - 274-488 C. P .P.

DICHIARA Di non doversi procedere in ordine alla rubricata contravvenzione essendo il reato estinto per amnistia.

DICHIARA Catalano Raffaele responsabile dei delitti ascrittigli con le minoranti dell'età e del vizio parziale di mente e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 30 di reclusione, con interdizione per anni 5 dai pubblici uffici e ricovero in una Casa di C ura e di C ustodia, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 24.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Catalano Raffaele il 14.5.1943 viene trasferito dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa Penale di Sulmona .

II 22 .7 . 1943 venne ricoverato, per osservazione, nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa e il 13.9.1943 venne, illegalmente, liberato dalle Truppe Tedesche. A seguito di ordine di arresto emesso dall'Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il 27.3.1948 Catalano Raffaele venne tratto in arresto il 27.5 . 1949 dai Carabinieri di Lavello (Catanzaro) e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Melfi. L'Ufficio 6° della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena dispone, in data 23 .5. 1949, il trasferimento cli Catalano Raffaele alla Casa di Reclusione di Procida. P ertanto Catalano Raffaele dovrà essere scarcerato, per espiata pena il 28 .9.1976 . Su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali M ilitari di G uerra Soppressi il Tribunale Militare Terri toriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 5.5.1951, condonati 3 anni di reclusione per l'indulto concesso con il D .P . 23 .12 .1949 n. 930.

II 22.2 .1957 Catalano Raffaele viene internato nella Casa di Cura e Custodia di Aversa per l'esecuzione della m isura di sicurezza del ricovero in una Casa di Cura e Custodia disposta dal T ribunale Speciale per la D ifesa dello Stato con sentenza del 24 .3. 1943 . La Corte di Appello di Potenza rigetta, con sentenza del 9.2. 1950, l'istanza cli revisione speciale inoltrata da Catalano Raffaele contro la sentenza emessa dal T .S .D.S . il 24 .3. 1943 e lo condanna a l pagamento delle spese processuali . La Corte Suprema di Cassazione (I O Sez. Penale) rigetta, con sentenza dell' 11.4. 195 1, il ricorso inoltrato da Catalano Raffaele . Il Giudice Militare di Sorveglianza dichiara, con Decreto del 24.6.1958, CaLalano Raffaele persona non più socialmente pericolosa e ordina revocarsi, nei suoi confronti, la misura di sicurezza del ricovero in una Casa di Cura e cli Custodia, per la durata di un anno.


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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. n. 2054/1942

SENTENZA n. 84

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali-Casanuova Antonino, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero , Procuratore Militare ciel Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Pompili Torello, Rosa-Uliana Riccardo, Calia Michele, Consoli M .V.S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I IN T EMPO DI GUERRA

Reg. Gen. n. 27 /1943

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SENTENZA n. 88

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Su ppiej Giorgio, Console Generale M. V. S. N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando e Cisotti Carlo, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M .V.S .N .

ha pronunciato la seguente SENTENZA

ha pronunciato la seguente

nella causa contro:

SENTENZA

I) - Mannaioni Lelico, nato il 20.4.1911 a Riglione (Pisa) , agente postelegrafonico. Detenuto dal 27.10.1942 IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt . 81, 315 C.P . e 9 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per essersi appropriato, in diverse riprese, da data imprecisata e fino al 27.1O. 1942, di vaglia postali per l'ammontare complessivo accertato di f 47.233,65 dei quali 23 per l'ammontare di f 34.735 provenienti da m ilitari e diretti a congiunti , cli cui aveva il possesso quale incaricato ciel p ubblico servizio di portalettere a Pisa; b) - del delitto di cui agli artt. 62 n. 2 e 9, 81, 485, 491 in relazione all'art. 482 C.P., per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso , nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, al fine di conseguire il p rofitto ciel reato di cui alla lettera a), falsificato, sui vaglia postali, la firma di girata dei destinatari.

OMISSIS

nella causa contro: 1) - Vitale Orazio, nato il 22.4.1908 a Crispano (Napoli), impiegato comunale. Detenuto dal 25 .1 2.1942 IMPUTATO a) - ciel delitto di cui agli artt. 624, 6,25 nn. 2 e 7 e cpv., 61 r1. 5 C .P . in relazione all'art . I O lettera ' b' Legge 16.6.1940 11. 5.82 modificata; 4 ed 8 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 modificata, per avere, mediante violenza sulle cose, ed approfittando dell'oscuramento, sottratto dall'Ufficio Comunale cli Crispano, presso il quale era im piegato, circa 1.000 tessere annonarie; b) - del delitto di cui agli artt. 423, 425 n. I, 61 n . 2 C.P., per avere appiccato il fuoco al mobile in cui le tessere stesse erano custodite, al fine di occultare il precedente reato. In Crispano, nella sera del 9.12.1942.

P.Q .M . OMISSIS

Visti ed applicati gli artt . 81,315 C .P.; 9 R .D. L. Il. 6.1942 n. 584; 584, 61 n. 2 e 9, 81, 485, 491 in relazione all'art. 482 C.P.; 23, 29, 73 , 228, 229 C .P .; 274, 488 C.P.P.

DICHIARA

P.Q .M. Visto l'art. 479 C.P .P.

Mannaioni Lelico colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna ad anni 12 di reclusione e f 10.000 cli multa.

ASSOLVE

Con la interdizione perpet ua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge.

Vitale Orazio dal reato allo stesso ascritto per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Roma, 3.4.1943 - Anno XXI

Roma, 7 .4. 1943 - Anno XXI

Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 449/1943

TERZA PARTE: SENTENZE Elv!ESSE P ER l REATI IN TEMPO DI GU ERRA

ORDINA

SENTENZA n. 96

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertĂ vigilata.

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N.

Roma, 14.4.1943 - Anno XXI

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, Rosa-Uliano Riccardo, Pompili Torello, Consoli M.V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Ottaviani Marino, nato il 31.5.1916 a Contigliano (Rieti), cameriere. Detenuto dal 3.2.1943

IMPUTATO del delitto di cui all'art. 628 p.p., 61 11. 5 C.P .; I O lettera a) R.D.L. 16.6.1940 n. 582, per essersi appropriato, mediante violenza sulla persona di Ronca Andrea, della somma di f, 2.000 circa, profittando delle condizioni di minorata difesa in cui il Ronca si trovava a causa dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra. Reato commesso in Roma la sera dell'l.2.1943 . OMISSIS P.Q. M. Visti gli articoli sopra citati e 229 C.P.; 488, 274 C.P.P.

DICHIARA Ottaviani Marino responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4, aggravato a termine degli artt. 61 n. 5 ed 1 R.D .L. 16.6.1940 n. 582 e, cosĂŹ modificando la rubrica, lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione e f. 4.000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia.

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NOTA : A seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo 1'8 settembre 1943 Ottaviani Marino evade dalla Casa Penale ove era detenuto in data imprecisata del 1944 o 1945 e non viene tratto nuovamente in arresto. Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza dell' 11 .2. 1954, condonata la residua pena da espiare per il condono concesso con il D. P. 19. 12.1954-art. 2 lettera e) primo e quarto comma.


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 2112/1942

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER l REATI lN TEMPO DI GUERRA

SENTENZA n. 97

OMISSIS

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio , Console Generale M.V.S.N.

42 1

P .Q.M . Visti gli articoli sopra citati e 230, 29, 73 C .P.; 488, 274 C .P .P .

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

DICHIARA Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Consoli M .V.S.N.

ha pronunciato la seguente

Alfano Egidio responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena di anni 18 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a f 15.000 di multa, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia .

SENTENZA

ORDINA

nella causa contro :

che l' imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata.

1) - Alfano Egidio, nato iI 5.1.1922 a Zumpano (Cosenza), impiegato postale. Detenuto dal 7.7.1 942

Roma, 14.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei G iudici.

IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. 81,315 C.P .; 9 R.D .L. 11.6.1 942 n . 584, per essersi appropriato, dal marzo a l luglio 1942 in Civita (Cosenza), nell'Ufficio postale ove si trovava adibito quale supplente, di cartolina vaglia ed assegni postali per l'importo complessivo di f, 35 .856,60 in gran parte spediti da militari; b) - del delitto di cui all'art. 314 C.P ., per essersi appropriato, nei primi giorni del luglio 1942, in Civita (Cosenza), nella qualità suddetta, della somma di f. 866,20, sottraendola dalla cassa dell'Ufficio postale; c) - del delitto di cui agli artt. 81,640 cpv. n. 1, 61 n. 9 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tem po e cli luogo, e nella stessa qualità, procurato a se stesso, in danno dello Stato, l'ingiusto profitto della somma compendiata dalle malversazioni , oltre quello di f. 10.150 risultante dalla alterazione delle cifre e sei cartoline vaglia originariamente emesse per f. 1.627 e portate a f 11.777; d) - del delitto di cui agli artt. 81,491 in relazione all'art. 476 p.p. e 61 n . 2 C.P ., per avere, nella suddetta qualità e nelle stesse circostanze di cui alla lettera a, falsificato le firme dei destinatari delle cartoline vaglia e degli assegni postali, oltre le cifre dell ' importo di sei cartoline vaglia allo scopo di assicurarsi il profitto delle malversazion i di compiere la truffa rubricata alla lettera c.

NOTA: Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 16.11.1945 condonati 3 anni di reclusione e f, 3.000 di multa per l'indulto concesso con il R.D. 5.4. 1944 n. 96.

In sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Catanzaro concedeva, con sentenza del 13 . 11. I 946, l'attenuante ciel valore lieve e condannava Alfano Egidio alla pena di 10 anni di reclusione e f 8.000 di multa dichiarando condonati 7 anni di reclusione e l'intera pena pecuniaria ordinando la scarcerazione di A lfano Egidio.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 643/1943

SENTENZA n. 102

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S .N . Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale; Alvisi Alessandro, Vedani Mario, Rosa-Uliana Riccardo , D ' Alessandro Italo, Consoli M.V.S .N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER 1 REATI IN T EMPO DI GUERRA

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E, ritenendolo colpevole del delitto di lesioni personali ai sensi dell'art. 582 C .P ., in tal senso modificando il capo d'accusa, lo condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione. Con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 28.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici.

ha pronunciato la segueµte SENTENZA nella causa contro : 1) - Bianchini Guerrino, nato il 28. 3. 1910 a Badia Polesine (Rovigo), operaio . Detenuto dal 9.11.1941

IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. 56,575, 577 n. 3, 61 n . 5 C.P. in relazione all'art. 2 Legge I 6.6. I 940 n. 582 contenente le norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dip.enclenti dallo stato di guerra, per avere, la sera del 9. 11. 1941, verso le ore 20,40, in Sasso Fortino (Grosseto), con premeditazione, tentato di cagionare la morte di Manganelli Elena, vibrandogli due colpi di rasoio al collo ed al viso, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà e cagionandogli lesioni guarite in giorni dodici, senza postumi; b) - della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 42 Testo Unico delle Leggi di P.S . 18.6.1931 n . 773, per avere, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo, portato , senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e sue adiacenze, un rasoio. OMISSIS P.Q .M. Visti ed applicati gli artt. 582, 61 n. 5 C .P . in relazione all'art. 2 lettera b) Legge 16.6.1940 n . 582; 17, 42, T .U. Legge di P.S. 18.6.1 93 1 n . 773; 23,228, 229 C .P .; 274, 479 , 488, 591 C.P .P .; 1 R.D. 17.10. 1942 n. 1156 DICHIARA prosciolto Bianchini Guerrino dalla contravvenzione di cui alla lettera b della rubrica perché estinto il reato per intervenuta amnistia .

NOTA: Bianchini Guerrino, detenuto dal 9.11.1941, viene "scarcerato" il 28.4.1943 per avere già espiata la pena che gli è stata inflitta dal T .S.D .S. con sentenza del 28.4 . 1943.


424

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 489/1943

TERZA PARTE: SENTENZE Elv!ESSE PER T REATI IN T EMPO DI GUERRA

SENTENZA n. 104

425

reclusione e f. 2.200 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva .

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console /Generale M.V .S .N. Roma, 1.5.1943 - Anno XXI

Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Caputi Pietro, Bergamaschi Carlo, P erillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V .S.N.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE ha pronunciato la seguente Fusillo Antonio, detenuto dal 14.2. 1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 9.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Sulmona.

SENTENZA nella causa contro :

A seguito _dei noti eventi che si sono verificati dopo 1'8.9.1943 Fusillo Antonio evade dalla suddetta Casa Penale e non viene più riarrestato.

1) - Fusillo Antonio, nato il 2.10.1914 a Barletta (Bari), agente postale. Detenuto dal 14.2.1 943

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del

12.2.1960, estinti per l'amnistia concessa con il D .P . 22.6.1946 n. 4 i reati di violazione continuata di corrispondenza e di falso, e per i condoni concessi con i D. P. del 23 . 12. 1949 n. 930, e 19.12.1953 n. 922 dichiara condonata la residua pena da espiare per il reato di malversaiione continuata.

IMPUTATO a) - di violazione continuata di corrispondenza (artt. 81, 619 C .P .; b) - di malversazione continuata (artt. 81,315 C .P .), in relazione all'art. 9 R.D. L. 11.6.1942 11. 584); c) - di falso continuato in scrittura privata commessa da impiegato incaricato di servizio pubblico (artt . 81,485,493 C.P.), per avere, con determinazione unica e pluralità di azioni criminose, dall'ottobre 1942 al febbraio 1943, in Macerata, abusando della sua qualità di agente postale, manomesso dieci lettere assicurate a lui affidate, sottraendo da esse parte dei valori che vi erano contenuti ed alterando l'indicazione di tali valori sulla busta dell'assicurata, nell'interno della missiva e sul foglio d'accompagnamento mod. 1/ A contenuto nello speciale. Cinque di tali assicurate erano indirizzate a militari, una spedita da militare. Valore complessivo delle somme sottratte: f. 2.620. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 483,488 C.P .P .; 29, 81,315,485,493,311,619 C.P.; 9 R .D .L. 11.6.1942 n. 584 DICHIARA Fusillo Antonio colpevole dei reati in rubrica ascrittigli e, in concorso del beneficio di cui all'art. 311 C.P., lo condanna alla pena complessiva di anni 8 di

·,


426

T ERZA PARTE: SENTENZE El'vfESSE PER T REATI IN TEMPO DI GUERRA

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen.

11.

SENTENZA n. 115

462/1943

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Alvisi Alessandro, Brogi Nello, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Consoli M. V .S.N.

427

inoltre: di furto aggravato continuato su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursioni nemiche (artt. 624, 625 n . 7, 61 n. 5, 11, 81, 110 C .P. in relazione all'art. l, lettera a), comma 2° R.D .L. 30.11.1942 n. 1365), per avere, in T orino nel gennaio 1943, essendo addetti come operai ai lavori di sterro in stabili sinistrati, asportato, dalle macerie di Via Avogrado n . 22, Via Cibraio 11. 22, Via dei Colli n. 20 (ivi il solo Ferronato), indumenti ed oggetti vari, allo scopo di trarne profitto; inoltre:

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Ferronato Rino, nato il 27.4.1923 a Cittadella (Padova), manovale. Detenuto dal 25.1.1943; 2) - Scognamiglio Gino, nato il 27.4.1923 a Castel Goffredo (Mantova), panettiere . Detenuto dal 25.1.1943 ; 3) - De Pasquale Libero, nato il 19.10.1914 a Taranto, meccanico. Detenuto dal 31.1.1943; 4) - M ilone Guido, nato il 20.10.1892 a ViĂš (Torino), cuoco. Detenuto dal 29.1.1943 . IMPUTAT I

I primi due: di duplice rapina aggravata (artt . 628, 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. 1 lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582 ed art.! lettera a) R.D.L. 30.11.1942 n. 1365), per essersi impossessati in Torino : a) - la sera del 10. 1.1943, approfittando dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra, di una borsetta, contenente tra l'altro f 375 in denaro, un orologio, un libretto della Cassa di Risparmio con deposito di .f 50, sottraendola, mediante violenza, a Govean Benedetta; b) - il giorno 24 gennaio stesso anno, alle ore 18,30 circa, approfittando dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra, di una borsa contenente, tra l'altro, f 4.555 in titoli di credito e f 100 in denaro, sottraendola, mediante violenza, a Dovio Marianna; inoltre: cli tentata estorsione continuata (artt. 56, 81 C.P .), per avere, mediante scritti minatori, tentato di indurre Milone Guido e la moglie di costui Migliorero Maria a consegnare loro la somma di f 8.000 ed indumenti vari;

di falso in titoli di credito (artt. 476,491, 61 n. 2 C.P.), per avere, in Torino il 25.1.1943, alterata l'intestazione di un libretto di risparmio sostituendo il nominativo "Ferronato" a quello della titolare Dovio Marianna, allo scopo di commettere il reato di cui appresso; infine: cli tentata truffa (artt. 640, 56 C.P .), per avere, in Torino il 25.1.1943, tentato di riscuotere la somma di f 3.955, 55 depositata sul libretto di risparmio cli cui innanzi, dopo averne alterata l'intestazione.

Il De Pasquale: di concorso nel furto continuato su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursione nemica, ascritto allo Scognamiglio ed al Ferronato (artt. citati e 110 C .P .). Il Milone: di ricettazione (art. 648 C.P .), per avere ricevuto dal Ferronato e dallo Scognamiglio, allo sopo di trarne profitto, indumenti e biancheria sottratti dalle macerie di alloggi sinistrati e di cui egli conosceva la provenienza furtiva. In Torino nel gennaio 1943. Con l'aggravante della recidiva per il Ferronato e per Io Scognamiglio (art. 99 C.P.) . OMISSIS

P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 36,230, 29, 73,222 C.P.; 479,488,274 C.P.P. DICHIARA Scognamiglio Gino responsabile degli ascrittigli reati e, con la diminuente dĂŹ cui all'art. 311 C.P., lo condanna complessivamente alla pena dell 'ergastolo e f 10.000 di multa;


428

429

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

De Pasquale Libero responsabile del reato di ricettazione continuata e, così modifi cando la rubrica, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione e f l 0.000 di multa;

dichiara, con sentenza del 1.4.1949, colpevole del reato di ricettazione e lo condanna alla pena di 6 mesi di reclusione e f 2.000 di multa, pena che dichiara condonata per l'indulto concesso con il R.D. 5.4.1944 n. 96.

Milone Guido responsabile del reato allo stesso ascritto e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione e f 4.000 di multa. Condanna , altresì, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici Scognamiglio e De Pasquale; Milone alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Scognamiglio, De Pasquale e Milone al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva . ORDINA che il De Pasquale ed il Milone, a pena ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata. ASSOLVE Ferronato Rino per aver commesso i fatti ascrittigli in stato di vizio totale di mente ed ordina che l'imputato stesso sia ricoverato in un manicomio giudiziario. Ordina che la presente sentenza sia pubblicata sulla "Gazzetta ciel Popolo''. Roma, 13.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Scognamiglio Gino: Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 25.1.1943 e successivamente trasferito in altre Case Penali il 17.7.1944 evade dalle Carceri Giudiziarie di Massa Carrara. Il 19.10. 1950 viene arrestato a Milano e il 26. 10.1 950 viene "tradotto" nelle Carceri Giudiziarie di Massa Carrara. A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino' 'quale sede di revisione della seritenza emessa dal T.S.D.S . il 13 .5.1 943 nei confronti di Scognamiglio Gino il suddetto imputato viene scarcerato il 17.5.1951" . Infatti la suddetta Corte di Appello (5 3 Sez. Penale) dichiara, con sentenza del 17. 5 .195 I, Scognamiglio Gino colpevole del reato di ricettazione e lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione e f 2.000 cli multa, pena che dichiara condonata per l'indulto concesso con l'art. 5 del R.D. 5.4.1 944 n. 96. De Pasquale Libero: Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 31 . I. 1943 il 19.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Fossano (Cuneo). La Corte di Appello di Torino (5 a Sez. Penale) nel giudizio di revisione della sentenza emessa dal T.S .D.S. 13.5.1943 nei confronti di De Pasquale Libero lo

Milone Guido : Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 29.1.1943 il 15.7.1943 venne "tradotto" nella Casa di Reclusione di Volterra (Pisa). A seguito di "avven imenti bellici che si sono svolti per la liberazione della città" Milone Guido "venne posto illegalmente in libertà" il 9. 7. I 944 e non venne più riarrestato. Il Tribunale Militare T erritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 28.7.1953, condonata, per l'indulto concesso con l'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e con l'art . 8 del D.P. 22.6.1946 n. 4 la "restante pena detentiva" da espiare e la pena pecuniaria di f 4.000 di multa.


430

TERZA PARTE: SENTENZE EIV!ESSE PER I REATI TN TEtv!PO DI GUE RRA

TRIB UNAtE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

DICHIARA

SENTENZA n. 120

Reg. Gen. n. 1125/1943

431

Petrangeli Silvio colpevole dei reati ascrittigli, concedendogli il beneficio della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P. in ordine al solo delitto rubricato alla lettera a del capo d'accusa.

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari P iero, Procuratore Militare del Re Imperatore

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione.

Giudici: Pasqualucci Renato e Cisotti Carlo, Consoli Generali; Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M.V.S .N .

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 19.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

nella causa contro: 1) - Petrangeli Silvio, nato il 5.4. 1898 a Cascia (Perugia), operaio . Detenuto dal 28.3.1943

NOTTZTE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

IMPUTATO

Petrangeli Silvio: Detenut o nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 28.3.1943 il 15.7.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Ancona.

a) - del delitto di cui agli artt. 628 cpv . 1°, 61 n . 5 C .P. ed 1 lettera a) R.D .L. 30.11.1942 n. 1365, per avere sottratto al Consigliere Nazionale Gervasio Vittorio vestiti e vari altri oggetti per un importo complessivo di f. 50.000, togliendo il tutto da una villa del predetto Consigliere, sinistrata da incursione nemica, nella quale era penetrato mediante violenza sulle imposte di un balcone e per avere, immediatamente dopo la sottrazione, usato violenza a Formica Luigi e Billetta Luigi per assicurarsi l'impunità .

Dalla suddetta Casa Penale evade iI 26 .7 . 1943 e viene tratto nuovamente in arresto il 30.11.1945. I

'

In Torino dal 27 al 28 .3. 1943; b) - del delitto di cui all'art. 337 C.P., per avere usato violenza ad agenti di P .S. per opporsi all'arresto. In Torino il 28 .3.1 943; c) - del delitto di cui agli artt. 582, 585, 576 , 6 1 n. 2 C.P., per avere cagionato lesioni personali al Formica e al Billetta importanti malattia guarita in giorni 10. In Torino il 28.3.1943 . OMISSIS '{

P .Q .M . Visti ed applicati gli artt. 628 cpv . 1°, 61 n. 5 C.P.; 1 lettera a) R .D .L. 30.11.1942 n. 1365; 337,582,585,576, 61 n. 2, 73,228,229,311 , 65 C.P .; 274, 488 C.P.P.

In sede cli giudizio di revisione della sentenza emessa dal T .S .D.S. il 19.5.1943 la Corte di Appello di Torino dichiara, con sentenza del 25.10.1949, Petrangeli Silvio "anziché colpevole di rapina del reato di furto pluriaggravato in casa di abitazione, mediante violenza sulle cose e inoltre di resistenza a pubblico ufficiale con l'aggravante della recidiva multipla specifica e lo condanna alla pena complessiva di 10 anni e 6 mesi di reclusione e .f 10.000 di multa, lo dichiara, delinquente abituale e lo assegna, dopo l'espiazione della pena, a una Casa di Lavoro o Colonia Agricola per la durata minima di 2 anni ".


432

TRIBUNALE SPECIALE PER LA O/FESA DELLO STATO

Reg. Gen . n. 717/1943

SENTENZA n. 123

TERZI\ PARTE: SENTENZE ElvfESSE PER I RE ATI IN TEMPO DI GUERRA

433

Assolve lo stesso imputato dalla imputazione di cui alla lettera b per insufficienza di prove.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M . V.S.N.

Roma, 20.5 . 1943 - Anno XXI

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Se<ruono le firme del P residente e dei Giudici. ::,

Giudid: Ciani Ferdinando, Console Generale; Palmentola Aldo, Brogi Nello, Leonardi Nicola, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Cinti Bruno: Detenuto dal 9. 1.1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 21.7 .1 943 viene ''tradotto'' alla Casa Penale di Paliano Sez. Colleferro dalla quale evade il 26 .7.1943. La pena inflitta dal T.S.D .S. con sentenza del 20.5.1943 viene dichiarata condonata con Decreto di Grazia emesso il 28.5.1944.

nella causa contro: 1) - Cinti Remo, nato il 4.5.1900 a Roma, operaio del Poligrafico dello Stato. Detenuto dal 9.1.1943

IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. 81, 314 C .P. per essersi appropriato, in diverse riprese, quale incaricato delle scorte e del trasporto di pacchi di pubblicazioni provenienti da organi militari e da altre Amministrazioni statali, del contenuto dei pacchi medesimi, di valore imprecisato, che per suo conto vendeva; b) - del delitto di cui agli artt. 81,262 u .p. C.P., per avere, in tempo di guerra, mediante la vendita degli stampati di cui alla lettera a, colposamente rivelato notizie riservate. In Roma nel dicembre 1942 e dopo . OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 488, 274, 479 C .P.P. DICHIARA Cinti Remo responsabile del reato di cui alla lettera a del capo di accusa e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione e f. 15.000 di multa, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia preventiva.


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TRIBUNALE SPECJ ALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1001/1943

SENTENZA n. 132

Il Tribunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da:

TERZA PA RTE: SENTENZE EMESSE P ER I REAT I IN TEMPO DI GUER RA

Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, co~ il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese d1 preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge .

Pres;dente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N .

Roma, 5.6. 1943 - Anno XXI

Giudice Relatore: Lanari P iero, Procuratore Militare del Re I mperatore

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

G;udici: Caputi Piero, Bergamaschi Carlo Pompili Torello; Fioretti Eugenio, Perillo E milio, C onsoli M .V.S .N . ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa contro : 1) - Papandrea Giuseppe, nato il 16.9.1908 a Bovalino (Reggio Calabria), magazziniere. Detenuto dal 28.1.1943; 2) - Bellé Giuseppe, nato il 4 .2. I 904 a Palmi (Reggio Calabria), manovale . Detenuto dal 29.1.1943 IMPUTATI del delitto di furto aggravato su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursione nemica (artt. 624,625 n. 1 e 2, 61 n . 5 ed 11, 110 C.P ., in relazione all'art. 1 lettera a) comma secondo R.D.L. 30. 11.1942 n . 1365) per avere, in Torino il 24.1. 1943, asportato dall'abitazione incustodita di Tina Cattaneo, ove erano penetrati attraverso una finestra, oggetti d'uso del valore di f 25.000 circa, ri masti incustoditi in conseguenza di incursioni nemiche. OMISSIS P.Q.M . Visti ed applicati gli artt. 624, 625 nn. l e 2, 6 1 nn. 5 ed 11, J I OC .P . in relazione all'art. I lettera a) comma secondo R. D . 30.11.1942 n. 1365; 23, 29, 228, 229, 311 , 65 C. P. ; 274, 488 C. P.P . DIC HIARA entrambi colpevoli del reato loro ascritto; ed accordando il beneficio della diminuente di cui agli artt. 3 11 e 65 C.P ., li condanna ad anni 24 di reclusione ciascuno.

435

NOTA : Il Tribunale M ilitare d i Roma dichiara, con Ordinanza del 21.4 .1967'. che la pena inflitta a P apandrea Giuseppe viene ridotta a 11 ~nni e mesi 4 d1 reclusione per i condoni concessi con il D. 22.6.1 946 n. 4, con il D. 23.1 2 .1949 n. 930, e con il D. 19. 12.1953 n. 922 ed estinta per decorso del tempo (art. 172 C .P.) la pena da espiare. In sede di oiuclizio di revisione speciale la Corte di Appello cli Torino (1 a Sez. Penale), con s°entenza emessa il 24.11. 1943, assolve Bellé Giuseppe dal reato addebitatogli per insufficienza di prove.


TERZA PARTE: SE~ENZE E~1ESSE PER I REATI IN TE:VIPO DI GUERRA

436

437

TRIBUNALE SPFCIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 309/ 1943

SENTENZA n. 139

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppi ej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore çJi~dici: Colizza. Ugo~ Pasqualucci Renato, Consoli Generali M.V.S.N.; Caput1 Pietro, Vedam Mano e Bergamaschi Carlo, Consoli M.V.S.N . ha pronunciato la seguente SENTENZA

Ma la sua responsabilità fu precisata in dibattimento dalle chiare, precise e concordi affermazioni dei testimoni. Pertanto, accertata e affermata la responsabilità penale del Cipollaro; esaminate e vagliate tutte le risultanze processuali e dibattimentali, e le richieste difensive, e in particolare la richiesta che i tre funi pluriaggravati siano ritenuti un unico furto pluriaggravato continuato nonché la richiesta delle diminuenti della pena previste dagli articoli 311-65 C.P . per le circostanze dell'azione e dagli articoli 62 n. 4 e 65 C.P., per la tenuità del danno patrimoniale il Collegio, modificando i rubricati capi di imputazione ritiene il Cipollaro colpevole di un unico furto pluriaggravato continuato ed accordandogli il beneficio delle diminuenti di cui agli articoli 311, 62 n. 4 e 65 C.P ., tenuta presente la natura particolare del reato commesso in momenti difficili per la Nazione in guerra, è d'avviso di infliggere la pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione.

nel procedimento penale contro:

l3./\ 9~ipollaro Enrico, nato il 26.6.1924 a Napoli , manovale. Detenuto dal IMPUTATO

a) - d i furto pluriaggr~vato di indumenti e altri vari oggetti commesso con mezZ? fr~ud~lento ~ violenza sulle cose, introducendosi e trattenendosi nella casa d1 a?ttaz1one d1 Fanara Luigi, incustodita a causa di una incursione aerea nemica. In Napoli 1'11.1.1943. (art. 624, 6~5. n. I e 2 e 61 n. 5 C .P. e 1 lettera a) della Legge 16.6.1940 n. 582, mod1f1catocon l'art. del R.D.L. 15.12.l942n. 1365 convertito nella Legge 15.1.1943 n. 14); ' b) - d~llo stesso del~tto e con le medesime circostanze aggravanti di due sacchi d1 carbone e d1 una damigiana di vino in danno di Gebbia 'Gaetano . In Napoli nella notte d al 4 al 5.1.1 943; e) - d~l medesimo delitt~ e con le stesse circostanze aggravanti di circa Ko. 70 d1 legna da ardere, 111 danno di D i Tullio Vincenzo. e, In Napoli il 3.1 .1943 . OMISSIS Nell'interr??atori o. istruttorio e al d ibattimento il Cipollaro ha confessato la sua responsab1lit~ per Il f~rto commesso a danno del Fanara, tentando di eliminare:~\ aggravanti della v~olenza _delle cose e quella del mezzo fraudo lento non solo g~~ confermata da lui, ma dimostrata dall'ordigno (chiave zingaresca) tro~atag_h mdosso e sequestrato all'atto del fermo, e negando che, mentre compiva 1 reati, fos se stato.dato l'all~rme _aere? . H a negato poi di aver commesso i fur ti a dan1:o. ciel <?e?b~a e ~e) D1 Tullio, r11~ortandosi pure all'interrogatorio reso in sede d1 1~d.ag1m ~1. pollZla, nel quale, mvece li aveva esplicitamente confessati entrambi, in tutti t loro particolari.

P .Q. M. Visti e applicati gli articoli 81, 624, 625 n. I e 2, 61 n. 5 C .P., 1 lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582 modificata con l'art. 1 del R.D.L. 15.12.1942 n. 1365, convertite nella Legge 15. 1.1943 n. 14 e gli articoli 23, 29, 73,228,229,311, 65, 62 n. 4 C.P. e 274 e 488 C.P.P. DICHlARA Cipollaro Enrico colpevole del reato di furto continuato aggravato, modificando in tal senso i capi cli accusa e accordando il beneficio delle diminuenti previste dagli articoli 62 n. 4, 311 e 65 C.P. lo condanna alla pena dì 16 anni e 6 mesi di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di p reventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge. Roma, 10.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici. NOTA: La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato, con sentenza del 18.12.1952, ammissibile l'istanza di revisione inoltrata da Cìpollaro Enrico e, in parziale riforma della sentenza emessa dal T.S .D.S. riduce la pena ad anni 4 e 8 mesi di reclusione e f 5.000 di multa con l'interdizione dai p ubblici uffici, per anni 5 ed elimina la sottoposizione alla libertà vigilata. Visti i D. P . 22.6 .1946 n. 4 e 23. 12.1949 n. 930 dichiara condonati 4 anni di reclusione e l'intera multa. Pertanto Cipollaro Enrico, detenuto dal 13.1. 1943, viene scarcerato per espiata pena.


438

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 314/ 1943

SENTENZA n. 140

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Caputi Pietro, Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, Consoli M. V.S.N.

439

Ciccarelli Gelsomina: c) _ del delitto di cui all'art. 648 C .P.~ per ~ver ricevuto,_ al tine di ~rocurare a se ed agli altri imputati un profitto d1 cose provenienti da delitto. In Napoli il 9.1.1943. Cocco Genoveffa: d) _ di concorso nel reato di ricettazione ascritto alla Ciccarelli ai sensi degli artt. 110, 648 C.P. OMISSIS

ha pronunciato la seguente

P .Q.M.

SENTENZA nella causa contro: I) - Rispoli Aldo, nato il 30.5.1 925 a Napoli, studente. Detenuto dal 11.1 .1943;

Visti ed applicati gli artt. 81 , 110; 624, 625 nn. 1 e 2, 61 n. 5 C .P. in relazione all'art. 1 lettera a) Legge 16.11.1940 n. 582, mod. con R.D.L. 30. 11.1942 n. 365, 548 C.P.; 23, 29, 67, 73 , 98, 65, 62 n. 4, 65,3 11 , 65 C .P. ; 274,488 C .P.P.

2) - Lombardi Antonio, nato il 24 .2. 1925 a Soccavo (Napoli). Detenuto dal 11.1.1943;

DICHIARA

3) - Cocco Genoveffa , nata il 15. 10.1908 a Santa Marco la (Foggia), casalinga. Detenuta dal 11. 1.1943;

Cocco Genoveffa assolta per insufficienza di prove, ordinando che venga immediatamente scarcerata se non detenuta per a ltra causa.

4) - Cicca relli Gelsomina, nata il 17 .1 1.1899 a Villaricca (Napoli), casalinga . Detenuta dal 23 .2.1943

RITIENE

IMPUTAT I I prim i due: a) - del delitto di cui agli artt. 110,624,625 nn. le 2, e 61 n. 5 C.P., in relazione a ll'art. I lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582, modificata dal R .D.L. 30. 11.1942 n . 1365, per essersi, in concorso fra loro, impossessato, a scopo di lucro, in danno di Trapani Guido, di oggetti vari, asportandoli dalla casa di abitazione del medesimo in cui si erano in trodotti con scasso, durante un allarme aereo nemico. In Napoli il 9.1.1943. b) - del delitto di cui agli artt. 110,624,625 nn . 1 e 2, 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I lettera a) Legge 16.6. I 940 n. 582, modi f. R.D.L. 30. 11.1942 n. 1365, per essersi, in concorso fra loro, impossessati a scopo di lucro in danno di De Nicola Achille, di oggetti vari asportandoli dalla casa di abitazione del medesimo in cui si erano introdotti con scasso, durante un allarme per incu rsione aerea nemica. In Napoli 1'1 1.1.1943.

Rispo li e Lombardi colpevoli di reato aggravato continuato - m~dificando in tal senso i capì d'accusa - e la Ciccarelli colpevole del reato ascnttole. Ed, applicando il beneficio della diminuente di cui agli artt. 62 n . 4, 65, 98, e 311-65 C.P. in favore di Rispoli e Lombardi, CONDANNA Rispoli e Lombardi ad anni 15 di reclusione; Ciccarelli ad anni 3 e mesi 6 di reclusione e f 2.000 di multa. Rispolì e Lombardi con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, la Ciccarelli con la libertà vigila ta. Tutti con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il p~gamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza d1 legge. Roma, 10.6.1943 - Anno XXI Seouono le fir me del P residente e dei Giudici .

"'

Cocco Genoveffa - detenuta dall'll.1.1943 - viene scarcerata il 10.6.1943.


440

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

NOTA: Nei confronti di Rispoli Aldo il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.5.1947, condizionalmente condonati 3 anni per il condono concesso con il D.P. 22.6 . 1946 11. 4. La Corte di Appello di Roma (Sez. V) dichiara, in data 14.3. 1947, inammissibile l'istanza di revisione inoltrata dal Rispoli.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

44 1

SENTENZA n. 145

Reg. Gen. n. 665/2139/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M . V.S. N .

Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Il ricorso inoltrato dal Rispoli contro la decisione emessa dalla Corte di Appello di Roma viene respinto dalla Corte Suprema di Cassazione con decisione emessa il 28 .6.1947.

Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Alvisi Alessandro, Leonardi Nicola, Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Consoli M.V.S .N .

Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 23.8 .1 950, un anno di reclusione per il condono concesso con il D.P. 23 . 12. 1949 n. 929 .

ha pronunciato la seguente

Sempre nei confronti di Rispoli A ldo la Procura della Repubblica di Roma con provvedimento emesso il 24.2.1951, ha cumulato alla pena inflitta dal T.S.D.S. la pena di un mese cli reclusione e f 300 di multa inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 4.2.1946 determinando la pena complessiva in 15 anni e un mese cli reclusione e f. 300 di multa e della suddetta pena complessiva ha condonati 4 anni per i condoni concessi con i Decreti Presidenziali del 22.6.1946 n. 4 e 23.12.1949 n . 930. La Corte di Appello di Napoli rigetta, con sentenza del 6.3 .1 954, l'istanza di revisione inoltrata dal Rispoli. Il T ribunale Militare di Rom a, con provvedimento emesso il 6.12. 1951, ha ordinato la rettifica delle generalità di Lombardi Antonio che è nato a Soccavo (Napoli) il 24.2.1915 e non il 24.2.1925. Il Tribunale Militare di Roma, con Ordinanza emessa l' 11.2.1954, ha ridotto nei confronti del Lom bardi la pena di un terzo e sulla pena ridotta ha condonato 3 anni (D.P. 19.12.1953 n . 922 art. 2 lettera c) 4° comma. Con Ordinanza emessa dal suddetto Tribunale il 9.3.1954 ha dichiarato condonati altri 2 anni della pena da espiare (art. 2 lettera c)) del D.P. 19.12.1953 n. 922. Una istanza di revisione inoltrata dal Lombardi viene respinta dalla Corte cli Appello di Napoli con sentenza del 23.6.1953 .

SENTENZA nella causa contro : 1) - La Marca Giuseppe, nato 1'8.1 0. 1908 a San Gennaro (Napoli). Detenuto dall'l 1.11 .1 942; 2) - Mensorio Rolando, nato il 24.7.1923 a San Gennaro (Napoli), meccanico. Detenuto dal 24.7 .1942; 3) - Avino Raffaele, nato 1'11.1. 1909 ad Ottaviano (Napoli), vetturino. Detenuto dal 4.5 . 1942; 4) - Alfieri U mberto, nato il 7. 11.1908 a Savignano (Napoli), contadino. Detenuto dal 31.12.1942; 5) - Tafuri Nicola, nato il 7.3 . 1877 ad Ottaviano (Napoli), bracciante. Detenuto dal 31. 10.1942; 6) - Ambrosia Donato, nato il 6.6 . 1889 a Terzigno (Napoli), commerciante. Detenuto dal 16. 11.1942; 7) - D'Ascoli Umberto, nato il 14.4.1926 a San Gennaro (Napoli) . Latitante. IMPUTATI

Il ricorso inoltrato dal Lombardi contro la suddetta sentenza alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli il 23.6.1953. Il Tribunale Militare di Roma, con provvedimento emesso il 25.11.1954 ai sensi dell'art. 168 C.P . ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta al Lombardi con sentenza cieli' 1.7.1942 dal Tribunale di Napoli (10 mesi di reclusione e 1.000 f di multa) disponendo il cumulo di tale pena con quella inflitta con la sentenza emessa dal T.S .D.S.

La Marca Giuseppe, Mensorio Rolando e Avino Raffaele: a) - del delitto di cui all'art. 575 C.P., per avere, in concorso fra loro, e con D'Ascoli Antonio - ora deceduto - in San Giovanni a Teduccio (Napoli) il 24.4. 1942, esploso contro Romano Umberto vari colpi di rivoltella cagionandone con tre proiettili la morte, avvenuta il 30 aprile stesso; b) - ciel delitto di cui agli artt. 582, 585, 82 C .P ., per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, cagionato, per errore, a Bianchini Chiara, mediante un colpo di rivo ltella, lesioni personali, guarite con giorni 40;


442

TRff.lUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO

c) - del reato di cui all'art. 699 C.P ., per avere portato abusivamente fuori della propria abitazione una rivoltella ; d) - del reato di cui all'art. 697 C.P., per avere detenuto abusivamente unarivoltella; e) - del delitto di cui agli artt. 81, 110 C .P. e 3 Legge 8.7.1941 11. 645, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso sottratto al normale consum o, nell'aprile 1942 in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) quantitativi vari di farina. La Marca Giuseppe, Mensorio Rolando e 1' A lfieri U mberto : del delitto di cui agli artt. 110, 575 , 61 n. 5 e 6 C.P. e l Legge 16.7.1940 n. 582, per avere, in concorso tra loro e con D'Ascoli Antonio, ora deceduto, in S . Gennaro Vesuviano , la sera del 7.7.1942, esploso contro Nunziata Giuseppe vari colpi di rivoltella, cagionandone con uno di essi la morte, avvenuta il 26 agosto successivo, commettendo il fatto in circostanze di tempo e di luogo tali - a causa dell'oscuramento - da ostacolare la pubblica e privata difesa e durante il tempo in cui si erano sottratti all 'esecuzione di un mandato di cattura, spedito per precedenti reati; La Marca Giuseppe, Tafuri Nicola e l' Ambrosia Donato: del delitto di cui agli artt. 629, 61 n. 6, I IO C.P ., per avere, in concorso fra loro e con D 'Ascoli Antonio, ora deceduto, cost retto, mediante minacce, Nappi Salvatore a consegnare loro f 12.000, con l' aggravante per il la Marca di avere commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura, spedito per precedenti reati; in S. Gennaro d 'Ottaviano (Napoli), nell'ottobre 1942; La Marca Giuseppe e Mensorio Rolando: del delitto di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 6 C.P., per avere, in Piazzola cli Nola, nel luglio 1942, in concorso fra loro e con D'Ascoli Antonio, ora deceduto, mediante una lettera minatoria, tentato di costringere Alfieri Francesco a consegnare loro f 16.000 con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il tempo in cui si erano sottratti vo lontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura, spedito per precedenti reati;

il Tafuri Nicola, inoltre: del delitto di cui all'art. 378 C.P., per avere aiutato il La M arca e il D'Ascoli Antonio, ora defunto, a sottrarsi alle ricerche delle autorità , ospitandoli nella propria abitazione in S. Gennariello d'Ottaviano (Napoli), fino al dicembre 1942;

il la Marca Giuseppe, ancora: a) - del delitto di cui agli artt. 56,575, 61 n. 1, 5 e 6, l 10 C .P. e 1 Legge 16.6:1940 n. 582, per avere in concorso con D 'Ascoli Antonio, ora deceduto, esploso un colpo d ' arma da fuoco contro Miranda Antonio e Nunziata Annibale, allo scopo di cagionarne la morte, ferendoli leggermente, commettendo il fatto

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TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI IN T EM PO DI GUERRA

in circostanze di tempo e di luogo tali - a causa dell'oscuramento - da ost~colare la pubblica e privata difesa, con l'aggra~ante di ~vere. a~ito per motivi abietti e di avere commesso il reato durante Ii tempo mcm s1 era sottratto volontariamente all'esecu zione di un mandato di cattura, sp edito per precedenti reati . In S. Giuseppe Vesuviano, il 31.5.1942; b) - del delitto di cu i agli artt. 628 n. 1, 61 n. I e 6 e 10'. 582, 11.0 C.~., per avere in concorso con D'Ascoli Antonio , ora deceduto, 111 Ottaviano ti 16.9.1942, usato violenza contro il Vice Brigadiere dei CC.RR. Mirto Paolo, cagion~n: dooli lesioni personali lievi e sottraendogli la pistola di ordinanza, i relativi caricatori e la cinghia con le catenelle di sicurezza , commettendo il fatto a mano armata, per motivi abietti e durante il tempo in cui si .era sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura, sped1to per precedenti reati ; c) - del delitto di cui agli artt. 11 0, 56, 575, 576 n . 3, 337, 339 e_61 ~· 6 C.P., per avere, in concorso con D'Ascoli Anton!o, ora_deceduto, m M1~no (N~poli) l' 11. 11.1942, usato violenza contro gh agenti che op~ra vano Il s~o a1: resto, allo scopo di sottrarsi alla cattura, sparando contro dt loro alcum colpi di rivoltella al fine di ucciderli; il L a Marca Giuseppe, Mensorio Rolando e l'Alfieri Umberto : del delitto di cui all'art. 416 cpv . 3° C.P., per essersi associati fr.a ?i loro e con D'Ascoli Antonio, ora deceduto , allo scopo cli commettere ~el~tt,, sc?rrendo in armi le campagne. Agro di S. Gennaro Vesuviano, nei mesi di maggio, giugno e luglio 1942; . il La Marca Gi useppe, Mensorio Rolando, l'Alfieri e il D'Ascoli Umberto, inoltre: a) - di furt o aggravato perché commesso in luogo ?i abi!azione median_te chiave falsa di .f 200.000 in danno di D'Ascoli Ernco Cno e f 50.000 111 danno cli T~fano Michele (artt. 624, 625 n. 1 e 2), con l'aggravante di al n. 6 dell'art. 61 C .P ., per avere commesso il furto durante la loro lat nanza;

cu!

b) - del reato p. e p. dell'art. 610 in·relazione all'art. 33? P·~ · C.~ ., per avere costretto, con mi naccia commessa con armi, D'Ascoli .Ernco Ciro a non denunziare ai CC.RR. il furto da lui subito. In Agro S . Gennaro Vesuviano, il 24.6 .1942. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt . 3 Legge 8.7. 1941 n. 645; 1 Legge 16.7.1940 n. 582; 110, 81 , 61, 82,575,582, 56,697,629,628 n. 1, 98,576 n. 3,337, 339,416 cpv. 3°, 624,625 nn. 1 e 2,610, 99, 73,240, 29,219,229,230 n. 1 C .P .; 274,488, 479 C.P .P .; 1 e 2 R.D. 17.10. 1942 n . 1156


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DJ GU ERRA

DICHIARA

Tafuri - detenuto dal 31.10.1 942 - ed Ambrosio - detenuto dal 16.11.1942 - vengono scarcerati il 15.6.1943.

incorsa la contumacia di D'Ascoli Umberto e dichiara estinti per amnistia le contravvenzioni ed i reati di violenza privata e favoreggiamento personale ascritti a Mensorio Rolando, A vino Raffaele, Tafuri Nicola e D'Ascoli Umberto.

NOTA: il T ribunale Militare di Roma ha condonato , per l'indulto concesso con il R.D. 5.4 .1944 n . 96, 3 anni di reclusione e f 3.000 d i multa a Avino Raffaele con O rdinanza emessa il 23.7.1945 .

DICHIARA La Marca Giuseppe, Mensorio e D'Ascoli responsabili degli altri reati ad essi :ispett_i~ament7 ascritti, Avino del reato annonario ascrittog!i, assolvendolo per msu~f1c1~n~a P:O~e dagli ~Itri delitti ascrittigli ed Alfieri Umberto responsabil~ dei delitti d1 cui a1 numen 7 ed 8 della rubrica, assolvendolo per insufficienza d1 prove dall'ascrittogli concorso in omicidio, con l'aggravante della recidiva per La Marca, Mensorio, Al.fieri ed Avino .

?1

Con la diminuente del vizio parziale di mente per La Marca e Mensorio e dell'età minore per il D'Ascoli. E, cumulate le pene, condanna: La Marca a lla pena dell'ergastolo; Mensorio ad anni 30 di reclusione ed a f 20.000 di multa con il ricovero a pena ultimata, in una casa di cura e custodia· ' '

'

Avino ad anni 10 di reclusione ed a f. 10.000 di multa; Alfieri ad anni 8 di reclusione ed a f. 10.000 di multa; D'Ascoli ad anni 3 di reclusione ed a f. 3 .000 di multa . Tut~i in so~ido al pa_gamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese d1 propria custodia preventiva, Avino ed Alfieri alla libertà vigilata . ORDINA la confisca della somma e di quanto altro in sequestro.

Con altra Ordinanza emessa il J 6. I 0.1946 ha condonato un altro anno di reclusione e f 1.000 di multa per l'indulto concesso con il D .P. 22.6.1946 n . 4 . La Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di revisione, ha respinto perché infondata, con sentenza del 27.9 . 1947, l'istanza di revisione inoltrata da Avino Raffaele. Ha dichiarato fondata l'istanza di revisione inoltrata da Mensorio Rolando che ha assolto per insufficienza di prove dalla imputazione di concorso nell'omicidio di Nunziata Giuseppe e di furto aggravato nei confronti di D'Ascoli Errico Ciro e di T ufano Michele determinando la pena per gli altri reati per i quali fu condannato in 20 anni di reclusione e f. 15.000 di multa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da Mensorio Rolando con sentenza del 14.7 .1 950. La Corte cli Appello di Napoli ha dichiarato, con Ordinanza del 21.6.1951; estinto per l'amnistia concessa con il D .P . 23.12 . 1949 n. 929, il reato cli sottrazione al normale consumo di vari quantitativi di farina , e ha condonato al Mensorio un anno cli reclusione e f. 5 .000 di multa della pena per i reati di omicidio volontario, tentata estorsione ed associazione a delinquere. Nei confronti di Alfieri U mberto il Tribunale Militare di Roma ha dichiarato, con Ordinanza del 6.6.1956, condonata la residua pena da espiare per i condoni concessi con il R .D . 5.4. 1944 n . 95, con il D .P. 22.6 . 1946 n. 132, con il D.P. 23.12.1949 n. 930, con il D.P . 19. 12.1953 n . 922.

DICHIARA

A seguito di istanza di previsione inoltrata da La Marca Giuseppe la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato , con sentenza del 21.5.1952, il La Marca colpevole di:

condizionalmente condonati anni 3 di reclusione e f. 10.000 di multa sulla pena inflitta al Mensorio e la reclusione e la multa inflitta al D'Ascoli .

a) - omicidio volontario in danno di Romano U mberto e lesioni personali in danno cli Bianchi Chiara;

ASSOLVE

b) - di omicidio preterintenzionale, aggravato per uso di arma da fuoco e per la lettera b) art. 1 della Legge 16.6.1940 n. 582, così modificata la rubrica originaria di omicidio pluriaggravato, in persona cli Nunziata Giuseppe;

per insufficienza di prove in ordine al dolo : Ambrosio dal reato a lui rubricato e Tafuri dall'altro reato ascrittogli ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 15.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

c) - estorsione aggravata in danno di Nappi Salvatore; d) - rapina aggravata per l'art . 61 n . 6 C.P ., con l' esclusione della aggravante prevista al n . I dello stesso articolo commessa nei confronti del brigadiere dei carabinieri Mirto;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

e) - resistenza alla forza pubblica con l'aggravante dell'arma; f) - associazione a delinquere prevista dalla prima parte dell'articolo 416 C.P.; g) - furto pluriaggravato a danno di D'Ascoli Errico e Tufano Michele; h) - violenza privata aggravata a danno di D'Ascoli Errico; La Corte di Appello di Napoli ha, quindi, condannato La Marca Giuseppe alla pena complessiva di 30 anni di reclusione e f 30.000 di multa, spese cli mantenimento durante la custodia preventiva, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ordinando il ricovero in una casa di custodia per la durata non inferiore a 3 anni, a pena espiata, e la confisca di tutto in giudiziale sequestro. La Corte di Appello ha dichiarato, inoltre, di non doversi proceç!ere nei confronti di La Marca Giuseppe-per i reati di detenzione e di porto abusivo di armi perché estinti per amnistia e di non doversi procedere per il reato di lesioni lievi in danno di Mirto perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. La stessa Corte di Appello ha assolto, per insufficienza di prove, La Marca Giuseppe dai reati di tentata estorsione in danno di Alfieri Francesco, di tentato omicidio in danno di Nunziata Annibale e Miranda Antonio e di tentato omicidio degli agenti di Pubblica Sicurezza. A seguito di ricorso inoltrato dal Pubblico Ministero la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato, con sentenza del 9.3.1954, inammissibile il ricorso inoltrato da La Marca Giuseppe contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 21.5.1952 e in accoglimento del ricorso inoltrato dal Pubblico Ministero contro la stessa sentenza, ha annullato senza rinvio, la pronuncia di revisione in ordine ai delitti di concorso in furto aggravato in danno di D'Ascoli Errico, concorso in tentata estorsione aggravata in danno di Alfieri Francesco, concorso in rapina aggravata e lesioni personali lievi in danno del brigadiere dei carabinieri Mirto Paolo, concorso in estorsione aggravata contro Nappi Salvatore, concorso in tentato omicidio contro gli agenti di Pubblica Sicurezza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, reati addebitati a La Marca Giuseppe. Ha annullato, inoltre, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, i motivi dell'impugnata decisione relativi aUa ritenuta preterintenzionabilità dell'omicidio in danno di Nunziata Giuseppe, aU'esclusione dell'aggravante di cui al cap. 3 dell'art. 416 C.P. per l'associazione a delinquere, nonché alla determinazione della pena per questi ultimi delitti e per l'omicidio volontario in danno di Romano Umberto e lesioni volontarie in danno di Bianchi Chiara, in relazione alla contestata recidiva, e infine alla determinazione della pena complessiva. Ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentato omicidio in danno di Nunziata Annibale e Miranda Antonio, condannato il ricorrente La Marca alle spese processuali e al pagamento di f 10.000 alla Cassa delle Ammende.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I RE ATI IN TEMPO DI GUERRA

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La Corte di Appello di Napoli (I a Sezione), con sentenza del 25 . 1.1955, a seguito del rinvio della Corte di Cassazione, ha dichiarato La Marca Giuseppe colpevole di omicidio preterintenzionale in persona di Nunziata Giuseppe aggravato per l'uso dell'arma e per la circostanza prevista dall'art. 1 lettera b) della Legge 16.6.1940 n. 582 e, con il vizio parziale di mente e la recidiva lo ha condannato alla pena di 25 anni e 6 mesi di reclusione. Ha dichiarato, inoltre, Io stesso La Marca responsabile del delitto di associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416, 3° cpv. C.P. e con il vizio parziale di mente e la recidiva lo ha condannato alla pena di 6 anni di reclusione. Per i delitti in persona di Romano Umberto e di lesioni volontarie a danno cli Bianchi Chiara lo ha condannato con la già concessa diminuente e la ripetuta recidiva a 24 anni di reclusione. Pertanto La Marca Giuseppe è stato condannato alla pena complessiva delcon l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese di giudi1'ero-astolo o ' . zio. L'estratto della sentenza viene pubblicato nel "Mattino", giornale di Napoli. La Corte di Cassazione ha rigettato, con sentenza del 24.2.1956, il ricorso inoltrato da La Marca Giuseppe contro la sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli il 25.1.1955. NOTA : La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 11 del 7.5.1943, ha dichiarato di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti degli imputati: Prisco Pasquale, nato il 13.4.1914 a San Germano Vesuviano (Napoli), commerciante. Detenuto dal 17. 12. 1942 e scarcerato il 17.5.1943; Mensorio Francesco, nato il 3.1.1911 a San Germano Vesuviano (Napoli), commerciante . Detenuto dal 30.8. 1942 al 7.5.1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 345/1073/1943

SENTENZA n. 146

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S .N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Semadini Tommaso, Console Generale; Brogi Neilo, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

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cli asportare danaro e tessuti nel negozio di Cassinelli Paolo senza riuscire nell'intento per l'allarme delle persone offese, nella stessa notte, dal 27 al 28 . 1.1943, in Dervio, esplosero vari colpi di rivoltella all'indirizzo di Cassinelli Paolo allo scopo di sottrarsi all'arresto e procurarsi l'impunità per i detti delitti; commettendo il fatto profittando della menomata difesa pubblica e privata derivante dal tempo di notte, in numero di tre persone, con l'uso di armi e con l'aggravante di cui all'art. 1 della Legge 16.6.1940 n. 582, per avere commesso i fatti medesimi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra; Il Guerrieri ed il Baroni, inoltre:

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Mandelli Sergio, nato l' 11.1.1922 a Milano, impiegato. Detenuto dal 24.3.1943;

d) - di tentato omicidio aggravato e continuato (artt. 56-81 -110-57 5-576 n. 3 e 4 in relazione agli artt. 61 n. 5-6 e 10 C.P .) per avere in Milano il 20.3.1943, al fine di cagionare la morte, esplose vari colpi di rivoltella all'indirizzo del maresciallo di P .S. Sanna Eugenio nonché delle guardie di P.S. Guzzardi Alfredo, Massone Efisio e Dasdia Natale per sottrarsi all'arresto, cagionando al Dasdia ed al Guzzardi lesioni personali.

2) - _Guerrieri Emanuele, nato il 7.5.1919 a Sannicandro Garganico (Foggia), meccamco. Detenuto dal 24 .3.1943;

IN PUBBLICA UDIENZA

3) - Baroni Argante, nato il 27.9.1923 a Torno (Como), pescatore. Detenuto dal 26.3 . 1943

Sentito il P .M. e gli im putati che coi Joro difensori hanno avuto per ultimi la parola

IMPUTATI

IN FATTO ED IN DIRITTO

a) - di rapina aggravata perché in Erba, Ja notte dal 23 al 24.1.1943, essendosi introdotti nel negozio cli merceria di Viganò Maria per tentare con mezzi idonei l'esecuzione di un furto, approfittando delle circostanze dell'oscuramento per causa di guerra, usarono minaccia sparando tre colpi di pistola contro il caporale Volonté Bruno, contro Perricotti Giuseppe e contro il soldato Berna Bernando che li avevano sorpresi , al fine di procurarsi l'impunità (art. 628 p.p. e cpv. 1° in relazione all'art. 61 n. 5 C.P. ed all'art. I lettera a) Legge 16.6. 1940 n. 582);

Nella notte del 24.1.1943, nell'abitato cli Erba furono sorpresi dal caporale di artiglieria Volonté Bruno tre giovani, mentre erano intenti a sottrarre merci nel negozio di proprietà cli tale Viganò Maria. Il caporale Volonté chiese allora l'aiuto dei commilitoni Berna Bernardo e Perricotti Giuseppe, i quali insieme col primo si recarono nel locale indicato per fermare i ladri . Questi vistisi scoperti, uscirono dal negozio, puntarono le loro rivoltelle contro i militari ingiungendo loro di alzare le mani e di farsi indietro ed esplosero contro gli stessi vari colpi, dandosi poi alla fuga.

b) - di tentato omicidio aggravato e continuato perché in località Sassonia d'Erba, l_a 1~ot~e dal 23 al 24.1.1943, al fine di cagionare la morte, esplosero tre colpi d1 pistola contro i carabinieri Vola Angelo e Pozzi Ercole dai quali erano stati fermati per la identificazione, per assicurarsi l'impunità quanto al reato di rapina di cui alla lettera a, senza poter consumare il delitto (artt. 56-81 -575 in relazione agli artt. 576 n. 1 e 577 n. 4-61 n. 2-5 e 10 C.P . in relazione all'art. l lettera a) della Legge 16.6.1940 11. 582); c) - del delitto di cui agli artt. 61 n. 5-628 cpv. 1° e 2° C.P. perché, dopo essersi impossessati in danno di Fadda Michelina, nei locali del suo negozio di rivendita tabacchi, in Dervio, nella notte da] 27 al 28.1.1943, di sigarette e di altri oggetti, nonché di danaro e di tessere annonarie. Dopo avere tentato

Si poté accertare che i medesimi erano entrati nel negozio della Viganò dopo avere scardinato la porta d'ingresso di un locale attiguo ed avevano preparato tre grosse scatole contenenti merce per l'importo di circa f. 30.000, che non riuscirono a trafugare. Una delle pattuglie lanciate alla ricerca dei fuggitivi composta dei carabinieri Pozzi Ercole e Vola Angelo, giunta in località Sassonia, notò tre individui i quali tentavano di mettere in moto una motocicletta. l carabinieri intimarono agli sconosciuti di consegnare i documenti d' identità, che furono loro dati. Mentre i militi, alla luce di una lampadina elettrica esaminavano le dette carte due dei tre sconosciuti esplosero contro di loro tre colpi di rivoltella, che ferivano il carabiniere Pozzi al polso della mano sinistra ed alla coscia sinistra. Il carabiniere Vola, rimasto illeso, tentò di raggiungere gli aggressori, che intanto si erano dati alla fuga, esplodendo contro di loro alcuni colpi di rivoltella, ma


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TE~lPO 01 GUERRA

data l'oscurità, i medesimi poterono facilmente dileguarsi, abbandonando sul posto la motocicletta, che risultò sottratta nel negozio di tale Berretta Vittorio in Erba, ed una borsa contenente strumenti da scasso .

furto di valori bollati e cartoline postali, nonché di danaro nell'ufficio postale di Carimate;

In base ai documenti d'identità degli sconosciuti che risultarono falsi e alle investigazioni compiute si poté accertare che gli autori della rapina in danno di Viganò Maria e del tentato omicidio in persona dei carabinieri Vola e Pozzi erano i disertori Guerrieri Emanuele e Mandelli Sergio nonché il renitente Baroni Aragante. I primi due colpiti da mandato di cattura del Tribunale Militare di Milano per il reato di diserzione (artt. 149 e 150 C.P .M. dì pace) e già evasi dal carcere militare di Milano in seguito al bombardamento del 24.11.1942, ed il terzo latitante, perché colpito da mandato di cattura del Tribunale Militare di Milano, quale mancante della sua classe (art. 151 C.P.M. di pace) .

furto di generi alimentari e biciclette in una cooperativa di Norlegno (Sondrio);

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Dalla istruttoria risultò che gli individui dì cui trattasi, nella notte dal l O al 2 gennaio u .s. commisero un furto negli uffici comunali di Mondello Mario (Como) da cui asportarono titoli di rendita, denaro in contanti, macchina da scrivere, una calcolatrice, 3 biciclette, diversi blocchi di carte annonarie e dì abbigliamento, carte d'identità in bianco ed alcuni timbri del comune. Con tali mezzi furono, dai medesimi , formate le carte false d'identità per sé e per i loro complici. . Nella notte dal 4 al 5. l.1943 - XXI - commisero altro furto nei locali dello stabilimento "La Briantea" in Bovisio asportando da una cassaforte f. 10.000, tre libretti di assegni e 2 polizze assicurative, e successivamente, un furto di macchine da scrivere, di li bretti di assegni in Milano negli uffici della S .A .M .P.R . e della Soc. Borty; altro furto negli uffici comunali di Carimate (Como) da cui asportarono macchine da scrivere, un libretto di risparmio e denaro in contanti; furto nel negozio di Testoni Anna in Milano, da cui asportarono biancheria e lana per un valore di f 90.000; furto in danno di Pastore Domenico in Milano, di una pelliccia, vestiti ed altri indumenti; furto nella trattoria "Accademia" di Milano, di generi alimentari, tappeti, tovaglie, un apparecchio radio, bicicletta ed altro; furto nella trattoria di Zai Ferruccio in Milano, da cui sottrassero liquori, generi alimentari, un apparecchio radio ed altro, minacciando in tale circostanza, con la rivoltella, un vigile notturno che li aveva affrontati; furto nell'abitazione di Disegni Davide in Milano, da cui asportarono f 6.000 e biancheria varia; furto nella trattoria "Lubiana" di Milano, da cui sottrassero pellicce, vestiti , una bicicletta e tessere annonarie; furto di un triciclo e di tre biciclette a Milano e a Giussano; furto di una macchina da scrivere, tre biciclette e carte annonarie negli uffici comuna li di Moltrasio (Como);

furto di biciclette in un negozio di Como;

furto di valori bollati per l'importo di f, 90.000 in un ufficio postale di Bari; furto di 5 pacchi di stoffe in un negozio di Gallarate; furto di carte annonarie ed altro negli uffici comunali di Mola di Bari; furto di generi alimentari nell'ospedale di Cantù; furto di un apparecchio radio e di liquori in un caffè di Como . Altri tre furt i in danno rispettivamente d i: Nicolini Candia in Milano per un valore di f 22.000, di biciclette e gemme in un negozio di Via Arena 28 e di altri oggetti in una drogheria in località "Barone" dì Milano; furto nella Chiesa di Villatico di Colico con sottrazione di due calici ed altri oggetti destinati al culto; furto di generi di monopolio in danno di Zari Clelia in Colico per il valore cli f 6 .691 ,50. Risultò pure che la notte sul 27 gennaio u.s. in Dervio (Como) gli imputati di cui trattasi asportarono dalla rivendita di tabacchi di Fadda Michelina, dove erano penetrati mediante scasso ed approfittando dell'oscuramento a causa della guerra, generi di monopolio, danaro ed oggetti vari oltre ad alcune carte annonarie· che nella stessa notte i medesimi avevano tentato di penetrare nel negozio di tale Cassinelli Paolo, commerciante di tessuti da Dervio, a scopo di furto e che per l'allarme dato dal figlio ciel proprietario i ladri furono costretti ad al_lontanarsi m a subito dopo incontratosi con i Cassinelli dopo breve colluttaz10ne si died;ro alla fuga, esplodendo vari colpi della sua r ivoltella contro il G_assinelli stesso. Per i fatti di cui sopra gli imputati furono denunciati a questo Tribunale Speciale. A seguito di ordine di cattura furono diramate le ricerche per l'arresto dei suddetti prevenuti, ed il 20 marzo u.s. il maresciallo di P .S. Sanna E ugenio della squadra mobile di Milano dispose un servizio di appostamento, per addivenire alla loro cattura, in Via Teulliè ed adiacenze. Il Guerrieri ed il Baroni accortisi però della presenza degli agenti, estrassero le loro rivoltelle, esplodendo vari colpi all'indirizzo del Sanna e della guardia Massone, che inseguirono il Guerrieri . Costui, durante la fuga continuò a sparare contro gli agenti, dirigendo più particolarmente i suoi colpi contro la guardia Guzzardi Alfredo che si era unito agli altri durante l'inseguimento . Il Guzzardi Alfredo fu ferito alla gamba destra, mentre la guardia Massone riuscì a feri re il Guerrieri, a raggiungerlo in un portone e ad immobilizzarlo.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Contemporaneamente la guardia Dasdia Natale si lanciò all'inseguimento del Baroni, il quale esplodendo vari colpi della sua rivoltella ferì l'agente suddetto in varie parti del corpo, e riuscì a dileguarsi. Successivamente però fu arrestato anche il Baroni che nel conflitto colla forza pubblica era rimasto ferito; mentre anche il Mandelli Sergio fu tratto in arresto. Rinviati al giudizio di q uesto Tribunale gli imputati hanno confessato tutti i fatti sopra descritti ad eccezione dei due episodi in danno dei nominati Fadda e Cassinelli, di cui alla lettera c della rubrica. L'orale dibattimento, in ordine alla imputazione di cui alla lettera a, per la confessione degli stessi, confermata dalle dichiarazioni dei testi carabinieri Vola e Pozzi, ha precisato che i tre imputati di cui trattasi spararono contro i carabinieri ora ricordati immediatamente dopo il fu rto dagli stessi imputati tentato in danno della Viganò e il furto della motocicletta consumato in danno di Berretta Vittorio, e che ciò fecero col deliberato proposito di uccidere i militari anzidetti, e così assicurare a loro stessi l'impunità. Hanno infatti dichiarato gli imputati che, poiché sapevano che se arrestati sarebbero stati puniti con la pena di morte, tentarono ogni mezzo per sfuggire alla pol izia. In ordine alla imputazione di cui alla lettera b le risultanze dibattimentali, per le dichiarazion i dei testi carabinieri Vola e Pozzi, hanno confermato la confessione degli imputati in ordine ai fatti come nella rubrica stessa precisati . Quanto agli addebiti di cui alla lettera c del capo di accusa, come già detto, gli imputati hanno negato ogni loro responsabilità. L'orale dibattimento, per le dichiarazioni dei testi Capitano dei CC.RR . Senesi Nicola, Piccoli Bruno e Cassinelli Fruttuoso - mentre non ha fornito sufficienti elementi di prova, circa la partecipazione o meno del Mandelli nei fatti di cui trattasi - ha invece provato la responsabilità degli imputati Guerrieri e Baroni. È rimasto infatti provato che ad esplodere i colpi di rivoltella contro Cassinelli Paolo - mentre il figlio dello stesso quale vice podestà tentava di fermare uno dei detti imputati - fu il Guerrieri in concorso col Baroni; che tale azione delittuosa fu commessa dal Guerrieri e dal Baroni immediatamente dopo il furto dagli stessi consumato in danno di Fadda Michelina, allo scopo di assicurare a loro stessi l'impunità. Relativamente alla imputazione di cui alla lettera d della rubrica, la q uale si riferisce soltanto agli imputati Guerrieri e Baroni, le risultanze dibattimentali per le dichiarazioni dei testi Agenti di P .S. Dasdia e Guzzardi - hanno confermato la confessione degli imputati di cui trattasi in ordine a i fatti descritti in rubrica. P ure per i fatti di cui alla lettera b e d della rubrica il fine di uccidere degli imputati è rimasto provato dalla dichiarazione degli imputati stessi, della quale si è fatto cenno trattando della imputazione di cui alla lettera a del capo di accusa.

TERZA PARTE : SENTENZE EMESSE P ER I REAT I IN TEMPO DI GUERRA

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Passando alla definizione giuridica dei fatti come provati, il Collegio osserva: La difesa degli imputati ha sostenuto che non tutti i fatti di cui alle lettere a e c della rubrica possono costituire il delitto di rapina, essendo alcuni furti rimasti nello stato di tentativo. Tale tesi, pur trovando conforto nella dottrina e nella giurisprudenza, non tiene conto di quanto la Corte di Cassazione ha ritenuto con sentenza 15.11.1935, e cioè che: "anche ammettendo che la rapina così detta impropria costituisca una configurazione giuridica del delitto progressivo, non è esatto che, se il reato iniziale è un furto tentato, manchi un estremo della configurazione stessa, non potendo mettersi in dubbio che ad ogni effetto debba ritenersi sussistere un reato, tanto se il furto è consuma10, quanto se è semplicemente tentato" . Ma nel caso del quale deve oggi giudicare il Tribunale la questione risulta priva di ogni pratica conseguenza. Posto infatti che le risultanze dibattimentali hanno - fra l'altro - provato che il Guerrieri e il Baroni esplosero, in concorso fra loro, vari colpi di rivoltella all'indirizzo di Cassinelli Paolo allo scopo di sottrarsi all' arresto e procurare a loro stessi l'impunità pel delitto dagli stessi imputati immediatamente prima consumato in danno di Fadda Michelina [lettera c della rubrica]; posto ancora che le risultanze stesse hanno pure provato che il Mandelli, il Guerrieri e il Baroni spararono colpi di pistola contro i militari Volante, Perricotti e Berna per procurare a loro stessi l'impunità del furto della motocicletta dai medesimi imputati consumato in danno di Berretta Vittorio (episodio quest'ultimo precisato nella motivazione dell'atto di accusa, confessato dagli imputati nell'orale dibattimento e confermato dal riscontro obiettivo, costituito dal sequestro della motocicletta operato dai Carabinieri Reali) risulta invero superfl ua - ai fini della determinazione globale della pena da infliggere a ciascun degli imputati - ogni discussione sulla tesi difensiva dianzi cennata. Invero, ciascuna delle imputazioni di cui alla lettera a e c risulta formata da due distinti episodi, i quali - se pure volesse accogliersi la tesi clifensiva - costituirebbero, rispettivamente, rapina e furto tentato. Ora, appare evidente come una tale eventuale precisazione aggraverebbe la condizione degli imputati. Ciò posto, il Collegio - ritenuto che i fatti come sopra provati furono commessi rispettivamente dagli imputati di cui trattasi, profittando , in dipendenza dell'attuale stato di guerra, delle circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la p ubblica e privata difesa - riscontra nei fatti commessi dal Guerrieri e dal Baroni gli elementi costitutivi dei delitti agli stessi ascritti. Nei confronti del Mandelli ritiene invece di riscontrare soltanto gli elementi costitutivi del delitto di cui alla lettera a della rubrica, non essendo risultata provata, come già detto, la partecipazione dello, stesso imputato nel reato di cui alla lettera c del capo di accusa. Nei confronti del Mandelli il Tribunale, considerato che l'opera dallo stesso prestata ebbe minima importanza nell'esecuzione del reato di cui alla lettera a


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T RIBUNALE SPECIALE P ER I.A DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER 1 REATI IN TEMPO DI GUERR/\

nel quale lo stesso concorse, ritiene equo concedergli soltanto per tale delitto l'attenuante di cui all'art. 11 4 C .P. e fissare la pena in quella dell 'ergastolo, quale cumulo - a termini del primo capoverso dell'art. 73 del C.P. - di anni 30 di reclusione per ciascu no dei due reati di cui alle lettere a e b della rubrica.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECU ZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE

Il Baroni ha dichiarato di essere stato indotto a i delitti dal Guerrieri. I cattivi precedenti penali di quest'ultimo, i buon i precedenti del Baroni e la giovane età dello stesso sono elementi idonei a far credere all'ora cennata dichiarazione. Ma tale circostanza, anche se vera (il Guerrieri l'ha negata), non sembra a l Collegio idonea per attenuare la responsabilità dell'imputato di cui trattasi.

L'anno mi llenovecentoquarantatre XXI ed il giorno diciotto giugno in Roma alle ore 5,30 antimeridiane ed in località "Forte Bravetta" appositamente designata dal Comandante del XVII Corpo di Armata (P .M. 71) come da nota in data di ieri n. 72/T.S.

P er Guerrieri Emanuele e Baroni Argante la pena da infliggere rispettivamente agli stessi risulta quella di morte, quale cumulo della pena di morte preveduta · per ciascuno dei due reati di cui alle lettere a e c della rubrica, e della reclusione, per anni 30 per ciascuno dei due reati di cui alle lettere be d dei capi d'accusa. Per tutti, inoltre, le conseguenze di legge. P .Q.M. Visti gli articoli s.opra citati e 29, 36, 73 C.P.; 488 , 274, 479 C.P.P. ASSOLVE Mandelli Sergio dal reato di cui a·lla lettera c del capo cli accusa per insuffi cienza di prove. DICHIARA lo stesso imputato responsabile degli altri reati allo stesso ascritti e, con l'attenuante di cui all'art. 114 C .P. - limitatamente alla imputazione di cui alla lettera a della rubrica - lo condanna complessivamente alla pena dell'ergastolo, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese del processo_ ed a quelle per il manteniment o durante la custodia .

DICHIARA Guerrieri Emanuele e Baroni Argante responsabili dei reati agli stessi ascritti e li condanna ciascuno alla pena di morte ed a tutte le conseguenze di legge.

A seguito dell'ordine di detto comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte inflitta a Guerrieri Emanuele di Matteo e di Gabriella Arcangela nato a Sannicandro Garganico (Foggia) il 7 .5. 1919, celibe, alfabeta, aggiustatore meccanico, con sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale in data 17.6. 1943 per i reati previsti dagli artt. 628 p .p. e cpv . 1° in relazione all'art. 61 n . 5 C.P. e all'art. l lettera a) della Legge 16.6.1940 n. 582; artt. 56-81-575 in relazione all'art. 576 n. 1 e 577 n . 4-61 n. 2, 5 e 10 C .P . in relazione all'art. 1 lettera a) della Legge 16.6.1940 n . 582; art. 61 n . 5-628 cpv. l O e 2° C .P. e art. 1 della citata Legge 16.6.1940 n. 582; nonché artt . 56-81-1 10-575-576 11. 3 e 4 in relazione all'art. 61 n. 5, 6 e 10 C .P . Il sottoscritto Cancelliere del Tribunale Speciale con l'intervento del medico Dott. Monaco Al fredo, presente il Colonnello dei CC.RR. Lande Fantini addetto all'ufficio di Polizia Giudiziaria di questo Tribunale mi sono recato per assistere all'esecuzione nella detta località dove il condannato Guerrieri Emanuele è stato tradotto dalla forza pubblica . Il Sacerdote ha dato al condannato, che l'ha accettat a, l' assistenza religiosa. Collocato poi il condannato di fro nte al reparto in arm i degli agenti di P .S ., il Comandante ciel reparto Tenente Panebianco Dott. Lorenzo ha letto ad alta voce la sentenza di condanna . Il condannato è stato quindi posto a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo con le modalità r ichieste dal regolamento, alle ore 5,30 del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante la fu cilazione del condannato Guerrieri Emanuele.

ORDINA

Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso accertando l'avvenuta morte del condannato.

che la presente sentenza sia pubblicata per estratto sul giornale "Il Corriere della Sera'' .

Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblicata in conformità ciel disposto dell'art. 4 del R .D . 12.12.1926 n . 2062 .

Roma, 18.6 . .1943 - Anno XXI

Letto, confermato e sottoscritto.

Seguono le fir me d el Presidente e dei Giudici.

A ll 'originale seguono le fir me

NOTA : Con Decreto Reale del 5.8 . 1943 la pena di morte inflitta a Baroni A rgante venne commutata nella pena dell 'ergastolo.

Per copia confor me Roma, li 19 giugno 1943-XXT Il Cancelliere Capo (A. Ferrazzo/i)


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE ATI IN T EMPO DI GUE RRA

NOTA: La Corte di Appello di Milano (7a Sezione Penale) con sentenza emessa il 14.5.1947 ha dichiarato Mandelli Sergio e Baroni Argante colpevoli del delitto di rapine continuate e aggravate e dei tentati delitti di omicidio aggravati e continuati come specificati in rubrica e con le attenuanti generiche per entrambi e con l'attenuante della minima partecipazione ai reati da parte del Mandelli ha condannato entrambi alla pena di 30 anni di reclusione dichiarando condonati 4 anni .

nato a Codigoro (Ferrara) il 17.6.1917 (detenuto), Nespoli Santina Teresina, nata a Muggiò (Milano) il 10.3.1894 (detenuta), Mandarini Teresa, nata a Brescia il 13.12.1911 (latitante), Nava Giuseppe, nato a Comun Nuovo (Bergamo) 1'1.8.1894 (libero), Nicolini Candia, nata a Milano il 17.4.1897 (libera), Vacchini Alfredo, nato a Borgo Lombardo (Milano) il 29.12.1903 (libero), Tosi Quinto, nato a Fucecchio (Firenze) 1'11.8.1907 (libero), Sansone Antonio, nato a Partinico (Palermo) il 6.4.1914 (libero) e perché incorsi nel reato di ricettazione aggravata Pedrazzini Bruna, nata a Milano il 28.12.1913 (detenuta), Galli Mario, nato a Milano il 21.11.1900 (libero), Canetta Carlo, nato a Milano il 7.6.1894 (libero), Cileci Ferdinando, nato a Palermo il 4.1.1904 (libero) e Saitta Giuseppa, nata a Palermo 1'1.9. 1907 (libera).

Ha assolto Mandelli Sergio, per insufficienza di prove, dal reato di tentata rapina aggravata specificato nella lettera c) del decreto di citazione. La Corte Suprema di Cassazione annulla, con sentenza emessa 1'8.2.1950, la sentenza emessa dal T .S.D.S. il 18.6.1943 per violazione di legge sulla rapina Viganò per specificare se si tratta di rapina tentata o continuata. Rigetta, nel resto, il ricorso inoltrato dal Mandelli e dal Baroni. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunziata in sede di revisione, il 15. l .1951 ha dichiarato Mandelli Sergio e Baroni Argante colpevoli di tentata rapina e ha condannato, con i condoni già concessi, il Baroni a 24 anni di reclusione e il Mandelli a 21 anni e 4 mesi di reclusione. La Corte di Appello di Milano ha dichiarato, con Ordinanza del 3.3.1951, inammissibili i ricorsi inoltrati dal Baroni e dal Mandelli . I successivi ricorsi inoltrati dal Baroni e dal Mandelli alla Corte Suprema di Cassazione vennero dichiarati inammissibili dalla Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza del 6.7.1951. Pertanto l'esecuzione della sentenza viene eseguita dalla Procura della Repubblica di Milano. Baroni Argante viene scarcerato , per espiata pena, il 26.3.1968. Il Tribunale Civile e Penale di Milano rileva, con sentenza del 4.6. 1963, che Mandelli Sergio ha fatto parte nel 1944 della formazione partigiana Rosselli. Pertanto gli deve esser.e applicato la riduzione di un terzo della pena (art. 2 u.p. C .P .) e quindi il Mandelli deve espiare una pena fissata in complessivi 15 anni, 7 mesi e 12 giorni di reclusione con decorrenza dal suo ultimo arresto effettuato il 13. 11.1945. Il Tribunale rilevato che la suddetta pena ha avuto termine il 25.6.1961 ordina l'immediata scarcerazione di Mandelli Sergio. Insieme agli imputati Mandelli Sergio, Guerrieri Emanuele e Baroni Argante vennero denunziati alla Procura Generale del T .S.D.S . perché incorsi nei reati di concorso in furto aggravato, favoreggiamento personale e ricettazione Garrera Carlo, nato a Milano il 25.7.1914 (detenuto), Longoni Guido, nato a Milano il 24.3.1900 (detenuto), Granelli Bearice, nata a Codogno (Milano) il 19.3.1895 (latitante), Gasperini Milena, nata a San Martino cli Lt1pari (Padova) il 12.1.1915 (detenuta), Viganò Edoardo, nato a Milano il 28.4.1901 (detenuto), Piccoli Bruno,

Il Giudice Istruttore (L. Ramacci) - avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13 .3. 1927 n. 313 e visti anche i RR.DD.LL. 15.12.1936 n. 2136 e 9.12.1941 11. 1386 - rimette - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - con due distinte sentenze emesse il 22.4.1943 gli atti relativi al primo gruppo di imputati al Procuratore del Re Imperatore cli Milano e gli atti relativi al secondo gruppo di imputati al Procuratore del Re Imperatore di Lecce.


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TRIBUNALE SPECIALE f>ER LA DIFESA DELLO STAT O

TERZI\ P t\RTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO 0 1 GUERRt\

SENTENZA n. 148

Reg. Gen. n. 1597/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V. S. N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Vedan i Mario, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Calia Michele, Rosa-Uliana Riccardo, Consoli M. V .S. N .

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ORDINA

che l' imputato, a pena ultimata, sia ricoverato in una casa di cura e di custodia per un anno. Roma, 18.6. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Con Ordinanza del 22 .8. I 946 la Corte di Appello di Firenze rigetta l'istanza di revisione inoltrata da Tucci Aristotile.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Tucci Aristotile, nato il 26.9.1915 ad Amantea (Cosenza), ispettore dell' E nte economico dell' olivicoltura. Detenuto dal 24.3 . 1943 IMPUTATO del delitto di concussione aggravata continuata (artt. 317, 81 C . P . in relazione all'art. 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 convertito in Legge 3.12.1942 n. 1549) per avere, abusando della sua qualità di ispettore presso l'Ente economico dell'olivicoltura di Livorno, tra il gennaio ed il marzo 1943, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, indotto i franto iani Morganti A rcangelo, Bertuzzelli Giuseppe, Lepri Duilio, Ricciardi Ricciardetto e Bianchi Bianco a dargli - indebitamente - del denaro, minacciando di denunciarli in caso di rifiuto, per pretese infrazioni annonarie e per aver tentato di indurre, con analoga minaccia, il frantoiano Lepri Silvestro a dargli un copertone di bicicletta. OMISSIS P .Q .M . Visti gli articoli sopra citati e 219, 29 C .P. ; 488, 274 C .P .P . DICHIARA Tucci Aristotile responsabile dell' ascrittogli reato e, con la diminuente del vizio parziale di mente, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione e f, 6.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con le spese del processo e con quelle per il mantenimento durante la custodia.

Con Decreto di Grazia del 23 .8.1 946 viene condonata la residua pena da espiare. Con Decreto del Ministro di Grazia e G iustizia n . 18301/43 del 4.3.1947 è stata revocata la misura amministrativa di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia per un anno. Con Decreto Presidenziale del 3.10.1950 è stata condonata la pena dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 898/1943

TERZA PARTE: SENTENZE El'vlESSE PER I REATI IN TEMPO DI GU ER RA

SENTENZA n. 167

OMISSIS P.Q.M.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo, Consoli M. V.S.N. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

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Visti ed applicati gli artt. 110, 81 cpv., 477, 319 p.p., 321 C.P .; I Legge 28.7.1939 n. 1097; 1 ed Il R.D.L. 14.11.1926 n. 1923; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 479, 488 C .P .P. DICHIARA assolti per insufficienza di prove: Vignato dal solo reato di cui alla lettera a dei capi di accusa; Rossi Anna e Rosembaum da tutti i reati loro rubricati, ordinando che entrambi vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. RITIENE

nella causa contro: 1) - Biader Ceypidor, nato il 21.8.1913 a Napoli, impiegato Ministero delle Finanze, Dir. Gen. Dogane - Roma. Detenuto dal 26 .2. 1943; 2) - Vignato Filippo, nato il 6.6.1905 a Gambellara (Vicenza), procuratore legale. Detenuto dal 7.2.1943; 3) - Magini Enrico, nato il 22.5.1907 a Recanati (Macerata), impiegato alla Dir. Gen. Dogane. Detenuto dal 9.2.1943; 4) - Rossi Anna, nata il 31.3 . 1916 a Fabriano (Ancona), dattilografa Dogane. Detenuta dal 18.2.1943; 5) - Rosembaum Enrico, nato 1'8.8.1916 a Tomazzon (Polonia), procuratore della S.A . Sampel. Latitante si è costituito il 28.6 .1943

lo stesso Yignato e gli altri (tranne Rossi e Rosembaum assolti) colpevoli dei reati loro ascritti e, operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Magini ad anni 10 e f 50.000 di multa; Biader ad anni 8 e f. 20.000 di multa; Vignato ad anni 6 e f 15.000 di multa. Tutti con la reclusione, Magini con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Biader e Vignato con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 30.6. 1943 - Anno XXI

IMPUTATI a) - del delitto cli cui agli artt. 81 cpv., 477 C.P., per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto licenze di importazioni di merci dall'estero; b) - del delitto di cui agli artt. 110, 8 I cpv ., 319, 321 C .P., per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo accettato e gli altri dato denaro per atti contrari ai doveri del di lui ufficio di impiegato presso la Direzione Generale delle Dogane; c) - del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P .; 1 Legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottratto, con mezzi fraudolenti documenti di pagamento all'Estero in danno dell'economia nazionale; d) - del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P. ; 1 e Il R.D.L. 14.11.1926 n. 1923, per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasgredito alle disposizioni relative ai divieti di importazione.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Rossi Anna - detenuta dal 18.2. 1943 - e Rosembaum - costituitosi il 28 .6. 1943 - vengono scarcerati il 30.6.1 943 . Magini evade dal Carcere ''Regina Coeli'' di Roma il 4.6.1944 e viene riarrestato il 31.1.1945. NOTA : TI T ribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 30.3.1945, condonati a Magini Enrico 3 anni di reclusione e f 3. 000 di multa per disposizi oni contenute nel R.D. 5.4.1944 n. 96. Con Decreto di grazia del 28 .6.1 945 viene condonata la residua pena detentiva. Magini, inoltre, viene riabilitato il 17.6. 1971 dalla Corte di Appello cli Roma. NOTA: Dal nucleo Investigativo della Guardia di Finanza vennero ancora denunziati Centonze Tullio, nato il 7 .3.1881 a il Cairo (Egitto) e Vital Gastone, nato il 21.12. 1890 a Trieste. Entrambi commercianti e detenuti . Il Giudice Istruttore, con sentenza emessa l' 11.6.1943, assolve i suddetti imputati per insufficienza cli prove.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1639/1943

SENTENZA n. 168

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Mi litare del Re Imperatore Giudici: Rossi Um berto e Cisotti Carlo, Consoli Generali; A lvisi Alessandro, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Salzillo Giuseppe, nato il 19.3.1895 a Marcianise (Napoli), comandante dei Vigili Urbani. Detenuto dal 21 .4. 1943

IMPUTATO del delitto previsto e punito dagli artt. 317, 81 C .P. in relazione all'art. 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere, in Marcianise, dal dicembre 1942 al feb braio 1943, con abuso della sua qualità di persona incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento della farina, indotto i mugnai Cavagnuolo Augusto e Cionti Vincenzo a dargli indebitamente le somme rispettive di f. 300 e f. 200 la settimana, nonché d i avere indotto il Cionti Vincenzo, il 21.3 .1 943, a dargli indebitamente f 100. OMISSIS P .Q .M . Letti ed applicati gli artt. 4 R .D. L. 11.6.1 942 n. 584; 317, 81, 314 cpv. 230 n . 1 C.P .; 274, 488 C.P .P . DICHIARA Salzillo Giuseppe responsabile del reato continuato in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad anni 12 di reclusione ed a f 10.000 di multa, con interdizione perpetua dai pu bblici uffici, li bertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma , 5.7.1943 - A nno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TERZA PA RTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

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NOTA: In sede di giudizio di revisione la Corte di Appello di Napoli dichiara, con sentenza del 2.5 . 1946, Salzillo Giuseppe colpevole di co rruzione contin uata, ai sensi degli articoli 81 -319 C .P . con l'aggravante dell'art. 4 del R.D. L . 11 .6.1 942 n. 584 e con l'attenuante del valore cli speciale tenuità, lo condanna ad anni 4 e 6 mesi di reclusione e f 4.500 di m ulta . Della suddetta pena dichiara condonati 3 anni di reclusione e f. 3.000 di multa ai sensi del R .D . di amnistia 5.4. 1944 n. 96. La Corte di Cassazione dichiara, con sentenza del 3.6. 1947, inammissibile il ricorso inoltrato da Salzillo Giuseppe verso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 2.5 .1946 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li, tassa d i sentenza, e alla somma di f 3 .000 a favore della Cassa delle Ammende.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1645/1943

SENTENZA n. 176

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI JN TEMPO DI GUERRA

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PER QUESTI MOTIVI Visti gli articoli sopra citati e 89-219-65 C.P .; 274-488 C.P.P. DICHIARA

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale M .V .S.N.; Mascellari Nino, Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio , Riccio Gennaro, Consoli M . V.S.N.

anzitutto, non utile né necessaria la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa e DICHIARA

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

Puleo Natale responsabile del reato addebitatogli e con il beneficio del vizio parziale di mente lo condanna alla pena di 24 anni di reclusione, alla_interdizi~ne perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo e a quelle per Il mantemmento durante la custodia.

l) - Puleo Natale, nato il 17.2.1922 a Messina, bracciante. Detenuto dal 13.4. 1943 IMPUTATO di concorso, insieme con il fra tello minore Puleo Giuseppe non imputabile, del delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 7-110-625 n. 2 e 7 C .P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582 sostituito dall'art. 1 ciel R.D.L. 30.11.1942 n . 1365 per essersi impossessato, per trarne profitto, nei giorni 7 e 9.4. 1943, in Messina, mediante forzamento delle serrature di una cassa di legno e mediante scasso di una cassetta cli sicurezza, di titoli di rendita per l'importo di f. 143.605 e di biglietti di denaro per l'importo di circa f 182.000, nonché cli oggetti preziosi e di indumenti di biancheria sottraendoli dalle macerie di una villa di proprietà del Colonnello Giorgiani Giuseppe e rimasti incustoditi a causa cli una incursione aerea nemica. OMISSIS Nell'orale dibattimento Puleo Natale ha affermato che raccolse gli indumenti, i denari e i titoli con l'intenzione di restituirli al proprietario al cui servizio era stato. Ma tale versione è risultata smentita, oltre tutto, dalla rottura da parte dell'imputato della cassetta che conteneva le somme e i titoli, e dalla distruzione di questi ultimi. Pertanto il Collegio, ritenuto che nei fatti, che sono rimasti provati, si riscontrano gli elementi costitutivi del delitto specificato in rubrica; ritenuto che l'imputato quando commise i fatti che gli sono addebitati si trovava in condizioni psichiche tali da diminuire grandemente, senza escluderla, la sua capacità di intendere e di volere e che pertanto deve applicarsi nei confronti di Puleo Natale la diminuente prevista dall'art. 89 C.P. ritiene giusto fissare la pena in 24 anni di reclusione, spese e conseguenze di legge.

ORDINA

che l'imputato sia, a pena ultimata, assegnato ad una casa di cura e di custodia per 3 anni. Roma, 16.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 1 a NOTA: In sede di giudizio di revisione la Corte di Appello di Messina ha dichiarato, con sentenza del 28.8.1952 Puleo Natale colpevole del reato di furto continuato più volte aggravato e così modificata la rubrica lo condanna alla pena di 8 anni di reclusione e della multa di f. 12.000. Per i condoni concessi con il D.P . 22.6 .1 946 n. 4 e con il D.P. 23.12.1949 n. 950 dichiara condonati 4 anni della pena detentiva e interamente la pena pecuniaria. 2" NOTA: Puleo Natale evadeva dallo Stabilimento Penale di Firenze il I 3.11.1943. Il 22.12.1950 l'Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi emetteva ordine di cattura nei confronti di Puleo Natale che veniva tratto in arresto il 20.3.1951 e rinchiuso nel Carcere di Orvieto. Per l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio di revisione dalla Corte di Appello di Messina provvede la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.


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T RIBUNALE SPECIA LE P ER LA DIFESA DEL LO STAJ'O

Reg. Gen. n. 1406/1943

SENTENZA n. 180

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console GeneraleM.V.S.N .; Vedani Mario, Brogi Nello, Leonarcli Nicola, Bergamaschi Carlo , Consoli M .V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di :

TERZA PART E: SENTENZE EMESSE PER J RE;\Tl IN T EMPO DI GUERRA

Chiara, invece, è emersa la responsabilità degli altri imputati in ordine ai reati loro addebitati dei quali si riscontrano tutti gli estremi giuridici. Pertanto il Collegio stima equo infliggere a Esposito Giuseppe 5 anni di reclusione e f 50.000 di multa per il reato di cui al capo a, 3 anni cli reclusione e f. 30.000 di multa per il reato di cui al capo b ed anni 2 di reclusione e.f. 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 346 C.P . A Rosa L eonardo 3 anni di reclusione e f 20.000 di multa per ciascuno dei reati addebitatigli nei capi a e b. A Di Mario Giulio 3 anni di reclusione e f 15.000 di multa per il reato previsto nel capo a e 2 anhi di reclusione e f 15 .000 di multa per il reato previsto nel capo b. P.Q.M.

I) - Esposito Giuseppe, nato il 6.3.1893 a Marigliano (Napoli), affarista; 2) - Di Mario Giulio, nato il 10.2.1884 a Roma, cassiere nella Banca Nazionale ciel Lavoro; 3) - Rosa Leonardo , nato l' 11.6.1903 a Oneglia (Imperia), procuratore di banca ;

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Visti gli articoli 479-483 -488 C.P .P .; 29-229-230-56- l 10-346 C .P .; 1 Legge 28.7 . 1939 n . 1097; 1 e 2 del R.D.L. 3.9.1941 n. 882.

ASSOLVE

4) - A rdinghi Guido, nato il 18.7.1885 a Poppi (Arezzo), possidente. Tutti detenuti. IMPUTATI a) - ciel delitto di cui agli articoli 56, 110 C.P. ed 1 Legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, in concorso tra loro, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commerciare con mezzi fra udolenti in danno della economia nazionale ed in modo di deprimere il corso della valuta nazio nale e mezzi di pagamento all'estero; b) - del delitto cli cui agli articoli 56, 110 C .P. e l e 2 del R.D.L. 3.9.1941 n. 882 , per avere, in concorso fra loro, tentato di alienare oggetti d'oro e di brillanti . L'Esposito Giuseppe anche del delitto di cui all'art. 346 C .P . per essersi fatto promettere da Mosconi Manlio, compensi in denaro come prezzo della sua mediazione millantando credito presso alti funzionari del Ministero per gli Scambi e Valute.

Ardi nghi G uido dai reati addebitatigli in rubrica per insufficienza di prove, ordinando che venga posto in libertà se non detenuto per altra causa.

DICHIARA Esposito Giuseppe, Di Mario Giulio e Rosa Leonardo colpevoli dei reati loro rispettivamente addebitati e condanna Esposito Giuseppe alla pena complessiva di 10 anni di reclusione e f 100.000 cli multa, Rosa Leonardo ad anni 6 di reclusione e f 30.000 di multa e Di Mario Giulio ad anni 5 di reclusione e f 30.000 di multa. Condanna tuitti al pagamento in solido delle spese processuali, al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva ed, inoltre, Esposito alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, Rosa e Di Mario alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In Roma fra l' 11 marzo e il 6 aprile 1943 - XXI. OMISSIS TI Collegio osserva, anzitutto, che dalle risultanze istruttorie e dibattimentali non sono emerse prove di reità del tutto tranquillanti nei confronti di A rclinghi Guido e, pertanto si rit iene conforme a giustizia assolverlo dal reato addebitatogli per insufficienza di prove.

ORDINA che i predetti, dopo espiata la pena, siano sottoposti alla libertà vigilata e ordina, infine, la confisca delle cose in sequestro. Roma, 17.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici.


468

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

3a NOTA: Con Decreto di Grazia del 12.10.1943 viene concesso a Di Mario Giulio e a Rosa Leonardo il condono della pena della reclusione e della multa. ~sposito Giuseppe, detenuto nel Carcere Giudiziario di L'Aquila, viene trasfento nella Casa di Reclusione di Procida (Napoli) . Per i provvedimenti emessi con il R.D. 5.4. 1944 n . 96 il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.9.1945, condonati 3 anni di reclusione e 3 .000 f. di multa della pena pecuniaria.

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN T EMPO 01 GUERRA

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SENTENZA n. 182

Reg. Gen. n. 1577/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale M .V .S.N .; Vedani Mario, Leonardi Nicola, Perillo Emilio e Calia Michele, Consoli M.V.S.N.

Con successiva Ordinanza emessa il 7.4.1947 veniva condonato un altro anno di reclusione e 1.000 lire di multa per l'indulto concesso con il D.P. 22.6. 1946 n. 4 .

ha pronunciato la seguente

Il 9.3. 1949 Esposito Giuseppe viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Procida per ordine emesso dal Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Napoli.

nel procedimento penale a carico di:

La Corte Suprema di Cassazione dichiara, con Ordinanza 4.12. 1947 inammissibile l'istanza di revisione della sentenza emessa dal T .S.D.S. il 17.7.1943.

1) - Lanzoni Mario, nato il 7 .5.1902 a Rovigo, Ispettore Federale. Detenuto dal 7.4. 1943;

~a C?~te ~i Appello di Roma dichiara, co Ordinanza del 23 . 12.1949, - per le d1spos1z10111 contenute nell'art. 2-1° cpv . C .P . - cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Esposito Giuseppe. La Corte di Appello di Roma respinge, con sentenza emessa il 30.6.1948; l'i stanza di revisione inoltrata da Ardinghi Guido .

SENTENZA

2) - Sfriso Giuseppe, nato 1'8.11.1880 a Rovigo, Commissario Prefettizio. Detenuto dal 12.4.1943; 3) - Bonafé Antonio, nato il 13.3. 1894 a Loreo (Rovigo). Detenuto dal 10.4. 1943 IMPUTATI Lanzoni del delitto di cui agli articoli 81 cpv ., 3 17 cpv . C.P. e 4 R.D .L. 11.6. 1942 n. 584, per avere, abusando della sua qualità di Ispettore Federale della Federazione di Rovigo e di Capo dell 'Ufficio Economico Sindacale della stessa Federazione, indotto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il commerciante Bellinello Dante a versargl i la complessiva somma di f. 18.000 e altri commercianti la somma complessiva di f. 13 .000. In Rovigo e altrove fino al 6.4.1943. Lo Sfriso e il Bonafé di concorso nel reato di concussione aggravata continuata per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo aiutato Lanzoni a commettere i reati di cui all'art. 317 C.P. e dell'articolo 4 del R .D .L. 11.6.1942 n. 584. OMISSIS L'orale dibattimento, nonostante il diniego del Lanzoni, ha provato per la dichiarazione dei testimoni escussi, che il Lanzoni commise i fatti che gli sono contestati nei quali il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi del delitto addebitato all'imputato. Nei confronti degli altri due imputati l'orale dibattimento , per le dichiarazioni rese dal Commissario di Pubblica Sicurezza Colavito Riccardo e dal Segretario Federale Stroppiani Sergio, non hanno fornito sufficienti elementi di prova sulla volontà e coscienza degli stessi, nei fatti delittuosi commessi dal Lanzoni.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Gli im putati di cui si tratta devono, quindi, essere assolti per insufficienza di prove. Passando a ll 'applicazione della pena nei confronti cli Lanzoni Mario il Collegio, stima adeguata alla gravità dei fatti dallo stesso commessi fissarla in 12 anni di reclusione e f 20.000 di multa, spese e conseguenze cli legge. P .Q.M.

T ER.ZA PART E : SENTENZE EMESSE PER l REATI IN T E:VIPO 0 1 GUE RRA

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SENTENZA n. 188

Reg. Gen. n. 2235/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V .S .N . Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale M. V.S.N.; Colizza Ugo, Pifferi Adolfo, Riccio Gennaro e Calia Michele, Consoli M .V.S.N.

Visti e applicati gli articoli sopra citati e 29-230 C .P .; 274-479-488 C.P .P. ha pronunciato la seguente ASSOLVE . . Sfriso. Giuseppe e Bonafé Antonio dal reato agli stessi addebitato per insuff1c1enza dt prove e ordina che siano posti in libertà, se non detenuti p er altra causa. D ICH IARA

. Lanzo~1i '."1ario r.esponsabile ciel reato addebitatogli e lo condanna alla pena d1 12 anni d1 reclusione e f 20.000 di multa. Condanna, inoltre, il Lanzoni alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia . ORDfNA

che Lanzoni Mario, dopo aver espiato la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 19.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 1 a NOTA: Il Tribunale Militare di Roma dichiara, con Ordinanza emessa ~'8.10. 19~8, cond~nati 6 anni della pena detentiva e l'intera pena pecuniaria per 1 condom concessi con il D .P . 23.12 . 1949 n. 930 e il D.P. 19.12. 1953 n. 922. Con Ordinanza emessa il 27 . l.196 l il suddetto Tribunale dichiara estinta per decorso del tempo (art. 172 C.P .) la residua pena di 5 anni, 3 mesi e 21 giorni. 2a NOTA: Lanzoni Mario venne scarcerato nel mese di gennaiol944 dal Carcere di Firenze per ordine emesso da un Comando Militare Tedesco.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Martella Cesario, nato il 26.2.1894 a Jstonio (Chieti), Ispettore della Clivico ltura di Chieti. Detenuto dal 5.5.1942 IMPUT ATO del delitto cli concussione continuata aggravata (art. 3 I 7-81 -99 C.P. in relazione all'art. 4 del R .D. L. 11.6.1942 n. 584 convertito nella Legge del 3.12. I 942 n. 1549), per avere, in Francavilla a Mare (Chieti) nei mesi di gennaio e dicembre 1942, abusando delle sue funzioni di Ispettore della Sezione dell'Olivicoltura di Chieti, indotto i frantoiani Piattelli Vincenzo e Santalucia Francesco a dargli rispettivamente f. 5.000 e f 4.000 per omettere di inoltrare denuncia a loro carico per infrazioni annonarie, con l'aggravante della recidiva. OMISSIS li Martella ha ammesso, nei suoi interrogatori, di avere ricevuto dal fran toiano Piattelli Vincenzo f 5 .000, dichiarando di essere stato indotto ad accettarle dalle pressanti insistenze del medesimo, vivamente preoccupato per le possibili conseguenze di una grave irrego larità riscontrata a suo carico. Ha, però, negato, in contrasto con le dichiarazioni dei testi escussi, di avere ricevuto f 4.000 dal Santalucia, affermando che, dal 6.12. 1942, non aveva più funzion i nella zona di F rancavilla, ove si trovava il suo frantoio.

L'acquisita prova dei fatti rende priva di valore giustificativo tale ultima circostanza, potendo anzi essa - di per se sola - integrare quell'abuso di qualità e di funzioni che è richiesto dalla legge quale estremo del reato di concussione. Poiché, in quanto è stato esposto, si riscontrano tutti gli estremi giuridici del reato contestato, il Collegio, affermata la responsabilità del Martella, stima equo, tenuto conto della continuazione, della recidiva e del raddoppio della pena previsto dall'art. 4 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, condannarlo ad anni 9 di reclusione, f. 7.000 cli multa e relative conseguenze di legge.


472

TRIBUNALE SPECfALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

P.Q.M.

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli articoli 483-488 C.P .P.; 81-99-317 C.P.; 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 convertito nella Legge 3.12.1942 n. 1549

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li G;udice Istruttore: Demetrio Forlenza DICHIARA

DICHIARA Martella Cesario colpevole del reato addebitatogli e lo condanna a 9 anni di reclusione e 7 .000 f di multa, al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. ORDINA

con sentenza del 7.1.1943, di non doversi procedere '' per sopravvenuta morte dell'imputato" nei confronti di D'Ascoli Antonio nato il 7.4.1915 a S. Gennaro Vesuviano (Napoli). D'Ascoli era imputato di vari reati di omicidio, lesioni personali e rapine commessi dall'aprile al novembre del 1942 a S. Giovanni a Teduccio (Napoli), a S . Gennaro Vesuviano (Napoli), a S. Gennaro di Ottaviano (Napoli), a Nola (Napoli), a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e a Miano (Napoli).

che il Martella, dopo espiata la pena, venga sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 22.7.1943 - Anno XXI

Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

letti gli atti processuali a carico di: 1) - Castelli Giuseppe nato il 7.11.1913 a Longare (Vicenza). Detenuto;

NOTA : In sede di giudizio di revisione la Corte di Appello di Aquila ha dichiarato, con sentenza del 27.4. I 946, Martella Cesario colpevole del reato di concussione aggravata con l'aggravante della recidiva e con la concessione delle attenuanti generiche, del motivo del particolare valore morale e sociale e del danno di speciale tenuità, lo condanna alla pena complessiva di 2 anni e mesi 8 di reclu~ione e f. 3.000 di multa. Dichiara condonata la pena detentiva e pecuniaria per 11 condono concesso con il R .D. 5.4.1944 n. 96. A seguito del ricorso inoltrato dal Pubblico Ministero la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 14.6.1949, ha annullato, senza rinvio, la sentenza e~essa dalla Corte di Appello limitatamente alla parte con la quale vengono dichiarate condonate la pena detentiva e pecuniaria.

2) - Vidi Riccardo, nato il 29.11.1900 a T rieste. Detenuto; 3) - Ceriach Tiziano, nato il 29.10.1899 a Padova. Detenuto; 4) - Rippa Domenico, nato il 10.3.1895 a Napoli. Detenuto. IMPUTATI a) - di malversazione del contenuto di casse di spedizione contenenti pesce e funghi secchi (artt. 110 e 315, prima parte C. P .); b) - di malversazione aggravata di una bottiglia di liquore destinata a un militare (artt. 110, 315, prima parte C.P.) e 9 R.D.L. 11.6.1942 n. 584. In Trieste il 31 .10.1942. Ritenuto che la cognizione del reato di cui alla lettera a è di competenza del Magistrato Ordinario mentre quella per il reato di cui alla lettera b è di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, ma che trattandosi di reati connessi a norma dell'art. 45 C.P .P., la competenza per entrambi i delitti, come sopra menzionati, spetterebbe al Tribunale Speciale secondo quanto prescritto dall'art. 8 del R.D . 12. 12. 1926 n. 2060. Considerato, però, che si presenta l'opportunità cli rimettere al Magistrato competente secondo le norme ordinarie sia il procedimento per il reato di malversazione del contenuto di casse di spedizione contenenti pesce e funghi secchi, a norma del citato articolo 8, che il procedimento per il connesso reato di malversazione.aggravata di una bottiglia di liquore destinata a un militare, esercitandosi la facoltà di cui all'art. 5 del R.D. 13 .3. 1927 11. 313.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

RIMETTE gli atti al Procuratore del Re Imperatore di Trieste per il procedimento in .ordine ai due reati denunziati.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER 1 REATI IN TEMPO DI GUERRA

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II Giudice Istruttore: U. de Rienzi avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e visti anche i RR.DD.LL. 15.1 2.1 936 n. 2136 e 9.1 2.1941 n. 1386 RIMETTE

Roma, 12.1.1943

11 Giudice Istruttore:V. Cersosimo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . I 3.3 . 1927 n. 313 e visti anche i RR.DD.LL. 15. 12. 1936 n. 2136 e 9.1 2.1941 n. 1386

su conformi çonclusioni del Pubblico Ministero, con sentenza del 10.2.1943, al Procuràtore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guerra della Sardegna gli atti processuali relativi a Onnis Faùsto, nato il 29.3.1925 a S. Gavino Monreale (Cagliari), mobilitato civile. IMPUTATO

RIMETTE su conformi conclusioni del Pubblico Ministero, con sentenza del 28.1.1943, al Procuratore del Re Imperatore di Lecce gli atti processuali relativi a Petracchi Antonio (generalità incomplete) . IMPUTATO ciel reato cli vilipendio previsto dall'art. 290 C .P., di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e del reato di percosse (art. 581 C.P .) di competenza ciel Magistrato Ordinario.

Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 11. 3 I 3 e visti anche i RR .DD.LL. 15.12.1936 n. 2136 e 9.12.1941 n. 1386

del reato di cui all'art. 290, cpv. C .P. per avere vilipeso le Forze Annate e del reato di cui all'art. 1 Legge 16.12.1943 n. 1611 per avere abbandonato il posto di servizio.

Il Giudice Istruttore: D. Forlenza avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e visti anche i RR.DD.LL. 15 . 12. 1936 n. 2136 e 9. 12.1941 n. 1386 RIMETTE su conforme richiesta del Pubbl ico Ministero, con sentenza del 15.2.1943, al Procuratore del Re Imperatore di Napo li gl i atti process uali relativi a Ruotalo Pasquale, nato il 7.2.1893 ad Afragola (Napo li). Detenuto dal 25.1.1943. IMPUTATO

RIMETTE su conformi conclusioni del Pubblico Ministero, con sentenza dell'8 .2. 1943, al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Taranto gli atti processuali relativi a: 1) - Messinese Giuseppe, nato 1'8.8.1897 a Taranto, sarto . Detenuto dal 25. 12. 1942.

del reato di cui all'art. 290 cpv. C.P. per avere vilipeso le Forze Armate e del reato di cui all'art. 498 C.P. per "usurpazione di titoli".

Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 anche i RR .DD. LL. 15.12. 1936 n. 2136 e 9.12.1941 n. 1386

11.

313 e visti

IMPUTATO RIMETTE a) - del delitto d i cui all'art. 292 C.P. per avere vilipeso la bandiera nazionale; b) - del deli tto di cui all'art. 337 C.P. per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Reati commessi a Taranto il 25 .12.1 942.

su conforme richiesta del Pubblico Mi nistero, con sentenza ciel 18.2.1943, al Procuratore del Re Imperatore di Locri (Reggio Calabria) gli atti processuali relativi a Lucano Raffaele, nato il 5.5.1905 a Caulonia (Reggio Calabria) , calzo~ laio. Detenuto.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO del reato di cui all'art. 290 cpv. C.P . per avere vilipeso le Forze Armate e del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P .).

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GU ERRA

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Il .Giudice Istruttore: U. de Rienzi avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R. D. I3. 3. I927 e visti anche i RR.DD.LL. 15.12.1936 n. 2136 e 9.12.1941 n. 1386 RIMETTE

Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi

ha pronunziato, in data 25.2.1943, la seguente sentenza nei confronti di "ignoti". IMPUTATI del delitto di cui agli artt. 110 e 628 C.P. in relazione all'art. I lettera a) della Legge 16.6.1940 n. 582 per avere, in Roma, la sera del 26 gennaio 1943, approfittando dell'oscuramento in dipendenza dello stato cli guerra, e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aggredito, con la rivoltella in pugno, l'agente di Pubblica Sicurezza Amieucci Felice, togliendogli il portafoglio contenente lire 11 O.

su conforme richiesta del Pubblico M inistero, con sentenza del 6.3.1943, al Procuratore del Re Imperatore di Cagliari gli atti processuali relativi a Pibiri Antonio, nato il 18.12.1919 a Iglesias. Detenuto. IMPUTATO del reato di furto aggravato (art. 624 e 625 n. 6 C.P.) commesso a Cagliari il 18.11.1942 e del reato di rapina aggravata (art. 628, primo cpv . C.P. e articoli 8 e 11 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584).

Il Giudice Istruttore: U. de Rienzi

IN FATTO E IN DIRITTO

ha pronunciato, in data 13.3 .1943, la seguente sentenza nei confronti di "ignoti".

La sera del 26 gennaio 1943 in Roma, Via Ozieri, due sconosciuti aggredivano l'agente di Pubblica Sicurezza, in divisa, Amieucci Felice, ivi di vigilanza al Nido Materno dell'Opera Maternità e Infanzia.

IMPUTATI

Gli aggressori, dopo avere disarmato il suddetto agente, sotto la minaccia dell'arma, gli toglievano le catenelle di sicurezza, con le quali lo legavano con le mani dietro le spalle a un palo, e gli asportavano il portafoglio contenente lire 1IO. Riuscite vane le indagini compiute dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porta Maggiore per trovare gli autori del delitto, il fatto veniva denunziato ad opera di ignoti alla R. Procura di Roma, che, a sua volta, rimetteva, per competenza, gli atti a questo Tribunale Speciale p er la difesa dello Stato.

del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 1 e 2 e 61 n. 5 C.P . e art. I lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582 modificata dal R .D.L. del 30.11.1942 n. 1365 per avere la notte dell' 11.1.1943 in Torino commesso un furto aggravato a danno di Ramponi Maria, Smerzi Gaetano e Pavesi Andrea, appropriandosi cli indumenti lasciati incustoditi a causa cli incursione aerea nemica. IN FATTO E IN DIRITTO

P.Q.M.

il giorno 11.1.1943 tal Sesia Giovanni di Torino denunziava al Comando della Stazione dei carabinieri di Torino-Monviso, che ignoti, la notte dell'undici gennaio, penetrati, mediante scasso, nella cantina dello stabile sito in via Susa n. 47, semidistrutto da una recente incursione aerea nemica, ove i proprietari sfollati da Torino avevano potuto raccogliere gli oggetti recuperati dagli alloggi sovrastanti, avevano asportato indumenti vari per un valore complessivo di lire 66.322 in danno di Ramponi Maria, Smerzi Gaetano e Pavesi Andrea.

Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta inoltrata dal Pubblico Ministero il 23.2.1943

Riuscite vane le indagini effettuate dal predetto Comando, il fatto fu denunziato ad opera d'ignot i alla R. Procura di Torino, che a sua volta rimetteva, per competenza, gli atti a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Ritenuto che nonostante le attive e diligenti indagini effettuate non è stato possibile rintracciare gli autori del delitto si deve, quindi, dichiarare cli non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

DICHIARA di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Ritenuto che nonostante le attive e diligenti indagini effettuate non è stato possibile rintracciare gli autori del delitto si deve, quindi, dichiarare di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.


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T RIBUN,'\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZA P;\RTE: SENTENZE EMESSE PE R l REATI IN TEM PO DI GUERRA

P.Q.M.

La donna si mise a gridare e chiamò suo marito, Brusasco Natale, che precedeva di pochi passi stando dietro un carro.

Visto l'art. 378 C .P .P . e la conforme richiesta inoltrata dal Pubblico Ministero DICHIARA di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Il Giudice Jstrullore: P . Spoleti avvalendosi della faco ltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13.3.1927 n. 313 e visti anche i RR.DD.LL. 15.12.1936 n. 2136 e 9.12.1941 n. 1386 RIMETTE su conformi conclusioni del Pubblico Ministero, con sentenza del 23.3.1943, al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Roma gli atti processuali relativi a Mahmud Rascid Gaber, nato nel 1907 a Nih FeJi (Palestina) . Volontario arabo nel Gruppo Formazioni "A". Libero . IMPUTATO del reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art . 81, cpv., C.P .M.P. e 47 C.P .M .G .), di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, e del reato di minaccia ad altro militare (art. 229, primo cpv ., C .P.M.P . e 47 C .P.M.G.) di competenza del T ribunale Militare.

Il Giudice Istruttore: L. Ramacci ha pronunziato, in data 23 .3. 1943, la seguente sentenza nei confronti di "ignoti".

IMPUTATI di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, prima parte, 61 n. 5 C.P. in relazione all 'art. 1, lettera a) Legge 16.6. 1940 n. 582, modificata dal R .D.L. 30.11.J 942 n. 1365, per avere il 15.12.1942, verso le ore 19, in Casale Monferrato, aggredito, sul ponte Po, Forno Maria e mentre una persona la prendeva alle spalle impedendole ogni movimento , un'altra le strappava di sotto al braccio sinistro una borsa nera di finto cuoio, contenente la somma di lire 28.000. IN FATTO E IN DIRITTO Subito dopo l'aggressione e l'effettuata rapina i due individui si dileguarono nel buio, senza poter essere individuati a causa dell'oscuramento.

Egli sentendo il richiamo della moglie si voltò e vide che essa agitava in aria la lampadina tascabile che poi si spense. Tornò subito indietro e seppe dell 'aggressione. Accorsero poi altre persone tra cui un militare (identificato poi per l'artigliere Levati Fedele) il quale riferì che dopo le grida della donna vide fuggire due individui vestiti da mi litari, con il pastrano simi le ai soldati del genio; che anzi egli li rincorse per un po', ma poi li perse di vista a causa del buio intenso reso più fitto dalla nebbia. Avvertiti subito dell'accaduto, i carabinieri svolsero attive indagini, ma senza esito. Il fatto riveste indubbiamente gli estremi del reato di rapina aggravata per la circostanza dell'oscuramento bellico che ostacola la privata difesa. Pertanto il reato è di competenza di questo Tribunale Speciale. Le diligenti indagini effettuate per l'identificazione degli autori della rapina sono riuscite infruttuose e per questi motivi visto la conforme richiesta del Pubblico Ministero e l'art. 395 del C.P .P .

DICHIARA di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato .

Il Giudice Istruttore: U. Rienzi ha pronunziato, in data 17.4. 1943, la seguente sentenza nei confronti di " ignoto" . IMPUTATO del reato di rapina aggravata ai sensi degli artt. 628, prima parte, 61 n. 5 C .P. in relazione all'art. I, lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582, modificata dal R.D.L. 30 novembre n. 1365 per avere, verso le ore ventitre del 24.12.1942, in La Spezia, aggredito Parenti Ruggero per depredarlo ciel portafogli o contenente vari documenti personali e la somma di lire 1. 800 in biglietti di banca di vario taglio e un orologio da polso del valore di lire 500. IN FATTO E IN DIRITTO Il mattino del giorno 25.12.1942 Parenti Ruggero denunziava alla R. Questura di La Spezia che la sera precedente, verso le ore 23, mentre transitava per la Via Prione cli La Spezia era stato avvicinato eia uno sconosciuto, il quale, dopo avergli chiesto un fiammifero gli scaraventava, mentre egli stava per consegnargli il fiammifero, un pugno sul viso così violento da farlo cadere a terra.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUE RRA

Poiché il Parenti svenne a seguito del colpo ricevuto l'aggressore ne approfittò per depredarlo della refurtiva specificata in rubrica.

La sera si trattenne con il genero Dott. Romano Vincenzo fino verso la mezzanotte e poi, avendo deciso di partire alla volta di Milano salutò i propri fami liari che avevano preso dimora al Viale Valle n. 27 e verso le ore 3,30 del mattino successivo si avviò alla stazione.

Al Parenti furono riscontrate lesioni al viso giudicate, presso l'Ospedale di La Spezia, guaribili in sette giorni . Riuscite vane le indagini effettuate dalla R. Questura per individuare l'autore del delitto, il fatto venne denunziato alla R. Procura presso il Tribunale di La Spezia che, a sua volta, rimetteva, per competenza, gli atti a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Ritenuto che nonostante le attive e diligenti indagini effettuate non è stato possibile rintracciare l'autore del reato si deve, quindi, dichiarare di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato. P .Q.M.

Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta inoltrata dal Pubblico Ministero DICHIARA

di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Il Giudice Istruttore: L. Ramacci

Dopo di allora nessuna notizia ebbero i suoi fami liari fino a quando venne trovato il suo cadavere. Il povero Aita Michele aveva portato con sé una valigia di fibra con indumenti personali e una borsa di pelle contenente campioni di suola e tacchi di gomma, che poi non furono più trovate. Nel portafoglio portava una somma imprecisata, ma non inferiore alle lire 4.000, poiché quando giunse a Verona doveva avere circa lire 6.000 di cui 1.000 le diede alla famiglia e un po' ne aveva spese per la cena e altri acquisti . Iniziatosi procedimento penale e procedutosi alla autopsia, risultò che la morte, verificatasi verso le ore una o una e trenta del 19.8.1942, fu causata da ampie contusioni cerebrali conseguenti ai traumi dovuti a più colpi di corpo contundente (martello) inferti da qualcuno situato alle spalle della vittima. Procedutosi inoltre ad indagini nella località, risultò che la località dove fu trovato il cadavere di Aita Michele era privo di lampade di illuminazione, mentre le lampade più vicine erano situate.a distanza non inferiore agli ottanta metri ed erano azzurrate secondo quanto prescritto dalle t1orme sull'oscuramento e per tale motivo non davano una luce sufficiente per arrivare fino al posto dove stava l' Aita, posto che, inoltre, era anche nascosto dalle piante del giardino.

IMPUTATI

Pertanto per l'omicidio compiuto evidentemente a scopo di rapina poiché furono sottratti il portafoglio con il denaro, la valigia e la borsa della vittima ricorre l'aggravante di cui all'art. 1 della Legge 16.6.1940 n. 582 e del R.D.L. 30.11.1942 n. 305 che attribuisce la competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per i reati commessi nei confronti di Aita Michele.

a) - di omicidio volontario aggravato nei confronti di Aita Michele, commesso a scopo di rapina, nella notte del 19 agosto 1942 a Verona;

Purtroppo non ostante le attive e diligenti indagini compiute non è stato possibile rintracciare l'autore o gli autori dei delitti commessi .

ha pronunziato, in data 22.4. 1943, la seguente sentenza nei confronti di "ignoti".

b) - di rapina aggravata di lire 4.000 a danno di Aita Michele; (artt. 575, 576 n. 1; 628, 61 n. 2 e 5 C.P .; 1 lettera a) Legge 16.6. 1940 n. 582) IN FATTO E IN D TRITTO

P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P . e la conforme richiesta del Pubblico Ministero DICHIARA

La mattina del 19.8.1942 venne trovato nel giardino presso la Stazione ferroviaria Porta Nuova di Verona il cadavere di un uomo che presentava una ferita alla testa. Addosso non gli fu trovato né portafoglio né denaro.

di non doversi procedere perché ignoti coloro che hanno commesso i reati.

Dopo i primi sommari accertamenti fu identificato per Aita Michele, rappresentante di commercio, residente a Milano.

Il Giudice Istruttore: L. Ramacci

Egli, reduce da Bologna, dove si era recato per affari, il 12 agosto si recò a Bartolino (Verona), dove da circa un mese si trovavano i suoi familiari. Ivi si trattenne fino al 18 agosto e poi accompagnò i familiari a Verona.

ha pronunciato il 10.5.1943 la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: 1) - Ventura Giovanni, nato il 14.3. 1891 a Salvitello (Salerno), commerciante. Libero.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlfESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I ! N TEMPO DI GUERRA

IMPUTATO

DICHIARA

a) - del reato di cui agli artt. 251 C.P. e 163 C .P.M.G. per inadempienza di forniture di legna da ardere occorrente per i bisogni della popolazione di Ferrara e delle Forze Armate;

di non doversi procedere nei confronti di Ventura Giovanni in ordine all'addebito di cui alla lettera a per non aver commesso il fatto e in ordine all'altro reato di appropriazione indebita perché il reato è estinto per remissione.

b) - del reato di cui all'art. 646 C .P. per i~debita appropriazione di lire 40.000 in danno di Camisotti Duilio e Oddone Semolin; Querelato il 19.10.1 942.

Il Giudice Istruttore: D. Forlenza ha pronunciato, in data 15.5.1943, la seguente sentenza nei confronti di:

IN FATTO E IN DIRITTO

1) - Ponzano Pietro, nato il 13 . 12.1872 a Tortona (Alessandria), panettiere. L ibero .

Con querela del 19.10.1942 Camisotti Duilio e Semolia Oddone dichiaravano di avere commissionato a Ventura Giovanni, anticipandogli come caparra lire 40.000, trentamila quintali di legna da ardere, di cui ventimila quintali avevano ceduti alla Ditta Cornelio di Ferrara e diecimila alla Ditta Petergnani Adolfo anche di Ferrara , alle quali Ditte il Ventura doveva effettuare direttamente la consegna della merce.

2) - Ponzano Carlo Mario, nato il 2.4.1905 ad Arquata Scrivia (Alessandria), panettiere. Libero.

Però Ventura non aveva ottemperato agli obblighi assunti e aveva fornito solo una piccola parte della merce alla Ditta Cornelio , trattenendosi tutta la caparra, sebbene fosse a conoscenza che le Ditte acquirenti dovevano provvedere ai bisogni della popolazione di Ferrara e a quelli delle Forze Armate in base ai contratti conclusi con il Commissariato Militare di Treviso e con altri Enti militari . Nel procedimento penale il Ventura si giustificava dichiarando di non avere consegnata la fornitura alla Ditta Petergnan i perché il Comando Generale della Milizia Forestale aveva negato il n ulla osta, e di avere, invece, nei limiti delle disponibilità dei vagoni , spedito alla Ditta Cornelio varie partite cli legna, anche dopo che con il R . D . del 18.8.1942 venne disposta la sospensione delle consegne ai privati fino a quando il contratto relativo non venne, per disposizione della R. Prefettura di Ferrara, ceduto al Consorzio Agrario Provinciale di quella città. E aggiungeva di avere in seguito alla s uddetta disposizione restituito la caparra ai querelanti Camisotti e Semolin.

IMPUTATI del reato cli concorso in frode in forniture, in tempo di guerra, (art. 252 C.P .) in relazione all'art. 11 OC .P ., per avere, in secondo in correità con il primo fornitore di pane ciel Presidio Militare di Arquata Scrivia, consegnato, il 3.5. I 941 a detto P residio circa Kg. 28 di pane in meno del pattuito . IN FATTO E IN DIRITTO Il 6.5. 1941 il competente Comando dei Carabinieri di Arquata Scrivia denunciava, a piede libero, Ponzano P ietr'o e il suo figl io Carlo Mario, fo rnitori di pane alle truppe del locale Presidio , per irregolarità commesse nel peso del pane consegnato il 3.5.1941 all' ufficiale d i spesa viveri ciel distaccamento genio minatori. Da un controllo eseguito dai carabinieri era risultata una differenza in meno di circa 28 chilogrammi. A seguito di tale denunzia veniva iniziato dal competente Ufficio del Pubblico M inistero ciel T ribunale Speciale della Difesa dello Stato procedimento penale nei confronti cli Ponzano Pietro e Ponzano Carlo Mario per il delitto di frode in forn iture in tempo di guerra .

Tale dichiarazione trova piena conferma nella documentazione esibita in copia ed è confermata nell'atto di remissione del 9.3. 1943, debitamente accettato dal querelato.

Espletata l' istruttoria sommaria il Pubblico Ministero ha chiesto il proscioglimento dei due imputati per insufficienza di prove.

Pertanto mentre si deve, per effetto di tale remissione, dichiarare improcedibile l'azione penale per il reato cli appropriazione indebita, si deve anche prosciogliere il Ventura dall 'altro reato di inadempienza di forniture, per non aver commesso il fatto.

La constatata deficienza del peso sarebbe stata, secondo la denunzia, la conseguenza di una fraudolenta manovra eseguita al momento della pesatura . Ma gli accertamenti che sono stati effettuati non hanno dato la prova sicura che sia stata effettuata una fraudolente manovra.

P.Q.M. Visti gli artt. 152 C.P . e 395 C.P.P. e la confor me richiesta del P.M .

Tale richiesta deve essere accolta.

Non può pertanto escludersi che l' irregolarità riscontratasi sia stata causata da una semplice negligenza nelle operazioni di pesaggio secondo quella che è la tesi degli imputati. Tesi verosimile perché per a ltre partite cli pane s i verificarono eccedenze anziché deficienze.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

In base a queste risultanze gli imputati devono essere assolti con formula d ubitativa, poiché non risultano sufficienti prove per il loro rinvio a giudizio.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza dell'Esquilino riferì, in data 12.9.1942, che tale Betti Gesuina, mentre la sera del 2.8.1942 faceva i conti degli incassi del Cinema Politeama Margherita, di cui era cassiera, venne aggredita da un giovane il quale, dopo essersi impossessato della somma di lire 2.335, si era dato a precipitosa fuga. Inseguito eia tre avieri che per caso si trovavano nelle vicinanze, riuscì a rendersi irreperibile, mediante la complicità di un'altra persona.

P.Q.M. Visti gli artt. 395, 622 e 624 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Ponzano Pietro e Ponzano Carlo Mario in ordine al reato loro addebitato per insufficienza di prove.

Il Giudice Istruttore: L. Ramacci avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del R.D . 13.3. 1927 n. 313 e visti anche i RR. DD . LL. 15. 12. 1936 n. 2 136 e 9.12. 1941 n. 1386

~

' Constatato che nonostante le diligenti indagini effettuate non è stato possibile pervenire alla identificazione e all'arresto degli autori del delitto il Giudice Istruttore, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato .

Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo ha pronunciato, in data 6.7.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di : "ignoti". IMPUTATI

RIMETTE su conforme richiesta del Pubblico Ministero, con sentenza del 7.6 . 1943, al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Arezzo gli atti processuali relativi a : 1) - Arpino Ezio, nato il 31.5. 19 13 a Torino . Libero; 2) - De Tomi Leo, nato il 20.4.1907 a Padova. Libero; 3) - Nardi Giuseppe, nato ad Arezzo (Generalità incomplete) . Libero. IMPUTATI di concorso nel delitto di frode in forniture in tempo di guerra (art. 252 C .P .) di competenza del Tribunale Speciale e di concorso nella sottrazione al consumo no rmale di un rilevante quantitativo di legname di abete, di competenza del Magistrato Ordinario .

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del reato di furto cui all'art 624 C.P. con l'aggravante prevista dall'art. 1 del R .D .L. 30. 11.1942 n. 1365, per essersi impossessati di oggetti di platino del valore di lire 120.000 sottraendoli ai locali del laboratorio di igiene e di profilassi di Torino, danneggiato dalle bombe nemiche la notte del 9 dicembre 1942. La notte tra 1'8 e il 9 dicembre 1942 la città di Torino subì una incursione aerea nemica e tra gli altri edifici venne anche gravemente danneggiato il laboratorio d'igiene e profilassi. · Il personale che la mattina successiva si recò a prendere servizio poté constatare che erano stati asportati tutti gli oggetti di platino necessari per le analisi. Il Giudice Istruttore constatato che nonostante le attive e diligenti indagini effettuate non è stato possibile rintracciare e arrestare gli autori del reato dichiara, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Il Giudice Istruttore: R . Lerz Il Giudice Istruttore: V. Cersosimo ha pronunciato, in data 6.7 .1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di : "ignoti" . IMPUTATI del reato di rapina (artt. 628 e 61 n. 5 C .P. in relazione all'art. 1 della Legge 16.6.1940 11. 582) per essersi, mediante violenza, impossessati della somma di lire 2.335, sottraendola a Betti Gesuina, in Roma, la sera del 2.8.1942 profittando dell'oscuramento derivante dallo stato di guerra.

ha pronunciato, in data 10.7.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di : "ignoti". IMPUTATI del duplice delitto di tentato omicidio (artt. 56, 575 C .P .) per avere, nella notte del 6.5.1943 in Milano, in Via Sidoli, esplosi ripetuti colpi di rivoltella contro due agenti di servizio del "Corpo di vigilanza notturna" che si erano avvicinati per procedere alla loro identificazione. Con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 10 C .P . in relazione all'art. 1 della Legge 16.6.1 940 n . 582 per avere commesso il reato approfittando dell'oscuramento disposto per lo stato di guerra.


TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO

T ERZA PARTE: SENTENZE Efv!ESSE PER l REJ\Tl IN T EMPO DI GUERRi\

Il mattino del 6.5.1943, verso le ore due, mentre, nel buio delle deserte vie di Milano, oscurate per misure belliche di protezione antiaerea, gli agenti Opizzi Stefano e Cavioni Ireneo del "Corpo di vigilanza notturna" prestavano il loro servizio, notavano, passando per Via Sidoli, tre individui che procedevano in bicicletta.

INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S. PER "DELITTI COMUNI"

486

Sentenza n. 3 del 4.1.1943

371 374

Sentenza n. 14 del 9.1.1943 ......... .... ......... . . . ........ .

» »

Sentenza n. 19 del 14.1.1943

>>

380

Sentenza n. 25 del 18.1.1943

>)

383

Sentenza n. 37 del 29.1.1943

»

385

Sentenza n. 47 del 9.2.1943 ........... . ... . ........ .... ..... .

» »

390

» »

394 410

»

416

Sentenza n. 88 del 7.4.1943 ...... . ............. .... ....... . . .

»

417

Sentenza n. 96 del 14.4. 1943 ..... .... . ...................... .

»

418

Sentenza n . 97 del 14.4.1943 ................. . . . ............ .

»

420

Sentenza n. 102 del 28.4.1 943 ............. . . . . . . .... ..... ... .

))

422

Sentenza n. 104 del l. 5. 1943 ............... .... .. . .......... .

»

424

Sentenza n. 115 del 13.5.1943

»

426

Sentenza n. 120 del 19.5.1943

>>

430

Sentenza n. 123 del 20.5.1943

»

432

Sentenza n . 132 del 5.6.1943 .... ... ........... .. ............ .

))

434

Sentenzan. 139del 10.6. 1943 ... . ..... ... . .. . . . ......... .... .

))

436

Sentenza n. 140 del 10.6. 1943

»

438

Sentenza

145 del 15.6.1943

»

441

Sentenza n. 146 del 18 .6.1943

>>

448

Sentenza n. 148 del 18 .6 .1943

»

458

Sentenza n . 167 del 30.6.1943 Sentenza n . 168 del 5.7.1943 ... ....... . . . . .............. . ... .

» »

460

Sentenza n. 176 del 16.7 . 1943

» » » »

464

Sentenza n. 4 del 5. 1.1943 Sentenza n. 6 ciel 5. 1.1943 ... ..... . .......... . ... . . . ........ .

Gli agenti, riavutisi dalla momentanea sorpresa, estrassero la rivoltella e risposero al fuoco, senza conseguenze, mentre gli sconosciuti, approfittando dell' oscurità, riuscivano a dileguarsi facendo scomparire ogni loro traccia.

Gli sconosciuti furono attivamente ricercati dai suddetti agenti ai quali si aggiunsero più tardi un sottufficiale ed alcuni agenti di Pubblica Sicurezza accorsi sul luogo, ma con esito infruttuoso. Pertanto il Giudice Istruttore constatato che le diligenti indagini attivamente espletate per l'identificazione e l'arresto degli autori del reato specificato in rubrica hanno dato esito negativo, dichiara, su conforme richiesta del Pubblico M inistero, di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Pag. 369

»

Si avvicinavano agli stessi per identificarli quando, improvvisamente, vennero sparati ·n ei loro confronti, 1·ipetuti colpi di rivoltella fortunatamen te andati a vuoto.

Essi lasciarono sul terreno una bicicletta resa inservibile in seguito alla rottu. ra della catena, che era stata raggiunta da un colpo di rivoltella, ed un impermeabile.

487

Sentenza n. 53 del 16.2.1943 ........... . . .. . . . . ...... ....... . Sentenza n. 66 del 16.3.1943 ............ . ...... . . ........... . Sentenza n. 76 del 24.3.1943 Sentenza n. 84 del 3.4.1943 . ... ................... . . .. ...... .

11.

Sentenza n. 180 del 17.7. 1943 Sentenza n . 182 del 19.7.1943 Sentenza n. 188 del 22.7.1943

378

392

462 466 469 471


488

TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICE NOMINATIVO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI DAL T.S .D.S. CON SENTENZE EMESSE NEL 1943 PER "REATI COMUNI" UOMINI Alfano Egidio: vedi Sentenza n . 97 del 14.4.1943; Alfieri Umberto: vedi Sentenza n . 145 del 15.6.1 943; Altamura Crescenzo: vedi Sentenza n . 53 del 16.2.1943; Ambrosia Donato: vedi Sentenza n. 145 del 15 .6.1943; Ardinghi Guido: vedi Sentenza n. 180 del 17.7.1943; A vino Raffaele: vedi Sentenza n. 145 del 15.6.1943; Baldi Domenico: vedi Sentenza n. 66 del 16.3 .1943, pena di morte; Barbiroglio Pietro: vedi Sentenza n . 66 del 16.3.1 943; Baroni Argante: vedi Sentenza n. 146 del 18.6.1943; Bellé Giuseppe: vedi Sentenza n. 132 del 5.6.1943; Berton Ettore: vedi Sentenza n. 4 del 5. l.1943; Berutti Vittorio : vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Biader Cejpiclor: vedi Sentenza n. 167 del 30.6.1 943; Bianchetti Giuseppe: vedi Sentenza n . 19 del 14.1.1 943; Bianchini Guerrino: vedi Sentenza n. 102 del 28.4.1943; Bonafé Antonio: vedi Sentenza n . 182 del 19.7. 1943; Bragantini Callisto: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Buffa Eugenio: vedi Sentenza n. 66 ciel 16.3.1943; Carnevale Luigi : vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Catalano Raffaele: vedi Sentenza n. 76 del 24.3.1943; Cinti Remo : vedi Sentenza n. 123 del 20.5.1943; Cipollaro Enrico: vedi Sentenza n. 139 del 10.6.1943; D'Ascoli Umberto : vedi Sentenza n. 145 del 15.6.1943; De Gorga Ignazio : vedi Sentenza n. 37 del 29.1.1943; De Pasquale Libero: vedi Sentenza n. 115 del 13.5.1943; Di Mario Giulio: vedi Sentenza n . 180 del 17.7 .1943; D'Orazio Sebastiano: vedi Sentenza n. 14 del 9.1.1943; Esposito Giuseppe : vedi Sentenza n. 180 del 17.7.1943; Ferronato Rino: vedi Sentenza n. 115 del 13.5.1943; Fresa Amedeo: vedi Sentenza n . 6 del 5.1. 1943; Fusillo Antonio: vedi Sentenza n . 104 del 1.5.1943; Gambera Achille: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943;

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO Dl GUERRA

Garnero Silvio: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Gatti Luigi: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Guerrileri Emanuele: vedi Sentenza n. 146 del I 8.6.1943; Knapp Giuseppe: vedi Sentenza n. 4 del 5.1.1943; La Marca Giuseppe: vedi Sentenza n. 145 del 15.6.1943; Lanzoni Mario: vedi Sentenza n. 182 del 19.7.1943; Lenta Giovanni: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943, pena di morte; Leo Mauro: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Loison Domenico: vedi Sentenza n . 4 del 5.1.1943; Lombardi Antonio : vedi Sentenza n. 140 del 10.6.1943; Magini Enrico:· vedi Sentenza n. 167 del 30.6.1943; Mandelli Sergio: vedi Sentenza n. 146 del 18.6.1943; Mannaioni Lelico: vedi Sentenza 11. 84 del 3.4.1943; Marcolongo Massimo: vedi Sentenza n. 19 del 14.1.1943; Martella Cesario: vedi Sentenza n. 188 del 22.7.1943; Mensorio Rolando: vedi Sentenza n. 145 del 15.6.1943; Milone Guido : vedi Sentenza n. 115 del 13 .5.1_943; Miriiera Giorgio: vedi Sentenza n. 19 del 14.1.1943; Molino Domenico: vedi Sentenza n. 25 del 18.1.1943; Moroni Cesare: vedi Sentenza n. 25 del 18.J .1943; Mus Giuseppe: vedi Sentenza 11. 66 del 16.3.1943; Onofri Bruno: vedi Sentenza n. 47 del 9.2.1943; Ottaviani Marino: vedi Sentenza n. 96 del 14.4.1943; Paderni Silvestro: vedi Sentenza n. 66 del 16.6.1943, pena di morte; Papandrea Giuseppe: vedi Sentenza n. 132 del 5.6.1943; Petrangeli Silvio: vedi Sentenza n. 120 del 19.5.1943; Porro Pietro: vedi Sentenza n . 66 del 16.3.1943; Prisco Pasquale: vedi Sentenza n. 145 del 15.6.1945; Puleo Natale: vedi Sentenza n . 176 del 16.7.1943; Robella Ernesto: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943, pena di morte; Rosa Leonardo: vedi Sentenza 11. 180 del 17.7.1943; Rosembaum Enrico: vedi Sentenza n. 167 del 30.6.1943; Rispoli Aldo: vedi Sentenza n. 140 del 10.6.1943; Rudoni Giuseppe: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Russo Michele : vedi Sentenza n. 3 del 4.3.1943; Salzillo Giuseppe: vedi Sentenza n. 168 del 5.7 .1943;

489


490

Sentenza del 17.4 . 1943 relativa a imputati ignoti ...... . ....... . Pag . 479 Sentenza· del 22.4. 1943 relativa a imputati ignoti . ............. . )) 480 Sentenza del 10.5.1 943 relativa a un imputato ............ .. . .. . )) 481 Sentenza del 15.5 . 1943 relativa a due imputati .... . ........... . » 483 Sentenza del 7 .6 .1943 relativa a tre imputati . ..... ............ . » 484 Sentenza del 6.7.1943 relativa a imputati ignoti, per reati commessi a Roma ...................................... . . .......... . )) 484

Sarasso Primo: vedi Sentenza n. 25 del 18. 1.1943; Scognamiglio Gino : vedi Sentenza n. 115 del 13.5. 1943; Sfriso Giuseppe: vedi Sentenza n. 182 del 19.7.1943· Tafuri Nicola: vedi Sentenza n. 145 del 15.6.1943;

491

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

TRIBUNALE SPECTJ\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

'

Tesi Normando: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943, pena di morte; Tinto Luigi: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Tucci Aristotile: vedi Sentenza n . 148 del 18.6.1 943;

Sentenza del 6.7.1943 relativa a imputati ignoti per reati commessi a Torino ........... . ..................... ............. ...... . Sentenza del 10.7 . 1943 relativa a imputati ignoti .............. .

Vignato Filippo: vedi Sentenza n. 167 del 30.6.1943; Vitale Orazio: vedi Sentenza n. 88 deJ 7.4.1943 .

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485 485

Donne INDICE NOMINATIVO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI DAL GIUDICE ISTRUTTORE CON SENTEN ZE EMESSE NEL 1943 PER "REATI COMUNI"

Adamo Giuseppina: vedi Sentenza n. 3 del 4.1.1943; Ciccarelli Gelsomina : ·vedi Sentenza n. 140 del 10.6.1943; Cocco Genoveffa: vedi Sentenza n. 140 del 10.6.1943· ' Laurenzi Angela: vedi Sentenza n. 37 del 29. l.1943;

Arpino Ezio: vedi Sentenza del 7.6. 1943 ...... ...... . ........ . Pag. 484 Castelli Giuseppe: vedi Sentenza del 12.1.1943 ....... ......... . )) 473 Ceriach Tiziano: vedi Sentenza del 12. J . 1943 ....... . . ..... . .. . )) 473 D 'Ascoli Antonio: vedi Sentenza del 7.1.1943 . ........ .... .. .. . » 473 De Tomi Leo : vedi Sentenza del 7.6.1943 ........ ..... ...... . . )) 484 Lucano Raffaele: vedi Sentenza del 18.2.1943 .. ............. .. . )) 475

Ledermann Angela: vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943; Rossi Anna: vedi Sentenza n. 167 del 30.6.1 943; Zoppi in Menicacci Norina : vedi Sentenza n. 66 del 16.3.1943.

INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER DELITTI COMUNI Sentenza del 7.1.1943 relativa a un imputato ..... ... . . . ....... . Pag. 473 Sentenza del 12.1. 1943 relativa a quattro imputato .. . .... . .... . )) 473 Sentenza del 28.1.1943 relativa a un imputato .. . ........ . ..... . )) 474 Semenza del 8.2. 1943 relativa a un imputato .................. .

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Sentenza del 10.2.1943 relativa a un imputato ... .. .......... .. .

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475

Sentenza del 15.2.1943 relativa a un imputato ....... . . ..... ... .

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475

Sentenza del 18.2.1943 relativa a un imputato ...... ........... .

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475

Sentenza del 25 .2.1943 relativa a imputati ignoti ...... ........ .

»

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Sentenza del 6.3.1943 relativa a un imputato .................. .

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Sentenza del 13.3.1943 relativa a imputati ignoti .. . .. . . .. ..... .

»

477

Sentenza del 23.3 . 1943 relativa a u n imputato . . ....... .. .. . ... .

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Sentenza del 23 .3. 1943 relativa a imputati ignoti . ..... . . . . . ... .

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478

Mahmud Rascid Gaber: vedi Sentenza del 23.3.1943 ... ...... .. . Messinese Giuseppe: vedi Sentenza dell'8.2. 1943 .......... ..... . Nardi Giuseppe: vedi Sentenza del 7 .6. 1943 .... .... .... . . ..... . Onnis Fausto: vedi Sentenza del 10.2.1 943 ........ ...... .. . ... . Petracchi Antonio: vedi Sentenza del 28 . 1. 1943 .. ............. . Ponzano Carlo : vedi Sentenza. del 15.5.1943 . . .. ..... ..... .. . . . Ponzano Pietro: vedi Semenza del 15.5.1943 ......... ......... . Rippa Domenico: vedi Sentenza del 12. 1. 1943 Ruotolo Pasquale: vedi Sentenza del 15.2 . 1943 Ventura Giovanni: vedi Sentenza del 30.5.1943 ...... . . .... .... . Vidi Riccardo : vedi Sentenza del 12.1.1943 .... ....... ........ .

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TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

493

Terza parte

-

Sezione "B"

SENTENZE EMESSE IN TEMPO DI GUERRA PER I REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 8.7.1941 n. 645 (Disposizioni Penali per la disciplina relativa alla produzione, al commercio, al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni)


TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE;\Tl IN TEMPO DI GUERRA

495

SENTENZA n. 1

Reg. Gen. n. 1402/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale Giudice Relatore: Presti Giovanni , Procuratore Mi litare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Colizza Ugo, Consoli Generali; Suppiej Giorgio, Rosa Uliana Riccardo, Pasqualucci Renato, Consoli M. V .S.N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Santini Antonio, nato 1'8.3.1912 a Roma, inserviente comunale. Detenuto dal 5.8.1942. IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 7 e cpv. u. , 61 n. 11 C.P.; 8 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, per avere, con vari atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, fino al 9 ed al 13.6. 1942, con abuso della fiduc ia derivante da relazioni di prestazione d'opera, sottratto dall 'Ufficio Comunale di Baronissi, presso il quale prestava servizio, quale usciere , 146 carte annonarie per pane e generi da mi nestra e 71 per zucchero e grassi; b) - del delitto cli cui agli artt. 110 C.P . e 3 legge 8.7 . 1941 n. 645 per concorso in sottrazione di merci al normale consumo . OMISSIS P .Q.M . Letti ed applicati gli artt. 81, 61 n. 11 , 624,625 n. 7 ed u. cpv., 62 n . 4, 73, 29 C.P.; 8 R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 3 legge 8.7.1 941 n. 645; 274,488 C.P .P . DICHIARA Santini Antonio responsabile dei reati in rubrica ascrittigli, colla diminuente di cui all'art. 62 n. 4 C.P., e cumulate le pene, lo condanna ad anni quattro e mesi cinque di reclusione ed a lire 5.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonchĂŠ al pagamento delle spese processuali e di custodia prevent iva.


496

TRII3UNALE SPECJALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, 4.1.1943 - Anno XXl -

TERZA i'ARTE : SENTENZE EMESSE PER l REATJ IN TEMPO Dl GUERRA

497

SENTENZA n. 2

Reg. Gen. n. 1963/1942

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Santini Antonio detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Volterra (Cremona) venne posto in libertà il 2.7.1944 "a seguito dello svolgimento della battaglia per la liberazione di Volterra" . Santini, però, il 15.7. 1944 si costituì alle suddette Carceri Giudiziarie di Volterra per espiare la residua pena di 1 anno, 9 mesi e quindici giorni di reclusione. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, su conforme richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P.M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi condonata con Ordinanza del 23 .7. 1945, la residua pena detentiva e la multa di lire 3.000 per l'indulto concesso con il R.D.L. 5.4.1944 n. 96.

Pertanto Santini Antonio venne scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Volterra il 25.7 .1945.

Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Colizza Ugo, Consoli Generali; Suppiej Giorgio, Rosa-Uliana Riccardo, Pasqualucci Renato, Consoli M.V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - !annone Umberto, nato l' 11.12.1899 a Napoli, impiegato comunale . Detenuto dal 13.6.1942. IMPUTA!TO a) - del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 314 C .P . e 4 R .D .L. 11.6. 1942 n. 584 per essersi in più volte, e l'ultima il 12.6. 1942, impossessato di un cospicuo numero di carte annonarie di cui, quale impiegato del Comune di Ottaviano, addetto all'Ufficio Tesseramento, aveva il possesso; b) - del delitto di cui all'art. 3 legge 8.7.1941 n. 645, per avere sottratto al consumo normale le merci corrispondenti anteriormente al 12.6.1942; c) - del delitto di cui all'art. 476 C .P. per avere creato duplicati di carte annonnarie in epoca anteriore al 12.6.1942. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 81,3 14, 29, 73 C.P.; 4 R .D .L. 11.6.1942 n. 584; 3 legge 8.7.1941 n. 645; 274, 488 C.P. P. ; I R .D . 17.10.1942 n. 1156 DICHIARA non doversi procedere contro Iannone Umberto in ordine al reato di cui all'art. 477 C .P., così modificando l'accusa di cui alla lettera a della rubrica, essendo il reato estinto per amnistia ;


498

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA il .{annone responsabile degli altri reati in epigrafe ascritligli e, cumulate Je pene, lo condanna ad anni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa, con interdizione perpetu~ dai pubblici uffici, a l pagamento delle spese processuali e di custodia p reventiva. Roma, 4 .1. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TERZA PARTE: SENTE:S:ZE El\ lESSE PER I REAl I IN TDIPO DI GUERRA

Reg. Gen. n. 951/ 1942

499

SENTENZA n. 5

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Luogotenente Generale M . V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Im peratore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale M.V.S .N ., Palmeri Gaetano, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, F>asqualucci Renato, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Iannone Umbe~to.' dete~1uto dal 13.6.1942, venne scarcerato dai Partigiani dalla Casa Penale d1 Firenze 11 24.7.1 944. Tratto nuovamente in arresto il 10.6.1945 e ~ra~~lt~ all_a Casa Penale di Firenze il 6. J 2.1945 venne trasferito alle Carceri Grnd1z,ane d1 Napoli e 1' 11.2.1 946 assegnato, per motivi di salute alla Casa Penale per Minorati di Pozzuoli. ' Con Decre~o Presidenziale ciel 21. 12.1 946 viene concesso, per grazia, il condono della residua pena da espiare e della multa di lire J .000. . Percant? Tannone Umberto viene scarcerato dalla Casa Penale per Minorati d1 Pozzuoli l' 11.1.1947.

SENTENZA nella causa contro: 1) - Speziale Vincenzo, nato il 2 .2.1925 a Palermo, impiegato comunale. Detenuto dal 25 .11. 1942.

IMPUTATO a) - di peculato continuato aggravato (artt. 314, 61 n. 2, 81 C .P.; art. 4 R.D. L. 11.6.1942 n. 584) per essersi appropriato, abusando della sua qualità di impiegato addetto all'Ufficio Tesseramento del Comune di Palermo, di n . 22 carte an nonarie, di cui egli aveva il possesso per ragioni del suo ufficio, e per aver tentato di appropriarsi di altre 179 carte annonarie, nascondendone, a tal fine, 165 dietro ad uno scaffale sul suo posto di lavoro, per commettere il reato di cui alla lettera seguente. In Palermo da giorno imprecisato e fino al I 6 giugno 1942; b) - del reato di cui ali 'art. 3 legge 8.7 .1 941 n. 645 in relazione a li 'art. 5 del R.D .L. 11 .6.1942 n. 584 per aver sottratto al normale consumo, con le 22 carte annonarie di cui a lla lettera precedente, quantità imprecisata di pane e generi da minestra, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e successivamente.

OMISSlS P .Q.M. Visti ed applicati gli artt. 98 C. P.; 479 C.P .P. DICHIARA Spezia le Vincenzo prosciolto dal reato d i cui alla lettera a della rubrica, perché non imputabile e dal reato di cui alla lettera b per non aver commesso il fatto. Ordina che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 5. 1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici.


500

TERZA P ARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI JN TEMPO DJ GUERRA

TRIBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1400/1942

SENTENZA n. 10

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M . V.S.N.

501

per aver partecipato ad alcuni affari conclusi dal Pecchio presenziando alle trattative e sovvenzionando quest'ultimo con cospicua somma di denaro; b) - di concorso nel reato ascritto al Pecchio sub b); per aver preso anche parte alle vendite e tentativi di vendita a prezzo maggiorato, artt. 110, 81 cpv. C.P . In Torino fino al 2 .7.1942.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Gangemi Giovanni, Console Generale; Calia Michele Fioretti Eugenio, Rosa-Uliana Riccardo, Vedani Mario, Consoli M . V.S.N.' ha pronunciato la seguente SENTENZA

Duretto: a) - pure di concorso nei reati attribuiti al Pecchio sub a) e b), per avere prestato opera di mediatore negli affari da costui conclusi . In Torino fino al 2.7.1942. Iacob: a) - del reato di cui all 'art. 3 R.D.L. 8.7 .1 941 n. 645 p. 1 a, per avere sottratto al normale consumo Q.Ii 13,40 di formaggio parmigiano, in Torino nel novembre 1941;

nella causa contro: 1) - Pecchio Pietro, nato il 6.9.1 912 a Moncalieri (Torino) . Detenuto dal 2 .7.1942; 2) - Devietti-Goggia Giovanni, nato il 12.3.1913 a Torino, trasportatore. Detenu to dal 2.7 . 1942; 3) - N ovaria Paolo, nato il 18.10. 1893 a Torino. Detenuto dal 14.7.1942;

b) - del delitto di cui agli artt. 56 C.P. e 9 R.D .L. 8.7.1941 n . 645 p~r, a~er tenta~ to di vendere, a prezzo superiore a quello stabilito dalle Autonta, 1 suddetti Q .Ii 13,40 di formaggio parmigiano. In Torino il 2.7.1942 . OMISSIS

4) - Duretto Antonio, nato l'l.3.1916 a Savona, piazzista. Detenuto dal 4.7 .1942;

P.Q.M.

5) - lacob Eugenio, nato l'I.9.1901 a Chiomonte (Torino), commerciante. Detenuto dal 2 .7.1942.

Visti gli articoli sopra citati e 229, 230, 29, 73, C .P .; 488, 274 C.P.P . DICHIARA

IMPUTATI Pecchio: a) - del delitto di cui all'art. 3 R .D.L. 11.6.1942 n. 584; 81 cpv. C.P ., per avere s?ttratto a_I n~rmal_e co~sumo Q .li 53,89 di generi razionati (saponi, formaggio, proscmtt,, farina d1 frumento e burro) e Q .li 205 di generi non razionati, ma in rarefazione sul mercato in Torino, fino al luglio I 942; b) - del delitto di cui all'art . 9 R.D .L. 8.7.1941 n . 645 per avere in parte venduto ed in parte tentato di vendere a prezzo superiore a quello stabilito dall' Autorità, Q .li 109,48 di generi razionati e non razionati, ma in rarefazione sul mercato con una maggiorazione com plessiva di lire 326.637,65 in Torino fi no aJ 2.7.1942. Devietti-Goggia, Novaria: a) - di concorso nel reato ascritto al Pecchio sub a), ai sensi degli artt. 110, 81 p .p . C.P., per avere il primo partecipato ad alcuni affari conclusi dal Pecchi?, fo~nendo anche il mezzo di trasporto e la mano d'opera per Io scarico ed 1I canco della merce, nonché il locale per il deposito di essa, ed il secondo

Pecchio P ietro, Devietti-Goggia Giovanni , Novaria Paolo e Iacob Eugenio responsabili dei reati agli stessi rispettivamente ascritti e condanna : Pecchio Pietro ad anni quindici di reclusione e lire 40.000 di multa; DeviettiGoggia Giovanni ad anni otto di reclusione e lire 20 .000 di multa ; Novaria Paolo ad anni dieci di reclusione e lire 25.000 di muJta{ll. DICHIARA Duretto Antonio responsabile del reato di cui all'art. 7 della legge 8.7.1941 n . 645 e, così modificando la rubrica, lo condanna ad anni uno di reclusione e a lire 10.000 di multa. Condanna tutti, meno Duretto e Iacob, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, tutti al pagamento in solido delle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia.

(!) Jacob Eugenio ad anni tre di reclusione e lire 10.000 di multa.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA OELLO STATO

Ordina che Pecchio e Novaria siano, a pena ultimata, sottoposti a libertĂ vigilata. Roma 8.1.1943, - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Torino (V Sez. Penale) pronuncia, in data 3.6.1949, la seguente sentenza: DICHIARA Pecchio Pietro, Devietti-Goggia Giovanni e Novaria Paolo colpevoli di concorso nel delitto di sottrazione al normale consumo, nell'esercizio del commercio, preveduto negli artt. 110 C.P . e 3 Cap. 1 della Legge 8.7.1941 n. 645 e condanna Pecchio ad anni cinque di reclusione e lire 30.000 di multa, il DeviettiGoggia ad anni quattro di reclusione e lire 8.000 di multa e il Novaria ad anni quattro cli reclusione e lire 10.000 di multa e Jacob a tre anni di reclusione e lire 4.000 di multa. Condanna tutti i suddetti imputati al pagamento in solido delle spese di questo giudizio . Letti gli artt. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e 8 del D.P. 22 .6.1946 n. 4 dichiara condonata per intera la pena della reclusione e della multa a Jacob; condonata l'intera pena detentiva e lire 4.000 di multa a Devietti-Goggia e a Novaria e 4 anni di reclusione e lire 4.000 di multa a Pecchio. Letti gli artt. 151 C.P. e 3 R.D . 5.4.1944 n. 96 dichiara di non doversi procedere nei confronLi di Duretto Antonio e degli altri suindicati imputati in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 7 e 9 della citata legge annonaria per estinzione del reato per amnistia. La Corte Suprema di Cassazione rigetta, con sentenza del 9.3.1951, il ricorso inoltrato da Pecchio Pietro e Novaria Paolo avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino e li condanna a pagare alla Cassa delle Ammende la somma di lire 5.000. Con Ordinanza del 14.10.1954 la Corte di Appello di Torino dichiara nei confronti di Jacob Eugenio estinto il reato addebitatogli per l'amnistia concessa con l'art. 1 lettera b) del D.L. 19.12.1953 n. 922 . Pecchio Pietro, detenuto dal 2.7.1942, viene scarcerato il 13 .6.1949. Devietti-Goggia Giovanni, detenuto dal 2.7.1942, viene scarcerato il 13.6. 1949.

TERZA PARTE: SENTENZE E'.\IESSE PER I REATI IN TEl\lPO DI GUFRRA

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SENTENZA n. 13

Reg. Gen. n. 1665/ 1942

IJ Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Colizza {!go, Consoli Generali M.V.S.N.; D'Alessandro Italo, Ricci Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: l) _ De Vidovich Valmira, nata il 23.10.1916 a Zara, impiegata Ufficio Annona. Detenuta dal 28.9.1942; 2) _ Grzan Simeone, nato 1'8.4.1923 ad Estrezani (Jugoslavia), contadino. Detenuto dal 24.9.1942. IMPUTATI La prima: a)_ di peculato aggravato (art:. 314: 81 C.P. ed _artt. 4_ed 8 ~.D .L. . 11.6.194~ . 584) per essersi appropnata d1 un numero ~m~rec,sato d1 t?s.se1 e annona 11 rie in bianco di cui aveva il possesso per rag1om del suo ufficio, abusand~ della qualit.Ă ,di impiegata addetta al servizio razionamento del Comune d1 Zara, nel settembre 1942; b) _ del delitto di cui agli art. l R.D,. L. _11.6.1942 n . 5_84; 61 n. 9 e 81 C .P., per avere nelle stesse circostanze d1 cui alla lettera precedente , contraffatto un nume'ro imprecisato di tessere annonarie, intestandole a persone che non ne avevano diritto; c) _ del delitto di cui all'art. 3 legge 8.7.1941 n. 645 in ~elaz_ione ~ll'art. 5 R.D.L. 11.6.1942 11 â&#x20AC;˘ 584; 81 C.P., per aver sottratto genen razionali al no~~ale consumo usando delle tessere contraffatte cli cui sopra o facendole ut1hzzare da altri.

Duretto Antonio, detenuto dal 4.7.1942, viene ammesso al beneficio della liberazione condizionale e quindi viene scarcerato il 23 .4. 1943.

Il secondo: di concorso nei reati ascritti alla Vidovich , per aver indotto a sot!rarre, .contraffare e a consegnargli per la successiva utilizzazione, un numero 1mprec1sato cli tessere annonarie (articoli citati e 110 C .P .).

Jacob Eugenio, detenuto dal 2.7.1942, viene scarcerato, per espiata pena, il 2.7.1945.

In esito al pubblico dibattimento, semiti il P .~1 ..nella sua requisitoria e gli imputati che, con i Joro difensori, hanno per ult1m1 avuto la parola, osserva

Novaria Paolo, detenuto dal 14.7 .1942, viene scarcerato il 13.6.1949.


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TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE : SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

IN FATTO ED IN DIRITTO

Le tessere di cui la De Vidovich si ~ppropriò erano in suo possesso per ragioni di ufficio per l'impiego da lei ricoperto.

A seguito d'istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 15 dicembre u.s., i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento, per la confessione degli imputati e per le prove testimoniali e documentali, è risultato quanto segue: Nei primi dell'autunno u.s. la Questura di Zara aveva avuto sentore che persone non iscritte in quella anagrafe ottenevano carte annonarie al prezzo di lire 50 l'una da uno sconosciuto che poi fu identificato per il facchino di porto Grzan Simeone. Il Grzan, perquisito, fu trovato in possesso di 8 carte annonarie, di cui 4 intestate a Obich Anka e 4 a Potocniak Benito. Il Grzan dichiarò di aver ricevuto elette tessere e parecchie altre da De Vidovich Valmira, impiegata presso l'Ufficio tesseramento del Comune di Zara, e di averle vendute, eccettuate quelle trovate in suo possesso, a prezzi vari, raggiungendo nel massimo lire 50, a persone non iscritte all'anagrafe locale. La De Vidovich, a sua volta, fu trovata in possesso di due tessere annonarie in bianco e di 12 tessere intestate ai propri congiunti . Interrogata, ammise di avere intestato alcune carte annonarie con nominativi di persone presentatele dal Grzan, pur sapendo che le stesse non erano iscritte all'anagrafe di Zara e cli averle a lui consegnate ricevendo in compenso piccoli donativi; di aver compilate le tessere intestate alla famiglia della propria cognata Montano Nicoletta, perché costei le aveva dichiarato di avere smarrito quelle originali; di aver rilasciato 4 tessere alla parente Mattias Nastacia perché essendo costei giunta da poco tempo a Zara, ne era priva; di aver utilizzato personalmente carte annonarie non intestate, avendo smarrito le proprie. A smentire le giustificazioni addotte dalla De Vidovich, in ordine al rilascio dei duplicati di tessere annonarie alla famiglia Montano ed alla detenzione delle due tessere non intestate, sta il fatto che la De Vidovich fu trovata in possesso anche delle carte originali intestate a se ed alla famiglia Montano e che sia queste che i duplicati relativi erano stati utilizzati fino al 28 settembre, data dell'arresto. Sia in istruttoria che oggi in udienza, gli imputati hanno sostanzialmente ripetute le prime dichiarazioni, eccependo, la De Vidovich la propria giovanile inesperienza ed il Grzan l'ignoranza della legge. È rimasto così accertato che il Grzan ottenne dalla De Vidovich un numero imprecisato di tessere annonarie per la propria amante Stosic Cristina e per alcuni suoi conoscenti, i quali non avevano diritto perché non residenti a Zara; che il Grzan fece commercio di dette carte e che la De Vidovich, per fare apparire regolare l'avvenuta consegna delle carte ai singoli intestatari, appose, per ricevuta, dei crocesegni negli atti di ufficio, che la stessa intestò, arbitrariamente, duplicati di tessere annonarie a componenti la famiglia Montano, che pure erano in possesso delle stesse originali, e che utilizzò personalmente due tessere annonarie in bianco nello stesso tempo in cui faceva uso di quelle regolarmente ricevute.

Pertanto nei fatti commessi dalla De Vidovich il Collegio ra_v:isa t~tti gli estremi giuridici dei reati continuati ed aggravati a lei addebitati m epigrafe. Quanto al concorso nei reati stessi ascritti al Grz~n, non . vi ~a. du?bio che ricorrono tutti gli estremi di diritto relativament~ alle imputaz10m d1 cm alla lettera a e b della rubrica; ritiene invece che relativamente al concorso nel reato di cui alla lettera c debba escludersi l'aggravante di c~i all'art. 5 del R:D ._L. 11.6.1942 n. 584 perché non si può far carico al Grzan _di ~na aggra:'ant~, ms1ta alla persona della De Vidovich a motivo delle _s~e _funzio~i'. ~er ~ltn fatti da costei commessi a profitto proprio o di suoi fam,han ed amici, mdipendentemente dal concorso del Grzan ed ad insaputa di costui. È da dichiararsi responsabile invece il Grzan di concorso nel reato continuato di cui alla lettera e esclusa la predetta aggravante, per il concorso al norm~le consumo operato dai beneficiati delle t~ssere da lui vendute o, come alla Stosic, donate.

Peraltro il Collegio reputa sia il caso di concedere ad entrambi i prevenuti la diminuente di cui all'art. 311 C.P. Commisurando la pena al fatto, ritiene equo di dovere i~ con_creto c?ndannare la De Vidovich a complessi anni tredici di reclusione e hre b.000 di ".1ulta risultanti dal cumulo di anni 8 e mesi 2 e lire 5 .000 di :11uI~a per il_ reato c?ntmuat di cui alla lettera a della rubrica e di anni 2 e mesi 1 cli reclusione _e hr~ 5.000 d~ multa per il reato continuato di cui alla lettera b e di anni 2 e mesi 9 ~, reclusione e lire 5.000 di multa per il reato continuato di cui alla lette_ra c; ed 11 Grzan a complessivi anni IO e mesi 3 di reclusione ed a lire l~.000 . di m~lta.' cu~1~l_o dei minimi delle pene ristrettive edittali dei reati, come dmanzi precisa~\~ d, lu_e 4.000 di multa per ciascuno dei reati rubricati . Consegne per entrambi 1 mterd1zione perpetua dai pubblici uffici, la libertà vigilata (art. 31 ~ u. cpv ·, 2?, 230 n. 1 C.P .) il pagamento delle spese in solido, quelle processuali e personali quelle di custodia preventiva. P.Q.M. Letti- ed applicati gli artt. 314, 81, 61 n. 9, 110, 73, 29, 230 n. 1 C.P.; 1, 4, 5 8 R.D .L. 11.6. 1942 11. 584; 3 legge 8.7.1941 n. 645; 274, 488 C.P.P .

'

DICHIARA De Vidovich Valmira e Grzan Simeone responsabili dei reati r~bricati, esclusa per il Grzan l'aggravante di cui all'art. 5 del R.D.L. 11.6.!9~2 n : 58~ ~uanto al reato di cui alla lettera c, con la diminuente per entra11:b1 d1_c~11 _ali ait. _311 C.P., e cumulate le pene, condanna la De Vidovich ad anm tred1c1 d1 reclusione


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TRIBUNAL E SP ECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

ed a lire 15 .000 di multa e Grzan ad anni dieci e mesi tre di reclusione ed a lire 12.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici e libertĂ vigilata, nonchĂŠ al pagamento delle spese: in solido quelle processuali e personali quelle di custodia preventiva. Roma, 9.1.1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

T ERZA PARTE: SENTENZE E:\1ESSE PER l REAT I l'I T E:VIPO DI GUERRA

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SENTENZA n. 16

Reg. Gen. n. 1629/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: Lanari Piero; Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Consoli Generali M .V.S. N.; Vedani Mari o, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo, Consoli M. V .S.N.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE l;l.a pronunciato la seguente De Vidovich Walmira : assegnata alla Casa Penale per Donne di Perugia il 13.4.1943 il 5.6.1943 viene trasferita a ll a Casa Penale cli Venezia. Con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il J 4.1.1946 vengono dichiarati condonati 3 anni e 3.000 lire di multa per l'indulto concesso con il R.D . 5.4.1944 n . 96. Con Ordinanza del 25. 2.1947, sempre emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma viene dichiarato condonato un anno di Reclusione e lire I .000 di multa per l'indulto concesso con il D .P. 22.6.1946 n. 4. In sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Venezia (2 3 Sez. Pen.) condanna De Vidovich Walmira, con sentenza del 23.2.1948, alla pena di 6 anni, 7 mesi e 18 giorni di reclusione e lire 7.266 di multa e dichiara condonati, per l'indulto concesso con i decreti del 1944 e I 946, 4 anni di reclusione e Jire 4.000 di multa . Pertanto De Vidovich Walmira viene scarcerata per espiata pena . Grzan Simeone: tradotto nella Casa Penale di Firenze il 10.4.1943 venne scarcerato nel mese di maggio del 1944 a seguito di ordine emesso dal Comando SS. Tedesco di Firenze. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 22 .1 2.1966, estinti, per l'amnistia concessa con il D .P.R. 19.1 2.195 3 n . 922, i reati per i quali venne condannato Grzan Simeone dal T.S .D .S. con sentenza del 9.1 .1943.

SENTENZA nella causa contro: 1) - Longobardi Assunta, nata il 14.8. 1891 a Napoli, esercente. Detenuta dal 23.9.1942; 2) - Colamarco Gennaro, nato l' 1.10.1903 a Napoli, meccanico. Detenuto dal 26. 9 .1 942; 3) - Panaro Anna, nata il 2.2.1896 a Napoli, casalinga. Detenuta dal 24.9.1942; 4) - Visone Antoni etta, nata il 30.4. 1889 a Napol i, sensale. Detenuta dal 2.10.1942; 5) - Schiano Anna, nata il 16.6.1911 a Napoli, esercente. Detenuta dal 24. 9. 1942; 6) - Esposito Vincenza, nata il 27. 11. 1896 a Napoli, esercente. Detenuta da11 '8 .l0.1942; 7) - Polito Anna, nata il 3.10.1 907 a Napoli, esercente. Detenuta dal 5.10.1942; 8) - Finizio Gennaro, nato il 4.1.190.7 a Napoli , esercente. Detenuto dall' 8. 10.1942; 9) - Rusciano \1aria, nata il 10.8.1906 a Napoli, esercente. Detenuta dal 28.12.1942; 10) - Volpi celli Fortuna, nata il 27 .4.1893 a Napoli, esercente. Detenuta dal 26.9.1942. IMPUTATI a) - del delitto di cui all'art. I R.D .L. 11.6.1942 n. 584, per avere messo in circolazione false cedole per il prelevamento dell 'olio; b) - del delitto di cui all 'art. 3 cpv. legge 8.7. 1941 n. 645, per sottrazione di olio a l normale consumo . OMISSIS Visti ed applicati gli artt. 2 R .D.L. 11.6.1942 n. 584; 56 C .P .; 3 cpv. e 12 Legge 8.7.194 1 n. 645; 23, 29, 73, 228, 229 C .P. ; 274, 479, 488 C .P.P.


508

T RIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA

colpevoli: Polito Anna del solo reato di cui all'art. 12 della Legge 8.7 .1 941 n. 645, così modificando la rubrica, non essendo emerse, a suo carico, prove della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 2 p.p. della Legge J 1.6.1 942 n. 584 e 56 C.P., 3° cpv . della Legge 8.7.1 941 n. 645 . Ordina, pertanto, che la P olito venga scarcerata, avendo già espiata la pena, se non detenuta per altra causa . Ed, operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna:

TERZA PARTE: SENTENZE E~IESSE PER I REATI IN T EM PO DI GUERRA

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Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara , con Ordinanza del 21.3.1955, estinto per amnistia concessa con il D.P . 19.12.195 3 n. 922, i reati per i quali Longobardi Assunta venne condannata dal T.S.D.S. con sentenza del 12.1.1943. Colamarco Gennaro: detenuto dal 26.9.1942 a l 14.4. 1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma e dal 15.4.1943 al 16.1. 1945, data della sua scarcerazione, alla Casa P enale di Paliano (Frosinone) . Colamarco Gennaro venne scarcerato perché il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiarò condonati, per l'indulto concesso con il R .D. 5.4.1944 n. 96, tre anni della pena detentiva e lire 3.000 della pena pecuniaria.

Longobardi e Schiano ad anni 5 e lire 5.000 di multa ciascuna; Colamarco Visone, Volpicelli, Finizio e Rusciano ad anni 4 e lire 4.000 di multa; Esposito ad anni 3 e lire 3.000 di multa; Panaro ad anni I e mesi 4 e lire 2.000 di multa; Polito a mesi 3 di arresto e lire 500 di ammenda.

Finizio Gennaro : detenuto da11'8 . 10.1942 al 14.4. 1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma. li 15.4.1943 venne trasferito alla Casa Penale di Paliano (Frosinone) da dove evase in data imprecisata del mese di maggio del 1944.

Tutti, tranne la P olito, con la reclusione; Longobardi e Schiano con la interdizione dai pubblici uffi ci per la durata di 5 anni; tutti, tran ne la Polito, con la libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. '

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara con ordinanza del 25.5. 1965 estinti, per l'amnistia concessa con il D. P . 19. 12.1953 n. 922, i reati per i quali Finizio Gennaro venne condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 12.1. 1943.

Roma, 12.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Schi ano Anna : detenuta dal 24.9 . 1942 al 22.3. 1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma, dal 23.3.1943 all'8 .8. 1943 nelle Carceri Giudiziarie per Donne di P erugia e dal 9.8.1 943 al 2 1.4. 1945 (data della sua scarcerazione a seguito di ordine emesso dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi) a lla Casa di Reclusione di Fossombrone (Pesaro e Urbino) . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara con Ordinanza del 2.5.1 945 condonata la residua pena detentiva e la pena pecuniaria di lire 3.000 per l'indulto concess.o con il R.D . 5.4.1944 n . 96. Con successiva Ordinanza emessa il 25.5.1965 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n. 922 i reati per i quali venne condannata Schiano Anna dal T.S .D.S. con sentenza del 12. 1.1943 . Longobardi Assunta: detenuta dal 23.9.1942 al 22. 3. 1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma, dal 23 .3.1943 al 18.7.1943 nelle Carceri Giudiziarie per Donne di Perugia. II 19.7.1943 venne trasferita, per sfollamento, alle Carceri Giudiziarie di Teramo . Nel mese di giugno o luglio del 1944 riuscì ad evadere dalle suddette Carceri e non venne più tratta in arresto .

Visone Antonietta: detenuta dal 2.10.1942 al 30.3.1 943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma e dal 1.4.1943 al 20.11.1 943 nelle Carceri Giudiziarie di Arezzo. Il 20 .11 .1943 venne scarcerata per sospensione della pena ordinata con Decreto Ministeriale n. 403 14/ 43 del 26.8.1943 per le disposizioni contenute nell'art . 6 della Legge 9.7.1 940 n. 924.

11 Tribunale Militare Territoriale di Roma d ichiara, con Ordinanza del 25 .5.1965, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1 953 n. 922, i reati per i quali venne condannata Visone Antonietta dal T. S.D .S. con sentenza d el 12.1.1943. Volpicelli Fortunata: detenuta dal 26.9 .1942 al 30.3 . 1943, data in cui venne trasferita a l Carcere Giudiziario di S. Maria Capua Vetere (Caserta). Scarcerata , per espiata pena, il 26.9.1946. Deceduta a Napoli il 18.12.1955 . Rusciano Maria: detenuta dal 28 .1 2.1942 al 30.3.1 943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma. 11 30.6.1943 venne trasferita alle Carcer i Giudiziarie di Arezzo. Dalle suddette carceri venne scarcerata, per espiata pena, il 29.12.1946. II Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25 .5.1965, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n . 922, i reati per i qua li Rusciano Maria venne conda nnata dal T.S .D .S. con sentenza del 12.1.1943. Rusciano Maria muore a Napoli il 6. 3.1948.


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TRIBUNA LE SPEClAlE PER LA DTrESA DELLO STATO

Esposito Vincenza : detenuta dall'8 .10. l 942 al 29.3.1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma. Il 30.3.1943 viene trasferita al Carcere Giudiziario di S. Maria Capua Vetere (Caserta). L '8.1 0.1 945 viene scarcerata per espiata pena . Il Tribunale Mi litare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25 .5. 1965, estinti per l'amnistia concessa con il D .P. 19.12.1953 n. 922,-i reati per i quali Esposito Vincenza venne condannata dal T .S.D .S. con sentenza del 12.1.1943 . Panaro Anna : detenuta dal 24.9. 1942 nel Carcere Giudiziario di Roma venne trasferita alle Carceri Giudiziarie di Velletri e il 15.4.1943 alle Carceri Giudiziarie di Arezzo per sfollamento .

TERZA PARTE: SENTE NZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

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SENTENZA n. 18

Reg. Gen. n. 1865/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V.S .N . Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Palmeri Gaetano, Caputi Pietro, A lvisi Alessandro, Vedani Mario, Pompi li Torello, Conso li M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

Con Decreto emesso dal Guardasigilli M inistro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia il 18.8. 1943 viene ammessa al beneficio della liberazione condizionale e, pertanto, viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie di Arezzo.

nella causa contro:

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9. 10. 1965, estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n. 922, il reato annonario per il quale Panaro Anna venne condannata dal T .S.D.S . con sentenza del 12. 1.1943.

2) - Carmazzi Ugo, nato il 28 . 10. I 911 a Roma, commesso telegrafico . Detenuto dal 22 . 10. 1942.

Polito Anna: detenuta dal 5.1 0.1 942 viene scarcerata a seguito di ordine emesso dallo stesso T .S.D.S . che la condannava , con sentenza del 12. 1. 1943, alla pena di 3 mesi di arresto e lire 500 di ammenda.

I ) - Remiddi Mario, nato 1'11.2.1910 a Roma. Detenuto dal 15. 10.1942.

3) - Lolli Giglio, nato il 17.8.1904 a Castel Gandolfo (Roma) . Detenuto dal 18.10. 1942. IMPUTATI del reato di cui agli artt. 56, I IO C .P. e p.p. Legge 28 .7.1939 n . 1907, per avere, in concorso tra loro, tentato di commerciare con mezzi fraudo lenti, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero (6.355 dollari). In Roma fi no al 15.10.1942.

OMISSIS

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 56, 240, 29 C.P.; 1 Legge 28.7. 1939 n. 1097; 2 R.D.L. 17. 10. 1942 n. 1156; 274, 488 C.P .P .

DICHIARA tutti gli imputati responsabi li del reato tentato in ru brica e condanna Lolli e Remiddi ciascuno ad ann i 3 e mesi 6 di reclus.i one e lire 4.000 cl.i multa ; Carmazzi ad anni 3 e mesi 8 di reclusione ed a lire 4.000 di multa. Tutti con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, nonchĂŠ al pagamento delle spese: in solido quelle processuali e personale quelle di custodia preventiva;


512

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

ordina la confisca di quanto in sequestro; dichiara per tutti condizionalmente condonati anni 3 della reclusione e l'intera multa e l'interdizione dai pubblici uffici .

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER [ REATI IN T EMPO

or GUERRA

51 3

SENTENZA n. 20

Reg. Gen. n. 1614/1942

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Roma, 13.1.1943 - Anno XXI -

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Giud;ce Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Remiddi Mario: detenuto dal 15.10.1942 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.4.1943. .

Giudici: Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando, Consoli Generali M . V .S.N.; Caputi P ietro, Semandini Tommaso, Fioretti Eugenio, Consoli M .V.S.N. ba pronunciato la seguente SENTENZA

Carmazzi Ugo: detenuto dal 22.10. 1942 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 22.6 . 1943 .

nella causa contro:

Lolli Giglio : detenuto dal 18.10.1942 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 18.4.1943.

1) - Bademer Marsilio, nato il 23 .9.1906 a Mestrino (Padova), custode del Palazzo del Governo. Detenuto dal 26.8.1942.

Nei confronti di Remiddi Mario, Cannazzi Ugo e Lolli Giglio il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.2. 1958, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 13. l.1943 . Ordinanza emessa perché la Legge del 18.10. 1949 n. 769 ha abrogato la Legge del 28.7 .1 939 n. 1097 e per la disposizione contenuta nell'articolo 2 Codice Penale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato". NOTA: Con rapporto n. 888/319-87 venne anche denunziata dalla PubbUca Sicurezza di Barletta, in data 16. 11.1942, la latitante Costa Ciriaca, nata il 22.3 .1895 a Castel Gandolfo (Roma). Suora dell'Ordine delle Maestre Pie Filippine. L'Ufficio del P.M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi ha trasmesso, in data 24.5.1947, gli atti relativi a Costa Ciriaca alla Procura della Repubblica del Tribunale Penale di Roma.

2) - Ranieri Elsa, nata il 4.3.1920 a Verona. Detenuta dal 9.1.1 943. 3) - Vanini Ettore, nato il 16.1.1911 a Villafranca (Verona), panettiere. Detenuto dal 6. 10.1942. IMPUTATI I primi due: a) - del reato previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 11 C.P.; 8 ed 11 cpv. della legge 11.6.1942 n. 584, perché in Verona, in giorno imprecisato del mese di luglio 1942, agendo in unione morale fra loro, il Bademer con abuso della sua qualità di custode del Palazzo del Governo, qualità nota all'altra imputata, frau dolentemente servendosi della chiave di un locale adibito a ripostiglio a lui concesso in uso, si introdusse in un magazzino sito nel Palazzo del Governo, adibit o a deposito delle carte annonarie della locale Sezione Provinciale cieli' Alimentazione, e si impossessò di 733 carte annonarie, consegnandone parte alla Ranieri Elsa ; b) - del reato previsto e punito dagli artt. 11 OC. P. e cpv . della legge 8.7. 194 1 n. 645, perché agendo in unione morale e materiale fra loro , nel mese di luglio 1942 e successivamente, facendo uso delle carte annonarie di cui sopra, e la Ranieri perché agendo nell'esercizio del commercio sottrassero al normale consumo i generi corrispondenti alle carte usate; Il Vanini: del reato previsto e punito dall'art. 648 C.P. e 8 della legge 11.6. I 942 n. 584, per avere acquistato carte annonarie conoscendone la provenienza furtiva .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

OMISSIS P .Q.M. Visti ed applicati gli a rtt. 624, 625 n. 7, 61 n . ll C.P.; 8 ed 11 cpv. Legge 11.6. 1942 n. 584; 110 C.P .; 3 Legge 8.7 . 1941 n . 645; 23, 29, 73,228,229 C.P .; 274,479,488 C.P.P . Dich iara assolto per insufficienza di prove: Vanini dal reato ascrittogli ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per a ltra causa; la Ran ieri dal solo reato di cui alla lettera a della rubrica, ritenendola colpevole, insieme al Bademer, pure responsabile di furto, però esclusa l'aggravante del n. 2 dell'art. 625 C .P ., del reato previsto e punito dall'art. 3 p.p. della Legge 8.7. 1941 n. 645 .

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERR,\

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SENTENZA n. 23

Reg. Gen. n. 1425/1942

Il T ribunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V.S.N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacch ino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Ciani Ferdinando, Consoli Generali M .V.S .N.'; Palmeri Gaetano, Vedani Mario, Pompili Torello, Consoli M.V.S .N. h a pronunciato la seguente SENTENZA

Ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condan na: Bademer ad anni 6 e mesi 6, e lire 6 .000 di multa; Ranieri a mesi 6 e lire 2.000 di multa. Entrambi con la reclusione, Bademer pure con l'interdizione perpetua dai pubblici uffi ci e con la libertĂ vigilata; entrambi con il pagamento in solido delle spese di giustizia, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 14.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCI COLO DI ESECUZIONE

nella causa contro : 1) - Noto Luigi, nato il 7.7.1913 a Torre del Greco (Napoli), fab bro. Detenuto dal 20.10.1942. 2) - Di Gennaro Angelo, nato 1'8.1.1921 a Torre del Greco (Napoli), impieg. comunale. Detenuto da l 28 . 10. 1942;

3) - Carotenuto Assunta , nata il 15.8.1908 a Torre del Greco (Napoli), esercente. Detenuta dal 10.8 .1942; 4) - Visciano Alfonso, nato il 3.5.1892 a Torre del Greco (Napoli), carrettiere. Detenuto dal 10.8.1942.

Van ini Ettore: detenuto dal 6 .10.1942, viene scarcerato il 14.J .1943. Bademer Marsilio : detenuto dal 26 .8. 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.4. 1943 viene tradotto alla Casa Penale di Paliano (Frosinone) . Il 4.6 .1 944, giornata in cui un violento bombardamento aereo causò la distruzione quasi completa della Casa Penale di Paliano , Bademer Marsilio riusci ad allontanarsi dalla suddetta Casa Penale. A seguito di ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio del P.M. dei T ribunali Militari di Guerra Soppressi il 19.9. 1946 Bademer Marsilio venne arrestato dai carabinieri di Verona e tradotto nel Carcere Giudiziario di Verona e in segui to nella Casa di Reclusione "S. Teresa" di Firenze. Con Decreto Presidenziale di Grazia emesso il 29.3 . 1947 viene condonata la residua pena e, pertanto, Rademer Marsilio viene scarcerato il 23 .4. 1947 dalla Casa di Reclusione " S. Teresa" di Firenze. Con successivo Decreto di Grazia emesso il 16 .3 . 195 l viene concesso anche il condono della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici . Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 7 . I 0.1 954 . Ranieri Elsa : detenuta dal 4.1.1943 nel Carcere Giudiziario per Donne di Roma viene scarcerata il 4.7.1943 per il con dono della residu a pena da espiare concesso con Decreto di Grazia emesso il 28 .6.1943.

IMPUTATI

I primi due: a) - del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e R .D .L. 11.6.1 942 n. 584, per avere, il 28 .7. 1942, in concorso fra loro, fi rmato un buono di prelevamento di quintali 6,36 di pasta alimentare con firma apocrifa del funzionante Commissario Prefettizio cli Torre del Greco; b) - del delitto d i cui agli artt. 110 C.P . e 3 R.D .L . 8.7 . 194 1 n. 645 per avere, il 29.7. 1942 in Torre del Greco, sottratto al normale consu mo quintali 6, 36 cli pasta alimentare; gli altri due: c) - di concorso nei del itti come sopra ascritti al Noto e al Di Gennaro . OMISSIS P.Q.M . Visti gli articoli sopra citati e 29, 73 C.P .; 479, 488, 274 C .P .P .


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TRTBUNALE SPECI ALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

Dichiara Noto Luigi responsabile dei reati allo stesso ascritti e lo condanna complessivamente alla pena di anni 6 di reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, a lire 10.000 di multa, a lle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Dichiara che non è provata la reità di Di Gennaro Angelo in ordine ai reati allo stesso ascritti e lo assolve per insufficienza di prove. Assolve Carotenuto Assunta e Visciano Alfonso per non avere commesso i fatti agli stessi ascritti. Ordina che Di Gennaro, Carotenuto e Visciano siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO D I GUERRA

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SENTENZA n. 27

Reg. Gen. n. 1091/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S .N . Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale M. V.S.N .; Alvisi Alessandro, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato, Calia Michele, Conso li M .V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 16. l. I 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

nella causa contro:

Carotenuto e Visciano, detenuti dal 10.8.1942, e Di Gennaro, detenuto dal 28.10.1942, vengono scarcerati il 16. 1.1943.

1) - Bazan Gaspare, nato il 17.10 . 1886 a Palermo, commerciante. Detenuto dal 4.7.1942;

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE DI NOTO LUIGI

2) - Ferruzza Enrico , nato il 27 . 1.1 890 a Petralia (Palermo), industriale. Detenuto dal 4.7 . 1942;

Detenuto dal 20. 10. 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.4.1943 venne tradotto alla Casa Penale di Paliano (Frosinone) da dove evase in data imprecisata del mese di maggio del 1944. Noto L uigi non venne tratto nuovamente in arresto. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 23 .9. 1965, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n . 922 i reati per i quali N oto Luigi venne condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 16.1.1943.

3) - Di Liberto Salvatore, nato il 4.10. 1902 a Palermo , manovale. Detenuto dal 22.6.1942; 4) - Gargano Gaetano, nato il 20.2 . 1889 a Petralia (Palermo), capo deposito Agip. Detenuto dal 22.6 .1 942; 5) - Lo Faro Salvatore, nato il 17.3 . 1887 a San Giovanni (Catania), portiere. Detenuto dal 7.9 . 1942; 6) - Pace Paola, nata il 12. 3. 1896 a Santa Flavia (Palermo) , portiera. Detenuta dal 22 .6. 1942; 7) - Pappaianni Salvatore, nato il 7.8.1892 a Militello (Catania), autista. Detenuto dal 22.6. 1942; 8) - Russo Emanu ele, nato il 27.10 .1887 a Palermo, manovale. Detenuto dal 22.6.1942; 9) - Romano Girolamo, nato il 2. 12.1 898 a Palermo, autista . Detenuto dal 25 .6.1942; 10) - Schiera Francesco, nato il 22.6. 1909 a P alermo, manovale. Detenuto dal 22.6.1942; li) - Tanti Ilo Giuseppe, nato il 29 . l.1 9 I 4 a Palermo, manovale . Detenuto dal 25 .6.1942;

12) - Geraci Salvatore, nato il 21.10 .1897 a Palermo, autista. Detenuto dal 26.8.1942; 13) - Palmeri Giuseppe, nato il 22.2. 1897 a Messin a, autista . Detenuto dal 2.1.1943.


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TRIB UNALE SPECIALE P ER LA DIFl:SA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE ATI IN TEMPO DI GUERRA

IMPUTATI

2°) del reato di cui all'art. 9 Legge 8.7.1941 11. 645, per avere posto in vendita carburante a prezzo superiore a quello stabilito dalle autorità.

a) - de! r~ato di cui agli artt. 646.61 n. 7 e 11; 81 cpv. C .P .; per essersi appropnat1, a scopo di lucro, in più riprese perseguendo un unico disegno criminoso, di rilevanti quantitativi di carburante, in danno dell 'AGIP, di cui erano agenti e profittando di tale loro qualità; coll'aggravante di cui all'art. 4 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584;

A ncora: Bazan, Ferruzza, Gargano, Di Liberto, Pappaianni, Russo, Romano, Schiera, Tantillo, Palmeri, Lo Faro, Pace, Geraci, cioè tutti:

Bazan e Ferruzza:

b) - del.re~to _d! c~i all'art. 6 Legge 8.7 .1 941 n. 645, per avere dato ad ingenti quant1tat1v1 di carburante destinazione diversa da quella per cui erano stati loro assegnati. Gargano Gaetano:

del reato di cui agU artt . 3 Legge 8.7.1 941 n. 645 e 3 R.D. L . 11.6.1942 n. 584, per avere sottratto al normale consumo quantitativi di carburante in rilevante entità, con grave nocumento per l'economia nazionale di guerra, coll'aggravante per i primi 10 dell'art. 5 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584. Reati commessi in Palermo da epoca imprecisata, fino al luglio 1942.

a) - di concors? nel reato di cui agli artt. 646.61 n. 7 11 e 81 cpv. C.P ., come sopra ascntto a Bazan e Ferruzza (art. 110 C.P.) ;

OMISSIS

b) - di concorso nel reato di cui all'art. 6 Legge.8.7 .19_4111. 645, come sopra ascritto a Bazan e Ferruzza (art. I IO C . P .);

P .Q.M .

c) - d_el reato di cui agli artt. 624.61 n. 7 e 11.81 cpv. C.P., per avere, in più nprese, perseguendo un unico disegno criminoso sottratto in danno dell' A~IP, profittando della qualità di contabile dell'azienda, 100 chilogrammi eh nafta, un fusto di nafta, 29 latte di benzina ecc.; coll'aggravante di cui all'art. 4 del R.D .L. 11.6.1942 n. 584. Di Libero, Pattaiani, Russo, Romano, Schiera, Tantillo e Palmeri: a) - del reato di cui all'art. 416 C.P ., per essersi associati tra loro in oltre tre persone per commettere più furt i di carburante in danno dell' AGIP; b) - del reato di cui agli artt. 625 n. 5, 61 n. 7 e 11, 81 cpv., e 110 C .P ., per ~ver_e: c?ncorrendo tra loro in oltre tre persone, sottratto, a scopo di lucro, 111 p1u nprese, perseguendo un unico disegno criminoso , in danno deJI' AGIP, presso cui prestavano la loro opera quali autisti e manovali ed abusando quindi cli tale loro posizione, rilevanti di carburante con orave pregiudizio patrimoniale per l'azienda derubata; coll' aggravante di c~i all'art. 4 del R.D.L. 11 .6.1942 n. 584. Lo Faro, Pace e Geraci:

- d~!d_elitto di cui all'art. 648 e 81 cpv. C.P., per avere, a scopo di lucro, in ~rn 1:1~re~e, perseguendo un unico disegno criminoso, ricettato diversi quant1tat1vr d1 carburante, provenienti da furti in danno del!' AGIP . Inoltre: Gargano, Di Liberto, Pappaianni, Russo, Romano, Schiera , Tantillo, Palmeri, Lo Faro, Pace e Geraci: 0

I del reato di cui all'art. 7 della Legge 8.7.1941 n. 645, per avere fatto commercio a scopo di lucro di carburante di cui erano venuti in possesso violando le norme sul razionamento e contingentamento; )

Visti gli artt. 479,483 ,488 C.P.P .; 29,110,624, 61, n. 11, 81,625,648,646 C.P.; 4 e 5 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 3, 7, 9, R.D.L. 8.7.1941 n. 645; 1 e 2 R.D.L. l7 . I0.1942n. 11 56, Assolve Bazan e Ferruzza da tutti i reati loro ascritti in rubrica per non aver commesso i fatti. Assolve Lo Faro e Palmeri da tutti i reati loro ascritti in rubrica per insufficienza di prove ed ordina la scarcerazione dei predetti Bazan, Ferruzza, Lo Faro e Palmeri se non detenuti per altra causa. Assolve Gargano dal reato di appropriazione indebita di cui alla lettera a per insufficienza cli prove e dal concorso nel reato di cui all'art. 6 del R.D .L. 8.7.1941 n . 645 per non aver commesso il fatto. Dichiara che nel fatto descritto nella lettera c della rubrica ed ascritto al Gargano si riscontrano gli estremi del reato di appropriazione indebita e, in ordine a tale addebito, dichiara non luogo a procedere perché estinto per amnistia. Dichiara lo stesso Gargano colpevole degli altri reati ascrittigli in rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 ed escluso altresì il reato di cui all'art. 3 stessa legge e lo condanna ad anni 2 di reclusione e lire 6.000 di multa. Dichiara Pappaianni e Russo colpevoli del reato di furto previsto dagli artt. 110, 624, 61 n. 11, C.P .; 4 R.D .L. 11.6. 1942 n. 584, così parzialmente modificata la rubrica rispetto al capo b nonché degli altri reati ascritti in epigrafe, escluso quello previsto dalla citata Legge 11.6.1942 e li condanna ad anni 6 di reclusione e lire 15.000 di multa. Di Liberto, Schiera, Romano e Tantillo colpevoli del reato di furto previsto dagli artt. 624,625 n. 5, 61 n. 11 C.P., co l beneficio, nei riguardi del Tantillo e del Romano, previsto dall'art. 114 detto codice, e condanna Di Liberto e Schiera ad anni 3 di reclusione e lire 3.000 di multa ciascuno.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Dichiara Di Liberto, Schiera, Romano e Tantillo colpevoli degli altri reati loro ascritti in rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 5 R .D .L. 11.6.1 942 ed escluso il reato di cui all'art. 3 stessa legge, e condanna Di Liberto, Schiera ad anni 3 di reclusione e lire 8.000 di multa, nonchĂŠ Romano e Tantillo ad anni 2 di reclusione e lire 6 .000 di multa. Pace e Geraci colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica e condanna ciascuno ad anni due di reclusione e lire 6.000 di multa, per il reato di ricettazione, pene condonate, nonchĂŠ ad anni 2 di reclusione e lire 6.000 di multa per gli altri reati, escludendo quello previsto dall'art. 3 R .D .L. 11 .6.1942 citato . Condanna infine i condannati al pagamento in solido delle spese processuali, al pagamento delle spese di custodia, nonchĂŠ il Pappaianni ed il Russo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e Schiera e Di Liberto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Roma, 21.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Bazan e Ferruzza, detenuti dal 4.7.1942, Lo Faro, detenuto dal 7.9 . 1942, e Palmeri, detenuto dal 2.1.1943, vengono scarcerati il 21.1.1943 . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Russo Emanuele: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 22.6.1942 il 15.4.1 943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Noto (Siracusa) dalla quale viene scarcerato il 15.5.1 944 a seguito di ordine emesso dalla Procura della Repubblica M ilitare di Palermo. 11 Tribunale Militare Territoriale di Palermo dichiara, con Ordinanza del 5.5 .1 951, estinti per l'amnistia concessa con il D . P .R . del 23 . 12.1949 11. 929 i reati di commercio abusivo di carb urante e vendita del carburante a prezzo maggiorato e condonata la pena inflitta per i reati di furto e sottrazione al normale consumo del carburante per i condoni concessi con il D.P.R. del 22.6.1946 11. 4 e il D .P .R. del 23 .1 2.1 949 n. 929. Schiera Francesco: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 22.6.1942 il 10.4.1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Firenze dalla quale venne scarcerato nell'agosto del 1944 a seguito dei noti avvenimenti che si sono verificati dopo il 25 luglio del 1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza d el 13 .1.1 966 estinti per l'amnistia concessa con il D .P .R. del 19.12.1953 n. 922 i reati per i quali Schiera Francesco venne condannato dal T .S .D.S. con sentenza del 21.1.1943. Pappaianni Salvatore: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 22 .6.1942 il 14.4.1943 venne "tradotto" nella Casa Penale di Sulmona dalla quale venne scarcerato nell'agosto del 1944 per i noti avvenimenti verificatisi dopo il 25 luglio 1943 . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13 . 1.1966, estinti per l'amnistia concessa con il D .P. R . 19 .12.1953 n. 922 i reati di sottrazione di carburante al normale consumo, di commercio abusivo di carburante e vendita di carburante a prezzo maggiorato e condonata la pena inflitta per il reato di furto aggravato.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER l REATI IN TEMPO DI GUERRA

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Di Liberto Salvatore: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 22 .6.1942 il 15.4. 1943 viene "tradotto" nella Casa Penale di Paliano (Roma) per poi essere trasferito nella Casa Penale di Colleferro (Frosinone) dalla quale evase in data imprecisata del 1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.1.1966, estinti per l' amnistia concessa con il D .P.R . del 19.12.1953 11. 922, i reati per i quali Di Liberto Salvatore venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 21.1.1943 . Geraci Salvatore: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 26.8.1942 1'8.4. 1943 venne "tradotto" nelle Carceri Giudiziarie di Milazzo (Messina) dalle quali venne scarcerato, per espiata pena, il 26.8 . 1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.1.1966, estinti per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 19.12.1953 n . 922 i reati per i quali Geraci Salvatore venne condannato dal T .S.D.S. con sentenza del 21.1.1943 . Romano Girolamo: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 25 .6. 1942 il 15.4. 1943 venne "tradotto" nelle Carceri Giudiziarie di Termini Imerese (Palermo) dalla quale venne scarcerato, per espiata pena, il 25 .6. 1944. Il Tribunale Militare T erritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del '13. 1. 1966, estinti per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 19.12.1953 n. 922, i reati per i quali Romano Girolamo venne condannato dal T .S .D.S . con sentenza del 21 . l.1943. Pace Paola: detenuta dal 22.6.1 942 nel Carcere Giudiziario per Donne di Roma il 30.3.1943 venne "tradotta" per sfollamento nel Carcere Giudiziario di Vellet ri e il 15 .4. I 943 nel Carcere Giudiziario di Arezzo dal quale venne scarcerata, per espiata pena, il 22 .6. 1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13 . l . 1966 estinti per l'amnistia concessa con il D.P .R. del 19.12.1953 n. 922 i reati per i quali Pace Paola venne condannata dal T .S.D.S. con sentenza del 21.1.1943 . TantiIlo Giuseppe: detenuto dal 22 .6. 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma 1'8.4.1 943 viene "tradotto" nelle Carceri Giudiziarie di Milazzo (Messina) dalle quali viene scarcerato, per espiata pena, il 22.6 .1 944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.1.1966, estinti per l'amnistia concessa con il D.P .R. del 19. 12. 1953 n. 922 i reati per i qu ali Tantillo Giuseppe venne condannato dal T .S.D.S. con sentenza del 21.1.1943 . Gargano Gaetano : detenuto dal 22.6 .1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il I 0 .5. J943 viene "tradotto" nelle Carceri G iudiziarie di Arezzo dalle quali viene scarcerato, per espiata pena, il 22.6.1944. Gargano Gaetano muore a Palermo il 27 .1.1961.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg . Gen. n. 1549/1942

SENTENZA n. 29

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari P iero , Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale; Alvise Alessandro, Bergamaschi Carlo, Pompi li Torello, Fioretti Eugenio, Consoli M. V .S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I IN TEMPO DI GUERRA

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Caracciolo Aniello e Martelloni Manlio: di furto aggravato (artt. 624,625 n . 2 e 7, 61 n . 2 e 5 C.P ., in relazione art. 8 R.D.L. 11.6.1 942 n . 584 e art. 1 lettera b), Legge 16.6 .1940 11. 582), per avere, nella notte tra il 3 ed il 4 agosto 1942, approfittato dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra, asportato dall' ufficio razionamento dei Governatorato di Roma, ove il Martelloni si introdusse attraverso una finestra dopo aver rotto una rete metallica di protezione, un pacco di tagliandi di caàe annonarie per il prelevamento di 40 quintali circa di pane. Caracciolo Aniello, Martellon i Manlio e Scarlatti Giorgio:

ha pronunciato la seguente

1) - Caracciolo Aniello, nato 1'8 . 10.192 1 a Roma, impiegato al Governatorato di Roma . Detenuto per altra causa;

di favoreggiamento personale continuato (artt. 378, 110, 81 C.P ., con l'aggravante di cui all'art. 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per il Caracciolo e lo Scarlatti), per avere, nel luglio e nell'agosto 1942, aiutato Cardinali Alessio, Rinaldi Rosa, Fiamma Leonello, Di Vittorio Lina, Berardi Mario e Rossi Elena ad oc-' cultare già compiute sottrazioni di farina e di pane al normale consumo, fornendo loro tagliandi di carte annonarie, atti a giustificare presso l'ufficio razionamento del Governatorato di Roma gl i ammanchi corrispondenti.

2) - Martelloni Manlio, nato il 26.12 . 1908 a Nettunia (Roma), parrucchiere. Detenuto per altra causa;

Cardinali Alessio, Rinaldi Rosa, Fiamma Leonello e Di Vittorio Lina:

SENTENZA nella causa contro:

3) - Scarlatti Giorgio, nato il 2.10.1921 a Roma, studente ginnasiale. Detenuto dal 5. 10. 1942; 4) - Cardinali Alessio, nato il 24.5.1908 a Pieve Torina (Macerata), commerciante, in atto cap. magg. 8° Rgf. Autieri . Detenuto dal 5.1.1943; 5) - Rinaldi Rosa , nata il 21.1. 1885 a Visso (Macerata) , casalinga. Detenuta dal 3.9.1942; 6) - Fiamma Leonello, nato il 5.5.1886 a Sellano (Perugia), commesso . Detenuto dal 29.8.1942; 7) - Di Vittori o Lina, nata il 6.1. 1910 a Rignano Flaminio (Roma), cassiera di negozio . Detenuta dal 5. 1. 1943; 8) - Berardi Mario, nato il 16.3.1914 a Poggio Cancelli (L'Aquila), negoziante. Detenuto dal 4.9. 1942;

a) - di ricettazione aggravata continuata (artt. 648, 81, 110, 61 n . 2 C.P. in relazione art. 8 R.D.L. 11 .6.1 942 n. 584), per avere ricevuto ed acquistato tagliandi di carte annonarie per il prelevamento del pane, sottratti dal Caracciolo, dallo Scarlatti e dal Martelloni all'ufficio razionamento del Governatorato di Roma, pur conoscendone la proveni enza furtiva, al fine di occultare un notevole ammanco di farina; b) - del delitto previsto dall 'art. 2 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, per avere acquistato, allo scopo di farne commercio, tagliandi di carte annonarie per il prelevamento del pane; c) - del delitto previsto dall'art. 3 R.D .L. 11.6.1942 n. 584, per avere sottratto al normale consumo quintali 103 di far ina, nell'esercizio di attività commerciale. Reati commessi in Roma nell'agosto 1942.XX . e precedentemente.

9) - Rossi Elena, nata il 18.8. 1914 a Roma , esercente. Detenuta dal 5.1.1943. Berardi Mario e Rossi Elena: IMPUTATI Caracciolo e Scarlatti: di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 2 ed 11 C.P. in relazione artt. 4 ed 8 R.D .L. 11.6. 1942 n. 584); per avere, nei primi del luglio 1942, asportato dall ' ufficio razionamento del Governato rato di R oma un pacco di tagliandi per il prelevamento di oltre 30 quintali di pane, con abuso della qualità di impiegato presso l'ufficio predetto, rivestita dal Caracciolo.

a) - di ricettazione aggravata (artt. 648, 61 n . 2 C .P ., in relazione art. 8 R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584), per avere acquistato dal Caracciolo Aniello tagliandi di tessere annonarie per il prelevamento del pane, pur conoscendone la provenienza furtiva, al fine di occultare un ammanco di detta merce. b) - del delitto previsto dall'art. 2 R.D .L . I 1.6. 1942 n. 584, per avere acquistato tagliandi di tessere annonarie per il prelevamento del pane, allo scopo di farne commercio .


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T RIB UNALE SPEClALE PER LA DIT'ESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI JN TEMPO DI GUERRA

c) - del delitto di cui all'art. 3 Legge 8.7 . 1941 n. 645, per avere, nelJ'esercizio di attività commerciale, sottratto al normale consumo quantità non ri levanti di pane.

N OTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

In Roma nell'agosto 1942 e precedentemente. Con l'aggravante della recidiva (art. 99 C.P . per Martelloni Manlio, Fiamma Leonello, Berardi Mario. OMISSIS P.Q .M. Letti ed applicati gli artt. 624, 625 n . 2 e 7, 61 n . 2 ed 11, 378, 648, 110, 81 C.P.; in relazione agli artt. 4 ed 8 R.D. 11.6.1942 n. 584, ed I lettera b) Legge 16.6. 1940 n. 582; 2 e 3 R.D. 11.6. 1942 n. 584, 8 .7.1941 n. 645; 99, 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274,479,488 C.P .P .; 2 e 6 R.D. 17.10.1942 n. 1156 DICHIARA assolti, perché il fatto non costituisce reato in ordine al reato di cui alla lettera b della rubrica: Cardinali, Rinaldi, Fiamma, Di Vittorio , Berardi, Rossi. Assolti p er insufficienza di prove dal reato di furto aggravato: Scarlatti; e dagli altri reati rubricati: Di Vittorio e Rossi, ordinando che entrambe venoano 0 immediatamente scarcerate se non detenute per altra causa. Ritiene colpevoli: Caracciolo del reato conti nuato cli furto aggravato e Martelloni di furto aggravato oltre, insieme al Caracciolo, dell'altro reato rubricato. Scarlatti di ricettazione non aggravata, in tal senso modificando il capo d'accusa. Cardinali, Rinaldi, Fiamma e Berardi di ricettazione; e Cardinali, Rinaldi, Fiamma e Berarcli, altresì cli sottrazione al normale consumo come ad ognuno ascritto in rubrica. Ed, operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Caracciolo, Martelloni, Rinaldi e Fiamma ad anni quindici ed a lire 15.000 di multa ciascuno : Cardinali anni dodici e lire 12.000 di multa; Berardi ad anni quattro e lire 6.000 di m ulta; Scarlatti a d anni tre e lire 1.000 di multa; C aracciolo, Martelloni, Rinalcli, Fiamma e Cardinali con la interdizione perpetua dai pubblici uffi ci; tutti con la libertà vigilata, tutti con il pagamento delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Ordina che Scarlatti venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa, in quanto la pena inflittagli viene per intero condizionalmente condonata . Roma, 23.1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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A seguito di una istanza di revisione della sentenza emessa dal T.S.D.S. inoltrata da Rinaldi Rosa, Cardinali Alessio e Martelloni Manlio la Corte di Appello d i Roma (6a Sez. Penale) pronunzia in data 4 . .l 0.1 946 la seguente sentenza:

"Dichiara Caracciolo Aniello e Martelloni Manlio colpevoli, il primo di furto aggravato continuato e il secondo di furto aggravato, esclusa però l'aggravante di cui agli articoli 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. 8 del R .D. 11.6.1942 11. 548 ed il Martelloni anche del reato di favoreggiamento personale. Dichiara Rinaldi Rosa colpevole di ricettazione continuata e di violazione dell'art. 3, cpv., della Legge 8.7.1941 n. 645, Leonello Fiamma di ricettazione continuata e Berardi Mario di ricettazione e di violazione dell'artico lo 3 della suddetta legge annonaria. Visti gli articoli 625 n . 2 e 7, 61 n. 2 e 11, 378, 648, 110, 81 C.P. e l'articolo 3 della Legge 8.7 . 1941 n. 645 condanna Caracciolo ad anni tre di reclusione e lire 6.000 di multa, Martellon i complessivamente ad anni cinque e 6 mesi di reclusione e lire 10.000 di multa, Rinaldi complessivamente ad anni cinque e 6 mesi di reclusione e lire 27 .000 cli multa, F iamma Leonello a un anno e 6 mesi di reclusione e lire 6.000 cli multa. Dichiara di non doversi procedere per il delitto di favoreggiamento contro il Caracciolo e contro lo Scarlatti, così modificata per quest'ultimo la rubrica perché il reato è estinto per amnistia. Assolve Cardinali Alessio dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove e F iamma Leonello dalla imputazione di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 per non aver commesso il fatto . Dichiara condonate le pene della reclusione inflitte a Caracciolo e 4 anni della pena della reclusione inflitta a Rinaldi Rosa, nonché per intero la pena della reclusione inflitta a Fiamma e a Berardi. Nei confronti di Berardi dichiara anche condonata la pena della multa fino all' importo di lire 4.000" .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geu. n. 1628/1942

SENTENZA u. 30

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Fioretti Eugeni o, Consoli Generali; Alvisi Alessandro, Console M.V.S .N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Mutinelli Guglielmo, nato il 15.4.1911 a Verona, commerciante. Detenuto dal 14.9.1942. IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 1, cpv. 1° R.D.L. 11.6.1942 n . 584, per avere contraffatto, in numero rilevante, tagliandi per razioni supplementari di pane; b) - del delitto di cui all'art. 3 cpv. Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, nell'esercizio del loro commercio, sottratto al normale consumo Q.li 50 di pane . In Verona nel luglio ed agosto 1942. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 483, 488 C.P .P .; 29, 477, 482 C.P .; I e 7 R.D. 11.6.1942 n. 584; 3 cpv . Legge 8.7.1941 n . 645

DICHIARA Mutinell i Guglielmo colpevole del reato di falso previsto dagli artt. 477, 482 C.P. in relazione all'art. 7 R.D. 11.6. 1942 11. 584, così parzialmente modificata la rubrica rispetto al capo di accusa a, nonché dell'altro reato previsto nel capo b, e lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e lire 6.000 di multa, al pagamento delle spese processuali e di custodia, nonché alla interdizione temporanea dai pubblici uffici . Roma, 23 .1.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER I REATI IN TEM PO DI GUERRA

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il Trib unale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 6.7.1950, estinta per l'amnistia concessa con l'art. 1 del D.P. 22.6 .1 946 n. 4 la condanna inflitta per il reato di falso e condonata la pena detentiva ancora eia espiare, compresa la pena pecuniaria, inflitta per il reato annonario per il condono concesso con l'art. 2 del D.P . 23.12 .1949 n. 929. Mutinelli Guglielmo venne scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) il 16.3.1 944 "per concessione cli una grazia condizionale".


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TRlflUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg . Gen. n. 1493/1942

SENTENZA n. 33

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da : Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S. N. Giurùce Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale M .V.S.N.; Palmentola Aldo, Palmeri Gaetano, Leonardi Nicola, D'Alessandro Italo, Consoli M. Y.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Pietramala Antonio, nato il 20. 12.1 905 a Cosenza, impiegato presso l'Unione fascista Agricoltori. Detenuto dal 4.9. J942; 2) - Bevacqua Domenico, nato il 12.6. I 918 a Longobucco (Cosenza), militare nel Centro Chimico Militare, Compagnia Deposito Bis dislocato a Roma . Detenuto dal 31.10.1942; 3)_ - Bevacqua Luigi Antonio, nato il 23.4. I 882 a Longobucco (Cosenza), inclustnale. Detenuto dal 31.10. 1942; 4) - Bilotti Vincenzo, nato il 14. 11.1895 a Panettieri (Cosenza), industriale. Detenuto dal 31.10.1942; 5) .- Caraffa Leonardo, nato il 2.9 .19 I 1 a Roccella Ionica (Reggio Calabria), fattonno presso l' AGIP . Detenuto dal 4.9.1 942; 6) - Cardamone Giuseppe, nato il 21.12 . 1904 a Parenti (Cosenza), meccanico agricolo. Detenuto dal 4.9. 1942; 7) - Costabile Pasquale, nato il 5. 7. I 908 a Cosenza , agricoltore. Detenuto dal 4.9. 1942; 8) - Esposito Salvatore, nato il 3.4.1 907 a Ravello (Salerno) , impiegato privato. Detenuto dal 31.10.1942; (Cosenza) ' indu9) - Loizzo Antonio , nato il 24. 1.1896 a Montalto Uffuoo • b striale. Detenuto dal 4.9.1942; 1O) - Loizzo Ernesto, nato l' 1.1.I911 a Montalto Uffugo (Cosenza), a utista. Detenuto dal 31.10.1942; 11) - Leoncini Maria Luisa, nata il 2.2. 1894 a Roma, casalinga. Detenuta dal 31. 10.1942; 12) - Maestripieri Giovanni, nato il 7.1.1896 a Pistoia, impiegato privato. Detenuto dal 31.10.1942;

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE ATI IN TE/v!PO DI GU ER RA

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13) - Olivadese Salvatore, nato il 24.2.1915 a Cropani (Catanzaro), industriale. Detenuto dal 31.1O.1942; 14) - Pisani Angelo , nato il 5.7.1912 a Corigliano Calabro (Cosenza), studente universitario. Detenuto dal 4.9 .1942; 15) - Policastri Giuseppe, nato il 19.2. 19 18 a Corigliano Calabro (Cosenza), meccanico. Detenuto dal 24. 12.1942; 16) - Rizzuto Michele, nato il 18.5 . 1896 a Colosimi (Cosenza), industriale. Detenuto dal 18.1.1943; 17) - Stezzi Arturo, nato il 17.11.1907 a Pietrafitta (Cosenza), autista. Detenuto dal 31.10.1942; 18) - Stezzi Rocco, nato il 14.9.1905 a Pietrafitta (Cosenza), autista. Detenuto dal 31.10.1942; 19) - Storino Domenico, nato il 30.4. I 896 a Cosenza, rappresentante di commercio in macchine agricole. Detenuto dal 4.9 . 1942; 20) - Leone Giuseppe, nato il 13.4.1905 a Paludi (Cosenza), autista. Detenuto dal 25.1.1943. IMPUTATI P ietramala Antonio dei seguenti reati: a) - del reato di cui agli artt. 81 C.P ., 3 della Legge 8.7.1941 n. 645, 5 del R .D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere, nel 1941 e fino all'agosto 1942, q uale addetto al rilascio dei buoni di prelevamento di carburante per i motori agricoli , in Cosenza e altrove, sottratto al consumo normale, in diverse riprese, quintali 271, 70 di nafta agricola, e 32 quintal i di benzina agricola, facendo apparire tale carburante come destinato a lavori di agricoltura, mentre a scopo di lucro veniva destinato alla industria degli autotrasporti; b) - del reato di cui agli artt. 81 e 319 C.P., 5 del R.D.L. 11.6 .. 1942 n. _5 84,_per avere, quale Pubblico Ufficiale addetto all'U .M.A . (Utenti Moton Agncoli), nelle suddette circostanze di tempo e di luogo rice~ut_o da_naro per s?m: me imprecisate (dichiarate lire 75), allo scopo d1 nlasc1are buom d1 prelevamento di carburante agricolo, che veniva invece destinato ad altra industria con finalità speculativa; c) - del reato di cui agli artt. 81 C.P., primo cpv. del R.D.1:· 11.6.19_42 ~1. 584'. per avere, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo: formato falsi buon~ di prelevamento di carburante agricolo, allo scopo d1 venderlo a scopo d1 lucro ; d) - del reato di cui agli artt. 81 C.P., 9 della Legge 8.~.1941 n. 645 , per aver.e venduto, sempre nelle stesse circostanze di tempo e d1luogo, carburante agn colo a prezzo maggiorato;


TER Z/\ PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TE1\IPO DI GU ERRA

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TRI BUNALE SPECIALE P ER LA 011:'ESA D ELLO STATO

Caraffa Leonardo dei seguenti reati: a) - di concorso, insieme a Pietramala, nel reato di cui agli artt. 81, 110 C .P. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645, 5 del R.D . L . 11.6.1942 n. 584, per avere quale fattorino dell' AGIP incitato ed agevolalo l'opera del Pietramala ascritta a costui nel capo a , procurando le persone che si sono prestate a prelievi di carburante, e, prestandosi personalmente, a scopo di lucro, alle trattative e al trasporto di tale carburante, che veniva adibito all'industria degli autotrasporti; b)-del reato di cui agli artt. 81, 118 cpv. 1° , 321 C .P., R .D. L . 11.6. 1942 n. 584, per avere dato al P ietramala somme varie per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. Cardamone Giuseppe dei seguenti reati : a) - di concorso, insieme a Pietramala e Caraffa, nel reato di cui agli artt. 81, 110, 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e del R.D .L. 11.6. 1942 n. 584, per avere nelle suddette circostanze di tempo e di lu ogo , quale utente di motori agricoli eccitata ed aiutata l'opera del Pietramala, richiedendo, d'accordo con costui , per sé e per gli altri il carburante che formava oggetto di illecite speculazi oni con le ditte di autotrasporti; b) - del reato di concorso con Pietramala Antonio, a i sensi degli artt. 8 1, 110 C .P. , 9 dell a Legge 8.7.1941 n. 645, per vendita di carbura nte agricolo a prezzo maggiorato; c) - ciel reato di cui agli artt. 81 C.P ., 6 della Legge 8.7 .1 941 n. 645, per avere, in diverse riprese, e fino all'agosto del 1942, destinato a scopi diversi, quintali 155 di nafta e 20 di benzina, che gli erano stati assegnati per i motori della sua azienda agricola. Policastri Giuseppe dei seguenti reati: a) - dei reati di cui agli artt. 81 C.P., 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 , 5 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere sottratto al normale consumo quintali 63,80 di nafta e 15 di benzina, destinati ai bisogni dell'agricoltura commettendo il fatto in diverse riprese fino all'agosto del 1942, con a buso di addetto alla distribuzione del carburante in Corigliano; b) - del reato di cui agli aiit. 81, 11 8, primo cpv., 321 C.P., 4 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere dato a Pietramala Antonio somme varie per fargli compiere atti contrari al suo ufficio; e) - del reato di cui agli artt. 81 C.P ., 9 della Legge 8.7.1 941 n. 645, per avere posto in vendita nafta e benzina agricola a prezzo maggiorato. Pisani Angelo dei seguenti reati : a) - del reato di cui agli artt. 118, 321 C.P ., 4 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere dato a Pietramala Antonio lire 10.000 per fargli compiere atti contrari al suo ufficio;

. . C p 9 d Ila Legge 8 7.1941 n. 645, per avere b) _ del reato di cm agh artt. 81 · -, e .· . posto in vendita nafta e benzina a prezzo magg10rato, . C p 6 d 11 Legge predetta per avere dato dee) - d~l re~to di ~ui agh art!· t8 l1· 4.9 di ~a~ta che gli erano stati assegnati per ' stmaz1one diversa a qum a 1 , la sua azienda agricola.

50

Storino Domenico dei seguenti reati: . . p· . A O lo nei capi be c per averlo aiutad'ta della nafta a prezzo Concorso nei reati addebitali a_ is~m n,,,e li to ed agevolato nella diversa desunaz1one e ne a ven t maggiorato. Costabile Pasquale dei seguenti reati : . 8 C P 6 d Ila Legoe 8 7 1941 n . 645, per avere a) - del reato di cui agh artt. 1 · ·' e_ . :" ;e~isato di nafta agricola dato destinazione diversa ad un quanlltat1vo imp assegnatagli per la sua azienda; . ·• I' artt 81 C p 9 della Legge predetta, per avere venduto b) - del reato d I cui ag 1 . · · ., nafta a prezzo maggiorato . Leoncini Maria Luisa : . . aoli artt. 81 C.P. , 6 della Legge 8.7.1941 n: 645, per.aver~ del re~to ~1 cui . ~ . . 1· 90 di nafta che erano stati assegnati per i dato destmaz1one d1ve1 sa a qumta i bisogni della sua azienda agricola. Loizzo Antonio e Loizzo Ernesto dei seguenti reati: . . . v 321 C .P., 4 del R.D.L. 11.6.1 942 1 8 a) - del reato d1 cui agh ar~t. 81 , ~ ' cp · · diverse riprese, a Pietrama. ff . . 584 per avere d ato, m conco1 so tra 1oro, e m . An;onio varie somme per fargli compiere atu contrari al suo u tc10, . IO C p 7 della Legge 8.7.1941 n. 645, per b) - del reato di cui agh artt. ~l, 1 . · ., . fra loro quintali 90 di nafta · · ato a scopo dt lucro m concorso , . avere 1mp1eg . . t' ·n possesso violando le norme per t1 e 15 di benzina dei quali erano v.enu '. I . contingentamento dei carburanti agncoh.

f;

Bevacqua Domenico e Bevacqua Luigi: . . . 8 110 C p 7 della Legge 8.7.1941 n. 645, per · ·• . · r 38 di nafta dei del reato d1 cui agh artt. l, . tra loro a scopo d1 lucro, quinta t ' avere impiegato i~. concorso . 1 cÌ le norme per il contingentamento del carquali erano venuti m possesso v10 an o burante agricolo . Esposito Salvatore e Olivadese Salvatore: . · e Bevacqua LL1ìgi per 30 qum·tato a Bevacqua Domenico ' dello stesso reato a dd e b 1 tali di nafta agricola.


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

fERZA PARTE: SE:-STENZE EJ\IESSE PER I REATI IN TE~IPO DI G UERRA

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Bilotti Vincenzo: 645 . ~e! reato di cui agli artt. 81 C.P. 7 della Legge 8 7 1941 . 1mp1eoato a scopo r I .' · · n. , per avere ." et ucro 15 quintali di nafta, della quale era venuto . so v10lando le norme per il contingentamento del carburante. m posses-

Cardamene Giuseppe, Pisani Angelo e Storino Domenico dei reati rubricati alle lettere b e c; Loizzo An tonio, Bevacqua Luigi, Esposito Salvatore, Leone G iuseppe e Bilotti Vincenzo ciel reato di cui agli artt. 81 C .P. e 12 della Legge 8.7.194 1 Il. 645 .

Maestripieri Giovanni :

Ed accordando il beneficio della diminuente ai sensi degli artt. 114 e 65 C .P. a Caraffa Leonardo ed operando il cumulo delle pene complessivamente condanna :

dello sLesso reato addebirato a Bilotti Vincenzo per 15 quintali di nafta.

Pietramala Antonio ad anni 14 e lire 20.000 di multa, Caraffa Leonardo ad anni 6 e lire I 0.000 di multa, Cardamone Giuseppe ad anni 3 e lire I 0.000 di multa;

Rizzuto Michele: dello stesso reato addebitalo a Bil 0 l · v · e 15 di benzina. ti m cenzo per 52,50 quintali di nafta Stezzi Arturo:

Policastri Giuseppe ad ann i 2 e lire 10.000 di multa; Storino Domenico e Costabile Pasquale ad I anno e lire 8.000 di multa ciascuno; P isani Angelo ad 1 anno e 6 mesi e lire 9.000 di mu lta.

dello stesso reato addebitato a Bilotti Vincenzo per 15 quintali di nafta.

Tutti con la reclusione.

Stezzi Rocco:

Loizzo Antonio a lire 20.000 di ammenda, Bevacqua Luigi, Esposito Salvatore, Leone Giuseppe e Bilotti Vincenzo a lire 5.000 di ammenda ciascuno.

dello stesso reato addebitato a Bilotti Vincenzo per 10,50 quintali di nafta.

Pietramala e Caraffa Leonardo con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti tranne Storino Domenico, Costa bile Pasquale, Loizzo Antonio, Bevacqua Luigi, Esposito Salvatore, Leone Giuseppe e Bilotti Vincenzo, con la libertà vigilata.

Leone G iovanni: dello stesso reato addebitato a Bilotti· v· mccnzo per 10 quinta li di nafta.

Tutti con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre a ogni altra conseguenza di legge.

OMISSIS P .Q.M. _ Visti e applicati gli artt. 81 C .P. 3 6 9 L O • ) Legge 11.6.I942n. 584, 23, 29, 73 65 2lsg;289~1:4i7~ 645, pnmo cpv., 1 R .D. l7.1 0.I942n.ll 56 ' ' ' • · · ,479,488C.P .P.;

'u4

Ordina che Stezzi Arturo, Stezzi Rocco, Rizzuto Michele, Olivadese Salvatore , Maestripicri Giovanni, Bevacqua Luigi Antonio, Bevacqua Domenico, Loizzo Antonio, Loizzo Ernesto, Esposito Salvatore, Leoncini Maria Luisa, Leone Giuseppe e Bilotti Vincenzo vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 26. 1.1943 - A nno XXI -

DICHIARA

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Estinto il reato di corruzione attiv . . d' a e p~ssiva ~e: mtervenuta amnistia e il proscioglimento per insuffc· chele, Maestripieri Giovan:1;een~~ P~ii~~;~.~~7ionc1111 M~ria ~uisa, Rizz~to Mida l solo reato rubricato a lla lettera a· perché il e d1 ;~' ? amone Gt~sepp: Arturo, Stezzi Rocco, Bevacqua Do~enico, Olivadese s:~::t~r~i~c~~f::.i

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:~;::ti'.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Pietramala Antonio: il 25.5.1943 ristretto nella Casa Penale di Padova il 25.4.1944 viene trasferito alla Casa Penale di Parma .

RITIENE

Il 13 .5. I 944 viene prelevato dalle S.S. tedesche dalla Casa P enale di Parma e condotto alla Casa Penale di Castelfranco Emilia. Il 26.6.1944 viene prelevato nuovamente da i Tedeschi e condotto in Germania ove fu rinchiuso in carcere.

Pietramala Antonio e Caraffa L d . lettera a e P ietramala Antonio an ~on~; colpevoli del rea to loro ubicato alla reati di cui agli artt 8 J C p e '9 cd ella Le ette8re c e d; Policastri Giuseppe dei · · · e a egge .7.1941 n. 645.

Successivamente venne liberato dai russi e rientrò in Italia con mezzi di fortuna. Il 12.6.1947 viene arrestato dai carabinieri e rinchiuso nelle Carceri Giudiziarie di Cosenza. Con provvedimento emesso da l Ministero di Grazia e Giustizia il 23 .6. 1947 viene disposto il trasferimento alla Casa P enale di Lecce.

f


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TRIBUNA! E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.12. 1947, su richiesta inoltrala dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi, estinto per intervenuta amnistia (art. 3 R.D. 5.4.1944 n. 96) il reato di cui agli artt. 81, I lO C .P. e 9 Legge 8.7.1941 n. 645 e cessata l'esecuzione della condanna (1 anno e lire 3 .000 di multa) e condonati condizionalmente 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa ai sensi del R.D. 5.4 .1 944 n. 96 più un anno di reclusione e 1.000 lire di multa, ai sensi del R.D . 22 .6.1 946 n. 4 sulla residua pena detentiva e pecuniaria inflitta per gli altri reati. Nel giudizio di revisione la Corte di Appello di Catanzaro dichiara, con sentenza defin itiva del 20.12 . 1947, Pietramala colpevole dei reati addebitatigli ma riduce la pena a 8 anni di reclusione dei quali dichiara condonati 3 anni e alla pena pecuniaria confermata in lire 20.000 applica un condono di lire 3.000. Il Pubblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi, con provvedimento emesso il l 0.1. I 948, ordina che la pena pecuniaria di lire 13.000 sia convertita nella pena detentiva di 3 anni di reclusione. Pictramala Antonio : provvede il 20.4.1948 a versare la pena pecuniaria e, pertanto, il P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi dichiara, con Ordinanza del 3.5.1948, cessata la conversione della pena pecuniaria nella pena detentiva di 3 anni e ordina, per fine pena, la scarcerazione di Pietramala Antonio dalla Casa Penale di Lecce. Caraffa Leonardo: il 13.9. 1943, a seguito di un ammutinamento collettivo, evade dalla Casa Penale di Paliano (Frosinone).

In data 28.9.1943 viene catturato e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Cassino. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, su richiesta del competente Ufficio dei Tribunali Militari di G uerra Soppressi, dichiara, con Ordinanza del 5.10.1945, in applicazione del condono concesso con R.D . 5.4. 1944 n. 96, condonata la residua pena da espiare e, pertanto, Caraffa Leonardo viene scarcerato per fine pena. Cardamone Giuseppe: il 30.5.1943 viene tradotto nella Casa Penale di Paliano (Frosinone) e dalla suddetta Casa Penale viene scarcerato , per fine pena, il 25.7 . 1945. Policastri Giuseppe: assegnato, con provvedimento emesso dal competente Ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia alle Carceri Giudiziarie di Catanzaro, viene scarcerato dalle suddette Carceri, per fine pena, il 24.12. 1944. Pisani Angelo: con provvedimento emesso dal Guardasigilli Ministro di Stato per la Grazia e Giustizia il 13.8.1943 Pisani Angelo viene ammesso al beneficio della li berazione condizionale e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 20.8.1943. Costabile Pasquale: con provvedimento emesso dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia il 10.5.1 943 Costabile Angelo viene ammesso al beneficio della li berazione condizionale e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.5. 1943. Storino Domenico: viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Cosenza il 12.8. 1943 .

" R I RE /\TI IN TEl\lPO DI GUERR1\ TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P,a '

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SENTENZA n. 44

Reg. Gen. n. 1753/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composLo da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S. N. .

.

p

, tore Militare del Re Imperatore . .. sa. d. ·. c1·sotti Carlo Colizza Ugo, Consoli Generali; Alv1s1 Alessandro, Ro G zu 1c1. , r M v sN Uliana Riccardo, Riccio Gennaro, Conso i . . . .

Giudice Relatore: Masala Gavmo, Vice rocura

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : . . ·1 10 l l 1896 a Milano tipografo . Detenuto dal 1) _ Bressani Enrico, nato 1 · · ' 24. 10.1942; . . . ·1 3 8 1908 a Trieste nullatenente. Detenuto dal 2) _ Orettl V1ttono, nato 1 · · ' 24.10.1942. IMPUTATJ Il primo:

81 C P 1 Legge 3 12 1942 n. 1549, per avere, . . a) - del delitto di cu.1 a~h artt.. t . 11 tutto f~ lse d iverse tessere annoal fine di porle ~n _circol~z1~ne, 7a o. i più azioni esecutive di un medesinarie servendosi d1 un cl1~he p~re a ~o, m 26 10 1942. mo disegno criminoso, m Tneste, fmo al . . , . c p 624 61 n 2 e 11 C. P ·, 9 Legge b) - del delitto di cui agh artt. 81 cpv .b . rel~zioni di prestazione di opera 3.12.!942n. 1549peravere,cona us.o ~ . , d'im)utazione, ed allo scopo cli commettere _il r~ato d~ cui ~l.~eJt;~it:s~:p;resso ~ui lavorasottratto alla tipografia "E~~tonale Li~.a;~:sere annona~ie ed altre 225 tesva co~e IJ~ogr~fo.' carte ~e1 d~ stam~~e;imo disegno criminoso, in Trieste, sere m pm azioni esecutive i un m fin~ al 22 0 23 settembre 1942; . . . Cp 3 Leoge 8.7. 1941 n. 645, per avec) - del reato d1 cui agli an t . 81 cpv . · ·, . PP·. "'ti in iù azioni esecutive di re sottratto al normale c?n~umo g~nen__r~z10~~ t26 10.1942; un medesimo disegno cnmmoso, m Tneste, mo a . d di p s per avere contravvenuto 11 1 d) _ di contravvenzione ~ll'ar~. 157 .et' ad_e~; di· t~rnare a Trieste, fi no al alla diffida fattagli dall Auton a 1 • • 26.10 . 1942.

f :' oj

ct·

li secondo:

. . . . . . li I tt ·ab dei soprascritti capi d' 11nputaz10a) - di correità nel_cl~htto ?1 cui a a. e e1 metterlo col chiedergli un certo nune, per avere istigato il. B:ess~m a com mero di carte annooane in bianco;


TER7.i\ PARTE: SENTENZE EMESSE PGR I REATJ IN TEMPO D I GUGRRA

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFGSA DIZLLO STATO

b) - di correità nel delitto ascritto al Bersani sub c per avere, in concorso con costui, sottratto generi razionati al normale consumo. OMISSIS P.Q .M .

SENTENZA n. 49

Reg. Gen. n. 1204/ 1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore M 1T1tare de1Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Genera~e; Palmentola Aldo, Alvisi Alessandro, Vedani Mario, Perillo Emilio, Consoli M .V.S.N.

Visti gli artt. 488 C.P.P.; 29,230, 61 n. 2 ed 11, 81,624 C .P. , 56 stesso codice; 3 p.p. Legge 8.7.1941 n. 645; 1 e 9 Legge 3.12.1942 n. 1549; 157 legge di P.S.

ha pronunciato la seguente

Dichiara Bressani ed Oretti colpevoli del reato loro ascritto in epigrafe solo modificata in tentativo la rubrica rispetto al reato ascritto al Bressani nel capo c ed all 'Oretti nel capo b e condanna:

nella causa contro:

Bressani ad anni dieci di reclusione, cinque mesi di arresto e lire I 0.000 di multa; Oretti ad anni cinque di reclusione e lire 4.000 di multa.

) _ Martignano Pasquale, nato 1'8.4.1903 a Parabita (Lecce), commercian1 te di vini. Detenuto dall' 1.2.1 943 .

Condanna, inoltre, il Bressani alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed entrambi al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese di custodia, nonché il Bressani alla libertà vigilata dopo espiata la pena. Roma, 5. 2.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SENTENZA

IMPUTATO del reato di cui all'art. 1 Legge 8.7 . 1941 n. 645, per avere, allo scopo di c~gionarne la deficienza e l'~ur_nento dél prezzo sul mercato, sottratto al norma e consumo ettolitri 7 .981 d1 vmo . In Parabita e Galatina (Lecce), dal febbraio al giugno 1942.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

OMISSIS

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell' 11 gennaio 1967 estinti per l'amnistia di cui al D.P.R. 19.12.1953 n. 922 i reati per i quali venne condannato Bressani Enrico e cessata l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie.

P .Q.M.

Nei confronti di Bressani no n venne emesso l' ordine di scarcerazione perché il 24.7.1944 era stato già scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma da reparti nazifascisti. Oretti Vittorio venne scarcerato dal Carcere Giudiziario di Siena I' 1.3.1944 a seguito di una Ordinanza emessa dalla Commissione Provinciale di Siena. Il Tribunale Mil itare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.10.1966, condonata la pena di 4 anni di reclusione e lire 3.000 di multa inflitta per il reato di fu rto aggravato ed estinto per amnistia il reato annonario previsto dalla Legge 8.7.1941 n. 645.

Visti gli artt. 483, 488 C .P.P., 29 C .P. , 3 Legge 8.7.1941 n. 64 5, DICHIARA Martionano colpevole del reato previsto dall'art. 3, 1° cpv. Legge 8.?_. 1941. 645 c;sì parzialmente modificata la rubrica, e lo condanna alla pena di anm ~;e e ~ esi sei di reclusione e lire 10.000 di multa, al pagamento. delle sp~se P~~cessuali e di custodia, nonché alla interdizione temporanea dai pubblici uffic1. Roma, 12.2.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 31.3.19~3 ~ien.e .ac~olt~ e per.tanto Martignano Pasquale viene scarcerato dalle Carceri G1udmane d1 Roma il 3.9. 1943.


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TRIBU'IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn . n. 800/ 1942

SENTENZA n. 54

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato com posto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovan ni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: _c;iani Ferdinando, Console Generale; Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Pomp11I Torello, D'Alessandro Italo, Consoli M . V.S. N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Crepaldi Ettore, nato il 4. 1. 1887 a Milano, ingegnere, direttore Azienda. Detenuto dal 7.9.1 942;

TERZA PARTE : SENTENZE EJ\IESSE PER I REATI IN TEl',IPO 01 GUERRA

Tutti, inoltre~ a) - del reato di cui agli artt. 11 Oe 9 Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere, in concorso fra loro, posto in vendita carburante a prezzo superiore a quello stabilita dall'Autorità: Crepaldi, Fiorentini e Grassi per complessive 241 .554 tonnellate cli nafta e Bazzoli per tonnellate 91.994 di nafta; Fiorentini e Bazzoli, ancora: a) - del reato di cui agli artt. 110 e 314 C .P . per avere, nella qualità, il primo di capo del servizio automobilistico dell'Azienda Tramviaria Municipale di Milano e l'altro capo maga zziniere dello stesso servizio, distratto in concorso fra loro, a profilto propr io e di Fenaroli Giovann i, tonnellate 11 .004 d i nafta appartenente alla predetta Azienda e di cui entrambi avevano il possesso per ragione del loro rispettivo ufficio . Reati commessi in Milano ed altrove dal marzo I 941 al 2.6.1942 . OMISSIS

. 2) - Alberti Art uro, nato il 23.6.1905 a Casanova (Pavia) ragioniere ammintstratore casa di spedizioni. Detenuto dall' 11.6.1942; ' ' . 3) - Grassi Luigi, nato I' 1.11.1 882 a Fombio (Milano), impiegato maoazzi0 mere. Detenuto dall' 11.6. 1942; ' 4) - Mosca Umberto, nato il 3 l.10. I 895 a Mil ano , impiegato privato . Detenuto dall' 11.6. J942; . 5) .- Pozzi Ferruccio, nato il 20.5.1 910 a Samarate (Varese), mediatore autoveicoli. Detenuto dal 2.6. 1942; Dete11uto dal 6) - Fiorentini Alberto, nato l'l.12 . 1901 a Torino inoeonere 0 0 ' • 7.9.1942; 7) - Bazzoli Renato, nato il 6.1.1891 a Sant' Agata (Boloona) impiegato. De0 ' tenuto dal 7.9.1 942 . IMP UTATI

Tutti, eccetto Bazzoli: a) - del reato di cui agli artt. 110 C .P. , Legge 8.7.1941 n. 645, per avere in concorso fra loro, allo scopo d i cagionare la deficienza e l' aumento del prezzo sul m~rcato, sottrauo a l consumo normale carburante di rilevante entità e ~rec1~ame~1te: c.repaldi, Fiorentini e Grassi tonnellate 181,554 di nafta ; qumtalI 3 d1 benzma; Mosca, Alberti e Pozzi tonnellate 110 circa di nafta; Bazzoli: a) - del rea to di ~ui agli a rtt. 110 e 3 Legge 8. 7. J941 n . 645, per avere concorso con Crepald1 ~ttore e gli altri sopra menzionati, alla sottrazione al consumo normale d1 tonnellate 31.994 di carburante;

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P.Q. M . Letti ed applicati gli artt. 3 e 9 Legge 8.7.1941 n. 645; 81, 73, 29, 230 n. 1 C.P .; 274,488, 479 C. P .P . DlCHIARA

Crepaldi, Alberti, Mosca e Pozzi responsabili dei delitti di cui agli artt. 3 e 9 della rubricata legge annonaria e, con la circostanza della continuazione, così m odificata e precisata l'accusa , cumula te le pene, condanna Crepaldi ad anni dieci di reclusione ed a lire 20 .000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, con libertà vigilata; Alberti, Mosca e Pozzi ciascuno ad anni sei di reclusione ed a li re 10.000 di m ulta, con interdizione dai pubblici uffici per an ni cinque. Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese d i propria custodia preventiva . Assolve Grassi, essendo non punibile perché il fatto non costituisce reato per mancanza di do lo; Fiorentini e Bazzo li per insufficienza cli prove in ord ine al dolo dai reati a ciascuno rubricati ed ordina la scarcerazione di Grassi, Fiorentini e Bazzoli se non detenuti ·per altra causa. Roma, 20 .2. J943 - Anno XXI Seguono le fir me del P residente e dei Giudici. Grassi, detenuto dall'll.6.1942, Fiorentini e Bazzoli, detenuti dal 7.9.1942, vengono scarcerati il 20.2.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Con Decreto di Grazia emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica Sociale Italiana il 24.3.1944 viene concesso a Crepa ldi Ettore il Condono della residua pena detentiva da espiare qualora versi, entro due mesi dalla comunicazione del Decreto di Grazia , alla Cassa delle Ammende diecimila lire. Il 18.4.1 944 Crepaldi Ettore viene scarcerato dalla Casa Penale per Minorati Fisici o Psichici di Soriano nel Cimino (Viterbo). In sede di giudizio di revisione della sentenza emessa dal T.S .D.S. la Corte di Appello di Milano (7a Sezione Penale) dichiara, con sentenza emessa il 22.12. I 946, che il fatto addebitato a Crepaldi Arturo costituisce il reato di cui all'art. 6 della Legge 8.7.1 94 1 n. 645 e il fatto addebitato ad Alberti Arturo, Mosca Umberto e Pozzi Ferruccio costituisce il reato di cui all'art. 7 della suddetta legge. Pertanto la suddetta Corte di Appello dichiara di non doversi procedere contro i suddetti imputati per essere i suddetti reati estinti per a mnistia. Quindi Alberti Arturo, Mosca Umberto e Pozzi Ferruccio vengono scarcerati dalla Casa Penale ove erano detenuti il 30.12.1946.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI I'< TEMPO DI GUERRA

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SENTENZA n. 57

Rcg. Gen . n. 1142/1942

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano , Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale M.V.S .N.; Vedani Mario, RosaUliana Riccardo, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : J) - Mennillo Alessandro, nato il 18.4.1 876 a Caivano (Napoli) , comproprietario del pastificio Mennillo. Latitante; 2) - Mennillo Pasquale, nato il 14.3.1904 a Napoli, comproprietario pastificio Mennillo. Latitante; 3) - Maresca Angelo, nato il 14.1.1 903 a Torre Annunziata (Napo li), contabile pastificio Mennillo. Detenuto dal 19.6. 1942;

4) - De Pasquale Gennaro, nato il 12.5.1894 a Napoli, guardiano pastificio. Detenuto dal 6.6.1942; 5) - Monsurrò Alfonso, nato l' 1 I .4. 1900 a Torre Annunziata (N apoli), proprietario pastificio Monsurrò. Latitante; 6) - Balestrieri Malleo, nato il 21.2. 1878 a Torre Annunziata (Napoli), esercente. Latitante; 7) - Coppola Vincenzo, nato il 10.7.19 10 a Torre Annunziata (Napoli), esercente. Detenuto dal 10.9.1942; 8) - Coppola Salvatore , nato il 5.12.1912 a Torre Annunziata (Napoli), esercente. Latitante. IMPUTATI

Mennillo Alessandro e Mennillo Pasquale: a) - del delitto previsto e punito dall'art. 1 della Legge 8.7 . 1941 n. ~45, p~r avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottratto al normale consumo Q .li 337,5 5 di sfarinati e Q .li 1970 di pasta; b) - del reato previsto e punito nell'art. 9 della Legge 8. '. .1941 _n. _645; 81 '. 11 O C.P. per avere, in concorso fra loro, venduto a prezzi supenon a quelli stabiliti dall'Autorità, Q.li 1970,07 cli pasta;


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TR IBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

TER7.A PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

c) - della contravvenzione prevista e punita nell'art. 12 della Legge 8.7.1941 n . 645; 81, 11 OC.P., per avere prodotto pasta e farina di ti po non regolamentare.

modificando il capo d 'accusa per ognuno dei rubricati alla lettera a, nonché degli altri reati ascritti, concedendo la diminuente di cui agli artt. 114 e 65 C.P. al Depasquale.

Maresca Angelo e De Pasquale Gennaro : d) - d~ con~orso _nei reati di cui alle lettere a e b attribuiti ai prevenuti Mennillo, a1 ~ens1 degh artt. 1 IO, 81 C. P. ed l e 9 della Legge 8.7 . 1942 n. 645 per avere 11 Maresca,_ ~ell~ sua q_ualità di ragioniere contabile, ed il Depasquale, nella su~ qualna dr guardtano commesso del pastificio Mennillo, di Torre Annunziata, cooperato alla sottrazione al normale consumo ed alla vendita, a prezzi maggiorati, della rilevante quantità di merci sopra indicate. Monsurrò Alfonso:

Ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Mennillo Alessandro e Mennillo Pasquale ad anni 24 e lire 80 .000 di multa e lire 30.000 di ammenda ciascuno; Monsurrò, Balestrieri e Coppola Salvatore ad anni I O e lire 10.000 di multa ciascuno; Coppola Vincenzo ad anni 5 e lire 16.000 di multa; Mar esca ad anni 4 e lire 5 . 100 di multa;

e) - del reato previsto dall'art. 1 della Legge 8.7.1941 n. 645; 81 C.P., per avere sottratto al normale consumo Q.li 142 di sfarinati; d) - del reato previsto e p unito dall 'art. 9 della Legge 8.7.1941 n. 645, per aver ~endu~~ ~I pastificio Mennillo Q.li 142 di sfarinati a prezzi superiori a quelli stab1ht1 dall'Autorità. Coppola Vincenzo e Coppola Salvatore: e) - del reato previsto e punito dall'art. 1 della Legge 8.7.1941 n. 645; 81, 110 C . P ., per av~r sottr_a!t? al norn!ale consumo Q. li 245 di pasta che acquistarono presso Il past1f1c10 Men1111lo;

f) - del reato p~evi~to e punito nell'art. 9 della Legge 8.7.1941 n. 645 ed 81 C.P ., per avere_, 111 v1o~az1one delle norme sul blocco dei prezzi delle merci, acquistato Q .11 245 d1 pasta a prezzi superiori a quelli stabiliti dalle Autorità.

Depasquale ad anni 2, mesi 2 e lire 3.600 di multa; Tutti con la reclusione. T utti, tranne Depasquale, Coppola Vi ncenzo e Maresca, anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Coppola Vincenzo e Maresca anche con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque . Tutti con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ogni altra conseguenza di legge. Roma, 25.2.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: insieme con i suddetti imputati vennero anche denunziati:

Balestrieri Matteo: g) - del delitto previsto e punito dall'art. 1 della Legge 8.7.1941 n. 645 per aver sottratto al normale consumo Q.li 177,66 di pasta che acquistò presso il pastificio Mennillo; h) - del reato previsto e punito negli artt. 9 della Legge 8.7.1941 n. 645 ed 81 C . P ., pe~ avere, violando le norme sul blocco d ei prezzi delle merci, acquistato Q .h 177,66 di pasta a prezzi superiori a quelli stabiliti dalle Autorità. Reati commessi in Torre Annunziata ed in Napoli dall' 1.1 .1 941 ali' 1.4. 1942. OMISSIS

Monsurrò Felice, nato il 4.7.1903 a Torre Annunziata (Napoli), industriale. Detenuto; Pagano Giovanni, nato 1'11.1.1895 a Torre Annunziata (Napoli). Latitante; D'Onofrio Salvatore, nato il 15.1.1907 a Torre Annunziata (Napoli). Latitante; D'Onofrio Tobia, nato il 15 . 12.1895 a Torre Annunziata (Napoli). Latitante. II Giudice Istruttore (L. Ramacci) dichiara, con sentenza del 16 . .1.1943, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti dei suddetti imputati ordinando la scarcerazione di Monsurrò Felice e la revoca degli ordini di cattura emessi nei confronti di Pagano Giovanni, D'Onofrio Salvatore e D'Onofrio Tobia.

P.Q .M .

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Visti ed applicati gli artt. 110, 81 C .P .; 3 cpv., 9, 12 Legge 8.7.1 941 n . 645; 23, 29, 73, 114, 65, 228, 229 C .P .; 274, 488 C.P .P .

In sede cli giudizio di revisione la Corte di Appello di Napoli (Sez. 8) dichiara, con sentenza ciel 15.4 . 1950, quanto segue:

~c~ert~ta e_dichiarata la contumacia dei latitanti, ritiene tutti colpevoli dei reati d1 cui agh artt. 110, 81, C .P. e 3 cpv. Legge 8.7.1941 n. 645, in tal senso

"Letti il D.L.L. 5.10. 1944 n. 316, il R.D . 5.4. 1944 11. 96, il D.P . 22.6.1946 n. 4 e il D.P. 23. 12. 1949 n. 929 accoglie l' istanza cli revisione della sentenza emessa


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

dal T.S .D.S. il 25.2.1943 proposta da Mennillo Pasquale, Mennillo Alessandro Monsurrò Alfonso, Coppola Salvatore e Coppola Vincenzo e, in sostituzion; ?ella su_ddetta sentenza, dichiara di non doversi procedere a carico di tutti gli imputati sopra menzionati per il reato di vendita a prezzo maggiorato (art. 9 Legge 8.7.1941 n. 645) e contro Mennillo A lessandro e Mennillo Pasquale anche per la contravvenzione di cui all'art. 12 della stessa legge, perché i suddetti reati sono estinti per amnistia. Dichiara di non doversi procedere contro Monsurrò Alfonso anche per il reato di sottrazione di merce al consumo normale perché il suddetto reato è estinto ai sensi dell'art. 2, lettera a), seconda ipotesi, del R.D. 5.4.1944 n. 96. Dichiara Mennillo Alessandro, Mennillo Pasquale, Coppola Vincenzo colpevoli del delitto di sottrazione continuata di merce al normale consumo, commesso nell'esercizio del commercio, ai sensi del capoverso dell'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 6~5 e 81 C :P._ e con~anna Mennillo Pasquale e Mennillo Alessandro alla pena d1 otto anrn d1 reclus10ne e lire 20.000 di multa per ciascuno, Coppola Salvatore e Coppola Vincenzo ad anni tre e sei mesi di reclus ione e lire 8.000 di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per i Mennillo e con l'interdizion; temporanea dai pubblici uffici per cinque anni per i Coppola. Condanna i Mennillo e i Coppola in solido al pagamento delle spese dell'intero giudizio e dichiara interamente condonate tutte le pene di cui sopra, nei confronti di tutti i condannati e alle condizioni cli legge". Con sentenza emessa in data 25.3.1953 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigetta il ricorso inoltrato da Mennillo Pasquale, Mennillo Alessandro, Coppola Salvatore e Coppola Vincenzo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza. Li condanna, inoltre, a pagare la somma di lire l 0.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. La Corte di Appello di Napoli dichiara , con declaratoria dell'8 .5. 1954, nei confronti di Mennillo Pasquale, estinto il reato per amnistia (D. P. 19. 12.1 953 n . 922) e cessata l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PE R J REATI IN TEMPO DI GUERRA

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SENTENZA n. 58

Reg. Gen. n. 823/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Mil itare del Re Imperatore Giudici: Gangem i Giovanni, Rossi U mberto, Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Veclani Pietro, Perillo Emilio, Consoli M .V.S.N .

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Girace Nicola, nato il 19.9. 1899 a Gragnano (Napoli), amminisLratore unico del pastificio I.M .P.A. di Gragnano, Detenuto dal 27 . 11.1942. 2) - Gentile Giuseppe, nato il 29.9.1884 a Gragnano (Napoli) , direttore tecnico del pastificio I.M .P .A. di Gragnano. Detenuto dal 5.12.1942. IMPUTATI a) - di associazione per delinquere (artt. 11 O, 416 C.P .), per essersi associati nell'agosto 1941, allo scopo di trarre illecito lucro dalle speciali condizioni alimentari del tempo cli guerra, commettendo più delitti; b) - di concorso in un atto cli falso (art. 489 C.P .) , per aver fatto uso sciente, dall'agosto all'ottobre 194 1, di buoni "una tantum" falsificati e di una tessera intestata ad Irace Anna inesistente, e ciò allo scopo di prelevare indebitamente dai molini ingenti quantità di farina; c) - del reato di cui all'art. 1 Legge 8.7 .1 941 n. 645, per avere sottratto, nelle circostanze di cui sopra, me1~i di rilevante enlità al consumo normale, allo scopo di cagionare l'aumento del prezzo sul mercato; Il Gentile inoltre :

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 24.5.1966, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n. 922, tutti i reati per i quali vennero condannati Maresca Angelo, Depasquale Gennaro e Balestrieri Matteo.

d) - del reato di falso (artt. 476, 482 C.P.); e) - di false dichiarazioni sulla identità personale (art. 496 C.P.) , per avere, il 5.12.1942 in Roma, esibito ai sottufficiali RR.CC., Maresciallo capo Biscarcli Rocco e cli Serio Camillo, una tessera d'identità falsa, da lui stesso firmata ed intestata a tale Brunelli Agostino le cui generalità aveva poco prima, agli stessi sottufficiali, date per proprie . OMISSIS Pertanto vennero rinviati a giudizio di questo Tribunale: Girace Nicola, Gentile Giuseppe, Medici Salvatore, Ab bagnale Michele, Sorrentino Matteo, fontanella Giuseppe, lzzo Salvatore, Carotenuto Vincenzo e Gentile Giovanni.


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TERZA PARTE: SENTE ZC: E'.\IESSE PC:R I REAT I IN TE'.\JPO DI GCERR;\

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T RIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Tutti i suddetti imputati , compresi i contumaci Girace Nicola, Gentile Giuseppe e Gentile Giovanni vennero giudicati da questo Tribunale con sentenza del 27 ottobre 1942. Essendo stati Girace Nicola e Gentile Giuseppe t ratti in arresto rispettivamente il 27 novembre 1942 e il 5 dicembre 1942 i suddetti imputati sono stati rinviati a giudizio di questo Tribunale, per rispondere dei reati agli stessi addebitati , dovendosi ritenere nulla e priva di effetto la sentenza contumaciale pronunziata nei loro confronti con la sentenza del 27 .10. 1942. OMISSIS P.Q.\11 . Visti gli artt . sopra citati e 229, 73, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. Dichiara estinti per amnistia, ai termini del R.D. 17.10.1942 n . 1156, i reati ascritti a Gerace Nicola con la lettera a e b della rubrica ed a Gentile Giusep pe con le lettere a, b, d di quest' ultima. Dichiara Girace e Gentile responsabili degli altri reati agli stessi rispettivamente ascritti e, con la diminuente di c ui all'art. 311 C.P . per il delitto di cui all 'art. 1 della Legge 8.7. 194 1 n. 645, condanna: Girace Nicola ad anni 24 di reclusione; Gentile Giuseppe ad anni 26 della stessa pena. Condanna, altresĂŹ Girace e Gentile alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati, a pena ultimata, siano sottoposti a libertĂ vigilata. Roma, 3.3 . 1943 - Anno XXI NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Gentile G iuseppe evade dalla Casa Penale di Soriano del Cimino (Viterbo) il 5.6.1 944. Su richiesta inoltrata dal competente Ufficio del P .M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il Tribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del I 6.6.1945, in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96, cessata per amnistia l'esecuzione della pena di due anni di reclusione inflitta per il reato di cui all'art. I della Legge 8.7.1941 n. 645 . Con Decreto Luogotenenziale del 30.4.1946 viene concesso, per grazia, il condono della ulteriore pena da espiare qualora Gemile Giuseppe versi alla Cassa delle Ammende la somma di lire 100.000 entro il termine di un mese dalla data del 30.4. I 946. Tale termine vie ne p rorogato , con successivi provvedimenti, fino al 13.10.1947.

Girace Nicola: con Decreto Luogotenenziale del 2 1.12.1944 viene condonata la residua pena di 24 anni qualora Girace Nicola versi alla Cassa delle Amm~nde lire 100.000 nel termine di un mese a decorrere dalla ~at~ clel _Decret~ . G1rac_e Nicola, detenuto nel Carcere di Benevento, versa, tramite I suoi ~arent1, nel te1mine prescritto, la richiesta somma di lire I 00 .000 e, pertanto, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere di Benevento.


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TRIRU:-JALr SPECl,\ LE PFR LA DIFESA DELLO STATO TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE,\TI l:sl TE~IPO DI GL'ERRA

Reg. Gen. n. 1343/ 1942

SENTE:\'ZA n. 73

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DICHIARA

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. G~ud'.c~ Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Ric~1r~~c1~~Aalputi Pdietrol, Leonard i t-:ficola, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana , essan ro talo, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

Aclami Ferruccio, Cimitan Angelo, Andretta Vittorio responsabi li del reato continuato di cui all'art. 3 p.p. della rubricata Legge annonaria, così modificata l'imputazione alla lettera a dell'epigrafe, nonché responsabili del reato di cui alla leuera b dell'accusa e, cumulate le pene, condanna Adami ad anni 18 di reclusione e lire 20.000 di multa; Cimitan ad anni 12 di reclusione e lire 12.000 di multa; Andretta ad anni 3 di reclusione e lire 3.000 di multa . Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascun al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata per Adami e Cimitan.

SENTENZA nella causa contro: I) - Adami Ferruccio, nato il 3.5.1883 ad Isola dell s 1 . · · a ca a (Ve,ona), 1mp1egato. Detenuto dall'J.9.l 942 ;

Dichiara condonati condizionalmente anni 2 di reclusione ad Adam i e Cimitan ed ad anni 1 e mesi sei ad Andretta, relativamente a lla pena inflitta per il reato di falso. Dich iara no n doversi procedere in ordine all'imputazione cli cui alla lettera

Det;~~t~i:i1~f.~~~~~~· nato i1 3.8.1908 a San Polo Piave (Treviso), macellaio. ~) - Andretta Vittorio, nato il 5.9.1 896 a San Polo Pi v . · · a e (T1ev1so), rned1aLore dt bestiame . Detenuto dall' 1_9 _1942 _

e della rubri ca, essendo il reato est into per amnistia. Roma, 20 .3 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Pres idente e dei Giudici.

IMPUTATI

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

a) - del delitto di cui all'an. 81 cpv . C.P. ed 1 p.p. della Legge 8. 7 . n. 1941 645 per avere sottratto al normale consumo Q . 11· 876 , 55 ct·1 ca, ,. .ne bovma· ·

Adami F erruccio: il 15.5.1943 viene tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa Penale di Procida.

Adami:

b) - del delitto di cui all'art. 61 n. 2 81 cpv 479 476 c p ' te eo·t · . ' ·, , · .,peraverefalsamenb · r ~·s rato come avvenuto Il conferimemo di Q li 876 55 ct· che, m effetti, non era stato effettuato ·, . , • carne ovma c) - del deli1 to di cui al l'art. 81 cpv 319 cp . · · 20 000 · . ·, . . p.p . · ·, pei avere ncevuto oltre lire · per compiere atti contrari a1 doveri del proprio ufficio. Cirnitan ed Andretta: d) - d_i conc_orso ·nei delitti attribuiti ali' Adami nei soprascritt" e · ct· · ZJOne a1 sensi cieli' t 110 C P . . i api i impura. ar · . ., per avere contnbu1to a commettere i fatti ehe I1. costi. tu1scono . . I~ ~red~is?, in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso fino a 1 p11m1 1 giugno 1942. ' O MlSSIS

Il T .S .D.S. dichiara condonati due anni di reclusione per l'i ndulto concesso con il R.D. 17.10.1942. Il Tribunale Militare T erritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 30.12.1944, condonati tre an ni d i reclusione e lire 20.000 di multa. L'Ufficio G razie del Ministero di Grazia e Giustizia comunica, con nota n. 1272/ 44 del 9 .6.1945, di non aver trovato motivi sufficienti per proporre un atto di grazia a favore di Adami Ferruccio . Con Ordinanza emessa il 24.3.1947 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara condonati un anno di reclusione e lire 1.000 di multa per l'indulto concesso con il D. P. 22.6 . 1946 n . 4 . Con provvedimento di Grazia Condizionale dell' 11 .3.1947 viene concesso ad Adami Ferruccio il condono condizionale della residua pena da espiare . Pertanto Adami f erruccio viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Procida il 23.3.1947.

P.Q.M. Letti ed applicati gli art t. 3 Legge 8.7. 1941 . 645· 85 476 479 61 2 73 29, !10, 230, n. 1 C.P.; 274,488 C.P.P.; 1 e 112 17.IO.Ì942'n. 1~56, '

R.D.

Cimitan Angelo: scarcerato nel mese· di ottobre del 1943 dalla Casa P enale di Sulmona da un Comando Tedesco e condotto, per motivi di lavoro, in Germania muore a Buchenwald (Germania) il 14.3.1944.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

A ndretta Vittorio: scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma nel mese di settembre del 1943 per concessione da parte del Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Roma del beneficio della liberazione condizionale.

T ERZA PA RTE : SENTENZE EI\IESSE PER I RE/\TI I N THI PO DI GUERRA

Reg. Gen. n. 1882/1942

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SENTENZA n. 77

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffi ni Mario, Console G enerale M . V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Jmperarore Giudici: P asqualucci Renato, Console Generale; Caputi Pietro, Alvisi Alessandro, P erillo Emilio , Riccio Gennaro, Consoli M . V .S. N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Chelli Emilio, nato il 28.10.1 906 a Firenze, autista. Detenuto dal 2.12.1942; 2) - Fabbri Antonio, nato il 9.8.1902 a Lucca, autista. Detenuto dal 18.12. 1942; 3) - Tassino Vitaliano, nato il 26 .6.1 923 a Firenze, a utis ta. Detenuto dal 2.2.1943;

4) - Fancelli Brunello, nato il 17. I O. 1921 a Viareggio (Lucca), scatolaio. Detenuto dal 2.2.1943; 5) - Lotti Sil vano, nato 1'8.2.19 15 a Brozzi (Firenze), impiegato. Detenuto dal 23.11. 1942; 6) - Cipriani Ezio, nato il 12.7 . 1909 a Vaglia (Firenze) , f olografo. Detenuto dal 23 .11.1 942; 7) - Vercelli Renato, nato il 9.10.1 908 a Ripoli (Firenze), operaio. Detenuto d al 23.11.1942; 8) - Bertini Renzo, nato il 9 .1. J905 a Firenze, impiegato . Detenuto dal 2.12.1942; 9) - Dell'Agata David, nato il 15.5 .1 897 a Firenze, tipografo. Detenuto da l 23.11.1942; I O) - Parigi Renato, nato il 25.3.1900 a F irenze, barbiere. Detenuto dal 6.11.1 942;

J 1) - Menichini Amerigo, nato il 21.2 .1910 a Firenze, esercente. Detenuto da l 6. 11.1942; 12) - Mazzoli Osvaldo, nato il 13.7 .1914 a Pontassieve (Firenze), esercente . Detenuto dal 6. 11.1942; 13) - Pratovecchi Natale, nato il 22.12.1901 a Sesto Fiorentino (Fi renze), esercente . Detenuto dal 6.11. 1942. IMPUTATI Dell'Agata : a) - del delitro di contraffazione di documenti annonari (art. 1 R. D . L. 11.6. 1942 n. 584 convertito in Legge 3.12.1942 n. 1549), 61 n. 2 , 112 n. I C .P. per


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DEL LO STATO

avere, in F irenze nel settembre e nell'ottobre 1942, in concorso con olt re quattro persone, contraffatto un numero imprecisato di tessere annonarie e di cedole di prenotazione per generi razionati diversi, e per averle poste in circo lazione; Parigi Renato, Bertini Renzo, Cipriani Ezio, Vercelli Renato, Lotti Silvano, Chelli Emilio, Fabbri Antonio, Tass ino Vitaliano, Fancelli Brunello: a) - di concorso nel reato di cu i innanzi, per avere: il Parigi indetto il Dell'Agata a contraffare documenti annonari fornendogli anche della carta idonea allo scopo e per aver ricevuti i documenti contraffatt i; il Cipriani, il Vercelli ed il Lotti per aver preparato le stampiglie occorrent i alla contraffazione; il Bertini per avere scientamente omesso, nella sua qualità di capo-reparto zincografico, di impedire che i suoi dipendenti Cipriani, Vercelli e Lotti preparassero le s tamp iglie predette (art. 40 u. cpv . C. P .); il Chelli, il Fabbri, il T assino ed il Fancelli: per avere fornito al Dell'Agata alcuni fogli di carta filigranata per tessere annonarie. In Firenze dall' agosto all 'ottobre I 942.

11 Menechini, il Pratovecchi ed il Mazzoli: a) - del delitto di cui all 'ultimo cpv. dell'art. I R.D.L. 11.6.1942 n. 584 convertito in Legge il 3.12 .1 942 n. 1549, per avere, nell'esercizio del loro commercio, ricevuto dal Parigi rispettivamente n . 192, 52, 500 cedole di prenotazione contraffatte per generi razion ati diversi. In Firenze nel settembre 1942.

TERZA PARTE: SE~ENZE E'.IESSE PER I REATI IN T E'.IPO DI GUERRA

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P .Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229, 230, 29 C .P.; 274, 488 , 479 C.P .P. Assolve Chelli Emilio, Fabbri Antonio dal reato agli stessi ascritto perché il fatto non costituisce reato. Assolve Tassino Vitaliano e Bertini Renzo dal reato agli stessi ascritti per in?ufficienza di prove. Assolve Menichini A merigo, Mazzoli Osvaldo, P:a.tovecc~i Natale dal reato di cui all'art. 1 R .D. L. I 1.6.1942 11. 584 per insufficienza cli prove. Dichiara fancelli Brunello, Lotti Silvano, Cipriani Ezi?, Ver.celli ~enato, Del-

1' Agata David e Parigi Renato responsabili del reato ~gh stessi ascnlto, escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. , e condanna. Dell'Aaata ad anni 15 di reclusione, Parigi ad anni 10 di r~clusion~; Lotti ad anni 8 cli reclusione; C ipriani ad anni 4 di reclusione;. F~ncelh ad _an~i 2 ~ella stessa pena, concedendo all'imputato ora cennato la dumnuente d1 cm all a rt. 311 C .P . D ichiara Menichini Amerigo, Mazzoli Osvaldo, Pralovecchi Natal.e responsabi li del reato di cui a ll'art. 12 della Legge ora citata e condanna ciascuno a lire 10.000 di ammenda .

Condanna, altresì, Dell'Agata David, Par~~i R~~~to, Vercelli Renato e Lotti Silvano alla interdizione perpetua dai pubbhc1 ufhc1. Cipriani Ezio alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.

G li stessi Menichini, Pratovecchi e Mazzoli anche: a) - del delitto di sottrazione al normale consumo (art. 3 cpv. Legge 8.7.1941 n. 645) per avere, in Firenze, nel settembre 1942, sottratto al normale consumo generi razionati prelevandoli dai competenti Enti cli distribuzione mediante versamento delle cedole contraffatte di cui a l capo precedente.

Il Dell'Agata ed il Parigi anche: a) - del delitto di cui all'art. 3 Legge 8.7 .1 941 n . 645; I IO, 81 C.P . per avere, a mezzo di documenti contraffatti, sottratto quantità imprecisata di generi razionati al normale consumo, e tentato di sottrarne ulteriori quantità, non riuscendo nello scopo per il rifiulo opposto dai fornitori o per altre cause indipendenti dalla loro volontà. In Firenze nel settembre od ottobre 1942.

Il Parigi, il Mazzoli, il Pratovecch i, il Dell'Agata, il Fancelli , il Tassino, il Chelli, il Fabbri con l'aggravante della recidiva (artL. 99 e 100 C.P .). OMISSIS

Tutti, meno gli assolti, al pagamenLo in sol~do delle spese del processo ed a quelle per il manten imento durante la custodia. Ordina che tutti, meno gli assolti ed i condann~ti ~er l'~rt.. ~2 della Legge 8.7. 1941 n . 645, siano , a pen a u lt imata , sottoposti a hberta vigilata . Ordina ancora che Chelli Emilio, Fabbri AnLonio, T assin~ Vitalian9, Bertini Renzo, Menichini Amerigo, Mazzoli Osvaldo e Pratovecch1 Natale siano posti in libert à se non detenuti per altra causa. Roma, 26 .3. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici . Menichini, Mazzoli e Pratovecchi , detenuti dal 6.11.1942,. Chelli e Bertin i, detenuti dal 2 .12 .1942, Fabbri, detenuto dal 18.12.1 942 e Tassmo, detenuto dal 2.2.1943, vengano scarcerati il 26 . 12. 1943. NOTA: Venne anche denunziata P arigi Graziella, nata il 13.9.1926 a Firenze e Lratta in arresto il 6. 11.1942. La denunzia venne archiviata dal Pubblico Ministero con provvedimento emesso il 13.1.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L1\ DIFESA DEL LO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

SENTENZA n. 78

Reg. Gen. n. 2131/1942

Lotti Silvano: il 1.6.1944, a causa di un violento bombardamento aereo che provocò la semidistruzione della Casa per Minorati F isici o Psich ici di Paliano (Mantova), Lotti Silvano riuscì ad allontanarsi dalla suddetta Casa P enale. A seguito di Ordine di arresto emesso dall'Ufficio del P .M . dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il 19.9.1946 Lotti Silvano il 31.10. 1946 si presentò spontaneamente alla D irezione del Carcere Giudiziario di F irenze dichiarando di volersi "costitui re" perché ricercato dai Carabinieri di Ponte Rosso di Firenze.

II T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Non è possibile trascrivere notizie relative agli altri imputati per il mancato rintraccio dei loro fascicoli.

ha pronunciato la seguente

Pertanto si trascrive solamente il testo della sentenza emessa, nel giudizio speciale di revisione, dalla Terza Sezione P enale della Corte di Appello di F irenze il 21.1.1947. La suddetta Corte di Appello dichiara quanto segue: 1) - di non doversi procedere nei confronti di Dell 'Agata David per i reati di cui all'art. 1 del R.D .L. 11 .6. 1942 n . 584 e ciel reato di cui all'art. 5 della Legge 8.7.1941 n. 645 per estinzione dei reati stessi a seguito della morte dell'imputato ; 2) - Parigi Renato, Cipriani Ezio, Vergelli Renato e Lotti Silvano colpevoli di concorso nel reato di cui agli artt. 110 C .P. e 1 R .D .L. 11.6.1942 n. 584 commess i anteriormente al 17 . 10. 1942 in concorso di circostanze attenuanti generiche per il solo Lotti e il Parigi colpevole anche del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7 . 1941 e 81, cpv. 1° e 2° C.P . commesso anteriormente al 17. 10.1942; E visti e applicati gli articoli sopra indicati e gli articoli 482, 483, 523, 213 C.P .P. e 29 C.P. condanna: Parigi Renato complessivamente alla pena di 5 anni , 8 mesi di reclusione e lire 12.000 di m ulta e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Lotti Silvano alla pena di 2 anni, 8 mesi di reclusione e lire 4.000 di multa . Cipriani E nzo e Vergelli Renato alla pena di 4 anni di reclusione e lire 6.000 di multa. Tutti in solido al pagamento in solido delle spese di giudizio e del m antenimento in carcere. Visti gli articol i 2 del R .D. 17.10.1942 11. 1156; 5 del R .D . 5.4.1944 n. 96 e 8 del D.P. 22 .6. 1946 n. 4 dichiara condonati per il Parigi 4 anni di reclusione e lire 4. 000 di multa , per il Lotti, il Cipriani e il Vergelli le intere pene loro inflitte. Visto l'articolo 479 C.P .P. assolve Fancelli Brunello dal reato di concorso nella contraffazione delle carte annonarie d i cui all'art. l della Legge 11 .6. 1942 n. 584 per insufficienza di prove.

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Presidente: Griffini Mario , Console Generale M. Y:S .N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, D'Alessandro Italo , Calia M ichele, Consoli M .V.S.N.

SENTENZA nella causa cont ro : 1) - Saliola Umberto , nato il 22.10.1895 a Roma, facchino. Detenuto dal 21.12.1942;

2) - Bracalente Angelo, nato il 16. 12.1887 a l\.font~fano (Macerata), impiegato . Detenuto dal 13. 11 .1942; 3) - Ce~chini Giovanni, nato il 21.9. I 904 a Vignanello (Viterbo), operaio. Detenuto dal 13.11.1942; 4) - Saliola Armando , nato il 25 .5.1926 a Roma, liscia pietre. Detenuto dal 13.11.1942; 5) - Tacconi Alessandrina, nata il 4 .5. 1901 a Castelfranco (Modena), operaia. Detenuta dal 13 . 11.1942; 6) - Alese Riziero, nato il 5. 10. 1893 a Roma, conducente tram. Detenuto dal 21.12.1942; 7) - Baldassari Pierino, nato i l 17. 1.1910 a Norcia (Perugia), pizzicagnolo. Detenuto dal 21.12.1942; 8) - Ciampini Alfredo, nato il 1.1.1902 a Roma, fonditore linotipista. Detenuto dal 21.12.1942; 9) - D'Eufemia Fedele, nato il 18. 11.1897 a Roma, disegnatore cartelli. Detenuto dal 21. 12.1942; 10) - Patrizi Claudio, nato il 3.6. 1901 a Roma, oste. Detenuto dal 21.12 .1942; 1 l) - Ranucci Fausto, nato il 20.5.1912 a Cascia (Perugia), salumiere. Detenuto dal 21.12. 1942; 12) - Vespasiani Cesare, nato il 17.5.1894 a Roma, esercente. Detenuto dal 21.12.1942; 13) - Giuntella Fernando, nato il 16.6.1 896 a Soriano del Cimino (Viterbo), scalpellino. Detenuto dal 3.3.1943;


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TER ZA PA RT E: SENTENZE EI\I ESSI, P ER I REATI IN TEMPO DI G UERRA

TRIBUNALE S PECIALE PE R LA OlFESA DCLLO STATO

14) - Saliola Nicola, nato il 16. 2. I 925 a Roma, tipografo . Detenuto dal 13.11.1942; 15) - Picarelli Attilio, naLO il I 7.7.1890 a Roma, autista. Detenuto dal 4 .3. 1943. IMPUTATI Saliola Umberto: del delitto di contraffazione di documenti annonari (art. I R.D .L. 2.6 .1942 n. 584, conv. in Legge 3.12.1942 n. 1549 ; 61 n. 2, 112 n. I, 2, 3, 4, 8 1 C. P.); per avere in concorso con altre quattro persone tra cui il proprio figlio Nicola, minorenne, contraffatto un numero imprecisato di tagliandi di tessere annonarie per il pane, la pasta e l'olio ponendoli poi in circolazione. ln Roma nel settembre e nell'ottobre 1942 Saliola Armando e Nicola, Tacconi Alessandrina, Ciampini Alfredo, Bracalente Angelo, Cecchini Giovanni, D'Eufemia Fedele: di concorso nel soprascritto reato, escluse le aggravanti di cui agli a rtt. 112 n. 2, 3 e 4 C.P.; per avere: Saliola Armando e Nicola e la Tacconi cooperato con Saliola Umberto nella contraffazione di tagliandi di tessere annonarie e nello smercio degli stessi; il Cecconi ed il Bracalente fornito la carta occorrente alla contraffazione; il Ciampini le stampiglie; il D 'Eufemia l ' inch iostro ed i rulli tipografici; e per avere inoltre, detenuto tagliandi co ntraffatti d i tessere a nnonarie al fi ne di porli in circolazione. Saliola Umberto, Cecchini Giovanni, Bracalente Angelo, Ciampini Alfredo : di furto aggravato (am. 624,625 n. 7, 61 n . 2, 11 C .P. art . 4 R.D .L. 11.6.1942, XX n. 584; per avere i primi tre, in concorso tra loro, nel settembre 1942 in Roma, abusando della qualità di addetti ai reparti annonari del Poligrafico dello Stato, asportato dai locali di detto stabilimento un numero imprecisato di fogli di carta fil igranata identica alla stam patura di tessere anno narie; Saliola Umberto, inoltre, e Ciam pini Alfredo: per avere nelle stesse circostanze e con abuso della stessa qualità, asportato circa mille caratteri di piombo e marginature ido nee alla stampatura d i tessere a nnonarie. Saliola Umberto e D 'Eufemia Fedele: di furto aggravato (artt. 624, 61 n. 2, 11 C. P .) per avere in concorso tra loro, asportato nel settembre 1942 in Rom a, due rulli a lcuni bara ttoli di inchiostro colorato ed altro materiale tipografico dalla stamperia A.P.E., ove il D'Eufemia era impiegato come disegnatore, al fine di contraffare tagliandi di tessere annonarie. Tacconi Alessandrina: di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7, 61 n . 11 C.P .) per avere in Roma, nel novembre 1942, asportato dal P oligrafico dello Stato, ove era impiegata, un gomilolo di spago.

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Alese Riziero, Patrizi Claudio, Baldassarri Pietro, Ranucci Fausto, Vespasiani Cesare, Giuntella Fernando: del delitto di cui all'ultimo cpv. art. 1 R.D.L. 11 6 .6.1942 n. 584 conveni~o in Legge 3.12.1 942 n . 1549, per avere, fra il settembre ~d il nov~mbr.e 1942 in Roma, detenuto, senza essere concorsi nella contraffazione, Laghand1 contraffatti di tessere annonarie al fine di porli in circolazione. Tutti : eccettuato il Piccarelli, di sottrazione al normale consumo, (art. 3 Legge 8. 7. t 941 n . 645) per avere in Roma tra il settembre e il novembre 1942 sottra~to al normale consumo quantità imprecisate di generi razionati, (pane, .pas~a, oho) mediante uso di docum enti annonari contraffatti, con l'aggravante d1 cui all'art. 5 R.D.L. 11.6.1942 n . 584 convertito nell'art. 6 Legge 3.1 2 .1 942 n . 1549 pe~ Saliola Umberto, Armando, Nicola, Tacconi A . Brancalente A. Cecchini G ., Ciampini A ., Alesse R. (art. 118 cpv. C .P.) e D'Eufemia F . (!d.) ; con !'aggravan.t~ d i cui al cpv . del citato art . 3 L egge 8 .7.1941 n . 645 per gh esercenti. Bald~ssa1 11 P., Patrizi C., Ranucci f ., Vespasiani C., Picarel!i At~ilio: .del delitto d1 favoreggiamento personale (art. 378 C.P .) per avere, 111 C1~mp1110 nel ,novem~~e ~ dicembre 1942, aiutato Saliola Umberto ad eludere le ncerche dell Autonta d1 Polizia Giudiziaria, occultandolo nella propri a abitazione. Con l'aggravante della recidiva per Cecchini G., (art. 99 C.P.) e Ranucci F. (art . 100 C. P .) OMISSIS

P.Q .M. Visti gli articoli sopra citati e 229, 230, 29, 73, 240 C .P.; 274, 488 C .P .P. Ritenuto che Saliola Nicola ha agito con capacità di intendere e di volere. Dichiara non doversi procedere nei confronti di TacGoni Alessandrina per il reato di furto, ricorrendo l' ipotesi di cui all'art. 90 C . P . Assolve Tacconi Alessandrina, Saliola Armando, e Picarelli Attilio, .la prima per gli altri reati alla stessa ascritti, e gli altri. per ~utt! ( reati agli stessi addebitati, per non aver commesso i fatti agli stessi attnbu1t1. Assolve Giumella Fernando dai reati allo stesso ascritti per insufficienza di prove. Assolve Cecchini Gi ovanni dai reati di cui alla L egge 11.6. 1942 n . 584 e agli artt. 624 , 625 C. P. , come contestati, per ins ufficienza di prove. Dichiara Saliola Umberto, Bracalente Angelo e Cia~pini Alfredo responsabili: a)- del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645;


TERZA PARTE: s1:.:-.. rENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO 1)1 GUERRA

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TRIBU!'sALC SPECIALE PER LA DIFESA DFLLO STATO

b) - del reato di cui all'art. I R.D. 11.6.1942 n. 584 con le aggravanti come contestate ad eccezione, per tutti, della circostanza di cui all'art. 61 n. 2 C.P.; c) - del reato di cui agli artt. 624,625 n. 7, 61 n. 2 e I I C.P., esclusa l'aggravante di cui all 'art. 4 Legge 11.6.1942 n. 584 e, così modificata l'accusa, condanna:

Sali ola Armando e Tacconi Alessandrina, deten uti dal 13.11.1942, Giuntella Fernando, detenuto dal 3.3.1943, e Picarelli Attilio, detenuto dal 4.3.1943, vengono scarcerati il 31.3.1943. NOTIZ IE DESUNTE DAI f ASCICOLJ DI ESECUZIONE

Salio la Umberto ad anni 12 di reclusione e lire 12.000 di multa; Bracalente Angelo ad anni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa; Ciampini Alfredo ad anni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa. Dichiara Saliola Nicola, Alese Rizieri e D'Eufemia Fedele responsabili dei reati agli stessi ascritti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C .P. dal reato di contraffazione e, con la diminuente di cui all'art. 98 C.P. per Saliola Nicola, ritenendo che la sottrazione a l normale consumo rientri nella ipotesi di cui all'art. 8 Legge 8.7. 1941 n. 645, così modificando la rubrica, condanna: Saliola Nicola ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 5.000 di multa; Alese Rizieri, con la diminuente di cui all'art. 114 C.P., ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 5.000 di multa; D'Eufemia Fedele ad anni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa. Dichiara Cecchini Giovanni responsabile del reato di cui alla Legge 8.7.1941 n. 645 ascrittogli e lo condanna alla pena di ann i 2 di reclusione e lire 5 .000 cli multa. Dichiara Patrizi Claudio e Vespasiani Cesare responsabili dei reati agli stessi ascritti e condanna: Patrizi Claudio ad anni 6 cli reclusione e lire 6.000 di multa; Vespasiani Cesare ad anni 6 di reclusione e lire 6.000 di multa. Dichiara Baldassari Pierino e Ranucci Fausto responsabili dei reati di cui all'art. 648 C .P . aggravato a termini dell 'art. 8 R. D .L. 11.6.1 942 n. 584 e 3 della Legge 8.7. 1941 n . 645 come contestato e, così modificata la rubrica , lì condanna ciascuno ad anni 4 di reclusione e lire 6.000 di multa. Condanna, altresì, Saliola Um berto, Bracalente Angelo e Ciampini Alfredo e D'Eufemia Fedele alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Balclassari Pierino, Patrizi Claudio, Ranucci Fausto e Vespasiani Cesare alla interdizione temporanea dai pubblici uffici . Tutti, meno gli assolti, al pagamento in solido delle spese del processo ed a quelle per il mantenimento d uran te la custodia. Ordina che tutti, meno gli assolti, siano, a pena ultimata, sottoposti a libertà vigilata. Ordina la confisca delle cose poste in giudiziale sequestro . Ordina che gli assolti siano posti in li bertà se non detenuti per altra causa. Roma, 31.3.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Bracalente Angelo : il 17.5.1943 viene trasferito dalle Carceri Giudiziarie di Roma allo Stabilimento Penale di Paliano (Frosinone). La sera del 13.9.1943 evade a seouito di un ammutinamento collettivo dalla Casa Penale cli Paliano . Tratt~ in a;resto dagli agenti di custodia il 14.9.1943 viene rinchiuso nel Carcere Giudiziario di Cassino . A seguito dei continui bombardamenti delle Forze Armate Alleate su Cassino il Direttore delle Carceri Giudiziarie di Cassino liberò, nell'ultima decade del mese di ottobre del 1943, tutti i detenuti e, penanto, anche Bracalente venne scarcerato. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara , con Ordinanza del 18.9. 1952, condonati per l'indulto concesso con il D .P . 23.12.1949 n. 92~, 5 a~ni della pena detentiva da espiare viene dichiarata condonata con Decreto cli Grazia emesso dal Presidente della Repubblica il 17. 9. I 953. Saliola Umberto: il 9 .6.1943 viene trasferito dal Carcere Giudiziario di Roma a llo Stabili mento Penale di Sulmona . Dalla suddetta Casa Penale venne prelevato dai Tedeschi e deportato in un "campo cli concentramento in Germania" ove morì, per enterite acuta, il 12.2.1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 22.6. 1943, estinta, per mo rte del reo, la pena inflitta dal T.S .D.S . con sentenza ciel 31.3.1943 a Saliola Umberto. Saliola Nicola: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma evade dal suddetto carcere il 26 .7 .1943 . Con Decreto di Grazia emesso 1' 11.11.1943 la pena inflitta a Saliola Nicola viene dichiarata condonata . Ciampini Alfredo : con Decreto di Grazia del 15 .11 . 1943 viene concesso il con~ dono della residua pena da espiare e, pertanto, Ciampini, detenuto nelle Carcen Giudiziarie di Roma, venne scarcerato il 18 .11.1943. Alese Riziero : con Decreto di Grazia emesso il 16.10.1943 viene concesso il condono della residua pena da espiare e, pertanto, Alese, detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma, viene scarcerato il 19. 10.1943. Baldassari Pierino : il 23.5 .1 943 viene trasferito dalle Carceri Giudiziarie di Roma allo Stabilimento Penale di Spoleto. Con Decreto di Grazia emesso il 16. 10.1943 viene concesso il condono della residua pena da espiare e pertanto Baldassari viene scarcerato dalla Casa Penale d i Spoleto il 20.10.1 943 . Vespasiani Cesare: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma eva~e dalle suddette carceri il 13.11.1943. Vespasiani non viene tratto nuovamente m arresto perché ven ne emesso nei suoi confronti un Decreto di Grazia.


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TRIBUNALE SPECTALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZ/\ PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEM PO DI GU ERR;\

Ranucci Fausto: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma viene scarcerato il 16.10. 1943 per la concessione della "grazia" concessa il 14.10. 1943.

Reg. Gen. n. 429/1943

Patrizi Claudio: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 21.12. 1942. Cor.1 Decreto di Grazia emesso il 14.10.1943 viene condonata la residua pena da espiare e, pertanto, Patrizi viene scarcerato il 16.10. 1943.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

56 1

SENTENZA n. 79

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Colizza Ugo, Consoli General i; Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio, D'Alessandro Italo, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro : I) - Rufa Francesco, nato il 9.5 . 1913 a Veroli (Frosinone), agente di controllo mulini . Detenuto dal 3.2.1 943 ; 2) - Trochei Giuseppe, nato il 24.9 . 1905 a Pofi (Frosinone), autista. Detenuto dal 3.2.1943; 3) - D'Ambrosi G iuseppe, nato il 15.4. 1865 a Castro dei Volsci (Frosinone), mugnaio . Detenuto dal 3.2.1943; 4) - Arduini Benedetto, nato il 3.5.1905 a Castro dei Volsci (Frosinone), mugnaio . Detenuto dal 3.2.1943; 5) - Arduini Luigi, nato il 16. 12'. 1896 a Castro dei Volsci (Frosinone), mugnaio. Detenuto dal 3.2.1943; 6) - Rinna in Sebastianelli Carmina, nata il 24.6.1913 a Castro dei Volsci (Frosinone), casalinga. Detenuta dal 3.2. 1943. IMPUTATI Il Rufa ed il Trochei: del delitto di concussione con circostanza aggravante previsto e punito dagli a rtt. 110, 317 C.P , e 4 R .D.L. 11.6.1942 n. 584 (convertito nella Legge 3.12.1942 n. 1549) per avere, in Castro dei Volsci, negli ultimi del dicembre 1942, in concorso fra loro, il Rufa nella qualitĂ di agente dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali, addetto a l controllo dei mulini, abusando di tale funzione, costretto i mugnai D' Ambrosi Giuseppe e Arduini Benedetto, sorpresi a macinare illegalmente un quintale di grano, a versar loro indebitamente la somma di lire 2.000. Gli altri: a) - del delitto previsto e punito dagli artt. 110 C.P ., e 3, I O cpv ., Legge 8.7.1941 n . 645, per avere in Castro dei Volsci, negli ultimi del dicembre 1942 in concorso fra loro, nell'esercizio dell'industria molitoria, sottratto un quintale di grano al normale consumo;


563

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA Dlf-'ESA DELLO ST1\TO

TER7.1\ PARTE: SENTENZE El\l ESSF. PER I REATI IN TEYIPO DI GUERRA

b) - della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 1 IO C.P. 3, 1 e 8 D.M. 5.5 .1942 (Gazz . Uff. 1942 n. 111), e 12, 1° e 3° alinea Legge 8.7 .1941 n. 645, per avere nella suddetta circostanza, in concorso fra loro, omesso di tenere vincolato e custodire il quintale di grano di cui sopra: commettendo il fatto nel!' esercizio cieli' industria molitoria;

Condanna tutti al pagamento in solido delle spese processuali, al p~gament~ delle spese per il mantenimento durante la custodia, nonché il Rufa ed 11 Trochei alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

562

c) - della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110 C.P . 6, 5 e 11 D.M. 11.6.1942 (Gazz . Uff. 1942 n . 140) e 12, 1° e 3° alinea Legge 8. 7. I 941 n. 645, per a vere nelle suddette circostanze, in concorso fra loro, e nell' esercizio dell 'industria molitoria, macinato il quintale di grano senza essere provvisti della bolletta di macinazione; d) - della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110 C.P, I R.D. L. 2.8.1938 n. 1388, e 12, I O e 3° a linea Legge 8.7.1941 n. 645 , per avere, nelle suddette circostanze in concorso fra loro e nell 'esercizio dell'industria molitoria, omesso di registrare il quintale del grano come sopra macinato; e) - della contravvenzione prevista e punita dagli artt . 110 C.P ., 1 e Segg. D .M. 10.9.1941 (Gazz. Uff. 1941 n. 217) e 12 p.p. Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, in Castro dei Volsci, anteriormente e sino al 6.2.1943, usufruito delle carte annonarie pur disponendo del grano di cui sopra.

Roma, 1.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DT ESECUZIONE Rufa Francesco: detenuto dal 3.2.1943 viene scarcerato dal Carcere di Portol ongone, per Grazia, il 17.10.1945. Trochei G iuseppe: detenuto dal 3.2.1943, evade dalla Casa di Reclusion_e di Roma il 4.6.1944 (data dell'ingresso in Roma delle truppe alleate) e n_on viene tratto nuovamente in arresto. Con Decreto Presidenziale dell'S.4.1948 viene condonata la residua pena da espiare. D' Ambrosi G iuseppe: detenuto dal 3.2.1943 v;ene scarcerato, per Grazia, il 26.7.1943 dal Carcere Giudiziario di Frosinone. Arduini Benedetto: detenuto dal 3.2.1943 al 3.2.1944.

OMISSIS

P.Q .M. Visti gli artt. 479, 483 , 488 C.P .P. ; 29, 81, 11 O, 317 C .P.; 4 R.D.L. I J.6.1942 n. 584; convertito nella Legge 3.12. I 942 n. 1549; 3, I O e 3° comma Legge 8.7.1941 n. 645. Assolve Arduini Luigi e Rinna Carmina dagli addebiti cli cui ai capi b, c e d di accusa per non aver commesso i fatti. Dichiara Rufa Francesco e Trochei Giuseppe colpevoli del delitto di concussione loro ascritto e li condanna alla pena di ann i 8 di reclusione e lire 8.000 di mu lta ciascuno. Dichiara Arduini Luigi e Rinna Carmina colpevoli della contravvenzione continuata prevista dall'art. 12 Legge 8.7.1941 n. 645, così unificata e modificata la rubrica rispetto ai capi a ed e di accusa, nonché D' Ambrosio Giuseppe ed Arduini Benedetto colpevoli della contravvenzione continuata prevista dall'art. 12 detta Legge 8.7.1941 n. 645, così modificata ed unificata la rubrica rispetto agli addebiti in epigrafe loro mossi e condanna : Arduini Luigi a mesi 4 di arresto e lire 1.000 di multa; Rinna Carmina a mesi 2 di arresto e lire 500 di multa; D 'Ambrosia Giuseppe ed Arduini Benedetto ad anni 1 di arresto e lire 2.000 di ammenda ciascuno. ·

Arduini Luigi: detenu to dal 3.2. I 943 nel Carcere Giudizia_rio di Fr?si~one viene scarcerato il 3.6.1943. TI Tribunale Militare Territoriale d1 Roma dichiara, con Ordinanza del 5 .8. I 966, estinto per l'amni stia concessa con il D .P .R. del 19.12.1953 n. 932, il reato per il quale venne condannato . Rinna Carmina: detenuta dal 3.2.1943 espia la pena inflitta dal T.S.D.S. con sentenza dell' 1.4.1943 e viene scarcerata dal Carcere Giudiziario di Roma per Donne il 3.4.1943.


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1679/1942

SENTENZA n. 89

TERZA PARTE: SENTE NZE EMESSE PER l REATI IN TEMPO DI GUERRA

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SENTENZA n. 90

Reg. Gen. n. 423/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N.

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N .

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Ciani Ferdinando e Cisotti Carlo, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M . V.S .N.

Giudici: Ciani Ferdinando e Cisotti Carlo, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, Rosa-U liana Riccardo, D'Alessandro Italo, Consoli M. V.S .N.

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA

nella causa contro: nella causa contro:

1) - D'Esposito Raffaela in Spaziani, nata il 17. 7. I 904 a Napoli, esercente. Detenuta dal 13.1.1943.

1) - Fraschini Carlo, nato il 12.2.1908 a Chignolo Po (Pavia), salumiere, soldato 3° Genio Telegrafisti.

IMPUTATA

IMPUTATO a) - del delitto di cui all'art. 1 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per avere messo in circolazione false cedole per il prelevamento dell'olio; b) - del delitto di cui all'art. 3 cpv . Legge 8.7.1941 n. 645, per sottrazione cli olio al normale consumo.

del delitto di cui agli artt. 11 0 C.P . ed 1 Legge 8.7.1941 n. 645, per avere in concorso con Pilloni Paolo ed altri , sottratto al normale consumo merci (cuoiame) di rilevante entità allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo su l mercato.

OMISSIS

OMISSIS

P.Q.M. Visti gli artt. sopra citati e 488, 274 C.P.P .

P.Q .M . Visti gli articoli sopra citati e 229 C .P .; 488, 274 C.P .P .

DICHIARA D'Esposito Raffaela responsabile del reato di cui all'art. I 2 della Legge 8.7.1941 n. 645 e, così modificando la rubrica, la condanna alla pena di mesi sei cli arresto e lire 3.000 di a mmenda, spese e conseguenze di legge. Roma, 7 .4.1943 - Anno XXI Seguono le firme d el P residente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

DICHIARA Fraschini Carlo responsabile del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e, così modificando la rubrica, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici u ffici, a li re 10.000 cli multa, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 7 .4. I 943 - Anno XXI Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici .

Il Tribunale Mi litare Territoriale cli Roma concede, con Ordinanza del 3.12. 1963, il beneficio dell'amnistia previsto dal Decreto del 5.4.1944 n. 96 .

NOTA per Pilloni ed altri V. Sentenza T .S .D.S. del 17.9. 1942.


566

TRIBUNA LE SPEC IALE PER LA DffESA DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il 23.6.1943 viene tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa Penale di Ancona. Nel mese di agosto ciel 1943 evade dalla suddetta Casa Penale e muore a Garbagnate (Milano) il 27.11.1944.

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.12. 1963, estinto per l'amnistia concessa con Decreto del 19. 12.1953 n. 922, il reato per il quale venne condannato il Fraschini.

TERZA f>1\RTE: SENTENZE EMESSE PER I REA J'I IN TEMPO DI GUERR/\

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SENTENZA n. 91

Reg. Gen. n. 1658/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Pompili Torello e Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Ruocco Gennaro, nato il 27. J I . I 905 a Futani (Salerno), commerciante. Detenuto dal 24.9.1942;

2) - Quaranta A ntonio , nato il 21.9.1908 a Salerno, industriale. Detenuto dal 23 .9. 1942; 3) - Tambasco Biagio, nato il 6.8.1873 a Futani (Salerno); esercente. Detenuto dal 9.4.1943. IMPUTATI a) - del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 3 cpv. 1° Legge 8.7.1941 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, convertito nella Legge 3.12.194211. 1549, per avere sottratto al normale consumo Kg. 588 di zucchero destinato alla popolazione di Futani, con abuso da parte ciel Tambasco delle funzioni di Commissario Prefettizio di tale Comune . In Salerno il 17. 9. 1942; b) - del reato di cui all' art. 12 cpv. 2° R.D.L. 8.7 .1 941 n. 645 per avere venduto zucchero senza ritirare i relativi buoni di prelevamento . In Futani il 24.9.1942. OMISSIS P .Q.M. Visti gli artt. 479,483, 488 C.P.P .; 29, 229, 110, 230 C .P .; 3 cpv . 1° Legge 8.7.1941 n. 645 in relazione all'art. 5 R.D .L. 11.6. 1942 n. 584; 12 cpv . Legge 8.7.1941 n. 645 . Assolve Quaranta Antonio dal reato di cui al capo b per non aver commesso il fatto.


1' ERZ 1\ PAR'l E: SE NTENZE EMESSE PER I REATI I N TE!'>IPO DI GUERRA

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TRIBUNALE SPECIAi.E PER I. A DIPESA DELLO STATO

SENTENZA n. 92

Reg. Gen. n. 1673/1942 Dichiara Ruocco e Tambasco colpevoli dei reati lor.o ascritti in rubrica e Quaranta colpevole del reato di cui al capo a, e condanna: Tam basco Biagio ad anni 14 di reclusione, anni l di arresto, lire I 8.000 di multa e lire 2.000 di ammenda; Ruocco Gennaro ad anni 11 di reclusione, anni I di arresto, lire 14.000 di multa e lire 1.000 di ammenda; Quaranta Antonio ad anni 8 di reclusione, e lire 10.000 di multa. Condanna tutti, inoltre, al pagamento in solido delle spese processuali, al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia, nonché alla in terdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina infine che, dopo espiata la pena, siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 9.4.1943 - Anno XXI

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Pornpili Torello e Riccio Gennaro, Consoli M.V.S .N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Vecchioli Giuseppe, nato il 25.8.1894 a Macerata, fornaio. Detenuto dall' 11.3.1943. IMPUTATO

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZIONE Ruocco Gennaro: tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa Penale di Padova e successivamente allo Stabilimento P enale di Venezia . TI 27.4.1945 viene scarcerato dalle Carceri di Venezia a seguito di ordine emesso da una Commissione formata dal Prefetto e da altre Autorità tra le quali c'era anche il Direttore delle Carceri di Venezia. Quaranta Antonio: il 6.6.1943 viene tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa Penale di Paliano (Frosinone) dalla quale evase I' 11.10.1943 e non venne più tratto in arresto. Tambasco Biagio: il 4.7.1943 viene tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Roma alla Casa P enale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) dalla quale evase il 13.8.1943 e non venne più tratto in arresto . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, dichiara, con Ordinanza del 19.2. 1960, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n . 922, i reati per i quali Ruocco Gennaro, Quaranta Antonio e Tambasco Biagio vennero condannati dal T.S.D.S. con sentenza del 9.4.1943.

del delitto di cui agli artt . 81 cpv. C.P. e 3 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 converti: to nella Legge 3 .12 .1942 n. 1549, per avere sottratto al normale consumo Q.h 177, 78 di farina. In Macerata dall'ottobre 1941 all'agosto 1942 in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 483,488 C.P.P., 81, 29 C.P.; 3 cpv. 1° Legge 8.7 .1 941 n . 645. DICHIARA Vecchioli éolpevole del reato previsto dall'art. 3 cpv . 1° Legge ~.7. 1941 n: 645 ed art. 81 C .P. , così modificata la rubrica, e lo condanna ad an111 tre e mesi sei di reclusione e lire 6.000 di multa. Con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, con il pagamen~o delle spese processuali, e delle spese per il mantenimento d urante la custodia. Roma, 9.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dall'l 1.3.1943 al 23 .10 .1943, data in cui venne scarcerato, per Grazia , concessa il 16.10. 1943.


570

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 19.2.1960, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n . 922, il reato per il quale il Vecchioli venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 9.4.1943.

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATJ lN TEM PO DI GUERRA

571

SENTENZA n. 98

Reg. Gen. n. 1234/1942

Il Tribunale Speciale per la Qifesa dello Stato composto da:

Presidente: Gr iffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, Perilli Emilio, Calia Michele, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Guerrieri Elio, nato 1'8.7.1912 a Volterra (Pisa), commerciante, in atto aviere-autista presso l' Aereoporto 505 P .M. 3500. Detenuto dal 17.8. 1942;

2) - Marletta Alfio, nato l' 11.1.1910 a Catania, operaio. Detenuto dal 7.9.1942; 3) - Salmeri Isidoro, nato il.24.5.1896 a Carlentini (Siracusa), proprietario azienda agricola. Latitante; 4) - Giacobbe Andrea, nato il 14.2.1916 a Villafranca (Messina), gestore mensa Aereoporto . Latitante; 5) - Caramazza Giovanni, nato il 4.11.1910 a Catania, contadino. Latitante. IMPUTATI Il Salmeri: del delitto di cui agli artt. 81 cpv . C.P. e 3 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, convertito dalla Legge 3. 12. 1942 n. 1549, per avere sottratto al normale consumo oltre Q .li 135,81 cli grano e tentato di sottrarne Q.li 53, in piĂš azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

In Agro di Enna l' 1.8.1942 e precedentemente. Gli altri: del delitto di cui agli artt. 5, 110 C .P . e 3 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, convertito nella Legge 3.12.1942 n. 1549 per avere, in correitĂ con il Salmeri, tentato di sottrarre al normale consumo Q .li 53 di grano . In Agro di Enna 1'1.8.1942. Tutti: inoltre, del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 C.P ., 14 C .P .M . pace e 125 C.P .M . guerra, per avere adibito, per il trasporto del grano cli cui al precedente


572

TRIBUNALE SPECLALE PER LA DffESA DELLO STATO

capo d'imputazione, un automezzo militare della R.A., affidato in consegna al Guerrieri 'aviere, autista presso l' Aereoporto 505.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

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SENTENZA n. 99

Reg. Gen. n. 1071/1942

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

In Agro di Enna l'l.8.1942.

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V .S .N . OMISSIS P .Q.M. Visti gli a rtt. sopra citat i e 479, 229, 230, 29 C .P.; 488, 274 C .P .P.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale; Palmentola Aldo, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Calia M ichele, Consoli M. V.S.N. ha pronunciato la seguente

Dichiara incorsa la contumacia di Salmeri Isido ro , Giacobbe Andrea, Caramazza Giovanni. Dichiara: Salmeri I si doro responsabile del reato di cui agli artL 81, cpv. C. P. e 3 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, convertito nell a Legge 3.12.1 942 n. 1549 e Io condanna alla pena di anni 15 di reclusione e lire 50.000 di multa; Caramazza Giovanni, responsabile del reato di cui agli artt. 5, 110 C.P. e 3 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, convertito nella Legge 3.12 .1942 n. 1549 e lo condanna alla pena d i anni 8 di reclusione e lire 14.000 di multa . Condanna, altresì, Salmerie Caramazza alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo ed ordina che gli imputati stessi , a pena ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata. Assolve, per insufficienza di prove, tutti gli imputati dal reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 C .P.; 14 C.P .M. pace e 125 C .P.M . guerra; Giacobbe Andrea, Guerrieri Elio e Marletta A lfio dal reato di cui agli artt. 56, 110 C.P. e 3 R.D.L. I 1.6.1942 convertito nella Legge 3.12.1 942 n . 1549. Ordina che Guerrieri Elio e Marletta Alfio siano posti in libertà se non detenuti per alt ra causa. Roma, 19.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Guerrieri Elio, detenuto dal 17.8.1942, e Mar letta Alfio, detenuto dal 7.9.1942, vengono scarcerati il 19.4.1943. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIO NE Nei confronti dei latitanti Salmeri Isidoro e Caramazza Giovanni la Corte d i Appello di Caltanissetta dichiara, nel giudizio di revisione, con sentenza del 22.1 . 1946, di non doversi procedere nei confronti di Sai meri e Caramazza in ordine alla tentata sottrazione di 53 quintali di grano, così modificata l 'imputazione, perché il reato è stato estinto per amnistia . E assolve, inoltre, Salmeri Tsidoro per insufficienza di prove dal delitto di sottrazione di quintali 153,81 di grano.

SENTENZA nella causa contro: I) - Pejron Mario, nato il 4. 10.1894 a Torino, impiegato postale. Detenuto dal 7.7. 1942.

IMPUTATO a) - del delitto previsto e punito_d_all'art_. 3 14_C .P. i~ rela~ione all'art. 8 R:D.L. 11.6 .1 942 n . 584, per essersi m Tonno, Il 27 o 1128 gwgno 1942, ~bl_1sancl~ della sua qualità di ufficiale postale, appr?pria_to di ~inque ~l?cc)1~tt1 ?1 buoni per prelevamento di pane ed altri genen r_az1onat1 pe~ m1htan rn Jice~za e di 43 carte annonarie per il supplemento d1 pane e tanna_, a1?partenent1_a~Ia Pubblica Amministrazione e di cui aveva il possesso per rag10111 del suo uffic10; b) - del delitto previsto e punito dall'art. 1. R .D .L. _l 1.6. 1942 n . 584, per: ave_re in To rino, fra il 27 giugno ed il 27 luglio 1942, tori:nato, allo scopo d1 po!le in circolazione, cane supplementari e generi da mmest:a false, apl?o.r_iendo a sette delle carte di cui al precedente capo d'i mputazione, stampigliature e tim bri falsi, intestandole a se stesso; c) - del delitto di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n . 645 per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, sottratto al normai~ con~um~ generi alimentari che riuscì ad ottenere med iante versamento dei taghanch delle tessere contraffatte di cui avanti è cenno.

OMISSIS P .Q.M. Visti gli artt. 88, 222 C .P.; 479 C.P.P. Assolve Pejron Mario perché non imputabile, avendo commesso i _fat!i ascrittigli in condizione di vizio totale di mente ed ordina che l'imputato sia ricoverato in un manicomio giudiziario per 6 anni. Roma, 19.4.1943 - Anno XXI Seouono le firme del P residente e dei Giudici. o


574

TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 900/1942

TERZA PARTE: SENTENZE EM ESS E PER 1 REATI IN TEMPO DI GUERRA

SENTENZA n. 100

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da : Presidente: Griffini Mario, Console Generale M . V.S .N.

P.Q.M. Visti gli artt. 479,483,488 C.P.P.; 29,477,110,317, 81 C.P.; 3 p.p. Legge 8.7.1941 n. 645; 1 R.D. 17.10.1942 n. 1156; 1 R.D. 9.12. 1941 n. 1386.

DICHIARA

Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore G;udici: Caputi Pietro, Alvisi Alessandro, Brogi Nello, Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio, Consoli M.V.S. N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Simoncini Giordano, nato il 29.11.1896 ad Orvieto (Terni), enotecnico, direttore della Sezione della viticoltura di Foggia. Detenuto dal I 6.6.1942; 2) - Innelli Ermete, nato il 18.8.1908 a Torremaggiore (Foggia), commerciante. Detenuto dal 15.6. 1942; 3) - D' Ambrosio Luca, nato il 2.2. I 903 a Trinitapoli (Foggia), mediatore. Detenuto dal 17.6.1942; 4) - Tonolino Donato, nato il 18.10.1904 a Ripacandida (Potenza), direttore dell'Enopolio Consorziale di Torremaggiore. Latitante. IMPUTATI

575

non luogo a procedere a carico di Tonolino Donato, Simoncini G iordano, Innelli Ermete e D' Ambrosie Luca in ordine al reato di cui all'art. 477 C .P., così parzialmente modi ficata la rubrica, rispetto all'addebito di cui al capo b perché estinto per amnistia; Assolve lo stesso Simonci ni dal reato di concussione ascrittogli per insufficienza di prove. Dichiara i nominati Tonolino , contumace, Simoncini, Innelli e D' Ambrosie colpevoli del reato previsto dagli artt. 81, 110 C.P. e 3 p.p. Legge 8.7.1 941 n. 645, così modificata la rubrica rispetto all'addebito di cui al capo a e condanna: Tonolino ad anni 10 di reclusione e lire 50.000 di multa; Simoncini ad anni 4 di reclusione e lire 10.000 di multa; Innelli e D' Ambrosio ad anni l e mesi 6 di reclusione e lire 2.000 di multa ciascuno. Condanna, inoltre, Tonolino alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, Simoncini alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Tutti al pagamento in solido delle spese processuali ed infine .simoncini.' Innelli e D' Ambrosie al pagamento delle spese durante la custodia preventiva. Roma, 21.4.1943 - Anno XXI

a) - del delitto di cui agli artt. 110 C.P. ed 1 Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere, in concorso fra loro, allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato, sottratto al consumo normale vino per circa 200.000 ettolitri; b) - del reato di cui agli artt. 110 e 476 C.P. per avere, il Simoncini, formato, nell'esercizio delle sue funzioni di direttore della Sezione di viticoltura di Foggia e gli altri tre concorso con lui a formare falsi svincoli di vino ; Simoncini , inoltre: c) - del reato di cui agli artt. 56,317 C .P. per avere, abusando delle sue funzioni come sopra dette, tentato di indurre Aquilano Gioacchino, che gli aveva richiesto il rilascio di svincoli di vino, a dargli indebitamente dei compensi. Reati commessi in Foggia ed altrove fino al maggio 1942. OMISSIS

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Simoncini G iordano: detenuto dal 16.6.1942 il 9.7.1 943 viene tras ferito dalle Carceri Giudiziarie di Roma allo Stabilimento Penale di Sulmona. Il 7. 10.1943 viene deportato in Germania dalle truppe tedesche e il 20 .6.1945 rientra in Italia perché liberato dalle truppe americane. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza emessa 1'8 .9.1950, estinto per l'amnistia concessa con l'art. l del D.P. 23.12.1949 n. 929 il reato per il quale Simoncini Giordano venne condannato dal T.S.D .S. con sentenza del 21.4.1943. Viene riabilitato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 4.7. 1955 e dal Tribunale Supremo Militare con sentenza del 14. 11.1955. Jnnelli Ermete: detenuto dal 15.6.1942 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15. 12.1943.


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA l)JfESA DELLO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER l REATI IN TEMPO l)l GUERRA

D' Ambrosio .Lu~a : .d~te~ut~ dal 17.6. 1942 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carcen Gmd!Zlane d1 Roma il 17.12. 1943.

Reg. Gen. n. 1782/1942

~on?lino Donato: latitante non venne arrestato. La Corte di Appello di Bari ha d1ch1arato, con sentenza emessa il 2.3. 1953, estinto per l'amnistia concessa con l'art. l del D .P. 23 . 12. 1949 11. 929, il reato per il quale venne condannato dal T.S .D .S . con sentenza del 21.4 . I 943.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

577

SENTENZA n. 101

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti G iovanni, Procuratore Militare ciel Re Imperatore Giudici: Alvisi Alessandro, Riccio Gennaro, Pompili Torello, Calia Michele, D'Alessandro Italo, Consoli M.V.S .N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Caropreso Nicola, nato l' 11.12.1893 a Napoli , pittore. Detenuto dal 4. 10. 1942; 2) - Caropreso Mario, nato il 7.8.1907 a Napoli, orologiaio. Detenuto dal 4. 10. 1942; 3) - Caporrino Pasquale, nato l' 11.4.1905 a Napoli . Detenuto dal 5. 10.1942; 4) - Spasiano Mauro, nato il 4.9. I 911 a Napoli , venditore am bulante. Detenuto dal 4. 10 . 1942; 5) - De Luca Enrico, nato il 6.6.1913 a DĂ mburg (USA), impiegato privato. Detenuto dal 6.10 . 1942; 6) - Crispino Francesco, nato il 3.12. 1911 a Frattamaggiore (Napoli), panettiere. Detenuto dal 12.10.1942; 7) - De Cesare Giuseppe, nato il 16. 1. 1889 a Napoli, zincografo. Detenuto dal 10. 10.1 942; 8) - De Luca Giuseppe, nato il 20. 11. 1883 a Napoli. Latitante . IMPUTATI a) - del delitto di cui agli artt. 110 C.P. ed 1 R .D .L. 11.6. 1942 n. 584, modificato nella Legge 3.1 2. 1942 n. 1549, per concorso in contraffazione di tessere annonarie; b) - del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 3 cpv . Legge 8.7 .1 941 n. 645, per concorso in sottrazione aggravata di merci al normale consumo. Reati accertati in Napoli nell'ottobre 1942. OMISSIS


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DlrESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REAT I IN TEMPO Dl GUERRA

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 1 R.D .L. 11.6.1942 n. 584, modif.; 110, 99, 240, 20, 230 n. 1, C.P.; 274, 488, 479 C.P .P.; 510 e segg. C.P. Esercito 1869,

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 4.4.1950, condonata la residua pena detentiva, la pena pecuniaria e la pena accessoria della interdizione per i provvedimenti di clemenza concessi con il D.P. 23.12.1949 n. 929 .

DICHIARA

De Luca Enrico: detenuto dal 6.10.1 942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma viene tradotto alla Casa Penale di Campobasso il 23 .6.1943 .

tutt~ i r\1bricati imputati, De Luca Giuseppe in contumacia, responsabili del reato d1 cu_1 al!a lettera a della rubrica, assolvendoli per insufficienza di prove ~-al r~ato eh ~ UJ alla lettera b dell'accusa, e con l'aggravante della recidiva specifica '. nfraqumquennale per Caropreso Nicola e della recidiva generica per Caporrmo, condanna: Caropreso Nicola ad anni 16 e lire 16.000 di multa; . Caporrino e De Cesare ciascuno ad anni 14 di reclusione e lire 14.000 di multa; Car?prcs~ Mario_, Spasiano, De Luca Enrico, De Luca Giuseppe e Crispino, ad anrn 12 d1 reclus10ne ed a lire 12.000 di multa ciascuno. Per tutti con interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata nonché al pag~mento ~n solido delle spese processuali e ciascuno al pagament~ delle spese per 11 propno mantenimento durante la custodia preventiva . Ordina la confisca delle somme e di quanto altro in sequestro . Roma, 27.4.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente ·e dei G iudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Il latitante De Luca Giuseppe muore a Casoria (Napoli) il 22.4 . 1953.

Càropreso Mario, detenuto nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia muore il 17.9.1944 a seguito di un bombardamento effettuato su Castelfranc~ Emi lia. Il Tribunale M ilitare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 27.5 . 1961, estinte le pene inflitte a De Luca Giuseppe .e Caropreso Mario per la morte di entrambi. Caropreso Nicola : detenuto dal 4.1 0.1942 il 6.6.1943 viene assegnato anzi ché alla Casa Penale di Fossano (Cuneo) alla Casa Penaie di Roma per essere "adibito al lavoro di litografo'_' . Dalla suddetta Casa Penale evade il 4.6.1944 ma venne riarrestalo il 15.11.1944.

I,~ sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Napoli (Sez. 8a) nduce la pena a 10 anni di reclusio_ne e lire 10.000 di multa. II 30.1 2.1949 il Procuratore Mi li tare dei Tribunali Militari di G uerra Soppressi visto l'art. 2 del D.P. 23 .12 ..1949 n. 929 ordina la liberazione del detenuto Caropreso Nicola, che viene scarcerato il 31.12.1949.

In sede di giudizio di revisione speciale la Corte di Appello di Napoli riduce, con sentenza del!' 8.7 . 1947, la pena di 12 anni a una pena di 5 anni di reclusione e lire 5 .000 di multa dichiarando condonati 4 anni della suddetta pena. Pertanto De Luca Enrico viene scarcerato, per espiata pena. Caporrino Pasquale: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 5. 10.1942 il 6.6.1943 viene assegnato allo Stabilimento Penale di Sulmona. Il 19.6.1943 viene "tradotto" nello Stabilimento Penale di Sulmona dal quale evade nel 1944 a seguito dei noti eventi bellici e non viene più riarrestato.

De Cesare Giuseppe: detenuto dal 10.10.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.6.1943 viene assegnato allo Stabilimento Penale di Ancona dal quale evade nel 1944 a seguito dei noti eventi bellici e non viene riarrestato. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 10.9. 1961, estinto per l'amnistia concessa con il D .P. 19.12.1953 n. 922, il reato per il quale vennero condannati Caporrino Pasquale e De Cesare Giuseppe dal T.S .D.S. con sentenza emessa il 27.4.1943. Spasiano Mauro: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 4.10.1942 il 20.6.1943 è stato tradotto nella Casa Penale cli Firenze dalla quale evade, a seguito dei noti avvenimenti bellici, nel 1944. In sede di giudizio di revisione speciale della sentenza emessa dal T .S.D.S. il 27.4 . 1943 la Corte di Appello di Napoli dich iara, con sentenza ciel 9.3 .1 954, estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12. 1953 n . 922, il reato per il quale venne condannatO Spasiano Mauro dal T.S.D.S . Crispino Francesco: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 12.10.1942 il 20.6.1943 viene tradotto nella Casa Penale di Padova dalla quale evade a seguito dei noti avvenimenti bellici, nel 1944. In sede di giudizio di revisione speciale della sentenza emessa dal T.S .D .S. il 27.4. 1943 la Corte di Appello di Napoli (8 3 Sez. Penale) dichiara con sentenza emessa I' 8.7.1947 estinto per amnistia il reato per il quale Crispino Francesco venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 27.4.1943. NOTA: La denunzia trasmessa dalla Questura di Napoli relativa ad altri 33 imputati venne inviata, per competenza, alla Procura del Tribunale cli Napoli il 3.3.1943 .


580

TR113UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 589/1943

SENTENZA n. 106

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Consoli Generali; Caputi Pietro, Pompili Torello, Fioretti Eugen io, Consoli M .V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Scaruffi Mario, nato il 27 .3.1921 a Ligonchio (Reggio Emilia), impiegato comunale. Detenuto dal 21.1. J 943; 2) - Stefanelli Giacomo, nato il 31 . l.1904 a Ligonchio (Reggio Emilia) , elettricista, segretario del Fasci o. Detenuto dal 25. l.1943; 3) - Simonelli Sante, nato il 29.6.1901 a Ligonchio (Reggio Emilia), mugnaio. Detenuto dal 21.1.1943 ; 4) - Sacchini Rocco, nato il 29.1.1905 a Ligonchio (Reggio Emilia), mugnaio . Detenuto dal 23: 1.1943;

TERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER l REATI IN TEMPO DI GUERRA

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Scaruffi Mario, Sacchini Rocco e Simonelli Sante, inoltre: del reato previsto e punito negli artt. 81,110,479 C.P.; 7 R .D.L. 11.6. 1942 n. 584, per avere lo Scaruffi, in concorso con il Sacchini attestato falsamente nella distinta delle cedole versate da quest' ultimo relative al mese di settembre 1942, un versamento di n . 69.000 bollini di carte annonarie per consumo di farina pari a Q.li 98,55 invece del reale versamento di bollini 33 .670 pari a Q.li 46.76, ed in concorso con il Simonelli attestato falsamente nel modello C) di scarico relativo al consumo di farina dell 'ottobre 1942, trasmesso a ll 'Ufficio distribuzione di Reggio Emilia un versamento di bollini doppio di quello effettivamente versato; Scaruffi Mario e Pedrazzi Prospero : a) - del reato previsto e punito negli artt. 81, 110, 479 C.P.; 7 R.D . L. 11.6.1942 n. 584, per avere lo Scaruffi Mario in concorso con il Pedrazzi, attestato falsamente nella bolletta di macinazione intestata al suddetto Pedrazzi, l'attribuzione di Q.li 10,50 di grano, anziché di Q.li 6,50; b) - di concorso nel reato previsto e punito negli artt. 3 Legge 8.7.1941 n. 645; 4 e 5 R .D.L. 11.6.194211. 584 per avere sottratto al normale consumo Q.li 4 di grano. Stefanelli Tommaso: di concorso nel reato previsto e punito ffegli artt. 3 cpv. Legge 8.7.1941 o. 645; 4 e 5 R .D .L. 11.6.1942 n. 584 per avere, in correità con Simonelli Sante e Stefanelli Giacomo, sottratto al normale consumo Q.li 2 di farina. Reati accertati in Ligonchio nel gennaio l 943.

5) - Bacci Bartolomeo, nato il 12.4.1897 a Ligonchio (Reggio Emilia), esercente. Detenuto dal 21.1.1943;

OMISSIS

6) - Pedrazzi Prospero, nato il 26 .2. I 895 a Collagna (Reggio Emilia), macellaio. Detenuto dal 2.4.1943;

P .Q.M .

7) - Stefanelli Tommaso, nato il 14.12.1877 a Ligonchio (Reggio Emilia), contadino. Detenuto dal 16.4. 1943.

Visti gli artt. 479, 483, 488 C.P.P.; 29, 229, 230, 81, 110, 479 C .P .; 3 cpv . Legge 8.7.1941 n . 645; 4, 5, 7 R .D.L. 11.6. 1942 n . 584,

IMPUTATI I primi cinque:

di concorso nel reato previsto e punito negli artt. 3 cpv. Legge 8.7. 1941 n. 645 ; 4 e 5 D.D.L. 11.6.1942 n. 584 mod. Legge 3. 12.1 942 n. 1549; 81 C .P., per avere, in correità fra loro: lo Scaruffi Mario con abuso della sua qualità di impiegato all'Ufficio Annonario di Ligonchio, e gli altri con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio del loro commercio di panificatori, sottratto al normale consumo, nel quadrimestre luglio-ottobre 1942, complessivamente Q.li 315 di grano;

Assolve Pedrazzi Prospero e Stefanelli Tommaso dai reati a ciascuno rispettivamente ascritti, nonché Scaruffi Mario dai reati addebitatigli nei capi a e b della rubrica per insufficienza di prove, ordinando che il Peclrazzi e lo Stefanelli Tommaso vengano rilasciati in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara il nominato Scaruffi Mario, nonché Stefanelli Giacomo , Simonelli Sante, Sacchini Rocco e Bacci Bartolomeo colpevoli dei reati descritti nei prim i due capi d'accusa e condanna: Scaruffi ad anni 10 di reclusione e lire 15.000 di multa; Stefanelli Giacomo ad anni 4 di reclusione e lire 5.000 di multa; Simonelli Sante ad anni 8 di reclusione e lire 10.000 di multa;


582

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Sacch ini Rocco ad anni 6 di reclusione e lire 8.000 di mu lta; Bacci Bartolomeo, in concorso del beneficio di cui all'art. 114 C.P. , ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e lire 8.000 di multa. Condanna i predetti al pagamento in solido delle spese processuali, al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva, nonché lo Scaruffi, il Simonelli ed il Sacchini alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e lo Stefanelli Giacomo alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ordina che lo Scaruffi , il Simonelli, il Sacchini lo Stefanelli Giacomo ed il Bacci, dopo espiata la pena, vengano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 4.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Pedrazzi Prospero, detenuto dal 2.4 .1943, Stefanelli Tommaso, detenuto dal 16. 4.1943, vengono .scarcerati il 4.5.1943 . NOTI ZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE . Scaruffi Mario: detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 21. J .1943 il 10.7.1 943 viene "tradotto" alla Casa Penale di Padova·. 1127 .5 .1 943 viene "precettato ed avviato in Germania per lavoro". Stefanelli Giacomo: Detenuto dal 25.1.1943 il 9.7.1943 viene "tradotto" alle Carceri Giudiziarie di Sulmona. Dalle sudclette Carceri viene scarcerato il 26.4.1944 perché il Tribunale di Lecce dichiara condonata la pena da espiare per il condono concesso con il R.D . 5.4.1944 n. 96. Simonelli Sante: detenuto dal 21.1.1943 n elle Carceri Giudiziarie di Roma il 9.7.1943 viene "tradotto" alla Casa Penale di Sulmona. Dalla suddetta Casa Penale SimoneJii evade nel I 944 e non viene tratto nuovamente in arresto. Sacchini Rocco: detenuw dal 23.1.1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 20.6.1943 viene "tradotto" alla Casa Penale di Parma. Dalla suddetta Casa P enale evade nel 1944 e non viene riarrestato .

TERZA PARTE: SENTENZE.Et-.lESSE PER I REATI 1:--J TEMPO DI GUERRA

583

'SENTENZA n. 113

Reg. Gen. n. 71/1943

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N . Giudice Relatore: Masala Gavi11;0, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Vedani M ario, F ioretti Eugenio, Calia Michele, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I ) - Colaneri Michele, nato il 27.4.1897 a Termoli (Campobasso), macchinista FF.SS. Detenuto dal 13 . 11.1942; 2) - Gnemm i Roberto , nato il 14.6.1902 ad Ancona (Novara), macchinista FF.SS. Detenuto dal 14.11.1942; 3) - Forni Giovanni, nato il 13.9.1900 a Taino (Varese), macchinista FF.SS. Detenuto dal 14.11.1942; 4) - Bernasconi Antonio, nato il 29 .11.1905 a Lugano (Svizzera), cambhvalute . Latitante. 5) - Noseda Agnese, nata 1'11.11.1920 a Vacallo (Svizzera), casalinga . Lati tante . IMPUTATI Del reato di cui all'art. 1 Legge 28.7 .1939 n. 1907, per avere, con mezzi fraudolenti sottratto, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero mediante reintroduzione clandestina nel Regno di biglietti di banca italiana incettati in Svizzera, utilizzati per effettuare in Italia pagamenti per conto del]' estero . Reati commessi in Italia ed all'estero fino al febbraio 1942. OMISSIS P. Q.M .

'Bacci Bartolomeo: detenuto dal 21 . l .1943 nelle Carceri Giudiziarie di Roma nel 1944 evade dalle suddette Carceri e non venne riarrestato .

Visti gli artt. 483,488 C .P.P. ; 29, 81, l 10 C .P.; 1 Legge 28 .7 .1 939 n. 1097; R.D. 17. 10.1942 n. 1156

Nei confronti di tutti i suddetti imputati condannati dal T.S.D.S. con sentenza del 4 .5.1943 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 19.2.1 960, estinti i reati per l'amnistia concessa con il D .P. I 9 .12.1953 11 . 922.

DICHIARA incorsa la contumacia di Bernasconi Antonio e Noseda Agnese e, affermata la responsabilità di tutti gli accusati in ordine a l reato di cui in rubrica, con l'ag-


584

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

gravante della continuazione nei confronti di tutti, esclusa la Noseda, condanna: Bernasconi Antonio ad anni 15 di reclusione e lire 100.000 di multa; Colaneri Michele ad anni 6 di reclusione e lire 30.000 di multa ; Gnemmi Roberto ad anni 5 di reclusione e lire 20.000 di multa; Forni Giovanni ad anni 4 di reclusione e lire 5.000 di multa; Noseda Agnese ad anni 2 di reclusione e lire 5.000 di multa . Condanna tutti al pagamento in solido delle spese processuali ed inoltre Gnemmi e Forni al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva, Colaneri, Gnemmi e Bernasconi alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché il Forni alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Condona a Colaneri, Gnemmi e Forni anni tre di reclusione e l'intera multa ai sensi ed alle condizioni di cui al R.D . 17.10.1 942 n. 1156. Roma, 11.5. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TERZA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TE:vlPO Dl GUERRA

Reg. Gen. n. 723/1943

585

SENTENZA n. 114

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Col izza Ugo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Vedani Mario , Fioretti Eugenio, Calia Michele, Consoli M.V.S .N .

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Pozzi Attilio, nato l' 11.12.1894 a Vercelli, rappresentante di cavi elettrici; 2) - Pestarino Innocenzo, nato il 31.1.1912 a Carpeneto (Alessandria), esercente. Detenuti dal 18.2.1943. IMPUTATI

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCI COLI DI ESECUZIONE Colaneri Michele, detenuto dal 13.11 . 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.7.1 943 venne "tradotto" alle Carceri Giudiziarie di Benevento. Gnemmi Roberto, detenuto dal 14.11.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.7.1943 venne "tradotto" nelle Carceri Giudiziarie di Cremona.

a) - del reato di cui agli artt. 5, 11 OC.P. e 1 Legge 28 .7. 1939 n. I 097, per avere, il 18.2.1943 in Genova, in concorso fra loro e con mezzi fraudolent i, tentato di commerciare in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero (monete estere d'oro), senza tuttavia riusci re nell' intento per circostanze indipendenti dalla loro volontà;

Forni Giovanni : detenuto dal 14.11.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma fino alla data della sua scarcerazione.

b) - del reato di cui agli artt.110 C.P. e 1 R.D.L 3.9.1941 n. 882 per avere, in concorso fra loro, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, tentato di effettuare una compravendita di monete d'oro , vio lando il divieto di legge.

Colaneri Michele, Gnemmi Roberto e Forni Giovanni vennero scarcerati per "liberazione condizionale" ordinata dal Ministero di Grazia e Giustizia con circolare n. 27 17/ 1430 del 27 .6.1943 nel mese di luglio _del 1943 .

Con l'aggravante della recidiva per il Pozzi ai sensi della p.p. dell'art. 99 C .P. e per il Pestarino ai sensi del cpv . l O n. 2 stesso articolo.

E per le disposizioni contenute nella suddetta circolare anche l' ordine di cattura emesso nei confronti dei latitanti Bernasconi Anton io e Noseda Agnese venne revocato.

OMISSIS

In sede di giudizio di revisione la Corte di Appello di Milano ha, con sentenza emessa il 23.4.195 1 assolto Colaneri Michele, Gnemmi Roberto , Forni Giovanni, Bernascon i Antonio e Noseda Agnese dai reati loro addebitati perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 483,488 C.P.P.; 56, 110 C .P .; 1 Legge 28.7. 1939 n . 1097; 1 R.D. 3.9.1941 n. 882

P.Q .M .

DICHIARA

Pozzi e Pestarino colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica e li condanna alla pena di anni due di reclusione e lire 8.000 di m ulta ciascuno, al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva.


586

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL'LO STATO

Ordina la confisca delle monete, della somma e degli oggetti di proprietĂ dei sunnominati in giudiziale sequestro. Roma, 11.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Il Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto di Grazia emesso il 16.12.1943, ha concesso a- Pozzi Attilio e a Pestarino Innocenzo il condono della residua pena da espiare.

"

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I RE ATI IN TEMPO DI GUERRA

Reg. Gen. n. 2263/1942

587

SENTENZA n. 117

¡ Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S. N . Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Alvisi A lessandro, Pompili Torello, Calia Michele, Consoli M.V.S.N. ha pronunciato la seguente

Pertanto Pozzi e Pestarino vennero scarcerati il 20.12.1943. La condanna loro inflitta venne dichiarata estinta per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n. 96 dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza emessa il 3.8.1954.

SENTENZA nella causa contro: 1) - Capuozzo Gennaro, nato il 29.11.1913 a Napoli, salumiere. Detenuto dal 1. 12. 1942; 2) - Nasti Alfredo, nato l'l .3.1918 a Napoli, in atto marinaio. Detenuto dal 28.12.1942; .. 3) - Lauro Vincenzo, nato il 24.1.1903 a Napoli, operaio. Detenuto dal 24.12.1942; 4) - Dattilo Domenico, nato l' 1.1.1916 a Napoli, barbiere. Detenuto dal 3.12.1942; 5) - Galatola Edoardo, nato il 12.8.1 914 a Napoli, parrucchiere. Detenuto dal 3.12.1942; 6) - Esposito Concetta, nata il 4.3.1891 a Napoli, esercente panetteria. Detenuta dal 23.11.1942;

7) - Greco Antonio, nato il 19.3.1926 a Napoli, panettiere. Detenuto dal 23.11.1942; 8) - De Martino Domenico, nato il 17.1.1914 a Napoli, panettiere. Detenuto dal 23.11.1942; 9) - Rescigno Teresa, nata il 21.2.1921 a Napoli, casalinga. Detenuta dal 23.11.1942; 10) - Greco Giovanni, nato il 17. 7 . 19 I 4 a Napoli, fruttivendolo. Detenuto dal 30. 11.1942;

11) - Sorbillo Luigi, nato il 20.8.1907 a Napoli, in atto soldato. Costituitosi il 14.5. 1943 . IMPUTATI Capuozzo,. Nasti, Lauro e Sorbillo: a) - di concorso in contraffazione e messa in circolazione di tagliandi per il prelievo del pane (artt. 110 C.P. ed 1 R .D.L. 11.6. 1942 n. 584);


588

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

b) - di concorso in sottrazione al normale consumo di merci di rilevante entità (artt. 110 C .P. e 3 R.D.L. 11.6.1942 n. 584); Esposito e Greco Antonio :

TERZA PARTE: SE:-.JTENZE EMESSE PE R I REAT f JN TEMPO D I GUERRA

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Cumulate le pene, condanna: Nasti e Lauro ciascuno ad anni 12 di reclusione e lire 15.000 di multa; Esposito ad anni 10 di reclusione e lire 10.000 di multa;

a) - di concorso in contraffazione e messa in circolazione di tagliandi per il prelievo del pane (artt. 110 C.P. ed 1 R.D.L. 11.6.1 942 n. 584); b) - di concorso in sottrazione al normale consumo di merci di rilevante entità (artt. 110 C.P. e 3 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584);

Greco Antonio ad anni 4 di reclusione e lire 6.000 di multa; Greco Giovanni ad anni 2 di reclusione; De Martino e Rescigno ciascuno a mesi 6 di reclusione ed a lire 4.000 di multa.

c) - di concorso in commercio di cose procacciate mediante violazione delle norme sul razionamento (art. 7 Legge 8.7.1941 n. 645);

Con interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata per Lauro, Nasti ed Esposito, e con degradazione per il Nasti.

d) - di concorso in vendita di merci a prezzo superiore a quello stabilito dall'Autorità (art. 9 Legge 8.7.1941 n . 645);

Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva.

De Martino e Rescigno: a) - di concorso in commercio·di cose procacciate mediante violazione delle norme sul razionamento (art. 7 Legge 8.7.1941 n. 645); b) - di concorso in vendita di merci a prezzo superiore a quello stabilito dal!' Autorità (art. 9 Legge 8.7. 1941 n. 645); Greco Giovanni : a) - di simulazione di reato per avere denunziato falsamente di aver subito un furto di tagliandi per il prelievo del pane (art . 367 C .P .); b) - di tentata sottrazione al normale consumo di una rilevante quantità di fari na (artt. 56 C .P . e 3 R .D.L. 11.6.1942 n . 584). OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 1, 3 R .D.L. 11.6.1942 n. 584; 7, 9 Legge 8.7.1941 n. 645; 347, 110, 99, 29, 98, 114, 230 n. 1, 73 C .P .; 479,274,488 C.P.P.; 28 C.P.M. di pace DICHIARA Nasti Alfredo, Lauro Vincenzo, Esposito Concetta, Greco Antonio, De Martino Domenico e Rescigno Teresa responsabili dei reati a ciascuno ascritti e Greco Giovanni soltanto del reato cli cui alla lettera a della sua rubrica assolvendolo per insufficienza di prove dal tentativo ascrittogli; colle minoranti dell'età di cui all'art. 114 C.P. per Greco Antonio e con la aggravante della recidiva per Esposito e Greco Giovanni.

Assolve per insufficienza di prove dai reati a ciascuno rubricati : Capuozzo Gennaro, Dattilo Domenico, Galatola Edoardo e Sorbillo Luigi, ordinando la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 14.5 .1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Capuozzo, detenuto dall' 1.12.1942, Dattilo e Galatola, detenuti dal 3.12.1942, e Sorbillo, costituitosi lo stesso giorno dell'Udienza, vengono scarcerati il 14.5.1943. NOTA : Con Decreto di Grazia emesso il 22.10.1946 viene concesso a Esposito Concetta il condono condizionale della residua pena da espiare. Nei confronti di Nasti Alfredo il Tribunale Militare Territorale cli Roma dichiara, con Ordinanza ciel 12.2.1947, condizionalmente condonati quattro anni cli reclusione e 4.000 lire di multa per i condoni concessi con il R .D. 5.4. 1944 n . 96 e il D.P . 22.6 . .1946 n. 4. Con successiva Ordinanza emessa il 9. 10.1 965 concede il beneficio dell'amnistia previsto dal D.P. 19. 12. 1953 n. 922. Con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 15.5 .1 960 il beneficio dell'amnistia previsto dal D.P . 19. 12.1953 n. 922 viene concesso a Lauro Vincenzo, Greco Antonio, Greco Giovanni, De Martino Domenico e Rescigno Teresa.


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TRIBUNAL8 SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 495/1943

SENTENZA n. 118

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale; Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, D'Alessandro Italo, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

Di Pietro: d i ricettazione di dette carte annonarie; Americcione, Ferri, Campagna e Negrini: di concorso nel delitto di cui all'art. 1 p. p. della Legge 3.12.1942 n. 1549, per avere, in concorso tra loro ed al fine di porli in circolazione, fo rmato falsi tagliandi di tessere annon arie per pane e generi vari, in quantità imprecisata, ma certamente non inferiore a venti pacchetti di tagliandi, corrispondenti ciascuno ad un quintale di merce, con l'aggravante della particolare gravità del fatto; Di Pietro e Brunelli:

SENTENZA nella causà contro : I) - Di Pietro Cesare, nato iI 23 . 8. I 893 a Roma, commerciante. Detenuto dal 19. J .1943; 2) - Machelli Giuseppe, nato l' 1.4. 1905 a Roma, panettiere. Detenuto dal 19. 1.1943; 3) - Caravillani Guglielmo, nato il 14.7.1907 a Roma, tipografo. Detenuto dal 19.1.1943 ; 4) - Bartolini Salvatore, nato il 15.5. 1906 a Roma, libraio. Detenuto dal 19.1.1943; · 5) - Americcione Felice, nato il 18.5.1912 a Spello (Perugia), verniciatore. Detenuto dal 19.1.1943 ; 6) - Ferri Marcello, nato il 2.6.1909 a Foligno (Perugia), tipografo . Detenuto dal 19.1.1943;

di concorso tra loro nel delitto di cui al capo precedente, ai sensi dell'ultimo capoverso : la Brunelli per aver posto in circolazione ed il Di Pietro per aver detenuto, al fine cli porli in circolazione, i detti tagliandi contraffatti (artt . 1IO C.P. ed 1 legge sopra menzionata); Di Pietro ancora : a) - ciel delitto cli sottrazione continuata aggravata al normale consumo di quantità imprecisata di farina ed altri generi razionati, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio del proprio commercio (artt. 81 cpv. C.P . e 3 cpv . 1° Legge 8.7. 1941 n. 645). In Roma antecedentemente al 19. 1 . 1943; b) - ciel reato di maggiorazione continuata dei prezzi, per avere venduto i generi , come sopra sottratti al consumo normale, a prezzo superiore a q uello stabilito dall'Autorità (artt. 81 cpv. e 9 Legge 8.7 . 1941 n. 645). Nelle stesse circos tanze di tempo e di luogo sopra citate.

7) - Campagna Pietro, nato il 3.9. 1891 a Foligno (Perugia), commerciante. Detenuto dal 19. 1. 1943;

OMISSIS

8) - Negrini Telemaco, nato l' 1. 11. 1909 a Foligno (Perugia), commerciante . Detenuto da l 19. 1. 1.943;

P·. Q .M .

9) - Brunelli in Liberti Giselda, nata il 7 .9. 1920 a Foligno (Perugia), domestica . Detenuta dal 19. l. 1943. IMPUTATI Machelli , Caravillani e Bartolini: di concorso tra loro, il Machelli per determinazione e gli altri due per cooperazione nell ' azione, nel delitto di furto doppiamente aggravato di n. 466 carte annonarie individuali in bianco, commesso con abuso delle relazioni d i prestazione d' opera del Caravillani e del Bartolini, in danno d ella Tipografia A .T.E .L. di Roma, che stampa carte annonarie origina li per conto dell 'Istituto Poligra fi co dello Stato (artt. 110, 624, 61 n . Il, C .P. e 9 Legge 3.12.1 942 n . 1549). In Roma nel dicembre 1942.

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Visti gli artt. 479,483, 488 C .P.P .; 29, 61 n. Il , 110, 114, 229 , 230 , 311, 624,648 C. P.; I p. p . Legge 3.1 2.1 942 n. 1549; 3 e 9 Legge 8.7 . 1941 n. 645 . Assolve Campagna Pietro e Negrini Telemaco dall 'imputazione in rubrica loro ascritta per insufficienza di prove ed ordina che siano scarcerati se non detenuti per altra causa. Assolve Di Pietro Cesare d agli addebiti di sottrazione al consumo e maggiorazione dei prezzi per insufficienza di prove . DTGHIARA Machelli Giuseppe , Caravillani Guglielmo, Bartolini Salvatore, Americcione Felice, Ferri Marcello e Brunelli Giselda colpevoli del reato a ciascuno ascritto in rubrica, esclusa per gli ultimi tre la particolare gravità del fatto , nonché il


592

TR IBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PA RTE: SENTENZE E:>.1 ESSE PER I REAT I IN TE'.\IPO DI GUERRA

593

3

detto Di Pietro Cesare colpevole di ricettazione e di detenzione di false tessere annonarie al fine di porle in circolazione, esclusa la particolare gravitĂ del fatto e condanna: Di Pietro ad anni 20 di reclusione e lire 1.000.000 di multa; Americcione ad anni 14 di reclusione e lire 15.000 di multa; Ferri ad anni 12 di reclusione e lire 15.000 di multa; Machelli ad anni 8 di reclusione e lire 10.000 di multa; Caravillani e Bartolini ad anni 6 di reclusione e lire 10.000 di multa; Brunelli ad anni I di reclusione e lire 2.500 di multa, in concorso dei benefici di cui agli artt. 311 , 114 C.P . Condanna i predetti al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva, nonchĂŠ Di Pietro, Americcione, Ferri, Machelli, Carovillani e Bartolini alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina che i nominati Di Pietro, Americcione, Ferri, Machelli, Caravillani e Bartolini, a pena espiata, siano sottoposti a libertĂ vigilata. Ordina la distruzione delle tessere sequestrate. Roma, 18.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Campagna e Negrini, detenuti dal 19.1.1943, vengono scarcerati il 18.5. I 943 . NOTA: Nei confronti di Macheli Giuseppe il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con O rdinanza dell'8 .6. l 945, condonati 3 anni di reclusione e lire 3 .000 della pena pecuniaria. Con Decreto Luogotenenziale di Grazia emesso il 16.11.1945 viene condonata la residua pena detentiva da espiare. In seguito a ricorso per revisione speciale da parte di Ferri Marcello e di Americcione Felice la Corte di Appello di Roma dichiara, con sentenza del 22.4.1950, modificando la rubrica del reato loro contestato, estinto il reato loro addebitato per l'amnistia concessa con il D.P. 22.6.1946 n. 4. Sempre, in sede di giudizio di revisione speciale, la Corte di Appello di Roma dichiara, con sentenza del 21.6. I 946, Di Pietro Cesare colpevole di ricettazione di carte annonarie e del delitto di cui aH'art. l della Legge 3. 12.1942 n. 1549 e lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione e lire 20 .000 di multa . La 3 a Sezione della Corte di Cassazione annulla, con sentenza del 20 .1.1 949, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma "limitatamente alla specificazione della pena per i due reati addebitatigli e rinvia per un nuovo esame su

tale punto ad altra Sezione della stessa Corte di Appello". La 5 Sezione de.Ila Corte di Appello di Roma dichiara, con sentenza del 20.1.1949: eh~ la pena 111Ditta a Di Pietro Cesare deve essere "specifi~ata per il ~eato d1 cm all'art. 648 c.P. nella misura di 2 anni di reclusione e hre 5.000 d1 multa. Il beneficio dell'amnistia previsto dal D. P . 19. I 2.1953 n. 922 viene concess~ dal Tribunale Militare Territoriale di Roma, con Ordinanza d~l I ?.2.1960, agh imputati Carovillari Guglielmo, Bartolini Salvatore e Brunelh Giselda.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1978/1942

SENTENZA n. 122

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacch ino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: _Cia_ni Ferdi!1a~1do, Console Generale; Palmentola Aldo, Brogi Nello, Leonard1 Nicola, R1cc10 Gennaro, Consoli M. V..S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

595

b) - del delitto di cui agli artt. 81, 640 cpv. 1° C .P ., per avere, mediante l'uso dell'abbonamento falsificato, procurato danno imprecisato ali' Amministrazione dello Stato. In Firenze e Messina dal luglio all'ottobre 1942, con l'aggravante della recidiva per il Cittadino ed il Merenda (art. 99 n. 1 C .P .). OMISSIS P .Q .M .

ha pronunciato la seguente Visti gli articoli sopra citati e 229, 230, 29, 73 C:P.; 488, 274, 479 C .P.P . SENTENZA ASSOLVE nella causa contro: I) - Mignani Paolo, nato il 2. 11.1892 a Bologna, industriale. Detenuto dal 19.10. 1942; 2) - Baglioni Remo, nato il 31.3.1903 a Caselline (Firenze), litografo . Deten uto dal 19.1 0.1942;

Sughi Vincenzo dal reato ascrittogli per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa . DICHIARA gli altri imputati responsabili dei reati agli stessi ascritti e condanna:

3) - Sughi Vincenzo , nato il 9.1.1 898 a Roma, tipografo . Detenuto dal 21 .10.1942;

Cittadino Michele ad anni 18 cli reclusione;

. 4) - Cittadino Michele, nato 1' l . 1.1898 a Catania, maestro ed editore di musica. Detenuto dal 26.9 . 1942;

Merenda Salvatore ad anni 16 di reclusione; Mignani Paolo e Baglioni Remo ciascuno ad anni 4 e mesi 6 di reclusione.

. 5) - Merenda Salvatore, nato il 27.6 . 1900 a Scaletta Zanglea (Messina), impiegato. Detenuto dal 15.3.1943

Condanna, altresì, Cittadino e Merenda alla interdizione perpetua dai pubblici uffici , Mignani e Baglioni alla interdizione temporanea dai pubblici u ffici.

IMPUTATI

Tutti - meno l'assolto - a lire 12.000 di multa, al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva.

Tutti : ~i ~oncor_s?,,a~ sensi degli artt . IIO_C.P, e I R .D.L. 11.6.1942 n. 584, per a_vere, 11!- con_e1ta fra loro, formato un rilevante numero di false tessere annonarie, al fme cli porle in circolazione. Cittadino:

ORDINA che Mignani e Baglioni, a pena ultimata, siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 20.5 . 1943 - A nno XXI Seguono le firme del P residente e dei Giudici .

a) - ciel delitto _di c_ui agli artt. 81, 6 1 n. 2 , 482 in relazione all'art. 476 C.P,, p~r avere, 1~ diverse riprese, falsificato abbonamenti ferroviari, intestati a se e ad_ ~ltr~ , e carte d 'identità, commettendo il fatto per procurare a sé e ad altn mgrnsto profitto ai danni dell'Amministrazione dello Stato; b) - del delitto di cui agli artt. 81,640 cpv. 1° C .P., per avere, facendo uso ciel f~lso abbonamento ferroviario , procurato danni imprecisati ali' AmministrazJOne delle FF .SS , Merenda, inoltre: a) - del delit~? di cui ~gli artt. 81_, 489 in relazione agli artt. 482 e 486 C.P., per avere, piu volte fatto uso d1 falso ab bonamento ferroviario;

Sughi Vincenzo - detenuto dal 21.10 . 1942 - viene scarcerato il 20.5 .1943. NOTA: La pena inflitta a Cittadino Michele·viene dichiarata estinta, per morte del reo , con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 21.4. 1967 . Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 16. l 0.1943 viene concesso a Baglioni Remo il condono della residua pena detentiva e della pena pecuniaria. Mignani Paolo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Sulmona il 14.11, 1943 a segu ito cli ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Sulm ona. Il 26.5.1952 viene riabilitato dalla Corte di Appello di Firenze.


596

TR IBUNALE SPECIALE PER LA Dlf'ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 346/1943

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

SENTENZA n. 125

597

IMPUTATI !) - Tagliavia Carlo, Tagliavia loie, Giannini Carla e Giannini Adriana:

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Console Generale; Vedani Mario Leonardi Nicola, Palmentola Aldo, Fioretti Eugenio, Consoli M .V.S.N. ' ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Tagliavia Carlo, nato il 3.10.1923 a Palermo, impiegato. Detenuto dal 15.1.1943; 2) - Tagliavia Iole, nata il 29.1.1922 a Palermo, impiegata. Detenuta dal 15.1.1943; 3) - Giannini Carla, nata 1'8. 10.1925 a Fucecchio (Firenze), impieoata . Detenuta dal 19.1.1943; 0

4) - Giannini Adriana, nata il 10.2.1924 a Lari (Pisa), impiegata. Detenuta dal 19.1.1943; . 5) - Moriconi Leandro , nato l'l.1.1926 a Roma, impiegato Officina Marco-

rn . Detenuto dal 15.1.1943 ;

6)-Amadei Clelia, nata il 13.2.1888 a Bagni (Lucca), casalinga. Detenuta dal 15 .1. I 943; 7) - Moriconi Luigi, nato il 23.5 . 1923 a Genova, elettricista. Detenuto dal 17 . .1.1943; _ 8) - Figari Giuseppina, nata il 22.1.1905 a Genova, esercente . Detenuta dal 1).1.1943; 9) - Vagali Luigi, nato il 20.2.1895 a Genova, esercente salumeria. Detenuto dal 15.1.1943; 10) - Picasso Antonio, nato il 3.12.1893 a Bavari (Genova), impiegato privato. Detenuto dal 15.1.1 943; 11) - Pizzorno Pasquale, nato il 29.7.1 923 a Genova, ebanista. Detenuto dal 14.4.1943; 12) - Bonanni Menotti, nato il 29.7 . 1915 a Genova, vetraio. Detenuto dal 15.4.1943; 13) - Capris Guido, nato il 28 .7.1912 a Genova, macellaio . Detenuto dal 19.4.1943; 14) - Croceo Luigi, nato I' 1.1.1915 a Neirone (Genova), autista. Detenuto dal 21.4. 1943; 15) ~ Dolcino ~ario, nato il 18.2. 1922 a San S iro (Genova) , contadino, in atto autiere presso 11 Centro A utom. di Firenze.

1/a) - del delitto di cui all'art. 1 R .D.L. 11.6. l 942 n. 584 convertito in Legge 3.12. 1942-XXI n. 1549, 81 C.P., per avere in Genova dal settembre al dicembre 1942-XXT contraffatto buoni di prelevamento per oltre 150 quintali di grano, ponendoli poi in circolazione; 2/b) - del delitto di cui agliartt. 468cpv., 81, 61 n. 2ed 11 C.P. in relazione art. 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 convertito in Legge 3.12.1942-XXI n. 1549 e 118 cpv . C.P., per avere contraffatto un timbro dell'Ufficio Provinciale dell'Ente economico della Cerealicultura di Genova, destinato a pubblica a utenticazione, e per aver fatto uso dello stesso al fine di commettere il reato cli cui alla lettera e, con abuso della qualitĂ di impiegati addetti all'Unione Provinciale Agricoltori di Genova, rivestita da Taglia via Iole, Giannini Carla e Adriana; nelle stesse circostanze di tempo e di luogo; 3/c) - del delitto di cui all'art. 5 R .D.L. 11.6. 1942 n. 584 convertito in Legge 3. 12.1942-XXI n. 1549, 81 C.P. , per avere sottratto al normale consumo oltre quintali 150 di grano, abusando della qualitĂ di impieoati addetti all'Unione Provinciale Agricoltori cli Genova, rivestita da Tagliavia Iole, Giannini Carla ed Adriana . Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo; 4/d) - d,el delitto di cui agli artt. 624,625 n. 7, 6111. 11-2, 81 C .P ., in relazione art. 4 R .D.L. 11.6.1942 n. 584 convertito in Legge 3.1 2.1 942-XXT n . 1549, 11 8 C .P., per essersi impossessati d i un numero imprecisato di buoni di prelevamento in bianco per grano da seme, asportandoli dagli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Genova, ove Tagliavia loie, Giannini Carla ed Adriana erano impiegate, allo scopo cli sottrarre con essi grano al normale consumo. Nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo; 2) - Tagliavia Carlo, Amadei Clelia , Moriconi Leandro, Moriconi Luigi : 2/a) - del reato di cui all'art. 9 Legge 8.7. 1941 -XXI n . 645, per avere, posto in vendita grano a prezzo superiore a quello stabilito dalle autoritĂ . Nelle stesse ci rcostanze di tempo e di luogo; 3) - Amaclei Clelia, Moriconi Leandro, Moriconi Luigi, Figari Giuseppina, Vagali Luigi, Picasso Antonio, Pizzorno Pasquale, Bonanni Menotti, Capris Guido, Croceo Luigi, Dolcino Mario : 3/a) - del reato di cui all'art. 3 Legge 8.7.1941-XXI n. 645, per avere sottratto al normale consumo i seguenti quantitativi di grano: Figari Giuseppina. quintali I; Vagali Luigi Kg. 75; Picasso Antonio quintali l; Pizzorno Pasquale Kg. 30; Bonanni Menotti Kg. 50; Croceo Luigi quintali 2; Dolcino Mario quintali 3, effettuandone l'acquisto a prezzi


598

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: ScNTENZE El\l l!SSE PER I REATI IN TEl\l PO DI GUERR ,\

maggi~r~~i da ~oriconi_Lea1~dro e T agliavia Carlo (v. lettera c), con la m ed1az1?ne d1 A made, Clelia, Moriconi Luigi e Capris Guido . Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. Con l'aggravante della recidiva per il solo Vagali Luigi (art. 99 C.P .). P.Q.M. Visti ed applicati gli artt.. 1, 5 R.D.L. 11.6.1 942 n . 584 convertito in Legoe 3. 12.1942 n . 1549; 81 C.P ,; 468 cpv., 81, 61 nn. 2 ed 11 624 625 7 6t"' l_l e 2, 81 C.P. , in relazione all'art. 4 R.D .L. J J .6. 1942 '11 • 584 con:~rtito 11 citato R.D .L. n. 1549; 3 e 9 Legge 8.7.1941 n . 645 · 23 29 73 98 65 99 228 229, 311 , 65 C.P .; 274, 488 C .P.P. ' ' ' ' ' ' ' . '

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. D_ichi~ra tutti colpevoli dei reati ad ognuno ascritti, escludendo lfaggravame di c~i a!I art. 8 R.D.~. ~ 1.6.1942 n. 584 dall'imputazione di furto attribuita a Ta~havia <?~rio, Tag(ia~,a Iole, Giannini Carla e Giannini Adriana ed applicando 11 bencf1c10 della chmmuente prevista dagli artt 98 e 65 c p · f . d' o· .. C l · · · · · IO avor c I 1anmm . ar a e Moncom Leandro, per la minore età, nonché degli artt. 311 e 65 C. P. 111 favore delle sorelle Giannini. Ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Tagliavia Carlo e Tagli avia Iole ad anni 16 e lire 16.000 di multa ciascuno; Giannini Adriana ad anni 10 e lire 10.000 di multa; Giannini Carla ad anni 7 e mesi 4 e lire 8.000 di multa; Amadei Clelia ad anni 4 e lire 4.000 di multa; Moriconi Leandro ad ann i 3 e lire 3.000 di multa· ' Moriconi Luigi ad anni 2 e lire 2.000 di multa; . Vagali Luigi, Pizzorno P asquale e Dolcino Mario a mesi 8 e lire 300 d.1 lt ciascuno · mu a

'

-~igari Gi~1seppi_na, Picas~o Antonio, Bonanni M enotti, Capris Guido e Croceo Lu1"'1 a mesi 6 e lire 200 d, multa ciascuno. Tutti co~ la rec!u~ion~, _Tagliavia Carlo e Tagli a via Iole con la interdizione pe~p~tua da, ~ubbl 1c.1_uffici, G_iannini Adriana con la interdizione dai pubblici uff1_c1 pe_r a~m 5. Tutti e tre poi, nonché Moriconi Luigi ed Amadei Ciel' la hberta vigilata. ' ia, con Tutti con_ il pagan~ento in s ~lido delle spese di giudizio, con il pagament~ delle spese d1 preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 21.5.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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1a NOTA : Il Mini stro di Grazia e Giustizia concede, con Decreto del 20.10.1943, la grazia a Pizzorno Pasquale. In sede di giudizio di revisione la Corte di Appello di Genova dichiara che il fatto commesso dagli imputati Picasso Antonio, Dolcino Mario, C roceo Luigi, Capris G uido, Bonanni Menotti, Pizzorno Pasqu ale, Vagali Luigi e Figari Giuseppina cosLituiva il reaw previsto dall'articolo 12 della Legge 8.7.1941 n. 645 e pertanto dichiara d i non doversi procedere nei coµfront i dei suddetti imputati per essere il reato estinto per amnistia. Il Tribunale Militare Territo'riale di Roma dichiara, con Ordinanza del 6.4.1948, estinto per l'amnistia concessa con il R .O. 5.4.1942 n . 96, il reato per il quale venne condannato Moriconi Luigi. Nel giudizio di revisione la Corte d i Appello di Genova ha, con sentenza del 25.11.1953, assolto Tagliavia Carlo dalla imputazione di furto per insufficienza di prove, determ inando la pena complessiva in 5 anni e 4 mesi di reclusione e lire 5.000 cli multa, di cui ha dichiarato condonati 4 anni di reclusione e l'intera pena pecuniaria. La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione - a seguito cli ricorso ino ltrato da Taglia via Carlo - ha, con sentenza ciel 27 .6. J 955 annullata senza rinvio nella parte relativa i reati annonari la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova essendo i reati estinti per amnistia, dichiarando inammissibile il ricorso inoltrato per il reato di furto. 2 8 NOTA: Venne anche denunziato alla Procura Generale del T.S .D.S . il soldato Sanguinetti Agostino, nato il 7.4.1913 ad Apparizione (Genova) . Soldato nella 16" Compagnia Distrettuale cli Genova; detenuto dal 14.4.1943 . Il Giudice Istruttore del T.S.D.S . dichiara , con sentenza del 29.4.1943, di non doversi procedere nei confronti di Sangui netti Agostino perché denunziato "per errore".


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1123/1943

SENTENZA n. 126

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M. V .S. N. Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudic~: _Ciani Ferdinando e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Calia Michele, Alv1s1 Alessandro, Perilio Emilio, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Senzacqua Giuseppe, nato il 27 . 1.1905 a Roma, impiegato privato. Detenuto dal 3.3.1943; al 2) - Bilotta Giuseppe, nato il 29.6.1906 a Crotone (Catanzaro) impieaato 0 Ministero dell'Africa lt. Detenuto dal 4.3.1943; ' 3) - Natalini Luigi, nato il 24.5.1883 a Bolognola (Macerata), fornaio. Detenuto dal 4.3 . 1943; 4) - Morigi Vinceslao, nato il 6.3.1883 a Roma, mediatore fornaio. Detenuto dal 3.3.1943; 5) - Natalini Iole, nata il 4. 12. 1910 a Roma, esercente forno . Detenuta dal 4.3.1943; 6) - Bertocchi Nello, nato il 15.11.1914 a Ferrara, cameriere. Detenuto dal 3.3.1943 ;

TE RZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

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15) - Russo Raffaele, nato il 18.9.1900 a Crotone (Catanzaro), esercente trattoria. Detenuto clal1'8 .3.1943; 16) - Ruffini Virgilio, nato il 13.11.1902 a Roma, cameriere. Detenuto dal 13.3.1943; . 17) - Caruso Collatino, nato il 21 .3. 1905 a Roma, autista di piazza. Detenuto dal 14.3. 1943; 18) - Villani Alfredo, nato il 22.5.1908 a Roma, lucidatore di mobili . Detenuto dal 14.3.1943; 19) - Saioni Felice, nato il 31.7 . 191 Oa Zagarolo (Roma), salumiere. Detenuto dal 5.3. 1943; 20) - Venarini Vincenzo, nato il 12.5.1895 a Roma, tipografo. Detenuto dal 15.3.1943; 21) - Gardini Italo, nato il 15.11.1910 a Buenos Ayres (Argentina), legatore. Detenuto dal 15.3.1943; 22) - Paolucci Oscar, nato il 4.8. 191 1 a Roma, pasticciere. Detenuto dal 6.3.1943; 23) - Fazi Luigi, nato il 28.9.1900 a Roma, esercente ristorante. Detenuto dal1'8.3.1943; 24) - Annarumi Ettore, nato il 13 .8. 1914 a Roma, panettiere. Detenuto dal 12.3. 1943; 25) - Mancini Enrico, nato il 24.2.1904 a Roma, tipografo. Detenuto dal 12.3.1943; 26) - Polibbi Vittorio, nato il 22.10. 1912 a Roma, impiegato Poligrafico Stato. Detenuto dal 12.3.1943;

9) - Minghiglioni Francesco, nato il 6.9.1910 ad Orvieto (Terni) autiere dell'8° Centro Automobilistico di Roma. Detenuto dal 5.3 . 1943; '

27) - Paris Enrico, nato il 9.12. J906 a Roma, tipografo del Poligrafico di Stato. Detenuto dal 12.3. 1943; 28) - Fontana Guido, nato il 5.9.1914 a Valmontone (Roma), tipografo del Poligrafico di Stato. Detenuto dal 12.3.1943; 29) - Cavallari Oreste, nato il 24 .3. 1910 a Capitignano (L'Aquila), fornaio. Detenuto dal 13.3.1943;

10) - Grilli Gabriele, nato il 21.1. 1914 a Roma, esercente alimentari. Detenuto dall'll.3 . 1943;

30) - Raggetti Romeo, nato il 3. 11. 1889 ad Ancona, commesso panificio. Detenuto dal 12.3.1943;

11) - Giorgi Alessandro, nato il 22.9.1 909 a Roma, panettiere. Detenuto dal 11.3.1943;

31) - Cannignano Natale, nato il 24.12. 1913 a Sala Consilina (Salerno), operaio a l Poligrafico di Stato. Detenuto dal 15 .3.1943;

12) - Valeri Paolino, nato il 3.7.1903 a Roma, panettiere . Detenuto dall'l 1.3.1943;

32) - Lisi Gregorio, nato il 9.8.1902 a Palmi (Reggio Calabria), calzolaio. Detenuto dal 15 .3.1 943; 33) - Rocco Modesto, nato il 7 .12. I 904 a Pellezzano (Salerno), venditore ambulante. Detenuto dal 15.3.1943; 34) - Alessandrini Antonio, nato il 7.4.1900 a Venarotta (Ascoli Piceno), sarto. Detenuto dal 15 .3. 1943;

7) - Cerulli Umberto, nato il 30. 1O. 1904 a Roma, esercente alimentari. Detenuto dall' 11.3.1943 ; 8) - Bertocchi Parisina, nata il 15.8.1898 a Ferrara, esercente negozio pasta. Detenuta dal 5.3.1943;

13) - Clementi Elio, nato il 16.6.1910 a Roma, com messo. Detenuto dal 5.3.1943; 14) - Perziano Elio, nato il 27.4. 1924 a Crotone (Catanzaro), impiegato comunale. Detenuto dal 5.3.1943;


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST/\TO

35) - Martella Nello, nato il I 0 . 11.1911 a Marino (Roma), meccanico . Detenuto dal 17.3 . 1943; 36) - De Blasi Paolo, nato il 15. 1. 1911 a Roma, venditore ambulante. Detenuto dal 16.3. 1943 ; 37) - Roberti Ruggero, nato il 17.8.1895 ad Affile (Roma), venditore ambulante . Detenuto dal 15.3. 1943; · . _38) - Pollice Francesco, nato il 7,. J .1912 ad Andria (Bari), falegna me, in atto m1hte addetto a ll'Ufficio A nnonario di Roma. Detenuto dal 6. 3. 1943; .. 39) - Campanella Fiore, nato il 20.1 . 1.902 a L'Aquila, milite addetto all'Uff1c10 Annonario di Roma. Detenuto dal 7.3. 1943; · 40) - Ma_rini Maria , nata il 29 . 11.1915 a Cesano (Roma), esercente fo rno . Detenuta dal 8.3.1943; 41) - Cappelletti Alvaro, nato il 22. 10.1901 a Castel!' Azzara (Grosseto), falegname, milite addetto all'Ufficio Annonario di Roma. Detenuto dal 7.3 . 1943; 42) - Travaglini A dele, nata il 5.7.1 889 a Roma, bagnìna presso il Governatorato di Roma. Detenuta dal 7. 3. 1943 IMPUTATI I) Perziano Elio, Bilotta Giuseppe, Fontana Guido, Mancini Enrico Polibbi Vittorio, _A nnarumi Ettore, Paris Enrico, Gardini Ita lo, Venarini Vi~cenzo, Cappelletti Alvaro, Campanella Fiore e Pollice Francesco: di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 11 C.P. , 111 relazione agli artt. 4 e 8 R .D .L. 11.6.1 942 n. 584, conv . Legge 3.12.1 942 n. 1549) , per avere : a) - Perziano e Bilotta; tra il novembre 1942 ed il febbraio 1943, asportato, in tre riprese, dall'Ufficio Annonario del Comune di Crotone, presso il qua le il Perziano era impie~ato, 800 tessere annonarie per pane, pasta ed abbigliamento (artt. cit. e 81, 118 C .P .);

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATJ IN T EMPO DI GUERRA

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cui si stampavano tessere annonarie per conto del Poligra°fico dello Stato, 103 tessere annonarie per pane, pasta e grassi, abusando della qualità di legatore presso la tipografia stessa (artt. 81, I I 8 Codice Penale); e) - Cappelletti Alvaro,.Campanella Fiore Liborio, Pollice Francesco, in Roma nel febbraio 1943 asportato, in concorso tra loro, dagli Uffici Annonari del Governatorato di Roma, ove.essi prestavano servizio quali mi liti addetti alla sorveglianza 60 tessere annonarie per pane, pasta, grassi ed abb igliamento, ed inoltre il Pollice, da solo, altre 230 tessere per pane ed abbigliamento (art. cit. e per il Pollice anche 81 C .P .) . II) Tutti gl i altri del delitto di ricettazione aggravata (art. 648 C.P. in relazione a ll'art. 8 R.D.L. 11.6.1942 convertito in Legge 3.12. 1942 n. 1549), per avere, in Roma, tra il novembre 1942 ed il marzo 1943 acquistato, o comunque ricevuto, allo scopo di trarne profitto, tessere annonarie delle quali non potevano ignorare la provenienza delittuosa, o per essersi intromessi nel farle acquistare da altri. lll) Senzacqua Giuseppe, Morigi Venceslao, Carmignano Natale, De Blasi Paolo, Rocco Modesto, A lessandrini Antonio, Valeri Paolino, Giorgi Alessandro, Grilli Gabriele, Caruso Collatino, Villani Alfredo, Saioni Felice, Clementi Elio, Paolucci Oscar, Minghiglioni Francesco:

del del itto di cui aWart. 2 R.D.L. 11 .6. 1942 n . 584 convertito in Legge 3. 12.1 942 n. 1549; per avere, in Roma, tra il novemb re 1942 ed il marzo 1943 acquistato allo scopo di farne commercio, o per essersi intromessi nel farli acquistare da altri, i seguenti quantitativi di tessere annonarie: 1 °) Senzacqua Giuseppe circa 800 tessere annonarie per abbigliamento e generi alimentari da Bilotta Giuseppe (cpv. art. 2 cit.); 2°) Morigi Venceslao tessere per circa 40 quintali di pane da Senzacqua Giuseppe e n. 28 tessere per pane e pasta da Minghiglione Francesco (id .); 3°) Carm ignano Natale n. 1200 tessere annonarie per ab bigliamento eia Fontana Guido (id .); 4°) De Blasi Paolo n. 30 tessere per abbigliamento da Carmignano Natale (primo comma art. cit.);

b) - Fontana Guido, nel settembre 1942, per avere asportato dal magazzino del Poligrafico dello Stato in Roma, ove egli prestava servizio quale fattorino un pacco contenente 1200 tessere a nnonarie per ab bigliamento;

5°) Rocco Modesto n. 9 tessere per abbigliamento da Carmignano Natale (id.);

c) - lo stesso Fontana - d' intesa con Mancini Enrico , Polibbi Vittorio, Annarumi Ettore, Paris Enrico - in Roma, nel febbraio 1943, asportato dal magazzino del Poligrafico dello Stato un pacco contenente 1000 tessere annonarie per pane e pasta abusando della sua qualità di fattorino presso il P oliarafico stesso (art. cit. e 118 C .P.); "'

7°, 8°, 9°) Valeri Paolino - in concorso con Ru ffini Virgilio - 84 tessere per pane, pasta e grassi da Caruso Collatino e in concorso con Giorgi Alessandro n. 500 tessere per pane e pasta da Annarumi Ettore (cpv. art. cit. ); 10°) Grilli Gab riele, circa 400 tessere per pane, pasta e grassi da Valeri Paolino e Giorgi Alessandro (cpv . art. cit.);

d) - Gardini Italo, per istigazione di Venarini Vincenzo , asportato - in tre riprese - nel gennaio 1943 dalla tipografia "Arte della stampa " in Roma, presso

11 °) Caruso Collatino n. 103 tessere per pa ne, pasta e grassi da Venarini Vincenzo (cpv . art. cit.);

6°) Alessandrini Antonio n. 37 tessere per abbigliamento da Carmignano Natale (id .);


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TRIBUNALE SPECIA LE P ER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZA PARTE : SENTENZE EJVIESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

12°) Villani Alfredo n. 34 tessere per pane e pasta da Caruso Collatino (primo comma art. cit.);

Perziano Elio, Campanella F iore Liborio, Cappelletti Alvaro, del delitto di cui all'art. 5 R.D .L. 11.6.1942 n. 584 , 81 C .P ., per avere in Crotone ed in Roma, tra il novembre 1942 ed il marzo 1943, sottratto al normale consumo generi alimentari razionati facendo uso di tessere annonarie, da essi stessi asportate dagli uffici annonari presso cui prestavano servizio.

13°) Saioni Felice n . 230 tessere per pane e pasta ed abbigliamento da Pollice Francesco (id.); 14 °) Clementi Elio n. 100 tessere pane, pasta da Saioni Felice (id.); 15°) Paolucci Oscar n. 100 tessere per pane e pasta da Saioni Felice (id .);

Marini Maria e Travaglini Adele di concorso nel predetto reato (art. cit. e 118, 1° cpv. C.P.) P.Q.M.

I 6°) Minghigl ioni Francesco n. 65 tessere per pane e pasta da Clementi Elio (primo comma art. cit.) . IV) Perziano Elio, Cappelletti Alvaro, Travaglini Adele, Fontana Guido:

Visti gli artt. 479,483,488 C.P.P.; 81, 29,110,230, 61 n. Il, 81,624,625 n. 7,648 C .P .; 1, 2, 4, 5, 8 R.D . 11.6.1 942 n. 584; 3 Legge 8.7 . 1941 n. 645; 229 C.P.

del delitto di cui all'art. 1 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 convertito in Legge 3.12. 1942 n. 1549 per avere: il Perziano, in Crotone, antecedentemente al marzo 1943, contraffatto IO tessere annonarie per pane e generi da minestra intestandole a sé ed ai propri familiari; il Cappelletti, in Roma, antecedentemente ai marzo 1943, contraffatto n. 16 tessere annonarie per pane, pasta e grassi intestandole ai componenti la famiglia di Travaglini Adele, presso cui alloggiava; Travaglini Adele, per avere ricevuto da Cappelletti Alvaro le 16 tessere annonarie contraffatte cli cui innanzi, e per averne fatto uso in Roma nella prima quindicina del marzo 1943; il Fontana, per avere, contraffatto antecedentemente al marzo 1943 una tessera annonaria per abbigliamento intestandola a suo nom e. Inoltre:

ASSOLVE Natalini Iole e Bertocchi Nello dalle imputazioni a ciascuno ascritte in rubrica per insufficienza di prove ed ordina che siano scarcerati se non detenuti per altra causa; Cavallari e Marini dalla imputazione di sott razione a l consumo per non aver commesso il fatto e, dalla stessa imputazione per insufficienza di prove, Saioni, Raggetti, Lisi, De Blasi, Roberti, Campanella, Cappelletti e Ruffini; dal reato di contraffazione, per insufficienza di prove, Perziano e Cappelletti . Dich iara i sunnominati e gli altri prevenuti di cui in epigrafe, colpevoli dei reati a ciascuno ascritti, salvo le seguenti modifiche della rubrica: Russo colpevole del reato cli cui all'art. 12 Legge 8.7.1941 n . 645, anziché di ricettazione;

Natalini Luigi ed Iole, Bertocchi Parisina, Cerulli Umberto, Grilli Gabriele, Ruffini Virgilio, Paolucci Oscar , Fazi Luigi, Cavallari Oreste, Raggetti Romeo:

Travaglini colpevole del reato di cui all'art. 3 p .p. Legge 8.7.1941 n. 645 anziché del reato di cui all'art. 5 R.D. 11.6.1942 n. 584;

del delitto di cui all'art. 3 cpv . Legge 8.7 . 1941 n. 645, 81 C.P., per avere in Roma, tra il novembre 1942 ed il marzo 1943, sottratto al normale consumo, nell'esercizio di attività commerciale, quantità imprecisate di farina, pasta o pane ed il Grilli anche di grassi.

Gardini e Venarini colpevoli di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 61 n. 11 C.P .; 8 R .D . 11.6. 1942 n. 584 , anziché del furto pluriaggravato contestato; 625

De Blasi Paolo e Roberti Ruggero del medesimo reato, per avere sottratto al normale consumo, nell'esercizio di attività commerciale, quantità imprecisate di generi di abbigliamento, in Roma tra il novembre 1942 ed il marzo 1943.

Clementi , Grilli, Caruso, Ruffini e Paolucci, colpevoli del reato previsto dall'art. 2 p.p. R.D. 11.6.1942 n. 584, anziché del reato di cui all'art. 2 cpv . stesso decreto.

Saioni Felice, Morigi Venceslao, Lisi Gregorio, Alessandrini Antonio, Martella Nello, del delitto di cui all'art. 3 primo comma Legge 8.7.1941 n. 645, 81 C.P., per avere in Roma, tra il novembre 1942 ed il marzo 1943, sottratto al normale consumo generi di abbigliamento, facendo uso di tessere annonarie illecitamente ottenute.

Tenuto quindi conto della recidiva contestata in udienza a Valeri, Ruffini, Caruso, Villani, Saioni, Raggetti, Alessandrini, Martella e Pollice, condanna:

Pollice, Campanella e Cappelletti colpevoli di furto ai sensi degli artt. 624, 11. 7, 61 n . Il C.P .; 8 R.D. 11.6.1942 n . 584, anziché ciel furto contestato;

Russo a mesi 1 di arresto e lire 1000 di ammenda; Marini a mesi 2 di reclusione e lire 500 di multa;


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER J REATI IN TEMPO DI GUERRA

Raggetti, Roberti, Rocco e Lisi a mesi 6 di reclusione e lire 1.000 di multa ciascuno;

Bertocch i Nello, detenuto dal 3.3. 1943, Natal ini Iole, detenuta dal 4.3 . I 943, Marin i Maria e Russo Raffaele, detenuti dall'8 .3. 1943, vengono scarcerati il 28 .5.1 943 .

De Blasi, Martella, Villani e Minghiglioni ad anni 1 di reclusione e lire 1500 cli multa ciascuno; Alessandrini ad anni 1 e mesi 6 cli reclusione e lire 2000 di multa; Ruffini e Clementi ad anni 2 di reclusione e lire 2500 di multa ciascuno ; Cavallari e Caruso ad anni 3 d i reclusione e lire 3000 di multa ciascuno ; Travaglini ad anni 3 e mesi 7 di reclusione e lire 6000 cli multa; Carmignano, Morigi, Valeri, G iorgi, Saioni, Gardini e Venarini, ad anni 5 di reclusione e lire 8000 di multa ciascun'o; Paolucci, Fazi, Grilli, Cerulli, Natalini Luigi e Bertocchi Parisina, ad anni 6 di reclusione e lire 10.000 di multa ciascuno; Campanella, Cappelletti e Senzacqua ad anni IO di reclusione e lire 12.000 di multa ciascuno; Mancini, Annarumi, Paris e Polibbi ad anni 13 di reclusione e lire 14.000 cli m ulta ciascuno; Pollice ad anni 15 di reclusione e lire 15.000 d i multa; Bilotta ad anni 18 di reclusione e lire 18.000 di multa; Perziano ad anni 20 di reclusione e lire 20.000 di multa; Fontana , ritenuto colpevole di furto continuato anziché di due distinti furti, nonché di contraffazioni, ad a nni 25 cli reclusione e lire 25.000 di multa . Tutti i condannati sono tenuti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 488 1° cpv. C .P .P ., nonché al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva . Consegue, inoltre, ai condannati a pene non inferiori a 5 anni , la interdizione perpetua dai pubblici uffici e, per i militari, anche la degradazione, ai condannati a pene non inferiori agli anni 3, la interdizi one temporanea dai pubblici uffici. Ordina, infine, che i condannati a pena superiore ad 1 anno, dopo espiata detta pena , siano sottoposti a libertà vigilata .

I a NOTA : Insieme con i suddetti imputati venne anche denunziato: Barbato Nicol~, nato il 28.11.1898 a Napoli, piazzista. Latitante. Dal R .G. del T .S.D .S. no n risulta che sia stata emessa una Sentenza di condanna o d i assoluzione nei confronti del Barbato. 2a NOTA: Con Decreto emesso dal Ministro cli Grazia e Giustizia il 9.8.1943 Roberti Ruggero "è stato ammesso alla liberazione condizionale" Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 12.10.1943 viene concesso a Saioni Felice il condono della residua pena detentiva e della pena pecuniaria. ~

Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 14.1 0. 1943 viene concesso a Morigi Venceslao, Valeri Paoli no, Ruffini Virgi lio, Caruso Collatino , Venarin i Vincenzo, Cavaltari Oreste, Carmignano Natale, Villani Alfredo, Martella Nello, e De Blasi Paolo il condono della residua pena detentiva e della pena pecuniaria. Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 16.10. 1943 viene concesso a Giorgi Alessandro e Gardini Italo il condono della residua pena detentiva e pecuniaria . Con Decreto emesso d~l Ministro di Grazia e Giustizia il 18.10.1943 viene concesso a Travaglini Adele e Paolucci Oscar il condono della residua pena detentiva e pecuniaria. Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Gi ustizia il 22. 10.1943 viene concesso a Annarumi Ettore e Paris Enrico il condono della residua pena detentiva e pecuniaria. Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Gi ustizia il 24.10 .1 943 viene concesso ad A lessandrini Anton io il condono della residua pena detentiva e pecuniaria . Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia iI 17. 11 . 1943 viene concesso a Clementi E lio e a Cerulli Um berto il co ndono della residua pena detentiva e pecuniaria. . Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 3.2.1 944 viene concesso a Perziano Elio, Mancini Enrico e Campanella Fiore il condono della residua pena detentiva e pecuniaria.

Roma , 28.5. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Con Ordinanza emessa il 2.5.'1945 il Tribunale Militare Territoriale di Roma çiichiara nei confronti di Grilli Gabriele estinto per l'amnistia concessa con l'art. 3


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TRII3UNALE SP ECIALE P ER LA DIFESA DEL LO STATO

del R.D. 5.4. 1944 n. 96 il reato di cui all'articolo 2 - prima parte - del R.D. 11.6.1942 per il quale Grilli era stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 1.000 lire di multa e condonata, ai sensi dell'art. 5 ciel R.D. 5.4.1944 n. 96 3 anni della residua pena detentiva e lire 3 .000 della pena pecuniaria. Con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 23.7.1945 vengono condonati a Pollice Francesco 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa (art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96). Con Decreto Luogotenenziale emesso il 16.11.1945 viene concesso a Grilli Gabriele il condono della residua pena detentiva. Con Decreto Presidenziale del 27 . 11 . 1945 viene condonata la residua pena detentiva che Senzacqua Giuseppe avrebbe dovuto ancora espiare. Nel giudizio di revisione speciale della semenza emessa dal T.S .D.S. il 28 .5.1943 la Sesta Sezione della Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa l' 11.1 O. 1951, esclude da tale giudizio Russo Raffaele e dispone lo stralcio del procedimento nei confronti di Politti Vittorio. Con la suddetta sentenza la Corte di Appello di Roma annulla la condanna emessa dal T .S. D .S. per il reato previsto dall'art. 2 del R.D . L. 11.6. l 942 n. 584, convertito in Legge 3. 12.1942 n. I 549, perchĂŠ il fatto non sussiste e nelle parti in cui la sentenza ha ritenuto il concorso nei reati cli furto e ricettazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 8 della citata Legge perchĂŠ la circostanza stessa non sussiste. Pertanto vengono stabilite, per gli imputati condannati, le seguenti pene: I) - a Senzacqua Giuseppe 3 anni di reclusione e lire 3500 di multa, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 2) - a Bilotta Giuseppe 9 anni di reclusione e lire 9000 di multa, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3) - a Natalini Luigi 4 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7500 cli multa, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 4) - a Morici Venceslao 9 mesi di reclusione e lire 3000 di multa; 5) - a Cerulli Umberto 4 anni, 6 mesi di reclusione e lire 7500 cli multa con la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

T ERZA PARTE: SENTENZE EIV!ESSE PER I REAT I lN TEMPO DI GUERRA

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IO) - a Valeri Paolino 5 mesi di reclusione e lire 1000 di multa; 11) - a Clementi Elio 6 mesi cli reclusione e lire 750 di multa; .12) - a Perziano Elio 7 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7500 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; I 3) - a Ruffini Virgilio 6 mesi di reclusione e lire 750 di multa;

J4) - a Caruso Celestino I anni di reclusi o ne e lire 1000 di multa; 15) - a Villani Alfredo 3 mesi e 15 giorni di reclusione e lire 500 cli m ulta; 16) - a Saioni Felice 5 mesi di reclusione e lire l 000 cli multa; 17) - a Venarini Vincenzo 2 anni e 6 mesi di reclusione e lire 4000 di multa; 18) - a Gardini Italo 2 anni e 6 mesi di reclusione e lire 4000 di multa; 19) - a Pao lucci Oscar 4 anni e 9 mesi di reclusione e lire 4000 di multa con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 20) - a Fazi Luigi 4 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7500 di multa con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 21) - a Annarumi Ettore 6 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 22) - a Mancini Enrico 6 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ; 23) - a Paris Enrico 6 anni e ti mesi di reclusione e lire 7000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 24) - a Fontana Guido 15 anni di reclusione e lire 15.000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 25) - a Ca vallari Oreste 1 anno e 6 mesi di reclusione e li re I 500 di multa; 26) - a Raggetti Romeo 3 mesi di reclusione e lire 500 di multa; 27) - a Carmignano Natale 5. mesi di reclusione e lire 1000 cli multa; 28) - a Lisi Gregorio 3 mesi di reclusione' e lire 500 di multa; 29) - a Rocco Modesto I mese di reclusione e lire 500 cli multa; 30) - a Alessandrini Antonio 10 mesi di reclusione e lire 1000 di multa;

6) - a Bertocchi Parisina 4 anni, 6 mesi di reclusione e lire 7500 di multa con la interdizione temporanea dai pubblici uffici ;

31) - a Martella Nello 9 mesi e 15 giorni cli reclusione e lire 1000 di multa;

7) - a Minghiglioni Francesco 3 mesi e 15 giorni di reclusione e lire 500 di multa;

32) - a De Blasi Paolo 3 mesi e 15 giorni di reclusione e lire 500 di multa;

8) - a Grill i Gabriele 4 anni, 3 mesi di reclusione e lire 7000 di multa con la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

33) - a Roberti Ruggero 3 mesi di reclusione e lire 500 di multa;

9) - a Giorgi Alessandro 5 mesi di reclusione e lire 1000 di multa;

34) - a Pollice Francesco 7 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7500 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici;


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

35) - a Campanella Fiore Liborio 5 anni di reclusione e lire 6000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ; 36) - a Marini Maria 1 mese di reclusione e lire 250 di multa; 37) - a Cappelletti Alvaro 5 anni di reclusione e lire 6000 di multa con la interdizione perpetua dai p ubblici uffici; 38) - a Travaglini Adele 3 anni e 1 mese di reclusione e lire 5750 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici . La Corte di Cassazione ha dichiarato, con sentenza del 1.12.1 953, inammissi bili i ricorsi di Bilotta, Bertocchi , Saioni, Fontana, Rocco e Pollice rigettando quelli di Cerulli, Minghiglioni, Clementi, Paolucci, Fazi, Annarumi e Paris. Ha condannato i ricorrenti a l pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza. Li ha, inoltre, condannati ha pagare ciascuno la somma di lire 10.000 alla Cassa delle Ammende . La Terza Sezione della Corte di Appello di Roma ha ammesso, con sentenza del 21.10.1955 , per estinsibilitĂ dei motivi, anche nei confronti di Polibbi Vittorio la sua domanda di revisione contro la sentenza emessa dal T .S .D.S. annullando detta sentenza nei suoi confronti dichiarandolo colpevole del reato di furto pluriaggravato con l'esclusione della aggravante di cui all'articolo 8 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 394 e lo ha condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e lire 7000 di multa alla interdizione dai pubblici uffici e alle spese di giu dizio. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma ha dichiarato con Ordinanza del 3. l.1952, cessata l'esecuzione della pena inflitta a Russo Raffaele per l'amnistia concessa con l'articolo I del D . 23.12 . 1949 n. 929 .

3a NOTA: Dal Carteggio in possesso dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi notizie dettagliate relative alla detenzione sofferta dagli imputati condannati con sentenza n. 126 del 28 .5.1943 si riferiscono solamente ai sottoelencati imputati: I) - Alessandrini Antonio , detenuto dal 15.3. 1943 al 5.9.1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso da Ministro di Grazia e Giustizia; 2) - Campanella Fiore Liborio, detenuto dal 7 .3. 1943 al 3.2.1944, data in cui venne scarcerato per Grazia concessa dal Ministro di Grazia e Giustizia; 3) - Cappelletti Alvaro, detenuto dal 7.3 . 1943 al 4.6. 1944, data in cui evade dalle Carceri Giudiziarie di Roma; 4) - Carmignano Natale, detenuto dal 15.3. 1943 al 14. 10.1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso dal Commissario ciel M inistro Di Grazia e Giustizia; 5) - Cavallari Oreste, detenuto dal 13 .3. 1943 al 14.10. 1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso dal Commissario del Ministro cli Grazia e Giustizia;

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI IN TEMPO DI GUE RRA

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6) - De Blasi Paolo, detenuto dal 16.3.1943 al 14.10.1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso dal Commissario del Ministro di Grazia e Giustizia; 7) - Fontana Guido , d.etenuto dal 12.3.1943, 1'8. 10.1943 venne deportato dai tedeschi in Germania dalla Casa di Reclusione di Badia di Sulmona e venne rimpatriato in Italia il 27 .4.1945 . Il periodo di deportazione viene computato come espiazione della pena per le disposizioni contenute nel Decreto emesso dal Capo Provvisorio dello Stato il 23.8 . I 946. Con Decreto P residenziale n. 12219/47 emesso il 15.1.1948 viene condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; '8) - Lisi Gregorio, detenuto dal 15.3.1943 al 5.9.1943, data in cui venne scarcerato per liberazione condizionale; 9) - Martella Nello, detenuto¡dal 17.3. 1943 al 14.10. 1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso dal Commissario del Ministro di Grazia e Giustizia; 10) - Paris Enrico, detenuto dal 12.3 . 1943 al 22.10.1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia; I l) - Pollice Francesco, detenuto dal 6.3.1943 al 12.3 . 1943, data in cui evade dalla Casa di Reclusione ove era detenuto . ll 19.10.1944 viene riarrestato e il 14.1.1946 viene scarcerato per il condono della residua pena detentiva e quella pecuniaria concesso con Decreto Luogotenenziale n. 3627/45; 12) - Raggetti Romeo, detenuto dal 12.3.1943 al 12.9. 1943; 13) - Roberti Ruggero, detenuto dal 15.3.1943 al 9.8.1943, data in cui venne scarcerato per liberazione condizionale; 14) - Rocco Modesto , detenuto dal 15.3. 1943 al 15.9.1943; 15) - Travaglini .Adele, detenuta dal 7.3.1943 al 18.10.1943, data in cui venne condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria con Decreto emesso dal Commissario del Ministro di Grazia e Giustizia.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT O

Reg. Gen. n. 950/1942

SENTENZA n. 127

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V .S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Palmentola Aldo, Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio , Consoli M.V .S.N.

TERZA P ARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMP O DI GUERRA

6.13

medesimo disegno criminoso, sottratto al consumo normale Kg. 2.193,958 cli olio dianzi indicati; Recca Antonio, inoltre: del delitto di cui agli artt. 81, I 10 C .P. e 3 Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, in concorso con Cresci Michele e Vaccaro G iuseppe, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sottratto al consumo normale Kg. 2.220,200 di zucchero come dianzi indicato; Cresci Michele e Vaccaro Giuseppe, inoltre:

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Cresci Michele, nato il 14.9.1880 a Reggio Calabria , impiegato quale economo Osped ale Civile e Sanatorio. Detenuto dal 31.7.1942; 2) - Musumeci Carmelo, nato.il 22 .5. 1891 a Catania, industriale. Detenuto dal 26 .7. 1942;

del delitto di cui agli artt. 81, J 10 C .P . e 3 Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, in concorso fra loro, sottratto al consumo normale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, Kg. 770,830 di pasta, Kg. 999 di riso, Kg. 2.193,958 di olio, Kg. 2.380,200 di zucchero, Kg. 96 di fava, dei quali generi, Kg. 567,200 di riso e Kg. 659,830 di pasta, in concorso con Musumeci Carmelo e M~1sumeci Domen ico, e tutto il quantitativo di olio e di zucchero in concorso, rispettivamente, con Nicoloso Giovanni e Recca Anton io. Reati commessi in Catania fra il Gennaio 1941 ed il Marzo 1942.

3) - Musumeci Domenico, nato il 18.8.1 888 a Catania, industriale. Detenuto dal 26.7. 1942;

OMISSIS

4) - Nicoloso Giovanni , nato il 2.6.1890 a Catania, proprietario. Detenuto dal 26.7.1942;

P.Q .M .

5) - Vaccaro Giuseppe, nato il 2.1.1885 a Catania, autista. Detenuto dal 26 .7. 1942;

Letti ed applicati gli a rtt. 3 Legge 8.7.1941 n. 645; 81, 110, 29 C.P.; 274 , 488, 479 C.P .P.

6) - Recca Antonio, nato il 20 . I 2.1884 a Catania, droghiere. Detenuto dal 29. 1. 1943

DICHIARA

IMPUTATI T utti: Del delitto di cui agli artt. 110, 251 p.p . C .P ., per avere , in concorso tra loro, in tempo di guerra, adempiuto in parte agli obblighi che derivano ai due Musumeci, al N icoloso ed al Recca da contratti di fornitura di generi alimentari rispettivamente conclusi con l'Amministrazione dell'Ospedale Civico "Vittorio Emanuele" e del Sanatorio "Ferrarotto" di Catania, non consegnando alla predetta Amministrazione: i Musumeci Kg. 659,830 di pasta e Kg . 587,200 di riso; il Nicoloso Kg. 2.193,958 di olio ; il Recca Kg. 2.220,200 di zucchero; Musumeci Carmelo e Musumeci Domenico, inoltre: del delitto di cui agli artt. 81, 110 C .P . e 3 Legge 8.7 . 1941 n. 645 , per avere, in concorso fra loro e con Cresci Michele e Vaccaro Giuseppe, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sottratto al consumo normale Kg. 659,830 cli pasta e Kg. 587,200 di riso; Nicoloso Giovanni, inoltre : del delitto d i cui agli artt. 81, 110 C .P . e 3 Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere, in concorso con Cresci Michele e Vaccaro Giuseppe, con più azioni esecutive del

Cresci Michele, Vaccaro Giuseppe e Nicoloso Giovanni responsabili del reato di cui agli artt. 3 della rubrica Legge annonaria, 81, 110 C.P ., così unificata l'accusa, e condanna: Cresci ad anni 4 di reclusione e lire 10.000 di multa; Vaccaro e Nicoloso ciascuno ad anni 2 di reclusione e lire 5000 di multa, con interdizione dai p ubblici uffici per anni 5, per Cresci. Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Assolve dal rubricato reato annonario, come sopra unificata l'accusa, Musumeci Carmelo, Musumeci Domenico e Recca Antonio per insufficienza di prove, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 28 .5.1 943 - Anno XXI Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici. Musumeci Carmelo e Musumeci Domenico, detenuti dal 26.7.1942, Recca Antonio , detenuto dal 29.1.1943, vengono scarcerati il 28.5. 1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

1 a NOTA : II Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 19.2.1960, estinto per l'amnistia concessa con il D. 19.12. 1953 n. 922, i reati per i quali vennero condannati Cresci Michele, Nicoloso Giovanni e Vaccaro Giuseppe. 2a NOTA : Insieme con gli imputati che vennero giudicati con sentenza del · 28.5 .1943 vennero anche denunziati:

- Di Benedetto Oreste, nato il 25.6.1879 a Montemaggiore Belsito (Palermo), Segretario Capo dell'Ospedale Vittorio Emanuele. Libero ;

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATl IN TEMPO Dl GUERRA

- Romano Eulalia, nata a Catania (generalità inçomplete), dattilografa nell'Ospedale Vittori_o Emanuele. Libera; - Sciuto Ernesto, nato il 16.1.1890 a Catania, ragioniere e capo dell'Ospedale Vittorio Emanuele . Libero. Gli atti relativi ai suddetti imputati vengono inviati il 12.8.1943 al Tribunale Supremo Militare per la designazione del Tribunale Militare competente.

SENTENZA n. 130

Reg. Gen. n. 627/1943

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S .N . o;udice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore o;udici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo e Pasqualucci Renato, Consoli Generali; Rosa-Uliana Riccardo, Fioretti Eugenio, Consoli M. V .S.N . ha pronunciato la seguente

- Impellizzeri Sebastiano, nato il 12.3.1880 a Palermo, fornitore. Tratto in àrresto il 26 .7.1942 e scarcerato dal Giudice Istruttore il 7.10.1942; - Morini Piera, nata il 5.6.1902 a Viadana (Mantova), impiegata nell'Ospedale Vittorio Emanuele. Libera;

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SENTENZA nella causa contro: 1) - Piccirillo Michele, nato il 20.6.1921 a Napoli, impiegato Comune di Napoli. Detenuto dal 30. 1.1943; 2) - Rossini Elvio, nato il 13.5.1920 a Napoli, impiegato archivista Comune di Napoli . Detenuto dal 23.1.1943; 3) - Capasso Giuseppe, nato il 27.4.1922 a Napoli, studente un·iversitario. Detenuto dal 31. 1.1943; 4) - Gal izia Ciro, nato il 31.1.1901, esercente. Detenuto dal 21.1.1943; 5) - Scala Luigi, nato il 16.10.1887 a San Giovann i a Teduccio (Napoli), esercente. Detenuto dal 30. 1. 1943; 6) - Mormone Michele, nato l' 1.10. 1880 a San Giovann i a Teduccio (Napoli), mugnaio. Detenuto dal 3.2.1943; 7) - Testa Procolo, nato l' 1.1.1909 a Pozzuoli (Napoli), carrettiere. Detenuto dal 25.1.1943; 8) - Vitale Luigi , nato il 9.10.1914 a Napoli, scaricatore di port o. Detenuto dal 30. 1. 1943; 9) - Grisoni Mario, nato il 2.2.1914 a Trieste, impiegato privato . Detenuto dal 2.2.1943; 10) - Romano Luigi, nato il 2.7. 1907 a Napoli, panettiere. Detenuto dal 6.2. 1943; 11 ) - Alterio Carmela, nata il 10.4.1884 a Secondigliano (Napoli), esercente . Detenuta dal 6.2.1943; 12) - De Vita Giovanni, nato il 30.7. 1906 a Napoli, panettiere. Detenuto dal 10.2. 1943; 13) - Scotellaro Concetta, nata il 19.11 . 1897 a Napoli, esercente. Detenuta dal 2.2.1943;


T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

14) - Pintus Giovanni, nato il 15.3.1889 a Frolines (Sassari), panificatore. Detenuto dal 2.2.1943;

OMISSIS

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15) - Finamore Arturo, nato il 24.6.1891 a Napoli. Detenuto dal 13.4.1943; 16) - Solimene Luigi , nato il 12.12.1896 a Napoli, panettier e. Detenuto dal 10.2.1943; 17) - Storelli Francesco, nato il 5.6. 1896 a Corato (Bari), carrettiere. Detenuto dal 4.2.1943; 18) - Piccirillo Giuseppe, nato il 12.5. 1897 a Napoli, esercente. Si costituisce il 2.6 . 1943; 19) - Venditti Giovanni, nato il 7.5 . 1897 a San Giovanni a Teduccio (Napoli), esercente. Si costituisce il 2.6.1943. IMPUTATI I primi undici e Piccirillo e Venditti; a) - del delitto di cui agli artt. 110 C .P. ed I R .D .L. 11.6.1942 n. 584, mod., per concorso in contraffazione di documenti prescritti per la distribuzione ed il prelievo delle merci; b) - del delitto di cui agli artt. l IO C .P . e 3 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, mod . dalla Legge 3.12.1942 11. 1549, per concorso in sottrazione al normale consumo di rilevanti quantità di farina. I primi tre, anche:

617

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. I, 2 e 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, mod.; 3 cpv., 10 Legge 8.7.1941 n. 645; 114, 110, 318, 81 , 29, 230 n. 1, 99, 73 C.P.; 479,274, 488 C .P.P. DICHIARA Piccirillo Michele, Rossini Elvio, Capasso Giuseppe, Galizia Ciro, Scala Luigi, Morm0ne Michele e Venditti Giovanni, responsabili di concorso di cui alla lettera a della 1a parte della rubrica, nonché del reato di cui all'art. 3 cpv. della Legge 8.7.1941 n. 645, così modificata l'accusa di cui alla lettera b della stessa 1a parte della rubrica. Piccirillo Michele, Rossini e Capasso anche della corruzione ad essi ascritta, con la minorante per il Capasso di cui all'art. 114 C.P ., assolvendo questi ultimi tre per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere ad essi ascritto. DICHIARA

Romano Luigi responsabile del reato di cui all'art. 3 cpv . della suddetta Legge annonaria e Testa Procolo dello stesso reato e di quello di cui all'art. 2 R.D. L. 11.6.1942 n. 584, nei loro confronti così modificata ed unificata l'accusa.

a) - del delitto cli cui all'art. 416 C.P. per essersi associati allo scopo di commettere più delitti;

DICHIARA

b) - ciel delitto di cui agli artt. 110, 318, 81 C.P . e 5 R.D. L. 11.6.1942 n. 584, mod ., per avere, in concorso fra loro, ed essendo il Rossini addetto agli uffici istituiti per l'approvvigionamento, ricevuto compensi in denaro per compiere atti contrari ai doveri dell'ufficio.

De Vita Giovanni, Pintus Giovanni e Salimene Luigi, responsabili dei reati ad essi rubricati con la diminuente di cui all'art. 311 C.P ., con l'aggravante della recidiva per Testa, Venditti e Galizia e, cumulate le pene,

Dal 4° al 10° : a) - del delitto di cui all'art. 2 R.D .L. 11.6.1942 n. 584, mod., per acquisto cli taglianti per il prelevamento del pane allo scopo di farne commercio; b) - del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 3 cpv. Legge 8.7.1941 n. 645, per concorso in sottazione al normale consumo, commessa nell' esercizio del commercio di pane e farina. Storelli F rancesco, anche : del delitto di cui agli artt. 646, 61 n. 11 C. P ., per essersi appropriato, con fine di profitto ingiusto e con abuso cli relazione di prestazione d 'opera, di 25.000 tagliandi per il prelevamento del pane in danno di Scala Luigi . Reati commessi in Napoli e denunciati il 25 .2.1943.

CON DANNA Piccirillo Michele e Rossini ciascuno ad anni 18 di reclusione ed a li re 20.000 di multa; Capasso ad anni 12 di reclusione ed a lire 10.000 di multa; Galizia e Scala ciascuno ad anni 10 di reclusione ed a lire 10.000 di multa; Venditti ad anni 6 e mesi 1 di reclusione ed a lire 10.000 di multa; Mormone ad anni 6 di reclusione ed a lire 10.000 di multa; Testa ad anni 3 e mesi 5 di reclusione ed a lire 6000 di multa; Romano ad anni 4 di reclusione ed a lire 6000 di multa;


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TRIBU NALE SPECIALE P ER I.A DlFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE PER l REAT I IN TEMPO DI GUERRA

De Vita, Pintus e Salimene ciascuno ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed a li re 5.000 di multa ;

Reg. Gen. dal n. 1423 al n. 1431/1943

Tuti in solido al pagamentq delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Con la li bertà vigiiata per Piccirillo Michele, Rossini, Capasso, Galizia e Scala e con la interdizi one perpetua dai pubblici uffici per questi ultimi cinque nominati. P er anni 10 per Venditti e per anni cinque per Romano e Testa . Determina l'ammontare dell'indebito lucro in lire 20.000 ciascuno per Scala e Galizia in soli<ro con Piccirillo Michele, Rossini, Capasso e Mormone; in lire 10.000 per Romano in solido con Venditti; in lire 5.000 ciascuno per Pintus e Salimene in solido con Testa e De Vita. Assolve per insufficienza di prove dai reati a ciascuno ascritti: Vitale Luigi, Piccirillo Giuseppe, Finamore Arturo, Grisoni Mario , Storelli Francesco, Alterio Carmela e Scotellaro Concetta ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa . Roma, 4.6 .1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Vitale - detenuto dal 30. 1.1943, Grisoni e Scotellaro - detenuti dal 2.2.1943, Storelli - detenuto dal 4.1.1943 , Alterio - detenuta dal 6.2.1943, Finamore - detenuto dal 13.4.1943, e Piccirillo Giuseppe - costituitisi il 2.6.1943 - vengono scarcerati il 4.6.1943. NOTA : Il T ri bunale Militare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza clell'l.8.1945, condonati a Rossini Elvio 3 anni di reclusione e 3.000 lire della pena peciniaria (art. 5 del R .D. 5.4.1944 n. 96). Lo stesso condono viene concesso a Galizia Ciro con Ordinanza del 2.5. 1945 . In sede di giudizio di revisione la Corte di A ppello di Napoli ha, con sentenza ciel 29.1.1949, dichiarato Rossini Elvio colpevole dei delitti cli contraffazione di documenti prescritti per il prelievo di farina, di sottrazione di fari na al normale consumo e del reato di corruzione e concedendo per tutti e tre i delitti la circostanza della continuazione e concedendo le attenuanti generiche lo condanna alla pena complessiva di 9 anni e 8 mesi di reclusione e lire 13.000 di multa.

Il Tribunale Militare Territo1iale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.2.1960, estinti per l'amnistia concessa con l'art. l lettera b) del Decreto 19.12.1953 n. 22 i reati addebbitati a Scala Luigi, Mormone Michele, Testa Procolo, Romano Luigi, De Vita Giovanni, Pintus Giovanni, Solimene Luigi e Venditti Giovanni.

SENTENZA n. 137

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale; Caputi Pietro, Alvisi Alessandro , Consoli M .V.S. N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Romani Ferdinando , nato il 28.1.1907 ad Acquanegra (Mantova), macellaio . Detenuto dal 17.4. 1943; 2) - Binagn i Felice, nato il 4.6 . 191 I a Musocco (Milano), industriale. Detenuto dal 17.4.1943; 3) - Vigotti Camillo, nato il 18.2.1899 a Valera Fratta (Milano), macellaio. Detenuto dal 17.4. 1943; 4) - Croce Vittorio, nato il 17.7.1 904 a Milano, macellaio. Detenuto dal 19.4. 1943; 5) - Carenini Giuseppe, nato il 28.2.1924 a Torre Bussi (Bergamo), macellaio . Detenuto dal 17.4. 1943 ; 6) - Fedeli Luigi, nato il 18.3. 1912 a Locate (Milano) , macellaio. Detenuto dal 17.4.1943; 7) - Martegani Giuseppe, nato il 10.4.1911 ad Abbiate (Varese), macellaio. Detenuto dal 18.4. 1943; 8) - Pizzoccheri Marco, nato il 10.1.1889 a Milano, macellaio. Detenuto dal 17.4. 1943; 9) - Cremonesi Giacinta, nata il 30.9.1 899 a Borgo Littorio (Milano), macellaia. Detenuta dal 17.5.1943

Per gl i indulti concessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 e con il D.P . 22.6 . 1946 n. 4 dichiara condonati 4 anni di reclusione e lire 4000 di multa. Dichiara di non doversi procedere nei confronti cli Piccirillo Michele, Capasso Giuseppe e Galizia Ciro perché i reati loro addebbitati sono da dichiararsi estinti per amnistia.

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IMPUTATI Tutti: a) - del reato di cui agli artt. 56 C.P . e 3 cpv. 1° della Legge 8.7.1941 n . 645, per avere nell'esercizio del commercio in Milano, con mezzi idonei, ossia mediante esibizione di false cedole di prelevamento carne (il Romani 120, il Binaghi 34, il Vigotti 128, il Croce 186, il Carenini 21, il Fedeli 60, il Martegani 108, il Pizzoccheri 33, la Cremonesi 66), tentato di sottrarre al normale consumo il corrispondente quantitativo di carne raziònata;


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA P ARTE: SENTE NZE EMESSE PER I REAT I IN TEMPO DI GUERRA

b) - del reato di cui agli artt. 1° R.D.L. 11.6.1942 n. 584 e 61 n. 2 C.P ., per avere formato le false cedole di prelevamento carne, indicate nel precedente capo d'imputazione, commettendo il fatto per eseguire il reato specificato sub a.

NOTA: li Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27 .2.1960 estinti per l'amnistia concessa con il Decreto 19. 12. 1953 n. 922 i reati addebita ti a Romani Ferdinando, Vigotti Camillo, Croce Vittorio, Carenini Giuseppe, Martegani Giuseppe, Pizzoccheri Marco e Cremonesi Giacinta.

Reati commessi in Milano nell'aprile 1943 . OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. l O R .D.L. 11.6.1942 n. 584; 3 cpv. I O Legge 8.7.1941 n. 645; 61 n. 2, 56, 29, 99, 73 C.P.; 63 n. 2 C.P .M. di pace; 479, 488 C.P.P. DICHIARA Vigotti Camillo, Martegani Giuseppe, Croce Vittorio, Pizzoccheri Carlo, Romani Ferdinando, Carenini Giuseppe e Cremonesi Giacinta responsabili dei reati rubricati, con la diminuente di cui all'art.311 C.P. per tutti, e con l'aggravante della recidiva per Vogotti, e cumulate le pene, CONDANNA

Vigotti ad anni 6 di reclusione ed a lire 10.000 di multa; Martegani ad anni 4 di reclusione - sostituita con reclusione militare - ed a lire 8.000 di multa; Cremonesi ad anni 3 di reclusione ed a lire 6.000 di multa; Croce, Pizzoccheri, Romani e Carenini ciascuno ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed a lire 6.000 di multa. Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 per Vigotti ~ Martegani. ASSOLVE dalle imputazioni rubricate Binaghi Felice per non aver commesso il fatto e Fedele Luigi per insufficienza di prove ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. · Roma, 9.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Binaghi e Fedele, detenuti dal 17.4. 1943, vengono scarcerati il 9.6. 1943.

NOTA: Carenini 1'8.8.1943 venne trasferito dalle Carceri Giudiziarie di Roma alle Carceri Giudiziarie di Rieti, nelle suddette Carceri espiò la pena che gli era stata inflitta. Croce 1'8.8.1943 venne trasferito nelle Carceri Giudiziarie di Rieti ove espiò la pena che gli era stata inflitta. Vigotti il 2.9 .1943 venne trasferito alla Casa Penale di Ancona da dove evase nel 1945 e non venne più riarrestato.


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TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI IN TEM PO DI GUERRA

TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1471/1943

SENTENZA n. 147

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Reg. Geu.

11.

623

SENTENZA n. 151

1075

Il T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M . V.S.N.

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice Procuratore Militare del Re Imperatore

Giudici: Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Calia Michele, Consoli M.V.S.N.

Giudici: Cisotti Carlo e Colizza Ugo , Consoli Generali; Leonardi Nicola, Palmentola A ldo, D'Alessandro Italo , Consoli M .V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa contro: l) - Vergnano Michele, nato il 31.1.1902 a Villanova (Asti), commerciante. Detenuto dal 12.4.1943; 2) - Barbero Davide, nato il 12.2.1900 ad Asti, industriale. Detenuto dal 12.4. 1943. IMPUTATI del delitto di cui ali' art. 3 1° comma Legge 3.12.1942 11. 1549; artt. 81, 11 O C .P., per avere, in Asti, anteriormente al 12.4. l 943, sottratto al normale consumo rilevanti quantità di miele; ed inoltre il Vergano, di frutta e di acido citrico ed il Barbero, di mandorle, nocciole, arachidi, farina di carrube, castagne, uva passita e canditi; il Vergano anche: del delitto di cui all'art. 9 della Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, in Asti, antecedentemente al 12.4. 1943, posto in vendita arance, miele ed acido citrico a prezzi superiori a quelli stabiliti dalle Autorità. OMISSIS P .Q.M. Visto l'art. 479 C .P .P. ASSOLVE Vergnano Michele e Barbero Davide perché i fatti, agli stessi ascritti, non costituiscono reato. ORDINA che gli imputati siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 18.6.1943 - Anno XXI Seguono le fir me del P residente e dei Giudici.

nella causa contro : 1) - Olivieri Giuseppe, nato il 31.3 .1921 a Catania, studente. Detenuto dal 3.3. 1943; 2) - Rovida Aldo , nato il 19.2.1 923 a Catania, impiegato comunale. Detenuto dal 3.3. 1943; 3) - Pattusa Vincenzo, nato il 25.9 .1 916 a Catania, impiegato. Detenuto dal 3.3.1943 IMPUTATI a) - ciel delitto di cui agli artt. 81 cpv ., 110,314 C .P . e 5 ~~gge 3. 12. 1?42 n. 1549, per avere, con abuso della qualità di addetto ad ufficio ann?nar'.o, _sot~ratto al Municipio di Catania oltre 600 carte annonarie e due tnnbn di cm uno con il sigillo del Comune; in più azioni esecutive d i un medesimo disegno criminoso, in Catania fino al 3 .3.1943; b) - del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P .; l Legge 3.12. 1942_n: 15~9, ~er avere al fine cli porle in circolazione, formato false carte annonarie m p1u azioni es:cutive di un medesimo disegno criminoso, in Catania fino al 3.3.1943; Olivieri inoltre : - del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P . e 2 della Legge 3.12. 1942 n. 1549, per avere acquistato, allo scopo di farne commercio, oltr~ 600 c~rte ann?narie, in più azioni esecutive di un medesimo disegno crimmoso, 111 Catarna fino al 3.3.1 943; Tutti: - ciel delitto di cui agli artt. 81 C.P. 3 p.p. Legge 8.7.1941 n. 645 in correlazione con l'art. 6 Legge 3. 12. 1942 n. 1549, per avere sottratto al normale consumo generi alimentari. In Catania, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso fino al 3.3.1943 .


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

OMrSSIS P.Q.M. Visti gli artt. 479, 483 , 488 C.P.P.; 2ç(?'?'?), 230, 81, 110, 314 C.P. ASSOLVE Pattusa Vincenzo dai reati in rubrica ascrittogli per non aver commesso i fatti, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. ?l_ivieri ~iuseppe e Rovida Aldo dal reato di sottrazione al consumo per ins~ffrc1en_za dr prove, nonché Olivieri dal reato di cui al capo b pure per insufficienza d1 prove.

DICHIARA Rovida Aldo colpevole dei reati di cui ai capi a e b di accusa nonché Olivieri Giuseppe, unificata la rubrica, colpevole del reato di cui al c;po a e CONDANNA Rovida ad anni 9 e mesi 2 di reclusione ed a lire 8.000 di multa; Olivieri ad anni 6 e mesi 1 di reclusione ed a lire 2.500 di multa. Entrambi alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva. ORDINA . che il Rovida e l'Olivieri, dopo espiata la pena, siano sottoposti a libertà vigliata. Roma, 18.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del P residente e dei G iudici.

la NOTA: Insieme con i suddetti imputati venne anche denunziato: Abate Orazio, nato il 29.8.1907 a Catania, im piegato all'Ufficio Annonario di Catania . Libero. Il Giudi_ce !struttore (D. Forlenza) ha, con sentenza emessa il 18.5.1943, su co~forme n~h1~sta del Pubblico Ministero, dichiarato di non doversi procedere nei confronti d1 Abate Orazio in ordine ai reati di sottrazione di carte annonarie e sottrazione di merci al normale consumo per non aver commesso il fatto.

TERZA PARTE: SE TE NZE EM ESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

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Il G iudice Istruttore motiva la sentenza di assol uzione co n le seguenti argomentazioni: "Dalla stessa denunzia della Pubblica Sicurezza risulta che non vi fu alcuna partecipazione materiale dell'Abate ai fatti commessi dai suoi dipendenti e che è ugualmente da escludersi che egli fosse a conoscenza del loro operato delittuoso e vi abbia in qualsiasi forma aderito. L'addebito di gravissima negligenza che è stato attribuito ali' Abate per non aver sorvegliato l'operato dei suoi impiegati non può portare a una responsabilità penale perché , nei riguardi delle imputazioni che sono state contestate, è necessario per la punibilità il concorso del dolo". 2a NOTA: Rovida Aldo evade il 4 .6.1944 dalle Carceri G iudiziarie di Roma, ma il 6.6 .1 944 venne tratto in arresto a Terracina e condotto nelle locali carceri. Dopo circa 4 mesi venne trasferito nuovamente nelle Carceri Giudiziarie di Roma. L' 11.4.1945 venne tradotto alla Casa Penale di Badia (Catanzaro) e successivamente alle Carceri Giudiziarie di Catania. La Corte di Appello di Catania dichiarò, con sentenza dell' 11.4.1946 infondata la richiesta di revisione del processo. Con Ordinanze emesse dal Tribunale Militare di Roma il 26.9.1945 e il 3.5.1947 vennero dichiarati condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa per il condono concesso con il R.D. 5.4.1944 n . 96 e 1 anno di reclusione e lire 1.000 di multa per il condono concesso con il D.P. 22.6.1946 n. 4. Rovida espiò regolarmente la pena inflitta e il 30.5 . 1955 venne riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. Olivieri Giuseppe il 2.9.1943 viene tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Roma alle Carceri di Rieti da dove - per i noti avvenimenti che si sono veri fica ti dopo 8.9.1 943 - venne provvisoriamente scarcerato il 27.11.1 944 a seguito di ordine emesso dalla Procura di Rieti . TI Tribunale Militare di Roma con Ordinanza emessa il 18.3.1957 dichiara condonata la residua pena detentiva e quella pecuniaria per i condoni concessi con il R.D. 5.4 .1944 n. 96 e il D.P. 19. 12.1953 n. 922.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Reg. Geo. n. 1082/1943

SENTENZA n. 156

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Palmentola Aldo, Brogi Nello, Consoli M .V.S.N.

TERZA PARTE: SENTENZE ElVIESSE P ER I REATI IN TEMPO DI GU ERRA

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DICHIARA Pica F rancesco, Andrisani Angelo e Andrisani Maria responsabili dei reati ad essi ascritti e Soloperto Belisario soltanto della contravvenzione ascrittagli, cosĂŹ unificata l'accusa nei suoi confronti e, cumulate le pene, condanna i primi tre ciascuno ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed a lire 10.000 di multa ed a lire 10.000 di pagamento all'Erario per indebito lucro. Soloperto ad anni 1 di arresto ed a lire 10.000 di ammenda .

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro : 1) - Andrisani Angelo, nato l'l.2.1874 a Taranto, fascinaro. Detenuto dal 25 .2.1943; 2) - Pica Francesco, nato il 27.9. 1906 a Taranto, fornaio . Detenuto dal 5.3.1943; 3) - Andrisani Maria, nata il 18.9.1904 a Taranto, panificatrice. Detenuta dal 18.3. 1943; 4) - Soloperto Belisario, nato il 24.12.1895 a Sava (Tarant.o), esercente osteria. Detenuto dal 28.4.1943. IMPUTATI Tutti: a) - del reato previsto e p unito negli artt. 110 C .P.; 3 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, per avere, in Taranto, il 2.9 . 1942, sottratto al normale cons umo Q .li 491, 12 cli fa rina panificata; I primi tre, inoltre: b) - del reato previsto e punito negli artt. 110 C .P.; 9 Legge 8.7.1941 n. 645 , per avere venduto pane a prezzo maggiorato;

Tutti in solido a l pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma, 21.6. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . e

NOTA: Con Decreto del 20. 10.1943 viene concessa la "grazia" a Soloperto Belisario. TI Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 2.5.1945, condonati a P ica Francesco per l'indulto concesso con il R. D. 5.4.1944 n. 96, anni 3 di reclusione ed a lire 3.000 di multa. Pertanto Pica viene scarcerato il 5.9 . 1945. Nei confronti cli Andrisani Maria il Tribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 21.5.1945, condonati per l'indulto concesso con il R .D . 5.4.1 944 n. 96 anni 3 di reclusione ed a lire 3.000 di multa. Con Decreto Luogotenenziale del 21.8.1945 viene concesso ad Andrisani Maria il condono della residua pena da espiare. Pertanto Andrisani Maria viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Fossombrone l'l.9 .1945. Andrisani Angelo venne scarcerato nel luglio del 1944 a seguito di ordine emesso dal Governo M ilitare Alleato.

Il quarto: c) - del reato previsto e punito dall'art. 12 Legge 8.7. 1941 n. 645; 81 C.P. , per avere acquistato ciel pane a prezzo maggiorato. In Taranto in epoca imprecisata ciel I 942.' OMISSIS P .Q.M. Letti ed applicati gli artt. 3 R.D .L. 11.6. 1942 n. 584; 9;12, IO Legge 8.7.1941 n . 645; 110, 81 , 73, 29 C.P .; 274, 488 C.P.P.

Il Tribunale M ilitare di Roma dichiara, con Ordinanza dell'8.4. l 960, estinti per l'amnistia concessa il D .P . 29 . 12. 1953 n. 922 i reati per i quali vennero condannati Andrisani Angelo, Andrisan.i Maria, P ica Francesco e Soloperto Belisario .


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO ST AT O

Reg. Gen. n. 1350/1943

SENTENZA n. 158

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M .V.S.N. G;udice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giud;ci: Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, D' A lessandro Italo, Calia Michele, Consoli M .V.S .N.

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TE.M PO DI GU ER RA

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OMISSIS P .Q. M. Visti ed applicati gli artt. 624, 625 n. 2-5-7 e cpv. u ., 61 n. 5-9 C .P.; 1 lettera b) R .D.L. 30.11.1942 n . 1365; 9 Legge 3.1 2.1942 n. 1549; 2 Legge 3.12.1942 e 648 C .P .; 56, 1 IO C .P. e 3 cpv. Legge 8.7. 1941 n. 645; 23, 29, 73,150,228,229, 114, 65 C .P .; 274, 488 C.P.P . DICHIARA

ha pronunciato la seguente estimi i reati nei confronti di D' Alterio per l'avvenuta di lui morte. SENTENZA

RITIENE

nella causa contro: 1) - Basile Raffaele, nato il 27.5. 1915 a Giuliano (Napoli), vigile urbano. Detenuto dal 23.2. 1943; 2) - Iodice Giovanni, nato il 12.8.1924 a Giuliano (Napoli), vigile urbano. Detenuto dal 23.2.1943; 3) - D' Alterio Paolo, nato il 27.9.1913 a Giuliano (Napoli) , caporal maggiore X Compagnia Presidiaria in Chiaravalle. Deceduto il 13.5. 1943; 4) - Comune Gennaro, nato il 4.7 . 1908 a Giuliano (Napoli). Detenuto dal 21.6 . 1943; 5) - Vilardo Francesco, nato 1'8.5. 1882 a Napoli. Detenuto dal 28.2. 1943 IMPUTATI

,rli altri imputati colpevoli dei reati loro ascritti, accorciando la diminuente di c~i agli artt. 114, 65 C .P. per Comune, ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Basile ed Ioclice ad anni 13 e lire 13.000 di multa ciascuno; Comune ad anni 8 e mesi 8 e lire 8.000 di multa; Vilardo ad anni 4 e lire 6.000 di multa. Tutti con la reclusione; Basile, Iodice e Comune con la interdizi.one dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertĂ vigilata, c~n Il pag~mento in solido delle spese di giudizio , con il pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 21.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

I primi quattro: del delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2-5-7 e cpv. u., 61 n. 5-9 C.P.; I lettera b R .D .L. 30.11.1942 n. 1365; 9 Legge 3.12.1942 n. 1549 per avere, in concorso fra loro, con mezzi fraudolenti e violenza sulle cose, approfittando di circostanze in dipendenza dello stato di guerra, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, sottratto dal Municipio di Giuliano, nella notte del 23 .2. 1943, a fine di profitto, 336 carte annonarie; il quinto:

1 a NOTA: Con Decreto del 20 . 10. 1943 viene concessa la "Grazia" a Vilar:do Francesco. Nel giudizio di revisione della sentenza emessa dal T.S.D .S. Il 21.6.1943 la Corte di Appello di Napoli condanna, con senten~a del ~-~-1948, Iodice Giovanni, Basile Raffaele e Comune Gennaro alla pena d! 6 ~nm d1 _reclusione e 6.000 lire di multa ciascuno e dichiara condonati 4 anrn d1 reclu~1one e lire 4.000 di multa per i condoni concessi con il R .D . 5._4.1944 ~- ~6 ~ Il D.P. 22.6.1946 n. 4 e assolve Iodice, Basile e Comune dalle 1mputaz1om d1 tentata sottrazione di merce vincolata per non aver commesso il fatto.

Tutti:

2a NOTA: Comune, detenuto nella Casa di Reclusione di Roma 1'8.9. 1943 viene trasferito alla Casa Penale di Ancona da dove evade il 4.6. 1944. Il 20.2.1947 viene tratto in arresto dai Carabinieri di Giuliano (Napoli) e tradotto nel Carcere Giudizi~rio di Napoli da dove viene scarcerato, per fine pena, il 7.3.1948.

del delitto di cui agli artt. 56, 110 C.P. ; 3 cpv . Legge 8.7.1 941 n. 645, per avere, in concorso fra loro, tentato di sottrarre al normale consumo le merci corrispondenti .

Basile viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di S. Maria C~~ua yetere l' 11.10. 1948 per liberazione condizionale concessa con Decreto M1mstenale n. 12324 del 7.10. 1948.

dei delitti di cui agli artt. 2 Legge 3. 12. 1942 n. 1549 e 648 C.P., per avere acquistato carte annonarie di provenienza furtiva per farne commercio ;


630

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn . n. 1636/1943

SENTENZA n. 161

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Ciani Ferdinando, Console Generale; Pifferi Adolfo, Rosa-Uliana Riccardo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: I) - Scelza Nicola, nato il l 2. 1. I898 a San Gregorio (Salerno), muratore. Detenuto dal 12.4. 1943 IMPUTATO del delitto cli cui all' art. 3 R .D.L., 11.6.1942 n . 584 - convertito nella Legge 3.12. 1942 n. 1549 - per avere sottratto al normale consumo merci di rilevante entità, in San Gregorio Magno (Salerno), fino al 12.5.1 943, in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. C.P.). OMI SSIS

P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 230, 29 C .P.; 488, 274 C .P.P. DICH IARA

Scelza Nicola responsabi le del reato ascrittogli e lo condanna alla pena dianni l 5 di reclusione, alla in terdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. ORDINA che l'imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata e alla confisca dei generi sequestrati. Condanna, in fine, l'imputato a lire 30.000 di multa . Roma, 23.6.1 943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

63 1

NOTA: Scarcerato a seguito dei noti eventi che si sono verificati dopo 1'8.9. 1943, non venne più riarrestato . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con Ordinanza dell'll.12. 1959, il beneficio dell'amnistia concessa con il Decreto 19. 12.1953 n. 922 .


632

TRIBUNALE SPE CIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1132/1943

SENTENZA n. 163

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudid: Colizza Ugo e Ciani Ferdinando, Consoli Generali; Bergamaschi Carlo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M.V.S.N.

TERZA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DT GUERRA

633

OMISSIS P .Q.M . Letti ed app licati gli artt. 3 cpv. l O Legge 8.7 .1 941 n. 645; 5 R.D. L. 11.6.1942 n . 584; 110, 61 n. 2, 319, 321, 73, 29, 230 n. 1, C.P.; 274, 488, 479 C.P.P. DICHIARA

SENTENZA nella causa contro:

tutti gli imputati responsabili del concorso nel reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 con l'aggravaqte di cui all'art. 5 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, così modificata l'accusa di cui alla lettera a della rubrica, nonché responsabili della rubricata correità in corruzione, ed il Trentini anche del reato di cui alla lettera b della rubrica, assolvendo Bambara e Burgassi da quest'ultimo reato per insufficienza. di prove in ordine al dolo e, cumulate le pene, condanna:

1) - Bambara Paolo, nato il 13.8.1910 a Buenos Aires (Argentina) industriale. Detenuto dal 23.3.1943;

T rentini ad anni 14 di reclusione e lire 50.000 di multa ed al pagamento all'Erario di lire 20.000 per indebito lucro;

2) - Burgassi Bruno, nato i1 19. 3. 19 I 2 a San Gim ignano (Siena), industriale. Detenuto dal 25.3.1943;

Burgassi ad ann i IO di reclusione e lire 50.000 di multa ed al pag_a mento all'Erario di lire 20.000 per indebito lucro;

3) - Trentini Alessandro, nato il 17.5.1914 a Novi (Modena), impiegato del Consorzio Nazionale Distillatori Alcool. Detenuto dal 12.3 . 1943

Bambara ad anni 9 di reclusione e .lire 50.000 di multa ed al pagamento ali 'Erario di lire 20.000 per indebito lucro.

IMPUTATI

Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata per tutti.

ha pronunciato la seguente

a) - di concorso nella sottrazione al normale consumo di rilevante quantità di alcool con grave nocumento per l'economia nazionale, con abuso della qualità di addetti ad ufficio istituito dall'Autorità per la distribuzione delle merci (artt. 110, 118 cpv . 1° C.P .; 3 e 4 R.D.L. 11.6.1942 11. 584, convertito in Legge 3.1 2.1942 n. 1549; b) - di concorso nella contraffazione di n. 2 ordini di spedizione del Consorzio Nazionale tra i distillatori di 2a Categoria prescritti dall'Autorità per il prelievo dell'alcool, commessa per eseguire la sottrazione delle suddette merci al normale consumo (artt. 110, 61 n. 2 C.P. ed J del R.D.L.11.6.1942 n. 584); c) - di correità nel delitto di corruzione previsto e punito negli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere il Trentini in unione con De Luca Felicetto, Aprile Orazio e Nicolai Giulio (questi ultimi tre latitanti) nella loro qualità di pubblici ufficiali, ricevuto danaro ed accettata la promessa per fare atti contrari ai doveri di ufficio ed il Bambara ed il Burgassi dato o promesso danaro ai suddetti funzionari . Reati commessi in Napoli, Nicastro e Roma nel novembre 1942.

Roma, 25.6.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . 1a NOTA: Con Decreto emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Catanzaro il 16.11.1943 viene concesso a Bambara Paolo che era evaso il 26.7.1943, il beneficio della liberazione condizionale. Con successive Ordinanze emesse dal T ribunale Militare Territoriale cli Roma nel 1947, 1951 e 1954 vengono applicati nei confronti di Bambara Paolo i provvedimenti di clemenza emessi con il D.P. 22.6 . I 946 n. 4, il D.P . 23.12.1949 n. 930 e con il D .P . 19.12.1953 n. 932 . TI Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 21.11.1970 a Burgassi Bruno e Trentini Alessandro il beneficio dell'amnistia concessa con il D.P. 19. 12. 1953 n. 932. Burgassi e Trentini evasero dalla Casa Penale ove erano detenuti il 26.7.1943 e non vennero riarrestati.


634

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STAT O

2 a NOTA: Insieme con i suddetti imputati vennero rinviati al giudizio del T .S .D .S. anche i latitanti: -

De Luca Felicetto , nato il 29 .5. 1907 a Barghelia (Catanzaro);

-

Aprile Rosario, nato il 5.11. 1915 a Ispica (Ragusa);

-

Nicolai Giuliç>, nato il 20.6 . 1915 a Roma .

Dal Registro Generale ciel T.S .D .S. non risulta se nei confronti dei suddetti imputati venne emessa una sentenza del T .S.D .S. o di altra Autorità Giudiziaria .

TERZA PARTE : SENTENZE EMESSE PER I RE,\ T J lN T EMPO l)J GUERRA

Reg. Gen. n. 1639/1943

635

SENTENZA n. 168

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario, .ConsoJe Generale M .V.S .N . Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare ciel Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Cisotti Carlo, Consoli Generali M.V.S.N .; Alvisi Alessandro, Bergam aschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Consoli M. V.S.N . ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Salzillo Giuseppe, nato il 19.3.1895 a Marcianise (Napol i), già Comandante dei Vigili Urbani . Detenuto dal 21.4.1943 - XXI IMPUTATO del delitto previsto negli a rtico ii 317 e 81 C .P. in relazione all'art. 4 del R. D . L. 11.6.1942 n. 584 per avere, in Marcianise, dal dicembre 1942 al febbraio 1943, con abuso della sua qualità di persona incaricata di vigilare SLilla osservanza delle norme relative all' approvvigionamento della far ina, indotto i mugnai Cavagnuolo Augusto e Cionti Vincenzo a dargli ind ebitamente le somme rispettive di lire 300 e di lire 200 la settimana, nonché di avere indotto il Cionti Vincenzo, il 21.3 .1 943, a dargli indebitamente lire 100. OMISSIS P .Q .M . Letti e applicati gli artt. 4 R. D .L. 11.6.1 941 n. 584,317, 81, 314 cpv ., 230 n. 1 C.P .; 274, 488 C .P .P . DICH IARA Salzillo Giuseppe responsabi le del reato continuato in epigrafe ascrittogl i e lo condanna ad anni 12 di reclusione e lire 12.000 di m ulta , con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva. Roma, 5.7 . 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .


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TRIBUNALE SPE CIALE .PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

La presente sentenza è passata in giudicato all'atto stesso della sua pronuncia (art. 7 - penultimo cpv. - della Legge 25.1 1.1926 n. 2008).

Reg. Gen. n. 1024/1943

La Corte d'Appello di Napoli dichiara, con sentenza del 2.5.1946, ammissibile la domanda di revisione, proposta nell'interesse di Salzil!o Giuseppe, contro la suddetta sentenza e dichiara Salzillo Giuseppe colpevole di corruzione continuata ai sensi degli artt. 81,319 C .P. con l'aggravante dell'art. 4 del R .D .L. 11.6. 1942 n. 584, e con l'attenuante del valore di speciale tenuità, lo condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione e lire 4500 di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Dichiara di detta pena condonati 3 anni di reclusione e lire 3000 di multa ai sensi del R.D. di amnistia 5.4. 1944 n. 96. Condanna, inoltre, il Salzillo alle spese di giudizio.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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SENTENZA n. 169

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto e Cisotti Carlo, Consoli Generali; Alvisi Alessandro, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Consoli M. V .S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:

La Corte Suprema di Cassazione dichiara, con sentenza del 3.6. 1947, inammissibile il ricorso inoltrato da Salzillo Giuseppe contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 2.5. 1946, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, tassa di sentenza, e alla somma di lire 3000 a favore della Cassa delle Ammende.

1) - Tagliabue Mario, nato 1'8. 10.1912 a Como , impiegato. Detenuto dall'l .3. 1943;

L'Ottava Sezione della Corte di Appello di Napoli rigetta, con sentenza del 23.9.1952, la richiesta di ulteriori accertamenti per il motivo della infondatezza della domanda di revisione di SalziUo Giuseppe.

3)-Annoni Luigi, nato il 16.11.1904 a Fino (Como), impiegato . Detenuto dal 27.2.1943;

NOTA: Salzillo Giuseppe, detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma, evadeva dalle suddette Carceri il 4.6 . 1944. Tratto in arresto dai Carabinieri di Marcianise e denunziato per il reato di evasione veniva scarcerato il 21.9 . 1945 per libertà provvisoria concessagli dal Pretore di Roma.

2) - Guarisco Eugenio, nato il 30.3 . 1909 a Lecco (Como), impiegato. Detenuto dal 2.3.1943;

4) - Del Corno Giuseppe, nato il 18.6.1891 a Monza (Milano), impiegato. Detenuto dal 6.3.1943; 5) - Corti Giuseppe, nato il 24.6.1915 a Como, impiegato . Detenuto dal 3.3. 1943; 6) - Conti Carlo, nato il 17. 12. 1902 a Como, impiegato . Detenuto dal 21.1.1943 . Tutti dipendenti dell'Ufficio Annonario . IMPUTATI Tagliabue Mario: 1°) Del reato previsto dagli artt. 81,477 in relazione all'art. 482, 61, n. 2 C.P. e 8 della Legge 8.7. 194111. 645, 5 e 7 ciel R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, perché in Como in vari giorni imprecisati dal 27 .2.1 942 in poi, con abuso delle sue funzioni di impiegato dell 'ufficio annonario, e al fine di commettere il reato di cui al capo 2°, ebbe a contraffare certificati medici per supplementi di generi razionati per Pagani Piera apponendovi la falsa firma apparente del Dott. Bollini, e la falsa indicazione di 800 grammi di olio; consimile certificato per Bernardelli Enrichetta Sanvina, apponendovi la falsa firma apparente del Dott. Bonezzi, e alterando nell'uno e nell'altro certificato la durata della concessione del supplemento, ed apponendo la falsa firma apparente dell'ufficiale sanitario su certificati a Cinì Efrem, Casertelli Carolina, Caimi Vittorio, e quella falsa apparente del sanitario dell'ufficio di igiene su certificati consimili relativi a Casertelli Lina, Rigamonti Giuliana, Bianchi


638

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Luigi, Lambrughi Luigi, Vanzi Giulia, Camparini Vittorina; ed apponendo la falsa firma apparente del Dott. Yoo su certificato relativo a Cigardi Adele, ed alterato mediante l'aggiunta di grammi 800 di olio e modificazione della data di scadenza sino a tutto il dicembre 1941 su certificato relativo a Righi Maria; nonché alterato altri 26 certificati medici apponendovi la falsa firma apparente dell'ufficiale sanitario, e alterato altri 31 certificati medici, mediante falsa indicazione di quantitativi di generi razionati e nella data di rilascio e in quella della concessione. 2°) Del reato previsto dagli artt. 81 C.P. e 8 della Legge 8.7.1941 n . 645 modificato dagli artt. 5, 7 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 e dell 'art. 8 della Legge 3.12.1942 n. 1549 per avere con più atti esecutivi del detto disegno criminoso compiuti in Como nei mesi dal marzo 1942 al gennaio 1943, mediante le false attestazioni cli cui al capo che precede, procurato a Pagani Piera, Berardelli Enrichetta Sanvina, C inì Efrem, Cabartelli Carolina, Cigardi Luigia Olimpia, Caimi Vittorio, Casartelli Lina, Rigamonti Giuliana, Bianchi Luigi, Lambrughi Luigi, Vanzi Giuseppe, Camporini Vittorio, Cigardi Adele, Righi Maria, e ad altre 57 persone, attribuzioni di razioni di merci non dovute, o maggiori di quelli loro spettanti. Guarisco Eugenio: 1°) Del reato previsto dall'art. 81 C.P . , e 477, in relazione all'art. 61 n. 2 C .P . e 8 della Legge 8.7.1941 n. 645 e 5, 8 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, perché in Como in vari giorni imprecisati dell'anno 1942 e 1943 con abuso delle sue funz ioni di impiegato dell'ufficio annonario, ebbe ad alterare nella durata della concessione, un certificato medico per supplemento di generi razionati relativo a Rossi Maria, a ltro relativo ad Annoni Luigi; altro certificato riguardante lui stesso; altri certificati relativi a Cinquanta Paolo, a Castiglioni Antonio, a Calì Angelo, a Romano Luigi, a Romano Flavio e Luppi Liliana, e formato fa lsamente un certificato medico con falsa firma apparente del Dott. Bollini, ed in quelli di Romano Flavio, Romano Luigia Gaimarri e Luppi Liliana, apponendovi la falsa firma apparente del Dott. Bonezzi, al fine di commettere il reato di cui al capo seguente . 2°) Del reato previsto dall'art. 81 C .P . e 8.7. 1941 n. 645, per avere, con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso commessi in Corno negli anni 1941 -1942-1943, mediante le false attestazioni di cui al capo precedente, procurato a Rossi Maria, ed Annoni Luigi, a Cinquanta Paolo, a Castiglioni G iovanni e Calì Angelo, Romano L uigia, Romano Flavio, Luppi Liliana , a Castigliani Antonio, a se stesso; ed a numerose altre persone, attribuzioni di razioni di merci non dovute, o maggiori di quelle loro spettanti .

TERZA PART E: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

639

procurato a se stessi, razioni supplementari cli merci, non dovute, o maggiori di quelle loro spettanti. Artt. 81 C.P ., 8 Legge 8.7.1941 n. 645; 5 e 7 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 e 8 Legge 3. 12.1 942 n . 1549. Guarisco Eugenio , Annoni Luigi, Del Corno Giuseppe, Conti Carlo e Corti Giuseppe: di avere, in concorso fra loro, in giorni imprecisati del febbraio 1943 con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, e con abuso della loro qualità cli impiegati dell'ufficio annonario, occultato gran parte dei certificati falsi cli cui ai capi che precedono, e soppresso taluni di q uesti mediante distruzione, per occultare i reati di cui al capo precedente. (Artt. 61 n. 2, llO, 351 C.P . in relazione all'art. 4 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, convertito nella Legge modificativa 3. 12.1942 n . 1549). OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 8 Legge 8.7.1941 n. 645; 4, 5, 7 R.D.L. 11.6.1942 n . 584; 8 Legge 3. 12. 1942 n. 1549; 81,477,482,351, 61 n. 2, 110, 73, 29 C.P .; 274, 488, 479 C.P .P. DICHIARA Tagliabue Mario e Guarisco Eugenio responsabili dei reati a ciascuno ascritti e Annoni Luigi e Corti Giuseppe soltanto dei reati di fa lso e sottrazione di documenti (art. 35 1 C.P.) come in rubrica aggravati, con la diminuente di cui all'art. 311 C.P., assolvendoli per insufficienza di prove dal reato di cui all'art. 5 del R.D .L. 11.6. 1942 11. 584, e, cumulate le pene, condanna: Guarisco ad anni 8 cli reclusione ed a lire 8.000 di multa; Tagliabue ad_anni 5 cli reclusione ed a lire 6.000 di multa; Annoni e Corti ad anni 2 di reclusione ed a lire 2.000 di multa ciascuno . Tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; con interdizione dai pubblici uffici perpetua per Guarisco e per anni 5 per Tagliabue. Assolve Del Corno Giuseppe e Conti Carlo per insufficienza di prove in ordine al dolo dai reati ad essi in rubrica ascritti ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

Annoni Luigi, Del Corno Gi useppe, Corti Giuseppe e Conti Carlo:

Roma, 5.7.1943 - Anno XXI -

di avere in concorso fra loro in giorni imprecisati dell'anno 1942 e 1943 con abuso della qualità di impiegati dell' ufficio annonario, e con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, mediante false attestazioni mediche

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Conti Carlo, detenuto da l 21 . 1. 1943, e Del Corno Giuseppe, detenuto dal 6.3. 1943, vengono scarcerati il 5.7. 1943 .


640

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

1a NOTA: Guarisco e Tagliabue vengono scarcerati in data imprecisata del 1944 a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo I'8 settembre del 1943.

Reg. Geo. n. 1665/1943

Con Ordinanza emessa il 18.9.1952 il Tribunale Militare Territoriale di Roma applica nei confronti degli imputati in questione i benefici di clemenza previsti dal D .P. 22.6. 1946 n. 4.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

641

SENTENZA n. 171

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino, Vice P rocuratore Militare del Re Imperatore

2a NOTA: Dal Carteggio del T.S .D .S. risulta che Corti evase il 26.7.1943 dal Carcere Giudiziari<? di Roma e che Annoni venne scarcerato il 3.3.1944 per ordine emesso da una commissione composta dal Capo della Provincia, dal Procuratore di Stato, da un Rappresentante del Partito e di un Commissario della Questura riunitasi a Rieti il 3.3.1944.

Giudici: Alvisi Alessandro, Brogi Nello, D'Alessandro Italo, Perillo Emilio, Riccio Gennaro, Consoli M. Y.S.N. ha pronunciato la seguente

NOTA: Per le disposizioni contenute nell'art. 8 del R .D . 12.12. 1926 n. 2062 avrebbero dovuto essere giudicati dal T.S.D .S. anche i coimputati:

SENTENZA

Pagani Piera, nata il 29.10.1919 a Como. Libera;

nella causa contro:

Bernardelli Enrichetta Sanvina, nata a S. Rocco al Porto (Milano). Libera;

1) - Tosti-Croce Edoardo, nato il 22.9. 1909 a Sezze (Latina), impiegato. Detenuto dal 25 .3.1943;

Colombo Anna, nata il 27 .7.1914 a Como. Libera; Righi Maria, nata il 5.8.1940 a Milano . Libera; Cinquanta Adele , nata il 5. 11.1884 a Tresana (Massa Carrara). Libera; Castiglioni Antonio, nato il 23.10.1914 a Como. Libero; Romano Marco Luigi, nato il 18.9.1910 a Como. Libero. Però il Giudice Istruttore (U. de Rienzi) considerato che si tratta di connessione del tutto scindibile e che ricorrono motivi cli convenienza perché, secondo quanto previsto dal capoverso dell'art. 8 ciel R .D . 12. 12.1926 n. 2062, sia effettuata la separazione dei procedimenti visto il suddetto articolo 8, il R.D. 15. 12.1936 n. 2136 e il R .D .L. 9.12 . 1941 n. 1386. Ordina - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - la separazione dei procedimenti e la rimessione degli atti relativi ai sopraspecificati imputati a l Procuratore del Re Imperatore di Como.

2) - D'Ottavio Umberto, nato il 26.12.1882 a Roma, impiegato. Detenuto dal 21.3.1943; 3) - t\1attei Raoul, nato il 30.11.1903 a Roma, impiegato. Detenuto dal 21.3.1943. Il primo direttore, il secondo ispettore ed il terzo vice-direttore dell'Olivicultura di Roma. IMPUTATI del delitto di cui agli artt. J I O, 317 C.P. e 4 R.D.L. 11 .6.1942 n. 584, modificato, per avere, in concerto fra loro, e con abuso della loro qualità di addetti ad uffici istituiti per l'approvvigionamento e distribuzione delle merci, indotto Iacoangeli Umberto a sborsare lire 12.000 per ottenere la licenza a gestire il frantoio. In Genzano di Roma in data imprecisata ciel novembre 1942. OMISSIS

P .Q.M. visti gli artt. 483, 488 C.P.P.; 29, 230, 1IO, 3 I 7 C.P .;4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584. DICHIARA Tosti-Croce Edoardo, D'Ottavio Umberto e l\1attei Raoul colpevoli del reato loro ascritto in rub rica e condanna: Tosti-Croce ad anni 15 di reclusione e lire 20.000 di multa;


642

TRIBUNALE SPECIALE PE R LA DlfESA DELLO STATO

D'Ottavio e Mattei ad anni 12 di reclusione e lire 10.000 di multa ciascuno. Tutti al pagamento in solido delle spese processuali, alle spese per il mantenimento durante la custodia preventiva, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina, altresì, che i predetti, dopo espiata la pena, vengano sottoposti alla libertà vigilata. Roma, 6.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 1°NOTA: Con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia il 22.10.1943 viene condonata la residua pena detentiva e pecùniaria inflitta a Tosti Croce Edoardo. Con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 5.4. 1957 nei confronti di Mattei Raoul e il 3.12.1961 nei confronti di D'Ottavio Umberto la pena inflitta ai suddetti imputati viene dichiarata estinta per morte del reo. (Art. 171 C.P .). 2° NOTA : Vennero anche denunziati : Iacovelli Luigi, nato il 26.6.1910 a Roma; Boccioli Cesare, nato il 25.6.1906 a Roma; Prosperi Agostino, nato il 10.5.1913 a Viterbo; Schmidt Oscar , nato il 13.3.1911 a Sinalunga (Siena); Santolamazza Angelo, nato il 4.8.1879 a Castel Madama (Roma); Santolamazza Pietro, nato il 17.7.1900 a Castel Madama (Roma); Tutti li beri.

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

Reg. Gen. n. 648/1943

643

SENTENZA n. 172

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M. V .S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale; Macellari Nino, Pifferi Adolfo, Alvisi Alessandro, Perilli Emilio, Consoli M.V.S .N.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: 1) - Boraschi Anselmo, nato il 10.7.1893 a Langhirano (Parma), commerciante. Detenuto dall'8 .2.1943 IMPUTATO a) - del delitto di cui agli artt. ·81 cpv. C.P . e 3 R.D.L. 11 .6.1942 n . 584, convertito nella Legge 3.1 2.1942 n. 1549, per avere sottratto al normale consumo merci di rilevante entità in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Parma fino al 5.2. 1943; b) - del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 9 R.D.L. 8.7.1941 n. 645, per ave-

re venduto cuoio a prezzi fortemente maggiorati in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra. OMISSIS P.Q.M.

Il 17.6. 1943 gli atti vengono trasmessi alla Procura del Tribunale di Roma. Visti ed applicati gli artt. 81 cpv. C.P.; 3 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, convertito nella Legge 3.12. 1942 n. 1549; 81 cpv. C.P.; 9 R.D .L. 8.7.1 941 n. 645; 23, 29, 73, 228, 229 C.P .; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Borascbi Anselmo colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna ad anni 7 cli reclusione e lire 9.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.


644

TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Roma, 7.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

TE RZA P ARTE : SENTENZE EIVI ESSE P ER I REA"fl IN TEM PO 01 GUERRA

-

Pieropan Guglielmo, nato il 18.4.1911 a Chiampo (Vicenza); Cariolato Giuseppe, nato il 12.2.1906 a Chiampo (Vicenza);

I a NOTA: Boraschi Anselmo venne scarcerato in data imprecisata del 1944 a seguito dei noti avvenimenti verificatesi in Italia dopo 1'8.9.1943.

Molon Albino, nato il 2.7 . 1876 ad Assignano (Vicenza);

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara con Ordinanza del 3.10.1959 estinti per l'amnistia concessa con il Decreto del 19.12.1953 11. 922 i reati per i quali venne condannato Boraschi Anselmo.

Zarantonello Luigi, nato il 4.9.1925 a Cornedo (Vicenza);

2" NOTA: Dalla Prefettura di Brescia vennero anche denunziati:

Pretto Rino, nato il 4.3.1904 a Montecchio (Vicenza);

Marangoni Libera, nata il 5.12.1887 a Marano (Vicenza); Randon Giovanni, nato l' 1.1.1913 a Recoaro (Vicenza);

Ferrari Gino, nato il 25.8 . 1913 a Parma;

Tutti Liberi .

Viviani Pietro, nato il 24.8.1893 a Moneto (Sassari);

Il Giudice Istruttore rimette gl i atti, con O rdinanza dell'8 .6. 1943, al Procuratore del Re del Tribunale di Brescia.

Griffini Alfredo, nato il 3.5.1913 a Bozzolo (Mantova); -

645

Beltrami Giuseppe, nato il 28 . 1.1914 a Travagliato (Brescia); Biemmi Angelo, nato 1'8.4.1905 ad Iseo (Brescia); Larini Angelo, nato il 15.3.1913 a Sant'Eufemia (Brescia); Mantovani Mario, nato il 17.3.1897 a Marianna (Mantova); Moretti NoĂŠ, nato 1'1.8 .1888 a Brescia; Mantovani Natale, nato il 27 .11 .1903 a Marianna (Mantova); Perl ini Lazzaro, nato il 23.10.1894 a Moneto (Sassari); Bienimi Lorenzo, nato 1'8.10.1914 a Iseo (Brescia); Pizzoni Giulio, nato l' l. 9. 1904 a Sant'Eufemia (Brescia); Cinquini Angelo, nato l' 11.5.1 920 a Travagliato (Brescia); Orizio Francesco, nato il 2.6.1891 a Cassago (Brescia); Dal Bozzo Erminio, nato il 13 .5.1907 a Creazzo (Vicenza); Dal Toso Gino, nato il 7.7 . 1914 a Villaga (Vicenza); Gonzo Angelo, nato il 15.3 . 1918 a Iso la (Vicenza); Pretto Walter, nato il 26.6.1920 a Caste (Vicenza); Manfroni Giovanni, nato il 10.7.1917 a Gambugl iano (Vicenza); Perlate Dante, nato il 20.5.1 920 a Badia Lavena (Verona); Menti Vinicio, nato il 29 . 11. 1923 a Valdagno (Vicenza) ; Menti Emilio, nato il 30.5.1914 a Valdagno (Vicenza); P retto Giuseppe, nato il 25.9.1912 a Montecchio (Vicenza);


646

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. o. 435/1943

SENTENZA o. 175

II T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Suppiej Giorgio, Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Macellari Nino, Alvisi Alessandro, Rosa-Uliana Riccardo, Fioretti Ei.1genio e Riccio Italo, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER T REAT I IN TEMPO DI GUERRA

647

OMISSIS Nell'orale dibattimento per la parziale confessione di tutti gli imputati con esclusione di Spartara Nicola e Ponticelli Gaetano che si sono mantenuti negativi e per le dichiarazioni dei testi escussi è rimasto provato che gli imputati stessi commisero, allo scopo di trarne illecito lucro, i fatti sopra specificati, nei quali il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi dei delitti di cui in rubrica. Per ciò che concerne lo Spartera Nicola l'orale dibattimento non ha fornito sufficienti elementi di prova a carico dello stesso in ordine a lla imputazione di cui alla lettera a . Non è rimasto, infatti, precisato la collaborazione del suddetto imputato nella messa in circolazione delle false tessere annonarie contraffatte del)' Amato in correità di altri. Nei confronti dello stesso Spartera le risultanze dibattimentali hanno, però, provato la correità del medesimo nel delitto di cui alla lettera b del capo di accusa.

nel procedimento penale contro: 1) - Guadagni Raffaele, nato il 26.7.1914 a Pomigliano d'Arco (Napoli), panettiere. Detenuto dal 23 . 1. 1942; 2) - Spartera Nicola, nato il 17.3.1913 a Napoli, autista. Detenuto dal 12.3.1943; 3) - Sgambati Pasquale, nato il 25.9,1.902 a Napoli, panettiere. Detenuto dal 31.12.1942; 4) - Petruzzelli Nicola Antonio, nato il 27.7.1897 a Napoli, operaio. Detenuto dal 26.2 . 1943;

Quanto al Ponticelli per la ritrattazione fatta dall'Amato, quale risulta palese da due biglietti fatti pervenire in carcere da quest'ultimo all'imputato di cui si tratta, l'orale dibattimento non ha fornito sufficienti elementi di prova in ordine ai fatti allo stesso addebitati. Pertanto, mentre alla stregua delle suddette risultanze lo Spartera Nicola deve essere assolto per insufficienza di prove dal delitto di cui alla lettera a della rubrica, il Ponticell i deve essere assolto con la stessa form ula dubitativa dai reati allo stesso addebitati .

5) - Amato Pasquale, nato il 18. 12.1 903 a Napoli, scaricatore di porto. Detenuto dal 27.2. 1943;

Passando all'applicazione delle pene il Collegio ritiene equo fissarle nei seguenti limiti:

6) - Ponticelli Gaetano, nato il 18. 12. 1908 a Napoli, tipografo. Detenuto dal 24 .2.1 943

I 0 ) Guadagni Raffaele anni 15 di reclusione e lire 20.000 di multa quale cumulo di anni 5 di reclusione e lire 8000 di multa per il delitto di cui alla lettera a , anni 9 di reclusione e lire 12.000 cli multa per il delitto di cui alla lettera b, ed anni 1 della stessa pena per il reato cli cui all'art. 367 C.P. addebitatogli.

IMPUTATI a) - del delitto di cui all'art. 1, prima parte e ultimo cpv., D.L. 11.6. 1942 n. 584 per avere i primi quattro, in concorso tra loro, messo in circolazione fa lse tessere annonarie contraffatte dagli altri due ; b) - del delitto di cui agli artt. 110, 81 C.P. e 3 cpv., Legge 8.7 .1941 n. 645 per concorso in sottrazione di pane e farina in quantità rilevante commesso nel1'esercizio del commercio; · Guadagni Raffaele anche del delitto di cui all'art. 367 C.P ., per avere denunciato un furto inesistente. In Napoli il 4.12.1942 ed anteriormente.

2°) Petruzzelli Nicola e Amato Pasquale ciascuno anni 10 di reclusione e lire 15.000 di multa quale cumulo di 5 anni di reclusione e lire 7 .500 di multa per ciascuno dei due reati dagli stessi commessi . 3°) Sgambati Pasquale anni 6 cli reclusione e lire 10.000 di multa quale cumu lo di anni 3 di reclusione e lire 5 .000 di multa per ciascuno dei due reati dallo stesso commessi. 4 °) Spartera Nicola anni 8 di reclu~ione e lire 15 .000 di multa per il delitto di cui alla lettera b della rubri~a. Per tutti i condannati, spese e conseguenze di legge, e la libertà vigilata a pena ultimata.


648

649

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER T REATI IN TEMPO DI GUERRA

P.Q .M.

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto, con sentenza del 9.4.1 951, il ricorso inoltrato da Guadagni Raffaele e Petruzzelli Nicola.

Visti gli articoli sopracitati e 229, 230, 29, 73 C .P . e 488, 274, 479 C.P.P. DICHIARA

Tutti gli imputati, con esclusione di Spartera Nicola e Ponticelli Gaetano, responsab ili dei reati agli stessi addebitati e condanna Guadagni Raffaele ad anni 15 di reclusione e lire 20.000 di multa, Petruzzelli Nicola e Amato Pasquale, ciascuno, ad anni 10 di reclusione e lire 15.000 di multa, Sgambati Pasquale ad anni 6 di reclusione e lire 10.000 di multa. DICHIARA

Spartera Nicola responsabile del reato di cui a lla lettera b del capo di accusa e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione e lire 15.000 di multa.

La Corte di Appello di Napoli (Sez. 8°) ha emesso, in Camera di Consiglio, in data 13 . 12.1 951 una Ordinanza con la quale si dispone che la sentenza emessa dalla stessa Corte il 27.11.1947 sia rettificata nel senso che, dove si legge: "dichiara condonati 4 anni di reclusione e lire 4000 di multa per lo Sgambati e l' Amato ... " debba leggersi ed intendersi "dichiara condonati 4 anni di reclusione e lire 4000 di multa per il Guadagni e lo Spartera e l'intera pena detentiva e lire 4000 di mLÌlta per lo Sgambati e l'Amato ... ". Con la stessa Ordinanza la Corte di Appello dichiara condonate per il P etruzzelli le intere pene di 3 anni e mesi 6 di reclusione e lire 6000 di multa, per il Guadagni la residua pena di 3 anni e mesi 2 di reclusione e per lo stesso Guadagni, lo Spartera, lo Sgambati e l'Amato le residuali pene pecuniarie per il condono concesso con il D.P. 23 . 12. 1949 n. 929. 2° NOTA: Amato evade dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.7.1943 e non venne riarrestato.

Condanna, inoltre, GLÌadagni, Spartera, Petruzzelli ed Amato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Sgambati alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ; tutti, con esclusione di Ponticelli, al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia.

Guadagni evade dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.7.1 943 e il 22.1 1. 1946 si costituiva nelle Carceri di Poggioreale di Napoli.

Ordina che tutti con esclusione del Ponticelli, siano sottoposti a pena ultimata, a libertà vigilata.

Petruzzelli evade dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.7.1943 e veniva tratto in arresto a Napoli il 24. 1O. 1946.

ASSOLVE

Sgambati veniva scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma per "Grazia" concessa dal Ministero di Grazia e Giustizia il 25.10.1943.

Spartera Nicola dal reato di cui alla lettera a della rubrica e Ponticelli Gaetano dai reati allo stesso addebitati per insufficienza di prove e ordina che questi ultimi imputati siano posti in libertà, se non detenuti per altra causa. Roma, 9.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 1° NOTA: Nel giudizio di revisione la Corte di Appello di Napoli ha, con sentenza del 27.11.1947, condannato il Guadagni alla pena complessiva di anni 7 e mesi 2 di reclusione e lire 10.000 di multa, lo Spartera ad anni 4 di reclusione e lire 7.000 di multa, lo Sgambati, il Petruzzelli e l'Amato ad anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 6.000 cli multa per ciascuno. Ha dichiarato condonati 4 anni di reclusione e lire 4.000 di multa per lo Sgambati e l'Amato per gli indulti concessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 e con il D.P. 22.6.1946 n. 4. Ha assolto lo Sgambati, il Petruzzelli e l'Amato da1l'altra imputazione di concorso in sottrazione di generi alimentari al normale consumo per non aver commesso il fatto. Ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Guadagni in ordine al delitto di simulazione di reato perché estinto per amnistia.

Spartera evade dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.7 .1943 e veniva riarrestato nel mese di giugno del 1945. Amato, nel giudizio di revisione della sentenza emessa dal T.S.D.S. svoltosi presso la Corte di Napoli veniva scarcerato il 27.9.1945 per concessione della libertà provvisoria.


650

TRIBUNALE SPECJ;\ LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 349/1943

SENTENZA n. 177

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Le Metre Gaetano , Luogotenente _Generale M. V .S. N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale M.V.S .N .; Mascellari Nino , Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Consoli M.V .S. N.

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REATI IN TEMPO DI GUERRA

651

OMISSIS Le risultanze della perizia chimica eseguita dal competente Direttore del Laboratorio Chimico Provinciale sulla natura del carburante, hanno indubbio valore di attendibilità i.n contrasto con le deduzioni difensive non suffragate da prove sufficienti. Pertanto ritenuto che nei fat ti in questione si riscontrano tutti gli elementi costitutivi dei delitti addebitati a Mancuso Giuseppe il T ribunale ritiene che la pena da infliggere sia quella di 15 anni di reclusione, spese e conseguenze di legge.

ha pronunciato la seguente P .Q .M . SENTENZA Visti gli articoli sopra citati e 29, 230 C .P.; 4~8, 274 C.P.P. nel procedimento penale a carico di: 1) - Mancuso Giuseppe, nato il 23.4.1901 a Catania, commerciante . Con-

tumace IMPUTATO del delitto previsto e punito dall'art. 3 del R,D .L. 3.12.1942 n. 1549, per avere sottratto al normale consumo, merci di rilevante entità. Reato accertato in Catania il 6. 1.1943 IN FATTO E IN DIRITTO In occasione di una perquisizione operata dalla Regia Questura di Catania in uno stabile di proprietà del commerciante Mancuso Giuseppe, indiziato come persona dedita al contrabbando di generi razionati e contingentati, furono rin venuti 140 quintali di nafta nascosti parte in un pozzo, parte in una stalla e parte sotto alcune piante; vari generi alimentari, Kg. 135 di farina, Kg. 109 di pasta, Kg. 17 di riso, formaggio, ceci, grano e sapone, occultati con legna secca, 10 camere d'aria e 19 copertoni. Furono inoltre rinvenuti in un cortile adiacente al suddetto fabbricato 12 suini, dei quali Mancuso aveva emesso la prescritta denunzia al competente Ufficio Provinciale della Zootecnica. Disposta una perizia chimica la Direzione del Laboratorio Chimico Provinciale_di Catania per stabilire la natura del carburante sequestrato risultò trattarsi di residui della distillazione dei petroli grezzi (nafta). L'imputato non ha dato alcuna giustificazione per ciò che concerne l'occultamento dei generi sequestrati perché latitante e pur essendo stato regolarmente citato non si è presentato al dibattimento e, pertanto, si procede nei suoi confronti con regolare giudizio contumaciale.

DICHIARA incorsa la contumacia di Mancuso Giuseppe e lo dichiara responsabile del reato addebitatogli e lo condanna alla pena di 15 anni di reclusione e lire 20.000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese del processo. Ordina che l'imputato, dopo aver espiato la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 16.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: In data 24.7.1947 la Corte di Appello di Catania dichiara Mancuso Giuseppe colpevole del delitto di sottrazione di merce al normale consumo e così modificata la rubrica lo condanna a lla pena di 3 anni di reclusione e 8000 lire di multa e al pagamento delle spese processuali. Per l'indulto concesso con l'art. 8 del D.L.P. 22.6.1946 n . 4 dichiara condonata, con le comminatorie di legge, l'intera pena detentiva e pecuniaria.


652

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1569/1943

SENTENZA n. 178

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE P ER I REAT I IN TEMPO DI GU ERRA

653

1 a NOTA : Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, Sezione di Parma, con sentenza del 26.5.1944, in sede di purgazione di contumacia, ha assolto Casciani Giovanni per mancanza di dolo.

Pres;dente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S.N. G;udice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Pasqualucci Renato, Console Generale M.V.S. N. ; Mascellari Nino, Leonardi Nicola, Fioretti Eugenio e Riccio Gennaro, Consoli M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Caiani Giovanni, nato il 27. 12.1897 a Sesto S . Giovanni (Mi lano) , macellaio IMPUTATO a) - del reato di cui agli artt. 56, 81 C.P. e 3 cpv . 1° della Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, nell'esercizio di commercio di macellaio , con mezzi idonei, cioè mediante esibizi9ne di falsi bollini di prelevamento, tentato di sottrarre, al normale consumo, della carne bovina razionata; · b) - ciel reato di cui all'art. I del R.D .L. 11 .6 .1942 n. 584, 81 C.P., per avere formato n. 200 bollini falsi di prelevamento carne con l'aggravante di cu i all'art. 61 11. 2 C.P. Reati accertati in Sesto S. Giovanni il 19 e 27.4.1943 - XXI OMISSIS TI Tribunale constatato che Caiani Giovanni, regolarmente citato non si è presentato in udienza, dichiara la sua contumacia e ritiene che nei fatti che risultano dall'istruttoria si riscontrano tutti gli elementi costitutivi dei reati che gli sono stati addebitati e, pertanto, visti gli articoli sopra citati e 29, 229, 73 C .P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA Caiani Giovanni responsabile dei reati addebitatigli e lo condanna complessivamente a 8 anni di reclu sione e lire 8000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese del processo e ordina che l'imputato, dopo aver espiato la pena, sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 16.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

2a NOTA: Casciani Giovanni venne giudicato dal T.S.D.S., Sezione di Parma, perché venne arrestato 1'8.3.1944 e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Monza (Milano).


654

TRIBUNALE SPEC l,'\ LE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rcg. Gen. n. 1690/1943

SENTENZA n. 185

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REAT I IN TEMPO DI GUE RRA

655

Dichiara incorsa la contumacia di Ferrari Celeste e Ponti Carlo Giuseppe e li dich iara responsabili dei reati loro contestati.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Pres;dente: Le Metre Gaetano, Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovanni, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Rossi Umberto, Console Generale M .V.S.N.; Brogi Nello, Bergamaschi Carlo, D'Alessandro Italo, Perillo Emilio, Conso li M .V.S.N. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di:

DICHIARA Marossa Giuseppe, Gelmetti Mario e Abrati Ennio responsabili del reato di cui all'art. 3 (primo cpv.) Legge 8.7.1941 n. 645, così modificata l'accusa nei loro riguardi e condanna Ferrari e Ponti, ciascuno, ad anni 20 di reclusione e lire 20.000 di multa e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla libertà vigilata, Marossa, Gelmetti e Abrati, ciascuno, a 3 anni cli reclusione, a lire 6.000, di multa e al versamento all'erario di lire 10.000 per indebito lucro e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Condanna tutti i condannati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva .

I) - Marossa Giuseppe, nato il 3.6. 1902 a Brescello (Reggio Emilia) , commerciante. Detenuto dal 26.3.1943;

ASSOLVE

2) - Abrati Ennio , nato il 9.5.1905 a Fontanellato (Parma), commerciante. Detenuto dal 31.3 .1943;

Zanichelli Guido per insufficienza di prove dal reato di sottrazione a l consumo di cui all'art. 3, primo cpv. Legge 8.7.1941 n. 645 e ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

3) - Gelmetti Mario, nato il 6.8 . 1896 a Fontanellato (Parma), commerciante. Detenuto dal 31.3 .1943; 4) - Zanichelli Guido, nato il 5.5.1910 a Cortile S. Martino (Parma), commerciante. Detenuto dal 31.3.1943;

Roma, 21.7.1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

5) - Ferrari Celeste, nato il 5.12.1902 a Albareto Borgo Taro (Parma), commerciante. Latitante;

NOTA: Il T ribunale cli Parma - I a Sezione - assolve Ferrari Celeste dai reati addebitatigli per insufficienza di prove con sentenza del 4.3.1948 .

6) - Ponti Carlo Giuseppe, nato il 24.8.1 898 a Vimodrome (Milano), commerciante. Latitante

Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma concede, con Ordinanza del 20.6. I 958, il beneficio dell'amnistia previsto dal Decreto I 9.12. 1953 n. 922 a Ponti Carlo Giuseppe.

IMPUTATI

Lo stesso Tribunale concede, con Ordinanza del 15.10.1958 il beneficio dell'amnistia previsto dal Decreto I 9.12.1953 n. 922 a Marossa Giuseppe, Abrati Ennio e Gelmetti Mario .

del delitto di cui all'art. 3 Legge 3.12.1942 n . 1549, per avere sottratto al normale consumo, animali bovini da macello in quantità rilevante. In vari Comuni della Provincia di Parma fino al 25.3.1943 OMISSIS P.Q .M. Letti e applicati l'art. 3 Legge 3.12.1942 n. 1549, l'art. 3, primo cpv . della Legge 8.7.1941 n. 645, gli artt. 5 e 11 del C.P .E . 1869, l' art. 230 n. I C .P . e gli artt. 274, 488, 479 C.P .P .


656

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 1177/ 1943

SENTENZA n. 186

li T ribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario, Console Generale M .V. S.N . Giudice Relatore: Masala Gavino, V. Procuratore Militare del Re Imperatore Giudici: Cisotti Carlo, Console Generale M .V.S.N .; Colizza Ugo, Pifferi Adolfo, Ricci o Gennaro, Calia M ichele, Consoli M.V.S .N.

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PtR I REATI IN TE:-1P0 DI Gl.iERRA

657

D ICHIARA lo stesso Fantuzzi colpevole del reato addebitatogli nel capo a e lo condanna ad anni 9 di reclusione e lire 10 .000 di multa, al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mant enimento durante la custodia preventiva, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina che Fantuzzi Sante, espiata la pena, venga sottoposto a libertà vigilata. Roma, 22 .7.1943 - Anno XXI -

ha pronunciato la seguente

Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. o SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: 1) - Fantuzzi Sante, nato il 12.8.1901 a Reggio Emilia, agricoltore. Detenuto dal 13.3.1 943

IMPUTATO a) - di sottrazione al consumo di merci di rilevante entità (art. 3 R .D .L. 11.6.1942 n . 584 modificato da lla Legge 3.12.1942 n. 1549) per avere sottratto al normale consumo 12 bov ini e 13 suini, 17 quinta li di grano, 10 quintali d i cuoio e 137.800 chilogrammi di formaggio; b) - del reato di cui all' art. 8 della Legge 8.7.1941 n. 645 per avere, mediante dichiarazioni mendaci, procurato a se stesso l'attribuzione di contingente di grano per semina non spettantigli; e) - del reato di cui all'art. 9 della suddetta Legge per avere posto in vendita a prezzo maggiorato carni e grassi provenienti dalle macellazioni clandestine cli cui al capo a della imputazione, nonché 6 quintali e mezzo circa di cuoio . OMISSIS

P.Q.M. Visti gli articoli 479, 483, 488 C .P.P., 29, 229 C . P. , 3 R.D. L. 11.6.1942 n. 584 modificato dalla Legge 3.1 2. 1942 n. 1549 ASSOLVE Fantuzzi Sante dai reati speci ficati nei capi di accusa be c per insu f ficienza di prove.

1a NOTA: Il Tribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.10. 1959, estinto per l'amnistia concessa con il D. P. 19.12.1953 n. 922 il reato per il quale venne condannatb Fantuzzi Sante. 2a NOTA: f ancuzzi venne scarcerato nel mese di feb braio del 1944 per " Grazia" concessa dal Ministro di Grazia e Giustizia.


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TRIBUNALI:: SPECIALE PFR LA DIFES,\ DELLO STATO

Reg. Gen. n . .1950/1943

SENTENZA n. 189

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da :

Presidente: Griffini Mario, Console Generale M.V .S .N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino, Procuratore Mi litare del Re Imperatore Giudici: Colizza Ugo, Console Generale M.V.S.N .; Brogi Nello, D A.le~_,andro Ila lo, Bergamaschi Carlo, Calia Michele, Consoli M. V .S .N. ha pronunciato la seguen te

TERZA PARTE: SENTENZE EYI ESSE PER I REATI IN TE:'>1PO D I GU ERRA

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DICHIARA CHE Nunziati Daniele ha agito con piena capacità di intendere e di volere DIC HIARA Pia Bruno Nunziati Daniele e Mai Alberto respon sabili dei reati loro addebitati e conda~na Pia Bruno alla pena di 12 anni di reclusione e lire 12.000 di multa, Nunziati Daniele, con la diminuente della minore età, ad anni "! di rec~usione e lire 7000 di multa, Mai Alberto ad anni 6 e mesi 6 di reclusione e hre 5000 di multa. DI CHIARA'

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Pia Bruno, nato il 21.5.1924 ad Ancona, studente. Detenuto dal 13.5.1943; 2) - Nunziati Daniele, nato il 13. 4.1925 a Roma, impiegato . Detenuto dal 13.5.1943; 3) - Fedeli Fernando, nato il 10.9.1 909 a Fiastra (Macerata), operaio. Detenuto dal 12.5.1943; 4) - Mai Alberto, nato il 5.2.1907 a Roma, operaio. Detenuto dal 14 .5.1943; 5) - Smarchi Roberto, nato il 30.11.1924 a Castel S. Angelo (Macerata), operaio. Detenuto dal 15 .5 .1943; 6) - Chitarrini Mario, nato il 4.10.1904 a Roma, operaio. Detenuto dal 16.5.1943; 7) - C hitarrìni Gelasio, nato il 3.9. 1910 a Roma, fornaio. DetenuLo dal 16.5.1943

IMPUTATI a) - del delitto di cui all'art. I 10 C.P. e 3 della Legge 3.12.1942 n. 1549 per avere sottratto al normale consumo 245 quintali di pane; b) - del delitto dì cui all'art. 2 della citata Legge 3. I 2.1942 n. 1549 per avere fatto commercio di tagliandi di carte an nonarie. In Roma nella prima quindicina di aprile del 1943 OMI SSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229,230, 29, 88, 98, 75 C .P.; 479,488, 274 C. P.P.

Smarchi Roberto e C hitarrini M ario responsabili del reato di cui all'art. 6 della Legge 8. 7. I 94 I n. 645, così modifìcat~ la rubrica, ~ co~d~nna ~marchi ~ Oberto ad anni 1 di reclusione e lire 1000 d1 multa e Ch1tarn111 Mano ad anm 2 di reclusione e lire 2000 di multa. Condanna inoltre Pia Bruno e Mai Alberto alla interdizione perpetua dai pubblici uffici', Nunzi~ti Daniele alla interdizione temporane.a dai pubblici uff(ci. Condanna tutti i suddetti imputali alle spese processuah e alle spese per 11 mantenimento in carcere. Ordina che Pia Bruno e Mai Alberto, dopo aver espiata la pena, siano sottoposti a libertà vigilata. ASSOLVE Fedeli Fernando dai reati addebitatigli per non aver commesso il fatto e Chitarrini Gelasio per insufficienza di prove e ordina che entrambi siano scarcerati, se non detenuti per altra causa. Roma, 23.7. 1943 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. J a NOTA: Nei confronti di Smarchi Roberto il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 24.1 I .1945, cessata l'esecuzione della pena per l'amnistia concessa con l'art. 3 del R.D . 5.4.1944 n . 96.

La Corte di Appello di Roma (Y' Sezione) ha rigettato, con sentenza del 10.5.1950 l'istanza di revisione inoltrata da Nunziati Daniele e Pia Bruno. La Corte di Cassazione (1 a Sezione) sul ricorso inoltrato da Nunziati Daniele e Pia Bruno ha con sentenza del I 8.3. 1953 , annullato l'impugnata sentenza limitatamente a l ~otivo relativo al difetto cli motivazione sulla sussistenza del reato di sottrazione al normale consumo e rinvia il giudizio, per un nuovo e più completo esame su tale punto, ad altra Sezione della stessa Corte di Appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi del Nunziati e del Pia.


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TRIBUNA LE SPEC[ALE PER LA Dl f ESA DELLO STATO

TERZA P i\ RTE : SENT ENZE EMESSE PER I REAT I IN T EMPO DI G UERRA

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato, con sentenza del 9.6.1954, di non doversi procedere nei confronti di Nunziati Daniele e Pia Bruno limitatamente al reato di sottrazione al normale consumo essendo il reato estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n. 922.

INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con Ordinanza del 20.10.1 959, il beneficio dell'amnistia previsto dal D.P. 19. 12.1953 11. 922 agli imputati Mai Alberto e Chitarrini Mario. 2a NOTA : Con Decreto di grazia del 10.2. 1944 venne condonata a Mai Alberto la residua pena della reclusione e l'intera multa inflittagli con sentenza del 23.7.1943.

Pag. Sentenza n. 1 del 4.1.1943 )) Sentenza n. 2 del 4.1.1943 )) Sentenza n. 5 del 5. 1. 1943 Sentenza n. 10 clell'8 . l. 1943 ........... . . . ................... . » Sentenza n. 13 del 9.1.1 943 .............. ........ . . ........ .. » Sentenza n. 16 del 12.1.1943 ........... ..... .... ............ . )) Sentenza n . 18 del 13.1.1943 ........................... .... .. » Sentenza n. 20 del 14.1.1943 ..... . ...... ........ ......... . .. . )) Sentenza 11. 23 del 16. 1. I 943 . .. . ....... .......... .. ........ . . )) Sentenza 11. 27 del 21.1.1943 .... ...... . ..................... . )) Sentenza n. 29 ciel 23 . 1. 1943 ... . ............. ... . . .......... . » Sentenza n. 30 del 23 . 1.1943 .... ......... ........ . . . ........ . )) Sentenza n . 33 del 26.1.1943 ................................ . » Sentenza n. 44 del 5.2.1943 .. . . ......... . ............ . ... . .. . » Sentenza n. 49 del 12.2.1943 . .. .. . ......... ....... .... ... ... . )) Sentenza n. 54 del 20.2.1943 ...... .... . .................... .. » Sentenza n. 57 del 25.2. 1943 ..... ........ .... ......... .... .. . » Sentenza n. 58 del 3.3.1 943 ..... ..... ... . . . ... . ............. . » )) Sentenza n. 73 del 20.3.1943 » Sentenza n. 77 del 26.3.1943 » Sentenza n. 78 del 31.3.1943 )) Sentenza n. 79 dell'l.4.1943 » Sentenza n. 89 del 7.4 . 1943 » Sentenza n. 90 del 7.4.1943 » Sentenza n. 91 del 9.4.1943 Sentenza n . 92 del 9.4.1 943 ......... . .... ....... ... . ....... . . » Sentenza n. 98 del 19.4.1943 ...... .. . ..... .. ..... . .... ...... . )) Sentenza n. 99 del 19.4.1943 . ... . .... .. . . .. ... .. ... ... ..... . . )) Sentenza n. 100 del 21.4.1943 ............ ... ......... .. .. .. .. » Sentenza 11. 101 clel27 .4. 1943 .. ... ... .... ..... . . . . .......... . » Sentenza n. 106 del 4.5. 1943 . . .. ..... ........... . .. . . ...... . . » Sentenza n. 113 dell'll.5.1943 .. . .. ... ............ . .......... . » Sentenza 11 . I14dell'll.5 .1 943 ..... ................ . . ... . . ... . )) Sentenza n. 117 del 14.5.1 943 .. ... ...... . .... .. ... . ... ... ... . )) Sentenza n. 118 dei 18.5.1943 .................... . ... .... ... . » Sentenza n. 122 del 20.5.1943 ...... ...... ....... .... . . .. .. .. . )) Sentenza n. 125 del 21.5 . 1943 .. ................ .... ......... . » Sentenza n. 126 del 28 .5. 1943 .... . .. . ..... ..... . . . .......... . » Sentenza n . 127 del 28 .5.1 943 ...... ... .. .. ..... .... ...... . . . . ))

495 497 499 500 503 507 511 513 515 517 522 526 528 535 537 538 541 545 548 551 555 56] 564 565 567 569 571 573 574 577 580 583 585 587 590 594 596 600 612


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Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Semenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza Sentenza

TRll3UNALE SPECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

130 137 147 151 156 158 ·161 163 168 169 171 172 175 177 178 185 186 189

del del del del ciel del del del del del del del del del del ciel del del

4. 6. 1943 .............. ...... ............. Pag . 6 15 9.6.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 619 18.6.1943 .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. » 622 18.6.1943 · · · · .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 623 27.6.1943 · · ·. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 626 21.6.1943 · ·.... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 628 23.6.1943 · ·.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 630 25.6.1 943 · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 632 5.7.1943 · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 635 5.7 .1 943 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . » 637 6.7 .1 943 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . » 641 7.7.1943 · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 643 9.7.1 943 · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 646 I 6. 7. l 943 · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 650 16. 7. I 943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 652 21. 7. I 943 .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . » 654 22. 7.1 943 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . » 656 23 .7. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 658

INDICI DELLE PERSONE (uom ini e donne) GIUDICATI CON LE SUDDETTE SENTENZE

UOMINI Abrati_ Ennio: :edi Se~tenza n. 185 del 21 .7.1943 ......... ...... Pag. 654 Adam1 Ferrucc10: vedi Sentenza n. 73 ciel 20.3.1 943 . . . . . . . . . . . . . » 548 Alberti Arturo: vedi Sentenza n. 54 del 20.2.1943 » 538 Alese Riziero: vedi Sentenza n . 78 del 31.3.1943 . · · · · · · · · · · · · · · · 555 Alessandrini Antonio : vedi Sentenza n. 126 del 28.·5·.Ì943.:::::::: : 60) Am ericcione Felice: vedi Sentenza n. J 18 del 18.5.1943 » 590 Andretta Vittorio: vedi Sentenza n. 73 del 20.3.1943 · · · · · · · · · · » 548 Andrisani Angelo: vedi Sentenza n. 156 del 21.6.1943.::::::::::: » 626 Annaru mi Ettore : vedi Sentenza n. 126 del 26.5.1943 . . . . . . . . . . . » 601 Annoni Luigi: vedi Sentenza n. 169 del 5.7.1943 . . . . » 637 Aprile Rosario: vedi " 2a NOTA" a Sentenza n. 163 d~l.'.25.°6 ..1943° » 634 Arduini Benedetto : vedi Sentenza n. 79 dell' 1.4. 1943 » 561 Arduini Luigi: vedi Sentenza n. 79 cieli ' 1.4.1943 ············ 561 Bacci Bartolomeo: vedi Sentenza n. 106 ciel 4.5.1943 . · · · · · · · · · · · · :: 580 Bademar Marsilio: vedi Sentenza n. 20 del 14. 1. l 943 · · · · · · · · · · · · » 513 Baglioni Remo: vedi Sentenza n. 122 del 20.5.1943 · · · · · · · · · · · · >> 594 Baldassari Pierino: vedi Sentenza n. 78 del 31.3.1943.:::::::::::: » 555

T ERZA PARTE: SENTENZE E:\t ESSE PER I REATI I~ TEMPO DI G UERRA

Balestrieri Matteo: vedi Sentenza n. 57 del 25.2.1943 ....... . .... Pag. Bambara P aolo : vedi Sentenza n. 163 del 25.6 .1943 . . . . . . . . . . . . . » Barbato Nicola : vedi "NOTA"a Sentenza n. 126 del 28.5 . 1943 » Barbero Davide: vedi Sentenza n. 147 del 18.6.1943 . . . . . . . . . . . . . » Bartolini Salvatore: vedi Sentenza n. 118 del I 8.5 .1943 . . . . . . . . . . >> Basile Raffaele: vedi Sentenza n. 158 del 21 .6.1943 . . . . . . . . . . . . . » Bazan Gaspare: vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . » Bazzoli Renato: vedi Sentenza n. 54 del 20.2.1943 . . . . . . . . . . . . . . » Berardi Mario: vedi Sen tenza n. 29 del 23 . 1. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . >> Bernasconi Antonio: vedi Sentenza n. 113 cieli' 11.5.1943 . . . . . . . . . » Bertini Renzo: vedi Sentenza n . 77 del 26 .3. 1943 .. ........ .. ... » Bertocchi Nello : vedi Sentenza n. 126 del 28.5 .1943 . . . . . . . . . . . . . » Bevacqua Domenico : vedi Sentenza n. 33 del 26.1 . 1943 . . . . . . . . . . >> Bevacqua Luigi Antonio: vedi Sentenza n. 33 ciel 26.1.1943 . . . . . . » Bilotta Giuseppe: vedi Sentenza n . 126 del 28.5 .1943 ............ » Bilotti Vincenzo : vedi Sentenza n . 33 del 26.1. I 943 . . . . . . . . . . . . . » Binagni Felice: vedi Sentenza n. 137 del 9. 6 . 1943 . . . . . . . . . . . . . . . )> Boccioli Cesare: vedi "2 a NOTA" a Sentenza n. 171 del 6.7 .1943 » Bonanni Menotti: vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . » Bo raschi Anselmo: vedi Sentenza n. 172 del 7.7.1943 . . . . . . . . . . . . » Bracalente Angelo: vedi Sentenza n. 78 del 31.3 .1943 . . . . . . . . . . . » Bressani Enrico: vedi Sentenza n. 44 del 5.2.1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Burgassi Bruno: vedi Sentenza n. 163 del 25 .6 .1 943 . . . . . . . . . . . . . >) Caiani Giovann i: vedi Sentenza n . 178 del 16.7 . 1943 . . . . . . . . . . . . )) Campagna P ietro : vedi Sentenza n. 11 8 del 18.5.1 943 . . . . . . . . . . . » Campanella Fiore: vedi Sentenza n. 126 del 28.5 . 1943 . . . . . . . . . . . » Capasso Giuseppe : vedi Sentenza n . 130 del 4 .6. 1943 . . . . . . . . . . . . » Caporrino Pasquale : vedi Sentenza n. 101 del 27.4.1 943 . . . . . . . . . » Cappelletti Alvaro : vedi Sentenza n. 126 del 28.5 .1943 . . . . . . . . . . » Capris Guido: vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Capuozzo Gennaro: vedi Sentenza n. 117 del 14.5.1943 . . . . . . . . . . » Caracciolo Aniello: vedi Sentenza n. 29 del 23.1.1943 ... .... .... )) Caraffa Leonardo : vedi Sentenza n. 33 del 26.] . 1943 . . . . . . . . . . . . » Caramazza Giovanni: vedi Sentenza n . 98 del I 9.4.1943 . . . . . . . . . » Caravillani Guglielmo: vedi Sentenza n . 118 del 18.S . 1943 . . . . . . . » Cardamene Giuseppe: vedi Sentenza n. 33 del 26.1. 1943 . . . . . . . . . » Cardinali Alessio: vedi Sentenza n . 29 del 23.1. 1943 . . . . . . . . . . . . » Carmazzi Ugo: vedi Sentenza n. 18 del 13.1.1943 ........... .... » Carmignano Natale: vedi Sentenza n. 126 del 28.5 .1 943 . . . . . . . . . » Carenini Giuseppe: vedi Sentenza n . 137 del 9.6 .1943 . . . . . . . . . . . » Caropreso Mario : vedi Sentenza n . 101 del 27.4 .1 943 . . . . . . . . . . . » Caropreso Nicola: vedi Sentenza n. 101 del 27 .4. 1943 ........... )> Caruso Collati no: vedi Sentenza n . 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . » Ca vallari Oreste: vedi Sentenza n. 126 del 28 . 5. l 943 . . . . . . . . . . . . »

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541 632 607 622 590 628 517 538 522 583 551 600 528 528 600 528 619 642 596 643 555 535 632 652 590 602 615 577 602 596 587 522 528 571 590 528 522 511 601 619 577 577 60 I 60 I


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TRIB UNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Cecchini Giovanni: vedi Sentenza n. 78 del 3 1.3.1943 .......... . Pag. 555 Cerulli Umberto: vedi Sentenza n . 126 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . » 600 Chelli Emilio: vedi Sentenza n. 77 del 26 .3.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . . » 551 Chi tarrini Gelasio : vedi Sentenza n. 189 del 23 .7.1943 . . . . . . . . . . . » 658 Chitarrini Mario : vedi Sentenza n . 189 del 23.7.1943 . . . . . . . . . . . . » 658 Ciampini Alfredo : vedi Sentenza n. 78 del 31. 3.1943 . . . . . . . . . . . . » 555 Cimitan Angelo: vedi Sentenza n. 73 del 26.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . » 548 Cipriani Ezio : vedi Sentenza n. 77 del 20.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . » 551 Cittadino Michele: vedi Sentenza n . 122 del 20.5.1943 . . . . . . . . . . . » 594 Clementi E lio: vedi Sentenza n. 126 del 28.5.1 943 . . . . . . . . . . . . . . » 600 Colamarco Gennaro: vedi Sentenza n. 16 del 12.1.1943 . . . . . . . . . . » 507 Colaneri Michele : vedi Sentenza n. 11 3 dell' 11.5.1943 . . . . . . . . . . . » 583 Comune Gennaro : vedi Sentenza n. 158 del 21.6.1943 . . . . . . . . . . . » 628 Conti Carlo: vedi Sentenza n. 169 del 5.7.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . » 637 Coppola Salvatore: vedi Sentenza n. 57 del 25.2.1943 . . . . . . . . . . . » 541 Coppola Vincenzo: vedi Sentenza n . 57 del 25.2. 1943 . . . . . . . . . . . » 54 1 Corti Giuseppe: vedi Sentenza n. 169 del 5.7.1 943 . . . . . . . . . . . . . . » 637 Costabile P asquale: vedi Sentenza n. 33 de11'26 . I . 1943 . . . . . . . . . . » 528 Crepaldi Ettore: vedi Sentenza n. 54 del 20.2.1 943 . . . . . . . . . . . . . . » 538 Cresci Michele : vedi Sentenza n. 127 del 28 .5.1 943 . . . . . . . . . . . . . . » 6 12 C rispino Francesco: vedi Sentenza n. 10 1 del 27.4. 1943 . . . . . . . . . . » 577 Croceo Luigi: vedi Sentenza n . 125 del 2 1.5.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . » 596 Croce Vittorio : vedi Sentenza n. 137 del 9.6.1943 . . . . . . . . . . . . . . . » 619 D 'Alterio Paolo: vedi Sentenza n . 158 del 21.6.1943 ...... . ..... » 628 D'Ambrosia L uca: vedi Sentenza n. 100 del 21.4.1943 . . . . . . . . . . . » 574 D'A mbrosia Giuseppe : vedi Sentenza n. 79 del 1.4.1943 . . . . . . . . . » 56 1 Datti lo Domenico: vedi Sentenza n . 117 del 14.5.1943 ........... » 587 De Blasi Paolo: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1 943 . . . . . . . . . . . . . » 602 De Cesare G iuseppe: vedi Sentenza n. 101 del 27.4 .1943 . . . . . . . . . » 577 D'Eufemia Fedele: vedi Sentenza n. 78 del 31.3.1943 ..... .. .. ... » 555 De L uca Enrico: vedi Sentenza n . J01 del 27 .4. J 943 . . . . . . . . . . . . » 577 De Luca Felicetto: vedi "2a NOTA" a Sentenza n. 163 del 25 .6.1 943 » 634 De Luca Giuseppe: vedi Sentenza n. 101 del 27.4 . 1943 . . . . . . . . . . » 577 De Martino Domenico: vedi Sentenza n . 117 del 14.5.1 943 . . . . . . . » 587 De Pasquale Gennaro: vedi Sentenza n. 57 del 25 .2.1943 . . . . . . . . » 54 1 Deviecti-Goggia Giovanni : vedi Sentenza n. 10 dell'8 . l.1 943 . . . . . . » 500 De Vita Giovanni: vedi Sentenza n. 130 del 4 .6. 1943 . . . . . . . . . . . . » 615 Del C orno Giuseppe: vedi Sentenza n. 169 del 5.7 . 1943 . . . . . . . . . » 637 Dell'Agata David: vedi Sentenza n. 77 del 26.3.1943 . . . . . . . . . . . . » 551 Di Gennaro Angelo: vedi Sentenza n. 23 del 16.1.1943 . . . . . . . . . . » 515 Di Benedetto Oreste: vedi "2a NOTA" a Sentenza n. 127 del 28.5 .1 943 » 614 Di L iberto Salvatore: vedi Sentenza n. 27 del 21. 1.1943 ...... .. . » 517

TERZA PARTC: SE 'TENZE EMESSE PER I REATI I ' TE:-.IPO DI Gt;ERRA

Di Pietro Cesare : vedi Sentenza n. 11 8 del 18.5.1943 ..... ... .... Pag . Dolcino Mario : vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . » D'Ottavio Umberto: vedi Sentenza n. 171 del 6.7.1943 ..... ... .. » Duretto Antonio: vedi Sentenza n. 10 ç!ell'8 .1. l 943 . . . . . . . . . . . . . » Esposito Salvatore: vedi Sentenza n. 33 del 26 . 1. 1943 . . . . . . . . . . . » Fabbri Antonio : vedi Sentenza n . 77 del 26.3.1 943 ....... .. . . ·. · » Fancelli Brunello: vedi Sentenza n. 77 del 26.3.1943 . . . . . . . . . . . . . » Famuzzi Sante: vedi Sentenza n. 186 del 22.7.1943 .... ...... · ·. · » Fazi Luigi: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) Fedeli Fernando: vedi Sentenza n . 189 del 23.7.1943 . . . . . . . . . . . . )) Fedeli Luigi: vedi Sentenza n. 137 del 9.6 .1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . )) Ferrari Celeste: vedi Sentenza n . 185 del 21.7.1 943 .. ...... ... ·. · )> Ferri Marcello: vedi Sentenza n. 118 del 18. 5. 1943 .. ..... . . .. · . . » Ferruzza Enrico: vedi Sentenza n . 27 del 21 . 1.1943 . . . . . . . . . . . . . » Fiamma Leonello : vedi Sentenza n. 29 del 23. J.1943 . . . . . . . . . . . . )) Finamore A rturo: vedi Sentenza n . 130 del 4 .6.1943 . . . . . . . . . . . . » F inizio Gennaro : vedi Sentenza n . 16 del 12.1.1943 ... .. .... · ·. · )> F iorentini Alberto : vedi Sentenza n. 54 del 20.2 .1943 ........ . ·.. >) Fontana Guido: vedi Sentenza n. 126 cl~l 28. 5.1943 . . . . . . . . . . . . . » Forni Giovanni : vedi Sentenza n . 113 dell' 11.5.1943 . . . . . . . . . . . . » fraschini Carlo : vedi Sentenza n . 90 del 7 .4 . 1943 .. ............ · )> Galatola Edoardo: vedi Sentenza n. 117 ciel 14.5.1943 ......... · · » Galizia Ciro: vedi Sentenza n. 130 del 4.6.1943 . ........... · · . · · » Gardini Italo: vedi Sentenza n . 126 del 28 .5.1943 ..... ...... ·. · · >) Gargano Gaetano: vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 ........... · » Gel metti Mario: vedi Sentenza n . 185 del 21. 7 .1943 . . . . . . . . . . . . . >) Gentile Giuseppe: vedi Sentenza n. 58 del 3.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . » Geraci Salvatore: vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . . . . . » Giacobbe Andrea: vedi Sentenza n. 98 ciel 19.4.1943 ..... ...... · » Giorgi Alessandro : vedi Sentenza n. 126 del 28 .5. 1943 . . . . . . . . . . . » Girace N icola: vedi Sentenza n. 58 del 3.3.1943 ......... .. · · · · · » Giuntella Fernando: vedi Sentenza n. 78 del 3 1.3.1943 . . . . . . . . . . » Gnemmi Roberto: vedi Sentenza n. 113 dell'll.5.1943 .. .... .... · » Grassi Luigi: vedi Sentenza n. 54 del 20 .2 . 1943 ........ . .... · · · · )> Greco Antonio: vedi Sentenza n. 117 del 14.5.1943 .... ......... >) Greco Giovanni: vedi Sentenza n. 117 del 14.5.1943 . . . . . . . . . . . . . » G rilli Gabriele : vedi Sentenza n . 126 del 28.5 .1 943 ............. · » Grisoni Mario : vedi Sentenza n . 130 del 4.6.1 943 ..... . ..... .. · · » Grzan Simeone: vedi Sentenza n. 13 del 9 .1. l 943 ... ... ... . · · · · · )> Guadagni Raffaele: vedi Sentenza n. 175 del 9 .7 . 1943 . .... .... · · )> G uarisco Eugenio: vedi Sentenza n. l 69 del 5.7.1943 ... ... .. .. · · )> Guerrieri Elio: vedi Sentenza n . 98 del 19.4.1943 ..... .... ... ... >)

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590 596 641 500 528 55 1 551 656 601 658 619 654 590 517 522 616 507 538 601 583 565 587 615 601 517 654 545 517 57 1 600 545 55 5 583 538 587 587 600 6 15 503 646 637 57 1


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TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

Iacob Eugenio : vedi Sentenza n. 10 dell'8.l.1943 . .. . .. ......... !annone Umberto : vedi Sentenza n. 2 del 4. 1. J 943 . . . . . . . . . . . . . . Iacovelli Luigi: vedi "NOTA" a Sentenza n. 171 del 6.7.1943 . . . . lodice Giovanni: vedi Sentenza n. 158 del 2 1.6.1943 . . . . . . . . . . . . Impellizzeri Sebastiano: vedi "2a NOTA" a Sentenza n. 127 del 28.5.1943 Innelli Ermete : vedi Sentenza n. 100 del 21.4.1943 . . . . . . . . . . . . . . Lauro Vincenzo: vedi Sentenza 11. 117 del 14.5 .1943 . . . . . . . . . . . . Leone Giuseppe: vedi Sentenza n. 33 del 26.1.1943 . . . . . . . . . . . . . Lisi Gregorio: vedi Sentenza 11. 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Lo Faro Salvatore: vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . . . Loizzo Antonio: vedi Sentenza n. 33 del 26.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . Loizzo Ernesto : vedi Sentenza n . 33 del 26 .1. 1943 . . . . . . . . . . . . . . Lolli Giglio: vedi Sentenza n . 18 ciel 13.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lotti Silvano: vedi Sentenza n. 77 del 26 .3.1943 ·.... .... ... . .... Machelli Giuseppe: vedi Sentenza n. 118 del 18.5.1943 . . . . . . . . . . Maestripieri Giovanni: vedi Sentenza n. 33 del 26.1.1 943 . . . . . . . . Mai Alberto: vedi Sentenza n . 189 ciel 23.7.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . Mancini Enrico: vedi Sentenza n. 126 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . . Mancuso Giuseppe: vedi Sentenza n. 177 del 16.7.1943 . . . . . . . . . . Maresca Angelo: vedi Sentenza n. 57 del 25.2.1943 . . . . . . . . . . . . . Marletta A lfio: vedi Sentenza n . 98 del 19.4.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . Marossa Giuseppe: vedi Sentenza n . 185 del 21.7.1943 . . . . . . . . . . Martegani Giuseppe: vedi Sentenza n. 137 del 9.6 ..1943 . . . . . . . . . . Martella Nello : vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . . Martelloni Manlio: vedi Sentenza n. 29 del 23 . 1. 1943 . . . . . . . . . . . Martignana Pasquale: vedi Sentenza n. 49 del 12.2.1943 . . . . . . . . . Mattei Rao ul : vedi Sentenza n. 171 del 6.7 .1943 . . . . . . . . . . . . . . . . Mazzoli Osvaldo: vedi Sentenza 11. 77 ciel 26 .3. 1943 . . . . . . . . . . . . . Menechi ni Amerigo: vedi Sentenza 11. 77 ciel 26.3.1943 . . . . . . . . . . Mennillo Alessandro : vedi Sentenza n. 57 del 25 .2.1943 . . . . . . . . . Mennillo Pasquale: vedi Sentenza n . 57 del 25.2.1 943 . . . . . . . . . . . Merenda Salvatore : vedi Sentenza n. 122 del 20.5.1943 . . . . . . . . . . Mignani Paolo: vedi Sentenza n. 122 del 20 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . Minghiglioni Francesco: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1943 . . . . . . Monsurrò Alfonso : vedi Sentenza n. 57 del 25 .2.1943 .... ....... Moriconi Leandro: vedi Sentenza n. 125 ciel 21.5.1943 . . . . . . . . . . Moriconi Luigi: vedi Sentenza n. 125 del 2 1.5. 1943 . . . . . . . . . . . . . Morigi Vinceslao : vedi Sentenza n . 126 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . Mormone Michele: vedi Sentenza n. 130 del 4.6. 1943 ....... .'... Mosca· Umberto : vedi Sentenza n. 54 del 20 .2.1943 . . . . . . . . . . . . . M usumeci Carmelo : vedi Sentenza n. l 27 ciel 28 .5.1943 . . . . . . . . . Musumeci Domenico : vedi Sentenza n . 127 del 28.5 . 1943 . . . . . . . . Mutinelli Guglielmo : vedi Sentenza n. 30 ciel 23.1.1943 . . . . . . . . . .

T ERZI\ PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO DI GUERRA

Pag. » » » » » »

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500 497 642 628 614 574 587 529 601 517 528 528 511 551 590 528 658 601 650 541 571 654 619 602 522 537 641 551 551 541 541 594 594 600 541 596 596 600 615 538 612 612 526

Nasti Alfredo : vedi Sentenza n. 117 ciel 14.5.1943 .......... .... Pag. Natalini Luigi : vedi Sentenza n . 126 del 28.5 . 1943 . . . . . . . . . . . . . . » Negrini Telemaco: vedi Sentenza n. 118 del 18.5. 1943 . . . . . . . . . . . » Nicolai Giulio: vedi "2 a NOTA" a Sentenza n. 163 del 25 .6. 1943 » Nicoloso Giovanni: vedi Sentenza n. 127 del 28 .5.1943 ......... : )> Noto Luigi : vedi Sentenza n. 23 ciel 16. 1.1943 ....... ...... .... . )) Novaria Paolo: vedi Sentenza n. IO de11'8.l.1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Nunziati Daniele: vedi Sentenza n. 189 del 23.7 .1 943 . . . . . . . . . . . . » Olivadesa Salvatore: vedi Sentenza n. 33. del 26.1. 1943 . . . . . . . . . . · » Olivieri Giuseppe: vedi Sentenza n. 151 ciel 18.6.1943 . . . . . . . . . . . » Oretti Vittorio: vedi Sentenza n. 44 ciel 5.2.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . » Palmeri Giuseppe: vedi Sentenza n. 27 del 21 . 1.1943 . . . . . . . . . . . . » Paolucci Oscar: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5. 1943 . . . . . . . . . . . . . » Pappaianni Salvatore: vedi Sentenza 11. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . » Parigi Renato: vedi Sentenza n. 77 del 26.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Paris Enrico: vedi Sentenza n. 126 del 28.5.1943 .. .. . ..... . .. ... · » Patrizi Claudio: vedi Sentenza 11. 78 del 31.3 . 1943 ... . .. ...... .. » Pattusa Vincenzo : vedi Sentenza n . 151 ciel 18.6. 1943 . . . . . . . . . . . » Pecchio P ietro : vedi Sentenza n. 10 dell'8 . 1. l 943 . . . . . . . . . . . . . . . » Pedrazzi P rospero: vedi Sentenza n. 106 del 4.5 .1943 . . . . . . . . . . . )> Pejron Mario : vedi Sentenza n. 99 del 19.4.1 943 . .... ....... . . .. )) Perziano Elio: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Pestarino Innocenzo : vedi Sentenza 11. 114 dell'll.5 . 1943 .... .... » Petruzzelli Nicola: vedi Sentenza n . 175 del 9.7.1943 . . . . . . . . . . . . » P ia Bruno: vedi Sentenza n. 189 del 23.7.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . » Pica Francesco: vedi Sentenza n. 156 del 21.6. 1943 . . . . . . . . . . . . . ·)) Picarelli Attilio : vedi Sentenza 11. 78 del 31.3.1943 .. . . . ......... )) Picasso Antonio: vedi Sentenza n. 125 ciel 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . >) Piccirillo Giuseppe: vedi Sentenza n. 130 del 4.6.1943 . . . . . . . . . . . » Piccirillo Michele: vedi Sentenza n. 130 del 4.6.1943 . . . . . . . . . . . . » Pietramala Antonio : vedi Sentenza n. 33 del 26.1.1943 . . . . . . . . . . » P intus Giovanni : vedi Sentenza n. 130 del 4. 6.1943 . . . . . . . . . . . . . )> P isani Angelo: vedi Sentenza n . 33 del 26.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . >) Pizzoccheri Marco: vedi Sentenza n . 137 del 9.6.1 943 ... ·.. ...... » Pizzorno Pasquale : vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . » Polibbi Vittorio: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . » Policastri Giuseppe: vedi Sentenza n. 33 del 26.1.1 943 . . . . . . . . . . . » Pollice Francesco: vedi Sentenza n. 126 del 28.5 . 1943 . . . . . . . . . . . » Ponti Carlo Giuseppe: vedi Sentenza n . 185 del 21.7.1943 . . . . . . . » Ponticelli Gaetano: vedi Sentenza n. 175 del 9.7.1943 . . . . . . . . . . . >) Pozzi Attilio: vedi Sentenza n . 114 del!' 11.5. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Pozzi Ferruccio : vedi Sentenza n. 54 del 20 .2. 1943 . . . . . . . . . . . . . . » Pratovecchi Natale : vedi Sentenza n. 77 del 26.3 . 1943 . . . . . . . . . . . » Frosperi Agostino: vedi "2a NOTA" a Sentenza n. 171 del 6.7.1943 »

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587 600 590 634 612 515 500 658 529 623 .535 517 601 517 551 601 555 623 500 580 573 600 585 646 658 626 556 596 616 615 528 616 529 619 596 601 529 602 654 646 585 538 551 642


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TE RZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI lN TE VIPO DI GUE RRA

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO

Quaranta Antonio: vedi Sentenza n . 91 del 9.4.1943 .. ....... ... Raggetti Romeo: vedi Sentenza n . 126 del 28 .5.1 943 . . . . . . . . . . . . Ranucci Fausto: vedi Sentenza n. 78 del 31.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . Recca Antonio : vedi Sentenza n. 127 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . . Remiddi Mario: vedi Sentenza n. 18 del 13 . 1.1943 . . . . . . . . . . . . . . Rizzuto Michele: vedi Sentenza n . 33 del 26.1. 1943 . . . . . . . . . . . . . Roberti Ruggero: vedi Sentenza n . 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . . Rocco M odesto: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5. 1943 . . . . . . . . . . . . . Romani Ferdinando: vedi Sentenza n . 137 del 9 .6. 1943 . . . . . . . . . . Romano Girolamo : vedi Sentenza n. 27 del 21. 1. 1943 . . . . . . . . . . . Romano Luigi: vedi Sentenza n . 130 del 4.6.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Rossini Elvio : vedi Sentenza n. 130 del 4.6 .1943 . . . . . . . . . . . . . . . . Rovida A ldo: vedi Sentenza 11. 151 del 18.6.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Rufa Francesco: vedi Sentenza 11. 79 dell'l.4.1943 . . . . . . . . . . . . . . Ruffini Virgi li o: vedi Sentenza n . 126 del 28 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . R uocco Gennaro: vedi Sentenza n. 91 del 9.4. 1943 . . . . . . . . . . . . . . Russo Emanuele: vedi Sentenza 11. 27 ciel 21.1.I 943 . . . . . . . . . . . . . Russo Raffaele: vedi Sentenza n . 126 del 28 .5. 1943 . . . . . . . . . . . . . Sacchi ni Rocco : vedi Sentenza n . 106 del 4.5 . 1943 . . . . . . . . . . . . . . Saioni Felice: vedi Sentenza n . 126 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Saliola Armando: vedi Sentenza n . 78 del 31.3.1943 . . . . . . . . . . . . . Saliola Nicola: vedi Sentenza n . 78 ciel 31. 3.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Saliola Umberto: vedi Sentenza n . 78 del 31. 3.1943 . . . . . . . . . . . . . Salmeri Isidoro: vedi Sentenza n . 98 del 19.4. 1943 . . . . . . . . . . . . . . Salzillo Giuseppe: vedi Sentenza n. 168 del 5.7.1943 . . . . . . . . . . . . Santini Antonio: vedi Sentenza n. 1 ciel 4.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Santolamazza Angelo : vedi "2a NOTA" a Sentenza n . 171 del 6.7.1943 Santolamazza P ietro: vedi " 2 a NOTA " a Sentenza n. 171 del 6.7 . 1943 Scala Luigi : vedi Sentenza n. 130 del 4 .6.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scarlatti Giorgio : vedi Sentenza n. 29 del 23.1. 1943 . . . . . . . . . . . . . Scaruffi Mario: vedi Sentenza n. 106 del 4.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . Scelza Nicola: vedi Sentenza n . 161 del 23 .6. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . Schiera Francesco : vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . . . . Schmidt Oscar: vedi "2 3 NOTA" a Sentenza n . 171 del 6.7.1943 . Sciur.o Ernesto : vedi "2 3 NOTA" a Sentenza n. 127 del 28 .5. 1943 Senzacqua Giuseppe: vedi Sentenza n . 126 del 28.5 .1943 . . . . . . . . . Sgambati Pasquale: vedi Semenza n . 175 del 9.7.1943 . . . . . . . . . . . Simoncini Giordano: vedi Sentenza n . 100 del 21.4.1 943 . . . . . . . . . Sinionelli Sante: vedi Sentenza n. 106 del 4 .5. 1943 . . . . . . . . . . . . . . Smarchi Roberto : vedi Sentenza n. 189 del 23 .7. 1943 . . . . . . . . . . . . Salimene Luigi : vedi Sentenza n. 130 del 4 .6.1943 . . . . . . . . . . . . . . Soloperto Belisario: vedi Sentenza n. 156 del 21.6.1943 . . . . . . . . . . Sorbillo Luigi: vedi Sentenza n . 117 del 14 .5.1943 . . . . . . . . . . . . . . Spartera Nicola : vedi Sentenza n. 175 del 9.7. 1943 . . . . . . . . . . . . . .

Pag . 567 » 601 » 555 >> 612 » 511 » 529 » 602 » 601 » 619 » 517 » 615 » 615 » 623 » 561 » 601 » 567 » 517 » 601 » 580 » 60 1 » 555 )> 556 » 555 >> 571 » 635 » 495 » 642 » 642 » 6 15 » 522 » 580 » 630 » 517 >> 642 » 614 » 600 » 646 )) 574 » 580 » 658 » 616 )> 626 » 587 » 646

Spasiano Mauro: vedi Sentenza n. l 01 del 27.4.1943 ....... ..... Pag. Speziale Vincenzo: vedi Sentenza n. 5 del 5.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . )> Stefanelli Giacomo: vedi Sentenza n. 106 del 4.5.1943 . . . . . . . . . . . » Stefanelli Tommaso: vedi Sentenza n . 106 del 4.5.1943 . . . . . . . . . . » Stezzi Arturo: vedi Sentenza n. 33 del 26.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . » Stezzi Rocco: vedi Sentenza n . 33 ciel 26.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . » Storelli Francesco : vedi Sentenza n. 130 del 4.6 . 1943 . . . . . . . . . . . . » Storino Domenico : vedi Sentenza n. 33 del 26 .1.1 943 . . . . . . . . . . . » Sughi Vincenzo : vedi Sentenza n. 122 del 20.5 . 1943 . . . . . . . . . . . . . » T agliabue M ario: vedi Sentenza 11. 169 del 5.7.1943 . . . . . . . . . . . . . » T agliavia Carlo: vedi Sentenza n. 125 del 21.5 .1943 . . . . . . . . . . . . . » Tambasco Biagio: vedi Sentenza n . 91 del 9.4.1943 . . . . . . . . . . . . . » Tantillo Giuseppe: vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . . . . » Tassino Vitaliano : vedi Sentenza n. 77 de) 26.3 . 1943 . . . . . . . . . . . . » Testa Procolo : vedi Sentenza n. 130 del 4.6 . 1943 . . . . . . . . . . . . . . . » Tonolino Donato: vedi Sentenza n. 100 del 21.4. 1943 . . . . . . . . . . . » Tosti Croce Edoardo : vedi Sentenza n. 171 del 6.7 .1 943 . . . . . . . . . » Trentini Alessandro: vedi Sentenza n. 163 del 25.6 . 1943 . . . . . . . . . » Trochei Giuseppe : vedi Sentenza n . 79 dell'l.4. 1943 . . . . . . . . . . . . . » Vaccaro Giuseppe : vedi Sentenza n . 127 del 28.5 . 1943 . . . . . . . . . . . » Vagali Luigi: vedi Sentenza n. 125 del 2 1.5. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . » Valeri Pao lino: vedi Sentenza n. 126 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . » Vanini Ettore: vedi Sentenza n . 20 del 14. 1.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . . )> Vecchioli Giuseppe: vedi Sentenza n. 92 del 9.4.1943 . . . . . . . . . . . . » Vend itti Giovanni: vedi Sentenza n. 130 del 4.6 . 1943 . . . . . . . . . . . . » Venarini Vi ncenzo: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1 943 . . . . . . . . . . >) Vercelli Renato : vedi Sentenza n. 77 ciel 26.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . >) Vergnano Michele: vedi Sentenza n. 147 del 18.6. 1943 . . . . . . . . . . . » Vespasiani Cesare: vedi Sentenza n . 78 del 31.3.1943 . . . . . . . . . . . . » Vigotti Camillo: vedi Sentenza 11. 137 del 9.6.1943 . . . . . . . . . . . . . . » Vilardo Francesco : vedi Sentenza n . 158 del 21.6.1943 . . . . . . . . . . . » Vi llani Alfredo : vedi Sentenza n. 126 del 28.5.1943 . . . . . . . . . . . . . » Visciano Alfonso: vedi Sentenza n . 23 del 16.1.1943 . . . . . . . . . . . . » Vitale Luigi: vedi Sentenza n. 130 del 4 .6.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . » Zanichelli Guido : vedi Sentenza n. 185 del 21 .7.1 943 . . . . . . . . . . . . »

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577 499 580 580 529 529 616 529 594 637 596 567 517 551 6 15 574 64 1 632 561 612 596 600 513 569 616 601 551 622 555 6 19 628 601 515 615 654

DONNE Alterio Carmela: vedi Sentenza 11. 130 del 4. 6.1943 ........... . . Pag. 615 Amadei Clelia : vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . » 596 Andrisani Maria: vedi Sentenza n. 156 del 21.6.1943 . . . . . . . . . . . . » 626 Bertocchi Parisina : vedi Sentenza n . 126 del 28 .5 . 1943 . . . . . . . . . . » 600 Brunelli Giselda: vedi Sentenza n . 118 del 18.5.1943 . . . . . . . . . . . . » 590


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Carotenuto Assunta: vedi Sentenza n. 23 del 16.1.1943 ... . . ..... Costa Ciriaca: vedi "NOTA" a Sentenza n. 18 del 13.1.1943 .... Cremonesi Giacinta : vedi Sentenza n . 137 del 9.6 .1943 . . . . . . . . . . D'Esposito Raffaela : vedi Sentenza n . 89 del 7.4.1943 . . . . . . . . . . . De Vidovich Valmira: vedi Sentenza n . 13 del 9.1.1943 . . . . . . . . . . Di Vittorio Lina: vedi Sentenza n. 29 del 23. l.1943 . . . . . . . . . . . . . Esposito Concetta: vedi Sentenza n. 117 del 14.5.1 943 . . . . . . . . . . . Esposito Vincenza : vedi Sentenza n . 16 del 12.1.1943 . . . . . . . . . . . Figari Giuseppina: vedi Sentenza n . 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . Giannini Adriana: vedi Sentenza n. 125 del 21.5 . 1943 . . . . . . . . . . . Giannini Carla: vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . . Leoncini Maria Luisa : vedi Sentenza 11. 33 del 23 . l.1943 . . . . . . . . Longobardi Assunta: vedi Sentenza n. 16 del 12. 1.1943 . . . . . . . . . . Marini Maria: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . Morini P iera : vedi "2a NOTA" a Sentenza n. 127 del 28 .5.1943 . Natalini Iole: vedi Sentenza n . 126 del 28.5 . 1943 . . . . . . . . . . . . . . . Noseda Agpese: vedi Sentenza n. 113 dell'll.5.1943 . . . . . . . . . . . . . Pace Paola: vedi Sentenza n. 27 del 21.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panaro Anna: vedi Sentenza n. 16 del 12.1. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . Parigi Graziella : vedi "NOTA" a Sentenza n. 77 del 26.3.1943 . . . Polito Anna : vedi Sentenza n. 16 del 12.1. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ranieri Elsa : vedi Sentenza n . 20 del 14. 1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rescigno Teresa: vedi Sentenza n. 117 del 14.5.1943 . . . . . . . . . . . . Rinaldi Rosa: vedi Sentenza n . 29 del 23 .1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . Rinna Carmina: vedi Sentenza n. 79 dell' 1.4. 1943 . . . . . . . . . . . . . . Romano Eulalia: vedi "2 3 NOTA" a Sentenza n. 127 del 28.5.1943 Ross i Elena: vedi Sentenza n. 29 del 23. 1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusciano Maria : vedi Sentenza n. 16 del 12. 1. 1943 . . . . . . . . . . . . . . Schiano Anna: vedi Sentenza n. 16 del 12. 1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . Scotellaro Concetta : vedi Sentenza n. 130 del 4.6.1943 . . . . . . . . . . Tacconi Alessandrina: vedi Sentenza n. 78 del 31.3. 1943 . . . . . . . . . Tagliavia Tole: vedi Sentenza n. 125 del 21.5.1943 . . . . . . . . . . . . . . T ravaglini A dele: vedi Sentenza n. 126 del 28 .5. 1943 . . . . . . . . . . . . Visone Antonietta : vedi Sentenza n . 16 del 12. 1.1 943 . . . . . . . . . . . . Vo!picelli Fortuna: vedi Sentenza n . 16 del 12. 1.1 943 . . . . . . . . . . . .

T ERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI IN TEMPO 01 GUE RRA

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515 512 619 564 503 522 587

501 596 596 596 528 507 602 614 600 583 517 507 553 507 513 587 522 561 614 522 507 507 615 555 596 602 507 507

NOTA: Negli atti processuali che vengono trasmessi al Tribunale Supremo Militare sono segnalati nella seconda "NOTA" della Sentenza n. 127 del 28 .5.1943 anche i nominativi di due donne : Morini Piera e Romano Eulalia.

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SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Il Giudice Istruttore (U. de Rienzi) avvalendosi della faco ltà concessa dall'art. 5 del R .D . I 3.3.1 927 n. 313 trasmette, con sentenza del 4.1.1943, al Procuratore del Re Imperatore di Roma gli atti processuali relativi a: 1) - De Dominicis Antonio, nato il 18. 1.1924 a Roma, manovale. Detenuto; 2) - Conti Vittorio, nato il 18.1.1926 a Roma, manovale. Detenuto IMPUTATI a) - di furto aggravato continuato di vari indumenti personali a danno di operai addetti a cantieri; b) - di furto continuato di tessere annonarie e di abbigliamento a danno degli stessi. In Roma il 19.11.1942

Il Giudice Istruttore (Forlenza Demetrio) ha pronunciato, in data 14.1 .1943, la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) - Borselli Alfredo, nato il 20. 12.1927 a Grosseto, fattorino presso il Consig lio Provinciale delle Corporazioni di Grosseto IMPUTATO del reato previsto nell'art. 1 cpv. del R.D .L. 11.6.1942 11. 584, per avere, i1 Grosseto, nel luglio del 1942, formato e messo in circolazione cinque buoni di acquisto per pneumatici da biciclette con la firma falsa del Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, presso il quale era addetto quale fattorino . IN FATTO E IN DIRITTO Il Borselli, fattorino presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Gro~ seto si era appropriato, durante il mese di luglio 1942, di quindici buoni di acquisto di pneumatici da bicicletta e ne aveva riempiti cinque con la firma apocrif' del P refetto, distribuendoli a varie persone, le quali li avevano ricevuti credenc. che il Borselli fosse autorizzato alla consegna. Scopertosi il fatto il Borselli con· .fessò tutto al Direttore del Consiglio Provinciale delle Corporazioni : otto buoni in bianco venivano recuperati, mentre altri due venivano distrutti da llo stesso Borselli.

In data 8. 10. 1942 il Procuratore del Re Imperatore di Grosseto trasmetteva gli atti a questo Tribunale Specia le per la Difesa dello Stato ravvisandosi nel fatto commesso dal Borselli gli estremi del delitto di cui all'art. l - primo cpv. del R .D.L. 11.6. 1942 n. 584.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER l REATI IN TEMPO DI GU ERRA

, ~a compiuta indagi~e istruttoria ha accertato che il Borselli, min~re degli a_nm ~~' non a~ev~ raggll~n~o, al momento in cui commise il fatto, quella matuntà fisica e ps1ch1ca sufficiente per la sua responsabilità .

li Giudice Istruuore (P . Spoleti) avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 5 del R.D. 13.3:1927 n . 313 trasmette, con sentenza del 20.1.1943, a l Procuratore del Re Imperatore cli Terni gli atti processuali relativi a:

. Dalla_ s~heda indivicl~ale biografica e dalla perizia in atti si rileva, infatti, che 1l_Bo_rselh e un soggetto m condizioni fisiche scadenti, che ha sofferto di una menmg1te che ha lasciato profonde tracce nel s uo sviluppo fis ico e intellettuale. Per le.suddette risultanze istruttorie il Pubblico Ministero ha chiesto in data 7 ._l. 1943 .li prosc(oglim~nto del Borselli trattandosi cli persona non imputabile e il suo nco~ero m un nformatorio giudiziale a norma del primo cpv. dell'art. 224 del codice penale. Tale richiesta deve essere accolta. . Negli atti processuali non solo manca la prova della capacità di intendere e d1 vole~e de) Borsel_li, r_na vi è, al contrario, la prova che gli mancava, nel moment,~ m cui ~o-~1111se 1! fatto, di quella capacità astratta, potenziale prescritta, per 1 1mputab1hta, clall art. 85 del codice penale. . Pertanto il Borselli deve essere prosciolto e va ordinato il suo ricovero in un nforma_torio giudiziario secondo quanto è prescritto dal primo cpv. dell'art. 224 del codice penale. P.Q.M. Visti e applicati gli artt. 98, 224 - primo e secondo cpv . - C.P ., 385 C.P .P. DICHIARA ~i _non doversi procedere nei confronti del minore Borselli Alfredo trattandosi d~ pe1:so~a non imputabile per mancanza di capacità di intendere e di volere e Ordma Il ncovero del Borselli in un riformatorio giudiziale.

_ Il Giudice lstrultore (L. Ramacci) avvalendosi della facoltà concessa dall' art. ) del R .D . 13.3.1927 n. 313 trasmette, con sentenza del 15.1.1943 al Procuratore del Re Imperatore di Cagliari gli atti processuali relativi a: ' 1) - Pistis Eraldo, nato il 25 .7 .1923 ad Alesso (Udine). Detenuto IMPUTATO a) - di furto continuato aggravato di vari oggetti (artt. 61 n. 11, 81, 624, 625 n. 1 e 2 C.P.) ; b) - d i furto continuato aggravato di tessere annonarie (artt . 61 n. 11, 81,624, 62 5 n. 1 e 2 C.P . e 8 del R.D .L. 11.6.1942 n. 584) . Reati commessi nel dicem bre 1942.

1) - Schiarea Vasia, nato l'l 1.2.1922 a Narni (Terni). Detenuto IMPUTATO a) - del reato di furto aggravato previsto dagl i artt. 624 e 625 C.P.; b) - del reato di furto di carte annonarie (art. 2 della Legge 8.7.1941 n. 645)

Il Giudice Istruttore Capo (Fernando Verna) dichiara, con sentenza del 5.3.1943, - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - di non doversi procedere, essendo il reato loro addebitato estinto per l'amnistia concessa con il R .D . 17.10.1942 n. 1156, nei confronti di: 1) - Simoncini Giordano, nato il 29.11.1896 a Orvieto (Terni), Direttore della Sezione Viticultura di Foggia. Detenuto; 2) - D'Ambrosia Luca, nato il 5.2.1903 a Trinitapoli (Foggia), mediatore di vini . Detenuto; 3) - Innelli E rmete, nato il 18.8. 1902 a Torremaggiore (Foggia), mediatore di vini; 4) - Tonolino Attilio, nato il 18.10.1904 a Ripacandida (Potenza), Direttore del! 'Enopolio di Torremaggiore. Latitante

IMPUTATI Tutti del reato di cui agli artt. 110 e 319 - prima parte - C.P. per avere, in concorso tra loro, ricevuto denaro a fine di concedere o di dare preferenze, cont rariamente ai doveri derivanti al Simoncini e al Tonolino dell'Ufficio rispettivamente coperto di D irettore della Sezione Viticultura di Foggia e di Direttore dell'Enopol io Consorziale di Torremaggiore, negli svincoli necessari alla spedizio ne di vino fuori dalla Provincia di Foggia.

Il Giudice Istruttore (L. Ramacci), ha emesso, in data 16.4.1943 , una sentenza con la quale ha dichiarato di non doversi procedere contro imputati "Ignoti" che, mescolando la farina destinata alla panificazione con anidride arseniosa, avevano procurato la morte di Pelin Egidio avvenuta a T rieste il 15.4.1942 e malattie che avevano impedito - sempre a Trieste - a 213 persone di svolgere qualsiasi attività lavorativa nei mesi di aprile e maggio 1942. La dichiarazione di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato viene motivata dal Giudice Istruttore con le seguenti argomentazioni: "Accertatosi che la farina proveniente dai Magazzini Generali di Fiume conteneva veleno e precisamente anidride arseniosa, si trattava di stabilire quando,


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TRIBUNALE SPECI.A.LE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE PER I REATI IN T EMPO Dl GUERRA

come, dove e da parte di chi fosse procurato l'avvelenamento, non potendosi mettere in dubbio che si fosse in presenza di un fatto doloso. Infatti non era prospettabile l'ipotesi che l'anidride arseniosa si fosse potuta produrre naturalmente per qualche avaria della farina.

IN FATTO E IN DIRITTO

E ra da ritenersi, invece, che essa fosse stata posta nei sacchi della farina ad opera dell' uo mo, anche perché l'anidride arseniosa nei sacchi di farina fu trovata a strati, in quantità variabile, e visibi le a occhio nudo per il colore grigiastro, come fu constatato dal magistrato inquirente in sede di ispezione. Per le effettuate indagini non vi erano elementi per sospettare che la farina potesse essere stata avvelenata dopo il suo arrivo a Trieste dall'Ufficio distribuzione farina (U.D.l.F.A.) o presso i panificatori Zorza e Rebqlla. D'altra parte era da scartare l'ipotesi che l'avvelenamento potesse essersi verificato prima della miscelatura delle farine di grano provenienti dall'Ungheria con la farina di granturco proveniente da Treviso. Infatti se ciò fosse stato fatto, l'avvelenamento si sarebbe dovuto constatare, non solo nei sacchi di farina inviati a Trieste, ma anche in quelli inviati a molte altre città dell'Italia; avvenimento che non si verificò . Si pensò, quindi, che l'avvelenamento si fosse verificato nei Magazzini Generali cli Fiume e si suppose che l'arsenico dovesse essere stato aggiunto alla farina dopo le operazioni cli miscelazione e quando la miscela era già stata insaccata, perché altrimenti avrebbe dovuto trovarsi diffuso in tutta la quantità della miscela o in più sacchi della stessa partita. Perciò le indagini si orientarono in tal senso e si indagò nei riguardi dei molti operai che lavoravano in quell 'epoca presso i Magazzini Generali , e, per misura di prudenza, furono pure allontanati dal lavoro alcuni operai di origine croata. Ma non si potette raccogliere nessuno elemento di accusa nei confronti di "nessuna persona" .

Il c;udice Istruttore (P. Spoleti) ha pronunziato, in data 29.4.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: I) - Sanguinetti Agostino, nato il 7 .4.1913 a Apparizione (Genova), macellaio, militare richiamato alle armi. Detenuto IMPUTATO del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7 . 1941 n . 645 per avere, in Genova, nel dicembre del 1942 sottratto al normale consumo oltre due quintali di grano acquistandolo a prezzo maggiorato da Moriconi Leandro e Tagliavia Carlo con la mediazione di Amodei Clelia.

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La Regia Questura di Genova, con rapporto del 3.2.1943, ha denunciato, in sieme ad altri individui, ritenu ti autori di contraffazione di documenti annonari, di furto aggravato, di sottrazione al normale consumo e di maggiorazione di prezzi, Sanguinetti Agostino, macellaio richiamato alle armi, e_spo~en_do che il medesimo avrebbe acquistato da Moriconi Leandro oltre due qumtah d1 grano çla semina al prezzo cli lire 1400 al quintale. La colpevolezza del Sanguinetti veniva desunta dai seguenti indizi: I 0 ) - Moriconi Leandro nell'indicare le persone che avevano acquistato del grano da lui, dichiarò che tra costoro vi era uno sconosciuto di Bogliasco o cieli' Apparizione. E il Sanguinetti, presso la cui macelleria si serviva abitualmente la famiglia Moriconi, risulta, in effetti, nativo di Apparizione (Genova). 2) - II Sangui netti , interrogato, ammise di aver ricevu:o da Amadei ~ le)ia in M oriconi una offerta di grano, che però egli avrebbe respmto. Tale ammissione, che fu giudicata volutamente incompleta, confermò nei denuncianti che il Sanguinetti fosse l'individuo cli Apparizione che acquistò i due quintali cli grano. Senonché I' Amadei e Moriconi Leandro, nel corso dell'istruttoria, hanno escluso di avere venduto il grano al Sanguinetti, confermando quanto costui aveva dichiarato, che, cioè, egli ne aveva categoricamente respinta l'offerta. L' Amedei ha, infine, precisato che i due quintali di grano - rifiutati dal Sancruinetti - erano stati poi acquistati, ad insaputa del medesimo, dal suo garzone. Identificato detto garzone per Castris Guido, che, per il richiamo alle armi del Sanouinetti gestiva la macelleria, lo stesso, sottoposto ad interrogatorio, ha confess:to cli avere ricevuto dall'Amedei l'offerta di due quintali cli grano al prezzo di lire 1400 al quintale e di averne effettuato l'acquisto per conto del proprio cognato Croceo Gino, con il quale si recò nella casa cli Ameclei per ritirarlo . Costui ha confermato ciò che gli viene attribuito . Per concorde dichiarazione dell' Amedei, del Moriconi e del Castris è rimasta esclusa qualsiasi ingerenza del macellaio Sanguinetti nel suddetto acquisto di grano . E la perquisizione eseguita presso il Sanguinetti dagli organi di polizia ha dato esito negativo . Considerato che risulta così chiaramente provato che il Sanguinetti è stato denunziato per errore di persona in quanto lo "sconosciuto acquirente" dei due quintali cli grano va sicuramente identificato nel garzone Castris Guido, che se ne accolla esplicitamente la responsabilità. P .Q .M . Visti gli articoli 87,152 e 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta del Pubblico Ministero


676

TRID UNALE SPéC IALE Pé R LA DIFESA DELLO STATO

TéRZA PARTE: SE>ITENZE D1ESSE PE R I REAT I IN TEMPO DI GUERRA

DICHIARA

SENTENZE E MESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE RELATTVE Al REATI VALUTARI (Legge 28.7.1939 n. 1097)

. di non d?versi procedere nei confronti di Sanguinetti Agostino in ordine al re~t? adde~ 1tatogh essen?o stato denunciato per errore di persona e Ordin a la sua 1mmed1ata scarceraz10ne, se non detenuto per altra causa.

Il Giudice Istruttore (D. Forlenza) ha pronunciato, in data 16. 7. I 943 la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: lgnoti ' IMPUTATI del reato di cui agli a_rticoli 624, 625 n. 2 e 7 C.P. 8 R.D . L. 11.6.1942 n. 584 per ave1:e sottratto, mediante scasso, n. 213 5 carte annonarie dalla cassa del Co~ mune d1 Parere (Caserta) il 17.2.1 943. . ~oiché ~onostante !e at_tiv~ indagini effettuate non è stato possibile rintracciai e gh ~uton_ d~I furto il_Giudice Istruttore dichiara - su conforme richiesta del Pubblico M 1111stero - d i non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato.

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Per il testo integrale della Legge vedi il "Volume relativo alle Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939 (Pagina: 407)". Il Giudice Istruttore (P. Spoleti) ha emesso, in data 28.5 .1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: I) - Sonnino Manlio, nato l' 11.4.1903 a Roma, commerciante in tessuti. Detenuto IMPUTATO del reato di cui all'art. 1 Legge 28.7.1939 n. 1097, per avere commerciato fraudolentemente mezzi di pagamento all'estero (monete d'oro) a danno della economia nazionale e agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale. Reato accertato in Roma il 3.4.1943 IN FATTO E JN DIRITTO

ll Giudice Istrutt<;>re (R . Lerz) ha pronunciato, in data 22 .7 .1 943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: Ignoti IMPUTATI ~el reato di fur_lo previsto dagli articoli 624 e 625 n. 2 e 7, 61 n. 5 C.P. perché profittando della cucostanz31 dell'oscuramento derivante dallo stato di guerra (art. 8 d~l R ._D_.L. l~ .6.1942 n . .:i 84) nella notte dal 14 al 15.3.1943 forzavano la porta dell Ufficio razionamento del Comune di S. Gennaro Vesuviano (Napoli) e si impossessavano delle carte annonarie relative al quadrimestre marzo-giugno 1943.

li, Giudice Tst!~ttor~ const_atato che nonostante le attive indagi ni effettuate non e stato_ p~ss1b1le nntracc1are e arrestare gli autori del reato dichiara - su c?nfor_~e n c?1es_ta del Pubblico Vliniscero - di non doversi procedere per essere nmast1 1gnot1 gh autori del reato .

I Carabinieri di Roma - Stazione di Piazza Madama - a seguito di un anonimo che segnalava il commerciante Sonnino Manlio come persona che, fra l'altro, trafficava in oro, eseguirono nel pomeriggio del 3.4.1943 una accurata perquisizione nella abitazione del Sonnino trovando, nell'armadio della camera da letto, una borsa contenente 40 sterline d'oro e lire 162.600 in biglietti. Poiché durante un'altra perquisizione, operata dai Carabinie ri di Roma Stazione di Piazza Iside - la mattina dello stesso 3 aprile e in una precedente perquisizione, effettuata da agenti della Questura di Roma qualche mese prima, non si erano trovate né le monete d'oro né il denaro, i Carabi nieri di Piazza Madama ritennero che vi fossero sufficienti elementi per formulare a carico del Sonnino l'accusa di traffico di oro e lo trassero in arresto, de nunziandolo a questo Tribunale Speciale.

_del delit~o di cui a ll 'art. 1 Legge 3. 12. 1942 n. 1549 per avere messo in circo' laz1one a Livorno, documenti annonari contraffatti .

Dalla compiuta istruttoria la prova a carico del Sonnino risulta a lquanto dubbia. Infatti dalle deposizioni rese dal Maresciallo Cicirelli Fioravante e dal Vice Brigadiere Calamari Riccardo, della Stazione dei Carabinieri di Piazza Iside di Roma, che effettuarono la perquisizione in casa del Sonnino la mattina del 3 aprile, non resta escluso che la borsa contenente le sterline e il denaro si trovasse nello stesso posto dove più tardi fu rinvenuta dai Carabinieri di Piazza Madama, e non sia stata veduta da entrambi perché coperta da qualche indumento, così come ha sostenuto fin dal primo interrogatorio il Sonnino, e hanno confermato i suoi familiari.

11_ Giudi~e lstr~ttore _ c onstatato che nonostante le attive indagini compiute p_er nn_t1:accia_re ~h autori del reato dichiara di non dovers i procedere per essere rimasti 1gnot1 gh autori del reato .

Da tutti costoro si è detto, infatti, che la borsa si è sempre trovata nel posto dove poi è stata rinvenuta, e che era stata preparata dalla moglie del Sonnino per portarla con sé in caso di allarme aereo.

Il Giudice Istrutrore (V . <?ersosimo) ha pronunciato, in data 27 . 7. I 943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di : Ignoti IMPUTATI


678

TRIBUNALE SPECIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EM ESSE PER I REATI lN TEMPO DI GUERRA

Dal Sonnino si è anche precisato che le monete gli erano state lasciate dal padre, deceduto nel 192 I, e, quanto al denaro, era il frutto delle vendite del suo negozio di tessuti e che egli teneva in casa dovendo partire per Milano per fare acquisti di merce.

OMISSIS

D'altra .parte, nell'istruttoria non sono emerse prove tali da scartare completamente l'ipotesi formulata dai carabinieri denunzianti, che le sterline siano il prodotto di un traffico, anche recente, operato dal Sonnino e che il denaro rappresenti il ricavato della vendita di altre monete, e, pertanto, non può dirsi escluso nei ·confronti dell'imputato ogni e qualsiasi elemento di prova e quindi debba essere assolto con formula piena. Ciò perché emergono dall'istruttoria taluni dati di fatto che lasciano sussistere apprezzabili dubbi di reità contro il Sonnino. P.Q.M. Visti gli articoli 395 e 378 dèl C .P.P. e

fa conforme richiesta del P.M.

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Sonnino Manlio per insufficienza di prove in ordine al reato addebitatogli, di cui all'art. 1 della Legge 28 .7.1 939 n. 1097 e ordina la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa e la restituzione allo stesso del denaro, delle monete d'oro e della borsa sequestrata.

Il Giudice Istruttore (D. Forlenza) ha pronunciato, in data 11.6.1943, la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di: I) - Centonze Tullio, nato il 7.3.1881 a Cairo (Egitto), commerciante. Detenuto;

2) - Vital Gastone, nato il 21.12.1890 a Napoli, commerciante. Detenuto IMPUTATI a) - del delitto di cui agli ant. 110, 477 C.P. per avere, in concorso con altri denunziati, contraffatta una licenza di importazione di merci all'estero; b) - del delitto di cui agli artt. 110, 321 C.P . per avere dato denaro a pubblici ufficiali per atti contrari ai loro doveri di uffici o; c) - del delitto di cui agli artt. I 10 C.P. e 1 Legge 28.7.1939 n. 1097, per avere, in concorso con altri denunziati, sottratto con mezzi fraudolenti, mezzi di pagamento all'estero con danno dell'economia nazionale; d) - del delitto di cui agli artt. 110 C .P . e 11 del R.D.L. 14.11.1926 n. 1923 per avere, in concorso con altri denunziati, trasgredito alle disposizioni relative ai divieti di importazione. In Roma, fra l'ottobre 1942 e il febbraio 1943.

679

Espletata l'istruttoria il Pubblico Ministero ha chiesto il proscioglimento del Centonze e del Vi tal per insufficienza di prove e tale richiesta deve essere accolta.

In realtà sussiste un certo complesso di indizi sulla partecipazione degli imputati ai fatt i oggetto della denunzia. Gli elementi raccolti a loro carico sono: a) - la circostanza che essi nel richiedere la licenza non seguirono la prescritta procedura normale e cioè non si rivolsero alla loro Federazione di categoria; b) - il vistoso compenso dato all'avvocato Vignato, procacci_atore dell'affare, _mentre - secondo le loro stesse ammissioni - per altre licenze precedenti non era stato necessario dare alcun compenso ad intermediari; c) - il fatto di non aver ricevuta alcuna comunicazione dell'avvenuta conces~ione da parte del Ministero Scambi e Valute, come generalmente avvemva. Ma i suddetti elementi, che assumono notevole rilievo soprattutto in ordine all'accusa cli corruzione, non raggiungono, in assenza di altre prove, t utta la consistenza necessaria per autorizzare il rinvio a giudizio del Centonze e del Vita!. Per quanto r iguarda la falsità della licenza, il dubbio sulla consapevolezza di essa sorge dal fatto che la licenza aveva tutti i caratteri esteriori di documento autentico e che tutte le condizioni richieste per la sua validità si erano verificate con l'invio da parte del M inistero delle Finanze alla competente Dogana del modulo "B" corrispondente alla licenza.

E per ciò che concerne la corruzione si osserva che dal fatto provato del compenso corrisposto al Vignato non si può trarre, per necessaria deduzione, la prova della coscienza e della volontà dei due imputati di retribuire illecitamente qual~he funzionario. Il Vignato non fece mai alcuna allusione a ciò; il Centonze e il Vita! non conoscevano il Biader, né le altre persone che si interessarono della cosa. Manca, quindi, la certezza che essi sapessero che il denaro versato al Vignato fosse destinato, in tutto o in parte, a qualche funzionario.

Né si può dare valore probatorio decisivo alle circostanze che la licenza non fu chiesta tramite Federazione e che dell'avvenuta concessione non pervenne comunicazione agli interessati da parte del Ministero degli Scambi e Valute. Per i suddetti motivi il Centonze e il. Vita! devono essere assolti con formula dubitativa. P.Q.M. Visto l'art. 395 del C.P.P. e la conforme rich iesta del Pubblico Ministero


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T RIBUNALE SPEC IALE P ER LA DIFESA DELLO STATO

TERZ,'\ PARTE: SENTE •zE E:-.IESSC PER I REATI IN TEI\I PO DI GUERRA

DICHIARA

Tale affermazione sebbene priva di prove diverse dalla semplice dichiarazione del Greiner, no; è tuttavia da respingersi interamente come ina~t~ndibile, specialmente considerando il comportamento del Greiner in contrappos1z10ne con quello dei suoi due compagni di viaggio.

di non doversi procedere nei confronti di Centonze Tu llio e Vital Gastone in ordine ai delitti loro addebitati per insufficienza di prove e Ordina la loro scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Egli va quindi prosciolto per insufficienza di prove.

P.Q.M. Il Giudice Istrurtore (L. Ramacci) ha pronunciato, in data 16.6.1943, la seguente sentenza n el procedimento pena le a carico di:

Visti gli articoli 395 e 622 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M.

1) - Greiner Oscar, nato nel mese di luglio del 1918 a S. Maria di Monastero (Svizzera). Detenuto;

DICHIARA

2) - Florin D uri, nato il 15.7.1910 a S. Maria di Monastero (Svizzera). Latitante;

di non doversi procedere nei confronti di Greiner Oscar per insufficienza di prove in ordine al reato che gli è stato addebitato.

3) - Matossi Giulio ORDINA IMPUTATI del delilto di cui agli artt. 110, 56 C .P . e 1 della Legge 28 .7 . 1939 n. 1097 per avere, in concorso tra loro, tentato di esportare, atLraverso il Valico di Tubre, clandestinamente dall'Italia, lire 13 .000, compiendo così atti diretti a deprimere il corso della valuta nazionale.

la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa e la restituzione al Greiner dell'automobile che gli è stata seq uestrata e RESTITUISCE gli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di giustizia .

II 17.4.1943 . IN FATTO E IN DIRITTO Alle ore 18 circa del 17.4.1943 Greiner Oscar, guidando la propria automobile, entrava in Italia, attraverso il Valico di Tubre; e circa 2 ore dopo, si ripresentava allo stesso Valico per uscire dallo Stato, ospitando nella sua vettura due sudditi svizzeri, Florin Duri e Matossi Giulio . Dopo essere stati sottoposti tutti e tre alla consueta visita personale, per l'accertamento relativo al possesso di valuta, con esito negativo, Florin Duri e Matossi Giulio si allontanarono, e a piedi oltrepassarono il confine, ricoverandosi in territorio svizzero. Senonché, sottoposta poi a visita l'automobile del Greiner, vi si trovarono biglietti di banca di vario taglio per l'ammontare di lire 13.000, nascosti nello schienale del sedile posteriore. Della loro esistenza il Grei ner si mostrò sorpreso prospettando l' ipotesi che l'avessero nascosti in quel posto, eludendo la sua vigilanza, il Florin o il Matossi, ma più proba bilmente il Florin che era rimasto seduto proprio sul sedile posteriore.


683

T ERZA PARTE: SENTENZE E:-.1ESSE PER I REATI IN TEMPO 01 GUERRA

INDICE DEGLI IMPUTATI CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE HA GIUDICATO OPPURE, AVVALE NDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 5 DEL R.D. 13.3.1927 n. 313, HA TRASMESSO GLI ATTI PROCESSUALI ALLE PROCURE DEI TRIBUNALI

UOMINI Beltrami Giuseppe: vedi ''NOTA'' a Sentenza TSDS n. 172 del 7.7.1943 Pag. 644

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Castigliani Antonio : vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n. 169 del 5.7.1943

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Centonze Tullio : vedi Sentenza dell' 11.6. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Cinquini Angelo: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n . 169 del 5.7.1943

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Conti Vittorio: vedi Sentenza del 4.1.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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D' Ambrosio Luca: vedi Sentenza del 5.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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D'Onofrio Salvatore: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS del 25 .2.1 943

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543

D'Onofrio Tobia: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS del 25 .2.1 943

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543

De Dominicis Antonio: vedi Sentenza del 4.1.1943 . . . . . . . . . . . . . .

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67 1

Ferrari Gino: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n. 172 del 7.7.1943

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Florin Duri: vedi Sentenza del 16.6.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Gonzo Angelo: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n. 172 del 7.7 .1 943

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Greiner Oscar: vedi Sentenza del 16.6.1 943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Griffini Alfredo: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n. 172 del 7.7.1943

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Innelli Ermete: vedi Sentenza del 5.3 .1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Bienini Lorenzo:

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Bienni Angelo:

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Borselli Alfredo: vedi Sentenza del 10. l.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Cariolato Giuseppe:

Larini Angelo:

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Manfroni Giovanni: Mantovani Mario: Mantovani Natale: Menti Emilio: Menti Vinicio: Molon Albino

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685

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SE ·TENZF. EMESSE l'ER I REATI IN TE!\11'0 DI GUERRA

Monsurrò Felice: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS del 25 .2. 1943 Pag. 543

Crestini Margherita: Sentenza 14.4.1943 .... .... . . ....... . ..... Pag. 337

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Moretti Noè:

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Pagano Giovanni: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS del 25.2.1943

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Perlate Dante:

Orizio

fra ncesco: "

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Franchino Maria Stella: Sentenza 1.3.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Franchino Rosina : Sentenza 1.3 . 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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543

Granatelli Vincenza: Sentenza 20.4.1943 ................. . .... ·

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Marangoni Libera : vedi "NOT/\" a Sentenza TSDS n. 172 del 7.7.1943

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Nelli Tommasina : Sentenza 20.7. 1943 ... . ....... . ...... .. .. ·. ·

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Pagani Piera : vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n. 169 del 5.7.1943

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R ighi Maria: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n . 169 del 5.7 .1 943

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Rossano Maria: Sentenza 1.3.1943 ....................... .

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Rumen Maria : Sentenza 22.6. I 943 .. . . . .. . ..... .. ...... .... .. .

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Sarandria Maria : Sentenza 1.3.1943 ... ... ............... .. ... .

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Vitali Erminia: Sentenza 24.2.1943 ..... .. .................... .

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331

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Romano Marco Luigi: vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n. 169 del 5.7.1943

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640

Sanguinetti Agostino: vedi Sentenza del 29.4 .1943 . ..... .... ... .

»

674

Schiarea Vasia: vedi Sentenza del 20.1.1943 ................... .

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673

Simoncini Giordano : vedi Sentenza del 5.3. 1943 . .. .. .. ..... ... .

»

673

Sonnino Manlio : vedi Sentenza del 28.5.1943 ...... . ........... .

})

677

Tonolino Attilio: vedi Sentenza del 5.3 . 1943 .... . ..... .... .... .

»

673

Vital Gastone : vedi Sentenza dell' 11.6. 1943 .. ... ... ..... . .. ... .

}}

678

Viviani Pietro: vedi "NOT A" a Sentenza TSDS n. 172 del 7.7.1943

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Perlini Lazzaro :

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Pieropan Guglielmo:

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P ieropan Guglielmo:

"

Pistis Eraldo: vedi Sentenza del 15.1.1943 Pizzoni Giulio : " Pretto Giuseppe : Pretto Rino: Pretto Walter :

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Randon Giovanni:

Zarontello Luigi ''

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DONNE A rgo Ida: Sentenza 5.4.1 943 .. ... ..... .. .. .. .. . . . . .. . . ... . ... Pag. 33 6 Argo T eresa : Sentenza 5.4 .1 943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

336

Benini C lara: Sentenza 25. 1.1943 . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .

336

Bernardelli Enrichetta: vedi " NOTA" a Sentenza TSDS n. 169 ciel 5.7.1 943

» »

Cifalà Sebastiana : Sentenza 14. 1. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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327

Cinquanta Adele : vedi "NOTA" a Sentenza TSDS n . 169 ciel 5 .7. I 943

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640

C o lombo Anna: vedi "NOTA" a Sentenza T SDS n. 169 del 5.7.1943

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640

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